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	<title>n. 4 - 2000 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’unica soluzione è un nuovo concordato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lunica-soluzione-e-un-nuovo-concordato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lunica-soluzione-e-un-nuovo-concordato/">L’unica soluzione è un nuovo concordato</a></p>
<p>A quale giudice spetta decidere una controversia con il quale un privato ha chiesto che una ASL venga condannata al pagamento di farmaci alla stessa forniti ? A tale quesito, con due pronunce che &#8211; per singolare coincidenza &#8211; sono state depositate nello stesso giorno (30 marzo 2000), l’Adunanza Plenaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lunica-soluzione-e-un-nuovo-concordato/">L’unica soluzione è un nuovo concordato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lunica-soluzione-e-un-nuovo-concordato/">L’unica soluzione è un nuovo concordato</a></p>
<p>A quale giudice spetta decidere una controversia con il quale un privato ha chiesto che una ASL venga condannata al pagamento di farmaci alla stessa forniti ?</p>
<p>A tale quesito, con due pronunce che &#8211; per singolare coincidenza &#8211; sono state depositate nello stesso giorno (30 marzo 2000), l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione, hanno dato risposte diverse, la prima ritenendo che le controversie in parola ormai appartengono al Giudice amministrativo, le seconde affermando invece che le stesse controversie rientrano ancora, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998, nella giurisdizione dell’A.G.O.</p>
<p>L’Adunanza Plenaria, con <a href="/ga/id/2000/0/441/g">ordinanza n. 1/2000</a>, ha affermato infatti che: &#8220;Ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano tutte le controversie, comprese quelle riguardanti il mancato pagamento di somme, intercorrenti tra il titolare di una farmacia e una A.S.L. o un’altra amministrazione pubblica facente parte del Servizio sanitario nazionale&#8221;.</p>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con <a href="/ga/id/2002/5/2173/g">sentenza n. 71/2000</a>, hanno invece ritenuto che: &#8220;Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. e non in quella del Giudice amministrativo una controversia attinente al pagamento delle forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuati all&#8217;unità sanitaria da alcune case farmaceutiche. Le prestazioni rese all&#8217;amministrazione sanitaria per consentire ad essa di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario, infatti, si collocano «a monte» di tale servizio e non possono confondersi con le prestazioni del servizio pubblico, il quale si caratterizza per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti&#8221;. Secondo le S.U., infatti, &#8220;il servizio pubblico è &#8230; caratterizzato da un elemento funzionale (soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale) che non si rinviene nell&#8217;attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali&#8221;.</p>
<p>Le fattispecie da cui prendono le mosse le due pronunce erano leggermente differenti (nel caso dell’Ad. Plen, si trattava di crediti vantati da farmacisti nei confronti del SSN, mentre nel caso delle Sezioni Unite si trattava di crediti di una società cessionaria dei crediti di varie case farmaceutiche verso la gestione liquidatoria di una Azienda USL). </p>
<p>Il problema che si poneva, tuttavia, era comune e riguardava la interpretazione da dare all’<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//1998/04/08/098G0120/sg">art. 33 del D.L.vo n. 80/1998</a>. Quest’ultima norma, com’è noto, non fornisce una definizione di servizio pubblico, ma si limita a contenere una mera elencazione dei servizi pubblici che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La norma in parola, inoltre, include nell’ambito della categoria delle fattispecie che prima non si riteneva rientrassero, secondo l’elaborazione dottrinale, nella nozione di servizio pubblico (sul punto v. amplius la pagina di approfondimento dedicata al <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//1998/04/08/098G0120/sg">D.L.vo n. 80/98</a> ed in particolare l&#8217;articolo di Salvatore Veneziano, La giurisdizione esclusiva: i servizi pubblici).</p>
<p>La formulazione della norma finisce quindi per lasciare ampi spazi interpretativi; il che è particolarmente grave in un campo così delicato, qual&#8217;è quello della determinazione della giurisdizione competente.</p>
<p>Non è superfluo ricordare che il primo ineliminabile diritto di ogni cittadino è quello di conoscere qual&#8217;è il suo giudice naturale precostituito per legge. Il legislatore delegato tuttavia, emanando frettolosamente una norma mal congegnata (mi riferisco all’art. 33 cit.; ma analoghe considerazioni possono essere espresse per il successivo art. 34), non si è molto preoccupato di questo ineliminabile diritto, lasciando l’interprete praticamente in balia di sé stesso.</p>
<p>Era quindi inevitabile che le perplessità di fondo ed i dubbi interpretativi si riflettessero sulla giurisprudenza. Questa rivista ha cercato di dar conto delle varie pronunce, spesso collidenti, che i giudici di merito finora hanno emesso in materia di giurisdizione, a seguito del D.L.vo n. 80/1998 (v. sul punto l&#8217;articolo di Diego De Carolis, <a href="/ga/id/1999/0/931/d">Prime esperienze giurisprudenziali nelle materie di giurisdizione esclusiva previste dal D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80</a> e l&#8217;osservatorio, nella sezione degli approfondimenti). </p>
<p>Le difficoltà esegetiche non riguardano solo la determinazione del giudice competente a decidere le controversie in materia di crediti vantati nei confronti del SSN, ma anche, ad es. la individuazione di quello competente a decidere le azioni di risarcimento danni a seguito di occupazione acquisitiva (su tale questione v. i due articoli di Maurizio Borgo, <a href="/ga/id/2000/0/201/d">Sull’illecito &#8220;uso del territorio&#8221;. L’occupazione acquisitiva atterra sul giudice amministrativo? Prime riflessioni sull’art. 34 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e L&#8217;accessione invertita, fra &#8220;condanne a morte&#8221; e ricerche del proprio giudice naturale</a>), nonché gli strumenti di cui può disporre il G.A. per far fronte alle nuove richieste che derivano dall&#8217;ampliamento della giurisdizione esclusiva; dubbi e difficoltà che derivano anche da una repentina (e direi pure innaturale) inversione dei ruoli: da un lato giudici amministrativi alle prese con richieste di decreti ingiuntivi o di risarcimento danni avanzate in un processo ancora strutturato come di mera legittimità, dall&#8217;altro giudici ordinari alle prese con vizi di eccesso di potere che vengono dedotti nelle controversie in materia di pubblico impiego ormai affidate alle loro cure.</p>
<p>I dubbi interpretativi si sono purtroppo riflettuti anche al livello dei massimi consessi ed hanno comportato la scelta di soluzioni esegetiche opposte da parte dell’Adunanza Plenaria e delle S.U. della Corte di Cassazione, per ciò che concerne le controversie in materia di crediti vantati dai privati nei confronti del SSN. Prova inconfutabile dell’equivocità di fondo da cui sono affette le norme in questione. </p>
<p>A questo punto si pone lo stesso quesito che costituisce anche il titolo di un famoso libro che gli attuali governanti dovrebbero ben conoscere: che fare? Senza attendere l’intervento del legislatore (che potrebbe anche tardare o non venire del tutto) e fermo restando che nel contrasto tra Adunanza Plenaria e Sezioni Unite prevale la pronuncia di quest’ultima, quale suprema regolatrice della giurisdizione, non c’è che augurarsi che intervenga presto (per le questioni ancora non decise) quel nuovo &#8220;concordato giurisprudenziale&#8221; al quale ha fatto cenno Marcello Clarich in un breve articolo pubblicato ne <a href="http://www.ilsole24ore.it/">Il Sole 24 Ore</a> del 19 novembre 1999 e riportato nella <a href="/ga/id/2000/0/337/d">rassegna stampa</a> della presente rivista.</p>
<p>In tale articolo in particolare Clarich, dopo avere constatato che &#8220;è saltato l’equilibrio tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario&#8221; e dopo aver osservato che &#8220;la tensione tra i due ordini giudiziari è a questo punto inevitabile e rischia di portare a ulteriori colpi di scena&#8221;, ha auspicato, nell’inerzia del legislatore, un nuovo «concordato giurisprudenziale» &#8220;sulla falsa riga di quello stipulato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato negli anni trenta che ha garantito fino a oggi un minimo di ordine e razionalità al sistema&#8221;.</p>
<p>Questa sembra ormai l’unica soluzione praticabile (a meno di non voler auspicare l&#8217;intervento del Giudice delle leggi), anche se ormai non sono più tra noi né Santi Romano né D&#8217;Amelio. Un nuovo accordo tra i due ordini giudiziari sarebbe non soltanto un buon modo per onorare la memoria degli Autori del precedente concordato, ma sembra indispensabile per tutelare le posizioni giuridiche attive degli interessati, i quali, con norme così confuse e pasticciate, corrono seriamente il rischio di vedersi sballottati da un giudice all’altro.</p>
<p>Dopo aver pubblicato l&#8217;articolo, un lettore della rivista ha inserito oggi (12.4.2000) nel forum on line della rivista un messaggio con il quale sostiene che, a suo avviso, non sussisterebbe il rilevato contrasto tra la sentenza delle S.U. e l&#8217;ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria. In tale messaggio si legge in particolare che: &#8220;A differenza di quanto appaia a prima vista, mi pare che le due decisioni siano tra loro omogenee: il CdS, infatti, al punto 8.4. del diritto affida alla giurisdizione dell&#8217;AGO la controversia, ipotetica, dell'&#8221;appaltatore di forniture che risulta creditore in base all&#8217;esecuzione di un contratto d&#8217;appalto di fornitura, caratterizzata dalla consegna della merce all&#8217;amministrazione&#8221; e la Cassazione in una controversia, reale, circa &#8220;prestazioni rese all&#8217;amministrazione sanitaria per consentire ad essa di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario&#8221; (forniture di prodotti sanitari e farmaceutici) afferma anch&#8217;essa la giurisdizione dell&#8217;AGO.<br />
Mi pare pertanto che, al di là delle osservazioni &#8220;datate&#8221; e difficilmente condivisibili sulla qualificazione di un servizio pubblico che si trovano nella decisione della Cassazione, la &#8220;ratio decidendi&#8221; sia analoga in entrambe le supreme giurisdizioni.<br />
Ciò non toglie, ovviamente, che bene fa il prof. Virga ad auspicare in questa materia un &#8220;concordato&#8221; che ponga gli operatori in una situazione di minore incertezza di quella in cui oggi si trovano spesso ad operare&#8221;.<br />
.</p>
<p>A tale messaggio ho risposto nel seguente modo:</p>
<p>La ringrazio per la Sua cortese email, che mi permette di chiarire il pensiero espresso nel mio articoletto.</p>
<p>In quest&#8217;ultimo si dà atto innanzitutto che le fattispecie di partenza sono differenti e quindi, in apparenza, non comparabili.</p>
<p>Tuttavia, se si legge bene la sentenza delle S.U., ci si accorge che i principi affermati sono collidenti con quelli espressi dall&#8217;Adunanza Plenaria.</p>
<p>Mi riferisco in particolare al principio affermato dalle S.U. secondo cui: &#8220;Le prestazioni rese all&#8217;amministrazione sanitaria per consentire ad essa di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario &#8230; si collocano &#8220;a monte&#8221; di tale servizio e non possono confondersi con le prestazioni del servizio pubblico, il quale si caratterizza per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti&#8221;.</p>
<p>Tale principio, anche se enunciato per una fattispecie relativa a crediti vantati da case farmaceutiche, sembra perfettamente applicabile anche ai crediti vantati dai farmacisti nei confronti del SSN.</p>
<p>Anche i medicinali forniti dai farmacisti, al pari di quelli forniti da case farmaceutiche, costituiscono &#8220;beni utilizzati per gestire il servizio sanitario&#8221; e quindi, per usare le parole della S.C., si collocherebbero &#8220;a monte&#8221; del servizio pubblico.</p>
<p>Almeno così mi sembra leggendo la motivazione della sentenza delle S.U. Sarei ovviamente ben lieto di essermi sbagliato, proprio per evitare un contrasto che comunque non è auspicabile, specie a livello degli organi di vertice.</p>
<p>Rimango ovviamente in attesa di una decisione chiarificatrice delle S.U., anche se, ripeto, il contrasto, a livello dei principi affermati, rimane ed è chiaramente desumibile dal contesto della sentenza.</p>
<p>Sono lieto comunque di apprendere che anche Lei è d&#8217;accordo con l&#8217;idea che è stata avanzata dal Prof. Clarich e che da me è stata solo ripresa di auspicare un nuovo concordato giurisprudenziale.</p>
<p>In questo momento di somma confusione se ne sente del resto il bisogno.</p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>Giovanni Virga</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lunica-soluzione-e-un-nuovo-concordato/">L’unica soluzione è un nuovo concordato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione del principio di separazione tra politica e gestione negli enti locali alla luce della sentenza TAR Puglia-Bari, sezione II, 23 marzo 2000 n. 1248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-principio-di-separazione-tra-politica-e-gestione-negli-enti-locali-alla-luce-della-sentenza-tar-puglia-bari-sezione-ii-23-marzo-2000-n-1248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-principio-di-separazione-tra-politica-e-gestione-negli-enti-locali-alla-luce-della-sentenza-tar-puglia-bari-sezione-ii-23-marzo-2000-n-1248/">L&#8217;evoluzione del principio di separazione tra politica e gestione negli enti locali alla luce della sentenza TAR Puglia-Bari, sezione II, &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/4/2189/g&quot;&gt;23 marzo 2000 n. 1248&lt;/a&gt;</a></p>
<p>Prosegue a passi costanti il cammini della trasformazione del modello gestionale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti locali in particolare. Il Tar Puglia-Bari, Sezione II, con la sentenza 23 marzo 2000 n. 1248 contribuisce in modo decisivo a risolvere in senso evolutivo la questione della competenza negli enti locali ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-principio-di-separazione-tra-politica-e-gestione-negli-enti-locali-alla-luce-della-sentenza-tar-puglia-bari-sezione-ii-23-marzo-2000-n-1248/">L&#8217;evoluzione del principio di separazione tra politica e gestione negli enti locali alla luce della sentenza TAR Puglia-Bari, sezione II, &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/4/2189/g&quot;&gt;23 marzo 2000 n. 1248&lt;/a&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Prosegue a passi costanti il cammini della trasformazione del modello gestionale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti locali in particolare.</p>
<p>Il Tar Puglia-Bari, Sezione II, con la <a href="/ga/id/2000/4/2189/g">sentenza 23 marzo 2000 n. 1248</a> contribuisce in modo decisivo a risolvere in senso evolutivo la questione della competenza negli enti locali ad affidare gli incarichi ai professionisti.</p>
<p>La sentenza, aderendo alle interpretazioni della dottrina più recente, sostanzialmente afferma i seguenti principi:</p>
<p>1) la competenza all&#8217;assegnazione degli incarichi a professionisti è sempre dei dirigenti, anche quando si tratta di incarichi fiduciari;</p>
<p>2) la ripartizione delle competenze tra dirigenza e organi politici è dettata dal complesso normativo composto dalla legge 142/90, dal D.lgs 29/93 e dal D.lgs 80/98;</p>
<p>3) la normativa autonoma (statuti e regolamenti) degli enti locali non può modificare gli assetti delle competenze previsti dalla legge;</p>
<p>4) lo statuto, almeno per questi aspetti, è norma certamente subordinata alla legge che circoscrive dunque gli spazi dell&#8217;autonomia statutaria degli enti alla sola possibilità di esplicitare le modalità d&#8217;esercizio delle competenze, ma non può stabilite la ripartizione delle competenze, laddove la legge le individua con chiarezza;</p>
<p>5) la legge 265/99, sostituendo la deliberazione a contrattare con la determinazione accentua e rende ancora più evidente il principio di separazione: se competente ad avviare la procedura contrattuale è il dirigente, è questo che deve anche provvedere all&#8217;incarico;</p>
<p>6) l&#8217;articolo 19, comma 3, della legge 265/99 non è una semplice norma programmatica, ma impone positivamente e in modo cogente agli organi politici di rispettare l&#8217;autonomia dei dirigenti senza ingerirsi nella gestione, a pena di illegittimità dell&#8217;azione degli organi politici.</p>
<p>In precedenti studi (1) chi scrive aveva già sottolineato i profili innovativi derivanti dalla recente legislazione, che la legge 265/99, come correttamente ha sottolineato il Tar Puglia, ha solo accentuato, trattandosi di un percorso già segnato da anni.</p>
<p>La sentenza del Tar Puglia è estremamente importante perché dà il segnale che la giurisprudenza amministrativa si pone sulla medesima linea interpretativa evolutiva proposta dalla dottrina. Ma, soprattutto, perché indica con chiarezza agli enti locali che occorre cambiare strada.</p>
<p>Non si può più rinviare la completa e corretta attuazione del principio di separazione in tutti i suoi aspetti, compreso quello degli incarichi, nonostante da sempre questa fattispecie sia stata appannaggio degli organi elettivi, che hanno sempre voluto esercitare le competenze alle nomine per motivazioni comprensibili, che qui non si intendono approfondire.</p>
<p>Il Tar Puglia ha spiegato che non ci si può nascondere dietro il dito della previsione statutaria o regolamentare. Contribuendo anche a risolvere il dubbio che pure chi scrive aveva posto, sulla possibilità che l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 35 della legge 142/90 avrebbe potuto in ipotesi consentire una disposizione statutaria che assegnasse espressamente alla giunta la competenza relativa alle nomine.</p>
<p>Secondo la sentenza del Tar Puglia, però, questo non è possibile. E&#8217; chiarissimo il dettato del giudice amministrativo quando afferma che il coordinamento delle disposizioni dell&#8217;articolo 3 del D.lgs 29/93 e dell&#8217;articolo 51 della legge 142/90 porta a concludere che «statuti e regolamenti non sono abilitati ad incidere sul &#8220;catalogo&#8221; delle attribuzioni dirigenziali, potendolo semmai ampliare […] ma giammai restringerlo per sottrazione di competenze in favore dell&#8217;organo politico».</p>
<p>Insistere, allora, sulla strada di quella che secondo il Tar Puglia sarebbe un&#8217;illegittima sorta di «avocazione» della competenza alla nomina dei professionisti, per gli enti locali si può rivelare una scelta sbagliata, sia giuridicamente che strategicamente (ove ovviamente la giurisprudenza confermerà la linea interpretativa del giudice pugliese).</p>
<p>Qualsiasi nomina ad opera della giunta si esporrà inevitabilmente alla censura d&#8217;illegittmità sia per incompetenza, sia per violazione dell&#8217;articolo 19, comma 3, della legge 265/99.</p>
<p>Occorre, allora, che all&#8217;evoluzione legislativa e giurisprudenziale si accompagni, adesso, definitivamente l&#8217;evoluzione degli stili amministrativi. Sia degli organi politici, sia dei dirigenti.</p>
<p>I primi debbono rinunciare alla gestione e all&#8217;ingerenza ed assolvere al ruolo della programmazione e del controllo, non essendo nemmeno consentita la surrettizia gestione attraverso atti di indirizzo che finiscono per essere decisioni predeterminate, da far ratificare alla dirigenza.</p>
<p>Questa deve sapere assolvere con coscienza e dignità professionale il proprio ruolo, senza indulgere in compiacenze nei riguardi dell&#8217;organo politico. Se compito dei dirigenti è gestione per ottenere obiettivi concreti, consentire nomine contra legem nel breve periodo può pagare, per la quieta convivenza con l&#8217;organo politico. Ma alla lunga il rischio è l&#8217;annullamento dei provvedimenti di nomina con le conseguenze gestionali che ne conseguono: basti pensare ai rallentamenti che possono subire le progettazioni delle opere pubbliche, senza contare gli aspetti delle responsabilità precontrattuali e contrattuali eventualmente rilevabili.</p>
<p>Se l&#8217;incarico, anche fiduciario, è competenza del dirigente, allora la fiducia deve intercorrere tra il medesimo dirigente e il professionista.</p>
<p>L&#8217;organo politico non può intervenire in questo rapporto giuridico. Non può esprimere fiducia se non nelle capacità anche di scelta e valutazione del dirigente.</p>
<p>Inutile sottolineare che per giungere alla completa attuazione di questi principi occorrerà tempo e volontà di procedere in tal senso.</p>
<p>C&#8217;è, però, lungo questa strada, l&#8217;ostacolo dello spoil system strisciante. La presenza sempre più diffusa di dirigenti gestori di diretta espressione e nomina politica, accompagnata alle eventuali compiacenze anche della dirigenza di ruolo, renderà difficile questo cammino. In primo luogo perché mina alla radice il principio della separazione. In secondo luogo perché inevitabilmente una gestione appiattita sull&#8217;organo politico o peggio svolta «per conto di» oppure per non perdere posizioni di prestigio od ottenere e mantenere compensi rilevanti purchè tutto cambi alla maniera del Gattopardo, può determinare comportamenti emulativi.</p>
<p>Ma l&#8217;evoluzione del diritto, del resto avviata dagli stessi politici che poi si rivelano restii a darvi attuazione, non può ricadere sulle spalle della sola giurisprudenza, che interviene ex post e con provvedimenti non erga omnes.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) <a href="/ga/id/2000/9/442/d">L&#8217;affidamento degli incarichi ai professionisti dopo la riforma dell&#8217;articolo 56 della legge 142/90</a>, in Giustizia amministrativa, www.giust.it; La riforma delle autonomie locali, ed. Maggioli, 1999, pag. 205 e segg.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-principio-di-separazione-tra-politica-e-gestione-negli-enti-locali-alla-luce-della-sentenza-tar-puglia-bari-sezione-ii-23-marzo-2000-n-1248/">L&#8217;evoluzione del principio di separazione tra politica e gestione negli enti locali alla luce della sentenza TAR Puglia-Bari, sezione II, &lt;a href=&quot;/ga/id/2000/4/2189/g&quot;&gt;23 marzo 2000 n. 1248&lt;/a&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Balucani A. Aracri(Avv.ti G. Allodi e A. Storace) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. generale dello Stato). Antichità e belle arti &#8211; Vincolo di tutela artistica &#8211; Opere di manutenzione – Soggetto obbligato – Riparazione di danni provocati da fatto del terzo non proprietario</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giovannini  <i>Est.</i> Balucani<br /> A. Aracri(Avv.ti G. Allodi e A. Storace) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Antichità e belle arti &#8211; Vincolo di tutela artistica &#8211; Opere di manutenzione – Soggetto obbligato – Riparazione di danni provocati da fatto del terzo non proprietario o detentore – Ordine della Sovrintendenza di presentazione del progetto impartito al proprietario- Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché un vincolo di interesse storico-artistico comprenda non solo gli arredi di un immobile (nella specie una farmacia) ma l’intero compendio, (locali e arredi), l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, sicché correttamente l’Amministrazione impone la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999, fermo restando che, per i danni in ipotesi cagionati da terzi, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>N. 1694/2007<br />
Reg .Dec.<br />
N.  </i>Reg. .Ri<i>c. 4167<br />
ANNO   2005<br />
</i><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Aracri Antonella</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Allodi e Aldo Storace ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini, n. 12 (Studio De Curtis);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i beni e le attività culturali,</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
<b>Andreotti Bachman Oscar</b> rappresentato e difeso dall’Avv.to Vincenzo Cocuzza con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, n. 38 presso Luigi Napoletano;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 19388;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero e del Sig. Andreotti Bachman Oscar;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19.12.2006 il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv.to Angelone per delega dell’Avv.to Storace, l’Avv.to dello Stato Timore e l’Avv.to Cocozza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’odierna appellante dott.ssa Aracri Antonella è titolare della farmacia storica sita in Sorrento, Corso Italia n. 129, sottoposta con D.M. 15.1.1937 al vincolo di tutela artistica ai sensi della L. n. 384/1909 che ha per oggetto “farmacia con scansie e cantoniere di stile barocco e n. 156 vasi di ceramica abruzzese del XVII secolo”.<br />
I locali della farmacia sono di proprietà della società LOCAT, mentre dei mobili oggetto di vincolo è proprietario il sig. Andreotti Bachman Oscar, che è pure proprietario della cantina sottostante la farmacia.<br />
Attesa la necessità di eseguire lavori di manutenzione per eliminare lo stato di degrado dei locali della farmacia e soprattutto per eliminare la presenza di umidità sulle pareti, anche per garantire la conservazione degli arredi sottoposti a vincolo, ed essendo insorta controversia tra le parti circa le soluzioni più idonee per eliminare detta umidità, la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia, ad esito di una serie di sopralluoghi e di una fitta corrispondenza con i proprietari, trasmetteva alla dott.ssa Arceri con nota del 16.10.2001 la consulenza redatta dalla prof.ssa D’Ambrosio, consulente tecnico nel procedimento per accertamento tecnico preventivo avviato dal sig. Andreotti Bachman presso il Tribunale di Torre Annunziata, affinché venissero effettuati gli interventi ivi previsti.<br />
Dopo le osservazioni presentate dalla dott.ssa Aracri, unitamente ad una consulenza del prof. Nicolella (che indicava soluzioni diverse da quelle prospettate nella consulenza D’Ambrosio), la stessa Soprintendenza con nota del 3.10.2002 imponeva alla dott.ssa Aracri l’obbligo di presentazione del progetto per l’esecuzione delle opere relative all’immobile sottoposto a vincolo.<br />
Avverso l’anzidetto provvedimento la dott.ssa Aracri proponeva impugnazione dinanzi al TAR Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondato il motivo con il quale la ricorrente lamentava la mancata considerazione della perizia del prof. Nicolella, nonché il motivo con cui si sosteneva che l’Amministrazione aveva ordinato lavori inidonei, e li aveva posti a carico della ricorrente mentre responsabili dei danni erano altri.<br />
Nei confronti di detta pronuncia la dott.ssa Aracri ha interposto appello deducendo la erroneità della sentenza del TAR per i seguenti motivi:<br />
a) in quanto l’accertato contrasto nella individuazione degli interventi da eseguire per eliminare l’umidità avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza a motivare adeguatamente il proprio provvedimento, nonché a disporre una consulenza tecnica d’ufficio;<br />
b) che, diversamente da quanto statuito nella sentenza del TAR, la questione non riguarda chi debba eseguire i lavori ma unicamente quali siano i rimedi più efficaci per la tutela dei beni sottoposti a vincolo artistico, ed al riguardo la consulenza del prof. Nicolella sosteneva che occorresse intervenire sulla cantina sottostante.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione per i beni culturali e ambientale che il controinteressato sig Andreotti Bachman, contestando la fondatezza dell’atto d’appello del quale hanno chiesto la recessione; la difesa dell’Andreotti ha anche riproposto la eccezione di tardività del ricorso introduttivo nell’assunto che la volontà dell’Amministrazione espressa con il provvedimento impugnato si era già manifestata nell’atto del 16.10.2001.<br />
L’appello è infondato.<br />
Si può prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività del ricorso introduttivo proposto dalla dott.ssa Aracri, stante la palese infondatezza dei motivi di gravame da questa prospettati nei confronti della sentenza del TAR.<br />
Giova intanto osservare che il vincolo di interesse storico-artistico a tutela del quale la Soprintendenza ha adottato il provvedimento oggetto di impugnativa non concerne soltanto gli arredi della farmacia (di proprietà del sig. Andreotti) ma l’intero compendio (locali e arredi) che costituisce la farmacia stessa.<br />
E poiché l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, correttamente l’Amministrazione ha imposto la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999; fermo restando che per i danni in ipotesi cagionati dalla cattiva manutenzione della cantina sottostante, se e in quanto esistenti, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.<br />
Ugualmente corretto deve ritenersi il provvedimento della Soprintendenza quanto agli interventi che esso ha ordinato a carico della dott.ssa Aracri.<br />
La scelta di intervenire solo sui locali della farmacia (anche per eliminare l’umidità proveniente dalla cantina) non pare infatti censurabile sotto alcun profilo, dal momento che la determinazione della Soprintendenza è giunta a conclusione di una indagine alquanto approfondita, che si è basata su una serie di accertamenti compiuti dalla stessa Avvocatura, e che non ha omesso di valutare le osservazioni avanzate dalla stessa dott.ssa Aracri. Né certamente può essere mosso rimproveri o alla Amministrazione &#8211; come ha puntualmente rilevato il giudice di prime cure – se essa ha ritenuto di dover condividere le soluzioni tecniche proposte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta presso il Tribunale di Torre Annunziata, piuttosto che quelle formulate in una consulenza di parte.<br />
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 19.12.2006 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini			Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il..12/04/2007</p>
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