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	<title>n. 3 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Una prospettiva metodologica. 2. Il Diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto. 3. Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico. 4. La disciplina delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale. 5. Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-e-riflessioni-sullipotesi-di-un-diritto-delleconomia-dei-beni-e-delle-attivita-culturali-del-paesaggio-e-dellambiente/">SPUNTI E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DI UN DIRITTO DELL’ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE</a></p>
<div style="text-align: justify;"> SOMMARIO<strong>: 1.</strong> Una prospettiva metodologica. <strong>2.</strong> Il Diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto. <strong>3.</strong> Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico. <strong>4.</strong> La disciplina delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale. <strong>5.</strong> Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività di interesse turistico. <strong>6.</strong> I beni culturali ed ambientali. <strong>7.</strong> Il “<em>Codice ambientale</em>”. <strong>8.</strong> Il “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”.<br />  <br /> <strong>1. Una prospettiva metodologica.</strong><br />  <br /> L’ipotesi di un diritto dell’economia dei beni e delle attività culturali, del paesaggio e dell’ambiente profila l’interesse al patrimonio culturale e paesaggistico-ambientale attraverso lo studio delle problematiche che ne connotano il peculiare posizionamento nell’ambito dell’economia a motivo dell’inerenza tutt’affatto particolare degli interessi culturali e del paesaggio rispetto al complesso delle cose e dei beni del nostro patrimonio culturale, incommensurabile per l’entità delle testimonianze materiali aventi valore di civiltà che lo compongono ed altrettanto rilevante per la loro valenza e potenzialità nell’economia generale del nostro Paese.<br /> Vi sarebbe dunque l’opportunità di riflettere sul sistema istituzionale ed economico dei beni culturali e del paesaggio in vista della funzionalità, della competitività e della capacità propulsiva: con l’attenzione alle problematiche istituzionali ed economiche del settore, onde rilanciare il prestigio delle nostre tradizioni, reinterpretandole dinamicamente in chiave moderna e coniugandole con quanto di meglio il <em>marketing</em>, le nuove concezioni manageriali e l’innovazione tecnologica sono oggi in grado di proporre per il miglioramento dell’efficienza dei sistemi organizzativi di tutela e delle intraprese di fruizione e di  valorizzazione.<br /> Nell’inquadrare sinteticamente gli istituti e le funzioni proprie dell’economia dei beni culturali e del paesaggio, cadrebbe in acconcio l’opportunità di un’aggiornata bibliografia ed altresì di un adeguato riferimento alla codificazione per dare ingresso alla ricerca volta a mettere ordine tra le varie componenti di una disciplina sicuramente oggettuale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Sarebbe pertanto utile l’esame degli istituti e delle funzioni proprie delle attività dei poteri pubblici nel campo dell’economia inerente al patrimonio culturale: in ordine alle attività ordinatorie e di approntamento delle opere infrastrutturali e strutturali attinenti ai beni culturali e del paesaggio; nonché della disciplina e regime dei beni pubblici e privati di interesse culturale e paesaggistico, dedicando particolare attenzione all’inquadramento dello statuto giuridico e della regolazione delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistico-ambientali, quali categorie di stretto riferimento alle attività economiche del settore.<br /> Insieme alla ricognizione delle funzioni e delle attività, anche economiche, riferibili al settore dei beni culturali e del paesaggio, nonché all’esposizione della loro disciplina pubblica, l’indagine dovrebbe volgersi ai profili funzionali attinenti alle competenze ed attività dei poteri pubblici nell’economia culturale, anche riguardo alle problematiche afferenti il sostegno creditizio e finanziario.<br /> Il “<em>Diritto dell’economia dei beni e delle attività culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>” potrebbe dunque costruirsi attraverso l’esposizione coordinata degli oggetti che lo pertengono fornendo un essenziale strumento di studio e di conoscenza delle discipline correlate agli eventi ordinamentali ed economici riferiti al patrimonio culturale.<br /> Attraverso la ricognizione delle fonti della disciplina dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, potrebbero delinearsi le funzioni e gli istituti che ne sono propri, prospettandone le non trascurabili carenze e deviazioni; onde valutare fino a che punto la regolazione della materia, le attività dei poteri pubblici, <em>in una</em> con le iniziative economico-imprenditoriali non siano riuscite ad assecondare adeguatamente lo sviluppo dell’“<em>economia culturale</em>”, forse deprimendo il modello delineato nei principi fondamentali e nella costituzione economica, nonostante gli enunciati in chiave teleologica anche della più recente normativa in materia.<br /> Sulla metodologia, va tenuto presente che la ricerca appare agevolata dai contributi cui tempo addietro era pervenuta la più attenta dottrina<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, nonché dai risultati delle più recenti analisi in ordine al diritto pubblico dell’economia<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Invero, la ricerca scientifica italiana degli ultimi decenni, per quanto ammirata dalla opere monumentali delle scuole tedesca e francese<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, ha superato le incertezze degli studi dei privatisti e dei commercialisti dell’epoca<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> ed ha saputo resistere al fascino delle descrittive, orientandosi preferibilmente alla ricognizione delle chiavi di interpretazione del possibile “<em>Diritto dell’economia</em>”. All’opera degli studiosi d’oltralpe, approdata alla statuizione dell’autonomia del diritto dell’economia nell’ambito della complessa articolazione delle normazioni moderne, da noi ha fatto seguito l’inquadramento fondato sull’analisi degli interessi che lo sottendono e l’esame delle correlative funzioni traendone la sistematica dell’organizzazione e degli istituti sulla base della rilevazione dell’inerenza degli interessi rispetto ai beni ed alle attività.<br /> Nel pensare all’ipotesi del “<em>Diritto dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>” sarebbe sicuramente utile seguire la stessa traccia, alla ricerca degli interessi inerenti alle funzioni di organizzazione, tutela e valorizzazione ed alle attività economiche del settore; quindi, gli istituti più significativi del diritto pubblico direttamente volti alla disciplina delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché alla disciplina dei fattori economici attinenti alle attività di interesse culturale e paesaggistico-ambientale.<br /> La scelta delle tematiche più squisitamente pubblicistiche è motivata dall’opportunità di stare alla più sicura tra le definizioni del “<em>Diritto dell’economia</em>”<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, in coerenza con le finalità del lavoro, che, come si diceva più sopra, dovrebbe espressamente volgersi alla rappresentazione del quadro di riferimento normativo e funzionale nell’ambito del quale i pubblici poteri per un verso, gli imprenditori dall’altro, rispettivamente curano e perseguono funzioni ed obiettivi inerenti alle attività economiche di interesse in senso lato culturale.<br /> Del resto, è soprattutto sul versante della disciplina pubblicistica che la regolazione di tali attività ha avuto il più ampio sviluppo, anche attraverso la rifondazione del quadro istituzionale seguita al riparto delle funzioni con le Regioni attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione, eppoi l’approvazione del nuovo “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Naturalmente, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione anche alle problematiche dell’innovazione più strettamente inerenti alla conservazione ed alla fruizione dei beni culturali e del paesaggio attraverso le diverse tipologie delle attività di impresa specificamente ed espressamente contemplate e regolate nel “<em>Codice</em>”.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Il diritto dell’economia matrice dell’economia del diritto.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Negli ordinamenti contemporanei, anche sovranazionali, la disciplina dei fatti economici ha raggiunto estensione di grande rilievo, non solo per l’impulso della normativa comunitaria in tale ambito settoriale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, che ha reso via via più complessa ed articolata la ricognizione di un settore di normazione in senso proprio, tendente ad ordinarsi a sistema retto da principi suoi propri e peculiari. Il ché non comporta tuttavia, l’inefficacia metodologica della ricerca volta allo studio delle discipline afferenti i complessi di normazione non riconducibili a sistema. Anzi, deve osservarsi che l’evoluzione della didattica universitaria degli ultimi decenni ha affermato e rafforzato proprio l’orientamento opposto; vero che in alcuni settori materiali della legislazione, soprattutto per l’importanza e la grande incidenza dal punto di vista economico e sociale (<em>diritto delle società, diritto urbanistico, sanitario, regionale, finanziario, dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio</em>), è cresciuto un forte interesse allo studio degli istituti giuridici di maggiore rilievo individuati <em>ratione materiae</em>.<br /> Il fenomeno ha dato luogo alla costruzione delle c.d. discipline “<em>oggettuali</em>”, le quali, anziché volgersi alla costruzione di un vero e proprio sistema normativo, esaminano l’organizzazione, l’attività e la regolamentazione della materia del settore che ne è oggetto sotto i profili costituzionale, amministrativo, civile, tributario, finanziario, etc., al fine di ordinare la rete di connessione delle funzioni e degli istituti del corrispondente complesso oggettuale, riportandone l’inquadramento ai principi di ciascun settore sistematico di appartenenza.<br /> La pur complessa articolazione degli studi di tali discipline non assurge a compendio materiale connotabile in settore dotato di autonomia scientifica, almeno del tipo di quella che viene riconosciuta, in relazione alle singole discipline, nelle convenzioni accademiche; ma il loro valore e, quindi, la rilevanza e l’interesse, non solo nell’ambito della didattica, sono direttamente conseguenti all’importanza attribuita allo studio ed all’elaborazione delle materie che ne sono oggetto, non soltanto ai fini scientifici, ma anche per le specializzazioni di tipo professionale, riguardo alle quali lo studio delle discipline oggettuali ha ormai assunto grande rilievo.<br /> Al “<em>Diritto dell’economia</em>” come disciplina oggettuale è evidente che dovrebbero essere riportati tutti gli istituti afferenti ai settori sistematici della normazione positiva di diritto pubblico e di diritto privato direttamente volti alla disciplina di fatti specificamente economici. Onde lo stato di consistenza risulterebbe definito dai relativi istituti, esclusi quelli che, pur avendo grande importanza sotto il profilo degli effetti e della rilevanza nell’ambito delle valutazioni economiche, non apportano normazione direttamente pertinente alle attività economiche in senso specifico.<br /> Si pensi, ad esempio, al diritto societario, al diritto del lavoro, al diritto urbanistico, alla previdenza ed assistenza, etc., che ne rimangono estranei in quanto, pur disciplinando fatti che riguardano da vicino l’economia, come l’impresa ed il lavoro, ovvero fatti che producono effetti molto rilevanti in campo economico e finanziario, attengono tuttavia alla regolazione di rapporti intersoggettivi e di funzioni e servizi sociali non direttamente riportabili ai fatti economici in senso proprio.<br /> Attorno a tale questione ha, peraltro, ruotato il dibattito che, per quasi un cinquantennio, nel secolo scorso ha sperimentato, si può dire infruttuosamente, il tentativo di costruire un diritto dell’economia con il contributo di tutti gli studi sugli istituti, sia di diritto privato che di diritto pubblico, direttamente riguardanti attività e vicende economiche.<br /> E’ noto che tale movimento di pensiero ebbe origine dalle elaborazioni delle scuole tedesca e francese negli anni ’20 e trovò eco presso la grande scuola dei commercialisti italiani negli anni ’30 – ’40<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>; i quali, sotto l’influenza della vicenda che portò all’eliminazione del codice del commercio con la trasfusione di quest’ultimo nel codice civile del 1942, furono orientati ad affermare che il diritto statutario delle corporazioni dei mercanti, divenuto, poi diritto degli imprenditori, dell’impresa e delle attività commerciali ed economiche in genere, pur soppresso come corpo normativo codificato, avrebbe continuato ad esistere come ramo autonomo del diritto, come diritto dell’economia.<br /> Ma siffatto diritto dell’economia non è, poi, mai stato costruito; dappoiché, soprattutto ad opera degli studi dei privatisti, ci si rese conto dell’impossibilità di definirne i tratti e gli elementi distintivi dal complesso degli istituti propri del diritto civile, commerciale ed amministrativo; sicché, da un lato risultava ridotto al diritto commerciale con mutata denominazione e, dall’altro, alla parte del diritto amministrativo che comprende gli istituti inerenti alla disciplina dell’esercizio delle attività imprenditoriali, della produzione e distribuzione dei beni, nonché, in generale, delle attività dei poteri pubblici in campo economico.<br /> Proprio su questa seconda componente del diritto dell’economia si è invece sviluppata la riflessione che ne ha evidenziato i profili dell’autonomia oggettuale che oggi consentono di trattarne col più fondato convincimento che valga la pena di tendere verso una più precisa definizione e nozione.<br /> E’ da condividere, infatti, l’opinione<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> che le rimarchevoli dimensioni raggiunte dalla normativa avente ad oggetto la disciplina di fatti economici da parte di pubblici poteri, consente ormai l’individuazione del complesso materiale della disciplina oggettuale. Ciò, almeno ad avviso di chi scrive, non soltanto quanto ad istituti concernenti le imprese pubbliche, le pianificazioni, le regolazioni etc., ma anche relativamente alla sempre più consistente normazione sull’attività dei poteri pubblici in ordine alle funzioni ed ai compiti di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, nonché nel campo del sostegno finanziario e creditizio alle attività economiche.<br /> A maggiore cautela induce, invece, l’ipotesi di un diritto privato dell’economia<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> come disciplina oggettuale, anche se non ci si deve nascondere che in questo settore si sono profilati elementi fortemente innovativi come ad esempio l’articolata e progressivamente complessa legislazione sulla riconversione ed il salvataggio delle attività industriali, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o gruppi di imprese, nonché, in generale, sull’amministrazione e gestione della crisi imprenditoriale: disciplina connotata dalla spiccata tendenza al superamento dei principi che regolano la modulazione della responsabilità patrimoniale e la tutela dei creditori dell’impresa secondo criteri forse discutibili, ma sicuramente del tutto nuovi e peculiari alle fattispecie in correlazione ai profili di interesse pubblico che le connotano. Tanto che, in questo settore disciplinare, la cui produzione non sembra arrestarsi, ed anzi dà segni dell’irrefrenabile sopravvento sulla codificazione, diviene sempre più arduo distinguere le disposizioni di matrice privatistica da quelle di natura più squisitamente pubblicistica; poiché i complessi delle nuove regole costituiscono un’articolazione nell’ambito della quale, contestualmente, sono chiamati ad agire organizzazioni imprenditoriali e soggetti, privati e pubblici, al fianco di organi ed uffici dei poteri pubblici ai quali è attribuita la cura degli interessi pubblici che la normazione positiva volta a volta individua e riconosce come inerenti alle attività economiche che assoggetta a regolamentazione speciale proprio a motivo di tali inerenze.<br /> Quella del diritto dell’economia, non solo come diritto pubblico dell’economia, che dunque non potrebbe, a stretto rigore, considerarsi una disciplina oggettuale pienamente concepita, profila un’ipotesi sempre più consistente e verosimile, che richiede verificazione. Soprattutto affinché nella congerie della normazione positiva che riguarda materie a contenuto economico, vengano correttamente riconosciuti ed inquadrati gli istituti che attengono direttamente alla disciplina e regolazione dei fatti economici; ovvero, affinché nell’ambito degli istituti mediante i quali vengono disciplinati o regolati anche materie o fatti di altra natura, si proceda attraverso la ricognizione dei profili di interesse in relazione ai quali sono dettate le norme, onde qualificare appartenenti al diritto dell’economia soltanto quelle volte agli assetti di interessi direttamente correlati a fatti economici.<br /> La ricognizione degli interessi in relazione ai quali sono introdotte discipline di fatti economici, a suo tempo proposta per la sistematica del diritto pubblico dell’economia, ha innescato il processo di rivoluzione nella produzione delle fonti che ha progressivamente invertito l’ordine degli elementi che la sottendono, introducendo il criterio – <em>de jure condendo </em>– della prefigurazione dell’economicità, sotto la specie dell’efficienza e dell’efficacia, delle regole da porsi a disciplina dei fatti economici, da valutarsi in termini di “<em>economia del diritto</em>” sulla scorta dei risultati in ordine al grado di soddisfazione dell’interesse perseguito, nonché in riferimento alla misura del sacrificio eventualmente imposto ai singoli ed alla collettività.<br /> Sotto questo profilo, si può osservare come l’impostazione della sistematica del diritto pubblico dell’economia sulla ricognizione degli interessi inerenti e correlati alle attività economiche sia progressivamente divenuta, matrice dell’economia del diritto nei termini testé considerati; ed altresì quanto nel nostro Paese l’evoluzione, tardiva ed ancora non compiutamente sviluppata, degli studi economico giuridici nell’ambito dell’economia del diritto, sta segnando percorsi tutt’affatto originali.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. Il Diritto dell’economia quale disciplina delle attività dei poteri pubblici in campo economico.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nelle riflessioni sull’ipotesi di un “<em>Diritto dell’economia dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente</em>”<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> sembra utile avere presente, sia pure in estrema sintesi, il contesto nell’ambito del quale si è pervenuto all’assetto normativo ed istituzionale dei fatti economici e delle attività dei pubblici poteri in campo economico negli ordinamenti giuridici dell’epoca contemporanea; particolarmente per quanto attiene, più da vicino, alle vicende del nostro paese.<br /> Al riguardo, va subito detto che non è ancora stato del tutto chiarito l’equivoco di fondo in ordine alla considerazione che suole farsi intorno alla disciplina pubblica dei fatti e delle vicende economiche, tradizionalmente prospettati come materia afferente gli interventi dello Stato nell’economia, in verità secondo un’ottica superata dagli autorevoli contributi degli ultimi anni, che si era attestata sull’ipostasi terminologica delle legislazioni che, riportandosi quasi sempre all’espressione “<em>interventi</em>”, ha contribuito non poco a perpetuare il non senso di questo termine, mutuato dalle scienze economiche, ma pressoché insignificante nel campo di quelle giuridiche.<br /> Autorevole dottrina<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> aveva già a suo tempo rilevato che la concezione secondo la quale l’ambito della disciplina e delle attività dei poteri pubblici in campo economico risulterebbero definite dai cosiddetti <em>interventi</em> dello Stato nell’economia, come se da una parte ci fosse lo Stato e dall’altra l’economia quali realtà separate e disgiunte, deve invece ritenersi superata. Infatti, lo Stato e gli ordinamenti generali che ne hanno storicamente preceduto la formazione hanno <em>sempre disciplinato fatti attinenti all’economia</em>, riportando disciplina ed attività pubbliche in campo economico all’ambito delle loro attribuzioni fondamentali. Ciò anche, e più, nei tempi in cui il prevalere delle teorie economiche liberali, ispiratrici dell’ordinamento cosiddetto dello “<em>Stato borghese</em>”, aveva portato almeno nelle dichiarazioni di principio, alla ripulsa dell’esercizio di attività economiche <em>jure privatorum</em> da parte dei poteri pubblici ed al rigoroso assoggettamento al principio di legalità l’uso delle potestà afferenti la disciplina pubblica dell’economia. Mentre, è noto che nei fatti, dal ‘700 ad oggi lo Stato liberale e poi la democrazia a suffragio universale, detta anche “<em>Stato pluriclasse</em>”, hanno sviluppato un inesorabile processo di estensione dei settori di attività, di perfezionamento e di efficienza degli strumenti di governo nella manovra dell’economia; il ché, ha dato luogo ad una vicenda, ancora in evoluzione, che rappresenta e comporta molto di più che l’estendersi dei campi dell’”<em>ingerenza</em>” nella regolazione dell’uso dei beni collettivi, dell’approntamento delle infrastrutture, delle attività metrologiche e registratorie, nonché, in senso lato, della disciplina dell’impresa.<br /> Bisogna ricordare che gli elementi di maggiore rilievo nell’organizzazione dell’ordinamento attenevano all’affermazione della piena libertà dell’iniziativa economica ed alla garanzia dell’esercizio dell’impresa, correlativamente al riconoscimento della pienezza della proprietà privata individuale nel rispetto del principio secondo cui i poteri pubblici dovevano astenersi da azioni che incidessero nella libertà di impresa e del suo esercizio, nonché nel diritto di proprietà.<br /> Intorno a questi due istituti ha ruotato il processo di formazione dell’assetto normativo-istituzionale, attraverso la vicenda nella quale, smobilitati i grandi patrimoni immobiliari e ridotte le attività delle imprese pubbliche ai bisogni dello Stato, la disciplina dell’economia e l’attività dei poteri pubblici in campo economico sono state rispettivamente volte alla certezza dei traffici, alle attività di polizia dei mercati ed alle attività sociali da un lato, ed alla realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché alla collettivizzazione dei più importanti servizi pubblici, particolarmente nei settori idrico, dei trasporti e delle comunicazioni dall’altro; correlativamente attivando e perfezionando il sistema dei prelievi tributari necessari all’incremento sempre più crescente del campo di azione della sfera pubblica.<br /> Lo Stato ed il complesso dei pubblici poteri sono progressivamente addivenuti ad assumere il ruolo di garanti del libero esercizio dell’iniziativa economica e, almeno nelle intenzioni, del corretto sviluppo delle attività imprenditoriali, tentando di regolarne le condizioni di esercizio anche a garanzia degli interessi dei lavoratori (<em>legge sul lavoro delle donne, dei minori, sulla protezione da malattie professionali e sociali, da infortuni; e sulla previdenza ed assistenza</em>) e degli interessi patrimoniali dei creditori (<em>leggi sul fallimento ed altre procedure concorsuali; e da ultimo sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, del patrimonio societario e dei terzi</em>).<br /> Allo stesso tempo, con il progredire dello sviluppo delle imprese mercantili ed industriali è venuta a prendere sempre più consistenza la normazione in materia economica, in funzione delle scelte e delle manovre di politica economica<strong>:</strong> all’inizio, episodicamente a sostegno dell’economia da turbative congiunturali, corrette con protezionismi e premi doganali, nonché sgravi fiscali; in seguito con contributi pubblici, agevolazioni, discipline pubbliche dei prezzi, delle tariffe, dei contratti e più in generale, con l’intervento, a volte anche diretto, di attività sostitutive da parte dei pubblici poteri.<br /> Fenomeni che sono approdati ad assetti istituzionalizzati con la stabilizzazione della disciplina e dell’azione nel campo delle grandi opere strutturali ed infrastrutturali, e parimenti delle espropriazioni delle proprietà e dell’uso dei beni, ovvero mediante la disciplina normativa ed amministrativa dell’esercizio delle attività economiche e dell’impresa; ed infine con la sempre più ampia presenza dello Stato nell’economia, attraverso assunzioni singolari di imprese, la manovra fiscale, le programmazioni, le incentivazioni e più in generale con il governo dell’economia mediante programmi e controlli delle attività finanziarie di natura pubblica.<br />  <br /> <strong>4.   La disciplina delle attività di interesse culturale e paesaggistico-ambientale.</strong><br />  <br /> Per quanto più specificamente attiene al “<em>Patrimonio culturale</em>” ed alle attività di interesse culturale paesaggistico<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, la disciplina delle modalità di esercizio e l’attività dei poteri pubblici nel settore si è venuta sviluppando a partire dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso fino al primo decennio di questo secolo nel contesto della normazione inerente alle problematiche dell’ambiente-beni culturali-territorio, nell’<em>unicum</em> delle testimonianze materiali aventi valore di civiltà.<br /> Esse costituiscono la matrice del “<em>Programma culturale</em>” delineato nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> unitariamente incentrato sulla valenza del rapporto uomo-cultura ed uomo-ambiente per la cui realizzazione la Repubblica è solennemente impegnata a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ed a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.<br /> Le cognizioni nel campo delle problematiche ambientali hanno evidenziato l’interdipendenza tra gli assetti territoriali conformati dall’azione antropica e la molteplicità delle repertazioni storico-artistiche riducibili alla sintesi delle testimonianze cui si attribuisce valore di civiltà, che costituiscono il patrimonio storico-artistico ed ambientale delle comunità individue differenziate, bene immateriale a presidio, promozione e valorizzazione delle componenti essenziali del rapporto uomo-natura-territorio, da cui la nozione dell’ambiente quale “<em>ubi consistam</em>”<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Riguardo alla tutela e valorizzazione paesaggistica-ambientale va rilevato che ancora agli albori del ‘900, l’attenzione al paesaggio ed inconsapevolmente all’ambiente veniva in rilievo soprattutto nella normativa sull’uso ed il contenimento delle acque pubbliche e private, lo sviluppo dei canali di irrigazione, la bonifica delle località malsane, lo sfruttamento delle risorse idriche per la produzione di energia, la costruzione e manutenzione delle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.<br /> Per i centri urbani funzionavano i regolamenti edilizi comunali con le norme igienico sanitarie sugli insediamenti abitativi ed i servizi della viabilità, dell’ordine pubblico e cimiteriali.<br /> Faceva caso a sé la legge speciale per il risanamento della città di Napoli, improntata dalla programmazione dell’intervento pubblico.<br /> Non si percepivano problematiche ambientali al di là di una non ben definita nozione del territorio, prevalentemente collegata allo sfruttamento della proprietà agraria secondo le norme del diritto privato.<br /> Una prima attenzione alla valenza ambientale, cominciò a configurarsi nelle leggi sui beni culturali che codificarono il principio dell’interesse pubblico, l’obbligo di conservazione e poteri strumentali della pubblica amministrazione per la tutela e la valorizzazione delle cose d’arte, di interesse storico ed archeologico insieme a monumenti ed immobili.<br /> Fece seguito (<em>1912</em>)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> la tutela delle ville, i parchi, i giardini, insieme alle c.d. “<em>bellezze naturali</em>” ed alle “bellezze panoramiche” che furono incluse tra i beni e gli oggetti sottoposti a tutela e valorizzazione dal governo nella legislazione sui beni ed attività culturali degli anni ’39 – ’40<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Ad essa facevano da corollario le prime istituzioni dei parchi naturali a protezione della flora e della fauna e della bio-diversità; che hanno poi portato a delineare nei principi fondamentali della Costituzione (<em>cit. art. 9</em>) il “<em>programma culturale</em>” unitariamente incentrato sulla valenza del rapporto uomo-cultura ed uomo-ambiente, impegnando la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ed a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In tale visione unitaria dei beni culturali e dell’ambiente sono proseguiti, tra gli anni ’50 – ’70, gli studi e gli approfondimenti delle Commissioni governative (<em>Franceschini, Papaldo, Chigi e Fanfani</em>) con gli apporti delle quali la conservazione della natura e delle sue risorse, nonché la tutela degli equilibri ecologici compatibili dell’ambiente e dell’atmosfera prospettarono una nozione di ambiente più articolata e si potrebbe dire differenziata rispetto all’originaria valenza culturale.<br /> Da allora, nonostante l’istituzione dell’unico Ministero dei beni culturali ed ambientali (<em>1974</em>), l’ambiente fu inteso non solo e non tanto come paesaggio–bene culturale conformato dall’azione umana, quanto e piuttosto come il circostante agli insediamenti ed alle attività, da difendere e valorizzare rispetto ai possibili fattori di aggressione (<em>stravolgimenti, inquinamenti e distruzioni</em>) sempre più oggetto della normativa, anche sovranazionale ed internazionale, in materia ambientale<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Vi è stata infatti tra gli anni ‘70-’80 l’intensa attività delle organizzazioni internazionali volte alla preservazione ed alla protezione della natura e la difesa dell’ambiente dall’azione umana, a più riprese codificata e riconosciuta nelle dichiarazioni dei governi dei Paesi partecipanti<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Oltre agli impegni programmatici, tale azione ha stimolato, per quanto ci riguarda, l’Unione Europea ed il nostro Paese all’emanazione di regolamenti e direttive ed al loro recepimento, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, nonché alla tutela dell’ambiente, con disposizioni conformative sempre più stringenti delle attività umane, volte a prevenire disastri ambientali ed inquinamenti oltre i limiti di compatibilità mediante l’intreccio di autorizzazioni, controlli, sanzioni e azioni ricostitutive<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Lo specifico profilo delle azioni di governo a tutela, preservazione e valorizzazione dell’ambiente ha dato luogo nel giro di una decina d’anni, al distacco delle competenze relative alle problematiche ambientali dal complesso funzionale originariamente attribuito al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Fu creato il Ministero dell’Ambiente (<em>1986</em>)<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> poi ampliato (<em>1999-2006</em>) in Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, le cui denominazioni rispecchiano l’evoluzione della disciplina ambientale.<br /> Vi è anche da dire che quest’ultima non venne mai separata dal complesso delle disposizioni sull’utilizzo del territorio e dall’urbanistica, lasciando irrisolto l’intricato intreccio di competenze tra Enti locali, Regioni e Governo centrale, che fu esteso, a livello regionale, all’esercizio delle funzioni relative alla tutela e valorizzazione del paesaggio a valenza culturale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Il complicatissimo frazionamento e la confusa attribuzione delle competenze a tutti i livelli istituzionali hanno portato all’estrema difficoltà, se non alla paralisi, di efficaci azioni a tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale.<br /> Anche i tentativi (<em>2004-2006-2009</em>) di codificazione (<em>rectius, riduzione a testi unici</em>) delle numerosissime disposizioni legislative nelle materie dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, seppure hanno portato un po’ di ordine, non hanno tuttavia risolto il problema della polverizzazione delle competenze e dei relativi conflitti nei quali beni culturali, paesaggio ed ambiente sono tuttora avviluppati per il limite dell’infelice assetto costituzionale della ripartizione dei poteri tra Stato-Regioni ed Enti locali delineata nelle riforme del 2001.<br /> Se si aggiunge il burocratismo formalistico in cui è precipitata l’amministrazione degli interessi della collettività, al quale i nostri governanti si illudono di rimediare attraverso ripetuti interventi legislativi schizofrenici, con il risultato di rendere sempre più vischiosa qualsiasi azione verso la soluzione dei problemi, si spiegano facilmente le ragioni per cui le pur apprezzabili costruzioni organizzative e funzionali della codificazione non funzionano, impantanate nell’esagerata complessità delle procedure, esposte all’inefficace inerzia e, nei casi peggiori, frustrate tra le pieghe infingarde della corruzione.<br /> Ciò nonostante, la questione della normativa culturale-ambientale si stava delineando in termini di diritto positivo tenendo in considerazione la rilevanza oggettiva del corpo delle norme del diritto naturale, quale norma morale apportatrice dei giudizi e della scala dei valori della disciplina della fruizione compatibile.<br /> In questo modo, si tendeva alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente – patrimonio culturale, che ne costituisce il dato metagiuridico della legittimazione, secondo linee indirizzate alla concreta possibilità della “<em>fruizione legittima</em>”<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, utilizzo responsabile dell’ambiente-bene culturale nel rispetto del principio della conservazione attraverso l’uso amorevole, responsabile e prudente volto a garantirne lo sviluppo sostenibile integrale a tutela delle risorse da trasmettere alle generazioni future<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Più recentemente, anche la normativa di tutela dei beni di interesse storico artistico e culturale, nonché dei beni di interesse paesaggistico ed ambientale, ha cominciato ad essere riconsiderata in funzione della sua valenza in campo economico nel contesto delle azioni di promozione della fruizione e della valorizzazione ed in connessione con il comparto dell’economia di interesse turistico dando luogo allo sviluppo della produzione della normazione regionale con orientamento alla disciplina degli elementi di connessione tra i due comparti.<br /> Del resto, le stesse attività di programmazione e realizzazione di progetti speciali con allocazioni di risorse pubbliche per il recupero di beni artistici, sono state conformate dal Cipe (<em>es.: progetto speciale </em>“<em>itinerari turistico-culturali nel mezzogiorno</em>”) nell’assunto della stretta connessione tra le materie attinenti alla disciplina dell’ambiente e del paesaggio, dei beni di interesse artistico storico culturale e del turismo, considerandone, rispetto alle attività economiche di interesse turistico ed al turismo stesso, il rapporto di fruizione primaria; rapporto che rappresenta anche uno dei principali criteri di correlazione con il campo della disciplina dei parchi ambientali, nazionali e regionali, nonché delle località ed aree territoriali protette.<br /> Emergono, pertanto, linee di tendenza che profilano elementi di rilevante novità nella disciplina dell’esercizio delle attività di interesse culturale e paesaggistico, proprio per l’implicazione nel loro ambito dei pubblici poteri; elementi in conseguenza dei quali si registra la tendenza all’allargamento del campo a settori materiali la cui regolazione, pur non coinvolgendo direttamente interessi pubblici di natura specificamente culturale e paesaggistica, ne estende la connessione dell’economia dei beni culturali e del paesaggio a categorie ed oggetti fino ad ora considerati in maniera del tutto indipendente ed autonoma rispetto alla sfera del patrimonio culturale.<br /> Si può, allora, immaginare che anche il quadro istituzionale e funzionale fino ad oggi caratterizzato soprattutto da organismi con compiti prevalentemente di tutela, sotto la specie del recupero e della conservazione in vista della fruizione moderata e di una del tutto episodica valorizzazione, sia destinato a sviluppare sempre più le nuove modulazioni della fruizione e della valorizzazione recentemente codificate ai fini dello sviluppo della cultura, e della ricerca scientifica e tecnica, con tendenza ad imprenditorializzare anche la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, quale rilevante comparto dell’economia nazionale nel contesto delle azioni di pianificazione a conformazione dell’ambiente e del paesaggio a valorizzazione dei beni paesaggistici. Tendenza rispetto alla quale la disciplina delle attività economiche ed imprenditoriali sarà uno degli elementi della composizione ove l’attenzione principale comincia ad essere volta agli sviluppi più specificamente attinenti alle attività dei poteri pubblici nella promozione della valorizzazione dei beni (<em>culturali, dell’ambiente e del paesaggio, nonché strutturali ed infrastrutturali</em>) a privilegio della fruizione, anche turistico-culturale.<br /> Al riguardo, va da ultimo considerato che, proprio nel campo della normazione e degli istituti attinenti alle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico, stanno comparendo, anche in adeguamento alla normazione pattizia internazionale e comunitaria, i primi modelli procedimentali di integrazione delle attività imprenditoriali e dei poteri pubblici inerenti a progetti di sviluppo integrato di grandi consistenze ed aree territoriali di interesse culturale e paesaggistico ambientale; nell’ambito dei quali lo Stato, <em>alias</em> il Ministero dei Beni Culturali, le Regioni e gli Enti territoriali, dovrebbero concentrare e coordinare in collaborazione con fondazioni bancarie ed imprenditori privati azioni volte alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e ad ottimizzarne la fruizione con specifica attenzione al contesto ambientale in riferimento alla realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali funzionali ai correlati settori dell’economia e più in generale delle attività umane.<br />  <br /> <strong>5.   Regime e disciplina dei beni culturali e del paesaggio ed attività di interesse turistico.</strong><br />  <br /> Il settore della scienza giuridica che studia il regime e la disciplina dei beni ha evidenziato, forse più di ogni altro, il fenomeno della storicità degli istituti positivi. In esso, teoria generale e normazione hanno seguito evoluzioni affatto particolari; di cui qui è sufficiente ricordare il passaggio dalle molteplici varietà dei regimi giuridici dei beni, attraverso la regolazione delle quali si disciplinava indirettamente l&#8217;attività produttiva, al regime giuridico della prevalente regolazione dei beni nell&#8217;ottica della disciplina della proprietà privata e, quindi, dei beni privati come se si trattasse della categoria più importante.<br /> Tale impostazione, ispirata alla concezione della proprietà privata propugnata dallo stato borghese, fece perdere di vista le numerosissime varietà dei regimi giuridici e ne ha costretto lo sforzo ricostruttivo attraverso la teoria della pluralità delle proprietà; quindi, dell&#8217;esistenza di regimi differenziati di disciplina dei beni. Ciò spiega come, in realtà, non sia immaginabile un ordinamento positivo nell&#8217;ambito del quale i beni possano qualificarsi in un solo modo, in relazione al sistema di disciplina pubblica dell&#8217;economia, che si assuma come espressione delle scelte di fondo del &quot;<em>regime ordinamentale</em>&quot;. Del resto, storicamente, non si conoscono ordinamenti che annoverano una sola categoria di beni di produzione; poiché questi sono pressoché universalmente classificati come beni comuni, collettivi, pubblici e privati; variamente regolati secondo differenti criteri di prevalenza tra le varie categorie. Nell&#8217;esperienza dei nostri giorni, si possono osservare, principalmente, i due orientamenti di fondo, dei quali si è detto, con larghissima approssimazione, ancorché purtroppo da molti accettata come dogma, che essi rappresentano i &quot;<em>sistemi</em>&quot; dominanti di disciplina pubblica dell&#8217;economia in relazione, appunto, alla scelta dei criteri di prevalenza della qualificazione dei beni. Posto che qui si tratta, ovviamente, dei beni di produzione e non di quelli di consumo, relativamente ai quali è naturale la qualificazione di beni di appartenenza privata, va ricordato che nei sistemi economici del mondo occidentale si attribuisce importanza sia ai beni pubblici che ai beni privati; piuttosto che ai beni comuni ed ai beni collettivi. Mentre, nei sistemi collettivisti il ruolo fondamentale è attribuito ai beni pubblici, con rilevanza residuale per i beni privati, i beni comuni e quelli collettivi.<br /> E&#8217; facile comprendere che a seconda del modo in cui si configura il regime dei beni, diversamente si organizza lo strumentario di disciplina pubblica dell&#8217;economia e, in relazione a ciò, delle attività imprenditoriali; per almeno due ragioni: non solo per il fatto che il regime dei beni regola indirettamente l&#8217;attività dell&#8217;impresa che li usa, ma anche in quanto la scelta circa il criterio di prevalenza nella classificazione delle categorie dei beni e, quindi, l&#8217;adozione dei diversi regimi di disciplina senz&#8217;altro influisce, in quanto correlata, sugli orientamenti del criterio di classificazione delle categorie dell&#8217;impresa, che rappresenta l&#8217;elemento su cui gravita l&#8217;altro polo fondamentale della disciplina pubblica dell&#8217;economia.<br /> Trattando delle problematiche attinenti al regime di disciplina dei beni in relazione alle attività economiche di interesse culturale, paesaggistico e turistico-ambientale, il primo dei due aspetti è da considerare con particolare attenzione: perché, anche se è vero che il sistema di disciplina indiretta delle attività produttive di natura imprenditoriale mediante la disciplina dei beni negli ordinamenti contemporanei è recessivo rispetto a quello della disciplina diretta dell&#8217;impresa, esso presenta, invece, notevole rilievo per le attività imprenditoriali di interesse culturale e turistico-ambientale che, in grande prevalenza fruiscono di beni pubblici e beni privati i quali, per l&#8217;inerenza di interessi pubblici, vanno soggetti a speciali regimi.<br /> Peraltro, quel modo di generalizzare nella classificazione dei sistemi di disciplina pubblica dell&#8217;economia mediante l&#8217;osservazione del regime giuridico dei beni non trova, anche sotto altro profilo, pieno riscontro ed interesse assoluto. In primo luogo, è soltanto in parte vero che il regime dei beni ridondi nel regime dell&#8217;impresa; in secondo luogo, oltre ad essere prevalente, nei tempi recenti, il fenomeno della disciplina diretta del regime dell&#8217;imprenditore, dell&#8217;impresa e delle attività imprenditoriali, registra sempre più consistente la diffusione delle classificazioni normative di beni e delle imprese non tanto in funzione della proprietà pubblica o privata, o della fruizione individuale o collettiva, quanto in relazione alla loro inerenza a pubblici interessi, anche settoriali, per il perseguimento dei quali il legislatore, piuttosto che preoccuparsi del regime della proprietà o della riferibilità, tende più a regolarne, in senso lato, l&#8217;uso. Ciò non significa, naturalmente, che debbano considerarsi superate le classificazioni fondamentali rispondenti alla partizione tra i beni privati ed i beni pubblici; e tra questi i beni comuni ed i beni collettivi; né che abbiano perduto rilevanza i problemi afferenti i criteri di classificazione (<em>formale e sostanziale</em>) dei beni pubblici, ovvero delle differenti prospettive sotto le quali può essere inquadrata la proprietà pubblica; né, ancora, che il regime dei beni privati possa prescindere da tali inquadramenti. Soltanto che, oltre al recedere della disciplina indiretta dell&#8217;impresa attraverso il regime dei beni, è da considerare con estrema attenzione la sempre maggiore diffusione dell&#8217;assoggettamento a regimi normativi speciali, particolarmente in ordine alla destinazione ed all&#8217;uso, sia dei beni pubblici che dei beni privati, in funzione dell&#8217;inerenza di interessi pubblici ai medesimi. Si può così intuire in quale misura tali accadimenti influiscano direttamente sulle qualificazioni, destinazioni ed uso dei beni di interesse culturale, paesaggistico e turistico- ambientale, nonché, indirettamente e direttamente, sul diritto e sull&#8217;esercizio del diritto di impresa nell&#8217;ambito delle correlative attività economiche.<br />  <br />  <br /> <strong>6.   I beni culturali ed ambientali.</strong><br />  <br /> La materia attinente al regime ed alla disciplina dei beni culturali ed ambientali si è andata caratterizzando per la sua interconnessione con quella del turismo e dell&#8217;economia turistico-ambientale, pur restando tendenzialmente estranea alla tematica dello statuto giuridico e del regime dei beni di produzione.<br /> Si pensi alle rilevanti connessioni tra le attività economiche di interesse turistico-ambientale, in specie quelle legate al turismo delle città d&#8217;arte e degli itinerari turistico-culturali, con i problemi dell&#8217;uso e della salvaguardia del patrimonio costituito dai beni di interesse artistico, storico, archeologico ed ambientale (<em>per stare alle categorie più note</em>).<br /> Bisogna considerare che le attività economiche di interesse turistico sono oggetto di una attività imprenditoriale per sua natura strettamente correlata ed interdipendente con il fatto che il turismo, sotto evidenti profili, rappresenta uno degli aspetti dell&#8217;esperienza culturale dell&#8217;umanità intera e, assai di frequente, almeno da noi, ha ragione d&#8217;essere proprio per l&#8217;esistenza dell&#8217;immenso ed inestimabile patrimonio di beni culturali ed ambientali che costituiscono fattore determinante la fruizione turistica del territorio. Il regime giuridico di tali beni, particolarmente per quanto attiene alla conservazione ed alla fruizione, costituisce elemento di fondamentale rilievo, non solo per le connotazioni peculiari che le varie specie di imprese sono andate acquisendo nel tempo, ma anche per le specificità dell&#8217;esercizio.<br /> Queste categorie di beni non sono classificate in virtù di una qualificazione riferibile agli interessi culturali ed ambientali, ma in relazione alla loro appartenenza e destinazione. Talché, tra essi, si annoverano sia beni pubblici, demaniali e patrimoniali, sia beni privati. La tutela dell&#8217;interesse culturale ed ambientale è infatti perseguita mediante limitazioni dell&#8217;uso, della destinazione e degli atti di disposizione della proprietà; ed è, prevalentemente, da questo aspetto della normazione che ne trae fondamento la nozione.<br /> Soltanto a partire dagli anni &#8217;60 dello scorso secolo si è cominciato a parlare, di beni culturali con generico riferimento a beni immateriali aventi rilievo ai fini della cultura e, successivamente, anche dell&#8217;ambiente naturale superando la tradizionale nozione di cosa di interesse artistico, storico, archeologico e di bellezza naturale individua e/o di insieme<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Ma è in questi ultimi tempi che la cultura e l&#8217;opinione pubblica hanno mostrato interesse per tali categorie di beni in risposta ai disagi ed alle emergenze provocate dai sistemi di produzione industriale ed agricola, dalla crescita urbana e dagli investimenti immobiliari.<br /> La definizione di bene culturale delineata, per la prima volta, nel 1967 nel documento finale dei lavori della &quot;<em>Commissione d&#8217;indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio</em>&quot;, meglio nota come “Commissione Franceschini”<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, si presentava concettualmente unitaria quale &quot;<em>testimonianza materiale avente valore di civiltà</em>&quot; (<em>Dich. 1</em>), e quindi &quot;<em>i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario</em>&quot; (<em>Dich. 1</em>), sono elencazione meramente esemplificativa che non fissa tassativamente le categorie tutelabili, permettendo di ricomprendere tutte le cose che in qualche modo presentino l&#8217;interesse protetto.<br /> La l. n. 1089 del 1939<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> sottoponeva a tutela &quot;<em>le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico</em>&quot;. In particolare:<br /> a.    le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;<br /> b.    le cose di interesse numismatico;<br /> c.    manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, libri, stampe ed incisioni aventi caratteri di rarità e pregio;<br /> d.    ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico;<br /> e.    collezioni o raccolte di oggetti di eccezionale interesse artistico.<br /> Il procedimento di individuazione concreta dei beni soggetti a tutela si differenziava a seconda che proprietario fosse un ente pubblico territoriale od altro ente morale legalmente riconosciuto, ovvero un soggetto privato. Solo nel secondo caso era richiesto il riconoscimento dell&#8217;interesse storico artistico attraverso il procedimento di notifica dell&#8217;interesse stesso che determina la soggezione allo speciale regime di tutela.<br /> Tale regime trovò il suo riconoscimento costituzionale nell&#8217;ampia nozione di cultura desumibile dall&#8217;art. 9 Cost. e si caratterizza per la funzionalizzazione dei beni culturali alla conservazione ed alla fruizione pubblica, realizzata attraverso la delimitazione dei modi di godimento e di gestione delle utilizzazioni economiche compatibili con la conservazione dell&#8217;interesse pubblico tutelato, restando sostanzialmente ininfluente il regime di appartenenza. La conservazione delle cose riconosciute di interesse storico culturale non è fine a se stessa, ma è destinata a permetterne il godimento pubblico, imponibile, in presenza di determinati presupposti e attraverso particolari procedimenti, anche a beni di proprietà privata (<em>art. 53</em>).<br /> Il nesso tra tutela dei valori culturali e salvaguardia del paesaggio posto dal legislatore costituzionale sta alla base della tendenza a ricomprendere nella categoria dei beni culturali, anche quelli ambientali consistenti in cose e quadri naturali di valore strettamente estetico, tanto che per alcuni<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> la nozione di paesaggio si identifica con il concetto di bellezza naturale introdotto dalla legge di settore del 1939. Tuttavia, l&#8217;individuazione della categoria dei beni ambientali è oggetto di un continuo lavoro di definizione da parte della dottrina, stimolata, oltre che dalla sempre maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali, dai numerosi anche se spesso disorganici interventi legislativi in materia<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> La nozione di bene ambientale trova anch&#8217;essa la sua prima definizione nell&#8217;ambito dei lavori della Commissione Franceschini, che propose una definizione di bene culturale ambientale ricomprendente &quot;<em>le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell&#8217;uomo e le zone delimitabili costituenti strutture insediative urbane che presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività</em>&quot; (<em>Dich. 39</em>). Sono considerati &quot;<em>specificamente beni ambientali, i beni che presentino singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative anche minori o isolate che siano integrate con l&#8217;ambiente naturale, in modo da formare un&#8217;unità rappresentativa</em>&quot; (<em>Dich. 39</em>).<br /> Giuridicamente è tuttavia difficile individuare una nozione unitaria di ambiente<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, poiché il termine &quot;<em>ambiente</em>&quot; ha una valenza generale, metagiuridica. L&#8217;ambiente acquista infatti rilievo come:<br /> 1.    paesaggio, al quale si riconducono le bellezze naturali, i centri storici, i parchi naturali, i parchi floro-faunistici, le foreste (<em>nozione culturale</em>);<br /> 2.    difesa del suolo, dell&#8217;acqua, dell&#8217;aria (<em>nozione igienico-sanitaria</em>);<br /> 3.    assetto del territorio (<em>nozione urbanistica</em>).<br /> A questi tre aspetti dell&#8217;ambiente fa riscontro disciplina giuridica ben diversa, con contenuti e finalità differenti. Nella prima accezione l&#8217;ambiente viene a ricomprendere sia gli aspetti di rilevanza culturale che naturale, soggetti a regimi giuridici di tutela settoriali ed autonomi che tendono a sovrapporsi e duplicarsi per piani paralleli e che conservano in comune la finalità conservativa di una zona circoscritta del territorio, sottoposta alla vigilanza della autorità pubblica successivamente all&#8217;individuazione con atto di contenuto dichiarativo. L&#8217;ambiente è un bene pubblico, in ordine al quale un pubblico potere ha potestà dispositiva, cioè di disporre con proprie manifestazioni di volontà circa le singole cose o i beni compresi nella zona stessa.<br /> Nel secondo significato l&#8217;ambiente è dato dal complesso degli interventi di tutela ecologica, aventi ad oggetto il territorio nella sua globalità, a riparazione delle azioni aggressive inquinanti dell&#8217;uomo.<br /> Infine, in senso urbanistico, l&#8217;ambiente è oggetto di un&#8217;attività amministrativa alla cui base si pone la potestà di pianificazione territoriale, potenziale strumento di razionalizzazione fra tutti gli interessi pubblici, compreso quello ambientale e di raccordo tra le diverse autorità pubbliche coinvolte.<br /> Talché, sotto il profilo giuridico, il comune denominatore tra i beni culturali e i beni ambientali è unicamente dato dal riferimento alla teoria dei beni per descrivere situazioni che tradizionalmente venivano classificate nell&#8217;ampia e multiforme materia conformativa delle limitazioni pubblicistiche alla proprietà privata; riferimento che rende possibile considerare la stessa &quot;<em>cosa</em>&quot; come supporto materiale di una pluralità di &quot;<em>beni</em>&quot;, ciascuno corrispondente ad utilità o valori autonomamente tutelati dalla legge.<br /> E&#8217; stato anche osservato che, se per i beni culturali si fa riferimento materiale ad una cosa considerata nella sua conformazione fisica individuale, non altrettanto si può dire per i beni ambientali; non sempre identificabili in un bene individuo, ma per lo più in un complesso di cose singole che solo nel loro insieme posseggono quel valore che forma oggetto di tutela.<br /> La nozione proposta dalla Commissione Franceschini si proponeva, dunque, di riportare ad unità, in considerazione della comune rilevanza del profilo culturale collegato all&#8217;azione diretta od indiretta dell&#8217;uomo, il gruppo eterogeneo di beni indicati dalla l.n. 1497 del 1939 e dal relativo regolamento del 3.6.1940, n.1357 come bellezze naturali. In base all&#8217;art. 1 della citata legge sono infatti considerate meritevoli di protezione:<br /> 1.    cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;<br /> 2.    ville, giardini e parchi di non comune bellezza (<em>e che non siano dichiarati cose d&#8217;arte</em>), anche se circondati da recenti costruzioni;<br /> 3.    complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;<br /> 4.    bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e punti di vista (<em>belvedere</em>) dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze (<em>boschi , complessi di verde aventi carattere di non comune bellezza, centri abitati</em>).<br /> Il regime di tutela si fonda sul notevole pregio estetico delle cose appartenenti ad una delle eterogenee categorie considerate dal legislatore sottoponibili  a salvaguardia ed individuate in modo specifico e concreto attraverso procedimenti e strumenti distinti a seconda che il bene rilevi nella sua singolarità (<em>bellezze individue</em>) o come complesso d&#8217;immobili (<em>bellezze d&#8217;insieme</em>), quale un panorama che comprende un insieme di singole cose aventi una funzione unitaria di bellezza naturale. La dichiarazione della qualifica di bellezza naturale avviene attraverso l&#8217;iscrizione in elenchi distinti a seconda che si tratti di bellezze individue o d&#8217;insieme, redatti da commissioni permanenti istituite in ciascuna provincia.<br /> Lo strumento giuridico per la tutela della bellezza naturale consisteva nell&#8217;imposizione di un vincolo, cioè nel divieto per i proprietari, possessori o detentori dell&#8217;immobile di distruggere o introdurre modificazioni che rechino pregiudizio al valore estetico protetto dalla legge, senza previa autorizzazione della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici (<em>art. 7</em>).<br /> Per le bellezze d&#8217;insieme veniva prevista la facoltà di formare piani territoriali paesistici, strumento meramente eventuale di gestione del vincolo panoramico modellato sul modello dei piani urbanistici, di fatto solo sporadicamente utilizzato.<br /> Si trattava di una tutela alquanto circoscritta interamente affidata ad un&#8217;autorità amministrativa settoriale, che compila gli elenchi, redige piani paesistici, inibisce e sospende i lavori, commina le sanzioni contro i trasgressori, salve le sanzioni previste dalla legge penale a carico di amministratori e dipendenti, del tutto inidonea a realizzare la salvaguardia di interessi diversi, quali la conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche. Il tentativo di portare unità nella nozione di ambiente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei regimi vincolistici, non ha tuttavia, resistito all&#8217;impatto con gli interventi normativi, sempre più frequenti dopo l&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento regionale, volti a funzionalizzare, attraverso l&#8217;assoggettamento a regimi giuridici speciali, determinati beni immobili, di per sé rientranti nella definizione di bene culturale ambientale, ad un interesse pubblico diverso, destinato alla tutela dei valori naturali.<br /> Pertanto, sebbene l&#8217;art. 82 del dpr 616/1977, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali (<em>centrali e periferici</em>) per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene all&#8217;individuazione ed alla tutela, sia relativamente alle sanzioni, sembrò voler confermare, attraverso il richiamo che fa agli artt, 1 e 2 della l.n.1947/1939, la tesi che i beni ambientali coincidono con le bellezze naturali, il legislatore regionale ha istituito parchi e riserve naturali, zone di bonifica e di tutela idrogeologica, aree di tutela floro-faunistica, assoggettandole a regimi vincolistici non più riconducibili entro la matrice culturale, tanto da far considerare fortemente recessiva nella più recente produzione normativa la concezione di bene ambientale culturale ed avvenuto un definitivo sdoppiamento tra beni ambientali culturali e beni ambientali naturali, che di comune conservano il solo essere soggetti a vincolo di conservazione, incidente sulle facoltà di utilizzazione e fruizione da parte dei proprietari.<br /> La mancata ricomposizione ad unità della categoria dei beni ambientali comportava il perdurare di una pluralità di normative di tutela incidenti su di uno stesso oggetto, affidate ad organismi ed a procedure diverse, con evidenti problemi di coordinamento degli interventi di per sé diretti a realizzare la cura di interessi non omogenei e di sovrapposizione di procedimenti autorizzatori per ogni attività di modifica fisica del bene.<br /> La l. 8.8.1985, n. 431 (<em>c. d. &quot;legge Galasso”</em>), segnò una svolta decisiva nel campo della tutela dei beni ambientali. La legge definita &quot;norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica&quot;, in quanto la tutela del paesaggio rappresenta un interesse primario della collettività destinato a prevalere su qualunque altro interesse in gioco, anche di natura economica<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Nell&#8217;intento di attuare una politica organica di tutela del paesaggio, estendeva la nozione di bene culturale ambientale ad una serie di beni identificati, in via generale, per categorie e non più attraverso specifici provvedimenti amministrativi di individuazione. L&#8217;elencazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell&#8217;art. 1 ricomprendeva territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi e torrenti e loro ripe, le montagne per la parte eccedente i 1600 m., se si tratta di catena alpina ed eccedente i 1200 m., se si tratta della catena appenninica; parchi e riserve naturali, territori ricoperti da boschi o da foreste, zone umide, vulcani, ecc.. Oggetto di tutela non sono più solo singole porzioni di territorio di pregio estetico, ma ambiti territoriali ricomprendenti categorie di beni o particolari zone che devono essere conservate e valorizzate per ragioni strettamente connesse alla tutela di interessi storici, culturali ed ambientali.<br /> La riproduzione di una matrice culturale del bene ambientale era, tuttavia, solo apparente, avendo la legge unicamente ampliato le categorie di beni sottoposti a regimi di tutela autonomi a seconda della loro considerazione come beni culturali ambientali od invece come beni naturali ambientali.<br /> Nella successiva opera di interpretazione effettuata dalla Corte costituzionale, il concetto di paesaggio veniva inteso come valore estetico-culturale riferito anche alla forma del territorio dinamicamente conformato dall&#8217;azione dell&#8217;uomo<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, collocato dall&#8217;art. 9 Cost. a valore primario dell&#8217;ordinamento. Stato, regioni ed ogni altra istituzione pubblica erano pertanto chiamate a concorrere alla tutela e salvaguardia di tale valore, operando secondo moduli ispirati al principio di cooperazione in vista del fine ultimo della tutela dell&#8217;ambiente<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> La valenza del paesaggio come aspetto del territorio configurato dagli eventi naturali, quanto dalle modifiche apportate dall&#8217;uomo esigeva il superamento delle tecniche di salvaguardia basate sull&#8217;imposizione di vincoli su singoli beni e comportava il collocamento della tutela del paesaggio a valore primario del nostro ordinamento, non assorbibile nell&#8217;urbanistica, che viene bensì a porsi in rapporto di strumentalità ed integrazione per la realizzazione di un&#8217;efficace azione di salvaguardia del paesaggio, che conserva una sia autonomia.<br /> La legge n. 431/1985 rivalutava la pianificazione come mezzo di valorizzazione e di gestione globale dei valori paesaggistici, rendendo obbligatoria per le regioni la formazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali per i beni e le aree di cui all&#8217;art. 1. Il piano paesistico voluto dalla legge 431 si configurava innovativamente come strumento per realizzare una pianificazione integrata urbanistico-ambientale e non solo quale mera visualizzazione dei vincoli per vasti ambiti. L&#8217;inerzia regionale era superata dai poteri surrogatori e sostitutivi dello Stato che trovavano giustificazione nella natura delegata delle funzioni amministrative in materia di paesaggio<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Si assisteva dunque al ribaltamento della logica propria della legge n.1497/1939 che configurava nel vincolo paesistico ed in ultima analisi nel nulla-osta, lo strumento giuridico posto a tutela del paesaggio, e considerava il piano paesistico, uno strumento di completamento, la cui utilizzazione era rimessa alla facoltà discrezionale della pubblica amministrazione. Invece, la l.n.431 del 1985 rovesciava i termini del discorso e considerava il piano paesistico quale strumento giuridico fondamentale, cui è affidata la tutela del paesaggio.<br /> Nel sistema precedente il susseguirsi di singole autorizzazioni fra loro non coordinate veniva a vanificare il regime di tutela, legalizzando alterazioni sostanziali della bellezza naturale. Il piano paesistico, al contrario, prevedendo quali zone debbono restare inedificate e quali sono invece edificabili nel rispetto di particolari limitazioni, riusciva a conseguire efficace tutela al paesaggio, obbligando le autorità competenti ad attenersi nel rilascio delle autorizzazioni alle prescrizioni del piano, e permette una tutela del paesaggio non più conservativa e statica, ma dinamica e capace di governare realmente gli interventi umani incidenti sul bene ambientale.<br /> L&#8217;attuazione concreta della legge Galasso, accusata di eccessivo centralismo, è stata perseguita da parte delle regioni con modalità diverse; e non tutte sono riuscite a dotarsi di un piano paesistico entro la scadenza del 31 dicembre 1986, previsto dalla legge. Emilia Romagna e Liguria, dove era maggiormente diffusa la cultura ambientalistica, hanno completato la redazione dei piani paesistici entro la scadenza sopra citata. Il Veneto, che aveva già in fase di elaborazione un piano territoriale regionale, ne ha sviluppato, nei termini prescritti, la parte ambientale e paesistica; mentre l&#8217;Abruzzo ha definito la normativa di tutela paesistico-ambientale per undici zone di particolare valore naturalistico del proprio territorio.<br /> La mancanza di una nozione giuridica unitaria di bene ambientale è confermata anche dalla l. n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, che, pur occupandosi prevalentemente di regolamentare gli aspetti ambientali incidenti sulla qualità della vita, ribadiva la duplice qualificazione di beni ambientali culturali e naturali ai parchi e riserve naturali e ad altre aree protette.<br /> Il consolidarsi e perfezionarsi degli strumenti normativi ed amministrativi per un razionale governo dell&#8217;ambiente, sia a livello nazionale che sovranazionale, quali le procedure di valutazione preventiva dell&#8217;impatto ambientale delle attività umane fortemente incidenti sugli equilibri di un certo ambito territoriale, resero improcrastinabile operare la sistemazione dei regimi di tutela, impegno tanto più difficile in quanto comportante modificazione di categorie preesistenti, anche se, di fatto, già stravolte nei contenuti dagli interventi normativi succedutisi fino alla codificazione degli anni 2000.<br />  <br /> <strong>7.   Il “Codice ambientale”.</strong><br />  <br /> Si è detto sopra del distacco delle competenze relative alle problematiche ambientali dal complesso funzionale originariamente attribuito al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, operato con la creazione del Ministero dell’Ambiente, poi evoluto in Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le cui denominazioni rispecchiavano l’evoluzione della disciplina ambientale attraverso la progressiva elaborazione della nozione di ambiente<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> separatamente dalla connaturale valenza paesaggistico-culturale.<br /> Tutto questo ha dato luogo alla produzione di normazioni separate dei testi unici dell’ambiente e dei beni culturali e del paesaggio, impropriamente denominati codici, attuata dall’anno 2000 in avanti.<br /> Prima di trattare del codice dei beni culturali e del paesaggio, giova appostare alcune considerazioni sul cosiddetto “<em>codice ambientale</em>” del 2006<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, ove la problematica della tutela e valorizzazione dell’ambiente-patrimonio culturale era disciplinata secondo il criterio ispiratore della “<em>fruizione legittima</em>” come utilizzo responsabile dell’ambiente-bene culturale di natura immateriale prima ancora che complesso di beni, di elementi e di cose da tutelare rispetto alle aggressioni dell’uomo, del tempo e delle tempeste naturali secondo il principio della conservazione attraverso l’uso amorevole, responsabile e prudente, garantendone lo sviluppo sostenibile per le generazioni future.<br /> Al riguardo, vi è purtroppo da dire che, allorché nel si pose mano all’attuazione della “<em>delega ambientale</em>”, l’illusione di risolvere efficacemente la preoccupazione ambientale con un corpo normativo coerente al primato dell’uomo, secondo regole e modalità della fruizione riportate alla sua responsabilità, riconducendone il fondamento al contesto dei valori e dei principi sanciti nel <em>corpus</em> del diritto naturale, ebbe storia breve.<br />  L’idea che la questione ambientale dovesse risolversi alla luce del diritto naturale quale norma morale fondatrice dei valori presupposti alla produzione delle leggi finalizzate alla fruizione compatibile con la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente anche al servizio dell’uomo, era certamente da non trascurare.<br /> Ed era altrettanto non trascurabile la convinzione che la piena coerenza allo statuto naturale di tutte le componenti aprisse alla concreta possibilità della “<em>fruizione legittima</em>”, utilizzo responsabile dell’ambiente improntato al principio della conservazione attraverso l’uso amorevole e prudente a garanzia della salvaguardia delle risorse per le generazioni future.<br /> Purtroppo, appena nato, il “<em>codice ambientale</em>” fu oggetto di modifiche non prive di ispirazioni puramente ideologiche che non tardarono a svilire il canone della coerenza all’ordine stabilito dalle leggi di natura atte a garantirne il processo vitale ed a cercare il bene del fruitore e del fruito nel cui bilanciamento consiste il “<em>bene comune</em>”. In tal modo fu senza dubbio posto quanto meno in discussione la finalizzazione all’affermazione del primato umano<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>, sacrificata da quella ideologia rigorosamente ambientalista ispirata unicamente alla concezione dell’ambiente come bene e fine assoluto anche al di sopra dell’uomo.<br /> Anche se con il nuovo “<em>codice dell’ambiente</em>” per la prima volta si è ordinato a sistema l’intero complesso delle leggi succedutesi nel tempo in materia ambientale, va denunciato che la soppressione dei principi fondamentali ai quali il nuovo complesso normativo era stato espressamente ispirato attraverso enunciati di diritto positivo, rischia di comprometterne gravemente la corretta applicazione; in particolare la validità e l’efficacia delle disposizioni che sono state modificate secondo criteri asseritamente imposti dalla disciplina comunitaria, per di più travisati (<em>ad es.: nel campo della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche, dell’utilizzo e dello smaltimento dei rifiuti nonché nel campo della configurazione del danno ambientale e del recupero delle risorse compromesse</em>).<br /> Se ne è registrata l’estrema difficoltà applicativa anche per la complessità dell’articolazione della disciplina, inquadrata in schemi ad alto coefficiente di rigidità ed in linea di fondo orientata all’abisso formalistico, fino all’astrazione dal principio ispiratore della tutela (<em>si pensi all’estrema macchinosità dei procedimenti inerenti alla bonifica ed al risanamento</em>), per di più sfrangiata nell’intricata frammentazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br />  Ci si può rendere conto quanto i ripetuti rimaneggiamenti abbiano determinato il progressivo allontanamento dallo spirito della leale collaborazione cui era improntata l’originaria disciplina del codice dell’ambiente<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Al contrario essa, ne aveva assicurato l’applicazione (<em>nel contesto di rigorose disposizioni cautelative e prudenziali per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali sicuramente garantite dalle regole dell’uso amorevole, responsabile e prudente, secondo necessità e con giustificato motivo</em>) attraverso l’impronta positiva della valenza attribuita al principio di buona fede per tutti i soggetti destinatari, in tal modo accomunati nel perseguimento del bene comune, appunto, attraverso l’attenzione attribuita al bene del fruitore e del fruito.<br /> Va anche registrato, sempre in negativo, che l’evoluzione verso lo stato attuale della legislazione in materia ambientale-culturale rispecchia l’epilogo dello scadimento culturale rispetto ai valori ed ai principi che dovrebbero fondare la legittimazione degli ordinamenti dell’epoca contemporanea.<br /> Dall’originaria appostazione sullo <em>jus naturale</em><a href="#_ftn43" title="">[43]</a> anche delle norme volte alla prevenzione ed alla soluzione delle problematiche ambientali attraverso la graduazione dei valori secondo canoni accettati per la loro attitudine a garantire rapporti correttamente composti, si è approdato a ben diverso quadro di riferimento, quasi del tutto distaccato dallo <em>jus naturale</em> ed avulso dal principio fondamentale che ne comporta <em>in re ipsa</em> la compatibilità unicamente con valori ispirati al riconoscimento pieno e reciproco dell’alterità<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Tale processo ha determinato la progressione ed il consolidamento dell’idea secondo cui la legittimazione della regolazione dei rapporti intersoggettivi e della composizione degli interessi può riportarsi (<em>nell’ambito delle mutevoli consuetudini e prassi dei rapporti sociali riferiti alla graduazione dei valori mutevole nel tempo in linea con l’evoluzione dei costumi, e quindi a prescindere da riferimenti assoluti</em>) al riconoscimento dei caratteri della norma (<em>autorità per adempimento spontaneo e/o coercitività</em>) ed alla sua applicazione per il solo fatto che essa esita dal procedimento di formazione che ne regola la produzione della fonte.<br /> Ed altrettanto può dirsi degli istituti regolatori della tutela e della valorizzazione ambientale, che di recente ne hanno sempre più rafforzato il formalismo, particolarmente con l’aggravamento delle complessità procedimentali, riducendone la sfera delle applicazioni equitative<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Alla relativizzazione dei valori ed al progressivo ancoraggio della legittimazione delle regole in base al riscontro della correttezza formale del procedimento di produzione delle fonti è seguito l’effetto del tutto negativo della loro autoreferenzialità etica (<em>giustificandosi l’adeguamento del principio di riferimento ormai non più assoluto</em>).<br /> Ciò ha posto il legislatore e le istituzioni di governo in condizione, ed addirittura nella necessità, di modificare continuamente il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze contingenti piuttosto che di sovvenire ai bisogni sociali in linea con i diritti fondamentali della persona e le regole consolidate del convivere civile sancite &#8211; <em>per quanto riguarda il nostro ordinamento </em>&#8211; nella prima parte della Costituzione repubblicana.<br /> Ne è seguita la progressione delle criticità riscontrate negli ultimi anni nella promulgazione dei decreti e delle leggi, nonché nelle dichiarazioni di illegittimità sancite dalla Corte costituzionale, particolarmente nei giudizi per conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, troppo numerosi ed estremamente aspri proprio nel campo della normazione in materia ambientale e dei beni culturali<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Nel quadro legislativo sempre più confuso e contraddittorio nella degenerazione del sistema parlamentare, la Corte costituzionale, pur nel ristretto ambito che deriva dal principio della sovranità popolare e dal divieto di assumere scelte “<em>politiche</em>” in sostituzione del legislatore, ha cercato di contribuire alla razionalizzazione del sistema svolgendo un ruolo tanto più centrale ed importante quanto minore è apparsa la razionalità o ragionevolezza delle scelte legislative, ovvero la capacità del Parlamento di porsi come attore fondamentale nella costruzione dell’ordinamento<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Ma l’appannamento di tali elementi, progressivamente avulsi dal quadro di riferimento dello sviluppo normativo affetta, ormai, l’intero orizzonte della legislazione, che soffre sempre più dello stato di precarietà, come dimostrano – <em>tra altre e per quanto di interesse in questa sede</em> – le ripetute e contraddittorie riforme in materia ambientale e dei beni culturali.<br /> In questi settori, al contrario, ci si dovrebbe attenere per quanto possibile alla connaturale, quasi-immodificabilità della codificazione, necessaria all’affidabilità del sistema; incompatibile con i frequenti scossoni e ribaltamenti, nella maggior parte dei casi inutili, in quanto non coerentemente raccordati con le risorse e con le modalità organizzative dell’amministrazione<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Tutto quanto sopra, a voler tacere dell’incessante intervento legislativo sulle situazioni soggettive sostanziali, sui rapporti, sulla sfera dell’autonomia dei privati<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>, nonché sui sistemi di tutela dei diritti e degli interessi in tutti i campi dell’azione umana; in tal modo aggravando già preoccupanti elementi dell’incertezza del diritto.<br /> Emergono dunque spunti di riflessione che, al di là della descrittiva degli istituti che il legislatore avrebbe inteso armonizzare ai principi ed alle disposizioni delle direttive comunitarie<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>, inducono a considerazioni in larga misura confermative delle prospettazioni poco rassicuranti fin qui sviluppate.<br /> Risulta la complicazione procedimentale degli istituti, l’incidenza ancor più estesa di norme restrittive delle situazioni soggettive inerenti ad interessi patrimoniali e la moltiplicazione di procedure che sovrappongono, in qualche caso duplicandoli, incombenti prevalentemente volti a consolidare alcune posizioni di privilegio (<em>es.: Consorzi</em>) anziché semplificare, eliminandole, funzioni in aggiunta a quelle di competenza dell’amministrazione.<br /> A ben guardare, ed allargando l’orizzonte, si può vedere che il nostro tempo registra la crisi profonda delle istituzioni pubbliche e dei rapporti tra gli Stati, lo scadimento delle relazioni intersoggettive, l’inadeguata tutela dei diritti della persona, l’incertezza dell’attuazione delle leggi, sempre più sprovviste dell’autorità dell’esecuzione spontanea per l’inadeguatezza delle fonti normative e la criticità della verifica avanti le giurisdizioni, internazionali, comunitarie ed interne.<br /> Ciò è dovuto, insieme ad altri fattori, alla decrescente rilevanza che si attribuisce ai valori posti a fondamento della convivenza civile, sempre più lontani dai principi fondati sul riconoscimento del primato della persona e volti alla promozione del bene individuale e comune; con la conseguenza che la legittimazione delle leggi, poggiando sul mero riscontro della correttezza formale del procedimento di produzione delle fonti, ne comporta l’autoreferenzialità etica.<br /> Avviene anche che il confronto democratico tende ad ancorare la dialettica dei rapporti di forza sul mero piano procedimentale, piuttosto che nella ricerca di valori condivisi, coerenti al rispetto della persona ed alla tutela sostanziale dei diritti e dei doveri fondamentali, nonché alle correlative libertà, secondo la tradizione di civiltà della nostra società<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> È pertanto naturale il rischio attuale del formalismo, anche nel campo delle leggi ambientali e sui beni culturali<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>, a scapito della tutela dei beni e dei soggetti secondo canoni condivisi.<br /> Tutti questi elementi aggravano la precarietà della legislazione. E ciò spiega anche le criticità riscontrate nell’attuazione delle leggi e dei decreti promulgati negli ultimi anni; come si è detto seguite dall’aumento delle questioni di legittimità costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, nonché nei giudizi di costituzionalità sulla compatibilità delle norme di diritto interno con la normativa comunitaria.<br /> Tali criticità sono comuni a tutti i settori della normazione, dalle leggi di organizzazione e funzionamento delle istituzioni e delle amministrazioni, nei campi della politica, della cultura, dell’ambiente, dell’istruzione, della sanità, dei diritti civili, della regolazione delle attività umane, patrimoniali ed economiche, pubbliche e private.<br /> Allo scadimento culturale ha fatto seguito, naturalmente, il grande indebolimento della legalità sostanziale, che ha fortemente attenuato l’autorità e la certezza del diritto.<br /> Peraltro, la sterilità del dibattito confinato al positivismo<a href="#_ftn53" title="">[53]</a> procedimentale avulso dalle estensioni alla metagiuridica nella quale affondano le radici etiche dei principi e dei valori assoluti, è approdato alla consapevolezza del punto morto dal quale non si è riuscito a fare passi in avanti.<br /> Si pensi agli infiniti dibattiti senza esito sulla riforma delle istituzioni politiche, sui diversi riassetti delle forme di governo, sulle regole che dovrebbero risolvere i problemi della bioetica, dell’inizio e della fine della vita.<br /> Dibattiti nei quali si registrano le opinioni più fantasiose, e che sono caratterizzati dalla negazione del richiamo alle radici ed alle tradizioni della civiltà di cui la nostra società dovrebbe essere espressione alta, in misura corrispondente alla capacità di valorizzare il patrimonio culturale sul quale si fonda, anche guardando con occhio attento e mente serena alle radici dell’intera Europa.<br /> La legalità sostanziale è una categoria dello spirito assai impegnativa da riconquistare; e non sembra, nel surriferito contesto, che l’<em>humus</em> sia quello dove si avranno i primi germogli: la problematicità della normazione è ancora troppo carica dei pregiudizi delle ideologie e non sembra adeguatamente trattabile nello stato di <em>defaillance</em> culturale in cui versano le istituzioni che vi dovrebbero provvedere.<br /> Possono registrarsi stimoli significativi nella normativa comunitaria volta all’armonizzazione della tutela e della valorizzazione ambientale, particolarmente nell’ambito della disciplina delle attività delle amministrazioni pubbliche, ove le finalità primarie per la garanzia verso le generazioni future comportano l’innesco di processi legislativi che potranno essere connotati da disposizioni radicate nell’etica della legge morale naturale, sotto il baluardo della leale collaborazione e della buona fede, protette da un sistema giustiziale e sanzionatorio severo, ma anche temperato dal ricorso all’equità, nei casi in cui prevalga l’interesse generale.<br /> Purtroppo, non ci si può nascondere che, nelle leggi di recepimento, gli istituti ai quali abbiamo fatto cenno sono stati invece complicati con norme restrittive delle situazioni soggettive inerenti ad interessi patrimoniali e con l’appesantimento di norme di procedura che sovrappongono incombenti, anziché semplificare.<br /> È tuttavia da ritenere che queste negatività non impediscano le scaturigini del processo di recupero della legalità sostanziale che potrebbe essere avviato attraverso la riacquisizione dei fondamenti della legittimazione degli ordinamenti sulla regola morale naturale di cui si è più sopra parlato, avviando la rifondazione della concezione del diritto quale “<em>ars juris</em>”; nel senso della rappresentazione e della regolazione della realtà secondo la prospettiva coerente al sistema dei valori ai quali si ispirano le regole che si intendono affermare, tenendo ben fermo che esse hanno ragion d’essere se rispondono al bene proprio dei destinatari, nel ché consiste anche il bene comune.<br />  <br /> <strong>8.   Il Codice dei beni culturali e del paesaggio.</strong><br />  <br /> Nel campo delle attività economiche di interesse culturale e paesaggistico-ambientale sono avvenuti, in questi ultimi anni, profondi mutamenti legislativi: sia riguardo agli assetti istituzionali; sia nella regolazione delle attività economiche ed imprenditoriali.<br /> Dopo l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario e la prima ripartizione delle funzioni legislative ed il trasferimento di quelle amministrative, nonché ad esito della riforma del Titolo V della Costituzione, cui ha fatto seguito l’entrata in vigore del “<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>”<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>, l’assetto istituzionale dei poteri pubblici per la cura del patrimonio culturale è approdato ad un quadro organizzativo e funzionale nell’ambito del quale, distinguendosi tra “<em>beni culturali</em>”, “<em>beni paesaggistici</em>” e “<em>paesaggio</em>”, le funzioni di tutela e fruizione sono attribuite allo Stato, <em>sub</em> specie del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, cui ne compete l’esercizio in direttiva e coordinamento rispetto alle Regioni ed agli altri Enti locali con riguardo ai beni culturali; ed in collaborazione, secondo direttive generali di orientamento programmatico, con le Regioni e gli altri Enti locali, alle quali sono invece attribuite le funzioni di valorizzazione dei beni paesaggistici e del paesaggio, soprattutto attraverso la pianificazione paesaggistica.<br /> Tale quadro di riferimento funzionale è completato dal complesso delle norme sanzionatorie, di natura amministrativa e penale, tendenzialmente volte al ripristino degli effetti di comportamenti pregiudizievoli per l’integrità dei beni culturali e di quelli paesaggistici, nonché con la comminazione di pene afflittive, economiche e personali, di natura sostitutiva avverso gli illeciti rispettivamente a danno del patrimonio dei beni culturali e di quelli paesaggistici.<br /> Nell’ambito della promozione, della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio sono previste modulazioni innovative aperte alla partecipazione dei privati e delle fondazioni anche attraverso adeguate forme di sponsorizzazione, nonché, soprattutto per quanto riguarda le Regioni, copiosa normativa secondaria di natura paesaggistico ambientale, nel cui ambito si contemplano la formazione di piani e di programmi di sviluppo, incentivazione e sostegno finanziario di opere ed attività di interesse culturale e paesaggistico ambientale; ed altresì l’articolata disciplina delle attività dei poteri pubblici locali nel campo della promozione e dell’offerta culturale. Al riguardo, l’intero titolo II della parte seconda del “<em>Codice dei beni culturali</em>” (<em>artt. 101-130</em>) è dedicato alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali; ed il titolo I della parte terza, il capo I (<em>artt. 131-135</em>) ed il capo III (<em>artt. 143-145</em>) del “<em>Codice</em>” sono dedicati alla conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici e del paesaggio mediante le ricognizioni ed i riconoscimenti delle convenzioni internazionali e le modulazioni delle forme di cooperazione per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici, particolarmente con il ricorso allo strumento della pianificazione paesaggistica.<br /> Gli istituti direttamente contemplati nella normazione codicistica a configurazione degli elementi specificamente riferibili all’economia della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale tradiscono un’ingiustificata timidezza del legislatore poco incline, in realtà senza ragione, ad aprirne l’orizzonte verso le modulazioni proprie dell’attività economica finalizzata al conseguimento di utili.<br /> Intanto, va rilevato che fruizione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici sono riferiti restrittivamente al regime d’uso e di fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura, sia pure pubblici e privati, sostenuta da timidi accordi di fruizione (<em>artt. 101-102-112 del Cod.</em>) tra i diversi livelli di governo statale e regionale, e da norme di favore per l’accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura (<em>artt. 103-104 Cod.</em>); nel cui contesto rileva, peraltro, la novità della disciplina afferente la sponsorizzazione dei beni culturali (<em>art. 120 Cod.</em>) sotto forma di contributi, anche in beni o servizi, erogati a sostegno di iniziative, del Ministero, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, con estensione della possibile sponsorizzazione anche delle iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà, che risultino compatibili con le esigenze della tutela verificate dal Ministero in conformità alle disposizioni del Codice che, con riguardo a fruizione e valorizzazione assume a principio fondamentale e di costante riferimento, appunto, la priorità della compatibilità sostenibile rispetto alle esigenze della tutela sotto i profili della conservazione e del recupero del patrimonio culturale.<br /> Nel medesimo contesto, ed a completamento di un armamentario ancora abbastanza rudimentale, sono contemplati gli accordi con le fondazioni bancarie (<em>art. 121 Cod.</em>) che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare al fine di coordinare interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale.<br /> Bisogna peraltro riconoscere che il complesso delle norme introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha dato luogo ad un importante punto di svolta<strong>:</strong> sia nella parte dedicata alle disposizioni generali, ove è stata introdotta la definizione onnicomprensiva del “<em>patrimonio culturale</em>” al quale sono state riferite le funzioni dello Stato in cooperazione con le Regioni e gli Enti pubblici territoriali per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio culturale; sia nella parte riguardante la tutela e la fruizione, nonché la valorizzazione, ove sono stati disciplinati istituti afferenti la ricognizione dell’oggetto della tutela, le funzioni di vigilanza ed ispezione,nonché le misure di protezione e conservazione, ed altresì ne è stata regolata la circolazione in ambito nazionale ed internazionale<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>, insieme al commercio; ed è stata introdotta disciplina innovativa per la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio in ambito UE, e l’interdizione dell’illecita circolazione internazionale di beni culturali sulla scorta delle convenzioni Unesco ed Unidroit recepite rispettivamente negli artt. 87 <em>bis</em> e 87 del “<em>Codice</em>”<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>; ed allo stesso tempo, sempre nell’ambito della tutela, sono state introdotte le norme regolatrici delle attività di ricerca e scoperte.<br /> Altrettanto può dirsi della parte dedicata alla disciplina della fruizione e valorizzazione ispirata al <em>favor</em> dell’accesso all’uso ed alla valorizzazione sia dei beni di appartenenza pubblica che privata prevedendosi la promozione di attività di studio e di ricerca e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale con l’apertura della consultabilità degli archivi pubblici e privati.<br /> Più articolata e complessa è risultata invece la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici prevalentemente affidata a funzioni ricognitive e di pianificazione paesaggistica delle Regioni in collaborazione con gli Enti locali attraverso il ricorso all’intricata disciplina della tutela e dell’uso del territorio e dell’ambiente.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> M. LONGO, <em>Saggi critici di diritto dell’economia</em>, Milano, 1966; S. RODOTA’, <em>Relazione alla tavola rotonda su “Diritto pubblico e privato nel diritto dell’economia”</em>, in <em>Il Diritto </em>dell’economia, 1967, 253 ss.; M. S. GIANNINI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1977 – 1985 &#8211; 1995.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> La materia della disciplina pubblica dell’economia è stata a suo tempo correttamente delineata ed approfondita da M.S. GIANNINI <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, cit. 1977 (1 ed.), 1985 (2 ed.) 1995 (nuova ed.), nonché da: M. D’ALBERTI, <em>Considerazioni intorno all’art. 41 della Costituzione</em>, in M. D’Antonio (a cura di), <em>La Costituzione economica</em>, Milano, Ed. del Sole 24 Ore, 1985, 139; F. GALGANO, <em>La Costituzione economica, </em>in <em>Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico </em>dell’economia, I, Padova, 1977; ID., <em>Il Governo democratico dell’economia, </em>in AA.VV., <em>Attualità ed attuazione della Costituzione</em>, Bari, 1979; G. QUADRI, <em>Il diritto pubblico dell’economia, </em>Padova, 1980; A. PIZZORUSSO, <em>Su alcuni problemi in materia di fonti del diritto pubblico dell’economia</em>, in <em>Stato ed economia</em>. <em>Scritti in ricordo di Donatello Serrani</em>, Milano, 1984, 6; B. CAVALLO, G. DI PLINIO, <em>Manuale di diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 1983; S. BERRETTA, <em>La “Costituzione economica”: genesi e principi</em>, in <em>Il Politico</em>, 1988, 379; E. PICOZZA, <em>Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea</em>, Padova, 1988; G. MARONGIU, <em>Interesse pubblico e attività economica</em>, in <em>Jus</em>, 1991, 92; F. COCOZZA, <em>Riflessioni sulla nozione di “costituzione economica”</em>, in <em>Dir. dell’econ.</em>, 1992, 71, 74 ss.; M. D’ALBERTI, <em>Nuove regole per </em>l’economia, in <em>“Il progetto”</em>, 1993, n. 77-78, 15; G. BOGNETTI, <em>La costituzione economica italiana</em>, Milano, 1995; S. CASSESE, <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari, 1995; M. GIUSTI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 1997; G. DI PLINIO, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 1998; R. CARANTA, <em>Intervento pubblico nell’economia</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, Aggiornamento, Torino, 2000; M. D’ALBERTI, <em>Lo stato e l’economia in Giannini</em>, in <em>“Rivista trimestrale di diritto pubblico”</em>, 2000, 1087; ID. <em>Massimo Severo Giannini e l’intervento pubblico nell’economia</em>, in Claudio Franchini – Luigi Paganetto (a cura di), <em>Stato ed economia all’inizio del XXI secolo</em>, Bologna, 2002, 133;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Più di recente si veda: M. D’ALBERTI, <em>Franco Romani: il diritto visto dall’economia</em>, in D. da Empoli e F. Pulitini (a cura di), <em>Franco Romani, scienziato sociale, </em>Catanzaro, Rubettino, 2004, 149; ID. <em>La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, </em>in E. Bani – M. Giusti (a cura di), <em>Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, </em>Padova, 2004, 75; ID. <em>Diritto dell’economia e trasformazione delle fonti</em>, in “<em>Nomos</em>”, n. 1/2 , 2005, 243; A. CARULLO, <em>Lezioni di diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 2005; M. D’ALBERTI, <em>Il diritto amministrativo fra imperativi economici e interessi pubblici</em>, in <em>“Diritto amministrativo</em>”, 2008, 23; ID. intervento alla discussione: <em>Globalizzazione e diritto pubblico dell’economia</em>, in <em>“Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>”, n. 3, 2008, 851; R. CAPUNZO, <em>Argomenti di diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 2010; O. POLLICINO, <em>L’economia nella costituzione: le scelte dell’Assemblea </em>costituente, in <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, G. F. Ferrari (a cura di), Milano, 2010, 47-49; C. PINELLI, T. TREU, <em>La costituzione economica: Italia, Europa</em>, in <em>Quaderni di Astrid</em>, il Mulino, 2010; O. POLLICINO, <em>L’economia nella Costituzione: modello originario e tendenze evolutive</em>, in <em>Diritto pubblico dell’economia</em> di G. F. Ferrari (a cura di), Milano, 2010; M. D’ALBERTI, <em>Il nuovo diritto pubblico dell’economia nell’opera di Fabio Merusi</em>, in L. Benvenuti e M. Clarich (a cura di), <em>Il diritto amministrativo alle soglie del nuovo secolo</em>, Pisa, 2010, 37; M. PELLEGRINI, <em>Elementi di diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 2012; G. DI PLINIO, <em>Mutamento costituzionale e libertà economica</em>, in <em>www.fondazionecristoforocolombo.it</em>, marzo 2011, 12; S. CASSESE, <em>La nuova costituzione economica, </em>Bari, 2012; G. F. FERRARI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Egea, 2013; M. D’ALBERTI, <em>Nuove tendenze del governo dell’economia</em>, in <em>“Rivista giuridica del Mezzogiorno”</em>, n. 3, 2013, 349; E. CARDI, <em>Mercati e istituzioni in italia, diritto pubblico dell’economia, </em>Torino, III ed., 2014; L. PECCHIOLI, <em>La Costituzione economica. Un programma per ripartire</em>, Sarzana, 2016; F. TRIMARCHI BANFI, <em>Lezioni di diritto pubblico dell’economia, </em>Torino, 2016;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Si veda ad es.: R. E. HUBER, <em>Wirtschaftsverwaltungsrecht</em>, Tubingen , 1953-54; A. DE LAUBADERE, <em>Droit public economic</em>, Paris, 1974; G. FARJAT, <em>Droit economic</em>, Paris, 1971; R. SAVY, <em>droit public economic</em>, Paris, 1972.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In Italia diversi autori hanno studiato l’argomento in riferimento ad un diritto dell’economia unitariamente inteso; comprensivo cioè sia degli aspetti privatistici che pubblicistici. Si veda ad es.: M. LONGO, <em>Saggi critici di diritto dell’economia</em>, cit.; S. RODOTA’, <em>Relazione alla tavola rotonda su “Diritto pubblico e privato nel diritto dell’economia”</em>, (Camerino 15 – 16 ottobre 1966) cit.; A BALDASSARRE, <em>Le trasformazioni dell’impresa di fronte alla Costituzione</em>, in <em>Dem. e dir.</em>, 1977, 28; A. PACE, <em>Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia. Considerazioni preliminari</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1979, I, 1219; G. GUARINO, <em>Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, I, 64; N. IRTI, <em>Iniziativa privata e concorrenza (verso la nuova Costituzione economica)</em>, in <em>Giurisprudenza italiana, </em>1997, IV, 226; M. RENNA, <em>La riforma del codice civile sui beni pubblici, dimenticata dal Governo</em>, in <em>www.nelmerito.com </em>rivista telematica, settembre 2008, 4; ID. <em>Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2009, 11.25;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si vedano gli autori già citati nelle note n. 2 e 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si tratta del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. su cui tra i primi commentatori si vedano i contributi di: A. M. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI, (a cura di) <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giappichelli, Torino, 2005; M. CAMMELLI, (a cura di) <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Bologna, 2004; R. TAMIOZZO, (a cura di) <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Milano, 2005; G. TROTTA – G. CAIA – N. AICARDI, (a cura di) <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Nuove leggi civ. comm., </em>2006; G. LEONE – A. L. TARASCO, (a cura di) <em>Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Cedam, 2006; G. F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, 2008, 3; P. CARPENTIERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea</em>), relazione alla Giornata di Studi di diritto amministrativo: “I Beni Culturali e Paesaggistici” – Gaeta, maggio 2008, in <em>avvocatiamministrativisti.it</em>, 6; M. A. SANDULLI, (a cura di) <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, 2012. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Per approfondimenti si veda: S. BATTINI, <em>Lezioni di diritto amministrativo europeo</em>, di S. Battini e G. Vesperini (a cura di) Milano, 2006; ID. <em>I limiti globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi</em>, S. Battini e G. Vesperini (a cura di), in <em>Quaderno – Rivista trimestrale di diritto pubblico, </em>n . 4, 2008, 1-12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Si rimanda alle note nn.1, 4 e 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Si veda in tal senso i già citati M. S. GIANNINI e M. LONGO, ed in genere le più autorevoli dottrine del periodo già  citate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sul diritto dell’economia dal punto di vista della sfera privatistica, con particolare riferimento all’art. 41 della Costituzione, oltre a quanti già richiamati nella nota n. 5, si vedano : M. D’ALBERTI, <em>Considerazioni intorno all’art. 41 della Costituzione</em>, cit.; A. PACE, <em>Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia. Considerazioni preliminari</em>, cit. e N. IRTI, <em>Iniziativa privata e concorrenza (verso la nuova Costituzione economica)</em>, in <em>Giurisprudenza italiana,</em> cit.; si veda M. S. GIANNINI, <em>Basi costituzionali della proprietà privata</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1971, 443 ss.; S. MANGIAMELI, <em>La proprietà privata nella cistituzione</em>, Milano, 1986; M. <em>LUCIANI</em>,<em> La produzione economica privata nel sistema costituzionale</em>, Padova, 1983; ID., <em>Corte costituzionale e proprietà privata</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1988, I, 1382; e più di recente, tra i vari, anche i contributi di: E. CARDI, <em>Mercati e istituzione in Italia. Diritto pubblico dell’economia</em>, Torino, 2005, nonché la sua recensione a cura di M. D’ALBERTI, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, 2007, 270; A. ARGENTATI, <em>Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati</em>, Torino, 2008, p. 148; F. CINTIOLI, <em>L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”</em>, in <em>Diritto e società</em>, 2009, 373 – 402; S. MAZZAMUTO, <em>Libertà contrattuale e utilità sociale</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2011; C. PINELLI, <em>Attualità dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento alla ‘utilità sociale’</em>, in <em>www.centroriformastato.org</em>; M. BARTOLOMEI, <em>Riflessioni ed esercizi di stile sulla &quot;riscrittura&quot; dell&#8217;articolo 41 della Costituzione</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2011, 394.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Invero su tali profili si era già soffermato V. CAPUTI JAMBRENGHI, <em>Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, n. 2/2007, pp. 165 ss; si veda anche M. D’ALBERTI, <em>il nuovo diritto dei beni pubblici tra valori della persona ed esigenze economiche</em>, in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), <em>I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile</em>, Roma, 2010, 79. Si veda anche M. RENNA, <em>Le sponsorizzazioni</em>, nel volume <em>La collaborazione pubblico – privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme</em>, di F. Mastragostino (a cura di), Torino, 2011, 521-539.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> M. S. GIANNINI, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sulla tutela del paesaggio si vedano: L. BERTOLINI, <em>Dal decreto Galasso alla l. 8 agosto 1985 n. 431: una normativa organica di tutela delle bellezze naturali ad integrazione della legge n. 1497 del 1939, in Giur. merito</em>, n. 6/1985, 1205 ss.; M. LIBERTINI, <em>Tendenze innovative in tema di tutela del paesaggio: le vicende del “decreto Galasso”</em>, in <em>Il Foro it.</em>, n. 7-8/1985, 209 ss.; G. TORREGROSSA, <em>La tutela del paesaggio nella l. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso)</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, n. 1/1986, 3 ss.; F. NOVARESE, <em>Dal decreto Galasso alla legge 8 agosto 1985 n. 431. Breve storia di un’importante svolta in materia ambientale</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, n. 4-5/1986, 209 ss.; M. IMMORDINO, <em>La tutela del paesaggio tra riparto di competenza e principio di collaborazione</em>, in <em>Foro it.</em>, 1986, <em>Cultura e ambiente</em>, in <em>Annuario della autonomie locali</em>(diretto da S. Cassese), 1984, 1985, 1986, 1987; ID. <em>Dal decreto Galasso alla legge 241 del 1985: la tutela del paesaggio tra Stato e regioni</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 1985; ID. <em>La tutela del paesaggio tra riparto di competenza e principio di collaborazione</em>, in <em>Foro.it</em>, 1986; ID. “<em>Primarietà” ed “essenzialità” del valore paesaggistico e conseguente assetto delle competenze dello Stato – regioni</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 1987; ID. voce <em>Paesaggio</em>, in <em>Digesto delle discipline pubbliche</em>, 1995; ID. <em>Paesaggio</em>, in S. Cassese (a cura di) <em>Annuario delle autonomie locali</em>, 1988. G.VIVOLI, <em>Prime riflessioni sulla tutela del paesaggio alla luce del nuovo Codice dei beni culturali e sul paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004)</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, 2004; D. TRAINA, <em>Il paesaggio come valore costituzionale assoluto</em>, in <em>Giur. cost</em>., n. 6/2007; P. CARPENTIERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea)</em>, relazione presentata nella Giornata di Studi di Diritto amministrativo: “I Beni Culturali e Paesaggistici” &#8211; Gaeta, 10 maggio 2008, in <em>www.avvocatiamministrativi.it</em>, 6; G.F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3/2008; M. IMMORDINO, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon</em>, n. 1/2008, <em>www.aedon.mulino.it</em>; G. MACCIONI, <em>Sulla concezione di paesaggio «contemporanea»</em>, in <em>Riv. dir. agr</em>., 2009, 223, 224; M. RONZA e M. MAUTONE, <em>Patrimonio culturale e paesaggio. Un approccio di filiera per la progettualità territoriale</em>, Roma, 2010, 46; F. DANI, <em>Paesaggio e pianificazione provinciale e locale</em>, in <em>Ist. Federalismo</em>. <em>Quaderni</em>, n. 1/2010, 46; P. D’ANGELO, <em>Ripensare il paesaggio</em>, 2012, in <em>http://filarqpais.fl.ul.pt</em>, 4; C. DRIGO, <em>Ambiente e paesaggio</em>, in L. Mezzetti (a cura di), <em>Diritto costituzionale. Casebook</em>, Rimini, 2013; P. CARPENTIERI, <em>La nozione giuridica di paesaggio</em>, 22 agosto 2013, in <em>www.giusitzia-amministrativa.it</em>; R. FATTIBENE, <em>L’evoluzione del concetto di paesaggio</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 10, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Art. 9 Cost.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sulla commistione ambiente, paesaggio e beni culturali si veda: M. RENNA, commento agli artt. 27, 29 e 33, nel volume collettaneo <em>La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali</em>, in <em>Commentario al d.lgs. n. 490/1999 </em>di M. Cammelli (a cura di) Bologna, 2000, 121-126, 131-138, 145-147; L. CARBONE, <em>Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2004, 19; M. CECCHETTI, <em>Ambiente, paesaggio e beni culturali</em>, in G. Corso – V. Lopilato, <em>Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale</em>, I, Milano, 2006; P. CARPENTERI, <em>Paesaggio e beni paesaggistici (tra Codice e Convenzione europea), </em>relazione alla Giornata di Studi di diritto amministrativo: <em>“I Beni Culurali e Paesaggistici”</em> – Gaeta, 10/05/2008, in <em>avvocatiamministrativisti.it</em>, 6; ID., <em>La nozione giuridica di paesaggio</em>, in <em>giustizia-amministrativa.it</em>, 22/08/2013; P. D’ANGELO, <em>Ripensare il paesaggio</em>, in <em>Filarqpais.fl.ul.pt</em>, 2012, 4; R. FATTIBENE., <em>L’evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all’identità</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Si tratta della legge 23 giugno 1912, n. 688, che, innovando la legge 24 giugno 1909, n. 364 sulle antichità e belle arti, ha esteso  la tutela alle &quot;ville, ai parchi e ai giardini che abbiano interesse storico o artistico&quot;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La normazione tripartita del 1939, unitamente a quella sulle attività culturali (credito ed agevolazioni alle attività teatrali e cinematografiche – r.d.l. n.1150/1938; l.n. 1143/1935), percepì soltanto a livello liminale la problematica di una possibile configurazione della categoria autonoma dei beni culturali ed ambientali, di natura immateriale e di pertinenza pubblica anche quanto alla fruizione, legittimante la canonizzazione delle funzioni e le attribuzioni di poteri strumentali all’amministrazione pubblica in vista della conservazione e della valorizzazione delle cose assoggettate a tutela. Qualche timido elemento di rilevazione in tal senso emergeva, ad esempio, dalla previsione dei piani territoriali paesistici, di cui all’art. 5, l.n. 1497/1939, che proiettava la tutela e valorizzazione delle “cose” verso la configurazione del bene immateriale ambientale, sia pure sotto la specie limitativa della nozione estetizzante della bellezza panoramica (v. anche Immordino, <em>Vincolo paesaggistico e regime dei beni</em>, Padova, 1991, pagg. 40 e segg. e <em>passim</em>). In generale, si deve infatti osservare che, per quanto tale complesso normativo non si sia rivelato incompatibile rispetto al riconoscimento da parte della dottrina (v. per tutti Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>RTDP</em>, 1976, pagg. 3 e segg.) dell’accettabilità, anche sotto l’aspetto giuridico, della nozione del bene culturale quale testimonianza materiale avente valore di civiltà, fondata sulla connotazione dell’immaterialità del bene, il legislatore del 1939 era fortemente ancorato ad una concezione elitaria della cultura, enfaticamente celebrativa di riferimenti tradizionali in prevalenza connotati da elementi retorici, piuttosto che alla consapevolezza del patrimonio spirituale di valori di civiltà. Questo approccio comportava il prevalente riconoscimento ai valori estetici delle cose di interesse artistico-storico e paesaggistico, fino ad indurre l’attenzione della sfera degli interessi protetti verso la loro materialità che non verso il “<em>segno</em>” della testimonianza che esse rappresentano. Da questa falsa prospettazione, oggi definitivamente superata, erano derivate tutte le teorizzazioni volte ad inquadrare la definizione della natura giuridica in categorie e classificazioni non compatibili con l’essenza fine dei beni culturali e ambientali. Dall’originario inquadramento tra i “<em>beni di interesse pubblico</em>” proposto da Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952, seguito da Cantucci, <em>La tutela giuridica delle cose di interesse storico-artistico</em>, Padova, 1957, poi, ancora da Piva, <em>Cose d’arte</em>, in <em>EdD</em>, e più di recente rettificato da Palma, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Napoli, 1971, con la proposta di assimilazione alla categoria dei beni oggetto di proprietà funzionalizzata, si è registrato un lungo percorso della ricerca, che solo in tempo relativamente recente è approdato – attraverso l’analisi dell’interesse oggettivo afferente tali beni in quanto portatori del valore tipico dell’essere testimonianza materiale avente valore di civiltà – alla distinzione del bene culturale dalle “<em>cose</em>” che ne ha a supporto, quale bene immateriale di pertinenza spirituale e collettiva, patrimonio dello spirito delle genti (cfr. Giannini, <em>I beni culturali</em>, cit., pagg. 23 e segg.). L’evoluzione dell’elaborazione, più che altro dottrinale, è riportata da tutti gli autori che hanno trattato la materia. Da ultimo Alibrandi – Ferri, <em>I beni culturali e ambientali</em>, cit., pagg. 15-24; Alibrandi, <em>Beni culturali e ambientali</em>, in <em>EG</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La chiave di lettura proposta nel testo tende a superare le interpretazioni incentrate sulla dicotomia tematica riferita separatamente, da un lato alla promozione dello sviluppo della cultura attraverso l’insegnamento e la ricerca scientifica e tecnica, dall’altro lato alla tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, come se i fondamenti costituzionali dei principi e del progetto dell’azione dei poteri pubblici a valorizzazione e tutela del complesso dei beni immateriali promossi dall’art. 9 Cost., presentino differente rilevanza e portata, in quanto riferiti ad istruzione e ricerca scientifica, ovvero a tutela dei beni ambientali e culturali. Tale orientamento, dal quale si è dispiegata la riflessione scientifica (v. Merusi, <em>Comm. Branca</em>, pagg. 434 e segg., Bologna, 1982; Crisafulli – Paladin, <em>Commentario alla Costituzione, sub </em>art. 9, pagg. 51 e segg., Padova, 1990 e bibliografia ivi riportata), ha senz’altro portato a pregevoli avanzamenti nella ricognizione dei fondamenti costituzionali riferibili ai due comma dell’art. 9, evidenziandone correttamente i profili di interpretazione evolutiva: sia quanto alle implicazioni organizzative ed istituzionali correlate ai principi di libertà e di autonomia di cui agli artt. 33 e 34 Cost. per la promozione della cultura e della ricerca; sia quanto alla riferibilità del secondo comma alle aree materiali della tutela dell’ambiente e dei beni culturali ed ambientali in correlazione con i principi e le disposizioni di cui agli artt. 2 e 32 Cost., per lo sviluppo della personalità e la tutela della salute della persona umana. Tuttavia, almeno a mio avviso, ha trascurato senza ragione l’opportunità di interpretare i due comma nel tutt’uno dell’endiadi che ne risulta; laddove la tutela dei beni ambientali e culturali rappresenta funzione e fattore della promozione e dello sviluppo della cultura. Secondo tale inquadramento, è probabile che questa testa di capitolo della costituzione culturale consenta una lettura improntata ad assai più ampio orizzonte dei principi e dei precetti costituzionali volti al riconoscimento, tutela e valorizzazione del complesso dei beni immateriali, non soltanto in riferimento alla formazione ed allo sviluppo della personalità, la sua formazione culturale e scientifica, unitamente alla tutela della salubrità ambientale, con piena libertà di ricerca e di insegnamento, ma anche direttamente alla costruzione del patrimonio universale dei valori di civiltà, di afferenza allo spirito delle genti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> G. M. COGO – <em>I beni culturali ed ambientali tra ordinamento ed istituzioni</em> – in <em>I beni culturali </em>&#8211; <em>Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti</em>, a cura di Luca Mezzetti, cap. II, pagg. 27-40 – CEDAM, 1995; L. R. PERFETTI, <em>Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 1, 40; M. CAMMELLI, <em>I tre tempi del Ministero dei Beni Culturali</em>, in <em>Aedon</em>, 2016, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul tema si veda: G. F. CARTEI, <em>Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto</em>, in <em>Aedon</em>, 2008, 3; C. DRIGO, <em>Tutela e valorizzazione del paesaggio. Il panorama europeo</em>, in <em>giurcost.it</em>, 11/2012; G. GRAZIA, <em>Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco</em>, in <em>Aedon</em>, 2014, 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> M. RENNA, <em> Il sistema degli “strandars ambientali” tra fonti europee e competenzed </em>nazioniali, in <em>L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Rivista giuridica dell’ambiente</em>, quad. n. 15, di B. Pozzo, M. Renna (a cura di), Milano, 2004, 93-133; ID., <em>Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo</em>, in <em>Riv. Ita. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, 2009, 3.4, 649; M. MAZZAMUTO, <em>Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche</em>, in <em>Riv. Ita. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, 2009, 6, 1571; M. RENNA, <em>Ambiente e territorio</em>, in <em>Ordinamento europeo e Pubblica Amministrazione</em>, di G. Sciullo (a cura di), Bologna, 2009, 27-75; R. ROTA, <em>Ambiente e libertà economiche. Principio di integrazione e bilanciamento di interessi tra ordinamento comunitario e ordinamento interno</em>, in <em>www.astridonline.it</em>, 2011; V. A. VETTORI, <em>Un nuovo programma generale d’azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020, in Riv. Giur. Amb.</em>, n.2/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cfr. in tal senso: M. CAMMELLI, <em>I tre tempi del Ministero dei Beni Culturali</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Istituito con legge n. 349 del 1986.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> G. PAGLIARI, <em>Piani urbanistici e piani paesaggistici: il progetto di paesaggio</em>, in W. Cortese, (a cura di) <em>Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo del territorio e grandi infrastrutture: realtà o utopia? Atti del convegno di Lampedusa</em>, 19-21/06/2008, Napoli, 2009, 122; G. F. CARTEI, <em>Autonomia locale e pianificazione del paesaggio</em>, in <em>Riv. trim. dir. Pubbl.</em>, 2013, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sotto questo profilo, e proprio perché la “<em>fruizione legittima</em>” deve essere coerente al processo vitale naturale di tutte le componenti, e quindi attinge al bene del fruitore e del fruito, appare pienamente condivisibile l’opinione di Chi (v. Crepaldi Giampaolo – Togni Paolo, <em>Ecologia ambientale ed ecologia umana – Politiche dell’ambiente e Dottrina sociale della Chiesa</em>, Siena, 2007) ha ravvisato la contiguità del concetto dell’”<em>ecologia umana</em>”, con quello del bene comune, da intendersi (<em>col richiamo ad alto magistero</em>) come “<em>l’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona</em>” (<em>Giovanni XXIII – Mater et Magistra, n.51</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Su tali problematiche: R. BIFULCO – A. D’ALOIA. (a cura di), <em>Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale</em>, Napoli, 2008; F. FRACCHIA, <em>Il principio dello sviluppo sostenibile</em>, in M. Renna – F. Saitta (a cura di ), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012; ID., <em>Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future</em>, in <em>Riv. quad. dir. Amb.</em>, 2010, 0; ID., <em>Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana</em>, Editoriale Scientifica, 2010.<br /> <a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Si veda tra gli autori dell’epoca: M.S. GIANNINI, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir pubb.</em>, n. 1/1976, p. 3; A. PREDIERI, <em>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</em>, in ID. <em>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione. Saggi</em>, Milano, 1969, 3 ss.; ID. <em>La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1970, II, 361; G. PALMA, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Napoli, 1971; F. MERUSI, <em>Principi fondamentali (Art. 1-12)</em>, in <em>Commentario della Costituzione </em>(a cura di) G. Branca, Bologna – Roma, 1975; G. MORBIDELLI, <em>L’azione regionale e locale per i beni culturali in Italia</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 942; B. CAVALLO, <em>La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini</em>, in <em>Scritti in onore di Massimo Severo Giannini</em>, II, Milano, 1988, 126 ss.; più tardi negli anni si veda tra i vari: V. CERULLI IRELLI, <em>I beni culturali nell’ordinamento italiano</em>, in <em>St. parl. pol. cost.</em>, n. 103, 1994, 50; G. SEVERINI<em>, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali</em>, in <em>Il testo unico sui beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490). Analisi sistematica e lezioni</em>, a cura di Caia, Milano, 2000, 12. Sulla valenza immateriale dei beni culturali più di recente si veda: R. TUCCI, <em>Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale</em>, <em>qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo</em>, in <em>Voci</em>, 2005, 183 – 190; A. TARASCO, <em>Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più) solo italiana, </em>in <em>Foro amministrativo Consiglio di Stato</em>, n. 7-8, 2008, 2261 – 2287; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2014; S. FANTINI, <em>Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale</em>, in  <em>I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche</em> &#8211; Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in <em>Aedon</em>, 1, 2014; G. SEVERINI, <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, in <em>Aedon</em>, 3, 2015; A. BARTOLINI, G. MORBIDELLI<em>, L’immateriale economico nei beni culturali</em>, Torino, 2016. Sul valore immateriale si era peraltro espressa anche la dottrina francese, si veda P. MUSSO, &quot;<em>L&#8217;économie de l&#8217;immatériel</em>&quot;<em>: questionner le rapport Jouyet &#8211; Lévy</em>, in <em>Le patrimoine culturel au risque de l&#8217;immatériel</em>. <em>Enjueux juridiques, culturels, économiques</em>, Parigi, 2010, 87 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Istituita con legge n. 310 del 26 aprile 1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, operativa fino al 1967. La Commissione pose in essere un&#8217;attenta indagine riguardo al censimento e alla stato dei beni culturali in Italia, ad esito della quale vi fu l&#8217;emanazione di 84 Dichiarazioni, la prima delle quali contiene la nozione di &quot;bene culturale&quot;, contenute negli “Atti della Commissione Franceschini (1967)” – <em>Dichiarazioni I – LVII</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Si tratta della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante la “<em>Tutela delle cose di interesse artistico e storico</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Sul punto si veda tra i vari: M. SERIO, <em>Dalla tutela delle bellezze naturali e panoramiche alla tutela dei beni ambientali</em>, in <em>Gazzetta Ambiente</em>, maggio &#8211; agosto 1995, 115 &#8211; 122.; M. SANTOLOCI, <em>Bellezze naturali </em><em>(</em><em>Vincolo paesaggistico ambientale</em><em>) &#8211; </em><em>Introduzione</em>, in <em>Il Codice dell&#8217;ambiente</em>, Piacenza8, 1997, 821 &#8211; 831; G. TAMBURELLI, <em>La tutela del patrimonio naturale e del paesaggio</em><em>,</em> in <em>Codice delle Aree Protette</em>, Marchisio, Della Fina, Ferrajolo, Salberini, Tamburelli (a cura di), Giuffrè, 1999, 417 – 427; più di recente P. PASSANITI, <em>Dalle bellezze naturali al paesaggio integrale Il contributo di Alberto Predieri al diritto ambientale</em>, <em>Relazione presentata al seminario di studi La gestione dei beni culturali nel mosaico delle autonomie locali, Siena, 12 dicembre 2013, in Storia e Futuro</em>, 32, 2013. In tempi più risalenti già R. ASSUNTO, <em>Il paesaggio come oggetto estetico e la relazione dell&#8217;uomo con la natura</em>, in <em>Il Verri</em>, 1968, n. 29, 5 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Da ultimo il “Codice dell’ambiente”, decreto legislativo, 03/04/2006, n. 152, G.U. 14/04/2006, con le successive varie modifiche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sul tema tra la numerosa bibliografia si veda: M. S. GIANNINI, <em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1973, 15; F. GIAMPIETRO, <em>Diritto alla salubrità dell’ambiente</em>, Milano, 1980; E. CAPACCIOLI – F. DAL PIAZ, <em>Ambiente </em>(<em>Tutela dell’</em>), <em>Nss. D. I.</em>, App., 1980, 258; A. POSTIGLIONE, <em>Ambiente: un suo significato giuridico </em>unitario, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1985, 32; G. MORBIDELLI, <em>Il regime amministrativo speciale dell’ambiente</em>, in <em>Studi in onore di Alberto Predieri</em>, Milano, 1996, 1122; F. FRACCHIA, <em>Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale</em>, in <em>Dir. econ.</em>, 2002, 215; D. PORENA, <em>La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e </em>“<em>Costituzione globale</em>”, Torino, 2009; A. PREDIERI, <em>Paesaggio</em>, <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1981, XXXI, 502; M. CECCHETTI, <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000; B. CARAVITA DI TORITTO, <em>Diritto pubblico dell’ambiente</em>, Bologna, 2001, 30 ss.; ID, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2005; G. CORDINI, <em>Diritto ambientale comparato</em>, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, (a cura di) P. Dell’Anno e E. Picozza, Padova, I, 2012, 101; S. GRASSI, <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano, 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> V. Corte Cost. sent. n.94 e n.359/1985.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Sul valore assoluto del paesaggio, si veda la sentenza Corte Cost. n. 56 del 1968 e n. 151 del 1986 (aspetti più recentemente ribaditi dalle sentenze nn. 182 e 183 del 2006 e dalla n. 367 del 7 novembre del 2007). Su tali aspetti si veda M. IMMORDINO, “<em>Primarietà” ed “essenzialità” del valore paesistico e</em> <em>conseguente assetto delle competenze Stato-Regioni, </em>in <em>Riv. Giur. urb., </em>1987, pp. 27 ss.; A. PREDIERI, <em>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, </em>in <em>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, </em>Milano, 1969, 3 ss.; F. LEVI, <em>La tutela del paesaggio. Studi di diritto pubblico</em> <em>comparato</em>,Torino, 1979, 9 ss. Più di recente sul tema tra i vari: A. CROSETTI, D. VAIANO, <em>Beni culturali e</em> <em>paesaggistici, </em>2011, pp. 179 ss.; G. TAMBURELLI, <em>Evoluzione della disciplina del paesaggio,</em>in <em>ISGI</em>, 2014;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> V. Corte Cost. sent. n. 151/1986.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Si veda Sentenza Corte Cost. n. 151 del 1986 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Sulla materia ambientale tra l’ampia bibliografia si vedano  per citarne alcuni: A. LUCARELLI, <em>Art. 37. Tutela dell’ambiente</em>, in <em>L’Europa dei diritti</em>, Bologna, 2001, 265; B. CARAVITA DI TORITTO, <em>Il diritto pubblico dell’ambiente</em> cit.; ID. <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2005; P. DELL’ANNO, <em>Manuale di diritto </em>ambientale, Padova, 2001; F. FONDERICO, <em>La tutela dell’ambiente</em>, in <em>Tratt. di dir. amm. </em>(diretto da S. Cassese), Milano 2003; A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Roma – Bari, 2005; L. RAMACCI, <em>La nuova disciplina dei rifiuti</em>, Piacenza, 2006; G. ROSSI, <em>Diritto dell’ambiente, </em>cit.; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in AA. (a cura di), <em>Energie rinnovabili e compatibilità ambientale</em>. <em>Atti del Convegno nazionale, Gubbio, 10-11 ottobre 2008</em>, Napoli, 2009; F. FONDERICO, <em>La Corte costituzionale e il codice dell’ambiente. Commento a Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2009, n. 225, in Giorn. dir. amm.</em>, n. 4/2010; R. FERRARA – C. E. GALLO, <em>Trattato di diritto dell’ambiente – Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno</em>, Milano, 2014; R. FERRARA, <em>Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista</em>, Milano, 2014; P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2012; N. LUGARESI, <em>Diritto dell’Ambiente</em>, Padova, 2015; E PICOZZA (a cura di), <em>Nozioni fondamentali di diritto dell’ambiente</em>, Aracne, 2016.<br /> <a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Sul codice dell’ambiente si vedano tra i vari i commenti di: L. CARBONE, <em>Ambiente Paesaggio e Beni Culturali e Ambientali</em>, in <em>Federalismi.it</em> n.19/2004, 1-60; M. A. SANDULLI (a cura di), <em>Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</em> <em>(d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.)</em> &#8211; Commentario, II ed., 2012, Giuffré Editore, Milano; A. M. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), <em>Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giappichelli, Torino, 2005; R. TAMIOZZO (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Milano, 2005; G. LEONE. – A. L. TARASCO (a cura di ), <em>Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Cedam, 2006; M. IMMORDINO, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon</em>, 2008, 1; S. CASSESE (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006; F. FONDERICO, <em>La codificazione del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni</em>, in <em>Riv. Trim. dir. Pubbl.</em>, 2006, 3, 612; A. BORZI’, <em>Qualche spunto su ambiente e autonomie speciali. Nota a prima lettura di Corte cost. sent., n.62 del 2008, in Federalismi.it</em>, 2008, 7; F. ELEFANTE, <em>La materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni</em>, in AA.VV. <em>Studi in onore di Vincenzo Atripaldi</em>, Jovene, Napoli, 2010; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2010, 5, 685; ID., <em>La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novità sul concetto di “materia”, sul concorso di più competenze sullo stesso oggetto e sul concetto di materie</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2010, 5, 685; F. COSTANTINO, <em>Il Titolo V alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla tutela dell’ambiente</em>, in AA.VV, <em>Studi in onore di Alberto Romano</em>, vol. III, Ed. sc. Napoli, 2011, 2233; L. COSTATO e F. PELLIZZERI, <em>Commentario breve al codice dell’ambiente</em>, Padova, 2012; G. ROSSI, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Torino, 2011; ID., <em>I tipi di funzioni amministrative in materia ambientale</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>; E. PICOZZA – P. DELL’ANNO, <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2012;  M. RENNA, <em>I principi in materia di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente</em>, n.1-2/2012, p. 62 e ss., p.70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Al primato dell’uomo non è dato porsi come fonte di produzione arbitraria rispetto al disegno della natura e delle sue leggi. Anzi, alla vocazione di conoscenza ed alla signoria che ne fonda la fruizione appare evidente l’orizzonte, che ne è anche il compito, entro il quale si viene a concepire la cultura della scienza e della tecnica in funzione dell&#8217;acquisizione delle conoscenze e degli strumenti della fruizione atti a fondarne responsabilmente le regole per l&#8217;uso coerente e compatibile con tutte le componenti ambientali-culturali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Sul punto: A. CELOTTO, <em>Il codice che non c’è: il diritto ambientale tra codificazione e semplificazione</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Sull’argomento: R. FERRARA, <em>La tutela dell’ambiente fra Stato e Regioni: una “storia infinita”</em>, in <em>Foro it.</em>, n. 3, 2003, 692-696.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Vale la pena richiamare alcuni spunti offerti da S. J. DE BERTOLIS, <em>Etica, religione e diritto secondo</em> <em>G. Zagrebelsky</em>, in <em>La civiltà cattolica</em>, 2009, IV, 54-63, laddove nel dibattito inerente al fondamento del diritto tra fonti diverse atte a rivelarne l’essenza nella “<em>mediazione tra politica ed etica, dove l’etica è intesa come l’ambito complessivo di ciò che nella società è l’ethos effettivo</em>”,  pur nel contesto della legislazione dei valori assertivamente non misurabili sul diritto naturale e tanto meno sul diritto divino, riducendosi il diritto a sola esperienza storica ed umana, non solo viene riconosciuto che in tale esperienza ha un significato anche parlare di diritto naturale, ancorché l’espressione sia certamente equivoca per l’uso che ne è stato fatto nel corso della storia della filosofia giuridica scomponendone il significato, ma ne viene anche constatata l’attualità della valenza piena per l’essere elemento della costruzione e dell’elaborazione della cultura della quale si afferma essere matrice del diritto ove credenze e fedi insieme ad altri fattori convergono (cfr.: pagg. 57-58).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> È importante sottolineare il riferimento al collegamento sostanziale rappresentato dalla corrispondenza tra la posizione normativa e la posizione di interesse del soggetto – quale essenza dell’ordine che la norma tende a realizzare, proprio nel significato sapienziale della parola, secondo cui è proprio della sapienza fare ordine, nel che consiste anche la giustizia. La norma dunque non è tale in difetto dell’attribuzione e della potenzialità, che deve esserle propria, di realizzare in concreto l’ordine di cui essa pone l’astratto criterio: ciò si verifica soltanto allorquando essa implica l’assetto corretto dei rapporti intersoggettivi corrispondendo a valori che fondano il dovere di cooperazione, e quindi legittimano la pretesa alla collaborazione del singolo, sul riconoscimento pieno e reciproco e sulla tutela dell’alterità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Analoghe considerazioni si rinvengono in scritti risalenti di P. GROSSI, <em>Pagina introduttiva</em>, in <em>Quaderni Fiorentini</em>, Milano, 1999, 1-9. In queste pagine, ricche di spunti e fortemente critiche della concezione secondo la quale il diritto esita meramente dal procedimento di formazione che ne regola l’esplicazione della fonte, ne viene denunciato il distacco profondo dalla comunità dei consociati, espropriata della prerogativa sublime di essere essa stessa ad un tempo matrice sostanziale e riferimento del processo formativo dell’ordinamento, fino al punto che la sovranità popolare risulta mortificata e ridotta al rango di collettività di destinatari o di utenti di leggi il cui “<em>processo formativo è riservato al ‘palazzo’ in una visione legalistica e formalistica perfettamente funzionale a garantire l’efficacia dell’espropriazione perpetrata</em>”. Talché il diritto viene avvertito come qualcosa di estraneo e di sgradevole, quasi un “<em>rischio da evitare per tutta la vita</em>”; ben lontano dalla visione che coglie “<em>la dimensione giuridica – come la religiosa, l’economica, la politica – connaturale alla nostra quotidianità sociale, appartenente alla normalità di questa</em>”. Secondo l’A. la falsità della concezione per la quale prima vi è il diritto sotto forma di legge, eppoi, fuori di esso la sua applicazione attraverso la prassi di un giudice, di un notaio o di un avvocato appare smentita dal processo di formazione del diritto commerciale laddove la prassi mercantile con i suoi meccanismi di adeguamento e l’invenzione di strumenti idonei alle richieste del mercato precorre il legislatore che si limita a certificare in un testo normativo ufficiale le nuove regole di quella società in movimento, riconquistando la matrice sostanziale della fonte, proprio a smentita della pretesa riserva assoluta in favore della legge nel processo di formazione del diritto. E nel contesto di tali riflessioni, ricorda anche le aperture (G. TUCCI, <em>L’equità del codice civile e l’arbitrato di equità in Contratto e impresa</em>, XIV, Fasc. 2, 1998; F. GALGANO, <em>Equità del giudice e degli arbitri</em>, in <em>Contratto e impresa</em>, VII, 1991; ID., <em>Dialogo sull’equità</em> (<em>fra il filosofo del diritto e il giurista positivo</em>), Ibidem, XII, 1996) nei riguardi delle problematiche dell’equità che, nella tensione del superamento della concezione tradizionale dell’identificazione del diritto con la legge formale dello Stato, ne rammostrano la compatibilità nell’ambito del complesso contesto della matrice del diritto, incompatibile con il positivismo afferente la sola legittimazione della legge dello Stato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> In tema si vedano: F. DE LEONARDIS, <em>La Corte Costituzionale sul codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura</em>, in <em>Riv. Giur. Ed.</em>, 2009, 7, 1455; P. MADDALENA, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, cit; ID., <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2010, 9; F. FONDERICO, <em>Corte costituzionale e codice dell’ambiente</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2010, 4, 368.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Sul punto si vedano i contributi di: S. CASSESE, <em>Modelli organizzativi per la tutela dell’ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, n.6/2005; ID., <em>La tutela dell’ambiente come “materia” e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, in <em>Ambiente e Sviluppo</em>, 2009, 7, 585; A. CIOFFI, <em>L’ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n.225 del 2009, in Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 6, 970; P. MADDALENA, <em>La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Ambiente e Sviluppo</em>, 2012, 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> Su tali profili si veda R. FERRARA, <em>Politiche ambientali e sistema delle semplificazioni amministrative: verso quali scenari?</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2014, I, n. 3-4, 368-389. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Il tema dell’autonomia dei privati, che in realtà corrisponde alla parte più propriamente inerente alla materia dell’autonomia negoziale nell’ambito del più ampio campo del c.d. “<em>Diritto dei privati</em>”, è stato da sempre oggetto di studio, sia da parte dei cultori del diritto commerciale, da cui origina, sia nelle elaborazioni di teoria generale. Dando per conosciuto l’amplissimo dibattito da non molto sopito, basterà ricordare che vi è prevalenza di pensiero sul riconoscimento al diritto dei privati della funzione matrice delle regole di comportamento e relazione, particolarmente nel campo degli interessi e dei diritti patrimoniali ed economici inerenti alle attività del commercio (<em>anticamente si parlava di “Diritto dei mercanti”</em>), precorritrici ed appositive di ordinamenti giuridici rispetto alla loro codificazione da parte del legislatore; al cui riguardo non può che riconoscersi come la funzione ricognitiva della legge, finalizzata alla garanzia dell’effettività dello statuto regolatore posto nell’esercizio dell’autonomia negoziale ne postula l’originarietà e quindi la capacità di costituire, modificare, estinguere situazioni giuridiche soggettive indipendentemente dall’effetto <em>ex lege</em> alla quale ultima compete, piuttosto, l’apporto della garanzia dell’effettività, al limite con la tutela giurisdizionale. Queste considerazioni, per stimolare la riflessione intorno alla problematica del parossismo legislativo determinato dal formalismo proprio del criterio della legittimazione correlato al riscontro della correttezza dell’<em>iter</em> procedimentale piuttosto che all’ancoraggio a valori sostanziali. Di modo che ne risulta l’inattitudine delle norme a regolare i rapporti in coerenza con i principi ispiratori dell’autonomia negoziale, nei riguardi della quale gli interventi legislativi destinati ad introdurre conformazioni o modificazioni restrittive <em>ex lege</em> di situazioni soggettive, sono da considerare con estrema prudenza, se non addirittura con sospetto, in quanto verisimilmente segni di criticità riguardo ai fondamenti della legittimazione sostanziale dell’intervento legislativo. Per l’esaustivo inquadramento e l’approfondimento di queste tematiche, si ricordano i contributi di Romano A., <em>A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della l. 241 del 1990: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione</em>”, in <em>Dir. Amm.</em>, 2006, 02, pagg. 489 e segg., laddove, pur nel tono discorsivo di un incontro seminariale, viene proposta la ricostruzione sistematica della nozione dell’autonomia, con elementi chiarificatori del tutto originali tratti dalla distinzione, nell’ambito dell’autonomia negoziale, tra i profili genetici del diritto dei privati e quelli dell’autonomia delle amministrazioni, che si avrà modo di vedere <em>infra</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sulla tutela dell’ambiente alla luce dei principi comunitari si veda: R. FERRARA, <em>I principi comunitari della tutela dell’ambiente</em>, in <em>La tutela dell’ambiente</em>, Torino, 2006, XXIII, 1-35;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Si veda sul tema: F. CAPPELLI, <em>Ambiente e democrazia: un’integrazione al dibattito</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, n.1, 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Nell’ambito delle specificazioni delle specie del formalismo, tra cui il formalismo della scienza del diritto, della normazione positiva o della legge, ed il formalismo del processo, quest’ultimo è ritenuto il più grave (Cfr. M. S. GIANNINI<em>, Il formalismo giuridico, </em>Cit., 197), laddove si riporta, appunto, l’esempio del magistrato che applica la norma in modo formalistico in buona fede, perché ad esempio può “<em>ignorare di essere un codino</em>” e “ <em>(…) può ottimamente motivare la sua scelta dicendo che non si può sostituire al legislatore</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Sulla questione del dualismo del diritto, nel cui ambito si confrontano il positivismo della legge da un lato e sul fronte opposto il giusnaturalismo, nonché sulle reazioni della giurisprudenza che ne dovrebbe essere l’interprete, va segnalato il contributo di G. ZAGREBELSKY, <em>Il giudice delle leggi artefice del diritto</em>, Cit., laddove, attraverso documentato <em>excursus</em> su tale doppia anima del diritto avvalora la condivisibile opinione secondo cui al giudice delle leggi competa contrapporre lo <em>jus</em> alla <em>lex</em> ed invalidarla in quanto essa non sia “<em>in grado di farsi assistere da una ragione plausibile</em>”, superando la concezione tradizionale della Costituzione come super-norma che si esprime nell’idea della gerarchia tra le fonti in favore di “<em>un’idea di supremazia o, se si vuole, di gerarchia temporale: lo jus costituzionale prevale sulla lex ordinaria perché il primo è il diritto della stabilità e la stabilità prevale sulla volatilità delle manifestazioni occasionali del</em> potere espresso con legge. Nel rapporto Costituzione-legge non vale il criterio della <em>lex posterior</em> <em>perché la Costituzione è la norma della durata, sottoposta certo anch’essa a mutamenti, ma le cui forze agenti sono radicate nel profondo dei fatti sociali di natura culturale. La lex è la norma del cambiamento, ma il cambiamento, nello Stato costituzionale, deve avvenire nella continuità</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Si rimanda alla nota n. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Convenzione europea sul Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 ratificata con legge 9/01/2006 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (in G.U. 20 gennaio 2006, n.16, s.o.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adotta a Parigi il 14/11/1970 e legge 30 ottobre 1975, n.873 – recante Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970; Convenzione UNIDROIT</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La tutela del pubblico dipendente (e non solo) che segnala illeciti (c.d. whistleblower).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-del-pubblico-dipendente-e-non-solo-che-segnala-illeciti-c-d-whistleblower/">La tutela del pubblico dipendente (e non solo) che segnala illeciti (c.d. whistleblower).</a></p>
<p>1. Il Whistleblowing   Con il termine «whistleblowing» &#8211; di provenienza anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «soffiare nel fischietto» &#8211; si indica la segnalazione di illeciti o irregolarità, riscontrati in ambito lavorativo, commessi contro l&#8217;interesse dell’azienda o dell’ente in cui si lavora o contro</p>
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<p> 1. <strong>Il Whistleblowing</strong>  <br /> Con il termine «<em>whistleblowing</em>» &#8211; di provenienza anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «<em>soffiare nel fischietto</em>» &#8211; si indica la segnalazione di illeciti o irregolarità, riscontrati in ambito lavorativo, commessi contro l&#8217;interesse dell’azienda o dell’ente in cui si lavora o contro l’interesse pubblico. <br /> Il <em>whistleblowing</em> nasce negli anni Novanta come una <em>best practice</em> di origine aziendale, ma è stato riconosciuto in seguito in diversi ordinamenti nazionali quale importante strumento per combattere e prevenire comportamenti illeciti o irregolari perpetrati all&#8217;interno di istituzioni ed imprese. <br /> In tal senso, il <em>whistleblowing</em> rappresenta uno strumento piuttosto diffuso all&#8217;estero, soprattutto nei Paesi anglosassoni e scandinavi, e che in Italia resta ancora relativamente poco conosciuto.<br /> Si tratta, soprattutto, di uno strumento di potenziale particolare rilevanza nell&#8217;ambito di una effettiva ed efficace lotta alla corruzione e prevenzione della stessa. <a href="#_ftn1" title="">[1]</a><br /> Alla base dell&#8217;esigenza di un intervento legislativo in merito vi è la constatazione che chi denuncia casi di “corruzione”, non soltanto potrebbe non essere protetto all’interno dell’organizzazione di appartenenza, ma potrebbe finire col mettere a rischio, a causa della segnalazione, la propria posizione.</p>
<p> <strong>2. La segnalazione di condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro (whistleblowing) nella Pubblica Amministrazione.</strong>  <br /> L’introduzione di un’adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite si deve alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), limitatamente all’ambito della Pubblica Amministrazione.<br /> L’art. 1, co. 51, della legge predetta, ha infatti inserito l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo<br /> 2001, n. 165, prevedendo che: «<em>fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>». <br /> La disposizione richiamata delinea una protezione generale e astratta: essa va completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale &#8211; per effettuare la propria segnalazione &#8211; deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che eviti una esposizione a misure discriminatorie. <br /> L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge. </p>
<p> <strong>3. Soggetti destinatari della tutela, riservatezza e altri obblighi di denuncia. </strong>  <br /> L’art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l’identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato.<br /> Nella nozione di dipendente sono compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico.<br /> Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.<br /> La norma contenuta nell’art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio rispetto all’obbligo di cui al precedente punto, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, a cura dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.  La segnalazione di condotte illecite di cui all’art. 54-bis non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria.<br /> La segnalazione di condotte illecite di cui all’art. 54-bis consente inoltre alle singole amministrazioni di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l’efficacia.<br /> L’art. 54-bis impone alla P.A. di assicurare la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona: a tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.<br /> La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità: non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.<br /> La <em>ratio</em> della norma è infatti nel senso di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.<br /> La P.A. può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.<br /> L’invio di segnalazioni anonime e la loro trattazione avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti rispetto alle segnalazioni nominative<br /> Occorre poi considerare che nella P.A. operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti ma che pure svolgono la propria attività professionale all’interno dei pubblici uffici.<br /> Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della P.A.. <br /> Con riguardo a queste tipologie di soggetti, il legislatore prevede l’estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta dei dipendenti, e a tale fine prevede che siano inseriti negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dai Codici di Comportamento adottati dalle singole amministrazioni.</p>
<p> <strong>4. Oggetto e contenuto della segnalazione del dipendente</strong>.  <br /> Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa <em>ab externo </em>(si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).<br /> Le condotte illecite segnalate dal dipendente, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza <em>«in ragione del rapporto di lavoro</em>» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> <br /> Non sono soggette alla tutela dell’art. 54-bis le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’Amministrazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.<br /> Non è invece necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato; in questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.<br /> In particolare la segnalazione deve comprendere almeno i seguenti elementi: </p>
<ul>
<li>la narrazione dell’episodio e/o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce;
<li>i nominativi di possibili testimoni del fatto;
<li>l’eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l’accaduto o che sia comunque utile a tal fine. </ul>
<p>   5. <strong>La tutela accordata al dipendente</strong>.  <br /> Il dipendente che segnala condotte illecite va tenuto esente, ai sensi dell’art. 54-bis, da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «<em>misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>».<br /> La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.<br /> Come previsto dall’art. 54-bis la predetta tutela trova un limite nei «<em>casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile</em>» e si applica dunque quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un’ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un “<em>malicious report</em>”.<br /> La tutela non trova, invece, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.<br /> La cessazione della tutela del segnalante contro le “<em>misure </em>[…]<em>, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia</em>” discende dall’accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità <em>ex</em> art. 2043 del codice civile) e, quindi, è necessaria a tal fine una pronuncia giudiziale almeno in primo grado sfavorevole al segnalante.<br /> Ai sensi dell’art. 54-bis, la P.A. è tenuta a garantire nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell’identità del segnalante.<br /> La norma fornisce già un’indicazione specifica disponendo che, se l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. <br /> Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.<br /> Ai sensi dell’art. 54-bis la segnalazione nominativa del dipendente, con la relativa documentazione allegata, è comunque sottratta all’accesso amministrativo previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.</p>
<p> <strong>6.Modalità per la gestione delle segnalazioni. </strong>  <br /> Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi, per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.<br /> Al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni deve avviarsi con l’invio della segnalazione al responsabile anticorruzione.<br /> Infatti, a livello amministrativo, il sistema anticorruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno proprio sul responsabile, cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.<br /> Il responsabile anticorruzione è, dunque, il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti anche al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano anticorruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio, concernenti le tipologie di violazioni segnalate) dalle quali desumere elementi per l’identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano anticorruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.<br /> Si ricorda, inoltre, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.<br /> Qualora le segnalazioni riguardino condotte illecite del responsabile anticorruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.<br /> Se una segnalazione di illecito viene indirizzata, in modalità cartacea o via mail, al diretto superiore del segnalante, tale segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata al responsabile anticorruzione nel rispetto della garanzia di riservatezza (inoltrando la segnalazione chiusa in doppia busta, scrivendo sulla busta “riservata personale”).<br /> In tal caso, gravano sul diretto superiore del segnalante e sui suoi collaboratori gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il responsabile anticorruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto al responsabile anticorruzione, ove istituito.<br /> Ai fini della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l’ausilio di procedure informatiche è preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante o l’invio di documentazione cartacea, e la comunicazione dell’iniziativa al pubblico dovrà porre in adeguata evidenza tale preferibilità.<br /> La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti interni o terzi esterni.<br /> Nel caso di trasmissione a soggetti interni dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  I soggetti interni, cui sono stati inoltrati il contenuto della segnalazione e gli esiti dell’investigazione, informano il responsabile anticorruzione dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.<br /> Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis.<br /> Il responsabile anticorruzione informa gli organi di vertice amministrativo sul numero e sugli esiti delle segnalazioni pervenute, nella propria relazione annuale.<br /> Quanto all’ambito di operativita’ del whistleblowing, si puo’ dire che esso interessi tutti gli ambiti di attivita’ ed i procedimenti, che vedono operare le PP.AA., senza alcuna esclusione a priori.</p>
<p> <strong>7. La novella ad opera della Legge n. 179 del 2017.</strong>  <br /> La recente legge n. 179 del 2017 interviene rafforzando la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e tenta di affrontare le criticita’ che sono emerse a seguito dell’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento.<br /> La nuova legge si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino.<br /> Le nuove norme modificano l’art.54 bis del D.Lgs. n.165/01, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell&#8217;ente o all&#8217;Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere &#8211; per motivi collegati alla segnalazione &#8211; soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.<br /> La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’Amministrazione.<br /> L’A.N.A.C., a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se ritenuto responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’A.N.A.C. applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile anticorruzione che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.<br /> Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione e&#8217; sottratta all&#8217;accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241 e  successive modificazioni.<br /> L’A.N.A.C., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.<br /> Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.<br /> Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla P.A..<br /> Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell&#8217;ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.<br /> L&#8217;articolo 3, infine, introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d&#8217;ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà all&#8217;imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell&#8217;interesse all&#8217;integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.<br /> La novella del 2017 introduce sicuramente degli strumenti e delle tutele maggiori per il whistleblowing, ampliandone la portata.<br /> Essa rafforza la tutela del denunciante e, soprattutto, amplia l’ambito di operativita’ delle norme volte a prevenire fenomeni illeciti.<br /> In particolare, giova segnalare, in questa sede, due aspetti.<br /> La tutela della posizione lavorativa del denunciante, che in questa sede trova pieno riconoscimento, costituisce aspetto di non secondaria importanza, perché mette l’Amministrazione nelle condizioni di risalire alla verita’ dei fatti, senza esplicazione di poteri, espliciti o impliciti, di carattere ritorsivo.<br /> Infine, l’estensione dell’istituto anche al settore privato che operi con le Pubbliche Amministrazioni e, piu’ in generale al settore privato, costituisce sintomo di elevata civilta’ giuridica, nella tensione all’equiparazione, ormai intrapresa da oltre un ventennio, tra pubblico e privato, che vede talvolta, come in questo caso, le innovazioni normative nascere e provenire proprio dal sistema pubblico, tradizionalmente ritenuto piu’ lacunoso.<br /> Cio’, anche nella convinzione che la lotta alla corruzione sia un fenomeno di natura culturale, ancor prima che giuridico, dove gli strumenti preventivi devono ricevere un’adeguata considerazione.<a href="#_ftn3" title="">[3]</a><br />  <br />  <br />  <a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul tema v. piu’ diffusamente A.POLICE, New Instruments of Control over public Corruption: the Italian Reform to restore Transparency and Accountability, in Il Diritto dell’Economia, 2015,2, 15 e ss.  </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sul tema cfr. R.CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art.54 bis del d.lgs. 165/2001, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G.MATTARELLA &#8211; M. PELISSERO, Torino, 2013, 244, il quale evidenzia, appunto, come i fenomeni corruttivi non riguardino esclusivamente la figura del corrotto e del corruttore, ma investano, in modo piu’ ampio il contesto dove essi operano. Pertanto è opportuno che il legislatore intervenga, perchè “meccanismi di omerta’ coinvolgono (…) non solo le parti del sinallagma corruttivo, ma anche, spesso, i componenti dei medesimi uffici di cui fa parte soprattutto il corrotto (….) Questi soggetti, pur potendo non avere alcun interesse nel rapporto illegale, tendono a non segnalare, quantomeno in modo formale, le loro conoscenze sugli altrui illeciti comportamenti”.<br /> <a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul punto v. M.D’ALBERTI, Corruzione “soggettiva” e “oggettiva”, in Corruzione e sistema istituzionale, a cura di M.D’ALBERTI – R.FINOCCHI, Bologna, 1994, 13 e ss.<br /> Nel medesimo senso, e, cioe’, sull’importanza degli strumenti preventivi di lotta alla corruzione, v. A.VANNUCCI, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G.MATTARELLA &#8211; M. PELISSERO, Torino, 2013, 90 e ss.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-del-pubblico-dipendente-e-non-solo-che-segnala-illeciti-c-d-whistleblower/">La tutela del pubblico dipendente (e non solo) che segnala illeciti (c.d. whistleblower).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/">Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</a></p>
<p>Con la determinazione del 3 agosto 2016, n. 833, l’ANAC[1][2][3] ha espresso il proprio indirizzo in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39[4], recante norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in</p>
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<p> Con la determinazione del 3 agosto 2016, n. 833, l’ANAC<strong><a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a><a href="#_ftn2" title=""><strong>[2]</strong></a></strong><a href="#_ftn3" title="">[3]</a> ha espresso il proprio indirizzo in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, recante norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.<br />  L’intervento dell’Autorità nasce sulla scorta della necessità di chiarire il rapporto tra i due protagonisti cui è demandata la funzione di vigilanza sull’osservanza della disciplina in materia: il responsabile della prevenzione della corruzione<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e l&#8217;Autorità nazionale anticorruzione.<br /> Norme di riferimento sono gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>: la prima riferita al RPC cui è affidato dalla legge il ruolo di vigilante interno<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>; la seconda all’ANAC cui compete, invece, il ruolo di controllore esterno<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ed allora, fermo restando l’obbligo per l&#8217;interessato cui è assegnato uno degli incarichi contemplati dal decreto, di  presentare, all&#8217;atto dell’accettazione dello stesso, una  dichiarazione relativa all’insussistenza  di  alcuna  delle   cause   di inconferibilità &#8211; che si pone quale condizione di efficacia dell’incarico medesimo &#8211; e quello annuale di dichiarare l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità, in ogni caso, tali adempimenti non esimono né l’amministrazione, né i soggetti chiamati a vigilare sul rispetto di tale complesso normativo, di verificare l’eventuale sussistenza di casi di violazione dei divieti in questione.<br />  Una volta accertata l’inconferibilità di un incarico, l’art. 17 del decreto prevede la sanzione della nullità dell’atto di conferimento adottato <em>contra legem</em> e del relativo contratto, con responsabilità per gli organi che lo hanno conferito quanto alle conseguenze economiche discendenti dallo stesso e con impossibilità per i medesimi di conferire per i tre mesi successivi incarichi di loro competenza (art. 18).<br /> Con riferimento ai casi di incompatibilità, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità.<br /> Nell’interpretare tale corpus normativo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, l’ANAC ha ritenuto il RPC il dominus del procedimento sanzionatorio.<br /> La legge lo individua, infatti, come colui che è chiamato a contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di una causa di inconferibilità ed a segnalare tali casi all’ANAC ed alla Corte dei conti.<br /> Pertanto, con le citate linee guida si è precisato che nelle competenze del RPC debbono farsi rientrare: a) il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità; b) la dichiarazione della nullità dell’incarico; c) l’esercizio del conseguenziale potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.<br /> Con riguardo a quest’ultimo, l’ANAC ha chiarito<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> che il suo esercizio debba ritenersi subordinato al positivo esperimento, da parte del RPC, del distinto procedimento di accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’organo conferente l’incarico<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, pena il contrasto con i principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all’art. 12 della legge n. 689/81, la  violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell’azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamente, 24 e 97 Cost., nonchè i principi della convenzione EDU, in particolare, con l’art. 6 di detta Convezione, secondo l’interpretazion.0e che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo.<br /> Quanto invece alle funzioni demandate all’ANAC, quest’ultima, oltre a ricevere le segnalazioni da parte del RPC, è tenuta ad esercitare, in base all’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, anche tramite l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.<br /> Ciò può avvenire in due fasi distinte.<br /> Infatti, ai sensi del primo comma, l’Autorità può attivarsi rivolgendo l’accertamento a casi di incarichi già conferiti di cui acquisisce conoscenza su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie), su segnalazione dello stesso RPC, (ai sensi dell’art. 15, comma 2), ovvero d’ufficio.<br /> Ai sensi del secondo comma, l’ANAC, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d&#8217;ufficio, può intervenire, sospendendone la procedura, su un incarico da conferire, con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico, al fine di richiamare l’attenzione dell’amministrazione sul rispetto della disciplina in materia di inconferibilità.<br /> Nell’intento di fare chiarezza sui rispettivi compiti,  stante il concomitante ruolo di garante del rispetto delle disposizioni di cui al decreto de quo, assegnato in via concorrente al RPC ed all’ANAC, in omaggio ad un principio di economicità dell’azione amministrativa &#8211; che sarebbe frustrato qualora l’accertamento compiuto dall’ANAC, eventualmente su segnalazione del RPC, fosse seguito da altro  di segno contrario ad opera di quest’ultimo, rendendo completamente inutile l’azione del primo ed introducendo elementi di contraddittorietà nell’ esercizio dell’azione dell’amministrazione nel suo complesso &#8211;  l’ANAC ha riconosciuto la prevalenza al proprio accertamento, ritenendo che il provvedimento di cui esso è espressione, sia destinato a far stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo.<br /> Ne consegue che, spetta all’ANAC, in quanto vigilante esterno all’amministrazione pubblica ovvero all’ente privato in controllo pubblico vigilati:  non solo  il compito di verificare, da un lato, che l’esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, e dall’altro, che sia garantita al responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, ma vieppiù di esercitare il proprio potere d’ordine affinchè il RPC avvii i distinti procedimenti di contestazione, ai fini dichiarazione della nullità dell’incarico, e quello sanzionatorio, nel rispetto del previo accertamento eventualmente compiuto da quest’Autorità.  <br /> Tale potere d’ordine risulta attribuito all’ANAC dall’art. 1, comma 3, della legge n. 190  a mente del quale l’ANAC“…ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 (soprattutto il Piano nazionale anticorruzione, nella misura in cui contenga disposizioni relative all’accertamento dei casi di inconferibilità e incompatibilità) e 5 (soprattutto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’amministrazione che deve contenere misure atte ad evitare casi di inconferibilità e incompatibilità) rientrando  tra le misure di prevenzione della corruzione oggetto di disposizioni del Piano nazionale anticorruzione la corretta applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità.<br />  <br /> <strong>2.I poteri dell’ANAC in materia di inconferibilità ed incompatibilità all’indomani della sentenza n. 126/18 del Consiglio di Stato</strong><br />  <br /> Il caso da cui trae le mosse la pronuncia in commento concerne il conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Napoli in favore del sindaco di Brusciano<strong>.</strong><br />  A seguito di una segnalazione relativa alla presunta sussistenza di una situazione di inconferibilità, l’ANAC ha adottato la delibera 26 novembre 2015, n. 141, con la quale dopo aver riscontrato, con riferimento a tale nomina, la sussistenza della causa di <em>inconferibilità</em> di cui all’art. 7 comma 2, lett. <em>c)</em> d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> ha invitato  il RPC del Consorzio a contestare la stessa ai soggetti che, avendo conferito l’incarico, potevano essere destinatari delle sanzioni previste dall’art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero a tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente (Consiglio generale del Consorzio ASI).<br /> Il RPC avviava il procedimento di contestazione e lo concludeva con un provvedimento di archiviazione per insussistenza di deleghe gestionali dirette, presupposto dell’inconferibilità del suddetto incarico.<br /> Lo stesso giorno dell’adozione del citato provvedimento da parte del RPC del Consorzio, la Giunta regionale, sul presupposto che nessun provvedimento era stato adottato dal medesimo, nominava il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta della Regione Campania quale <em>“Commissario </em><em>ad acta</em>” per il compimento degli atti necessari alla conclusione del procedimento di contestazione della causa d’inconferibilità in parola.<br /> Intanto, ANAC, venuta a conoscenza dell’archiviazione adottata dal RPC del Consorzio, e preso atto della nomina del RPC della Giunta regionale quale Commissario <em>ad acta</em> presso il Consorzio, con delibera 20 aprile 2016 n. 459 ordinava al medesimo Commissario <em>ad acta</em>, di annullare il provvedimento di archiviazione ed avviare nel termine di 30 giorni il procedimento sanzionatorio dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013.<br /> Le due delibere dell’ANAC venivano impugnate innanzi al T.a.r. del Lazio dal Consorzio; in particolare avverso  la seconda venivano dedotti come motivo di ricorso, oltre l’invalidità derivata in relazione ai vizi della precedente delibera n. 141/2015, anche  vizi propri quali la violazione degli articoli 15 e 16 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non rientrando tra quei poteri ispettivi e di vigilanza spettanti all’ANAC anche il potere di ordine nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione.<br />  Parimenti veniva impugnata la delibera di nomina del Commissario ad acta sia dal Consorzio sia dal RPC.<br /> Il T.a.r. Lazio Roma Sez. I con la sentenza n. 11270 del 14 novembre 2016<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> ha annullato, per carenza di potere, sia la delibera n. 141/2015 con cui l’ANAC ha ordinato al RPC del Consorzio di avviare il procedimento per la dichiarazione della nullità dell’incarico, in quanto adottata al di fuori dell’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all’Autorità, sia la delibera n. 459/2015 e il successivo decreto commissariale n. 1/2016, in quanto affetti da invalidità derivata per effetto della illegittimità del decreto n. 141/2015<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Il Consiglio di Stato con la pronuncia 126/18, invece, ha affermato la legittimità la delibera n. 141/2015  in quanto adottata <em>intra vires</em>, cioè nell’esercizio di un potere dalla legge attribuito ad ANAC, e precisamente dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.<br />  Si tratta del potere di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi, in base al quale, nel momento in cui l’ANAC accerta la conformità o meno a legge di un atto di conferimento di incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione,  non emette un atto puramente valutativo, privo di autonoma lesività, bensì adotta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici  e come tale  impugnabile in sede di giustizia amministrativa<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> In questo modo, il supremo organo della giustizia amministrativa ha ricondotto ad unità tale potere di accertamento dell’ANAC, pur essendo lo stesso esercitabile in due fasi diverse della procedura, ovvero con riferimento ad un provvedimento di conferimento di incarico <em>in fieri,</em> oppure nei confronti di un incarico già conferito.<br /> Nel primo caso, infatti, l’Autorità adotta un provvedimento amministrativo avente  un  effetto costitutivo sulla situazione giuridica su cui incide, in quanto idoneo a sospendere, sia pure temporaneamente, stante la sua natura cautelare, la procedura di conferimento dell’incarico nella quale interviene;  parimenti, l’atto di accertamento che interviene <em>ex post</em> rispetto all’incarico già conferito, ha anch’esso carattere provvedimentale, essendo espressione del potere con il quale l’ANAC valuta la conformità a legge degli atti di conferimento degli incarichi soggetti all’applicazione del decreto 39/13, nell’esercizio della funzione di vigilanza conferitagli dall’art. 16 del citato decreto.<br /> Per converso, i Giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto l’illegittimità della delibera n. 459/2016 avendo l’Autorità  esercitato un potere di ingerenza para-gerarchica non riconducibile ad un’altrimenti generica e dilatata funzione di vigilanza <em>super partes</em> dell’Autorità né ad altro potere di amministrazione attiva che non le è conferito da una norma primaria, neppure implicitamente<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La giurisprudenza amministrativa ha sovente affermato, al cospetto degli atti delle autorità amministrative indipendenti, infatti, che il principio di legalità dell’azione amministrativa &#8211; che impone che sia la legge a individuare sia lo scopo pubblico da perseguire sia presupposti essenziali, di ordine procedimentale e sostanziale, per l’esercizio in concreto dell’attività amministrativa &#8211; possa avere carattere meno intenso, in ragione dell’esigenza di assicurare, in contesti caratterizzati da un elevato tecnicismo, un intervento regolatorio celere ed efficace.<br /> In tali casi, si impone, tuttavia, come necessario contrappeso, il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale il quale si sostanzia, in particolare, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell&#8217;ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Laddove, invece, tali esigenze non ricorrono, come si è ritenuto nel caso di specie, il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale ai sensi degli artt. 1, 23, 97 e 113 Cost., ritrova la sua naturale espansione, richiedendo una rigorosa predeterminazione ad opera della fonte legislativa delle funzioni amministrative attribuite e delle finalità pubbliche per la quale il potere è assegnato<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In sintesi, il potere d’ordine è un potere di amministrazione attiva che postula un rapporto di sovraordinazione gerarchica o para-gerarchica tra due organi interni a una medesima amministrazione.<br /> Qualora la relazione sia esterna tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato ricorre una situazione, per certi versi analoga alla prima, ma esplicazione più che di un potere di <em>ordine,</em> di un potere di <em>indirizzo </em>che si esprime attraverso l’adozione di direttive<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e nei casi tipizzati dalla legge anche di annullamento degli atti del soggetto vigilato.<br /> Secondo i giudici amministrativi, la natura di autorità amministrativa indipendente dell’ANAC e parimenti, la diversità degli interessi tutelati dalla stessa e dalle singole pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici, e dagli enti privati soggetti a controllo pubblico e sottoposti al rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 esclude la sussistenza sia di una relazione di sovraordinazione gerarchica sia di vigilanza in senso stretto.<br />  Pertanto, l’atto espressione del potere d’ordine esercitato dall’ANAC risulta contrastante con il principio di legalità, in quanto  non riconducibile né al potere di accertamento di cui all’ art. 16, comma 1, d.lgs. 39/13, né al potere di <em>ordine</em> riconosciuto dall’art. 1, comma 3, l. 11 novembre 2012, n. 190 con riferimento ad ambito di intervento diverso.<br /> Quest’ultimo, in particolare, risulta esercitabile per il caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni nell’adozione degli atti e dei provvedimenti che sono previsti dai piani di prevenzione della corruzione (comma 5, lett. <em>a)</em>) ovvero dagli atti generali, di coordinamento delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione (comma 4, lett. <em>a)</em>), contenenti norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione (comma 4, lett. <em>b)</em>), o, infine, modelli <em>standard</em> delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione (lett. <em>d)</em>) e i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori esposti alla corruzione oltre che misure per evitare sovrapposizione di funzioni e cumuli di incarichi.<br />  <br /> <strong>3. De iure condendo verso una legittimazione processuale straordinaria dell’ANAC.</strong><br />  <br /> Gli elementi ermeneutici evidenziati nella sentenza del Consiglio di Stato offrono alcuni spunti di riflessione sugli effetti giuridici del provvedimento di accertamento dell’inconferibilità emesso dall’ANAC.<br /> Quello che i giudici amministrativi dicono è che laddove l’ANAC eserciti il potere di vigilanza di cui all’art. 16, al cospetto di un incarico già conferito, la stessa opera un riscontro di legittimità dell’atto rispetto al parametro normativo, avente natura provvedimentale, ma inidoneo ad indirizzare autoritativamente la successiva azione di verifica rimessa al RPC, unico soggetto al quale la legge attribuisce il potere di dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile.<br /> Sia pure attraverso un <em>obiter dictum</em>, il Consiglio di Stato ammette l’impugnabilità in sede giurisdizionale dello stesso<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, una volta escluso il carattere puramente ricognitivo dell’atto, senza però specificare se sia da ritenersi ammissibile un’impugnativa immediata del provvedimento dell’ANAC, postulando l’autonoma capacità lesiva dello stesso o se piuttosto debba ritenersi possibile solo un’impugnativa congiunta e differita del medesimo, unitamente all’atto del RPC dichiarativo della nullità ed  applicativo della conseguente sanzione.<br /> Quello che i giudici amministrativi ancora non dicono è come si coordino questi due distinti accertamenti, salvo per il limite negativo dell’impossibilità di riconoscere prevalenza a quello adottato dall’ANAC, in mancanza di una norma attributiva del relativo potere d’ordine ovvero di indirizzo.<br /> Allo scopo di prefigurare possibili scenari futuri, può ipotizzarsi il caso in cui il RPC rimanga inerte, ad onta della sollecitazione ad attivarsi proveniente dall’ANAC, ovvero quello in cui il medesimo adotti un provvedimento di segno contrario rispetto all’accertamento previamente compiuto da questa Autorità.<br /> In tal ultimo caso &#8211;  al pari di quanto espressamente previsto dal legislatore per l’ipotesi in cui l’amministrazione non desista dalla volontà di conferire l’incarico la cui procedura sia stata oggetto di sospensione da parte dell’ANAC &#8211; può ritenersi esigibile da parte del RPC una motivazione qualificata del provvedimento di archiviazione, successivo all’accertamento di una situazione di inconferibilità riscontrata dall’ANAC, che approfondisca i motivi del dissenso, e consenta una maggiore intellegibilità di tale atto, che è garanzia di trasparenza dell’azione del RPC, prevenendo il rischio di decisioni elusive delle norme in materia di prevenzione della corruzione.<br />  Nel primo caso, invece, non può escludersi,  in base al disposto di cui all’art. 16 comma 2, considerati gli effetti discendenti dalla dichiarazione di nullità dell’incarico, che l’inerzia del RPC all’atto di impulso proveniente dall’ANAC, legittimi quest’ultima a segnalare tale omissione alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità erariali a carico di quest’ultimo.<br /> Ed infatti, per quanto direttamente afferisce la materia oggetto della giurisdizione contabile, la dichiarazione di nullità dell’incarico inconferibile, stante la sua naturale retroattività, pone sul tappeto rilevanti questioni che investono la validità degli atti <em>medio tempore</em> adottati dal soggetto illegittimamente incaricato.<br /> Inoltre, a tale declaratoria di nullità è connessa l’ulteriore sanzione in virtù della quale i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.<br /> Il ritardo del RPC, pertanto, rispetto all’esercizio della funzione di vigilanza che gli compete, nonostante la qualificata segnalazione nascente dall’accertamento compiuto dall’ANAC, finisce con l’aggravare sensibilmente il quadro su cui la sanzione va incidere, sia avuto riguardo alle conseguenze ripristinatorie afferenti gli emolumenti già corrisposti al soggetto illegittimamente nominato, sia avuto riguardo alle conseguenze economiche collegate ai provvedimenti adottati da quest’ultimo, la cui sorte può ragionevolmente ritenersi quella degli atti adottati dal funzionario di fatto, la cui stabilità è incerta in quanto dipende dagli effetti degli atti dallo stesso adottati nonché dall’eventuale impugnativa degli stessi, unitamente all’atto di investitura, da parte del terzo pregiudicato <a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> In ogni caso, come sottolineato dagli stessi giudici amministrativi, il mancato riconoscimento in capo all’ANAC di poteri impositivi rispetto all’azione del RPC e sanzionatori nei confronti dei destinatari dell’attività di vigilanza, non crea alcun vuoto di tutela, stante la sindacabilità in sede giurisdizionale del provvedimento adottato da quest’ultimo.<br /> Passando allora a trattare il profilo inerente la tutela giurisdizionale, innanzitutto, si tratta di individuare l’oggetto dell’impugnazione.<br />  Sembra preferibile optare per la tesi che esclude l’autonoma e diretta sindacabilità del provvedimento sollecitatorio emesso dall’Autorità, stante la mancanza di immediata idoneità lesiva dello stesso, considerato, da un lato che l’atto terminale del procedimento di vigilanza è quello adottato dal RPC e dall’altro che quest’ultimo non è vincolato dal previo accertamento compiuto dall’ANAC.<br /> Ed infatti, il fattore discriminante per ritenere proponibile o meno un ricorso risiede nell’avvenuta lesione di interessi<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, cioè l’avvenuta modificazione delle situazioni giuridiche del privato che si verifica solo in conseguenza dell’atto del RPC.<br /> Nondimeno, si ritiene ipotizzabile l’impugnativa congiunta dei due atti<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, quello dell’ANAC e quello del RPC, specie nel caso di contrasto tra i medesimi, per difetto di adeguata motivazione<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> ovvero per eccesso di potere per contraddittorietà, qualora il provvedimento del RPC  disattenda l’indirizzo espresso dall’Autorità senza evidenziarne puntualmente le ragioni.<br /> Certamente, non può escludersi, però, una ricostruzione differente che rinviene una diretta lesività negli atti di vigilanza dell’ANAC, facendo leva sul potere di moral suasion delle Authority correlato alla capacità di condizionamento delle sue determinazioni, definibili quali “ atti di supremazia pubblicistica.”<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>  <br />     Sul tema della legittimazione ad agire, poi, si gioca la partita dell’efficacia della normativa in materia, considerato che escludendo la legittimazione dell’ ANAC<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> diventa sempre più concreto il rischio di depotenziamento della disciplina sull’inconferibilità, laddove non sussista un diretto controinteressato, che a causa del pregiudizio che gli deriva dalla nomina viziata, abbia interesse agire in giudizio per la rimozione del provvedimento illegittimo.<br /> Il Consiglio di Stato ha ritenuto esulante dal tema della decisione la questione dell’impugnabilità, anche da parte di ANAC, degli atti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, quante volte non si sia conformato ad un precedente accertamento dell’Autorità.<br /> Lo scoglio principale che osta a tale riconoscimento è rinvenibile nella stessa natura giuridica dell’ANAC, quale Autorità amministrativa indipendente avente competenze regolatorie, consultive e di vigilanza in un ambito trasversale che la legge ha definito come ordinamento a settore, quello afferente l’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione e sui contratti pubblici.<br /> In altre parole, chi nega tale potere d’azione ritiene che l’affermazione di questa legittimazione introduca un’eccezionale forma di giurisdizione di diritto oggettivo, contraria alla struttura stessa del processo amministrativo quale giudizio di parti<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, posto a tutela, non dell’interesse generale al rispetto della legge, né  di un ordinamento settoriale che pur involge qualsivoglia pubblica amministrazione, ente pubblico o soggetto privato posto sotto il controllo pubblico, bensì del solo interesse differenziato e qualificato, leso dal provvedimento amministrativo.<br /> Del resto, in situazioni differenti, la via per ampliare la platea dei legittimati all’azione, in caso di interessi adespoti, si pensi a quelli ambientali ovvero quelli dei consumatori, è stata quella di personalizzare tali interessi in capo ai relativi enti esponenziali, in guisa da ritenere quest’ultimi diretti portatori di interessi superindividuali, ma pur sempre personali e concreti, differenziati e qualificati<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Nel settore dei contratti pubblici è già stata riconosciuta dall’art. 211<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> del codice, la legittimazione ad agire dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione.<a href="#_ftn31" title="">[31]</a><br /> Detto potere di azione è stato introdotto in sostituzione del controverso potere di raccomandazione vincolante che, invece, in ottemperanza al monito espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, scompare dalla gamma dei poteri rimessi all’ANAC per effetto delle correzioni apportate dal d.l. 50 del 2017.<br /> Rispetto a quest’ultimo, infatti, la Commissione Speciale ha avanzato molteplici perplessità dubitando fortemente, che la legge delega, nella sua pur generica formulazione, abbia concepito un potere di “ raccomandazione”, come forma di autotutela doverosa<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, dai connotati peculiari, completamente decontestualizzato rispetto alla disciplina generale dell’annullamento d’ufficio, e dal principio secondo cui il relativo potere, come stabilisce l’art. 21 nonies comma 1, della legge n.241 del 1990, può essere esercitato solo dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, segnando una rilevante alterazione del quadro delle competenze delle amministrazioni pubbliche, che avrebbe, pertanto, dovuto formare oggetto di una puntuale previsione nella legge delega, in armonia con il principio di legalità.  <br /> Il potere d’iniziativa giurisdizionale, recentemente introdotto, può essere esercitato diversamente a seconda dell’oggetto dell’impugnazione<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>: la stessa, infatti,  può essere rivolta all&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora si ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero essere attuato, previa adozione di un parere motivato nel quale l’Autorità indica alla stazione appaltante le violazioni del codice riscontrate, con possibilità di presentare ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla trasmissione del suddetto parere alla stazione appaltante, in caso di mancato adeguamento da parte di quest’ultima.<br /> Che poi tale speciale potere d’azione non sia un <em>unicum </em>nel panorama legislativo lo dimostra, il diretto antecedente, rinvenibile nel riconoscimento della legittimazione processuale in favore dell’Antitrust &#8211; con previsione di analoga anticipazione della soglia della tutela giurisdizionale, stante l’immediata impugnabilità anche dei regolamenti e degli atti amministrativi generali &#8211; disposta sulla scorta  dell’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, che ha aggiunto alla legge 10 ottobre 1990, n. 287<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l’articolo 21-bis.<a href="#_ftn36" title="">[36]</a><br /> La giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, nel chiarire la natura di siffatto procedimento &#8211; dopo averne riconosciuto l’unitarietà, ad onta della sua struttura bifasica, composta da una fase precontenziosa ed una successiva ed eventuale fase giurisdizionale &#8211; ha ricondotto tale peculiare <em>legitimatio ad causam</em> dell’Antitrust nei confronti degli atti amministrativi generali, dei regolamenti e dei provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dello speciale interesse pubblico generale della tutela della concorrenza e del mercato, quale condizione essenziale per l&#8217;ordinato sviluppo economico e sociale e per il progresso della collettività, in armonia del resto con i principi comunitari.<br /> In quest’ottica si è detto coerente con il bene giuridico protetto dalla norma (la libertà di concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato) e con le finalità che con esse si intende perseguire (la crescita e lo sviluppo economico) la previsione che l&#8217;accertamento della violazione delle nome in questione e il loro ripristino, per un verso, trascenda l&#8217;interesse specifico del singolo operatore del mercato e sia pertanto sottratto alla libera disponibilità dell&#8217;interessato.<br /> Ed allora le medesime considerazioni di ordine economico potrebbero indurre il legislatore ad introdurre analoga previsione normativa con la quale riconoscere in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione una speciale legittimazione ad agire, stante l’evidente collegamento esistente tra le misure anticorruzione e la crescita del sistema economico nel suo complesso, inarrestabilmente frenato nel suo sviluppo dal dilagare di fenomeni di corruttela nella gestione dei pubblici poteri.<br /> Del resto, la legge 190/12 nasce proprio dall’esigenza segnalata nei vari contesti internazionali<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, di varare un pacchetto di interventi orientati a realizzare una funzione di prevenzione destinata ad incidere in modo organico sulle prassi corruttive, superando la logica secondo cui la risposta istituzionale contro la corruzione è affidata esclusivamente ad azioni repressive<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Quest’ultima, attuativa dell&#8217;articolo 6 della Convenzione dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, indicava nella CIVIT ( la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l&#8217;integrita&#8217; delle amministrazioni pubbliche, di cui all&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni), che opera quale Autorita&#8217; nazionale anticorruzione, nel Dipartimento della funzione pubblica e nei  Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i principali protagonisti di tali misure preventive.<br /> Con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 &#8211; che ha modificato i criteri della nomina dei componenti aumentando significativamente il grado di indipendenza degli stessi &#8211; la Commissione ha assunto la denominazione, di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.<br /> Infine, il decreto legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed intitolato “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha riformato in modo profondo l’Autorità nazionale anticorruzione, aumentandone competenze<a href="#_ftn40" title="">[40]</a> e poteri contemporaneamente alla soppressione ed alla fusione per incorporazione dell’AVCP ( l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, servizi e forniture).<br /> L’art. 22 del citato d.l., nell’introdurre alcune disposizioni di razionalizzazione delle autorità indipendenti, inserisce espressamente l’ANAC nel novero delle autorità indipendenti, con ciò superando i dubbi espressi al riguardo, soprattutto da una parte della dottrina.<br /> Tale breve excursus normativo sulla nascita di tale Authority vuole porre in evidenza come il percorso verso una maggiore garanzia di indipendenza della stessa dal Governo e dal Parlamento appare in linea rispetto alla <em>voluntas legis</em> di<br /> istituire un controllore esterno e <em>super partes</em>, capace di sovraintendere alla corretta attuazione del complesso di misure preventive dei fenomeni di corruzione.<br /> E’ ovvio che il livello di efficacia di tali azioni si misuri in base alla capacità delle stesse di operare in concreto.<br /> Per questo motivo, se la ripartizione della funzione di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità tra RPC ed ANAC appare direttamente funzionale a consentire un controllo più capillare sui singoli soggetti vigilati, chiamando un organo interno posto in posizione apicale a svolgere  tale ruolo, per converso proprio la collocazione dello stesso lo espone inevitabilmente al rischio di indebite pressioni, non sempre superabili solo mercè la previsione di ipotesi di responsabilità a suo carico (art. 1 comma 12 della legge 190/12 che rimanda altresì all’art. 21 del d.lgs. 165/01).<br /> In quest’ottica, si ritiene auspicabile che il coordinamento dei suddetti controlli, in omaggio a principi di efficienza, semplificazione ed indipendenza, porti al riconoscimento di tale speciale legittimazione ad agire in capo all’ANAC.<br />  <br /> <strong>4. Vuoti normativi e questioni sul tappeto</strong><br /> La normativa in materia di incompatibilità ed inconferibilità si presenta quale  disorganico corpo normativo di difficile applicazione pratica.<br /> Innanzitutto, le diverse ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità non ritrovano la loro base normativa in un unico testo, bensì sono rintracciabili in una pluralità di fonti distinte<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Le difficoltà interpretative sovente nascono da specifici vuoti legislativi.<br /> Così, quanto al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 dispone che: «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l&#8217;obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».<br />  Il legislatore &#8211; ferme restando le competenze dell’ANAC in relazione alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 – non ha individuato l’autorità competente a vigilare sulla nuova ipotesi di incompatibilità ivi prevista. <br /> Non sono state disciplinate le conseguenze della citata ipotesi di incompatibilità; non è stato stabilito cosa accade in caso di perdurante inosservanza di tale divieto; non è stato previsto alcun procedimento da seguire per l’accertamento dell’incompatibilità, né è stato chiarito se il pubblico dipendente che si trovi in aspettativa possa continuare a ricoprire la carica di amministratore<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Altre volte le problematiche applicative nascono da norme che introducono presupposti applicativi non coincidenti, differenziando irragionevolmente situazioni assimilabili.<br /> Così la mancata previsione dell’incarico di direttore generale  tra quelle che integrano le fattispecie di inconferibilità di cui all’ art. 4 e 7 del d.lgs. n. 39/2013<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>  <a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Ed infatti, le ipotesi di inconferibilità per provenienza da un ente in controllo pubblico ovvero da un ente di diritto privato vigilato regolato o finanziato sono disciplinate dagli artt. 4 e 7 del d.lgs. 39/2013.<br /> L’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, si limita a stabilire cause di inconferibilità soltanto per il livello regionale e locale, e non anche per quello nazionale, a differenza dell’art. 4<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Secondo l’art. 1, co.2 lett e) del d.lgs. n. 39/2013 si intendono per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell&#8217;ente.<br />  Pertanto, poiché l’incarico di direttore generale non è riconducibile a quello di presidente o amministratore di ente privato in controllo pubblico, da intendersi quale presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’ente, ai sensi dell’art. 1 lett. l) del decreto, nonostante l’assimilabilità delle due posizioni, la carica in provenienza di direttore generale non è sussumibile nelle maglie del decreto 39/13, stante la tipicità e tassatività delle fattispecie ivi contemplate.<br /> Stesso discorso vale per l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12. <br /> Ed infatti, l’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l’incompatibilità tra  incarichi  dirigenziali  interni  e  esterni  e   cariche   di   componenti   degli   organi   di   indirizzo   nelle   amministrazioni statali, regionali e locali.<br />  Ne consegue che l’incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all’incarico di direttore generale, esplicitamente ricompreso dal legislatore nel novero degli incarichi amministrativi di vertice, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Parimenti,<a href="#_ftn47" title="">[47]</a> sono incomprensibilmente esclusi dalle previsioni del decreto gli uffici di diretta collaborazione con organi politici.<a href="#_ftn48" title="">[48]</a><br />   Ulteriori problematiche applicative derivano dall’aver adottato definizioni diverse ai fini dell’individuazione dei soggetti sottoposti ad ambiti di regolamentazione contigui<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Per converso, quanto sia avvertita l’esigenza di chiarezza e semplificazione è il dato che emerge con evidenza dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 aprile 2017, modificato dal Consiglio dell’Autorità il 25 ottobre 2017, volto a tratteggiare l’ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.<br /> Oggetto delle segnalazioni sono sovente situazioni di illegalità diffusa cui  non corrisponde uno spazio utile all’esercizio delle funzioni di vigilanza dell’ANAC.<br /> Nondimeno queste segnalazioni, al pari delle numerosissime istanze di parere che pervengono a questa Autorità testimoniamo un bisogno diffuso nell’opinione pubblica, ed a cui bisogna prontamente dare risposte, che è quello di interventi normativi improntati ad una <em>ratio</em> di uniformità di trattamento<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> e di semplificazione nella definizione delle procedure e nel riparto delle relative competenze, al fine di assicurare il rispetto degli stessi principi di efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa  a cui lo stesso decreto legislativo 39/13 si ispira.<br />  <br />   </p>
<div><a href="#_ftnref1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a> G. MORBIDELLI, Linee Guida dell’Anac: Comandi o consigli, Relazione al 62° Convegno di studi amministrativi sul tema L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica amministrazione, in Dir. Amm. 3/16. L’autore, pur nell’analizzare il diverso contesto delle linee guida dell’Anac in materia di contratti pubblici, offre interessanti spunti di riflessione utili all’inquadramento giuridico anche delle presenti linee guida non vincolanti. In particolare, l’Autore chiarisce che: “<em>il non vincolante vuol dire sì non normativo, ma non vuol dire né irrilevante, né privo di effetti giuridici. La presenza di un’Autorità di regolazione, infatti, determina di per sé un rapporto organizzativo che del resto ha plurime declinazioni ove si pensi a tutti i poteri di vigilanza, di controllo, di collaborazione, di segnalazione, di consulenza di cui è titolare l’Autorità. Tali effetti però non sono univoci, ma sono diversi a seconda di come le linee guida sono formulate o meglio di come sono formulate le singole puntuazioni delle linee guida… In conclusione anche le linee guida non regolamentari sono produttive di effetti giuridici. Se non altro perché costituiscono parametri di legittimità dei provvedimenti conseguenziali, salvo naturalmente che vi siano i presupposti per non osservare il parametro stesso</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sulla possibile inosservanza delle linee guida salvo l’obbligo di motivazione per discostarsene: C.d.S. comm. Spec. 2 agosto 2016 n. 1767, secondo cui al di fuori delle ipotesi in cui sussistano ragioni ( di fatto o di diritto) per disattendere le linee guida, la loro inosservanza “ <em>può essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari</em>”; nello stesso senso, comm. Spec. 13 settembre 2016 n. 1903; C.d.S. IV, 6 aprile 2016 n. 1360, che riconosce il potere dell’Enac di porre linee – guida aggiuntive allo standard minimo imposto dall’ICAO, per rendere efficaci e sempre attuali le migliori pratiche per la sicurezza dai rischi della attività aeronautica, che assumono valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra quantomeno un’ipotesi di negligenza.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Con riferimento all’inquadramento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’alveo delle Autorità Amministrative Indipendenti: N. LONGOBARDI, Autorità Indipendenti di regolazione dei mercati ed autorità atipiche, in Diritto e Processo Amministrativo n. 3 del 2016, pag. 823- 841; F. GIUFFRE’, Le Autorità Indipendenti nel panorama dello Stato di diritto: il caso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in L’Autorità Nazionale anticorruzione. Tra prevenzione ed attività regolatoria, a cura di Ida NICOTRA, Giappichelli 2016, pag. 9 e ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>  Trattasi di disposizioni dettate in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L’art. 1 comma 7 della legge 190/12 stabilisce che: <em>“l&#8217;organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della  prevenzione  della  corruzione. Negli enti locali, il responsabile della  prevenzione  della  corruzione   e&#8217; individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”. </em>Ai sensi del successivo comma 10, compiti principali del responsabile di prevenzione della corruzione sono: a) predisporre il Piano anticorruzione da approvarsi a cura dell’organo di indirizzo politico; b) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del piano ed alla sua idoneità; c) verificare l’effettiva rotazione dei dipendenti negli uffici preposti alle attività in cui è elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione<em>.</em><br />  </div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L’art. 15 dispone che: “<em>Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto  privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile<strong>[6]</strong>», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.</em><br /> <em>Il responsabile segnala i casi  di  possibile  violazione  delle disposizioni   del   presente   decreto    all&#8217;Autorita&#8217;    nazionale anticorruzione, all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato ai fini dell&#8217;esercizio delle funzioni di cui  alla  legge  20  luglio 2004, n. 215, nonche&#8217; alla Corte dei  conti,  per  l&#8217;accertamento  di eventuali responsabilita&#8217; amministrative.</em><br /> <em>Il  provvedimento  di  revoca  dell&#8217;incarico  amministrativo  di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state  affidate le  funzioni  di  responsabile,  comunque   motivato, e&#8217;   comunicato all&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo&#8217; <a>formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la  revoca  sia correlata alle  attivita&#8217;  svolte  dal  responsabile  in  materia  di prevenzione della corruzione</a>. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace”. </em></div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>  L’esigenza di tutelare il RPC dal rischio di provvedimenti ritorsivi, è evidenziata, anche, dal comma 82 della legge 190/12, che, considerata la possibile coincidenza della figura del RPC con quella del segretario comunale, ha previsto: <em>“Il provvedimento di revoca di cui all&#8217;articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all&#8217;Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si</em> <em>esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l&#8217;Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione”</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> L’art. 16 del decreto stabilisce che: “<em>L&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione vigila sul rispetto,  da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti  pubblici  e  degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni  di cui al presente decreto, anche con l&#8217;esercizio di poteri ispettivi  e di  accertamento  di  singole  fattispecie  di   conferimento   degli incarichi. </em><br /> <em> L&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione,</em> <em>a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica  o  d&#8217;ufficio,  puo&#8217;   sospendere   la   procedura   di   conferimento dell&#8217;incarico con un proprio provvedimento che contiene  osservazioni o rilievi sull&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico, nonche&#8217;  segnalare il  caso  alla  Corte  dei  conti  per  l&#8217;accertamento  di  eventuali responsabilita&#8217; amministrative. L&#8217;amministrazione,  ente  pubblico  o ente  privato  in  controllo  pubblico  che  intenda   procedere   al conferimento dell&#8217;incarico deve motivare l&#8217;atto tenendo  conto  delle osservazioni dell&#8217;Autorita&#8217;. </em><br /> <em>L&#8217;Autorita&#8217;  nazionale  anticorruzione   esprime   pareri,   su richiesta delle  amministrazioni  e  degli  enti  interessati,  sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla  loro applicazione  alle  diverse   fattispecie   di   inconferibilita&#8217;   e incompatibilita&#8217; degli incarichi”.</em><br /> <a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> L. SERGIO, L’inconferibilità degli incarichi dirigenziali secondo l’ANAC, Altalex, 8 ottobre 2015;</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Già con delibera numero 67 del 23 settembre 2015, riguardante  la nomina di un commissario straordinario dell’IPAB da parte del presidente della Regione Lazio, l’ANAC, in merito ai criteri e modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013, ha evidenziato che il RPC, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del decreto n. 39/2013, deve avviare un procedimento che si apre con un atto di contestazione ai soggetti cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria, volto ad accertare la sussistenza del profilo psicologico che potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689/1981.<br /> La contestazione dovrà contenere una brevissima indicazione del fatto, l’avvenuta nomina ritenuta inconferibile, con l’invito ai soggetti cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti astrattamente destinatari della sanzione inibitoria a presentare memorie a discolpa in un termine breve ma che consenta l’esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non meno di cinque giorni).</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Trattasi di procedimento che deve realizzarsi assicurando il rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Come espressamente previsto dall’art. 15 comma 3 del decreto  che consente all’Autorità di formulare una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale qualora rilevi che detta  revoca  sia correlata alle  attivita&#8217;  svolte  dallo stesso in qualità di  responsabile  in  materia  di prevenzione della corruzione.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>  La citata disposizione stabilisce che  “ <em>a coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti della giunta o del consiglio della  provincia,  del  comune  o  della forma associativa tra comuni  che  conferisce  l&#8217;incarico,  ovvero  a</em><br /> <em>coloro che nell&#8217;anno precedente abbiano fatto parte  della  giunta  o  del  consiglio  di  una  provincia,  di  un  comune  con  popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa  tra  comuni avente   la    medesima    popolazione,    nella    stessa    regione dell&#8217;amministrazione locale  che  conferisce  l&#8217;incarico non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello provinciale o comunale</em>”.<br /> Ai sensi dell’art. 1 comma lett l) del dlgs. 39/13  si intende per “<em>incarichi di amministratore di enti pubblici  e  di  enti</em><br /> <em>privati in controllo  pubblico»,  gli  incarichi  di  Presidente  con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato  e  assimilabili, di altro organo di  indirizzo  delle  attivita&#8217;  dell&#8217;ente,  comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di  diritto  privato  in controllo pubblico”. </em><br /> <a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Per un commento alla sentenza cfr:  R. MICALIZZI, Il ruolo dell’ANAC nell’accertamento delle fattispecie di inconferibilità di incarichi pubblici, in Giurisprudenza Italiana, Marzo 2017, p. 744 e ss.,</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> La citata pronuncia, confermata in parte qua, in sede di appello, ha preliminarmente delimitato il perimetro di applicazione del d.lgs. 39/13 ritenendolo, pur nel silenzio della legge,  applicabile anche agli enti pubblici economici, tra i quali va inquadrato il Consorzio ASI – in questi termini è  la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 20 gennaio 2017, n. 1548) &#8211;  giacchè “ <em>la sottrazione dei soli enti pubblici economici, dal novero dei soggetti obbligati al rispetto delle norme in materia di anticorruzione, sulla base di una interpretazione meramente letterale e rigidamente formalistica del contenuto della legge delega contrasterebbe tanto con la ratio della delega quanto con il principio di uguaglianza generando, come correttamente ritenuto dalla stessa Anac nelle Linee guida n. 8 del 16 luglio 2015, “un’evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d’impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Precedentemente, <a>T.A.R. Lazio Roma III n. 6593/2016</a>, passata in giudicato, ha ritenuto infondate le censure avverso le delibere dell’Anac n. 66 e 68 del 23 settembre 2015 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art.16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 evidenziando che: “<em>I pareri espressi dall’Autorità, aventi ad oggetto l’interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rientrano nella funzione di vigilanza alla medesima attribuita dal d.lgs. 39/2013, senza che da essi scaturiscano effetti immediatamente e direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari.</em><br /> <em>Le avversate deliberazioni costituiscono, piuttosto, l’espressione di articolate funzioni di regolamentazione e tutela di peculiari interessi pubblici e che si esplicano in una posizione di separatezza e di indipendenza, soprattutto dal potere politico”.</em><br /> Nello stesso senso circa l’assenza di immediata lesività dell’accertamento compiuto dall’ANAC, in quanto organo terzo nell’ambito del procedimento di contestazione della nullità dell’incarico: ord. TAR Lazio, sez. III, 19 giugno 2015, n. 2667.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sul tema dei poteri dedotti in via implicita dalle norme che regolano l’attività delle autorità amministrative indipendenti: CdS, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827, sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4874.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> CdS, VI, 2 maggio 2012, n. 2521 e 20 marzo 2015, n. 1532.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>  CdS,VI, 24 maggio 2016, n.2182 ha annullato una delibera dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il trasporto idrico in quanto in contrasto con il principio di legalità sostanziale.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> V. SARCONE, La direttiva amministrativa quale atto di conformazione dell’esercizio del potere pubblico, Eurilink, 2012;</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In senso contrario T.A.R. Lazio Roma III n. 6593/2016 già citata.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> CdS, Sez. VI, n. 2861/2013. Cfr.P.G. SCARABINO, Il funzionario di fatto tra realtà e contraddizioni,  in Gius. Amm., 2003, pt. III. pp. 607 ss.<br /> Trattasi di figura di creazione dottrinale con la quale si suole indicare l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di un soggetto privo della relativa legittimazione. La stessa è stata invocata, a sostegno della validità degli atti adottati dal medesimo, ad onta della inesistenza, nullità e/o dell’annullamento dell’atto di investitura solo a vantaggio del terzo e non quando essa comporti un danno al medesimo  (In giurisprudenza, si richiama la validità degli atti favorevoli adottati dal funzionario di fatto sia prima che dopo la riforma del 2005:  CdS, Ad. Plen., 29 febbraio 1992,  n. 4, in “Consiglio di Stato”, 1992, pt. I, pag. 148; CdS, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232, in “Consiglio di Stato”, 1996, pt. I, pag. 245; CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853; CdS, Sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992; CdS, Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2861). Pertanto occorre quindi distinguere il caso in ci il soggetto terzo risulti destinatario di un atto a lui favorevole da quello in cui ne sia invece pregiudicato.<br /> Nel primo caso si avrà una situazione tipica di <em>apparentia iuris </em>che comporta la tutela del terzo il quale, in buona fede, incolpevolmente e ragionevolmente abbia fatto affidamento sull’attività del funzionario col quale sia entrato in contatto. Soluzione questa rafforzata, altresì, dal cd. principio di continuità dell’azione amministrativa che impone che le funzioni pubbliche non subiscano interruzioni. Alla luce dei richiamati principi, la giurisprudenza è orientata a fare applicazione del principio di conservazione: gli atti del funzionario di fatto vengono considerati efficaci.<br /> Nel caso di atti pregiudizievoli per i terzi destinatario, invece, occorre distinguere i casi di ove si tratti di atto di investitura  inesistente o nullo, caso in cui gli atti dallo stesso emanati risultano adottati  in difetto assoluto di attribuzioni con conseguente irrilevanza dei termini di decadenza a fini impugnatori, dall’ipotesi in cui la cui nomina non sia nulla o inesistente originariamente, ma risulti viziata successivamente e quindi caducabile, casi in cui rileva il rapporto tra l’atto presupposto (id est, l’atto di investitura) e l’atto presupponente (id est, l’atto posto in essere dal funzionario di fatto).<br /> Perciò solo se tra l’atto di investitura e gli atti posti in essere dal funzionario di fatto vi sia un rapporto biunivoco, e quindi l’atto presupposto risulti l’unico possibile antecedente del solo atto presupponente, si verifica un collegamento genetico e necessario tale che la caducazione del primo travolge anche l’altro che, evidentemente, non necessiterà di autonoma impugnazione da parte del terzo pregiudicato.<br /> <a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> L. SPADONE, L’impugnabilità degli atti endoprocedimentali nei pubblici concorsi in www.ildirittoamministrativo.it.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Secondo lo stesso schema dell’impugnativa degli atti presupposti e di quelli attuativi, ovvero degli atti endoprocedimentali e di quelli finali.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In tema di difetto di motivazione: G. TROPEA, Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto: derive e approdi, in Diritto processuale amministrativo 4/17, pag. 1235 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> N. PECCHIOLI, Consob e poteri “commendatori” di conformazione e unificazione del mercato, in Diritto e processo amministrativo, 2/2017, pag. 799 e ss., che richiama a conferma dell’impugnabilità di tali atti, T.ar. Lazio, sez. I, 10709/02, confermata da cdS, Sez. IV, 4142/03.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> M. ALESSANDRA SANDULLI, Profili soggettivi ed oggettivi della Giustizia Amministrativa: il confronto, in www.federalismi.it, 8 febbraio 2017. L’autrice, nel porre a confronto il sistema giurisdizionale italiano con quelli francese e tedesco, ha evidenziato che, il giudizio amministrativo italiano,  tradizionalmente giudizio di parti si è arricchito nel tempo di  alcuni elementi  che  costituiscono  piuttosto  possibile  espressione  di  una  giurisdizione  di  tipo  oggettivo.  Tra  i più significativi:  la legittimazione dell’AUTORITA’ ANTITRUST e di alcune amministrazioni centrali (MIUR, MEF) ad agire in giudizio per l’annullamento  di  atti  contra  legem assunti  da  altre  amministrazioni  (negli  ultimi  due  casi,  a prescindere  dall’utilità  dell’annullamento  per  l’interesse  pubblico  particolare  affidato  alla  tutela dell’amministrazione ricorrente); il potere dell’Adunanza plenaria del CdS di decidere “nell’interesse della legge” su questioni di diritto non più rilevanti per definire la controversia; il  potere/dovere  dei  giudici  di  pronunciarsi  sull’inefficacia  del  contratto  pubblico  in  caso  di  annullamento dell’aggiudicazione per vizi  gravi  o  di  irrogare  sanzioni  pecuniarie  sostitutive  per  vizi  meno gravi; il potere/dovere dei giudici di disapplicare le leggi in contrasto con il diritto dell’Unione europea e il potere/dovere dei giudici di ultima istanza di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione.<br /> <a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La legittimazione processuale è correlata all’utilità concreta che il ricorrente può ottenere dal giudizio ovvero alla possibilità di ottenere un qualche beneficio dall’accoglimento del ricorso: il bene della vita, un vantaggio o la eliminazione di un pregiudizio.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> A.TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, – capitolo IX – l’azione nel processo amministrativo. L’autore indica gli attributi della personalità: nel vantaggio, che deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente,  non essendo ammissibile un ricorso esclusivamente nell’interesse altrui; nell’attualità, giacchè l’interesse deve sussistere,  al momento della proposizione del ricorso, non essendo sufficiente configurare l’eventualità o l’ipotesi di una lesione, e deve essere certamente presente al momento della decisione; nella concretezza, poiché l’interesse deve essere valutato riferito a  un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> L’art. 211 del d.lgs. 50/16 così dispone: “ 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l&#8217;ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 26 del codice del processo amministrativo. ( Disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);<br /> 1-bis. L&#8217;ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017);<br /> 1-ter. L&#8217;ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall&#8217;ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l&#8217;ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all&#8217;allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017);<br /> 1-quater. L&#8217;ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017).</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>  Il primo comma della citata disposizione, dedicato ai pareri di precontenzioso, trasforma il “vecchio precontenzioso” facoltativo e non vincolante dell’ANAC, già operativo durante la vigenza dell’abrogato d.lgs. 163/06, in un parere vincolante, qualora le parti di abbiano previamente acconsentito, diretto al componimento delle liti pertinenti alle procedure di affidamento, da assumersi a seguito di una richiesta di parte, ma in ogni caso impugnabile innanzi al giudice amministrativo.  Per un approfondimento sulla nozione di parte legittimata a chiedere siffatto parere: M. CORRADINO e D. SCIANCALEPORE in I Contratti Pubblici, Wolters Kluwer Italia, 2017, pag. 843 e ss.; Per un confronto tra la vecchia disciplina e quella attuale in tema di pareri di precontenzioso: M. LIPARI, Il nuovo precontenzioso ANAC, Dike, 2017, pag. 44 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> In tema di autotutela doverosa, F. FRANCARIO, Autotutela amministrativa e principio di legalità ( nota a margine dell’art. 6 della l. 7 agosto 2015 n. 124), in federalismi.it, 20, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Nelle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recependo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere n. 282 reso dalla Commissione speciale del 9 gennaio 2017 – che ha evidenziato come il legislatore non abbia assegnato all’ANAC, in caso di cancellazione dall’elenco per difetto dei requisiti, un potere di diretto di annullamento straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già stipulati, ma il diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo da parte della pubblica amministrazione che lo abbia adottato – l’ANAC ha previsto che, dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.<br /> <a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> L’art. 21 bis della legge 287/90 dispone che:«<em>1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> La Corte Costituzionale, in sede di giudizio di legittimità in via principale, proposto dalla Regione Veneto, avverso tale disposizione, con la pronuncia n. 20/13, ha escluso l’introduzione di un controllo di legittimità generalizzato su iniziativa di un’autorità statale», in  violazione gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. poiché trattasi di un potere di iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato (art. 21, comma 1, della legge citata) e, comunque, certamente non generalizzato, perché operante soltanto in ordine agli atti amministrativi «che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato».</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> L. GRASSUCCI, Notazioni a proposito della legittimazione ad agire dell’AGCM, in Il nuovo diritto amministrativo n. 6/14, pag. 147 e ss.; M. CAPPAI, il problema della legittimazione a ricorrere dell’AGCM nella prima giurisprudenza amministrativa, in Foro amministrativo – TAR, n. 5 del 2013, pag. 1607 e ss.; L. SALVIA, il ruolo dell’Antitrust nel processo amministrativo: un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 21 bis della legge 287/90. Nota a Cons. St., V, 2246/2014, in www.federalismi.it; R. GIOVAGNOLI, Atti  amministrativi  e  tutela  della  concorrenza.  Il potere di legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21 bis legge n. 287/1990, , relazione al convegno presso  l’Università degli  studi di Milano, 27 settembre  2012;M. CLARICH, I poteri di impugnativa dell’AGCM ai  sensi  del  nuovo  art.  21bis  l  287/1990 ,  intervento  al  Convegno  organizzato  dall’Autorità  Garante  della concorrenza e del mercato su “Evoluzioni del ruolo e delle competenze dell’autorità antitrust”, Roma, 27 Marzo 2013; CINTIOLI F.,Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e sulla legittimazione ad agire delle autorità indipendenti , 2012, in www.federalismi.it; M.INTERLANDI, Brevi  riflessioni sui  recenti  orientamenti  giurisprudenziali  in  tema  di  ampliamento  della  legittimazione  ad  agire nel processo amministrativo , in  www.giustamm.it.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> CdS, Sez. V; 30 aprile 2014 n. 2246.<br /> <a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr: Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal Greco, 2 luglio 2009, GrecoEval I/II Rep (2008) 2E.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> F. FERRARO e S. GAMBACURTA, Anticorruzione, Commento alla riforma, La legge 6 novembre 2012  n. 190ed i provvedimenti attuativi, Maggioli, 2013 pag. 34 ess.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Con l’entrata in vigore dell’art. 19, comma 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con legge 11 agosto 2014, n. 114, l’ANAC ha assunto altresì tutte le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza fino ad allora svolte dal Dipartimento della funzione pubblica.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Disposizioni in materia si rinvengono:<br />  nel TUEL ( art. 63 e 78),  eppure a seconda che le ipotesi di conflitto di interessi riguardino cariche politiche,  la relativa segnalazione deve essere rivolta al Prefetto, diversamente, ove si tratti di conflitti afferenti incarichi dirigenziali,  la stessa rientra nella competenza dell’ANAC (Delibera ANAC numero 1307 del 14 dicembre 2016);<br /> la legge Sturzo n. 50 del 1953 prevede specifiche incompatibilità per i parlamentari rimesse alla competenza della Giunta per le elezioni;<br /> il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 prevede un’incompatibilità per gli amministratori delle società a controllo pubblico i quali non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.<br /> l’art. 6-<em>bis</em> («conflitto di interessi») della l. 241/1990 &#8211; introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 prevede una generale ipotesi di conflitto di interessi &#8211; ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;<br /> il DPR 62 del 2013, poi, definisce, ai fini dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri   minimi  di  diligenza,  lealta&#8217;, imparzialita&#8217; e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare;<br /> l’art. 42 del d.lgs. 50/16 prevede una specifica ipotesi di conflitto d&#8217;interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l&#8217;obbligo di astensione previste dall&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62, casi questi in cui è previsto un obbligo di astensione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.<br /> Pur nella sua diversità, si affianca all’ambito delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi amministrativi, il settore delle incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo previsto, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 comma 63 della legge 190/12, dal d.lgs. 235/12.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Problematiche evidenziate nelle delibere: n. 232/2017; n.233 del 2017; n. 465/2017; 1203/ 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a>  In tal senso, la delibera numero 1189 del 16 novembre 2016 ed ugualmente, la Delibera numero 1243 del 29 novembre 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Tale discrasia normativa è stata segnalata al Parlamento dall’ANAC, da ultimo con l’atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a>  L’art. 4, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce, infatti,  che<strong>: «</strong>A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall&#8217;amministrazione o ente che conferisce l&#8217;incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali».</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> In tal senso la delibera numero 1005 del 11 ottobre 2017 concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Atac SpA.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> In tal senso la Delibera numero 511 del 27 aprile 2016 concernente la sussistenza di una presunta situazione di inconferibilità relativa al conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito dell’ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania<strong>.</strong></div>
<div> [48] L’ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento, con l’atto n. 4 del 10 giugno 2015 che: «<em>appare necessario rivedere la scelta attuale di escludere dal campo di applicazione delle inconferibilità i capi degli uffici di diretta collaborazione, mentre gli “incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione” sono inclusi (articolo 1, comma 2, lettere j) e k)). La mancata comprensione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione non tiene conto del ruolo sostanzialmente decisivo di questi funzionari nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni. Essa poi, costituisce una evidente disparità di trattamento rispetto alle figure apicali nelle pubbliche amministrazioni (Segretario generale, Capo di Dipartimento, Direttore generale e così via), anch’esse legate al vertice politico da rapporti di tipo fiduciario. Non si comprende, quindi, perché ad un Capo di gabinetto non si debbano applicare le cause di inconferibilità per aver riportato condanne penali o in 10 caso di più evidente conflitto di interessi (ad esempio la provenienza da imprese regolate o finanziate dall’amministrazione che conferisce l’incarico). Una maggiore gradualità potrebbe applicarsi per la provenienza da cariche politiche, restando aperto in questo caso il problema di un allineamento di trattamento tra incarichi apicali fiduciari e incarichi di responsabili degli uffici di diretta collaborazione</em>».</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Così l’ambito soggettivo della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 33/13, e successive modificazioni, comprende non solo le amministrazioni&quot; di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, ma anche le società in controllo pubblico come definite dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi  dell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.<br />  Sono escluse le società quotate come definite dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; sono comprese, invece, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell&#8217;ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell&#8217;organo d&#8217;amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.<br /> Diversamente, il d.lgs. 39/13 nel definire il campo di applicazione delle norme in tema di inconferibilità ed incompatibilità, laddove si riferisce  agli «enti di diritto privato in controllo pubblico», vi comprende le societa&#8217; e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita&#8217; di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell&#8217;articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; parimenti, nella categoria degli «enti di diritto privato regolati o finanziati», vi fa rientrare le societa&#8217; e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalita&#8217; giuridica, nei confronti dei quali l&#8217;amministrazione che conferisce l&#8217;incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell&#8217;attivita&#8217; principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l&#8217;esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attivita&#8217; attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;.<br /> Inoltre, con specifico riferimento alle società quotate, la nuova disciplina dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotta dall’art. 3 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 &#8211; recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  ha espressamente escluso entrambe le categorie di società (soc. quotate e emittenti strumenti finanziari) dall’ambito di applicazione della disciplina in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni che ricadono sulle società in controllo pubblico. Invece, l’art. 22 comma 3, del d.lgs.n. 39/2013 esclude l’applicabilità degli articoli 9 e 12 del medesimo decreto in materia di incompatibilità “agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate”, mentre l’esclusione  non riguarda  anche le ipotesi di inconferibilità( In tal senso si veda la delibera n. 1012 del 11 ottobre 2017 relativa ad una segnalazione in merito ad una presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013 in capo all’amministratore delegato dell’Enav S.p.a).</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Nella relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 39 del 2013), presentata nel Luglio 2015,  si è segnalato, tra l’altro, che i rischi degenerativi insiti nelle “revolving doors” e nel cumulo di cariche riguardano non solo le cariche amministrative, ma anche le cariche politiche, e proprio l’attuazione del d.lgs. 39 fa emergere un divario tra la protezione allestita per le cariche amministrative e quella, lacunosa e risalente, relativa alle cariche politiche, tenute esse pure al rispetto dei principi di disciplina, onore ed imparzialità di cui agli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione. Da ciò si è proposto il quesito circa la possibilità di ridurre questo divario, nell’ambito di una eventuale revisione del decreto e della relativa delega, per istituire un regime generale concernente la possibilità di accedere alle cariche politiche e di cumularle con altre cariche, simmetrico a quello riguardante le cariche amministrative.</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano – La prospettiva del giurista</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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<p>SOMMARIO: 1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale; 2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza; 3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi   1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO: 1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale; 2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza; 3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi</strong><br />  <br /> <strong>1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale</strong><br /> Alle soglie del quarantesimo anniversario della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, negli studi di carattere interdisciplinare dedicati alle trasformazioni che hanno finora investito il sistema – inteso quale complesso di apparati e di procedure – preordinato alla effettiva attuazione del diritto fondamentale alla tutela della salute, un ruolo centrale occupa il tema dei principi erogativi e degli elementi organizzativi. Un tema per la cui adeguata comprensione è opportuno disporsi secondo una prospettiva di analisi integrata ed interdisciplinare, finalizzata a cogliere le duplici implicazioni, giuridiche ed economiche<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, espresse da uno dei principali strumenti di incremento del benessere e di evoluzione del welfare, teso ad una più ampia realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale fra i cittadini (art. 3 Cost.) e, più in generale, fra i soggetti che trovano riconoscimento e tutela nel nostro ordinamento giuridico in quanto titolari di diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> In estrema sintesi, lo stato dell’arte della materia suggerisce di annoverare fra i principi erogativi l’uguaglianza e l’universalità nell’accesso (nell’ottica dell’utente), la sostenibilità economico-finanziaria e l’appropriatezza selettiva delle prestazioni (nell’ottica del decisore politico e dei prescrittori), la tutela della concorrenza e il principio comunitario della libera prestazione dei servizi (nell’ottica dei fornitori e delle aziende erogatrici); mentre il federalismo, l’aziendalizzazione, la differenziazione e la valorizzazione delle autonomie territoriali possono considerarsi i più rilevanti elementi di organizzazione del servizio.<br /> Tuttavia, i termini della questione possono essere più compiutamente focalizzabili valorizzando gli spunti emersi dai contributi svolti da Federico Toth, il quale ha illustrato i modo puntuale i principali caratteri strutturali dei sistemi sanitari, facendo in particolare riferimento ai modelli di finanziamento e delineando una classificazione nell’ambito della quale il sistema italiano trova una sua specifica posizione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>; e da Paolo Bianchi il quale ha, poi, completato il quadro ponendosi nella dimensione costituzionalistica del diritto alla salute, complementare a quella politologica che essa viene ad arricchire, ponendo in evidenza in quali ordinamenti il diritto alla salute trova una consacrazione nella Carta fondamentale, in quali ordinamenti invece no, con quali rispettive conseguenze, e soffermandosi in special modo sulla verifica delle modalità conformative della tutela del diritto e, in ultima analisi, del livello al quale viene assicurata la garanzia d’esercizio del diritto stesso<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Questo schema di fondo, nel quale inscriviamo il nostro ordinamento sanitario che può essere descritto in termini di tendenziale fornitura delle cure secondo schemi di gratuità e universalità muovendo dal riconoscimento del diritto alla salute quale diritto fondamentale, con tutte le implicazioni che ne derivano, deve essere completato con alcuni altri fondamentali ingredienti, che in parte lo stesso presidente Chiappinelli ha in qualche modo vagheggiato nel dettare le conclusioni della prima sessione di lavori.<br /> Il primo aspetto di cui tener conto attiene al vincolo di bilancio, cioè al tema ormai noto e arcinoto dei condizionamenti finanziari<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa. Il secondo è rappresentato dall’elemento territoriale.<br /> Pur senza sconfinare nel campo riservato ad altri colleghi e, in particolare, senza entrare <em>funditus</em> nella tematica del riparto di competenze fra Stato e Regioni<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, devo tuttavia premettere che la comparazione fra sistemi sanitari per quanto riguarda il contributo che il nostro modello può dare non possa prescindere dall’analisi delle variabili “infrastatuali” e, quindi, dalla considerazione delle peculiarità che ciascun sistema sanitario regionale presenta pur senza pretendere, almeno in questa sede, di tracciare o ricalcare classificazioni nette o di illustrare nel dettaglio le modalità di organizzazione e funzionamento dei nostri ventuno sistemi sanitari regionali: mi accingo, tenterò, pertanto, di verificare come, da un lato, il profilo del vincolo di bilancio e, dall’altro, il profilo della territorialità del servizio incidono sul nostro “sistema salute” consentendo l’emersione delle sue principali peculiarità, invarianti e differenziazioni.<br /> Uno dei punti di partenza del ragionamento che intendo svolgere è che oggi sempre più gli elementi organizzativi e i principi erogativi si condizionano reciprocamente e si intersecano. Naturalmente faccio riferimento agli elementi organizzativi sul presupposto che essi impattino fortemente sulle caratteristiche dei sistemi regionali, esprimendo una forte valenza in termini di “territorializzazione”. Ciò premesso, avrei individuato quelle che a mio avviso possono essere considerate le principali chiavi di lettura del sistema. Esse sono, in ordine sparso: i) il sistema di finanziamento nel quadro della articolazione territoriale dei servizi sanitari; ii) il modello della concertazione fra i livelli di governo; iii) le misure relative alla organizzazione di servizi e prestazioni; iv) la mobilità sanitaria e i suoi effetti; v) profili organizzativi e tutela della salute in ambito regionale; vi) il rapporto fra strutture pubbliche e private; vii) le ricadute prodotte dalla più recente normativa che, sebbene non sia sempre e adeguatamente considerata, a mio giudizio condiziona e anche non poco le modalità di funzionamento del nostro sistema salute.<br /> Mi riferisco, a tal ultimo riguardo, innanzitutto alla prospettiva contabilistica in cui si colloca il tema dell’armonizzazione dei bilanci e, segnatamente, all’incidenza che il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 118, uno dei vari decreti attuativi del c.d. federalismo fiscale, spiega nei vari ordinamenti regionali. E mi riferisco, in seconda battura, all’attenzione da riservare alle esperienze delle regioni sottoposte a piano di rientro, fra cui la Regione Lazio che ci ospita, nell’ambito delle quali possono isolarsi alcune specificità o nodi critici legati, per esempio, alla copertura “postuma” dei disavanzi e, poi, alla destinazione del c.d. extragettito, cioè dei risparmi che si generano attraverso la realizzazione dei piani di rientro, non al settore sanitario ma al finanziamento di altri servizi pubblici essenziali come il trasporto pubblico. Invero, nel momento in cui le problematiche di ordine finanziario intersecano, per un verso, le dinamiche del processo di armonizzazione contabile avviato dal citato D. Lgs.vo n. 118 del 2011 e, per altro verso, l’assoggettamento ai piani di rientro anche degli enti del Servizio sanitario regionale in forza della estensione disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (su cui tornerò più avanti), vengono sollecitate riflessioni tanto sulla destinazione “differita” di quota parte del finanziamento indistinto a copertura delle perdite delle Asl, quanto sulla complessiva destinazione, in parte extra-sanitaria, del gettito derivante dalla manovra fiscale aggiuntiva.<br /> Per finire, ho anche individuato alcuni aspetti regolatori di preminente interesse che il decreto nuovi LEA sanitari del 17 gennaio scorso, entrato in vigore il 19 marzo successivo, presenta relativamente al tema del finanziamento delle prestazioni socio-assistenziali: in un contesto in cui la funzione di garantire i livelli essenziali delle prestazioni va considerata quale diretta espressione del dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti i cittadini il pari godimento dei diritti (art. 3, comma 2, Cost.) e, pertanto, dovrebbe favorire le possibilità di sviluppo della persona umana attraverso l’eliminazione o la riduzione delle sperequazioni sociali e territoriali e l’uniforme fruizione degli stessi LEA: i quali ultimi, peraltro, comportano consistenti ricadute organizzative in termini di vincolo all’autonomia regionale ma, specularmente, rientrano nella ormai vasta congerie degli strumenti di codecisione, di coordinamento o raccordo istituzionale fra gli esecutivi di centro e periferia, utilizzati sempre più diffusamente nella materia <em>de qua</em>.<br /> È appena il caso di richiamare, in sintesi, quelle che sono le caratteristiche del sistema attuale di finanziamento quale risultanti dall’evoluzione storica, ricordando come il finanziamento del servizio sanitario ha formato oggetto di regolazione da parte di due tipologie di provvedimenti: a) interventi organici volti a definire la configurazione strutturale del sistema con importanti risvolti sulla spesa (L. n. 833 del 1978; D.Lgs. n. 502 del 1992; D. Lgs.vo n. 229 del 1999); b) interventi di tipo contingente, finalizzati al contenimento della spesa e al ripiano dei disavanzi (essenzialmente, leggi finanziarie). Fra i provvedimenti del primo gruppo una speciale menzione merita il D. Lgs.vo n. 56 del 2000, adottato con l’obiettivo di portare a compimento il processo di regionalizzazione del finanziamento della sanità attraverso due obiettivi: 1) la soppressione del fondo sanitario nazionale; 2) l’avvio di un sistema basato sulla capacità fiscale regionale, corretta da una parziale perequazione, in un quadro in cui il modello del federalismo fiscale si inscrive in un più ampio disegno di valorizzazione delle istanze autonomistiche e, anzi, rappresenta la condizione necessaria di funzionamento di un assetto decentrato delle funzioni pubbliche cui hanno dato impulso, nel nostro panorama legislativo, dapprima la L. n. 59 del 1997 di attuazione del decentramento amministrativo e, successivamente, la L. cost. n. 3 del 2001 che ha operato una redistribuzione della potestà legislativa ed amministrativa fra i livelli di governo.<br /> L’esito normativo del percorso succitato è compendiato nell’art. 26, comma 5, D. Lgs.vo n. 68 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall’esercizio 2013 «il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall&#8217;Italia in sede comunitaria, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni».<br /> Se prendiamo atto di un assetto in cui il fabbisogno sanitario nazionale, compatibile con i vincoli economico-finanziari di matrice anche europea, viene quantificato in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei LEA e sulla base del costo medio standard rilevato nelle regioni <em>benchmark</em>, possiamo ricavarne alcune rilevanti riflessioni di carattere sistematico. Il primo punto dal quale muoverei è la sottolineatura del peso crescente che il fattore territoriale va assumendo nel nostro sistema. Se, infatti, volgiamo lo sguardo alle caratteristiche del sistema, viene naturale innanzitutto chiedersi da quali tendenze il nostro ordinamento sia da tempo percorso e perché. Ebbene, la tendenza di fondo appare piuttosto chiara nell’indicare la valorizzazione dei modelli di ideale collaborazione, cioè dal modulo pattizio, del modulo dell’intesa, dell’accordo. E tanto già a partire dal finanziamento stesso del sistema nazionale che trova la sua sede naturale nei patti della salute, e quindi in strumenti concertativi; ma analoga constatazione vale, ad es., anche rispetto al nuovo procedimento determinativo dei LEA, sulla cui base è stato adottato il DPCM del gennaio 2017 entrato in vigore nel successivo mese di marzo: il riferimento è, in particolare, all’art. 1, comma 554, della legge di stabilità per il 2016 che ha innovato in modo consistente la nostra materia, delineando un modello che, peraltro, ricalca molto il vecchio FSN e di fatto enfatizza vieppiù l’approccio concertativo laddove prevede, da un lato, la previa intesa della conferenza Stato-Regioni e, dall’altro, il parere, seppur non vincolante, delle competenti commissioni parlamentari destinato poi a confluire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Il punto di partenza della nostra analisi deve essere, allora, quello che – in un sistema ispirato ai principi della aziendalizzazione e del decentramento delle funzioni a livello regionale – vede il fattore territoriale assumere un peso sempre più determinante rispetto al binomio finanziamento/organizzazione del servizio sanitario. Viene, così, portato a compimento quel disegno federalista introdotto timidamente dal citato D. Lgs.vo n. 56 del 2000: quella prima disciplina in materia di federalismo fiscale a proposito della quale era stato efficacemente osservato che «quantomeno in termini di principio, si afferma una regola di responsabilità, nel senso che ogni Regione potrà finanziare, per qualità e quantità, quel certo servizio che sia in grado e nella possibilità di finanziare»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br />  <br /> <strong>2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza</strong><br /> Ma tutta un’altra congerie di misure organizzative impattano fortemente sugli ordinamenti regionali. Ne ho censite alcune, quelle principali o che comunque presentano il maggior interesse scientifico per lo studioso della materia.<br /> A] Per cominciare, vi sono le misure legate al disegno normativo che potremmo definire della “centralizzazione decentrata” a livello regionale degli acquisti, tema assai articolato e complesso che involge le procedure di gara per l’acquisizione e la fornitura dei farmaci, di cui al successivo punto 2. La <em>ratio</em> della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti è, notoriamente, quella di favorire l’incremento della concorrenza fra gli operatori economici e dell’efficacia nell’affidamento della pubblica commessa facendo leva sulla designazione di un organismo centrale con la finalità istituzionale di procedere all’acquisto di servizi, beni, lavori e forniture per un numero variabile di amministrazioni aggiudicatrici. Si tratta di un sistema capace potenzialmente di generare consistenti risparmi rispetto a varie voci: costi di acquisto (grazie alle economie di scala); costi amministrativi e di transazione (per effetto della riduzione delle procedure e della quantità e parcellizzazione degli obblighi informativi); riduzione degli incentivi a colludere; riduzione del personale dedicato alla gestione della funzione di acquisto; standardizzazione dei processi (con effetti in termini di riduzione delle attività e dei tempi, ad es., occorrenti per la predisposizione  dei bandi e capitolati di gara); specializzazione dello staff amministrativo (se si punta sulla realizzazione di <em>task-force</em> e si investe nella formazione, adeguata e specifica, del personale). È così che, accanto alla tradizionale modalità della singola iniziativa aziendale (il bando di gara che ciascuna struttura predisponeva per l’approvvigionamento dei servizi e delle forniture che le occorressero), ha preso piede, sotto l’influsso di una legislazione che ne ha imposto sempre più fortemente l’adozione, il modello della centrale unica di committenza (a livello statale opera la Consip s.p.a. mentre varie centrali sono state istituite su base regionale)<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e il modello degli acquisti unificati su base regionale o di area vasta (Soggetti Aggregatori, Unioni d’acquisto fra aziende sanitarie, SUA – stazione unica appaltante, SDA – sistema dinamico d’acquisto). L’aggregazione della domanda presuppone il censimento unitario del fabbisogno ma, al contempo, pone l’esigenza di contemperare gli effetti positivi sul bilancio con le esigenze di qualità e di rispondenza al bisogno e al contesto intesa, quest’ultima, quale corrispondenza della fornitura ordinata dalla centrale alla specificità o complessità del bene o servizio da acquisire. Inoltre, se non adeguatamente gestita, la concentrazione delle procedure di acquisto in un’unica stazione appaltante può comportare un <em>vulnus</em> alla concorrenza in danno delle piccole e medie imprese che non riescano a soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara (stante la suddivisione in lotti, la possibilità di grandi raggruppamenti, la sussistenza di accordi quadro con diversi operatori economici, il divieto di subappalto), cagionando un possibile aumento dei costi e un livellamento verso il basso della qualità dei beni e servizi forniti. Altri <em>deficit</em>, misurabili attraverso una serie di utili indicatori delle performances del “decentramento centralizzato”<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, sono stati variamente ricollegati alla disomogeneità dei sistemi regionali, alla scarsa interconnessione fra di essi, al ritardo nella elaborazione di linee guida complete ed appropriate<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> B] Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione delle forniture di farmaci, compresi i farmaci innovativi, emerge il profilo cruciale dell’equivalenza terapeutica e della suddivisione in lotti degli appalti che, tuttavia, non può spingersi fino a sacrificare le esigenze di continuità terapeutica e la libertà del prescrittore di scelta nella terapia più adeguata per il paziente. Secondo le Linee guida Aifa, “la valutazione dell’equivalenza terapeutica è un metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e sicurezza. Tale approccio non esclude l’esistenza di peculiarità di singoli principi attivi, che dovranno essere identificate e garantite nell’uso clinico” (cfr. determinazione n. 204/14 del 21 marzo 2016). I pareri resi dall’Agenzia sensi dell’art. 15, comma 11-ter, del d.l. n. 95/2012, “riguardano l’equivalenza terapeutica tra medicinali originatori e i rispettivi equivalenti rispetto ad altri farmaci originatori e corrispondenti equivalenti, a base di principi attivi diversi. Analoghe considerazioni valgono anche per i farmaci biologici<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, inclusi i biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari” (<em>ibidem</em>)<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. L’utilizzo delle c.d. equivalenze terapeutiche (cfr. Delibera Aifa n. 458/2016)<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>: a) ha come principale scopo quello di permettere acquisti centralizzati di farmaci attraverso procedure di evidenza pubblica suscettibili di generare un risparmio di costi in un settore oggetto di ripetuti interventi di <em>spending review</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a>; b) è particolarmente rilevante per farmaci utilizzati direttamente in ospedale o forniti ai cittadini attraverso l&#8217;erogazione diretta (direttamente dalle farmacie delle Aziende sanitarie o &quot;per conto&quot; attraverso le farmacie al pubblico); c) è applicato nell&#8217;interesse dei pazienti e dei cittadini in quanto si propone l&#8217;obiettivo di facilitare l&#8217;accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza, alla luce delle conoscenze scientifiche, ad un prezzo determinato dalla libera competizione; d) garantisce, nondimeno, la libertà prescrittiva del singolo medico nella misura in cui quest&#8217;ultimo potrà individuare aree di utilizzo specifico dei singoli principi attivi all&#8217;interno della classe di farmaci coinvolti nell’equivalenza terapeutica<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. In definitiva, anche alla luce dei pertinenti indirizzi giurisprudenziali, l’accorpamento dei farmaci in un unico lotto di gara rappresenta una “accettabile approssimazione” e, grazie alla possibilità di acquisire, in base alle esigenze terapeutiche che si manifestano poi in concreto, anche i farmaci diversi da quelli offerti dall’impresa aggiudicataria, costituisce un adeguato punto di equilibrio tra, da un lato, la tutela della concorrenza e nel contempo dell’interesse pubblico ad approvvigionarsi di farmaci contenenti un dato principio attivo al miglior prezzo disponibile e, dall’altro, la tutela del diritto alla salute, declinato nella garanzia della continuità terapeutica e della possibilità di accedere comunque ai farmaci dimostratisi i più adatti<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> C] Viene, quindi, in gioco il capitolo della armonizzazione dei bilanci, al quale si correlano le questioni inerenti ai costi standard, ciascuno dei quali soggiace a modalità di rilevazione che partono dall’esperienza maturata per l’appunto nell’ambito del singolo servizio sanitario regionale laddove, com’è noto, le regioni <em>benchmark</em> vengono selezionate in base ad alcuni criteri che attestano la qualità e le caratteristiche strutturali del servizio nelle varie regioni, che entrambe naturalmente dipendono dalla organizzazione dello stesso. Più in generale, va ricordato come le dinamiche finanziarie e le problematiche della finanza sanitaria si incrociano a livello regionale con il processo inaugurato dal d.lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118, recante principi contabili e norme operative finalizzate a garantire trasparenza e comparabilità dei dati di bilancio per gli enti territoriali, per gli enti ed organismi strumentali e per gli enti che operano nel settore sanitario. Le principali innovazioni introdotte da detto provvedimento investono, in un’ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, le modalità di redazione e di consolidamento degli stessi<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> D] Proseguendo, rileva il sistema del commissariamento e dei piani di rientro, che oggi non sono soltanto regionali ma anche aziendali (cfr. art. 1, commi da 524 a 536, l. n. 208 del 2015 &#8211; Legge di Stabilità 2016), grazie alla estensione di una esperienza che ha dato frutti apprezzabili anche e soprattutto grazie alla sorveglianza esercitata dagli organi ministeriali sulla formulazione delle politiche gestionali e finanziarie e sulla adozione dei provvedimenti attuativi degli obblighi nascenti dai piani stessi che i commissari <em>ad acta</em>, nelle persone dei presidenti delle giunte regionali o di professionalità esterne secondo il moto pendolare della normativa in materia<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, sono chiamati ad osservare. Viene al riguardo in gioco, ancora una volta, la giurisprudenza costituzionale che ha avuto modo, ad es., di censurare, in relazione all’art. 81 Cost., l’aggiramento del divieto, contenuto nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi non espressamente previsti dal piano stesso (sent. 25 marzo 2013 n. 51); o di dichiarare l’illegittimità delle misure di incentivazione economica per la mobilità volontaria del personale del comparto sanità adottate in assenza di qualsiasi coordinamento con i poteri attribuiti al Commissario per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (sent. 14 gennaio 2010 n. 2); o di giudicare parimenti illegittima una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario operante presso il servizio sanitario regionale (utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del piano di rientro (sent. 11 marzo 2011 n. 77)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> E] Una particolare menzione meritano, poi, i cosiddetti LEA a valenza organizzativa, ai quali fra l’altro si ricollega il D.M. 70/2015 sui requisiti di assistenza ospedaliera, adottato in un’ottica di riduzione dei posti letto e che, a ben vedere, declinano quella appropriatezza organizzativa che anche nel DPCM nuovi LEA, entrato in vigore lo scorso 19 marzo, ha conosciuto un ulteriore impulso. Detto decreto contiene, infatti, una serie di norme che sottopongono al giudizio di appropriatezza/inappropriatezza le tipologie di strutturazione e durata dell’assistenza, secondo una scala appositamente graduata che va dal ricovero vero e proprio, al <em>day surgery</em>, al<em> day hospital</em>, al trattamento in ambito ambulatoriale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> F] C’è, ancora, la mobilità regionale, anch’essa a sua volta influenzata dall’organizzazione del servizio e dal livello qualitativo e quantitativo e di offerta delle prestazioni, cui non sono indifferenti le politiche di reclutamento del personale dipendente e delle figure dirigenziali<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>: un indicatore – quello della qualità organizzativa del servizio – che presenta la sua massima sensibilità relativamente alle regioni cosiddette di confine. È, invero, innegabile come anche la mobilità sanitaria sia condizionata dagli standard strutturali e qualitativi del servizio sanitario regionale, che si risolvono in un altro dei fattori atti ad incidere sui livelli di finanziamento, atteso che attraverso le cosiddette matrici, cioè il saldo tra mobilità attiva e passiva, si condiziona il riparto del fondo sanitario<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, in un panorama che vede le regioni esercitare una serie di poteri conformativi del sistema: dalla gestione delle già menzionate procedure di evidenza pubblica all’utilizzo della “leva” dei prontuari e dei percorsi terapeutici<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>; dalla raccolta dei dati sul rischio clinico (errori e contenzioso), secondo le previsioni della c.d. legge Gelli n. 24 del 2017 recentemente approvata, che affida alle Regioni poteri consistenti di governo anche in questa materia (art. 2, L. n. 24, cit.)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, alla gestione dei dati sensibili attraverso banche dati da parte delle aziende sanitarie locali (art. 4, L. n. 24, cit.)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>; dagli adempimenti connessi all’attuazione dei piani di rientro alla definizione degli orari e dei turni negli servizi farmaceutici che compongono la rete territoriale, riguardo alla quale qui si è ad es. sviluppato un fitto dibattito sull’obbligo di reperibilità dell’esercente anche in assenza di prescrizione medica<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Sicché, in definitiva, l’esercizio delle competenze regionali in materia di organizzazione del servizio impatta sul livello di tutela della salute nei singoli contesti territoriali.<br />  <br /> <strong>3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi</strong><br /> Naturalmente le regioni non sono solo attori del sistema, non senso che non esercitano soltanto poteri attivi ma sono, a loro volta, soggetti a verifica. Sono sottoposti, cioè, al giudizio sul loro operato. Ad essere state rese note negli ultimi giorni non sono soltanto le risultanze relative alla mobilità nell’anno 2016 che, purtroppo o comunque in modo abbastanza ripetitiva, replicano sostanzialmente gli esiti delle rilevazioni precedenti per quanto attiene alle regioni che hanno maggiore capacità attrattive rispetto a quelle che invece vedono costantemente aumentare il flusso migratorio al di fuori dei propri confini dei pazienti alla ricerca di un trattamento sanitario più adeguato. È, infatti, recentissima anche la cosiddetta esibizione delle “pagelle”, ossia delle valutazioni riportate dai singoli sistemi regionali sulla base delle famigerate griglie LEA che costituiscono il principale strumento di monitoraggio e verifica della erogazione delle prestazioni sul territorio: ebbene, da tali esiti, puntualmente riferiti dagli organi di stampa, è stato possibile apprendere che gli standard di assistenza non sono garantiti, in particolare, in cinque regioni del nostro mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Molise e Sicilia).<br /> Detto ciò, e richiamando, sempre a proposito dei riflessi sull’organizzazione, le evoluzioni giurisprudenziali che meritoriamente tendono ad evidenziare come anche le strutture pubbliche debbano essere ormai responsabilizzate dal punto di vista della gestione delle risorse<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, essendo sempre più insostenibile l’idea di destinare ad esse in linea di massima un finanziamento libero o ripiani di spesa <em>ad libitum</em> sul presupposto che possano beneficiare in sostanza di una facoltà di spesa incontrollata, mi avvio alla conclusione soffermandomi su quelle che ritengo essere ancora le principali criticità del sistema.<br /> Innanzitutto il decreto armonizzazione, materia nella quale è intervenuta una interessante e limpidissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 184 del 2016, estensore il giudice Carosi, che ha tracciato i confini delle competenze che le regioni sono legittimate ad esercitare in tema di gestione del sistema contabile<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. Una sentenza che, prima di fornire risposta specifica alle censure di costituzionalità sollevate nella fattispecie, ha ricostruito i rapporti fra centro e periferia nella materia <em>de qua</em>, in particolare fra il decreto statale sulla armonizzazione dei bilanci e le varie legislazioni regionali, affrontando il presente quesito: quali sono o devono essere i margini di autonomia legislativa, quindi di conformazione autonoma dei rispettivi ordinamenti da parte dei legislatori regionali, dopo l’entrata in vigore del d.lgs.vo n. 118 del 2011? Il problema sullo sfondo non è nuovo: se non disponiamo di dati omogenei e se gli enti adottano contabilità diverse, ora di tipo patrimoniale ora di tipo finanziario, i sistemi non possono dialogare fra loro e i dati non sono confrontabili, di modo che questo <em>deficit</em> incide negativamente sul censimento dei dati e sulla loro stessa trasparenza, sull’esercizio dei poteri di programmazione e, in ultima analisi, sulla efficacia delle verifiche. In realtà, come si è prima accennato, il decreto 118 ha cercato di porre rimedio a un tale ordine di problemi, introducendo una serie di correttivi strutturali, fra cui la perimetrazione di entrate ed uscite relative alle risorse del Servizio sanitario regionale, la costituzione dei conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al finanziamento del SSR e, soprattutto, l’istituzione delle c.d. Gestioni sanitarie accentrate.<br /> Provando a mettere ordine anche dal punto di vista classificatorio fra le forme di finanziamento del SSN<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, nella riferita decisione la Corte ha altresì evidenziato come l’armonizzazione dei bilanci rappresenti, tuttavia, solo il “limite esterno” all’autonomia costituzionalmente garantita della regione in materia di sistema contabile<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, atteso che l’autonomia regionale è funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa. In altre parole, un conto è assicurare, ed anzi imporre per le finalità suddette, l’omogeneizzazione del linguaggio contabile, altra cosa è garantire all’ente territoriale di individuare gli obiettivi, stanziare le risorse, concretamente destinarle e consentirgli la verifica circa il raggiungimento di quegli obiettivi sottoponendosi al giudizio della collettività amministrata in forza dell’autonomia che gli è costituzionalmente riconosciuta<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. Una autonomia il cui esercizio può, tuttavia, produrre risultati mutevoli a seconda delle risorse disponibili e della capacità delle amministrazioni dando luogo a quella «differenziazione regionale, tipica del sistema italiano, che è fonte di disparità»<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Vanno, infine, segnalate alcune rilevanti peculiarità, tipiche dell’ordinamento laziale ma non solo. La prima si lega al conseguimento dell’equilibrio economico delle ASL mediante l’assegnazione differita dell’originario accantonamento trattenuto dalla Gestione sanitaria accentrata in sede di riparto del fondo sanitario regionale. In sostanza, nelle regioni sottoposte a piano di rientro è invalsa la prassi non soltanto di ridurre l’entità del finanziamento a monte ma anche di differire l’erogazione delle risorse secondo una tecnica che sembrerebbe di ripiano a piè di lista in quanto comporta una compensazione postuma del fabbisogno, capace di ridurre la disponibilità finanziaria da parte del decisore politico. Un tale meccanismo è suscettibile di generare, a mio parere, una sfasatura temporale nell’erogazione delle risorse per eccesso di accentramento che rende l’azienda in corso di esercizio ignara di quante risorse poter utilizzare con esattezza per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi che ha preventivamente stabilito. Tutto ciò incide evidentemente sulla programmazione e sull’autonomia gestionale e innesca una sorta di ripiano a piè di lista per la copertura finale del fabbisogno, riducendo la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa ed accentuando il rischio di ritardi nei pagamenti ai fornitori con potenziali conseguenze in termini di contenzioso promosso nei confronti dell’ente. Il quesito di fondo è se il sistema di finanziamento delle Asl, adottato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, si allinei alla prospettiva seguita dal legislatore nazionale, intesa ad accrescere i compiti e le responsabilità rimessi alla Gestione sanitaria accentrata: o se con essa contrasti la riferita tendenza, prevalsa negli ultimi esercizi finanziari in alcune Regioni sottoposte a piano di rientro, di disporre l’accantonamento a cadenza annuale in favore della GSA di una quota rilevante dell’importo reso complessivamente disponibile per il finanziamento del SSR e, solo in un secondo momento e attraverso un provvedimento di revisione del riparto originario, di procedere – contestualmente all’approvazione definitiva dei bilanci d’esercizio degli enti – all’assegnazione in favore delle ASL della quota di finanziamento indistinto, precedentemente accantonata, nella misura necessaria al conseguimento dell’equilibrio economico per l’anno di riferimento. Pur nel rispetto della discrezionalità gestionale propria di ciascuna regione, sorgono invero interrogativi circa la piena coerenza della procedura sopra rappresentata rispetto al disegno normativo di riparto delle competenze tra regioni ed ASL e di riparto del FSR di parte corrente<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, che tendenzialmente affida l’espressa formulazione delle norme in materia di finanziamento delle aziende stesse e di remunerazione dei soggetti erogatori, pubblici  e privati accreditati, comprese le aziende ospedaliere, ad una legge di programmazione sanitaria regionale. Alla regolazione dei rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori, si affianca, poi, l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e vigilanza, in un’ottica di responsabilizzazione della aziende alla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate e al perseguimento dei livelli assistenziali (cfr., per un riscontro, L.R. Lazio 31 ottobre 1996 n. 45, che prevede la definizione <em>ex lege</em> degli stessi criteri di riparto del FSR)<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. In definitiva, dopo l’estensione alle aziende della disciplina sui piani di rientro le frizioni si misurano non soltanto più sul piano squisitamente contabile e finanziario ma anche su quello, peraltro al primo strettamente connesso, organizzativo e funzionale, il che richiede un opportuno affinamento degli strumenti di programmazione.<br /> Ultimo problema è quello del conseguimento dell’avanzo sanitario e della destinazione dell’extragettito al finanziamento e al ripiano dei deficit gestionali dei servizi pubblici essenziali. Va segnalata, a tal proposito, la normativa che ha previsto per le Regioni, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di destinare il <em>surplus</em> del gettito da fiscalità aggiuntiva rispetto al disavanzo sanitario a finalità extra-sanitarie: si tratta, in particolare, dell’art. 2, comma 6, del d.l. 15 ottobre 2013 n. 120 (conv. con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013 n. 137), con cui è stata prevista, per le Regioni in piano di rientro “che presentano un disavanzo sanitario decrescente ed inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote”, previa verifica del Tavolo tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali o, in alternativa, di destinare il <em>surplus </em>accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di “servizi pubblici essenziali ed all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. A mio avviso, destinare ad altri comparti il risparmio di spesa che si consegue nel settore sanitario, al di fuori di una logica sistematica di coordinamento e di riorganizzazione, è foriero di un duplice ordine disfunzioni. La prima è che si rinuncia a promuovere l’efficienza e la capacità autonoma di rispetto degli equilibri aziendali da parte degli enti del servizio sanitario regionale, disincentivandoli a risparmiare somme che poi non verrebbero riutilizzate per le finalità proprie del settore che specificatamente governano. La seconda è una carenza di visione d’insieme e di correlazione tra finanziamento e programmazione, fra recupero delle risorse e riorganizzazione dei servizi, risolvendosi in pratica tali misure – in assenza di un disegno complessivo di raccordo tra i flussi – in forme di ripiano contingente, quasi impulsivo, del <em>deficit</em> in altri settori, in particolare in quello del trasporto pubblico, slegato da una logica compiuta di sistema.<br /> Ultimissimo aspetto è quello dell’assistenza socio-sanitaria. Accanto al perdurante ritardo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, uno dei problemi più delicati, che qui mi limito a sottoporre alla vostra attenzione, è quello posto dal decreto nuovi LEA sanitari e, in particolare, dall’art. 30 che detta regole di non immediata comprensione riguardo al finanziamento di tale forma di assistenza. Naturalmente mi riferisco a quei casi che hanno già generano un folto contenzioso nel momento in cui si rende necessario stabilire chi sono i soggetti tenuti a corrispondere il costo della prestazione: se lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le ASL (per quanto riguarda la componente sanitaria), l’assistito e i suoi congiunti. L’area nevralgica è quella del bisogno più grave, in cui versano i disabili e gli anziani non autosufficienti, che esigono l’erogazione di cure mediche e di assistenza a ciclo continuo in forma di ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali, realizzandosi in tal modo quel connubio che va sotto il nome di integrazione socio-sanitaria. L’assistito riceve, in questo schema, prestazioni tanto di natura socio-assistenziale quanto di carattere sanitario, secondo un intreccio inseparabile di funzioni: la somministrazione di prestazioni terapeutiche, riabilitative, farmacologiche, ecc. non può essere disgiunta dall’assistenza personale e dal supporto allo svolgimento delle primarie attività quotidiane dell’assistito. In questa cornice la Corte di Cassazione ha trovato un punto di equilibrio condivisibile, stabilendo che laddove le due componenti sociale e sanitaria siano strettamente compenetrate ed inscindibili, si ritiene prevalente quella sanitaria per cui le risorse necessarie al pagamento della retta e, così, la corresponsione del costo della prestazione siano interamente a carico del servizio sanitario, quindi delle regioni e delle ASL<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Il decreto LEA compie una scelta diversa sulla scia del d.P.C.M. sull’ISEE n. 159/2013 ponendo a carico del bilancio regionale sanitario soltanto il 50% e quindi lasciando il compito di ripartire, per adesso ancora senza decreti attuativi e senza criteri precisi, il residuo 50% fra assistito ed ente locale, e lasciando aperto il problema della perimetrazione del nucleo familiare tenuto a contribuire al costo della retta accanto al beneficiario: se il solo coniuge o anche figli a carico, se soltanto i figli conviventi o anche figli maggiorenni non conviventi (in tale ultimo senso depone, con previsione discutibile, l’art. 6, comma 3, del citato d.P.C.M. 159/2013)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Tutti problemi la cui spiccata rilevanza socio-economica non lascia presagire un decremento della già numerose controversie proposte in sede giurisdizionale anche al fine di ristabilire nella loro giusta portata i principi di equità e proporzionalità nel riparto dei costi delle prestazioni sociali agevolate.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il presente scritto – consistente nel testo rielaborato della relazione svolta al Convegno internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, Università Roma Tre, 5-6 aprile 2017 – va pertanto associato alla lettura del contributo, in corso di pubblicazione nella Raccolta degli Atti del Convegno stesso, di F. Spandonaro, <em>Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano: la prospettiva dell’economista</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> La somministrazione di cure anche agli stranieri non cittadini rappresenta uno dei punti più qualificanti di rottura della teorica tradizionale sulla c.d. statualità dei diritti sociali, in base alla quale i diritti di libertà spettano agli uomini in quanto tali, purché si trovino nel territorio dello Stato, mentre i diritti sociali sono in via di principio diritti dei soli cittadini (per una enunciazione argomentata di tale teoria, cfr. G. Corso, <em>La protezione costituzionale dei diritti sociali</em>, in A. De Biase (a cura di), <em>Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali</em>, Roma, 2014, 275 ss.). Sul tema specifico dell’assistenza sanitaria agli stranieri, v. S. Pecorini, <em>L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia. Verso una tutela più ampia dei bisogni di salute degli immigrati</em>, in <em>Nuova rass.</em>, 2001, n. 2, 224 ss.; D. Culot, <em>L’assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2001, n. 6, 773 ss.; A. Oriti, <em>Accesso alle cure degli stranieri presenti in Italia</em>, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2005, n. 4, 80 ss.; A. Morleo, <em>Il diritto alla salute delle persone senza fissa dimora</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2005, n. 5, 18 ss.; A. Randazzo, <em>La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?</em>, in <em>Consulta online</em>, 2012; S. Ricci – L. Dimasi, <em>Stranieri irregolari, diritti alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2013, n. 3-4, 21 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul punto, già F. Toth, <em>Non solo Bismarck contro Beveridge: sette modelli si sistema sanitario</em>, in <em>Riv. it. pol. pubbl.</em>, 2016, n. 2, 279 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> P. Bianchi, <em>La disciplina dei sistemi sanitari nell’analisi giuridica comparata</em>, in <em>Raccolta Atti</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il carattere ineluttabile del condizionamento finanziario del diritto è descritto plasticamente dalla giurisprudenza che evidenzia come «il mutamento sopravvenuto delle circostanze finanziarie può determinare legittimamente una riduzione delle entrate effettive in sede di riparto del FSN» (Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5539).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Fra gli scritti di riferimento, v. D. Morana, <em>Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Rass. parl.</em>, 2010, n. 3, 707 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Il sistema di finanziamento ha formato oggetto di puntuale ricostruzione nella sentenza 14 luglio 2017 n. 192 della Corte costituzionale. Vi si legge, infatti, al 9.2.2. del <em>Considerato in diritto</em>, che la determinazione del concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard deve necessariamente avere carattere globale e, dato il dinamico evolversi delle molteplici esigenze da contemperare, non può fare a meno di collegarsi a un determinato orizzonte temporale di programmazione finanziaria: a ciò fa riferimento lo stesso art. 26, comma 1, del d.lgs.vo 6 maggio 2011 n. 68, quando stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria». Aggiunge la Corte che se è ben vero che, in base al già citato art. 26, comma 1, del d.lgs.vo n. 68 del 2011, cit., il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato «tramite intesa», tuttavia questo principio legislativo non vincola in modo assoluto e inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere, posto che nessun accordo può condizionare l’esercizio della funzione legislativa (in tal senso, C. cost. 21 luglio 2016 n. 205, 11 marzo 2011 n. 79 e 28 dicembre 2001 n. 437), né il principio di leale collaborazione si impone nel procedimento legislativo parlamentare. D’altra parte, la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e organizzare i servizi sanitari: sicché, a fronte di misure statali di coordinamento finanziario che incidono sull’autonomia delle Regioni, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze statali e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il pieno coinvolgimento di queste ultime, potendo ciò avvenire anche riconoscendo loro poteri di determinazione in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> R. Ferrara, <em>L’ordinamento della sanità</em>, Torino, 2007, 191, il quale rileva come «il principio di responsabilità e quello di autosufficienza costituiscono il centro di gravità del sistema di finanziamento del servizio pubblico (<em>rectius</em>, di ogni singolo servizio sanitario regionale)».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Le centrali di committenza possono (art. 37, d.lgs. n. 50/2016) sono organismi di diritto pubblico che possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5 dello stesso art. 37.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Gli indicatori della qualità ed efficienza del sistema maggiormente qualificanti possono essere considerati i seguenti: lo stato delle normative regionali; la misurazione degli esiti in termini di numero delle procedure, valore aggiudicato, definizione dei fabbisogni; il coinvolgimento delle professionalità sanitarie; l’obbligatorietà o meno dell’adesione alle convenzioni; la trasparenza e la circolazione delle informazioni; la celerità e la semplificazione delle procedure e relative fasi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> L’elenco degli inconvenienti riscontrati non si ferma purtroppo qui. L’esperienza ha, ad es., mostrato che non di rado sul funzionamento delle centrali di acquisto ha pesato negativamente la carenza di una preparazione necessaria alla predisposizione dei capitolati di gara, probabilmente dovuta anche alla indisponibilità di risorse a disposizione degli enti per formare i propri dipendenti. L’inadeguatezza della base d’asta è frequente causa di mancata aggiudicazione e del successivo ricorso ad una procedura negoziata. In un contesto in cui l’ambito territoriale prevalente è quello regionale e si pone anche una questione di riparto di competenze fra i livelli di governo, delicati problemi sono, inoltre, frequentemente sorti con riguardo al bene “farmaco” che spesso non è oggetto merceologico esclusivo e che deve tenere conto della mutevolezza tanto dell’oggetto della gara (si può stipulare un contratto con i singoli fornitori o, piuttosto, una convenzione) quanto dell’ampiezza del fabbisogno (uso del farmaco in ambiente ospedaliero, distribuzione diretta, distribuzione per conto, ecc…). Per elevare la qualità e la funzionalità del modello sarebbe opportuno perseguire: un adeguato grado di innovazione tecnologica dello strumento di gestione della gara; una pianificazione appropriata della domanda interna; un livello effettivo di partecipazione degli <em>stakeholders</em> aziendali; una determinazione della base d’asta basata sull’evoluzione conosciuta del mercato; una misurazione continua del rapporto differenziale fra qualità attesa e qualità erogata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> I farmaci biosimilari possono svolgere un ruolo nodale offrendo l’opportunità di garantire l’accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano riducendo i costi per il servizio sanitario nazionale e contribuendo alla sostenibilità del sistema, con particolare riferimento per i pazienti “<em>naive</em>” che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Il giudice amministrativo ha, di conseguenza, precisato che la valutazione di equivalenza da parte dell’AIFA si rende necessaria (solo) quando i farmaci presentino differenti principi attivi: cfr., in tema di sostituibilità tra <em>originator</em> e farmaco biosimilare, Cons. Stato, III, 3 dicembre 2015 n. 5476; nello stesso senso, in una controversia concernente l’imposizione di limiti alla prescrivibilità di farmaci da parte del medico curante, Sez. III, 10 agosto 2016 n. 3565. Per quanto concerne, in modo specifico, i farmaci biosimilari, l’identità del principio attivo e l’accertamento della biosimilarità rispetto al biologico di riferimento, compiuto dall’Ema in sede di rilascio AIC, assicurano che tra il biologico di riferimento e il corrispondente biosimilare non vi siano differenze cliniche rilevanti, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, per le indicazioni terapeutiche autorizzate. Conseguentemente, l&#8217;art. 15, comma 11 ter, non trova applicazione, sia in quanto la norma fa testuale riferimento all’“equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti diversi principi attivi”, sia in quanto la valutazione della biosimilarità, che si fonda su uno specifico “esercizio di comparabilità” condotto a livello europeo dall&#8217;Ema seguendo i massimi standard scientifici, assorbe e rende superflua, ai fini della tutela della salute pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sovrapponibilità di un biosimilare rispetto al biologico di riferimento (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2016 n. 5113). In dottrina, P. Minghetti – A. Casiraghi – P. Rocco, <em>Generici e biosimilari: similitudini e differenze</em>, in <em>San. pubbl. priv.</em>, 2009, n. 5, 65 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Un inquadramento generale dell’istituto si trova in F. Spandonaro (a cura di), <em>Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica</em>, Roma, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per un approfondimento della problematica, L. Arnaudo, <em>Equivalenti, biosimilari, gare. Appunti di governo concorrenziale della spesa farmaceutica</em>, in <em>Mercato concorrenza regole</em>, 2013, n. 2, 397 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), all’art. 1, comma 407, prevede che le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non devono essere più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, ma dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo; conferma il divieto di sostituibilità automatica tra il farmaco biologico di riferimento e il suo biosimilare; stabilisce che l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertato dall’Ema o dall&#8217;Aifa, e non più solo dalla prima, tenuto conto delle rispettive competenze. Il sistema, in sostanza, affida alle Autorità di regolazione il compito di superare l’incertezza che circonda gli aspetti scientifici rilevanti al fine di stabilire la differenziazione tra farmaci biologici e biosimilari: al riguardo, v. F. Massimino, <em>Farmaci biologici e biosimilari e tutela della salute e della concorrenza</em>, in <em>Dir. industr.</em>, 2012, n. 4, 328 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Nel caso deciso da Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015 n. 5705, la Regione Puglia, al fine di contenere la spesa farmaceutica, si era «limitata a consigliare, sotto forma di “linee di indirizzo”, a parità di efficacia terapeutica e sempre fatta salva la libertà della scelta prescrittiva del medico, di preferire il farmaco biosimilare qualora costituisca un reale vantaggio economico», ferma restando la documentata e inadeguata risposta clinica del paziente, in termini di tollerabilità e/o efficacia a precedente trattamento con biosimilare, secondo uno schema che rimette la scelta al medico aggravandone la responsabilità anche patrimoniale in caso di mancato o insufficiente adempimento dell’obbligo motivazionale. In ogni caso, nella fattispecie, la stazione appaltante si era riservata la facoltà di non procedere ad aggiudicazione e di procedere ad acquisiti extra gara proprio per far fronte flessibilmente ad esigenze come quelle summenzionate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Di particolare rilievo sono gli aspetti problematici che riguardano i raccordi tra l’impostazione dei bilanci regionali, che pur nel nuovo assetto mantengono i profili della contabilità finanziaria, e quelli delle aziende e degli enti del SSR, in contabilità economica, cui la nuova disciplina intende predisporre adeguate soluzioni attraverso: a) l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale (SSR) al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le uscite sanitarie iscritte nel bilancio regionale (art. 20, comma 1); b) l’istituzione di conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al finanziamento del SSN inteso quale trasferimento dal bilancio dello Stato e di anticipazioni mensili di tesoreria, nonché l’istituzione di conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni, dove far confluire le ulteriori risorse destinate al finanziamento, al fine di permettere trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa (art. 21, comma 1); c) l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), in quelle regioni che decidono di gestire direttamente una quota di finanziamento (art. 22), con lo specifico compito di elaborare ed adottare il bilancio di esercizio della GSA presso la regione e di redigere il bilancio sanitario consolidato con riconciliazione e raccordo tra le poste iscritte in termini di contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria. L’art. 20, a sua volta, prevede l’obbligo, da parte delle regioni, di articolare i capitoli di contabilità finanziaria, sia nella sezione delle entrate che nella sezione delle uscite, in maniera tale da garantire un’esatta “perimetrazione” delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Per ulteriori ragguagli, M. Conticelli, <em>La salute</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2017, n. 2, 204 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Per una disamina accurata dello strumento, M. Bellentani – L. Bugliari Armenio, <em>La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità</em>, in R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), <em>Manuale di diritto sanitario</em>, Bologna, 2013, 391 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In un siffatto contesto, questi ultimi provvedimenti normativi valorizzano ancor più che in passato il criterio dell’appropriatezza organizzativa: in tema v. F.G. Cuttaia, <em>Entrati in vigore i nuovi Lea</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 21 marzo 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Una controspinta all’avanzata del regionalismo, giustificata dall’obiettivo di uniformare le regole e bonificare il sistema rispetto ad alcune deprecabili disfunzioni, può essere, d’altra parte, ravvisata sia nella ricca sequela di pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità delle normative regionali in materia di <em>spoil system</em> che rimettevano alla libera volontà degli organi politici il potere di determinare la cessazione anticipata ed automatica degli organi di <em>governance</em> della aziende sanitarie ed ospedaliere (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo: v. in tema, F. Liguori, <em>“Politica” e “amministrazione” nelle aziende sanitarie</em>, in <em>Diritti lavori mercati</em>, 2009, n. 1, 49 ss.), sia nella istituzione – ad opera del D Lgs.vo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i. – dell’albo nazionale degli idonei, formato secondo regole e criteri unitari e meritocratici, cui le amministrazioni regionali sono chiamate ad attingere per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle stesse aziende ed enti del SSR.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Per il dettaglio relativo alle matrici 2015 per la mobilità, impiegate per il riparto del FSN 2017, si rinvia alle fonti riportate ne <em>Il Sole 24 ore Sanità</em>, 21 marzo 2017, 1 e 4-5, <em>I migranti della salute perduta. Fuga per la salute da 4mld</em>.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In una vicenda emblematica è stata ritenuta legittima (da Cons. St., sez. III, 4 marzo 2017 n. 997, ove una interessante distinzione, in ordine all’obbligo di rendere disponibili sul territorio tutti i principi attivi contenuti nei prontuari nazionali, fra LEA sull’assistenza farmaceutica e LEA sull’assistenza farmaceutica) l’esclusione dal prontuario farmaceutico ospedaliero di un farmaco la cui efficacia sia raggiungibile attraverso una combinazione di farmaci diversi anche se non equivalenti: esclusione disposta sulla base di una determinazione della Giunta di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale fondata sulle valutazioni espresse dalla Commissione regionale del farmaco. Il potere di scelta e di discrezionalità organizzativa, pur nei limiti imposti dal rispetto dei principi dettati da norme statali nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, è riconosciuto alle Regioni, legittimate ad orientare i medici nella prescrizione di farmaci con analoghe evidenze di efficacia (alternativa terapeutica), ponendo altresì attenzione al rapporto costi/benefici: Cons. St., sez. III, 11 luglio 2014 n. 3594. In senso difforme, relativamente all’uso dei farmaci <em>off label</em> in ambito regionale, Corte cost. 12 gennaio 2011 n. 8 (annotata da M. Gigante, <em>Esigenze unitarie nella politica farmaceutica: l’uso </em>off label <em>dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’Aifa</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2011, 2493 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sul punto, V. Antonelli, <em>Il garante regionale per il diritto alla salute e i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente</em>, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), <em>Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie</em>, Torino, 2017, 23 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In tema, V. Sotte, <em>La circolazione del dato fra principi e scopi: l’interesse del paziente e il supporto al</em> risk management, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), <em>op. cit.</em>, 75 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sulla disciplina degli orari di apertura al pubblico, dei turni di chiusura e delle ferie, Corte cost. 4 febbraio 2003 n. 27 e 14 aprile 1988 n. 446. Riguardo al profilo specifico dell’obbligo di reperibilità nei termini riferiti nel testo, a presidio della necessaria continuità del servizio farmaceutico che deve essere accessibile all’utenza anche laddove sprovvista di ricetta medica urgente, Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012 n. 46755 (resa in materia di somministrazione di prodotti da banco).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> È stato, precisamente, affermato che non esiste un obbligo di ripiano neppure nei confronti delle aziende ospedaliere pubbliche, inteso come riconoscimento di maggiori oneri rispetto a quelli programmati, essendo ammissibile solo un ristoro del capitale netto che la regione opera in qualità di titolare dell’azienda che rientra nei beni patrimoniali pubblici (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2013 n. 697). Nel senso che le strutture private, in quanto soggetti distinti dalla p.a., non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggette alle dirette interferenze pubbliche nelle scelte aziendali ma solo ai vincoli della programmazione pubblica che si estrinsecano mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti oppure la determinazione dei tetti di spesa, Cons. St., sez. III, 16 gennaio 2017 n. 109. La giurisprudenza tende, in pratica, a sfumare le differenze di trattamento delle strutture pubbliche rispetto a quelle private relativamente alla responsabilizzazione nella destinazione e nell’uso delle risorse.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Per un commento alla decisione, M. Boni, <em>Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali. La Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio (a proposito della sent. n. 184/2016)</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2017, n. 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Per un completo <em>excursus</em> storico, N. Viceconte, <em>Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale</em>, in R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), <em>op. cit.</em>, 371 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> La disciplina dei modelli per la contabilità delle strutture sanitarie, dettata al fine di dare evidenza a determinati dati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, commi 8 e 9, e dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, rientra in linea di massima nella competenza esclusiva statale in materia di «armonizzazione contabile» (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), essendo “connotata da un peculiare carattere polifunzionale, che risulta del tutto coerente con la rilevata pluralità degli interessi e delle competenze coinvolte, ed esprime particolari esigenze di omogeneità nei confronti di tutte le Regioni” (in questi termini Corte cost., 13 aprile 2017 n. 80 e 11 gennaio 2017 n. 6).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le disposizioni regionali che collegano i profili della gestione amministrativa con le relative poste contabili, confrontando tale rapporto in ragione delle caratteristiche organizzative dell’ente. Lo afferma chiaramente la Corte costituzionale nella citata sent. n. 184/2016: «Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi. Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Così M. Conticelli, <em>La tutela della salute</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, 190, richiamando i dati conformi forniti dall’Ocse.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Sul piano concettuale, il finanziamento sanitario ordinario corrente è in funzione della determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard. Nel dettaglio, il FSR è costituito dal finanziamento indistinto (differenza tra il fabbisogno complessivo e il finanziamento vincolato) e dal finanziamento vincolato (specificatamente destinato al finanziamento di funzioni/obiettivi sanitari). Tutti i trasferimenti e i contributi diversi dal finanziamento sanitario ordinario corrente formano, poi, il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (si pensi alle risorse derivanti da atti regionali di incremento di aliquote fiscali o da automatismi fiscali <em>ex lege</em> per la copertura dei disavanzi sanitari programmati dell’esercizio; o agli altri atti di finanziamento aggiuntivo, ivi compresi quelli a copertura dei maggiori costi per l’erogazione dei LEA o per l’erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA). Per finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso si intende, invece, quello derivante da atti regionali di copertura delle perdite rilevate negli esercizi precedenti. La spesa sanitaria ordinaria corrente comprende, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs.vo n. 118 del 2011, la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il pay back, mentre la spesa sanitaria aggiuntiva corrente è rappresentata dalla spesa per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Una ulteriore distinzione va, infine, fatta per la spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso e per la spesa per investimenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Attraverso i poteri di indirizzo per la gestione delle aziende, la regione realizza in fine di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, mentre attraverso l’esercizio della funzione programmatoria determina i criteri di finanziamento delle aziende stesse ed assegna a queste le risorse. Ad un siffatto contesto legislativo risulta estranea una procedura di differimento nell’assegnazione di una quota del finanziamento indistinto parametrato pro capite per i LEA, destinata sostanzialmente al ripiano del disavanzo delle ASL. Se l’osservanza dei principi contenuti nella l. cost. n. 1 del 2012 e nella legge rinforzata n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio (spec. art. 9) potrebbe essere addotta a giustificazione del descritto accantonamento, altri e non meno rilevanti profili finanziari e giuridici vanno tenuti in considerazione: dalle forme di autonomia riconosciute alle aziende nella gestione economica e nel monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali all’esigenza sistematica di una più stabile cornice programmatoria e normativa, che non può essere condizionata <em>in toto</em> da misure poste da legge di stabilità o addirittura da semplici provvedimenti amministrativi della Giunta o della struttura commissariale, in quanto tali incapaci di cogliere adeguatamente la complessità dei fenomeni e di rispondere ad una visione d’insieme completa ed unitaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Sottolineano come il processo di aziendalizzazione intrapreso negli anni ’90 dello scorso secolo avesse l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi “sanitari” e di rendere l’azione amministrativa nello stesso settore coerente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni, F. Garri – C. Chiappinelli, <em>La gestione delle aziende sanitarie</em>, Santarcangelo di Romagna, 2002, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> E. Innocenti, <em>L’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie: la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio (art. 2)</em>, in <em>Non profit</em>, 2016, fasc. 2-3, 77 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2016 n. 22776; Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2015 n. 339.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> A sua volta, l’art. 30 del decreto nuovi LEA sanitari, rubricato “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti”, distingue – nell’ambito dei servizi a persone non autosufficienti – i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale (co. 1, lett. a) dai trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale (co. 1, lett. b) e dai trattamenti di lungo assistenza in regime semiresidenziale a soggetti con bassa necessità di tutela sanitaria (co. 3). A suscitare perplessità è sia la totale equiparazione fra la seconda e la terza tipologia di trattamento, tale per cui in entrambi i casi il relativo costo è posto a carico del SSN per una quota pari alla metà della tariffa giornaliera (cfr., rispettivamente, co. 2 e co. 4); sia l’omessa considerazione dei casi in cui si abbia inscindibilità della componente sanitaria e della componente sociale nell’ambito dell’assistenza complessivamente prestata, nel rispetto dell’indirizzo espresso dalla Suprema Corte di cui alla nota precedente. Sull’evoluzione normativa dell’integrazione socio-sanitaria, P. Petralia, <em>L’integrazione socio-sanitaria</em>, in G. Bobbio – M. Morino (a cura di), <em>Lineamenti di diritto sanitario</em>, Padova, 2010, 131 ss.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-legalita-e-nuova-disciplina-della-s-c-i-a-dopo-la-legge-madia-e-i-decreti-attuativi-ubi-lex-tacuit-quid-iuris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-legalita-e-nuova-disciplina-della-s-c-i-a-dopo-la-legge-madia-e-i-decreti-attuativi-ubi-lex-tacuit-quid-iuris/">Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione. 2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione. 2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-bis: natura, funzione e contenuto. 2.2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-legalita-e-nuova-disciplina-della-s-c-i-a-dopo-la-legge-madia-e-i-decreti-attuativi-ubi-lex-tacuit-quid-iuris/">Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principio-di-legalita-e-nuova-disciplina-della-s-c-i-a-dopo-la-legge-madia-e-i-decreti-attuativi-ubi-lex-tacuit-quid-iuris/">Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid iuris?</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong><strong>: 1. Introduzione. 2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione. 2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>: natura, funzione e contenuto. 2.2. (s<em>egue)</em> Le (principali) criticità alimentate dall’incompletezza del dato normativo: destinatari della comunicazione, momento di avvio del provvedimento, provenienza dell’iniziativa e doverosità dell’azione amministrativa.  3. Il dovere dell’amministrazione di concludere <em>in ogni caso</em> il procedimento di controllo sulla carenza dei presupposti e requisiti per l’esercizio dell’attività con un provvedimento espresso e motivato. 4. Seconda fase: legittimo affidamento del segnalante vs. tutela del terzo, tra potere degli interessati di sollecitare i controlli <em>ex post</em> e sopravvivenza del potere di “<em>autotutela inibitoria</em>” dell’amministrazione. 4.1. Alcune considerazioni conclusive sui silenzi dell’amministrazione nel … silenzio del Legislatore: <em>quid iuris</em>?</strong><br />  <br /> <strong>1. Introduzione.</strong><br /> L’istituto della S.C.I.A. si conferma nelle intenzioni del Legislatore italiano quale strumento privilegiato di liberalizzazione dei mercati, per assicurare effettiva attuazione ai principi stabiliti dal diritto europeo e dall’ordinamento nazionale in tema di libera concorrenza. E questo, sebbene le criticità che fino ad oggi, a seguito e nonostante le modifiche più recenti (<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>), esso abbia posto per gli operatori economici (<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>) e per l’interprete (<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>).<br /> Per un verso, le continue modifiche che hanno interessato il testo originario dell’art. 19 della legge 241/1990, da sempre al centro di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali e spesso oggetto di questioni di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta (di cui ancora oggi (<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>) si attende un giudizio), testimoniano un assetto instabile e di complessa composizione. Esso risente, da un lato, delle peculiarità ontologicamente connaturate all’utilizzo del potere amministrativo in materia economica, tradizionalmente concepito come strumento di controllo preventivo in un’ottica di autorizzazione (<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>): dall’altro, della questione ancora attuale dell’inefficienza (<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>) di un apparato amministrativo non sempre adeguato e preparato (in termini di risorse e di specializzazione tecnica) per far fronte ad una realtà economico-sociale così mutevole e in continua evoluzione (<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>).<br /> Sono proprio questi i fattori che a più riprese hanno indotto il Legislatore italiano a intervenire sull’istituto e che hanno giustificato le più discusse modifiche dei suoi tratti caratteristici. Soprattutto con gli interventi legislativi dell’ultimo periodo, ne sono state rimodellate le diverse fasi nell’illusione di poter risolvere in questo modo problemi che richiedono strumenti di intervento ben diversi e più generali (<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>). E non è un caso che il Legislatore, con cadenza quasi annuale, abbia ricercato nelle soluzioni proposte dalla dottrina (<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>) e dalla giurisprudenza (<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>) la quadratura del cerchio, al fine di restituire coerenza armonica a una norma che per decenni si è caratterizzata per discontinuità e antinomie interne e che solo ora, con le più recenti riforme della legge 241/1990 e con l’adozione del codice del processo amministrativo, sembra trovare una più soddisfacente – pur se non ancora perfetta – composizione (<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>).<br /> D’altra parte, non si può ignorare il dato statistico sull’utilizzo della S.C.I.A. (<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>) per l’avvio delle attività edilizie e di impresa sul territorio italiano che, dunque, a fronte dell’elevata domanda, comprova la necessità, oggi ancora più urgente, di disporre di un meccanismo agile e semplificato, ma al contempo in grado di assicurare la certezza del diritto, e dunque regole chiare e conoscibili, così come di garantire l’affidamento delle situazioni giuridiche consolidate e la stabilità dei rapporti giuridici che riguardano tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi in cui l’istituto si articola. Non solo, quindi, per il soggetto che intenda avviare l’attività oggetto di segnalazione e per i terzi che, per le ragioni che saranno approfondite in seguito, potrebbero essere interessati a impedirne l’intrapresa; ma anche per le amministrazioni che comunque – vale a dire nonostante la liberalizzazione dell’attività privata che l’eliminazione del controllo preventivo favorisce – sono doverosamente obbligate a compiere le verifiche sulla conformità della stessa alla legge (<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>).<br /> Le recenti modifiche alla l. 241/1990 e in particolare all’art. 19, introdotte con la c.d. riforma Madia e i decreti attuativi, sono dirette ad accrescere la tutela della posizione giuridica del segnalante e del terzo nel meccanismo della S.C.I.A. e, al tempo stesso, ad assicurare a tutti gli attori coinvolti (non soltanto ai privati interessati, ma anche all’amministrazione procedente), di disporre di regole chiare e di procedure più facilmente accessibili, nel rispetto dei principi che regolano l’azione amministrativa, di trasparenza, di efficienza e, nondimeno, di legalità.<br /> Ed è proprio nel segno del principio di legalità, declinato nella sua accezione formale e sostanziale, che si tenterà di scomporre la norma nelle fasi in cui si articola il meccanismo della S.C.I.A. (<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>), tra attività privatistiche e pubblicistiche, al fine di individuare le questioni che le più recenti modifiche hanno finalmente superato e quelle che ancora oggi rimangono aperte, valorizzando le posizioni giuridiche dei diversi soggetti, che generalmente compongono quel rapporto triangolare che si delinea con la presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>), ma che non sempre, come in più occasioni è stato ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, hanno ricevuto dal Legislatore uguale riconoscimento e tutela (<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>).<br /> Particolare attenzione verrà riservata, inoltre, agli oneri di cui sono caricate le pubbliche amministrazioni a seguito delle modifiche legislative più recenti e al ruolo indispensabile che le stesse svolgono nel garantire l’effettiva e corretta applicazione delle norme, perché solo con la diffusione di buone prassi amministrative possono essere colmate quelle lacune normative (reali e apparenti) riscontrate dai primi commentatori della riforma.<br />  <br /> <strong>2. Prima fase: la presentazione della SCIA e l’avvio del procedimento di controllo dell’amministrazione sulla “carenza dei presupposti e dei requisiti” per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione.</strong><br /> In virtù delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 novellata, una volta che il privato abbia presentato all’amministrazione la segnalazione certificata di inizio attività, dando avvio all’attività oggetto della S.C.I.A. (art. 19, c. 2), l’ufficio competente è tenuto a rilasciare immediatamente una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della segnalazione (art. 18-<em>bis</em>, c. 1). Senza troppe precisazioni la norma afferma poi che, ove tale ricevuta contenga le informazioni di cui all’art. 8, essa costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento (art. 18-<em>bis</em>, c. 1, secondo periodo).<br /> Si apre così una prima fase pubblicistica (a iniziativa d’ufficio e doverosa) volta ad acclarare la sussistenza/carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge che il privato ha dichiarato di possedere. Tale procedimento si deve concludere perentoriamente, pena cioè l’esaurirsi di questo potere amministrativo di controllo, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione (30 giorni, in caso di S.C.I.A. in materia edilizia), con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accertata “carenza” dei requisiti e presupposti di legge, il procedimento di controllo si conclude con un provvedimento di tipo restrittivo-inibitorio, che consiste nel divieto di prosecuzione dell’attività e nell’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. La norma fa comunque salva la possibilità per il privato di intervenire in sanatoria a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, in ottemperanza alle indicazioni prescritte dall’amministrazione, da adottare entro un termine non inferiore a 30 giorni (art. 19, c. 3). Viceversa, in caso di accertata “non carenza” dei requisiti e presupposti di legge, e dunque di conformità della segnalazione alle previsioni di legge, la norma non esplicita se l’amministrazione debba comunque adottare un provvedimento espresso con cui informare il privato della conclusione del procedimento di controllo (<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>). Questo dovere per l’amministrazione, come si vedrà più approfonditamente, sembra discendere tuttavia da una lettura sistematica della norma, in combinato disposto con l’art. 2 della l. 241/1990. L’eventuale silenzio mantenuto dall’amministrazione allo scadere del termine per provvedere, tanto in caso di “carenza”, quanto in caso di “non carenza” dei presupposti e requisiti, non equivarrebbe infatti a silenzio-accoglimento, né tantomeno a silenzio-diniego, dal momento che la norma nulla dice in proposito. Per espressa previsione normativa, l’inerzia dell’amministrazione (che in questa prima fase conseguirebbe al mancato esercizio del potere di controllo inibitorio entro il termine di 60/30 giorni) integra un mero inadempimento patologico del generale dovere di provvedere di cui all’art. 2, che consentirebbe agli interessati (tanto al segnalante, quanto al terzo come si vedrà) di sollecitare l’intervento dell’amministrazione e, in caso di protratta inerzia, di agire <em>ex</em> art. 31 cpa (art. 19, c. 6-<em>ter</em>). Il carattere di doverosità e perentorietà (<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>) che connota il potere di procedere e provvedere in capo all’amministrazione che riceve la segnalazione è poi confortato dal fatto che, nel caso in cui la segnalazione certificata non dovesse essere conforme alle norme vigenti (ma solo in questo caso), il comportamento inerte dell’amministrazione che abbia inutilmente lasciato decorrere il termine di cui all’art. 19, c. 3 – senza dunque procedere ad accertare la carenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o, comunque, senza provvedere di conseguenza a inibire l’attività oggetto della segnalazione difforme da legge con un provvedimento espresso –, comporta la responsabilità dell’amministrazione stessa, nella persona del dipendente che non ha agito tempestivamente, e l’applicazione del conseguente regime sanzionatorio (art. 21, c. 2-<em>ter</em>).<br /> In questa prima fase pubblicistica si possono innestare due momenti di natura privatistica, che spostano sul privato oneri e responsabilità ulteriori. Anzitutto, l’art. 19, c. 3, ammette, ove possibile, la conformazione dell’attività oggetto di segnalazione da parte del privato il quale, con una condotta attiva dunque, deve dare seguito alle misure necessarie indicate dall’amministrazione entro il termine fissato da quest’ultima. In difetto di adozione di tali misure, l’attività si intende implicitamente vietata, senza che l’amministrazione debba adottare un provvedimento espresso dal contenuto restrittivo-inibitorio (questa sembra costituire l’unica fattispecie in cui la norma contempla un silenzio significativo dell’amministrazione (<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>), che si perfeziona questa volta a seguito dell’inerzia del privato). È poi prevista la possibilità per gli interessati di sollecitare il potere di controllo dell’amministrazione, che la norma tuttavia tratteggia per sommi capi, senza chiarire chi abbia tale facoltà, se i terzi o anche il privato che ha presentato la segnalazione; quali poteri/doveri dell’amministrazione possano essere sollecitati e, prima ancora, in quale fase temporale possa essere presentata la sollecitazione: se anche prima della scadenza del termine di 60/30 giorni o solo una volta che lo stesso sia scaduto e, comunque, fino a quale momento (<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>).<br />  <br /> <strong>2.1. La ricevuta rilasciata dall’amministrazione al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>: natura, funzione e contenuto.</strong><br /> Se sulla natura privatistica della segnalazione certificata di inizio attività vi è ormai unanime consenso in dottrina (<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>) e in giurisprudenza (<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>) e, dunque, gli orientamenti che ne hanno professato la natura pubblicistica (<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>) sono da ritenere del tutto anacronistici, a maggior ragione con le modifiche di cui all’art. 19, c. 6-<em>bis</em> ad opera del d.l. 138/2011 (<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>); altrettanto non può dirsi sulla natura, sul contenuto e sulla funzione della ricevuta che l’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990, deve immediatamente rilasciare al privato che abbia presentato la segnalazione, la quale in base alle informazioni contenute può costituire (ma non è chiaro in quali circostanze) anche comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Anzitutto, sulla sua natura, alcune norme ancora oggi in vigore equiparano la ricevuta rilasciata dall’amministrazione a un titolo di legittimazione per l’avvio dell’attività (<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>). Questo è quanto si legge già nel c.d. decreto «Bersani-<em>bis</em>» del 2007 (<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>) che, al fine di liberalizzare le attività economiche esercitate in forma di impresa, sostituisce alla tradizionale serie di adempimenti amministrativi previsti per la sua nascita una semplice «comunicazione unica», a fronte della quale l’ufficio del registro rilascia una ricevuta che “costituisce <em>titolo per l’immediato avvio </em>dell’attività imprenditoriale, <em>ove sussistano i presupposti di legge” </em>(art. 9, c. 3 e 9-<em>bis</em>). Il rilascio di questa ricevuta/titolo di legittimazione immediata se, da un lato, consente all’imprenditore di intraprendere la propria attività prima della conclusione degli atti e dei procedimenti che la stessa va a sostituire; d’altro canto, solleva non poche perplessità sulla reintroduzione di un potere amministrativo di controllo preventivo o, comunque, sulla necessità per il privato di attendere un atto proveniente dall’amministrazione per intraprendere l’attività.<br /> Sempre in tema di liberalizzazione dell’attività d’impresa, si richiamano le previsioni contenute nel d.l. 112/2008 (<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>). L’art. 38 si apre con un’affermazione di principio secondo la quale “al fine di garantire il <em>diritto</em> di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, <em>l’avvio</em> di un’attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, <em>è</em> <em>tutelato</em> <em>sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività </em>o<em> dalla richiesta del titolo autorizzatorio</em>”. Nel delegare a regolamenti futuri il compito di semplificare e riordinare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), il decreto si limita a indicare principi e criteri di indirizzo, statuendo che le attività per le quali è sufficiente la presentazione della DIA possono essere avviate <em>immediatamente</em> (art. 38, c. 3, lett. <em>e</em>). Tuttavia, la norma prosegue disponendo che, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, lo sportello rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce <em>titolo autorizzatorio</em>.<br />  La necessità di un chiarimento sul contenuto delle verifiche preventive compiute dall’amministrazione, oltre che sulla natura delle DIA, e di un coordinamento normativo con l’art. 19, l. 241/1990 è ancor più stringente ove si consideri quanto statuito con il D.P.R. 160/2010, entrato in vigore quando l’art. 19 era già stato novellato dall’art. 49, c. 4-<em>bis</em>, d.l. 78/2010 (<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>). Se, da un lato, il legislatore ha avvertito la necessità di specificare l’oggetto delle verifiche – e, infatti, l’art. 5 precisa che il rilascio della ricevuta da parte dello sportello sia automatico una volta che l’ufficio abbia verificato, con modalità informatica, la completezza <em>formale</em> della segnalazione e dei relativi allegati e che <em>solo</em> “a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art. 19, c. 2, l. 241/1990, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”, che è dunque subordinata a tale preventiva verifica –; d’altro canto ha ribadito l’equivoca qualificazione prevista per la DIA, estendendola anche al caso della SCIA. Si precisa, difatti, al comma 7 che, “ai sensi dell’articolo 38, c. 3, lett. f), del decreto-legge, <em>la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione</em>” (<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>).<br /> Anche in questo caso il disposto della norma lascia aperta qualche perplessità. Anzitutto in merito al tipo e all’oggetto delle verifiche che lo sportello è tenuto a compiere in vista del rilascio della ricevuta. La previsione normativa richiama un potere di controllo “formale”, inteso ad accertare con modalità telematica la completezza della dichiarazione/segnalazione e della documentazione allegata, dal quale consegue un vero e proprio automatismo nel rilascio/non rilascio della ricevuta, con tutte le difficoltà pratiche che questo comporta (<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>). Se nel caso di DIA/S.C.I.A., poi, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio, che può essere oggetto di impugnazione giurisdizionale e di autotutela amministrativa, e solo una volta che sia stata rilasciata il privato può iniziare l’attività, in evidente contrasto con la <em>ratio</em> di liberalizzazione che caratterizza la S.C.I.A./DIA; nell’ipotesi di procedimento autorizzatorio, come si desume dal c. 8 dell’art. 5, la medesima ricevuta riveste una funzione diversa perché, nonostante il suo rilascio, il privato deve comunque attendere la decorrenza dei termini di conclusione del procedimento, la cui scadenza (per espressa previsione normativa) in assenza di provvedimento espresso equivale ad accoglimento dell’istanza. In questo secondo caso, la ricevuta parrebbe assumere allora funzione di mera “comunicazione di avvio del procedimento”, secondo la formula contenuta nel d.lgs. 59/2010 (<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>) e mutuata dall’art. 13, c. 5 della direttiva c.d. <em>Bolkestein</em>.<br /> Il decreto di attuazione, più precisamente, sostituisce la tradizionale comunicazione di avvio del procedimento con una ricevuta (art. 17), rilasciata dall’amministrazione procedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, dal contenuto diverso a seconda che il procedimento sia destinato a concludersi con un provvedimento espresso o meno. Alle informazioni comuni a entrambe le modalità di conclusione del procedimento (che l’art. 17 individua nell’indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento, dei casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione e nei mezzi di ricorso previsti), si somma quanto  prescritto dalla lettera c), valevole esclusivamente per i casi di conclusione silente del procedimento, ovverosia la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come rilasciata.<br /> Con la riforma Madia e i decreti attuativi, il Legislatore italiano, estendendo anche al caso della S.C.I.A. quanto statuito dal d.lgs. 59/2010 in tema di procedimenti autorizzatori, prende posizione sulla natura della ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della segnalazione, chiarendo una volta per tutte l’ambigua definizione utilizzata dalla normativa precedente. Più in particolare, l’art. 3 del d.lgs. 126/2016 aggiunge alla legge 241/1990 l’art. 18-<em>bis</em> (<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>), in virtù del quale la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della S.C.I.A. si limita ad attestare “<em>l’avvenuta presentazione</em> dell’istanza, <em>della segnalazione</em> e della comunicazione” e non costituisce, invece, “condizione di efficacia della S.C.I.A.” ai fini dell’intrapresa dell’attività economica privata, la quale, infatti, si intende avviata anche senza che sia stata rilasciata alcuna ricevuta (<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>). La nuova previsione sembra, dunque, superare i dubbi interpretativi suscitati dall’equivoca equiparazione di tale ricevuta a un titolo autorizzatorio, sostenuta dal c.d. “decreto Bersani <em>bis”</em> del 2007 e ribadita nei decreti del 2010 e 2011 nonostante i chiarimenti del d.l. 78/2010 (<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>),  disposizioni ancora oggi evocate dalle amministrazioni procedenti al momento del rilascio della ricevuta, quale titolo legittimante/abilitante l’iniziativa economica privata (<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>).<br /> L’art. 18-<em>bis</em>, letto in combinato disposto con il nuovo art. 19, contiene tuttavia alcune indicazioni dai contorni non ben definiti. Se la formulazione è chiara nel disporre che l’amministrazione è tenuta a procedere all’immediato rilascio della ricevuta, anche in via telematica, al momento della presentazione della segnalazione, e difatti in caso di suo mancato rilascio è prevista la responsabilità del soggetto competente (art. 18-<em>bis</em>, c. 1); non è altrettanto puntuale nel definire quale sia il contenuto della ricevuta nel caso in cui sia stata presentata una segnalazione e, di conseguenza, se e a quali condizioni in questa ipotesi essa possa rivestire funzione di comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Osservando più da vicino le indicazioni circa il contenuto della ricevuta che l’amministrazione deve rilasciare a fronte di istanze, segnalazioni o comunicazioni, l’art. 18-<em>bis</em> sembra modellato in modo sbilanciato sulla falsariga dei procedimenti a istanza di parte, a conclusione espressa o tacita. Vi si legge, infatti, che la ricevuta deve indicare “<em>i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, </em>ove previsto<em>, a rispondere</em>, ovvero <em>entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza</em>”. Quanto poi alla sua funzione, senza chiarimenti ulteriori la norma afferma che, se la ricevuta “contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7”. In merito a quest’ultimo aspetto la disposizione sembra compiere un’inversione logica, dal momento che attribuisce alla ricevuta la funzione di comunicazione di avvio del procedimento ove questa contenga le informazioni che tipicamente connotano tale atto, senza precisare però al ricorrere di quali circostanze – nel caso peculiare della S.C.I.A. – essa debba contenere tali indicazioni ulteriori (<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>).<br /> La previsione richiamata necessita, allora, di alcuni adattamenti per trovare effettiva applicazione anche nel caso specifico della “presentazione di segnalazioni”. Escluso che la S.C.I.A. possa costituire un atto di impulso procedimentale equiparabile ad una istanza in senso stretto, è pur vero che a seguito della segnalazione del privato e per occasione della stessa (<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>), ai sensi dell’art. 19, c. 3, l’amministrazione è tenuta a dare avvio al procedimento di controllo sulla conformità dell’attività economica oggetto della segnalazione. Non paiono ravvisabili impedimenti o ragioni di celerità del procedimento che giustifichino una deroga a quanto statuito dall’art. 7, l. 241/1990. Anzi, poiché tale procedimento di controllo, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, si conclude con un provvedimento espresso e motivato dal contenuto inibitorio-ripristinatorio o conformativo, che in entrambi i casi va a incidere sulla sfera giuridica del destinatario restringendone il diritto soggettivo (ovverosia il diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. c. 1), l’amministrazione dovrebbe essere sempre tenuta a dare comunicazione ai destinatari e agli interessati dell’avvio di tale procedimento (<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>). Ma non solo: trattandosi di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, sarebbe opportuno estendere anche a questi casi la garanzia di cui all’art.10-<em>bis</em>, quantomeno in relazione alle attività commerciali – dal momento che per le attività edilizie gli articoli del DPR 380/2001 assolvono alla funzione di comunicazione in maniera anche più incisiva rispetto alla l. 241/1990 (<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>) –, e, in quanto provvedimenti ricettizi, la loro efficacia dovrebbe essere sempre subordinata all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 21-<em>bis </em>(<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>).<br /> Passando a esaminare, poi, il contenuto della ricevuta che, nel caso di S.C.I.A. rivestirebbe necessariamente anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, l’art. 18-<em>bis</em> si limita a prevedere che tale atto deve indicare “i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, <em>ove previsto</em>, a rispondere”. Quanto poi ai contenuti ulteriori, il rinvio generico della norma all’art. 8 non sembra tenere in adeguata considerazione le peculiarità che caratterizzano, e soprattutto distinguono, le tre fattispecie richiamate (istanze, segnalazioni e comunicazioni).<br /> Anche in questo caso è necessario un adeguamento alla fattispecie della segnalazione perché la norma abbia concreta applicazione. Sui termini di conclusione del procedimento valgono le considerazioni appena svolte. È indubbio che in caso di segnalazione manchi un’istanza del privato in senso stretto e che l’amministrazione non debba rispondere alcunché, proprio perché non c’è alcuna domanda del privato. Tuttavia, è proprio a decorrere dal ricevimento della segnalazione che l’amministrazione è tenuta a procedere e a concludere tale procedimento di controllo entro un termine perentorio (che non esclude, come si vedrà, la possibilità di esercitare il potere di cui all’art. 19, c. 4). Di conseguenza, nella ricevuta l’amministrazione sarà tenuta a indicare, ai sensi dell’art. 8, lett. c-<em>bis</em>, il termine (pari a 60/30 giorni) entro cui deve concludersi il procedimento di controllo e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (l’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a.); così come l’amministrazione competente (lett. a), l’ufficio e il funzionario nominato responsabile del procedimento (lett. c), l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti (lett. d); l’oggetto del procedimento promosso (in questo caso, l’accertamento della carenza dei requisiti e presupposti di legge) (lett. b) e anche la data di presentazione (non dell’istanza, come precisato dalla lett. c-<em>ter</em>, ma) della segnalazione certificata.<br /> La questione che rileva in questo frangente, tuttavia, non riguarda tanto la conoscibilità delle informazioni “minime” elencate dall’art. 8, che generalmente sono già nella disponibilità del privato che presenta la segnalazione, quanto piuttosto di tutta quella serie di informazioni ulteriori che connotano il caso di specie e che farebbero della ricevuta-comunicazione di avvio del procedimento un valido strumento informativo, di effettiva trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e di concreta utilità per il privato, consentendogli di superare le asimmetrie informative che questi inevitabilmente sconta nel rapporto con l’amministrazione nel momento in cui presenta la segnalazione. In particolare, si fa riferimento all’intera sequenza in cui si articola il meccanismo della S.C.I.A., a partire dal momento di presentazione della segnalazione (per cui sarebbe opportuno menzionare nella ricevuta il tipo di attività economica avviata dal privato e la precisazione che tale attività può essere intrapresa immediatamente); per arrivare sino alle fasi eventuali che possono innestarsi successivamente, al fine di consentire al privato di esercitare consapevolmente e tempestivamente il suo diritto di partecipare al procedimento di controllo (e, dunque, tra l’altro, i termini entro cui l’amministrazione deve esercitare gli ulteriori poteri di controllo una volta scaduta la prima fase di accertamento della conformità della segnalazione; l’oggetto di tali poteri e gli uffici competenti a effettuarli; i rimedi ulteriori di cui dispone il privato) (<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>).<br /> Riguardo a queste informazioni ulteriori, l’assenza di una modulistica standardizzata e, più in generale, di un’omogenea disciplina sul territorio nazionale costituisce uno degli ostacoli più problematici per le pubbliche amministrazioni che si occupano di S.C.I.A. e S.C.I.A. unica (<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>). Sarebbe pertanto auspicabile che Regioni e A.N.C.I. collaborassero per la predisposizione di una ricevuta dal contenuto minimo unificato, nell’idea di una pubblica amministrazione unica che, a prescindere dalla collocazione geografica dell’ufficio che riceve la segnalazione, sia in grado di gestire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i processi di gestione delle pratiche, senza tuttavia trascurare quelle specificità concrete che potrebbero richiedere adattamenti e integrazioni particolari da parte dei singoli sportelli e uffici.<br /> Altra questione, alimentata dalle più recenti riforme, riguarda poi la difficoltà di coordinare le potenzialità del digitale con certi meccanismi di cui si compone lo strumento della S.C.I.A.: nella loro formulazione gli artt. 18-<em>bis</em> e ss. risultano, infatti, ancora fortemente ancorati ad un modello procedimentale di tipo cartaceo, non del tutto compatibile con i processi di digitalizzazione dell’attività amministrativa (<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>).<br />  <br /> <strong>2.2. (s<em>egue)</em> Le (principali) criticità alimentate dall’incompletezza del dato normativo: destinatari della comunicazione, momento di avvio del provvedimento, provenienza dell’iniziativa e doverosità dell’azione amministrativa.  </strong><br /> Un primo profilo di incertezza riguarda i destinatari della ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento di controllo sulla S.C.I.A. Sebbene la norma nulla dica in proposito, una lettura sistematica della legge sul procedimento amministrativo sembra indicare tra i possibili destinatari della ricevuta/comunicazione non solo il soggetto che ha presentato la segnalazione, ma anche i terzi che potrebbero esservi interessati e, per certi versi, pregiudicati dall’esito del procedimento di controllo (in particolare ove questo fosse positivo, vale a dire nel caso in cui l’amministrazione, accertata la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge, si determinasse per non inibire la prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione, con lesione della sfera giuridica del terzo (<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>)).<br /> L’art. 7 della l. 241/1990 statuisce, in generale, che l’avvio del procedimento deve essere comunicato tanto “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”; quanto nei confronti di quei “soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari”, qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio.<br /> Calando queste disposizioni generali nella specifica previsione in tema di segnalazione certificata, la lettera della legge stabilisce chiaramente, per quanto riguarda la comunicazione nei confronti di chi ha presentato la S.C.I.A., che l’amministrazione ha l’obbligo di rilasciargli una ricevuta immediatamente al momento della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>).<br /> Più controversa, invece, è la questione della garanzia di conoscibilità del procedimento a favore dei terzi, su cui la norma tace, nonostante l’art. 7 imponga all’amministrazione doveri di comunicazione anche nei confronti dei soggetti indirettamente pregiudicati dal provvedimento. In questo caso particolare, l’amministrazione dovrebbe essere parimenti tenuta a dare loro notizia dell’avvio del procedimento di controllo di conformità (<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>) e a comunicare, tra l’altro, il tipo di attività economica oggetto della segnalazione, se questa sia già stata avviata dal privato, che dalla presentazione di tale segnalazione decorre il termine di 60/30 giorni per l’amministrazione per procedere al controllo di conformità e, più in generale, tutte quelle informazioni per mezzo delle quali il terzo possa valutare le potenzialità lesive dell’attività economica privata in questione e, di conseguenza, in caso di mancato esercizio dei poteri inibitori, far valere il proprio interesse tanto in sede procedimentale, quanto in sede processuale.<br /> Da un lato, infatti, questa estensione dei doveri di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrazione consentirebbe al terzo di partecipare al procedimento di controllo, di prendere visione degli atti e anche di produrre memorie e documenti utili per la decisione dell’amministrazione, così come previsto dagli artt. 9 e 10, l. 241/1990. D’altro canto, essa permetterebbe di ovviare ad alcuni problemi riscontrati in dottrina sulla scarsa utilizzabilità da parte del terzo degli strumenti di tutela processuali, a fronte della limitata o tardiva conoscibilità dell’avvio dell’attività oggetto di segnalazione e, più in particolare, dell’esistenza di procedimenti amministrativi di controllo su tale attività (<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>). Con l’invio di una comunicazione, viceversa, il terzo sarebbe messo nella condizione di conoscere fin da subito la sussistenza di un’attività economica potenzialmente pregiudizievole dei suoi interessi e, soprattutto, di essere tempestivamente informato dell’avvio di un procedimento amministrativo di controllo, così come dei suoi termini di conclusione. Di conseguenza, sarebbe assicurato il suo diritto di esercitare in tempo utile i poteri di sollecitazione nei confronti dell’amministrazione (<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>) e di esperire più efficacemente l’azione avverso il silenzio inadempimento (art. 19, c. 6-<em>ter</em>) (<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>).<br /> Su questo punto è necessario, tuttavia, farsi carico di alcune obiezioni, la più rilevante delle quali riguarda l’applicabilità al caso di specie del criterio di “soggetti individuati o facilmente individuabili”, richiamato dall’art. 7 e, quindi, le condizioni al ricorrere delle quali la legge riconosce al terzo un interesse meritevole di tutela che potrebbe essere pregiudicato dall’attività economica oggetto di segnalazione e, indirettamente dal procedimento di controllo di conformità di quest’ultima alla legge (<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>). In particolare, ci si deve domandare per quale ragione l’amministrazione, all’interno di un meccanismo che mira alla semplificazione, dovrebbe farsi carico di individuare, tra la generalità dei consociati, i terzi titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata indirettamente lesa dall’attività procedimentale, con l’inevitabile aggravio di tempi e risorse che questo comporta. E quali interessi, poi, dovrebbe vantare il terzo perché l’amministrazione gli riconosca la facoltà di intervenire nel procedimento di controllo sulla S.C.I.A.<br /> Secondo quanto affermato in dottrina (<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>), poi fatto proprio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>) e dall’Adunanza Plenaria (<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>), con l’avvio del procedimento di controllo finalizzato ad accertare la carenza dei presupposti e dei requisiti di legge sorgono interessi legittimi tanto in capo al privato che ha presentato la segnalazione, quanto in capo ai terzi nei cui confronti l’attività oggetto di segnalazione può arrecare pregiudizio (<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>). In questo particolare frangente, si assiste a una riqualificazione della situazione giuridica soggettiva vantata dagli interessati: se, da un lato, il privato che ha presentato la segnalazione è titolare di un interesse legittimo oppositivo, volto a conservare il suo diritto soggettivo di iniziativa economica privata a fronte del potere inibitorio-restrittivo dell’amministrazione; correlativamente, il terzo è titolare di un interesse legittimo pretensivo del tutto peculiare. Questi, infatti, non domanda all’amministrazione un provvedimento che accresca la sua sfera giuridica, come generalmente accade nei procedimenti ampliativi, ma piuttosto ambisce al fatto che l’amministrazione adotti quel provvedimento restrittivo della sfera giuridica del privato che ha presentato la segnalazione, che di conseguenza impedirebbe o riparerebbe al pregiudizio arrecatogli dall’avvio dell’attività, lesiva dei suoi interessi.<br /> Se è assodato, quantomeno in dottrina (<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>), che in questi casi il terzo sia titolare di un interesse legittimo (di tipo pretensivo), resta da valutare quali siano in concreto gli interessi meritevoli di tutela che ne legittimano la partecipazione al procedimento di controllo di conformità della S.C.I.A. e che gli consentono di far valere le sue ragioni davanti all’amministrazione e, eventualmente, davanti al giudice amministrativo (<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>).<br /> La situazione giuridica vantata in queste circostanze dal terzo non può consistere nella mera pretesa che l’amministrazione eserciti un controllo di tipo formale ed estrinseco sulla segnalazione, contestandone ad esempio l’incompletezza, dovuta alla mancata produzione di documenti o certificazioni da parte del segnalante (<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>). Né può esaurirsi efficacemente (<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>) nella sola contestazione diretta nei confronti del privato che ha presentato la segnalazione circa le violazioni di natura civilistica del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale minore, della sua libertà di iniziativa economica o, più in generale di tutte quelle controversie attinenti ai rapporti privatistici tra il terzo e il segnalante (che rientrerebbero, piuttosto, nella giurisdizione del giudice ordinario) (<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>).<br /> Il terzo, in realtà, ha interesse che l’amministrazione – una volta accertata in concreto l’insussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge, che il privato, nel presentare la segnalazione, ha invece attestato di possedere al fine di avviare l’attività –, inibisca la prosecuzione della stessa, in quanto lesiva degli interessi di cui lui stesso è portatore. Di conseguenza, l’interesse legittimo pretensivo che il terzo fa valere sarà indirizzato a contestare il cattivo esercizio del potere inibitorio (<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>), lo scorretto/mancato esercizio del potere di controllo pubblicistico (da sottoporre, questo sì, alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, come espressamente stabilito dall’art. 133, c. 1, lett. a), n. 3) c.p.a.). Questo proprio perché siffatto potere “è posto a tutela anche del terzo, titolare di un interesse legittimo pretensivo a un bene della vita che passa attraverso l’esercizio del potere amministrativo repressivo <em>e che è fondato sulla norma pubblicistica che limita l’attività dell’altro privato</em>” (<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>).<br /> E, difatti, non tutti gli interessi vantati dal terzo possono assurgere al rango di interesse legittimo qualificato e, dunque, di situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento. Solamente gli interessi “<em>pari ordinati o sovra ordinati</em>” che la legge ritiene meritevoli di riconoscimento e di una tutela rafforzata possono “<em>entrare in conflitto con l’interesse del privato</em>” (<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>) che ha presentato la segnalazione e, di conseguenza, legittimare da un lato la pretesa del terzo che ne sia portatore e, correlativamente, fare insorgere l’obbligo dell’amministrazione di esercitare il potere di controllo (non ancora esercitato) sull’attività oggetto di segnalazione.<br /> Si tratta, in definitiva, di tutti quegli interessi, riconducibili al concetto di “<em>esigenze imperative di interesse generale</em>” elaborate dalla giurisprudenza europea e mutuate dall’ordinamento italiano, i quali costituiscono un limite alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, c. 1, Cost. Rientrano in questo concetto quei particolari valori e interessi di “utilità sociale” ai quali la Costituzione riconosce una protezione rafforzata e che l’art. 41, c. 2, pone come limiti all’iniziativa economica privata (<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>).<br /> Secondo la giurisprudenza richiamata, poi, anche interessi “<em>pari ordinati</em>” del terzo potrebbero entrare in conflitto con gli interessi del privato che ha presentato la segnalazione (<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>), ma in nessun caso il terzo potrebbe far valere un interesse di tipo meramente economico-protezionistico: il terzo cioè non potrebbe giustificare la sua pretesa nei confronti dell’amministrazione all’esercizio del potere inibitorio e, di conseguenza, al rilascio del provvedimento restrittivo, sulla base di un interesse a non vedere, ad esempio, ristretto il suo bacino di utenza, a conservare la sua posizione dominante sul mercato, che l’attività oggetto di segnalazione potrebbe pregiudicare, ostacolando in questo modo la libertà di iniziativa economica dei potenziali <em>newcomers</em> (<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>).<br /> Tra gli interessi qualificati che possono costituire presupposto della situazione giuridica vantata dal terzo (<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>) va annoverata, ad esempio, in materia di S.C.I.A. edilizia, la titolarità del diritto di proprietà del terzo, su un fondo limitrofo (requisito della <em>vicinitas</em>) (<a href="#_ftn67" title="">[67]</a>); o di altro diritto reale minore su un bene di proprietà del soggetto che ha presentato una segnalazione, che andrebbe a incidere sulla sua sfera giuridica (<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>), ad esempio, per il mancato rispetto delle norme del codice civile sulle distanze minime tra edifici (<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>), o in tema di apertura di finestre (<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>), in contrasto con i vincoli architettonici (<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>), per violazione delle previsioni sui confini che delimitano la proprietà (<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>), o delle previsioni del piano regolatore sulla destinazione d’uso degli edifici confinanti (<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>) e della disciplina urbanistica a tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>). Sull’attività di impresa, in tema di DIA per l’apertura di impianti tecnologici, si rammenta ad esempio l’interesse del terzo a contestarne la mancata inibizione, nonostante la struttura insistesse su un’area sottoposta a vincoli (zona pre-parco) (<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>); o, ancora, invocando la tutela dell’incolumità pubblica, l’interesse a contestare una S.C.I.A. per la ristrutturazione di spazi privati aperti al pubblico, per il mancato rispetto delle norme antisismiche in zone sismiche (<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>); così come la tutela della salute pubblica per contestare la mancata inibizione dell’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica (<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>). In materia di concorrenza, vi rientra poi l’interesse di un’impresa terza concorrente a vedere correttamente esercitato il potere di controllo nei confronti di un’attività economica indebitamente intrapresa o svolta da altro operatore economico (criterio del c.d. bacino di utenza) (<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>).<br /> Come emerge dalla casistica richiamata, l’ordinamento riconosce un interesse legittimo in capo al terzo qualora quest’ultimo si faccia portatore di interessi superindividuali, di valori che appartengono alla collettività e che il terzo difende non soltanto nel proprio interesse, ma quale “custode” dell’effettività del diritto pubblico (<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>). Nel farsi portavoce di questi valori il terzo, come si vedrà, di fatto diventa garante di quei limiti all’utilizzo della S.C.I.A. che, posti a tutela di interessi che non potrebbero essere adeguatamente garantiti con un controllo successivo, impongono la necessità di un controllo preventivo da parte dell’amministrazione (cfr. art. 14, direttiva 123/2006).<br /> La funzione che riveste il terzo nella S.C.I.A., del resto, sembra avere delle forti assonanze con quella ricoperta dal segnalante nella fase di avvio dell’attività. Proprio come il privato che, presentando la segnalazione, si addossa la responsabilità dei controlli preventivi e, quindi, l’onere di verificare e attestare quei presupposti tipici della fase istruttoria, che nei procedimenti ampliativi (sostituiti dalla S.C.I.A.) tipicamente appartengono all’amministrazione; analogamente il terzo interessato si farebbe carico di (sollecitare i) controlli successivi, perché sia accertata la lesione di un interesse pubblico, nei casi in cui l’amministrazione non abbia proceduto tempestivamente o correttamente a compiere le doverose verifiche sull’attività oggetto di segnalazione (<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>).<br /> Ma se quella del segnalante è una forma di auto-responsabilità che trova giustificazione e, al contempo, una sorta di compensazione nei benefici che gli derivano dall’eliminazione <em>ex lege</em> dei controlli preventivi, in un’ottica di liberalizzazione dell’attività; il ruolo che riveste il terzo nella fase del controllo successivo è differente dal momento che quest’ultimo, in sostanza, diventa protettore di un interesse pubblico, in caso di inerzia o di scorretto esercizio del potere pubblico e, dunque a fronte di una situazione patologica non consentita dalla legge che, di conseguenza, non esime l’amministrazione inadempiente dalle sue responsabilità (art. 21, c. 2-<em>ter</em>, l. 241/1990) (<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>).<br /> Un secondo aspetto su cui il legislatore non ha avvertito la necessità di un chiarimento riguarda, poi, il momento di avvio del procedimento di controllo che in dottrina, giurisprudenza, e finanche tra le amministrazioni, non è individuato in modo univoco (<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>), e che la previsione di una ricevuta obbligatoria rilasciata dalla p.a.  non ha fatto che complicare (art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990).<br /> Si tratta di un momento decisivo per il sistema, per le conseguenze che ne discendono tanto per i privati, quanto per l’amministrazione. È da questo momento, infatti, che sorgerebbe l’interesse legittimo del privato che ha presentato la segnalazione e dei terzi controinteressati (<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>); che decorrerebbe il termine di 60/30 giorni per la conclusione del procedimento e, in seconda battuta, alla sua inutile scadenza, il termine di diciotto mesi per l’amministrazione per esercitare i poteri di cui all’art. 19, co 4 (cfr. art. 2, c. 4, d.lgs. 222/2016) e, al contempo, il termine annuale per gli interessati per esperire l’azione avverso il silenzio inadempimento.<br /> Se, in generale, è pacifico che il procedimento amministrativo venga avviato nel momento in cui si verifica il primo contatto tra l’amministrazione e il privato (<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>), e che è riconducibile al fenomeno dell’iniziativa amministrativa ogni atto – di un privato o di un’autorità pubblica – o fatto idoneo a far sorgere il dovere di provvedere dell’amministrazione (<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>), è necessario chiedersi allora se, in caso di S.C.I.A., il procedimento di controllo di conformità debba ritenersi pendente già al momento della presentazione della segnalazione (che tuttavia potrebbe essere incompleta o rivolta ad un ufficio diverso da quello competente), oppure solo a seguito del rilascio della ricevuta (che potrebbe anche difettare). Questo interrogativo assume rilevanza particolare, difatti, non tanto nei casi in cui la p.a. abbia rilasciato tempestivamente la ricevuta, a fronte di una segnalazione formalmente completa e correttamente indirizzata, dal momento che la norma prevede il suo rilascio immediato, senza alcuno sfasamento temporale tra segnalazione e ricevuta (<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>); quanto piuttosto nei casi in cui la segnalazione sia incompleta e necessiti di integrazioni documentali, o ancora sia indirizzata a un organo incompetente e, di conseguenza, non sia stata rilasciata ricevuta alcuna.<br /> Strettamente collegato alla questione appena sollevata e logicamente antecedente alla stessa, si pone poi un altro problema, anch’esso trascurato dal legislatore, che riguarda la provenienza dell’atto di iniziativa amministrativa che dà impulso al procedimento stesso: si tratta di chiarire in altre parole se, a fronte della S.C.I.A., il procedimento sia avviato d’ufficio o su istanza privata (<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>).<br /> Il tema dell’iniziativa procedimentale è affrontato nella manualistica amministrativa con una bipartizione che si fonda, generalmente, sulla natura del soggetto che dà impulso alla sua apertura (<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>). Nei procedimenti a istanza di parte, di regola destinati a concludersi con un provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario, l’apertura del procedimento è sollecitata da un privato, titolare di un interesse legittimo pretensivo, con un atto (richiesta, istanza) che costituisce il necessario e sufficiente presupposto per l’esercizio del potere. Viceversa, nei procedimenti a iniziativa d’ufficio, l’avvio del procedimento trova necessario e sufficiente presupposto nell’esigenza di cura di un pubblico interesse, avvertita dall’amministrazione (la stessa competente ad avviare il procedimento o un’altra), indipendentemente da ogni sollecitazione dei soggetti destinatari del provvedimento. In questo caso, l’iniziativa coinciderà con il primo atto che l’amministrazione pone in essere per il perseguimento dell’interesse pubblico che le è stato attribuito dalla legge, a seguito di rapporti di altri uffici, notizie di stampa, istanze o segnalazioni di soggetti esterni (<a href="#_ftn89" title="">[89]</a>).<br /> Questa netta suddivisione non sembra affatto calzante per descrivere la provenienza dell’iniziativa nel caso della S.C.I.A. Da un lato, per espressa previsione legislativa, se l’amministrazione accerta la carenza dei requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione, essa è tenuta ad adottare provvedimenti espressi e motivati a conclusione di un procedimento di tipo repressivo-inibitorio, che di conseguenza parrebbe essere avviato d’ufficio dall’amministrazione stessa. D’altro canto, non si può ignorare che tale potere di controllo deve essere esercitato entro 60/30 giorni dal ricevimento della segnalazione del privato. L’<em>obbligo</em> di ricevere la segnalazione, che tendenzialmente esula dai procedimenti a iniziativa d’ufficio (<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>), induce a interrogarsi se non sia l’atto del privato, allora, a dare impulso all’apertura del procedimento. Ma con questo atto il soggetto si limita a comunicare all’amministrazione l’avvio di un’attività economica o edilizia, senza chiederle alcunché e senza far sorgere alcun obbligo in capo all’amministrazione. La segnalazione, infatti, non può in alcun modo costituire atto di iniziativa procedimentale, perché se così fosse verrebbe contraddetta la finalità di liberalizzazione che il meccanismo della S.C.I.A. persegue. Deve pertanto escludersi la possibilità di ricondurre la segnalazione tra quegli atti definiti di “iniziativa privata tipizzati”, quali domande/istanze, dalla cui presentazione consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere per ampliare la sfera giuridica del richiedente (<a href="#_ftn91" title="">[91]</a>). Essa rientrerebbe, piuttosto, in quella categoria di “atti meramente preparatori”, di cui fanno parte le denunce, le segnalazioni (<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>), e dalle quali non discenderebbe il dovere per l’amministrazione di provvedere (perché in questi casi si ritiene che il privato non sia titolare di un interesse qualificato), ma semmai solo un obbligo per l’amministrazione di vagliare l’opportunità di dar corso o meno al procedimento (<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>). In proposito, si legge in dottrina che, in generale, “la segnalazione di un fatto”, che nel caso della S.C.I.A. ben potrebbe coincidere con l(a comunicazione dell)’avvio dell’attività da parte del segnalante e con l’attestazione del possesso dei requisiti e presupposti di legge, “non può sicuramente sostituire l’accertamento della pubblica amministrazione, ma essa sollecita l’autorità ad agire allo scopo di acquisire con certezza la conoscenza del fatto segnalato” (<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>). Quanto al dovere di provvedere, “esso sorgerà solo se l’esame dovuto induca l’autorità amministrativa ad adottare un atto di sua competenza, che può essere anche un atto di apertura di un procedimento” e che, nel caso della S.C.I.A., come si vedrà, potrebbe combaciare proprio con la ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento, con cui l’amministrazione manifesta la sua intenzione di dare avvio al procedimento di controllo di conformità della segnalazione. <br /> Un’apertura in questo senso, del resto, sembrerebbe confermata anche da quella giurisprudenza, richiamata dalla dottrina che più di recente si è occupata del tema (<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>), secondo la quale da tali atti non può comunque sorgere un obbligo di provvedere (<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>), che troverebbe fondamento piuttosto nella legge e nella funzionalizzazione del potere (<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>), ma piuttosto un obbligo di procedere (<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>).<br /> Queste perplessità sulla provenienza dell’iniziativa, se di parte privata o d’ufficio, e le soluzioni di volta in volta elaborate, inducono a esaminare ancora più da vicino l’atto di segnalazione. Per certo, come si è detto, si tratta di un atto del privato, non un atto procedimentale a valenza pubblicistica. Tuttavia, restano da chiarire alcuni aspetti che attengono più propriamente alla sfera del privato e, in particolare, alla doverosità della sua presentazione, alla sua efficacia condizionante nei confronti dell’avvio dell’attività e, soprattutto, alle conseguenze in caso di sua mancata presentazione, tanto per il privato, quanto per l’amministrazione.<br /> In proposito, viene qui in rilievo una particolare categoria di atti di iniziativa amministrativa, delineata dalla dottrina tedesca negli anni ’60 (<a href="#_ftn99" title="">[99]</a>), che è stata ripresa in Italia prima da Lucifredi e Virga (<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>), e poi rielaborata da Meloncelli (nel tentativo di superare le difficoltà espresse dalla dottrina maggioritaria ad ammettere che <em>un atto privato obbligatorio </em>potesse svolgere la funzione di aprire il procedimento) (<a href="#_ftn101" title="">[101]</a>). Si tratta, in particolare, di quelle ipotesi di “atti di iniziativa amministrativa <em>fondate su una situazione giuridica</em> <em>passiva</em>”, definite come “una terza forma intermedia tra iniziativa d’ufficio e istanza di parte”, in cui il privato “è <em>tenuto</em> a dare <em>notizia</em> all’amministrazione”. Al ricorrere di certe condizioni, le norme <em>impongono</em> al soggetto di presentare all’amministrazione, affinché questa provveda, un atto (designato in genere dalla legislazione con il termine di “denuncia”) al quale sarebbe riconnesso un effetto propulsivo, e conferiscono contemporaneamente a un’autorità amministrativa il potere di pretenderne l’assunzione (<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>). Diversamente dalle “istanze”, chi presenta la denuncia/dichiarazione adempie all’obbligo imposto dalla legge al fine di sottrarsi alla sanzione in caso di inadempimento, ma al contempo sollecita “l’esercizio di un potere amministrativo ben preciso, la cui individuazione è, peraltro, <em>implicita</em> nello stesso suo atto, <em>cosicché nessuna necessità esiste che egli formuli una dichiarazione del tipo dell’istanza</em>” (<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>). Questa sollecitazione, secondo la dottrina richiamata, aprirebbe un rapporto giuridico con la p.a., che si svolge nell’ambito di un procedimento particolare che si conclude con un “provvedimento di cui è destinatario lo stesso denunciante” e che consiste “<em>in un provvedimento generalmente sfavorevole</em>”, la cui natura restrittiva giustificherebbe il carattere obbligatorio della denuncia. Il denunciante, infatti, non avrà interesse a ottenere l’emanazione del provvedimento (in genere ad effetti sfavorevoli), ma semmai ad opporvisi.<br /> Sono evidenti le analogie con il caso di specie: nella S.C.I.A., la situazione giuridica soggettiva pre-procedimentale in cui si trova il privato che ha interesse ad avviare, ad esempio, una certa attività economica consiste nel diritto soggettivo riconosciuto dall’art. 41 Cost. che non è del tutto libero, ma risulta condizionato all’obbligo di previa segnalazione all’amministrazione (<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>). Perché il privato possa dare avvio all’attività cui aspira, se da un lato, in un’ottica di liberalizzazione non deve più attendere gli esiti di un previo controllo pubblico, dall’altro, analogamente alla fattispecie sopra richiamata, ai sensi dell’art. 19, c. 1, l. 241/1990, deve preventivamente e obbligatoriamente darne comunicazione all’amministrazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento per aver avviato un’attività economica o edilizia senza previa dichiarazione all’autorità pubblica (<a href="#_ftn105" title="">[105]</a>). Quanto al procedimento di controllo di cui all’art. 19, c. 3, esso può essere definito come un “<em>procedimento a iniziativa d’ufficio obbligatoria, occasionata dalla segnalazione del privato</em>”: esso è avviato d’ufficio dall’amministrazione su segnalazione del privato, la quale non costituisce un atto procedimentale, resta fuori dal procedimento (atto esterno), né obbliga l’amministrazione a provvedere, ma piuttosto le impone di verificare se procedere o meno a detti controlli. I poteri di controllo dell’amministrazione, difatti, sono doverosi non perché il privato ha presentato la segnalazione, ma perché la legge prescrive all’amministrazione di provvedere alla cura dell’interesse pubblico ogni qual volta questo possa essere messo in pericolo da un’attività economica o edilizia privata che non rispetti i requisiti e presupposti di legge (<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>). E, infatti, in tutti quei casi in cui il privato avvia l’attività senza aver comunicato all’amministrazione di avere i requisiti per farlo, l’amministrazione – nonostante tale mancanza – ha comunque il dovere di avviare d’ufficio un procedimento di controllo al fine di sanzionarne la condotta abusiva.<br /> Ritornando allora al quesito di partenza, sostenere che dalla segnalazione derivi, quantomeno, un obbligo di procedere e che l’amministrazione ben potrebbe provvedere anche a prescindere dalla stessa non risolve, tuttavia, la questione di stabilire con certezza il momento di avvio del procedimento di controllo (<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>).<br /> Dalle riflessioni espresse in proposito in dottrina, questo momento parrebbe coincidere con la presentazione della S.C.I.A. (<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>). E, in effetti, il primo contatto/confronto tra privato e amministrazione sembra avvenire proprio in questo momento, per mezzo dell’atto con cui il privato porta l’amministrazione a conoscenza di un fatto (l’avvio dell’attività e il possesso dei presupposti e requisiti per intraprenderla), che sarebbe poi oggetto del controllo di conformità. Tuttavia, questa generica individuazione dell’inizio del procedimento nel momento della presentazione della segnalazione (ma sarebbe meglio dire con il suo <em>ricevimento/ricezione</em> (<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>) da parte dell’amministrazione, così come previsto del resto dalla legge all’art. 19, commi 1 e 3), non terrebbe in adeguata considerazione le eventuali cause di irricevibilità che possono riguardare l’atto presentato dal privato, oltre che la previsione dell’obbligo di rilascio di una ricevuta da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>.<br /> La segnalazione deve essere completa nei suoi contenuti, includere tutti gli allegati previsti dalla legge ed essere ritualmente presentata presso l’ufficio competente a riceverla.  L’avvio del procedimento (e, prima ancora l’avvio dell’attività economica o edilizia da parte del privato), dovrebbe allora avvenire solo nel momento in cui l’amministrazione, una volta compiuta la verifica formale sulle condizioni di ricevibilità della segnalazione (<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>) e di ritualità (<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>) della stessa (art. 18-<em>bis</em>, c. 2), abbia rilasciato la ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis </em>che attesta, dunque, non solo l’avvenuta presentazione della segnalazione, ma anche la sua correttezza e completezza formale, perché è solo da questo momento che la S.C.I.A. può considerarsi formalmente perfetta.<br /> Questa interpretazione, del resto, sembra garantire un coordinamento più armonico tra l’art. 19 e le disposizioni speciali sulla S.C.I.A. unica. Se si legge l’art. 18-<em>bis</em>, l. 241/1990, in combinato disposto con quanto previsto dalle norme sul SUAP e, in particolare, sul controllo formale automatico di cui all’art. 5, c. 4, DPR 160/2010, emerge che la prima verifica che deve essere effettuata dall’amministrazione, di natura “estrinseca”, riguarda proprio il contenuto formale della segnalazione e la completezza della documentazione allegata. Considerato, poi, che per l’avvio di ciascuna attività, edilizia e commerciale, la modulistica standardizzata e unificata – in tema di attività commerciali e assimilate (allegato1) e in materia di attività edilizie (allegato 2) (<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>) –, indica caso per caso quali documenti debbano essere presentati dal segnalante, ne consegue che ove questi documenti siano completi, l’amministrazione procederà automaticamente al rilascio della ricevuta (e il privato potrà avviare l’attività); viceversa, nel caso in cui questa documentazione fosse lacunosa, l’amministrazione non rilascerà la ricevuta e inviterà il privato a integrare la documentazione da un punto di vista meramente formale.<br /> Il controllo automatico che l’ufficio è tenuto a compiere al momento del ricevimento della segnalazione dovrebbe, dunque, precedere l’avvio dell’attività da parte del privato e, di conseguenza, anche il procedimento di controllo di conformità di cui all’art. 19, c. 3. Viceversa, quest’ultimo controllo, di tipo intrinseco, perché indirizzato a verificare il contenuto sostanziale delle attestazioni, dovrebbe più opportunamente decorrere dal momento in cui l’amministrazione ha rilasciato la ricevuta, che per l’appunto attesta la completezza e ritualità formale della segnalazione oggetto di verifica.<br /> L’individuazione del momento di avvio del procedimento di controllo di conformità, quale manifestazione della volontà dell’amministrazione di procedere a un controllo di tipo sostanziale sul possesso dei requisiti e presupposti di legge una volta constatata la sua completezza formale, è reciprocamente connessa con la questione del tipo di poteri che l’art. 19 attribuisce all’amministrazione. Questo aspetto merita una trattazione più approfondita su cui si avrà modo di tornare, qui sia consentito solo anticiparne le ricadute più rilevanti: espungere i controlli formali (sulla completezza della segnalazione e della documentazione allegata) dal controllo sostanziale di conformità di cui al comma 3 dell’art. 19, anticipandoli ad una fase esterna al procedimento, pre-procedimentale (<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>), da un lato asseconderebbe la tendenza, auspicata da più parti e in particolare dalle amministrazioni che si occupano di S.C.I.A., ad automatizzare tale controllo, proprio perché si tratta di una verifica che l’amministrazione può effettuare <em>ictu oculi</em> e, in caso di incompletezza formale, invitare il privato a rettificare la segnalazione e a integrare gli allegati documentali, pena l’irricevibilità, senza dunque avviare alcun procedimento. D’altra parte, questa stessa anticipazione contribuirebbe a identificare “per sottrazione” il contenuto delle verifiche che deve compiere l’amministrazione sulla sostanza della segnalazione (<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>), le quali se nei primi 60/30 giorni riguardano il contenuto delle attestazioni del privato in una dimensione vincolata (salvi quei residuali profili di discrezionalità tecnica e amministrativa che sembrerebbero sopravvivere a seguito della modifica dell’art. 19 (<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>)); allo scadere del termine di 60/30 giorni dal ricevimento della segnalazione, viceversa, devono necessariamente tenere conto anche dell’affidamento del privato e procedere così al bilanciamento con altri interessi, secondo un attività di controllo caratterizzata da discrezionalità.<br /> Prima di passare all’esame della fase pubblicistica che s’innesta nel meccanismo della S.C.I.A., è opportuno dedicare alcune brevi considerazioni alle conseguenze che discendono dal mancato rilascio della ricevuta/comunicazione di avvio, su cui si rinviene un’antinomia tra le norme richiamate. Da un lato, infatti, l’art. 5, c. 5, DPR 160/2010, subordina l’avvio dell’attività del privato al rilascio della ricevuta (la cui mancanza, pertanto, ne impedisce l’intrapresa); dall’altro, l’art. 18-<em>bis</em>, c. 1, l. 241/1990, afferma che la segnalazione del privato produca comunque i suoi effetti (di sostituire dunque gli atti di autorizzazione preventiva e, di conseguenza, di consentire l’immediato avvio dell’attività), anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.<br /> Se si osservano più attentamente le ragioni del mancato rilascio della ricevuta da parte dell’amministrazione emerge come, in realtà, questo contrasto tra le norme sia soltanto apparente. In proposito, è necessario infatti distinguere due diverse ipotesi: a) se l’amministrazione non ha rilasciato la ricevuta perché la segnalazione è irricevibile (perché incompleta, manca la documentazione o irrituale), in questi casi, così come correttamente disposto dall’art. 5, DPR 160/2010, il privato che ha presentato la segnalazione non potrà avviare l’attività cui aspira se prima non provvede alle rettifiche/integrazioni; viceversa, b) se la mancata ricevuta/comunicazione è conseguenza del mancato avvio del procedimento e dell’istruttoria, perché l’amministrazione non ha nemmeno preso in considerazione la segnalazione (per inerzia patologica), in questo caso l’amministrazione è venuta meno al dovere di procedere e, come previsto dall’art. 18-<em>bis</em>, ferme restando le conseguenze in termini di responsabilità e regime sanzionatorio per l’amministrazione inadempiente, il privato potrà comunque dare avvio all’attività. Indubbiamente, in quest’ultimo caso il privato deve avere la certezza che l’amministrazione abbia effettivamente ricevuto la segnalazione, soprattutto nei casi in cui, ad esempio, sia stata inviata per posta o per via telematica, e forse la presunzione di cui all’art. 19, c. 1, ult. periodo, sconta di effettività. Quanto al primo caso, poi, se l’amministrazione si determinasse per inibire l’attività con un provvedimento restrittivo in assenza della ricevuta/comunicazione di inizio attività, trattandosi di attività vincolata tale provvedimento non sarebbe annullabile dal giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-<em>octies</em>, c. 2, solo se l’amministrazione dimostrasse in giudizio che tale atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Questa eventualità si verificherà in tutti quei casi di omissione non meramente formale della documentazione richiesta, ove il privato cioè non sia in grado di presentare i documenti richiesti perché in difetto dei requisiti e presupposti di legge (<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>).<br />  <br /> <strong>3. Il dovere dell’amministrazione di concludere <em>in ogni caso</em> il procedimento di controllo sulla carenza dei presupposti e requisiti per l’esercizio dell’attività con un provvedimento espresso e motivato.</strong><br /> Come del resto confermato anche dalla giurisprudenza (<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>) e dalla dottrina (<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>), l’amministrazione ha il dovere di avviare il procedimento di controllo di conformità sull’attività oggetto di segnalazione. Si tratta di un obbligo che insorge immediatamente a seguito del ricevimento della S.C.I.A. (art. 19 c. 3), che deve essere esercitato entro un termine perentorio (<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>) ben preciso e che, come previsto in generale dall’art. 2, c. 1, l. 241/1990, apre un procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato tanto se a istanza di parte, quanto se, come nel caso in esame, iniziato d’ufficio, su segnalazione di parte.<br /> A conclusione del procedimento di controllo, l’amministrazione può determinarsi in due modi. Anzitutto, ove fosse accertata la “carenza dei presupposti e requisiti” e, dunque, la <em>difformità</em> dell’attività privata dalla legge, con un provvedimento restrittivo, espresso e motivato, dovrebbe inibire il proseguimento dell’attività o, se possibile, con un provvedimento conformativo, del pari espresso e motivato, dovrebbe indicare al destinatario le attività da compiere perché l’attività intrapresa sia conforme alla legge. In questa prima ipotesi l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro il termine perentorio, è espressamente contemplata dalla legge come obbligatoria per l’amministrazione procedente.<br /> In secondo luogo, se fosse accertata viceversa la “non carenza dei presupposti e requisiti” e, dunque, la <em>conformità</em> dell’attività privata alla legge, l’amministrazione non potrebbe inibire l’attività, ma nemmeno consentirla, per ovvie ragioni di coerenza con la struttura e la funzione del meccanismo della S.C.I.A. Come già anticipato, in questi casi la norma non esplicita se sia necessario un atto espresso e motivato che “concluda”, comunque, il procedimento di controllo. La ragione di questo silenzio risiede verosimilmente nel timore del Legislatore di alimentare il rischio di fraintendimenti sul ruolo svolto dall’amministrazione in una fase temporale che segue, e non precede, l’avvio dell’attività, e dunque di consentire nella sostanza il mantenimento di poteri di autorizzazione in capo all’amministrazione, la quale, per effetto, non solo potrebbe inibire/conformare l’attività, in mancanza dei presupposti; ma, accertata la sussistenza degli stessi, in definitiva autorizzarla a posteriori.<br /> La lettura della norma nel suo insieme sembrerebbe suggerire una diversa soluzione, preferibile tanto per il segnalante, a tutela della certezza del diritto e del suo legittimo affidamento (il quale se, da un lato, si oppone al provvedimento inibitorio, dall’altro ha diritto a svolgere la sua attività se in possesso dei requisiti); quanto nei confronti del terzo che ha un interesse contrapposto a quello del segnalante, che verrebbe leso non solo dal mancato esercizio dei poteri di controllo da parte della p.a., ma anche nel caso di scorretto esercizio del potere, se l’amministrazione, accertata erroneamente la sussistenza dei requisiti, non inibisse la prosecuzione dell’attività. Entrambi, dunque, sono interessati all’adozione di un provvedimento espresso e motivato in caso di esito positivo delle verifiche, perché se con tale atto il segnalante vedrebbe consolidarsi il suo affidamento (<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>), il terzo potrebbe conoscere le ragioni della mancata inibizione dell’attività, ai fini di una sua impugnazione.<br /> Per un verso, infatti, è logico pensare, e la norma del resto non lo vieta, che il privato, che ha presentato la segnalazione e che è intenzionato ad avviare un’attività economica o edilizia, abbia tutto interesse ad attendere il decorso del termine di 60/30 giorni, di per sé relativamente breve (<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>) nell’economia dell’attività che intende svolgere e dei costi che questa comporta, tanto nel caso in cui egli tema che l’amministrazione possa inibirne la prosecuzione, quanto nel caso in cui si aspetti che la stessa si determini in senso opposto (<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>). Anzi, il privato ben potrà sollecitare le verifiche sui requisiti e presupposti attestati nella segnalazione, come previsto dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em> (che come si vedrà si rivolge a tutti gli “interessati” e, dunque, non solo ai terzi, ma anche al segnalante), al fine di vedere concludersi il procedimento in modo a lui “favorevole” (ovverosia non con l’adozione di un provvedimento inibitorio, ma tutt’al più con un provvedimento di tipo conformativo o, addirittura, con un atto che attesti la conformità dell’attività alla legge, senza che tale attestazione possa costituire, ovviamente, titolo legittimante). E questo perché è proprio dalla mancata inibizione dell’attività che il suo affidamento diviene legittimo e tutelato dall’ordinamento (sempre che non siano accertate falsità-mendacio o che non siano in gioco interessi sensibili) (<a href="#_ftn123" title="">[123]</a>).<br /> Queste considerazioni di massima inducono allora a ricercare nel quadro delle norme richiamate un appiglio positivo da cui far derivare l’obbligo di provvedere in senso espresso e motivato anche nel caso di esito positivo della verifica (per l’accertata sussistenza dei requisiti e presupposti di legge), che sembrerebbe invece essere escluso dalla dottrina che finora si è occupata della questione. Parte di questa sostiene, infatti, che nel caso in cui il procedimento di acclaramento dovesse avere esito positivo, esso “<em>si conclude con un’archiviazione (un non atto secondo il giudice amministrativo) che, come tale, non si traduce in un provvedimento da comunicare all’interessato</em>” (<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>). La tenuta di questa interpretazione sembra, tuttavia, essere messa in dubbio dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. Se, da un lato, i giudici nazionali ed europei ammettono l’impugnabilità degli atti di archiviazione (<a href="#_ftn125" title="">[125]</a>); d’altra parte, sono frequenti i casi in cui l’amministrazione conclude il procedimento – avviato con una S.C.I.A./DIA – con un provvedimento espresso, anche in caso di sua archiviazione (<a href="#_ftn126" title="">[126]</a>). Anzi, a questo proposito, secondo un’impostazione del tutto condivisibile, si auspica una generalizzazione di tali prassi<a> che, dunque, induca le amministrazioni a esplicitare più frequentemente gli esiti delle verifiche sulla S.C.I.A., anche quando siano “negativi” (si concludano cioè con l’accertamento della “<em>non</em> carenza dei requisiti e presupposti” e, dunque, della conformità della attività oggetto della segnalazione alla legge) (</a><a href="#_ftn127" title="">[127]</a>).<br /> Altri ritengono, poi, che l’amministrazione in questi casi, in deroga alla previsione contenuta all’art. 2, l. 241/1990, possa “<em>puramente e semplicemente lasciare decorrere il termine</em>” (<a href="#_ftn128" title="">[128]</a>). Anche questa interpretazione non sembra del tutto soddisfacente: il provvedimento con cui l’amministrazione dà conto degli esiti positivi del controllo (<em>id est</em>, della sussistenza dei requisiti e presupposti) rappresenta comunque una manifestazione del potere inibitorio-repressivo di cui è titolare l’amministrazione nel caso della S.C.I.A. (<a href="#_ftn129" title="">[129]</a>). Argomentare diversamente sarebbe come dire che, in caso di esercizio di un potere ampliativo, se l’amministrazione non rinvenisse i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento favorevole per il richiedente, anziché concludere il procedimento con un diniego espresso, a sua discrezione potrebbe lasciare decorrere inutilmente il termine. Questa conclusione è inaccettabile, perché il provvedimento sfavorevole dell’amministrazione sarebbe sostituito da un mero silenzio che aprirebbe la strada alle più svariate interpretazioni in termini di silenzio assenso/diniego o di silenzio inadempimento. Al contrario, nel nostro sistema viene riservata una tutela rafforzata nei confronti del privato destinatario di un provvedimento sfavorevole, che deve essergli comunicato con le cautele aggiuntive di cui agli artt. 10-<em>bis</em> e 21-<em>bis</em>. E con le più recenti modifiche all’art. 2, c. 1, questa tutela si è intensificata ancora di più, dal momento che il sistema, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa, richiede un provvedimento espresso anche nel caso in cui la sua domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (<a href="#_ftn130" title="">[130]</a>).<br /> Ma, allora, per quale ragione queste medesime cautele non dovrebbero valere nel caso dei controlli azionati a seguito del ricevimento della S.C.I.A., posto che l’eventuale esito positivo delle verifiche, se ha effetti favorevoli nei confronti del segnalante, allo stesso tempo produce effetti potenzialmente restrittivi della sfera giuridica del terzo?<br /> Questa interpretazione sulla possibilità per l’amministrazione di far semplicemente decorrere il termine in caso di “non accertata carenza dei requisiti e presupposti”, del resto, sembrerebbe esclusa da una lettura d’insieme dell’art. 19: dai commi successivi emerge, infatti, che il procedimento di controllo non possa <em>mai</em> concludersi con il silenzio dell’amministrazione, perché questo silenzio non può avere valore di assenso, né di diniego, ma solo di inadempimento patologico (<a href="#_ftn131" title="">[131]</a>), come sancito dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em>. Non si vede perché, allora, si possa accordare al silenzio mantenuto dall’amministrazione un significato diverso a seconda che quest’ultima, lasciando puramente e semplicemente scadere il termine per provvedere, abbia inteso in realtà archiviare il procedimento oppure sia colpevolmente venuta meno al dovere di procedere e quindi di provvedere. Senza un atto espresso, né il privato che ha presentato la segnalazione, né il terzo che ha interesse all’inibizione dell’attività potrebbero conoscere le reali intenzioni dell’amministrazione, con le conseguenze in termini di ineffettività della tutela che ciò comporta (<a href="#_ftn132" title="">[132]</a>).  L’art. 19, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 18-<em>bis</em>, si orienta dunque verso una diversa qualificazione dell’inerzia (silenzio-inadempimento), <em>senza distinguere</em> i casi in cui l’amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte o abbia implicitamente manifestato la volontà di non esercitare i suoi poteri inibitori. Di conseguenza, non è prevista in alcun caso la possibilità per l’amministrazione di rimanere (lecitamente) silente: viceversa, l’inerzia dell’amministrazione è fonte di responsabilità per la stessa e viene sanzionata a più riprese dalla legge (cfr. art. 18-<em>bis</em> e art. 21, c. 2-<em>ter</em>). Il fatto poi che l’art. 19, c. 6-<em>ter,</em> preveda quale unica forma di tutela, in caso di protratta inerzia dell’amministrazione, l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., concorre di fatto ad escludere la possibilità di equiparare l’inerzia ad un provvedimento tacito, normativamente qualificato, tanto di accoglimento, quanto di diniego. Riconoscendo quale unico mezzo di tutela – in caso di inerzia dell’amministrazione – l’azione avverso il silenzio inadempimento, la norma qualifica l’inerzia dell’amministrazione procedente come un mero comportamento patologico, in violazione del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art.2.<br /> Ne consegue pertanto che ove l’amministrazione abbia dato avvio al procedimento di controllo, anche nel caso in cui sia accertata la “non carenza dei requisiti” non può rimanere silente, ma ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (di contenuto favorevole, in questo caso) che, al pari del divieto di prosecuzione dell’attività o dell’ordine di conformazione, costituisce manifestazione del suo potere inibitorio e non, invece, titolo di legittimazione all’esercizio dell’attività che trova la sua unica fonte nella legge.<br /> Le finalità di liberalizzazione (parziale) che hanno mosso il legislatore nei correttivi apportati al testo originario della norma, del resto, sembrano avvalorare tali considerazioni. La <em>ratio</em> del meccanismo della S.C.I.A., come asserito a più riprese dal legislatore, consiste nel favorire l’iniziativa economica privata, auto-responsabilizzando il privato delle proprie affermazioni e attestazioni e addossando su quest’ultimo oneri procedimentali che, di regola (vale a dire, in caso di autorizzazione preventiva) competono all’amministrazione. Come contropartita, il privato si vede riconoscere la possibilità di intraprendere fin da subito l’attività cui aspira, senza dover attendere dunque un controllo amministrativo preventivo. Perché il meccanismo possa funzionare, tuttavia, è necessario che sia garantita la pubblicità e trasparenza dell’intervento successivo dell’amministrazione, così come la certezza del diritto e che, dunque, sia tutelato il legittimo affidamento del privato che, come si è già detto, si consolida solo se l’amministrazione non intervenga ad inibire/conformare la sua attività entro 60/30 giorni. Fino a quel momento non c’è alcun legittimo affidamento, trattandosi di mere dichiarazioni del privato, non ancora verificate, né tantomeno “confermate” dall’amministrazione.<br /> Quanto poi alla tutela del terzo, anche in questo frangente troverebbe conferma l’obbligo per la p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pur se l’accertamento avesse esito positivo. La mera decorrenza del termine senza l’adozione di alcun atto sarebbe insoddisfacente non solo per il segnalante che, come visto, proprio a seguito dell’accertata “non carenza” dei requisiti e presupposti vedrebbe stabilizzarsi la sua posizione; ma soprattutto per il terzo che, pur se titolare di un interesse che potrebbe essere pregiudicato dall’azione amministrativa, non avrebbe un atto da impugnare, né potrebbe conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non inibire l’attività.<br /> La possibilità che un procedimento di questo tipo possa concludersi nei confronti dei terzi interessati con un silenzio o, comunque, con un “non atto”, del resto, è fortemente osteggiata anche dal diritto europeo (<a href="#_ftn133" title="">[133]</a>). In particolare, l’art. 13 della direttiva <em>Bolkestein</em> esorta gli Stati membri a introdurre regimi diversi all’utilizzo dello strumento del silenzio significativo qualora l’esito del procedimento possa ledere “<em>interessi legittimi di terzo</em>” che, al pari dei “motivi imperativi di interesse generale” (tra i quali i primi sono quindi inclusi), dovrebbero obbligare le amministrazioni ad adottare un provvedimento espresso (<a href="#_ftn134" title="">[134]</a>). L’esito positivo delle verifiche sulla carenza dei presupposti e dei requisiti integrerebbe proprio una di queste ipotesi, dal momento che tale accertamento, seppur favorevole per il segnalante, potrebbe essere sfavorevole per il terzo che, appunto, vedrebbe pregiudicata la sua sfera giuridica a seguito dello scorretto uso del potere di vigilanza e controllo sull’attività oggetto di segnalazione. Sebbene il Legislatore italiano non si sia preoccupato di includere esplicitamente tra i motivi imperativi di interesse generale che impongono un provvedimento espresso anche gli interessi legittimi di terzo (<a href="#_ftn135" title="">[135]</a>), la necessità di introdurre un regime diverso dalla conclusione tacita troverebbe comunque fonte positiva nella previsione, ribadita più volte nella legislazione più recente, che esclude proprio dall’applicazione del silenzio assenso (art. 20, c. 4) e della S.C.I.A. (art. 19, c. 1) i casi “imposti dalla normativa comunitaria” o in cui la normativa comunitaria “impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali” (<a href="#_ftn136" title="">[136]</a>).<br />  Un rafforzamento della tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento avviato a seguito del ricevimento della S.C.I.A. allora potrebbe passare proprio dalla garanzia di maggiore trasparenza e certezza del diritto che gli obblighi di comunicazione possono assicurare e che non possono recedere nemmeno a fronte della constatata inefficienza e lentezza dell’apparato amministrativo in un’ottica di semplificazione della sua azione.<br /> La ricostruzione proposta, che in definitiva mira a valorizzare la logica procedimentale che dovrebbe caratterizzare le fasi – di competenza dell’amministrazione – successive alla presentazione della S.C.I.A., del resto troverebbe proprio nel diritto europeo e, a cascata, nelle previsioni interne di implementazione, un solido baluardo. Tali disposizioni affermano che la liberalizzazione dei mercati interni e delle attività economiche private comporta la progressiva riduzione e eliminazione di controlli preventivi, ma al contempo implica un rafforzamento degli obblighi di trasparenza e di comunicazione (<a href="#_ftn137" title="">[137]</a>) e un potenziamento dei controlli successivi in capo alle amministrazioni nazionali. Questi ultimi, come ricordato in dottrina, non sarebbero soppressi, ma solo posticipati (<a href="#_ftn138" title="">[138]</a>), quasi a controbilanciare l’eliminazione del preventivo potere di autorizzazione, e sarebbero posti a salvaguardia di interessi particolarmente qualificati che le esigenze di accelerazione delle procedure e di tutela della libertà di iniziativa economica privata non possono comunque obliterare.<br />  <br /> <strong>4. Seconda fase: legittimo affidamento del segnalante vs. tutela del terzo, tra potere degli interessati di sollecitare i controlli <em>ex post</em> e sopravvivenza del potere di “<em>autotutela inibitoria</em>” dell’amministrazione.</strong><br /> L’innestarsi di una seconda fase (eventuale) di controllo, di competenza dell’autorità amministrativa, dipende dal verificarsi di alcune circostanze che la riforma, superando solo in parte il precedente e discusso dato normativo (<a href="#_ftn139" title="">[139]</a>), si premura di precisare. Se, da un lato, il comma 4, nel richiamare le condizioni previste dall’art. 21-<em>nonies,</em> accorda all’amministrazione il potere di intervenire in via di autotutela, al fine di inibire l’attività ai sensi del comma 3, primo periodo (e, dunque, non anche di conformarla, perché in difetto di adozione delle misure da parte del privato l’attività deve considerarsi vietata), estendendo anche a questa fattispecie il termine massimo di diciotto mesi previsto per l’annullamento d’ufficio (<a href="#_ftn140" title="">[140]</a>), che nel caso della S.C.I.A. decorrerebbe proprio dalla scadenza del termine di 60/30 giorni (art. 2, c. 4, d.lgs. 222/2016); d’altro canto, il comma 6-<em>ter</em> consente anche ai privati interessati di “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”, ma senza che sia contemplato alcun limite temporale.<br /> Al ricorrere di questi fatti e condizioni l’amministrazione, d’ufficio (art. 19, c. 4) o su istanza privata (<a href="#_ftn141" title="">[141]</a>) (art. 19, c. 6-<em>ter</em>), è tenuta ad avviare un procedimento di controllo. Il decorso del termine di 60/30 giorni, dunque, non mette al riparo il segnalante dal potere dell’amministrazione, la quale, infatti, non vede esaurirsi il suo potere inibitorio, ben potendo, ove ne ricorrano le condizioni, intervenire anche oltre la scadenza del termine perentorio, lasciando così il privato in una situazione di incertezza. D’altra parte, il terzo potrebbe intervenire nel procedimento, sollecitando <em>sine die</em> l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione a tutela dei propri interessi lesi dal mancato o cattivo esercizio dei poteri inibitori e, in caso di protratta inerzia, rivolgersi al giudice amministrativo per contestare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione inadempiente.<br /> Esaminando da vicino queste due ipotesi, si ripropongono all’attenzione dell’interprete alcune questioni già da tempo rimarcate dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che le modifiche (e, d’altra parte, alcune omissioni) della riforma Madia, per certi versi, hanno esacerbato.<br /> Quanto al comma 4, nel rinviare genericamente alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>, la norma se, da un lato, preclude la possibilità per l’amministrazione di esercitare tale potere anche al ricorrere dei presupposti della revoca (come invece era previsto nel testo previgente), superando così le critiche della dottrina (<a href="#_ftn142" title="">[142]</a>); tuttavia, non specifica quali siano in definitiva le condizioni richiamate. Generalmente, questi presupposti vengono fatti coincidere <strong>con la necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, che deve essere comunicato ai destinatari e concludersi entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dalla scadenza dei 60/30 giorni. A questi, poi, si aggiunge la necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole, maturato in capo al segnalante a seguito del decorso del suddetto termine e della conseguente consumazione del potere inibitorio</strong>? (<a href="#_ftn143" title="">[143]</a>).<br /> Venendo al comma 6-<em>ter</em>, d’altra parte, l’indefinita ampiezza dei poteri sollecitatori riservati agli interessati, che caratterizza la formulazione della norma sulla quale, come anticipato, il legislatore non è intervenuto e, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, lascia aperte alcune questioni. Anzitutto, non è chiaro a quale tipo di silenzio si riferisca l’inerzia evocata dall’inciso del secondo periodo, problema che a sua volta presuppone una presa di posizione sulla doverosità dei poteri amministrativi esercitabili d’ufficio a fronte dell’istanza dei privati e sul quale la dottrina è ancora oggi divisa (<a href="#_ftn144" title="">[144]</a>).<br /> Indeterminato è anche il termine entro cui il terzo possa sollecitare i poteri di verifica. In merito a questo profilo si riscontrano in dottrina e in giurisprudenza posizioni molto discordanti che se, da un lato, hanno ritenuto necessario che la sollecitazione venisse esercitata entro il termine massimo di 60/30 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., pari a quello assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio “ufficioso” (<a href="#_ftn145" title="">[145]</a>); in altri casi, viceversa, rilevando l’inoperatività di questa opzione ermeneutica nel caso delle sollecitazioni del terzo, dal momento che “nessuna norma assicurerebbe anche nei confronti del medesimo la tempestiva comunicazione della segnalazione” (<a href="#_ftn146" title="">[146]</a>), hanno sostenuto che il potere di verifica dell’amministrazione potesse essere sollecitato <em>sine die</em> (<a href="#_ftn147" title="">[147]</a>). Un terzo orientamento ha poi affermato che l’istanza inibitoria del terzo dovesse essere soggetta “al termine decadenziale di 60 gironi, valido anche per la proposizione dell’ordinario ricorso annullatorio, che nel caso della S.C.I.A. decorrerebbe dalla data in cui l’istante ha avuto notizia della segnalazione per esso lesiva”, e che “decorso tale termine conserverebbe comunque il potere di diffida all’adozione di atti sottoposti alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>” (<a href="#_ftn148" title="">[148]</a>). O, ancora, entro il termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a.  (<a href="#_ftn149" title="">[149]</a>). E sono proprio queste contrastanti impostazioni ad aver indotto i giudici di merito a sollevare la questione di legittimità costituzionale (<a href="#_ftn150" title="">[150]</a>).<br /> Sulla decorrenza dello stesso, poi, quanto alla sollecitazione delle verifiche del comma 3, si è già avuto modo di esaminare il dovere dell’amministrazione di rilasciare la ricevuta ai sensi del nuovo art. 18-<em>bis</em> e, di conseguenza, di comunicare anche ai terzi l’avvio del procedimento, pur rimanendo sottinteso che, in caso di mancato rilascio della stessa per colpa dell’amministrazione, il termine dovrebbe decorrere dal momento di effettiva conoscenza da parte del terzo dell’avvio dell’attività, a seguito della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn151" title="">[151]</a>). In relazione, invece, alla sollecitazione delle verifiche di cui al comma 4 una volta scaduto il termine di 60/30 giorni, l’art. 19, nel richiamare le condizioni dell’art. 21-<em>nonies</em>, estendeva anche all’esercizio dei poteri inibitori in via di autotutela le innovazioni della riforma Madia, circa il termine finale, pari a diciotto mesi, e il momento della sua decorrenza. Questo richiamo avrebbe richiesto, tuttavia, alcuni chiarimenti che il Legislatore, invece, ha omesso di specificare. La logica dell’autorizzazione preventiva che pervade il procedimento di riesame del 21-<em>nonies</em> mal si concilia con quanto disposto dall’art. 19: per il meccanismo della S.C.I.A. non si possono replicare quelle statuizioni che individuano il momento di decorrenza del suddetto termine nell’adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tantomeno se formatisi ai sensi dell’art. 20. Il Legislatore allora è nuovamente intervenuto per chiarire che i diciotto mesi di cui all’art. 21-<em>nonies</em> decorrerebbero – nei casi del regime della S.C.I.A. –, dalla data di scadenza dei termini previsti dai commi 3 e 6-<em>bis</em>, senza curarsi tuttavia del fatto che se questa precisazione risolve la questione nel caso in cui il potere di verifica venga esercitato d’ufficio, non altrettanto può affermarsi nel caso in cui il medesimo potere sia sollecitato dal terzo (<a href="#_ftn152" title="">[152]</a>).<br /> Un altro aspetto che nel comma 6-<em>ter</em> non è chiaramente individuato, e che ha portato la giurisprudenza ad accogliere soluzioni contraddittorie, concerne poi il tipo di verifiche che possono essere sollecitate dagli interessati (<a href="#_ftn153" title="">[153]</a>). L’eccessiva indeterminatezza del dato normativo, in particolare, alimenta il quesito se le condizioni, i presupposti, le limitazioni temporali che circoscrivono l’esercizio dei poteri di controllo doverosi e ufficiosi dell’amministrazione debbano estendersi anche ai casi in cui questi medesimi poteri siano esercitati su previa sollecitazione di parte, seppure la norma non ne faccia espressa menzione. Se, per un verso, la giurisprudenza, trincerandosi dietro al silenzio del Legislatore sul punto, ha sostenuto che il terzo possa rimettere in termini l’amministrazione consentendole di esercitare quei poteri di verifica, senza limiti di tempo e anche in assenza delle condizioni dell’autotutela (<a href="#_ftn154" title="">[154]</a>); non sono mancati orientamenti che, viceversa, assecondando la logica di liberalizzazione che ha ispirato il Legislatore nel rimodellare lo strumento della S.C.I.A., hanno ritenuto esauriti tali poteri (<a href="#_ftn155" title="">[155]</a>).<br /> L’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, infine, richiamando il concetto indeterminato di “<em>interessati</em>”, non specifica quali siano i soggetti che possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione. La dottrina, finora, ha ritenuto che questa facoltà riguardasse soltanto il terzo, concentrando i propri sforzi ermeneutici nell’interpretare il dato normativo esclusivamente a difesa e in favore di quest’ultimo, considerato da sempre l’anello debole del rapporto che s’instaura a seguito della prestazione della segnalazione. Ma trascurando, così, che anche il presentatore della S.C.I.A. potrebbe avere analogo ma speculare interesse a intervenire per sollecitare quei medesimi poteri a fronte dell’inerzia dell’amministrazione. Le aperture della giurisprudenza sugli atti di sollecitazione del terzo, quale occasione di avvio del procedimento di verifica (<a href="#_ftn156" title="">[156]</a>), unitamente alla previsione di un’azione avverso il silenzio inadempimento, a fronte della protratta inerzia dell’amministrazione nonostante l’atto di diffida, potrebbero avere dei risvolti interessanti per un inquadramento dei poteri di sollecitazione di cui al comma 6-<em>ter</em>, al fine di chiarire il contenuto (e le conseguenze in termini di obbligo di verifica per l’amministrazione) che tale facoltà comporta. E questo non solo in caso di sollecitazione proposta dal terzo il quale, come visto, sarebbe pacificamente titolare di un personale interesse, differenziato e qualificato, che l’amministrazione inibisca l’attività; ma anche nei confronti di colui che ha presentato la segnalazione. Quest’ultimo, infatti, avrebbe parimenti interesse a conoscere l’esito dell’accertamento dell’amministrazione, tanto nel caso in cui fosse positivo, quanto negativo, perché se nel primo caso deve interrompere l’attività economica iniziata, con un’inevitabile perdita economica; nell’altro caso, vedrebbe finalmente consolidarsi il suo legittimo affidamento (fatto salvo l’esercizio delle verifiche di cui agli artt. 19, c. 4 e 21, c. 2-<em>bis</em>).<br /> Dall’esame delle norme richiamate, in definitiva, emerge uno sbilanciamento nelle relazioni tra segnalante-amministrazione procedente, da un lato, e tra segnalante-terzo, dall’altro (<a href="#_ftn157" title="">[157]</a>). Se, nel primo caso, la riforma Madia ha riconosciuto una chiara tutela dell’affidamento del segnalante, circoscrivendo temporalmente il potere di iniziativa repressiva ufficiosa dell’amministrazione entro il termine di diciotto mesi; nel secondo caso, nulla ha disposto in merito al comma 6-<em>ter</em>, con la conseguenza che il potere sollecitatorio del terzo, anche dopo lo spirare del termine di 60/30 giorni è rimasto, come già era prima, esercitabile senza limiti di tempo. Ma le esigenze di salvaguardia dell’affidamento del presentatore della S.C.I.A. si ripropongono (con analoga cogenza) anche nei rapporti tra quest’ultimo e il terzo proponente l’istanza di cui all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>. La riforma Madia, sotto questo punto di vista, ha indubbiamente aggravato il problema, determinando una situazione di disparità di trattamento nelle modalità di tutela dell’affidamento del segnalante (<a href="#_ftn158" title="">[158]</a>) che, invero, viene salvaguardato solo nei suoi rapporti con l’amministrazione, mentre rispetto al terzo rimane <em>sine die</em> esposto a una possibile iniziativa sollecitatoria dei poteri pubblici di controllo, la quale di fatto costituisce situazione perennemente ostativa al consolidamento del titolo. Con la conseguenza che le verifiche che l’amministrazione è legittimata a svolgere su richiesta del predetto terzo potrebbero ipoteticamente intervenire in ogni tempo, come si vedrà, anche quando l’annullamento in autotutela non sia più possibile, per avvenuto decorso dei diciotto mesi di legge.<br /> Di sicuro è innegabile che la relazione segnalante-terzo sia caratterizzata da una netta recessività della posizione del segnalante; essa stessa, d’altra parte, sembra consentire indirettamente un recupero di effettività della tutela e un incentivo alla legittimità dell’attività privata oggetto della segnalazione. Sollecitando i poteri di verifica che l’amministrazione non ha esercitato nel termine perentorio di 60/30 giorni, da un lato è come se il terzo la rimettesse in termini, consentendole di disporre, in via eccezionale, di poteri di controllo oltre quelli che la legge stessa le attribuisce, perché senza limiti di tempo (<a href="#_ftn159" title="">[159]</a>) e, comunque anche in assenza dei requisiti e presupposti dell’autotutela (<a href="#_ftn160" title="">[160]</a>); d’altro canto, il riconoscimento di questa stessa facoltà, proprio perché esercitabile <em>sine die </em>e<em> ad libitum</em> dal terzo, costituirebbe un valido ed efficace deterrente alle dichiarazioni illegittime del privato al momento della presentazione della segnalazione (<a href="#_ftn161" title="">[161]</a>). Al contempo, secondo la dottrina, il riconoscimento di questo ruolo in capo al terzo rappresenterebbe “<em>anche un incentivo per il privato stesso a farsi parte diligente rispetto all’esercizio di poteri che, se possono recare ad esso un giovamento, sono intesi innanzitutto ad assicurare e tutelare l’interesse pubblico</em>” (<a href="#_ftn162" title="">[162]</a>). Il terzo, di conseguenza, sarebbe onerato di sollecitare tempestivamente le verifiche dell’amministrazione, non potendo imputare alla condotta omissiva o tardiva dell’amministrazione quei danni che egli stesso avrebbe potuto limitare o, addirittura, evitare con l’ordinaria diligenza (<a href="#_ftn163" title="">[163]</a>). Se non altro per non incorrere nelle limitazioni ed esclusioni di responsabilità di cui all’art. 1227 c.c., che come si vedrà meglio in seguito potrebbe trovare applicazione non solo ove l’amministrazione dimostrasse di essersi adoperata per avvisarlo tempestivamente (notificandogli la ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis</em>), ma anche in quei casi in cui fosse provato che il terzo, pur essendo altrimenti a conoscenza della presentazione della segnalazione e del conseguente avvio dell’attività dannosa, non si sia attivato per sollecitare tempestivamente le verifiche (<a href="#_ftn164" title="">[164]</a>), concorrendo con la sua condotta colposa alla lesione di interessi di cui avrebbe potuto farsi portavoce per limitarne il pregiudizio.<br />  <br /> <strong>4.1. Alcune considerazioni conclusive sui silenzi dell’amministrazione nel … silenzio del Legislatore: <em>quid iuris</em>?</strong><br /> Nell’eventualità in cui, alla scadenza dei 60/30 giorni per l’esercizio delle verifiche del comma 3, l’amministrazione rimanesse silente, tale inerzia non potrebbe essere ricondotta entro le ipotesi di silenzio normativamente qualificato, perché come si è detto l’amministrazione <em>in ogni caso</em> ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la cui mancanza dà luogo piuttosto a un’ipotesi di inadempimento patologico. Sebbene, in generale, nei casi di procedimenti ampliativi, lo spirare del termine per provvedere non determini l’esaurimento del potere amministrativo; nel caso della S.C.I.A., viceversa, la perentorietà del termine di cui ai commi 3 e 6-<em>bis</em>, di regola, preclude all’amministrazione la possibilità di rilasciare tardivamente quel provvedimento inibitorio che non è stato tempestivamente adottato (<a href="#_ftn165" title="">[165]</a>). La sopravvivenza del potere inibitorio, nonostante la scadenza del termine, è ammessa solo alle condizioni del comma 4 che, in proposito, richiama l’art. 21-<em>nonies</em>.<br /> La formulazione oltremodo essenziale di quest’ultima disposizione ha sollevato non poche perplessità. Ad esse va ad aggiungersi la questione se la sopravvivenza di un potere inibitorio oltre il termine di 60/30 giorni, e alle condizioni di cui all’art. 21-<em>nonies</em>, valga anche nei casi cui la p.a. abbia lasciato inutilmente e colpevolmente scadere quel termine <em>senza</em> provvedere.<br /> In proposito, la lettura congiunta degli artt. 2 e 19, c. 3 e c. 6-<em>ter</em>, da un lato, e dell’art. 19, c. 4 e 21-<em>nonies</em>, dall’altro, sembrerebbe suggerire una risposta negativa. In base ai primi articoli rammentati si è detto che l’amministrazione ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato e che la scadenza del termine perentorio per provvedere non dà luogo a un provvedimento tacito, ma semmai a un’ipotesi di silenzio-inadempimento “insanabile”, che preclude l’adozione di un provvedimento tardivo, di per sé illegittimo (anche se a rigore dovrebbe essere considerato nullo, per carenza di potere) (<a href="#_ftn166" title="">[166]</a>). Il secondo gruppo di previsioni normative consentirebbe, invece, all’amministrazione di conservare il suo potere inibitorio, a dispetto della scadenza del termine perentorio, ma solo al ricorrere dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, tra cui non si vede perché non possa rientrarvi anche la preesistenza di un provvedimento amministrativo, espresso e motivato, che dovrebbe costituire oggetto di riesame da parte dell’amministrazione (<a href="#_ftn167" title="">[167]</a>). Vero è che la norma non chiarisce se tra i presupposti di cui all’art. 21-<em>nonies</em> vi sia anche la sussistenza di un provvedimento preesistente, passibile di annullamento in autotutela, e che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 717/2009 (<a href="#_ftn168" title="">[168]</a>), e al pensiero maggioritario della dottrina (<a href="#_ftn169" title="">[169]</a>), questa condizione dovrebbe essere tendenzialmente esclusa. Tuttavia, le ragioni che a suo tempo avevano indotto proprio quella parte della dottrina e della giurisprudenza ad affermare che in questi casi l’amministrazione potesse esercitare un potere di autotutela “<em>sui generis</em>” e inibire tardivamente l’attività – senza annullare un provvedimento –, non paiono più attuali. Tale preclusione, infatti, era giustificata e dunque finalizzata a superare quegli orientamenti che erroneamente rinvenivano nell’atto di segnalazione del privato un provvedimento amministrativo tacito e che ritenevano possibile, una volta scaduto il termine senza che l’amministrazione si fosse espressa, esercitare il potere di autotutela contro l’atto del privato. Con la nuova formulazione, questa esigenza pare affatto superata: la norma positivizza la natura privatistica della S.C.I.A., dà per assodato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di verifica di cui al comma 3 con un provvedimento espresso e motivato, facendo discendere in caso contrario il regime del silenzio-inadempimento. Ne consegue, pertanto, che il potere invocato dal comma 4 dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio potere di “<em>autotutela inibitoria</em>”, che permette all’amministrazione di riesaminare il provvedimento che conclude il procedimento di verifica di cui al comma 3, e dunque di annullarlo, se illegittimo, e di esercitare nuovamente il potere di controllo di tipo inibitorio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali dell’annullamento d’ufficio. L’avverbio “<em>comunque</em>”, del resto, sembra deporre in questo senso: nonostante la scadenza del termine (perentorio), l’amministrazione potrà ancora manifestare il suo potere inibitorio, ma previo annullamento del provvedimento precedente. Argomentare diversamente, ritenendo che in questi casi il comma 4 richiamerebbe solo alcune delle condizioni del 21-<em>nonies</em> e non anche le altre – tra cui in particolare proprio la più significativa, che consiste nella sussistenza un provvedimento illegittimo –, oltre che risultare una forzatura <em>praeter legem</em> (<a href="#_ftn170" title="">[170]</a>), verrebbe a frustrare la logica del comma 3, in particolare il tentativo del legislatore di circoscrivere il potere di verifica <em>ex post</em> della p.a. E, infatti, se si accoglie la tesi per cui il termine di 60/30 giorni ha natura perentoria e che, se l’amministrazione non lo rispetta, si configura un’ipotesi di inadempimento patologico, ove poi si consentisse all’amministrazione di riaprire il procedimento <em>solo</em> in caso di inerzia (perché in caso di preesistente provvedimento espresso l’amministrazione, in base alle regole generali, potrebbe esclusivamente annullarlo d’ufficio), nella sostanza l’amministrazione verrebbe rimessa in termini e deresponsabilizzata (<a href="#_ftn171" title="">[171]</a>) da quella sua condotta colpevole che le norme successive, viceversa, sanzionano (art. 21, c. 2-<em>ter</em>), consentendole – proprio in ragione di tale inadempimento – di mettere in discussione l’affidamento del privato con poteri per di più discrezionali (<a href="#_ftn172" title="">[172]</a>). Senza trascurare, poi, che così facendo, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, si ammetterebbe la coesistenza di due procedimenti: uno avviato d’ufficio, di natura discrezionale, e di competenza dell’amministrazione e uno, su sollecitazione di parte, di natura invece vincolata, che potrebbe peraltro sfociare in un giudizio innanzi al giudice amministrativo (<a href="#_ftn173" title="">[173]</a>).<br /> Dal combinato disposto delle norme, per come formulate, sembra quindi desumersi che l’amministrazione non possa comunque esercitare detti poteri inibitori nel caso in cui allo spirare del termine perentorio sia rimasta silente, trattandosi di un inadempimento che ha consumato il potere di provvedere non esercitato. La sopravvivenza di un potere inibitorio oltre termine dovrebbe essere consentita, a stretto rigore (e per non frustrare il senso della perentorietà dello stesso), solo se l’amministrazione, a conclusione del procedimento di primo grado, abbia adottato un provvedimento espresso, sul quale la stessa (o un altro organo previsto dalla legge) potrà ritornare in via di “autotutela <em>inibitoria</em>”. O annullando il precedente provvedimento “favorevole” e inibendo <em>ex</em> <em>post</em> un’attività che in precedenza era implicitamente “consentita”, perché, in ipotesi, l’amministrazione aveva erroneamente accertato la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge per il suo esercizio. O, viceversa, annullando il precedente provvedimento “sfavorevole” con cui illegittimamente aveva inibito l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione.<br /> Del resto, non si vede quale affidamento legittimo potrebbe suscitare l’inerzia patologica dell’amministrazione che abbia negligentemente lasciato scadere il termine, venendo meno al dovere di accertare la sussistenza dei requisiti e presupposti e di riversare tali valutazioni in un provvedimento espresso e motivato dal contenuto favorevole o sfavorevole: difficilmente colui che ha presentato la segnalazione potrà contestare di avere confidato incolpevolmente nella mera scadenza del termine quale fatto in grado di per sé di consolidare il suo affidamento, soprattutto se, come si è visto, non avesse preventivamente sollecitato, ai sensi del comma 6-<em>ter</em>, quegli stessi poteri di verifica non tempestivamente esercitati.<br /> D’altra parte, in caso di inerzia dell’amministrazione, il sistema non priva di tutela gli interessi sovra o pari ordinati che l’attività oggetto di segnalazione potrebbe in qualche modo ledere. Da un lato, infatti, l’amministrazione potrà comunque esercitare quei poteri che, per la particolare rilevanza degli interessi pubblici in gioco, prescindono dalla previsione di termini perentori o ordinatori (si pensi, in particolare, al potere dell’amministrazione di sospendere il termine di 60/30 giorni, ai sensi dell’art. 19, c. 3, terzo periodo (<a href="#_ftn174" title="">[174]</a>); ai generali poteri di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dall’art. 21, c. 2-<em>bis</em> e dalle disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, richiamate all’art. 19, c. 6-<em>bis</em>). Dal canto loro, poi, i privati interessati ben potranno intervenire, in caso di inerzia, per sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica che l’amministrazione non abbia per tempo esercitato.  <br /> E veniamo così alle previsioni contenute all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, che per l’appunto intendono offrire agli interessati uno strumento in grado di superare situazioni di stasi patologiche che si pongono in contrasto con la logica di accelerazione e semplificazione sulla quale è improntato lo strumento della S.C.I.A. L’interpretazione restrittiva del comma 4 sopra proposta ha delle inevitabili ripercussioni anche sui poteri di sollecitazione delle verifiche e di contestazione del silenzio inadempimento che l’art. 19, c. 6-<em>ter,</em> attribuisce agli interessati, contribuendo per certi versi a circoscrivere la discussa eccessiva latitudine di quest’ultimo comma.<br /> Le due principali questioni che sono state sollevate dalla dottrina riguardano, come già anticipato, il termine (iniziale e finale) e il tipo di poteri che gli interessati possono sollecitare.<br /> Quanto alla prima questione, ad una prima lettura la norma parrebbe suggerire che il terzo possa sollecitare i poteri di verifica solo dopo la scadenza del termine (pari a 60, 30 giorni e diciotto mesi) che la legge attribuisce all’amministrazione per l’esercizio dei poteri di verifica di cui al comma 3 e 4; non prima perché, pur essendo già titolare di un interesse oppositivo, se il termine non è scaduto, ancora non si è concretata la lesione dei suoi interessi (<a href="#_ftn175" title="">[175]</a>). Prima dello spirare del termine il terzo non sarebbe comunque privo di ogni tutela: potrebbe, infatti, ricorrere agli strumenti di diritto comune, previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile, a difesa del suo diritto di proprietà e di quello di iniziativa economica (<a href="#_ftn176" title="">[176]</a>).<br /> Tuttavia, il comma 6-<em>ter</em> non fa alcun riferimento alla decorrenza del termine (come, invece, si legge nel comma 4), quale condizione per sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione, non escludendo dunque che gli interessati possano esercitare tale facoltà anche prima della sua scadenza. Questa diversa interpretazione, del resto, consentirebbe di superare le incertezze sulla decorrenza iniziale del termine che discendono dal difetto di coordinamento del comma 6-<em>ter</em> con le norme del codice del processo amministrativo in tema di formazione del silenzio inadempimento (<a href="#_ftn177" title="">[177]</a>). Il che porta a domandarsi allora se, omettendo di richiamare la decorrenza del termine, il legislatore non abbia inteso offrire agli interessati uno strumento che consenta loro di cautelarsi anche prima della scadenza dello stesso, come affermato del resto dalla stessa Adunanza Plenaria nel 2011 e come avvalorato dalla modifica del comma 1, dell’art. 31 c.p.a. che, a seguito del correttivo del 2011, consentirebbe agli interessati di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere anche “negli altri casi previsti dalla legge”. Eventualità che potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso della S.C.I.A., allorché il presentatore della segnalazione, ma anche il terzo che ne sia venuto altrimenti a conoscenza, constatato il mancato avvio del procedimento da parte dell’amministrazione competente (che non abbia neppure rilasciato/notificato la ricevuta, ai sensi dell’art. 18-<em>bis</em>), intendano sollecitarne tempestivamente l’apertura, anche prima dunque della scadenza del termine attribuito all’amministrazione per esercitare i suoi poteri di verifica (<a href="#_ftn178" title="">[178]</a>).<br />  Resta ancora aperta la questione, pendente innanzi alla Consulta, dell’assenza di un termine finale per la sua sollecitazione che il Legislatore, nemmeno nelle più recenti modifiche, ha ritenuto necessario introdurre. Questa lacuna normativa è strettamente connessa con il secondo problema rilevato, circa la natura delle verifiche che possono essere sollecitate dagli interessati. Sul punto, si ripresenta la questione della perentorietà del termine di 60/30 giorni per le verifiche del comma 3, spirato il quale l’amministrazione è privata del potere di provvedere tardivamente: di conseguenza, anche se il terzo sollecitasse quei poteri (vincolati), il provvedimento tardivo sarebbe comunque invalido. Per ovviare a questo limite il legislatore, recependo il pensiero di una parte della dottrina (<a href="#_ftn179" title="">[179]</a>) e della giurisprudenza (<a href="#_ftn180" title="">[180]</a>), ha modificato il comma 4, di tal ché i poteri che possono essere sollecitati dal terzo, una volta scaduto il termine perentorio di 60/30 giorni, sarebbero i medesimi di cui al comma 3, sempre che sussistano i presupposti per l’annullamento d’ufficio.<br /> Tuttavia, se si accoglie l’interpretazione restrittiva del comma 4, che la formulazione delle norme sopra richiamate sembra suggerire – e quindi che un potere inibitorio possa essere esercitato in “secondo grado” solo nel caso in cui l’amministrazione abbia concluso il procedimento di verifica con un provvedimento espresso e, non invece, nel caso che qui rileva, rimanendo silente, trattandosi di inerzia patologica che, pertanto, non darebbe luogo ad un provvedimento tacito annullabile –, si dovrebbe escludere la possibilità che il terzo, una volta decorso il termine di 60/30 giorni possa comunque sollecitare quelle verifiche (per di più di natura vincolata) che neanche l’amministrazione in via di “<em>autotutela inibitoria</em>” potrebbe esercitare, proprio perché ha colpevolmente lasciato decorrere il termine. Il terzo, di conseguenza, potrebbe sollecitare (esclusivamente) i poteri di verifica ai sensi del comma 4, solo dopo che sia scaduto (non il termine relativamente breve di 60/30 giorni, bensì) il termine lungo di diciotto mesi, introdotto dalla legge Madia per delimitare il potere di annullamento d’ufficio. Con un inevitabile detrimento della posizione del segnalante che si vedrebbe esposto sostanzialmente <em>sine die</em> al potere di verifica dell’amministrazione (<a href="#_ftn181" title="">[181]</a>).<br /> Queste considerazioni rendono ancora più evidente quanto fosse ineludibile un intervento chiarificatore del legislatore della riforma. Se non altro per completare quel quadro generale di garanzia delle posizioni giuridiche degli interessati, e non solo a tutela del terzo che, da sempre parte debole del rapporto, vede oggi i suoi poteri estendersi a dismisura; ma anche del segnalante che, servendosi sempre più di frequente di questo meccanismo, dovrebbe poter confidare in uno strumento celere e snello. Ma forse, proprio queste esigenze di semplificazione e liberalizzazione, che hanno spinto il legislatore a privilegiare l’utilizzo dello strumento della S.C.I.A. nei processi di apertura dei mercati e di “sburocratizzazione” delle procedure, hanno adombrato un aspetto che invece deve essere tenuto in adeguata considerazione. E che non può recedere nemmeno a fronte delle asserite necessità di semplificazione e liberalizzazione.<br /> Si tratta di quel criterio, sancito dal diritto europeo e richiamato pedissequamente dal legislatore nazionale, in base al quale un regime autorizzatorio è necessario solo se “l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, <em>in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia</em>” (art. 9, c. 1, lett. c), direttiva CE n. 123/2006), ovvero in altri termini, in tutti quei casi in cui “<em>un intervento a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori il pregiudizio per l’interesse pubblico in gioco</em> e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori” (considerando n. 54).<br /> Ragionando a contrario, dunque, un meccanismo di semplificazione e accelerazione della fase di avvio di un’attività economica privata, quale per l’appunto lo strumento della S.C.I.A., che comporti l’eliminazione dei controlli preventivi e la posticipazione degli stessi ad un momento successivo in cui la lesione potrebbe già essersi verificata, risulta compatibile con il sistema solo ove si provi che tali controlli successivi siano in grado di impedire un pregiudizio irreparabile per gli interessi pubblici coinvolti o, comunque, di porvi efficace rimedio.<br /> Alla luce di queste considerazioni, allora, la vera questione consiste nel distinguere, tra gli interessi di cui si faccia portatore il terzo sollecitando i poteri di verifica <em>ex post</em>, quelli in grado di rimettere in discussione l’affidamento del segnalante, nonostante la scadenza del termine e il consolidarsi della sua posizione giuridica e che l’amministrazione può adeguatamente tutelare in una fase successiva. In tal senso, si richiama quella giurisprudenza di cui si è già fatto cenno che distingue tra interessi “pari ordinati” e interessi “sovra ordinati” del terzo (<a href="#_ftn182" title="">[182]</a>). Nel primo caso, il rango degli interessi invocati non giustificherebbe l’attribuzione al controinteressato di facoltà che gli consentano di rimettere in discussione all’infinito la posizione del segnalante, ragione per cui sarebbe opportuno reintrodurre un termine breve per la sollecitazione delle verifiche dell’amministrazione (verosimilmente, decorrente dalla notifica della ricevuta di cui all’art. 18-<em>bis</em>, per sollecitare le verifiche del comma 3, o dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 4, per sollecitare questi ultimi poteri), come del resto era previsto nella previgente formulazione dell’art. 2 della legge 241/1990, ai fini della formazione del silenzio inadempimento. Questa soluzione, del resto, parrebbe caldeggiata anche da alcune recenti pronunce del giudice amministrativo che, in proposito, fanno coincidere questo termine con quello di 60 giorni, tipicamente previsto per ricorrere alla tutela giurisdizionale (<a href="#_ftn183" title="">[183]</a>). Questa stessa giurisprudenza, del resto, mostrerebbe un’apertura nei casi in cui il terzo si faccia portatore di interessi <em>sovra ordinati</em>, posti a protezione di interessi pubblici particolarmente qualificati, per proteggere i quali la legge 241/1990 contempla poteri residui esercitabili dall’amministrazione senza limiti di tempo. Al ricorrere di questi interessi, la giurisprudenza ammette che il privato possa invocare, tra l’altro, anche il potere di verifica di cui al comma 3, una volta spirato il termine di 60/30 giorni, come previsto dal comma 4, e <em>senza i limiti propri dell’autotutela</em>, soltanto laddove il terzo<em> “abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione</em>” (<a href="#_ftn184" title="">[184]</a>). In questo modo la norma potrebbe recuperare quell’effettività che l’indeterminatezza del dato normativo, nonostante le modifiche più recenti, ancora sconta.<br /> In conclusione, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Madia e secondo l’interpretazione che si è cercato di illustrare, il nuovo meccanismo della S.C.I.A. sembra muoversi nel solco di un rafforzamento dell’auto-responsabilizzazione dei privati: anzitutto della posizione del segnalante, che deve farsi parte diligente nel concorrere all’individuazione dei soggetti terzi che potrebbero essere lesi dallo svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione. Questa responsabilizzazione se, da un lato, sgraverebbe la p.a. dalla difficoltà di individuare i soggetti nei cui confronti l’attività possa comportare un indiretto pregiudizio; d’altra parte precluderebbe al privato di poter far affidamento sull’eventuale inerzia dell’amministrazione, in tutti quei casi in cui sia ben consapevole che la sua attività possa ledere diritti dei terzi. Di conseguenza, il segnalante sarà spronato a sollecitare le verifiche dell’amministrazione, rimasta colpevolmente silente, perché concluda il procedimento con un provvedimento espresso. Specularmente, anche il terzo interessato sarà indotto a sollecitare tempestivamente le verifiche in caso di inerzia dell’amministrazione, soprattutto alla luce di quell’interpretazione dei commi 6-<em>ter</em> e 4 dell’art. 19, che sembra escludere il potere della p.a. di tornare sulla questione, se tali verifiche non siano state sollecitate entro 60 giorni dalla conoscenza della lesione. Oltre che in ragione delle limitazioni di responsabilità che derivano dall’applicazione dell’art. 1227 c.c. in caso di condotta colpevole del terzo che non abbia tempestivamente sollecitato tali poteri.<br />  <br /> <strong>Annalisa Negrelli</strong></div>
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<div style="text-align: justify;">([1]) Per un commento sulle modifiche che hanno interessato il meccanismo della S.C.I.A., di recente, cfr. M.A. Sandulli, <em>S.C.I.A., </em>in<em> Il libro dell’anno del diritto</em>, Treccani, 2017, p. 195 ss.; G. Strazza, <em>La S.C.I.A. nei decreti attuativi della “riforma Madia”, </em>in M.A. Sandulli (a cura di),<em> Le nuove regole della semplificazione amministrativa</em>, Milano, 2016, p. 74 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze degli strumenti di semplificazione: lo strano caso della d.i.a.-s.c.i.a., </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>4, 2015, p. 1223 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A. e la tutela del terzo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2012, 1, p. 337 e ss. In giurisprudenza, si soffermano a ricostruire l’evoluzione normativa dell’istituto, <em>ex multis</em>, Corte Cost., sentenze nn. 164, 202 e 203 del 2012 e nn. 121 e 127 del 2014; Cons. Stato, Ad. plen. n. 15/2011; Cons. Stato, n. 717/2009.</div>
<div style="text-align: justify;">([2]) Su questo profilo, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva “Bolkestein”, silenzio-assenso, d.i.a., “liberalizzazioni temperate”, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, A.P. 29 luglio 2011, n. 15, </em>in<em> Foro amm. TAR</em>, 9, 2011, p. 2980 ss., secondo la quale “DIA e silenzio assenso sono sempre state guardate con sospetto e spesso rimaste inapplicate dagli operatori economici in quanto ritenute “pericolose” a causa della scarsa chiarezza della normativa da applicare”; analogamente, B.G. Mattarella, <em>La</em> <em>scia, ovvero dell’ostinazione del legislatore pigro, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2010, p. 1328 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., secondo il quale per la diffidenza in ambito economico e sociale suscitata dal modello della dia/scia, si è giustificata “l’idea che sia più liberalizzante un titolo frutto di un controllo e<em>x ante </em>rispetto alle soluzioni pasticciate e contraddittorie incentrate sull’utopia della libertà di intraprendere senza chiedere il relativo permesso, che in realtà si rivelano essere una semplificazione solo per l’amministrazione, che “scarica” sul privato una messe di adempimenti istruttori e la relativa responsabilità”.</div>
<div style="text-align: justify;">([3]) Su questo punto, cfr. R. Ferrara, <em>La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di vista del giudice amministrativo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 202, il quale constata che «è davvero difficile comprendere in che modo la Scia possa giocare il tanto agognato ruolo di semplificazione del sistema delle relazioni fra i poteri pubblici e chi vuole fare impresa. Troppe, rilevanti e frequenti, sono le novelle legislative che in qualche modo sovraespongono l’istituto, confermando, per altro verso, che è su di esso che vengono fatti i maggiori “investimenti” da parte del legislatore e che, per logica conseguenza, è nel suo nucleo stabile che si annidano le criticità di maggior peso». Ancora, prosegue l’Autore, «il groviglio di contraddizioni che si annidano nella vigente disciplina relativa alla Scia, contraddizioni anche causate dal perenne processo “riformatore” che si rivolge alla materia, sembra essere in qualche modo enfatizzato (…) dal contrasto che viene ravvisato fra la pronunzia dell’Adunanza plenaria e la recente novella dell’art. 19». In una prospettiva analoga, L. Torchia, <em>Teoria e prassi delle decisioni amministrative, </em>in<em> Dir. amm</em>., 1, 2017, p. 24 ss.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss. che si sofferma sulle contraddizioni e implicazioni paradossali che discendono da un istituto che, nato per far fronte a disfunzioni contingenti dell’amministrazione, implica un continuo intervento della medesima, alla quale si richiederebbe una particolare celerità di azione e, perciò, un recupero di efficienza.</div>
<div style="text-align: justify;">([4]) Cfr., in proposito, Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2017, p. 483 ss., che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, nella parte in cui omette di prevedere un termine per la sollecitazione delle verifiche sulla S.C.I.A. da parte del terzo.</div>
<div style="text-align: justify;">([5]) Così, A. Travi, <em>La tutela del terzo nei confronti della d.i.a. (o della s.c.i.a.): il codice del processo amministrativo e la quadratura del cerchio,</em> in <em>Il Foro it</em>., p. 517 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([6]) Su questo profilo, M. Ramajoli,  <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 352, secondo la quale sarebbe “<em>presente nella logica della scia (…) la realistica presa d’atto che le amministrazioni non sono in grado di assolvere tempestivamente ai propri compiti accertativi</em>”. E, in particolare, prosegue l’Autrice “<em>con la scia i pericoli insiti in questa disfunzione amministrativa non sono eliminati, bensì solo spostati dal punto di vista temporale: vi è sempre un problema di non uso dei poteri amministrativi di controllo</em>”; negli stessi termini, M.A. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo e la semplificazione. Report annuale 2013 &#8211; Italia, </em>in<em> http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/11_02_2013_11_50_SandulliIT.pdf</em>, p. 3 ss., la quale definisce la semplificazione come “una doverosa reazione ad un agire della p.a. contrario al paradigma di buona amministrazione”. In giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 16 luglio 2012, n. 188, per la quale “<em>sarebbe irragionevole trascurare che, per quanto efficacemente organizzata, non sempre la pubblica amministrazione può disporre di mezzi tali da consentirle di controllare tempestivamente l’intreccio delle numerose e varie iniziative private soggette a controllo</em>”. Del resto, è proprio sulla base di questa connaturata inefficienza che caratterizza gli apparati burocratici che lo stesso legislatore europeo motiva la necessità di introdurre meccanismi più snelli, come si legge nel considerando n. 43 della direttiva c.d. <em>Bolkestein</em>, per il quale “tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall’abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l’esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri”.</div>
<div style="text-align: justify;">([7]) In proposito, si vedano i dati statistici richiamati alla nota (12).</div>
<div style="text-align: justify;">([8]) Cfr. G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 656-657, sul tentativo del legislatore di risolvere in questo modo le esigenze degli apparati burocratici e fronteggiare il timore che la figura del silenzio diniego (ove illegittimo e annullato) potesse far insorgere ipotesi di responsabilità della p.a.; in una prospettiva in parte diversa, G.P., Cirillo, <em>L’attività edilizia e la tutela giurisdizionale del terzo,</em> in <em>Giur. amm.</em>, 2011, IV, p. 217 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([9]) In particolare, in merito all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>: per la qualificazione del silenzio in termini di inadempimento, cfr. E. Boscolo, <em>DIA, doverosità del controllo e reintegrazione in forma specifica, </em>in<em> Urb. e app</em>., 2004, p. 1453; sulla variante del silenzio inadempimento che si formerebbe a seguito della sollecitazione dei terzi, diretta a far esercitare poteri di autotutela in senso “atecnico”, cfr. A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione di inizio di attività (diritto amministrativo), </em>in<em> Enc. Dir.</em>, Annali II, tomo II, par. 6; ancora, sul potere di sollecitazione del terzo, cfr. le “antesignane” considerazioni di E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo,</em> 2002, p. 452, il quale, constatata l’insoddisfacente tutela offerta dall’art. 19 ai terzi, sosteneva che “essi possono essere infatti tutelati, di riflesso, dall’esercizio del potere amministrativo inibitorio, nei limiti, anche temporali (come detto di sessanta giorni), in cui lo stesso può essere esercitato. <em>Da questo punto di vista è ipotizzabile che i terzi sollecitino tale intervento, impugnando poi il rifiuto o il silenzio, ma la via sembra davvero tortuosa</em>”; infine, sulla natura “capovolta” delle situazioni giuridiche vantate dal segnalante e dal terzo, cfr. G. Greco, <em>La S.C.I.A. e la tutela del terzo al vaglio dell’Adunanza Plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?, </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>2011, 1, p. 363.</div>
<div style="text-align: justify;">([10]) Sulla natura privatistica della S.C.I.A., recepita dall’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, cfr. Ad. plen., n. 5/2011; sulle azioni a tutela del terzo, Cons. Stato, n. 717/2009 e, ancora, pur se in apparente contraddizione, Ad. plen., n. 15/2011, (in proposito, C.E. Gallo, <em>L’articolo della manovra canonica d’estate e l’Adunanza plenaria n. 15 del 2011: un contrasto soltanto apparente</em>, in <em>www.giustamm.it, </em>2011); sull’irrinunciabilità di un potere di intervento a posteriori, secondo il modello generale dell’autotutela, e sulla struttura bifasica in cui si articola la funzione di controllo amministrativa a seguito della presentazione della S.C.I.A., di cui all’art. 19, commi 3 e 4, cfr. le considerazioni espresse da Corte costituzionale n. 49/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([11]) Nonostante le riforme degli ultimi anni molto abbiano fatto in termini di effettività della tutela e di armonizzazione delle disposizioni in tema di S.C.I.A., ancora oggi permangono alcune criticità, come rilevato più di recente da: E. Giardino, <em>L’individuazione, la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2017, 1, p. 26 ss.; L. Gizzi, <em>S.C.I.A. e tutela del terzo: brevi considerazioni alla luce della legge Madia e dei decreti attuativi, </em>in<em> Riv. giur. dell’edil.</em>, 2017, p. 112 ss.; G. Strazza, <em>La S.C.I.A. nei decreti attuativi</em>, op. cit., p. 74 ss.; E. Boscolo, <em>La S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuati, </em>in<em> Giur. it., </em>2016, p. 2802; Id., <em>I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazione e ridisegno del sistema dei titoli edilizi, </em>in<em> Riv. giur. edil., </em>2016, p. 601 ss.; M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: primi dubbi interpretativi, </em>in<em> www.federalismi.it</em>, 2016, p. 27; M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della legge 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in materia di scia, silenzio-assenso e autotutela, </em>in<em> www.federalismi.it</em>, 17, 2015;  In giurisprudenza, cfr. quanto rilevato da Cons. Stato, parere n. 839/2016 sul c.d. “decreto SCIA1”, d.lgs. n. 126/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([12]) Il Sesto rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’Agenda semplificazione 2015-2017, aggiornato al 30 novembre 2017, e reperibile in <em>http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/report-agenda-30-novembre-2017</em>, evidenzia il forte impatto che la nuova modulistica standardizzata e semplificata per il commercio, le attività assimilate e l’edilizia è destinata a produrre: “il numero annuo dei titoli abilitativi e degli adempimenti per i quali è stata predisposta la modulistica è pari a oltre 2.400.000, mentre la nuova modulistica commerciale fa riferimento a settori di attività in cui operano oltre 1.400.000 imprese”.</div>
<div style="text-align: justify;">([13]) Sul rapporto triangolare che si verrebbe a instaurare tra l’amministrazione, il privato che presenta la S.C.I.A. e i “terzi”, cfr. R. Ferrara, <em>La segnalazione,</em> cit., 2012, p. 193 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([14]) Sulla struttura “bifasica” della S.C.I.A., Corte Cost., 9 marzo 2016, n. 49, in <em>www.giurcost.it</em>, con commento di A. Simonati, <em>La disciplina della S.C.I.A. edilizia fra i principi del governo del territorio e semplificazione amministrativa</em>, in <em>Le Regioni</em>, XLIV, 3, 2017, p. 589 ss<em>. </em>Nella sentenza si legge che “la DIA e la S.C.I.A., seppure con la loro indubbia specificità, costituiscono una fattispecie a struttura complessa, che non si esauriscono, rispettivamente con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppano in fasi ulteriori: una prima, ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa”. Secondo la Corte, questa articolazione plurifasica costituisce “un principio fondamentale” della disciplina del governo del territorio e dei titoli edilizi, ma “in realtà del diritto amministrativo in generale”. Per un commento su questa ricostruzione, L. Gizzi, <em>Scia e tutela del terzo</em>, cit., p. 112 ss.; E. Boscolo, <em>La S.C.I.A</em>., cit., 2016, p. 2802.</div>
<div style="text-align: justify;">([15]) In proposito, ancora R. Ferrara,<em> La segnalazione, </em>cit<em>.</em>, p. 193.</div>
<div style="text-align: justify;">([16]) Sulla posizione di debolezza del terzo all’interno della S.C.I.A., nella quale “il gioco comparativo degli interessi può essere, in tutto o in parte, sbilanciato e asimmetrico”, R. Ferrara, <em>La segnalazione</em>, cit., p. 201 ss., che definisce il terzo come “il soggetto debole per eccellenza, (…) che corre il rischio di perderci più degli altri, anche a causa dell’eventuale sottorappresentazione del suo punto di vista”; similmente, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.,</em> cit., p. 333 ss.; V. Parisio, <em>Direttiva</em>, cit., p. 2980 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([17]) Su questo punto, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti di diritto amministrativo</em>, Torino, 2012, p. 422, secondo cui ove il procedimento di acclaramento dovesse avere esito positivo (sussistono i presupposti e requisiti), “si conclude con un’archiviazione (un non atto secondo il giudice amministrativo), che, come tale non si traduce in un provvedimento da comunicare all’interessato”; così anche F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, op. cit., p. 1217, per il quale “ove [la verifica sulla sussistenza dei presupposti e requisiti] abbia esito positivo, l’Amministrazione non assume alcun provvedimento, bensì un atto interno con cui opera il positivo riscontro e conclude il procedimento”. Ancora, p. 1237, ove il controllo abbia esito positivo, “l’amministrazione non emette alcun provvedimento, né effettua alcuna comunicazione al privato”. Così, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale la verifica si traduce in un provvedimento solo in via eventuale, e cioè solo se il controllo si conclude con esito negativo. Dà conto, invece, dell’evoluzione del sistema che viceversa ritiene impugnabile anche l’atto di archiviazione, G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 651. </div>
<div style="text-align: justify;">([18]) Sulla doverosità e perentorietà, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5751; Tar Venezia, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535. Per un ripensamento sulla doverosità del termine, già a partire dalla riforma del 2005, cfr. A. Travi, <em>La dia e la tutela del terzo: fra pronunce del ga e riforme legislative del 2005, </em>in<em> Urb. e app.</em>, 2005, p. 1337; W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo</em>. <em>Il modello della dichiarazione di inizio attività</em>, Torino, 2008, p. 187; F. Gaffuri, <em>La denuncia di inizio attività dopo le riforme del 2005 alla l. 241/1990: considerazioni sulla natura dell’istituto, </em>in<em> Dir. amm</em>., 2007, p. 400.</div>
<div style="text-align: justify;">([19]) L’art. 19, c. 3, dispone che “in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività <em>si intende vietata</em>”. In questa eventualità si potrebbe configurare un silenzio che equivale a “divieto di proseguire attività”, che trova il suo antecedente nella condotta del privato, ovverosia nel suo mancato adeguamento ai doveri di conformazione. Questa inerzia comporterebbe l’automatica illiceità dell’attività che, dunque, sarebbe implicitamente vietata, senza bisogno di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che ne inibisca la prosecuzione. Il provvedimento conformativo acquisterebbe tacitamente anche un contenuto inibitorio – di divieto di prosecuzione dell’attività – se la condizione di attivazione tempestiva del privato per sanare la segnalazione non si dovesse verificare. Così sembrerebbe sostenere anche L. Torchia, <em>Teoria</em>, cit., p. 25, nel qualificare la riserva d’inibizione come una nuova figura di “divieto tacito per inosservanza del termine impartito per l’adeguamento”.</div>
<div style="text-align: justify;">([20]) Si tratta di una questione ancora irrisolta e, come visto, ancora pendente innanzi alla Corte costituzionale. Sulle perplessità che l’indeterminatezza della previsione normativa suscita, cfr. L. Gizzi, <em>Scia</em>, cit., p. 112 ss.; S. Vernile, <em>Il provvedimento amministrativo in forma semplificata</em>, Napoli, 2017, p. 159 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 646 ss.; L. Bertonazzi, <em>Natura giuridica della S.C.I.A. e tecnica di tutela del terzo nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell’art. 19, c. 6-</em>ter<em> della l. 241/1990, </em>in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 215 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>.<em>,</em> cit., p. 229 ss. In particolare, cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo” nel diritto amministrativo: a proposito di semplificazioni, </em>in<em> Dir. proc. amm., </em>2014, 1, p. 25 ss., la quale, sollevando il “dubbio se il potere attivabile dall’istanza sia il potere inibitorio <em>ex</em> art. 19, c. 3 della legge 241/1990 o invece il potere sanzionatorio <em>ex</em> art. 21 della stessa legge (…)”, conviene poi che “l’istanza suscettibile di dar luogo a silenzio-inadempimento non ha ad oggetto l’esercizio dei poteri inibitori previsti dal comma 3 dell’art. 19: non prima della scadenza del termine, dato che prima non è configurabile alcun inadempimento (…), e non dopo la scadenza del termine, giacché da quel momento il potere in questione cessa di esistere (…); neppure riguardo all’esercizio dell’autotutela, rimessa all’iniziativa dell’amministrazione”. Possibile oggetto dell’istanza, secondo l’A., sarebbe “l’attivazione delle misure repressive-ripristinatorie, in virtù della pretesa all’attuazione dell’assetto normativo vigente, nel quale è incluso l’interesse del terzo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([21]) Così, già prima che la norma positivizzasse la natura privatistica della dia/scia, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., p. 449-450, per il quale si tratta di un’informativa cui è subordinato l’esercizio di un diritto e non di una domanda. Sulla dottrina che si è occupata della natura della dia/scia, cfr. le notazioni bibliografiche contenute in E. Zampetti, <em>D.I.A. e S.C.I.A. dopo l&#8217;Adunanza Plenaria n. 15/2011: la difficile composizione del modello sostanziale con il modello processuale, </em>in<em> Dir. amm., </em>2011, spec. p. 811 ss., note (1) e (3).</div>
<div style="text-align: justify;">([22]) In questo senso, Ad. plen. Cons. Stato, n. 15/2011; Cons. Stato, 15 aprile 2010, n. 2139; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919 e Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717. Già prima di queste sentenze si era consolidato un orientamento che sosteneva la natura privatista della DIA, così: Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 948; Id., sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6910; TAR Abruzzo, sez. I, 8 giugno 2005, n. 433; TAR Veneto, sez. II, 10 settembre 2003, n. 4722; Id., 20 giugno 2003, n. 3405; TAR Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 397.</div>
<div style="text-align: justify;">([23]) In dottrina, G. Acquarone, <em>La denuncia di inizio attività</em>. <em>Profili teorici, </em>Milano, 2001, p. 203; M. Filippi, <em>La nuova dia e gli incerti confini con il silenzio-assenso</em>, in <em>www.giustamm.it, </em>per il quale la d.i.a. sarebbe una figura speciale di silenzio-assenso. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4453; Id., sez. V, 29 gennaio 2004, n. 308; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811; Id., 29 luglio 2008, n. 3742; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558; Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2010, n, 3263; Id., 8 marzo 2011, n. 1423; per la giurisprudenza di merito, <em>ex multis</em>, Tar Marche, 6 dicembre 2001, n. 1241; Tar Campania, sez. I, 6 dicembre 2001, n. 5272; Tar Abruzzo, 23 gennaio 2003, n. 197; Tar Liguria, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113; Tar Piemonte, sez. I, 4 maggio 2005, n. 1367; Id., 4 maggio 2005, n. 1359; Tar Emilia Romagna, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253 e Tar Liguria n. 43 del 2009. Più di recente, nonostante quanto affermato dall’Ad. plenaria n. 15/2011, sostengono ancora la natura pubblicistica della dia/scia, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1493/2014; Id., sez. VI, n. 4780/2014.</div>
<div style="text-align: justify;">([24]) Il comma 6-<em>ter</em>, aggiunto dall’art. 6, c. 1, dl. 138/2011, precisa infatti che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.</div>
<div style="text-align: justify;">([25]) Su questo punto, sia consentito rinviare ad A. Negrelli, <em>Accesso al mercato e autorizzazioni amministrative nazionali, </em>Milano, Giuffrè, 2016, p. 178, nota (55); rileva questa antinomia anche G. Greco, <em>La S.C.I.A., </em>cit., p. 363.</div>
<div style="text-align: justify;">([26]) Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 &#8211; Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell&#8217;istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (in G.U., 1 febbraio 2007, n. 26).</div>
<div style="text-align: justify;">([27]) Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e attuato dal DPR, n. 160/2010.</div>
<div style="text-align: justify;">([28]) In proposito, cfr. art. 1, c. 1, lett. g), DPR 160/2010, il quale ha ribadito tale qualificazione anche nel caso di SCIA, disponendo che “<em>la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell&#8217;articolo 38, comma 3, lettere e) ed  f), del decreto-legge (112/2008)”. </em>Tale qualificazione è contenuta anche nell’art. 5, c. 7, in cui si legge che il rilascio della ricevuta da parte dello sportello è automatico una volta che l’ufficio abbia verificato la completezza <em>formale</em> della segnalazione e dei relativi allegati e che “a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art. 19, c. 2, l. 241/1990, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività”.</div>
<div style="text-align: justify;">([29]) Nel caso in cui, invece, non siano soddisfatti i requisiti indicati dall’art. 19, l’art. 5 introduce un sistema di condizionamento preventivo con la variante del silenzio assenso: il privato deve presentare una richiesta di autorizzazione allo sportello che rilascia una ricevuta emessa automaticamente e con le stesse modalità prescritte nell’ipotesi di SCIA. Ove siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, l. 241/1990 (che decorrono dalla data di presentazione dell’istanza) senza che l’amministrazione abbia rilasciato l’autorizzazione, questa si intende accolta. Il silenzio serbato dalla p.a., infatti, equivale a silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20.</div>
<div style="text-align: justify;">([30]) A proposito dell’automatismo del rilascio della ricevuta in caso di controllo formale, si richiamano gli spunti e le proposte formulate nel Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, reperibile in  <em>http://rete.italiasemplice.gov.it/suap-conferenza-di-servizi-rete-italiasemplice/discussione/ricevuta-scia-unica</em>, 2017. In particolare, dalle discussioni sul tema, nonostante l’obiettivo dell’automatismo della ricevuta sia generalmente condiviso, emerge una difficoltà di fondo nel processo di automatizzazione della fase di ingresso (controllo formale, protocollazione, assegnazione, fascicolazione della segnalazione/dichiarazione) che affonda le sue radici nella consolidata prassi precedente e nelle resistenze opposte dalle amministrazioni nei confronti di un procedimento di verifica del tutto automatico e “neutrale” (effettuato cioè da un <em>software</em> che blocca la pratica in caso di verifica negativa) che, inevitabilmente, non terrebbe conto delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie concrete che, viceversa, necessitano di adattamenti caso per caso da parte di un operatore.</div>
<div style="text-align: justify;">([31]) <em>Decreto legislativo</em> 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.</div>
<div style="text-align: justify;">([32]) Art. 18-<em>bis</em>, c. 1, primo periodo, l. 241/1990, in base al quale “dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all&#8217;articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”.</div>
<div style="text-align: justify;">([33]) Art. 18-<em>bis</em>, c. 1, secondo periodo, l. 241/1990, in cui si legge che “le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente”.</div>
<div style="text-align: justify;">([34]) Sulla reiterazione della definizione di S.C.I.A., quale “titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 38, c. 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, cfr. DPR 1 agosto 2011, n. 151,  art. 1, lett. d); DPR, 9 luglio 2010, n. 159, art. 1, lett. e).</div>
<div style="text-align: justify;">([35]) Su questo profilo, si veda il Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, in cui si legge che «la ricevuta generata dal portale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 4, DPR 160/2010 (…) <em>conferisce il “titolo” ad avviare l’attività</em>»; che “la S.C.I.A. e la S.C.I.A. Unica consentono l’immediato avvio dell’attività e<em> quindi l’avvio del procedimento amministrativo passa dalla PA al cittadino </em>comportando da un lato l’abbattimento totale dei tempi burocratici, ma dall’altro la responsabilità delle dichiarazioni”, e che dunque “<em>costituisce titolo per l’apertura</em> la ricevuta automatica rilasciata dal sistema che attesta minuto, ora, giorno, i dati del segnalante, la tipologia di attività economica”. Ancora, sebbene vi si legga che è «fondamentale che la ricevuta non dia la sensazione all’interessato di ricevere una sorta di “autorizzazione”», ritenendo necessario inserire nella ricevuta una clausola che fughi ogni dubbio sulla sua funzione, quale ad esempio «la dizione “la presente non costituisce titolo abilitativo” o formula analoga»; la discussione richiamata si conclude poi affermando che sia necessario rendere chiaro che la ricevuta “<em>abilita, ma non legittima</em>”, contraddicendo così la funzione della stessa.</div>
<div style="text-align: justify;">([36]) A meno che, con questo inciso, il legislatore non abbia voluto fare riferimento ai casi in cui la segnalazione risulti irricevibile o irrituale e, pertanto, non sia nemmeno avviato un procedimento amministrativo di controllo, oppure all’eventualità che l’amministrazione abbia accertato la “non carenza” dei presupposti e dei requisiti, ragione per cui non debba inibire la prosecuzione dell’attività. Come si vedrà, tuttavia, anche in questi casi l’amministrazione deve dare avvio a un procedimento e concluderlo rispettivamente con un provvedimento con cui dichiari l’irricevibilità della segnalazione, nel primo caso, o che dia conto, nel secondo caso, dell’esito positivo delle verifiche sull’attività, pur non costituendo titolo di legittimazione al suo esercizio.    </div>
<div style="text-align: justify;">([37]) Su questo punto, cfr. F. Merusi,<em> Metamorfosi nell&#8217;intervento pubblico nell&#8217;economia. Dall&#8217;autorizzazione alla riserva di provvedimento inibitorio, </em>in <em>Dir. Amm.</em>, fasc. 2-3, 2015, pag. 579 ss., spec. par. 4; più in generale, cfr. G. Greco, <em>Argomenti di diritto Amministrativo – Parte Generale</em>, Giuffrè, 2013, p. 175 che, a proposito dell’iniziativa assunta dal soggetto privato, esclude che essa comporti sempre l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, in particolare nel caso in cui non ricorra una delle fattispecie previste dall’ordinamento ove la segnalazione non è in grado di dare impulso al procedimento. Al più, vi si legge, “essa varrà come un’informazione che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione per un’iniziativa d’ufficio (tale è il caso, ad esempio, della denuncia di un illecito altrui, al fine dell’attivazione di un procedimento sanzionatorio)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([38]) Così, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., spec. nota (76), che in proposito equipara gli obblighi di pubblicità in caso di S.C.I.A. a quelli previsti in caso di autorizzazioni e concessioni previsti dall’art. 23, lett. a), d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si attesta su una posizione contraria, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 18 febbraio 2016, n. 358, che richiama gli orientamenti consolidati espressi dal Consiglio di Stato (prima dell’introduzione dell’art. 18-<em>bis</em>), per il quale “è, invero, esclusa la necessità di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che abbia presentato una d.i.a. ovvero una s.c.i.a., prima dell&#8217;esercizio a lui sfavorevole dei relativi poteri di controllo e inibitori” (così, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1800; Id., 25 gennaio 2013, n. 489; sez. III, 3 marzo 2010 n. 4280; TRGA Trento, 9 febbraio 2012 n. 50; oltre che TAR Campania, Napoli, 20 marzo 2014, n. 1648, che giustifica l’impostazione restrittiva sulla base della natura vincolata del provvedimento finale – nel caso di specie, l’ordine di demolizione di abusi edilizi – che pertanto non necessiterebbe di previa comunicazione). <em>Contra</em>, TAR Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8951, che ritiene invece obbligatoria tale comunicazione perché i poteri inibitori contemplati dall’art. 19, c. 3 non si esaurirebbero alla decorrenza del termine di 60 giorni, ben potendo l’amministrazione intervenire in via di autotutela, e dunque “<strong>non potendo più ritenersi del tutto vincolato, <em>il denunciante attraverso la comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento attraverso il quale tale potere viene esercitato</em>”.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">([39]) Sebbene la formulazione della norma sembri circoscrivere questa cautela al solo caso dei procedimenti a istanza di parte, ci si chiede se queste cautele non siano necessarie anche nel caso in esame nel quale, come si vedrà, il procedimento di controllo, pur se avviato su iniziativa d’ufficio, trova occasione in un atto <em>obbligatorio</em> per la parte (la segnalazione). In giurisprudenza si riscontrano diverse impostazioni. In base ad un primo orientamento sfavorevole, del tutto maggioritario, si deve “escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto <em>ex</em> art. 10-<em>bis</em>, l. 241 del 1990, prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori, e più in generale, che possa attribuirsi all’autorità procedente il potere di prorogare [con il sub-procedimento di cui all’art. 10-<em>bis</em>] il termine perentorio di esercizio dei poteri inibitori attribuiti”. Le ragioni di questa chiusura insistono sulla natura giuridica della segnalazione, “che non è istanza di parte per l&#8217;avvio di un procedimento amministrativo” (così, TAR L’Aquila, sez. I, 1 agosto 2017,  n. 347; TAR Palermo, sez. II, 14 giugno 2017,  n. 1599; TAR Catanzaro, sez. II, 5 marzo 2015,  n. 478); e per ragioni di “incompatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ha nell’accelerazione temporale una delle proprie ragioni d’essere” (così, TAR Venezia, sez. III, 10 settembre 2015,  n. 958; TAR Roma, sez. II, 03 novembre 2014,  n. 11010; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007,  n. 4828). Quest’ultima argomentazione, tuttavia, sembra essere messa in dubbio dalla previsione del potere inibitorio esercitabile anche dopo il termine di 60/30 giorni e fino ai diciotto mesi. Dalla lettura di alcune sentenze, poi, che parimenti escludono l’applicabilità dell’art. 10-<em>bis</em>, emerge tuttavia una contraddizione che sembra confutare l’orientamento maggioritario. Si tratta di quelle particolari sentenze adottate in materia di S.C.I.A. edilizia, nelle quali si legge che “il provvedimento con il quale l’amministrazione rigetta una d.i.a. ai sensi degli art. 22 e ss., D.P.R. n. 380 del 2001, non deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all&#8217;art. 10-<em>bis</em>, tenuto conto della circostanza che le norme contenute nel capo III, l. n. 241 del 1990, <em>fissano garanzie minime e inderogabili che sono recessive rispetto a quelle contenute in altre leggi regolanti specifici settori, che prevedono per i destinatari del provvedimento una tutela specifica maggiore in chiave partecipativa, come appunto nel caso di d.i.a. edilizia</em>”. In particolare, prosegue il g.a., “le norme contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 <em>sono sicuramente più incisive in materia di partecipazione del privato</em>, (…) prevedono forme di confronto tra il privato e la P.A. <em>assai più pregnanti</em> di quelle assicurate dallo stesso art. 10-<em>bis</em>” (così, TAR Napoli, sez. IV, 12 gennaio 2009,  n. 68; Id., 23 maggio 2006,  n. 5487; TAR Venezia, sez. II, 2 febbraio 2006, n. 3418). Favorevoli, invece, all’estensione dell’art. 10-<em>bis</em> al procedimento che si innesta nella S.C.I.A., TAR Cagliari, sez. II, 4 agosto 2009, n. 1423, per il quale “la denuncia di inizio attività deve ritenersi «procedimento ad istanza di parte», basato su un’autocertificazione in merito alla quale la Pubblica Amministrazione effettua un’attività di controllo; ad essa, pertanto, deve applicarsi l’art. 10-<em>bis</em> della l. n. 241 del 7 agosto 1990”; TAR Torino, sez. I, 05 luglio 2006,  n. 2728, per il quale “il provvedimento di reiezione della Dia, avendo consistenza di atto reiettivo di un’istanza di parte, deve obbligatoriamente essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prescritta in tutti i procedimenti, atteso il carattere generale della disposizione contenuta nell&#8217;art. 10-<em>bis</em>”; e, infine, TAR Venezia, sez. III, 28 marzo 2012,  n. 426 che accoglie il ricorso per mancata comunicazione del preavviso di rigetto in caso di S.C.I.A., anche se poi depotenzia il vizio “alla luce del carattere vincolato dell’atto impugnato che comporta la sussunzione dell’ipotesi normativa invocata nel disposto dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, c. 2, parte prima, laddove proclama la non annullabilità dell’atto affetto da vizio formale o procedimentale quando per il suo carattere vincolato risulti evidente l’ineluttabilità della determinazione, sicché risulterebbe inutile la comunicazione previa essendo incapace l’osservazione eventualmente proposta di aggiungere alcunché alle risultanze istruttorie acquisite”. Così, anche Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; TAR Calabria, sez. II, 23 luglio 2009, n. 802. In dottrina, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 329 e 399 ss., per il quale l’art. 10-<em>bis</em> non si applica anche perché “riferito a procedimenti amministrativi caratterizzati da discrezionalità e, di conseguenza, non avrebbe senso una partecipazione del privato nel procedimento di controllo (di tipo vincolato) sulla S.C.I.A.”.</div>
<div style="text-align: justify;">([40]) Così, TAR Genova, 2 novembre 2011, n. 1511; TRGA, Trento, Sez. Unica, 9 maggio 2013, n. 150, in cui si legge che “non vi è dubbio che si tratti di un atto recettizio che, <em>ex</em> art. 21-<em>bis,</em> l. n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” e, pertanto, l’attività del privato “assumerà i connotati dell’abusività &#8211; <em>ex</em> art. 21-<em>bis</em> L. n. 241/1990 &#8211; soltanto a seguito dell’eventuale notificazione del provvedimento negativo”. Sulla natura recettizia dell’atto inibitorio e sulla necessità della sua preventiva notifica, già TAR Campania, sez. II, 23 maggio 2006, n. 5742; TAR Torino, sez. I, 1 settembre 2006, n. 3166. Di recente, TAR Liguria, sez. I, 23 gennaio 2018, n. 32; oltre che TAR Campania, sez. VIII, sentenza 21 febbraio 2018, n. 1145, che ha accolto il ricorso contro un provvedimento inibitorio in materia edilizia, notificato oltre il termine di 30 giorni.</div>
<div style="text-align: justify;">([41]) Su questo profilo, si vedano le condivisibili considerazioni di M. Deodati, espresse in Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, secondo il quale “in ambiente digitalizzato, la comunicazione di avvio del procedimento per come è stata pensata nel lontano 1990 e rivista nel 2005 è ormai superata, in quanto <em>offre contenuti che l’interessato forse già conosce quando presenta la pratica o che può conoscere accedendo semplicemente alle pagine </em>web<em> del SUAP</em>”. Per questa ragione, dunque, vi si legge, “<em>sarebbe utile arricchire il testo della ricevuta automatica con una serie di informazioni ulteriori e molto più utili al cittadino, che comprendono i contenuti richiesti dagli artt. 7 e 8 della 241/1990 e vadano anche ben oltre</em>”. In caso di “scia semplice”, prosegue, “sarà utile indicare ad esempio che l’attività può essere iniziata da subito, a quali enti la pratica sarà inviata (se previsto), entro quanto tempo gli uffici potranno effettuare i controlli e di che natura sono questi ultimi, entro quali termini e con quali modalità l’ente potrebbe agire in autotutela. In caso di S.C.I.A. unica, oltre a queste informazioni, al cittadino è utile sapere a chi ed in quanto tempo il SUAP trasmetterà le altre scia/comunicazioni/istanze, cercando di evidenziare quali <em>sub</em>-procedimenti sono da attivare e che tempi hanno”.   </div>
<div style="text-align: justify;">([42]) Sulla necessità di predisporre moduli <em>standard</em> e di prevedere un contenuto di ricevuta omogeneo su tutto il territorio nazionale, si vedano ancora le considerazioni riportate nel Forum Rete Italiasemplice, cit., 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">([43]) E, in particolare, quali sono i requisiti che deve presentare la ricevuta per soddisfare gli obblighi di esposizione per le amministrazioni procedenti: deve essere esposta la copia analogica o digitale? Che valore riveste la prima? Semplice copia dell’originale ove non contenga l’attestazione di conformità all’originale informatica, generalmente rilasciata da parte di un pubblico ufficiale come richiesto ai sensi dell’art. 23 CAD? L’autodichiarazione di conformità all’originale digitale ai sensi dell’art. 19-<em>bis</em> TU documentazione amministrativa potrebbe essere equipollente? È possibile per gli Organi Accertatori prendere visione dell’originale informatico presso lo sportello del Comune competente? E ancora: come conciliare l’automatismo di un <em>software</em> con la necessità di integrazioni personalizzate che solo la verifica da parte di un operatore potrebbe ovviare? Su tali questioni pratiche si rinvia al dibattito in Forum Rete Italiasemplice gruppo SUAP conferenza di servizi, in tema di “Ricevuta S.C.I.A. Unica”, cit., 2017, e alle considerazioni di M. Deodati, <em>Il nuovo procedimento amministrativo digitale. Principi e metodi operativi</em>, Maggioli, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">([44]) Su questo aspetto, F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”,</em> cit., p. 25 ss., secondo cui l’interesse del terzo “non è leso, ovviamente, dal carattere abusivo dell’attività svolta dal dichiarante, e neppure è leso dal mancato esercizio officioso dei poteri di vigilanza e repressivi (…), la lesione (silenzio-inadempimento) si realizza quando il terzo chiede l’intervento repressivo-ripristinatorio e non ottiene risposta”. Tuttavia, questa impostazione sembrerebbe escludere la possibilità di lesioni della sfera giuridica del terzo (con la conseguente limitazione temporale del potere di sollecitazione), prima della scadenza del termine entro cui l’amministrazione deve esercitare il potere di controllo.</div>
<div style="text-align: justify;">([45]) Riguardo alla comunicazione nei confronti di chi ha presentato la segnalazione, si possono verificare due differenti ipotesi: se il privato deposita la documentazione in copia cartacea presso l’ufficio competente, il funzionario sarà tenuto a rilasciare immediatamente la ricevuta, ottemperando così all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento alla cui funzione la ricevuta è indirizzata. Nel caso in cui, diversamente, la segnalazione fosse inviata per posta con raccomandata A/R o in via telematica, come prescritto dall’art. 19, c. 1, ultimo periodo, l’amministrazione dovrà provvedere immediatamente a inviare la ricevuta con PEC, che avrà lo stesso valore giuridico dell’originale informatico e, del pari, varrà come comunicazione di avvio del provvedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([46]) In questo senso, sembra orientarsi anche G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 658, nota (30), per il quale sarebbe auspicabile (ma solo nei riguardi del terzo e non anche del presentatore della S.C.I.A.) che l’amministrazione comunicasse l’avvio del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([47]) Così, E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A</em>., cit., p. 835 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., p. 658, spec. nota (30), per il quale “<em>l’esperienza insegna che il terzo per lo più si accorge dell’attività oggetto della SCIA (in ipotesi carente dei presupposti di legge) ben oltre tale termine e talvolta a distanza di tempo (…) anche perché non sempre il presentatore della SCIA inizia subito l&#8217;attività, che è l&#8217;unico elemento rilevatore per il terzo, in mancanza di una comunicazione di avvio del procedimento, che pur sarebbe auspicabile (ovviamente indirizzata verso il terzo e non nei confronti del presentatore della SCIA)</em>”. In questo senso, la teorizzazione della formazione di un silenzio significativo, anche se di diniego, sostenuta dall’A., non gioverebbe al terzo, se ignaro dell’avvio del procedimento, anzi costituirebbe un nocumento maggiore per i suoi interessi. Così, TAR Piemonte, n. 1114/2015 per il quale “dell’esistenza di tale provvedimento tacito il terzo poteva rendersi conto solo per effetto dell’inizio dell’attività, mentre l’interesse all’impugnazione poteva essere valutato solo a seguito dell’evolversi dell’attività medesima o di un accesso agli atti. Quindi non può sottacersi che sotto il regime precedente la tutela del terzo era più ampia solo in via teorica, mentre di fatto egli era per lo più indotto a richiedere la tutela giurisdizionale quando l’attività era già in essere e le misure inibitorie risultavano dunque almeno in parte intempestive. Nel regime disegnato dall’attuale art. 19 della L. 241/90 nessun provvedimento, espresso o tacito, interviene a compromettere gli interessi del terzo, che in tal modo mantiene inalterata la possibilità di chiedere all’Amministrazione di verificare la situazione, con la legittima aspettativa di ricevere una risposta chiara e di poter poi, all’occorrenza, impugnare questa ultima in via ordinaria”. Discutibile, di conseguenza, su questo punto anche la posizione di G. Bottino, <em>Introduzione alla «</em>?<em>segnalazione certificata di inizio attività</em>?<em>», </em>in<em> Foro amm. TAR</em>, fasc. 3, 2011, pag. 1053, secondo il quale la circostanza che, ad oggi, l’attività privata può essere iniziata contestualmente alla presentazione della «?segnalazione certificata?», “può consentire ai «?controinteressati?» di avere immediata contezza della lesività della segnalazione presentata dall&#8217;interessato, e dell&#8217;attività da esso intrapresa, al fine di agire tempestivamente in sede giurisdizionale”. Sulla distorsione delle aspettative del terzo all’interno del meccanismo della S.C.I.A., cfr. ancora R. Ferrara, <em>Natura</em>, cit., p. 199-200.</div>
<div style="text-align: justify;">([48]) Ciò non esclude (come del resto affermato dalla Ad. Plenaria n. 11/2015, secondo la quale “<em>l’interesse del terzo ad agire insorge sin da quando il denunciante è abilitato all’esercizio dell’attività lesiva</em>”) che il terzo possa sollecitare i poteri di controllo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento in tutti quei casi in cui egli sia comunque a conoscenza dell’avvio di un’attività economica potenzialmente pregiudizievole dei suoi interessi. Su questo profilo, tuttavia, le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sono molto divergenti, tanto sul <em>dies a quo</em>, quanto in merito al termine finale. Sul primo aspetto, da un lato, si pone chi sostiene che il terzo possa chiedere l’esercizio dei poteri di controllo a partire dal momento in cui acquisisce effettiva conoscenza della S.C.I.A (così, M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: i primi dubbi interpretativi</em>, cit., p. 27), e dunque anche prima della scadenza del termine di 60/30 giorni (così, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351). <em>Contra</em>, in giurisprudenza, TAR Veneto, n. 230/2013, secondo cui il termine per l’istanza di verifica del terzo decorrerebbe dalla presentazione della S.C.I.A. e non dalla sua conoscenza. Questa oscillazione di vedute è strettamente collegata con la questione del termine finale per sollecitare i poteri di controllo della p.a. da parte del terzo. E, difatti, le critiche alla soluzione che farebbe decorrere i poteri di sollecitazione del terzo dall’effettiva conoscenza della segnalazione sono fondate sul fatto che, in questo modo, l’istanza del terzo potrebbe giungere quando è decorso il termine di 60 giorni e si è ormai consumato il potere di controllo della p.a. Di conseguenza, si è sostenuto che il terzo possa far valere le sue pretese solamente fintanto che è possibile l’intervento dell’amministrazione e, quindi, entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. (così, M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti, cit., </em>17, 2015, p. 12 ss.). Proprio quest’ultima constatazione confermerebbe la necessità di garantire al terzo l’effettiva conoscenza dell’avvio del procedimento, mediante comunicazione, per consentirgli di esercitare i suoi poteri in tempo utile. <em>Contra</em>, con una posizione radicale, che pare mettere in dubbio, se non del tutto escludere, la configurazione di un interesse legittimo del terzo prima dello scadere del termine di 60 giorni, cfr. E. Zampetti, cit., p. 849, per il quale “ammettendo che il terzo sia titolare di un interesse legittimo nei confronti del potere inibitorio, il suo interesse a ricorrere nascerebbe soltanto con il mancato esercizio del potere inibitorio, ovvero nel momento successivo al formarsi dell’implicito diniego oltre il termine di legge. Laddove agisca prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio, non è pertanto pacifico che il terzo vanti un interesse ad agire attuale e concreto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([49]) Su questo profilo valgono le stesse considerazioni svolte nella nota precedente in merito alla necessità di mettere il terzo nella condizione di conoscere tempestivamente l’avvio del procedimento di controllo. Anche in questo ambito, si registrano orientamenti divergenti: se, per un verso, si è sostenuto che in caso di S.C.I.A. il termine annuale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio inadempimento decorra “dal momento in cui il terzo ha avuto conoscenza della lesione della propria sfera giuridica” (Cons. Stato, n. 4610/2016; TAR Toscana n. 1423/2016); d’altro canto, si è ritenuto che, poiché ai sensi dell’art. 31 c.p.a. l’azione avverso il silenzio inadempimento può essere proposta “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge” –, potrebbe rientrare in questi ultimi casi l’ipotesi in cui il termine per la conclusione del procedimento non sia ancora scaduto (così, TAR Veneto, n. 535 del 2013 e n. 289 del 2012). Anche in questo frangente, qualunque sia la tesi che si intende accogliere, appare del tutto imprescindibile garantire al terzo la conoscenza dell’avvio del procedimento e, dunque, il termine per la sua conclusione, mediante l’invio di un atto di comunicazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([50]) In termini generali, V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 337-338, per il quale “interessi di questo tipo, del tutto irrilevanti nei rapporti di diritto comune, nell’ambito di rapporti giuridici di diritto pubblico assurgono in determinati casi alla configurazione di interesse legittimo, cioè di situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento”.</div>
<div style="text-align: justify;">([51]) Così, G. Greco, <em>La S.C.I.A., </em>cit., p. 362 ss., che richiama le osservazioni di W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo</em>, op. cit., p. 219; e di S. Valaguzza, <em>La dia, l’inversione della natura degli interessi legittimi e l’azione di accertamento come strumento di tutela del terzo, </em>in<em> Dir. proc. amm</em>., 2009, p. 1268.</div>
<div style="text-align: justify;">([52]) Cfr. Cons. Stato, n. 717/2009, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([53]) Così, Ad. plenaria n. 15/2011, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([54]) Sulla posizione del terzo quale soggetto interessato <em>direttamente</em> dall’esercizio dei poteri amministrativi, cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”, </em>cit., p. 25 ss., che, criticando la dottrina che da sempre ha declassato la situazione giuridica del terzo a mero <em>riflesso</em> della situazione del dichiarante, sostiene che non vi sarebbe ragione per considerare diversamente la posizione del singolo dal momento che “nell’uno come nell’altro caso l’interesse legittimo ha ad oggetto la pretesa che l’amministrazione faccia quanto le compete  per l’osservanza delle regole che definiscono gli ambiti di libertà dei privati implicati nella disciplina dell’attività”.</div>
<div style="text-align: justify;">([55]) <em>Contra</em>, L. Bertonazzi, <em>Natura</em> <em>giuridica</em>, cit., p. 237, per il quale il terzo sarebbe titolare di un interesse oppositivo. In giurisprudenza si riscontrano orientamenti contrastanti che, non riconoscendo in questi casi la sussistenza di un interesse legittimo del terzo avverso l’esercizio del potere amministrativo di vigilanza e controllo, di conseguenza escludono la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (così, TAR Lombardia, sez. II, 5 luglio 2005, n. 3230). Per una posizione che in via radicale non riserva spazio alcuno alla giurisdizione amministrativa, L. Ferrara, <em>I diritti soggettivi ad accertamento amministrativo</em>, Padova, 1996, p. 126 ss. <em>Contra</em>, sul principio giurisprudenziale della doppia tutela e della distinzione tra contestazioni dirette nei confronti del dichiarante (che possono essere fatte valere davanti al giudice ordinario) e contestazioni dello scorretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell’attività dichiarata/segnalata rispetto al paradigma normativo (da far valere innanzi al giudice amministrativo), cfr., in giurisprudenza, Ad. plenaria, n. 15/2011, secondo la quale sebbene nel caso di specie il ricorrente avrebbe potuto contestare direttamente all’autore della dia la violazione della servitù; ciò “<em>non esclude che egli possa avere invece interesse – legittimo in senso tecnico – a pretendere l’intervento repressivo dell’amministrazione</em>”; in dottrina, si veda V. Cerulli Irelli, <em>Modelli procedimentali alternativi in materia di autorizzazioni, </em>in<em> Dir. amm., </em>1993, p. 65; E. Boscolo, <em>Sulla (non) impugnabilità della denuncia di inizio attività, </em>in<em> Urb. app</em>., 2003, p. 1209 ss.; A. Travi,<em> La dia e la tutela del terzo</em>, cit., p. 1325 ss.; M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 346 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([56]) E, difatti, come si legge in F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”</em>, cit. p. 25 ss., i terzi hanno “titolo per pretendere l’attuazione del diritto obiettivo, sia attaccando i provvedimenti che illegittimamente ampliano la sfera giuridica altrui, sia reagendo al mancato esercizio dei poteri repressivi che integrano il regime giuridico delle attività regolate”.</div>
<div style="text-align: justify;">([57]) Del resto, solo se l’amministrazione si decide a dare avvio al procedimento, da quel momento sorgerà l’interesse legittimo (oppositivo) del privato che ha presentato la segnalazione e l’interesse legittimo (pretensivo) del terzo che si oppone all’attività, lesiva dei suoi interessi. Non prima, perché prima di questo momento non c’è alcun procedimento: in questa fase il segnalante sarà titolare di un diritto soggettivo (di intraprendere l’attività economica/edilizia cui aspira); mentre il terzo, di un mero interesse di fatto, per di più irrilevante per l’ordinamento, quantomeno finché l’attività del vicino o del concorrente non sia stata avviata.</div>
<div style="text-align: justify;">([58]) E, infatti, nonostante si legga che la tutela dei terzi, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione nell’attività di vigilanza e controllo sulla dia/scia, dovrebbe essere ambientata “primariamente nella tutela civilistica del diritto soggettivo, in una controversia tra privati che si svolge davanti al giudice ordinario”, questa stessa dottrina sottolinea come tuttavia la tutela davanti al giudice ordinario sia meno ampia rispetto a quella offerta dal giudice amministrativo, per quanto riguarda la sua legittimazione e i contenuti della tutela, in proposito, cfr. A. Travi, <em>La dia</em>, cit. p. 1335.</div>
<div style="text-align: justify;">([59]) Su questo punto, cfr. Ad. plenaria n. 15/2011, cit., ove afferma, con riferimento alla tutela del terzo e agli strumenti a sua disposizione, che “è pur vero che il ricorrente avrebbe potuto contestare direttamente all’autore della dia la violazione della servitù, ma ciò, <em>in base al noto principio giurisdizionale della doppia tutela,</em> <em>non esclude che egli possa avere invece interesse – legittimo in senso tecnico – a pretendere l’intervento repressivo dell’amministrazione in una più ampia e più efficace prospettiva di tutela degli interessi pubblici coinvolti”</em>. Per un commento, cfr. M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.</em>, cit., p. 348, secondo la quale “non è solo nell’ottica della tutela delle situazioni giuridiche soggettive del singolo che va affrontata la complessiva questione che pone l’istituto. Prima ancora quello che la S.C.I.A. mette in pericolo è l’effettività della disciplina pubblicistica. Questo aspetto (…) involge strettamente pure la tutela del terzo”<em>. </em>L’A., tuttavia, rileva una tendenza giurisprudenziale a preferire l’ottica pubblicistica e, infatti, “poche sono state le sentenze in materia che hanno distinto tra controversie attinenti a rapporti privatistici tra il denunciante e il terzo, da instaurare davanti al giudice ordinario, e controversie con cui il terzo lamenta il cattivo uso del potere inibitorio da parte dell’amministrazione da sottoporre al giudice amministrativo”. D’altra parte, prosegue, “questa bipartizione non è stata finora utilizzata dalla giurisprudenza allo scopo di accrescere la tutela giurisdizionale del terzo, <em>bensì al fine di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([60]) Sull’oggetto della pretesa, F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”</em>, cit., p. 25 ss., per la quale il terzo sarebbe legittimato a “pretendere l’esercizio della vigilanza e dei poteri repressivi dell’amministrazione nei confronti delle condotte altrui contrarie al diritto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([61]) Su questo punto, ancora M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351 ss. In questi termini anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”, </em>cit., p. 25 ss., per la quale “quando il legislatore detta regole per l’esercizio delle attività produttive, esso pone bensì limiti all’esercizio della libertà d’impresa, ma al contempo risolve un contrasto tra questa libertà e le libertà di altri soggetti. <em>Per questa ragione questi ultimi hanno titolo per pretendere l’osservanza delle regole medesime, le quali li riguardano, tanto quanto riguardano coloro che sono tenuti ad osservarle”.</em> E sarebbero proprio queste regole/limiti cui è sottoposta l’attività altrui a costituire la ragione per la quale il terzo ha “titolo per chiedere tutela contro l’inosservanza delle regole medesime”.</div>
<div style="text-align: justify;">([62]) In proposito, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015 cit., secondo cui “il sistema disegnato dall’attuale art. 19, l. 241/90 realizza dunque la tutela dell’affidamento del terzo sostanzialmente consentendo che il controllo sulla legittimità delle attività denunciate con la S.c.i.a. o con la D.i.a. sia effettuato solo entro un determinato arco di tempo, e precludendo alle Amministrazioni, trascorso detto periodo, l’esercizio della consueta attività di vigilanza, di controllo e sanzionatoria, <em>sul presupposto &#8211; però &#8211; che l’interesse del privato sia meritevole di tutela e non venga in conflitto con altri interessi pari ordinati o sovra ordinati</em>: (…) nelle situazioni di cui al comma 4, rilevabili d’ufficio, si evidenzia invece la presenza di <em>un interesse sovra ordinato</em>: l’equo contemperamento tra questi opposti interessi viene dal legislatore individuato riservando alle Amministrazioni di intervenire solo in caso di constatato pericolo e solo ove l’interesse sovra ordinato non possa trovare soddisfazione a mezzo della conformazione della attività alla normativa vigente”. Su questo punto, anche TAR Lombardia – Milano, Sez. II, n. 2799/2014; TAR Campania-Napoli, Sez. III, n. 1410/2015</div>
<div style="text-align: justify;">([63]) Sul concetto richiamato, sia consentito rimandare ad A. Negrelli, <em>Accesso al mercato</em>, op. cit., p. 30 e 228 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([64]) Si veda, in proposito, TAR Piemonte n. 1114/2015 secondo il quale, come già ricordato “<em>l’istanza sollecitatoria del terzo, presentata ai sensi del comma 6-</em>ter<em>, </em><em>evidenzia la presenza di un interesse pari ordinato, che il legislatore ha inteso quale fattore necessario ma sufficiente a rimettere in discussione l’affidamento del privato: e si può sin d’ora anticipare che il legislatore (…) non si é sbilanciato nel senso della preferenziale tutela del privato</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([65]) Sull’impossibilità di ricomprendere tra i limiti alla libertà di iniziativa economica privata gli interessi meramente protezionistici si rinvia ancora alle considerazioni espresse in A. Negrelli, <em>Accesso al mercato</em>, op. cit., p. 228 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([66]) Anche se in proposito non vi è una perfetta coincidenza tra interesse/legittimazione a ricorrere e riconoscimento della titolarità di un interesse legittimo pretensivo in capo al terzo, così, F. Trimarchi Banfi, <em>L’interesse legittimo attraverso il filtro dell’interesse a ricorrere,: il caso della </em>vicinitas, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc. 3, 2017, p. 771 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([67]) Questo è il caso, ad esempio, del proprietario di un fondo limitrofo, leso dalla mancata inibizione da parte dell’amministrazione dell’attività edilizia avviata dal vicino, per il nocumento che la sua proprietà ha subito in termini di valore o di fruibilità, in quanto la nuova costruzione edilizia gli toglie luce, aria, visibilità. Su questo esempio, si richiamano le considerazioni di G. Greco, <em>Lineamenti</em>, op. cit., p. 163 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, 2001, p. 338. In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, TAR Venezia, 12 ottobre 2015, n. 1038. Contrario, invece, A. Travi, <em>La tutela del terzo, </em>cit., p. 519 ss., secondo il quale in questa ipotesi il terzo farebbe valere la lesione di un diritto soggettivo conoscibile dal giudice ordinario.</div>
<div style="text-align: justify;">([68]) Ad esempio, in tema di servitù, nella sentenza dell’Ad. plen. n. 15/2011 il terzo faceva valere la lesione derivante dallo scorretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell’attività dichiarata rispetto al paradigma normativo. Per un commento, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 346. In un caso analogo, ancora, il terzo, titolare di un diritto di servitù di accesso e passaggio a un fondo, contestava il mancato esercizio da parte dell’amministrazione del potere di inibizione alla costruzione di un cancello che ne limitava/impediva il diritto di passaggio (così, Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 429, in <em>Foro amm-CDS</em>, 2008, p. 1093, con nota di S. Rodriguez, <em>Limiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla dichiarazione di inizio attività</em>). </div>
<div style="text-align: justify;">([69]) Come nel caso in cui il terzo contesti la lesione dei suoi interessi per il mancato esercizio dei poteri di controllo nei confronti di una SCIA per la ristrutturazione di un locale limitrofo, tale da violare le distanze minime previste dal regolamento edilizio comunale (<em>contra</em>, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 5 luglio 2005, n. 3230, che di fronte alla censura dell’inerzia dell’amministrazione nell’attività di vigilanza edilizia, nega la sussistenza di un interesse legittimo avverso l’esercizio di un potere amministrativo).</div>
<div style="text-align: justify;">([70]) Tar Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o.</div>
<div style="text-align: justify;">([71]) Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139.</div>
<div style="text-align: justify;">([72]) Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811.</div>
<div style="text-align: justify;">([73]) Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3742.</div>
<div style="text-align: justify;">([74]) Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2009, n. 717.</div>
<div style="text-align: justify;">([75]) Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550.</div>
<div style="text-align: justify;">([76]) Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 272.</div>
<div style="text-align: justify;">([77]) TAR Puglia, Bari, n. 2226/2009.</div>
<div style="text-align: justify;">([78]) Su questo punto, cfr. Corte Cost., 20 giugno 2012, n. 164. Si occupano dell’interesse del terzo in questo frangente, L. De Lucia, <em>Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto amministrativo multipolare</em>, Torino, 2005, p. 80 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>L’interesse legittimo attraverso il filtro, </em>cit., p. 771 ss., par. 4, che richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1156; <em>contra</em>, A. Travi, (voce)<em> Dichiarazione, </em>cit., p. 343 ss., secondo il quale in questo caso la tutela del terzo “va ambientata primariamente nella tutela civilistica del diritto soggettivo in una controversia fra privati, che si svolge davanti al giudice ordinario”. In giurisprudenza, con un’impostazione radicale, si è disconosciuto che la concorrenza fosse un “fattore legittimante”, se preordinata a inibire l’accesso al mercato da parte di altri operatori, cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2013, n. 940, in <em>Dir. proc. amm</em>. 2014, 213 ss., con nota critica di S. Bucello, <em>L’accesso alla tutela giurisdizionale del terzo concorrente</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([79]) Su questo aspetto, E. Ferrari, <em>Dall’inerzia nel provvedere all’inerzia nel vigilare, </em>in V. Parisio (a cura di),<em> Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze</em>, Milano, 2006, p. 118 ss., e in <em>Studi in onore di L. Mazzarolli</em>, vol. II, Padova, 2008, p. 107 ss., il quale ricostruisce il percorso evolutivo seguito in proposito dalla giurisprudenza che, se “in precedenza era stata generalmente restia a riconoscere la legittimazione del privato a sollecitare l’esercizio dei compiti di vigilanza”, ha cominciato in un primo momento ad ammetterla “a favore del terzo controinteressato rispetto al titolo abilitativo tacitamente formatosi”, per poi estendere questo orientamento anche agli altri casi. Secondo l’A., la tutela così configurata porterebbe la giurisprudenza “a riconoscere al privato <em>una situazione giuridica tutelata in relazione a un’attività che per molti aspetti risulta essere rivolta all’obiettiva garanzia dell’osservanza dell’ordinamento</em>”. In questi termini, anche M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351-352, secondo la quale i poteri che la legge attribuisce al terzo in materia di segnalazione certificata gli riconoscerebbero “<em>un ruolo che contribuisc[e] alla garanzia dell’effettività delle norme pubblicistiche in uno schema in cui manca il provvedimento amministrativo</em>”. Ancora, prosegue l’A., “<em>la normativa di diritto pubblico tutela contemporaneamente l’interesse pubblico e l’interesse dei terzi ed è per questo essenzialmente che il giudice amministrativo riconosce ai terzi un’estesa legittimazione a ricorrere</em>”. Tra le ragioni per cui la legge riconosce al terzo questo ruolo, l’A. annovera i limiti dell’azione amministrativa ragione per cui<em> “sono i terzi a divenire strumento di effettività delle norme pubblicistiche in materia, (…) a ergersi come principali controllori del rispetto della disciplina normativa</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([80]) Anzi, secondo E. Ferrari, <em>Dall’inerzia</em>, cit. p. 108, il riconoscimento di questo ruolo in capo al terzo rappresenterebbe “<em>anche un incentivo per il privato stesso a farsi parte diligente rispetto all’esercizio di poteri che, se possono recare ad esso un giovamento, sono intesi innanzitutto ad assicurare e tutelare l’interesse pubblico</em>”. Sul ruolo del terzo come difensore dell’interesse pubblico all’interno di un meccanismo che si è evoluto nel segno della contrazione dell’intervento pubblico, ancora M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A.,</em> cit., p. 341; in una prospettiva diversa, ma con considerazioni sostanzialmente analoghe, anche A. Simonati, <em>La disciplina della S.C.I.A</em>., cit., p. 596, secondo la quale, “perde rilievo la centralità del ruolo della p.a. come garante della legittimità del suo stesso operato e, parallelamente, l’ampiezza del potere discrezionale (nella specie, di autotutela) subisce una contrazione”.</div>
<div style="text-align: justify;">([81]) Così anche F. Trimarchi Banfi<em>, Il “terzo</em>”, cit. p. 25 ss., secondo la quale “i terzi che nel regime autorizzatorio hanno titolo per reagire contro i provvedimenti «ampliativi», nel regime semplificato hanno parimenti titolo per reagire all’omissione dell’intervento correttivo-repressivo, che resta compito dell’amministrazione”; oltre che, G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 646.</div>
<div style="text-align: justify;">([82]) In particolare, si assiste a una sovrapposizione tra il momento della presentazione della segnalazione, che consente al privato di avviare l’attività, e il momento di avvio del procedimento di controllo sulla conformità di tale attività ai requisiti e presupposti di legge (momento dal quale, tra l’altro, sorgono gli interessi legittimi in capo al segnalante e ai terzi interessati), che tuttavia in concreto non sempre prende avvio dal momento della presentazione della segnalazione. Questa sovrapposizione del resto sembra costituire un portato residuale di quella interpretazione ormai superata che attribuiva natura pubblicistica alla segnalazione, onde per cui si faceva logicamente discendere dalla sua presentazione l’avvio del procedimento. Così, indirettamente, G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 662, per il quale “<em>tale interesse del terzo, </em>ove assuma — secondo i noti parametri — la consistenza di interesse legittimo (pretensivo) correlato al potere generale inibitorio,<em> sorge, infatti, al momento della presentazione della SCIA”.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([83]) In generale, sull’avvio del procedimento quale momento da cui nascono gli interessi legittimi delle parti, cfr. Corte Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5. In dottrina, M.S. Giannini-A. Piras, (voce) <em>Giurisdizione amministrativa, </em>in<em> Enc. Dir.,</em> vol XIX, Milano 1970, p. 253, secondo cui “l’interesse legittimo, inteso come interesse di fondo protetto, nasce dunque con il verificarsi del fatto della norma regolatrice del potere o, se si preferisce, con l’atto o il fatto con cui ha inizio il procedimento amministrativo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([84]) Per una prima applicazione della teoria del contatto sociale quale fonte di obbligazione nei rapporti tra privato e amministrazione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, per il quale “<em>l’iniziativa dell’interessato pone in luce un nuovo e qualificato «contatto sociale» (oltre che giuridico) tra il privato ed il soggetto pubblico, aprendo un procedimento amministrativo dal quale scaturiscono obblighi strumentali e formali delle parti, ma anche il fondamentale dovere della p.a. di provvedere sulla richiesta</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([85]) Così, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa amministrativa</em>, Giuffrè, 1976, spec. p. 94 ss. e p. 106, il quale ripercorre le teorie dottrinali sull’iniziativa amministrativa tra criterio strutturale e criterio cronologico, proponendo di ricostruire l’iniziativa come un fenomeno unitario in chiave funzionale che, in base al principio di causalità giuridica e di funzionalizzazione del potere, comporterebbe in ogni caso la doverosità dell’agire amministrativo (p. 20, 28 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;">([86]) Vero è che in questa evenienza il momento temporale parrebbe pressoché coincidere, e quindi non si porrebbe un problema di sfasamento temporale tra la segnalazione e la ricevuta, ma sembra comunque opportuno interrogarsi su quale sia il presupposto necessario per l’avvio del procedimento soprattutto, come si vedrà, in caso di mancato rilascio della ricevuta e di irregolarità/incompletezza formale della segnalazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([87]) La questione sollevata prende in esame il dovere di avviare il procedimento di controllo sulla conformità dell’attività oggetto di segnalazione nella prospettiva della sollecitazione del privato che ha interesse ad avviare l’attività. Ben diverso è il discorso se si prende in esame la posizione del terzo che sollecita i medesimi poteri di vigilanza e controllo, perché in questo diverso caso il terzo, a differenza del segnalante, sarebbe pacificamente titolare di un interesse qualificato dal quale discenderebbe l’obbligo dell’amministrazione di procedere e, dunque, di provvedere. Su questo aspetto, cfr. C. Sanna, <em>La linea di confine dell’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione di fronte alle istanze dei soggetti privati, </em>in<em> Riv. giur. sarda</em>, p. 478 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([88]) La maggior parte degli A. (Cerulli Irelli, Corso, Caringella ) distingue, infatti, il tipo di iniziativa in base al soggetto da cui proviene l’atto propulsivo per l’apertura del procedimento e, dunque, tra procedimenti “a istanza di parte”, se il presupposto è costituito da una richiesta, istanza, denuncia o ricorso del privato; procedimenti “d’ufficio”, se avviati direttamente dall’amministrazione che dovrà provvedere o da altra amministrazione che si rivolga a quella che è competente a provvedere. Alcuni A., invece, distinguono tra iniziativa d’ufficio (autonoma), di parte pubblica (eteronoma) e di parte privata, basandosi invece sulla funzione svolta dall’iniziativa e, dunque, facendo rientrare nell’avvio a istanza di parte anche il caso in cui la sollecitazione provenga da un’amministrazione pubblica, anche diversa dall’amministrazione procedente (così, Scoca e Casetta, che distinguono l’avvio a istanza di parte privata, quando quest’ultima è posta in essere in funzione di interessi particolari, dall’avvio a istanza di parte pubblica &#8211; autonoma o eteronoma -, su proposta o richiesta, allorquando consegue all’esplicazione di un potere pubblico e mirano alla cura di interessi pubblici). Per uno studio monografico sull’iniziativa nel procedimento amministrativo, secondo il costrutto norma-fatto(mero fatto/atto privato/atto amministrativo/sentenza)-dovere d’ufficio, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., 1976, spec. p. 81.</div>
<div style="text-align: justify;">([89]) Per questa casistica, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti del diritto amministrativo</em>, Giappichelli, 2012, p. 318.</div>
<div style="text-align: justify;">([90]) Così, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([91]) Su questa distinzione si rimanda alla giurisprudenza e alla dottrina richiamata da N. Posteraro, <em>Considerazioni critiche sul generalizzato dovere di provvedere della p.a., </em>in<em> Foro amm</em>., 2015, 10, p. 2676 ss. in cui si legge che “nel <em>genus</em> degli atti provenienti da soggetti privati sono ricomprese due sotto-categorie: gli atti dei privati qualificabili come atti di «?<em>iniziativa privata tipizzata</em>?» e gli atti «?<em>preparatori</em>?» all’eventuale avvio del procedimento. Soltanto con la presentazione dei primi, corrispondenti alle c.d. istanze (o domande), sorge il dovere dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento, dal momento che le istanze sono presentate da soggetti titolari di interessi qualificati e differenziati. Gli atti del secondo tipo, invece, denominati in genere «?<em>denunce</em>?<em>»</em> oppure, «?<em>diffide</em>?<em>»</em>, «?<em>segnalazioni</em>?<em>»</em>, «?<em>esposti</em>?<em>»</em>, «?<em>petizioni</em>?<em>»</em>, non fanno sorgere <em>l’obbligo di rispondere, né tantomeno (&#8230;) di esercitare il potere giuridico invocato</em>”. Il confine tra istanza tipizzata e denuncia, ovverosia tra «atti ad iniziativa di parte» e «atti di mera sollecitazione del potere di ufficio», risiede, in definitiva, secondo l’A., “nella titolarità o meno di una situazione giuridica soggettiva protetta in capo a colui che si rivolga all’amministrazione: la richiesta di sollecitazione dei poteri d&#8217;ufficio non avvia, solo per il fatto che sia stata presentata, un procedimento amministrativo; il suo inizio, infatti, resta nella piena facoltà della p.a. cui l’amministrato si è rivolto, la quale soltanto ha il potere/dovere di darvi corso”.</div>
<div style="text-align: justify;">([92]) Si tratta, cioè, di atti mediante i quali il privato rappresenta una data situazione di fatto all’amministrazione, chiedendo l’adozione di provvedimenti e/o più genericamente, di misure, senza tuttavia che l’ordinamento riconosca in capo a quel privato un interesse protetto. In questo senso, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2002, p. 363, che sembrerebbe far rientrare in queste ipotesi, oltre al caso tipico della sollecitazione dei poteri di autotutela, anche “la comunicazione da parte del privato dell’inizio dell’attività sottoposta al controllo previsto dall’art. 19, l. 241/1990”.</div>
<div style="text-align: justify;">([93]) Su questo obbligo di valutazione, seppur sommaria, a fronte di denunce che non sono manifestazioni di volontà, ma di rappresentazione, cfr. G. Morbidelli, <em>Il procedimento amministrativo, </em>in AA.VV.,<em> Diritto Amministrativo, Parte generale</em>, IV ed., Monduzzi edit., p. 650. Di recente, sul tema, F. Caringella, <em>Manuale di Diritto Amministrativo</em>, 2012, p. 1250; N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss.; L. De Lucia, <em>Provvedimento</em>, op. cit., p. 140 ss. Su questo punto sembra convenire anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo</em>”, cit., p. 25 ss., laddove distingue i casi in cui i terzi interessati, nel sollecitare poteri amministrativi di iniziativa, per la dimensione finalistica del potere sollecitato, non abbiano alcuna pretesa (es. revoca e annullamento d’ufficio); dai rapporti (definiti “multipolari”) in cui invece gli stessi hanno titolo a pretendere dall’amministrazione l’attuazione delle regole che disciplinano una certa attività. <em>Contra</em>, G. Corso, <em>Manuale</em>, op. cit., p. 234, il quale, ritenendo che la distinzione abbia oggi valore solo concettuale, sostiene che “<em>l’obbligo di provvedere sussiste ogni qual volta sussiste l’obbligo di procedere</em>”, dal momento che i due obblighi coesistono necessariamente.</div>
<div style="text-align: justify;">([94]) Così si legge anche in A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 77, nota 10, e p. 86 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([95]) Su questo aspetto, L. De Lucia, <em>Provvedimento</em>, op. cit., p. 141-153; N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss., secondo il quale “in verità, in alcuni casi, i giudici e la dottrina hanno ravvisato la sussistenza di un dovere di provvedere (e prima ancora, quindi, di procedere) della p.a., a fronte di un atto di sollecitazione dei poteri di ufficio: ciò è successo al ricorrere delle c.d. denunce qualificate, in corrispondenza delle quali, s’è detto, il privato vanta un interesse legittimo vero e proprio (situazione giuridica qualificata) che fa sorgere, in capo all’amministrazione, il dovere di procedere?”. Si tratterebbe, secondo l’A., di “fattispecie in cui l’inerzia amministrativa attiene all’omesso avvio di procedimenti ad iniziativa d&#8217;ufficio. Si pensi, ad esempio, agli atti variamente denominati (esposti, denunce, segnalazioni) con cui il controinteressato sostanziale sollecita l’esercizio di poteri repressivi, inibitori e sanzionatori su attività (sottoposte al regime autorizzatorio e) da altri intraprese abusivamente o su attività (liberalizzate e) da altri svolte <em>contra</em> <em>legem</em>. La giurisprudenza si è ormai orientata nel senso di riconoscere in capo all’autore dell’esposto/denuncia/segnalazione un interesse legittimo, sempre che costui: a) alleghi un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei consociati, al <em>quisque de populo</em> (si pensi, ad esempio, al criterio della <em>vicinitas</em>, che la giurisprudenza intende, principalmente in materia edilizia, come collegamento stabile dell’interessato con l’area interessata dall’edificazione abusiva); b) rappresenti con un sufficiente grado di precisione una realtà che costituisce presupposto d’esercizio del potere amministrativo sollecitato (si pensi, rispetto al potere di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi, ad una denuncia circostanziata sull’esistenza di un manufatto abusivo)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([96]) Ancora, N. Posteraro, <em>Considerazioni</em>, cit., p. 2676 ss., afferma che “tuttavia, anche in questi casi, la presentata richiesta del privato non è mai stata reputata capace di avviare essa stessa, sol perché qualificata, il procedimento amministrativo dovuto: il privato, infatti, può sì pretendere che l’amministrazione apra un procedimento, a fronte della sua richiesta «qualificata»; ma, fino a quando l’amministrazione non lo avrà fatto, esso non potrà comunque contestare la mancata risposta da parte dell’ente adito, posto che, su quest’ultimo, non graverà alcun dovere di provvedere?. L’amministrato, cioè, quando presenta una richiesta di attivazione dei poteri d’ufficio e ritiene che la p.a. sia ingiustamente rimasta inerte, può sì esperire l’azione avverso il silenzio, laddove esso ritenga che la sua sollecitazione fosse qualificata e meritasse di essere presa in considerazione con l’avvio di un procedimento amministrativo; <em>ma deve rivolgersi al giudice per contestare non la violazione di un dovere di provvedere, bensì la violazione di un dovere di procedere. E ciò, proprio in quanto il dovere di provvedere, senza che sia stato avviato un procedimento, non sussiste</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([97]) Sulla doverosità di procedere e di provvedere si avrà modo di tornare in seguito. Qui si richiama ancora il lavoro di A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 34 ss., il quale dà conto del dibattito sulla doverosità dell’azione amministrativa, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, ma contrastata da alcune voci, se connotata da discrezionalità (così, M.S. Giannini, che parla in proposito di “facoltatività”; Virga, che la definisce in termini di “potere di scelta soggetto a limiti, ma non a doveri”).</div>
<div style="text-align: justify;">([98]) Così, già A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione</em>, cit., p. 343 ss.; W. Giulietti, <em>Attività privata</em>, op. cit., p. 159 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([99]) F. Becker, <em>Das allegemeine Verwaltungsverfahren in Theorie und Gesetzgebung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung</em>, Stuttgart, Kohlhammer, 1960.</div>
<div style="text-align: justify;">([100]) V. Lucifredi, <em>L’atto amministrativo nei suoi elementi accidentali</em>, 1963, spec. p. 140-141, p. 141, nota (30); P. Virga, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, 1968, p. 240 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([101]) A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 187 ss., p. 301.</div>
<div style="text-align: justify;">([102]) Parrebbero rientrare oggi in questa categoria, ad esempio, le denunce in tema di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, ai sensi dell’art. 165, c. 2, Codice dell’ambiente; la denuncia di nascita di una persona, di cui all’art. 30, DPR n. 396/2000; la dichiarazione dei redditi, ai sensi del TU n. 917/1986; la dichiarazione in tema di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di cui all’art. 25, c. 4, d.lgs. 259/2003.</div>
<div style="text-align: justify;">([103]) Ancora, A. Meloncelli, <em>L’iniziativa</em>, op. cit., p. 191 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([104]) Sull’obbligo di presentare la segnalazione per poter dare avvio all’attività, in materia edilizia, cfr. artt. 22, 23 e 23-<em>bis</em>, DPR n. 380/2001, anche se in alcuni casi è consentito al privato di richiedere in alternativa il permesso di costruire (che comunque condizionerebbe il suo diritto ad un obbligo di intervento pubblico preventivo). L’obbligo di presentare la S.C.I.A. è previsto per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (pesante), ristrutturazione edilizia c.d. “semplice” e “leggera”, varianti in corso d’opera a permessi di costruire, in zone sismiche a bassa sismicità. In tema di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, cfr. gli obblighi di cui all’art. 25, c. 4, d.lgs. 259/2003; per l’installazione di impianti radioelettrici a bassa frequenza, cfr. art. 87, c. 3 e 87-<em>bis</em>, d.lgs. 259/2003; nel commercio, cfr. d.lgs. 114/1998, per l’apertura di esercizi di vicinato (art. 7), per la vendita in spacci interni (art. 16), mediante apparecchi automatici (art. 17), per corrispondenza (art. 18), a domicilio (art. 19). Per l’esercizio di altre attività commerciali, cfr. gli obblighi contenuti nel d.lgs. 59/2010, ad esempio, per la somministrazione di alimenti e bevande nei bar e ristoranti (art. 64); per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista (art. 77-78); di tinto-lavanderia (art. 79); per l’apertura di strutture ricettive (TULPS, artt. 16, 86); autorimesse (DPR 480/2001); panifici (art. 4, c. 2, dl. 223/2006); arti tipografiche (art. 8, l. 447/1995). Per una precisa individuazione dei casi in cui il privato non può iniziare l’attività senza la preventiva presentazione della S.C.I.A., cfr. poi la Tabella A, allegata al d.lgs. 222/2016, che elenca tra l’altro, autoscuole, scuole nautiche, facchinaggio, imprese di pulizie. In dottrina, sul lato “passivo” del diritto di iniziativa economica “a regime amministrativo”, in termini di “onere” per il privato, cfr. E. Boscolo, <em>I decreti attuativi</em>, cit., p. 604.</div>
<div style="text-align: justify;">([105]) Dalle pene previste, in generale dagli artt. 348 e 650 c.p., alle sanzioni previste, in particolare, per le contravvenzioni concernenti la vigilanza su industrie e spettacoli pubblici, aperti senza la preventiva comunicazione/dichiarazione alle autorità competenti (artt. 665 ss. c.p.); la vigilanza su mestieri girovaghi (artt. 669 ss. c.p.); concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio (artt. 705 ss. c.p.); oltre che tutte quelle sanzioni per omissione di comunicazione, contenute nelle leggi speciali in materia di pubblica sicurezza (TUPLS); in materia edilizia, art. 44, DPR 380/2001 (sulla natura di tali sanzioni, cfr. Corte cass. penale, sez. III, 8 settembre 2010, n. 841); sulle pene applicabili in tema di installazione di impianti di radiofrequenza, cfr. art. 98, d.lgs. 259/2003; in materia di apertura di esercizi commerciali, art. 64, c. 9, d.lgs. 59/2010 e art. 3 e 10, l. 287/1990. Sull’inasprimento delle pene previste per il privato, S. Tuccillo,<em> La S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione e le ragioni del privato, </em>in<em> Riv. giur. edil</em>., 1-2, 2016, p. 141 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([106]) Queste considerazioni sono avvalorate da quella parte della dottrina che sostiene che “<em>l’inizio dell’attività del privato non è un atto necessariamente concatenato ad un atto della Pubblica Amministrazione, all’eventuale provvedimento inibitorio. Il provvedimento amministrativo inibitorio non è un atto necessario. Può, per definizione, non essere emanato se il potere non è esercitato entro un termine di decadenza. La decadenza dall’esercizio del potere, non un necessario esercizio del potere amministrativo, è solo l’occasione che caratterizza la fattispecie. Ne segue che l’iniziativa del privato non è un atto procedimentale, è solo l’occasione, il presupposto per un provvedimento d’ufficio”. </em>Così<em>, </em>F. Merusi, <em>Metamorfosi</em>, cit., pag. 579 ss., spec. par. 4.</div>
<div style="text-align: justify;">([107]) Quando la segnalazione sia stata presentata dal privato, beninteso; nel caso in cui quest’ultimo viceversa abbia dato avvio all’attività senza aver preventivamente comunicato all’amministrazione tale avvio e il possesso dei titoli per farlo, l’amministrazione procederà d’ufficio a valutare la condotta del privato e a sanzionarla in caso di abuso.</div>
<div style="text-align: justify;">([108]) Questo è quanto sembra potersi desumere dalle affermazioni di G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 662, “<em>tale interesse del terzo, ove assuma — secondo i noti parametri — la consistenza di interesse legittimo (pretensivo) correlato al potere generale inibitorio, sorge, infatti, al momento della presentazione della SCIA”.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([109]) L’art. 19 distingue, infatti, i casi di procedimento di tipo cartaceo, in cui il ricevimento della segnalazione verosimilmente si verifica con il deposito dell’atto presso lo sportello dell’ufficio competente o con il ricevimento della stessa a mezzo posta raccomandata; dai procedimenti con l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, per i quali il legislatore si prende carico di precisare che la S.C.I.A. si intende presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (art. 19 c. 1, ultimo periodo).</div>
<div style="text-align: justify;">([110]) Del resto, E. Casetta, <em>Manuale</em>, op. cit., p. 364, ragionando a proposito dei procedimenti d’ufficio su richiesta o proposta, quindi etero-determinati (che ben potrebbero essere accostati per analogia al caso preso qui in esame di “procedimento d’ufficio su denuncia asseverata e documentata”), afferma che il termine decorre dal ricevimento della richiesta, purché completa e regolare, altrimenti il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata, e che, ove debba essere corredata da documentazione, il termine decorre dal momento in cui essa risulta completa.</div>
<div style="text-align: justify;">([111]) Sulla necessità che la S.C.I.A. giunga all’ufficio competente perché possa decorrere il termine per le verifiche dell’amministrazione, “in ragione dei tempi ristretti per eseguirle”, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 aprile 2009, n. 763.</div>
<div style="text-align: justify;">([112]) Sulla modulistica standardizzata e unificata, approvata in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 e adottata da tutte le Regioni italiane, come si desume da <em>http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/monitoraggio-adozione-modulistica-unificata-e-standardizzata,</em> si vedano gli allegati in materia di attività commerciale (allegato 1) e attività edilizia (allegato 2) reperibili rispettivamente in <em>http://www.italiasemplice.gov.it/media/2311/allegato1_commercio_e_assimilate_04maggio2017.pdf; http://www.italiasemplice.gov.it/media/2312/allegato2_edilizia_04maggio2017.pdf.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([113]) In generale, su questa fase pre-procedimentale che riguarda tutti i procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte, si rinvia alle considerazioni e alla dottrina richiamata da L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 146 e ss.; S. Vernile, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 112 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([114]) In questi termini, sembra orientarsi anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 648-649.</div>
<div style="text-align: justify;">([115]) Su questo punto, cfr. F. G. Scoca, <em>Diritto amministrativo</em>, op. cit.; <em>contra</em> V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">([116]) Su questo profilo, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 4 ottobre 2007, n. 8951.</div>
<div style="text-align: justify;">([117]) Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5751.</div>
<div style="text-align: justify;">([118]) Su questo punto, di recente, S. Tuccillo, <em>La S.C.I.A. edilizia, </em>cit<em>.</em>, p. 141 ss., e la dottrina ivi richiamata; G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 660, per il quale “la <em>presentazione della SCIA mette in moto un apposito procedimento, diretto all’eventuale esercizio di poteri inibitori «doverosi»</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([119]) Cons. Stato, Sez. VI, n. 5751/2012; Tar Venezia, Sez. II, 11 aprile 2013, n. 535.</div>
<div style="text-align: justify;">([120]) E, infatti, se il suo affidamento si consolida al solo decorrere del termine, senza che l’amministrazione abbia adottato provvedimenti inibitori, come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 717/2009 cit., tanto più il suo diritto si stabilizza ove l’amministrazione, con un atto espresso, nel denegare l’adozione di un provvedimento di inibizione dell’attività, motivi la sua decisione sulla base della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.</div>
<div style="text-align: justify;">([121]) Anche se il decorso del termine di 60/30 giorni non mette al riparo il segnalante dal potere che l’amministrazione potrebbe esercitare nei successivi diciotto mesi, nei quali l’amministrazione non vede esaurirsi il suo potere inibitorio e conformativo, ben potendo, ove ne ricorrano le condizioni, intervenire nonostante la scadenza del termine perentorio, lasciando così il privato in una situazione di incertezza. Ma su questo punto si avrà modo di tornare più avanti.</div>
<div style="text-align: justify;">([122]) Così anche F. Trimarchi Banfi, <em>Il “terzo”,</em> cit. p. 25 ss., la quale, bilanciando i vantaggi che derivano per il privato dalla semplificazione con i rischi di errore che lo espongono alle misure inibitorie amministrative, afferma che “nulla vieta, peraltro, a chi sia poco propenso al rischio, di differire l’inizio dell’attività fino allo scadere del termine stabilito dalla legge per la consumazione del potere inibitorio, giacché con il venire meno di questo potere il dichiarante è assistito da un affidamento del quale l’amministrazione dovrà tenere conto nella valutazione degli interessi che compierà (…)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([123]) In giurisprudenza si legge, infatti, che “<em>la mancata notifica dell’atto inibitorio nel prescritto termine di 30 giorni, di cui all&#8217;art. 23 D.P.R. n. 380/2001, comporta il consolidamento dell’attività denunciata, la cui eventuale non conformità a legge può essere fatta valere dall’Amministrazione comunale nei limiti dell’esercizio del potere di autotutela</em>”, Tar Campania, Napoli, Sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1165.</div>
<div style="text-align: justify;">([124]) In questi termini, V. Cerulli Irelli, <em>Lineamenti</em>, op. cit., 2012, p. 422; anche W. Giulietti, <em>Attività privata, </em>op. cit., p. 180; A. Police, <em>Contributo allo studio delle dichiarazioni di inizio attività e della loro natura giuridica, </em>in<em> Nuove autonomie</em>, 2008, p. 22.</div>
<div style="text-align: justify;">([125]) In questo senso, TAR Lombardia, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2552; per la giurisprudenza UE, cfr. Trib. I grado, Sez. IV, 17 febbraio 2000, in causa T-241/97; Corte Giust. CE, 16 giugno 1994, in causa C-39/93, p. 28.</div>
<div style="text-align: justify;">([126]) Cfr. TAR Venezia, 12 ottobre, 2015, n. 1038. Per una casistica su queste ipotesi, si richiama G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 653 ss., il quale rileva che «<em>l’archiviazione del procedimento che si avvia con la SCIA può ben essere espressa</em>?<em> <a>(per un caso di impugnazione di un esplicito provvedimento di archiviazione in un procedimento di D.I.A., Tar Lombardia, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2552)</a>, come non di rado avviene</em>?<em> (si rinvengono con una certa frequenza, infatti, attestazioni espresse dall&#8217;Amministrazione di avvenuta verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata, con conseguente “chiusura” del procedimento di DIA e di S.C.I.A.</em>)». Ancora, prosegue in questi esempi, richiamando «<em>il caso della legge regionale della Lombardia sul governo del territorio (l.r. 12/2005), che all’art. 42 c. 10 statuisce che il responsabile del competente ufficio comunale, “qualora non debba provvedere” (con i poteri inibitori “doverosi”, di cui si è detto), attesta sulla denuncia di inizio di attività la chiusura del procedimento», </em>domandandosi, in proposito, se<em> “in questo caso si dovrà parlare di provvedimento espresso, ovvero, per mancanza di forma, di mero fatto? E in questa seconda ipotesi si potrà parlare ancora di inerzia normativamente non qualificata</em>?”.</div>
<div style="text-align: justify;">([127]) In questi termini, E. Zampetti<em>, D.I.A. e S.C.I.A., </em>cit., spec. pp. 837 e 855.</div>
<div style="text-align: justify;">([128]) Così si legge anche in F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, op. cit., p. 1217, per il quale “ove [la verifica sulla sussistenza dei presupposti e requisiti] abbia esito positivo, <em>l’Amministrazione non assume alcun provvedimento, bensì un atto interno con cui opera il positivo riscontro e conclude il procedimento</em>”. Ancora, p. 1237, ove il controllo ha esito positivo “<em>l’amministrazione non emette alcun provvedimento, né effettua alcuna comunicazione al privato</em>”. Contrario, G. Greco, <em>Ancora sulla scia</em>, cit., p. 651, che, ragionando sulla vecchia formulazione dell’art. 19 c. 3, afferma che con il primo periodo si esclude<em> “che sussista un obbligo di tal fatta in capo all&#8217;Amministrazione, che, in deroga al principio di cui all&#8217;art. 2, c. 1, della stessa legge, può puramente e semplicemente lasciar decorrere il termine ivi previsto</em>”, osservando che “l’art. 2, c. 1, della legge 241/1990 statuisce che l’amministrazione <em>ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nel caso del procedimento avviato d’ufficio: sicché l’interpretazione dell’archiviazione come un mero atto interno non pare più possibile</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([129]) <em>Contra</em>, TAR Friuli Venezia Giulia, 14 novembre 2012, n. 407, esclude la possibilità di impugnare la comunicazione di conclusione del procedimento in caso di esito positivo delle verifiche, perché si tratterebbe di “<strong>un atto del tutto carente di carattere provvedimentale, trattandosi di una mera comunicazione che si limita a prendere atto dell’esercizio da parte del privato dei poteri attribuitigli direttamente dalla legge</strong>”. Dalla lettura della motivazione della decisione emerge che il Tribunale, in realtà, ha respinto il ricorso perché i ricorrenti non avrebbero preventivamente sollecitato le verifiche di cui all’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, fatto che in caso di protratta inerzia avrebbe loro consentito di esperire unicamente l’azione avverso il silenzio assenso. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’amministrazione aveva già esercitato il potere di verifica, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso di contenuto positivo con cui, come si legge nella sentenza, “veniva comunicata la conclusione del procedimento, e dunque dato via libera all’esecuzione dei lavori”, il quale dunque costituisce un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti e non una mera comunicazione con cui l’amministrazione prende atto dell’esecuzione dei lavori.</div>
<div style="text-align: justify;">([130]) Su questo profilo, S. Vernile, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 29 ss</div>
<div style="text-align: justify;">([131]) Così, anche E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A</em>., cit., p. 835, per il quale, posto che l’art. 19 <em>mai </em>equipara l’inerzia dell’amministrazione al rifiuto di esercitare il potere inibitorio, “<em>in assenza di una specifica previsione normativa, pare difficilmente conciliabile con il principio di legalità desumere da un fatto d’inerzia l’implicita decisione di non procedere all’inibizione dell’attività</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([132]) Su questo punto, anche se in una prospettiva in parte diversa, si rinvia ancora alle condivisibili considerazioni di E. Zampetti, <em>D.I.A. e S.C.I.A</em>., cit., p. 836-837, secondo cui l’equiparazione dell’inerzia dell’amministrazione a un silenzio diniego non consentirebbe “di conoscere le reali motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non esercitare il potere inibitorio, impedendo così al terzo di proporre un’azione che possa consapevolmente contestare una valutazione amministrativa esplicita e documentata”. D’altra parte, il denunciante “si vedrebbe sempre costretto ad affrontare un giudizio intrapreso dal terzo, trovandosi a difendere un diniego che, nella realtà dei fatti, potrebbe malcelare una volontà provvedimentale <em>in fieri</em> allo stesso sfavorevole”.</div>
<div style="text-align: justify;">([133]) Su questo profilo, cfr. R. Ferrara, <em>Natura</em>, cit., p. 207-208. </div>
<div style="text-align: justify;">([134]) Cfr., direttiva CE n. 123/2006, <em>considerando</em> n. 63, per il quale “qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale<em>, ivi compresi interessi legittimi di terzi</em>”. Così, anche l’art. 13, in tema di procedure di autorizzazione, in cui al c. 4 dispone che “in mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al par. 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale<em>,</em> <em>incluso un interesse legittimo di terzi</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([135]) In proposito, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva</em>, cit., p. 2979, che sembra indicare, quale ragione alla base dell’omesso richiamo nel d.lgs. 59/2010 dell’interesse legittimo di terzo, l’intenzione del legislatore italiano di evitare che “le deroghe al silenzio assenso possano essere molto estese”.</div>
<div style="text-align: justify;">([136]) Cfr. in questo senso, l’art. 3, c. 1, lett. a), d.l. 138/2011, che esclude dalla liberalizzazione e, di conseguenza, impone il regime dell’autorizzazione preventiva, tra l’altro, proprio i casi in cui vi siano vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; analogamente, cfr. anche d.l. 201/2011, art. 34, c. 2 e 4; oltre che d.l. 5/2012, art. 12, c. 2.</div>
<div style="text-align: justify;">([137]) Sul punto, cfr. tra l’altro, le considerazioni contenute nella direttiva c.d. <em>Bolkestein</em> ai considerando nn. 43, 50; artt. 7 e 13, c. 5.</div>
<div style="text-align: justify;">([138]) Sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla conseguente sostituzione dei controlli preventivi con il sistema dei controlli successivi i contributi della dottrina sono sterminati; per il particolare profilo in esame, ci si limita a richiamare le osservazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze,</em> cit., p. 1223 ss.; Id., <em>Libertà economiche e poteri amministrativi: la regola del controllo successivo della legge alla Costituzione, </em>in<em> Diritti lavori mercati</em>, 2011, p. 445 ss.; F. D’Angelo, <em>Considerazioni in tema di liberalizzazione delle attività produttive e potere amministrativo, </em>in<em> Dir. amm</em>., fasc. 4, 2014, p. 807 ss.; R. Ferrara, <em>L’interesse pubblico al buon andamento delle pp.aa., </em>in<em> Scritti in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, I, 2011, 362 ss.; in giurisprudenza, v. le considerazioni di Ad. Plen. 15/2011, cit. Sull’implementazione nella legislazione italiana delle più recenti disposizioni europee, sia consentito rinviare a A. Negrelli, <em>Accesso</em>, op. cit., p. 167 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([139]) Per un approfondimento sulle critiche espresse dalla dottrina sulle modifiche introdotte dalla riforma Madia, cfr. nota (1).</div>
<div style="text-align: justify;">([140]) E, così, codificando gli esiti del dibattito giurisprudenziale. Sul punto, cfr. in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735, che ripercorre l’evoluzione in materia e la giurisprudenza ivi richiamata.</div>
<div style="text-align: justify;">([141]) In proposito, L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 142 ss.; S. Vernile, <em>Il</em> <em>provvedimento</em>, op. cit., p. 152-165. <em>Contra</em>, G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale «tali “sollecitazioni” non sono istanze che aprono altrettanti procedimenti (con termini tutti da immaginare), sibbene richiami (appunto, sollecitatori) ai doveri d&#8217;ufficio, che l&#8217;Amministrazione detiene indipendentemente da esse (…). Esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell&#8217;azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis del codice degli appalti». Così anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale dall’inerzia dell’amministrazione sulle istanze del terzo non potrebbe discendere un silenzio inadempimento e, dunque, la doverosità dell’esercizio del potere.</div>
<div style="text-align: justify;">([142]) N. Paolantonio, W. Giulietti, <em>Art. 19, </em>in<em> Codice dell’azione amministrativa</em>, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, p. 902 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([143]) Sui requisiti e condizioni dell’autotutela che sarebbero richiamati dal comma 4, di recente cfr. F. D’Angelo, <em>Considerazioni, </em>cit<em>.</em>, p. 807 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([144]) In proposito, ancora, si richiama il pensiero di G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale  l’inerzia, di cui al comma 6-<em>ter</em>, «non va riferita al silenzio sulle sollecitazioni, sibbene all’unico procedimento aperto con la SCIA e che si esaurisce allo spirare del termine di 30 o 60 giorni: solo in tal caso, infatti, sarà consentito al terzo di portare alla cognizione del Giudice — attraverso il rito speciale sul silenzio e sempre che sussistano le ulteriori condizioni previste dall&#8217;art. 31 c. 2 c.p.a. — l’omesso esercizio di un intervento “doveroso”, correlato alla mancanza di uno qualunque dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di SCIA. E’ pur vero che il comma 6-<em>ter</em> sembra predicare l’inerzia alle “sollecitazioni” del terzo, rimaste senza esito. Ma le “sollecitazioni” <em>non sono istanze che aprono altrettanti procedimenti (con termini tutti da immaginare), sibbene richiami (appunto, sollecitatori) ai doveri d&#8217;ufficio, che l&#8217;Amministrazione detiene indipendentemente da esse</em>. Tali sollecitazioni (che comunque soddisfano l&#8217;esigenza dell&#8217;Amministrazione ad essere preavvertita) riguardano le “verifiche spettanti all’Amministrazione” e, dunque, tutto il ventaglio dei poteri di controllo, previsti dall&#8217;art. 19, e che l’Amministrazione detiene in relazione al tempo in cui le sollecitazioni stesse sono avanzate. (…) Esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell’azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis del codice degli appalti». Di differente avviso, L. De Lucia, <em>Il provvedimento</em>, op. cit., p. 142 ss.; S. Vernile, <em>Il</em> <em>provvedimento</em>, op. cit., p. 152-165.</div>
<div style="text-align: justify;">([145]) Cfr., TAR Lombardia, sez. II, n. 2799/2014, cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 82/2016; TAR Toscana, n. 1423/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([146]) Così, TAR Toscana, sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([147]) Per questa interpretazione, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([148]) Così, TAR Lombardia, 16 aprile 2015, n. 753.</div>
<div style="text-align: justify;">([149]) Sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4610/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([150]) Tar Toscana sez. III, 11 maggio 2017, n. 667/o, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2017, p. 483 ss., che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 19, c. 6-<em>ter</em>, nella parte in cui omette di prevedere un termine per la sollecitazione delle verifiche sulla S.C.I.A. da parte del terzo.</div>
<div style="text-align: justify;">([151]) M. Lipari, <em>La S.C.I.A. e l’autotutela nella legge 124/2015: primi dubbi interpretativi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2016, p. 27.</div>
<div style="text-align: justify;">([152]) Su questo punto, cfr. L. Gizzi, <em>Scia e tutela</em>, cit., p. 112 ss., spec. par. 3.4.</div>
<div style="text-align: justify;">([153]) Per una ricostruzione di tali poteri nelle diverse fasi di modifica dell’art. 19, cfr. M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 336 ss.; in proposito, anche F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss.; G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 645 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;">([154]) Così, TAR Lombardia, n. 2799/2014 cit., per il quale «l’intervento inibitorio è, tuttavia, da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-<em>ter</em> del medesimo articolo 19. E ciò perché è anzitutto chiaro il tenore testuale della previsione normativa richiamata a non fare alcun riferimento al decorso del termine per il “consolidarsi” della denuncia di inizio di attività». D’altra parte, prosegue il collegio, “laddove dovesse ritenersi che il terzo, venuto a conoscenza della d.i.a. dopo il decorso del termine per il compimento delle verifiche, non possa chiedere l’esercizio dei poteri inibitori, ne deriverebbe un <em>vulnus</em> nei confronti della tutela offerta dall’ordinamento nei confronti di tale soggetto”. Questi, infatti, “da un lato non disporrebbe di alcun provvedimento impugnabile (ostandovi il chiaro tenore del richiamato comma 6-<em>ter</em> dell’articolo 19) e, dall’altro, potrebbe solo invocare l’intervento in autotutela, che è però esercitabile solo in presenza di precisi presupposti, ulteriori rispetto al mero riscontro dell’illegittimità”. Questa impostazione è stata condivisa e ribadita da numerose successive pronunce di primo grado (TAR Campania, Sez. III, 5 marzo 2015, n. 1410; TAR Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114; TAR Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 e n. 1039). In particolare, la giurisprudenza richiamata ha evidenziato che “una tale interpretazione appare peraltro obbligata secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, non risultando altrimenti giustificabile, rispetto all’intento di garantire una tendenziale stabilità ai titoli abilitativi, l’eccessivo sacrificio che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dall’attività intrapresa”.</div>
<div style="text-align: justify;">([155]) Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, che in parziale riforma di quanto affermato dai giudici di merito nella sentenza TAR Piemonte n. 1114/2015, cit., ritiene che questa interpretazione vada a frustrare gli obiettivi di liberalizzazione, lasciando il privato in una situazione di incertezza, ben potendo quest’ultimo essere destinatario di provvedimenti inibitori anche molto tempo dopo lo spirare dei termini di 60/30 giorni.</div>
<div style="text-align: justify;">([156]) Cfr., in proposito, la giurisprudenza richiamata dalla dottrina che si è occupata del tema, di cui alle note (99) ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([157]) Sulla distinzione tra questi due tipi di rapporti, cfr. TRGA, Trento, 17 dicembre 2009, n. 310.</div>
<div style="text-align: justify;">([158]) Così, anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., per il quale «tutto ciò implica, ovviamente, un sicuro peggioramento della posizione “consolidata” del presentatore della SCIA, che sarà esposta alla reazione del terzo per un periodo ben più lungo di quanto non fosse nel quadro ricostruttivo del silenzio significativo, accolto dall&#8217;Adunanza plenaria».</div>
<div style="text-align: justify;">([159]) TAR Venezia, sez. II, 21 dicembre 2015, n. 1383; e, ancora, TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., per il quale “nella misura in cui il terzo può, ai sensi del comma 6-<em>ter</em> dell’art. 19 L. 241/90, sollecitare senza limiti di tempo le Amministrazioni, queste possono &#8211; proprio perché la norma lo consente &#8211; esercitare i poteri inibitori, o comunque assumere determinazioni coerenti con la rilevata illegittimità di una S.c.i.a. o di una D.i.a. e dell’attività intrapresa sulla base di essa, e ciò parimenti senza limiti di tempo. E questo significa, più in generale, che con il D.L. 138/2011 il legislatore è andato chiaramente verso un sistema in cui il decorso del termine di sessanta/trenta giorni assegnato alle Amministrazioni non consuma in via definitiva il potere di inibire o sanzionare in autotutela gli interventi oggetto S.c.i.a. o di D.i.a., disconoscendo che l’inerzia mantenuta dalle Amministrazioni a fronte di tali atti possa integrare una qualsiasi ipotesi di silenzio significativo: si tratta quindi solo di una mera inerzia, come tale compatibile con la sopravvivenza del potere delle Amministrazioni di accertare, anche successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 19 comma 3 e comma 6 <em>bis</em>, l’illegittimità della S.c.i.a. o della D.i.a. e della attività oggetto di essa, e conseguentemente, di esercitare i poteri inibitori e/o di disporre misure ripristinatorie”. <em>Contra</em>, Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, che in parziale riforma di quanto affermato dai giudici di merito ritiene che questa interpretazione vada a frustrare gli obiettivi di liberalizzazione, lasciando il privato in una situazione di incertezza, ben potendo quest’ultimo essere destinatario di provvedimenti inibitori anche molto tempo dopo lo spirare dei termini di 60/30 giorni. Così, anche G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., p. 663, anche se riferito al quadro normativo antecedente alle modifiche dell’art. 19, c. 4.</div>
<div style="text-align: justify;">([160]) Così, ancora TAR Venezia, sez. II, 21 dicembre 2015, n. 1383; e TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., in cui si legge che “al terzo è stata concessa la possibilità di “risvegliare” i poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori delle Amministrazioni in qualsiasi momento, ed è interessante notare che il comma 6-<em>ter</em> non effettua alcun richiamo alla necessità del rispetto degli artt. 21 <em>quinquies</em> e 21 <em>nonies</em> della L. 241/90: si rammenta che solo con il recente D.L. 133/2014 il legislatore ha modificato il comma 4 dell’art. 19, inserendo il richiamo ai menzionati poteri di autotutela per i casi in cui l’Amministrazione intervenga tardivamente per fronteggiare un pericolo ad un interesse pubblicistico di rango sovra ordinato. Detto richiamo non è stato, appunto, ripetuto nel comma 6-<em>ter</em>, di guisa che si deve concludere che l’istanza sollecitatoria del terzo, che sia titolare di un interesse qualificato, sia idonea a “risvegliare” il potere della Amministrazione di sanzionare le attività illegittime consentendo alla stessa di intervenire anche se trascorso il “ragionevole lasso di tempo” ed a prescindere da uno specifico bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e quello del privato che ha avviato l’attività in violazione della legge. Che il rispetto di tali principi sia stato imposto solo nei casi di cui al comma 4 e non anche nei casi di cui al comma 6-<em>ter</em> appare del resto coerente, perché la tutela del terzo sarebbe quasi svuotata ove dovesse recedere a fronte del mero lasso di tempo o della preminenza di un interesse a che la legalità violata non sia ripristinata”.<em> Contra</em>, Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610.</div>
<div style="text-align: justify;">([161]) Sul punto, TAR Piemonte, n. 1114/2015 cit., secondo il quale, “si comprende che il riconoscimento al terzo &#8211; che evidentemente può essere solo un terzo titolare di un interesse qualificato, ché altrimenti non potrebbe neppure esercitare l’azione ex art. 31 c.p.a. &#8211; della possibilità di eccitare in qualsiasi momento le verifiche di competenza della Amministrazione e di agire avverso l’eventuale silenzio mantenuto su dette istanze sollecitatorie, non risulta funzionale solo agli interessi del terzo medesimo, ma anche all’interesse pubblicistico a che ogni nuova attività sia intrapresa nel rispetto della normativa vigente: <em>il privato, infatti, sarà a maggior ragione indotto all’osservanza della legge nella consapevolezza che in qualsiasi momento il di lui operato possa essere sottoposto a verifica &#8211; sia pure solo su richiesta di un terzo titolare di interesse qualificato -, e sarà quindi indotto ad una particolare prudenza prima di avventurarsi, anche se decorsi i termini di cui ai comma 3 e 6 bis dell’art. 19, nell’avvio della nuova attività: sarà anzi sollecitato, il privato, ad avviare da subito dei contatti con i possibili titolari di interessi confliggenti con la nuova attività al fine di dirimere immediatamente possibili divergenze</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">([162]) Cfr. E. Ferrari, <em>Dall’inerzia</em>, cit. p. 108.</div>
<div style="text-align: justify;">([163]) Su questo punto, con un’argomentazione analoga, pur se riferita alla condotta del preavvisato che non contesta i fatti rilevanti in caso di sub-procedimento attivato ai sensi dell’art. 10-<em>bis</em>, F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;istruttoria procedimentale dopo l&#8217;articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo, </em>in<em> Dir. amm.</em>, fasc. 2, 2011, p. 353 ss., secondo la quale “La condotta del privato potrebbe, invece, essere valutata a suo sfavore in un eventuale giudizio per il risarcimento del danno causato dal provvedimento illegittimo. <em>Il comportamento del preavvisato che non contestasse i fatti rilevanti per la decisione, contrapponendo ad essi altri fatti, che sono a sua conoscenza, realizzerebbe il concorso di colpa che, secondo l&#8217;art. 1227 c.c. comporta la corrispondente riduzione del danno risarcibile. Questa conclusione trova oggi sostegno nell&#8217;art. 30, c. 5 del codice del processo amministrativo che, pur non menzionando l&#8217;art. 1227, esclude il risarcimento dei danni «che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza</em>»”.</div>
<div style="text-align: justify;">([164]) In proposito, cfr. le osservazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze, </em>cit., p. 1223 ss., per il quale “l’affidamento del segnalante ha un suo specifico rilievo, imponendo un onere di tempestività e dell’azione amministrativa <em>e della eventuale iniziativa in opposizione del terzo</em>”. L’A. prosegue, affermando che “sembra ragionevole che al terzo si richieda di coltivare il suo (eventuale) interesse contrario mediante iniziative da promuovere nel segno della rapidità, che gli impongono una particolare diligenza, ma che non sembrano impossibili da attivare nei 60 giorni dall’inizio di una nuova attività, contestuale alla presentazione della segnalazione”. </div>
<div style="text-align: justify;">([165]) Su questo punto, già Ad. Plen. n. 15/2011, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">([166]) La formazione di un silenzio inadempimento e la previsione di un termine perentorio di 60 giorni che esaurisce il potere amministrativo di intervenire tardivamente“sembra accorciare le distanze con la conseguenze che discendono sul potere amministrativo in caso di  silenzio significativo. In entrambi i casi la scadenza del termine preclude all’amministrazione di esercitare il potere “con l’adozione di un provvedimento espresso tardivo che risulterà non tanto illegittimo per mera violazione di legge, ma bensì nullo perché adottato in carenza di potere”. Su quest’ultimo profilo, cfr. V. Parisio, <em>Direttiva “Bolkestein”,</em> cit., p. 2985-2986, spec. nota (24), la quale, riferendosi all’ipotesi di silenzio assenso sostiene che “il potere di decidere legittimamente, una volta scaduto il termine, si consuma; pertanto l’eventuale atto sopravvenuto di diniego espresso risulterà illegittimo, <em>anche se a rigore sarebbe da qualificare nullo in quanto adottato in carenza di potere</em>”. In senso contrario, l’A. richiama TAR Lombardia Milano, 28 settembre 2011, n. 2371.</div>
<div style="text-align: justify;">([167]) Se così non fosse, infatti, verrebbero frustrati i principali obiettivi perseguiti dal legislatore con le più recenti riforme e consistenti nel tentativo di superare le derive giurisprudenziali che hanno qualificato la S.C.I.A. in termini di atto pubblicistico e di circoscrivere il potere di controllo successivo in capo all’amministrazione entro un termine perentorio, ammettendone la sopravvivenza solo al ricorrere dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e, non invece, anche della revoca.</div>
<div style="text-align: justify;">([168]) Così, cfr. le argomentazioni contenute nella sentenza Cons. Stato, n. 717/2009, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([169]) Per questa interpretazione, cfr. A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione, </em>cit., p. 363; E. Boscolo, <em>I decreti attuativi</em>, cit., p. 605-606.</div>
<div style="text-align: justify;">([170]) Da questo punto di vista sono del tutto condivisibili le considerazioni di F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit. p. 1223 ss., per il quale “per non snaturare l’istituto e per restituirgli credibilità, <em>sarebbe per certo utile attribuire alle cose i contenuti che il loro stesso nome indica, interrompendo una tendenza a stravolgere i connotati di ogni istituto quando riferito al modello della dia-scia.</em> In questa chiave, l’autotutela altro non dovrebbe essere che il potere di riesaminare i provvedimenti già eventualmente emanati e non il potere inibitorio, anch’esso ibridato, giacché il suo esercizio viene condizionato dalla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, dalla ragionevolezza del termine in cui interviene e dalla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (argomento <em>ex</em> art. 21-<em>nonies</em>)”.</div>
<div style="text-align: justify;">([171]) Analogamente, sulla deresponsabilizzazione dell’amministrazione che deriverebbe da una rimessione in termini dell’amministrazione che sia rimasta inerte, a seguito delle sollecitazioni del terzo, cfr. le considerazioni espresse (anteriormente, tuttavia, alle più recenti modifiche normative) da G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., per il quale tali sollecitazioni “non rimettono in termini l&#8217;Amministrazione, prolungando il potere generale inibitorio oltre il termine perentorio dei 30 o 60 giorni (deresponsabilizzando così l&#8217;Amministrazione stessa): esse costituiscono viceversa soltanto un presupposto dell&#8217;azione sul silenzio, che risulta così preannunciata, assolvendo ad una funzione analoga al preavviso di ricorso, di cui all&#8217;art. 243-bis, codice appalti”.</div>
<div style="text-align: justify;">([172]) Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49/2016 cit., ha chiarito che il rinvio all’autotutela (e conseguentemente al termine ragionevole di cui all’art. 21 <em>nonies</em>) contenuto in suddette disposizioni “si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo ed il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra”.</div>
<div style="text-align: justify;">([173]) In questo senso, pur se in una prospettiva in parte differente, cfr. G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., secondo il quale questa interpretazione della norma «presuppone che si attivino ben due (ancorché collegati) procedimenti, perché il terzo possa agire a tutela della propria posizione. L’uno, a seguito della presentazione della SCIA, l’altro su “sollecitazione” del terzo (che aprirebbe su richiesta di parte — e non d&#8217;ufficio — il procedimento di autotutela e che dovrebbe attendere lo spirare del relativo termine, per poter proporre domanda giudiziale): il che appare a sua volta singolare, soprattutto se si considera che l’intero istituto della SCIA è stato concepito come strumento di semplificazione (e non di complicazione) amministrativa». Su questo profilo, cfr. in giurisprudenza, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 ottobre, 2015, n. 4998.</div>
<div style="text-align: justify;">([174]) La norma fa salvo, infatti, il potere dell’amministrazione di sospendere l’attività intrapresa in presenza di dichiarazioni sostitutive attestanti fatti, qualità e stati personali che si rivelino successivamente false o mendaci, oppure nel caso in cui l’attività intrapresa in assenza dei requisiti e dei presupposti di legge metta in pericolo il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Per espressa previsione normativa, l’atto motivato con cui l’amministrazione sospende l’attività, al contempo, “interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure” (art. 19, c. 3, ult. periodo).</div>
<div style="text-align: justify;">([175]) Questa lettura è accolta da Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916, per il quale durante le verifiche di cui al comma 3, “resta estraneo, sul piano normativo della qualificazione degli interessi, colui che si oppone all’intervento, <em>perché la norma sulla denuncia di inizio attività non prende (ancora) formalmente in considerazione la sua posizione, per qualificarla in senso legittimante</em>, ed egli, in definitiva, non può opporsi, in sede di giurisdizione amministrativa, all’attività del privato. Una volta decorso il termine della dia senza l’esercizio del potere inibitorio, e nella persistenza, generalmente ritenuta, del generale potere repressivo degli abusi edilizi, colui che si oppone all’intervento, essendosi consolidata la fattispecie complessa che abilita, <em>ex lege o ex actu</em> non rileva, il privato a costruire, sarà legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio, che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell’amministrazione – essendo decorso, a tacer d’altro, il relativo termine, con la conseguenza, sottolineata in dottrina, che il giudice non potrà costringere l’amministrazione a esercitare un potere da cui è decaduta &#8211; bensì il generale potere sanzionatorio, salvo poi a stabilire se tale potere abbia carattere vincolato (come ritengono i più) o sia comunque esercitabile alla stregua dei principi dell’autotutela (come mostra ritenere Cons. Stato, sez. VI, n. 4453/02)”. Più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084; Id., 10 settembre 2010, n. 6549; TAR Toscana, sez. II, 3 giugno 2011, n. 981.</div>
<div style="text-align: justify;">([176]) Su questo punto, cfr. E. Zampetti, <em>DIA e S.C.I.A.,</em> cit., p. 851 ss., che richiama in proposito l’azione cautelare esercitabile davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 c.p.c.; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., spec. nota (76).</div>
<div style="text-align: justify;">([177]) Su questo profilo, cfr. F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., per il quale le modifiche all’art. 31, c. 1 c.p.a. avvalorano la tesi che ritiene superabile la previsione secondo la quale l’azione nei confronti del silenzio sia esperibile solo una volta decorsi i termini per la conclusione del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([178]) Concorda sul fatto che il privato debba poter sollecitare tali poteri anche prima della scadenza del termine, M. Ramajoli, <em>La S.C.I.A</em>., cit., p. 351. In giurisprudenza, TAR Veneto, sez. II, 11 aprile 2013, n. 535; Id., 8 marzo 2012, n. 298; TAR Lecce, sez. III, 18 settembre 2013, n. 1937.</div>
<div style="text-align: justify;">([179]) Così, A. Travi, (voce) <em>Dichiarazione, </em>cit., p. 363 ss.; Id., <em>La tutela</em>, cit., p. 517 ss.; L. Bertonazzi, <em>Natura</em>, cit., p. 215 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([180]) In questi termini, TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([181]) Su questo profilo, pur se antecedenti alle modifiche del 21-<em>nonies</em>, sono ancora attuali le critiche di G. Greco, <em>Ancora sulla S.C.I.A</em>., cit., secondo il quale “se, infatti, si dovesse interpretare il silenzio come correlato al mancato esercizio dei poteri di autotutela, la relativa azione dovrebbe essere proposta sempre nell’arco dell’anno, ma a far tempo dal formarsi dell’inerzia sulla c.d. “sollecitazione”: e poiché quest’ultima non è un atto processuale, potrebbe essere avanzata in qualunque momento e anche a grande distanza di tempo dalla conclusione del procedimento di SCIA, senza che il relativo titolare possa eccepire altro, se non la scadenza del termine ragionevole per l’esercizio del potere di autotutela, interpretato peraltro dalla giurisprudenza con l’elasticità che tutti conosciamo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([182]) In proposito, cfr. TAR Piemonte, n. 1114/2015, cit., secondo il quale il sistema disegnato dall’attuale art. 19 della L. 241/90 realizza dunque la tutela dell’affidamento del segnalante “<em>sul presupposto &#8211; però &#8211; che l’interesse del privato sia meritevole di tutela e non venga in conflitto con altri interessi pari ordinati o sovra ordinati</em>”. Nelle situazioni di cui al comma 4, rilevabili d’ufficio, secondo il collegio “si evidenzia la presenza di <em>un interesse sovra ordinato</em>: l’equo contemperamento tra questi opposti interessi viene dal legislatore individuato riservando alle Amministrazioni di intervenire solo in caso di constatato pericolo e solo ove l’interesse sovra ordinato non possa trovare soddisfazione a mezzo della conformazione della attività alla normativa vigente”; d’altro canto, “<em>l’istanza sollecitatoria del terzo, presentata ai sensi del comma 6-</em>ter<em>, </em><em>evidenzia, infine, la presenza di un interesse pari ordinato, che il legislatore ha inteso quale fattore necessario ma sufficiente a rimettere in discussione l’affidamento del privato: e si può sin d’ora anticipare che il legislatore, per i motivi che </em>infra<em> si andranno ad esporre, non si é sbilanciato nel senso della preferenziale tutela del privato</em>”. Su questo punto, cfr. anche TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2799/2014; TAR Napoli, Sez. III, n. 1410/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">([183]) Così, TAR Lombardia, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735, per il quale “l’interpretazione della disposizione deve necessariamente tenere conto della circostanza che l’intera disciplina della denuncia di inizio di attività, fino ai più recenti interventi normativi, risulta chiaramente ispirata dalla finalità di coniugare l’esigenza di incentrare il fondamento normativo della d.i.a sull’autoresponsabilità del privato con quella di assicurare comunque una sostanziale stabilità del titolo edilizio – analoga a quella propria del permesso di costruire – dopo il decorso del tempo stabilito per il suo “consolidarsi”. In tale quadro normativo, è certamente necessario – come sopra detto – assicurare al terzo la possibilità di ottenere piena tutela, mediante l’esercizio dei poteri inibitori dell’amministrazione, anche dopo che sia trascorso tale termine di tendenziale “stabilizzazione” del titolo edilizio. Tuttavia, tale possibilità non può tradursi nell’eliminazione di qualunque garanzia attinente al “consolidarsi” della d.i.a., né eccedere quanto necessario e sufficiente ad assicurare al terzo leso dalla denuncia di inizio attività una tutela equivalente a quella riconosciuta al soggetto leso da un permesso di costruire. <em>Per questa ragione, deve ritenersi che il soggetto titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata che lamenti un pregiudizio derivante da una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività possa ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell’autotutela, soltanto laddove abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione. Il predetto termine di sessanta giorni, pur non espressamente previsto dal comma 3-bis dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, deve infatti ricavarsi in via sistematica, tenendo conto che la diffida prevista dalla disposizione ora richiamata costituisce l’unico “canale” percorribile dall’interessato al fine di adire eventualmente, in un secondo momento, la tutela giurisdizionale.</em> In tale prospettiva, l’esigenza di assicurare sia la pienezza della tutela (ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione), che la parità di trattamento rispetto al soggetto leso da un permesso di costruire (in relazione all’articolo 3 della Costituzione) impone di fare applicazione del <em>termine ordinariamente</em> <em>previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, fissato dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo. E’ ben vero che il termine di cui all’articolo 29 ora richiamato ha natura processuale e non procedimentale; tuttavia, come detto, la fase procedimentale necessaria stabilita dal comma 3-bis dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 costituisce un passaggio obbligato per l’accesso alla tutela giurisdizionale, per cui è dalla disciplina propria di quest’ultima che può e deve trarsi il dato necessario all’integrazione in via interpretativa della lacuna normativa</em>. Tale opzione ermeneutica risulta essere stata accolta, del resto, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale non ha mancato di rimarcare, in una precedente pronuncia, che “<em>il potere di sollecitazione del terzo non è da intendersi come esercitabile ad libitum, bensì rimane assoggettato al rispetto del termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della D.I.A</em>” (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161). Sembrano condividere questo orientamento, anche M.A. Sandulli, <em>S.C.I.A.,</em> cit., p. 203; F. Liguori, <em>Le incertezze</em>, cit., p. 1223 ss., il quale constata che “l’effetto conformativo si produce facendo rivivere il potere solo se il terzo si è attivato entro il termine: unicamente in questo caso la pronuncia del giudice, ancorché intervenuta a termine scaduto, può avere effetti retroattivi, laddove negli altri casi incontra il “limite esterno” costituito dalla irreversibile decadenza del potere per il decorso di termini perentori. L’azione per attivare il potere generale di inibire l’attività può, dunque, essere proposta <em>soltanto qualora il terzo abbia sollecitato entro il termine l’esercizio del potere,</em> (…) in caso contrario, e cioè affidando al giudice amministrativo il potere di far rivivere un potere già esaurito (con una sorta di dissociazione tra l’oggetto delle sollecitazioni e l’oggetto della tutela giurisdizionale) si darebbe vita ad un sistema di tutela troppo sbilanciato sul versante del giudice amministrativo”.</div>
<div style="text-align: justify;">([184]) Momento che, come si è detto dovrebbe coincidere con il rilascio della ricevuta/notifica della comunicazione di avvio del procedimento. La giurisprudenza richiamata, tuttavia, si fa carico anche dell’ipotesi in cui il terzo dovesse sollecitare detti poteri oltre il termine di 60 giorni. In questi casi, vi si legge, “laddove l’istanza pervenga entro sessanta giorni dal momento in cui tale soggetto risulta aver avuto conoscenza dei profili lesivi dell’intervento, l’amministrazione sarà tenuta a esercitare, sussistendone i presupposti, pieni poteri inibitori, poiché – in difetto – il terzo subirebbe una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi sia leso da un permesso di costruire.<em> Superati i sessanta giorni, l’amministrazione dovrà comunque a verificare, dandone conto motivatamente, unicamente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela</em>”. Così, TAR Lombardia, sez. II, 16 aprile 2015, n. 753.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Brevi considerazioni sul danno erariale “da disservizio”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-danno-erariale-da-disservizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-danno-erariale-da-disservizio/">Brevi considerazioni sul danno erariale “da disservizio”</a></p>
<p>Brevi considerazioni sul danno erariale “da disservizio” Sommario: 1. La predeterminazione degli standard di qualità della funzione come parametro di legittimità dell’azione amministrativa. 2. La configurazione del “danno da disservizio” nell’evoluzione giurisprudenziale della nozione di danno erariale. 3. Il danno erariale “non patrimoniale” e le nuove ipotesi di danno pubblico.</p>
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<div style="text-align: justify;"><a><strong>Brevi considerazioni sul danno erariale “da disservizio” </strong></a><br /> Sommario: 1. La predeterminazione degli standard di qualità della funzione come parametro di legittimità dell’azione amministrativa. 2. La configurazione del “danno da disservizio” nell’evoluzione giurisprudenziale della nozione di danno erariale. 3. Il danno erariale “non patrimoniale” e le nuove ipotesi di danno pubblico. 4. Danno da disservizio e responsabilità amministrativa: una possibile rilettura della funzione del giudizio di responsabilità erariale.<br />  <br />  <br /> 1. Il percorso di riforma della pubblica amministrazione, nell’ottica della efficienza delle prestazioni e dei servizi erogati, ha portato il legislatore ad introdurre meccanismi di controllo sull’azione amministrativa la cui funzione è quella di assicurare una gestione ottimale delle risorse pubbliche rispetto al risultato programmato e perseguito<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.  Infatti, in un contesto socio economico condizionato dai vincoli imposti dal patto di stabilità, la politica di controllo e di contenimento della spesa pubblica è diventata un elemento strutturale e fondante dell’intero sistema istituzionale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> In particolare, sotto la spinta dell’ordinamento comunitario, si è affermato il concetto che una ‘sana gestione finanziaria’ rappresenti un obiettivo ineludibile delle politiche di sviluppo degli Stati membri, incentivandoli a predisporre sistemi di controllo volti a valutare l’efficienza, l’utilità e l’economicità dell’azione dei pubblici poteri<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Sì che la prospettiva in cui si è mosso il nostro ordinamento è stata, principalmente, quella di stimolare gli apparati pubblici a gestire in modo efficiente le risorse collettive.<br /> In quest’ottica l’interesse pubblico ad una sana gestione finanziaria è stato collegato ad un sistema organizzativo fondato su logiche manageriali, e si è tradotto nella pretesa all’ottimale utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi politici programmati.<br /> A partire dal d.lgs. 150/2009, il nostro ordinamento ha cercato di rispondere al problema della effettività dei controlli, su cui avrebbe dovuto fondarsi il miglioramento del rendimento pubblico, con soluzioni normative che tengono conto soprattutto della situazione giuridica degli amministrati, ancorando alla responsabilità dirigenziale le possibili disfunzioni derivanti dal mancato raggiungimento degli <em>standard</em> di qualità definite nel ciclo della <em>performance</em> <a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. <br /> Emerge, quindi, una trama normativa volta a far valere la responsabilità amministrativa nei confronti degli utenti, e, in questa prospettiva, si collocano quelle disposizioni volte a configurare una pretesa soggettiva verso il conseguimento dei risultati e degli <em>standard</em> di qualità predeterminati. Nello specifico, rivestono sicuro rilievo, sia le norme sulla risarcibilità del danno da ritardo<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, che tutelano i cittadini avverso comportamenti amministrativi non conformi a determinati <em>standard</em> temporali, sia le disposizioni in tema di tutela dell’utente dei servizi pubblici.<br /> La tendenza legislativa appare, dunque, rivolta a proteggere il cittadino nei confronti dell’amministrazione che, discostandosi dal risultato, leda interessi giuridicamente rilevanti.<br /> È possibile, allora, ritenere, alla luce dell’attuale sistema organizzativo, che la particolare attenzione alla tutela della persona abbia determinato uno slittamento dei controlli, dal piano oggettivo della funzione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> amministrativa, in cui rileva l’interesse pubblico alla rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi stabiliti dalla legge, a quello soggettivo, in cui rilevano soprattutto le aspettative degli amministrati.<br /> Invero, il rilievo che sia il d.lgs. n. 150/2009 sia la disciplina sulla trasparenza e sulle misure di contrasto alla corruzione (d.lgs. n. 33/2012 e l. n. 190/2012) hanno dato alla predeterminazione degli <em>standard</em> di qualità, come momento necessario della funzione organizzativa, volto a individuare i parametri di legittimità dell’attività a cui essa è indirizzata, determina la possibilità che i controlli interni assumano rilevanza esterna. In particolare, proprio la possibilità di ancorare la valutazione del risultato e della <em>performance</em> pubblica ad una programmazione in cui siano chiaramente specificati gli obiettivi, quali risultati «rilevanti e pertinenti ai bisogni della collettività», «specifici e misurabili in termini concreti e chiari», «tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi commisurati ai valori di riferimento derivanti da <em>standard</em> definiti a livello nazionale e internazionale», «correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili»<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> rafforza sul piano della effettività la funzione collaborativa-correttiva di tali strumenti di verifica.<br /> Inoltre, non sembra azzardato ritenere che attraverso la individuazione di tali obiettivi, l’amministrazione predetermini le regole di funzionamento che, in quanto tali, potrebbero anche essere apprezzate sotto il profilo della discrezionalità tecnica<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Al riguardo, la dottrina ha rilevato che la scissione organizzativa tra politica e amministrazione (e quindi tra attività di indirizzo ed attività di gestione) “favorisce la concentrazione nell’attività di indirizzo e negli atti amministrativi in cui essa si estrinseca, della predeterminazione del risultato verso cui deve tendere l’azione amministrativa». Ciò determinerebbe, quindi, la possibilità di estendere il sindacato tradizionalmente svolto dal giudice amministrativo sulle operazioni di predeterminazione del risultato stesso «ossia qualsiasi operazione di indicazione delle finalità dell’azione medesima», configurando un giudizio che «non presenta aspetti di politicità, ma appartiene al novero delle valutazioni di tipo propriamente tecnico (…). L’azione in termini di risultato è perciò traducibile come valutazione appartenente alla discrezionalità (o pseudo-discrezionalità) tecnica (…)”.<br /> In questa prospettiva, dunque, si potrebbe anche ritenere che il sistema di predeterminazione dei risultati dell’attività amministrativa ponga le premesse per configurare a favore degli amministrati un’aspettativa legittima al conseguimento di una prestazione o di un livello di funzione, corrispondente al parametro stabilito, sindacabile dal giudice sulla base di quegli stessi criteri che avrebbero dovuto orientare l’amministrazione nella decisione finale<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> È possibile, perciò, affermare che la funzione di controllo nell’attuale quadro normativo si arricchisce di elementi di valutazione che non solo ne favoriscono il concreto svolgimento, ma che soprattutto la rafforzano conferendole una rilevanza esterna, che potrebbe anche coincidere, almeno in parte, con l’oggetto del controllo giurisdizionale.<br /> In questa logica si colloca, ad esempio anche la tutela processuale della <em>class action</em> pubblica, di cui al d.lgs. 198/2009, volta ad affidare ai cittadini un ruolo più attivo nel processo di miglioramento del rendimento pubblico, attraverso un circuito virtuoso in cui accessibilità, trasparenza e predeterminazione delle regole tecniche di esercizio della funzione sono i punti di forza su cui ha puntato il legislatore<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> In questa direzione, dunque, assume particolare rilievo l’indagine sulla natura del rapporto tra «funzione» amministrativa e pretesa della collettività, al fine di individuare quali potrebbero essere gli aspetti dell’attività organizzativa che, in virtù della procedimentalizzazione della stessa, possono essere sindacati sotto il profilo della responsabilità amministrativa.<br /> A tal fine, dunque, potrebbe essere utile riflettere sulla configurabilità del danno da disservizio come specifica categoria giuridica di danno erariale, correlata alla violazione di quelle norme che vincolano l’azione amministrativa al rispetto di determinati standard di efficienza.<br />  <br /> 2. Il danno da disservizio acquista una sua connotazione giuridica nell’ambito del giudizio per la responsabilità erariale, come danno derivante dalla c.d. ‘disorganizzazione’ amministrativa.<br /> La giurisprudenza contabile, infatti, ha da tempo enucleato, tra le fattispecie di danno erariale foriere di responsabilità amministrativa, quella relativa “al minore risultato conseguito dall’apparato organizzativo, a seguito di un’omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore danno in termini di efficienza, efficacia, economicità quindi resa dell’azione amministrativa”<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Il disservizio è, dunque, un danno correlato alla “qualità del servizio” offerto dall’amministratore pubblico, che determina una disfunzione concernente la mancata resa del servizio o delle prestazioni dovute. Il disvalore del danno da disservizio consiste, infatti, cioè, nello sviamento dalle finalità dell’amministrazione sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi.<br /> Secondo i giudici contabili il danno da disservizio deriva, da un lato, in base ai principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’amministratore, dell’agente e del dipendente pubblico, dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, e corrisponde alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall’altro lato, però, tenuto conto che l’accertato grave inadempimento, di cui si discute, si inserisce nel complesso modello organizzativo di un’amministrazione pubblica, l’omissione o commissione causativa di detto danno, per dolo o per colpa grave<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, incide negativamente anche sul generale funzionamento del servizio, determinando un ulteriore pregiudizio, allorché l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, così da cagionare uno spreco delle stesse. Pertanto, tale lesione configura un danno effettivo, concreto ed attuale che coincide con il maggiore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza. In altri termini, il danno da disservizio “(…) inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni di legalità, efficienza e produttività”<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> L’affermazione del disservizio come presupposto della fattispecie di responsabilità erariale matura all’esito di un lungo processo evolutivo sulla natura giuridica del danno sindacabile dalla Corte dei Conti, anche in relazione alle ipotesi di danno risarcibile nel giudizio civile.<br /> Nella interpretazione più risalente delle norme disciplinanti la responsabilità amministrativa del pubblico agente, il danno erariale veniva concepito come danno collegato alla gestione materiale del denaro pubblico, e pertanto come danno inferto al patrimonio dell’ente<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Con il superamento della concezione dello Stato-persona, e la configurazione dello Stato come esponente della comunità amministrata, il concetto di danno erariale è gradualmente approdato ad una nozione più ampia, riferibile alla lesione di interessi di carattere generale, ossia alla lesione di beni che non appartengono al patrimonio dello Stato-persona ma a tutti i membri della collettività.<br /> A partire dagli anni settanta, in alcune pronunce della Corte dei Conti, iniziava ad emergere che il presupposto oggettivo della fattispecie risarcitoria era il danno pubblico, consistente nella lesione di beni che appartengono alla collettività, esprimendosi così il concetto che nel patrimonio dello Stato rientra “l’insieme dei beni ed utilità economicamente apprezzabili, che siano a disposizione ed in uso alla collettività, e nei cui confronti lo Stato o l’ente assume l’obbligo di tutela”<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Nonostante le timide aperture di alcuni indirizzi espressi dalla giurisprudenza contabile a favore di una concezione non esclusivamente patrimoniale del danno erariale<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, è prevalso a lungo la convinzione che anche la lesione ai beni immateriali ricadesse nell’ambito del danno patrimoniale, in ragione delle spese necessarie al ripristino dello <em>status quo ante. </em>E ciò anche quando, a partire dagli anni novanta, la Corte dei Conti elaborò la figura del danno all’immagine, quale danno cagionato dal <em>clamor fori</em>, ovvero dal discredito che i reati commessi da un amministratore o un dipendente pubblico avevano arrecato alla personalità dell’Ente danneggiato, consistente nella lesione del bene immateriale della fiducia, del rispetto dell’autorevolezza, della legittimità e dell’imparzialità, di cui deve godere la pubblica amministrazione<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> In particolare, pur rientrando nell’ambito dei beni non patrimoniali, l’immagine pregiudicata dall’illecito comportamento del pubblico funzionario veniva ritenuta risarcibile in virtù delle conseguenze economiche scaturite da tale lesione, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico violato.<br /> Tale impostazione, che portava ad assegnare a tale danno un carattere patrimoniale, era stata già avallata anche dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite, che aveva, in precedenza, ritenuto sussistente la giurisdizione dei giudici contabili nelle ipotesi di risarcimento del danno all’immagine della p.a., configurando quest’ultimo come “danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato (…) che anche se non comporta una diminuzione diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> L’evoluzione del danno erariale come danno non necessariamente patrimoniale trova, perciò, un punto di svolta nell’arresto giurisprudenziale delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in cui si sostiene che il danno all’immagine può configurarsi a prescindere dalla sopportazione di spese sostenute per il ripristino dell’immagine, le quali non sarebbero costitutive di tale fattispecie ma andrebbero considerate come «elementi di un distinto danno patrimoniale»<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> 3. La possibilità di configurare la responsabilità amministrativa anche rispetto all’ipotesi di danno non patrimoniale ha consentito alla giurisprudenza contabile di ricondurre il danno erariale ad un concetto più ampio di danno pubblico, inteso come lesione di beni ed interessi, suscettibili di valutazione economica, che appartengono alla collettività<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. In questa prospettiva, maturano quegli orientamenti giurisprudenziali volti a ricondurre nell’ambito della responsabilità amministrativa i danni derivanti dalla lesione di “beni” non patrimoniali, connessi ad interessi pubblici costituzionalmente protetti, sollecitando in questo modo i giudici contabili ad enucleare i diversi interessi giuridici la cui lesione avrebbe potuto costituire danno pubblico risarcibile.<br /> Ciò ha portato ad individuare, tra i danni risarcibili nel giudizio contabile, oltre al danno all’immagine, il danno all’economia nazionale, come lesione dell’interesse generale alla salvaguardia, incremento e progresso dell’economia nazionale<a href="#_ftn22" title="">[22]</a> e il danno ambientale<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Nell’alveo dei danni non patrimoniali<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> emerge, poi, anche quello da disservizio, consistente, come detto, nella mancata acquisizione delle utilità pubbliche alle quali le risorse assegnate erano originariamente destinate<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Del resto, proprio la rilevanza assunta dagli interessi pubblici costituzionalmente protetti ha gradualmente spostato l’attenzione della Corte dei Conti, nell’accertamento dell’illeceità del comportamento foriero di responsabilità erariale, dal rapporto di servizio <em>contra ius</em> alla violazione di quelle norme che l’ordinamento ha posto a tutela di valori fondamentali della persona, in quanto parte della collettività, la cui realizzazione è affidata alla pubblica amministrazione<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> In tale contesto sembra, quindi, possibile affermare che il giudizio di responsabilità erariale costituisce un rimedio che finalizzato a  garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso il risarcimento del danno inferto alla comunità, sotto il profilo della mancata acquisizione delle utilità che solo un’azione efficiente avrebbe potuto conseguire. Ed, invero, la Corte dei Conti “pur enfatizzando la funzione di garanzia di efficienza cui assolve la responsabilità amministrativa, non giunge a negare la compresenza di una funzione compensativa o risarcitoria”<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, rinvenendo in questa componente mista, di caratteri e funzioni, la natura speciale della responsabilità.<br /> Pertanto, l’ipotesi che il danno da disservizio possa pregiudicare interessi costituzionalmente rilevanti, come, ad esempio, la salute o l’istruzione, induce a ritenere che  attraverso l’azione responsabilità erariale sia possibile tutelare, non solo il patrimonio dell’Ente danneggiato, ma, altresì, gli interessi della collettività quale formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell’individuo, in tutte le sue componenti, rispetto ai quali l’amministrazione ha uno specifico obbligo protezione, che discende dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 97 cost.<br /> 4. La rilevanza giuridica del danno da disservizio, inteso anche come danno alla comunità di riferimento dell’Ente danneggiato, induce a rileggere la funzione del giudizio di responsabilità erariale in una diversa prospettiva, ovvero nell’ottica secondo cui tale rimedio si affiancherebbe ai tradizionali strumenti di tutela, per proteggere quegli interessi costituzionalmente garantiti, intestati alla persona, sia come singolo che come parte di una comunità più ampia. Tale tutela si realizzerebbe, infatti, attraverso il risarcimento dei danni causati dalla inefficienza organizzativa, consistenti nel mancato godimento delle prestazioni o dei servizi programmati secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 150/2009.<br /> Ne discende, dunque, che il giudizio di responsabilità erariale potrebbe rappresentare nel nostro ordinamento un rimedio di centrale importanza per la tutela degli interessi ascrivibili alla collettività di cui l’ente è esponente, consentendo, attraverso il meccanismo della responsabilità di realizzare quegli obiettivi di pubblico interesse con cui la p.a. attua la propria funzione “a servizio” dei cittadini.<br /> Profilo, questo, che consente, altresì, di affermare che il fondamento costituzionale dell’azione di responsabilità sancita dall’art. 1, comma 4, l. 20/1994, vada individuato, prima ancora che negli artt. 28 e 97 cost., nell’art. 98 cost. che obbliga i pubblici funzionari ad agire “a servizio esclusivo della Nazione”.<br /> In questa direzione, inoltre, emerge che l’aspetto funzionale dell’attività svolta dall’amministratore pubblico diviene l’oggetto della valutazione della illiceità del comportamento foriero di danno erariale, sotto il profilo del mancato conseguimento delle finalità di pubblico interesse cui è preposta l’attività dell’agente pubblico, piuttosto che al mero “depauperamento” delle casse erariali. <br /> Tali conclusioni sembrano trovare oggi un ulteriore fondamento normativo in quelle disposizioni in tema di organizzazione che, come si è detto, attribuiscono rilievo esterno all’attività degli amministratori pubblici, siano essi dirigenti che gestori di servizi pubblici, allorché questa incida su determinate pretese dei cittadini.<br /> Si pensi, ad esempio, all’art. 2, comma 9, l. n. 241/1990, novellato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. l. 4 aprile 2012, n. 35, in base alla quale “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della <em>performance</em> individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente»<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>; o, ancora, dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 198/2009 prevede che l’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso per l’efficienza amministrativa sia comunicata non solo agli organismi con funzione di regolazione e di «controllo preposti al settore interessato e agli organi di valutazioni della <em>performance</em>, ma anche alla procura regionale della Corte dei Conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale”.<br /> Invero, da tali disposizioni si potrebbe agevolmente dedurre che il disservizio causato dalla violazione dei parametri e degli <em>standard</em> di qualità della funzione amministrativa concorra alla configurazione del danno erariale, in ragione non solo dello “spreco di risorse pubbliche”, ma anche della mancata realizzazione della pretesa dei cittadini alla fruizione di determinati servizi o al conseguimento di determinate utilità, predeterminate a monte dall’amministrazione negli atti di programmazione, e confluiti, poi, negli atti organizzativi o nelle carte di servizio.<br /> Dunque, in conclusione, è possibile ritenere che il quadro normativo che si sta delineando in ordine alla <em>mission</em> della pubblica amministrazione evidenzi l’assunzione a livello legislativo di un interesse pubblico alla qualità dell’intero procedimento di produzione del servizio pubblico (art. 4 l. n. 15/2009), che appare tutt’altro che generale ed astratto, configurandosi, invece, come un vincolo concreto della funzione. Nella prospettiva delineata,  quindi, la sussistenza di questo vincolo sembrerebbe porre la premessa per un controllo sull’attività amministrativa, intesa ormai come «servizio» prestato alla collettività, che riguardi tutti gli aspetti del suo dispiegarsi, coinvolgendo non solo la legittimità del provvedimento,  ma anche gli atti che ad esso precedono e che attengono alla sfera organizzativa, compresi, quindi, gli atti e i comportamenti dei singoli funzionari e di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi preventivamente programmati.<br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sulla funzione dei controlli, v. M. Sciascia, <em>La funzione di controllo nell’ordinamento amministrativo italiano</em>, Napoli, 1991. Cfr., inoltre, senza alcuna pretesa di completezza: G. Berti- L. Tumiati, <em>(ad vocem)</em> <em>Controlli amministrativi</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. X, Milano, 1962, p. 298 e ss.; M.S. Giannini, <em>Controllo: nozione e problemi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1974, p. 1263 ss<em>.</em>; A. Crosetti,<em> (ad vocem) Controlli amministrativi</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, vol. IV, Torino, 1989, p. 67 e ss<em>.;</em> A. M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1989 p. 243; O. Sepe, (<em>ad vocem</em>) <em>Controlli (profili generali)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, vol. IX, 1988 (agg. 1993). In merito al controllo come verifica sulla rispondenza di un determinato atto o comportamento a determinate norme, v. U. Forti, <em>I controlli dell’amministrazione comunale</em>, in <em>Primo Trattato completo di Diritto amministrativo italiano</em>, (a cura di V. E. Orlando), II-2°, Milano, 1915, p. 608 e ss.; M.S. Giannini, <em>op. cit.</em>, pp. 1263-1264. In tal senso v., anche, L. Giovenco, <em>L’ordinamento comunale</em>, Milano, 1980 p. 413 e ss.; G. Della Cananea,<em> Indirizzo e controllo della finanza pubblica</em>, Bologna, 1983, p. 80 e ss., il quale mette in rilevo la funzione di garanzia dei controlli rispetto ai risultati intesi come gli scopi che la legge pone a tutela della collettività.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sono, perciò, i fattori economici come la caduta delle barriere doganali e la circolazione dei capitali ad evidenziare i costi dell’inefficienza e della parzialità delle amministrazioni e ad accelerare l’intervento del legislatore a dare seguito alle proposte di <em>“efficientismo” </em>che Giannini, in qualità di Ministro della funzione Pubblica, pose all’attenzione del Governo già alla fine degli anni settanta. Si annoverano, tra l’altro, nell’ambito di questi interventi quelli che hanno portato alla privatizzazione dei servizi pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> T. Parenzan, <em>Profili del sistema dei controlli esterni sulla p.a.</em>, in <em>Riv. it. dir. pubb. com.</em>, 2003, p. 1 e ss. L’a. si sofferma sulla evoluzione dei principi enunciai dall’INTOSAI (<em>International Organization of Supreme Audit Institutions</em>) nella dichiarazione di Lima del 1983 sul controllo nell’ambito dell’Unione Europea, e che hanno costituito le premesse per l’adozione di metodologie di controllo adottate dalla Corte dei Conti Europea. Il principio di una sana gestione finanziaria intesa come «<em>equilibrio ottimale tra la realizzazione dell’obiettivo dato e la scelta e la messa in opera dei mezzi disponibili»</em> ha trovato pieno riconoscimento giuridico nel Trattato di Maastricht all’art. 274 (nella versione modificata dal Trattato di Amsterdam), sollecitando l’attenzione della dottrina che ha colto nell’affermazione di tale principio un elemento qualificante del diritto ad una <em>«buona amministrazione»</em> sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (disposizioni, queste, ormai variamente confluite nella versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione). Milita in tal senso la tesi di R. Lombardi, <em>Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa</em>,<br /> Giuffrè, 2003, in part. pp. 20-22, che individua nella ‘sana gestione finanziaria’ il  presupposto necessario per realizzare l’equità in cui si sostanzia la ‘buona amministrazione’ sancita all’art. 41 della Carta di Nizza laddove il concetto di equità «deve rappresentare uno dei parametri di riferimento (insieme all’imparzialità e al termine ragionevole) per l’esercizio della funzione amministrativa, soprattutto nel momento in cui tale equità voglia essere intesa (…) in relazione alla proporzionalità delle decisioni amministrative, ovvero alla loro idoneità ed adeguatezza rispetto ad esigenze di cura dell’interesse pubblico e al conseguente minor sacrificio possibile dell’interesse privato toccato dall’azione amministrativa». Sicché <em>«</em>il diritto ad una buona amministrazione può essere correttamente riferito anche ai controlli gestionali (…) nella misura in cui tali istituti rappresentano i mezzi per esplicitare quel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa fortemente propugnato in sede comunitaria». Sul concetto di buona amministrazione si sono specificamente soffermati A. Zito, <em>Il «Diritto ad una buona amministrazione» nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’ordinamento interno</em>, in <em>Dir. pubb. com.</em>, 2002, p. 425 e ss.; R. Ferrara, <em>Il procedimento amministrativo visto dal terzo</em>, in (a cura di M. Immordino e A. Police) <em>L’Amministrazione di risultato</em>, Torino, 2004, p. 242 e ss.; e Id., <em>Principio di buon andamento tra forma e sostanza</em>, in (a cura di A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito) <em>L’interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2010<em>.</em>  Si veda, inoltre, anche il contributo di A. Serio, <em>Il principio di buona amministrazione nella giurisprudenza comunitaria</em>, in <em>Riv. it. dir. pubb. com.</em>, 2008, p. 237 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sebbene i dirigenti abbiano assunto un ruolo strategico per la produttività della pubblica amministrazione, ciò non significa che il funzionamento del sistema organizzativo debba dipendere unicamente dall’attività di questi ultimi e non di tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo organizzativo. Giova evidenziare, al riguardo, che il ciclo di gestione della <em>performance </em>sembra assegnare una assoluta prevalenza alla predeterminazione degli <em>standard</em> e degli indicatori, oggetto di controllo, trascurando il profilo delle capacità manageriale del dirigente, prevedendo precise sanzioni nei riguardi di quest’ultimo soltanto in caso di disfunzioni che abbiano cagionato danni a cittadini/utenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L’art. 2 <em>bis, </em>l.241/90 prevede che «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’<a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#01">articolo 1, comma 1 <em>ter</em></a>, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> V. M. Carabba, <em>La nuova disciplina dei controlli nella riforma amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb.</em>, 1994, p. 999, che richiamando gli studi di S. Cassese (<em>Le basi del diritto amministrativo</em>, Torino, 1991), ricorda che il controllo nelle sue morfologie si misura con «la funzione» di amministrazione, nel suo articolarsi strutturale in funzione di organizzazione, in disciplina di bilancio e finanziaria, in disciplina del procedimento e dell’attività.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Art. 5 d.lgs. n. 150/2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> A. Romano Tassone, <em>Amministrazione “di risultato” e provvedimento amministrativo</em>, in <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti di convegno. Palermo 27-28 febbraio 2003, </em>Torino, 2004, p. 8</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> A. Police, <em>La predeterminazione delle scelte amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere, </em>Napoli, 1997, p. 153. V. anche A. Romano Tassone, <em>Amministrazione “di risultato” e provvedimento amministrativo</em>, in <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti di convegno. Palermo 27-28 febbraio 2003, </em>Torino, 2004, p. 8, il quale osserva che la scissione organizzativa tra politica e amministrazione (e quindi tra attività di indirizzo ed attività di gestione) «favorisce la concentrazione nell’attività di indirizzo e negli atti amministrativi in cui essa si estrinseca, della predeterminazione del risultato verso cui deve tendere l’azione amministrativa». Ciò determinerebbe, ad avviso dell’a., la possibilità di estendere il sindacato tradizionalmente svolto dal giudice amministrativo sulle operazioni di predeterminazione del risultato stesso «ossia qualsiasi operazione di indicazione delle finalità dell’azione medesima», configurando un giudizio che «non presenta aspetti di politicità, ma appartiene al novero delle valutazioni di tipo propriamente tecnico (…). L’azione in termini di risultato è perciò traducibile come valutazione appartenente alla discrezionalità (o pseudo-discrezionalità) tecnica (…)».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> C. Cudia, <em>IL ricorso per l’efficienza delle amministrazioni: l’interesse diffuso (finalmente) si concentra sull’individuo</em>, nota a margine Tar Lazio, Roma, 20 novembre 2011, n. 552, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>; F. Patroni Griffi, <em>Class</em> <em>action e ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici</em>, in <em>www.federalismi.it.</em> S. Gatto Costantino, <em>Azioni collettive ed organizzazione dei servizi</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a><em>; </em>M.T.P. Caputi Jambrenghi, <em>Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>.</em> A. Fabri, <em>Le azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione nella sistematica delle azioni non individuali</em>, Napoli, 2011</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Conti, Veneto, 20 maggio 2005, n. 866, in<em> www.corteconti.it</em>; e più di recente, C. Conti, Puglia, 10 maggio 2012, n. 621, in <em>www.corteconti.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Sull’elemento soggettivo della responsabilità erariale, v. M.A. Sandulli, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione, dal danno civile al danno erariale</em>. <em>L’elemento soggettivo della responsabilità</em>, in <em>www.federalismi.it</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> C. Conti, Umbria, 20 settembre 2005, n. 346,<em> in www.corteconti.it</em>. Uno specifico caso di danno da disservizio è quello, ad esempio, rinvenuto da C. Conti, Veneto, 13 giugno 2011, n. 382, in <em>www.corteconti.it</em>, nell’ipotesi riguardante un magistrato in malattia che in tale periodo si dedicava ad intensa attività sportiva. In questa fattispecie, infatti, il danno da disservizio è stato individuato nel mancato conseguimento del buon andamento dell&#8217;azione pubblica, atteso che l&#8217;assenza del magistrato avrebbe contribuito a disarticolare i moduli organizzativi e funzionali dell&#8217;amministrazione, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Il danno erariale da disservizio consiste, perciò, nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività di una pubblica amministrazione, con una minore produttività della stessa, ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e dell’attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica. Il danno da disservizio, nel settore dei pubblici servizi, è collegato al mancato raggiungimento dell’utilità che si prevedeva di ricavare dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (C. Conti, Trentino Alto Adige-Trento, 19 settembre 2005, n. 79; C. Conti, Lombardia, 16 maggio 2000, n. 648), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa (così C. Conti, Basilicata, 22 marzo 2006, n. 83 e 21 settembre 2005, n. 198).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> <em>Ex multis, </em>C. Conti, 14 ottobre 1983, n. 133, in <em>Riv. Corte conti</em>, 1983, p. 888.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> C. Conti, Sez. I, 8 ottobre 1979, n. 61, in <em>Foro it.</em>, 1979, c. 593.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Osserva, infatti, C. Nassis, <em>Evoluzione sostanziale e processuale del danno erariale</em>, in <a href="http://www.xn--contabilit-pubblica-fub.it/"><em>www.contabilità-pubblica.it</em></a>, che la normativa sulla responsabilità degli ufficiali pubblici fa costantemente riferimento al concetto di valore perduto dallo Stato (v. art. 18, ult. comma, R. D. n. 2440/1923), e che comunque, allorché si parli di danno o danno erariale, il legislatore non ha mai aggiunto l’aggettivo “patrimoniale”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> V. Cass., 4 giugno 2007, n. 12929 (cfr., inoltre, Cass., n. 11103/1998, n. 6507/2001, n. 2679/1997 e n. 2576/1996), in <em>www.giustamm.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cass., Sez. un.,  n. 5668/1997; C. Conti, Sez. riun., 23 aprile 2003 n. 10, in <a href="http://www.respamm.it/"><em>www.respamm.it</em></a>, in cui si dà adeguatamente conto del fatto che le spese sostenute per il ripristino dell’immagine non esauriscono l’identità economico-patrimoniale del danno in parola, costituendo, esse, solo uno dei criteri per la sua quantificazione, che può avvenire facendo riferimento &#8211; si è precisato &#8211; oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, anche a quelle ancora da sostenere. Il riferimento alla maggior spesa per il costo del servizio potrebbe evocare una diversa tipologia di danno, il c.d. <em>danno da tangente</em>, che ugualmente si collega ad un maggior dispendio di risorse pubbliche, ma che si caratterizza diversamente, posto che riguarda le sole ipotesi dei contratti pubblici e costituisce una indebita maggiorazione del giusto prezzo a danno dell’amministrazione e corrispondente, in genere, all’importo della tangente ricevuta dal dipendente infedele.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cfr. C. Conti, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 18, in <em>www.respamm.it</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In particolare si è osservato come la Corte dei Conti avesse riconosciuto nella responsabilità erariale un istituto diverso da quella di tipo civilistico, rinvenendo già nella legge n. 20/1994 la volontà legislativa di ricondurre ad unità di indirizzo i principi esistenti in materia di responsabilità, facendo propri quelli che «sono parsi più coerenti ed in sintonia con le nuove regole introdotte in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse pubbliche e controllo dell’attività di risultati», così A. Police, <em>La natura della responsabilità amministrativa</em>, in (a cura di F.G. Scoca) <em>La responsabilità amministrativa ed il suo processo</em>, Padova, 1997, p. 154.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> C. Conti, Sez. riun., 9 aprile 1990, n. 659, in <em>Riv. Corte conti</em>, 1990, p. 25, afferma che «l’economia nazionale è un bene giuridico pubblico il pregiudizio del quale è economicamente valutabile anche se non incidente direttamente sulla situazione patrimoniale».  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Per quanto riguarda il danno all’ambiente la Corte dei Conti se ne è occupata proprio nell’ambito della giurisdizione di responsabilità amministrativa, allargando il concetto di danno erariale al di là dei ristretti confini contabili e patrimoniali, e pervenendo ad un’interpretazione del medesimo come “danno pubblico alla collettività”. In particolare, alla base di tale elaborazione giurisprudenziale vi è il principio che l’ambiente è un complesso di beni di uso e godimento pubblico, individuabili attraverso la legislazione che li protegge. Pertanto, l’ambiente costituisce un bene pubblico (in quanto corrisponde a finalità pubbliche ed appartiene alla collettività) e patrimoniale (in quanto suscettibile di valutazione economica sia sotto il profilo del depauperamento di un bene che costituisce patrimonio della collettività, sia sotto il profilo degli oneri finanziari che lo Stato stesso può essere chiamato a sostenere in dipendenza dell&#8217;evento lesivo). Inoltre, poiché la normativa in materia di responsabilità amministrativo-contabile di competenza della Corte dei Conti non dà alcuna qualificazione del danno pubblico, è possibile ritenere che esso sussiste non solo quando vi sia lesione del patrimonio pubblico <em>strictu sensu</em>, ma anche quando la lesione riguardi interessi che, appartenendo alla collettività organizzata nello Stato, formano oggetto di tutela e cura da parte della pubblica amministrazione (patrimonio pubblico <em>latu sensu</em>) (cfr., in proposito, <a>C. Conti, Sez. riun., 21 ottobre 1986, n. 107</a>, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 1986, p. 687). Tuttavia, dopo l’approvazione della l. n. 349/1986 la giurisdizione in materia di danno ambientale è stata attribuita al giudice ordinario, anche con riguardo ai danni provocati da comportamenti di agenti pubblici, limitando il sindacato del giudice contabile alla sola ipotesi di danno indiretto, disciplinata dall’art. 22 del t.u. n. 3/1957. Con il codice dell’ambiente, approvato con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il danno ambientale è stato definito come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell&#8217;utilità assicurata da quest&#8217;ultima” (art. 300). In particolare, l’art. 313, comma 6, del codice prevede che “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, il Ministro (…), anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all&#8217;Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio”. Tali disposizioni, secondo parte della dottrina avrebbe riassegnato alla Corte dei Conti la cognizione sul risarcimento del danno ambientale, nei casi in cui lo stesso sia stato cagionato da un soggetto sottoposto alla giurisdizione contabile. In tal senso v. la relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Molise. Dott. Francesco Paolo Romanelli, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2011 (consultabile su <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a>), in cui si evidenzia che “una recentissima sentenza della Sezione giurisdizionale molisana (…) accogliendo la prospettazione di questa Procura, ha affermato l’importante principio secondo cui in caso di danno ambientale provocato da amministratori o dipendenti pubblici il Requirente contabile è tenuto ad attivarsi “…anche in assenza della segnalazione del Ministro, il cui rapporto non può considerarsi, in assenza di un inequivoco disposto normativo, quale condizione di procedibilità dell’azione per danno erariale…”. Deve, dunque, ritenersi che, allo stato, il Requirente contabile è nuovamente titolare (la prima volta, tuttavia, per effetto di una specifica, ancorché indiretta, previsione legislativa) del potere-dovere di promuovere l’azione per il risarcimento del danno ambientale provocato da pubblici amministratori e dipendenti, ed è, dunque, tenuto a prendere in considerazione e ad approfondire le vicende dannose che gli sono segnalate da singoli cittadini, associazioni o istituzioni. Occorre precisare, però, che la concreta qualificazione di un fenomeno in termini di lesione dell’ambiente, alla stregua delle previsioni del Codice del 2006, non può prescindere dalle valutazioni espresse e dai provvedimenti emessi, in relazione alla medesima vicenda fattuale, dalle amministrazioni preposte alla tutela dell’ecosistema e del paesaggio”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In argomento cfr. A. Nolli, <em>Corte dei conti, danno erariale e posizioni soggettive. La Corte dei conti conosce (già) degli interessi legittimi?</em>, in (a cura di M. Andreis)<em> Responsabilità della pubblica amministrazione: quale giurisdizione?</em>, Milano, 2010, p. 262, la quale osserva come la ‘depatrimonializzazione’ della responsabilità amministrativa e del danno erariale sia avvenuta “nella consapevolezza che l’attività della pubblica amministrazione non è limitata alla gestione delle risorse finanziarie e dei beni patrimoniali, estendendosi alla prestazione e alla realizzazione dei valori areddittuali”; A. Buzzanca, <em>Danni da dissesto, da disservizio, da mancata utilizzazione dei beni</em>, in (a cura di P. Cendon) <em>Trattato dei nuovi danni</em>, Padova, 2011, pp. 181-195.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In particolare, la Corte dei Conti, nel configurare il danno erariale da disservizio sottolinea la natura patrimoniale di tale pregiudizio dando rilievo soprattutto alla lesione delle risorse pubbliche. Ciò in quanto la Corte, come osserva P. Maddalena, <em>Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 1994, p. 1427 “si è appiattita sulla responsabilità civile e non ha tenuto conto del fatto che il sistema imposto dalle norme di contabilità pubblica era incentrato sulla individuazione delle responsabilità”. Tuttavia l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali volti ad una estensione oggettiva della responsabilità erariale riconducibile al c.d. danno pubblico, ovvero al danno ad un bene materiale o <em>immateriale</em> della collettività, ha portato ad un ampliamento della nozione di danno da disservizio come “mancato conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica (…) con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate”, così C. Conti, Umbria, 29 novembre 2001, n. 511, in <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a>; v. anche C. Conti, Veneto, 13 giugno 2011 n. 382, <em>cit</em>. In altri termini, la disfunzione organizzativa determinata dall’illecito comportamento degli amministratori pubblici, oltre a ledere la collettività sotto il profilo delle risorse pubbliche inutilmente impiegate, arreca un pregiudizio consistente nella mancata acquisizione dei vantaggi a cui tali risorse erano destinate, che sono, invece, esigibili dalla collettività allorché le finalità di pubblico interesse sono state programmate ed assegnate ai dirigenti come obiettivi concreti da raggiungere secondo le regole di cui al d.lgs. n. 150/2009. Al riguardo va ricordato che in passato la giurisprudenza della Corte dei Conti riconosceva alla responsabilità amministrativa natura contrattuale in considerazione del fatto che la posizione del pubblico dipendente era ritenuta analoga a quella del lavoratore privato. Ciò portava a ritenere che l’antigiuridicità della condotta andasse accertata in relazione agli obblighi di servizio posti a carico del pubblico impiegato tanto dalle norme che regolano il rapporto di servizio quanto da quelle norme che presidiano il buon andamento e l’efficienza amministrativa. La natura contrattuale della responsabilità amministrativa è stata, poi, abbandonata in favore di una concezione della “specialità” della stessa fondata sia sul carattere personale riconosciuto dalla legge sia sulla previsione che addebita al pubblico impiegato la responsabilità erariale per danni cagionati a terzi o ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, escludendone quale presupposto esclusivo la violazione del vincolo negoziale (art. 1, comma 4, l. n. 20/1994). </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr. C. Conti, Sez. I, 11 marzo 1986, n. 169, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 1986, p. 68. Tale ricostruzione interpretativa era stata avallata anche dalla Corte Costituzionale che muovendo, infatti, dal presupposto della esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato, aveva individuato nella violazione dei doveri inerenti tale rapporto l’inadempimento foriero di responsabilità: Corte cost., 29 gennaio 1993, n. 24, in <a href="http://www.giurcost.it/"><em>www.giurcost.it</em></a>, che sulla base di siffatta impostazione affermava, inoltre, quale «<em>jus recptum</em> che i pubblici dipendenti per i danni cagionati nell’esercizio delle loro attribuzioni a terzi (…) rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale e la giurisdizione a riguardo spetta la giudice ordinario». In argomento, v. A. Police,<em> La natura della responsabilità amministrativa</em><em>, cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> V. A. Police,<em> o.u.c.</em>, p. 155.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La risarcibilità del danno da ritardo è stata introdotta con l’art. 7, comma 2, l. n. 69/2009 e poi recepita nel codice del processo amministrativo dall’art. 31 c.p.a. per ciò che concerne i presupposti dell’azione e dall’art. 117 c.p.a. per ciò che concerne lo svolgimento del processo. La portata innovativa della nuova formulazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, modificata dalla l. n. 135/2012, risiede nella rilevanza giuridica che attraverso questa disposizione viene attribuita al ritardo come pregiudizio suscettibile di ristoro a prescindere dalla fondatezza della pretesa connessa al provvedimento non adottato in tempo utile. Infatti, il citato comma ancora la valutazione circa i presupposti per la responsabilità erariale alla violazione del termine entro cui la p.a. avrebbe dovuto provvedere, a nulla rilevando la legittimità della posizione vantata dal soggetto istante. E ciò conferma che la posizione tutelata dall’ordinamento nella norma in esame non attiene ad un interesse soggettivo individuale ma ad un interesse diffuso della collettività alla certezza dei tempi di azione della p.a., quale presupposto necessario per la realizzazione di interessi soggettivi giuridicamente tutelati. Parte della dottrina, invero, ha riconosciuto alla pretesa del privato all’osservanza del termine finale natura e consistenza di diritto soggettivo. In tal senso M. Renna, <em>Art. 2-bis</em>, <em>Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento</em>, in (a cura di A. Bartolini, S. Santini, G. Ferrari) <em>Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità</em>, Roma, 2010. In senso critico, invece, M. Immordino, <em>Tempo ed efficienza nella decisione amministrativa</em>,  in (a cura di A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito) <em>L’interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, vol. II, <em>cit</em>., pp. 80-81, la quale osserva che il ricorso alla via risarcitoria per risolvere patologie endemiche dell’agire amministrativo, come il ritardo &quot;paventa da un lato il rischio reale che a fronte della minaccia risarcitoria, il provvedimento non venga preceduto da una adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco, dall’altro il fatto che il risarcimento, quale misura sanzionatorio del mancato rispetto del termine a favore del privato interessato, risulti misura inadeguata allorché il ritardo coinvolga diritti inviolabili della persona o interessi pubblici, con conseguente pregiudizio per la collettività&quot;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-conflitto-tra-trasparenza-e-protezione-dei-dati-personali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-conflitto-tra-trasparenza-e-protezione-dei-dati-personali/">Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</a></p>
<p>(in margine a Ordinanza TAR Lazio n. 9828 del 2017)     Sommario: 1. Premessa; 2. L’ordinanza del TAR Lazio n. 9828 del 2017; 3. Il conflitto tra trasparenza e data protection; 4. La possibilità di contestare la legittimità della normativa sulla trasparenza.     1. Premessa   La normativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-conflitto-tra-trasparenza-e-protezione-dei-dati-personali/">Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-conflitto-tra-trasparenza-e-protezione-dei-dati-personali/">Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</a></p>
<p> <strong>(in margine a Ordinanza TAR Lazio n. 9828 del 2017)</strong><br />  <br />  <br /> Sommario: 1. Premessa; 2. L’ordinanza del TAR Lazio n. 9828 del 2017; 3. Il conflitto tra trasparenza e data protection; 4. La possibilità di contestare la legittimità della normativa sulla trasparenza.<br />  <br />  <br /> <em>1. Premessa</em><br />  <br /> La normativa in materia di trasparenza, considerata pienamente necessaria ed efficace nel sistema giuridico italiano, è talvolta ritenuta incompatibile con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Le ragioni del contrasto, peraltro, non vengono mai realmente approfondite. Gli interpreti, infatti, non colgono quali regole della <em>data protection</em> escluderebbero od impedirebbero l’applicazione integrale delle regole sulla trasparenza<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Tutto ciò accade anche perché la protezione dei dati personali viene considerata come una normativa giusprivatistica che regola relazioni interprivate nell’ambito dell’utilizzo di informazioni personali. Quindi, i cultori del diritto amministrativo non approfondiscono la conoscenza dei suoi specifici meccanismi normativi.<br /> Soprattutto, però, la normativa della <em>data protection</em> viene integralmente ricondotta ad un complesso di regole di protezione del valore della riservatezza intesa come impenetrabilità della sfera personale derivata dal diritto alla protezione della vita privata<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. In questo quadro, gli interpreti, nel definire il contrasto tra trasparenza e protezione dei dati personali, non vanno oltre l’identificazione di un’antinomia e ad una richiesta di “bilanciamento” tra le regole della trasparenza stessa e, genericamente, i “principi generali” della <em>data protection</em> considerati la più moderna manifestazione o la <em>summa </em>dei caratteri fondamentali della riservatezza<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> già stratificatesi nel nostro ordinamento<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Le linee guida dell’Amministrazione competente a fornire indicazioni sull’attuazione della trasparenza e sui suoi limiti (d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali), in questo quadro, paiono essere più coerenti nell’utilizzo degli istituti del sistema normativo complessivo<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Anche la giurisprudenza assume la stessa posizione, come risulta da una recente ordinanza del TAR che offre lo spunto per prendere in esame più approfonditamente le ragioni del contrasto tra normativa in materia di trasparenza ed in materia di protezione dei dati personali.<br />  <br /> <a><em>2. L’ordinanza del TAR Lazio n. 9828 del 2017</em></a><br />  <br /> I Giudici di merito, nell’ordinanza n. 9828 del 2017, contestano la compatibilità con l’ordinamento comunitario, e con la costituzione in via derivata (in forza delle disposizioni dell’art. 117 cost. che impongono al legislatore domestico di adempiere gli obblighi sovranazionali), dell’art. 14, comma 1- bis, del d. legs. n. 33 del 2013, che impone agli organi dirigenziali gli stessi obblighi di trasparenza previsti per gli organi politici (ma i giudici estendono d’ufficio la questione di costituzionalità anche al comma 1-ter che dispone che l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente) <a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Le argomentazioni utilizzate ricalcano quelle tendenzialmente elaborate dalla dottrina e si identificano in alcuni enunciati fondamentali: <em>a)</em> viene violato l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantisce il diritto alla vita privata e familiare (e dell’analogo art. 8 CEDU); <em>b)</em> viene violato l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantisce il diritto alla protezione dei dati personali; <em>c)</em> viene violato l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che impone la proporzionalità e la necessità di ogni limitazione legislativa dei diritti; <em>d)</em> viene violato l’art. 6 della Direttiva UE 95/46 (ed il successivo art. 5 del Regolamento UE 679/2016 che entrerà in vigore nel maggio 2018) che impone le modalità con le quali debbono essere trattati i dati personali da chi li utilizza per le proprie attività; <em>e)</em> viene violato l’art. 7 della stessa Direttiva (anch’esso confermato dal Regolamento) che prevede i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali, altrimenti non consentito<a href="#_ftn7" title="">[7]</a><a>; </a><em>f) </em>viene violato l’art. 8 della stessa direttiva (anch’esso confermato dal Regolamento) che vieta il trattamento dei dati particolari (“sensibili” in Italia), ma in realtà impone semplicemente standard di protezione più alti (anch’esso confermato dal Regolamento)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Come si vede, le censure dei giudici sono eterogenee. Non tutte, infatti, identificano un contrasto tra trasparenza e <em>data protection</em>. In particolare, viene censurato il contrasto con regole che proteggono la vita privata o la <em>privacy</em>, cioè con regole che proteggono di per sé stessa una sorta di sfera personale (più o meno) impenetrabile e che potremmo ricondurre alla figura domestica della riservatezza. Si tratta dell’art. 8 CEDU<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> trasposto poi nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> È appena il caso di considerare, che, se la <em>data protection</em> ha avuto origine dalla figura della <em>privacy</em>, si è affermata molto presto come realtà giuridica autonoma, acquisendo dapprima un distinto e specifico riconoscimento costituzionale europeo e, successivamente, trovando la propria disciplina legislativa di dettaglio in fonti legislative europee e nazionali<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.  <br /> Ancora, viene censurato il contrasto con regole che predicano la ragionevolezza di scelte legislative compressive dei diritti inviolabili. Sono però regole per così dire “trasversali” ad ogni ambito di regolazione legislativa inerenti le libertà fondamentali. Si tratta dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Peraltro, solo la censurata violazione delle regole che garantiscono il diritto alla protezione dei dati personali implica un conflitto reale della trasparenza con la <em>data protection</em>. Si tratta, questa volta, dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> e degli art. 6<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, 7<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> e 8<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> della Direttiva europea (a cui succederanno varie norme del Regolamento)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Da queste enunciazioni pare quasi che i giudici percepiscano un generico contrasto della trasparenza con la riservatezza protetta a vario titolo da fonti disciplinari relative a materie profondamente diverse.<br /> Come si vede, anche i giudici di merito, nel postulare un conflitto tra trasparenza e <em>data protection</em>, da un lato, si limitano ad utilizzare principi generalissimi dell’ordinamento costituzionale europeo, talvolta inconferenti, che non offrono regole di dettaglio relative a fattispecie di fatto commensurabili e da contrapporre all’art. 14 del d. legs. 33 del 2033; dall’altro, si avventurano ad utilizzare le regole dei meccanismi legislativi che garantiscono il diritto alla protezione dei dati personali senza peraltro coglierne e valorizzarne appieno il portato normativo.<br /> Per questo l’ordinanza riesce a trarre da questo imponente materiale normativo in contrasto con le regole italiane sulla trasparenza solamente due veri e propri parametri normativi in grado di verificare realmente la loro legittimità.<br /> In primo luogo, i giudici utilizzano il parametro della ragionevolezza/proporzionalità proprio di ogni limitazione dei diritti inviolabili. Si tratta, peraltro, come si vede, di un parametro generale valido per ogni iniziativa del legislatore che non attiene direttamente ed esclusivamente alla protezione dei dati personali<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Può essere utilizzato, certamente, per censurare la normativa sulla trasparenza, ma non certo per postularne il conflitto con la <em>data protection</em>. In altri termini, esso varrebbe a contestare le scelte del legislatore anche se non fosse mai esistita una autonoma disciplina di protezione dei dati o si fosse rimasti allo stadio della mera protezione della riservatezza<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In secondo luogo, il TAR, rendendosi forse conto di tutto ciò, si sforza di trapiantare i principi di necessaria ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni legislative nella <em>data protection, </em>sostenendo che essi derivano dai meccanismi europei di protezione comunitari dei dati personali (e che regolano il loro sfruttamento lecito)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. A questo proposito, come abbiamo visto, si utilizzano le norme che impongono specifiche modalità e presupposti di trattamento e standard adeguati di protezione dei dati sensibili.<br /> Il risultato è che l’art. 14 comma 1 bis sarebbe illegittimo ed anti comunitario perché contrasterebbe con un principio di ragionevolezza e proporzionalità sostanzialmente intessuto nella disciplina della protezione dei dati personali e non nel patrimonio costituzionale europeo.<br /> Occorre a questo proposito chiarire, peraltro, che nell’ultima parte della ordinanza, ove si illustrano le ragioni specifiche per le quali le norme del d. legs. n. 33 sarebbero anticomunitarie ed incostituzionali, i giudici concludono in maniera molto meno lineare e coerente.  Infatti, le scelte irragionevoli e sproporzionale (oltre che contrarie alle ragioni dell’eguaglianza) del legislatore italiano della trasparenza non rappresenterebbero tanto una lesione delle regole fondanti della <em>data protection</em> (come si era sostenuto in quasi tutta la precedente parte motiva) ma una lesione della riservatezza e della sfera personale dei funzionari in sé stessa (anche mettendo a rischio la loro sicurezza in maniera non congrua rispetto al reale rischio corruttivo da prevenire). Il tutto senza che il legislatore stesso riesca neppure a garantire in maniera efficace la trasparenza per i cittadini che si troverebbero sopraffatti da una mole eccessiva di informazioni non utili per l’esercizio dell’open government<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Ma, al di là delle incertezze argomentative della ordinanza in esame, è proprio vero che sono le regole della <em>data protecion </em>ad imporre la ragionevolezza e la proporzionalità ad ogni intervento legislativo che “intercetta” la materia dell’utilizzo e dello sfruttamento delle informazioni personali o non saranno invece non invece le garanzie costituzionali europee dell’art. 52 della Convenzione relative a tutte le libertà fondamentali?<br /> In altri termini, le regole della <em>data protection</em> sono naturalmente confliggenti con ogni tentativo di apertura alla trasparenza della funzione amministrativa?<br /> Scopriamolo analizzando il contenuto sostanziale delle regole considerate dalla recente ordinanza del TAR e, più in generale, dei meccanismi legislativi europei (ed italiani) di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.<br />  <br /> <em>3. Il conflitto tra trasparenza e data protection</em><br />  <br /> Le disposizioni europee (ed italiane), pur nella loro redazione complessa e poco coordinata, delineano un sistema di protezione semplice nei suoi tratti essenziali.<br /> In via preliminare, occorre chiarire che queste regole garantiscono il diritto alla protezione dei dati personali (di cui all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) quale situazione soggettiva “formale” e “strumentale”: formale perché si risolve nella pretesa a che l’utilizzo delle informazioni personali avvenga esclusivamente in applicazione delle forme (obblighi, adempimenti, prestazioni) contemplate nella disciplina legislativa; strumentale perché il diritto non viene tutelato di per sé stesso, in relazione ad un autonomo interesse giuridico del titolare, ma come pretesa volta alla protezione sostanziale dei diritti inviolabili del patrimonio costituzionale europeo che potrebbero essere indirettamente pregiudicati dall’utilizzo dei dati.<a href="#_ftn22" title="">[22]</a><br /> In primo luogo, quindi, viene imposta, dalla Direttiva e poi dal Regolamento, rispettivamente agli artt. 7 e 6, una serie di presupposti di liceità del trattamento in presenza dei quali esso è consentito dall’ordinamento. Si tratta, però, quasi sempre di presupposti che per la propria identificazione concreta, rinviano a regole dell’ordinamento generale: l’esecuzione di un contratto; l’adempimento di un obbligo legale che grava su chi utilizza le informazioni; la tutela degli interessi vitali di una persona; l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; la realizzazione di un legittimo interesse di chi utilizza i dati, naturalmente prevalente su quello altrui<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. È bensì vero che il trattamento può essere realizzato anche con il consenso dell’interessato, ma sempre per realizzare specifiche finalità, che debbono risultare “legittime” ai sensi della disposizione contenuta rispettivamente nell’art. 5 del Regolamento e nell’art. 6 della Direttiva. Anche in questo caso, quindi, le scelte del legislatore generale sono decisive per la liceità dell’utilizzo delle informazioni.<br /> Per i dati sensibili, poi, vale lo stesso impianto, pur con una moltiplicazione/specificazione dei casi, in forza dell’art. 8 della Direttiva e 9 del Regolamento<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. In ogni caso, poi, l’art. 10 della stessa fonte prevede che i legislatori nazionali possano introdurre o mantenere ulteriori condizioni o limitazioni per i dati biometrici, genetici e relativi alla salute.<br /> Per queste ragioni, quindi, le regole della <em>data protection</em> non riescono ad identificare da sole le fattispecie sostanziali di liceità dei trattamenti senza fare riferimento alle scelte del legislatore generale che, naturalmente, identifica, da solo, i tipi di dati che possono essere trattati, le finalità per le quali possono essere trattati e, quindi, le fattispecie concrete di trattamento.<br /> In secondo luogo, occorre considerare che la disciplina europea impone una serie di modalità generali secondo le quali i dati possono essere utilizzati. Si tratta di una serie di clausole generali che debbono essere attuate attraverso la funzione di regolazione delle Autorità amministrative nazionali: liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento; utilizzo per finalità determinate, esplicite e legittime; minimizzazione dei dati utilizzati (o necessità dei dati); esattezza dei dati; limitazione dei tempi di conservazione; sicurezza dei dati per impedire la loro perdita, distruzione o divulgazione.<br /> Queste disposizioni ci dicono solamente attraverso quali modalità deve avvenire il trattamento nell’ambito di attività di sfruttamento dei dati già qualificate come lecite ed ammissibili dall’ordinamento generale. Per questo, le Autorità di regolazione, attuando le clausole generali potranno spingersi ad identificare operazioni specifiche di trattamento non ammesse, ma, in ogni caso, non potrebbero escludere in termini generali lo sfruttamento di informazioni consentito dalla legge o l’utilizzo di dati necessari per realizzare finalità (pubbliche o private) perseguite dal legislatore<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Anche tra queste modalità, poi, svettano quelle della liceità del trattamento e della legittimità delle finalità perseguite, ad indicare la necessaria subordinazione delle regole della <em>data protection</em> alle scelte sostanziali di utilizzabilità delle informazioni operate dal sistema giuridico generale.<br /> Da ultimo, in terzo luogo, la normativa europea impone una serie di obblighi per chi tratta i dati e di diritti per le persone interessate che attengono solamente alla liceità delle operazioni di trattamento in sé stesse considerate (ad esempio l’informativa, la predisposizione di misure di sicurezza, la nomina di un <em>data protection officer</em>, i diritti di accesso, i diritti di rettifica ecc…)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Come si vede, la <em>data protection </em>non realizza direttamente la tutela di un particolare interesse o valore sostanziale ma protegge indirettamente <a>– </a>attraverso i suoi meccanismi di protezione – i diritti inviolabili delle persone già garantiti dal sistema costituzionale europeo (tra i quali anche la vita privata o la riservatezza) in forza dell’art. 1 della Direttiva e dell’art. 1 del Regolamento<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Inoltre contrariamente a quanto pensano gli interpreti, attraverso le più recenti disposizioni del Regolamento, garantisce la libera circolazione dei dati<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Il nuovo Regolamento (come la precedente Direttiva) ci dice come debbono essere trattati i dati esprimendosi attraverso clausole generali. Non ci dice, da solo, quali dati possono essere trattati e per quali finalità ed interessi sostanziali. Tutto ciò è rimesso alle regole dell’ordinamento generale.<br /> Si potrebbe anzi dire che, mentre le norme dello stesso ordinamento generale riconoscono e bilanciano interessi giuridici sostanziali pubblici e privati, quelle sulla protezione dei dati personali ne operano un contemperamento nell’ambito dello sfruttamento concreto delle informazioni, regolando le modalità di esercizio delle attività dirette alla loro realizzazione.<br /> Esiste, quindi, una forma peculiare di coordinamento o di subordinazione tra le regole della <em>data protection</em> e le varie normative degli ordinamenti europei e nazionali.<br /> L’azione del legislatore generale si pone, per così dire, “a monte”, identificando obbiettivi di disciplina, interessi generali da perseguire, finalità sostanziali ed attività private da legittimare e valorizzare e, in maniera conseguente, i tipi di dati da trattare lecitamente. L’azione del legislatore della protezione dei dati personali (e delle Autorità amministrative), invece, opera “a valle”, per garantire che il trattamento dei dati abbia luogo secondo modalità che valorizzino il principio della libera circolazione ma non conducano ad un abuso del diritto di utilizzo che possa ledere, più che il diritto alla protezione dei dati personali, le libertà fondamentali delle persone.<a href="#_ftn29" title="">[29]</a><br /> Come si vede, le due normative si pongono su piani disciplinari diversi, rendendo giuridicamente impossibile il conflitto.<br /> Per concludere, da un lato, le regole della trasparenza (come tutte le altre regole legislative sostanziali dell’ordinamento) non possono confliggere con le regole della <em>data protection</em>, le quali a propria volta, per la loro funzione normativa, non possono neppure imporsi come parametri sostanziali di costituzionalità delle scelte del legislatore per porle nel nulla risalendo per così dire “a monte”.<br />  <br /> <em>4. La possibilità di contestare la legittimità della normativa sulla trasparenza</em><br />  <br /> A questo punto dobbiamo chiederci se, nel nostro sistema giuridico, si diano altre possibilità per contestare la correttezza delle regole di trasparenza. Non è possibile ignorare, infatti, le indicazioni di gran parte della dottrina che, sostanzialmente, lamentano il fatto che il legislatore abbia introdotto una dose troppo massiccia di trasparenza (anche per l’armamentario informativo-digitale utilizzato), più che nell’organizzazione amministrativa, nella sfera personale dei funzionari. Come abbiamo visto, queste posizioni dottrinali hanno ritenuto di giungere ad un approdo sicuro contestando la compatibilità della trasparenza con la <em>data protection</em>, intendendo quest’ultima come la <em>summa</em> della tutela della riservatezza nell’ordinamento moderno<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Occorre, invece, battere altre strade. Se si contesta che la trasparenza è così invasiva da violare la sfera personale intangibile degli individui si deve fare riferimento alla norma costituzionale che la tutela direttamente, cioè all’art. 7 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, relativo alla protezione della vita privata e familiare. In altri termini, non rileva la <em>data protection</em> ma la <em>privacy</em> intesa come ambito inviolabile del soggetto che gli consente di vivere sicuro e libero (figura prossima nel nostro ordinamento alla riservatezza).<br /> Questa è la direzione assunta recentemente dalla Corte di Strasburgo che ha censurato i controlli del datore di lavoro sulle mail aziendali dei lavoratori (materia tradizionalmente riconducibile alla <em>data protection </em>nei confronti della trasparenza aziendale) utilizzando i materiali normativi a sua disposizione (che contemplano la sola tutela alla vita provata dell’art. 8 CEDU ma non del diritto alla protezione dei dati personali)<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Peraltro, ha agito in maniera simile anche la Corte di Giustizia dell’Unione la quale, interrogata recentemente sulla legittimità di legislazioni nazionali che imponevano obblighi di trasparenza (in particolare registri di imprese che non prevedevano la possibilità di cancellare dati personali di amministratori sociali neppure a distanza di molti anni dalla cessazione delle relative società), ha ritenuto necessario valutare le norme chiedendosi se esse ledessero, non solo le regole della <em>data protection</em> ma, soprattutto, quelle sulla integrità della vita privata (l’art 7 della Carta dei diritti dell’Unione) <a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Più precisamente alla Corte è stato chiesto se la direttiva 95/46, in materia di protezione dei dati personali, e la direttiva 68/151, sulla pubblicità degli atti delle società, fossero contrarie alla legislazione italiana che consente a chiunque, senza limiti di tempo, di accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenute nel registro delle imprese. La Corte ha affermato che l&#8217;esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno, finalità perseguite dal legislatore nazionale, prevalgono sul diritto alla protezione dei dati delle persone. Nell’operare questo bilanciamento, peraltro, i giudici sentono il bisogno di chiedersi se il regime dei registri immobiliari realizzi un’ingerenza sproporzionata non solamente nei confronti del diritto alla protezione dei dati personali, ritenuto evidentemente un riferimento normativo da solo non sufficiente o rilevante per proteggere l’interessato dalla diffusione delle informazioni, ma anche nei confronti di altre libertà fondamentali rilevanti sul piano sostanziale. Così, gli stessi giudici scelgono di tutelare in maniera inscindibile il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla vita privata di cui all’art. 7 della Carta dei diritti UE, il quale, in questo modo, diventa così il parametro sostanziale primario e fa scivolare il diritto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 8 della stessa Carta, nel ruolo subalterno di una posizione soltanto strumentale alla tutela del diritto alla integrità personale in sé considerata<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Viene data conferma, così, all’assunto che le regole europee sulla protezione dei dati personali sono strumentali alla tutela di differenti posizioni sostanziali autonomamente riconosciute dall’ordinamento costituzionale europeo.<br /> Si tratta, poi, di una posizione non assolutamente incompatibile con i recenti atti di regolazione dell’ANAC  già considerati sopra.<br /> Naturalmente parte integrante di questa strategia è quella di lamentare l’irragionevolezza delle scelte del legislatore e la compressione eccessiva e sproporzionata della sfera personale dei soggetti, ed anche la violazione dell’autonomo principio di eguaglianza.  Ma anche in questi casi, si potrà fare riferimento, tra gli altri, al parametro generale rappresentato dalla norma costituzionale dell’art. 52 della Carta dei diritti dell’Unione Europea.<br /> Certamente, questo <em>modus operandi</em> impone l’utilizzo dei parametri generali della norma costituzionale dell’art. 7 della Carta. Non sarà possibile, quindi, battere la strada, più agevole da un punto di vista argomentativo, dell’applicazione di regole legislative di maggiore dettaglio.<br /> La trasparenza, quindi, non si contesta con la <em>data protection</em> ma, semmai, con le norme sulla protezione della sfera personale, della <em>privacy</em>, della riservatezza, che abbiamo visto applicate dalle Corti europee, ma anche con le norme costituzionali che tutelano le libertà fondamentali dell’ordinamento costituzionale europeo a cui fa riferimento anche il Regolamento in materia di <em>data protection </em>del 2016, oltre che con i principi della ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative. Tutti parametri certamente più generali ed indefiniti, ma conferenti sul piano giuridico.<br /> A ben vedere, questo è quello che è stato fatto, sostanzialmente, anche dalla ordinanza del TAR che contesta la trasparenza attraverso il parametro della ragionevolezza e della proporzionalità delle scelte legislative di compressione della sfera personale dei funzionari. Anche se poi radica erroneamente questi parametri nella <em>data protection</em> e non direttamente nei riferimenti costituzionali corretti.<br /> A <em>latere</em> è possibile considerare che, se i Giudici avessero realmente creduto che una norma domestica contrastasse con una norma europea di pari grado ed oggetto, avrebbero dovuto, molto più semplicemente, disapplicarla, senza porsi problemi di costituzionalità legati all’art. 117 della costituzione.<br /> Occorre chiarire, a questo punto, che, anche utilizzando il tramite delle norme della <em>data protection</em>, è possibile contestare la costituzionalità delle norme sulla trasparenza (o relative ad altre materie) per il loro contrasto anche con libertà fondamentali differenti dal diritto alla integrità della vita privata. Nel caso di specie, ad esempio, quando il TAR sostiene che la divulgazione di notizie potrebbe porre in pericolo l’incolumità fisica o patrimoniale dei dirigenti per l’opera di malintenzionati pensa ad un contrasto con gli art. 13, 32, 41 e 42 della costituzione e non alla riservatezza/<em>privacy</em> radicata negli artt. 2 della costituzione e 7 della Carta dei diritti UE.<br /> Se così non fosse ed il tramite della <em>data protection</em> (viatico come abbiamo visto non necessario per contestare le norme sulla trasparenza) conducesse necessariamente all’utilizzo, come parametro di costituzionalità, del diritto alla integrità della vita privata e familiare dell’art. 7 della Carta dei diritti UE, si ricadrebbe nell’errore di saldare ed identificare la stessa <em>data protection</em> con la riservatezza/<em>privacy</em>. Cosa che il legislatore ed il costituente europeo rifiutano attraverso chiari indici testuali contenuti sia nella vecchia direttiva, che nel nuovo regolamento del 2016 e, soprattutto, nella autonomia e differenza dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti UE.<br /> Per concludere, la trasparenza è attaccabile, ma non attraverso i canoni della protezione dei dati personali che sono vincolati alle scelte del legislatore sostanziale e le debbono attuare anche attraverso la regolazione delle amministrazioni nazionali.<br /> In altri termini, la legislazione nazionale in materia di trasparenza, che garantisce un valore ed un interesse giuridico sostanziale, deve potere essere ridimenzionata attraverso l’applicazione di altre norme di rango costituzionale che garantiscono altri valori ed interessi sostanziali contrapposti, quali ad esempio l’impenetrabilità della sfera personale più intima. In quest’ottica le regole del d. legs. n. 33 che, per fissare limiti alla trasparenza, fanno rinvio alle norme della <em>data protection</em>, debbono essere interpretate come riferite alle libertà fondamentali che queste stesse norme proteggono indirettamente<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Le regole della trasparenza, per tutte queste ragioni, non possono essere contestate utilizzando le regole “neutre” sul piano della valorizzazione degli interessi sostanziali contrapposti della <em>data protection</em>. Si tratta, infatti, di regole che si limitano ad imporre forme e modalità di trattamento delle informazioni che siano in grado di fare coesistere attività sociali egualmente meritevoli di tutela ma che entrano in conflitto nello sfruttamento dei dati e, correlativamente, di proteggere i diritti inviolabili delle persone (anche quelli dei cittadini di sfruttamento dei dati per ragioni di <em>open government</em>) riconosciuti in maniera sostanziale da altre e differenti regole (anche costituzionali) dell’ordinamento.<br /> Certamente si tratta di una strada più impervia, anche perché impone l’utilizzo di parametri di costituzionalità più generali e meno definiti normativamente, ma è l’unica che consente di identificare e bilanciare con consapevolezza gli interessi giuridici contrapposti da mettere a confronto nella società della informazione e della partecipazione.<br />  <br />  <br />   </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Nelle note seguenti si fa riferimento solo a indicazioni bibliografici successivi al 2013, onde evitare di riportare un apparato bibliografico sconfinato. A. Pajno<em>, Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione</em>, in <em>Giustizia civile</em>, 2015, 213 ove si afferma che “<em>trasparenza e riservatezza sono pertanto, rispetto al patrimonio conoscitivo dell’amministrazione, strettamente e necessariamente correlate, nel senso che, dove esiste l’una, non può non esistere l’altra… non si comporta in modo diverso la disciplina più recente contenuta nel d.lgs. n. 33 del 2013, che, nell’indicare la nozione e la portata della trasparenza, precisa che la stessa va perseguita e realizzata «nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali» (art. 1, comma 2)</em>”, pag. 219. Negli stessi termini D. U. Galetta &#8211; M. Ibler, <em>Decisioni amministrative &quot;multipolari&quot; e problematiche connesse: la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza in una prospettiva di Diritto comparato (Italia -Germania)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015 fasc. 9, che richiama la indicazione rilevante di G.M. Flick, <em>Dalla repressione alla prevenzione o viceversa? Dalle parole ai fatti per non convivere con la corruzione</em>, in Cassazione Penale, 2014/9, p. 2754 ss., par. 6, “<em>La trasparenza – con una vera e propria rivoluzione culturale – viene intesa sempre più come accessibilità totale sulle informazioni e sui dati: un ‘accesso civico’ che tenga conto del necessario bilanciamento di interessi fra il principio di trasparenza e la tutela della privacy</em>”. Segue la stessa linea G. Armao, <em>Considerazioni su amministrazione aperta e protezione dei dati personali</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, 2015, fasc. 3-4; M. Spasiano, <em>Riflessioni in tema di trasparenza anche alla luce del diritto di accesso civico</em>, in <em>Nuove Autonomie</em>, 2015, 63.<br /> La ricostruzione più attenta ed articolata nonostante la impostazione differente rispetto a questo studio è quella di S. Vaccari, <em>Il difficile bilanciamento tra &quot;favor&quot; per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia</em>, 2015, 151. Con riferimento a spunti collegati a quest’ultimo studio cfr.   D. Marongiu, <em>Il diritto all&#8217;oblio come diritto all&#8217;esclusione dai motori di ricerca. dalla giurisprudenza europea al diritto amministrativo italiano</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 2015, 243.<br /> Anche l’amministrazione assume la medesima posizione denunciando un eccesso di trasparenza con riferimento alla riservatezza cfr. Linee Guida dell’ANAC 15 marzo 2017, recanti indicazioni sull’attuazione<br /> dell’art. 14 d.lgs. n. 33/13.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> L. Bottazzi – J. Hasani, <em>Accesso civico generalizzato e domicilio digitale: uno sguardo nella Casa di vetro</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, 2017, fasc. 1-2, 1- 14. Che riferendosi ad un provvedimento del Garante (n. 0 del 9 febbraio 2017) presuppongono la identità tra riservatezza e protezione dei dati personali. medesimo approccio in G. Modesti, <em>&quot;Open data&quot; e &quot;privacy&quot; &#8211; la creazione di un programma aziendale per governare il processo di gestione dei dati</em>, in <em>Quaderni amministrativi</em>, 2016, fasc. 2-3, 12 – 36. Ma anche C. Colapietro, <em>La “terza generazione” della trasparenza amministrativa. Dall’accesso documentale, all’accesso generalizzato passando per l’accesso civico</em>, Napoli, 2016 e E. Carloni, <em>Il bilanciamento tra trasparenza e privacy</em>, in B. Ponti (a cura di), <em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni</em>, Santarcangelo di Romagna, 2016, ove si afferma che il bilanciamento tra i due interessi dovrebbe essere realizzato già alle scelte del legislatore. Approccio simile pare essere condiviso da M. Caporale, <em>Trasparenza, accesso civico e riutilizzo dei dati pubblicati. I limiti a tutela di interessi pubblici rilevanti</em>, <em>ivi.</em></div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Per la sovrapposizione in termini sistematici tra riservatezza e <em>data protection</em> (e l’auspicio diretto od indiretto del bilanciamento) cfr. C. Deodato<em>, La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 12 – 2017. Inoltre M. F. De Tullio, <em>La privacy e i big data verso una dimensione costituzionale collettiva</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2016, 637, spec. 651, con riferimento ai big data non necessariamente pubblici. Medesimo approccio è condiviso dalla dottrina che si riferisce agli <em>Open government data</em> relativi all’accesso generalizzato dei cittadini alle relative informazioni detenute dalle organizzazioni pubbliche, cfr. M. Orefice, <em>I</em><em> &quot;big data&quot;. regole e concorrenza</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2016, 697. Si consideri anche L. Califano, <em>Trasparenza e privacy nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento costituzionale</em>, in <em>Giornale di storia costituzionale,</em> 2016, 77 contributo rilevante perché l’Autrice è membro della Autorità italiana di <em>data protection</em>. Che la sovrapposizione sia frutto di un approccio sommario al tema è indicato incidentalmente da L. Gatt, R. Montanari, I. A. Caggiano, <em>Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull&#8217;effettività? della tutela dei dati personali</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2016, 363. Ancora, F. De Leonardis, <em>Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatezza: verso una trasparenza di tipo &quot;funzionale&quot;</em>, in <em>Giornale di storia costituzionale</em>, 2016, 175, che per limitare la trasparenza attraverso la riservatezza (e non attraverso la <em>data protection</em>) sovrappone l’accesso civico con l’accesso della legge n. 241 del 1990 il quale, come è noto, soffre limiti rappresentati dalla riservatezza stessa. Inoltre, A. Chiappini, <em>Trasparenza delle Regioni e protezione dei dati personali in un&#8217;ottica costituzionale. La disciplina sulla trasparenza</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, 2015 fasc. 7-9, 1-11; D. Piccione, voce <em>Riservatezza (disciplina amministrativa)</em>, in <em>Enc. dir</em>., Ann., VIII, Milano, 2015, p. 723 ssI. Nicotra, <em>La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015, fasc. 11, pag. 13, ove il diritto alla protezione dei dati personali viene ricondotto alla riservatezza fondata sull’art. 2 e cost., nel contributo si richiama anche la identica posizione dell’Autorità Garante italiana. Ancora, M. D&#8217;Arienzo, D<em>iritto alla trasparenza e tutela dei dati personali nel d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina dell&#8217;accesso civico</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 2015, 123. Chiarissime in tal senso le indicazioni di M. C. Cavallaro, <em>Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 2015, 121: “<em>Ma, come si è detto, l’accessibilità totale dei documenti amministrativi, che trova nella disciplina dell’accesso civico una tutela specifica, impone una nuova riflessione sull’opposto versante della tutela dei privati: quello della garanzia della riservatezza dei singoli</em>”, pag. 136. Si consideri anche C. Romano, Open data <em>e riutilizzo nel decreto trasparenza: propulsore per la democrazia e lo sviluppo o sfida ulteriore per i diritti fondamentali?</em> in L. Califano, C. Colapietro (a cura di), <em>Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale</em>, Napoli, 2014, p. 264. Inoltre G. Gardini, <em>Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all&#8217;informazione amministrativa?</em> in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2014, 875. M. Asprone – L. Cilmi, <em>diritto di accesso e trasparenza &#8211; privacy e segretezza. principi contrastanti ma complementari per un&#8217;amministrazione pubblica efficiente</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, 2014, fasc. 3-4 pag. 8. A ridosso della riforma del 2013 V. Torano, <em>Il diritto di accesso civico come azione popolare</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 2013, 789, spec. pag. 829 e segg; M. Catricalà, <em>Trasparenza, tutela della riservatezza e forme di Stato</em>, in <em>GiustAmm.it</em>, 2013, fasc. 10; F. Patroni Griffi, <em>La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2013, fasc. 8.<br /> Prima ancora della emanazione del d. legs. n. 33 del 2013 la dottrina assumeva la medesima posizione cfr. per tutti E. Menichetti, <em>La conoscibilità dei dati: tra trasparenza e privacy</em>, in G. Arena e F. Merloni (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, Milano, 2008. Nello stesso volume sono definiti i contenuti fondamentali dela trasparenza, cfr. per tutti F. Merloni, <em>Trasparenza delle istituzioni e principio democratico</em>; G. Arena, <em>Le diverse finalità della trasparenza amministrativa</em>; C. Marzuoli, <em>La trasparenza come diritto civico alla pubblicità.</em></div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> L’affermazione secondo la quale la normativa italiana (ed europea) della <em>data protection </em>rappresenterebbe una positivizzazione legislativa della riservatezza si deve a G. Busia, <em>Riservatezza (diritto alla)</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, Aggiornamento vol. 1, Torino, 2000. La dottrina privatistica che più si è occupata del tema ha chiaramente battuto una strada differente R. Pardolesi, <em>Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità</em>, in Id. (a cura di), <em>Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali</em>, Milano, 2003. Questo assunto si è consolidato anche nella dottrina costituzionalistica, cfr. G. Tiberi, <em>Riservatezza e protezione dei dati personali</em>, in M. Cartabia (a cura di), <em>I diritti in azione</em>, Bologna, 2007, ma anche Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, in <em>Cassazione</em><br /> <em>penale</em>, 2009, 4467 ed Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (II parte)</em>, in <em>Cassazione penale</em>, 2010, 355. Più recentemente G. Finocchiaro, <em>Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati,</em> in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 1.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Si fa riferimento alle Linee Guida ANAC per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016 di data 29 dicembre 2016. Il provvedimento pare postulare: a) un conflitto da comporre tra trasparenza e libertà fondamentali a cui fanno rinvio le disposizioni di <em>data protection</em> “<em>La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato – deve essere effettuato «nel rispetto dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza, all’identità personale [&#8230;]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione</em>”; b) un conflitto da comporre tra trasparenza e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), diritto alla protezione dei dati personali  (art. 8 della Carta dei diritti dell’Unione Europea), e diritti garantiti dalla giurisprudenza della Corte UE (“<em>le comunicazioni di  dati  personali  nell’ambito  del  procedimento  di  accesso generalizzato non   devono   determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi  dell’art.  8 della Convenzione europea per   la   salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle   libertà fondamentali, dell’art.  8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia</em>”); c) un conflitto con le regole di trattamento del nuovo Regolamento (“<em>Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016</em>”). L’utilizzo dei materiali normativi appare corretto, salvo forse il riferimento alle norme sulla <em>data </em>protection delle quali non si chiarisce il valore soltanto strumentale alla tutela delle libertà fondamentali dell’ordinamento costituzionale europeo su cui vedi <em>infra</em>.<br /> Sulle linee guida ANAC vedi E. Furiosi, <em>L&#8217;accesso civico &quot;generalizzato&quot;, alla luce delle Linee Guida ANAC</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 4 – 2017; G. Lentini, <em>Il segreto e la trasparenza: dall&#8217;amministrazione chiusa all&#8217;amministrazione aperta. le tappe dell&#8217;evoluzione dei rapporti tra i pubblici poteri ed i cittadini</em>, in <em>Amministrativ@mente</em>, 2017, fasc. 1-2, 36</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Si tratta dell’ordinanza n. 9828/2017 del Tar Lazio ben descritta nei suoi contenuti da S. Barbareschi, <em>La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell’accesso civico generalizzato</em>, in <em>Federalismi.it</em>¸ fasc. 21, 2017 che richiama gli estremi della vicenda: “<em>In particolare, il giudizio a quo nasce dall’impugnativa, proposta dai dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali, avverso la nota n. 34260/96505 (datata 14 novembre 2016 ed altri provvedimenti similari) del Segretario generale del Garante, con la quale si chiedeva ai ricorrenti di inviare la documentazione necessaria per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Gli obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza amministrativa sono stati oggetto di modifica, per quanto riguarda i dirigenti, da parte del d.lgs. n. 97/2016, che ha equiparato tali oneri a quelli stabiliti per incarichi di politici, di amministrazione, direzione o governo. Nello specifico, oggetto di contestazione è la prescrizione concernente la pubblicazione <a>«</a>c) dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; (&#8230;) f) le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso<a>»</a>. Il Tar, accogliendo la prospettiva dei ricorrenti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione. Inoltre, il Collegio, avvalendosi della previsione di cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 87 del 1953, ha esteso (d’ufficio) la questione di legittimità costituzionale anche al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, limitatamente alla parte in cui dispone che «l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente»</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> In particolare le lettere seguenti dell’articolo che affermano che il trattamento è lecito quando: “<em>e) è necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l&#8217;interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 1</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. il paragrafo 11, il paragrafo 12 ed il paragrafo 14 dell’Ordinanza.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sull’art. 8 CEDU A. Pace, <em>La limitata incidenza della c.e.d.u. sulle libertà politiche e civili in Italia</em>, in <em>Diritto pubblico</em>, 2001, 1; V. Zeno Zencovich, <em>Art. 8</em> <em>Diritto al rispetto della vita privata e familiare</em>, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, <em>Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, Padova, 2001 C. Defilippi, D. Bosi, R. Harvey, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Napoli, 2006; G. Raimondi, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, 2008; P. Santolaya, <em>The Right to a Private and Family Life</em>, in J. García Roca, P. Santolaya (a cura di), <em>Europe of Rights: a Compendium on the European Convention of Human Rights, </em>Boston, 2012;. R. Conti, <em>Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2013, 127; C. Grabenwarter, <em>European Convention on Human Rights: a Commentary</em>, Oxford, Hart, 2013. Sull’ampiezza dei contenuti della figura dell’art. 8 cfr. J. Velu, <em>The European Convention on Human Rights and the rights to respect for private life, the home and communications</em>, in A. H. Robertson (a cura di), <em>Privacy and Human Rights</em>, Manchester, 1973.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sulla disposizione cfr. T. Groppi, <em>Art. 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare</em>, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), <em>L’Europa dei diritti</em>, Bologna, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Per questa evoluzione normativa sia consentito rinviare a F. Midiri, <em>La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 5 – 2016. Per il riconoscimento costituzionale in ambito europeo del diritto alla protezione dei dati personali cfr. E. Battaglia, G. Di Federico, <em>La Carta dei diritti e la tutela della riservatezza</em>, in L. S. Rossi (a cura di), <em>Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</em>, Milano, 2001; F. Pizzetti, <em>La privacy come diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona</em>, in P. Bilancia, M. D’amico (a cura di), <em>La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona</em>, Milano, 2009; M. Murgo, <em>Diritti di libertà</em>, in P. Gianniti (a cura di), <em>I diritti fondamentali nell’Unione Europea</em>, Bologna, 2013, 778; B. Cortese, <em>La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell’unione europea dopo il trattato di Lisbona</em>, in <em>Diritto dell’Unione Europea</em>, 2013, 313.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Sul contenuto dell’art. 52 della Carta e sulla sua efficacia “orizzontale” riferita a tutti i diritti fondamentali tutelati cfr. P. Mori, <em>La &quot;qualità&quot; della legge e la clausola generale di limitazione dell&#8217;art. 52, par. 1, della carta dei diritti fondamentali dell’UE</em>, in <em>Il Diritto dell&#8217;Unione Europea</em>, 2014, 243. L’Autrice fornisce ampie indicazioni sulla posizione della Giurisprudenza europea riconducibili alla seguente notazione: “<em>Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di certezza del diritto, che è considerato un corollario del principio di legalità, comporta che la legge risponda a particolari requisiti qualitativi, nel senso che essa deve essere formulata in termini sufficientemente chiari e precisi per delimitare la discrezionalità dell’autorità pubblica. Evidentemente, una legge che conferisce un potere discrezionale non è in quanto tale incompatibile con quei requisiti, purché l’estensione e le modalità di esercizio di tale potere siano precisati con sufficiente chiarezza, tenuto conto dell’obiettivo voluto, in modo tale cioè da fornire all’individuo un’adeguata protezione contro interventi arbitrari</em>”, cit. pag. 255. Sulla disposizione in generale T. Groppi, <em>Commento all’art. 52 Portata dei diritti garantiti</em>, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), <em>L’Europa dei diritti</em>, Bologna, 2001. Sul principio generale di proporzionalità nel diritto comunitario G. Tesauro, <em>La ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria</em>, Napoli, 2012, in specie p. 43 ss</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sull’art. 8 F. Donati, <em>Commento all’art. 8 Protezione di dati di carattere personale</em>, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), <em>L’Europa dei diritti</em>, Bologna, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cfr. l’art. 6 della direttiva che recita: “<em>1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: a) trattati lealmente e lecitamente; b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati; e) conservati in modo da consentire l&#8217;identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici. 2. Il responsabile del trattamento e tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1</em>”. Per la descrizione, tra l’altro, di queste norme cfr. S. Russo, <em>Il trattamento dei dati personali</em>, in S. Russo, R. Scavizzi, <em>Manuale di diritto comunitario dell’informatica</em>, Milano, 2010; M. Spatti, <em>Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali</em>, in N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), <em>Profili di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione</em>, Napoli, 2004.; V. Grippo, <em>Il quadro sovranazionale e i modelli stranieri</em>, in A. Clemente (a cura di), <em>Privacy</em>, Padova, 1999, 181; L. Mezzetti, <em>La direttiva 95/46/ce: un nuovo statuto delle libertà informatiche per i cittadini europei?</em>, in <em>Archivio Giuridico</em>, 1997, 71; R. Delfino R., <em>La direttiva 95/46</em>, in <em>Contratto e impresa Europa</em>, 1996, 888. Nella letteratura straniera per tutti, C. Kuner, <em>European data protection law: corporate compliance and regulation</em>, Oxford, Oxford University Press, 2007; D. Bainbridge, <em>EC Data Protection Directive</em>, London, Butterworths, 1996</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. art. 7 della direttiva che recita: “<em>Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure b) è necessario all&#8217;esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all&#8217;esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure d) è necessario per la salvaguardia dell&#8217;interesse vitale della persona interessata, oppure e) è necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l&#8217;interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 1</em>”. La norma impone una serie di condizioni di liceità di trattamento tutte equiordinate per la dottrina A. Di Martino, <em>La protezione dei dati personali</em>, in S. P. Panunzio (a cura di), <em>I diritti fondamentali e le corti in Europa</em>, Napoli, 2005, 408 e segg…; R. Imperiali D’afflitto, <em>La direttiva comunitaria sulla privacy informativa</em>, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, 1995, 584, 578 e P. Pallaro, Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell’Unione Europea, Milano, 2002, 102. Contra A. Dassi, La direttiva ce 95/46 del 24 ottobre 1995 sulla protezione dei dati personali e la direttiva ce 96/9 dell’11 marzo 1996 sulle banche dati, Responsabilità civile e previdenza, 1997, 600, secondo la quale il principio del consenso sarebbe il cardine della normativa. Pare assumere una posizione contraria M. Migliazza, Profili internazionali ed europei del diritto all’informazione e alla riservatezza, Giuffrè, 2004, che afferma conseguentemente che la normativa sarebbe “<em>strettamente correlata al funzionamento del mercato interno comunitario, per cui la privacy costituisce un diritto disponibile da parte del suo titolare, in funzione di un incremento della diffusione e dell’uso delle moderne tecnologie, intese sia come servizi che come merci</em>”, pag. 41. Negli stessi termini V.  Colcelli, <em>La protezione di dati personali. Profili ricostruttivi tra mercato interno e ordinamento nazionale</em>, <em>Diritto e processo</em>, 2014, 411, pag. 429. Particolare attenzione ha suscitato il presupposto di liceità rappresentato dal consenso dell’interessato, G. Pellicanò, <em>I casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali</em>, in <em>Diritto dell’informazione e dell’informatica</em>, 1998, 933; E. Kosta, <em>Consent in European Data Protection Law</em>, Nijhoff,, 2013; R. Brownsword, <em>Consent in Data Protection Law: Privacy, Fair Processing and Confidentiality</em>, in S. Gutwirth, Y. Poullet, P. De Hert, J. Nouwt, C. De Terwangne (a cura di), <em>Reinventing data protection?</em>, Dordrecht, 2009. Critica la funzione di presupposto fondamentale rappresentato dal consenso <em>B. J. KOOPS</em>, <em>The Trouble with European Data Protection Law</em>, in <em>International Data Privacy Law</em>, 2014, 250. Naturalmente c’è invece chi ritiene che la normativa sia legata alla condizione fondamentale del consenso e considera le altre condizioni come semplici deroghe al consenso, poi, però, rileva che il quadro delle deroghe risulta eccessivamente ampio, cfr. M. Spatti, <em>Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali</em>, in N. PARISI e D. RINOLDI (a cura di), <em>Profili di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione</em>, Napoli, 2004, 168.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Nonostante le apparenze la norma europea dell’art. 8 della direttiva si limita a porre standard di protezione più ampi per i dati sensibili attraverso una norma come al solito macchinosa che: a) vieta il trattamento dei dati sensibili (definiti particolari categorie di dati che rivelano l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l&#8217;appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale); ammette deroghe in particolari casi che ricalcano le condizioni di liceità del trattamento dei dati ordinari; c) consente agli Stati di prevedere deroghe ulteriori prevedendo garanzie ulteriori. Cfr. l’art. 8: “<em>1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l&#8217;appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora: a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell&#8217;incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un&#8217;associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell&#8217;ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l&#8217;associazione o l&#8217;organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria. 3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un&#8217;altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente. 4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell&#8217;autorità di controllo. 5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell&#8217;autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell&#8217;autorità pubblica</em>”.<br /> Nell’ordinamento italiano il modello si è tradotto nella previsione di poteri autorizzativi generali in materia come garanzia ulteriore per l’utilizzo dei dati già facoltizzato in una serie di casi. Si tenga conto che il modello, come vedremo è ulteriormente specificato per il trattamento dei dati sensibili ad opera dei soggetti pubblici. Per un’analisi specifica del trattamento dei dati sensibili nella legge 31 dicembre 1996 n. 675 direttamente attuativa della direttiva cfr. J. Monducci, <em>Diritti della persona e trattamento dei dati particolari</em>, Milano, 2003 e per la disciplina del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti J. Monducci, <em>Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica</em>, Bologna, 2013; R. Gamberale, <em>Il trattamento dei dati sensibili</em>, in R. Panetta (a cura di), <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, Milano, 2006.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Si tratta dell’art. 5 relativo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, dell’art. 6 relativo alle condizioni di liceità e dell’art. 9 relativo al trattamento di particolari categorie di dati personali. Su queste disposizioni nel nuovo regolamento europeo cfr. G. Finocchiaro, <em>Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali</em> e F. Bravo, <em>Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali</em>, in G. Finocchiaro (a cura di), <em>Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali</em>, Bologna, 2017; G. Finocchiaro, <em>Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati</em>, op. cit.; G. G. Codiglione, <em>Risk-based approach e trattamento dei dati personali</em>, in S. Sica, V. D’antonio, G. M. Riccio, <em>La nuova disciplina europea della privacy</em>, Padova, 2016; in termini generali F. Pizzetti, <em>Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali</em>, Torino, 2016; M. Bassini, <em>La svolta della privacy europea: il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati personali</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2016, 588. In particolare, sulla condizione di liceità determinata dalla esecuzione di un compito di interesse pubblico e quindi sul principio di finalità del trattamento anche con riferimento alle regole del d. legs. n. 33 del 2013 cfr. R<em>. </em>Senigaglia,<em> Reg. UE 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 1023. In generale sulle condizioni di liceità e sulle modalità di trattamento F. Piraino, <em>Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 369. Sul trattamento di particolari categorie di dati cfr. M. Granieri, <em>Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel reg. UE 2016/679</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 165.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> È bensì vero che parte della dottrina ritiene che il principio di ragionevolezza trasparirebbe dalle regole della <em>data protection </em>ma si tratterebbe, da un lato, di un principio nuovo contenuto nel Regolamento del 2016 e non nella Direttiva, come ritengono i Giudici, dall’altro, si tratta di un principio collocato in norme marginali e non caratterizzante i meccanismi generali di protezione. Cfr. G. Finocchiaro, <em>Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati</em>, op. cit.: “<em>Il termine “ragionevole” e il termine “ragionevolmente” ricorrono frequentemente nel regolamento: a partire dall’individuazione dei dati anonimi del considerando n. 26 fino all’art. 17 sul diritto all’oblio e alle disposizioni in materia di sicurezza già citate</em>”, pag. 16.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Sul principio della ragionevolezza utilizzata dalla giurisprudenza (costituzionale) per valutare le norme (legislative) la bibliografia è molto ampia. In questa sede appare utile fare riferimento (anche per le indicazioni bibliografiche) a A. Cerri, <em>Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza nel diritto</em>, in <em>Diritto Pubblico</em>, 2016, 625 ed a C. Salazar, <em>Crisi economica e diritti fondamentali</em>, in <em>Rassegna Parlamentare</em>, 2013, 785; per un’analisi giurisprudenziale M. Cartabia, <em>I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana</em>, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013. Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, in: <em>http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf</em>; G. Tesauro, <em>La ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria</em>, Napoli, 2012. Per una ricostruzione contenutistica del concetto nella dimensione della valutazione delle Corti europee delle norme in materia di diritti fondamentali G. Romeo, <em>La comparazione degli argomenti in tema di diritti: le trasformazioni del giudizio di ragionevolezza</em>, in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo</em>, 2017, 279. Secondo l’Autrice: “<em>Il principio di ragionevolezza può essere impiegato secondo una molteplicità di schemi argomentativi. Innanzitutto, esso racchiude in sé una serie di altri principi che entrano in gioco nel giudizio, talora impiegati in modo autonomo e talaltra combinati nell’argomentazione delle corti. Ragionevolezza, infatti, significa, nel senso che implica: a) razionalità; b) proporzionalità-adeguatezza (o proporzionalità in senso stretto); c) congruenza; d) pertinenza; e) necessità dell’intervento legislativo”. Secondo l’A. la Corte costituzionale italiana finisce per ricondurre la ragionevolezza “nei termini di un principio il quale chiede alla norma di essere valida e corretta sulla base di una serie di criteri che vivono in un rapporto di mutua implicazione, senza che sia dato comprendere quale ne sia il contenuto specifico. Un buon modo per sciogliere questa ambiguità è innanzitutto quello di distinguere gli usi del principio di ragionevolezza, differenziando almeno due declinazioni del giudizio fondato sulla sua applicazione. La prima coincide con la ragionevolezza interpretata come veste procedurale del principio di eguaglianza. La seconda si identifica, invece, con quella ricostruzione del principio in parola che lo rende valore onnicontrollante, ovvero principio che informa l’ordinamento nel suo complesso.</em>” (pagg. 283, 284, 285). La posizione del Tar Lazio pare essere riconducibile alla prima.<br /> Con riferimento, invece, al sindacato di proporzionalità (come tecnica di bilanciamento di interessi) con riferimento ad interventi legislativi nazionali in grado di incidere sui diritti fondamentali nella giurisprudenza internazionale e sovranazionale si veda recentemente P. De Sena, <em>Proportionality and human rights in international law: some&#8230; &quot;utilitarian&quot; reflections</em>, in <em>Rivista di diritto internazionale</em>, 2016, 1009. Ma si veda anche per la definizione del principio G. De Minico, <em>Internet and fundamental rights in time of terrorism</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2015, 4, 10.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si consideri, a questo proposito, che la Corte di Giustizia ha annullato proprio una direttiva in materia di <em>data retention</em> ritenendola lesiva del principio di proporzionalità. In questo modo pare contraddire l’assunto dei Giudici italiani che, facendo invero riferimento alla direttiva 46/95, ritengono che la proporzionalità della compressione dei diritti fondamentali della persona sia un elemento essenziale delle regole europee di <em>data protection</em>. Sulla sentenza che valorizza il principio di proporzionalità della compressione legislativa dei diritti cfr. G. Tiberi, <em>La corte di giustizia sulla conservazione dei dati: la protezione dei diritti fondamentali nel &quot;dopo-Lisbona&quot;</em> (Nota a CGUE Grande sezione 8 aprile 2014 (cause riunite C-293/12 e C-594/12)), in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2014, 719, ma anche E. Colombo, <em>&quot;data retention&quot; e corte di giustizia: riflessioni a prima lettura sulla declaratoria di invalidità della direttiva 2006/24/ce</em>, in <em>Cassazione penale</em>, 2014, 2705 ed O. Pollicino, <em>Diritto all&#8217;oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy</em>, in <em>Giurisprudenza Costituzionale</em>, 2014, 2949.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. il paragrafo 15 dell’Ordinanza.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Per questa qualificazione del diritto sia consentito rinviare a F. Midiri, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, Napoli, 2017, pag. 53 e segg.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> La dottrina italiana si è occupata delle condizioni di liceità del trattamento e delle modalità di trattamento all’entrata in vigore della legge n. 679 del 1996, attuativa della Direttiva 46/95. Cfr. C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, in V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich (a cura di), <em>Trattamento dei dati e tutela della persona</em>, Milano, 1998; G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, Milano, 1997; C. Cossu, <em>Il diritto alla riservatezza nel nuovo diritto delle banche dati</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 1997, 362; F. Bocchini, <em>La legge 675 e la tutela amministrativa dei diritti della persona umana</em>, in <em>Rivista notariato</em>, 1998, 141; G. Pellicanò, <em>I casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali</em>, in <em>Diritto dell’informazione e dell’informatica</em>, 1998, 933; G. Vettori, <em>Privacy e diritti dell’interessato</em>, in <em>Responsabilità civile e previdenza</em>, 1998, 885; S. Patti<em>, Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali</em>, in <em>Rivista di diritto civile</em>, 1999, 455; A. Di Majo, <em>Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela</em>, in <em>Studi in onore di Rescigno</em>, II, Milano, 1998; G. Comandè, <em>Privacy informatica prospettive e problemi</em>, in <em>Danno e responsabilità</em>, 1997, 140. Sulle modalità del trattamento nella legge del 1996 E. Losano, <em>Commento all’art. 9</em>, in E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno Zencovich (a cura di), <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, Padova, 1997; A. Barba, <em>Le modalità del trattamento</em>, V. Cuffaro, V. Ricciuto (a cura di), <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, Torino, 1997.<br /> Per le analisi successive all’entrata in vigore del d. legs. n. 196 del 2003, anch’esso attuativo della direttiva 46/95 cfr. per le condizioni di liceità del trattamento J. Monducci, <em>Le condizioni di liceità del trattamento dei dati</em>, in J. Monducci, G. Sartor (a cura di), <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</em>, Padova, 2004; G. M. Riccio, <em>Commento agli art. 23-27</em>, in S. Sica, P. Stanzione (a cura di), <em>La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196</em>, Bologna, 2005; L. Bozzi, <em>Le regole generali per il trattamento dei dati</em> e S. M. Meloni, <em>Il trattamento dei dati da parte di soggetti privati: la disciplina del consenso</em>, in V. Cuffaro, R. D’orazio, V. Ricciuto (a cura di), <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, Torino, 2007; S. Kirschen, <em>Il codice della privacy, fra tradizione ed innovazione</em> in R. Panetta (a cura di), <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, Milano, 2006. Per le modalità di trattamento G. Finocchiaro, <em>Privacy e protezione dei dati personali</em>, Bologna, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Sul modello di protezione dei dati sensibili nella normativa italiana attuativa della Direttiva del 1995 cfr. per tutti J. Monducci, <em>Diritti della persona e trattamenti dei dati particolari</em>, Milano, 2003, e Id., <em>Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica</em>, Bologna, 2013, ma anche R. Gamberale, <em>Il trattamento dei dati sensibili</em>, in R. Panetta, <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, op. cit. Per una descrizione della nuova disciplina del Regolamento cfr. M. Granieri, <em>Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel reg. UE 2016/679</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 165. Si tenga conto, in ogni caso, che l’impianto complessivo della Direttiva è naturalmente confermato dal Codice domestico sul trattamento dei dati personali del 2003 che, in questa parte, pare potere essere mantenuto nonostante l’entrata in vigore delle norme del Regolamento del 2016. Quest’ultima fonte, da un lato, si pone in linea di continuità con la direttiva nella materia dei dati sensibili, dall’altro consente alle legislazioni nazionali una attività di implementazione delle regole generali europee (cfr. a questo proposito l’art. 10 del Regolamento menzionato nel testo).</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sulla inammissibilità di questo tipo di azione di regolazione proprio in materia di trasparenza cfr. provvedimento del Garante “<em>Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati</em>” 27 del 15 maggio 2014, che fa riferimento al d. legs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nella sua versione precedente ai decreti attuativi della c. d. Riforma Madia (in particolare al D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 9728). Il provvedimento si spinge a limitare alcune forme di utilizzo (e di riutilizzo tramite internet) dei dati già espressamente consentite dal legislatore a fini di trasparenza contestando l’utilità dello stesso sfruttamento delle informazioni per realizzare obiettivi di <em>open government</em>. In questo modo l’amministrazione ostacola la realizzazione, nelle modalità indicate dal legislatore, dello stesso valore della trasparenza. Sul provvedimento si consideri E. Carloni, <em>Le Linee guida del Garante: protezione dei dati e protezione dell’opacità</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2014, 1113. Per analoghi provvedimenti del Garante in altre materie sia consentito F. Midiri, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, op. cit., pag. 269 e seguenti ove queste manifestazioni provvedimentali vengono ritenute viziate per eccesso di potere.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Si considerino, per tutte, le norme del Regolamento del 2016 di cui agli artt. 13 e 14 (per l’informativa all’interessato), all’art. 32 (per le misure di sicurezza), all’art. 37 (per il responsabile della protezione dei dati), agli artt. 15, 16, 17 e 18 (per i diritti degli interessati). Sui diritti dell’interessato cfr. F. Piraino, <em>Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 369; A. Ricci, <em>I diritti dell’interessato</em>, in G. Finocchiaro, <em>Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali</em>, op. cit. Sulle misure di sicurezza A. Mantelero<em>, Il nuovo approccio della valutazione del rischio nella sicurezza dei dati.  valutazione d’impatto e consultazione preventiva (artt. 32-39)</em>, <em>ivi</em>. Sul responsabile della sicurezza dei dati A. Avitabile, <em>Il data protection officer</em>, <em>ivi</em> e G. M. Riccio, <em>Data protection officer e altre figure</em>, in S. Sica, V. D’Antonio, G. M. Riccio, <em>La nuova disciplina europea della privacy</em>, op. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Si consideri a questo proposito che la Direttiva tutelava oltre ai diritti inviolabili richiamati collettivamente il diritto alla vita privata, cfr. art. 1 “1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali”. La dottrina ha da subito affermato che i diritti fondamentali sono il vero oggetto di tutela della direttiva, cfr. V. Zeno-Zencovich, <em>Una lettura comparatistica della l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</em>, 1998, 733. Nel regolamento del 2016 lart. 1 comma 2 afferma che “<em>Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali</em>”. Sparisce il riferimento alla tutela della vita privata solo perché, nel processo di costituzionalizzazione europea, diritto al trattamento dei dati personali e diritto alla vita privata divengono situazioni soggettive distinte ed autonome (cfr. artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti dell’Unione Europea). La nuova fonte di <em>data protection </em>riflette questo mutamento.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Si consideri l’art. 1, comma 1 del Regolamento del 2016: “<em>Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati</em>”. Su questo tema sia consentito rinviare a F. Midiri, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>¸ op. cit., pag. 65 e segg.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> A questo proposito destano perplessità le stesse regole del d. legs. n. 33 che impongono il rispetto dei “principi” della data protection e non di tutte le prescrizioni di dettaglio. Tali regole, oltre che disattendere il rispettivo ruolo delle due normative, sono anche anticomunitarie (ed andranno disapplicate) perché confliggono con il nuovo Regolamento europeo in materia che si impone direttamente ed integralmente (non solo nei suoi principi) in tutti gli ordinamenti nazionali. Cfr. art. 7 bis Riutilizzo dei dati pubblicati: “<em>1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche&#8217; il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell&#8217;articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali</em>”. Sulla questione del riutilizzo dei dati prima del d. legs. n. 33 cfr. B. Ponti, <em>Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici</em>, in B. Ponti (a cura di), <em>Il regime dei dati pubblici</em>, Rimini, 2008; P. Patrito, F. Pavoni, <em>La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto di vista del diritto amministrativo: prime riflessioni</em>, in <em>Il Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica</em>, 2012, 87. Sottolinea la problematicità con riferimento alla protezione dei dati personali del nuovo regime della trasparenza (prima della riforma del 2016) S. Vaccari, <em>Il difficile bilanciamento tra &quot;favor&quot; per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2015, 151</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Si consideri la bibliografia alle prime tre note di questo contributo e in particolare M. C. Cavallaro, <em>Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati</em>, op. cit.; I. Nicotra, <em>La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio</em>, op. cit.; F. De Leonardis, <em>Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatezza: verso una trasparenza di tipo &quot;funzionale&quot;</em>, op. cit.; L. Califano, <em>Trasparenza e privacy nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento costituzionale </em>op. cit.. Inoltre S. Vaccari, <em>Il difficile bilanciamento tra &quot;favor&quot; per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013</em>, op. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Corte europea diritti dell&#8217;uomo, Grande Camera, sent. 5 settembre 2017, n° 61496/08, in <em>Rivista di Diritto Internazionale</em> 2017, 4, 1201. La sentenza decide in maniera restrittiva un caso in cui i Giudici di prime cure avevano affermato la legittimità del controllo datoriale delle e-mail aziendali cfr. Corte europea diritti dell&#8217;uomo sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, in <em>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</em>, 2016, 284 con nota di C. Criscuolo, <em>Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging aziendale</em>. Su quest’ultima sentenza cfr. A. Ingrao, <em>Il “cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, B?rbulescu vs. Romania, in attesa della pronuncia della Grande Camera</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale</em>, fasc. 3, 2016; e A. Lombardi, <em>Il potere di controllo del datore di lavoro alla luce della giurisprudenza CEDU. Riflessioni a margine della sentenza B?rbulescu</em>, in <em>http://diritti-cedu.unipg.it/download/1149</em>.<br /> La Corte ha utilizzato il parametro della tutela della via privata (art. 8 CEDU) anche per proteggere una persona particolarmente nota da pubblicazioni relative alla sfera della sua intimità. cfr. Corte europea dei diritti dell&#8217;Uomo, sent. 21 febbraio 2017 (Rubio Dosamantes c. Spagna) ric. n. 20996/10, in <em>Federalismi.it</em>, FOCUS &#8211; Human Rights N. 1 &#8211; 13/03/2017. Ancora la Corte ha recentemente censurato la violazione del medesimo diritto con riferimento alla legislazione estone che impone la pubblicazione in documenti ufficiali della attività prestata in passato dai propri cittadini per i servizi segreti sovietici (KGB) indipendentemente dall’importanza del ruolo (nel caso di specie di autista). In questo caso la Corte applica sia l’art. 8 CEDU che il principio di proporzionalità. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 3 settembre 2015 (Sõro v. Estonia) ric. n. 22588/08, in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156518.<br /> Talvolta, invece, in forza dello stesso apparato interpretativo non è stata ritenuta lesiva della sfera privata la comunicazione di dati bancari all’amministrazione fiscale di un altro Paese. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 22 dicembre 2015, (G.S.B. c. Suisse) ric. n. 28601/11.<br /> Occorre considerare che la stessa Corte ha talvolta utilizzato una differente strategia interpretativa proprio in materia di trasparenza dei dati pubblici. Più precisamente, ha affermato che il diniego di accesso a dati pubblici (considerato attuazione dell’art. 10 CEDU sulla libertà di espressione consapevole ed informata) fosse non ammissibile perché non “proporzionato” alle ragioni di interesse pubblico che il legislatore nazionale intendeva perseguire. In sostanza si procede ad un giudizio di proporzionalità in sé delle misure piuttosto che su un bilanciamento di posizioni soggettive contrapposte. Cfr. Corte europea dei Diritti dell’uomo, Grande camera, sent. 8 novembre 2016 (Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria), ric. n. 18030/11, sulla quale E. Carpanelli, S<em>ul diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico detenute dallo stato: alcune riflessioni critiche a margine della sentenza della corte di Strasburgo nel caso &quot;Magyar Helsinki Bizottság C. Ungheria&quot;</em>, in <em>Osservatorio costituzionale</em>, 2017, 2, 16.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. Corte giustizia UE, sez. II, sent. 9 marzo 2017, n. 398, in <em>Foro italiano</em>, 2017, 4, IV, 165 con nota di R. Pardolesi, <em>Non c&#8217;è diritto all&#8217;oblio per i dati personali nel registro delle imprese. o forse sì</em>. Sulla sentenza A. Mantelero, <em>La corte di giustizia su pubblici registri e c.d. &quot;right to be forgotten&quot;</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2017, 1618; M. Pappalardo, <em>L&#8217;accesso al registro delle imprese tra garanzia di trasparenza e diritto all&#8217;oblio</em>, in <em>Le Società</em>, 2017, 827; G. Arcella, <em>Il diritto all&#8217;oblio per i dati personali cede rispetto alle esigenze di pubblicità legale</em>, in <em>Notariato</em>, 2017, 318.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cfr. Corte giustizia UE, sez. II, sent. 9 marzo 2017, n. 398, cit., par. 57. Si tenga conto che l’esito del giudizio è stato quello di ritenere proporzionate e ragionevoli le norme legislative che impediscono l’esercizio del diritto alla cancellazione delle annotazioni dei registri. Infatti la Corte ha stabilito da un lato che le scelte in materia di trasparenza sono attribuite in via esclusive al legislatore nazionale e, dall’altro lato, che gli interessi pubblici perseguiti risultavano prevalenti sulle ragioni della impenetrabilità della sfera personale.<br /> Si consideri che la posizione della Corte converge con quella di parte della dottrina italiana che si è occupata del diritto all’oblio, recentemente positivizzato nel regolamento del 2016 (art. 17), e che afferma che: “<em>Sarebbe un imperdonabile impoverimento legare il diritto alla cancellazione, ora solennemente consacrato all’art. 17, soltanto all’autodeterminazione informativa e all’esigenza di controllo sulle informazioni personali. È noto, infatti, che il diritto all’oblio ha una nobile origine dottrinale e giurisprudenziale, intimamente connessa al rispetto della dignità e dell’identità personale</em>”, A. Thiene, <em>Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2017, 410, cit. pag. 429.<br /> Medesimo metodo, poi, è stato utilizzato dalla Corte in un’altra celebre sentenza (<em>Google Spain</em>) nella quale è stato imposto ad un motore di ricerca internet limiti alla pubblicazione di link verso pagine contenenti informazioni personali. Gli obblighi in capo ai soggetti dediti allo sfruttamento delle informazioni sono stati desunti non solo dalla direttiva 46/95 ma soprattutto facendo riferimento inscindibile all’art. 7 ed all’art. 8 della Carta dei diritti dell’Unione che garantiscono la vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. Anche in questo caso, quindi, il solo diritto alla protezione dei dati personali (e la connessa normativa di regolamentazione) non possono condurre da soli – nonostante il riferimento costante alle norme della <em>data protection</em> –  alla piena tutela delle libertà fondamentali.  Occorre quindi fare riferimento diretto anche alle norme costituzionali che le riconoscono in via sostanziale ed a cui le regole della protezione dei dati fanno rinvio. Cfr. Corte giustizia UE, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, n. 131 in <em>Giurisprudenza Costituzionale</em> 2014, 3, 2946 ed in <em>Foro italiano</em>, 2014, IV, c. 295 ss., con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, <em>Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle</em>. Sulla sentenza cfr. per tutti G. Resta e V. Zeno Zencovich (a cura di), <em>Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google</em><br /> <em>Spain</em>, Roma, 2015. Alcuni interpreti, con riferimento a questa sentenza hanno affermato che la Corte “<em>sembra aver ripreso, pur senza citarne  precedenti  giurisprudenziali,  lo  stesso  metodo  di valutazione della Corte EDU quanto alla ponderazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita famigliare) e 10 (libertà d’espressione) CEDU</em>” che sono state citate alla nota precedente, cfr. S. Crespi, <em>Diritti fondamentali, corte di giustizia e riforma del sistema UE di protezione dei dati</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</em>, 2015, 819, cit. 825. Considera che il riferimento principale della sentenza è il combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti dell’Unione Europea cfr. D. Granara<em>, il fronte avanzato del diritto alla riservatezza</em>, in<em> Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</em>, 2015, 897 spec. pag. 912. Negli stessi termini G. Finocchiaro, <em>La giurisprudenza della corte di giustizia in materia di dati personali da &quot;google spain&quot; a &quot;schrems&quot;</em>, in <em>Il Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica</em>, 2015, 779, ove si considera il medesimo approccio della Corte anche nella sentenza Corte giustizia UE, grande sezione, sent. 8 aprile 2014, n. 293, in <em>Giurisprudenza Costituzionale</em>, 2014, 3, 2948 che afferma “<em>La direttiva 2006/24 non prevede alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l&#8217;accesso delle autorità nazionali competenti ai dati e il loro uso ulteriore a fini di prevenzione, di accertamento o di indagini penali riguardanti reati che possano, con riguardo alla portata e alla gravità dell&#8217;ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, essere considerati sufficientemente gravi da giustificare siffatta ingerenza. Ne consegue che la direttiva, non prevedendo norme chiare e precise che regolino la portata dell&#8217;ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, comporta un&#8217;ingerenza nei suddetti diritti fondamentali di vasta portata e di particolare gravità nell&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione, senza che siffatta ingerenza sia regolamentata con precisione da disposizioni che permettano di garantire che essa sia effettivamente limitata a quanto strettamente necessario</em>” (par. 65).<br /> La dottrina ha considerato nella giurisprudenza più recente della Corte questo metodo di tutela delle persone attraverso un riferimento cumulativo ed indifferenziato agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti dell’Unione Europea <a>– </a>ritenuto evidente nella sentenza Google Spain – ed ha affermato: “<em>Nella giurisprudenza precedente al terribile “uno/due” di Lussemburgo costituito dalle decisioni in tema di data retention e diritto all&#8217;oblio, può identificarsi … una … caratterizzazione nella giurisprudenza rilevante… un approccio per così dire omnicomprensivo dei giudici comunitari alla protezione della privacy, volto a fare un riferimento spesso cumulativo agli artt. 7 e 8 della Carta senza fare emergere con chiarezza l&#8217;autonomia concettuale del diritto alla protezione dei dati personali rispetto al classico diritto al rispetto della vita privata</em>”. Cfr. O. Pollicino, U<em>n &quot;digital right to privacy&quot; preso (troppo) sul serio dai giudici di lussemburgo? il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di nizza nel &quot;reasoning&quot; di &quot;Google Spain&quot;</em>, in <em>Il Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica</em>, 2014, 569, cit. 573. L’autore fa riferimento alle sentenze Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-92/09 e C-93/09, Volker and Markus Schelke, par. 52 ed afferma “<em>Altro passaggio che testimonia l&#8217;attitudine della Corte di giustizia ad una piuttosto indifferenziata lettura degli artt. 7 ed 8 è quello in cui, nella pronuncia appena richiamata si legge espressamente che gli articoli 7 e 8 della Carta sono strettamente legati al punto da poter essere considerati come integranti un «?diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali (par. 52)</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Si tratta delle norme del d. legs. n. 33 commentate da B. Ponti, <em>La trasparenza e i suoi strumenti: dalla pubblicità all’accesso generalizzato</em>, da E. Carloni, <em>Il bilanciamento tra trasparenza e privacy</em>, e da M. Caporale, <em>Trasparenza, accesso civico e riutilizzo dei dati pubblicati. I limiti a tutela di interessi pubblici rilevanti</em>, tutti in B. Ponti (a cura di), <em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni</em>, op. cit.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-conflitto-tra-trasparenza-e-protezione-dei-dati-personali/">Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a></p>
<p>   Sommario: 1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento. – 2. Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio.  – 3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica – 4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica. – 5.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a></p>
<p> <br />  Sommario: 1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento. – 2. Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio.  – 3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica – 4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica. – 5. Conclusioni: il modello perequativo e gli accordi pubblico – privato quali strumenti per garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni nell’ambito della potestà pianificatoria.<br />  <br /> <strong><em>1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento</em></strong><br />  <br /> Nell’impianto del Titolo V parte II della Costituzione, non è azzardato sostenere che la disposizione di cui alla lettera m) del comma secondo dell’articolo 117 Cost., si distingua per la sua maggiore innovatività ed originalità, elementi da cui discendono, probabilmente, tutte le difficoltà interpretative ed applicative di cui si vuole dar contezza.<br /> Per la dottrina maggioritaria la suddetta disposizione postula la concreta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale nel nostro ordinamento costituzionale.<br /> Essa garantisce, infatti, l’attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 5 Cost., in conformità con i principi ispiratori della riforma “<em>quasi federalista</em>” dello Stato<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> equilibrando, al contempo, la legittima necessità di differenziazione con l’imprescindibile ossequio del principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Occorre, tuttavia, precisare come la differenziazione non debba essere vista di per sé come un disvalore, considerato che strumenti come quello della “<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</em>” hanno la precipua finalità di contenere gli effetti negativi insiti nella differenziazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Quest’ultima, infatti, deve essere ritenuta un valore che, al pari dell’uguaglianza, nella misura in cui consente di lavorare sui contesti reali della disuguaglianza, sulla peculiarità del bisogno e previene le inevitabili disparità che sono discendono dall’esercizio discrezionalità amministrativa.<br /> Va, quindi, guardato con estrema attenzione il ruolo guadagnato dalle Regioni nelle dinamiche di garanzie dei diritti e dell’eguaglianza (sostanziale), atteso che il rischio di scivolamento verso il basso delle attuali condizioni viene bilanciato dalla prospettiva di adattamento delle politiche sociali e civili alle complesse e mutevoli manifestazioni dell’istanza personalista.<br /> L’impianto del testo costituzionale di cui all’art. 117, 2°comma lett. <em>m</em>) costituzionalizza il concetto di livello essenziale, privilegiando senz’altro il profilo che attiene all’esercizio dei diritti, e dunque alla relativa fruizione delle prestazioni.<br /> L’espressione ricorre sia all’art. 117, il cui comma secondo lettera m) riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quanto nell’ art. 120 comma secondo, il quale attribuisce al Governo poteri sostitutivi in presenza di diverse circostanze, tra cui quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.<br /> Appare, pertanto, evidente come il nuovo titolo V della Costituzione riprenda il Grundgesetz tedesco, se pur utilizzato in un diverso contesto costituzionale.<br /> L’art. 120 Cost. prevede, infatti, poteri sostitutivi di carattere amministrativo – secondo quanto disposto dall’art. 120, 2°comma Cost., l’intervento statale di natura sussidiaria può verificarsi nelle ipotesi in cui “<em>lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”</em> – contemplando, con riferimento ai poteri sostitutivi del Governo, un’espressa previsione anche per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.<br /> La significativa dicitura “<em>unità giuridica ed economica</em>” è, peraltro, contenuta nel testo dell’articolo 72 della Cost. Tedesca, il quale disciplina la legislazione concorrente.<br /> Nel contesto costituzionale tedesco, infatti, il mantenimento-promozione e il rafforzamento dell’unità giuridica ed economica sono individuati come obiettivi di primaria importanza, il cui perseguimento può legittimare finanche l’esclusione della potestà legislativa dei Lander.<br /> D’altronde, l’obiettivo è quello di creare nel territorio federale condizioni di vita analoghe.<br /> La creazione di condizioni di vita analoghe nel territorio federale ha rappresentato da sempre tratto distintivo della Germania federale occidentale, improntata sui valori della coesione sociale e connotata dall’idea basilare di Stato retto da un’economia sociale di mercato con la precipua finalità di evitare insostenibili difformità nel livello delle condizioni generali di vita dei suoi cittadini.<br /> Tuttavia, in tale delineato contesto le differenze tra l’ordinamento tedesco e quello italiano sono notevoli, considerato che l’esigenza dell’unità giuridica ed economica invocata dall’art. 72 sopracitato rappresenta il presupposto per l’esercizio, da parte della federazione (il Bund), delle potestà normative, a differenza di quanto avviene nella disciplina dettata dall’art. 120 Cost., che contempla la valenza delle “<em>condizioni di vita </em>analoghe” solo in ambito amministrativo.<br /> Il ricorso al potere sostitutivo riguarda in sintesi due poteri ben distinti: la funzione legislativa nel contesto tedesco; la funzione strettamente amministrativa, nel contesto italiano.<br /> L’espressione utilizzata nel sistema tedesco, ovvero l’inciso “<em>condizioni di vita analoghe</em>” potrebbe in sostanza corrispondere al concetto “<em>livelli essenziali uniformi</em>”.<br /> La prima, si riferisce all’effettivo tenore di vita, mentre la seconda, utilizzata nel titolo V della nostra Carta Costituzionale, sembra limitarsi ad individuare un parametro di accettabilità delle prestazioni, a prescindere dall’efficacia delle stesse.<br /> Il riferimento ai livelli essenziali uniformi, relativi ai diritti civili e sociali, conduce immediatamente al concetto di uguaglianza sostanziale, e dunque la preoccupazione che emerge dai due testi costituzionali, sembra complessivamente piuttosto omogenea.<br /> L’idea stessa di livelli essenziali richiede l’approntamento necessario di strutture di prestazione che, quantomeno in forma sussidiaria, devono essere approntate dalla mano pubblica.<br /> Il concetto è ulteriormente confermato dall’art. 119 Cost., in quanto tra le funzioni attribuite agli enti territoriali nel nuovo titolo V sono state altresì incluse le prestazioni destinate a soddisfare i diritti sociali e/o civili dei cittadini.<br /> Ed è proprio con tali finalità che deve operare il fondo perequativo, previsto per assicurare su tutto il territorio nazionale l’effettivo esercizio dei diritti, qualora il soddisfacimento dei medesimi, rientri tra le normali funzioni di comuni, province regioni, nonché città (aree) metropolitane.<br /> La stessa disposizione prevede poi un ulteriore intervento solidaristico da parte dello Stato, in termini di interventi speciali e risorse aggiuntive allo scopo di promuovere lo sviluppo economico la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.<br /> Ancora una volta, infatti, si parla di diritti alla persona, in funzione della cui garanzia lo Stato può destinare ulteriori risorse, sforzandosi di realizzare per tale via, quella uniformità del tenore di vita o almeno una concreta progressione di avvicinamento, che costituisce il vero contenuto del principio di uguaglianza sostanziale e il presupposto per la partecipazione dei cittadini, anzi lavoratori, alla vita sociale, politica, economica, del Paese (art. 3 comma, 2°comma Cost.).<br /> In sintesi sembrerebbe acquisito che il concetto dei livelli essenziali ed uniformi, abbia ormai assunto valenza autonoma, solo parzialmente connesso o legato a mere esigenze di natura finanziaria: esso ormai si configura come parametro di riferimento in materia di diritti sociali e, financo civili, rappresentando nuovo parametro di riferimento per la tutela e la salvaguardia del principio di uguaglianza.</p>
<p> <strong><em>2.Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio </em></strong><br />  <br /> La pianificazione e la programmazione del territorio devono prevedere la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse pubblico, collettivo e generale per garantire, sul territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nonché la dotazione delle reti e delle infrastrutture che consentono l’accessibilità alle attrezzature urbane e territoriali e la mobilità dei cittadini e delle merci.<br /> Tali dotazioni, alla stregua di prestazioni pubbliche che devono essere garantite alla totalità della comunità pubblica, costituiscono dotazioni territoriali essenziali, indispensabili per il raggiungimento dei livelli di qualità urbana e per la realizzazione di interventi organici di riqualificazione dei tessuti edilizi, nonché di infrastrutturazione del territorio.<br /> Gli <em>standards</em> urbanistici e più in generale gli immobili e le attività gestionali finalizzati alla fornitura dei servizi, contemplati da specifica previsione nell’ambito degli strumenti di pianificazione comunale ed enucleati nelle loro quantità minime dall’art. 3 D.M. n. 1444/68, rispondo a interessi collettivi con la precipua finalità di garantire la corretta esplicazione dei seguenti diritti di cittadinanza: <em>a)</em> salute, assistenza sociale e sostegno della famiglia; <em>b)</em> istruzione, innovazione e ricerca; <em>c)</em> esercizio della libertà di religione;<br /> <em>d)</em> fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, sport e spettacolo; <em>e)</em> mobilità e accessibilità, trasporto pubblico e collettivo;<br />  <em>f)</em> godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente; <em>g)</em> sostegno alla iniziativa economica, in coerenza con l’utilità sociale e la sicurezza del territorio e dei lavoratori; <em>h)</em> servizio abitativo sociale.<br /> Aspirando al soddisfacimento dei citati diritti di cittadinanza, anche le diverse e molteplici legislazioni regionali, occupandosi della disciplina del governo del territorio, cercano di garantire, mediante gli strumenti del governo del territorio quali atti di pianificazione urbanistica generale, la programmazione della dotazione e della gestione dei servizi primari, secondari e di interesse generale, individuando le opere e gli elementi gestionali necessari al soddisfacimento dei servizi sopra indicati.<br /> Le previsioni delle dotazioni territoriali analizzano e documentano il fabbisogno pregresso e futuro, lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale, determinando le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici attraverso i quali viene assicurata la fornitura e la qualità di tali servizi, in relazione alle politiche sociali, locali e sovralocali, anche tramite il concorso di soggetti privati.<br /> Sulla base del principio secondo cui le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata all’esistenza o alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria dovendo contribuire in quota parte al costo di dette opere, si sono innestate <em>best practice</em> delle amministrazioni e dati normativi di recente introduzione (art. 16, comma 4 lett. D ter D.P.R. n. 380/01) che hanno consentito di parametrare i costi derivante dalle trasformazioni urbanistico-edilizie al costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, nonché alle dotazioni territoriali e alle mitigazioni e compensazioni relative agli impatti ambientali di tali trasformazioni.<br /> Il costo effettivo delle opere di urbanizzazione generale è ripartito sulla base di riferimenti parametrici sull’insieme degli interventi ricadenti nel territorio comunale e parallelamente gli oneri concessori sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.<br /> Le opere pubbliche e/o di interesse pubblico, siano esse riconducibili alla categoria delle opere di urbanizzazione o delle dotazioni territoriali, rispondono alle medesime finalità pubblicistiche, con una dovuta precisazione di ordine logico – giuridico.<br /> Difatti, anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine “opere di urbanizzazione” indica l’insieme degli interventi necessari a rendere una porzione di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero a garantire l’uso futuro dei nuovi edifici realizzati e la vita di relazione degli abitanti.<br /> Viceversa, le dotazioni territoriali rispondo a finalità ulteriori, legate al soddisfacimento dei bisogni della collettività senza però costituire un <em>prius </em>per la realizzazione degli insediamenti edilizi previsti dagli atti di pianificazione generale<br /> Le opere di urbanizzazione primaria &#8211; che rappresentano la premessa indispensabile all’edificabilità dell’area e alla possibilità che essa ospiti insediamenti abitativi o produttivi &#8211; comprendono tutte le attrezzature a rete o infrastrutture, necessarie per assicurare all’area medesima l’idoneità insediativa in senso tecnico, cioè tutte quelle attrezzature che rendono possibile l’uso degli edifici, tra cui, ai fini che qui rilevano, le strade locali.<br /> Le opere di urbanizzazione secondaria includono, invece, tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono l’insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione.<br /> A tale proposito, in giurisprudenza è stato affermato che “<em>l’assunzione nell&#8217;ambito di una lottizzazione di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, non possa di per sé essere esclusa e tantomeno automaticamente ricondotta a fenomeni estorsivi o comunque di</em> ” e che <em>“(…) non esiste nell&#8217;ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge che, quindi, costituiscono semplicemente il minimo legale</em>” (C.d.S., V, 26 novembre 2013, n. 5603).<br /> Tuttavia, nonostante la giurisprudenza amministrativa consideri assolutamente legittimo che il Comune possa richiedere e il lottizzante accettare la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti, occorre segnalare come gli <em>extra &#8211; standards </em>dipendano esclusivamente dalla discrezionalità esercitata dall’Amministrazione comunale, a differenza degli <em>standards </em>normativamente previsti, la cui quantità non può mai essere derogata; quest’ultimi, infatti, rappresentano la condizione imprescindibile per il concreto esercizio delle facoltà edificatorie connesse con lo sviluppo dei luoghi di vita e di lavoro ove è insediata la cittadinanza.<br /> D’altronde, come si vedrà nel corso del presente scritto, proprio gli accordi amministrativi mutuati in materia urbanistica, ascrivibili al modulo procedimentale di cui all’art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241 e finalizzati a implementare le dotazioni sul territorio comunale, rispondono alla primaria esigenza di garantire la presenza di dotazioni territoriali sufficienti,<br /> Le convenzioni urbanistiche, infatti, riconducibili nel novero degli accordi amministrativi, consentono di conseguire un assetto di interessi diverso e più ampio di quello conseguibile con il rilascio del provvedimento amministrativo unilaterale, fermo restando, in ogni caso, la loro finalizzazione alle esigenze di urbanizzazione dell’area.<br /> Ed è proprio in tale sede che il Comune può richiedere la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti.<br /> In giurisprudenza è stato, infatti, anche chiarito che “<em>la convenzione di lottizzazione rappresenta un istituto di complessa ricostruzione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale (…) frutto dell&#8217;incontro di volontà delle parti contraenti nell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale retta dal codice civile. Tale ricostruzione conserva la sua validità anche nelle ipotesi (…) in cui alcuni contenuti dell&#8217;accordo vengono proposti dall&#8217;Amministrazione in termini non modificabili dal privato, essendo evidente che una tale evenienza non esclude che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità del contratto</em>” (C.d.S., IV, 28 luglio 2005, n. 4015; in termini C.d.S., IV, del 22 gennaio 2013, n. 351).</p>
<p> <strong><em>3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica</em></strong><br /> Le opere di urbanizzazione secondaria<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> hanno, come già anticipato in precedenza, la funzione di garantire ai cittadini i servizi necessari ad un adeguato <em>standard</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a> di civiltà.<br /> In particolare, l’art. 16, co. 8, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ricomprende<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> in tale categoria di opere: asili nido e scuole materne, scuole dell&#8217;obbligo, nonché strutture e complessi per l&#8217;istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi ed aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.<br /> Le predette opere di urbanizzazione secondaria contemplano anche opere, costruzioni ed impianti destinati a smaltimento, riciclaggio o distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi ed alla bonifica di aree inquinate.<br /> Tuttavia, volendo assimilare la categoria delle opere di urbanizzazione primaria a quelle di urbanizzazione secondaria, è possibile affermare che entrambe le categorie permettono un miglior utilizzo del territorio comunale ed adeguano la qualità di vita all’accresciuta domanda di servizi collettivi<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Esse si differenziano, invece, per gli effetti della loro presenza sul territorio e per gli scopi perseguiti.<br /> Mentre le opere di urbanizzazione primaria garantiscono fondamentali condizioni di vita (sicurezza, viabilità e salute), costituiscono il presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> e sono, realizzabili ovunque, quelle secondarie, non sono indispensabili all’utilizzo immediato degli edifici da costruire, ma assicurano, ad un ambito territoriale più vasto di quello oggetto di intervento, solo una migliore vivibilità.<br /> Le due categorie non sono fungibili<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e/o interscambiabili<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, tant’è che non è ammissibile lo scomputo di opere primarie in luogo del pagamento degli oneri per quelle secondarie.<br /> L’esistenza (ovvero la prevista attuazione) di quelle primarie costituisce condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo e non a caso tale presupposto non può mai essere soddisfatto attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria del medesimo valore economico.<br /> In tale delineato contesto si innesta il d.m. N. 1444 del 1968<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> il quale, come noto, stabilisce<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> «<em>limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti</em>»<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> In particolare, ai fini che qui più interessano, il decreto in questione prevede che i «<em>rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi […] sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie</em>»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>; e, successivamente, procede all’articolazione e ulteriore specificazione di quei rapporti rispetto ad ogni zona territoriale omogenea<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Ora, è evidente che le dotazioni previste dal citato decreto sono dotazioni <em>minime</em>, con la conseguenza che l’amministrazione ben può elevare le stesse – anche in maniera significativa – allo scopo di assicurare alla collettività una più ampia offerta di attrezzature pubbliche.<br /> Pertanto, il superamento di quelle quantità minime non costituisce di per sé un vizio di legittimità del piano ed è il frutto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione, insindacabili ove non viziate da profili evidenti di abnormità e, soprattutto, se congruamente motivate<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Pertanto, alla luce delle predette considerazioni dobbiamo necessariamente desumere che la scelta di dimensionare e di allocare i servizi resta una scelta che rientra nella discrezionalità del pianificatore, in quanto tale discrezionalità deve rispettare gli standard minimi che sono previsti dalla normativa di riferimento, ma che – posto che maggiori servizi significano maggiore qualità della vita per i residenti dell’area in cui essi sono allocati &#8211; può portare il pianificatore comunale a decidere di garantire alla comunità locale anche una qualità della vita superiore a quella minima che deve essere garantita dal d.m. 2 aprile 1968 (che parla di dotazione “minima” di servizi, ma non prevede limiti massimi).<br /> Il potere di pianificazione comunale, che per sua natura gode – com’è noto &#8211; di altissima discrezionalità, non può essere vincolato da oneri di particolare motivazione proprio nel momento in cui supera i limiti minimi previsti dalla normativa sugli standard.<br /> Difatti, non si può essere limitata quell’altissima discrezionalità insita nelle scelte pianificatorie dell’Amministrazione, ancorché nelle ipotesi in cui sia indirizzata all’esplicito soddisfacimento degli interessi pubblici dell’ordinamento mediante la creazione di condizione tese a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.<br /> Una volta rispettati gli standard minimi, quindi, l’unica opzione interpretativa percorribile è che si riespanda l’altissima discrezionalità del pianificatore comunale che caratterizza in via generale e residuale tutta l’attività di pianificazione.<br /> Alla luce di quanto esposto, il vero principio fondante della materia urbanistica risulta essere quello degli <em>standard</em>, intendendosi con tale locuzione riferirsi all’osservanza di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo un’ottica quantitativa- spaziale, che risponda ai criteri dettati in sede di D.M. n. 1444/68.<br /> La necessità primaria nella pianificazione urbanistica diviene, dunque, quella di rispettare lo <em>standard, </em>garantire in pratica quelle dotazioni territoriali necessarie per la fruizione della città alla comunità pubblica, assicurando il livello minimo essenziale della prestazione costituzionalmente garantito.<br /> In tale ottica il Consiglio di Stato<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> ha escluso la rigida applicazione della strumento della zonizzazione quale strumento necessario per la pianificazione del territorio, rilevande che “<em>ciò che resta ferma è, per un verso, la necessità di disciplinare le destinazioni del territorio comunale per il tramite della pianificazione; per altro verso, il “discrimine” della identificazione delle zone del territorio comunale in relazione alla loro suscettività ad essere utilizzate o meno per la futura edificazione. Si intende affermare che, se è possibile che il Comune disciplini il proprio territorio in modo difforme dalla disciplina statale sopra richiamata, è altrettanto evidente che: </em><br /> <em>&#8211; in primo luogo, tale diversa disciplina non deve presentarsi incongrua rispetto alla destinazione impressa all’area proprio sulla base delle zonizzazioni disciplinate, attribuendo ad una zona caratteristiche proprie di una zona diversa, in tal modo incidendo sulla tipicità delle stesse; &#8211; in secondo luogo, qualora ciò avvenga in sede di variante allo stesso strumento urbanistico generale, tanto richiede una puntuale e diffusa motivazione (ovviamente preceduta da congrua istruttoria) in ordine alla necessità stessa di individuare una particolare e definita zona di terreno come “avulsa” dalla zonizzazione complessiva delle aree limitrofe, in altre parole occorre indicare le caratteristiche di fatto che impongono una diversa destinazione del suolo e le ragioni di pubblico interesse che determinano la adozione della variante, oltre alla necessaria individuazione della possibilità di una zona specifica che abbia “diversa destinazione”, in un contesto in via generale e diversamente “zonizzato”. </em><br /> Occorre, dunque, comprendere come in tale quadro l’attuazione delle scelte urbanistiche, nel rispetto dei principi suesposti (caratterizzare le aree, imprimendone una destinazione e rispettando gli standard) sia rimessa alla discrezionalità del potere pianificatorio, che può trovare nuove forme di contemperamento per il soddisfacimento degli interessi pubblici e privati.<br /> E’ così che la pianificazione urbanistica approda a una dimensione contrattuale, dove gli accordi pubblico-privato sono finalizzati alla soddisfazione degli interessi privati e dell’interesse pubblico, che mira a garantire le dotazioni territoriali utili alla città pubblica.<br /> Ebbene, in tale ottica è possibile per i Comuni richiedere la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti, laddove vi sia un’attività consensuale tra le parti in causa, come affermato dal prevalente orientamento della giurisprudenza (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 28 luglio 2005, n. 4015; Id, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; T.A.R. Lombardia – Brescia, II, 24 maggio 2013, n. 513).<br /> Deve, tuttavia, osservarsi come &#8211; a fronte della realizzazione convenzionalmente prevista di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti &#8211; sia doveroso stabilire, in sede di “accordo urbanistico”, se le opere realizzare dal privato debbano essere effettivamente considerate “a scomputo” degli oneri (ancorché ulteriori rispetto a quanto strettamente dovuto a questo titolo), oppure siano volte semplicemente a incrementare la dotazione di standard urbanistici dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, senza che, conseguentemente, ne sia stato previsto l’assoggettamento al regime proprio delle opere a scomputo (ossia l’acquisizione alla mano pubblica).<br /> E invero, è altresì evidente che se le parti possono convenire la realizzazione di opere in più da acquisire alla mano pubblica, rispetto a quelle ordinariamente previste, <em>a fortiori</em> deve ammettersi che l’ente locale possa accordarsi con il lottizzante al fine di incrementare gli standard mediante la realizzazione di opere di interesse pubblico destinate, però, a rimanere di proprietà privata.<br /> Sotto tale aspetto è emblematica la sentenza n. 616/2014 del Consiglio di Stato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, la quale correttamente ha fatto presente come vi sia una marcata attenzione alla funzione stessa degli standard urbanistici, intesi come indicatori minimi della qualità edificatoria (e così riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva) e come tali destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell’area interessata.<br /> Ciò comporta che, come già evidenziato nelle pronunce sopra menzionate, il criterio essenziale di valorizzazione e di decisione sulla congruità dello standard applicato sia quello della funzionalizzazione dello stesso al rispetto delle esigenze della popolazione stanziata sul territorio, che dovrà quindi essere posta in condizione di godere, concretamente e non virtualmente, del quantum di standard urbanistici garantiti dalla disciplina urbanistica.<br /> È però altrettanto vero che il Consiglio di Stato, partendo da un assunto quanto mai ineccepibile abbia omesso di delineare la sostanziale differenza che intercorre tra lo standard urbanistico e la dotazione territoriale.<br /> La funzione dei due istituti, infatti, deve essere ben distinta, in quanto sia gli standard che gli extra-oneri possono essere attutati mediante la perequazione urbanistica, con la sostanziale differenza che la presenza di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti concerne una questione di fatto, attinente all’interpretazione della volontà delle parti.<br /> Occorre, difatti, stabilire caso per caso se tali opere siano state effettivamente considerate dai contraenti “a scomputo” degli oneri (ancorché ulteriori rispetto a quanto strettamente dovuto a questo titolo e con la consequenziale avocazione della mano pubblica), oppure siano volte semplicemente a incrementare la dotazione di standard urbanistici dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, senza che, però, ne sia stato previsto l’assoggettamento al regime proprio delle opere a scomputo (ossia l’acquisizione alla mano pubblica; cfr. in tale senso la previsione di cui all’art. 45 della Legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> È ben possibile, infatti, che l’Ente locale richieda – e il lottizzante accetti di realizzare – opere di urbanizzazione ulteriori rispetto agli standard e non computate nel calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le quali, pur incrementando le dotazioni dell’area, non siano tuttavia destinate all’acquisizione in proprietà da parte dell’ente locale.<br /> Previsioni di siffatto tenore appaiono, invero, del tutto legittime, purché – come detto – si tratti di opere eccedenti rispetto all’integrale copertura degli oneri dovuti<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come il regime giuridico degli standard urbanistici, sottoposti a un’autonoma disciplina considerato che la previsione delle quantità minima dettata dal D.M. n. 1444/68 è imprescindibile per l’edificazione, deve essere differenziato dal regime che disciplina la previsione di dotazioni territoriali aggiuntive.<br /> Quest’ultime, infatti, vengono concordate dalla P.A. con il privato al sol fine di migliorare la qualità della vita urbana e, conseguentemente, possono anche non essere strettamente funzionali alla zona oggetto dell’edificazione, all’interno della quale devono essere rispettati gli standard, riconducibili alla più ampia categoria delle dotazioni minime essenziali tutelate dalla Carta Costituzionale.<br />  <br /> <strong><em>4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica.</em></strong><br />  <br /> Alla luce delle conclusioni sopra rassegnate, occorre quindi ripensare il ruolo assunto dai privato nell’ambito dell’azione amministrativa.<br /> Tale evoluzione assume gran rilevo nel governo del territorio e nell’attività pianificatoria, considerato che non è più limitato alla mera esecuzione-recepimento delle scelte urbanistiche effettuate dalla Pubblica Amministrazione, ma può spingersi verso nuovi orizzonti, comportando significative conseguenze all’interno dei processi decisionali.<br /> Ciò, da un lato garantisce la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per l’esercizio del potere amministrativo, dall’altro, assicura il perseguimento di un più efficiente contemperamento degli interessi pubblici e privati<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> In primo luogo, occorre registrare il superamento dell’insoddisfacente tecnica dello <em>zoning</em> che, seppur ha costituito il principio di razionalizzazione della ordinata distribuzione degli interessi pubblici e privati sul territorio – ai sensi dell’art.7 della legge urbanistica fondamentale del 1942 e del d.m. N. 1444 del 1968 – non risponde più alle esigenze dello sviluppo e della riqualificazione delle città che richiedono, in molti casi, l’uso integrato della plurifunzionalità delle attività di trasformazione dei suoli.<br /> La rigidità di tale tecnica si è rivelata da tempo controproducente rispetto alla soddisfazione delle sopravvenienti e continue esigenze dello sviluppo e del rinnovo urbano.<br /> In secondo luogo, è necessario soffermarsi su un aspetto fortemente critico della disciplina urbanistica tradizionale, legato al regime dei vincoli urbanistici, necessari a garantire gli <em>standards</em> destinati a dotare le aree urbane, oggetto di trasformazione, di beni e servizi collettivi.<br /> La disciplina vincolistica, come noto, è unica nei paesi europei per i suoi effetti reiterativi di durata, tendente a discriminare tra proprietari il godimento della proprietà, in presenza di beni immobili determinati aventi potenzialmente identiche capacità edificatorie, attraverso la previsione espropriativa per pubblica utilità delle aree incise dai vincoli.<br /> Le due questioni, se pur apparentemente slegate tra loro, si intersecano nella materia del governo del territorio, atteso che la funzione pianificatoria ha come fine ultimo quello di conformare la proprietà, mediante la suddivisione del territorio in zone, e provvedere alle dotazioni territoriali necessarie per la comunità pubblica.<br /> Alla luce di tali esigenze devono essere inquadrate le prescrizioni contenute nel Prg comunale che devono da un lato garantire l’esplicazione del diritto di proprietà e dall’altro regolarizzare lo sviluppo sul territorio assicurando le dotazioni territoriali necessarie affinché sia realizzata la <em>città pubblica<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a></em>.<br /> Il piano regolatore generale, introdotto dalla l. N. 1150/1942 (l.u.)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, prevede che la pianificazione del territorio avvenga mediante la suddivisione dello stesso in zone e la previsione delle c.d. “l<em>ocalizzazioni</em>”. Sul punto è fondamentale fare chiarezza; infatti, la dottrina non ha sempre colto le differenze esistenti tra “<em>zonizzazione</em>” e “<em>localizzazione</em>”.<br /> Se da un lato, infatti, con la divisione del territorio in zone si provvede a conformare la proprietà, creando non poche disparità di trattamento tra i diversi proprietari coinvolti, dall’altro con le previsioni localizzative si vuole provvedere a individuare le porzioni di territorio che ospiteranno le opere pubbliche e di interesse pubblico, necessarie per l’urbanizzazione del territorio e che sono state quantificate nella loro misura minima con l’emanazione del d.m. N. 1444/68.<br /> La previsione di <em>standards</em> urbanistici prodromici all’edificazione sul territorio funge da limite minimo inderogabile alla discrezionalità amministrativa di cui è titolare l’amministrazione.<br /> Tale obbligo giuridico risponde alle esigenza pubblicistiche di dotare la città pubblica e renderla fruibile alla collettività.<br /> In tale ottica appartengono al passato le tecniche di pianificazione che si basano esclusivamente sulle previsione vincolistiche, atteso che risulta inefficiente e irragionevole prevedere la realizzazione pubblica, per mezzo delle procedure espropriative, di tutte le dotazioni territoriali<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Occorre, pertanto, distinguere il concetto di standard propriamente detto dalle dotazioni territoriali che non vengono ascritte agli standard previsti dal d.m. N. 1444/68, ma a quelle opere di cui la collettività fruisce (es. una clinica, un campo sportivo, un mercato di quartiere, etc…) e che non sono necessariamente di proprietà pubblica, in quanto possono essere realizzate e gestite da privati a patto che questi le destinino a uso pubblicistico<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Il fine ultimo è quello di raggiungere l’efficienza, svolgere un’attività amministrativa performante, dotare la città delle opere, riequilibrare la rendita, limitando l’esborso di denaro pubblico, favorendo l’intervento dei capitali privati in tutti quei casi in cui non sia strettamente necessaria l’avocazione di un’opera alla mano pubblica.<br /> Ciò comporta che debbano essere ricondotte alla proprietà pubblica tutte le opere di urbanizzazione che sono strettamente necessarie allo sviluppo territoriale e che sono predeterminate nel loro ammontare minimo dalla legge, nonostante possano essere realizzate dai privati in esecuzione di accordi programmatici, nei quali è legittimo prevedere anche delle opere aggiuntive che non saranno, invece, riconducibili necessariamente alla proprietà pubblica.<br /> In tale prospettiva, la scelta di dimensionare e di allocare i servizi resta una scelta che rientra nella discrezionalità del pianificatore, in quanto tale discrezionalità deve rispettare gli standard minimi che sono previsti dalla normativa di riferimento, ma che – posto che maggiori servizi significano maggiore qualità della vita per i residenti dell’area in cui essi sono allocati &#8211; può portare il pianificatore comunale a decidere di garantire alla comunità locale anche una qualità della vita superiore a quella minima che deve essere garantita dal d.m. 2 aprile 1968 (che parla di dotazione “minima” di servizi, ma non prevede limiti massimi)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br />  <br /> <strong><em>5. Conclusioni: il modello perequativo e gli accordi pubblico –privato quali strumenti per garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni nell’ambito della potestà pianificatoria.</em></strong><br />  <br /> Nel rinnovato scenario della pianificazione urbanistica, il ricorso alla c.d. Urbanistica consensuale mediante la previsione di premialità e incentivazione, che trovano la loro naturale sede nell’accordo amministrativo, è dettato dalla volontà di operare in modo da ridistribuire in maniera equilibrata i vantaggi economici dell’edificabilità impressa alle aree e attribuita ai privati.<br /> Tale modello è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro ordinamento e consente &#8211; superando il modello tradizionale della ripartizione del territorio in zone, ognuna con la propria destinazione &#8211; di conseguire maggiori utilità, sia per i singoli proprietari dei terreni sia per l’amministrazione pubblica e con essa per l’intera collettività.<br /> Ricorrendo agli strumenti consensuali, infatti, è possibile procedere all’acquisizione di aree aventi destinazione pubblica evitando il procedimento espropriativo, mediante la loro cessione al comune, ovviando in tal modo al contenzioso derivante dalla reiterazione dei vincoli di destinazione pubblica, ma soprattutto si può far affidamento sulla collaborazione e la partecipazione degli stessi privati proprietari attraverso la proposizione di progetti e piani urbani di riqualificazione, in grado di migliorare il tessuto urbano.<br /> In buona sostanza, attraverso la cooperazione pubblico-privato si persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizzazione degli <em>standards</em>, creando le condizioni necessarie affinché tutti i proprietari siano destinatari di diritti edificatori e a fronte del cui riconoscimento, si impegnano a dotare la città delle opere pubbliche utili a garantire la fruibilità della città pubblica.<br /> In una nuova prospettiva dinamica di pianificazione urbanistica, l’Amministrazione può effettuare scelte urbanistiche attribuendo determinati indici di edificabilità, prevedendo però delle prescrizioni a carico del privato, consistenti nel realizzare opere utili alla collettività.<br /> La capacità edificatoria, le infrastrutture e le attrezzature di servizio previste per ogni ambito di trasformazione si collocano in un disegno più ampio, funzionale agli obiettivi generali e rispondono a esigenze di equità e sostenibilità.<br /> Su tali presupposti e quindi sulla legittimità del ricorso a tale tecnica pianificatoria, non possono essere condivise le critiche di chi continua a evidenziare la carenza di legittimazione normativa degli accordi urbanistici, ponendo la propria attenzione sul presunto contrasto o meglio sul mancato rispetto di parametri normativi (indice di edificabilità, rapporto con le dotazioni di standards) che appartengono al passato e sono direttamente applicabili alle sole procedure di pianificazione di “tipo tradizionale”.<br /> In una concezione dinamica del governo del territorio, un efficace ed efficiente amministrazione del territorio, tesa a garantire un adeguato livello di prestazioni minime, essenziali allo sviluppo della città pubblica, non può prescindere da un modello di amministrazione congiunto tra pubblico e privato nella rinnovata prospettiva di utilizzare modelli consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis e 11 della legge n. 241 del 1990.<br /> Il ricorso alla c.d. Urbanistica perequativa è, infatti, dettato dalla volontà di operare in modo da ridistribuire in maniera equilibrata i vantaggi economici dell’edificabilità impressa alle aree, dotandole della medesima potenzialità edificatoria.<br /> Tale modello è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro ordinamento e consente &#8211; superando il modello tradizionale della ripartizione del territorio in zone, ognuna con la propria destinazione &#8211; di conseguire maggiori utilità, sia per i singoli proprietari dei terreni sia per l’amministrazione pubblica e con essa per l’intera collettività.<br /> Attraverso l’utilizzo della perequazione urbanistica, infatti, si persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizzazione degli <em>standards</em>, limitatamente agli ambiti di trasformazione, creando le condizioni necessarie per agevolare l’accordo fra i privati proprietari delle aree incluse in essi e promuovere l’iniziativa privata.<br /> Mediante l’utilizzo di tali strumenti, ispirati ai canoni della proporzionalità, adeguatezza e congruità, potrà quindi raggiungersi un’equa distribuzione della rendita fondiaria dotando, al contempo, le città delle prestazioni minime essenziali imprescindibili per la concreta attuazione del modello ideale della città pubblica partecipata da tutta la cittadinanza.<br />  <br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Invero, la possibilità che eguaglianza e federalismo possano coesistere all’interno di uno Stato sociale non è mai stata revocata in dubbio, ma parimenti certo è che il rapporto tra queste due esigenze comporta tensioni, ed è destinato ad essere un rapporto di conflittualità. La loro coesistenza è, allora, resa “pacifica” da una serie di principi e meccanismi che ne attenuano il fisiologico attrito. Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), la cui prima conseguenza è che il destino di tutte le parti della Repubblica è inteso come comune; il Principio solidaristico (art. 2 Cost.), che si applica non solo ai rapporti tra individui ma anche al rapporto tra enti territoriali. Tale principio comporta il dovere, per gli enti territoriali più abbienti, di operare in modo tale da consentire il progresso di quelli che sono economicamente svantaggiati; il principio di uguaglianza medesimo (art. 3 Cost.), nella sua concreta articolazione e strutturazione. Il principio di progressività del sistema tributario, che determina l’esigenza di un minimo di centralizzazione delle decisioni tributarie poiché altrimenti l’aumento progressivo della pressione fiscale non corrisponderebbe all’aumento dei redditi. M.Luciani, <em>I diritti Costituzionali tra Stato e Regioni</em>, (<em>a proposito dell’art. 117, comma 2 lett. M</em>) della Cost.), in <em>Politica del diritto</em>, n. 2002, 345 ss., altresì pubblicato in, <em>Sanità Pubblica</em>, 2002, 1034 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> G.Cocco, <em>I livelli essenziali delle prestazioni, </em>L.Chieffi, G. Clemente (a cura di),<em> Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione</em>, Vol. II, Giappichelli, Torino 2005; E.Carloni <em>Lo Stato differenziato</em>, Giappichelli, Torino, 2004; F.Pizzetti, <em>Alla ricerca del nuovo equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2003. A questo proposito si può osservare come il Titolo V della Costituzione riprenda in più punti espressioni del Grundgesetz tedesco, benché le utilizzi in contesti diversi. Anzitutto l’art. 120 Cost. prevede poteri sostitutivi di carattere amministrativo, contempla tra le ipotesi che legittimano l’intervento del Governo, quella della “<em>tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>”. La medesima espressione “<em>unità giuridica ed economica</em>” è presente nell’art. 72 della Costituzione tedesca, il quale disciplina la legislazione concorrente. In particolare il mantenimento dell’unità giuridica ed economica è individuato come uno dei due obiettivi il cui perseguimento può legittimare un’estromissione dal Lander dalla potestà legislativa; l’altro obbiettivo è quello della creazione nel territorio federale di “<em>condizioni di vita analoghe</em>” (gleichwertige Lebensverhaltnisse). Vi sono, però, da fare delle precisazioni. Anzitutto, l’esigenza dell’unità giuridica ed economica è invocata dall’art. 72 GG come presupposto per l’esercizio da parte della federazione di potestà normative, mentre il nuovo articolo 120 Cost. ne contempla la valenza in ambito esclusivamente amministrativo. In entrambi i casi la conservazione di tale valore legittima una sorta di sostituzione, ma essa riguarda due funzioni tra loro ben distinte: quella legislativa nel contesto tedesco, quella amministrativa nel contesto italiano. L’altra espressione che può suggerire delle analogie è quella delle “<em>condizioni di vita analoga</em>”, che può, nella sostanza, corrispondere al concetto di livelli essenziali uniformi. È vero che si avverte una certa non coincidenza tra le due espressioni, dal momento che la prima fa riferimento all’effettivo tenore di vita – infatti, anche l’art. 106 GG parla della garanzia “<em>di un uniforme tenore di vita nel territorio federale</em>” &#8211; mentre le seconda sembra limitarsi ad individuare un parametro di accettabilità delle prestazioni, a prescindere dall’efficacia delle stesse. Tuttavia, il riferimento di quest’ultima espressione ai diritti civili e sociali conduce implicitamente al concetto di eguaglianza sostanziale e, dunque, la preoccupazione che emerge dai due testi costituzionali sembra essere non solo analoga ma, piuttosto, omogenea. B.Schmidt-Bleibtreu, F.Klein, <em>Kommentar zum Grungesetz</em>, 7th edn Luchterhand, Neuwied/Frankfurt, 1990; G.Durig, <em>Grungeset, Kommentar</em>, Munchen, 1982; E.Baldoni, <em>Il concetto di livelli essenziali e uniformi come garanzia in materia di diritti sociali</em>, in <em>Le istituzioni del federalismo</em>, 6/2001, p. 1103 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il legislatore, nell’apportare innovazioni all’art.117 Cost., si è mosso in una cornice costituzionale nella quale si assume come definitivamente superato il risalente modello dell’uniformismo e del centralismo al quale ha corrisposto, nella prassi, una legislazione regionale sostanzialmente omologa. Rispetto a un simile orizzonte teleologico, si ponevano (e si pongono attualmente) come evenienze possibili la lesione del principio di eguaglianza dei cittadini (eguaglianza interpersonale) all’interno di ogni singola Regione ma (soprattutto) con riferimento al luogo di residenza (eguaglianza interterritoriale). Mentre rispetto alla prima situazione potevano risultare bastevoli le previsioni costituzionali di divieto di discriminazione tra i soggetti (art.3 comma 1 Cost.), al contrario le eventuali diseguaglianze interterritoriali sarebbero risultate senza copertura costituzionale; ciò, soprattutto, in considerazione della realtà socio-politica del paese, tuttora caratterizzata da una persistente questione meridionale, da intendersi come forte divario socio-economico tra nord e sud del paese. E soprattutto rispetto a tale possibile (ma come sappiamo reale) disuguaglianza che la richiamata previsione di cui alla lettera m) dell’art. 117, comma secondo Cost., costituisce garanzia dei diritti di cittadinanza (“unitaria” e “sociale”), nonché il limite costituito dai principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato con riferimento alle competenze concorrenti delle Regioni. Tuttavia, se alle possibili lesioni del principio di eguaglianza interpersonale e interterritoriale il legislatore di revisione costituzionale ha posto rimedio con la disposizione di cui alla lettera m) dell’art. 117, comma secondo Cost., nella stessa ottica garantistica (della cittadinanza unitaria e sociale) opera l’intenso sistema dei principi fondamentali (e fra questi in particolare il principio personalistico e solidaristico, di cui all’art. 2 Cost.) E delle disposizioni costituzionali in materia di diritti fondamentali, in quanto patrimonio costituzionale indisponibile alla stessa revisione costituzionale in ragione del suo costruire “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale (sul punto infra), secondo una chiara definizione del giudice costituzionale. S.Gambino, <em>Stato, diritti sociali e devolution: verso un nuovo modello di welfare state</em>, in <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2 febbraio 2006.<br />  <a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il loro elenco è pure tassativo. Ove, infatti, il Legislatore, abbia voluto introdurre ulteriori ipotesi è espressamente intervenuto (ad es. L&#8217;art. 31, co. 7, lett. B) L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha incluso le caserme per i presidi di polizia).</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Gli <em>standard</em> corrispondono alla quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata. Sul punto, S. Bini, <em>Determinazione delle opere di urbanizzazione e degli standard</em> in <em>Urb. App</em>., 2011, 350.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L&#8217;art. 21, co. 5, della Legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 individua, tra opere di urbanizzazione secondaria, anche gli interventi di bonifica, ammettendo, pertanto, la possibilità di scomputare i relativi costi dagli oneri di urbanizzazione. La norma aggiunge che il titolare del permesso di costruire non deve essere il responsabile della contaminazione dell&#8217;area e deve averla acquistata all&#8217;insaputa delle problematiche ambientali, ovvero da una procedura concorsuale. Ove sussistano tali condizioni, il privato ha diritto allo scomputo nella misura del 50% per i siti di interesse nazionale, salva la facoltà per i Comuni di ammettere lo scomputo in considerazione della rilevanza della bonifica anche per quote ulteriori. Sul punto si veda TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 29 dicembre 2011, n. 3366 in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2012, 439, con nota di F. Vanetti, <em>Lo scomputo dei costi di bonifica in Lombardia</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> G. D’Angelo, <em>Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica</em>, Padova, Cedam, 2003, 418.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Il rilascio del titolo abilitativo può anche essere subordinato all’impegno da parte degli interessati di procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione in concomitanza con la realizzazione dell’intervento.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> V. La delibera della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, 20 maggio 2010, n. 40/2010/SRCPIE in <em>Azienditalia</em>, 2010, 710.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Conforme T.A.R. Lombardia, Milano, 10 dicembre 2014, n. 3003; Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, parere del 15 settembre 2008, n. 66, in <em>www.corteconti.it,</em> secondo cui la <em>ratio</em> delle disposizioni riguardanti gli oneri va ricercata nella diversa funzione delle due categorie: dotare dei servizi indispensabili per l&#8217;agibilità e la fruibilità del fabbricato su cui sorgerà l&#8217;intervento edilizio, per le opere primarie; arricchire l&#8217;area attraverso strutture e servizi a fini generali come parchi, asili, biblioteche ed impianti sportivi, per quelle secondarie.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In proposito v. F. Salvia, <em>Standard e parametri tra regole di pianificazione e disciplina dell’edificabilità</em>, in E. Ferrari (a cura di), <em>l’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato</em> (Atti del III Convegno nazionale AIDU, Genova 19-20 novembre 1999), Milano, 2000, p. 111 ss.; L. Falco, <em>Gli standard urbanistici</em>, Edizioni delle Autonomie, Roma, 1977.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Ai sensi dell’art. 17, l. N. 765/’67 (la nota “legge ponte”).<br /> Il predetto articolo ha aggiunto l’art. 41-<em>quinquies </em>(poi abrogato) alla legge n. 1150/’42, secondo cui «in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l&#8217;interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della medesima».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Così recita la rubrica del decreto.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Art. 3, d.m. N. 1444/’68.<br /> In particolare, come si legge in quest’articolo, «tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) Ed altre; c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall&#8217;art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> L’art. 4 (rubricato «quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali <em>nelle singole zone territoriali omogenee</em>») di quel decreto, infatti, prevede che «la quantità minima di spazi – definita al precedente articolo in via generale – è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive. 1. &#8211; Zone A): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità &#8211; per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa &#8211; di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 2. &#8211; Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità &#8211; detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti &#8211; di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 3. &#8211; Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all&#8217;art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. A) dell’art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3. 5. &#8211; Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale &#8211; quando risulti l&#8217;esigenza di prevedere le attrezzature stesse &#8211; debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l&#8217;istruzione superiore all&#8217;obbligo (istituti universitari esclusi); 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali».</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> <em>Ex multis </em>Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 6 ottobre 2011, n. 493, cit.; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2008, n. 865, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C.d.S., sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4925.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cfr. C.d.S., sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 616.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>  A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (ora art. 32, comma 1, lett. G) e art. 122, comma 8, d.lgs. N. 163 del 2006 &#8211; n.d.r.) . I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si suggerisce l’integrale lettura della sentenza T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 3 aprile 2014, n. 879.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. Al riguardo S. Civitarese Matteucci,<em> Sul fondamento giuridico degli accordi in materia di fissazione delle prescrizioni urbanistiche</em>, in<em> Presente e futuro della pianificazione urbanistica</em>, a cura di F. Pugliese, E. Ferrari, Giuffré, Milano, 1999, 163 ss.; M. Magri,<em> Gli accordi con i privati nella formazione dei piani urbanistici strutturali</em>, in <em>Riv. Giur. Urb.</em>, 2004, 539 ss.; A. Travi,<em> Accordi fra proprietari e comune per modifiche al piano regolatore ed oneri esorbitanti</em>, in <em>Foro It.</em>, 2002, V, c. 274 ss.; P. Urbani,<em> Pianificare per accordi</em>, in<em> www.pausania.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> La funzione equilibratrice tra interessi privatistici ed esigenza pubblicistiche è stata recentemente affermata con veemenza dalla giurisprudenza amministrativa. Il riferimento è alle note sentenze con cui il Consiglio di Stato ha legittimato gli strumenti urbanistici dei Comuni di Cortina D’Ampezzo (C.d.S., Sez. IV, 10/05/2012, n. 2710) e Palo del Colle (C.d.S., Sez. IV, 28/11/2012, n. 6040). I Giudici di Palazzo Spada hanno legittimato l’esercizio del potere pianificatorio in una visione più ampia e dinamica dell’urbanistica, non come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie della proprietà privata, ma come terreno di elezione della disciplina del territorio per la tutela del diritto di proprietà ma anche degli equilibri socio-economici che devono essere garantiti alla collettività che usufruisce del bene territorio.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> In merito alle modalità di pianificazione generale <em>ex</em> art. 7, L.n. 1150/1942, è utile riportare integralmente la ricostruzione effettuata da L.Mazzarolli in “<em> I Piani regolatori urbanistici nella teoria giuridica della pianificazione</em>”, Cedam, 1966. L’Autore sostiene che: “<em>mediante l’esame del contenuto del piano regolatore generale, quale descritto ai nn. 1, 3 e 4 dell’art. 7, si perviene a restringere l’ambito dei soggetti cui le indicazioni del piano possono intendersi riferite, riconoscendo che, per quanto riguarda i nn.1 e 3, le relative localizzazioni non possono che concernere opere ed attività di Enti pubblici o di loro concessionari e, per quanto riguarda il n. 4, che si tratta di localizzazioni di opere o medesimamente di Enti pubblici o, di per sé, anche di privati, ma considerati in quanto soggetti agenti in vista del perseguimento di uno scopo di interesse generale e non come esplicanti attività meramente di interesse privato”</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Il concetto di “<em>localizzazione</em>”, introdotto da l.mazzarolli (cfr. Nota n. 39), consiste nella previsione da parte dello strumento urbanistico generale delle reti delle principali vie di comunicazione stradale, ferroviaria, navigabile e dei relativi impianti, delle aree da destinare a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù, ed infine, per quello che qui interessa, delle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché delle opere e degli impianti di interesse collettivo e sociale (cfr. Art. 7, nn. 1, 3, 4 della l.n. 1150/42). La dottrina, con l’evoluzione della disciplina urbanistica, ha superato l’originario concetto di localizzazione, identificata come previsione di assoluta inedificabilità, sulla scorta della classica teoria delle limitazioni generali al diritto di proprietà, concludendo nel senso che le localizzazioni non differiscono strutturalmente dalle zonizzazioni, essendo ambedue contenuti di un procedimento conformativo di cose. Mentre le zonizzazioni attribuiscono alla cosa un contenuto tipologico e una certa potenzialità edificatoria, le localizzazioni attribuiscono alla cosa stessa l’attitudine ad essere sede di opere ed impianti di pubblico interesse. Sotto questa diversa prospettiva localizzazioni e zonizzazioni sono strutturalmente la stessa cosa, cioè esercizio di potere conformativo in ordine a beni immobili situati nel territorio. Alla luce di tale ricostruzione, risulta più agevole cogliere le somiglianze che intercorrono tra zonizzazione e localizzazione. In realtà, il termine “<em>localizzazione</em>” ha colto spesso in inganno gli operatori del diritto, i quali individuavano nel termine una misura espropriativa o comunque privativa del diritto di proprietà. In realtà, deve distinguersi la previsione <em>ex</em> art. 7 n. 4 (aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché opere ed impianti di interesse collettivo o sociale) dal vincolo localizzativo dei nn. 1, 3 della l.u., che si contraddistingue per la previsione di una misura ablatoria ai fini della realizzazione di un opera pubblica o della costituzione di speciali servitù. L’unitarietà della concezione giuridica degli istituti della localizzazione e della zonizzazione, di difficile percezione dalla lettura dell’art. 7 l.u., risulta invece essere evidente alla luce del d.m. N.1444/1968, il quale provvede a definire più correttamente nell’ambito delle <em>zone territoriali omogenee </em>quelle denominate<em> “f” (le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale).</em>con tale dizione il legislatore ha provveduto a fornire una qualificazione oggettiva “<em>finalistica</em>” della zonizzazione di tipo “<em>f</em>”, precisando che la realizzazione-gestione dell’opera, impianto, attrezzatura di  interesse pubblico prescinde dalla qualità del soggetto che realizza o gestisce l’opera.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Con riferimento alle opere di interesse pubblico, ospitate nella zona “F” del PRG e che possono essere realizzate e direttamente gestite da privati, purché rispettino la qualificazione oggettiva “<em>finalistica</em>” secondo quanto previsto dall’art. 7 n.4 L.U., cfr. G.Pagliari<em>, Corso di diritto urbanistico, </em>Giuffré, Milano, 2010. Secondo l’Autore la definizione di zona “F” contenuta nel D.M. n. 1444/68 “<em>è già sufficientemente significativa, nel senso di dare alla zona F una portata più ampia di quella delle localizzazioni: infatti, si parla di attrezzature ed impianti di interesse generale. Il che significa che non si tratta necessariamente di opere pubbliche, ma che il riferimento è a qualsiasi struttura che, al di là della natura giuridica, abbia una utilità generale, cioè riguardante la collettività. Si pensi, ad esempio, ad un complesso polisportivo, anche di proprietà privata, ma aperto alla fruizione di tutti, non dei soli soci”. </em>Per altro autore, E.Picozza, in <em>Il piano urbanistico generale</em>, Cedam, 1983<em>: “un campo sportivo costituisce medesimo tipo di localizzazione urbanistica, tanto se di proprietà del Comune, quanto se di proprietà di una Fondazione privata; un auditorium costituisce opera di interesse collettivo, sia se viene realizzata da un Ente pubblico, che con il concorso esclusivo dei privati; un edificio del tipo casa di cura pubblica è servizio pubblico sia se gestito dalla USL che da un privato ”. </em>In sostanza, prosegue l’Autore, il legislatore con l’ampia dicitura <em>attrezzature </em>ed<em> impianti di interesse generale,</em> ha fatto confluire nell’ampio concetto di opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) tutte quelle opere che sono al servizio della comunità, che rappresentano un interesse generale della collettività e possono essere tanto gli asili nido e le scuole materne quanto le scuole, le Università, i centri di ricerca, le sedi dei partiti politici, di associazioni sindacali e di categoria, di centri di tutela di interessi diffusi. Ciò che rileva è che anche per i servizi privati via sia l’inerenza al pubblico interesse. Alla luce dell’ampia ricostruzione effettuata sulla “storia” giuridica delle zone “F”, è agevole comprendere come questa zona abbia un’indole promiscua, si configuri, cioè, come il naturale “contenitore” delle opere di urbanizzazione e delle opere localizzate ai sensi dell’art. 7, n. 4, L.U., nonché delle attrezzature e degli impianti di interesse generale, che investono comunque un interesse della collettività nel suo complesso.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Esemplare in proposito la sentenza T.A.R. Lombardia-Brescia, Sezione I, 22 aprile 2011, n. 622. Il Giudice, nel caso di specie, ha confutato le censure mosse dal ricorrente che si doleva dell’eccesiva previsione di standard affermando che “<em>l’idea formulata dalla difesa della ricorrente che il potere di pianificazione comunale, che per sua natura gode – com’è noto &#8211; di altissima discrezionalità, sia vincolato da oneri di particolare motivazione proprio nel momento in cui supera i limiti minimi previsti dalla normativa sugli standard, è quanto mai erronea. Essa, infatti, pretende di restringere quell’altissima discrezionalità del potere di pianificazione proprio nell’unico caso in cui essa – per il favor esplicito dell’ordinamento verso la qualità della vita nelle aree urbane &#8211; è stata sì ristretta normativamente (dal D.M. citato) ma nel senso esattamente contrario di imporre al pianificatore standard minimi da rispettare. Una volta rispettati gli standard minimi, quindi, l’unica opzione interpretativa percorribile è che si riespanda l’altissima discrezionalità del pianificatore comunale che caratterizza in via generale e residuale tutta l’attività di pianificazione”.</em><br />  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/">L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA.</a></p>
<p>ABSTRACT.   I.       LA DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE. 1.      L’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all&#8217;esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. 1.1.        L’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie. 1.2.        L’autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. 2.         L’accreditamento istituzionale. 2.1.        I presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/">L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/">L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA.</a></p>
<p><strong>ABSTRACT.</strong><br />  <br /> <strong>I.       LA DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE.</strong><br /> <strong>1.      L’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all&#8217;esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.</strong><br /> <strong>1.1.        L’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie.</strong><br /> <strong>1.2.        L’autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.</strong><br /> <strong>2.         L’accreditamento istituzionale.</strong><br /> <strong>2.1.        I presupposti per il rilascio dell’accreditamento.</strong><br /> <strong>2.1.A.       Il possesso dei c.d. “requisiti ulteriori”.</strong><br /> <strong>2.1.B.       La funzionalità della struttura rispetto alla programmazione generale.</strong><br /> <strong>2.1.C.       La avvenuta verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti.</strong><br /> <strong>2.2.        La natura giuridica dell’accreditamento.</strong><br /> <strong>2.3.        Il regime dei controlli ed il potere di autotutela dell’Amministrazione.</strong><br /> <strong>2.4.        Il rapporto tra l’accreditamento e gli accordi disciplinati dall’art. 8 <em>quinquies</em>.</strong><br /> <strong>2.5.        Il regime transitorio degli accreditamenti temporanei e provvisori.</strong><br /> <strong>3.      Gli accordi contrattuali e la relativa remunerazione dell’attività svolta a carico del S.S.N..</strong><br />  <br /> <strong>II.     LE CRITICITA’ DI SISTEMA NEL REGIME TRANSITORIO DI PASSAGGIO DAGLI ACCREDITAMENTI TEMPORANEI E PROVVISORI AGLI ACCREDITAMENTI DEFINITIVI.</strong><br /> <strong>1.      Gli interventi del Legislatore per rendere effettivo il passaggio al regime degli accreditamenti definitivi.</strong><br /> <strong>2.      Il “blocco” degli accreditamenti e gli interventi della giurisprudenza amministrativa e costituzionale.</strong><br />  <br /> <strong>III.    LA SITUAZIONE ATTUALE DI AVVENUTO PASSAGGIO AL REGIME DEFINITIVO DEGLI ACCREDITAMENTI: LA PERSISTENZA DI BARRIERE ALL’INGRESSO NEL MERCATO DEGLI OPERATORI NEL SETTORE SANITARIO, DI DUBBIA COMPATIBILITA’ CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI ED EUROPEI.</strong><br /> <strong>1.         Le specificità del “quasi-mercato” dei servizi sanitari.</strong><br /> <strong>2.      Il rapporto tra le specificità del “quasi mercato” dei servizi sanitari e l’applicabilità delle regole sulla concorrenza, come tema generale, meritevole di attenzione.</strong><br /> <strong>3.      La posizione pro-concorrenziale assunta ripetutamente dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.</strong><br /> <strong>4.      I servizi sanitari nell’ordinamento europeo: ripartizione della competenza UE &#8211; Stati Membri e Servizi di Interesse Economico Generale.</strong><br /> <strong>5.      La qualificazione del modello di accreditamento-accordo: Italia ed Europa a confronto (conseguenze in ordine all’applicabilità delle Direttive Appalti e Concessioni).</strong><br /> <strong>6.      Giudizio di proporzionalità sul modello italiano di accreditamento-accordo, rispetto alla deroga ai principi di libera concorrenza ai sensi dell’art. 106, comma 2, TFUE.</strong><br />  <br /> <strong>CONCLUSIONI.</strong></p>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/?download=1433">E. Lubrano - accreditamento istituzionale e concorrenza</a> <small>(664 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccreditamento-istituzionale-delle-strutture-sanitarie-profili-di-criticita-della-disciplina-attuale-e-prospettive-di-riforma/">L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/">La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione – 2. L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale) – 3. (segue) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale – 4. (segue) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione – 5. L’analisi  espressiva di tipo consequenzialista – 6. (segue) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/">La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Introduzione – 2. L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale) – 3. (<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale – 4. (<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione – 5. L’analisi  espressiva di tipo consequenzialista – 6. (<em>segue</em>) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle norme – 7. La valenza di un approccio espressivo nell’analisi delle norme giuridiche</strong><br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Introduzione</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Può la legge avere una valenza “simbolica”, “espressiva” o “significativa”? Può la legge “inviare un messaggio”? E se sì, deve allora una legge essere valutata anche per ciò che essa simbolizza, esprime o comunica? Rispondere affermativamente a tutti questi interrogativi significa sostenere una teoria espressiva del diritto.<br /> Nell’ambito della letteratura giuridica americana si è appunto sviluppato negli ultimi venti anni un importante indirizzo di pensiero che ha riconosciuto e valorizzato nell’analisi dei fenomeni giuridici la dimensione “espressiva” del diritto, intesa come la capacità delle norme giuridiche (ma anche in generale delle misure pubbliche) di trasmettere dei concetti, dei significati o più semplicemente di veicolare dei messaggi ben al di là di quanto emerga dalla semplice loro enunciazione testuale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> La radice di questo movimento è profonda e risale a scritti degli anni ’70 in cui la dimensione espressiva del diritto è stata colta per prima in materia penale, come emerge ad esempio nel lavoro di Joel Feinberg “<em>The expressive Function of Punishment</em>” del 1965, secondo cui la pena è essenzialmente “espressiva” in quanto essa possiede “un significato simbolico largamente mancante nelle altre forme di afflizione”<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> L’affermarsi di quelle che gli stessi proponenti definiscono come vere e proprie “teorie espressive del diritto” è tuttavia riscontrabile solo a partire dagli anni ’90, grazie alla popolarità acquisita dagli iniziali contributi di tre autori in particolare: Richard H. Pildes, Dan Kahan e Cass. R. Sunstein.<br /> Nel suo lavoro<em> What Do Alternative Sanctions Mean?</em> Dan Kahan riprende in sostanza il filone di studi dedicato alla dimensione espressiva del diritto in ambito penale sostenendo che le usuali proposte di rimpiazzare la detenzione con sanzioni meno onerose, come le ammende o l’impiego in lavori socialmente utili, sarebbero poco persuasive perché ignorano la dimensione espressiva della pena: la detenzione simboleggia infatti una condanna morale mentre il messaggio comunicato dalle pene alternative esprime un biasimo di gran lunga inferiore<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Richard H. Pildes formula invece una prima teoria espressiva in materia elettorale muovendo dalla decisione della Suprema Corte <em>Shaw v. Reno</em> che aveva annullato la modifica di un distretto elettorale introdotta per aumentare il potere di voto agli afro-americani. Pildes sottolinea che il governo non può infatti ridisegnare un distretto elettorale dando l’impressione che il criterio della razza sia prevalso su tutti gli altri valori tradizionalmente considerati in materia; secondo la Corte la delimitazione di alcuni distretti operata in modo bizzarro e irregolare suggerirebbe proprio quella impressione. Pildes rileva dunque come la decisione <em>Shaw v. Reno</em> condanni in sostanza quello che egli definisce come danno espressivo (<em>expressive harm</em>) prodotto dal messaggio sociale che il governo ha in tal modo veicolato<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> In lavori successivi lo stesso autore propone peraltro una teoria espressiva di più ampio respiro destinata ad abbracciare un esteso ventaglio di disposizioni costituzionali<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, sostenendo che la dimensione espressiva dell’azione di governo giocherebbe un ruolo centrale, ma sottostimato nel diritto costituzionale in quanto consente di valutarne la legittimità sulla base dei valori che essa esprime e indipendentemente dalle conseguenze materiali che la stessa produce<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Dal canto suo Cass R. Sunstein sostiene la valenza espressiva del diritto a partire da un oggetto di indagine completamente diverso, ossia dal concetto di incommensurabilità riferito alle scelte dell’autorità pubblica. Secondo Sunstein alcune scelte pubbliche sarebbero incommensurabili nel senso che non è possibile paragonare il loro valore misurandolo in base ad un&#8217;unica scala, in particolare di tipo utilitaristico o di analisi costi-benefici<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>; ad esempio, come comparare in termini di costo la scelta tra proteggere una zona selvaggia e incontaminata o aprirla allo sviluppo commerciale? Scelte di questo tipo sono incommensurabili sulla base di una scala di valore utilitaristica poiché quest’ultima non può cogliere le considerazioni espressive che le giustificano.<br /> Sunstein conclude per conseguenza che una società dovrebbe identificare il tipo di valori cui vuole attenersi e mantenerli fermi anche se le conseguenze delle scelte possano risultare oscure o imprevedibili<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>: una società dovrebbe ad esempio insistere a mantenere una legge anti-discriminazione per ragioni espressive anche qualora non sappia se da tale legge i membri delle minoranze ricevano effettivamente aiuto<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> La dimensione espressiva del diritto è stata peraltro indagata non soltanto sotto il profilo della legittimità e della correttezza dell’azione di governo o della legge che esprima dei significati in contrasto con i valori fondanti di una comunità (finalità questa che risulta centrale in particolare negli studi di Pildes ma che emerge anche in quelli di Sunstein), ma anche, come in seguito vedremo, secondo una diversa prospettiva, attenta alle conseguenze prodotte dal diritto sulla società e volta in particolare ad analizzare l’influenza della legge sulle norme sociali e per loro tramite sulle condotte dei consociati. È stato lo stesso Sunstein a promuovere questo cambio di prospettiva nell’ambito delle teorie espressive<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, adottando la formula “<em>expressive function of law</em>” per identificare la funzione del diritto nell’esprimere valori sociali e nell’incoraggiare le norme sociali a muoversi in particolari direzioni<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> È dunque possibile osservare che se alcuni studiosi hanno sostenuto una concezione ampia, non consequenzialista della dimensione espressiva del diritto nel senso che ciò che rende una legge o un’azione pubblica giusta è il semplice fatto di esprimere valutazioni e atteggiamenti coerenti con dati valori, altri invece hanno sviluppato una concezione più limitata di tipo consequenzialista, che prende in esame gli effetti della legge oltre che il suo intrinseco carattere espressivo<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale)</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> La maggior parte degli autori che si sono occupati della dimensione espressiva del diritto lo ha fatto avendo come principale interesse quello di fornire delle teorie valutative o “morali” delle norme: essi si sono cioè interessati alla valutazione degli enunciati legali alla luce del loro contenuto espressivo a prescindere dalla considerazione dei relativi effetti<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Semplificando si può dire che in base a una tale analisi espressiva del diritto l’attività normativa può essere considerata buona o cattiva, giusta o sbagliata, legittima o illegittima in funzione del messaggio da essa espresso<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Queste teorie si interessano in particolare al modo in cui attraverso atti o enunciati vengono espressi degli atteggiamenti o delle prese di posizione nei confronti dei destinatari con riferimento a determinati valori fondamentali (il rispetto della persona, l’uguaglianza, le libertà…), suggerendo in sostanza che una scelta normativa può considerarsi veramente corretta soltanto se si esprime anche mediante modalità appropriate. Esse pertanto non valutano il perseguimento di certi scopi o l’utilizzo di certi mezzi espressivi, ma si preoccupano piuttosto di verificare se le modalità di espressione della norma risultino coerenti e adeguate rispetto alle finalità perseguite e ai valori considerati.<br /> Ora il significato di un’espressione verbale scritta o anche di un semplice gesto può assumere valenze differenti a seconda del punto di vista preso in considerazione, se cioè quello delle intenzioni dell’attore/parlante o quello da attribuire all’enunciato secondo il suo senso comune<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Secondo gli espressivisti del diritto il significato di una proposizione non dipende né dalle intenzioni del parlante né solamente dalla comprensione del destinatario. In particolare il significato espressivo di una disposizione normativa non può risiedere nella mente del legislatore o genericamente in quella del pubblico, ma dipende da come esso si relaziona con una serie di altre norme riconosciute e condivise dalla comunità<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. Questo perché il significato (espressivo) di una norma non inerisce a quella norma considerata isolatamente, ma è il prodotto dell’interpretazione all’interno del complessivo contesto in cui è adottata e applicata: solo così è possibile attribuirle il suo corretto significato “sociale”. In questo senso per cogliere il significato espressivo di un atto, questo va inserito in un contesto interpretativo che risulta costruito dalla società<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Coloro che sostengono le teorie espressive del diritto non si limitano quindi a porre attenzione al significato “letterale” o comunque al significato che è ricavabile dagli enunciati sulla base delle comuni regole e convenzioni linguistiche, ma ritengono invece che le decisioni legali posseggano ulteriori significati, oltre quelli meramente descrittivi o prescrittivi.<br /> In questo senso è stato sottolineato come gli espressivisti siano “tipicamente dualisti” (<em>typically dualist</em>)<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>: essi cioè sostengono che le formulazioni/enunciazioni legali non solo possano creare diritti, imporre doveri, garantire libertà ecc., ma che siano anche in grado di stigmatizzare, approvare, condannare, di manifestare rispetto o biasimo, o esprimere altri significati che non dipendono dall’esclusiva volontà/capacità di prescrivere.<br /> Una manifestazione emblematica di questo “approccio” dualista emerge all’interno delle teorie espressive dall’elaborazione del concetto di <em>expressive harm</em>, cioè di danno espressivo, che un soggetto può subire quando è trattato secondo modalità che esprimono atteggiamenti negativi o inappropriati  nei suoi confronti<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Ad esempio un’iniziativa dello Stato volta ad introdurre all’interno degli edifici pubblici settori separati per le persone di colore, oltre alla limitazione che provoca, manifesta innanzitutto un atteggiamento negativo, di disprezzo.<br /> Ovviamente un soggetto può soffrire anche di un danno “non espressivo” alla propria persona, alle proprie cose, alla propria reputazione; anche questi eventuali danni sono importanti nella valutazione di una legge o di un’iniziativa pubblica, tuttavia essi non sono significativi nello stesso modo<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>: mentre infatti il danno espressivo è frutto di una misura o di una prescrizione che manifesta una valutazione scorretta, il danno “non espressivo” ne è la sua conseguenza causale (come è nell’esempio di prima la limitazione fisica delle persone di colore dovuta all’introduzione di settori separati).<br /> Secondo questa impostazione un’iniziativa pubblica o una legge viene considerata “sbagliata” per il solo fatto che essa esprima valutazioni non consentite, senza che si abbia riguardo ad ulteriori problematiche legate alle sue conseguenze materiali<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. In questo senso dunque teorie espressive di questo tipo vengono anche definite non-consequenzialiste<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> L’analisi della dimensione espressiva del diritto ha trovato grande riscontro in particolare nel settore del diritto costituzionale, dove essa ha saputo fornire una migliore comprensione degli schemi decisionali seguiti dalla Corte Suprema americana nonché dei principi costituzionali che di volta in volta hanno trovato concreta applicazione<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> In questo senso una lettura espressiva del diritto costituzionale mostra la sua particolare valenza in due tipi di evenienze: il primo si ha quando i giudici rilevano che la legge esaminata non ha causato danni materiali o altri danni e nondimeno la dichiarano illegittima per aver manifestato uno scopo o un orientamento incostituzionale; il secondo tipo si presenta invece quando vengono esaminate leggi che producono conseguenze simili, ma la Corte ne censura solo alcune: dato che le conseguenze causali sono le stesse, il discrimine tra queste leggi deve quindi risiedere altrove, ossia in considerazioni di natura espressiva<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Secondo gli studiosi la giurisprudenza incorpora dunque considerazioni di natura espressiva in almeno due modi. Da un lato la lettura espressiva dei principi costituzionali rende inammissibili tutte le leggi che manifestino atteggiamenti intollerabili: quelli che esprimono disprezzo, ostilità o inappropriato paternalismo verso gruppi razziali, etnici, religiosi. Dall’altro essa respinge leggi che dando peso a classificazioni sospette, esprimono una concezione divisiva dei consociati, una concezione cioè che rappresenti la loro appartenenza razziale, etnica, religiosa o di altro tipo come più importante della comune identità come cittadini e che lasci quindi intendere come la prima possa giocare un ruolo determinante nei processi decisionali<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Entrambe queste applicazioni caratteristiche di una teoria espressiva del diritto emergono chiaramente dall’analisi di alcuni casi giurisprudenziali inerenti sia alla <em>Equal Protection Clause</em> ossia al principio di uguaglianza della Costituzione americana<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, sia alla <em>Establishment Clause<a href="#_ftn27" title=""><strong>[27]</strong></a></em>.<br /> Per chiarire la problematica connessa all’utilizzo del principio di uguaglianza, in particolare con riguardo a distinzioni di natura razziale, viene spesso fatto riferimento ai casi di misure di modifica dei distretti elettorali.<br /> Un primo esempio emblematico è dato dalla sentenza <em>City of Richmond v. United States</em><a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Con essa la Suprema Corte riconosce che la struttura dei distretti elettorali in esame, anche dopo alcune contestate annessioni territoriali, continua a soddisfare completamente i requisiti richiesti affinché non vi siano effetti discriminatori<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>; secondo un’ottica meramente consequenzialista, per cui il principio di uguaglianza si occuperebbe soltanto delle conseguenze materiali della vicenda, la pronuncia dovrebbe concludersi con un giudizio di legittimità. Invece la Corte si spinge oltre per sostenere che, quando è presente un fine discriminatorio, le annessioni devono essere invalidate anche se tutti i loro effetti legali sono accettabili, poiché «<em>acts generally lawful may become unlawful when done to accomplish an unlawful end</em>».<br /> Nelle disposizioni sindacate la Corte ravvisa una “pesante offesa razziale” (<em>gross racial slurs</em>) e la “spogliazione” di diritti (<em>despoiling</em>) di un gruppo di cittadini, attribuendo così ad esse un significato negativo e degradante. Nell’affrontare una delle poche leggi con finalità discriminatorie ma senza effetti discriminatori, sia la posizione assunta dalla Corte sia il linguaggio da essa utilizzato per sostenerla confermano dunque che a rendere incostituzionale una legge o una disposizione sono i danni espressivi che essa produce, ossia il messaggio che essa esprime anche a prescindere dai suoi esiti<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Altri esempi significativi riguardano casi di modifiche dei distretti elettorali fondate sul fattore razziale, senza che peraltro il potere di voto della popolazione di colore ne venisse diminuito o diluito. Talvolta la Corte ha ammesso questa suddivisione delle circoscrizioni elettorali fondata sulla componente razziale trattandosi di circoscrizioni ragionevolmente omogenee; l’ha invece esclusa in presenza di circoscrizioni  disegnate in modo artificioso e arbitrario. In una importante pronuncia la Corte ha in particolare così stabilito che quando una legge «subordina a considerazioni razziali i principi in materia di definizione delle circoscrizioni elettorali che tradizionalmente sono indifferenti al fattore razziale, tanto che queste considerazioni diventano predominanti la Costituzione è violata»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Ciò che incide nel diverso giudizio della Corte non sono dunque conseguenze di natura materiale, che come visto non sussistono, ma quelle di tipo espressivo: certe modalità di definire le circoscrizioni possono trasmettere il messaggio che le preferenze elettorali riflettano l’appartenenza razziale, esprimendo dunque, nell’ottica della Corte, una concezione incostituzionale del ruolo della razza nel disegno delle istituzioni democratiche<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Esempi analoghi si hanno in relazione alla <em>Establishment Clause</em>, che impone di non manifestare apprezzamento o di non dare aiuto ad una religione rispetto ad un’altra così da evitare il rischio di creare divisioni tra i consociati per ragioni religiose o di avvantaggiare una religione su un’altra.<br /> In questo senso consentire la collocazione di una rappresentazione religiosa (presepe) su suolo pubblico, viene considerato incostituzionale, anche se ciò non comporta alcun significativo aiuto ad una data religione o un trattamento differenziato tra i suoi aderenti e gli altri cittadini poiché in quel modo viene diffuso un messaggio di approvazione per quella determinata religione e di minor considerazione per i non aderenti.<br /> In altre occasioni, per converso, la Corte ha invece considerato costituzionali leggi che avevano disposto l’esenzione dal pagamento delle tasse per le organizzazioni religiose in genere, cioè leggi che avevano come principale effetto quello di agevolare il fenomeno religioso, e che dunque in base ad un test puramente consequenzialista avrebbero anche potuto essere considerate in contrasto con la <em>Establishment Clause</em>. Invero ciò che è ritenuto decisivo per il sindacato di legittimità è che la legge non abbia l’effetto di comunicare un messaggio di approvazione o disapprovazione per una data confessione; solo ove la legge ha questo effetto, intenzionale o meno che sia, la religione diventa un fattore discriminante nella percezione pubblica.<br /> Una lettura in ottica espressiva di disposizioni normative o di iniziative pubbliche rende così più semplice comprendere in che senso anche la forma può avere una rilevanza morale e legale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. La forma in questo senso rileva non per un mero interesse esteriore: differenti modi di formulare una disposizione o una misura possono esprimere messaggi più o meno rispondenti al ruolo appropriato che deve essere attribuito secondo i principi costituzionali alla razza o alla religione nella vita pubblica.<br /> Più in generale è impensabile che un ordinamento giuridico non distingua tra le forme attraverso cui le disposizioni possono essere adottate: ciò perché i valori sottostanti che la legge cerca di proteggere, sia in ambito costituzionale che altrove, richiedono per la loro stessa tutela che le disposizioni siano assunte in modi che esprimano rispetto per quei valori<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Un’appropriata considerazione della forma nel diritto non deve dunque essere identificata con il formalismo giuridico concernente l’applicazione di regole legali, categorie, concetti e forme senza aver riguardo per gli scopi o i valori che si intendono soddisfare o tutelare. Una visione espressiva al contrario presta attenzione proprio a quegli scopi e a quei valori, mentre l’attenzione che essa rivolge alla forma non richiede affatto che quest’ultima debba essere applicata in un modo rigido o meccanico<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Alcuni studiosi hanno proposto di applicare una visione espressiva del diritto anche con riferimento al campo della regolazione o, meglio, hanno operato qualche tentativo in tal senso a partire da una critica alla tradizionale valutazione della regolazione in termini di costi-benefici che andrebbe sostituita in alternativa da una valutazione incentrata sulla dimensione espressiva<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Secondo questa impostazione il limite degli approcci alle scelte di regolazione basati sull’analisi costi benefici è che essi si concentrano necessariamente sulle conseguenze quantitative o materiali prodotte da tali scelte mentre non riescono a tenere in considerazione le loro dimensioni espressive.<br /> Per dimensione espressiva di una determinata scelta pubblica si intendono come sopra visto i valori che la stessa consente di riconoscere e di considerare come suoi obiettivi, nello specifico contesto in cui è adottata<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. In questo senso nella valutazione delle scelte di regolazione pubblica si devono prendere in considerazione non soltanto i benefici materialmente conseguenti, ma anche quelli simbolici: una decisione può essere importante non solo per le conseguenze che direttamente determina, ma anche per il fatto che rappresenta o simbolizza l’osservanza di determinati principi<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Il punto di partenza della proposta di valorizzare la dimensione espressiva della regolazione è suggerito dal fatto che, stante l’esistenza di una pluralità di valori pubblici che possono venire in rilievo nell’adozione di una scelta, alcuni di essi si mostrano incommensurabili con altri, nel senso che, essendo considerati di rilievo incomparabilmente più elevato, il loro rispetto è espresso attraverso il rifiuto di ogni bilanciamento o contemperamento<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Questo tipo di scelta non può essere spiegato esclusivamente adottando una scala di preferenza consequenzialista, cioè in termini di conseguenze prodotte, ma impone di prendere in adeguata considerazione anche le ulteriori valutazioni che intervengono nell’influenzare le scelte e che ne determinano il significato espressivo<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Una riprova di ciò si ha chiaramente in materia ambientale ove si possono osservare alcuni fenomeni che difficilmente troverebbero spiegazione in base ad un approccio ad esempio utilitarista.<br /> È infatti comune constatare da un lato come non poche persone considererebbero un’offesa la proposta di accettare denaro per consentire un certo livello di deterioramento ambientale e come le stesse persone sostengano infatti che i beni ambientali hanno un valore infinito o che lo sforzo per tutelarli non dovrebbe essere negoziato in favore di altri pur importanti valori, ma dovrebbe avvenire “indipendentemente dal costo”<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Più in generale si osserva come, allorché siano in gioco valori riconosciuti particolarmente importanti (l’ambiente, la salute, la dignità umana…), il loro confronto con altri valori viene considerato inappropriato o immorale in quanto un tale accostamento esprimerebbe un degrado o uno svilimento del valore ritenuto superiore<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>. Questo spiega come alcune scelte pubbliche vengono sostenute proprio in quanto riflettono una sorta di “assolutismo ambientale” che si manifesta ad esempio nelle disposizioni sulla tutela delle specie in pericolo le quali, proibendo ogni bilanciamento salvo che in rare eccezioni, avrebbero la capacità di comunicare un significato pregnante in quanto assunte a simbolo di una corretta concezione della relazione tra esseri umani e ambiente<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Per converso altre misure ambientali, come i sistemi di regolazione delle emissioni attraverso il commercio dei c.d. “certificati verdi”, risultano non di rado contestate in quanto rifletterebbero una valutazione inappropriata dei beni ambientali, veicolando il messaggio che essi sono normali beni di consumo di cui è possibile disporre a fronte di un certo prezzo<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Si tratta di fenomeni che possono riflettere irrazionalità, confusione, scarso inquadramento di importanti questioni, esercizio di potere da parte di gruppi di interesse, o pura e semplice casualità, ma secondo un’ottica che valorizza la dimensione espressiva del diritto è possibile confermare che la valutazione sociale dei beni ambientali dipende dalla considerazione che i diversi beni sociali non debbano essere valutati secondo la stessa scala di misura, ma secondo criteri differenti e più appropriati. Molte apparenti anomalie così svaniscono o diventano più facilmente comprensibili in quanto in un’ottica espressiva il rifiuto di accettare certi compromessi riflette ed esprime proprio questo tipo di giudizio<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Altro esempio di come può assumere rilevanza la dimensione espressiva di una scelta pubblica si manifesta, tra gli altri, con riferimento alle misure attinenti alle attività produttive o commerciali, che spesso comportano difficili bilanciamenti tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei consumatori.  Si pensi alla decisione di abbassare tariffe protettive (dazi) che potrebbe incidere negativamente sugli attuali lavoratori, mettendo a rischio i loro posti di lavoro, mentre potrebbe migliorare il benessere dei consumatori, rendendo i prodotti disponibili ad un prezzo inferiore. Supponendo che in situazioni del genere i regolatori abbiano ripetutamente privilegiato gli interessi dei consumatori, questa circostanza potrebbe dare ai lavoratori coinvolti la sensazione che, in ogni caso, la comunità politica stia subordinando i loro interessi a quelli di altri. Dovendo nuovamente affrontare un simile conflitto, potrebbe ben essere razionale ed opportuno da parte dei decisori pubblici optare per una soluzione che valuti con maggiore attenzione gli interessi dei lavoratori rispetto a quelli dei consumatori; e ciò anche se in termini di costi-benefici aggregati, i vantaggi dei lavoratori risultassero inferiori ai danni subiti dai consumatori. Una tale scelta risulterebbe giustificata proprio perché in grado di riflettere la convinzione sociale che gli interessi dei lavoratori vanno presi in seria considerazione.<br /> L’esempio evidenzia come la considerazione per i valori che risultano espressi attraverso le scelte di regolazione – ovverosia le dimensioni espressive delle scelte pubbliche – sia di per sé un aspetto che deve essere tenuto adeguatamente in conto da parte dei regolatori<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Questi aspetti espressivi o simbolici sono rilevanti in molti contesti regolatori al pari di altri aspetti che condizionano le scelte pubbliche: ciò che fa un’attività di regolazione è infatti almeno in parte, interpretare definire e promuovere interessi e valori comuni. Le decisioni di oggi condizionano anche i significati e le soluzioni delle scelte future<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Dunque gli atti di regolazione, come ad esempio i programmi pubblici di determinati settori, non forniscono soltanto una disciplina di servizi, ma manifestano anche una qualche valenza espressiva, contribuendo a creare su certi temi una coscienza pubblica, o favorendo la comprensione dei programmi pubblici e con ciò la loro attuazione<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.  <br /> Più in generale, queste considerazioni aiutano a chiarire perché quando viene valutata una norma giuridica ci si deve anche chiedere se essa esprima una valutazione appropriata di un evento, una persona, un gruppo o un’attività. Le dimensioni espressive delle norme giuridiche sono infatti significative e operano su un piano che non coincide con quello degli effetti sociali prodotti: una società può individuare valori cui attenersi e promuoverli per il solo fatto che li ritenga giusti, indipendentemente dalle effettive conseguenze che la loro promozione può comportare<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>L’analisi espressiva del diritto di tipo consequenzialista</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nell’ambito degli studi che valorizzano la dimensione espressiva del diritto intesa come la sua capacità di “fare affermazioni”, che va oltre quella di condizionare direttamente i comportamenti, si incontra, accanto all’impostazione sin qui vista che valuta una legge esclusivamente in riferimento al senso dei suoi enunciati, un ulteriore orientamento, secondo cui una norma deve essere valutata non tanto o, meglio, non soltanto in base a ciò che essa esprime, ma piuttosto in base alle conseguenze che ne derivano<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>. In questo senso certi enunciati ed espressioni sarebbero da considerarsi preferibili nella misura in cui essi producano in definitiva delle migliori conseguenze<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> Secondo questo diverso approccio l’attenzione alle conseguenze delle disposizioni normative ha il merito di ridurre il volume e l’intensità dei contrasti politici spostando il dibattito da valori fondamentali a questioni che possono essere soggette, almeno in linea di principio, a verifiche empiriche. Questo aspetto rappresenterebbe dunque un elemento importante a favore di una considerazione del diritto incentrata sulle sue conseguenze, spiegando almeno in parte anche le ragioni di attrattiva di una impostazione utilitarista<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Si noti che in quest’ottica la “dimensione espressiva” del diritto viene intesa più propriamente come la sua “funzione espressiva”, cioè come la capacità di esprimere concetti e significati allo scopo di modificare e orientare le norme sociali<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>; con la conseguenza che, ogni apprezzamento delle affermazioni contenute in una disposizione di legge dovrebbe essere fondato non semplicemente sul valore intrinseco delle stesse, ma anche su una valutazione dei possibili effetti nei confronti delle norme sociali ovverosia su valutazioni ponderate delle relative conseguenze<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. <br /> Un tale approccio espressivo si inquadra nel più ampio filone di studi che si occupa degli effetti del diritto sulle norme sociali e quindi dei rapporti tra norme legali e norme sociali, un settore che è stato indagato in particolare dagli studiosi di <em>law and economics</em> e che si concentra appunto sui problemi della c.d. gestione delle norme sociali (<em>norms management</em>)<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. In questo ambito, noto come <em>Law and Economics of Norms</em> (LEN), si sono manifestati orientamenti diversi circa il modo di configurare la relazione tra regole formali/legali e norme (sociali)<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>, con riferimento a parametri di efficacia e di effettività delle norme; e peraltro anche alcuni studiosi che si sono occupati della funzione espressiva della legge hanno prestato la medesima attenzione alla modalità con cui il diritto può ridefinire le norme sociali, così da incrementare il livello di osservanza all’ordinamento da parte dei consociati<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>.<br /> È risaputo che le norme sociali possono essere definite come regole di condotta condivise e approvate in una determinata comunità, anche se non sancite dal diritto: in altre parole esse rappresentano i comportamenti che normalmente ci si aspetta dagli altri soggetti in determinate situazioni<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>. Si pensi per esempio al galateo, che contiene tutta una serie di norme sui comportamenti considerati dovuti in vari contesti; ed invero si riscontrano norme sociali per quasi ogni aspetto della vita di relazione. Tanto più una norma sociale o di costume è radicata e condivisa nell’ambito di una comunità, tanto più essa è in grado di condizionare i comportamenti dei consociati<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>, dando così soluzione ai c.d. problemi di azione collettiva<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Il meccanismo che assicura ad una regola sociale di trovare attuazione è rappresentato dall’imposizione di “sanzioni sociali” come la disapprovazione e il corrispondente sentimento di vergogna suscitato in coloro che violino detta regola, o addirittura, in una modalità più estrema, da una vera e propria forma di esclusione sociale; queste sanzioni rappresentano un’importante forza motivazionale che induce le persone a seguire i comportamenti richiesti dalla norma<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Per questo alcuni studiosi ritengono che attraverso la dimensione espressiva della legge sia possibile modellare il comportamento intervenendo su dette regole sociali sia per modificarle, ove queste siano considerate inadeguate o negative, sia per crearne di nuove, ove esse risultino invece del tutto assenti, in modo da raggiungere gli scopi che il legislatore si è prefissato<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> In altri termini viene riconosciuta agli enunciati normativi la capacità di esprimere valutazioni o prese di posizione che possono cambiare la percezione dei consociati in ordine a ciò che sia giusto o sbagliato, opportuno o inopportuno ovvero più in generale a quali atteggiamenti condividere e quali invece disapprovare, indipendentemente dal tenore prescrittivo delle disposizioni, ossia a prescindere dalle conseguenze direttamente disposte dalla legge<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>. Il messaggio espressivo veicolato dalla legge e percepito dai destinatari può cioè innescare dei cambiamenti nel modo di valutare certi atteggiamenti e certe condotte da parte della comunità, tanto da determinare la creazione di nuove norme sociali o da orientare diversamente quelle già esistenti, condizionando in tal modo i comportamenti degli individui<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> Un esempio spesso utilizzato da questi espressivisti si riferisce ad una condotta largamente diffusa e ritenuta dannosa per il benessere della comunità come è quella del fumare, comportamento che il legislatore può essere interessato a regolare per esigenze di tutela della salute; modificare questa condotta sociale può invero risultare difficile o per il significato attraente che ad essa viene associato in certi contesti (ad esempio quale dimostrazione di indipendenza, di ribellione o di spavalderia da parte dei giovani), oppure più semplicemente perché ad essa non è associato nessun giudizio negativo da parte della comunità<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>. Una legge che si limitasse ad imporre il divieto di fumare non riuscirebbe ad essere veramente efficace, cioè a determinare un rilevante calo del numero di fumatori, perché da un lato non farebbe altro che rinforzare proprio quei significati “trasgressivi” che rendono la condotta diffusa tra i giovani, dall’altro esprimerebbe un giudizio di valore che, non essendo necessariamente condiviso dal contesto sociale, potrebbe venire sostanzialmente disatteso.<br /> Diversamente, ricorrendo ad opportuni enunciati, la legge potrebbe invece cercare di rappresentare quel comportamento negativo come la manifestazione di una debolezza personale o di una mancanza di rispetto per gli altri o di una scarsa cura personale, facendo cioè leva su altri valori condivisi<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>, così da cambiare la percezione sociale della condotta che si vuole modificare, ottenendo che gli stessi soggetti si sentano incentivati a cambiare i propri comportamenti; e ciò indipendentemente dalle conseguenze dirette delle prescrizioni normative<a href="#_ftn67" title="">[67]</a>.<br /> L’attenzione per la dimensione espressiva della legge si rivolge in sostanza alla sua capacità di condizionare i comportamenti dei consociati anche senza ricorrere a qualche tipo di sanzione legale che operi come incentivo a conformarsi alla condotta prescritta dalla norma di legge, la cui osservanza avviene quindi in modo tendenzialmente spontaneo<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle norme</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Le modalità in cui le leggi grazie alla funzione espressiva del diritto riescono a condizionare i comportamenti sociali ricevono spiegazioni diverse. Secondo una prima ricostruzione, cui in parte si è già accennato, attraverso le sue disposizioni la legge non farebbe altro che segnalare ai cittadini un cambiamento nella percezione sociale di certi comportamenti; poiché tale segnale proviene da istituzioni cui è riconosciuto il ruolo di rappresentare la collettività, i cittadini sono indotti a ritenere che la condotta o l’atteggiamento descritti dalla norma di legge siano quelli che normalmente la società si aspetta vengano tenuti<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>. Il legislatore in sostanza interviene su fattori quali l’approvazione e la disapprovazione che operano come degli incentivi o dei costi sociali cui l’individuo va incontro attenendosi a una condotta valutata positivamente dalla comunità o discostandosi invece da essa<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>; in questo modo i singoli per non incorrere nella disapprovazione si adegueranno spontaneamente alla nuova condotta o al nuovo atteggiamento segnalati dalla legge<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>.<br /> Questa spiegazione “attitudinale” della funzione espressiva del diritto consente di chiarire meglio come un enunciato normativo sia in grado di produrre cambiamenti anche molto rilevanti nella percezione dei consociati e dunque indirettamente nei loro comportamenti. Da un lato, come visto, segnalando che un certo comportamento è approvato dalla collettività la legge può infatti letteralmente creare una nuova norma sociale e determinare così un cambiamento radicale, qualora in precedenza non sussistesse una posizione condivisa capace di esprimere approvazione o disapprovazione. Dall’altro la legge è però in grado di produrre effetti notevoli nei comportamenti anche quando essa induce soltanto cambiamenti limitati rispetto a norme sociali già esistenti: ciò che amplifica la sua capacità espressiva è il c.d. “effetto <em>feedback</em>” che si verifica quando i consociati approvano o disapprovano un dato comportamento in funzione della frequenza con cui esso si manifesta.<br /> Accade infatti che quanto più un comportamento ritenuto scorretto si manifesta raramente, tanto più esso appare difforme dalla condotta comunemente adottata e viene quindi maggiormente disapprovato; in ragione di ciò, quando una legge esprime per una condotta un livello di disapprovazione superiore rispetto a quello percepito in precedenza (in virtù di una norma sociale), può determinarsi di per sé una riduzione della frequenza, così che quanti assumano quella condotta vengono ad essere disapprovati più intensamente; ma una maggiore disapprovazione porta ad una ulteriore diminuzione della frequenza con cui la condotta tende a verificarsi, innescando così una reazione che è in grado di amplificare notevolmente gli effetti prodotti dalla prima disapprovazione segnalata dalla legge<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>.<br /> Secondo questa impostazione “attitudinale”, elemento determinante affinché la funzione espressiva eserciti in concreto i suoi effetti è dato dalla “credibilità” di cui gode l’istituzione che pone la norma e cioè dalla convinzione radicata nella società che essa esprima davvero la posizione comunemente condivisa riguardo a quella data condotta o atteggiamento: quanto più grande è la credibilità dell’operato di un’istituzione, tanto più intensa è la percezione che essa rappresenti la maggioranza delle preferenze e dei giudizi e quindi tanto maggiore risulta l’efficacia espressiva che essa può esercitare<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>. Per altro verso assume rilievo anche la dimensione dell’ambito territoriale in cui l’istituzione opera, nel senso che più essa è “vicina” alla comunità che la esprime e più grande è la sua capacità di influenzare le condotte dei consociati: i fattori motivazionali dell’approvazione e della disapprovazione sono infatti sentiti con maggiore intensità in una comunità circoscritta.<br /> Un’ulteriore spiegazione di come la legge possa, in certe circostanze, avere una funzione espressiva e quindi influenzare i comportamenti dei cittadini, indipendentemente dal fatto che siano previste o meno delle sanzioni, si fonda sull’idea che, grazie all’attività di conoscenza che impronta l’attività legislativa, la legge può anche offrire informazioni circa le caratteristiche del reale<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>. Queste informazioni, consentendo alle persone di migliorare le proprie conoscenze o credenze in merito a certe situazioni o a certe condotte, possono cambiare il comportamento degli individui indipendentemente dall’effetto deterrente della legge<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>.<br /> La funzione espressiva della legge così intesa può dar vita a due distinti effetti: il primo viene denominato effetto educativo e si verifica in quanto gli individui, a seguito delle informazioni ricevute, decidono di cambiare direttamente il proprio comportamento. Per esempio, se l’informazione ricavabile da una legge che pone limitazioni al fumo è nel senso di segnalare dei pericoli per la salute, la conseguenza può essere che i fumatori decidano di ridurre volontariamente l’intensità delle loro abitudini. Analogamente, un motociclista può decidere di indossare il casco ricavando dalla legge che lo impone l’informazione che questa condotta può assicurare benefici in termini di sicurezza maggiori di quanto in precedenza egli pensasse.<br /> Il secondo effetto, indicato invece come “effetto norma”, si verifica quanto la legge non influisce direttamente sul comportamento dei singoli, ma altera i costi sociali connessi a certe condotte grazie alle “sanzioni” imposte dalla società a chi non si conforma ad una data norma. Per esempio quando viene adottata una legge che aumenta la percezione del rischio associato al fumo, ciò può generare un cambiamento della norma (sociale) contro il fumo, diventando più probabile che i non fumatori “sanzionino” coloro che violano la nuova norma<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Ciò che deve essere sottolineato è che in questi casi gli effetti prodotti sulle condotte sociali dalla legge sono informativi e non attitudinali, nel senso che il comportamento dei non fumatori che “sanziona” chi viola la norma non dipende dalle aspettative circa il comportamento normalmente tenuto degli altri, bensì dalla nuova consapevolezza del rischio associato al fumo prodotta dalla legge<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>.<br /> Va detto che le ricostruzioni sin qui proposte per spiegare le modalità operative della funzione espressiva della legge non sono state elaborate con la pretesa di fornire una risposta definitiva, ma intendono piuttosto offrire diverse possibili chiavi di lettura che non si escludono vicendevolmente e che dunque possono utilizzarsi in modo congiunto al fine di una migliore comprensione del fenomeno<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>; sono d’altronde gli stessi autori delle diverse ricostruzioni che sottolineano come per spiegare in modo compiuto gli effetti espressivi della legge sarebbe necessario ricorrere alla loro combinazione<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La valenza di un approccio espressivo nell’analisi delle norme giuridiche</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Il ruolo centrale giocato dal linguaggio nell’approccio al diritto sviluppato dagli espressivisti consente di accostare questo orientamento al più ampio panorama degli studi incentrati sul rapporto tra lingua e diritto confermandone l’importanza per l’analisi del fenomeno giuridico<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>. Se è vero che il tema è stato da tempo indagato sotto molteplici profili, nell’ottica dei giuristi gli studi del settore hanno trovato nuovo slancio negli ultimi anni secondo una duplice direzione: per un verso è emersa con forza la problematica della traduzione ed interpretazione di testi giuridici composti in lingue diverse da quelle del lettore, specialmente sotto la spinta delle esigenze di armonizzazione non solo normativa ma anche terminologica e linguistica che accompagnano il processo di costruzione di un diritto comune europeo<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>; per altro verso lo sguardo è stato rivolto alla qualità della formulazione e redazione delle regole, considerando le concrete modalità di espressione che caratterizzano il linguaggio giuridico, alimentando il movimento di pensiero volto a promuovere l’adozione di un “<em>plain language</em>” nella scrittura di testi giuridici<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>: un linguaggio piano, semplice, facile, in contrapposizione alle caratteristiche tradizionali del linguaggio giuridico che lo renderebbero inadatto a comunicare efficacemente con i cittadini<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>, in modo da soddisfare quelle esigenze di chiarezza e facile comprensione dei testi normativi che ne facilitino l’interpretazione e l’applicazione da parte dei destinatari<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>.<br /> Parzialmente diverso è, come sopra riferito, il punto di vista di chi si concentra sugli enunciati normativi secondo un approccio espressivista, in base a cui le caratteristiche delle proposizioni giuridiche e le loro modalità espressive rilevano non tanto per la forma, come avverrebbe in un’ottica di <em>plain language</em>, quanto piuttosto per il messaggio che riescono a veicolare a di là del significato letterale dei termini utilizzati<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>. Una lettura espressiva delle disposizioni normative o delle iniziative pubbliche si rivela dunque in certo modo di più ampio respiro dato che non si ferma ad un’analisi puramente stilistica e linguistica, ma è in grado di evidenziare e valorizzare anche l’importanza della dimensione sociale propria del diritto e del linguaggio.<br /> Peraltro anche nelle riflessioni elaborate sia da giuristi che da linguisti in ordine al rapporto tra diritto e lingua è ormai consolidata, come noto, l’idea che elemento comune ad entrambi i fenomeni consista appunto nella loro dimensione e natura sociale<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>. In particolare il linguaggio è visto come espressione di una cultura e costituisce quindi un modo attraverso il quale si rappresenta la realtà<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>, dato che «un termine o un’espressione linguistica è conseguenza di una conoscenza, di una percezione, di un sentire, di una costruzione culturale, di una dinamica sociale»<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br /> Lingua e diritto possono così essere concepite entrambe come istituzioni<a href="#_ftn89" title="">[89]</a>, ossia come un complesso di valori, di schemi di comportamento, di consuetudini che definiscono e regolano, in modo relativamente durevole, l’agire di una determinata società<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>. Non sorprende allora che già nell’ambito degli studi sul linguaggio giuridico si esprima la convinzione secondo cui «la linguistica giuridica oggi non soltanto è chiamata ad esprimersi sugli aspetti lessicali o grammaticali dei testi a vario titolo giuridici, ma vede allargare i propri orizzonti ad una considerazione del <em>discorso giuridico</em> nel suo insieme»<a href="#_ftn91" title="">[91]</a>. Sottoporre ad analisi semantica non soltanto un testo ma un discorso significa ricavare il suo senso dall’insieme dei contesti in cui è inserito e considerare accanto alle sue finalità specifiche anche le tracce dei valori sociali che esso esprime. Considerando il discorso giuridico nel suo insieme, il contributo che l’analisi linguistica può dare, oltre ad una maggiore leggibilità e razionalizzazione del dettato normativo, è quello di conseguire una maggiore consapevolezza delle scelte ideologiche e valoriali che risultano convogliate dal linguaggio<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>. Attraverso le formule linguistiche entra nella dimensione giuridica quel tipo di rappresentazione del reale che è proprio di una data società.<br /> Si può allora notare come l’approccio espressivo al diritto sembri implicitamente riflettere proprio alcune di queste considerazioni, in quanto, riconoscendo importanza al significato sociale di un enunciato, ossia al significato che esso assume in un dato contesto interpretativo “costruito” dalla società, si propone di darne una valutazione sia sotto il profilo dell’adeguatezza dei valori manifestati, sia sotto il profilo della capacità di incidere concretamente sulla società attraverso il condizionamento delle condotte dei consociati.<br /> A quest’ultimo riguardo si deve ricordare che anche per la linguistica giuridica la dimensione sociale, riconosciuta sia alla lingua che al diritto, viene intesa secondo una ulteriore accezione come la rispettiva capacità di influenzare e di modificare il reale. Secondo quanto evidenziato dagli studi di linguistica pragmatica di Austin e Searle<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>, «produrre lingua in forma di testi significa agire sulla realtà e modificarla in modo più o meno efficace ed efficiente»<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>. Viene così osservato come «lo scopo del linguaggio giuridico non è rappresentare la realtà, ma modellarla con parole con forza emotiva, e parole con funzione tecnica»<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>.<br /> Non occorre sottolineare la stretta assonanza che simile impostazione presenta con le posizioni sostenute dall’approccio espressivo nella sua versione consequenzialista. Come sopra rilevato, anche gli studiosi appartenenti a questo orientamento riconoscono infatti agli enunciati normativi la capacità di esprimere valutazioni o prese di posizione che possono cambiare i giudizi dei consociati, condizionando in tal modo i loro comportamenti.<br /> Tutto ciò spiega la specifica attenzione che entrambi i filoni di studio riservano conseguentemente alle modalità espressive degli enunciati normativi, in quanto considerate determinanti rispetto ad un’altra esigenza fondamentale del diritto ossia quella dell’effettività delle norme, intesa come la loro capacità di raggiungere gli obiettivi per i quali sono poste in essere dal legislatore. Tanto i valori che vengono tradotti dagli enunciati quanto le modalità espressive che risultano utilizzate condizionano direttamente i profili della efficacia e della effettività delle norme e dunque la capacità delle disposizioni di incidere concretamente sulla realtà e sui comportamenti sociali.<br /> In questo senso un approccio espressivo all’analisi delle norme consente di comprendere ad esempio perché certe disposizioni risultino, alla prova dei fatti, scarsamente ottemperate dai loro destinatari e dunque poco efficaci: esso consente invero di indagare e valutare l’effettività di una normativa sotto il profilo dell’importanza che riveste, tanto nella sostanza che nella forma, il messaggio dell’enunciato normativo e il suo rapporto con le norme sociali presenti nella comunità<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>.<br /> Da tale punto di vista l’analisi espressiva del diritto assume allora rilievo non solo in una dimensione descrittiva ma anche nella costruzione di indicazioni normative: essa cioè può rappresentare un punto di partenza sia per offrire la valutazione critica di normative già esistenti sia per fornire indicazioni utili alla formulazione di nuove<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>. Basti pensare all’analisi di impatto della regolazione intesa come strumento per garantire un maggior livello di qualità delle regole, funzionale ad un più efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi posti dal regolatore pubblico.<br /> Lo snodo fondamentale di questa procedura consiste come ben noto nella valutazione anticipata di una disposizione normativa in via di adozione, che, basandosi sull’analisi economica dei costi e dei benefici attesi, fornisce indicazioni sulla scelta di regolazione più efficiente che dovrebbe essere adottata dal legislatore. È stato tuttavia sottolineato come l’analisi economica non sempre riesca a fornire un valido supporto nell’individuare la soluzione più adeguata per l’interesse pubblico, dato che «le scelte dei singoli possono essere mosse anche da fattori soggettivi e incentivi sociali che si pongono al di là della presunta razionalità individuale»<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> In questo senso un’analisi espressiva delle regole che affianchi la valutazione economica offerta dall’analisi costi/benefici consentirebbe di tenere in debita considerazione anche fattori significativi che diversamente non acquisterebbero rilievo.</div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La bibliografia in argomento si presenta molto estesa; tra i contributi più recenti si vedano R.H. McAdams, <em>The Expressive Powers of Law: Theories and Limits</em>, Harvard University Press, 2015; A. Eisenberg, <em>Expressive Enforcement</em>, in <em>UCLA L. Rev.</em>, 2014, p. 858 e ss.; D.E. DePianto, <em>Sticky Compliance: An Endowment Account of Expressive Law</em>, in <em>Utah L. Rev.</em>, 2014, p. 327 e ss.; J.I. Turner, <em>The Expressive Dimension of EU Criminal Law</em>, in <em>Am. J. Comp. L.</em>, 2012, p. 555 e ss.; C. Bennett, <em>Political Theory And Criminal Punishment: Expressive Punishment and Political Authority</em>, in <em>Ohio St. J. Crim. L.</em>, 2011, p. 285 e ss.; D. Keats Citron, <em>Law&#8217;s Expressive Value in Combating Cyber Gender Harassment</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 2009, p. 373 e ss.; A. Geisinger, <em>A Theory of International Expressive Law</em>, in <em>Vand. L. Rev.</em>,  2007, p. 77 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. J. Feinberg, <em>The Expressive Function of Punishment</em>, in <em>Monist</em>, 1965, p. 397, ristampato in J. Feinberg, <em>Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsability</em>, Pinceton University Press, 1970, p. 98. L’articolo di Feinberg ha suscitato un acceso dibattito tra i penalisti, alcuni dei quali hanno confutato le sue tesi: vedi C.L. Ten, <em>Crime, Guilt, and Punishment</em>, 1987, pp. 41-46; M. Davis, <em>Punishment as Language: Misleading Analogy for Desert Theorists</em>, in <em>Law &amp; Phil.</em>, 1991, p. 311 e ss.; M.S. Moore, <em>The Moral Worth of Retribution</em>, in F. Schoeman (a cura di), <em>Responsibility, Character, and the Emotions</em>: <em>New Essays in Moral Psycology</em>, Cambridge University Press,1987, pp. 179 e 181; altri le hanno invece difese e condivise: vedi R.A. Duff, <em>Trials and Punishments</em>, Cambridge University Press, 1986, p. 233 e ss.; R. Nozick, <em>Philosophical Explanations</em>, Harvard University Press, 1981, p. 363 e ss.; J. Hampton, <em>Correcting Harms Versus Righting Wrongs: The Goal of Retribution</em>, in <em>UCLA L. Rev.</em>, 1992, p. 1659 e ss.; I. Primoratz, <em>Punishment as Language</em>, in <em>Phil.</em>, 1989, p. 187 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. D.M. Kahan, <em>What Do Alternative Sanctions Mean?,</em> in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1996, pp. 597-601.  L’autore riafferma l’idea che la risposta dello Stato ad una azione criminale debba comunicare “<em>a linguistic message</em>” (ad es. un messaggio di biasimo) in numerosi articoli successivi: cfr. Dan M. Kahan, <em>Social Influence, Social Meaning, and Deterrence</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 1997, pp. 382-385; Id., <em>The Anatomy of Disgust in Criminal Law</em><strong>,</strong> in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1998, pp. 1639-1643; Id., <em>Punishment Incommensurability</em>, in <em>Buff. </em><em>Crim. L. Rev.</em>, 1998, pp. 704-706; Id., <em>Social Meaning and the Economic Analysis of Crime</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, pp. 615-617; Id., <em>The Secret Ambition of Deterrence</em>, in <em>Harv. L. Rev.</em>, 1999, pp. 419-435.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. R.H. Pildes, R.G. Niemi, <em>Expressive Harms, &quot;Bizarre Districts,&quot; and Voting Rights: Evaluating Election-District Appearances After Shaw v. Reno</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1993, p. 483 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in Constitutional Law</em><strong>,</strong> in <em>Hastings L.J.</em>, 1994, p. 711 e ss.; Id., <em>Principled Limitations on Racial and Partisan Redistricting</em>, in <em>Yale L.J.</em>, 1997, p. 2505 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Why Rights Are Not Trumps: Social Meanings, Expressive Harms, and Constitutionalism</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, pp. 760-762.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability and Valuation in Law</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1994, p. 780 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In un articolo successivo scritto in collaborazione con Pildes in riferimento al più ampio tema della regolazione, Sunstein ripropone questi concetti affermando che «<em>policy choices do not just bring about certain immediate material consequences; they also will be understood, at times, to be important for what they reflect about various value commitments – about which values take priority over others, or how values are best understood</em>»: cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1995, p. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>,  cit., p. 823.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Social Norms and Social Roles</em>, in <em>Colum. L. Rev.</em>, 1996, p. 953, dove l’A. chiarisce in che termini egli vuole affrontare il tema dell’espressività del diritto sottolineando da un lato come «<em>An account of legitimate grounds for changes in norms will overlap a great deal with &#8211; and may even be reducible to &#8211; an account of the legitimate bases for governmental action</em>», dall’altro come invece «<em>My purpose here is hardly to offer such an account</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> <em>Ibidem</em>, dove l’A. definisce la formula «<em>expressive function of law – a term that I use to identify the function of law in expressing social values and in encouraging social norms to move in particolar directions</em>»; Id., <em>On the Expressive Function of Law</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 1996, pp. 2024-2025, dove afferma: «<em>I explore the expressive function of law – the function of law in “making statements” as opposed to controlling behavior directly. I do so by focusing on the particolar issue of how legal “statements” might be designed to change social norms</em>». Sunstein aveva già fatto ricorso a questa formula anche in precedenza, ma per esprimere il diverso concetto per cui la funzione espressiva del diritto consisterebbe nel «<em>reflecting and communicating particular ways of valuing human goods</em>»: cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurabilità</em>,  cit., p. 780.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Tale ricostruzione è proposta in questi termini da M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning of Environmental Command and Control</em>, in <em>Va. Envtl. L. J.</em>, 2001, p. 201. L’esistenza di una connessione e di un’apparente “sovrapposizione” tra sostenitori della natura espressiva del diritto e sostenitori del ruolo del diritto nel definire le norme sociali viene peraltro già segnalata da M.D. Adler, <em>Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 2000, pp. 1372-1373.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, pp. 1376-1377.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Le teorie espressive morali del diritto si sviluppano avendo come riferimento le teorie espressive dell’azione per poi estendere gli stessi principi alle enunciazioni giuridiche intese come azioni poste in essere da un soggetto collettivo quale è lo Stato: vedi E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 2000, p. 1506 e ss., in particolare 1510 e ss. dove ulteriormente si chiarisce come «<em>expressive norms regulate action by regulating the acceptable justifications for doing them</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per una riflessione generale sul significato linguistico e sulle sue sottocategorie cfr. S. Blackburn, <em>Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language</em>, Oxford University Press, 1984, p. 110 e ss.; R.M. Martin, <em>The Meaning of Language</em>, The MIT Press, 1987, p. 65 e ss.; A. Avramides, <em>Intention and Convention</em>, in B. Hale, C. Wright  (a cura di), <em>A Companion to the Philosophy of Language</em>, Wiley-Blackwell, 1997, p. 60 e ss. Con specifico riferimento al diritto cfr. H.M. Hurd, <em>Sovereignity in Silence</em>, in <em>Yale L. J.</em>, 1990, p. 945 e ss., spec. 953.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. L. Lessig, <em>The Regulation of Social Meaning</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1995, p. 949 e ss. ove riferendosi al significato espressivo in termini di <em>social meaning</em> l’A. spiega come egli ricorra al termine <em>social </em>«<em>not to distinguish social meaning from individual meaning (whatever that would be), or meaning more generally, but rather to emphasize its contingency on a particular society or group or community within which social meaning occur</em>»: p. 952.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C. Geertz, <em>&quot;From the Native&#8217;s Point of View&quot;: On the Nature of Anthropological Understanding</em>, in <em>On the Nature of Anthropological Understanding</em> <em>in Local Knowledge</em>, 2000, pp. 55, 58, 70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>Expressive Theories of Law</em>, cit., p. 1399.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Why Rights Are Not Trumps</em>, cit., p. 75.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Per una considerazione analoga in ambito penale cfr. D.M. Kahan, <em>Social Influence, Social Meaning and Deterrence</em>, cit., p. 383 dove l’A. chiarisce che «<em>Punishment does more than impose disutility on the offender; it also expresses the community&#8217;s moral condemnation</em>» e che poiché differenti sanzioni posseggono diverso potere espressivo allora «<em>a community that cares about deterrence ought to concern itself not just with how much pain different punishments impose and how many dollars they cost, but also with how forcefully they communicate society&#8217;s condemnation</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In argomento cfr. B. Williams, <em>A Critique of Utilitarianism</em>, in J.J.C. Smart, B. Williams (a cura di), <em>Utilitarianism: For and Against</em>, Cambridge University Press, 1973, pp. 108-109, ove si osserva che spesso le persone rifiutano di compiere un atto spiacevole anche se il loro rifiuto può comportare conseguenze peggiori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning</em>, cit., p. 201. Cfr. anche A. Strudler, <em>The Power of Expressive Theories of Law</em>, in <em>Md. L. Rev.</em>, 2001, p. 495, dove descrive le caratteristiche delle teorie espressive del diritto in contrapposizione a quelle consequenzialiste, evidenziando come queste ultime non siano in grado di cogliere gli stessi profili di cui sono capaci le prime.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> In materia costituzionale respinge considerazioni di natura espressiva in favore di un approccio consequenzialista L. Alexander, <em>Constitutional Theory and Constitutionally Optional Benefits and Burdens</em>, in <em>Const. </em><em>Commentary</em>, 1994, p. 287.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, cit., pp. 1532.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Ivi, p. 1534.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In argomento cfr. C.R. Lawrence III, <em>If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus</em>, in <em>Duke L. J.</em>, 1990, pp. 438-357; R.H. Pildes, R.G. Niemi, <em>Expressive Harms</em>, cit., p. 483 e ss.; D. Hellman, <em>The Expressive Dimension of Equal Protection</em>, in <em>Minn. L. Rev.</em>, 2000, p. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> In tema cfr. S.D. Smith, <em>Symbols, Perceptions, and Doctrinal Illusions: Establishment Neutrality and the &quot;No Endorsement&quot; Test</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1987, p. 266 e ss.; D.L. Beschle, <em>The Conservative as Liberal: The Religion Clauses, Liberal Neutrality, and the Approach of Justice O&#8217;Connor</em>, in <em>Notre Dame L. Rev.</em>, 1987, p. 151 e ss.; W.P. Marshall, <em>&quot;We Know It When We See It&quot;: The Supreme Court and Establishment</em>, in <em>S. Cal. L. Rev.</em>, 1986, p. 495 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cfr. <em>City of Richmond, Virginia v. United States</em>, 422 U.S. 358, 363 (1975). Nel 1970 la popolazione della città di Richmond era per il 52 per cento di colore e il consiglio comunale era composto da nove membri eletti in un’unica circoscrizione cittadina. A seguito di alcune contestate annessioni territoriali la percentuale di persone di colore nella città scendeva al 42 per cento e le regole elettorali venivano modificate in modo da eleggere i rappresentanti sulla base di più circoscrizioni individuali, di cui 4 a larga maggioranza di persone di colore. Questo cambiamento ha comportato che il potere di voto delle persone di colore fosse (comunque) proporzionato alla loro popolazione all’interno della città.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> I giudici sostengono infatti che dal momento che la struttura elettorale post annessioni riflette correttamente il livello del potere di voto della popolazione di colore, non si può ritenere che le annessioni abbiano prodotto un effetto discriminatorio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Analoga considerazione emerge implicitamente nel caso <em>Hunter v. Underwood</em>, 471 U.S. 222, 232 (1985) in cui viene sindacata una previsione della costituzione dello Stato dell’Alabama che disponeva la privazione dei diritti civili di coloro che fossero condannati per crimini concernenti la turpitudine morale. Tale previsione aveva avuto un impatto razziale grandemente sproporzionato a danno delle persone di colore, inducendo la Corte ad affermare che fosse stata adottata per motivi razzisti. Tuttavia con il passare del tempo si era venuta a creare una discrepanza tra le finalità originarie della legge e le conseguenze effettivamente prodotte, portando ad un impatto razziale molto inferiore se pur significativo nel presente. Nonostante ciò la Corte dichiara all’unanimità l’illegittimità di quella norma per le sue originarie finalità razziali indipendentemente dalle conseguenze materiali attualmente prodotte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr. <em>Miller v. Johnson</em>, 515 U.S. 900, 916 (1995).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Considerazioni simili a quelle emerse nei casi delle circoscrizioni elettorali ispirano il differente trattamento riservato dalla Corte suprema alle modalità di accesso all’università intese a favorire la pluralità razziale: mentre non viene consentito un sistema basato su quote, è invece ammessa la previsione di corsie preferenziali. Da un punto di vista consequenzialista, attento cioè solo alle conseguenze prodotte, l’alternativa sarebbe di per sé indifferente: una volta che il fattore razziale viene preso in considerazione poco importa se ciò avvenga in un modo o in un altro. Cfr. <em>Regents of the University of Cal. v. Bakke</em>, 438 U.S. 265, 315-19 (1978).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cfr. L. Katz, <em>Form and Substance in Law and Morality</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1999, pp. 568-579, ove si sottolinea che le regole giuridiche e morali sono espressive attraverso le differenze di forma con cui un’iniziativa o una disposizione viene assunta.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, cit., p. 1564.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Forms of Formalism</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1999, p. 607.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, p. 1447, che si riferisce in particolare agli scritti di Richard H. Pildes, Elisabeth S. Anderson, e Cass R. Sunstein. In argomento cfr. anche M.P. Vandenbergh, <em>Essay The Social Meaning</em>, p. 202.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, cit., p. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> In tal senso cfr. R. Nozick, <em>Nature of Rationality</em>, Princeton, 1993, p. 28.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, pp. 1449-1450.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr. R.H. Pildes, E.S. Anderson, <em>Slinging Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics</em>, in <em>Colum. L. Rev.</em>, 1990, p. 2146.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit. p. 835.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Cfr. R.H. Pildes, E.S. Anderson, <em>op. cit</em>., p. 2150.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Expressive Function of Law</em>, cit. p. 2046.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> In argomento cfr. S. Kelman, <em>What Price Inventives?: Economists and the Environment</em>, 1982, p. 27-28, ove si sottolinea come una società fallisce nell’adottare misure che stigmatizzino una condotta inquinante per promuovere delle politiche ambientali quando esse si basano su incentivi economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit. p. 837.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, cit., pp. 67-68.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>op. cit.</em>, p. 70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> In tal senso cfr. R.H. Pildes, <em>The New Public Law: The Unintended Cultural Consequences of Public Policy: A Comment on the Symposium</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1991, p.  936 e ss., p. 942.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit., p. 820.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Cfr. R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, in <em>Or. L. Rev.</em>, 2000, p. 373, ove molto chiaramente si sostiene che «<em>law matters for what it says in addition to what it does</em>».<br /> Tra i numerosi contributi in materia, relativi ai più diversi settori giuridici, si vedano O.H. Dombalagian, <em>The Expressive Synergies Of The Volcker Rule</em>, in <em>B.C. L. Rev.</em>, 2013, p. 469 e ss.; J.C. Fromer, <em>Expressive Incentives In Intellectual Property</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2012, p. 1745 e ss.; S. Yeh, <em>Laws and Social Norms: Unintended Consequences of Obesity Laws</em>, in <em>U. Cin. L. Rev.</em>, 2012, p. 173 e ss.; M. Wittlin, <em>Buckling Under Pressure: An Empirical Test of the Expressive Effects of Law</em>, in <em>Yale J. on Reg.</em>, 2011, p. 419 e ss.; M.A. Christiansen, <em>A Great Schism: Social Norms and Marijuana Prohibition</em>, in <em>Harv. L. &amp; Pol’y Rev.</em>, 2010, p. 229 e ss.; T.R. Holbrook, <em>The Espressive Impact of Patents</em>, in <em>Wash. U. L. Rev.</em>, 2006, p. 573 e ss.; R.H. McAdams, <em>The Expressive Power of Adjudication</em>, in <em>U. Ill. L. Rev.</em>, 2005, p. 1043 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2025-2026.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> In questi termini cfr. C.R. Sunstein, <em>Social Norms and Social Roles</em>, cit. p. 964, nota 233.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Ivi, p. 964, ove si afferma che «<em>many laws have an expressive function. They &quot;make a statement&quot; about how much, and how, a good or bad should be valued. They are an effort to constitute and to affect social meanings, social norms, and social roles. Most simply, they are designed to change existing norms and to influence behavior in that fashion</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> In tal senso cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., p. 2045.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Per una ricostruzione dei principali orientamenti cfr. Y. Feldman, J. Nadler, <em>Expressive Law and File Sharing Norms</em>, in <em>Public Law &amp; Legal Theory Research Paper Series</em>, n. 05-18, Northwestern University School of Law, 2005, p. 15 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Un primo orientamento sostiene che le norme giuridico-formali esercitino un impatto distruttivo sul contenuto e la funzione di quelle sociali: vedi tra gli altri M.A. Cohen, <em>Norms Versus Laws: Economic Theory and the Choice of Social Institutions, </em>in K.J. Koford, J.B. Miller (a cura di),<em> Social Norms &amp; Economics Institutions</em>, University of Michigan Press, 1991, p. 95 e ss.; E.A. Posner, <em>The Regulation Of Groups: The Influence of Legal and Non legal Sanctions on Collective</em> <em>Action</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1996, p. 133 e ss.; L. Bernstein, <em>Merchant Law In A Merchant Court: Rethinking The Code&#8217;s Search For Immanent Business</em> <em>Norms</em>, in<em> U. Pa. L. Rev.</em>, 1996, p. 1765; B.S. Frey, <em>Institutions and Morale: the Crowding-Out Effect, </em>in A. Ben-Ner, L. Putterman (a cura di),<em> Economics Values &amp; Organisation</em>, Cambridge University Press, 1998, p. 437 e ss. Un secondo orientamento, peraltro minoritario, sostiene invece che l’effetto della legge sulle norme sociali sia minimo: vedi in particolare R.A. Kagan, N. Gunnigham, D. Thornton, <em>Explaining Corporate Environmental Performance: How Does Regulation Matter</em>?, in <em>Law. </em><em>&amp; Soc’y Rev.</em>, 2003, p. 51 e ss.; J.M. Darley, K.M. Carlsmith, P. Robinson, <em>The Ex Ante Function of the Criminal Law, </em>in <em>Law &amp; Soc’y Rev.</em>, 2001, p. 165 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Per una puntuale ricostruzione della letteratura in argomento cfr. R.H. McAdams, <em>The Origin, Development, and Regulation of Norms</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1997, pp. 339-350.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Cfr. R. Cooter, <em>Espressive Law and Economics</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, p. 587.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Questo profilo viene evidenziato per primo in R.C. Ellickson, <em>Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes</em>, Harvard University Press, 1991, in cui l’A. spiega come in una specifica comunità della California (Shasta County) le controversie legate ai danni prodotti dal passaggio incontrollato del bestiame sulle terre altrui vengono risolte dai proprietari esclusivamente sulla base di norme sociali consolidate, senza quindi alcun ricorso a regole formalizzate in disposizioni di legge.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> I problemi di azione collettiva vengono generalmente affrontati nell’ottica della cooperazione tra i consociati: vedi ad esempio D. Chong, <em>Collective Action and the Civil Rights Movement</em>, 1991; R. Hardin, <em>Collective Action</em>, 1982; Mancur Olson, Jr., <em>The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups</em>, 1965; E. Ostrom, <em>Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action</em>, 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2029-2030, ove si osserva peraltro come l’operatività più efficace delle norme sociali avviene <em>ex ante</em>, per cui la semplice aspettativa della vergogna – vista come una sorta di tassa sociale, a volte molto alta – è normalmente sufficiente a produrre conformità alla norma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Cfr. L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 956, dove si afferma che «<em>If social meanings exist, they are also used. They not only constitute, or guide, or constrain; they are also tools&#8211;means to a chosen end, whether an individually or collectively chosen end</em>». </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Cfr. P.H. Huang, Ho-Mou Wu, <em>More Order Without More Law: A Theory of Social Norms and Organizational Cultures</em>, in <em>J.L. Econ. &amp; Organisation</em>, 1994, pp. 390-391, ove si sottolinea come «<em>the scope of law and economics can be expanded by incorporating the role of emotions into the study of how social order can be maintained without further law</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Si dimostra critico rispetto a questa impostazione R.E. Scott<em>, The Limits of Behavioral Theories of Law and Social Norms</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2000, p. 1603 e ss., ove si afferma che «<em>a rational choice theorist offers an alternative explanation in which the law &quot;expresses&quot; something only in a Bayesian sense</em>» e più precisamente che gli effetti che gli espressivisti attribuiscono alla legge «<em>can be analyzed in terms of changes in the costs and benefits of particular behaviors. On this account,</em> <em>the role of norms is to provide information to the actor about the external environment. Information is both valuable and costly, so rational choice theory would predict that people would engage in investments to acquire such norm-related information up to the point where marginal return equals marginal cost</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Il ricorso alla tematica del fumo per affrontare la dimensione espressiva della legge rappresenta uno strumento argomentativo tipico nella letteratura in argomento: cfr. ad esempio R.A. Kagan, J.H. Skolnick, <em>Banning Smoking: Compliance Without Enforcement</em>, in R.L. Rabin, S.D. Sugarman (a cura di), <em>Smoking Policy: Law, Politics, And Culture</em>, 1993, p. 69 e ss.; L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 1025 e ss.; C.R. Sunstein, <em>On Espressive Function of Law</em>, cit., p. 2033 e ss.; Id., <em>Social Norms and Social Roles</em>, cit., p. 918 e 951-952; R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 346; Id., <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2000, p. 1714 e ss.; D. Dharmapala, R.H. McAdams, <em>The Condorcet Jury Theorem and the Espressive Function of Law: A Theory of Informative Law</em>, in <em>Am. L. &amp; Econ. </em><em>Rev.</em>, 2003, pp. 7-11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> In relazione alle modalità cui si può ricorrere per determinare un cambiamento nella percezione di certi comportamenti all’interno di una comunità cfr. L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 1009 e ss., ove si identificano alcune tecniche definite “semiotiche” ossia volte a incidere direttamente sul significato attribuito a certe condotte. Una di queste è il c.d. <em>tying</em>, cioè “legare” o associare ad una particolare condotta un significato ulteriore che sia però conforme a quanto il legislatore vuole che quella condotta rappresenti. Per un esempio del ricorso a questa tecnica nello specifico settore della disciplina ambientale cfr. M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning of Environmental Command and Control</em>, cit. p. 217 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Ad esempio, attraverso l’introduzione di limitazioni del fumo in luoghi diversi come ospedali, esercizi commerciali, uffici pubblici o anche parchi naturali le disposizioni di legge esprimono l’idea che quella condotta sia dannosa per la salute, sia irriguardosa per le altre persone o sia nociva per l’ambiente, influendo in questo modo sulla percezione complessiva che gli individui possono avere del fumo e inducendoli a cambiare il proprio giudizio, contribuendo così alla formazione in proposito di una nuova o diversa norma sociale, che in definitiva li induca a non fumare anche in luoghi dove sarebbe consentito farlo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Questa rappresenta dunque una impostazione che si differenzia da quella influenzata dall’analisi economica del diritto, secondo cui la legge impone sanzioni per risolvere problemi di cooperazione. Partendo dalla constatazione di come il bisogno di cooperazione sia pervasivo nelle relazioni intersoggettive, l’analisi economica del diritto concepisce infatti  le sanzioni come uno strumento molto efficace a disposizione del legislatore per intervenire sui benefici/profitti dei singoli in modo che la cooperazione diventi la strategia dominante; cfr. in tal senso R.H. McAdams, <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, cit., pp. 1650-1651.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> Cfr. R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, cit., p. 358 e ss. ove si chiarisce come «<em>democratically enacted legislation provides information about what elected representatives believe their constituents approve and disapprove</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> Per un esempio di tale meccanismo espressivo in materia di compensi dei managers privati cfr. S. Gopalan, <em>Say on Pay, and the SEC Disclosure Rules: Espressive Law and CEO Compensation</em>, in <em>Pepperdine Law Review</em>, 2007, p. 115 e ss. reperibile in www.ssrn.com.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> Sulle ragioni per cui l’approvazione può motivare il comportamento cfr. R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 343 e ss. ove si osserva che «<em>There are at least two reasons why approval motivates behavior. </em><em>An individual may value approval intrinsically because it satisfies a preference for esteem or instrumentally because it helps to achieve other ends</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Per la descrizione del <em>feedback  effect</em> sostanzialmente in questi termini cfr. R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 371 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> Al contrario quanto più l’azione del legislatore appaia condizionata da gruppi di pressione o da interessi particolaristici, tanto minore sarà la capacità espressiva esercitata dalla legge sui comportamenti dei cittadini: cfr. ancora R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 374.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Tali informazioni devono essere tenute distinte da quelle fornite dalla legge circa l’esistenza di una certa norma di condotta condivisa (norma sociale) che stanno alla base della teoria espressiva “attitudinale”: vedi <em>supra</em> nota 67.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Cfr. D. Dharmapala, R.H. McAdams, <em>The Condorcet Jury Theorem and the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2-3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Viene peraltro fatto notare che la dimensione espressiva in termini di informazione fornita da una legge non produce sempre e necessariamente entrambi i tipi di effetti descritti, ma spesso può manifestare soltanto l’effetto educativo. Per esempio se una norma prescrive l’obbligo del casco per i motociclisti non si ha alcun effetto norma perché nessun altro soggetto ha un incentivo a far rispettare quella regola; cfr. ivi, p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Cfr. in tal senso J.A. Noguera, J. Tena-Sanchez, F.J. Leon, <em>Is There an Informative Effect of Law? An Experimental Test</em>, in <em>Journal of Law and Society</em>, 2014, n. 4, p. 580.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Nella letteratura sono invero diverse le ricostruzioni proposte. Una di queste concentra la propria attenzione sul profilo specifico dei problemi di coordinazione delle azioni collettive, sostenendo che la legge fornirebbe un “punto focale” attorno al quale i soggetti possono coordinare i propri comportamenti: nelle situazioni in cui gli individui hanno un comune interesse a coordinarsi, una norma giuridica può guidare il comportamento semplicemente influenzando le reciproche aspettative circa la condotta degli altri; cfr. R.H. McAdams, <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, cit., p. 1650 e ss.<br /> Secondo un’impostazione parzialmente diversa, la legge indurrebbe invece dei cambiamenti nella attendibilità della condotta che essa intende regolare, influenzando in tal modo le norme sociali e le aspettative dei singoli: a seguito dell’adozione di una nuova legge, le persone sarebbero portate a rivedere la probabilità di incorrere in caso di violazione in una sanzione sociale, ritenendo che a sua volta la maggior parte degli altri consociati si aspetti che la legge venga rispettata: cfr. A. Geisinger, <em>A Belief Change Theory of Espressive Law</em>, in <em>Iowa L. Rev.</em>, 2003, p. 35 e ss, spec. p. 70.<br /> In generale, per una rassegna delle principali posizioni cfr. Y. Feldman, J. Nadler, <em>Expressive Law and File Sharing Norms</em>, cit., pp. 18-24.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> In tal senso ad esempio R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, cit., p. 340, nota 4,  dove si afferma che «<em>probably some combination of explanations will be necessary to account fully for the law’s expressive effect</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Per una panoramica sull’evoluzione del pensiero sul rapporto tra diritto e linguaggio si veda P. Di Lucia, <em>Normatività, diritto, linguaggio, azione</em>, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 3-42; U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), <em>Il linguaggio del diritto</em>, Milano, LED, 1994.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Cfr. O. Roselli, <em>Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del </em>diritto, in <em>Law and Literature</em>, vol. 6, 2013, pp. 6-7, ove si sottolinea come «il tema della traduzione dei testi normativi è di rilevantissimo delicato rilievo nel processo di integrazione europea. La stessa armonizzazione delle legislazioni nazionali dell’Unione sconta la difficoltà non solo linguistica ma più propriamente giuridica quando le direttive (e, comunque, la normativa) europee usano espressioni linguistiche che non trovano diretto medesimo riscontro nelle varie legislazioni». In tema vedi anche P. Grossi, <em>Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto</em>, in <em>Rivista internazionale di filosofia del diritto</em>, 2014, 3, pp. 409-420; B. Pozzo, <em>La traduzione dall&#8217;inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive</em>, in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo</em>, 2011, 3, pp. 651-662; A. Ortolani, <em>Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue</em>, in <em>Rivista critica del diritto privato</em>, 2003, 1, pp. 203-216.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Sull’affermarsi del movimento favorevole al “<em>plain language</em>” a livello internazionale e sulle resistenze presenti invece nell’ordinamento statunitense cfr. B.C. Jones, <em>Plain Language Prospects in American Public Law: Insiders Weigh In</em>, in <em>Am U. Modern Am.</em>, 2013, p. 15 e ss. Per un’intoduzione al tema cfr. C. Williams, <em>Legal English and Plain Language: an introduction</em>, in <em>ESP Across Culture</em>, 2004, n. 1, p. 111 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> Ossia il ricorso a parole antiquate, termini tecnici, inutili neologismi, sigle indecifrabili, frasi lunghe e verbose, con un periodare tortuoso e una cattiva gestione dell&#8217;informazione; cfr. D. Fortis, <em>Il plain language: quando le istituzioni si fanno capire</em>, in <em>I quaderni del MdS</em>, 2003, p. 3, reperibile in http://www.mestierediscrivere.com/quaderni/. In argomento vedi anche P. Mercatali, <em>Plain language</em>, in <em>Informatica e diritto</em>, 1988, fasc. 3, pp. 53-65.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> F. Bambi, <em>La chiarezza della lingua del diritto</em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</em>, 2013, 42, pp. 191-200; M. Cipri, <em>Plain language nella pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim. sc. amm.</em>, 2013, p. 27 e ss.; G. Pastore, <em>L&#8217;arte della lingua sta nell&#8217;essere inteso: la comunicazione legislativa</em>, in <em>Sociologia del diritto</em>, 2010, 3, pp. 152-161; D. Fortis, <em>Il linguaggio amministrativo italiano</em>, in <em>Revista de Llengua i Dret</em>, 2005, p. 47 e ss; M.K. Osbeck, <em>What is “good legal writing” and why does it matters?</em>, in <em>Drexel L. Rev.</em>, 2012, p. 417 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> La prospettiva di chi promuove l’adozione di un <em>plain language</em> è invero più ristretta, come emerge chiaramente dalla considerazione che «<em>A document can be effective even though it is not well written because there are other factors besides </em><em>writing quality that can enable a document to advance the writer&#8217;s purpose […]Conversely, a document can be well written even though it does not advance the writer&#8217;s purpose</em>»: cfr. In tal senso M.K. Osbeck, <em>What is “good legal writing” and why does it matters?</em>, in <em>Drexel L. Rev.</em>, 2012, pp. 424-425.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Sui diversi modi di intendere il rapporto tra diritto e linguaggio presenti nelle riflessioni di filosofi, giuristi e linguisti cfr. M.A. Simonelli, <em>Note storiografiche sulla socialità del diritto e del linguaggio</em>, in <em>Sociologia del diritto</em>, 2012, p. 39 e ss. Il punto di incontro più importante nell’evoluzione del rapporto tra lo studio del diritto e quello del linguaggio viene individuato nell’opera di coloro che hanno sostenuto rispettivamente nel campo del diritto così come della lingua la loro comune natura di istituzione: vedi specialmente S. Romano, <em>L’ordinamento giuridico</em>, Firenze, Sansoni, 1977, p. 27 e ss; G. Devoto, <em>Civiltà del dopoguerra (Pensieri sul mio tempo)</em>, Firenze, Sansoni, 1955, p. 114 e ss; G. Nencioni, <em>Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio</em>, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1989, p. 101 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Cfr. in tal senso R. Gualdo, S. Telve, <em>Linguaggi specialistici dell’italiano</em>, Carocci, 2012, p. 411.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Cfr. O. Roselli, <em>Il diritto come linguaggio</em> cit., p. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Cfr. P. Grossi, <em>Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2014, 1, p. 6, ove si richiama il pensiero di S. Timpanaro, <em>A proposito del parallelismo tra lingua e diritto</em>, in <em>Belfagor</em>, 1963, p. 1, secondo cui «per il Devoto e il Nencioni la lingua è un’istituzione umana storico-sociale al pari del diritto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> Cfr. cfr. M.A. Simonelli, <em>op. cit.</em>, p. 48.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Cfr. in questi termini D. Antelmi, <em>Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico</em>, in G. Garzone, F. Santulli, <em>Il linguaggio giuridico</em>, Giuffrè, 2008, p. 99.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> Cfr. in questi termini D. Antelmi, <em>Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico</em>, in G. Garzone, F. Santulli, <em>Il linguaggio giuridico</em>, Giuffrè, 2008, p. 117.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Cfr. J.A. Austin, <em>Quando dire è fare</em>, Marietti, Torino, 1974; J.R. Searle, <em>Atti linguistici. Saggio di filosoia del linguaggio</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 1976.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> Cfr. in tal senso S. Cavagnoli, <em>Linguaggio giuridico e linguistica applicate: perchè interagire</em>, in <em>Cultura e diritti</em>, 2012, p. 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 18-19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> In questo senso si veda lo studio di A. Geisinger, <em>Are Norms Efficient? </em><em>Pluralistic Ignorance, Heuristics and the use of Norms as Private Regulation</em>, in <em>Ala. L. Rev.</em>, 2005, p. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Vedi in tal senso W. Van Der Burg, <em>The espressive and comunicative functions of law, especially with regard to moral issues</em>, in <em>Law and Philosophy</em>, 2001, pp. 43-44.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Cfr. M. de Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, <em>La qualità delle regole</em>, Bologna, 2011, pp. 190-191, ove in proposito si richiama il lavoro di P. Koslowski, <em>Principles of Ethical Economy</em>, Dordrecht, 2001, p. 244, secondo cui «<em>The economy is not governed by economic laws alone, but is determined by human person, in whose desires and choiches a complete ensemble of economic expectations, social norms, culture views, and ethical ideas about the good is always in effect</em>».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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