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	<title>n. 4 - 2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 4 - 2013 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La responsabilità penale dei Dirigenti comunali per la SCIA in materia edilizia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-penale-dei-dirigenti-comunali-per-la-scia-in-materia-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:44:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-penale-dei-dirigenti-comunali-per-la-scia-in-materia-edilizia/">La responsabilità penale dei Dirigenti comunali per la SCIA in materia edilizia</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 30.4.2013) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-penale-dei-dirigenti-comunali-per-la-scia-in-materia-edilizia/">La responsabilità penale dei Dirigenti comunali per la SCIA in materia edilizia</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4644_ART_4644.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 30.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La nuova legge urbanistica piemontese</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-urbanistica-piemontese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:44:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-urbanistica-piemontese/">La nuova legge urbanistica piemontese</a></p>
<p>Ad oltre trenta anni di distanza dall’approvazione della legge urbanistica piemontese 5 dicembre 1977 n. 56, è finalmente stata emanata una nuova legge che ha in gran parte sostituito la precedente. Sul Bollettino Regionale del 28 marzo 2013 è infatti stata pubblicata la legge Regione Piemonte n. 3 del 25</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-urbanistica-piemontese/">La nuova legge urbanistica piemontese</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-urbanistica-piemontese/">La nuova legge urbanistica piemontese</a></p>
<p>Ad oltre trenta anni di distanza dall’approvazione della legge urbanistica piemontese 5 dicembre 1977 n. 56, è finalmente stata emanata una nuova legge che ha in gran parte sostituito la precedente.<br />
Sul Bollettino Regionale del 28 marzo 2013 è infatti stata pubblicata la legge Regione Piemonte n. 3 del 25 marzo 2013.<br />
Le modifiche sono in parte state predisposte per armonizzare la legge regionale 56/1977 con il dpr 380/2001 e s.m.i. ed in parte per assicurare un approccio “moderno” alla materia urbanistica.<br />
Tra le principali modifiche vi sono l’introduzione del piano paesaggistico regionale, l’applicazione della procedura di VAS nella redazione degli strumenti di pianificazione, la previsione dell’istituto della co-pianificazione con i vari enti interessati, l’introduzione del concetto di perequazione urbanistica e territoriale e dell’istituto della monetizzazione degli standards urbanistici.</p>
<p><u>1.– Il piano paesaggistico regionale.<br />
</u>L’art. 8, nel sostituire l’art. 5 della legge Regione Piemonte 56/1977, ha previsto l’introduzione, accanto al piano territoriale regionale (PTR), del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei vincoli paesaggistici (PPR). Detto piano riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.<br />
Il PTR, tra i vari elaborati, deve contenere le norme di attuazione con gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l&#8217;adeguamento dei piani di competenza provinciale e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente vincolanti. Il piano deve altresì contenere il rapporto ambientale, con la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale.<br />
Peraltro la Regione può anche decidere di predisporre un unico piano che in tale caso deve avere i contenuti del PTR e del PPR.<br />
La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all&#8217;autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell&#8217;espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico.<br />
Decorso il termine di novanta giorni, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia e lo trasmette alle province e alla città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano è trasmesso inoltre all&#8217;autorità competente alla VAS ed ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell&#8217;adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell&#8217;indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.<br />
Successivamente la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi.<br />
Il piano è, quindi, sottoposto al Consiglio regionale per l&#8217;approvazione.<br />
Per il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l&#8217;approvazione da parte del Consiglio regionale tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali. Il PPR si attua mediante l’adeguamento dei PCT, dei PTCM e dei PRG, oppure mediante strumenti di approfondimento paesaggistico previsti dalla normativa del piano stesso, formati dalla Regione.</p>
<p><u>2. – Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti.<br />
</u>La recente legge regionale ha notevolmente inciso sulla formazione ed approvazione del piano regolatore comunale e sulle sue varianti.<br />
Infatti mentre prima della modifica legislativa il piano regolatore era adottato dal Comune che poi provvedeva ad inviarlo alla Regione per l’approvazione, adesso il legislatore regionale ha preferito introdurre un sistema di immediata collaborazione Comune – Regione che si attua attraverso conferenze di copianificazione.<br />
Il Comune definisce la <i>proposta tecnica del progetto preliminare</i> che, accanto alla relazione illustrativa, agli allegati tecnici e alle norme di attuazione, deve contenere gli elaborati relativi al procedimento di VAS e cioè il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione, nonché documentazione relativa all’adeguamento dello strumento al PAI o relativa agli aspetti geologici, idraulici e sismici qualora il Comune non sia dotato di PAI o se ne voglia discostare.<br />
La proposta tecnica del progetto preliminare è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni e chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica.<br />
Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l&#8217;attuazione del piano può avere sull&#8217;ambiente e all&#8217;autorità competente per la VAS.<br />
Il Comune convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione che esprime la propria valutazione e che è presieduta dal Sindaco.<br />
Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto il Comune, la Provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione ed eventualmente il Ministero per i beni paesaggistici. Possono partecipare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni e soggetti competenti in materia ambientale.<br />
Nel caso in cui l&#8217;ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e armonizzarli al fine di formulare il parere unico per la conferenza di copianificazione e valutazione.<br />
La decisione della conferenza di copianificazione e valutazione è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto.<br />
Sono vincolanti, ancorchè minoritari all’interno della conferenza di copianificazione e valutazione, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all’adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o in merito agli aspetti connessi alla VAS.<br />
Il Comune predispone quindi il <i>progetto preliminare del piano</i> che è adottato dal consiglio e pubblicato<br />
per sessanta giorni sul sito informatico. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni.<br />
Valutate le osservazioni e le proposte pervenute, si definisce la <i>proposta tecnica del progetto definitivo</i> del piano che è adottata con deliberazione della giunta.<br />
La conferenza di copianificazione e valutazione esprime la sua valutazione nei successivi centoventi giorni (termine che può essere prorogato con consenso unanime) e decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico, fornendo anche pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.<br />
Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l’autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico.<br />
<i>Lo strumento urbanistico è approvato</i> con deliberazione del consiglio che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione. In caso di dissenso, si convoca una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.<br />
Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione ed è trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla città metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio.<br />
Le varianti al PRG si distinguono in generali, strutturali, parziali e semplificate.<br />
Le varianti generali interessano l’intero territorio comunale o modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. Queste varianti sono approvate con lo stesso iter previsto per l’approvazione del nuovo PRG.<br />
Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano che non rientrano né nella varianti generali né in quelle parziali, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Sono approvate con lo stesso procedimento previsto per le varianti generali ma i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.<br />
Sono varianti parziali al PRG quelle che:<br />
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;<br />
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;<br />
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;<br />
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;<br />
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale.<br />
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;<br />
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;<br />
h) non modificano gli ambiti di interesse storico e paesaggistico.<br />
La deliberazione di adozione della variante parziale è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte. La delibera è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, alla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.<br />
Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia.<br />
La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.<br />
Le varianti strutturali e parziali sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo che non rechino la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA, non prevedano la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato, non riducano la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative.<br />
La VAS, ove prevista, è svolta dal Comune.<br />
Le modifiche al PRG che non costituiscono variante, e che sono indicate all’art. 17 c. 12, sono assunte dal comune con deliberazione consiliare.<br />
La legge regionale 3/2013 ha aggiunto l’art. 17 bis in tema di varianti semplificate, e cioè di varianti la cui necessità può nascere nei casi in cui le iniziative di interesse pubblico siano attuate attraverso gli accordi di programma che incidano sullo strumento urbanistico.<br />
Gli elaborati della variante sono presentati dal soggetto proponente l’opera, unitamente alla proposta relativa. L’Amministrazione convoca la conferenza di servizi composta dal Comune interessato, dalla Provincia e dalla Regione.<br />
Il progetto dell’intervento e la conseguente variante urbanistica sono pubblicate sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi ed entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni.<br />
La conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni.<br />
L’accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza e comporta l’approvazione della variante.<br />
La variante semplificata può anche essere adottata nei casi in cui vi siano interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia.<br />
Parimenti la variante semplificata può essere adottata nei casi in cui sia presentato un progetto per insediamento di attività produttiva al SUAP e questo comporti variante urbanistica.<br />
In tal caso il RUP convoca la conferenza di servizi cui partecipano il Comune, la Provincia e la Regione. Qualora la conferenza si esprima in senso negativo, l’interessato ha la possibilità di presentare osservazioni e modificare gli elaborati sui quali la conferenza effettua un nuovo pronunciamento e in caso positivo il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile.<br />
Qualora invece la conferenza emetta subito un giudizio positivo, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica.<br />
In realtà non si comprende la ratio per cui in caso di pronunciamento immediatamente favorevole della conferenza, la variante è automaticamente approvata, mentre nel caso in cui il pronunciamento favorevole avvenga a seguito di un secondo incontro, spetti al consiglio comunale pronunciarsi sulla variante.<br />
La variante semplificata viene anche adottata nei casi in cui si tratti di realizzare un&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità.<br />
Le varianti semplificate sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, salvo che siano limitate funzionalmente e territorialmente all’adeguamento urbanistico dell’area di localizzazione di un intervento (ferma restando in tal caso l’applicazione della disciplina in materia di VIA), oppure non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato o non comportino una riduzione di tutela paesaggistica.</p>
<p><u>3. &#8211; La perequazione e la monetizzazione degli standards.<br />
</u>Il legislatore piemontese ha introdotto nella legge sia il concetto di “perequazione urbanistica”, sia il concetto di “perequazione territoriale”, che ormai trovano ampio spazio nella più recente attività pianificatoria.<br />
La perequazione urbanistica viene attuata tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Interessante notare che la stessa può trovare applicazione anche in caso di territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.<br />
I diritti edificatori alle aree vengono attribuiti prescindendo dalla localizzazione dell&#8217;edificabilità e dalle destinazioni d&#8217;uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.<br />
La perequazione urbanistica può anche essere attuata mediante compensazioni. Infatti si prevede la possibilità di concludere accordi con soggetti pubblici e privati finalizzati ad attuare previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico, nonché la possibilità di fare partecipare soggetti pubblici e privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private.<br />
La perequazione territoriale, invece, consiste nell’applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali.<br />
La perequazione territoriale può venire attuata mediante accordi territoriali stipulati tra Regione, le province e la città metropolitana, oppure tra la provincia e la città metropolitana, d’intesa con i comuni interessati, o ancora, tra comuni territorialmente prossimi.<br />
L’accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.<br />
La sottoscrizione dell’accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati.</p>
<p>Per la prima volta nella normativa urbanistica piemontese viene disciplinato l’istituto della monetizzazione, che pur applicato da molti Comuni sulla base della legge statale e di precedenti giurisprudenziali, non era mai stato normato a livello regionale.<br />
Viene così disposto che qualora l&#8217;acquisizione delle superfici per gli standards urbanistici non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma, commisurata all&#8217;utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell&#8217;acquisizione di altre aree, da destinare all&#8217;acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 29.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-legge-urbanistica-piemontese/">La nuova legge urbanistica piemontese</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’attuazione del golden power in Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-del-golden-power-in-italia-dal-potere-regolamentare-alla-potesta-regolatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-del-golden-power-in-italia-dal-potere-regolamentare-alla-potesta-regolatoria/">L’attuazione del &lt;i&gt;golden power&lt;/i&gt; in Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 29.4.2013) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-del-golden-power-in-italia-dal-potere-regolamentare-alla-potesta-regolatoria/">L’attuazione del &lt;i&gt;golden power&lt;/i&gt; in Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-del-golden-power-in-italia-dal-potere-regolamentare-alla-potesta-regolatoria/">L’attuazione del &lt;i&gt;golden power&lt;/i&gt; in Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4642_ART_4642.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 29.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattuazione-del-golden-power-in-italia-dal-potere-regolamentare-alla-potesta-regolatoria/">L’attuazione del &lt;i&gt;golden power&lt;/i&gt; in Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>The judicial review in the field of telecommunications: case law examples of confirmations of NRA decisions, annulment of NRA decisions</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/the-judicial-review-in-the-field-of-telecommunications-case-law-examples-of-confirmations-of-nra-decisions-annulment-of-nra-decisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:41:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-judicial-review-in-the-field-of-telecommunications-case-law-examples-of-confirmations-of-nra-decisions-annulment-of-nra-decisions/">The judicial review in the field of telecommunications: case law examples of confirmations of NRA decisions, annulment of NRA decisions</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 9.4.2013) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-judicial-review-in-the-field-of-telecommunications-case-law-examples-of-confirmations-of-nra-decisions-annulment-of-nra-decisions/">The judicial review in the field of telecommunications: case law examples of confirmations of NRA decisions, annulment of NRA decisions</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/the-judicial-review-in-the-field-of-telecommunications-case-law-examples-of-confirmations-of-nra-decisions-annulment-of-nra-decisions/">The judicial review in the field of telecommunications: case law examples of confirmations of NRA decisions, annulment of NRA decisions</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4637_ART_4637.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 9.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Monitoraggio delle bande orarie e sistema sanzionatorio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/monitoraggio-delle-bande-orarie-e-sistema-sanzionatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:41:13 +0000</pubDate>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 29.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La potestà normativa in materia di sale gioco e i «luoghi sensibili»</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-potesta-normativa-in-materia-di-sale-gioco-e-i-luoghi-sensibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:40:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-potesta-normativa-in-materia-di-sale-gioco-e-i-luoghi-sensibili/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-potesta-normativa-in-materia-di-sale-gioco-e-i-luoghi-sensibili/">La potestà normativa in materia di sale gioco e i «luoghi sensibili»</a></p>
<p>1. Sommario: 2. – La sentenza del Tar di Trento n. 63/2013. 3. – La potestà legislativa e la competenza in materia. 4. – Le diverse tipologie dei divieti applicabili all’esercizio di attività di gioco e gli interessi coinvolti. 2.. La sentenza del TAR di Trento n. 63/2013 Il Tribunale</p>
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<p align="justify"><b>1. Sommario</b>: 2. – La sentenza del Tar di Trento n. 63/2013. 3. – La potestà legislativa e la competenza in materia<i>. </i>4. – Le diverse tipologie dei divieti applicabili all’esercizio di attività di gioco e gli interessi coinvolti.</p>
<p><b><br />
2.. La sentenza del TAR di Trento n. 63/2013<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, con la sentenza n. 63 del 21 febbraio 2013, ha parzialmente annullato una deliberazione comunale avente ad oggetto l’imposizione di distanze minime, 300 metri, tra nuovi esercizi, con attività prevalente di gioco (sale gioco), e “luoghi sensibili”.<br />
Nello specifico, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo l’atto comunale nella parte in cui le predette limitazioni incidevano su “luoghi di culto” e “giardini e parchi di pubblico godimento”, in quanto spazi adibiti “a frequentazione indifferenziata di categorie di persone: le chiese, in particolare, sono luoghi dedicati alla preghiera, sia comunitaria che personale, e quindi sono aperti e frequentati dall’indifferenziata, anagraficamente e socialmente, comunità dei fedeli” <i>(cfr. Tar Trento – sezione unica, 21 febbraio 2013, n. 63).<br />
</i>Di conseguenza, sono fatti salvi i divieti in circoscritte aree del medesimo comune, ma caratterizzate dalla presenza degli altri “siti sensibili”.<br />
Il Legislatore provinciale, con l’inserimento dell’art. 13bis nella legge provinciale n. 9 del 14 luglio 2000, ha fornito una lista dei cd. “luoghi sensibili”, di carattere non tassativo e, pertanto, suscettibile di ampliamento attraverso una applicazione analogica: “si deve trattare, in altri termini, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione: giovani, anziani e persone svantaggiate o malate, tutti potenzialmente non in grado, per immaturità, solitudine, condizioni personali e/o sociali in genere, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento” <i>(cfr. Tar Trento – sezione unica, 21 febbraio 2013, n. 63).<br />
</i>L’elencazione ha compreso, in forma indicativa e non esaustiva, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di centri giovanili e delle strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie, scolastiche o socio assistenziali.</p>
<p><b>3. La potestà legislativa e la competenza in materia<br />
</b>In ambito europeo, la Corte di Giustizia ha affrontato in vari giudizi la questione delle apparecchiature da gioco, al fine di armonizzare i principi di libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali con le eventuali restrizioni dei singoli Stati membri, previste a garanzie di esigenze imperative.<br />
Tra le decisioni più significative, è utile riportare la sentenza C-65/05, della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica<i>,</i> del 26 ottobre 2006<i>.<br />
</i>La normativa, emanata dall’ordinamento nazionale, aveva introdotto un divieto generalizzato riguardo l’installazione e la gestione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, prevedendo al contempo gravi sanzioni penali ed amministrative.<br />
Secondo la ricostruzione greca, il divieto, di carattere generale ed assoluto, era necessario per contrastare la facilità di conversione di qualsiasi gioco elettronico in gioco d’azzardo, con le gravi conseguenze sociali che esso comporta.<br />
Tale previsione, però, è stata ritenuta dalla Corte una violazione degli obblighi dello Stato nascenti dall’appartenenza all’Unione europea, dal momento che la legge nazionale formulava un indeterminato riferimento alla categoria dei giochi, compresi quelli che non hanno lo scopo di offrire una speranza di vincita in denaro.<br />
La Corte di Giustizia europea ha specificato che <i>in subiecta materia</i> le restrizioni alla disciplina europea sono giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo <i>(cfr., in tal senso, sentenza 24.1.2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, sentenze 24.3.1994, causa C275/92, Schindler; 21.9.1999, causa C124/97, Läärä).<br />
</i>Le osservazioni effettuate dalla Corte hanno avuto un notevole valore interpretativo, e di armonizzazione sistematica, all’interno di un settore in cui esistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale<i>.<br />
</i>In rapporto con la normativa europea, la disciplina provinciale italiana, nonchè la deliberazione comunale, non si pone in contrasto con i principi comunitari. Le restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco perseguono la tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili, mediante la prevenzione della dipendenza dal gioco: interesse fondamentale salvaguardato dallo stesso Trattato CE e, ancor prima, dalla Costituzione italiana.<br />
Riconosciuta la possibilità, in capo degli Stati membri, di introdurre limitazioni e condizioni nell’esercizio dell’attività in esame, occorre esaminare se l’ordinamento italiano preveda una competenza esclusiva statale ovvero regionale.<br />
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/2011, ha stabilito una potestà legislativa residuale in materia. Pertanto, il divieto di nuova apertura di esercizi con attività di gioco, nelle vicinanze di siti cd. sensibili, non rappresenta una ragione di ordine pubblico e sicurezza.<br />
Sebbene il controllo di legittimità costituzionale avesse ad oggetto una legge della Provincia autonoma di Bolzano, la n. 13 del 22 novembre 2010, le considerazioni svolte dai giudici della Consulta possono trovare completa applicazione nella ipotesi in esame.<br />
Attraverso una interpretazione restrittiva dell’art. 117, seconda comma, lett. h, il criterio dell’ordine pubblico e la sicurezza è stato definito come un “interesse generale alla pubblica incolumità delle persone” e alla lotta alla criminalità con particolari necessità di esercizio unitario e coordinato in tutto il territorio <i>(cfr. Corte cost. 28.1.2010, n. 21)</i>, finalizzate alla “prevenzione dei reati ed al mantenimento &#8230; del complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale” <i>(cfr. Corte cost. n. 300/2011).<br />
</i>L’analisi costituzionale, focalizzata sull’effettiva <i>ratio</i> della normativa provinciale ed eliminati gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, ha individuato come interesse primario la tutela dei soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, in ragione dell’età o perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale. Questa protezione, ha proseguito la Corte nella sua argomentazione teleologica, esige uno strumentale collegamento con la necessità di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.<br />
Tale orientamento si è discostato notevolmente dalla tradizionale ottica penalistica: le valutazioni del Legislatore provinciale, infatti, hanno riguardato “situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico &#8230; preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti” <i>(Corte cost. n. 300/2011).<br />
</i>In conclusione, i giudici costituzionali hanno riconosciuto una competenza legislativa regionale riguardo la previsione di distanze minime dai “luoghi sensibili”, non essendo riconducibili a ragioni di “ordine pubblico e sicurezza”. Quest’ultima materia attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale <i>(ex plurimis, Corte cost. n. 35 del 2011, n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006).<br />
</i>Alla luce di ciò, la potestà legislativa è ritenuta di competenza della Provincia autonoma di Trento: la disciplina provinciale, infatti, non ha inciso direttamente sull’individuazione e sull’installazione delle apparecchiature elettroniche, ma ha previsto una condizione restrittiva in relazione con la prossimità a determinati luoghi, caratterizzati dalla prevalente presenza di soggetti deboli e dalla inadeguatezza delle strutture urbanistiche, le quali potrebbero gravare sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate.<br />
In concreto, la giurisprudenza costituzionale ha consentito alle leggi regionali e alle cure amministrative degli enti locali, nell’ambito della disciplina urbanistica e della viabilità, di introdurre limiti all’attività delle sale gioco, purchè questa tutela non si sovrapponga a quella attinente alla pubblica sicurezza. “Tuttavia questi poteri possono essere esercitati solo in coerenza con i principi delle suddette materie, ossia sul piano urbanistico imponendo (ragionevoli) distanze minime tra le sale giochi e i siti sensibili (scuole, centri giovanili, strutture socio-assistenziali), e sul piano della viabilità tramite l’imposizione di una dotazione minima di parcheggi o mediante altre soluzioni che risolvano eventuali problemi di congestione del traffico” (<i>TAR Brescia, sezione II – 9 ottobre 2012 n. 1673).<br />
</i><br />
<b>4. Le diverse tipologie dei divieti applicabili all’esercizio di attività di gioco e gli interessi coinvolti<br />
</b>Oltre il contesto costituzionale ed europeo appena delineato, l’art. 50, comma 7 del d. lgs. 267 del 2000 ha consegnato, in capo al Sindaco, il potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione <i>(cfr. TAR Lazio, sez. II – 2/4/2010 n. 5619 – TAR Campania n. 2076/2011).<br />
</i>La giurisprudenza prevalente ha oramai riconosciuto la nozione dei pubblici esercizi comprensiva dell’attività di intrattenimento svolte all’interno di sale gioco.<br />
Il pubblico esercizio è caratterizzato dalla fruibilità delle prestazioni da parte della collettività indifferenziata, “i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, nè esercizi commerciali (non essendo la vendita l’attività principale praticata), nè servizi pubblici, bensì, appunto, pubblici esercizi, di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico ” <i>(cfr. TAR Lazio, sez. II – 2/4/2010 n. 5619).<br />
</i>Pertanto, nell’ambito del coordinamento e della riorganizzazione del commercio, è attribuita all’ente-comune una potestà di prevedere orari massimi per l’esercizio dell’attività, i quali, però, non possono incidere, in maniera diretta, sull’utilizzo e l’installazione degli apparecchi da gioco lecito.<br />
Come appare evidente, esiste una notevole differenza tra gli scopi perseguiti tramite la fissazione degli orari di apertura delle sale e le restrizioni sulle distanze minime delle stesse dai “luoghi sensibili”. In quest’ultimo caso, l’obiettivo primario è rappresentato dalla prevenzione sociale e sanitaria di contenimento del “vizio del gioco”, attraverso strumenti urbanistici volti alla risoluzione della viabilità.<br />
Il divieto di costituire nuove attività nelle “aree circoscritte” esige un accertamento e una giustificazione specifica, basata sul concreto impatto della presenza di giochi con vincita in denaro in un determinato luogo per la “qualità del contesto urbano e la sicurezza urbana, nonché per i problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”, divenendo necessario motivare in ordine a specifiche problematiche, in senso lato urbanistiche ed ambientali, presenti in ciascuna circoscritta localizzazione (<i>cfr. Tar Trento, sezione unica – 21 febbraio 2013, n. 63).</i><br />
Per queste ragioni, “l’intervento dell’autorità deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti” <i>(cfr. TAR Brescia, sezione II – 31 agosto 2012 n. 1484). </i>La rilevanza dei valori in conflitto, ed il relativo sacrificio, è tale da imporre all’autorità pubblica un’adeguata e convincente motivazione delle ragioni sottese alle proprie scelte, utilizzando indicatori statistici e dati numerici sui fenomeni oggetto dell’ordinanza.<br />
Ai fini di contrasto della ludopatia, oramai riconosciuta espressamente come malattia dopo il suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza dal<b> </b>D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della L. 8.11.2012, n. 189, non appare condivisibile il tentativo di una isolata giurisprudenza <i>(T.A.R. Umbria – 20.4.2012, n. 121)</i> di riconoscere il collegamento della patologia unicamente al gioco d’azzardo illecito: “se si dovesse condividere tale singolare sillogismo, infatti, si potrebbe anche sostenere, con uguale <i>ratio</i>, che le dipendenze da alcol o da fumo colpiscono solo i consumatori di alcolici o di sigarette acquistati di contrabbando” (<i>cfr. Tar Trento, sezione unica – 21 febbraio 2013, n. 63)</i>.<br />
Nell’ipotesi di limitazioni sull’orario di esercizio della attività di gioco, prevista all’art. 50, comma 7, del TULPS, la finalità principale risiede, invece, nella regolazione e omogeneizzazione dei tempi di offerta dei servizi sul territorio, non potendo intervenire il sindaco direttamente ed in concreto sulla prevenzione della ludopatia attraverso tale mezzo applicativo <i>(TAR Brescia, sezione II – 9 ottobre 2012 n. 1673).<br />
</i>Pertanto, la drastica applicazione della limitazione oraria, al di fuori delle esigenze territoriali descritte, opererebbe esclusivamente come uno strumento repulsivo per alcune attività già insediate, senza alcun beneficio sistemico, comportando una violazione dell’utilità sociale e della libertà dell’iniziativa economica, le quali sono materie riservate alla competenza statale.<br />
Da un lato, quindi, l’eccessiva forza dell’intervento restrittivo comunale o la diretta efficacia dello stesso sull’utilizzo delle apparecchiature comporta uno spostamento della competenza legislativa, verso quella statale; dall’altro, la scelta tra le due tipologie di divieto, da parte dell’amministrazione locale, necessita una istruttoria ed una valutazione differente in considerazione degli interessi e delle finalità coinvolte, nonché degli strumenti adottati.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 22.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: i nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-i-nuovi-confini-della-trasparenza-pubblica-e-il-diritto-alla-conoscibilita-dellazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:40:13 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 17.4.2013) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-i-nuovi-confini-della-trasparenza-pubblica-e-il-diritto-alla-conoscibilita-dellazione-amministrativa/">Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: i nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4638_ART_4638.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 17.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Il punto di «non ritorno» nella tutela della Costituzione nella riflessione di Vincenzo Caianiello. Euro, potere costituente e democrazia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-di-non-ritorno-nella-tutela-della-costituzione-nella-riflessione-di-vincenzo-caianiello-euro-potere-costituente-e-democrazia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:40:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-di-non-ritorno-nella-tutela-della-costituzione-nella-riflessione-di-vincenzo-caianiello-euro-potere-costituente-e-democrazia/</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-di-non-ritorno-nella-tutela-della-costituzione-nella-riflessione-di-vincenzo-caianiello-euro-potere-costituente-e-democrazia/">Il punto di «non ritorno» nella tutela della Costituzione nella riflessione di Vincenzo Caianiello. Euro, potere costituente e democrazia</a></p>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 17.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2013 n.4128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-4-2013-n-4128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-4-2013-n-4128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-4-2013-n-4128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2013 n.4128</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Arzillo G.R. ed altri (avv. Pesce) / Regione Lazio (avv. Barone) – Prefetto di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) sulla ammissibilità di un ricorso esperito con il rito accelerato ex art. 129 c.p.a. avverso decreto di riparto dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-4-2013-n-4128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2013 n.4128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Arzillo<br /> G.R. ed altri (avv. Pesce) / Regione Lazio (avv. Barone) – Prefetto di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità di un ricorso esperito con il rito accelerato ex art. 129 c.p.a. avverso decreto di riparto dei seggi per le elezioni regionali che fissa il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale da eleggere in 50 membri oltre il presidente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso avverso decreto di riparto dei seggi per le elezioni regionali recante contestuale fissazione del numero dei consiglieri regionali &#8211; Rito elettorale accelerato ex art. 129 c.p.a. – Inapplicabilità – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di riparto dei seggi per le elezioni regionali del 2013 che fissa il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale in “50 membri oltre il presidente” mediante il procedimento accelerato di cui all’art. 129, d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.). Premesso che la tutela processuale “anticipata” ex art. 129 cod. proc. amm. riveste carattere eccezionale rispetto a quella disciplinata dall’art. 130 cod. proc. amm., ed è prevista solamente per i provvedimenti “<i>immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali</i>” (art. 129, comma 1), e che tutti gli altri “<i>atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all&#8217;atto di proclamazione degli eletti</i>” (art. 129, comma 2), l’atto impugnato non è idoneo a ledere in via diretta ed immediata i ricorrenti nei loro diritti partecipativi rigorosamente e strettamente intesi, conservando essi la piena facoltà di adire il giudice ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 cod. proc. amm., previa instaurazione del rituale contraddittorio secondo le modalità stabilite (al fine di assicurare uno dei valori imprescindibili del giusto processo ai sensi dell’art. 111 cod. proc. amm.); soluzione, questa, coerente con la <i>ratio </i>della<i> </i>disciplina processuale vigente, che intende conciliare &#8211; secondo una ragionevole impostazione che tiene conto dei vari profili costituzionalmente rilevanti in materia &#8211; l’esigenza di una pronta ed efficace tutela giurisdizionale con le altre esigenze connesse, quali l’ordinato svolgimento delle consultazioni, la piena garanzia del contraddittorio e la cognizione unitaria delle impugnazioni relative alla medesima elezione, limitando allo stretto indispensabile l’ambito delle situazioni alle quali si applica lo speciale rito pre-elettorale, caratterizzato da una notevole compressione del contraddittorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Rossodivita Giuseppe, Rocco Berardo, Donato Robilotta, Giuseppe Paliotta, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Borghese, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Roberta Barone, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;<br />
Prefetto di Roma &#8211; Commissario Ad Acta Indizione Elezioni Regionali Ord. Tar 4388/2012;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum: Movimento Difesa del Cittadino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;<br />
ad adiuvandum: Marino Scapucci, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Germanico, 168; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto n. T00412 datato 1° dicembre 2012 del Presidente della Regione Lazio con cui sono stati ripartiti i seggi per le prossime elezioni regionali del 2013 ed è stato fissato il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale da eleggere in “50 membri oltre il presidente” ;<br />	<br />
se e per quanto occorre, del decreto del Prefetto di Roma prot. n. 211442 del 7/12/2012 nella parte in cui ha come presupposto il decreto presidenziale n. 412/2012, e di ogni altro atto collegato e connesso,<br />	<br />
nonché, quanto ai motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del decreto n. T00421 del 22 dicembre 2012, con cui il Presidente della Regione Lazio ha confermato il precedente decreto n. 412 del 1 dicembre 2012 e ha ripartito i seggi per le elezioni regionali del 2013 confermando il numero complessivo dei componen<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad adiuvandum</i> di Marino Scapucci;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad opponendum </i>del Movimento Difesa del Cittadino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto:<br />	<br />
A. I ricorrenti impugnano, con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti, gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Presidente della Regione Lazio ha ripartito i seggi per le elezioni regionali del 2013 e ha fissato il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale in “50 membri oltre il presidente”, facendo valere una pluralità di censure attinenti anche a profili di possibile incostituzionalità della normativa di fonte statale applicata nel caso di specie.<br />	<br />
B. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, resistendo al ricorso.<br />	<br />
Ha proposto intervento <i>ad adiuvandum</i> il signor Marino Scapucci.<br />	<br />
Ha proposto intervento <i>ad opponendum </i>il Movimento Difesa del Cittadino.<br />	<br />
C. Con ordinanza n. 168/2013, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che in quella fase si dovesse procedere unicamente a un bilanciamento dell’interesse dei ricorrenti &#8211; il quale comunque può trovare soddisfazione anche in esito alla sentenza di merito, non traducendosi allo stato in un pregiudizio assolutamente irreparabile &#8211; con le evidenti esigenze di interesse pubblico volte al proseguimento dell’iter della procedura elettorale in corso, nei modi e nei termini prefissati.<br />	<br />
D. La causa è stata inizialmente chiamata per la discussione del merito all’udienza pubblica del 7 marzo 2013.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 2587/2013, il Tribunale ha concesso trenta giorni per la presentazione di memorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3 cod. proc. amm., in ordine alla questione dell’ammissibilità e/o della procedibilità del ricorso in relazione all’esistenza e/o alla permanenza dell’interesse a ricorrere, da determinarsi avendo riguardo, tra l’altro:<br />	<br />
&#8211; alla questione dell’efficacia caducante o &#8211; in alternativa &#8211; meramente invalidante dell’eventuale annullamento in sede giurisdizionale degli atti impugnati in questa sede;<br />	<br />
&#8211; all’esigenza di garantire una conduzione del processo pienamente conforme al principio, costituzionalmente rilevante, del contraddittorio, avuto riguardo anche alle posizioni giuridicamente rilevanti conseguenti all’esito dello svolgimento delle elezion<br />
&#8211; alla disciplina processuale propria del rito elettorale. <br />	<br />
A seguito del deposito delle memorie delle parti, il ricorso è stato nuovamente chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 18 aprile 2013, e quindi trattenuto in decisione.<br />	<br />
E. Il Collegio ritiene che tra tutti i profili processuali potenzialmente rilevanti nella specie rivesta carattere assolutamente prioritario, <i>in limine litis</i>, quello dell’ammissibilità del ricorso in relazione alla peculiare disciplina che il codice del processo amministrativo stabilisce con riguardo alla fase pre-elettorale.<br />	<br />
In particolare, il Collegio, aderendo alla prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato, rileva:<br />	<br />
a) che la tutela processuale “anticipata” ex art. 129 cod. proc. amm. riveste carattere eccezionale rispetto a quella disciplinata dall’art. 130 cod. proc. amm.;<br />	<br />
b) che detta forma di tutela anticipata è prevista solamente per i provvedimenti “<i>immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali</i>” (art. 129, comma 1; cfr. altresì l’art. 130, comma 1);<br />	<br />
c) che tutti gli altri “<i>atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all&#8217;atto di proclamazione degli eletti</i>” (art. 129, comma 2);<br />	<br />
d) che il sistema del codice intende conciliare &#8211; secondo una ragionevole impostazione che tiene conto dei vari profili costituzionalmente rilevanti in materia &#8211; l’esigenza di una pronta ed efficace tutela giurisdizionale con le altre esigenze connesse (ordinato svolgimento delle consultazioni, piena garanzia del contraddittorio, cognizione unitaria delle impugnazioni relative alla medesima elezione); e a questo fine esso limita allo stretto indispensabile l’ambito delle situazioni alle quali si applica lo speciale rito pre-elettorale, il quale è caratterizzato da una notevole compressione del contraddittorio e non si presta assolutamente a interpretazioni estensive o analogiche;<br />	<br />
e) che ovviamente neppure è possibile eludere tali esigenze facendo rientrare l’impugnativa degli atti in epigrafe nell’ambito del rito processuale amministrativo ordinario (in via interpretativa o mediante conversione): il Collegio riconosce che &#8211; non applicandosi l’art. 129 cod. cod. proc. amm. &#8211; deve farsi riferimento in linea di principio al rito processuale ordinario; ma da ciò non discende, nella specie, l’ammissibilità dell’impugnativa, la quale ha comunque ad oggetto atti che presuppongono la cd. “emanazione” (convocazione) dei comizi elettorali e sono quindi impugnabili esclusivamente nell’ambito dell’apposito rito di cui all’art. 130 cod. proc. amm.;<br />	<br />
f) che questa soluzione non pregiudica minimamente l’effettività della tutela giurisdizionale degli interessati, che non sono stati lesi in via diretta e immediata nei loro diritti partecipativi rigorosamente e strettamente intesi, e che comunque hanno conservato la piena facoltà di adire questo giudice ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 cod. proc. amm., previa instaurazione del rituale contraddittorio secondo le modalità stabilite (al fine di assicurare uno dei valori imprescindibili del giusto processo ai sensi dell’art. 111 cod. proc. amm.);<br />	<br />
g) che non sarebbe comunque conferente al caso di specie il possibile riferimento alle sentenze n. 6002/2012 del Consiglio di Stato e n. 9280/2012 di questo Tribunale, trattandosi &#8211; in quel caso &#8211; di un’azione giurisdizionale incardinata con il rito ordinario anteriormente all’avvio della procedura elettorale, e diretta proprio a tutelare l’interesse dei ricorrenti &#8211; che altrimenti sarebbe rimasto privo di garanzia giurisdizionale &#8211; all’indizione delle elezioni, ossia a “contrastare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale” (Cons. Stato, sent. cit.).<br />	<br />
F. Dalle precedenti considerazioni consegue, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso proposto in questa sede, con i relativi motivi aggiunti.<br />	<br />
G. L’assoluta peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con i relativi motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-4-2013-n-4128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2013 n.4128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro Franco D&#8217;Angiolella (Avv. Michele Romaniello) c. Comune di Calvi Risorta (Avv. Carlo Marino), Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale) sull&#8217;ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti a carico del proprietario dell&#8217;area Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro<br /> Franco D&#8217;Angiolella (Avv. Michele Romaniello) c. Comune di Calvi Risorta (Avv. Carlo Marino), Ministero della Difesa  (Avvocatura distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti a carico del proprietario dell&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del fondo- Condizioni –Responsabilità – A titolo di dolo o di colpa – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’ art. 192 del D.Lvo n. 152/2006, l&#8217;ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente ed automaticamente rivolto al proprietario  in quanto tale, o, comunque al soggetto che abbia la disponibilità, anche in via di fatto, dell&#8217;area interessata, se non viene individuato a suo carico, almeno sul piano probatorio delle presunzioni ex art. 2727 cod. civ., l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa, desunto da un comportamento omissivo o commissivo. Ne deriva che ove manchi l’elemento psicologico, o l&#8217;amministrazione vigilante non ne abbia fornito prova, lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanze sindacali di rimozione e rimessione in pristino. (Nel caso di specie l’Amministrazione ha provato in giudizio la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico del proprietario con un’istruttoria completa e un’esauriente motivazione, pertanto il giudice ha dichiarato legittima l’ordinanza e ha rigettato il ricorso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6594 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Franco D&#8217;Angiolella, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Romaniello, con domicilio eletto presso Michele Romaniello in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Calvi Risorta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Marino, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci N.19;<br />	<br />
 Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc. Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento delle ordinanze nn.60 e 61 del 16.9.2011 e relative note di trasmissione;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle presupposte note dei Carabinieri del Comando Stazione di Calvi Risorta.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calvi Risorta in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso iniziale e per motivi aggiunti – volto a contestare le ordinanza in epigrafe indicate di rimozione e smaltimento di rifiuti &#8211; (in disparte la dubbia tempestività del gravame avverso la seconda ordinanza in considerazione della relativa relata di notifica) è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, non potendo trovare accoglimento né le censure di ordine sostanziale-motivazionale, né quelle di carattere procedimentale.<br />	<br />
In relazione al primo profilo, incentrato complessivamente su rilievi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all&#8217;imputabilità soggettiva della violazione, occorre ricordare che l&#8217;art. 192 comma 3° del D.Lvo n. 152/2006 sancisce &#8221; il divieto di abbandono&#8221; e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e &#8221; nel &#8220;suolo, nonché l&#8217;immissione di rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi stato nelle acque superficiali e sotterranee. &#8220;<br />	<br />
La violazione dei predetti divieti da parte di &#8220;chiunque&#8221; comporta l&#8217;obbligo di &#8221; procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo&#8221;.<br />	<br />
La norma ( sostanzialmente ripetitiva dell&#8217;art. 14 del c.d. Decreto Legislativo Ronchi n. 22/1997, con l&#8217;aggiunta di garanzie istruttorie e procedimentali) individua, pertanto, tre categorie di soggetti responsabili, in solido tra loro dell&#8217;illecito abbandono o deposito di rifiuti: l&#8217;autore materiale dell&#8217;illecito stesso, nonché, qualora esso non coincida con il proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento ( ovvero anche possessore in via di fatto, evidentemente), anche queste due categorie, da individuare secondo i noti parametri civilistici ( artt. 832, 957, 1099, 1040 e seg. Cod. civ.).<br />	<br />
Dalla previsione legislativa scaturiscono una serie di conseguenze di ordine interpretativo ed applicativo.<br />	<br />
Sul piano dei soggetti responsabili non ci sono particolari problemi ermeneutici : proprietari, titolari di diritti reali limitati o diritti di obbligazione ( detentori), ovvero ancora possessori. Sul piano invece dell&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito ambientale, esso consiste in un atteggiamento di volontà dell&#8217;effetto oppure di negligenza, imprudenza, imperizia od inosservanza di regole eteronome ( art. 43 c.p.); sicché, ad esempio, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare di altro diritto o in uso di fatto del terreno non può essere chiamato tout court a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, se non viene individuato a suo carico, almeno sul piano probatorio delle presunzioni ex art. 2727 cod. civ., l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ove manchi quello, lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanze sindacali di rimozione e rimessione in pristino.<br />	<br />
In altri termini, l&#8217;ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente ed automaticamente rivolto al proprietario in quanto tale, o, comunque al soggetto che abbia la disponibilità, anche in via di fatto, dell&#8217;area interessata. Ciò in ragione della considerazione che la responsabilità del proprietario o del possessore o del detentore sorge esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati in relazione ad un atteggiamento volitivo ritenuto motivatamente e verosimilmente doloso o colposo.<br />	<br />
Siffatto obbligo non può che essere desunto da un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità con l&#8217;autore dell&#8217;abbandono illecito di rifiuti.<br />	<br />
Di qui la conseguenza che il detto ordine di rimozione presuppone l&#8217;accertamento, almeno sul piano presuntivo, della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi escludere la sussistenza dell&#8217;obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole, o, quantomeno, del quale l&#8217;amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria e motivazione, di una colpevole trascuratezza nella gestione e custodia del terreno di cui si abbia, per i titoli ricordati sopra, la giuridica o materiale disponibilità.<br />	<br />
In conclusione, devesi, quindi, ritenere che il legislatore abbia strutturato la fattispecie in esame in termini sostanzialmente soggettivi, radicando solo sulla riscontrata presenza di colpevolezza del proprietario la sua concorrente responsabilità.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, risulta che sia stata accertata e dimostrata, almeno sul piano presuntivo, la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico che dà ragionevole contezza di una condotta responsabile del ricorrente, atteso che l&#8217;Amministrazione non si è limitata a rilevare esclusivamente la qualità di proprietario di quest&#8217;ultimo, ma, valorizzando i rilievi istruttori dei carabinieri (cfr. documentazioni in atti), ne ha condiviso l’individuazioni di responsabilità per effetto del rinvenimento, tra i rifiuti i i questione, di significativi documenti di trasporto a questi riferibili.<br />	<br />
Ne discende, sul piano motivazionale-istruttorio, la sufficienza dell’apparto giustificativo (anche per relationem) degli impugnati atti, atteso che in materia d&#8217;individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti &#8211; considerate le esigenze di effettività della protezione dell&#8217;ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione &#8211; l&#8217;imputabilità dell&#8217;inquinamento può avvenire non solo per condotte attive e direttamente provate di esclusiva addebitabilità, ma anche di complessiva corresponsabilità e la prova può essere data in via diretta od indiretta, nel senso che, in quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere, come nel caso di specie, di presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'&#8221;id quod plerumque accidit&#8221;, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.<br />	<br />
ne consegue che anche le doglianze di carattere formale-procedimentale non meritano favorevole considerazione, sia in ragione dell’urgenza qualificata che sorregge questa specifica modalità di intervento amministrativo; sia sul dirimente rilievo per cui la correttezza sostanziale e la natura vincolata dell&#8217;atto impugnato inducono a ritenere che l&#8217;illegittimità in esame, per come dedotta, potrebbe, al più integrare un vizio formale o procedimentale inidoneo, ai sensi dell&#8217;art. 21 octies l. n. 241/90, a determinare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato stante l&#8217;omogeneità tra contenuto virtuale e contenuto effettivo dello stesso.<br />	<br />
In conclusione il ricorso iniziale e per motivi aggiunti deve essere respinto per le ragioni innanzi esposte.<br />	<br />
Le spese di giudizio possono comunque essere compensate sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/04/2013</p>
<p align=justify>
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