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	<title>n. 3 - 2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La Corte di Cassazione &#8220;impugna&#8221; &#8211; dinanzi alla Corte di Giustizia &#8211; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta per &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-impugna-dinanzi-alla-corte-di-giustizia-la-sentenza-n-6-del-2018-della-consulta-per-motivi-inerenti-alla-giurisdizione/">La Corte di Cassazione &#8220;impugna&#8221; &#8211; dinanzi alla Corte di Giustizia &#8211; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta per &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. &#8211; 2. Le origini del ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato. &#8211; 3. Oggetto del ricorso in Cassazione. &#8211; 4. L&#8217;interpretazione evolutiva (o dinamica) del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. Le cause. &#8211; 5. La sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6 della Corte Costituzionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-impugna-dinanzi-alla-corte-di-giustizia-la-sentenza-n-6-del-2018-della-consulta-per-motivi-inerenti-alla-giurisdizione/">La Corte di Cassazione &#8220;impugna&#8221; &#8211; dinanzi alla Corte di Giustizia &#8211; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta per &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-impugna-dinanzi-alla-corte-di-giustizia-la-sentenza-n-6-del-2018-della-consulta-per-motivi-inerenti-alla-giurisdizione/">La Corte di Cassazione &#8220;impugna&#8221; &#8211; dinanzi alla Corte di Giustizia &#8211; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta per &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO:</strong> 1. Premessa. &#8211; 2. Le origini del ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato. &#8211; 3. Oggetto del ricorso in Cassazione. &#8211; 4. L&#8217;interpretazione evolutiva (o dinamica) del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. Le cause. &#8211; 5. La sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6 della Corte Costituzionale. &#8211; 6. L&#8217;ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19598 delle Sezioni Unite. &#8211; 6.1. Il caso. &#8211; 6.2. Le questioni pregiudiziali. Alcuni rilievi critici. &#8211; 7. Considerazioni conclusive.</p>
<p> <strong>1. Premessa.</strong><br /> Con l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18 settembre 2020 n. 19598, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riacceso (a sorpresa) il dibattito sulla portata applicativa dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., il quale, come noto, prescrive che «<em>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione</em>». Si tratta, invero, di una questione che sembrava ormai sopita in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 24 gennaio 2018, n. 6, con la quale, in maniera inequivocabile, si era respinta la c.d. teoria della giurisdizione dinamica.<br /> Tuttavia, al fine di meglio comprendere le problematiche connesse a tale provvedimento, è d&#8217;uopo ripercorrere, seppur brevemente, le origini e l&#8217;evoluzione interpretativa subita dalla prefata disposizione costituzionale.<br />  <br /> <strong>2. Le origini del ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.</strong><br /> L&#8217;antecedente storico dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., è rappresentato dall&#8217;art. 10 della legge del 20 marzo 1865, allegato D, con cui il legislatore attribuì al Consiglio di Stato la soluzione dei conflitti di attribuzione fra autorità amministrativa e giudiziaria<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Poco dopo, però, tale competenza venne assegnata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la legge del 31 marzo 1877, n. 3761 (legge sui conflitti di attribuzione), con l&#8217;evidente obiettivo di garantire, nei conflitti tra autorità giudiziaria e amministrazione, una maggiore autonomia dell&#8217;organo decidente dal potere esecutivo<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Specificamente, furono previsti due particolari mezzi per contestare la giurisdizione del giudice ordinario o speciale: in particolare, nel caso in cui fosse stato adito il g.o., l&#8217;art. 1 prevedeva la facoltà per la Pubblica Amministrazione di esperire, prima della decisione nel merito della causa in primo grado, il mezzo straordinario innanzi alle Sezioni Unite per contestarne la competenza<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>; nel caso in cui, invece, fosse stato adito il giudice speciale, l&#8217;art. 3 consentiva di impugnare &#8211; sempre dinanzi alle Sezioni Unite &#8211; il provvedimento giudiziale per contestarne l&#8217;incompetenza (nell&#8217;accezione moderna di difetto relativo di giurisdizione) ovvero l&#8217;eccesso di potere (nell&#8217;accezione moderna di difetto assoluto di giurisdizione e di eccesso di potere giurisdizionale)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Successivamente, la legge del 7 marzo 1907, n. 62, nel riconoscere la natura giurisdizionale al Consiglio di Stato (sezioni IV e V)<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, stabilì &#8211; all&#8217;art. 6 &#8211; l&#8217;impugnabilità dinanzi alle Sezioni Unite delle sue decisioni adottate in sede giurisdizionale soltanto per «<em>difetto assoluto di giurisdizione</em>»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.  Ebbene, tale intervento normativo ebbe un significativo impatto nel sistema dei conflitti in quanto il riconoscimento della natura giurisdizionale del Consiglio incrementò i possibili casi di conflitto, stante il maggior rischio di sconfinamenti di questo nelle attribuzioni delle P.A., in considerazione della stretta vicinanza di tale organo all&#8217;Esecutivo. Inoltre, si registrò un defatigante dibattito in merito al significato da attribuire all&#8217;espressione &#8220;difetto assoluto di attribuzione&#8221;: dottrina e giurisprudenza si domandarono, infatti, se tale espressione fosse equipollente a &#8220;incompetenza ed eccesso di potere&#8221; di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 3761/1977. A tale quesito, salvo talune ricostruzioni di segno contrario<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, fu data risposta positiva, trattandosi di un mero mutamento lessicale. Difatti, i giudici di Piazza Cavour posero in evidenza che « <em>il ricorso per Cassazione avverso le decisioni delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nel caso di assoluto difetto di giurisdizione previsto dall&#8217;art. 40 della legge 17 agosto 1907, ha la medesima portata di quello previsto dall&#8217;art. 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, non avendo l&#8217;ultima legge sugli organi della giustizia amministrativa in nulla modificato le preesistenti attribuzioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa la competenza<a href="#_ftn8" title=""><strong>[8]</strong></a></em> ». Tale indirizzo giurisprudenziale fu poi consacrato dal celebre concordato Romano &#8211; D&#8217;Amelio del 1929; quest&#8217;ultimo, invero, non ebbe il solo merito di individuare il criterio del <em>petitum</em> sostanziale quale parametro cardine in tema di riparto di giurisdizione, ma diede, altresì, una definizione di difetto assoluto di attribuzioni per cui esso sussisteva « <em>non soltanto quando la materia non rientri affatto nella giurisdizione dell&#8217;organo, ma altresì quando questo, nell&#8217;indagine sulla legittimità dell&#8217;atto o del provvedimento amministrativo, sia andato oltre i limiti consentiti alla sua potestà giurisdizionale<a href="#_ftn9" title=""><strong>[9]</strong></a></em> ». In tal guisa si pose non solo la successiva giurisprudenza, la quale seguì pedissequamente le coordinate dettate dai due Presidenti dei Supremi Consessi<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, ma anche il legislatore del 1942 che, all&#8217;art. 362 c.p.c., limitò il ricorso per cassazione avverso le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale per «<em>motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso</em>»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> .<br /> Tale stato di cose non venne modificato neppure dall&#8217;introduzione della Carta costituzionale del 1948 la quale, come anticipato, all&#8217;art. 111, comma 8, prescrive che contro le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) è ammesso il ricorso in Cassazione « <em>per i soli motivi inerenti alla giurisdizione </em>»; <em>e converso</em>,  al comma 7, sancisce che contro le sentenze pronunciate dagli altri organi giurisdizionali, ordinari e speciali, il ricorso è sempre ammesso per violazione di legge.<br /> La Costituzione, dunque, ha recepito i caratteri propri del sistema di giustizia amministrativa formatosi nei decenni precedenti nell&#8217;ordinamento giuridico, tra cui il limite del controllo in Cassazione delle pronunce del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla predetta legge del 1877<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Orbene, dai lavori preparatori emerge la consapevolezza dei Costituenti in ordine al fatto che una diversa scelta sarebbe risultata in contrasto «<em>non solo con la tradizione, ma con la logica stessa che presiede alla costituzione di giurisdizioni speciali. Infatti, il criterio, la ragion d&#8217;essere, il significato della creazione di giurisdizioni speciali sta proprio in questo: nel ritenere, cioè, che il giudice ordinario non abbia quella preparazione, quella forma mentis, quelle attitudini necessarie per interpretare certe disposizioni di legge, ed applicarle a certi rapporti determinati</em>». Pertanto, «<em>creare una giurisdizione speciale e nello stesso tempo sottoporre le decisioni di questa giurisdizione speciale al controllo di un giudice che fa parte dell&#8217;ordine giudiziario ordinario, sia pure in grado supremo</em>, [è] <em>una contraddizione</em>; [&#038;] <em>occorr</em>[e] <em>porre nella Costituzione un&#8217;affermazione esplicita che escluda tale eventualità</em>». Allora, la scelta di escludere la soggezione delle pronunce del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) al controllo di legittimità della Corte di Cassazione e di limitarla, invece, ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, appariva (e appare) coerente «<em>con l&#8217;unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé</em> <a href="#_ftn13" title="">[13]</a>».<br /> È fuor di dubbio, quindi, che la disposizione <em>de qua</em>, circoscrivendo l&#8217;intervento della Cassazione ai soli conflitti di giurisdizione, sancisce la sostanziale parità della giurisdizione amministrativa e ordinaria. Essa, dunque, deve essere intesa «<em>più come norma di garanzia della giustizia amministrativa contro le ingerenze della giustizia ordinaria sul merito delle decisioni che come norma che attribuisce alla Cassazione la giurisdizione sulla giurisdizione. Il fondamento di quest&#8217;ultima, che può essere ricondotta a pieno titolo alla funzione nomofilattica, è invece proprio il precedente 7° comma</em>»<em>. </em><a href="#_ftn14" title="">[14]</a>  <br /> Ebbene, trattandosi di una norma di garanzia e, più in generale, di una norma fondante e fondamentale dell&#8217;ordinamento giuridico italiano poiché regola i confini e l&#8217;assetto complessivo dei plessi giurisdizionali,<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> essa non può essere intesa in termini elastici. In forza di tali considerazioni l&#8217;interprete deve procedere con cautela, seguendo «<em>criteri particolari di rigore e di aderenza alle ragioni testuali<a href="#_ftn16" title=""><strong>[16]</strong></a></em>». Difatti, solo procedendo in siffatta maniera, viene salvaguardata l&#8217;autonomia delle varie giurisdizioni. Ma si badi: questa esigenza non è legata soltanto a mere ragioni di carattere storico, come potrebbe apparire <em>prima facie</em>, ma si impone anche in virtù del fatto che il Consiglio di Stato, essendo posto al vertice della giurisdizione amministrativa (art. 6, comma 1, c.p.a.), si configura come una magistratura superiore (ricavandosi anche <em>per tabulas</em> dall&#8217;art. 135 Cost.)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Orbene, ove si procedesse ad un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., tale posizione del Consiglio di Stato verrebbe inevitabilmente minata<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br />  <br /> <strong>3. Oggetto del ricorso per Cassazione.</strong><br /> Descritta l&#8217;evoluzione storica del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, è necessario circoscrivere i casi in cui tale giudizio può configurarsi ai sensi degli articoli 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c.  e, dopo il 2010, anche ai sensi dell&#8217;articolo 110 c.p.a..<br /> Attraverso il mezzo di impugnazione <em>de quo</em>, è possibile contestare non già una violazione dei limiti c.d. interni della giurisdizione amministrativa (<em>i.e. errores in iudicando o in procedendo</em>), rientranti nella violazione di legge di cui al settimo comma dell&#8217;art. 111 Cost., bensì una violazione dei limiti c.d. esterni che costituiscono la delimitazione del perimetro entro il quale il g.a. può              pronunciarsi<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> <a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Segnatamente, risultano violati i &#8220;limiti esterni&#8221; nel caso di difetto assoluto di giurisdizione, sussistente laddove il g.a. abbia affermato la propria giurisdizione in ipotesi in cui essa non spetta a nessun giudice; e, altresì, nel caso di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile ogniqualvolta il Consiglio di Stato afferma la propria giurisdizione su una materia attribuita ad altra giurisdizione (ordinaria o speciale) ovvero la declina sull&#8217;erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> A ben vedere, in ambedue queste ipotesi, ciò che è in contestazione è la situazione soggettiva fatta valere in giudizio dal ricorrente: nel primo caso, si tratta di una situazione di interesse giuridicamente non rilevante, non essendo ascrivibile a quelle meritevoli di tutela secondo la valutazione dell&#8217;ordinamento giuridico; nel secondo caso, si tratta sì di una situazione giuridicamente protetta, ma la contestazione concerne la sua natura (ossia, se essa risulta atteggiarsi quale diritto soggettivo o interesse legittimo con riferimento al tipo di potere esercitato dalla P.A.)<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Inoltre, si ritiene violato l&#8217;anzidetto limite esterno ove si riscontri l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale (o sconfinamento o invasione): si tratta di casi in cui il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione in una sfera riservata al legislatore o all&#8217;amministrazione. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente ribadito che l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile soltanto laddove il g.a. abbia applicato una norma da lui creata, esercitando, quindi, un&#8217;attività di produzione normativa che gli è preclusa. Diversamente, la pronuncia del Consiglio di Stato non risulta certamente viziata ove questo abbia individuato la <em>regula juris</em> &#8211; applicabile al caso di specie &#8211; attraverso l&#8217;ordinaria attività ermeneutica che gli compete in quanto Autorità giudiziaria (tale operazione, si osserva, potrebbe dar luogo tutt&#8217;al più ad un <em>error in iudicando</em>)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Da tali considerazioni, «<em>sembra </em><em>cogliersi un particolare self restraint delle sez. un. nel sindacare una decisione giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, nella</em> <em>consapevolezza che si tratta di un terreno scivoloso in</em> <em>cui, se non si vuole accedere alla tesi del giudice come</em> <em>&#8220;bocca della legge&#8221;, è innegabile che</em> <em>l&#8217;interpretazione della legge ha insito un margine di</em> <em>&#8220;creazione&#8221; della regola del caso concreto. E se tale</em> <em>&#8220;creazione&#8221; venisse stigmatizzata come &#8220;invasione di</em> <em>campo&#8221;, si perderebbe del tutto il confine tra &#8220;violazione di legge&#8221; e &#8220;invasione della competenza legislativa&#8221;<a href="#_ftn24" title=""><strong>[24]</strong></a>». </em><br /> In ordine, poi, all&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata alla Pubblica Amministrazione, esso è configurabile sia nell&#8217;ipotesi di sindacato su atti non giustiziabili, quali quelli politici (art. 7, comma 1, c.p.a.); sia nel caso in cui l&#8217;indagine posta in essere dal g.a. non si sia limitata al riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale ad una diretta e concreta valutazione della convenienza e dell&#8217;opportunità dell&#8217;atto; nonché laddove la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima una <em>voluntas</em> dell&#8217;organo decidente che si sostituisce a quella dell&#8217;Amministrazione, procedendo così ad un sindacato di merito che si estrinseca in una pronuncia avente il contenuto e l&#8217;esecutorietà stessa del provvedimento<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Ad ogni modo, non si può non rilevare che tale ricostruzione, avallata dalla Suprema Corte, seppur condivisibile, può condurre ad esiti imprevisti ogniqualvolta in cui sia labile il confine tra legittimità e merito amministrativo.<br />  <br /> <strong>4. L&#8217;interpretazione evolutiva (o dinamica) del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. Le cause.</strong><br /> Il difetto assoluto e relativo di giurisdizione e l&#8217;eccesso di potere costituiscono, così come illustrate, le ipotesi tradizionalmente riconosciute come quelle rientranti nell&#8217;alveo dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost. Tuttavia, soprattutto nell&#8217;ultimo ventennio, la Corte di Cassazione ha esteso l&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione, secondo una lettura c.d. evolutiva (o dinamica) del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. In tal guisa, il giudizio sulle sentenze del Consiglio di Stato è inevitabilmente divenuto più pregnante rispetto al passato.<br /> Al fine di descrivere questa evoluzione, si porranno in evidenza le pronunce più emblematiche di tale procedersi.<br /> In particolare, la prima decisione che si inserisce nel solco di tale indirizzo risale al 1952<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>: in questa occasione, le Sezioni Unite inseriscono tra i motivi inerenti alla giurisdizione quello dell&#8217;irregolare composizione del collegio giudicante. Più specificatamente, sostengono che la pronuncia emessa dall&#8217;organo giurisdizionale irregolarmente costituito (nella specie si trattava dell&#8217;Adunanza plenaria), considerata quale atto a sé e sotto l&#8217;aspetto della sua rilevanza per il diritto, è inesistente; considerata, invece, con riguardo alla potestà dell&#8217;organo irregolare che l&#8217;ha emessa, essa è affetta dal vizio di difetto assoluto di giurisdizione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> A distanza di più di un cinquantennio, la Suprema Corte, con le note ordinanza n. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006, ha aggiunto un&#8217;ulteriore ipotesi di sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato: il c.d. rifiuto (o diniego) di giurisdizione. Segnatamente, si è sostenuto, in tema di pregiudiziale amministrativa<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, che «il <em>rifiuto della tutela risarcitoria autonoma</em> [&#038;] <em>si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Il giudice amministrativo avrà infatti rifiutato di esercitare una giurisdizione che gli appartiene<a href="#_ftn29" title=""><strong>[29]</strong></a></em> ». Tale impostazione, sostenuta fino all&#8217;adozione del Codice del processo amministrativo, è stata seguentemente motivata dalle Sezioni Unite secondo le quali &#8211; nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 111 Cost. &#8211; è necessario tener conto dell&#8217;evoluzione che l&#8217;ordinamento giuridico ha nel tempo conosciuto. Ebbene, «<em>nel tessuto della </em><em>Costituzione non è oggi possibile dubitare che per giurisdizione deve essere inteso non in sé il potere di conoscere di date controversie, attribuito per una specifica parte a ciascuno dei diversi ordini di giudici di cui l&#8217;ordinamento è dotato, ma quel potere che la legge assegna e che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti attuata nel giudizio la effettività dello stesso ordinamento.</em><em> Giurisdizione, nella Costituzione,</em> [&#038;] <em>è</em> [un] <em>termine che va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e dunque in un senso che comprende le diverse tutele che l&#8217;ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l&#8217;effettività dell&#8217;ordinamento.</em> [&#038;] <em>E perciò, presupposto, in ipotesi, che rientri nei poteri del giudice amministrativo erogare la tutela risarcitoria autonoma, il rigetto della relativa domanda, si risolve in un rifiuto di erogare la relativa tutela.</em><em> Ed infatti, tale rifiuto dipenderebbe non da determinanti del caso concreto sul piano processuale o sostanziale, ma da un&#8217;interpretazione della norma attributiva del potere di condanna al risarcimento del danno, che approda ad una conformazione della giurisdizione da cui ne resta esclusa una possibile forma. Ma ciò si traduce in menomazione della tutela giurisdizionale spettante al cittadino di fronte all&#8217;esercizio illegittimo della funzione amministrativa ed in una perdita di quella effettività, che ne ha giustificato l&#8217;attribuzione al giudice amministrativo<a href="#_ftn30" title=""><strong>[30]</strong></a></em> ».<br /> La Corte di Cassazione ha, poi, ritenuto ammissibile il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell&#8217;<em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost., laddove il g.a. abbia violato regole del processo amministrativo di tale gravità da comportare un  « <em>radicale stravolgimento delle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia (essendo peraltro il diritto ad un ricorso &quot;effettivo&quot; &#8211; e tale è anche il ricorso al giudice amministrativo &#8211; sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo) </em><a href="#_ftn31" title="">[31]</a> ».<br /> Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che anche le decisioni del Consiglio di Stato adottate in sede di ottemperanza sono sindacabili, dovendo, però, in tali giudizi, tenere in debito conto che si tratta di una materia rientrante nella giurisdizione di merito del g.a. (art. 134, lett. a, c.p.a.). Sulla base di tale considerazione, per distinguere le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelle in cui risulta all&#8217;opposto inammissibile, è necessario stabilire se ciò che viene contestato è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a. (attendendo ciò ai limiti interni della giurisdizione), ovvero se il fatto stesso che un tale potere non spettava al g.a. (attendendo ciò ai limiti esterni)<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Da ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto di poter cassare, altresì, una sentenza del Consiglio di Stato che aveva interpretato talune disposizioni di diritto interno in maniera contrastante con il diritto dell&#8217;Unione europea, per come acclarato da una successiva pronuncia della Corte di Giustizia. Le Sezioni Unite sono addivenute a tale conclusione sulla base di molteplici considerazioni: in primo luogo, hanno ritenuto che «<em>quello del quale si discute è proprio uno di quei &quot;casi estremi&quot;</em> [&#038;], <em>in cui l&#8217;eccesso giurisdizionale va individuato nell&#8217;errore del GA tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di giustizia. Sul punto, occorre ricordare il principio secondo cui &quot;dovendo la tutela giurisdizionale essere effettiva, le norme processuali debbono prevedere congegni che consentono di riparare l&#8217;errore compiuto dalla parte nella scelta del giudice, ma anche di superare l&#8217;errore del giudice nel denegare la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla tutela giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse norme che sono ordinate al suo migliore soddisfacimento&quot;</em>». In secondo luogo, «<em>l&#8217;eccesso giurisdizionale risulta confermato dalla considerazione</em> [&#038;] <em>che, ai fini dell&#8217;individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa (che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle S.U. sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino), si deve tenere conto dell&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione</em>». Pertanto, «<em>la cassazione della sentenza impugnata risulta</em> [&#038;] <em>indispensabile per impedire, anche nell&#8217;interesse pubblico, che il provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo, esplichi i suoi effetti in contrasto con il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia, con grave nocumento per l&#8217;ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio secondo cui l&#8217;attività di tutti gli organi degli Stati membri deve conformarsi alla normativa comunitaria. In altri termini, la Cassazione, che deve decidere di un motivo di difetto di giurisdizione, applica, nel momento in cui decide, la regola che risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, se riscontra che la regola applicata dal Consiglio di Stato è diversa, cassa la decisione impugnata<a href="#_ftn33" title=""><strong>[33]</strong></a></em>».<br /> Orbene, giunti a questo punto della disamina, non è assolutamente affettato interrogarsi su quali siano state le cause che hanno determinato questa <em>nouvelle vague</em> giurisprudenziale. A ben vedere, è la stessa Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha motivato tale lettura dinamica, invocando «<em>il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell&#8217;ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo</em> ». In considerazione di tali fattori, i giudici di Piazza Cavour pongono in evidenza  la « <em>conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle S.U., non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, ne&#8217; rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l&#8217;ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l&#8217;ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l&#8217;effettività dell&#8217;ordinamento. Infatti, è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell&#8217;attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca</em> <a href="#_ftn34" title="">[34]</a>».<br /> L&#8217;impostazione formulata dalla Suprema Corte, accolta da parte della dottrina con favore<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> e da altra parte con sfavore<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>, ha, però, subito un forte arresto in seguito alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale.<br />  <br /> <strong>5. La sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6 della Corte Costituzionale</strong><br /> La pronuncia in parola è stata adottata in seguito all&#8217;ordinanza di remissione dell&#8217;8 aprile 2016, n. 6891, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In quella occasione, la Suprema Corte era stata adita per «<em>motivi inerenti alla giurisdizione</em>» avverso una sentenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn37" title="">[37]</a> che, applicando l&#8217;art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 (T.U. sul pubblico impiego), aveva dichiarato l&#8217;inammissibilità delle azioni proposte da alcuni medici dopo il termine decadenziale (<em>i.e.</em> 15 settembre 2000) previsto dalla predetta legge. Le Sezioni Unite, in considerazione del fatto che successivamente al deposito di tale pronuncia la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, adita da altri medici che versavano nella stessa situazione giuridica dei ricorrenti, aveva accertato la violazione dell&#8217;art. 6 C.E.D.U. e dell&#8217;art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> avevano sostenuto la possibilità di sindacare tale sentenza ai sensi dell&#8217;<em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost.,<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> e, di conseguenza, avevano ritenuto di poter rimettere direttamente la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;<em>ex</em> art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/200 « <em>nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30. 06. 98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000<a href="#_ftn40" title=""><strong>[40]</strong></a></em> ». Segnatamente, il Giudice di legittimità, nel motivare l&#8217;ammissibilità del ricorso avverso l&#8217;impugnata sentenza del Consiglio di Stato, rilevava che «<em>è principio consolidatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni unite che il sindacato esercitato dalla Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato, ai sensi degli arti. 362, c. I, c.p.c. e 110 c.p.a., è consentito ove si richieda l&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale sconfinamento del Consiglio dai limiti esterni della propria giurisdizione, per il riscontro di vizi che riguardano l&#8217;essenza della funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni della giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo </em>». Si evidenziava poi che «<em>è andata affermandosi una nozione di &quot;limite esterno&quot; collegato all&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendere in senso dinamico, nel senso dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale</em> [&#038;]. <em>In quest&#8217;ambito, il giudizio sulla giurisdizione rimesso alle Sezioni unite non è più riconducibile ad una verifica di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né è rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l&#8217;ordinamento è dotato, ma costituisce uno strumento per affermare il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Dunque, &quot;è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell&#8217;attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca</em>&quot;».<br /> Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata per difetto di rilevanza, in ragione della mancanza di legittimazione del giudice <em>a quo</em>, sconfessando, dunque, la teoria dell&#8217;evoluzione dinamica del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. Segnatamente, ha affermato che tale ricostruzione, ammettendo il sindacato delle Sezioni Unite anche su <em>errores in procedendo</em> e <em>in iudicando</em> eventualmente commessi dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, non può qualificarsi come un&#8217;interpretazione evolutiva, essendo incompatibile con la lettera e lo spirito dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost.. Invero, tale disposizione «<em>attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso</em>». Peraltro, ha posto in evidenza che, diversamente opinando, in una prospettiva di sistema, verrebbe messa in discussione la scelta di fondo dei Costituenti in ordine all&#8217;assetto pluralistico delle giurisdizioni<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Ad ogni modo, ha continuato la Consulta, «<em>l&#8217;intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell&#8217;Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell&#8217;ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo. In ogni caso, ancora una volta, viene ricondotto al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all&#8217;istituto in esame non è il caso di tornare. Rimane il fatto che, specialmente nell&#8217;ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti sovranazionali, il problema indubbiamente esiste, ma deve trovare la sua soluzione all&#8217;interno di ciascuna giurisdizione, eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all&#8217;art. 395 cod. proc. civ.</em>»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Da ultimo, la Consulta, onde evitare qualsiasi dubbio, ha asserito che « <em>L'&#8221;eccesso di potere giudiziario&#8221;, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l&#8217;avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all&#8217;amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull&#8217;erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici</em> ». Pertanto, si è rifiutata qualsiasi soluzione intermedia «<em>come quella pure proposta nell&#8217;ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze &#8220;abnormi&#8221; o &#8220;anomale&#8221; ovvero di uno &#8220;stravolgimento&#8221;, a volte definito radicale, delle &#8220;norme di riferimento&#8221;</em>. <em>Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive</em>».<br /> Orbene, non si può non notare come con tale pronuncia la Consulta abbia cercato di dirottare le Sezioni Unite verso la &#8220;retta via&#8221;, ossia su quella tracciata dai Padri Costituenti; il Giudice delle Leggi, difatti, pur manifestando la necessità di interventi normativi al fine di garantire l&#8217;effettività della tutela cui il sistema giustizia deve essere improntato, esclude in maniera lapidaria qualsiasi lettura evolutiva del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;. Pertanto, a ben vedere, non si può neppure asserire che si tratti di interpretazione evolutiva: a Costituzione invariata, qualsiasi interpretazione dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., differente da quella fornita dalla Corte Costituzionale, può definirsi soltanto incostituzionale. Le Sezioni Unite, quindi, nel tentativo (seppur lodevole) di garantire l&#8217;effettività della tutela, hanno finito esse stesse a porre in essere un eccesso di potere.<br />  <br /> <strong>6. L&#8217;ordinanza del 18 settembre2020, n. 19598 delle Sezioni Unite</strong><br /> Dopo la sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale, «<em>vera e propria pierre d&#8217;achoppement<a href="#_ftn43" title=""><strong>[43]</strong></a></em>», con un ritorno alle &#8220;origini&#8221; (<em>rectius</em> alla Carta fondamentale), le Sezioni Unite hanno sindacato le decisioni del Consiglio di Stato sulla base dei tradizionali vizi così come interpretati dal Giudice delle Leggi<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Insomma, la «<em>pregnanza e</em> [la] <em>vincolante rilevanza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale<a href="#_ftn45" title=""><strong>[45]</strong></a></em>» sembrava indiscussa. <em>Sembrava</em>.<br /> Con ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19598, le Sezioni Unite, infatti, in aperto contrasto con la Consulta, cercano nuovamente di allargare le maglie dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost.; con una reazione &#8220;al rialzo&#8221;<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, portano la questione all&#8217;attenzione (nientemeno) della Corte di Giustizia.<br />  <br /> <strong>6.1. Il caso.</strong><br /> Il caso scaturiva da un contenzioso in materia di appalti. Segnatamente, l&#8217;azienda Usl Valle d&#8217;Aosta aveva indetto una gara tesa ad individuare &#8211; in base al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; un&#8217;agenzia per il lavoro a cui affidare per tre anni la somministrazione temporanea di personale a tempo determinato, per un valore complessivo di oltre dodici milioni di euro. Negli atti di gara, la stazione appaltante aveva previsto una &#8220;soglia di sbarramento&#8221; alle offerte tecniche, preclusiva della partecipazione al prosieguo della gara per tutti i concorrenti il cui progetto fosse stato valutato con un punteggio inferiore.<br /> Alla procedura avevano partecipato otto concorrenti, ma la commissione di gara, in seguito alla valutazione delle offerte tecniche, aveva ammesso alla successiva fase della valutazione economica delle offerte soltanto due di essi; escludendo, per quanto in questa sede rileva, la Ranstad Italia s.p.a. per mancato superamento della &#8220;soglia di sbarramento&#8221;. Ebbene, all&#8217;esito della graduatoria finale, la stazione appaltante aveva aggiudicato la gara al raggruppamento formato da Synergie Italia agenzia per il lavoro s.p.a. e Umana s.p.a. (da adesso Rti- Synergie-Umana).<br /> La Ranstad impugnava, dinanzi al T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, la propria esclusione per il mancato superamento della &#8220;soglia di sbarramento&#8221; e, con motivi aggiunti, l&#8217;aggiudicazione della gara al Rti- Synergie-Umana. Al fine di ottenere la riammissione alla gara, deduceva l&#8217;irragionevolezza dei punti tecnici attribuiti alla propria offerta, l&#8217;inadeguata determinazione dei criteri e dei sub-criteri di valutazione delle offerte indicati nel disciplinare di gara, il difetto di motivazione circa i voti numerici assegnati alle offerte; l&#8217;illegittima nomina della commissione di gara, avvenuta dopo l&#8217;apertura delle offerte tecniche; l&#8217;illegittima composizione della commissione con una persona incompatibile; in ultimo, la mancata suddivisione della gara in lotti. Costituitesi in giudizio, l&#8217;azienda Usl Valle d&#8217;Aosta e Rti- Synergie-Umana eccepivano l&#8217;inammissibilità dei motivi di ricorso della Ranstad in quanto quest&#8217;ultima, essendo stata esclusa dalla gara, era priva di legittimazione a proporli.<br /> Il T.A.R., però, rigettava le eccezioni relative alla legittimazione della ricorrente e, dopo aver esaminato tutti i motivi di ricorso, li rigettava nel merito.<br /> La Ranstad, dunque, proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, ribadendo le censure e gli argomenti difensivi svolti in primo grado. Di contro, le due imprese aggiudicatarie proponevano ciascuna appello incidentale per la parte in cui il T.A.R., disattendo le loro eccezioni in merito alla carenza di legittimazione, aveva ritenuto ammissibili ed esaminato nel merito le censure della Ranstad dirette al travolgimento della gara.<br /> Con sentenza 7 agosto 2019, n. 5606, la terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava il motivo della ricorrente principale con cui veniva contestata l&#8217;attribuzione alla propria offerta tecnica di un punteggio insufficiente per il superamento della &#8220;soglia di sbarramento&#8221;, all&#8217;esito del c.d. confronto &#8220;a coppie&#8221;. Inoltre, in accoglimento degli appelli incidentali, riformava parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di <em>prime cure </em>aveva esaminato nel merito i motivi del ricorso principale volti a contestare l&#8217;esito della gara e a determinarne il travolgimento, anziché dichiararli inammissibili. In asserita aderenza alla giurisprudenza dell&#8217;Adunanza Plenaria (<em>i.e</em>. sentenza del 7 aprile 2011, n. 4, e sentenza del 25 febbraio 2014, n. 9), la terza Sezione, in assenza di una pronuncia di accertamento dell&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione, reputava la Ranstad titolare di un interesse di mero fatto e, quindi, non legittimata ad impugnare gli atti di gara.<br /> Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, la Ranstad ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli art. 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., per avere il Consiglio di Stato negato ad un soggetto escluso dalla gara &#8211; con un provvedimento la cui legittimità non era stata accertata in via definitiva, essendo contestata in giudizio &#8211; la legittimazione e l&#8217;interesse a proporre le censure tese al travolgimento della gara. Conseguentemente, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e il diniego di accesso alla tutela stessa censurabile, sulla base dell&#8217;orientamento delle Sezioni Unite precedente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale, dinanzi alla Suprema Corte per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost.. Orbene, a sostegno della denuncia di lesione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Ranstad ha rilevato che il principio di effettività della tutela, espressamente codificato in materia di appalti all&#8217;art. 1, par. 1, comma 3, della Direttiva CEE 21 dicembre 1989, n. 665, è stato interpretato dalla Corte di Giustizia nel senso che la mera probabilità di conseguire un vantaggio attraverso la proposizione di un ricorso, consistente in qualsiasi risultato (anche rappresentato dalla sola riedizione della procedura di gara), è idonea a radicare l&#8217;interesse e il diritto alla tutela giurisdizionale. In particolare, la C.d.G. ha ripetutamente escluso la possibilità che l&#8217;eccezione e il ricorso incidentale dell&#8217;aggiudicatario di una gara di appalto siano esaminati prioritariamente con effetti paralizzanti del ricorso principale poiché, in tal guisa, si priverebbe il concorrente escluso dell&#8217;interesse al ricorso principale e della legittimazione a contestare l&#8217;esito della gara per qualsiasi motivo<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> I resistenti, invece, hanno eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità del ricorso, essendo diretto a censurare un vizio della sentenza del Consiglio di Stato incensurabile dinanzi alle Sezioni Unite. Si è osservato, difatti, che il vizio <em>de quo</em> non è riconducibile ad un&#8217;ipotesi di violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ragion per cui non integra un &#8220;motivo inerente la giurisdizione&#8221; secondo quanto ribadito dalla Consulta con sentenza n. 6 del 2018. Ad ogni modo, hanno continuato i resistenti, il vizio denunciato è inesistente per una molteplicità di ragioni. In primo luogo, si nega l&#8217;esistenza di un contrasto con la richiamata giurisprudenza comunitaria, non pertinente peraltro nel caso &#8211; come quello in esame &#8211; in cui una sola impresa abbia contestato in giudizio l&#8217;aggiudicazione. In secondo luogo, si afferma la correttezza delle valutazioni condotte dal Consiglio di Stato in ordine all&#8217;inammissibilità delle censure avanzate dalla Ranstad e tese a contestare l&#8217;esito della gara per ragioni inerenti all&#8217;invalidità della procedura. In terzo luogo, si sostiene che le citate sentenze della Corte di Giustizia introducono un&#8217;eccezione nel panorama giuridico nazionale in quanto danno ingresso ad un concetto di interesse ad agire ipotetico ed astratto del concorrente escluso ad ottenere l&#8217;aggiudicazione all&#8217;esito della riedizione della gara. Invero, si nota che, soprattutto in presenza di più di due concorrenti, nel caso in cui venga esaminato e accolto pure il ricorso principale del concorrente escluso dalla gara, oltre che il ricorso incidentale dell&#8217;aggiudicatario diretto ad escludere (o a confermare l&#8217;esclusione) dell&#8217;altro concorrente, non è detto che la stazione appaltante si determini a ripetere la gara, soprattutto in presenza di una valida offerta di un terzo partecipante alla gara.<br />  <br /> <strong>6.2 Le questioni pregiudiziali. Alcuni rilievi critici.</strong><br /> Come anticipato, le Sezioni Unite, investite di tale controversia ai sensi dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., hanno ritenuto che la decisone sulla stessa implicasse una questione pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 T.F.U.E. e hanno, quindi, rimesso la questione alla Corte di Giustizia, sottoponendole tre quesiti.<br /> Con il primo (§46), si chiede se la nozione di motivi « <em>inerenti</em> » ovvero « <em>attinenti</em> » alla giurisdizione, di cui agli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c., e 110 c.p.a., così come intesa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, sia compatibile con il diritto europeo, nella parte in cui essa pregiudica l&#8217;uniforme applicazione del diritto dell&#8217;Unione europea e l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive           <br /> di rilevanza comunitaria.<a href="#_ftn48" title="">[48]</a><br /> <em>La motivazione che sorregge tale quesito non appare affatto convincente. In primo luogo (§ 32), le Sezioni Unite muovono da un presupposto non corretto: affermano, infatti, che il giudice nazionale, il quale faccia applicazione di normative nazionali o di interpretazioni elaborate in ambito nazionale che risultino incompatibili con le disposizioni del diritto europeo applicabili nella controversia, per come interpretate dalla Corte di Giustizia, « esercita un potere giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto di giurisdizione &#8211; per aver compiuto un&#8217;attività di diretta produzione normativa non consentita nemmeno al legislatore nazionale &#8211; censurabile per cassazione come motivo inerente alla giurisdizione ». Sul punto, si osserva, però, che ove l&#8217;Autorità giudiziaria violi una disposizione comunitaria, così come interpretata dalla C.d.G., essa non pone in essere di certo «un&#8217;attività di diretta produzione normativa», ma piuttosto un classico error in iudicando. In dottrina si è giustamente rilevato che la violazione del diritto europeo (come del resto di quello interno) «è, purtroppo, un&#8217;evenienza possibile, perché la giustizia è somministrata dagli uomini e non dagli dei (ammesso che anch&#8217;essi non sbaglino), e per far fronte a tale evenienza ogni ordinamento appresta degli strumenti processuali (le impugnazioni), esauriti i quali al cittadino spetta l&#8217;azione risarcitoria, anche per la violazione del diritto comunitario</em><a href="#_ftn49" title=""><em><strong>[49]</strong></em></a><em> ». </em><br /> In secondo luogo, non si comprende l&#8217;affermazione contenuta nell&#8217;ordinanza (§ 32) per cui, diversamente dalla sentenza affetta da semplice violazione di legge in fattispecie regolate dal diritto interno, ove l&#8217;erronea interpretazione o applicazione di legge è &#8211; di regola &#8211; pur sempre riferibile ad un organo giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato, nelle controversie disciplinate dal diritto unionale « <em>la funzione giurisdizionale esiste esclusivamente in funzione dell&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione </em>». La funzione giurisdizionale è, al contrario, unitaria: il giudice, nel risolvere una determinata controversia, svolge sempre la stessa funzione (<em>i.e.</em> rispondere<br /> alle esigenze di giustizia dei cittadini), applicando in maniera armonica il diritto nazionale e il                    diritto europeo. Pertanto, nelle materie regolate anche (o soltanto) dal diritto comunitario, il giudice non &#8220;cambia veste&#8221;, rimanendo sempre l&#8217;organo deputato a dare giustizia ai consociati<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>. Si potrebbe osservare tutt&#8217;al più che, nei casi summenzionati, il giudice nazionale svolge una funzione ulteriore (e non già differente)  rispetto a quella svolta ove la materia sia regolata dal solo diritto interno: egli, invero, ogniqualvolta è tenuto ad applicare una normativa di derivazione europea per la risoluzione di una determinata controversia, si pone <em>anche</em> &#8211; ma non solo &#8211;  come  « <em>giudice decentrato<a href="#_ftn51" title=""><strong>[51]</strong></a></em> » di quel diritto, nel senso che concorre, assieme alla Corte di Giustizia, alla sua corretta ed uniforme interpretazione.<br /> Inoltre, sempre con l&#8217;intento (manifesto) di avvalorare la propria tesi, la Suprema Corte (§ 37), dopo aver posto in evidenza che l&#8217;istituto della revocazione non è ad oggi uno strumento utile per porre rimedio alle violazioni del diritto europeo che siano addebitate agli organi giurisdizionali, in assenza di una specifica ipotesi revocatoria in tal senso (art. 395 c.p.c.)<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>, afferma che in ogni caso tale rimedio non solo non sarebbe agevolmente praticabile a causa dei suoi limiti strutturali, ma non sarebbe comunque idoneo « <em>a paralizzare l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi escludere che anche la sentenza emessa ipoteticamente in sede di rinvio possa incorrere in violazione dei limiti della giurisdizione</em> ». Ebbene, tali affermazioni sono assolutamente prive di pregio in considerazione del fatto che in realtà è lo stesso ricorso per cassazione ad essere soggetto a stringenti limiti strutturali; limiti, peraltro, più incisivi di quelli propri della revocazione, avendo i primi, diversamente dai secondi, carattere costituzionale. Inoltre, del tutto inconsistente appare l&#8217;osservazione per cui la sentenza emessa ipoteticamente in sede di rinvio potrebbe porsi in contrasto con il diritto comunitario: invero, pure la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione ben potrebbe incorrere in questo errore.<br /> Orbene, dimostrata (surrettiziamente) l&#8217;impraticabilità dello strumento revocatorio, la Suprema Corte si erge, dunque, a &#8220;custode&#8221; del diritto europeo, affermando che il ricorso per cassazione costituisce l&#8217;unico strumento per reagire alle violazioni del diritto comunitario imputabili a sentenze del Consiglio di Stato contrastanti con la giurisprudenza della C.d.G.. Ma, a ben vedere, questa funzione non le è stata attribuita né dalla Costituzione né da alcuna disposizione di legge. Invero, tanto la Cassazione quanto il Consiglio di Stato sono garanti del diritto europeo, stante la loro posizione di Magistrature superiori (<em>ex</em> art. 135 Cost.).<br /> Tuttavia, il vero punto cruciale dell&#8217;ordinanza in esame è rappresentato dal riferimento al principio di autonomia procedurale per cui, come noto, è rimessa agli Stati membri l&#8217;individuazione degli strumenti processuali più idonei a tutelare i diritti riconosciuti dall&#8217;Unione europea purché gli stessi non siano meno favorevoli rispetto a quelli relativi a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e purché  non rendano, nella loro applicazione concreta, impossibile o eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei prefati diritti (principio di effettività). Ebbene, secondo la prospettazione delle Sezioni Unite, l&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., posta in essere dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, risulta in palese contrasto con tali principi. Tuttavia, tale ricostruzione non merita di essere accolta in quanto l&#8217;interpretazione della Consulta in ordine ai limiti del sindacato sulla giurisdizione decisamente non contrasta con tali canoni. Essa, difatti, si estende a questioni sia di rilevanza interna sia di rilevanza comunitaria (per cui risulta rispettato il principio di equivalenza) e non rende neppure impossibile o eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario, essendo comunque previsti nel sistema di giustizia amministrativa due gradi di giudizio (per cui risulta rispettato anche il principio di effettività). Peraltro, appare doveroso rammentare che la stessa Corte di Giustizia ha ripetutamente precisato che non risultano illegittimi i sistemi processuali caratterizzati da un unico grado di giudizio<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>. <em>A fortiori</em>, dunque, non è illegittimo neppure il sistema processuale nostrano in cui, come detto, sussiste il doppio grado di giudizio che è idoneo a garantire pienamente l&#8217;effettività dei diritti.<br /> In ultimo, al paragrafo 43.2, la Suprema Corte ritiene altresì violati i principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini sulla considerazione per cui « <em>analoghi ricorsi per cassazione, in controversie similari aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione degli atti di esclusione e di aggiudicazione di gare di appalto disciplinate dal diritto dell&#8217;Unione, sono stati dichiarati ammissibili e accolti quando decisi dalle Sezioni Unite prima del 18 gennaio (data della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018), mentre sono stati dichiarati inammissibili quando decisi dopo tale data</em> [&#038;], <em>pur se presentati in epoca precedente</em> ». Tale argomento risulta assolutamente fallace: difatti, dalla disamina condotta in precedenza, appare evidente che la pronuncia del Giudice delle leggi non ha ingenerato incertezza, ma, al contrario, certezza. Invero, se prima di tale arresto si registravano in seno alla giurisprudenza di legittimità oscillazioni circa gli esatti confini dei &#8220;motivi inerenti la giurisdizione&#8221;, tanto che la stessa Corte Costituzionale ha negato l&#8217;ammissibilità delle &#8220;tesi intermedie&#8221; perché «<em>foriere di incertezze<a href="#_ftn54" title=""><strong>[54]</strong></a></em>», dopo il 2018, la Cassazione ha pedissequamente seguito (quantomeno fino alla pronuncia in esame) le coordinate dettate in quella circostanza. Né tantomeno risulta violato il principio del legittimo affidamento dei cittadini, in quanto la Corte costituzionale ha riaffermato la tradizionale esegesi condotta intorno all&#8217;art. 111, comma 8, Cost., l&#8217;unica compatibile con «<em>la lettera e lo spirito</em>» di tale disposizione.<br /> Ad ogni modo, la dottrina opportunamente rileva che l&#8217;<em>overruling</em> non può considerarsi di per sé lesivo di alcun principio di diritto comunitario, «<em>a meno che non si voglia sostenere che la nomofilachia consista nella pietrificazione dell&#8217;interpretazione affermata dalla Corte superiore<a href="#_ftn55" title=""><strong>[55]</strong></a></em> ».<br /> Con il secondo quesito, poi, le Sezioni Unite chiedono (§ 60) alla Corte di Giustizia se non sia necessario sconfessare la nozione restrittiva del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221;, ammettendo, così, il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato che abbiano violato il diritto comunitario e che abbiano omesso di operare il rinvio pregiudiziale alla C.d.G. di cui all&#8217;art. 267 T.F.U.E..<a href="#_ftn56" title="">[56]</a><br /> <em>Ordunque, anche le argomentazioni che sorreggono tale quesito non sono suadenti. In primo luogo, la Suprema Corte afferma che  « i</em><em>l giudice nazionale che, in assenza delle condizioni tassativamente indicate dalla Corte di giustizia</em> [&#038;] <em>che esonerano il giudice nazionale dall&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale, ometta senza motivare di effettuare tale rinvio</em> [&#038;] <em>e decida la causa interpretando direttamente le norme non chiare del diritto dell&#8217;Unione<a href="#_ftn57" title=""><strong>[57]</strong></a>, invade le attribuzioni esclusive della Corte di giustizia cui spetta l&#8217;ultima parola in ordine all&#8217;interpretazione di tale diritto, poiché esercita un potere giurisdizionale di cui è privo, esponendosi, nell&#8217;ordinamento italiano, al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione</em>». Sul punto, non si può però convenire con la Cassazione poiché, contrariamente a quanto asserito, è evidente che nell&#8217;ipotesi in cui il giudice nazionale ometta di operare il rinvio pregiudiziale (<em>ex</em> art. 267 T.F.U.E.), egli commette un puro <em>error in procedendo</em>, non censurabile ai sensi dell&#8217;<em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost.. Invero, nei casi summenzionati non è possibile che si configuri alcun difetto relativo di giurisdizione, in quanto, sebbene adita dal giudice nazionale, la Corte di Giustizia non risolve la controversia in atto, ma si limita a fornire gli elementi utili per la sua soluzione nel giudizio principale. La controversia incardinata dinanzi al giudice nazionale, allora, continua a svilupparsi e, quindi, si conclude sempre dinanzi a quest&#8217;ultimo, poiché la Corte di Giustizia «<em>è chiamata a svolgere un ruolo &#8220;ancillare&#8221;, cioè di supporto e di collaborazione </em>[con i giudici nazionali]». Pertanto «<em>si è qui in presenza di una competenza che si articola in un dialogo &#8220;da giudice a giudice&#8221;, e nella quale assume quindi rilievo essenziale il rapporto di stretta collaborazione che si instaura tra le due istanze giudiziarie in causa</em> [&#038;] <em>e non già di &#8220;sovra o sotto-ordinazione</em>». <a href="#_ftn58" title="">[58]</a> Il giudice nazionale, dunque, anche questi casi esercita un potere giurisdizionale che gli compete. <a href="#_ftn59" title="">[59]</a><br /> Da ultimo, sempre con riferimento a tale argomentazione, si può criticamente osservare che i giudici di Piazza Cavour commettono proprio ciò che recriminano al giudice amministrativo, seppur a parti differenti: in particolare, secondo la loro prospettazione, il Consiglio di Stato nei casi in esame invade le attribuzioni « <em>esclusive della Corte di giustizia cui spetta l&#8217;ultima parola in ordine all&#8217;interpretazione » </em>del diritto europeo; similmente, si potrebbe sostenere che pure loro, nel continuare a caldeggiare la nozione dinamica di &#8220;giurisdizione&#8221;, invadono le attribuzioni della Consulta cui spetta l&#8217;ultima parola in ordine all&#8217;interpretazione della Costituzione.<br /> Parimenti, non appare persuasivo l&#8217;argomento utilizzato dalle Sezioni Unite per il quale, aderendo all&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., si addiverrebbe ad una violazione dell&#8217;art. 267 T.F.U.E. che vieta agli Stati membri di limitare, e con norme legislative e con prassi interpretative nazionali, la facoltà delle giurisdizioni (anche di non ultima istanza) di operare il rinvio alla C.d.G., dovendo il giudice nazionale garantire la piena efficacia del diritto unionale. Invero, sul punto non si può trascurare che il diritto dell&#8217;Unione impone che non vi siano limitazioni alla facoltà dei giudici nazionali di operare il rinvio pregiudiziale, non che sia necessaria la previsione di uno strumento ulteriore per verificare se &#8211; nel caso concreto &#8211; vi sia stata una violazione o meno dell&#8217;obbligo di rinvio dell&#8217; art. 267 T.F.U.E..<a href="#_ftn60" title="">[60]</a> Peraltro, si segnala che, aderendo a tale ricostruzione, non sarebbe neppure ipotizzabile la violazione dell&#8217;obbligo di rinvio in capo al Consiglio di Stato, in quanto il giudice di ultima istanza, in ordine alla corretta applicazione del diritto comunitario, diverrebbe la stessa Corte di Cassazione.<br /> Infine, con il terzo quesito (§ 66), le Sezioni Unite chiedono alla Corte di Giustizia se sia compatibile con il diritto dell&#8217;Unione europea l&#8217;indirizzo del Consiglio di Stato secondo il quale il concorrente escluso da una gara di appalto non è legittimato a contestare l&#8217;aggiudicazione<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>. Si tratta evidentemente di una questione di stampo più prettamente amministrativistico (sulla quale si sono registrati in passato numerosi contrasti fra Corte di Giustizia e Consiglio di Stato), che esula da quella inerente all&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost.. Tuttavia, (anche) tale quesito non sarebbe dovuto essere formulato dalla Suprema Corte, non essendo legittimata (a monte) a sindacare, nel caso di cui trattasi, la sentenza del Consiglio di Stato.<br />  <br /> <strong>7. Considerazioni conclusive.</strong><br /> Dalla lettura dell&#8217;ordinanza <em>de qua</em> e dai brevi rilievi critici poc&#8217;anzi svolti, emerge <em>ictu oculi</em> l&#8217;inopportunità di questa pronuncia.<br /> In primo luogo, si stigmatizza la scelta della Corte di Cassazione di sottoporre una disposizione costituzionale al giudizio di compatibilità comunitaria. Ciò nonostante, la dottrina maggioritaria preconizza (e si auspica che sia così) che la Corte di Giustizia, trattandosi di una questione interna all&#8217;ordinamento nazionale, dichiarerà inammissibili le questioni sollevate dalla Suprema Corte. Diversamente, nel caso di accoglimento, appare molto probabile che la Corte costituzionale attiverà i controlimiti in quanto, come illustrato <em>supra</em>, l&#8217;art. 111 Cost. rappresenta una norma fondante e<br /> fondamentale dell&#8217;ordinamento giuridico italiano<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> In secondo luogo, si disapprova con fermezza il tentativo delle Sezioni Unite di riportare <em>in auge</em> la lettura evolutiva del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221; di cui all&#8217;art. 111, comma 8, Cost.: una lettura che è stata sconfessata dalla Corte Costituzionale, interprete ultimo delle disposizioni costituzionali. In tal guisa, non si può non notare che, così procedendo, la Suprema Corte ha di fatto &#8220;impugnato&#8221; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta dinanzi alla C.d.G., cercando un avallo da parte di quest&#8217;ultima<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>. E, in questo &#8220;appello&#8221;, ha del tutto sminuito la pronuncia del Giudice delle Leggi, defininendola riduttivamente quale «<em>prassi interpretativa</em> <em>nazionale</em>» (§ 20), e, per di più, non si è neppure preoccupata di addurre le ragioni sottese a tale sentenza.<br /> In terzo luogo, non si può non rilevare come tale ordinanza rappresenti lo strumento per introdurre, in via pretoria e in palese contrasto con la Carta fondamentale, un sistema di giurisdizione unica, avente come organo esclusivo di vertice la Cassazione medesima. Ma, si osserva che per quanto desueto possa essere avvertito l&#8217;attuale assetto costituzionale della giurisdizione (aspetto peraltro da dimostrare), esso non può certo subire modifiche in via pretoria, anche nell&#8217;ipotesi in cui tale esigenza sia avvertita dall&#8217;organo di vertice del sistema giudiziario.<br /> Non si può, allora, non convenire con il Presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi che, in occasione dell&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario 2021, ha asseverato che «<em>Il pluralismo giurisdizionale &#8211; e delle istituzioni in genere &#8211; </em><em>è un valore che va preservato, ma richiede, per non degenerare in conflitti, equilibrio e competenze capaci di governare la complessità.</em> [&#038;] <em>Sembra purtroppo estranea a un contesto improntato al dialogo cooperativo tra le Corti, per modi e per contenuti, la recente ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nella quale le Sezioni unite, smentendo anche la propria giurisprudenza, demandano alla Corte sovranazionale europea la questione di compatibilità comunitaria di un articolo della nostra Costituzione e di una sentenza della nostra Corte costituzionale, mirando a una radicale modifica extra ordinem dell&#8217;assetto costituzionale della giurisdizione, quale stratificatosi in più di centotrenta anni<a href="#_ftn64" title=""><strong>[64]</strong></a></em>».<br /> Ci si augura, dunque, che chiusa questa questione, si ritorni al clima di dialogo tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, anticipato &#8211; magari &#8211; da un Concordato giurisprudenziale Patroni Griffi &#8211; Curzio, sulla falsariga di quello in precedenza ricordato Romano &#8211; D&#8217;Amelio<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Art. 10, l. n. 2248/1865, allegato D: «<em>Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati: 1° Sui conflitti che insorgono tra l&#8217;autorità amministrativa e la giudiziaria </em>[&#038;]». Per le decisioni della Corte dei Conti, l&#8217;art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800, statuiva che «<em>Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d&#8217;incompetenza per ragioni di materia. Esso si presenta al consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato. La decisione del consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte. Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal consiglio</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> V. CERULLI IRELLI, <em>Corso di giustizia amministrativa. La giurisdizione e le azioni</em>, Roma, 2016, 23, osserva che la legge n. 3761/1877 «<em>fu vista, ed effettivamente per questa parte lo fu, come necessario completamento della riforma del 1865, uscita per questa parte del tutto incoerente, ché mentre affermava il principio della giurisdizione unica conferiva funzioni di &#8220;arbitro&#8221; dei confini della giurisdizione stessa ad un organo, seppur elevatissimo, estraneo alla giurisdizione e connesso all&#8217;apparato di Governo!</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Oltre a tale mezzo straordinario, l&#8217;art. 1 della legge n. 3761/1877 prevedeva altresì il mezzo ordinario, consistente nella possibilità per la Pubblica Amministrazione, parte del giudizio o avente il diritto di intervenirvi, di opporre, in qualsiasi stato di causa, l&#8217;incompetenza dell&#8217;autorità giudiziaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul <em>discrimen </em>tra questi due motivi di annullamento delle sentenze dei giudici speciali si registrò all&#8217;epoca un forte dibattito. Sul punto, G. MANTELLINI, <em>I conflitti di attribuzione in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877</em>, Firenze, 1878, 225, per cui « <em>Il giudice che usurpa le attribuzioni d&#8217;altra giurisdizione, giudica senza competenza; cade nell&#8217;eccesso di potere il giudice che fa quello che non sarebbe permesso di fare a nessuna giurisdizione, come per esempio provvedere in via di regolamento, disporre uno statuto di polizia, mettere una tassa sulle derrate, vietare l&#8217;esecuzione di una legge o d&#8217;un giudicato, disfare provvedimenti presi dall&#8217;amministrazione</em> ». S. ROMANO, <em>I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative</em>, in <em>Trattato</em> di V. E. Orlando, III, Milano, 1897, 1248, secondo il quale «<em>per incompetenza deve intendersi lo straripamento di una giurisdizione amministrativa a danno di un&#8217;altra giurisdizione pure amministrativa o dell&#8217;amministrazione attiva, e per eccesso di potere lo straripamento a danno dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria o della legislazione</em> ». </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In ordine al riconoscimento della natura giurisdizionale della IV Sezione del Consiglio di Stato, P. PATRITO, <em>I «motivi inerenti alla giurisdizione » nell&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato,</em> Torino, 2016, 20, osserva che in realtà già prima della legge n. 62/1907, « <em>le Sezioni Unite della Corte di cassazione romana, sin da subito, ritennero sindacabili le decisioni della IV Sezione ai sensi dell&#8217;art. 3, n. 3, l. n. 3761/1877, con la conseguenza di attribuire natura di giudice speciale al Consiglio di Stato, o, forse, al contrario, proprio allo scopo di attribuirgli tale natura, in modo tale, cioè, da consentire il relativo sindacato</em> ».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si noti che l&#8217;art. 6 della legge n. 62/1907 confluì nell&#8217;art. 40 del r.d. 17 agosto 1907, n. 638; in seguito, venne ripetuto all&#8217;art. 48 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. Consiglio di Stato).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Tra gli Autori che ritenevano non corretta l&#8217;equiparazione tra &#8220;difetto assoluto di giurisdizione&#8221; e &#8220;incompetenza ed eccesso di potere&#8221;, si vedano U. BORSI, <em>La giustizia amministrativa</em>, Padova, 1930, 340, per cui la Corte di Cassazione poteva sindacare le decisioni del Consiglio di Stato soltanto « <em>quando questo pronunzia</em>[va]<em> in materia per qualsiasi motivo sottratta alla sua cognizione sotto ogni aspetto ed in ogni momento e grado</em> »; R. RESTA, <em>Sul potere di annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato in s.g. spettante alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</em>, in <em>Foro Amm</em>., 1931, IV, 45, secondo il quale il potere della Cassazione di sindacare le sentenze del Consiglio di Stato in ordine al difetto assoluto di attribuzione doveva intendersi « <em>più ristretto che non di fronte all&#8217;incompetenza e all&#8217;eccesso di potere</em> ».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1910, in <em>Riv. Dir. Pubbl</em>., 1910, II, 544. Così, Cass., Sez. Un., 19 aprile 1912, ne <em>Il Foro Italiano</em>, 1913, I, 517, per cui «<em>Le sentenze emesse da speciali giurisdizioni, in genere, e quelle delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in specie, possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite della Cassazione di Roma per difetto di giurisdizione (eccesso di potere e incompetenza) quando abbiano invaso la competenza dell&#8217;autorità giudiziaria o quella di ogni altra diversa autorità</em> ».<br /> In dottrina, nello stesso senso, L. MORTARA, <em>Commentario al codice e alle leggi di procedura civile</em>, Milano, 1905, I, 453; L. RAGGI, <em>A proposito dell&#8217;art. 40 della legge 17 agosto 1907 sul Consiglio di Stato</em>, in <em>Riv. Dir. Pubb</em>., 1910, II, 545.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> M. D&#8217;AMELIO, S. ROMANO, <em>I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato</em>, in <em>Riv. Dir. Pubbl</em>., 1929, I, 183.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> <em>Ex multis</em>, Cass., Sez. Un., 8 giugno 1933, in <em>Giur. It</em>., 1933, I, 1195; Id., 15 gennaio 1931, in <em>Foro Amm</em>., 1931, II, 37.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sul punto, S. LESSONA<em>, La giustizia amministrativa</em>, Bologna, 1953, 215, osservava infatti che la formula &#8220;difetto assoluto di giurisdizione&#8221; della legge n. 6227/1907, equivalente a quella &#8220;incompetenza ed eccesso di potere&#8221; della legge n. 3761/1877, fu sostituita, nel codice di rito civile, con &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Così, V. ANDRIOLI, <em>Commento al codice di procedura civile</em>, Napoli, 1960, II, 519, per cui la formula &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221; di cui all&#8217;art. 362 c.p.c. «<em>non fa che ripetere in forma più concisa la formula &#8211; incompetenza o eccesso di potere &#8211; che l&#8217;art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 adoperava per indicare i motivi di ricorso per cassazione avverso le decisioni delle giurisdizioni speciali</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In tal senso, V. DENTI, <em>art. 111 Cost</em>., in<em> Commentario alla Costituzione</em>, G. Branca (a cura di) , Bologna, 1987, 35, per il quale  « <em>la limitazione del ricorso</em> [&#038;] <em>ai motivi attinenti alla giurisdizione è dovuta a ragioni di carattere storico, risalenti alla normativa del 1877 sui conflitti di attribuzione</em> »;  V. BACHELET, La <em>giustizia amministrativa nella Costituzione italiana</em>, Milano, 1962, poi in <em>Scritti giuridici</em>, Milano, 1982, II, 495, per il quale la Costituzione non ha introdotto «<em>novità sostanziali in materia di conflitti. Infatti, per i conflitti di giurisdizione, la Costituzione ha confermato espressamente le regole che ne attribuiscono la soluzione alla Cassazione</em>»; F. G. SCOCA, <em>La giustizia amministrativa nella Costituzione repubblicana</em>, in <em>Costituzione e ordinamento giuridico</em>, S. Lorusso (a cura di), Milano, 2009, 254, che sostiene che «<em>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 111 Cost. è ispirato alla legislazione precedente, risalente al 1877</em> [&#038;]. <em>La Costituzione</em>», dunque, «<em>ha effettuato un semplice recepimento</em>»; V. CERULLI IRELLI, <em>Giurisdizione amministrativa e costituzione</em>, in <em>Giur. Cost</em>., 2004, 3032; R. DE NICTOLIS, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale (tra ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e ricorso per violazione di legge)</em>, in <em>www.sipotra.it</em>, 2017, 10. <em>Contra</em>, A. ORSI BATTAGLINI, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia «non amministrativa» (Sonntagsgedanken)</em>, Milano, 2005, 7 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> C. MORTATI, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947 dell&#8217;Assemblea Costituente. Nella stessa seduta, l&#8217;on. G. LEONE ribadiva che <em>«per il Consiglio di Stato e giurisdizioni periferiche che vi sono connesse, e per la Corte dei conti, è chiaro che non si può stabilire la impugnabilità in Cassazione per violazione di legge, ma che soltanto debba mantenersi il principio vigente della impugnabilità per difetto di giurisdizione o di competenza. Perché la stessa ragion d&#8217;essere di questa giurisdizione, lo stesso motivo che ci ha indotti, deflettendo dal principio della unità della giurisdizione dal quale siamo mossi, a mantenere questa giurisdizione, deve valere per limitare il ricorso in Cassazione ai soli casi di difetto di giurisdizione. La ragione è che queste giurisdizioni incidono con la loro attività nell&#8217;atto amministrativo; sicché c&#8217;è maggiore aderenza tra queste giurisdizioni e gli atti del potere amministrativo, donde la conseguenza che anche il motivo di violazione di legge è motivo che si radica sull&#8217;essenza, sulla finalità, sul motivo di opportunità, che ispirano l&#8217;atto amministrativo</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> A. M. ANDRONIO, <em>art. 111</em>, in <em>Commentario alla Costituzione</em>, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Torino, 2006, III, 2115.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Così, Corte Cost., sent. n. 6/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> A. TRAVI<em>, La Corte regolatrice della giurisdizione e la tutela del cittadino</em>, in <em>Corr. Giur</em>., 2006, 1041.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In tal senso, L. MARUOTTI, <em>Questione di giurisdizione ed esigenze di collaborazione tra le giurisdizioni superiori</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbli. Communit</em>., 2012, 705, per cui «<em>sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato sono &#8220;giurisdizioni superiori&#8221;, nel senso che vanno considerati come organi istituzionali equivalenti, di vertice delle due giurisdizioni. Anche l&#8217;art. 135 corrobora il principio &#8211; ribadito dalla Corte Costituzionale &#8211; per cui la Corte di Cassazione non può sindacare le modalità con cui il Consiglio di Stato eserciti la giurisdizione attribuitagli dalla legge</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> G. VERDE, <em>La Corte di Cassazione e i conflitti di giurisdizione (appunti per un dibattito)</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2013, 367, nota giustappunto che «<em>l&#8217;idea dei Costituenti era che la Corte di cassazione fosse il giudice regolatore dei conflitti tra giudici di diverso ordine ed il presupposto era quello dell&#8217;autonomia delle varie giurisdizioni, tale che le reciproche sfere di attribuzioni fossero impermeabili tra di loro</em>». Così, M. SANTISE, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale delle sezioni unite</em>, in <em>Questione Giustizia</em>, 2021, 3, il quale evidenzia che «<em>che nella giurisdizione amministrativa il sindacato della Corte di</em> <em>cassazione è eccezionale e derogatorio dei principi generali, che eleggono il Consiglio di</em> <em>Stato a giudice ultimo nella materia amministrativa.</em> <em>Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è, dunque,</em> <em>limitato solo ai motivi inerenti alla giurisdizione e, come tutte le eccezioni, va inteso in senso restrittivo</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> In tal senso, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1136, per cui  « <em>il sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato all&#8217;ipotesi di sconfinamento del giudice amministrativo nelle competenze di altra giurisdizione o di altro potere dello Stato » che « si verifica quando il giudice travalichi i così detti limiti esterni della giurisdizione, mentre quando invece la materia rientri nella competenza del giudice adito, potrà parlarsi semmai di travalicazione dei limiti interni della giurisdizione, e cioè di una violazione di legge</em> ».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Alcuni Autori osservano che pure le questioni di giurisdizione di cui al comma 8 dell&#8217;art. 111 Cost. costituiscono in realtà una violazione di legge astrattamente riconducibile al comma 7 della medesima disposizione. Così, A. POLICE, F. CHIRICO, <em>I «soli motivi inerenti la giurisdizione» nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, ne <em>Il processo</em>, 2019, 113; R. DE NICTOLIS, <em>op. cit</em>., 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Si veda, a titolo esemplificativo, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2017, n. 8117.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> In questo senso, A. CARBONE, <em>Corso di giustizia amministrativa. Il processo amministrativo</em>, Roma, 2017, 183.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> <em>Ex pluribus</em>, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29086; Id., 27 marzo 2017, n. 7758; Id., 11 febbraio 2016, n.1840; Id., 4 luglio 2014, n. 15302; Id., 14 settembre 2012, n. 15428; Id., 28 gennaio 2011, n. 2068; Id., 15 luglio 2003, n. 11091.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> R. DE NICTOLIS, <em>op. cit</em>., 32.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In tal senso, Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33094; Id., 17 febbraio 2012, n. 2312; Id., 22 dicembre 2003, n. 19664; Id., 14 gennaio 1997, n. 313.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Così, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9099; Id., 5 novembre 1998, n. 973; Id., 12 giugno 1980, n. 3737; Id., 10 ottobre 1974, n. 2755. Si osservi che l&#8217;irregolare composizione del collegio giudicante &#8211; secondo l&#8217;indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione &#8211; deve derivare da cause di particolare gravità. A titolo esemplificativo, si ricordano: l&#8217;assoluta inidoneità di uno dei Giudici di far parte del collegio; l&#8217;alterazione quantitativa e/o qualitativa del collegio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>Si fa riferimento al noto contrasto tra giudice amministrativo e Cassazione in merito alla pregiudiziale amministrativa. In particolare, il primo riteneva che l&#8217;azione di risarcimento del danno nei confronti della P.A. potesse essere proposta o unitamente all&#8217;azione di annullamento, o in via autonoma purché, in quest&#8217;ultimo caso, fosse stato ottenuto &#8211; in precedenza &#8211; l&#8217;annullamento del provvedimento illegittimo da parte del g.a.. Di contro, la Cassazione ammetteva la possibilità di esperire in via autonoma l&#8217;azione risarcitoria nel termine di prescrizione quinquennale senza l&#8217;obbligo &#8211; per il ricorrente &#8211; di esperire preventivamente l&#8217;azione di annullamento. Ad ogni modo, questo dibattito risulta oggi superato in seguito all&#8217;adozione del Codice del processo amministrativo che, all&#8217;art. 30, disciplina dettagliatamente l&#8217;azione risarcitoria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Cass., Sez. Un., n. 13659/2006, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cass., Sez. Un., 14 settembre 2012, n. 15428; così, Id., 11 maggio 2017, n. 11520; Id., 17 gennaio 2017, n. 964; Id., 21 febbraio 2013, n. 4097;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> <em>Ex multis</em>, Cass., 14 gennaio 2020, n. 413; Id., 8 febbraio 2017, n. 5058; Id., 9 novembre 2011, n. 23302.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2242. In tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2017, n. 41226; Id.,  20 gennaio 2014, n. 1013; Id., 5 luglio 2013, n. 16886.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cass., Sez. Un., n. 30254/2008, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a>In tal senso, A. LAMORGESE, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle</em><br /> <em>sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2018, 8, secondo cui<strong> «</strong> <em>le critiche mosse da un parte della</em> <em>dottrina ad alcune sentenze cassatorie, di avere attratto nell&#8217;orbita del</em> <em>sindacato sulla giurisdizione quelli che sarebbero, in ipotesi, soltanto errores in</em> <em>iudicando </em><em>o in decidendo, cioè attinenti ai limiti interni della giurisdizione</em> <em>amministrativa, non tengono conto che la presenza di errori di giudizio o</em> <em>di attività del giudice ben può essere la spia o il sintomo del superamento dei</em> <em>limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Affermare l&#8217;insindacabilità di</em> <em>tali errores in linea di principio significa, in sostanza, negare in radice la stessa</em> <em>configurabilità del sindacato sull&#8217;eccesso di potere giurisdizionale riservato alla</em> <em>Cassazione</em> »;  A. CARATTA, G. COSTANTINO, G. RUFFINI, <em>Limiti esterni di giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura a Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19598</em>, in <em>Questione Giustizia</em>, 2020, 20, i quali notano che « <em>a seguito dell&#8217;introduzione in Costituzione dei c.d. principi del giusto processo, concernenti il modo in cui la funzione giurisdizionale deve essere esercitata, la nozione costituzionale di giurisdizione non può esaurirsi nel complesso delle regole che presiedono alla ripartizione del potere giurisdizionale, ma risulta necessariamente innervata dai suddetti principi. Gli stessi esigono, pertanto, di enucleare una corrispondente nozione costituzionale di &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221; ai fini del sindacato della Suprema Corte sulle sentenze dei giudici speciali, non coincidente con quella di &#8220;questioni di giurisdizione&#8221; classicamente intese, ma deve estendersi sino a ricomprendere il controllo sull&#8217;osservanza dei sopra richiamati &#8220;principi regolatori del giusto processo&#8221;, a nulla rilevando che i vizi derivanti dalla violazione di tali essentialia iurisdictionis siano sussumibili anche nella categoria degli errores in procedendo ovvero degli errores in udicando de iure procedendi</em> »; B. NASCIMBENE, P. PIVA<em>, Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell&#8217;Unione Europea?</em>, in www.giustiziainsieme.it, 2020, per i quali « <em>pare proprio che la scelta della Corte di Cassazione di consentire, seppur eccezionalmente, un sindacato sull&#8217;esercizio concreto della giurisdizione da parte del G.A. sia non soltanto da accogliere favorevolmente, ma sia in linea con i dettami della Costituzione che &#8220;deve fare i conti&#8221; con l&#8217;essere, l&#8217;ordinamento italiano, parte integrante di un ordinamento sovranazionale (art. 11 Cost.), alla cui fedeltà e primato la Carta fondamentale ha riaffermato la propria adesione (art. 117 Cost. novellato)</em> ».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a>Così, F. GAVERINI, <em>Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ex art. 111 cost. ed il principio di effettività della tutela, tra limite interno ed esterno della giurisdizione</em>, in <em>Foro Amm. CdS</em>, 2007, 90, che sostiene che la lettura dinamica del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221; avanzata dalla Corte di Cassazione rappresenta un «<em>tentativo di abbattere il limite esterno a favore di una tutela effettiva </em>»; R. VILLATA, <em>Sui motivi inerenti alla giurisdizione, </em>in<em> Riv. dir. proc., </em>2015, 632, il quale afferma che la lettura evolutiva del concetto di &#8220;giurisdizione&#8221; promossa  dalle Sezioni Unite attribuisce alle stesse un potere di controllo nel merito delle pronunce del Consiglio di Stato assimilabile a quello esercitato sulle Corti di Appello, introducendo in via di fatto una giurisdizione unica, incompatibile con la Costituzione; R. DE NICTOLIS, <em>op. cit</em>., 88, la quale, pur riconoscendo che nel complesso si registra un numero limitato di «<em>ingerenze</em>» delle Sezioni Unite nel processo amministrativo, pone in luce che le stesse hanno inevitabilmente avuto un grande impatto sui principi processuali e sul riparto costituzionale di giurisdizione. Ad ogni modo, evidenzia che <em>«</em><em> il fatto che si sia trattato di un numero limitato di casi, e di soluzioni talora condivise, non fa</em> <em>venir meno la criticità dello strumento usato. </em><em>Infatti si è realizzata una ingerenza del giudice civile </em><em>sulla tutela degli interessi legittimi che invece per Costituzione è riservata al giudice amministrativo. </em><em>E lo strumento impiegato non era indispensabile</em> »; P. L. TOMAIUOLI, <em>Il rinvio pregiudiziale per la pretesa, ma incostituzionale, giurisdizione unica. (nota a Cass. civ., Sezioni unite, ord. 18 settembre 2020, n. 19598)</em>, in <em>Consulta online</em>, 2020, 694, secondo cui «<em>a</em><em>derendo alla tesi della giurisdizione dinamica, tutte le norme la cui applicazione impedisca l&#8217;esame del pieno merito della domanda</em> [&#038;] <em>o addirittura</em> [&#038;] <em>tutte le norme del diritto dell&#8217;Unione o convenzionali porrebbero delle questioni di giurisdizione, comportando l&#8217;assoggettamento delle sentenze del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) ad un non consentito, a Costituzione invariata, ricorso per violazione di legge innanzi alla Corte di cassazione</em> ».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Si trattava della sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato del 30 luglio 2013, n. 4001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Si fa riferimento alle sentenze Mottola contro Italia (ricorso n. 29932/07) e Staibano e altri contro Italia (ricorso n. 29907/07) del 4 febbraio 2014, con le quali la Corte E.D.U. aveva accertato una duplice violazione degli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano: segnatamente, risultava violato l&#8217;art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U., relativamente al diritto di accesso ad un tribunale, poiché la decadenza prevista dalla norma censurata avrebbe « <em>posto un ostacolo procedurale costituente sostanziale negazione del diritto invocato </em>»; nonché dell&#8217;art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, poiché il diritto di credito pensionistico dei ricorrenti, in quanto riconosciuto dalla giurisprudenza interna, costituiva ai sensi del citato parametro convenzionale un «<em>bene</em>» della persona e la decisione del Consiglio di Stato aveva svuotato la loro legittima aspettativa al suo conseguimento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a>Più specificatamente, le Sezioni Unite ritenevano ammissibile il ricorso (<em>ex</em> art. 111, comma 8, Cost.) in quanto la pronuncia del Consiglio di Stato risultava ascrivibile ad uno dei casi estremi in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l&#8217;esercizio del potere giurisdizionale per <em>errores in iudicando o in procedendo</em> che danno luogo al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a>In particolare, la Cassazione deduceva la violazione dell&#8217;art. 117, comma 1, Cost., in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U. e dell&#8217;art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a>M. LIPARI, <em>Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l&#8217;art. 111, co. 8, della Costituzione e il diritto dell&#8217;Unione Europea: la parola alla Corte di Giustizia. Nota critica all&#8217;ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 18 settembre 2020 n. 19598</em>, in www.giustiziainsieme.it, 2020, il quale, accogliendo con favore il <em>dictum</em> della Consulta, afferma che quest&#8217;ultima «<em>ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, fedele alla lettera e allo spirito della disposizione costituzionale</em> [&#038;] <em>in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente. In questo senso, quindi, il decisum della</em> <em>Corte Costituzionale, lungi dal rappresentare una svolta &#8220;restrittiva&#8221; del precedente diritto vivente, non fa che riprendere il filo ininterrotto di una lettura omogenea dell&#8217;art. 111 della Costituzione, sufficientemente chiara e certa nel suo funzionamento pratico</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Sul punto, A. CARATTA, G. COSTANTINO, G. RUFFINI, <em>op. cit</em>., 16, criticamente osservano che « <em>è singolare che la pronuncia dei giudici costituzionali, pur riconoscendo che l&#8217;eventuale contrasto fra le sentenze del Consiglio di Stato e il diritto dell&#8217;Unione o la giurisprudenza della Corte di giustizia pone un problema di effettività della tutela, continui a declinare il principio di effettività e il problema della sua garanzia in termini esclusivamente «domestici» e non in confronto all&#8217;impianto normativo sovranazionale. Infatti, sostenere che &#8211; come si legge nella motivazione della sent. n. 6 del 2018 &#8211; «quanto all&#8217;effettività della tutela e al giusto processo, non c&#8217;è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione», significa sottrarsi al necessario confronto fra la soluzione che sembrerebbe emergere dal dettato costituzionale per come interpretato dai giudici costituzionali e gli standards di effettività imposti dall&#8217;ordinamento sovranazionale</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> B. NASCIMBENE, P. PIVA, <em>op. cit..</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> In tal senso, Cass., Sez. Un., 20 aprile 2020, n. 8096; Id., 6 marzo 2020, n. 6460; Id., 17 dicembre 2018, n. 32622; Id., 19 dicembre 2018, n. 32733.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Così, Cass., Sez. Un., 16 maggio 2019, n. 13243.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> In questi termini, A. M. SANDULLI, <em>Guida alla lettura dell&#8217;ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19598 del 2020</em>, in www.giustiziainsieme.it, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Si noti che la ricorrente nel ricorso per cassazione ha espressamente richiamato talune pronunce della Corte di Giustizia: in particolare, C.d.G., 5 settembre 2019, in causa c-33/18, Lombardi; Id.,5 aprile 2016, in causa c-689/13, Puligienica; Id., 4 luglio 2013, in causa c-100/12, Fastweb.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Specificatamente, le Sezioni Unite hanno chiesto alla C.d.G. se <em>«  Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell&#8217;articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo   nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla giurisdizione»   quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l&#8217;effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l&#8217;uniforme applicazione del diritto dell&#8217;Unione e l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l&#8217;esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali ».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> P. L. TOMAIUOLI, <em>op. cit.,</em> 699.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> In questo senso anche M. LIPARI, <em>op. cit</em>., per cui <em>«l&#8217;idea di una doppia anima del giudice comune, emanazione dell&#8217;Unione europea o dello Stato, a seconda della norma applicata, appare davvero forzata e non corrisponde affatto dal fisiologico modo di pensare del giudice comune</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> In questi termini, A. TIZZANO, <em>Il rinvio pregiudiziale e la prassi dei giudici italiani</em>, ne <em>Il diritto dell&#8217;Unione europea</em>, 2018, II, 421.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> A tal proposito, si auspica un intervento legislativo teso ad introdurre una nuova ipotesi revocatoria di tal fatta. In questi termini, in giurisprudenza, Corte Cost., n. 6/2018, <em>cit</em>.; Id., 12 maggio 2017, n. 123. In particolare, in quest&#8217;ultima circostanza, la Consulta era stata adita dal Consiglio di Stato (A.P., 4 marzo 2015, n. 2) che aveva dubitato della legittimità costituzionale degli art. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c., in relazione agli art. 24, 111, 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono un ulteriore caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, in forza dell&#8217;art. 46, § 1, C.E.D.U., per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, ponendo in rilievo che la Corte E.D.U., in relazione ai giudizi civili ed amministrativi, pur evidenziando l&#8217;opportunità della riapertura del processo o del riesame del caso per garantire l&#8217;effettività del sistema convenzionale ove si siano accertate violazioni di carattere processuale, ha segnalato l&#8217;obbligatorietà della riapertura del processo &#8211; quale misura idonea a garantire la <em>restituito in integrum</em> in favore dell&#8217;interessato &#8211; solo per le sentenze rese nei confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, nell&#8217;ipotesi di violazione di norme convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato. Ad ogni modo, come anticipato, il Giudice delle Leggi ha auspicato un intervento del legislatore nazionale in questo senso.<br /> In dottrina, A. CARBONE, <em>Revocazione, giudicato amministrativo e diritto europeo</em>, in <em>Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte</em>, I, Napoli, 2019, 167.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> In tal senso, <em>ex multis</em>, C.d.G., 13 marzo 2007, in causa c-432/05, Unibet; Id., 11 settembre 2003, in causa c-13/01, Safalero.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Più in particolare, ad avviso della Consulta, le «<em>tesi intermedie</em>» formulate dalla Cassazione in ordine all&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 111, comma 8, Cost., erano sul piano fattuale « <em>foriere di incertezze</em> », essendo sorrette da valutazioni contingenti e soggettive.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> In questi termini, M. LIPARI, <em>op. cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Più dettagliatamente, la Suprema Corte ha chiesto alla C.d.G. se « <em>Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell&#8217;Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l&#8217;effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del) l&#8217;eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell&#8217;Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell&#8217;Unione ».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Per completezza espositiva, occorre risovvenire la disciplina cui le Sezioni Unite fanno riferimento. Come noto, l&#8217;art. 267 T.F.U.E.  (già art. 177 T.C.E.E. e, poi, 234 T.C.E.), attribuendo la competenza pregiudiziale alla Corte di Giustizia, consente a quest&#8217;ultima di pronunciarsi in via pregiudiziale sia su questioni interpretative di disposizioni del diritto europeo sia su questioni di interpretazione e validità di atti delle istituzioni, in seguito ai rinvii che le giurisdizioni degli Stati membri sono obbligate (ove di ultima istanza) o legittimate (nelle altre ipotesi) ad operare ogniqualvolta la soluzione delle predette questioni sia necessaria per risolvere la controversia pendenze dinanzi ad esse.<br /> Tuttavia, la Corte di Giustizia ha più volte precisato che l&#8217;obbligo (e non già la facoltà) di operare il rinvio di cui all&#8217;<em>ex</em> art. 267 T.F.U.E. in alcuni casi viene meno: in particolare, laddove la questione sollevata sia materialmente identica ad un&#8217;altra in precedenza già sottoposta alla Corte; quando l&#8217;applicazione (o meno) della norma comunitaria al caso di specie si impone con una tale evidenza da non lasciare ragionevoli dubbi al giudice <em>a quo</em>; oppure quando sul punto di diritto all&#8217;esame del giudice nazionale esiste una giurisprudenza europea consolidata.  In questi sensi, <em>ex plurimis</em>, C.d.G., 6 ottobre 1982, in causa c-283/81, Clift. Si noti, infine, che l&#8217;indirizzo giurisprudenziale <em>de quo</em> &#8211; oramai consolidato &#8211; è stato cristallizzato all&#8217;art. 99 Reg. proc. Corte per cui «<em>Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l&#8217;avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata </em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> R. ADAM, A. TIZZANO, <em>Manuale di diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Torino, 2014, 341.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a>Sul punto, G. GRECO, <em>La violazione del diritto dell&#8217;Unione europea come possibile difetto di giurisdizione?</em>, in <em>Eurojus</em>, 2020, 82, osserva che « <em>ipotizzare un difetto relativo di giurisdizione nei rapporti tra giudice nazionale e Corte di Giustizia (per mancato rinvio pregiudiziale a quest&#8217;ultima) significa distaccarsi alquanto dal consueto difetto relativo di giurisdizione, che si verifica, ad esempio, ove si violi il riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario. E non solo perché in questo secondo caso si tratta di difetto relativo di giurisdizione per così dire &#8220;orizzontale&#8221;, mentre nel primo assumerebbe carattere &#8220;verticale&#8221;, ma anche e soprattutto perché nel secondo caso la giurisdizione sull&#8217;intera controversia è ad esclusione reciproca (fra giudici di merito di pari grado), mentre nel primo si tratta pur sempre di &#8220;concorso&#8221; di giudici (con diversi ruoli e funzioni) per pervenire alla decisione della medesima controversia</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> La Corte di Giustizia si è, infatti, semplicemente limitata a porre in evidenza che nell&#8217;ipotesi in esame (<em>i.e.</em> violazione da parte del giudice di ultima istanza del dovere di operare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 T.F.U.E.), essendoci una violazione del diritto europeo, si configura in capo allo Stato membro una responsabilità risarcitoria. In tal senso, <em>ex multis</em>, C.d.G., 13 giugno 2006, in causa c-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Id., 30 settembre 2003, in causa c-224/01, Kobler.<br /> Inoltre, l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di cui trattasi costituisce una violazione del Trattato, giustificando, quindi, un ricorso della Commissione per inadempimento dello Stato membro. Così, C.d.G., 9 dicembre 2003, in causa c.129/00, Commissione c. Italia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Più dettagliatamente le Sezioni Unite chiedono alla Corte di Giustizia « <em>Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, in relazione agli articoli 1, par. 1 e 3, e 2, par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall&#8217;impresa concorrente l&#8217;esclusione da una procedura di gara di appalto e l &#8216;aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l&#8217;impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e dell&#8217;impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l&#8217;esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l&#8217;impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l&#8217;aggiudicazione all&#8217;impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell&#8217;Unione l&#8217;effetto di precludere all&#8217;impresa il diritto di sottoporre all&#8217;esame del giudice ogni ragione di contestazione dell&#8217;esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all&#8217;esclusione dell&#8217;offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell&#8217;impossibilità per l&#8217;amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un&#8217;offerta regolare e all&#8217;avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare ».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> In tal senso, P. L. TOMAIUOLI, <em>op. cit</em>., 704; G. TROPEA, <em>Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. Un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598)</em>, in <em>Giustizia insieme</em>, 2020; M. SANTISE, <em>op. cit</em>., 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> In questi termini, pure M. SANTISE, <em>op. cit</em>., 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Discorso tenuto in occasione dell&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, in Roma, 2 febbraio 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> In dottrina, vi sono poi Autori che propongono l&#8217;istituzione di un &#8220;giudice della giurisdizione a composizione mista&#8221;, ossia si auspica una composizione allargata delle Sezioni Unite &#8211; per le questioni di giurisdizioni &#8211; con l&#8217;intervento anche dei giudici amministrativi. In questi termini, M. MAZZAMUTO, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>2012, IV, 1713; R. DE NICTOLIS<em>, op. cit., </em>93<em>.</em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-impugna-dinanzi-alla-corte-di-giustizia-la-sentenza-n-6-del-2018-della-consulta-per-motivi-inerenti-alla-giurisdizione/">La Corte di Cassazione &#8220;impugna&#8221; &#8211; dinanzi alla Corte di Giustizia &#8211; la sentenza n. 6 del 2018 della Consulta per &#8220;motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le Sezioni Unite quale terzo grado del giudizio amministrativo?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-unite-quale-terzo-grado-del-giudizio-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-unite-quale-terzo-grado-del-giudizio-amministrativo/">Le Sezioni Unite quale terzo grado del giudizio amministrativo?</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa; &#8211; 2. L&#8217;art. 111, comma 8 della Costituzione e i motivi di giurisdizione; &#8211; 3. L&#8217;interpretazione &#8220;autentica&#8221; della Corte costituzionale; &#8211; 4. La recente ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea; &#8211; 5. Osservazioni conclusive. Abstract: Il presente contributo muove dall&#8217;esame del ruolo assunto dalle sezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-unite-quale-terzo-grado-del-giudizio-amministrativo/">Le Sezioni Unite quale terzo grado del giudizio amministrativo?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-unite-quale-terzo-grado-del-giudizio-amministrativo/">Le Sezioni Unite quale terzo grado del giudizio amministrativo?</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong><strong>:</strong> 1. Premessa; &#8211; 2. L&#8217;art. 111, comma 8 della Costituzione e i motivi di giurisdizione; &#8211; 3. L&#8217;interpretazione &#8220;autentica&#8221; della Corte costituzionale; &#8211; 4. La recente ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea; &#8211; 5. Osservazioni conclusive.</p>
<p> <strong>Abstract</strong><strong>:</strong> Il presente contributo muove dall&#8217;esame del ruolo assunto dalle sezioni unite nella formazione del sistema di giustizia amministrativa in un ordinamento contraddistinto da un perdurante dualismo giurisdizionale e dalla tendenziale autonomia del sistema processuale amministrativo, il cui vertice rimane rappresentato a fini nomofilattici dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L&#8217;unità funzionale e non organica della giurisdizione, ipostatizzata dalla Suprema Corte di Cassazione quale giudice della giurisdizione, non ha attenuato il dualismo giurisdizionale, che negli ultimi anni si è anzi evoluto verso pienezza e parità di poteri del giudice amministrativo e del giudice ordinario su situazioni soggettive omogenee. Tuttavia, l&#8217;evoluzione del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, da mero rimedio per dirimere i conflitti di giurisdizione a strumento per garantire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, ha significativamente condizionato il ruolo della giurisprudenza amministrativa nel diritto amministrativo nell&#8217;ambito del sindacato di legittimità del giudice amministrativo e dei suoi limiti. Malgrado l&#8217;interpretazione autentica della Corte costituzionale volta a confermare l&#8217;impostazione tradizionale, il ruolo del giudice amministrativo oscilla tra le incalzanti aspettative di pienezza ed effettività di tutela giurisdizionale alimentate dalle riforme del processo amministrativo e le indirette crescenti sollecitazioni delle corti sovranazionali, le cui pronunce, pur non imponendo espressamente la riforma di un giudicato ad esse non conformi, si pongono in seria tensione con il principio di intangibilità del giudicato. Atteso codesto inquadramento, le recenti problematiche, che verranno trattate nel presente contributo, involgono, nell&#8217;ordine, l&#8217;evoluzione della nozione di motivi di giurisdizione e le conseguenze sul sindacato del giudice amministrativo; il difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nel merito in particolare il rapporto tra legittimità e merito quali predicati della discrezionalità amministrativa e in relazione alla discrezionalità tecnica ed, infine, le forme di tutela da attivare in presenza di una antinomia tra giudicato amministrativo e giurisprudenza sovranazionale. Le conclusioni, alle quali si è pervenuti all&#8217;esito dell&#8217;indagine svolta, si declinano in ipotesi di riforme, volte ad equilibrare in misura paritetica la composizione delle sezioni unite in sede di giurisdizione e a modulare il giudizio di ottemperanza quale rimedio esclusivo ai fini del coordinamento del giudicato con l&#8217;ordinamento sovranazionale, nonché in prospettive di evoluzione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo alla luce del principio di proporzionalità nelle sue tre fasi di analisi e del principio di buon andamento nella sua accezione economica.</p>
<p> <strong>1. </strong><strong>Premessa</strong>                                          <br />          Negli ultimi trent&#8217;anni si è assistito ad una progressiva espansione della giurisdizione amministrativa, soprattutto con riguardo ai diritti fondamentali dei cittadini.<br />          Se tradizionalmente magistratura ordinaria e magistratura amministrativa esercitavano la propria potestà giurisdizionale in ambiti rigidamente separati, oggi il giudice amministrativo, nonostante il tentativo della Corte costituzionale volto a contenere l&#8217;espansione della giurisdizione amministrativa esclusiva, è spesso chiamato ad interpretare e ad applicare norme di diritto comune riguardanti diritti soggettivi.<br />          A detto fenomeno espansivo è conseguita, sempre con riguardo alla tutela di detti diritti, l&#8217;esigenza di un&#8217;interpretazione uniforme, perseguita per il tramite dell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica spettante alla Suprema Corte di Cassazione.<br />          L&#8217;emersione della giurisdizione amministrativa esclusiva e la reazione accentratrice della funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla tutela dei diritti soggettivi sono entrambi fenomeni che hanno concorso ad alimentare l&#8217;attuale dibattito sul diritto giurisprudenziale sotto i profili strutturale, funzionale e sistematico.<br />          Alla luce dei rapporti tra la legge e il giudice e del principio della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, ci si è interrogati se la giurisprudenza, in generale, fosse diventata una fonte del diritto, svolgesse una funzione normativa e, nel caso della giurisprudenza sovranazionale, dovesse determinare la riforma di un giudicato ad essa non conforme, per effetto della protezione dei diritti fondamentali e del coordinamento tra corti giurisdizionali.<br />          Le recenti questioni, che hanno interessato il ruolo del giudice amministrativo nella propria giurisdizione, ineriscono ai rapporti tra supreme corti nazionali, in particolare tra quella ordinaria e quella amministrativa, e ai rapporti tra corti nazionali e corti sovranazionali.<br /> Se per questione di giurisdizione per prassi si intendeva la spettanza della titolarità della potestà giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo come conseguenza del dualismo giurisdizionale fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, con la preponderante affermazione del criterio dei blocchi di materie sono stati approfonditi altri profili del sindacato di giurisdizione in funzione della effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale.<br /> Nel caso dell&#8217;accertamento dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, il sindacato della Suprema Corte si è addentrato ad apprezzare le modalità di esercizio della giurisdizione, al fine di valutare se l&#8217;indagine svolta dal giudice speciale «non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando le decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima una volontà dell&#8217;organo giudicante che si sostituisce a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito[1]».<br />          Alla luce di tale assetto, nel presente contributo, ci si chiede come sul ruolo svolto dalla giurisprudenza amministrativa nel diritto amministrativo abbia influito l&#8217;evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del concetto di «inerenza alla giurisdizione»<em>,</em>di cui all&#8217;art. 111, comma 8, Cost., quale fondamento del sindacato sulla giurisdizione, attribuito alla Suprema Corte di Cassazione e avente ad oggetto le pronunce delle magistrature superiori, Consiglio di Stato e Corte dei conti[2].</p>
<p> <strong>2. L&#8217;art. 111, comma 8 della Costituzione e i m</strong><strong>otivi di giurisdizione</strong><br />          Preliminarmente, occorre definire la nozione di motivi di giurisdizione di cui all&#8217;art. 111, comma 8 della Costituzione e, quindi, individuare quali vizi di giurisdizione sono censurabili avanti alla Suprema Corte.<br />          Sullo sfondo del dibattito sulla natura del sindacato di giurisdizione, occorre risalire al confronto svoltosi in Assemblea Costituente tra il monismo giurisdizionale e il dualismo giurisdizionale.<br />          Mentre Piero Calamandrei propugnava l&#8217;unità organica della giurisdizione con l&#8217;abolizione delle magistrature speciali, Costantino Mortati sosteneva il pluralismo giurisdizionale con la sottrazione alla Cassazione della competenza a dirimere i conflitti tra gli organi giurisdizionali e l&#8217;attribuzione della medesima ad un organo istituzionalmente terzo ed esterno rispetto alle giurisdizioni esistenti. <br />          In generale, il dualismo giurisdizionale caratterizza la maggior parte degli ordinamenti dei paesi sviluppati: il sistema giuspubblicistico del contenzioso con la pubblica amministrazione risulta più garantista di quello civilistico per il regime di invalidità dell&#8217;atto amministrativo, il primato della tutela specifica e la soggezione dei poteri amministrativi ai vincoli del diritto pubblico e del suo giudice naturale[3].<br />          In Assemblea Costituente, alla luce di detti elementi positivi, si optò per il sistema dualistico di giurisdizione, imperniato sulla previsione di cui all&#8217;art. 113 Cost., suddivisa tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con un criterio di riparto fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. <br />          Si affermò, però, una soluzione di compromesso, una sorta di dualismo moderato, compendiata nel combinato disposto degli artt. 102 e 103 della Costituzione. <br />          Da un lato, erano conservate le giurisdizioni speciali preesistenti, riservando un trattamento privilegiato a Consiglio di Stato, Corte dei conti e tribunali militari, optando per l&#8217;unitarietà funzionale della giurisdizione come principio tendenziale da bilanciare con l&#8217;esigenza di specializzazione; dall&#8217;altro lato, si attribuiva alla magistratura ordinaria la primazia nell&#8217;assetto giurisdizionale, assegnando alla Corte di Cassazione una posizione dominante[4].<br />          Gli ultimi due commi dell&#8217;art. 111 Cost. rappresentano tale compromesso. <br />          Alla Cassazione era attribuita la funzione di nomofiliachia con riguardo a tutte le giurisdizioni, ordinarie e speciali, eccettuate quelle amministrativa e contabile, per le quali tale funzione risultava affidata alle rispettive supreme magistrature (Consiglio di Stato e Corte dei conti), con la competenza a dirimere gli eventuali conflitti di giurisdizione[5].<br />          Ne consegue la qualificazione di tale supremo giudice quale organo funzionalmente sovraordinato rispetto a tutte le giurisdizioni, ordinarie e speciali, attraverso il quale il sistema riconduce ad unità, al vertice, tutte le giurisdizioni.<br />          Alla Corte di Cassazione fu, dunque, confermata la cognizione dei vizi delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia di giurisdizione. <br />          In dottrina, detta opzione è stata motivata, oltre che per ragioni di continuità con il passato, con l&#8217;osservazione che «il giudizio sui limiti della giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa è giudizio sui limiti dei diritti soggettivi e dunque la sua attribuzione alla stessa giurisdizione ordinaria corrisponde al sistema[6]».<br />          Addentrandosi nella definizione della nozione di motivi di giurisdizione, tradizionalmente il difetto assoluto di giurisdizione risulta integrato in presenza di: a) invasione nella sfera di competenza del potere legislativo o di quello esecutivo; b) erroneo diniego giurisdizionale (c.d. arretramento); c) ingerenza nel merito amministrativo (c.d. sconfinamento). <br />          Nella giurisprudenza costituzionale, la Corte costituzionale, similmente al legislatore, alla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, evoca indifferentemente l&#8217;«eccesso di potere giurisdizionale» (quale invasione delle prerogative riservate al legislatore e alla pubblica amministrazione) e il «difetto assoluto di giurisdizione» (quale radicale assenza di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela giurisdizionale[7]). <br />          In senso tecnico, l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale interessa esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione e le fattispecie di difetto relativo di giurisdizione[8].<br />          Le prime si configurano, allorché il giudice amministrativo o il giudice contabile abbiano affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all&#8217;amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento della giurisdizione), ovvero, per converso, la abbiano negata sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare in alcun modo oggetto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento della giurisdizione).<br />          Le seconde si ravvisano, allorquando il giudice amministrativo o il giudice contabile abbiano affermato la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la abbiano negata sull&#8217;erroneo presupposto che essa appartenga ad altri giudici.<br />          Quando la controversia nasce da un atto o provvedimento che si assume illegittimo, l&#8217;amministrazione è presente nel giudizio in quanto ha esercitato il suo potere ed in questi casi si radica la giurisdizione del giudice amministrativo. <br />          Problematica è l&#8217;individuazione della giurisdizione in presenza di un comportamento della pubblica amministrazione, che, solo se riconducibile all&#8217;esercizio della funzione pubblica in via mediata[9], determina la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />          Prima di procedere all&#8217;esame della casistica in materia, occorre precisare che le Sezioni unite affermano che in tutte le ipotesi di eccesso di potere debba discorrersi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice speciale[10].<br />          Succintamente, può osservarsi che la violazione dei limiti esterni di giurisdizione è stata ravvisata dalla giurisprudenza, non senza critiche da parte della dottrina, in presenza delle seguenti fattispecie: contrasto con il diritto europeo, allorquando l&#8217;errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee non aderente a quella fornita dalla Corte di giustizia nel senso di un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di giustizia[11]; negazione della tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto debba essere stata precedentemente dichiarata in sede di annullamento[12]; radicale stravolgimento delle norme del processo amministrativo, tale da implicare un evidente diniego di giustizia, e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell&#8217;interpretazione della legge[13]; illegittima composizione dell&#8217;organo giudicante qualora se ne denuncino alterazioni strutturali per numero o qualità dei membri, che ne precludano l&#8217;identificazione con quello delineato dalla legge, ma non nei casi di mera incompatibilità[14]; decisione adottata dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, qualora si ponga in discussione la possibilità stessa di farvi ricorso (limiti esterni), ma non ove oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione[15]).<br />          Non si ravvisa, invece, eccesso di potere giurisdizionale, restando nei limiti interni della giurisdizione, nella maggior parte delle pronunce della Suprema Corte in materia di giurisdizione[16].<br />          Non comporta, infine, un&#8217;invasione da parte del giudice nella sfera del merito amministrativo la decisione con cui il giudice amministrativo interpreti le clausole di una convenzione urbanistica alla luce delle regole di buona fede e correttezza[17] o abbia annullato un atto di alta amministrazione, ove si assuma la mancata osservanza della riduzione che la valutazione del vizio di motivazione subisce in tali ipotesi[18], e l&#8217;esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, di cui possono essere rilevate l&#8217;irragionevolezza, l&#8217;arbitrio o la violazione del principio della <em>par condicio</em> tra i concorrenti[19].<br />          Illustrata la matrice storico-costituzionale dell&#8217;eccesso di potere, occorre ora soffermarsi sulla nozione di motivi di giurisdizione per le implicazioni derivate sul ruolo del giudice amministrativo.<br />          Il dibattito sul diritto giurisprudenziale[20], sui rapporti tra la legge e il giudice e sul principio della certezza del diritto, della prevedibilità delle decisioni giurisdizionali e dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale ha favorito l&#8217;elaborazione di una diversa accezione del concetto di giurisdizione e di difetto di giurisdizione[21].<br />          Occorre sin d&#8217;ora anticipare che a detta accezione si è opposta una parte della magistratura, che ha disconosciuto la funzione normativa della giurisprudenza[22].<br />          Il ruolo del giudice amministrativo nel diritto amministrativo è stato profondamente condizionato dalla giurisprudenza della Suprema Corte intesa quale giudice della giurisdizione e, negli ultimi anni, quale giudice dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale.<br />          A ciò ha concorso, senza dubbio, l&#8217;evoluzione dell&#8217;oggetto della cognizione del giudice amministrativo e, di conseguenza, del giudicato amministrativo, imperniato non più sull&#8217;atto amministrativo bensì sul rapporto.<br />          La locuzione «motivi di giurisdizione» integra un concetto giuridico indeterminato e la Corte di Cassazione, pur essendo organo di vertice di uno dei due plessi in potenziale conflitto fra loro, è tenuta ad interpretarla, malgrado il dissenso della dottrina[23].<br />          In generale, la giurisprudenza di legittimità ha sovente distinto tra limiti esterni e limiti interni della giurisdizione.<br />          Prodromico all&#8217;accertamento dello sconfinamento della suprema magistratura amministrativa  è la definizione dei limiti esterni della giurisdizione.<br />          Mentre elemento costitutivo dello sconfinamento è un&#8217;alterazione della titolarità della funzione giurisdizionale, un&#8217;alterazione delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale a causa degli  <em>errores </em>in<em> iudicando </em>o in<em> procedendo </em>inerisce all&#8217;ambito dei limiti interni della giurisdizione, che è insindacabile da parte della Corte di Cassazione.<br />          L&#8217;«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all&#8217;amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull&#8217;erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.<br />          I limiti esterni attengono, pertanto, alla delimitazione del potere di decidere una determinata controversia, sia in rapporto alla giurisdizione di altri giudici, sia in rapporto alle attribuzioni di altri poteri dello Stato. <br />          Il superamento dei c.d. limiti esterni integra eccesso di potere giurisdizionale nelle seguenti fattispecie: i) invasione della giurisdizione propria di un altro giudice, ordinario o speciale; ii) invasione della c.d. riserva di amministrazione per sconfinamento nel merito dell&#8217;attività amministrativa; iii) invasione del potere legislativo per appropriazione di un ruolo normativo.<br />          La prima ipotesi si configura nel rapporto fra giudice ordinario e giudice amministrativo e implica l&#8217;accertamento della natura (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, oppure l&#8217;individuazione dei confini delle materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa esclusiva.<br />          La seconda ipotesi è la più problematica e ad essa è dedicato apposito paragrafo <em>infra</em>[24]. <br />          In relazione alla terza ipotesi, infine, la Suprema Corte ha chiarito che l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo sarebbe «una figura di rilievo affatto teorico, in quanto &#8211; dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all&#8217;uopo creata &#8211; detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un&#8217;attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un&#8217;attività interpretativa; attività quest&#8217;ultima certamente non contenibile in una funzione meramente euristica, ma risolventesi in un&#8217;opera creativa della volontà della legge nel caso concreto[25]».<br />          Detti limiti esterni della giurisdizione sono, altresì, funzionali ad individuare, oltre alle ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale in positivo, le fattispecie di indebito diniego della giurisdizione[26].<br />          Queste fattispecie sono unanimemente ritenute oggetto della potestà giurisdizionale della Suprema Corte in sede di giurisdizione.<br />          Più complesso, invece, è l&#8217;individuazione dei limiti interni della giurisdizione, il cui superamento, secondo la tradizionale elaborazione giurisprudenziale, si declina in un<em> error </em>in <em>iudicando </em>o in<em> procedendo</em>, non censurabile per motivi di giurisdizione, al fine di non sottoporre il giudice speciale ad un sindacato di legittimità per violazione di legge.<br />          Il quadro che ne risulta è stata fortemente messo in discussione dalla sentenza delle sezioni unite 23 dicembre 2008, n. 30254 sulla questione della pregiudizialità amministrativa[27].<br />          Con detta pronuncia, la Suprema Corte ha enunciato nell&#8217;interesse della legge, ai sensi art. 363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui «è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento».<br />          Presupposto dell&#8217;argomentazione della Corte è la nuova accezione di giurisdizione, definita come «quel potere che la legge assegna e che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti attuata nel giudizio la effettività dello stesso ordinamento». <br />          Norma sulla giurisdizione è, pertanto, non solo quella che individua i presupposti dell&#8217;attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto al potere stabilendo attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca.<br />          Ne consegue che, quando il giudice amministrativo, pur senza declinare la propria giurisdizione, fornisce un&#8217;interpretazione delle norme che disciplinano l&#8217;accesso alla tutela dinanzi a lui tale da renderla eccessivamente difficile, si integra eccesso di potere.<br />          Dalla sentenza del 2008 si è andata affermando una nozione di limite esterno collegato all&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendere in senso dinamico, ovvero nel senso dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, che atterrebbe a quei casi in cui la tutela si assume negata dal giudice speciale in conseguenza di errori di giudizio.<br />          Al tradizionale orientamento giurisprudenziale si è, dunque, affiancata una giurisprudenza fautrice di una nozione estensiva di «inerenza alla giurisdizione».<br />          Accanto all&#8217;impostazione tradizionale del vizio di difetto di giurisdizione è, infatti, emersa un&#8217;interpretazione, cosiddetta dinamica o funzionale, sottesa agli artt. 24, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost.<br />          In una delle ultime pronunce[28], il punto di partenza delle argomentazioni in tal senso è rappresentato dall&#8217;asserito incontrollato ampliamento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, determinato dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dalla devoluzione in favore del giudice amministrativo della tutela risarcitoria degli interessi legittimi.<br />          Oltre all&#8217;espandersi della giurisdizione amministrativa esclusiva, l&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione è dovuta a ulteriori fattori, quali il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto dell&#8217;Unione europea; il canone dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo. <br />          In particolare, invocando il principio di ragionevole durata del processo e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, la Suprema Corte ha annullato la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 ottobre 2007, n. 12, ravvisandovi una questione di giurisdizione.<br />          Il sindacato di giurisdizione è stato, quindi, gradualmente esteso a sentenze ritenute abnormi o anomale per <em>errores in iudicando </em>o<em> in procedendo</em> ovvero nei casi di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento. <br />          La violazione da parte del giudice amministrativo delle regole interne di rito o di merito inerenti alla sua giurisdizione può, in casi eccezionali, integrare una violazione della giurisdizione, allorquando essa sia stata di tale gravità, da concretarsi in un vero e proprio radicale stravolgimento delle regole di rito o di merito, così da evidenziare un esercizio della giurisdizione che abbia negato la tutela giurisdizionale.<br />          Ne consegue che il ricorso, col quale venga denunziato il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, è sussumibile nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 362, comma 1, c.p.c,  solo se il rifiuto sia fondato sulla ritenuta estraneità della domanda rispetto alle attribuzioni giurisdizionali del giudice, appartenendo all&#8217;area del rifiuto della propria giurisdizione sindacabile come tale, solo quel diniego di tutela che si radichi nell&#8217;affermazione dell&#8217;esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda, laddove si sottrae a detta sindacabilità il diniego di tutela che discenda direttamente ed immediatamente dalla lettura delle norme invocate a sostegno della pretesa.<br />          In tema di sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato, è configurabile l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo, solo nel caso di stravolgimento radicale delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell&#8217;interpretazione della legge[29].<br />          Il diritto alla tutela sarebbe costituito dalla possibilità non solo di accedere in senso formale alla giurisdizione mediante il diritto all&#8217;azione, ma anche dalla possibilità di ottenere una concreta tutela giudiziale, esercitata secondo i canoni del giusto processo[30].<br />          Dunque, l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale ingenera una soggettivizzazione del sindacato delle sezioni unite, che debbono accertare se nel caso concreto vi sia la cognizione del giudice speciale e se il diritto affermato dalle parti sia stato effettivamente tutelato dall&#8217;autorità giudiziaria.<br />          L&#8217;occasione, che avrebbe indotto la Suprema Corte a revisionare in senso funzionale l&#8217;ormai consolidata giurisprudenza, è stata l&#8217;impellente necessità di conformarsi al <em>corpus</em> (normativo e giurisprudenzale) del diritto europeo e del diritto convenzionale al fine di evitare l&#8217;insorgere di responsabilità risarcitorie per inadempimento degli obblighi europei ed internazionali a carico dello Stato, imputabili a presunti dinieghi di giustizia pronunciati dalle supreme magistrature[31].<br />          Si affermava, infatti, che la magistratura amministrativa avesse negato effettiva tutela giurisdizionale e fossa incorsa nella violazione della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo rispetto a sentenze sopravvenute della Corte EDU.<br />          Il giudicato amministrativo, in assenza di una censura da parte della Suprema Corte, avrebbe prodotto effetti in misura difforme da una norma sovranazionale, a cui lo Stato italiano avrebbe dovuto dare applicazione.<br />          Trattasi di uno di quei casi estremi<em>, </em>in cui il giudice speciale avrebbe adottato una decisione anomala o abnorme, omettendo l&#8217;esercizio del potere giurisdizionale per <em>errores in iudicando</em> o <em>in procedendo,</em> con ciò superando il limite esterno della giurisdizione[32].<br />             Il difetto di giurisdizione si sostanzierebbe nel diniego di un&#8217;effettiva tutela giurisdizionale, anche rispetto a <em>errores in iudicando </em>e<em> in procedendo</em> del giudice speciale, compresa la funzione nomofilattica dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel caso in cui la sezione assegnataria del ricorso, non condividendo un principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria, non abbia rimesso a quest&#8217;ultima la decisione del ricorso[33]. <br />          Premesso che la nomofilachia della magistratura amministrativa non vincola il giudice amministrativo di primo grado, il Codice del processo amministrativo non tipizza alcun rimedio da attivare, allorquando una sezione d&#8217;appello decida in modo difforme rispetto a un principio di diritto, enunciato dalla Adunanza plenaria, senza rimettere a quest&#8217;ultima la questione con ordinanza motivata.<br />          Si è posto, dunque, la problematica dell&#8217;individuazione dei rimedi.<br />          Si è, dapprima, ipotizzata una violazione del limite esterno della giurisdizione, argomentando che in questi casi la sezione eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui non è titolare. <br />          Si tratta di una tesi non condivisibile a parere dello scrivente, in quanto riconducibile a quell&#8217;interpretazione estensiva della nozione di motivi inerenti alla giurisdizione, recentemente patrocinata dalle Sezioni Unite ma censurata dalla Corte costituzionale. <br />          Nel caso in cui si ritenesse esperibile il ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, potrebbero profilarsi gli estremi per un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale da parte del Consiglio di Stato, in quanto la Suprema Corte avrebbe esorbitato dai limiti posti al suo sindacato dalla Costituzione, secondo l&#8217;accezione tradizionale.<br />          Al fine di evitare un epilogo di tal genere, una soluzione più equilibrata ed in linea con un sistema dualistico fondato sulla piena parità del giudice ordinario e del giudice amministrativo sarebbe derivata dall&#8217;istituzione di un tribunale dei conflitti di giurisdizione a composizione mista[34] o la mera integrazione delle Sezioni unite con magistrati amministrativi per le questioni attinenti alla giurisdizione[35].<br />          Una soluzione alternativa al ricorso per motivi di giurisdizione è il giudizio di ottemperanza.<br />          Sul punto, occorre richiamare la nozione di giudicato a formazione progressiva, che, pur ammettendosi quale oggetto del processo amministrativo non più l&#8217;atto ma il rapporto, non può, però, estendersi all&#8217;intero rapporto controverso, pena lo sconfinamento nel merito amministrativo e l&#8217;integrazione di un vizio di eccesso di potere giurisdizionale. <br />          L&#8217;ottemperanza, opportunamente rimodulata a tal fine dal legislatore <em>de iure condendo</em>, permetterebbe non solo di far fronte alle patologie determinatasi all&#8217;interno della giurisdizione amministrativa, ma anche di ovviare al consolidamento di effetti giuridici contrari al diritto unionale. <br />          Tale intervento dovrebbe però coniugarsi con il rapporto tra la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cui appartiene il giudizio di cognizione) e la giurisdizione di merito (cui appartiene il giudizio di ottemperanza).<br />          Un rapporto caratterizzato dal potere del giudice di cognizione di disporre misure idonee ad assicurare l&#8217;attuazione del giudicato, con ciò anticipando l&#8217;ottemperanza.<br />          Ad ogni modo, per l&#8217;omessa devoluzione alla plenaria della questione da parte della sezione d&#8217;appello, dovrebbe ritenersi escluso il ricorso per motivi di giurisdizione, attesa l&#8217;impostazione tradizionale confermata dalla Corte costituzionale.<br />          Il sindacato esercitato dalla Corte di Cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato, ai sensi degli art. 362, comma 1 , c.p.c. e 110 c.p.a., è ammesso solo in presenza di sconfinamento dai limiti esterni per il riscontro di vizi che riguardano l&#8217;essenza della funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, quale è la violazione dell&#8217;art. 99 c.p.a.<br />          Su un&#8217;altra questione parimenti importante, la dottrina prevalente, da sempre attestata su posizioni tradizionali, ha criticato la tesi, secondo cui il diniego del risarcimento del danno, in ragione del mancato esperimento dell&#8217;azione demolitoria avverso il provvedimento lesivo, integrerebbe una questione di giurisdizione e non una questione di merito[36]. <br />          A favore dell&#8217;accezione dinamica della giurisdizione milita altra parte della dottrina[37]. <br />          Profondamente foriera di incertezza e di imprevedibilità, a parere dello scrivente, si è rivelata l&#8217;estensione del concetto di motivi di giurisdizione anche a questioni che, riguardando l&#8217;interpretazione delle norme di diritto sostanziale che disciplinano le condizioni e i presupposti per l&#8217;accoglimento delle domande dinanzi al giudice speciale, concernono la fondatezza nel merito delle domande proposte, piuttosto che i confini esterni della potestà giurisdizionale.<br />          Le violazioni del diritto europeo, alla stessa stregua delle violazioni del diritto nazionale, non integrano in senso tecnico motivi di giurisdizione, neppure nei casi estremi, nei quali l&#8217;errore si sia tradotto in una decisione anomala o abnorme, frutto di radicale stravolgimento delle norme di riferimento<em>,</em> da cui sia derivato un diniego di giurisdizione. <br />          L&#8217;errore che il giudice amministrativo commette nell&#8217;interpretare il diritto europeo configura un insindacabile<em> error in iudicando </em>o<em> in procedendo</em>, cosi come l&#8217;omesso rinvio di una questione pregiudiziale, ai sensi dell&#8217;art. 267, 3° comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea. Diversamente opinando, si legittimerebbe di fatto una aleatorietà lesiva degli stessi principi europei della libertà di concorrenza, in quanto, per l&#8217;evanescenza dei criteri adottati, i presupposti del sindacato sui limiti di giurisdizione sarebbero rimesso caso per caso all&#8217;arbitrio della Suprema Corte, con ciò vulnerando l&#8217;autonomia e la discrezionalità della giurisdizione amministrativa.<br />          Inoltre, è opportuno rammentare che la primazia del diritto europeo non ha mai imposto la rimozione o la riforma del giudicato amministrativo[38].<br />          <em>De iure condendo</em>, sarebbe auspicabile la tipizzazione ad opera del legislatore dei vizi di giurisdizione, eventualmente anche con riferimento al diritto sovranazionale.<br />  <br /> <strong>3. </strong><strong>L&#8217;interpretazione &#8220;autentica&#8221; della Corte costituzionale</strong><br />          Affermatosi l&#8217;orientamento estensivo dell&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 111 Cost., la Corte costituzionale, adita sul punto, ha preso posizione[39].  <br />          La Consulta ha censurato che il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze delle supreme magistrature possa estendersi al sindacato sugli <em>errores in procedendo</em> o <em>in iudicando </em>come se fosse un terzo grado di giudizio. <br />          Sulla base del criterio di interpretazione letterale, la Corte, istituendo un raffronto comparativo tra il comma settimo e il comma ottavo dell&#8217;art. 111 Cost., inferisce la diversità ontologica delle due disposizioni[40].<br />          Mentre è ammesso in via generale il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze dei giudici ordinari o speciali, il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è ammesso in via derogatoria ovvero limitatamente ai «soli» motivi inerenti alla giurisdizione.<br />          Alla violazione delle norme attributive del potere si riconduce il difetto di giurisdizione, alle violazione delle norme inerenti le modalità di esercizio del potere si riconduce l&#8217;eccesso di giurisdizione. <br />          Dunque, come già affermato nelle precedenti pronunce[41], alla luce della lettera univoca e dello spirito della norma costituzionale, è incompatibile un&#8217;estensione del sindacato di giurisdizione che esorbiti dalla giurisdizione intesa in senso tecnico nell&#8217;accezione illustrata nei precedenti paragrafi.<br />          Sulla base del criterio di interpretazione storico, dai lavori dell&#8217;Assemblea Costituente emerge chiaramente l&#8217;esclusione della «soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di Cassazione» e la sua limitazione «al solo eccesso di potere giudiziario, coerentemente alla unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé[42]».<br />          La Corte[43] aveva già precisato che la Corte di Cassazione, a norma <a>dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost.</a>, «può solo vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione».<br />          Ciascuna giurisdizione si esercita con l&#8217;attribuzione, all&#8217;organo apicale interno al plesso giurisdizionale, del controllo e della statuizione finale sulla correttezza <em>in iure </em>e<em> in facto</em> di tutte le valutazioni, che sono prodromiche a decidere la controversia.<br />          A tale riguardo, stante quanto ampiamente esposto nei precedenti paragrafi, non sono qualificabili in senso tecnico come questioni giurisdizionali le questioni attinenti al rispetto del principio di primazia del diritto europeo, del principio di effettività della tutela, del principio di giusto processo e del principio di unità funzionale della giurisdizione.<br />          In particolare, la violazione delle norme dell&#8217;Unione europea o della CEDU non può considerarsi motivo inerente alla giurisdizione; i principi di effettività della tutela e del giusto processo debbono essere garantiti a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione; mentre è infondato il richiamo al principio di unità della giurisdizione, stante la non coincidenza fra unità funzionale e unità organica.<br />          L&#8217;«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione[44].<br />             Ne consegue che il concetto di controllo di giurisdizione non può essere esteso con riferimento a sentenze cosiddette abnormi o anomale ovvero in casi in cui si sia in presenza di uno stravolgimento, a volte definito radicale, delle norme di riferimento, poiché attribuire rilevanza alla gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, è foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti. <br />          Alla stregua del così precisato ambito di controllo sui limiti esterni alla giurisdizione, non è consentita la censura di sentenze, con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma, processuale o sostanziale, ostativa alla piena conoscibilità del merito della domanda.<br />          La Corte costituzionale, dunque, disconoscendo nelle premesse i presupposti e le finalità dell&#8217;interventismo della Suprema Corte, rivolge un monito al legislatore, suggerendo la tipizzazione di un nuovo caso di revocazione <em>ad hoc</em> nell&#8217;art. 395 c.p.c., a sua volta richiamato nel codice del processo amministrativo e del codice del processo contabile, avanti agli organi di vertice dei rispettivi plessi giurisdizionali.</p>
<p> <strong>4. La recente ordinanza di rimessione delle Sezioni unite alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea </strong><br />             Nonostante l&#8217;interpretazione autentica della Corte costituzionale, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza interlocutoria del 18 settembre 2020 n. 19598, hanno sollevato questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea.<br />             L&#8217;oggetto del rinvio pregiudiziale, oltre ad altre problematiche accessorie, concerne l&#8217;annullabilità delle sentenze delle magistrature superiori per violazione del diritto euro-unitario, precedente o sopravvenuto a dette sentenze per via legislativa o per via giurisprudenziale, mediante l&#8217;istituto del ricorso per motivi di giurisdizione così come evolutivamente interpretato dalla Suprema Corte.<br />             Due sono le argomentazioni addotte dal giudice remittente, entrambe fondate sulla violazione dei limiti al principio di autonomia processuale degli Stati membri: la prima, in ordine al principio di equivalenza, e la seconda, in ordine al principio di effettività.<br />             L&#8217;autonomia processuale degli Stati membri è insindacabile dall&#8217;ordinamento euro-unitario, purché equivalenza ed effettività siano osservate nell&#8217;ordinamento nazionale.<br />             Il principio di equivalenza è imposto dal diritto europeo in funzione della pari tutela delle posizioni giuridiche tipizzate dal diritto nazionale e dal diritto europeo. <br />             Ad avviso del giudice remittente, se si confermasse l&#8217;interpretazione tradizionale dei motivi di giurisdizione, si lederebbe il principio di equivalenza.<br />             Mentre, in presenza di un&#8217;attività di produzione normativa da parte del giudice amministrativo rientrante nell&#8217;ambito della potestà legislativa nazionale, la Suprema Corte sarebbe tenuta ad annullare la sentenza del giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione, per converso, in presenza di un&#8217;attività di produzione normativa del giudice amministrativo nell&#8217;ambito della potestà legislativa europea, la Suprema Corte dovrebbe dichiarare il ricorso inammissibile, non essendo oggetto della propria attribuzione costituzionale.<br />             Quanto al principio di effettività, il giudice remittente in sostanza ripropone le argomentazioni poste a fondamento dell&#8217;altro orientamento giurisprudenziale estensivo anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale.<br />             Se il giudice amministrativo negasse di fatto la tutela giurisdizionale, come verificatosi in materia di appalti nei confronti dell&#8217;impresa ricorrente principale a seguito dell&#8217;accoglimento del ricorso incidentale escludente dell&#8217;aggiudicataria sotto il profilo non dei requisiti partecipativi ma dell&#8217;offerta, la Suprema Corte dovrebbe, in ossequio ai principi di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, annullare la sentenza del giudice amministrativo.<br />            Quanto alla problematica della sopravvenienza di pronunce della CEDU o della Corte di Giustizia, le Sezioni Unite adducono la necessità di impedire, nell&#8217;interesse pubblico, che il giudicato possa produrre effetti in contrasto con il diritto sovranazionale (europeo o convenzionale), al fine di sottrarre lo Stato alla responsabilità risarcitoria per danni cagionati dagli organi giurisdizionali di ultima istanza, e al fine di soddisfare l&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;effettività del primato del diritto dell&#8217;Unione europea o della CEDU, dato che in linea generale, in sede di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, alla Corte di Cassazione non spetta una funzione di verifica finale della conformità delle sentenze del giudice amministrativo al diritto dell&#8217;Unione europea, ad eccezione dell&#8217;ipotesi in cui ricorra uno di quei casi estremi, in cui l&#8217;eccesso giurisdizionale va individuato nell&#8217;errore del giudice amministrativo, tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee e convenzionali di riferimento, così come interpretate dai rispettivi plessi giurisdizionali[45].<br />             Ora, relativamente alla prima censura, non pare ravvisarsi, ad avviso dello scrivente, il nesso di implicazione tra l&#8217;adesione all&#8217;interpretazione restrittiva e il diniego di tutela alla potestà legislativa euro-unitaria, dal momento che l&#8217;orientamento tradizionale non precluderebbe in astratto l&#8217;annullamento per eccesso di potere giurisdizionale dovuto all&#8217;invasione del giudice amministrativo nella sfera legislativa europea[46].<br />              Quanto alla seconda censura, il ricorso da parte della Suprema Corte a locuzioni del tutto evanescenti e foriere di incertezza giuridica sotto il profilo della prevedibilità e della accessibilità del diritto legislativo e giurisprudenziale quali radicale stravolgimento o abnorme devianza, potrebbe risolversi in una riconfigurazione del ricorso per motivi di giurisdizione quale terzo grado del giudizio amministrativo e del giudizio contabile in manifesta antitesi al dettato costituzionale.<br />             Attesa la pervasività del diritto europeo, un&#8217;interpretazione liberale dei motivi di giurisdizione rischierebbe di dare adito ad un contenzioso sulle sentenze delle magistrature superiori connotato da arbitrarietà, a grave detrimento della stabilità dei provvedimenti giurisdizionali e della certezza dei rapporti giuridici.<br />             L&#8217;unico rimedio, oltre a quello indiretto risarcitorio, sarebbe un intervento legislativo volto alla rimodulazione del giudizio di ottemperanza, che come tale spetta alla stessa autorità giurisdizionale che ha emanato la sentenza ottemperanda, come ha suggerito anche la Corte costituzionale[47].<br />             Le altre prospettive di riforma, con riferimento alla revocazione o al ricorso per giurisdizione, ne minerebbero la rispettiva tipicità.<br />             La revocazione, infatti, implica un errore di fatto di natura percettiva e non un errore di diritto, come quello in cui incorrerebbe il giudice della sentenza revocanda nella sua attività interpretativa rispetto ad una precedente norma o sentenza euro-unitaria. <br />             Con riguardo a normativa o giurisprudenza euro-unitaria sopravvenuta, difficilmente potrebbe discutersi di errore di fatto o errore di diritto, ma meramente di una sopravvenienza, di cui tenere conto in sede di ottemperanza da parte dello stesso giudice.<br />             Un adeguamento di tal genere del giudizio di ottemperanza salvaguarderebbe le prerogative del giudice amministrativo e l&#8217;impostazione costituzionale dell&#8217;istituto del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.<br />             Per converso, adottare per via giurisprudenziale e non per via legislativa, quale parametro di sindacato di giurisdizione, la violazione del diritto euro-unitario, seppur connotata da elementi di gravità, abnormità o radicalità, legittimerebbe sul piano processuale le Sezioni Unite ad esercitare un sindacato di merito della controversia, impingendosi pesantemente nell&#8217;attività interpretativa del giudice amministrativo o contabile.<br />             Qualunque controversia, infine, attesa la pervasività del diritto europeo negli istituti giusamministrativistici, diverrebbe sindacabile per motivi di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite.<br />  <br /> <strong> 5. Osservazioni conclusive</strong><br />          All&#8217;esito della presente indagine, che, muovendo dalla matrice storica di giurisdizione intesa come potestà di imperio e non come servizio alla collettività, ha interessato l&#8217;evoluzione del rimedio del ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione sino alla disamina dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione sotto il profilo del controllo giurisdizionale della discrezionalità amministrativa e dei rapporti tra giurisdizione e legislatore sotto il profilo dell&#8217;emergente fenomeno della giurisprudenza normativa, occorre trarre alcune considerazioni finali, sulle quali avanzare ipotesi di riforme legislative.<br />          A seguito dell&#8217;autorevole arresto della Consulta, l&#8217;orientamento tradizionale, come attestano già le pronunce successive <em>supra</em> riportate, si andrà a consolidare, con ciò confermando l&#8217;opzione giurisdizionale dualista dell&#8217;Assemblea Costituente in termini di unità funzionale e non organica della giurisdizione.<br />          Ma ciò avverrà limitatamente alla nozione di giurisdizione e alla nozione di difetto di giurisdizione: la Suprema Corte non potrà più legittimamente annullare le sentenze delle magistrature superiori adducendo abnormità o stravolgimento radicale, a meno che non intenda incorrere in un conflitto di attribuzioni, ipoteticamente sollevato dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei Conti avanti alla Corte costituzionale.<br />          Malgrado ciò, permarranno le problematiche inerenti al limite del sindacato di legittimità rispetto al merito, nonché alla sopravvenienze sovranazionali di tipo legislativo e giurisprudenziale.<br />          Il progressivo mutamento dell&#8217;oggetto della cognizione del giudice amministrativo, dall&#8217;atto al rapporto, ha indotto gli operatori economici a muovere censure ai provvedimenti amministrativi con finalità non meramente caducatorie, ma al fine di conseguire una tutela piena ed effettiva, addirittura anticipando in sede di cognizione misure atte ad ottenere già l&#8217;attuazione del giudicato.<br />          Sul versante giurisprudenziale, occorrerebbe, poi, evitare gli interventismi della giurisprudenza normativa, al quale si può ricondurre l&#8217;orientamento estensivo delle Sezioni Unite, che, pur animato da esigenze condivisibili, rischia tuttavia di compromettere il delicato equilibrio tra i plessi giurisdizionali delineato dalla Costituzione in termini di autonomia organica dei medesimi e certezza del diritto.<br />          L&#8217;interpretazione autentica della Consulta non ha, però, definitivamente tacitato quella giurisprudenza normativa, che, esorbitando essa sì dalla propria giurisdizione, tenta di &#8220;strumentalizzare&#8221; il ricorso per motivi di giurisdizione per finalità del tutto ultronee a quelle desumibili dal dettato costituzionale.<br />          Occorre, quanto prima possibile, in ossequio al monito della Consulta, un intervento legislativo, che coordini le antinomie tra l&#8217;ordinamento sovranazionale nelle sue declinazioni, normative e giurisprudenziali, e l&#8217;intangibilità del giudicato amministrativo.<br />          Stante il livello di compenetrazione tra gli ordinamenti (nazionale, europeo e convenzionale) sul piano della tutela dei diritti fondamentali, eventuali distonie tra i medesimi rischiano di vulnerare il principio di eguaglianza tramite disparità di trattamento. <br />          Dunque, alle sopravvenute violazioni del diritto europeo o del diritto convenzionale non è più opponibile l&#8217;intangibilità del giudicato o la mera tutela risarcitoria.<br />          Sarebbe auspicabile la puntuale tipizzazione dei vizi di giurisdizione da parte del legislatore, così da circoscrivere la discrezionalità della Suprema Corte in materia di giurisdizione. <br />          Rimodulare il rimedio revocatorio introducendo un&#8217;altra fattispecie <em>ad hoc</em> attenterebbe  all&#8217;impostazione tradizionale dell&#8217;istituto giusprocessualistico della revocazione, che limita l&#8217;esperimento dell&#8217;azione a errori di fatto e non a errori di diritto dissimulati in errori di fatto, in cui potrebbero essere sussunte le antinomie tra il giudicato amministrativo e le sopravvenienze o, addirittura, le &#8220;preesistenze&#8221; sovranazionali.<br />          La Consulta si riferisce, in particolare, all&#8217;ipotesi della sopravvenienza, perché, in caso di pronuncia di Corte EDU adottata in epoca precedente, vi sarebbe preliminarmente da chiedersi se l&#8217;ipotesi della revocazione sia astrattamente applicabile[48].<br />          Sicché, in assenza di un tempestivo adeguamento correttivo del legislatore, il rimedio della revocazione non sarebbe attualmente attivabile, mentre il ricorso per cassazione sarebbe, sulla base di quanto sancito dalla Consulta, dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.<br />          Per converso, alla luce della nozione di giudicato a formazione progressiva, si suggerisce una riconfigurazione del giudizio di ottemperanza idonea a far fronte anche alle violazioni sopravvenute del diritto sovranazionale.<br />          Secondo la pronuncia della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 Giugno 2016, n. 11, infatti, ferma l&#8217;intangibilità della <em>res iudicata</em> interna, è rimessa al giudice dell&#8217;ottemperanza, nell&#8217;ambito del proprio sindacato, la possibilità di «completare il giudicato con nuove statuizioni integrative e [&#8230;] doverne specificare la portata e gli effetti, così da permettere la creazione di un &#8220;giudicato a formazione progressiva&#8221; conforme alla sopravvenuta pronuncia della CGUE». <br />          Residuerebbe, dunque, l&#8217;opportunità di operare per il tramite del giudizio di ottemperanza e di estendere il c.d. giudicato a formazione progressiva anche alle antinomie con la sopravvenuta giurisprudenza sovranazionale, a prescindere dall&#8217;autotutela attivata in presenza di un giudicato anticomunitario.<br />  <br />  </p>
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<div style="text-align: justify;">[1] Cfr. G. Verde, <em>La Corte di cassazione e i conflitti di giurisdizione</em> (appunti per un dibattito), in <em>Il Diritto processuale amministrativo</em>, 2013, 367 ss., spec. 375; F. Francario, <em>Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione</em>, in<em> Libro dell&#8217;anno del diritto</em>, Roma, Treccani, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">[2] In tema, si v. S. Bastianon, <em>Le Sezioni Unite e il cartello assicurativo: problemi di giurisdizione e ambito del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti dell&#8217;Autorità garante</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2005, 677; S. Calzolaio, <em>L&#8217;elusione dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia</em>, in <em>Foro it.</em>, 2017, I, 584; C. Consolo, F. Luiso, <em>Codice di procedura civile commentato, </em>3ª ed., Milano, 2007; A. Corpaci, <em>Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2013, 341; S. Fantini, <em>La pregiudiziale amministrativa come &quot;motivo inerente alla giurisdizione&quot;,</em> in <em>Urbanistica e</em> <em>appalti</em>, 2009, 541; M.P. Gasperini, <em>Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito</em>, Padova, 2002; F. Gaverini, <em>Il controllo della corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ex art. 111 cost. ed il principio di effettività della tutela, tra limite interno ed esterno della giurisdizione</em>, in <em>Foro amm.- Cons. St.</em>, 2007, 82; A. Lamorgese, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2018; P. Lazzara, <em>Le competenze comunitarie e i limiti al sindacato giurisdizionale in materia Antitrust</em>, in <em>Giornale dir. amm., </em>2006, 179; E.T. Liebman, <em>Manuale di diritto processuale civile</em>, II, Milano, 1984; F. Luiso, <em>Diritto processuale civile</em>, Milano, 2001; C. Mandrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, II, 20ª ed., Torino, 2009; ID., <em>Le ultime riforme del processo civile</em>, <em>App. aggiorn. al Diritto processuale civile</em>, Torino, 2006; G. Mazzarella, <em>Analisi del giudizio di cassazione</em>, 3ª ed., Padova, 2003. Più in generale, sui limiti per l&#8217;interprete rispetto all&#8217;enunciato, guidata dalla pre-scelta di valori o principi funzionali al risultato voluto, v. L. Nazzicone, <em>Etica del giudice e certezza del diritto. De secreto conflictu curarum mearum</em>, in <em>giustiziacivile.com, </em>2018, passim.; M. Negri, <em>Brevi osservazioni sulla giurisdizione in materia di antitrust dopo la sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale</em>, in <em>Corr. giur.,</em> 2006, 368; S. Oggianu, <em>Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica,</em> Milano, 2011; P. Patrito, <em>I «motivi inerenti alla giurisdizione» nell&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato</em>, Napoli, 2016; A. Proto pisani, <em>Lezioni di diritto processuale civile</em>, Napoli, 2006; S. Satta, A. Punzi, <em>Diritto processuale civile</em>, 13ª ed., Padova, 2000; E. Scoditti, <em>Ricorribilità in cassazione per violazione di legge delle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una questione aperta, </em>in FI, 2014, V. In senso critico con tale ampliamento &#8220;dinamico&#8221;, invece, v. G. Sigismondi, <em>Questioni di giurisdizione in senso dinamico e nuovi limiti all&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per cassazione: una via percorribile?</em>, in <em>Foro it.,</em> 2018, I, 1721; E. Silvestri, <em>sub art. 362, </em>in <em>Comm. Carpi, Taruffo,</em> 6ª ed., Padova, 2009<em>; </em>G. Tarzia<em>, Lineamenti del processo civile di cognizione</em>, II, 2ª ed., Milano, 2002; A. Valitutti, F. De Stefano, <em>Le impugnazioni nel processo civile</em>, II, Padova, 1996.</div>
<div style="text-align: justify;">[3] Vittorio Emanuele Orlando, pur legato alla prospettiva della legge abolitiva del contenzioso, celebrò la riforma crispina come segue: «Se mi si domandasse quale sia per me la legge più liberale che l&#8217;Italia si sia data dal 1848 ad oggi, non esiterei a citare, almeno pel suo spirito, la legge del 1889, che istituì il controllo contenzioso degli atti dell&#8217;autorità, in difesa degl&#8217;interessi individuali ingiustamente offesi», Orlando, Francesco Crispi, 1923, in Id., <em>Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica</em>, Milano, 1940, 405.</div>
<div style="text-align: justify;">[4] In argomento, cfr. M. D&#8217;Amico &#8211; I. Pellizzone, <em>La giustizia amministrativa. Le ragioni della scelta del Costituente e profili costituzionali dell&#8217;attuale dibattito sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa</em>, in <em>Rivista AIC </em>2014; A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto, Per una giustizia non amministrativa</em>, Milano 2005, 33 ss.; G. Silvestri, <em>Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione</em>, cit., 715 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Sul punto, brevi cenni al conflitto di giurisdizione e al conflitto di attribuzione. Il conflitto di giurisdizione reale si verifica quando tutti i giudici in conflitto abbiano affermato o negato la propria giurisdizione con un provvedimento avente natura e contenuto decisorio, distinguendosi dal conflitto cd. virtuale, risolvibile con l&#8217;istanza ex art. 41. L&#8217;identità del <em>petitum</em> sostanziale è il presupposto per la denuncia di un conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, da intendere ricorrere anche nel caso in cui fra i giudizi vi sia parziale diversità di parti e <em>petitum</em>, allorché la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva e la seconda sia in relazione alla medesima<em> causa petendi</em>, in sostanza richiedendosi che le due cause che, pur non presentando assoluta identità di <em>petitum</em> o implicando la richiesta di provvedimenti diversi postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione (C.Cass. sez. un., 12 dicembre 2000, n. 1258). Il conflitto richiede due decisioni a cognizione piena, mentre è inammissibile ove anche una sola sia di natura cautelare. L&#8217;art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede la <em>traslatio iudicii</em>, se il giudice adìto declina la giurisdizione indicando l&#8217;altro, ed in tal caso la pronuncia vincola le parti; però, quando la tutela sia contemporaneamente richiesta a diversi giudici e metta capo a plurime declinatorie, o se il secondo giudice declina la sua giurisdizione omettendo di sottoporre la questione alle Sezioni unite, la parte interessata può proporre il ricorso (C.Cass. sez. un., 5 maggio 2011, n. 9841). La denuncia del conflitto reale negativo è stata ritenuta ammissibile anche nel caso in cui, dopo una sentenza puramente declinatoria, il giudice adìto abbia, a sua volta, indicato una terza giurisdizione (C.Cass. sez. un., 5 luglio 2011, n. 14660). Il conflitto, positivo o negativo, è ammissibile quando una od entrambe le decisioni siano ancora impugnabili ovvero siano state già impugnate nel merito (C.Cass. sez. un., 5 ottobre 2009, n. 21196). Il conflitto di attribuzione intercorre tra p.a. e giudice ordinario, ma si prevede solo quello negativo, in quanto, se positivo, si applica l&#8217;art. 41, comma 2. L&#8217;art. 134 Cost. rimette la risoluzione dei conflitti tra poteri dello Stato alla Corte costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;">[6] Così E. Cannada Bartoli, <em>voce Giurisdizione (conflitti di)</em>, in <em>Enc. dir.,</em> XIX, Milano 1970, 295 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[7] A riguardo, si v. A. Cassatella, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa</em> in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, v. 2018, n. 2 (2018), p. 635-691., in cui l&#8217;autore, dopo aver rilevato che «la vaghezza delle disposizioni processuali [ha] agevolato, nel corso dei successivi decenni, la formazione di una serie di crittotipi, volti a identificare i singoli vizi-motivi delle sentenze suscettibili di impugnativa innanzi alla Cassazione», elenca tra i crittotipi, oltre ai due già segnalati, il difetto relativo di giurisdizione (per erronea devoluzione al giudice amministrativo di questioni inerenti a diritti soggettivi, riservate al giudice ordinario), l&#8217;irregolare composizione dell&#8217;organo giudicante, l&#8217;aprioristico rifiuto di giurisdizione (derivante dall&#8217;erronea affermazione della mancanza di rimedi giuridici a tutela delle parti, anche sulla base delle tutele assicurate dal diritto europeo), l&#8217;abusivo esercizio di poteri sostitutivi nell&#8217;ambito della giurisdizione di ottemperanza. L&#8217;a. giunge però alla conclusione che possano rientrare tra i «soli motivi inerenti alla giurisdizione» soltanto il difetto assoluto e relativo di giurisdizione e l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale: ciò al fine di non trasformare tale clausola «in una sorta di illecito atipico della sentenza del Consiglio di Stato, avente un carattere residuale rispetto alla violazione di legge». Si chiude nel senso della necessità, a Costituzione invariata, di «novellare l&#8217;art. 110 c.p.a. attraverso l&#8217;indicazione dei vizi-motivi inerenti alla giurisdizione: una via incrementale di riforma del sistema, a vantaggio di parti, avvocati e giudici».</div>
<div style="text-align: justify;">[8] Sul tema, in dottrina, cfr. M.V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato</em>, Padova, 2005; B. Tonoletti, <em>Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo</em>, in <em>Foro It</em>., 1998, III, 1567 ss. In giurisprudenza, cfr. C.Cass., sez. un., 5 dicembre 2016, n. 24742; C.Cass., sez. un., 23 dicembre 2014, n. 27341. Un ridimensionamento di questa tendenza sembra documentato dalle più recenti C.Cass., sez. un., 28 settembre 2016, n. 19067; C.Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9282. Per un recente dibattito su questi orientamenti, cfr. A. Corpaci, <em>Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. Pubbl.</em>, 2013, 341 ss.; R. Villata, <em>Sui motivi attinenti alla giurisdizione,</em> in <em>Riv. Dir. Proc.</em>, 2015, 632 ss. In termini generali, cfr. I. Zingales, <em>Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e strumenti processuali,</em> Milano, 2007, 204 ss. Nello stesso senso, C.Cass., sez. un., 14 ottobre 1996, n. 8959 , in <em>Giur. It.</em>, 1997, I, 1, 417; Id., 10 agosto 1996, n. 7410, ivi, 1997, I, 1, 606; Id., 24 maggio 1995, n. 5689, in <em>Rep. Giur. It.,</em> 1996, voce «Cassazione civile», n. 21, e, per la motivazione, in <em>Foro Amm.</em>, 1996, 400, con nota di Caputo, <em>Uniformità di vedute tra Cassazione e Consiglio di Stato?</em>; Id., 1° agosto 1994, n. 7148, in <em>Rep. Giur. It.</em>, 1995, voce «Giustizia amministrativa», n. 412, e, per la motivazione, in <em>Giust. Civ.</em>, 1995, I, 2201, con nota di Mameli, <em>Considerazioni sull&#8217;eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo in materie rientranti nell&#8217;ambito della sua giurisdizione esclusiva</em>; Id., 20 dicembre 1993, n. 12613, in <em>Rep. Giur. It.</em>, 1993, voce ult. cit., n. 260, e, per la motivazione, in <em>Foro It.</em>, 1994, I, 54; Id., 12 dicembre 1989, n. 5525, in <em>Giur. It.</em>, 1991, I, 193, con nota di Caranta, <em>Considerazioni minime in tema di difetto di giurisdizione nelle materie affidate alla competenza del giudice amministrativo</em>. In termini per l&#8217;esplicito riferimento agli errori <em>in judicando</em> e <em>in procedendo</em>, esclusi dal controllo della Corte, in quanto implicanti un sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale dei giudici amministrativi, cfr. C.Cass., Sez. un., 14 giugno 1995, n. 6688 , in <em>Rep. Giur. It.</em>, 1995, voce «Cassazione civile», n. 19, e in <em>Mass.</em>, 1995; Id., 15 novembre 1994, n. 9595, in <em>Rep. Giur. It,</em> 1994, voce ult. cit., n. 14, e in <em>Mass.</em>, 1994.</div>
<div style="text-align: justify;">[9] Si v. Corte Costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Gli Autori classici definivano limiti esterni quelli che segnano il confine della giurisdizione rispetto agli altri poteri dello Stato; limiti interni quelli che segnano il confine tra le diverse giurisdizioni. Più di recente, è stato affermato che i limiti esterni costituiscono ostacoli all&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale e quelli interni sul presupposto della giurisdizione concernono i rapporti e le ripartizioni del potere giurisdizionale tra più giudici tutti appartenenti all&#8217;ordine giudiziario, che delimitano l&#8217;ambito oggettivo della giurisdizione, i confini, cioè, entro i quali i giudici possono esercitare la funzione giurisdizionale.</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Cfr. C.Cass., sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31226, per la quale non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori <em>in procedendo</em> o <em>in iudicando</em>, ancorché riguardanti il diritto dell&#8217;Unione europea, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell&#8217;Unione) tali da ridondare in denegata giustizia.</div>
<div style="text-align: justify;">[12] Cfr. C.Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Cfr. C.Cass., sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24468.</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Cfr. C.Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9099.</div>
<div style="text-align: justify;">[15] Cfr. C.Cass., sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2289. In tema, si v. C.Cass., sez. un., 29 marzo 2017, n. 8112; C.Cass., sez. un., 28 febbraio 2017, n. 5058; Id. 3 febbraio 2014, n. 2289; Id., 24 aprile 2013, n. 1060; C.Cass. sez. un., 19 gennaio 2012, n. 736; Id., 19 novembre 2011, n. 23302. Inoltre, con riferimento alle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, la Suprema Corte ha chiarito che «quando l&#8217;ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell&#8217;individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell&#8217;amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato. Si tratta, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza». Nell&#8217;applicare il suddetto principio, la Cassazione ha ritenuto sussistere eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di una sentenza di annullamento di una delibera del CSM, ordini al medesimo Organo la ripetizione della procedura, allorché i magistrati che vi hanno partecipato sono andati in quiescenza e non possono quindi prendere effettivamente possesso del posto; in tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto l&#8217;eventuale risarcimento del danno per chi abbia visto indebitamente frustrate le proprie aspettative. Nella vicenda richiamata, l&#8217;azione risarcitoria non era stata esperita; tuttavia, il principio affermato sembra avere portata generale e potrebbe dare luogo ad alcuni dubbi in sede applicativa.</div>
<div style="text-align: justify;">[16] A riguardo, non si ravvisa eccesso di potere giurisdizionale nelle seguenti fattispecie: rilevata mancanza di una condizione dell&#8217;azione, quali la legittimazione e l&#8217;interesse ad agire (C.Cass., sez. un., 4 ottobre 2019, n. 24858); vizi processuali relativi a violazioni dei principi costituzionali del giusto processo, trattandosi di <em>errores in procedendo</em> (C.Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10416); difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (C.Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9687); sospensione del processo, nell&#8217;attesa della soluzione di un incidente di costituzionalità sollevato dal medesimo organo giurisdizionale in un diverso processo (C.Cass., sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943); declaratoria di insussistenza del diritto soggettivo, in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del g.a. (C.Cass., sez. un., 3 luglio 2012, n.11075); rigetto della domanda per avere il g.a. ritenuto non sussistere una giurisdizione esclusiva (C.Cass.,  sez. un., 9 settembre 2013, n. 20590); inammissibilità della revocazione di una sentenza (C.Cass., sez. un., 17 settembre 2019, n. 23101) e contro la sentenza resa dal consiglio di stato sulla richiesta di revocazione (C.Cass., sez. un., 12 febbraio 2014, n. 3200); rigetto della questione di costituzionalità di una norma (C.Cass., sez. un., 30 luglio 2018, n. 20168); inosservanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE (C.Cass., sez. un., 4 febbraio 2014, n. 2403); violazione del giudicato esterno (C.Cass., sez. un., 9 gennaio 2013, n. 300); decisione dell&#8217;azione di responsabilità erariale in unico grado innanzi al giudice contabile in sede di gravame, senza rimessione della causa al primo giudice, a seguito della declaratoria di nullità della statuizione di primo grado per violazione del diritto di difesa (C.Cass., sez. un., 12 giugno 2018, n. 15342).</div>
<div style="text-align: justify;">[17] Cfr. C.Cass., sez. un., 16 gennaio 2014, n. 774.</div>
<div style="text-align: justify;">[18] Cfr. C.Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9687.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] Cfr. C.Cass., sez. un., 19 dicembre 2011, n. 27283. Sul punto, da segnalare C.Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312, con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio per eccesso di potere giurisdizionale una decisione del Consiglio di Stato, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l&#8217;esclusione della ricorrente da una gara d&#8217;appalto, disposta sulla base dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. f), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L&#8217;annullamento era stato pronunciato all&#8217;esito di una consulenza tecnica, che aveva riscontrato incongruenze e irregolarità nella procedura seguita per accertare le gravi inadempienze contrattuali, incongruenze e irregolarità che si sommavano ad altri comportamenti della stazione appaltante considerati contraddittori rispetto al dichiarato venir meno dell&#8217;elemento fiduciario nel rapporto con l&#8217;impresa: anomalie tali, quindi, da far sorgere nel giudice «il ragionevole dubbio che il provvedimento impugnato [fosse] in realtà motivato da ragioni diverse rispetto alla carenza dell&#8217;elemento fiduciario». La Corte di Cassazione ha ritenuto però che tali valutazioni eccedessero i limiti del sindacato di legittimità, dal momento che il parametro di attendibilità abitualmente seguito per definire i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche non sarebbe appropriato «ove utilizzato nello scrutinio di legittimità di scelte ad alto tasso di &#8220;soggettività&#8221; quale quella dalla legge consentita alla stazione appaltante». In questi ambiti, infatti, il giudizio deve essere mantenuto «sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti [&#8230;] come ragioni del rifiuto» e «non può avvalersi [&#8230;] di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa». Il giudice non avrebbe quindi potuto annullare l&#8217;esclusione sulla base della semplice insufficienza delle ragioni addotte per dimostrare la sussistenza di una delle condizioni previste dall&#8217;art. 38, comma 1, lett. f), d.lg. n. 163/2006, ma sarebbe stato richiesto accertare «l&#8217;inesistenza di alcuna ragione giustificante» o «la esistenza indiscutibile di ragioni dissimulate» rispetto alla scelta della stazione appaltante.</div>
<div style="text-align: justify;">[20] In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (C.Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n.15144) ha rilevato che: a) «la norma giuridica &#8211; che, nella sua effettività, è l&#8217;espressione di un pensiero diffuso che si forma ascoltando le istanze della comunità territoriale e ne metabolizza le esigenze &#8211; trova propriamente la sua fonte di produzione nella legge (e negli atti equiparati), in atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del Potere legislativo»; b) «nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico della divisione dei poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto dell&#8217;art. 101 Cost., comma 2), &#8220;soggetti alla legge&#8221;. Il che realizza l&#8217;unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l&#8217;espressione prima»; c) la norma di legge, nondimeno, «una volta posta in essere, non resta cristallizzata in sé stessa, ma è soggetta, ex se, a dinamiche evolutive», e ciò nel senso che «nel tempo, essa è suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, in relazione ed entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale»; d) conseguentemente, quello del diritto vivente «è fenomeno oggettivo: per un verso legato alla natura assiologica della norma e, per altro verso, determinato dalle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale. Fenomeno che, per la sua complessità, esige la mediazione accertativa della giurisprudenza, che quindi lo disvela, ma non per questo lo crea; nel senso, dunque, che il &#8220;diritto vivente&#8221; esiste al momento &#8211; ma non (solo) per effetto &#8211; della interpretazione dei giudici»; e) non è «coniugabile con il precetto costituzionale dell&#8217;art. 101 Cost.» trasformare «una sequenza di interventi accertativi del contenuto della norma in una operazione di creazione di un novum ius, in sequenza ad un vetus ius, con sostanziale attribuzione, ai singoli arresti, del valore di atti fonte del diritto, di provenienza dal giudice»; f) conseguentemente, è contrario «alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio, che conduca ad una decisione sul merito delle proprie istanze, la parte che quella tutela abbia perseguito con un&#8217;iniziativa processuale conforme alla legge del tempo, nel significato attribuitole dalla coeva giurisprudenza di legittimità, ma divenuta poi inidonea per effetto del correlativo mutamento»; g) infatti, «se è pur vero che una interpretazione giurisprudenziale reiterata nel tempo che sia poi riconosciuta errata, e quindi <em>contra legem</em>, non può, per la contraddizione che non lo consente, essere considerata la <em>lex temporis</em>, vero è però anche che, sul piano fattuale, quella giurisprudenza ha comunque creato l&#8217;apparenza di una regola, ad essa conforme».</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Sul punto, cfr. S. Satta, <em>Giurisdizione (nozioni generali)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XIX, 1970, 218; E. Redenti, <em>Intorno al concetto di giurisdizione, </em>in<em>Studi in onore di V. Simoncelli</em>, Napoli, 1916, anche in <em>Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo,</em> I, Milano, Giuffrè, 1962, 227; G. Severini, <em>Il dialogo tra le giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa in Italia</em>, in <em>www.federalismi.it.</em>; M.A. Sandulli, <em>Principi e regole dell&#8217;azione amministrativa: riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà giurisprudenziale</em>, in <em>www.federalismi.it.</em>; F. Patroni Griffi, <em>La funzione nomofilattica: profili interni, sovranazionali e principio di effettività</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; F. Saitta, <em>Valore del precedente giudiziale e certezza del diritto nel processo amministrativo del terzo millennio</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2005, 585 ss. Si v. anche AA.VV., <em>L&#8217;incertezza delle regole. Atti del convegno annuale AIPDA</em>, Napoli, 3-4 ottobre 2014, Napoli, 2015. Si tratta della nota tesi di A. Pizzorusso, <em>Fonti (sistema costituzionale delle),</em> in <em>D. disc. pubbl.,</em> VI, 1991, 415. Critici, da ultimo, M. Luciani, <em>Interpretazione conforme a Costituzione, </em>in <em>Enc. dir.</em>, Annali, IX, Milano, 2016, 391 ss., ove un&#8217;efficace indagine sulle attuali derive della giurisprudenza creativa, in un&#8217;ottica di giuspositivismo &#8216;temperato&#8217; (<em>rectius</em>: &#8216;cognitivismo moderato&#8217;); R. Villata, <em>Ancora in tema di inammissibilità dell&#8217;appello al Consiglio di Stato sulla giurisdizione promosso dal ricorrente soccombente in primo grado,</em> in <em>Riv. dir. processuale,</em> 2017, 1093 ss.; R. Pardolesi, G. Pino, <em>Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza</em>, in <em>Foro it.</em>, 2017, 116 ss.; L. Ferrajoli, <em>Contro la giurisprudenza creativa,</em> in <em>www.questionegiustizia.it.</em> Secondo E. Follieri, <em>Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare riferimento al Consiglio di Stato, </em>cit., 112, 115, si tratterebbe di una fonte &#8216;culturale&#8217;, avente i seguenti caratteri: a) interviene su atti-fonte; b) va collocata nel gradino immediatamente superiore alla norma che interpreta; c) il vincolo viene meno quando la norma è rimossa; d) ha natura interpretativa ed efficacia retroattiva, tranne nel caso di <em>overruling</em>processuale, quando ricorrano determinati presupposti (mutamento imprevisto, ragionevole affidamento sul precedente indirizzo, preclusione del diritto di azione o difesa discendente dalla nuova regola processuale).</div>
<div style="text-align: justify;">[22] Come dimostra la sentenza C.Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, che ha negato alle pronunce giurisdizionali la natura di «fonte» (argomentando dalla previsione, di cui all&#8217;art. 101 Cost., della soggezione del giudice alla sola legge) e ha svolto ampie considerazioni sui rapporti tra pronunce c.d. <em>overruling</em> e affidamento dei consociati. Vale la pena di riportare con qualche ampiezza i passaggi più significativi di questa pronuncia. La Corte si è posta il problema della «dimensione temporale [&#8230;] di un arresto innovativo, di pregressa consolidata giurisprudenza, nell&#8217;ambito del diritto processuale, dal quale derivi l&#8217;esistenza, in precedenza esclusa, di una decadenza o di una preclusione in danno di una parte del giudizio» e ha osservato che la scelta tra le varie soluzioni «ruota intorno al nodo del valore del precedente e dell&#8217;efficacia temporale della c.d. <em>overruling</em>: che, a sua volta, incrocia le problematiche, di più ampio respiro, della funzione, meramente dichiarativa o (concorrentemente) creativa, riconosciuta alla giurisprudenza, del suo (eventualmente possibile) inquadramento tra le fonti di implementazione e conformazione dell&#8217;ordinamento giuridico e del discrimine tra modificazione del contenuto della norma per via interpretativa e <em>novum ius</em>; per coinvolgere, ancor più a monte, la definizione del ruolo del giudice nel sistema costituzionale di divisione dei poteri».</div>
<div style="text-align: justify;">[23] In generale, per un&#8217;ampia riflessione sul tema delle ragioni della specialità del giudice amministrativo e del processo che si celebra dinanzi a lui, v. G. Rossi, <em>Giudice e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2012, 1211 e segg., il quale rileva che «Un processo che decide la controversia sulla base di una valutazione della legittimità dell&#8217;esercizio, o del mancato esercizio, di un potere ha indubbiamente alcune caratteristiche che lo differenziano rispetto al processo civile, che ha un contenuto essenzialmente patrimoniale e attiene a interessi disponibili». Così, per tutti, M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa</em>, 6a ed., a cura di A. Nigro e E. Cardi, Bologna, 2002, 176. Sulle proposte che, in passato, vennero formulate in ordine alla istituzione di un tribunale dei conflitti, sul modello francese, v. l&#8217;interessante ricostruzione di A. Romano, <em>La giurisdizione amministrativa esclusiva dal 1865 al 1948</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2004, 417 e segg. Per una recente trattazione degli ambiti nei quali si rinvengono le maggiori criticità dal punto di vista del riparto di giurisdizione, v. Del Gatto &#8211; Dinelli &#8211; Fares &#8211; Mari &#8211; Sinisi, <em>Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo amministrativo</em>, Napoli, 2013. In generale, sul tema del riparto, v. M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice</em>, Napoli, 2008.</div>
<div style="text-align: justify;">[24] Si pensi alla pronuncia <em>supra</em> citata, con cui la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che, all&#8217;esito di un penetrante sindacato sulla ritenuta &#8211; da parte della stazione appaltante &#8211; non sussistenza in capo ad un aspirante appaltatore del requisito dell&#8217;affidabilità di cui alla lett. f), art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, aveva annullato il provvedimento di esclusione di tale concorrente dalla procedura di gara. In questo caso, le Sezioni Unite hanno ribadito che, secondo una giurisprudenza tradizionale, si ha sconfinamento nell&#8217;area <em>ex lege</em> riservata alla p.a. «anche quando il giudice formuli direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all&#8217;amministrazione».</div>
<div style="text-align: justify;">[25] Cfr. C.Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22784.</div>
<div style="text-align: justify;">[26] Ciò avviene sia quando il giudice speciale, o anche il giudice ordinario, si ritenga ingiustamente sprovvisto della giurisdizione sulla controversia ritenendola di pertinenza di altro plesso giurisdizionale, sia quando il giudice investito della controversia ritenga erroneamente che, essendovi un difetto assoluto di giurisdizione, né lui, né alcun altro giudice, possa pronunciarsi sulla stessa.</div>
<div style="text-align: justify;">[27] L&#8217;apporto innovativo della sentenza è dato dall&#8217;allargamento della categoria delle questioni di giurisdizione a quelle attinenti al contenuto del potere giurisdizionale in relazione alle forme di tutela in cui esso si estrinseca &#8211; il contenuto essenziale del potere &#8211; ma resta ferma, anche nella giurisprudenza di legittimità posteriore, l&#8217;esclusione da tale categoria delle questioni attinenti alla mera violazione del diritto dell&#8217;Unione europea e dei principi del giusto processo. Successivamente, si v. C.Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312. Per un commento fortemente critico di questa sentenza, fondato sull&#8217;idea secondo cui «perché la <em>full jurisdiction</em> sia compiutamente attuata occorre che almeno le questioni centrali (anche ove complesse) siano riesaminate compiutamente da parte di un giudice capace di (e in concreto disponibile a) sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;amministrazione», v. M. Allena, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.,</em> 2012, 1602 e segg., la quale si richiama ampiamente agli orientamenti della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Inoltre, cfr. C.Cass., sez. un., 23 dicembre 2014, n. 27341, che riprende C.Cass., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20698.</div>
<div style="text-align: justify;">[28] Si v. C.Cass., sez. un., <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju5/~edisp/nsiga_4547143.pdf" target="_blank" rel="noopener">29 dicembre 2017 n. 31226</a>.</div>
<div style="text-align: justify;">[29] Cfr. C.Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5070.</div>
<div style="text-align: justify;">[30] A tale nuova concezione di giurisdizione, intesa «nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e dunque in un senso che comprende le diverse tutele che l&#8217;ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l&#8217;effettività dell&#8217;ordinamento», si sono richiamate, in particolare, le Sezioni Unite nella sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254, con cui è stata ritenuta attinente alla giurisdizione la questione concernente la cosiddetta pregiudiziale amministrativa in tema di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: in particolare, si è affermato che incorre in diniego di giurisdizione il giudice amministrativo che neghi l&#8217;erogazione della tutela meramente risarcitoria degli interessi legittimi sull&#8217;errato presupposto della necessità anche di quella demolitoria.</div>
<div style="text-align: justify;">[31] Occorre evidenziare come altro sia il discorso riguardante il modo in cui il principio di proporzionalità ha determinato, unitamente al principio di effettività della tutela ed al concetto di <em>full jurisdiction</em> presente nella giurisprudenza CEDU, la ridefinizione del concetto di merito amministrativo e l&#8217;ampliamento dei margini di sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione. In questo contesto si comprendono le critiche della dottrina a quella giurisprudenza della Cassazione che ha invece ritenuto di configurare un eccesso di potere giurisdizionale (C.Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312; contra, più di recente, C.Cass., sez. un., 16 gennaio 2014, n. 774). Cfr. sul tema, da ultimo, V. Fanti, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e principio di proporzionalità amministrativa</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2014, 871 ss. Sennonché in questi casi il principio di proporzionalità rileva nel senso di un ampliamento di tutela a favore del cittadino. Ben diverso il discorso relativo alla categoria della proporzionalità nel processo che, oltre a comportare restrizione della tutela, attiene non già ai rapporti fra giurisdizione e amministrazione, ma all&#8217;eccesso di potere giurisdizionale potenzialmente configurabile in caso di sconfinamento nel campo dei poteri riservati agli organi legislativi, quando il giudice non applica una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, esercitando così un&#8217;attività di produzione normativa che non gli compete. Si è consapevoli di come la giurisprudenza ritenga che non vi sia tale tipo di eccesso di potere giurisdizionale qualora il Consiglio di Stato abbia ricercato la <em>voluntas legis</em> applicabile al caso concreto, anche se questa non sia stata desunta del tenore letterale delle singole disposizioni (cfr. C.Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22784), e tuttavia, per le ragioni esposte, si è dell&#8217;avviso che, tramite il ricorso all&#8217;argomento dell&#8217;abuso, tale travalicamento sovente vi sia, e, peraltro, proprio in danno delle ragioni di effettività e pienezza di tutela del cittadino che la stessa Cassazione, come si è detto, adduce a fondamento dell&#8217;ampliamento della nozione di limiti esterni della giurisdizione.</div>
<div style="text-align: justify;">[32] Si veda C.Cass., Sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254. La decisione, affrontando il tema del sindacato sulla giurisdizione, afferma che, ai fini dell&#8217;individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle Sezioni unite sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione   dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell&#8217;ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc.   e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle Sezioni unite, non più riconducibile a un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie, attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l&#8217;ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi che comprende, dunque, le diverse tutele che l&#8217;ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l&#8217;effettività dell&#8217;ordinamento. Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che la reiezione di una azione risarcitoria da parte del giudice amministrativo si sarebbe dovuta configurare come rifiuto all&#8217;esercizio della propria giurisdizione, in quanto tale sindacabile dinanzi al giudice della legittimità.</div>
<div style="text-align: justify;">[33] A partire dagli anni &#8217;80 ad oggi sono stati proposti circa duecentocinquanta ricorsi avverso decisioni delle magistrature speciali per motivi inerenti alla giurisdizione. Nella maggior parte dei casi, questi sono stati dichiarati inammissibili, in quanto il ricorrente censurava <em>errores in iudicando </em>ovvero<em> errores in procedendo</em>. Parrebbe, dunque, di assistere ad un tentativo di avere a disposizione un ulteriore giudizio, non limitato al sindacato sui motivi attinenti alla giurisdizione, ma esteso a tutti i motivi di cui all&#8217;art. 360 c.p.c. Con il che si finirebbe, però, per incardinare i T.A.R. e il Consiglio di Stato nell&#8217;ambito della giurisdizione ordinaria, pervenendo al risultato, se non di abolire la giurisdizione amministrativa, quantomeno di comprimere l&#8217;autonomia che la Costituzione le attribuisce, per il tramite degli artt. 111, 103 e 113.</div>
<div style="text-align: justify;">[34] L. Mortara, <em>Per l&#8217;istituzione di un Tribunale supremo dei conflitti di giurisdizione</em>, in <em>Mon. Trib.</em>, 1893. Critico sull&#8217;importazione del modello francese, soprattutto per la presidenza governativa che lo connota, C. Consolo<em>, La base partecipativa e l&#8217;aspirazione alla nomofilachia</em>, cit., 115. Roehrssen, Considerazioni <em>sui conflitti di giurisdizione,</em> in <em>Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,</em> 1986, 1130. Questa rimane ancora l&#8217;unica soluzione razionale: un tribunale dei conflitti a composizione mista, secondo il modello francese. Né il dettato costituzionale sembra costituire un ostacolo insormontabile, atteso che da tale dettato non deve necessariamente ricavarsi un divieto di integrazione delle stesse Sezioni Unite della Cassazione con i giudici speciali. Già Ludovico Mortara, qualche anno dopo l&#8217;istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, ebbe ad evidenziare che, se si giustificava nel sistema della giurisdizione unica, quella scelta risultava non più idonea con la ripresa del dualismo giurisdizionale, suggerendo un apposito tribunale supremo dei conflitti.</div>
<div style="text-align: justify;">[35] Sul punto, il dibattito è aperto, cfr. R. Villata, <em>&#8220;Lunga marcia&#8221; della Cassazione verso la giurisdizione unica (&#8220;dimenticando&#8221; l&#8217;art. 103 della Costituzione)?,</em> cit., 515, ritiene, con opinione condivisa, necessaria sul punto una riforma costituzionale. Così, più di recente, Id., <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso incidentale escludente nonché di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo),</em> cit., spec. 330; Id., <em>In tema di questioni di giurisdizione (alla luce di un recente Memorandum),</em> cit., con richiamo all&#8217;art. 106, comma 2, Cost. Anche A. Travi, <em>Rapporti fra le giurisdizioni e interpretazione della Costituzione: osservazioni sul Memorandum dei presidenti delle tre giurisdizioni superiori,</em> in <em>Foro it.</em>, 2018, V, 109 ss., ritiene necessaria una riforma costituzionale, perché diverso è lo stato giuridico dei magistrati ordinari e di quelli speciali. Contra Consolo, Luciani, Verde. Nel merito, peraltro, Travi, in linea con le sue opinioni già espresse in passato, auspica tale riforma, nella prospettiva di un&#8217;unificazione della giurisdizione, con sezioni specializzate e con l&#8217;assegnazione alla Cassazione di una funzione nomofilattica generale. Un intervento di tal fatta, peraltro, potrebbe presentare il pregio di contribuire alla formazione di un diritto vivente unico, almeno sulle questioni di maggiore rilievo sistematico e di principio, evitando il rischio della frammentazione della funzione nomofilattica, come detto non sempre adeguatamente scongiurabile attraverso il dialogo spontaneo tra le corti. Cfr., sul punto, R. Rodorf, <em>Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta</em>, in <em>Foro it.</em>, 2017, V, 123 ss., spec. 128. Diversamente, si finirebbe per sostenere l&#8217;interpretazione sull&#8217;eccesso di potere giurisdizionale (qui criticata) fatta propria dalla Cassazione, magari argomentando sulla base di una pretesa differente nomofilachia espressa da quest&#8217;ultima, alla luce di una tendenza all&#8217;attenuazione dello jus litigatoris (sul punto v., per tutti, G. Verde, <em>Jus litigatoris e jus constitutionis,</em> in Id., <em>Il difficile rapporto tra giudice e legge</em>, Napoli, 2012, 11 ss.), come sta avvenendo in altri ordinamenti, ad esempio quello spagnolo, in cui il ricorso in Cassazione avverso le sentenze emesse dal giudice amministrativo è ammissibile nel caso in cui emerga un interés casacional objettivo. In tal senso, da ultimo, A. De Siano, <em>Decisioni amministrative e vincolo del precedente giudiziario</em>, paper presentato al Convegno Aipda di Bergamo, 5-7 ottobre 2017, su <em>Decisioni amministrative e processi deliberativi</em>, in <em>www.diritto-amministrativo.org.</em> Sul tema, A. Masucci, <em>Nomofilachia ed accesso al giudice di cassazione nei processi amministrativi. Le esperienze tedesca, francese e spagnola,</em> in <em>Riv. it. dir. pubb. com.,</em> 2016, 693 ss., 716 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[36] Secondo S. Satta, <em>Quid novi dopo la sentenza n. 30254 del 2008 delle Sezioni Unite?</em>, in <em>Foro Amm. CdS</em>, 2008, 2653, «Sembra in verità difficile condividere l&#8217;idea che respingere una domanda di risarcimento del danno perché il provvedimento lesivo non era stato impugnato ed annullato costituisca diniego di esercizio della giurisdizione. [&#038;] questa è una questione di merito, come ognun vede». Ancor più critico il commento di R. Villata, significativamente intitolato <em>La Corte di Cassazione non rinuncia al programma di imporre al Consiglio di Stato le proprie tesi in tema di responsabilità della pubblica amministrazione attribuendo la veste di questione di giurisdizione ad un profilo squisitamente di merito</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.,</em> 2009, 236 e segg. Anche la manualistica sembra esprimere un certo dissenso rispetto a questa impostazione: in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, 6a ed., 2014, Cacciavillani osserva che, ragionando come la sent. n. 30254/2008 della Cassazione, «si giunge ad ampliare il <em>genus</em> delle questioni di giurisdizione, includendo in esso una <em>species</em> di questioni ulteriore, e di consistenza radicalmente diversa». Si consideri, peraltro, che, già con riferimento alle ordinanze del 2006, parte della dottrina aveva ipotizzato la strada del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato come l&#8217;unica percorribile a fronte del preannunciato ampliamento del sindacato per motivi di giurisdizione sulle sentenze del Consiglio di Stato ad opera delle Sezioni unite: cfr., per tutti, F. Elefante, <em>Un conflitto di attribuzione sulla c.d. pregiudizialità amministrativa?</em>, in <em>Foro Amm. TAR</em>, 2008, 305 e segg.</div>
<div style="text-align: justify;">[37] Fra gli altri, v. A. Lamorgese, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2018; Calzolaio, <em>L&#8217;elusione dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,</em> in <em>Foro it.</em>, 2017, I, 584; P. Patrito, <em>I «motivi inerenti alla giurisdizione» nell&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato,</em> cit., Napoli, 2016; A. Corpaci, <em>Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato,</em> in <em>Dir. pubbl.</em>, 2013, 341; S. Oggianu, <em>Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica</em>, Milano, 2011; M.P. Gasperini, <em>Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito</em>, Padova, 2002. In senso critico con tale ampliamento &#8220;dinamico&#8221;, invece, si segnala G. Sigismondi, <em>Questioni di giurisdizione in senso dinamico e nuovi limiti all&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per cassazione: una via percorribile?</em>, in <em>Foro it.</em>, 2018, I, 1721. Critici, tra gli altri, pur con sfumature diverse, R. De Nictolis, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale</em>, cit., spec. 67 ss., A. Travi, Intervento, in AA.VV., <em>Eccesso di potere giurisdizionale</em>, cit., 1 ss., G. Verde, <em>La Corte di cassazione e i conflitti di giurisdizione (appunti per un dibattito)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em> 2013, 367 ss., R. Villata, <em>Sui motivi inerenti la giurisdizione</em>, in <em>Riv. dir. proc. </em>2015, 632 ss., R. Vaccarella, <em>I confini della giurisdizione (tra giudice ordinario e giudice amministrativo)</em>, in <em>www.judicium</em>, 1 ss.; sostanzialmente a favore, anche qui con posizioni non del tutto coincidenti, A. Lamorgese, <em>Eccesso di potere giurisdizionale</em>, cit., 1 ss., M.A. Sandulli, <em>A proposito del sindacato della Corte di cassazione</em>, in AA.VV., <em>Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo</em>, cit., 1 ss., A. Corpaci, <em>Note per un dibattito</em>, cit., 341 ss. e F. Francario, <em>Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione</em>, in <em>Il libro dell&#8217;anno del diritto 2017</em>, in <em>www.treccani.it</em>, 14 ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[38] A riguardo, è utile ricordare che, secondo la sentenza CGUE, 13 giugno 2006, causa C-173/03, Società Traghetti del Mediterraneo c. Repubblica Italiana, «Le violazioni del diritto comunitario che rechino pregiudizio, danno o nocumento ai singoli e siano imputabili ad organi dello Stato obbligano quest&#8217;ultimo al risarcimento del danno. Nell&#8217;ipotesi di violazioni commesse nell&#8217;ambito della peculiare funzione della giurisdizione, investendosi l&#8217;attività dell&#8217;interpretazione delle norme di diritto e la valutazione ed apprezzamento di elementi e circostanze di fatto, la responsabilità dello Stato sussiste solamente laddove il giudice di ultima istanza abbia violato in modo manifesto il diritto vigente. Tale violazione deve valutarsi alla luce di criteri quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile od inescusabile dell&#8217;errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell&#8217;organo giurisdizionale di cui trattasi, dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 234 trattato Ce, dovendola presumere ogni qualvolta la decisione sia assunta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia». Sul tema della responsabilità dello Stato per violazione da parte di una propria giurisdizione di ultima istanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale, che si sia tradotto nella lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall&#8217;ordinamento europeo, v. S. Vitale, La <em>logica del rinvio pregiudiziale tra obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza e responsabilità</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Com.</em>, 2013, 59 e segg., la quale giustamente sottolinea che «l&#8217;omesso rinvio non è certamente sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria se non si verifica anche, in primis, la violazione di una norma dell&#8217;Unione che sia stata, ad esempio, erroneamente interpretata o applicata».</div>
<div style="text-align: justify;">[39] Con la sentenza Corte Cost. 18 gennaio 2018, n. 6, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 69, comma 7, d.lgs. n. 65 del 2001, sollevata dalle Sezioni Unite, per difetto di rilevanza, in mancanza della legittimazione del giudice a quo, in quanto non costituisce motivo inerente alla giurisdizione la censura relativa all&#8217;opzione interpretativa dell&#8217;art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 accolta dal Consiglio di Stato. Da notare che il relatore della questione di costituzionalità, dott. Giancarlo Coraggio, è stato Presidente del Consiglio di Stato dal 7 febbraio 2012 al 27 gennaio 2013. La pronuncia n. 6/2018 ha avuto tra i suoi primissimi annotatori P. Tomaiuoli, <em>L'&#8221;altolà&#8221; della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a margine della sentenza n. 6 del 2018),</em> in <em>Consultaonline</em>, Studi 2018/I, 24 gennaio 2018, assistente di studio dello stesso giudice costituzionale Coraggio, nonché G. Sigismondi, <em>Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali: la Corte costituzionale pone altri punti fermi,</em> in Rivista <em>Giurisprudenza Costituzionale  </em>n. 1/2018, 125 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[40] L&#8217;art. 111 della Costituzione, al comma settimo, dispone che: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra» e, al comma ottavo, prescrive che: «Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».</div>
<div style="text-align: justify;">[41] Cfr. C. Cost. 6 luglio 2004,  n. 204 e C. Cost. 12 marzo 2007,  n. 77.</div>
<div style="text-align: justify;">[42] Così, Mortati, nella seduta pomeridiana del 27 novembre 1947.</div>
<div style="text-align: justify;">[43] Cfr. C. Cost. 12 marzo 2007,  n. 77.</div>
<div style="text-align: justify;">[44] Il potere di cassare con rinvio, nei casi di eccesso di potere giurisdizionale, sembra ormai acquisito dalla Suprema Corte. In tal senso, ad esempio, v. C.Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28812, in C.E.D. Cass, n. 620705. In coerenza ai principi indicati nella sentenza le Sezioni unite hanno escluso che sussista eccesso di potere giurisdizionale quando il sindacato sulla discrezionalità tecnica non sia diretto, ma abbia a riguardo rilievi esterni, sia pur gravi, quali ad esempio la illogicità manifesta o il travisamento del fatto (Id., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8412, ivi, n. 622514). Altre recenti sentenze della medesima Corte di cassazione hanno negato il rinvio non già perché ritenuto esorbitante dai poteri del giudice, ma perché nella fattispecie non ne ricorrevano i presupposti. Così, ad esempio, Id., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8513, ivi, n. 622554; Id., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8071, ivi, n. 622513; Id., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 2012, 176. La figura dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, per contro, sembra essere stata individuata in via generale da C.Cass., Sez. un., 24 agosto 1999, n. 598 , in <em>Mass. Giur. It.</em>, e, per esteso, in <em>Rass. Forense</em>, 2000, 139, 392. In tale patologia rientrerebbero, secondo detta sentenza, quelle pronunce giurisdizionali che invadono, genericamente, «una potestà riservata dalla legge a un diverso organo, espressione di un diverso potere, sia esso legislativo o amministrativo». Per effetto di tutto ciò, si verificherebbe «quella usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, che rappresenta un aspetto parziale e particolare di quei &quot;motivi attinenti alla giurisdizione&quot; per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali [&#8230;] possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma dell&#8217;art. 362, primo comma, cod. proc. civ.». All&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, oggi, si fa, il più spesso, riferimento onde delimitare i poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza, sia con riguardo al potere di travalicare i limiti fissati dal giudicato a cui l&#8217;amministrazione è tenuta a conformarsi, sia con riguardo all&#8217;attività di sostituzione che il medesimo giudice è chiamato ad esercitare, in occasione dell&#8217;emanazione di atti elusivi o violativi del giudicato medesimo. Sul punto, v. de Marzo, <em>Giudizio di ottemperanza e poteri del giudice amministrativo</em>, in <em>Urbanistica e Appa</em>lti, 2012, 176 (in nota alla richiamata sentenza della suprema Corte, n. 23302) e, in senso assai critico, M. Mazzamuto, <em>Riparto di giurisdizione, rapporti collegati e concentrazione delle tutele</em>, in <em>Giur. It.</em>, 2012, 6 e seg.</div>
<div style="text-align: justify;">[45] Cfr., con diversi accenti critici, S. Baccarini, <em>I conflitti di giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2008, 1057; R. Villata, <em>«</em>	<em>Lunga marcia</em>	<em>» della Cassazione verso la giurisdizione unica («</em>	<em>dimenticando</em>	<em>» l&#8217;art. 103 della Costituzione)?</em>, cit.; M. Mazzamuto, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione,</em> in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, 1677 ss.; G. Verde, <em>La Corte di Cassazione e i conflitti di giurisdizione </em>(appunti per un dibattito), in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 367 ss.; R. Vaccarella, <em>I confini della giurisdizione (tra giudice ordinario e giudice amministrativo),</em> cit.; G. Romeo, <em>A proposito del giudizio sulla giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 987 ss.; N. Saitta, <em>Le novità codicistiche e giurisprudenziali sul ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>lexitalia.</em>it; C.E. Gallo, <em>L&#8217;impugnazione in Cassazione delle decisioni del Consiglio di Stat</em>o, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2013, 553 ss.; E. Follieri, <em>Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>giustamm.it. </em>Più di recente cfr. ancora R. Villata, <em>Ancora in tema di inammissibilità dell&#8217;appello al Consiglio di Stato sulla giurisdizione promosso dal ricorrente soccombente in primo grado</em>, cit., anche per un&#8217;approfondita analisi di due recenti monografie, rispettivamente di P. Tanda, <em>Contributo allo studio sul dualismo giurisdizionale, </em>Napoli, 2017 e di P. Patrito, I <em>motivi inerenti alla giurisdizione nell&#8217;impugnazione delle sentenze del consiglio di Stato</em>, Napoli, 2016, la prima in linea critica verso la tendenza della Cassazione di introdurre in via di fatto una giurisdizione unica, sotto il profilo strutturale, tramite l&#8217;ampliamento della nozione di motivi inerenti alla giurisdizione, la seconda invece favorevole all&#8217;allargamento di tale nozione. In giurisprudenza, si nota la persistenza del contrasto interpretativo tra Corti supreme. Si v. l&#8217;antitetico approccio alla questione che hanno, da ultimo, C.Cass., sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31226 e C. cost., 18 gennaio 2018, n. 6. Nel primo caso, riguardante l&#8217;annoso tema della tutela dell&#8217;interesse c.d. strumentale in materia di appalti pubblici, in particolare la possibilità di tutela del ricorrente escluso dalla gara con provvedimento non caducato dal giudice, si è ritenuto che &#8220;Non costituiscono diniego di giurisdizione, da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori in procedendo o in iudicando, ancorché riguardanti il diritto dell&#8217;Unione europea, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell&#8217;Unione) tale da ridondare in denegata giustizia, e in particolare il caso, tra questi, di errore in procedendo costituito dall&#8217;applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale nell&#8217;ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell&#8217;Unione europea, direttamente applicabili, secondo l&#8217;interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia&#8221;. Nel secondo caso, relativo invece all&#8217;altrettanto nota vicenda (dei medici &#8220;a gettone&#8221;) della declaratoria di inammissibilità di ricorsi in tema di lavoro pubblico per intervenuta decadenza prevista dall&#8217;art. 69, co. 7, D. lg. 30 marzo 2001, n. 165,  (sul quale già la C. cost., con sentenza 26 maggio 2017, n. 123, aveva ritenuto di non poter intervenire direttamente sul testo dell&#8217;art. 395 c.p.c. in tema di revocazione di sentenza nazionale in contrasto con una pronuncia della corte EDU, ma semmai di riservare tale scelta al legislatore), si è già detto nel precedente paragrafo. Tale pronuncia è commentata con favore da M. Mazzamuto, <em>Il giudice delle leggi conferma il pluralismo delle giurisdizioni</em>, in <em>Giur. it.,</em> 2018, 704 ss., nonché da R. Villata, <em>La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso incidentale escludente nonché di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo)</em>, in <em>Riv. dir. proc.,</em> 2018, 325 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[46] Si prenda, per tutte, Cass., Sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22784, che ha fatto propria una nozione ristretta di eccesso di potere giurisdizionale: <em>&#8220;è costante orientamento di queste Sezioni unite che l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un&#8217;attività di produzione normativa che non gli compete. L&#8217;ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato   come nella specie   si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt&#8217;al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale&#8221;.</em>	</div>
<div style="text-align: justify;">[47]  Nella sentenza n. 6/2018, la Corte osserva che <em>&#8220;deve trovare la sua soluzione all&#8217;interno di ciascuna giurisdizione [quindi, di quella amministrativa per le sentenze dei giudici amministrativi], eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all&#8217;articolo 395 cod. proc. civ.&#8221;.</em></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">[48] Investendo usualmente la stessa casi nei quali il vizio della sentenza sarebbe da ricondursi ad una causa esterna alla decisione, che non ha permesso una corretta formulazione della pronuncia; nell&#8217;ipotesi di sentenza precedente della Corte EDU, invece, il giudice nazionale avrebbe dovuto tenerne conto, ma non lo ha fatto o scientemente o per ignoranza.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sezioni-unite-quale-terzo-grado-del-giudizio-amministrativo/">Le Sezioni Unite quale terzo grado del giudizio amministrativo?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Art. 21 del decreto legge c.d. &#8220;semplificazioni&#8221;: il vincolo assolutorio per il giudice contabile alla prova dell&#8217;alternatività delle tutele.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/art-21-del-decreto-legge-c-d-semplificazioni-il-vincolo-assolutorio-per-il-giudice-contabile-alla-prova-dellalternativita-delle-tutele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/art-21-del-decreto-legge-c-d-semplificazioni-il-vincolo-assolutorio-per-il-giudice-contabile-alla-prova-dellalternativita-delle-tutele/">Art. 21 del decreto legge c.d. &#8220;semplificazioni&#8221;: il vincolo assolutorio per il giudice contabile alla prova dell&#8217;alternatività delle tutele.</a></p>
<p>Con le presenti riflessioni si intende mettere a fuoco un profilo della recente normativa emergenziale di cui al c.d. decreto legge &#8220;semplificazioni&#8221;[1] laddove, limitatamente all&#8217;ambito della giurisdizione contabile, si è introdotta una pervasiva limitazione dell&#8217;antigiuridicità erariale introducendosi un esonero di responsabilità per i soggetti autori di illeciti commissivi gravemente colposi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/art-21-del-decreto-legge-c-d-semplificazioni-il-vincolo-assolutorio-per-il-giudice-contabile-alla-prova-dellalternativita-delle-tutele/">Art. 21 del decreto legge c.d. &#8220;semplificazioni&#8221;: il vincolo assolutorio per il giudice contabile alla prova dell&#8217;alternatività delle tutele.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/art-21-del-decreto-legge-c-d-semplificazioni-il-vincolo-assolutorio-per-il-giudice-contabile-alla-prova-dellalternativita-delle-tutele/">Art. 21 del decreto legge c.d. &#8220;semplificazioni&#8221;: il vincolo assolutorio per il giudice contabile alla prova dell&#8217;alternatività delle tutele.</a></p>
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<div style="text-align: justify;">Con le presenti riflessioni si intende mettere a fuoco un profilo della recente normativa emergenziale di cui al c.d. decreto legge &#8220;semplificazioni&#8221;<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> laddove, limitatamente all&#8217;ambito della giurisdizione contabile, si è introdotta una pervasiva limitazione dell&#8217;antigiuridicità erariale introducendosi un esonero di responsabilità per i soggetti autori di illeciti commissivi gravemente colposi e produttivi di danni pubblicistici in capo all&#8217;erario.<br /> Chiarissima, al riguardo, la disposizione dell&#8217;art. 21, comma 2, decreto legge 16 luglio 2020,<br /> n. 76 &#8211; convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 &#8211; secondo la quale &#8220;<em>Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l&#8217;azione di responsabilità di cui all&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente</em>&#8220;.<br /> Occorre prendere l&#8217;abbrivio inquadrando l&#8217;ambito di operatività della novella normativa che, come si desume dalla mera lettura della disposizione, concerne esclusivamente i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica ed in relazione all&#8217;azione risarcitoria intestata al P.M. contabile proponibile contro di essi.<br /> Detta specificazione, invero, appare già di per sé gravida di effetti &#8211; ai fini del discorso che si vuol affrontare &#8211; soprattutto se rapportata alla recente giurisprudenza del giudice della giurisdizione in materia sia di danno erariale indiretto, sia danno erariale diretto.<br /> È notorio che con due recentissimi arresti pretori le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno apertamente statuito la c.d. &#8220;alternatività&#8221; &#8211; escludendosi dunque &#8220;l&#8217;esclusività&#8221; &#8211; dell&#8217;azione risarcitoria per danno erariale intestata al P.M. contabile in rapporto all&#8217;azione spettante all&#8217;amministrazione danneggiata proponibile avanti il giudice ordinario (civile o penale).<br /> Con riferimento al danno indiretto le Sezioni Unite (n. 21992 del 2020) hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad un&#8217;azione di rivalsa della struttura ospedaliera nei confronti di un proprio dipendente (un chirurgo coinvolto in un caso di <em>malpractice </em>medica) affermando la reciproca indipendenza dell&#8217;azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, ciò alla luce della diversità degli interessi rispettivamente tutelati<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Si evidenzia in tale arresto pretorio, infatti, che l&#8217;azione di responsabilità intestata al P.M. contabile è finalizzata alla tutela dell&#8217;interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; mentre l&#8217;azione civilistica intestata alla p.a. danneggiata persegue il pieno ristoro del danno &#8211; con funzione riparatoria ed integralmente compensativa &#8211; a protezione &#8220;<em>dell&#8217;interesse particolare della amministrazione attrice</em>&#8220;.<br /> Di qui, pertanto, il rilievo per cui le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell&#8217;azione di responsabilità innanzi al giudice contabile non essendo la Corte dei conti &quot;<em>il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni</em>&#8220;.<br /> Parimenti, e con riferimento ad una ipotesi di danno erariale diretto, le Sezioni Unite (n. 16722 del 2020) hanno ribadito che nel giudizio contabile il Procuratore generale della Corte dei Conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell&#8217;esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell&#8217;ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati e <em>&#8220;non l&#8217;interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo</em>&#8220;.<br /> Ciò con la conseguenza che l&#8217;azione risarcitoria erariale, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate &#8220;<em>le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l&#8217;azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie</em>&#8220;.<br /> In altri termini, le due azioni &#8211; quella intestata al P.M. contabile e quella intestata alla p.a. danneggiata &#8211; restano reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività.<br /> Soggiungono ancora i giudici della Suprema Corte che &#8220;<em>Né può farsi valere, per impedire all&#8217;amministrazione creditrice di agire davanti al giudice ordinario, la disposizione di cui all&#8217;art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che assoggetta alla giurisdizione contabile i funzionari e impiegati pubblici autori per colpa di danno allo Stato e ad altra amministrazione, essendo detta giurisdizione ammessa dall&#8217;art. 52 pur sempre «nei casi e modi previsti dalla legge»</em>&#8220;.<br /> Orbene se queste sono le coordinate ermeneutiche entro le quali potersi orientare per una miglior intelligenza della novella legislativa emergenziale, possono allora trarsi due conclusioni, di cui la seconda proprio in punto di prerogative &#8220;residue&#8221; comunque (ancora) intestate al P.M. contabile a fronte di condotte commissive gravemente colpose.<br /> In primo luogo non sfugge che il quadro pretorio sopra rammentato rischia di rendere assolutamente vane le finalità che il legislatore dell&#8217;emergenza si era prefigurato con l&#8217;introduzione dell&#8217;anzidetta limitazione della responsabilità erariale: appare evidente, infatti, che a fronte di un illecito commissivo gravemente colposo non resta affatto preclusa l&#8217;azione civilistica della p.a. danneggiata, ciò proprio alla luce del recente ordito normativo dell&#8217;art. 21 d.l. &#8220;semplificazioni&#8221; che si riferisce, precludendola, alla sola &#8220;<em>azione di responsabilità di cui all&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20</em>&#8221; (quella intestata al P.M. contabile)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Che anzi, a ben vedere, il residuo ed ancora operante regime della responsabilità civile appare finanche più &#8220;penalizzante&#8221; per il pubblico agente rispetto alla responsabilità erariale, ciò se solo si considera che &#8220;<em>l&#8217;azione contabile non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla mala gestio dell&#8217;amministratore o dall&#8217;omesso controllo del vigilante; solo in determinati casi (a differenza dell&#8217;azione civile in cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi) è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno (Cass. Sez.Un. 2/9/2013, n. 20075); richiede (a differenza dell&#8217;azione civile per la quale è sufficiente la sola colpa) il dolo o la colpa grave; diversamente, l&#8217;azione civile o penale proposta dalle amministrazioni interessate è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell&#8217;interesse particolare della singola amministrazione attrice</em>&#8221; (SS.UU., n. 16722 del 2020).<br /> In secondo luogo occorre poi sottolineare che avendo l&#8217;art. 21 del d.l. &#8220;semplificazioni&#8221; precluso per i soli illeciti commissivi gravemente colposi l&#8217;azione di responsabilità amministrativo-contabile, mantenendo invece intatta la legittimazione del P.M. erariale a fronte di illeciti omissivi gravemente colposi, ne consegue che nell&#8217;arco del periodo emergenziale e fino al 31 dicembre 2021, il danno erariale scaturente da illeciti commissivi gravemente colposi (sottratti alle azioni risarcitorie contabili) risulta di fatto &#8220;traslato&#8221; in capo al personale dell&#8217;amministrazione danneggiata che, tenuto ad intraprendere e coltivare i rimedi &#8220;ordinari&#8221; di tutela del credito risarcitorio pubblicistico, rimanga inerte.<br /> In tal caso, infatti, le eventuali condotte di omessa attivazione dei meccanismi di tutela &#8211; giudiziali o stragiudiziali &#8211; da parte della p.a. danneggiata, integrerebbe senz&#8217;altro una condotta inerte che, alla luce dell&#8217;art. 21 d.l. &#8220;semplificazioni&#8221;, resterebbe assoggettata alle iniziative del P.M. contabile.<br /> Conclusivamente, la limitazione di responsabilità in parola lungi dall&#8217;operare in ogni ambito ordinamentale lascia invece integri i rimedi di tutela del pubblico erario contemplati al di fuori dei confini della giurisdizione contabile, e, al tempo stesso, consente comunque alle procure regionali della Corte dei Conti quelle doverose iniziative giurisdizionali sopra indicate come &#8220;traslate&#8221;.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante &#8220;<em>Misure urgenti per la semplificazione e l&#8217;innovazione digitale</em>&#8220;, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12. Per un recente commento alla normativa anche nella prospettiva del rapporto tra le nuove norme in materia di responsabilità amministrativo-contabile e la regolamentazione europea relativa al <em>Recovery Fund</em>, v. A. CANALE, <em>Il Decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità amministrativo-contabile: i chiaro-scuri della riforma </em>(<em>Lectio magistralis </em>del 25 marzo 2021 presso l&#8217;Università Luiss di Roma), in <em>giuristidamministrazione.com</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> La decisione delle SS.UU. ha soltanto in parte affrontato l&#8217;incidenza sulla fattispecie della legge &#8220;Gelli-Bianco&#8221; precisando che &#8220;<em>Né può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, l&#8217;art. 9, comma 5, della legge 24 del 2017 (evocato anche nella memoria del controricorrente) &#8211; quale che sia la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell&#8217;esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio &#8211; giacché si tratta di norma intervenuta successivamente alla proposizione della domanda (avutasi con citazione del marzo 2002), cui l&#8217;art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Può dunque ritenersi che la nuova disposizione normativa non &#8220;azzeri&#8221; comunque gli obblighi di denuncia in capo alla<br /> p.a. danneggiata poiché, nella prospettiva di quest&#8217;ultima, l&#8217;illecito non diventa &#8220;scriminato&#8221; rispetto ad altri meccanismi di tutela (diversi da quelli risarcitori amministrativo-contabili) e spettando comunque al P.M. la qualificazione dell&#8217;illecito, in termini commissivi o omissivi, dolosi o colposi, ecc..<br />  </div>
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<p>Note</p>
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		<title>L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a></p>
<p>Nota a Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615     Sommario: 1. Introduzione; 2. L&#8217;agire pubblicistico e l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario; 3. L&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato nella giurisprudenza di legittimità; 4. Dall&#8217;affidamento civilistico agli affidamenti pubblicistici; 5. Osservazioni conclusive.     1. La Suprema Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>Nota a Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615</strong><br />  <br />  <br /> Sommario: 1. Introduzione; 2. L&#8217;agire pubblicistico e l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario; 3. L&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato nella giurisprudenza di legittimità; 4. Dall&#8217;affidamento civilistico agli affidamenti pubblicistici; 5. Osservazioni conclusive.<br />  <br />  <br /> 1. La Suprema Corte di cassazione è tornata ad interrogarsi sulla competenza a decidere delle controversie relative alla lesione dell&#8217;affidamento privato causata dell&#8217;agire della pubblica amministrazione<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Con sentenza 15 gennaio 2021, n. 615 la Cassazione si è espressa su una vicenda che ha preso le mosse nel febbraio 2002, quando la società di captazione ed imbottigliamento delle acque marine Sorgenti, a causa di difficoltà economiche, si era vista costretta ad avviare due distinte procedure di mobilità per licenziare tutto il personale e cessare l&#8217;attività. Nel corso degli incontri propedeutici alla mobilità il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Lazio e Liguria avevano insistito affinché la Sorgenti revocasse i licenziamenti e presentasse domanda di intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS). Rassicurata dalle Amministrazioni coinvolte, la società cedeva alle richieste sottoscrivendo un accordo sindacale con cui si impegnava a collocare tutti i dipendenti dello stabilimento di Appia in CIGS e faceva confluire tutte le attività in una società di nuova costituzione, la GAM s.r.l. Unipersonale, interamente partecipata e diretta dalla Sorgenti, nel frattempo in liquidazione. Tuttavia, a fronte della richiesta di CIGS presentata dalla GAM e da Sorgenti, il Ministero del Lavoro era rimasto inerte senza dare alcun riscontro. Ne seguiva una situazione di ulteriore difficoltà economica che comportava la messa in liquidazione della GAM e l&#8217;avvio della procedura di incorporazione nella Sorgenti. Dunque, a distanza di un quasi un anno dall&#8217;accordo sindacale, nell&#8217;aprile 2003 la Sorgenti si era trovata nuovamente a disporre il licenziamento di tutto il personale, pur avendo corrisposto nel periodo di tempo intermedio le retribuzioni e avendo sostenuto inutili oneri economici volti a proseguire l&#8217;attività nelle more del paventato e mai adottato provvedimento ministeriale di autorizzazione della CIGS.<br /> Ritenuta pacifica tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sorgenti nei confronti del Ministero pari all&#8217;ammontare delle retribuzioni interessate dall&#8217;istanza inevasa di ammissione al regime della CIGS, oltre accessori.<br /> La Corte di Appello di Roma accoglieva l&#8217;eccezione del Ministero del Lavoro di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed annullava la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br /> La Corte di Cassazione, adita dall&#8217;appellata Sorgenti s.r.l. in liquidazione, veniva chiamata a dirimere la questione di giurisdizione. Nel giudizio di appello l&#8217;appellante Ministero aveva sostenuto la giurisdizione amministrativa affermando che nell&#8217;ambito del procedimento di ammissione della CIGS l&#8217;Amministrazione competente esercita un&#8217;attività amministrativa discrezionale. Pertanto, rispetto ad un potere pubblico di tale natura la posizione giuridica del privato istante non poteva che essere di interesse legittimo fintanto che il procedimento non si fosse concluso con l&#8217;adozione di un provvedimento, unica fonte di diritti soggettivi in capo al privato. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le circostanze di fatto riportate dalla società rispetto alla qualificazione della posizione giuridica che si assumeva lesa, assumendo che l&#8217;interesse privato frustrato dall&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione già riceva tutela da parte dell&#8217;ordinamento all&#8217;art. 2 della L. 205 del 2000, che disciplina l&#8217;azione avverso il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione, attribuita alla giurisdizione amministrativa.<br /> La ricorrente evidenziava di non avere fondato la propria domanda risarcitoria sulla violazione delle regole che disciplinano l&#8217;esercizio del potere discrezionale, bensì di aver contestato la condotta tenuta dal Ministero del Lavoro nella fase antecedente all&#8217;avvio del procedimento di ammissione alla CIGS, avendone sollecitato e garantito l&#8217;autorizzazione negli incontri propedeutici alla concessione della mobilità (voluta dal privato datore di lavoro) e successivamente omettendo di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla Sorgenti. Pertanto, secondo la società la giurisdizione del giudice ordinario discende dalla violazione del principio del <em>nemenim ledere</em> da parte dell&#8217;Amministrazione, avendo quest&#8217;ultima tenuto una condotta non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede. <br />  <br /> 2. In tema di Cassa integrazione guadagni la Corte di cassazione ha da tempo affermato il principio generale secondo cui &#8220;la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo dopo l&#8217;adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è  di interesse legittimo ed è  tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo&#8221;<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, da ciò deriva che &#8220;mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano invece alla cognizione del giudice amministrativo le controversie volte all&#8217;impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell&#8217;autorizzazione, ancorché la contestazione di tale atto sia finalizzata alla realizzazione del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni anticipate&#8221;<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Nel contemperamento tra interessi pubblici ed interessi privati, che ha nel procedimento amministrativo la propria sede d&#8217;elezione, le posizioni giuridiche soggettive del privato e della pubblica amministrazione si incontrano e si trasformano reciprocamente. Benché non sia questo propriamente l&#8217;oggetto della trattazione, basti in questa sede ricordare, in termini necessariamente generici, come appartenga oramai al passato l&#8217;idea di una netta separazione tra momento pubblicistico e momento privatistico che trovavano proprio crogiolo nel provvedimento amministrativo ampliativo, sicché tutto ciò che precedeva l&#8217;atto formale di esercizio del potere vedeva troneggiare l&#8217;interesse pubblico, della cui cura l&#8217;amministrazione procedente era depositaria, mentre tutto ciò che seguiva l&#8217;adozione del provvedimento medesimo veniva fortemente condizionato dall&#8217;interesse del privato beneficiario degli effetti del provvedimento medesimo. Di qui la trasformazione tanto del potere amministrativo quanto dell&#8217;interesse privato, con l&#8217;importante precisazione, svolta in dottrina<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, secondo cui la trasformazione è particolarmente gravosa per l&#8217;ordinamento, il quale appare invece dominato dal principio generale di conservazione delle situazioni di fatto e di diritto, protette ora dal potere amministrativo conservativo ora dagli interessi legittimi oppositivi. Da un lato, in sede di riesame, l&#8217;amministrazione incontra una serie di limitazioni<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> atte a dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive scaturenti dal provvedimento di primo grado. Dall&#8217;altro, il provvedimento amministrativo ampliativo realizza l&#8217;interesse al bene della vita del privato che da secondario, all&#8217;interno del procedimento, diventa primario, così spogliandosi della posizione di interesse legittimo per vestire quella di diritto soggettivo.<br /> Quanto al primo profilo, l&#8217;attività amministrativa di secondo grado è vincolata al rispetto delle prescrizioni legislative dettate agli articoli 21-<em>quinquies</em> e 21-<em>nonies</em>, della L. 7 agosto 1990, n. 214, come novellati dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> e dall&#8217;art. 6 della L. 7 agosto 2015, n. 214<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. All&#8217;amministrazione pubblica resta preclusa la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici sulla base di una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, mentre in caso di revoca fondata su mutamenti fattuali prevedibili non è possibile disporre la decadenza <em>ex nunc</em> degli effetti del provvedimento di primo grado. Inoltre, è necessario che il potere di annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti ampliativi, anche nel caso in cui l&#8217;accoglimento consegua al silenzio-assenso serbato dall&#8217;amministrazione, venga esercitato entro il termine di diciotto mesi previsto a pena di decadenza, salvo il caso (previsto dal comma 2-<em>bis</em> dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>) in cui il provvedimento di primo grado sia adottato «sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato». La recente situazione di emergenza sanitaria ha comportato un ulteriore stretta sui poteri di autotutela decisoria con esito eliminatorio, dal momento che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> ha temporaneamente ridotto da diciotto a tre mesi, in deroga alla disciplina dettata dall&#8217;art. 21-novies, il termine per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di tutti quei provvedimenti riconducibili alla situazione di crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia.<br /> Quanto al secondo profilo, com&#8217;è noto, l&#8217;interesse legittimo è una situazione giuridica composita strutturata sulla base di due interessi: l&#8217;interesse sociologico, ossia l&#8217;interesse al bene della vita, e l&#8217;interesse formale, ossia l&#8217;interesse alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa. Quando uno di tali pilastri ontologici viene meno, non si è più in presenza di un interesse legittimo ma di altra situazione giuridica soggettiva<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Rispetto a questa costruzione teorica di base si è assistito ad una stratificazione legislativa e giurisprudenziale volta a riallineare la posizione del privato e della pubblica amministrazione nel corso del rapporto giuridico amministrativo, compensando la centralità del potere pubblico all&#8217;interno del procedimento amministrativo con una sempre maggiore valorizzazione dell&#8217;interesse al bene della vita del privato. Le disposizioni contenute nella L. 241 del 1990 (in particolare, gli artt. 2-<em>bis</em>, comma 1, 21-<em>quinquies</em> e 21-<em>nonies</em>) sono state impiegate dalla giurisprudenza italiana come indici sintomatici della rilevanza all&#8217;interno del nostro ordinamento dell&#8217;idea di &#8220;diritto amministrativo paritario&#8221;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, dal momento che da una lettura sistematica delle norme che disciplinano l&#8217;azione amministrativa ne ricava la configurabilità di un danno derivante non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l&#8217;esercizio del potere amministrativo, ma dalla violazione delle regole di diritto privato di correttezza e buona fede, cui la pubblica amministrazione è chiamata a conformarsi al pari di qualsiasi altro soggetto. Il fondamento costituzionale della nozione di diritto amministrativo paritario è rinvenuto all&#8217;interno dell&#8217;art. 97 Cost., dove l&#8217;agire amministrativo è conformato dai principi di correttezza e buona amministrazione, il che implica un obbligo per i pubblici poteri di comportarsi in maniera leale e rispettosa della libertà di autodeterminazione dei privati, destinatari degli effetti provvedimentali. Infine, l&#8217;idea di diritto amministrativo paritario riflette altresì il modello di pubblica amministrazione disegnato a livello europeo<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Il riferimento ai principi di diritto comunitario è operato esplicitamente dal legislatore nazionale all&#8217;art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dove si legge che l&#8217;azione amministrativa italiana, al pari dei corrispondenti uffici e servizi dell&#8217;Unione europea<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, è finalizzata all&#8217;efficienza.<br /> Dalla valorizzazione della posizione della persona nei confronti della pubblica amministrazione, discende una concezione del procedimento amministrativa maggiormente dinamica. L&#8217;ascolto degli interessi coinvolti, prima di decidere, pone l&#8217;amministrazione su un livello paritario rispetto alla persona, così rendendo l&#8217;attività amministrativa un&#8217;attività necessariamente e non solo teleologicamente imparziale, secondo il principio dell&#8217;art. 97 Cost. Imparzialità e paritarietà della persona non sono tuttavia concetti speculari. Da un lato la nozione di paritarietà, pur implicando la possibilità per il privato di partecipare all&#8217;esercizio della funzione pubblica, non si configura come un dovere pubblico. Dall&#8217;altro, invece, l&#8217;imparzialità è un valore permanente e inderogabile del nostro ordinamento<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>: l&#8217;amministrazione non può non essere imparziale, poiché l&#8217;imparzialità, prima che un dovere, è una componente essenziale dell&#8217;agire pubblicistico. In questo senso si profila la qualità dell&#8217;amministrazione come soggetto imparziale, ossia come soggetto che non deve essere l&#8217;unico conduttore della funzione ma deve riconoscere a ciascun altro coinvolto nel procedimento la propria parte.<br />  <br /> 3. La sentenza in oggetto si colloca all&#8217;interno di un tracciato giurisprudenziale che individua il giudice ordinario come l&#8217;autorità competente a decidere delle controversie relative a pretese risarcitorie fondate sulla lesione dell&#8217;affidamento del privato. L&#8217;idea di un &#8220;giudice dell&#8217;affidamento privato&#8221; iniziò a farsi spazio a partire dalle ordinanze delle Sezioni Unite del 23 marzo 2011 nn. 6594, 6595, 6596<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>. In queste pronunce la Corte di cassazione ha ritenuto spettanti alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie risarcitorie relative ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, poi legittimamente annullato (ordinanza n. 6594 del 2011), ovvero sull&#8217;attendibilità delle attestazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, poi rivelatesi erronee (ordinanza n. 6595 del 2011), ovvero in un provvedimento di aggiudicazione, poi rivelatosi illegittimo (ordinanza n. 6596 del 2011). Le ipotesi in oggetto sono accumunate dal fatto che la lesione dell&#8217;affidamento del privato derivi dall&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo. Stando alla ricostruzione fatta dai giudici di legittimità, il danno patito dal privato andava a conculcare non già l&#8217;interesse legittimo pretensivo all&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo &#8211; che poteva comunque dirsi, sia pure solo astrattamente, soddisfatto &#8211; bensì il diritto soggettivo alla &#8220;conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale&#8221; preesistente all&#8217;adozione del provvedimento medesimo. Nei casi trattati dalle Sezioni Unite nel 2011 il provvedimento amministrativo illegittimo, quale fonte del danno patito dal privato, non rileva come negozio giuridico bensì come atto giuridico produttivo di effetti non dipendenti dalla volontà del soggetto pubblico che l&#8217;abbia posto in essere. In altri termini, la lesione del diritto all&#8217;integrità patrimoniale del privato discende dall&#8217;agire provvedimentale dell&#8217;Amministrazione, ovvero da un comportamento (illecito) correlato all&#8217;esercizio (illegittimo) del potere.<br /> Premesso che la dottrina dubita dell&#8217;esistenza stessa di un autonomo diritto alla conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale, la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità non convince in quanto sembra ricostruire l&#8217;affidamento privato quale corollario del diritto all&#8217;integrità patrimoniale al fine di affermare la comune natura di diritto soggettivo. Tale tesi non coglie nel segno per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché qualifica la responsabilità della pubblica amministrazione come extracontrattuale, facendo discendere il diritto al risarcimento dal generale divieto di <em>neminem laedere</em>. In secondo luogo, perché così ricostruito l&#8217;affidamento privato, lungi dall&#8217;essere una posizione giuridica soggettiva autonoma, si configura piuttosto come elemento sintomatico della situazione sostanziale effettivamente lesa, ovvero del diritto alla conservazione dell&#8217;integrità patrimoniale. Ciò significa, tuttavia, che, al pari di quest&#8217;ultimo, anche l&#8217;affidamento privato debba essere inteso come preesistente rispetto al rapporto amministrativo senza peraltro distinguersi dal generale obbligo di correttezza nei rapporti giuridici.<br /> Ciò detto, se le premesse sono fragili ancor più meno convincenti appaiono le conclusioni. L&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice ordinario è strettamente correlata alla qualificazione della <em>causa petendi</em> come diritto soggettivo. Ma pure a voler considerare esistente un diritto all&#8217;integrazione patrimoniale, la presenza di un provvedimento amministrativo, poi annullato, fa sì che la situazione giuridica del privato si relazioni inevitabilmente con l&#8217;esercizio, sia pure illegittimo, del potere pubblico, il quale degrada il diritto soggettivo in interesse legittimo (in questo caso, oppositivo e conservativo). Questa conclusione appare coerente i principi affermati in materia di giurisdizione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 06 luglio 2004<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, ove la giurisdizione anche esclusiva del giudice amministrativo viene ancorata all&#8217;esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri amministrativi, che si siano estrinsecati in atti unilaterali autoritativi, o in atti consensuali sostitutivi o integrativi del potere autoritativo, ovvero collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di poteri pubblici che costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e sono riconducibili all&#8217;esercizio del potere dell&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> e non consistano, invece, in comportamenti materiali avulsi da tale esercizio<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Non a caso, nella stessa giurisprudenza di legittimità<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> l&#8217;idea dell&#8217;agire provvedimentale complessivamente inteso ha portato a sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria per lesione dell&#8217;affidamento riposto nella legittimità dell&#8217;atto amministrativo poi annullato.<br /> In tale prospettiva si colloca la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 8236 del 28 aprile 2020, cui rinvia quasi integralmente in motivazione la sentenza in oggetto. L&#8217;ordinanza affronta la questione di giurisdizione in relazione ad un provvedimento amministrativo sfavorevole rispetto all&#8217;istanza avanzata dal privato ed in contrasto con i comportamenti che per lungo tempo l&#8217;Amministrazione aveva tenuto nel corso di un&#8217;intensa interlocuzione antecedente alla formale presentazione dell&#8217;istanza medesima. In tale situazione, afferma la Corte, la <em>causa petendi</em> della domanda prospettata dal privato non corrisponde alla violazione del termine del procedimento, bensì alla violazione dell&#8217;affidamento ingenerato dall&#8217;amministrazione circa un determinato esito del procedimento, favorevole alla società attrice. In altre parole, mentre la fonte del danno cagionato al privato veniva individuata nel comportamento contraddittorio tenuto dalla pubblica amministrazione, l&#8217;oggetto della lesione si rinveniva nell&#8217;affidamento incolpevole ingenerato da tale condotta amministrativa circa l&#8217;esito favorevole del procedimento, poi deluso dal provvedimento di diniego finale. Dal momento che anche i rapporti tra privati ed amministrazione, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, devono essere informati al rispetto delle regole di diritto privato di correttezza e buona fede, il comportamento amministrativo contraddittorio rispetto al provvedimento finale vìola il canone di buona fede, obbligando l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno eventualmente cagionato.<br /> Sebbene l&#8217;ordinanza 8236/2020 confermi l&#8217;attribuzione delle controversie risarcitorie relative al danno da lesione dell&#8217;affidamento privato alla giurisdizione del giudice ordinario, non possono tacersi alcuni significativi passi avanti. In primo luogo, si supera la forzatura introdotta con le ordinanze del 2011 rispetto alla <em>causa petendi </em>dal momento che le Sezioni Unite escludono che la posizione giuridica soggettiva lesa dal comportamento scorretto della pubblica amministrazione si identifichi nel &#8220;diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;integrità del patrimonio&#8221;, formula questa priva di autonoma consistenza<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> non essendo il patrimonio altro se non l&#8217;insieme di tutte le situazioni soggettive, aventi valore economico, che allo stesso fanno capo. Da tali premesse deriva da un lato la perdita di consistenza del diritto all&#8217;integrità patrimoniale e dall&#8217;altro la costruzione in termini autonomi della posizione giuridica soggettiva di affidamento privato, quale <em>tertium genus</em> rispetto al diritto soggettivo e all&#8217;interesse legittimo. In secondo luogo, l&#8217;ordinanza qualifica la responsabilità da lesione dell&#8217;affidamento privato come responsabilità da contatto sociale qualificato, dal momento che la natura qualificata della relazione tra privato e pubblica amministrazione è determinata dallo <em>status<a href="#_ftn21" title=""><strong>[21]</strong></a></em> di quest&#8217;ultima, soggetto pubblico tenuto all&#8217;osservanza della legge come fonte di legittimità dei propri atti. Tale responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato ha natura contrattuale, con ciò intendendosi da inadempimento dell&#8217;obbligazione che il rapporto tra pubblico e privato fa sorgere in capo alle parti. Dalla lettura delle norme civilistiche emerge, infatti, che tra le fonti dell&#8217;obbligazione rientra, accanto al contratto ed al fatto illecito, &#8220;ogni altro atto o fatto idoneo a produrre l&#8217;obbligazione in conformità dell&#8217;ordinamento giuridico&#8221; (art. 1173 c.c.) e che il contenuto minimo di ogni rapporto obbligatorio risieda nell&#8217;obbligo delle parti di &#8220;comportarsi secondo le regole della correttezza&#8221; (art. 1175 c.c.), declinate in termini di diligenza (art. 1176 c.c.) e buona fede (art. 1337 c.c.). Entrambe le soluzioni non possono che essere condivise. È chiaro che il procedimento amministrativo, quale sede privilegiata di incontro e dialogo tra interessi pubblici e privati, realizza una relazione qualificata che, pur non obbligando l&#8217;amministrazione ad un <em>facere</em> determinato, resta regolata da peculiari norme di relazione giuridicamente rilevanti. La violazione di tali norme, se probabilmente non incide sulla validità provvedimento finale, è fonte di responsabilità in termini più ampi rispetto alla violazione del generico principio di <em>neminem ledere</em>, in quanto compromette il corretto contemperamento di interessi, che è l&#8217;essenza stessa del procedimento amministrativo. Inoltre, ricostruire la responsabilità da lesione dell&#8217;affidamento privato in termini di responsabilità da contatto sociale qualificato garantisce una maggiore linearità anche in termini di onere della prova, dal momento che la giurisprudenza amministrativa ritiene operante, in presenza di un provvedimento illegittimo, una presunzione semplice di colpa dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, tenuta quest&#8217;ultima a provare di aver agito in maniera diligente al pari di quanto il debitore è tenuto a fare ai sensi degli articoli 1218 e 1176 c.c.<br /> Tuttavia, l&#8217;ordinanza 8236/2020 presenta alcuni punti critici. In primo luogo, la Corte di cassazione, nell&#8217;affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sembra accogliere un&#8217;accezione fin troppo ristretta di &#8220;comportamento riconducibile anche mediatamente all&#8217;esercizio del potere pubblico&#8221;. Escludere così nettamente che l&#8217;atto con cui l&#8217;amministrazione &#8220;sconfessi se stessa&#8221; &#8211; sia esso un provvedimento di secondo grado di annullamento d&#8217;ufficio, come nel caso delle ordinanze gemelle del 2011, ovvero un provvedimento non in linea con comportamenti tenuti dall&#8217;amministrazione all&#8217;interno del procedimento amministrativo, come nel caso dell&#8217;ordinanza 8236/2020, o ancora un silenzio amministrativo, a fronte di rassicurazioni offerte al privato circa l&#8217;adozione di un provvedimento espresso &#8211; sia vero e proprio esercizio di potere significa considerare l&#8217;incolpevole affidamento privato in maniera del tutto avulsa rispetto al contesto pubblicistico nel quale esso si colloca. Lo schema base da cui la Corte fa discendere la lesione dell&#8217;affidamento privato è il seguente: 1) adozione del provvedimento ampliativo illegittimo; 2) incolpevole affidamento del privato; 3) annullamento legittimo in autotutela. Tuttavia, tale sequenza non può essere interpretata esclusivamente in termini privatistici come svolgimento di un rapporto obbligatorio, ma deve necessariamente tenere conto del fatto che in almeno due dei tre momenti (sub 1 e sub 3) l&#8217;amministrazione provvede alla cura di interessi pubblici mediante l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi. La vicenda lesiva si colloca, dunque, all&#8217;interno di una cornice marcatamente pubblicistica di esercizio del potere. Pertanto, non si comprende in che termini e con che modalità la violazione di una norma di relazione, fonte di responsabilità per l&#8217;amministrazione, determini l&#8217;automatico spostamento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, salvo il voler surrettiziamente considerare quest&#8217;ultimo quale giudice esclusivo dell&#8217;affidamento privato<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Con ciò non si vuole negare la soggezione, affermata dalla stessa giurisprudenza amministrativa, dell&#8217;amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede. Tuttavia, si vuole evidenziare come nell&#8217;ottica della sentenza 5/2018 la &#8220;sinergia&#8221; tra regole pubblicistiche e regole privatistiche non possa tradursi in &#8220;tirannia&#8221; delle une rispetto alle altre. Le regole privatistiche di correttezza e buona fede certamente disegnano il contenuto minimo dell&#8217;agire amministrativo, ciononostante non possono esaurire il contenuto della relazione qualificata tra privato e pubblica amministrazione che è altresì condizionata dal rispetto di norme pubblicistiche di esercizio del potere.<br /> In secondo luogo, l&#8217;ordinanza 8632/2020 &#8211; come pure la sentenza 615/2021 che ne fa eco &#8211; addiviene ad una sopravvalutazione dell&#8217;affidamento privato, qualificandolo come autonoma posizione giuridica soggettiva. Secondo la teoria generale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> una situazione giuridica soggettiva è tale in quanto espressione di una valutazione discrezionale che l&#8217;ordinamento fa di un interesse meritevole di tutela. Ben si comprende allora come la formula &#8220;affidamento privato&#8221; non sia di per sé in grado di esprimere alcun interesse socialmente e giuridicamente rilevante, in quanto necessariamente collegata ad altro interesse rispetto al quale l&#8217;affidamento acquista significato e rilevanza. Ecco, dunque, che l&#8217;affidamento privato, così inteso, perde ogni autonomia per essere assorbito dalla posizione giuridica soggettiva di cui il soggetto sia già titolare. Tale principio si troverà alle volte a tutelare posizioni di diritto soggettivo, come accade laddove il rapporto tra amministrazione e privato sia già privatistico (ad esempio nell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici ovvero nella fase delle trattative contrattuali), mentre altre volte tutelerà posizioni di interesse legittimo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, quando l&#8217;amministrazione agisce secondo moduli di diritto pubblico. Lungi dall&#8217;essere una situazione giuridica autonoma, l&#8217;affidamento privato esprime un elemento dell&#8217;interesse privato nel procedimento amministrativo, il quale non si frammenta in tante situazioni giuridiche quante sono le norme che regolano il procedimento amministrativo ma rimane sempre il medesimo interesse legittimo.<br />  <br /> 4. L&#8217;applicabilità del principio di correttezza anche ai rapporti di diritto amministrativo discende dal rilievo costituzionale che il canone generale di buona fede oggettiva ha definitivamente assunto a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23725, con cui esso viene ricondotto al dovere inderogabile di solidarietà sociale tutelato dall&#8217;art. 2 Cost. Tale estensione rende necessario l&#8217;adeguamento delle tradizionali categorie del diritto civile che la dottrina<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> ha elaborato in relazione al canone di buona fede. Com&#8217;è noto, infatti, quest&#8217;ultimo è stato da tempo assunto quale fondamentale parametro di regolazione delle relazioni intersoggettive e declinato nella dimensione dinamica dell&#8217;affidamento privato. La nozione di affidamento identifica la fiducia nutrita rispetto ad un certo stato di cose<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, originata ora da una situazione di apparenza del diritto<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> ora dall&#8217;adozione di un comportamento altrui. In quest&#8217;ultima ipotesi, la tutela dell&#8217;affidamento si correla al dovere di buona fede e correttezza, obbligando il soggetto che delude l&#8217;altrui fiducia a risarcire il danno conseguente. L&#8217;affidamento &#8211; ma talvolta la stessa tutela dell&#8217;affidamento &#8211; è principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> ed opera in settori diversi dal diritto privato.<br /> Nel diritto amministrativo il principio dell&#8217;affidamento<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> è impiegato in senso stretto in relazione all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, ma non manca di essere richiamato anche in relazione a fattispecie in cui la fiducia del privato venga frustrata non già da atti formali dell&#8217;amministrazione bensì da comportamenti contrari a buona fede.<br /> Lo studio pubblicistico del principio dell&#8217;affidamento privato ha recentemente portato al superamento del dogma dell&#8217;unitarietà della posizione giuridica soggettiva, sostenuta dalla dottrina civilistica ed impiegato quale grimaldello per l&#8217;estensione del principio anche ai rapporti giuridici amministrativi. Ciò ha determinato una frammentazione dell&#8217;affidamento civilistico in diverse forme di affidamento pubblicistico. Attenta dottrina<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> ha di recente rilevato come nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato si possano distinguere almeno due forme di affidamento, spesso confuse dalla giurisprudenza. Da un lato esiste un affidamento, qualificato come legittimo, che preesiste alla lesione dell&#8217;interesse privato ed opera al fine di prevenirne la frustrazione, imponendo alla pubblica amministrazione di valutarlo nei modi previsti dalla legge. Dall&#8217;altro c&#8217;è poi un affidamento, qualificato come incolpevole, che emerge in via autonoma soltanto quando si sia realizzata la violazione del canone di correttezza al fine di riparare i danni conseguenti. Entrambe le forme di affidamento privato hanno una propria ragion d&#8217;essere in relazione all&#8217;attività amministrativa di secondo grado, che si manifesta in maniera più incisiva nel caso dell&#8217;affidamento legittimo, la cui tutela preventiva finisce per coincidere con l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;atto di riesame. La stessa autonomia dell&#8217;affidamento incolpevole poggia sul presupposto di un&#8217;alterazione contraria a buona fede della situazione di fatto e di diritto costituita dal provvedimento amministrativo, mentre all&#8217;interno del procedimento di primo grado non sarebbe possibile distinguere l&#8217;obbligo di buona fede-correttezza dai doveri d&#8217;ufficio gravanti sull&#8217;amministrazione.<br /> Tuttavia, se l&#8217;obiettivo da cui muove la giurisprudenza &#8211; che è quello di dare soddisfazione all&#8217;interesse sociologico del privato lasciato insoddisfatto dalla tutela di cui gode l&#8217;interesse legittimo &#8211; appare meritorio, la soluzione individuata per farvi fronte non sembra del tutto adeguata. Essa, conferendo autonomia risarcitoria all&#8217;affidamento incolpevole, finisce per trasformare surrettiziamente in situazione giuridica soggettiva quello che è un principio da declinare in precise regole d&#8217;azione, che, ove violate, determinano semmai un danno da lesione dell&#8217;unica posizione di interesse legittimo di cui è titolare il privato. La Corte di cassazione ha accolto questa tesi nell&#8217;ordinanza n. 8236/2020, dove, richiamandosi implicitamente alla dottrina prima citata, ha distinto nettamente l&#8217;affidamento incolpevole, che intendeva tutelare, dall&#8217;affidamento illegittimo, la cui tutela ha come disciplina di riferimento quella dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Tuttavia, la Corte, nel sostenere che l&#8217;affidamento leso sia &#8220;una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l&#8217;interesse pubblico&#8221;, non spiega il perché la tutela di questa nuova situazione giuridica soggettiva spetti sempre e comunque al giudice ordinario.<br /> La teoria dell&#8217;autonomia dell&#8217;affidamento privato &#8211; pur volendo prescindere dalle relative implicazioni in termini di giurisdizione &#8211; appare, dunque, artificiosa perché non tiene conto del fatto che il comportamento causativo della delusione della fiducia riposta dal privato rispetto ad un determinato esito del procedimento amministrativo (nel caso di specie, il silenzio serbato dal Ministero del Lavoro a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di CIGS) ha natura marcatamente pubblicistica e, per quanto illegittimo, opera quale manifestazione del potere amministrativo.<br />  <br /> 5. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite 615/2021 ha ad oggetto la l&#8217;affidamento del privato ingenerato da comportamenti dell&#8217;amministrazione e poi tradito dalla mancata conclusione del procedimento con l&#8217;adozione di un provvedimento espresso. L&#8217;interesse che il ricorrente assume leso è quello relativo all&#8217;esito favorevole del procedimento, a prescindere dall&#8217;esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato. Detto interesse privato all&#8217;interno del procedimento amministrativo è qualificato come interesse legittimo (nella specie pretensivo). Il contesto pubblicistico nel cui ambito si realizza l&#8217;inaspettata inerzia amministrativa non rende praticabili le soluzioni privatistiche accolte dalla giurisprudenza di legittimità. Mancando, infatti, il piano privatistico non è possibile invocare la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, ancorché la norma di relazione violata sia di derivazione civilistica. Il rispetto del principio di buona fede e correttezza non è di per sé in grado di determinare l&#8217;automatico mutamento della posizione giuridica soggettiva facente capo al privato. Tale criterio, piuttosto, arricchisce di contenuto la relazione amministrativa offrendo al giudice un parametro<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> alla cui stregua condurre il giudizio sul corretto esercizio del potere.<br /> Dunque, l&#8217;affidamento privato, contrariamente a quanto sembra artificiosamente trapelare dalla motivazione della Corte di cassazione, non esprime una posizione giuridica autonoma a metà strada tra il diritto soggettivo e l&#8217;interesse legittimo. Diversamente esso può riguardare attività e settori disparati, adattando la propria struttura e la propria funzione, al punto da potersi concludere per la sua sostanziale neutralità. In altri termini, non è l&#8217;interesse privato a beneficiare delle tutele che l&#8217;ordinamento mette a disposizione del diritto soggettivo, bensì lo stesso diritto soggettivo, di cui il privato sia titolare nell&#8217;ambito di un rapporto paritetico con l&#8217;amministrazione, ad arricchirsi nel proprio contenuto del canone di buona fede, la cui violazione beneficia altresì delle tutele proprie della correlata situazione giuridica soggettiva. Al contrario, la tutela dell&#8217;affidamento privato all&#8217;interno del procedimento amministrativo, in cui l&#8217;amministrazione &#8211; come nel caso di specie &#8211; è titolare di poteri autoritativi, sarà inevitabilmente correlata alla tutela dell&#8217;interesse legittimo facente capo al privato. Dunque, la violazione del canone di buona fede all&#8217;interno del procedimento, in quanto violazione di una norma di relazione pubblicistica, è fonte di responsabilità contrattuale (da contatto sociale qualificato) dell&#8217;amministrazione da lesione dell&#8217;interesse legittimo di cui il privato è portatore.<br /> Ciò ha importanti riflessi in termini di giurisdizione. Sostenere che la lesione dell&#8217;affidamento privato all&#8217;interno di un rapporto giuridico amministrativo equivale alla lesione dell&#8217;interesse legittimo derivante da violazione del principio di buona fede significa rinunciare all&#8217;individuazione di un giudice preposto alla tutela dell&#8217;affidamento medesimo. Se è vero che la diversità delle norme che regolano il rapporto tra privato e pubblica amministrazione non determina una diversificazione dell&#8217;interesse legittimo di chi aspira ad ottenere un titolo ampliativo, a prescindere dalla norma che si assume violata unico sarà il giudice competente a decidere della lesione di detto interesse legittimo. L&#8217;autorità giudiziaria alla quale l&#8217;ordinamento, ai sensi degli articoli 103, comma 1 Cost. e 7 cod. proc. amm., assegna tale giurisdizione è il giudice amministrativo, il quale è altresì munito degli strumenti necessari per garantire l&#8217;effettività della tutela in presenza di una pretesa risarcitoria connessa al cattivo esercizio del potere amministrativo.<br /> In conclusione, pur riconoscendo la rilevanza del principio di buona fede anche all&#8217;interno del procedimento amministrativo e qualificando la relativa violazione in termini di responsabilità contrattuale da contatto sociale, in presenza di un interesse pubblico perseguito dall&#8217;amministrazione, anche attraverso comportamenti ondivaghi e/o contraddittori, la posizione giuridica soggettiva del privato che si assume lesa va qualificata come interesse legittimo e la relativa controversia &#8211; salvo che per i casi di giurisdizione esclusiva &#8211; deve essere radicata innanzi al giudice amministrativo<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La devoluzione al giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell&#8217;affidamento riposto dai privati sulla legittimità degli atti annullati in via di autotutela o <em>ope iudicis </em>è originariamente sostenuta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con le ordinanze &#8220;gemelle&#8221; del 23 marzo 2011 Cass. Civ. n. 6594/2011, Cass. Civ. n. 6595/2011, Cass. Civ. n. 6596/2011. In senso conforme al radicamento della giurisdizione del giudice ordinario si orientano le seguenti successive pronunce: Cass. Civ., SS.UU., ord., 4 settembre 2015, n. 17586; Cass. Civ., SS.UU., 22 maggio 2017, n. 12799; Cass. Civ., SS.UU., 22 giugno 2017, n. 15640; Cass. Civ., SS.UU., ord., 2 agosto 2017, n. 19171; Cass. Civ., SS.UU., ord., 23 gennaio 2018, n. 1654; Cass. Civ., SS.UU., 2 marzo 2018, n. 4996; Cass. Civ., SS.UU., ord., 24 settembre 2018, n. 22435; Cass. Civ., SS.UU., ord., 13 dicembre 2018, n. 32365; Cass. Civ., SS.UU., ord., 19 febbraio 2019, n. 4889; Cass. Civ., SS.UU., ord., 8 marzo 2019, n. 6885; Cass. Civ., SS.UU., 13 maggio 2019, n. 12635. Di contrario avviso Cass. Civ., SS.UU., ord., 21 aprile 2016, n. 8057, nonché Cass. Civ., SS.UU., 29 maggio 2017, n. 13454, secondo cui, nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, le domande relative al risarcimento del danno da lesione dell&#8217;affidamento riposto sulla legittimità dei provvedimenti successivamente annullati rientrerebbero nell&#8217;ambito della cognizione del giudice amministrativo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 615, punto 16 della motivazione, ove si fa rinvio a Cass. Sez. Un. 20 giugno 1987 n. 5454 Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2034, Cass. Sez. Un. 10 agosto 1989 n. 3679, Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1990 n. 10016, Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1999 n. 30, Cass. Sez. Un. 10 agosto 2005 n. 16780, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2006 n. 1732, Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376, Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310, Cass. Sez. Un. 30 agosto 2018 n. 21435, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2019 n. 5455, le ultime due in materia di mobilità  in deroga.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cass., Sez. Un., 15 luglio 1991, n. 7837.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> G. Corso, <em>L&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo</em>, 1969, Milano, 164, ove rileva che &#8220;l&#8217;ordinamento giuridico tende a tutelare i valori giuridici che si appoggiano su di una situazione di fatto di cui è inopportuno il capovolgimento: esso reputa conveniente, e in taluni casi addirittura necessario, non provocare turbamenti nel corso dei rapporti tra soggetti, onde lo stato di gatto viene considerato conforme al diritto&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sull&#8217;autonomia dei poteri di secondo grado, si veda M. Trimarchi, <em>L&#8217;inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici</em>, Napoli, 2018, pag.  187 ss., ed in particolare pag. 200 dove si legge che &#8220;In ragione di questo diverso approccio del legislatore al problema della stabilità del provvedimento, trova conferma che l&#8217;amministrazione oggi non ha una generale possibilità di ritirare i propri atti, salvi i limiti esterni posti dal principio di buona fede; essa si muove all&#8217;interno di schemi normativi prefigurati, ossia esercita poteri specifici e conformati in astratto dalla legge.&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Per un&#8217;analisi della riforma legislativa realizzata con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, si veda G. La Rosa, <em>Il nuovo volto dell&#8217;autotutela decisoria a seguito della l. 164/2014: il privato è davvero più tutelato dal pentimento dell&#8217;amministrazione?</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2015, 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Per un&#8217;analisi della riforma legislativa realizzata dall&#8217;art. 6, L. 7 agosto 2015, n. 214, si vedano, tra gli altri, M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della legge 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2015; L. Carbone, <em>La riforma dell&#8217;autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Art. 264, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante &#8220;<em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19</em>&#8220;, con efficacia limitata agli atti di autotutela adottati entro il 31 dicembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> E. Follieri, <em>La diversa tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2005, 8, pag. 925, il quale qualifica tale posizione soggettiva come &#8220;interesse meramente procedimentale&#8221;. Per un approfondimento sul tema si veda Id<em>, La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione affermata dal Consiglio di Stato</em>, in <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 235 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;espressione, che si deve a F. Benvenuti, è stata fatta propria dalla Corte di cassazione, nella sentenza in commento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 615, par. 47).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Corte di Giustizia, sent. 3 maggio 1987, C-112/77, <em>Töpfer</em>; sent. 14 marzo 2013, C-545/2011, <em>Agrargenossenschaft Neuzelle</em>; sent. 23 gennnaio 2019, C-419/17, <em>Deza a.s.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cfr. Cass., sez. lav., 20 giugno 20216, n. 12678.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> F. Benvenuti, <em>Disegno dell&#8217;amministrazione italiana. Linee positive e prospettive</em>, Padova, Cedam, 1996, pp. 240-242, dove si aggiunge che l&#8217;imparzialità ha un valore sostanziale sia per quanto riguarda la configurazione del soggetto, sia per quanto concerne la validità dei suoi atti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Gli stessi principi furono poi ribaditi nelle decisioni delle Sezioni Unite nn. 16586/2015, 12799/2017, 15640/2017, 1654/2018, 4996/2018, 22435/2018, 32365/2018, 4889/2019 e 12635/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. C. cost., sentenza 06 luglio 2004, n. 204.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. C. cost., sentenza 03 maggio 2006, n. 191.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C. cost., sentenza 05 febbraio 2010, n. 35.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Ad un esito opposto conducono le decisioni delle Sezioni Unite nn. 8057/2016, 13454/2017, 13194/2018, in cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica in ragione del contesto di stampo pubblicistico in cui la complessiva condotta dell&#8217;amministrazione si colloca, connettendo tale condotta all&#8217;esercizio del potere.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Il riferimento è a Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 04 maggio 2018, n. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 15 gennaio 2021, n. 615, punto 41: «la conservazione dell&#8217;integrità del patrimonio altro non è che la conservazione di ciascuno dei diritti e delle altre situazioni soggettive che lo compongono e si risolve in una formula descrittiva che unifica in una sintesi verbale la pluralità delle situazioni soggettive che fanno capo ad un soggetto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Si osservi, inoltre, che il ruolo istituzionale dell&#8217;amministrazione è tale anche in quanto soggetto che svolge professionalmente la propria attività (in tal caso di cura in concreto dell&#8217;interesse pubblico). Il requisito di professionalità della parte è stato impiegato dalla giurisprudenza civile quale indice peculiare della riconducibilità della responsabilità allo schema del contatto sociale qualificato. Si pensi, in proposito, alla responsabilità del medico (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in <em>Il civilista</em>, 2010, 2, 86; in <em>Il civilista</em>, 2009, 4, 94, con nota di Battaglia; in <em>Riv. it. medicina legale</em> (dal 2012 <em>Riv. it. medicina legale e dir. sanitario</em>), 2001, 830, con nota di Fiori &#8211; D&#8217;Aloja; in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2000, I, 334, con nota di Thiene; in <em>Studium Juris</em>, 2000, 595; in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 3332, con nota di Di Ciommo &#8211; Lanotte; in <em>Giust. civ.</em>, 1999, I, 999; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1999, 141; in <em>Resp. civ. prev.</em>, 1999, 652, con nota di Forziati; in <em>Contratti</em>, 1999, 999, con nota di Guerinoni; in <em>Corr. giur.</em>, 1999, 441, con nota di Di Majo; in <em>Danno e resp.</em>, 1999, 294, con nota di Carbone; in <em>Ragiusan</em>, 1999, 183-4, 296. La tesi della natura contrattuale da contatto sociale qualificato della responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente è stata successivamente confermata da Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2008, n. 577, in <em>Il civilista</em>, 2010, 2, 86; in <em>Giust. civ.</em>, 2009, 11, I, 2532; in <em>Il civilista</em>, 2008, 11, 86, con nota di Pulice; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2008, 1, 32; in <em>Foro amm. CDS</em>, 2008, 1, I, 91; in <em>D&amp;G online</em>, 2008; in <em>Foro it.</em>, 2008, 2, I, 455; in <em>Ragiusan</em>, 2008, 289-290, 210. M. Gorgoni, <em>Nota a Cassazione civile, 11 gennaio 2008, n. 577, SS.UU. Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2008, 4, 856. L&#8217;orientamento della Cassazione è stato superato dalla legge c.d. Gelli &#8211; Bianco, n. 24 dell&#8217;8 marzo 2017 che all&#8217;articolo 7, comma 3, stabilisce: &#8220;L&#8217;esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell&#8217;articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell&#8217;adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell&#8217;esercente la professione sanitaria ai sensi dell&#8217;articolo 5 della presente legge e dell&#8217;articolo 590 <em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 6 della presente legge&#8221;. Sulla L. n. 24 del 2017 si vedano: R. Simone, <em>Prospettive della responsabilità sanitaria alla luce della c.d. legge Gelli-Bianco (l. 24/2017). Il punto di vista, da vicino, del giudice</em>, in <em>Responsabilità medica: diritto e pratica clinica</em>, 2018, 2, 151; C. Papa &#8211; C. Lozupone, <em>La legge Gelli-Bianco. Un momento ulteriore di riflessione verso un approccio sistemico</em> risk-based, in <em>La responsabilità amministrativa delle società e degli enti</em>, 2018, 2, 189; L. Bugiolacchi, <em>Le strutture sanitarie e l&#8217;assicurazione per la R.C. verso terzi: natura e funzione dell&#8217;assicurazione obbligatoria nella legge 24/2017 legge Gelli-Bianco</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2017, 3, 1032; M. Colacurci, <em>La legge Gelli-Bianco: tra interpretazione &#8220;correttiva&#8221; della colpa medica e valorizzazione delle linee guida nella lettura della Suprema Corte</em>, in <em>Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario</em>, 2017, 3, 1155; A. De Santis, <em>La colpa medica alla luce della legge Gelli-Bianco</em>, in <em>Studium Juris</em>, 2017, 7-8, 790); del banchiere (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 21 maggio 2018, n. 12478. Nello stesso senso anche Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2009, 1, 161, con nota di Muccioli; in <em>Il civilista</em>, 2009, 4, 93 nota di Battaglia; in <em>Foro it.</em>, 2008, 10, I, 2968, con osservazione di Sabbatini; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2007, 6; in <em>Dir. prat. soc.</em>, 2007, 22, 60, con nota di Amabili; in <em>Guida dir.</em>, 2007, 29, 42, con nota di Sacchettini; N. Ciocca, <em>Nota a Cass., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712. Responsabilità della banca girataria per l&#8217;incasso per il pagamento di assegno (di traenza) non trasferibile</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.</em>, 2008, 5, 567); o dell&#8217;insegnante (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382, in <em>Il civilista</em>, 2011, 3, 55, con nota di Mazzaro; in <em>Arch. locazioni</em>, 2010, 2, 152, con nota di Chiarini; in <em>Vita not.</em>, 2009, 3, 1446; in <em>Guida dir</em>., 2009, 35, 20, con nota di Piselli; in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2009, 7-8, 1089. A. Sesti, <em>Nota a Cass., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382. Responsabilità aquiliana del mediatore-mandatario nei confronti del soggetto promissario acquirente del bene</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2009, 11, 2286).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1944; Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 190; Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2881; Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882. Tuttavia, la regola trova una &#8220;deroga&#8221; nello specifico settore degli appalti pubblici, dove non è richiesta la prova della colpa. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686 e anche, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2016, n. 4562; CGUE, sent. 30 settembre 2010 in causa C-314/09. L&#8217;articolo 124 del cod. proc. amm. qualifica tali ipotesi in termini di responsabilità oggettiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Così frustrando il principio costituzionale di concentrazione della giurisdizione amministrativa relativa alla tutela del cittadino nei confronti dell&#8217;esercizio del potere amministrativo (artt. 24 e 111, co 1 Cost.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> F. Gazzoni, <em>Manuale di diritto privato</em>, Napoli, 2006, 56. Per V. Roppo, <em>Diritto privato</em>, Torino, 2012, 49 &#8220;esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi&#8221;. Per C.M. Bianca, <em>Diritto civile</em>, <em>La proprietà</em>, VI, Milano, 2017, 1 &#8220;sono le posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. V. Neri, <em>La tutela dell&#8217;affidamento spetta sempre alla giurisdizione del giudice ordinario?</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 2020, fasc. VI, 724 ss., secondo il quale &#8220;appare chiaro, dunque, che l&#8217;affidamento riposto nel provvedimento ampliativo illegittimo (successivamente annullato legittimamente) o nell&#8217;esito &#8220;favorevole&#8230;del procedimento&#8221;, a prescindere dall&#8217;esistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, può contribuire a dare contenuto all&#8217;interesse legittimo riscontrabile in capo al privato, ma non anche fondare un&#8217;autonoma posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sulla funzione integratrice della clausola generale di buona fede in senso oggettivo nell&#8217;ambito della teorica degli obblighi di protezione si vedano, per tutti, E. Betti, <em>Teoria generale delle obbligazioni. Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d&#8217;obbligazione</em>, I, Milano, 1953, 68 ss.; L. Mengoni, <em>Obbligazioni &#8220;di risultato&#8221; e obbligazioni &#8220;di mezzi&#8221;: studio critico</em>, Milano, 1954, 368 ss.; F. Benatti, <em>Osservazioni in tema di &#8220;doveri di protezione&#8221;</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1960, 1342 ss.; A. Di Majo, <em>L&#8217;esecuzione del contratto</em>, Milano, 1962, 408 ss.; C. Castronovo, <em>Obblighi di protezione</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXI, Roma, 1990, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con l&#8217;amministrazione</em>, in <em>Dir. Proc. amm.</em>, 2018, 3, pag. 823.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> In questo senso, R. Sacco, voce <em>Affidamento</em>, in <em>Enc. Dir</em>., I, Milano, 1958, 661, dove si legge che &#8220;con l&#8217;espressione &#8216;principio dell&#8217;affidamento&#8217; si indica quella regola, secondo cui, rispettivamente, una certa situazione di fatto o diritto è inoperante se non è nota ad un determinato soggetto, o se è contrastata da un&#8217;opposta apparenza, o dalle risultanze degli indici di pubblicità; e, reciprocamente, tutto procede come se la situazione di fatto o diritto fosse quella erroneamente ritenuta da un certo soggetto, o quella apparente, o quella risultante dall&#8217;indice di pubblicità&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico: dagli anni Trenta all&#8217;alternanza</em>, Milano, 2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Per una definizione del principio di affidamento, cfr. A. Police, <em>Principi e azione amministrativa</em>, in AA.VV., <em>Diritto Amministrativo</em>, (a cura di) F.G. Scoca, Torino, 2014, 218-219: &#8220;Completano il quadro il principio dell&#8217;affidamento, che esprime l&#8217;obbligo di correttezza e buona fede nel quadro dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, e il principio di continuità. Riconducibile alla matrice costituzionale, ed in particolare al principio di imparzialità, oggetto di numerose decisioni del giudice comunitario al quale si deve la sua importazione in altri ordinamenti, il principio di affidamento esprime l&#8217;esigenza di tutelare, all&#8217;interno dell&#8217;azione amministrativa, gli interessi privati coinvolti soprattutto quando alcuni elementi (si pensi a precedenti comportamenti dell&#8217;amministrazione, o all&#8217;emanazione di direttive o circolari), abbiano ingenerato nel privato un (legittimo) affidamento ad una determinata regolamentazione dei propri interessi da consacrare (ma in concreto non espressa) nel provvedimento amministrativo&#8221;. Cfr. altresì F. Merusi, <em>Il principio di buona fede nel diritto amministrativo</em>, in <em>Scritti per M. Nigro</em>, II, Milano, 1991, 217 ss.; L. Giani, <em>Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato</em>, Napoli, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>Affidamento legittimo e affidamento incolpevole</em>, <em>op. cit</em>.<em>.</em>, 2018, 3, dove si afferma che &#8220;Affidamento legittimo e affidamento secondo buona fede sono figure diverse, per funzione e per struttura. Nell&#8217;affidamento secondo buona fede, la fiducia riposta nell&#8217;altrui correttezza non assume rilevanza giuridica se non nel momento nel quale l&#8217;affidamento è stato deluso e chiede riparazione. Al contrario, la tutela dell&#8217;affidamento legittimo è congegnata in modo da prevenirne la delusione: la fiducia del beneficiario del provvedimento favorevole sarà delusa soltanto se nel procedimento di secondo grado &#8211; il cui avvio gli è comunicato, così da permettergli di partecipare all&#8217;istruttoria &#8211; non verrà assegnato il giusto peso all&#8217;interesse del medesimo a conservare il bene che gli era stato attribuito. A sua volta, il supposto obbligo di buona fede-correttezza dell&#8217;amministrazione, che nel procedimento di primo grado non è distinguibile dall&#8217;osservanza dei doveri d&#8217;ufficio, potrebbe al più essere ravvisato nell&#8217;obbligo di prestare la dovuta considerazione all&#8217;interesse del privato, nel procedimento di secondo grado. Per questa ragione, l&#8217;affidamento legittimo non è leso se l&#8217;interesse del destinatario del provvedimento favorevole risulta soccombente, purché questo interesse sia stato tenuto nella giusta considerazione. La tutela dell&#8217;affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo, e il soddisfacimento dell&#8217;interesse materiale ad esso connesso dipende da fattori esterni al rapporto particolare entro il quale l&#8217;affidamento è venuto in essere&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> E. Fazzalari, <em>Procedimento e processo (Teoria generale)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXV, Milano, 1986, par. 5, il quale chiarisce che la norma giuridica può &#8220;essere contemplata&#8221; quale &#8220;canone di valutazione di una condotta&#8221; e anche per &#8220;estrarre dalla norma la condotta ch&#8217;essa descrive e [di] collegare alla medesima la valutazione normativa&#8221;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lartificiosa-autonomia-dellaffidamento-privato-e-le-sue-implicazioni-sulla-giurisdizione/">L&#8217;artificiosa autonomia dell&#8217;affidamento privato e le sue implicazioni sulla giurisdizione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla colpa del potere alla colpa nel potere: le nuove frontiere dell&#8217;illecito precontrattuale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-colpa-del-potere-alla-colpa-nel-potere-le-nuove-frontiere-dellillecito-precontrattuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:43:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-colpa-del-potere-alla-colpa-nel-potere-le-nuove-frontiere-dellillecito-precontrattuale/">Dalla colpa del potere alla colpa nel potere: le nuove frontiere dell&#8217;illecito precontrattuale</a></p>
<p>Sommario: I. Premessa &#8211; II. Gli obblighi precontrattuali &#8211; III. Atti di ritiro di un provvedimento favorevole illegittimo &#8211; IV.  Revoca o annullamento della aggiudicazione o dell&#8217;intera gara &#8211; V. Questioni di giurisdizione &#8211; VI. Affidamento ed interesse pubblico: gradazione o complanarità?   I. Premessa &#8211; Il tema della responsabilità</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: I. Premessa &#8211; II. Gli obblighi precontrattuali &#8211; III. Atti di ritiro di un provvedimento favorevole illegittimo &#8211; IV.  Revoca o annullamento della aggiudicazione o dell&#8217;intera gara &#8211; V. Questioni di giurisdizione &#8211; VI. Affidamento ed interesse pubblico: gradazione o complanarità?<br />  <br /> <strong>I. Premessa</strong> &#8211; Il tema della responsabilità precontrattuale offre una prospettiva inusuale dalla quale osservare la P.A. nell&#8217;interazione col potere, che rende evidente come anche la stessa giurisprudenza, che abitualmente si concentra sui vizi invalidanti degli atti, abbia iniziato ad interessarsi alle dinamiche del rapporto che sta al fondo dell&#8217;interesse legittimo, prescindendone.<br /> L&#8217; uniforme dottrina ci ha infatti abituati alle svariate ipotesi di responsabilità civile della P.A., che trovano il loro presupposto nell&#8217;emanazione di un provvedimento illegittimo, faticando a trascinare nell&#8217;ambito del rapporto amministrativo categorie di matrice civilistica.<br /> In effetti, è sufficiente scorrere la (notoriamente ampia) letteratura in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per rendersi conto del fatto che la tematica in questione è poco battuta, quando non addirittura del tutto ignorata; ciò non di meno, essa offre all&#8217;interprete, ed in particolare all&#8217;amministrativista, nuovi scenari di analisi dell&#8217; illecito amministrativo che, a veder bene, consentono di squarciare qualche velo e superare alcuni preconcetti che tradizionalmente connotano l&#8217;esercizio del pubblico potere.</p>
<p> <strong>II. Gli obblighi precontrattuali </strong>&#8211; L&#8217;errore in cui spesso ci si imbatte &#8211; disaminando la proteiforme responsabilità amministrativa &#8211; è quello di considerare l&#8217;illecito pubblico retto da norme pubblicistiche, come accade per l&#8217;<em>agere</em> provvedimentale, che ricade nell&#8217; ampia area disciplinata dal diritto amministrativo.<br /> Il presente lavoro circoscrive l&#8217;indagine alla responsabilità precontrattuale, che per antonomasia si colloca nella fase immediatamente antecedente la conclusione del contratto.  Discutere di contratto, nell&#8217;ambito del diritto pubblico, è certamente infrequente, ed è grazie all&#8217;ermeneusi dei modelli civilistici che si possono trascinare le regole di condotta in un&#8217;area giuridica in buona parte autonoma.<br /> Gli artt. 1337 e 1338 del codice civile costituiscono il rimedio o  û erto dall&#8217;ordinamento per la tutela della libertà negoziale, che si invera tradizionalmente nell&#8217;interesse concreto a non essere coinvolti in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o ine  û;caci e a non subire coartazioni od inganni nella fase della stipula. A titolo ricostruttivo, giova preliminarmente osservare come la fattispecie disciplinata dall&#8217;art.1338 del codice civile evochi le teorie del giurista tedesco Jhering sulla <em>culpa in contrahendo</em>, che disegnano un meccanismo di giustizia commutativa atto a sanzionare con l&#8217;obbligo risarcitorio la parte reticente che, conoscendo o  dovendo conoscere l&#8217;esistenza di una causa d&#8217;invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all&#8217;altra parte, la quale ha vanamente con  ûfidato sulla validità del medesimo.<br />  L&#8217;intuizione di Jhering è quella di approntare una complementare protezione della parte lesa, ancorando la fonte della responsabilità &#8211; appunto per <em>culpa in contrahendo</em> &#8211; nella violazione di obblighi di condotta precontrattuali, con l&#8217;elisione di ogni indagine sull&#8217;elemento subiettivo e sugli aspetti volitivi del soggetto agente. Si tratta, evidentemente, di una formulazione molto fortunata, che ha condizionato la fisionomia dell&#8217;obbligo informativo di natura precontrattuale in Germania, ed è stata capace di replicarsi anche nel resto del continente<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Si tratta di una tematica che interseca quella, da sempre discussa in giurisprudenza, dell&#8217;apparenza del diritto. In altri termini, spesso si pone il problema di capire se si possa accordare tutela a chi ripone affidamento su una situazione che simmetrica al diritto ma che, tuttavia, non lo è.<br /> Non ogni affidamento, infatti, può dirsi legittimo: perché ciò avvenga è necessario che concorrano cumulativamente tre elementi.<br /> Il primo è di natura oggettiva, e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente: tale vantaggio può essere conservato se chiaro ed univoco, e va esercitato attraverso un comportamento attivo.<br /> In secondo luogo, la prerogativa che il privato difende deve consistere in un&#8217;utilità ottenuta in buona fede: questo perché l&#8217;ordinamento non può accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa conseguita, però, attraverso comportamenti fraudolenti o ingannevoli.<br /> Infine, affinché l&#8217;affidamento possa essere riconosciuto, è necessario che si sia consolidato nel tempo, ovvero che l&#8217;utilità sia stata mantenuta per un orizzonte temporale talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità.<br /> La situazione &#8220;affidante&#8221; nei confronti della Pubblica Amministrazione genera la difficoltà di contemperare due interessi spesso contrapposti. Da una parte quello del privato, che intende mantenere il vantaggio che l&#8217;azione amministrativa gli ha garantito; dall&#8217;altra parte quello vantato dalla stessa P.A. alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, a cui deve essere ispirata l&#8217;azione amministrativa in base all&#8217;articolo 97 della Costituzione. <br /> La consolidazione della responsabilità precontrattuale si è avuta, però, solo in un frangente relativamente prossimo, che succede, completandolo, a quello in cui il risarcimento per attività illegittima ha trovato piena consacrazione. Occorre rammentare, infatti, che la resistenza all&#8217;applicazione del regime civilistico all&#8217;attività iure imperii si agganciava ad almeno quattro ordini di ragioni:<br /> a) presunzione di legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione;<br /> b) l&#8217;inaccessibilità valutativa del comportamento discrezionale del soggetto pubblico durante lo svolgimento delle trattative;<br /> c) inconcepibilità di un affidamento incolpevole del privato sulla conclusione del contratto, essendovi subalternità tra le parti;<br /> d) esistenza di un sistema di controlli cui è sottoposta l&#8217;attività negoziale dei soggetti pubblici. <a href="#_ftn2" title="">[2]</a><br /> La rimodulazione degli strumenti di amministrazione con la legge sul procedimento amministrativo, ha introdotto l&#8217;utilizzo di moduli privatistici, sostitutivi dei canonici atti provvedimentali ma dei quali condividevano la causa, ovvero il perseguimento del pubblico interesse.<br /> Ecco che, allora, l&#8217;utilizzazione sempre più diffusa di tali convenzioni, ha aperto una breccia nella giurisprudenza, conducendola a rivalutare la propria posizione e a trovare una convincente spiegazione del perché la responsabilità da comportamento dovesse essere negata o riconosciuta a seconda che, rispettivamente, si sarebbe opzionato il modulo negoziale o quello provvedimentale.<br /> La strada ad una piana applicazione dello statuto civilistico alla Pubblica Amministrazione si è aperta nello stesso momento in cui si è compreso che quello della discrezionalità amministrativa non fosse un problema, ma un pretesto, per rendere l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione giustiziabile sul solo piano della legittimità. Muoversi dentro margini di discrezionalità non cancella il dovere di agire secondo buona fede, trovando anzi in quest&#8217;ultima un limite insuperabile. I primi autori che hanno azzardato l&#8217;analisi del problema in chiave innovativa, rilevavano che &#8220;<em>ciò che si chiede al giudice non è di valutare se il soggetto si sia condotto da corretto amministratore, ma se si sia condotto da corretto contraente, non di accertare se abbia bene o male apprezzato il pubblico bisogno ma se, [&#038;] si sia comportato in modo da violare il principio posto nell&#8217;art. 1337 c.c.</em>&#8220;.<a href="#_ftn3" title="">[3]</a><br /> La focalizzazione della buona fede, è utile premetterlo, è indagata nel presente contributo in ragione del suo riverbero civilistico, in ciò doppiando la tutela della situazione legittimante: la sua conformazione a guisa di &#8220;Giano Bifronte&#8221; ne consente l&#8217;infiltrazione tanto nell&#8217;ambito del diritto pubblico, imponendo alla P.A. di soppesare l&#8217;affidamento del privato, rispetto ad un pregresso comportamento, insieme all&#8217;interesse primario, quanto nei rapporti <em>inter pares, </em>quando l&#8217;interesse pubblico al ritiro si riveli preminente, e ciononostante il privato si sia incolpevolmente affidato.   <br /> Le <em>regulae</em> di buona fede si proiettano sul terreno amministrativo dando origine ad una casistica piuttosto ampia, ma che si risolve nelle ipotesi di revoca od annullamento di un provvedimento illegittimo favorevole e revoca od annullamento di una procedura ad evidenza pubblica, non ancora pervenuta alla fase terminale. Entrambe le ipotesi abbisognano di una diffusa ed autonoma trattazione.<br />  <br /> <strong>III. Atti di ritiro di un provvedimento favorevole illegittimo </strong>&#8211;<strong> </strong>La prima ipotesi involge i casi in cui il privato sia destinatario di un atto ampliativo che venga poi annullato o revocato (del tutto legittimamente) dalla stessa autorità emanante o dal Giudice sul ricorso del terzo.<br /> Ai fini classificatori, le ipotesi in cui l&#8217;amministrazione è tenuta ad obblighi indennitari vengono contrassegnati dalla dizione &#8220;Responsabilità da atto lecito&#8221;, che appare tuttavia impropria ed atecnica.<br /> Lungi dall&#8217;essere applicati in termini endiadici, infatti, la nozione di responsabilità prefigura sempre un&#8217;attività che realizza un illecito, mentre l&#8217;indennizzo è la commisurazione del riequilibrio economico a seguito di comportamenti resi in iure, ovvero in presenza di una causa di giustificazione o, più latamente, di una autorizzazione ordinamentale.<br /> È certamente conferente discutere di indennizzo per atto lecito, nei casi di revoca legittima di un provvedimento o nell&#8217;ambito delle procedure espropriative per pubblica utilità; lo è meno, invece, quando alla legittimità dell&#8217;atto si accompagna un comportamento dell&#8217;ente infrattivo delle regole di buona condotta.<br /> Il corretto esercizio del potere, nell&#8217;ambito degli atti di ritiro, può dar vita ad obbligazioni di natura indennitaria limitatamente alle ipotesi revoca ex art. 21 quinquies, quando &#8220;comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati&#8221;, nulla statuendo il legislatore sull&#8217;elisione degli effetti dell&#8217;atto <em>ex tunc</em>, ovvero a seguito della riconsiderazione dell&#8217;atto nella direzione della sua illegittimità.<br /> Si delinea pertanto, <em>ceteris paribus, </em>una diversificata considerazione dell&#8217;affidamento dell&#8217;amministrato che, nell&#8217;un caso, può giovarsi dell&#8217;indennizzo commisurato al danno emergente, mentre nulla può reclamare in caso di legittimo ritiro per un atto invalido.<br /> La frattura viene ricomposta con il riconoscimento, per entrambe le ipotesi, degli obblighi precontrattuali, che permeano il contatto sociale in ogni forma di manifestazione, senza che la veste autoritativa possa ostacolarne la piena esplicazione.<br /> L&#8217;agire scorretto nell&#8217;esercizio del potere viene quindi riesumato successivamente, con il ritiro dell&#8217;atto, costituente il primo momento in cui il destinatario dell&#8217;atto può accampare il proprio affidamento. Diversamente dall&#8217;attività illegittima sfavorevole, difatti, il soggetto non pretende la revisione di un provvedimento che gli ha denegato il bene finale, ma ammonisce l&#8217;Autorità per averlo indotto con colpa ad affidarsi su un atto che ella sapeva, o poteva sapere, essere illegittimo, con tutto ciò che ne consegue in termini di danni.<br /> Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, dunque, &#8220;occorre distinguere tra regole di validità e regole di condotta&#8221;, evidenziando come le stesse operino su piani distinti: non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale, viceversa, l&#8217; inosservanza delle <em>regole di condotta può non determinare l&#8217; invalidità della procedura di affidamento</em>&#8220;<a href="#_ftn4" title="">[4]</a><br /> La nuova veste della responsabilità aquiliana ha trovato il primo e principale riconoscimento con le sentenze gemelle del 2011 della Suprema Corte<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, chiamate ad esplorare il delicato tema della risarcibilità delle posizioni soggettive conferite/riconosciute dalla Pubblica Amministrazione attraverso un provvedimento &#8220;di favore&#8221; (ma la regola vale evidentemente anche per il silenzio nelle attività di controllo, così ulteriormente complicando il quadro degli effetti della s.c.i.a.) successivamente annullato.<br /> Il caso portato all&#8217;esame degli ermellini involgeva la situazione del proprietario di un suolo attestato &#8220;edificabile&#8221; e   oggetto   di   concessione   edilizia (sent. nn. 6594   e   6595)   e dell&#8217;aggiudicatario di un appalto (sent. 6596), che, dopo aver ottenuto un provvedimento amministrativo favorevole e aver riposto &#8220;affidamento (incolpevole)&#8221; sulla sua &#8220;(apparente) legittimità&#8221;, venga successivamente privato del diritto acquisito a seguito di annullamento &#8211; anche d&#8217;ufficio &#8211; del suddetto provvedimento.<br /> Nell&#8217;articolare la propria statuizione, la Corte chiosa che &#8220;<em>in questo caso, intervenuto l&#8217;annullamento   d&#8217;ufficio o giurisdizionale per la riscontrata illegittimità</em>&#8221; del provvedimento favorevole, i titolari del diritto ad edificare o a eseguire l&#8217;appalto, venendone &#8220;giustamente privati (..) non possono invocare, adducendo la perdita di tale facoltà, il risarcimento del danno&#8221;. In particolare, &#8220;<em>sulla base di questa situazione non possono invocare né la tutela demolitoria di qualche atto, né quella risarcitoria alla possibilità di quel tipo di tutela strettamente legata&#8221;.</em><br /> Con l&#8217;effetto costitutivo dell&#8217;annullamento, il provvedimento continuerebbe a rilevare per il soggetto a cui faceva capo<em>   &#8220;esclusivamente   quale  mero   comportamento  degli   organi   che   hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione   del  neminem laedere,  imputabile   alla  Pubblica  Amministrazione  in  virtù   del principio di immedesimazione organica, per avere tale atto, con la sua apparente legittimità, ingenerato nel suo destinatario l&#8217;incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell&#8217;atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell&#8217;azione amministrativa)   di   poter   legittimamente   procedere   alla   edificazione   del   fondo&#8221;. </em>L&#8217;unica tutela invocabile sarebbe così quella risarcitoria fondata sull&#8217;affidamento, relativa ad un danno<em> &#8220;che oggettivamente prescinde da valutazioni sull&#8217;esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto  certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la Pubblica Amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare   nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività amministrativa principi generali di comportamento quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza&#8221;.</em><br />  <br /> <strong>IV.  Revoca o annullamento della aggiudicazione o dell&#8217;intera gara</strong> &#8211; In disparte le ipotesi in cui campeggia un provvedimento amministrativo, da tempo la prassi amministrativa ha riconosciuto, di fatto costruendola, un nuovo tipo di illecito aquiliano che si verifica nei casi in cui in cui la stessa, adotta atti o comportamenti che seppur legittimi (ad es. revoca dell&#8217;aggiudicazione o dell&#8217;intera gara per sopravvenuta indisponibilità finanziaria: v. T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 27/03/2017 n.310), si rivelino comunque lesivi dell&#8217;interesse dell&#8217;aggiudicatario della gara alla stipula del relativo contratto o dell&#8217;interesse di tutti i partecipanti alla gara alla conclusione della stessa. Tale situazione si instaura qualora &#8211; prima della conclusione della procedura ad evidenza pubblica o anche dopo tale conclusione (e cioè nello <em>spatium </em>tra l&#8217;aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto) &#8211; l&#8217;Amministrazione decida legittimamente di revocare o di annullare l&#8217;aggiudicazione o l&#8217;intera gara, ai sensi degli artt. 21 <em>quinquies<a href="#_ftn6" title=""><strong>[6]</strong></a> o nonies<a href="#_ftn7" title=""><strong>[7]</strong></a></em> della Legge 7 agosto 1990, n.241.<br /> La più recente giurisprudenza non ha mancato di osservare come, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 (che riguardava nel vecchio &#8220;Codice Appalti&#8221; le fasi delle procedure di affidamento ed è stato ora abrogato dall&#8217;articolo 217, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), l&#8217;aggiudicazione definitiva non sia idonea ad instaurare una relazione negoziale tra la stazione appaltante ed il privato aggiudicatario, la quale sorge solo per effetto della stipulazione del contratto. Invero, anche gli atti e comportamenti, che intervengono nel tratto temporale che va dall&#8217;aggiudicazione alla stipulazione del contratto, attengono all&#8217;esercizio di potestà amministrativa sottoposte a norme di carattere pubblicistico, perché la stazione appaltante, anche se sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione, conserva pur sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto, sulla scorta di congrue e motivate ragioni di interesse pubblico (C.d.S., Sez. V, n. 3154/2016, cit.; T.A.R. Lazio, Roma. Sez. II, n. 12400/2015, cit.; v. pure Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 391). Ma se cosi è, a fronte di detto potere, la posizione giuridica dell&#8217;interessato si colora di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e, perciò, l&#8217;azione ex art. 2932 c.c. non pare tecnicamente ammissibile.<br /> Con l&#8217;indizione di una gara, l&#8217;Amministrazione &#8211; seppure abbia adottato un provvedimento di autotutela pienamente legittimo &#8211; ha, comunque, violato l&#8217;affidamento dei concorrenti alla conclusione della competizione alla quale gli stessi hanno partecipato (partecipazione che notoriamente implica oneri di tempo e di spesa sostenuti inutilmente). Perciò, congegnando la procedura competitiva volta alla stipula del contratto come una trattativa di diritto privato, la giurisprudenza ha riconosciuto tali comportamenti dell&#8217;Amministrazione idonei a configurare una vera e propria responsabilità precontrattuale in capo alla stessa, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 1337 c.c., che impone l&#8217;espletamento delle trattative secondo i doveri generali di buona fede e correttezza<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> che, nonostante la loro derivazione privatistica, si proiettano anche nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo, a maggior ragione se si tratta di un procedimento di evidenza pubblica volto alla stipula di un contratto.<br /> La configurazione ontologica dell&#8217;illecito precontrattuale, però, sconta particolari resistenze  nella fase terminale della procedura di gara<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>: secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, infatti, l&#8217;ipotesi tipica di detta responsabilità è quella in cui la P.A., dopo avere definitivamente aggiudicato la gara, decida di ritirarla in autotutela, o comunque non addivenga alla stipula del contratto (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1864, con la giurisprudenza ivi richiamata). Solo l&#8217;aggiudicazione definitiva è idonea a radicare un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale: una volta emesso l&#8217;atto terminale della procedura selettiva di evidenza pubblica, il concorrente destinatario può in effetti vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale.                                                                         In tale ordine di idee solo l&#8217;aggiudicazione definitiva rappresenta il presupposto per poter esperire un&#8217;azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a., a titolo di responsabilità precontrattuale (contra: Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636). Nell&#8217;ambito di questo indirizzo si argomenta che, prima di questo momento, nessun affidamento su tale esito può vantare il concorrente che si limiti a partecipare alla gara, presentando la relativa offerta. In questa fase può dirsi sorta unicamente una chance di aggiudicazione, la cui concretizzazione è in ogni caso e fortemente condizionata dai successivi snodi procedimentali, dalle verifiche in fase di ammissione della concorrente e dalla successiva attività di valutazione dell&#8217;offerta (Consiglio di Stato sez. V 21 aprile 2016 n. 1599).                                                                                          <br /> Nelle gare pubbliche, infatti, la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase; perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare &#8211; esclusivamente &#8211; un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.                                                                         <br /> Il Consiglio di Stato, richiamando la sentenza n. 4/2005 dell&#8217;Adunanza Plenaria, ricorda che «<em>l&#8217;amministrazione deve non solo attenersi alle norme di azione regolanti lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, ma anche ai canoni di diritto comuni valevoli per le trattative precontrattuali (&#8230;). Nondimeno, l&#8217;estensione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei principi e delle regole in materia di responsabilità contrattuale comporta che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice in tanto può ritenersi soggetta alle conseguenze derivanti dal più volte citato art. 1337 c.c., in quanto la gara sia giunta ad uno stadio tale da avere ingenerato nel concorrente la ragionevole aspettativa di conseguire l&#8217;aggiudicazione e dunque la stipulazione del contratto. In altri termini, occorre che quest&#8217;ultimo veda frustrato un affidamento consolidato in ordine alla favorevole conclusione della procedura di gara</em>&#8220;.<br /> Più nello specifico, in tema di <em>project financing</em>, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato, quindi, il promotore privato, la Pubblica amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l&#8217;affidamento della relativa concessione posto che: a) tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa, nella quale risultano implicate ampie valutazioni in ordine all&#8217;effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera, tali da non potere essere rese coercibili nell&#8217;ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa; b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all&#8217;interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta; quanto alla reclamata responsabilità civile, ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell&#8217;opera non si è costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l&#8217;amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera continua a essere immanente (Consiglio di Stato, sez. V, 18/01/2017, n. 207).<br /> Su posizioni marcatamente più rigorose si è attestata la giurisprudenza civile: in particolare, gli ermellini rammentano che in materia di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, la produzione degli effetti vincolanti per le parti, ad onta della stipula formale dell&#8217;atto, è subordinata all&#8217;approvazione ministeriale prevista dall&#8217;art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>; quest&#8217;ultima deve essere adottata con un provvedimento espresso adottato dall&#8217;organo competente e nella forma solenne prescritta dalla legge. L&#8217;eventuale responsabilità della Pubblica Amministrazione, pendente l&#8217;approvazione ministeriale, deve essere di conseguenza qualificata come responsabilità precontrattuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 1337 e 1338 c.c. Quest&#8217;ultima, a sua volta, va inquadrata nella responsabilità da « contatto sociale qualificato », considerato come fatto idoneo a produrre obbligazioni, alla stregua dell&#8217;art. 1173, ultima parte, c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione in relazione all&#8217;art. 1174 c.c., ma obblighi di protezione ed informazione; alla pretesa risarcitoria nascente dalla stessa si applica, conseguentemente, il termine prescrizionale decennale.<br /> Una interessante ricostruzione della responsabilità precontrattuale in materia di appalti e delle differenze con il c.d. danno da mancata aggiudicazione è effettuata nella recentissima pronunzia del Consiglio di Stato<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, che evidenzia come &#8220;<em>La  responsabilità precontrattuale è quella forma di soggezione alle conseguenze sancite dall&#8217;art. 1337 cod. civ. più volte citato (oltre che del successivo art. 1338) per condotte contrarie ai canoni di buona fede e correttezza (quest&#8217;ultima prevista dall&#8217;art. 1175 cod. civ.) nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che la più recente evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto applicabile anche all&#8217;attività contrattuale dell&#8217;amministrazione svolta secondo i modelli autoritativi dell&#8217;evidenza pubblica (in particolare, più di recente: Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11656; da ultimo: Cass., I, 12 maggio 2015, n. 9636), e che prescinde dall&#8217;accertamento di un&#8217;illegittimità provvedimentale (Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, richiamata nella sentenza di primo grado; da ultimo: Cons. Stato, IV, 15 settembre 2014, n. 4674, 16 gennaio 2014, n. 142; V, 14 aprile 2015, n. 1864), e addirittura dalla prova «dell&#8217;eventuale diritto all&#8217;aggiudicazione del partecipante» (Cass., I, 3 luglio 2014, n. 15260)&#8221;.</em><br /> A differenza della responsabilità da mancata aggiudicazione, <em>la culpa in contrahendo</em> dell&#8217;amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di contratti costituisce fattispecie nella quale l&#8217;elemento soggettivo ha una sua specifica rilevanza, in correlazione con l&#8217;ulteriore elemento strutturale del contrapposto affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali. Come infatti ancora di recente precisato dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, i presupposti della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione consistono nell&#8217;affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell&#8217;assenza di una giusta causa per l&#8217;inattesa interruzione delle trattative. Si precisa al riguardo che affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l&#8217;altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che, inoltre, la controparte pubblica cui si addebita la responsabilità le abbia interrotte senza un giustificato motivo; e infine che pur nell&#8217;ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (così: Cons. Stato, III, 15 aprile 2016, n. 1532). Ulteriori differenze tra le due forme di responsabilità si riscontrano con riguardo ai danni risarcibili. Mentre per i danni da mancata aggiudicazione essi sono parametrati al c.d. interesse positivo e consistono nell&#8217;utile netto ritraibile dal contratto, oltre che nei pregiudizi di tipo curriculare e all&#8217;immagine commerciale della società, ingiustamente privata di una commessa pubblica, nel caso di responsabilità precontrattuale i danni sono limitati all&#8217;interesse negativo, ravvisabile nel caso delle procedure ad evidenza pubblica nelle spese inutilmente sopportate per parteciparvi e nella perdita di occasioni di guadagno alternative. La tesi ribadita nella recente sentenza è che la responsabilità precontrattuale della P.A. in materia di appalti troverebbe la sua fonte in un comportamento (amministrativo) scorretto (e non in un provvedimento illegittimo), che nasce dalla violazione di norme che hanno ad oggetto il comportamento della Pubblica Amministrazione, non l&#8217;invalidità del provvedimento.  La responsabilità precontrattuale, pertanto, sussiste anche ed a prescindere dall&#8217;invalidità provvedimentale, perché il danno che il privato lamenta non discende dal provvedimento, ma dal comportamento tenuto dall&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In ordine all&#8217;elemento soggettivo della colpa, rileva il Consiglio di Stato come, secondo la tesi prevalente nella più recente giurisprudenza<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, la responsabilità precontrattuale integra una ipotesi di responsabilità c.d. contrattuale da inadempimento di un&#8217;obbligazione di protezione (di lealtà e correttezza) che nasce, <em>ex lege</em>, in conseguenza del contatto sociale che si instaura tra le parti nel corso della trattativa precontrattuale. Trattandosi di responsabilità di matrice contrattuale, l&#8217;onere della prova trova la sua disciplina nell&#8217;art. 1218 c.c. e non nell&#8217;art. 2043 c.c. Non è, quindi, il danneggiato a dovere fornire la prova della colpa del danneggiante, ma è quest&#8217;ultimo, debitore di un&#8217;obbligazione <em>ex lege</em>, a dover fornire la prova liberatoria indicata dall&#8217;art. 1218 c.c. L&#8217;art. 1218 c.c., peraltro, prevede una prova liberatoria che non si esaurisce nella prova dell&#8217;assenza di colpa. Si richiede al debitore uno sforzo probatorio maggiore, dovendo questi dimostrare che l&#8217;inadempimento è stato determinato dall&#8217;impossibilità della prestazione derivante da una causa (che lo stesso debitore ha l&#8217;onere di individuare, subendo il rischio della c.d. causa ignota) derivante da un fatto a lui non imputabile. Dunque, solo dopo che è stata provata l&#8217;impossibilità &#8211; da intendersi in senso oggettivo (anche se non assoluto, perché il criterio per determinare fino a quando la prestazione è ancora possibile a sua volta risente del canone generale della buona fede, che impone di considerare impossibile quelle prestazioni che, sebbene ancora astrattamente realizzabili, richiederebbero da parte del debitore, in concreto, uno forzo che travalica il limite di quanto è esigibile in base alle regole della correttezza) &#8211; e solo dopo che è stata individuata la causa di tale impossibilità, la colpa assume un ruolo, potendo, solo in questo momento, il debitore dimostrare che non è imputabile a colpa il fatto che ha oggettivamente causato l&#8217;impossibilità della prestazione.<br /> In tali casi, lo si è detto, il risarcimento dei danni è normalmente commisurato al solo c.d. &#8220;interesse negativo&#8221;, ovvero al danno emergente costituito dalle spese sopportate dai partecipanti alla gara per tale partecipazione.                                                                                                                           L&#8217;attenzione del Supremo Consesso verso la questione ha condotto a sviluppi ampliativi delle aspettative dei concorrenti, in ciò adiuvato dalla rimessione alla Plenaria da parte del Consiglio di Stato<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.                         <br /> Gli interrogativi posti dalla sezione semplice involgevano le seguenti questioni:<br /> &#8220;<em>1. Se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione;</em><br /> <em>2. Se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento dell&#8217;amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest&#8217;ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi comportamento successivo all&#8217;emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l&#8217;eliminazione o la conclusione&#8221;.                                                                                              </em>Il nodo da sciogliere era quindi, innanzitutto, quello della configurabilità, anteriormente alla scelta del contraente (coincidente con l&#8217;aggiudicazione) della responsabilità precontrattuale che interviene nel corso di una procedura competitiva, non ancora conclusa.         <br /> La sezione rimettente non tiene sottotraccia che l&#8217;obbligo di osservare i canoni di buona fede e correttezza trova applicazione anche nella materia dei contratti pubblici, essendo pacifico che la procedura di gara ha una doppia valenza, sia pubblicistica che di trattativa tra P.A. e privato.                                    <br /> Possono dirsi arenate le perplessità in ordine all&#8217;estensione degli artt. 1337 e 1338 c.c. in tale contesto procedimentale, tanto che<em> &#8220;nessuno dubita dell&#8217;assoggettabilità della Pubblica Amministrazione al disposto dell&#8217;art. 1337 c.c.., disposizione quest&#8217;ultima avente ad oggetto il comportamento, quale &#8220;corretto contraente&#8221;, di qualunque soggetto dell&#8217;ordinamento&#8221;.                             </em><br /> Ciò di cui si discute è una forma di responsabilità da comportamento e non da provvedimento, che non impinge nella legittimità degli atti amministrativi, ma si fonda unicamente sulla lesione dell&#8217;affidamento della controparte durante le trattative. <br /> La questione da rischiarare è invece quella del momento a partire dal quale la gara possa dirsi giunta ad un momento tale da giustificare l&#8217;affidamento del privato alla conclusione del contratto. Deve indubbiamente trattarsi di un momento antecedente la stipula, giacché dopo tale evento i rapporti sono indubbiamente regolati dal solo diritto privato.                           <br /> L&#8217;ordinanza opera una ricognizione dei casi in cui è stata ravvisata la responsabilità della P.A  nella fase successiva all&#8217;aggiudicazione: a) nel caso di revoca dell&#8217;indizione della gara e dell&#8217;aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del progetto, disposta vari anni dopo l&#8217;espletamento della gara; b) per impossibilità di realizzare l&#8217;opera prevista per essere mutate le condizioni dell&#8217;intervento; c) nel caso di annullamento d&#8217;ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall&#8217;amministrazione solo successivamente all&#8217;aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all&#8217;inizio della procedura; d) nel caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione, o rifiuto a stipulare il contratto dopo l&#8217;aggiudicazione, per mancanza dei fondi. Nella composizione più autorevole, principiano il percorso argomentativo dal concetto di correttezza e buona fede, come previsti dal Codice Civile e interpretati secondo i doveri costituzionali e quelli derivati dal &#8220;contatto sociale qualificato.&#8221; In questa ottica il dovere di correttezza è strumentale alla tutela della libertà di autodeterminazione negoziale, cioè di quella prerogativa di orientarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenza illecite derivante da condotte di terzi connotate da slealtà e scorrettezza. La valenza costituzionale del dovere di correttezza impone di ritenerlo operante in un più vasto ambito di casi, in cui, pur eventualmente mancando una trattativa in senso tecnico-giuridico, venga, comunque, in rilievo una situazione &#8220;relazionale&#8221; qualificata, capace di generare ragionevoli affidamenti e fondate aspettative.  <br /> Per questi motivi, secondo il Collegio, il dovere di correttezza e di buona fede oggettiva (e la susseguente responsabilità precontrattuale derivante dalla loro violazione) si appunta in capo all&#8217;Amministrazione anche prima e a prescindere dall&#8217;adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tale responsabilità è configurabile senza che possa riconoscersi rilevanza alla circostanza che la scorrettezza maturi anteriormente alla pubblicazione del bando oppure intervenga nel corso della procedura di gara. La chiarezza espositiva e dogmatica rendono utile la trascrizione dei principi espressi:<br /> <em>1. Anche nello svolgimento dell&#8217;attività autoritativa, l&#8217;amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l&#8217;invalidità del provvedimento e l&#8217;eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell&#8217;interesse legittimo), anche le norme generali dell&#8217;ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull&#8217;interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell&#8217;altrui scorrettezza.                                         <br /> 2. Nell&#8217;ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell&#8217;aggiudicazione, nell&#8217;ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.        </em><br /> <em>3. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all&#8217;esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede.</em><br /> <em>4. Affinché nasca la responsabilità dell&#8217;amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l&#8217;esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l&#8217;affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall&#8217;indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all&#8217;amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all&#8217;amministrazione. </em><br /> <em>L&#8217; impatto della pronuncia è sicuramente destinato a cristallizzare i principi enunciati, come si riscontra nell&#8217;ultima chiosa dei giudici amministrativi che ne recepisce integralmente lo statuto della responsabilità civile<a href="#_ftn17" title=""><strong>[17]</strong></a>.</em><br /> Il vincolo costituzionale che conforma le relazioni tra privati e Pubblica Amministrazione, ha eletto proprio nella contrattualistica pubblica il terreno più fertile per lo sviluppo della tematica.                                         <br /> Secondo la dottrina più evoluta, che la pronuncia intende avallare, la procedura negoziale su cui si innesta, a valle, il rapporto paritetico, prefigura un chiaro esempio della struttura osmotica delle regole del diritto privato che investono i pubblici poteri, instaurando rapporti giuridici qualificati tra privato e Pubblica Amministrazione all&#8217;interno dei quali può assumere consistenza l&#8217;affidamento, quale situazione di aspettativa giuridica a sua volta qualificata. In tale dinamica, dunque, le regole pubblicistiche e regole privatistiche non operano in sequenza temporale, ma in maniera contestuale e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione. L&#8217;implicazione più immediata è che anche quelle di correttezza non possono essere relegate soltanto ad una o più delle singole fasi in cui si suddivide una gara, in quanto ognuna di esse, proprio perché astrattamente permeata di aspetti pubblicistici e privatistici, necessita di una lettura unitaria e consequenziale. Ciascuna singola fase, cioè, seppur distinta da quella successiva e da quella precedente, è accomunata alle altre in chiave teleologica, in quanto comunque proiettata all&#8217;unico fine della stipula del contratto, prima della quale il rispetto dei principi della buona fede e correttezza non può che riguardare le &#8220;trattative&#8221;, più o meno intense che esse siano state.                                                                                                                        <br /> L&#8217;applicabilità delle disposizioni civilistiche, dunque, deriva dalla possibilità di equiparazione dell&#8217;amministrazione che agisce nella procedura volta alla conclusione di un contratto ad un contraente privato: tutte le fasi della procedura, infatti, si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale e, pertanto, il rispetto dei principi di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. non può essere circoscritto al singolo periodo successivo alla determinazione del contraente. <br /> La linea discretiva tra le due tipologie di regole, comunque intersecanti il <em>modus operandi</em> della stazione appaltante, risiede nel fatto che la violazione delle prime, in quanto hanno ad oggetto il provvedimento &#8211; id est, l&#8217;esercizio diretto ed immediato del potere &#8211; ne determina, di regola, l&#8217;invalidità; le altre, invece, si riferiscono al comportamento, seppur collegato in via indiretta e mediata all&#8217;esercizio del potere, complessivamente tenuto dalla stazione appaltante o dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice nel corso della gara e la loro violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità.<br /> Non dissimilmente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A., dunque, le regole di correttezza e buona fede, che non necessariamente inficiano la validità del provvedimento, trasmodano in canoni di valutazione del comportamento complessivamente tenuto, quale fondamento della conseguente responsabilità. Nel caso in cui l&#8217;aggiudicazione, quale momento tipico fondante l&#8217;aspettativa di concludere il contratto, venga annullata per causa non imputabile all&#8217;aggiudicatario, si realizza una sorta di situazione intermedia che attinge ai profili di responsabilità da provvedimento illegittimo, ma non si esaurisce né si compendia nella stessa. <br />  <br /> <strong>V. Questioni di giurisdizione</strong><br /> I danni cagionati dalla Pubblica Amministrazione, secondo la storica sentenza n. 500/1999, erano da ritenersi sempre e comunque materia conoscibile dal G.O. Fu con la successiva Legge 21 luglio 2000, n. 205 (il cui art. 7 ha modificato l&#8217;art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, stabilendo espressamente che il G.A., nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma 11 specifica, il risarcimento del danno ingiusto) che la giurisdizione è transitata a favore del G.A nei casi di giurisdizione esclusiva. In particolare, per quanto riguarda gli appalti, l&#8217;art.133 comma 1 c.p.a ha espressamente attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.                                                                                                                                        <br /> Alle origini del problema, la Cassazione civ. Sez. Unite<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>,  ha tentato di lumeggiare sull&#8217; azione risarcitoria per lesione dell&#8217;affidamento riposto sulla legittimità dell&#8217;atto amministrativo poi annullato in autotutela, giungendo ad affermarne la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), dell&#8217;all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, escludendo, pertanto, la proponibilità al giudice ordinario, vertendosi in un campo dove diritti ed interessi sono intimamente correlati. Invero, la giurisdizione esclusiva prevede la cognizione, da parte del giudice dell&#8217;amministrazione, sia delle controversie relative ad interessi legittimi della fase pubblicistica, sia delle controversie di carattere risarcitorio originate dalla caducazione di provvedimenti della fase predetta, concretizzandosi quella situazione d&#8217;interferenza tra diritti ed interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che occupano le aree conferite alla cognizione del giudice amministrativo e che affasciano atti e comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione o nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la mancata stipula del contratto. La Suprema Corte ha ribadito che &quot; <em>(..) secondo vasto orientamento delle Sezioni Unite in materia di appalti pubblici, la L. 21 luglio 2000, n. 205, articoli 6 e 7, e il cod. proc. amm., articolo 133, hanno attribuito esclusivamente al G.A. il contenzioso sulla procedura di affidamento dell&#8217;appalto, restando devolute al giudice civile le vertenze afferenti al contratto e alla sua esecuzione, dato che esse ineriscono a diritti e obblighi scaturenti dal contratto stesso<a href="#_ftn19" title=""><strong>[19]</strong></a></em> <em>. Il caso di specie è connotato proprio dal rilievo che, successivamente all&#8217;aggiudicazione della gara alla odierna intimata, non si è mai giunti alla stipulazione del contratto. Infatti, dopo l&#8217;aggiudicazione &#8211; e su esclusivo impulso del Comune &#8211; si è aperta una fase interlocutoria volta ad anticipare alcune prestazioni afferenti all&#8217;oggetto dell&#8217;instaurando rapporto d&#8217;appalto, in realtà mai più instaurato per effetto della deliberazione di annullamento in autotutela della già dichiarata aggiudicazione, per carenza di copertura finanziaria. Pertanto, mancando il contratto d&#8217;appalto, perché mai stipulato, si è rimasti nella fase di quel procedimento ad evidenza pubblica connotato da una mera aggiudicazione seguita da annullamento in autotutela. Da tempo, le Sezioni unite hanno chiarito che &#8220;nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto l&#8217;affidamento di servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l&#8217;esecuzione del rapporto la giurisdizione è attribuita al G.O.</em>&#8220;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. Principi analoghi sono invalsi nella giurisprudenza regolatrice delle Sezioni Unite, laddove si è ripetutamente affermato che l&#8217;azione di risarcimento del danno per responsabilità in relazione ad una procedura di affidamento di appalto di opere pubbliche per attività amministrativa non conforme a buona fede appartiene alla giurisdizione del comparto TAR &#8211; Consiglio di Stato, avendo pur essa per oggetto atti o provvedimenti della procedura concorsuale obbligatoria, nonché relativi all&#8217;individuazione del contraente a seguito dell&#8217;aggiudicazione, e comunque inerenti alla fase antecedente alla stipulazione del contratto di appalto<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.                                        <br /> La giurisdizione esclusiva, congegnata per le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla ricerca del contraente negli appalti di lavori servizi e forniture, conduce alla identificazione di un&#8217;area nella quale sono in campo interessi legittimi e diritti soggettivi in correlazione tra di loro<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. È proprio l&#8217;esercizio del potere autoritativo che consente di configurare quella particolare materia prefigurata dai costituenti nell&#8217;intreccio tra diritti del privato, da un lato, e interessi e poteri della P.A., dall&#8217;altro.              <br /> Consequenzialmente, è solo la parte che tocca comunque l&#8217;esercizio del potere amministrativo che può essere legittimamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del comparto TAR &#8211; Consiglio di Stato, dovendo restare alla giurisdizione civile le vertenze ogniqualvolta non venga in riguardo alcun intreccio tra diritti privati e interessi/poteri pubblici. È appena il caso di ricordare che è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il G.A. può conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno ed ha il potere di disporre a riguardo del risarcimento richiesto. Il legislatore del 2000, così come quello del cod. proc. amm. (articolo 133), ha plasmato la giurisdizione del G.A. sia sulle controversie relative a interessi legittimi della fase pubblicistica sia delle controversie di carattere risarcitorio originate dalla caducazione di provvedimenti della fase pubblicistica, ovverosia le pretese di sostanziale responsabilità precontrattuale.   Si realizza, a ben vedere, quella condizione d&#8217;interferenza tra diritti e interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono a fondamento costituzionale delle aree conferite alla cognizione del G.A.<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, riguardo ad atti e comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione o, come nella specie, nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la mancata stipula del contratto.<br /> Si è però evidenziato, in senso contrario<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, che sarebbe competente il G.O. per la domanda risarcitoria del privato che si sia visto annullare l&#8217;aggiudicazione a seguito di ricorso del controinteressato. La pronuncia è stata resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione nell&#8217;ambito di una controversia risarcitoria proposta da una società per i danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata esecuzione di un contratto di appalto a seguito all&#8217;annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di selezione del contraente. A tale arresto la Corte giunge richiamando, con motivazione essenziale, due specifici precedenti e segnatamente:<br /> a) Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24438 secondo cui «<em>l&#8217;erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e &#8220;tamquam non esset&#8221; per effetto dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione da parte del G.A., espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquilana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al &#8220;contatto&#8221; tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l&#8217;Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un&#8217;aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell&#8217;interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l&#8217;affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell&#8217;aggiudicazione</em>»;     <br /> b) Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17586 secondo cui «<em>la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l&#8217;aggiudicazione in una gara per l&#8217;affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell&#8217;affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del G.O., non essendo chiesto in giudizio l&#8217;accertamento della illegittimità dell&#8217;aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l&#8217;esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell&#8217;averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara</em>». Come del resto si ritiene più in generale rientri nella giurisdizione ordinaria «<em>la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo &#038;, non trattandosi di una lesione dell&#8217;interesse legittimi pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l&#8217;esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l&#8217;efficacia causale del danno &#8211; evento da affidamento incolpevole</em>».<br /> Secondo tale orientamento, nel caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto, la posizione giuridica soggettiva dell&#8217;originario aggiudicatario che lamenti ai soli fini risarcitori la lesione dell&#8217;affidamento ingenerato da detto atto, non è qualificabile come interesse legittimo, ma è assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l&#8217;affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell&#8217;aggiudicazione con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Si afferma, al riguardo, che &#8220;<em>Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, l&#8217;erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e &#8220;tamquam non esset&#8221; per effetto dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile nè come aquiliana, nè come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poichè consegue al &#8220;contatto&#8221; tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l&#8217;Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un&#8217;aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell&#8217;interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l&#8217;affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell&#8217;aggiudicazione. Infatti, non si rimprovera alla P.A. l&#8217;esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell&#8217;averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara</em>&#8220;<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br />  <br /> <strong>VI. Affidamento ed interesse pubblico: gradazione o complanarità?</strong><br /> È un vezzo ricorrente riservare all&#8217;ultima parte dei contributi i profili problematici e gli spunti critici emersi nella trattazione. E di certo non si intende qui discostarsi dalla radicata abitudine.<br /> La stimolante indagine sull&#8217;esaminanda tematica ha condotto ad approdi forse neanche immaginabili dai primi studiosi, ed ha eroso lentamente i labili confini tra regole pubblicistiche e privatistiche, valorizzando il carattere osmotico delle seconde sulle prime. Ci si riferisce, in particolare, all&#8217;ultima pronuncia degli ermellini.                                                                                                                              <br /> Questo il caso. Nel giugno 2012 una società presenta un progetto di massima per la realizzazione di un grande complesso alberghiero. Origina una complessa interlocuzione col Comune di Lignano Sabbiadoro. Nell&#8217;ottobre 2012 tale società presenta, su richiesta del Comune, un PAC (piano attuativo comunale), poi modificato su indicazione dell&#8217;ente. Nel giugno 2014 il Comune informa la società che la Commissione urbanistica ha, nel frattempo, espresso parere favorevole sul progetto. Nell&#8217;ottobre 2014 la Società, d&#8217;intesa col Comune, richiede quindi l&#8217;archiviazione del PAC e presenta richiesta di rilascio di permesso di costruire in deroga. Nel novembre 2014 il Comune richiede documentazione integrativa, interrompendo i termini del procedimento ex legge regionale n. 19/2009. Nel 2015 si succedono una serie di ulteriori interlocuzioni. In particolare, nell&#8217;ottobre 2015 il Comune chiede alla Regione un parere sulla compatibilità del progetto con il PAIR (Piano per l&#8217;Assetto Idrogeologico Regionale). Dopo ulteriori contatti il Comune, con delibera dell&#8217;aprile 2016, varia in senso restrittivo il regime edilizio del territorio interessato. Nel settembre 2016 l&#8217;Amministrazione rappresenta, con due e-mail, prima la non applicabilità delle deroghe all&#8217;erigenda struttura alberghiera, poi la necessità di attendere il parere regionale.<br /> Stremata da queste defatiganti e contraddittorie indicazioni, la Società agisce per vedersi riconosciuto il danno, lamentando che il comportamento ondivago dell&#8217;amministrazione si sarebbe contraddistinto per avere ingenerato l&#8217;affidamento nella positiva conclusione del procedimento; il Comune solleva questione di giurisdizione e, quindi, propone regolamento preventivo di giurisdizione, insistendo per la competenza del giudice speciale. Infatti, poiché non era stato adottato alcun provvedimento tale da poter ingenerare affidamento, l&#8217;unica azione promovibile contro l&#8217;Amministrazione sarebbe stata solo quella per la violazione dei termini procedimentali, per la quale l&#8217;art. 133, lett. a) n.1 del c.p.a. prevede la giurisdizione del giudice amministrativo; anche qualora non si fosse voluto convenire su tale argomento, la giurisdizione sarebbe comunque spettata al medesimo giudice in forza dell&#8217;art. 133 lett. f) del c.p.a., che devolve alla sua cognizione l&#8217;esercizio di un potere in materia urbanistica e di edilizia.<br /> La questione, sebbene princìpii da una controversia sulla giurisdizione, si focalizza sul tema di fondo: se sia concretizzabile un&#8217;autonoma posizione giuridica &#8220;di affidamento&#8221; del privato all&#8217;interno del procedimento, senza che quest&#8217; ultimo sia sboccato nel provvedimento.<br /> Le Sezioni Unite mostrano sin da subito di sposare la tesi sostenuta dall&#8217;impresa, escludendo che <em>la causa petendi</em> possa riferirsi ad un cattivo esercizio del potere.<br /> Per irrobustire la propria tesi, le Sezioni Unite mutuano i principi enunciati nelle loro ordinanze del 2011, nn. 6594, 6595 e 6596: in tali ipotesi era stato riconosciuto il risarcimento del danno per lesione dell&#8217;affidamento ingenerato da provvedimenti favorevoli, posteriormente annullati sia in via giudiziale che in autotutele. Ritengono essenzialmente assimilabili le circostanze (pur difettando un formale provvedimento), proprio per le conclusioni che quelle circostanze condensavano in merito alla causa della lesione dell&#8217;affidamento.<br /> Si dà atto che non è il provvedimento illegittimo che genera un pregiudizio al privato, ma una fattispecie composita, in cui convergono l&#8217;esercizio illegittimo del potere ed altri elementi, come l&#8217;affidamento incolpevole del privato e la successiva caducazione dell&#8217;atto.<br /> Le Sezioni Unite approntano questo parallelismo: se si è convenuto che non rileva in alcun modo l&#8217;illegittimità del provvedimento, non v&#8217;è motivo di dubitare che può non rilevare la sua stessa esistenza, se comunque il comportamento della P.A. abbia dato causa alla situazione affidante.<br /> Il secondo snodo argomentativo è, dunque, obbligato: esplorare la natura di questa nuova posizione giuridica soggettiva. È infatti un dato acquisito che la P.A. possa arrecare un danno al privato mediante l&#8217;esercizio illegittimo del potere, negando illegittimamente un bene della vita ovvero riconoscendolo, seppur illegittimamente, così esponendo il soggetto alla sua futura sottrazione.<br /> Gli Ermellini aprono a questo punto una &#8220;terza via&#8221; di tutela, suggellando il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ogniqualvolta l&#8217;affidamento si annidi nella condotta procedimentale della P.A., a prescindere dalla legittimità o dalla stessa esistenza del provvedimento. Per imbastire il ragionamento, i giudici ricorrono ai principi già enunciati nel 2018<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> in tema di responsabilità precontrattuale della P.A., chiosando che il soggetto pubblico non può esimersi dall&#8217;applicazione delle regole di buona fede e correttezza che costituiscono il sostrato dell&#8217;affidamento; affidamento che, si badi, è distinto e distante da quello che assume rilevanza in materia di autotutela (e che costituisce la giustificazione per l&#8217;autoannullamento di cui all&#8217;art. 21 <em>nonies </em>L.P.A. e dell&#8217;indennizzo in caso di revoca ex art. 21 <em>quinquies </em>L.P.A.). Quest&#8217;ultimo, infatti, è un affidamento di stampo oggettivo, fondato sull&#8217;illegittimità od inopportunità di un atto amministrativo che necessita un bilanciamento con l&#8217;interesse dei privati alla conservazione del provvedimento stesso. Quello che invece assurge nel caso di specie si qualifica come una posizione autonoma, equiparabile all&#8217;affidamento subiettivo di stampo civilistico, consistente &#8220;(&#038;) nella fiducia, nella delusione e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta (&#038;)&#8221;. E&#8217; di tutta evidenza come le Sezioni Unite chiamino in causa quell&#8217;aspettativa di coerenza e correttezza, fondata sulla buona fede che deve orientare il comportamento di tutte le parti, caratterizzante la responsabilità precontrattuale di cui all&#8217;art. 1337 cc.<br /> Ed è dunque lapalissiana l&#8217;ulteriore conclusione che da tale riflessione scaturisce. Così come in ambito civilistico, proprio a partire dalla responsabilità precontrattuale si è elaborata la definizione di obblighi di protezione, così la Corte ripercorre le stesse motivazioni per affermare la natura di tale responsabilità come da &#8220;contatto sociale qualificato&#8221;, costituente fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell&#8217;art. 1173 cc.<br /> L&#8217;asserzione è rinfrancata da due ulteriori profili: la considerazione che il &#8220;procedimento&#8221; è il luogo naturale di contatto, in chiave collaborativa, tra due soggetti; il rilievo della peculiare &#8220;qualificazione&#8221; del soggetto il cui comportamento induce l&#8217;affidamento del privato, in quanto <em>&#8220;(&#038;) a maggior ragione da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e buon andamento, il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell&#8217;affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo</em>&#8220;.<br /> A margine della pronunzia, la Corte definisce il regolamento di giurisdizione con la coerente affermazione della giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria.<br /> La questione affrontata dalla Suprema Corte è tutt&#8217;altro che semplice, e chi scrive non intende di certo misconoscerne la portata, ma occorre comunque fissare almeno tre interrogativi.<br /> In primo luogo è necessario domandarsi se sia effettivamente corretto discutere di affidamento &#8220;incolpevole&#8221; in ambito procedimentale. Questo, infatti, si contraddistingue per implicare una sequenza di atti e comportamenti scanditi dalla legge, molto diversi dalla relazione sciolta che può instaurarsi tra i soggetti dell&#8217;ordinamento civile, ed anzi è caratterizzato da norme che stimolano la collaborazione con il privato, al fine di soddisfare le sue richieste.                           <br /> E&#8217; dunque necessario chiedersi, in primo luogo, se davvero possa definirsi &#8220;ondivago&#8221;, nella misura in cui le norme che lo disciplinano &#8211; preesistenti e quindi conosciute dal privato che entra in contatto con la P.A.) &#8211; orientano piuttosto ad uno svolgimento dinamico dell&#8217;iter, gravando sull&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di acquisire tutte le informazioni ed i documenti utili alla valutazione della situazione giuridica prospettata.<br /> In seconda battuta, non sembra irragionevole revocare in dubbio l&#8217;esistenza dello stesso affidamento a fronte di un comportamento della P.A. che non si è cristallizzato negli atti previsti dalla legge &#8211; dunque in un provvedimento od in un accordo sostitutivo dello stesso &#8211; ma in un mero comportamento.<br /> Da ultimo, poi, alimenta qualche ambiguità il fatto che la suddetta lesione, anche laddove ammessa e riconosciuta, possa qualificarsi come responsabilità aquiliana e da contatto sociale qualificato, così come proposto dalla dottrina civilistica. Se, infatti, riteniamo che le regole di correttezza e buona fede affasciano anche il procedimento amministrativo, occorre anche notare che le stesse convivono e si combinano con quelle che reggono il procedimento stesso o quantomeno nei principi che lo governano, di cui l&#8217;art. 97 Cost. costituisce il principale fondamento.                                                         <br /> Se, infatti, si osserva il comportamento dell&#8217;Amministrazione che prenda in osservazione le richieste del privato, cercando una soluzione a lui favorevole e proponendogli ulteriori integrazioni od aggiustamenti, non riuscendo tuttavia a superare gli ostacoli legislativi che si frappongono, non è così facile rintracciare elementi di antigiuridicità. Maggiormente in linea con la situazione in esame sembra essere, invece, la c.d. responsabilità da atto lecito, che postula un indennizzo al soggetto leso da un comportamento che, pur essendo sostanzialmente <em>iure, </em>è foriero di un danno. Si ponga mente al recesso in materia di accordi (art. 11 LPA), che prevede un indennizzo a carico del soggetto pubblico per compensare l&#8217;aspettativa nutrita dal singolo e legittimamente disattesa: solo qualora il recesso sia stato esercitato oltre i canoni legislativi si paleserà illegittimo; diversamente, ad essere ristorata è un&#8217;aspettativa legittimamente radicatasi, travolta da un parimenti legittimo atto di ritiro. A mancare, in tale ultimo caso, è l&#8217;antigiuridicità, essendo il danno giustificato.<br /> Se così stanno le cose, l&#8217;atteggiamento collaborativo della P.A. non sembrerebbe violare alcun canone o principio del giusto procedimento, come del resto per il recesso legittimo, onde dovrebbe concludersi per il difetto di antigiuridicità, collocando al più la fattispecie nell&#8217;ambito della responsabilità da atto lecito.<br /> Non solo. Il punto di &#8220;contatto&#8221; che interviene nella relazione, in nulla è assimilabile a quello ricostruito dalla dottrina civilistica, che invece si connota per la sua occasionalità e l&#8217;assenza di ogni tipizzazione.    <br /> Ancora, il privato vanta un vero e proprio interesse c.d. &#8220;procedimentale&#8221; a che la P.A. lo coinvolga nella disamina dell&#8217;intreccio di interessi coinvolti, per cui non può dirsi che la P.A. agisca in maniera contradditoria se l&#8217;aspettativa del privato si limita alla sua partecipazione, senza poter accampare alcuna pretesa in ordine al bene finale a cui aspira.<br /> Non è pleonastica una finale considerazione. Se l&#8217;intendimento dei Giudici sia stato quello di ampliare gli spazi di tutela dei privati nei confronti dell&#8217;ente, si instilla quantomeno un dubbio.                                                      <br /> La prassi della P.A. di coinvolgere il destinatario del provvedimento nell&#8217;elaborazione degli assetti sottesi, aveva il preciso scopo di deflazionare il contezioso, evitando, per quanto possibile, di confezionare provvedimenti illegittimi soggetti al giudizio del giudice; ma così facendo, il contenzioso, oltre ad inflazionarsi, rischia anche di anticiparsi allo stadio procedimentale, e si traduce anche in una doppia <em>causa petendi</em>, azionabile in via alternativa, al fine di ridurre al minimo il rischio di soccombenza.<br /> È il caso di dirlo: gli ermellini, spostando il baricentro degli interessi verso il privato, hanno inteso volare più in alto del solito, senza considerare che a volare troppo in alto si rischia di perdere la rotta.</div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Seguendo tale direttrice, infatti, l&#8217;art. 1338 del codice civile italiano del 1942 ha disposto: &#8220;La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l&#8217;esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all&#8217;altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto&#8221;. Per un&#8217;evoluzione storica della responsabilità precontrattuale in Germania si rinvia a Fava, Il contratto, Milano, 2012, 138 ss., che evidenzia come la tesi della contrattualità sia l&#8217;impostazione seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesca sulla scorta degli insegnamenti di Jhering, e sia stata recentemente avallata con l&#8217;introduzione nel 2002 del nuovo § 311 del BGB.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Così Cass. SS.UU., del 12 luglio 1951, n. 1912; Cass. civ., sez. un., del 20 aprile 1962, n. 792</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> M. NIGRO, <em>L&#8217;amministrazione tra diritto pubblico e privato: a proposito di condizioni legali</em>, in Foro Italiano, 1961, I, p. 461.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4674.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>  Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 23 marzo 2011 nn. 6594,6595 e 6596</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si riporta il dato testuale dell&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge n. 241/1990.<br /> &#8220;Art. <em>21-quinquies</em>. (Revoca del provvedimento)<br /> 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell&#8217;organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di provvedere al loro indennizzo.<br /> 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l&#8217;indennizzo liquidato dall&#8217;amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell&#8217;eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell&#8217;atto amministrativo oggetto di revoca all&#8217;interesse pubblico, sia dell&#8217;eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all&#8217;erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l&#8217;interesse pubblico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si riporta il dato testuale dell&#8217;art. <em>21-nonies</em> della legge n. 241/1990.<br /> &#8220;Articolo 21-nonies. (Annullamento d&#8217;ufficio).<br /> 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell&#8217;articolo 21 <em>octies</em>, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21<em> octies</em>, comma 2, può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell&#8217;articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<br /> 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.<br /> <em>2-bis</em>. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> &#8220;Art. 1337 &#8211; Trattative e responsabilità precontrattuale.<br /> Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo<br /> buona fede&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>  Secondo parte della giurisprudenza, tale posizione qualificata sussisterebbe già in caso di &#8216;aggiudicazione<br /> provvisoria; per la tesi che individua responsabilità precontrattuale sin prima dell&#8217;aggiudicazione sia<br /> consentito rinviare a: Racca, La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione tra autonomia<br /> e correttezza, cit., 198 e segg.; Id., La responsabilità contrattuale e precontrattuale della pubblica<br /> amministrazione, in P. Rescigno &#8211; E. Gabrielli, (dir.), Trattato dei Contratti, Tomo I, I contratti con la pubblica<br /> amministrazione, a cura di C. Franchini, Torino, 2007, 637. Contra: Cons. di Stato, Sez. III, 29 luglio 2015,<br /> n. 3748; Cons. di Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6489</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Conferma TAR Veneto, sez. I, n. 852 del 2015 Consiglio di Stato 21/04/2016 21/04/2016 10/03/2016 1599 sez. V Cons. St., V, 21 agosto 2014 n. 4272. Redazione Giuffrè amministrativo 2016 04 00 0194B T.A.R. 30 novembre 2016 n. 404 sez. I</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cass. Civile sez. I 12 luglio 2016 n. 14188</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cons.Stato, sez.V, n.1364/2017 del 27 marzo 2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cons. Stato, IV, 6 marzo 2015, n. 1142</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> cfr. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> da ultimo Cass. Civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cons. Stato sez. III, ord. 24 novembre 2017, n. 5492</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Consiglio di Stato, sez. II, sent. del 20 novembre 2020, n. 7237.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cass SS.UU. 29 maggio 2017, n. 13454</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cass. Sez. U, 27/02/2007, n. 4425 e 04/02/2009, n. 2634</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cass. Sez. U, 23/07/2013, n. 17858; conf.: Cass. Sez.U, 09/11/2012, n. 1939; 08/07/2015, n. 14188; 13/03/2009, n. 6068; 05/04/2012, n. 5446</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cass., Sez. U, 30/07/2008, n. 20596; conf.: Cass., Sez. U, 27/02/2008, n. 5084; Cons. Stato, Ad. Plen., 05/09/2005, n. 6</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr.Corte Cost. n. 204 del 2004</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> cfr.: Cons. Stato, 25/11/2015, n. 5356; 18/04/2012, n. 2239; 14/03/2007, n. 1248</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cass. civ., S.U., ord., 22 giugno 2017, n. 15640</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cass., Sez. Un., 23/03/2011, n. 6596</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cons. St., A.P., 4 maggio 2018, n. 5, &#8220;<em>Anche nello svolgimento dell&#8217;attività autoritativa, l&#8217;amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l&#8217;invalidità del provvedimento e l&#8217;eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell&#8217;interesse legittimo), anche le norme generali dell&#8217;ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull&#8217;interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell&#8217;altrui scorrettezza</em>&#8220;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Sì all&#8217;accesso all&#8217;offerta economica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/si-allaccesso-allofferta-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:42:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/si-allaccesso-allofferta-economica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/si-allaccesso-allofferta-economica/">Sì all&#8217;accesso all&#8217;offerta economica</a></p>
<p>Prologo. In tema di accesso agli atti relativi alla procedura di gara, come noto, l&#8217;art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 contiene alcune preclusioni, tuttavia, per quanto riguarda l&#8217;offerta economica, tale disposizione non esclude l&#8217;accesso in termini assoluti, ma solo per le informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/si-allaccesso-allofferta-economica/">Sì all&#8217;accesso all&#8217;offerta economica</a></p>
<p><strong>Prologo.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">In tema di accesso agli atti relativi alla procedura di gara, come noto, l&#8217;art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 contiene alcune preclusioni, tuttavia, per quanto riguarda l&#8217;offerta economica, tale disposizione non esclude l&#8217;accesso in termini assoluti, ma solo per le informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali.<br /> Tanto è stato stabilito dal Tar Lazio, Roma con la sentenza n. 13349 del 2020.<br /> Il Giudice amministrativo romano nella vicenda sottoposta alla sua attenzione ritenendo, dunque, illegittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti, avverso il quale è stato proposto ricorso, ha ordinato all&#8217;amministrazione l&#8217;ostensione degli atti richiesti.<br />  </div>
<p> <strong>La vicenda in esame.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;">I giudici del Tar Lazio sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato da un&#8217;impresa in qualità di componente di un consorzio ordinario mandante all&#8217;interno di un RTI il quale ha partecipato e si è aggiudicato una gara avente ad oggetto un Appalto Specifico nell&#8217;ambito di un Accordo Quadro per la presentazione dei servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni stipulato da Consip.<br /> Nello specifico la ricorrente lamenta che, non avendo potuto prendere visione dell&#8217;offerta economica formulata dal RTI in sede di gara e non avendo contezza della ripartizione delle penali all&#8217;interno del RTI né dei vari contratti di subappalto stipulati dai componenti del RTI, le è stato  più volte negato da parte dell&#8217;INPS l&#8217;accesso al contenuto degli atti e dei documenti riguardanti l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto richiesti.<br />  </div>
<p> <strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Tar Lazio.</strong>  </p>
<div style="text-align: justify;">Prima di entrare nel merito della questione, il Tar Lazio si è pronunciato sull&#8217;eccezione di tardività e/inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti costituite in ragione del fatto che la ricorrente non avrebbe impugnato i precedenti provvedimenti di rigetto emessi dalla stazione appaltante, ritenendo l&#8217;eccezione infondata. Ciò in quanto, secondo i giudici, l&#8217;INPS avrebbe emesso un atto che non è meramente confermativo ma avrebbe riesaminato<em> funditus</em> la situazione, all&#8217;esito di una nuova istruttoria, con un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, e di una rinnovata ponderazione degli interessi, dando luogo ad un provvedimento diverso dal precedente suscettibile di autonoma impugnazione.<br /> Anche nel merito il Tar Lazio ha accolto il ricorso, sostenendo che con le precedenti istanze la ricorrente non abbia chiesto atti riconducibili al divieto di cui all&#8217;art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.<br /> In particolare, per quanto riguarda l&#8217;offerta economica, non è quest&#8217;ultima in quanto tale a non essere accessibile, come vorrebbe fare intendere l&#8217;INPS, in quanto la disposizione non esclude <em>tout court</em> l&#8217;accesso, ma questo deve essere escluso solo per &#8220;<em>le informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali</em>&#8220;, ma a tali informazioni nel caso di specie non viene fatto alcun riferimento.<br /> Anche per quanto riguarda gli altri documenti richiesti, i giudici del Tar Lazio non hanno rilevato particolari preclusioni all&#8217;accesso, ritenendo che questi potessero essere ostensibili, salvo eventuali &#8220;<em>pareri legali acquisiti&#038;per la soluzione di liti potenziali o in atto</em>&#8221; e ad eccezione delle  &#8220;<em>relazioni riservate al direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione  e dell&#8217;organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto</em>&#8220;, la cui sussistenza nel caso di specie non è stata però provata.</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L&#8217;accidentata devoluzione al Collegio Consultivo Tecnico della cognizione delle riserve</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:42:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/">L&#8217;accidentata devoluzione al Collegio Consultivo Tecnico della cognizione delle riserve</a></p>
<p>Sommario: 1. Risoluzione di questioni tecniche e decisione sulle riserve alla luce delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Collegio Consultivo Tecnico &#8211; 2. CCT e l&#8217;Accordo bonario, l&#8217;alternatività impossibile tra i due istituti. &#8211; 3. Le differenze tra &#8220;riserve&#8221; e &#8220;contestazioni tecniche&#8221; dell&#8217;appaltatore. &#8211; 4. Conclusioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/">L&#8217;accidentata devoluzione al Collegio Consultivo Tecnico della cognizione delle riserve</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/">L&#8217;accidentata devoluzione al Collegio Consultivo Tecnico della cognizione delle riserve</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>Sommario: </strong>1. Risoluzione di questioni tecniche e decisione sulle riserve alla luce delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Collegio Consultivo Tecnico &#8211; 2. CCT e l&#8217;Accordo bonario, l&#8217;alternatività impossibile tra i due istituti. &#8211; 3. Le differenze tra &#8220;riserve&#8221; e &#8220;contestazioni tecniche&#8221; dell&#8217;appaltatore. &#8211; 4. Conclusioni. <em>De jure condito</em>: il CCT non è un &#8220;<em>Dispute adjudication board</em>&#8220;. <em>De jure condendo</em>: le indispensabili modifiche normative per consentite che il CCT si possa occupare di riserve.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Risoluzione di questioni tecniche e decisione sulle riserve alla luce delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Collegio Consultivo Tecnico. </em></div>
<div style="text-align: justify;">La pubblicazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delle &#8220;Linee Guida per l&#8217;omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120&#8221; risalente al 20.12.2020 pone all&#8217;attenzione degli interpreti e degli operatori la riflessione del rapporto sussistente tra &#8220;riserve&#8221; e &#8220;decisioni&#8221; del stesso Collegio Consultivo Tecnico (appresso CCT).<br /> Le citate linee guida, nell&#8217;illustrare le &#8220;<em>funzioni e compiti del CCT</em>&#8221; (v. punto 3.2.), sembrano rinvenire nella dizione impiegata dal legislatore &#8220;<em>che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura</em>&#8220;, la chiave ermeneutica per ritenere attratta alla competenza funzionale del CCT anche &#8220;<em>ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve</em>&#8220;.<br /> Il Supremo organo Consultivo del Ministero delle Infrastrutture estende le funzioni del CCT non solo alle riserve già iscritte ma anche a quelle future che l&#8217;esecutore intenderà proporre. L&#8217;acuta interpretazione delle anguste e imprecise definizioni legislative &#8211; che risentono della fase emergenziale nella quale sono sorte &#8211; considera la riserva dell&#8217;appaltatore non nella sua visione &#8220;ragionieristica- contabile&#8221;, bensì pone al centro la &#8220;vicenda&#8221;, il fatto naturalistico o l&#8217;atto umano da cui si genera la necessità per l&#8217;esecutore dell&#8217;iscrizione della riserva nella contabilità.<br /> Proprio in un mio recente studio sulle riserve al tempo del Covid<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, apparso nel giugno del 2020 prima dell&#8217;adozione del D.L. 76/2020 e della sua conversione in legge n. 120/2020 (antecedentemente alla riforma del Collegio Consultivo Tecnico) si era posto in luce il filo invisibile che lega, fino a confonderle, le problematiche della &#8220;<em>risoluzione delle questioni tecniche</em>&#8221; insorte nel corso dell&#8217;appalto con &#8220;<em>le riserve</em>&#8221; che da quelle problematiche tecniche sono originate.<br /> Lo studio ha tentato di affermare che ogni difficoltà concernente l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto pubblico, ivi comprese quelle discendenti dalla pandemia, deve trovare quale momento di sintesi l&#8217;iscrizione della &#8220;riserva&#8221; nella contabilità dell&#8217;appalto<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, che costituisce per l&#8217;operatore economico l&#8217;unico vero istituto di riequilibrio del sinallagma tra le prestazioni del contratto di appalto pubblico turbato dal fatto che ha generato la pretesa dell&#8217;appaltatore. Sul versante della parte pubblica l&#8217;iscrizione della riserva costituisce la sola misura in grado di rendere edotta la Stazione appaltante di quei fatti che possono incidere sulla spesa connessa all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, consentendole eventualmente di valutare anche un recesso dal contratto di appalto considerato irrecuperabile.<br /> Ebbene, la nuove &#8220;competenze&#8221; del Comitato Consultivo Tecnico, recate dall&#8217;art. 6 D.L. 76/2020, così come limitate alle sole &#8220;<em>funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell&#8217;esecuzione del contratto stesso</em>&#8220;, costituiscono la prova della mancata percezione &#8211; da parte del legislatore emergenziale &#8211; del summenzionato inscindibile legame che corre tra le problematiche tecniche e la ricadute delle stesse in termini di maggiori pretese economiche (indennitarie) reclamate dall&#8217;esecutore.<br /> Oserei dire che, ingenuamente, il <em>conditor iuris</em> emergenziale, credendo di dover assumere l&#8217;ennesimo &#8220;<em>Senatus consultum de re publica defendenda</em>&#8220;, ha valutato il fenomeno esclusivamente attraverso lo specchio distorto della soluzione degli aspetti tecnici dell&#8217;appalto onde evitare che possano incidere sul valore divenuto &#8220;tiranno&#8221;, dopo il crollo del &#8220;ponte Morandi&#8221;, della celerità di esecuzione delle opere pubbliche<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Ebbene proprio nella nuova disciplina in parola è mancata &#8211; almeno in maniera esplicita &#8211; l&#8217;individuazione delle competenze e dei poteri del CCT nel procedimento di definizione delle riserve.<br /> Purtuttavia ciò non impedisce di osservare come, nell&#8217;esecuzione di un contratto sinallagmatico come quello di appalto all&#8217;insorgere di una problematica tecnica, soprattutto ove possa determinare la sospensione dei lavori ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 1 lett. c) D.L. 76/2020, corrisponde inevitabilmente una pretesa &#8220;risarcitoria&#8221; o &#8220;indennitaria&#8221; dell&#8217;appaltatore che dovrà essere decisa dallo stesso organo o con l&#8217;assistenza del collegio che ha accertato l&#8217;esistenza del medesimo fatto tecnico che ha determinato l&#8217;iscrizione della riserva.<br /> Nelle linee guida che oggi vengono all&#8217;esame si compie uno sforzo ricostruttivo e di messa in relazione del CCT con la decisione delle riserve che, però, in assenza di una nuova ed estesa revisione di molteplici norme creerà più problemi di quelli che intende risolverne, in una materia come quella delle riserve, vero nervo scoperto di tutta l&#8217;esecuzione contrattuale.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. CCT e l&#8217;Accordo bonario, l&#8217;alternatività impossibile tra i due istituti.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Che le intenzioni del <em>conditor iuris</em> non fossero quelle di attribuire al CCT competenze in materia di riserve, lo si ricava dalla mancata revisione dell&#8217;istituto dell&#8217;accordo bonario, confermata nelle predette Linee Guida che hanno affermato la completa alternatività dei due istituti.<br /> Il complesso rapporto tra i due istituti era stato peraltro segnalato dal Consiglio di Stato in sede di parere sul codice dei contratti nel quale, soffermandosi sull&#8217;allora art. 207 d.lgs. 50/2016 in tema di CCT, evidenziava la difficoltà di individuare i casi di &#8220;dispute&#8221; per la natura atecnica del termine e dubitava che il CCT costituisse un sistema alternativo all&#8217;Accordo bonario e il rapporto esistente tra i due istituti<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> In questo contesto di non ben precisato rapporto tra i due istituti si muovono le Linee Guida del Consiglio Superiore. Al punto 1.4., dopo aver tracciato il limite quantitativo che rende azionabile l&#8217;istituto dell&#8217;Accordo Bonario e l&#8217;assenza di ogni condizione di di ammissibilità per il CCT<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, si legge che «<em>con specifico riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori</em>».<br /> È chiara l&#8217;interpretazione proposta dal Consiglio Superiore. All&#8217;appaltatore si pongono due strade alternative per ottenere il riconoscimento delle pretese economiche collegate all&#8217;iscrizione delle riserve. Da un lato attivare l&#8217;accordo bonario (o sollecitare l&#8217;amministrazione affinché lo attivi<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>) e dall&#8217;altro sottoporre i quesiti concernenti i fatti da cui possono generarsi le riserve al CCT, affinché le decida. Quello che sicuramente resta escluso, a parere del Consiglio Superiore, è il deferimento al CCT delle riserve per le quali &#8220;<em>siano state avviate procedure di accordo bonario</em>&#8221; o quelle per le quali &#8220;<em>non sia stato raggiunto il predetto accordo</em>&#8220;.<br /> L&#8217;approdo cui si è giunti non è però l&#8217;unico possibile e ciò anche in assenza di ulteriori modifiche alla disciplina in tema di accordo bonario. Nella lettura offerta dall&#8217;organo consultivo del Ministero sembra non essersi opportunamente valutato e valorizzato il comma 6 dell&#8217;art. 205 del codice appalti che, nella fase istruttoria delle riserve e prodromica alla formulazione della proposta di accordo bonario, consente vuoi al RUP e vuoi all&#8217;esperto (selezionato nella lista di cinque canditati forniti dalla Camera arbitrale) di acquisire eventuali pareri, tra i quali può iscriversi &#8211; senza ombra di dubbio &#8211; quello del CCT sulle riserve. Parere del CCT che potrebbe, con una semplicissima modifica dell&#8217;art. 205 del d.lgs. 50/2016 di cui si dirà nel § conclusivo, assurgere a modello d&#8217;intervento del predetto CCT nella formazione di accordo bonario sulle riserve iscritte dall&#8217;appaltatore e non portate a conoscenza di tale organo attraverso una domanda da parte dell&#8217;esecutore.<br /> Ciò posto, in assenza di sia pur piccole modifiche alla disciplina dell&#8217;accordo bonario e delle riserve, risulta davvero difficile la scelta di inquadrare il CCT quale ulteriore ADR esperibile in tema di riserve.<br /> Per giurisprudenza costante, formatasi sulla scorta dell&#8217;art. 31 <em>bis</em> della L. 109/94 (cui è succeduto il comma 16 dell&#8217;art. 240 d.lgs. 163/2006, oggi ripetuto nell&#8217;ultima parte del comma 6 dell&#8217;art. 205 d.lgs. 50/2016), «<em>l&#8217;accordo bonario costituisce un procedimento che l&#8217;amministrazione ha il dovere di attivare, al fine di accelerare la risoluzione delle controversie, rendendo improcedibili le domande arbitrali (o giudiziarie) ove l&#8217;accordo bonario si raggiunga e, comunque, per tutta la sua durata</em>»<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ne consegue che la condizione di procedibilità per l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale potrà verificarsi soltanto con l&#8217;inutile decorso del termine per accettare o rifiutare la proposta di accordo bonario ex art. 205 comma 6 ult. cpv. d.lgs. 50/2016 e non anche con l&#8217;attivazione del modello decisorio del CCT.<br /> Peraltro, ammettendo una devoluzione generalizzata al CCT delle controversie e/o delle dispute in materia di &#8220;riserve&#8221; si stravolgerebbero sensibilmente le coordinate della tutela giurisdizionale attualmente assicurata a seguito del fallimento dell&#8217;accordo bonario. Come poc&#8217;anzi ricordato, a seguito della scadenza del termine per accettare la proposta di accordo o in caso di rifiuto della proposta formulata in esito al procedimento di accordo bonario, all&#8217;appaltatore si spalancano le porte della tutela giurisdizionale o, se previsto nella <em>lex specialis</em>, della tutela arbitrale. L&#8217;unico limite, peraltro seriamente distonico con la tutela dei diritti, è il termine di decadenza di 60 giorni per la promozione dell&#8217;azione che decorre dal rifiuto della proposta di accordo o dall&#8217;inutile decorso del termine massimo per la sua accettazione (art. 205 comma 6 <em>bis</em> d.lgs. 50/2016<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>). Superato il termine di decadenza, l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale è effettivo, potendosi azionare un giudizio a cognizione piena innanzi all&#8217;AGO. Così non sarebbe se si ammettesse la competenza del CCT sulla materia delle &#8220;riserve&#8221;. E ciò vuoi per le particolarità del procedimento seguito innanzi al CCT e vuoi per i limiti all&#8217;impugnazione &#8220;a critica vincolata&#8221; delle determinazioni del Collegio Consultivo che, assumendo la veste di &#8220;lodo contrattuale&#8221;, risulta essere censurabile solo nei ristretti limiti di cui all&#8217;art. 808 <em>ter</em> c.p.c.<br /> Sotto il primo profilo, si osserva come il procedimento che conduce alla determinazione (<em>recte</em>: alla decisione) del CCT, sebbene ispirato al principio del contraddittorio, è necessariamente &#8220;concentrato&#8221; proprio in ragione del tempo massimo della decisione che deve pervenire entro quindici giorni dalla domanda (v. punto 3.3.4. delle Linee Guida), trovando pochi equivalenti nel nostro ordinamento se non in ipotesi del tutto residuali e ove la concentrazione è strumentale alla tutela di un interesse generale altrimenti non tutelabile<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Tuttavia, anche l&#8217;istruttoria del procedimento seguito dal CCT è necessariamente limitata. Non è previsto che possano essere nominati Consulenti Tecnici d&#8217;Ufficio. L&#8217;audizione delle parti avviene senza formalità e nel solo rispetto del principio del contraddittorio. A tal proposito è opportuno domandarsi se non sia indispensabile, onde assicurare il valore centrale del contraddittorio, che l&#8217;audizione delle parti avvenga su capitoli di prova che entrambe possano aver conosciuto prima della stessa audizione; e ove poi il confronto venga traslato su un piano più squisitamente tecnico-ingegneristico, è altrettanto doveroso domandarsi se non sia utile ammettere la possibilità &#8211; in casi eccezionali e sulla scorta di una specifica motivazione &#8211; di nomina di CTU, stante la vastità del sapere scientifico e l&#8217;impossibilità per i membri del CCT, per quanto selezionati tra soggetti con spiccate conoscenze tecniche, di possedere quelle appropriate alla soluzione del caso sottoposto.<br /> Ciò posto possiamo con sicurezza affermare che la determinazione in cui culmina il giudizio del CCT giunge al termine di un &#8220;<em>procedimento concentrato ed a cognizione sommaria</em>&#8220;, ove un pieno accesso al fatto sottostante alla domanda &#8211; spesso di elevata complessità tecnico-giuridica &#8211; non è sempre agevole.<br /> Se poi si passa sul piano dell&#8217;impugnazione della determina del CCT quale arbitrato irrituale, proprio il rinvio operato dal comma 3 dell&#8217;art. 6 del DL 76/2020 (opportunamente evidenziate dalle punto 5.1.3 delle Linee Guida) all&#8217;art. 808 <em>ter</em> c.p.c., limita i profili di critica delle decisioni del CCT alle sole questioni concernenti: l&#8217;eventuale superamento dei limiti delle materie affidate al Collegio Consultivo; ovvero l&#8217;inidoneità del membro e/o del Presidente ad assumere l&#8217;incarico in senso al CCT; e, infine, la violazione del contraddittorio. Proprio quest&#8217;ultimo profilo potrebbe divenire il grimaldello per consentire alla parte, che si assume lesa dal giudizio del CCT, di sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle questioni decise dal CCT.<br /> Alla luce di quanto sopra si deve affermare che &#8211; ad oggi &#8211; la decisione del CCT non assicura quella pienezza di tutela che invece può assicurare l&#8217;Accordo bonario e vieppiù il giudizio ad esso conseguente.<br /> È anche per tale ragione che si deve ritenere che sulle &#8220;riserve&#8221; dell&#8217;appaltatore il legislatore abbia operato una precisa scelta &#8211; ad oggi non ancora revocata &#8211; di ritenere applicabile il solo accordo bonario quale rimedio unico rimedio alternativo alla giurisdizione.<br /> Altri dati normativi confermano l&#8217;impostazione ermeneutica sinora sostenuta. In particolare, l&#8217;inciso contenuto nel comma 2 dell&#8217;art. 205 d.lgs. 50/2016 che afferma testualmente che «<em>il procedimento dell&#8217;accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino all&#8217;avvio del procedimento stesso</em>», e segnatamente l&#8217;aggettivo &#8220;tutte&#8221; non lascia spazio ad altri possibili margini di intervento per diversi istituti volti alla composizione bonaria sulle pretese dell&#8217;esecutore oggetto delle riserve iscritte.<br /> Ulteriore conferma la si trae dal limitato campo di azione della transazione, regolata dall&#8217;art. 208 d.lgs. 50/2016, che come noto ha carattere residuale «<em>per le controversie relative a diritti soggettivi, al di fuori dei casi definibili con accordo bonario ed attraverso il collegio consultivo tecnico</em>»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, riaffermando &#8211; ove ve ne fosse stato bisogno &#8211; l&#8217;accordo bonario quale unica sede conciliativa per decidere sulle riserve iscritte dall&#8217;esecutore.<br /> Ma il principale ostacolo alla piena devoluzione al CCT della cognizione delle riserve la si coglie soprattutto nella distinzione che corre tra &#8220;riserve&#8221; e &#8220;contestazioni tecniche&#8221; dell&#8217;appaltatore.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Le differenze tra &#8220;riserve&#8221; e &#8220;contestazioni tecniche&#8221; dell&#8217;appaltatore</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">La dottrina da tempo è giunta ad affermare che non tutte le contestazioni dell&#8217;appaltatore debbano sfociare in &#8220;riserve&#8221; da iscrivere nella contabilità o negli altri atti idonei a riceverle. È stato autorevolmente osservato che «<em>l&#8217;istituto della riserva ha carattere generale «</em>solo<em>» nel senso che riguarda tutte le domande che sono disconosciute, direttamente o indirettamente, dalla contabilità dei lavori, cioè tutte le «pretese che presupporrebbero registrazioni diverse da quelle effettuate dall&#8217;amministrazione</em>»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Peraltro, che il legislatore abbia inteso non ricomprendere le riserve nell&#8217;alveo delle &#8220;<em>controversie o dispute tecniche</em>&#8221; milita la circostanza per la quale la costituzione del CCT, per gli appalti al di sotto della c.d. soglia comunitaria, non è obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del RUP. Diversamente, le riserve possono essere iscritte anche negli appalti al di sotto di tale soglia ed essere definite mediante l&#8217;istituto dell&#8217;accordo bonario che, anche questa ragione, si conferma essere l&#8217;unico ADR (Alternative Dispute Resolution) di riferimento.<br /> D&#8217;altronde non tutte le contestazioni dell&#8217;appaltatore comportano un onere di iscrizione della riserva<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. Talune contestazioni hanno solo un&#8217;attinenza eventuale e successiva con la contabilità e sono costituite dalle contestazioni che riguardano aspetti tecnici dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br /> Di queste contestazioni solo quelle che &#8220;<em>pongono problemi sull&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</em>&#8220;, influendo sull&#8217;esecuzione dei lavori, erano prese in considerazione dal legislatore con una norma che è stata successivamente abrogata: l&#8217;art. 164 dPR 207/2010<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Ad oggi la disposizione in esame è stata sostituita solo sotto il profilo lessicale dalla previsione dell&#8217;art. 9 per gli appalti di lavori e dell&#8217;art. 24 per gli appalti di servizi e forniture del DM 49 del 2018, regolamento recante: <em>«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell&#8217;esecuzione</em>» che ha riformulato la precedente disciplina limitandosi, in siffatta materia, a precisare che il D.L. «<em>per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d&#8217;appalto</em><a href="#_ftn14" title="">[14]</a>».<br /> A ben guardare, però, lo spazio lasciato vuoto dall&#8217;istituto delle contestazioni tra la stazione appaltante e l&#8217;esecutore (art. 164 dPR 207/2010), piuttosto che dal D.M. 49/2018 è stato occupato dallo stesso CCT sia nella versione <em>ante</em> che <em>post</em>-riforma ex D.L. 76/2020. Il presupposto di attivazione dei due istituti è lo stesso. Entrambi fanno riferimento all&#8217;insorgenza, nel corso dell&#8217;appalto, di &#8220;<em>controversie o dispute tecniche</em>&#8220;. Mutuano, al di là di piccole variazioni lessicali, la stessa funzione che è rinvenibile nell&#8217;individuare la «<em>migliore soluzione per la celere esecuzione dell&#8217;opera a regola d&#8217;arte</em>» (art. 6 comma 3 D.L. 76/2020) e che può dirsi sovrapponibile a quella di «<em>risolvere la controversia</em>» che ha ad oggetto le «<em>contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull&#8217;esecuzione dei lavori</em>» (art. 164 comma 1 dPR 207/2010).<br /> Tuttavia, i due istituti differiscono profondamente vuoi per il grado di vincolatività delle decisioni che conseguono all&#8217;esito dei due procedimenti e vuoi con riguardo alle modalità con la quali l&#8217;esecutore può far constare il proprio dissenso rispetto alla decisione.<br /> Nell&#8217;istituto delle &#8220;contestazioni&#8221; la decisione del RUP è vincolante per l&#8217;esecutore ma questi può far constare il proprio dissenso, iscrivendo «<em>riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione</em>».<br /> Nel caso del CCT <em>post</em>-riforma ex D.L. 76/2020, invece, si assiste ad una valenza generalizzata della determinazione conclusiva quale &#8220;lodo contrattuale&#8221;, «<em>salvo diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse</em>», che le Linee Guida affermano debba pervenire &#8211; anticipatamente &#8211; e sin dal verbale di insediamento del CCT. Non solo. Non è nemmeno previsto che sulle decisioni del CCT l&#8217;esecutore possa iscrivere riserve. In sostanza, la scelta dell&#8217;esecutore è sottoporsi al giudizio del CCT con forza di &#8220;lodo contrattuale&#8221; o impedire, motivando la scelta, che alla decisione dello stesso Collegio consultivo possa essere riconosciuta la forza di &#8220;lodo contrattuale&#8221;. In quest&#8217;ultimo caso la decisione del CCT, pur assumendo la veste di mero parere non vincolante (art. 6 comma 3), ha comunque una valenza rafforzata potendo avere un riflesso sulla responsabilità delle parti e nel caso in esame dell&#8217;esecutore in termini di inadempimento o di imputabilità del ritardo nell&#8217;esecuzione. Ebbene, in questo caso secondo il Collegio Superiore vi sarebbe la possibilità per l&#8217;esecutore di «<em>non rinunciare a far valere le riserve a mezzo dell&#8217;accordo bonario o altro rimedio</em>» (Linee Guida punto5.1.4).<br /> Quest&#8217;ultima soluzione non appare condivisibile, non tenendo conto della differenza che corre tra le &#8220;contestazioni tecniche dell&#8217;esecutore&#8221; e le &#8220;riserve&#8221;. Difatti, vi sono innumerevoli ipotesi in cui alle contestazioni dell&#8217;appaltatore non consegue l&#8217;onere di iscrizione delle riserva da parte dell&#8217;esecutore. Si è fatto l&#8217;esempio della contestazione che cada su scelte del D.L. che comportino l&#8217;applicazione di maggiori imposte (come un maggiore canone COSAP); oppure nell&#8217;ipotesi in cui la contestazioni riguardino la richiesta di interessi per ritardato pagamento delle rate di anticipo, acconto e saldo del prezzo; ovvero ancora nel caso di contestazione concernente la revisione prezzi<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> In questi casi e solo in questi la necessità di iscrizione della riserva sorge unicamente dalla decisione del CCT ove non sia accettata dall&#8217;esecutore. È proprio in questa fase che si pongono i problemi applicativi più rilevanti. Una volta ricevuta la decisione del CCT che l&#8217;esecutore non condivide è doveroso chiedersi quali siano le possibili scelte che si pongono all&#8217;operatore economico dissenziente.<br /> In assenza di un esplicito divieto, si potrebbe ipotizzare che l&#8217;appaltatore possa iscrivere un&#8217;apposita riserva in contabilità facendo così constatare il dissenso rispetto alla decisione del CCT. La soluzione potrebbe essere preclusa dalla natura di &#8220;lodo contrattuale&#8221; della decisione del CCT che per poter essere criticata dovrà essere impugnata nei limiti dall&#8217;art. 808 ter c.p.c. Diversamente l&#8217;appaltatore, al fine di conservare la maggiore tutela accordata dall&#8217;accordo bonario ed eventualmente dalla successiva domanda giudiziale, dovrà opporsi in forma scritta ad una decisione con forza di &#8220;lodo contrattuale&#8221;, motivandone espressamente le ragioni e insistendo affinché il RUP o l&#8217;esperto incaricati di formulare la proposta analizzino la riserva già scrutinata dal CCT. Tuttavia tale scelta appare poco razionale per l&#8217;operatore economico, in quanto anche il RUP o l&#8217;esperto investito dell&#8217;analisi delle riserve difficilmente si discosteranno dalla decisione del CCT; invero l&#8217;ultima soluzione si traduce in un artifizio per poter sottoporre al giudice la piena cognizione delle riserve. L&#8217;intera vicenda dunque dovrebbe trovare una diversa sistemazione nella prospettiva <em>de jure condendo</em> che permetta di semplificare le procedure di decisione delle riserve.<br /> In conclusione, a sommesso avviso dello scrivente, al CCT spetta la cognizione su tutte quelle contestazioni tecniche di cui vorrà investirlo l&#8217;esecutore e non anche sulle riserve già iscritte che sono devolute all&#8217;accordo bonario. Al CCT può essere devoluta anche la cognizione di quei fatti a carattere tecnico che, ove non opportunamente risolti dal Collegio Consultivo, potrebbero dar luogo all&#8217;iscrizione di riserve. Gli esempi potrebbero essere davvero numerosi, potendo investire anche l&#8217;ambito di azione del CCT di cui all&#8217;art. 5 DL 76/2020 nei quali le decisioni del Collegio Consultivo assumono la veste di &#8220;<em>parere obbligatorio, ma non vincolante</em>&#8221; ossia in tema di sospensione disposta per &#8220;<em>gravi ragioni di ordine tecnico</em>&#8221; (art. 5 comma 1 lett. d) e comma 3 D.L. 76/2020).<br /> L&#8217;esempio più eclatante concerne proprio la riserva più ricorrente negli appalti pubblici e causa del maggiore aumento del costo delle opere: l&#8217;anomalo andamento o anche conosciuta come sottoproduzione. Come noto la riserva per anomalo andamento dell&#8217;appalto si fonda su eventi, di solito più di uno, che minano la continuità e la regolarità di esecuzione delle opere e con esso travolgono il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, in quanto la produzione ipotizzata dall&#8217;esecutore in sede di presentazione dell&#8217;offerta viene ad essere turbata da fatti c.d. continuativi<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Non è infrequente in giurisprudenza rinvenire massime che affermano come «<em>l&#8217;onere per l&#8217;appaltatore di tempestiva iscrizione della riserva per il pregiudizio derivatogli dall&#8217;anomalo andamento dei lavori sorge nel momento in cui la potenzialità dannosa di tali circostanze risulti concretamente percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza»<a href="#_ftn18" title=""><strong>[18]</strong></a></em>. Da ciò appare evidente che l&#8217;anomalo andamento, a differenza di altre riserve, non si risolve in un singolo evento interruttivo dei lavori ma in più eventi spesso generati da carenze organizzative e difetti di programmazione della stazione appaltante che determinano una protrazione del termine di esecuzione dei lavori oltre quello stabilito nel contratto. In questi casi si sostiene che l&#8217;esecutore -nel periodo in esame &#8211; ha riscontrato una c.d. &#8220;sottoproduzione&#8221; derivante dalla cattiva allocazione delle proprie risorse umane e materiali che non ha consentito la produzione di alcun utile e men che meno di quello atteso ed esposto in gara, generando peraltro delle maggiori inutili spese da cui chiede di essere tenuto indenne.<br /> È proprio al verificarsi di tali situazioni di possibile rallentamento dell&#8217;appalto che l&#8217;esecutore &#8211; oltre ad iscrivere la riserva &#8211; può investire della vicenda il CCT cui chiedere misure per affrontare e risolvere il possibile <em>impasse</em>, che potrebbero anche culminare in rimedi demolitori del vincolo contrattuale con l&#8217;esercizio del potere di recesso da parte della Stazione Appaltante ove, ad avviso del CCT, la problematica sollevata dall&#8217;esecutore non possa trovare corretta soluzione se non nella riprogettazione dell&#8217;opera.<br /> L&#8217;esempio sin qui riportato ci consente di affermare che il CCT debba essere investito delle sole contestazioni o fatti tecnici che hanno possibile influsso sulla realizzazione dell&#8217;opera a perfetta regola d&#8217;arte, restando esclusi dalla cognizione di tale collegio quei fatti che generano riserve e alla cui base non vi sono contestazioni, dispute o controversie tra la stazione appaltante e l&#8217;esecutore<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.  <br /> Non dimenticando però che le summenzionate ragioni collegate alla tutela giurisdizionale dei diritti dell&#8217;appaltatore saranno assicurate solo ove all&#8217;esecutore sia consentito di dissentire dalle soluzioni del CCT, iscrivendo riserve a seguito della decisione non venga ritenuta satisfattiva delle richieste.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><em>4. Conclusioni. </em>De jure condito<em>: il CCT non è un &#8220;</em>Dispute adjudication board<em>&#8220;. </em>De jure condendo:<em> le indispensabili modifiche normative per consentite che il CCT si possa occupare di riserve. </em></div>
<div style="text-align: justify;">Le ottime intenzioni delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di far assurgere al CCT il ruolo, non di semplice organo consultivo o di assistenza al Direttore Lavori e al RUP, bensì di &#8220;<em>Dispute adjudication board</em>&#8220;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> (appresso DAB) che possa seguire le vicende dell&#8217;appalto, risolvendo di volta in volta con decisioni vincolanti (ma impugnabili) tutte le dispute tra committente ed esecutore, non hanno trovato una compiuta definizione negli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 e la riforma rischia di rimanere l&#8217;ennesima stratificazione di quel &#8220;pasticciaccio brutto&#8221; che sono le riforme al tempo della crisi.<br /> L&#8217;introduzione di un vero meccanismo di DAB presupporrebbe l&#8217;abbandono della logica delle riserve almeno come le abbiamo conosciute sino ad oggi. Annotazioni ispirate ad uno stretto formalismo e sottoposte al vaglio di tempestività e non decadenza in funzione del contenimento del costo dell&#8217;appalto. Una logica che rischia di penalizzare i piccoli appaltatori (PMI e micro imprese) che, non potendosi avvalere delle competenze multidisciplinari che servono a coltivare delle riserve nel nostro ordinamento, sono costrette a rinunciare a pretese di maggiori compensi, talvolta più che legittime e necessarie alla sopravvivenza della stessa impresa.<br /> Dunque, solo ove si avesse di mira la decisione sulla fondatezza o meno della pretesa dell&#8217;appaltatore e se si accentrasse nel CCT tutta la cognizione di ogni questione concernente l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto (ivi comprese tutte circostanze a prescindere dall&#8217;essere o meno oggetto di riserve), abrogandosi la disciplina della transazione e dell&#8217;accordo bonario, si potrebbe giungere ad ottenere anche in Italia un efficiente meccanismo di DAB. Certo per ottenere la completezza del sistema si dovrebbe potere ammettere una contestazione in sede giurisdizionale o arbitrale delle decisioni vincolanti del nuovo CCT, abbandonando gli angusti limiti di impugnazione del lodo contrattuale di cui all&#8217;art. 808 ter cp.c.<br /> Ma fino a quel momento, rimane solo la prospettiva <em>de jure condito</em> che disegna un quadro ben più frastagliato e composito.<br /> Come si è visto nel precedente § il CCT può essere investito di quelle questioni che pure assumono la natura di riserva, ma che presuppongono una disputa, una controversia, per dirla con Santoro Passarelli, un <em>caput controversum</em> su cui decidere. In ogni caso, il CCT non può decidere su questioni per le quali sia stato attivato o dovrà essere attivato l&#8217;Accordo bonario, il cui esperimento costituisce &#8211; ancora &#8211; condizione di procedibilità per l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti dell&#8217;esecutore.<br /> Certo è che sarebbe privo di alcuna ragionevolezza ritenere che il nuovo CCT possa rimanere estraneo alla fase istruttoria dell&#8217;accordo bonario prodromica alla formulazione della proposta. Si è già visto che nell&#8217;attuale assetto normativo (ex art. 205 comma 6 d.lgs. 50/2016) vi è uno spazio di intervento del CCT nella fase di formulazione della proposta di accordo bonario, rientrando tra i pareri che il RUP o l&#8217;esperto possono richiedere nella formulazione della proposta. Si tratta però di un&#8217;audizione del CCT rimessa alla scelta del RUP o dell&#8217;esperto incaricato della formulazione della proposta e il parere sarebbe all&#8217;evidenza non vincolante.<br /> Sicuramente, il quadro complessivo della riforma potrebbe essere migliorato ove si prevedesse che il RUP o l&#8217;esperto incaricato della proposta non solo possano ma anzi debbano acquisire il parere vincolante del CCT, salvo che lo stesso Collegio Consultivo Tecnico non sia già pronunciato sugli stessi fatti oggetto di riserva in un&#8217;altra fase dell&#8217;appalto. Ancora più semplice sarebbe prevedere che la proposta dell&#8217;accordo bonario sia rimessa al CCT, con l&#8217;unica conseguenza di dover costituire il Collegio Consultivo anche per gli appalti per i quali non è necessaria la costituzione.<br /> Ciò che rimane assolutamente privo di copertura normativa è l&#8217;eventuale decisione del CCT su fatti e questioni tecniche già oggetto di iscrizione di apposite riserve, ma al di fuori del procedimento di accordo bonario. Come abbiamo visto in precedenza il superamento dei limiti della questione deferita al CCT, con invasione dello spazio riservato all&#8217;accordo bonario, potrebbe determinare l&#8217;annullabilità del lodo contrattuale ricadendo nell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 808 ter comma 2 n. 1 c.p.c.<br /> Per ovviare a questa incertezza si dovrebbe introdurre una specificazione normativa che consenta al CCT di giudicare i fatti anche oggetto di apposita riserva, purché ciò avvenga prima che sulla stessa riserva sia stata formulata la proposta di accordo bonario. Ma ciò non sarebbe ancora sufficiente per porre il lodo al riparo da contestazioni di annullabilità. Si dovrebbe specificare che il CCT, nel decidere la questione sottoposta alla sua attenzione, ove la stessa sia stata oggetto di riserva da parte dell&#8217;esecutore, si pronunci anche sui limiti entro i quali la pretesa economica dell&#8217;appaltatore possa essere accolta, precisando altresì che la decisione del CCT o la scadenza del termine di quindici giorni per la decisione consente di rimuovere la condizione di procedibilità per adire il giudice ordinario o gli arbitri.<br /> Con le succitate proposte di minimali modifiche alla disciplina del CCT e dell&#8217;accordo bonario attualmente in vigore, certo saremo ancora lontani dalla formulazione di un modello di <em>Dispute adjudication board </em>in tema di appalti, ma almeno si saranno evitati possibili conflitti tra quanto deciso dal CCT, magari con efficacia di lodo contrattuale, e quanto dovesse risultare dalla proposta di accordo bonario sulle riserve che avessero ad oggetto medesimi o simili fatti.<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Cfr. L. M. Petrone, <em>Le riserve e gli altri istituti di riequilibrio negoziale degli appalti pubblici al tempo del Covid-19</em>, in Giustamm.it Anno XVII, giugno 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Nel senso citato si veda Cass. Sez. I, 5.8.2020, n.16700, la quale ha riaffermato il principio per il quale «<em>l&#8217;onere della riserva posto a carico dell&#8217;appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell&#8217;opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell&#8217;eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all&#8217;uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell&#8217;amministrazione, che possono consistere anche nell&#8217;esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti a) fatti estranei all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell&#8217;iter esecutivo dell&#8217;opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi, quando l&#8217;appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/1976, n. 2613; 18/07/1975, n. 2841; 12/03/1973, n. 677). Alla prima categoria di pretese sono state ricondotte, in particolare, quelle aventi ad oggetto la rivalsa delle imposte e gl&#8217;interessi di mora (cfr. Cass., Sez. I, 10/01/1974, n. 78), mentre nella seconda sono state incluse quelle ricollegabili a fatti che siano il prodotto di un&#8217;attività del tutto scissa e contraria ai fini della gestione dell&#8217;appalto, o a quelli che, costituendo fatti illeciti, abbiano con l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera un legame puramente occasionale (cfr. Cass., Sez. I, 13/07/1983, n. 4759), con la precisazione che, in quanto fonte di responsabilità non contrattuale ma aquiliana, gli stessi danno luogo ad un diverso titolo giustificativo della pretesa (cfr. Cass., Sez. II, 8/10/1981, n. 5300)</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> L&#8217;assoluta preminenza dell&#8217;interesse pubblico nella gestione della fase esecutiva delle opere si coglie dalla semplice lettura dell&#8217;art. 5 del D.L. 76/2020 ove il valore &#8220;tiranno&#8221; della celerità delle opere assume il connotato di super-interesse intangibile e inamovibile. Una formula taumaturgica a fronte della quale anche il giudice, sia esso ordinario o amministrativo, deve arrestarsi. E così si leggono affermazioni, cui purtroppo siamo abituati, per le quali «<em>le parti non possono invocare l&#8217;inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l&#8217;esecuzione dei lavori di realizzazione dell&#8217;opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell&#8217;opera</em>» (art. 5 comma 6 D.L. 76/2020), in conseguenze delle quali l&#8217;esecutore anche in presenza di gravissimi inadempimenti da parte della amministrazione non può arrestarsi, salvo il caso della sospensione da disporsi nelle modalità di cui al comma 1 dello stessa art. 5 D.L. 76/2020. Ove si rivolga al giudice e anche nella fase del merito (non anche in fase cautelare) si «<em>tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell&#8217;opera, e, ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l&#8217;operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell&#8217;opera</em>». Quand&#8217;anche il pregiudizio per l&#8217;operatore privato raggiunga il limite della sua stessa scomparsa dal mercato con la sottoposizione ad una procedura concorsuale anche in quel caso «<em>l&#8217;interesse economico dell&#8217;appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all&#8217;interesse alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica</em>». L&#8217;impostazione che sembra essere stata assunta dal <em>conditor iuris</em> è quella per la quale l&#8217;opera pubblica possa essere ultimata anche a prescindere dalla stessa presenza dell&#8217;operatore economico, sull&#8217;erronea convinzione che vi sarà un altro operatore di mercato in grado di subentrare al precedente esecutore che ha proposto richieste indennitarie o risarcitorie alla stazione appaltante. Come segnalato nel mio precedente scritto (L.M. Petrone, <em>Le riserve e gli altri istituti di riequilibrio negoziale degli appalti pubblici al tempo del Covid-19</em>, cit., pag. 3) l&#8217;errore di fondo che affligge ogni riforma in tema di fase esecutiva degli appalti pubblici si rinviene nel non aver compreso che il vero male della fase esecutiva dell&#8217;appalto risale alla valutazione di congruità delle offerte presentate in gara. È evidente che i ribassi eccessivi, talvolta anche superiori al cinquanta percento della base d&#8217;asta, non vengono sottoposti a giudizio di anomalia, nemmeno nelle forme dell&#8217;art. 97 comma 6 ult. periodo d.lgs. 50/2016, in quanto ribassi considerevoli non vengono ritenuti dalla giurisprudenza e delle decisioni precontenziose ANAC quale &#8220;elemento specifico&#8221; per poter indurre a sottoporre l&#8217;offerta al controllo dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta. Non è infrequente constatare pronunce che escludono come «<em>un ribasso considerevole, &#038;.. possa costituire ex se causa di inaffidabilità e, quindi, di (sospetta) anomalia dell&#8217;offerta (TAR Sicilia sez. I 11 febbraio 2016 n. 390; Parere di precontenzioso ANAC n. 1126 del 5 dicembre 2018)</em>» cfr. Deliberazione ANAC n. 134 del 17.2.2021 http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/PareriPrecontenzioso/2021/Del.134.2021.parere.prec.pdf. Il caso analizzato dall&#8217;ANAC è emblematico, trattandosi di un affidamento aggiudicato con ribasso del 56,666 % e nel quale l&#8217;istante chiedeva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 97 comma 6 d.lgs. 50/2016 sulla verifica facoltativa dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta. L&#8217;Autorità, ponendosi nel solco della giurisprudenza amministrativa, afferma che non vi sono estremi per l&#8217;ANAC per censurare l&#8217;esercizio della discrezionalità da parte della stazione appaltante in quanto «<em>nonostante l&#8217;elevato ribasso percentuale, &#038;.. tale parametro, pur essendo in assoluto molto significativo, non è di consistenza tale da ritenere censurabile, in quanto macroscopicamente irragionevole, l&#8217;operato della Stazione appaltante</em>». Pur nell&#8217;assoluta correttezza della decisione in quel caso e come in tanti altri si dovrebbe porre &#8211; in una prospettiva <em>de jure condendo</em> &#8211; un limite ai ribassi praticabili sulla base d&#8217;asta proprio nell&#8217;esigenza di tutelate interesse generale dell&#8217;Amministrazione di non trovarsi al cospetto di un esecutore che, avendo compiuto un <em>moral hazard</em> , è nella necessità di dover recuperare l&#8217;eccessivo ribasso di gara.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. Consiglio di Stato, n. 855 del 1° aprile 2016, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Ufficio legislativo. Schema di decreto legislativo recante &quot;Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione&quot;, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11, nel quale con riferimento all&#8217;art. 207 può leggersi: « <em>L&#8217;art. 207, al fine di razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, introduce l&#8217;istituto del collegio consultivo tecnico, con lo scopo di prevenire le controversie che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del contratto ed in particolare con &quot;funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell&#8217;esecuzione del contratto&quot; (comma 1). Così definito, il presupposto non risulta espresso in modo chiaro, non essendo agevolmente definibili i casi di dispute (espressione atecnica) che si prevede possano nascere. La norma, in particolare, non chiarisce se ricorso al collegio consultivo costituisca un sistema alternativo all&#8217;accordo bonario e come i due istituti si rapportino tra loro</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In particolare, nel punto 1.4 le Linee Guida affermano testualmente: « <em>1.4.1. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 con riferimento all&#8217;istituto dell&#8217;accordo bonario, applicabile per riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell&#8217;importo economico dell&#8217;opera compreso tra il 5% ed il 15% dell&#8217;importo del contratto, siffatti limiti di importo e di natura non sussistono per le questioni deferibili al CCT. Quest&#8217;ultimo svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera fin dall&#8217;avvio dei lavori, al fine di prevenire l&#8217;insorgenza di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d&#8217;arte.</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. L. Rota, <em>L&#8217;accordo bonario nell&#8217;appalto dei lavori</em>, in <em>Riserve e strumenti deflattivi del contezioso appalti</em>, Officina del diritto, Giuffrè, 2020, p. 22; che l&#8217;inutile decorso del termine per l&#8217;attivazione della procedura di accordo bonario fosse elemento sufficiente all&#8217;appaltatore per adire la tutela giurisdizionale era pacifico anche nella dottrina e giurisprudenza formatasi sotto il previgente codice (d.lgs. 163/2006) sul punto si veda G. Martini, <em>Le riserve</em>, in <em>I Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</em>, a cura di Riccardo Villata, Mario Bertolissi, Vittorio Domenichelli, Giovanni Sala, Cedam, 2104, toma II, pag. 1447, nota 282.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Indirizzo così espresso dalla Suprema Corte di Cassazione <em>ex multis</em> cfr. sez. I, 16.3.2016, n.5253; sez. I, 02.7.2007, n.14971, in dottrina cfr. V. Carbone, <em>Riserve</em>, <em>transazione e accordo bonario</em>, in <em>Appalti e contratti</em>, Maggioli editore, 2015, p. 413; G. Martini, <em>Le riserve</em>, in <em>I Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</em>, a cura di Riccardo Villata, Mario Bertolissi, Vittorio Domenichelli, Giovanni Sala, Cedam, 2104, toma II, pag. 1447-1448</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> La norma è stata reintrodotta solo il correttivo ovvero con l&#8217;art. 120 del d.lgs. 56/2017. Essa è assimilabile al termine di cui all&#8217;art. 33 del d.m 145/2000 (ex Capitolato Generale delle OO.PP.) che è stato così interpretato dalla  giurisprudenza: &#8220;<em>Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che &quot;In tema di appalto di opere pubbliche, il termine di sessanta giorni, previsto dall&#8217;art. 33 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per l&#8217;inizio dell&#8217;azione giurisdizionale da parte dell&#8217;appaltatore, decorre dalla determinazione definitiva dell&#8217;Amministrazione in ordine alle riserve formulate e non dall&#8217;atto di collaudo, poiché solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l&#8217;appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l&#8217;accertamento del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute</em>&quot; (Cass. 7479/2017). <em>Il meccanismo dettato dal legislatore mediante gli articoli 32 e 33 del D.M. 145/2000 comporta quindi che la valutazione della tempestività o meno della domanda giudiziale (da proporre avanti al giudice ordinario entro il termine decadenziale di 60 giorni -là dove sia escluso che si debba instaurare giudizio arbitrale-) debba essere rapportata alla data della Determinazione (definitiva) assunta dall&#8217;Amministrazione in ordine alle riserve formulate dall&#8217;appaltatore </em>»cfr. Trib. Bologna sez. II 8.1.2020, n. 54, ivi riferimenti giurisprudenziali.<br /> Sotto la vigenza della precedente norma di cui all&#8217;art. 33 del D.M. 145/2000, in larga parte non riprodotta nel comma 6 <em>bis</em> dell&#8217;art. 205 d.lgs. 50/2016, era venuto all&#8217;attenzione della giurisprudenza il tema della decorrenza del termine per azionare la tutela giudiziale affermandosi come: «<em>in tema di appalto di opere pubbliche, il termine di sessanta giorni, previsto dall&#8217;art. 33 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per l&#8217;inizio dell&#8217;azione giurisdizionale da parte dell&#8217;appaltatore, decorre dalla determinazione definitiva dell&#8217;Amministrazione in ordine alle riserve formulate e non dall&#8217;atto di collaudo, poiché solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l&#8217;appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l&#8217;accertamento del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute</em>» (cfr. Cass. Sez. I, 23.3.2017, n. 7479, conforme Cass., sez. I, 20722 del 1.10.2014). Nello specifico si era ritenuto nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna sez. II 8.1.2020, n. 54) che ove la determinazione sulle riserve fosse provenuta dal RUP e questi avesse anche avuto il ruolo di dirigente del servizio competente ad esternare la volontà dell&#8217;amministrazione sul termine, la decorrenza del termine sarebbe dovuto decorrere da tale determinazione non essendo necessaria la ripetizione della volontà dell&#8217;amministrazione da parte dell&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione .<br /> La <em>ratio</em> della disposizione in parola è stata invece rinvenuta dalla dottrina (G. Veltri, <em>Accordo Bonario</em>, in <em>Trattato sui Contratti Pubblici</em>, V, <em>Concessioni di Lavori Partenariati Precontenzioso e Contenzioso</em>, diretto da Maria Alessandra Sandulli e Rosanna De Nictolis, Giuffrè 2019, p. 452), sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94 del 4 maggio 2017, sulla questione di illegittimità costituzionale riferita al termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione della domanda risarcitoria innanzi all&#8217;AGA, che «<em>costituisce (anche) il frutto di un &#8220;bilanciamento [che] risponde all&#8217;interesse di rango costituzionale, di consolidare i bilanci delle pubbliche amministrazioni (artt. 81, 97 e 119 Cost.) e di non esporli, a distanza rilevante di tempo a continue modificazioni incidenti sulla coerenza e sull&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa</em>». La citata dottrina opportunamente segnala che non tutti gli argomenti spesi dalla Corte Costituzionale per ritenere manifestatamente infondata la questione sull&#8217;art. 30 c.p.a. possono essere spesi per giustificare la legittimità costituzionale del termine di cui al comma 6 <em>bis</em> dell&#8217;art. 205 d.lgs. 50/2016. In particolare la dottrina succitata ricorda come la questione di incostituzionalità sia stata respinta negando che alla tutela risarcitoria debba essere riconosciuta la medesima tutela accordata dall&#8217;ordinamento in tema di diritti soggettivi. Tuttavia, nel caso di specie, non si tratta di assicurare la tutela di una diversa situazione giuridica soggettiva che ammette una non completa omogeneità di tecniche di tutela. Nell&#8217;ipotesi considerata (<em>id est</em>: risarcimento di diritti soggettivi derivanti da un appalto) alla identità di situazione giuridica soggettiva non può conseguire una eterogenia di tutele sia con riferimento all&#8217;appalto privato che con riguardo al novero dell&#8217;azioni esperibili nell&#8217;appalto pubblico. La cifra dell&#8217;irragionevolezza della norma la si coglie proprio nell&#8217;ambito del diverso regime assicurato dal <em>conditor iuris</em> alle diverse azioni esperibili dall&#8217;esecutore nell&#8217;appalto pubblico. Tutte le azioni risarcitorie (si pensi a quelle connesse alla risoluzione dell&#8217;appalto pubblico che non sono sottoposte al regime delle riserve) sono sottoposte al termine ordinario di prescrizione, mentre quelle che riguardano le riserve sono soggette a quello decadenziale. In ciò l&#8217;evidente disparità di trattamento anche con riferimento all&#8217;esecutore di opere private che presupporrebbe una profonda revisione critica da parte del legislatore.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Ci si riferisce &#8211; con ogni evidenza &#8211; al giudizio elettorale ove viene in gioco lo stesso ordinato e regolare svolgimento delle competizioni elettorali anche del Parlamento dell&#8217;Unione Europea</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. così espressamente, Parere del Consiglio di Stato, n. 855 del 1° aprile 2016, sullo schema di codice degli appalti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. così G. Martini, <em>Le riserve</em>, cit. p. 1321, che richiama A. Cianflone &#8211; G. Giovannini, <em>L&#8217;appalto di opere pubbliche</em>, Giuffrè, 2012, 1291.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Sul punto si rinvia all&#8217;approfondita trattazione di G. Martini, Le riserve, cit. pp. 1321-1328 e p. 1390 e nello specifico la nota n. 169.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> La disposizione è stata abrogata con l&#8217;entrata in vigore del codice come previsto dall&#8217;art. 217 comma 1 lett. u) d.lgs 50/2016. La norma in commento, che peraltro ricalca la precedente formulazione l&#8217;art. 137 del DPR 554/99 recante il Regolamento di esecuzione della Legge Merloni 104/94, prevedeva come: «<em>1. Il direttore dei lavori o l&#8217;esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull&#8217;esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l&#8217;esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all&#8217;esecutore, il quale ha l&#8217;obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.</em><br /> <em>2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l&#8217;imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest&#8217;ultimo caso copia del verbale è comunicata all&#8217;esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.</em><br /> <em>3. L&#8217;esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e&#8217; inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell&#8217;esecutore.</em><br /> <em>4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori</em>»</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Non poche furono le polemiche all&#8217;alba della nuova &#8211; ermetica &#8211; formulazione della disciplina delle contestazioni dell&#8217;appaltatore (di cui ai citati artt. 9 e 24 del DM 49/2018 che sostituiva l&#8217;art. 164 DPR 207/2010) soprattutto nell&#8217;opinabile scelta di rimettere alle singole stazioni appaltanti la disciplina delle contestazioni e vieppiù delle riserve. In particolare, si assisteva alle profonde critiche sollevate dall&#8217;ANCE nel comunicato del 21 maggio 2018 nel quale si segnalava come: «<em>L&#8217;art. 9, innovando completamente rispetto alla previgente disciplina (artt. 164, 190 1 91 del Dpr. 207/2010), nonché rispetto alle precedenti bozze del decreto stesso, non contiene una disciplina specifica sulle modalità di contestazioni, da parte dell&#8217;esecutore, su aspetti tecnici che possono influire sull&#8217;esecuzione dei lavori, nonché sulle modalità attraverso cui l&#8217;esecutore stesso può esercitare il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili. La disposizione rimanda invece su tali aspetti alla regolamentazione prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d&#8217;appalto. Tale scelta non appare assolutamente condivisibile, oltreché foriera di possibile aumento di contenzioso su tale aspetto, poiché rimette la regolamentazione di un istituto a carattere generale, che incide direttamente sull&#8217;equilibrio contrattuale, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti, ossia di una delle parti, e non alla legge con disposizioni a carattere generale. Occorre considerare che la c.d. &#8220;riserva&#8221; assolve il ruolo di strumento di riequilibrio contrattuale, laddove il sinallagma venga ad essere alterato da circostanze e fatti sopravvenuti, non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto. Trattasi quindi di un istituto di fondamentale importanza il quale, oltre a comprendere tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all&#8217;imprenditore, assolve anche una funzione a tutela della pubblica amministrazione appaltante, la quale deve poter esercitare prontamente ogni attività necessaria a verificare con esattezza i fatti indicati dall&#8217;appaltatore (Cass. civ., Sez. I, 11/03/2011, n. 5871), ma anche conoscere il &#8220;quantum&#8221; dell&#8217;esborso eventualmente necessario per poter prendere tempestivamente le sue decisioni. Istituto quindi che non può essere sottoposto ad una disciplina la cui definizione viene rimessa alla stessa stazione appaltante, che la potrebbe diversificare anche caso per caso. Ciò renderà anzitutto oltremodo gravosa l&#8217;individuazione delle specifiche modalità di esercizio di tale diritto, nonché comporterà tutta una seria di problemi applicativi &#8220;a valle&#8221; derivanti da una regolamentazione ogni volta diversa e non ispirata alle previsioni generali di fonte primaria. Sono quindi evidenti i rischi di una possibile compressione dei diritti dell&#8217;appaltatore. Proprio in ragione di ciò, la legislazione sui lavori pubblici ha sempre contenuto una disciplina rigorosa e dettaglia delle modalità di esercizio del diritto di iscrivere delle riserve, essendo questo un diritto connaturato al rapporto contrattuale</em>». Sulle articolate vicissitudini che hanno seguito la genesi del D.M. 49/2018 ci permettiamo di rinviare al nostro scritto L.M. Petrone, <em>Le riserve e gli altri istituti di riequilibrio negoziale degli appalti pubblici al tempo del Covid-19</em>, cit., pag. 5/22  e segnatamente alla nota n. 16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. G. Martini, <em>op</em>. <em>cit</em>., pp. 1324 e 1325 in particolare nota 38, nella quale richiama due sentenze inedite della Suprema Corte (n. 10692 del 20.5.2005 e n. 13434 del 22.6.2005)</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. sul punto R. Berlocco<em>, Le riserve nell&#8217;ambito dei lavori pubblici</em>, Grafill, Palermo, 2019 p. 84</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> È stato affermato dal Supremo Collegio come: «<em>di fronte ai fatti pregiudizievoli che si sviluppino in forma continuativa</em>», l&#8217;appaltatore deve uniformare «<em>il proprio contegno ai quei canoni di buona fede e diligenza nell&#8217;apprezzarne l&#8217;incidenza economica sfavorevole che impongono di procedere alla tempestiva iscrizione delle relative riserve, anche in funzione della tutela dell&#8217;interesse pubblico cui l&#8217;onere in questione si correla, dovendo invero porsi la P.A. in grado di verificare prontamente l&#8217;utilità di dare seguito al rapporto o di recedere da esso (Cass., Sez. I, 9/05/2018, n. 11188)</em>» Cass. Sez. I 11.3.2019, n. 6926, in www.dejure.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cfr. Cass. Sez. I 28.5.2012, n.8440, in www.dejure.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Innumerevoli sono le riserve soprattutto di quelle c.d. a carattere tecnico ove alla base vi è una non corretta rappresentazione degli eventi in contabilità. Si pensi ad esempio all&#8217;errata indicazione del costo di un materiale dell&#8217;elenco prezzi, ovvero a quelle relative all&#8217;aumento del costo di talune materie prime, ovvero quelle relative all&#8217;aumento del gasolio per autotrazione che discendono da fatti su cui peraltro la stazione appaltante non può aver influito. Per una casistica variegata di tali riserve tecniche si rinvia a Tribunale Roma, 24.8.2016, n.16069 in www.dejure.it Lo stesso dicasi per l&#8217;aumento del costo degli oneri della sicurezza dei lavoratori a cui è tenuto l&#8217;appaltatore proprio in ragione della pandemia in atto e sul quale ci permettiamo di rinviare al nostro lavoro L.M. Petrone, <em>Le riserve e gli altri istituti di riequilibrio negoziale degli appalti pubblici al tempo del Covid-19</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cfr. sul punto, E. Sigona, il Collegio Consultivo Tecnico, in  <em>Riserve e strumenti deflattivi del contezioso appalti</em>, cit., p. 49, il quale opera la distinzione tra &#8220;<em>Dispute adjudication board</em>&#8221; e &#8220;<em>Dispute Review Board</em>&#8221; e ancora &#8220;<em>Combined Dispute Board</em>&#8220;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccidentata-devoluzione-al-collegio-consultivo-tecnico-della-cognizione-delle-riserve/">L&#8217;accidentata devoluzione al Collegio Consultivo Tecnico della cognizione delle riserve</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata nel caso di perdita dei requisiti in corso di gara tra retaggi del passato e novità normative (nota a margine del Consiglio di Stato, V, n. 833/21)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sostituzione-dellimpresa-raggruppata-nel-caso-di-perdita-dei-requisiti-in-corso-di-gara-tra-retaggi-del-passato-e-novita-normative-nota-a-margine-del-consiglio-di-stato-v-n-833-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:42:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sostituzione-dellimpresa-raggruppata-nel-caso-di-perdita-dei-requisiti-in-corso-di-gara-tra-retaggi-del-passato-e-novita-normative-nota-a-margine-del-consiglio-di-stato-v-n-833-21/">La sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata nel caso di perdita dei requisiti in corso di gara tra retaggi del passato e novità normative (nota a margine del Consiglio di Stato, V, n. 833/21)</a></p>
<p>1. Il comma 17 dell&#8217;art. 48, D. Lgs. 50/16 (per brevità, NCCP) dispone, con riferimento alla sostituzione della mandataria, quanto segue : &#60;&#60; Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sostituzione-dellimpresa-raggruppata-nel-caso-di-perdita-dei-requisiti-in-corso-di-gara-tra-retaggi-del-passato-e-novita-normative-nota-a-margine-del-consiglio-di-stato-v-n-833-21/">La sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata nel caso di perdita dei requisiti in corso di gara tra retaggi del passato e novità normative (nota a margine del Consiglio di Stato, V, n. 833/21)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sostituzione-dellimpresa-raggruppata-nel-caso-di-perdita-dei-requisiti-in-corso-di-gara-tra-retaggi-del-passato-e-novita-normative-nota-a-margine-del-consiglio-di-stato-v-n-833-21/">La sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata nel caso di perdita dei requisiti in corso di gara tra retaggi del passato e novità normative (nota a margine del Consiglio di Stato, V, n. 833/21)</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>Il comma 17 dell&#8217;art. 48, D. Lgs. 50/16 (per brevità, NCCP) dispone, con riferimento alla sostituzione della mandataria, quanto segue : &lt;&lt; <em>Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del <strong>mandatario </strong>ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all&#8217;articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto</em> &gt;&gt;<strong>.</strong><br /> Analoghi casi sono previsti dal successivo comma 18 del medesimo art. 48 in relazione all&#8217;ipotesi di sostituzione della mandante.<br /> Il comma 19 <em>ter</em> dell&#8217;art. 48 NCCP prevede che: &lt;&lt; <em>Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino <strong>in fase di gara </strong></em>&gt;&gt;.   Da tale ultima norma si desume che il legislatore ritiene che i commi 17 e 18 citt. sono relativi <strong>alla sola fase dell&#8217;esecuzione</strong> e proprio in ragione di tale presupposto ha, nel contempo, emanato una norma specifica (appunto il comma 19 <em>ter</em>) diretta a disciplinare (colmando il relativo vuoto) la sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata nella fase della gara, disciplina questa che si risolve semplicemente nel richiamo delle <em>previsioni</em> contenute nei citati commi 17 e 18 . <br /> Orbene, stando al dato letterale del comma 19 <em>ter</em> le <strong>previsioni</strong> <em>tout court</em>, ossia tutte ed indistintamente, dei commi 17 e 18, si applicano alla fase della gara, compresa, dunque, quella relativa alla sostituzione per il caso di perdita dei requisiti.<br /> Tuttavia, in ragione del fatto che tale ipotesi di sostituzione è accompagnata (sia nel comma 17, sia nel comma 18) dall&#8217;inciso &#8220;<em>in corso di esecuzione</em>&#8220;, si è sostenuto che l&#8217;estensione alla fase della gara riguarderebbe tutte le fattispecie (<em>rectius</em>: tutte le previsioni) annoverate dai commi 17 e 18 citt. ad eccezione di quella relativa alla perdita dei requisiti, che il legislatore avrebbe inteso circoscrivere, nonostante il generico rinvio contenuto nel comma 19 <em>ter</em>, alla sola fase dell&#8217;esecuzione proprio attraverso l&#8217;inserimento dell&#8217;inciso in questione.<br /> Prospettazione singolare, a nostro avviso, questa che limita la portata del comma 19 <em>ter</em>, perché ricava un&#8217;eccezione non dalla norma dedicata dal  legislatore alla disciplina sulla sostituzione in fase di gara  ( appunto, il comma 19 <em>ter</em> ) ma dalla norma richiamata, la quale nulla prevede per la fase della gara e  si riferisce, per intero  ed indistintamente, alla fase della esecuzione (sebbene vi sia il maldestro inciso  &#8220;in sede di esecuzione&#8221; con riferimento ad un solo caso di sostituzione tra quelli menzionati). Via tortuosa, che abbandona la risposta più lineare, semplice e convincente sulla portata del frammento &#8220;in corso di esecuzione&#8221;: trattandosi di inciso contenuto in una norma già perimetrata sulla fase di esecuzione, esso è meramente ridondante e inconferente, frutto, verosimilmente, di una stesura affrettata e farraginosa della norma.<br /> Se dal piano dell&#8217;interpretazione letterale ci si sposta a quello relativo alla <em>ratio</em> della norma, la conclusione alla quale si è sopra pervenuti in ordine all&#8217;ammissibilità della sostituzione in fase di gara dell&#8217;impresa raggruppata, anche nel caso in cui essa perda i requisiti, è ancor ora più solida e convincente.<br /> In effetti, il comma 19 <em>ter</em> è finalizzato ad assicurare la  massima partecipazione alla gara e  ad evitare di penalizzare le imprese superstiti di un raggruppamento a fronte di una causa sopravvenuta di esclusione dalla gara che riguarda una di esse e non vi è alcuna ragione per sostenere che il legislatore abbia inteso sacrificare (peraltro, con una tecnica  alquanto dubbia, qual è quella dell&#8217;inserimento per predetto frammento normativo)  le predette finalità in presenza della mera <em>perdita dei requisiti</em> <a href="#_ftn1" title="">[1]</a>da parte di una raggruppata mentre le ha tutelate in presenza di altre perdite, tra cui quella  delicatissima concernente l&#8217;idoneità antimafia .<br /> In altri termini, risulterebbe davvero non comprensibile ritenere che il legislatore ha inteso evitare il <em>contagio</em> e sancire l&#8217;esclusione della sola raggruppata colpita da sopravvenuta inidoneità antimafia, mentre ha affermato che l&#8217;esclusione della raggruppata per perdita di qualsiasi altro requisito comporta, qualora si verifichi in fase di gara, l&#8217;esclusione di tutte le imprese superstiti. In concreto,  si  pensi al caso in cui  un&#8217;impresa raggruppata perda il requisito  di idoneità generale a causa di sopravvenuta applicazione in suo danno di penali contrattuali   ritenute gravi (<em>sub</em> specie di grave illecito professionale/contrattuale): ripudia davvero ad ogni logica ritenere che in siffatti casi  il legislatore, con l&#8217;inciso  &#8220;in corso di esecuzione&#8221;,  abbia voluto impedire la sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata in questione e abbia voluto l&#8217;esclusione dalla gara di tutta la sua compagine raggruppata, compagine che sopravvive, invece, qualora  un&#8217;impresa raggruppata vada esclusa per sopraggiunta inidoneità antimafia.<br /> <strong>2.</strong> Un recente orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 833/21) esclude che la perdita del requisito in corso di gara da parte di una mandante possa dar luogo alla sostituzione della mandante stessa ai sensi del comma 18 dell&#8217;art 48 NCCP argomentando, in sintesi come segue:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/12);
<li style="text-align: justify;">quindi, in linea di principio, deve ritenersi preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa;
<li style="text-align: justify;">il principio è espressamente sancito dall&#8217;art. 48, comma 9, NCCP, che &#8211; nel far salve le ipotesi di cui ai successivi commi 17 e 18, ammette la sostituzione &#8220;in caso di perdita [&#038;] dei requisiti&#8221;, ma esclusivamente &#8220;in corso di esecuzione&#8221;, all&#8217;evidente fine di salvaguardare il completamento del programma negoziale già in corso di attuazione;
<li style="text-align: justify;">la conclusione deve tenersi ferma anche a seguito della introduzione nel corpo dell&#8217;art. 48, ad opera dell&#8217;art. 32, comma 1, lett. h), del d. lgs. n. 56/2017, del nuovo comma 19 <em>bis</em>, il quale espressamente estende l&#8217;eventualità di modifiche soggettive anche alle ipotesi verificatesi &#8220;in fase di gara&#8221;;
<li style="text-align: justify;">invero, la disposizione in esame (che, per la sua natura eccezionale, deve essere oggetto di stretta interpretazione) si limita ad autorizzare la sostituzione del mandante nei (soli) casi di &#8220;modifiche soggettive&#8221; (per le società: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti; per gli imprenditori individuali: morte, interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non, dunque, anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;perdita dei requisiti di cui all&#8217;art. 80 D.lgs. n. 50/16&#8221; in corso di gara, che pure è prevista dal medesimo comma 18 come causa di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase esecutiva. </ol>
<div style="text-align: justify;"><strong>2.1</strong> Nessuna di tali osservazioni è, a nostro avviso, dirimente per pervenire a conclusioni diverse da quelle rassegnate nel precedente paragrafo 1.<br /> Innanzitutto, si evoca l&#8217;Ad. Pl. del Cons.  Stato n. 8/12, che, però , <em>ratione temporis</em>, non si è posta la questione del salto culturale operato dal legislatore del NCCP in materia di sostituzione  dell&#8217;impresa: sono incrementati i casi in cui è ammessa la sostituzione dell&#8217;impresa raggruppata (come si evince da una semplice lettura dell&#8217;art 48 NCCP rispetto all&#8217;art 38 del D. lgs. 163/06), la sostituzione è espressamente ammessa sia in fase di gara, sia in fase di esecuzione; è ammesso il recesso anche con riduzione ad una sola impresa ex comma 19 dell&#8217;art. 48 NCCP; è ammessa la sostituzione della consorziata in un consorzio stabile e per tantissime evenienze ex comma 7 <em>bis</em> dell&#8217;art 48 cit.; è ammessa la sostituzione dell&#8217;impresa ausiliaria; è ammessa la sostituzione del subappaltatore.<br /> Né rileva il riferimento al comma 9 dell&#8217;art 48 NCCP che delinea sì la cristallizzazione della compagine in sede di presentazione dell&#8217;offerta, ma fa salva l&#8217;applicazione dei commi 17 e 18 (&lt;&lt; <em>È vietata l&#8217;associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all&#8217;aggiudicazione. <strong>Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18</strong>, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta</em>  &gt;&gt;): quindi, rimane ferma la portata interpretativa ed applicativa dei commi 17 e 18 citt., coordinati con il comma 19 <em>ter</em>,   e soprattutto il dato oggettivo costituito dal fatto che il comma 19 <em>ter</em> richiama tutte le previsioni dei  commi 17 e 18, compresa quella sulla perdita dei requisiti.   Non si vuole qui mettere in discussione che in forza del comma 9 sussiste un divieto di non modificabilità della compagine associativa, piuttosto si vuole evidenziare che i commi 19 <em>ter</em>, richiama tutte le previsioni dei commi 17 e 18 e, quindi, il divieto di non modificabilità verrebbe evocato per esprimere e/o rafforzare un approccio restrittivo che non ha alcuna fonte/aderenza  nella norma base (comma 19 <em>ter</em>) , né nelle norme oggetto di rinvio, posto che il frammento <em>&#8220;in corso di esecuzione&#8221;</em> è , in realtà,  connotato di tutta la casistica presente nei commi 17 e 18.  In definitiva, la portata del comma 19 <em>ter</em> che rinvia ai commi 17 e 18 non può essere modulata in riduzione facendo leva sul comma 9.<br /> L&#8217;argomentazione sub lettera e), appare poi incomprensibile e apodittica. È incomprensibile nella parte in cui sembrerebbe affermare che la perdita dei requisiti ex art. 80 NCCP sia concetto diverso dalla <em>&#8220;perdita dei requisiti&#8221;</em> menzionata nei commi 17 e 18. È apodittica perché non spiega le ragioni per le quali il rinvio operato dal comma 19 <em>ter</em> ad una normativa (quella dei commi 17 e 18 NCCP) deputata alla sostituzione nella fase esecutiva (il punto è pacifico) è idoneo a recuperare tutte le fattispecie di sostituzione in sede esecutiva ivi contemplate ma non assorbe anche la fattispecie &#8220;perdita dei requisiti&#8221; solo perché &#8220;unta&#8221; dall&#8217;inciso &#8220;in sede di esecuzione&#8221; che conferma il perimetro proprio dei commi 17 e 18.<br /> <strong>3.</strong> In ragione di quanto abbiamo sopra sostenuto, appaiono decisamente più convincenti le argomentazioni di altro orientamento secondo il quale: &lt;&lt; 4.3&#8230;.omissis&#8230;..<em>il Collegio osserva che poiché la modificazione soggettiva del raggruppamento è intervenuta dopo l&#8217;aggiudicazione definitiva, a seguito della comunicazione alla stazione appaltante del DURC negativo, &#8230;..omissis&#8230;., è applicabile l&#8217;art. 48, commi 17 e 18, codice degli appalti.   Tali norme dispongono che, in deroga alla regola generale dell&#8217;immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla composizione risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita al raggruppamento la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza di un evento che privi uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione &#8230; omissis &#8230;  Il fondamento della deroga prevista da queste disposizioni (commi 17 e 18 dell&#8217;art. 48 NCCP, ndr), rispetto al principio generale del comma 9, va individuato nell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;esecuzione del contratto nei termini stabiliti e di ovviare quindi ad un evento che colpisca uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, che si è aggiudicato la commessa (C.d.S. sez. V, 18/07/2017, n. 3539).      4.4. &#8211; Infine, (anche se non è questo il caso), contrariamente alla tesi sostenuta dall&#8217;appellante, il comma 19 ter dell&#8217;art. 48, comma aggiunto dall&#8217;articolo 32, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, estende espressamente la possibilità di modifica soggettiva per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19<strong>, anche in corso di gara.    </strong>A fronte del chiaro disposto del comma 19 ter, che rinvia alle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19, non sono conducenti gli argomenti che l&#8217;appellante trae dalla Relazione illustrativa al correttivo al codice (pag. 20) e dall&#8217;Atto del Governo n. 397 (pagg. 86 e 87).   <strong>Né è convincente l&#8217;argomentazione dell&#8217;appellante secondo cui nel rinvio ai citati commi, il comma 19 ter farebbe salva anche la locuzione &#8220;in corso di esecuzione&#8221;, perché si tratterebbe di una contraddizione palese con il contenuto dispositivo innovativo del nuovo comma aggiunto dal Legislatore del correttivo, che lo priverebbe di significato.   </strong>4.5. &#8211; Come già precisato dal TAR, le norme di cui ai commi 18 e 19 ter dell&#8217;art. 48, si pongono in posizione di specialità rispetto alla previsione generale di cui all&#8217;art. 80, comma 6, invocata dall&#8217;appellante&#8230;</em>  &gt;&gt; ( Cons Stato, III,  n. 2245/20;  si vedano anche  Cons Stato, VI, n. 4858/20 e TAR Puglia, Bari,   n. 1340/19, relativo al recesso).<br /> <strong>4. </strong> Ancora più critico avverso l&#8217;esegesi che esclude la sostituzione per perdita del requisito in fase di gara è  un recentissimo orientamento della giurisprudenza secondo il quale:  &lt;&lt; &#8230; <em>appare maggiormente aderente al testo delle norme in questione l&#8217;interpretazione fornita dalla difesa della ricorrente, che ha correttamente evidenziato come tutti e tre i commi 17, 18 e 19 si riferiscono alla fase esecutiva del rapporto<strong>, di talchè l&#8217;estensione alla fase di gara delle modifiche soggettive esplicitamente voluta con il comma 19-ter, si riferisce senza distinzione alcuna al complesso di tale disciplina recata dai tre commi</strong>.   &#038;.omissis&#038;.. . Dunque l&#8217;inciso aggiunto dal correttivo <strong>&#8220;&#038;ovvero in caso di perdita</strong>, <strong>in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all&#8217;articolo 80</strong>&#8221; si inserisce in modo del tutto coerente ed omogeneo in tale contesto regolatorio afferente i mutamenti intervenuti in corso di esecuzione. In particolare, la locuzione &#8220;in corso di esecuzione&#8221;, di cui all&#8217;inciso aggiunto, è neutra o al più superflua dato il contesto in cui è inserita. Mentre, il comma 19-ter estende la richiamata disciplina delle modifiche soggettive anche alla fase di gara, senza però operare alcuna differenziazione all&#8217;interno delle ipotesi dei commi 17, 18 e 19. Alle medesime conclusioni porta l&#8217;interpretazione basata sulla considerazione della ratio della suddetta novella legislativa, che è quella di apportare una deroga al principio dell&#8217;immodificabilità alla composizione dei raggruppamenti, al fine di evitare che un intero raggruppamento sia escluso dalla gara a causa di eventi sopraggiunti comportanti la perdita dei requisiti di ordine generale da parte di un&#8217;impresa componente. Dunque, l&#8217;obiettivo del legislatore è quello di garantire la partecipazione degli operatori &#8220;sani&#8221; costituiti in raggruppamento, evitando che la patologia di un operatore travolga ingiustamente anche gli altri, salvaguardando al contempo l&#8217;interesse pubblico della stazione appaltante a non perdere offerte utili. Alla stregua di tale ratio legis non v&#8217;è ragione di operare distinzioni fra le varie sopraggiunte cause di esclusione.  E ciò fermo restando che la modifica soggettiva non può avere finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, essendo chiaro che non si configura tale ipotesi nei casi di sopravvenuta carenza dei detti requisiti, dovendosi distinguere fra &#8220;mancanza&#8221; originaria e &#8220;perdita&#8221; sopravvenuta di un requisito già sussistente alla data della domanda di partecipazione.  In questo senso deve essere letto anche il comma 19 che riguarda il recesso di una delle imprese raggruppate, laddove si stabilisce che tale modifica soggettiva &#8220;non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara&#8230; &gt;&gt;.</em> ( TAR Toscana, II,  n. 217/21).<br /> Tale orientamento è particolarmente significativo in quanto coglie pienamente le contraddizioni e le illogicità alla quale porta la tesi che esclude la sostituzione nel caso di perdita sopravvenuta, ammettendola, invece, per le altre importanti evenienze contemplate nei commi 17 e 18 citt. ; in effetti viene stigmatizzato come non vi è alcuna ragione  &#8220;&#038;. <strong><em> che possa giustificare la diversità di conseguenze sulla permanenza nella gara, tra l&#8217;ipotesi in cui una impresa del raggruppamento sia investita da una procedura fallimentare o venga raggiunta da una interdittiva antimafia magari per fatti gravissimi</em></strong><em> (casi in cui sarebbe pacificamente consentita la modificazione in corso di gara del raggruppamento) <strong>e quella in cui una mandante sia interessata dalla perdita di un altro requisito di carattere generale per la sopravvenienza di un DURC negativo o di un accertamento da parte della stazione appaltante del compimento di un grave illecito professionale civilistico</strong>, come nel caso di specie; una tale differenziazione sarebbe evidentemente contraria ai principi ragionevolezza, uguaglianza, proporzionalità e logicità, come ben messo in luce dalla difesa dalla parte ricorrente. Né pare possibile ricercare una giustificazione a tale distinzione, fra le ipotesi del fallimento o dell&#8217;interdittiva antimafia sopraggiunti in corso di gara da una parte, e tutti gli altri casi di sopravvenuta perdita dei requisiti morali dall&#8217;altra, in una supposta maggiore imputabilità soggettiva di quest&#8217;ultimi eventi rispetto ai primi (i quali invece sarebbero asseritamente indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara), posto che, in materia di appalti, le cause di esclusione assumono rilievo a livello oggettivo a prescindere dall&#8217;atteggiamento psicologico del concorrente&#8230;.omissis&#8230;.. <strong>E&#8217; evidente, dunque, che non è possibile operare una categorizzazione delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80 che tragga fondamento dalla loro maggiore o minore dipendenza dalla volontà del concorrente</strong> e ciò peraltro al fine di giustificare, nei casi di presunta imputabilità della sopravvenuta vicenda patologica ad una componente, l&#8217;ulteriore effetto del contagio della patologia a tutte le altre imprese del raggruppamento che perciò dovrebbero essere escluse&#8230;..omissis&#8230;.. Se si deve guardare all&#8217;intenzione del legislatore, appare quindi più logico ritenere che il d.lgs. correttivo abbia inteso concedere la possibilità di modifica soggettiva dei raggruppamenti, sia in fase di esecuzione, sia in fase di gara, in caso di vicende patologiche sopraggiunte che colpiscono un componente e che ne determinano la perdita di alcuno dei requisiti di ordine generale.</em>   &#8230;&#8230;omissis&#8230;&gt;&gt; <a>(TAR Toscana, II, n. 217/21).</a></div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Incidentalmente, la perdita evoca, come ormai sostiene anche la giurisprudenza, una carenza sopravvenuta di un requisito posseduto nella fase in cui si procede alla sua dichiarazione.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione della governance pubblica in campo ambientale nel quadro della transizione ecologica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-della-governance-pubblica-in-campo-ambientale-nel-quadro-della-transizione-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:42:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-della-governance-pubblica-in-campo-ambientale-nel-quadro-della-transizione-ecologica/">L&#8217;evoluzione della governance pubblica in campo ambientale nel quadro della transizione ecologica</a></p>
<p>1. Introduzione.  2. L&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e la sua trasformazione in Ministero della transizione ecologica.  3. Le nuove prospettive di impiego per la Sogesid S.p.A.  4. Il riordino del sistema dei controlli ambientali: un &#8220;cantiere in corso&#8221;.  5. Gli organismi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-della-governance-pubblica-in-campo-ambientale-nel-quadro-della-transizione-ecologica/">L&#8217;evoluzione della governance pubblica in campo ambientale nel quadro della transizione ecologica</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Introduzione.  2. L&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e la sua trasformazione in Ministero della transizione ecologica.  3. Le nuove prospettive di impiego per la Sogesid S.p.A.  4. Il riordino del sistema dei controlli ambientali: un &#8220;cantiere in corso&#8221;.  5. Gli organismi di supporto: il Corpo delle Capitanerie di porto, il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri.  6. La nuova mission degli enti parco.  7. Il punto di situazione sulle Autorità di bacino distrettuale.  8. I compiti dell&#8217;ARERA.  9. Conclusioni.</em></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Introduzione. </strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Negli ultimi anni la tutela dell&#8217;ambiente ha assunto una crescente importanza, fino a diventare a partire dal 2019 un tema centrale nel dibattito pubblico, coinvolgendo ampi strati dell&#8217;opinione pubblica mondiale e ponendo al centro dell&#8217;azione di governo l&#8217;urgenza di dare corso a misure urgenti e radicali per affrontare i cambiamenti climatici in atto.<br /> A livello nazionale, tale tendenza si è riflessa nella legislazione recente, in particolare con l&#8217;emanazione di un decreto legge c.d. &#8220;clima&#8221; (decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141) e con la previsione di numerose norme riconducibili alla materia ambientale nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 &#8220;legge di bilancio 2020&#8221; (come ad esempio la c.d. <em>plastic tax</em> e varie misure di sostegno agli investimenti <em>green</em> delle amministrazioni centrali e territoriali<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>) e nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 &#8220;legge di bilancio 2021&#8221; dove nel testo originario approvato dal Consiglio dei Ministri è stato previsto un intero Capo contenente misure per la tutela dell&#8217;ambiente cui si sono aggiunte ulteriori disposizioni di interesse ambientale contenute in altri parti del provvedimento<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Tuttavia, la definizione delle politiche ambientali, pur innovative nei contenuti e nell&#8217;incidenza sulla vita quotidiana delle persone, non può essere disgiunta dall&#8217;analisi dei soggetti che concorrono alla relativa fase decisionale nonché a quella successiva di monitoraggio e controllo degli effetti delle scelte assunte.<br /> In questo campo, misure pur lodevoli in astratto rischiano di non risultare concretamente efficaci se non accompagnate da una adeguata fase attuativa e/o dalla necessaria vigilanza circa il rispetto delle disposizioni stesse da parte degli operatori competenti. In altri termini, la tutela ambientale non può risolversi nella mera sommatoria di provvedimenti normativi originati da una imprescrutabile <em>black box</em> burocratica ma costituisce il risultato di una continua successione di momenti propositivi, decisionali, attuativi, verificatori, sanzionatori, su cui agisce la duplice spinta esercitata dall&#8217;ordinamento europeo e dalle esigenze, spesso emergenziali, dei territori nei quali il diritto ambientale trova concreta realizzazione.<br /> Pertanto la scelta di esaminare in questa sede aspetti afferenti principalmente la sfera dell&#8217;organizzazione amministrativa deriva dal convincimento che l&#8217;efficacia delle misure di <em>policy</em> adottate nello specifico settore della tutela dell&#8217;ambiente, di per sé assolutamente peculiare per l&#8217;elevato tasso di tecnicalità e la trasversalità rispetto ad altri interessi in gioco (basti pensare alla tutela della salute, al governo del territorio, allo sviluppo economico), necessiti di soggetti pubblici adeguati sotto il profilo organizzativo e funzionale, <em>in primis</em> il Ministero competente in materia, supportato nell&#8217;azione dai vari enti strumentali previsti dall&#8217;ordinamento vigente.<br /> Tale visione presuppone un rinnovato ruolo delle strutture pubbliche che, proprio per effetto di quelle condizioni sopra indicate (soprattutto la sussistenza di molteplici criticità ambientali in molte aree della Penisola e l&#8217;inosservanza delle norme europee con conseguente rischio di procedure di infrazione), negli ultimi anni si è sostanziata nell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi di tipo &#8220;straordinario&#8221; da parte del Governo<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Il ricorso a siffatte figure ha determinato un inevitabile accentramento delle competenze e un ruolo di primo piano del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con conseguente necessità di disporre di enti e società dotate della necessaria <em>expertise</em> tecnica per poter procedere alla programmazione ed esecuzione dei necessari interventi.<br /> Al fine di prevenire <em>ab origine</em> l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi straordinari, che dovrebbe costituire una soluzione di <em>extrema ratio</em>, e più in generale per assicurare adeguati livelli di tutela ambientale, i soggetti riconducibili alla <em>governance </em>ambientale sono chiamati ad assicurare una costante attività, <em>ex ante</em>, di vigilanza e programmazione nonché, <em>ex post</em>, di monitoraggio in costante raccordo con gli uffici ministeriali al fine di prevenire l&#8217;emergere di problematiche ambientali.<br /> La disamina sull&#8217;evoluzione delle strutture dell&#8217;amministrazione centrale deve necessariamente tenere conto della recente trasformazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 &#8220;Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri&#8221;, cui sono state trasferite le competenze in materia di politica energetica precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> La nuova configurazione del Dicastero si pone nel solco di analoghe scelte operate in altri Paesi europei, <em>in primis</em> in Francia con l&#8217;istituzione del <em>Ministère de la Transition écologique</em> (Ministero della transizione ecologica) e in Spagna con il  <em>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</em> (Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica) ed è volta a superare la tradizionale frammentazione degli strumenti e delle risposte che connota solitamente le politiche pubbliche in campo ambientale, ponendo le singole misure settoriali all&#8217;interno di una programmazione economico-ambientale di medio-lungo periodo<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> L&#8217;obiettivo è quello di consentire al nuovo Ministero della transizione ecologica di operare anche nel campo dell&#8217;energia (precedentemente devoluta in via primaria al Ministero dello sviluppo economico) al fine di poter dare piena attuazione agli orientamenti contenuti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e, soprattutto, utilizzare i fondi per gli investimenti <em>green </em>del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell&#8217;ambito della quota destinata all&#8217;Italia dal c.d. <em>Next Generation EU</em>.<br /> Inoltre, l&#8217;articolo 4 del decreto legge n. 22 del 2021 ha previsto l&#8217;istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione; in particolare, tale Comitato dovrà approvare in tempi rapidi il Piano per la transizione ecologica per coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell&#8217;aria ed economia circolare.<br /> La peculiare composizione del Comitato, che oltre ai Ministri competenti negli specifici settori di intervento (Ministro della transizione ecologica, Ministro dello sviluppo economico, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) e al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, prevede la partecipazione anche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pare sottendere la volontà del Governo di pianificare le scelte volte a realizzare la transizione ecologica del sistema-Paese tenendo conto anche delle ripercussioni sociali che tale cambiamento inevitabilmente determinerà, soprattutto con riferimento al mercato del lavoro.<br /> Accanto a tale disamina dell&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione ministeriale, nel presente lavoro ci si soffermerà altresì sui rapporti che intercorrono tra il Ministero dell&#8217;ambiente e le Agenzie ambientali, nonché le forze di polizia specializzate, <em>in primis</em> l&#8217;Arma dei Carabinieri, interessate negli ultimi anni da profonde modificazioni (derivanti, rispettivamente, dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni) evidenziando gli aspetti di potenziale criticità e valutando nel caso eventuali, possibili innovazioni alle norme che disciplinano il funzionamento di tali enti<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Successivamente verrà concentrata l&#8217;attenzione sul ruolo degli enti parco nazionali, recentemente qualificati come &#8220;zone economiche ambientali&#8221; dal citato decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, pur nella sostanziale invarianza della legge quadro di riferimento (legge 6 dicembre 1991, n. 394), nonché sull&#8217;assetto delle autorità di bacino distrettuale come configurato dalla legge n. 221 del 2015 (c.d. &#8220;collegato ambientale&#8221;), per i quali è tutt&#8217;ora in corso un processo di riassetto organizzativo.<br /> Infine, un breve cenno verrà riservato all&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (c.d. &#8220;ARERA&#8221;) i cui compiti sono stati arricchiti negli ultimi anni attraverso un&#8217;attribuzione di competenze originariamente affidate al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria nei settori dell&#8217;acqua e dei rifiuti.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e la sua trasformazione in Ministero della transizione ecologica</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Come noto, il Ministero dell&#8217;ambiente è stato istituito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 per l&#8217;esercizio delle funzioni indicate all&#8217;articolo 2 della citata legge<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>; con successivi provvedimenti sono state introdotte ulteriori disposizioni transitorie e urgenti volte ad assicurare il funzionamento del Ministero dell&#8217;ambiente (decreto legge 30 dicembre 1986, n. 920, convertito con la legge 16 febbraio 1987, n. 39, legge 3 marzo 1987, n. 59, legge 13 luglio 1993, n. 221).<br /> L&#8217;organizzazione del Dicastero è stata successivamente disciplinata in modo organico dagli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in particolare, l&#8217;originario articolo 35, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell&#8217;ambiente in Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, per effetto dell&#8217;attribuzione delle competenze precedentemente spettanti al soppresso Ministero dei lavori pubblici (eccetto quelle espressamente attribuite ad altri Dicasteri o Agenzie ai sensi del medesimo decreto legislativo, oltre a quelle già devolute agli enti territoriali).<br /> Al comma 2 sono state ricondotte al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativamente alla tutela dell&#8217;ambiente, del territorio e dell&#8217;ecosistema esplicitati al comma 2 del medesimo articolo, nonché quelli attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.<br /> Ai sensi del successivo decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente &#8220;Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri&#8221;, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio ha assunto la denominazione di Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> A fronte di tale progressivo aumento delle competenze, in una fase successiva si è assistito, di contro, al passaggio delle competenze del Dicastero in materia di regolazione tariffaria nel servizio idrico e nella gestione dei rifiuti, nonché nel settore del dissesto idrogeologico, rispettivamente a favore dell&#8217;Autorità indipendente già istituita per l&#8217;energia elettrica e il gas e di una struttura <em>ad hoc</em> creata all&#8217;interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br /> In particolare, la regolazione del servizio idrico è stata attribuita dall&#8217;articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas; si trattava di compiti esercitati in passato dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche (c.d. COVIRI) presso il Ministero dell&#8217;ambiente, soppressa dal comma 20 del medesimo articolo 21.<br /> Inoltre, l&#8217;articolo 1, commi da 527 al 530 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8220;legge di bilancio 2018&#8221;, ha attribuito all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il servizio idrico anche competenze di regolazione in materia di rifiuti, ridenominandola conseguentemente in &#8220;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente&#8221; ai sensi del comma 528, pur se è stato altresì previsto, diversamente dal passato, il coinvolgimento del Ministero dell&#8217;ambiente nella procedura di nomina dei componenti dell&#8217;Autorità.<br /> A ciò si aggiunge il fatto che nel corso del 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una specifica struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (c.d. &#8220;Italiasicura&#8221;) che ha di fatto sottratto temporaneamente l&#8217;esercizio di tali compiti, soprattutto in materia di dissesto, tra le competenze istituzionalmente attribuite al Ministero dell&#8217;ambiente (pur senza innovare la disciplina sull&#8217;organizzazione del Dicastero medesimo).<br /> Giova peraltro evidenziare che all&#8217;interno del Dicastero era presente all&#8217;epoca una Direzione generale deputata alla salvaguardia del territorio e, nell&#8217;ambito di tale Direzione, una divisione denominata &#8220;difesa del suolo e rischio idrogeologico&#8221;, competente nella materia, ai sensi dell&#8217;articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 &#8220;Regolamento di organizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell&#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione&#8221;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Inoltre, già all&#8217;epoca nel bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente era presente uno specifico programma di spesa &#8220;gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche&#8221; cui afferivano anche gli interventi per il dissesto idrogeologico, specificamente indicati in apposita &#8220;azione&#8221; di bilancio &#8220;protezione e difesa del suolo, tutela dell&#8217;assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio&#8221;. Il passaggio di competenze alla struttura di missione della Presidenza del Consiglio non ha determinato alcun effetto né sulla struttura organizzativa del Ministero dell&#8217;ambiente, rimasta invariata, né sull&#8217;articolazione delle &#8220;voci&#8221; di spesa nel bilancio del medesimo Dicastero.<br /> Tale tendenza alla sottrazione, in via strutturale o temporanea, di specifiche competenze del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare ha mostrato una netta inversione a partire dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, mediante un ritorno di attribuzioni al citato Dicastero cedute in precedenza ad altri soggetti nonché un sostanziale rafforzamento dei compiti a questo attribuiti.<br /> A tal fine, è stato &#8220;aggiornato&#8221; l&#8217;elenco delle attribuzioni del Ministero dell&#8217;ambiente previsto all&#8217;articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, tra l&#8217;altro, non teneva conto delle novità intercorse nel frattempo in campo ambientale e dei compiti effettivamente svolti dal Dicastero.<br /> Nello specifico, con il predetto decreto legge n. 86 del 2018, emanato all&#8217;indomani dell&#8217;insediamento del primo Governo Conte, è stato operato un duplice intervento.<br /> <em>In primis</em>, ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi 1 e 2, sono state trasferite al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale nella c.d. &#8220;terra dei fuochi&#8221; in Campania di cui al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. A tal fine, è stato previsto che il Comitato interministeriale di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136, sia presieduto dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e che analogamente la Commissione di cui al comma 2 del predetto articolo 2 sia presieduta da un rappresentante del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> <em>In secundis</em>, il comma 3 dell&#8217;articolo 3 ha riallocato in capo al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa insicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Trattandosi di attribuzioni già formalmente in capo al Dicastero dell&#8217;ambiente, tale &#8220;ritorno&#8221; delle competenze in materia di dissesto è avvenuto nell&#8217;invarianza delle attribuzioni istituzionali previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (che infatti non vengono modificate dal decreto legge in esame), come confermato dalla presenza di una organizzazione e di un quadro contabile già idonei all&#8217;esercizio di tali compiti<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> In ogni caso, al fine di riallocare le competenze interne dell&#8217;Amministrazione secondo le nuove priorità, nonché promuovere un&#8217;efficiente allocazione delle risorse disponibili, l&#8217;articolo 2, comma 7 del decreto legge in argomento ha previsto la riorganizzazione del Ministero nella forma di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 4-bis del medesimo decreto legge. In linea con il carattere d&#8217;urgenza delle disposizioni in argomento, sono state così previste modalità procedurali più snelle rispetto a quelle proprie del decreto del Presidente della Repubblica, che dovrebbe costituire lo strumento ordinario per la revisione delle strutture ministeriali ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<br /> Infine, è stato novellato l&#8217;articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserendo tra le attribuzioni del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare le politiche di promozione per l&#8217;economia circolare e l&#8217;uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico, nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.<br /> Mentre per queste ultime si tratta di una formalizzazione di compiti già esercitati dal Dicastero (all&#8217;epoca in capo alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l&#8217;Unione europea e gli organismi internazionali), le funzioni ora previste in materia di economia circolare individuano il cambio di paradigma nell&#8217;attività svolta nello specifico campo dei rifiuti, delineando un approccio volto a superare la logica dell&#8217;economia lineare a favore degli obiettivi di economia circolare, in linea con i recenti orientamenti del diritto europeo confermati, da ultimo, dalle direttive del c.d. &#8220;pacchetto dell&#8217;economia circolare&#8221; recepite nell&#8217;ordinamento nazionale nel corso del 2020<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> In tale quadro, rimaneva tuttavia sullo sfondo la necessità di assicurare l&#8217;effettivo esercizio di tali attività adeguando la dotazione organica del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alle nuove, crescenti esigenze di intervento e, più in generale, riconfigurando i rapporti tra il Dicastero e i soggetti ad esso strumentali<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Con riferimento al personale ministeriale, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, nel corso dell&#8217;audizione sulle proprie linee programmatiche del 18 luglio 2018 presso le Commissioni competenti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, aveva auspicato una riorganizzazione di quest&#8217;ultimo basata sull&#8217;assunzione di personale tecnico mediante concorsi pubblici<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> A tale dichiarazione d&#8217;intenti ha fatto poi seguito l&#8217;inserimento nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 &#8220;legge di bilancio 2019&#8221;, all&#8217;articolo 1, comma 317, su iniziativa del medesimo Ministro, di una norma volta a prevedere l&#8217;assunzione di 420 unità presso il Ministero dell&#8217;ambiente, di cui 400 funzionari e 20 dirigenti di seconda fascia, unitamente ad un incremento &#8220;strutturale&#8221; della pianta organica del Dicastero di 320 unità rispetto alle 600 unità fino a quel momento previste ai sensi della tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Tali facoltà assunzionali sono state espressamente motivate nella disposizione in esame con la finalità di potenziare l&#8217;attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un&#8217;efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche ai fini di tutela ambientale, anche allo scopo di prevenire l&#8217;instaurazione di nuove procedure europee di infrazione nonché di superare quelle in corso<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Il riordino delle competenze e l&#8217;ampliamento della pianta organica del Ministero hanno rappresentato, a loro volta, il presupposto per la successiva ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo degli uffici ministeriali, operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, in attuazione del citato articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 86 del 2018.<br /> In particolare, è stata individuata una specifica direzione generale competente in materia di bonifiche (Direzione generale per il risanamento ambientale, RIA), materia questa che in passato era esercitata da un&#8217;altra Direzione assieme ad altre competenze (in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 142 del 2014, si trattava della Direzione generale per la salvaguardia e la tutela del territorio), mentre la preesistente Direzione generale per i rifiuti e l&#8217;inquinamento è stata sostituita dalla Direzione generale per l&#8217;economia circolare (recependo così le novità introdotte dal decreto legge n. 86 del 2018).<br /> Quest&#8217;ultima direzione, a sua volta, è stata privata delle competenze in materia di inquinamento dell&#8217;aria, devolute alla nuova Direzione generale per il clima, l&#8217;energia e l&#8217;aria (CLEA), nonché di quelle relative all&#8217;inquinamento acustico ed elettromagnetico assegnate alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS).<br /> Tale regolamento di organizzazione è stato ulteriormente &#8220;affinato&#8221; con le stesse modalità previste dall&#8217;articolo 4-bis del decreto legge n. 86 del 2018 (cioè con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché con decreto del Presidente della Repubblica) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, attuativo dell&#8217;articolo 5 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha novellato l&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo in luogo del Segretariato generale una struttura per dipartimenti (nel numero massimo di due)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Al fine di assicurare l&#8217;invarianza complessiva della spesa, la dotazione organica dirigenziale del Ministero è stata conseguentemente rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale.<br /> Tale assetto del Ministero dell&#8217;ambiente sarà necessariamente modificato a seguito delle novità introdotte dal decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha ridenominato il citato Dicastero in Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> trasferendo a quest&#8217;ultimo le competenze esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di energie rinnovabili, decarbonizzazione, efficienza energetica, ricerca e nuove tecnologie energetiche <em>green</em>, <em>decommissioning</em> nucleare, nonché transizione sostenibile delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi.<br /> Tale importante novità, già preannunciata dal Presidente del Consiglio Draghi al momento della scelta dei Ministri, si pone nel solco di quella logica integrata e di coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> che aveva portato alla ridenominazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell&#8217;articolo 1-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.<br /> I nuovi compiti del Ministero della transizione ecologica si aggiungono alle funzioni indicate all&#8217;articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottraendole al Ministero dello sviluppo economico; in più vengono demandate al Ministero della transizione ecologica le competenze relative alle agro-energie, alla sicurezza nucleare nonché ai sistemi di stoccaggio del combustivile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.<br /> Come precisato all&#8217;articolo 2, comma 7, del decreto legge in argomento, al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le competenze inerenti all&#8217;attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società, nonché l&#8217;esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. &#8211; Gestore Servizi Energetici. Con riferimento all&#8217;ENEA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 2, si prevede una modifica del relativo statuto al fine di prevedere espressamente tale potere in capo al Ministero della transizione ecologica.<br /> Inoltre, al Ministero della transizione ecologica vengono demandate anche l&#8217;approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, la fissazione dei criteri per l&#8217;incentivazione dell&#8217;energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché le altre competenze precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.<br /> In base alla nuova lettera c) dell&#8217;articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero della transizione ecologica interviene in materia di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici (tale ultima competenza viene di fatto sottratta al Ministero delle infrastrutture), qualità dell&#8217;aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale.<br /> Alla successiva lettera d) è stata attribuita al Ministero della transizione ecologica una competenza limitata alla pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell&#8217;attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti, mentre in via generale la mobilità sostenibile (eccetto che per alcuni specifici ambiti di intervento indicati al novellato articolo 35, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nei termini sopra indicati) rimane in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora ridenominato in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell&#8217;articolo 5 del decreto legge n. 22 del 2021.<br /> Infine, giova evidenziare che con il provvedimento in argomento sono state ribadite le attribuzioni già esercitate dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare (pur in assenza di una espressa indicazione normativa in tal senso) sulla bonifica dei siti inquinati, ricomprendendovi anche quelli per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché sull&#8217;esercizio delle relative azioni giurisdizionali.<br /> La redistribuzione dei compiti nel settore dell&#8217;energia dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica determinerà invevitabilmente ricadute su altre normative di settore, soprattutto su quelle che disciplinano l&#8217;esercizio di compiti e l&#8217;allocazione di risorse finanziarie in materia energetica, come espressamente previsto all&#8217;articolo 2, comma 4, del decreto legge in argomento.<br /> A titolo esemplificativo, ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le risorse provenienti dalle aste per i diritti di emissione in atmosfera nell&#8217;ambito dell&#8217;<em>Emission trading system </em>europeo venivano assegnate, al netto della quota destinata al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, rispettivamente nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell&#8217;ambiente e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. In forza della disciplina ora introdotta, tali finanziamenti dovrebbero essere interamente destinati al Ministero della transizione ecologica per il perseguimento delle finalità di cui al comma 7 del citato articolo 23, che a loro volta costituiscono sostanzialmente un diretto recepimento nell&#8217;ordinamento nazionale della normativa europea in materia<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Del pari, dovrebbe essere inscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale previsto dall&#8217;articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020, volto a finanziare misure transitorie di sostegno a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica su cui gravano i costi indiretti ingenerati dal trasferimento in bolletta del costo delle emissioni di carbonio (c.d. <em>carbon leakage</em> indiretto).<br /> Al tempo stesso, l&#8217;esercizio di deleghe legislative in materia di energia precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico dovranno ora essere necessariamente riferite al Ministero della transizione ecologica. Basti pensare al recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell&#8217;uso di energia da fonti rinnovabili e della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell&#8217;energia elettrica, nonché all&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento nazionale alle norme del mercato dell&#8217;energia elettrica contenute nel regolamento 2019/943/UE, previsti dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 in corso di esame alla Camera dei Deputati per i quali fino al decreto legge n. 22 del 2021 la competenza primaria era attribuita al Ministero dello sviluppo economico.<br /> Al fine di procedere con la necessaria speditezza all&#8217;adeguamento della struttura ministeriale in funzione dei nuovi compiti ora attribuiti, analogamente a quanto previsto nei normativi di riordino dei Ministri precedentemente richiamati, ai sensi dell&#8217;articolo 10 del decreto legge n. 22 del 2021 fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in luogo del decreto del Presidente della Repubblica ordinariamente previsto, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei Ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.<br /> Il provvedimento in esame ha mantenuto la struttura dipartimentale prevista per il Ministero dell&#8217;ambiente all&#8217;articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come novellato dall&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedendo però per il nuovo Ministero della transizione ecologica un numero massimo di tre dipartimenti in luogo dei due originariamente indicati<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Al nuovo Dipartimento dovrebbero pertanto spettare le funzioni in materia di energia e clima già esercitate dalle due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico nonché dalla Direzione generale per il clima, l&#8217;energia e l&#8217;aria del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> L&#8217;attribuzione delle competenze in materia di politica energetica al nuovo Ministero della transizione ecologica costituisce un indubbio salto di qualità rispetto alle attività storicamente esercitate dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. Rispetto all&#8217;originaria organizzazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, si tratta di un rilevante innesto di attribuzioni che comunque, sia pure <em>in nuce</em>, erano esercitate già in precedenza dalla citata Direzione generale per il clima, l&#8217;energia e l&#8217;aria in sinergia con gli omologhi uffici del Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per le tematiche dell&#8217;efficientamento energetico e della promozione delle energie rinnovabili.<br /> Tuttavia, la scelta &#8220;radicale&#8221; di attribuire la politica energetica al Ministero della transizione ecologica non si è spinta fino all&#8217;attribuzione a quest&#8217;ultimo della competenza in materia di mobilità, che invece rimane il <em>core business </em>del nuovo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Probabilmente si è voluto evitare di dare vita a un Dicastero eccessivamente esteso nei compiti (anche che per la difficoltà di &#8220;scorporare&#8221; dal Ministero delle infrastrutture tale &#8220;ramo&#8221; di attività che non appare riconducibile a specifiche unità organizzative, diversamente da quanto avvenuto per il trasferimento della materia dell&#8217;energia dal Ministero dello sviluppo economico) privilegiando l&#8217;istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica quale sede di coordinamento tra i Ministeri interessati alla materia.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Le nuove prospettive di impiego per la Sogesid S.p.A.</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;ampliamento della pianta organica del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente a una maggiore focalizzazione sull&#8217;attività di controllo, inciderà a regime sulle attività della Sogesid Spa, società <em>in house</em> del Ministero dell&#8217;ambiente oltre che del Ministero delle infrastutture e dei trasporti, rispetto ai compiti di supporto e assistenza tecnica che attualmente svolge, in via prevalente, presso le Direzioni generali del medesimo Dicastero<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> In luogo di tali attribuzioni, che tendono inevitabilmente a sovrapporsi ai compiti del personale di ruolo del Ministero, la Sogesid potrebbe così essere impiegata per gli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale, trattamento dei rifiuti urbani e speciali, gestione dei rifiuti radioattivi, monitoraggio e recupero differenziato di materia ed energia, gestione delle risorse idriche, tutela delle acque marine; si tratta di compiti propri della <em>mission</em> istituzionale della predetta società, indicati all&#8217;articolo 4 dello Statuto.<br /> La Sogesid presenta le caratteristiche per configurarsi come uno strumento snello e flessibile per intervenire sulle singole realtà locali, dotato della necessaria <em>expertise</em> tecnica per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare la tutela dell&#8217;ambiente, in grado di ovviare all&#8217;assenza di una strutturazione periferica del Dicastero sul territorio nazionale, oltre ad essere impiegata nelle strutture commissariali centrali<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Al riguardo, giova evidenziare che in recenti provvedimenti normativi è stata espressamente richiamata la possibilità di ricorso a Sogesid per lo svolgimento di specifiche attività di risanamento ambientale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> In particolare, all&#8217;articolo 12, comma 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è stata prevista la possibilità per il Prefetto di Genova di ricorrere al supporto della Sogesid (oltre alle altre società <em>in house</em>, amministrazioni statali ed enti genericamente menzionati nella norma, unitamente al sistema nazionale per la protezione ambientale) per il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione ambientale nello stabilimento Stoppani presso il Comune di Cogoleto in provincia di Genova.<br /> Pur trattandosi di una gestione ordinaria ricondotta al Ministero dell&#8217;ambiente avvalendosi del Prefetto di Genova, gli interventi ivi previsti si pongono nel solco dell&#8217;attività svolta dalla precedente struttura commissariale nominata in forza dell&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 2006, i cui contenuti sono stati sostanzialmente riproposti, sia pure opportunamente riadattati ed aggiornati al nuovo contesto, nel decreto legge in argomento.<br /> In tale quadro, l&#8217;esplicito richiamo alla Sogesid, pur non strettamente necessario in quanto la norma stessa prevede la possibilità per il Prefetto di Genova di avvalersi di (altre) società <em>in house</em> delle pubbliche amministrazioni centrali dotati di adeguata <em>expertise</em> in materia, sembra indicare proprio la volontà di valorizzare il ruolo di tale società e, soprattutto, i profili tecnico-operativi che gli sono propri.<br /> Ciò acquista ulteriore rilievo in quanto avviene nell&#8217;ambito di una disciplina che riconduce al Ministero dell&#8217;ambiente la competenza primaria nella realizzazione degli interventi di bonifica del sito, avvalendosi di un soggetto terzo a questa amministrazione quale il Prefetto di Genova cui il Dicastero, mediante la sua società <em>in house</em>, mette a disposizione risorse umane e strumentali necessarie per far fronte ai gravosi impegni di risanamento ambientale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Un richiamo diretto al coinvolgimento della Sogesid è presente altresì nel disegno di legge di origine governativa in materia di dissesto idrogeologico (Atto Senato n. 1422), all&#8217;esame della 13^ Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica laddove prevede all&#8217;articolo 6, comma 2, che ciascun presidente di regione nell&#8217;esercizio delle funzioni di commissario straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituisce nuclei operativi di supporto (NOS) composti da esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Sogesid Spa.<br /> Infine, l&#8217;articolo 50, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che per la realizzazione di piani, programmi e progetti, gli enti parco possono avvalersi della Sogesid mediante la stipula di apposite convenzioni; si tratta di una norma particolarmente importante, tenuto conto dell&#8217;inadeguatezza delle dotazioni organiche di tali enti a fronte delle crescenti attività che sono sempre più chiamate a svolgere, nella prospettiva delle zone economiche ambientali definita sin dal decreto legge n. 111 del 2019.<br /> In conclusione, tale evoluzione organizzativa dovrebbe consentire di poter attingere, laddove necessario, a ben più cospicue risorse umane e strumentali della Sogesid rispetto a quelle oggi impiegate per analoghe attività di tutela ambientale, in relazione ai crescenti impegni sul territorio che il Ministero dell&#8217;ambiente è chiamato a realizzare, anche nell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi straordinari e in supporto dei Commissari operanti, in particolare, nel contrasto al dissesto idrogeologico e alla bonifica dei siti inquinati<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Peraltro, siffatto impiego della Sogesid appare necessario tenuto conto, tra l&#8217;altro, che l&#8217;articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prescrive la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in campo ambientale, secondo percentuali di diminuzione annuale che nella norma originaria decorrevano a partire dal 2020 rispetto al totale delle convenzioni vigenti per le medesime attività nell&#8217;anno 2018, fino all&#8217;azzeramento al 2024<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> La norma prevede che le risorse derivanti dalla citata riduzione delle convenzioni, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze,  sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e, come espressamente previsto nella medesima disposizione, &#8220;rimangono acquisite all&#8217;erario&#8221;, con conseguente riduzione a regime degli stanziamenti di bilancio dei capitoli ove tali convenzioni avevano trovato copertura finanziaria.<br /> Tuttavia, non appare chiara la ragione per cui viene prevista la riduzione degli stanziamenti, non essendo finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri assunzionali i quali sono posti a carico del fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, peraltro rifinanziato dal comma 298 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.<br /> Peraltro, in astratto non sarebbe stato possibile sostenere le spese di assunzione del personale impiegando a tal fine le risorse per le convenzioni (in modo da assicurare un automatico mezzo di copertura ai relativi oneri senza attingere a ulteriori fonti di finanziamento), dato che queste ultime non sono allocate in capitoli di &#8220;personale&#8221; bensì di &#8220;funzionamento&#8221; e, spesso, di &#8220;investimento&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Tra l&#8217;altro, la legge n. 145 del 2018 non ha provveduto all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006 che aveva individuato la Sogesid quale società <em>in house</em> strumentale al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. Pertanto, dovrebbe rimanere ferma la possibilità per il Ministero di impiegare tale società per attività riconducibili ai compiti istituzionali del medesimo Dicastero, sia pure non nella forma dell&#8217;assistenza all&#8217;interno degli uffici ministeriali.<br /> Se la perdurante vigenza del citato articolo 1, comma 503, non appare in contrasto con l&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, laddove prevede la progressiva riduzione delle convenzioni tra il Ministero dell&#8217;ambiente e la Sogesid fino al loro azzeramento al 2024 limitatamente alle &#8220;attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in campo ambientale&#8221;, tuttavia non è da escludere una interpretazione &#8220;restrittiva&#8221; di tale disposizione che coinvolga la <em>mission</em> istituzionale di tale società e che possa, di fatto, mettere a rischio l&#8217;effettività del rapporto di strumentalità tra il Dicastero e la propria società <em>in house</em>, pur riconosciuto a livello normativo primario.<br /> Al riguardo, appare indicativo l&#8217;iter dell&#8217;emendamento 4.0.4 presentato dalla Sen. L&#8217;Abbate e altri (M5S) all&#8217;AS 1248 &#8220;Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici&#8221;, con il quale è stata novellata la disciplina relativa al Commissario unico per gli interventi di depurazione, collettamento e fognatura di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.<br /> Nella versione iniziale della proposta veniva modificato il comma 9 dell&#8217;articolo 2 del decreto legge, prevedendo espressamente che il Commissario potesse avvalersi della Sogesid s.p.a., oltre che delle società <em>in house</em> delle amministrazioni statali. Si trattava di una disposizione che, di fatto, non innovava la legislazione vigente, essendo la Sogesid s.p.a. ricompresa nella categoria generale delle società <em>in house</em> menzionata nel citato comma 9 dell&#8217;articolo 2.<br /> Tra l&#8217;altro, nello svolgimento dei propri compiti il Commissario già si avvaleva prevalentemente della Sogesid S.p.a. mediante specifica Convenzione attuativa firmata il 19 ottobre 2017, oltre che di Invitalia S.p.a. quale centrale di committenza e dell&#8217;Enea per casi specifici. Pertanto, il richiamo alla Sogesid &#8220;formalizzava&#8221; in normativa primaria un&#8217;attività convenzionale che già all&#8217;epoca il Commissario poneva in essere, nei limiti delle risorse a sua disposizione e senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br /> Tuttavia, tale riferimento, mantenuto nelle successive versioni dell&#8217;emendamento (testo 2 e testo 3), è venuto meno nel testo finale (testo 4) a seguito delle modifiche espressamente richieste dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sul testo 3 dell&#8217;emendamento 4.0.4 in sede di parere consultivo della 5^ Commissione bilancio del Senato della Repubblica<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> In realtà, la disposizione non sembrava foriera di determinare ricadute sulla finanza pubblica, per le ragioni sopra evidenziate e per il fatto che, pur se si fosse intesa tale proposta come innovativa rispetto alle possibilità di avvalimento in capo al Commissario previste a legislazione vigente, le convenzioni con la Sogesid avrebbero trovato copertura nella contabilità speciale del Commissario.<br /> Peraltro, tale previsione non avrebbe vincolato le scelte del Commissario trattandosi, in ogni caso, di una mera facoltà cui fare eventualmente ricorso in base alle effettive esigenze contingenti compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Recentemente, l&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 è stato parzialmente modificato in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante &#8220;disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica&#8221;, prevedendo lo slittamamento di un anno della riduzione delle convenzioni Sogesid dal 2020 fino all&#8217;azzeramento al 2024 di cui all&#8217;articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018, mantenendo le medesime percentuali massime di riduzione annuale attualmente previste nel citato articolo 1, comma 317<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> La ragione di tale emendamento è da ricondurre al fatto che il concorso per l&#8217;assunzione dei funzionari tecnici per l&#8217;Area III presso il Ministero dell&#8217;ambiente era ancora in corso, essendosi svolte all&#8217;epoca unicamente le procedure preselettive (i cui esiti sono stati pubblicati il 17 gennaio 2020), mentre il concorso per l&#8217;assunzione dei funzionari amministrativi per l&#8217;Area III non era stato ancora bandito<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Giova evidenziare che l&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 prevede un &#8220;tetto&#8221; annuale di riduzione delle convenzioni (&#8220;fino al&#8221; valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al Ministero dell&#8217;ambiente l&#8217;individuazione specifica del <em>quantum</em> di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, l&#8217;emendamento in questione non incideva sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l&#8217;entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero poi confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.<br /> Più recentemente, l&#8217;articolo 15, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 &#8220;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di esecuzione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall&#8217;Unione Europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto&#8221;, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha ulteriormente prorogato di un anno l&#8217;entrata in vigore della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Ministero dell&#8217;ambiente e la Sogesid, in ragione dei ritardi nell&#8217;espletamento delle procedure di assunzione del personale connessa all&#8217;emergenza sanitaria COVID &#8211; 19.<br /> Un altro tema meritevole di attenzione, soprattutto alla luce del processo di razionalizzazione delle società pubbliche in atto negli ultimi anni, attiene agli ambiti di sovrapposizione tra l&#8217;attività della Sogesid s.p.a. e Invitalia s.p.a., essendo anche quest&#8217;ultima impiegata per la realizzazione di interventi in campo ambientale, in ragione dei quali si potrebbe procedere a un riordino delle attività oggi previste, mantenendo in capo a una sola società la competenza per gli interventi in campo ambientale oppure valutare la possibilità di rafforzarne la sinergia, anche mediante operazioni di controllo societario.<br /> In sede di esame del disegno di legge di bilancio 2020 sono stati presentati alcuni emendamenti di maggioranza che prevedevano il trasferimento della Sogesid s.p.a. (ridenominata Invitalia ambiente s.p.a.) all&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a. (Invitalia s.p.a.) mediante conferimento del relativo capitale sociale<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> L&#8217;emendamento non è stato approvato ma ha indubbiamente posto al centro dell&#8217;attenzione il tema del possibile sviluppo della <em>governance</em> di Sogesid s.p.a., anche nell&#8217;ottica di una razionalizzazione delle attività che tale società svolge in campo ambientale unitamente a Invitalia s.p.a. che potrebbe essere operata anche scorporando il ramo aziendale di Invitalia maggiormente affine ai compiti di Sogesid s.p.a. in modo da inglobarlo all&#8217;interno di quest&#8217;ultima<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> La possibilità di impiegare una società <em>in house</em> dotata di specifica <em>expertise</em> in campo ambientale appare comunque fondamentale ai fini di un efficiente ed efficace espletamento dei compiti istituzionali del Ministero dell&#8217;ambiente, notevolmente rafforzati con la recente istituzione del Ministero della transizione ecologica. Tenuto conto dell&#8217;assenza di strutture periferiche dell&#8217;amministrazione centrale, risulta infatti necessario poter disporre di uno strumento di pronta operatività e flessibilità a supporto degli enti gestori delle zone economiche ambientali, dei commissari di governo in campo ambientale, delle regioni e di tutte le istituzioni pubbliche che ne facciano richiesta<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il riordino del sistema dei controlli </strong><strong>ambientali: un &#8220;cantiere in corso&#8221;</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Negli ultimi anni sono state realizzate riforme volte a valorizzare il ruolo dei soggetti che operano sul piano dei controlli ambientali<a href="#_ftn37" title="">[37]</a> e che dispongono di una elevata specializzazione in tale settore, al fine di prevenire l&#8217;insorgere di situazioni di criticità ambientale e, conseguentemente, contenziosi in sede europea.<br /> Si tratta, nello specifico, del riordino che ha interessato l&#8217;ISPRA e le agenzie regionali di protezione ambientale, nonché dell&#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell&#8217;Arma dei Carabinieri con la conseguente creazione di un comparto di specialità ambientale-forestale all&#8217;interno della predetta Istituzione che ha arricchito le specifiche competenze già esercitate in precedenza dal Comando carabinieri per la tutela dell&#8217;ambiente e dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari.<br /> Con riferimento al sistema degli enti di protezione ambientale, giova operare in questa sede un breve <em>excursus</em> storico sull&#8217;evoluzione della disciplina in materia, fino alla legge 28 giugno 2016, n. 132, &#8220;Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente e disciplina dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale&#8221;. In tal modo si intendono delineare i singoli passaggi caratterizzanti e far emergere possibili spunti di riflessione sulle prospettive dell&#8217;assetto dei controlli ambientali, nel convincimento che la recente riorganizzazione di tali enti, pur importante, necessiti di ulteriori interventi a completamento del processo di riforma avviato nel 2016.<br /> All&#8217;indomani dell&#8217;istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente nel 1986, molteplici erano state le spinte, soprattutto da parte delle associazioni ambientaliste, per superare l&#8217;assetto dei controlli ambientali di competenza delle Unità sanitarie locali, che vi provvedevano attraverso i presidi multizonali di prevenzione, in modo da affidare tale compito ad un apposito Servizio nazionale di protezione ambientale.<br /> L&#8217;idea di fondo era che per le Unità sanitarie locali l&#8217;attività di protezione dell&#8217;ambiente aveva carattere sostanzialmente residuale rispetto ai controlli sanitari che ne costituivano la principale <em>mission</em> istituzionale e, in ogni caso, dette Unità non disponevano di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per poter adempiere a tale compito.<br /> In tale contesto, all&#8217;interno del pacchetto dei referendum abrogativi svoltisi il 18 aprile 1993 era stato approvato il quesito relativo alla sottrazione di tali competenze alle Unità sanitarie locali, presentato dall&#8217;associazione ambientalista Amici della Terra.<br /> Per ovviare al vuoto normativo conseguente alla citata abrogazione referendaria, il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aveva previsto, tra l&#8217;altro, l&#8217;istituzione dell&#8217;Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente; in particolare, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, tale Agenzia svolgeva attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell&#8217;ambiente nonché, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l&#8217;Agenzia europea per l&#8217;ambiente.<br /> Ai sensi del successivo comma 3, le regioni avrebbero provveduto a istituire apposite strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale e posti alle dipendenze delle province ai sensi del comma 4, in ragione delle funzioni amministrative di controllo ambientale attribuite a queste ultime ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità indicate in specifiche convenzioni con le regioni<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> L&#8217;articolo 4 ha poi introdotto una disciplina provvisoria dei controlli ambientali nelle more delle leggi regionali di istituzione delle strutture tecniche, demandando alle province l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell&#8217;igiene dell&#8217;ambiente, precedentemente di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle predette unità.<br /> È evidente come l&#8217;assetto dei controlli ambientali derivante dalle riforme del biennio 1993-1994 abbia risentito delle tendenze dell&#8217;epoca, mantenendo una competenza regionale in materia (analogamente a quanto previsto in ambito sanitario)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> e valorizzando il ruolo di indirizzo degli enti territoriali, nell&#8217;ottica della politica di decentramento di funzioni avviata sin dal 1990 e, più in generale, di &#8220;snellimento&#8221; delle strutture pubbliche, soprattutto statali<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. In tale contesto, il titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disciplinato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di &#8220;territorio e urbanistica&#8221;, &#8220;protezione della natura e dell&#8217;ambiente, tutela dell&#8217;ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti&#8221;, &#8220;risorse idriche e difesa del suolo&#8221;, &#8220;opere pubbliche&#8221;, &#8220;viabilità&#8221;, &#8220;trasporti&#8221; e &#8220;protezione civile&#8221;.<br /> Successivamente, ai sensi dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata istituita l&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con competenze tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l&#8217;individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. A tale Agenzia sono state trasferite le attribuzioni e le risorse dell&#8217;agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente e quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, con conseguente soppressione di tali organismi.<br /> Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 38, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale nell&#8217;ambito dell&#8217;Agenzia è stato costituito un organismo volto ad assicurare il coinvolgimento delle regioni, come previsto dall&#8217;articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale disposizione è stata poi novellata dall&#8217;articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, prevedendo nello statuto dell&#8217;agenzia l&#8217;istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Un ulteriore intervento di riordino che ha interessato l&#8217;APAT è stato operato dall&#8217;articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, l&#8217;Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>, senza tuttavia novellare l&#8217;articolo 38 e seguenti del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 che infatti tutt&#8217;oggi continua a mantenere la disciplina precedente alla riforma del 2008.<br /> All&#8217;ISPRA sono stati attribuiti i compiti e le risorse dell&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;Ambiente e per i servizi tecnici di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, nonché di altri enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;Istituto Nazionale per la fauna selvatica istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell&#8217;Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all&#8217;articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.<br /> Tale assetto dei controlli ambientali è stato poi innovato profondamente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 &#8220;Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente e disciplina dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale&#8221;.<br /> La legge ha perseguito l&#8217;obiettivo di assicurare omogeneità ed efficacia nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell&#8217;ambiente da parte dell&#8217;ISPRA e delle Agenzie ambientali, inserendo tali soggetti in un Sistema nazionale a rete.<br /> Nello specifico, la disciplina delle Agenzie da parte delle regioni viene ora vincolata all&#8217;obbligo di rispettare i LEPTA (&#8220;livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali&#8221;) il cui raggiungimento viene definito volta per volta dall&#8217;ISPRA mediante uno specifico programma triennale delle attività, approvato a livello centrale dal Ministero dell&#8217;ambiente.<br /> Le prestazioni delle Agenzie dovranno così conformarsi ai parametri dei LEPTA, fissati con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di rispettare standard minimi di qualità per tutto il territorio nazionale ed evitare situazioni di cronica inadeguatezza delle prestazioni in specifiche aree del Paese.<br /> Sempre nell&#8217;ottica di rafforzare il coordinamento tecnico dell&#8217;Ispra e delle Agenzie nell&#8217;attività di monitoraggio ambientale, è stato creato un sistema informativo nazionale ambientale (SINA) al fine di assicurare una divulgazione libera e accessibile ai soggetti interessati, nonché la creazione di una rete nazionale dei laboratori accreditati da parte del Sistema nazionale.<br /> Inoltre, è stata prevista l&#8217;individuazione (all&#8217;interno delle risorse umane disponibili) del personale incaricato degli interventi ispettivi nell&#8217;ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale disciplinandone i relativi poteri, nonché dei dipendenti dei singoli enti operanti con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> La riforma introdotta con la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha contribuito indubbiamente a rafforzare il coordinamento tra l&#8217;ISPRA e le agenzie regionali di protezione ambientale, con l&#8217;istituzione di una struttura organizzativa a rete al fine di superare le disomogeneità nelle attività delle agenzie regionali affiancato da un sistema informativo nazionale ambientale. Si tratta di una forma di coordinamento tecnico e in ragione di tale peculiarità è passata sostanzialmente indenne ai ricorsi in via principale da parte delle regioni alla Corte Costituzionale<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Ciò detto, esaminando le leggi istitutive delle agenzie regionali di protezione dell&#8217;ambiente emergono delle disomogeneità che, in alcuni casi, tendono a far venir meno il requisito tecnico proprio di tali soggetti, per effetto di disposizioni che tendono a configurare un rapporto particolarmente &#8220;stretto&#8221; con il vertice politico dell&#8217;amministrazione regionale.<br /> Al riguardo, non si può non esprimere perplessità circa il fatto che il direttore generale dell&#8217;ISPRA venga nominato dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto, mentre nel caso delle ARPA tale scelta, sulla base di requisiti più o meno stringenti previsti caso per caso dalle singole leggi istitutive, ricada generalmente sul Presidente della regione. Nel caso della Toscana e della Lombardia, addirittura la durata dell&#8217;incarico del direttore generale dell&#8217;ARPA viene fatta coincidere con quello del Presidente della giunta regionale, quasi a voler applicare una logica <em>simul stabunt, simul cadunt</em> propria degli organi politici a valenza &#8220;fiduciaria&#8221;<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Del pari, i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale variano da regione a regione, e solo in alcuni casi la legislazione regionale di settore rimanda espressamente alle previsioni di cui all&#8217;articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, relativamente ai requisiti del direttore generale sia dell&#8217;ISPRA che delle Agenzie ambientali regionali<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, tenuto conto tra l&#8217;altro che il predetto articolo 8 demanda alla scelta del legislatore regionale le procedure di nomina ma non l&#8217;individuazione dei requisiti richiesti per il direttore<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Qualche considerazione merita il caso dell&#8217;ARPA della regione Valle d&#8217;Aosta, la cui disciplina regionale per la nomina del direttore generale è stata modificata all&#8217;indomani della legge n. 132 del 2016 recidendo il carattere &#8220;fiduciario&#8221; inizialmente previsto.<br /> L&#8217;articolo 8, comma 1, legge regionale della Valle d&#8217;Aosta 4 settembre 1995, n. 41, come modificato dall&#8217;articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, prevedeva che &#8220;il Direttore generale dell&#8217;A.R.P.A. è nominato con le modalità di cui all&#8217;articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell&#8217;organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell&#8217;appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio &#8211; assistenziali prodotte ed erogate nella Regione&#8221;. Veniva così estesa al direttore generale dell&#8217;ARPA la normativa relativa al direttore generale dell&#8217;azienda USL &#8220;con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Tale disciplina è stata integralmente innovata dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, che all&#8217;articolo 9, comma 1, ora prevede che &#8220;il direttore generale dell&#8217;ARPA è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all&#8217;ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all&#8217;articolo <a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000832847ART20,__m=document">8</a> della <a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000832847ART0,__m=document">L. 132/2016</a>&#8220;.<br /> Il riordino della normativa deriva proprio dal necessario adeguamento con le novità introdotte dalle legge n. 132 del 2016 (come indicato all&#8217;articolo 1 della citata legge regionale n. 7 del 2018) e, in tale occasione, anche la procedura di nomina del direttore generale è stata sostanzialmente armonizzata con i requisiti di cui all&#8217;articolo 8 della legge n. 132 del 2016, ora espressamente richiamato nella norma regionale, eliminando la natura fiduciaria dell&#8217;incarico fino a quel momento prevista<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br /> Proprio con riferimento all&#8217;articolo 8 della legge n. 132 del 2016, con la sentenza n. 212 del 2017 la Corte Costituzionale, esprimendosi sul ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 1 del citato articolo, laddove prevedeva che i requisiti del direttore generale si applicassero anche alle province autonome, ritenendo che il grado di dettaglio e l&#8217;autoapplicatività di tale disposizione determinasse una lesione della competenza provinciale in materia di organizzazione del personale prevista dallo Statuto di autonomia<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>. È stata fatta così salva la normativa in materia adottata dagli enti ricorrenti<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Un altro aspetto da esaminare, sia pure sommariamente, attiene alla programmazione delle attività che, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è demandata all&#8217;ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all&#8217;articolo 13 della medesima legge, che predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell&#8217;intero territorio nazionale.<br /> Ai sensi del successivo comma 2, il programma triennale approvato con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.<br /> Tuttavia, nella legislazione regionale istitutiva delle ARPA solo in alcuni casi sono riportati espressi riferimenti al programma triennale sopra citato<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>, nonostante ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 2, della legge n. 132 del 2016 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all&#8217;articolo 10 della medesima legge.<br /> Con riferimento ai soggetti competenti alla programmazione delle attività, la legislazione regionale ha adottato una molteplicità di soluzioni diffferenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda le competenze attrivuite alla Giunta regionale, al Consiglio e al direttore dell&#8217;ARPA, in alcuni casi prevedendo il coinvolgimento di un apposito Comitato. La conseguenza è che in molti casi si realizza un&#8217;incidenza particolarmente accentuata degli organi politici della regione sulla programmazione delle attività di competenza della locale Agenzia regionale di protezione dell&#8217;ambiente, con il duplice effetto di allontanare l&#8217;attività della singola Agenzia dagli orientamenti stabiliti a livello di Sistema nazionale e di attrarlo nell&#8217;orbita dell&#8217;indirizzo politico regionale<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br /> Infine, qualche osservazione merita la questione delle risorse finanziarie destinate agli enti che compongono il sistema nazionale di protezione ambientale<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>.<br /> Come noto, l&#8217;ISPRA è destinataria di specifiche risorse nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell&#8217;ambito dell&#8217;azione dedicata relativa al &#8220;finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)&#8221;.<br /> Per le Agenzie regionali di protezione ambientale, la relativa dotazione proviene principalmente da trasferimenti regionali, in gran parte finanziati tramite il fondo sanitario regionale (eccetto che nel caso delle regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Valle d&#8217;Aosta nonché della Provincia di Trento) e, in misura ridotta, dai proventi di specifiche attività<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>.<br /> Sul tema, l&#8217;articolo 7, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si limita a demandare alla disciplina regionale l&#8217;individuazione delle modalità di finanziamento dell&#8217;attività delle agenzie &#8220;nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all&#8217;articolo 10&#8221;. L&#8217;articolo 9, comma 3, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei LEPTA e dei relativi criteri di finanziamento, mentre l&#8217;articolo 15, rubricato &#8220;modalità di finanziamento&#8221;, si limita, al comma 1, a prevedere una espressa clausola di invarianza finanziaria<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, disciplinando nei commi successivi gli ulteriori introiti che possono essere destinati alle agenzie.<br /> Tuttavia, tale normativa non appare adeguata ad affrontare compiutamente il tema del supporto finanziario delle agenzie ambientali, presentando altresì disposizioni in parte contraddittorie tra loro laddove, da una parte, si prevede il finanziamento dei LEPTA e del programma triennale, che per loro natura sono oggetto di una valutazione complessiva nell&#8217;ambito del sistema nazionale, dall&#8217;altra parte, si ribadiscono le fonti di finanziamento &#8220;previste a legislazione vigente&#8221; che, a loro volta, dipendono principalmente dai trasferimenti di ciascuna regione.<br /> In altri termini, di fronte ad attività che, almeno in teoria, dovrebbero ispirarsi ad una logica di omogeneità, le fonti di finanziamento rimangono ancorate a dinamiche locali, con una peso preponderante delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale che pare riproporre, in campo finanziario, quella sovrapposizione tra l&#8217;attività di controllo sanitario e quella svolta in campo ambientale che l&#8217;istituzione delle ARPA era volta a superare<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>.<br /> In tale quadro, si dovrebbe valutare l&#8217;opportunità di istituire un fondo nazionale da ripartire annualmente con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, al fine precipuo di finanziare il programma triennale delle attività e i LEPTA attraverso risorse &#8220;dedicate&#8221;, ferma restando la possibilità per ciascuna agenzia ambientale di poter impiegare in autonomia le risorse così concesse<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>.<br /> In alternativa, si potrebbe prevedere un meccanismo &#8220;a monte&#8221; volto a predeterminare la quota delle risorse del fondo sanitario nazionale per il finanziamento dei LEPTA, secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all&#8217;articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, in bsae al fabbisogno stimato dagli enti di protezione ambientale e agli obiettivi del programma triennale.<br /> La disamina ora compiuta sulla nomina del direttore delle agenzie ambientali e le asimmetrie emerse in materia di programmazione e di finanziamento delle attività pongono in primo piano il tema dell&#8217;articolazione dell&#8217;assetto dei controlli. Ad oggi, i controlli demandati alle Arpa risultano strettamente legati al contesto regionale, nonostante il positivo tentativo operato con la legge 28 giugno 2016, n. 132, di riportare in una logica di &#8220;rete&#8221; l&#8217;intero assetto con un ruolo di coordinamento assegnato all&#8217;ISPRA pur se di natura prettamente &#8220;tecnica&#8221; (aspetto, questo, rimarcato nella legge probabilmente nel tentativo di prevenire obiezioni da parte delle regioni circa il travalicamento delle loro competenze).<br /> Soprattutto, non si può sottacere il dubbio che questo assetto costituisca l&#8217;eredità dell&#8217;assetto &#8220;territoriale&#8221; del sistema sanitario come delineato negli anni &#8217;70, da cui poi nel 1993 sono state &#8220;estrapolate&#8221; le competenze in materia di controlli ambientali fino a quel momento assegnate alle Unità sanitarie locali, mantenendo così per i controlli ambientali la stessa logica di fondo dell&#8217;assetto delle competenze Stato-regioni che caratterizzava la materia sanitaria, di competenza concorrente.<br /> Detto in altri termini, non è pacifico se l&#8217;attribuzione al livello regionale dell&#8217;assetto dei controlli ambientali risponda a una necessità imposta dall&#8217;ordinamento costituzionale ovvero costituisca <em>sic et simpliciter</em> una scelta in tal senso adottata dal Legislatore statale, legittima costituzionalmente tanto quanto sarebbe un&#8217;eventuale esercizio di tali attribuzioni da parte di organi statali (ferme restando le prerogative delle autonomie speciali sulle quali la Corte Costituzionale si è già chiaramente espressa).<br /> In ogni caso, una seria riflessione dovrebbe essere avviata sia per realizzare effettivamente quel sistema integrato di protezione ambientale perseguito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, assicurando l&#8217;indispensabile correlazione tra funzioni e risorse, sia per aggiornare le disposizioni della medesima legge laddove necessario e, in tale quadro, armonizzare quanto più possibile le discipline regionali con il nuovo assetto normativo nazionale vigente.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Gli organismi di supporto: il Corpo delle Capitanerie di porto, il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri.</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, individua come organismi di supporto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare le Capitanerie di Porto, nonché il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri e il Comando Carabinieri per la tutela ambientale, oltre che i reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.<br /> In particolare, ai sensi dell&#8217;articolo 132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dalla Marina Militare e, ai sensi del successivo articolo 134, dipende funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede al sostegno finanziario del Corpo, attraverso capitoli di bilancio &#8220;dedicati&#8221; sul proprio stato di previsione della spesa.<br /> Pertanto, le risorse per il funzionamento del Corpo sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, analogamente a quanto avviene per il Comando Carabinieri per la tutela ambientale alle cui spese di personale (eccetto il personale &#8220;in organico&#8221;, i cui oneri sono a carico dell&#8217;Arma dei Carabinieri sul bilancio del Ministero della difesa), esercizio e investimento provvede il Ministero dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Accanto a tale assetto di dipendenze (cui si aggiunge quella funzionale anche con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), ai sensi dell&#8217;articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell&#8217;articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dell&#8217;articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, richiamati dal citato articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in tale contesto, esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell&#8217;ambiente marino e costiero. Tale supporto del Corpo delle Capitanerie di porto a favore del Dicastero è rafforzato dalla presenza, all&#8217;interno della struttura ministeriale, del Reparto ambientale marino, istituito dall&#8217;articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Le attività del Corpo hanno assunto particolare rilevanza nell&#8217;ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, soprattutto alla luce della crescente centralità delle politiche di tutela dell&#8217;ambiente marino e costiero, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, n. 138, nel novellare il citato decreto di riorganizzazione n. 97 del 2019, ha attribuito alla competenza di una specifica direzione generale del Ministero dell&#8217;ambiente, la Direzione generale per il mare e le coste, all&#8217;uopo istituita<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> In particolare, il personale delle Capitanerie di Porto esercita funzioni di controllo nelle aree marine protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, di tutela della biodiversità, nonché di prevenzione e contrasto agli abusi sul demanio marittimo, fornendo altresì il supporto tecnico alle scelte delle Regioni e dei Comuni nell&#8217;ambito della gestione integrata della costa. Giova infine precisare che il Capo del compartimento marittimo, per effetto della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (c.d. &#8220;legge sulla difesa del mare&#8221;), riveste il ruolo di autorità coordinatrice per la prevenzione ed il contrasto all&#8217;inquinamento marino.<br /> Nonostante l&#8217;importanza delle attività svolte in ragione della citata dipendenza funzionale prevista dall&#8217;ordinamento, fino al 2020 nel bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare non erano previsti specifici capitoli &#8220;dedicati&#8221; al Corpo delle Capitanerie di Porto; pertanto, i compiti di tutela ambientale venivano svolti di fatto nell&#8217;ambito delle risorse previste nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all&#8217;interno della missione &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221;, programma &#8220;sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste&#8221;.<br /> A seguito di specifica previsione normativa, contenuta all&#8217;articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 &#8220;legge di bilancio 2021&#8221;, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato previsto a partire dal 2022 un finanziamento di 3 milioni di euro annui col fine precipuo di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto l&#8217;esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza e controllo in materia di tutela dell&#8217;ambiente marino e costiero<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>.<br /> In tal modo, è stato assicurato un finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Guardia Costiera, garantendo l&#8217;esercizio continuativo delle attività svolte in dipendenza funzionale con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare; la decorrenza della dotazione finanziaria a decorrere dall&#8217;anno 2022 trova giustificazione nel fatto che fino a tale data l&#8217;esercizio delle predette funzioni, annualmente determinate dal Ministro dell&#8217;ambiente, è assicurato in regime convenzionale.<br /> In aggiunta al Corpo delle Capitanerie di porto, tra gli organismi di supporto al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare figura anche il Comando Carabinieri per la tutela ambientale.<br /> Si tratta di un comparto di specialità previsto già all&#8217;atto della costituzione del Ministero dell&#8217;ambiente, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) in forza del quale &#8220;per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell&#8217;ambiente, il Ministro dell&#8217;ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell&#8217;Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell&#8217;ambiente&#8221;<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> In ragione di tale dipendenza, il Comando carabinieri per la tutela ambientale è supportato dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante capitoli di bilancio &#8220;dedicati&#8221; con i quali vengono sostenuti gli oneri per il personale in extraorganico, stabilito in forza di norme di legge (specificamente l&#8217;articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010)<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>, nonché per il funzionamento del medesimo Comando, ivi comprese le relative articolazioni sul territorio nazionale.<br /> In base all&#8217;articolo 17 della legge n. 93 del 2001, il nucleo operativo ecologico è stato ridenominato in Comando Carabinieri per la tutela dell&#8217;ambiente (successivamente Comando Carabinieri per la tutela ambientale ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 e, da ultimo, Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22), alle cui dipendenze sono stati posti tre Gruppi (dislocati a Roma, Milano e Napoli con competenza rispettivamente sul territorio del Centro, Nord e Sud Italia) cui fanno capo i vari Nuclei operativi ecologici che operano sul territorio nazionale.<br /> Il personale del Comando è stato recentemente implementato di ulteriori 50 unità ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha novellato in tal senso l&#8217;articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, portando la dotazione complessiva a 299 unità.<br /> A queste unità &#8220;in extraorganico&#8221;, previste da specifiche disposizioni legislative succedutesi nel tempo con oneri stipendiali e accessori a carico del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, si aggiungono 178 militari in organico indicati nel decreto del Ministro della difesa 7 giugno 2005, per un totale di 477 unità, il cui trattamento economico rimane a carico del Ministero della difesa<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.<br /> Per quanto attiene alle esigenze di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, i relativi oneri sono interamente a carico del Ministero dell&#8217;ambiente, a prescindere dalle unità impiegate (in organico ovvero in extraorganico).<br /> Il potenziamento previsto dal citato decreto legge n. 162 del 2019, cospicuo nei numeri se rapportato alla dotazione complessiva del Comando, risulta viepiù rilevante se si tiene conto che l&#8217;ultima integrazione di personale, pari a 20 militari, era avvenuta con l&#8217;articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del 2006, e che nel frattempo i compiti esercitati dai militari dei nuclei operativi ecologici sono notevolmente aumentati, anche per effetto dell&#8217;evoluzione normativa in materia di contrasto agli illeciti ambientali, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 68 del 2015 in materia di reati ambientali.<br /> Dal 2016 le unità dell&#8217;Arma specializzate nella vigilanza e repressione degli illeciti in campo ambientale sono inquadrate all&#8217;interno del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri (CUTFAA), istituito all&#8217;atto dell&#8217;incorporazione del Corpo forestale dello Stato da parte dell&#8217;Arma per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha operato un riassetto complessivo del comparto di polizia ambientale<a href="#_ftn67" title="">[67]</a>.<br /> Su tale riorganizzazione è opportuno soffermarsi, sia pure limitatamente agli aspetti di stretto interesse rispetto ai contenuti del presente lavoro, valutandone le implicazioni rispetto all&#8217;assetto dei controlli ambientali e alle funzioni spettanti al Ministero dell&#8217;ambiente, alla luce del peso crescente di tale organizzazione non solo nell&#8217;attività repressiva dei reati ambientali ma anche nella realizzazione di interventi di bonifica nei siti inquinati<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>.<br /> Come noto, l&#8217;articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 &#8220;Codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221;, introdotto dal citato decreto legislativo n. 177 del 2016, pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri (CUTFAA) alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; invece, in capo al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare residua solamente la facoltà di avvalersi di tale Comando &#8220;limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero&#8221;<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>.<br /> Tale disposizione riprende sostanzialmente i contenuti dell&#8217;articolo 3, comma 1, della leggge 6 febbraio 2004, n. 36 &#8220;Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato&#8221;, pur se la riorganizzazione in argomento poteva essere l&#8217;occasione per riconfigurare la dipendenza funzionale del CUTFAA privilegiando un collegamento più diretto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto che le attività svolte da detto Comando risultano strettamente connesse alle tematiche ambientali, ben più di quanto appaia la connessione <em>ratione materiae </em>con i compiti istituzionali del Ministero delle politiche agricole<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>.<br /> Peraltro, l&#8217;articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino ad oggi sostanzialmente inattuato, già prevedeva il trasferimento in capo al Ministero dell&#8217;ambiente delle funzioni e dei compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale, pertanto si tratterebbe, in fin dei conti, di dare corso ad una disposizione già da tempo in vigore<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>.<br /> Tenuto conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ascritto i profili ambientali della materia forestale alla competenza statale sulla &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 117, comma 2, lettera s), Cost.<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>, tale riordino del sistema delle dipendenze potrebbe essere accompagnato dal trasferimento al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare delle competenze relative al patrimonio forestale non produttivo, attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, novellando in tale senso l&#8217;articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>.<br /> In tal caso, rimarrebbero comunque in capo al predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di arboricoltura produttiva e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco, trattandosi di ambiti esultanti dalla tutela dell&#8217;ambiente e, peraltro, ascritte alla competenza regionale.<br /> Un&#8217;attenzione specifica meritano gli aspetti finanziari connessi all&#8217;impiego del personale del CUTFAA, mediante i quali è possibile desumere la natura delle funzioni esercitate dal citato Comando, soprattutto in virtù della classificazione del bilancio per missioni e programmi che, a partire dalla legge n. 196 del 2009, consente di leggere le singole &#8220;voci&#8221; di spesa rapportando i finanziamenti alle finalità per le quali gli stessi vengono stanziati<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>.<br /> In linea generale, le risorse destinato alle esigenze del CUTFAA sono allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa, all&#8217;interno del programma di spesa &#8220;approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare&#8221; della missione &#8220;sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, istituiti all&#8217;indomani dell&#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato e alimentati con gli stanziamenti precedentemente allocati nel bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>.<br /> Fanno eccezione i finanziamenti dedicati al Comando carabinieri per la tutela ambientale e al Comando carabinieri politiche agricole e alimentari per i quali sono previsti specifici capitoli sul bilancio dei Dicasteri dai quali dipendono funzionalmente (rispettivamente nel programma &#8220;vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale&#8221; della missione &#8220;sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221; e nel programma &#8220;vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale&#8221; della missione &#8220;agricoltura, politiche agroalimentari e pesca&#8221;).<br /> A prescindere dallo stato di previsione della spesa ove tali risorse sono allocate, gli stanziamenti del CUTFAA e del Comando carabinieri per la tutela ambientale sono ricompresi all&#8217;interno della missione &#8220;sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, a conferma della stretta interrelazione tra i compiti attribuiti ai due Comandi nonché tra questi e le politiche di tutela ambientale del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, le cui dotazioni finanziarie sono in massima parte presenti nella citata missione.<br /> Sempre dal punto di vista finanziario, qualche riflessione è doverosa in merito alle fonti di alimentazione delle dotazioni di bilancio per l&#8217;attività di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti in campo ambientale, soprattutto rispetto alla possibilità di prevedere risorse dedicate per l&#8217;espletamento di tali compiti, in aggiunta agli stanziamenti ordinari previsti annualmente in sede di legge di bilancio.<br /> In particolare, la procedura sulle oblazioni e la destinazione dei relativi proventi ai sensi degli articoli 318-quater, comma 2, e 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, non sono state finora disciplinate da criteri univoci a livello nazionale bensì dalle linee guida emanate dalle singole Procure della Repubblica ovvero dalle Agenzie regionali di protezione ambientale<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Si tratta delle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L&#8217;articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede forme di ravvedimento (tecnicamente delle &#8220;prescrizioni&#8221;) che gli stessi organi di vigilanza nell&#8217;esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria possono impartire ai contravventori e che, una volta attuate, possono portare alla estinzione della contravvenzione comminata e all&#8217;archiviazione del reato. La prescrizione imposta dagli organi di vigilanza dovrà essere &#8220;asseverata tecnicamente dall&#8217;ente specializzato competente nella materia trattata&#8221;.<br /> In base al successivo articolo 318-quater, quando risulta l&#8217;adempimento della prescrizione, l&#8217;organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell&#8217;ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; nel caso in cui l&#8217;adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione la contravvenzione sarà ridotta della metà<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>.<br /> Tuttavia, la mancanza di disposizioni attuative della norma in esame e l&#8217;eterogeneità dei soggetti coinvolti (polizia municipale, agenzie ambientali, forze di polizia con competenze in materia ambientale) ha determinato una forte incertezza sia sulle modalità di corresponsione delle oblazioni sia sulla destinazione di queste ultime<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>.<br /> Tenuto conto dello stretto collegamento tra l&#8217;attività di asseverazione delle prescrizioni da parte degli organi accertatori, che non appaiono strettamente riconducibili alle loro attribuzioni istituzionali o comunque ne aggravano notevolmente la portata, e i proventi derivanti dalle oblazioni conseguenti al rispetto delle prescrizioni stesse, non appare giustificabile l&#8217;espletamento di tali compiti a invarianza di risorse.<br /> In tale contesto, sarebbe opportuno valutare la possibilità di attribuire almento parte di tali importi alle amministrazioni coinvolte in tale attività; sul modello del fondo unico di giustizia, istituito dall&#8217;articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si potrebbe prevedere che i proventi delle oblazioni siano versati all&#8217;entrata del bilancio dello Stato e riassegnati in tutto o in parte, al bilancio dei Ministeri della giustizia, dell&#8217;interno e dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, trattandosi delle amministrazioni cui fanno capo i soggetti che rientrano nell&#8217;attività di prevenzione/repressione da cui originano i flussi dei proventi dalle oblazioni<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>.<br /> La destinazione di una quota di proventi al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare troverebbe fondamento in ragione dei compiti di tutela dell&#8217;ambiente espletati, tra l&#8217;altro mediante il Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale posto alle sue dipendenze funzionali, nonché delle attività svolte dal sistema nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente (pur se solamente l&#8217;ISPRA è collegata da un rapporto diretto di strumentalità con tale Dicastero) secondo le modalità di assegnazione disciplinate ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132.<br /> Si potrebbe altresì prevedere di attribuire una quota anche al Ministero dell&#8217;Interno in relazione allo svolgimento dei compiti svolti in materia dalle forze di polizia statale quali la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l&#8217;Arma dei Carabinieri (con particolare riferimento per quest&#8217;ultima ai reparti del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari che, come noto, hanno assorbito il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato), nonché quale amministrazione centrale di riferimento per gli enti locali i cui corpi di polizia, nell&#8217;esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, possono essere impiegati nelle attività in argomento.<br /> Collegata al tema del meccanismo di oblazione previsto per le contravvenzioni penali in ambito ambientale è la questione, su cui si intende fare solo un breve cenno, relativa alla formazione del personale coinvolto che solo in parte è investito della qualifica di &#8220;ispettore ambientale&#8221;.<br /> L&#8217;introduzione di specifici reati ambientali a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, pur avendo delineato una sorta di &#8220;autorizzazione speciale&#8221; per l&#8217;esecuzione delle ispezioni e delle verifiche necessarie ai fini dell&#8217;espletamento dei compiti previsti all&#8217;articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di fatto non ha aggiunto ulteriori poteri rispetto a quelli attribuiti alla polizia giudiziaria a competenza generale ai sensi dell&#8217;articolo 55 del Codice di procedura penale.<br /> Al tempo stesso, la disciplina sopra indicata sulla procedura di oblazione in caso di contravvenzioni penali, prevedendo che la polizia giudiziaria impartisca al contravventore un&#8217;apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall&#8217;ente specializzato competente in materia, rende necessario poter disporre di organi tecnici particolarmente qualificati sia nell&#8217;impartire le relative prescrizioni che a verificarne l&#8217;assolvimento. Tali compiti attualmente vengono esercitati dagli enti del Sistema nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente e dalle forze di polizia specializzate.<br /> L&#8217;articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132, già contiene disposizioni per l&#8217;individuazione del personale dell&#8217;ISPRA e delle agenzie ambientali incaricato degli interventi ispettivi nell&#8217;ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente, la cui attuazione è demandata a un regolamento, non ancora emanato.<br /> Ai sensi del comma 6 del citato articolo 14, il personale ispettivo può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l&#8217;espletamento delle funzioni stesse, fermo restando che alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il successivo comma 7 prevede altresì che il presidente dell&#8217;ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, nell&#8217;ambito delle unità ispettive, i dipendenti che, nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.<br /> Tale qualifica dovrebbe essere estesa, mediante apposita modifica della predetta disposizione di legge, anche ad altri operatori coinvolti nell&#8217;attività in esame, comprese le forze di polizia, previa frequentazione di specifici corsi formativi e di aggiornamento, analogamente a quanto avviene per l&#8217;espletamento di compiti ispettivi in altri settori, quali quello sanitario e del lavoro<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>.</div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La nuova <em>mission</em> degli enti parco</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">La disciplina delle aree protette, compresa quella per i parchi nazionali, è contenuta nella legge n. 394 del 1991<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>, ad oggi rimasta sostanzialmente invariata nonostante i tentativi di riforma organica avviati in passato, fatte salve le recenti modifiche della <em>governance</em> e degli strumenti di pianificazione introdotte dall&#8217;articolo 55 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>.<br /> Come noto, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 1, gli enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell&#8217;ambiente.<br /> Il finanziamento dei parchi nazionali deriva principalmente da risorse statali allocate annualmente su specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del mare<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>; l&#8217;articolo 16, comma 1, della legge n. 394 del 1991 individua ulteriori entrate che, di fatto, costituiscono comunque importi residuali nel bilancio dei parchi<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>.<br /> In media, le spese di personale incidono per meno di un terzo rispetto al totale delle uscite correnti degli enti parco, pur oscillando notevolmente da parco a parco<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>. Le dotazioni organiche relative al personale degli enti parco sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013, che ha proceduto alla riduzione delle unità fino a quel momento previste in attuazione dell&#8217;articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; a queste si aggiunge il personale assunto in soprannumero a seguito di specifiche disposizioni di legge<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Sotto l&#8217;aspetto della <em>governance</em>, gli articoli 9 e 10 della legge n. 394 del 1991 disciplinano la procedura di nomina e le competenze degli organi degli enti parco, quali il Presidente, il Direttore, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco, con un coinvolgimento &#8220;variabile&#8221; di amministrazioni centrali (<em>in primis</em>, il Ministero dell&#8217;ambiente) e di quelle territoriali interessate.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 9, comma 2 prevede che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, d&#8217;intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale; tale procedura viene integrata dal successivo parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell&#8217;articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.<br /> La previsione dell&#8217;intesa da parte dei presidenti di regione interessati rappresenta spesso una fonte di rallentamento dell&#8217;<em>iter</em> di nomina del presidente del parco, soprattutto nei casi in cui il parco si trovi all&#8217;interno del territorio di due o più regioni, talchè la scelta del Ministro dell&#8217;ambiente appare condizionata dalla necessità di individuare un nome su cui si possa registrare la convergenza dei presidenti di regione.<br /> In astratto, dal punto di vista procedimentale il previsto coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale, il cui parere è privo di effetti giuridici obbligatori, appare meno problematico rispetto alla preventiva intesa regionale.<br /> Tuttavia, possono emergere situazioni di &#8220;tensione&#8221; politica nella Commissione parlamentare competente a esprimersi su soggetto individuato come Presidente del parco, soprattutto nel caso di proposte che pervengono a fine legislatura da parte di un governo in carica per il disbrigo degli affari correnti ovvero di quelle oggetto di intesa con il Presidente di regione pro tempore che, nel frattempo, è stato sostituito da un Presidente appartenente a un altro schieramento politico a seguito di elezioni per il rinnovo degli organi regionali<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>.<br /> Alla luce di quanto sopra esposto, la riforma della procedura di nomina del Presidente dell&#8217;ente parco costituisce una questione nevralgica al fine di individuare con maggiore chiarezza le facoltà in capo al Ministero dell&#8217;ambiente e le potestà decisionali degli enti territoriali coinvolti, evitando un meccanismo di veti incrociati che, soprattutto per la nomina del Presidente, può determinare ritardi fino a giungere a una situazione di vera e propria <em>impasse</em> nella relativa procedura.<br /> Tali criticità sono state in parte affrontate con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all&#8217;articolo 55, comma 1, lettera a), ha introdotto una intesa &#8220;cedevole&#8221; da parte dei presidenti di regione su uno dei candidati presentati nell&#8217;ambito di una terna proposta dal Ministro dell&#8217;ambiente. Tale intesa deve essere espressa entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, in caso contrario il Ministro dell&#8217;ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente scegliendo uno tra i nomi della terna<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br /> Con riferimento al direttore del parco, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991 la nomina avviene con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare in base a una terna di candidati proposta dal Consiglio direttivo del parco. Si tratta di soggetti individuati all&#8217;interno di un albo di idonei all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell&#8217;ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede poi a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.<br /> In tal caso, il Ministro dell&#8217;ambiente esercita una facoltà di scelta limitata, tuttavia, dalla rosa di tre nomi proposta dal Consiglio direttivo; quest&#8217;ultimo, a sua volta, non è libero di individuare qualunque soggetto ritenuto idoneo alla carica ma deve fare necessariamente riferimento ai nominativi inseriti in un albo.<br /> Le autonomie territoriali sono indirettamente coinvolte nella nomina del Direttore attraverso la presenza di quattro membri del Consiglio direttivo (cioè la metà dell&#8217;organo, eccetto il Presidente)<a href="#_ftn89" title="">[89]</a> che vengono designati dalla Comunità del parco, costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, della legge n. 394 del 1991.<br /> Inoltre, la nomina dei membri del Consiglio direttivo avviene mediante decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, sentite le regioni interessate; in questo caso, la facoltà decisionale del Ministro riguarda un solo componente del Consiglio direttivo, eccetto ovviamente il Presidente del parco che ne è membro di diritto.<br /> L&#8217;articolo 55 del decreto legge n. 76 del 2020 sopra citato è intervenuto anche sulla disciplina del direttore del parco, intervenendo su aspetti non attinenti alla procedura di nomina ma non per questo meno rilevanti, sanando evidenti lacune presenti nella normativa in materia.<br /> In primo luogo, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei direttori, previa selezione pubblica, non è più senza termine ma dura cinque anni, fatto salvo l&#8217;eventuale rinnovo con la medesima procedura prevista per l&#8217;accesso all&#8217;albo, al fine di promuovere una maggiore &#8220;dinamicità&#8221; nella composizione dell&#8217;albo da cui si vengono tratti i nominativi dei direttori dei parchi e consentire una periodica verifica sulla sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti iscritti.<br /> Inoltre, sono stati espressamente indicati i compiti del direttore del parco, non menzionati nel previgente articolo 9 della legge n. 394 del 1991. In particolare, in base al nuovo comma 11-bis del predetto articolo 9, viene precisato che il direttore è responsabile della gestione amministrativa dell&#8217;ente parco ed esercita le funzioni indicate all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando l&#8217;attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, nonché l&#8217;adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. In tal modo viene ribadita, sia pure indirettamente, la distinzione tra la sfera di indirizzo politico demandata al Presidente del parco e quella prettamente gestionale attribuita al direttore dell&#8217;ente.<br /> Sempre ai sensi del citato articolo 55 del decreto legge n. 76 del 2020, la revisione di tali assetti organizzativi degli enti parco è stata accompagnata da uno snellimento delle procedure per l&#8217;adozione degli atti di programmazione previsti dalla legge n. 394 del 1991, nell&#8217;ottica di una razionalizzazione delle procedure funzionale, a sua volta, all&#8217;effettivo esercizio delle attribuzioni che la legislazione vigente conferisce ai parchi.<br /> Come noto, gli strumenti di programmazione previsti dalla legge n. 394 del 1991 sono il Piano per il parco (articolo 12), il Regolamento del parco (articolo 11) e il Piano pluriennale economico e sociale (articolo 14), predisposti con il coinvolgimento, unitamente all&#8217;ente parco, dell&#8217;amministrazione vigilante, delle regioni e degli enti locali (comuni e comunità montane).<br /> Il Piano per il parco disciplina l&#8217;organizzazione generale del territorio, suddividendolo in aree distinte in base al diverso grado di protezione ambientale e fissando gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull&#8217;ambiente naturale in genere. Inoltre, il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.<br /> Il Regolamento del parco disciplina l&#8217;esercizio delle attività consentite e da valorizzare, nonché stabilisce le attività e le opere vietate ai fini della salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio.<br /> Al riguardo, a seguito delle modifiche apportate ai citati articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991 dall&#8217;articolo 55, comma 1, lettere b) e c), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, il Legislatore ha ridotto i singoli termini procedimentali e introdotto disposizioni volte a pervenire all&#8217;approvazione del Piano e del Regolamento del parco in tempi certi.<br /> Nello specifico, alla lettera b) è stato rivisto l&#8217;iter di approvazione del regolamento del parco, mantenendo le fasi partecipative previste all&#8217;articolo 11 della legge n. 394 del 1991 ma fissando modalità e termini temporali e prevedendo meccanismi per superare eventuali momenti di stallo nella procedura.<br /> A tal fine, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare può esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell&#8217;ente parco nell&#8217;adozione del regolamento<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>. Inoltre, l&#8217;intesa delle regioni sul regolamento del parco originariamente prevista viene resa &#8220;cedevole&#8221;, intendendosi acquisita se non espressa entro un termine prestabilito di novanta giorni, in modo da superare una possibile situazione di <em>empasse</em> che rischia sistematicamente di bloccare l&#8217;adozione del regolamento del parco.<br /> Alla lettera c), è stata novellata la procedura di approvazione del Piano del parco prevista all&#8217;articolo 12 della legge n. 394 del 1991.<br /> In particolare, è stato previsto che il piano sia adottato dall&#8217;ente parco e non più dalla regione; inoltre, si prevede che il piano sia depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate ed entro tale termine possono formulare osservazioni, novellando così la previgente disciplina che prescriveva un termine di quaranta giorni sia per il deposito che per la formulazione delle osservazioni.<br /> Viene altresì stabilito che la regione si pronunci sulle osservazioni formulate dai predetti enti territoriali entro sessanta giorni da quando perviene il parere dell&#8217;ente parco (anziché entro centoventi giorni). Inoltre, la regione approva il piano d&#8217;intesa con il parco nonché, per talune aree del parco, anche con gli enti locali interessati, tenendo conto del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica nel cui ambito viene acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sugli aspetti paesaggistici.<br /> Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano da parte dell&#8217;ente parco entro il termine massimo di dodici mesi. In tal caso il piano viene approvato direttamente dal Ministro dell&#8217;ambiente con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nei casi ivi previsti, entro i centoventi giorni successivo, previa diffida ad adempiere.<br /> Tale procedura sostituisce quella previgente, particolarmente farraginosa, che prevedeva in una prima fase l&#8217;intervento di un comitato misto costituito da rappresentanti del medesimo Dicastero e delle regioni per addivenire a un&#8217;intesa nonché, in caso di mancato accordo, la successiva rimessione della questione da parte del Ministro dell&#8217;ambiente al Consiglio dei Ministri che decideva in via definitiva.<br /> Un terzo documento è il piano programmatico economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, previsto dall&#8217;articolo 14 della legge n. 394 del 1991, che rappresenta lo strumento per favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all&#8217;interno del parco e nei territori adiacenti. Si tratta di un documento importante al fine di coniugare le esienze di conservazione del territorio con quelle dello sviluppo sostenibile, promuovendo iniziative di natura imprenditoriale e sociale compatibili con le finalità del parco.<br /> Tuttavia, tali iniziative di sviluppo economico e sociale di fatto non sono state realizzate dai parchi, ragion per cui sono state recentemente previste in sede normativa statale misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all&#8217;interno dei parchi nazionali<a href="#_ftn91" title="">[91]</a>.<br /> A tal fine, con l&#8217;articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, introdotto nel corso dell&#8217;<em>iter</em> parlamentare di conversione del decreto legge mediante specifico emendamento governativo, è stata introdotta la Zona Economica Ambientale (ZEA), coincidente con il territorio dei parchi nazionali, allo scopo di rafforzarne l&#8217;azione di contrasto dei cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell&#8217;aria (in linea con i contenuti del citato decreto legge) e, soprattutto, di fornire la cornice giuridica di riferimento per la definizione di un regime economico speciale a favore dei cittadini e delle imprese operanti all&#8217;interno del territorio dei parchi nazionali, contrastando così il fenomeno dello spopolamento.<br /> Infatti, i parchi nazionali, in ragione della loro estensione territoriale, presentano al loro interno non solo aree verdi non antropizzate ma anche zone abitative e attività economiche imprenditoriali; in tale ottica, si è inteso rafforzare il contributo ecosistemico dei parchi nazionali anche nelle aree antropizzate mediante l&#8217;istituzione, appunto, delle &#8220;zone economiche ambientali&#8221;.<br /> Peraltro, la promozione di interventi eco sostenibili all&#8217;interno dei parchi può costituire un esempio virtuoso di equilibrio tra attività antropiche e tutela dell&#8217;ambiente che, in prospettiva, può assurgere a modello anche per le aree esterne ai parchi.<br /> Il modello di riferimento delle ZEA è quello delle zone economiche speciali, opportunamente adattato, che come noto sono state introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 &#8220;Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno&#8221;, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con l&#8217;obiettivo di promuovere lo sviluppo economico nelle aree più arretrate del Paese attraverso specifiche misure di semplificazione amministrativa e di incentivi fiscali.<br /> In particolare, la norma prevede al comma 1 che, nell&#8217;ambito delle suddette zone, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, forme di sostegno alle nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale. Detti interventi sono concessi a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell&#8217;area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell&#8217;investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, non siano in stato di liquidazione o scioglimento e le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.<br /> Tali finanziamenti devono essere volti a promuovere l&#8217;ammodernamento degli impianti esistenti con lo scopo di abbattere le emissioni, le energie rinnovabili, lo sviluppo di tecnologie per promuovere la transizione verso un&#8217;economia a basse emissioni di CO2, il &#8220;sequestro&#8221; di CO2 mediante la silvicoltura, nonché l&#8217;adozione di misure di incremento dell&#8217;efficienza energetica.<br /> Si tratta di attività riconducibili alle finalità di cui all&#8217;articolo 19, comma 6, lettere a), b), d) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di recepimento della direttiva 2008/29/CE (recentemente abrogato dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attuativo della nuova direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018) espressamente richiamate nella disposizione in argomento, cioè devono essere coerenti con i vincoli di destinazione dei proventi dei diritti di emissione in base al sistema EU-ETS.<br /> Nel successivo 2 dell&#8217;articolo 4-ter, nel testo ora vigente, è stato previsto che per tali finalità, nell&#8217;ambito dei progetti finanziati ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle ZEA e che svolgono attività economiche eco-compatibili.<br /> In tal modo, è stato esplicitato il collegamento tra gli interventi finanziabili e la finalità di miglioramento della qualità dell&#8217;aria propria del decreto legge n. 111 del 2019, con l&#8217;ulteriore conseguenza di individuare nei proventi delle aste CO2 un importante bacino finanziario di riferimento da cui attingere risorse per promuovere lo sviluppo delle zone economiche ambientali, anche con ulteriori misure incentivanti da stabilire in successivi provvedimenti legislativi.<br /> Proprio nel solco della nuova disciplina sulle ZEA, l&#8217;articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, nell&#8217;istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze con una dotazione di 470 milioni di euro per il 2020, 930 milioni di euro per il 2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ha destinato una quota fino a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>.<br /> Ulteriori misure finanziarie riservate alle zone economiche ambientali sono state previste nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 &#8220;legge di bilancio 2021&#8221;.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 1, commi da 760 a 766, ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incentivare il sistema del &#8220;vuoto a rendere&#8221; per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e), comma 1, dell&#8217;articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a favore dei soggetti economici aventi la sede operativa all&#8217;interno di una zona economica ambientale<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>.<br /> Inoltre, ai sensi dei commi da 760 a 771, è stata incentivata l&#8217;adozione da parte degli Enti di Governo d&#8217;ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di commisurare la tariffa rifiuti all&#8217;effettivo servizio reso alle utenze. Tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all&#8217;attuazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l&#8217;effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>.<br /> Infine, in base ai commi da 760 a 771, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale, anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>.<br /> L&#8217;istituzione delle zone economiche ambientali rappresenta un indubbio passo in avanti nella riconfigurazione del ruolo degli enti parco, attribuendo a questi ultimi una nuova <em>mission</em> in grado di coniugare la tutela della flora e della fauna con lo sviluppo di attività <em>green</em> e che, in ogni caso, non si pone in rottura con l&#8217;assetto delineato dalla legge n. 394 del 1991 ma anzi sviluppa e approfondisce istituti già ivi previsti, sia pure <em>in nuce<a href="#_ftn96" title=""><strong>[96]</strong></a></em>.<br /> L&#8217;introduzione di una disciplina giuridica di riferimento, l&#8217;individuazione delle attività da finanziare strettamente collegate alle importanti risorse finanziarie provenienti dai proventi del sistema EU-ETS, unitamente alla crescente priorità delle tematiche ambientali nelle politiche pubbliche, rendono gli enti parco nazionali la &#8220;nuova frontiera&#8221; dell&#8217;assetto della <em>governance</em> ambientale.<br /> Tuttavia, da ciò consegue la necessità di superare le rigidità che spesso connotano la gestione di tali enti, razionalizzando le procedure di nomina degli organi, evitando situazioni di <em>impasse</em> nell&#8217;iter di adozione dei documenti programmatici, nonché innescando circuiti &#8220;virtuosi&#8221; dal punto di vista economico che possano potenziare gli introiti dei parchi rispetto al canale principale di finanziamento costituito dai trasferimenti da parte dello Stato, nel solco di quanto già previsto dal decreto legge n. 76 del 2020.<br /> Sotto questo aspetto, la previsione di specifiche forme di sostegno alle imprese che operano nelle ZEA pone la questione circa i soggetti chiamati ad operare nella gestione amministrativa di tali interventi; in teoria, secondo una logica di prossimità, potrebbero essere gli stessi enti parco a partecipare all&#8217;attuazione delle norme di agevolazione delle attività eco-compatibili, a patto ovviamente di dotarsi di un apparato adeguato a fronteggiare tale attività.<br /> La scelta originariamente operata nel c.d. &#8220;decreto legge clima&#8221; (specificamente al comma 2 dell&#8217;articolo 4-ter, nella versione precedente alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 76 del 2020) era quella di destinare una quota dei proventi delle aste CO2 alle aziende &#8220;con sede legale e operativa nei comuni aventi almento il 45 per cento della propria superficie compreso all&#8217;interno di una ZEA&#8221;, individuando così gli enti locali quali interlocutori per l&#8217;erogazione dei contributi e valorizzando così i Comuni che presentano una gran parte del proprio territorio all&#8217;interno di un&#8217;area parco.<br /> A fronte dei vincoli propri dei parchi nazionali, i Comuni potevano avere così l&#8217;incentivo a perimetrare le aree protette in modo da ricomprendere una parte del proprio territorio per raggiungere la citata soglia del 45 per cento e poter assicurare alle imprese nel proprio territorio, anche a quelle esterne ai confini del parco, le agevolazioni previste per le ZEA.<br /> Di conseguenza, in forza di tale disposizione dalla disciplina in argomento venivano escluse le imprese che operanti all&#8217;interno dei parchi ma il cui Comune di riferimento non presentava il requisito del 45 per cento del proprio territorio all&#8217;interno dell&#8217;area protetta; tale scelta potrebbe essere motivata dal ruolo limitato esercitato allo stato dagli enti parco quali soggetti di amministrazione attiva, talché tale funzione viene svolta dai Comuni quali enti più prossimi alla realtà dei parchi.<br /> La disciplina in argomento è stata recentemente innovata dall&#8217;articolo 55, comma 3-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo che le agevolazioni siano concesse alle imprese con sede operativa all&#8217;interno delle ZEA, rimuovendo così il requisito ulteriore della sede legale all&#8217;interno dei parchi nonché facendo coincidere l&#8217;ambito territoriale di riferimento con i confini dei parchi nazionali.<br /> In tal modo, gli enti parco sono ora posti di fronte alla sfida di porsi quali interlocutori diretti delle imprese che operano all&#8217;interno dei loro territori, agendo in sinergia con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in prospettiva qualora vengano introdotte alle ulteriori misure di supporto alle attività economiche <em>green</em><a href="#_ftn97" title="">[97]</a>.<br /> Alla luce di queste recenti novità normative, lo sviluppo organizzativo e amministrativo delle aree protette nazionali, che passa anche per una riforma dell&#8217;attuale <em>governance</em> e dei strumenti di programmazione esistenti, appare così necessario per dare completa attuazione alla rinnovata <em>mission</em> istituzionale loro riconosciuta dalla recente legislazione in materia.<br /> Al tempo stesso, la previsione di meccanismi incentivanti, contenuta necessariamente in sede di normativa statale e in relazione alla quale il ruolo di impulso del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane imprescindibile, riporta in primo piano il tema dei rapporti tra gli enti parco e il citato Dicastero, chiamati a collaborare sia nella fase di elaborazione delle proposte che, successivamente, in quella gestionale per definire le misure idonee rispetto alle specifiche esigenze dei parchi.<br /> Al riguardo, mancano ad oggi meccanismi stabili di coordinamento tra gli enti parco nazionali e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrebbero assicurare omogeneneità nelle azioni di intervento dei singoli parchi e promuovere le necessarie sinergie sul piano tecnico-amministrativo, tra questi ultimi e il Dicastero per un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse loro assegnate.<br /> L&#8217;esigenza di individuare una sede istituzionale di raccordo tra tali soggetti, ad oggi assente nell&#8217;ordinamento, è diventata ancora più urgente alla luce delle recenti novità introdotte in materia di zone economiche ambientali su cui ci si è soffermati in precedenza, in relazione alle quali i parchi sono chiamati sempre più ad agire direttamente sotto l&#8217;impulso del Ministero dell&#8217;ambiente e in costante interazione con ques&#8217;ultimo.<br /> Facendo riferimento all&#8217;assetto previsto nella legge n. 132 del 2016 per gli enti di protezione ambientale, si dovrebbe pertanto valutare la possibilità di istituire un sistema nazionale a rete degli enti parco, al fine di rafforzare il coordinamento dei compiti istituzionali loro attribuiti e realizzare, ove possibile, una gestione &#8220;in accentrata&#8221; da parte del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di taluni aspetti amministrativi comuni agli enti parco, con particolare riferimento all&#8217;approvvigionamento di beni, servizi e forniture, in modo da razionalizzare le procedure e assicurare l&#8217;utilizzo efficiente delle risorse disponibili.<br /> L&#8217;aspicabile introduzione di questa sede di raccordo istituzionale tra il Dicastero dell&#8217;ambiente e gli enti parco potrebbe essere realizzata mediante opportune modifiche della legge n. 394 del 1991, in modo da recuperarne gli obiettivi di fondo attualizzandoli alle nuove esigenze senza necessariamente incidere sulle competenze proprie delle autonomie territoriali, rivitalizzando taluni istituti che nel tempo sono venuti progressivamente meno.<br /> Originariamente l&#8217;articolo 3 della legge n. 394 del 1991 prevedeva il Comitato per le aree naturali protette, formato dai Ministri di settore e da una rappresentanza dei Presidenti di regione, nonché la Consulta tecnica per le aree naturali protette formata da nove esperti nominati dal Ministro dell&#8217;ambiente, con funzione consultiva.<br /> Il Comitato per le aree naturali protette è stato soppresso ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tuttavia tale organismo di coordinamento potrebbe essere riproposto restringendolo ai soli rappresentanti degli enti parco nazionali (oltre che della Direzione generale del Ministero dell&#8217;ambiente competente per materia) e ponendolo a un livello diverso da quello più prettamente politico che caratterizzzava il suddetto Comitato.<br /> Al tempo stesso, si dovrebbe valutare di recuperare il programma triennale delle aree naturali protette inizialmente previsto all&#8217;articolo 4 della legge n. 394 del 1991 e soppresso dall&#8217;articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitandolo ai soli enti parco nazionali, al fine di realizzare anche sotto il profilo delle attività quella sinergia che il nuovo modello di <em>governance</em> sopra proposto intende realizzare nel quadro del necessario rapporto sinallagmatico tra funzioni e risorse finanziarie assegnate<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> Indubbiamente la soppressione degli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991 trovava all&#8217;epoca fondamento nell&#8217;esigenza di adattare i contenuti della citata legge al nuovo quadro ordinamentale volto a realizzare il decentramento amministrativo, in vista della successiva riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione.<br /> Tuttavia, la riproposizione di tali istituti originariamente previsti nella legge n. 394 del 1991 limitata ai soli enti parco nazionali non pare presentare profili di contrasto con le competenze degli enti territoriali<a href="#_ftn99" title="">[99]</a>, sia per l&#8217;espressa esclusione delle aree protette regionali, sia in ragione del fatto che si tratterebbe di dare vita ad un coordinamento amministrativo e finanziario tra gli enti parco riferito alla modalità di esercizio di funzioni e all&#8217;utilizzo di risorse che già oggi sono disciplinati direttamente dalla legge statale<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>. Al riguardo, giova evidenziare che in base all&#8217;articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge n. 394 del 1991 hanno rilievo nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.</div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Il punto di situazione sulle Autorità di bacino distrettuale</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Nel quadro della politica per la difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche un ruolo importante viene svolto dalle Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, che svolge funzioni di raccordo in materia ambientale tra lo Stato e le regioni<a href="#_ftn101" title="">[101]</a>.<br /> In particolare, l&#8217;Autorità di bacino distrettuale provvede all&#8217;elaborazione del Piano di bacino distrettuale, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d&#8217;uso ai fini della conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque, nonché dei programmi di intervento; inoltre, l&#8217;Autorità esprime pareri sui piani e programmi dell&#8217;Unione Europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche, valutandone la coerenza rispetto agli obiettivi del piano di bacino.<br /> L&#8217;Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del mare, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, oltre che al controllo della Corte dei Conti, concorrendo altresì all&#8217;attuazione delle attività di competenza del medesimo Dicastero. A tal fine, il Ministero dell&#8217;ambiente stabilisce criteri ed indirizzi uniformi per l&#8217;intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell&#8217;Autorità di bacino distrettuale<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>.<br /> Ciascuna Autorità è dotata di una struttura centrale e di strutture o direzioni territoriali che operano con riferimento ai bacini idrografici presenti nel distretto di competenza.<br /> La strutturazione delle autorità, delineata inizialmente dalla legge 18 maggio 1989, n. 183<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>, è stato sottoposta a successive, importanti modifiche nel corso degli anni sotto la spinta del diritto europeo (in particolare la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2007/60/CE), rimandando però la concreta definizione degli assetti organizzativi a provvedimenti attuativi la cui mancata adozione ha mantenuto per anni l&#8217;assetto per Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali risalente al 1989. Per tale ragione appare necessario procedere, sia pure sommariamente, a delineare la progressiva evoluzione delle Autorità, a partire dall&#8217;assetto definito alla fine degli anni &#8217;80.<br /> Come noto, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, che ha introdotto la prima disciplina organica sulla difesa del suolo, per ogni bacino idrografico di rilievo nazionale è stata istituita un&#8217;Autorità di bacino, funzionale alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.<br /> In particolare, il bacino è stato qualificato come lo spazio dal quale le acque da qualsiasi provenienza defluendo in superficie si raccolgono in un dato corso d&#8217;acqua, nonché come spazio che può essere allato dalle acque del medesimo corso d&#8217;acqua; l&#8217;istituzione dei bacini idrografici era volta a consentire il governo delle attività di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi, demandato appunto a ciascuna Autorità di bacino territorialmente competente.<br /> Successivamente, al fine di perseguire la gestione unitaria di più bacini con la direttiva 2000/60/CE è stato introdotto il distretto idrografico, inteso come area di retta e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. I principi di tale direttiva sono stati poi recepiti nella Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo all&#8217;articolo 63 l&#8217;istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64.<br /> Il comma 2 del citato articolo 63 ha condizionato l&#8217;attivazione delle citate autorità all&#8217;emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 alle nuove autorità distrettuali; tuttavia, tale decreto attuativo non è stato adottato, impedendo la costituzione delle nuove autorità di bacino distrettuale.<br /> Sono state così mantenute in regime di <em>prorogatio</em> le autorità di bacino attraverso specifici provvedimenti normativi (articolo 1 del decreto legislativo8 novembre 2006, n. 284 e articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) e prevedendo, all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, che le autorità di bacino di rilievo nazionale avrebbero svolto nel frattempo il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell&#8217;ambito del distretto idrografico di appartenenza<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>.<br /> Infine, con il riordino operato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. &#8220;collegato ambientale&#8221;), sono state istituite le Autorità di bacino distrettuale, cui hanno fatto seguito i decreti attuativi che hanno disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, anche dal punto di vista delle risorse umane, strumentali e finanziarie.<br /> Questo nuovo sistema delle autorità, in luogo dei confini degli enti amministrativi prende ora a riferimento ambiti territoriali definiti in base alle caratteristiche idrografiche degli stessi, quali i distretti e i bacini idrografici come definiti dall&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<a href="#_ftn105" title="">[105]</a>, al fine di evitare la frammentazione delle politiche generali di governo delle risorse idriche e della difesa del suolo.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede sette distretti idrografici (Alpi Orientali, Fiume Po, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia), che sono il risultato dell&#8217;aggregazione dei precedenti bacini nazionali, interregionali e regionali introdotti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.<br /> Si tratta di enti caratterizzati da una forte presenza istituzionale del Ministero dell&#8217;ambiente, soprattutto all&#8217;interno della Conferenza istituzionale permanente di ciascuna Autorità di bacino distrettuale, la cui attività è fortemente influenzata dal governo centrale.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 58 del citato decreto legislativo, il Dicastero esercita funzioni di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo nonché di quelle di previsione, prevenzione per le alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;.<br /> Inoltre, ai sensi dell&#8217;articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spetta al Ministro dell&#8217;ambiente, mediante decreto, l&#8217;approvazione degli Statuti delle autorità<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>; nello specifico, tali attività sono esercitate dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell&#8217;acqua, inquadrata nel Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, al cui interno opera la una specifica Divisione competente per materia cui spetta, tra gli altri, il monitoraggio e la verifica delle attività delle Autorità di distretto e dei piani da esse adottati.<br /> Inoltre, il Ministero dell&#8217;ambiente interviene direttamente nella <em>governance</em> delle Autorità di bacino distrettuale mediante la Conferenza istituzionale permanente<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>.<br /> La Conferenza istituzionale permanente, presieduta e convocata dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composta da altri sei ministri competenti per materia, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome (o loro delegati), nonché il delegato della Protezione civile. Tale organo provvede all&#8217;adozione degli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione, con particolare riferimento alla definizione di indirizzi, metodi e criteri per la redazione del piano di bacino<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>, che viene poi approvato dal Presidente del Consiglio, previa valutazione ambientale strategica in ambito statale.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 63, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza permanente (compreso, pertanto il Ministero dell&#8217;ambiente) e può essere integrata, tra gli altri, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto, su designazione della Conferenza istituzionale permanente.<br /> La Conferenza operativa esprime pareri sul piano di bacino distrettuale e relativi stralci, nonché emana direttive sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell&#8217;Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.<br /> Parimenti rilevante risulta il ruolo del Ministero dell&#8217;ambiente nella nomina del Segretario generale dell&#8217;Autorità di bacino il quale, secondo l&#8217;articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l&#8217;esercizio dei compiti indicati al successivo comma 8 del medesimo articolo 63.<br /> Inoltre, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell&#8217;articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente, può esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti locali in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all&#8217;ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, con oneri a carico dell&#8217;ente inadempiente. Si tratta di un potere sostitutivo che si aggiunge a quelli previsti a legislazione vigente nonché agli interventi sostitutivi di cui all&#8217;articolo 132 del medesimo decreto legislativo in caso di mancata effettuazione dei controlli da parte dei soggetti competenti ai sensi della parte terza del decreto.<br /> L&#8217;opera di &#8220;accentramento&#8221; della <em>governance</em> nel settore in esame operata soprattutto a seguito delle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, è risultata necessaria al fine di evitare frammentazioni e discrasie nella tutela del territorio<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>, soprattutto in relazione all&#8217;articolazione dei distretti che, come sopra evidenziato, trascendono dai confini amministrativi e possono ricomprendere al loro interno territori appartenenti a due o più regioni<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>.<br /> Si tratta peraltro di un sistema di <em>governance</em> che trova fondamento nell&#8217;approccio integrato tra tutela delle acque e difesa del suolo, che necessariamente richiede che la dimensione territoriale di intervento di ciascuna Autorità sia definita in base a comuni caratteristiche idrografiche<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>.<br /> La particolarità dell&#8217;organizzazione e delle funzioni attribuite alle Autorità di bacino distrettuali, soprattutto in materia di pianificazione e programmazione distrettuale con priorità di redazione del Piano di Gestione Acque e del Piano di Gestione Rischio Alluvione, richiede tuttavia la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, che tuttavia risultano spesso limitate rispetto ai reali fabbisogni.<br /> In particolare, la realizzazione delle succitate attività ed obiettivi programmatici richiede qualificato personale, dotato di competenze specialistiche nell&#8217;ambito della programmazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale di bacino, su cui si rende necessario un intervento in tal senso da parte del Legislatore statale in modo da completare, tra l&#8217;altro, il trasferimento di compiti e risorse dalle precedenti Autorità ai nuovi enti.<br /> Dal punto di vista finanziario, infatti, il bilancio delle Autorità di bacino distrettuale dipende principalmente dalle risorse statali, allocate annualmente in sede di legge di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, specificamente nella missione &#8220;sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, programma &#8220;tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico&#8221;, azione &#8220;finanziamenti alle autorità di bacino&#8221;<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>.<br /> Fermo restando l&#8217;assetto istituzionale sopra descritto, la riconduzione della materia del dissesto idrogeologico al Ministero dell&#8217;ambiente consente di rafforzare il sistema integrato di difesa del suolo e di tutela delle acque che, pur richiedendo il necessario coinvolgimento di altre Amministrazioni, quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Protezione civile, consentirà di promuovere l&#8217;attuazione degli interventi nello specifico campo utilizzando (e, se del caso, implementando in modo proficuo) i canali istituzionali già oggi previsti.<br /> Da ciò deriva l&#8217;esigenza di potenziamento organizzativo delle Autorità di bacino distrettuali, il che richiede necessariamente un intervento da parte del Legislatore statale, sia con riferimento alle risorse umane e strumentali che a quelle finanziarie, allocate sul bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente.<br /> Si tratta di una necessità ben presente anche a livello parlamentare, come confermato dal fatto che, come sopra evidenziato, nel corso della &#8220;sessione&#8221; di bilancio 2018 sono state introdotte specifiche misure accompagnate da cospicui fondi, pari a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018, relativamente al trattamento economico del personale delle autorità di bacino e a specifici finanziamenti per talune Autorità, per supportare, sia pure parzialmente, la riorganizzazione del sistema delle autorità di bacino distrettuale all&#8217;indomani del nuovo assetto introdotto dal c.d. &#8220;collegato ambientale&#8221;<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>. Si tratta di iniziative meritevoli che tuttavia richiederebbero di essere ulteriormente approfondite e allargate all&#8217;intero sistema delle Autorità di bacino distrettuale, evitando quelle logiche localistiche e asistematiche che spesso connotano le iniziative emendative approvate in sede parlamentare.<br /> A margine, giova evidenziare che la progettazione e attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico è attualmente demandata ai Presidenti di regione in qualità di Commissari straordinari nominati ai sensi dell&#8217;articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.<br /> Le competenze e i poteri dei Commissari sono stati successivamente rafforzati per effetto dell&#8217;articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell&#8217;articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall&#8217;articolo 9, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.<br /> Si tratta di una disciplina emergenziale che ormai si protrae da tempo e che nel medio periodo dovrà essere necessariamente superata, al fine di ricondurre nella competenza degli organi ordinari l&#8217;espletamento delle attività ora devolute ai Commissari.<br /> In tale contesto, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento dell&#8217;Autorità di bacino distrettuale competente per territorio già nella fase iniziale della programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come indicato nel sopra citato disegno di legge di origine governativa in materia di dissesto idrogeologico, al fine di poterne verificare preventivamente la coerenza rispetto alla pianificazione di bacino.<br /> Inoltre, dovrebbe essere valutata la possibilità di revocare l&#8217;incarico di Commissario ai Presidenti di regione eventualmente inadempienti (attualmente non prevista a legislazione vigente), nel qual caso il Governo dovrebbe provvedere a individuare un nuovo Commissario. In tal caso, l&#8217;eventuale nuovo Commissario straordinario potrebbe identificarsi anche nella persona del Segretario dell&#8217;Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in ragione dell&#8217;<em>expertise</em> di quest&#8217;ultimo nel settore della difesa del suolo,a nche al fine di poter beneficiare delle sinergie tra le attività di pianificazione e quelle di programmazione e di attuazione che potrebbero conseguire da siffatta scelta.<br /> In ogni caso, dovrebbe essere incentivato l&#8217;avvalimento delle Autorità di bacino distrettuale da parte dei Commissari; si tratta di una facoltà in astratto già prevista all&#8217;articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 91 del 2014 ma che di fatto viene poco utilizzata, in ragione della carenza della dotazione di personale e strumentale delle citate Autorità che già oggi incide sull&#8217;espletamento delle attività ordinarie di loro competenza.<br /> Infine, sotto l&#8217;aspetto più prettamente amministrativo, attualmente le Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio rilasciano il parere sulla coerenza dei progetti di intervento delle regioni rispetto alla pianificazione di bacino ai fini del finanziamento degli stessi, indicando eventuali prescrizioni e/o osservazioni in base alle quali conformare la successiva fase di progettazione.<br /> Tuttavia, dall&#8217;esame delle procedure per l&#8217;attivazione dei finanziamenti degli interventi, è emerso che il parere tecnico di coerenza fornito dalle Autorità di bacino interviene successivamente all&#8217;inserimento dei singoli progetti nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del suolo (c.d. banca dati ReNDiS, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015), peraltro su iniziativa del Ministero dell&#8217;ambiente e limitatamente ai progetti sui quali il medesimo Dicastero ha già effettuato una prima verifica. Come evidenziato dalla Corte dei Conti<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>, sarebbe opportuno che la valutazione dell&#8217;Autorità di bacino distrettuale intervenisse prima dell&#8217;inserimento del progetto nella piattaforma ReNDiS e non successivamente, al fine di consentire un preventivo vaglio di coerenza rispetto alla pianificazione di bacino ed evitare ritardi causati da eventuali rimodulazioni e/o modifiche.<br /> In conclusione, nel quadro del completamento del riassetto delle Autorità di bacino distrettuale operato dalla legge n. 221 del 2015, appare necessario pervernire ad un maggior coordinamento tra i soggetti statali che a vario livello intervengono nel settore del dissesto idrogeologico, appunto i Commissari straordinari, le Autorità di bacino distrettuale e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente ad un potenziamento organizzativo delle predette Autorità che fino ad oggi è avvenuto solo sporadicamente.</div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>I compiti dell&#8217;ARERA</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">A fronte dell&#8217;evoluzione del sistema di <em>governance</em> pubblica sopra delineata, una disamina, sia pure senza addentrarsi in aspetti di dettaglio, appare doverosa in merito ai nuovi compiti attribuiti negli ultimi anni all&#8217;odierna Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (c.d. ARERA).<br /> Come precedentemente accennato, le competenze dell&#8217;Autorità, che originariamente riguardavano l&#8217;attività di regolazione in materia di energia elettrica e gas, nel corso degli ultimi anni sono state estese dapprima al servizio idrico e, più recentemente, ai rifiuti, sottraendo così compiti fino a quel momento esercitati dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> Con riferimento alla regolazione in materia di servizio idrico, l&#8217;articolo 21 della legge n. 36 del 1994 (c.d. &#8220;legge Galli&#8221;) aveva istituito presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per la Vigilanza sull&#8217;uso delle Risorse idriche (c.d. COVIRI) con il compito di vigilare sulla corretta attuazione della legge e sulla successiva gestione del servizio idrico, provvedendo alla determinazione e all&#8217;adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato dei servizi idrici.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 10, commi 11 e seguenti, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le competenze del COVIRI erano state trasferite all&#8217;Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita in ragione della medesima disposizione. Di fatto, tale previsione non ha avuto attuazione per effetto dell&#8217;articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che previsto la soppressione dell&#8217;Agenzia e il contestuale trasferimento all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>.<br /> Siffatto riordino delle competenze in materia di regolazione del servizio idrico appare motivato da esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, oltre che dalla volontà da parte del Governo di definire un sistema tariffario in linea con il principio della copertura integrale dei costi della risorsa, secondo i principi della direttiva 2000/60/CE, e rilanciare in tal modo gli investimenti nella rete da parte dei gestori<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>.<br /> L&#8217;intendimento di rafforzare la rete impiantistica del servizio idrico mediante il coinvolgimento dell&#8217;Autorità sembra trovare conferma nelle previsioni contenute all&#8217;articolo 1, commi da 516 a 526 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8220;legge di bilancio 2018&#8221;, e successive modificazioni, che hanno previsto l&#8217;adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle sezioni &#8220;acquedotti&#8221; e &#8220;invasi&#8221;.<br /> Con riferimento alla sezione &#8220;acquedotti&#8221;, il comma 517 ha demandato all&#8217;Autorità il compito di trasmettere, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull&#8217;attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, ai Ministri competenti l&#8217;elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione degli obiettivi prioritari ivi indicati.<br /> Inoltre, ai sensi del comma 520, l&#8217;Autorità provvede a monitorare l&#8217;andamento dell&#8217;attuazione degli interventi, nonché a sostenere gli enti di governo dell&#8217;ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione &#8220;acquedotti&#8221; per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.<br /> L&#8217;attribuzione all&#8217;Autorità dei compiti di regolazione in materia di tariffa idrica trova fondamento nella competenza in tale ambito riconosciuta allo Stato da parte della Corte Costituzionale, la quale ha collocato la disciplina della determinazione della tariffa all&#8217;interno delle materie relative alla tutela dell&#8217;ambiente e alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alle lettere s) ed e) dell&#8217;articolo 117, secondo comma, Cost.<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>, ferme restando le peculiari competenze in materia delle Regioni a statuto speciale<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>.<br /> Più recentemente, ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8220;legge di bilancio 2018&#8221;, l&#8217;Autorità ha assorbito dal Ministero dell&#8217;ambiente anche le competenze regolatorie in materia di rifiuti e, conseguentemente, è stata ridenominata da Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico ad Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>.<br /> Come precisato nel citato comma 527, l&#8217;obiettivo perseguito con tale riordino è quello di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, assicurare accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull&#8217;intero territorio nazionale e adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Inoltre, si intende in tal modo garantire l&#8217;adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure.<br /> L&#8217;attribuzione di dette funzioni di regolazione si pone l&#8217;obiettivo di assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi a condizione di economicità e di redditività, di migliorare il sistema di regolazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull&#8217;intero territorio nazionale, nonché di assicurare adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nel quadro dei criteri individuati dall&#8217;articolo 19, comma 1, lettera n), legge 7 agosto 2015, n. 124.<br /> Il Legislatore ha ritenuto che l&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico fosse il soggetto più idoneo, per <em>expertise</em> tecnica, efficienza ed efficacia dell&#8217;attività, cui demandare i suddetti poteri, in particolare quelli relativi alla definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio e del metodo tariffario, nonché all&#8217;individuazione dei criteri per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, così da garantire l&#8217;efficienza ed economicità del servizio e lo sfruttamento di adeguate economie di scala.<br /> Peraltro, l&#8217;attribuzione di competenze in materia tariffaria ad un&#8217;Autorità indipendente, secondo il principio di totale recupero dei costi e del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, assume una fondamentale valenza anticiclica in termini di impulso agli investimenti, sulla scorta dell&#8217;aumento degli investimenti infrastrutturali registrato negli ultimi anni nel servizio idrico.<br /> Al riguardo, diversamente dalla procedura di nomina precedentemente prevista per i membri dell&#8217;Autorità in base alla quale la proposta spettava al solo Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 528 della legge n. 205 del 2017 i componenti dell&#8217;ARERA, ora elevati da tre a cinque, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi 7 e 8, della legge della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> Conseguentemente, in sede di parere parlamentare sono ora coinvolte anche l&#8217;VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e la 13^ Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della Repubblica, oltre alle Commissioni competenti per le attività produttive.<br /> In tal modo, pur se il riassetto delle competenze dell&#8217;Autorità ha indubbiamente ridotto le attribuzioni in materia del Ministero dell&#8217;ambiente, bisogna sottolineare come, diversamente da quanto avvenuto nel 2011 nel caso del servizio idrico, a seguito della riforma operata con la legge di bilancio 2018 il medesimo Dicastero viene ora coinvolto nella definizione del <em>framework</em> operativo-regolatorio dell&#8217;ARERA e, in parallelo, anche le Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale sono inserite nella procedura di nomina dei membri dell&#8217;Autorità. È stata così colmata, almeno in parte, un&#8217;evidente lacuna emersa già all&#8217;indomani della cessione all&#8217;Autorità dei compiti di regolazione in materia di acqua operata nel 2011<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Conclusioni. </strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Il quadro d&#8217;insieme delineato nel presente lavoro, pur necessariamente focalizzato su alcuni aspetti specifici, ha tentato di cogliere gli aspetti salienti dell&#8217;evoluzione in corso della <em>governance</em> ambientale, evidenziandone al contempo le criticità e avanzando alcune proposte per accrescerne la funzionalità.<br /> Si tratta di un cambiamento per certi versi &#8220;tumultuoso&#8221;, che negli ultimi anni ha interessato gli enti che, a vario livello, partecipano alle politiche di tutela ambientale, cui probabilmente ha contribuito anche la spinta esercitata dal diritto europeo, principale fonte di diritto in materia. La derivazione in gran parte europea della normativa nazionale ambientale costituisce la ragione per cui un peso importante nelle procedure di infrazione europee in corso deriva da inadempienze dell&#8217;Italia proprio in tale settore e, per questo motivo, un apparato amministrativo efficiente appare fondamentale per prevenire <em>ex ante</em> ovvero sanare <em>ex post</em> le criticità che possono emergere nell&#8217;adempimento di tali obblighi.<br /> In base all&#8217;ordinamento vigente, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge compiti principalmente di indirizzo, programmazione e vigilanza, che richiedono necessariamente un coinvolgimento diretto di enti operanti nel territorio<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>.<br /> A sua volta, l&#8217;apparato di vigilanza e controllo sul territorio, costituito in particolare dal Sistema nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente e dalle forze di polizia specializzate, è stato interessato da importanti leggi di riforma intervenute nell&#8217;ultimo quinquennio e, nel solco del nuovo quadro ordinamentale, è chiamato a partecipare più attivamente alla definizione e attuazione delle politiche ambientali, agendo in sinergia con gli altri soggetti che compongono la <em>governance</em> ambientale<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>.<br /> Al riguardo, nel presente scritto si sono evidenziate incompiutezze, criticità nonché possibili proposte migliorative della legislazione in materia, in relazione alle quali si potrebbe valutare la possibilità di porre in essere mirati interventi di &#8220;manutenzione&#8221; normativa delle disposizioni introdotte dalla legge n. 132 del 2016 e dal decreto legislativo n. 177 del 2016, anche in armonia con la disciplina dei reati ambientali introdotta dalla legge n. 68 del 2015.<br /> Peraltro, in tale quadro lo stesso Ministero dell&#8217;ambiente sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di primo piano con riferimento sia all&#8217;attività ispettiva <em>latu sensu</em><a href="#_ftn123" title="">[123]</a> che al monitoraggio continuo dei progetti in campo ambientale degli enti territoriali, in gran parte finanziati dal predetto Dicastero mediante lo strumento degli accordi di programma<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>.<br /> Ovviamente non si tratta di delineare &#8220;avveniristiche&#8221; ipotesi di riforma ma unicamente di articolare un sistema complessivo di <em>governance</em> ambientale coerente al suo interno, &#8220;rodato&#8221; nei meccanismi interni di collaborazione e coordinamento, privo di duplicazioni e in grado di conformare l&#8217;azione delle singole componenti secondo condivisi orientamenti generali.<br /> Del pari, si è inteso dedicare nel presente lavoro una doverosa attenzione ai parchi nazionali e alle autorità di bacino distrettuale quali &#8220;referenti&#8221; sul territorio del Ministero dell&#8217;ambiente in grado di ovviare, almeno nei settori chiave della protezione degli ecosistemi e la difesa del suolo, all&#8217;assenza di uffici periferici del medesimo Dicastero, in ragione della prossimità di tali enti rispetto alle esigenze del territorio.<br /> La qualificazione degli enti parco nazionali come zone economiche ambientali costituisce un tentativo di rilanciare lo sviluppo di tali aree che fino ad oggi ha stentato a incanalarsi nel percorso della promozione economico-sociale pur teoricamente prevista, mediante specifico documento programmatico, all&#8217;interno della legge n. 394 del 1991, coniugando la tutela dell&#8217;ambiente con la crescita sostenibile. Al tempo stesso, la nuova <em>mission</em> attribuita ai parchi nazionali pone il tema del raccordo di tali enti con il Ministero dell&#8217;ambiente, anche nell&#8217;ottica delle nuove funzioni amministrative che, nel prossimo futuro, gli enti parco potrebbero essere chiamati a esercitare per promuovere lo sviluppo delle attività eco-sostenibili.<br /> Nel caso delle Autorità di bacino distrettuale, è stato dato conto del nuovo assetto delineato dalla legge n. 221 del 2015 e delle esigenze organizzative ancora da soddisfare per consentire a tali enti di svolgere effettivamente i compiti loro attribuiti dall&#8217;ordinamento. In prospettiva, tali enti possono costituire un punto di forza dell&#8217;assetto complessivo della <em>governance</em> ambientale, dato il carattere conformativo della loro attività rispetto alle pianificazioni regionali e, soprattutto, alla luce del fatto che l&#8217;ambito d&#8217;azione esteso a livello di bacino/distretto consente una visione di sistema delle problematiche idrografiche che non può essere confinata all&#8217;interno dei confini amministrativi degli enti territoriali.<br /> Infine, il richiamo alle compentenze ambientali acquisite nel tempo dall&#8217;odierna ARERA testimonia l&#8217;importanza dei compiti di regolazione, per i quali la particolare <em>expertise</em> tecnica può giustificarne la devoluzione ad un&#8217;autorità indipendente, a condizione ovviamente che ciò non determini un <em>gap</em> informativo che possa ledere la capacità del Ministero dell&#8217;ambiente a condurre la propria <em>mission</em> istituzionale.<br /> Sullo sfondo rimane l&#8217;importanza della componente del personale che in tali organizzazioni è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella definizione ed attuazione delle politiche ambientali; una delle più gravi carenze del sistema di <em>governance</em> in questo settore, soprattutto per quanto riguarda il Ministero dell&#8217;ambiente, è costituito dall&#8217;assenza di un adeguato bacino di professionalità in campo ambientale cui attingere nei vari settori di impiego, in parte compensato mediante il ricorso alle convenzioni per attività di supporto tecnico-specialistico con la propria società <em>in house</em>.<br /> Per molti anni, il fabbisogno di risorse umane è stato compresso dalle misure di razionalizzazione della finanza pubblica che hanno compresso la pianta organica ministeriale a fronte dell&#8217;incremento continuo di compiti e responsabilità, dall&#8217;assenza di strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pur attivi nel medesimo settore (basti pensare all&#8217;ISPRA e alle ARPA prima che la riforma del 2016 ponesse le basi per un raccordo tecnico tra tali enti, ovvero ai membri del Corpo forestale dello Stato e dell&#8217;Arma dei Carabinieri entrambi attivi nei compiti di vigilanza e repressione degli illeciti in campo ambientale), fino all&#8217;incertezza della struttura delle Autorità di bacino per anni sospesa in una perdurante fase di transizione organizzativa.<br /> Pertanto, mettere in sistema la &#8220;galassia&#8221; degli enti che operano nella tutela dell&#8217;ambiente vuol dire potenziarne le sinergie e promuovere l&#8217;affermazione di una &#8220;classe dirigente ambientale&#8221; all&#8217;interno della pubblica amministrazione che sia all&#8217;altezza delle sfide poste dall&#8217;attuale situazione di emergenza climatica.<br /> Tale attenzione sugli aspetti di <em>governance</em> appare ancora più importante alla luce della recente trasformazione del Ministero dell&#8217;ambiente in Ministero della transizione ecologica, con la quale si è inteso intervenire sull&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione centrale in modo da orientare in senso virtuoso le scelte dei cittadini e dei produttori nella direzione di una transizione ecologica ormai non più procrastinabile.<br /> L&#8217;aver ricondotto le varie competenze sull&#8217;utilizzo di fonti di energia pulite, l&#8217;efficientamento energetico, la promozione dell&#8217;impronta ecologica, nell&#8217;ambito di un&#8217;unica azione amministrativa tende indubbiamente a valorizzare l&#8217;aspetto organizzativo quale condizione indefettibile per procedere poi ad una effettiva transizione ecologica delle strutture produttive e di consumo nazionali.<br /> Le politiche tradizionalmente attribuite al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno così essere declinate nel nuovo Ministero della transizione ecologica nel quadro di una logica programmatoria ispirata agli obiettivi di sostenibilità e di contrasto ai cambiamenti climatici, conformemente a quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l&#8217;energia e il clima nonché alle finalità del <em>Next Generation EU</em>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> In particolare, ai commi 14 e 15 dell&#8217;articolo 1 della legge è stato istituito un fondo con una dotazione di 435 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, di 880 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 934 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 1.045 milio ni di euro per l&#8217;anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all&#8217;economia circolare, alla decarbonizzazione dell&#8217;economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Nei commi da 85 a 95 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, di 930 milioni di euro per l&#8217;anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell&#8217;economia, l&#8217;economia circolare, il supporto all&#8217;imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell&#8217;uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l&#8217;adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Giova richiamare l&#8217;istituzione di un fondo di investimento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel settore della <em>green economy</em>, l&#8217;incremento del fondo per gli investimenti degli enti territoriali anche per finalità ambientali nonché la misura che ha reso strutturale la norma &#8220;sperimentale&#8221; introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 per poter utilizzare imballaggi per alimenti con quota di polietilentereftalato riciclato oltre il limite del 50 per cento originariamente previsto da un decreto del Ministro della sanità del 1973. Per maggiori dettagli, si veda A. Sola, <em>La tutela dell&#8217;ambiente nella legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020)</em>, in A<em>mbiente Diritto</em>, 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> . Sono stati così nominati due Commissari unici, rispettivamente per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione e per la bonifica delle discariche abusive ove l&#8217;Italia era stata oggetto di sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, che si sono aggiunti agli altri Commissari operanti in campo ambientale previsti dalla legislazione vigente, soprattutto nella bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Al riguardo, nel presente lavoro si continuerà a fare riferimento al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, fermo restando che le considerazioni sui vari aspetti della <em>governance</em> ambientale sono da intendere riferiti, in prospettiva, al nuovo Ministero della transizione ecologica, il quale manterrà intatte le originarie attribuzioni del Ministero dell&#8217;ambiente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sul concetto di programmazione economico-ambientale, cfr. A. Moliterni, <em>La sfida ambientale e il ruolo del pubblici poteri in campo economico</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di diritto dell&#8217;ambiente</em>, n. 2, 2020 (in particolare, pag. 48-56). Si vedano anche le riflessioni di G. Rossi, <em>Dallo sviluppo sostenibile all&#8217;ambiente per lo sviluppo</em>, in G. Rossi e M. Monteduro (a cura di), <em>L&#8217;ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, </em>Giappichelli, Torino, 2020, pag. 3-12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In particolare, l&#8217;attività di sopralluogo e di controllo delle Agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente e i corpi di polizia ambientale consente di rinvenire situazioni di criticità ambientale che rappresentano, a loro volta, il presupposto per gli interventi di bonifica e ripristino la cui mancata adozione da parte degli enti competenti determina l&#8217;eventuale intervento sostitutivo statale; a ciò si unisce l&#8217;attività di monitoraggio ambientale che detti soggetti, cui si aggiungono le Autorità sanitarie locali, sono chiamati ad assicurare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 2 della legge n. 349 del 1986 &#8220;il Ministero esercita: a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall&#8217;articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall&#8217;articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall&#8217;articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all&#8217;articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato&#8221;. Si vedano, al riguardo, G. Caia, <em>Il ministero dell&#8217;ambiente</em>, in E. Spagna Musso (a cura di ), <em>Costituzione e struttura del governo. La riforma dei ministeri (Parte Seconda)</em>, Cedam, Padova, 1988, pag. 463 seg., F. Salvia, <em>Il Ministero dell&#8217;ambiente</em>, Nuova Italia Scientifica,Roma 1989, M. Malo, <em>Ministero dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, vol. IX, Torino, 1994, pag. 496 seg., F. Fonderico, <em>La riorganizzazione del ministero dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 9, 2000, pag. 876-881.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Si tratta di una ridenominazione che pare volta <em>sic et simpliciter</em> a riconoscere l&#8217;importanza di una materia quale la tutela del mare già presente tra le attribuzioni istituzionali del Dicastero in argomento, anziché derivare dall&#8217;assegnazione di compiti ulteriori come invece avvenuto in occasione della riorganizzazione del 1999. Tale modifica è stata poi recepita nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003 aveva previsto una specifica Direzione generale per la difesa del suolo; con la riorganizzazione del Ministero operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009, tale Direzione è stata sostituita dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche con competenze anche nel settore idrico e dei rifiuti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> La conseguente attribuzione al Ministero dell&#8217;ambiente delle risorse in materia di contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legge n. 86 del 2018, precedentemente allocate presso la Presidenza, ha avuto l&#8217;effetto, tra l&#8217;altro, di conferire veridicità alle &#8220;poste&#8221; di bilancio, evitando di &#8220;sottostimare&#8221; il programma di spesa che afferisce a tale settore in quanto le risorse più cospicue risulterebbero gestite da una Amministrazione diversa da quella dell&#8217;ambiente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sono queste le ragioni per cui la norma in argomento non ha presentato criticità finanziarie, potendo far fronte a quanto previsto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ricevendo pertanto la &#8220;bollinatura&#8221; positiva della Ragioneria Generale dello Stato in fase di predisposizione del testo del decreto legge.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti normativi: decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 &#8220;Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio&#8221;, decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 &#8220;Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche&#8221;, decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 &#8220;Attuazione dell&#8217;articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso&#8221;,  decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 &#8220;Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Nel senso si era espressa anche l&#8217;VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati in sede consultiva sull&#8217;Atto Camera 4768 &#8220;bilancio 2018&#8221;, nel cui parere era stata inserita la seguente osservazione: &#8220;valuti la Commissione di merito l&#8217;opportunità di rafforzare la pianta organica del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e di prevedere l&#8217;assunzione di personale tecnico-specialistico dotando la struttura anche di organi ispettivi, al fine di assicurare effettività all&#8217;azione di controllo in campo ambientale da parte del Ministero e al fine di garantire l&#8217;espletamento delle funzioni istituzionali&#8221; (resoconto della seduta del 7 dicembre 2017, disponibile su <em>www.camera.it</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Nel corso dell&#8217;audizione il Ministro Costa ha evidenziato che &#8220;da quando è sorta la Repubblica &#8211; ovviamente, i primi ministeri hanno avuto più tempo, mentre il Ministero dell&#8217;ambiente è stato istituito nel 1986 &#8211; non so se sapete che dal 1986 non è mai, non è mai stato fatto un concorso pubblico nel Mattm. Sono sempre arrivati per comando, distacchi o sovrapposizioni. Non si costruisce così un ministero. Non si può costruire così un ministero. Noi abbiamo bisogno di tecnici in quel ministero, abbiamo bisogno di geologi, di ingegneri, di veterinari, di biologi, di Forestali, di chimici, di quello che volete, ma abbiamo bisogno di queste persone. E noi abbiamo un deficit strutturale credo di 5-600 persone. Non possiamo permettercelo più. Vi parlo a braccio, perché vivo tutti i giorni là, sono un ministro che cerca di essere abbastanza presente al suo ministero per abitudine culturale. C&#8217;è anche un altro elemento. Se abbiamo delle società <em>in house</em> che aiutano il Ministero dell&#8217;ambiente, le abbiamo per necessità, ma queste società <em>in house</em> hanno anche una <em>mission</em>. Se le spostiamo per necessità al Mattm, vuol dire che stiamo violando la <em>mission</em> di quelle società <em>in house</em>. Allora, restituiamo alla società <em>in house</em> le loro <em>mission</em>, che si chiamano bonifiche, quella è la <em>mission</em>, e diamo spazio a giovani di grande qualità che abbiamo in Italia di lavorare al Mattm. Aiutatemi in sede di legge di bilancio. Ve lo chiedo proprio con molta franchezza. Aiutatemi a reperire le risorse. Vi assicuro, per il lavoro che ho fatto per tanti anni, che concorsi più trasparenti di questo non si potranno fare. Avrete le mie dimissioni un secondo prima che intuisco che non è trasparente, il concorso. Serve solo per far lavorare il Mattm, tutto qua&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Negli anni si è assistito ad una progressiva riduzione della pianta organica del Ministero dell&#8217;ambiente; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, erano previsti 11 dirigenti di livello generale, 56 dirigenti di livello non generale, 931 unità di livello non dirigenziale (per un totale di 998 unità), successivamente rimodulati, fermo restando il numero complessivo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 361 (8 dirigenti di livello generale, 62 dirigenti di livello non generale, 928 unità di livello non dirigenziale). Successivamente, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, erano stati previsti 6 dirigenti di livello generale, 50 dirigenti di livello non generale e 770 unità di livello non dirigenziale (per un totale di 826 unità). Infine nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, erano stati previsti 8 dirigenti di livello generale, 33 dirigenti di livello non generale, nonché 559 unità di personale non dirigenziale (per un totale di 600 unità); tale decreto recepiva la riduzione organica prevista dalla tabella 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 &#8220;Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sull&#8217;evoluzione della struttura organizzativa e dei compiti del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, cfr. P. Maceroni, <em>L&#8217;organizzazione amministrativa del diritto ambientale</em>, in P. Dell&#8217;Anno ed E. Picozza (a cura di), <em>Trattato di diritto dell&#8217;ambiente</em>, Vol. II, Cedam, Padova, 2013, pag. 889-899, A. Ferrara, <em>Le competenze dell&#8217;amministrazione statale</em>, in B. Caravita, L. Cassetti e A. Morrone (a cura di), <em>Diritto dell&#8217;ambiente</em>, Il Mulino, Bologna, 2016, pag. 100-105, nonché A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, <em>Introduzione al diritto ambientale</em>, Editore Laterza, Bari, 2018, pag. 118-132.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sono stati così istituiti il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT), articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA), neoistituita Direzione generale per il mare e le coste (MAC), Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell&#8217;acqua (SuA), Direzione generale delle politiche per l&#8217;innovazione, il personale e la partecipazione (IPP), nonché il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) anch&#8217;esso formato da quattro uffici dirigenziali generali, Direzione generale per l&#8217;economia circolare (ECi), Direzione generale per il clima, l&#8217;energia e l&#8217;aria (ClEA), Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA). Al riguardo, si rammenta che la versione originaria dell&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già individuava per il Ministero dell&#8217;ambiente una struttura per dipartimenti, nel numero massimo di quattro; tale organizzazione è stata poi dettagliata nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, prevedendo il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali, il Dipartimento per la protezione ambientale, il Dipartimento per l&#8217;assetto dei valori ambientali del territorio e il Dipartimento per le risorse idriche. Per effetto delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, il Ministero è stato articolato in Direzioni generali, nel numero massimo di sei, strutturate secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Giova evidenziare che in precedenza, nel corso dell&#8217;iter parlamentare di conversione del decreto legge n. 104 del 2019 (AS 1493) era stato approvato in Commissione l&#8217;emendamento 5.1000 proposto dal Governo in base al quale, ferme restando le competenze degli altri Dicasteri, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare veniva ridenominato in Ministero dell&#8217;ambiente e della transizione ecologica. Tale emendamento è stato poi ritirato in Aula dal Relatore. In ogni caso, il richiamo alla transizione ecologica era stata prevista nella denominazione di uno dei due Dipartimento (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Al riguardo, si vedano le considerazioni di A. Moliterni, op. cit., 2020, pag. 61. Sul concetto di sviluppo sostenibile, cfr. G. Montedoro, <em>Spunti per la &#8220;decostruzione&#8221; della nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del diritto ambientale</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2009, F. Fracchia, <em>Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell&#8217;altro tra protezione dell&#8217;ambiente e tutela della specie umana</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Per una disamina della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 47 del 2020, sia consentito un rimando a M. Nardini, <em>L&#8217;evoluzione dell&#8217;emission trading system europeo e l&#8217;impiego dei proventi delle aste CO2</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 28 ottobre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;unica novità riguarda l&#8217;indicazione del numero massimo di dieci Direzioni generali del Ministero della transizione ecologica, al fine di tenere conto delle ulteriori due Direzioni provenienti dal Ministero dello sviluppo economico in aggiunta alle otto Direzioni generali già esistenti. Giova evidenziare che tale disposizione riprende quanto già previsto all&#8217;articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2019, che aveva introdotto la struttura per Dipartimenti del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare; in tal modo il dettato normativo viene conformato allo stato di fatto delle Direzioni effettivamente esistenti nel nuovo Dicastero.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Come evidenziato dalla Corte dei Conti nella <em>Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogesid S.P.A. &#8211; 2016</em>, disponibile su<em> www.corteconti.it</em> (pag. 16) &#8220;il settore dell&#8217;assistenza tecnica alle direzioni generali del Mattm nel 2015 rappresentava il 66 per cento dell&#8217;intero valore della produzione. Nel 2016 ha superato il 70 per cento, con un incremento di 7,8 mln. Il residuo del valore della produzione si distribuisce, secondo un ordine decrescente, tra le linee di attività: bonifiche (4,7 mln), acque (2,7 mln), assistenza tecnica fondi UE (1,5 mln), direzioni lavori (1,3 mln), servizio idrico integrato (1,9 mln) e altro (7,8 mln). La crescita della linea di attività &#8220;assistenza tecnica e specialistica al Mattm&#8221; è stata determinata, secondo quanto riferito nella relazione dell&#8217;amministratore delegato, dal pieno regime delle Convenzioni Attuative della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015. Si è già riferito con le precedenti relazioni al Parlamento che quest&#8217;attività svolta a favore del Mattm consiste in prestazioni (di regola tecnico specialistiche) del personale della Sogesid direttamente presso gli uffici ministeriali&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Con riferimento al settore dei rifiuti (ma si tratta di considerazioni che potrebbero essere estese anche in altri ambiti di intervento in campo ambientale), evidenzia S. Pajno (<em>I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza. Un primo bilancio</em>, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, 25 aprile 2018, pag. 41) che &#8220;le situazioni cui è necessario far fronte per superare le emergenze che si verificano e per garantire il ritorno all&#8217;ordinarietà (&#8230;o il suo raggiungimento ex novo, in un numero consistente di casi) richiedono interventi davvero imponenti, per la realizzazione dei quali è necessario disporre di risorse economiche, organizzative e strumentali di prima grandezza che probabilmente fanno difetto alla dotazione della competente direzione generale del Ministero dell&#8217;ambiente che sarebbe istituzionalmente chiamata ad occuparsene&#8221;. Non a caso, il primo protocollo d&#8217;intesa stipulato dal Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive ha riguardato la Sogesid s.p.a. che, in conformità alla propria <em>mission</em> istituzionale, opera da tempo in questo settore.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In passato, raramente era stata richiamato il ricorso alla Sogesid in sede di normazione primaria, come nel caso dell&#8217;articolo 13, comma 4-decies, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in forza del quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avevapoteva avvalersi della Sogesid per la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti; peraltro, si tratta di una norma antecedente alla riforma del 2006 che ha configurato tale società come <em>in house</em> del Ministero dell&#8217;ambiente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sotto questo aspetto appare contraddittoria la decisione della Ragioneria Generale dello Stato, in sede di valutazione sulla compatibilità finanziaria dell&#8217;emendamento 4.0.4 testo 3 al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 32 del 2019, di espungere il richiamo alla Sogesid quale società <em>in house</em> cui il Commissario unico per la depurazione può avvalersi, tenendo peraltro conto che, in ogni caso, rimane ferma la facoltà per il Commissario di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società <em>in house</em> delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, tra le quali è da ricomprendere anche la Sogesid.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Per quanto attiene al settore idrico sono state stipulate le convenzioni con il Commissario straordinario per la depurazione in Sicilia e il Commissario straordinario per il sistema depurativo del Comune di Mondragone, oltre alle convenzioni con la Regione Calabria, con la Regione Puglia e con la Regione Sicilia per la redazione o gli aggiornamenti dei piani previsti dalla legislazione per l&#8217;amministrazione delle acque. Nel campo delle bonifiche, sono state stipulate convenzioni con il Commissario straordinario per il SIN di Taranto e con il Commissario straordinario per il SIN di Crotone, mentre nel settore dei rifiuti sono in atto le attività del progetto &#8220;Rafforzamento delle Autorità ambientali&#8221; e l&#8217;assistenza alla Regione Calabria per l&#8217;aggiornamento e l&#8217;approvazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Al comma 317 viene comunque fatto salvo quanto stabilito all&#8217;articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale &#8220;per l&#8217;esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell&#8217;ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Ciò si evince dall&#8217;elenco dei capitoli riportato nella citata <em>Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Sogesid S.P.A. &#8211; 2016 </em>(pagina 24 e 25).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> L&#8217;articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, prevede che &#8220;il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> &#8220;Sull&#8217;emendamento 4.0.4 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 4, dopo le parole: «risorse finanziarie», siano inserite le seguenti: «, disponibili a legislazione vigente,»; al comma 5, siano soppressi il secondo e il terzo periodo; al comma 6, dopo le parole: «nella contabilità speciale», siano inserite le seguenti; «del Commissario»; al comma 7, lettera b), siano soppresse le seguenti parole: «dopo le parole: &#8220;apposite convenzioni&#8221; sono aggiunte le seguenti: &#8220;della Sogesid SpA, nonché&#8221;»; si aggiunga, dopo il comma 7, il seguente: &#8220;8. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.&#8221;.&#8221; (resoconto sommario n. 166 della 5^ Commissione bilancio del 5 giugno 2019).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Su questo punto purtroppo non emergono dai resoconti dei lavori di commissione le ragioni a fondamento di tale modifica. Non è così da escludere che l&#8217;espunzione di tale disposizione su indicazione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze derivi proprio da quell&#8217;orientamento restrittivo sopra paventato circa l&#8217;obbligo di riduzione delle convenzioni in essere contenuto nell&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, anche se quest&#8217;ultimo dovrebbe riferirsi all&#8217;attività di &#8220;assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale&#8221; (che non necessariamente riguarda unicamente la Sogesid s.p.a.) e la struttura commissariale in argomento non sia formalmente inquadrabile come organo del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> L&#8217;approvazione di tale proposta, modificata dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per sole ragioni di <em>drafting</em>, sembra evidenziare come la logica di quanto previsto all&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, pur non essendo espressamente indicata in tale disposizione, sia quella di prevedere una riduzione progressiva degli importi delle convenzioni stipulate in modo proporzionale all&#8217;assunzione in servizio del personale individuato con le procedure concorsuali in argomento, in base al presupposto che le attività previste dalle convenzioni stesse saranno svolte dal personale assunto. Di conseguenza, lo slittamento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali ha motivato uno spostamento di un anno del periodo nel quale tale riduzione deve avvenire.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Peraltro, fino a quel momento non era stato possibile dare corso alle procedure assunzionali per l&#8217;assunzione di 50 funzionari per l&#8217;Area II in ragione della necessità di correggere la normativa di cui al citato art. 1, comma 317, operata proprio nel decreto legge n. 162 del 2019 in argomento, specificamente all&#8217;articolo 24, comma 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Tale proposta era contenuta nell&#8217;emendamento 28.026 della Sen. Rossomando (PD), sostanzialmente coincidente con l&#8217;emendamento 18.0.56 del Sen. La Forgia e altri (LEU). Il tema è stato oggetto anche dell&#8217;emendamento 18.0.54 (Sen. Laforgia e altri, LEU), tuttavia non segnalato e pertanto non esaminato dalla competente 5^ Commissione bilancio. Con tale proposta si intendeva modificare l&#8217;articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 prevedendo in luogo della riduzione delle convenzioni Ministero dell&#8217;ambiente-Sogesid s.p.a. un&#8217;autorizzazione all&#8217;assunzione mediante selezione pubblica di unità per un numero massimo di 300 unità per l&#8217;Area III F1 e di 80 per l&#8217;Area II F2 mediante procedura per titoli e colloquio riservata al personale Sogesid distaccato presso il Dicastero, con anzianità di almeno 36 mesi e in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; inoltre, la riduzione delle convenzioni veniva parametrata alle effettive assunzioni operate ai sensi della medesima disposizione proposta. La copertura di tale procedura assunzione veniva individuata con gli importi derivanti dalla rimodulazione delle convenzioni tra Ministero dell&#8217;ambiente e Sogesid per le attività di assistenza tecnica. Tale emendamento presentava due profili di criticità; in primo luogo, la previsione di una procedura assunzionale sostanzialmente dedicata al solo personale Sogesid in servizio presso il Ministero dell&#8217;ambiente, sia pure con alcuni requisiti minimi richiesti, in secondo luogo l&#8217;individuazione della copertura finanziaria non congruente sotto l&#8217;aspetto delle voci di spesa coinvolte (i costi di personale per le unità assunte non possono trovare copertura con le risorse allocate in capitoli di bilancio di altra natura, principalmente di &#8220;funzionamento&#8221; e di &#8220;investimento&#8221;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Ciò è dimostrato dal fatto che sia il Commissario per le acque reflue che il Commissario per la bonifica delle discariche abusive svolgono la loro attività avvalendosi principalmente dell&#8217;apporto di queste due società <em>in house</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Tale ruolo della Sogesid è stato evidenziato, da ultimo, nell&#8217;<em>Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l&#8217;anno 2021 e il triennio 2021-2023 </em>(pag. 10-11) allegato al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulle sanzioni amministrative ambientali si veda V. Domenichelli, <em>Profili &#8220;sistematici&#8221; delle sanzioni amministrative in materia ambientale</em>, in V. Domenichelli, N. Olivetti Rason, C. Poli (a cura di), <em>Diritto pubblico dell&#8217;ambiente. Diritto, etica, politica</em>, Cedam, Padova, 1996, pag. 329 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Si vedano al riguardo B. Caravita, <em>L&#8217;Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente (ANPA): linee per una riforma</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, vol. 6, 1994, pag. 771 seg. e P. Giampietro, <em>I controlli ambientali passano all&#8217;ANPA</em>, in <em>Il Foro amministrativo</em>, 1994, pag. 2308 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Tra l&#8217;altro, con la sentenza n. 356 del 1994 la Corte Costituzionale si è soffermata sugli effetti della riforma sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali: &#8220;Il nuovo assetto normativo segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall&#8217;amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale) mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su tutto il territorio nazionale, sia per le figure organizzative (le agenzie) che per le funzioni dalle stesse esercitate, configurando anche un possibile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle diverse agenzie. Si è in presenza di principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale importanza per la vita della comunità, realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori espressi dagli artt.9 e 32 della Costituzione. La protezione dell&#8217;ambiente, che pure attraversa una molteplicità di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza, che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esaurisce nè rimane assorbita nelle competenze di settore, rivendicate dalle province ricorrenti. Il decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende a modificare l&#8217;assetto delle competenze sostanziali. Anzi, anche la competenza per le attività tecnico-scientifiche, connesse all&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell&#8217;ambiente, accede al livello di competenza per il quale l&#8217;attività di supporto o di controllo tecnico si esprime&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 3</em>). Inoltre, con riferimento alla disciplina dei rapporti tra Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente ed agenzie provinciali, la Corte ha evidenziato che &#8220;ciascuno di questi enti è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, senza che sia possibile configurare, come invece ipotizzano le province ricorrenti, un accertamento di funzioni ed una subordinazione delle agenzie provinciali, sono espressamente rimesse all&#8217;una o alle altre a seconda del livello dell&#8217;interesse che assistono, senza modificare l&#8217;assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali (&#038;) Quanto all&#8217;attività di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa all&#8217;Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o regionali) per l&#8217;esercizio delle competenze ad esse spettanti, si tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l&#8217;omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche del collegamento con l&#8217;Agenzia europea dell&#8217;ambiente e con l&#8217;Istituto statistico delle Comunità europee, è evidente l&#8217;esigenza di omogeneità dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare (&#038;) Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come più volte affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del 1990, n. 242 del 1989, n. 924 del 1988), si distingue da quello politico amministrativo e può essere affidato anche ad enti appartenenti all&#8217;amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni o alle province autonome&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 6</em>). Al riguardo, vds. E. Urbani, <em>La corte costituzionale promuove l&#8217;ANPA (nota a Corte Cost., sent. 27 luglio 1994, n. 356)</em>, in <em>Ambiente</em>, 1995, pag. 36.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> L&#8217;istituzione delle agenzie regionali di protezione ambientale ha preso avvio all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina sui controlli ambientali ma è stato completato sono nel 2006: legge regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 60, legge regione Toscana 18 aprile 1995 n. 66, legge regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995 n. 44, legge regione Liguria 27 aprile 1995 n. 39, legge regione Valle d&#8217;Aosta 4 settembre 1995 n. 41, legge provincia di Trento 11 settembre 1995 n. 11, legge provincia di Bolzano 19 dicembre 1995 n. 26, legge regione Veneto 18 ottobre 1996 n. 32, legge regione Basilicata 19 maggio 1997 n. 27, legge regione Marche 2 settembre 1997 n. 60, legge regione Friuli Venezia Giulia 3 marzo 1998 n. 6, legge regione Umbria 6 marzo 1998 n. 9, legge regione Campania 29 luglio 1998 n. 10, legge regione Abruzzo 29 luglio 1998 n. 64, legge regione Lazio 6 ottobre 1998 n. 45, legge regione Puglia 22 gennaio 1999 n. 6, legge regione Calabria 3 agosto 1999 n. 20, legge regione Lombardia 14 agosto 1999 n. 16, legge regione Molise 13 dicembre 1999 n. 38, legge regione Sicilia 3 maggio 2001 n. 6, legge regione Sardegna 18 maggio 2006 n. 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> L&#8217;articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, aveva esteso tale esclusione anche al servizio idrografico e mareografico; la norma è stata poi abrogata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Si veda V. Molaschi, <em>L&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2002, pag. 721 seg., nonché A. Crosetti, <em>I controlli ambientali: natura, funzioni, rilevanza</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, vol. 22, 2007, pag. 945 seg. Giova altresì evidenziare che l&#8217;articolo 1, comma 109, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, aveva modificato l&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici (APAT), precisando tra l&#8217;altro che quest&#8217;ultima è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Coerentemente con la rubrica dell&#8217;articolo 28 &#8220;misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali&#8221;, si trattava di una disposizione volta ad accorpare istituti vigenti operanti nel settore ambientale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul tema dell&#8217;attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria prima della riforma operata dalla legge n. 132 del 2016, cfr. R. Affinito, <em>La qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Nota a Cass. sez. III pen. 28 novembre 2016, n. 50350</em>, in<em> Rassegna dell&#8217;Arma dei Carabinieri</em>, n. 1, 2017, pag. 181-187, secondo la quale, in particolare, con il riconoscimento di tale qualifica &#8220;si semplifica, infine, l&#8217;attività connessa alla speciale procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali introdotta dalla legge 68/2015, che all&#8217;articolo 318 ter TUA attribuisce il potere di impartire le prescrizioni finalizzate alla eliminazione della violazione ambientale, all&#8217;organo di vigilanza nell&#8217;esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero alla polizia giudiziaria, previa asseverazione dell&#8217;organo tecnico. La procedura si razionalizza se si attribuisce agli addetti ARPA la qualifica di UPG: in tal modo essi potranno, nell&#8217;immediatezza dei controlli, anziché limitarsi ad una mera segnalazione all&#8217;Autorità Giudiziaria, procedere a impartire le prescrizioni e a verificarne il puntuale adempimento, ammettendo per il contravventore il pagamento che poi estingue il reato&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 212 del 2017, ha evidenziato che &#8220;la previsione della funzione di normazione tecnica è specificazione del generale potere di coordinamento statuito dal comma 3 dell&#8217;articolo 4 della legge n. 132 del 2016 a favore dell&#8217;ISPRA. Secondo la predetta norma, all&#8217;organo statale spetta l&#8217;esercizio di «funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull&#8217;ambiente, sia a supporto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell&#8217;informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale». Tali compiti &#8211; e la corrispondente attività normativa &#8211; sono esercitati con riguardo al sistema a rete delle agenzie «senza che sia possibile configurare (&#038;) un accentramento di funzioni ed una subordinazione delle agenzie provinciali, destinate ad atteggiarsi ed operare quale organo periferico dell&#8217;Agenzia nazionale» (sentenza n. 356 del 1994). La funzione di coordinamento, svolta dal soggetto operante a livello statale, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale di questa Corte, che ha scrutinato due norme di contenuto analogo alla disposizione censurata (ma dallo spettro applicativo più ampio) recate dal d.l n. 496 del 1993. La sentenza poc&#8217;anzi citata ha infatti affermato che il coordinamento svolto dall&#8217;organo operante a livello statale ha natura tecnica, ed è finalizzato a definire «l&#8217;omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative», distinto in quanto tale dal coordinamento politico amministrativo. Dunque, il coordinamento tecnico «può essere affidato anche ad enti appartenenti all&#8217;amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni o alle province autonome» (sentenza n. 356 del 1994)&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 10.1</em>). A sua volta, nella sentenza n. 356 del 1994 secondo la Corte &#8220;Quanto all&#8217;attività di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa all&#8217;Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o regionali) per l&#8217;esercizio delle competenze ad esse spettanti, si tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l&#8217;omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche del collegamento con l&#8217;Agenzia europea dell&#8217;ambiente e con l&#8217;Istituto statistico delle Comunità europee, è evidente l&#8217;esigenza di omogeneità dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare. Anche negli altri settori, della verifica, dello studio e del controllo appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle metodologie tecniche. Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come più volte affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del 1990, n. 242 del 1989, n. 924 del 1988), si distingue da quello politico amministrativo e può essere affidato anche ad enti appartenenti all&#8217;amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni o alle province autonome&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 6</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> L&#8217;articolo 22, comma 2, della legge regionale toscana 22 giugno 2009, n. 30 (come novellato dall&#8217;articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90) prevede espressamente che &#8220;l&#8217;incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura&#8221;, mentre l&#8217;articolo 15, comma 4, della legge regionale lombarda 14 agosto 1999, n. 16 (come modificato dall&#8217;articolo 23, comma 1, lettera i), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15) prevede che &#8220;il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Presidente&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, &#8220;i direttore generale dell&#8217;ISPRA e i direttori  generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell&#8217;Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l&#8217;ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società  di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell&#8217;ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  né interdetti dai pubblici uffici&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Il rimando &#8220;secco&#8221; all&#8217;articolo 8 della legge n. 132 del 2016 si ritrova all&#8217;articolo 11, comma 1, della legge regionale della Calabria 3 agosto 1999, n. 20, all&#8217;articolo 9, comma 2, della legge regionale della Campania 29 luglio 1998, n. 10, come modificato da ultimo dall&#8217;articolo 1, comma 112, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, nonché all&#8217;articolo 21, comma 4, della legge regionale della Basilicata 20 gennaio 2020, n. 1. Il riferimento all&#8217;articolo 8 della legge n. 132 del 2016 viene integrato con ulteriori requisiti dall&#8217;articolo 15, comma 3, della legge regionale della Lombardia 14 agosto 1999, n. 16 (&#8220;il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere e secondo quanto previsto all&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 132/2016&#8221;), dove il riferimento all&#8217;articolo 8 della legge n. 132 del 2016 è stato introdotto dall&#8217;articolo 21, comma 1, let. h), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, in adeguamento alla medesima legge n. 132, dall&#8217;articolo 22, comma 1, della legge regionale della Toscana 22 giugno 2009, n. 30 (&#8220;Il direttore generale dell&#8217;ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requi siti di cui all&#8217;articolo 8 della l. 132/2016 ed in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all&#8217;ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa&#8221;) ove il riferimento alla legge n. 132 del 2016 è stato inserito dall&#8217;articolo 22 della legge regionale 18 novembre 2019, n. 68 in attuazione della medesima legge n. 132, dall&#8217;articolo 10, comma 3, della legge regionale del Veneto 18 ottobre 1996, n. 32 (&#8220;Il Direttore generale è nominato (&#038;) tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti: a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell&#8217;avviso; c) adeguata qualificazione in materia ambientale&#8221;) ove il riferimento alla legge n. 132 del 2016 è stato introdotto dall&#8217;articolo 61, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in attuazione della predetta legge n. 132. Per le altre ARPA i requisiti del direttore generale individuati dalla relativa normativa regionale variano notevolmente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> A sua volta, il testo originario dell&#8217;articolo 10, comma 1, prevedeva che &#8220;il Direttore generale dell&#8217;A.R.P.A. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, fra gli iscritti in un elenco apposito, definito con avviso pubblico di presentazione di curricula, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2018 &#8220;l&#8217;incarico di direttore generale è revocato: a) quando ricorrano gravi e comprovati motivi o quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo d&#8217;esercizio tale da costituire pregiudizio all&#8217;equilibrio economico-finanziario dell&#8217;ARPA; b) in caso di gravi o reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell&#8217;amministrazione; costituisce grave violazione di legge anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l&#8217;adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale; in tale ultimo caso, la revoca è disposta in caso di mancata ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere; c) in caso di esito negativo della valutazione di cui all&#8217;articolo 16, comma 3&#8221;. Si tratta pertanto di fattispecie riconducibili ai casi di responsabilità dirigenziale che, assieme a una durata dell&#8217;incarico stabilita tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, esclude nettamente ogni carattere &#8220;fiduciario&#8221; della figura del direttore generale dell&#8217;ARPA.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Secondo la Corte Costituzionale &#8220;sebbene tale disposizione miri ad evitare conflitti di interesse o, comunque, situazioni capaci di pregiudicare l&#8217;imparzialità delle agenzie e, quindi, il buon andamento dell&#8217;azione amministrativa nel perseguimento dei propri fini istituzionali, essa non si limita a stabilire un principio generale volto a garantire la separazione tra organi titolari della funzione di indirizzo-politico e soggetti incaricati di compiti tecnico-gestionali, o l&#8217;assenza di condizionamenti che possano sviare gli organi apicali dal miglior esercizio delle funzioni direttive. La disposizione indica, nel dettaglio, una serie di indefettibili requisiti dei direttori generali, interferendo inevitabilmente con la competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del personale riconosciuta dall&#8217;art. 8, numero 1 dello statuto di autonomia. L&#8217;esigenza di offrire una tutela non frazionabile al bene ambientale non consente di realizzare un intervento che, pure mosso da esigenze di riforma complessiva del settore, comprima l&#8217;autonomia costituzionalmente garantita delle ricorrenti&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 8.1</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> La legge provinciale di Bolzano si limita a prevedere che per la nomina del direttore dell&#8217;Agenzia provinciale per l&#8217;ambiente e la tutela del clima, di competenza della locale Giunta provinciale, si applica la disciplina generale sulla nomina dei direttori &#8220;di dipartimento, di ripartizione e di ufficio&#8221; di cui all&#8217;articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, senza indicare pertanto requisiti specifici. Il direttore dell&#8217;agenzia ambientale si configura come direttore di ripartizione, pertanto viene nominato su proposta del componente di Giunta competente, d&#8217;intesa con il Presidente della Provincia, sentito il segretario generale, il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di quattro anni. Diversamente da quanto previsto dalla provincia di Bolzano, la legge provinciale di Trento 11 settembre 1995, n. 11, prevede all&#8217;articolo 4, comma 1 (rimasto invariato rispetto al testo originario), che &#8220;all&#8217;agenzia è preposto un direttore, individuato dalla Giunta provinciale tra i dirigenti della Provincia con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica ovvero tra persone estranee all&#8217;amministrazione, in possesso di comprovate competenze di direzione tecnica e amministrativa e di adeguata qualificazione nella materia di protezione ambientale&#8221;; in tal caso, si prevede una disciplina ad hoc per la nomina del direttore dell&#8217;agenzia provinciale per la protezione dell&#8217;ambiente, pur se i requisiti non appaiono particolarmente stringenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Un espresso rimando all&#8217;articolo 10 della legge n. 132 del 2016 è previsto in Campania (articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, come novellato dall&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), punto 3, legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38), Lombardia (articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, come modificato dall&#8217;articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15), Toscana (articolo 15, comma 1, della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, come modificato prima dall&#8217;articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5, e in fine sostituito dall&#8217;articolo 16 della legge regionale 18 novembre 2019, n. 68), Basilicata (articolo 13, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1), Valle d&#8217;Aosta (articolo 3, comma 1, nonché articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Volendo limitare l&#8217;analisi alle sole regioni a statuto ordinario, la Calabria e la Campania hanno demandato i compiti di pianificazione e programmazione alla Giunta e al Consiglio regionale, la Liguria ha previsto che il programma triennale venga predisposto dalla Giunta, cui deve conformarsi il piano annuale dei controlli elaborato dal Direttore dell&#8217;ARPA locale (a tal fine viene inviato preventivamente alla Giunta regionale), la Lombardia ha demandato a un apposito Comitato di indirizzo la proposta delle linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività dell&#8217;ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, il Piemonte ha rimandato agli indirizzi programmatici della regione, l&#8217;Emilia Romagna ha attribuito al Direttore generale la competenza ad adottare il programma triennale e annuale delle attività dell&#8217;ARPA, il Lazio e le Marche hanno previsto che i programmi di intervento annuali e pluriennali, adottati dal direttore generale, siano sottoposti all&#8217;approvazione del Consiglio regionale, l&#8217;Abruzzo ha attribuito alla Giunta regionale l&#8217;approvazione del programma pluriennale delle attività, nel Molise la Giunta sottopone a controllo preventivo il programma annuale di attività su cui esprime il proprio parere il Comitato regionale di indirizzo, in Puglia è previsto un Comitato di indirizzo che definisce gli indirizzi triennali dell&#8217;azione dell&#8217;ARPA nel territorio regionale e approva il programma annuale predisposto dall&#8217;ARPA coerentemente con tali indirizzi, in Basilicata il piano triennale è predisposto dal direttore generale dell&#8217;ARPA, adottato dalla Giunta previo parere del Comitato tecnico e approvato dal Consiglio regionale, mentre per il piano annuale non è previsto il coinvolgimento del Consiglio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a>  Al riguardo, secondo M. Frey (<em>Il finanziamento delle agenzie ambientali nelle esperienze europee</em>, in G. Maltinti (a cura di), <em>Le agenzie ambientali verso l&#8217;autonomia finanziaria</em>, Franco Angeli, Milano, 1999, pag. 121-138) &#8220;in termini di modalità di finanziamento è utile distinguere tra le attività di fornitura: a) di servizi diretti (più operativa); b) di supporto alla regolazione e all&#8217;enforcement. La prima una volta caratterizzata può essere scorporata dal finanziamento pubblico: è infatti agevole individuare un valore per le prestazioni erogate. La seconda deve attualmente essere considerata in Italia un&#8217;attività istituzionale finanziata dallo Stato&#8221;. L&#8217;articolo 15, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, introduce una specifica disciplina sul finanziamento mediante tariffe nazionali di determinate attività svolte dalle agenzie ambientali, fermo restando il finanziamento pubblico per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla medesima legge al Sistema nazionale, ivi compresi i LEPTA, in base al quale: &#8220;le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Si veda, al riguardo, <em>Risorse finanziarie, investimenti e costi di produzione delle Agenzie del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA). Anni 2013-15</em>, pubblicato su <em>www.assoarpa.it</em>, gennaio 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> &#8220;L&#8217;ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell&#8217;ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Al riguardo, nel disegno di legge di riforma delle agenzie ambientali approvato in VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati nella XVII legislatura (Atto Camera 68), al comma 2 dell&#8217;articolo 15 relativo alle &#8220;modalità di finanziamento&#8221; era stato previsto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica avrebbe dovuto vincolare annualmente le regioni al finanziamento delle agenzie ambientali in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento. Tale disposizione era poi stata espunta a seguito di specifica condizione posta dalla V Commissione bilancio, sulla scorta dei rilievi della Ragioneria Generale dello Stato in base ai quali la copertura così individuata era inidonea in quanto &#8220;le somme di cui all&#8217;articolo 1, comma 34, della legge 662/1996 sono assegnate alle regioni per l&#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Peraltro, non può non segnalarsi che l&#8217;importo previsto dall&#8217;articolo 15, comma 2, compreso tra circa 660 e 880 milioni di euro annui, è assolutamente sproporzionato rispetto al complesso delle somme di cui trattasi, pari a circa 1.400 milioni di euro, considerato anche che i predetti 1.400 milioni di euro sono in gran parte vincolati su base pluriennale per la realizzazione di progetti in ambito sanitario&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Sul tema della definizione di un nuovo modello del sistema agenziale, si vedano le considerazioni (peraltro antecedenti alla legge n. 132 del 2016 ma comunque tutt&#8217;ora valide) di G. Piazza e L. Marchesi, <em>Il finanziamento delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell&#8217;ambiente (Modelli di riferimento, struttura, caratteristiche e prospettive)</em>, disponibile su <a href="http://www.isprambiente.gov.it"><em>www.isprambiente.gov.it</em></a>, Milano, giugno 2004, pag. 18-19. Tra l&#8217;altro, l&#8217;articolo 184 ter &#8220;cessazione della qualifica di rifiuto&#8221; del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dall&#8217;articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, prevede al comma 3-ter che i controlli circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di recupero sottoposti ad autorizzazione regionale l&#8217;ARPA competente per territorio possa procedere &#8220;delegata&#8221; dall&#8217;ISPRA. Ai sensi della medesima disposizione, al fine di assicurare l&#8217;armonizzazione, l&#8217;efficacia e l&#8217;omogeneità dei cotnrolli sul territorio nazionale si applica l&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132, in forza del quale l&#8217;ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale per assicurare l&#8217;armonizzazione, l&#8217;efficacia, l&#8217;efficienza e l&#8217;omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale (sul quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212 del 2017, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano) nonché l&#8217;articolo 6 della medesima legge relativo alle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell&#8217;ISPRA.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> Le previsioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e successive modificazioni, non hanno inciso sulle attribuzione del Corpo delle Capitanerie di Porto, tenuto conto che nel disciplinare i compiti di sicurezza del mare attribuiti alla Guardia di Finanza l&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c) fa espressamente salve &#8220;le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Guardia Costiera&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Indicativa dell&#8217;importanza di tale Reparto ai fini dell&#8217;azione di tutela ambientale esercitata dal Ministero è la nomina del Contrammiraglio Aurelio Caligiore, Comandante del Reparto Ambientale Marino, come Commissario straordinario di Governo, ai sensi dell&#8217;articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati perse nel luglio del 2015 dalla Motonave &#8220;IVY&#8221; in prossimità dell&#8217;isolotto di Cerbori, nelle acque del Golfo di Follonica; la nomina si è resa necessaria al fine di recuperare il carico ed evitare il rischio di un&#8217;alterazione degli equilibri del locale ecosistema marino, giovandosi della specifica <em>expertise</em> in materia da parte del Commissario. Come specificato nel decreto di nomina (decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019) l&#8217;attività del Commissario si sostanzia, in particolare, nel coordinamento delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, anche in raccordo con la regione e i comuni interessati, ai fini della definizione dei piani di recupero e del successivo smaltimento dei rifiuti, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati alla salvaguardia dell&#8217;ambiente marino e costiero.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Giova peraltro evidenziare che nella corrente legislatura, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore è stato presentato in Parlamento il disegno di legge &#8220;promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l&#8217;economia circolare&#8221; (c.d. legge &#8220;salvamare&#8221;); il testo, abbinato a due proposte di legge sulla medesima materia (Atto Camera 907 di Fornaro e Muroni, Liberi e Uguali, e Atto Camera 1276 di Rizzetto, Fratelli d&#8217;Italia) è stato approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati ed è attualmente all&#8217;esame del Senato della Repubblica (Atto Senato 1571).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> È stato così istituito nel bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente il capitolo 1655 &#8220;spese per il finanziamento delle attività di vigilanza e controllo dell&#8217;ambiente marino e costiero svolte dalle capitanerie di porto&#8221; gestito dalla Direzione generale per il mare e le coste del predetto Dicastero, nell&#8217;ambito dell&#8217;azione &#8220;Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate&#8221;, programma &#8220;Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita&#8217; e dell&#8217;ecosistema marino&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Al riguardo, ferma restando la dipendenza gerarchica dei militari del Comando carabinieri per la tutela ambientale dal Ministero della difesa, la dipendenza funzionale è ricondotta interamente al Ministero dell&#8217;ambiente, in ragione della propria specialità che configura tale reparto in relazione ai precipui compiti di tutela ambientale anziché di tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica.Tale diversa dipendenza funzionale rileva sotto due specifici aspetti, che rendono la dipendenza funzionale del Comando carabinieri per la tutela ambientale rispetto al Ministero dell&#8217;ambiente &#8220;escludente&#8221; rispetto alla dipendenza &#8220;ordinaria&#8221; dell&#8217;Arma dei Carabinieri dal Ministero dell&#8217;interno per quanto riguarda l&#8217;espletamento dei compiti di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Dal punto di vista normativo, ai sensi dell&#8217;articolo 162, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010 &#8220;I reparti dell&#8217;Arma costituiti nell&#8217;ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l&#8217;assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell&#8217;articolo 174-bis. I reparti e gli uffici dell&#8217;Arma costituiti nell&#8217;ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all&#8217;estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata&#8221;. Inoltre, dal punto di vista finanziario, atteso che il personale in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela ambientale è a carico del bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente, il Ministero dell&#8217;interno non provvede a sostenere alcuna spesa, neanche per il funzionamento. Al riguardo, giova evidenziare che il compenso per lavoro straordinario per il personale del Comando carabinieri per la tutela ambientale, &#8220;voce&#8221; interforze per definizione (e fino a pochi anni fa corrisposta a valere sulla dotazione finanziaria di un capitolo di bilancio &#8220;interforze&#8221;, nell&#8217;ambito del programma &#8220;pianificazione FF.PP.&#8221;) viene corrisposto a valere sullo stanziamento del capitolo 3422/3, né il Ministero dell&#8217;interno provvede alle spese di accasermamento e casermaggio del predetto Comando essendo ricollegate alla dipendenza funzionale con il medesimo Ministero per la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 162, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 66 del 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Per il personale in organico, le spese stipendiali sono a carico dell&#8217;Arma dei Carabinieri sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero della difesa afferenti il trattamento economico fondamentale e su quelli del Ministero dell&#8217;interno per i compensi accessori, analogamente a quanto avviene per gli altri militari dell&#8217;Arma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Giova precisare che l&#8217;individuazione delle unità in organico del Comando non richiede un&#8217;autorizzazione legislativa trattandosi di personale già facente parte della forza organica dell&#8217;Arma dei Carabinieri (al più indicata in apposita tabella allegata ai decreti di riorganizzazione adottati in forza dell&#8217;articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78), diversamente da quanto avviene per il relativo contingente in extraorganico per il quale è necessaria modificare di volta in volta l&#8217;articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Sul tema, cfr. L. Carbonara, <em>La riorganizzazione delle forze di polizia. Commento a d.lg. 19 agosto 2016, n. 177</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 6, 2016, pag. 711-721. Si veda anche A. Abrami, <em>La soppressione del Corpo Forestale dello Stato e le ragioni del bilancio</em>, in <em>Rivista di diritto agrario</em>, n. 1, 2016, pag. 120-122, il quale evidenzia come tale riorganizzazione del comparto di polizia ambientale abbia però mantenuto in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la competenza in materia di foreste; l&#8217;articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 mantiene comunque inalterata la dipendenza del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dal predetto Dicastero, anche se gli stanziamenti dedicati al Corpo Forestale dello Stato sono ora allocati sul bilancio del Ministero della difesa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> A titolo esemplificativo, basti pensare al ruolo che il comparto ambientale-forestale dell&#8217;Arma dei Carabinieri ha assunto nell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi straordinari ai sensi dell&#8217;articolo 120, secondo comma, Cost., con particolare riferimento alla nomina di un appartente al predetto Comando, il Generale Giuseppe Vadalà, come Commissario per la bonifica delle discariche abusive.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> Si tratta di una disposizione che sostanzialmente riprende i contenuti dell&#8217;articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il quale prevede al comma 1 che &#8220;il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell&#8217;interno per le questioni inerenti l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza,  il pubblico soccorso e la protezione civile&#8221;, mentre al comma 2 precisa che &#8220;il  Ministero  dell&#8217;ambiente  e della tutela del territorio si avvale  della  collaborazione  del Corpo forestale dello Stato per le funzioni  di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g),  h)  e  i), nonché per il contrasto del fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle  alterazioni all&#8217;ambiente commesse in violazione della relativa normativa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e modificato dal decreto legislativo n. 228 del 2017, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono il Comando carabinieri per la tutela ambientale (già posto alle dipendenze del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare), il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare (già alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), nonché due Comandi di nuova istituzione che riprendono i compiti del disciolto Corpo Forestale dello Stato (Comando carabinieri per la tutela forestale e Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> Tale norma è stata attuata ad oggi solo limitatamente alle funzioni e ai compiti in materia di difesa del suolo e di gestione e tutela delle risorse idriche e alle inerenti risorse, ai sensi dell&#8217;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&#038;NOTXT=1&#038;KEY=01LX0000145895ART2">art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2001</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 170 del 2019 &#8220;la giurisprudenza costituzionale ha limitato la materia forestale di competenza regionale alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 105 del 2008). Quindi non è rilevante, ai fini del presente scrutinio, il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo forestale (&#038;) La riconducibilità della riforma a materie di competenza esclusiva dello Stato non esclude la possibilità di accordi di collaborazione e coordinamento con le Regioni, tant&#8217;è che l&#8217;art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 li contempla espressamente, ponendosi nel solco dell&#8217;art. 4 della legge n. 36 del 2004. E ciò esclude l&#8217;asserito pregiudizio al buon andamento dell&#8217;amministrazione regionale e, al contempo, scongiura il pericolo che, a fronte dell&#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell&#8217;Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi di autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri bilanci e, più in generale, la finanza pubblica allargata&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 5.4</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> Si tratterebbe di ricondurre al Ministero dell&#8217;ambiente la rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, la certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, nonché la tenuta dell&#8217;elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all&#8217;articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, per i quali un ruolo importante veniva svolto dal Corpo forestale dello Stato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Sia consentito, al riguardo, un richiamo a M. Nardini, <em>Politica di bilancio e programmazione della spesa. Dalla legge n. 62/1964 alla legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità dello Stato</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 7 maggio 2011, pag. 19 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Prima della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 177 del 2016 gli stanziamenti del Corpo forestale dello Stato erano ricompresi all&#8217;interno del programma &#8220;Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità&#8221; della missione &#8220;sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, del programma &#8220;sicurezza pubblica in ambito rurale e montano&#8221; della missione &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221; e del programma &#8220;interventi per soccorsi&#8221; della missione &#8220;soccorso civile&#8221;. Ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 177 del 2016, al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  sono  attribuite  le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi  e  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli stessi; inoltre, ai sensi del successivo articolo 10, le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze sono state attribuite alla Polizia di Stato, mentre sono state attribuite alla Guardia di finanza quelle in  materia  di  soccorso  in montagna, sorveglianza delle acque  marine  confinanti  con  le  aree naturali protette  e  controllo  doganale  in  materia  di  commercio illegale della flora e della fauna in via  di  estinzione,  ai  sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della  relativa  normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in  relazione all&#8217;attivita&#8217; di cui al decreto del Ministero dell&#8217;ambiente  e  della tutela del territorio n. 176 dell&#8217;8 luglio  2005,  anche  tramite  le unita&#8217; specializzate dell&#8217;Arma dei carabinieri. Pertanto, il programma strettamente attinente alla tutela ambientale costituisce ormai il focus dei compiti dell&#8217;ex Corpo forestale dello Stato, ora Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell&#8217;Arma dei Carabinieri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Si veda la delibera del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente n. 82/16-CF del 29 novembre 2016, con la quale sono stati approvati gli &#8220;indirizzi per l&#8217;applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte IV-bis d.lgs. 152/2006&#8221;, disponibile su <em>www.isprambiente.gov.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Si veda, al riguardo, M. C. Amoroso<em>, La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?</em>, in <a href="http://www.penalecontemporaneo.it"><em>www.penalecontemporaneo.it</em></a>, 5 novembre 2015, nonché P. Fimiani, <em>Questioni problematiche nell&#8217;applicazione del sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (Titolo VI-bis TUA)</em>, in <em>Rassegna dell&#8217;Arma dei Carabinieri</em>, n. 3, 2019, pag. 109-120.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Le disposizioni di cui alla Parte VI bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dalla legge n. 68 del 2015 riprendono i contenuti della disciplina di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro (specificatamente l&#8217;articolo 21 del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n.758), mediante l&#8217;adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento di un importo determinato a titolo di sanzione pecuniaria. A fronte di una disciplina sanzionatoria in materia di lavoro che non definiva la destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni, un chiarimento in materia è stato fornito, a suo tempo, dalla Circolare del Ministero del lavoro del 27 febbraio 1996, n. 25, in base alla quale &#8220;per quanto concerne infine la devoluzione dei proventi derivanti dal pagamento &quot;in sede amministrativa&quot; delle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di competenza degli Ispettorati del Lavoro, in applicazione dell&#8217;art. 21 comma 2 del D.Lgs. in esame, si ritiene che questi debbano essere versati all&#8217;Erario&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> A sostegno di tale proposta, si evidenzia che l&#8217;articolo 13 comma 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che l&#8217;importo delle somme che l&#8217;ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell&#8217;articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l&#8217;apposito capitolo regionale per finanziare l&#8217;attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL&#8221;. Pertanto la norma prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni all&#8217;Ente dal quale dipende il soggetto accertatore, finalizzandone l&#8217;impiego alle attività di prevenzione che gli sono proprie ai sensi dell&#8217;ordinamento vigente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Già oggi al personale del Comando carabinieri per la tutela della salute, dipendente funzionalmente dal Ministero della salute, è attribuita la qualifica di &#8220;ispettore sanitario&#8221;, secondo quanto previsto da specifici decreti del citato Dicastero (in particolare, si veda il decreto del 30 luglio 2015).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Sul tema, cfr. P. Maddalena, <em>La legge quadro sulle aree protette</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, n. 3, 1992, pag. 648 seg., G. Di Plinio, <em>Diritto pubblico dell&#8217;ambiente e aree naturali protette</em>, Utet, Torino, 1994, pag. 201 seg., C. Desideri e F. Fonderico, <em>I parchi nazionali per la protezione della natura</em>, Giuffrè, Milano, 1998, A. Abrami, <em>Il regime giuridico delle aree protette</em>, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 137 seg., A. Crosetti, <em>Aree</em> <em>naturali protette</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento</em>, 2008, pag. 10 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Un tentativo di riscrittura organica della legge n. 394 del 1991 era stato avviato nella XVII legislatura, con la presentazione di un disegno di legge approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati in prima lettura; la fine della legislatura non ha consentito di addivenire all&#8217;approvazione definitiva del testo, anche per effetto della mancata presentazione in 5^ Commissione bilancio del Senato della relazione tecnica del Governo, richiesta nella seduta del 4 luglio 2017 e sollecitata il 6 dicembre 2017, e delle relative osservazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> Come evidenziato nella Determinazione del 26 settembre 2019, n. 106 (&#8220;Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei 22 enti parco nazionali &#8211; 2017&#8243;) della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti, gli enti parco sono sostenuti dai trasferimenti dello Stato che nel 2017 sono stati complessivamente pari a 66,2 mln, in aumento rispetto al 2016 (63,5 milioni di euro), e con un&#8217;incidenza sul totale delle entrate correnti pari al 64,3 %, a fronte del 68,4 % del 2016.  Tali contributi sono concessi a valere sul bilancio del Ministero dell&#8217;ambiente, specificamente alla missione 18&#8243; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Programma 13 &#8220;Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell&#8217;ecosistema marino&#8221; Azione 4 &#8220;Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio&#8221;, capitoli n. 1551 piani gestionali 1 e 2. Si precisa che lo stanziamento del capitolo 1551, piano gestionale 2, è oggetto di decreto di riparto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze per il quale, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è richiesto il preventivo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. A tali somme si aggiungono i contributi statali per la realizzazione di specifici programmi in materia di attività dirette alla tutela della biodiversità, in attuazione della relativa Direttiva annuale, in linea con gli impegni assunti nell&#8217;ambito della Strategia europea per la biodiversità 2020. Notevolmente minore risulta essere l&#8217;apporto finanziario di regioni, enti locali e altri enti del settore pubblico e privato, anche se complessivamente in crescita rispetto al 2016 (da 6,7 milioni di euro a 7,9 milioni di euro). Fanno eccezione gli Enti parco delle Cinque Terre e del Vesuvio, per i quali le entrate proprie rappresentano, per contro, la principale fonte di finanziamento, e alcuni altri (Arcipelago di La Maddalena, Arcipelago Toscano, Pollino), per i quali esse rivestono un&#8217;incidenza non trascurabile sul totale delle entrate correnti. In generale, le entrate proprie incidono per il 28 % sul complessivo delle entrate, pari a un importo totale di 28,4 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016 (poco più di 22,4 milioni di euro).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, della legge n. 394 del 1991 &#8220;costituiscono entrate dell&#8217;Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all&#8217;articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d&#8217;ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti  dai servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da  inosservanza  delle  norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all&#8217;attività dell&#8217;Ente parco&#8221;. Giova evidenziare che l&#8217;art. 17-ter, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito il comma 1-bis all&#8217;articolo 16 della legge n- 394 del 1991, includendo gli enti gestori delle aree protette nell&#8217;elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l&#8217;accesso al riparto della quota del 5 per mille; le modalità e i termini per l&#8217;accesso al riparto di tali proventi è stato poi disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Si rimanda ai contenuti della citata Determinazione della Corte dei Conti del 26 settembre 2019, n. 106, pag. 15-16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> L&#8217;articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, successivamente modificato e integrato dagli articoli 18 e 21 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, ha autorizzato, tra l&#8217;altro, gli Enti parco del Gran Sasso e dei Monti Sibillini ad assumere unità di personale a tempo determinato, nel limite di un contingente massimo di 15 unità. Sempre in materia di personale, l&#8217;articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha autorizzato gli enti parco nazionali Alta Murgia, Appenino lucano, Asinara, Cinque Terre, Sila e Gargano, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari di cui all&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere alla stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i contingenti indicati nella medesima disposizione (totale 14 unità).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Si veda, al riguardo, il caso della proposta di nomina del Presidente del parco dell&#8217;Aspromonte (nomina n. 42), il cui parere è stato dato dall&#8217;VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati  e dalla 13^ Commissione territorio, ambiente e beni ambientali il 28 gennaio 2020, successivamente alle elezioni regionali in Calabria, svoltesi il 26 gennaio 2020, a seguito delle quali era stato eletto un nuovo Presidente della regione di centro-destra, in sostituzione del precedente dell&#8217;area di centro-sinistra che aveva, a suo tempo, dato l&#8217;intesa sul nome del candidato Presidente del parco. Dal punto di vista giuridico, il tema è se l&#8217;intesa fornita a monte dal Presidente pro tempore della regione interessata possa essere modificata, financo ritirata, dal nuovo Presidente di regione (ovviamente una volta assunta la carica) finché il decreto di nomina non viene adottato dal Ministro dell&#8217;ambiente, oppure una volta concessa debba essere considerata come definitivamente acquisita.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Al fine di consentire un adeguato &#8220;ricambio&#8221; dei presidenti di parco, si prevede che non possa essere nominato un soggetto che ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Inoltre, è stata espressamente prevista l&#8217;applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; in ogni caso, nella prassi tale normativa veniva già indicata nelle premesse del decreto di nomina del Presidente, pur se non espressamente previsto dalla legge n. 394 del 1991.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 &#8220;il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità: a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; c) uno, su designazione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare; d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) uno, su designazione dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> Tale sostituzione può avvenire anche mediante la nomina di un commissario <em>ad acta</em> proveniente dai ruoli del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Nel senso, si vedano le considerazioni di C. Decaro, <em>La tutela (&#8220;attiva&#8221;) multilivello dell&#8217;ambiente nei parchi nazionali. Fra valori costituzionali, protezione sostenibile e diritto sovrastatale</em>, in C. Decaro e M. Dentamaro (a cura di), <em>La governance degli enti parco in Europa. Best practises ed elementi di criticità: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Austria</em>, Luiss University Press, 2010, pag. 32-34, secondo la quale, tra l&#8217;altro, &#8220;nella legge quadro del 1991 manca una formulazione che riconosca esplicitamente il parco come un laboratorio di sostenibilità, in cui le attività eco-compatibili siano adeguatamente incentivate, anche perché portatrici di una concezione dinamica della tutela ambientale, che cerca di contemperare le esigenze della protezione-valorizzazione dell&#8217;ambiente con quelle della crescita socio-economica&#8221;. Sul rapporto tra tutela della biodiversità e promozione di attività economiche nei parchi nazionali, cfr. G. Bellomo, <em>&#8220;Conservazione&#8221; vs &#8220;valorizzazione&#8221;: il modello italiano</em>, in G. Di Plinio e P. Fimiani (a cura di), <em>Aree naturali protette</em>, Giuffré Editore, Milano, 2008, pag. 155-180.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> In merito, cfr. A. Sola, <em>Sostenibilità ambientale e Green New Deal: prime analisi in commento alla legge di bilancio 2020</em>, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 10, 2020, pag. 471-472. È da ritenere che la copertura di tale finanziamento sia da ricondurre all&#8217;interno dell&#8217;importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 derivanti dai proventi dei diritti di emissione collocati presso gli operatori in base alle regole del sistema EU-ETS e da attribuire al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del medesimo comma 85, in coerenza con quanto previsto all&#8217;articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019 che individuava le attività da finanziare nell&#8217;ambito delle finalità indicate all&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2013, n. 30 sull&#8217;impiego dei proventi delle aste CO2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l&#8217;ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse. Al fine di promuovere il vuoto a rendere, la norma prevede che gli utilizzatori riconoscono per il 2021 e il 2022, agli acquirenti un abbuono all&#8217;atto della resa dell&#8217;imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell&#8217;imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Inoltre, si prevede il riconoscimento del credito di imposta agli utilizzatori che hanno concesso l&#8217;abbuono agli acquirenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato &#8220;Tariffazione puntuale&#8221; con una dotazione pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l&#8217;adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d&#8217;ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l&#8217;acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> La disposizione prevede un apposito fondo, pari ad euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare; tali risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali. Il contributo a valere del fondo ministeriale può aggiungersi ad altri contributi pubblici, anche europei, e rinviando al decreto ministeriale n. 266 del 2016, adottato sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le specifiche tecniche e autorizzative relativi alle compostiere di comunità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> Al riguardo, cfr. A Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, op. cit., Editori Laterza, Bari, 2018, pag. 315-317.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Nel solco di tale disciplina, l&#8217;articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 &#8220;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall&#8217;articolo 55 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto specifiche misure di sostegno alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall&#8217;emergenza COVID-19. In particolare, è stato istituito un fondo di 40 milioni di euro per il 2020 per l&#8217;erogazione di un contributo straordinario, aggiuntivo rispetto ad altri analoghi finanziamenti previsti dalla legislazione statale e regionale, per le micro e piccole imprese che svolgono attività eco-compatibili all&#8217;interno delle ZEA, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all&#8217;articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Rispetto alla versione originaria del citato articolo 227, le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 76 del 2020 hanno limitato i benefici alle sole micro e piccole imprese aventi la sede operativa nei parchi nazionali, rimuovendo il precedente requisito della sede anche legale all&#8217;interno dei comuni aventi almeno il 45% del proprio territorio all&#8217;interno di una zona economica ambientale, in coerenza con analoghe modifiche apportate all&#8217;articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Tra l&#8217;altro, l&#8217;articolo 1, comma 1119, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha vincolato una quota dei proventi di competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, nell&#8217;ambito dei progetti finanziati con i proventi delle aste EU ETS, al finanziamento delle attività indicate all&#8217;articolo 4 della legge n. 394 del 1991, che costituivano a loro volta i contenuti del programma triennale delle aree naturali protette originariamente previsto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref99" title="">[99]</a> Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di aree naturali protette, si veda B. Caravita, <em>I parchi nazionali tra protezione della natura e tutela ambientale: la Corte riscrive l&#8217;art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977 e detta criteri per la legge quadro al legislatore</em>, in <em>Giurisprudenza Costituzionale</em>, 1988, pag. 4954, B. Caravita e L. Pesole, <em>Un primo caso di applicazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in tema di parchi</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, 1990, pag. 279, S. Civitarese Matteucci, <em>Le riserve naturali di interesse nazionale nella giurisprudenza costituzionale e nella legge sulle aree protette</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, 1992, pag. 357, L. Pesole, <em>La Corte assolve la legge quadro sulle aree protette, in Giurisprudenza Costituzionale</em>, 1999, pag. 2527, C. Baseggio, <em>Competenze statali, regionali e locali in tema di aree naturali protette nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e nella recente legislazione regionale</em>, in <em>Le Istituzioni del Federalismo</em>, 2007, pag. 513-546.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref100" title="">[100]</a> Bisogna tenere conto che la stessa istituzione dei parchi nazionale è stata prevista, in alcuni casi <em>ex lege</em> (ad esempio quello del Vesuvio, ai sensi dell&#8217;articolo 34, comma 1, lettera f), della legge n. 394 del 1991) senza il coinvolgimento degli enti territoriali interessati ordinariamente previsto dall&#8217;articolo 8, comma 1, della legge n. 394 del 1991.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref101" title="">[101]</a> In materia di difesa del suolo, cfr. F. Di Dio, <em>Frane e dissesto idrogeologico: verso una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, n. 3-4, 2011, pag. 463-494, P. Lombardi, <em>La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto</em>, in <em>Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 4, 2016, pag. 58-86, R. Dipace, <em>Le forme di tutela dal dissesto idrogeologico fra programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze</em>, in <em>Diritto agroalimentare</em>, n. 2, 2017, pag. 225-266. Con riferimento alla risorsa idrica, si veda L Butti e G. Baga, <em>Tutela delle acque e dei suoli</em>, in C. Rapisarda Sassoon (a cura di), in <em>Manuale delle leggi ambientali</em>, Giuffré, Milano, 2002, pag. 368 seg., P. Urbani, <em>Il recepimento della direttiva comuitaria sille acque (2000/60): profili istituzionali di un nuovo governo delle acque</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;ambiente</em>, 2004, pag. 214 seg., nonché A. Di Dio, <em>La direttiva quadro sulle acque: un approccio ecosistemico alla pianificazione e gestione della risorsa idrica</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria e dell&#8217;ambiente</em>, 2006, pag. 496 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref102" title="">[102]</a> Si veda il decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 &#8220;Disciplina dell&#8217;attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref103" title="">[103]</a> Sulla legge n. 183 del 1989, cfr. A. Mariuzzo, <em>L&#8217;iter parlamentare della legge n. 183 del 1989</em>, in P. Urbani (a cura di), <em>La difesa del suolo. Il processo di attuazione dellla riforma organizzativa e funzionale della difesa del suolo</em>, Roma, 1993, P. Rannucci, <em>La legge sulla difesa del suolo: metodo e strumenti adeguati?</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia</em>, II, 1990, pag. 11 seg., G. Tonelli, <em>Lo stato di attuazione della legge n. 183/89 a livello regionale</em>, in <em>Ambiente</em>, 1997, pag. 564 seg., G. Garzia, <em>Difesa del suolo e vincoli di tutela. Attività amministrativa di accertamento e di ponderazione</em>, Giuffré, Milano, 2003. Si vedano anche F. Trezzini, <em>I distretti idrografici per il governo cooperativo delle acque e del suolo: la revisione del d.lgs. n. 152/2006 in materia ambientale</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria e dell&#8217;ambiente</em>, 2007, pag. 361 seg.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref104" title="">[104]</a> Sulla disciplina in materia prima della legge n. 221 del 2015, cfr. P. Lombardi, <em>L&#8217;evoluzione della disciplina sulla difesa del suolo tra dialettica Stato regioni e prospettive applicative degli strumenti di pianificazione</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di diritto dell&#8217;ambiente</em>, Giappichelli Editore, n. 3, 2012, pag. 121-138.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref105" title="">[105]</a> I distretti sono definiti dall&#8217;articolo 54, comma 1, lettera t), del citato decreto legislativo come &#8220;area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici&#8221;; a loro volta, i bacini idrografici, che concorrono a formare i distretti, in base alla lettera r) del medesimo comma 1 vengono qualificati come &#8220;il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un&#8217;unica foce, a estuario o delta&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref106" title="">[106]</a> Con decreto del 26 febbraio 2018 del Ministro dell&#8217;ambiente di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono stati approvati gli Statuti dell&#8217;Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, del Fiume Po, dell&#8217;Appennino Settentrionale, dell&#8217;Appennino Centrale e dell&#8217;Appennino meridionale</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref107" title="">[107]</a> Come noto, sono organi dell&#8217;Autorità la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti, i cui compiti sono specificati all&#8217;articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref108" title="">[108]</a> Il piano di bacino, che può essere articolato per sotto bacini o piani stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (c.d. PAI) relativo a specifici settori funzionali (come ad esempio il piano di gestione delle acque), ha carattere immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati nel caso si tratta di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal medesimo piano di bacino; in tale contesto, i piani e programmi di sviluppo socio-economico nonché di assetto e di uso del territorio devono essere coordinati o comunque non in contrasto con il piano stesso. Inoltre, entro novanta giorni le regioni devono emanare le disposizioni concernenti l&#8217;attuazione urbanistica del piano; decorso tale termine, in ogni caso tutti gli enti interessati sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref109" title="">[109]</a> Nel senso, cfr. A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, op. cit., 2018, pag. 337, secondo cui &#8220;è certamente da rilevare una tendenza all&#8217;accentramento amministrativo che dovrebbe favorire il coordinamento tra funzioni centrali e locali, evitando quella frammentazione di competenze che ha già fatto registrare discrasie e gravi carenze attuative ed è stata oggetto di richiamo nell&#8217;art. 1, comma 9, legge-delega 308/2004&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref110" title="">[110]</a> Basti pensare che il distretto dell&#8217;Appennino Meridionale interessa sette regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia), 25 province, 1663 comuni con una popolazione di circa 14 milioni di abitanti e un&#8217;estensione territoriale superiore a 68.000 chilometri quadrati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref111" title="">[111]</a> Queste materie sono state ricondotte dalla Corte Costituzionale all&#8217;interno della &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221;, di competenza esclusiva dello Stato, anziché nella materia del governo del territorio, di potestà concorrente, giustificando così l&#8217;attività di indirizzo e coordinamento dello Stato pur mantenendo la necessità di una collaborazione tra lo Stato e le regioni interessate. Nella sentenza n. 232 del 2009, la Corte Costituzionale ha evidenziato che &#8220;l&#8217;art. 57 &#8211; al pari delle altre norme che compongono la sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; appartiene, non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia della tutela dell&#8217;ambiente (di competenza statale esclusiva). Conseguentemente, da un lato, esso prevede legittimamente, in capo allo Stato, l&#8217;attività di indirizzo e coordinamento e, dall&#8217;altro, per l&#8217;esercizio di quest&#8217;ultima attività, non è costituzionalmente imposta, quale forma di collaborazione istituzionale, l&#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 8.1</em>). Con la medesima sentenza viene comunque precisato che, in relazione alla possibile influenza su attribuzioni regionali in materie di competenza concorrente o residuale, sarebbe necessario un coinvolgimento delle Regioni, quanto meno attraverso l&#8217;espressione di un parere da parte delle stesse Regioni interessate ovvero da parte della Conferenza unificata. Nel senso, si vedano anche le sentenze n. 246 e 254 del 2009 e n. 341 del 2010 della Corte Costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref112" title="">[112]</a> Tale azione ricomprende i capitoli 3010 &#8220;somme destinate alle autorità di bacino distrettuale&#8221;, 3022 &#8220;somme da assegnare alle autorità di bacino per lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, nonché per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre&#8221;, 3023 &#8220;somma da assegnare all&#8217;autorità di distretto dell&#8217;appennino meridionale per l&#8217;assunzione di personale a tempo determinato con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal commissario straordinario di governo&#8221; e 8715 &#8220;spese per l&#8217;acquisto di beni e attrezzature necessari per l&#8217;attività delle autorità di bacino distrettuale&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref113" title="">[113]</a> Si tratta, in particolare, dell&#8217;articolo 1, commi da 532 a 535, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8220;Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref114" title="">[114]</a> Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, relativamente al &#8220;fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)&#8221;, disponibile su <em>www.corteconti.it</em> (in particolare, pag. 77).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref115" title="">[115]</a> Nel corso della XVIII legislatura, è stato avviato in VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati l&#8217;esame dell&#8217;Atto Camera 52 &#8220;Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque&#8221;, che riprende analoga proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle nella precedente legislatura; i proponenti, nel ridefinire la <em>governance</em> del sistema idrico alla luce degli esiti del referendum abrogativo del 2011, hanno previsto nel testo il ritorno al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione del servizio idrico. L&#8217;esame in Commissione è iniziato il 23 ottobre 2018 durante il governo Conte I e, dopo la presentazione degli emendamenti parlamentari, l&#8217;iter allo stato risulta interrotto. Nella XVII legislatura, era stato approvato in prima lettura alla Camera l&#8217;Atto Camera 2212 &#8220;principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque&#8221;, che nelle intenzioni dei proponenti avrebbe dovuto attuare il referendum del 2011; diversamente dall&#8217;Atto Camera 52 sopra citato, l&#8217;articolo 5, comma 2, di tale proposta di legge manteneva in capo all&#8217;Autorità i compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici. Il provvedimento, passato alla 13^ Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della Repubblica, è stato oggetto di un ciclo di audizioni e con la fine della legislatura è decaduto. Per una disamina del progetto di legge, cfr. S. Aru, <em>La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare</em>, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 6, 2019, pag. 45-50. Con riferimento al referendum del 2011, cfr. A. Bottasso, <em>Una nota sul Servizio idrico italiano dopo i &quot;referendum&quot; del giugno 2011</em>, in <em>Economia e diritto del terziario</em>, n. 2, 2012, pag. 273-288, P. Carrozza, <em>Vizi privati, pubbliche virtù?</em>, in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo</em>, n. 2, 2012, pag. 664-681, A. M. Altieri, <em>Le modalità di gestione e l&#8217;affidamento del servizio idrico integrato dopo il referendum, (nota a Corte cost., 7 marzo 2012, n. 62</em>), in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 11, 2012, pag. 1069-1079, A. Azzariti, <em>I servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo il referendum: le novità e le conferme della legge 148/201</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, 3/2011, pag. 531-359.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref116" title="">[116]</a> Al riguardo, cfr. F. Fracchia e P. Pantalone, <em>The governance and independent regulation of the integrated water service in Italy: commons, ideology and future generations</em>, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 11, 2018. Si veda anche A. Tonetti<em>, Investimenti infrastrutturali e (in)certezza delle regole: il caso del servizio idrico, in Giornale di diritto amministrativo</em>, 2013, pag. 1115, nonché A. Travi, <em>La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato</em>, in <em>Rivista della regolazione dei mercati</em>, 1, 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref117" title="">[117]</a> Come evidenziato nella sentenza n. 67 del 2013 &#8220;questa Corte ha in più occasioni affrontato il problema dell&#8217;àmbito materiale in cui collocare la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, giustificando originariamente l&#8217;azione unitaria svolta dallo Stato con il fine di garantire sull&#8217;intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare di produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Con la <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0246s-09.html">sentenza n. 246 del 2009</a>, la Corte ha scrutinato la disciplina della determinazione della tariffa d&#8217;àmbito territoriale ottimale, la cui riconducibilità alla potestà normativa statale era stata contestata da alcune Regioni. La pronuncia ha evidenziato che i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma allora censurata «attengono all&#8217;esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell&#8217;ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali ». Successivamente, la sentenza n. 29 del 2010 ha ribadito che dal complesso normativo contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell&#8217;acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell&#8217;ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Secondo questa Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell&#8217;ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l&#8217;uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell&#8217;ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». La finalità della tutela dell&#8217;ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali. La medesima pronuncia, poi, riconnette l&#8217;uniforme metodologia tariffaria, adottata dalla legislazione statale, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l&#8217;Autorità d&#8217;àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all&#8217;utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0246s-09.html">sentenza n. 246 del 2009</a>, che richiama anche le sentenze <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0335s-09.html">n. 335</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0051s-08.html">n. 51 del 2008</a>).&#8221; (<em>Considerato in diritto n. 4</em>)</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref118" title="">[118]</a> Si veda, al riguardo, la citata sentenza n. 87 del 2013, nonché la sentenza n. 142 del 2015 della Corte Costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref119" title="">[119]</a> Cfr. A. Antonelli, <em>Le nuove funzioni di regolazione in materia di rifiuti, nella legge di bilancio per il 2018</em>, in <a href="http://www.amministrazioneincammino.luiss.it"><em>Amministrazione</em></a><em> in cammino</em>, 23 gennaio 2018, L. Salomoni, <em>L&#8217;impatto delle funzioni regolatorie di Arera sul ciclo dei rifiuti: alcuni snodi problematici in tema di perimetro dell&#8217;affidamento, forme di gestione del servizio e qualificazione del rifiuto</em>, in <em>Economia Pubblica</em>, n. 2019, pag. 99-120, nonché A. Benedetti,<em> La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo dell&#8217;ARERA</em>, in <em>Economia Pubblica</em>, 2019, pag. 105-122.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref120" title="">[120]</a> Cfr. A. <a>Venanzoni, <em>Ciclo dei rifiuti e nuova Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia</em>, n. 3, 2018</a>, pag. 898-899.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref121" title="">[121]</a> Come precisato da A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason (op. cit., 2018, pag. 122-123) &#8220;il ruolo del Ministero dell&#8217;ambiente è di indirizzo e di programmazione piuttosto che di autentica amministrazione attiva, nel senso che le attività concrete di governo e gestione paiono dislocate presso gli enti territoriali a seconda delle materie o submaterie e, in alcuni casi, addirittura presso altri organi centrali dello Stato (Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dello sviluppo economico ecc.), nonostante la formula molto ampia dell&#8217;art. 35, comma 2, d.lgs. 300/1999. Il che &#8211; collocandoci sulla stessa lunghezza d&#8217;onda del nuovo testo dell&#8217;art. 118 Cost. &#8211; non sembra in contraddizione con la <em>ratio</em> e con la lettera della riforma costituzionale del 2001, in quanto le &#8220;funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni&#8221; (&#038;) e fatto comunque salvo il &#8220;recupero&#8221; del criterio ordinatore (<em>rectius</em> del valore) dell&#8217;interesse nazionale alla luce della nostra giurisprudenza costituzionale (sent. 303/2003). Indirizzo e programmazione si sostanziano, peraltro, di un&#8217;importante funzione di vigilanza e controllo che può dispiegarsi (&#038;) sia in interventi di tipo sostitutivo sia nell&#8217;emanazione di ordinanze contingibili e urgenti o comunque di provvedimenti in via d&#8217;urgenza&#8221;. Peraltro, il potere di vigilanza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare è richiamato all&#8217;articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ove si prevede anche la facoltà di intervenire in via sostitutiva nei confronti dell&#8217;amministrazione regionale nell&#8217;esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività di quest&#8217;ultima, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref122" title="">[122]</a> Per un&#8217;analisi dell&#8217;evoluzione del sistema di protezione ambientale, cfr. A. Ferrara, <em>op. cit.</em>, in B. Caravita, L. Cassetti e A. Morrone (a cura di), <em>Diritto dell&#8217;ambiente</em>, Il Mulino, Bologna, 2016, pag. 105-109.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref123" title="">[123]</a> Ciò consentirebbe di assicurare effettività all&#8217;azione di controllo in campo ambientale da parte del Ministero dell&#8217;ambiente e garantire l&#8217;espletamento delle proprie funzioni istituzionali, in linea con quanto già previsto per altri Dicasteri deputati alla cura di particolari interessi pubblici e dotati di specifiche unità organizzative munite di competenze ispettive. Si veda, ad esempio, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali presso il quale è previsto uno specifico Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, mentre presso il Ministero della salute compiti di accertamento e ispettivi sono devoluti alla Direzione generale per l&#8217;igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2014, n. 121, prima della riorganizzazione degli uffici operata con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, prevedeva all&#8217;interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per l&#8217;attività ispettiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref124" title="">[124]</a> Come noto, tali situazioni determinano ritardi nell&#8217;attuazione degli interventi nonché, dal punto di vista strettamente finanziario-contabile, l&#8217;accumulo di giacenze di disponibilità sui vari capitoli di bilancio (principalmente in conto capitale) e la formazione di cospicui residui, spesso stigmatizzati dalla Corte dei Conti ed evidenziati nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale in varie occasioni ove si è svolto l&#8217;esame dei documenti di finanza pubblica.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-della-governance-pubblica-in-campo-ambientale-nel-quadro-della-transizione-ecologica/">L&#8217;evoluzione della governance pubblica in campo ambientale nel quadro della transizione ecologica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa 2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale 3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)  4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Sommario</em>: 1. Premessa 2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale 3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)  4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati? 5. La soluzione accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria 5.1. <em>segue</em>: il curatore, in base della normativa fallimentare, non è soggetto subentrante 5.2. <em>segue</em>: il curatore, alla luce della normativa ambientale, è soggetto detentore dell&#8217;immobile su cui i rifiuti insistono 5.3. <em>segue</em>: il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nella sua accezione negativa e nel preferibile coordinamento con i principi di prevenzione e precauzione 5.4. <em>segue</em>: il regime di imputazione degli obblighi di rimozione sul curatore 5.5. <em>segue</em>: ulteriori argomentazioni (l&#8217;incapienza non esime e l&#8217;immobile inquinato non è rinunciabile) 6. Considerazioni conclusive: il curatore quale soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>?<br />  <br /> <strong>1. Premessa </strong><br /> A poco più di un anno dalla pronuncia n. 10 del 22 ottobre 2019, l&#8217;Adunanza Plenaria torna ad esprimersi in tema di strumenti a tutela dell&#8217;ambiente e sempre al fine di offrire una precisa e chiara individuazione dei soggetti tenuti alla realizzazione delle operazioni di riparazione ambientale, non mancando al contempo di contribuire a delineare i criteri che presiedono alla imputazione della relativa responsabilità<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Chiarito infatti, con la precedente sentenza n. 10/2019, che le attività di bonifica possano essere imposte alla società non responsabile dell&#8217;inquinamento che sia subentrata nella precedente società per effetto di una fusione per incorporazione<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, questa volta con la pronuncia n. 3 del 26 gennaio 2021 al centro dell&#8217;analisi si pone l&#8217;istituto della curatela fallimentare, rispetto alla quale sussisteva un contrasto giurisprudenziale in merito all&#8217;assoggettabilità della stessa alle operazioni di ripristino ambientale. <br /> Entrambe le pronunce, indagando le questioni rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria alla luce delle specifiche normative di settore coinvolte (rispettivamente, in materia societaria e fallimentare) coordinandole con i principi e le norme in materia ambientale, arrivano alla medesima conclusione di estendere il novero dei soggetti tenuti a porre in essere le attività a tutela dell&#8217;ambiente.<br /> La pronuncia da ultimo resa merita un&#8217;attenta lettura anche sotto altro e affine profilo: l&#8217;affermazione secondo cui il curatore fallimentare non può considerarsi responsabile della condotta di abbandono dei rifiuti<em> ex</em> articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell&#8217;ambiente, d&#8217;ora in avanti anche solo Codice) e tuttavia debba rispondere dei relativi obblighi di rimozione, lungi dal configurare una forzatura del sistema della responsabilità ambientale in senso pro-ambientalistico, pare trovare adeguata rappresentazione nella distinzione, operata dalla dottrina europea e ripresa da quella nazionale, tra i due diversi momenti dell&#8217;esecuzione delle opere di riparazione ambientale (definibile in termini di <em>responsibility</em>) e dell&#8217;imputazione dei costi finali (definibile in termini di <em>liability</em>), in linea con la distinta e concorrente strategia di tutela concretizzata dal principio di prevenzione e dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Il presente contributo è volto ad inquadrare la pronuncia in esame sotto questa chiave di lettura, tentando di configurare la figura del curatore fallimentare alla stregua di soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>, con ciò permettendo di delineare con maggior chiarezza anche i criteri di imputazione degli obblighi ambientali nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso.<br />  <br /> <strong>2. Di fatto, l&#8217;ennesimo rapporto conflittuale tra curatore ed ente locale in materia di sicurezza ambientale</strong><br /> La pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 è stata occasionata da un&#8217;ordinanza emessa ai sensi dell&#8217;articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> con cui, a seguito dell&#8217;accertamento della presenza di rifiuti abbandonati presso lo stabilimento di un&#8217;impresa cessata per intervenuto fallimento, un Comune indirizzava la stessa nei confronti del curatore fallimentare ingiungendogli di provvedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.<br /> Il curatore ingiunto, contestando la sua assoggettabilità agli obblighi addossatigli, impugnava davanti al Tar Veneto l&#8217;ordinanza comunale, il quale Tribunale, dato conto del contrasto giurisprudenziale in merito alla titolarità passiva della curatela fallimentare agli obblighi di cui all&#8217;articolo 192 del Codice, con sentenza n. 744 del 19 giugno 2019 riteneva di aderire all&#8217;orientamento che propende per l&#8217;estraneità della curatela rispetto agli obblighi ambientali cui era tenuto l&#8217;imprenditore fallito, accogliendo il ricorso e di conseguenza annullando l&#8217;ordinanza impugnata.<br /> Avverso tale pronuncia proponeva appello l&#8217;Amministrazione comunale, lamentando la limitatezza e l&#8217;erroneità delle argomentazioni utilizzate dai primi Giudici, e insistendo per l&#8217;accoglimento della tesi che ravvisa nel curatore fallimentare un legittimo destinatario dell&#8217;ordinanza di rimozione dei rifiuti. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, inquadrato l&#8217;istituto dell&#8217;abbandono dei rifiuti nell&#8217;ambito del suo referente normativo e dei principi comunitari e riportati i due orientamenti contrastanti in merito all&#8217;assoggettabilità del curatore agli obblighi di ripristino, nel rimettere con l&#8217;ordinanza n. 5454 del 15 settembre 2020 all&#8217;Adunanza Plenaria la predetta questione, ha esposto la propria preferenza a favore dell&#8217;orientamento che addossa anche sul curatore gli obblighi ambientali, aggiungendo delle proprie argomentazioni a supporto di questo indirizzo.<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria, pronunciandosi con la sentenza qui in commento, pare andare dritta al punto: omettendo la trasposizione degli opposti orientamenti giurisprudenziali già esposti dall&#8217;ordinanza di rimessione, risponde da subito al quesito sottopostogli nei seguenti termini &#8220;<em>la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione</em>&#8220;.<br /> L&#8217;impianto argomentativo seguito dalla Plenaria per addivenire a tale soluzione ermeneutica, piuttosto che rimanere ancorato agli approdi interpretativi utilizzati delle precedenti pronunce in argomento, si snoda in maniera autonoma in termini così riassumibili: <em>i)</em> esclusione della posizione di successore/subentrante in capo al curatore; <em>ii)</em> affermazione della qualifica di &#8220;detentore&#8221; in capo allo stesso, alla luce della normativa europea e nazionale in materia ambientale; <em>iii)</em> richiamo del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e in particolare &#8211; come meglio si vedrà più oltre &#8211; della sua accezione negativa, ossia quella che impedisce di far ricadere i costi della riparazione ambientale su soggetti diversi dall&#8217;inquinatore e dagli altri soggetti obbligati; <em>iv)</em> individuazione del regime di imputazione degli obblighi di smaltimento in capo curatore; <em>v)</em> ulteriori argomentazioni, quali l&#8217;irrilevanza degli eventuali dati fattuali consistenti nell&#8217;incapienza della massa attiva e nella possibilità di rinuncia all&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile oggetto di procedura di rimozione.<br /> Ciascuno di questi aspetti sarà oggetto di specifica attenzione nella trattazione che segue, non prima tuttavia di aver tratteggiato il pertinente quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di un preliminare profilo spesso non tenuto in debita considerazione dalle diverse pronunce ad esso dedicate, eppure in grado di condizionare l&#8217;intero regime di responsabilità applicabile.<br />  <br /> <strong>3. Il preciso inquadramento normativo: l&#8217;abbandono e il deposito di rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006), non ancora contaminanti (artt. 239 ss. d.lgs. n. 152/2006)</strong><br /> Come anticipato, il provvedimento impugnato concerneva un&#8217;ordinanza comunale di smaltimento di rifiuti adottata ai sensi dell&#8217;articolo 192 del Codice, norma generale di chiusura in materia di rifiuti, la quale al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti riconnette obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Tali obblighi sono posti a carico tanto del trasgressore (&#8220;<em>chiunque viola di divieti di cui ai commi 1 e 2</em>&#8220;), quanto, e in solido, del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, quest&#8217;ultimi ove versino in stato soggettivo colposo o doloso<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> La norma intende quindi reagire alla realizzazione di condotte potenzialmente pericolose per l&#8217;ambiente, le quali sono in sé vietate indipendentemente dall&#8217;accertamento della lesività che possano arrecare. Per far fronte ad un accertato inquinamento dell&#8217;area è previsto il distinto istituto della bonifica, disciplinato dagli artt. 239 ss. del Codice, il quale indubbiamente converge nella medesima funzione di tutela e salvaguardia delle matrici ambientali ma con una apposita disciplina, gradata e maggiormente procedimentalizzata, che impedisce di operare facili sovrapposizioni anche solo concettuali con l&#8217;istituto dell&#8217;abbandono di rifiuti<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> La distinzione tra i due istituti emerge espressamente a livello normativo, ove l&#8217;articolo 239 del Codice esclude l&#8217;applicazione congiunta delle due discipline (quella sull&#8217;abbandono dei rifiuti e quella di bonifica), affermando al comma 2, lett. b) che le disposizioni in tema di bonifica non si applicano &#8220;<em>all&#8217;abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto</em>&#8220;. Lo stesso Legislatore codicistico, tuttavia, tiene conto dell&#8217;evenienza per cui, a seguito della rimozione dei rifiuti, emerga uno stato di contaminazione del sito, per accertato superamento dei valori di attenzione, prevedendo che in tal caso &#8220;<em>si dovrà procedere alla caratterizzazione dell&#8217;area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale</em>&#8220;. In sostanza, la presenza dei rifiuti sul suolo rappresenta un pericolo potenziale d&#8217;inquinamento che può trasformarsi in una vera e propria contaminazione del sito, per cui attivata la procedura per l&#8217;abbandono dei rifiuti, può essere attivata pure quella per la bonifica<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Pur potendo pertanto il primo istituto confluire nel secondo, è bene tuttavia mantenere separate le due discipline, in quanto non mancano rilevanti profili di divergenza, primo fra tutti quello relativo ai criteri di imputazione della responsabilità in capo ai soggetti obbligati, che in entrambi i casi il Codice individua in prima battuta nel soggetto direttamente responsabile (soggetto trasgressore <em>ex</em> articolo 192 del Codice e soggetto che ha causato l&#8217;inquinamento <em>ex</em> articolo 242 del Codice), per poi individuare altri soggetti tenuti a vario titolo e con diversa gradazione di coinvolgimento ad attivarsi. In questa seconda categoria rientra il proprietario dell&#8217;area (e anche i titolari di diritti reali o personali di godimento per l&#8217;obbligo di rimozione), il quale versa in una posizione maggiormente garantistica in caso di abbandono di rifiuti rispetto a quanto previsto in tema di bonifica: nel primo caso &#8211; come visto &#8211; l&#8217;obbligo di rimozione viene a lui addossato a titolo di colpa o dolo, in quanto almeno corresponsabile con l&#8217;autore dell&#8217;illecito; nel secondo caso, mancando un criterio ascrittivo certo della responsabilità a livello normativo, vi sono maggiori tendenze ad approdare verso forme di responsabilità di tipo oggettivo<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Altro rilevante aspetto su cui la disciplina della rimozione dei rifiuti abbandonati e quella in tema di bonifica presentano profili difformi è quello relativo alla competenza all&#8217;adozione della relativa ordinanza di cui all&#8217;articolo 192, comma 3 e all&#8217;articolo 244 del Codice, che nel primo caso si colloca a livello comunale, nel secondo a livello provinciale. Tale diversa allocazione del potere di ordinanza nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso si ripercuote anche sull&#8217;utilizzabilità di ulteriori strumenti, quale ad esempio il potere di ordinanza <em>extra ordinem</em>, il quale pare maggiormente compatibile con l&#8217;ordinanza <em>ex</em> articolo 192 del Codice inserendosi entrambe in una dimensione comunale, ma più difficilmente praticabile in materia di bonifica, ove l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco potrebbe porsi come potenzialmente violativa della specifica competenza attribuita dall&#8217;articolo 244, comma 2, del Codice alla Provincia<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Vero è anche che, stante la varietà di strumenti sia preventivi che ripristinatori previsti dal Codice dell&#8217;Ambiente e soprattutto in materia di bonifica, la complessità contenutistica che i provvedimenti a tutela dell&#8217;ambiente possono assumere ben si presta a problemi di qualificazione dell&#8217;atto e di conseguente individuazione della normativa entro cui inquadrarlo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Limitando a questi rilevanti aspetti i profili di divergenza tra l&#8217;istituto della rimozione dei rifiuti e quello della bonifica, pur nella consapevolezza che ad un&#8217;analisi più approfondita ulteriori elementi di differenziazione potrebbero essere colti<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, vale ora la pena rilevare come la problematica dell&#8217;addossabilità al curatore degli oneri di riparazione ambientale si sia posta più diffusamente con riguardo alla rimozione di rifiuti, piuttosto che con riguardo alle misure di cui agli articoli 239 ss., anche se invero l&#8217;individuazione della specifica disciplina normativa coinvolta (l&#8217;articolo 192 piuttosto che gli articoli 239 ss.) in questo caso non modifica di molto i termini della questione, essendo altri i riferimenti normativi utilizzati dai contrapposti orientamenti per sostenere le rispettive tesi. <br />  <br /> <strong>4. Il contrasto giurisprudenziale: il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?</strong><br /> La mancanza di un espresso riferimento normativo, che individui il curatore fallimentare tra i soggetti tenuti alla realizzazione di misure a tutela dell&#8217;ambiente, ha dato adito da ormai una ventina d&#8217;anni all&#8217;emersione di un consistente dibattito giurisprudenziale in seno alla giurisprudenza non solo amministrativa, ma anche in sede civile e penale, a dimostrazione della rilevanza assunta della questione in esame e soprattutto a conferma della portata trasversale delle tematiche ambientali, le quali richiedono spesso un&#8217;analisi interdisciplinare coinvolgendo una pluralità di saperi per addivenire a soluzioni a protezione e salvaguardia dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> In base ad un primo orientamento, invero più risalente e maggioritario, salve le ipotesi di esercizio provvisorio dell&#8217;attività d&#8217;impresa <em>ex</em> articolo 104 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e di responsabilità diretta ove sia accertato in maniera univoca il contributo diretto e causale del curatore stesso, quest&#8217;ultimo non può essere destinatario del provvedimento che impone la rimozione dei rifiuti. Tale orientamento si fonda, da una parte, sulla particolare natura del rapporto tra curatela e beni del fallito e sulla funzione del curatore, il quale non subentra nelle posizioni del soggetto fallito ma ne amministra il patrimonio ai soli fini conservativi preordinati alla liquidazione nell&#8217;interesse della massa creditoria; dall&#8217;altra, sul principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221;, il quale subirebbe una violazione ove la responsabilità e i costi delle misure di riparazione ambientale venissero fatti ricadere sul ceto creditorio, del tutto estraneo ai fatti di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> All&#8217;opposto un secondo orientamento ritiene sussista la legittimazione passiva della curatela fallimentare rispetto agli obblighi di rimozione, valorizzando la qualità di detentore di rifiuti che il curatore assumerebbe in base ai principi e alla normativa, europea e nazionale, in materia ambientale, nonché facendo leva sempre sul principio &#8220;chi inquina paga&#8221; piegato questa volta e in ultima analisi a tutela della collettività, sulla quale in definitiva verrebbero a ricadere i costi derivanti dalle esternalità negative di impresa<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In sintesi, volendo inserire l&#8217;analisi più approfondita degli argomenti a supporto dei contrapposti orientamenti nell&#8217;ambito del ragionamento seguito dall&#8217;Adunanza Plenaria, si può per il momento considerare come ciascun indirizzo ermeneutico valorizzi una determinata posizione che il curatore assumerebbe (&#8220;detentore&#8221;) o non assumerebbe (&#8220;subentrante/successore&#8221;) all&#8217;interno della specifica normativa considerata (ambientale o fallimentare), utilizzando entrambi il medesimo principio &#8220;chi inquina paga&#8221; a conferma delle rispettive tesi.<br />  <br /> <strong>5. La soluzione accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria </strong><br /> Come già anticipato nelle pagine iniziali, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021, ritenendo di dover aderire all&#8217;orientamento giurisprudenziale che afferma la legittimazione passiva del curatore fallimentare rispetto all&#8217;ordinanza di rimozione di rifiuti, pare seguire un iter espositivo estremamente lineare, ove esclude che il curatore possa considerarsi quale soggetto subentrante negli obblighi facenti capo all&#8217;imprenditore fallito, andando piuttosto a rivestire la qualifica di detentore degli immobili su cui insistono i rifiuti, alla stregua della normativa ambientale e dei principi comunitari di gestione dell&#8217;ambiente (&#8220;chi inquina paga&#8221;, prevenzione e precauzione&#8221;), i quali così come interpretati dalla giurisprudenza europea permetterebbero di addossare i predetti obblighi di rimozione sullo stesso curatore senza che sia necessario accertare né l&#8217;elemento soggettivo né il nesso di causalità.<br />  <br /> <strong>5.1. <em>segue</em>: il curatore, in base della normativa fallimentare, non è soggetto subentrante </strong><br /> Quale argomento preliminare sul quale l&#8217;Adunanza Plenaria inizia a fare chiarezza si pone la peculiare natura del fenomeno fallimentare, il quale non dà luogo ad un fenomeno successorio, &#8220;<em>posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà di gestione e di disposizione al medesimo curatore</em>&#8220;.<br /> È bene premettere che con questa affermazione la pronuncia in esame pare porsi in linea con gli assunti posti alla base dell&#8217;orientamento che nega la legittimazione passiva del curatore, con la differenza che il ragionamento seguito della Plenaria non si ferma qui, ma &#8211; come si vedrà &#8211;  prosegue oltre.<br /> E infatti l&#8217;orientamento tradizionale e, come detto, maggioritario fino a questo autorevole arresto, si fondava sulla non riconducibilità della posizione del curatore fallimentare ad alcuna delle categorie di soggetti in capo ai quali l&#8217;articolo 192 del Codice pone la responsabilità delle operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino: non quelle di cui al comma 3 (soggetto trasgressore, proprietario e titolari di diritti reali o personali di godimento), considerato che il curatore non è autore della condotta né tantomeno, a seguito dell&#8217;assunzione dell&#8217;incarico, può considerarsi titolare di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area; né quelle di cui al comma 4 (soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica), posto ciò necessiterebbe della qualificazione del fallimento nell&#8217;alveo del &#8220;subentro nei diritti&#8221; della società fallita.<br /> Infatti, la società dichiarata fallita, in ossequio alla legislazione vigente, mantiene la propria soggettività e il curatore, pur potendo subentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, &#8220;<em>non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell&#8217;amministrazione del suo patrimonio per l&#8217;esercizio dei poteri conferitigli dalla legge</em>&#8220;, sotto la vigenza del giudice delegato<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. A conforto di siffatta impostazione interviene il dato normativo contenuto nella legge fallimentare che consente di rilevare come la società fallita, a seguito della relativa sentenza, pur mantenendo la propria soggettività giuridica e titolarità del proprio patrimonio, perde la facoltà di disposizione dello stesso (artt. 42 e 44 della legge fallimentare). In ragione di ciò, il titolare del <em>munus publicum</em> preposto alla gestione patrimoniale del fallito, secondo le previsioni di cui all&#8217;articolo 31 r.d. n. 267/1942 assume &#8220;<em>l&#8217;amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell&#8217;ambito delle funzioni ad esso attribuite</em>&#8220;. Il curatore, dunque, nel rispetto della legge fallimentare ovvero delle altre leggi speciali di settore non è destinatario di alcun obbligo generale di subentro nelle posizioni giuridiche passive del fallito<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Appurato che con il fallimento non si verifica un fenomeno successorio, la sentenza in esame evidenzia come non sia pertinente il richiamo al principio di diritto enunciato dalla precedente Adunanza Plenaria n. 10/2019 la quale riguardava la diversa fattispecie della successione societaria a titolo universale a seguito di fusione per incorporazione<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.</p>
<p> <strong>5.2. <em>segue</em>: il curatore, alla luce della normativa ambientale, è soggetto detentore dell&#8217;immobile su cui i rifiuti insistono</strong><br /> Esclusa la  qualifica di soggetto subentrante in capo al curatore, l&#8217;Adunanza Plenaria abbraccia la tesi sostenuta dall&#8217;orientamento che considera il curatore legittimo destinatario dell&#8217;ordine di rimozione, il quale si fonda sulla posizione di &#8220;detentore&#8221; assunta dallo stesso, con la puntualizzazione che la detenzione va ravvisata non già rispetto ai &#8220;rifiuti&#8221;, ma con riguardo al bene immobile sul quale i rifiuti insistono. Quest&#8217;ultima precisazione è forse dettata dalla necessità di superare l&#8217;obiezione posta dal contrapposto orientamento secondo il quale i &#8220;rifiuti&#8221; prodotti dall&#8217;imprenditore fallito non costituiscono &#8220;beni&#8221; da acquisire alla procedura fallimentare e pertanto non potrebbero formare oggetto di apprensione da parte del curatore<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Sul punto il ragionamento della Plenaria riprende quasi integralmente le argomentazioni prospettate dall&#8217;ordinanza di rimessione n. 5454/2020 nel riportare l&#8217;orientamento abbracciato dalla stessa, con il richiamo della distinzione tra il concetto di &#8220;produttore&#8221;<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> e il più ampio concetto di &#8220;detentore&#8221;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> di rifiuti operato dalla disciplina europea, per assoggettarli entrambi al sostenimento dei costi di gestione dei rifiuti (articolo 14, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE). Il concetto di detenzione di rifiuti fatto proprio dalla normativa comunitaria è da considerarsi autonomo rispetto alle nozioni nazionali sulla distinzione tra possesso e detenzione: si legge infatti in sentenza &#8220;<em>ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l&#8217;amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati. Del resto, come ben precisa l&#8217;ordinanza di rimessione, neppure rileva un approfondimento della nozione di detenzione, se si ritiene sufficiente la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come &#8216;amministrazione del patrimonio altrui&#8217;, ciò che certamente caratterizza l&#8217;attività del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura. Per le finalità perseguite dal diritto comunitario, quindi, è sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità giuridica, senza necessità di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante</em>&#8220;. In altri termini, il detentore di un rifiuto si pone con il rifiuto medesimo in un rapporto di signoria di fatto che, in quanto tale, prescinde ed è indipendente dal titolo giuridico sottostante e, proprio in ragione di tale indipendenza, il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> In definitiva, in termini categorici la Plenaria afferma che &#8220;<em>nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz&#8217;altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>5.3. <em>segue</em>: il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nella sua accezione negativa e nel preferibile coordinamento con i principi di prevenzione e precauzione</strong><br /> Ad ulteriore conferma della soluzione accolta, l&#8217;Adunanza Plenaria adduce argomentazioni che fanno leva sull&#8217;impostazione economica dell&#8217;allocazione dei costi cui è connesso il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Del tutto condivisibilmente infatti la pronuncia n. 3/2021 ritiene sia giustificato e coerente che i costi di riparazione ambientale ricadano sulla massa dei creditori dell&#8217;imprenditore stesso, i quali &#8220;<em>beneficiano degli effetti dell&#8217;ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento</em>&#8220;, piuttosto che ricadere sulla comunità incolpevole. Qualora avvenisse quest&#8217;ultima evenienza, sempre secondo la Plenaria, oltre che crearsi una frattura con lo stesso principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, si porrebbe un contrasto &#8220;<em>con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell&#8217;imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio</em>&#8220;. Quello appena riportato è un passaggio della pronuncia che in maniera elevata, e a quel che consta del tutto originale rispetto alle precedenti pronunce in argomento, riesce a rendere perfettamente l&#8217;essenza economica del fenomeno fallimentare e assolutamente giustificata la soluzione accolta: approcciando una logica economica, infatti, in linea d&#8217;altronde con le origini del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, chiamato a rispondere delle esternalità ambientali è sempre lo stesso e unico complesso patrimoniale, sia esso gestito dall&#8217;imprenditore o, con destinazione liquidatoria, dal curatore. In altri termini, nel far ricadere sul curatore e sulla massa fallimentare le esternalità negative ricollegabili all&#8217;attività dell&#8217;impresa fallita non si vanno ad addossare su una terza entità economica le spese per la salvaguardia dell&#8217;ambiente, ma si rispetta l&#8217;esatto ordine sostanziale dell&#8217;assetto patrimoniale, il quale non pare possa essere obliterato da successive vicende giuridiche con un mero mutamento di forma gestoria.<br /> Nell&#8217;accogliere quindi con favore le suddette statuizioni dell&#8217;Adunanza Plenaria, non si può però non considerare come l&#8217;estrema flessibilità del principio in questione, ma soprattutto della sua accezione negativa, abbia consentito ai contrapposti orientamenti sopra riportati di addivenire a soluzioni diametralmente opposte<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Difatti, in base all&#8217;impostazione economica del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, si afferma come lo stesso si componga di due diverse accezioni: una di carattere positivo (&#8220;l&#8217;inquinatore deve pagare&#8221;) e una di carattere negativo (&#8220;non deve pagare chi non ha inquinato&#8221;). Nel suo significato positivo, il soggetto-operatore (inteso come persona fisica o persona giuridica) che ha contribuito a produrre il danno ambientale ovvero che, in presenza di una minaccia imminente di un mutamento negativo (e misurabile) di una risorsa ambientale, ha omesso di adottare tutte le misure idonee a prevenire che il danno si verifichi deve rispondere del danno che ha provocato, attraverso l&#8217;adozione di necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Nella sua accezione negativa, il principio vieterebbe di riversare i costi di prevenzione o di riparazione del danno ambientale sulla collettività, ovvero su soggetti diversi dall&#8217;inquinatore<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Ebbene, è questa seconda accezione, quella articolata in termini negativi, che ha avallato il sorgere del contrasto giurisprudenziale in merito all&#8217;addebitabilità o meno sul curatore fallimentare dei costi ambientali, piegandola &#8211; come visto &#8211; ora a garanzia dell&#8217;intera collettività ora a protezione del creditori dell&#8217;imprenditore fallito.<br /> Quanto avvenuto nella vicenda in esame e che ora l&#8217;Adunanza Plenaria pare aver risolto in termini coerenti, porta a ritenere calzante quanto sostenuto in dottrina in merito alle perplessità derivanti dall&#8217;automatica trasposizione in ambito giuridico delle teorie dell&#8217;analisi economica: è stato infatti sostenuto che &#8220;<em>non può sottacersi che l&#8217;esatta portata del principio in discorso è quanto meno equivoca, dato che esso &#8220;soffre del fatto che un principio economico deve essere ora interpretato come regola giuridica: il che dà adito a ogni sorta di ipotesi &#038;&#8221;</em><a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Le rilevate perplessità paiono trovare più facile superamento solo ove si tenga conto del complessivo sistema di principi, accolto dalla Direttiva europea 2004/35/CE del 21 aprile 2004, a presidio delle decisioni e azioni ambientali, il quale prima ancora del verificarsi dell&#8217;evento inquinante, dà copertura alla protezione dell&#8217;ambiente attraverso ulteriori principi che tendono ad anticipare la sua tutela con interventi preventivi e precauzionali. E difatti è attraverso il coordinamento tra il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e i principi di prevenzione e precauzione che l&#8217;intero impianto della Direttiva citata acquista sicura coerenza e che la soluzione adottata dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 appare decisamente giustificata. Come infatti sostenuto dalla stessa ordinanza di rimessione n. 5454/2020, il provvedimento in esame (e verrebbe da aggiungere la stessa norma di cui all&#8217;articolo 192 del Codice) dovrebbe essere collocato nell&#8217;ambito della prevenzione: affermano infatti i Giudici della Quarta Sezione che &#8220;<em>Il profilo dirimente non è, come sopra esposto, quello della responsabilità dell&#8217;inquinamento (che pure resta sullo sfondo con le sue molteplici implicazioni), ma la concreta situazione di detenzione dell&#8217;area su cui si trovano i rifiuti. Da questa circostanza discende, sulla base del ricordato principio di precauzione, la possibilità di addossare anche al detentore incolpevole (nella specie, al curatore) l&#8217;onere di rimozione degli stessi</em>&#8220;<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Per comprendere appieno queste affermazioni, si consideri quanto al riguardo è stato puntualmente sostenuto in dottrina, con considerazioni che torneranno utili anche nel prosieguo: &#8220;<em>Rispetto al principio chi inquina paga, infatti, la logica preventiva sottesa alla disciplina ambientale europea giustifica una deviazione dalla semplice individuazione di un responsabile, al fine di rendere certe ed efficaci le misure che evitano il verificarsi o aggravarsi dei danni all&#8217;ambiente, nella consapevolezza che la sola riparazione ex post (in forma specifica o per equivalente) rappresenti un rimedio inefficace sia sul piano dei costi che su quello della reale possibilità di ripristinare integralmente le matrici ambientali colpite dall&#8217;attività inquinante. L&#8217;intero impianto della Direttiva ELD deve essere letto alla luce della concorrenza di questo duplice indirizzo assiologico, in modo da far emergere il carattere polifunzionale della disciplina europea della riparazione del danno ambientale. Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e quello di prevenzione introducono due strategie tra loro distinte e concorrenti, la cui concretizzazione sul piano normativo consiste in un complesso procedimento di gestione ed eliminazione degli effetti dell&#8217;inquinamento di cui le autorità amministrative nazionali si fanno carico, finalizzato a prevenire l&#8217;inquinamento (o quantomeno il suo aggravarsi) oltre che a traslarne il costo sull&#8217;effettivo responsabile. Il primo effetto della logica preventiva è quello di anticipare il coinvolgimento del privato ad un momento precedente il pieno accertamento giurisdizionale della sua responsabilità</em>&#8220;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br />  <br /> <strong>5.4. <em>segue</em>: il regime di imputazione degli obblighi di rimozione sul curatore </strong><br /> Da ultimo, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2021 non si sottrae alla difficoltà di tracciare le coordinate per individuare i criteri di imputazione degli obblighi di rimozione in capo al curatore: con il richiamo alle pronunce della stessa Adunanza Plenaria n. 10/2019 e della Corte di giustizia UE, Sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, la sentenza qui in commento afferma come non solo si tratti di una responsabilità oggettiva, ma con il riferimento a quest&#8217;ultima pronuncia approda nella più rigorosa responsabilità da posizione.<br /> Che per addivenire all&#8217;imputazione dell&#8217;obbligo di rimozione sul curatore non servisse l&#8217;accertamento della colpa in capo allo stesso lo si era appresso qualche passaggio prima, ove la Plenaria affermava che &#8220;<em>solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. &#8216;esimente interna&#8217; prevista dall&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006</em>&#8220;. Ad ulteriore conferma, ora v&#8217;è il richiamo all&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 la quale ha chiarito che &#8220;<em>in tema di prevenzione il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell&#8217;elemento soggettivo, né l&#8217;intervenuta successione. Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali</em>&#8220;. Sul punto, non si può che concordare con le affermazioni della Plenaria ove, sempre nell&#8217;ottica preventiva propria della fattispecie normativa in esame (l&#8217;articolo 192 del Codice), la diversa posizione rivestita dal proprietario e dal gestore dell&#8217;immobile merita di essere valorizzata, caratterizzandosi i due soggetti per diversi poteri di vigilanza e di controllo sul bene, per cui al proprietario, ma non al gestore e quindi non al curatore, dell&#8217;immobile su cui versano rifiuti è concesso dimostrare l&#8217;assenza di stato colposo.<br /> Ciò che invece richiede maggiore sforzo interpretativo è il richiamo alla predetta sentenza della Corte di giustizia del 2017 di cui l&#8217;Adunanza Plenaria riporta il testo del dispositivo e, con esso, il riferimento alla responsabilità da posizione ivi ammessa (&#8220;<em>senza che occorra accertare l&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato</em>&#8220;), da cui in maniera automatica la Plenaria stessa ne fa discendere che &#8220;<em>Pertanto, la responsabilità della curatela fallimentare &#8211; nell&#8217;eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell&#8217;inventario fallimentare dei beni (come già messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. &#8211; può analogamente prescindere dall&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato</em>&#8220;.<br /> Ciò che non convince appieno, pur nel condivisibile maggior rigore richiesto dall&#8217;ottica preventiva e dalla posizione gestoria rivestita dal curatore, è la disinvolta ammissione di una responsabilità da posizione, essendo quest&#8217;ultima una tematica alquanto delicata e che già in passato aveva fatto molto discutere, per cui ora avrebbe forse richiesto maggiori cautele soprattutto per l&#8217;autorevole sede da cui è fatta risorgere.<br /> Al riguardo, valga la pena considerare come la sentenza della Corte di giustizia in questione sia stata resa con riguardo ad una disciplina, quale è quella ungherese, che si discosta sensibilmente dalla normativa italiana in punto di responsabilità del proprietario del sito che non sia al contempo il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ambientale, soggetto su cui era incentrata la questione pregiudiziale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. In secondo luogo, nella stessa sentenza la Corte di giustizia si è dilungata nel rammentare che il regime di responsabilità ambientale delineato dalla Direttiva 2004/35/CE presuppone l&#8217;accertamento, da parte dell&#8217;autorità competente, della sussistenza di un nesso causale tra l&#8217;attività posta in essere da uno o più operatori economici e il danno ambientale riscontrato. La causazione della contaminazione rappresenta difatti un elemento costitutivo imprescindibile del sistema europeo di responsabilità per danno ambientale, essendo questo volto a porre a carico del soggetto autore dell&#8217;inquinamento l&#8217;obbligo di adottare le misure di prevenzione e di riparazione previste dalla Direttiva in esame. Una spinta decisiva verso l&#8217;abbandono di forme di responsabilità da posizione proveniva dallo stesso giudice comunitario, il quale con la pronuncia della Corte di giustizia, Sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534 evidenziava come, ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere e adottare disposizioni più severe, la responsabilità ambientale non possa prescindere, nell&#8217;interpretazione sistematica delle previsioni della Direttiva 2004/35/CE, quantomeno dall&#8217;accertamento del nesso causale tra l&#8217;evento di danno e la condotta dell&#8217;operatore<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. Quanto al procedimento logico che l&#8217;interprete deve seguire per ritenere che un determinato evento sia disceso da una certa condotta, in assenza di una definizione normativa del nesso di causalità in ambito civilistico e quindi nel settore ambientale, si ritiene che le norme a cui rifarsi siano quelle di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con l&#8217;applicazione tuttavia del più mite standard della preponderanza dell&#8217;evidenza o del &#8220;<em>più probabile che non</em>&#8220;, piuttosto che quello &#8220;<em>dell&#8217;oltre ogni ragionevole dubbio</em>&#8220;, tipico del sistema penale. L&#8217;adozione di detto standard si proietta inoltre sul piano dei mezzi di prova utilizzabili, ammettendo la prova del nesso anche attraverso presunzioni semplici <em>ex</em> articolo 2727 c.c. quali la vicinanza al luogo ove insiste l&#8217;attività che ha causato l&#8217;inquinamento, la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nell&#8217;area limitrofa e le sostanze utilizzate nel processo produttivo<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Ebbene, questi approdi ermeneutici in tema di accertamento del nesso di causalità in materia ambientale non paiono essere stati rivoluzionati dalla pronuncia dalla Corte di giustizia del 2017, richiamata dall&#8217;Adunanza Plenaria in commento per addossare la responsabilità da posizione in capo al curatore, allo stato residuando rilevanti problemi interpretativi in merito all&#8217;effettivo regime di responsabilità che il giudice europeo abbia da ultimo voluto effettivamente ammettere, propendendosi piuttosto in dottrina per una lettura che respinge il sicuro accoglimento di una responsabilità da posizione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br />  <br /> <strong>5.5. <em>segue</em>: ulteriori argomentazioni (l&#8217;incapienza non esime e l&#8217;immobile inquinato non è rinunciabile)</strong><br /> A completamento del percorso argomentativo esposto, l&#8217;Adunanza Plenaria ribatte alle ulteriori difese avanzate dalla curatela fallimentare.<br /> Innanzitutto, si afferma come il curatore non possa sottrarsi agli obblighi di rimozione e smaltimento adducendo motivazioni di carattere economico: le eventuali incapienze della massa fallimentare, infatti, costituiscono &#8220;<em>evenienze di mero fatto, peraltro configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità finanziarie adeguate. Ciò che rileva nella presente sede è l&#8217;affermazione dell&#8217;imputabilità al fallimento dell&#8217;obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica. In caso di mancanza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per mancanza di idonee risorse. E il Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti all&#8217;eliminazione del pericolo ambientale, potrà poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull&#8217;area bonificata a termini dell&#8217;art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006</em>&#8220;.<br /> Inoltre, sempre mera eventualità di fatto è considerata dalla Plenaria la difesa che fa leva sulla possibilità della c.d. rinuncia all&#8217;acquisizione di cui all&#8217;articolo 42, comma 3, legge fallimentare, il quale tra l&#8217;altro <em>&#8220;si riferisce ai beni &#8211; quali ad esempio quelli derivanti da eredità o in forza di donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d&#8217;autore &#8211; che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell&#8217;imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito della rinuncia del creditore, l&#8217;imprenditore stesso gestisca i medesimi beni che restano suoi e comunque non si applica ai casi &#8211; quale quello all&#8217;esame del Collegio &#8211; in cui il bene, cioè l&#8217;immobile inquinato, risulti di proprietà dell&#8217;imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>6. Considerazioni conclusive:</strong><strong> il curatore quale soggetto <em>responsible</em> ma non <em>liable</em>?</strong><br /> Al termine della lettura della pronuncia in commento potrebbe risultare non del tutto adeguato il grado di coinvolgimento richiesto a tutela dell&#8217;ambiente al curatore fallimentare, soggetto riconosciuto effettivamente non responsabile di alcuna condotta lesiva eppure tenuto ad eseguire operazioni di ripristino ambientale. Invero, già l&#8217;ordinanza di rimessione n. 5454/2020 metteva in guardia sul fatto che il punto cruciale non fosse quello di accertare una responsabilità per inquinamento, ma quello di individuare il soggetto tenuto ad eseguire misure di prevenzione.<br /> Per avere più tangibile contezza della distinzione tra questi due momenti ci si può rifare alla diversa logica, terminologicamente coniata dalla dottrina europea<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> e ripresa da quella nazionale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, di <em>responsibility </em>e di <em>liability</em>: la prima allude al coinvolgimento nella procedura di riparazione di ulteriori soggetti attraverso l&#8217;attribuzione di specifici obblighi di intervento; la seconda all&#8217;imputazione dei costi finali in capo a chi ha causato l&#8217;inquinamento.<br /> Si tratta di una configurazione giustificabile alla luce dell&#8217;intero impianto su cui è basata la Direttiva 2004/35, la quale &#8211; come in precedenza messo in luce &#8211; è retta dal duplice indirizzo assiologico espresso, da un lato, dai principi di prevenzione e precauzione e, dall&#8217;altro, dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: &#8220;<em>il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35 si fonda sul principio di precauzione e sul principio «chi inquina paga». A questo fine, tale direttiva impone agli operatori obblighi sia di prevenzione sia di riparazione</em>&#8221; (Corte giust. UE, Sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16). E, invero, il coinvolgimento di ulteriori soggetti chiamati a porre in essere misure di riparazione in via anticipata <em>&#8220;è fedele alla funzione di prevenzione e, viceversa, tende ad allontanarsi dal principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>&#8220;<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> In altri termini, un conto è individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di prevenzione e di riparazione, un altro è accertare la responsabilità in capo a colui che ha causato l&#8217;inquinamento, la quale resta impregiudicata e, per utilizzare le parole dei Giudici rimettenti della Quarta Sezione, &#8220;<em>resta sullo sfondo con le sue molteplici implicazioni</em>&#8220;.<br /> In definitiva, la raffigurazione del curatore in termini di soggetto <em>responsible</em> ma non già <em>liable </em>per gli obblighi di riparazione ambientale pare ben aderire alla posizione gestoria dallo stesso rivestita, così come ricostruita dagli stessi Giudici rimettenti e riconosciuta dall&#8217;Adunanza Plenaria in rassegna, così permettendo anche di rinvenire un&#8217;adeguata giustificazione al severo regime di imputazione degli obblighi sullo stesso ricadenti.<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La tematica dell&#8217;individuazione dei soggetti obbligati a porre in essere attività a salvaguardia dell&#8217;ambiente, ed entro quali limiti, è stata qualche anno addietro già oggetto di attenzione da parte dell&#8217;Adunanza Plenaria con riferimento alla nota figura del c.d. proprietario incolpevole. Con le ordinanze n. 21 del 25 settembre 2013 (con nota di G. Sabato, <em>Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del proprietario incolpevole? Parola alla Corte di giustizia</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 4/2014) e n. 25 del 13 novembre 2013 (con nota di C. Carrera, <em>Chi non inquina deve pagare?</em>, in <em>Urb. App</em>. n. 4/2014), il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa rimetteva infatti alla Corte di giustizia la seguente questione interpretativa: &#8220;<em>se i princìpi dell&#8217;Unione europea in materia ambientale sanciti dall&#8217;art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e dalla direttiva 2004/35/C.e. del 21 aprile 2004 (artt. 1 ed 8 n. 3; 13° e 24° considerando) &#8211; in particolare, il principio per cui &#8220;chi inquina, paga&#8221;, il principio di precauzione, il principio dell&#8217;azione preventiva, il principio della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente &#8211; ostino ad una normativa nazionale, come quella delineata dagli artt. 244, 245 e 253, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d&#8217;impossibilità d&#8217;individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest&#8217;ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all&#8217;autorità amministrativa d&#8217;imporre l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza d&#8217;emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento, prevedendo, a carico di quest&#8217;ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica</em>&#8220;. Con la pronuncia della Terza Sezione, 4 marzo 2015, causa C-534/2013 (con note di M. Antonioli, <em>Il principio «	chi inquina paga	» all&#8217;esame della Corte di giustizia: proprietario «	incolpevole	» e obblighi di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza dei siti contaminati</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, fasc.3-4, 2015, p. 959 e di C. Carrera, <em>La Corte UE (de)limita l&#8217;incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 6/2015), la Corte di giustizia rispondeva alla questione pregiudiziale alla stessa sottoposta dichiarando che &#8220;<em>La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell&#8217;ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non consente all&#8217;autorità competente di imporre l&#8217;esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Vale la pena ricordare come l&#8217;ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato del 7 maggio 2019, n. 2928 avesse rimesso all&#8217;Adunanza Plenaria la questione del se una società che abbia incorporato un&#8217;altra società (direttamente o tramite incorporazioni intermedie), nel regime anteriore alla riforma del diritto societario e all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), possa essere direttamente responsabile dell&#8217;inquinamento posto in essere dall&#8217;incorporata. Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla suddetta questione, l&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: &#8220;<em>la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell&#8217;inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell&#8217;ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell&#8217;adozione del provvedimento</em>&#8220;. Per un approfondimento sul contenuto dell&#8217;ordinanza di rimessione n. 2928/2019 si veda S. Roveta, <em>La società incorporante risponde per l&#8217;inquinamento dell&#8217;incorporata? Osservazioni a margine della rimessione all&#8217;Ad. Plen. (nota a CDS ord. n. 2928/2019)</em>, in <em>Amb. Svil.</em>, n. 7, 1 luglio 2019; la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 è stata ampiamente commentata da C. Carrera, <em>L&#8217;applicazione del d.lgs. n. 22/1997 agli inquinamenti pregressi</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 4/2020; V. Cavanna, <em>Bonifica del sito inquinato, incorporazione e responsabilità per fatti della società originaria (nota a CDS, Ad. Pl., n. 10/2019)</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 12/2019; R. Leonardi<em>, La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del &#8220;chi inquina paga&#8221; al criterio oggettivo del &#8220;chi è proprietario paga&#8221;?</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, fasc.1, 2015, p. 1; C.M. Tanzarella, <em>Bonificare oggi i siti contaminati di ieri</em>, in <em>www.rgaonline.it</em>, febbraio 2020, n. 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Invero, dal punto di vista qualificatorio, nelle sue premesse l&#8217;ordinanza risultava adottata in via contingibile e urgente, con il richiamo, oltre che dell&#8217;articolo 192 del Codice, anche dell&#8217;articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che, come noto, prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica il potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emettere ordinanze contingibili e urgenti. La mancanza dei presupposti per ricorrere al provvedimento <em>extra ordinem</em> costituiva doglianza fatta valere dalla ricorrente curatela fallimentare, motivo accolto &#8211; tra gli altri &#8211; in primo grado. Ad avviso del Tar Veneto, infatti, il requisito della contingibilità, inteso quale impossibilità di affrontare efficacemente la fattispecie con altri provvedimenti tipizzati, risultava carente in quanto &#8220;<em>il provvedimento deputato a far fronte all&#8217;abbandono dei rifiuti è quello individuato dall&#8217;art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede a sua volta specifici e stringenti requisiti di applicazione, al cui accertamento l&#8217;amministrazione comunale non può sottrarsi mediante il ricorso alle ordinanze di cui all&#8217;art. 50 TUEL</em>&#8220;. Né, sempre secondo il Tar, sussistevano gli ulteriori presupposti per far fronte ad &quot;<em>emergenze sanitarie o di igiene pubblica</em>&quot; come appunto richiesto dall&#8217;articolo 50, comma 5, t.u.e.l. Sul punto, il Comune replicava sostenendo che non vi sarebbe stato un dualismo tra l&#8217;ordinanza disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006 e quella prevista dal t.u.e.l.: &#8220;<em>l&#8217;ordinanza richiamata dal citato art. 192 non può che ritenersi la stessa indicata dal comma 5 dell&#8217;art. 50 del d.lgs. n. 270/2000, sussistendo il medesimo presupposto normativo, ossia la tutela della salubrità dell&#8217;ambiente e della nettezza urbana</em>&#8220;. Su questa specifica questione né l&#8217;ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 5454/2020 né la stessa pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria hanno poi avuto modo di esprimersi, pur trattandosi di tematica che avrebbe meritato una più attenta considerazione in quanto anch&#8217;essa abbastanza controversa, come meglio si dirà più oltre.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> L&#8217;articolo 192 d.lgs. n. 152/2006, rubricato &#8220;<em>Divieto di abbandono</em>&#8221; così testualmente dispone: &#8220;<em>1. L&#8217;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l&#8217;immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</em>&#8220;. Prima dell&#8217;adozione del Codice dell&#8217;Ambiente, la norma di riferimento era costituita dall&#8217;articolo 14 del decreto Ronchi, trasposta in termini pressoché identici nel nuovo corpo normativo. Per un approfondimento in merito all&#8217;evoluzione normativa della fattispecie in esame si veda S. Baiona, <em>Nessuna responsabilità oggettiva in capo al proprietario &quot;incolpevole&quot; per l&#8217;abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, fasc.10, 2009, p. 2127.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Quanto allo stato soggettivo del proprietario, è quindi pacifico che la responsabilità solidale di quest&#8217;ultimo, in caso di abbandono di rifiuti da parte di terzi, sussiste solo in caso di dolo o colpa, risultando invece più complesso definire il perimetro entro cui si configura la responsabilità colposa, la quale in ogni caso deve essere oggetto di accertamento da parte dell&#8217;Amministrazione. Sul punto si possono confrontare i seguenti contributi, cui si rinvia anche per l&#8217;analisi degli orientamenti giurisprudenziali al riguardo: G. Amendola, <em>Rifiuti e proprietario del terreno. Quando la responsabilità penale è incerta</em>, in <em>www.lexambiente.it</em>;  V. Cingano, <em>Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell&#8217;ambiente</em>, <em>in www.federalismi.it</em>, 2015, 15, p. 17; D. Maffei, <em>Abbandono di rifiuti, sono possibili responsabilità di &#8220;posizione&#8221;?</em>, in <em>Quotidiano Giuridico</em>; R. Morzenti Pellegrini, <em>L&#8217;abbandono di rifiuti e la (relativa) «socializzazione» del costo dei conseguenti obblighi ripristinatori</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, fasc.6, 2009, p. 1520; F. Vanetti, <em>La posizione del proprietario dell&#8217;area oggetto di abbandono di rifiuti da parte di terzi e i relativi obblighi alla luce dei principi dell&#8217;ordinaria diligenza</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.1, 2011, p. 0123B.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L&#8217;avvertenza circa la distinzione tra la tematica dell&#8217;abbandono dei rifiuti di cui all&#8217;articolo 192 del Codice e quella attinente agli obblighi di bonifica di cui agli articoli 239 ss. del Codice è ben messa in risalto in dottrina, per cui si confronti F. Peres, <em>Gli obblighi del curatore fallimentare in materia di rifiuti e bonifica: analisi della giurisprudenza</em>, in <em><a href="http://www.rgaonline.it">www.rgaonline.it</a></em>, il quale sottolinea come si tratti di &#8220;<em>concetti diversi che però talvolta vengono sovrapposti</em>&#8221; e G. Vivoli, <em>La responsabilità del curatore in caso di abbandono di rifiuti: sentenze contrastanti o diversi valori costituzionali in gioco?</em> in <em><a href="http://www.ambientediritto.it">www.ambientediritto.it</a></em>, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;analisi e le considerazioni possono travalicare strettamente l&#8217;ambito dell&#8217;abbandono dei rifiuti (art. 192 del TUA) ed entrare nella contigua disciplina della bonifica dei siti contaminati ex artt. 229 e ss del TUA. Tale invasione di campo diventa a volte quasi inevitabile in quanto non è raro che i contenuti ed i richiami nelle ordinanze sindacali e delle sentenze oscillino e, in alcuni casi, confondano le due discipline che hanno una loro ben precisa differenza ontologica chiaramente esplicitata anche sul piano normativo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> In tal senso si confronti V. Cingano, <em>Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell&#8217;ambiente</em>, op. cit. I due ordini, di rimozione <em>ex</em> articolo 192 del Codice e di bonifica <em>ex</em> articolo 244 del Codice, pur potendo confluire in un unico provvedimento, plurimo e complesso, manterrebbero comunque la loro autonomia anche ai fini della relativa impugnazione ed eventuale caducazione, non potendosi configurare tra i due un rapporto di presupposizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8656).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Con riguardo al regime soggettivo di responsabilità per oneri di bonifica di un sito inquinato v&#8217;è infatti da rilevare come, rispetto al sistema normativo previgente, reso dal Decreto Ronchi, il quale deponeva verso una responsabilità oggettiva, l&#8217;attuale dato normativo si espone a divergenti interpretazioni. L&#8217;articolo 17 del d.lgs. n. 22/1997, difatti, assoggettava all&#8217;obbligo di bonifica &#8220;<em>chiunque, anche in maniera accidentale, cagioni il superamento ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale</em>&#8221; dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla particolare destinazione d&#8217;uso dei siti. Il venir meno della dizione &#8220;<em>anche in maniera accidentale</em>&#8221; nella disciplina resa dal Codice dell&#8217;Ambiente (più nello specifico contenuta nell&#8217;articolo 242, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), da taluni ritenuto un arretramento di tutela, ha fatto emergere differenti orientamenti in merito alla rilevanza o meno della colpa ai fini dell&#8217;accertamento della relativa responsabilità. A fronte di un orientamento che propendeva per una forma di responsabilità oggettiva, in continuità con la previgente disciplina e per un&#8217;esigenza di oggettivizzazione della responsabilità ambientale la quale indubbiamente agevola l&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione, si registrava un orientamento divenuto maggioritario, il quale invece interpretava le norme del Codice a favore di un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, rinvenendo il proprio fondamento nel principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221;, oltre che nell&#8217;articolo 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale soggettiva, attraverso una lettura combinata degli articoli 242 e 311 del Codice. Tuttavia, quest&#8217;ultima norma, dettata in tema di responsabilità per danno ambientale, la quale si poteva utilizzare quale argomento in favore della previsione della colpa, a seguito della c.d. legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) diversifica ora i regimi di responsabilità introducendo un sistema di responsabilità oggettiva per le attività pericolose. Pertanto, la questione del regime di responsabilità per oneri di bonifica, sotto il profilo dell&#8217;imputazione soggettiva, non può considerarsi del tutto risolta, permanendo un interrogativo in merito alla possibilità di rinviare all&#8217;originario criterio colpevolistico dell&#8217;articolo 2043 c.c. oppure indirizzarsi verso una diversa soluzione che garantirebbe uniformità alla complessiva responsabilità ambientale, ossia utilizzare il criterio differenziato previsto per il danno ambientale, contemplando anche per l&#8217;imposizione delle operazioni di bonifica una responsabilità oggettiva per le attività pericolose e una colposa per le attività non pericolose. A favore si quest&#8217;ultima soluzione in dottrina si è espresso U. Salanitro, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: responsibility e liability</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., n. 1, 1 gennaio 2020; in senso contrario si può confrontare A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica</em>, in M. Passalacqua, B. Pozzo (a cura di), <em>Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele</em>, Ed. Giappichelli, Torino, 2019, pp. 245 ss., il quale propende invece per l&#8217;interpretazione secondo cui &#8220;<em>il legislatore abbia voluto applicare per tutta la disciplina della bonifica il regime più rigoroso di piena responsabilità oggettiva per tutti i casi di bonifica</em>&#8220;. Sulla generale tematica del criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità in tema di bonifica si confronti M. Benozzo, <em>La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell&#8217;Ambiente</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 10/2011; R. Leonardi, <em>L&#8217;oggettivizzazione della responsabilità in tema di bonifiche ambientali.., </em>op. cit.; L. Prati, <em>I criteri di imputazione delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati dopo il D.Lgs. n. 152/2006</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 7/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> In merito al generale utilizzo del potere contingibile e urgente valga la pena osservare come lo stesso si configuri alla stregua di un rimedio residuale e atipico, utilizzabile soltanto laddove la legge non contempli un rimedio tipico, il quale in materia di sicurezza ambientale pare trovare referenti espressi nelle fattispecie di cui, appunto, all&#8217;articolo 192 d.lgs. n. 152/2006 nonché  agli articoli 244 e 245 del medesimo d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, mentre con riguardo alla prima norma citata paiono sussistere maggiori spazi nonché aperture giurisprudenziali nell&#8217;ammettere un potere sindacale <em>extra ordinem</em>, quest&#8217;ultimo risulta più difficilmente attuabile in materia oneri di bonifica di cui agli articoli 244 e 245 a ciò ostando appunto profili di competenza. E infatti con riguardo alla fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all&#8217;articolo 192 del Codice dell&#8217;Ambiente è possibile riscontrare la presenza di due orientamenti in parte difformi in seno alla giurisprudenza amministrativa. In base ad una prima prospettazione, &#8220;<em>anche in materia di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all&#8217;adozione di ordinanza contingibile ed urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l&#8217;igiene pubblica e l&#8217;incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale può anche essere parzialmente richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il contenuto, in presenza di rifiuti speciali e pericolosi quali amianto, &#8230;e al pericolo (tuttora attuale) di incendio dei medesimi</em>&#8221; (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 10 settembre 2020, n. 3760; nello stesso senso Tar Campania, Napoli, Sez. V, 15 settembre 2020, n. 3823, 6 marzo 2018, n. 1409 e 1 febbraio 2016, n. 603). All&#8217;opposto, un secondo orientamento è fermo nel ritenere che l&#8217;ordinanza contingibile e urgente, in considerazione del suo carattere <em>extra ordinem</em>, può essere emessa solo allorquando siano preclusi gli strumenti ordinari, quale ad esempio l&#8217;ordinanza in materia di rimozione dei rifiuti <em>ex</em> articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. Cons. St., Sez. II, 1 luglio 2020, n. 4183; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 366; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 4 novembre 2014, n. 2637; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 11 maggio 2010, n. 3683). Con riferimento alle norme in tema di bonifica dei siti inquinati (articoli 244 e 245 del Codice dell&#8217;Ambiente), invece, l&#8217;utilizzo dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente pare ritenersi, in linea di principio, illegittimo &#8220;<em>poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato nel c.d. Codice dell&#8217;ambiente una specifica competenza di cui è titolare l&#8217;Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l&#8217;ordinamento di settore appronta; d&#8217;altronde, l&#8217;uso dell&#8217;Ordinanza contingibile e urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell&#8217;ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l&#8217;adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza</em>&#8221; (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810, con nota di A.L. De Cesaris, E. Serra, <em>Ordinanze contingibili e urgenti e bonifica dei siti inquinati</em>, in <em><a href="http://www.rgaonline.it">www.rgaonline.it</a></em>; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 831). In argomento si confronti V. Cingano, <em>Potere del Sindaco e inquinamento ambientale</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 10/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In questo senso si può leggere la recente sentenza del Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 4 febbraio 2019, n. 166 (con nota di E. Felici, L. Montolivo, <em>Responsabilità della curatela fallimentare nel caso di abbandono di rifiuti</em>, in <em>www.rgaonline.it</em>), la quale ha (ri)qualificato un provvedimento, formalmente menzionante la bonifica, in termini di provvedimento di messa in sicurezza, ritenendolo peraltro compatibile con il potere sindacale di ordinanza <em>extra ordinem</em> riconnesso all&#8217;articolo 54, comma 4, t.u.e.l. piuttosto che all&#8217;articolo 50, comma 5, t.u.e.l. Più nello specifico, i Giudici toscani affermano che &#8220;<em>È appena il caso di precisare che il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all&#8217;articolo 50, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 non è vincolante in sede giudiziaria in quanto l&#8217;autoqualificazione dell&#8217;atto data dall&#8217;Amministrazione emanante non assume rilievo dirimente ai fini del suo inquadramento, dovendosi invece avere riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita (C.d.S. VI, 5 marzo 2014 n. 1036). Non è quindi stata ordinata una bonifica, bensì l&#8217;attuazione di misure volte a garantire la sicurezza del sito che correttamente sono state imputate alle Curatele fallimentari poiché se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all&#8217;adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene (T.A.R. Friuli Venezia Giulia I, 24 settembre 2018 n. 305). In tali oneri rientra indubitabilmente anche l&#8217;adozione delle misure di prevenzione di cui all&#8217;articolo art. 240 comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l&#8217;ambiente. Tali misure, ai sensi dell&#8217;art. 245 comma 2, dello stesso d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell&#8217;inquinamento (T.A.R. Piemonte I, 12 settembre 2016 n. 1142)&#8221;</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Ad esempio, un&#8217;ulteriore differenza di disciplina tra obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati e bonifica emerge dal fatto che, solo nel secondo caso, sul sito grava un onere reale e le spese sostenute per gli interventi di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare ai sensi dell&#8217;articolo 253 del Codice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Sulla transdisciplinarità delle problematiche ambientali, e in particolare della tematica della rigenerazione dei siti dismessi, si è di recente espressa la Professoressa Michela Passalacqua in occasione della lezione tenuta in data 25 novembre 2020 presso la facoltà di Scienze Politiche dell&#8217;Università &#8220;La Sapienza&#8221;, sul tema &#8220;<em>Regole e diritti per la rigenerazione dei brownfields</em>&#8220;, nell&#8217;ambito del Dottorato in Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente, il resoconto della cui relazione è consultabile sul sito <em><a href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a></em>. La Relatrice avvertiva sull&#8217;importanza della collaborazione e interconnessione tra le diverse discipline al fine di individuare un filo conduttore per la soluzione delle problematiche ambientali. A riprova di ciò, richiamava quanto avvenuto in campo scientifico, ove il fisico John Stweart Bell è riuscito a dimostrare il funzionamento della correlazione quantistica, rifiutando il principio di località. Sul punto la Professoressa Passalacqua concludeva sostenendo che, per addivenire alla soluzione dei problemi, le distanze tra discipline dovrebbero essere abbreviate e, d&#8217;altronde, se a tali conclusioni sono pervenuti i fisici, anche i giuristi dovrebbero impegnarsi in tal senso. Al riguardo, si confronti quanto riportato da M. Asaro, <em>Regole e diritti per la rigenerazione dei brownfields</em> (Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 25 novembre 2020), in <em>www.giustamm.it</em>: &#8220;<em>La relatrice ha sottolineato l&#8217;utilità metodologica di seguire un approccio transdisciplinare aperto al dialogo, non sempre facile, tra diritto amministrativo, diritto dell&#8217;economia, diritto civile, diritto comparato, diritto penale e diritto tributario. La sintesi degli approcci ha messo in evidenza alcuni elementi comuni tra cui l&#8217;esigenza di garantire il miglioramento delle politiche di incentivo/investimento sulla proprietà privata</em>&#8220;. Il tema è ben approfondito da A. Gambaro, <em>Un esempio di integrazione tra saperi positivi</em>, in M. Passalacqua, B. Bozzo (a cura di), <em>Diritto e rigenerazione dei brownfields. </em>op. cit., pp. XXI ss. Negli stessi termini si può confrontare anche M. Cocconi, <em>La regolazione dell&#8217;economica circolare</em>, Ed. FrancoAngeli, 2020, pp. 24 ss., secondo cui  &#8220;<em>Si impone pertanto, sempre più, l&#8217;adozione di un approccio di indagine al fenomeno amministrativo non distinto per ambiti disciplinari ma per problemi; in esso i concetti delle altre scienze non giuridiche, necessari a cogliere in profondità l&#8217;esperienza giuridico-amministrativa e a risolvere i problemi ad essa intrinseci, entrano dall&#8217;interno e con pari dignità nel procedimento conoscitivo del giurista per il quale, quindi, «non è più tempo di solitudini». Ad esso spetta, tuttavia, la responsabilità di valutarne di volta in volta la rilevanza e la congruenza rispetto alla concreta soluzione della fattispecie che è oggetto d&#8217;indagine</em>&#8220;. Con specifico riguardo alla questione degli obblighi ambientali in capo al curatore, la tematica della trasversalità e interdisciplinarietà è colta da L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti. Un sospiro di sollievo</em>, in <em>Il Fallimento</em> n. 5/2018 secondo cui: &#8220;<em>Le contraddizioni che si palesano nella giurisprudenza penale ed amministrativa, si annidano soprattutto nella difficoltà di definire con chiarezza il ruolo e le funzioni del curatore fallimentare, oltre che la natura del procedimento di fallimento. Tutto molto comprensibile stante la delicatezza e l&#8217;alta specializzazione della materia in oggetto. Si impone, quindi, sempre più la necessità di un colloquio stringente tra i consessi giurisprudenziali, proprio per cogliere i profili più nascosti di ogni rispettiva branca del diritto</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Si inseriscono in questo primo filone giurisprudenziale le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668 (con nota di L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti&#8230;, </em>op. cit.),  Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274 (con nota di V. Vitiello, <em>Obblighi di bonifica e fallimento dell&#8217;inquinatore</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc. 6, 2014, n. 0758B), Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885 (con nota di F. Peres, <em>Obblighi di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni</em>, in <em>Riv. Giur. Amb</em>., fasc. 1, 2010, p. 156), Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328. Tra le pronunce di primo grado del giudice amministrativo si segnalano: Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 3 ottobre 2017, 644; Tar Trento, Sez. Unica, 24 novembre 2017, n. 309 e 20 marzo 2017, n. 93; Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 4 aprile 2017, n. 293; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2017, n. 520 e Sez. IV, 5 agosto 2013 n. 2062; Tar Liguria, Genova, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 3543; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 8 gennaio 2010, n. 8; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 4 giugno 2009, n. 878; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II, 11 marzo 2008, n. 395; Tar Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 10 marzo 2005, n. 398; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318; Tar Liguria, Genova, Sez. I, 3 ottobre 2000, n. 1024. In sede civile, ha escluso la responsabilità del curatore la pronuncia del Trib. Milano, Sez. fall., decreto 8 giugno 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Appartengono a questo secondo orientamento le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. IV, 19 marzo 2020, n. 1961; Sez. IV, 6 dicembre 2018, n. 6915; Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672 (con nota di L. D&#8217;Orazio, <em>Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti&#8230;, </em>op. cit.). Tra le pronunce di primo grado del giudice amministrativo si segnalano: Tar Toscana, Firenze, Sez. II, n. 166/2019, cit. (con nota di E. Felici, L. Montolivo, <em>Responsabilità della curatela fallimentare nel caso di abbandono di rifiuti</em>, op. cit.); Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 669; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 28 aprile 2000, n. 780 e Sez. I, 3 marzo 1993, n. 196. Questo orientamento ha trovato poi particolare applicazione nella materia dell&#8217;inquinamento derivato dalla presenza di amianto nei beni acquisiti dalla curatela, per cui si confronti Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 12 ottobre 2015, n. 441 e Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 669. In sede penale, la responsabilità del curatore è stata sostenuta da Cass. pen., Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37282 (con nota di F. Peres, <em>La responsabilità del curatore per l&#8217;abbandono dei rifiuti prodotti dall&#8217;impresa fallita</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc. 1, 2009, p. 180).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. Cass. civ, Sez. I, 23 giugno 1980, n. 3926.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. D. Siclari, <em>La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell&#8217;ambiente e giustiziabilità delle pretese</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 82 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In tema di imputabilità degli oneri di bonifica nel caso di successioni societarie, giova richiamare la pronuncia del Cons. St., Sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195 (con nota di V. Stefutti, <em>Bonifiche ed individuazione del soggetto responsabile nei siti di interesse nazionale e riparto di competenze. Il fenomeno delle successioni societarie e delle c.d. contaminazioni storiche</em>, in <em><a href="http://www.dirittoambiente.it">www.dirittoambiente.it</a></em>), la quale ha distinto: <em>i)</em> il caso trattato dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 10/2019 di successione a titolo universale, ossia allorché si sia verificata l&#8217;estinzione soggettiva del cedente (si pensi all&#8217;incorporazione), il quale permetterebbe il fenomeno della traslazione dell&#8217;obbligo di bonifica a carico del successore; <em>ii)</em> dal caso della cessione del ramo d&#8217;azienda, la quale non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo, per cui permangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione, ivi compresi gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cfr. Trib. Milano, Sez. fall., 8 giugno 2017, cit. In dottrina cfr. A.C. Bifulco, <em>Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 5/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, par. 1, punto 5 della direttiva n. 2008/98/CE, trasposto a livello nazionale nell&#8217;articolo 183, lett. f), del Codice, il &#8220;produttore di rifiuti&#8221; è &#8220;<em>la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, par. 1, punto 6 della direttiva n. 2008/98/CE, trasposto a livello nazionale nell&#8217;articolo 183, lett. h) del Codice, il &#8220;detentore di rifiuti&#8221; è &#8220;<em>il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso</em>&#8220;, pertanto la detenzione di un rifiuto, pur potendo coincidere con la produzione, non le è subordinata poiché integra gli estremi di una posizione ulteriore e autonoma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. F. Peres, <em>Gli obblighi del curatore fallimentare in materia di rifiuti e bonifica, </em>op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> E&#8217; noto come l&#8217;originaria derivazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; sia rinvenibile in un principio di efficienza economica, per poi subirne una trasposizione in ambito giuridico. Nel suo ambito originario, infatti, il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; è ispirato al criterio economico della necessaria internalizzazione da parte delle imprese dei costi ambientali derivanti dalla propria attività, pensiero risalente all&#8217;analisi dell&#8217;economia del benessere di Pigou. In questo senso, il principio comporta l&#8217;attribuzione di un valore d&#8217;uso alle risorse ambientali che deve comprendere anche i costi del disinquinamento e del ripristino delle condizioni naturali. La portata economica del principio in questione si spiega sulla base della circostanza che, in ambito economico, l&#8217;inquinamento è considerato un disequilibrio del mercato in quanto trasferisce a carico della collettività, o comunque di un soggetto diverso da quello responsabile della contaminazione, costi che non vengono contabilizzati nell&#8217;ambito del processo produttivo. Successivamente, anche grazie all&#8217;apporto interpretativo della giurisprudenza europea, il principio ha assunto un connotato giuridicamente vincolante e oggi costituisce, oltre che il perno della politica ambientale dell&#8217;Unione Europea, anche una regola giuridica precettiva su cui si fonda tutto il sistema di responsabilità ambientale, secondo cui i costi relativi alle misure di prevenzione e di riparazione ambientali devono essere sopportati dal soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento. Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, in altri termini, costituisce lo strumento per imputare i costi ambientali &#8211; che, come detto, sotto il profilo economico rappresentano costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell&#8217;impresa &#8211; al soggetto che ha causato la compromissione ecologica oltre i limiti legalmente tollerati. Il principio assume una valenza sia repressiva, in una logica risarcitoria <em>ex post factum</em>, che preventiva, essendo volto ad incentivare la generalizzata incorporazione dei costi di alterazione dell&#8217;ambiente nelle dinamiche di mercato, attraverso la fissazione dei prezzi delle merci, con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l&#8217;ambiente. Sulla derivazione economica del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; e sulla successiva trasposizione in ambito giuridico, cfr. P. Dell&#8217;Anno, <em>Il ruolo dei principi</em>, in D. Amirante (a cura di), <em>La forza normativa dei principi</em>, <em>Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale</em>, Cedam, 2006, pp. 150 e 151; M. Meli, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221; nel Codice dell&#8217;Ambiente</em>, in <em>Danno resp.</em> n. 8/2009; M. Nunziata, <em>I principi europei di precauzione, prevenzione e &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em> n. 6/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sulla flessibilità nell&#8217;attuazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, la quale spesso trasmoda in generalità e astrattezza del principio stesso, si confronti F. Giampietro, F. Lalli, <em>Ancora sul principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em> (nota a Tar Campania n. 3727/2009), in <em>Amb. Svil.</em>, n. 3, 1 marzo 2010. E ancora, sul punto, si veda N. De Sadeleer, <em>I principi ambientali tra diritto moderno e post-moderno</em>, in D. Amirante (a cura di), <em>La forza normativa dei principi</em>, op. cit., pp. 17 ss., secondo cui &#8220;<em>I principi chi inquina paga, di prevenzione e di precauzione, in particolare, sono emblematici delle funzioni che i principi devono assumere nel contesto del diritto post-moderno, che trova come suoi elementi fondanti la flessibilità, l&#8217;adattabilità e il pluralismo. In particolare, proprio perché contengono orientamenti innovativi, questi principi arricchiscono la formulazione e l&#8217;attuazione del diritto ambientale da parte delle autorità statali, in una prospettiva post-moderna</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. M. Lombardo, <em>Il principio «	chi inquina paga	» e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, in<em> Dir. Un. Eur.</em>, fasc.3, 2011, p. 719. Sul significato negativo del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; così come ricostruito dalla giurisprudenza comunitaria si confronti anche F. Goisis, <em>Caratteri e rilevanza del principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; nell&#8217;ordinamento nazionale</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, fasc.11, 2009, p. 2711.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In questi termini G. Manfredi, <em>La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all&#8217;ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.5, 2002, p. 667. In termini analoghi cfr. F. Degl&#8217;Innocenti, <em>I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale</em>, in <em>Contr. Impr.</em> n. 3/2013, p. 762.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Vale la pena ricordare come l&#8217;esigenza sottesa ai principi di precauzione e di prevenzione è connessa a un approccio di tipo anticipatorio per la soluzione dei problemi ambientali, sulla base della considerazione che molti danni causati all&#8217;ambiente possono essere di natura irreversibile e, quindi, insuscettibili di riparazione. Pur condividendo il carattere anticipatorio, i due principi si distinguono in ragione del differente grado di certezza in ordine al verificarsi dell&#8217;evento di danno. Il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Quindi, il principio di precauzione legittima l&#8217;adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase in cui il danno non solo non si è ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà. Il principio di prevenzione, invece, enuncia il criterio della necessaria anticipazione degli interventi di protezione ambientale, prima che il danno si sia manifestato, in luogo di interventi finali. Lo stesso è finalizzato a prevenire gli eventi dannosi rispetto a rischi già conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti o prodotti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l&#8217;ambiente. Cfr. P. Dell&#8217;Anno, <em>Il ruolo dei principi</em>, op. cit., p. 136 secondo cui &#8220;<em>il principio di precauzione &#8211; considerato in astratto &#8211; rappresenta il metodo operativo tipico della prevenzione, che assume comportamenti e realizza interventi (anche strutturali) di natura prudenziale e cautelativa, così che i due principi possono essere considerati &#8220;una endiadi&#8221; da poter essere considerato vale a dire per finalità eminentemente precauzionali</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Per un approfondimento sulla vicenda sottoposta al vaglio della Corte di giustizia nella causa C-129/16 cfr. C. Pagliaroli, <em>Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ed estensione della responsabilità ambientale: le conferme contenute in una recente pronuncia</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, fasc. 6, 2017, p. 1235B.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> D&#8217;altronde, come è stato affermato, &#8220;<em>Una tutela ambientale più elevata non si verifica quando una normativa nazionale mantiene ovvero istituisce una responsabilità ambientale da posizione, bensì quando le misure preventive rispetto alla produzione del danno ambientale e le misure riparatorie in caso di evento già verificatosi risultano più mirate ed efficaci rispetto a quelle offerte dalla normativa europea. Ciò avviene quando una legislazione nazionale estende l&#8217;elenco delle attività professionali previste dall&#8217;allegato III della direttiva 2004/35/CE, ovvero quando si introducono negli ordinamenti nazionali una serie di meccanismi (presunzioni legali, fondi di garanzia, obblighi assicurativi) che consentono di individuare altri soggetti responsabili. Misure di questo genere possono incrementare il livello di protezione dell&#8217;ambiente   ed al contempo risultare compatibili con il principio in parola   se e solo se le scelte del legislatore nazionale risultano adeguatamente motivate sulla base di giudizi probabilistici corroborati dai migliori dati scientifici a disposizione, al momento dell&#8217;entrata in vigore della normativa interna</em>&#8220;. Cfr. M. Lombardo, <em>Il principio «	chi inquina paga	»&#038;</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La Corte di Giustizia, con la pronuncia del 9 marzo 2010, causa C-378/08 ha ritenuto compatibile con la direttiva 2004/35/CE il ricorso a prove di tipo presuntivo, in quanto quest&#8217;ultima non definisce le modalità di accertamento di un siffatto nesso, per cui tale profilo rientra nella competenza degli Stati che godono, nella fase di attuazione, di un ampio potere discrezionale. La neutralità della direttiva consente, quindi, al giudice nazionale di fare ricorso a strumenti presuntivi purchè ancorati, in ossequio al principio del &#8220;chi inquina paga&#8221;, ad &#8220;indizi plausibili&#8221;. Sul punto cfr. G. Gallone, <em>L&#8217;individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto</em>, in <em>Urb. App.</em> 4/2020. E ancora si veda A. Amoroso, <em>Nuovi rilievi del Consiglio di Stato sull&#8217;attività istruttoria volta all&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;inquinamento del sito</em>, in <em>Riv. Giur. Amb</em>., fasc.2, 2006, p. 319; A. Carapellucci, <em>&#8220;Chi inquina paga&#8221;: il punto sulla responsabilità dell&#8217;inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati</em>, in <em>Resp. civ. prev</em>., 9, 2010, pp. 1885 ss.; D. Dima, <em>Bonifica dei siti inquinati: criteri di imputazione e mezzi di accertamento della responsabilità</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 11/2009; E. Manassero, <em>Una «vexata quaestio»: i requisiti minimi di prova per l&#8217;imputabilità del soggetto inquinatore</em>, in <em>Amb. Svil.</em> n. 5/2011; F. Peres, <em>Obbligo di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, fasc.1, 2010, p. 156.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr. C. Carrera, <em>La posizione di garanzia del proprietario del sito alla luce del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;</em>, in <em>Urb. App.</em> n. 6/2017, pp. 815 ss., il quale propende per una lettura che scarta il riferimento ad una responsabilità da posizione nell&#8217;interpretazione della sentenza del Corte di giustizia del 13 luglio 2017, ritenendo piuttosto che &#8220;<em>Si deve quindi ragionevolmente concludere per una lettura della sentenza che valorizza l&#8217;affermazione (par. 58) secondo cui la normativa ungherese &#8220;ha la finalità di evitare una carenza di diligenza da parte del proprietario e di incoraggiare lo stesso ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i rischi di danni ambientali&#8221;: infatti se ne ricava che il proprietario può essere coinvolto nel risarcimento del danno ambientale solo se egli è stato negligente, cioè non ha attivato le cautele idonee a prevenire ed evitare il danno ambientale. Si perviene quindi ad una responsabilità da posizione di garanzia (nella forma della posizione di controllo) per omessa vigilanza sul comportamento dell&#8217;utilizzatore</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. V. Fogleman, <em>Landowner&#8217;s liability for remediating contaminated land in the EU: Eu or national law?</em>, in <em>Env. Liability</em>, 2015, pp. 6 ss.; N.M. De Sadeleer, <em>The polluter-pays principle in EU law-bold case law and poor harmonisation, </em>in <em>Pro Natura: Festskrift Til HC Bugge</em>, 2012, pp. 405-419.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica, </em>op. cit.; U. Salanitro, <em>Il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: responsibility e liability, </em>op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. Cfr. A. Dinisi, <em>Gli obblighi del responsabile dell&#8217;inquinamento e del proprietario in materia di bonifica, </em>op. cit.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-posizione-della-curatela-fallimentare-tra-responsibility-e-liability-per-lesecuzione-delle-operazioni-di-rimozione-dei-rifiuti/">La posizione della curatela fallimentare tra responsibility e liability per l&#8217;esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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