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	<title>n. 4 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a></p>
<p>SOMMARIO:1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a></p>
<div abp="859" style="text-align: justify;"><strong abp="860"><u abp="861">SOMMARIO:</u></strong><strong abp="862">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti; 2.- Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988; 3.- La fuga dal regolamento; 4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria; 5</strong><strong abp="863">.- Un fenomeno recente: le linee guida; 6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC; 7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto; 8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="864" /><br />
&nbsp;<br abp="865" /><br />
<strong abp="866">1.- Premessa: la crisi del sistema delle fonti.</strong><br abp="867" /><br />
&nbsp;<br abp="868" /><br />
L’insegnamento tradizionale, rinvenibile in tutti gli studi classici dei costituzionalisti, della classificazione delle fonti del diritto in leggi, regolamenti e consuetudini non è mai apparso, come adesso, antico e, per molti versi, superato da prassi eversive di quell’ordine dogmatico.<br abp="869" /><br />
La predetta catalogazione delle fonti di produzione delle norme giuridiche, concepita con riferimento a un assetto economico-sociale ottocentesco, è entrata in crisi per effetto delle sollecitazioni dell’economia globalizzata, che esige una regolazione più flessibile, veloce e meno formale.<br abp="870" /><br />
Le impellenti e ineludibili pressioni del mondo del mercato e della finanza, in particolare, hanno prodotto una vera e propria destrutturazione dell’assetto delle fonti, per come disegnato nella Costituzione repubblicana, mediante forzature degli (e deviazioni dagli) schemi normativi tipici e conosciuti<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br abp="872" /><br />
Sul piano delle fonti primarie, le esigenze di velocità e immediatezza degli interventi normativi sono state soddisfatte con un uso smodato (abnorme?) della decretazione d’urgenza, ai limiti (se non oltre) dei confini assegnati dalla Costituzione alla valida adozione di decreti legge (con il conseguente, improprio spostamento del baricentro decisionale dal Parlamento al Governo).<br abp="873" /><br />
Ma la crisi più evidente ha colpito la normazione secondaria.<br abp="874" /><br />
I regolamenti governativi sono, infatti, ormai percepiti come strumenti regolativi obsoleti, lenti, inidonei a soddisfare le istanze, dinamiche e mobili,del mondo produttivo. <a name="_GoBack"></a>La regolazione di rango secondario, in particolare,è stata sempre più spesso concepita e decretata al di fuori dello schema procedurale tipico stabilito dall’art.17 della legge n.400 del 1988 (con il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento di cui ci occuperemo meglio <em abp="876">infra</em>).<br abp="877" /><br />
Al modello dei regolamenti governativi e ministeriali, infatti, sono stati preferiti schemi regolativi più agili e flessibili, a detrimento delle garanzie procedurali e conoscitive, ma con il pragmatico vantaggio della rapidità dell’intervento.&nbsp;<br abp="878" /><br />
E’ proprio con la disamina della crisi del regolamento che si avvertono, peraltro, i caratteri più macroscopici della frattura, per effetto della spinta del mercato, delle regole classiche della legittimazione costituzionale nella produzione del diritto.<br abp="879" /><br />
Sembra avverarsi l’auspicio, inizialmente formulato da Adam Smith e, poi, ripreso e teorizzato da Coase, circa la preminenza del mercato (in quanto ritenuto naturalmente capace di generare più efficienza) sulla politica, nella misura in cui la regolazione della finanza e delle transazioni economiche viene (sempre più) esternalizzata verso processi decisionali partecipati e negoziati tra gli operatori del mercato e autorità amministrative estranee al circuito della legittimazione democratica.&nbsp;<br abp="880" /><br />
Si tratta, in altri termini, di un processo di progressiva erosione della sfera della regolazione autoritativa, formale e costituzionale, in favore di strumenti di normazione flessibile, atipica e concertata, che si pongono ai margini del perimetro di operatività del principio di legalità e che rischiano, in definitiva, di minare (paradossalmente) proprio le garanzie dello Stato liberale.&nbsp;&nbsp;<br abp="881" /><br />
L’ultimo e più clamoroso esempio di questo “attentato” al sistema tradizionale delle fonti secondarie è costituito dalla recentissima innovazione delle linee guida dell’ANAC, per come previste dal d.lgs. n. 18 aprile 2016, n.50 (d’ora innanzi Codice degli appalti, anche se la parola Codice non compare più nel titolo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che costituisce una preziosa e imperdibile occasione di riflessione sull’attualità e sull’utilità del sistema formale della produzione del diritto risultante dalla normativa costituzionale e ordinaria vigente.<br abp="882" /><br />
Il presente studio resteràcircoscritto, in ogni caso, alla disamina delle difficoltà di tenuta della normazione secondaria, che appare come la tipologia di fonte maggiormente in crisi (e anche tenuto conto dell’ampiezza della letteratura relativa all’abuso del decreto legge, che ci esime da ogni ulteriore indagine al riguardo).<br abp="883" /><br />
&nbsp;<br abp="884" /><br />
<strong abp="885">2.-Il potere regolamentare nella Costituzione e nella legge n.400 del 1988.</strong><br abp="886" /><br />
&nbsp;<br abp="887" /><br />
Com’è noto, l’esercizio del potere regolamentare è disciplinato, quanto ai presupposti e alla procedura, dagli artt.117, sesto comma, della Costituzione, e 17 della legge n.400 del 1988, che regolano, appunto, sia il titolo di competenza sia le modalità formali di adozione dei regolamenti.<br abp="888" /><br />
Se la disposizione costituzionale ha stabilito, in coerenza con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, operato dalla riforma costituzionale del 2001, che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie affidate alla sua competenza esclusiva, mentre compete alle Regioni in tutte le altre materie e agli enti locali limitatamente alla disciplina dell’organizzazione e dell’esercizio delle funzioni loro attribuite, quella ordinaria si è preoccupata, invece, di prevedere e disciplinare le diverse tipologie di regolamenti, quanto a contenuti e presupposti, e a regolarne la procedura di approvazione.<br abp="889" /><br />
Il combinato disposto delle due previsioni potrebbe essere letto come prescrittivo di un sistema rigido e chiuso anche delle fonti sub-legislative.<br abp="890" /><br />
Mentre, infatti, le fonti di rango primario sono pacificamente considerate un <em abp="891">numerus clausus</em>, essendo tutte tassativamente previste in Costituzione, le fonti di rango secondario sono state da sempre ascritte a un assetto ordinamentale caratterizzato da atipicità e mobilità.<br abp="892" /><br />
Secondo la lettura più accreditata delle fonti sulla produzione dei regolamenti, lo schema tipico disegnato dall’artl.17 l.cit. non può, tuttavia, essere considerato come unico e indefettibile, atteso che il rispetto del principi di legalità esige solo che una legge autorizzi un atto secondario a dettare una disciplina regolamentare, ancorché con forme e modalità diverse da quelle sancite dalla predetta disposizione.<br abp="893" /><br />
In questo senso, la legge n.400 del 1988 (essendo rimasta priva di “copertura costituzionale”) è stata definita “fragile” e instabile”<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, per quanto qui rileva, proprio in ragione della sua inattitudine a vincolare il legislatore successivo a utilizzare il solo modello regolamentare ivi previsto<a abp="895" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br abp="896" /><br />
Il rango di legge ordinaria della legge in questione impedisce di riconoscergli qualsiasi capacità di resistenza a disposizioni derogatorie successive di pari rango, nonostante alcuni autorevoli tentativi di assegnargli una forza superiore<a abp="897" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.&nbsp;<br abp="898" /><br />
Nondimeno, la sistemazione delle fonti sub-legislative operata dalla legge n.400 del 1988 e dalla legge costituzionale n.3 del 2001 può essere decifrata anche secondo un diverso percorso ermeneutico.<br abp="899" /><br />
Può, infatti, sostenersi<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>che l’assetto ordinamentale costituito dalle innovazioni appena ricordate abbia irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, fino a configurare il regolamento, per come disciplinato dalla legge n.400 del 1988, come l’unico atto sub-legislativo consentito.<br abp="901" /><br />
Secondo questa ricostruzione, quindi, il regolamento (governativo o ministeriale) è divenuto il tipico e il solo atto idoneo a introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario.<br abp="902" /><br />
Là dove l’art.117, sesto comma, della Costituzione ha regolato la competenza all’esercizio della potestà regolamentare non si è limitato a distribuire, tra i diversi livelli di governo, il titolo di competenza all’emanazione di regolamenti, ma ha configurato questi ultimi, costituzionalizzandone la sfera di attribuzione della pertinente responsabilità<a abp="903" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, quale l’unica fonte di normazione secondaria ammessa.<br abp="904" /><br />
Così come l’art.17 l.cit., nel disciplinare in maniera esauriente e compiuta tutti gli aspetti (formali e sostanziali) dell’esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo, quale fonte generale sulla produzione di atti normativi, implicitamente, ancorché chiaramente, ha escluso la praticabilità di schemi procedurali diversi da quelli ivi descritti.<br abp="905" /><br />
La più immediata implicazione di questa tesi è costituita dalla illegittimità costituzionale di quelle disposizioni legislative che autorizzano l’emanazione di atti normativi secondari al di fuori dello schema formale previsto, appunto, dall’art.17, l.cit. (omettendo, ad esempio, le garanzie procedimentali o, peggio, affidandone l’adozione ad autorità diverse dal Governo).<br abp="906" /><br />
Una disposizione legislativa siffatta infrangerebbe l’art.117, sesto comma, della Cost., per come declinato dall’art.17 l.cit. (ancorchè antecedente), qualora venisse letto come prescrittivo del regolamento governativo quale unica tipologia formale di atto normativo sub-legislativo.<br abp="907" /><br />
Si tratta, com’è evidente, di due letture entrambe plausibili e che descrivono due fenomeni (la tipicità e l’atipicità degli atti normativi secondari) che, come si vedrà di seguito, obbediscono a due differenti interpretazioni, non solo dell’assetto dogmatico delle fonti del diritto, ma delle stesse esigenze regolative, in relazione alle istanze del mercato e alla garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="908" /><br />
&nbsp;<br abp="909" /><br />
<strong abp="910">3.- La fuga dal regolamento. </strong><br abp="911" /><br />
&nbsp;<br abp="912" /><br />
La legge n.400 del 1988 ha dimostrato, tuttavia, da subito la sua “fragilità” determinando (o, comunque, in qualche misura, tollerando) quel fenomeno ormai noto come “fuga da regolamento”<a abp="913" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> e che consiste nelle più diverse deviazioni dal modello procedimentale tipico dei regolamenti governativi e ministeriali, per come disciplinati dall’art.17.<br abp="914" /><br />
L’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione ha, successivamente, incoraggiato le deroghe al regime formale dei regolamenti governativi, nella misura in cui ha circoscritto il perimetro di operatività della potestà regolamentare dello Stato alle sole materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva.<br abp="915" /><br />
Come si vede, quindi, il fenomeno in esame, la cui più vistosa manifestazione è rintracciabile nelle previsioni legislative che rinviano la disciplina attuativa a decreti ministeriali espressamente qualificati, peraltro con formula ambigua<a abp="916" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, come “di natura non regolamentare”, obbedisce a un duplice intento fraudolento<a abp="917" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>: l’elusione delle garanzie procedimentali sancite dall’art.17 l.cit. (parere del Consiglio di Stato, registrazione della Corte dei conti e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche il parere delle Commissioni parlamentari e delle Conferenze, là dove previsto) e la sottrazione al controllo del rispetto delle competenze normative delle Regioni.&nbsp;&nbsp;<br abp="918" /><br />
La discrasia tra la forma (di atti amministrativi generali) e la sostanza (di atti normativi) che caratterizza tale tipologia di provvedimenti, nondimeno, ha suscitato (se non imposto) una reazione del mondo accademico, che l’ha stigmatizzata, e dell’ordinamento che, per via perlopiù giurisprudenziale, ha tentato di ricondurre alla legalità le fattispecie di deviazione di tali atti dal modello tipico dei regolamenti (come meglio spiegato di seguito).&nbsp;<br abp="919" /><br />
&nbsp;<br abp="920" /><br />
<strong abp="921">4.- I caratteri identificativi degli atti di normazione secondaria.</strong><br abp="922" /><br />
&nbsp;<br abp="923" /><br />
Il fenomeno della fuga dal regolamento ha indotto una revisione dei criteri di classificazione degli atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali.<br abp="924" /><br />
Sono stati, infatti, da tempo abbandonati, com’è noto, i canoni formalistici<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, sulla base dei quali dev’essere qualificato come regolamento il solo atto che è stato adottato nel rispetto delle regole estrinseche di esercizio della relativa potestà normativa, in favore di una lettura sostanzialistica dell’enunciato provvedimentale, che ne valorizzi i contenuti precettivi e dispositivi<a abp="926" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br abp="927" /><br />
Declinando fino alle sue più logiche e stringenti conseguenze il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma<a abp="928" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> (che non vi è alcuna ragione che ne impedisca l’applicazione alla fattispecie considerata), si è, in particolare, ritenuto, per un verso, che l’autoqualificazione della natura dell’atto, e, cioè, il suo <em abp="929">nomen iuris,</em> resti del tutto ininfluente ai fini della sua qualificazione come provvedimento normativo o amministrativo generale (con la conseguenza che la dizione nella legge di “decreto di natura non regolamentare” non vale in alcun modo a escludere, invece, il suo carattere normativo) e, per un altro, che la natura dell’atto dev’essere identificata alla stregua del riscontro degli indici che, notoriamente, connotano gli atti normativi.<br abp="930" /><br />
Vezio Crisafulli<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> scriveva che “un conto è provvedere e un conto è disporre” e intendeva, con la sintesi linguistica propria dei grandi studiosi, che l’atto normativo si distingue da quello amministrativo generale proprio per la sua attitudine a regolare fattispecie generali e astratte, e non situazioni concrete, eccezionali o limitate.<br abp="932" /><br />
Senza dilungarci sulla ricognizione della nota elaborazione, dottrinale<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> e giurisprudenziale<a abp="934" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, dei criteri distintivi dei regolamenti dagli atti amministrativi generali, basti ricordare che, secondo canoni ormai recepiti e consolidati<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, l’atto normativo è caratterizzato dalla generalità (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di soggetti), dall’astrattezza (l’attitudine ad applicare il precetto a un numero indeterminato di situazioni), dalla innovatività (l’idoneità ad introdurre una norma giuridica nuova, e non a precisare le modalità di attuazione di un precetto esistente), dall’attitudine a integrare la fattispecie astratta e dalla non eccezionalità e temporaneità dei suoi effetti (in negativo, la non riferibilità del dispositivo a una situazione transitoria, particolare o speciale).<br abp="936" /><br />
E’ stato chiarito<a abp="937" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, peraltro, che non è sufficiente a escludere il carattere normativo di un atto la sua applicazione a un settore limitato di mercato, quando, all’interno di quel segmento di efficacia, il precetto si applichi, in via generale, a tutti i soggetti che vi operano.<br abp="938" /><br />
Al contrario, l’atto amministrativo generale si caratterizza per essere indirizzato a un numero limitato e identificabile di destinatari, per produrre effetti in ordine a una situazione concreta e particolare e per esaurire la sua portata dispositiva alla regolazione di uno o più rapporti determinati o determinabili.&nbsp;&nbsp;<br abp="939" /><br />
E’ vero che l’attendibilità e l’affidabilità di tali parametri sono state criticate<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, non conducendo in maniera univoca a risultati ermeneutici univoci e sicuri, ma è anche vero che le certezze dei canoni formalistici (è un regolamento solo quello che si chiama così) comportano esiti ancora più paradossali e inaccettabili, sintetizzabili nel trattamento come un atto amministrativo (e, quindi, con l’elusione delle garanzie procedimentali e del vincolo del rispetto delle competenze normative regionali) di un provvedimento, invece, sostanzialmente normativo, solo perché nella legge è stato definito (in maniera fraudolenta) come tale.<br abp="941" /><br />
Meglio, allora, correre il rischio di applicare canoni valutativi non del tutto uniformi, che avallare la prassi, per molti versi incostituzionale (come si dirà meglio infra), di rimettere all’arbitrio del legislatore la scelta della forma (e, quindi, secondo la tesi formalistica rifiutata, anche il regime sostanziale) dell’atto.<br abp="942" /><br />
&nbsp;<br abp="943" /><br />
<strong abp="944">5</strong><strong abp="945">.- Un fenomeno recente: le linee guida.</strong><br abp="946" /><br />
&nbsp;<br abp="947" /><br />
Il dibattito, risalente e ormai stanco, sul fenomeno della fuga dal regolamento è destinato ad essere ripreso e vivacizzato da un evento inedito e dirompente come la previsione nel Codice degli appalti di linee guida vincolanti, destinate, come tali, all’attuazione e all’integrazione della disciplina primaria.<br abp="948" /><br />
Si tratta di una novità assoluta (perlomeno nei termini in cui è stata concepita e prevista) per l’ordinamento giuridico italiano, che merita di essere esaminata e scrutinata in tutte le sue implicazioni dogmatiche e operative e che rivela, fin da un primo approccio interpretativo, difficoltà ricostruttive del tutto peculiari e inesplorate.<br abp="949" /><br />
Se, infatti, già la classificazione dei decreti ministeriali “privi di natura normativa” ha manifestato problemi di inquadramento e di catalogazione nel sistema delle fonti, la qualificazione giuridica di un atto del tutto atipico, fin nel nome, e sconosciuto al tradizionale assetto dei modelli di produzione del diritto (come le linee guida emanate da un’autorità diversa dal Governo) si appalesa del tutto incerta e critica.<br abp="950" /><br />
Prima di esaminare il problema della classificazione delle linee guida, occorre, nondimeno, comprendere genesi, caratteri e finalità del fenomeno.<br abp="951" /><br />
Si è già detto, in apertura, che la crisi del regolamento è stata generata in larga misura dalle istanze del mondo dell’economia reale e, in generale, del mercato di una regolazione flessibile e veloce (in questo senso appare più appropriato parlare di <em abp="952">fast law</em>, anzichè di <em abp="953">soft law</em>) e, soprattutto, non più imbrigliata nei lacci antiquati delle procedure formali di approvazione dei regolamenti (giudicate non più compatibili con le esigenze di un governo agile ed efficiente delle regole destinate a favorire lo sviluppo economico del Paese).<br abp="954" /><br />
Vasegnalata, tuttavia, l’inappropriatezza del richiamo alla nozione, invero molto incerta, di <em abp="955">soft law</em> (pure da qualcuno evocata).<br abp="956" /><br />
Mentre il fenomeno della <em abp="957">soft law</em> (generato nel diritto internazionale per risolvere questioni, transazioni, rapporti non soggetti ad alcuna normazione cogente) postula logicamente (come segnalato, peraltro, dall’uso dell’aggettivo <em abp="958">“soft”</em>) l’assenza di vincolatività (viceversa prodotta solo dalla <em abp="959">hard law</em>) della regola di cui si tratta (proprio perché ascrivibile al novero delle <em abp="960">tertiary rules</em>),il cui rispetto viene sostanzialmente rimesso dall’adesione volontaria (anche per effetto della <em abp="961">moral suasion o dissuasion </em>operata, ad esempio, dalle autorità indipendenti<a abp="962" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>) dei soggetti coinvolti nella sua sfera di operatività, le linee guida, al contrario, sono state pensate e previste (perlomeno in larga misura) come idonee a costituire diritti e obblighi in capo ai destinatari, tanto da sostituire, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, le disposizioni (sicuramente) regolamentari contestualmente abrogate.<br abp="963" /><br />
Così chiarito che la <em abp="964">soft regulation</em> attiene ad ambiti diversi da quelli riservati alle linee guida vincolanti, si osserva che, se è vero che gli operatori economici e (probabilmente) anche le amministrazioni pubbliche pretendono una regolazione più snella e veloce (rispetto ai tempi e alle modalità di approvazione dei regolamenti), è anche vero che tali esigenze, per quanto meritevoli di considerazione e di soddisfazione, non possono prevalere sugli interessi (perlomeno equivalenti, se non superiori) a una regolazione seria, strutturata, controllata, ma, soprattutto, affidata ad autorità che se ne assumano (potendolo fare) la responsabilità politica.<br abp="965" /><br />
Si tratta, in altri termini, di identificare il più efficace (ma non facile) equilibrio tra le istanze del mercato a una regolazione flessibile, adattabile e agile e le esigenze sottese alla riserva della produzione delle norme giuridiche ad autorità democraticamente legittimate all’introduzione di regole che incidono direttamente sulla sfera di libertà dei cittadini.<br abp="966" /><br />
&nbsp;<br abp="967" /><br />
<strong abp="968">6.- La (difficile) qualificazione giuridica delle linee guida dell’ANAC.</strong><br abp="969" /><br />
&nbsp;<br abp="970" /><br />
Nel Codice degli appalti è stato assegnato all’ANAC, per mezzo dello strumento delle linee guida, proprio perchè più agile del regolamento, un compito strategico ed essenziale nella definizione delle disciplina normativa secondaria.<br abp="971" /><br />
E’ stata, infatti, riservata alle linee guida la disciplina di aspetti determinanti del regime normativo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sicchè si impone una loro qualificazione giuridica alla quale consegua l’identificazione del modello di fonte al quale devono essere ascritte.<br abp="972" /><br />
Tale già complessa operazione ermeneutica si rivela, tuttavia, complicata dalla diversità delle tipologie di linee guida contemplate dal Codice degli appalti, sia quanto ai contenuti, sia quanto all’autorità emanante, sia, ancora, quanto alla procedura formale prescritta per la loro adozione.<br abp="973" /><br />
Pur nella estrema (e, forse, eccessiva) eterogeneità dei diversi modelli di linee guida, il Consiglio di Stato<a abp="974" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> ne ha classificate tre tipologie: a) quelle approvate con decreto ministeriale, b) quelle vincolanti adottate dall’ANAC e c) quelle non vincolanti (sempre adottate dall’ANAC).<br abp="975" /><br />
Ora, mentre risulta agevole la qualificazione delle linee guida di cui ai modelli a), quali regolamenti ministeriali di cui all’art.17, comma 3, l.cit.,con tutte le implicazioni in termini di rispetto delle garanzie procedimentali ivi previste (e nonostante la differente regolazione procedurale contenuta nel decreto legislativo, che si appalesa come un caso evidente di fuga dal regolamento), in ragione della loro pacifica natura normativa, e c), da valersi quali atti amministrativi generali al pari di circolari contenenti istruzioni operative sull’applicazione della normativa di riferimento, più problematica appare la catalogazione delle linee guida ascrivibili allo schema b), ovvero le linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, ma non approvate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti.<br abp="976" /><br />
Una prima difficoltà dev’essere identificata nell’antinomia ontologica tra la stessa nozione di linee guida e il carattere vincolante assegnato a quelle in esame.<br abp="977" /><br />
Secondo la concezione tradizionale, infatti, le linee guida costituiscono un’espressione propria del potere di direttiva<a abp="978" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> (come si desume anche dalla valenza semantica dell’espressione usata per il loro nome), che si declina, a sua volta, per mezzo di raccomandazioni, istruzioni operative e, quindi, in definitiva, mediante l’indicazione delle modalità attuative del precetto normativo, ma mai per mezzo di regole cogenti e vincolanti (che, semmai, costituiscono il presupposto logico dei chiarimenti affidati alle linee guida).<br abp="979" /><br />
La segnalata discrasia tra il nome e la sostanza delle linee guida in esame ha, da subito, rivelato la singolare complessità della loro classificazione dogmatica e ha legittimato due distinte ipotesi ricostruttive.<br abp="980" /><br />
Premesso, infatti, che la natura vincolante, oltre alla portata certamente generale, astratta e innovativa, del tipo di atto in questione (si pensi, ad esempio, alle linee guida previste dagli artt.83 e 84 del Codice) impone di escludere la loro natura di atto amministrativo generale, anche in considerazione della loro preordinazione a sostituire il regime normativo contenuto nel regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, il Consiglio di Stato, nel formulare il parere sullo schema di decreto legislativo, ha dovuto esaminare due diverse (e incompatibili) tesi: la qualificazione delle linee guida vincolanti come atti normativi atipici; la loro classificazione come atti di regolazione del tipo di quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti.<br abp="981" /><br />
La preferenza accordata al secondo schema provvedimentale, ancorché ben argomentata e circondata da opportune garanzie procedurali (la consultazione degli operatori, l’AIR, la VIR, la raccolta in testi unici, l’adozione di forme di adeguata pubblicità), resta, però, problematica e si presta a plausibili rilievi critici (a conferma della estrema difficoltà di una convincente collocazione degli atti in questione nella gerarchia delle fonti).<br abp="982" /><br />
E’ vero, infatti, che la compatibilità con il sistema delle fonti della potestà regolamentare delle autorità indipendenti è stata riconosciuta da tempo<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, benché sprovvista, in generale, di copertura costituzionale, ma è anche vero che la titolarità e il valido esercizio del potere di regolazione sono stati presidiati da rilevanti cautele e condizioni, che, sole, consentono di affermare la loro compatibilità con il principio di legalità.<br abp="984" /><br />
Tra queste meritano di essere ricordate la base costituzionale del potere in questione (identificata, ad esempio, nell’art.47 Cost. per la disciplina dell’attività bancaria e, in generale, finanziaria), la copertura europea (individuata, in via insufficientemente astratta, nei principi del Trattato di libera circolazione e di concorrenza), il carattere settoriale e tecnico della regolazione<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e i criteri di fondo per l’esercizio della potestà regolatoria<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.&nbsp;<br abp="987" /><br />
Orbene, le predette condizioni di legalità appaiono difficilmente rintracciabili nelle linee guida in esame (se non in esito a un percorso ermeneutico incerto e tortuoso).<br abp="988" /><br />
Mentre, infatti, gli atti di regolazione rispondono all’esigenza di affidare a un’autorità indipendente dal Governo l’introduzione di regole perlopiù tecniche (tariffe, prezzi di accesso alla rete dell’<em abp="989">incumbent</em>, ripartizione di risorse scarse, determinazione tecnica dei contenuti delle transazioni commerciali) in segmenti di mercato circoscritti nei quali l’Esecutivo, per mezzo delle società partecipate, conserva un interesse (diretto o indiretto) che ne sconsiglia qualsivoglia intervento normativo, le linee guida dell’ANAC, al contrario, non presentano i caratteri della tecnicalità e della settorialità, né intervengono in un mercato che esige una regolazione autonoma dal Governo.<br abp="990" /><br />
Le linee guida che dovranno definire, per gli appalti di lavori, il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle gare, le regole dell’avvalimento e il regime delle SOA (artt.83 e 84 del Codice) rivestono, per un verso, quei caratteri di generalità e astrattezza che caratterizzano la produzione normativa regolamentare propriamente intesa, ma non presentano, per un altro, alcun profilo tecnico che ne impone l’affidamento a un’autorità di regolazione diversa dal Governo e si riferiscono, per un altro ancora, a un mercato tutt’altro che settoriale, nella misura in cui si applicano a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori.<br abp="991" /><br />
Non solo, ma nel mercato dei lavori pubblici non sono neanche ravvisabili quelle esigenze di regolazione indipendente dall’Esecutivo (che non controlla, direttamente o indirettamente, alcuna impresa, monopolista o ex monopolista, che rivesta una posizione dominante) che sconsigli l’introduzione della pertinente disciplina normativa mediante regolamenti governativi.<br abp="992" /><br />
Da ultimo, non risultano rinvenibili, né nella Costituzione né nel diritto europeo, le basi (afferenti a un rango sovraordinato alla legge ordinaria) del potere regolativo affidato dalla legge all’ANAC, così come, nelle disposizioni legislative che lo prevedono e lo autorizzano, non appaiono rintracciabili i criteri e i principi alla stregua dei quali dev’essere declinata la regolazione in questione<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, nella quale sono ravvisabili gli estremi di una vera e propria delega in bianco (con un ulteriore profilo di inosservanza del principio di legalità, che, si ripete, esige che il potere regolatorio affidato dalla legge a una fonte subordinata resti condizionato dal rispetto di parametri predefiniti dalla fonte legislativa).&nbsp;<br abp="994" /><br />
La catalogazione delle linee guida in esame nel novero degli atti di regolazione delle autorità indipendenti si rivela, in definitiva, una forzatura ermeneutica dettata dalla duplice (e, comunque, apprezzabile) esigenza di conservare gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative e di evitare l’espresso riconoscimento dell’anomalia dell’introduzione di una nuova e atipica fonte del diritto, con tutte le difficoltà ricostruttive e sistematiche che ne conseguirebbero.<br abp="995" /><br />
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, dimostrato di avvertire la difficoltà del corretto inquadramento giuridico delle linee guida vincolanti dell’ANAC, là dove ha chiaramente suggerito al Governo (che, tuttavia, non ha recepito tale opportuna suggestione) di riesaminare il riparto della disciplina attuativa tra i modelli dei decreti ministeriali e delle linee guida (consigliando, ad esempio, di ricondurre al primo schema le linee guida previste dagli artt.83 e 84).<br abp="996" /><br />
Resta, peraltro, estremamente complesso indagare le conseguenze, sul piano sistematico, ma anche su quello applicativo, della diversa (e più sicura) classificazione delle linee guida vincolanti come atti sostanzialmente normativi.<br abp="997" /><br />
Il più immediato corollario di tale ultima ipotesi ricostruttiva è quello della incompatibilità del tipo di atto in questione con il sistema delle fonti secondarie, per come definito dal combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 17, legge n. 400 del 1988, con l’ulteriore conseguenza che una siffatta tipologia di provvedimento non dovrebbe trovare valido ingresso nell’ordinamento.<br abp="998" /><br />
Ovviamente, una volta autorizzata da una fonte di rango primario l’adozione di un atto avente le predette caratteristiche, occorre scrutinare la compatibilità costituzionale della disposizione legislativa che l’ha prevista e consentita (e rispetto alla quale le linee guida restano del tutto coerenti, con formale ossequio al principio di legalità).<br abp="999" /><br />
Ora, accedendo alla tesi, sopra illustrata, della tipicità e della tassatività anche delle fonti secondarie, le disposizioni che autorizzano l’emanazione di atti di normazione sub-legislativa al di fuori dello schema del regolamento, oltretutto affidandone la responsabilità ad autorità diverse dal Governo, potrebbero giudicarsi incostituzionali, per violazione dell’art.117, sesto comma, della Costituzione, sia perché violative del precetto che configura l’attività di normazione sub-primaria come consentita nella sola forma tipica del regolamento sia perché, in ipotesi, violative del riparto di competenze tra Stato e Regioni, se si dovesse riscontrare in esse un <em abp="1000">vulnus</em> alle competenze regolamentari di queste ultime (e, quindi, se l’atto di normazione secondaria afferisce a una materia estranea a quelle di competenza esclusiva dello Stato).<br abp="1001" /><br />
Così come le medesime disposizioni legislative potrebbero, in ipotesi, ritenersi incostituzionali per violazione dell’art. 76 Cost., se contenute in un decreto legislativo, ma senza che la legge delega avesse autorizzato il Governo ad affidare la normazione secondaria a un atto atipico, o dell’art.100 Cost., per la lesione delle prerogative consultive del Consiglio di Stato, per come declinate dall’art.17 l.cit.<br abp="1002" /><br />
Secondo un’altra suggestiva tesi, le predette disposizioni incorrerebbero, inoltre, nel vizio di eccesso di potere legislativo, nella misura in cui autorizzano, irragionevolmente o, addirittura, fraudolentemente, una deviazione macroscopica dagli schemi normativi tipici<a abp="1003" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br abp="1004" /><br />
Come si vede, la forzatura di affidare a un atto atipico, adottato da un’autorità diversa dal Governo, l’introduzione nell’ordinamento di norme sub-legislative difficilmente catalogabili come atti di regolazione equiparabili alle deliberazioni tecniche delle autorità amministrative indipendenti comporta uno sconvolgimento dell’assetto costituzionale e ordinamentale delle fonti di produzione del diritto e impedisce, di fatto, un coerente e razionale inquadramento di esse nel sistema conosciuto (se non a costo di ricostruzioni scarsamente attendibili).&nbsp;<br abp="1005" /><br />
Ma, al di là delle difficoltà sistematiche appena segnalate, l’appalto (si perdoni il gioco linguistico) dell’attività normativa spettante al Governo a un’autorità diversa da esso e priva di responsabilità politica implica le non trascurabili criticità di seguito segnalate.<br abp="1006" /><br />
&nbsp;<br abp="1007" /><br />
<strong abp="1008">7.- La legittimazione democratica nella produzione del diritto.</strong><br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
In uno scritto risalente al 1967 (quando, cioè, mancava una disciplina normativa, di qualsiasi rango, dei regolamenti governativi) Enzo Cheli<a abp="1011" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>identificava la legittimazione del potere regolamentare del Governo nella natura costituzionale di quest’ultimo (oltre che nel vincolo che lo lega alla maggioranza parlamentare) e, in particolare, nella funzione di indirizzo politico assegnata dall’art.95 Cost. &nbsp;al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, allo stesso tempo, individuava nella tipicità del regime giuridico degli atti normativi secondari la garanzia delle libertà dei cittadini.<br abp="1012" /><br />
Tale insegnamento, ancorchè fondato sulla diversa esigenza di discernere i confini della funzione normativa da quella amministrativa (nelle responsabilità affidate all’Esecutivo), si rivela quanto mai attuale e, forse, risolutivo dell’aporia appena segnalata.<br abp="1013" /><br />
L’introduzione nell’ordinamento di norme giuridiche, destinate, come tali, a regolare i rapporti tra i cittadini e tra essi e le pubbliche amministrazioni, non può, infatti, che restare riservata ad autorità democraticamente legittimate a limitare le posizioni soggettive dei consociati.<br abp="1014" /><br />
La conformazione precettiva di diritti e libertà o l’introduzione di obblighi o doveri, ne chè si risolve l’attività normativa (di qualsivoglia rango), può infatti, essere prodotta solo da decisioni politiche e, cioè, da autorità alle quali la Costituzione riconosce la rappresentatività della collettività (per mezzo della delega di sovranità tramite i meccanismi elettorali), e, quindi, solo al Parlamento o al Governo (che ritrae la sua legittimazione democratica dalla fiducia accordata dal Parlamento).<br abp="1015" /><br />
Ragionando <em abp="1016">a contrario, </em>poi, dev’essere esclusa la titolarità della legittimazione a produrre norme di diritto in capo ad autorità del tutto sprovviste di quella legittimazione democratica che (sola) fonda il potere di limitare la sfera giuridica dei cittadini (con la singolare eccezione delle autorità amministrative indipendenti, nella misura in cui sono istituzionalmente incaricate di dettare regole solo tecniche e settoriali).<br abp="1017" /><br />
Occorre, allora, verificare, alla stregua del paradigma valutativo appena indicato, se le linee guida affidate all’ANAC (da valersi, ai fini che qui rilevano, come autorità priva di legittimazione democratica) obbediscono o meno alla regola della necessaria responsabilità politica nell’adozione di decisioni normative.<br abp="1018" /><br />
E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che gli artt.83 e 84 del Codice affidano alle linee guida dell’ANAC il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure e il regime delle SOA, per dimostrare che il predetto atto (nonostante lo stravagante <em abp="1019">nomen</em>, che, a riflettere bene, rivela anche stranezze e disarmonie lessicali) riveste una portata normativa particolarmente pregnante, nella misura in cui finisce per limitare o, comunque, condizionare l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio della libertà d’impresa.<br abp="1020" /><br />
Orbene, un atto preordinato a produrre effetti di conformazione dell’attività economica dei soggetti privati non può che restare affidato alla responsabilità politica di un’autorità legittimata democraticamente a intervenire sul contenuto dei diritti e degli obblighi dei cittadini (come il Parlamento o, al massimo, il Governo).<br abp="1021" /><br />
Coerentemente deve ritenersi quantomeno problematica la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti e della rappresentatività istituzionale l’affidamento (ancorché per legge) a un’autorità priva di legittimazione democratica del compito di limitare la sfera di libertà dei consociati per mezzo dell’adozione di un atto atipico e asistematico.<br abp="1022" /><br />
E non vale a risolvere il problema la previsione del parere delle commissioni parlamentari (introdotto con l’approvazione definitiva del decreto legislativo), sia perché tale adempimento istruttorio aggrava i profili di incoerenza con il sistema (le commissioni parlamentari, infatti, concorrono alla produzione normativa del Governo, rendendo i loro pareri a esso e non ad autorità diverse, prive di qualsiasi rilievo costituzionale) sia perché, in ogni caso, la competenza all’adozione dell’atto resta attribuita ad un’autorità priva di qualsivoglia responsabilità politica.<br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
<strong abp="1025">8.- Considerazioni finali: un nuovo equilibrio tra politica e mercato.</strong><br abp="1026" /><br />
&nbsp;<br abp="1027" /><br />
Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi.<br abp="1028" /><br />
Se, infatti, gli interessi privati degli operatori, così come quelli generali alla crescita economica del Paese, appaiono più efficacemente realizzabili con strumenti di regolazione flessibile e dinamica, è anche vero che i diritti di libertà dei cittadini esigono una normazione responsabile, controllata e garantita da controlli di legittimità.<br abp="1029" /><br />
Come opportunamente (ma inutilmente) raccomandato dal Consiglio di Stato, andrebbe, allora, ripensato lo strumento (di per sé molto efficace e utile) delle linee guida, circoscrivendone l’operatività ai soli ambiti che esulano dal precetto normativo.<br abp="1030" /><br />
Si dovrebbe, perciò, <em abp="1031">de iure condendo</em>, utilizzare gli strumenti di regolazione flessibile solo per istruzioni e raccomandazioni che non incidono direttamente sui diritti e sugli obblighi dei consociati e che attengono, invece, alle migliori pratiche di attuazione della normativa di riferimento e alla più efficace realizzazione dei suoi obiettivi.<br abp="1032" /><br />
Le linee guida, in altri termini, dovrebbero fungere da accompagnamento e da supporto (alle pubbliche amministrazioni) ai fini della più utile attuazione della normativa (primaria e secondaria di riferimento) e, in definitiva, a ottenere l’impatto più coerente con le ragioni e con gli scopi che hanno giustificato l’intervento regolativo.<br abp="1033" /><br />
Se ricondotte entro questi limiti, le linee guida, per un verso, risulteranno uno strumento di estrema efficacia (in ragione del loro carattere informale e duttile) e, per un altro, eviteranno di complicare (anziché semplificare) l’attuazione delle leggi, nella misura in cui possono generare un contenzioso dagli esiti incerti (sulla loro stessa compatibilità costituzionale), introdurre fattori di incertezza in ordine alla loro effettiva cogenza(restando, comunque, ambiguo il loro carattere prescrittivo) e complicare la stessa conoscibilità delle regole<a abp="1034" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="1035" /><br />
Coerentemente, dev’essere arginato il fenomeno della atipicità delle fonti secondarie, con conseguente riconduzione dell’attività di normazione sub-legislativa entro gli schemi regolamentari tipici.<br abp="1036" /><br />
Diversamente, si corre il rischio di affidare ad autorità prive di qualsivoglia responsabilità politica la determinazione <em abp="1037">erga omnes </em>del contenuto dei diritti e degli obblighi dei consociati, con irrimediabile <em abp="1038">vulnus</em> dei principi di rappresentanza democratica che fondano la cessione di sovranità dal popolo alle assemblee legislative e, per esse, all’Esecutivo.<br abp="1039" /><br />
Non solo, ma si rischia un pericolo più grave.<br abp="1040" /><br />
Si è detto che il mercato globalizzato spinge per una regolazione negoziata e concordata delle regole di funzionamento dei contratti, degli scambi e, in generale, delle operazioni economiche, sul presupposto che una decisione tecnica, e non politica, condivisa tra gli operatori e autorità separate dal Governo sia più utile, efficiente e funzionale agli interessi economici che muovono il settore di riferimento.<br abp="1041" /><br />
Sennonchè, un tale modello di <em abp="1042">governance</em> rischia di far prevalere gli interessi economici più forti e meglio organizzati, in danno di quelli più deboli e meno influenti, che, al contrario, resterebbero più garantiti, secondo la logica dello Stato liberale di diritto, da una regolazione politicamente e costituzionalmente responsabile.&nbsp;<br abp="1043" /><br />
Nella deregolazione globalizzata, in definitiva, finiscono per prevalere le posizioni più strutturate e per soccombere quelle più fragili, nell’assenza di quella mediazione di interessi che è propria della politica e che la tecnica (per definizione) ignora (e deve continuare a ignorare).<br abp="1044" /><br />
In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1045" /><br />
Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.<br abp="1046" /><br />
Bisogna, in definitiva, evitare, come avverte efficacemente Roberto Bin<a abp="1047" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, di trasformare i cittadini da “<em abp="1048">we, the people” </em>in <em abp="1049">“we, the consumers”.</em><br abp="1050" /><br />
Non ci resta, da ultimo, che auspicare che trasformazioni così radicali dell’assetto delle fonti del diritto (peraltro in un settore così vitale come quello degli appalti pubblici) vengano giudicate dalla Corte Costituzionale, che ne potrà (dovrà) scrutinare i profili di compatibilità e di contrasto con l’equilibrio dei poteri cristallizzato nella Carta fondamentale, impedendo, come profetizzato da Livio Paladin<a abp="1051" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, “che esse sconvolgano il sistema della produzione normativa, costituzionalmente previsto o imposto”.</div>
<div abp="1052">
<div abp="1053" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1055" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1056" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1057" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>R. BIN<em abp="1058">, Soft law, no law.</em></div>
<div abp="1059" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1060" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1061">Regolamenti governativi e ministeriali</em>.</div>
<div abp="1062" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>E. CHELI, <em abp="1064">La produzione normativa: sviluppo del modello costituzionale e linee guida di tendenza attuali; </em>F. SORRENTINO, <em abp="1065">Le fonti del diritto italiano; </em>F. MODUGNO, voce <em abp="1066">Validità(diritto costituzionale),</em>in<em abp="1067"> Enc. dir.; </em>U. DE SIERVO, <em abp="1068">Lo sfuggente potere regolamentare</em>; G.U. RESCIGNO, <em abp="1069">Il nome proprio degli atti normativi e la legge n. 400 del 1988.</em></div>
<div abp="1070" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1071" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>Si vedano i pareri del Comitato per la legislazione e alcuni messaggi di rinvio del Capo dello Stato ai sensi dell’art.74. Cost. nei quali la legge 400 viene definita come fonte di natura ordinamentale e, quindi, rafforzata.</div>
<div abp="1072" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1073" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>R. BIN, <em abp="1074">Problemi legislativi e interpretativi; </em>G.DI COSIMO, <em abp="1075">I regolamenti nel sistema delle fonti; </em>F. BATISTONI FERRARA, <em abp="1076">Una nuova fonte di produzione. </em></div>
<div abp="1077" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1078" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>G. GUZZETTA, <em abp="1079">Problemi ricostruttivi e profili problematici della potestà regolamentaredopo la riforma del Titolo V.</em></div>
<div abp="1080" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1081" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>A. MOSCARINI, <em abp="1082">Sui decretidel Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi; </em>C. PADULA, <em abp="1083">Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche; </em>V. MARCENÒ, <em abp="1084">Quando il formalismogiuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti</em>; G. DI COSIMO, <em abp="1085">I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale; </em>G. TARLI BARBIERI, <em abp="1086">Atti regolamentari e atti pararegolamentarinel più recente periodo</em>; V. DI PORTO, <em abp="1087">Del ripristino e di altri atti del Governo, più o meno delegificati; </em>E. ALBANESI, <em abp="1088">I decreti del Governo “di natura non regolamentare”. Un percorso interpretativo.</em></div>
<div abp="1089" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1090" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stata, al riguardo, segnalata da Tarli Barbieri l’ambiguità di una formula lessicale che può significare sia la mera sottrazione al regime procedurale dei regolamenti, sia la negazione della sua natura normativa.</div>
<div abp="1091" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1092" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>A. MOSCARINI, op.cit.</div>
<div abp="1093" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>L. PALADIN, <em abp="1095">Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione.</em></div>
<div abp="1096" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1097" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1098">Fonti del diritto (dir. cost.), </em>in <em abp="1099">Enc. dir.</em>; A.M. SANDULLI, <em abp="1100">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.</em></div>
<div abp="1101" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1102" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> F. CINTIOLI, <em abp="1103">Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale;</em> F. MODUGNO – A. CELOTTO, <em abp="1104">Un non regolamento statale nelle competenze concorrenti.</em></div>
<div abp="1105" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1106" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>V. CRISAFULLI, <em abp="1107">Atto normativo, </em>in<em abp="1108"> Enc. dir.</em></div>
<div abp="1109" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1110" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a>G. SANTANIELLO, <em abp="1111">Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo; </em>G. DELLA CANANEA, <em abp="1112">Gli atti amministrativi generali.</em></div>
<div abp="1113" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1114" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Corte Cost. sentenze nn. 274 e 278 del 2010 e 39 del 2014; &nbsp;Cons. St., Sez. VI, n.6657 del 2007; Sez. IV, n.3256 del 2008; Sez. IV, n.2841 del 2010; Sez. VI, n.996 del 2011.</div>
<div abp="1115" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a>A.M. SANDULLI,<em abp="1117">Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo.&nbsp; </em></div>
<div abp="1118" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1119" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. St., Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9.</div>
<div abp="1120" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1121" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a>DI COSIMO, op. cit.</div>
<div abp="1122" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1123" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>S.MORETTINI, <em abp="1124">Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?,</em>in Osservatorio sull’AIR.</div>
<div abp="1125" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1126" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sul Codice degli appalti in data 1 aprile 2016, n.855.</div>
<div abp="1127" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1128" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 21 gennaio 2008.</div>
<div abp="1129" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="1130" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005.</div>
<div abp="1131" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1132" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons. St., Sez. VI, 2 maggio 2012, n.2521.</div>
<div abp="1133" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1134" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cons. St., Sezione consultiva per gli atti normativi, parere in data 14 febbraio 2005, 6.5.1.</div>
<div abp="1135" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1136" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Per una compiuta disamina dei profili di criticità dei poterei regolatori delle autorità indipendenti, con riferimento al rispetto del principio di legalità, si veda G. MORBIDELLI, <em abp="1137">Poteri impliciti</em>.</div>
<div abp="1138" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1139" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>F. MODUGNO – A. CELOTTO, op. cit.; G.TARLI BARBIERI, op. cit.; A. MOSCARINI, op. cit., ove&nbsp; parla di <em abp="1140">fraus constitutioni.</em></div>
<div abp="1141" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>E. CHELI, <em abp="1143">Potere regolamentare e struttura costituzionale</em>.</div>
<div abp="1144" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a>E. ALBANESI, <em abp="1146">La banca dati normattiva e gli atti normativi non numerati.</em></div>
<div abp="1147" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1148" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a>R. BIN, op.cit.</div>
<div abp="1149" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1150" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a>L. PALADIN, <em abp="1151">Le fonti del diritto italiano.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-dellanac-una-nuova-fonte-del-diritto/">Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Brevi considerazioni in tema di arbitrato e tutela dei terzi: dall&#8217;autonomia privata alla giurisdizione speciale?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-in-tema-di-arbitrato-e-tutela-dei-terzi-dallautonomia-privata-alla-giurisdizione-speciale/">Brevi considerazioni in tema di arbitrato e tutela dei terzi: dall&#8217;autonomia privata alla giurisdizione speciale?</a></p>
<p>1. L&#8217;art. 824 bis c.p.c., introdotto nel codice con la novella apportata dal d.lgs. n. 40/2006, sotto la rubrica Efficacia del lodo attribuisce a questo &#8220;dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall&#8217;autorità giudiziaria&#8220;, fatta eccezione per l&#8217;efficacia esecutiva che, ex art. 825 c.p.c., resta subordinata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-in-tema-di-arbitrato-e-tutela-dei-terzi-dallautonomia-privata-alla-giurisdizione-speciale/">Brevi considerazioni in tema di arbitrato e tutela dei terzi: dall&#8217;autonomia privata alla giurisdizione speciale?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-in-tema-di-arbitrato-e-tutela-dei-terzi-dallautonomia-privata-alla-giurisdizione-speciale/">Brevi considerazioni in tema di arbitrato e tutela dei terzi: dall&#8217;autonomia privata alla giurisdizione speciale?</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong> L&#8217;art. 824 <em>bis</em> c.p.c., introdotto nel codice con la novella apportata dal d.lgs. n. 40/2006, sotto la rubrica <em>Efficacia del lodo</em> attribuisce a questo &#8220;<em>dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall&#8217;autorità giudiziaria</em>&#8220;, fatta eccezione per l&#8217;efficacia esecutiva che, <em>ex</em> art. 825 c.p.c., resta subordinata alla emanazione del decreto di omologazione da parte del Tribunale del luogo ove ha sede l&#8217;arbitrato.<br />
Tale norma assume ovviamente un rilievo centrale nella ricostruzione della posizione dell&#8217;istituto arbitrale nel sistema ordinamentale italiano.<br />
Essa presenta, per la prima volta dal 1940, un espresso riferimento all&#8217;autorità giudiziaria: l&#8217;efficacia del lodo non è più &#8220;semplicemente&#8221; equiparata a quella della sentenza sul solo piano oggettivo, ma anche dal punto di vista soggettivo, a voler significare che, nell&#8217;esercizio del <em>munus</em> loro attribuito (bensì dalle parti, epperò conformemente alla disciplina di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.), gli arbitri sono investiti della stessa autorità che compete, <em>ex</em> art. 102 Cost., ai &#8220;<em>magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario</em>&#8220;.<br />
Il mutamento non è, peraltro, isolato: trova anzi conferma in altre disposizioni del codice di rito che, quand&#8217;anche introdotte prima della riforma del 2006, assumono un significato che deve essere attentamente scrutinato innanzitutto sotto il profilo della legittimità costituzionale.<br />
In altri termini ed in estrema sintesi, è fondata l&#8217;impressione, quale può aversi già a prima lettura del Titolo VIII del Libro quarto c.p.c., che il passo compiuto dal legislatore delegato dieci anni or sono non rappresenti un perfezionamento evolutivo del cammino sino ad allora (pur con tutte le ben note incertezze e contraddizioni) percorso, ma costituisca una decisiva modificazione della suddetta posizione e, più specificamente, il rovesciamento del disegno originario.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.</strong> Non mette conto intrattenersi, in questa sede, sulle dispute, ancor oggi agitate intorno alla natura giuridica dell&#8217;arbitrato, che continuano a polarizzarsi tra i due termini opposti della giurisdizionalità e della negozialità<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Nella prospettiva che qui interessa, quella cioè del complessivo assetto ordinamentale, non può revocarsi in dubbio che esso dia luogo ad una forma di produzione del diritto; ovviamente non nel senso della posizione di norme generali ed astratte, ma, per usare la suggestiva espressione di Salvatore Satta, di concretamento dell&#8217;ordine giuridico, fissando cioè la regola di determinati rapporti in sostituzione del Giudice statale, poiché «le parti hanno voluto e vogliono con il compromesso la composizione della lite, cioè hanno voluto e vogliono il giudizio di un terzo che non è il giudice»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Il fondamento di tale istituto risiede, com&#8217;è noto e pacifico, nella volontà delle parti, nel loro c.d. potere dispositivo quanto agli interessi che l&#8217;ordinamento, secondo il disegno costituzionale e, dunque, quale prima essenziale declinazione della sovranità popolare<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, rimette alla libera determinazione individuale, nella quale devono comprendersi anche poteri di autotutela<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>: l&#8217;art. 102, ult. co., Cost.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, che demanda alla legge di regolare i casi e le forme di partecipazione del popolo all&#8217;amministrazione della giustizia, assicura fondamento alla disciplina statuale dell&#8217;arbitrato, fino a consentire che essa preveda, appunto, la sostituzione del procedimento e della decisione arbitrali al processo e alla sentenza dei Giudici statali, assumendo la forma dell&#8217;arbitrato rituale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Ma dallo stesso art. 102 Cost. e, ovviamente, da tutte le altre disposizioni che, in ordine al tema che qui interessa, con il primo si coordinano in sistema, si evincono i limiti di tale partecipazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Le fattispecie legislative che attribuiscono rilievo alla suddetta sostituzione, infatti, in tanto sono conformi a Costituzione, in quanto ricorrano due condizioni:<br />
a) in primo luogo, la limitazione degli effetti della decisione arbitrale alla sfera giuridica delle parti compromittenti (arg. <em>ex</em> artt. 2, 3 e 24 Cost.);<br />
b) in secondo luogo, l&#8217;effettiva sua alternatività rispetto alla giurisdizione statale: la scelta di ricorrere all&#8217;arbitrato può considerarsi davvero libera soltanto quando la soluzione della lite possa ottenersi in modo comparabilmente analogo dinnanzi all&#8217;autorità giudiziaria dello Stato (arg. <em>ex</em> artt. 2, 3, 24, 101 e 102 Cost.).<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.</strong> Nell&#8217;attuale contesto normativo e istituzionale fanno difetto entrambe le suddette condizioni.<br />
Dalla iniziale, notoria diffidenza che aveva ispirato l&#8217;impianto originario del codice del 1940, intesa ad evitare che l&#8217;arbitrato potesse contendere allo Stato il monopolio della giurisdizione ed infirmare l&#8217;unità di questa &#8211; come dimostra la norma dell&#8217;art. 825, nel testo in allora vigente, per cui il lodo doveva essere depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui era stato pronunciato entro cinque giorni dalla sottoscrizione &#8211; si è progressivamente giunti ad una disciplina che, conferendo alle espressioni di autonomia privata<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> un rilievo maggiormente conforme alla varietà di modi di manifestazione di questa, ha dotato il lodo rituale di efficacia propria, a prescindere cioè dal procedimento di omologazione<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>: tale era il risultato della riforma approvata con la l. n. 25/1994, che così attingeva, probabilmente, l&#8217;approdo più estremo del riconoscimento del potere dei privati di partecipare all&#8217;amministrazione della giustizia<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Il d.lgs. n. 40/2006, come si è accennato, compie un passo ulteriore, che colloca l&#8217;arbitrato in un alveo diverso da quello dell&#8217;autonomia privata, facendone un&#8217;appendice organizzativa della giurisdizione statale.<br />
Vengono in particolare rilievo gli artt. 816-<em>quinquies</em> e, soprattutto, l&#8217;art. 831 c.p.c.: mentre il primo disciplina l&#8217;intervento dei terzi nel procedimento arbitrale, il secondo vincola il terzo che lamenti un pregiudizio derivante, ai suoi diritti, dal lodo emesso <em>inter alios</em> (e anche quando si tratti di litisconsorte necessario pretermesso) ad impugnarlo con l&#8217;opposizione <em>ex</em> art. 404, co. 1, c.p.c.<br />
Senza potersi qui soffermare sul vero e proprio corteo di problemi generati dalle suddette due disposizioni e su quelle che ad esse si legano<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, conviene però notare che la posizione del litisconsorte necessario pretermesso assume significato paradigmatico della mutazione alla quale si è fatto cenno: di fronte al dettato dell&#8217;art. 831 c.p.c., risulta estremamente difficile, se non proprio impossibile, persistere nel qualificare il lodo arbitrale come atto di natura negoziale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Se l&#8217;opposizione di terzo di cui all&#8217;art. 404, co. 1, c.p.c., è mezzo di impugnazione nella disponibilità di quei soggetti che non furono parti del processo pur dovendolo o potendolo essere<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, dovrebbe conseguirne &#8211; nella prospettiva &#8220;negozialista&#8221; &#8211; la sua limitazione al solo caso di colui che, pur essendo parte della pattuizione compromissoria (nelle sue varie forme), non sia stato però evocato in giudizio, poiché tale ipotesi potrebbe ancora prestarsi ad essere ricostruita secondo la logica della volontà di compromettere in arbitrato, avendo il <em>terzo</em> (rispetto al procedimento) condiviso la scelta di creare una istanza giurisdizionale privata<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Viceversa, l&#8217;art. 831 c.p.c., rinviando all&#8217;art. 404 del medesimo codice, non lascia adito a dubbi in ordine al novero dei soggetti legittimati a tale impugnazione: ciò trova conferma nella parallela disposizione che consente al litisconsorte necessario di intervenire nel procedimento arbitrale, senza alcuna distinzione con riferimento alla posizione di questi rispetto alla pattuizione compromissoria (art. 816-<em>quinquies</em>, co. 2, c.p.c.).<br />
Il rimedio anticipato dell&#8217;intervento &#8211; significativamente ammesso, in tal caso, come diritto potestativo<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> &#8211;&nbsp; è confessorio della volontà di equiparare a tutti gli effetti l&#8217;arbitrato alla giurisdizione ordinaria, con tutte le questioni che ne conseguono, non soltanto (ma innanzitutto) in termini di legittimità costituzionale, nonché di coerenza sistematica.<br />
E tanto basta, nella prospettiva del diritto costituzionale, per identificare lo slittamento dell&#8217;istituto arbitrale dall&#8217;area dell&#8217;autonomia privata (e, come si è detto, di quella sua specifica espressione che potrebbe dirsi giustiziale) a quello della giurisdizione statale e, più precisamente, della organizzazione statale.<br />
La &#8220;tentazione identitaria&#8221; è del resto presente in molti altri elementi della disciplina codicistica: dalle norme sul procedimento e sulla istruttoria a quella sulla <em>translatio iudicii</em>, il legislatore sembra voler confidare agli arbitri rituali un <em>munus</em> che, come è stato esattamente colto dalla dottrina<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, va oltre il mandato civilistico, &#8220;ridotto&#8221; a presupposto di tale attribuzione.<br />
Ma lo sforzo equiparativo del legislatore non è né può (legittimamente) essere del tutto riuscito: residua comunque un irriducibile tratto differenziale, che fa degli arbitri giudici speciali scelti e retribuiti dalle parti.<br />
Rispetto ai terzi, infatti, gli arbitri si configurano come ufficio giudiziario sottratto alle regole costituzionali della precostituzione per legge e, quindi, della terzietà e della imparzialità.<br />
Il terzo &#8211; che la vigente disciplina coinvolge con tale raggio di estensione da includere anche quei soggetti i quali possa derivare un pregiudizio dagli effetti costitutivi, esecutivi o di fattispecie propri della decisione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a> &#8211; si trova infatti in una posizione di soggezione assolutamente ingiustificabile al di fuori del diritto pubblico e, pur se garantito con l&#8217;attribuzione del potere di intervento e (quando ne ricorrano i presupposti) della impugnazione di cui all&#8217;art. 404, subisce una compressione del proprio diritto costituzionale di difesa, dovendosi acconciare a prendere parte al procedimento arbitrale o a reagire alla decisione che ne sia conseguita <em>come se</em> l&#8217;uno si svolgesse dinnanzi all&#8217;autorità giudiziaria e l&#8217;altra fosse atto di questa.<br />
Né l&#8217;illegittimità costituzionale può ritenersi, se non sanata, almeno attenuata dalla regola, estratta con grande laboriosità dalla dottrina e dunque affidata, quanto alla sua effettività, alla sensibilità dei singoli interpreti, secondo cui, il terzo interveniente dovrebbe essere chiamato a manifestare il proprio consenso in ordine alla composizione del collegio.<br />
Proprio la disciplina dell&#8217;intervento del terzo &#8211; particolarmente laboriosa e tale da suscitare gravi difficoltà ermeneutiche &#8211; testimonia della irrazionalità del suddetto sforzo mimetico, che del resto si incaglia, e non a caso, nel tentativo di salvaguardare l&#8217;origine volontaria dell&#8217;arbitrato.<br />
In parte previsto espressamente dall&#8217;art. 816-<em>quinquies</em> c.p.c. e in parte tratto dalla dottrina per deduzioni, il &#8220;gioco dei consensi&#8221; destinati a convergere sugli arbitri, essi pure, ovviamente, chiamati a corrispondervi, non è affatto sufficiente a preservare la natura negoziale dell&#8217;istituto, come dimostra la previsione della opposizione di terzo, unico strumento per ottenere l&#8217;annullamento del lodo che abbia pregiudicato i diritti del terzo<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> .<br />
È, quindi, fondato il sospetto che anche tali misure di salvaguardia del terzo, lungi dal costituire segno di <em>favor </em>per l&#8217;arbitrato in senso proprio, rivelino in realtà l&#8217;intenzione del legislatore di compiere un salto qualitativo, invertendo il segno dell&#8217;istituto da strumento di esercizio dell&#8217;autonomia dei privati a surrogazione di questi nell&#8217;esercizio di un ufficio statale, al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla legge sull&#8217;ordinamento giudiziario e, quindi, in violazione dell&#8217;art. 102 Cost.<br />
Sospetto aggravato anche dal disposto dell&#8217;art. 813, co. 2, c.p.c., poiché la preoccupazione del legislatore di escludere che agli arbitri competa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio va ricondotta all&#8217;avvertita corrispondenza della funzione che essi svolgono a quella dei giudici dello Stato e alla volontà di garantire ai primi una sorta di immunità, in funzione di incentivo alla attivazione dell&#8217;istanza arbitrale.<br />
In tal senso induce ad opinare anche il recente d.l. n. 132/2014 (conv. in l. n. 162/2014).<br />
L&#8217;art. 1, co. 1, attribuisce alle parti di un giudizio pendente in primo grado o in appello la facoltà di &#8220;richiedere [scil. al giudice] di promuovere un procedimento arbitrale.<br />
Disposizione singolare: non si tratta della (del resto inutile) ricognizione del potere delle parti di compromettere in arbitri, già loro spettante <em>ex</em> art. 806 c.p.c., bensì della configurazione del modo in cui l&#8217;arbitrato può entrare a comporre una più ampia sequenza di atti e procedimenti facenti parte dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale statale.<br />
Lì potere, qui facoltà di domandare al giudice l&#8217;autorizzazione a promuovere un procedimento arbitrale.<br />
Compiuta con esito positivo la verifica dei presupposti di cui all&#8217;art. 1, co. 1, al giudice spetta, infatti, di disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell&#8217;ordine territorialmente competente affinché nomini il collegio arbitrale o, a seconda del valore e col consenso delle parti, l&#8217;arbitro unico: segue una bizzarra modalità di investitura, che sconta l&#8217;anfibologia della disciplina ed è sospesa tra individuazione concorde delle parti e scelta del presidente del Consiglio dell&#8217;ordine tra gli iscritti all&#8217;albo da almeno cinque anni, purché abbiano dichiarato la propria disponibilità prima della trasmissione del fascicolo, volendosi così forse garantire una forma di precostituzione.<br />
Il procedimento dinanzi a giudici dello Stato e quello arbitrale vengono, quindi, congiunti in una medesima sequenza, essa pure di carattere procedimentale, conformemente alla ribrica del Capo I, sotto il quale è posto, unica disposizione, l&#8217;art. 1 che qui interessa (&#8220;<em>Eliminazione dell&#8217;arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti</em>&#8220;).<br />
Ciò è tanto vero che, rovesciando il generale ordine dei rapporti tra arbitrato e giurisdizione statale, per cui la seconda può dichiarare nullo il lodo nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 829 c.p.c., l&#8217;art. 1, co.1, d.l. n. 132/2014 permette che, quando il giudizio di appello prosegua in sede arbitrale, gli arbitri abbiano il potere di annullare la pronuncia giurisdizionale di prima istanza.<br />
E che ciò corrisponda alla volontà di integrare le due &#8220;fasi&#8221; risulta irrefragabilmente dalla disciplina dell&#8217;art. 1, co. 4, cit., in forza della quale, ove il lodo non venga depositato nel termine, ivi previsto, di 120 giorni dalla accettazione della nomina del collegio o dell&#8217;arbitro unico, il processo potrà essere &#8220;riassunto&#8221; dinnanzi al giudice statale nel termine perentorio dei successivi 60 giorni.<br />
La mancata riassunzione determina l&#8217;estinzione del processo, con gli effetti di cui all&#8217;art. 338 c.p.c.<br />
Non basta.<br />
La stessa norma, in modo ellittico ed involuto, prevede altresì che, quando il lodo emesso in appello sia stato, a sua volta, dichiarato nullo ai sensi dell&#8217;art. 830 c.p.c. &#8220;il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità&#8221;.<br />
Pare, dunque, che, nell&#8217;ipotesi di instaurazione del procedimento arbitrale pendente il giudizio di appello, le parti dispongano di ben quattro gradi di giudizio, celebrati in una sorta di <em>navette</em> tra arbitri e giudici dello Stato, che fuga ogni dubbio intorno agli scopi perseguiti dal legislatore.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4.</strong> Quanto al difetto di condizioni di effettiva alternatività tra arbitrato e giurisdizione statale, è sufficiente por mente alle numerose riforme che, negli anni più recenti, con particolare&nbsp; e sospetta insistenza, hanno profondamente diminuito il grado di tutela del diritto di azione (e correlativamente di quello di difesa), o sottoponendone l&#8217;esercizio a condizioni di procedibilità finalizzate ad incentivare, persino quando si versi in materie di immediata rilevanza costituzionale, soluzioni alternative delle controversie, tutte essenzialmente innestate sul tronco della transazione (e, quindi, della disponibilità a reciproche rinunzie) ovvero riducendo i poteri e le facoltà proprie del processo a cognizione piena (che, a ben vedere, trova fondamento in Costituzione nella disciplina del massimo dei processi, quello legislativo<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>) o, ancora, condizionando la garanzia del doppio grado di giurisdizione e quella del ricorso per cassazione al superamento di un vaglio di ammissibilità, legato, in primo luogo, a valutazioni di conformità/difformità della domanda rispetto ad indirizzi giurisprudenziali la cui individuazione in termini di prevalenza è rimessa a chi la effettua.<br />
In estrema sintesi, sembra che lo Stato, in singolare parallelismo con la flessione delle garanzie politiche individuali, vada ritraendosi dalla (pur, ovviamente, doverosa) funzione di tutela giurisdizionale, sciogliendo il nesso di mutua implicazione (logico-giuridica) che lega questa alla funzione legislativa, inducendo i privati a rivolgersi ad altre istanze, tra le quali va annoverato anche l&#8217;arbitrato rituale, che, in forza della vigente disciplina, assume quasi i caratteri di una giurisdizione allodiale.<br />
In tale contesto, non a caso, la forma più genuina ed autentica di arbitrato, quella irrituale, decade, nel disegno del legislatore, che per la prima volta nel 2006 ha preteso, come si è detto, di estendere sin lì la propria disciplina, ad una forma minore dell&#8217;arbitrato rituale, una deroga che i paciscenti devono espressamente e con inequivocabile chiarezza volere, dovendosi <em>ex lege</em> presumere, in difetto o nel dubbio, che essi abbiano optato per la ritualità.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. </strong>Resta, dunque, confermata la fondatezza della preoccupazione dei costituenti francesi, i quali, nel dettare la garanzia del diritto dei cittadini di far decidere ad arbitri le controversie tra loro insorte, intendevano sottrarlo agli &#8220;attentati&#8221; del legislatore.<br />
L&#8217;esperienza storica ammonisce ad usare molta cautela nel definire l&#8217;ambito del fondamento costituzionale dell&#8217;arbitrato e a circoscriverne i limiti. È già accaduto, infatti, proprio in Francia, che, accanto alla proclamazione del suddetto diritto, l&#8217;Assemblea costituente riprese dall&#8217;Ordinanza del 1673 una norma che imponeva l&#8217;arbitrato fra i soci delle società commerciali (art. 9) e si spinse anzi sino a prescrivere l&#8217;arbitrato obbligatorio per alcune questioni familiari.<br />
A tanto si giunse che, nell&#8217;<em>Acte constitutionnel</em> del 24 giugno 1793, si mutò il nome dei giudici statali in quello di arbitri pubblici, la cui nomina era rimessa alle assemblee elettorali, composte da cittadini designati dalle assemblee primarie.<br />
Successivamente simili aberrazioni vennero espunte: esse testimoniano però della perniciosa (e ricorrente) tentazione del pubblico potere di impadronirsi dell&#8217;istituto arbitrale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Le origini e gli sviluppi della disputa sono ben compendiate in G. Collura, <em>L&#8217;arbitrato irrituale e la giustizia privata</em>, in <em>Salvatore Romano</em> a cura di G. Furgiuele, Napoli, 2015, 105 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> S. Satta, <em>Commentario al codice di procedura civile</em>, IV.2, rist., Padova, 1971, 176.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Diversamente da quanto diffusamente prospettato, un essenziale portato giuridico del principio di sovranità popolare consiste proprio nel riconoscimento e nella garanzia dell&#8217;autonomia individuale e collettiva, cioè di quella potestà di darsi un ordinamento giuridico (Santi Romano, <em>Frammenti di un dizionario giuridico</em>, rist. inalt., Milano, 1983, 14 ss.) che, a sua volta, è il presupposto storico, ma anche logico-giuridico, sul quale basa la vigente Costituzione italiana.<br />
In proposito, sia consentito rinviare, per un&#8217;ampia trattazione e per i correlativi riferimenti bibliografici, a M. Esposito, <em>Profili costituzionali dell&#8217;autonomia privata</em>, Padova, 2003.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> V., se vuoi, anche per riferimenti, M. Esposito, <em>L&#8217;arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione</em>, in <em>Giur. cost.</em> 1998, 251 ss.; Id., <em>Giustizia arbitrale e garanzie costituzionali</em>, a cura di L. Mezzasoma e L. Ruggeri, Napoli 2013, 243 ss.<br />
Una lettura di particolare suggestione è offerta da P. Perlingieri, <em>Sulle cause della scarsa diffusione dell&#8217;arbitrato in Italia</em>, in<em> Giusto proc. civ.</em> 2014, 657 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si è già avuto modo di rilevare (M. Esposito, <em>Giustizia arbitrale</em>, cit., 244) sulla scorta di autorevolissima dottrina (P. Perlingieri, <em>Arbitrato e Costituzione</em>, Napoli, 2002, 24) che l&#8217;arbitrato trova un espresso punto di emersione nell&#8217;art. 80 Cost., dunque in una norma internazionalistica: ciò che appare particolarmente significativo nella prospettiva istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> L&#8217;arbitrato libero, per come affermatosi storicamente, è certamente da considerarsi la forma essenziale di espressione dell&#8217;autonomia privata &#8220;giustiziale&#8221;, in quanto manifestazione della originaria capacità regolativa degli ordinamenti privati: cfr., al riguardo, il prezioso studio di G. Collura, <em>Contributo allo studio dell&#8217;arbitrato libero in Italia</em>, Milano, 1978, <em>passim</em>, nonché Id., <em>L&#8217;arbitrato irrituale</em>, cit.<br />
Le vicende che riguardano tale fenomeno assumono, però, significativo rilievo anche per quanto attiene all&#8217;arbitrato rituale, come dimostra proprio la riforma del 2006, che &#8211; consegnando un&#8217;altra primizia al nostro ordinamento &#8211; disciplina anche la forma irrituale, riducendola a fattispecie derogatoria della prima, evidentemente preferita.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La relazione tra gli artt. 1 e 102 Cost., in forza della quale, come si è detto, la partecipazione all&#8217;amministrazione della giustizia è una delle forme di esercizio della sovranità popolare, trova corrispondenza anche nella inerenza ad essa di precisi limiti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La garanzia costituzionale dell&#8217;autonomia privata è stato il principio che ha guidato anche la più risalente giurisprudenza della Corte costituzionale: cfr. P. Barile, <em>L&#8217;arbitrato rituale e la Corte costituzionale</em>, in <em>Riv. arb.</em>, 1992, 229 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sia consentito rinviare nuovamente a M. Esposito, <em>L&#8217;arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione</em>, cit. e ivi anche riferimenti alle prime costituzioni francesi della fine del XVIII sec., nelle quali il diritto dei cittadini di far risolvere le controversie ad arbitri da loro nominati è garantito contro ogni attentato del legislatore. Se ne può ragionevolmente trarre, secondo l&#8217;argomento storico della interpretazione (sul cui rilievo, cfr. le acute considerazioni di E. Spagna Musso, <em>Costituzione rigida e fonti atipiche</em>, Napoli 1966, 13 s.), che l&#8217;arbitrato, considerato nel suo nucleo essenziale, quale istituto (nel senso proprio e tecnico, per il quale v. Salv. Romano, <em>Ordinamento sistematico del diritto privato</em>, I, Diritto obiettivo &#8211; Diritto subiettivo, a cura di F. Romano, Napoli, s.d., 40 ss.) formatosi in secoli di evoluzione (cfr. C. Punzi, <em>Disegno sistematico dell&#8217;arbitrato</em>, II ed., Padova, 2012, 57 ss.) per dirimere le liti con decisioni rese da soggetti estranei alla organizzazione pubblica della giustizia, rientri tra quelli ai quali le costituzioni, sostituendosi alle istituzioni consuetudinarie nella funzione di limite e di freno alla &#8220;mobilità&#8221; della legislazione (secondo la felicissima intuizione di M. Hauriou, <em>Principes de droit public</em>, Paris 1916, IX ss.), hanno conferito (ancorché, come nel caso della Carta italiana del 1948) per indiretto richiamo dalle garanzie individuali e da quelle collettive, dignità primaria, sottraendole all&#8217;arbitrio legislativo.<br />
La vicenda è ripercorsa in C. Punzi, <em>«Efficacia di sentenza» del lodo</em>, in <em>Riv. arb.</em> 2005, 821 ss.<br />
La mobilità di tale frontiera non è vicenda recente: per taluni essenziali aspetti essa riflette uno snodo nevralgico della costruzione giuridica della sovranità e degli uffici che ad essa pertengono, come dimostra, ad es., la lettura di O. Montano, <em>De regalibus tractatus amplissimus</em>, Napoli 1718, 131 ss.<br />
D&#8217;altra parte,</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> In tal senso possono leggersi le affermazioni contenute nella Relazione della seconda commissione permanente (Giustizia) alla Presidenza del Senato della Repubblica del 30 luglio 1993, avente ad oggetto il testo dell&#8217;approvanda l. n. 25/1994, che, viceversa, C. Punzi, <em>«Efficacia di sentenza»</em>, cit., 826 e nt. 21, addita ad indice della volontà «di soffocare la qualificazione genuina dell&#8217;arbitrato quale giudizio voluto dalle parti per la soluzione ad opera di giudici privati &#8211; gli arbitri &#8211; delle controversie che, rientrando nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia negoziale, non interessano principi di ordine pubblico».<br />
Il proposito attestato dalla Relazione consisteva nell&#8217;«abbandonare nella formulazione della nuova normativa sull&#8217;arbitrato, una soluzione conforme alla natura privata del lodo, costituente l&#8217;epilogo di attività scaturente dall&#8217;autonomia contrattuale delle parti e quindi diversa da quella giudiziaria»: di qui il riconoscimento che «il lodo ha fin dalla sua deliberazione efficacia di accertamento analoghi a quelli di una sentenza».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr., su tali temi, M. Gradi, <em>sub</em> art. 816 <em>quinquies</em>, in <em>Commentario del codice di procedura civile</em> dir. da L.P. Comoglio &#8211; C. Consolo &#8211; B. Sassani &#8211; R. Vaccarella, VII, t. IV, artt. 796-840, Torino, 2014, 402 ss., e ivi ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr., infatti, la considerazione di G. Verde, <em>D</em><em>iritto processuale civile</em>, 4, III ed., Bologna, 2012, 145.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Cfr. S. Satta, <em>Le impugnazioni</em>, Milano 1962, 346 ss.; V. Andrioli, <em>Commento al codice di procedura civile</em>, II, 3° ed. riv., Napoli 1956, 656 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Ai fini di quanto si viene dicendo nel testo, assume particolare rilievo la ricostruzione della causa del patto compromissorio: cfr. la lucidissima analisi di G. Collura, <em>L&#8217;arbitrato irrituale</em>, cit., 132 ss., nonché, se vuoi, M. Esposito, <em>L&#8217;arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione</em>, cit.<br />
Se, per un verso, la distinzione tra terzietà rispetto al processo e terzietà rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio può giustificare la qualificazione di cui si dice nel testo (cfr., infatti, con riferimento all&#8217;arbitrato, E. Galli Fonseca, <em>sub</em> art. 831, in <em>Arbitrato</em> a cura di F. Carpi, Bologna, 2001, 728, nonché L. Salvaneschi, <em>sub</em> art. 831, in Id., <em>Arbitrato</em>, vol. del <em>Commentario del Codice di Procedura Civile</em> a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2014, 950 s.; ma v., anche, F. Corsini, <em>L&#8217;intervento del litisconsorte necessario nel procedimento arbitrale</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2013, 589 ss., con acute puntualizzazioni in ordine ai rapporti tra disciplina sostanziale e regime processuale) per altro verso, anche quando si voglia ritenere che il terzo di cui all&#8217;art. 404, co. 1, c.p.c., possa essere anche la parte <em>ex</em> art. 102 c.p.c. e che ciò si debba ad una scelta ispirata a ragion pratica, nondimeno resta che tale soluzione, logicamente inammissibile (e v., infatti, la lucidissima ricostruzione critica di G. Verde, <em>Diritto processuale civile</em>, 2, III ed., Bologna, 2012, 287ss., il quale inclina, condivisibilmente, per la tesi, di matrice chiovendiana, che, nei «casi in cui il litisconsorzio è dettato da ragioni di logica necessità», «potrebbe essere ancora oggi corretto costruire come <em>inutiliter data</em> la sentenza emanata a contraddittorio non integro con tutte le gravi conseguenze che ne discendono e con l&#8217;avvertenza che tale ipotesi ricorre quando la necessità del litisconsorzio si evidenzia dal tema della controversia così come <em>prospettato</em> dalle parti»: il litisconsorte necessario pretermesso avrebbe quindi «larghissime possibilità difensive», tra le quali il potere di «iniziare un nuovo giudizio nel quale, facendo accertare in via incidentale che la sentenza non è in grado di produrre alcun effetto, fa valere le sue ragioni che sono rimaste integre»), può trovare effettivo fondamento soltanto nel tratto di imperatività che connota le decisioni emesse (<em>recte</em>: che dovrebbero essere messe soltanto) dal potere giudiziario.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> L&#8217;art. 816-<em>quinquies</em>, co. 2, c.p.c. dispone, infatti, com&#8217;è ben noto, che &#8220;Sono sempre ammessi l&#8217;intervento previsto dal secondo comma dell&#8217;art. 105 e l&#8217;intervento del litisconsorte necessario&#8221;, di contro a quanto prevede il primo alinea, che riconosce l&#8217;intervento (<em>recte</em>: l&#8217;interesse a formulare istanza di intervento) libero e la chiamata di un terzo, a condizione, però, che vi sia l&#8217;accordo del terzo medesimo (il che, nel primo caso, è del tutto pleonastico e inutilmente ridondante) e delle parti, nonché il consenso degli arbitri.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cfr. F. Corsini, <em>L&#8217;arbitrato nella riforma del diritto societario</em>, in <em>Giur. it.</em> 2003, 1295, il quale argomenta dalla previsione dell&#8217;intervento senza necessità di consenso delle parti e degli arbitri di cui all&#8217;art. 816-<em>quinquies</em>, co. 2, c.p.c.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> In tal senso, con riferimento alla interpretazione dell&#8217;art. 105, co. 2, c.p.c., l&#8217;acuta opinione di A. Chizzini, <em>L&#8217;intervento adesivo</em>, II, Padova 1992, 655 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. E.T. Liebman, <em>Manuale di diritto processuale civile</em>, II, rist. 4° ed., 1984, 442.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> In proposito, sia consentito rinviare, anche per un dettagliato esame delle riforme, a M. Esposito, <em>Le garanzie articolate nella disciplina del processo, con particolare riferimento al processo civile: considerazioni sul diritto di azione </em>sub specie Constitutionis, in <em>Le garanzie delle giurisdizioni. Indipendenza e imparzialità dei giudici. Atti dell&#8217;incontro del Gruppo di San Martino Venezia 7-9 aprile 2011</em> a cura di G. Piperata e A. Sandulli, Napoli 2012, 41 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Un contributo per il discernimento costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-contributo-per-il-discernimento-costituzionale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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<p>Un contributo per il discernimento costituzionale</p>
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<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ritardo-dei-pagamenti-delle-pubbliche-amministrazioni-alle-imprese/">Il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese</a></p>
<p>1. La situazione dei pagamenti arretrati nel momento di crisi più acuta Quando il Governo Monti, nel corso dell’ultimo mese della sua vita (finì il 28 aprile 2013), su precisa indicazione europea, decise di iniziare a sbloccare, con un decreto-legge (n.35/2013), la situazione del ritardo dei pagamenti alle imprese da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ritardo-dei-pagamenti-delle-pubbliche-amministrazioni-alle-imprese/">Il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese</a></p>
<div abp="852" style="text-align: justify;"><em abp="853"><span abp="854"><span abp="855">1. La situazione dei pagamenti arretrati nel momento di crisi più acuta</span></span></em><br abp="856" /><br />
<span abp="858"><span abp="859">Quando il Governo Monti, nel corso dell’ultimo mese della sua vita (finì il 28 aprile 2013), su precisa indicazione europea, decise di iniziare a sbloccare, con un decreto-legge (n.35/2013), la situazione del ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubblicheamministrazioni, la crisi delle aziende in credito con lo Stato aveva raggiunto il suo punto più acuto. </span></span><br abp="860" /><br />
<span abp="861"><span abp="862">Secondo i dati concordanti pubblicati dai quotidianinei giorni precedenti alla emanazione del decreto-legge, tratti da studi di autorità pubbliche (anzitutto la Banca d’Italia) e di centri di ricerca privati, la situazione dei ritardi nei pagamentiera la seguente: oltre 200.000 imprese vantavano nei confronti della Pubblica Amministrazione almeno 90 miliardi di crediti, di cui 44 solo nel settore sanitario. Di fronte ad un ritardo medio dei pagamenti in Europa di 65 giorni, l’Italia registrava il poco invidiabile primato di 180 giorni, il che significava che non pochi pagamenti, specialmente in talune zone del Paese, avvenivano dopo molte centinaia di giorni o addirittura dopo anni. Già dal 2003 Confindustria lamentava gravi ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, con punte non infrequenti di 350 giorni. Nel 2012 la situazione appariva alquanto peggiorata e le punte negative, specialmente nel settore sanitario, arrivavano a 800 giorni. In una fase di recessione economica prolungata e di restrizione del credito da parte delle banche, questi ritardi risultavano esiziali per moltissime aziende, specie medie e piccole, determinando o contribuendo a determinare catene di fallimenti. </span></span><br abp="863" /><br />
<span abp="864"><span abp="865">E’ così che sabato, 6 aprile 2013, dopo un tentativo fallito mercoledì, 3 aprile 2013, il Governo Monti approvava l’attesissimo decreto-legge (D.L. 8 aprile 2013, n.35) in materia di disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti commerciali scaduti della Pubblica Amministrazione, primo e unico atto politico su cui- grazie alla votazione di precedenti risoluzioni parlamentari sull’argomento &#8211; si era già registrata la convergenza di tutti i partiti entrati in Parlamento con le elezioni del 24 e 25 marzo 2013. Tutti i Gruppi parlamentari non potevanoinfattinon convenire sulla gravità e sulla illegittimità di una situazione che vedeva lo Stato fortemente in colpa per i suoi ritardi e l’economia seriamente in crisi anche per questo motivo.</span></span><br abp="867" /><br />
<span abp="868"><span abp="869">Dalla Relazione di variazione dei conti pubblici approvata dal Governo e presentata alle Camere il 28 marzo 2013, si evinceva che le preoccupazioni dell’Esecutivo per la situazione venutasi a creareerano maggiormente rivolte alle conseguenze di natura economica rispetto a quelle di natura giuridica. Il Governo sottolineavainfatti che il decreto-legge sul pagamento dei debiti arretrati era spinto dalla “<em abp="870">necessità di intervenire rapidamente al fine di fronteggiare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato</em>” e che si voleva predisporre “<em abp="871">un provvedimento d’urgenza in grado di immettere liquidità nel sistema economico</em>&#8221; in coerenza con “<em abp="872">spazi di flessibilità controllata</em>” approvati dalla stessa Commissione Europea “<em abp="873">a favore della crescita e dell’occupazione</em>”. </span></span><br abp="874" /><br />
<span abp="875"><span abp="876">Anche se a nessuno possono sfuggire le fondate preoccupazioni economiche esposte dal Governo, reduce da una meritoria trattativa sull’argomento in sede europea, non può non essere sottolineato che vi è anche un aspetto giuridico della questione, meritevoledi suscitarealtrettante preoccupazioni e perplessità riguardo alla rottura del principio di legalità da parte di uno Stato che dovrebbe esserne il supremo garante. Difficilmente infatti può essere legittimato, almeno nel medio e lungo periodo, uno Stato che pretende dai cittadini il pagamento immediato di imposte, tasse e contributi, anche con l’uso sistematico del fermo amministrativo,delle ipoteche e dei pignoramenti, mache reputa invece accettabile ritardarei suoi pagamenti di oltre 800 giorni.</span></span><br />
<span abp="878"><span abp="879">Occorre comunque anzitutto circoscrivere l’ambito della problematica in esame, che non riguarda tutti i pagamenti dovuti da parte dello Stato(nascentianche da leggi, da provvedimenti amministrativi o da sentenze), ma solo quei pagamenti traenti origine da contratti commerciali che, seppur vincolati nella scelta del contraente, generano poi obbligazioni di tipo privatistico, riguardanti in genere, normali vendite, somministrazioni, forniture e appalti.</span></span><br abp="880" /><br />
&nbsp;<br abp="881" /><br />
&nbsp;<br abp="884" /><br />
<em abp="885"><span abp="886"><span abp="887">2. Come si era giunti ad una situazione così grave: le cause giuridiche e le giustificazioni dei privilegi dello Stato inadempiente </span></span></em><br abp="888" /><br />
<span abp="889"><span abp="890">Pare lecito chiedersi come sia stato possibile giungere ad una situazione così grave nel settore dei pagamenti dovuti dalla P.A., senza che nessuno strumento giuridico dell’ordinamento fosse in grado di intervenire, anche se non risolutivamente, almeno parzialmente,per ridurre i danni più eclatanti. In effettigli enormi ritardi della Pubblica Amministrazione italiana nell’erogare i pagamenti dovuti hanno trovato nella dottrina e nella giurisprudenza, specialmente in passato, un’ampia gamma di argomentazioni giustificatorie,tali da scoraggiare comunque le eventuali azioni dei privati a tutela dei loro crediti. </span></span><br abp="891" /><br />
<span abp="892"><span abp="893">Nei confronti dello Stato anzitutto non si applica l’art. 2740 del Codice civile che prevede che il creditore risponda dell’adempimento di tutte le sue obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri poiché, com’è noto, lo Stato non fallisce, ma al massimo ristruttura drasticamente e unilateralmenteil suo debito a scapito dei creditori poiché deve salvaguardare comunque le sue funzioni essenziali. Lo Stato inoltre risponde dei suoi debiti solo con il suo patrimonio disponibile, poiché né il demanio, né il patrimonio indisponibile, almeno nella grande maggioranza dei casi, possono essere sottoposti a esecuzione forzata tramite pignoramento e vendita.Peraltro lo stesso denaro della Pubblica Amministrazione, bene del patrimonio disponibile per eccellenza, non può essere pignorato se già impegnato per scopi istituzionali con specifico vincolo di destinazione imposto per legge da un atto amministrativo</span><a abp="894" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span abp="895"><span abp="896"><span abp="897">[1]</span></span></span></a><span abp="898">.Nei confronti dello Stato quindi non si applicano che in modo molto parziale gli artt. 2910 e ss. del Codice civile (esecuzione forzata).&nbsp; Altrettanto – almeno in passato – non trovavano applicazione nei confronti delle amministrazionipubblichegli articoli del Codice civile che sanzionano, con il pagamento di interessi e di risarcimenti, il ritardo nei pagamenti dei debiti</span><a abp="899" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span abp="900"><span abp="901"><span abp="902">[2]</span></span></span></a><span abp="903">. E’ noto infatti che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi corrispettivi (art.1282 C.C.) e che l’inadempimento colpevole delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, a seguito della messa in mora, produce ben più alti interessi moratori (art.1224 C.C) e può produrre anche il risarcimento dei danni ulteriori se il creditore dimostra di aver subito perdite o mancati guadagni come conseguenza immediata e diretta del ritardo o dell’inadempimento dell’obbligazione art.1223 C.C.). Tutte queste sanzioni per i ritardi e gli inadempimenti sono state in gran parte risparmiate alle pubbliche amministrazioni, per lo meno fino all’avvento delle direttive comunitarie sull’argomento, grazie anche alla teoria della “esigibilità contabile” delle obbligazioni pecuniarie. Tale tesi sosteneva che le obbligazioni pecuniarie a carico del settore pubblico divenivano debiti liquidi ed esigibili non al momento della loro scadenza contrattuale, ma al momento in cui la Pubblica Amministrazione aveva ultimato i controlli e le procedure interne necessari per renderne legittimo il pagamento. Inoltre i pagamenti erano soggetti all’iscrizione delle somme da pagare negli appositi capitoli di bilancio e anche alla momentanea disponibilità di cassa delle somme astrattamente stanziate. Insomma le giustificazioni teoriche e pratiche, accettate dai Giudici, per assolvere l’Amministrazione Pubblica dai suoi doveri di adempimento tempestivo delle obbligazioni pecuniarie erano in numero più che abbondante. Aiutavano gli inadempimenti, le lentezze della Pubblica Amministrazione,sistemi organizzativi interni e concezioni culturali latenti che assimilavano il cittadino al suddito, obbligato a sottomettere i suoi diritti alle superiori esigenze dello Stato, alle necessarie procedure di controllo senza limiti temporali e comunque all’interesse pubblico, di fronte al quale il suo interesse privato di produttore di beni e servizi non poteva competere. Malgrado tuttociò, per far fronte alle situazioni particolarmente critiche, lo Stato ha fatto spesso ricorso,in aggiunta,anche a leggi speciali per evitare proprio qualsiasi “rischio” di soddisfacimento degli interessi creditori privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E’ il caso del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 che vieta per un certo periodo qualsiasi azione esecutiva nei confronti delle aziende sanitarie locali delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Lo stesso dicasi per le molte disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, dove l’interesse pubblico prevale dichiaratamente sull’interesse privato del creditore.</span></span><br abp="904" /><br />
&nbsp;<br abp="905" /><br />
&nbsp;<br abp="906" /><br />
<em abp="907"><span abp="908"><span abp="909">3. L’atteggiamento delle imprese di fronte ai crescenti inadempimenti dello Stato</span></span></em><br abp="910" /><br />
<span abp="911"><span abp="912">Gli imprenditori privati, a lungo partecipi di questa cultura della soggezione (e della speranza) nei confronti dello Stato,temendo di non risultare più ben accetti nei futuri contatti con le pubbliche amministrazioni, hanno in genere preferito attendere fiduciosamente il passare del tempo, ancora convinti che lo Stato era magari un cattivo pagatore, ma un pagatore certo. Consci della probabilità di un certo ritardo fisiologico nei pagamenti da parte della P.A., almeno quando potevano, i privati semmai preferivano aumentare moderatamente il costo delle loro prestazioni, autotutelandosi preventivamente. </span></span><br abp="913" /><br />
<span abp="914"><span abp="915">Fino alla fine del secolo scorso dunque le tesi della dottrina, alcune prese di posizione dell’Avvocatura dello Stato e l’atteggiamento dei Giudici, uniti alla complice acquiescenza delle imprese, facevano sì che le aziende, magari con l’aiuto delle banche(anch’esse convinte della bontà dei debiti statali), &nbsp;accettasserocome inevitabili i ritardi nei pagamenti dello Stato, ritardi che comunque, almeno allora, apparivano solo gravi, ma ancora non esiziali. Le imprese fornitrici dello Stato e degli enti locali si sentivano comunque privilegiate rispetto alle altre imprese e tenevano moltissimo a restare saldamente legate alla committenza pubblica. Inoltre un certo ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non appariva un caso solo italiano e lo testimoniavanoanzitutto le Direttive comunitarie sull’argomento, la prima delle quali è proprio del 2000.&nbsp;</span></span><br abp="916" /><br />
<span abp="917"><span abp="918">Come si è detto, la situazione in Italia si deteriora rapidamente negli ultimi 15 anni, stranamente proprio in corrispondenza delle prime direttive comunitarie che impongono alle pubbliche amministrazioni pagamenti solleciti e che vengono peraltro recepite in Italia con una certa solerzia. Tutto ciò dimostra, e lo vedremo più ampiamente di seguito, che di fronte alla emergenza economica, creata dal mancato governo, centrale e locale, della spesa pubblica, le migliori regole giuridiche e le migliori intenzioni sono&nbsp; destinate a soccombere. Nel conflitto fra la situazione di fatto economica e la situazione di diritto giuridica è quest’ultimainfattiche è destinata ad avere la peggio: d’altra parte, anche fra i privati, di fronte al fallimento o al rischio di fallimento, i patti si rivedono e le regole si riscrivono o comunque non si rispettano.</span></span><br abp="919" /><br />
<span abp="920"><span abp="921">Con il D.Lgs. n.231 del 2002, l’Italia recepisce la citata Direttiva comunitaria n.35 del 2000, in materia &nbsp;di “<em abp="922">lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali</em>”. Sia l’atto comunitario che il decreto italiano appaiono ben strutturati e contengono disposizioni che verranno poi specificate, arricchite e aggiornate, ma non smentite nei successivi atti europei e nazionali sull’argomento. Vengono anzitutto implicitamente accantonate, ovviamente, tutte le teorie giustificatorie dei ritardi delle pubbliche amministrazioni, a cominciare da quella della “esigibilità contabile”, e si chiarisce che il ritardo oltre i 30 giorni nei pagamenti è pesantemente sanzionato con l’applicazione automatica degli interessi di mora. I 30 giorni decorrono dalla data di scadenza del debito, contrattualmente prevista, o dal giorno della consegna delle merci o della presentazione al debitore della fattura o di analoga richiesta di pagamento.Le procedure con cui le pubbliche amministrazioni arrivano a pagare i loro debiti sono considerate, correttamente, un problema interno. E’ prevista anche la nullità delle clausole contrattuali gravemente inique in danno del creditore. Il citato D.Lgs. n.231, così pieno di buone intenzioni, è del 9 ottobre 2002, ma deve far riflettere che la prima presa di posizione ufficiale di Confindustria contro i cronici ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese è di poco successiva e risale, come si è detto,al 2003</span><a abp="923" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span abp="924"><span abp="925"><span abp="926">[3]</span></span></span></a><span abp="927">. Da allora la situazioneè peggiorata progressivamente fino al giorno dell’emanazione del decreto-legge n.35/2013.Cosa è accaduto una volta rimosse le giustificazioni teoriche ai ritardi burocratici con cui le pubbliche amministrazioni provvedevano ai pagamenti? Cosa ha peggiorato la situazione in presenza di norme comunitarie e nazionali che spingevano a velocizzare i pagamenti? Cerchiamo di capire come si arrivò in Italia alla situazione di emergenza economica da eccesso di debito pubblico nel 2011 e come questo incise sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.</span></span><br abp="928" /><br />
&nbsp;<br abp="929" /><br />
&nbsp;<br abp="930" /><br />
<em abp="931"><span abp="932"><span abp="933">4. L’imprescindibile considerazione del quadro economico come concausa essenziale della grave crisi dei pagamenti </span></span></em><br abp="935" /><br />
<span abp="936"><span abp="937">Occorre a questopunto spostare forse lo sguardo dall’ambito giuridico all’ambito economico e fare un minimo di ricostruzione storica per capire cosa è successo in Europa e in Italia da oltre 20 anni ad oggi riguardo in particolare alla situazione dei conti pubblici. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastrichtche pone le basi per una più stretta integrazione europea e per la creazione di una moneta unica. Nel 1997 viene firmato,ad Amsterdam, il Patto di Stabilità e Crescita che entra in vigore nel 1999 e contiene al suo interno la PDE, ossia la <em abp="938">Procedura per Deficit Eccessivo</em>, procedura di infrazione a carico degli Stati che non intendono rispettare i parametri di bilancio indispensabili per la nascita e il mantenimento dell’Euro. L’originario Patto di Stabilità e Crescita europeo richiedevasostanzialmente che il rapporto fra deficit del bilancio pubblico e prodotto interno lordo di ciascun Paese aderente all’Euro non superasse mai il 3% e che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL di ogni nazione aderente all’UME si collocasse al di sotto del 60%. Quando, nel 1999, entrò in funzione la BCE e vide la luce l’Euro, questo secondo criterio fu dichiarato non obbligatorio, ma tendenziale. Si tratta di criteri che trovano fondamento in teorie economiche classiche che mirano a difendere il valore della moneta dai processi inflattivi e che sono state fatte proprie con decisione in primo luogo dalla Germania e dalla Banca Centrale Tedesca, memore delle conseguenze dell’inflazione sulle sorti della Repubblica di Weimar e degli effetti sull’economia e sulla vita dei cittadini di scelte contrarie alle leggi del mercato, come quelle operate dal secondo dopoguerra nella Germania Est fino alla caduta del muro di Berlino. Non mancano, anche attualmente, teorie economiche che tentano di dimostrare come, al di sopra di un rapporto del 90% fra debito pubblico e PIL, la crescita del PIL è impossibile</span><a abp="939" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span abp="940"><span abp="941"><span abp="942">[4]</span></span></span></a><span abp="943">.</span></span><br abp="944" /><br />
<span abp="945"><span abp="946">Questa impostazione del Patto di Stabilità europeo era forse inevitabile, ma è stata molto difficile da seguire per Paesi come l’Italia che avevanoparticolarmente abusato della spesa pubblica dagli anni ’70 agli anni ’90 e, seppure in misura diversa, anche dopo. I motivi della progressiva crescita della spesa pubblica in Italia sono in parte legati al modello europeo di <em abp="947">Welfare State</em>ed in parte si sviluppano come peculiari della nostra Penisola. Fra questi ultimi è necessario citare almeno gli alti costi del clientelismo politico (che ha portato anzitutto a gonfiare gli organici di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e locali), il peso della corruzione e del finanziamento illegale dei partiti politici,l’onere sempre scaricato sulle finanze pubbliche della concertazione fra le parti sociali, “<em abp="948">assistite</em>”dal Governo al tavolo delle trattative. Non si può infine tacere che in Italia abbiamo potuto osservare l’unico esempio di federalismo disaggregativo e non aggregativo, con il relativo moltiplicarsi e ingrandirsi dei livelli di governo locali, delle classi politiche, degli apparati burocratici, dei dipendenti precari e di ruolo, degli enti strumentali, delle società controllate e delle relative imposte addizionali, rigorosamente aggiuntive alle imposte statali, malgrado le molte promesse contrarie. Questo modo di gestire la spesa pubblica purtroppo non è stato guidato da alcun criteriodi politica economica e non ha mai funzionato come elemento di equilibrio anticiclico, secondo gli insegnamenti di Keynes e dei suoi seguaci. E’ così che si è continuato a espandere la spesa pubblica, indebitandosi senza limiti, anche nei periodi di crescita &nbsp;economica e ci si è trovati a dover contenere &nbsp;drasticamente il debito pubblico in un momento in cui, a causa della recessione mondiale, sarebbe stato invece necessario fare manovre espansive della massa monetaria. </span></span><br abp="949" /><br />
<span abp="950"><span abp="951">Come si è visto, il Patto di Stabilità e Crescita del 1997, entrato in vigore nel 1999, spingeva fortemente per un contenimento della spesa pubblica, senza fare distinzione fra spese correnti e spese per investimenti. Queste politiche restrittive venivano imposte all’Italia, Paese fortemente gravato dal debito&nbsp; pubblico e dalla enorme spesa annua per i relativi interessi, nel momento in cui il Paese entrava in una fase di stagnazione e recessione. La fase di prolungato rallentamento dell’economia italiana era peraltro legata sia a ben note cause strutturali del nostro fragile e disomogeneo modello di sviluppo, sia ad una fase di rallentamento delle economie occidentali che si trascina &#8211; benché alternata a brevi periodi di ripresa &#8211; fin dal momento del crollo delle borse mondiali dopo gli attentati negli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 (a cui sono seguiti il caso Enron, il fallimento di Lehman Brothers, la crisi dei mutui <em abp="952">subprime,</em> la crisi dei debiti sovrani in Europa, l’aggressività economica dei Paesi con basso costo del lavoroetc….). Questi ultimi 15 anni di rallentamento della crescita nel Vecchio Continente sono purtroppo quasi del tutto coincisi con il periodo di applicazione delle politiche restrittive necessarie per accompagnare la nascita dell’Euro.</span></span><br abp="953" /><br />
<span abp="954"><span abp="955">In queste prolungate condizioni di affanno dell’economia nazionale, la ricetta riduttiva della spesa pubblica dell’Unione Europea ha portato sostanzialmente conseguenze non anticicliche, ma al contrario procicliche, accentuando la curva negativa e la caduta degli investimenti, del reddito, della domanda, della produzione e, conseguentemente,della occupazione. Uno sviluppo debole viene cioè ulteriormente colpito dalla necessità, non solo di non aumentare la spesa pubblica, ma di recuperare fette consistenti del debito in circolazione. Alla stagnazione, alla recessione e talora alla deflazione, si aggiunge un effetto depressivo sui consumi e sulla disponibilità di denaro delle famiglie e degli enti di spesa. La fase negativa della crisi ciclica, questa volta già di per sé molto più lunga dei canonici 3 anni, rischia di avvitarsi in una spirale negativa dagli esiti non del tutto prevedibili. Unico spiraglio di luce in questo fosco panorama erastata in effetti la garanzia europea, seppure a certe condizioni, per i debiti sovrani che aveva consentito di arginare la speculazione e gestire più ordinatamente la fase di rientro dal <em abp="956">deficit </em>eccessivo. A questo primo intervento, la BCE ha fatto seguire, molto recentemente, anche ripetuti interventi di espansione della massa monetaria (il famoso <em abp="957">quantitative easing</em>, chiamato anche giornalisticamente “<em abp="958">bazooka</em>”). In queste condizionil’Italia, dopo aver tentato di ridurre il <em abp="959">Welfare</em>, colpendo le pensioni, il costo del lavoro e la sanità pubblica, dopo aver battuto (moderatamente) la strada della <em abp="960">deregulation </em>e delle privatizzazioni, ha trovato cinicamente efficace e conveniente anche ritardare ulteriormentei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all’inizio con timidezza e poi in modo massiccio, utilizzando il blocco di fatto delle erogazioni come vero e proprio strumento emergenziale di politica economica.</span></span><br abp="961" /><br />
<span abp="962"><span abp="963">A livello locale, per otto anni cioè dalla legge n.448/2008 fino alla Legge di Stabilità del 2016, la spesa degli enti pubblici territoriali è stata limitata con il cosiddetto “Patto di Stabilità interno” (per non confonderlo con il Patto di Stabilità europeo), ossia con la previsione di stringenti limitazioni alla spesa degli enti locali, basata sostanzialmente sulla spesa pregressa, divieti affinatisi nelle varie successive edizioni del Patto che all’inizio non faceva molte distinzioni fra realtà virtuose e realtà fuori controllo. A livello di amministrazioni centrali, la disponibilità di cassa per i pagamenti è stata drasticamente diminuita e, di fronte agli ordini di pagamento e alle verifiche sulla legittimità della competenza, sono spesso mancate le effettive risorse economiche. Di fronte a questo essiccarsi progressivo delle fonti di pagamento delle pubbliche amministrazioni è tornata di fatto dominante la cultura del privilegio e della specialità dello Stato nel pagamento delle sue obbligazioni. I privati hanno allora tentato la strada della cessione del credito con il ricorso allo sconto presso le banche e in parte l’operazione è riuscita per un ammontare calcolato in 11 miliardi sui 90 miliardi censiti dalla Banca d’Italia nel marzo del 2013</span><a abp="964" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span abp="965"><span abp="966"><span abp="967">[5]</span></span></span></a><span abp="968">. L’apprezzabile ricorso alla cessione del credito alle banche è stato possibile anche grazie alla emanazione dei decreti ministeriali attuativi del sistema della certificazione previsto dall’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Le aziende più grandi hanno potuto resistere meglio alla crisi di liquidità grazie all’accesso diretto al mercato del risparmio privato con l’emissione di obbligazioni, al contributo degli azionisti, allo sfruttamento delle riserve di bilancio e al ricorso ai canali di finanziamento internazionali, ma le piccole e medie aziende – specialmente quelle senza sbocchi di mercato all’estero – hanno risentito della stretta dei pagamenti in modo determinante. Semmai sarà superata la crisi dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e si farà la conta delle aziende fallite per questo motivo non sarà un’attività breve e priva di dolorose constatazioni.</span></span><br abp="969" /><br />
<span abp="970"><span abp="971">Al decreto legge n.35/2013, che stanziava 40 miliardi per far fronte ai primi pagamenti nel 2013 e nel 2014, seguiva un altro decreto-legge, il n.102/2013, che stanziava ulteriori 7 miliardi e infine il decreto-legge n.66/2014, che metteva a disposizione ancora 9 miliardi. Malgrado tuttoquesto, nel giugno del 2014, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per i ritardi nei pagamenti alle imprese, a causa dei tempi di realizzazione dei saldi delle fatture che non rispettavano assolutamente gli <em abp="972">standard</em> europei imposti dalla Direttiva n.7/2011, recepita con D.lgs. n.192/2012 (che sarà analizzata più ampiamente in seguito). Ancora nel 2014 infatti si calcolava che il tempo medio dei pagamenti della P.A. fosse di circa 170 giorni (appunto addirittura sei volte in più del limite voluto dalla direttiva europea), mentre Confindustria, per bocca del suo Presidente Squinzi,&nbsp; lamentava di avere ancora crediti non pagati dal settore pubblico per 75 miliardi di euro. La Commissione rilevava inoltre che gli interessi pagati ai privati per i ritardi erano inferiori a quelli (dell’8%) previsti dalla Direttiva e che infine spesso la P.A. chiedeva illegittimamente alle aziende di ritardare la fatturazione e i collaudi per non restare formalmente indietro con i pagamenti. Nel marzo del 216 la procedura di infrazione appare ancora aperta benchè ferma alla fase della messa in mora. Tuttavia si ritiene in ambienti comunitari che si possa passare entro un periodo breve alla fase in cui la Commissione Europea debba decidere o no se esprimere un parere motivato che potrebbe condurre la Commissione stessa a denunciare lo Stato italiano alla Corte di Giustizia per la non corretta attuazione della Direttiva 2011/7/UE. Tutto ciò come conseguenza finale potrebbe portare ad una onerosissima condanna pecuniaria da parte del Giudice comunitario nei confronti dell’Italia. Secondo un recente articolo pubblicatonel marzo del 2016 sul sito dell’ANCE, i ritardi nei pagamenti alle imprese continuano e nel secondo semestre del 2015 ancora il 78% delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici lamentava pagamenti che avvenivano dopo una media di 166 giorni (cioè 5 mesi e mezzo dopo l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori).&nbsp;&nbsp;</span></span><br abp="973" /><br />
&nbsp;<br abp="975" /><br />
&nbsp;<br abp="976" /><br />
<em abp="977"><span abp="978"><span abp="979">5. I permanenti rischi di ricadere nei ritardi dei pagamentialle imprese per cause di natura economica</span></span></em><br abp="980" /><br />
<span abp="981"><span abp="982">Ricorrere al ritardo nei pagamenti dei propri debiti commerciali non è stata sicuramente un’azione legittima da parte dello Stato, ma non è escluso che si ripeta in casi di emergenza, malgrado l’esistenza di leggi e direttive comunitarie che vanno in senso contrario. Se non si è capaci di mettere ordine nella finanza pubblica e di governare l’economia, è impossibile non tenere conto delle condizioni di gravissimo rischio in cui il Paese può trovarsi a causa della crescita senza controllo degli interessi sul debito pubblico e della conseguente possibile sfiducia dei mercati nella capacità di far fronte ad una massa ingente di restituzioni nei tempi prestabiliti.Le recenti vicissitudini della Grecia sono paradigmatiche. Non sono solo le regole europee che consigliano di tenere la spesa pubblica sotto controllo, ma sono proprio i mercati che manifestano sfiducia nei confronti di certi debiti sovrani e costringono gli Stati, per poterli rinnovare, ad aumentare gli interessi fino a livelli insostenibili.Alcuni interlocutori europei sottolineanoinfattiche l’Italia non può aumentare il debito pubblico fino al punto da ingenerare il timore nei mercati della non restituzione delle somme prestate allo Stato e poi chiedere al tempo stesso all’Europa di comprare i propri BTP per arginare questo timore.</span></span><br abp="983" /><br />
<span abp="984"><span abp="985">Dopo che nel 2013 il debito pubblico ammontava circa 2000 miliardi, ossia il130% del PIL e lo Stato pagava circa 90 miliardi di interessi (per un rapporto Deficit/PIL del 3%), nel 2015 il debito è stato di circa 2200 miliardi, cioè circa il 133% del PIL, su cui lo Stato ha pagato circa 100 miliardi di interessi (con un rapporto Deficit/PIL del 2,6%). </span></span><br abp="986" /><br />
<span abp="987"><span abp="988">La situazione appare appena stabilizzata, ma il giudizio dei mercati è sempre attento e gli investitori sono molto sensibili. L’aumento dello <em abp="989">spread</em>è sempre in agguato e misura la differenza fra il tasso di interesse del BTP decennale italiano rispetto all’omologo BUND tedesco. Si calcola che 100 punti di differenza in meno per il BTP possano corrispondere a circa 20 miliardi all’anno di interessi risparmiati per l’Italia. Secondo altri studi, l’effetto immediato sarebbe invece di un risparmio di solo circa 10 miliardi, ma ciò che sembra importante sottolineare è che l’IMU sulla prima casa, che in passato ha tolto la tranquillità a tante famiglie, vale solo 4 miliardi. </span></span><br abp="990" /><br />
<span abp="991"><span abp="992">D’altra parte si stima</span><a abp="993" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span abp="994"><span abp="995"><span abp="996">[6]</span></span></span></a><span abp="997">che aumentare il debito pubblico del 10% spinga lo <em abp="998">spread</em> di circa 100 punti. E’ d’altra parte ovvio che gli investitori, all’aumentare del rischio di non solvibilità, desiderino un aumento della retribuzione dei loro impieghi. </span></span><br abp="999" /><br />
<span abp="1000"><span abp="1001">L’esperienza però dimostra che tassi di interesse del 7% o 8% sul debito pubblico, alla lunga, risultano insostenibili.In particolare se il debito pubblico di un Paese è in gran parte distribuito e acquistato da investitori internazionali, come è quello dell’Italia, i rischi di attacchi speculativi aumentano rispetto a quello di Paesi, come il Giappone, in cui il debito pubblico è più alto (236% del PIL), ma è prevalentemente in mani interne e quindi più tranquillo e meno soggetto a oscillazioni. E’ anche per questo che il Giappone, nella prima parte del 2013 ha potuto permettersi una politica monetaria fortemente espansiva per tentare di porre fine ad una situazione di deflazione che durava da 15 anni e faceva rinviare i consumi alle famiglie, svalutando comunque lo Yen sui mercati internazionali. Lo scopo del Governo giapponese e della Banca Centrale di Tokio è di passare da una deflazione annua di circa l’1,5% ad una inflazione controllata di circa il 2% annuo. </span></span><br abp="1002" /><br />
<span abp="1003"><span abp="1004">Per quanto riguarda l’Italia invece è chiaro che aumentare il debito pubblico oltre certi limiti, specialmente in presenza di una debole crescita economica o addirittura di una recessione, espone il Paese a gravi rischi e potrebbe risultare non sostenibile oltre certi limiti. Il contenimento della spesa pubblica, in passato lasciata fuori controllo, operato attraverso tagli di spesa, riforme e aumenti dell’imposizione fiscale appare in alcuni momenti inevitabile, anche se certo non privo di effetti collaterali molto negativi. </span></span><br abp="1005" /><br />
<span abp="1006"><span abp="1007">Se non c’è liquidità in cassa e non se ne può creare di nuova, allora, inevitabilmente, anche i pagamenti alle imprese slittano in avanti e a poco vale la minaccia degli interessi moratori poiché se non c’è liquidità per i pagamenti, non ce n’è neppure per gli interessi e la strada verso la ristrutturazione del debito o verso il ricorso agli aiuti internazionali è segnata. </span></span><br abp="1008" /><br />
<span abp="1009"><span abp="1010">Da una rilevazione sul campo, fatta da chi scrive con molte decine di dirigenti pubblici, responsabili del pagamento dei debiti della P.A. alle imprese, risultainfatti con chiarezza che il primo motivo dei ritardati pagamenti è da individuarsi &#8211; secondo appunto la testimonianza diretta degli operatori &#8211; nella carenza dei fondi di cassa, anche se questo, fra gli 8 motivi di ritardo dei pagamenti, veniva indicato solo come il secondo,dopo il Patto di stabilità interno (recentemente superato come si è detto), da un interessante studio dell’ANCE del luglio del 2015</span><a abp="1011" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span abp="1012"><span abp="1013"><span abp="1014">[7]</span></span></span></a><span abp="1015">. </span></span><br abp="1016" /><br />
<span abp="1017"><span abp="1018">In queste condizioni, le manovre di finanza pubblica, inevitabilmente immediate e dolorose, servono a bloccare la sfiducia dei mercati, dando il senso della presenza di un efficace governo dell’economia. Sono poi solo le riforme strutturali a poter cambiare stabilmente la situazioneed evitare che la sfiducia e la speculazione colpiscano nuovamente il Paese.</span></span><br abp="1019" /><br />
&nbsp;<br abp="1020" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1021" /><br />
<em abp="1022"><span abp="1023"><span abp="1024">6. L’influenza prevalente deifattori economici nella gestione della spesa pubblica</span></span></em><br abp="1025" /><br />
<span abp="1026"><span abp="1027">I fattori economici, o almeno quelli che si manifestano in emergenza, sembrano dunque prevalere sostanzialmente sugli obblighi giuridici e lo dimostrano anche le recenti vicende relative agli interventi dell’Unione Europea sull’argomento dei ritardi nei pagamenti della P.A.. A circa 15 anni dalla Direttiva comunitaria 2000/35 (recepita, come si è detto, con il D.Lgs. n.231 del 2002), l’Europa si è di nuovo fatta interprete del disagio delle imprese con la nuova, già citata Direttiva 2011/7, recepita,come si è detto, con il D.Lgs.n.192 del 2012. </span></span><br abp="1028" /><br />
<span abp="1029"><span abp="1030">Il bilancio degli oltre 10 anni di applicazione della prima Direttiva comunitaria era stato infatti particolarmente deludente e aveva fatto pensare alla necessità di un rafforzamento di misure dimostratesi non sufficientemente efficaci. </span></span><br abp="1031" /><br />
<span abp="1032"><span abp="1033">C’era stata anzitutto un’impennata nel ritardo dei pagamenti proprio in quei dieci anni, dovuta, come si è detto, alla coincidenza della situazione molto critica dei conti pubblicicon la necessità di conformarsi alle condizioni per entrare e restare nella moneta unica europea. Per questi motivi, al di là delle inefficienze amministrative, l’Italia era giunta a guidare la poco invidiabile graduatoria europea dei Paesi in ritardo con i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese grazie ad una media di 180 giorni di ritardo in generale e di 800 giorni nel settore sanitario, con punte scandalose di 1500 giorni. </span></span><br abp="1034" /><br />
<span abp="1035"><span abp="1036">La nuova direttiva e il nuovo decreto legislativo che la recepisce si muovono comunque abbastanza in sintonia con i vecchi provvedimenti, specificandone e rafforzandone la normativa. A questo proposito, ad esempio, la P.A. non ha più la possibilità di contrattare con le imprese fornitrici eventuali interessi moratori inferiori a quelli previsti dallo stesso decreto legislativo (8%);interessanti ed opportune appaiono anche le norme che restringono ad un massimo di 30 giorni le procedure di verifica della conformità dei beni e dei servizi al contratto, procedure normalmente all’origine di ritardi prima incontestabili. </span></span><br abp="1037" /><br />
<span abp="1038"><span abp="1039">L’insistenza del D.Lgs.n.192/2012 nel considerare il termine di 30 giorni come normalmente perentorio al fine del decorrere degli interessi moratori fa onore alle intenzioni del Legislatore riguardo alla severità con cui incalza le lentezze dell’apparato burocratico, ma appare forse troppo ambizioso e rischia di provocare esborsi non indifferenti di denaro pubblico. Al momento dell’emanazione del pur meritorio decreto legislativoinfatti icontrolli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti della Pubblica Amministrazione erano esercitati dalla Ragioneria dello Stato ai sensi del D.Lgs.n.123 del 30 giugno 2011 e della conseguente circolare (n.25) della Ragioneria Generale dell’8 settembre 2011. Questa normativa stabiliva che, se la Ragioneria notava qualche irregolarità, restituiva l’atto all’Amministrazione di provenienza, la quale aveva30 giorni per rivedere e correggere il provvedimento. I controlli inoltre riguardavano il Durc, la normativa antimafia, la regolarità dei pagamenti a Equitaliaetc… Non si può infine trascurare che è sempre possibile che l’impegno di spesa, assolutamente regolare e legale, non trovi momentaneamente disponibile in cassa la liquidità sufficiente. In mancanza dunque di cambiamenti nella normativadi contorno e considerando anche la difficoltà di un improvviso cambio di mentalità degli operatori, forse un certo gradualismo nell’applicazione della norma avrebbe evitato conseguenze di spesa per interessi moratori automatici a carico dello Stato.</span></span><br abp="1040" /><br />
<span abp="1041"><span abp="1042">Vale la pena di ricordare che il decreto legislativo in questione è del novembre 2012,ma che già nei mesi precedenti si era dovuto registrare il sostanziale scarso effetto di 4 precedenti decretidel Ministero dell’Economia – emanati fra il giugno e il luglio 2012 – che, nelle intenzioni del Governo, avrebbero dovuto sbloccare il pagamento di alcuni miliardi di euroe che invece pare abbiano contribuito a pagamenti per poco più di 300 milioni. </span></span><br abp="1043" /><br />
&nbsp;<br abp="1044" /><br />
&nbsp;<br abp="1045" /><br />
<em abp="1046"><span abp="1047"><span abp="1048">7. Il primo effettivo sblocco dei pagamenti e iprovvedimenti successivi al decreto-legge n.35/2013 </span></span></em><br abp="1049" /><br />
<span abp="1050"><span abp="1051">Ciò che sembra aver contribuito forse a cambiare la situazione e a dare concrete possibilità di pagamento di parte del debito arretrato delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese sono invece le considerazioni di politica economica fatte a livello europeo e concordate con i rappresentanti del nostro Governo. Queste considerazioni stanno alla base dell’emanazione del più volte citato decreto-legge n.35 dell’8 aprile 2013, citato all’inizio di queste brevi riflessioni, che interpreta il via libera della Commissione Europea ad una massiccia immissione di liquidità nel sistema economico italiano, valutando come ormai tendenzialmente stabilizzata la situazione della finanza pubblica e considerando altresì gli effetti molto preoccupanti sull’economia reale del rigore finanziario indiscriminato portato avanti sino a quel momento. </span></span><br abp="1052" /><br />
<span abp="1053"><span abp="1054">Nellagià citata Relazione di variazione dei conti pubblici, presentata alle Camere dal Ministro dell’Economia Grilli il 28 marzo 2013, necessaria per dare conto al Parlamento dell’intervento sulla finanza pubblica relativo allo sblocco dei 40 miliardi aggiuntivi per i pagamenti arretrati alle imprese, non c’è traccia di motivazioni giuridiche. Per giustificare il doveroso pagamento alle imprese degli ingenti crediti maturati per contratti commerciali da molto tempo eseguiti e mai saldati, la Relazione governativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013, si richiama solo alla necessità di “<em abp="1055">intervenire rapidamente al fine di fronteggiare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012, sfruttando un margine di flessibilità specifico recentemente approvato dall’Europa</em>. <em abp="1056">In proposito vale la pena ricordare che il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti dei Consigli europei di giugno e dicembre 2012, ha riconosciuto la necessità di un risanamento di bilancio differenziato, che permetta di utilizzare gli spazi di flessibilità controllata per azioni a favore della crescita e dell’occupazione. In particolare, e questo è il tema di questa audizione, &nbsp;la Commissione Europea ha recentemente indicato nel pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione la leva specifica su cui operare</em>”. </span></span><br abp="1057" /><br />
<span abp="1058"><span abp="1059">Queste parole riconoscono anzitutto che il ritardo e l’accelerazione nei pagamenti alle imprese sonoda tempopassati dall’essere frutto di semplice incuria e lentezza burocratica ad essere strumento di politica economica da parte dei Governi. Secondariamente, appare chiaro che, senza un giudizio positivo della Commissione europea sulla sostenibilità economica, alla luce del Patto di Stabilità, di una immissione di 40 miliardi di liquidità aggiuntiva nel mercato italianoin due anni, i pagamenti alle imprese avrebbero continuato a restare una illusione e ciò malgrado la citata Direttiva europea n.7 del 2011 che impone alle pubbliche amministrazioni di pagare le imprese entro 30 giorni. </span></span><br abp="1060" /><br />
<span abp="1061"><span abp="1062">La terza osservazione è che l’aspetto giuridico della obbligatorietà dei pagamenti non sembra preoccupare seriamente la Commissione europea e il Governo italiano, dal momento che i pagamenti dovuti per lavori e servizi perfettamente eseguiti e consegnati sembrano sostanzialmente considerati come aiuti alle imprese, finanziamenti a fondo perduto o provvedimentigenerici a favore dell’economia. Resta evidentemente sottostante a questo approccio la vecchia cultura dello Stato “obbligato speciale” e “pagatore eventuale”, in quanto soggetto giuridicamente superiore anche quando agisce con gli strumenti del diritto privato e stipula contratti con le imprese.</span></span><br abp="1063" /><br />
<span abp="1064"><span abp="1065">Malgrado non sia quella sopra citata la cultura palesata dalle Direttive comunitarie sull’argomento–le quali contengono invece chiare espressioni di una serietà e di un rigore tipicamente mitteleuropei &#8211; è a questa cultura a cui si appoggiano le politiche pubbliche che considerano il pagamento alle imprese come una variabile dipendente dall’andamento economico. Già il fatto di dover utilizzare il decreto-legge &#8211; cioè un atto caratterizzato da una straordinaria necessità e urgenza &#8211; per pagare i normali debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni è sufficientemente eloquente. Anche se infatti agli occhi di un economista può apparire normale, agli occhi di un giurista sembra anomalo che lo Stato affermi solennemente di voler pagare i suoi debiti, per altro solo parzialmente. Inoltre, almeno con il primo decreto-legge del 2013, lo Stato ammettevain pratica, sebbene implicitamente, di non potere,almeno per altri due anni, saldare tutti isuoi debiti per decine di miliardi di euro (90 miliardi di debiti globali meno 40in pagamento grazie appunto al decreto-legge n.35, dà come risultato 50 miliardi di debiti in sofferenza senza reale prospettiva immediata di pagamento, anche se è vero che, almeno in teoria, questi fondi stanziati con i decreti-legge dovevano essere aggiuntivi e che le pubbliche amministrazioni potevano avere anche qualche risorsa propria per saldare i loro debiti pregressi).</span></span><br abp="1066" /><br />
<span abp="1067"><span abp="1068">Il presupposto del decreto-legge n.35 è infatti che lo Stato e principalmente gli enti locali si trovino da tempo in una situazione di grave inadempimento dei loro obblighi contrattuali nei confronti delle aziende e che intendano procedere unilateralmente ad una sorta di concordato preventivo o di ristrutturazione del debito nei confronti dei loro creditori.</span></span><br abp="1069" /><br />
<span abp="1070"><span abp="1071">Proprio come si farebbe in una situazione fallimentare o prefallimentare a livello imprenditoriale, nel decreto-legge si individuano le limitate fonti di finanziamento disponibili (Fondi <em abp="1072">ad hoc</em>, residui attivi e passivi, anticipazioni della CdP, emissione di titoli di Stato etc…) e poi si dividono fra i creditori, graduando a seconda del soggetto richiedente, della data e del tipo di creditoo del fatto che il credito sia stato ceduto o meno<em abp="1073">pro soluto</em>, nella consapevolezza che comunque non sarà possibile soddisfare, almeno per un lungo periodo, tutti gli aventi diritto. Si tratta dunque di una sorta di provvisoria liquidazione dell’attivo, in attesa che le condizioni della finanza pubblica diano la possibilità di fare di meglio e pagare gli altri presunti 50 miliardi di euro di arretrati. Non casualmente dunque una parte del dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto-legge si orientò da subito verso la ricerca delle modalità finanziarie di copertura per poter almeno anticipare tutti i pagamenti residui già nel 2014. Come abbiamo già detto, successivamente altri due decreti-legge seguirono sulla scia del n.35/2013 (il n.102 del 2013 e il n.66 del 2014, mentre la Legge di Stabilità del 2014 aveva stanziato altro ½ miliardo).</span></span><br abp="1074" /><br />
<span abp="1075"><span abp="1076">Tutto ciò continuava a convivere peraltro con il citato D.Lgs.n.192 del 2012(di recepimento della Direttiva UE n.7 del 2011) che imponeva e imponeil pagamento a 30 giorni per i debiti attuali della P.A., per cui appare legittimo che ci siano debiti recenti saldati con molto anticipo rispetto ad altri più antichi.</span></span><br abp="1077" /><br />
<span abp="1078"><span abp="1079">Il decreto-legge n.35 esclude anzitutto dai vincoli del Patto di Stabilità alcuni pagamenti per debiti delle Province e dei Comuni, graduando e distribuendo nel tempo le possibilità di pagamento anche a seconda delle disponibilità di cassa. La rottura di alcuni dei vincoli del Patto di stabilità interno è in effetti uno dei punti che giustifica l’atto di livello legislativo insieme alla graduazione dei pagamenti e alla distribuzione dei 40 miliardi disponibili entro due anni fra i vari enti e organi della Pubblica Amministrazione centrale e locale. Per legge doveva anche essere stabilita la non sequestrabilità e la non pignorabilità delle somme destinate ai pagamenti dei debiti della P.A. maturatial 31 dicembre 2012. </span></span><br abp="1080" /><br />
<span abp="1081"><span abp="1082">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La procedura prevista, immediatamente sottoposta a critiche da parte delle imprese per la lunghezza e complessità degli adempimenti</span><a abp="1083" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span abp="1084"><span abp="1085"><span abp="1086">[8]</span></span></span></a><span abp="1087">, prevede anzitutto che le P.A. registrino i loro debiti su una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. In questa fase le imprese creditrici si limitano a verificare e vigilare, anche considerando che il ritardo dei dirigenti pubblici responsabiliquesta volta è sanzionato con 100 euro al giorno di detrazione dallo stipendio. Contemporaneamente anche i Comuni e le Province comunicano alla Ragioneria Generale gli spazi finanziari dicui hanno bisogno per i pagamenti non più bloccati dal Patto di stabilità interno. Gli enti locali privi di liquidità di cassa per residui passivi ed attivi possono chiedere anticipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti. Nello Stato di previsione del Ministero dell’Economia è istituito un Fondo per questi pagamenti, articolato in tre sottosezioni (Enti locali, Regioni per debiti non finanziari e sanitari e Debiti del Servizio Sanitario Nazionale). A questo Fondo possono essere chieste prima anticipazioni e poi prenotazioni di spesa. Il Ministero dell’Economia ripartisce, a determinate condizioni, le somme per i pagamenti agli enti locali, ai Ministeri e alle Regioni per i debiti diversi da quelli della sanità. Solo in seguito ad una ulteriore ricognizione riguardante i debiti ingentissimi della sanità si procedealla ripartizione definitiva fra le Regioni dei 14 miliardi di euro destinati al pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale (al netto delle anticipazioni già concesse). Importantissimo appare poi l’art. 9 del decreto dedicato alle compensazioni fra crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione e crediti tributari del Fisco. E’infatti possibile compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale con somme dovute al Fisco a seguito di accertamento con adesione e di altri istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario. La procedura prevista per queste compensazioni è possibile esclusivamente attraverso mezzi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per il 2013 il tetto soggettivo per queste operazioni di compensazione era stato fissato in 516.000 euro e per il 2014 in 700.000 euro.</span></span><br abp="1088" /><br />
<span abp="1089"><span abp="1090">Certamente il decreto-legge contiene molto materiale disomogeneo e difficile da ordinare: la sua lettura non risulta di semplice comprensibilità e di agevole interpretazione, sia per chi deve applicarlo sia principalmente per chi devecoglierne i benefici. Considerando infatti che decine di migliaia di imprese, spesso medie e piccole, aspettavano queste norme, forse si poteva dedicareuna parte del decreto, scritta in modo semplice, agli adempimenti richiesti alle aziende e ai tempi certi in cui queste ultime avrebbero potuto ricevere i pagamentiattesi.</span></span><br abp="1091" /><br />
<span abp="1092"><span abp="1093">Comunque il decreto-legge n.35 è stato decisamente un passo avanti sulla strada giusta e ha rappresentato fondamentalmente la presa d’atto europea che la politica del rigore assoluto, attuata anche con mezzi molto discutibili come il non pagamentodei debiti delle pubbliche amministrazioni, stava portando l’Italia sull’orlo di un avvitamento negativo difficilmente reversibile poiché capace di distruggere un tessuto produttivo di piccole e medie aziende non più riproducibile. Con questo decreto-legge e con i successivi più volte citati decreti legge e decreti legislativi derivanti da Direttive europee in materia di accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni si rimane tuttavia ancora lontani dalla soluzione definitiva del problema che risiede nella effettiva capacità dei Governi democratici di gestire e coordinare efficacemente le molte fonti della spesa pubblica.</span></span><br abp="1094" /><br />
&nbsp;<br abp="1095" /><br />
&nbsp;<br abp="1096" /><br />
<em abp="1097"><span abp="1098"><span abp="1099">8. Conclusioni con necessario rinvio a considerazionidi tipo istituzionale e politico</span></span></em><br abp="1100" /><br />
<span abp="1101"><span abp="1102">La vicenda dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, al di là dei tecnicismi contabili, dimostra ancora una volta come sia vero che ogni grande problema amministrativo sia anche un problema economico e come ogni grande problema economico sia anche un problema politico.</span></span><br abp="1103" /><br />
<span abp="1104"><span abp="1105">E’ ovvio infatti che lo Stato non dovrebbe commissionare più beni e servizi di quanti è in grado di pagare e che non dovrebbe indebitarsi più di quanto è in grado di restituire, ma questo presupporrebbe una capacità di programmazione e di governo della spesa pubblica e di orientamento dell’economia che attualmente non sembranoancora sufficienti. I centri di spesa sono innumerevoli e incontrollabili: alla spesa dei Ministeri e degli enti pubblici territoriali si unisce quelle degli enti pubblici economici e delle aziende pubbliche, centrali e locali, che spesso svolgono servizi indispensabili in pesanti situazioni di passivo. Banche formalmente private rischiano capitali enormi attraverso spericolate operazioni finanziarie, finanziamenti indotti da motivazioni non economiche o semplici pratiche di distrazione di fondi in grado di determinare la bancarotta degli stessi Istituti di credito. In tutti questi casi, fino ad oggi lo Stato è sempre intervenuto in nome della indispensabile “solidità del sistema” e si dubita che, anche una volta previsto il <em abp="1106">bail-in</em>, questi onerosi interventi, diretti o indiretti, &nbsp;cesseranno del tutto. </span></span><br abp="1107" /><br />
<span abp="1108"><span abp="1109">Inoltre, le crisi delle grandi aziende, le crisi sui mercati finanziari, le crisi del sistema sanitario, le crisidel sistema previdenziale, le crisi militari internazionali, le crisi energetiche, le calamità naturali e molte altre emergenze, in gran parte impreviste, vengono finanziate con l’aumento della spesa pubblica. Qualsiasi Esecutivo che voglia sopravvivere in una forma di governo parlamentare, specialmente se caratterizzata dalle logiche di coalizioni multipartitiche, deve rispondere alla domanda sociale con immediatezza, talora spendendo, di fronte ad una pressione molto forte, anche più di quanto sa di potersi permettere. Questo modo di governare fa sì che gli Esecutivi accettino di indebitarsi ulteriormente o che diano il via a lavori difficili da ultimare e pagare negli anni successivi, ma i Ministri sanno anche che, in futuro, difficilmente ne risponderanno a livello personale, vista la durata media dei Governi italiani.</span></span><br abp="1110" /><br />
<span abp="1111"><span abp="1112">Gli Esecutivi si susseguono in modo spesso traumatico, i Ministri si alternano, cambiano le maggioranze parlamentari, e, ultimamente, sembra che anche fattori internazionali concorrano in modo determinante a provocare le crisi di Governo.Se permarranno queste condizioni di scarsa stabilità politica<em abp="1113">,</em>periodica o permanente che sia, la spesa pubblica riuscirà a malapena a soddisfare l’emergenza e, di conseguenza, la tempestività dei pagamenti alle imprese rischierà sempre di essere in pericolo. </span></span><br abp="1114" /><br />
<span abp="1115"><span abp="1116">Alla radice della soluzione definitiva del problema dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione c’è dunque un problema di stabilità di Governo, di controllo della spesa pubblica e di riforme amministrative strutturali e procedurali. Il buon andamento della P.A., di cui è parte la regolarità dei suoi pagamenti, deriva dunque anzitutto dalla possibilità di avere Esecutivi duraturi, autorevolmente presieduti e con personale politico specificamente competente al vertice di ciascun Dicastero.</span></span><br abp="1117" /><br />
<span abp="1118"><span abp="1119">Questa possibilità deve purtroppo ritenersi molto difficile da ottenere a causa della persistente instabilità governativa, di una forma di governo parlamentare con bicameralismo perfetto,senza garanzie di maggioranze omogenee.&nbsp;</span></span><br abp="1120" /><br />
<span abp="1121"><span abp="1122">Le leggi elettorali sino ad oggi sperimentate, benché abbiano conferito premi di maggioranza eccessivi e mortificato le scelte degli elettori,non hanno garantito neppurela stabilità dei Governi. Siamo altresì in presenza di un multipartitismo altamente conflittuale e destabilizzante,con divisioni e tensioni correntizie dentro ogni formazione, tutt’ora in parte finanziato a spese dello Stato. Questo sistema dei partiti politici,con le loro correnti interne, nato in altre epoche storiche eattualmente distante dall’opinione pubblica, ha il potere di sceglieretutti i Parlamentari, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e di condizionarne l’azione di governo, scaricando permanentemente su di loro il peso delle <em abp="1123">lobbies</em>, delle corporazioni e delle plurime formazioni sindacati nonché quello della sua permanente litigiosità interna, spesso alimentatadalle ambizioni personali di chi è rimasto momentaneamente fuori dalle cariche pubbliche.</span></span><br abp="1124" /><br />
<span abp="1125"><span abp="1126">L’Esecutivo, formato da Ministri scelti dai partiti e non revocabili dal Primo Ministro, deve poi dividere il suo potere decisorio con il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, le Regioni, l’Unione Europea e alcune iniziative della Magistratura, specialmente penale, che si rivelanodeterminanti sul piano delle scelte di indirizzo politico quantomeno nell’ambito dei lavori pubblici, delle crisi aziendali, dell’energia e delle infrastrutture (vedi ad esempio il caso Ilva). Dunque, primo passo per cambiare questa situazione è rappresentato dal dare stabilità all’azione di Governo e affidare al Presidente del Consiglio effettivi poteri di indirizzo sull’azione dell’Esecutivo e di scelta e revoca dei Ministri.I partiti politici dovrebbero invece ridurre il loro ruolo a vantaggio della valorizzazione e della stabilità dell’azione delle Istituzioni.</span></span><br abp="1127" /><br />
<span abp="1128"><span abp="1129">Con questi primi passi e grazie all’azione di un Governo stabilesi potrà forse procedere verso il comunque difficile tentativo di governare la spesa pubblica, orientare l’economia, riformare le amministrazioni, programmare gli interventi,valutare le risorsee, solo di conseguenza, pagare tempestivamente le imprese che lavorano per lo Stato.</span></span><br abp="1130" /><br />
&nbsp;<br abp="1131" /><br />
&nbsp;<br abp="1132" /><br />
&nbsp;<br abp="1133" /><br />
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&nbsp;<br abp="1142" /><br />
&nbsp;<br abp="1143" /><br />
&nbsp;<br abp="1144" /><br />
<span abp="1145"><span abp="1146">*L’articolo riproduce parzialmente il contenuto dell’intervento dell’autore nel corso di due seminari tenutisi a Roma e a Milano presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, oggi unificata e assorbita nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione.</span></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1148">
<div abp="1149" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1151" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1152" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1153" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span abp="1154"><span abp="1155"><span abp="1156">[1]</span></span></span></a><span abp="1157"> Cfr. Cass. Civ. , Sez I, 12 gennaio 1999, n. 247, in Giust. Civ. Mass., 1999, pag.55</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1159" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1160" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span abp="1161"><span abp="1162"><span abp="1163">[2]</span></span></span></a><span abp="1164"> Cfr. M. Gnes, I privilegi dello Stato debitore, Ed. 2012, pag. 55 e ss.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1166" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1167" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span abp="1168"><span abp="1169"><span abp="1170">[3]</span></span></span></a><span abp="1171"> Da Il Corriere della sera del 3 aprile 2003 pag.3: S. Rizzo, “Arretrati e interessi, una corsa che vale 557mila euro all’ora”.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1173" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1174" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span abp="1175"><span abp="1176"><span abp="1177">[4]</span></span></span></a><span abp="1178">Cfr. il celebre e discusso saggio del 2010 sulla <em abp="1179">American EconomicReview</em> di Carmen Reinhart e Kennet Rogoff. Vedi anche U. Panizza e A.F. Presbitero, L’alto debito non esclude la crescita, su Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2013, pag. 1.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1181" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1182" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span abp="1183"><span abp="1184"><span abp="1185">[5]</span></span></span></a><span abp="1186"> Cfr. Il Sole 24 ore , 29 marzo 2013, pag.7</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1188" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1189" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span abp="1190"><span abp="1191"><span abp="1192">[6]</span></span></span></a><span abp="1193"> Cfr. M.Cellino, “Studio BCE, un + 10% di debito spinge lo spread di 100 punti”, da Il Sole 24 ore&nbsp; del 9 marzo 2013, pag. </span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1195" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1196" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span abp="1197"><span abp="1198"><span abp="1199">[7]</span></span></span></a><span abp="1200">Estratto dall’<em abp="1201">OsservatorioCongiunturale sull’Industria delle Costruzioni</em> a cura dell’ANCE (luglio 2015)</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1203" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1204" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span abp="1205"><span abp="1206"><span abp="1207">[8]</span></span></span></a><span abp="1208"> Cfr. Il Sole 24 ore di Lunedì, 15 aprile 2013, pag.19 </span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ritardo-dei-pagamenti-delle-pubbliche-amministrazioni-alle-imprese/">Il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanistica, conformazione dei suoli e tutela dell’ambiente: l’evoluzione della giurisprudenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/urbanistica-conformazione-dei-suoli-e-tutela-dellambiente-levoluzione-della-giurisprudenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
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<p>DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE &#160; -Curriculum Diritto amministrativo europeo dell&#8217;ambiente- &#160; Resoconto dell’incontro di studi del 1 febbraio 2016: &#160; Prof. Paolo Urbani Professore ordinario &#8211; Università LUISS Guido Carli &#160; &#160; In data 1 febbraio 2016 si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze</p>
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<p>DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN<br />
DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
&nbsp;<br />
-Curriculum Diritto amministrativo europeo dell&#8217;ambiente-<br />
&nbsp;<br />
Resoconto dell’incontro di studi del 1 febbraio 2016:<br />
&nbsp;<br />
Prof. Paolo Urbani<br />
Professore ordinario &#8211; Università LUISS Guido Carli<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In data 1 febbraio 2016 si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze Politiche&nbsp; dell’Università “Sapienza” di Roma un incontro di studi tenuto dal prof. Paolo Urbani, professore ordinario all’Università LUISS Guido Carli, sul tema dell’ ‘‘Urbanistica, conformazione dei suoli e tutela dell’ambiente: l’evoluzione della giurisprudenza’’.<br />
L’intervento ha affrontato il rapporto tra la materia dell’urbanistica e quella più generale della protezione dell’ambiente nonché dei poteri e limiti degli enti locali nella gestione del territorio.<br />
L’urbanistica è&nbsp; inserita nel novellato Titolo V della Costituzione tra le materie di competenza concorrente, quale governo del territorio, cui essa è ricondotta assieme alla materia dell’edilizia[1] ed il suo contenuto «comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività[2]’’.<br />
L’urbanistica ha come oggetto la potestà conformativa del potere pubblico sui beni immobili, che può arrivare anche alla ablazione del bene stesso ai fini della soddisfazione degli interessi pubblici. Trattasi di una potestà di carattere generale attraverso la quale si può stabilire qualsiasi sorte del bene immobile, a prescindere dal &nbsp;titolo di appartenenza. Il potere di conformazione della proprietà si esprime attraverso il piano urbanistico, ovvero l’ ‘ordinata spaziale e temporale a fini di risultato’[3] , che determina più in particolare la destinazione d’uso dei suoli.<br />
Tale materia indubbiamente tocca l’ambiente da un punto di vista indiretto, sussistendo &nbsp;uno stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente ed il governo del territorio.<br />
Si tratta però di un rapporto delicato, talvolta di contrasto tra la disciplina della conservazione, propria della protezione dell’ambiente da intendersi quale necessità di conservare qualcosa, non manometterla; e disciplina delle trasformazioni, peculiare invece dell’urbanistica, intesa appunto quale trasformazione del territorio circostante. L’urbanistica infatti incide ineluttabilmente sull’uso dei suoli consumandoli, incide sul territorio trasformandolo, sui beni immobili che altrimenti sarebbero destinati alla conservazione, mediante l’attività discrezionale dei Comuni che pianificano e quindi trasformano il territorio circostante.&nbsp; Ed è proprio tale attività discrezionale dei Comuni che è oggetto, tra le altre cose, della disciplina del DDL sul Consumo del suolo[4] oggi all’esame del Parlamento che, al fine di ridurre il consumo e di proteggere l’ambiente, si muove verso l’obiettivo di ridurre la discrezionalità dei Comuni in tal senso. Ma, ad una più attenta analisi, questa discrezionalità sembra più virtuale che concreta se si esaminano i numerosi limiti al potere di pianificazione che, come vedremo, hanno condizionato fino ad oggi il potere di pianificazione.<br />
&nbsp;<br />
Il potere conformativo dei suoli è la potestà di disporne dei soggetti pubblici elettivi, dunque Comuni, Province e Regioni, che godono di competenza legislativa nel governo del territorio ai sensi dell’art 117 comma III della Costituzione&nbsp; in quanto la collettività rappresentata è dominus del territorio e si esplica nel potere di conformare, modulare e determinare per fini pubblici la proprietà immobiliare, fino ad arrivare alla mera conservazione della proprietà per evitare che una possibile trasformazione infici in ultima analisi la protezione dell’ambiente.<br />
I macro settori normativi che si interfacciano, opponendosi alla finalità di trasformazione del territorio proprie dell’urbanistica per finalità di tutela ambientale possono essere identificate nella conservazione del paesaggio[5], nella disciplina sui parchi[6], sulla difesa del &nbsp;suolo[7] e sulle acque[8], macro settori risalenti che sottraggono il suolo alla trasformazione, disciplinati da leggi specifiche che identificano, tra le altre cose,&nbsp; il settore protetto e l’interesse pubblico degno di tutela, ovvero la qualità e ed il valore della natura dei beni considerati originariamente di interesse pubblico, i soggetti che soddisfano la tutela di questo interesse e che devono vigilare, ovvero una pluralità di attori pubblici preposti alla cura degli interessi pubblici tutelati dal legislatore, quali ad esempio i Sovrintendenti, Uffici del genio civile, Autorità forestali.<br />
Le discipline di settore identificano poi i relativi strumenti amministrativi per proteggere gli interessi citati e la partecipazione del privato. Tra questi strumenti non possono non essere citati i vincoli, ovvero specifiche prescrizioni che modulano,limitano e vincolano la proprietà, come ad esempio i vincoli idrogeologici. La conseguenza di tale disciplina comporta che l’attività di trasformazione o di manipolazione di determinati beni non è libera ma soggetta a regole amministrative e sottoposta a specifici vincoli[9].<br />
La storia del territorio e la sua gestione si confronta quindi continuamente con la disciplina sul paesaggio, sui parchi, sui beni storico artistici e sui vincoli idrogeologici e sui relativi vincoli conformativi della proprietà che ne determinano il contenuto.<br />
Si tratta di discipline chiamate ‘parallele’ che sono al servizio di interessi ‘differenziati’ che curano interessi specifici e sono appunto parallele al governo del territorio (rectius urbanistica), e contenenti vincoli all’interno di piani, ovvero sistemi più ampi.<br />
L’affermarsi della pianificazione a tutela del territorio parte dall’assunto che le libere attività umane sul territorio possono comportare conseguenze negative nonché dalla necessità di garantire anche per le generazioni future la possibilità &nbsp;di continuare a fruire dei beni e dei valori per cui si rende necessaria una regolazione. Il sistema delle tutele differenziate è quindi andato ordinandosi sempre più per piani, a seguito del superamento da parte del legislatore del regime delle tutele puntuali che non permette evidentemente una efficace attività di prevenzione sul territorio, con ciò creando talvolta complicazioni con gli interventi dei poteri locali preposti all’ordinato assetto del territorio, generalmente restii a tali &nbsp;limiti alla pianificazione urbanistica derivanti dalla tutela di beni cosidetti ‘immateriali’ (acque, sottosuolo, inquinamento, paesaggio etc..). Infatti, posto che tali discipline parallele alla base dei piani prevedono prescrizioni, comandi e vincoli che prevalgono sul piano regolatore, si verifica un conflitto costante tra tale pianificazione sovraordinata con vincoli eteronomi che modulano la proprietà attraverso l’immodificabilità assoluta o l’inedificabilità e la disciplina dell’urbanistica, nonché un conflitto ancora più evidente tra la pianificazione sovraordinata ed i piani regolatori comunali, con evidente prevalenza della prima sulla seconda, la cui disciplina prevale sulla disciplina del piano regolatore.<br />
Pertanto per ognuna di queste discipline le leggi di settore subordinano l’intervento del privato con l’insindacabile valutazione tecnico discrezionale attribuita allo specifico potere pubblico individuato dalla norma.&nbsp; Spesso però tali disposizioni sono vaghe lasciando così ampi margini di discrezionalità sulla possibilità che la trasformazione sia compatibile con la tutela, ad esempio nella disciplina dei parchi e questo può quindi comportare una vanificazione della tutela, in quanto seppure il vincolo sussiste ex lege, risulta di fatto vuoto o comunque difficilmente applicabile.<br />
&nbsp;<br />
Uno dei nodi cruciali della questione è certamente il controverso rapporto tra la proprietà privata tutelata dall’art 42 della Costituzione e la potestà conformativa del soggetto pubblico che pianifica e ne dispone ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art 42 stesso, che di fatto rimettono alla legge il diritto di godimento della proprietà, in relazione al concetto di ‘funzione sociale’.<br />
Sul punto vi è copiosa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa a riprova della continua ‘tensione’ tra interessi privati ed interessi pubblici, oggetto in primis di svariate pronunce della Corte costituzionale originate dalla sentenza n. 6/1966 in base a cui ‘Per ogni sacrificio di facoltà domenicali, pure essenziali è necessario accordare un indennizzo[10]’, e proseguita con la sentenza n. 55/68 fino alla n. 5/80 ed alla più recente sentenza n. 179/99. L’equilibrio dei rapporti è stato orientato per lungo tempo sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina nel senso di&nbsp; riconoscere alla proprietà privata una posizione prioritaria rispetto alle esigenze pubblicistiche della pianificazione del territorio, comportando così nell’agire della pubblica amministrazione l’assunzione di particolari cautele nell’esercizio del potere di pianificazione. &nbsp;<br />
Sul concetto di ‘ordinato assetto del territorio’ già richiamato, cui dovrebbe limitarsi il potere di pianificazione si registra, tuttavia, &nbsp;un’inversione di tendenza dei giudici amministrativi[11]. In particolare il Consiglio di Stato offre una lettura della materia urbanistica e del connesso potere di conformazione dei suoli attribuito ai comuni che costituisce un elemento di svolta sulla identificazione dei contenuti del potere conformativo. Si assume infatti che il potere di pianificazione urbanistica del territorio attribuito al comune ‘non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse’. ‘Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati’. ‘In definitiva, l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli – non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi – sia di ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione «de futuro» sulla propria stessa essenza, svolta – per autorappresentazione ed autodeterminazione – dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Ne consegue che, diversamente opinando, e cioè nel senso di ritenere il potere di pianificazione urbanistica limitato alla sola prima ipotesi, si priverebbe la pubblica amministrazione di un essenziale strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono almeno quelli espressi dagli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo, Costituzione[12]». Uno degli aspetti di maggior rilievo è quello di aver definitivamente affermato che l’urbanistica&nbsp; non è finalistica ma strumentale alla definizione di un modello di sviluppo economico sociale della comunità rappresentata. La nuova visione prospettica della disciplina non può non riflettersi anche a livello dei contenuti dello strumento urbanistico in quanto secondo la giurisprudenza amministrativa “il potere di gestione in chiave urbanistica del territorio, proprio perché comprende tra i suoi fini anche la protezione dell’ambiente, quale fattore condizionante le relative scelte può legittimamente indirizzarsi verso valutazioni discrezionali che privilegino la qualità della vita, anche in parti del territorio comprensive di beni immobili non aventi le caratteristiche intrinseche e peculiari che ne comportino livelli sovraordinati di tutela[13]”.<br />
Sempre sulle questioni inerenti la tutela occorre richiamare una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265 che, affrontando anche qui il tema della potestà comunale nell’apporre vincoli di tutela «nelle zone a carattere storico» (art. 7 L.U.[14].), ritiene che vi rientri anche quello di individuare autonomamente gli edifici di interesse culturale, storico, artistico ambientale dettando la relativa disciplina particolareggiata secondo le categorie d’intervento del restauro scientifico o conservativo delimitando le aree verdi di pertinenza o comunque gli spazi liberi circostanti di rispetto non edificabili e definendone le destinazioni d’uso.<br />
&nbsp;<br />
Altra questione degna di rilevanza è se nel diritto di proprietà privata sia insito lo ius aedificandi cui è correlata la questione sulla facoltà del Comune di porre prescrizioni che limitino l’edificabilità&nbsp; del bene immbile e se in tal caso si tratta di un’espropriazione di valore, o meglio larvata.&nbsp; Sul punto si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n 55 del 1968 che ha qualificato quale espropriazione di valore la decisione del Comune di comminare l’inedificabilità assoluta (es verde privato o grandi ville), in quanto in questi casi il vincolo, sostanziale, è di fatto sostituito all’espopriazione. &nbsp;Le disposizioni della L.U[15]. – art. 7, nn. 2, 3, 4 e art. 40 – non prendevano in considerazione né il problema della «durata» di quelle previsioni definite «vincoli strumentali», misure provvisorie, in quanto preordinate a future attività amministrative, né il problema di eventuali forme di indennizzo. La Corte, chiamata appunto a giudicare della conformità alla Costituzione delle norme citate, soprattutto sotto il profilo dell’indeterminatezza dei procedimenti attuativi delle previsioni contenute nei vincoli urbanistici, da un lato, e della loro non indennizzabilità, dall’altro, ha affrontato il problema sulla base della teoria dell’espropriazione «larvata» o «sostanziale» –in base al secondo e terzo comma dell’art 42 della Costituzione, per cui se la previsione del piano urbanistico opera una destinazione del bene che non ne consente alcuno sfruttamento edificatorio, questa è assimilabile ad un’espropriazione di «valore», in quanto attacca il diritto di proprietà nel suo contenuto minimo comunque desunto dalla Costituzione. Ne consegue che tali previsioni, ovvero i ‘‘vincoli urbanistici’’ &nbsp;in una forma larvata di espropriazione, per essere legittimi dovrebbero essere soggetti ad indennizzo o, in alternativa, avere efficacia limitata nel tempo. &nbsp;Si è posto allora il problema di quei vincoli che non derivano da piani attuativi d’iniziativa pubblica e sono caratterizzati dal fatto che la previsione con effetto di inedificabilità è posta in via definitiva, dunque assoluta. Si tratta di casi in cui l’amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale ritiene opportuno conferire alle aree interessate un assetto che ponga limiti alle possibilità edificatorie, pur essendo destinato il bene a restare nella titolarità del privato, come ad esempio nel caso delle previsioni sul &nbsp;«verde privato», tendenti alla creazione di spazi verdi o giardini di uso privato.<br />
La giurisprudenza amministrativa più recente&nbsp; nell’ambito di una più evoluta considerazione dei presupposti e delle finalità della pianificazione urbanistica quale «governo del territorio» ritiene che le scelte conservative (per esempio il cosiddetto «verde privato») non sono da assimilare ai «vincoli urbanistici». Con questi condividono soltanto l’aspetto oggettivo dell’essere prescrizioni che non consentono l’edificazione, ma per il resto se ne differenziano poiché[16] «il verde privato viene a svolgere una funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio, del tutto compresa nelle potestà pianificatorie dell’ente comunale». In termini analoghi si è espresso il T.A.R. Lombardia-Milano[17] con una decisione supportata da una motivazione significativa anche sotto profili costituzionali, con la quale si è sostenuto che «la destinazione a verde privato impressa al fondo del ricorrente non comporta un vincolo preordinato all’esproprio, essendo espressione della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico che qui occupa, non soggetta a decadenza, né a indennizzo. La motivazione della scelta (a proposito della necessità di salvaguardare un «polmone verde») evoca chiaramente una esigenza di tutela ambientale sulla quale, come ricordato da parte resistente, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che non è richiesta una motivazione particolarmente ampia, avuto riguardo al valore costituzionale dell’ambiente, come presidiato dall’art. 9 Cost.» &nbsp;Sul tema, il T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 10/01/2013, n. 239 &nbsp;afferma che la limitazione all’esercizio del ius aedificandi, riveniente dalla destinazione a verde, non configura, l’imposizione di un vincolo sostanziale lesivo del diritto di proprietà tale da rendere il suolo inutilizzabile rispetto alla sua naturale vocazione ovvero da diminuirne significativamente il valore di scambio: non inibisce quindi necessariamente in radice il godimento del bene da parte del proprietario, ma ne circoscrive soltanto le modalità esplicative, attuabili anche ad iniziativa del medesimo proprietario, purché in conformità alla predetta destinazione a verde[18].<br />
In conclusione, in relazione all’analisi della giurisprudenza più recente in materia di&nbsp; destinazione a verde pubblico o privato di un’area, emerge il principio che&nbsp; il limite alla potestà conformativa dell’ente non risiede nello ius aedificandi, quanto piuttosto, nella possibilità per il privato di continuare a godere del bene (valore d’uso) anche mediante possibili iniziative economiche non riservate unicamente all’autorità pubblica (valore di scambio). E’ così posto un contrasto al teorema della Corte costituzionale secondo cui l’espropriazione di valore attiene all’aspetto della mancata «edificabilità», &nbsp;mentre la limitazione della potestà conformativa della proprietà in questi casi si deve attenere oggi al mantenimento del &nbsp;valore di scambio o al valore d’uso. &nbsp;In definitiva la tendenza avvallata dalla giurisprudenza citata circoscrive dal punto di vista delle politiche di governo del territorio, l’ambito dei «vincoli urbanistici» (specifiche misure contenute in un atto a valenza urbanistica aventi efficacia limitata nel tempo e potenzialmente indennizzabili) soltanto a quelli preordinati all’espropriazione. Resta quindi aperta la questione riguardo al delicato equilibrio tra vincoli conformativi e vincoli “sostanzialmente “espropriativi”<br />
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[1] Corte cost. sent. 303/2003 che per prima dopo l’entrata in vigore del Titolo V ha indagato sul contenuto della materia «governo del territorio» ribadendo da un lato che in essa rientra l’urbanistica di cui all’art. 117 previgente e che il regime dei titoli abilitativi ad edificare fa parte di quest’ultima. Sulla nozione di «governo del territorio» sia consentito rinviare a P. Urbani voce «Urbanistica», in Enc. Giur. Treccani, aggiornamento XVII, 2010; Id., Il governo del territorio nel Titolo V della Costituzione in Riv. Giur. Urb., 2003, 63 ss.</p>
<p>[2] Corte cost., 07/10/2003, n. 307.</p>
<p>[3] M.S. Giannini. Pianificazione ad vocem in Enciclopedia del Diritto vol. XXXIII, Milano, 1983, 629.</p>
<p>[4] Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2039 &#8211; GOVERNO)&nbsp;e abbinate</p>
<p>[5] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche</p>
<p>[6] Legge 6 dicembre 1991, n.394 Legge Quadro sulle aree protette</p>
<p>[7] Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152</p>
<p>[8] Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152</p>
<p>[9] Ad esempio vincoli d’immodificabilità assoluta o relativa per le bellezze naturali, vincoli di mantenimento della destinazione d’uso (boschiva o forestale) , divieti di escavazione per l’acquisizione di acquee sotteranee o di falda, divieto di costruzione lungo gli argini fluviali</p>
<p>[10] Giur. cost., 1966, I, 72</p>
<p>[11] Sent. 2710/2012 sez. IV (Cortina),&nbsp; 6040/2012 (Palo del Colle).Gressan (2427/13), Trani (3606/13), Trento (4454/13)</p>
<p>[12] Sent. 2710/2012 sez. IV (Cortina)</p>
<p>[13] TAR Lazio, sez. I, n. 937/93 e più in generale CdS, sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734.</p>
<p>[14] Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150</p>
<p>[15] Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150<br />
&nbsp;</p>
<p>[16] per esempio CdS, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656</p>
<p>[17] T.A.R. Lombardia-Milano[17] (sez. II, 4 gennaio 2012, n. 15)</p>
<p>[18] cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201; sez. V, 13 aprile 2012, n. 2116; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2009, n. 2; TAR Abruzzo, Pescara, 12 gennaio 2009, n. 26; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1 marzo 2010, n. 3176; 5 luglio 2011, n. 5889).<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1541</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-4-2017-n-1541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-4-2017-n-1541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1541</a></p>
<p>Pres. Poli/ est. Castiglia Pat: sono irregolari, e non nulli, gli atti processuali cartacei redatti, depositati o notificati in forma cartacea o privi della firma digitale 1. Pat – Ricorso –Redatto in forma cartacea – Mancanza firma digitale – Sottoscrizione autografa – Mancanza attestazione di conformità – Irregolarità – Termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-4-2017-n-1541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-4-2017-n-1541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1541</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Poli/ est. Castiglia</span></p>
<hr />
<p>Pat: sono irregolari, e non nulli, gli atti processuali cartacei redatti, depositati o notificati in forma cartacea o privi della firma digitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pat – Ricorso –Redatto in forma cartacea – Mancanza firma digitale – Sottoscrizione autografa – Mancanza attestazione di conformità – Irregolarità – Termine per la regolarizzazione – Necessario e perentorio</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; PAT &#8211; Atti processuali &#8211; Forma e sottoscrizione digitale &#8211; Assenza &#8211; Conseguenze &#8211; NUllità &#8211; Inconfigurabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Nell’ambito del nuovo processo amministrativo telematico, il ricorso e il deposito non costituiti come documento informatico sottoscritto con firma digitale, ma solo in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa, senza alcuna attestazione di conformità a un eventuale originale digitale, non determinano l’inesistenza, abnormità o nullità degli stessi, ma la sola irregolarità. Pertanto, il Giudice, accertata l’irregolarità dell’atto, deve sempre e comunque fissare un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. Il termine, in quanto assegnato dal giudice è perentorio e alla sua mancata osservanza segue l’irricevibilità del ricorso (e tale modus procedendi&nbsp;può essere esteso&nbsp;a tutte le fattispecie in cui un atto del processo, anche del giudice e dei suoi ausiliari, sia redatto in forma cartacea anziché in forma digitale).<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. Vale senz’altro anche per il processo amministrativo il principio generale sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge (che non occorre invece per l’inesistenza).Poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito; difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 04/04/2017</div>
<p style="text-align: right;">N. 01541/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00825/2017 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p><i>ex</i>&nbsp;artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2017, proposto dal Comune di Mormanno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Gallo, con domicilio eletto presso Cinzia Ammirati in Roma, via F. Paulucci de&#8217; Calboli, 60;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Giovanni Aronne, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Claudia Parise, con domicilio eletto presso Ernesto Iannucci in Roma, via Taro, 25;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; sezione II, 12 gennaio 2017, n. 54, resa tra le parti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor Giovanni Aronne;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;</p>
<p>Uditi per le parti gli avvocati Amirati, su delega dell’avvocato Gallo, e Pompilio;</p>
<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. In data 23 giugno 2016, il signor Giovanni Aronne &#8211; proprietario di un’area abusivamente occupata dal Comune di Mormanno e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di un’opera pubblica (come attestato in doppio grado dal g.o. con sentenza passata in giudicato che ha nella sostanza riconosciuto la proprietà comunale di dette aree) &#8211; ha chiesto al Comune di avviare il procedimento per l’acquisizione coattiva del fondo a suo tempo occupato (e di altro relitto ormai inutilizzabile e dunque di fatto da ritenersi asservito all’opera pubblica sebbene mai utilizzato dalla P.A.), a norma dell’art. 42&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;del t.u. dell’espropriazione (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).</p>
<p>1.1. Stante la mancata risposta dell’Amministrazione, il signor Aronne ne ha impugnato il silenzio&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 117 c.p.a.</p>
<p>2. Il Comune si è difeso in giudizio asserendo che il g.o. avrebbe già dichiarato l’avvenuto acquisto della proprietà del bene.</p>
<p>3. Con sentenza 12 gennaio 2017, n. 54, il T.a.r. per la Calabria, sez. II, ha accolto il ricorso, condannando il Comune a provvedere nel termine di trenta giorni e nominando commissario&nbsp;<i>ad acta</i>&nbsp;il Prefetto di Cosenza o un suo delegato.</p>
<p>4. Con ricorso spedito per la notifica il 7 febbraio 2017 e depositato il successivo giorno 10, il Comune ha interposto appello avverso la sentenza n. 54/2017 e assieme ha formulato anche una domanda cautelare, esponendo che:</p>
<p>a) sia in primo che in secondo grado, con sentenza passata in giudicato, il g.o. avrebbe accertato l’irreversibile trasformazione del fondo e l’acquisto della proprietà in applicazione del principio giurisprudenziale, allora vigente, dell’occupazione invertita; in ogni caso il privato, chiedendo il risarcimento, avrebbe rinunciato al diritto di proprietà;</p>
<p>b) il Comune stesso avrebbe già corrisposto somme maggiori di quelle dovute per l’acquisizione del terreno, non ancora restituite dall’appellato (per cui sarebbe pendente ricorso&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 702&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;c.p.c.), e non intenderebbe essere esposto al rischio di pagamenti ulteriori. In primo grado, il Tribunale civile avrebbe riconosciuto all’attore, a titolo di risarcimento per il valore del bene perduto, un importo di oltre 72.000 euro (divenuti 127.000 con interessi e rivalutazione), che la Corte d’appello avrebbe ridotto a 11.000 euro (all’incirca 19.000 euro con interessi e rivalutazione). Il Comune avrebbe pagato sulla base di un’esecuzione avviata dopo la sentenza di primo grado e, avendo in seguito ottenuto solo un acconto di 30.000 euro, pretende la restituzione della differenza, pari a oltre 77.000 euro;</p>
<p>c) in definitiva, le pretese dell’originario ricorrente (l’acquisizione di un’area in realtà già appartenente al Comune, per la ragioni sopra dette, e di un’altra porzione di fondo, ritenuta di fatto asservita all’opera pubblica) sarebbero manifestamente infondate e come tali non suscettibili di far sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo di rispondere.</p>
<p>5. Il signor Aronne si è costituito in giudizio per resistere all’appello deducendo:</p>
<p>a) la nullità del ricorso perché redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa senza neppure un’attestazione di conformità a un originale digitale;</p>
<p>b) per la stessa ragione la nullità del deposito del ricorso;</p>
<p>c) l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di specifiche censure contro la sentenza gravata;</p>
<p>d) l’infondatezza nel merito (vi sarebbe l’obbligo di adeguare la situazione formale a quella sostanziale anche per evitare il pagamento di oneri fiscali e tributari; la domanda di risarcimento del danno non varrebbe rinunzia alla proprietà in difetto di una volontà inequivoca di rinunziare al diritto dominicale e della forma scritta&nbsp;<i>ad substantiam</i>; in ogni caso il Comune avrebbe l’obbligo di rispondere all’istanza di acquisizione della parte di fondo residua, ormai priva di possibilità edificatorie e praticamente inutilizzabile).</p>
<p>6. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2017, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.</p>
<p>7. Nella sussistenza dei presupposti di legge e avendone informato le parti presenti in camera di consiglio, il Collegio è dell’avviso di poter definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.</p>
<p>8. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata è acclarata dalla documentazione versata in atti.</p>
<p>9. La questione preliminare riguarda il regime del ricorso in appello redatto in forma cartacea e non sottoscritto in forma digitale, che la parte appellata ritiene nullo.</p>
<p>10. La questione non è mai stata trattata approfonditamente, per quanto consta, da questo Consiglio di Stato; mentre ha ricevuto risposte non univoche presso alcuni Tribunali amministrativi regionali.</p>
<p>11. Il tema riguarda il processo amministrativo telematico (in prosieguo PAT), come disciplinato dall’art. 136 c.p.a., dagli artt. 13 e 13&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;delle relative disposizioni di attuazione e dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico), cui l’art. 13, comma 1, disp. att. fa rinvio. Come è noto, la data di entrata in vigore del PAT è stata da ultimo individuata nel 1° gennaio 2017 dal comma 1&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;dell’art. 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nel testo modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, a sua volta modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, entrata in vigore il 30 ottobre 2016.</p>
<p>12. Nella vigenza del PAT, il giudice amministrativo di primo grado si è mosso fra l’inammissibilità, la nullità e la validità (con onere di regolarizzazione) dei ricorsi e in genere degli atti processuali non redatti in formato informatico o comunque non dotati di sottoscrizione digitale (cfr. T.a.r. Calabria &#8211; Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 26 gennaio 2017, n. 33; ordinanza cautelare 9 febbraio 2017, n. 50; sentenza breve 10 febbraio 2017, n. 175; T.a.r. Campania &#8211; Napoli, sez. II, sentenza breve 22 febbraio 2017, n. 1053; T.a.r. Lazio, sez. II, 1° marzo 2017, n. 2993; sez. III&nbsp;<i>bis,</i>&nbsp;ordinanza collegiale 8 marzo 2017, n. 3231; T.a.r. Sicilia &#8211; Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499; T.a.r. Campania &#8211; Napoli, sez. I, sentenza 28 marzo 2017, n. 1694).</p>
<p>12.1. In estrema sintesi, e sotto il profilo specifico che qui viene in gioco, si è detto che:</p>
<p>a) da un lato, dalla normativa di settore non emergerebbero sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico a una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché a una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali: da ciò la nullità o l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 40 e 44, comma 1, c.p.a., dovendosi intendere giuridicamente inesistente la sottoscrizione dell’atto, senza che si possa argomentare diversamente dalla previsione dell’art. 136, comma 2&nbsp;<i>ter</i>, c.p.a. [che ammette la possibilità di depositare con modalità telematiche &#8211; previa asseverazione&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale &#8211; C.A.D.) &#8211; la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme], perché la norma si applicherebbe soltanto al deposito di atti precedenti alla piena operatività del PAT legittimamente formati in analogico ovvero qualora si intenda produrre un atto riferibile a distinti giudizi o copia di provvedimenti giurisdizionali ovvero, ancora, quando l’utilizzo della forma “analogica/cartacea” sia imposta o&nbsp;<i>aliunde</i>&nbsp;consentita;</p>
<p>b) dall’altro, il ricorso non conforme alle regole del PAT (perché consistente nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, o in quanto redatto in formato analogico con firma autografa e depositato in giudizio in copia informativa) sarebbe bensì difforme dal modello legale delineato dalla normativa di settore, ma tale difformità non si tradurrebbe in una nullità, in mancanza di apposita sanzione da parte del legislatore (art. 156, comma 1, c.p.c.) e avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), perché sarebbe certa la paternità dell’atto depositato e il ricorso risulterebbe comunque leggibile alle parti e al Collegio, il che farebbe salvo il diritto di difesa; dovrebbe perciò consentirsene la regolarizzazione mediante deposito di copia informatica dell’originale cartaceo in formato PDF sottoscritto con firma digitale.</p>
<p>12.2. Sono anche oscillanti gli orientamenti circa la concessione dell’errore scusabile.</p>
<p>13. Conviene osservare che oggetto di maggiore approfondimento è stato il problema inverso a quello qui trattato, ovvero l’ammissibilità, nel sistema anteriore all’entrata in vigore del d.P.C.M. n. 40/2016, della notifica del ricorso a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 52, comma 2, c.p.a., senza tuttavia che si sia giunti, anche in questo caso, a una soluzione definitiva.</p>
<p>13.1. Tanto è vero questo che, con ordinanza 23 marzo 2017, n. 1322, la III Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria la relativa questione, rilevando sussistere due indirizzi interpretativi divergenti:</p>
<p>a) in base a un orientamento minoritario, nel processo amministrativo, in assenza della specifica autorizzazione presidenziale prevista dall’ art. 52, comma 2, c.p.a., sarebbe inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante PEC ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189; sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 5226; sez. IV, 17 gennaio 2017, n. 130 e n. 156).</p>
<p>Secondo tale indirizzo (esposto in termini particolarmente dettagliati da Cons. Stato, sez. III, n. 189/2016, cit.), la notifica a mezzo PEC non sarebbe utilizzabile in quanto: I) sarebbe esclusa &#8211; in base al disposto dell’art. 16&nbsp;<i>quater,</i>&nbsp;comma 3&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;(aggiunto dall’art. 46 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 172, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 &#8211; l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16&nbsp;<i>quater</i>), solo all’esito della cui adozione detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale; II) mancherebbe un apposito regolamento, che, analogamente al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo e che non può che individuarsi nel d.P.C.M. previsto dall’art. 13 disp. att. c.p.a.; III) solo con l’adozione di tale regolamento l’intero processo amministrativo digitale avrebbe una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrebbe acquistare effettiva operatività e abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità al momento affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale.</p>
<p>Sulla scorta di tale giurisprudenza, quindi, fino all’entrata in vigore del d.P.C.M. previsto dall’art. 13 disp. att. c.p.a., la notifica a mezzo PEC deve essere considerata una forma speciale di notificazione che, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale, non può che risultare inesistente, e dunque insanabile;</p>
<p>b) l’altro orientamento, che appare prevalente, riconosce, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme degli artt. 1 e 3&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;della legge 21 gennaio 1994, n. 53, secondo cui&nbsp;<i>“la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”</i>&nbsp;(cfr.&nbsp;<i>ex plurimis</i>&nbsp;e da ultimo C.g.a., 8 luglio 2015, n. 615; Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682; sez. III, 9 luglio 2015, n. 4270; sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4862; sez. III, 14 gennaio 2016, n. 91; sez. III, 6 luglio 2016, n. 3007; sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565; sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 4490; sez. V, 4 novembre 2016, n. 463; sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4895).</p>
<p>Nell’ambito di tale indirizzo, si fa leva sulla considerazione che il ricordato comma 3&nbsp;<i>bis&nbsp;</i>dell’art. 16&nbsp;<i>quater</i>&nbsp;del decreto-legge n. 179/2012 non ha sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica a mezzo PEC prevista dalla legge n. 53/1994, ma solo delle disposizioni (commi 2 e 3 del medesimo art. 16&nbsp;<i>quater</i>) che demandano a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e che regolano l’acquisizione di efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 16&nbsp;<i>quater.</i></p>
<p>Né l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC potrebbe essere subordinata all’entrata in vigore del d.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 disp. att. c.p.a.</p>
<p>Stante dunque la diuturna applicazione della legge n. 53/1994, la mancata autorizzazione presidenziale non potrebbe considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. si riferisce a “<i>forme speciali</i>” di notifica, quale non potrebbe essere considerata quella in esame;</p>
<p>c) la rammentata ordinanza n. 1322/2017 ha condiviso il secondo indirizzo, reputandolo conforme non solo al contenuto e alla lettera del comma 3&nbsp;<i>bis&nbsp;</i>dell’art. 16&nbsp;<i>quater</i>&nbsp;citato ma anche alla tendenza &#8211; emergente dalla citata legge n. 53/1994 nonché dalle successive integrazioni e modificazioni della stessa &#8211; del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che una diversa interpretazione della normativa in questione non potrebbe che costituire un’irragionevole arresto del percorso in atto (poi culminato con l’entrata in vigore del d.P.C.M. n. 40/2016).</p>
<p>13.2. La questione è discussa anche presso altri plessi giurisdizionali:</p>
<p>a) la Corte costituzionale considera rituale la notifica dell’ordinanza di rimessione avvenuta via PEC, anche in un assenza di una specifica previsione o obbligo di legge, perché la ritiene correttamente compiuta nelle forme previste dall&#8217;art. 149&nbsp;<i>bis</i>&nbsp;c.p.c., applicabile al giudizio dinanzi alla Corte in forza del rinvio contenuto nell&#8217;art. 39 c.p.a., a sua volta richiamato dall&#8217;art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza 12 ottobre 2016, n. 219);</p>
<p>b) la Corte di cassazione giudica inesistente, non sanabile per conseguimento dello scopo proprio dell’atto e inidonea a far decorrere il breve per l’impugnazione la notifica della sentenza resa dalla CTR, effettuata tramite PEC dal difensore del contribuente all&#8217;Amministrazione finanziaria, in ragione dell’assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione del processo tributario telematico cui rinvia l’art. 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come inserito dall&#8217;articolo 9, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (sez. VI, 12 settembre 2016, n. 17941).</p>
<p>13.3. In estrema sintesi il Collegio condivide le posizioni improntate a minore formalismo stante:</p>
<p>a) il&nbsp;<i>favor</i>&nbsp;verso le modalità informatica (con i limiti oltre precisati) anche in considerazione degli obiettivi di sistema e degli strumenti attuativi individuati dal Codice dell’amministrazione digitale, la cui recentissima e profonda riforma (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) ha avuto lo scopo &#8211; come ha messo in luce il Consiglio di Stato nel parere reso dalla Commissione speciale in data 17 maggio 2016, n. 1204 sul relativo schema di decreto legislativo &#8211; di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale ai cittadini e alle imprese, così come il diritto di accesso ai dati e ai servizi in modalità digitale, nell’intento ultimo di creare una vera e propria “carta della cittadinanza digitale” anche attraverso: la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi&nbsp;<i>on line</i>&nbsp;delle Amministrazioni pubbliche; la piena applicazione del principio del “<i>digital first</i>” (il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative); il potenziamento della connettività a banda larga e ultra larga e dell’accesso ad&nbsp;<i>internet</i>&nbsp;presso gli uffici pubblici; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; l&#8217;armonizzazione della disciplina del “Sistema pubblico di identità digitale” (SPID) con un unico PIN per accedere ai servizi forniti dall’Amministrazione; la promozione dell&#8217;elezione del domicilio digitale; l’adeguamento dell&#8217;ordinamento nazionale alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; il pagamento elettronico come mezzo principale di adempimento dei debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni ed esercizi di pubblica utilità;</p>
<p>b) la mancanza, anche in questo caso, di una norma espressa che stabilisca la nullità dell’atto a seguito dell’uso della PEC;</p>
<p>c) l’impossibilità di configurare l’inesistenza della procedura di notificazione in presenza di norme che abilitano gli avvocati a usare la PEC;</p>
<p>d) le indicazioni contenute nella legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;</p>
<p>e) l’immanenza del principio del conseguimento dello scopo e della strumentalità delle forme.</p>
<p>14. Tornando alla presente controversia, la tesi della parte appellata si articola nei passaggi che seguono:</p>
<p>a) il Comune appellante si sarebbe limitato a notificare un ricorso cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa, senza alcuna attestazione di conformità a un eventuale originale digitale;</p>
<p>b) l’art. 136, comma 2&nbsp;<i>bis,</i>&nbsp;c.p.a. (nel testo&nbsp;<i>ratione temporis</i>&nbsp;vigente sostituito da ultimo dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197) rende obbligatoria la firma digitale per tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti;</p>
<p>c) quest’obbligo è confermato dall’art. 9 del d.P.C.M. n. 40/2016;</p>
<p>d) in virtù di tale combinato disposto, la “<i>sottoscrizione”</i>&nbsp;prevista dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., dovrebbe ormai intendersi necessariamente come “<i>sottoscrizione digitale</i>”;</p>
<p>e) la mancanza di tale “<i>sottoscrizione digitale</i>” renderebbe il ricorso nullo a norma dell’art. 44, comma 1, lett. a).</p>
<p>15. Si tratta di una ricostruzione che, sebbene abbia qualche eco nella giurisprudenza amministrativa di primo grado dianzi richiamata, il Collegio non ritiene di poter condividere.</p>
<p>15.1. Per inquadrare il tema in termini corretti, conviene riportare le fonti che disciplinano il PAT, alcune delle quali sono state già richiamate nei paragrafi che precedono.</p>
<p>15.2. A regolare la materia concorrono:</p>
<p>a) l’art. 136 c.p.a., nel testo derivante dalle modifiche da ultimo introdotte dal citato decreto-legge n. 168/2016 e dalla successiva legge di conversione, e in particolare i commi 2 e 2&nbsp;<i>bis</i>, i quali rispettivamente prescrivono:</p>
<p>“<i>2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.</i></p>
<p><i>2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;</i></p>
<p>b) l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., anche questo nel testo da ultimo vigente, e in specie il comma 1, il quale dispone:</p>
<p><i>“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l&#8217;aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto</i>, i&nbsp;<i>limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo”;</i></p>
<p>c) il d.P.C.M. n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico) e in particolare, per quanto qui interessa, l’art. 9, commi 1 e 2, a detta dei quali:</p>
<p>“<i>1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all&#8217;articolo 24 del CAD.</i></p>
<p><i>2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica”.</i></p>
<p>15.3. Messi a confronto i testi, appare che vengono usate alcune dizioni differenti per indicare processi informatici fra loro collegati: &#8220;modalità telematiche&#8221;, &#8220;documento (o copia) informatica”, &#8220;firma digitale&#8221;. Nel primo caso si intende la modalità di trasmissione (via PEC), nel secondo la natura del testo (informatico e non cartaceo, includendo nell&#8217;informatico anche la forma eventualmente di &#8220;immagine&#8221;), nel terzo la sottoscrizione digitale, che serve ad attestare la riferibilità dell’atto al suo autore e a renderne impossibile il ripudio.</p>
<p>15.4. In un caso particolare, ossia quando il documento originale è di natura &#8220;analogica&#8221; (dunque su carta, ma anche di formato multimediale: audio, video, etc.), la parte è tenuta ad una asseverazione del flusso digitale trasmesso: si tratta di una presa in carico di responsabilità.</p>
<p>15.5. Poste da un canto le rilevate oscillazioni terminologiche, risulta comunque evidente l’intenzione del legislatore di sostituire al processo amministrativo cartaceo un processo telematico (PAT). Il quesito che si pone è se, a fronte di tale indiscusso indirizzo politico, un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma (tradizionalmente) cartacea, diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo.</p>
<p>16. A questo punto, si tratta di stabilire, in primo luogo, se il ricorso non redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale possa ritenersi inesistente.</p>
<p>16.1. La tesi della inesistenza sarebbe in astratto anche sostenibile, ma alla sola condizione che, per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017 (fra i quali rientra certo quello in esame) il processo amministrativo cartaceo si possa ritenere irreversibilmente e totalmente scomparso. Se così fosse, dovrebbe effettivamente dirsi che, entrato in vigore il PAT, l’atto processuale cartaceo non sia&nbsp;<i>de hoc mundo</i>.</p>
<p>16.2. Così tuttavia non è, e non solo perché non si è giunti ad un punto di superamento della realtà materiale, da parte di quella digitale, tale per cui solo quest’ultima sarebbe rilevante per l’ordinamento giuridico; sul punto, del resto, il Collegio condivide il parere reso dall’Ufficio studi, massimario e formazione della G.A. in data 6 marzo 2017, secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;… La procedura informatica – per quanto possa esserne enfatizzata la natura – non è una fonte del diritto….&gt;&gt;.</i></p>
<p>16.3. L’analisi dell’ordinamento conferma tale assunto.</p>
<p>16.4. La disciplina del PAT, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (arg.&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all’esito della predetta fase.</p>
<p>16.5. Ciò che più rileva, è che la normativa di settore conosce:</p>
<p>a) ipotesi in cui le disposizioni del processo telematico senz’altro non si applicano (le controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”: art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 168/2016);</p>
<p>b) ipotesi in cui le medesime disposizioni possono non applicarsi (art. 136, comma 2, secondo periodo, c.p.a.; art. 13, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.a.).</p>
<p>16.6. Da qui una prima conclusione di sistema: il c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell’ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo); ovvero, come garanzia estrema della continuità della funzione giurisdizionale in presenza di evenienze negative tali da rendere inutilizzabile il PAT; quest’ultimo, infatti, potrebbe rivelarsi capace, in assenza di opportuni correttivi individuati anche all’esito della sperimentazione, di creare significative criticità al sollecito e corretto svolgimento del processo, cui esso, invece, deve intendersi preordinato (in questo senso si è condivisibilmente orientata l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2017, n. 880).</p>
<p>16.7. L’art. 136 c.p.a. si limita a prescrivere l’obbligo di deposito degli atti processuali con modalità informatiche (comma 2) e quello della sottoscrizione digitale degli atti medesimi (comma 2&nbsp;<i>bis</i>). A fronte di tali disposizioni, sembrerebbe apparentemente più categorica e restrittiva la formulazione dell’art. 9 del d.P.C.M. n. 40/2016 che, nel confermare l’obbligo del deposito degli atti processuali per via telematica (comma 2), prescrive &#8211; come sopra ricordato &#8211; la redazione in formato di documento informatico, salvo diversa espressa previsione, del ricorso introduttivo, delle memorie, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti e di qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente da ausiliari del giudice.</p>
<p>16.8. La lettura del regolamento in questione, tuttavia, non conduce a conclusioni diverse da quelle sopra esposte per le seguenti ragioni:</p>
<p>a) la sottoscrizione digitale presuppone necessariamente il documento informatico (o la copia informatica); dunque anche l’art. 136 c.p.a. prescrive implicitamente l’obbligo di redigere gli atti processuali in forma di documento informatico;</p>
<p>b) lo stesso art. 9 prevede la possibilità di una “<i>diversa espressa previsione</i>” (una fattispecie è quella contemplata dal comma 2&nbsp;<i>ter</i>&nbsp;dell’art. 136 c.p.a., con riserva ovviamente di vagliarne l’esatto ambito di applicabilità: cfr. T.a.r. Campania, n. 1694/2017, cit.);</p>
<p>c) in disparte tali rilievi (e dunque a voler assegnare, in ipotesi, un significato più radicale alla disciplina dettata dal d.P.C.M.), un regolamento non è comunque legittimato a intervenire sulla disciplina del processo, la quale è materia soggetta a riserva assoluta di legge (art. 111, primo comma, Cost.);</p>
<p>d) a norma dell’art. 13, comma 1, disp. att. c.p.a., il regolamento è comunque destinato a dettare solamente “<i>le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l&#8217;aggiornamento del processo amministrativo telematico</i>”, rimanendo del tutto estraneo al suo ambito applicativo ogni valutazione in termini di validità/invalidità (e ancor più di esistenza/inesistenza) degli atti processuali.</p>
<p>16.9. Se questo è il quadro normativo, sembra inevitabile concludere che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverga in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto (secondo la distinzione fra inesistenza e nullità da ultimo tracciata da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916). In altri termini, si tratta di utilizzare, rovesciandolo, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione nella ricordata decisione n. 17941/2016, la quale, nel processo tributario, ha escluso l’esistenza delle notifiche effettuate via PAT quando non sia&nbsp;<i>“operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico</i>”.</p>
<p>17. Per analoghe ragioni non appare sostenibile la tesi dell’abnormità.</p>
<p>17.1. Non solo &#8211; come è noto &#8211; la riflessione sull’atto abnorme è stata sviluppata con riguardo agli atti del giudice (dal giudice penale a partire dagli anni Trenta &#8211; si veda da ultimo Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2016, n. 35377; sez. VI, 20 luglio 2016, n. 34881; sez. V, 12 ottobre 2016, n. 50065 &#8211; e poi anche dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione in sede disciplinare &#8211; cfr. da ultimo 6 dicembre 2011 n. 26138; 30 ottobre 2014 n. 23071), sicché appare subito tutta la difficoltà di riferire agli atti di parte un concetto o una categoria che ha origini ben differenti.</p>
<p>17.2. Soprattutto, nella vicenda in esame, non compaiono quelli che si ritengono i tratti essenziali dell’atto abnorme con riguardo alla componente strutturale della fattispecie (essere cioè il provvedimento avulso dall’ordinamento processuale perché portatore di un contenuto totalmente eccentrico e stravagante ovvero emesso del tutto al di fuori dei casi e delle ipotesi consentite) ovvero alla componente funzionale (con riguardo all’atto, che pur in sé non estraneo al sistema normativo, impedisca l’epilogo decisorio o comporti l’inefficienza o l’irragionevole durata del processo).</p>
<p>18. Più agevole è superare la tesi della nullità.</p>
<p>18.1. Vale senz’altro anche per il processo amministrativo il principio generale sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1290; Cass. civ., sez. un, n. 14916/2016, cit.), che non occorre invece per l’inesistenza (qui da escludere, come si è visto) perché&nbsp;<i>“il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico”</i>&nbsp;(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016, cit).</p>
<p>18.2. Poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito; difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo.</p>
<p>19.&nbsp;Escluse l’inesistenza, l’abnormità o la nullità, la categoria che rimane, e che appare necessario utilizzare, è quella della irregolarità.</p>
<p>19.1. Questa appare perfettamente funzionale all’ipotesi di specie, poiché a ben vedere la prescrizione della forma e della sottoscrizione digitale è solo strumentale alla correntezza del PAT e non si pone a garanzia di altri superiori interessi.</p>
<p>19.2. Con tale conclusione è coerente la situazione di fatto (il rilievo è certo non decisivo, ma nemmeno privo di significato), nella quale gli atti processuali non costituiti come documento informatico sottoscritto con firma digitale sono tuttavia inseriti nel fascicolo della causa risultante dal portale della Giustizia amministrativa, con a margine l’annotazione, appunto, dell’irregolarità riscontrata dalla segreteria.</p>
<p>19.3. Le considerazioni svolte a proposito del ricorso valgono simmetricamente per il deposito dell’atto (seconda eccezione di nullità mossa dall’appellato).</p>
<p>19.4. Per mantenere intatte le finalità proprie del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correntezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve tuttavia ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perché non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità telematica, l’irregolarità che si verifica (diversa da quella per così dire “ordinaria”) non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall’art. 44, comma 3, c.p.a., secondo cui, in caso di atto irregolare, la costituzione dell’intimato &#8211; indipendentemente dalla tempestività della costituzione medesima rispetto al termine concesso al ricorrente per espletare l’adempimento (non venendo in rilievo una fattispecie di nullità) &#8211; comporterebbe sempre e comunque la sanatoria dell’atto irregolare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 agosto 2012, n. 4651; sez. V, 27 maggio 2014, n. 2724; sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5046; sez. IV, 27 febbraio 2017, n. 895; questa non sanabilità &#8211; sia detto per completezza &#8211; rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, c.p.a., ora sollevata dal T.a.r. Veneto con ordinanza 18 novembre 2016, n. 1281 e a suo tempo già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza 31 gennaio 2014).</p>
<p>19.5. Di conseguenza, accertata l’irregolarità dell’atto nel senso di cui si è detto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge.</p>
<p>19.6. Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l’irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788).</p>
<p>19.7. Le considerazioni che precedono sono formulate con riguardo agli atti di impulso di parte (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ricorso incidentale, motivi aggiunti, appello principale e incidentale, ecc.), ma, con gli adattamenti del caso, sono suscettibili di essere estese a tutte le fattispecie in cui un atto del processo &#8211; a partire dagli atti della parte intimata (il che, ad esempio, ha particolare rilievo nell’ipotesi regolata dall’art. 101, comma 2, c.p.a.), delle altre parti del processo, del giudice e dei suoi ausiliari &#8211; sia redatto in forma cartacea anziché in forma digitale. La conseguenza, anche in questi casi, non può che essere la semplice irregolarità dell’atto con il correlato onere di regolarizzazione secondo termini (sempre dati dal giudice, quanto agli atti di parte), modalità ed effetti propri di ciascuna categoria di atti, salve inoltre quelle conseguenze ulteriori che si collocano però su un piano esterno rispetto all’atto in sé considerato (eventuale responsabilità disciplinare del giudice o dell’ausiliario in presenza dell’inosservanza dell’obbligo di regolarizzare; eventuale sostituzione dell’ausiliario).</p>
<p>20. A questo punto il Collegio deve darsi carico della terza eccezione dell’appellato che, se accolta, avrebbe carattere assorbente.</p>
<p>20.1. Con tale eccezione, la parte privata ha dedotto l’inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., in quanto il ricorso non conterrebbe una specifica censura del processo argomentativo seguito dalla sentenza gravata.</p>
<p>20.2. L’eccezione è infondata.</p>
<p>20.3. Con l’appello, il Comune legittimamente contesta l’<i>iter</i>&nbsp;logico seguito dalla sentenza impugnata e ribadisce la propria tesi dell’avvenuto trasferimento di proprietà dell’area controversa per effetto del giudicato civile ovvero, in subordine &#8211; in ciò facendo leva anche sulla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione &#8211; a seguito della rinuncia fatta dal privato al proprio diritto dominicale con la richiesta di risarcimento del danno.</p>
<p>20.4. Vero è che l&#8217;art. 101, comma 1, c.p.a. impone alla parte appellante di formulare specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, così sancendo l&#8217;inammissibilità di una mera riproduzione dei motivi di doglianza o delle difese di primo grado, poiché l&#8217;appello non è un&nbsp;<i>iudicium novum</i>, ma è un giudizio che ha a proprio oggetto le critiche rivolte al&nbsp;<i>decisum</i>&nbsp;di primo grado. Tuttavia il rispetto della suddetta prescrizione va commisurato alla specificità delle singole vicende processuali e alla natura dei rilievi mossi dalla parte appellante alla pronuncia contro la quale insorge; in particolare, ove tali rilievi si traducano in un radicale dissenso rispetto al percorso motivazionale seguito dal primo giudice, al quale se ne contrappone uno totalmente alternativo, o, come nel caso di specie, nell&#8217;affermazione del non avere il primo giudice dato realmente riscontro alle censure articolate in ricorso, è naturale che l&#8217;atto di impugnazione, pur avendo a proprio oggetto la decisione di prime cure, finisca per sollecitare al giudice di secondo grado un vero e proprio riesame degli argomenti originariamente formulati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1298), come, nella presente controversia, fa appunto il Comune nel proprio appello.</p>
<p>21. Respinta in questi termini l’eccezione di inammissibilità dell’appello, il Collegio assegna al Comune il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione a cura della segreteria della presente decisione, per provvedere agli adempimenti richiesti, secondo quanto esposto più dettagliatamente nei paragrafi che precedono.</p>
<p>22. Per il prosieguo del giudizio può essere fissata l’udienza pubblica del 22 giugno 2017 (in ragione dell’avvenuto passaggio dalla fase cautelare a quella di merito).</p>
<p>23. Ogni ulteriore decisione in rito, sul merito e quanto alle spese di lite va rinviata alla definizione della causa.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunziando sull’appello, come in epigrafe proposto:</p>
<p>a) respinge le eccezioni di nullità e di inammissibilità dell’appello formulate dalla parte appellata;</p>
<p>b) assegna al Comune appellante il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere agli adempimenti richiesti, secondo quanto meglio esposto in motivazione;</p>
<p>c) fissa per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del 22 giugno 2017;</p>
<p>d) rinvia alla definizione della causa ogni ulteriore determinazione su rito, merito e spese.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vito Poli, Presidente</p>
<p>Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p>Carlo Schilardi, Consigliere</p>
<p>Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Giuseppe Castiglia</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-4-2017-n-1541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla &#8211; dubbia &#8211; separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale) marginalizzazione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lespansione-della-competenza-sanzionatoria-di-agcm-note-sulla-dubbia-separazione-delle-prerogative-di-regolazione-e-sulla-pretesa-sostanziale-marginalizzazione-delle-autorita-di-vigila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:39:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lespansione-della-competenza-sanzionatoria-di-agcm-note-sulla-dubbia-separazione-delle-prerogative-di-regolazione-e-sulla-pretesa-sostanziale-marginalizzazione-delle-autorita-di-vigila/">L’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla &#8211; dubbia &#8211; separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale) marginalizzazione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.</a></p>
<p>Sommario: 1. L’unità delle prerogative delle autorità dei mercati finanziari. – 2. La potestà sanzionatoria di Agcm nel codice del consumo e la soluzione giurisprudenziale. &#8211; 3. La ridefinizione delle competenze sanzionatorie operata dal d. legis. n. 21/2014 a recepimento delle “indicazioni europee”. 4. – Esisteva veramente un dovere di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lespansione-della-competenza-sanzionatoria-di-agcm-note-sulla-dubbia-separazione-delle-prerogative-di-regolazione-e-sulla-pretesa-sostanziale-marginalizzazione-delle-autorita-di-vigila/">L’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla &#8211; dubbia &#8211; separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale) marginalizzazione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lespansione-della-competenza-sanzionatoria-di-agcm-note-sulla-dubbia-separazione-delle-prerogative-di-regolazione-e-sulla-pretesa-sostanziale-marginalizzazione-delle-autorita-di-vigila/">L’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla &#8211; dubbia &#8211; separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale) marginalizzazione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.</a></p>
<p>Sommario: 1. L’unità delle prerogative delle autorità dei mercati finanziari. – 2. La potestà sanzionatoria di Agcm nel codice del consumo e la soluzione giurisprudenziale. &#8211; 3. La ridefinizione delle competenze sanzionatorie operata dal d. legis. n. 21/2014 a recepimento delle “indicazioni europee”. 4. – Esisteva veramente un dovere di adeguamento alle indicazioni europee? Una riflessione sulla portata e valore prescrittivo delle c.d. “lettere di messa in mora”. &#8211; 5. Il Governo poteva effettivamente novellare l’art. 27, cod. cons. incidendo sull’attribuzioni delle autorità di settore? Un dubbio sull’esistenza del potere normativo. &#8211; 6. Dubbi sulla compatibilità della soluzione normativa ed interpretativa relativa alla concentrazione del potere sanzionatorio in capo ad Agcm e sulla sua contrarietà alla normativa europea. &#8211; 7. La disciplina regolamentare di Agcm.</p>
<p>1. L’unità delle prerogative delle autorità dei mercati finanziari. Da tempo risalente la normativa domestica include tra le finalità dell’azione delle autorità dei mercati finanziari anche la tutela degli interlocutori delle imprese che operano nei singoli settori di competenza delle prime. Quindi, alle amministrazioni viene affidato il compito di orientare in via preventiva la condotta dei vigilati e di verificare, successivamente, il rispetto, da parte di quelli, delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza come intesi o risultanti dalla propria attività di regolazione. Dunque, accanto al compito di presidiare la stabilità ed efficienza di ciascun comparto – con un’azione di vigilanza prudenziale &#8211; s’impone loro quello di garantire un equilibrato approccio negoziale delle imprese verso chi richiede ed utilizza i diversi servizi finanziari ampiamente intesi.<br />
In tal senso si pongono tanto il Tuf che il codice delle assicurazioni. L’art. 5, comma 1, lett. b, d. legis.,  24 febbraio 1998, n. 58, assegna a Consob e Banca d’Italia anche l’obbiettivo d’assicurare “la tutela degli investitori” mentre art. 3, comma 1, d. legis., 7 settembre 2005, n. 209, attribuisce ad Ivass quello della tutela “degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”[1].<br />
Come per le altre finalità anche l’azione a tutela della “parte debole” si sviluppa tramite l’esercizio di un’articolata serie di prerogative che comprendono un’ampia potestà normativa, una d’orientamento e d’una conformativa ad incidenza puntuale, tutte “completate” da quella sanzionatoria. Interventi preventivi e successivi tra loro strettamente complementari; prima si regola, poi, si dispone ed, in fine, si interviene per ristabilire l’ordine violato, colpendo i trasgressori, dispiegando il potere punitivo che rappresenta il fattore “di chiusura”[2] del sistema. Potestà questa che costituisce l’ultimo presidio di garanzia ed effettività delle altre prerogative conformative ampiamente intese[3], tramite cui, in vario modo, si definiscono o chiariscono le regole di comportamento[4].<br />
L’unità delle funzioni regolatorie delle autorità dei mercati finanziari può essere considerata caratteristica naturale e trova conforto nel diritto positivo, da cui, in principio, è stata espunta ogni ipotesi di loro “frammentazione”. Con un’iniziativa legislativa “razionalizzatrice” (art. 26, l. 28 dicembre 2005, n. 262)  si è, infatti, superato un risalente regime che  prevedeva un procedimento sanzionatorio diviso in due fasi ove quella istruttoria – terminante con la proposta del provvedimento &#8211; spettava all’amministrazione di settore con riserva della fase decisoria al ministro competente, cui s’imputava l’atto finale d’archiviazione o d’applicazione della pena.<br />
Il legislatore, dunque, ha dato riconoscimento espresso al fatto che nel diritto dell’economia – ed in special modo in quello dei mercati finanziari – la competenza sanzionatoria assume rilievo non marginale o residuale, integrandosi profondamente con le potestà conformative e d’indirizzo[5]. Infatti, l’ampio ricorso alla tecnica legislativa dell’impiego delle clausole generali implica lo svolgimento d’una significativa opera di loro attuazione/materializzazione attraverso una serie di determinazioni, anche informali, delle autorità di vigilanza, i cui limiti di tolleranza e margini d’elasticità vengono definiti e corroborati anche in sede sanzionatoria ove, in concreto, vengono “testati” i margini di libertà concessi dai documenti normativi la cui portata non è preventivamente ed immediatamente individuabile in modo rigoroso.<br />
L’unità delle prerogative in cui si sostanzia l’azione di vigilanza – cioè lo stretto legame tra attribuzioni regolatorie conformative, ampiamente intese, e sanzionatorie – pare, ancora, porsi quale corollario dei principi di equità, proporzionalità e del dovere di non aggravamento, che obbligano il legislatore a contenere nei minimi termini le incertezze che conseguono al ricordato utilizzo di clausole generali o rinvio a standard. Le difficoltà che devono essere affrontate da chi è investito del potere normativo &#8211; conseguenti alla tecnicità d’una data materia od al suo alto tasso d’obsolescenza &#8211; non possono, infatti, essere “scaricate” interamente sui vigilati attraverso una progressiva – ed incontrollata – estensione del principio di autoresponsabilità. Dunque s’impone la necessità di riconoscere un immediato e determinante valore pratico al più ampio insieme di atti d’orientamento – anche se atipici od innominati – perché dotati di una loro autonoma forza affidante in quanto provenienti dal soggetto titolare del potere di regolazione. Da quella premessa deriva, quindi, che la verifica di correttezza di una data condotta “materiale” non può essere compiuta avendo esclusivo riguardo alla realizzazione più ampia e piena del bene/valore di cui si vuol garantire il rispetto ma anche considerando la posizione del soggetto passivo del precetto. In una prospettiva pratico/operativa, dunque, l’autorità già in sede di delibazione preistruttoria dei comportamenti sospetti dovrà svolgere un apprezzamento estremamente ampio e con il necessario abbandono di ogni posizione formalistica rigorosa.<br />
D&#8217;altronde la tutela dell’interesse pubblico, per una sostanziale esigenza di giustizia ed equità, non può essere coltivata prescindendo dalla più ampia considerazione della posizione del indagato. E ciò è reso possibile proprio dalla concentrazione nella prerogativa regolatoria di quella sanzionatoria che impone all’amministrazione procedente di  non prescindere dall’esame di ogni indicazione emessa dalla stessa, quando questa si palesa dotata d’un minimo carattere affidante tale da indurre il vigilato a tenere la condotta oggetto di osservazione.<br />
In altri termini, dovrebbe essere evidente che solo la concentrazione delle competenze è ragionevolmente in grado di garantire quella pienezza ed immediatezza del giudizio che può considerarsi una delle tante facce del dovere di lealtà che grava su ogni pubblica amministrazione. La concentrazione, dunque, può essere considerata come uno strumento, tendenzialmente necessario, per garantire immediatezza ed effettività nell’adempimento di quel dovere di mantenere un atteggiamento collaborativo che polarizza l’azione della P.A. alla prevenzione delle situazioni potenzialmente pericolose o contrarie alle norme o principi di fondo che caratterizzano il settore regolato, con conseguente marginalizzazione della reazione sanzionatoria successiva. Pur prendendosi atto della rilevanza della “leva” punitiva a questa deve attribuirsi uno spazio residuale, in quanto strumento di reazione a quei comportamenti indubbiamente colpevoli alla cui realizzazione l’amministrazione non ha dato alcun impulso. E ciò in linea con le più recenti indicazioni del legislatore domestico ed, in specie, da quelle ritraibili dall’ art. 9, comma 1,  del c.d. Statuto delle imprese (l., 11 novembre 2011, n. 180).<br />
L’arricchimento del catalogo dei principi ispiratori dell’azione amministrativa, con l’inclusione di quello di “buona fede” &#8211; posta a fianco dei tradizionali canoni di trasparenza, correttezza e proporzionalità &#8211; impone una considerazione quanto più piena e completa della posizione dell’indagato. E ciò implica, in una prospettiva pratica, che il suo affidamento non può essere tradito neppure se generato da un’azione informale &#8211; e non vincolante – della P.A. che lo ha indotto al compimento di atti od all’assunzione di condotte non rigorosamente “ortodosse”.</p>
<p>2. La potestà sanzionatoria di Agcm nel codice del consumo e la soluzione giurisprudenziale. Il principio dell’unità delle funzioni di vigilanza delle autorità dei mercati finanziari è sembrato messo in discussione delle previsioni del codice del consumo ed, in specie, dal suo art. 27 (d. legis., 6 settembre 2005, n. 206). Questo, infatti, pareva genericamente affidare all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato la potestà sanzionatoria relativa alla violazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, intese come insieme di condotte in grado di alterare la libera determinazione negoziale del consumatore.<br />
La lettura dell’originario documento normativo orientava, quindi, Agcm, con in supporto di autorevoli studiosi, a reputarsi investita di un potere punitivo trasversale, non limitato dalla presenza di altre autorità investite della tutela delle controparti dell’impresa quali Consob ed Ivass[6].<br />
L’impostazione dell’Autorità garante, però, non fu avallata dalla giurisprudenza amministrativa che, prima, in via consultiva e, poi, in sede contenziosa, escluse che alla prima spettasse la più ampia sfera d’azione nel caso in cui il comportamento dubbio fosse regolato da un plesso normativo speciale la cui osservanza è garantita da un’autorità di settore.<br />
La prima sezione del Consiglio di Stato[7], sollecitata a verificare l’esistenza di limiti  alla “(…)  competenza dell’Agcm ad intervenire al fine di accertare la scorrettezza degli operatori  del settore e di irrogare le relative sanzioni”, la negò in radice. La competenza, infatti, sarebbe stata esclusa dal rapporto di specialità corrente tra disciplina del codice del consumo e Tuf e da quello corrispondente tra attribuzioni delle autorità chiamate a presidiare l’osservanza dei rispettivi regimi sostanziali. Da li la conclusione per la concentrazione in capo alla Commissione nazionale per le società e la borsa di tutte le potestà finalizzate alla tutela dei consumatori di prodotti finanziari, quali sono i risparmiatori[8].<br />
Esclusa la possibilità d’una concorrenza di due discipline &#8211; accumunate da aver come obbiettivo la soddisfazione di quel medesimo interesse generale alla corretta informazione del soggetto debole – doveva, quindi, darsi prevalenza a quella che meglio coglieva le peculiarità del mercato finanziario[9] e la portata del bisogno di protezione. Di qui la conseguente preminenza del Tuf e della corrispondente amministrazione incaricata delle vigilanza su correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari (art. 5, comma 3, Tuf).<br />
La tesi della sezione consultiva fu poi condivisa dal giudice della nomofilachia amministrativa[10]. Questo, infatti, ribadì vigorosamente come la linea di confine tra competenze dell’Autorità garante e quella delle altre amministrazioni di settore doveva essere individuata facendo applicazione del principio di specialità. Di conseguenza la vigilanza sulla correttezza delle condotte delle imprese svolta dalla prima non poteva reputarsi estesa a quei settori in cui lo stesso compito è affidato ad altre amministrazioni indipendenti munite di idonei poteri di intervento a presidio del rispetto della disciplina sostanziale specifica[11].<br />
Come accadde per la precedente presa di posizione sfavorevole ad Agcm, anche la riaffermazione del principio da parte dell’adunanza plenaria non incontrò il plauso della dottrina, specialmente d’estrazione civilistica[12]. Quest’ultima ne criticò l’assunto sul presupposto della configurabilità di un rapporto di specialità solo tra specifici documenti normativi e non già tra plessi disciplinari, dimenticando l’insegnamento risalente[13] secondo cui è possibile compiere una valutazione di specialità anche tra nuclei di norme quando quello eccentrico rispetto a quello che si assume di portata generale è retto da principi propri tali da individuare un microsistema.</p>
<p>3.  La ridefinizione delle competenze sanzionatorie operata dal d.legis. n. 21/2014 a recepimento delle “indicazioni europee”. La soluzione seguita dal Consiglio di Stato – e la conseguente limitazione della prerogativa sanzionatoria di Agcm – viene oggi superata, in modo apparentemente generalizzato, da un “tratto di penna del legislatore motivato dall’avvio, da parte della Commissione UE, di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia.<br />
Così, impiegando lo strumento predisposto per il recepimento della dir. 2011/83/UE, s’è dato corso alla novellazione dell’art. 27 cod. cons. e si è introdotto il comma 1-bis[14] che attribuisce ad Agcm una (apparentemente) estesissima competenza sanzionatoria trasversale, transettoriale ed esclusiva, con conseguente relegazione delle altre amministrazioni indipendenti ad un ruolo subalterno[15]. Quasi a voler sgombrare qualunque dubbio, il documento normativo dispone che, anche nei settori oggetto di regolazione speciale rispetto a quelle codice del consumo (considerati dall’art. 19, comma 3, cod. cons.), “la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della legislazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente”.<br />
La competenza sanzionatoria di Agcm, dunque, nelle intenzioni del legislatore, non dovrebbe essere in alcun modo limitata neppure dall’operare di autorità di settore chiamate ad applicare normative speciali di derivazione europea perché questa sarebbe l’indicazione che si trarrebbe da un atto della stessa Unione. Sarebbe, invero, la stessa Commissione Ue a richiedere che il Garante della concorrenza sia investito, in modo solitario, del potere di reagire a tutte le violazioni &#8211; anche di norme di settore &#8211; che si prestano ad essere ricondotte nell’amplissimo insieme delle pratiche commerciali scorrette.<br />
L’indicata ragione dell’intervento risulta, peraltro, pianamente confermata dalle osservazioni dei nostri parlamentari, relativi alla proposta di novellazione[16]. Nei vari resoconti delle riunioni  si legge che le modifiche all’art. 27 del codice del consumo, previsto dallo schema di decreto, contenevano le “(…) disposizioni necessarie per porre fine alla procedura d’infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della dir. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”.<br />
Con specifico riguardo alle proposizioni integrative la 14° commissione permanente del Senato sottolinea come quelle mirassero  “(…) a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/2169 (lettera di messa in mora del 18 ottobre 2013). La messa in mora fa rilevare come la normativa italiana in materia di poteri di vigilanza e controllo sulle pratiche commerciali sleali, alla luce anche dell&#8217;interpretazione datane dal Consiglio di Stato in alcune decisioni, rischia di creare dei vuoti di tutela in quanto si afferma il principio che i suddetti poteri possano essere esercitati, in maniera parcellizzata, dalle varie autorità amministrative competenti per ciascun settore specifico, escludendo o comunque depotenziando il potere esclusivo dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare in generale l&#8217;osservanza della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La formulazione dello schema di decreto assicura un tempestivo superamento della procedura di infrazione, prevedendo il potere di controllo sulle pratiche commerciali scorrette in via esclusiva all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma contemperando tale esclusività con l&#8217;obbligatorietà del parere delle Autorità di settore e mantenendo fermi, in capo a queste ultime, i poteri di vigilanza e controllo in riferimento a fattispecie che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta”[17].<br />
Il pretesto dell’adempimento agli obblighi d’appartenenza all’Unione offre, quindi, l’occasione per “rompere” quell’unità funzionale della regolazione, separando definitivamente l’identità di chi è chiamato a disciplinare ed orientare in via preventiva le condotte dei destinatari degli atti conformativi da quella di chi, a posteriori, è chiamato a verificarne la correttezza[18].<br />
In nome d’un asserito dovere di pieno e sostanziale recepimento d’atti d’armonizzazione, in altri termini, sembrerebbe volersi sottrarre – indistintamente – ad ogni artefice della regolazione la competenza punitiva e ciò indipendentemente dall’area in cui si intende verificare l’eventuale scorrettezza dei comportamenti. E ciò anche indipendentemente dalla esclusione di determinate aree od attività dalla disciplina consumeristica generale. Infatti, il legislatore ha operato una scelta che pare contrastare con altra dallo stesso compiuta e non minimamente “scalfita” dal decreto sulla tutela dei consumatori del 2014. Non è dato, infatti, trascurare che il codice del consumo, nella sua versione ammodernata, attraverso alcune esenzioni, sembra conservare il potere alle autorità di settore (art. 47, comma 1, lett., c) e dell’art. 66, comma 2, cod. cons.)[19]. Se, infatti, si postula che il potere punitivo di Agcm presuppone la soggezione del candidato responsabile alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quello escluso poiché la normativa generale, con disposizione espressa prevede che quest’ultima non si applica ai servizi finanziari, nella cui categoria l’art. 45, comma 1, lett. n, cod. cons. comprende “qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento”.</p>
<p>4. Esisteva veramente un dovere di adeguamento alle indicazioni europee? Una riflessione sulla portata e valore prescrittivo delle c.d. “lettere di messa in mora”. La drastica rottura dell’unità della funzione regolatoria, attuata con la novellazione dell’art. 27 cod. cons., induce a chiedersi se quella fosse una scelta realmente obbligata da una determinazione cogente della Commissione e se, quindi, da quell’atto scaturisse un dovere di adeguamento. Infatti, l’esistenza d’uno stato di soggezione o d’un imperativo di derivazione europea, in tesi, potrebbe rendere recessive quelle esigenze di efficienza, razionalità, proporzionalità e coerenza che ordinano l’azione amministrativa e risultano  particolarmente rilevanti per l’azione delle autorità dei mercati finanziari.<br />
Alla domanda, credo, debba darsi una risposta negativa anche a prescindere dal contenuto della lettera di messa in mora che – per il suo carattere riservato – non ho potuto consultare. La nota che la Commissione invia agli Stati, in caso di dubbio in merito al rispetto del diritto dell’Unione, per la sua natura non vincolante – o se si vuole per la sua funzione esplorativo preliminare &#8211; non è, infatti, soggetta ad alcuna forma di pubblicità[20].<br />
La missiva, invero, non genera alcun dovere in capo al suo destinatario per essere uno strumento destinato ad avviare un dialogo preliminare rispetto all’esercizio dei poteri spettanti alla stessa Commissione; confronto, si deve sottolineare, che, comunque, potrebbe concludersi con un chiarimento o con un intervento correttivo spontaneo dello Stato destinatario[21].<br />
Ancora è da segnalare come un vero e proprio vincolo non sorge neppure nel caso in cui la Commissione non si persuada della compatibilità e sufficienza della disciplina domestica, come eventualmente modificata, e trasmetta al paese membro un parere motivato (art. 258 TFUE). Quando, cioè, la prima si determina a licenziare un atto formale, da tutti conoscibile, in cui sviluppa compiutamente specifiche contestazioni ed espone le ragioni che la portano a ritenere insufficienti le spiegazioni offerte dal destinatario o gli interventi spontaneamente effettuati in esito al ricevimento della prima nota[22].<br />
Un vero e proprio vincolo d’adeguamento dello Stato – se pur a carattere generico – sorge solo al termine della eventuale fase giudiziale, destinata a svolgersi innanzi alla Corte di giustizia, con l’accertamento da parte di questa della violazione del diritto dell’Unione. Infatti, in ipotesi di soccombenza di un paese membro la sentenza – dichiarativa – non contiene indicazioni delle  misure necessarie per porre riparo all’inadempimento[23] conservandosi al primo, se pur orientato dalle indicazioni della pronuncia, un’ampia discrezionalità in merito ai modi con cui raggiungere il risultato. Infatti, la verifica della sufficienza ed adeguatezza delle scelte conseguenti alla prima sentenza è riservata ad un eventuale e successivo giudizio della Corte di giustizia, destinato a concludersi, in caso negativo, con l’applicazione d’una sanzione pecuniaria (art. 260 TFUE)[24].<br />
Dunque la lettera di messa in mora non era in grado di generare alcun effetto conformativo o generare obblighi di sorta, potendosi ricondurre la sua previsione &#8211; se se si volesse impiegare la terminologia domestica &#8211; ad un’espressione di “vigilanza informativa”[25], diretta all’acquisizione di dati e notizie ed a stimolare un confronto il cui esito ultimo è rimesso alla valutazione del giudice dell’Unione.<br />
Esclusa l’esistenza d’un obbligo generato dalla lettera di contestazione, una qualche perplessità viene suscitata anche dal suo contenuto. Per – per quel che è dato sapere[26] &#8211; la Commissione avrebbe messo in dubbio la compatibilità con il diritto Ue dell’applicazione del criterio della specialità come ricostruito dal Consiglio di Stato perché quel modo d’intendere comprometterebbe la piena applicazione della normativa delle pratiche commerciali scorrette al settore delle comunicazioni elettroniche. Dunque, le considerazioni critiche non sembrerebbero riguardare l’assetto normativo/amministrativo peculiare dei mercati finanziari.<br />
Sempre secondo quanto da altri riportato, seguendo una posizione rigorosa[27], per la Commissione la disciplina generalista non si dovrebbe limitare a colmare le lacune lasciate da quella speciale ma si applicherebbe, simultaneamente alla seconda, imponendo al suo destinatario l’osservanza di un duplice regime e da qui l’esigenza della concentrazione della vigilanza sanzionatoria in capo ad Agcm. In tale prospettiva sarebbe “incongruo” e “discriminatorio” affidare la prerogativa punitiva a diverse autorità, con conseguente differenziazione del trattamento delle imprese in ragione della loro operatività, o meno, in un settore speciale[28].<br />
Volendo sintetizzare quest’ultima indicazione della lettera di messa in mora, un’esigenza d’uniformità applicativa imporrebbe d’individuare nell’autorità generalista – e cioè in Agcm – la naturale destinataria del potere di reazione alle scorrettezze imputabili ad ogni professionista e ciò indipendentemente dal tipo di bene o servizio offerto. In sostanza la Commissione, muovendo da una premessa che poggia sulla portata generale del diritto sostanziale, giunge ad esprimere una preferenza in ordine all’allocazione della competenza e dunque sull’organizzazione della vigilanza domestica.<br />
Se non ci si inganna, però, il ragionamento della Commissione si palesa non meno eterodosso della pretesa a ricavare vincoli stringenti dal contenuto della lettera di infrazione. Anche il risultato della prima pare, infatti, collidere frontalmente con una serie di linee o limiti di sistema.<br />
Sia la premessa che la conclusione si pongono in contrasto con il c.d. principio della c.d. autonomia procedurale, ricavabile dalle disposizioni fondamentali del TFUE. Cioè collidono con quell’adagio o regola secondo cui l’ordinamento europeo si affida per la sua attuazione alle istituzioni giudiziarie ed amministrative degli stati membri[29], in principio sottratti &#8211; nel silenzio delle fonti dell’Unione &#8211; a prescrizioni organizzative implicite. In altri termini, l’obbligo dello stato si sostanzia in quello d’attuazione del diritto dell’Unione, in assenza di poteri d’orientamento e d’imposizione della Commissione o di altre istituzioni in merito all’organizzazione e funzionamento delle strutture specificamente deputate[30], a meno che le regole interne – od il loro modo d’intenderle – non possano compromettere l’effettiva applicazione del diritto europeo[31].<br />
Si deve, poi, evidenziare come il principio dell’autonomia procedurale non è messo in discussione dalla normativa specifica concernente le pratiche commerciali scorrette[32]. Anche quella delinea obbiettivi da raggiungere, disinteressandosi delle modalità con cui verranno realizzati dai paesi membri. Sia la direttiva (art. 11, dir. 2005/29/CE) che il regolamento relativo alla collaborazione transfrontaliera (art. 4, par. 11, reg.  n. 2006/2004/CE) si limitano ad individuare degli elementi qualitativi idonei a garantire un livello minimo di efficienza ed effettività delle prescrizioni sostanziali senza, però, mai prendere posizione in merito all’esigenza dell’adozione di un sistema di tutela amministrativa successiva concentrata in capo ad un’unica autorità. Anzi la direttiva – coerentemente con il principio dell’autonomia procedurale – espressamente riconosce la facoltà dei paesi membri di scegliere il rimedio più consono alla loro tradizione giuridica, considerando, sostanzialmente, la tutela amministrativa un’opzione eventuale (art. 11, par. 3, dir. 2005/29/CE)[33].<br />
In fine, la soluzione della concentrazione in capo ad un’unica autorità generalista contrasta con quell’impostazione di fondo di garantire un’uniformità interpretativa ed applicativa della disciplina finanziaria ed assicurativa, realizzata con l’affidamento di tale compito ad un’autorità di vigilanza europea cui si riconosce una supremazia funzionale ed un potere nomofilattico vincolante[34].<br />
A prescindere da tutto, poi, si pone l’ostacolo insormontabile costituito dal fatto che la soluzione criticata consegna i vigilati ad un insopportabile stato di incertezza. Questi, invero, si trovano esposti al dubbio dell’applicabilità “cumulativa” oppure, integrata, dell’uno o dell’altro regime[35] e, non ultimo, all’incertezza in merito alla portata delle indicazioni preventivamente impartite dalle diverse autorità di vigilanza[36].<br />
L’impostazione criticata poggia, infatti, sulla finzione di ritenere l’operazione d’individuazione ed applicazione del diritto un’operazione meccanico-aritmetico, elementare che consente di isolare senza incertezze il confine della regola speciale e ritornare a quella generale e viceversa. Solo postulando una situazione &#8211; irrealistica &#8211; di chiari confini tra l’operatività e le finalità dei vari documenti normativi è, infatti, possibile evitare uno stato di inevitabile insostenibile incertezza che, per la sua intensità può essere considerato un non trascurabile indice di perplessità della novellazione dell’art. 27 cod. cons.</p>
<p>5. Il Governo poteva effettivamente novellare l’art. 27, cod. cons. incidendo sull’attribuzioni delle autorità di settore? Un dubbio sull’esistenza del potere normativo. L’osservanza di obblighi d’adeguamento alle indicazioni contenute nelle lettere d’infrazione, così come l’inesistenza di prescrizioni europee in merito alla concentrazione sanzionatoria in capo ad Agcm, non è indifferente ai fini della valutazione di legittimità del documento normativo che la prevede. La mancanza dell’uno e dell’altro fattore giustificativo, infatti, impediscono di individuare quella norma sulla normazione, indispensabile ai fini dell’esercizio del potere legislativo da parte dell’esecutivo  (art. 76 Cost.).<br />
Il decreto legislativo, nella parte in cui incide sull’art. 27 cod. cons., non trova supporto né in un’espressa indicazione della legge delega né, indirettamente, in altra disposizione di pari natura[37], pensata per dare attuazione agli obblighi che l’Italia ha assunto con l’adesione al trattato – di valenza costituzionale[38] – qual’era quello di Roma, da cui poi è derivato l’attuale assetto istituzionale europeo.<br />
La lettura del preambolo del decreto non consente di rinvenire alcuna attribuzione al Governo d’un potere normativo né la fissazione dei necessari principi e criteri direttivi che costituiscono le condizioni per una valida delegazione legislativa[39]. La legge delegata[40] richiama l’art. 1, comma 1, l. 6 agosto 2013, n. 96, che abilita l’esecutivo “(…) ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B” della stessa, nel secondo dei quali è inclusa la dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, modificativa delle dir. 93/13/CEE, della 1999/44/CEE ed abrogatrice delle dir. 85/577/CEE e 97/7CE[41].<br />
Ulteriormente, l’articolo concernente la delega alla modifica del codice del consumo – che nulla dice sulla concentrazione della competenza sanzionatoria &#8211; rinvia per l’individuazione dei criteri di delegazione e dei termini per l’esercizio del potere alla l. 24 dicembre 2012, n. 234, contenente “norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.<br />
Anche l’esame dell’ultimo documento normativo, però, non consente d’individuare l’attribuzione al  Governo del potere d’incidere sulle competenze delle autorità di vigilanza e tanto meno indica una preferenza per Agcm[42].<br />
Il difetto d’attribuzione espressa, poi, non pare ovviabile sostenendo l’esistenza di una delega per relationem[43] all’adozione degli atti normativi necessari per porre termine alle procedure d’infrazione; dunque, facendo forza su d’una previsione contenuta nella c.d. legge comunitaria annuale, veicolo contenitore di prescrizioni normative di carattere eterogeneo[44].  Infatti, anche questo mezzo d’adempimento agli obblighi d’appartenenza all’Unione rispetta – sia pur tramite un rinvio esterno rispetta, il principio della tassatività dell’attribuzione del potere normativo e della necessaria coesistenza di principi che ne orientano l’esercizio. Invero, in questo caso non ci si distacca dalle prescrizioni costituzionali, risultando modificate le modalità con cui viene individuata la materia delegata ed i criteri di delegazione che sono, appunto, oggetto di eterointegrazione.<br />
Con una scelta politica, forse discutibile, il legislatore riempie i vuoti della delega generica, “agganciandola” agli atti formali di contestazione notificati allo stato sospetto di inesatto recepimento delle norme di armonizzazione. Significativamente, nel definire i contenuti della legge di delegazione europea, il parlamento (art. 30, comma 2, lett. b, l. 234/2012), prevede “(…) il conferimento al governo di delega legislativa diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell’ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all’Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”.<br />
Il potere delegato, orientato a soddisfare gli obblighi d’appartenenza all’Unione e dal principio di leale collaborazione, dunque, è guidato e trova i suoi limiti od in un atto d’accertamento di natura giurisdizionale o, quanto meno, in uno d’apprezzamento formale, qual’è il parere della Commissione, che cristallizza in modo puntuale le ragioni della prima su ogni aspetto di quel confronto che normalmente segue alla lettera di messa in mora[45].<br />
Anche postulando la completezza e sufficienza delle indicazioni della pronuncia della Corte UE o di quelle del parere motivato, sembra assolutamente escluso che una adeguata griglia di coordinate – tanto con riguardo alla necessità dell’intervento, quanto ai suoi criteri e limiti – possano essere tratte dalla lettera di contestazione. Come già evidenziato[46], quest’ultima è nulla più che il veicolo di una prima valutazione, compiuta dall’organo dell’Unione sulla base di informazioni assolutamente provvisorie[47] e suscettibili d’essere integrate dal confronto con il destinatario; contiene, cioè, apprezzamenti assolutamente incompleti o sommari perché elaborati prima dell’acquisizione delle ragioni e delle altre informazioni che hanno condotto a creare la situazione osservata e segnalata al paese membro con la stessa nota.<br />
In conclusione, la prescrizione che dispone la concentrazione in capo ad Agcm di tutte le prerogative sanzionatorie risulta colpita da un vizio di difetto di delega[48] solo reso meno percepibile dal rinvio a “cascata” impiegato per dare una parvenza di legittimità alla misura criticata.</p>
<p>6. Dubbi sulla compatibilità della soluzione normativa ed interpretativa relativa alla concentrazione del potere sanzionatorio in capo ad Agcm e sulla sua contrarietà alla normativa europea. Come anticipato, la lettura che vuole trarre dalla novellazione dell’art. 27 cod. cons. – e dal suo comma 1-bis – una concentrazione delle competenza sanzionatoria in capo ad Agcm, con corrispondente erosione di quella di Consob ed Ivass, sembra contrastare con una linea evolutiva della regolazione dei mercati finanziari. Quindi, all’indice testuale relativo all’esclusione espressa dell’applicazione della disciplina concernente le pratiche commerciali scorrette[49] ed ai “difetti” procedurali segnalati[50], si affianca un’ulteriore e, forse, preminente ragione ostativa perché di derivazione europea, come tale vincolante per tutti Stati membri e da cui i loro organi amministrativi non possono prescindere anche se in contrasto con la propria legislazione domestica.<br />
La soluzione criticata collide, invero, con quella tendenza a garantire – a livello europeo – un’omogeneità operativa/applicativa delle regole dell’Unione da parte di tutte le amministrazioni specialistiche del medesimo settore. Autorità che, per il raggiungimento di quell’obbiettivo pratico, dialogano ed operano non solo tramite l’inserimento in un sistema c.d. a rete ma, a loro volta, partecipano ad un’autorità terza – di livello “federale” – che orienta la loro azione individuale domestica[51].<br />
L’unità della regolazione dei mercati finanziari, in altri termini, è affidata ad istituzioni “centrali” dotate di poteri di indirizzo e vincolanti, chiamate anche ad elaborare, tramite procedimenti di condivisione con le amministrazioni partecipanti, i principi che quest’ultime devono, poi, applicare. Infatti, per rendere quanto più effettivamente omogenee le condizioni in cui operano le imprese appartenenti ad un mercato “formalmente” unico – si mira a superare anche quelle differenze conseguenti alle non lievi diversità delle tradizioni culturali dei regolatori &#8211; assoggettando tutti gli attori locali ad un dovere di ossequio alle indicazioni dell’autorità “federale” chiamata ad elaborare e diffondere indicazioni vincolanti sul modo d’essere e d’intendere la vigilanza[52]. Modo d’essere e d’intendere che incide profondamente sulla stessa politica di vigilanza, orientando le preferenze, privilegiando alcuni tra i molteplici profili d’osservazione dei fenomeni economici, condizionando così profondamente &#8211; quanto inevitabilmente &#8211; quella autonomia di cui godono le amministrazioni incaricate di attuare e garantire valori generici quali correttezza, efficienza stabilità e concorrenza di un settore del mercato finanziario. Contemperando, ad esempio, interessi ed aspirazioni degli investitori alla massima tutela con quelle delle imprese ai minori vincoli ed alla maggior libertà d’azione in omaggio ad un’esigenza di massima competitività[53].<br />
Ripetendo quanto affermato in precedenza, la stessa appartenenza al sistema europeo diviene condizione di legittimazione all’esercizio della vigilanza nel settore nazionale di competenza[54], poiché permette di dare “continuità operativa” a quelle indicazioni elaborate, discusse ed approvate collegialmente a livello centrale, per superare i dubbi e tutte le ambiguità che sono coeve a non solo ad una normazione per principi ma, prima, ad una disciplina europea che per necessità non può che essere formulata tramite ampie proposizioni, dovendo porsi quale momento di conciliazione – praticabile – tra le peculiarità disciplinari dei singoli stati membri.<br />
E questo sembra tanto più vero se si considera che anche la funzione punitiva  posta a presidio delle discipline tecnico finanziarie si caratterizza per la sua connotazione ampiamente discrezionale. La verifica della correttezza di una condotta non è il risultato di un confronto meccanico con un parametro rigido ma è il precipitato d’una scelta dei termini di riferimento che, se dotati di un carattere opinabile, una discutibile giurisprudenza reputa rimessi all’opera incensurabile dell’autorità[55].<br />
Ed proprio perché anche la prerogativa punitiva presuppone ed implica il compimento di scelte non aventi carattere obbligato che si impone di riservarla all’autorità di settore a quella cioè che meglio di altre è in grado d’assolvere quella funzione di chiusura per essere parte del sistema europeo e nel contempo delegata a produrre la normativa sostanziale di riferimento. La valutazione discrezionale  &#8211; anche in termini di opportunità, che è alla base dell’avvio della procedura sanzionatoria &#8211; rende evidente l’incompatibilità della soluzione domestica rispetto alle prescrizioni organizzative europee, rendendo pressoché certo quel disallineamento interpretativo conseguente all’affidamento del potere sanzionatorio ad un’amministrazione estranea al “circuito delle autorità di vigilanza dello specifico settore”.<br />
A prescindere dal superamento dell’impostazione tradizionale relativa alla doverosità dell’azione sanzionatoria, da tempo Agcm esplicita l’elasticità con cui si riserva di esercitare l’azione punitiva. In particolare la lettura delle sue relazioni annuali, nella parte dedicata alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, evidenzia come l’amministrazione intenda l’attribuzione sanzionatoria come una prerogativa ampiamente discrezionale[56]; cioè come un potere il cui esercizio dipende, in buona parte, anche da una sua valutazione d’opportunità e non come adempimento ad un rigoroso obbligo. Infatti, Agcm spiega il proprio complesso di iniziative sanzionatorie in materia in termini di congrua risposta alla necessità d’ottimizzazione di risorse e mezzi necessariamente limitati, il cui corretto impiego rende indispensabile una selezione. Dunque, esclude d’essere tenuta ad una reazione nei confronti di ogni ipotetica infrazione – come vorrebbe il principio della doverosità dell’azione punitiva – reputando di poter soprassedere dal reagire a quelle notizie d’illecito che, per le loro caratteristiche, possono apparire minimali, ora per la contenuta capacità offensiva, ora per la limitatissima cerchia dei possibili danneggiati[57].<br />
Ulteriormente, la concentrazione della potestà punitiva in capo ad Agcm può essere vista come fonte d’un altro fattore d’incertezza nonché quale causa di una marginalizzazione non prevista del ruolo delle autorità di vigilanza specialistiche.<br />
Se si conviene in merito all’assimilazione dei procedimenti sanzionatori ai processi penali[58], operata dalla giurisprudenza EDU, e si estende ai primi il principio del ne bis in idem, elaborato a protezione dell’imputato, si potrà ammettere l’esposizione dell’indagato ad un’unica iniziativa punitiva, consumata la quale non ne potranno seguire altre.<br />
Se però è vero che nessuno può essere sottoposto a più d’un procedimento afflittivo od ad una pena per uno stesso “fatto materiale”[59] ne consegue che l’indagato può essere sottoposto – indifferentemente – al procedimento posto dalla disciplina speciale od a quello generale, rispettivamente, previsti ai fini dell’applicazione di diverse sanzioni edittali contemplate dal Tuf, dal cod. ass. o dal codice del consumo[60].<br />
Quindi tanto il procedimento applicabile quanto il suo risultato in ipotesi di accertamento della responsabilità risultano condizionati da un fattore assolutamente casuale e cioè dalla celerità con cui Agcm – per i profili di rilevanza generale – o le altre autorità &#8211; relativamente a quelli considerabili di carattere speciale – concludono la loro attività con un provvedimento suscettibile di divenire definitivo[61]. In altri termini, in carenza di criteri “forti” di coordinamento, la funzione conformativa risulta “aggiudicata” in base alla “celerità” dei tempi dell’azione delle diverse amministrazioni “concorrenti”.<br />
Le complicazioni derivanti dalla concentrazione però non possono dirsi ancora esaurite: all’incertezza in merito all’identità dell’ente procedente se ne affianca un’altra relativa all’individuazione del comportamento vietato, subito, seguita da una terza concernente il ruolo di Agcm e l’impatto della sua azione complessiva[62].<br />
Quanto al primo sembra sufficiente evidenziare come gli illeciti amministrativi delineati dalla normativa finanziaria sono posti a presidio del rispetto di prescrizioni specifiche e strettamente connesse alle operazioni disciplinate. A garanzia, cioè, di comportamenti che, ragionevolmente, non lasciano spazio a sanzioni concepite per stigmatizzare condotte a carattere generico.<br />
Si pensi, ad esempio, alle modalità tramite cui deve essere resa di pubblica ragione la prima informazione precontrattuale. Gli intermediari finanziari devono mettere a disposizione dei potenziali clienti il prospetto informativo o gli strumenti tipici equiparati mentre gli assicuratori ed i loro intermediari devono consegnare al cliente un articolato documento per spiegare le caratteristiche della polizza e la distribuzione dei relativi diritti ed obblighi. Parimenti la pubblicità dei prodotti finanziari ed assicurativi deve avere carattere specifico, rinviando per una completa informazione ai relativi documenti illustrativi, confezionati in modo standardizzato, secondo le indicazioni di una norma o disposizioni delle autorità di vigilanza. Le une e le altre ordinano, dunque, condotte assolutamente diverse che escludono residui spazi per la punizione – come nel caso delle pratiche commerciali scorrette – di comportamenti che possono essere latamente indicativi d’un’intenzione a contrarre, come ad esempio, l’induzione del contraente, tramite la diffusione di notizie imprecise a compiere un’azione in qualche modo connessa od, in astratto, propedeutica all’atto d’acquisto[63].<br />
Ancora l’attribuzione della competenza sanzionatoria ad Agcm risulta foriera di altro inconveniente che è la conseguenza del modo con cui l’autorità intende la sua funzione. Come è stato sottolineato[64], l’autorità garante s’è progressivamente disinteressata degli episodi aventi rilevanza individuale &#8211; cioè delle infrazioni a danno di uno od una ristretta cerchia di consumatori – concentrandosi sulle pratiche potenzialmente in grado d’aver effetti ad ampio raggio, privilegiando la funzione generale di prevenzione, mirando a correggere – sostanzialmente – le disfunzioni che derivano, in tesi, dall’inadeguatezza dell’organizzazione dell’impresa. Di fatto, però, se si considerano gli effetti sostanziali di tale modo di intendere la funzione ci si avvede di come la sua opera, in realtà, venga ad affiancarsi a quella di Ivass e Consob  &#8211; amministrazioni tutte investite del potere di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione delle imprese vigilate[65]. Dunque, in qualche modo, la concentrazione della potestà punitiva in capo ad Agcm, pone il rischio di legittimare un prassi di per sé dubbia e comunque un risultato pratico contrario a quell’indicazione  diretta ad orientare l’attività legislativa di recepimento della disciplina europea[66] secondo cui i decreti delegati non devono comportare “l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (…)” (art. 32, comma 1, lett. c, l. 234/2012)[67].</p>
<p>7. La disciplina regolamentare di Agcm. La marginalizzazione del ruolo delle autorità di vigilanza – voluto dal legislatore – trova coerente sviluppo nella disciplina regolamentare adottata per dar seguito alla novella.<br />
Agcm, nel ordinare l’apposito procedimento (art. 27, comma 11, cod. cons.), ha riservato un contenutissimo spazio all’apporto delle altre amministrazioni indipendenti settoriali, riconoscendo al loro apprezzamento natura non vincolante, muovendo dal principio secondo cui laddove il parere previsto dalla legge non è altrimenti qualificato deve essere semplicemente inteso come obbligatorio[68].<br />
L’Autorità garante, dunque – limitando la propria lettura alla previsione del codice del consumo &#8211; la intende come prescrittiva di quella forma più tenue  “di coordinamento tra amministrazioni che curano interessi pubblici distinti ma con diversi ambiti di coincidenza”[69].<br />
Dunque, postulando che la natura e portata del parere possa essere individuata esclusivamente in base ai documenti normativi domestici, la prima ha integrato il proprio regolamento sulle procedure in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (art. 16, comma 4, reg. 25411/2015)[70], estendendo all’apporto delle amministrazioni specialistiche – ed in specie anche di Consob ed Ivass – la previsione relativa all’acquisizione del parere dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, per la valutazione delle pratiche oggetto di diffusione tramite la stampa periodica, quotidiana, radiofonica, televisiva od altro mezzo di telecomunicazione (art. 27, comma 6, cod. cons.).<br />
Si conferma,  dunque, la collocazione della richiesta di parere all’autorità di settore come incombente terminale dell’istruttoria, con conseguente ricomprensione della risposta tra i suoi elementi[71]. Si prevede, infatti, che il responsabile del procedimento, conclusa la fase prodromica alla decisione &#8211; prima di trasmettere gli atti al collegio &#8211; li invia all’altra amministrazione cui chiede d’esprimersi sulla base di quanto contenuto nel fascicolo.<br />
Dalla data della comunicazione della richiesta decorre, quindi, un termine breve di trenta giorni (art. 16, comma 3, reg. 25411/2015) entro cui la destinataria deve evadere la domanda. Alla scadenza di quello, peraltro, Agcm può decidere indipendentemente dalla circostanza di aver ricevuto il parere, a meno che l’amministrazione interpellata non abbia rappresentato l’esistenza di “esigenze istruttorie” che richiedono la disponibilità di altri dati od informazioni così provocando la “sospensione del procedimento stesso”  (art. 16, comma 3, reg. 25411/2015)[72].<br />
Con una scelta condivisa da alcune autorità di vigilanza – che hanno concluso con Agcm protocolli d’intesa concernenti le modalità con cui deve essere reso il parere[73] &#8211; il Garante della concorrenza – con la stessa collocazione procedimentale dell’apporto altrui – gli attribuisce la minima forza di condizionamento. Infatti, la riconduzione del parere nell’ambito dell’istruttoria lo rende oggetto d’apprezzamento discrezionale da parte  dell’amministrazione procedente[74], al pari di qualunque altro elemento raccolto in tale fase[75]. In altri termini, la rilevanza della considerazioni svolte nell’atto d’apprezzamento ricevuto risulta subordinato a quello discrezionale di Agcm che, in armonia con la propria politica di vigilanza, potrebbe non condividere quella valutazione del fenomeno esaminato o l’apprezzamento positivo della condotta magari precedente assentita dall’amministrazione specialistica, così allontanandosi dall’interpretazione del contesto di riferimento compiuta dalla seconda[76].<br />
Il Garante della concorrenza, quindi, può disattendere apprezzamenti che magari sono corollari di atti o linee applicative elaborate dalle autorità europee dei mercati finanziari e perciò cogenti in quanto espressione o mezzo per la realizzazione di una politica e prassi operative comuni ai singoli paesi ed ai loro apparati di riferimento dei settori bancari, assicurativi e mobiliari[77], cui invece Agcm è estranea.<br />
Se ben ci s’avvede, si può ammettere la correttezza della soluzione regolamentare solo rispetto agli apporti di quelle amministrazioni poste a presidio di relazioni od attività d’impresa che non implicano lo scambio di prestazioni a carattere complesso – e, dunque, diverse da quelle di natura finanziaria[78]. In altri termini, sembra doversi riconoscere altro rilievo agli apporti espressi da Consob ed Ivass e quindi una loro più incisivo effetto condizionante.<br />
Difformemente da quanto può concludersi per il rapporto corrente con l’Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni o con quello con l’Autorità dell’energia, non sembra esservi spazio per la degradazione dell’apporto consultivo di Consob ed Ivass per l’esistenza di una serie di fattori che orientano in senso contrario. Se non ci si inganna, infatti, esistono ragioni sufficienti per superare in via interpretativa – a prescindere da un eventuale intervento correttivo &#8211; quella situazione di disagio indotta dal legislatore con l’introduzione del comma 1-bis nel corpo dell’art. 27 cod. cons.<br />
La supremazia del diritto dell’Unione, i cui obbiettivi sono condizionati dal raggiungimento di un elevato livello di omogeneità interpretativa ed applicativa da parte delle autorità operanti in un medesimo settore – previa osservanza di criteri e prassi vincolanti comuni – esclude lo “svilimento” del loro apporto alla stregua di un mero elemento istruttorio.<br />
È la stessa complessità della materia regolata – con la conseguente necessità d’affidare la funzione di vigilanza ad amministrazioni specialistiche &#8211; e l’inserirsi dell’attività sanzionatoria tra le funzioni di regolazione che impone di realizzare quella massima forma di coordinamento conseguente al riconoscimento d’un valore determinante e vincolante alla valutazione dell’amministrazione interpellata, con sostanziale devoluzione a quest’ultima del potere decisorio[79]. Di conseguenza, per necessità, deve riconoscersi ad Agcm la sola prerogativa d’avviare l’istruttoria e di concludere il procedimento con l’applicazione della pena unicamente nell’ipotesi in cui in tal senso si sia espressa l’autorità specialistica[80].<br />
Le peculiarità delle materie ricomprese nella disciplina dei mercati finanziari, l’imbricazione normativa &#8211; conseguente ad un’integrazione continua di piani e d’interessi rilevanti che scorrono da quello generico a quello specifico del consumatore di servizi finanziari (assicurato o investitore) &#8211; non lascia alternativa e, quindi, a prescindere da chi formalmente commina la sanzione, deve riconoscersi un incisivo e determinante potere decisionale, rispettivamente, in capo a Consob ed Ivass[81]. D’altronde quella trasparenza e correttezza dei comportamenti dei professionisti – che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette vuol prevenire e reprimere &#8211; devono essere declinate in modo diverso, in ragione della distinta natura dei beni e servizi offerti nei settori speciali, le cui condotte sono rette da disposizioni rinforzate, rischiandosi, altrimenti di reprimere condotte inoffensive in nome di una sempre più intesa protezione del contraente debole.<br />
Da ultimo, si deve ricordare come quelle caratteristiche che portano ad attribuire il potere decisionale all’amministrazione consultata impediscono che eventuali accordi di collaborazione tra Agcm e le altre autorità possano costituire strumento di definizione delle competenze, cioè mezzo attraverso cui si consente, attraverso un vero e proprio atto dispositivo, di definire le rispettive sfere d’azione[82].  Tanto sembra escluso sia dallo stesso testo dell’art. 27, comma 1-bis, cod. cons. quanto dal limite alla cooperazione tra autorità che traspare dalla normativa finanziaria[83].<br />
La prima disposizione richiamata auspica la conclusione tra Autorità garante e le altre amministrazioni di protocolli d’intesa attinenti ad “(…) aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle reciproche competenze”.<br />
La disciplina specialistica, poi, pare ammettere accordi di collaborazione a raggio limitato, che non si traducono in spostamenti di competenze – temporanei o delegati – tramite la forma del avvalimento di attività, rendendo così molto più stringenti quei limiti che il diritto amministrativo generale pone, ammettendo eccezionalmente la delegazione intersoggettiva di funzioni[84]. La previsione della possibilità di delega di verifiche ispettive sugli intermediari finanziari, oggetto di vigilanza congiunta di Consob e Banca d’Italia per i profili di rispettiva competenza (art. 10, comma 2, Tuf), conferma la natura eccezionale di tale eventualità e dunque della possibilità dell’una di avvalersi dell’opera dell’altra. Conferma, dunque, come nel diritto dei mercati finanziari sia assolutamente compressa o ridotta nei minimi termini l’opzione operativa per cui un ente dotato di una certa competenza, previa valutazione dell’idoneità d’un altro, reputa di potersi giovare della sua struttura operativa al fine del compimento di talune attività materiali od ispettive[85].</p>
<p>[1] È, peraltro, da segnalare, come l’art. 3 cod. ass., nella versione modificata dal art. 1, comma 2, d. legis. 12 maggio 2015, n. 74, attribuisca alla finalità di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto la qualifica di finalità principale, rompendo quella equiparazione tra obbiettivi conosciuta dalla precedente versione; prima dell’intervento la finalità d’interesse era pariordinata a quella di garantire la sana e prudente gestione delle imprese e la correttezza dei comportamenti di imprese ed intermediari. Il legislatore domestico, infatti, ha proceduto alla differenziazione, per adeguarsi alle indicazioni  dell’art. 27, dir. 2009/138/CE del 25 novembre 2009, che prescrive agli stati membri di garantire alle autorità di vigilanza risorse e prerogative “(…) per raggiungere l’obbiettivo principale della vigilanza, ovvero, la tutela dei contraenti e dei beneficiari”. Per una ricognizione degli interventi operati dal decreto di recepimento e delle loro ricadute, per tutti si vedano, E. Galanti – P. Rosatone, Il nuovo codice delle assicurazioni private e il futuro della vigilanza sulle assicurazioni, in  Riv. trim. dir. dell’ec., 2015, p. 125 ss.</p>
<p>[2] M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, p. 172; R. Titomanlio, Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria, Milano, 2007, p. 475, cui adde, M. Trimarchi, Funzione di regolazione e potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti, in A.a. V.v., Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, a cura di M. Allena e S. Cimini, 2014 (www.giustamm.it), p. 85 e p. 86.</p>
<p>[3] Per ulteriori riferimenti bibliografici, mi sia consentito rinviare a G. Romagnoli, La potestà sanzionatoria amministrativa a presidio della disciplina dell’abbinamento di mutui immobiliari o contratti di credito al consumo a polizze vita  (art. 28, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1). Condotte punibili e modalità d’esercizio dell’azione pubblica (2014), in www.giustamm.it ed in Dir. banca e merc. fin., 2014, p. 613 ss.</p>
<p>[4] Orientamento condiviso dalla giurisprudenza – Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341, in www.giustizia-amministrativa.it – che dalla complementarietà delle funzioni, nel silenzio del legislatore, ricavava il corollario della spettanza di quella sanzionatoria al soggetto pubblico “nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione”.</p>
<p>[5] Cfr W. Troise Mangoni, Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette tra l’AGCM e le altre Autorità indipendenti preposte alla vigilanza di specifici settori economici, in Aa. Vv., I poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle P.A. e delle imprese, a cura di V. Domenichelli e G. Romagnoli, Napoli, 2015, p. 103.</p>
<p>[6] Per una rassegna critica di opinioni favorevoli alla competenza generalista di Agcm, nonché per l’adesione alla tesi della specialità dell’azione con radicamento della competenza sanzionatoria, rispettivamente in capo a Consob ed ad Ivass, M. Tola, Pratiche commerciali scorrette e prodotti finanziari, in Aa. Vv., La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, a cura di V. Meli e P. Marano, Torino, 2011, p. 105 ss e G. Romagnoli, La repressione delle pratiche commerciali scorrette tra poteri dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato e competenze di Isvap,  ivi, p. 195 ss., nonché in Riv. dir. impresa, 2011, p. 52 ss. Per una ricognizione delle assunte, rispettivamente, da dottrina e giurisprudenza, da ultimo si veda, R. Petti, Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, (2014), p. 6 ss., in www.federalismi.it.</p>
<p>[7] Pare, 3 dicembre 2008, n. 3999 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[8] La soluzione riferita, però incontrò rari consensi in dottrina, tra i pochi, si veda, M. Libertini, Le prime pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali scorrette, in Giur.  comm., 2009, II, p. 892.</p>
<p>[9] Si noti che per la Sezione è la caratteristica specificità del settore finanziario ad identificare le ragioni della specialità. Al collegio “(…) non pare infatti dubitabile che il settore finanziario, rappresenti, per le sue caratteristiche, le sue pratiche, la sua ragione e le sue stesse norme un contesto di sistema, distinto rispetto al mercato generale (…)”.</p>
<p>[10] Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 2012, nn. 12, 13, 14, 15 e 16, in www.giustizia-amministrativa.it. Per un commento adesivo si vedano, per tutti, L. Torchia, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina generale e disciplina di settore, in Giorn. dir. amm., 2012, p. 953 ss. e W. Troise Mangoni, op. cit., p. 89 ss. Tutte le pronunzie, con l’eccezione della n. 14/2012, previa verifica della portata specializzante della disciplina di settore, accolgono dichiarano fondata la censura di incompetenza di Agcm ed affermando la spettanza del potere punitivo ad Ag.Com. Facendo applicazione dello stesso criterio, invece, l’Adunanza plenaria 14/2012, rilevata l’inesistenza in ambito bancario d’una normativa peculiare, ispirata alla medesima finalità di tutela del consumatore, respinge l’eccezione ritenendo spettare la funzione punitiva al garante della concorrenza e non già a Banca d’Italia.</p>
<p>[11] Nell’esaminare le disposizioni contenute nel Codice del consumo, al fine d’individuare l’autorità competente, l’Adunanza plenaria n. 12/2012, cit., ha precisato che il primo “(…) detta una disciplina articolata proprio al fine di tutelare le esigenze e le aspettative del consumatore/utente in tutti i campi del commercio, senza prendere in considerazione le specificità di singoli settori quale, relativamente alla fattispecie in esame, quello delle comunicazioni elettroniche. A tal fine sovviene l’art. 19, comma 3, del Codice del consumo, ai sensi del quale, in caso di contrasto, prevalgono le norme che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette. In sostanza, la norma in esame si iscrive nell’ambito del principio di specialità (principio immanente e di portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento, come si evince dall’art. 15 del cod. pen. e dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981), ai sensi del quale non si può fare contemporanea applicazione di due differenti disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti gli elementi dell’altra e aggiunga un ulteriore elemento di specificità (o per aggiunta o per qualificazione). In altre parole, le due norme astrattamente applicabili potrebbero essere raffigurate come cerchi concentrici, di cui quello più grande è quello caratterizzato dalla specificità. Né all’applicazione del principio di specialità può opporsi che debba esistere una situazione di contrasto tra i due plessi normativi: difatti, ad una lettura più meditata, occorre ritenere che tale presupposto consista in una difformità di disciplina tale da rendere illogica la sovrapposizione delle due regole. Ed invero, al riguardo può concretamente soccorrere quanto previsto dal considerando 10 della dir. 2005/29/CE (testo normativo recepito nel nostro ordinamento nel d.lgs. n. 206 del 2005, ossia nel Codice del consumo), secondo cui la disciplina di carattere generale si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali; in pratica, essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una legislazione di settore. Alla luce di questa impostazione occorre leggere, pertanto, quanto previsto all’art. 3, comma 4, della medesima direttiva, trasfuso nell’art. 19, comma 3, del Codice del consumo, secondo cui prevale la disciplina specifica in caso di contrasto con quella generale: il presupposto dell’applicabilità della norma di settore non può essere individuato solo in una situazione di vera e propria antinomia normativa tra disciplina generale e speciale, poiché tale interpretazione in pratica vanificherebbe la portata del principio affermato nel considerando 10, confinandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità tra discipline concorrenti. Occorre, invece, leggere il termine conflict (o conflit), usato nella direttiva nelle versioni in inglese (e francese) e tradotto nel testo italiano come contrasto, come diversità di disciplina, poiché la voluntas legis appare essere quella di evitare una sovrapposizione di discipline di diversa fonte e portata, a favore della disciplina che più presenti elementi di specificità rispetto alla fattispecie concreta. In altre parole, la disciplina generale va considerata quale livello minimo essenziale di tutela, cui la disciplina speciale offre elementi aggiuntivi e di specificazione”.</p>
<p>[12] V. Meli, Il Consiglio di Stato e l’applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette al settore del credito, in Banca, borsa e tit. cred., 2012, II, p. 576 ss. Analogamente, in modo critico, si esprimevano A. Palmieri – R. Pardolesi, Sull’interfaccia problematica fra regolazione economica e di concorrenza, in Foro it., 2012, II, c. 493. Questi, nel mettere in dubbio l’opportunità della conclusione del Consiglio di Stato ne evidenziavano la contrarietà con quella giurisprudenza di legittimità sugli illeciti amministrativi che ammette che uno stesso fatto materiale possa essere sottoposto a più norme repressive quando integra la violazione di diverse fattispecie astratte. Di recente, si allinea a tale posizione, richiamandosi ad un principio di specialità per singole disposizioni e non per settore, anche G. Martina, Le imprese di assicurazione sulla vita e i “mobili” confini delle competenze di Ivass, Consob, Covip e AGCM, in Aa. Vv., Disciplina della concorrenza in ambito assicurativo, a cura di M. Frigessi di Rattalma, Torino, 2015, p. 85 ss.</p>
<p>[13] N. Irti, L’età della decodificazione3, Milano, 1989, p. 35 ss., 49 – 50 e 123 ss. Lo sforzo di Irti era diretto a dimostrare la residualità della disciplina del codice civile rispetto a quelle poste dai documenti normativi speciali, dunque, sviluppa un percorso che può essere seguito per dar ragione della residualità/recessività del codice del consumo – inteso come fonte d’una regolamentazione di carattere generale – rispetto a quelle specifiche che caratterizzano un singolo settore.</p>
<p>[14] Art. 67, comma 6, lett. a, cod. cons., come modificato dall’art. 1, d. legis. 21 febbraio 2014, n. 21.</p>
<p>[15] Negli stessi termini si esprime W. Troise Mangoni, op. cit., p. 107, secondo cui l’opzione normativa “(…)comporta inevitabilmente una paralisi dell’operatività delle autorità settoriali, la cui azione di enforcement appare subordinata alla previa valutazione del profilo della scorrettezza delle pratiche commerciali da parte dell’Agcm”. Sembra, invece, porre in dubbio gli effetti della scelta pur immaginando che il ruolo delle altre autorità possa essere – in qualche modo – compensato dalla prescrizione procedimentale dell’obbligatoria acquisizione del parere, R. Petti, op. cit., p. 15 – 16.</p>
<p>[16] 14ª Commissione permanente &#8211; Resoconto sommario n. 38 del 14 gennaio 2014 – Osservazioni approvate sull’atto del Governo n. 59, in www.senato.it.</p>
<p>[17] La finalità dichiarata dal legislatore storico è stata, poi, valorizzata da due recentissime sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 3 e 4, in www.giustizia-amministrativa.it), che hanno riformato le pronunzie di primo grado che riconoscevano ad Ag.com una competenza repressiva settoriale sulle pratiche commerciali scorrette. Per il giudice della nomofilachia amministrativa l’art. 27, comma 1-bis, in considerazione del suo obbiettivo, non sarebbe solo disposizione che opera una concentrazione della funzione punitiva in capo ad Agcm ma avrebbe anche natura di norma di interpretazione autentica, con conseguente superamento di ogni dubbio legato all’applicazione del criterio di specialità e quindi anche in merito all’individuazione dell’autorità competente. La presa di posizione dell’Adunanza plenaria però non appare del tutto nuova poiché si riallaccia ad una, di poco precedente, posizione di una sezione dello stesso giudice. Infatti, nell’accogliere l’appello contro la sentenza che aveva escluso la competenza di Agcm, la VI sezione (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1104, in www.giustizia-amministrativa.it), muovendo dalla novellazione dell’art. 27, dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della censura d’incompetenza mossa dall’originario ricorrente ad Agcm;  per il giudice non si dovrebbe far più luogo all’accertamento del vizio lamentato poiché l’intervento normativo avrebbe chiarito che all’amministrazione resistente sarebbe spettato il riesercizio del potere in caso di annullamento. Ora sembra possibile concludere nel senso indicato solo se ci si pone nell’ottica della valenza interpretativa, e quindi retroattiva, della norma sopravvenuta sia alla conclusione del procedimento che al primo grado di giudizio. Altrimenti, non si giustificherebbe, se non con l’intento del giudice amministrativo, indicato come causa ultima del procedimento d’infrazione, di “scrollarsi di dosso” l’addebito di responsabilità. Sembra, infatti, indubbio che anche l’annullamento d’un provvedimento sanzionatorio, cui segue il “riesercizio” del potere da parte della medesima autorità prima incompetente, possa garantire al ricorrente un duplice beneficio obbiettivo: un primo, dato dall’eliminazione di un provvedimento afflittivo immediatamente esecutivo; un secondo, rappresentato dalla possibilità di far valere, nuovamente, in sede procedimentale la propria posizione, sviluppando ulteriormente un attività difensiva.</p>
<p>[18] A prescindere dalle molteplici ombre che si allungano su tale scelta è da porre in dubbio la sua effettiva rispondenza alle finalità dichiarate. Come è stato rilevato – W. Troise Mangoni, op. cit., p. 107 – la concentrazione in capo ad Agcm di ogni competenza di per se non garantisce l’applicazione generalizzata e corretta della disciplina consumeristica né l’adeguato impiego del principio specialità al fine dell’osservanza della normativa settoriale di derivazione europea, in luogo di quella generale.</p>
<p>[19] Come modificati dall’art. 1, d. legis., 21 febbraio 2014, n. 21.</p>
<p>[20] È da segnalare come la soluzione raggiunta dall’Adunanza plenaria nelle due decisioni 3 e 4 del 2016, non abbia preso in considerazione tale aspetto, postulando che dall’invio della nota derivi un vero e proprio obbligo d’adeguamento come si trae dai par. 4 e 5 della motivazione.</p>
<p>[21] La più autorevole dottrina – L. Daniele, Diritto dell’Unione europea5, Milano, 2014, p. 325 &#8211; sottolinea come una delle funzioni della c.d. fase precontenziosa del procedimento di infrazione, che inizia con l’invio della nota di contestazione, sia quella di favorire una composizione amichevole delle controversie riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati.</p>
<p>[22] Il procedimento d’infrazione europeo (art. 258 TFUE), infatti, prevede che il parere motivato in cui sono compiutamente indicate le censure sia preceduta dall’invio d’una nota di messa in mora, contenente una prima contestazione delle ipotesi di inosservanza del diritto dell’Unione che la Commissione imputa allo stato membro. Se la Commissione non si ritiene sufficienti le osservazioni che il destinatario ha l’onere di formulare, provvede alla trasmissione di un parere motivato nel quale sono specificate le infrazioni che si ritengono commesse nonché gli elementi di diritto e di fatto che sostengono la contestazione. La lettera di messa in mora e il parere motivato costituiscono – come sottolinea F. Tesauro, Diritto dell’Unione europea6, Padova, 2010, pp. 293 &#8211; 294 &#8211; i passaggi obbligati della procedura d’infrazione, in quanto valgono a definire l’oggetto della controversia e a soddisfare l’esigenza del contradittorio cui è ispirata la fase precontenziosa nonché di favorire per quanto possibile, attraverso un confronto, una soluzione non giudiziaria. Di qui la necessità che l’eventuale azione giudiziaria che la Commissione promuova per superare la perdurante infrazione riproponga &#8211; a pena di inammissibilità – i medesimi motivi di censura indicati in fase precontenziosa ed, in particolare, replicando gli argomenti di diritto enunciati nel parere motivato. Analogamente, L. Daniele, op. cit., pp. 325 – 326 ss. e spec. p. 328 che sottolinea, peraltro, la natura non obbligatoria del parere e come dallo spirare del termine che lo stesso assegna al destinatario per porre fine alla situazione di inadempimento non discenda un obbligo per la Commissione d’adire la Corte di giustizia.</p>
<p>[23] La sentenza che accoglie il ricorso ex art. 258 TFUE è, dunque, una pronuncia di mero accertamento – L. Daniele, op. cit., pp. 329 &#8211; che non indica né le modalità né il termine entro cui lo stato soccombente deve attivarsi per ovviare al proprio inadempimento. Tra le tante – in una materia particolarmente delicata qual è quella fiscale – si veda, Cort. giust. CE, 8 marzo 2012, C – 524/10, in www.europa.eu.</p>
<p>[24] L. Daniele, op. cit., pp. 330 &#8211; 331.</p>
<p>[25] La cui inosservanza non è soggetta ad alcuna specifica sanzione.</p>
<p>[26] Secondo quanto riportato da, G. Nava, op. cit., pp. 1 – 2.</p>
<p>[27] Cfr rapporto di attuazione della dir. 2005/29/CE, COM(2013)0139, in www.europa.eu.</p>
<p>[28] Cfr G. Nava, op. loc. cit.</p>
<p>[29] S. Civitarrese Matteucci, Obbligo di interpretazione conforme al diritto UE e principio di autonomia procedurale in relazione al diritto amministrativo nazionale, in Riv. dir. pubbl. com., 2014, p. 1179 ss., cui si rinvia per una ricognizione della normativa rilevante.</p>
<p>[30] Per l’esame del principio e per la sua applicazione al procedimento amministrativo, si veda, D. Galetta, L’autonomia procedimentale degli stati membri del’Unione europea: Paradise lost? Studio sulla autonomia procedurale ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata, Torino, 2009, p. 58 ss.</p>
<p>[31] Per la una recente applicazione del principio e dei suoi limiti si veda, Cons. giust. UE, 12 febbraio 2015, C – 567/13, in www.europa.eu.</p>
<p>[32] G. Romagnoli, op. cit., 54.</p>
<p>[33] G. Romagnoli, op. cit., p. 64. L’inesistenza d’una preferenza per la vigilanza unica – anche sotto il profilo sanzionatorio – per la tutela del consumatore si trae anche dal reg. 2006/2004/CE “sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori”. Il regolamento – in ossequio al principio dell’autonomia organizzativa e procedurale – lascia aperta l’opzione per una articolazione e distribuzione delle competenze in materia di tutela del consumatore, riconoscendo allo Stato membro la più ampia libertà in merito alla designazione delle autorità competenti (art. 4, par. 1 – 2), fermo l’obbligo di indicazione dell’ufficio unico di collegamento con le autorità operanti negli altri paesi, onde evitare che la scelta organizzativa di ciascuno possa compromettere l’efficacie ed efficiente repressione delle condotte a rilevanza transfrontaliera od “intracomunitaria”. Nello stesso senso, escludono che la disciplina europea ponga vincoli organizzative od esprima preferenza per taluni modelli di intervento, W. Troise Mangoni, op. cit., pp. 84 – 85 e R. Petti, op. cit., p. 24 – 25.</p>
<p>[34] Vedi par. 6.</p>
<p>[35] In omaggio ad un’aspirazione, di fondo, alla realizzazione di un “modello utopico” che non mira alla definizione non di misure di protezione del consumatore praticabili ma ad una “tutela completa ed ineccepibile, senza falle ne sbavature”, F. Cintioli, Regolazione e regolatori nazionali nei settori del credito e dei mercati finanziari (2016), p. 4, in www.giustamm.it. Dunque, la retorica della tutela della parte debole porta a sostenere la necessità di forme di regolamentazione che rispondono, contemporaneamente, ad un doppio requisito: da un lato, sono in grado di saturare ogni margine di manovra dell’impresa sospetta di scorrettezza; dall’altro sono suscettibili d’essere oggetto di una facile, meccanica applicazione, in grado di riempire in modo automatico eventuali vuoti, escludendo, teoricamente in assoluto, qualunque margine di discrezionalità od apprezzamento interpretativo del soggetto munito del potere di conformazione e reazione.</p>
<p>[36] Vedi par. 1.</p>
<p>[37] Si deve evidenziare come le due pronunzie dell’Adunanza plenaria n. 3 e 4 del 2016, non si sono fatte carico di verificare non solo l’esistenza ma anche la “portata e consistenza” della disposizione di delega, arrestandosi ad un primo – superficiale – riscontro formale, come si trae dal par. 6 della loro motivazione.</p>
<p>[38] Cfr M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo2, Milano, 2004, p. 71.</p>
<p>[39] Su cui, per tutti, si veda F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, Padova, 2007, p. 127 ss; R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto2, Torino, 2012, p. 125 ss.; A. Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, 2009, p. 154 ss.</p>
<p>[40] Il terzo periodo del preambolo è così formulato: “Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di  altri  atti dell&#8217;Unione europea &#8211;  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in particolare l&#8217;articolo 1 e l&#8217;allegato B”.</p>
<p>[41] Ulteriormente, il rinvio contenuto nella norma di delegazione all’attuazione della direttiva sulla tutela di consumatori non permette di recuperare principi e criteri “impliciti” di delega con un’opera d’interpretazione della legge attributiva, valorizzando la sua ratio, le scelte preesistenti dell’ordinamento ed il suo coerente sviluppo, R. Bin, G. Pitruzzella, op. cit., p. 129. La direttiva oggetto d’attuazione, infatti, si disinteressa dell’organizzazione della vigilanza ne è dato rinvenire scelte preesistenti, coerenti ed omogenee sul punto, tali da giustificare la concentrazione del potere sanzionatorio in capo ad Agcm. Dunque neppure facendo ricorso a tutta l’elasticità del modello costituzionale vigente – A. Ruggeri, op. cit., p. 158 – risulta possibile sottrarsi al dubbio d’illegittimità costituzionale, nella parte di’interesse, del decreto legislativo.</p>
<p>[42] Nessuna preferenza si rinviene neppure nel Rapporto di attuazione della direttiva 2005/29/CE, p. 28 ove si legge che la direttiva, ai sensi del proprio art. 11, lascia liberi gli stati membri “di scegliere i meccanismi che meglio si adattano alle loro tradizioni giuridiche, purché assicurino mezzi efficaci ed adeguati ad impedire le pratiche commerciali sleali”.</p>
<p>[43] Cfr. F. Sorrentino, op. cit., p. 132.</p>
<p>[44] F. Tesauro, op. cit., p. 172.</p>
<p>[45] Parere motivato nel quale la Commissione, in principio, è tenuta a prendere posizione in merito agli argomenti ed osservazioni rappresentate con la lettera di risposta dallo stato destinatario della prima nota di messa in mora, Cort. giust. CE, 20 marzo 2003, C. 135/01, in www.europa.eu.</p>
<p>[46] Vedi par. 5.</p>
<p>[47] Con cui vengono segnalati potenziali profili d’infrazione,  F. Tesauro, op. cit., p. 292.</p>
<p>[48] Dunque, la prescrizione criticata può essere considerata, richiamando la più risalente giurisprudenza costituzionale – A. Ruggeri, op. cit., p. 126 – un caso di “usurpazione del potere legislativo”.</p>
<p>[49] Vedi par. 3.</p>
<p>[50] Vedi par. 5.</p>
<p>[51] L’azione di Consob, al pari di quella delle sue omologhe dei paesi membri dell’Unione, è condizionata dagli sviluppi di quella forma di organizzazione stabile – l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati &#8211; cui partecipa attraverso il suo presidente (art. 40, comma 1°, lett. b, reg. 1095/2010/UE). L’azione di Ivass, invece, risulta orientata dall’analoga autorità di vigilanza europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali cui partecipa con le medesime modalità (art. 40, par. 1, lett. b, reg. 1094/2010/UE del 24 novembre 2010).</p>
<p>[52] Per consentire la formazione di prassi uniformi ed efficienti di vigilanza l’autorità europea degli strumenti finanziari emana orientamenti e formula raccomandazioni cui le autorità domestiche sono tenute ad uniformarsi od ad indicare le ragioni per cui non intendono adeguarsi (art. 16, par. 1 &#8211; 3, reg. 1095/2010/UE). Ancora vigila sull’osservanza del diritto dell’Unione, attraverso il compimento  d’indagini che possono concludersi con una raccomandazione contenente l’indicazione di misure “correttive” ritenute necessarie per l’allineamento al diritto dell’Unione (art. 17, par. 1 &#8211; 3, reg. 1095/2010/UE). Prescrizioni, si sottolinea, che, in principio, sono vincolanti per la destinataria ed in caso di mancata osservanza, possono portare all’adozione di un parere formale della Commissione UE in merito alla necessità da adottare determinate misure atte a garantire il rispetto del diritto dell’Unione (art. 17, par. 4, primo periodo, reg. 1095/2010/UE) con effetti diretti nei confronti di un partecipante al mercato finanziario, imponendo a quest’ultimo specifici obblighi di comportamento o la cessazione di ogni eventuale pratica non conforme al diritto europeo e, comunque, ferma la possibilità per l’esecutivo europeo di avviare una procedura d’infrazione (art. 258 TFUE) nei confronti dello stato cui appartiene l’autorità inadempiente (art. 17,  par. 6, primo periodo, reg. 1095/2010/UE). Da ultimo, al fine, di promuovere la comune cultura della vigilanza, Esma è chiamata a stimolare il più efficacie scambio di informazioni ed a contribuire allo sviluppo di standard di vigilanza uniformi e d’elevata qualità, sviluppando ogni strumento utile a favorire la definizione “approcci e prassi comuni” (art. 29, reg. 1095/2010/UE), agendo come ente catalizzatore per il miglior coordinamento dell’azione delle autorità domestiche (art. 31, reg. 1095/2010/UE).<br />
Analoghe indicazioni si rinvengono nel regolamento istitutivo dell’autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni, cui viene attribuito un “ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato dei prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno” (art. 9, par. 1, reg. 1094/2010/UE). L’autorità assicurativa, dotata d’un potere d’orientamento e vincolante per l’azione di quelle nazionali – al dichiarato fine di rendere uniforme il livello di vigilanza, di ridurre gli arbitraggi regolamentari e d’attuare la protezione dei consumatori (art. 1, par. 6, lett. a – b – c, reg. 1094/2010/UE): contribuisce all’elaborazione di norme e principi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità nonché all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, anche per favorire la tutela degli assicurati e degli aderenti ai sistemi pensionistici  (art. 8, par. 1, lett. a, b, h, reg. 1094/2010/UE); elabora standard informativi per l’industria, contribuisce allo sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione (art. 9, par. 1, lett. c, d, reg. 1094/2010/UE); dispone di un potere di segnalazione di situazioni od attività finanziarie rischiose, potendo provvedere, in caso di pericolo, alla loro sospensione temporanea ed al divieto di quelle che possono “mettere a repentaglio il corretto funzionamento dei mercati finanziari, la loro integrità o stabilità anche parziale” (art. 9, par. 3 e 5, reg. 1094/2010/UE).</p>
<p>[53] In termini, W. Troise Mangoni, op. cit., pp. 101 – 102, che sottolinea la necessità di considerare, nella sua globalità, la regolazione di settore (regolamenti, atti generali determinazioni d’indirizzo) ai fini del compimento della verifica della sua specialità. Solo, infatti, un esame complessivo degli atti conformativi ed applicativi consente di saggiare il livello di protezione offerto al contraente debole ed il modo con cui viene tutelato il suo interesse, anche in ragione delle peculiarità dell’attività o della natura del soggetto passivo dell’azione di vigilanza (assicurazione, banca, Sgr ecc.). Pur prestando piena adesione a questa posizione, devo segnalare come questa non sembra aver incontrato, almeno in un caso, il favore del giudice amministrativo, orientato ad assecondare, in ogni modo, la “bulimia sanzionatoria” di Agcm. Nell’occuparsi di competenza alla repressione delle scorrettezze poste in essere da chi opera nel campo delle comunicazioni elettroniche, il Consiglio di Stato (sez. VI, 1104/2015 -par. 4.1) ha escluso che la verifica di specialità debba essere effettuata avendo riguardo anche alla disciplina secondaria elaborata dall’autorità di settore. Dunque, in modo assolutamente dubbio, limita sensibilmente i dati da considerare. Il giudice d’appello, infatti, sembra ignorare almeno due significativi elementi. Quanto concerne il primo, trascura che l’Unione attribuisce agli stati membri la più ampia libertà di scelta nella individuazione degli strumenti da impiegare per il recepimento di direttive e che, poi, che non è raro che pure l’operatività di regolamenti UE richieda l’emanazione di atti normativi applicativi interni. Quanto al secondo, dimentica che è ormai costante della disciplina dei mercati finanziari l’elaborazione da parte del legislatore di disposizioni primarie di principio, con delega alle amministrazioni indipendenti di un’ampia potestà normativa non meramente attuativa. Sul tema e sulle problematiche legate alla attribuzione alle autorità amministrative indipendenti di una estesissima potestà normativa, mi sia consentito rinviare a G. Romagnoli, Consob. Profili e attività, Torino, 2012, p. 49 ss, 104 ss e 201 ss.</p>
<p>[54] G. Romagnoli, La repressione, cit.., p. 67.</p>
<p>[55] E. Follieri, Il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato (2014), p. 2 ss, in www.giustamm.it.</p>
<p>[56] Sulla natura discrezionale del potere amministrativo sanzionatorio, è d’obbligo il rinvio a F. Goisis, Discrezionalità ed autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 79 ss; Id, Un’analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, in Dir. proc. amm., 2013, p. 670 ss. In fine, per una considerazione d’insieme della posizione della controparte dell’amministrazione è d’obbligo rinviare ancora a,  F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo2, Torino, 2015, passim.</p>
<p>[57] Agcm, nell’illustrare le linee del proprio operato in materia &#8211; Relazione sull’attività svolta nel 2012, p. 172, in www.agcm.it &#8211;  confrontando quello del 2012 con quello dell’anno precedente, conferma, invero, come quanto svolto deriva da una precisa scelta di politica di fondo, dichiarando d’aver preferito “(…) concentrare le risorse su un numero complessivo di procedimenti inferiore rispetto a quello dell’anno precedente ma di più significativo impatto in termini di gravità delle diverse pratiche commerciali, con riferimento al maggior pregiudizio arrecato al comportamento economico del consumatore, nonché al corretto funzionamento dei mercati, in termini di capacità della pratica di perturbare gli operatori e di determinare un forte discredito sul buon funzionamento del mercato o su forme più evolute di transazioni commerciali (come, ad esempio, nel caso del commercio elettronico)”. Negli stessi termini si veda la successiva Relazione sull’attività svolta nel 2013, pp. 165 &#8211; 168, ivi, ove l’autorità sottolinea come la propria azione si sia concentrata nei settori “ritenuti prioritari”, tralasciando di impegnarsi nell’indagare la correttezza di condotte isolate od il cui impatto, prima facie, appariva circoscritto e ciò anche in ragione della scarsità delle risorse, maggiormente avvertita in una fase di spending rewev.<br />
L’esistenza di una componente discrezionale del potere repressivo risulterebbe, peraltro, riconosciuto anche dalla stessa disciplina d’armonizzazione europea. Quella, infatti, non impegna gli stati membri in una lotta contro ogni singola condotta non conforme ai parametri della direttiva ma solo nei confronti di quelle pratiche idonee a “(…) falsare in misura rilevante il comportamento economico” in ragione o della loro capacità di condizionamento od in funzione delle caratteristiche del consumatore medio o del membro medio del gruppo che può subirla (art. 5, par. 1, lett. b, art. 2, lett. c), art. 5, par. 1, lett. b), Dir. 2005/29/CE), così, sia pur implicitamente, rimettendo al soggetto posto a presidio della bontà delle condotte commerciali un significativo margine di valutazione, indirettamente, bilanciato o limitato dal giudizio, a posteriori, di effettività delle misure predisposte dallo stato membro.</p>
<p>[58] Cort. EDU, 4 marzo 2014, C. 18640/10 Grande Stevens c. Italia, in www.echr.coe.int. Per un esame delle ricadute della sentenza sul diritto interno, si rinvia a, E. Follieri, Sull’influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 2014, p. 685 ss.</p>
<p>[59] Cfr. F. Cintioli, La sovrapposizione di competenze delle autorità indipendenti nelle pratiche commerciali scorrette e le sue cause (2015), p. 2, in www.giustamm.it.</p>
<p>[60] La marginalizzazione del ruolo delle autorità di vigilanza specialistica poi, potrebbe essere accentuato ulteriormente nel caso di concorso nell’illecito consumeristico di un soggetto sottoposto a vigilanza settoriale con uno ad essa sottratto. L’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di un produttore di beni o servizi (intermediario bancario) sottratto ad una puntuale normativa europea di tutela del consumatore, ha, invero, comportato la punizione dell’impresa di assicurazione che aveva predisposto le polizze offerte, unitamente al prodotto bancario, poiché la sanzione andrebbe applicata a tutti i professionisti che partecipano alla realizzazione di una pratica traendone uno specifico e diretto vantaggio commerciale, Tar Lazio, 8 gennaio 2013, n. 106, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[61] A fronte di tale situazione si apre, dunque, un’ulteriore prospettiva d’incertezza poiché la stessa condotta materiale può essere esaminata da autorità che seguono distinte regole procedurali che offrono diversi spazi di interlocuzione all’indagato e che sono portate ad attribuire significato non coincidente alle regole di principio aventi il medesimo contenuto semantico pur se appartenenti a distinti documenti normativi. Dunque, sembra che la soluzione del  “vince chi arriva prima” che si ricava da una generalizzazione dell’applicazione del ne bis in idem abbia conseguenze ben più ampie rispetto alla sola possibile sterilizzazione della sanzione penale in caso di preventiva applicazione della sanziona amministrativa – come rilevato da, G. Flick, V. Napoleoni, A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: dal bis in idem all’e pluribus unum?, pp. 15 – 16 (2015), in www.aic.it – poiché diverse sono le regole d’azione delle autorità di vigilanza dei mercati così come lo sono le sanzioni comminate dai vari testi unici economici. E’ da segnalare, peraltro, come gli autori da ultimo richiamati, per contenere l’effetto della sterilizzazione della sanzione penale, che a loro dire deriverebbe da uno “scavalcamento a sinistra” dei principi affermati da Cort. EDU, 4 marzo 2014 C. 18640/10 (nota anche come sentenza Grande Stevens) &#8211;  G. Flick, V. Napoleoni, op. cit., p. 5 &#8211; propongono la lettura limitativa degli effetti vincolanti delle sentenze del giudice di Strasburgo. Richiamandosi ad una successiva pronuncia della Corte costituzionale (Cort. cost., 26 marzo 2015, n. 49, in www.cortecostituzionale.it), affermano che solo le sentenze che esprimano un indirizzo consolidato – e non quelle che contengono una statuizione isolata – genererebbero un dovere di adeguamento ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. Per una serrata e condivisibile critica alla posizione riduttiva della Consulta, si veda, A. Ruggeri, L’interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registrati nell’esperienza, gli auspicabili rimedi (2015), p. 17 ss., in www.federalismi.it., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.</p>
<p>[62] Dunque da una serie di fattori rilevanti che evidenziano l’insoddisfazione per una lettura meramente formale del principio del ne bis in idem, quale quella fatta propria dalle due sentenze dell’Adunanza plenaria n. 3 e 4 del 2016, secondo le quali l’art. 7 CEDU vieta solo l’instaurazione di un procedimento dopo l’esaurimento di un precedente ma non la contemporanea pendenza di due procedimenti anche per lo stesso fatto (par. 9 motivazione).</p>
<p>[63] Cfr Cort. giust. UE, 19 dicembre 2013, C &#8211; 81/11, in www.europa.eu, che reputa scorretta la diffusione da parte di una catena di supermercati di un volantino pubblicitario indicativo di prodotti proposti a prezzi promozionali non reperibili presso i punti vendita poiché tale notizia era stata tale da indurre un consumatore a recarsi inutilmente presso il negozio attesa la non disponibilità del bene.</p>
<p>[64] Così, F. Cintioli, La sovrapposizione, cit., p. 3 – 4, secondo il quale l’operato di Agcm ha acquisito un inevitabile “caratura regolatoria”, finendo con fissare regole di comportamento che incidono in un determinato ambito di mercato, mirando ad individuare i comportamenti ripetitivi potenzialmente dannosi per i consumatori al fine di orientare e conformare in maniera diversa le scelte imprenditoriali di settore.</p>
<p>[65] Condizionamento che potrebbe realizzarsi sostanzialmente attraverso l’istituto degli impegni (art. 27, comma 7, cod. cons.), tramite cui l’impresa indagata si può sottrarre all’accertamento dell’illecito amministrativo proponendo all’autorità l’adozione di misure  &#8211; anche di tipo organizzativo interno – idonee all’eliminazione della situazione reputata critica e che, se reputate congrue dall’autorità, diventano vincolanti con conseguente archiviazione del procedimento. Tra il momento della proposta e quello dell’esame dell’amministrazione che ne è destinataria, infatti, si prevede uno spazio in cui si sviluppa una negoziazione informale in esito alla quale la prima può sostanzialmente chiedere modifiche e correzioni migliorative alla soluzione che l’impresa indagata intende proporre. Agcm, sembra, dunque, replicare nell’ambito d’interesse quella dubbia tendenza manifestata nell’applicazione del diritto della concorrenza – L. Torchia, Il diritto antitrust di fronte al giudice amministrativo, in Mercato conc. e reg., 2013, p. 510 ss. – a svolgere una funzione regolatoria che trascende la propria competenza specifica, tramite un condizionamento generale delle scelte dell’indagato, reso possibile dall’esistenza d’un alternativa alla conclusione del procedimento sanzionatorio.</p>
<p>[66] L’impostazione seguita da Agcm, peraltro, non solo si sostanzia una dubbia attività conformativa di tipo generale ma si pone, anche, in contrasto con le indicazioni date dal giudice dell’Unione, in merito alla portata della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina d’interesse e, dunque, indirettamente, al modo con cui deve essere garantita l’effettiva osservanza dell’atto di armonizzazione e di quelli di recepimento. Per la corte del Lussemburgo, infatti, le amministrazioni poste a presidio della correttezza dei comportamenti devono monitorare ogni fatto anche a rilevanza meramente individuale, svolgendo un’opera ad ampio raggio, la cui ampiezza non è suscettibile di una modulazione discrezionale. Per  per chiarezza espositiva, di seguito, si trascrivono i passi d’’interesse della motivazione di Corte. giust. UE, 16 aprile 20115, C-388/13 (in www.europa.eu): “41. (…) è necessario precisare che la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta una sola volta e abbia interessato un solo consumatore è del tutto irrilevante in questo contesto.<br />
42. Infatti, né le definizioni fornite agli articoli 2, lettere c) e d), 3, paragrafo 1, nonché 6, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né quest’ultima, considerata nel suo insieme, contengono indizi secondo cui l’azione o l’omissione da parte del professionista dovrebbe presentare carattere reiterato o riguardare più di un consumatore.<br />
43. Orbene, alla luce della finalità di tutela del consumatore posta alla base della suddetta direttiva, queste disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono condizioni di tal tipo, quando invece non le indicano in maniera esplicita (v., in tal senso, sentenza CHS Tour Services, C‑435/11, EU:C:2013:574, punto 41).<br />
44. Peraltro, dalla tesi (…) secondo cui non può ritenersi che un comportamento isolato di un professionista, che abbia riguardato un solo consumatore, costituisca una «pratica» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, potrebbero derivare seri inconvenienti.<br />
45. In primo luogo, tale direttiva non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero di consumatori, superata la quale un atto o un’omissione dovrebbero rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima, ragion per cui la tesi difesa da (…) non è compatibile con il principio della certezza del diritto.<br />
46. In secondo luogo, questa tesi implicherebbe l’onere in capo al consumatore di dimostrare che altri privati sono stati lesi dal medesimo operatore, sebbene, di fatto, tale prova sia estremamente difficile da fornire”.</p>
<p>[67] L’art. 32, comma 1, lett., c, l. 234/2012, per la definizione del limite del potere legislativo rinvia all’art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, l. 28 novembre 2005, n. 246, relativa alla semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005. Per il comma 24-ter “Costituiscono livelli di  regolazione  superiori  a  quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:<br />
a) l&#8217;introduzione  o  il  mantenimento  di  requisiti,  standard, obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l&#8217;attuazione  delle direttive;<br />
b)   l&#8217;estensione   dell&#8217;ambito   soggettivo   o   oggettivo   di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;<br />
c) l&#8217;introduzione o il  mantenimento  di  sanzioni,  procedure  o meccanismi operativi piu&#8217; gravosi o complessi di quelli  strettamente necessari per l&#8217;attuazione delle direttive”.<br />
Ulteriormente, il superamento della soglia normativa potrebbe essere ammessa in casi affatto peculiari oggetto di preventiva individuazione ed adeguata giustificazione. Per quel che può valere un limite procedurale posto da una legge ordinaria ad altro atto pari ordinato, il comma 24 quater, dispone che “(…) delle circostanze eccezionali, valutate nell&#8217;analisi d&#8217;impatto della  regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del livello minimo di regolazione comunitaria”.</p>
<p>[68] V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo3, Torino, 2012, p. 340. Come sottolineato in dottrina – G. Correale, voce Parere (diritto amministrativo), in Enc. del dir., XXXI, Milano, 1981, p. 676 ss. – poiché il termine parere viene impiegato per indicare una molteplicità d’apporti al procedimento e quindi l’esame della sua specifica funzione ed effetti non può che trarsi dall’analisi del contesto normativo che regola l’azione della P.A. procedente, ancorché ordinariamente lo si possa collocare nell’ambito dell’istruttoria, quale mezzo d’acquisizione informativa.</p>
<p>[69] Cfr. M. Clarich, op. cit., p. 240.</p>
<p>[70] L’Autorità garante ha dapprima modificato il proprio regolamento, con delibera Agcm n. 24955 del 20 luglio 2014, incidendo sul testo dell’art. 16, per poi mantenerne struttura e numerazione nella versione successiva – vigente – approvata con delibera Agcm n. 25411 del 1 aprile 2015.</p>
<p>[71] La prescrizione del parere, invero, viene a vincolare l’attività istruttoria dell’amministrazione procedente, imponendole di attivarsi per l’acquisizione di un atto d’apprezzamento la cui acquisizione è – a livello normativo – reputata utile ai fini dell’assunzione di una determinata decisione. Dunque, se pur si può trattare d’una valutazione di determinati elementi dell’istruttoria da parte di un soggetto tecnico terzo anche quella è parte di quel materiale su cui si deve basare l’attività decisionale dell’amministrazione procedente, cfr T.a.r. Lazio, 16 dicembre 2009, n. 13023, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[72] Il secondo periodo del comma 4 dispone che “nel caso in cui l’autorità per le comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data della recezione, da parte dell’Autorità per la garanzia delle telecomunicazioni, delle notizie e dei documenti richiesti, sino alla data in cui pervenga il relativo parere”.</p>
<p>[73] Si veda, ad esempio, l’art. 3, del protocollo di intesa tra Ivass e Agcm del 14 ottobre 2014, in www.ivass.it e www.agcm.it, cui adde, Relazione sull’attività nel 2014, p. 54, in www.agcm.it.</p>
<p>[74] La quale per una costante giurisprudenza, potrà disattenderne le conclusioni tramite una congrua quanto succinta o sommaria motivazione delle ragioni che la portano a concludere diversamente. Tra le tante, si veda, Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2011, n. 2438, in Foro amm.- Cons. Stato, 2011, p. 1314; Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2002, n. 5640, in Foro it., 2003, III, c. 73.</p>
<p>[75] V. Cerulli Irelli, op. cit., p. 374.</p>
<p>[76] Evidenziano le criticità d’un possibile discostamento dalla posizione dell’autorità di settore, anche G. Cintioli, Regolazione, cit., p. 5 e R. Petti, op. cit., p. 19. L’attribuzione della competenza sanzionatoria ad Agcm – elevata a custode globale anche della correttezza delle condotte imputabili a chi è soggetto ad una disciplina speciale/settoriale – consente, probabilmente, di mitigare ulteriormente quella blanda rilevanza dell’obbligo di motivazione rinforzata &#8211; R. Petti, op. cit., p. 19 &#8211; che dovrebbe essere assolto nel caso in cui ci si venga a discostare dal punto di vista dell’amministrazione specialistica. A prescindere dal dubbio in merito alla portata dell’aggravamento dell’onere di spiegazione, si deve rammentare la giurisprudenza del giudice amministrativo sull’impugnazione dei provvedimenti antitrust, le cui considerazioni sono facilmente trasponibili nell’ambito d’interesse. Per Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3849 (in www.giustizia-amministrativa.it), “le valutazioni dell&#8217;Autorità di settore assumono una valenza diversa a seconda che si riferiscano alla disciplina ed alle caratteristiche del settore regolato rispetto a quelle attinenti l&#8217;applicazione delle norme in materia di tutela della concorrenza. In entrambi i casi l&#8217;Autorità antitrust dovrà motivare il discostamento dal parere dell&#8217;autorità di settore, ma nella prima ipotesi la motivazione dovrà essere particolarmente esauriente a differenza della seconda, in cui le valutazioni attengono direttamente alle competenze attribuite al garante della concorrenza.&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199 e Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1187)&#8221;. A questo, s’aggiunga, che l’idea di chi reputa la tutela del consumatore strettamente complementare a quella della concorrenza, offre ulteriori argomenti retorici per ridurre nei minimi termini l’obbligo motivazionale; tale connessione tra materie, infatti, offre un utile argomento per superare l’obbiezione della spettanza del potere di regolamentazione sostanziale all’autorità di settore, il cui operato, potrebbe essere giudicato scorretto per non tener in adeguata considerazione la disciplina della concorrenza. Per una panoramica della prima, qui non condivisa posizione, si veda – da ultimo, L. Lorenzoni, Il riparto di competenze tra l’Autorità indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. it. antitrust (2015), 1, p. 95 ss., in www.agcm.it.</p>
<p>[77] Vedi par. 6.</p>
<p>[78] Quali, segnatamente, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, quella per le garanzie nelle telecomunicazioni e quella di regolazione dei trasporti.</p>
<p>[79] Conclusione in linea con la tendenziale coincidenza tra natura vincolata del parere e la natura tecnico giuridica del suo contenuto, evidenziata da G. Correale, op. loc. cit. Infatti, se il parere reso dall’autorità specialistica si sostanzia in un’attività interpretativa di norme o di concretizzazione di concetti giuridici indeterminati, a lei affidati in ragione della specifica competenza, sembra difficile immaginare che le sue conclusioni possano essere disattese dalla diversa valutazione dell’amministrazione generalista.</p>
<p>[80] Coerentemente con la natura vincolante del parere ad Agcm dunque non può che residuare &#8211; in caso di apprezzamento positivo della condotta dell’indagato da parte di Consob od Ivass – il solo potere di rinunziare all’adozione del provvedimento finale. Cfr. M. Clarich, op. loc. cit.</p>
<p>[81] Dalla considerazione complessiva degli indici normativi europei sembra, infatti, desumersi la natura vincolante del parere e, di conseguenza, la sua natura decisoria, con conseguente riduzione del compito dell’autorità procedente a quello di mera esternazione, V. Cerulli Irelli, op. cit., p. 341.</p>
<p>[82] La valorizzazione dei protocolli d’intesa da altri auspicata – F. Cintioli, ult. op. cit.; Circolare Assonime, n. 27/2014, cit., pp. 14 – 15 – non credo possa trascendere la loro funzione di collaborazione tra diverse autorità tramite forme predefinite di coordinamento ed assumere, invece, il ruolo di mezzo per la definizione concordata dei diversi ambiti d’azione.</p>
<p>[83] Nel senso del testo, W. Troise Mangoni, op. cit., p. 108, nota 54, esclude che gli accordi di collaborazione possano avere una “valenza” dispositiva della competenza. Per lo studioso questo è impedito da almeno due ordini di fattori. In primo luogo, la conclusione dei protocolli non è obbligatoria ma è rimessa alla sensibilità di Agcm; in secondo luogo, l’accordo di collaborazione, riguardando funzioni di un soggetto pubblico, non è obbiettivamente capace d’incidere sulle competenze attribuite alle singole autorità dal quadro normativo (legislativo).</p>
<p>[84] V. Cerulli Irelli,  op. cit., pp. 93 – 95.</p>
<p>[85] In generale, sul limite della collaborazione tra amministrazioni si veda, T.a.r. Lazio, 25 novembre 2004, n. 14062, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lespansione-della-competenza-sanzionatoria-di-agcm-note-sulla-dubbia-separazione-delle-prerogative-di-regolazione-e-sulla-pretesa-sostanziale-marginalizzazione-delle-autorita-di-vigila/">L’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla &#8211; dubbia &#8211; separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale) marginalizzazione delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:38:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-n-124-del-2015-i-procedimenti-amministrativi-e-il-problema-della-semplificazione/">La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione</a></p>
<p>* 1. Questo scritto ha ad oggetto le misure generali in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi previste dalla L. n. 124 del 2015. Si tratta in realtà di misure per lo più solo prefigurate in quanto rimesse, in modo assai ampio, al governo tramite decreti legislativi delegati e regolamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-n-124-del-2015-i-procedimenti-amministrativi-e-il-problema-della-semplificazione/">La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">
<p><strong>*</strong></p>
<div><strong>1.</strong> Questo scritto ha ad oggetto le misure generali in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi previste dalla L. n. 124 del 2015.<br />
Si tratta in realtà di misure per lo più solo prefigurate in quanto rimesse, in modo assai ampio, al governo tramite decreti legislativi delegati e regolamenti di delegificazione. Ciò è del resto indicato dal titolo della legge, “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, titolo che rivela anche che le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi trovano posto in un disegno di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica. È invero un progetto di totale riforma, concerne persino il rapporto di lavoro pubblico, e va oltre la pubblica amministrazione, centrale e locale, per investire anche, ma non solo, le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche ed i servizi pubblici locali.<br />
La considerazione delle norme e dei primi decreti attuativi emanati o <em>in itinere </em>non può essere pertanto disgiunta da una più generale valutazione in termini di congruenza ed efficacia, rispetto ai condivisibili obiettivi di semplificazione perseguiti dalle norme sui procedimenti amministrativi, del nuovo disegno generale di riforma. Questo disegno prospetta una “terapia” normativa intensiva somministrata dall’alto alla pubblica amministrazione e promette un profluvio di disposizioni.<br />
<strong>2.</strong> La L. n. 124 del 2015 è intessuta di richiami alla semplificazione; ne sono stati contati ben quaranta<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La semplificazione assurge pertanto a “parola d’ordine” in funzione soprattutto legittimante e di sostegno alla riforma<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Riguardano direttamente la disciplina generale dei procedimenti amministrativi gli articoli 2, 3, 4, 5 e 21.<br />
<strong>2.1 </strong>L’art.6 della legge, uno dei pochi di immediata applicazione, ha ad oggetto i procedimenti decisori di secondo grado, ma merita comunque un commento. La normativa suscita interesse in quanto si pone in una prospettiva di ripensamento dei poteri di autotutela e dei relativi privilegi della pubblica amministrazione. Il raggio di azione di essi viene ridotto mediante l’introduzione di un termine finale di diciotto mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela; in modo più timido, tuttavia, di quanto avvenuto in altri ordinamenti continentali. In questo quadro, l’art.6 – che modifica i commi 3 e 4 dell’art. 19, L. n. 241 del 1990 – ridefinisce, limitando temporalmente anch’essi a diciotto mesi, i poteri repressivi, inibitori o conformativi dell’amministrazione nei confronti dei privati con riguardo al tormentato istituto della denuncia di inizio attività (DIA), ribattezzata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
La novella all’art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241 introdotta dall’art. 6 è stata posta in grande risalto dalla Sezione Normativa (Commissione Speciale) del Consiglio di Stato nel parere n. 839/2016 del 30 marzo 2016 sullo schema di decreto attuativo della delega contenuta nell’art. 5 della legge di riforma.<br />
Viene sottolineata l’introduzione di “una nuova “regola generale” che sottende al rapporto tra il potere pubblico e i privati: una regola di certezza dei rapporti, che rende immodificabile l’assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo, che fa prevalere l’affidamento”. E’ tuttavia sollevata in materia di SCIA la questione della tutela del terzo leso dall’avvio dell’attività in quanto i limiti imposti dalla riforma all’intervento successivo dell’amministrazione non sembrano conciliabili con i tempi di instaurazione del giudizio ex art. 31 c.p.a., che è lo strumento di tale tutela.<br />
Di rilievo è anche la valutazione di carattere generale sulla SCIA effettuata dalla Sezione Normativa. E’ opportuno accennare subito ad essa, benché attinente all’esercizio della delega ex art. 5, L.n. 124 del 2015. Tracciata l’evoluzione normativa della Scia, viene rilevato che, in coerenza con le novità introdotte dalla riforma, lo schema di decreto legislativo conferma e rafforza “l’inquadramento della SCIA come “istituto non provvedimentale”, che si inserisce in un quadro informato ai principi di liberalizzazione e semplificazione, nonché ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento legittimo”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
<strong>2.2.</strong> L’art. 2 della legge è dedicato alla conferenza di servizi, istituto che con la sua ridondante disciplina, continuamente corretta e lievitata nel tempo, distribuita negli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinques, apre con involontaria ironia il Capo IV della L. n. 241 del 1990, dedicato alla semplificazione amministrativa. Dell’istituto viene prevista l’ennesima riscrittura da parte del governo attraverso un decreto legislativo. Questo è da adottare entro dodici mesi , ma potrà essere corretto e integrato entro ulteriori dodici mesi con uno o più decreti legislativi.<br />
La legge prevede per l’esercizio della delega una lunga lista di principi e criteri.<br />
Si tratta soprattutto di una lista di aspirazioni in materia di funzionamento della conferenza di servizi, ma non mancano alcune scelte rilevanti. Al legislatore delegato viene in primo luogo indicato l’obiettivo di ridurre il regime speciale sino ad oggi applicato agli interessi c.d. sensibili (art. 2, c. 1 lett. g e lett. n.); in secondo luogo, la legge apre ad un rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente, essendo il governo chiamato a precisare gli stessi “in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti” invitate a partecipare alle conferenze decisorie (art. 2, lett. l). Nella stessa direzione possono operare altre indicazioni rivolte al legislatore delegato, in quanto chiamato a ridefinire e ridurre i casi di obbligatorietà della conferenza di servizi, ad abbreviare i termini di acquisizione degli atti di assenso previsti e di adozione delle determinazioni di conclusione del procedimento, a prevedere il coordinamento e la rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate e la partecipazione alla conferenza di un solo rappresentante delle amministrazioni statali<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Non mi trattengo sulla conferenza di servizi, che è oggetto di una specifica relazione in questo convegno. Intendo solo segnalare che,  a fronte delle previsioni dirette alla “necessaria composizione degli interessi pubblici”, volte a “pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti”, che riducono la specialità degli interessi c.d. sensibili, le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità potranno attivare “procedure di riesame” (art. 2, lett. n). Queste non sono meglio precisate, ma vanno distinte, in quanto contrassegnate da un riesame necessario, dalla generale possibilità per le amministrazioni di chiedere all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela (art. 2, lett. m). La specialità degli interessi c.d. sensibili può trovare così nuove vie. Si può esprimere il dubbio che esse conducano alla semplificazione.<br />
Sul rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare sul ruolo del responsabile del procedimento, che costituisce un punto nevralgico, dovrò tornare.<br />
Il testo dello schema di decreto legislativo di riordino della conferenza di servizi ridisciplina l’istituto riformulando gli articoli ad esso dedicati dalla L. n. 241 del 1990 e prevede norme di coordinamento con le discipline settoriali. Le “procedure di riesame” previste dalla legge delega sono attivate a seguito di opposizione da parte delle amministrazioni preposte  alla cura degli interessi c.d. sensibili. L’opposizione sospende l’efficacia della determinazione conclusiva della conferenza.<br />
<strong>2.3.</strong> L’art. 3,  il cui disposto è di immediata applicazione, estende l’operatività del silenzio assenso dai rapporti fra i privati e le amministrazioni ai rapporti fra le amministrazioni, comprese quelle preposte alla cura degli interessi c.d. sensibili. A queste ultime è accordato un termine più lungo, di novanta anziché di trenta giorni, per pronunciarsi prima che si formi il silenzio assenso. Il medesimo art.3 stabilisce, però, che queste disposizioni “non si applicano nei casi in cui le disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
<strong>2.4.</strong> L’art. 4 prevede l’attivazione di una “corsia preferenziale” per taluni tipi di procedimenti amministrativi il cui oggetto è genericamente indicato come relativo “a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali”. Per essi può essere disposta la riduzione fino al cinquanta per cento dei termini di conclusione, mentre il potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini (previsto dall’art. 2, commi 9 bis ss., L. n. 241 del 1990 come operante all’interno delle singole amministrazioni), viene accentrato nel Presidente del Consiglio dei ministri o in un suo delegato, che possono così adottare i relativi atti. E’ esaltato il ruolo del Presidente del Consiglio anche in quanto chiamato a prescegliere e così favorire “singoli interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione”.<br />
La disciplina prevista dall’art. 4, da precisare con regolamento, è tuttavia piuttosto macchinosa, dovendo l’accelerazione (la semplificazione è evocata in questo contesto con qualche forzatura) essere preceduta da previe intese, individuazione in astratto e poi in concreto dei procedimenti, previsione dei termini per ciascun procedimento, previsione di forme di raccordo con regioni ed enti locali, nonché dei criteri di individuazione del personale in ordine agli interventi sostitutivi.<br />
Lo schema di regolamento specifica la disciplina contenuta nell’art. 4 e stabilisce una scansione temporale per l’individuazione degli interventi, alla quale segue l’individuazione “in concreto” dei singoli progetti, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che deve essere “specificamente motivato con riguardo ai singoli progetti individuati”.<br />
La disciplina in commento costituisce un esempio ulteriore della propensione ad una estensione ad ipotesi di ordinaria amministrazione dello strumentario proprio dell’emergenza, fatto di deroghe e commissari, benchè tale propensione si sia dimostrata foriera di ulteriori complicazioni e confusione. Tra le conseguenze più gravi vi è la perdita di effettività dell’ordinamento generale<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
<strong>2.5 </strong>In base all’art. 5, il governo è stato delegato ad individuare &#8211; “precisa individuazione” è la poco sensata espressione impiegata – i “procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”.<br />
Secondo quanto prevedevano in origine gli artt. 19 e 20 della L. n. 241 del 1990 – la cui disciplina si limitava a delineare in generale l’ambito di operatività degli istituti &#8211; i procedimenti ai quali applicare il silenzio assenso e la SCIA (allora DIA &#8211; denuncia di inizio attività) devono essere normativamente individuati (adesso con decreto legislativo, anziché con regolamento). Si intende così superare le difficoltà interpretative e la conseguente incertezza alle quali avevano dato luogo le previsioni generali in ordine al campo di applicazione dei predetti istituti, che ne avevano notevolmente ridotto gli effetti positivi per i privati.<br />
Il governo è stato anche delegato, sempre in base all’art. 5, ad introdurre “la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”, comprendente la definizione di contenuti e modalità di presentazione degli atti da parte degli interessati, le modalità di svolgimento della procedura, adempimenti ad essa relativi, termini di risposta dell’amministrazione e di formazione del silenzio assenso.<br />
<strong>2.6 </strong>La materia di cui si occupa l’art. 5 è stata oggetto in tempi recenti di plurimi interventi  normativi, scarsamente meditati e fra loro scoordinati, fra astratte dichiarazioni a favore della libertà di impresa e sostanziale elusione degli obblighi imposti dalla normativa europea (Direttiva 2006/123 CE) con effetti soprattutto di confusione normativa. Era stato infine enunciato un ambizioso programma di abrogazione e riscrittura della normativa pubblicistica sulle attività economiche (art. 1, d.l. n. 1 del 2012). Il programma, la cui realizzazione era stata affidata al governo attraverso regolamenti di delegificazione, non ha avuto alcuna attuazione<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Il fenomeno della mancata e della ritardata adozione dei provvedimenti attuativi, previsti in numero elevato soprattutto da atti legislativi recenti, è certamente ampio e riguarda i più vari settori. Se ne propone, infatti, periodicamente la quantificazione, indicando il numero di provvedimenti ancora da adottare ad una certa data<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Ciò che più conta è tuttavia la qualità dei provvedimenti attuativi mancanti. Al riguardo, si può tranquillamente affermare che il programma di abrogazione e riscrittura della normativa pubblicistica sulle attività economiche enunciato dall’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012(c.d. Cresci Italia) costituiva il più impegnativo da realizzare sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo della quantità,  non precisabile a <em>priori</em>, dei regolamenti di attuazione da esso richiesti<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Strettamente connesso all’art. 5 è, pertanto, l’art. 21 della legge n. 124, che delega il governo a “individuare , tra le disposizioni di legge che prevedono l’adozione dei provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l’adozione dei medesimi provvedimenti e apportare le modifiche necessarie” e a “individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l’adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l’abrogazione espressa e specifica”.<br />
Si prende così atto del fallimento in punto di attuazione delle politiche di riforma amministrativa decise negli ultimi anni. Ciò vale particolarmente, secondo quanto si è appena sottolineato, per il programma di abrogazione e riscrittura della normativa pubblicistica relativa alle attività economiche. La decisione è sicuramente in questo caso di azzerare il passato e ricominciare da capo. Di qui la delega conferita al governo dall’art.21, che permette di sgomberare il campo alla disciplina posta dall’art. 5 ed alla delega ivi contenuta in tema di normativa pubblicistica delle attività economiche.<br />
Ciò chiarito, si può passare a considerare come sono state finora esercitate le deleghe conferite dagli artt. 21 e 5 della L. n. 124 del 2015.<br />
<strong>2.7 </strong>Se il buon giorno si vede dal mattino, non si può dire in questo caso che sia un buon giorno.<br />
In attuazione dell’art. 21 è stato emanato il d.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10. La delega consentiva di emanare più decreti legislativi per l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative entrate in vigore tra il 31 dicembre 2011 e la data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015. Il tempo per esercitare ulteriormente la delega è ormai scaduto.<br />
La prima cosa che colpisce del decreto, non certo favorevolmente, è l’esercizio del potere legislativo al di fuori dei limiti temporali prescritti dalla legge di delegazione. Tra le “modificazioni” e ancor più nell’elenco delle “abrogazioni”  disposte vi sono numerose norme anteriori alla data del 31 dicembre 2011; una abrogazione investe addirittura una disposizione del 1961!<br />
Il d.lgs. n. 10 del 2016 contiene solo l’elenco in ordine temporale delle modificazioni di disposizioni legislative e delle disposizioni abrogate.<br />
L’abrogazione di maggior rilievo è &#8211; come anticipato – quella dell’art.1, c.3 del d. l. n. 1 del 2012, che prevedeva l’adozione da parte del governo di uno o più regolamenti “per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per  l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione”, individuando, altresì, le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato da abrogare.<br />
Il campo di applicazione della disposizione abrogata è lo stesso della disciplina oggi posta dall’art. 5 della legge n. 124. Tuttavia, la nuova normativa, benchè rivolta all’individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa, distinguendoli da quelli per i quali è sufficiente la SCIA o la comunicazione preventiva e ciò anche sulla base dei principi del diritto europeo, non investe la disciplina dei requisiti per l’esercizio delle attività economiche, né i termini e le modalità del controllo, ovvero non investe, sotto tali importanti profili, la revisione dei regimi autorizzatori destinati a permanere, quale risulta imposta dalla normativa europea (Direttiva 2006/123 CE)<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Secondo il dettato dell’art 5 il legislatore delegato potrà, infatti, eliminare regimi autorizzatori e sostituirli con i regimi della SCIA o della comunicazione preventiva, ma non ridisciplinare i regimi autorizzatori che vengono mantenuti.<br />
L’abrogazione dell’art.1, c.3 del d.l. n. 1 del 2012 si pone, pertanto, in contrasto con quanto stabilito, in ordine ai criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega, dall’art. 21 della legge di riforma, che richiedeva di “f) assicurare l’adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell’Unione europea e di quelli necessari per l’attuazione di trattati internazionali ratificati dall’Italia”.<br />
<strong>2.8 </strong>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 è stato approvato uno schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 5 della L. n. 124 del 2015. Al testo sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni in sede di intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 3 marzo 2016. La più importante di esse è di rinvio ed è quella che prevede che le Regioni e gli enti  locali “si adeguano alle disposizioni di cui gli articoli 2 e 3 a decorrere dal 1° gennaio 2017” (art.5). Sullo schema di decreto si è espresso, nel modo che si è già evidenziato, il Consiglio di Stato, che ha però anche rilevato il carente esercizio della delega legislativa ed i molteplici problemi applicativi in tema di SCIA.<br />
L’articolo 1 è intitolato “Libertà di iniziativa privata” ed il suo primo comma annuncia che “il presente decreto &#8230;&#8230;. reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi”.<br />
Risulta tuttavia subito smentito, ma è solo la prima volta, dal secondo comma dello stesso articolo 1, che rinvia a successivi decreti legislativi l’esercizio del contenuto principale della delega legislativa, ovvero l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione ( è da notare che l’art.5 parla invece di “comunicazione preventiva”) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa.<br />
Problematico è poi trovare un senso alla successiva parte del comma 2, secondo cui “le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale”. La previsione si segnala per la sua inutilità. Se ne ricava solo che i futuri decreti non esauriranno tutte le discipline procedimentali delle attività private, che potranno ovviamente continuare ad essere previste dalle fonti competenti.<br />
Il comma 1 dell’art.1 è smentito una seconda volta in quanto lo schema di decreto neanche contiene la “disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa” in esso annunciata.<br />
Vi è infatti nello schema di decreto, all’art. 2 “Informazione di cittadini ed imprese”, solo una disciplina generale relativa a moduli, comunicazioni e adempimenti relativi ai procedimenti, che restano da individuare e differenziare, anche sotto i profili disciplinati dal decreto all’art.2. La normativa è corredata dalla previsione di poteri sostitutivi e sanzionatori, ormai consueta anche nella sua crescente intensità.<br />
L’art.3 del decreto è intitolato “Concentrazione dei regimi amministrativi”. La tematica, di grande importanza, viene affrontata solo con riguardo alla SCIA, per la quale si pone tuttavia in modo pressante.<br />
E’ noto, infatti, che il ricorso alla SCIA, istituito che con il nome di DIA è nato sotto l’insegna della semplificazione, presenta spesso maggiori complicazioni dei procedimenti autorizzatori ordinari. Ciò si deve al gran numero di adempimenti e previe acquisizioni di atti (comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni, nulla osta, autorizzazioni, ecc.) gravanti sui privati per potere presentare una SCIA. L’esempio più comune è quello della SCIA edilizia.<br />
L’idea, certamente apprezzabile, è di sgravare i privati degli adempimenti, responsabilizzando in ordine agli stessi le amministrazioni. Viene al riguardo rilanciato lo sportello unico. A questo, che deve essere indicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, va presentata la SCIA; “anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente”, viene opportunatamente precisato.<br />
La SCIA è “unica” anche quando sono necessarie per lo svolgimento dell’attività “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche” e l’attività può essere iniziata dalla presentazione di essa allo sportello unico.<br />
L’amministrazione deputata a ricevere la SCIA attraverso lo sportello unico è individuata anche come amministrazione procedente e chiamata ad assumere gli eventuali provvedimenti. E’ in primo luogo  tenuta a trasmettere la SCIA alle altre amministrazioni interessate per il controllo di competenza sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e l’eventuale presentazione di proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti, di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi o di invito a conformare l’attività, previsti dall’art. 19, commi 3 e 6 bis, L. n. 241 del 1990.<br />
L’amministrazione deputata a ricevere la SCIA assume conseguentemente anche gli eventuali provvedimenti, sebbene l’art.3 dello schema di decreto menzioni espressamente solo la eventuale prescrizione da parte di essa delle misure necessarie a conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente.<br />
Il comma 6 bis dell’art. 19, L. n. 241 del 1990 risulta modificato dalla disciplina qui commentata, in quanto la sospensione dell’attività non è più misura obbligata, ma che deve anzi essere motivata “con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale”.<br />
Nei casi di maggiore complessità, ovvero quando l’efficacia della SCIA sia condizionata “ all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive”, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello unico. Non è detto espressamente, ma è da ritenere che la conferenza debba essere convocata dall’amministrazione che riceve la SCIA attraverso lo sportello unico, in quanto individuata come autorità procedente ed anche chiamata ad assumere gli eventuali provvedimenti successivi.<br />
La normativa è soprattutto in questa seconda parte assai lacunosa e non risolve affatto il problema della c.d. SCIA unica quando essa abbia a presupposto uno o più provvedimenti autorizzatori. Sembra indicare, ma in modo vago e scoordinato dalle disposizioni che la precedono, che il meccanismo della SCIA possa consentire ai privati anche di mettere in moto i procedimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla medesima SCIA. In questo modo, tuttavia, la possibilità di avviare in concreto l’attività non potrebbe che discendere dall’ottenimento delle autorizzazioni richieste e la SCIA si trasformerebbe, come efficacemente ipotizzato nel citato parere del Consiglio di Stato, in una RIA- richiesta d’inizio attività.<br />
La disciplina – si ripete &#8211; è apprezzabile – per l’idea che ne è alla base. La sua positiva traduzione in pratica, con effettivi benefici per imprese e cittadini, chiama in causa tuttavia, oltre che la riformulazione della malcerta disciplina esaminata, l’adeguamento organizzativo, il coinvolgimento e la motivazione delle amministrazioni.<br />
Lo schema di decreto esaminato attua solo in minima parte l’art. 5 della L. n. 124 del 2015 e si è appena incamminato, dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Unificata ed il parere del Consiglio di Stato, verso il Parlamento, che deve ancora esprimere il proprio parere. La scadenza dei dodici mesi per l’esercizio della delega non è molto lontana. E’ prevedibile che gli ambiziosi obiettivi indicati dall’art. 5 non vengano raggiunti o debbano essere notevolmente ridimensionati. Sul corretto assolvimento degli obblighi imposti dal diritto europeo grava, come si è sottolineato, la stessa disciplina limitativa della legge delega. Ancor più da temere è tuttavia la confezione raffazzonata, sotto la pressione della scadenza della delega, di discipline attuative scarsamente meditate, destinate soprattutto ad accrescere la confusione normativa e la complicazione amministrativa.<br />
<strong>3.</strong> Nella normativa in tema di semplificazione esaminata affiorano buone idee, quella del rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente e quella della concentrazione dei procedimenti amministrativi, tra le quali vi è un evidente e stretto legame.<br />
L’illusione al riguardo, figlia del mito dell’onnipotenza del legislatore, alimentato anche dai media, è che sia opportuno e sufficiente per realizzare buone idee fare norme su norme, magari investiti, è il caso della L. n. 124 del 2015, di deleghe, meglio se plurime.<br />
Che la causa prima della complicazione amministrativa sia il legislatore, refrattario al sempre più necessario disciplinamento della propria attività, nonostante la strumentazione da tempo introdotta<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, è tuttavia cosa nota. Alle norme si pone mano senza valutarne accuratamente possibilità e problemi di applicazione. Alla inattuazione delle norme, in misura prevalente di cattiva e confusa fattura, si risponde con altre norme. Si susseguono incessantemente modifiche e si accumulano “variazioni speciali” alla legge generale sul procedimento amministrativo, viene esteso ad ipotesi di ordinaria amministrazione lo strumentario previsto per l’emergenza. I dichiarati proposti di semplificazione del legislatore si traducono così in ulteriore complicazione e confusione normativa<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
La semplificazione non è il prodotto meccanico di riforme normative, che per lo più accrescono la complicazione, bensì il risultato di una amministrazione di qualità, che costantemente corregge ed aggiorna, migliorandola, la propria azione, attenta ai risultati di essa ed alle ricadute nei confronti di cittadini, utenti ed imprese. La norma, quando serve, deve arrivare alla fine di un processo che coinvolge imprese, utenti ed amministrazioni nel miglioramento della qualità dell’azione amministrativa.<br />
La disciplina esaminata non si sottrae a queste critiche di ordine generale, come si evince dalla breve analisi qui svolta. Costituisce per essa un’aggravante il suo collocarsi in un disegno generale di riforma, di inusitata ampiezza per di più, calato dall’alto<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Non vi è traccia in esso di un coinvolgimento delle amministrazioni interessate, che è tuttavia da ritenere necessario al fine di garantirne l’effettività<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. La riforma, inoltre, sconvolgendo quelli esistenti, renderà gli assetti organizzativi a lungo precari, in special modo l’assetto della dirigenza pubblica.<br />
<strong>4.</strong>Il rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente e la concentrazione dei procedimenti amministrativi chiamano in causa gli assetti organizzativi.<br />
Al fine di “superare la logica frenante dei controlli preventivi”, la Commissione parlamentare per la semplificazione ha suggerito di muovere verso “un nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione, che tenda a concentrare in un unico plesso le valutazioni riguardanti l’opportunità e la qualità dell’intervento e la sua compatibilità con le esigenze sanitarie, paesaggistiche e ambientali”<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Al riguardo, la legge di riforma si propone l’obiettivo di rafforzare il “principio unitario” per superare “un’idea di separazione di ciascuna amministrazione rispetto a tutte le altre”, che genera un malinteso senso di appartenenza ed anche indifferenza per gli interessi curati dalle altre amministrazioni<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Il principale strumento proposto è tuttavia quello dei ruoli unici della dirigenza amministrativa, chiamato a “favorire l’osmosi tra le amministrazioni”<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Si tratta della riedizione di uno strumento già fallito e giustamente eliminato, il cui trasparente reale obiettivo è ben altro e tutto politico, come meglio si vedrà.<br />
Se si vuole ragionare correttamente di rafforzamento dei poteri dell’amministrazione procedente e di concentrazione dei procedimenti amministrativi, evitare un ulteriore fallimento dell’istituto della conferenza di servizi ed assicurare la corretta applicazione della legge generale sul procedimento, non si può che partire dalla figura del responsabile del procedimento, innovazione fondamentale introdotta dalla L. n. 241 del 1990.<br />
La situazione attuale è descritta in una recente indagine sulla conferenza di servizi: “Le caratteristiche del processo e in particolare la frammentazione (delle competenze tra un numero molto elevato di uffici) comportano che il responsabile del procedimento si limiti a svolgere un ruolo di coordinatore formale di obblighi amministrativi. E’ assente una prospettiva collaborativa del responsabile, il quale dovrebbe invece guidare il procedimento al buon esito dello stesso. Inoltre, si verifica un sostanziale vuoto di responsabilità, visto che ciascuna delle amministrazioni che intervengono si occupa solo del segmento di sua competenza”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
La soluzione va pertanto ricercata nel potenziamento della figura del responsabile del procedimento.<br />
In questa linea occorrerebbe pensare a come addivenire alla designazione di un responsabile unico del procedimento anche in presenza di più amministrazioni, secondo un orientamento presente al momento dell’entrata in vigore della legge 241, ma risultato perdente. Ciò rappresenterebbe non solo un rimedio alla dispersione delle competenze tra le diverse strutture pubbliche, ma anche un importante strumento di apertura e comunicazione tra le medesime strutture.<br />
Conformemente alla <em>ratio </em>dell’istituto del responsabile del procedimento, che è quella di dare una spiccata ed autonoma evidenza alla fase istruttoria, quest’ultima andrebbe realmente separata dalla fase decisoria. Solo così può essere apprestata una struttura procedimentale adatta a sentire gli interessati, riservando alla fase dell’istruttoria la consultazione degli interessati<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Su questa strada del rafforzamento del responsabile del procedimento si incontra, però, l’aspetto più gravemente dolente in materia di disciplina di questa centrale innovazione della legge n. 241 del 1990, aspetto che riguarda la dimensione organizzativa, non considerata da questa legge.<br />
La corretta attuazione della legge n. 241 del 1990 presuppone, infatti, ciò che manca – lo vado ripetendo da anni – ovvero figure di funzionari autonomi, che, per essere al servizio della collettività, devono potere agire all’interno di condizioni organizzative idonee a realizzare e garantire autonomia e imparzialità<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Un corpo di funzionari e dirigenti, autonomi e assistiti da idonee garanzie di stabilità e <em>status</em>, con la specifica funzione, trasversale alle diverse amministrazioni, di svolgere le funzioni istruttorie potrebbe essere una prospettiva di soluzione ove si volesse realmente “risalire alla radice dei problemi, facendo tesoro dell’esperienza degli ultimi anni”, secondo l’indicazione della Commissione parlamentare per la semplificazione<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
<strong>5.</strong>Di grande rilievo, per la provenienza dal massimo organo politico, è che la Commissione parlamentare per la semplificazione abbia soprattutto indicato quale necessaria terapia per la nostra amministrazione, anche e specialmente in punto di correttezza e semplificazione della normativa amministrativa, il superamento delle pratiche di <em>spoils system </em>, talora previste dalle norme, ma assai spesso attuate oltre quanto dalle norme consentito.<br />
“Il continuo, “bulimico”, andirivieni di dirigenti della Pubblica Amministrazione, orientato dal principio della necessità di assicurare il rapporto fiduciario tra il livello politico eletto <em>pro tempore</em> ed il livello amministrativo, ha inevitabilmente posto quasi in secondo piano il principio cardine della terzietà della P.A. Le ricadute sia in termini qualitativi che quantitativi sul piano della produzione normativa sono state e sono tuttora pesanti”.<br />
Ancora, “l’avvicendarsi senza sosta dei dirigenti amministrativi, oltre a produrre un effetto spaesamento sull’utenza – dei cittadini come delle imprese – porta con sé un inevitabile stimolo a produrre ad ogni piè sospinto nuove norme e nuovi regolamenti, sia “per lasciare un’impronta” del proprio passaggio nell’Amministrazione, sia per adeguarne il funzionamento ai nuovi indirizzi politici che via via si stratificano, quando non si contrappongono”<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
<strong>6. </strong>La legge di riforma si propone di “costruire un modello di governo centrato in maniera sostanziale sul Presidente del Consiglio dei ministri”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Si tratta di un disegno di accentramento al vertice delle funzioni che non tiene conto della complessità ed ignora l’importanza che rivestono le strutture, a partire da quelle ministeriali, nell’attuazione delle politiche pubbliche. Non si punta sul rafforzamento della dirigenza, gravemente scaduta e stremata da un ventennio di politicizzazione, valorizzando le professionalità, garantendo selezioni meritocratiche e, al contempo, accrescendo stabilità e garanzie al fine di sottrare la dirigenza ad indebite pressioni e condizionamenti<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Le intenzioni che emergono dalla disciplina di riforma, appena camuffate dalla normativa, sono di segno opposto.<br />
Viene, infatti, riproposto il sistema dei ruoli unici della dirigenza (per i dirigenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali), tra loro “ unificati e coordinati”. Un sistema che ricalca quello già fallito ed eliminato, che ha fornito all’epoca l’opportunità per pratiche di <em>spoil system e </em>per privare i dirigenti scomodi delle funzioni dirigenziali. La finzione è ancora una volta quella del “mercato” dei dirigenti pubblici, nel quale tuttavia i peculiari acquirenti consumatori sono i vertici politici e i vertici amministrativi fiduciari dei primi<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Ogni politico che ascenda al vertice, libero dal vincolo costituito dal personale dirigenziale incardinato nell’ amministrazione, avrà la propria schiera di fiduciari da piazzare in una amministrazione privata di ogni identità. Ai dirigenti scomodi o privi di gradimento politico, spesso i più competenti, saranno negati gli incarichi. Per sovraccarico, viene eliminata la distinzione in due fasce della dirigenza, ovvero la possibilità per il dirigente di ricevere un qualsivoglia riconoscimento stabile della professionalità acquisita. La sorte dei dirigenti, costretti a ricercare affiliazioni e gradimenti politico-partitici ed addirittura, è da temere, la stessa possibilità per essi di svolgere le funzioni inerenti alla loro qualifica vengono totalmente rimesse nelle mani del governo<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Ancora una volta, con il calderone indistinto dei ruoli  unici, si procede ad una riforma funzionale esclusivamente alle esigenze di corto respiro della classe politica. A queste esigenze risponde, del resto, anche l’idea di una dirigenza pubblica uniforme, che nega la necessità di distinguere le figure dei dirigenti pubblici in base alle diverse funzioni svolte.<br />
Si possono mettere sullo stesso piano il dirigente applicato all’ufficio che elabora l’indirizzo politico-amministrativo, quello che gestisce servizi imprenditoriali ed il dirigente che deve condurre in modo imparziale procedimenti amministrativi che incidono sui diritti dei singoli? Conseguenza deleteria dell’approccio generale alle riforme adottato è quella di cancellare una simile domanda, prima ancora che quella di fornire una risposta errata<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Si afferma che la riforma mira ad introdurre una vera competizione nel conferimento degli incarichi dirigenziali attraverso la ““concorsualizzazione” delle procedure di conferimento degli incarichi” presidiata da una commissione indipendente<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Questa non meglio precisata commissione, chiamata ad un mero giudizio di idoneità, non è tuttavia che una foglia di fico,  mentre, per i dirigenti generali,  il sistema della lista di idonei, lista che sarà sicuramente nutrita, con riguardo alla quale si esercita la scelta libera del vertice politico, serve, come avviene nel settore sanitario (sistema sul quale non si è ancora pronunciata la Corte costituzionale), a blindare il rapporto fiduciario, sottraendo la scelta alle contestazioni dei dirigenti più titolati.<br />
Non può pertanto dubitarsi che i mali della nostra amministrazione non potranno che essere assai aggravati dall’attuazione dei  propositi riformatori.<br />
Come si vede, il problema della semplificazione conduce lontano dalle norme specificamente previste per risolverlo, ove si voglia risalire alla radice dei problemi secondo le indicazioni, assai apprezzabili, della Commissione parlamentare per la semplificazione.</div>
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<div id="ftn1">*Relazione al Convegno su “<em>La riforma della pubblica amministrazione (L. 7.8.2015, n. 124)</em>”, Teramo, Università, 15 aprile 2016.<br />
[1] G. VESPERINI, <em>Le norme generali sulla semplificazione, </em>in <em>Giornale dir. amm.</em>, n. 5/2015, p. 629.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La capacità di creare “parole d’ordine” semplici, tali da suscitare un’adesione quasi spontanea, attraverso le quali cercare di mobilitare il consenso, viene addirittura considerata “dote principale dei riformatori”. In questo senso, v. ad es. Y. MENY &#8211; V. WRIGHT, <em>Introduzione. Le burocrazie e la sfida del cambiamento, </em>in <em>La riforma amministrativa in Europa, </em>a cura dei medesimi autori, Bologna 1994, p.21. Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>L’innovazione istituzionale</em>: <em>grandi disegni o vere riforme?</em> In <em>LexItalia.it</em>, 2002, ove viene sottolineato che le riforme amministrative hanno sempre una forte valenza politica anche se essa resta nell’ombra  di “parole d’ordine”, quali ad es. efficienza, modernizzazione ed oggi semplificazione, che possono apparire neutre. Gli obiettivi principali della L. n. 124/2015 sono stati indicati nel “principio unitario” e nell’”esigenza di flessibilità”, che risultano tuttavia poco seducenti come “parole d’ordine”. Al riguardo, v. B.G. MATTARELLA, <em>Il contesto  e gli obiettivi della riforma, </em>in <em>Giornale dir. amm., </em>n.5/2015, p. 621 ss.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per il commento all’art.6, v. M. MACCHIA, <em>Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giornale dir. amm., n</em>.5/2015, p. 634 ss.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per l’inquadramento in questo senso dell’istituto, v. W. GIULIETTI, <em>Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività,</em> TORINO, 2008.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. G. VESPERINI, <em>Le norme generali, cit., </em>p. 630 ss.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il c.d. silenzio assenso è nel diritto comunitario confinato ad ipotesi di limitata discrezionalità. La disciplina della legge di riforma non fuga i molteplici dubbi, anche in punto di efficacia per i privati, di questo pseudo-istituto. Al riguardo, v. N.LONGOBARDI, <em>Attività economiche e semplificazione amministrativa. La “direttiva Bolkestein”modello di semplificazione, </em>in <em>Dir. e proc. amm., </em>2009, p. 712 s.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>Attività economiche e semplificazione amministrativa, cit.</em>, pp. 655 ss., 698 ss. anche per i giudizi molto critici espressi al riguardo in dottrina.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sulla normativa nazionale volta ad affermare la libertà di impresa dopo la Direttiva 2006/123 CE, v. N. LONGOBARDI, <em>Liberalizzazioni e libertà di impresa, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit., </em>n. 3-4/2013, pp . 603 ss., 619 ss<em>.</em></div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Così, ad es., G. VESPERINI, <em>Le norme generali, cit., </em>pag. 693 sottolinea la riduzione del fenomeno “nell’ultimo anno” in quanto i provvedimenti da adottare per dare attuazione a leggi precedenti erano 889 il 22 febbraio 2014 e 263 alla data del 19 agosto 2015.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sotto più profili il giudizio da esprimere sulla disciplina posta all’art.1 del d. l. n. 1 del 2012, caratterizzata da ambiguità ed eccesso di ambizione, è negativo. Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>Liberalizzazioni, cit., </em>p. 623 ss.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Gli Stati membri sono stati chiamati dalla Direttiva 2010/123 CE a sottoporre a puntuale verifica i propri regimi di autorizzazione, a eliminarli ove non giustificati, a rivedere i requisiti richiesti per acquisire il titolo autorizzatorio, alla stregua delle disposizioni della direttiva. Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>Liberalizzazioni</em>, <em>cit</em>., partic. p, 612 ss.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La Commissione parlamentare per la semplificazione – <em>Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa</em>, in <em>Atti parlamentari, XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari</em>, Lunedì 31 marzo 2014, p. 27 (disponibile alla pag. web <em>http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANL-scheda 28340.htm</em>) – ha evidenziato che le norme sulla qualità della legislazione e la semplificazione costituiscono ormai “un complesso, stratificato e inattuato <em>corpus</em> normativo”. Fatta la rassegna della normativa emanata ai predetti fini, viene rilevato, con riguardo alle analisi a corredo delle decisioni normative, che gli adempimenti imposti dalla normativa vengono “vissuti in maniera puramente formale” (p. 40 s.). Sulle politiche di semplificazione normativa, v. da ultimo, F. BASILICA e F. BARAZZONI, <em>Diritto amministrativo e politiche di semplificazione</em>, Maggioli, 2014.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>Attività economiche</em>, <em>cit</em>., p. 697 ss.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Per le motivazioni che inducono a diffidare dei grandi disegni di riforma, diffidenza che è costante nella tradizione del pensiero democratico liberale, v. N. LONGOBARDI, <em>L’innovazione istituzionale</em>, <em>cit</em>., ove viene sottolineato che tali disegni forniscono sicuramente occasioni di potere, ma producono per lo più confusione e spesso si rivelano di ostacolo alle idonee e concrete riforme. Per la difesa della scelta di procedere alla riforma di inusitata ampiezza prevista dalla L. n. 124 del 2015 con “un solo atto normativo”, v. B. G. MATTARELLA, <em>Il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 5/2015, p. 621 ss. Il perseguimento di un amplissimo numero di obiettivi attraverso un intervento complessivo consentirebbe, secondo il poco plausibile giudizio dell’autore, di valutare meglio le possibilità di attuazione di tutti gli obiettivi rispetto a riforme puntuali che si propongono un unico obiettivo! L’autore rileva che non vi è stata una vera discussione in Parlamento sui principi e l’impianto generale della riforma.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si tratta di un principio tutt’altro che nuovo, ma costantemente ignorato nel nostro Paese. Così, ad es. il Rapporto governativo sulla riforma della pubblica amministrazione negli Stati Uniti (“Rapporto GORE”) del 1995 sottolineava come per il raggiungimento degli obiettivi di riforma nell’interesse di cittadini ed utenti sia necessaria sia la fiducia nei cittadini, sia la fiducia nei dipendenti pubblici. Al riguardo, v. ancora N. LONGOBARDI, <em>L’innovazione istituzionale</em>, <em>cit</em>. “In assenza di una reciproca fiducia o perlomeno di un’apertura di credito tra politica, amministrazione, magistratura ed imprese e cittadini ogni tentativo di semplificazione è destinato a naufragare”. Così, la Commissione parlamentare per la semplificazione, <em>Documento conclusivo</em>, <em>cit</em>., p. 45.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Documento conclusivo</em>, <em>cit</em>., p. 45.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> In tal senso, v. B. G. MATTARELLA, <em>Il contesto e gli obiettivi</em>, <em>cit</em>., p. 623.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Ivi</em>, <em>lc. ult. cit.</em></div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> REF ricerche, <em>Iter autorizzativi e semplificazione: la conferenza dei servizi</em>, giugno 2015, citato da G. VESPERINI, <em>Le norme generali sulla semplificazione</em>, <em>cit</em>., p.632.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Cfr</em>. in questo senso, S. CASSESE, <em>Le prospettive</em>, in L. TORCHIA (a cura di), <em>Il sistema amministrativo italiano</em>, Bologna 2009, p. 512.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Da ultimo, v. N. LONGOBARDI, <em>La legge sul procedimento amministrativo tra ostacoli e ambiguità</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2011, p. 705 ss., ove viene anche nuovamente sottolineato che con l’attuazione della legge sul procedimento amministrativo ha interferito assai negativamente il d.lgs. n. 29 del 1993 (oggi d.lgs. n. 165 del 2001) sulla c.d. privatizzazione del pubblico impiego.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> <em>Documento conclusivo</em>, <em>cit., </em>p. 34.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> <em>Documento conclusivo</em>, <em>cit</em>., p. 44.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. in questo senso L. FIORENTINO, <em>L’organizzazione amministrativa</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 5, p. 640.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Un forte richiamo ad un “esame di coscienza” in merito alla verticalizzazione del potere attuata per affermare il primato della politica ed allo scadimento dell’amministrazione che ne è conseguito è venuto da G. DE RITA, <em>I rischi del decisionismo senza corpi intermedi</em>, in <em>Corriere della Sera,</em> 22 marzo 2016. “Ad un progressivo accentramento delle funzioni di governo in alcune sedi di vertice (forse in una sola)” &#8211; rileva l’autore &#8211; “si accompagna infatti una altrettanto progressiva povertà dei meccanismi attuativi in cui incanalare la politica”. Gli apparati ministeriali sono ridotti a “vuote macchine senza identità” o in stato di “frustrazione identitaria” per il venir meno di ogni “possibilità di professionalizzazione e di carriera”. “In questo deficit di trasmissione dettagliata del comando politico, la volontà politica resta un potere nudo, spesso di puro annuncio, senza seguito concreto”. Più ampiamente, sulle conseguenze della disintermediazione in nome del primato della rapidità decisionale, v. ancora G. DE RITA, <em>La rappresentanza  perduta degli interessi collettivi</em>, in <em>Corriere della Sera</em>, 14 aprile 2016.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Al riguardo, v. N. LONGOBARDI, <em>La riforma “permanente” della dirigenza pubblica tra interventi normativi e concreta applicazione</em>, in <em>Scritti per Giorgio Betti</em>, II, Napoli 2005, p. 1385 ss. Il ruolo unico “può essere interpretato come uno strumento che tende a limitare l’autonomia dei dirigenti a fronte dei poteri di ingerenza degli organi di direzione politica” fu all’epoca affermato da F. G. SCOCA, <em>Il rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche</em>, in AA.VV., <em>Diritto amministrativo</em>, Bologna, 2000, p. 831.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> “Se la carriera e la sorte dei dirigenti è ogni giorno nelle mani del governo, quest’ultimo è padrone anche della gestione giorno dopo giorno”. Così, efficacemente, S. CASSESE, <em>L’ombra de politici sui managers di Stato</em>, in <em>La Repubblica</em>, 11 febbraio 1998 con riguardo alle c.d. leggi Bassanini.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Che la disciplina unitaria della c.d. dirigenza pubblica sia un errore è stato da me già sottolineato. V. N. LONGOBARDI, <em>L’innovazione istituzionale</em>, <em>cit</em>.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Così, B. G. MATTARELLA, <em>Il contesto e gli obiettivi</em>, <em>cit</em>. p. 624 e S. BATTINI, <em>Le norme sul personale</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 5/2015, p. 646.
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-n-124-del-2015-i-procedimenti-amministrativi-e-il-problema-della-semplificazione/">La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:38:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a></p>
<p>1. Introduzione La finalità del presente contributo è quella di esaminare gli snodi argomentativi essenziali dell’ordinanza n. 63 del 2016, con la quale la Sezione giurisdizionale campana della Corte dei conti, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza formatasi in seno alla stessa Sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti[1] e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><strong>Introduzione</strong><br />
La finalità del presente contributo è quella di esaminare gli snodi argomentativi essenziali dell’ordinanza n. 63 del 2016, con la quale la Sezione giurisdizionale campana della Corte dei conti, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza formatasi in seno alla stessa Sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e con gli itinerari interpretativi tracciati da una parte della dottrina, ha affermato, a chiare lettere, l’impraticabilità dell’azione cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. per finalità propulsive e preventive del danno erariale. In particolare, la Corte ha escluso che il giudice contabile, in sede giurisdizionale, abbia il compito di prevenire pregiudizi alla finanza pubblica, dichiarando, pertanto, l’improcedibilità per difetto assoluto di giurisdizione di un ricorso <em>ex</em> art. 700 c.p.c. attraverso cui la Procura chiedeva l’adozione di ordini ingiuntivi con funzione propulsiva dell’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e per finalità preventive del danno alla finanza pubblica.<br />
Come si avrà modo di osservare nel prosieguo, la conclusione cui perviene la Corte giunge all’esito di un percorso motivazionale tra le cui pieghe è dato riscontrare diversi passaggi di indubbia rilevanza, non solo per la chiarezza espositiva con la quale sono sviluppati, ma anche per la profondità di analisi che denotano.  .<br />
Tanto puntualizzato, l’ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso cautelare <em>ante causam</em> con il quale la Procura contabile regionale richiedeva emettersi provvedimenti cautelari a carattere propulsivo tesi ad imporre a numerose Aziende ospedaliere campane l’adempimento degli obblighi previsti nel Piano regionale di rientro del disavanzo sanitario della Regione. Più nel dettaglio, la Procura imputava alle predette Aziende la mancata attuazione degli obblighi previsti dall’accordo perfezionato tra lo Stato e la Regione, approvato, poi, da quest’ultima con deliberazione di giunta n. 460/2007. Il Pubblico Ministero contabile chiedeva, altresì, l’adozione di provvedimenti d’urgenza <em>ex</em> art. 700 c.p.c., aventi ad oggetto, tra l’altro, l’imposizione dell’adeguamento degli organici delle Aziende sanitarie ai parametri fissati dal commissario <em>ad acta</em> regionale, individuando il numero massimo delle unità operative necessarie, con immediata soppressione di quelle in esubero e con altrettanto immediata sospensione della retribuzione dovuta al personale dirigenziale delle suddette unità eccedentarie, nonché di tutta una serie di misure di carattere organizzativo finalizzate al contenimento della spesa, entro un termine perentorio e chiedendo, altresì, la nomina di un apposito commissario <em>ad acta </em>in caso di inottemperanza. Ciò al fine di neutralizzare in via d’urgenza la produzione o l’aggravamento dei pregiudizi alla finanza pubblica asseritamente correlati alla mancata attuazione delle previsioni cristallizzate nel Piano di rientro e dei parametri generali definiti dal Commissario <em>ad acta</em><br />
Ciò posto, il tema d’indagine che l’ordinanza in commento pone all’attenzione dell’interprete involge la questione della riconducibilità o meno dell’azione cautelare<em> ex</em> art. 700 c.p.c. nell’alveo della giurisdizione facente capo alla Corte dei Conti.<br />
Orbene, prima di esaminare l’opzione ricostruttiva fatta propria dalla Sezione campana, ragioni di logica argomentativa suggeriscono di tratteggiare gli aspetti essenziali del rimedio cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c.</p>
<p><strong>2. Breve analisi della norma di cui all’art. 700 c.p.c. </strong><br />
Come noto, la tutela cautelare rappresenta, nella sua essenzialità, uno dei rimedi utilizzati dal legislatore per ovviare alla durata del processo ordinario, al fine di assicurare la fruttuosità della tutela giurisdizionale, in quanto <em>la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>. Il rimedio cautelare è, pertanto, uno strumento in grado di garantire la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale, trovando copertura, non solo sul piano costituzionale negli artt. 24 e 111<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ma anche sovranazionale ed internazionale, venendo in rilievo, a riguardo, i principi scolpiti negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Da quanto immediatamente precede è agevole inferire che la strumentalità rappresenti il tratto caratteristico dell’azione cautelare: essa, infatti, mira a neutralizzare il pericolo che il provvedimento definitivo possa giungere tardivamente e che la tutela dallo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Ulteriore caratteristica, intrinsecamente legata alla strumentalità, è la provvisorietà: le misure cautelari sono, infatti, inidonee a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso e sono destinate ad essere sostituite dalla decisione resa all’esito del giudizio di merito.<br />
Sul piano contenutistico, si distingue tra provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi.<br />
L’adozione dei primi mira a garantire la conservazione dello <em>status quo ante</em> in attesa della definizione del giudizio di merito; differentemente i secondi sono rivolti ad anticipare il contenuto della sentenza di merito favorevole all’istante. La distinzione non è di poco momento, in quanto la norma dell’art. 669 <em>octies</em>, così come riformulata in seguito alle modifiche apportate dalla L. 14.5.2005, n. 80 al titolo I, capo III, sezione I del libro IV del codice, consente la sopravvivenza del provvedimento cautelare a carattere anticipatorio, anche senza la successiva introduzione del giudizio di merito. Ciò ha inevitabilmente determinato l’emersione di una classe di provvedimenti cautelari a <em>“strumentalità attenuata”</em>, con evidenti finalità deflattive dei processi a cognizione piena, in accoglimento, peraltro, delle istanze avanzate da tempo da parte della dottrina, la quale riteneva che la strumentalità non si esprimesse nella necessità di iniziare (nella tutela <em>ante causam</em>) o di proseguire (nella tutela incidentale) il giudizio di merito, bensì nella semplice possibilità della pendenza di un processo a cognizione piena<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Poste queste brevi premesse, va rilevato che, tra i provvedimenti a carattere anticipatorio, vi sono quelli previsti dalla norma di cui all’art. 700 c.p.c., la quale stabilisce che, in assenza di un diverso e specifico rimedio legislativo, <em>“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.</em><br />
Orbene, la norma richiamata ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di tutela cautelare urgente e atipica. In particolare, l’atipicità si concretizza nella possibilità di domandare ed ottenere un provvedimento non predeterminato dalla legge, il cui contenuto è rimesso alla discrezionale valutazione operata dal giudice caso per caso e sulla base delle circostanze concrete. Detta atipicità non vale, però, a fondare un potere cautelare generale, rimesso all&#8217;imperio discrezionale del giudice<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>. Ed infatti, a quest’ultimo non viene attribuito alcun potere determinativo d&#8217;ufficio, da esercitarsi al di fuori dei limiti oggettivi della domanda cautelare proposta dalla parte istante; immutato è l&#8217;onere del ricorrente di affermare e specificare tanto il diritto quanto il provvedimento di tutela che potrebbero essere fatti valere nella successiva ed eventuale causa di merito, delineando così il limite invalicabile della tutela cautelare<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
In altri termini, il giudice è sempre tenuto, anche in sede di concessione di misure atipiche, ad attenersi al fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall&#8217;art. 112, in quanto, disponendo una misura non voluta dalle parti, pronuncerebbe <em>ultra petita<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><strong><sup>[9]</sup></strong></sup></a></em>.<br />
Come noto, i requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d&#8217;urgenza, così come ogni altro provedimento cautelare, sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora</em>.<br />
Il primo consiste nell&#8217;apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti. Il secondo evoca il possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d&#8217;urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.<br />
I provvedimenti in esame possono essere concessi per neutralizzare qualsiasi <em>periculum in mora</em> che risulti essere imminente ed irreparabile e il loro contenuto, in virtù dell&#8217;atipicità della misura in questione, deve essere individuato dal giudice in base al solo criterio dell&#8217;idoneità, avuto riguardo alle effettive circostanze<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Come già accennato, la funzione precipua della tutela d&#8217;urgenza è quella di anticipare in tutto o in parte la futura sentenza di merito o alcuni degli effetti che possono prodursi sul rapporto intercorrente tra le parti o, anche, tra le parti e i terzi, garantendone anticipatamente e provvisoriamente l&#8217;efficacia e l&#8217;effettività<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
L&#8217;anticipatorietà consiste proprio nel determinare immediatamente, seppur provvisoriamente, la situazione concreta che la decisione di merito è idonea a determinare<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e si deduce dal riferimento della norma in esame alla tutela del diritto in via ordinaria, dalle manchevolezze sotto il profilo temporale e dal fatto che il provvedimento d&#8217;urgenza non è assoggettato a giudizio di convalida<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Posta l’assenza di indicazioni legislative, il contenuto dei provvedimenti d&#8217;urgenza deve essere individuato unicamente in base alla sua idoneità a neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile che, nel caso di specie, minacci il diritto a tutela del quale la cautela è richiesta.<br />
Rappresenta opinione prevalente quella secondo cui i provvedimenti d&#8217;urgenza possono avere il contenuto più diverso nonché svolgere diverse funzioni. In tale prospettiva, vengono in rilievo provvedimenti: conservativi; anticipatori; inibitori; costitutivi;  dispositivi; di mero accertamento; di condanna all&#8217;adempimento di obblighi di fare o di non fare<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p><strong>3. Il ruolo della tutela cautelare atipica nei giudizi contabili.</strong><br />
Tanto puntualizzato in linea generale, occorre collocarsi sulle direttrici fondamentali d’indagine interrogandosi circa la questione dell’operatività dello strumento cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. per finalità propulsive dell’<em>agere publicum </em>nell’ambito dei giudizi di responsabilità aministrativa promossi dal Pubblico Ministero contabile.<br />
Orbene, come noto, la tutela cautelare dinanzi alla Corte dei conti è disciplinata attraverso <em>“scheggie normative”</em>. Il quadro normativo di riferimento è, infatti, delineato da talune disposizioni che prevedono specifiche misure cautelari quali il sequestro conservativo<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, il sequestro di documenti e la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado appellata<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. In varie disposizioni si rinviene, poi, la discipina della ritenuta cautelare<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, adottabile dalle pubbliche amministrazioni su stipendi e pensioni percepiti dai presunti responsabili per il ristoro del danno arrecato<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Va però rilevato che l’opera di delimitazione dei confini della tutela cautelare nei giudizi contabili risenta inevitabilmente del rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del reg. proc. n. 1038 del 1933, che estende ai procedimenti contenziosi di compentenza del giudice erariale le norme e i termini del diritto processuale civile che risultano applicabili al rito contabile. Il legislatore, poi, avvertendo particolare interesse al tema della garanzia del patrimonio del presunto responsabile del danno erariale, ha espressamente previsto nella legge finanziaria per il 2006<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> che “<em>al fine di realizzare una piu&#8217; efficace tutela dei crediti erariali, l&#8217;articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a>.</em><br />
Orbene, occorre chiedersi se in ragione del tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata e del rinvio dinamico dell’art. 26 del reg. proc. possano trovare ingresso nei giudizi contabili i provvedimenti d’urgenza atipici, in particolare a carattere inibitorio e propulsivo.<br />
L’interrogativo ha inizialmente trovato risposta positiva nella giurisprudenza della Corte dei conti campana, l’unica che, fino ad ora, si è occupata della questione.<br />
In particolare, le pronunce che vengono in rilievo traggono origine da istanze cautelari <em>ex</em> art. 700 c.p.c. promosse dalla Procura contabile di Napoli, la quale ammette, a fronte di condotte che  aggravano danni erariali già prodotti, la possibilità di chiedere al Giudice contabile l’adozione di misure atipiche inibitorie ovvero propulsive, tali da eliminare in radice la fonte del danno. Sul piano procedimentale, poi, l’istanza viene avanzata nell’invito a dedurre ed è  rivolta non agli invitati (futuri destinatari dell’atto di citazione ed eventualmente della condanna al risarcimento), ma alle stesse amministrazioni danneggiate<br />
Al di là dei riferimenti normativi dinanzi richiamati, tra le pieghe argomentative delle pronunce di accoglimento delle istanze cautelari avanzate dalla Procura napoletana, vi è la valorizzazione del ruolo della stessa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che richiederebbe necessariamente una tutela cautelare anche a carattere propulsivo o inibitorio. Più nel dettaglio, nell’ordinanza n. 64230 del 20 luglio 2011<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, si legge, che <em>“in ragione delle richiamate norme e del ruolo della Procura finalizzato alla tutela degli interessi erariali a beneficio della collettività, questo Giudice è dell’avviso che possa essere ammesso il rimedio dell’art. 700 c.p.c. per chiedere l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la salvaguardia degli interessi erariali, trattandosi di norma di chiusura finalizzata non solo a conservare integre le ragioni di chi invoca la sua applicazione, ma anche a prevenire il prodursi di ulteriori pregiudizi, con finalità non solo conservativa della posizione giuridica nelle more del giudizio di merito, ma anche conservativa. La natura erariale deli interessi, tutelati dalla Cotituzione e dalle norme europee, non permette altra soluzione, non essendo ipotizzabile che solo al giudice contabile possa essere preclusa la possibilità di adottare provvedimenti atipici a tutela di detti interessi”.</em><br />
<em>Ex adverso</em>, nella ordinanza che qui ci occupa emerge la chiara presa di posizione della Corte dei Conti a favore dell&#8217;improponibilità del ricorso cautelare <em>ex</em> art 700 c.p.c. per finalità preventive dei pregiudizi erariali.<br />
Le conclusioni traggono alimento da tre argomenti essenziali: il difetto di giurisdizione, l’incompatibilità dello strumento cautelare con il processo contabile e l’impossibilità della Corte di sostituirsi alla pubblica amministrazione. Nell’<em>iter</em> motivazionale, poi, vengono lambiti temi fondamentali quali il concetto di organo della pubblica amminisrazione, la natura giuridica della responsabilità amministrativa ed il merito dell’azione pubblica.</p>
<p><strong>3. Gli snodi argomentativi dell’ordinanza.</strong><br />
L’ordito motivazionale a corredo dell’ordinanza si apre con l’affermazione dell’improponibilità della domanda cautelare per difetto di giurisdizione. A riguardo, viene evidenziato che in materia di contabilità pubblica, e con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità amministrativa, la giurisdizione della Corte è solo tendenzialmente generale, presupponendo una norma di legge che attribuisca espressamente la <em>potestas iudicandi.</em> Pertanto, stante la mancanza di una norma che attribuisca alla cognizione dela Corte controversie cautelari a contenuto anticipatorio e propulsivo<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, a fronte dell’istanza <em>ex</em> art. 700 c.p.c., non può che dichiararsi, non solo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ma anche l’improponibilità della spiegata azione cautelare per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo l’utilità cautelare invocata essere concessa da alcun plesso magistratuale italiano. Se fosse emesso un provvedimento cautelare, esso verserebbe in uno stato patologico di abnormità e, dunque, risulterebbe sindacabile in ogni tempo con azione di accertamento della nullità per carenza di potere giurisdizionale.<br />
Nonostante l’esausitività dell’argomento, la Corte evidenzia altresì che il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. con funzioni propulsive dell’azione amministrativa e preventive del danno erariale sia incompatibile con i tratti morfologici del processo contabile.<br />
Ed invero, nell’ordinanza si ricorda che la pretesa risarcitoria è attivata nel processo contabile a tutela degli interessi dell&#8217;Amministrazione, la quale è rappresentata <em>ex lege</em> dalla Procura regionale, in virtù di un meccanismo una <em>speciale</em> sostituzione processuale straordinaria<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. Il pubblico minitero è, infatti, l’esclusivo legittimato a proporre l’azione risarcitoria dinani alla Corte dei conti e tale legittimazione straordinaria trova il suo fondamento nell’interesse pubblico all’efficacia dell’azione di responsabilità. Su questa direttrice si è collocata, del resto, anche la Corte costituzionale, la quale ha affermato che il pubblico ministero contabile agisce, non soltanto nelle vesti di mero sostituto processuale, ma quale organo di giustizia imparziale a tutela dell’interesse generale alla regolare gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente, <em>evitando tra l’altro il sospetto di compiacenti omissioni o l’affermarsi di pratiche lassiste ed in ottemperanza anche al duplice principio dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24"><strong>[24]</strong></a>. </em>In tale prospettiva, il pubblico ministero contabile ripete la sua legittimazione ad agire direttamente dalla legge, a tutela degli interessi collettivi, trascendendo quindi quelli particolari dell’amministrazione danneggiata.<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a><br />
Se così è, non pare plausibile che la Procura agisca in favore della pubblica Amministrazione e, nel contempo, contro di essa. La nomenclatura utilizzata nell’ordinanza per descrivere tale aporetica situazione è quella di <em>“processo con se stesso”.</em> Detto altrimenti, l’Amministrazione entrerebbe nel processo contabile sia nelle vesti di ricorrente, seppur sostituita dalla Procura, che in quelle di resistente, in quanto destinataria dei provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. Tale <em>unisoggettività sostanziale </em>non può essere superata – osserva la Corte<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> – dalla circostanza secondo cui i destinatari dell’ordine giudiziale propulsivo siano i funzionari amministrativi. Ed invero, il pubblico funzionario, nella sua qualità di organo della pubblica amministrazione, non costituisce un soggetto diverso da questa. L’assunto che precede riposa &#8211; come noto­­­ &#8211;  sulla teoria organicistica, secondo cui all’ente non viene imputato soltanto l’effetto giudico prodotto, ma anche l’atto giuridico che lo produce posto in essere dalla persoina fisica titolare dell’organo. Questo forma più intensa di imputazione è descritta attraverso il riferimento alla formula <em>dell’immedesimazione organica</em>, che conferisce, pertanto, alle amministrazioni pubbliche la titolarità giuridica degli atti posti in essere dai funzionari<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Ne deriva, dunque, <em>l’absurdum processuale di un giudizio “a parte sostanzialmente unica”, ovverosia di un “processo (della Procura/Amminisrazione) con se stessa” o giudizio unisoggetivo o unipersonale<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup><strong><sup>[28]</sup></strong></sup></a>.</em><br />
In definitiva, nel caso concreto, l’improponibilità sussisterebbe anche per carenza di un giudizio in senso tecnico, non potendo ravvisarsi  due situazioni soggettive confliggenti ma una sola situazione soggettiva facente capo ad entrambe le parti, determinandosi, giocoforza, la trasfigurazione del rapporto giuridico processuale da <em>relazione necessariamente trilaterale,</em> avente all’apice un Giudice indipendente e neutrale ed equidistante dalle parti contrapposte, a mero rapporto bilaterale, ove il Giudice si pone a confronto con un parte sostanzialmente unica.<br />
Sebbene le osservazioni rassegnate siano di per sè sufficienti a fondare la declaratoria d’improcedibilità dell’istanza cautelare avanzata dalla Procura, la Sezione campana motiva la propria statuizione anche sulla scorta della natura giuridica dell’azione di responsabilità aministrativa.<br />
Sul punto, pare opportuno svolgere alcune brevi osservazioni.<br />
Ebbene, rappresenta opinione prevalente nella giurisprudenza contabile quella secondo cui la responsabilità amministrativa serba la medesima natura compensativa di quella civile da fatto illecito<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. L’assunto prende le mosse, innanzitutto, dalla funzione propria della Corte dei conti, che è quella di reintegrare il patrimonio dell’ente vulnerato dalla condotta di <em>mala gestio</em> del pubblico funzionario<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. Sul piano strettamente normativo, poi, viene in rilievo la norma di cui all’art. 82, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato), che riconosce quale fonte dell’obbligo risarcitorio dei pubblici funzionari la violazione dei doveri d’ufficio, e quella dell’art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo Unico delle leggi sull&#8217;ordinamento della Corte dei Conti) dal quale emerge una visione strettamente compensativa della riparazione del danno cagionato dal funzionario<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Più di recente, la dottrina maggioritaria sussume la responsabilità amministrativa entro l’archetipo della responsabilità contrattuale sul presupposto che l’illecito contabile è integrato dalla violazione dei doveri inerenti il rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Superata risulta, dunque, la concezione sanzionatoria e punitiva della responsabilità amministrativa. Si ricordi che tale tesi muove dal riferimento al dolo e alla colpa grave contenuto nella legge n. 20 del 1994 all’art. 1, co. 1-<em>bis</em>, dal potere del giudice di ridurre l’addebito graduando lo stesso secondo l’intensità e la gravità della condotta del responsabile e, infine, dal carattere officioso dell’azione della Procura erariale<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Nella prospettiva sanzionatoria, quindi, il danno erariale, più che la misura del risarcimento, costituirebbe il limite della sanzione irrogata dal giudice a seguito dell’imprescindibile valutazione dell’antigiuridicità e della colpevolezza della condotta del dipendente.<br />
Deve evidenziarsi, poi, come l’opzione interpretativa prevalente cui si è dinanzi accennato trovi suffragio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, la quale nella pronuncia <em>Rigolio c/ Italia</em><a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> ha statuito che la sentenza emessa dal giudice contabile, resa all’esito del giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità amministrativa di un funzionario pubblico, non è sussumibile entro il paradigma di “sanzione penale” definito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U.<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>, non riscontrandosi quella finalità repressiva propria della sanzione penale. Ed invero, il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso per finalità spiccatamente compensative, posto che il possibile esito dello stesso è rappresentato dalla condanna al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall’Ente publico a causa della <em>mala gestio</em> del publico funzionario.<br />
La mancata previsione di misure privative della libertà in caso di mancato pagamento, consente alla Corte una decisiva virata verso la natura compensativo-risarcitoria del procedimento dinanzi alla Corte dei conti<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Alla luce di quanto immediatamente precede, nell’ordinanza in commento viene chiarito che il giudizio di responsabilità amministrativa supponga, giocoforza, la presenza di un pregiudizio patrimoniale <em>“effettivo, reale e concreto”</em> che radica, pertanto, la giurisdizione del Giudice contabile. Se così è, dunque, non è possibile instaurare un giudizio dinanzi alla Corte dei conti in assenza dei relativi presupposti, prescindendo, cioè, dalla lesione alla sfera patrimoniale di un ente pubblico e a soli fini propulsivi dell’azione pubblica.<br />
Osserva  la Corte, poi, come gli ordini giudiziali propulsivi determinerebbero una grave ingerenza nella sfera del merito amministrativo, in quanto orienterebbero l’azione amministrativa in netta contrapposizione al principio di separazione dei poteri di montesquiana memoria e frutto meritorio delle riflessioni giuridiche di matrice illuministica.</p>
<p><strong>4. Osservazioni conclusive</strong><br />
In conclusione, l’intento della Procura erariale, come, del resto, sottolineato nell’ordinanza che qui si annota, risulta degno di nota: la cautela richiesta consentirebbe, infatti, di prevenire il pregiudizio alla finanza pubblica eziologicamente ricollegabile al mancato adempimento delle prescrizioni imposte alle Aziende sanitarie. È pur vero, però, che, a legislazione invariata deve escludersi la praticabilità del ricorso cautelare per finalità propulsive dell’azione ammnistrativa e preventive del danno erariale.<br />
Ma vi è di più. L’ordine propulsivo richiesto dalla Procura contabile risulterebbe, in defintiva, privo del carattere della strumentalità rispetto alla statuizione di merito, che rappresenta, per quanto già posto in luce, carattere indefettibile del paradigma cautelare.<br />
Ed invero, l’adempimento di tale ordine, prevenendo il danno erariale, precluderebbe la configurazione dell’illecito contabile, elidendo in radice la giurisdizione della Corte dei conti. Se così è, si potrebbe giungere ad osservare che la cautela richiesta, oltre a non essere strumentale ad un’ eventuale pronuncia di condanna, sia addirittura ostativa alla stessa, pervendendo al risultato aporetico di richiedere il rimedio cautelare proprio per evitare la sentenza di condanna della Corte e non già per anticiparne gli effetti.<br />
Ciò solo, pertanto, renderebbe la misura propulsiva richiesta ontologicamente incompatibile col paradigma cautelare, così come può declinarsi dinanzi alla Corte dei conti.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">[1] Si vedano sul punto, C. conti, ordinanza collegiale del 20 gennaio 2012, n. 23, di conferma dell’ordinanza monocratica di accoglimento del 20 luglio 2011, n. 146; ordinanza di rigetto del 19 dicembre 2013, n. 545 (in www.corteconti.it)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si confrontino i contributi proposti in questa Rivista da: DEL GROSSO, <em>Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania</em>; CAMPOFILONI, <em>Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</em>; LANGELLA, <em>Tutela cautelare ante causam atipica e propulsiva nel giudizio di responsabilità amministrativa: la Corte dei conti dichiara l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione e l’assenza di un giudizio in senso tecnico (c.d. “processo con se stesso”)</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Trattasi della celeberrima espressione del CHIOVENDA, <em>Istituzioni di diritto processuale civile</em>, Napoli, 1953, I, p. 241 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si vedano a riguardo Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253; 13 luglio 1995, n. 318; 7 novembre 1997, n. 326; sent. 24 luglio 1998, n. 336; 31 maggio 2000, n. 165.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> È appena il caso di osservare – non potendo in questa sede diffonderci sul punto – come sul piano strutturale la tutela cautelare si articoli attraverso due fasi, l’una assimilabile alla cognizione e l’altra all’esecuzione. Orbene, in seno al procedimento cautelare è dato riscontrare la <em>fase di autorizzazione</em> del provvedimento cautelare, che si sviluppa anche nel regime di stabilità del provvedimento stesso, e la <em>fase di attuazione o esecuzione.</em><br />
La fase di autorizzazione ha caratteristiche strutturali simili a quelle del procedimento di cognizione e si svolge, su domanda dell’interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento. Tale provvedimento, poi, assume la forma del decreto o dell’ordinanza e serba il contenuto di una pronuncia di autorizzazione alla misura cautelare. Giova qui soggiungere il rilievo che la cognizione cautelare assume il carattere della sommarietà, inducendo, pertanto, il legislatore a disciplinare questi procedimenti accanto a quelli di cognizione speciali perchè sommari<sup><sup>[5]</sup></sup>. Si confronti, MANDRIOLI, <em>Corso di diritto procesuale civile</em>, III<em>, L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita</em>, Torino, p. 191.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> BALBI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Digesto civ</em>., XVI, Torino, 1997, p. 125.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> SATTA, <em>Commentario al codice di procedura civile &#8211; processo di cognizione, </em>IV, 2, Roma, 1966, 268; ANDRIOLI <em>Commento al codice di procedura civile, </em>II, Napoli, 1960, 247; CALVOSA, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>NN.D.I</em>., XIV, Torino, 1968, 450.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> TOMMASEO, <em>Provvedimenti di urgenza</em>, in <em>Enc. Dir.,</em> XXXVII, Milano, 856, 1998, 878.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> CONSOLO &#8211; LUISO (a cura di), <em>Codice di Procedura civile commentato</em>, III-IV, Milano, 2000, p. 3046; TOMMASEO, op. cit., p. 878.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> PROTO PISANI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, XXV, Roma, 1991.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> BALBI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Digesto civ</em>., XVI, Torino, 1997, p. 80 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> SATTA, <em>Commentario al codice di procedura civile &#8211; processo di cognizione</em>, IV, 2, Roma, 1966, p. 270.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> MANDRIOLI, <em>Diritto processuale civile, IV, L&#8217;esecuzione forzata, i procedimenti speciali non cognitori</em>, Torino, 2005, p. 286.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> ANDRIOLI, <em>Commento al codice di procedura civile</em>, II, Napoli, 1960, p. 259-261; CALVOSA, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>NN.D.I</em>., XIV, Torino, 1968, p. 455; COMOGLIO, <em>Il procedimento cautelare in generale</em> &#8211; <em>Le singole misure cautelari</em>, in Comoglio, Ferri, Taruffo (a cura di), <em>Lezioni sul processo civile</em>, II, <em>Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi</em>, Bologna, 2005, p. 88; CONSOLO -LUISO, op. cit., p. 3061; MANDRIOLI, op. cit., p. 287; PROTO PISANI, op. cit., p. 15-19; TOMMASEO, op. cit., p. 858.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si confronti l’art. 5, co.2, della legge n. 19 del 1994, che integra la scarna previsione precedente di cui all’art. 48 del r.d. n. 1033 del 1938.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> SCIASCIA, <em>Manuale di diritto processuale contabile</em>, Milano, 2003, p. 297 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Art. 73, co. 2, r.d. n. 2440 del 1923; art. 58 del Testo unico n. 1214 del 1934; art. 1 r.d.l. n. 295 del 1939, convertito in legge n. 739 del 1939.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> NOVELLI, <em>I provvedimenti cautelari nei giudizi contabili</em>, Milano, p. 23.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Art. 1, co. 174, della legge n. 266 del 2005.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Come noto, la Corte di cassazione con ordinanza resa a Sezioni unite n. 22059 del 2007 ha sposato l’indirizzo interpretativo che radica in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di azioni a tutela del credito erariale. Per una ricostruzione degli orientamenti emersi in dottrina e giurisprudenza sul punto, vedasi POLLICE e CIMINI, <em>I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale nel processo contabile</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., fasc. II, 2011, p. 551 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> La pronuncia trae origine da una vicenda relativa ad una società partecipata da alcuni comuni ischitani, la cui costituzione, senza il supporto di un effettivo piano di fattibilità, aveva causato ingenti danni agli stessi enti locali. Nel periodo in cui la Procura accertava tale fattispecie, era stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e pur tuttavia continuavano a prodursi danni. Il protrarsi della procedura di liquidazione, infatti, creava nuove perdite e il maturarsi di ingenti interessi, per cui la Procura chiedeva ordinarsi agli enti locali, soci della partecipata, di pagare i debiti riconosciuti e chiudere così la procedura liquidatoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sul punto vedasi Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 22 dicembre 2009, n. 27092. Analogamente, v. pure Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 1978, n. 2207; Id., sent. 5 gennaio 2016, n. 29; Corte conti., sez. riun., sent. 18 giugno 2015, n. 28/QM.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Si confrontino sul punto C. conti, sez. riun., 20 dicembre 2000, n. 14/2000/QM e sez. riun., 20 marzo 2003, n. 6/2003/QM</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte cost. 5 marzo 1971, n. 68.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> NOVELLI, op. cit., p. 84; SANDULLI, <em>Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1964, p. 207; MADDALENA, <em>Azione pubblica civile del P.M. presso la Corte dei conti</em>, in <em>La giurisdizione nelle materie delle contabilità pubblica</em>, Roma, 1994, p. 98. È appena il caso di osservare, poi, come parte della dottrina abbia qualificato il publico ministero non quale sostituto processuale, ma come sostituto sostanziale dell’amministrazione, che pone in essere un’attività propria in nome proprio, capace, però, di produrre effetti sostanziali anche nei confronti del soggetto sostituito. Tale qualificazione potrebbe giustificare – secondo questa dottrina – i poteri d’indagine, di ricerca e di valutazione della prova, nonchè l’attribuzione dei poteri cautelari e soprattutto dei poteri sostanziali a tutela del credito, consistenti, ad esempio, nell’assunzione delle iniziative processuali finalizzate all’interruzione della prescrizione. Si confronti sul punto OCCHIENA, <em>Il procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla Corte dei conti</em>, Napoli, 2008, p. 131 e ss e 172 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Vedasi p. 33 dell’ordinanza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Sul punto si confronti GIANNINI, voce <em>Organi ( teoria generale</em>), in <em>Enc. giur</em>., vol. XXXI, Milano, 1981, p. 46; SANTI ROMANO, <em>Organizzazioni</em>, in <em>Frammenti di un dizionario giridico</em>, Milano, 1947, p. 155 e ss; MINERVINI, <em>Alcune riflessioni sulla teoria generale degli organi nelle persone giuridiche private</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1953, p. 942 ess; CROSETTI, <em>Organi</em>, in <em>Dig. disc. pubb</em>.,vol. X, 1995, p. 461 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Vedi ordinanza in commento p. 32. A riguardo, l’ordinanza richiama persino le figure del contratto con se stesso e il rapporto obbligatorio soggettivo unisoggettivo, puntualizzando, peraltro, come in tali ipotesi debbano in ogni caso sussistere due centri d’interesse contrapposti</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Si confronti già Corte dei conti 8 luglio 1937, n. 12 in <em>Riv. Corte conti</em>, 1938, II, p. 11.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Ex multiis</em>, C. Conti, Sez. Riun., 18 giugno 2015, n. 28/QM; C. Conti, Sez. giur. Campania, sent. 6 marzo 2011, n. 359.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Vedi PIZZA, <em>Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</em>, in questa <em>Rivista</em>, n. 3, 2016; RISTUCCIA, <em>Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1997, 3, 245; MADDALENA,<em> Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St</em>. 1994, II, 1427.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Si veda Corte cost. 29 gennaio 1993 n. 24, in <em>Regioni</em>, 1993, 5, p. 1437; Tra le storiche sentenze della Consulta che optano per la natura contrattuale, si veda anche Corte Cost., 15 dicembre 1949, n. 32, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>. Sul richiamo agli «obblighi di servizio», cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 744, in <em>Giust. civ. mass</em>., 1999, 2145.  VITTA<em>, Contrattualità della responsabilità del funzionario verso l’amministrazione pubblica</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1950, I, 13, ss.; SCHIAVELLO, <em>La nuova conformazione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2001, 8 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> TANGO, <em>Della responsabilità negli ordini costituzionali</em>, Roma, 1899, p. 147 ss.; STADERINI, <em>Responsabilità amministrativa e contabile</em>, voce in <em>Digesto disc. pubbl</em>., vol. XIII, 1997, p. 206; MADDALENA<em>, Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St</em>. 1994, II, 1427.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Trattasi della nota pronuncia del 13 maggio 2014 ( ric. 20148/09 ) con la quale la Corte edu ha espressamente escluso che la pronuncia di condanna della Corte dei conti sia idonea a fondare un divieto di <em>bis in idem</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Si vedano i criteri enucleati nella nota sentenza <em>Engel </em>e altri contro Paesi Bassi resa in data 8 giugno 1976.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Vedi PIZZA, op. cit.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/ Airgest s.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/cera-una-volta-il-potere-giurisdizionale-italiano-nota-a-corte-giust-ue-grande-camera-5-aprile-2016-c-689-13-puligienica-c-airgest-s-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:37:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cera-una-volta-il-potere-giurisdizionale-italiano-nota-a-corte-giust-ue-grande-camera-5-aprile-2016-c-689-13-puligienica-c-airgest-s-p-a/">C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/ Airgest s.p.a.</a></p>
<p>La Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata ad esprimersi, in primis, sulla relazione intercorrente tra il ricorso incidentale e ricorso principale nel rito speciale quale quello appalti[1], per mezzo del rinvio ex art. 267 TFUE[2] azionato dal CGA in corso del procedimento giurisdizionale introdotto da Puligienica Facility Esco Spa (PFE) contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cera-una-volta-il-potere-giurisdizionale-italiano-nota-a-corte-giust-ue-grande-camera-5-aprile-2016-c-689-13-puligienica-c-airgest-s-p-a/">C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/ Airgest s.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cera-una-volta-il-potere-giurisdizionale-italiano-nota-a-corte-giust-ue-grande-camera-5-aprile-2016-c-689-13-puligienica-c-airgest-s-p-a/">C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/ Airgest s.p.a.</a></p>
<p>La Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata ad esprimersi, <em>in primis</em>, sulla relazione intercorrente tra il ricorso incidentale e ricorso principale nel rito speciale quale quello appalti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, per mezzo del rinvio ex art. 267 TFUE<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> azionato dal CGA in corso del procedimento giurisdizionale introdotto da Puligienica Facility Esco Spa (PFE) contro Airgest Spa (stazione appaltante), nei confronti di Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) e Zenith Services Group Srl (ZS) e concernente la legittimazione o meno dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultime, emette <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22945">la sentenza qui annotata</a> con la quale tra l’altro afferma, l’indiscutibile facoltà di investire <em>de plano</em> la Corte di giustizia anche ove sia dato riscontrare una precedente decisione la cui paternità è da ricondurre all&#8217;Adunanza plenaria.<br />
Così all’organo giusdicente lussemburghese è stato chiesto di pronunciarsi, con ordinanza motivata (17 ottobre 2013, n. 848) e quindi nel rispetto dell’espressa volontà del codice del processo amministrativo, sulle seguenti e dubbie complessità di carattere esegetico, ma di importante valore orientativo per le dinamiche processuali:</p>
<ol>
<li value="NaN">se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza del 4 luglio 2013, in causa C-100/12, con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, al caso in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l’intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel giudizio amministrativo, di guisa che la res controversa risulta di fatto circoscritta soltanto a due imprese;</li>
<li>se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante l’applicazione del diritto dell’Unione europea, osti con l’interpretazione di detto diritto e, segnatamente con l’art. 267 TFUE, l&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a., nella parte in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o incompatibile con il diritto dell&#8217;Unione europea; e, in particolare,</li>
</ol>
<ul style="margin-left: 40px;">
<li>se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea di un principio di diritto già enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria, siano tenuti a rimettere a quest&#8217;ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE per accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente, quali giudici comuni del diritto dell&#8217;Unione europea, una questione pregiudiziale alla CGUE per la corretta interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea;</li>
<li>se nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente alinea fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla CGUE ovvero, in ogni caso in cui la CGUE si sia comunque espressa, viepiù se successivamente all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando la sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea e il principio di diritto interno enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria &#8211; ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell&#8217;Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea per come interpretato dalla CGUE o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all&#8217;Adunanza plenaria, con l&#8217;effetto di demandare all&#8217;esclusiva valutazione di quest&#8217;ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla CGUE;</li>
<li>se, infine, un&#8217;esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana nel senso di rimandare all’esclusiva valutazione dell’Adunanza Plenaria l’eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla CGUE – ovvero anche soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua all’applicazione di principi di diritto eurounitario già declinati dalla CGUE &#8211; non sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche con l&#8217;esigenza che il diritto dell&#8217;Unione europea riceva piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla CGUE, anche ai fini della massima estensione dei principi del cd. &#8220;effetto utile&#8221; e del primato del diritto dell&#8217;Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull’art. 99, comma 3, del c.p.a. della Repubblica italiana).</li>
</ul>
<p>La Corte, sulla scorta dei summenzionati quesiti, ha espresso i principi di diritto che seguono:<br />
1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato dall’altro offerente.<br />
2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.<br />
3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.<br />
Da una mera lettura dei principi enunciati si individua, senza difficoltà alcuna, il <em>core business </em>dell’attività richiesta alla Corte: dipanare il groviglio relativo ai rapporti da un lato, tra ricorso principale e incidentale, dall’altro quelli controversi tra l’esercizio della funzione nomofilattica da parte dell’Adunanza Plenaria,  in virtù dell’art. 99 c.p.a., e il ruolo di autentico e autorevole interprete del diritto europeo rivestito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea del quale risulta assegnataria per espressa previsione del T.F.U.E.<br />
Il primo quesito si inserisce nell’alveo giurisprudenziale già spianato da diverse pronunce sia del giudice amministrativo sia della Corte di giustizia di cui, per ciò stesso, è d’uopo farne menzione. È essenziale puntualizzare però che, aderendo ad una decodificazione semplicistica e secondo il significato dal vocabolario comune contemplato, di cui è sintomatico il termine incidentale, il ricorso di tal fatta è di tipo secondario, occasionale. Alla luce di tale premessa ne deriva che, considerata la sua accessorietà, non dovrebbe essere idoneo ad influenzare le sorti del ricorso principale, perché trattasi di una fattispecie non di preliminare e pregnante rilevanza. Pertanto, alla stregua di tale impostazione concettuale, solo in caso di soluzione positiva per il ricorrente principale allora si potrebbero vagliare le doglianze palesate da quello incidentale. Ciò però lascia il tempo che trova, perché non è ammissibile una perfetta identità tra una ricostruzione che affonda le radici nella semantica della lingua italiana e un ragionamento di tipo giuridico che, attenendo ad una determinata branca del sapere, affida le proprie sorti a diversi parametri, intrisi di tecnicismo e specificità, sia sostanziali che processuali. Infatti, “Non sempre, tuttavia, la dinamica processuale è così lineare, dal momento che il ricorso incidentale potrebbe contenere cesure o meglio eccezioni che hanno un carattere assorbente o paralizzante del ricorso principale”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Orbene, degna di nota, seguendo una gerarchia non per ordine d’importanza, ma cronologica, risulta essere la sentenza della Plenaria n. 11 del 10 novembre 2008,”per la quale il giudice deve, prima di decidere, in ossequio al principio delle parità delle parti in giudizio, necessariamente esaminare ambedue i ricorsi”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> <a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Successivamente, l’Adunanza  plenaria, con la sentenza n. 4/2011, affermava la pregiudizialità dell’analisi del ricorso incidentale, di tipo “paralizzante”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, rispetto a quello principale ed il suo essere, irrefutabilmente, foriero dell’inammissibilità del secondo, qualora il primo abbia a sindacare i presupposti processuali, ossia la <em>legittimatio ad causam </em>del ricorrente principale, il quale, in tal guisa, risulta neppure portatore dell’interesse c.d. strumentale al rinnovo delle procedure di gara<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Di segno contrario era l’orientamento  del Tar Piemonte che, diversamente opinando e rinviando con ordinanza una non dissimile questione alla Corte, vedeva nel principio di cui alla sentenza n.4/2011 un’evidente lesione dei principi della piena ed effettiva tutela, altresì evocati all’art. 1 c.p.a.<br />
Non mancano, come detto, interventi dell’organo giudicante sopranazionale; quest’ultimo, con la nota sentenza Fastweb del 2013, dichiarava la violazione della normativa comunitaria perpetrata dall’enucleazione contenuta nella Plenaria testé descritta, ove si trattasse di sole due imprese concorrenti nell’aggiudicazione. La Corte evidenziava come “l’accoglimento del ricorso incidentale dell’aggiudicatario non determina il rigetto (<em>rectius</em>: l’inammissibilità) del ricorso principale dell’offerente qualora l’offerta di entrambi sia contestata nell’ambito del medesimo procedimento e con motivi identici, per l’analogo interesse legittimo di ciascun concorrente all’esclusione dell’offerta dell’altro che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere a un’offerta regolare”. Dunque, sembra potersi desumere che le avversate ragionevolezza e congruità delle offerte dei due partecipanti di uno stesso procedimento, di cui ognuno risulta portatore della pretesa qualificabile come interesse legittimo all’estromissione dell’altro, nell’eventualità quindi in cui la stazione appaltante si trovi impedita ad individuare l’offerta più idonea, in base a detta sentenza, ostino a che il ricorso incidentale potesse causare la reiezione del principale. Ne deriverebbe una rinnovazione della gara considerata l’accertata mancanza della conformità delle offerte ai requisiti posti nel bando di gara e dei quali se ne richiede la soddisfazione<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Nel 2014, nuovamente il giudice amministrativo si trovava a dovere risolvere una <em>querelle</em> di tale natura e con la plenaria n. 9 del 2014 individuava taluni rilevanti principi di diritto:<br />
1- il giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione;<br />
2 &#8211; nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione; tuttavia, l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile;<br />
3- nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale non va esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti carattere escludente; tale evenienza si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale;<br />
4- nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via principale &#8211; estromesso per atto dell’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale &#8211; ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale come precisato in motivazione.<br />
Emerge da quest’ultima formulazione giurisprudenziale nomofilattica un’incontrovertibile parvenza d’allineamento del giudice nazionale alla sentenza Fastweb. Pertanto il ricorrente principale può vedere riconosciuto un pieno diritto ad un’immediata analisi del proprio ricorso solo in alcune ipotesi determinate e residuali rispetto a quelle di cui può pregiarsi il ricorrente incidentale<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, insoddisfatto delle precedenti definizioni ermeneutiche, che secondo taluni sembravano avessero sopiti gli animi e raffreddato i dubbi interpretativi, e divorato da un implacabile sospetto concettuale prima, applicativo dopo,  fu costretto a rimettere la questione alla Corte, la quale ha indicato, nella seduta del 5 aprile 2016, i principi di diritto sopra pedissequamente riportati.<br />
Con riguardo alle altre questioni, rimesse all’attenzione del giudice europeo, non v’è chi non veda come attengano ai rapporti fra giurisdizioni nazionali e sovranazionali, ma soprattutto all’esplicazioni di funzioni nomofilattiche riconducibili non solo al giudice italiano, ma anche a quello comunitario. In pochi termini si può sunteggiare la portata del problema: c’erano una volta l’esclusiva attività giurisdizionale e, all’interno di questa, quella nomofilattica, del giudice nazionale.<br />
Invero le complessità che sgorgano dalle composizioni dei rapporti suddetti sono niente affatto peregrine, in quanto oggetto di diversi deferimenti a carico delle Corte<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e sulle quali si sono elevati diversi spunti di riflessioni<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
In riferimento ai quesiti del caso di specie il giudice del rinvio altro non si domanda, oltre le più volte affrontate problematiche relative alla compatibilità dell’art. 99 c.p.a. con il tenore dell’art. 267 TFUE e alla possibilità concessa alle singole sezioni di adire direttamente la Corte senza l’intercessione dell’Adunanza ogni volta nutrano perplessità sulla ragionevolezza e legittimità di un principio di diritto da essa espresso, se non la consistenza della significativa eventualità, in ipotesi ammessa, in presenza di una precedente pronuncia esegetica della Corte, delle sezioni di dare a quest’ultima immediata applicazione o, in alternativa, di postulare una definizione-filtro della Plenaria. In onore alla verità un’interpretazione letterale della norme che albergano nell’art. 99 c.p.a. depone a favore di uno stringente vincolo di rimessione con annesso obbligo di motivazione circa le ragioni del dissenso, senza possibilità di scampo, delle sezioni “ribelli” rispetto i <em>dicta</em> dell’Adunanza. Quest’ultima alternativa parrebbe paventare un’illogica attribuzione e un abnorme abuso da parte dell’Adunanza in quanto significherebbe detenere il potere di stabilire, <em>ad libitum</em>, le concrete condizioni applicative delle decisioni europee che, benché diritto non legislativamente forgiato, sempre diritto è in un panorama culturale che vede oramai accreditate come fonti anche le formulazioni di estrazione eminentemente giurisprudenziale, tese a rigenerare la scienza giuridica affinché sia adeguata alle istanze dei tempi che impercettibilmente si avvicendano nella scansione delle vicende umane.<br />
La CGUE sicuramente non avrebbe potuto disdegnare la forza delle decisioni giurisprudenziali che, vestendosi di precedente<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, orientano, in via immediata, la fenomenologia processuale e, mediata, quella della teoria generale del diritto. In virtù di questo assunto, la Corte, con i principi di diritto espressi, ha sì riconosciuto efficacia a quell’attività tipica dello <em>ius dicere</em> (appunto dei giudici), ma lo ha fatto non già incontrando il gusto e appagando le aspettative dell’Adunanza plenaria, in quanto ha attribuito la diretta efficacia alle proprie decisioni, scavalcando il potere assegnato ad essa dal legislatore processuale amministrativo e nel rispetto del principio della primazia del diritto europeo<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
È stato evocato il termine precedente che impone un chiarimento, considerata la sua genesi <em>common-law</em>. Non bisogna confondere l’atteggiarsi del precedente costituito dalla regola concreta individuata dal <em>common-lawyer</em> e quello che si compone della regola intercettata dall’operatore continentale: il primo procede in modo induttivo, il secondo dalla norma generale e astratta qua e là contreplata e dunque per via deduttiva.<br />
Si noti come la CGUE “in particolare per mezzo del rinvio pregiudiziale” ha concorso ad accorciare le distanze fra le due tradizioni giuridiche occidentali di cui sopra, “ma, come esattamente evidenziato, attraverso l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto Europeo ha superato la previsione dell’art. 267 TUE (ex art. 234 Tr. CE) con il fondamentale supporto di un nuovo tipo di relazioni tra, per quanto qui interessa, la Corte di Giustizia e le corti nazionali inferiori”. Di converso, è notorio come i sistemi <em>civil law</em> siano sempre stati refrattari all’idea di una piena attribuzione di precipua valenza al precedente. Ciò è dovuto ad un fattore culturale e, specificamente, all’utopia dell’estremo formalismo-giuspositivista che difende un diritto che si risolva esclusivamente nella legislazione, senza che il potere giurisdizionale possa apportare beneficio al di fuori del momento applicativo, in quanto la legge è onnipotente e onnicomprensiva. Inoltre l’assunto <em>de quo </em>circa la operatività o meno del precedente, a ben vedere, trova la prova regina nel “quesito posto alla Corte di Giustizia da parte del CGA con l’ordinanza da cui muove il presente lavoro”<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Quanto all’ultimo quesito grande apprezzabilità riscuotono le ragioni sottese ad esso: non può non condividersi che una necessaria ed ulteriore azione dell’Adunanza sembra costituire un’evidente lesione dei principi europei, intesi nel senso come specificato nell’ordinanza di rimessione, ma che altresì pacificano, al contempo, nelle Carte costituzionali e legislazioni statali<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Con intensa partecipazione emotiva e ardore di sentimento devono essere accolti i principi di diritto, esplicitati dalla Grande Camera, concernenti i punti appena disaminati perché finalmente pongono fine ad un annoso dibattito, che a parer nostro, non avrebbe potuto conoscere altra ponderata soluzione.<br />
Lo strumento tipizzato dall’art 267 TFUE, che fa della CGUE il custode dell’ equilibrio normativo comunitario cui deve aspirare la tensione originata dalle configgenti forze giurisdizionali e politiche statali e che costituisce “la chiave di volta dell’intero sistema di garanzia giurisdizionale”<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, testimonia l’esistenza di una funzione nomofilattica europea alla quale quella nazionale, se non deve cedere completamente il passo, quantomeno deve rallentarlo in virtù della già ricordata supremazia del diritto europeo e alla quale deve conformarsi ogni risposta giurisdizionale domestica; ciò è imposto dal necessario adattamento alle superiori esigenze di una comunità ormai multilivello<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> di cui si è parte e che, per siffatta ragione, devono prevalentemente essere rispettate. Naturalmente è fondamentale discorrere di adeguamento alla normativa di un sistema comunitario, sovranazionale, laddove non si accolga un’idea di ordinamento che, sebbene organizzato a cerchi concentrici, potrebbe assumersi come unitario in virtù della realizzazione dell’unificazione, obiettivo precipuo della comunità europea. Di contro, avallare <em>in toto</em>, senza le necessarie precauzioni concettuali e pratiche, una tesi del genere si traduce in un atto di superficialità e imperizia perché significa mostrarsi dimentichi e non curanti delle peculiarità insite in ogni area geografica che stimolano l’utilizzo non di omologhe procedure, ma differenziati strumenti d’intervento di natura giuridica, politica, sociologica ed economica. Tuttavia, per le ragioni in parte esposte e per le altre facilmente intuibili da una mente europeista, non può venir meno il rispetto degli indirizzi e atti riconducili alle istituzioni dell’Unione. In linea con quanto appena asserito è la decisione della Corte Costituzionale: “poiché ai sensi dell’art. 164 del Trattato spetta alla Corte di Giustizia assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tale via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
C’è chi sostiene come emerga un’atomizzazione della funzione nomofilattica “a tutto discapito dei valori che quella funzione vuole affermare, ossia l’esatta e l’uniforme interpretazione della legge, al fine di tradurre la certezza del diritto in diritto alla certezza”<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> <a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
In realtà l’esercizio dei poteri giurisdizionali è partecipato da giudici di diversa origine, giurisdizione e grado, i cui ambiti operativi geografici e funzionali sono diversamente delimitati, ma che hanno come primario obiettivo quello di assicurare una giustizia non anacronistica e dunque superata dalle istanze sociali ed economiche, ma, di contro, sempre pronta a garantire una tutela effettiva e confacente agli interessi qualificati, tipizzati o meno, quale che sia la natura, di cui sono portatori i singoli. Quindi anche la giurisprudenza coopera nella creazione del diritto, come un orientamento nettamente più realista impone, costituendo un ineludibile sussidio nonchè la parte simbiotica e necessaria per il diritto positivo; quest’ultimo si deve manifestare senza che possa escludere, dal concreto esplicarsi fenomenologico, l’attività “normogenetica”<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> del giudice e questa senza che possa eludere il progetto della legge, scheletro e prodromo<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> cui incontrovertibilmente è doveroso far riferimento per ergere la struttura dell’ordinamento giuridico in tutte le sue sfaccettature; ciò soprattutto per una ragione che trova fondamento nel principio di legalità, dalla Costituzione presidiato, ma anche per ossequiare quello della separazione dei poteri decantato da Montesiquieu e Locke, che ha dato linfa alla ripartizione funzionale nel nostro sistema repubblicano, assicurando i sottesi principi di terzietà e imparzialità cui deve ispirarsi il giudice, e che ammette deroghe sol quando alcuno dei poteri resta inerte. Inoltre, il compito di applicare le norme comunitarie, conferito ai giudici nazionali dall’ordinamento comunitario, corrobora la natura poietica del loro operato, perché li obbliga a  dover creare la norma concreta, del caso di specie appunto, ricavandola dalle definizioni e dai principi ampi di matrice europea<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Nondimeno, una non necessaria, spropositata e ingiustificata esplicazione dell’attività giurisdizionale, salvo che non sia sorretta da un’evidente lacunosità legislativa, sconfinerebbe in un’indebita usurpazione di un potere di cui il giudice non risulta affatto investito, perché “la legge costituirebbe lo strumento migliore, pur se non privo di imperfezioni, per affermare il principio di uguaglianza. Accettando, invece, il potere creativo del giudice, il meccanismo equidistributivo della legge, che dovrebbe essere impersonale ed astratta, cederebbe il passo alle valutazioni della giurisprudenza, che risulta, necessariamente, condizionata dall’esigenza di provvedere su un caso concreto e determinato”<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
In questo <em>excursus </em>concettuale è meritevole soffermarsi su un’analisi delle conseguenze che potrebbero discendere da una violazione del diritto dell’Unione perpetrata da uno Stato membro.<br />
L’operato giurisprudenziale, a partire dalla sentenza Klober, sancisce l’inconfutabile presenza di responsabilità a carico di qualsivoglia Stato non rispettoso delle normative comunitarie per poi continuare con la sentenza Traghetti del Mediterraneo. Con quest’ultima si è andato oltre affermando che trattasi di una responsabilità non limitatamente circoscritta alle sole ipotesi di dolo o colpa grave<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
È all’uopo opportuno porre rilievo che “La giurisprudenza comunitaria qualifica da tempo l’atteggiamento dello Stato inadempiente agli obblighi nascenti dal Trattato dell’Unione come illecito sanzionabile con l’obbligo risarcitorio. La fonte di tale responsabilità è stata individuata dalla giurisprudenza comunitaria nella violazione dell’art. 10 del Trattato che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare finalizzate agli scopi del Trattato e di astenersi da qualunque misura che rischi di compromettere la realizzazione di tali scopi.”<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> Tanto premesso e continuando ad argomentare seguendo questa scuola di pensiero, non possono che imperare oneri di cooperazione in capo allo Stato che, per libera scelta, ha ritenuto opportuno entrare a far parte di una Comunità ove precisi obblighi, come la logica vuole, governano l’ordinato divenire dei rapporti.<br />
Per concludere, sia il mancato esercizio del potere di disapplicazione dell’organo giudicante domestico sia di quello del rinvio riescono a trovare valido usbergo nelle approvazioni giurisprudenziali di cui si è appena dato conto, le quali legittimano, indubbiamente, un’irrinunciabile proposizione di un’azione risarcitoria per inadempimento; attività queste testé menzionate che, prima di qualificarsi siccome poteri, sono veri e propri obblighi che incombono sui giudici nazionali e che rinvengono le proprie ragioni giustificatrici nel principio di leale collaborazione, del primato del diritto europeo<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, dell’obbligo d’interpretazione conforme degli atti nazionali al diritto comunitario, nonché dell’effetto utile<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, richiamato dall’ultimo dei quesiti su cui insiste l’ordinanza del 17 ottobre 2013, n. 848, dalle quale muove codesto contributo<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<div>
<div style="text-align: right;">
<p><em>(pubblicato il 27.4.2016)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. V. Carbone, <em>Appalti pubblici ed esame del ricorso principale e incidentale: un rilevante contrasto interpretativo che merita un ampio inquadramento sistematico</em>, in <em>Il nuovo diritto amministrativo</em>, Ed. Dike, n. 4/2013.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul giudice nazionale incombe l’obbligo di ossequiare il diritto comunitario. In ipotesi di dubbio e controversa interpretazione si può presentare il summenzionato rinvio. Nella sentenza Factortame del 1990, la Corte di giustizia ha deciso che il giudice nazionale, nel caso faccia ricorso allo strumento in discussione, deve sospendere l&#8217;applicazione della norma di discussa valenza in attesa della soluzione fornita dalla Corte.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il paragrafo 1 comma 3 così recita: “ Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare l&#8217;articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto”. Il paragrafo 3 afferma: “Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l&#8217;autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso”.<br />
<a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A. Fragomeni, <em>Il problema (irrisolto) del rapporto tra esame del ricorso principale e ricorso incidentale alla luce dei principi comunitari</em>, in <em>Rassegna avvocatura dello Stato</em>, n. 2-2014, p. 327.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A. Caldarera, <em>Il principio dello stare decisis e la funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del Consiglio di stato al vaglio della Corte di giustizia dell’unione Europea</em>, in www.judicium.it, p. 2.<br />
<a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. G. Pellegrino, <em>Ricorso incidentale e parità delle parti. La svolta della Plenaria</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; F. Follieri, <em>Un ripensamento dell’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, pp. 1151 ss.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si v. A. Squazzoni<em>, Il rebus del presunto effetto paralizzante del ricorso incidentale nella gare d’appalto ove anche il ricorrente principale contesti la mancata esclusione del vincitore</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2009.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sposano questa linea di pensiero successive decisioni: si pensi, a titolo esemplificativo, alla sentenza n. 63, 19 gennaio 2012, sez. III. Cons. Stato.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si v. C. LAMBERTI, <em>Per la Corte di Giustizia l’incidentale non è più escludente?</em>, in <em>Urb. app</em>., 2013, 10, p.1003.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si v. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno – 6 ottobre 2014, n. 4985, in www.giustizia-amministrativa.it</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si v. fra tutte Cons. Stato., sez. V, ord., 17 marzo 2016, n. 1090.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Sul punto si v. M. Filice e R. Rolli, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5333"><em>Dialogo tra le Corti e vincolo del precedente (Brevi note a Cons. St., V, sentenza non definitiva con ordinanza di rimessione 17 marzo 2016, n. 1090)</em></a>, in <em>www.giustamm.it, 3 &#8211; 2016.</em><br />
<a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sul tema si v. U. Mattei, <em>Precedente giudiziario e stare decisis</em>, in <em>Digesto delle discipline giuridiche</em>, sezione civile, vol. XIV, Torino, Utet, 1996</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> La superiorità del diritto europeo è stata suggellata prima,dalla celeberrima sentenza Costa-Enel del 1964, e dopo, dalla, parimenti nota, sentenza Simmethal del 1978, quindi per via giurisprudenziale. Si deve registrare come il principio <em>de quo</em> garantisca una tutela indiscriminata ai cittadini dei vari Stati membri. Altresì importante è stata la sentenza Granital del 1984 che ha sancito come la norma interna, che viola quella comunitaria, è disapplicabile direttamente dal singolo giudice senza ricorrere alla Corte costituzionale.<br />
Vale  la pena sottolineare che per anni si alimentarono dubbi, protagonisti di contrasti giurisprudenziali e dottrinali, in materia di rapporti tra diritto domestico e comunitario, ai quali ha posto soluzione il novellato comma 1 di cui all’art. 117 Cost, a mente del quale “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> A. Caldarera, <em>op. cit</em>., p. 26.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si pensi a titolo esemplificativo agli art. 111 Cost, 6 e 13 CEDU.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> F. Astone., <em>Integrazione giuridica europea e giustizia amministrativa</em>, Edizioni scientifiche, Napoli, 1999, p. 137.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. S. Cassese, <em>Ordine giuridico europeo e ordine nazionale</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2010, n. 4, pp.319-422</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sent. Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 389.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così, G.P. CIRILLO, <em>La frammentazione della funzione nomofilattica</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa</em>.it, 2013, 1.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul tema si v. E.  Follieri, <em>Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare riferimento al Consiglio di Stato</em>, in <em>Ars interpretandi</em>, vol. II, Roma, Carocci editore, 2015.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> G. Morbidelli, <em>Il contributo del giudice amministrativo in 150 anni dell’unità d’Italia</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 787.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. F. Saitta,  <em>Valore del precedente giudiziale e certezza del diritto nel processo amministrativo del terzo millennio</em>, <em>Dir. amm</em>., fasc. 3, 2005, p. 608.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sul punto si v. A. Rovagnati, <em>Giudice italiano e giudice comunitario nel processo di integrazione europea</em>, Pavia University Press, Editoria scientifica, 2010.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> A. Caldarera, <em>op. cit</em>., p. 76.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Si v. S. Oggianu, <em>Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica</em>, Milano, Cedam, 2011, pp. 279 ss.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A. Fragomeni,  <em>op.cit.</em>, p. 355.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr M. Orlandi, L’evoluzione del primato del diritto dell’Unione europea, Torino, Utet, 2012.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> A. Fragomeni, <em>op.cit</em>, p. 357.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a>  Cfr. G. Tesauro, <em>ll dialogo tra giudice italiano e corti europee</em>, in <em> Atti del Convegno Nazionale Nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro, </em>pp. 11 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cera-una-volta-il-potere-giurisdizionale-italiano-nota-a-corte-giust-ue-grande-camera-5-aprile-2016-c-689-13-puligienica-c-airgest-s-p-a/">C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano.Nota a Corte Giust UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13; Puligienica c/ Airgest s.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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