<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 3 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-3-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-3-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 3 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-3-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa.&#160; 2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare. 3. L’impostazione della Corte.&#160; 4. Qualche osservazione controcorrente.&#160; 5. Conclusioni. 1. Premessa. In tempi in cui non si è ancora sopita la disputa dottrinaria in ordine al potere di modulazione ex nunc degli effetti delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a></p>
<div abp="852" style="text-align: justify;">
<em>SOMMARIO: 1. Premessa.&nbsp; 2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare. 3. L’impostazione della Corte.&nbsp; 4. Qualche osservazione controcorrente.&nbsp; 5. Conclusioni.</em><br />
<strong>1. Premessa.</strong><br />
In tempi in cui non si è ancora sopita la disputa dottrinaria in ordine al potere di modulazione <em>ex nunc</em> degli effetti delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, disputa iniziata sul finire degli anni ’80 e i primi anni ’90<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> e &nbsp;rinfocolata dalla recente decisione dell’11 febbraio 2015, n.10<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, peraltro ignorata dagli stessi giudici costituzionali con la di lì a poco successiva sentenza del 30 aprile 2015, n.70<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, la Corte costituzionale riafferma&nbsp; il “<em>rigoroso significato</em>” della norma contenuta nell’art.136 Cost. e, quindi, i vincoli positivi derivanti dal giudicato costituzionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, annullando i maldestri tentativi del legislatore di porre un argine, seppur temporaneo, alle conseguenze del <em>decisum </em>costituzionale.<br />
La sentenza n.169 del 2015 si segnala, più che per il merito della <em>quaestio legitimitatis </em>sottoposta al giudizio della Corte, il cui esito era peraltro prevedibile<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, se non scontato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, per l’esaltazione da parte dei giudici costituzionali del valore intangibile del giudicato costituzionale, a cui si dedicano le brevi osservazioni che seguono.<br />
<strong>2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare.</strong><br />
Oggetto del dubbio, sollevato da due distinte ordinanze del Tribunale di Napoli, era l’art.1 della legge 23 maggio 2014, n.80<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, nella parte in cui aveva reintrodotto, in sede di conversione, l’art.5, comma 1-ter, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione. Tale norma, infatti, faceva&nbsp; comunque<br />
“ salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>“, norma quest’ultima già dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega da Corte cost. 14 marzo 2014, n.50,<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> in quanto operava una rideterminazione <em>ex lege </em>della durata (8 anni) e del canone annuo (riduzione fino alla misura del triplo della rendita catastale) dei contratti di locazione abitativa non registrati, senza avere apposita “copertura” da parte della legge di delega.<br />
Nella specie, il giudice rimettente, dopo aver affermato l’applicabilità, ai procedimenti di convalida di sfratto per morosità oggetto dei giudizi <em>a quibus</em>, della disciplina di cui all’art.3, commi 8 e 9, del d.lgs. n.23 del 2011, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, censurava il legislatore per aver, successivamente alla sentenza n.50/2014, introdotto con la disposizione indubbiata una clausola di salvaguardia dei rapporti di locazione in corso “<em>con la precipua finalità di garantire una sorta di ultrattivitò delle suddette disposizioni legislative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 dicembre 2015”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><strong>[10]</strong></a></em>.<br />
Da ciò il denunziato contrasto,<em> in primis</em>, con l’art.136 Cost., avendo il legislatore novellato “<em>nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità”</em><a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, nonché, <em>in secundis</em>, con l’art.3 Cost., per aver così creato un regime irragionevolmente discriminatorio <em>ratione temporis </em>rispetto ai medesimi rapporti di locazione, ed, infine, con l’art.42, secondo comma, Cost., in quanto l’operata &nbsp;determinazione “autoritaria” del c.d. “canone catastale”, notoriamente irrisorio, costituiva “<em>nella sostanza,un’imposizione contrattuale di carattere sanzionatorio per infedeltà fiscale”</em>, nonostante che l’osservanza delle norme tributarie sia autonomamente “<em>oggetto di piena tutela giuridica</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Dall’altro lato, l’Avvocatura erariale obiettava che, essendo stata la declaratoria di illegittimità pronunciata per ragioni formali (eccesso di delega), non poteva ritenersi preclusa al legislatore una nuova disposizione tale da reintrodurre la disciplina censurata, trattandosi comunque di una “<em>chiara norma di salvaguardia genetica dei contratti di locazione eterointegrati (che per effetto della sentenza n.50/2014 sarebbero divenuti invalidi) e di salvaguardia funzionale con riferimento alle vicende successive di tali contratti (id est gli effetti prodottisi in sede di esecuzione del contratto, pagamenti e detenzione illegittima prorogata)”, mirando alla “tutela dei locatari che si vedrebbero esposti allo sfratto per finita locazione a causa dello spirato termine finale originariamente pattuito, o allo sfratto per morosità a causa del minor canone corrisposto in base alla norma dichiarata incostituzionale”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a></em>.<br />
Da un lato, quindi, erano in gioco i vincoli derivanti dal giudicato costituzionale, in una agli altri profili di illegittimità relativi ai diversi parametri evocati, dall’altro, l’<em>intentio</em> del legislatore di sanare i comportamenti dei conduttori che si erano conformati, facendovi affidamento, ad una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
<strong>3. L’impostazione della Corte.</strong><br />
La Corte, dal canto suo, dopo aver rilevato che la disposizione censurata era stata introdotta dalla legge n.80 del 2014, in sede di conversione del decreto legge n.47 del 2014, solo “<em>a seguito e in conseguenza</em>”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>della precedente decisione di incostituzionalità n.50 del 14 marzo 2014, nell’intento &nbsp;legislativo di prorogare l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, accoglie la questione sollevata in relazione all’art.136 Cost., ritenendo&nbsp; pregiudiziale tale censura e “<em> totalmente assorbiti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><strong>[17]</strong></a></em>“ i restanti profili di illegittimità relativi agli altri parametri evocati.<br />
La Corte, pur riconoscendo in tesi al legislatore il potere di disciplinare con un nuovo atto la stessa materia, ravvisa nel caso in esame un contrasto palese, di “<em>portata addirittura letterale</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, con il giudicato costituzionale di cui all’art.136 Cost. e ritiene precluso al legislatore “”<em>salvare”, e cioè (a)”mantenere in vita”, o (a) ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne</em>”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, procrastinando, seppur in via transitoria, l’efficacia di norme che, ai sensi dell’art.30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, “non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità resa da Corte cost. n.50 del 2014<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> era stata determinata da difetto di delega e che, quindi, il parlamento poteva riproporre, “<em>per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, salvo un nuovo giudizio di legittimità costituzionale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, è altrettanto vero –secondo la Corte delle leggi &#8212; che una sentenza caducatoria produce “<em>i suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l’efficacia</em>”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
In tal senso la sentenza n.169/2015 non presenta rilevanti profili di novità, ponendosi nella scia dei precedenti approdi della stessa giurisprudenza costituzionale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> ed in sintonia con la più attenta dottrina<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, che concordemente ritiene non essere liberamente riproducibile dal legislatore una norma dichiarata incostituzionale<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> in conseguenza dei vincoli derivanti dal giudicato costituzionale.<br />
Da ultimo, anche con la sentenza n.72 del 23 aprile 2013 i giudici costituzionali avevano censurato “<em>la volontà legislativa di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il sistema dell’efficacia delle decisioni caducatorie, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><strong>[28]</strong></a></em>, pervenendo mediante una lettura sostanziale del giudicato costituzionale all’annullamento della disposizione censurata.<br />
Quindi, con la sentenza n.169/2015 la Corte ha gioco facile a confermare l’intangibilità del giudicato costituzionale, senza neanche dover ricorrere al richiamo dell’art.137, ultimo comma, Cost., ed alla sua conseguente opponibilità al legislatore, quale limite alla funzione legislativa<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. Il divieto per il legislatore di riprodurre la norma dichiarata incostituzionale, infatti, pur non espressamente sancito dalla Costituzione<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, discende dalla <em>ratio </em>stessa del sindacato di costituzionalità e dalla funzione di garanzia della rigidità costituzionale, che vede la Corte nel ruolo di “controllore rispetto agli orientamenti e indirizzi del controllato”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, non essendo consentito al parlamento, quale soggetto controllato, sottrarsi, sia pure in via transitoria e <em>pro praeterito</em>, alla verifica compiuta dalla Corte<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Non a caso è stato affermato che la funzione di tutela della certezza del diritto, tipica dell’istituto del giudicato, viene rafforzata nella specie dalla necessità di garantire il principio di superiorità della Costituzione<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>, contribuendo in tal modo alla certezza della legalità costituzionale.<br />
<strong>4. Qualche osservazione controcorrente.</strong><br />
Come noto, la retroattività <a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>(<em>recte</em>: l’inefficacia <em>ex tunc </em>della norma censurata oggetto) della declaratoria di incostituzionalità travolge tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte ad esclusione dei c.d. “<em>rapporti esauriti</em>”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, cioè di quei rapporti “coperti” dall’intervenuto giudicato o i cui diritti siano venuti meno per prescrizione, decadenza, usucapione, rinunzia, transazione o negozio di accertamento <em>inter partes</em><a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
Se è pacifico, quindi, che l’efficacia della legge incostituzionale giammai possa essere ultrattiva e sopravvivere al tempo della pubblicazione della sentenza di accoglimento<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, <em>quid juris </em>&nbsp;per quei soggetti, che hanno fatto incolpevole e legittimo affidamento sui benefici derivanti dalla registrazione dei c.d. “fitti in nero”, previsti dai commi 8 e 9 &nbsp;dell’art.3 del d.lgs. n.23/2011, successivamente dichiarati incostituzionali da Corte cost. 14 marzo 2014, n.50?<br />
&nbsp;Soggetti, ad esempio, quali i conduttori delle locazioni abitative, che, pur avendo portato “in chiaro” le locazioni verbali mediante il meccanismo dell’auto-registrazione, si trovano ad essere esposti irrimediabilmente, in conseguenza della decisione n.169/2015, agli esiti negativi di un giudizio di sfratto per morosità o, nella migliore ipotesi, per finita locazione. Non è un caso, infatti, che le ordinanze di rimessione siano state sollevate proprio nel corso di procedimenti per convalida di sfratto promossi&nbsp; dai locatori in danno dei rispettivi locatari.<br />
Se è vero che chi disobbedisce ad una legge che ritiene incostituzionale, lo fa a proprio rischio e pericolo<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ciò dovrebbe valere in ipotesi anche per chi applichi, seppur per imprudenza, imperizia o negligenza, una legge poi dichiarata incostituzionale, essendo egli comunque responsabile, a titolo di colpa, delle conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento.<br />
In altri termini, chi è avveduto dovrebbe potersi prefigurare l’ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità, mettendo in conto la possibilità di essere chiamato a rispondere, ex art.2043 del codice civile, dei danni arrecati con il proprio comportamento pregiudizievole dell’altrui&nbsp; sfera giuridica sulla base di un criterio rigorosamente oggettivo della responsabilità<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Non si può, però, non distinguere, come nel caso in esame, il comportamento del <em>quisque de populo</em>, che, privo di adeguate cognizioni tecniche, ha incolpevolmente applicato una legge costituzionalmente illegittima, ritenendo invece di obbedire ad un corretto precetto legislativo, dai pubblici funzionari dello Stato e degli enti pubblici e privati, che, forti del loro staff di esperti consulenti, sono &nbsp;consapevoli del rischio, destinato a rivelarsi poi fondato, di una successiva dichiarazione di incostituzionalità.<br />
Non a caso, infatti, autorevole dottrina<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> distingue tra il comune cittadino, da un lato, e, dall’altro, l’amministrazione statale e quella degli enti pubblici e privati, che hanno l’onere di rappresentarsi la possibilità “dell’evento dannoso, poi in concreto verificatosi”, “secondo il&nbsp; criterio della media diligenza ed attenzione”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, in conseguenza delle scelte operate.<br />
Detto diversamente, “non è configurabile una responsabilità a carico di chi siasi conformato alla legge, pur se questa venga in un momento successivo riconosciuta costituzionalmente illegittima”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, laddove tale comportamento sia del tutto incolpevole e frutto del legittimo affidamento in una legge dello Stato, a cui si presta obbedienza.<br />
&nbsp;Utilizzando allora il ragionamento seguito dalla stessa Corte, seppure ad altri fini, nella criticata sentenza dell’11 febbraio 2015, n.10, anche nella specie vi era la necessità, per l’appunto recepita dal legislatore con la disposizione censurata, di evitare paradossalmente che il rimedio (<em>id est</em>: la dichiarazione di illegittimità costituzionale) determinasse “<em>effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><strong>[43]</strong></a></em>o, comunque, di “<em>tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali</em>”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, rispetto a quella situazione normativa, a cui la Corte aveva inteso porre rimedio con la precedente dichiarazione di incostituzionalità: e ciò in considerazione della tutela della c.d. certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento riposto dai soggetti interessati nei confronti della disposizione poi caducata.&nbsp;<br />
Se è vero che l’affidamento è legittimo solo se si fonda su atti validi<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a> e quindi <em>a fortiori </em>non può riporsi su leggi incostituzionali, è altrettanto vero che la Corte già a partire dalla sent. n.349 del 1985<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a> aveva riconosciuto rango costituzionale alla tutela dell’affidamento<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>&#8211;<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, per cui non si poteva nella specie non tenerne conto.<br />
In disparte la discussa problematica dell’efficacia della legge incostituzionale prima della dichiarazione di incostituzionalità<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>, non si può tacere che, nella specie, il <em>decisum </em>della Corte lasci privi di tutela soggetti rei solo di essersi avvalsi delle facoltà previste da una legge formalmente legittima, per cui può accadere che, in assenza di una sapiente graduazione degli effetti temporali, “il rimedio, costituito dalla sentenza della Corte, si rivelerebbe peggiore del male”<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Resta in ogni caso incontestabile il non esser compito della Corte, bensì del legislatore, quello di ricercare soluzioni valide ed alternative&nbsp; rispetto a quella, ritenuta dai giudici delle leggi — nella specie, a ragione— &nbsp;incostituzionale, onde porre rimedio ad eventuali vuoti normativi creatisi a seguito delle pronunzie della stessa Corte. Nella specie, infatti, è stato proprio il maldestro e non appropriato intervento del legislatore a provocare il nuovo intervento della Consulta, pregiudicando la situazione normativa in esame.<br />
<strong>5. Conclusioni.</strong><br />
Se di certo la sentenza n.169/2015 appare tecnicamente corretta, trattandosi peraltro di una decisione, secondo il noto modello crisafulliano, “a rime obbligate”, ciò non esime dal considerare le conseguenze critiche, destinate ad essere subite da coloro che pure si erano conformati, facendovi legittimo affidamento, ad una legge successivamente dichiarata incostituzionale<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Sullo sfondo viene in risalto ancora una volta l’insipienza del nostro legislatore, che, pressato dalle esigenze di una soffocante crisi economico-finanziaria, tuttora perdurante, non esita ad approvare leggi raffazzonate al solo scopo di “far cassa”, salvo, poi, correre ai ripari, a seguito dei severi moniti della Consulta, con rimedi ancora peggiori del male<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L’ampio dibattito dottrinario si può rinvenire in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere </em>(Atti del seminario tenuto a Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988), Milano, 1989, a cui sia consentito rinviare. In argomento P. COSTANZO, <em>Riflessioni interlocutorie sul ruolo della Corte alla luce delle problematiche poste da alcune sentenze innovative del 1988 e del 1989 </em>, in <em>La giustizia costituzionale a una svolta </em>(Atti del seminario di Pisa, 5 maggio 1990), a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1991, 76 ss.; M. D’AMICO, <em>Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità </em>,Milano, 1993; R. PINARDI, <em>La Corte, i giudici e il legislatore: il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità </em>, Milano, 1993; A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità </em>, in <em>Giur. cost. </em>, 1997, 444 ss.; F. POLITI, <em>Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale:contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge </em>, cit.; M. RUOTOLO, <em>La dimensione temporale dell’invalidità della legge </em>,Padova, 2000.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Corte cost. 11 febbraio 2015, n.10, in <em>Giur. cost.</em>, 2015, 45 ss., con note di A. ANZON DEMMIG, <em>La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento</em>, <em>ivi</em>,67; E. GROSSO, <em>Il governo degli effetti temporali nella sentenza n.10/2015.Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile rapsodia? ,ivi</em>, 79; A. PUGIOTTO, <em>La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza n.10/2015 </em>, <em>ivi</em>,90; L. GENINATTI SATE’, <em>L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze d’illegittimità costituzionale </em>, ivi,99; R. BIN, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, 27 aprile 2015<em>;</em><br />
I. MASSA PINTO, <em>La sentenza della Corte costituzionale n.10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale </em>, in <em>Costituzionalismo.it </em>, n.1/2015; R. PINARDI, <em>La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività </em>, in <em>Consulta online </em>, n.1/2015, 220 ss.; R. DICKMANN, <em>La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”</em>, in <em>federalismi.it</em>, 25 febbraio 2015; M. RUOTOLO e M. CAREDDA, <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin tax</em>, in <em>Rivistaaic</em>, n.2/2015.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Corte cost. 30 aprile 2015,n.70, in <em>Giur. cost. </em>,2015,&nbsp; , con commenti di A. MORRONE,<em> Ragionevolezza a rovescio:l’ingiustizia della sentenza n.70/2015 della Corte costituzionale</em>, in <em>federalismi.it</em>, 20 maggio 2015; G.M. SALERNO,<em> La sentenza n.70 del 2015:una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente</em>, <em>ivi</em>, 20 maggio 2015; S. LIETO, <em>Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n.70/2015</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, 17 maggio 2015; E. BALBONI, <em>Il caso pensioni tra Corte e Governo:da valanga a palombella</em>, <em>ivi</em>,23 maggio 2015; M. ESPOSITO, <em>Il decreto-legge in-attuativo n.70/2015 della Corte costituzionale</em>, in <em>Rivistaaic</em>, maggio 2015; E. MONTICELLI, <em>Il complesso dibattito in materia di diritti previdenziali e vincoli di bilancio:un commento alla sentenza n.70/2015</em>, <em>ivi</em>, luglio 2015.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Per G. PARODI, <em>Sub art.136 </em>, in <em>Comm. Cost.</em>, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI, 2006, 2648 ss., in part. 2660, la locuzione “giudicato costituzionale” allude sia al carattere definitivo dell’accertamento dell’incostituzionalità della legge contenuto nella sentenza di accoglimento, sia all’effetto di vincolo da quest’ultima derivante nei riguardi del legislatore e degli organi dell’applicazione. Al riguardo sia consentito rinviare anche a E. FURNO,<em> La Corte costituzionale ed il patto di stabilità interno:un’occasione mancata per tracciare i confini del giudicato costituzionale?</em>, in <em>Giur. cost.</em>,2013, n.3,2399 ss.,a commento di Corte cost.20 marzo 2013, n.46.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> V. la facile profezia di A. SCARPA, <em>Salve le locazioni non “siglate” fino a dicembre 2015 </em>, in <em>Guida dir. </em>, n.27/2014, 63 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Già A. ANZON, <em>Autorità di precedente ed efficacia di “giudicato” delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi</em>, in AA.VV.,<em> Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Milano, 1988, 271 ss., part. 285, affermava che” se le leggi riproduttive (o confermative) coinvolgono rapporti pregressi e pendenti al tempo degli anteriori annullamenti, possono, per il fatto di porsi in contrasto con il principio della cessazione di efficacia <em>ex </em>art.136 Cost., essere giudicate illegittime sulla base di questo solo vizio”.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Legge di conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, recante “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni&nbsp; e per Expo 2015”.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, recante la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Corte cost. 14 marzo 2014, n.50, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, 1192 ss., con commento di&nbsp; E. ANDREOLI, <em>Una recente sentenza della Corte in materia di delega legislativa, tra elasticità e resistenza del modello costituzionale</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, e di&nbsp; A. IORIO e L. AMBROSI, <em>Un’equiparazione tra evasore totale e parziale che apre “la strada” all’intervento d’urgenza</em>, in <em>Guida dir.</em>, n.14/2014, 17 ss., che auspicano un nuovo intervento del legislatore per disciplinare <em>&nbsp;funditus</em> &nbsp;la materia.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> &nbsp;Così al punto&nbsp; 1 del <em>Ritenuto in fatto</em> della sentenza.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Punto 4 del <em>Ritenuto in fatto</em> della sentenza.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sulla responsabilità per colpa nell’applicazione&nbsp; di leggi incostituzionali prima della sentenza della Corte&nbsp; v. A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi </em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2014,4809 ss., specie 4821 ss., e A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità</em>, in <em>Scritti in onore di A. PACE</em>, I, Napoli, 2012, 743 ss.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Così l’<em>incipit</em> del punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>:”<em>Come emerge dai lavori parlamentari e dalle dichiarazioni del relatore, la norma “salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita”“</em>.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Art.30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n.87, recante “ Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Con la sentenza n.50 del 2014 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, commi 8 e 9, del d. lgs. 14 marzo 2011, n.23, ritenendo che la disciplina censurata, definita““<em>rivoluzionaria “ sul piano del sistema civilistico</em> <em>vigente</em>”, &nbsp;era del tutto priva di “copertura”, ex art.76 Cost., da parte della legge di delegazione, in riferimento sia al relativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega(legge 5 maggio 2009, n.42):il tutto prospettando anche una lesione dell’art.10, comma 3, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212), nella parte in cui dispone che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”. Secondo tale decisione, “<em>la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (…) addirittura una novazione— per factum principis – quanto a canone e durata”</em> (punto 5 del <em>Considerato in diritto</em>).</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per A. CERRI, <em>Corso di giustizia costituzionale plurale</em>, Milano, 2012, 277, una disposizione riproduttiva&nbsp; per il futuro di quella censurata deve essere reinterpretata alla luce del nuovo contesto, per cui deve essere nuovamente rimessa alla Corte: in tal caso la censura per violazione dell’art.136 Cost. “finisce con il divenire&nbsp; “duplicazione”, di valore prevalentemente “simbolico”, delle censure originarie”. Al riguardo P. COSTANZO, <em>Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di “Giurisprudenza costituzionale”( note sparse su un tema di perdurante attualità)</em>, in AA.VV.,<em>Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario</em>, a cura di A. PACE, Milano, 2006, 214 ss., e G. ZAGREBELSKY, <em>La giustizia costituzionale</em>, Bologna, 1988,329.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Corte cost., sentt. nn.73 del 1963, 88 del 1966, 153 del 1977, 245 del 1984, 223 del 1983, 922 del 1988, 491 del1989, 545 del 1990,78 del 1992, 42 e 455 del 1993, 118 del 1996, 444 del 1997, 347 del 1999, 194 del 2002, 196 del 2004, 350 del 2010 e 245 del 2012. Secondo F. DAL CANTO, <em>La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore&nbsp; per immediata e reiterata riproduzione normativa </em>, in <em>Giur. it.,</em>2011, n.5, 1016 , la Corte, seppur attraverso un numero non rilevante di decisioni, ha mostrato nel tempo di attribuire al giudicato costituzionale una chiara consistenza giuridica ed una precisa efficacia quale limite alla funzione legislativa. In dottrina, v. anche &nbsp;A. LOLLO,<em> Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte</em>, in <em>Rivistaaic</em>, n.1/2012.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> E. CHELI, <em>Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale</em>, in <em>Giur. cost.</em>,1963, 599 ss.; V. CRISAFULLI, <em>“Riproduzione” o “conferma” di norme dichiarate incostituzionali</em>, <em>ivi</em>, 1966, 1108 ss.; A. PIZZORUSSO, <em>Effetto di “giudicato” ed effetto di “precedente” delle sentenze della Corte costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 1966, 1976 ss.; R. CALVANO, <em>Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ivi, </em>1996, 1279 ss., nonché Id., <em>Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agosto 1996, n.444, contenente disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva</em>, <em>ivi</em>, 2843 ss.; F. DAL CANTO, <em>Il giudicato costituzionale nei giudizi di legittimità delle leggi</em>, Torino, 2002, 291 ss.; G. ZAGREBELSKY e V. MARCENO’, <em>Giustizia costituzionale</em>, Torino, 2012, 347, per i quali “nessuno spazio l’art.136 della Costituzione sembra riconoscere alle esigenze di continuità e di completezza dell’ordinamento, neanche attraverso la modulazione nel tempo degli effetti delle sentenze di accoglimento”. Per lo stesso G. ZAGREBELSKY, <em>Processo costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVI, Milano, 1987, 521 ss., part. 672, “la formula del “ giudicato costituzionale”&nbsp; non è dunque un riferimento meccanico a un concetto definito altrove: essa è la sintesi che indica la particolare stabilità delle decisioni di accoglimento e la loro resistenza ai tentativi di porle nel nulla”.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Così A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., 4820. Per i vincoli derivanti al legislatore da una norma abrogata a seguito di referendum popolare, Corte cost. 19 luglio 2012, n.199, con commenti di R. PINARDI, <em>Volontà referendaria tra regime forma e forza politica della pronuncia popolare abrogativa</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 2877 ss.; A. MANGIA, <em>Abrogazione referendaria e leggi di ripristino</em>, in <em>forumcostituzionale.it </em>, e, se si vuole, E. FURNO, <em>Le tortuose vie dei servizi pubblici di rilevanza economica tra il legislatore, il referendum e la Corte costituzionale:”palla al centro?”</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2012.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Punto 6 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> F. DAL CANTO e E. ROSSI, <em>Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale</em>, in <em>Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)</em>, a cura di R. ROMBOLI, Torino,2014, 139 ss., in part. 254, sottolineano come il principio della stabilità degli effetti del giudicato costituzionale trovi il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt.136 (c.d. giudicato sostanziale) e 137, ultimo comma (c.d. giudicato formale) della&nbsp; Costituzione, quest’ultimo &nbsp;“sovente peraltro (come nel caso di specie) non richiamato nella&nbsp; motivazione delle pronunce” da parte della stessa Corte costituzionale. Ciò avviene&nbsp; probabilmente perché, secondo Corte cost. 28 giugno 2004, n.196, in <em>Giur. cost.</em>, 2004, 1930 ss., non sono ammissibili censure di incostituzionalità&nbsp; ex art.137, ultimo comma, Cost., in quanto tale disposizione non può essere riferita “ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni di questa Corte relative ad altri atti legislativi”.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> R. ROMBOLI e E. ROSSI, <em>Giudizio di legittimità costituzionale (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, V Agg., Milano, 2001, 503 ss., in part. 515.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Il pensiero è tratto da V. CRISAFULLI ,<em>Giustizia costituzionale e potere legislativo</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1978, 51, ora in Id.,<em> Stato, popolo e governo</em>, Milano, 1985, ripreso poi da F. MODUGNO, <em>Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1988, 19.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a>&nbsp; Sembra in tal senso ritenere anche T. MARTINES, <em>Diritto costituzionale</em>, 13 ed.( a cura di G. SILVESTRI), Milano, 2013, 510.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> F. DAL CANTO, <em>Giudicato costituzionale (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, V Agg., Milano, 2001,429 ss., part. 446.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Per R. BIN, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi</em>, cit., “Non c’è nessuna “retroattività” discendente dall’effetto dell’annullamento di un atto, ma c’è invece una precisa norma che vieta ai soggetti dell’applicazione del diritto di applicare la legge una volta che essa sia stata dichiarata illegittima”.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sui limiti dei “<em>rapporti esauriti</em>” G. PARODI, <em>Sub art.136 </em>, in <em>Comm. Cost.</em>, cit., 2658.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> A. CERRI, <em>Corso di giustizia costituzionale plurale</em>, cit., 242.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. SILVESTRI, <em>Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso problema</em>, in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere</em>, cit., 47 ss.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> A. CELOTTO e F. MODUGNO, <em>La giustizia costituzionale</em>, in F. MODUGNO, <em>Lineamenti di diritto pubblico</em>, II ed., Torino, 2010, 659 ss.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> In disparte la sempre più tenue differenza tra l’illecito aquiliano e quello contrattuale, distinguibili solo per il diverso titolo generatore della responsabilità, occorre ricordare l’affermazione della natura oggettiva della responsabilità contrattuale. Secondo&nbsp; M. FRANZONI,<em>Colpa presunta e responsabilità del debitore,</em>Padova, 1988, 385 ss., “la responsabilità contrattuale ha un fondamento sostanzialmente oggettivo nel senso che prescinde dal criterio della colpa per la sua imputazione”.<br />
Anche G. VISINTINI,<em>Inadempimento e mora del debitore. Artt.1218-1222,</em>in <em>Commentario al Codice civile, </em>fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. BUSNELLI, II ed., Milano,2006, 322, ritiene che “la regola della colpa, travestita nel nostro codice da regola sulla diligenza, ha una portata piuttosto limitata sul terreno della responsabilità del debitore”.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., par.4, 4821 ss., afferma la possibilità per il privato danneggiato di convenire in giudizio, anche per colpa lieve, ex art.2043 cod. civ., lo Stato o l’ente pubblico o privato, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni arrecati. In argomento A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità</em>, cit., 743 ss.<em>. </em></div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, Cass., sez. un. Civ., 12 maggio 2009, n.10854; con riguardo alla responsabilità contrattuale, Cass., sez. III, 11 dicembre 2012, n.22619; Id., 20 novembre 2011, n.21700-</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a>&nbsp; V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, II, V ed., Padova, 1984, 391, nonché G. ZAGREBELSKY e V. MARCENO’, <em>Giustizia costituzionale</em>, cit., 362, secondo cui “i singoli sono, invece, posti in grado di scegliere responsabilmente fra l’osservanza della legge incostituzionale (ciò che escluderà comunque la propria futura responsabilità, salvo il rischio dell’eliminazione degli atti giuridici compiuti e salve le connesse conseguenze) e la disobbedienza”.<em> Contra</em>, A. PACE,<em> Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., 4821 ss., e A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà delle legge</em>, cit.,750 ss., che configurano comunque una responsabilità del cittadino, a titolo di colpa, per l’applicazione di una legge incostituzionale.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Punto 7 del <em>Considerato in diritto </em>della sentenza n.10/2015, che richiama quale precedente C. cost. n.13 del 2004.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> <em>Eo loco.</em></div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Così A. PACE, <em>Il fondamento del legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lex posterior sibbene negli autovincoli della lex anterior</em>, in <em>Giur. cost.,</em>2012, 3734 ss., part. 3736, che, a commento di Corte cost. n.166/2012, esamina le problematiche relative ai vincoli sul futuro legislatore costituiti dalla legge anteriore. In giurisprudenza, v. per tutte Corte cost., ord. n.36 del 2009, in <em>Giur. cost.</em>,2009, 287 ss., con osservazione di A. CELOTTO, <em>La (corretta) presbiopia comunitaria della Corte costituzionale</em>.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Corte cost., 17 dicembre 1985, n.349, in <em>Giur. cost.</em>, 1985, 2408, secondo cui “non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti(…).Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. n.36 del 1985 e n.210 del 1971)” ( n.5 Cons. dir.). V. altresì, <em>ex plurimis</em>, le decc. nn.822 del 1988, 155 del 1990, 39 del 1993, 390 del 1995, 179 del 1996, 211 del 1997, 217 del 1998, 229 del 1999, 416 del 1999, 419 del 2000, 446 del 2000, 525 del 2000 e 394 del 2002.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> In passato la Corte aveva negato la tutelabilità del legittimo affidamento nonostante gli spunti offerti dalla dottrina in tema di leggi di incentivazione. V., <em>ex plurimis</em>, G. GUARINO, <em>Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, </em>in <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia</em>, Milano, 1962, 125 ss.; V. BACHELET, <em>Leggi o superleggi di incentivazione?</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1965, 587 ss.; A. PACE, <em>Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1983, 2341 ss., ora ripubblicato in Id., <em>Potere costituente, rigidità costituzionale, auto vincoli legislativi</em>, II ed., Padova, 2002, 165 ss.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Su tale principio ed, in generale,&nbsp; sull’apprezzamento, che la generalità dei consociati tende a dare di una determinata situazione, v. R. SACCO,<em> Affidamento (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1958, 661 ss. In un’ottica pubblicistica P. CARNEVALE, <em>I diritti, la legge e il principio di tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento italiano. Piccolo divertissement su alcune questioni di natura definitoria</em>, in <em>Scritti in onore di A. PACE</em>, III, cit., 1927 ss., secondo cui esso consiste nella salvaguardia dell’aspettativa, vantata dal singolo, circa la stabilità di un certo trattamento giuridico dinanzi ad una nuova decisione del pubblico potere idonea a modificarlo, in maniera da pregiudicare in vario modo la posizione soggettiva del privato.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Secondo la prevalente dottrina (<em>ex plurimis</em>, V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale,L’ordinamento costituzionale italiano,</em>vol. II, Padova, 1984, 389; F. PIERANDREI, &nbsp;<em>Corte costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.,</em> X, Milano, 1962,971; F. MODUGNO, <em>Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del “potere esecutivo”</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1963, 1728), la legge incostituzionale, ancorché invalida, è fino alla pronuncia della Consulta pienamente efficace.<br />
Per V. ONIDA, <em>Illegittimità costituzionale di leggi imitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza</em>, in <em>Giur. cost.,</em> 1965, 514 ss., invece, la legge incostituzionale è radicalmente nulla e, come tale, del tutto inidonea a produrre effetti, sicché la sentenza di accoglimento altro non farebbe che accertarne definitivamente la nullità.<br />
In posizione intermedia G. ZAGREBELSKY, <em>La giustizia costituzionale,</em> cit., 276-278, secondo cui &nbsp;la legge incostituzionale non è obbligatoria, ma non è obbligatoria neanche la disobbedienza ad essa, essendo tale disobbedienza solo consentita o ammessa, divenendo doverosa nei casi in cui i singoli si rappresentino con piena consapevolezza l’indiscutibile incostituzionalità della legge. Per tale Autore, “ I singoli sono dunque posti in grado di scegliere responsabilmente fra l’ottemperanza alla legge incostituzionale (ciò che escluderà comunque la propria futura responsabilità, salvo il rischio dell’eliminazione degli atti giuridici compiuti e delle connesse conseguenze) e la disobbedienza ad essa”.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> A. RUGGERI ed A. SPADARO,<em> Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, V ed., Torino, 2014, 184, che richiamano le parole di F. SAJA, <em>Introduzione ai lavori del seminario</em>, in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere</em>, cit., 3.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Secondo A. SCARPA, <em>Locazioni: illegittima la norma che garantisce ultrattività alla conversione di affitti in nero in contratti a canone minimo</em>, in <em>Guida dir.</em>, n.33/2015, 43 ss., i conduttori si ritrovano ora nella disponibilità di immobili locati in forza di una locazione non registrata, ovvero tardivamente registrata, e, come tale, irrimediabilmente&nbsp; esposta alle sanzioni&nbsp; di nullità previste dall’art.1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.13, comma 1, della legge 9 dicembre &nbsp;1998, n.431.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Occorre evidenziare che, da ultimo, il legislatore è intervenuto nuovamente al riguardo&nbsp; con la legge 28 dicembre 2015, n.208 ( c.d. legge di stabilità 2016), il cui comma 59 dispone che “per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015 (n.b.: data della decisione della Consulta), il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili di documentazione amministrativa antimafia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/">Profili di documentazione amministrativa antimafia</a></p>
<p>Sommario: 1. La documentazione antimafia nel contesto costituzionale. Documentazione antimafia e tutela della concorrenza. &#8211; 2. La codificazione della documentazione antimafia. &#8211; 3. La documentazione antimafia nel Codice tra continuità e innovazione. &#8211; 4. Il decreto correttivo del 2014, il regolamento sulla banca dati (d.P.C. n. 193/2014), regime transitorio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/">Profili di documentazione amministrativa antimafia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/">Profili di documentazione amministrativa antimafia</a></p>
<p>Sommario: 1. La documentazione antimafia nel contesto costituzionale. Documentazione antimafia e tutela della concorrenza. &#8211; 2. La codificazione della documentazione antimafia. &#8211; 3. La documentazione antimafia nel Codice tra continuità e innovazione. &#8211; 4. Il decreto correttivo del 2014, il regolamento sulla banca dati (d.P.C. n. 193/2014), regime transitorio e profili di coordinamento. &#8211; 5. L’ambito di applicazione della documentazione antimafia. <em>White list</em>, materie a rischio, accesso ai cantieri, accertamenti preliminari, grandi opere. La documentazione antimafia tra accertamenti d’ufficio, discrezionalità e protocolli di legalità. &#8211; 6. La documentazione antimafia e le sue specie: informativa “atipica”? &#8211; 7. Disciplina generale della documentazione antimafia e disciplina speciale delle singole figure. &#8211; 8. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia. &#8211; 9. Validità della documentazione antimafia. &#8211; 10. Aspetti processuali della documentazione antimafia. – 11. La banca dati nella legge delega e nel codice. – 11.1. Il mancato funzionamento della banca dati. – 11.2. La disciplina regolamentare (d.P.C. n. 193/2014) – 11.3. Regime transitorio in attesa dell’attivazione della banca dati. – 11.4. Banca dati ed efficacia degli atti prefettizi. – 11. 5. Un’importante incongruenza tra il regolamento e il decreto correttivo del 2014. – 11.6. Regolamento e norme sulla competenza prefettizia. – 11.7. Banca dati e procedimento di rilascio della documentazione antimafia: semplificazione? – 11.8. Gli errori della Banca: profili di responsabilità. &#8211; 12. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell&#8217;ambito della prevenzione della corruzione (d.l. n. 90/2014. conv. con l. n. 114/2014) e documentazione antimafia. – 13. Lo schema di decreto del nuovo codice degli appalti e documentazione antimafia. – 14. Prospettive di riforma al codice antimafia. – 15. Il testo approvato dalla Camera l&#8217;11 novembre 2015. Misure giurisdizionali di salvataggio <em>versus</em> misure amministrative di completamento dell’opera.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. La documentazione antimafia nel contesto costituzionale. Documentazione antimafia e tutela della concorrenza.</strong><br />
La documentazione antimafia costituisce il principale, ma non esclusivo, strumento di prevenzione amministrativa nel contrasto alla criminalità organizzata, che si accompagna, con la medesima <em>ratio</em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, agli strumenti di prevenzione giurisdizionale.<br />
Dal punto di vista dei presupposti, la prevenzione amministrativa è certamente il punto più avanzato di tutela, esigendo la ricorrenza di elementi di minor stringenza rispetto a quelli necessari per l’adozione di misure giurisdizionali. Secondo una giurisprudenza consolidata “l’interdittiva prefettizia mira all’obbiettivo di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, ed in quanto misura di massima anticipazione dell’azione di prevenzione non richiede che sia dimostrata la intervenuta infiltrazione, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario dal quale sia deducibile il tentativo di ingerenza”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a><strong>.</strong><br />
Difficilmente si può in linea generale dubitare della costituzionalità di tali strumenti nell’ambito del complesso di reazioni predisposte dall’ordinamento per fronteggiare la criminalità organizzata<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Nello stesso tempo, vi è anche la piena consapevolezza che si ponga una delicata questione di contemperamento con altri valori costituzionalmente rilevanti, dal principio di legalità, che vieta la previsione di poteri puramente rimessi all’arbitrio della pubblica amministrazione, ai principi della presunzione di innocenza e della libertà d’iniziativa economica privata. Né va dimenticato l’eventuale pregiudizio per l’interesse pubblico delle amministrazioni destinatarie, specialmente nel settore degli appalti.<br />
Di siffatta tensione tra beni costituzionali confliggenti si ha chiaro riscontro sotto almeno due profili.<br />
Anzitutto, non sono mancati casi nei quali sono state sollevate questioni di costituzionalità, volte non a mettere in discussione in sé gli istituti di prevenzione amministrativa, bensì a stigmatizzare, entrando più nei meandri del relativo regime giuridico, profili che apparivano eccedere nel sacrificare i beni concorrenti.<br />
Queste denunce non hanno trovato accoglimento, perché ritenute invasive della discrezionalità legislativa o per motivi di inammissibilità, ma restano tuttavia significative<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
Si è così lamentato che gli effetti interdittivi si atteggino a conseguenze “permanenti”, sine die, della misura di sicurezza (C. cost., n. 450/1987); che gli effetti interdittivi conseguenti alle misure di prevenzione davano luogo ad un’attività amministrativa vincolata, senza distinguere la posizione chi avesse già espiato la misura di prevenzione e non consentendo di graduare gli effetti in relazione alle situazioni concrete (C. Cost., ord. n. 1076/1988); o che il legislatore non prevedesse forme di indennizzo a favore dei soggetti, inizialmente colpiti da misure interdittive legittime, poi risultati esenti dai rischi di infiltrazione mafiosa (C. cost., n. 58/2010).<br />
Emblematica è appunto la vicenda del carattere permanente degli effetti interdittivi, il cd. “ergastolo imprenditoriale”, ove, nonostante le pronunce del Giudice delle leggi, la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>, disapplicando di fatto le previsioni legislative<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>, ritenne, in passato, di collegare la durata dell’effetto interdittivo alla durata della misura di prevenzione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
Anche di recente, pur non mettendo in discussione l’ineludibile esigenza del contrasto alla criminalità organizzato, si sono posti taluni dubbi di costituzionalità, con riferimento “alla competenza, al procedimento, agli effetti delle informazioni interdittive e alle forme di tutela”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a>. O si è rivalorizzata, sempre in termini di costituzionalità, la problematica dell’indennizzo, in vista di una “responsabilità per informativa legittima”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
In secondo luogo, è proprio nel richiamo ai principi costituzionali concorrenti che la giurisprudenza amministrativa ha anche posto il fondamento del proprio sindacato giurisdizionale, evitando che l’ampiezza dei presupposti legislativi si traducesse in forme di puro arbitrio amministrativo.<br />
La normativa antimafia deve così essere interpretata con cautela, se non in senso stretto<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
I poteri amministrativi antimafia, pur sorretti da un’ampia sfera di discrezionalità, non sfuggono al sindacato giurisdizionale e al principio di legalità<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a>, anche alla luce della ricerca di un punto di “equilibrio tra l&#8217;osservanza dei principi costituzionali della presunzione di innocenza e della libertà di iniziativa economica privata, da un lato, e la conduzione della più efficace azione di contrasto della criminalità organizzata, dall’altro”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
In materia si è ormai formata una ricca e articolata giurisprudenza: siamo ormai nell’ordine delle centinaia di pronunce e con una percentuale non irrilevante di statuizioni demolitorie. Ai fini del nostro discorso, per dare il senso del ruolo di ragionevole contenimento svolto dal giudice amministrativo, è sufficiente evocare i seguenti principi:<br />
“i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>;<br />
“in questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
Quanto si è andato evidenziando mostra come gli attuali strumenti amministrativi antimafia abbiano già raggiunto il limite estremo di compatibilità con i principi dello Stato di diritto.<br />
Ciò dovrebbe indurre ad un certa prudenza, sia in sede di applicazione, come ci mostra la stessa giurisprudenza amministrativa, sia qualora si assuma, <em>de iure condendo</em>, la prospettiva di un ulteriore rafforzamento dei mezzi di contrasto alla criminalità organizzativa<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a>.<br />
Né dovrebbe tralasciarsi, per ragioni di garanzia e per lo stesso efficiente funzionamento dei mezzi di contrasto alla criminalità, l’esigenza di un contestuale approfondimento di eventuali momenti di riequilibrio di tale disciplina, come sembra mostrare lo stesso Codice, con l’almeno apparente (v. infra) espunzione della cd. informativa “atipica”.<br />
Vanno infine, non di meno, messi in evidenza eventuali punti di intreccio col diritto UE, specialmente per ciò che concerne i principi in materia di procedure di gara.<br />
Di solito, si evidenzia, non a torto, che il contrasto alla criminalità costituisce una precondizione essenziale perché possa aversi un assetto effettivamente concorrenziale del mercato: le mafie infatti inibiscono la libera scelta degli operatori economici<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Ma la questione può anche prospettarsi in termini capovolti. Occorre infatti verificare se e fino a che punto l’ordine pubblico e il variegato strumentario del diritto amministrativo antimafia non diventino essi stessi un ostacolo ai principi concorrenziali.<br />
Non è di poco significato al riguardo che, in una recente pronuncia, pur propendendosi per una tesi di conformità, poiché l’ordine pubblico è un’esigenza imperativa di interesse generale che può giustificare una deroga al principio di tassatività delle cause di esclusione, si sia pur sempre ritenuto che sussistano dei dubbi e che sia quindi doveroso sollevare la pregiudiziale comunitaria in ordine alla eventuale contrarietà con le direttive europee in materia di appalti pubblici della previsione legislativa che ammette, come causa di esclusione dalla gara, la mancata accettazione da parte delle imprese partecipanti degli impegni contenuti nei protocolli di legalità (art. 1, comma 17, l. n. 190/2012)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>: profilo problematico che, in ipotesi, non potrebbe non riverberarsi anche sui protocolli di legalità previsti nell’ambito della disciplina speciale delle grandi opere (art. 176 cod. app.).<br />
L’iniziativa è assai lodevole poiché manca ancora un più stringente inquadramento della giurisprudenza comunitaria sui rapporti tra ordine pubblico e concorrenza negli appalti pubblici. E un tale (auspicabile) inquadramento appare quanto mai necessario per almeno due ragioni: l’incidenza derogatoria dell’ordine pubblico sulla concorrenza non si discute tanto sull’an, essendo acclarato che l’ordine pubblico, pur inteso in senso stretto, costituisca un’esigenza imperativa di interesse generale, bensì sul terreno meno prevedibile della proporzionalità, che soltanto la giurisprudenza è in grado di illuminare<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>; il rilievo del tutto specifico che nel nostro ordinamento hanno gli strumenti di prevenzione amministrativa antimafia ed il loro progressivo rafforzamento richiede di sicura urgenza che si chiariscano, sotto il profilo della tutela della concorrenza, i limiti di compatibilità col diritto UE.<br />
La sopravvenuta decisione del giudice europeo ha confermato il rilievo in materia del principio di proporzionalità, ritenendo che non sia rispettoso di tale principio un protocollo di legalità che determina l’esclusione automatica di un candidato che omette di fornire una dichiarazione riguardante situazioni di controllo, collegamento e subappalto (C. giust. UE 22 ottobre 2015 C-425- 14).<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La codificazione della documentazione antimafia </strong><br />
Il Codice antimafia (di seguito CAM) fa propria la disciplina della documentazione antimafia, dedicandovi un intero libro (Libro II), intitolato appunto “nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (artt. 81-101), e provvedendo, con l’art. 120 c.2, ad abrogare le fonti della disciplina previgente (d. lg. n. 490/1994, d.P.R. n. 252/1998 e d.P.R. n. 150/2010).<br />
Tale scelta non può che essere accolta positivamente non solo per l’utilità in sé della concentrazione normativa, ma anche per la “(ri)legificazione” che ne è conseguita, atteso che grossa parte della disciplina previgente era stata rimessa alla fonte regolamentare, ed in particolare al d.P.R. n. 252/1998. Ed infatti, in una materia così delicata, appare opportuno che la ricerca dei punti di equilibrio tra interessi contrastanti, ovviamente sempre nel rispetto dei principi costituzionali, trovi prioritariamente nella fonte primaria la sua sede naturale.<br />
Non mancano tuttavia i punti di debolezza, probabilmente ascrivibili al fatto che l’originaria, e oggi non più giustificata, rappresentazione ancillare degli strumenti di prevenzione amministrativa rispetto a quelli giurisdizionali continua ad avere una qualche incidenza sul grado di approfondimento delle problematiche “amministrativistiche”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a>. Del resto, lo stesso inserimento della documentazione antimafia sembra sia stato dettato più dalla “prospettiva di rimpolpare il testo”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>, che dalla consapevolezza dell’importanza ormai assunta dalla prevenzione amministrativa nel quadro complessivo degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.<br />
Sarebbe stato così auspicabile che la codificazione si fosse invece fatta maggiormente carico dei vari strumenti di prevenzione “amministrativa” antimafia e dell’intreccio con altri importanti comparti normativi.<br />
In questo senso, poteva essere opportuno quantomeno l’inserimento di un elenco di tutti gli strumenti di prevenzione amministrativa, anche soltanto rinviando, ove necessario, ad altre fonti. Ciò, se non altro, sia al fine di offrire al lettore del Codice un quadro sistematico completo dei mezzi amministrativi antimafia, sia al fine di consentire una valutazione sull’economia complessiva della tutela anche in relazione ai mezzi giurisdizionali. In altre parole, il Libro II ben avrebbe potuto intitolarsi “Prevenzione amministrativa antimafia”.<br />
O, ancor più, si poteva direttamente inglobare, per quanto possibile, la disciplina di altri strumenti, come nel caso dello scioglimento degli enti locali, cui il codice dedica alcune previsioni (artt. 101-102), ma la cui regolamentazione rimane all’interno del Testo unico EE.LL. (art. 143, d. lg., n. 267/2000)<sup> <a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><sup>[21]</sup></a></sup>.<br />
Una lacuna particolarmente significativa ci pare la mancata inclusione del sottosistema delle grandi opere, e ciò non tanto o non solo perché, attraverso i protocolli di legalità, si incide, in senso ampliativo, sulla sfera di applicazione della documentazione antimafia.<br />
E’ vero che si tratta di un ambito settoriale, dunque anche collocabile, così come è attualmente, nel codice degli appalti, ma è altrettanto vero che tale sottosistema ha svolto una funzione di produzione normativa che ha finito per condizionare la disciplina generale<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><sup><sup>[22]</sup></sup></a>. Lo stesso codice ne reca le tracce: dal rilievo della violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da cui desumere il tentativo di infiltrazione alla determinazione in via regolamentare delle attività a rischio (art. 91, c.6-7), dai poteri prefettizi di accesso ai cantieri (art. 93) agli accertamenti prefettizi preliminari sulle imprese locali a seguito della pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dalla soglia comunitaria (art. 95, c. 2).<br />
Il persistere di questi canali alternativi non fa in realtà che confermare quanto sia lontana la percezione di un codice antimafia che svolga una <em>vis attractiva</em> in materia di prevenzione amministrativa.<br />
Persino in argomenti strettamente connessi con la documentazione antimafia, si può assistere ad un continuo rinnovarsi della frammentazione normativa, specialmente a causa dell’irrompere della disciplina anticorruzione.<br />
E’ il caso delle cd. <em>white list</em> (art. 4 c. 1 e 13, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. mod l. 106/2011, art. 1, c. 52 ss., l. n. 190 del 2012, d.p.c.m. 18 aprile 2013), ove l’ottenimento dell’iscrizione ha un effetto equipollente ad una informativa antimafia liberatoria, e dell’individuazione delle attività a rischio (art. 1, c.52 ss cit.).<br />
Di recente il d.l. n. 90/2014 (conv. con mod. L. 114/2014), sempre in via extracodicistica, contiene ulteriori profili normativi sulla documentazione antimafia, dall’uso delle <em>white list</em> nei settori maggiormente a rischio (art. 29 che si innesta nel corpo della l. n. 190/2012 cit.) alla previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione, che si applicano anche in caso di emissione di un’informazione interdittiva (art. 32, c. 10, che rimane interno allo stesso decreto legge).<br />
Un altro aspetto di potenziale scompaginamento del quadro normativo è riconducibile alla forza espansiva della normativa antimafia in ambiti diversi (ad es. terrorismo o altri reati contro l’ordine pubblico<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><sup><sup>[23]</sup></sup></a>), che, se tendenzialmente rimane ingabbiata nell’impianto codicistico, altre volte, potrebbe determinare una spinta centrifuga.<br />
Non si può dire infine che il codice eccella nel coordinamento con altri comparti normativi, quasi che la ricollocazione codicistica della disciplina sulla documentazione antimafia sia avvenuta in modo sostanzialmente autoreferenziale, che si trattasse di riprodurre la disciplina previgente o di introdurre aspetti di novità.<br />
Così rispetto all’articolata e complessa disciplina degli appalti pubblici, sono stati ravvisati aspetti di criticità nel rapporto tra i due codici: tra la nuova tempistica della documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 88 e 92 del CAM, e quella per la stipulazione del contratto a seguito di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 Cod. app.<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><sup><sup>[24]</sup></sup></a>, e lo stesso potrebbe dirsi con riguardo al procedimento di autorizzazione del subappalto<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a>, o tra requisiti soggettivi di partecipazione alle gare, ai sensi dell’ art. 38 Cod. app., e presupposti per l’emissione di atti interdittivi prefettizi, ai sensi degli artt. 67 e 84 del codice antimafia<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, o ancora delle diverse conseguenze tra recesso per informativa prefettizia sopravvenuta ai sensi dell’art. 94 CAM e recesso ai sensi dell’art. 135 c. 1 cod. app.<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a>. Più di recente, si va sempre più ponendo il problema dell’intreccio tra l’ingresso della nozione di “filiera” delle imprese e il paradigma dei subappalti e subcontratti rilevanti ai sensi dell’art. 118 cod. app..<br />
Significativo è anche il caso dell’autocertificazione antimafia (art. 89 c.2 lett. b)), ove si fa ancora riferimento al d.P.R. n. 300/1992, con il quale si erano tipizzate le ipotesi di silenzio assenso. Il codificatore non si avveduto che, con l. n. 80/2005, di modifica dell’art. 20, l. n. 241/1990, tale disciplina è stata da tempo superata, introducendosi il diverso e opposto principio del carattere generale dell’istituto del silenzio assenso e della tipizzazione dei casi in cui non si applica<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a>.<br />
Può concludersi con una battuta, e cioè che il legislatore antimafia dovrebbe cominciare a prendere sul serio la prevenzione amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. La documentazione antimafia nel Codice tra continuità e innovazione</strong><br />
I tratti essenziali della disciplina della documentazione antimafia, sia nella ratio, sia nei contenuti, sono informati ad un’evidente continuità col regime previgente. Buona parte delle previsioni sono infatti meramente riproduttive di quelle preesistenti. Anzi a volte il taglia e incolla è avvenuto così meccanicamente da non intercettare l’incongruità del permanere di taluni richiami tra le varie disposizioni<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a>.<br />
Questa continuità, anche letterale, è di estrema importanza, specialmente perché, in termini di certezza del diritto, consente in buona parte di far salva l’intensa e stratificata opera di interpretazione svolta in più di un ventennio dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
Non mancano, al contempo, profili significativi di discontinuità, anche dovuti ai sopravvenuti decreti correttivi (d. lg. n. 218/2012 e, da ult., d. lg. n. 153/2014). La stessa giurisprudenza ha avuto modo ripetutamente di evidenziare che il codice “ha regolato in modo organico, agli articoli 84 e seguenti, la materia de qua, introducendo molteplici profili di novità, con riguardo, tra l’altro, agli effetti soggettivi, alla durata e alla pubblicità delle informative”<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a>, senza tuttavia che sia stata in alcun modo scalfita la ratio che informava la disciplina previgente<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Si offre qui un, pur analitico, quadro di sintesi, rimandando l’approfondimento alla trattazione delle singole parti<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><sup><sup>[32]</sup></sup></a>.<br />
Due sono le principali innovazioni introdotte dal Codice<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><sup><sup>[33]</sup></sup></a>.<br />
In primo luogo, la presumibile abrogazione della cd. informativa prefettizia “atipica”, che aveva assunto un peso rilevante nell’economia complessiva della documentazione antimafia e che aveva dato adito ad un diffuso contenzioso. Per quanto rimanga il dubbio se, con la riesumazione dell’art. 1-septies d.l. n. 629 del 1982 (v. d. lg. n. 218/2012), non si sia altresì consumata una reviviscenza di tale figura.<br />
In secondo luogo, la istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, cui è dedicato un intero Capo (Capo V, artt. 96-99), come strumento più affidabile di completezza e certezza dei dati e come strumento di semplificazione del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. Del resto, è significativo che il legislatore delegato avesse inizialmente condizionato la stessa entrata in vigore della nuova disciplina sulla documentazione antimafia al decorso di “24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti” concernenti l’istituenda banca dati (art. 119). L’entrata in vigore della nuova disciplina è stata poi anticipata, con la modifica dell’art. 119 da parte del&nbsp; d. lg. n. 218/2012, a due mesi dopo la pubblicazione del primo decreto correttivo, unitamente alla previsione transitoria dell’art. 99 c. 2bis (introdotto dalla d.l. n. 5/2012, conv. con mod. in l. n. 35/2012) che consente l’utilizzo del sistema di banche dati preesistente.<br />
Vi è poi tutta una serie di profili che toccano più il dettaglio nelle pieghe interne della disciplina della documentazione antimafia, e che, a seconda dei casi, presentano un maggiore o minore rilievo.<br />
Riguardo ai soggetti tenuti a richiedere la documentazione antimafia, si fa altresì riferimento agli enti pubblici “anche costituiti in stazione pubbliche appaltanti” e ai “contraenti generali” di cui all’art. 176 cod. app (art. 83 c.1-2), per quanto si tratti, come vedremo, di modifiche di apparente valenza innovativa.<br />
Riguardo ai rapporti per i quali occorre richiedere la documentazione antimafia, viene correttamente soppresso il riferimento alle “concessioni di costruzione”, mentre si aggiungono le “attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici” (art. 67 c.1 lett. e)) e le “licenze per detenzione o porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti” (art. 67 c.1 lett. h)). A partire dall’esperienza settoriale delle grandi opere, si attribuisce inoltre carattere generale alla categoria delle attività a maggior rischio d’infiltrazione mafiosa, per le quali non operano le soglie di valore (art. 91 c.7).<br />
Riguardo ai soggetti nei confronti dei quali devono essere esercitati i controlli per il rilascio della documentazione antimafia, il codice segna un ampliamento sia delle figure organizzative coinvolte, sia dei soggetti sui quali più puntualmente deve appunto intervenire il controllo (art. 85).<br />
Sotto il primo profilo, si aggiungono le seguenti figure: “gruppi europei di interesse economico” (GEIE), “raggruppamenti temporanei di imprese” e “società costituite all’estero prive di una sede secondaria”, ma, a parte questo ultimo caso, si tratta anche qui di novità apparenti.<br />
Sotto il secondo profilo, sono ravvisabili diverse innovazioni, alcune di carattere trasversale (direttore tecnico, collegio sindacale, familiari conviventi), altre più specifiche in relazione alla tipologia di figure organizzative (per le associazioni, per le società di cui al c. 2 lett. b), per le società costituite all’estero di cui al c.2-ter cit., per i GEIE e per le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici).<br />
Riguardo in particolare ai poteri prefettizi di estendere gli accertamenti ai “soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa” (art. 91 c.5), non vi è più la delimitazione ai soggetti “residenti nel territorio dello Stato”.<br />
Riguardo alle fonti da cui ricavare i tentativi di infiltrazione mafiosa (artt. 84 c. 4 e 4-bis,&nbsp; 91 c.6), all’elenco preesistente, si sono aggiunte sia modifiche ampliative (pronunce relative a reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. e all’art. 12-quinqiues d.l. n. 306/1992; misure di prevenzione anche non patrimoniali), sia voci del tutto nuove (omesse denunce dei delitti di cui agli artt. 317 e 629 c.p., commessi con la circostanza aggravante di cui all’art. 7, d.l. n. 152/1991; modifiche effettuate dai conviventi degli assetti amministrativi e proprietari delle imprese al fine di eludere la normativa&nbsp; sulla documentazione antimafia; condanne non definitive per reati “strumentali” all’attività delle organizzazioni criminali; violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).<br />
Modifiche importanti segnano poi il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia, anche in relazione all’istituenda banca dati: iniziativa (rimessa soltanto ai soggetti di cui all’art. 83, ad esclusione dei meri privati; sorgono tuttavia dubbi di coordinamento con l’art. 97 che per la consultazione fa anche riferimento alle camere di commercio e agli ordini professionali); competenza al rilascio (artt. 87 e 90: rilascio automatico e rilascio, con esclusione dell’originaria competenza certificatoria delle camere di commercio, riservato al prefetto ove ha residenza o sede la persona fisica o l’impresa, ovvero, per le società estere prive di sede in Italia, ove ha sede il soggetto richiedente); termini di rilascio (artt. 88 c. 4 e 92 c. 2: trenta giorni decorrenti dalla consultazione della banca dati, prorogabile, per le informazioni, di altri quarantacinque); durata della validità (art. 86 c.2: le informative sono portate a dodici mesi); decorrenza (art. 86 c. 1-2: non più dal rilascio, bensì dall’acquisizione da parte della pa richiedente); sulla durata incide anche l’obbligo, in capo all’impresa, di comunicare al prefetto le modificazioni dell’assetto societario o gestionale (art. 86 c. 2-5); comunicazione dell’interdittiva (artt. 88 c. 4-quinquies e 92 c.2-bis: anche a “impresa,&nbsp; società&nbsp; o&nbsp; associazione&nbsp;&nbsp; interessata”; art. 91 c. 7-bis: nonché trasmessa ad una pluralità di soggetti istituzionali “ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni”); efficacia (questione controversa; da ult. con l’art. 83 c. 2bis è stato riesumato l’inciso: “produce&nbsp; i&nbsp; suoi&nbsp; effetti&nbsp; anche&nbsp; in&nbsp; altri procedimenti, diversi da quello per&nbsp; il&nbsp; quale&nbsp; è stata&nbsp; acquisita, riguardanti i medesimi soggetti”).<br />
Si è inoltre previsto:<br />
-con il nuovo art. 89-bis che un procedimento di comunicazione possa dar luogo, sussistendone i presupposti (ossià la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa), ad una informazione interdittiva; per un mero difetto di coordinamento, si prescrive la comunicazione ai soli soggetti richiedenti, mentre deve ritenersi che si applichi anche qui l’art. 92 c.2-bis cit.;<br />
-con il nuovo art. 92 c.2-bis una previsione di raccordo con l’eventuale l&#8217;applicazione delle misure anticorruzione di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 (conv. mod. l. n. 114/2014).<br />
Riguardo all’autocertificazione (art. 89), vi è adesso il rimando all’art. 38 d.P.R. n. 445/2000 per le modalità di sottoscrizione della dichiarazione e, in coerenza con l’evoluzione della disciplina sulla semplificazione delle autorizzazioni, la formula “su denuncia di inizio attività” (DIA) viene sostituita con quella “su segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA).<br />
Da ultimo, l’autocertificazione viene inoltre valorizzata sia come previo adempimento necessario nell’ipotesi in cui, scaduto il termine, la p.a. proceda in assenza della comunicazione (art. 88 c. 4-bis), sia, insieme ad altri adempimenti, come sostitutivo della comunicazione in caso di mancato funzionamento della banca dati a causa di eventi eccezionali (art. 99-bis: previsione ovviamente applicabile solo dopo l’entrata in funzione della banca).<br />
Per completezza vanno infine segnalate le previsioni sullo scioglimento degli enti locali, che toccano anche la materia delle informative prefettizie. A parte la possibilità di avvalersi della Stazione unica appaltante, si prescrive infatti che, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’ente locale deve acquisire “l’informazione antimafia (…) indipendentemente dal valore economico” (art. 100).<br />
&nbsp;<br />
4. Il decreto correttivo del 2014, il regolamento sulla banca dati (d.P.C. n. 193/2014), regime transitorio e profili di coordinamento<br />
Il decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 costituisce il secondo intervento correttivo del codice antimafia in attuazione della legge delega. Dei relativi contenuti si è fatta anche menzione nel precedente paragrafo, nel contesto più generale delle innovazioni codicistiche, ma appare opportuno adesso darne una autonoma rappresentazione, per meglio focalizzare gli aspetti di discontinuità.<br />
Si tratta sia di modifiche di dettaglio, sia di modifiche di un certo rilievo:<br />
-si riconfigura, così come nell’originaria versione codicistica cancellata dal decreto del 2012, l’utilizzabilità della documentazione antimafia in altri procedimenti, diversi cioè da quello per il quale la documentazione è stata richiesta, in linea con gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa (nuovo c. 2-bis dell’art. 86);<br />
-si prescrive inequivocamente, rispetto alla disciplina previgente (che sembrava comunque esigere il provvedimento prefettizio), l’introduzione del rilascio “automatico” liberatorio tramite la sola consultazione della Banca dati nazionale unica (nuovi art. 87 c. 1 e art. 90 c. 1);<br />
-la competenza prefettizia è adesso ancorata alla residenza o alla sede dei soggetti nei confronti dei quali va effettuato il controllo, tranne che per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le quali opera il criterio della sede dei soggetti richiedenti (nuovi art. 87 c. 2 e art. 90 c. 2); nella disciplina previgente si faceva riferimento, per la comunicazione, alla sede dei soggetti richiedenti, e, per la informazione, in alternativa alla sede o residenza dei soggetti su cui effettuare il controllo ovvero alla sede dei soggetti richiedenti;<br />
-i termini per il rilascio prefettizio decorrono dalla “consultazione” e non più dal ricevimento della richiesta (nuovi art. 88 c.4 e art. 92 c. 2); il termine del rilascio della comunicazione è ristretto da quarantacinque a trenta giorni (nuovo art. 88 c. 4); il termine e la eventuale proroga del rilascio della informazione sono diversamente modulati in chiave acceleratoria, pur non mutando la durata massima, e cioè si passa da quarantacinque (termine) più trenta (proroga) a trenta (termine) più quarantacinque (proroga) (nuovo art. 92 c. 2);<br />
-si prevede la possibilità che in sede di procedimento di comunicazione vengano accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa con conseguente emanazione di una informazione interdittiva che tiene luogo della comunicazione (nuovo art. 89-bis);<br />
-la comunicazione e l’informazione interdittive devono essere anche comunicate alla impresa, società o associazione interessata (nuovi art. 88 c. 4-quinquies e art. 92 c. 2-bis);<br />
-in raccordo con la disciplina anticorruzione, il prefetto, adottata l’informazione interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 d. l. 90/2014 (conv. mod. l. n. 114/2014);<br />
-si introduce, sussistendo in precedenza una lacuna, una disciplina della comunicazione nel caso di inutile decorso del termine per il rilascio (nuovo art. 88 c. 4-bis ess.); rispetto alla disciplina delle informazioni si distingue perché l’amministrazione può procedere solo per la scadenza del termine e non anche in caso di “urgenza” (divergenza di cui non si coglie la ragione), e perché occorre aggiuntivamente una previa acquisizione dell’autocertificazione;<br />
-si riscrive la disciplina delle informazione nel caso di inutile decorso del termine o nel caso di urgenza (nuovo art. 92 c. 3 e 5); invero, la disciplina è pressoché identica alla precedente, se non per due dettagli di rilievo; per il primo presupposto, la decorrenza del termine viene riferita soltanto al termine di cui al “primo periodo” del comma 2 (il termine di 30 gg.); sembrerebbe dunque che quando la prefettura abbia invece attivato la proroga, in caso di inutile decorrenza di questa ultima, l’amministrazione sia tenuta ad aspettare e non possa procedere (salvo ovviamente che ricorra l’altro e autonomo presupposto dell’urgenza); per il secondo presupposto (l’urgenza), l’inciso “decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta” è sostituito con “immediatamente”;<br />
-il controllo antimafia sui familiari residenti è adesso ristretto ai soggetti di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato (nuovo art. 85 c. 3);<br />
-si prevede tra i contenuti della potestà regolamentare anche la disciplina dei rapporti tra la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (nuovo art. 99 c. 2-ter);<br />
-si disciplina il caso di eccezionale mancato funzionamento della Banca dati, con la previsione di un’apposito percorso procedimentale alternativo, nel caso delle informazioni, richiamando direttamente la continuazione prefettizia ai sensi dell’art. 92 c. 2-3, nel caso delle comunicazioni, con un iter simile a quello contemplato in caso di inutile scadenza del termine per il rilascio (nuovo art. 99-bis);<br />
-per evitare evidentemente confusioni con altre banche dati, le parole “Banca dati” vengono, nel corpo del codice, sostituite con “banca dati nazionale unica” (art. 5 c.1 del decreto).<br />
Il decreto ha altresì introdotto un ulteriore elemento di complicazione nel regime transitorio, con una previsione che, è bene sottolineare, rimane fuori dal corpo del codice:<br />
“Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c)&nbsp; e&nbsp; d),&nbsp; 3, comma 1, lettera b)” (art. 5 c. 2 del decreto).<br />
Grazie al decreto correttivo del 2012, che ha modificato l’art. 119, la disciplina codicistica della documentazione antimafia è divenuta ormai operante, nonostante la mancata attivazione della Banca dati, unitamente all’utilizzo in via transitoria del sistema di banche dati preesistente (v. art. 99 c. 2-bis).<br />
Adesso occorrerà, per le richieste presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del 2014 (26 novembre 2014), anche discernere tra le novità introdotte dallo stesso decreto.<br />
Svolgendo la prescrizione normativa si desume che a tali richieste saranno applicabili sostanzialmente tutte le modifiche introdotte, tranne quelle riguardanti la Banca dati e la competenza prefettizia.<br />
Nel primo caso, l’esenzione è ovvia, poiché si è ancora in attesa che la Banca entri in funzione. Ciò sia con riguardo alle previsioni che attengono in senso stretto alla Banca (art. 99 c. 2-ter e art. 99 bis), sia con riguardo alle previsioni sul rilascio automatico liberatorio (art. 87 c. 1 e art. 90 c. 1).<br />
Non si è considerato tuttavia che l’applicabilità ai procedimenti in corso dei nuovi art. 88 c.4 e art. 92 c. 2, se è certo configurabile riguardo ai termini di rilascio, è incongrua rispetto al momento della decorrenza di tale termine, che fa riferimento alla “consultazione” della Banca dati. Sotto questo profilo, bisogna quindi ritenere che il suddetto termine decorra dal ricevimento della richiesta già presentata alle prefetture.<br />
Nel secondo caso, l’esenzione è volta ad evitare la complicazione di un passaggio di carte tra una prefettura e l’altra in ragione del diverso criterio di attribuzione della competenza. La competenza rimane quindi incardinata nella prefettura che ha già ricevuto la richiesta, secondo la disciplina previgente.<br />
L’avvento del d.P.C. 30 ottobre 2014 n. 193, pubblicato il gennaio 2015, sul funzionamento della Banca dati presenta degli aspetti critici, sia rispetto ai contenuti del citato decreto, sia rispetto, in prospettiva, ad un ulteriore evolversi del regime transitorio.<br />
I rapporti determinatisi tra il d.P.C. e il decreto sono, ratione temporis, singolari.<br />
Lo schema di d.PC era già pronto da diverso tempo, sicché taluni contenuti del decreto sono informati a quello schema. E’ il caso del chiarimento normativo sul rilascio “automatico” della liberatoria, senza cioè provvedimento prefettizio, verso il quale si indirizzava già lo schema di d.P.C. è che è stato fatto proprio dal decreto, in modifica del codice.<br />
Non si è invece avuto un coordinamento in senso inverso.&nbsp; Talune innovazioni proprie del decreto non sono state considerate dal d.P.C. successivamente approvato.<br />
Ci riferiamo soprattutto ad un punto di particolare rilievo, e cioè alla possibilità che in sede di procedimento di comunicazione vengano accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa con conseguente emanazione di una informazione interdittiva che tiene luogo della comunicazione (nuovo art. 89-bis). Ebbene il d.P.C. non ha tenuto in alcun conto tale innovazione, poiché il rilascio automatico di una “comunicazione” liberatoria rimane ancorata alle sole cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’art. 67 del codice. Occorre dunque una pronta modifica al riguardo prima che la Banca venga attivata.<br />
Ma va anche evocata la definizione regolamentare di “Prefettura-Utg competente”, che utilizza, in ordine appunto alla competenza, una formulazione non del tutto coincidente con quella codicistica, come modificata dal decreto correttivo del 2014, e soprattutto non comprensiva del caso di una società estera priva di una sede secondaria sul territorio nazionale.<br />
Riguardo al regime transitorio, occorre subito precisare che il suo esaurimento è legato non al d.P.C. emanato, bensì alla concreta “attivazione” della Banca. Il d.P.C. non muta nulla dunque al riguardo, ma lascia prefigurare il rispetto del termine di dodici mesi di cui all’art. 99 c. 2-bis del codice, prescrivendo, medio tempore, la immissione preliminare dei dati nella Banca attivanda (art. 29 d.P.C.).<br />
Ciò che rimane assente, e che ben avrebbe potuto e potrebbe ancora, con apposita modifica, trovare luogo nel d.P.C., è una regolamentazione, nel momento in cui verrà attivata la Banca, della sorte dei procedimenti già in corso iniziati con le regole preesistenti. Si tratta di un’esigenza di certezza, ma anche di un’esigenza pratica, poiché l’eventuale confluenza nel nuovo sistema potrebbe consentire, nell’interesse dei richiedenti e nell’interesse delle (assai onerate) prefetture, il rapido smaltimento di una certa mole di procedimenti.<br />
Va, infine, evidenziato che le modifiche introdotte necessiteranno, ove occorra, di un conseguente adeguamento della disciplina delle white list, previste fuori dal codice dall’art. 1 c. 52 ss. l. n. 190/2012, specialmente riguardo alla disciplina regolamentare di dettaglio di cui al d.P.C. 18 aprile 2013, che presupponeva determinati contenuti delle norme codicistiche.<br />
Peraltro, il citato d.P.C. era già bisognoso di un qualche aggiustamento in relazione alle modifiche all’art. 1, l. n. 190/2012 cit, disposte dall’art. 29, c. 1, d.l. n. 90/2014 (conv. mod. l. n. 114/2014).<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. L’ambito di applicazione della documentazione antimafia. White list, materie a rischio, accesso ai cantieri, accertamenti preliminari, grandi opere. La documentazione antimafia tra accertamenti d’ufficio, discrezionalità e protocolli di legalità. </strong><br />
L’art. 82 CAM non presenta particolare rilievo, trattandosi soltanto di una introduttiva e sintetica rappresentazione delle materie trattate nel Libro II.<br />
Ben altra l’importanza, entrando già nel vivo della disciplina, ha l’art. 83, dedicato all’ “ambito di applicazione della documentazione antimafia”.<br />
Occorre previamente un’importante avvertenza, non di immediata percezione nel tessuto normativo, e cioè che l’ambito di applicazione della documentazione antimafia presenta degli insiemi non del tutto coincidenti, a seconda che si prendano in considerazione gli obblighi di acquisizione in capo alle amministrazioni o la sfera obiettiva su cui possono vertere gli accertamenti antimafia anche a prescindere dai suddetti obblighi. Sono inoltre presenti una serie di variabili che determinano discipline di specie a partire dalla natura del contratto (lavori, servizi, forniture) o dalla sua importanza (grandi opere) o dal tipo di attività (attività a rischio).<br />
Tale ambito viene anzitutto definito dal codice con riferimento, da un lato, ai soggetti che sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia, d’altro lato, alla tipologia di rapporti per i quali tale acquisizione deve essere effettuata.<br />
i) In ordine ai soggetti che sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia, la disciplina è sostanzialmente riproduttiva di quella previgente, a parte il nuovo riferimento agli enti pubblici “anche costituiti in stazione pubbliche appaltanti” e ai “contraenti generali” di cui all’art. 176 cod. app (art. 83 c.1-2). In entrambi i casi si tratta di modifiche di scarsa importanza: nel primo caso, poiché è del tutto ovvio che, una volta effettuata l’aggiudicazione da parte della stazione pubblica appaltante, sarà l’amministrazione committente a dover richiedere la documentazione antimafia; nel secondo caso, poiché, pur trattandosi di una previsione opportuna in termini di coordinamento, nulla si innova, essendo il contraente generale già tenuto in tal senso dal sistema delle grandi opere ai sensi dell’art. 176 cod. app..<br />
L’elenco fa dunque complessivamente riferimento, a parte la stazione pubblica appaltante che non ha soggettività giuridica, sia a pubbliche amministrazioni tout court, sia a “enti e aziende vigilati dallo Stato” (o da altro ente pubblico), sia a “società o imprese comunque controllate dallo Stato” (o da altro ente pubblico), sia infine a “concessionari di opere pubbliche” e a “contraenti generali”.<br />
Di primo acchito, viene subito in evidenza che tale disciplina si proietta al di là della soggettività di diritto pubblico, venendo in considerazione anche soggetti solo formalmente privatistici (imprese a partecipazione pubblica) o soggetti privati che assumono una posizione di strumentalità, ritenuta rilevante, rispetto alla sfera pubblica (i concessionari o i contraenti generali).<br />
Le formule utilizzate dal legislatore lasciano tuttavia margini di incertezza, specialmente riguardo alla nozione di “controllo” pubblico di una società o di un’impresa, né purtroppo sul punto, per quanto a nostra conoscenza, sussiste una chiarificatrice casistica giurisprudenziale. Né, d’altro lato, soccorrono assunti di carattere più generale, essendo noto l’elevato grado di problematicità e di frammentarietà che tali figure hanno posto e continuano a porre tra regime civilistico e regime di diritto pubblico.<br />
Aspetti di criticità sono poi alimentati dal confronto con il codice degli appalti pubblici (per quanto, certo, la documentazione antimafia non riguarda solo questi ultimi). E’ infatti incomprensibile che la sfera dei soggetti, sottoposti, pur con diversi gradi, alle procedure di evidenza pubblica ai sensi del suddetto codice (v. art. 32 cod. app.), risulti asimmetrica per eccesso rispetto alla sfera dei soggetti tenuti a richiedere la documentazione antimafia.<br />
La norma in commento, ad es., fa riferimento al solo concessionario di opere pubbliche, mentre non si menziona il concessionario di servizi, né, nei rapporti misti, si considerano, come invece nell’art. 32, c.1, lett. f), cod. app., gli eventuali lavori appaltati da un concessionario di servizi<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a>.<br />
Possono in alcuni casi profilarsi delle ricuciture, soprattutto attraverso la nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico. Così il concessionario di un servizio che sia al contempo un organismo di diritto pubblico è riconducibile alla documentazione antimafia, se non in quanto concessionario di servizi, in quanto soggetto “controllato” dagli enti pubblici.<br />
Non vi è dubbio comunque che occorrerà un maggiore sforzo sia in ordine alla completezza dell’elenco di soggetti, sia in ordine al coordinamento tra i due codici.<br />
Tanto più, come vedremo subito, che la precisa definizione di questi soggetti non serve soltanto ad individuare gli enti che sono tenuti a richiedere la documentazione antimafia, ma potrebbe anche incidere –questione di non minore importanza- sui rapporti che, in quanto intercorrenti “tra” tali soggetti, rimangono esclusi dalla documentazione antimafia (art. 82 c.3 lett. a)).<br />
Vi è poi un ulteriore profilo di particolare problematicità.<br />
L’individuazione dei soggetti “tenuti” a richiedere la documentazione antimafia sembrerebbe delimitare anche il novero dei soggetti legittimati ad “iniziare” siffatti procedimenti. In questo senso, si evidenziava una chiara discontinuità con la disciplina previgente, ove invece la richiesta di documentazione antimafia poteva provenire anche dai soggetti privati interessati (art. 3, c.1 e art. 10, c.6, d.P.R. n. 252/1998; analogamente, ai sensi dell’art. 6 c.3, per le richieste di certificazione alle camere di commercio).<br />
Sennonché, nella logica dell’instauranda Banca dati, l’attivazione del procedimento passa attraverso la diretta “consultazione” della suddetta Banca, mentre inaspettatamente l’art. 97 del codice dispone che la Banca dati può essere consultata non solo dai soggetti di cui all’art. 83, ma anche dalle camere di commercio e dagli ordini professionali.<br />
Ancor più sconcerto determinano poi gli artt. 87 c.1 e 90 c.1, i quali prescrivono che la comunicazione “è acquisita” e la informazione “è conseguita”, in entrambi i casi, “mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1”.<br />
Alcun lume risolutivo peraltro può trarsi né dalla relazione illustrativa del codice, né dai decreti correttivi, che, pur intervenendo sugli artt. 87 c.1 e 90 c.1, non hanno recato sul punto alcuna modifica. Né ancora è stato, da ultimo, di soccorso il d.P.C. sulla Banca dati, che riproduce pedissequamente le contraddizioni della fonte primaria (v. artt. 17 e 24 d.P.C.).<br />
Si viene così immessi in un difficile compito interpretativo.<br />
Si potrebbe anzitutto pensare che la consultazione da parte delle camere di commercio e dagli ordini professionali sia destinata ad “altri” fini. Può del resto menzionarsi nello stesso codice il caso dell’accesso della DNA per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 371-bis c.p.p. (v. art. 99, c. 1, lett. d)). Una tale ipotesi tuttavia è certo da escludere, sia perché questi “altri” fini non sono in alcun modo esplicitati, sia soprattutto alla luce dell’art. 97, che intitola la consultazione e i soggetti che vi sono legittimati “ai fini del rilascio della documentazione antimafia”, e degli artt. 87 c.1 e 90 c.1, che evocano la consultazione da parte dei soggetti di cui all’art. 97 nel cuore della disciplina procedimentale della documentazione antimafia.<br />
In altre parole, la consultazione da parte delle camere di commercio e dagli ordini professionali è inequivocabilmente inserita nel solo contesto della documentazione antimafia.<br />
Quanto mai oscura rimane la ragione per la quale tali soggetti dovrebbero intervenire nei procedimenti di documentazione antimafia, consultando la Banca e acquisendone gli esiti.<br />
A nostro avviso, deve escludersi che il combinato disposto degli artt. 87, 90 e 97 possa portare alla conclusione che le camere di commercio e gli ordini professionali, alla pari ed in aggiunta ai soggetti di cui all’art. 83, siano divenuti titolari del potere d’iniziativa procedimentale.<br />
L’ambito “oggettivo” di applicazione della documentazione antimafia è fissato dall’art. 83 (contratti, subcontratti, etc), rispetto al quale soltanto i soggetti indicati nello stesso art. 83 hanno un interesse-dovere di attivarsi. Non è quindi immaginabile che le camere di commercio e gli ordini professionali possano motu proprio ingerirsi in sfere di competenza altrui, iniziare, tramite la consultazione, il procedimento di documentazione antimafia e persino poi acquisire o conseguire il rilascio della liberatoria, in luogo dei soggetti di cui all’art. 83 (altro sarebbe il caso, che non ha qui ovviamente rilievo, di un contratto della stessa camera di commercio, poiché in tal caso essa rientrerebbe nei soggetti di cui all’art. 83).<br />
Né sussiste un “altro”, ulteriore rispetto a quello dell’art. 83, ambito “oggettivo” di applicazione della documentazione antimafia verso il quale dovrebbe, in ipotesi, volgersi l’iniziativa procedimentale delle camere di commercio e degli ordini professionali.<br />
Finalità e ambito oggettivo di applicazione costituiscono del resto un limite ineludibile di garanzia nell’utilizzo di un delicatissimo strumento, suscettibile altrimenti di eventuali usi impropri.<br />
Si potrebbe allora pensare che si sia voluto configurare un ruolo meramente collaborativo rispetto ai soggetti di cui all’art.83 (o alla stessa prefettura), ma neanche una siffatta prospettiva consente adeguate soluzioni.<br />
Non si comprende infatti il rilievo e dunque la ragione di un tale supporto, in presenza di un meccanismo procedimentale dove la consultazione è esattamente il primo atto di iniziativa procedimentale rimesso ai soggetti di cui all’art. 83 e l’esito consegue immediatamente alla stessa consultazione.<br />
Non a caso, tra i primi commenti, si sono configurati percorsi che vanno in tutta altra direzione.&nbsp; Si è così sostenuto che la previsione dell’art. 97 “sia mirata ad acquisire le complete ed aggiornate notizie sull’impresa oggetto di controllo antimafia, detenute dalle strutture camerali”, con “una sorta di triangolazione tra soggetto richiedente, camera di commercio e prefettura nel quale ogni soggetto sia chiamato ad apportare le informazioni di sua competenza”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Ma se si trattasse di un qualcosa del genere, la sede propria sarebbe quella dei rapporti tra la Banca dati ed altre fonti di informazione, così come riguardo al collegamento tra la Banca e altre banche dati, non certo, con effetti confusivi, la disciplina del procedimento di documentazione antimafia.<br />
Invero, si ha l’impressione che le previsioni che configurano la consultazione della Banca dati ai fini della documentazione antimafia e l’acquisizione stessa della documentazione antimafia da parte delle camere di commercio e degli ordini professionali siano di impossibile applicazione, o peggio, nella eccentricità della loro attuale formulazione, siano suscettibili soltanto di causare complicazioni o abusi.<br />
ii) In ordine alla tipologia di rapporti, l’art.83 c.1 prescrive che la documentazione antimafia deve essere acquisita “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’art. 67”.<br />
La disciplina, anche qui, è sostanzialmente riproduttiva di quella previgente, a parte qualche modifica di scarso rilievo.<br />
Nell’elenco delle interdizioni di fonte giurisdizionale di cui all’art. 67, richiamato dall’art. 83, viene opportunamente soppresso il riferimento alle “concessioni di costruzione”, mentre si aggiungono le “attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici” (art. 67 c.1 lett. e)) e le “licenze per detenzione o porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti” (art. 67 c.1 lett. h))<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
Più generica ma non realmente innovativa è anche la formula dei “contratti, subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici” (art. 83 c.1).<br />
Il punto di maggior difficoltà interpretativa è certamente costituito dal riferimento ai “subcontratti”.<br />
I modelli nei quali tradizionalmente si tipicizza tale figura vanno rintracciati nell’art. 118 cod. app..<br />
L’art. 118 cit. contempla essenzialmente tre figure:<br />
-il subappalto (e il cottimo), che ha per oggetto le stesse prestazione dell’appalto;<br />
-i subcontratti che pur non essendo subappalti, in presenza certi requisiti, vengono assimilati ai subappalti per sottoporli alla stessa disciplina giuridica;<br />
-tutti gli altri subcontratti non assimilati ai subappalti (non sono considerati ex lege subappalti l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici).<br />
La legge pone il divieto di subappalto a cascata, tranne che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali da individuare con regolamento, sempre nel rispetto dei divieti di cui all’art. 10, l. n. 575 del 1965.<br />
Nulla invece si dice a proposito di eventuali subcontratti (diversi dal subappalto) a cascata, cioè di subsubcontratti.<br />
Tutti i subappalti, compresi i contratti assimilati, e, a nostro avviso, anche le eccezionali ipotesi di subsubappalto, sono soggetti ad autorizzazione, mentre gli altri subcontratti soltanto a comunicazione.<br />
La legge evoca gli accertamenti antimafia soltanto con riguardo al subappalto (nonché al cottimo) prescrivendosi l’insussistenza di “alcuno dei divieti previsti dall&#8217;articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni” (c. 2).<br />
Tali previsioni si applicano anche ai subcontratti assimilati ai subappalti e ai subsubappalti, ma sembrano invece rimanere fuori tutti gli altri subcontratti.<br />
L’art. 83, in commento, usa certo un termine generico (“subcontratti”), ma è del tutto evidente che la previsione va letta alla luce dell’art. 118, poiché si fa pur sempre riferimento all’acquisizione della documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare”. In altre parole, l’espressione “subcontratti” va intesa con riferimento ai subcontratti che sono soggetti ad autorizzazione (subappalti, subappalti assimilati, subsubappalti ove ammessi), non invece a tutti gli altri subcontratti soggetti a mera comunicazione.<br />
Nel caso dei concessionari e, salvo quanto desumibile dalla disciplina di specie, nel caso dei concessionari e dei contraenti generali per le grandi opere, la scala si allunga fisiologicamente di un gradino, come se tali soggetti si collocassero al medesimo posto della stazione appaltante: in altre parole, il primo livello di affidamento ai terzi non dovrebbe costituire un subappalto o subcontratto, bensì un appalto tout court.<br />
Il quadro dei rapporti per i quali sussiste l’obbligo di acquisizione della documentazione va poi delimitato ab externo dalle esenzioni già previgenti e puntualmente riprodotte dal citato art. 83.<br />
Tali esenzioni sono informate a criteri sia obiettivi, sia subbiettivi.<br />
Nel primo caso, sono contemplati:<br />
-il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (neutralizzando in parte qua il richiamo dell’art. 83 all’art. 67);<br />
-la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;<br />
-i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (c. 3 lett. c), d) e e)).<br />
E’ bene chiarire che l’esenzione riguarda l’obbligo di acquisizione da parte delle amministrazioni, ma non significa necessariamente che tali rapporti cadano in una sfera di “irrilevanza”. Evidente è, ad es., il caso delle licenze di polizia, dove il venire meno dell’obbligo consegue soltanto al sovrapporsi nello stesso soggetto della competenza antimafia e di quella autorizzatoria. Ma, come vedremo, significative considerazioni potranno svolgersi anche per i rapporti sotto la soglia dei 150.000 euro.<br />
Un secondo criterio è soggettivo ed ha valenza assorbente.<br />
Tutti i rapporti dell’elenco, anche quelli non esentati, rimangono comunque al di fuori dall’obbligo della documentazione antimafia, quando intercorrano tra determinati soggetti.<br />
Si tratta:<br />
-dei “rapporti tra i soggetti pubblici di cui al comma 1” (c. 3 lett. a);<br />
-dei rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all&#8217;articolo 67 (c. 3 lett. b)).<br />
L’interpretazione di tali disposizioni è di particolare delicatezza, proprio per il loro carattere assorbente.<br />
Un primo dubbio sorge riguardo alla portata del rimando al comma 1. La legge fa invero riferimento non ai “soggetti” tout court, ma ai soggetti “pubblici”<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><sup><sup>[37]</sup></sup></a>, sicché appare preferibile ritenere che non si sia voluto richiamare l’intera cerchia dei soggetti di cui al comma 1, bensì appunto i soli soggetti “pubblici”. Non godono dunque dell’esclusione i rapporti con i concessionari di opere pubbliche (peraltro indicati tra i rapporti sui quali può cadere l’interdizione di fonte giurisdizionale: art. 67 c.1 lett. c)) o con i contraenti generali (questi ultimi peraltro contenuti nel non richiamato comma 2). Qualche incertezza potrebbe permanere riguardo ai soggetti formalmente privatistici, e specialmente alle società a controllo pubblico, benché non sia privo di rilievo, che già nella vigenza dell’art. 7 l. n. 55/1990, l’esenzione veniva riferita alle “sole amministrazioni pubbliche in senso proprio” e non anche alle società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><sup><sup>[38]</sup></sup></a>.<br />
La seconda fattispecie appare poi di non facile applicazione, poiché non emerge di per sé alcun automatismo dal richiamo ad altre previsioni che sottopongano gli organi di governo di un ente alla verifica di particolari requisiti di onorabilità. E’ necessario cioè un passaggio valutativo sul fatto che i requisiti siano “tali” da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all&#8217;articolo 67. Ed è del tutto intuibile quanto possa essere problematico che un tale ordine di valutazioni sia rimesso ad una normale amministrazione pubblica. La previsione è peraltro monca, poiché non tiene conto della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, come causa ulteriore di interdizione.<br />
iii) L’art. 83 in commento non esaurisce tuttavia la trattazione dell’ambito di applicazione della documentazione antimafia, che va completata con altri riferimenti normativi sia restrittivi, sia ampliativi.<br />
Sotto il primo profilo, occorre tenere conto della recente introduzione delle cd. <em>white list</em><a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><sup><sup>[39]</sup></sup></a>.<br />
Le amministrazioni sono infatti affrancate dall’obbligo di richiedere la documentazione antimafia per le imprese che hanno ottenuto l’iscrizione, dovendosi limitare alla consultazione dell’elenco. Ma a venire meno è solo un obbligo strumentale, poiché, guardando alla sostanza, ciò non determina affatto una sottrazione dagli accertamenti antimafia, i quali passano piuttosto attraverso un diverso percorso: la verifica dei presupposti per l’iscrizione alla lista, che appunto con i suddetti accertamenti coincidono<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, e la consultazione dell’elenco da parte delle pp.aa..<br />
Questo assorbimento si determina in particolare quando la domanda d’iscrizione venga accolta, tanto che è prevista espressamente l’equipollenza tra ingresso nella lista e informativa liberatoria, anzi tale equipollenza è ulteriormente acclarata dal sopravvenuto carattere “obbligatorio” del ricorso da parte delle pp.aa. alla consultazione dell’elenco&nbsp; (art. 1, c. 52 ss, l. n. 190/2012, come modificato dall’art. 29, c. 1, d.l. n. 90/2014, conv. mod. l. n. 114/2014; art. 7, d.p.c.m. 18 aprile 2013).<br />
Qui occorrono tuttavia delle precisazioni, poiché, sotto taluni profili, non è del tutto chiara la relazione tra procedimento di iscrizione e procedimento di documentazione antimafia.<br />
Va anzitutto evidenziato che il procedimento di iscrizione è di per sé autonomo rispetto ad un procedimento di documentazione antimafia. Il primo è attivato dall’impresa e potrebbe esperirsi in via astratta e preventiva, senza cioè che sia ancora incorso alcun rapporto concreto con una pubblica amministrazione. Soltanto qualora un siffatto rapporto sopravvenga, i destini si incrociano: l’obbligo per le pp.aa. di richiedere l’informazione antimafia viene meno o, meglio, si incanala nella consultazione della white list e, verificata l’avvenuta iscrizione, determina, per equipollenza, la liberatoria prefettizia.<br />
Il discorso si complica quando, in presenza di un’istanza di iscrizione, occorra approfondire l’accertamento. L’art. 1, c. 52, l. n. 190/2012 cit. (come sostituito dall’art. 29, c. 1, d.l. n. 90/2014 cit.), dispone che “si applica l’articolo 92, commi 2 e 3” del codice antimafia. Tale rimando non può che essere inteso con riferimento agli aspetti istruttori delle verifiche prefettizie non anche all’emanazione di una informativa prefettizia, poiché il procedimento di per sé riguarda la sola domanda d’iscrizione alla lista e dovrà concludersi, in presenza di motivi ostativi, con il diniego di iscrizione (v. art. 3, c. 3, d.p.c.m. 18 aprile 2013).<br />
Si dovrà invece addivenire ad una informativa prefettizia nel diverso procedimento avviato con la consultazione della lista da parte delle pp.aa., anche perché le norme non prevedono una visibilità del diniego di iscrizione, né tanto meno una equipollenza tra diniego e informazione interdittiva. Senza dimenticare, ad ulteriore conferma di quanto si va dicendo, che sussiste una divergenza dei rispettivi regimi procedimentali, atteso che, come ha evidenziato la stessa giurisprudenza<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, nel solo caso del diniego di iscrizione, e non per l’interdittiva, si applica, e dunque, se omessa, può&nbsp; farsi valere come vizio di legittimità, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis l. n. 241/1990, espressamente richiamato dall’art. 3, c. 3., d.p.c.m. 18 aprile 2013 cit.).<br />
In altre parole, i due esiti procedimentali si incrociano soltanto in caso di iscrizione nella lista, con l’equipollenza tra iscrizione e liberatoria, mentre, in presenza di un diniego di iscrizione, l’interdittiva dovrà comunque essere oggetto di separato provvedimento prefettizio.<br />
Ciò potrà peraltro determinare qualche complicazione processuale: un’eventuale e problematica sovrapposizione di giudizi, tra il giudizio sull’impugnazione del diniego di iscrizione e il giudizio sull’impugnazione dell’interdittiva, emanata sugli stessi presupposti sostanziali del primo<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>; l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione dell’interdittiva in caso di mancata o tardiva impugnazione del precedente diniego di iscrizione<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
Va poi considerata l’ipotesi in cui l’amministrazione consulti l’elenco, ma non abbia alcun esito liberatorio, non essendo l’impresa in questione iscritta, semplicemente perché non ne ha fatto mai istanza. Anche in tal caso, si dovrà addivenire ad un provvedimento prefettizio. Né va ostativamente attribuito un soverchio significato al carattere “obbligatorio” della consultazione dell’elenco. Tale obbligo, ben inteso, non va interpretato nel senso che debba necessariamente farsi ricorso alle imprese contenute nella white list, poiché altrimenti si consumerebbe una palese violazione dei principi europei in materia di tutela della concorrenza, bensì che, per economia procedimentale, la p.a., prescelta un’impresa, passi di primo acchito per il suddetto elenco, salvo a ritornare sul binario dell’ordinario procedimento prefettizio, qualora l’impresa non risulti iscritta.<br />
Parimenti, per evitare la suddetta contrarietà ai principi europei, la disciplina transitoria di cui all’art. 29, c. 2, d.l. n. 90/2014, per la quale le pp.aa. “procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontrattti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’elenco”, va intesa nel senso che si tratti di un percorso esperibile a condizione che concorra la libera volontà dell’impresa di chiedere l’iscrizione all’elenco, dovendosi diversamente rientrare nel solco dell’ordinario procedimento di documentazione antimafia. Lo stesso art. 2, c. 2, d.p.c.m. 18 aprile 2013 ci rammenta del resto, con doverosa previsione, che l’iscrizione negli elenchi è “volontaria”.<br />
Non vi è dubbio tuttavia che la materia continui a presentare aspetti di farriginosità, frutto della frammentazione delle fonti (tra codice e altre leggi), e sia dunque bisognosa di un maggiore coordinamento normativo. Né è anche riprova un certo caos della casistica come risultante dalla giurisprudenza: casi, come si è visto, dove i destini del diniego e dell’interdittiva sono separati, casi in cui equivocamente si parla di una “informativa antimafia” con la quale si è “respinta la richiesta di iscrizione”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>; casi in cui si giudica del solo diniego di iscrizione<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>; casi in cui si giudica di un diniego e di un’informativa contestualmente comunicati all’impresa<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
Se il meccanismo delle white list non restringe in alcun modo l’ambito di applicazione degli accertamenti antimafia, di carattere più sostanziale sono invece i riferimenti ampliativi.<br />
Si tratta di riferimenti che hanno origine nell’esperienza del sottosistema delle grandi opere e dei protocolli di legalità, che, in parte, hanno avuto sanzione legislativa nello stesso ambito settoriale (art. 176 cod. app.), in parte, hanno acquisito, sempre per via legislativa, un ambito applicativo più generale, confluendo nello stesso codice antimafia.<br />
I punti di più significativa incidenza sono essenzialmente due: il superamento delle soglie di valore e l’allargamento della tipologia di rapporti rilevanti, specie in ambito subcontrattuale.<br />
Va anzitutto evocato il rimando alla fonte regolamentare per l’individuazione delle “attività” d’impresa che presentano “un maggior rischio di infiltrazione mafiosa” (art. 91 c.7). La previsione incide in senso espansivo sull’ambito di applicazione, poiché, per tali attività, l’acquisizione della documentazione è obbligatoria “indipendentemente dal valore”, anche al di sotto dunque della soglia di 150.000 euro di cui all’art. 83 c. 3 lett. e). In tale più allargato ambito, le amministrazioni sono tenute a richiedere la documentazione antimafia, sebbene qualche dubbio rimanga in ordine alle distinzioni interne: se ciò riguardi le informative, che andrebbero quindi sempre richieste<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><sup><sup>[47]</sup></sup></a>&nbsp; o se, invece, dato che la legge parla di “documentazione antimafia” (a differenza di altre ipotesi dove si evocano espressamente le informative: v. art. 100), rimanga il riparto tra comunicazione e informative, sicché l’ampliamento sotto soglia riguardi le sole comunicazioni (salvo che sia l’amministrazione a richiedere “discrezionalmente” l’informativa o che l’informativa consegua comunque al procedimento di comunicazione: v. infra).<br />
Il regolamento non è stato mai adottato, nonostante fossero da tempo conosciute le attività a rischio, come già individuate nelle Linee Guida del CCASGO.<br />
Il quadro normativo si è tuttavia subito complicato con più recenti interventi legislativi (art. 1, c. 52 ss., l. n. 190/2012). In sede di istituzione delle <em>white list</em> prefettizie, la citata legge anticorruzione ha direttamente contemplato un elenco di attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, rimandando ad un’apposita fonte regolamentare l’aggiornamento annuale di tale elenco<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title=""><sup><sup>[49]</sup></sup></a>.<br />
Si potrebbe pensare ad un percorso che rimane parallelo perché riguardante le <em>white list</em>, ma si tratterebbe di una conclusione illogica. <em>White list</em> e documentazione antimafia sono soltanto modalità diverse di acquisizione dei medesimi accertamenti antimafia, sicché non si vede come possa, anche soltanto ipoteticamente, configurarsi un’asimmetria nella qualificazione delle attività a rischio.<br />
In altre parole, il comma 53, che peraltro si colloca autonomamente nel tessuto normativo, è da riferirsi in generale ai controlli antimafia, di cui le <em>white list</em> sono soltanto uno strumento, tra gli altri, per darvi efficacia.<br />
Deve dunque ritenersi che la citata e sopravvenuta disciplina abbia comportato una parziale abrogazione dell’art. 91 c.7, sia nel senso che si è fissato un primo elenco direttamente individuato dalla legge, sia nel senso che l’aggiornamento è ormai rimesso alla nuova fonte regolamentare che si sovrappone a quella prevista dal codice, anche perché il procedimento di formazione non è del tutto identico (la competenza ministeriale non cambia, ma vi è in più il previo parere delle Commissioni parlamentari).<br />
L’art. 91 c.7 rimarrebbe invece pienamente in vigore, e anzi immediatamente operativo, nella misura in cui, a partire dall’elenco delle attività a rischio, come <em>aliunde</em> determinate, configura, come si è già visto, l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia indipendentemente dal valore. Peraltro, sotto questo ultimo aspetto, l’art. 1 c. 52 l. n. 190/2012 cit., come sostituito dall’art. 29, d.l. 90/2014, nella versione modificata in sede di conversione (l. n. 114/2014), ha fatto esplicitamente proprio, anche in questo parallelo percorso normativo, il venir meno delle soglie.<br />
Deve inoltre sottolinearsi che tali previsioni possono finire indirettamente per incidere anche sull’ambito dei subcontratti rilevanti: se infatti si guarda alle “attività” a rischio indicate dalla legge, ci si accorge con facilità che esse si muovono sostanzialmente in ambito subcontrattuale.<br />
Sempre a partire dall’esperienza delle grandi opere, si ritrova nel codice la disciplina, divenuta ormai generale riguardo ai lavori pubblici, dei poteri prefettizi di accesso ai cantieri (art. 93).<br />
L’accesso ai cantieri è volto a controllare “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera” e “qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”, dunque in deroga alla soglia di 150.000 euro di cui all’art. 83 c. 3 lett. e). E tale controllo può condurre all’emanazione di provvedimenti prefettizi interdittivi.<br />
La previsione incide quindi in senso ampliativo sull’ambito di applicazione della documentazione antimafia, ma non anche, come è ovvio, sul perimetro dell’obbligo di acquisizione in capo alle amministrazioni, trattandosi, all’occasione, dell’esito di investigazioni attivate d’ufficio dall’autorità prefettizia. In questa chiave potrebbero leggersi anche i poteri di accesso e di accertamento di cui alla l. n. 629/1982 (richiamati dal codice tra le fonti dell’informativa: art. 84 c. 4 lett. d)).<br />
A ciò deve aggiungersi, similarmente, la previsione dell’art. 95 c. 3 (già art. 12, c.4, d.P.R. n. 252/98), che prevede accertamenti preliminari sulle imprese locali con eventuali effetti interdettivi sui rapporti contrattuali “indipendentemente dal valore”.<br />
Qui è però necessaria qualche precisazione.<br />
L’originaria disposizione dell’art 12, c.4, d.P.R. n. 252/1998 riferiva tali accertamenti alla “esecuzione delle opere e dei lavori pubblici” di cui di cui all’art. 4, c. 1, lett. a), d. lg. n. 490/1994 (il quale a sua volta evocava i casi di valore “pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati”). Ciò significa che qualora un appalto avesse avuto un valore inferiore alla soglia comunitaria la norma non si applicava, mentre, se un appalto raggiungeva quella soglia, i rapporti contrattuali per così dire “interni” a tale appalto sarebbero stati oggetto di accertamento “indipendentemente dal valore”, quindi, in ipotesi, anche in deroga ai limiti generali di applicazione della documentazione antimafia.<br />
L’attuale previsione codicistica è, da un lato, mal confezionata, d’altro lato, sembrerebbe introdurre una novità ampliativa.<br />
Mal confezionata perché si rimanda all’esecuzione dei contratti di cui “all’articolo 91, comma 1, lettera 2)”, cioè ad una lettera inesistente. La lettura dell’art. 91, alla luce della disciplina previgente, fa tuttavia comprendere che il richiamo avrebbe dovuto puntualmente riguardare l’art. 91., c.1, lett. a) (letteralmente corrispondente all’art. 4, c. 1, lett. a), d. lg. 490/1994).<br />
Sembrerebbe introdurre una novità ampliativa, per quanto la cattiva confezione lasci dei dubbi sull’effettiva volontà del legislatore, poiché non sussiste più il riferimento delimitativo alla “esecuzione delle opere e dei lavori pubblici”, sicché la portata della norma sembra espandersi a tutti gli appalti pubblici e non più ai soli lavori.<br />
Non possono inoltre non citarsi le precorritrici previsioni legislative riguardanti le grandi opere, rimaste tuttavia al di fuori del codice antimafia.<br />
L’art. 176 c. 3 lett. e) cod. app., in materia di contraente generale, dispone che “le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l&#8217;impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori”.<br />
E’ questo un punto tra i più problematici della disciplina vigente, e che, come si è visto, si ritrova in altre previsioni: cosa debba intendersi per “imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori” o, con altra espressione, entrata anche nel linguaggio legislativo, cosa deve intendersi per “filiera” delle imprese?<br />
Si tratta inequivocabilmente di un concetto giuridico indeterminato, e specialmente rispetto alle fattispecie tipizzate dall’art. 118 cod. app..<br />
Non è chiaro se, su un piano, per così dire orizzontale, debbano essere compresi “tutti” i subcontratti, e, su un piano, per così dire verticale, fin dove si estenda la catena dei subcontratti (subsubcontratto, subsubsubcontratto etc).<br />
Per intenderci: se la generica formula legislativa venisse intesa in modo totalizzante, dovrebbe sottoporsi alle verifiche antimafia, sul piano orizzontale, l’impresa presso la quale, con un subcontratto, l’appaltatore acquista le bottiglie d’acqua per gli operai, o, sul piano verticale, il produttore presso il quale, con un subsubsub…contratto, si è acquisita la materia prima del coperchio di un apparecchio elettronico fornito all’amministrazione?<br />
Allo stato, l’unica indicazione aggiuntiva di fonte legislativa è costituita dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (richiamata, in materia di grandi opere, dalla Deliberazione CIPE 3 agosto 2011): “l’espressione: “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” (art. 6, c. 3, d.l. n. 187/2010, conv. con mod. dalla l. n. 217/2010).<br />
Ma anche tale riferimento non è risolutivo, poiché rimane troppo genericamente comprensivo riguardo ai subcontratti e nulla specifica in ordine all’estensione verticale delle filiera.<br />
E’ significativo del resto che, proprio per non addivenire a risultati irragionevoli, la stessa AVCP (v. Deliberazione n. 4 del 2011) si sia posto il problema di individuare un qualche criterio di delimitazione, sebbene con soluzioni alquanto insufficienti.<br />
Non vi è dubbio che sia al riguardo opportuno un approccio diverso, e cioè che, ove si intenda operare un ampliamento degli accertamenti antimafia, si debba procedere per cumulo di fattispecie tipizzate in luogo dell’adozione di clausole indeterminate. Anzi, più che opportuno, ci sembra costituzionalmente doveroso, atteso che, secondo un consolidato orientamento del Giudice delle leggi (già C. cost., n. 39/1963), il legislatore non può configurare un potere amministrativo così indefinito nei presupposti da porre già astrattamente le condizioni di un puro arbitrio amministrativo.<br />
E ciò poi a fortiori nel momento in cui gli obblighi antimafia si traducono in doverosi adempimenti collaborativi da parte di soggetti “privati” in luogo dell’amministrazione, come è il caso dei contraenti generali, o se si tiene conto, più in generale, che, quando si parla di subcontratti o di subsubcontratti ect, si va diluendo il presupposto soggettivo dei rapporti sottomessi agli accertamenti antimafia, trattandosi non più di rapporti intercorrenti tra amministrazione e privato, bensì tra privato e privato<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><sup><sup>[50]</sup></sup></a>.<br />
Rimane infine un capitolo assai problematico.<br />
Sin qui si è fatto riferimento ad indici legislativi, più o meno stringenti. Occorre tuttavia chiedersi se l’ambito di applicazione della documentazione antimafia e gli effetti interdittivi che potenzialmente ne conseguono siano suscettibili di andare al di là dell’evocata cornice normativa, e ciò sia dal punto di vista dei poteri officiosi dell’autorità prefettizia, sia dal punto di vista (non del dovere ma) della facoltà di richiedere la documentazione antimafia da parte delle amministrazioni.<br />
In ordine al primo profilo, occorre distinguere il superamento dei limiti “interni”, tra comunicazione e informazione, e il superamento dei limiti “esterni” della documentazione antimafia tout court.<br />
Il nuovo art. 89-bis (introdotto dall’ultimo correttivo del 2014) contempla espressamente la possibilità che, nel contesto di un procedimento di “comunicazione”, il prefetto, verificata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, adotti comunque una “informazione” interdittiva.<br />
Si tratta di una modifica importante che pone rimedio ad una situazione nella quale, in ragione dell’attinenza della comunicazione alle sole cause interdittive ex art. 67, poteva cadere irragionevolmente nell’irrilevanza la sussistenza di avvenuti riscontri ai fini del tentativo di infiltrazione mafiosa, come cioè se lo Stato potesse chiudere gli occhi e non trarre le doverose conseguenze del riscontro di siffatte condotte illecite.<br />
Riguardo ai limiti “esterni” solo due previsioni consentono espressamente all’autorità prefettizia di superare i limiti ordinari di applicazione della documentazione antimafia: il potere di accesso ai cantieri in materia di lavori e gli accertamenti preliminari (artt. 93 e 95).<br />
Ciò non sembra tuttavia impedire ogni altro intervento d’ufficio.<br />
Si dovrebbe altrimenti ritenere che il legislatore abbia chiaramente inteso escludere il rilievo, ai fini dell’interdizione “amministrativa”, di ogni accertamento antimafia che vada al di là dell’ambito della documentazione antimafia.<br />
Certo una tale soluzione è configurabile, ma, allo stato del diritto positivo, non può disconoscersi che il sistema della documentazione antimafia non è conchiuso in sé stesso.<br />
Ed infatti (il che come vedremo non è privo di rilievi problematici) l’effetto interdittivo di carattere amministrativo è anche collegato a provvedimenti giurisdizionali, in particolare ai provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione, e, per quello che qui interessa, senza limiti riguardo al valore dei rapporti interessati (art. 67).<br />
Ciò significa inequivocabilmente che vi è una sfera, estranea all’ambito ordinario di applicazione della documentazione antimafia, che non cade in uno stato di mera irrilevanza amministrativa.<br />
Non si vede così come possa mai escludersi che la prefettura accerti e rappresenti d’ufficio la sussistenza di una delle cause di interdizione ai sensi dell’art. 67, ancorché riguardi un rapporto con la p.a. che non rientra nell’ambito in cui l’amministrazione è <em>ex lege</em> tenuta a richiedere la documentazione antimafia.<br />
In altre parole, non vi è dubbio che la rilevanza “amministrativa” degli accertamenti antimafia è ricavabile anche <em>aliunde</em> ed in tale misura implicitamente legittima non meno l’esercizio di poteri amministrativi d’ufficio del prefetto<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title=""><sup><sup>[51]</sup></sup></a>.<br />
In ordine al secondo profilo, va vagliata la possibilità che le amministrazioni, in via discrezionale, richiedano la documentazione antimafia anche al di là dei limiti entro i quali tale richiesta è resa obbligatoria dalla legge.<br />
L’art. 83 c. 3, così come la previgente disciplina, nel delimitare i confini esterni di tale ambito, usa una formula tranciante: vengono infatti elencati i casi nei quali la documentazione “non è comunque richiesta”, sicché sembrerebbe che <em>tertium non datur</em>, o vi è l’obbligo o vi è il divieto.<br />
La giurisprudenza si è soprattutto occupata della problematica della soglia di valore, con esiti oscillanti. Negli ultimi anni sembrava essersi consolidato un orientamento nel senso che l’amministrazione potesse discrezionalmente chiedere l’informativa prefettizia anche laddove è prevista la sola comunicazione, superandone quindi i limiti “interni”, ma che non si potessero varcare i limiti “esterni” fissati dalla legge per la documentazione antimafia complessivamente considerata. Per intenderci: non si sarebbe potuto comunque andare al di sotto della soglia dei 150.000 euro<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><sup><sup>[52]</sup></sup></a>. Ma da ultimo sono ravvisabili pronunce che sembrano invece consentire un superamento dei limiti “esterni”<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><sup><sup>[53]</sup></sup></a>, a anche di andare al sotto delle soglie di un protocollo di legalità che già derogava alle soglie di legge<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><sup><sup>[54]</sup></sup></a>.<br />
Sennonché, non pare possa sfuggirsi alle considerazioni già svolte a proposito dei poteri prefettizi officiosi. Un’interpretazione della suddetta formula legislativa nel senso di un divieto presupporrebbe -il che, come abbiamo visto, non è- che l’ordinamento abbia ritenuto di far cadere nell’irrilevanza amministrativa eventuali situazioni di incidenza della criminalità nei rapporti sotto soglia.<br />
La questione è di facile asseveramento per il superamento dei limiti “interni”, anche alla luce del nuovo art. 89-bis, ma discorso non diverso andrebbe fatto per il superamento dei limiti “esterni”.<br />
In altre parole, il punto dei margini di discrezionalità della pa richiedente va, a nostro avviso, affrontata e risolta secondo un tendenziale criterio di omogeneità o parallelismo con l’ambito nel quale si ritiene di riconoscere i poteri officiosi del prefetto (sempre che tali poteri non presuppongano valutazioni che possono essere espletate soltanto dalla prefettura: come nel caso di cui all’art. 91 c.5).<br />
Non è privo di significato, in tal senso, che, con riferimento agli accertamenti prefettizi ex art. 12, c.4, d.P.R. n. 252/98 (ora art. 95 c.3), sia apparso “curioso che analoghi controlli non potessero essere svolti su richiesta della stazione appaltante”<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><sup><sup>[55]</sup></sup></a>.<br />
In questi termini, i limiti esterni dell’art. 83, in ordine all’esclusione dell’obbligo di richiedere la documentazione, più che un punto di equilibrio tra poteri amministrativi antimafia e libertà d’iniziativa economica, sembrano atteggiarsi a previsioni di semplificazione amministrativa per non gravare eccessivamente le pubbliche amministrazioni. Così, ad es., sotto la soglia non si consuma l’irrilevanza, bensì l’ordinamento, per così dire, accetta il rischio che l’ingerenza mafiosa, non essendo obbligatoria la richiesta di accertamento, possa non emergere ai fini della prevenzione amministrativa.<br />
Non sarebbe allora forse da escludere il suggerimento di abrogare le soglie di valore<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title=""><sup><sup>[56]</sup></sup></a>, eliminando così anche ogni possibile asimmetria e dunque ogni incertezza tra ambito officioso degli accertamenti antimafia e ambito in cui sussiste l’obbligo di richiesta a carico delle amministrazioni.<br />
Infine, con tali problematiche, si intreccia l’istituto dei “protocolli di legalità”.<br />
Tali protocolli nascono in seno all’esperienza di sperimentazione consumata attorno alle grandi opere, ove si è ritenuto necessario estendere il campo degli accertamenti antimafia rispetto alle regole generali.<br />
Sul piano delle fonti, vi è all’origine l’idea che “attraverso il rinvio ad una fonte amministrativa, si renda piuttosto flessibile il sistema delle verifiche”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><sup><sup>[57]</sup></sup></a>. Una prospettiva questa accettabile soltanto nella misura in cui la legge introduca un minimo di principi, rimandando ad una fonte normativa (o sostanzialmente normativa) di carattere secondario.<br />
Ma così non è stato e ciò, a nostro avviso, ha dato luogo a percorsi giuridici ambigui ed errati.<br />
Tutto il sistema delle grandi opere ha preso spunto da un’assai ristretta previsione normativa<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><sup><sup>[58]</sup></sup></a>, che, nel rispetto del principio di legalità, non poteva di per sé fondare l’allargamento dell’ambito di applicazione delle informative, ovvero sia un ampliamento di “poteri” amministrativi. Né può essere sufficiente, per derogare al principio di legalità, evocare la necessità di un continuo adattamento all’evoluzione delle strategie criminali, come se, <em>mutatis mutandis</em>, il giudice penale potesse creare, allo stesso fine, fattispecie di reato non previste o stravolgere il significato di quelle esistenti.<br />
Il titolo giuridico dell’allargamento dell’ambito di applicazione della documentazione antimafia si è così cercato nel consenso negoziale prestato alla sottoscrizione del protocollo di legalità.<br />
Ma si è trattato di un percorso ambiguo, perché vi è molto da dubitare dell’effettiva libertà del consenso prestato, e comunque di un percorso giuridicamente errato, poiché non è certo ammissibile che “poteri” pubblicistici, poiché tali sono e rimangono quelli prefettizi di cui si parla, possano costituirsi o estendersi per via negoziale e non per legge, in palese elusione del principio di legalità.<br />
Una sanzione normativa di tali protocolli, nell’ambito delle grandi opere, è tuttavia sopravvenuta con l’art. 176, c. 3, lett. e), cod. app. (ex d. lg. n. 113/2007), che ne rende obbligatoria l’adozione, attribuisce carattere vincolante alla prescrizioni del CIPE, cui si uniformano i protocolli, nei confronti delle amministrazioni e del contraente generale, ne predetermina, infine, alcuni contenuti, ed in particolare, tra l’altro, che l’aggiudicatario “è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori”.<br />
Ma il problema più in generale rimane, sia, nelle grandi opere, per quella parte in cui la legge non offre un avallo ad eventuali contenuti ampliativi dei protocolli, sia complessivamente per i protocolli stipulati al di fuori delle grandi opere, che anzi appaiono del tutto sprovvisti di un fondamento normativo.<br />
Né, in questo ultimo caso, appare decisivo che le stazioni appaltanti possano oggi prevedere nei bandi di gara “che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara” (art. 1, c. 17, l. n. 190/2012)<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. Si tratta infatti di una prescrizione che guarda, a valle, ad un possibile utilizzo dei protocolli, ma che nulla aggiunge, a monte, in ordine a ciò che, in ipotesi, i protocolli potrebbero o meno legittimamente contenere nel senso di un allargamento dei poteri prefettizi.<br />
Può semmai svolgere una qualche funzione di ricucitura quanto sopra evidenziato.<br />
E’ evidente infatti che, ove si ritenga che l’ordinamento riconosca una discrezionalità alle amministrazioni, la difficoltà, ma soltanto in parte qua (ad es. sulle soglie di valore), viene superata.<br />
Il protocollo, in luogo dell’errato percorso privatistico, prenderebbe più correttamente le vesti di un accordo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 15, l. n. 241/1990 tra la prefettura e la singola amministrazione, con il quale quest’ultima consuma preventivamente la propria discrezionalità nel senso di estendere gli accertamenti antimafia nella misura che reputa opportuna (da imporre poi attraverso i bandi di gara).<br />
In altre parole, diversi indici normativi, di carattere generale o settoriale, sono individuabili al fine di giustificare taluni contenuti ampliativi, ma, per il resto, i protocolli di legalità, nella loro mera veste “negoziale”, non possono costituire, se non in palese violazione del principio di legalità, una “autonoma” fonte di previsione di “poteri” amministrativi antimafia.<br />
Così la giurisprudenza ha, ad es., correttamente sanzionato che i protocolli potessero attribuire un’automatica valenza interdittiva alle informative atipiche, derogando al modello ordinamentale di queste ultime<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><sup><sup>[60]</sup></sup></a>. Non esiste infatti alcuna base legislativa –e non certo può supplire, come si è detto, la via “negoziale”- che consenta di derogare alla “tipologia” normativa dei “poteri” prefettizi.<br />
Non può tuttavia disconoscersi l’emergere di un più recente, quanto discutibile orientamento giurisprudenziale che sembra nuovamente legittimare l’espansione per via negoziale degli accertamenti antimafia.<br />
Si è così, ritenuto, in sede di interpretazione dell’art. 1, c. 17, l. n. 190/2012 cit., che i “protocolli di legalità sono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. Hanno natura di impegni assunti volontariamente tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica tramite i quali sono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title=""><sup><sup>[61]</sup></sup></a>. Appariscente è poi, in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, che si sia di recente ritenuto di convalidare l’effetto interdittivo automatico di un’informativa atipica, in ragione della “compressione della discrezionalità valutativa derivante dal Protocollo”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
Occorre comunque prendere atto che i protocolli di legalità non sono più un terreno franco neanche al livello europeo, poiché, come si è visto (supra §1), la corte di giustizia UE non rinuncia ad un vaglio di proporzionalità sui contenuti di tali protocolli rispetto ai principi in materia di gare pubbliche.<br />
Di sicura censurabilità è poi una recente propensione a forme di curioso intreccio tra protocolli di legalità e gestione delle imprese confiscate alla criminalità organizzata, alla luce di clausole siffatte, che coinvolgono persino gli organi giurisdizionali: la stazione appaltante “s’impegna, altresì, a richiedere all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché col competente Ufficio Misure di Prevenzione presso il Tribunale, l’elenco delle imprese, eventualmente presenti nel territorio della Provincia, affinché l’Appaltatore ne valuti l’inserimento tra gli operatori della filiera, nel ciclo dell’opera”<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
Va infine evidenziato un aspetto poco focalizzato sui protocolli di legalità: quello della competenza prefettizia.<br />
Le norme che menzionano i protocolli di legalità non danno al riguardo alcuna indicazione. Lo stesso art. 176, c. 3, lett.e), cod. app., riguardo agli accordi di sicurezza, si limita laconicamente a far riferimento agli “organi competenti in materia di sicurezza”. Né vi sono disposizioni primarie che rimandano espressamente alla fonte secondaria la disciplina della competenza.<br />
Qual è, in altre parole, il criterio che ci consente di individuare la prefettura competente per questo o per quell’altro protocollo di legalità?<br />
La questione non è di poco momento non fosse altro che potrebbe inficiarsi, per difetto di competenza, la legittimità del protocollo.<br />
Ma non mancano altri risvolti: si potrebbero infatti determinare delle disfunzionali diversificazioni tra competenza a stipulare il protocollo e competenza in materia di documentazione antimafia, che dei protocolli costituisce un contenuto primario (tanto più, come si è visto, che il legislatore ha mostrato al riguardo un certo attivismo riformatore: dal criterio della sede della stazione appaltante a quello della sede dell’impresa).<br />
Si immagini ad es. che la prefettura di Palermo stipuli un protocollo di legalità con il comune di Palermo, sul presupposto (in ipotesi, legittimo) che la competenza prefettizia alla stipula si fissi con riferimento alla sede della stazione appaltante, e che poi, in sede di attuazione, la richiesta di informativa vada indirizzata a tutta altra prefettura in ragione del criterio della sede dell’impresa: in tal modo, le scelte di una prefettura, nella parte in cui determinino, attraverso il protocollo, un allargamento dell’ambito di applicazione della documentazione antimafia, finirebbero per ricadere sulla testa di altra prefettura.<br />
Nulla di irrisolvibile nella doverosa cooperazione tra gli organi del Ministero dell’interno, se non vi fosse la consapevolezza della complessità e della onerosità dei compiti che in materia hanno via via investito le prefetture.<br />
Certo è che il punto sarebbe bisognoso di un necessario e adeguato chiarimento legislativo, essendo la competenza oggetto di riserva (pur relativa) di legge.<br />
Né possono essere al riguardo di alcun ausilio le recente previsioni del d.P.C. 193/2014 sulla Banca dati che distinguono dalla prefettura “competente” la cd. prefettura “designata”, ovvero sia la prefettura individuata “in base a disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi (…) in deroga alle disposizioni” codicistiche sulla competenza (art. 2, c.1, lett. i) ed l), nonché artt. 24, c. 3 e 25 c. 4).<br />
Si tratta infatti di una disposizione di mero rinvio, né potrebbe essere altrimenti, se non in palese violazione dell’art. 99 del codice, che non contempla, tra gli oggetti della potestà regolamentare, la competenza.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. La documentazione antimafia e le sue specie: informativa “atipica”?</strong><br />
La documentazione antimafia si articola in due specie: la comunicazione e l’informazione, pura variazione nominalistica della precedente informativa (art. 84 c.1)<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><sup><sup>[64]</sup></sup></a>.<br />
La distinzione è connessa all’ambito di applicazione ed ai presupposti.<br />
La disciplina legislativa ci offre un elenco delle sole fattispecie ricadenti sotto il regime dell’informazione (art. 91). L’ambito di applicazione delle comunicazioni si ricava invece, con una qualche farrraginosità, per sottrazione tra l’ambito generale di applicazione della documentazione antimafia tout court (art. 83) e l’ambito di applicazione delle informative (art. 91).<br />
In ordine ai presupposti, la comunicazione “consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67” (art. 84 c.2), mentre l’informazione consiste nell’attestazione sia della sussistenza o meno delle suddette cause di decadenza, sia, ed in ciò sta la differenza, della sussistenza o meno di “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (c.3)<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title=""><sup><sup>[65]</sup></sup></a>.<br />
La diversità dei presupposti si è però da ultimo del tutto relativizzata. Con il nuovo art. 89-bis, introdotto dal correttivo del 2014, in sede di comunicazione, vanno non meno accertati gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, con eventuale emanazione di un’informazione in luogo della comunicazione.<br />
Nella disciplina previgente, per consolidata giurisprudenza, alla comunicazione e all’informativa si era aggiunta anche una terza figura, la cd. informativa “atipica” o “supplementare”, che si ricavava dal combinato disposto dell’art. 1-septies, d.l. n. 629 del 1982 e dell’art. 10, c.9, d.P.R. n 252/1998. Tale figura si caratterizzava nei presupposti, negli effetti e nella disciplina processuale: nei presupposti, poiché si anticipava ulteriormente la soglia della prevenzione rispetto all’informativa tipica<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title=""><sup><sup>[66]</sup></sup></a>; negli effetti, poiché, a differenza dell’informativa tipica, non ne sortiva una automatica valenza interdittiva, bensì la rimessione, anche in ordine allo stesso rilievo dei presupposti dell’informativa per il possesso dei requisiti di idoneità morale<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, alla valutazione discrezionale dell’amministrazione destinataria, tenuta a motivare la propria scelta; nella disciplina processuale, poiché l’informativa atipica si atteggiava a mero atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e dunque non immediatamente impugnabile<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><sup><sup>[68]</sup></sup></a>.<br />
Nella versione originaria il Codice antimafia aveva determinato l’abrogazione delle due citate previsioni sulle quali si fondava la costruzione giurisprudenziale dell’informativa atipica<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><sup><sup>[69]</sup></sup></a>. Se ne traeva quindi pacificamente l’espunzione di tale figura e la riconduzione delle informative all’unica figura dell’informativa “tipica”. Il relativo procedimento non avrebbe potuto più concludersi che con due soli possibili esiti -interdittivo o liberatorio-, venendo meno il terzo epilogo, consistente appunto nell’informativa atipica. La successiva riesumazione del solo art. 1-septies, d.l. n. 629 del 1982 (v. d. lg. n. 218/2012), cioè della generale funzione collaborativa dell’autorità antimafia con le amministrazioni, ha tuttavia determinato una situazione d’incertezza. E cioè che si sia così fatto rientrare dalla finestra l’informativa atipica, con un distinguo di carattere soltanto formale: non più un’informativa atipica in luogo dell’informativa interdittiva, ma un’informativa atipica a latere di un’informazione liberatoria<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>.<br />
Un’incertezza peraltro alimentata non solo dai commentatori<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, ma anche dalle recenti vicende giurisprudenziali.<br />
Non mancano statuizioni che partono espressamente dal presupposto dell’abrogazione dell’informativa atipica, all’occasione sanzionando l’emissione di un’informativa tipica meramente ripetitiva degli elementi e delle valutazioni di una precedente informativa atipica<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a> o facendosi carico di questioni attinenti alla disciplina applicabile ratione temporis<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><sup><sup>[73]</sup></sup></a>. Di recente, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha recisamente condiviso la tesi dell’abrogazione, anche soltanto in ragione del venire meno dell’art. 10, c. 9, d.P.R.&nbsp; n. 252/1998<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><sup><sup>[74]</sup></sup></a>.<br />
Ma devono al contempo segnalarsi sia titubanze<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title=""><sup><sup>[75]</sup></sup></a>, sia, soprattutto, una significativa pronuncia del Consiglio di Stato –che verteva, tra l’altro, sul carattere tipico o atipico dell’informativa<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title=""><sup><sup>[76]</sup></sup></a>-, ove il giudice, pur propendendo per la prima qualificazione, precisava che “sarebbe comunque dirimente la considerazione che l’art. 1-septies del d.l. 629/1982, convertito in l. 726/1982, non solo era sicuramente in vigore alla data di rilascio dell’informativa in questione ma lo è ancor oggi, a seguito della modifica da parte del d. lg. n. 218/2012 (v. art. 9, c.1, lett. b) dell’art. 120 del Codice antimafia che, nell’indicare le disposizioni abrogate, non menziona più l’art. 1-septies del d.l. n. 629/1982 (con la precisazione che l’abrogazione in origine prevista era stata posticipata nel tempo sicché, al di là dell’effetto annuncio, non ha mai concretamente prodotto conseguenze)“<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br />
Invero, appare assai discutibile che si addivenga ad una siffatta elusione dei propositi riformatori. L’abrogazione dell’informativa atipica non è stata questione di forma, bensì di sostanza: si è voluto con ciò estromettere una fattispecie che appariva troppo sfuggente nei presupposti<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title=""><sup><sup>[78]</sup></sup></a>. E ciò appare tanto più necessario, quanto più si va consolidando la tendenza ad estendere l’ambito di applicazione della documentazione antimafia.<br />
Né appare convincente l’evocazione del principio di collaborazione tra amministrazioni, per consentire comunque il passaggio di informazioni che non raggiungano il grado di densità richiesto per le informative tipiche. E’ questa una materia assai delicata che ha bisogno di indicazioni “certe” da parte delle autorità prefettizie e di indicazioni che non possono seriamente venire rimesse alle valutazioni discrezionali delle amministrazioni destinatarie.<br />
Sotto questo profilo, già con la vicenda delle informative atipiche, da un lato, si finiva per deresponsabilizzare l’autorità prefettizia<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title=""><sup><sup>[79]</sup></sup></a>, d’altro lato, si consumava una vera e propria ipocrisia istituzionale, ovvero sia che le amministrazioni fossero realmente in grado di effettuare al riguardo propri e motivati apprezzamenti<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title=""><sup><sup>[80]</sup></sup></a>. Non a caso, la giurisprudenza, se, da un lato, rimaneva more geometrico ancorata alla ricostruzione dell’istituto, e quindi all’idea che spettasse all’amministrazione effettuare una propria valutazione discrezionale, d’altro lato, finiva, non di rado, per restringere tale discrezionalità, ove rivolta a disattendere le indicazioni prefettizie, e, specularmente, per depotenziare l’obbligo di motivazione, ove invece adesiva, consentendo, per relationem, il puro richiamo all’informativa atipica<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title=""><sup><sup>[81]</sup></sup></a>, così come è pacifico per l’informativa tipica<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><sup><sup>[82]</sup></sup></a>.<br />
Non si può tuttavia negare che, anche a voler correttamente ritenere abrogate le informative atipiche, come suggerisce lo stesso CCASGO<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title=""><sup><sup>[83]</sup></sup></a>, si ha difficoltà ad attribuire un diverso rilievo giuridico alla riesumazione dell’art. 1-septies cit..<br />
Se e nella misura in cui tale previsione verrà utilizzata per passare delle informazioni si riproporrebbero inevitabilmente tutte le problematiche già poste per le informative atipiche, e in particolare se l’amministrazione destinataria debba tenerne conto, certo non nel senso di un vincolo, ma quantomeno di un obbligo di motivazione, e se tali informazioni possano avere una “autonoma” e/o “concorrente” valenza causale di provvedimenti interdittivi della p.a..<br />
Forse la soluzione potrebbe ricercarsi attribuendo a siffatta collaborazione un carattere per così dire “confidenziale”, non idoneo in sé ad avviare meccanismi interdittivi, bensì volto soltanto ad attivare con maggiore attenzione i generici poteri di controllo “propri” dell’amministrazione destinataria. In tal caso, potrebbe anche farsi un passo in più: non sarebbe infatti neanche necessario trasmettere in senso stretto delle “informazioni”, rialimentando quel circuito di criticità sperimentato nell’esperienza delle informative atipiche e magari nuocendo ad attività investigative in corso. Basterebbe una sorta di campanello di allarme: “si invita l’amministrazione ad effettuare con particolare rigore tutti i controlli di propria competenza nei confronti dell’impresa x”.<br />
Un’ultima considerazione: il ripescaggio dell’art. 1-septies cit. è stato certamente una mossa avventata. Si tratta di una previsione datata e ormai involuta rispetto all’attuale quadro normativo. Nel momento in cui, con la documentazione antimafia, i rapporti tra la prefettura e le pp.aa. sono ormai caratterizzati da un altro grado di formalizzazione (obblighi di richiesta, effetti interdittivi etc), un siffatto alternativo canale, anche a ritenerlo desiderabile, avrebbe comunque richiesto un più puntuale e aggiornato regime giuridico.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. Disciplina generale della documentazione antimafia e disciplina speciale delle singole figure</strong><br />
Il Capo I (artt. 82-3) contiene “disposizioni di carattere generale” in materia di documentazione antimafia, quantomeno con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo (cioè ai soggetti pubblici, o ad essi equiparati, tenuti ad acquisire la documentazione de qua) e a quello oggettivo (con l’individuazione delle fattispecie comprese ed escluse da tale adempimento).<br />
Tali previsioni mirano essenzialmente a fissare taluni limiti, per così dire, “esterni” dell’istituto, ma non esauriscono invero la disciplina “generale”.<br />
Il problema si pone poiché la documentazione antimafia si articola in specie (comunicazione e informazione), sicché occorre distinguere gli aspetti della disciplina che sono comuni, appunto generali, e gli aspetti che invece sono riconducibili a ciascuna specie.<br />
Stando all’ordine delle intitolazioni, sembrerebbe, almeno tendenzialmente, che si sia voluto configurare una parte appunto generale sulla “documentazione antimafia” (Capo II) e due parti speciali, riguardanti distintamente le due figure della comunicazione (Capo III) e della informazione (Capo IV).<br />
Sennonché, per quanto si tratti spesso dell’eredità della previgente disciplina, l’ordine della sequenza normativa, tra disposizioni generali e disposizioni di specie (relative alle singole figure), è a volte discontinuo e l’uso delle formule che circoscrivono o meno l’ambito di applicazione di una previsione non è sempre rigoroso, sicché l’interprete si trova costretto a vagliare, al di là del dato letterale, se un certo frammento di disciplina riguardi in effetti l’intera documentazione antimafia o invece una singola figura.<br />
Già con riguardo al Capo II può osservarsi:<br />
-che l’art. 84 non si limita preliminarmente, in chiave definitoria, a distinguere comunicazione e informazione, ma, nell’enunciarne i rispettivi presupposti, finisce per entrare più all’interno della disciplina di specie; in particolare riguardo alle fonti dalle quali ricavare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso dell’informazione e senza che l’argomento venga peraltro trattato in toto, in ragione del rimando al Capo IV per l’art. 91 c. 6 dove si ritrova la tipizzazione di ulteriori fonti (art. 84 c. 3) e per l’art. 93 sui poteri di accesso e accertamento prefettizi (art. 84 c. 4 lett. d));<br />
-che l’art. 85, contenente l’elenco dei “soggetti sottoposti alle verifiche antimafia”, è certo da imputare alla disciplina generale, tanto che correttamente viene riferita dal legislatore alla “documentazione antimafia”; ma inaspettatamente l’ultimo comma, modificato nel 2002 e che ha aggiunto all’elenco i “familiari conviventi”, fa invece riferimento alla “informativa antimafia”, per quanto debba ritenersi una mera sbavatura letterale, poiché sarebbe del tutto privo di logica limitare la suddetta aggiunzione alle sole informative<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title=""><sup><sup>[84]</sup></sup></a>;<br />
-che l’art. 86, a parte la disciplina degli atti adottati in data successiva alla scadenza della documentazione (co. 5), non sembra contenere una disciplina generale della “validità della documentazione antimafia”, bensì la sommatoria di distinte discipline, tra comunicazione e informazione; è discutibile tuttavia che l’obbligo di trasmissione delle modificazioni societarie e la relativa sanzione (co. 3 e 4), per quanto letteralmente riferite al Prefetto che ha rilasciato “l’informativa”, non possa ritenersi suscettibile di applicazione anche nel caso delle comunicazioni.<br />
Nel prosieguo dei capi (III e IV), la disciplina sembra più decisamente specializzarsi sulle due distinte figure di documentazione antimafia, sebbene siano sempre rilevabili taluni tratti di disciplina comune o comunque generale.<br />
In alcuni casi, ciò è facilmente ravvisabile nella pura “ripetizione” di previsioni tra il Capo III e il Capo IV (si confrontino, ad es., gli artt. 87 e 90 sulla competenza territoriale del prefetto).<br />
In altri casi, deve soccorrere l’interpretazione. Il problema consiste principalmente nel fatto che la maggiore importanza dell’informativa, rispetto alla comunicazione, ha condotto spesso il legislatore ad inserire impropriamente una serie di innovazioni nel solo contesto della prima.<br />
Ciò appare tanto più censurabile sul piano sistematico, se si considera che la disciplina delle informative tocca anche informative con carattere solo “ricognitivo” (relative cioè alle interdizioni derivanti da pronunce giurisdizionali), che in nulla divergono dalle comunicazioni se non per le soglie di valore.<br />
Si considerino le seguenti esemplificazioni:<br />
-l’art. 91 co. 2 vieta a pena di nullità il frazionamento dei contratti, a garanzia delle soglie di valore previste per l’informativa; sennonché è di tutta evidenza che il medesimo principio non possa non valere anche per le comunicazioni, nella misura in cui esse segnano, a loro volta, le soglie di valore rispetto ai limiti “esterni” di applicazione della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 co. 3;<br />
-l’art. 91 co. 5 dispone che il prefetto estende gli accertamenti pure a soggetti che in qualsiasi modo incidano sul governo dell’impresa; non si vede, anche in tal caso, come siffatta previsione possa ritenersi estranea alla comunicazione;<br />
-l’art. 91 co. 7 contiene la disciplina dei settori a “maggior rischio di infiltrazione mafiosa”, dove la prevenzione opera indipendentemente dal valore; la norma è collocata nell’ambito della disciplina delle informative, ma riguarda evidentemente anche le comunicazioni, anzi è lo stesso legislatore che fa qui letteralmente riferimento alla “documentazione” antimafia e non alle sole informative;<br />
-l’art. 91 co. 7-bis dispone che la “informativa interdittiva” vada trasmessa ad una serie di soggetti; ancora una volta non si vede come tale previsione non debba ritenersi applicabile anche alla “comunicazione interdittiva”;<br />
-l’art. 93 configura i poteri prefettizi di accesso e di accertamento ai cantieri in funzione della sola informativa, ma invero non vi è ragione di escludere che tali accertamenti possano preludere ad una comunicazione, secondo il relativo ambito di applicazione;<br />
-gli artt. 92 c. 3-5 e 94 c. 2-4 (con una qualche confusiva ripetizione!) in materia di informative, riguardo alle situazioni di urgenza o di scadenza del termine di rilascio e al sopravvenire delle interdittive, nonché alla possibilità di continuare il rapporto contrattuale; ebbene anche in tal caso le previsioni ivi contenute dovevano già ritenersi applicabili alle comunicazioni, non fosse altro che si faceva esplicito riferimento alla sussistenza delle cause di divieto di cui all’art. 67 ed è anzi&nbsp; il caso dei tentativi di infiltrazione che sembrava aggiungersi all’ambito di applicazione della disciplina de qua<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><sup><sup>[85]</sup></sup></a>; con l’ultimo decreto correttivo il problema si è in parte risolto poiché vi è adesso anche un espressa disciplina per le comunicazioni (art. 88 c. 4-bis ss.), che rimane tuttavia ancora lacunosa riguardo alla possibilità che l’amministrazione possa continuare il rapporto, nonostante la “comunicazione” interdittiva; poteva essere inoltre l’occasione per rimuovere, in materia di informative, la suddetta sovrapposizione tra art. 92 e art. 94;<br />
-l’art. 95 contiene ulteriori disposizioni sui contratti pubblici, riguardo alla eventuale sostituzione delle mandanti o agli accertamenti preliminari sulle imprese locali; qui non si comprende perché addirittura sembra farsi riferimento non soltanto alle sole informative, ma ad una parte di esse, quelle attestanti i tentativi di infiltrazione.<br />
Ancora di recente, si ritrova, per quanto questa volta ab externo, l’esclusiva ed ingiustificata considerazione della sola informazione interdittiva come presupposto dell’adozione della misure prefettizie anticorruzione (art. 32, c. 10, d.l. n. 90/2014, conv. l. n. 114/2014)).<br />
In definitiva, quanto si è andato evidenziando, al di là delle singole questioni interpretative, conduce inevitabilmente a qualche rilievo sulla stesura della disciplina in materia.<br />
Da un lato, andrebbe forse ripensato o almeno reso più coerente l’ordine sistematico di esposizione dei contenuti normativi, d’altro lato, quale che sia l’ordine prescelto, non pare tollerabile che, per una qualche sciatteria delle formulazioni legislative, si persista nel creare incertezze sull’effettivo ambito di applicazione di ciascuna previsione, se cioè questa o quell’altra disposizione riguardi in effetti la sola comunicazione o la sola informativa o la documentazione antimafia tout court.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia</strong><br />
L’art. 85 individua i “soggetti sottoposti alla verifica antimafia”.<br />
L’elenco ivi contenuto sembra soprattutto concepito in relazione all’ambito nel quale “deve” essere richiesta la documentazione antimafia dai soggetti di cui all’art. 83.<br />
E infatti se si guarda, aliunde, ai poteri officiosi, “il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa” (art. 91 c.5).<br />
Occorre dunque sempre tenere conto di questi insiemi asimmetrici: una cosa è l’insieme dei soggetti per i quali le amministrazioni “devono” richiedere la verifica antimafia, altra cosa è l’insieme più largo dei soggetti sottoposti a verifica per iniziativa prefettizia.<br />
Non sembra poi in tal caso che possa configurarsi quel parallelismo tra poteri officiosi e richiesta “discrezionale” della p.a. (v. <em>supra</em>), poiché, con tutta evidenza, è qui necessario un passaggio valutativo sui presupposti che non può che essere rimesso alla sola autorità prefettizia, e cioè la individuazione di quei “soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa”.<br />
L’art. 85 contempla un insieme articolato di figure non solo per comprenderle nell’ambito di rilevanza della documentazione antimafia, ma anche per diversificare, a seconda delle figure, i soggetti sui quali deve in effetti cadere l’accertamento.<br />
Il nuovo testo evidenzia meglio, rispetto alla previgente disciplina, la distinzione tra impresa individuale e collettiva, ma lascia nell’ambiguità il concorso di soggetti non imprenditoriali.<br />
Sarebbe un errore ritenere che la prevenzione amministrativa antimafia riguardi soltanto attività imprenditoriali, come dimostra la presenza delle licenze di polizia nell’art. 67 (ad es. porto d’armi per difesa personale), per quanto, proprio in questo caso, la concentrazione (prefettizia) delle competenze determina l’esenzione dall’obbligo della documentazione antimafia.<br />
Né va dimenticato che l’attività d’impresa può essere svolta occasionalmente anche da soggetti non imprenditoriali. Non è forse un caso che si perpetui il riferimento alle “associazioni”.<br />
Invero, si tratta di un punto ancora involuto e che meriterebbe una maggiore attenzione da parte del legislatore.<br />
La distinzione introduttiva, assunta dal Codice, è quella tra “imprese individuali” e figure “collettive” (“associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese”).<br />
Per le prime, la documentazione antimafia deve riferirsi “al titolare e al direttore tecnico, ove previsto” (c.1), nonché ai “familiari conviventi”, da ultimo, ristretti a quelli di “maggiore età” e che “risiedono nel territorio dello Stato” (c.3), per le altre vi è invece un quadro articolato di riferimenti.<br />
Riguardo alle figure “collettive” si ha, da un lato, un elenco sintetico (“associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese”), d’altro lato, un elenco di dettaglio (associazioni, società di capitali, anche consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi, GEIE, società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice, società costituite all’estero, raggruppamenti temporanei di imprese, società concessionarie nel settore dei giochi pubblici).<br />
In ordine a tali tipologie può osservarsi quanto segue.<br />
Costituisce anzitutto una novità apparente il riferimento ai raggruppamenti temporanei d’imprese.<br />
Non da ora è pacifico in giurisprudenza che i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese siano singolarmente sottoposti alla documentazione antimafia<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><sup><sup>[86]</sup></sup></a>, così come, in sede di partecipazione alla gara, “i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità” devono essere “posseduti da ciascuna impresa” del raggruppamento<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><sup><sup>[87]</sup></sup></a>. Del resto, la non operatività dell’interdizione di una mandante, che viene sostituita, nei confronti degli altri componenti del raggruppamento comportava già implicitamente la sottoposizione delle imprese ai vincoli antimafia (art. 12, c.1, d.P.R. n. 252/1998, ora art. 95 CAM).<br />
Semmai è da evidenziare l’espressa inclusione, tra le imprese facenti parte del raggruppamento, anche di quelle “aventi sede all’estero”.<br />
Lo stesso può dirsi per i GEIE che erano già sottoposti alle “disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni” (art. 10, c.2, d. lg. n. 240/1991, attuativo del regolamento n. 85/2137/CEE), con una sostanziale assimilazione ai consorzi e ai raggruppamenti temporanei d’impresa<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title=""><sup><sup>[88]</sup></sup></a>.<br />
Non costituisce poi una novità codicistica, ma il frutto di altre recenti previsioni normative il riferimento (art. 85, c.2-quater) ai concessionari nel settore dei giochi pubblici e la relativa disciplina di specie<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title=""><sup><sup>[89]</sup></sup></a>.<br />
Più significativa è invece l’evocazione delle “società costitute all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato”, nel qual caso, la documentazione antimafia deve riferirsi a “coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa” (art. 85, c.2-ter). Nella previgente disciplina si faceva invece menzione delle sole società costituite all’estero, ma con sede secondaria sul territorio italiano (art. 2, c.3, lett. f), d.P.R. n. 252/98, ora art. 85, c.2, lett. g)). E’ evidente la ratio della disposizione, e cioè di una prevenzione antimafia che tenga conto dei fenomeni di globalizzazione della criminalità, per quanto non si tratterà certo di un controllo di facile esperimento<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title=""><sup><sup>[90]</sup></sup></a>. Rispetto alle altre fattispecie, si è osservato che la formulazione legislativa è “volutamente generica”, per tenere conto delle variabili del diritto societario straniero e consentire il controllo sui reali soggetti con compiti di gestione<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title=""><sup><sup>[91]</sup></sup></a>. Non si tiene tuttavia conto che tale genericità ha un importante risvolto problematico nella misura in cui non rende chiaro chi siano i soggetti verso i quali l’amministrazione debba dare adempimento all’obbligo di richiedere la documentazione antimafia. Non a caso, da ultimo, l’art. 35, d.l. n. 90/2014 ha addirittura disposto il divieto di transazioni della p.a. con tali società, ove “non sia possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo”.<br />
Una lacuna può ravvisarsi riguardo alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell&#8217;art. 3, c. 4-ter, d.l. n. 5/2009 (conv. con mod., dalla l. n. 33/2009). Anche qui, così come è accaduto per i GEIE, deve comunque ritenersi applicabile la disciplina antimafia, attraverso un’assimilazione ai raggruppamenti temporanei di imprese o ai consorzi. Tanto più se si considera che con l’art. 34, c.1, lett. e-bis, cod. app.<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title=""><sup><sup>[92]</sup></sup></a> la figura è stata inserita tra i concorrenti delle gare d’appalto, prescrivendo che ad essa “si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 37”, cioè quelle relative al raggruppamento temporaneo d’imprese.<br />
Non è inoltre preso in considerazione l’istituto comunitario del cd. avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 49, c.5, cod. app., anche l’impresa “ausiliaria” è soggetta agli obblighi antimafia<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title=""><sup><sup>[93]</sup></sup></a>.<br />
Occorre adesso individuare i soggetti sui quali, nell’ambito delle suddette figure, va effettuato l’accertamento antimafia.<br />
La disciplina è di una certa complessità e sono utili delle preliminari sottolineature.<br />
Vi sono soggetti che sono individuati nel segno della “trasversalità”, la cui sottoposizione agli accertamenti antimafia è cioè tendenzialmente generale, e soggetti che sono individuati nel segno della “specie”, in relazione alla diversità delle figure di volta in volta considerate.<br />
L’ambito rilevante inoltre è, a volte, individuato non soltanto ad un primo livello, quello della figura interessata, ma anche a livelli ulteriori che coinvolgono altre organizzazioni.<br />
Nel segno della trasversalità il controllo si estende:<br />
i) al “direttore tecnico, ove previsto”, in sintonia con l’ampia considerazione che la figura ha già nell’ambito dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38, cod. app. (art. 85, c. 2);<br />
ii) ai “soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (c. 2-bis);<br />
iii) ai “familiari conviventi”, da ultimo, ristretti a quelli di “maggiore età” e che “risiedono nel territorio dello Stato” (c.3).<br />
I punti i) e ii), seguendo la sequenza delle disposizioni, non sembrano applicabili anche alle società costituite all’estero di cui all’art. 85, c.2-ter, ma una lettura sistematica può indurre a diversa interpretazione, specialmente tenendo conto della disciplina dei raggruppamenti temporanei d’imprese che, da un lato, si appoggia al regime generale, d’altro lato, evoca le imprese componenti “se aventi sede all’estero”, senza ulteriori specificazioni, sicché in ipotesi anche comprensive delle società costituite all’estero di cui all’art. 85 c.2-ter.<br />
Per le concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui al c.2-quater, potrebbe invece più facilmente soccorrere, per rimbalzo, il richiamo al c.2, lett. b) e c). In tal caso, peraltro, lo specifico riferimento al “coniuge non separato” verrebbe assorbito dalla più ampia formula dei “familiari conviventi”.<br />
In ordine alle previsioni di specie:<br />
-per le associazioni, si fa adesso puntuale riferimento al legale rappresentante, colmando una lacuna della disciplina previgente, che, pur menzionando le associazioni, rimaneva poi silente nel dettaglio (art. 85, c.2, lett. a));<br />
-per le società e i consorzi di cui all’art. 85, c.2, lett. b), si comprendono il “legale rappresentante” e gli “eventuali altri componenti l’organo di amministrazione”; il controllo va esteso, per i consorzi e le società consortili, a “ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione”, e, per le società di capitali, “anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico” (lett. b) e c));<br />
-per i consorzi di cui all’art. 2602 c.c. e per i GEIE, “chi ne ha la rappresentanza”, nonché “agli imprenditori o società consorziate” (lett. d));<br />
-per le società semplice e in nome collettivo, “tutti i soci”, per quelle in accomandita semplice, i “soci accomandatari”, nonché per tutte le società di persone anche i “soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie” (lett. e), f) e i));<br />
-per le società estere con sede secondarie in Italia, “coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato” (lett, g)) e per quelle prive di sedi secondarie in Italia, “coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa” (c.2-ter);<br />
-per i raggruppamenti d’imprese non vi sono in realtà previsioni di specie, poiché si ha un rimando alle discipline della tipologia cui fa capo ciascuna impresa del raggruppamento (lett. h));<br />
-per le società di capitali concessionarie nel settore dei&nbsp; giochi pubblici, oltre a quanto già previsto dalle lett. b) e c), la documentazione antimafia deve riferirsi “anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti”; inoltre “nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti”; infine “la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato” (c. 2-quater).<br />
Va poi ricordato che la platea può essere estesa d’ufficio dai prefetti ai “soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa” (art. 91, c.5), e, coerentemente con la globalizzazione degli accertamenti, senza la delimitazione a quelli “residenti nel territorio dello Stato” (così prevedeva l’art. 10, c.8, d.P.R. n. 252/1998).<br />
In definitiva, tale disciplina, tenendo anche conto delle novità codicistiche, si presta complessivamente alle seguenti considerazioni.<br />
E’ chiaramente registrabile una marcata propensione all’allargamento degli accertamenti, da un lato, nel senso di varcare i confini nazionali (società estere di cui al c.2-ter, soggetti non residenti di cui all’art. 91, c.5), d’altro lato, nel senso sia di andare oltre lo schermo giuridico dell’impresa, ampliando i controlli di secondo o terzo grado (ad es. il codice allarga il rilievo delle partecipazioni ai consorzi, includendo anche i consorziati che, pur avendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, “abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento”), sia di non limitarsi più alle figure apicali, ma coinvolgendo livelli intermedi ma pur sempre rilevanti di governo (così il codice ha esteso il controllo al “direttore tecnico” e ai membri del “collegio sindacale”), sia infine di considerare soggetti di per sé estranei all’impresa (così il codice comprende i “familiari conviventi”), sino, ma questa volta soltanto su iniziativa officiosa dei prefetti, a includere, con una clausola di chiusura nel segno dell’atipicità, tutti i “soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.<br />
Evidente è la ratio di un siffatto orientamento legislativo, tutto proteso a modulare l’intervento di prevenzione in funzione dell’evolversi delle strategie criminali: in un caso, la globalizzazione della criminalità, negli altri casi, le svariate tecniche di nascondimento della presenza criminale al di là dei ruoli “formali” di governo delle imprese.<br />
Non mancano tuttavia degli aspetti di criticità.<br />
L’allargamento della platea:<br />
-pone dubbi di fattibilità, specialmente quando si tratti di accertamenti che escono fuori dal territorio nazionale;<br />
-si inscrive spesso sulla falsariga della disciplina degli appalti pubblici, determinando un condivisibile processo di omogeneizzazione tra requisiti di accesso alle gare e controlli antimafia, ma in modo a volte incomprensibilmente incompleto; non si vede così perché, almeno in materia di gare d’appalto, il controllo antimafia non debba anche riguardare i “soggetti cessati dalla carica nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara” (art. 38 c.1. lett. c) cod. app.);<br />
-tende, a volte, a sfumare il grado di tipicità, rendendo problematica alle amministrazioni la precisa delimitazione degli obblighi di richiesta della documentazione (è ad es. il caso della formula usata per le società estere di cui all’art. 85 c.2-ter o delle persone fisiche che direttamente o “indirettamente” controllano la società socia della concessionaria di giochi pubblici).<br />
Va poi evidenziata una certa farraginosità normativa, aggravata all’occasione dall’allargamento della platea, quando i controlli toccano organizzazioni o soggetti ulteriori rispetto alla figura, prima facie, interessata.<br />
La legge dispone che i controlli vanno estesi a determinati soci o consorziati dei consorzi o delle società consortili o al socio di maggioranza di una società di capitali; o, per i consorzi ex art. 2602 c.c. e per i GEIE, agli imprenditori o società consorziate; o, per le società di persone, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; o, con maggiore intreccio, per le società di capitali concessionarie di giochi pubblici, anche ai soci persone fisiche con piccola partecipazione, pur attraverso altre società, in tal caso a loro volta soggette al controllo.<br />
In primo luogo, non si comprende perché mai la legge in diversi casi si soffermi sui soci persone “fisiche”, mentre il criterio dovrebbe essere soltanto quello del rilievo oggettivo della partecipazione, al di là del fatto che tale partecipazione sia intitolata ad una persona fisica o ad una persona giuridica.<br />
Né mancano conseguenze difficilmente comprensibili: così, ad es., non si vede perché in una società di capitali socia di una società di persone il controllo riguardi i soli soci persone fisiche, mentre il criterio generale per il controllo dei soci delle società di capitali è quello del socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza.<br />
Cervellotico, a dir poco, appare poi il caso dei giochi pubblici, dove il punto di riferimento è ancora il socio persona “fisica”, ma poi si mettono in campo le società, qualora quello stesso socio supera la soglia di partecipazione del 2% anche attraverso una società controllata.<br />
In secondo luogo, quando la figura cui estendere il controllo non è una persona fisica, la legge non si premura di chiarire puntualmente a quali soggetti di tale ente vada riferito il controllo.<br />
L’unico caso si riscontra nella, pur cervellotica, disciplina dei giochi, probabilmente perché si tratta di una fattispecie originariamente formatasi ab externo rispetto alla disciplina generale antimafia: così, ove venga in considerazione una società, controllata da un socio persona fisica, che conduca a superare la soglia di partecipazione del 2%, l’accertamento va effettuato nei confronti del “legale rappresentante”, degli “eventuali componenti dell’organo di amministrazione”, dei “direttori generali” etc..<br />
Si potrebbe ritenere che si tratti di un falso problema, poiché, in ogni caso, si potrà far riferimento a quanto previsto per ciascun tipo di figura organizzativa: ad es., se il socio di maggioranza di una società di capitali è a sua volta una società di capitali si applicherà quanto previsto in generale per quest’ultima.<br />
Non ci si avvede tuttavia che in tal caso si dovrà allora prendere in considerazione anche il socio di maggioranza della società socia di maggioranza, e così via, sino, potenzialmente, ad una sorta di “cattiva infinità”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. Validità della documentazione antimafia</strong><br />
L’art. 86 prende in considerazione la validità della documentazione antimafia sotto il profilo della “efficacia” e della durata nel “tempo”.<br />
Il primo è il profilo più problematico per il sovrapporsi di mutamenti normativi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali<br />
Nell’originaria versione codicistica, riproducente sul punto il d.P.R. n. 252/98, la documentazione antimafia era utilizzabile “anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti” (art. 86 c. 1 e 2). Nonostante ciò la giurisprudenza più autorevole aveva sostenuto che l’efficacia della documentazione antimafia andava circoscritta al procedimento per la quale era stata richiesta. Il primo correttivo del 2012 al codice sembrava confermare questo orientamento, espungendo il suddetto inciso dall’art. 86. Nel frattempo la giurisprudenza mutava radicalmente opinione, giungendo alla conclusione che la documentazione antimafia “spieghi i propri effetti su tutto il territorio nazionale” (Cons. St., Ad. plen., ord. n. 17/2014).<br />
Da ultimo, con il secondo decreto correttivo, è stato inserito il comma 2-bis:<br />
“Fino all&#8217;attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi&nbsp; effetti&nbsp; anche&nbsp; in&nbsp; altri procedimenti, diversi da quello per&nbsp; il&nbsp; quale&nbsp; è&nbsp; stata&nbsp; acquisita, riguardanti i medesimi soggetti”.<br />
La formula non è invero felice per almeno due ragioni.<br />
Anzitutto, l’inciso “i medesimi soggetti” potrebbe lasciar pensare che vi debba essere identità non solo dell’impresa ma anche della stazione appaltante richiedente. Ma si tratterebbe di una interpretazione che restringerebbe nuovamente in modo significativo la portata dell’informativa, rimettendo in discussione tutta la connessa problematica processuale del riparto di competenza territoriale dei giudici amministrativi e gli ultimi orientamenti dell’Adunanza plenaria (v. <em>funditus</em> il successivo paragrafo).<br />
Bisogna quindi ritenere che con i “soggetti” medesimi debba intendersi soltanto l’impresa, sicché nulla impedirebbe ad una stazione appaltante di avvalersi di una liberatoria ottenuta in diverso procedimento di fronte ad altra stazione appaltante. Semmai poteva essere opportuno configurare un obbligo di comunicazione in tal senso, affinché la prefettura venga a conoscenza dell’utilizzo della liberatoria in altri procedimenti presso altre stazioni appaltanti.<br />
In secondo luogo, se la riesumazione dell’originario inciso sembrerebbe adesso avallare l’ultimo orientamento giurisprudenziale, sarebbe stata tuttavia preferibile una diversa formulazione (efficacia su tutto il territorio nazionale), poiché l’originario inciso (anche in altri procedimenti), come si è visto, non aveva impedito in passato di sostenere un’efficacia circoscritta della documentazione antimafia.<br />
Il secondo profilo, quello “temporale”, non è a sua volta esente da qualche profilo problematico.<br />
Rispetto alla disciplina previgente rimane la durata di validità di sei mesi per le comunicazioni, mentre quella delle informative viene portata a dodici mesi (c.1-2).<br />
La legge non sembra distinguere a seconda del carattere positivo (interdittivo) o negativo (liberatorio) della documentazione antimafia, ed in questo senso non mancano pronunciamenti giurisprudenziali<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><sup><sup>[94]</sup></sup></a>, per quanto l’orientamento prevalente, già nel vigore della precedente disciplina, sembra invece riferire un limite di durata al solo esito liberatorio<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title=""><sup><sup>[95]</sup></sup></a>.<br />
E’ significativo del resto, in quest’ultima direzione, che il comma 5 (già art. 2, c.2, d.P.R. n. 252/1998) si preoccupi di disciplinare il caso dell’acquisizione della documentazione ancora valida, ma poi scaduta medio tempore, soltanto con riferimento ad una pronuncia liberatoria: “I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia”.<br />
Tuttavia, proprio questa disposizione rende chiaro che l’alternativa non si ponga in termini trancianti, poiché, se l’interdittiva non ha limiti, la liberatoria, invero, può avere parimenti un’ultrattività temporale, se “acquisita” in corso di validità.<br />
Più esattamente, il termine di validità attiene alla sola “acquisizione”, dopo di che la liberatoria si proietta, per quel rapporto, senza limiti di tempo.<br />
Non sarebbe in tal senso conforme al dato normativo, come a volte emerge nella interpretazione prefettizia, che, acquisita in corso di validità la liberatoria, occorra “rinnovarne” l’acquisizione, qualora scada il termine durante l’esecuzione del rapporto contrattuale. Altro è ovviamente che, d’ufficio, la prefettura riscontri a posteriori elementi per emanare un’interdittiva che superi la precedente liberatoria.<br />
Un ulteriore elemento è degno di attenzione in relazione al decreto correttivo del 2012.<br />
Nell’originaria versione codicistica, la decorrenza del termine di validità era collegata al “rilascio” della documentazione e il provvedimento prefettizio, ancora in corso di validità, era utilizzabile anche in “altri” procedimenti rispetto a quello originario dal quale era scaturito.<br />
Con il decreto correttivo il <em>dies a quo</em> viene identificato nella “acquisizione” da parte dell’amministrazione richiedente ed è caduto l’inciso in ordine alla possibilità di un utilizzo in altri procedimenti<br />
L’ultimo decreto correttivo del 2014, come si è visto, reintroduce l’utilizzo in altri procedimenti, ma lascia integro il riferimento alla “acquisizione”, ai fini del <em>dies a quo</em>.<br />
L’intreccio di questi riferimenti manifesta l’impraticabilità, anche per siffatto profilo, dell’orientamento giurisprudenziale che voleva limitare l’efficacia della documentazione antimafia al solo procedimento per il quale era stata richiesta (v. succ. par.).<br />
Se il dies a quo decorre dalla “acquisizione” e non è possibile l’utilizzo in altri procedimenti, sicché per ogni procedimento si avrà una nuova documentazione ed una nuova acquisizione, la fattispecie di cui all’art. 86, c.5 non costituirebbe più un’eventualità, ma diverrebbe l’unico percorso possibile: non potrebbe più darsi infatti un’alternativa tra una documentazione acquisita o meno in corso di validità (come sarebbe possibile in caso di utilizzo in altro procedimento), ma tale documentazione sarebbe sempre in corso di validità poiché il termine decorre da ciascuna acquisizione. La conseguenza è che la ultrattività temporale della liberatoria diverrebbe strutturale, privando così di ogni rilievo la previsione dei termini di validità.<br />
Se invece si ritiene, come nella ultima giurisprudenza, che l’atto prefettizio ha efficacia su tutto il territorio nazionale e potrà dunque essere utilizzato anche in altri procedimenti, allora potrà ancora darsi una qualche utilità al termine di validità della liberatoria. Essa potrà essere appunto usata in altro procedimento soltanto se ancora in corso di validità e acquisire eventualmente anche qui una ultrattività temporale.<br />
In altre parole, il termine di validità servirebbe a delimitare il tempo entro il quale l’atto liberatorio è suscettibile di essere utilizzato in uno o più procedimenti, mentre l’eventuale ultrattività temporale è prospettabile non in generale, ma in relazione alla vicenda di ogni singolo procedimento nel quale l’atto liberatorio sia tempestivamente acquisito.<br />
Tutto ciò va peraltro raccordato con la disciplina delle <em>white list</em>. La durata della iscrizione, che ha un effetto equipollente ad una informazione liberatoria, è fissata in dodici mesi, tanto che è previsto, prima di trenta giorni dalla scadenza, che l’impresa comunichi l’interesse a permanere nell’elenco (art. 2, c. 3. e art. 5, c. 1, d.p.c.m. 18 aprile 2013). Anche in tal caso non potrà che applicarsi lo stesso principio già visto per il procedimento di informazione: ciò che importa, <em>mutatis mutandis</em>, è la “acquisizione”, che l’impresa è iscritta, nei termini di dodici mesi dall’iscrizione, mentre è irrilevante che, successivamente, in sede di esecuzione del rapporto contrattuale la iscrizione non sia stata rinnovata perché l’impresa non ha comunicato l’interesse a permanere nella lista.<br />
L’art. 86 (c. 3 e 4) contiene inoltre prescrizioni che sembrano rivolte alle sole informative.<br />
Si configura un obbligo in capo ai legali rappresentanti delle imprese di comunicare, entro trenta giorni, modificazioni societarie o gestionali relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85. Tale obbligo è corredato da una sanzione amministrativa pecuniaria di competenze prefettizia e alla quale si applicano, in quanto compatibili, le norme generali della l. n. 689/1981.<br />
La ratio della previsione non è evidentemente quella delle modifiche di salvataggio di un’impresa già colpita da un provvedimento interdittivo, nel qual caso il percorso è piuttosto quello dell’aggiornamento, bensì quella di prevenire eventuali strategie elusive, ovvero sia di un’impresa che si presenti con un organico ben confezionato per poi, ottenuta la liberatoria, cambiarne strada facendo i connotati in senso delinquenziale.<br />
Con la medesima ratio va intesa l’incidenza che le modificazioni hanno sulla validità temporale dell’informativa prefettizia. Il comma 2 individua infatti in dodici mesi tale validità, “salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3”. La condizione de qua va riferita non tanto alle informative interdittive, che continuano sempre a rimanere valide, a meno che non vengano smentite in sede di aggiornamento, bensì alle informative liberatorie.<br />
L’innovazione codicistica svolge con tutta evidenza un ruolo riequilibratore rispetto alla ultrattività temporale dei provvedimenti liberatori ove tempestivamente acquisiti. La comunicazione delle modificazioni non sembra di per sé infrangere la suddetta ultrattività, non fosse altro che il citato comma 5 consente le attività amministrative “in data successiva alla scadenza di validità” senza distinguere tra scadenza naturale e scadenza dovuta ad altra causa, ma si apre tuttavia la possibilità di un controllo successivo che, in ragione della conoscenza e della valutazione delle suddette modificazioni, potrebbe sfociare nell’adozione di un’interdittiva.<br />
Rimane problematica la scelta del legislatore di configurare tali ultime previsioni in relazione alle sole informative. Tranne a forzare una lettura sistematica, come pure sarebbe augurabile, il dato letterale appare di difficile aggiramento, non tanto per il riferimento all’informativa nel comma 3, quanto per il cumularsi di questo dato con il richiamo contenuto nel comma 2, relativo alle informative, e che non ha ulteriore riscontro nel comma 1, relativo alle comunicazioni.<br />
Sennonché, appare del tutto illogica questa differenziazione normativa tra le due figure. Anche nelle comunicazioni possono emergere problematiche consimili, tanto più poi se si considera che i menzionati obblighi di trasmissione vanno a contemperare, come si è visto, l’ultrattività di cui al comma 5, che è predicata espressamente per entrambe le figure.<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. Aspetti processuali della documentazione antimafia</strong><br />
Gli aspetti processuali della documentazione antimafia sono di grande rilievo, poiché tali procedimenti non sono isolati ma si inseriscono in un quadro più ampio di attività giurisdizionali e amministrative, dando luogo ad un intreccio complesso che investe profili di impugnabilità degli atti, di invalidità derivata, di competenza territoriale dei giudici amministrativi, di giurisdizione, e che finisce per coinvolgere la stessa ricostruzione della natura giuridica e degli effetti dei provvedimenti prefettizi.<br />
I commentatori hanno sempre, sino ad oggi, iscritto la documentazione antimafia nell’ambito delle “certificazioni” amministrative, ed in particolare delle certificazioni idonee a produrre certezza legale sino a querela di falso<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title=""><sup><sup>[96]</sup></sup></a>.<br />
Invero, questa indicazione è fonte di equivoci a causa del tradizionale stato di incertezza che involge sia la dommatica, sia il regime giuridico di questa categoria di atti amministrativi<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title=""><sup><sup>[97]</sup></sup></a>.<br />
E’ preferibile dunque prendere le mosse dalla giurisprudenza per misurare in concreto i profili sostanziali e processuali della documentazione antimafia.<br />
Anzitutto occorre valutare se l’atto prefettizio è impugnabile di fronte al giudice amministrativo e, in caso positivo, se è immediatamente lesivo e dunque impugnabile autonomamente.<br />
In ordine al primo profilo, l’affermazione che si tratterebbe di atti che fanno fede sino a querela di falso non è certo conducente. Se ne dovrebbe infatti trarre una conseguenza radicale, e cioè il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la querela di falso rimessa alla cognizione esclusiva del giudice ordinario<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title=""><sup><sup>[98]</sup></sup></a>.<br />
Sennonché, il giudice amministrativo non ha mai messo in discussione la possibilità di impugnare gli atti prefettizi (semmai, come vedremo, se sono o meno impugnabili autonomamente)<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
E’ vero che la giurisprudenza non estende la fede privilegiata alla “valutazione delle conseguenze giuridiche” che promanano dai fatti attestati<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title=""><sup><sup>[100]</sup></sup></a>, sicché si potrebbe ritenere che è proprio in relazione a tale parte che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: ad es. si è fatta una valutazione erronea sulle conseguenze giuridiche di un provvedimento giurisdizionale o sul rilievo dei fatti posti a fondamento del tentativo d’infiltrazione mafiosa.<br />
Ma il giudice amministrativo non si ferma certo a tali aspetti, vagliando non meno l’attendibilità degli stessi fatti assunti dal provvedimento prefettizio, che “deve in ogni caso essere assistito dalla veridicità e non contestabilità dei fatti stessi”<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title=""><sup><sup>[101]</sup></sup></a>. Così, ad es., si sanziona un atto prefettizio che, ai fini del tentativo d’infiltrazione mafiosa, utilizza vicende già smentite in sede penale<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title=""><sup><sup>[102]</sup></sup></a>, o altro atto che ha esteso l’interdizione a persona convivente, senza che vi fosse stata in tal senso una statuizione del giudice della prevenzione<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title=""><sup><sup>[103]</sup></sup></a>.<br />
Ed è bene chiarire che, a questi fini, cioè dell’impugnabilità dell’atto prefettizio, è del tutto irrilevante la tralaticia distinzione giurisprudenziale tra atti “ricognitivi” (comunicazioni e informative che si limitano ad attestare le cause interdittive di fonte giurisdizionale) e informative che accertano i tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Tutti questi atti sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo ed in nessun caso sono dotati di fede privilegiata. Le differenze semmai refluiscono sulla tipologia di vizi naturalmente evocabili: negli atti ricognitivi potrà trattarsi di errori, in fatto o in diritto, sulle fonti giurisdizionali, e dunque sull’effettiva esistenza delle cause d’interdizione<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title=""><sup><sup>[104]</sup></sup></a>, negli altri atti di errori di fatto o di valutazione sui presupposti del tentativo di infiltrazione.<br />
Risolta in senso positivo la prima questione, occorre adesso vagliare se l’atto prefettizio sia autonomamente impugnabile rispetto all’eventuale atto applicativo dell’amministrazione destinataria.<br />
I primi orientamenti giurisprudenziali attribuivano alla comunicazione prefettizia una “mera funzione accertativa cui è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale”, con l’importante conseguenza che si sarebbe trattato di un atto “inidoneo a formare oggetto di autonoma impugnazione giurisdizionale” in quanto “atto endoprocedimentale emanato in funzione di supporto conoscitivo ai fini dell’emanazione del provvedimento finale” e “a nulla rilevando che questo sia rigidamente vincolato nel contenuto”<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title=""><sup><sup>[105]</sup></sup></a>. O ancora, facendo più opportunamente riferimento al vero criterio che qui assume rilevanza, cioè quello della lesività, si affermava che tali comunicazioni “in quanto preordinate all’adozione di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti, sono prive di capacità lesiva diretta”, sicché “devono essere impugnate congiuntamente agli atti finali che le presuppongono”<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title=""><sup><sup>[106]</sup></sup></a>.<br />
Questa impostazione tuttavia è stata in seguito abbandonata, probabilmente in ragione della nuova disciplina della documentazione antimafia degli anni novanta, ed ha finito per assestarsi su un ordine di distinzioni che guarda essenzialmente alla produzione dell’effetto “interdittivo”.<br />
Secondo una ormai tralaticia tassonomia, tuttora seguita dalla giurisprudenza, si distingue tra:<br />
i) atti prefettizi (comunicazioni o informative) meramente “ricognitivi” di cause di per sé interdittive (cioè quelle derivanti da pronunciamenti giurisdizionali)<br />
ii) informative relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;<br />
iii) informative atipiche (o supplementari) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa.<br />
Proprio a partire dalla diversa collocazione dell’effetto interdittivo si risolve in modo articolato il problema della autonoma impugnabilità dell’atto prefettizio.<br />
Nelle prime due fattispecie, l’effetto interdittivo si collega, in via ricognitiva della pronuncia giurisdizionale o costitutiva, all’atto prefettizio, che dunque è immediatamente lesivo e impugnabile, salvo poi a disquisire se tale effetto abbia portata generale o confinata al procedimento dell’amministrazione richiedente<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title=""><sup><sup>[107]</sup></sup></a>.<br />
L’atto applicativo dell’amministrazione destinataria appare qui come una mera conseguenza automatica dell’atto prefettizio. Anzi, rispetto all’originaria giurisprudenza, si giunge a capovolgere i rapporti tra atto presupposto e atto applicativo, sicché il ricorso avverso questo ultimo è inammissibile, ove non sia stato impugnato l’atto prefettizio o il ricorso avverso questo ultimo sia inammissibile o irricevibile<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title=""><sup><sup>[108]</sup></sup></a>.<br />
Nella terza fattispecie, proprio perché residua uno spazio di valutazione discrezionale dell’amministrazione destinataria sugli elementi offerti dalla prefettura, l’effetto interdittivo si connette all’atto applicativo e l’atto prefettizio presupposto non fuoriesce da una valenza meramente endoprocedimentale<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title=""><sup><sup>[109]</sup></sup></a>.<br />
Questo assetto non sembra tuttavia destinato a durare, sia per taluni vizi interni del costrutto, sia per il sopraggiungere di nuove variabili.<br />
Il punto di maggiore debolezza della tassonomia giurisprudenziale è individuabile nel supposto automatismo interdittivo derivante dalle prime due tipologie di provvedimenti prefettizi, soprattutto al fine di giustificarne all’autonoma impugnabilità. Ed infatti, se tale meccanismo è certo configurabile qualora l’interdizione intervenga preventivamente, sicché l’amministrazione non potrà che denegare un provvedimento ampliativo o rifiutare la stipula di un contratto (anche attraverso la revoca dell’aggiudicazione), non altrettanto può dirsi qualora l’atto ampliativo o il contratto siano già intervenuti, dato che già il d.P.R. n. 252/1998 e poi anche il codice antimafia ammettono la possibilità che, a certe condizioni (art. 94, c.3: l’opera sia in corso di ultimazione o riguardi servizi essenziali, senza che sia possibile una rapida sostituzione dell’impresa), “esterne” ai presupposti della misura antimafia, l’amministrazione possa decidere di mantenere in vita i rapporti esistenti<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title=""><sup><sup>[110]</sup></sup></a>. Né è determinante che tale eventualità sia costruita in termini del tutto “eccezionali”<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title=""><sup><sup>[111]</sup></sup></a>, poiché è sufficiente che ciò, pur eccezionalmente, possa avvenire per inficiare l’idea che l’atto prefettizio determini un automatico effetto interdittivo. In altre parole, quantomeno in queste ipotesi, le previsioni normative sembrerebbero ricacciare l’intervento prefettizio nella sfera degli atti endoprocedimentali.<br />
Ciò fa anche comprendere forzature e incertezze giurisprudenziali sul nesso di dipendenza logico-giuridica tra atto prefettizio e atto applicativo.<br />
Appare così una forzatura che parte della giurisprudenza tenda a negare per le due prime tipologie ogni discrezionalità dell’amministrazione, tranne che ciò lo si intenda soltanto nel senso che in tali casi, a differenza dell’informativa atipica, l’amministrazione non può sindacare i presupposti della misura antimafia in sé riservati alla prefettura, rimanendo invece intatta la discrezionalità sui presupposti “esterni” che consentono di non dare seguito all’informativa.&nbsp;<br />
Né l’esistenza del suddetto nesso di dipendenza esige che l’atto a valle debba aprioristicamente atteggiarsi come unico esito dell’atto presupposto<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title=""><sup><sup>[112]</sup></sup></a>. In altre parole, se l’amministrazione decide di continuare il rapporto, si spezza il legame con l’atto prefettizio, poiché tale decisione va in tutta altra direzione e si fonda su presupposti estranei alla misura antimafia, se ritiene invece di dare seguito all’interdizione, allora non può negarsi che, in concreto, l’atto a valle abbia come suo unico presupposto l’atto prefettizio.<br />
O ancora possono evocarsi le incertezze sulla ormai <em>vexata quaestio</em><a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title=""><sup><sup>[113]</sup></sup></a> del carattere caducante, soprattutto avallata dalla giurisprudenza che avvalora gli effetti automatici dell’interdittiva, o meramente viziante dell’annullamento dell’atto prefettizio rispetto all’atto applicativo.<br />
Ma a scompaginare in radice il costrutto giurisprudenziale è il sopravvenire di un orientamento, ormai consolidato, che ammette l’autonoma impugnazione dell’atto prefettizio in ragione del solo interesse “morale” del ricorrente<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title=""><sup><sup>[114]</sup></sup></a>, sia con riguardo alla “immagine” dell’impresa<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title=""><sup><sup>[115]</sup></sup></a>, anche in ipotesi già cessata<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title=""><sup><sup>[116]</sup></sup></a>, sia con riguardo alla “dignità” delle persone coinvolte<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title=""><sup><sup>[117]</sup></sup></a>.<br />
In tal modo, infatti, la lesività dell’atto prefettizio viene assunta in relazione ad un interesse in sé eterogeneo rispetto al momento di produzione dell’effetto interdittivo. Ciò, da un lato, è sufficiente a giustificare l’autonoma impugnazione, senza bisogno di sottolineare la produzione prefettizia dell’effetto interdittivo e un conseguente automatismo in capo all’amministrazione destinataria, d’altro lato, non impedisce, ove occorra, la configurazione di un rapporto di dipendenza tra atto prefettizio e atto applicativo.<br />
Persino, la ricostruzione dell’informativa “atipica”, della quale non si è mai messo in dubbio il carattere endoprocedimentale, viene compromessa, poiché anche tale tipo di informativa dovrebbe divenire autonomamente impugnabile, atteso che, in termini di offensività dell’interesse morale, la minore pregnanza degli indizi sui tentativi d’infiltrazione mafiosa è soltanto questione di grado<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title=""><sup><sup>[118]</sup></sup></a>.<br />
La giurisprudenza non si è tuttavia subito avveduta delle conseguenti dirompenti dell’avvento dell’interesse “morale”.<br />
Di recente, tutte queste problematiche si sono coagulate attorno all’individuazione della competenza territoriale o funzionale dei tribunali amministrativi regionali, tra atto prefettizio e atto applicativo.<br />
Si tratta di un percorso giurisprudenziale assai intrecciato e che riflette sia le specificità della fattispecie, sia più generali profili d’interpretazione della disciplina della competenza. Né in tal senso ha giovato la nuova disciplina del codice del processo amministrativo, che, come è noto, da un lato, ha “drammatizzato” la questione della competenza territoriale resa adesso inderogabile, d’altro lato, non ha contemplato una disciplina in materia di connessione, se non di recente, con metodo discutibile, per frammenti<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title=""><sup><sup>[119]</sup></sup></a>.<br />
Nelle varie pronunce succedutesi possono ravvisarsi i seguenti obiettivi pratici:<br />
-garantire il simultaneo processo tra atto prefettizio e atto applicativo (o anche successivi atti applicativi), configurando dunque la competenza di un unico Tar;<br />
-individuare regole sulla competenza che garantiscano questo risultato in termini il più possibile generali, specialmente rispetto alla problematica dell’inderogabilità della competenza funzionale.<br />
Queste sono in sintesi le soluzioni prospettate.<br />
Una prima soluzione<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title=""><sup><sup>[120]</sup></sup></a> è stata ravvisata, in assenza di previsioni codicistiche, dalle regole già elaborate dalla giurisprudenza in caso di connessione.<br />
La connessione si atteggerebbe qui in termini di consequenzialità tra atto prefettizio (atto presupposto) e atto dell’amministrazione destinataria (atto consequenziale). Il “reale oggetto” della causa è l’atto prefettizio che costituisce il “presupposto” di tutti gli atti successivamente adottati, sicché, anche per evitare possibili “contrasti di giudicati”, si impone la “concentrazione” presso un unico giudice ed in particolare presso il giudice dell’atto presupposto<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title=""><sup><sup>[121]</sup></sup></a>. Per l’individuazione di questo ultimo il giudice sembra avere implicitamente dato per scontato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di organi periferici dello Stato, ove il criterio è quello della sede, indipendentemente dalla efficacia spaziale dell’atto<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title=""><sup><sup>[122]</sup></sup></a>.<br />
La soluzione ha un suo pregio (e come vedremo finirà per ritornare in gioco), ma nasconde un’insidia in termini di “generalità” del risultato, qualora la suddetta attrazione per connessione dovesse trovare un ostacolo nel caso di un’intangibile competenza “funzionale” per l’atto applicativo<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title=""><sup><sup>[123]</sup></sup></a>. La pronuncia è certo consapevole del punto, che viene aggirato qualificando la competenza in materia di appalti non come competenza “funzionale”, bensì come competenza territoriale<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title=""><sup><sup>[124]</sup></sup></a>, che, per quanto divenuta inderogabile, recede pur sempre di fronte alla <em>vis attractiva</em> della connessione. Il cerchio potrebbe così chiudersi, se non fosse che la suddetta qualificazione della natura della competenza in questione non trova conforto nella giurisprudenza superiore.<br />
Una seconda soluzione<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title=""><sup><sup>[125]</sup></sup></a> evoca nuovamente i principi in materia di attrazione per connessione tra atto presupposto e atto consequenziale, ma con l’importante differenza che, facendo ricorso al criterio dell’efficacia spaziale, il giudice dell’atto presupposto viene individuato nel Tar Lazio, in quanto l’atto prefettizio avrebbe un “effetto diretto su tutto il territorio nazionale”. Tale prospettazione, pur partendo da una non peregrina ricostruzione sostanziale dell’efficacia dell’atto prefettizio, non solo presenta la stessa criticità già evidenziata a proposito del rapporto con la competenza “funzionale” (peraltro, a differenza del caso precedente, il giudice neanche si pone il problema), ma punta sulla competenza del Tar Lazio, in direzione opposta a quello che sarà l’orientamento prevalente volto invece ad allentare in materia il sovraccarico del tribunale centrale. Non a caso questo percorso è stato sostanzialmente messo fuori gioco, per quanto lascerà il segno sulle successive pronunce dell’Adunanza plenaria, nella parte in cui, avvalorando un ragionamento tutto incentrato sull’efficacia spaziale, sembra disattendere una consolidata giurisprudenza (v. supra cit.), secondo la quale per gli atti degli organi statali periferici vale il solo criterio della sede<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title=""><sup><sup>[126]</sup></sup></a>.<br />
Una terza soluzione è stata autorevolmente prospettata, in svariate pronunce, dall’Adunanza plenaria<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[127]</a>.<br />
L’alto Consesso si estranea dalla problematica dell’attrazione per connessione e punta ad evitare in termini generali la frammentazione della competenza, adottando, separatamente per i due atti, i criteri ordinari, ma in modo tale da pervenire ad una coincidenza del giudice competente e alla identificazione di questo ultimo nel tribunale locale: il giudice sarà lo stesso non per spostamenti della competenza in ragione della connessione, ma perché questo giudice è normalmente competente per entrambi gli atti.<br />
La premessa essenziale di questo costrutto è una nuova interpretazione dell’atto prefettizio, che “non è atto avente portata generale e tanto meno normativa, né ha efficacia sull’intero territorio nazionale, bensì opera sul singolo rapporto cui afferisce” e, nel caso di riproduzione da parte della stessa o di altra prefettura di atto prefettizio di medesimo contenuto in altro successivo procedimento, si darà invero luogo ad un “diverso provvedimento”, con una propria eventualmente differente sfera di efficacia. In altre parole, l’atto prefettizio ha la stessa efficacia spaziale dell’atto susseguente e dunque il giudice non potrà che essere, in entrambi i casi, il medesimo, quello locale (non il Tar Lazio), e, anche in caso di ricorsi separati, l’unicità del giudizio potrà essere facilmente perseguito con l’istituto della riunione.<br />
Vi è implicitamente una novità anche rispetto ad orientamenti consolidati in materia di atti degli organi periferici. Ed infatti, senza mettere in discussione il criterio della sede per gli atti degli organi periferici ad efficacia ultra regionale, che era stato peraltro di recente confermato dalla stessa Adunanza<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title=""><sup><sup>[128]</sup></sup></a>, si finisce per far prevalere quello dell’efficacia spaziale, qualora l’effetto dell’atto dell’organo periferico sia, per così dire, “diversamente” regionale. Il punto sarà più esplicitato in una successiva pronuncia, ove si afferma che “la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultra regionale <em>ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale</em>”<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title=""><sup><sup>[129]</sup></sup></a>. In altre parole, non potrebbe più affermarsi che, nel caso degli organi periferici, prevalga sempre e comunque il criterio della sede.<br />
Con tale pronuncia si esclude in radice la suddetta seconda soluzione, ed in particolare la competenza del Tar Lazio, in ragione della diversa ricostruzione degli effetti dell’atto prefettizio, e si evitano anche le difficoltà della prima. L’Adunanza non condivide evidentemente l’idea che la competenza in materia di appalti abbia carattere territoriale e non funzionale, ma il problema viene risolto diversamente, poiché la proposta applicazione dei criteri ordinari di efficacia spaziale non potrebbe intaccare l’inderogabilità di un’eventuale competenza funzionale sull’atto consequenziale, per la semplice ragione che la competenza territoriale rispetto all’atto prefettizio non può non coincidere con quella dell’atto applicativo.<br />
Sembra così che si sia chiuso il cerchio in termini di generalità del risultato, quantomeno rispetto all’ostacolo della competenza funzionale. Si ignora tuttavia un’altra possibilità, e cioè l’eventuale istanza di aggiornamento dell’impresa che dia luogo non ad un atto meramente confermativo, bensì ad un rinnovato atto interdittivo: in tal caso l’atto prefettizio si astrae naturalmente da una richiesta della stazione appaltante e potrebbe dunque non essere più caratterizzato dalla correlazione con uno specifico procedimento<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[130]</a>.<br />
Le conclusioni dell’Adunanza appaiono comunque affette da altre importanti controindicazioni, di cui si è avuta subito testimonianza nella “ribellione” dei tribunali regionali.<br />
Si tratta in particolare del Tar Calabria<a href="#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[131]</a>, che, da un lato ripropone argomenti sulla falsariga dei propri precedenti, d’altro lato, si impegna particolarmente a disvelare le incongruenze che derivano dall’orientamento dell’Adunanza.<br />
Non priva di pregio è la confutazione dell’idea degli effetti territorialmente limitati dell’atto prefettizio alla luce del d.P.R. n. 252/1998 (ove era espressamente prevista la possibilità di utilizzare l’atto prefettizio per “altri” procedimenti).<br />
Si cerca di ridimensionare il problema della competenza in materia appalti, puntando questa volta su una più precisa delimitazione del suo ambito di applicazione: così, tale competenza non potrebbe riguardare gli atti di recesso, poiché attinenti alla fase dell’esecuzione contrattuale. Ma non si riesce a chiudere il cerchio, poiché si riconosce come ancora problematico il caso della revoca dell’aggiudicazione.<br />
Non sembra poi tanto centrata la critica che l’Adunanza avrebbe ignorato l’autonoma impugnabilità dell’atto prefettizio. Ed infatti, la soluzione dell’alto Consesso non sembra contraddire tale possibilità: assumendo in modo rigoroso il costrutto giurisprudenziale, ogni atto prefettizio (anche se per via di clonazione) si relaziona sempre al procedimento per il quale viene, di volta in volta, richiesto, sicché, anche in assenza dell’atto applicativo, vi è già una delimitazione degli effetti, qualora l’atto prefettizio venga autonomamente impugnato.<br />
Del resto, non è un caso che l’Adunanza, nella seconda delle citate pronunce, relativa ad un’informativa “atipica”, abbia pur sempre messo in evidenza che si tratta di un atto meramente endoprocedimentale non autonomamente lesivo, lasciando intendere, a contrario, che invece la “tipica” rimane autonomamente impugnabile<a href="#_ftn132" name="_ftnref132" title=""><sup><sup>[132]</sup></sup></a>.<br />
Tutto altro discorso, come vedremo, potrebbe farsi al riguardo mettendo il campo l’interesse “morale”, ma, pur evocato, non è questo il vero punto di attacco del Tar, che rimane essenzialmente legato alle relazioni tra atto prefettizio e atto applicativo.<br />
Le critiche del Tar diventano invece stringenti e insuperabili nella ripresa dell’obiezione sul possibile “contrasto di giudicati”.<br />
L’Adunanza garantisce l’unicità del giudice, ma soltanto nel rapporto tra il singolo atto prefettizio e il relativo atto applicativo, ma questa stessa unità sfugge se si guarda all’eventuale pluralizzazione degli atti prefettizi e degli atti applicativi. In questo quadro, l’idea, conseguenza necessaria del costrutto, che ogni emanazione di un atto prefettizio, pur di identico contenuto, costituisca un “diverso” provvedimento si rivela infatti troppo formalistica.<br />
Rimane così di tutta pregnanza sostanziale il pericolo denunciato dal Tar di un eventuale conflitto di giudicati sull’atto prefettizio originario e sulle sue clonazioni, di cui si rappresentano persino casi concreti in sede cautelare<a href="#_ftn133" name="_ftnref133" title=""><sup><sup>[133]</sup></sup></a>. Né certo può sostenersi che tale pericolo verrebbe neutralizzato dalla riconduzione ad unità delle cause di fronte al giudice d’appello<a href="#_ftn134" name="_ftnref134" title=""><sup><sup>[134]</sup></sup></a>, poiché ad impedire un siffatto momento unificante sarebbe anche soltanto sufficiente che una delle pronunce dei giudici di prime cure, non appellata, passi in giudicato.<br />
Nelle successive pronunce dell’Adunanza la difficoltà incomincia inevitabilmente ad emergere, anche perché, mentre nei primi due casi scrutinati, si trattava soltanto dell’impugnazione congiunta di un atto prefettizio e del relativo atto applicativo, si vanno adesso presentando fattispecie caratterizzate da un articolato compendio di atti prefettizi e di atti applicativi, di impugnazioni autonome e congiunte degli atti.<br />
L’Adunanza persiste nell’affermare i principi già prospettati, ma in realtà inizia a mostrare segni di cedimento.<br />
In primo luogo, è significativo che la ricostruzione dell’efficacia dell’atto prefettizio venga adesso confinata ratione temporis al d.P.R. n. 252/1998, lasciando intendere che la questione dovrà essere rivisitata alla luce della nuova disciplina del codice antimafia<a href="#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[135]</a>.<br />
In secondo luogo, di fronte alla pluralizzazione degli atti l’Adunanza finisce per rimettere in gioco il tema della connessione e della concentrazione dei giudizi<a href="#_ftn136" name="_ftnref136" title=""><sup><sup>[136]</sup></sup></a>. Nulla di più contraddittorio rispetto ai precedenti assunti: ed infatti se ogni atto prefettizio (pur ripetitivo di un precedente) è legato all’efficacia spaziale del procedimento cui è rivolto non sarà mai necessario evocare la connessione ai fini della competenza tra diversi atti prefettizi e diversi atti applicativi. Invero, tutto questo mostra soltanto come l’Adunanza si sia dovuta arrendere, certo con una certa farraginosità rispetto allo schema di partenza, di fronte al pericolo di un contrasto di giudicati.<br />
Non a caso non si ferma il dinamismo degli altri giudici amministrativi.<br />
E’ la volta di un altro Tar<a href="#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[137]</a>, sulla falsariga dei giudici calabresi, rimettere in discussione l’orientamento dell’Adunanza. Tale pronuncia ha il merito di più puntualmente evidenziare, nel richiamo all’art. 31 c.p.c., cioè al criterio dell’accessorietà, il paradigma cui ancorare la vis attraciva dell’atto presupposto, quello prefettizio, in quanto atto “principale”, mentre rimane esposta, in termini di generalità del risultato, nel riproporre la tesi che la competenza in materia di appalti non avrebbe in realtà carattere funzionale.<br />
La nuova ribellione verrà disattesa da una sezione semplice del giudice d’appello, così come era avvenuto per i giudici calabresi, ma con un’apertura significativa. Si afferma che l’ordinanza del Tar sia “sorretta da alcune condivisibili osservazioni” e “che ogni ulteriore valutazione potrà essere compiuta in sede di esame delle informative antimafia emanate in applicazione del nuovo Codice delle leggi antimafia”<a href="#_ftn138" name="_ftnref138" title=""><sup><sup>[138]</sup></sup></a>.<br />
I tempi si vanno maturando così per prospettare una nuova soluzione.<br />
Con una recente ordinanza è stata ancora una volta rimessa la questione all’Adunanza<a href="#_ftn139" name="_ftnref139" title=""><sup><sup>[139]</sup></sup></a>. Il caso costituisce un’emblematica espressione pirotecnica della pluralizzazione degli atti cui conducono i principi dell’Adunanza: basti evidenziare che la Prefettura di Roma ha emanato sedici interdittive “tutte di identico tenore e contenuto, aventi solo diverso numero di protocollo”.<br />
Il giudice remittente introduce diverse considerazioni di rilievo.<br />
Anzitutto, si anticipa un giudizio sulla disciplina del codice antimafia, nel senso che, con tale disciplina, l’atto prefettizio, non appena entrerà in funzione la banca dati, avrà ineludibilmente valore sull’intero territorio nazionale, ai sensi del principio di delega di cui all’art. 2, c.1, lett. c), L. n. 136/2010. Ciò significa che a breve verrà comunque meno la premessa principale del costrutto dell’Adunanza, cioè l’efficacia spaziale limitata dell’atto prefettizio.<br />
Ma il giudice non ha bisogno di attendere questo esito, né ha bisogno di contraddire ratione temporis la ricostruzione dell’atto prefettizio proposto dell’Adunanza.&nbsp; Ed infatti si mette finalmente in primo piano il rilievo dell’interesse “morale” ai fini dell’autonoma impugnazione dell’atto prefettizio, con l’inevitabile conseguenza di mettere fuori gioco il criterio dell’efficacia spaziale e di riesumare quello della sede. Il giudice dell’atto prefettizio è dunque quello della circoscrizione in cui ha sede la prefettura.<br />
Il punto di ancoraggio della competenza torna ad essere l’atto prefettizio ed occorre allora massimamente valorizzare la connessione con gli atti applicativi perché questi ultimi vengano attratti nella sfera del giudice dell’atto prefettizio: a tal fine si riporta l’indicazione, già prospettata, dal Tar Liguria, dello schema dell’accessorietà di cui all’art. 31 cpc.<br />
Rimane ovviamente la questione forse più delicata, in termini di generalità del risultato: ovvero sia il rapporto tra connessione per accessorietà e competenza funzionale.<br />
Qui il giudice mette in campo una batteria significativa di argomenti, comunque volti ad affermare la prevalenza del criterio dell’accessorietà sulla competenza territoriale funzionale in materia di appalti.<br />
In alcuni casi si tratta di considerazioni per così dire esterne: così a proposito della effettiva esistenza dei presupposti per la scelta legislativa di configurare in materia di appalti una competenza territoriale funzionale, che dovrebbe condurre ad una lettura costituzionalmente orientata che ne attenui la preminenza a favore dell’accessorietà; o ancora in ordine ai dubbi di compatibilità col diritto europeo, sotto il profilo del diritto di difesa, di un sistema che costringa le imprese a rincorrere la pluralizzazione dei atti di fronte a vari TT.AA.RR..<br />
Andando invece più all’interno del discorso, l’argomento è questo: la competenza funzionale risponde all’esigenza di una specializzazione del giudice, da qui anche la sua inderogabilità, ma nel caso di un atto meramente consequenziale, la cognizione funzionale si “svuota di qualsiasi apprezzabile significato” e dunque non vi è ragione, se non nei termini di una preminenza del tutto “formalistica”, per ostacolare l’operatività del vincolo di connessione con la domanda principale, vero oggetto del processo, ossìa con il sindacato sull’atto prefettizio.<br />
La soluzione de qua, peraltro, dovrebbe anche consentire la risoluzione in senso negativo dell’applicabilità del rito speciale (con conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali) in materia di appalti.<br />
In sintesi, lo schema proposto è il seguente:<br />
-la competenza per l’atto prefettizio è individuata con il criterio della sede;<br />
-tutti gli atti applicativi sono attratti per connessione, anche se riguardanti ipotesi di competenza funzionale, in quando involgenti questioni consequenziali ed accessorie rispetto alla domanda principale vertente sull’atto prefettizio;<br />
Rimarrebbe un ulteriore rivolo, qualora le informative “atipiche” risorgano, e cioè che l’emergere dell’interesse “morale” dovrebbe non meno comportare l’autonoma impugnabilità di questa categoria di informative, sicché anche in tal caso dovrebbe applicarsi il suddetto schema. Né, peraltro, andrebbe enfatizzata la ridotta discrezionalità di cui gode qui l’amministrazione nel valutare, questa volta, gli stessi presupposti della misura antimafia, poiché, pur meno stringente, non manca anche in tal caso un sufficiente nesso di dipendenza tra i due atti.<br />
Questo nuovo orientamento è certamente da condividere, per almeno tre ragioni.<br />
Anzitutto, l’affermato carattere “principale” della questione riguardante l’atto prefettizio è in perfetta sintonia con la consolidata giurisdizione del giudice amministrativo sia sull’atto prefettizio, sia sull’atto applicativo riguardante rapporti contrattuali.<br />
Nel caso di risoluzione degli appalti pubblici causato dall’atto antimafia, vi è una deroga alla naturale giurisdizione del giudice ordinario sul contratto e la ragione di questa deroga è individuata nella qualificazione dell’atto di recesso dal contratto non come atto <em>iure privatorum</em>, ma come provvedimento amministrativo, che costituisce espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, consentito anche nella fase di esecuzione del contratto<a href="#_ftn140" name="_ftnref140" title=""><sup><sup>[140]</sup></sup></a>.<br />
Ebbene è proprio il rilievo causale della documentazione antimafia che comporta la qualificazione provvedimentale dell’atto applicativo di risoluzione del contratto. Tanto è vero che, di recente, il Giudice della giurisdizione ha diversamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, qualora il vaglio dell’atto di recesso non sia collegato ad alcuna valutazione sulla legittimità dell’atto prefettizio<a href="#_ftn141" name="_ftnref141" title=""><sup><sup>[141]</sup></sup></a>.<br />
In secondo luogo, è di sicuro rilievo l’osservazione che il giudice competente sarebbe quello prossimo all’autorità prefettizia emanante, e, ai sensi dell’art. 90 c. 1, “alla sede dell’impresa, e, perciò, più vicino alla realtà economica e sociale nella quale si colloca la vicenda di possibile infiltrazione mafiosa”. Va però evidenziato, più puntualmente, che, nella disciplina vigente <em>ratione temporis</em>, l’organo prefettizio cui va fatta la richiesta è, per la comunicazione, quello della provincia in cui ha sede l’amministrazione richiedente (art. 87 c. 1), e, per le informative, quello della provincia in cui, alternativamente, ha sede l’amministrazione o l’impresa. Questa indicazione è stata di recente, e opportunamente, raccolta, sia per la comunicazione, sia per l’informazione, dal decreto correttivo del 2014, salvo il caso delle “società costituite all&#8217;estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato”, per il quale permane il criterio della sede del soggetto richiedente (v., come modificati, artt. 87 c. 2 e 90 c. 1).<br />
In terzo luogo, tale orientamento va condiviso poiché riporta il sistema a conseguenze pratiche razionali, rimuovendo l’ostacolo –la competenza funzionale- che è probabilmente all’origine di una costruzione, quella dell’Adunanza, risultata troppo farraginosa e problematica, sia nelle premesse, sia nelle ingovernabilità degli esiti.<br />
La prospettazione degli effetti circoscritti dell’atto prefettizio, a ben vedere, doveva servire non tanto ad evitare la competenza del Tar Lazio, poiché a tal fine sarebbe stato sufficiente evocare la giurisprudenza sugli atti ad efficacia ultraregionale degli organi periferici, bensì a creare una consonanza con l’intangibile competenza funzionale dell’atto applicativo, così come la pluralizzazione degli atti non è stata altro che la conseguenza della pluralità delle competenze territoriali funzionali che si sono volute salvaguardare.<br />
E non vi è dubbio che la suddetta interpretazione, alla luce del d.P.R. n. 252/1998, degli effetti dell’atto prefettizio sia stata una forzatura.<br />
Ciò non solo per l’argomento, manifestato dai tribunali ribelli, ed in particolare con riferimento all’art. 2 c. 1 d.P.R. cit. (nel periodo di validità, la documentazione antimafia era utilizzabile “anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti”: inciso caduto, nel codice, con il decreto correttivo del 2012 e oggi riesumato dal decreto correttivo del 2014) o per l’argomento, come si è visto (supra), della difficile combinazione con la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia.<br />
Vi è ancor più un argomento legato ai rapporti tra documentazione antimafia e pronunce giurisdizionali, e che riguarda sia la disciplina previgente, sia quella codicistica.<br />
Invero, il tema non è stato mai linearmente affrontato dalla normativa, né dalle ricostruzioni dottrinarie o giurisprudenziali, ed esige qualche previa considerazione.<br />
Se la causa interdittiva è riconducile all’informativa sui tentativi di infiltrazione, altrettanto non può di per sé affermarsi anche per gli atti prefettizi meramente “ricognitivi” di interdizioni di fonte giurisprudenziale.<br />
La questione è di una certa complessità.<br />
Si potrebbe pensare che l’interdizione giurisprudenziale operi autonomamente, tanto che significativamente l’art. 67 c. 2 (come la disciplina previgente) configura una “decadenza di diritto”. In tal caso, l’atto prefettizio avrebbe, come era del resto nella primigenia configurazione, una mera funzione di “comunicazione” (senza per questo precludere che tale atto possa divenire lesivo ed essere impugnato, qualora contenga degli errori nella ricognizione). Se si vuole, aggiungendo che tale intermediazione sia stata riservata, in termini di competenza amministrativa, all’autorità prefettizia, ma pur sempre con funzione appunto comunicativa.<br />
Siffatto costrutto è però in parte contraddetto dal fatto che mentre l’interdizione era ed è insuperabile se interviene preventivamente, l’avvento della normativa sulla documentazione antimafia determinò, rispetto all’impianto della legge del 1965, la possibilità che l’amministrazione potesse ritenere di continuare il rapporto già costituito, sebbene per ragioni che si pongono ab externo rispetto ai presupposti della misura di prevenzione amministrativa. Ciò significa che la stessa interdizione giurisdizionale rimane ancora condizionata da un percorso amministrativo che addirittura potrebbe neutralizzarne gli effetti: siamo cioè ben distanti dalla “decadenza di diritto”.<br />
Ma a questo punto sorge un ulteriore e radicale interrogativo, e cioè se le pronunce giurisdizionali, nonostante la lettera dell’art. 67, possano in quanto tali produrre effetti all’interno della pubblica amministrazione soltanto attraverso l’intermediazione prefettizia, che finirebbe così per svolgere una funzione non più meramente comunicativa. L’effetto interdittivo, pur di origine giurisdizionale, si costituirebbe allora nell’ordine giuridico dell’amministrazione soltanto con il concorso, in ingresso, dell’intermediazione prefettizia, e, al termine, della mancata decisione dell’amministrazione di continuare il rapporto.<br />
Certo è che questi profili, frutto di sovrapposizioni normative, andrebbero forse meglio focalizzati e regolati dal legislatore o, comunque, da chiare interpretazioni giurisprudenziali.<br />
Ma, tornando a quanto si diceva a proposito degli effetti dell’atto prefettizio, non vi è dubbio che, in qualunque modo si voglia ricostruire la costituzione dell’effetto interdittivo, la portata della pronuncia giurisdizionale che sta a monte ha con tutta evidenza carattere generale per il soggetto coinvolto e non limitata ad un singolo procedimento. Né avrebbe, per altro verso, senso logico e sistematico distinguere tra atti “ricognitivi” (comunicazione e informative) ad efficacia generale e informative sui tentativi di infiltrazione ad effetti circoscritti.<br />
Ecco perché non appare in ogni caso plausibile una ricostruzione della documentazione antimafia in termini di effetti circoscritti. Non vi è dunque bisogno di attendere l’entrata in funzione della banca dati. Ad una più corretta interpretazione, già solo per questo, la documentazione antimafia ha sempre avuto e continua ad avere efficacia su tutto il territorio nazionale, a parte poi ulteriori indici confermativi contenuti nel codice antimafia, come la disciplina della comunicazione della documentazione antimafia “ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni” (art. 91 c.7-bis).<br />
E’ da ultimo sopravvenuto l’auspicato <em>revirement</em> dell’Adunanza plenaria<a href="#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[142]</a>.<br />
In primo luogo, il citato art. 91 c.7-bis viene assunto come indice decisivo per affermare adesso che “l’informativa prefettizia spieghi i propri effetti su tutto il territorio nazionale”, né si richiede, come pure suggerito dalla Sezione remittente, la condizione (non ancora avverata) dell’incardinamento della banca dati.<br />
La competenza è così, e con immediatezza, riportata al criterio della sede della prefettura che emette l’atto. Non si comprende tuttavia perché non si richiami in tal senso il principio consolidato, e ribadito dalla stessa Adunanza in altra occasione (ord. n. 22/2011 cit.), che, nel caso degli organi periferici dello Stato, vuole operante il criterio della sede anche qualora l’atto abbia efficacia ultra regionale.<br />
In secondo luogo, si risolve nel senso indicato dalla Sezione remittente il nodo spinoso della competenza funzionale relativa agli atti applicativi. Il principio della prevalenza, in caso di connessione, della competenza funzionale sulla competenza territoriale incontra un limite nelle ipotesi in cui la prima riguardi la domanda accessoria e la seconda la domanda principale. In tali casi, ai sensi dell’art. 31 c.p.c. (applicabile ex art. 39 c.p.a.), è la competenza relativa alla domanda principale a dover prevalere.<br />
In definitiva:<br />
-la competenza per l’impugnazione dell’atto prefettizio è fissata secondo il criterio della sede dell’autorità prefettizia;<br />
-in caso di impugnazione, unitamente all’atto prefettizio, degli atti applicativi (anche con motivi aggiunti), prevale per connessione, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., la competenza del giudice dell’atto prefettizio.<br />
Tutto questo, come si è già visto, sembra oggi avere conferma nell’art. 86 c. 2-bis, introdotto dal correttivo del 2014, secondo il quale la documentazione antimafia “produce i suoi&nbsp; effetti&nbsp; anche&nbsp; in&nbsp; altri procedimenti, diversi da quello per&nbsp; il&nbsp; quale&nbsp; e&#8217;&nbsp; stata&nbsp; acquisita, riguardanti i medesimi soggetti”, per quanto sarebbe stato preferibile adottare, più univocamente, la formula della “efficacia su tutto il territorio nazionale”.<br />
Occorre adesso affrontare profili che attengono ai contenuti della tutela.<br />
Anzitutto, di particolare rilevanza è la tutela cautelare.<br />
Questa sede è divenuta un passaggio essenziale dell’istruttoria processuale e dell’approfondimento del sindacato giurisdizionale, stante l’ormai consolidata tendenza dei giudici ad ordinare all’amministrazione prefettizia, prima di decidere l’istanza cautelare, la produzione degli atti investigativi richiamati nel provvedimento prefettizio<a href="#_ftn143" name="_ftnref143" title=""><sup><sup>[143]</sup></sup></a>.<br />
La giurisprudenza riconosce di regola la sussistenza per il ricorrente del <em>periculum in mora</em><a href="#_ftn144" name="_ftnref144" title=""><sup><sup>[144]</sup></sup></a>, sicché la cautela si gioca essenzialmente sul <em>fumus</em> dei denunciati vizi dell’atto prefettizio.<br />
La misura principe è ovviamente la sospensione dei provvedimenti impugnati. Va tuttavia segnalata la tendenza dei giudici di prime cure ad utilizzare a volte, anche in questa materia, la tecnica del cd. <em>remand</em>, con la quale si ordina all’amministrazione di riprovvedere, senza incorrere nuovamente sui vizi per i quali si ritiene sussistente il <em>fumus</em><a href="#_ftn145" name="_ftnref145" title=""><sup><sup>[145]</sup></sup></a>.<br />
Per quanto, in linea di principio, la legittimità dei presupposti dell’atto prefettizio vanno vagliati con riferimento al momento della sua emanazione<a href="#_ftn146" name="_ftnref146" title=""><sup><sup>[146]</sup></sup></a>, non mancano casi nei quali, rispetto al solo atto applicativo, il giudice accoglie la sospensione in presenza di sopravvenienze rilevanti, restando nelle more in attesa che l’amministrazione rivaluti la vicenda<a href="#_ftn147" name="_ftnref147" title=""><sup><sup>[147]</sup></sup></a>.<br />
Il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti prefettizi è particolarmente profondo<a href="#_ftn148" name="_ftnref148" title=""><sup><sup>[148]</sup></sup></a>, poiché investe, nel caso degli atti prefettizi ricognitivi, la reale esistenza delle cause interdittive, nel caso dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sia l’ancoraggio degli indizi a fatti e non a mere congetture<a href="#_ftn149" name="_ftnref149" title=""><sup><sup>[149]</sup></sup></a>, sia l’effettiva esistenza dei fatti evocati dal provvedimento<a href="#_ftn150" name="_ftnref150" title=""><sup><sup>[150]</sup></sup></a>, sia infine la valutazione complessiva del rilievo di tali fatti e indizi<a href="#_ftn151" name="_ftnref151" title=""><sup><sup>[151]</sup></sup></a>. Il vaglio del giudice, come si è già detto, trova peraltro ulteriore alimento nell’acquisizione degli atti investigativi richiamati negli atti prefettizi.<br />
L’azione principe è ovviamente quella demolitoria, con la quale si mira all’annullamento dell’atto prefettizio illegittimo.<br />
La valenza conformativa del giudicato d’annullamento non inibisce tuttavia agli organi prefettizi di emettere in futuro ulteriori provvedimenti interdittivi emendati dai vizi individuati dal giudice<a href="#_ftn152" name="_ftnref152" title=""><sup><sup>[152]</sup></sup></a>.<br />
Né, in tale materia, sembrano poter sussistere i presupposti per l’esperimento della cd. azione di adempimento (art. 34 c.1 lett. c) cpa), cioè di un’azione volta ad ottenere una condanna della prefettura all’emanazione di un provvedimento favorevole liberatorio. Da un lato, non è facilmente immaginabile che si consumi ogni residua discrezionalità dell’autorità prefettizia, d’altro lato, la formazione degli atti antimafia è quasi sempre segnata da adempimenti istruttori che sono pur sempre rimessi all’amministrazione prefettizia. Qualche dubbio potrebbe sorgere riguardo agli atti prefettizi ricognitivi, per quanto anche in tal caso, pur nella verificata assenza di una causa interdittiva tipizzata, vi è il pericolo di pregiudicare nell’immediatezza la sussistenza, per altro verso, di tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Pacificamente esperibile è invece l’azione avverso il silenzio (art. 31 cpa) sull’istanza di aggiornamento.<br />
In ordine alla revisione delle interdittive, che guarda cioè non più alla legittimità originaria del provvedimento, bensì al rilievo <em>de futuro</em> di eventuali sopravvenienze<a href="#_ftn153" name="_ftnref153" title=""><sup><sup>[153]</sup></sup></a>, sussiste infatti, secondo consolidata giurisprudenza, un obbligo di provvedere sulle istanze di aggiornamento presentate dai soggetti interessati<a href="#_ftn154" name="_ftnref154" title=""><sup><sup>[154]</sup></sup></a>. E’ questo l’unico strumento previsto dall’ordinamento per rimediare al cd. “ergastolo imprenditoriale”, cioè alla durata illimitata<a href="#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[155]</a> della misura interdittiva.<br />
Anche in tal caso, appare a fortiori, in ragione degli ampi spazi di discrezionalità in capo alla prefettura, di difficile configurazione una congiunta azione di adempimento ai sensi dell’art. 34 c.1 lett. c) cpa.<br />
Non ancora stabile si presenta in giurisprudenza il quadro sulla tutela risarcitoria, anche per l’esistenza di una casistica limitata.<br />
Possono al riguardo considerarsi i seguenti profili:<br />
-la sussistenza di un diritto al risarcimento;<br />
-l’atteggiarsi di tale diritto nei rispetti della prefettura e dell’amministrazione destinataria, anche in relazione alla tipologia della documentazione antimafia e alla sua incidenza sull’atto applicativo;<br />
-i presupposti del risarcimento;<br />
-il rilievo dei principi europei in materia di appalti dal punto di vista del profilo soggettivo della colpa;<br />
-la prova e la quantificazione dei danni risarcibili.<br />
Non vi è dubbio che la giurisprudenza riconosca in linea di principio il diritto al risarcimento<a href="#_ftn156" name="_ftnref156" title=""><sup><sup>[156]</sup></sup></a>, meno chiaro è invece se tale responsabilità sia riferibile alla prefettura, all’amministrazione destinataria o ad entrambe.<br />
In presenza di una informativa interdittiva, la responsabilità sarebbe riferibile alla sola prefettura e non anche all’amministrazione destinataria, tenuta, se non per ragioni eccezionali, a dare seguito all’atto prefettizio<a href="#_ftn157" name="_ftnref157" title=""><sup><sup>[157]</sup></sup></a>. Nel caso invece di una informativa atipica sembra prevalere un concorso di responsabilità: si sono così condannati in solido al risarcimento la prefettura, per l’illegittimità dell’informativa atipica, e la stazione appaltante, per la sua acritica adesione all’atto prefettizio<a href="#_ftn158" name="_ftnref158" title=""><sup><sup>[158]</sup></sup></a>.<br />
Non si danno, per quanto a nostra conoscenza, casi di risarcimento relativo all’impugnazione del solo atto prefettizio, questione questa di un certo rilievo alla luce delle generale evoluzione della giurisprudenza sull’autonoma efficacia lesiva della documentazione antimafia, anche soltanto nei confronti dell’interesse “morale”.<br />
Sui presupposti del risarcimento sono ravvisabili anzitutto pronunce che riguardano il nesso di causalità tra atto prefettizio ed atto applicativo. La questione si è posta in materia di contraente generale e applicazione dei protocolli di legalità. La giurisprudenza ha ritenuto, da un lato, che i protocolli andassero interpretati nel senso che dall’informativa atipica non potessero derivare effetti automatici, d’altro lato, che, nel prosieguo della filiera delle imprese, la previsione, non imposta dal protocollo, di un effetto automatico, tramite clausola risolutiva espressa, fosse espressione di autonoma determinazione contrattuale, spezzando così ogni nesso di causalità con l’atto prefettizio<a href="#_ftn159" name="_ftnref159" title=""><sup><sup>[159]</sup></sup></a>. Tale orientamento non convince: prospettandosi la suddetta estraniazione civilistica, si sarebbe allora dovuto negare la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, rimanendo invece nella qualificazioni pubblicistiche, anche le clausole negoziali avrebbero dovuto interpretarsi, così come per quelle dei protocolli di legalità, nel senso di mantenere un momento di valutazione discrezionale.<br />
Un punto delicato è il profilo soggettivo della responsabilità. Anche nella materia de qua, la giurisprudenza sembra orientarsi secondo i generali e consolidati orientamenti, sicché l’illegittimità del provvedimento introduce di per sé una presunzione semplice di colpa, suscettibile di essere superata dalla dimostrazione di un “errore scusabile” da parte della p.a<a href="#_ftn160" name="_ftnref160" title=""><sup><sup>[160]</sup></sup></a>.<br />
Nel caso in cui l’atto prefettizio riguardi gli appalti pubblici, occorre tuttavia considerare l’incidenza della giurisprudenza europea, che, come è noto, collega automaticamente la colpa all’illegittimità del provvedimento e non ammette l’errore scusabile<a href="#_ftn161" name="_ftnref161" title=""><sup><sup>[161]</sup></sup></a>. Non sembra al riguardo condivisibile una pronuncia -unica di cui si è a conoscenza- secondo la quale “la disciplina antimafia, concernente la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e le relative comunicazioni e informazioni, si colloca al di fuori ed a monte della normativa in materia di appalti pubblici”<a href="#_ftn162" name="_ftnref162" title=""><sup><sup>[162]</sup></sup></a>. Dal punto di vista del diritto europeo appare infatti assorbente che tali atti prefettizi, pur fondati su ragioni di ordine pubblico, coinvolgano comunque le vicende degli appalti pubblici.<br />
Riguardo poi al danno risarcibile, le pronunce nella materia de qua non sembrano presentare profili di specificità rispetto agli orientamenti più generali della giurisprudenza<a href="#_ftn163" name="_ftnref163" title=""><sup><sup>[163]</sup></sup></a>. Discutibile è tuttavia che si sia ritenuto di negare il risarcimento per il danno non patrimoniale all’immagine ed alla dignità professionale dell’impresa, in ragione dell’effetto ripristinatorio della tutela d’annullamento<a href="#_ftn164" name="_ftnref164" title=""><sup><sup>[164]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11. La banca dati nella legge delega e nel codice</strong><br />
La previsione di una banca dati nazionale unica<a href="#_ftn165" name="_ftnref165" title=""><sup><sup>[165]</sup></sup></a> (di seguito Banca) costituisce certamente uno dei punti più qualificanti della disciplina codicistica in materia di documentazione antimafia<a href="#_ftn166" name="_ftnref166" title=""><sup><sup>[166]</sup></sup></a>.<br />
L’innovazione è volta “all&#8217;accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell&#8217;attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività d&#8217;impresa” (art. 2, c.1, l. n. 136/2010).<br />
Al contempo, si persegue semplificazione e potenziamento, sia nel concentrare e unificare in una sola fonte, appunto una banca dati “unica”, le informazioni utili, sia nelle modalità di rilascio della documentazione.<br />
La legge delega, nella fissazione dei criteri, oltre ad evocare in generale, rimandando al legislatore delegato, aspetti che devono fisiologicamente caratterizzare l’istituzione di una banca dati (dati, soggetti che possono interagire etc), predetermina taluni contenuti, anche di dettaglio: così in ordine alla possibilità di integrare la Banca con dati provenienti dall&#8217;estero o, più nel dettaglio, in ordine alla necessaria indicazione di codici di progetto che rendano identificabile ciascuna committenza pubblica, alla facoltà del procuratore nazionale antimafia di potere accedere “in ogni tempo” alla Banca e alla previsione della possibilità di accesso per la Direzione nazionale antimafia (DNA).<br />
Di particolare rilievo, come vedremo, è poi la previsione “di immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale”, adottate attraverso l’uso della Banca.<br />
Il codice ha dato attuazione alla delega, fissando già contenuti importanti della disciplina.<br />
Sul piano organizzativo, la Banca viene incardinata presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (art. 96, c. 1).<br />
Riguardo alla tipologia di documentazione antimafia per la quale va utilizzata, si chiarisce che la Banca è volta alla verifica non solo delle cause di interdizione di cui all’art. 67, ma anche dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c.4 (art. 96, c. 2)<br />
Per ciò che concerne la “consultazione” ai fini del rilascio della documentazione antimafia si individuano, con un elenco tipizzato, i “soggetti” abilitati: i soggetti di cui all’art. 83, c. 1 e 2 (cioè i soggetti tenuti a richiedere la documentazione antimafia), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ordini professionali (art. 97): sulla incongruenza di siffatto allargamento della platea dei consultanti si rinvia al commento sub artt. 82-86.<br />
In ordine al “contenuto” della Banca si evocano espressamente la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, i dati acquisiti nel corso dell’accesso ai cantieri (tramite collegamento la sistema informatico presso la DIA) e, con clausola generale di chiusura, “ulteriori” dati, anche provenienti dall’estero, estraibili tramite collegamento ad “altre” banche dati.<br />
Infine, si rimanda alla fonte regolamentare sui molteplici profili tecnici che investono le “modalità di funzionamento” della Banca, con la sola precisazione che il sistema informatico deve comunque garantire l’individuazione del soggetto che entra in contatto con la Banca e la conservazione della traccia di tale contatto (art. 99). Con tutta evidenza la costruzione tecnica e giuridica della Banca presenta una tale complessità da aver reso necessario il rinvio alla fonte regolamentare.<br />
Indirettamente, dagli oggetti della potestà regolamentare si desumono almeno due altri puntuali contenuti prescrittivi.<br />
Si introduce una distinzione tra “consultazione” e “accesso”<a href="#_ftn167" name="_ftnref167" title=""><sup><sup>[167]</sup></sup></a>, la prima riguardante i soggetti che si attivano ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la seconda riguardante i soggetti preposti alla prevenzione e repressione dei reati. Riguardo a questa ultima categoria si rievoca la DNA (ma non anche il Procuratore nazionale antimafia) e si aggiunge il riferimento all’accesso da parte del “personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno”.<br />
Con l’ultimo decreto correttivo del 2014:<br />
-si è ritoccata la disciplina della consultazione della banca nel contesto dei procedimenti di comunicazione e di informazione (art. 87 c.1-2 e art. 99 c. 1-2), con il significativo acclaramento dell’introduzione del rilascio “automatico” della liberatoria;<br />
-si è configurata la possibilità che in sede di procedimento di comunicazione vengano accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa con conseguente emanazione di una informazione interdittiva che tiene luogo della comunicazione (nuovo art. 89-<em>bis</em>).<br />
-si è allargato il contenuto dei regolamenti, ora esteso espressamente anche alle interazioni tra la Banca e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 99 c. 2-<em>ter</em>);<br />
-si è introdotta un’apposita disciplina per il caso di mancato funzionamento della Banca (art. 99-<em>bis</em>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.1. Il mancato funzionamento della banca dati</strong><br />
Il nuovo art. 99-bis, introdotto dal correttivo del 2014, contiene un’apposita disciplina in caso di mancato funzionamento della Banca, che ovviamente diventerà operativa soltanto quando la Banca sarà attivata.<br />
Si tratta di un aspetto che non poteva certo venire tralasciato, per quanto la novità normativa imponga qualche annotazione.<br />
Anzitutto, sul piano delle fonti, la condivisibile, in generale, scelta di “(ri)legificare” la documentazione antimafia, suscita invece dubbi per questo, pur importante, anfratto, che avrebbe potuto forse farsi rientrare nella potestà regolamentare, cui è più in generale rimesso dallo stesso codice il funzionamento della Banca. E’ vero che, in senso stretto, il “mancato” funzionamento non rientra appunto nel “funzionamento”, sicché si tratterebbe pur sempre di delineare un procedimento alternativo di documentazione antimafia, ma è altrettanto vero che la complessità del sistema della Banca potrebbe in futuro determinare un qualche imprevedibile intreccio problematico con la rigida, in quanto legificata, disciplina del mancato funzionamento.<br />
Possono poi evidenziarsi alcuni rilievi sul contenuto.<br />
Il percorso alternativo è configurato in relazione ad un mancato funzionamento della Banca causato da “eventi eccezionali”. Si ha difficoltà a comprendere il senso di una siffatta delimitazione. Il punto non è certamente la qualità della causa, bensì che si determini comunque un mancato funzionamento, cui si pone rimedio con altro viatico procedimentale.<br />
Occorre dunque, in via interpretativa, valorizzare la genericità di tale clausola, al fine di una sua sostanziale neutralizzazione, poiché si perverebbe altrimenti alla illogica conclusione che, nell’ipotesi in cui la causa del mancato funzionamento non fosse riconducibile ad un evento eccezionale, bensì, tanto per esemplificare, ad una banale <em>défaillance</em> burocratica, il sistema si bloccherebbe. Mentre è del tutto ovvio che la procedura alternativa a quella ordinaria a mezzo della Banca debba avere carattere di norma di chiusura che non consente ulteriore <em>empasse</em>.<br />
Il mancato funzionamento viene pubblicato mediante avviso sul sito del Ministero dell’Interno e sui siti delle prefetture.<br />
Qualora il mancato funzionamento incida su un procedimento di “informazione”, la soluzione è individuata nel richiamo della disciplina ordinaria prevista per il caso in cui la banca non dia un esito liberatorio, cioè la continuazione prefettizia del procedimento ai sensi dell’art. 92.<br />
Sennonché, l’art. 99-bis rimanda in modo alquanto lacunoso ai soli commi 2 e 3 dell’art. 92. E ciò non soltanto perché, con mero difetto di coordinamento, questa parte della disciplina è stata arricchita dallo stesso decreto correttivo (ad es. il comma 2-bis dell’art 92), ma soprattutto perché si è dimenticato di prevedere un apposito atto di iniziativa del procedimento.<br />
In caso di normale funzionamento della Banca, il procedimento, iniziato con l’attivazione della consultazione, continua, ove ne sussistano i presupposti, nelle mani del prefetto, che ne ha conoscenza per il tramite della stessa Banca. Ma se la Banca non funziona è del tutto evidente che occorra un diverso atto di iniziativa.<br />
Le lacune della normativa devono essere dunque colmate in via interpretativa, ritenendo sia che il rimando all’art. 92 debba essere inteso in modo più comprensivo della relativa disciplina, sia che, trattandosi di un procedimento ad iniziativa (pur doverosa) di parte, il richiedente dovrà recapitare, nei modi ordinari (cartaceo, via pec etc), apposita istanza alla prefettura competente.<br />
Qualora il mancato funzionamento incida su un procedimento di “comunicazione”, la soluzione è alquanto semplificata, poiché invece di richiamare la gemella continuazione prefettizia del procedimento (art. 88), si è preferito adottare un incerto ed ibrido schema tra il modello generale dell’autocertificazione dell’art. 89 e quello previsto, dallo stesso correttivo del 2014, in caso inutile scadenza del termine per il provvedimento prefettizio (art. 88 c. 4-<em>bis</em>), con l’aggiunta della presentazione della garanzia fideiussoria.<br />
Questa soluzione presenta a sua volta degli interrogativi.<br />
Mentre nel modello generale dell’art. 89, l’autodichiarazione esaurisce fisiologicamente nell’alveo dell’amministrazione il controllo antimafia, nel caso dell’inutile decorso del termine per il provvedimento prefettizio, l’autodichiarazione rimane ancora fisiologicamente esposta ad un provvedere tardivo. Tanto è vero che si contemplano espressamente la condizione risolutiva, la revoca, il recesso, etc..<br />
Nella nostra fattispecie si evoca la condizione risolutiva, ma, curiosamente, non anche la revoca, il recesso etc., mentre è del tutto ovvio che la prima è funzionale ai secondi.<br />
Se dunque appare logico rifarsi più al modello dell’art. 88 c. 4-<em>bis</em> che a quello dell’art. 89, ritorna, sotto altra angolatura, il problema dell’assenza di un punto di contatto procedimentale con la prefettura.<br />
Nel caso dell’art. 88 c. 4-<em>bis</em>, la prefettura è a conoscenza del procedimento, in ragione della consultazione della banca dati, nel nostro in caso invece, proprio per il mancato funzionamento della banca, non si vede da dove la prefettura dovrebbe trarre l’impulso per effettuare un controllo che, in ipotesi, smentisca <em>a posteriori</em> l’autodichiarazione.<br />
Invero, a nostro avviso, questo ordine di problemi, e non solo nel caso specifico del mancato funzionamento della Banca, ma in “tutta” la materia dell’autocertificazione antimafia, esigerebbe una semplice previsione che imponga espressamente all’amministrazione di comunicare alla prefettura competente le autocertificazioni di cui si è avvalsa.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.2. La disciplina regolamentare (d.P.C. n. 193/2014) </strong><br />
Lo schema di regolamento proposto, prima del correttivo del 2014, dal Ministero dell’interno è stato sottoposto al parere del Garante della privacy e del Consiglio di Stato.<br />
Il primo di questi pareri ha avuto un certo peso rispetto alla formulazione originaria, per quanto le modifiche sono in realtà intervenute antecedentemente alla formale richiesta di parere, grazie alla preventiva collaborazione informale tra le amministrazioni interessate<a href="#_ftn168" name="_ftnref168" title=""><sup><sup>[168]</sup></sup></a>.<br />
Il secondo dei pareri ha invece toccato soltanto profili di dettaglio e di coordinamento normativo.<br />
Il regolamento è stato adottato con d.P.C. 30 ottobre 2014 n. 193, pubblicato in data 7 gennaio 2015, ed entrerà in vigore il 22 gennaio 2011, fermo restando che si tratterà di una vigenza teorica fino a quando non verrà effettivamente “attivata” la Banca.<br />
i) Il Capo I (“disposizioni generali”) individua in termini generali l’oggetto della relativa disciplina (art. 1) e, secondo una ormai diffusa tecnica redazionale, presenta un elenco di “definizioni” (art. 2)<br />
ii) Il Capo II riguarda i “dati” e le “finalità” dei trattamenti.<br />
L’individuazione delle “finalità” costituisce un primo fondamentale passaggio per delimitare l’uso legittimo dei dati da parte delle varie autorità pubbliche interessate (art. 3).<br />
Oltre alla finalità del rilascio della documentazione antimafia, si contempla un più ampio ventaglio teleologico “per finalità di applicazione della normativa antimafia o per scopi statistici”, che infatti fa riferimento non solo ai soggetti competenti in materia di documentazione antimafia (le “prefetture”), ma anche alla DIA, al CASGO, e a vari uffici delle forze di polizia. Riguardo alla DNA si riproduce il dettato della legge delega, ossìa per le finalità di cui all’art. 371-bis, c.p.p..<br />
In ordine al “contenuto” della Banca si ripercorre l’ordine codicistico, con alcune precisazioni di dettaglio (art. 4).<br />
Riguardo alla documentazione antimafia si elencano informazioni che devono essere inserite nella Banca: dati identificativi (codice fiscale, sede legale etc) dell’impresa; prefettura che ha rilasciato il provvedimento e data del rilascio; tipologia della documentazione; in caso di interdittiva, indicazione dei presupposti, se cause ex art. 67 o tentativo di infiltrazione.<br />
Suscita perplessità che non sia stato previsto anche l’inserimento di eventuali impugnative e pronunciamenti del giudice amministrativo.<br />
Opportuna è invece l’evocazione di un principio già affermatosi <em>aliunde</em> nella legislazione (art. 1, c. 52, l. n. 190/2012; art. 7 d.P.C. 18 aprile 2013), e cioè che si considerano, dunque anche ai fini della Banca, equivalenti alla documentazione antimafia i provvedimenti relativi agli elenchi di prestatori (<em>white list</em>).<br />
Vanno inoltre aggiunti i seguenti dati: comunicazioni ai sensi dell’art. 1-septies DL n. 629/1982; comunicazioni alle Prefetture dall’Autorità giudiziaria su situazioni di cui all’art. 84, c.4, lett. c), del codice; violazione dei gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; violazione del divieto di intestazioni fiduciarie; l’esistenza di accertamenti prefettizi “in corso” ex art. 84, c. 4, lett. d) ed e) ed ex art art. 91, c.6, del codice.<br />
Ovviamente degli accertamenti prefettizi ai sensi dell’art. 84, c.4 cit. dovrà rimanere traccia anche qualora il loro esito sia negativo.<br />
Con riferimento a tali dati, mentre non può ovviamente disporsi per quelli di altre banche dati, si stabilisce un “periodo di conservazione”, a seconda dei casi, da cinque ai quindici anni, decorso il quale i dati vengono cancellati (art. 5). Solo nei casi di cui all’art. 4 c.3, la cancellazione è condizionata da una previa verifica prefettizia sull’attualità dei relativi dati.<br />
Si riconosce così quello che è divenuto uno dei capisaldi della tutela della privacy: il cd. “diritto all’oblio”<a href="#_ftn169" name="_ftnref169" title=""><sup><sup>[169]</sup></sup></a>.<br />
Si regolamenta inoltre il collegamento con “dati contenuti in altre banche dati” (art. 6).<br />
Tale disciplina non si esaurisce nell’individuare le “altre” banche –in particolare: CED, sistema informatico presso la DIA, osservatorio dei contratti pubblici e banca dati nazionale dei contratti pubblici, sistemi informativi delle Camere di commercio e del Ministero della giustizia, Anagrafe nazionale della popolazione residente-, ma, da un lato, sembra delimitare i collegamenti ai soli fini della documentazione antimafia, d’altro lato, in alcuni casi, o circoscrive ancora più lo scopo (così l’Anagrafe cit. è consultabile solo per gli accertamenti relativi ai familiari conviventi) o rende attivabili solo certi dati (così per il sistema informatico presso la DIA, possono acquisirsi solo i dati relativi agli accessi prefettizi ai cantieri).<br />
iii) Il Capo III si concentra sui profili organizzativi (artt. 7-13).<br />
La Banca è incardinata, come previsto nel codice, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile (art. 7).<br />
Sono previste una Sezione centrale cui sono attribuite le competenze in materia e che si avvale di apposite Sezioni provinciali (art. 8).<br />
Di particolare importanza è il coordinamento con la normativa sulla <em>privacy</em>. Il Dipartimento assume infatti la qualità di “titolare del trattamento dei dati” contenuti nella Banca, e il dirigente della Sezione centrale quella di “responsabile del trattamento dei dati.<br />
L’articolazione organizzativa ha anche rilievo in ordine alla destinazione delle richieste di collegamento alla Banca, sia a fini di consultazione, sia a fini di accesso o di immissione e aggiornamento (art. 9).<br />
Nel primo caso (consultazione), le amministrazioni devono trasmettere la richiesta alla Sezione centrale, se uffici “centrali” delle pp.aa., o alla Sezione provinciale della Prefettura competente per territorio, negli altri casi.<br />
Nel secondo caso (accesso, immissione e aggiornamento), ci si dovrà rivolgere alla Sezione centrale, se la richiesta proviene dagli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture, gli uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle Forze di Polizia, nonché la DNA, alle sezioni provinciali negli altri casi.<br />
Sono previste inoltre norme, anch’esse di valenza organizzativa nei rapporti tra soggetti pubblici tenutari di sistema informativi, sul collegamento con le “altre” banche dati, che devono realizzarsi con appositi <em>web services</em> nel caso del CED, con le modalità di cui all’Allegato 1 per il sistema informatico presso la DIA, e, in generale, attraverso “convenzioni” non onerose, previo parere del Garante della privacy (artt. 11-12).<br />
La Banca è ripartita in due archivi, uno contenente i dati relativi agli accessi prefettizi ai cantieri, l’altro tutti gli altri dati, e si prescrive che il trattamento può essere effettuato solo attraverso apposite postazioni presso i soggetti richiedenti (art. 10).<br />
iv) Il Capo IV, Sezione I, disciplina i delicatissimi profili dell’accesso, consultazione, immissione ed aggiornamento della Banca.<br />
Anzitutto, si chiarisce che l’interrogazione della Banca si articola in diverse figure, ciascuna caratterizzata da uno specifico profilo di autorizzazione (art. 14).<br />
Siffatta articolazione è di estrema importanza sia per la diversità contenuti della interrogazione, sia per la diversità dei soggetti.<br />
Sotto il primo profilo, mentre l’ “accesso” consente la conoscenza dei dati e la possibilità anche di estrarne copia, la “consultazione” (art. 2, c. 2, lett. b)) comporta soltanto l’acquisizione di un esito (liberatorio o meno), mentre non è possibile acquisire il dettaglio dei dati.<br />
Sotto il secondo profilo, ben si comprende che i soggetti che possono accedere o che possono anche immettere (inserire) o aggiornare (modificare o cancellare) i dati rientrano esclusivamente nell’ambito della magistratura e/o dell’amministrazione preposta all’ordine pubblico, a differenza dei soggetti, come ad es. una stazione appaltante, che avranno solo diritto alla “consultazione” ai fini del rilascio della documentazione antimafia.<br />
Sono così individuati i “soggetti” legittimati a richiedere “accesso” alla Banca (art. 15).<br />
Qui occorre tenere conto di quanto previsto dalla legge delega e dal codice.<br />
La legge delega individua puntualmente il Procuratore nazionale antimafia e la DNA, rimandando implicitamente al codice di individuare per il resto i soggetti legittimati ad accedere alla Banca.<br />
Il codice, a sua volta, non affronta la questione, se non indirettamente, quando rinvia al regolamento la disciplina delle “modalità”, tra l’altro, di “accesso” della DNA (come già previsto nella legge delega) e aggiuntivamente del “personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno” (art. 99).<br />
Non è chiaro dunque se il regolamento possa allargare il novero dei soggetti legittimati all’accesso o se invece si finisca così per oltrepassare i limiti della potestà regolamentare.<br />
Il regolamento invero sembra più che altro contenere una serie di specificazioni “interne” alle categorie già genericamente individuate dalla legge, sicché in “concreto” il problema non si pone, ma potrebbe anche porsi in futuro.<br />
Sono quindi individuati i soggetti legittimati all’ “immissione” e all’”aggiornamento” dei dati. Tali soggetti vengono individuati esclusivamente nel personale addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia di cui all’art. 15, c.1, lett. a, n. 2 (art. 16).<br />
Infine, sono elencati i soggetti legittimati alla “consultazione” (art. 17).<br />
Il regolamento non scioglie in alcun modo, anzi riporta integre dalle norme codicistiche, le difficoltà connesse alla consultazione della Banca da parte di camere di commercio e ordini professionali (v. l’approfondimento <em>sub </em>artt.82-86)<br />
Per il resto il regolamento si limita soltanto a far riferimento ai “dipendenti” ed alla loro individuazione nell’ambito di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 97.<br />
Anche qui si pone il problema, cui si è già accennato a proposito dell’accesso, e cioè se il regolamento possa, rispetto alle norme primarie, allargare la platea dei soggetti legittimati, questa volta, alla consultazione. E si tratta di più di una mera ipotesi, se nel preambolo dello schema di regolamento si alludeva alla opportunità, con altro regolamento, di individuare nella AVCP (cui è oggi subentrata l’ANAC) un ulteriore soggetto abilitato alla consultazione. Evidente sarebbe, in tal caso, l’eccesso di potere regolamentare, poiché non solo il codice elenca già i soggetti (art. 97), ma rimanda al regolamento soltanto le “modalità … di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 97” (art. 99).<br />
Il Capo IV, Sezione II, contiene invece la disciplina della “autenticazione”, cioè degli strumenti elettronici per la verifica dell’identità dell’operatore, della “credenziale di autenticazione”, cioè dei dati e dispositivi in possesso dell’operatore necessari per l’autenticazione.<br />
Si tratta di previsioni ad alto contenuto tecnico, sulle quali non possiamo soffermarci, se non per evidenziare che le credenziali vengono rilasciate dalla Sezione centrale (o su delega le sezioni provinciali) agli operatori indicati dai vari soggetti legittimati all’interrogazione e hanno una durata di dodici mesi (rinnovabili), e che sono fissate regole di comportamento dell’operatore munito della credenziale.<br />
v) Il Capo V è destinato al “rilascio della documentazione antimafia” attraverso l’uso della Banca.<br />
Anzitutto, si descrive la procedura negli adempimenti preliminari volti all’autenticazione dell’operatore che effettua la “consultazione” (art. 23).<br />
Superati gli adempimenti preliminari, si disciplina la procedura informatica sino ai suoi esiti (artt. 24-25).<br />
Qualora l’esito della consultazione è negativo, la Banca “rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente“ la documentazione “liberatoria”.<br />
La suddetta liberatoria reca il riferimento esplicito all’avvenuto utilizzo della Banca.<br />
Qualora invece la risultanza sia positiva o l’impresa non sia censita, la Banca notifica, sempre in via telematica, sia al soggetto interrogante, sia alla Prefettura competente che “non è possibile” il rilascio immediato della liberatoria. In tal caso, sia per la comunicazione, sia per l’informativa, il procedimento continua per le vie normali presso il prefetto che assumerà, a seguito dei propri accertamenti, la determinazione finale, liberatoria o interdittiva.<br />
Il Capo V contiene inoltre ulteriori previsioni in materia aggiornamento della Banca (art. 26). Si è già visto che l’aggiornamento spetta alle prefetture, tuttavia il flusso di informazioni può in alcuni casi avere una direzione opposta. E’ la Banca infatti a comunicare giornalmente alle prefetture sia il riepilogo delle documentazioni liberatorie rilasciate automaticamente, sia l’elenco delle imprese nei cui confronti gli accertamenti prefettizi presso i cantieri, con esito negativo, sono stati effettuati da più di dodici mesi alla data di rilascio automatico della documentazione antimafia. In questo ultimo caso, si prescrive -per quanto anche qui ci sembra che si vada al di là della potestà regolamentare- che la prefettura provveda a rinnovare gli accertamenti, ai fini di eventuali provvedimenti interdittivi.<br />
Di particolare rilievo è poi l’introduzione dell’aggiornamento “a seguito di richiesta dell’impresa” (art. 28), dove si vede chiaramente l’influenza dei principi che governano la tutela della privacy.&nbsp; L’impresa può chiedere “la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalità sicure”.<br />
Si tratta certo di questione assai delicata, tanto che è prevista la possibilità di non provvedere sulla richiesta “se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità”, dandone però comunicazione al Garante della privacy.<br />
Da condividere, anche per ragioni di garanzia, è la scelta di rimettere la decisione ad un organo collegiale, cioè ad un’apposita commissione da istituire presso la Sezione centrale.<br />
Infine, sono previste del tutto opportunamente forme di “controllo” sulle “interrogazioni” (accesso, consultazione, immissione, aggiornamento), al fine di verificare che le operazioni siano state svolte nel rispetto dei limiti normativi (art. 27).<br />
vi) Il Capo VI riguarda le “norme finali e transitorie” (artt. 29-31).<br />
Da segnalare è qui la previsione volta ad avviare e completare nel termine di cui all’art. 99 c. 2-bis del codice la immissione “preliminare” di dati nella Banca, così da consentirne la piena funzionalità sin dal momento della sua attivazione (art. 29).<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.3.</strong> <strong>Regime transitorio</strong> <strong>in attesa dell’attivazione della banca dati</strong><br />
L’attivazione della Banca non ha risposto certo ai tempi che inizialmente si immaginavano. Si tratta del resto di materia assai delicata che involge sia profili di tutela dell’ordine pubblico, sia profili di tutela della <em>privacy</em>.<br />
Ciò ha imposto, in primo luogo, di sganciare l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla documentazione antimafia dall’attivazione della Banca, come inizialmente previsto dall’art. 119 (“24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti” concernenti l’istituenda Banca dati).<br />
L’entrata in vigore della nuova disciplina è stata così anticipata, con la modifica dell’art. 119 da parte del d. lg. n. 218/2012, a due mesi dopo la pubblicazione del primo decreto correttivo, unitamente alla previsione transitoria dell’art. 99 c. 2bis (introdotto dalla d.l. n. 5/2012, conv. con mod. l. n. 35/2012) che consente l’utilizzo del sistema di banche dati preesistente “fino all’attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti” concernenti l’istituenda Banca dati.<br />
In altre parole, il regime transitorio non è più quello previgente al codice, ma diviene quello disciplinato dal codice, tranne gli aspetti che concernono la Banca.<br />
Tutti i contenuti della disciplina della documentazione antimafia connessi alla Banca, finché questa non verrà attivata, rimangono cioè temporaneamente congelati. Anche di recente il decreto correttivo del 2014, non include tra le nuove disposizioni da applicare ai procedimenti in corso quelle relative alla consultazione della Banca (v. art. 5, c. 2, d.l. n. 153/2014).<br />
Nel frattempo si è fatto un fondamentale passo avanti con l’approvazione del regolamento sulla Banca (d.P.C. n. 193/2014), che comporta il decorso del termine del regime transitorio di cui all’art. 99 c. 2-<em>bis</em> (“Fino all’attivazione della banca, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> del primo dei regolamenti”). Il d.P.C. è stato pubblicato il 7 gennaio 2015, sicché alla fine della prima decade di gennaio del 2016 la “attivazione” della Banca dovrebbe finalmente concretizzarsi.<br />
E’ proprio a tal fine che l’art. 29 dello stesso regolamento prevede l’immissione “preliminare” di dati nella Banca così da consentirne la piena funzionalità sin dal momento della sua attivazione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.4. Banca dati ed efficacia degli atti prefettizi</strong><br />
Si è visto, in altra parte del presente commentario, le traversie giurisprudenziali in ordine all’efficacia degli atti prefettizi, se questi operino su tutto il territorio nazionale o soltanto nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti.<br />
La <em>querelle</em> si è sviluppata attorno alla disciplina previgente (d.P.R. n. 252/1998) e si è riproposta con riferimento alla nuova disciplina codicistica.<br />
In tale contesto, ha assunto rilievo anche la Banca.<br />
La giurisprudenza<a href="#_ftn170" name="_ftnref170" title=""><sup><sup>[170]</sup></sup></a> ha infatti ritenuto che il carattere delimitato dell’efficacia dell’atto prefettizio valga anche per il nuovo codice, ma solo transitoriamente. Non appena verrà infatti avviata la Banca l’efficacia dell’atto non potrà che estendersi all’intero territorio nazionale, poiché in tal senso si esprime letteralmente l’art. 2 della legge delega.<br />
Da ultimo, si è tuttavia autorevolmente statuito che, anche a prescindere dall’incardimento della Banca, alla stregua del solo art. 91, c. 7-<em>bis</em>, “l’informativa prefettizia spieghi i propri effetti su tutto il territorio nazionale”<a href="#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[171]</a>. Tale orientamento sembra trovare ora conferma nel nuovo comma 2-bis dell’art. 86, introdotto dall’ultimo correttivo del 2014.<br />
Con la “attivazione” della Banca il punto troverà comunque definitivo consolidamento ai sensi della legge delega, che attribuisce inequivocamente alla documentazione antimafia, che si avvale del nuovo sistema della Banca, efficacia su “tutto il territorio nazionale” (art. 2, c.1, lett. c), L. n. 136/2010).<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.5. Un’importante incongruenza tra il regolamento e il decreto correttivo del 2014.</strong><br />
Come si è visto, il decreto correttivo del 2014 ha introdotto la possibilità che in sede di procedimento di comunicazione vengano accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa con conseguente emanazione di una informazione interdittiva che tiene luogo della comunicazione (nuovo art. 89-<em>bis</em>).<br />
Ebbene il d.P.C. non ha tenuto in alcun conto tale innovazione, poiché il rilascio automatico di una “comunicazione” liberatoria rimane ancorata alle sole cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’art. 67 del codice. Si è cioè erroneamente lasciata la formulazione originaria dello schema di regolamento, precedente all’emissione del citato decreto correttivo.<br />
E’ evidente che occorra con immediatezza, quantomeno prima che la Banca venga attivata, una modifica sul punto, essendo la previsione regolamentare del tutto illegittima.<br />
In caso di censurabile immobilismo, potrebbe altrimenti prospettarsi una interpretazione “adeguatrice” del regolamento alla luce delle previsioni primarie del codice.<br />
Altra incongruenza, come vedremo subito, è ravvisabile in materia di competenza.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.6. Regolamento e norme sulla competenza prefettizia</strong><br />
Non possono non evidenziarsi alcune previsioni del regolamento che sembrano toccare l’ordine delle competenze prefettizie.<br />
Al riguardo, deve subito evidenziarsi che in alcun modo la materia rientra tra gli “oggetti” della potestà regolamentare, come individuati dall’art. 99 del codice, sicché ove si ritenesse di interpretare siffatte previsioni nel senso di incidere effettivamente sull’ordine delle competenze, se ne dovrebbe per ciò stesso ricavare l’evidente illegittimità.<br />
Il d.P.C. (art. 2, c. 1, lett. l), a proposito della definizione di “Prefettura-Utg competente”, utilizza, in ordine alla competenza, una formulazione non del tutto coincidente con quella codicistica e soprattutto non comprensiva del caso di una società estera priva di una sede secondaria sul territorio nazionale.<br />
Ciò sembra dovuto al fatto che lo schema di regolamento è stato elaborato prima del decreto correttivo del 2014 e approvato dopo tale decreto, senza una capillare opera di coordinamento.<br />
Una sbavatura minore, specie perché inserita negli articoli del regolamento contenenti le “definizioni”, e dunque forse facilmente superabile in via interpretativa. Diversamente tale previsione dovrebbe ritenersi illegittima, sia, come si è visto, per violazione dell’art. 99, sia per violazione delle norme primarie sulla competenza stabilite nel codice (artt. 87 e 90).<br />
Maggiore attenzione meritano altri riferimenti regolamentari.<br />
L’art. 2 c. 1 sulle “definizioni”, oltre alla prefettura “competente”, contempla la figura della prefettura “designata”, ovvero sia la prefettura individuata “in base a disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi (…) in deroga alle disposizioni” codicistiche sulla competenza.<br />
La definizione trova poi riscontro negli artt. 24 c. 3 e 25 c. 4, rispettivamente riguardanti la notifica della comunicazione e la notifica della informazione, che contengono un’identica previsione riguardante la competenza: “Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio della comunicazione (ndr o della informazione) antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica è effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi”.<br />
Dovrebbe trattarsi di una norma di mero “rinvio” ad altre previsioni normative sulla competenza, dunque irrilevante. E certamente lo è ove si evocano “disposizioni di legge”. Lo stesso <em>prima facie</em> dovrebbe dirsi per il riferimento ad “altri provvedimenti attuativi di esse”, se inteso nel senso dell’esistenza di una previsione di legge che, in qualche misura, rimette espressamente alla fonte regolamentare l’ordine delle competenze, atteso il carattere relativo della riserva di legge fissata in materia dalla costituzione.<br />
Qualche dubbio sorge, riguardo a tale ultimo riferimento, nel combinato con la previsione della cd. prefettura “designata”. Potrebbe sembrare cioè che si sia innovativamente costituito un potere di deroga all’ordine delle competenze rimesso alla stessa amministrazione, che, in via provvedimentale, designa una prefettura in luogo di quella competente. Ed infatti l’utilizzo stesso del termine “designata” si presta a tale congettura, poiché altrimenti si sarebbe dovuto ricorrere alla sola figura della prefettura “competente”, poco importa poi se secondo l’ordine normativo “ordinario” o “derogatorio” della competenza.<br />
In tal caso si tratterebbe però di una norma vistosamente illegittima, sia, come si è visto, per violazione dell’art. 99 del codice, sia per il suo intrinseco contenuto, non essendo certo conforme al principio di legalità che si rimetta, in modo così generico, alla stessa amministrazione un potere di deroga all’ordine delle competenze.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.7. Banca dati e procedimento di rilascio della documentazione antimafia: semplificazione?</strong><br />
Occorre anzitutto verificare se e in che termini la Banca potrà determinare un’effettiva semplificazione del procedimento di rilascio.<br />
In prima approssimazione, potrà dirsi che una qualche semplificazione si ha per il fatto stesso che vi sia una banca “unica” dalla quale trarre le informazioni utili. Ciò tuttavia non significa che la Banca si atteggi a fonte “esclusiva”, potendo e dovendo, se del caso, il prefetto effettuare ulteriori accertamenti, atti in ipotesi anche a sconfessare quanto risultante dalla Banca.<br />
Più complesso appare invece il discorso in ordine alla semplificazione delle modalità di rilascio.<br />
Il codice fissa anzitutto un principio generale, e cioè che la semplificazione del rilascio potrà operare in caso di immediato esito liberatorio da parte della Banca, mentre negli altri casi, di emissione di una interdittiva o di un chiarimento infine liberatorio, occorrerà un momento di accertamento prefettizio. Tale accertamento sarà necessario anche per i soggetti “non censiti”, poiché qui l’esito della banca più che liberatorio ha la valenza di “non classificato”.<br />
Ma si può dire che si consumi in effetti un semplificazione della modalità di rilascio?<br />
Ciò si potrebbe anzitutto affermare qualora l’esito immediatamente liberatorio si consumasse nei rapporti tra la Banca e il consultante.<br />
Nella sua originaria versione, il codice non consentiva <em>de plano</em> una siffatta conclusione. Si prescriveva infatti che la documentazione antimafia “è rilasciata dal prefetto”, lasciando dunque intendere che non fosse in ogni caso eludibile l’intermediazione provvedimentale dell’autorità prefettizia.<br />
In questi termini, la semplificazione avrebbe invero riguardato non la modalità di rilascio, bensì soltanto l’avvalimento di un nuovo e potente strumento informativo per la “formazione” della decisione prefettizia.<br />
Non sorprende così che si fosse sostenuta una interpretazione sistematica volta ad affermare che il rilascio prefettizio sussisterebbe solo nei casi in cui il prefetto debba effettuare propri accertamenti, ovvero sia quando il soggetto non è censito o emergano dalla banca informazioni dalle quali può sortire una interdittiva, mentre nell’ipotesi di un esito immediatamente liberatorio si consumerebbe una sorta di rilascio “automatico” al quale il prefetto rimarrebbe formalmente e sostanzialmente estraneo e che coinvolgerebbe soltanto il consultante e la banca<a href="#_ftn172" name="_ftnref172" title=""><sup><sup>[172]</sup></sup></a>.<br />
Il decreto correttivo del 2014, nella nuova versione degli artt. 87 c.1-2 e 90 c. 1-2, sposa, e questa volta in modo inequivoco, tale prospettazione e nello stesso senso si muove il sopravvenuto regolamento.<br />
Il rilascio automatico della “informazione” liberatoria sarà possibile soltanto qualora, certo per un soggetto già censito, non risulti “alcunché”, e cioè non solo l’assenza delle cause di cui all’art. 67, ma anche l’assenza di elementi potenzialmente valutabili ai fini del tentativo di infiltrazione.<br />
L’effetto semplificatorio potrà dunque venire in parte compromesso in ragione del carattere ancora “grezzo” degli elementi valutabili ai fini del tentativo di infiltrazione. In altre parole, sarà sufficiente che risulti anche il più “banale”, per i contenuti, rapporto investigativo perché il rilascio automatico si arresti. Ma, in effetti, ci sembra che ciò costituisca un limite insuperabile per gli obiettivi di semplificazione, tranne ad immaginare un irrealistico lavoro di approfondita, generale e preventiva selezione dei dati da inserire nella Banca.<br />
Queste stesse considerazioni potranno farsi anche nel caso delle “comunicazione”, nel rispetto certo del nuovo art. 89-bis, che consente di tramutare un procedimento di “comunicazione” nella emanazione, ove ne sussistano i presupposti, di una “informazione” interdittiva.<br />
Quando il consultante si attiva ai fini della “comunicazione”, il rilascio automatico non potrà più essere condizionato dal solo vaglio della sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 67, dovendosi non meno verificare l’assenza di elementi da valutare ai fini dei tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
In entrambi i casi dunque, “comunicazione” o “informazione”, il rilascio “automatico” sarà possibile soltanto qualora, certo per un soggetto già censito, non risulti “alcunché”.<br />
La conclamazione normativa del rilascio automatico costituisce un punto di arrivo più confacente all’obiettivo di semplificazione, per quanto non manca qualche risvolto problematico sul versante della tutela.<br />
Se è necessario un controllo prefettizio ai fini di un’eventuale interdittiva, sul presupposto dunque che la banca possa contenere un errore, non si vede perché un qualche errore non possa ipotizzarsi anche nell’ipotesi di immediato effetto liberatorio.<br />
Viene di solito in considerazione l’impugnazione della sola interdittiva, mentre non può escludersi, astrattamente, che anche una liberatoria possa essere impugnata da una impresa concorrente.<br />
Ebbene, con il rilascio “automatico” della liberatoria, non potrà eludersi, se non con dubbi di costituzionalità, l’individuazione di un punto di attacco provvedimentale ai fini dell’impugnativa. E delle due l’una: o il rilascio va imputato al Dipartimento del Ministero ell’Interno che gestisce la Banca o alla prefettura competente, ed, in quest’ultima direzione, aveva un senso l’originaria previsione codicistica del rilascio prefettizio.<br />
Peraltro, l’affermata estraniazione delle prefetture dalla gestione della banca e dunque dal rilascio automatico non è del tutto persuasiva, se si tiene conto che, almeno alla luce della proposta di regolamento, è proprio alle prefetture che spetta il compito di “aggiornare” la Banca.<br />
Ad ogni modo, deve ritenersi che il rilascio automatico, quale che sia l’organo cui va imputato e quale che sia tecnicamente la sua forma, costituisca a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11.8. Gli errori della Banca: profili di responsabilità</strong><br />
In altra parte del commentario, si è visto che la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’annullamento della documentazione antimafia, attribuisce rilievo ad eventuali errori sull’effettiva sussistenza della cause interdittive di cui all’art. 67 o sulla effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento di una interdittiva.<br />
E non vi è ragione di discostarsi da tali percorsi di tutela ove l’errore dovesse provenire dalla stessa Banca. Anche in tal caso, la documentazione antimafia sarà affetta da un vizio di legittimità e sarà suscettibile di impugnazione.<br />
Il discorso presenta invece qualche complicazione sul versante risarcitorio.<br />
Ciò non tanto sul piano del diritto sostanziale, poiché l’errore contenuto nella Banca non può certo costituire una scusante per la responsabilità del Ministero dell’interno, atteso che la gestione della Banca e dunque anche la correttezza o meno dei dati inseriti va pur sempre riferita a tale amministrazione, a prescindere poi dai ruoli diversificati che svolgono i suoi vari organi (prefetture, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e Commissione preposta alle istanze di aggiornamento presentate dalle imprese).<br />
E’ piuttosto sul piano processuale che potrà porsi qualche difficoltà, in particolare sotto il profilo della giurisdizione.<br />
Difficilmente potrà negarsi la giurisdizione del giudice amministrativo qualora il risarcimento sia chiesto facendo valere l’illegittimità della documentazione antimafia, causata appunto dell’errore derivante dalla Banca. Né potrà farsi differenza tra il caso che l’azione risarcitoria sia presentata congiuntamente all’azione di annullamento e il caso di un’azione risarcitoria autonoma. In altre parole, l’errore della Banca viene qui assorbito dal vizio di legittimità, sicché oggetto del processo rimane pur sempre il provvedimento.<br />
Il discorso diventa più sottile qualora non venga in gioco l’illegittimità della documentazione antimafia.<br />
In una vicenda abbastanza recente, relativa alle banche dati di cui alla l. n. 121/1981, la Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’attore non si lamentava della illegittimità dei provvedimenti prefettizi, bensì un “negligente comportamento della pubblica amministrazione, che, nonostante ripetute istanze negli anni, non si è mai premurata di aggiornare il data base”. Una cosa è quindi “il potere provvedimentale di emanazione delle informative antimafia”, altra cosa è la “attività di gestione delle notizie di rilevanza criminale”<a href="#_ftn173" name="_ftnref173" title=""><sup><sup>[173]</sup></sup></a>.<br />
Tale assunto non è in sé convincente, poiché nulla impedisce di attribuire valore provvedimentale o più latamente di atto amministrativo impugnabile all’attività di gestione di una banca dati pubblica, né certo il discorso cambia per il fatto che si tratti di un’omissione, facilmente riconducibile ad un inadempimento dell’obbligo di provvedere e dunque alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Più stringente è invece l’argomento <em>ex lege</em> usato dalla Cassazione. L’art. 10, l. n. 121/81 cit. dispone infatti che “Chiunque viene a conoscenza dell&#8217;esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l&#8217;integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.<br />
Il codice non prevede tuttavia alcunché riguardo alla Banca. E’ dubbio dunque che possa configurarsi anche nel nostro caso la giurisdizione del giudice ordinario. Anzi, oltre alle ragioni sopra indicate, sembra preferibile, anche sul piano funzionale, la giurisdizione del giudice amministrativo. Il sistema della documentazione antimafia ha raggiunto ormai un tale grado di complessità e compattezza da rendere illogica la sottrazione di tale frammento alla giurisdizione che si occupa naturalmente della materia.<br />
Basti soltanto pensare alla connessione che può sussistere tra un’istanza di aggiornamento della documentazione antimafia, sulle cui sorti (compreso il silenzio) vi è la pacifica giurisdizione del g.a., e un’istanza di aggiornamento dei dati della Banca.<br />
&nbsp;<br />
<strong>12. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell&#8217;ambito della prevenzione della corruzione (d.l. n. 90/2014. conv. con l. n. 114/2014) e documentazione antimafia</strong><br />
L’art. 32, d.l. n. 90/2014 ha introdotto delle misure volte a garantire l’interesse pubblico al completamento degli appalti pubblici.<br />
Non si può in questa sede entrare nel dettaglio di una disamina complessiva dell’intervento legislativo, sicché ci si limiterà a qualche considerazione relativa ai rapporti con la documentazione antimafia, anche alla luce della norma di raccordo successivamente inserita nel codice antimafia dal decreto correttivo del 2014 (art. 92 c. 2-bis).<br />
In presenza di un’iniziativa giudiziaria, relativa ad una serie di reati, o in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite, l’Autorità anticorruzione (ANAC), se si tratta di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto provvedimenti che intervengono, in modo più o meno intenso, nella gestione dell’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture: ordinare la rinnovazione degli organi sociali, assumere la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, pur limitatamente all’appalto interessato (c. 1).<br />
Opportunamente, in sede di conversione, l’ambito di applicazione è stato esteso al “concessionario di lavori pubblici” e al “contraente generale”. Non si comprende tuttavia perché non si parli di concessionari <em>tout court</em>, non essendovi oggi alcuna ragione per sottrarre alla prevenzione anticorruzione, ad es., un concessionario di servizi. Si ha qui l’impressione di un tralaticio riprodursi di una limitazione riscontrabile anche nella prevenzione antimafia, sebbene sotto il diverso profilo dei soggetti tenuti a richiedere la documentazione (l’art. 83 del codice evoca il solo “concessionario di opere pubbliche”)<a href="#_ftn174" name="_ftnref174" title="">[174]</a>.<br />
Sempre in sede di conversione, si è individuato un criterio di individuazione della competenza prefettizia (“in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante”) che pone tuttavia problemi di coordinamento con la competenza prefettizia in materia di documentazione antimafia, ogni qual volta le misure in questione si collegano all’emissione di una informativa animafia.<br />
Il carattere temporaneo di queste misure è, come ovvio, strettamente connesso alla finalità, appunto il completamento dell’appalto. Esse possono tuttavia venire meno anche <em>medio tempore</em> per l’assorbente sopraggiungere di provvedimenti giurisdizionali (confisca, sequestro, amministrazione giudiziaria etc), che spostano il controllo dell’impresa dal potere amministrativo (ANAC e Prefetti) a quello appunto giurisdizionale.<br />
E’ prevista altresì l’adozione della misura di “sostegno e monitoraggio”, con la nomina di appositi esperti.<br />
Ciò che qui soprattutto interessa è appunto l’estensione della suddetta disciplina ai casi in cui sia stata emessa una “informazione antimafia interdittiva” (c. 10):<br />
“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un&#8217;informazione antimafia interdittiva e sussista l&#8217;urgente necessità di assicurare il completamento dell&#8217;esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell&#8217;integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all&#8217;articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell&#8217;ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell&#8217;informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell&#8217;esito della predetta informazione ai sensi dell&#8217;articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell&#8217;adeguamento dell&#8217;impresa alle indicazioni degli esperti”.<br />
Tale estensione non avviene <em>sic et simpliciter</em>, ma si accompagna ad una qualche modulazione del regime giuridico.<br />
Anzitutto, proprio perché entriamo nell’ambito specifico della prevenzione antimafia, l’iniziativa è rimessa allo stesso Prefetto, che provvede dunque d’ufficio, informandone l’ANAC.<br />
In secondo luogo, i presupposti hanno contenuti più specifici rispetto al generico riferimento alla esigenza di una “completa esecuzione” dell’appalto o della concessione: il completamento o la prosecuzione dell’esecuzione dell&#8217;appalto esigono altresì che vi sia una “urgente necessità”; e in caso di prosecuzione è non meno necessario che si intenda così “garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici”.<br />
In terzo luogo, le misure adottate possono <em>medio tempore</em> cessare anche in relazione alle vicende riguardanti le interdittive, per intervento del giudice o della stessa autorità prefettizia, e cioè qualora queste vengano annullate, con sentenza passata in giudicato, o sospese in via cautelare, definitivamente (rectius: scaduto il termine dell’appello cautelare o per decisione del giudice d’appello), dal giudice amministrativo, e qualora il prefetto aggiorni in senso liberatorio l’informativa.<br />
Tale disciplina è, in linea di massima, apprezzabile, per quanto non manchino degli aspetti discutibili, sia in termini generali, sia più all’interno del dettaglio normativo.<br />
In termini generali, si fa indubbiamente un passo avanti, rispetto a quanto poteva esservi di irragionevole negli effetti trancianti della interdittiva.<br />
La <em>ratio</em> è invero più protesa alla tutela dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’appalto che al “salvataggio” dell’impresa dalle infiltrazioni criminali. O, più esattamente, un qualche salvataggio si produce, ma solo indirettamente come effetto temporaneo e non strutturale del persistere del rapporto contrattuale.<br />
Vi è tuttavia un’indicazione, pur limitata, di segno diverso, che si muove sulla falsariga delle tecniche di salvataggio proposte dalla Commissione Fiandaca (v. infra). Ed infatti nell’aggiornamento prefettizio entra in gioco -non certo come vincolo, ma come elemento rilevante- “l’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti”. In tal senso, le misure previste dalla legge possono produrre effetti che vanno al di là dell’esecuzione dell’appalto, finendo potenzialmente per contribuire in modo anche decisivo alla bonifica dell’impresa.<br />
Non si comprende però perché, ai fini dell’aggiornamento, si faccia soltanto riferimento alle indicazioni degli esperti, cioè all’ipotesi del sostegno e monitoraggio, e non anche, <em>a fortiori</em>, alle misure di cui al comma 1.<br />
Sempre a mente delle proposte della suddetta Commissione, vi è poi una scelta assai diversa in ordine alla titolarità del potere: non la giurisdizione, bensì il potere “amministrativo”, nel tandem ANAC/Prefetti.<br />
Qualche dubbio certo rimane a fronte di misure particolarmente invasive, che non toccano l’impresa <em>ab externo</em>, come le interdittive, ma entrano all’interno della libertà imprenditoriale.<br />
Per quanto, nel senso di un qualche riequilibrio, occorrerà vedere che tipo di controllo eserciterà il giudice amministrativo su tali provvedimenti.<br />
I dubbi di costituzionalità<a href="#_ftn175" name="_ftnref175" title="">[175]</a> si addensano tuttavia in modo più stringente in relazione all’assenza del requisito del consenso da parte dell’impresa, che potrebbe, in ipotesi, preferire una rinuncia all’appalto. L’unico punto di aggancio è l’obbligo assunto dall’impresa di onorare il contratto: ma è sufficiente che, nell’interesse pubblico, si possa, a partire da questo obbligo, imporre a posteriori una tale invasione della libertà imprenditoriale?<br />
Per andare infine al dettaglio della disciplina.<br />
Non si comprende anzitutto perché mai si sia ricaduti, anche in questa occasione, nella esclusiva considerazione della “informazione” interdittiva, mentre è del tutto ovvio che doveva parimenti individuarsi come presupposto della misura anticorruzione una “comunicazione” interdittiva (<em>minus dixit quam voluit</em>).<br />
In secondo luogo, vi è il problema della competenza prefettizia.<br />
Questa per le misure anticorruzione viene in generale individuata “in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante”, e ciò si comprende nella logica della tutela dell’interesse pubblico al completamento dell’appalto.<br />
Nel caso tuttavia che le misure anticorruzione conseguano ad una informativa prefettizia, opera, in deroga al criterio generale, la <em>vis attractiva</em> del prefetto che ha emesso l’informativa, come si desume inequivocabilmente dal sopraggiunto decreto correttivo del 2014 del codice antimafia, ove si dispone che “il prefetto, adottata&nbsp;&nbsp; l&#8217;informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione delle misure” anticorruzione (art. 92 c. 2-bis)<a href="#_ftn176" name="_ftnref176" title="">[176]</a>.<br />
L’esito è infatti ben diverso sia riguardo alla disciplina vigente nel codice al momento dell’adozione della normativa anticorruzione, sia alla luce del decreto correttivo del 2014.<br />
Nella disciplina previgente –che peraltro rimane in campo nel regime transitorio per le richieste anteriori all’entrata in vigore del correttivo del 2014 (v. art. 5 c. 2 d.lg. n. 153/2014)- poteva esservi coincidenza per il rilascio della comunicazione antimafia, non altrettanto per l’informazione, ove il criterio della sede della stazione appaltante era accompagnato in alternativa da quello della sede dell’impresa.<br />
Con il decreto correttivo del 2014 la divaricazione è totale, poiché, a parte le società estere prive di sedi in Italia, il criterio diventa, sia per le comunicazioni, sia per le informazioni, la sede dell’impresa.<br />
Rimane certo discutibile che si sia determinata una siffatta diversificazione della competenza prefettizia a seconda che le misure anticorruzione siano disposte o meno a seguito di informazione interdittiva. Non è, anche <em>de iure condendo</em>, una scelta facile, poiché la prospettiva della competenza prefettizia della sede dell’impresa risponde più all’interesse pubblico che è sotteso alla prevenzione amministrativa antimafia, mentre quella della sede della stazione appaltante risponde più all’interesse pubblico al completamento dell’opera. Si tratta cioè di scegliere tra questi due interessi o comunque di provare a contemperarli. E in tal senso, forse, ma pur sempre attraverso una previsione legislativa, potrebbero espressamente configurarsi forme di raccordo nell’esercizio delle rispettive competenze prefettizie.<br />
In ordine poi ai presupposti della misura anticorruzione, qualche perplessità pone anzitutto il riferimento alla “prosecuzione”.<br />
Sembra prospettarsi una sorta di differenza quantitativa con il “completamento”, come a dire che non si è in fase di ultimazione. Una differenza tuttavia di non facile apprezzamento: niente di rilevante se le rispettive discipline non fossero divergenti, atteso che la “prosecuzione” e non il “completamento” è ristretta a determinate finalità (diritti fondamentali, occupazione, bilanci).<br />
Maggiore attenzione avrebbe dovuto inoltre prestarsi ai rapporti con la stazione appaltante.<br />
E’ infatti a quest’ultima che spetterebbe istituzionalmente il compito di valutare, nonostante l’interdittiva, le ragioni di interesse pubblico, nel senso della necessità del completamento o del proseguimento del rapporto, così come è previsto dalla disciplina generale del codice antimafia (art. 94 c.3).<br />
Si preferisce invece rimettere la questione al Prefetto, ritenendo necessaria, sul versante della competenza, una qualche cautela, al momento in cui si sceglie di disattendere l’effetto interdittivo dell’informativa e di adottare misure invasive della libertà imprenditoriale.<br />
Ma a questo punto si poteva andare oltre.<br />
Da un lato, prevedendo pur sempre una qualche forma di coinvolgimento della stazione appaltante: che cioè il Prefetto decida “sentita l’amministrazione interessata”, proprio per avere il parere dell’istituzione naturalmente preposta alla valutazione delle ragioni di interesse pubblico connesse all’appalto.<br />
D’altro lato, rivedendo anche la disciplina generale di cui all’art. 94 c.3 cit..<br />
Il Decreto non ne ignora la presenza, ma ne fa oggetto di un inciso non soddisfacente. In sede di indicazione dei presupposti delle misure in questione, si prescrive: “ancorché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 94, comma 3” del codice antimafia.<br />
L’art. 94 cit., ai fini dell’autonoma decisione dell’amministrazione di proseguire il rapporto, presenta a sua volta, rispetto alla nuova disciplina, margini sia di maggiore ampiezza, sia di maggiore ristrettezza. Ciò non tanto per il riferimento all’ipotesi in cui “l’opera sia in corso di ultimazione”, bensì riguardo all’ipotesi alternativa di “fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”: maggiore ampiezza, perché l’interesse pubblico non è delimitato ai soli casi della tutela di diritti fondamentali, livelli occupazionali e bilanci pubblici; maggiore ristrettezza, perché si aggiunge il requisito della non rapida sostituibilità dell’impresa.<br />
In presenza di una siffatta e reciproca asimmetria, non si comprende bene cosa si voglia intendere col termine “ancorché”, tranne che si sia così voluto ulteriormente allargare i presupposti di applicazione delle misure. Qualora cioè ricorrano, ove più larghi, i presupposti dell’art. 94, il Prefetto può “altresì” adottare le misure. E’ bene precisare che la norma non sembra presupporre una decisione dell’amministrazione, ma è direttamente il Prefetto che valuta direttamente i presupposti dell’art. 94.&nbsp; In tal caso, peraltro sarebbe ancora più appariscente il difetto di coinvolgimento dell’amministrazione interessata.<br />
Sembrerebbe dunque che i due poteri in parte si incrociano, in parte rimangono autonomi. Per esemplificare: l’amministrazione potrebbe decidere ex art. 94 di continuare il rapporto e, a quel punto, il Prefetto, con una valutazione adesiva, adottare anche le misure; o il Prefetto potrebbe direttamente ex art. 94 decidere sia la prosecuzione, sia le misure, anche in ipotesi a fronte di una diversa decisione dell’amministrazione.<br />
Vi è certo una qualche farraginosità. Sarebbe stato preferibile unificare le due discipline. Ed in particolare:<br />
-rimuovere quella condizione ambigua in cui si sono trovate le amministrazioni nell’applicare l’art. 94, concentrando le decisioni in capo all’autorità prefettizia;<br />
-modulare il potere prefettizio sia nel senso di disporre la sola prosecuzione del rapporto, sia nel senso di adottare anche le misure;<br />
-garantire però che la decisione prefettizia sia adottata “sentita l’amministrazione interessata”;<br />
-ricondurre ad unum le finalità e con una formula ampia, idonea a coprire tutte le variegate esigenze d’interesse pubblico alla continuazione del rapporto.<br />
Il decreto correttivo del 2014 ha costituito al riguardo un’occasione mancata, nonostante si fosse introdotta una norma di raccordo con le misure anticorruzione (art. 92 c. 2-bis cit.) e si fosse messo mano alla disciplina degli effetti degli atti prefettizi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>13. Lo schema di decreto del nuovo codice degli appalti e documentazione antimafia.</strong><br />
Lo schema di decreto (di seguito Schema) del nuovo codice degli appalti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, non può ovviamente non avere profili di rilevanza per la documentazione antimafia.<br />
La prima questione che si pone è se sia ammissibile, alla luce della legge delega, una interferenza nella materia della documentazione amministrativa antimafia.<br />
A ben vedere, la legge delega n. 11/2016 non fa alcun riferimento alla documentazione antimafia, e pur sussistendo un riferimento ampio alla “ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” non si può con ciò derivarne che ogni aspetto contenuto del vigente codice degli appalti sia suscettibile di modifica, tanto più per la documentazione antimafia che ha ormai la sua collocazione elettiva nel codice antimafia.<br />
Non va infatti dimenticato che se la materia degli appalti può ricongiungersi con la competenza in materia di concorrenza, la documentazione antimafia rientra del tutto nella materia “ordine pubblico” ivi compresi i profili che attengono agli “effetti” delle statuizioni prefettizie.<br />
E se le disposizioni del codice antimafia, nella parte di competenza, debbono ritenersi prevalenti sulle antecedenti previsioni del codice degli appalti<a href="#_ftn177" name="_ftnref177" title="">[177]</a>, l’operazione inversa non appare configurabile. Più esattamente: se il parlamento nazionale potrà sempre intervenire, come ritiene, in questi vari ambiti, il distinguo delle materie assume inevitabilmente una importanza dirimente in presenza di una delegazione legislativa.<br />
Possono così venir in rilievo, in chiave problematica di un eventuale eccesso di delega, ipotesi in cui la nuova disciplina incida “direttamente” sulle disposizioni della documentazione antimafia.<br />
Se vi sono casi nei quali lo Schema opportunamente adegua il codice degli appalti a quello antimafia: così quando si collegano gli effetti di esclusione (art. 80) o risolutori (art. 108) non più alla mera pendenza, bensì a misure definitive di prevenzione (art. 67 CAM), in altri si offrono scelte discutibili.<br />
Lo Schema (art. 48) riproduce la possibilità di sostituire il mandante o il mandatario interessati dai casi previsti dalla normativa antimafia (già art. 37 cod. app.), mentre il codice antimafia contempla tale possibilità solo ove sia colpito il mandante e non il mandatario (art. 95 c. 1). Se la disciplina del codice appalti è stata superata da quella del codice antimafia, non appare possibile, se non in eccesso di delega, riesumare le previsioni del codice degli appalti.<br />
Dubbi sorgono anche con riguardo alla disciplina del contraente generale.<br />
Se viene riprodotta (art. 203) la competenza del Ministero dell’interno riguardo alle procedure di monitoraggio antimafia (art. 180 cod. App.), la disciplina dei protocollo di legalità del contraente generale (art. 194), pur sostanzialmente identica, fa venir meno l’esplicito riferimento al CIPE e al Comitato di coordinamento per l&#8217;alta sorveglianza delle grandi opere (art. 176 cod. app.), incidendo così sulle competenze in materia di ordine pubblico.<br />
Nel complesso lo Schema rimane comunque fedele alle preesistenti regole antimafia: dalle verifiche antimafia alle imprese ausiliarie e alla filiera del contraente generale, all’aliquota forfetaria da indicare nel bando di gara, alla disciplina del subappalto, al regime delle concessioni.<br />
Non va poi ignorata l’eventualità che possano anche determinarsi casi di incidenza “indiretta”, così come ogni qual volta venga modificato un istituto degli appalti cui la normativa antimafia fa rinvio (si pensi ad es. alle nozioni di subappalto, di contratto similare, subcontratto etc). Il punto può diventare problematico nella misura in cui, attraverso una fonte non abilitata, si dovesse appunto “indirettamente” restringere l’ambito di applicazione della documentazione antimafia, come fu voluta dal legislatore antimafia al momento dell’adozione delle relative disposizioni normative.<br />
Quanto si va dicendo rende evidente che documentazione antimafia e disciplina degli appalti siano sempre e ineludibilmente intrecciate, sicché è auspicabile, almeno per il futuro, che, ogni qual volta si ricorra allo strumento della delega legislativa, per l’uno o per l’altro codice, si inserisca una qualche clausola che consenta modifiche, anche innovative, ma con principale funzione di coordinamento nell’una o nell’altra direzione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>14. Prospettive di riforma della documentazione antimafia</strong><br />
Si rimanda al dettaglio delle criticità evidenziate nei precedenti paragrafi, se non per rimarcare talune esigenze di carattere sistematico.<br />
In primo luogo, dovrebbe essere ricalibrata la <em>vis attractiva </em>del codice nella disciplina della prevenzione amministrativa.<br />
In questo senso, andrebbe considerata la possibilità, come minimo auspicio, che il codice contenga la cornice dell’insieme degli strumenti “amministrativi” di prevenzione antimafia, o, come massimo auspicio, che il codice, oltre a fornire la suddetta cornice, vada al di là del rimando ad altre fonti e inglobi direttamente al suo interno la disciplina dei vari strumenti esistenti (scioglimento degli enti locali, normativa sulle grandi opere etc).<br />
In secondo luogo, occorre un più puntuale coordinamento con altri comparti normativi, tra i quali spicca specialmente il codice degli appalti pubblici.<br />
In terzo luogo, la disciplina della documentazione antimafia appare bisognosa sia di un maggior ordine espositivo, sia di maggiore coerenza, soprattutto al fine di evitare incertezze tra disciplina generale e disciplina delle specie o ingiustificate divaricazioni tra le discipline delle specie.<br />
Più radicalmente, andrebbe forse presa in considerazione la possibilità di superare la distinzione tra comunicazione e informativa, riconducendo l’istituto a questa sola seconda figura.<br />
Si tratterebbe di un fattore di radicale semplificazione della disciplina, né in effetti il persistere di una articolazione in specie appare più giustificata, se si considera che, in prospettiva, l’utilizzo della Banca dati unica nazionale costituirà un fattore di sostanziale unificazione dell’iter procedimentale. Del resto, non è in tal senso privo di significato che il nuovo art. 89-bis, introdotto dal correttivo del 2014, abbia finito per rendere omogenei i presupposti delle due figure, rendendo doveroso l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa anche in sede di comunicazione.<br />
Vanno inoltre menzionate diverse sollecitazioni, a volte anche prospettate come rimedi a dubbi di costituzionalità sulla disciplina vigente<a href="#_ftn178" name="_ftnref178" title=""><sup><sup>[178]</sup></sup></a>.<br />
Un contenuto sostanzialmente riformatore hanno non meno, e per questo vi faremo pure riferimento, quelle proposte che, pur non intaccando la lettera delle norme, sono volte a mutare il diritto vivente di consolidati orientamenti giurisprudenziali.<br />
Possono individuarsi le seguenti aree problematiche: i presupposti dell’informativa; la competenza; il procedimento; la revisione dell’interdittiva; le misure di salvataggio delle imprese dal condizionamento mafioso; la giurisdizione.<br />
In ordine ai presupposti dell’informativa si è sostenuto che “non ha senso ritenere che siano rilevanti i tentativi di infiltrazione, che possono non avere successo”, poiché, finché non hanno successo, “l’impresa rimane estranea ad essi”<a href="#_ftn179" name="_ftnref179" title=""><sup><sup>[179]</sup></sup></a>.<br />
Anzitutto, deve escludersi che tale indicazione possa tradursi nella necessità di “provare” l’avvenuto successo del tentativo di infiltrazione, poiché saremmo al di là dei fisiologici presupposti di siffatta misura “cautelare”.<br />
Se si vuole invece evocare un giudizio prognostico, non si vede allora come si possano concretamente distinguere i due menzionati profili. Ai fini cautelari, il venir meno dell’estraneità (in senso obiettivo) dell’impresa non è altro che un inevitabile corollario della consistenza degli indizi che acclarano, anche solo in termini di pericolo, il tentativo di infiltrazione. Se c’è il tentativo di infiltrazione, viene di per sé meno l’estraneità<a href="#_ftn180" name="_ftnref180" title=""><sup><sup>[180]</sup></sup></a>.<br />
Più convincente è invece l’indicazione di prestare “maggiore attenzione” all’attività dell’impresa accanto al rilievo tradizionale attribuito ai rapporti personali, per quanto di ciò si ha ormai contezza anche nel tessuto normativo<a href="#_ftn181" name="_ftnref181" title=""><sup><sup>[181]</sup></sup></a>.<br />
In ordine alla competenza, considerata l’invasività delle informative sui diritti fondamentali, se si adombra un <em>favor</em> per il giudice in luogo dell’amministrazione, si suggerisce più realisticamente che le decisioni amministrative siano quantomeno assunte da un organo “collegiale”: ciò proprio al fine di valorizzare una sensibilità non solo protesa alle ragioni di polizia<a href="#_ftn182" name="_ftnref182" title=""><sup><sup>[182]</sup></sup></a>. L’indicazione ha un suo pregio, per quanto non sembra affatto facile individuare figure estranee che possano inserirsi in tale contesto, senza turbare gli equilibri all’interno dei poteri di polizia e l’intreccio di tali poteri con le attività investigative. Più praticabile sembrerebbe invece la configurazione di una collegialità pur sempre interna ai poteri di polizia, se nel recente d.P.C. n. 193/2014 sulla Banca dati è stato proprio delineato un organo collegiale per vagliare le richieste di aggiornamento dei dati nella banca da parte dell’impresa interessata (art. 28 d.P.C. cit.).<br />
In ordine al procedimento, sembrano invece di immediata e condivisibile individuazione strumenti di maggior tutela del privato.<br />
Secondo una giurisprudenza consolidata, le generali garanzie di partecipazione del privato al procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) non opererebbero in materia, poiché “la natura cautelare dell’atto, caratterizzato da celerità e riservatezza, esclude la necessità dell’avviso dell’avvio del procedimento”<a href="#_ftn183" name="_ftnref183" title=""><sup><sup>[183]</sup></sup></a>. Né tale conclusione sarebbe incisa dalla previsione legislativa della “audizione” (art. 5, d.P.R. n. 150/2010, ora art. 94, c.7, CAM) “che si configura come parentesi procedimentale eventuale, rimessa alla piena discrezionalità dell’organo decidente (“ove lo ritenga utile”)”<a href="#_ftn184" name="_ftnref184" title=""><sup><sup>[184]</sup></sup></a>.<br />
Invero, a ben vedere, non sembrano esservi effettivi o insuperabili ostacoli all’affermazione del principio del contraddittorio<a href="#_ftn185" name="_ftnref185" title=""><sup><sup>[185]</sup></sup></a>.<br />
Non certo la “riservatezza”, se la stessa giurisprudenza amministrativa ha aperto al riguardo una significativa breccia, sia in sede di riconoscimento del diritto di accesso<a href="#_ftn186" name="_ftnref186" title=""><sup><sup>[186]</sup></sup></a>, sia, come si è visto, in sede di acquisizione processuale degli atti richiamati <em>per relationem</em> nelle informative<a href="#_ftn187" name="_ftnref187" title=""><sup><sup>[187]</sup></sup></a>. In altre parole, la riservatezza non è più una qualità che caratterizza di per sé tali atti, ma sussiste soltanto in presenza di certi presupposti, quale ad es. l’esistenza del segreto istruttorio, e ciò in quanto “le esigenze di segretezza, doverosamente protette dall&#8217;amministrazione, non possono prevalere incondizionatamente sulle altrettanto fondamentali esigenze di tutela giurisdizionale”<a href="#_ftn188" name="_ftnref188" title=""><sup><sup>[188]</sup></sup></a>.<br />
Neanche l’argomento della “celerità” appare insuperabile, poiché persino la tempistica procedimentale vigente non sembra così stretta da impedire una qualche forma di contraddittorio. Semmai, l’inserimento del contraddittorio potrebbe essere l’occasione per rimodellare le relazioni con la tempistica di altri procedimenti, ed in particolare con quelli relativi alla stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione di una gara pubblica.<br />
Del resto, che non vi sia un’incompatibilità di principio lo testimonia anche la legge, ove, come si è visto, prevede la possibilità dell’audizione, pur rimessa alla insindacabile discrezionalità prefettizia.<br />
Non può dunque che condividersi la recente proposta della Commissione Fiandaca, incardinata presso il Ministero della giustizia, nel senso dell’abrogazione del suddetto inciso (“ove lo ritenga utile”) e dunque del carattere obbligatorio del contraddittorio<a href="#_ftn189" name="_ftnref189" title=""><sup><sup>[189]</sup></sup></a>. Tale proposta, anche con riguardo ad altri suggerimenti, è stato anche avallato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Commissione Bindi)<a href="#_ftn190" name="_ftnref190" title="">[190]</a>.<br />
Non si può inoltre non avallare l’esigenza che i provvedimenti prefettizi vengano comunicati alle imprese interessate<a href="#_ftn191" name="_ftnref191" title=""><sup><sup>[191]</sup></sup></a>, specialmente poi se si attribuisce a tali provvedimenti efficacia su tutto il territorio nazionale e, comunque, se si considera che la giurisprudenza, da un lato, ha sempre ritenuto le informative tipiche immediatamente lesive, d’altro lato, ha ammesso che l’impugnativa possa anche fondarsi sul solo interesse “morale” dell’impresa, in termini di tutela della “immagine”.<br />
In questo senso, da ultimo e opportunamente, il decreto correttivo del 2014 ha espressamente previsto che l’interdittiva vada anche comunicata “all&#8217;impresa, societa&#8217; o associazione interessata” (artt. 88 c. 4-quinquies e 92 c. 2-bis). Parimenti, va ritenuto che tale comunicazione vada effettuata anche in caso di adozione di un’informazione nel contesto di un procedimento di comunicazione, per quanto la norma, per mero difetto di coordinamento, faccia riferimento ai soli soggetti richiedenti (v. art. 89-bis)<br />
La pur apprezzabile innovazione legislativa non può tuttavia ritenersi completa. Non vi è infatti ragione per non estendere la comunicazione del provvedimento alle persone fisiche la cui onorabilità venga incidentalmente messa in discussione, atteso che la giurisprudenza sembra coinvolgere l’interesse morale anche in relazione alla “dignità” delle persone.<br />
L’augurabile perfezionamento delle garanzie in ordine ai presupposti e alla formazione della decisione amministrativa trova tuttavia un limite insuperabile nella struttura stessa di siffatte fattispecie cautelari, che, come si è detto, si collocano ai limiti estremi dello Stato di diritto.<br />
Possono così assumere grande rilievo le vicende che stanno a valle della misura interdittiva. Anzi si può dire che è proprio questo uno dei punti di maggiore effervescenza nelle prospettive riformatrici e, specularmente, di maggiore debolezza dell’intervento pubblico in materia.<br />
Si è già visto che, a parte le sopravvenute misure straordinarie legate all’ANAC, l’unico strumento amministrativo previsto dall’ordinamento per rimediare al cd. “ergastolo imprenditoriale”, derivante all’interdittiva, è l’istanza di aggiornamento cui corrisponde un obbligo di provvedere in capo alla prefettura.<br />
Nella proposta della citata Commissione Fiandaca, anche qui avallata dalla Commissione Bindi, questo passaggio trova un apprezzabile rafforzamento, sia nella regolazione della tempistica del procedimento di revisione, sia soprattutto nella configurazione di un periodico aggiornamento d’ufficio da parte delle prefetture.<br />
Questo ultimo aspetto, che potrebbe collegarsi alla fissazione di un effettivo termine di durata delle interdittive, non va sopravvalutato, anche perché la disciplina delle white list, se e nella misura in cui queste ultime potranno svolgere un ruolo sempre più significativo in luogo della documentazione antimafia, è informata al principio dell’aggiornamento d’ufficio (art. 1, c.52, l. n. 190/2012). Non si vede infatti la ragione per la quale lo Stato dovrebbe svolgere tale attività nei confronti di un’impresa white e non anche nei confronti di un’impresa black.<br />
Particolarmente significative sono poi le proposte in ordine alle misure di salvataggio delle imprese.<br />
La prevalente giurisprudenza, sin qui, ha assecondato l’attitudine prudenziale delle prefetture<a href="#_ftn192" name="_ftnref192" title=""><sup><sup>[192]</sup></sup></a> e, per l’evidente timore della consumazione di percorsi elusivi, non ha ritenuto di attribuire rilievo, di per sé, a mutamenti relativi alla sede, agli amministratori e alle quote societarie<a href="#_ftn193" name="_ftnref193" title=""><sup><sup>[193]</sup></sup></a>, o alla costituzione di un trust antimafia<a href="#_ftn194" name="_ftnref194" title=""><sup><sup>[194]</sup></sup></a>, o persino alla sottoposizione dell’impresa all’amministrazione giudiziaria<a href="#_ftn195" name="_ftnref195" title="">[195]</a>.<br />
E ciò nonostante sia ravvisabile nello stesso codice almeno un indice significativo nel senso che non vi sia un ostacolo di principio a valorizzare tale prospettiva. Ci riferiamo all’art. 83 c. 3 lett. b), ove, tra l’altro, si escludono dalla documentazione antimafia i rapporti tra i soggetti pubblici e “altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67”<a href="#_ftn196" name="_ftnref196" title=""><sup><sup>[196]</sup></sup></a>.<br />
Ma indicazioni rilevanti sono desumibili anche dalla disciplina degli appalti pubblici.<br />
Le cause di esclusione, riguardanti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, “non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario” (art. 38 c.1-bis cod. app.).<br />
Né mancano, <em>aliunde</em>, esempi di percorsi salvifici: ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto, in caso di accertata commissione di gravi reati, “l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l&#8217;impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata” (art. 38 c.1 lett. c) cod. app.)<a href="#_ftn197" name="_ftnref197" title=""><sup><sup>[197]</sup></sup></a>.<br />
Non può tuttavia disconoscersi che, proprio di fronte alla misura potenzialmente più idonea al salvataggio, cioè l’amministrazione giudiziaria, vi è non meno un significativo ostacolo nella individuazione normativa delle misure di prevenzione tra le fonti dell’interdittiva (art. 10, d.P.R. n. 252/1998, ora art. 84 CAM), con il che si lascia intendere che il provvedimento prefettizio possa naturalmente conseguire al sequestro e dunque all’amministrazione giudiziaria<a href="#_ftn198" name="_ftnref198" title=""><sup><sup>[198]</sup></sup></a>.<br />
Invero, il quadro normativo non è affatto chiaro e sarebbe bisognoso di ben altra focalizzazione legislativa. Nel frattempo l’applicazione risente di tali incertezze: se la giurisprudenza, come si è visto, sembra propendere per una soluzione prudenziale, nella prassi non sempre si riscontra l’emanazione di una interdittiva prefettizia a seguito del sequestro di mafia o a volte neanche una richiesta di documentazione antimafia. Così, ad es., nel famoso caso di talune cliniche private siciliane, del tutto <em>de plano</em>, non è venuto meno, in costanza di amministrazione giudiziaria, l’accreditamento con il servizio sanitario pubblico<a href="#_ftn199" name="_ftnref199" title=""><sup><sup>[199]</sup></sup></a>. E vi sarebbe da chiedersi se, con il sopravvenire dell’amministrazione giudiziaria, non trovi o non debba trovare applicazione l’art. 86 c. 3 che impone alle imprese di comunicare al prefetto l’intervenuta modificazione dell’assetto gestionale.<br />
Non è dunque un caso che più voci si siano di recente levate al fine di rimediare all’effetto interdittivo con misure che possano in qualche modo mettere l’impresa al riparo dal perpetuarsi del pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />
Si è così suggerito, in termini generali, che “l’impresa, prima di essere espulsa dal mercato, venga sottoposta a controlli di corretta gestione, anche con l’inserimento negli organi di amministrazione, o accanto ad essi, di persone estranee, competenti, degne di fiducia e dotate di poteri effettivi”<a href="#_ftn200" name="_ftnref200" title=""><sup><sup>[200]</sup></sup></a>.<br />
Più puntualmente, la dottrina civilistica ha evocato la figura del trust o, meglio, di un trust antimafia, che si vuole caratterizzare per una posizione di assoluta indipendenza del trustee e dei guardiani<a href="#_ftn201" name="_ftnref201" title="">[201]</a>.<br />
Di recente, la proposta della citata Commissione Fiandaca, anche qui avallata dalla Commissione Bindi, ha quanto mai valorizzato la prospettiva del salvataggio<a href="#_ftn202" name="_ftnref202" title="">[202]</a>.<br />
In primo luogo, si prospetta la possibilità che, in sede di aggiornamento, l’autorità prefettizia possa tenere conto dell’adozione da parte dell’istante di misure organizzative anche ai sensi degli artt. 6 e 7, d. lg. n. 231/2001.<br />
In secondo luogo, ed in modo ben più tranciante, si prescrive che, qualora siano disposti dal tribunale l’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 del codice o il controllo giudiziario (una nuova figura che opererebbe qualora l’agevolazione di cui all’art. 34 sia soltanto occasionale), si determini automaticamente la sospensione degli effetti della interdittiva prefettizia. In particolare, per il controllo giudiziario, viene espressamente previsto che sia la stessa impresa, destinataria dell’informativa prefettizia, a chiederne l’attivazione.<br />
In altre parole, mentre l’adozione delle misure organizzative del d. lg. n. 231/2001 da parte dell’impresa costituisce soltanto un elemento, tra gli altri, che insiste sull’aggiornamento prefettizio, l’eterocontrollo del più invasivo intervento giurisdizionale, anche su sollecitazione dell’interessato, mette ex lege immediatamente al riparo dalla misura di prevenzione amministrativa.<br />
Si tratta di una condivisibile proposta a forte contenuto innovativo, di cui certo, ove fosse introdotta, bisognerebbe poi testarne l’effettiva funzionalità, sia in punto di diritto, sia in ordine al raggiungimento degli obiettivi desiderati.<br />
Sin d’ora può soltanto osservarsi che si introduce un nuovo terreno di possibile interferenza tra giurisdizione e amministrazione, poiché l’intervento giurisdizionale va ad incidere sui provvedimenti prefettizi. La stessa proposta non ci dà indicazioni su quale debba essere la sorte del provvedimento prefettizio “sospeso”, al momento della conclusione del periodo di controllo giurisdizionale. Indubbiamente, l’autorità prefettizia dovrà procedere ad un aggiornamento, ma non è chiaro in che misura gli esiti di tale aggiornamento saranno condizionati dalle valutazioni finali del Tribunale sull’attività di controllo svolta o si riapra uno spazio di piena e autonoma valutazione discrezionale della prefettura.<br />
Ulteriori profili problematici potrebbero sorgere in relazione al sindacato del giudice amministrativo, sia a monte, dato che l’impresa ben potrebbe impugnare l’interdittiva prefettizia, sia a valle in sede di impugnazione dell’atto di aggiornamento non liberatorio.<br />
Proviamo ad immaginare un possibile percorso: l’impresa impugna e tenta la carta della tutela cautelare; di fronte ad un rigetto, chiede il controllo giudiziario e, ottenuto, si determina la sospensione ex lege del provvedimento; il processo amministrativo rimane in stato di quiescenza, finché non si conclude il periodo di controllo giudiziario; la prefettura provvede sull’aggiornamento; se liberatorio, potrebbe tutto al più persistere un interesse all’annullamento dell’informativa originaria, qualora quest’ultima, prima della sospensione ex lege, abbia prodotto un qualche effetto lesivo, se confermativo invece dell’interdizione, l’interessato presumibilmente potrà presentare un ricorso per motivi aggiunti nel processo già incardinato.<br />
Peraltro, andrebbe non meno chiarita la possibilità di “rinnovare” il ricorso al controllo giudiziario. La proposta ci dice che il controllo può durare massimo tre anni, ma ci dice anche che il controllo può essere richiesto dalle imprese destinatarie di una interdittiva, sicché potrebbe ritenersi che ad ogni riedizione del potere prefettizio si ponga la possibilità di richiedere nuovamente il controllo giudiziario. Anzi, ciò potrebbe divenire del tutto normale, ove si consideri che, al momento della conclusione del controllo giudiziario, la rivalutazione prefettizia dell’interdittiva sospesa non potrà avere un carattere meramente confermativo (il che in ipotesi non dovrebbe consentire la possibilità di un rinnovo del controllo giudiziario), bensì necessariamente, proprio per l’avvenuta intermediazione giurisdizionale, un carattere di novità nella valutazione dei presupposti, dunque un “nuovo” provvedimento, pur nel segno del permanere dell’interdizione.<br />
Non mancano dunque difficoltà, ma si tratta di un percorso che vale la pena di tentare, anche perché sembra ragionevole presumere che la criminalità per lo più sarà portata ad estraniarsi da un’impresa (di per sé non mafiosa) messa sotto i riflettori di un più o meno stringente controllo giurisdizionale e che solo eccezionalmente potrebbero attecchire raffinate strategie elusive.<br />
Queste proposte vanno però oggi riconsiderate in radice alla luce delle sopravvenute misure attribuite al tandem ANAC/prefetti (v. succ. par.).<br />
Infine, vanno svolte alcune considerazioni sul versante della tutela giurisdizionale, sia in ordine ai contenuti del sindacato del giudice amministrativo, sia in ordine a prospettive di spostamento della giurisdizione ad altri giudici.<br />
Per quanto riguardo il primo profilo, si è lamentato che il giudice amministrativo, da un lato, riconosca una “vera” discrezionalità all’autorità prefettizia, mentre si dovrebbe trattare di “valutazioni tecniche attente e adeguatamente motivate”, d’altro lato, si limiti ad un sindacato “semplicemente estrinseco”<a href="#_ftn203" name="_ftnref203" title=""><sup><sup>[203]</sup></sup></a>.<br />
Tali assunti, pur condivisibili nella <em>ratio</em>, non sono tuttavia convincenti.<br />
E’ invero difficile distinguere tra discrezionalità e valutazioni tecniche, specialmente nell’ambito dell’ordine pubblico. E’ valutazione tecnica o discrezionalità quando l’autorità di p.s. ritiene che, in un assembramento in luogo pubblico, si sono consumate le condizioni di un pericolo concreto per l’ordine pubblico?<br />
Ma, in definitiva, ciò che conta è l’intensità del sindacato. E, come si è già evidenziato, ci sembra che, al di là delle formule, il giudice amministrativo stia svolgendo un vaglio tutt’altro che estrinseco: il sindacato non si ferma infatti ad appurare che gli indizi si basino su riscontri fattuali e non si risolvano in mere congetture, ma finisce per misurare anche il momento valutativo, e cioè la densità e il rilievo di tali indizi complessivamente considerati.<br />
La verità è che il giudice amministrativo, in quanto giudice naturale del diritto pubblico, è e rimane il giudice più attrezzato a sindacare i provvedimenti amministrativi, compresi quelli de quibus.<br />
In questo senso, non appaiono condivisibili prospettive, frutto di più generali quanto discutibili orientamenti dottrinari<a href="#_ftn204" name="_ftnref204" title="">[204]</a>, che guardano invece alla giurisdizione civile<a href="#_ftn205" name="_ftnref205" title=""><sup><sup>[205]</sup></sup></a>.<br />
E ciò neanche con riguardo ad aspetti particolari. Ci riferiamo alla proposta di valorizzare la tutela della onorabilità delle persone fisiche (in aggiunta a quella delle imprese colpite dall’interdittiva), che non sarebbe conferibile al giudice amministrativo, in quanto si tratterebbe di guardare ad un singolo elemento (in ipotesi offensivo dell’onorabilità di una persona fisica) e non alla valutazione complessiva dei presupposti di legittimità del provvedimento<a href="#_ftn206" name="_ftnref206" title=""><sup><sup>[206]</sup></sup></a>. Né convince l’obiezione messa in campo. In disparte il fatto che vi sono già pronunce del giudice amministrativo che aprono alla legittimazione ad impugnare di chi vuole tutelare la propria onorabilità, ci sembra che siano configurabili due ipotesi. In un caso, il singolo elemento ben può essere decisivo per l’intera legittimità del provvedimento, in altro caso, qualora invece non sia decisivo, non si vede perché si debba escludere la possibilità di un annullamento parziale, per la parte che riguarda appunto la persona interessata, anche se la lesività dell’atto è più incentrata sui presupposti che sul dispositivo, allo stesso modo in cui, <em>mutatis mutandis</em>, in sede processuale, la parte vittoriosa può appellare la sentenza, qualora la “riforma possa condurre, non a semplici rettifiche formali della motivazione, ma all’ottenimento di sostanziali utilità non altrimenti conseguibili sulla base della sola decisione appellata”<a href="#_ftn207" name="_ftnref207" title=""><sup><sup>[207]</sup></sup></a>.<br />
Ancor meno convincente sarebbe infine la prospettiva di rivolgersi al giudice della prevenzione.<br />
Si finirebbe infatti per determinare un’ingovernabile sovrapposizione del nuovo adempimento con i compiti naturali di tale giudice. Non è difficile immaginare la problematicità di una situazione in cui il giudice debba, in un primo tempo, sindacare i presupposti per una misura di prevenzione amministrativa e, in un secondo tempo, tornare su quegli stessi elementi ai fini dell’eventuale adozione di una misura di prevenzione giurisdizionale, o viceversa.<br />
&nbsp;<br />
<strong>15. Il testo approvato dalla Camera l&#8217;11 novembre 2015. Misure giurisdizionali&nbsp;&nbsp; di salvataggio <em>versus</em> misure amministrative di completamento dell’opera.</strong><br />
Da ultimo, si è riavviato un processo di riforma del codice antimafia, che ha già superato il vaglio della Camera e che è adesso è all’attenzione del Senato.<br />
Si tratta di modifiche a tutto campo<a href="#_ftn208" name="_ftnref208" title="">[208]</a>, sicché ci soffermeremo soltanto su quelle attinenti alla documentazione antimafia.<br />
Anzitutto il testo approvato recepisce, pur con qualche modulazione, le proposte di “salvataggio” della Commissione Fiandaca.<br />
Si configurano a tal fine due figure: l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario delle aziende (nuovi artt. 34 e 34-bis).<br />
In entrambi i casi si determina la “sospensione” degli effetti dell’interdittiva prefettizia (art. 34-bis c. 7). Di particolare rilievo è poi, pur limitatamente al controllo giudiziario, che l’intervento giurisdizionale possa essere sollecitato dalle stesse imprese destinatarie delle interdittive. Rispetto alla proposta Fiandaca si limita però questa possibilità alla condizione che l’impresa abbia proposto impugnazione del provvedimento prefettizio di fronte al giudice amministrativo (c. 6).<br />
Siffatta disciplina presenta tuttavia due ordini di problemi.<br />
In primo luogo, una questione dirimente e pregiudiziale. Le proposte delle Commissione Fiandaca furono antecedenti alla introduzione delle misure rimesse al tandem ANAC/Prefetti. Non appare dunque possibile che queste vengano introdotte senza alcuna previsione di coordinamento con l’art. 32 d.l. 90/2014.<br />
E’ evidente infatti che si determinerebbe una ingovernabile sovrapposizione. Basti immaginare il caso di un Prefetto che, a seguito dell’interdittiva, adotti una misura ex art. 32 cit., mentre l’impresa, impugnata l’interdittiva, solleciti il controllo giudiziario. L’art. 32 prevede peraltro la revoca delle misure e la cessazione dei relativi effetti solo in caso di giudicato di annullamento dell’interdittiva, di sospensione cautelare definitiva o di aggiornamento prefettizio, per quanto si potrebbe sostenere che, in presenza del controllo giudiziario e dunque della sospensione <em>ex lege</em> dell’interdittiva, cadano automaticamente anche le misure prefettizie ex art. 32, con una interpretazione sistematica che tenga conto delle (eventuali) sopraggiunte modifiche al codice antimafia.<br />
La soluzione ermeneutica sarebbe però anche una scelta di campo.<br />
Il vero punto è che qui non si tratta soltanto di una mera questione di coordinamento, tecnicamente sempre risolvibile, bensì di un problema più impegnativo di conflitto di <em>rationes</em>, tra l’intervento giurisdizionale, volto al salvataggio, e l’intervento prefettizio, volto al completamento dell’opera. Far prevalere l’uno o altro potere significa far prevalere l’una o l’altra ratio. E vi è forse addirittura da dubitare che i due strumenti siano in effetti compatibili.<br />
Certo è che, così come formulato, l’inserimento dei poteri giurisdizionali di salvataggio sarebbe soltanto fonte di un autentico <em>caos</em> normativo e operativo, tra amministrazione e giurisdizione.<br />
Senza contare che il quadro si presenta ancor più complesso in ragione, come si è visto (v. par. prec.), della variabile legata alle sorti dell’interdittiva prefettizia di fronte al giudice amministrativo.<br />
Per completezza, andando più all’interno della disciplina, merita qualche appunto la modulazione introdotta rispetto alla Commissione Fiandaca, e cioè che per chiedere il controllo giudiziario l’impresa deve impugnare l’interdittiva.<br />
Il senso di questa variante è evidente. Si vuole dare la possibilità del controllo giudiziario alle sole imprese che ritengono di aver subito ingiustamente l’interdittiva, dandone prova con l’impugnazione del provvedimento prefettizio.<br />
E’ discutibile tuttavia l’appropriatezza del mezzo introdotto. Qualsiasi impresa, anche quella che, ben infiltrata dalla criminalità, aspira del tutto strumentalmente al controllo giudiziario, non avrebbe certo difficoltà, ancora una volta strumentalmente, ad adire il giudice amministrativo.<br />
Il mezzo dunque non raggiungerebbe il fine e comporterebbe la controindicazione di alimentare oltre misura il contenzioso amministrativo.<br />
Infine, va segnalato la quanto mai opportuna previsione del proponendo art. 35-bis c. 3 che risolve espressamente la situazione di un’impresa sequestrata o confiscata rispetto all’interdittiva prefettizia: “Al fin di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all’amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all’articolo 84. Tale documentazione ha validità per l’intero periodo di efficacia dei provvedimento di sequestro e confisca dell’azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell’articolo 48”.<br />
Per il resto, non si può dire che la documentazione antimafia sia stata al centro dei recenti propositi riformatori, nonostante, come si è potuto evidenziare, molteplici siano in questa materia gli aspetti meritevoli di attenzione.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Da ult., ad es., Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 gennaio 2014, n. 858.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Così Cons. St., sez. III, 19 luglio 2011, n. 4367 o da ult. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 308 e la giur. ivi citata.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Da ult. Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 gennaio 2014, n. 8 e la giur. ivi citata: “Nella valutazione della legislazione “antimafia” la Corte costituzionale ha, in più occasioni, sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata. A fronte della situazione di emergenza determinata da tale minaccia, è stata riconosciuta la costituzionalità di strumenti anche eccezionali di reazione, in difesa degli interessi dell’intera collettività nazionale, in quanto commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, alle necessità da fronteggiare (cfr. Corte cost., 29/10/1992, n. 407; 19/3/1993, n. 103; 31/3/1994, n. 118; 16/5/1994, n. 184; 11/2/2002, n. 25)”.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sulla giurisprudenza costituzionale in materia, v. Caringella&nbsp; F., <em>La normativa antimafia</em>, in De Nictolis R. (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, III, Milano, 2007, 52 ss.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cons. giust. amm. reg. sic., ord. 26 aprile 1988, n. 70; sulla cui sollecitazione Cons. St., Ad. pl., 19 luglio 1988, n. 7.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> A proposito della citata pronuncia del Cons. giust. amm. reg. sic. n. 70/1988, Virga P.,<em> Ordinanze di inammissibilità della Corte Costituzionale e poteri del giudice di merito di disapplicare le norme che reputi incostituzionali</em>, in <em>Foro it.</em>, 1988, III, 451.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La vicenda è ricostruita da Caringella&nbsp; F., <em>op. cit</em>, 56 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Scoca F. G., <em>Razionalità e costituzionalità della documentazione antimafia in materia</em> <em>di appalti pubblici</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2013, Relazione al Convegno su <em>Gli appalti pubblici tra istanze di legalità ed esigenza di efficienza</em>, Agrigento, 6-7 giugno 2013.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> D’Angelo G., <em>Per un diritto amministrativo dell’antimafia: considerazioni sul d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2012, che prospetta in tal senso un’analogia con l’indennizzo per riparazione dell’ingiusta detenzione (art. 314 cpp).</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cons. St., sez. V, 29 aprile 2010, n. 2460: “i valori costituzionali in gioco (presunzione di innocenza e libertà di impresa), se non escludono la predisposizione di mezzi di prevenzione, impongono che la interpretazione della normativa in esame debba essere improntata a necessaria cautela”; Cons. St., Sez. cons. Atti Normativi, parere 6 febbraio 2006, n. 355: le “norme di prevenzione della criminalità mafiosa … sono di stretta interpretazione”.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cons. St. n. 2460/2010 cit.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3645.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 13 gennaio 2006, n. 38; Tar Campania, Napoli, sez. I, 8 maggio 2013, n. 2370, Tar Puglia, Bari, sez. II, 17 febbraio 2014, n. 245.<br />
Anche riguardo alla più eterea figura della cd. informativa“atipica”, secondo una consolidata giurisprudenza, è pur sempre necessario un riscontro obiettivo. Da ult. Cons. St., sez. III, ord. 30 agosto 2013, n. 3398: “premesso che, benché l’informativa prefettizia atipica non richieda, in ciò non diversamente da quella di carattere interdittivo, un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello occorrente per la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto ad associazioni della criminalità organizzata, tale informativa, cionondimeno, necessita dell’indicazione di circostanze obiettive che si traducano in indizi che, nel loro complesso, consentano la formulazione di un giudizio probabilistico, ma del pari obiettivo, circa la possibilità che l’attività dell’impresa possa anche indirettamente agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. III, 23 luglio 2012, n. 478)”.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Così da ult. Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, 20 marzo 2014, n. 3049.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Su una certa propensione “incrementalista” della normativa antimafia, si consenta un rimando a Mazzamuto M., <em>Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2013, 491.<br />
Saitta F., <em>Informative antimafia e protocolli di legalità, tra vecchio e nuovo</em>, in corso di pubblicazione in <em>Riv. trim. app.,</em> Relazione al Convegno su <em>L’informazione interdittiva antimafia</em>, Catanzaro, 16 novembre 2013, osserva come è tale logica incrementalista “a risultare assai opinabile ed a porre dubbi di costituzionalità”.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> In questo senso, anche nella giur. amm., Cons. St., sez. III, 23 maggio 2011, n. 3104 evidenzia il rilievo del contrasto alla criminalità organizzata, “segnatamente nell’ambito della (grande) evidenza pubblica, per la sensibilità della materia in sé e dei valori coinvolti (effettività della tutela della concorrenza nel mercato relativo, genuinità della scelta dell’ente aggiudicatore, tutela della finanza pubblica, ecc.)”.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. giust. amm. reg. sic., ord. 12 settembre 2014, n. 534. Su tale pronuncia v. il commento di Saitta F., <em>Il protocollo di legalità al vaglio dei giudici europei</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comun</em>., 2015, p, 244 ss.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Nella consolidata giurisprudenza comunitaria, l’ordine pubblico deve essere inteso in senso stretto, così come la relativa misura di tutela deve essere idonea allo scopo e rispettosa del principio di proporzionalità (v. ad es. C. giust. UE, 14 ottobre 2004, C-36/02; o anche 2 ottobre 2008, C-157/06).</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> D’Angelo G., <em>La documentazione antimafia nel D. lgs 6 settembre 2011, n. 159: profili critici</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2013, 267, condivisibilmente osserva che gli aspetti di criticità “trovano la loro ragione più profonda in un’impostazione generale nella redazione del codice antimafia nella quale è mancata (…)&nbsp; la doverosa centralità del diritto amministrativo”.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> L’espressione è di Cantone R., <em>La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un r</em>estyling<em>?</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 2013, 889.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cantone R., <em>op. cit.</em>, 889, lamentando più in generale che siano rimaste fuori dal codice materie importanti, evoca, per la parte amministrativa, lo scioglimento degli enti locali.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si consenta un rimando a Mazzamuto M., <em>Lo scettro alla prefettocrazia: l’indefinita pervasività del sottosistema antimafia delle grandi opere e il caso emblematico della “filiera”</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2013, 624 (Intervento al Convegno su <em>Diritto amministrativo e criminalità</em>, Copanello, 28-29 giugno 2013).</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Così Frattasi B., Gambacurta S., <em>La nuova disciplina della documentazione antimafia</em>, in Cisterna A. e Altri (a cura di), <em>Codice antimafia</em>, Santarcangelo, 2013, 172, a proposito dell’estensione delle misure di prevenzione a delitti di sovversione o con finalità di terrorismo (v. art. 44 CAM), osserva come le conseguenti “comunicazioni” prefettizie “costituiscano un provvedimento amministrativo capace di realizzare uno sbarramento anche verso forme di criminalità diverse da quella mafiosa”.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Scoca, <em>op. cit</em>., il quale lamenta che, con la normativa vigente, nella maggior parte dei casi “l’informativa antimafia giungerà alla stazione appaltante dopo la stipulazione del contratto”.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Sulla tempistica dei due procedimenti, prefettizio e di autorizzazione al subappalto, nella previgente disciplina, v. De Nictolis R., <em>Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</em>, EPC, 2010, p. 941.<br />
Inoltre Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit.</em>, 271-2 mettono correttamente in evidenza la discrasia tra i due procedimenti, atteso che l’informativa va acquisita prima della stipula, mentre l’autorizzazione al subappalto presuppone che il contratto sia stato già stipulato, proponendo di interpretare la norma codicistica nel senso che l’informativa vada acquisita prima che il contratto acquisti efficacia.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>D’Angelo G.,&nbsp;<em>La documentazione antimafia</em>.., cit., 264-6.<br />
Invero, le segnalate criticità appaiono in buona parte superabili, ma sono pur sempre significative di una certa farraginosità del rapporto tra i due codici. E’ infatti evidente che il rimando dell’art. 38 c.1 lett. b) alle leggi n. 1423/1956 e 575/1965 vada oggi inteso come rimando al Codice antimafia, non fosse altro che l’art.&nbsp;l’art. 270 co. 1 Cod. app. mantiene ferma la prevalenza, secondo un criterio di “specialità”,&nbsp;delle norme antimafia (“Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia”).<br />
Né appare di per sé illogico che possano esservi differenze tra l’art. 38 cod. app. e l’art. 84 c. 4 CAM. Una cosa è il raffronto, potenzialmente rilevante, tra le cause di esclusione dalla gare e le cause immediatamente interdittive, ma che, come si è visto, va risolto a favore della disciplina antimafia, altra cosa è raffrontare piani disomogenei, e cioè le cause di esclusione dalle gare con le fonti da cui, in ipotesi, l’autorità prefettizia potrà trarre elementi per acclarare tentativi di infiltrazione mafiosa. Nulla impedisce che tali fonti abbiano, come hanno sempre avuto (basti pensare agli autonomi accertamenti prefettizi), una portata più larga.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> D’Angelo G., <em>Il recesso dal contratto da parte della stazione appaltante a seguito di un’informazione antimafia interdittiva</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2013, 1303-4, per il quale l’art. 135 cit. va interpretato alla luce della più rigorosa disciplina dell’art. 94 cit..&nbsp;<br />
Luciani F., <em>Informazione antimafia e poteri di autotutela dell’amministrazione appaltante</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>,</em> 2014, 13, ritiene che le due previsioni riguarderebbero fattispecie diverse, ed in particolare l’art. 135 cit. si riferirebbe a cause di risoluzione maturate dopo la legittima aggiudicazione e stipula del contratto.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> V. ancora D’Angelo G.,&nbsp;<em>La documentazione antimafia</em>.., cit., 262. Sul silenzio assenso da ult. v. Cons. St., sez. III, 13 settembre 2013, n. 4536.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Su tali imperfezioni v. D’Angelo G., <em>Per un diritto amministrativo dell’antimafia..</em>, cit.: il quale, ad es., evidenzia come rimanga “privo di riscontro” il richiamo dell’art. 92 c.3 al c.1, riguardante, nel diverso ordine codicistico, altra questione.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Ad es., Cons. St., Ad. Plen., ord. 4 febbario 2013, n. 4; Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014 n. 287.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040 e 11 luglio 2014, n. 3595.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Per una puntuale rappresentazione degli aspetti di discontinuità rispetto alla disciplina previgente, cui nel testo si fa ampio (pur non sempre adesivo) riferimento, vedi i contributi di Gambacurta S. e di&nbsp; Frattasi B., <em>op. cit.</em>.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a>Anche Cantone R., <em>op. cit.</em>, 892, individua nell’espunzione dell’informativa atipica e nell’introduzione della banca dati i “punti qualificanti della riforma”.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Non va infatti dimenticato che la qualificazione in termini di concessione di servizi e non di lavori ben può riguardare fattispecie in cui sono presenti anche lavori, pur cospicui, che abbiano valore accessorio rispetto al servizio (da ultu. V. Cons. St., Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7).</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> M.A. Rizzi, <em>La documentazione antimafia</em>, in M.E. Malagnino (a cura di), <em>Il codice antimafia</em>, Torino 2011, 281.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit.</em>, 215 evidenziano correttamente che il riferimento alle licenze in materia di armi ed esplosivi è pleonastico, poiché si tratta di una specie del genere “licenze o autorizzazioni di polizia” già contemplato dall’art. 67. c.1. lett. a), e che il riferimento alle attestazioni di qualificazione sia un adeguamento “formale”, poiché le SOA erano già tenute ad acquisire le comunicazioni prefettizie.<br />
Non corretto è invece il collegamento che gli Autori fanno tra concessione di costruzione e permesso di costruire, poiché la prima non riguarda il settore edilizio, trattandosi di una vecchia forma, detta anche concessione di sola costruzione, di affidamento di lavori pubblici, da lungo tempo ormai assimilata dall’ordinamento comunitario all’appalto di lavori.<br />
Sull’art. 67 si rimanda più in generale al relativo commento, se non per menzionare Cons. St., Ad. plen. 16 aprile 2012, n. 19, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale, nel senso che la documentazione antimafia debba essere richiesta anche per le erogazioni di tipo indennitario.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Il che non è privo di rilievo persino negli appalti pubblici, se, come è noto, la giurisprudenza europea ha di recente ritenuto che persino le università e gli istituti di ricerca, nonostante si tratti di enti pubblici, possono partecipare alle gare (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 23 dicembre 2009, C-350/08).</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> V. Corte dei conti, comm. contr., Lombardia, 6 novembre 1990, n. 9042 e 18 marzo 1991, n. 2723.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Non ha avuto seguito il tentativo di generalizzare l’istituto con le previsioni dell’art. 4, c. 1 e 13, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. con l. 12 luglio 2011, n. 106) e il legislatore sembra avere ripiegato in direzione dei soli settori maggiormente esposti al rischio di inquinamento mafioso (art. 1, c. 52 ss., l. n. 190 del 2012; v. d.p.c.m. 18 aprile 2013). Da ultimo l’art. 29, c.1, d.l. n. 90/2014, introducendo nell’art. 1 cit. il comma 52-bis ha tuttavia riallargato la prospettiva, poiché l’iscrizione nell’elenco delle attività a maggior rischio “tiene luogo della comunicazione e dell’informazione liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è disposta”.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> V. art. 2, c. 2, d.p.c.m. 18 aprile 2013. Le <em>white list</em> “hanno come unica finalità la verifica dell’assenza di rischi di inquinamento mafioso”: Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, ord. 1 agosto 2013, n. 99.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Tar Lazio, Roma, sez. I-<em>ter</em>, ord. 13 giugno 2014, n. 2691: “Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, tenuto conto che il provvedimento impugnato non è il rigetto della richiesta di iscrizione nella c.d. “White List”, bensì un’informativa antimafia, e dunque non è applicabile la disciplina recata dal D.P.C.M. 18/4/2013 con riferimento al preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90”.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Così, nel caso dell’impugnativa, prima del diniego di iscrizione, e poi presso altra sezione dello stesso Tar, della successiva interdittiva, con conseguente riunione dei giudizi per connessione: Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. 12 giugno 2014, n. 782.<br />
Più complicato è se i due giudizi fanno capo a tribunali diversi.<br />
Significativo è in un caso recente, riguardante però una interdittiva, impugnata presso un Tar, e una successiva cancellazione dalla <em>white list</em>, impugnata presso altro Tar, che questo secondo abbia statuito la sospensione del processo per pregiudizialità del giudizio presso il primo Tar, in quanto i due provvedimenti si fondavano su “identiche risultanze dell’attività investigativa”: Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. 11 giugno 2014, n. 1532.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 12 giugno 2014, n. 202.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 novembre 2014, n. 1092.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Cons. St., sez. III, ord. 9 maggio 2014, n. 1886 e 10 aprile 2014, n.1553; Tar Sicilia, Catania, sez. IV, ord. 13 giugno 2014, n. 444.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord.&nbsp; 26 giugno 2014, n. 1677.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Come sembrerebbero dare per scontato Frattasi B., Gambacurta S., <em>Il procedimento di rilascio dell’informazione antimafia</em>, cit., 269.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> “Sono&nbsp; definite&nbsp; come&nbsp; maggiormente&nbsp; esposte&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; rischio&nbsp;&nbsp; di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:&nbsp; a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;&nbsp; b) trasporto, anche transfrontaliero, e&nbsp; smaltimento&nbsp; di&nbsp; rifiuti per conto di terzi;&nbsp; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di&nbsp; calcestruzzo&nbsp; e&nbsp; di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi;&nbsp; i) guardiania dei cantieri” (art. 1 c. 53).</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> “L&#8217;indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell&#8217;interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell&#8217;economia e delle finanze,&nbsp; previo&nbsp;&nbsp; parere&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp; Commissioni&nbsp;&nbsp; parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema&nbsp; alle&nbsp; Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto puo&#8217; essere comunque adottato.” (art. 1 c. 54).</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Sul tema della “filiera”, si consenta <em>funditus</em> un rimando a Mazzamuto M., <em>Lo scettro alla prefettocrazia…</em>, cit..</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Non a caso, con riguardo alla previgente disciplina, Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 197: “È ben vero che l’intera normativa antimafia (ed in particolare l’articolo 11, comma terzo, del d.P.R. n. 252/98) attribuisce al Prefetto un generale potere di accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa indipendentemente da qualsiasi limite di valore”.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 240;&nbsp; sez. III, 23 maggio 2013 n. 2798. V. Saitta F., <em>Informative antimafia e protocolli di legalità, tra vecchio e nuovo</em>, cit.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Cons. St., sez III, 7 giugno 2013, n. 3713: “il mancato raggiungimento della soglia comunque non impedirebbe all’amministrazione finanziatrice di acquisire l’informazione antimafia, ove ritenga necessario o comunque prudente avviare il relativo sub procedimento”. V. altresì. Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 gennaio 2014, n. 8, Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014,&nbsp; n. 2040, che argomenta anche ex art. 4, comma 6, del d. lg. 8 agosto 1994, n. 490, e 21 luglio 2014, n. 3874.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cons. St., sez. III, ord. 7 novembre 2013, n. 4383: “Ritenuto che appaiono evidenziarsi profili di merito meritevoli di favorevole valutazione, tenuto conto di quanto rappresentato nell’interdittiva prefettizia e che, ad avviso del Collegio, il protocollo di legalità non impedisce comunque la facoltà di richiedere l’informativa anche al di sotto del limite previsto dal protocollo stesso”; come si ricava dalla pronuncia cautelare di prime cure, Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 23 agosto 2013, n. 424, la soglia era nel protocollo già abbassata a 50.000 euro.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Saitta F., <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Frattasi B., <em>Le informative tipiche ed atipiche: che cosa sono? Le risposte della giurisprudenza</em>, in <em>Riv. Trim. App</em>., 2008, 735, che evidenzia come le soglie costituiscano “una sorta di invito all’elusione” e svolgano dunque una funzione “criminogena”, senza che ciò trovi vera compensazione nella “funzione dissuasiva troppo blanda” del “divieto di frazionamento”.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Frattasi B., <em>op. ult. cit.</em>, 736.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> La legge rimanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove “sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa” (art. 15, c.5, d.lg. n. 190 /2002, ora art. 180, c.2, Cod. app.).</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cons. giust. amm. reg. sic., 9 luglio 2014, n. 490, ha di recente precisato che “l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 non soltanto consente alle stazioni appaltanti di escludere le imprese che non rispettino gli impegni previsti nei protocolli di legalità e nei patti di integrità, ma autorizza anche le medesime amministrazioni aggiudicatrici a comminare, già negli atti indittivi, l’esclusione delle concorrenti che non sottoscrivano detti protocolli o patti&nbsp;“.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Tar Lazio, Roma, sez. II-<em>ter</em>, 16 ottobre 2013, n. 9274. Ma v. anche Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 20 febbraio 2014, n. 535; Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2014, n. 876; Cons. giust. amm. reg. sic., 8 maggio 2013, n. 456; Cons. St., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3999.&nbsp;</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Così Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 25 febbraio 2014, n. 568, che, peraltro, precisa che la formula (“mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli”) della norma citata va intesa anche nel senso di rendere essenziale la dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità ai fini dell’ammissione alla gara.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cons. St., sez. III, 28 febbraio 2014, n. 944.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Sul punto e, più in generale, per una severa critica alla tendenza a predisporre percorsi di privilegio per le imprese confiscate, si rimanda a Mazzamuto M., <em>L’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</em>, in <a href="http://www.giustamm.it"><em>www.giustamm.it</em></a> e in <a href="http://www.penalecontemporaneo.it"><em>www.penalecontemporaneo.it</em></a>, 2015.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Caringella &nbsp;F., <em>La normativa antimafia</em>, in De Nictolis R. (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, III, Milano, 2007, 89-90, pur nel contesto della previgente disciplina, sembra accedere ad una nozione ampia di documentazione antimafia, comprendendovi oltre alle comunicazioni e alle informative prefettizie, anche le autocertificazioni, le certificazioni camerali e i collegamenti telematici.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Per maggiore razionalità l’argomento delle fonti da cui trarre i tentativi di infiltrazione mafiosa verrà trattato nel commento al Capo IV.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Già Cons. St., sez. VI, 1 marzo 2001, n. 1148: “Le informative supplementari o atipiche sono fondate sull’accertamento di elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità mafiosa, non raggiungono la soglia di gravità prevista per l’informativa tipica”.<br />
Diversamente, di recente, Cons. St., sez. III, 11 luglio 2014, n. 3606: “la differenza tra l’informativa&nbsp;tipica e quella atipica non sta nella natura o nell’intensità degli elementi posti a base della valutazione prefettizia circa la permeabilità dell’impresa a condizionamenti mafiosi, bensì nella cogenza degli effetti scaturenti dall’una o dall’altra, giacché la prima vincola la stazione appaltante a interrompere il rapporto con l’impresa e la seconda lascia ad una valutazione discrezionale della stazione l’opportunità di mantenerlo.”.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Da ult., ad es., Cons. St., sez. V, 15 luglio 2014, n. 3704.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Ad es. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n.197; sez. V,&nbsp; 18 novembre 2011, n. 6076; sez. III, 4 agosto 2011, n. 4691.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> In ciò cogliendo un, pur articolato, suggerimento di Frattasi B., <em>Le informative tipiche&#8230;</em>, cit., 733.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Si consenta un rimando a Mazzamuto M., <em>Lo scettro alla prefettocrazia&#8230;</em>, cit, 620-1. V. anche Catone R., <em>La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un restyling?</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 2013, 899.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> V. Gambacurta S., <em>La documentazione antimafia: tipologia e contenuto</em>, in Cisterna A. e Altri (a cura di), <em>op. cit.</em>, 206: che il procedimento dell’informativa si concluda con un provvedimento interdittivo o liberatorio “non toglie tuttavia che il Prefetto”, ai sensi dell’art. 1-<em>septies </em>cit., “possa informare le amministrazioni interessate, azionando il potere di collaborazione istituzionale previsto da quest’ultima disposizione”; Scoca F. G., <em>op. cit</em>., parla di “presumibile eliminazione dell’interdittiva atipica”, mentre in nota afferma che “le disposizioni sulle informative atipiche siano ancora in vigore”; D’Angelo G., <em>La documentazione antimafia…</em>, cit., 258, pur dichiarandosi favorevole alla tesi abrogativa, non disconosce l’esistenza di “notevoli incertezze interpretative su un aspetto decisivo della documentazione antimafia”; Durante N., <em>Ambiti di discrezionalità amministrativa in materia di documentazione antimafia per le imprese</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a><em>,</em> 2013, sostiene la tesi della avvenuta “espunzione”; Macrillò B., <em>La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il “correttivo” al Code antimafia</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>,</em> 2014, sostiene che “l’eliminazione dell’istituto (…) non sembra più sostenibile”, pur auspicandone un’utilizzazione “più cauta del passato”.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> “Ritenuto peraltro che non possa condividersi la tesi secondo la quale l&#8217;espunzione dall&#8217;ordinamento della fattispecie di cui al citato art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252/1998 avrebbe determinato l&#8217;automatica espansione della fattispecie dell’informativa interdittiva, nel senso di ricomprendere nella seconda le ipotesi precedentemente riconducibili alla prima” (Tar Campania, Salerno, sez. I, 8 luglio 2013, n. 1496; Tar Veneto sez. I, 14 ottobre 2013, n. 1166; Tar Lazio, Roma, sez. IIter, 31 gennaio 2014, n. 1228); “Ritenuto, in linea generale, che per effetto dell’eliminazione della c.d. informativa atipica, indotta dall’entrata in vigore del D.lgs. 159/2011, non pare potersi profilare un’automatica traslazione, nella categoria delle informative interdittive, delle ipotesi precedentemente riconducibili all’eliminata tipologia“(Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. 13 febbraio 2014, n. 247; Tar Piemonte, Torino, sez. I, 21 marzo 2014, n. 495).</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Si è così ritenuto che “per effetto dell&#8217;articolo 9, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, dal 13 febbraio 2013 il d.P.R. 252/98 è stato abrogato, e, così, le informative atipiche hanno cessato di produrre ulteriori effetti: il ricorso è pertanto divenuto improcedibile nella parte in cui impugna l’informativa&nbsp;<em>de qua</em>” (Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 gennaio 2014, n. 191); o, diversamente, ma sempre sul presupposto dell’avvenuta abrogazione dell’informativa atipica,&nbsp; di rileva “che l’interdittiva atipica, fattispecie espunta dal settore dei contratti pubblici solo a partire dall’entrata in vigore del Codice della legislazione antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), è stata comunicata nella vigenza della legislazione pregressa” (Tar Campania, Napoli, sez. I, ord. 12febbraio 2014, n. 220).<br />
La giurisprudenza prevalente sembra tuttavia ritenere che la suddetta abrogazione non avrebbe rilievo per informative atipiche adottate prima dell’entrata in vigore del Codice, ossìa il 13 febbraio 2013 (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 456); nel senso che “al provvedimento interdittivo prefettizio debba applicarsi la normativa vigente al momento della sua adozione” (Cons. St., sez. VI, ord. 26 febbraio 2014, n. 840; o da ult., Tar Lazio, Roma, sez. III, 16 luglio 191o 3”etareto domanda di iscrizione) passi per il suddetto elenco, salco a ritornare hiedentiierdittiva 2014, n. 7634) o della sua “comunicazione” (Tar Campania, Napoli, sez. I, ord. 12 febbraio 2014, n. 220).<br />
O che comunque “tale sopravvenienza normativa è inapplicabile ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del generale principio di irretroattività cristallizzato dall’articolo 11, comma 1, delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale” (Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 287).</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Si tratta del parere reso sull’emandando regolamento relativo alla banca dati: Cons. St., sez. cons. atti. norm., 26 marzo 2014, n. 1023 (affare n. 419/2014).</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1135 (evocata da Macrillò B, <em>op. cit.),</em> così si esprime incidentalmente: “le informative atipiche (formalmente, ma forse non completamente espunte dall’ordinamento”.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> In diversi casi il contenzioso è, tra l’altro, passato attraverso la questione qualificatoria, tra tipica e atipica: ad es. Cons. giust. amm. reg. sic., 29 febbraio 2012 n. 227.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cons. St., sez.&nbsp; III, 7 giugno 2013,&nbsp;n. 3713. Sembra così dare per scontato il permanere della informative atipica in altre pronounce la stessa Sezione: 14 agosto 2014, n. 4263; 1 settembre 2014, n. 4447;</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> In questo senso condivisibilmente si è statuito come sia “maggiormente coerente con il dettato normativo assumere che il legislatore abbia inteso informare il settore normativo&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;al principio di tipicità, eliminandone le fattispecie (come quelle concernente l&#8217;informativa atipica) dai contorni applicativi più sfumati ed indefiniti” (Tar Salerno n. 1496/2013 cit.)</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Condivisibilmente Cantone R., <em>La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un r</em>estyling<em>?</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 2013, 891: “era una prassi che finiva per deresponsabilizzare gli organi periferici del Ministero dell’interno”, scaricando “sulle stazioni appaltanti le maggiori responsabilità”.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Non va dimenticato che, nel caso dell’informativa atipica, gli apprezzamenti della p.a. non si configuravano soltanto <em>ab externo</em>, per le ragioni di cui oggi all’art. 94 c.3, ma riguardavano anche gli stessi elementi offerti dalla prefettura, ciò che è invece stato sempre precluso per le informative tipiche.<br />
V. ad es. Cons. St., sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3491: nel caso dell’informativa tipica “non viene inviata all’amministrazione destinataria dell’informativa stessa una raccolta di elementi di fatto rimessi alla sua valutazione in vista dell’adozione di determinazioni di sua esclusiva competenza (come sarebbe stato nel caso di un’informativa atipica), ma ne seguono provvedimenti vincolati al giudizio circa il pericolo di infiltrazione maturato dal Prefetto”.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Così, anche di recente, si è statuito che l’informativa atipica “non costituisce una mera comunicazione di elementi potenzialmente significativi, ma produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; in tal senso è orientamento costante che nella logica di un suo ordinario sviluppo, l’azione amministrativa imporrebbe l’adozione della misura inibitoria, e solo in caso di scostamento dalla indicazione prefettizia, si richiede all’uopo una puntuale motivazione dell’Amministrazione appaltante a supporto di una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale” (Tar Campania, Napoli, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 493).<br />
A proposito dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla sufficienza o meno del richiamo&nbsp;<em>per relationem</em>&nbsp;all’informativa atipica, v. da ult. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 471.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Ad es. Cons. St. sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8928.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> <em>Linee Guida concernenti la comunicazione alla stazione appaltante degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726. Comunicato del 19 dicembre 2012</em>, pubblicato in GURI, 21 gennaio 2013, n. 17, specie ove si afferma che “l’evenienze dubbie, per le quali cioè non è possibile esprimere un giudizio prognostico sfavorevole, non potranno dare adito all’adozione di un‘informazione atipica. Piuttosto la sequenza corretta sarà quella di avviare una fase di approfondimento ulteriore che potrà confluire nell’adozione di un’informazione interdittiva”.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Sembrano invece asseverare tale delimitazione Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit</em>., 249.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Si pone il problema, tra comunicazione e informativa, ma con taglio interpretativo non condivisibile, Capuzza V., <em>Il ritardo prefettizio della comunicazione antimafia e la mancata legittimazione dell’amministrazione alla stipula del contratto o all’emanazione del provvedimento</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2014.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Già Tar Basilicata, 21 ottobre 1986, n. 201.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Ad es. Tar Sicilia, Catania, sez. I, 20 maggio 2003, n. 818: “requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa antimafia, etc) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti che vi partecipano, a nulla rilevando il rapporto di collaborazione economica tra le ditte raggruppate“. Ma v, anche <em>ex pluribus</em>, Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2218.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In giur. già Tar Lazio, Latina, 24 maggio 1999, n. 369: il GEIE ”è sicuramente una figura giuridica peculiare, ma tale peculiarità non preclude&nbsp; la sua assimilazione, sotto il profilo funzionale, alle associazioni di professionisti. (…) L’art. 10 d. lg. n. 240 del 1991 (..) precisa che si applicano al Geie le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere e lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche, stabilite per i raggruppamenti temporanei d’impresa e per i consorzi, nonché quelle in materia di legislazione antimafia” (ma v, anche Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 21 giugno 2002, n. 1685).</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> art. 2c.3bis d.P.R. 252/1998, già introdotto, medio tempore, dall’art. 24 c.24 della legge 15 luglio 2011 n. 111, modificato dall’art. 10 c.2 lett. a) della legge 26 aprile 2012 n. 44.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Cisterna A., <em>Certificazione antimafia</em>, cit., 14 aveva già osservato al riguardo che “l’assenza, in ambito UE e altrove, di protocolli di verifica analoghi alle informative antimafia rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato e di sottrarre a controllo le imprese che collochino fraudolentemente la propria sede legale all’estero (estero vestizione)”.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Così Catone R., <em>op. cit.</em>, 894.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Lettera introdotta dall&#8217;art. 36, comma 5-bis, lett. a),&nbsp;<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=59517">d.l. 18 ottobre 2012, n. 179</a>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=60743">l. 17 dicembre 2012, n. 221</a>.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> In giur. v. Cons. St., sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5340.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Ad es., Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11 giugno 2013, n. 1318.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Quando il d.P.R. n. 252/98 “afferma che la documentazione è utilizzabile solo per sei mesi dal rilascio, intende riferirsi ai soli casi di documentazioni negative, vale a dire che attestino che non risultano infiltrazioni della criminalità organizzata, e non già – come è nella specie – anche casi di documentazioni positive: queste conservano pertanto la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine.<br />
Del resto, se fosse fondata l’interpretazione assunta dalla sentenza appellata, sarebbe del tutto incoerente e superflua la disciplina dell’art. 10, comma 8, del medesimo d.P.R. n. 252 del 1998, secondo cui la prefettura, anche ad istanza dell’interessato, aggiorna l’esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa: se infatti un’informativa “positiva” dovesse esaurire l’efficacia con il mero trascorrere del termine semestrale, non vi sarebbe bisogno di alcun aggiornamento; di più, nessun aggiornamento potrebbe seriamente essere effettuato a causa della brevità di un tale termine. (Cons. st., sez. VI, 30 dicembre 2011 n. 7002; sez. V, 28 febbraio 2006, n. 851 e 12 giugno 2007, n.3126; di recente, Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2014, n. 874 e Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 293).</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Cimini S., <em>La nuova documentazione antimafia: le “informazioni” del prefetto</em>, in <em>Foro it</em>., 2002, III, 296. Ma v. anche Titomanlio R., <em>La certificazione antimafia</em>, in <em>Cons. st</em>., 1995, 793; Zgagliardich G., <em>Subappalto e leggi antimafia nei lavori pubblici</em>, Milano, 1996 o da ult. Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit.,</em> 207.</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> E’ ancora attuale Giacchetti S., <em>Certificazione. Diritto amministrativo</em>, in <em>Enc. Giur. Trecc</em>., Torino, 1990, 1, quando osserva che “ai fini concreti è –di regola- del tutto irrilevante qualificare un certo atto come attestazione, o come certificato o come certificazione“.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Ad es da ult. riguardo al DURC, v. Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> Leotta E., <em>I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti problematici</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a><em>,</em> 2010: “le informative antimafia sono atti amministrativi e, in quanto tali, vanno impugnate davanti al giudice amministrativo”.</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Ad es. Cons. St., sez. V, 31 luglio 2006, n. 4694.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Ad es., Cons. St. sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5894 o anche Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3707,</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Da ult. Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4677.<br />
Da non confondersi con le diverse fattispecie nelle quali, pur in presenza di assoluzione, siano comunque ricavabili fatti o indizi non smentiti che possono costituire il fondamento di una interdittiva (ad es. Cons. St., sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 466; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2011, n. 2352; Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2011, n. 405; Cons. giust. amm. reg. sic., n. 499/2013), né con quelle nelle quali le nuove pronunce giurisdizionali sopravvengono agli atti prefettizi, che rimangono dunque legittimi, in quanto “devono essere valutati unicamente alla luce dello stato di fatto e al quadro documentale esistente al momento della loro adozione” (da ult. Cons. St, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1730; v. anche Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3155).</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Cons. St. sez, III, 21 giugno 2012, n. 3664, che è errore di diritto se la prefettura ha ritenuto di potere estendere l’interdittiva, mentre è errore di fatto se non si è avveduta che non vi era stato in tal senso un pronunciamento del giudice.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> V. da ult Cons. St. sez. III, ord. 17 aprile 2014, n. 1986.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Tar Liguria, Genova, 25 marzo 1987 n. 146; v. anche Tar Lazio, Latina, 22 maggio 1989, n. 361.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Tar Sicilia, Palermo, 3 marzo 1986, n. 282.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Sull’autonoma impugnabilità Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 gennaio 2014, n. 85; sez. I, 25 marzo 2013, n. 323.<br />
Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3958, sembrava già prospettare un carattere generale dell’effetto interdittivo: “l’informativa antimafia resta provvedimento autonomamente lesivo, in quanto incidente sulla capacità contrattuale e sulla produttività dell’impresa destinataria, interessata alla relativa impugnazione anche indipendentemente dall’esito della gara stessa”.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> “Una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui detto gravame è stato promosso avverso l’atto presupposto (informativa interdittiva) (non lo aveva notificato alla prefettura ndr)– divenuto quindi inoppugnabile &#8211; l’impugnativa dell’atto consequenziale, censurato sostanzialmente per il solo vizio di invalidità derivata, non può che essere dichiarata inammissibile” (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 ottobre 2013, n. 1885); “Il ricorso è irricevibile (perché tardivo ndr), ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., quanto all’informativa interdittiva; inammissibile, quanto al provvedimento di revoca del contributo”, “essendo intervenuta un’informativa chiaramente interdittiva” (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 ottobre 2013, n. 1884; nonché 14 febbraio 2014, n. 452).</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Sulla non autonoma impugnabilità dell’atipica, a differenza degli altri atti prefettizi, Tar Campania, Napoli, sez. I, 3 luglio 2009, n. 3725.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> Appare eccessiva la preoccupazione di Capuzza V., <em>Nuovi tratti normativi del codice antimafia sull’informazione prefettiza</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2011, il quale ravviserebbe nella nuova formulazione dell’art. 94, c.3 un criticabile passaggio dal carattere discrezionale al carattere vincolato delle ipotesi tipizzate di “non” recesso (nel senso che la norma sembrerebbe configurare un “obbligo”, v. anche D’Angelo G., <em>Il recesso..</em>, cit., 1303).<br />
Il dato letterale è facilmente superabile dalla <em>ratio</em> della disciplina, sicché è presumibile che la giurisprudenza amministrativa, abituata peraltro alla cattiva formulazione delle leggi amministrative, manterrà fermo l’orientamento già maturato, sicché nulla dovrebbe impedire che, anche nel ricorrere dei suddetti presupposti, l’amministrazione decida egualmente di esercitare il recesso o la revoca. Così Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2014, n. 860, rimane fedele ai principi giurisprudenziali consolidati “anche nel rinnovato quadro normativo di riferimento (Codice delle leggi antimafia)”.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> Ad es., ad es Cons. St., sez. V, 27 giugno 2006, n. 4135.</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> Così ad es. Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 1690, a proposito del rapporto tra esclusione dalla gara e iscrizione nel casellario informatico, evidenzia che questo ultimo “pur non essendo meramente esecutivo, è comunque consequenziale in quanto ha la sua ragion d’essere nella pregressa adozione di un provvedimento di esclusione da una gara”.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> Da ult. Cons. St., sez. III, ord. 17 aprile 2014, n. 1986 sulla “<em>vexata quaestio</em> se l’invalidità della prima abbia efficacia viziante, come pare avere inteso l’Adunanza plenaria, o addirittura caducante del secondo”.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a>Da ult. Cons. St., n. 1986/2014 cit..<br />
Anche in materia di scioglimento degli enti locali, si attribuisce rilievo al solo interesse “morale”. Proprio per la sussistenza di tale interesse, si è così rigettata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in ragione della naturale estinzione degli organi elettivi controversi nel frattempo intervenuta (Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038).</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Cons. st. sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 396: “considerate le ragioni specificamente poste a base degli atti prefettizi, direttamente riguardanti l’onorabilità di titolari di cariche sociali e la cd “immagine sociale” della società, va considerato sussistente anche un suo interesse, per una pronuncia che accerti la sua sostanziale estraneità ai fatti che sono stati posti a base dei medesimi atti prefettizi.”; ma v. già Cons. St. sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3707 o ancora, ad es., Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011, n. 2401; sez. II, 26 maggio 2011, n. 8261; sez. I, 9 aprile 2009, n. 1885, Tar Lombardia, Milano, sez. I, 31 gennaio 2014, n. 360.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> Su “l’interesse morale a tutelare il buon nome della cessata ditta individuale”, v. Tar Lazio, Roma, sez. Iter, 11 luglio 2011, n. 6112; 19 aprile 2011 n. 3458; 10 dicembre 2013, n. 10650.</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 9 gennaio 2014, n. 43, che fa riferimento “alla protezione della più ampia situazione giuridica personale costituzionalmente rilevante, relativa alla dignità, onorabilità ed immagine della persona, nonché all’integrità della capacità giuridica di esercizio dell’impresa”</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Cons. st. sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 396, in un caso riguardante un’informativa “atipica”, ritenendo persistente l’interesse alla prosecuzione del giudizio, nonostante il venire meno degli atti applicativi, in ragione dell’interesse morale, sembra implicitamente rendere ammissibile l’impugnativa autonoma dell’atto prefettizio.<br />
In senso contrario tuttavia Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011, n. 2401, secondo il quale, il carattere meramente endoprocedimentale dell’atipica non renderebbe l’atto idoneo a ledere l’interesse morale, né sarebbe conducente il suddetto precedente del Consiglio di Stato, nel quale in origine erano stati impugnati congiuntamente anche gli atti applicativi che avevano fatti propri gli esiti dell’atipica.<br />
Di recente, senza invero far riferimento all’interesse “morale”, è pur sempre significativo che Travi A., in <em>Foro. it</em>., 2013, III, 12, affermi che “nei confronti di una informativa antimafia, ancorché atipica, sembra possibile ammettere un interesse a ricorrere anche direttamente”.</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[119]</a> V. Carpentieri P., <em>Le questioni di competenza</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>; 2010, Police A., <em>Competenza</em>, sub artt. 13-16, in <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2011, 167; Ramajoli M., <em>Giudice competente nel caso d’impugnazione di atti connessi</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2011, 731; Veltri G., <em>Il giudizio amministrativo dopo il secondo correttivo: lo spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>, 2012.</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[120]</a> Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, n. 45, cui aderisce Travi A., <em>op. ult. cit</em>..</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[121]</a> Si tratta di una giurisprudenza formatasi soprattutto con riferimento ad atti presupposti generali di competenza del Tar Lazio (ad&nbsp; es. Cons. St. sez. V, 14 aprile 2008, n. 1614) e che di lì a poco avrebbe avuto conferma, anche alla luce del nuovo codice, da Cons. St., Ad. Plen., ord. 16 novembre 2011, n. 20. Ma non mancavano casi nei quali l’atto presupposto non avesse carattere generale (ad es Cons. St., Sez. VI, 23 marzo 2010 n. 1690, dove addirittura era l’atto conseguente attratto ad avere portata generale).<br />
Non appare corretta la ricostruzione della pronuncia del Tar Calabria di Veltri G., <em>op. cit.</em>, per il quale il Tar avrebbe esteso il criterio della connessione dalla presupposizione avente ad oggetto un atto generale, anche a quello avente per oggetto “un atto individuale ad effetti circoscritti”, sia perché di siffatta estensione si aveva già contezza in giurisprudenza, sia perché invero il Tar non dice nulla in proposito, né era ancora intervenuta l’innovativa ricostruzione dell’Adunanza plenaria sugli effetti circoscritti dell’atto prefettizio.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[122]</a> Ad es Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4965.<br />
Riprenderà più esplicitamente questo argomento Tar Lazio, Roma, sez. Iter, ord. 3 maggio 2012, n. 4893, per evidenziare che anche una ricostruzione dell’atto prefettizio in termini di efficacia ultraregionale non è sufficiente a prospettare (come v. infra Tar Puglia) la competenza del Tar Lazio.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[123]</a> Sull’inderogabilità della competenza funzionale per ragioni di connessione, con mantenimento di giudizi separati, già Cons. St. Ad. plen., 14 settembre 1982, n. 15.<br />
Tale inderogabilità verrà confermata da Cons. St., Ad. plen., 25 giugno 2012, n. 23, con la differenza che, alla luce dell’art. 42 c. 4 cpa, si afferma adesso che i due giudizi non rimangono separati, ma la competenza funzionale attrae per connessione quella territoriale.</div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[124]</a> Riprenderà il punto in modo più motivato una delle ordinanze di prime cure, che si “ribelleranno” all’orientamento dell’Adunanza plenaria (v. infra). In particolare Tar Liguria, sez. II, ord. 27 marzo 2013 n. 532, per la quale la qualificazione codicistica in termini di competenza “funzionale” è soltanto il “frutto di un erroneo coordinamento normativo” e che a ritenere diversamente si incorrerebbe peraltro nella insussistenza dei presupposti che il Giudice delle leggi (ad es C. cost. n. 189/1992) ha imposto per configurare ipotesi (eccezionali) di competenza funzionale.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[125]</a> Tar Puglia, Bari, sez. I, ord. 24 novembre 2011, n. 1793.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[126]</a> Anche Scoca F. G., <em>op. cit</em>., ha in seguito sostenuto la tesi dell’efficacia ultraregionale dell’atto prefettizio, specie nel quadro del codice antimafia, e della competenza del Tar Lazio.<br />
L’A. non sembra tuttavia tenere conto del fatto che si tratta di organi periferici e della giurisprudenza consolidata in materia anche in caso di efficacia ultraregionale, peraltro già confermata da Cons. St., Ad. Plen, ord. 9 dicembre 2011n. 22,</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[127]</a> Già Cons. St., Ad. plen., ord. 24 settembre 2012, n. 33 e 19 novembre 2012, n. 34.</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[128]</a> Cons. St., Ad. Plen, ord. 9 dicembre 2011, n. 22.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[129]</a> Cons. St., Ad. Plen., ord. 4 febbraio 2013, n. 3.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[130]</a> Tar Campania, Napoli, sez. I, 30 dicembre 2005, n. 20719: “il provvedimento che conclude la fase di aggiornamento– a differenza delle informative antimafia&nbsp;che di regola sono funzionalmente connesse ad un procedimento di gara rispetto al quale costituiscono l’esito di un subprocedimento accessorio che funge da presupposto riguardo a determinazioni che assumerà la stazione appaltante rispetto alla posizione partecipativa dell’impresa sottoposta a verifica &#8211; assume carattere di piena autonomia e, quindi, ove negativo, anche di immediata lesività, quantomeno sotto il profilo dell’interesse morale dell’impresa alla propria immagine”.</div>
<div id="ftn131"><a href="#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[131]</a> Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 gennaio 2013, n. 63.</div>
<div id="ftn132"><a href="#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[132]</a> Correttamente Cons. St. sez. III, ord., 15 aprile 2013, n. 2068, che ha riformato la pronuncia del Tar Calabria, sottolinea, tra l’altro, che l’orientamento dell’Adunanza “non esclude in assoluto che l’informativa antimafia possa essere considerato provvedimento autonomamente impugnabile”.</div>
<div id="ftn133"><a href="#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[133]</a> Il Tar Calabria evoca un caso concreto nel quale, in sede cautelare, tre tribunali (Liguria, Lombardia e Lazio) ebbero a pronunciars in senso difforme sulla medesima informativa.<br />
Al riguardo significativo è anche Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2010, n. 3652, ove il già intervenuto, in altra statuizione irrevocabile, annullamento della informativa “madre” determina, proprio per evitare difformità di pronunce, un vincolo di giudicato nei confronti dell’informativa “figlia”.</div>
<div id="ftn134"><a href="#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[134]</a> Così discutibilmente Cons. St. n. 2068/2013 cit..</div>
<div id="ftn135"><a href="#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[135]</a> Cons. St., Ad. plen., ord. 4 febbraio 2013 n. 3 e n. 4.</div>
<div id="ftn136"><a href="#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[136]</a> Specie Cons. St., Ad. plen., ord. 20 novembre 2013 n. 29.</div>
<div id="ftn137"><a href="#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[137]</a> Tar Liguria, sez. III, ord. 29 luglio 2013, n. 3976.</div>
<div id="ftn138"><a href="#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[138]</a> Cons. St., sez. III, ord. 29 luglio 2013, n. 3976.</div>
<div id="ftn139"><a href="#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[139]</a> Cons. St., sez. III, ord. 17 aprile 2014, n. 1986.</div>
<div id="ftn140"><a href="#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[140]</a> Cass. Civ., SS.UU., 29 agosto 2008 n. 21928.&nbsp; Nella giur. amm. ad es. Cons. St., sez. V, 14 maggio 2010, n. 2959.</div>
<div id="ftn141"><a href="#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[141]</a> Cass. Civ., SS.UU., 27 gennaio 2014, n. 1530. Nel caso di specie, erano state emesse delle informative interdittive, già ritenute legittime dal g.a., e dunque non più oggetto di ulteriore possibile sindacato, ma l’amministrazione si era poi decisa alla risoluzione del rapporto, senza tenere conto che <em>medio tempore</em> era sopraggiunta una informative liberatoria. Spetta così al g.o. la giurisdizione sulla domanda con la quale l’impresa chiede la risoluzione dei rapporti contrattuali per fatto o colpa dell’amministrazione ed il risarcimento dei danni.</div>
<div id="ftn142"><a href="#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[142]</a> Cons. St., Ad. plen., ord. 31 luglio 2014 n. 17, nonché, di pari data, nn. 18-26.</div>
<div id="ftn143"><a href="#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[143]</a> Ad es.&nbsp; Tar Lazio, Roma, sez, Iter, ord. coll. 14 febbraio 2014, n.1822;&nbsp;Tar Sicilia, Catania, sez, IV, ord. coll. 4 febbraio 2014, n. 388; Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. coll. 10 gennaio 2014, n. 46; Tar Campania, Napoli, sez. I, ord. pres. 20 febbraio 2014. O anche in sede di appello cautelare, ad es., Cons. St., sez. III, ord. coll. 30 marzo 2012, n. 1875.<br />
Ed è tale l’importanza attribuita dalla giurisprudenza all’adempimento dell’ordine di produzione documentale da incidere a volte sulla stessa definizione del giudizio: si è così annullata, alla stregua art.116, c. 2, c.p.c. (comportamento processuale delle parti), l’interdittiva impugnata in quanto la prefettura non aveva provveduto alla produzione documentale (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2013, n. 2835; Cons. St. sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 286); ovvero, in presenza di una produzione parziale, giustificata da ragioni di segreto istruttorio, si è ritenuto di sospendere il processo in attesa che gli atti divengano ostensibili (Tar Sicilia, Catania, sez. II, ord. coll. 13 febbraio 2014, n. 478).</div>
<div id="ftn144"><a href="#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[144]</a> Ad es., “l’effetto interdittivo tipico paralizza, pregiudicandola irrimediabilmente, l’attività imprenditoriale della società appellante;” (Cons. St. sez. III, ord. 24 maggio 2013, n. 1923); v. anche Cons. giust. amm. reg. sic. ord. 17 gennaio 2014, n. 40; Tar Lazio, Roma, sez. III, ord. 21 febbraio 2014, n. 869; Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. 13 febbraio 2014, n. 247.<br />
Non convince che si neghi il periculum, in ragione della parallela presentazione di un istanza di riesame all’autorità prefettizia da parte del ricorrente (Cds III ord. N. 02030/2013).</div>
<div id="ftn145"><a href="#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[145]</a> Ad es. Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 10 gennaio 2014, n. 20, Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. 28 febbraio 2014, n. 201; Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. n. 16 gennaio 2014, n. 77.</div>
<div id="ftn146"><a href="#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[146]</a> Ad es Cons. St., sez. III, ord. 13 settembre 2013, n. 3623.</div>
<div id="ftn147"><a href="#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[147]</a> “Rilevato che il sig. X, padre dell’appellante, è stato di recente assolto «perché il fatto non sussiste» nel giudizio penale per usura che era stato causa rilevante dell’interdittiva antimafia&nbsp;a seguito della quale la Regione Puglia ha disposto la revoca del contributo concesso all’interessata.<br />
Ritenuto di dover sospendere il disposto recupero della somma concessa all’appellante nelle more di un complessivo riesame della questione da parte delle amministrazioni intimate.” (Cons. St. sez. III, ord. 24 maggio 2013, n.1931)</div>
<div id="ftn148"><a href="#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[148]</a> In tal senso, Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit</em>., 159, hanno osservato come “nel tempo si è registrato un orientamento, soprattutto dei Giudici di prime cure, volto a sindacare attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, in maniera sempre più prenetante e con esiti non di rado demolitori, i provvedimenti prefettizi”.</div>
<div id="ftn149"><a href="#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[149]</a> Ad es., Cons. St., sez. VI, 12 dicembre2011, n. 6493.</div>
<div id="ftn150"><a href="#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[150]</a> Così, ad es., nel caso di un fatto che, prima dell’emissione dell’informativa, era stato già smentito in sede penale, Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4677.</div>
<div id="ftn151"><a href="#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[151]</a> Ad es. Cons. St., sez. III, 23 febbraio 2012, n. 1068.</div>
<div id="ftn152"><a href="#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[152]</a> Ad es da ult. Tar Campania, Napoli, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 295.</div>
<div id="ftn153"><a href="#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[153]</a> Ad es. Cons. St,, sez. III, 23 maggio 2013, n. 2798.</div>
<div id="ftn154"><a href="#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[154]</a> Ad es., anche con riferimento al codice antimafia, Tar Campania, sez. I, 4 dicembre 2013, n. 5548; da ult. v. Tar Campania, Salerno, sez. I, 4 marzo 2014, n. 515.</div>
<div id="ftn155"><a href="#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[155]</a> Ad es., secondo l’orientamento prevalente, Cons. st., sez. VI, 30 dicembre 2011 n. 7002.</div>
<div id="ftn156"><a href="#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[156]</a> Così ad es. Cons. St. sez. III, 1 febbraio 2012, n. 507: a seguito di annullamento dell’atto prefettizio e e di conseguente caducazione degli atti applicativi, essendo però stato ormai eseguito il contratto, “l’interesse sostanziale della parte ricorrente in primo grado potrà essere soddisfatto mediante la proposizione dell’azione risarcitoria”.</div>
<div id="ftn157"><a href="#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[157]</a> Cons. giust. amm. reg. sic., 7 dicembre 2012, n. 1107.</div>
<div id="ftn158"><a href="#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[158]</a> Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491.</div>
<div id="ftn159"><a href="#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[159]</a> Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 20 febbraio 2014, n. 535: “la predetta clausola contrattuale si pone come elemento causale determinante la risoluzione, quindi, come causa del pregiudizio lamentato, tale da interrompere il nesso di causalità tra adozione e comunicazione dell’informativa da un lato e risoluzione del contratto dall’altro”. V anche Cons. St. sez.&nbsp; III, 12 settembre 2013, n. 4511, che però sembra attribuire alla clausola de qua valore di esimente sotto il profilo della colpa: “tale circostanza, nella prospettiva della verifica di sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria, compreso quello soggettivo, non è imputabile alle Amministrazioni statali”.</div>
<div id="ftn160"><a href="#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[160]</a> Cons. giust. amm. reg. sic., n. 1107/2012 cit.; Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 280; Tar Palermo n. 535/2014 cit..<br />
Non appare condivisibile un’isolata pronuncia che in modo troppo aprioristico ritiene non possa sussistere la colpa e dunque la responsabilità della prefettura, poiché “vanno considerate la difficoltà e la complessità delle questioni da affrontare nell&#8217;esercizio della funzione amministrativa di merito, che nella specie implica accertamenti e verifiche delicate e complesse di una realtà sfuggente” (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 febbraio 2014, n. 1055).</div>
<div id="ftn161"><a href="#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[161]</a> Corte Giust. CE, sez. III, 30 settembre 2010, C314/2009; Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2013, n. 240.</div>
<div id="ftn162"><a href="#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[162]</a> Tar Napoli n. 1055/2014 cit..</div>
<div id="ftn163"><a href="#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[163]</a> V. ad es. Tar Palermo n. 535/2014 cit…</div>
<div id="ftn164"><a href="#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[164]</a> Cons.St., sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6626.</div>
<div id="ftn165"><a href="#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[165]</a> Sull’argomento in generale v. Frattasi B., Gambacurta S., <em>La nuova disciplina della documentazione antimafia</em>, in Cisterna A. e Altri (a cura di), <em>Codice antimafia</em>, Santarcangelo, 2013, 311 ss</div>
<div id="ftn166"><a href="#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[166]</a> Cantone R., <em>La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un r</em>estyling<em>?</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 2013, 892.</div>
<div id="ftn167"><a href="#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[167]</a> Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit., </em>318.</div>
<div id="ftn168"><a href="#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[168]</a> Garante per la protezione dei dati personali, parere 30 gennaio 2014, n. 39, ove esplicitamente si afferma che “il parere è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene conto degli approfondimenti (…) nel corso di più riunioni e contatti informali” e che le indicazioni del Garante “sono state sostanzialmente recepite nell’articolato”.<br />
Si precisa che le osservazioni del Garante avrebbero riguardato in particolare “le finalità del trattamento dei dati (art. 3), la specificazione delle banche dati oggetto di collegamento (art. 6), una maggiore selettività degli accessi alla banca dati (artt. 3 e 15), l&#8217;obbligo di cancellazione dei dati alla scadenza del termine di conservazione (art. 5), la previsione espressa del conforme parere del Garante sulle convenzioni destinate a disciplinare i collegamenti con alcuni sistemi informativi (art. 12, comma 2,), l&#8217;aggiornamento della banca dati a cura dell&#8217;impresa (art. 28). Le indicazioni rese sono state sostanzialmente recepite nell&#8217;articolato”.</div>
<div id="ftn169"><a href="#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[169]</a> V. Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.</div>
<div id="ftn170"><a href="#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[170]</a> Cons. St., sez. III, ord. 17 aprile 2014, n. 1986.</div>
<div id="ftn171"><a href="#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[171]</a> Cons. St., Ad. plen., ord. 31 luglio 2014 n. 17.</div>
<div id="ftn172"><a href="#_ftnref172" name="_ftn172" title="">[172]</a> Frattasi B., Gambacurta S., <em>op. cit.</em>, 275 ss.</div>
<div id="ftn173"><a href="#_ftnref173" name="_ftn173" title="">[173]</a> Cass. civ., SS. UU., ord. 14 marzo 2011, n. 5925. Su tale pronuncia v. D’Angelo G., <em>Per un diritto amministrativo dell’antimafia: considerazioni sul d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159</em>, in <a href="http://www.giustamm.it"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2012.</div>
<div id="ftn174"><a href="#_ftnref174" name="_ftn174" title="">[174]</a> La lacuna è stata chiaramente avvertita e si è prospettata una interpretazione sistematica volta a comprendere anche i concessionari di servizi, argomentando dal rilievo dato dal legislatore alla necessità di garantire i servizi pubblici: R. Cantone, B. Coccagna, <em>I poteri del Presidente dell’ANAC nel d.l. n. 90</em>, in R. Cantone, F. Merloni, <em>La nuova autorità nazionale anticorruzione</em>, Torino, 2015, p. 119.<br />
L’argomento usato non è però decisivo, poiché il conferimento di un servizio pubblico non avviene necessariamente tramite concessione, ma può avvenire anche tramite appalto, a seconda che, secondo note distinzioni del diritto UE, la gestione del servizio incontri l’alea della domanda o invece si traduca in prestazione pagata dall’amministrazione (ad es. illuminazione pubblica).</div>
<div id="ftn175"><a href="#_ftnref175" name="_ftn175" title="">[175]</a> Dubbi di costituzionalità sono rappresentati anche da F. Sgubbi, T. Guerini,<em> L’art. 32 del decreto lgge 24 giugno 2014, n. 90, un primo commento</em>, in <a href="http://www.penalecontemporaneo.it"><em>www.penalecontemporaneo.it</em></a>, 2014; R. Mangani, <em>Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90</em>, in <a href="http://www.giustamm.it"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2014.</div>
<div id="ftn176"><a href="#_ftnref176" name="_ftn176" title="">[176]</a> Non sono certo sufficienti a superare questo appariscente dato letterale, al fine favorire il criterio generale della sede della stazione appaltante, ragioni di semplificazione o non aggravamento rappresentate da R. Cantone, B. Coccagna, <em>op. cit.</em>, 121, poiché l’ordine delle competenze stabilito dalla legge è inderogabile.</div>
<div id="ftn177"><a href="#_ftnref177" name="_ftn177" title="">[177]</a> V. al riguardo, applicando il criterio della lex posterior, dando prevalenza al codice antimafia, ANAC, Determinazione 2 settembre 2014, n. 2.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn178"><a href="#_ftnref178" name="_ftn178" title="">[178]</a> E’ significativo quanto evidenziato da Scoca F. G., <em>op. cit</em>., il quale, ritenendo improbabile, nella “attuale congiuntura, in cui il contrasto alla criminalità organizzata (…) è da considerare prevalente su altri interessi pubblici”, che le questioni di costituzionalità prospettate possano trovare accoglimento, osserva che “diventa compito ineludibile del legislatore di raffinare ulteriormente la disciplina della documentazione prefettizia”.</div>
<div id="ftn179"><a href="#_ftnref179" name="_ftn179" title="">[179]</a> Così, Scoca F. G., <em>op. cit</em>., anche in nota.</div>
<div id="ftn180"><a href="#_ftnref180" name="_ftn180" title="">[180]</a> Altro sarebbe il problema, già vagliato dalla giurisprudenza, se tali indizi non siano connessi con l’attività imprenditoriale, ma a quel punto verrebbe meno lo stesso tentativo di infiltrazione.<br />
Si è ad es. ritenuto che “nelle ipotesi in cui la misura interdittiva tragga sostegno dalla frequentazione di soggetti malavitosi, laddove non emerga una specifica, significativa e pregnante finalizzazione di tali contatti al condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale, detti accadimenti devono essere valorizzati da ulteriori elementi indiziari, quali il carattere plurimo e stabile di dette frequentazioni e, soprattutto, la loro connessione con le vicende dell’impresa (Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2013, n. 96; v. anche ord. n. 1923/2013&nbsp;)</div>
<div id="ftn181"><a href="#_ftnref181" name="_ftn181" title="">[181]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>., il quale, con riguardo alla destinazione degli utili, evoca l’accertamento delle eventuali violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 91, c.6, CAM) e, con riguardo ai modi scelta dei dipendenti e dei fornitori, evoca gli accessi ai cantieri (art. 93).</div>
<div id="ftn182"><a href="#_ftnref182" name="_ftn182" title="">[182]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>.</div>
<div id="ftn183"><a href="#_ftnref183" name="_ftn183" title="">[183]</a> Così da ult. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. 12 febbraio 2014, n. 148. O anche, ex multis, Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 287.</div>
<div id="ftn184"><a href="#_ftnref184" name="_ftn184" title="">[184]</a> Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 febbraio 2014, n. 858.</div>
<div id="ftn185"><a href="#_ftnref185" name="_ftn185" title="">[185]</a> Frattasi B., <em>Le informative tipiche&#8230;</em>, cit., 738, ritiene invece che “la salvaguardia della funzione essenziale delle informazioni prefettizie non risulti propriamente compatibile con la possibile instaurazione di un contraddittorio con la parte interessata”.</div>
<div id="ftn186"><a href="#_ftnref186" name="_ftn186" title="">[186]</a> Ad es. Cons. St., sez. III, 27 marzo 2012, n. 1788.<br />
Minoritario è ormai l’orientamento di segno contrario di cui si ha ancora qualche traccia recente: “l’accesso deve intendersi limitato alla sola informativa antimafia e non agli atti istruttori che l’hanno preceduta; tali atti, infatti, non espressamente richiesti, non sono, comunque, liberamente ostensibili, potendo operare rispetto ad essi il segreto istruttorio” (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 1098).</div>
<div id="ftn187"><a href="#_ftnref187" name="_ftn187" title="">[187]</a> Non a caso accessibilità e acquisizioni processuali vengono anche messi in relazione. Così Cons. St., n. 1788/2012 cit., nel riconoscere il diritto d’accesso, osserva che “del resto il giudice amministrativo viene chiamato frequentemente a vagliare, sotto il profilo della legittimità tali provvedimenti prefettizi, spesso spingendosi anche a conoscere le relazioni di pubblica sicurezza sottostanti, valutando l’iter motivazionale dei provvedimenti nell’apprezzare i comportamenti dell&#8217;imprenditore come veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici”.</div>
<div id="ftn188"><a href="#_ftnref188" name="_ftn188" title="">[188]</a> V. Cons. giust. amm. reg. sic., 5 gennaio 2011, n. 9; o di recente Tar Sicilia, Catania, sez. IV, ord. coll. 16 gennaio 2014, n. 51.</div>
<div id="ftn189"><a href="#_ftnref189" name="_ftn189" title="">[189]</a> <em>Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata</em> (DM 10 giugno 2013), 92, in <em>www.penalecontemporaneo.it</em>.<br />
A favore quanto meno dell’applicazione della disciplina generale del procedimento, se non di garanzie simili a quelle del processo penale, Scoca F. G., <em>op. cit</em>..</div>
<div id="ftn190"><a href="#_ftnref190" name="_ftn190" title="">[190]</a> <em>Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrato e confiscati alla criminalità organizzata</em>, 9 aprile 2014, cui è seguita l’approvazione (22 ottobre 2014) di un allegato contenente <em>Proposte di modifica e revisione organica del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</em>.</div>
<div id="ftn191"><a href="#_ftnref191" name="_ftn191" title="">[191]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>..</div>
<div id="ftn192"><a href="#_ftnref192" name="_ftn192" title="">[192]</a> Non è certo frequente che le prefetture valorizzino l’adozione di misure salvifiche successive. Tuttavia, v. ad es il caso di Tar Calabria, Reggio Calabria, 6 marzo 2014, n. 150, ove la prefettura si è rideterminata in senso liberatorio in ragione della dismissione delle quote di partecipazione alle imprese controindicate.</div>
<div id="ftn193"><a href="#_ftnref193" name="_ftn193" title="">[193]</a> V. Cons. St.. sez. VI, 20 maggio 2011 n. 2996; Cons. St. sez. III, 18 aprile 2011, n. 2352.</div>
<div id="ftn194"><a href="#_ftnref194" name="_ftn194" title="">[194]</a> Cons. St., sez. III, 7 marzo 2013, n. 1386.</div>
<div id="ftn195"><a href="#_ftnref195" name="_ftn195" title="">[195]</a> Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2013, n. 96: “in ogni caso di estromissione dalla società dell’amministratore sulla cui persona si incentra il giudizio di permeabilità mafiosa e di nomina di un nuovo amministratore a tutela di interessi generali (come nel caso della irrogazione della misura cautelare del sequestro dei beni aziendali e di nomina di un amministratore giudiziario, ovvero nel caso, ricorrente nella fattispecie, di fallimento del socio-amministratore e di nomina del nuovo amministratore da parte della curatela fallimentare), quella nomina non può di per sé azzerare la situazione di possibile condizionamento ed i pericoli di infiltrazioni malavitose, depurando così ex tunc la gestione aziendale e gli amministratori da quei condizionamenti (Cons. St., III, 5 gennaio 2012, n. 12), in quanto l’estraneità della nuova gestione dell’impresa da eventuali interferenze mafiose non vale certo ad elidere la presunzione – iuris et de iure – che l’illecita infiltrazione mafiosa possa aver influito con effetto inquinante sull’ésito di procedure di gara, quale quella a conclusione della quale è nato nel caso all’esame il vincolo della cui risoluzione pure qui si discute, attivate sotto la precedente gestione dell’impresa, colpita dalla misura preventiva amministrativa di cui si tratta”. V. anche Cons. St., sez. III, ord. 27 luglio 2012, n. 2943, e 5 luglio 2013 n. 2557.<br />
Cons St., sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2776 non ha ritenuto neanche decisivo, ai fini dei presupposti dell’informativa, quanto evidenziato dal giudice penale e cioè che con l’amministrazione giudiziaria si crea “uno iato o diaframma tra provenienza illecita e gestione ordinaria, al fine di impedire il protrarsi di ogni influenza o inquinamento illecito nella fase dell’amministrazione” (Cass. pen. 17 aprile 2009, n. 30956).<br />
In senso contrario v. però da ult. Tar Calabria, Catanzaro, ord. 27 gennaio 2014, n. 62: “Considerato che appare suscettibile di favorevole apprezzamento la censura di cui al ricorso per motivi aggiunti, con la quale viene dedotto che, allo stato, non esistono pericoli di infiltrazione, essendovi stata nomina di amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria”.</div>
<div id="ftn196"><a href="#_ftnref196" name="_ftn196" title="">[196]</a> Merita di essere segnalata una ormai risalente pronuncia di Tar Sicilia, Palermo,sez. I, 12 ottobre 2000, n. 1792 , che, in relazione all’identica disposizione dell’art. 1 c.2 lett. b) d.P.R. n. 252/1998, attribuisce rilievo o meno sanante alla nomina della amministratore giudiziario, a seconda che la procedura si gara sia iniziata successivamente o antecedentemente. Nel primo caso: “Ove tale momento risalga ad epoca successiva al sequestro dei beni e alla nomina dell&#8217;amministratore, non v&#8217;è dubbio che quest&#8217;ultimo possa, con le debite autorizzazioni del giudice delegato e del Tribunale, partecipare alla gara o alla trattativa, nel quadro della funzione dinamica che la legge (art. 2 sexies, L. 575/1965, cit.) assegna all&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione giudiziaria dell&#8217;impresa, al fine di consentire alla stessa di incrementare la propria redditività e quindi, in definitiva, di rimanere sul mercato. In tal caso, ove risulti aggiudicatario, l&#8217;amministratore giudiziario ben può addivenire alla stipulazione del contratto con la P.A. senza necessità di acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi dell&#8217;art.1, comma 2, del D.P.R. n.252/1998, non ricorrendo nei suoi confronti la condizione ostativa di cui agli artt. 4, comma 6, D.L.vo n.490/1994 e 10, comma 2, D.P.R. n.252/1998, ed essendo d&#8217;altro lato la trasparenza nella gestione del cantiere e dei rapporti con la stazione appaltante di per sé garantita dalla veste di pubblico ufficiale del legale rappresentante dell&#8217;impresa e dalla vigilanza esercitata dall&#8217;autorità giudiziaria.”</div>
<div id="ftn197"><a href="#_ftnref197" name="_ftn197" title="">[197]</a> Non si può qui dar conto delle figure cui la giurisprudenza ha attribuito valenza dissociativa, ma da ult., v., ad es., Tar Lazio, Roma, sez. IIIbis, 14 marzo 2014, n. 2867 e Tar Piemonte, Torino, sez. I, 4 aprile 2014, n. 588.</div>
<div id="ftn198"><a href="#_ftnref198" name="_ftn198" title="">[198]</a> Con riferimento all’art. 10 d.P.R. n. 252/1998, Cons St,, n. 2776/2011 cit.: “statuendosi con ciò che proprio l’adozione di una misura cautelare (e perciò di un sequestro preventivo) in un procedimento relativo al delitto di cui all’art. 416-<em>bis</em>&nbsp;(compreso fra quelli indicati nell’art. 51, comma 3-<em>bis,</em>&nbsp;c.p.p.) è ragione sufficiente per desumere il tentativo di infiltrazioni mafiose legittimante l’emanazione della relativa informativa prefettizia”.</div>
<div id="ftn199"><a href="#_ftnref199" name="_ftn199" title="">[199]</a> Si ricorda che essendo l’accreditamento qualificato come concessione si rientra nell’ambito di applicazione della documentazione antimafia Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 febbraio 2010, n. 876; v. anche Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6439, e&nbsp; 14 marzo 2014, n. 1290.</div>
<div id="ftn200"><a href="#_ftnref200" name="_ftn200" title="">[200]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>..</div>
<div id="ftn201"><a href="#_ftnref201" name="_ftn201" title="">[201]</a> Galasso A., Mormile L., <em>Ancora sul trust antimafia. Riflessioni a margine di una pronuncia del Consiglio di Stato</em>, in <em>Trusts e attività fiduciarie</em>, 2014, 127 ss.<br />
Sull’argomento v. anche Puggioni S. D., <em>Trust “anti-mafia”. Uno strumento per la salvezza del patrimonio imprenditoriale</em>, <em>ivi</em>, 2011, 109-114; Marchese A., <em>Brevi note in tema di trust (anti)mafia, ovvero: la segregazione dei beni in frode alla legge</em>, in <em>www.comparazionedirittocivile.it</em>.</div>
<div id="ftn202"><a href="#_ftnref202" name="_ftn202" title="">[202]</a> Nella dottrina penalistica, sempre in tale direzione, v. Visconti C., <em>Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese</em>, in <em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2014, 706 ss.</div>
<div id="ftn203"><a href="#_ftnref203" name="_ftn203" title="">[203]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>.</div>
<div id="ftn204"><a href="#_ftnref204" name="_ftn204" title="">[204]</a> Sulla alternativa generale tra dualismo giurisdizionale e giurisdizione unica o tra diritto amministrativo e diritto civile, si consenta un rimando Mazzamuto M., <em>Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice”</em>, Napoli, 2008, nonché Id., <em>I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto per rapporto al diritto civile</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, p. 463</div>
<div id="ftn205"><a href="#_ftnref205" name="_ftn205" title="">[205]</a> Così ad es D’Angelo G., <em>Per un diritto amministrativo dell’antimafia</em>, cit., 8: “L’attribuzione della giurisdizione al giudice civile, di contro, potrebbe essere considerata come un riflesso del fatto che i provvedimenti del Prefetto coinvolgono i diritti della persona e di libertà di impresa, a nulla rilevando il loro carattere autoritativo”.</div>
<div id="ftn206"><a href="#_ftnref206" name="_ftn206" title="">[206]</a> Scoca F. G., <em>op. cit</em>.</div>
<div id="ftn207"><a href="#_ftnref207" name="_ftn207" title="">[207]</a> Cons. St., sez. V, 22 giugno 2004, n. 4361 (e la giur. ivi richiamata).<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn208"><a href="#_ftnref208" name="_ftn208" title="">[208]</a> Per una disamina critica di altri profili della proposta di riforma, si rimanda a Mazzamuto M.,<em> L’agenzia nazionale</em>.., cit..</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-documentazione-amministrativa-antimafia/">Profili di documentazione amministrativa antimafia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/">Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</a></p>
<p>Marco Macchia * &#160; Sommario: 1. Il problema: le spese di funzionamento della centrale unica di committenza. – 2. Il regime legislativo in tema di transaction fee. – 3. Le peculiari caratteristiche del contributo per le spese del soggetto aggregatore. – 4. Gli strumenti di tutela. – 5. Conclusione. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/">Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/">Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</a></p>
<p>Marco Macchia *<br />
&nbsp;<br />
Sommario: 1. Il problema: le spese di funzionamento della centrale unica di committenza. – 2. Il regime legislativo in tema di <em>transaction fee</em>. – 3. Le peculiari caratteristiche del contributo per le spese del soggetto aggregatore. – 4. Gli strumenti di tutela. – 5. Conclusione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>1. Il problema: le spese di funzionamento della centrale unica di committenza </em><br />
È legittimo un bando di gara nella parte in cui dispone che le spese di funzionamento della centrale unica di committenza, a livello regionale o locale, siano a carico dell’aggiudicatario? Può trasferirsi sul contraente con la pubblica amministrazione l’onere di sostenere economicamente, generalmente nella misura dell’un per cento dell’importo posto a base di gara, l’adempimento di una funzione di interesse pubblico?<br />
Porre da parte della centrale di committenza<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> le spese di gestione della procedura di evidenza pubblica a carico dell’aggiudicatario – benché sia una pratica amministrativa che trova recentemente qualche riscontro nel mercato dei contratti pubblici – deve ritenersi una condotta che solleva più di criticità e che può essere oggetto di diverse interpretazioni.<br />
La richiesta di pagamento di un corrispettivo all’aggiudicatario, sotto forma di spese di funzionamento, quale rimborso forfettario delle attività connesse alla conduzione della procedura di gara, non sembra essere un’opzione riconosciuta attualmente dalle norme vigenti, fatta eccezione per alcune ipotesi espressamente previste.<br />
Se lo si configura come un contributo a quota percentuale, dovuto a fronte di un’attività compiuta dall’ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, ad esso va attribuita la natura di tributo (o meglio di tassa, nel senso di prestazione patrimoniale imposta). La tassa, infatti, analogamente ad un prezzo, è un corrispettivo a fronte di un’attività amministrativa<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Ne segue che rientra nel campo di applicazione dell’art. 23 della Cost. con conseguente assoggettamento alla riserva relativa di legge ivi prevista.<br />
In assenza di espressa previsione di legge, perciò, nessuna amministrazione è legittimata a richiedere contributi agli operatori economici (o, tantomeno, agli aggiudicatari) per prestazioni riconducibili all’esercizio delle proprie funzioni. Manca, nel caso di specie, una previsione di legge che consenta la riscossione di una siffatta contribuzione, con la conseguenza che la stazione appaltante non appare abilitata ad imporla all’atto della definizione del bando di gara.<br />
Non si condivide, di converso, un recente arresto del Consiglio di Stato<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> di tenore opposto, mirante ad escludere la c.d. <em>transaction fee</em> dal novero delle imposizioni patrimoniali <em>ex</em> art. 23 Cost. In quest’ultima sentenza si evidenzia che «gli strumenti delle aste elettroniche e delle gare telematiche sono funzionali a garantire maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche una più ampia partecipazione e, dunque, una maggiore dinamicità del mercato, poiché nelle gare tradizionali le imprese concorrenti, spazialmente distanti rispetto alla sede di svolgimento della gara, sono, di regola, esposte a costi maggiori rispetto al carico dei costi gravanti sulle imprese viciniori». Da ciò discende che le modalità centralizzate di gara – come quella di cui si discute – risultano essere «primariamente, a beneficio delle stesse imprese partecipanti, con conseguente presenza di un’accentuata componente di corrispettività nella commissione di transazione posta a carico dell’impresa aggiudicataria».<br />
All’opposto si ritiene che la promozione della centralizzazione degli acquisti rappresenti una misura di riduzione dei costi e risparmio di spesa per le amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane, sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all’aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza). Di qui la considerazione che il relativo funzionamento non possa determinare un aggravio di costi per gli operatori.<br />
Ne è conferma la previsione legislativa di un meccanismo obbligatorio di finanziamento tramite la contribuzione ad un fondo che serve a finanziare l’attività dei soggetti aggregatori, cui sono obbligate a ricorrere le amministrazioni. Va rammentato, infatti, che «il d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni in legge n. 89/2014, ha previsto all’art. 9, comma 9, che al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il <em>Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi</em> destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
L’istituzione di esso, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, conferma che le spese di centralizzazione degli acquisti sono connesse al funzionamento della pubblica amministrazione e come tali non traslabili sull’aggiudicatario, salvo casi espressamente previsti dalla legge.<br />
In questo modo, il legislatore ha programmato le risorse necessarie per far funzionare la macchina amministrativa, altrimenti tali compiti «sarebbero stati privi di effettività»<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Tramite il fondo si assicura la realizzazione degli interventi di aggregazione degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti interessati, con l’obiettivo di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. Il regime legislativo in tema di </em>transaction fee<br />
Le attuali disposizioni normative che contemplano l’ipotesi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una <em>transaction fee</em> a titolo di rimborso non sembrano applicabili alla fattispecie delle centrali di committenza a livello regionale o locale.<br />
L’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 453, prevede che «Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Tale previsione normativa di rango primario – che dimostra di per sé la necessità di una previsione di legge per abilitare alla riscossione di un tale contributo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> – trova applicazione unicamente riguardo alle convenzioni quadro e agli accordi quadro stipulati da Consip, nonché alle gare su delega bandite da Consip, e non può essere ampliata estensivamente alla complessa galassia delle centrali di committenza, come emerge pure dalla lettura della previsione attuativa di secondo livello<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Non sembra esservi spazio per forme locali di centralizzazione. Il comma 455 dell’art. 1 l. n. 296 del 2006 attribuisce alle Regioni la potestà di costituire centrali di acquisto – che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 163 del 2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio – a dichiarati fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e nel contesto di una legge finanziaria, la quale espressamente vieta che dal ricorso al mercato elettronico di acquisti possano derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per queste realtà organizzative non vale il menzionato comma 453 dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006.<br />
Oltre a ciò – come affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione – «non può omettersi di considerare l’inversione di tendenza operata dal legislatore nella materia <em>de qua</em>. La disposizione di cui all’art. 9, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui “il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (<em>Application Service Provider</em>) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto”, costituisce, infatti, espressione di una chiara volontà di non porre a carico degli operatori del mercato i costi connessi alla centralizzazione/aggregazione degli acquisti. La norma, peraltro, sembra avere una portata di abrogazione implicita del sopra richiamato art. 11, comma 3 del d.l. n. 98/2011»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Né viene in rilievo, nel caso di specie, l’art. 84, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, laddove recita: «Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante». Tale previsione opera, infatti, quale criterio di riferimento solamente per i compensi della commissione di gara nell’ambito delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove il concorrente presenta un proprio progetto corredato da una offerta tecnica ed economica. È il criterio di aggiudicazione (quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) che – a differenza del criterio del prezzo più basso praticato su un quadro economico predeterminato e approvato dall’amministrazione – giustifica la necessità di porre a carico dell’offerente la formulazione, redazione e compilazione del progetto/offerta, ovvero del quadro economico progettuale da sottoporre all’esame dell’organo di valutazione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>3. Le peculiari caratteristiche del contributo per le spese del soggetto aggregatore </em><br />
Il pagamento di un corrispettivo per le spese di funzionamento di una piattaforma elettronica o di un corrispettivo per l’aggiudicazione di una convenzione quadro involge la gestione dell’intera procedura. Non vi sarebbe, insomma, una diretta ed esclusiva relazione tra spese connesse alla stipula del contratto e pagamento del relativo corrispettivo da parte dell’aggiudicatario tale da giustificare l’applicazione dell’art. 16-<em>bis</em> del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui «<em>le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’amministrazione dello Stato</em>».<br />
Per questa ragione non si condivide l’affermazione giurisprudenziale che le disposizioni dirette ad accollare a carico dell’aggiudicatario i meccanismi di remunerazione sugli acquisti costituiscano espressione di un principio generale, «ricavabile dall’art. 16-<em>bis</em> r.d. 18 novembre 1923, n. 2440<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, secondo cui, nei contratti della pubblica amministrazione – in deroga in parte <em>qua</em> alle norme di diritto privato –, sono poste a carico del contraente privato le spese contrattuali (quali le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti)»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Per cui le commissioni di transazione, stabilite in via forfettaria, sarebbero da qualificarsi come spese contrattuali, che si sostituiscono alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale secondo forme non telematiche. Le stesse, infatti, non graverebbero sulle imprese concorrenti in ragioni della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull’impresa divenuta aggiudicataria, nella veste di contraente con la pubblica amministrazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Ma così non è. Per stabilire un parallelo tra le spese contrattuali e le somme da corrispondere a titolo di remunerazione, per l’utilizzo di piattaforme elettroniche o per la stipula di convenzioni o accordi quadro aggiudicati in qualità di centrale di committenza, occorrerebbe che queste ultime siano documentate e comprovate esattamente (e non stabilite in via forfettaria). Per di più, dovrebbero riferirsi alla sola stipulazione del contratto, e non alla gestione dell’intera procedura, come avviene nel caso di pagamento del corrispettivo da parte dell’aggiudicatario. La determinazione del <em>quantum</em> di tale <em>transaction fee</em>, peraltro, può apparire arbitraria e irragionevole se stabilita in via percentuale e con un valore uniforme a prescindere dalla complessità (o meno) della procedura di evidenza pubblica.<br />
Difatti, «il criterio di commisurare l’importo del corrispettivo posto a carico dell’aggiudicatario all’importo di aggiudicazione dell’appalto (in quota percentuale) non consente di attribuire al corrispettivo stesso, sotto il profilo della sua giustificazione causale, la natura di rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante. Infatti, mentre queste ultime sono, di regola, fisse (soprattutto se si ha riguardo all’utilizzo di piattaforme elettroniche, in relazione al quale la spesa non si ritiene modulabile in base all’importo del contratto aggiudicato, contrariamente a quanto prevedono talune centrali di committenza), l’importo posto a carico dell’aggiudicatario dipende dall’importo della base d’asta dedotta la percentuale del ribasso offerto in gara; l’assenza di un preciso rapporto di corrispettività, pertanto, non è conciliabile con la nozione di rimborso dei costi affrontati, ciò che rende necessaria un’espressa copertura normativa che giustifichi causalmente l’esborso richiesto all’aggiudicatario, per non contravvenire il principio della necessaria giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Anche a voler ammettere che, in virtù della sua capacità di diritto privato, l’ente appaltante sia abilitato a determinare autonomamente eventuali somme a titolo di remunerazione per le spese di gestione, l’esigenza di favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali rappresenta un canone ermeneutico per la soluzione di dubbi nel caso di clausole di contenuto equivoco<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Il soggetto aggregatore può introdurre nella <em>lex specialis</em> requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica più stringenti rispetto a quelli fissati dal D.Lgs. n. 163/2006, purché gli stessi non siano manifestamente illogici, irragionevoli e limitativi della concorrenza<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Viceversa, un impegno di accollarsi le spese di gestione della procedura potrebbe costituire una clausola escludente. E le disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti sono ammesse esclusivamente allorquando consentono la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica, ipotesi che nulla a che vedere con il caso di specie.<br />
Appare incongruo, pertanto, nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sull’aggiudicatario i costi di funzionamento della centrale unica di committenza. L’amministrazione non sembra legittimata ad introdurre nella <em>lex specialis</em> della gara d’appalto una tale opzione limitativa della concorrenza.<br />
Né a diversa conclusione potrebbe addivenirsi se si osserva la questione in esame sotto il profilo appunto delle clausole di esclusione. Una previsione che pone a carico dell’aggiudicatario l’onere di rimborsare le spese della procedura è qualificabile al pari di una causa ad effetto espulsivo, nel momento in cui l’inadempimento della medesima presenti il valore di “rinuncia all’aggiudicazione”. Sotto questo profilo, risulta violato il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1-<em>bis</em>, del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Non trovando copertura normativa una tale prescrizione del bando e viziando la mancata accettazione della commissione di transazione radicalmente il contenuto dell’offerta, la <em>transaction fee</em> costituirebbe una clausola escludente indeterminata e non comparabile né riconducibile alla stregua delle altre categorie contemplate dall’art. 46 (come, ad es., incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, non integrità del plico, o più in generale violazione del principio di segretezza delle offerte, carenza di elementi essenziali).<br />
&nbsp;<br />
<em>4. Gli strumenti di tutela </em><br />
Per difendersi dalla fattispecie <em>de qua</em>, distonica rispetto al quadro giuridico sopra esaminato, l’unico rimedio percorribile appare il ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo. Lo strumento di tutela consiste appunto nell’impugnazione, nel termine decadenziale di trenta giorni, della disposizione della <em>lex specialis</em> del tenore indicato.<br />
Vi è un onere di immediata impugnazione o può essere atteso il relativo atto applicativo? Una tale previsione del bando<em>,</em> esprimendo la sua attitudine lesiva solo a seguito del materiale svolgimento delle operazioni di gara, non è soggetta all’onere di immediata impugnazione. Ne consegue che siffatta clausola può essere impugnata anche in uno con il provvedimento di aggiudicazione o il provvedimento che determini un arresto procedimentale, ossia l’esclusione dalla gara<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
È noto, infatti, che le clausole del bando che onerano l’interessato ad una immediata impugnazione sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta.<br />
Al di fuori di detti casi, ogni questione riguardante l’illegittimità della procedura di gara può e deve essere proposta unitamente agli atti che, delle clausole dimostratesi lesive, fanno diretta applicazione (tali sono un eventuale provvedimento di esclusione, l’aggiudicazione del contratto o di altro provvedimento che segni comunque, per l’interessato, un arresto procedimentale), rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.<br />
&nbsp;<br />
<em>5. Conclusione </em><br />
In assenza di una espressa previsione di legge, nazionale o regionale, che abiliti a prevedere forme di remunerazione del gestore delle piattaforme telematiche d’acquisto (nelle aste elettroniche e gare telematiche) o per le gare indette dalla centrale unica di committenza, a carico delle imprese aggiudicatarie, non appare legittima la richiesta di un contributo per le spese di gestione, comunque denominato, finalizzato a fornire alla stazione appaltante un rimborso, seppur in via forfetaria, delle spese di gestione.<br />
Né la <em>transaction fee </em>sembra rispondere al modello di concorso alla spesa pubblica voluto dalla Costituzione, anzi appare come uno strumento che porta i segni di un tempo in cui lo Stato si faceva pagare per lo svolgimento delle proprie funzioni, contrattando risorse in cambio della propria attività. Proprio come avveniva nei primi anni del Novecento, «con le tasse sugli affari voglionsi colpire una moltitudine stragrande di atti e di negozi giuridici e la misura della tassa dipende in gran parte dall’interpretazione che vien data della natura dell’atto compiuto. Tanto grave è la pressione fiscale che avvocati e notai aguzzano tuttodì l’ingegno per dare agli atti più consueti di compravendita, donazione, appalto, ecc., le forme più complicate ed artifiziose quando in tal modo si riesce a pagare una tassa minore. Ed alla loro volta gli agenti fiscali devono usare la maggiore accortezza per mettere a nudo il nocciolo dell’atto compiuto, spogliandolo della corteccia posticcia, allo scopo di attribuire allo Stato la somma di tributo che in realtà gli è dovuta. Che in questa battaglia, nella quale si consumano tante sottili intelligenze e tanti capitali che meglio sarebbero adoperati alle opere della produzione, lo Stato, burocratico ed impacciato, rimanga sempre soccombente, non si potrebbe affermare certamente»<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Il contributo per le spese di gestione delle gare determinerebbe, inoltre, un aggravio di costi per gli operatori, i quali «tenderebbero a traslarli sull’ente appaltante, e per esso sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile “costo” posto a loro carico, laddove dovessero risultare aggiudicatari»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Ciò a meno di non voler ritenere l’ordinamento un po’ “sottosopra” al punto che chi vince una gara è tenuto, accanto al premio, a sobbarcarsi l’onere economico della procedura stessa. Come nel «Paese senza punta», dove «gli spigoli delle case erano rotondi e i tetti non finivano a punta ma con una gobba dolcissima», e in cui per pagare una multa il trasgressore doveva dare «quattro schiaffi» alla guardia municipale; cosa ingiusta e tanto odiosa «che la gente, per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa, si guardava bene dal fare niente contro la legge»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">* Professore associato di diritto amministrativo, Dipartimento di Management e Diritto, Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”<br />
[1] Sulla centralizzazione delle procedure di gara e degli acquisti, L. Fiorentino (a cura di), <em>Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale</em>, Bologna, Il Mulino, 2011; R. Caranta. <em>Le centrali di committenza</em>, in <em>Trattato sui contratti pubblici</em>, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, II, Milano, 2008, 607 ss.; R. Cavallo Perin, G.M. Racca, <em>La concorrenza nell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2010, 325 ss. Tra i contributi sul tema dell’aggregazione, si segnalano anche W. Gasparri, <em>L’evoluzione della disciplina per la concentrazione della domanda di beni e servizi nell’amministrazione pubblica</em>, in D. Sorace (a cura di), <em>Amministrazione pubblica dei contratti</em>, Napoli, 2013, nonché G.M. Racca, <em>Le prospettive dell’aggregazione nell’amministrazione dei contratti pubblici</em>, in <em>www.apertacontrada.it</em>, 2014. Sul rapporto tra prevenzione della corruzione e centralizzazione degli acquisti, F. Di Cristina, <em>La corruzione negli appalti pubblici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2012, 177 ss.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> A differenza delle imposte, la tassa è applicata a prescindere da manifestazioni della capacità contributiva. Nondimeno, secondo la Corte costituzionale, è legittima perché l’art. 53 Cost., relativo al sistema fiscale nel suo complesso, non vieta che la spesa per i servizi generali sia coperta da entrate «che sono dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell’ufficio organizzato per il singolo servizio» (Id., 29 marzo 1960, n. 16; Id., 2 aprile 1964, n. 30). In altre parole, non escludendo che vi siano tributi – rispondenti ad esigenze pratiche di gettito – nei quali la capacità contributiva è irrilevante, la giurisprudenza costituzionale tende in parte a vanificare la capacità contributiva come manifestazione di ricchezza che giustifica ogni tributo. Come ben messo in evidenza da E. De Mita, <em>Abolire le tasse? Scelta giustificata dalla Costituzione</em>, in <em>Il Sole 24 Ore</em>, 4 Febbraio 2016, «quella della Corte è una giustificazione debole, alla buona, di un istituto anacronistico, sopravvivenza di un tempo nel quale lo Stato si faceva pagare le proprie funzioni, si direbbe il proprio mestiere di Stato. Come si fa a giustificare come utilità derivante dall’attività dello Stato quelli che sono diventati diritti costituzionalmente garantiti? Si pensi al diritto alla tutela giurisdizionale. Quando il cittadino ha concorso con l’imposta alle spese per l’organizzazione della giustizia, far pagare una tassa in occasione del singolo processo che lo riguardi, per l’utilità che gli deriva dalla sentenza del giudice, come dice la Corte, come ulteriore concorso alla spesa pubblica, non solo significa svuotare il principio di capacità contributiva, ma significa giustificare ogni tipo di imposizione. D’altra parte, che la tassa non trovi più giustificazione è dimostrato da come si è modificata l’attività dello Stato in certi settori come l’istruzione, dove è priva di senso la coesistenza della tassa con il presalario o con la borsa di studio. Per non parlare della tassa sul passaporto come concorso alla spesa da parte di chi emigra sulla quale ebbe a ironizzare Luigi Einaudi nel lontano 1950. Il pagamento di una somma quando si chiede la patente di guida o una licenza commerciale non è il modello di concorso reso alla spesa pubblica voluto dalla Costituzione».</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Id, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3042.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> A.N.AC. Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> G. Fidone, F. Mataluni, <em>L’aggregazione dei soggetti aggiudicatori di contratti pubblici fra ragioni di integrità, specializzazione e riduzione della spesa</em>, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 2995 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Come modificato dall’art. 11 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. Allo stesso modo al comma 3 sempre dell’art. 11 si dispone: «Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all’utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate».</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si rileva, infatti, che il rimborso delle spese sostenute a fronte di specifiche attività amministrative è sempre contemplato da specifiche disposizioni normative. A titolo esemplificativo, può citarsi il caso del rimborso, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cfr. art. 34, comma 35, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221). Parimenti, si osserva che il legislatore – con l. 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità per l’anno 2012” – ha previsto espressamente, per i concorsi pubblici di reclutamento del personale dirigenziale, il pagamento forfetario di un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, da fissarsi con la <em>lex specialis</em> e nei limiti di un importo compreso tra i 10 ed i 15 euro (art. 4, comma 45).</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Secondo l’art. 1 del D.M. 23 novembre 2012, <em>Norme di attuazione dell’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall’art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti</em>, sono «tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell’entità e secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto: a) l’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; b) l’aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza; c) l’aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza». Pure all’art. 2 si precisa «La previsione della commissione nonché l’entità della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicità almeno annuale».</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> A.N.AC. Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23 giugno 2014, n. 6625.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Aggiunto dall’art. 1, l. 27 dicembre 1975, n. 790.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3042.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Cons. Stato n. 3042/2014, in cui si specifica che «le spese contrattuali costituiscono una voce di spesa che assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede di determinazione del prezzo-base d’asta e di valutazione dell’offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. A sostegno della soluzione qui sostenuta milita, altresì, l’argomento <em>a contrariis</em> ricavabile dall’art. 60, comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006, che, in conformità all’art. 33, comma 7, ultimo periodo, della direttiva 2004/18/CE, nell’ambito dei sistemi dinamici di acquisizione, vieta che possano essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo. Invero, tali sistemi, applicati esclusivamente a forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, comportano la creazione di una specie di albo-elenco a tempo determinato (di durata massima di quattro anni, tranne eccezionali casi di proroga debitamente giustificati) degli operatori ammessi al sistema, in cui l’imposizione di un contributo di carattere amministrativo per la gestione del sistema graverebbe sulle imprese partecipanti in quanto tali, a prescindere dall’aggiudicazione del singolo appalto semplificato e dalla stipula del relativo contratto, e si risolverebbe, dunque, in una imposizione patrimoniale generale correlata al mero presupposto dell’inserimento nel sistema, a sua volta costituente presupposto di partecipazione alle gare, ed in una irragionevole restrizione del principio di massima partecipazione. Invece, nel caso dell’asta elettronica o della gara telematica (di cui all’art. 54 della citata direttiva, rispettivamente all’art. 85 d.lgs. n. 163 del 2006) manca un siffatto divieto di fonte comunitaria, attesa l’insussistenza di analoghe ragioni giustificatrici».</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> A.N.AC. Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011 n. 2399.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 18 marzo 2009, n. 2790.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> In una fattispecie analoga, T.A.R. Sardegna, 16 agosto 2011 n. 894.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> L. Einaudi, <em>La lotta contro la frode fiscale</em>, in <em>Corriere della sera</em>, 22 settembre 1907.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> A.N.AC. Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Tutte le citazioni sono contenute in G. Rodari, <em>I cinque libri. Storie fantastiche, favole, filastrocche</em>, Torino, 1993, 206.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-spese-di-funzionamento-delle-centrali-di-committenza/">Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediari e cliente</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/">Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediari e cliente</a></p>
<p>&#160; &#160;Premessa. Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno Il tema della comunicazione ricopre un ruolo fondamentale nelprocesso di commercializzazione di beni e servizi. Nell’aforisma «La pubblicità è l’anima del commercio» (Anonimo) c’è, infatti, molto di più di un riuscitissimo slogan che ritorna, meccanicamente alla mente, ogni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/">Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediari e cliente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/">Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediari e cliente</a></p>
<div abp="849" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<ol abp="854">
<li abp="855" style="text-align: justify;">&nbsp;<strong abp="856"><span abp="857">Premessa. Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno</span></strong></li>
</ol>
<div abp="858" style="text-align: justify;"><span abp="859"><span abp="860">Il tema della comunicazione ricopre un ruolo fondamentale nelprocesso di commercializzazione di beni e servizi. Nell’aforisma «<em abp="861">La pubblicità è l’anima del commercio» (Anonimo)</em> c’è, infatti, molto di più di un riuscitissimo slogan che ritorna, meccanicamente alla mente, ogni qual volta si affronti il tema cosi delicato della comunicazione commerciale, di cui la tuttavia, a ben vedere la pubblicità è solo parte</span><a abp="862" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span abp="863"><span abp="864"><span abp="865">[1]</span></span></span></a><span abp="866">. Infatti, essa, non si limita arendere una mera informazione agli utenti sulle caratteristiche del prodotto o sul servizio offerto, ma, tramite modalità e contenuto del messaggio dadiffondere, si inserisce nel processo decisionale del destinatario che, inducendoad una scelta negoziale, per la sua pervasività, coinvolge aspetti che meritano di essere approfonditi anche da altre discipline quali l’economia, la sociologia, la psicologia ed il diritto.Anche per tale fatto, la comunicazione commerciale, appunto, ha assunto, il ruolo di pilastro su cuil’Unione europea fonda il mercato unico, posto che essa « … <em abp="867">può rivelarsi unpotente fattore di integrazione dei mercati nazionali»</em>, avendo il ruolo di <em abp="868">«… promuoverel’identità di una marca e di informare i clienti potenziali, rafforzando il&nbsp; “posizionamento” desiderato per la marca o la società nonché fornendo informazioniadeguate sul prodotto o sul servizio offerto»</em></span><a abp="869" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span abp="870"><span abp="871"><span abp="872">[2]</span></span></span></a><span abp="873">.</span></span><br abp="874" /><br />
&nbsp;<br abp="875" /><br />
<span abp="876"><span abp="877">Data la vastità del tema, un primo nodo da sciogliere èquello di delineare i confini del concetto dicomunicazione commerciale. L’Unione Europea ha fornito sul tema un valido, anche se non esaustivo, contributo. Il Libroverde della Commissione «<em abp="878">La comunicazione commerciale nel mercato interno</em>» &#8211; COM (96), riconduce alla comunicazione commercialeogni attività pubblicitaria, forma di marketing, promozione o sponsorizzazione emessaggi che in qualche modo siano legate alla presentazione o pubblicizzazione dibeni e servizi. E’ palese la vaghezza definitoria che, tuttavia, secondo non pochi interpreti,&nbsp; tiene conto delle varietà delle sfaccettature che contraddistinguono l’attivitàcommerciale dei tempi moderni, caratterizzata soprattutto dalla continua evoluzionedegli scambi commerciali e dall’avvento di canali interattivi, sempre vieppiù variegati, tramite i quali veicolare il messaggio commerciale</span><a abp="879" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span abp="880"><span abp="881"><span abp="882">[3]</span></span></span></a><span abp="883">.Più in particolare, il citato Libro Verde, si concentra su un aspetto nella dinamica commerciale, ossiaquello della pubblicità e della sua interazione tra il fenomeno pubblicitario e l’attività economica. In tal senso, la comunicazione commerciale, intesa come una qualunqueforma di messaggio destinato a promuovere prodotti o servizi, ovvero a diffonderel’immagine dell’impresa produttrice, tra i consumatori agli altri operatori economici, sipone come pilastro su cui costruire le politiche di marketing.</span></span><br abp="884" /><br />
&nbsp;<br abp="885" /><br />
<span abp="886"><span abp="887">Dal punto di vista comunitario, dunque, la disciplina della pubblicità commerciale &nbsp;è intesa come parte del diritto della concorrenza e, la relativa normativa sulla pubblicità, costituisce il naturalecompletamento della disciplina antitrust per la capacità che ha, in astratto, di influenzare le decisionidegli altri operatori del mercato – consumatori e operatori professionisti – e, dunque, amodificare fino a distorcere il gioco del mercato. </span></span><br abp="888" /><br />
<span abp="889"><span abp="890">Accanto al Libro verde sulla comunicazione commerciale, la Commissione europea, il 2 ottobre 2001 (in COM (2001) 531 def.), ha presentato il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea.I due volumi (Libro verde sulla comunicazione commerciale ed il Libro verde sulla tutela deiconsumatori nell’Unione europea), unitamente al ricco materiale composto da relazioni,risoluzioni, gruppi di studio, ecc., costituiscono la base sulla quale il Parlamentoeuropeo ed il Consiglio hanno approvato la direttiva 11 maggio 2005, n. 29, relativa alle«<em abp="891">pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno</em>» modificando la dir. 84/450/CEE del Consiglio e le dir. 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento CE n. 2006/2004 delParlamento europeo e del Consiglio.</span></span><br abp="892" /><br />
&nbsp;<br abp="893" /><br />
<span abp="894"><span abp="895">Ai fini dalla nostra analisi,</span>le </span><span abp="896"><span abp="897">pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario e la demarcazione dei profili di competenza tra le autorità di settore, rilevano, in particolare, le indicazione fornite dalla Direttiva 2005/29/CE, che è stata recepita in Italiamediante il decreto legislativo n. 146 del 2 agosto 2007, che ha modificato il Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206</span><a abp="898" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span abp="899"><span abp="900"><span abp="901">[4]</span></span></span></a><span abp="902">), sostituendo il Titolo III della Parte II (artt. 18-27)</span><a abp="903" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span abp="904"><span abp="905"><span abp="906">[5]</span></span></span></a><span abp="907">. La norma è&nbsp; entrata in vigore il 21 settembre 2007 assieme al d.lsg. n. 145/2007 che si occupa di pubblicità ingannevole e comparativa limitatamente ai rapporti tra imprese concorrenti</span><a abp="908" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span abp="909"><span abp="910"><span abp="911">[6]</span></span></span></a><span abp="912">. In primo luogo, la citata Direttiva 2005/29/CE in tema di “<em abp="913">Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno</em>”ha previsto l’introduzione di tutele uniformi in tutti i paesi membri dell’Unione nei confronti degli interessi economici dei consumatori nei rapporti con le imprese.Sitratta, come hanno osservato i molti commentatori</span><a abp="914" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span abp="915"><span abp="916"><span abp="917">[7]</span></span></span></a><span abp="918">,di una disciplina <em abp="919">minimale</em>applicabile a tutti i settori commerciali, con l’intento di contemperare gli interessi nazionali dei vari paesi aderenti, al fine di creare una disciplina di tutela minima unica.</span></span><br abp="920" /><br />
&nbsp;<br abp="921" /><br />
<span abp="922"><span abp="923">Il d.lgs. n. 146/2007 rappresenta, a detta degli operatori del settore, il più importante decreto per i consumatori, in quanto introduce il nuovo concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole, riscrivendo in particolare gli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo, già relativi alla sola pubblicità ingannevole</span><a abp="924" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span abp="925"><span abp="926"><span abp="927">[8]</span></span></span></a><span abp="928">.Di conseguenza, in questi settori, gli Stati membri possono imporre norme che vanno al di là delle disposizioni della direttiva, purché rispettino le altre norme del diritto dell’Unione. La nuova disciplina non prevede più i soli messaggi di “<em abp="929">pubblicità ingannevole</em>” o di “<em abp="930">pubblicità comparativa illecita</em>”, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità ed il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.Con particolare riferimento ai “<em abp="931">servizi finanziari</em>”, come definiti dalla direttiva2002/65/CE (“<em abp="932">qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento</em>”), e ai beni immobili, il par. 9 dell’art. 3, va osservato che si stabilisce, invece, che gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelliprevisti dalla direttiva nel settore che essa armonizza. Per incisto, si tratta di un importante limiteall’armonizzazione della direttiva; a questi due settori, infatti, si applicherebbeun’armonizzazione minima, in ragione del fatto che, come illustrato al considerando 9,“<em abp="933">per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti”</em>.</span></span><br abp="934" /><br />
&nbsp;<br abp="935" /><br />
<span abp="936">Ciò premesso, verifichiamo, in premessa, l’ampiezza dei citati interventi normativi sul <em abp="937">framework</em>della disciplina interna. </span><span abp="938"><span abp="939">La definizione dell’espressione di pratica commerciale</span><a abp="940" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span abp="941"><span abp="942"><span abp="943">[9]</span></span></span></a><span abp="944">, viene fornita alla lett. d), dell’art. 2, della direttiva 2005/29/C, dove si statuisce che per pratica commerciale appunto si intende <em abp="945">qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione ivi compresi la pubblicità e il marketing, posti in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori</em>. L’enunciazione, estremamente ampia, ha dato luogo a diverse interpretazioni a fine di individuarne i limiti ed eventuali caratteristiche specifiche che i comportamenti dei professionisti devono assumere per integrare una pratica commerciale ai sensi della direttiva</span><a abp="946" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span abp="947"><span abp="948"><span abp="949">[10]</span></span></span></a><span abp="950">. Il sistema prevede dunque la <em abp="951">sanzionabilità</em>di ogni comportamento scorretto tale da alterare, in misura apprezzabile, la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, ed inducendolo ad assumere una decisione che,altrimenti,non avrebbe certamente preso</span><a abp="952" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span abp="953"><span abp="954"><span abp="955">[11]</span></span></span></a><span abp="956">.Il nuovo Titolo III del Codice del Consumoabbandona il precedente, specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e comparativa,edallarga il campo delle condotte sanzionabiliintroducendo le “</span><em abp="957"><span abp="958">pratiche commerciali scorrette</span><a abp="959" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span abp="960"><strong abp="961"><span abp="962"><span abp="963">[12]</span></span></strong></span></a><span abp="964"> tra professionisti e consumatori</span></em><span abp="965">”.Per pratiche commerciali scorrette si intende, a norma dell’art. 20 del Codice del Consumo, una </span><em abp="966"><span abp="967">pratica contraria alla diligenza professionale</span><a abp="968" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span abp="969"><strong abp="970"><span abp="971"><span abp="972">[13]</span></span></strong></span></a><span abp="973">, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico….delconsumatore medio</span></em><a abp="974" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span abp="975"><span abp="976"><span abp="977">[14]</span></span></span></a><span abp="978">.Le pratiche commerciali scorrette sono declinate, poi, in pratiche commerciali ingannevoli (Sez. I, artt. da 21 a 23) e aggressive (Sez. II, artt. da 24 a 26).In merito, appare utile un inciso. Se, a nostro modo di vedere, è del tutto evidente che una pratica commerciale è efficace se influenza lascelta del consumatore indirizzandola verso l’acquisto di beni o la fruizione di servizi dichi pone in essere la pratica, viceversa, risultando quanto meno inidonea allo scopo, si palesa che l’oggetto della direttiva trasposto nel diritto interno, non sono le pratiche commerciali in quantotali, ma solo quelle cheraggiungono un grado di incisività tale, tramite un comportamento contrario alladiligenza professionale, da distorcere la capacità decisionale del consumatorefacendogli assumere una decisione che, in mancanza dell’elemento di “disturbo”,sarebbe stata diversa</span><a abp="979" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span abp="980"><span abp="981"><span abp="982">[15]</span></span></span></a><span abp="983">.</span></span><br abp="984" /><br />
&nbsp;<br abp="985" /><br />
<span abp="986"><span abp="987">Rafforza tali tesi, il considerando n. 6, che espressamente evidenzia come la direttiva 2005/29/C lasciaimpregiudicate le pratiche pubblicitarie «<em abp="988">generalmente ammesse</em>», riproponendo ilricorso alla prassi commerciale come criterio di valutazione della slealtà della pratica(come per la valutazione in campo contrattuale del </span><em abp="989"><span abp="990">dolus bonus</span><a abp="991" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span abp="992"><strong abp="993"><span abp="994"><span abp="995">[16]</span></span></strong></span></a></em><span abp="996">), includendo in questogruppo il <em abp="997">productplacement</em> consentito (ossia il posizionamento del prodotto in scenecinematografiche o televisive, previo avviso alle utenze della presenza di questa pratica)e la differenziazione del marchio e la sua evidenziazione. In definitiva sono sanzionate solo quelle pratiche “<em abp="998">eccessivamenteincisive</em>”, ossia che raggiungono il risultato distorsivo tramite un comportamentocontrario alla diligenza professionale.</span></span><br abp="999" /><br />
&nbsp;<br abp="1000" /><br />
<span abp="1001"><span abp="1002">L’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali sleali nel Codice del Consumo è stata recepita dal legislatore nazionale legiferando in<em abp="1003">modo orizzontale</em>, ossia per tutti i settori, inclusi quelli regolati, ed individuando un’unica autorità amministrativa, cui attribuire, a norma dell’art. 27 del Codice del Consumo, i poteri di <em abp="1004">enforcement</em> (vigilanza, inibitori e sanzionatori) in materia di pratiche commerciali scorrette perpetrate in tutti i settori di mercato.L’autorità competente è stata individuata nell’Autorità Garante della Concorrenza dei Mercati (d’ora in poi in breve AGCM o, Antitrust) cui era già devoluta la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa</span><a abp="1005" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span abp="1006"><span abp="1007"><span abp="1008">[17]</span></span></span></a><span abp="1009">. </span></span><br abp="1010" /><br />
&nbsp;<br abp="1011" /><br />
<span abp="1012"><span abp="1013">Tale approccio, tuttavia, non ha mancato di sollevare più di una perplessità</span><a abp="1014" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span abp="1015"><span abp="1016"><span abp="1017">[18]</span></span></span></a><span abp="1018">, in particolare, con riferimento al settore dei servizi finanziarie di investimento.La&nbsp;&nbsp; questione&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; sorge&nbsp; è&nbsp;&nbsp; se,&nbsp; in&nbsp;&nbsp; tema&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; repressione&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp; pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediario e cliente, spetti a Banca d’Italia o Commissione Nazionela per le Scietà e la Borsa (d’ora in poi Consob),secondo il classico riparto di competenze, il compito di essere&nbsp; l’unica&nbsp; autorità&nbsp; amministrativa competente&nbsp; a&nbsp; tutelare&nbsp; il&nbsp; consumatore&nbsp; dei&nbsp; servizi bancari&nbsp; e&nbsp; finanziari&nbsp; o&nbsp; se,&nbsp; al&nbsp; contrario,&nbsp; tale&nbsp; competenza&nbsp; sia&nbsp; concorrente&nbsp; o&nbsp; sia&nbsp; piuttosto&nbsp; da riconoscersi esclusivamente in capo all’AGCM. </span></span><br abp="1019" /><br />
&nbsp;<br abp="1020" /><br />
<span abp="1021"><span abp="1022">In materia&nbsp; di&nbsp; contrasto alle&nbsp; pratiche&nbsp; commerciali&nbsp; scorrette,&nbsp; la&nbsp; convivenza&nbsp; tra&nbsp; autorità&nbsp; di settore –preposte,&nbsp; in&nbsp; via&nbsp; esclusiva,&nbsp; ad&nbsp; uno&nbsp; specifico&nbsp; ambito&nbsp; economico&nbsp; (Banca&nbsp; d’Italia, Consob,&nbsp; AGCOM,&nbsp; Ivass) –e&nbsp; autorità&nbsp; trasversali –qual&nbsp; è&nbsp; invece&nbsp; l’Antitrust –,&nbsp; ha&nbsp; da&nbsp; tempo dato&nbsp; luogoad&nbsp; interferenze&nbsp; e&nbsp; a&nbsp; profili&nbsp; problematici&nbsp; per &nbsp;quanto&nbsp; riguarda&nbsp; la&nbsp; questione&nbsp; del riparto&nbsp; di&nbsp; competenze&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; stesse&nbsp; autorità,&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento,&nbsp;&nbsp; al&nbsp; settore finanziario e del&nbsp; credito&nbsp; e&nbsp; ai&nbsp; rapporti&nbsp; tra&nbsp; Banca&nbsp; d’Italia, Consob&nbsp; ed&nbsp; Autorità&nbsp; Garante&nbsp; della Concorrenza e del Mercato.</span></span><br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
<span abp="1025"><span abp="1026">In proposito, le prime difficoltà interpretative sono sorte con l’entrata in vigore del decreto legislativo&nbsp; n.&nbsp; 146/2007,&nbsp; di&nbsp; attuazione&nbsp; della&nbsp; direttiva&nbsp; 2005/29/CE,&nbsp; relativa&nbsp; alle&nbsp; pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che ha sostituito gli artt. da&nbsp; 18&nbsp; a&nbsp; 27&nbsp; del&nbsp; Codice&nbsp; del&nbsp; Consumo&nbsp; (modificando&nbsp; il&nbsp; titolo&nbsp; III&nbsp; “pratiche&nbsp; commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”). In particolare, l’art. 27, comma 1, dedicato alla&nbsp; tutela&nbsp; amministrativa&nbsp; e&nbsp; giurisdizionale,&nbsp; ha&nbsp; espressamente&nbsp; individuato&nbsp; l’AGCOM&nbsp; quale autorità&nbsp;&nbsp; competente&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; l’applicazione&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; disciplina&nbsp;&nbsp; sulle&nbsp;&nbsp; pratiche&nbsp;&nbsp; commerciali scorrette,&nbsp; prevedendo&nbsp; che “<em abp="1027">l’autorità&nbsp; garante&nbsp; della&nbsp; concorrenza&nbsp; e&nbsp; del&nbsp; mercato&nbsp; (&#8230;)&nbsp; esercita&nbsp; le attribuzioni&nbsp; disciplinate&nbsp; dal&nbsp; presente&nbsp; articolo&#8230;”,</em>&nbsp; vale&nbsp; a &nbsp;dire, che essa&nbsp; inibisce&nbsp; la&nbsp; continuazione&nbsp; delle pratiche&nbsp; commerciali&nbsp; scorrette&nbsp; e&nbsp; ne&nbsp; elimina&nbsp; gli&nbsp; effetti,&nbsp; disponendone&nbsp; la&nbsp; sospensione&nbsp; provvisoria delle&nbsp; pratiche&nbsp; commerciali&nbsp; scorrette,&nbsp; anche&nbsp; richiedendo&nbsp; informazioni, ovvero,&nbsp; disponendo&nbsp; che&nbsp; il professionista provi l’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale, &nbsp;vietando la diffusione&nbsp; o&nbsp; la&nbsp; continuazione&nbsp; della&nbsp; pratica&nbsp; commerciale&nbsp; scorretta,&nbsp; anche&nbsp; con&nbsp; opportuni mezzi&nbsp; di&nbsp; pubblicità e provvedendo all’applicazione&nbsp; di&nbsp; sanzioni&nbsp; amministrative&nbsp; pecuniarie&nbsp; o d’interdizione. In particolare, con specifico riferimento al settore dei servizi finanziari, si pone, pertanto, la necessità di verificare l’ambito di applicazione della disciplina generale del Codice del consumo, e la conseguente competenza dell’AGCM ad intervenire circa pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti che operano nei servizi finanziari (emittenti, intermediari, ecc.).</span></span><br abp="1028" /><br />
&nbsp;<br abp="1029" /><br />
<span abp="1030"><span abp="1031">Il problema si pone, inoltre, in materia di servizi d’investimento</span><a abp="1032" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span abp="1033"><span abp="1034"><span abp="1035">[19]</span></span></span></a><span abp="1036">, perché, a garanzia della correttezza delle informazioni al pubblico e della trasparenza e correttezza dei comportamenti dei relativi operatori, è dettata una disciplina legislativa di settore (d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per la cui applicazione è competente la Consob, sia per quanto concerne gli emittenti (parte IV del t.u.f.), sia per quanto concerne gli intermediari finanziari (parte II del t.u.f.). Per l’esercizio dei compiti di vigilanza, alla Consob sono attribuiti poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.La questione è &nbsp;già presente al legislatore che, all’art. 19, comma 3, del Codice del Consumo, &nbsp;ha introdotto la specifica</span><a abp="1037" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span abp="1038"><span abp="1039"><span abp="1040">[20]</span></span></span></a><span abp="1041">, che<em abp="1042">“in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e, si applicano a tali aspetti specifici”</em></span></span><span abp="1043">.A soccorrere l’interprete viene, pertanto, espressamente indentificato dalla norma stessa, &nbsp;il principio di specialità quale criterio guida per la prevalenza tra discipline nel caso in cui non sia diversamente stabilito o non sia ricavabile dall’ordinamento (criterio suppletivo).</span><br abp="1044" /><br />
&nbsp;<br abp="1045" /><br />
<span abp="1046">Va da se, che<span abp="1047"> tale criterio è stato oggetto di interpretazioni non uniformi da parte dei diversi organi giurisdizionali, fino all’intervento attuato con il decreto legislativo n. 21/2014&nbsp; – che attua la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori – dove è stato modificato l’art. 27 del Codice del Consumo, rubricato “<em abp="1048">Tutela amministrativa e giurisdizionale”,</em> mediante l’inserimento del comma 1-bis. Il comma 1-bis del citato art. 27 prevede che&nbsp; anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19 comma 3, “<em abp="1049">la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato….”.</em></span></span><br abp="1050" /><br />
&nbsp;<br abp="1051" /><br />
<span abp="1052"><span abp="1053">Il processo delineato non è stato, tuttavia, né lineare e né semplice e lascia comunque irrisolte alcune questioni di non poco conto.</span></span><br abp="1054" /><br />
&nbsp;<br abp="1055" /><br />
<strong abp="1056"><span abp="1057"><span abp="1058">2.Pronunce giurisprudenziali. Riparto dei poteri tra Antitruste Consob, ante 2014.</span></span></strong><br abp="1059" /><br />
&nbsp;<br abp="1060" /><br />
<span abp="1061"><span abp="1062">Come anticipato, il d. lgs. n. 146/2007ha previsto l’attribuzione all’AGCMdei poteri di </span><em abp="1063"><span abp="1064">enforcement</span><a abp="1065" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span abp="1066"><strong abp="1067"><span abp="1068"><span abp="1069">[21]</span></span></strong></span></a></em><span abp="1070">di cui alla normativa recata dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette</span><a abp="1071" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span abp="1072"><span abp="1073"><span abp="1074">[22]</span></span></span></a><span abp="1075">.Tale previsione,in particolare con specifico riferimento al settore dei servizi finanziari, ha mostratoda subito difficoltà applicative. Le perplessità &nbsp;furono sollevate dalla stessa Antitrust ed inerivano, in particolare, &nbsp;sulla sussistenza, a seguito della riforma del 2007 dell’art.27 del Codice del Consumo, di un possibile conflitto tra la AGCM, quale Autorità generalmente competente per la concorrenza ed il mercato, e la CONSOB, quale Autorità competente per tale settore ai sensi Decreto Legislativo n. 58 &#8211; Testo Unico della Finanza (d’ora in aventi in breve T.U.F.) e successive modifiche e regolamenti attuativi.Coerentemente, l’AGCM &nbsp;ha provveduto a richiedere al Consiglio di Stato un parerein ordine all’<em abp="1076">applicabilità del Titolo III del Codice del Consumo (d. lgs. n.206/2005) e sulle competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore dei servizi finanziari</em>. </span></span><br abp="1077" /><br />
&nbsp;<br abp="1078" /><br />
<span abp="1079"><span abp="1080">Le questioni sottoposte al Consiglio di Stato sono state, in estrema sintesi, se<em abp="1081">“sussista la competenza dell’AGCM ad intervenire al fine di accertare la scorrettezza delle condotte degli operatori del settore [dei servizi finanziari] e di irrogare le relative sanzioni” ed, eventualmente, in caso positivo, &nbsp;b)&nbsp; “entro quali limiti”.</em></span><span abp="1082">Il Consiglio di Stato, con il </span></span><span abp="1083"><span abp="1084">Parere 3999/2008</span><a abp="1085" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span abp="1086"><span abp="1087"><span abp="1088">[23]</span></span></span></a></span><span abp="1089"><span abp="1090">, rilevata la generale necessità di non duplicare né soggetti, né tantomeno possibili giudizi tra loro contrastanti, nonché di individuare un’unica autorità competente nella materia sottoposta al suo parere ha concluso che, relativamente al settore dei servizi finanziari, <em abp="1091">la disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette, per la quale è competente l’AGCM, non si applica se ed in quanto operano disposizioni sugli obblighi informativi e di correttezza nella commercializzazione dei servizi finanziari, la cui applicazione è riservata alla CONSOB</em>, in definitiva </span><span abp="1092">ribadendo &nbsp;la rilevanza del principio di specialità per il settore dei servizi finanziari</span></span><a abp="1093" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><em abp="1094"><span abp="1095"><span abp="1096"><strong abp="1097"><span abp="1098"><span abp="1099">[24]</span></span></strong></span></span></em></a><span abp="1100"><span abp="1101">. </span></span><br abp="1102" /><br />
&nbsp;<br abp="1103" /><br />
<span abp="1104"><span abp="1105">Nello specifico il Consiglio di Stato ha affermato che “… <em abp="1106">l’applicazione del principio di specialità nelle questioni di competenza tra autorità amministrative indipendenti può incontrare limiti sia estrinseci, sia intrinseci, entrambi derivanti dalla circostanza che quello di specialità è comunque un criterio suppletivo, vale a dire che opera quando non è diversamente stabilito o non è diversamente ricavabile dall’ordinamento. Tra quelli estrinseci vi sono sia espresse disposizioni di legge, o di fonte comunitaria, che di volta in volta stabiliscono, con una valutazione compiuta direttamente a livello normativo, quale debba essere l’autorità competente; tra quelli intrinseci vi sono i limiti stessi all’operatività del principio, come ad esempio la specialità reciproca, la sussidiarietà espressa dell’una disciplina rispetto all’altra, il reciproco assorbimento”.</em>Ovvero, in altre parole, secondo il Consiglio di Stato, sembra che sussistano ‘limiti’ (‘intrinseci’ e/o ‘estrinseci’) per l’individuazione di una perfetta ‘specialità’ delle previsioni di cui al T.U.F. italiano, nonché della Direttiva europea ‘MiFID’ (e relativa traduzione italiana), con le generali previsioni di cui alla Direttiva 2005/29/CE (e conseguenti modifiche al vigente Codice del Consumo). </span></span><br abp="1107" /><br />
&nbsp;<br abp="1108" /><br />
<span abp="1109"><span abp="1110">Nel conflitto tra le due discipline,ovvero, tra la normativa di ordine speciale recata dal TUF, che risultava preesistente al Codice del Consumo, e quella di ordine generale di successiva introduzione recata dal Codice del Consumo del 2005 &#8211; come novellato nel 2007 in recepimento della Direttiva n. 2005/29/CE &#8211; la composizione deve essere trovata mediante l’<em abp="1111">i<span abp="1112">dentificazione</span></em> […] <em abp="1113">di quale dei due ordinamenti si debba qui invocare</em>.Infatti, <em abp="1114">è la caratteristica distinta del settore finanziario a identificare</em> […] <em abp="1115">le ragioni della specialità</em> ed è il soggetto ‘<em abp="1116">investitore</em>’, ovvero il ‘<em abp="1117">risparmiatore</em>’ ad essere <em abp="1118">una specie del genere consumatore, in quanto destinatario finale di un prodotto standardizzato seppur finanziario</em>, ovvero un <em abp="1119">consumatore di servizi finanziari</em>. </span></span><br abp="1120" /><br />
&nbsp;<br abp="1121" /><br />
<span abp="1122"><span abp="1123">Pertanto se l’Antitrust, ai sensi del Codice del Consumo, è l’Autorità posta a tutela della concorrenza nel mercato in generale ed il suo beneficiario naturale è il ‘<em abp="1124">consumatore</em>’, la CONSOB, ai sensi del TUF, è l’Autorità preposta alla tutela degli <em abp="1125">investitori e della efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare</em> e, pertanto, trova i suoi beneficiari naturali nei ‘<em abp="1126">risparmiatori</em>’ e negli ‘<em abp="1127">investitori</em>’, <em abp="1128">species</em> del <em abp="1129">genus</em> ‘<em abp="1130">consumatori</em>’.Da tale non completa specialità, ne derivava che possono sussistere, all’interno dell’ordinamento italiano, alcuni aspetti del settore finanziario che godono di una disciplina specifica, mentre altri suoi aspetti devono essere ancora sottoposti, quantomeno in via interpretativa, alla disciplina generale posta a tutela della Concorrenza e del Mercato.</span></span><br abp="1131" /><br />
&nbsp;<br abp="1132" /><br />
<span abp="1133"><span abp="1134">Tuttavia, l’interpretazione fornita non soddisfaceva pienamente.Infatti, poteva succedere (e succedeva di frequente) che a seconda della natura della verifica e della tipologia di attività sottoposta a vigilanza, le Autorità competenti potevano essere tanto la CONSOB, per quegli aspetti normativi espressamente previsti per il settore finanziario (e come tali effettivamente ‘speciali’), che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per quegli aspetti che rientrano nelle previsioni comuni poste a tutela di qualsiasi settore economico, ivi compreso quello finanziario, che non trovano espresso riscontro nella normativa specifica di settore. In più, proprio per le ragioni ‘sistematiche’ invocate nel parere del Consiglio di Stato, sarebbe oltremodo legittimo concludere che all’AGCM potrà riconoscersi anche la competenza a valutare le questioni inerenti la compatibilità (e la tutela minima prevista dalla Direttiva 2005/29/CE) tra le previsioni generali del Codice del Consumo e quanto previsto dalla disciplina ‘speciale’ del settore del mercato mobiliare e finanziario.</span></span><br abp="1135" /><br />
&nbsp;<br abp="1136" /><br />
&nbsp;<br abp="1137" /><br />
<strong abp="1138"><span abp="1139"><span abp="1140">3. Pronunce giurisprudenziali&nbsp; </span></span></strong><br abp="1141" /><br />
&nbsp;<br abp="1142" /><br />
<span abp="1143"><span abp="1144">A rendere ancora più problematica la questione del riparto di competenze nella materia in discussione tra le autorità di settore e l’AGCM, sono sopraggiunte le pronunzie dei tribunali amministrativi, sollecitati daalcuni &nbsp;soggetti interessati colpiti dai provvedimenti sanzionatori irrorati dall’AGCM. Le decisioni hanno riguardato il settore delle&nbsp; comunicazioni elettronichee dei servizi bancari, settori già presidiati, il primo &nbsp;da una dedicata Autorità amministrativa, l’Autorità garante&nbsp; delle comunicazioni (in breve AGCOM)</span><a abp="1145" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span abp="1146"><span abp="1147"><span abp="1148">[25]</span></span></span></a><span abp="1149">, ed il secondo dalla Banca d’Italia quale autorità preposta alla vigilanza sul settore medesimo</span><a abp="1150" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span abp="1151"><span abp="1152"><span abp="1153">[26]</span></span></span></a><span abp="1154">.</span></span><br abp="1155" /><br />
&nbsp;<br abp="1156" /><br />
<span abp="1157"><span abp="1158">Tali circostanze &nbsp;hanno rappresentato l’occasione per il Consiglio di Stato&nbsp; per fare chiarezza sul riparto di competenze tra&nbsp; Antitrust e altra autorità di settore, al fine di evitare una pluralità di interventi afferenti alle stesse tematiche (i comportamenti commerciali scorretti degli operatori economici e confronti dei consumatori) da parte di diverse istituzioni pubbliche (nel caso specifico AGCOM e Banca d’Italia), con violazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all’art. 97 Costituzione) e duplicazione di procedimenti sanzionatori in violazione del principio del <em abp="1159">ne bis in idem</em>, nonché, per garantire indirizzi applicativi univoci al mercato, a beneficio dei consumatori e delle imprese. </span></span><br abp="1160" /><br />
&nbsp;<br abp="1161" /><br />
<span abp="1162"><span abp="1163">Il Supremo Collegio, ha fondato le proprie argomentazioni sull’interpretazione del principio di specialità, presente nella norma contenuta nell’art. 19, comma 3, del Codice del Consumo</span><a abp="1164" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span abp="1165"><span abp="1166"><span abp="1167">[27]</span></span></span></a><span abp="1168"> &#8211; la cui portata coincide con quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Direttiva 2005/29/CE</span><a abp="1169" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><span abp="1170"><span abp="1171"><span abp="1172">[28]</span></span></span></a><span abp="1173">. In particolare, come si evince dal testo della decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine “contrasto” utilizzato nell’ambito del citato comma 3 dell’art. 19 del Codice del Consumovada inteso come <em abp="1174">diversità </em>di discipline e non come mera <em abp="1175">opposizione</em> tra norme. Al contrario, infatti, secondo l’indicazione testuale, si verrebbe a vanificare la portata del principio di specialità, <em abp="1176">confinandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità tra discipline concorrenti</em>. Pertanto, in tal senso, secondo il Consiglio di Stato, l’accezione del principio di specialità trae origine direttamente dal principio generale dell’ordinamento nazionale di cui all’art. 15 del Codice Penale nonché all’art. 9 della L. n. 689/1981, secondo cui “… <em abp="1177">non si può fare contemporanea applicazione di due differenti disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti gli elementi dell’altra ed aggiunga un ulteriore elemento di specificità (per aggiunta o per qualificazione); in altri termini, le due norme astrattamente applicabili potrebbero essere raffigurate come cerchi concentrici, di cui quello più grande è quello caratterizzato dalla specificità”</em>. Ciò detto, in estrema sintesi, poiché la <em abp="1178">voluntaslegis</em>appare essere quella di evitare una sovrapposizione di discipline di diversa fonte e portata, a favore della disciplina che presenti maggiori elementi di specificità rispetto alla fattispecie concreta, per i supremi giudici occorre “ … <em abp="1179">escludere la competenza generale dell’Antitrust quando risulta verificata l’esaustività e la completezza della normativa di settore”.</em>Nel caso specifico del settore delle comunicazioni elettroniche, pertanto, la conseguenza delle pronunce suddette risulta che l’Antitrust avrebbe dichiarato la propria intenzione di non occuparsi più delle pratiche commerciali nel settore delle comunicazioni elettroniche</span><a abp="1180" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><span abp="1181"><span abp="1182"><span abp="1183">[29]</span></span></span></a><span abp="1184">.</span></span><br abp="1185" /><br />
&nbsp;<br abp="1186" /><br />
<span abp="1187"><span abp="1188">Analogamente, in data 11 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha adottato anche la Sentenza n. 14, avente ad oggettoil ricorso presentato da AGOS S.p.A. contro un provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust. Il ricorrente aveva chiesto che l’Antitrust fosse dichiarata non competente sul settore dei servizi bancari, invocando la competenza della &nbsp;Banca d’Italia quale autorità preposta alla vigilanza sul settore medesimo.Il Consiglio di Stato, per non avendo ravvisato alcun conflitto di competenze tra Antitrust e Banca d’Italia, atteso che le condotte sanzionate da Antitrust avevano ad oggetto un’attività di concessione di finanziamenti realizzata in occasione dell’acquisto di beni presso esercizi commerciali, rispetto al quale la stipula di un contratto di credito appariva chiaramente accessoria e marginale, ha affrontato , tuttavia , in termini più generali il tema del rapporto tra la disciplina generale posta a tutela del consumatore, condensata nel Codice del Consumo, e la disciplina di settore contenuta nel Testo Unico Bancario all’epoca vigente.Il Supremo Collegio, &nbsp;ha specificato, dunque, che “ … <em abp="1189">il T.U.B. &#8211; quantomeno nella versione vigente</em></span><a abp="1190" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><span abp="1191"><span abp="1192"><span abp="1193">[30]</span></span></span></a><span abp="1194"><em abp="1195">all’epoca dei fatti per cui è causa &#8211; non contiene alcuna disposizione intesa a perseguire, direttamente o indirettamente, finalità di tutela del consumatore”</em>.In conseguenza di ciò, la ravvisata carenza, nella normativa del settore creditizio, di qualsivoglia riferimento alla tutela dei consumatori in quanto tali, giustificherebbe, secondo l’interpretazione resa dal Collegio nella citata Sentenza, la competenza dell’Antitrust nel settore del credito.Successivamente alle sentenze dell’Adunanza Plenaria dell’11 maggio 2012, è intervenuto l’art. 23, co. 12-<em abp="1196">quinquiesdecies</em>, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</span><a abp="1197" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><span abp="1198"><span abp="1199"><span abp="1200">[31]</span></span></span></a><span abp="1201">, entrato in vigore il 15 agosto 2012. Tale disposizione ha precisato, facendo sostanzialmente propri gli approdi della giustizia amministrativa</span><a abp="1202" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><span abp="1203"><span abp="1204"><span abp="1205">[32]</span></span></span></a><span abp="1206">, che la competenza ad accertare e sanzionare le pratiche commerciali scorrette è dell’Antitrust, escluso unicamente il caso in cui le stesse siano poste in essere in settori in cui esista già una regolamentazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati</span><a abp="1207" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><span abp="1208"><span abp="1209"><span abp="1210">[33]</span></span></span></a><span abp="1211">.</span></span><br abp="1212" /><br />
&nbsp;<br abp="1213" /><br />
<strong abp="1214"><span abp="1215"><span abp="1216">4.La Procedura d’infrazione della Commissione Europea.</span></span></strong><br abp="1217" /><br />
&nbsp;<br abp="1218" /><br />
<span abp="1219"><span abp="1220">La CommissioneEuropea è intervenuta con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2013, sostenendo“ … <em abp="1221">che l’attuazione della direttiva in Italia non è conforme al diritto dell’Unione”</em> e che la sua applicazione da parte degli organi giurisdizionali non è condivisibile, in quanto ne viola il carattere di armonizzazione piena, aprendo conseguentemente una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per la scorretta attuazione della Direttiva 2005/29/CE&nbsp; relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. In definitiva, la Commissione contesta l’interpretazione adottata dalla giustizia amministrativa del principio di specialità e, quindi, del rapporto di coerenza tra disciplina generale in tema di pratiche commerciali scorrette, dettate dalla direttiva 2005/29/CE, e le direttive settoriali che disciplinano, in modo speciale, anche la tutela dei consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche</span><a abp="1222" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><span abp="1223"><span abp="1224"><span abp="1225">[34]</span></span></span></a><span abp="1226">.</span></span><br abp="1227" /><br />
&nbsp;<br abp="1228" /><br />
<span abp="1229"><span abp="1230">La Commissione Europea, nella citata lettera di messa in mora, ha chiarito e ribadito che, diversamente da quanto stabilito dagli organi giurisdizionali italiani, il termine “<em abp="1231">contrasto</em>” fa riferimento all’opposizione o incompatibilità tra norme. Pertanto, la Commissione sostiene che, in base al criterio della <em abp="1232">lexspecialis</em> di cui all’art. 3, comma 4, Direttiva 2005/29/CE (recepito pedissequamente nell’art. 19, comma 3, Codice del Consumo) le disposizioni settoriali prevalgono sulla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette solo se: a) possiedono lo <em abp="1233">status</em> di legislazione dell’Unione (cioè sono norme nazionali che recepiscono norme dell’Unione); b) disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali; c) vi è un contrasto tra la direttiva [2005/29/CE] e norme settoriali specifiche dell’Unione.Al contrario, qualora i requisiti informativi previsti dalla disciplina settorialenon siano conflittuali con quelli generali imposti ai professionisti,debbono aggiungersi a questi.</span></span><br abp="1234" /><br />
&nbsp;<br abp="1235" /><br />
<span abp="1236"><span abp="1237">La Commissione Europea, nel sottolineare che i tribunali amministrativi di primo grado avevano iniziato ad applicare per analogia lo stesso ragionamento espresso dal Consiglio di Stato ad altri settori economici “regolamentati” (ossia presidiati da norme di tutela ritenute esaustive), ha fatto notare che, nonostante gli Stati membri conservino la facoltà di adottare e mantenere disposizioni più protettive/specifiche nei settori dei servizi finanziari, in questo campo la direttiva mantiene la sua funzione di “rete di sicurezza”, stabilendo il livello minimo di protezione e colmando le lacune delle norme dell’UE o nazionali più specifiche.Pertanto, a giudizio della Commissione Europea, “… <em abp="1238">non è possibile escludere a priori l’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali nel settore dei servizi finanziari (comprese le assicurazioni)”</em>.Conseguentemente, la Commissione Europea ha &nbsp;invitato, quindi, il Governo italiano a trasmettere osservazioni sul tema, e a chiarire le ragioni per cui la questione non sia stata rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, come prevede l’art. 267, terzo comma, del TFUE</span><a abp="1239" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><span abp="1240"><span abp="1241"><span abp="1242">[35]</span></span></span></a><span abp="1243">.</span></span><br abp="1244" /><br />
&nbsp;<br abp="1245" /><br />
&nbsp;<br abp="1246" /><br />
<strong abp="1247"><span abp="1248"><span abp="1249">5.Il d. lgs. del 21 febbraio 2014, n. 21, attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014).</span></span></strong><br abp="1250" /><br />
&nbsp;<br abp="1251" /><br />
<span abp="1252"><span abp="1253">Con decreto legislativo n. 21/2014</span><a abp="1254" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><span abp="1255"><span abp="1256"><span abp="1257">[36]</span></span></span></a><span abp="1258"> &#8211; che attua la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori &#8211; viene confermata dal legislatore,con i <em abp="1259">caveat</em> di cui diremo, l’attribuzione alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di una generalecompetenza di vigilanza sul rispetto delle norme del Codice del Consumo.Da un lato, infatti, il contenuto dell’abrogato &nbsp;art. 62 del Codice di Consumo non viene riproposto,con la conseguenza che gli organi di polizia amministrativa non saranno più tenuti ad esercitarepoteri di accertamento, d’ufficio o su denuncia, in merito alla violazione del Codice di Consumoed a sanzionare il professionista che contravviene agli obblighi di informazione o impediscee/o ostacola il recesso del consumatore, dall’altro lato, con l’inserimento nell’art. 27 del Codice del Consumo del co. 1­bis, l’AGCM èdivenuta competente <em abp="1260">in via esclusiva</em></span><a abp="1261" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><span abp="1262"><span abp="1263"><span abp="1264">[37]</span></span></span></a><span abp="1265">ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integranouna pratica commerciale scorretta anche nei settori regolati e quindi anche nei settori delle assicurazioni, delle banche, e dei servizi finanziari e d’investimento,previa, tuttavia, acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione competente.</span></span><br abp="1266" /><br />
&nbsp;<br abp="1267" /><br />
<span abp="1268"><span abp="1269">Recita, infatti, il comma 1-bis l&#8217;articolo 27 del Codice del Consumo, rubricato “Tutela amministrativa e giurisdizionale” decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: &#8220;<em abp="1270">1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato…”</em></span>. <span abp="1271">Circa l’esclusività dei poteri <em abp="1272">enforcement</em> conferiti al AGCM, disposizione in contrasto con quanto previsto dalle leggi istitutive delle autorità di settore (sovente di diretta derivazione comunitaria), che hanno conferito ai regolatori anche la pienezza dei poteri di vigilanza, inibizione e sanzione nei confronti dei soggetti vigilati, è stato osservato che la norma in esame, sembrerebbe essere volta ad inibire i predetti poteri delle autorità di settore in tutti i casi in cui le medesime condotte dalle stesse censurate fossero sottoposte anche a scrutinio da parte dell’Antitrust per i profili disciplinati dal Codice del Consumo. </span></span><br abp="1273" /><br />
&nbsp;<br abp="1274" /><br />
<span abp="1275"><span abp="1276">Più nello specifico, posto che per «<em abp="1277">pratiche commerciali</em>» deve intendersi qualsivoglia fase della commercializzazione di un prodotto, l&#8217;attenzione dell’antitrust verrebbe ad essere rivolta sia alla fase promo-pubblicitaria, che a quella di sottoscrizione del contratto assicurativo, bancario o di investimento, nonché, infine, a quella esecutiva. In tale contesto, anche qualora l&#8217;informativa precontrattuale ed il contratto avente per oggetto i servizi prescelti risultassero rispettosi delle indicazioni e della forma prevista dalla regolamentazione di settore, la circostanza non limiterebbe la possibilità per l&#8217;AGCM di valutare la pratica posta in essere né di considerarla scorretta. Se cosi stanno le cose, ne seguirebbe che, nonostante la diligente attivazione dell’autorità di competenza specifica, l&#8217;AGCM ben potrebbe rilevare «l&#8217;omissione di informazioni rilevanti» per consentire al cliente (consumatore o microimpresa) di «<em abp="1278">prendere una decisione consapevole di natura commerciale, che non avrebbe altrimenti preso</em>» (art. 22, comma 1°, Codice del Consumo)</span><a abp="1279" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><span abp="1280"><span abp="1281"><span abp="1282">[38]</span></span></span></a><span abp="1283">. In tale contesto, si imporrebbe da parte dell’Autorità,una revisione dei documenti informativi, precontrattuali e contrattuali degli operatori coinvolti, nonché delle procedure e delle prassi. Revisione che tenga conto del minor tecnicismo di settore e della più spiccata sensibilità consumeristica dell&#8217;AGCM.</span></span><br abp="1284" /><br />
&nbsp;<br abp="1285" /><br />
<span abp="1286"><span abp="1287">Tuttavia, a bene vedere se le cose fossero effettivamente cosi, considerato che l’obbligatorietà dell’azione amministrativa esige l’attivazione da parte dell’autorità amministrativa in caso di violazione della regolamentazione di settore, ne conseguirebbe che l’assetto così strutturato sarebbe potenzialmente idoneo a generare procedimenti sanzionatori paralleli sulla medesima fattispecie, con l’effetto di generare, sul destinatario, oneri procedimentali e sanzionatori paralleli</span><a abp="1288" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><span abp="1289"><span abp="1290"><span abp="1291">[39]</span></span></span></a><span abp="1292">.Verrebbe dunque violato, per tale via il principio del ne bis in idem</span><a abp="1293" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><span abp="1294"><span abp="1295"><span abp="1296">[40]</span></span></span></a><span abp="1297">.Ne conseguirebbe che il rispetto della regolazione settoriale non intaccata il potere di regolazione spettante alle singole autorità di settore, atteso che il comma 1-bis del citato art. 27 afferma il potere, attribuito dalle leggi istitutive, di inibire e sanzionare i comportamenti in violazione della regolamentazione di settore<em abp="1298">, </em>ciòin contrasto, con la previsione che attribuisce in via esclusiva all’Antitrust la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta. Prosegue, il citato 1 comma, l’Antitrust<em abp="1299">” … esercita </em>( i propri poteri)<em abp="1300">in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell&#8217;Autorità di regolazione competente.Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze&#8221;.&nbsp; </em>Nella sostanza, dunque, la norma avrebbe attribuito, in capo dunque all’Antitrust, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità di regolazione competente, qualora avvii un procedimento sanzionatoriocaratterizzato da una duplicità di ambiti normativi potenzialmente violati, una disposizione regolamentare ed il codice del consumo, parere che evidentemente non può avere natura vincolata.Infatti, caso contrario, il parere dell’autorità di settore avrebbe un effetto fortemente condizionante dell’azione dell’Antitrust, di coordinamento e di indirizzo amministrativamente non ammissibile in assenza di alcuna sovra-ordinazione o collegamento organizzativo o gerarchico.</span></span><br abp="1301" /><br />
&nbsp;<br abp="1302" /><br />
<span abp="1303"><span abp="1304">Tuttavia, la questione lascia ampli margini di perplessità. Come,peraltro, acutamente osservato, “<em abp="1305">Se da un lato l&#8217;assenza di un collegamento gerarchico tra le Autorità e l&#8217;AGCM non giustifica la natura vincolante del parere, dall&#8217;altro la non vincolatività potrebbe, tuttavia, rendere il parere privo di effetti sostanziali. La coerenza della condotta dell&#8217;impresa allaregolamentazione, cristallizzata nel parere dell&#8217;Autorità di settore dovrebbe condurre l&#8217;AGCM aqualificare il comportamento conforme alla diligenza professionale, con conseguente mancatairrogazione della sanzione a carico della medesima impresa. Tuttavia, la non vincolatività delparere ben consente all&#8217;Autorità garante la possibilità di discostarsi dalla pronuncia dell&#8217;Autorità disettore, salvo l&#8217;obbligo di una motivazione rafforzata, con notevoli criticità in merito alla certezzadelle regole applicabili nei confronti delle imprese. &nbsp;Ne consegue che le imprese si troverebbero dinnanzi a regole che,seppur poste dall&#8217;Autorità di settore, non rappresenterebbero il livello minimo di diligenzaprofessionale con notevoli costi per le medesime, e per i consumatori”</em>. Non solo,&nbsp; “… </span><em abp="1306"><span abp="1307">La circostanza che l&#8217;Autorità garante possa considerare laregolamentazione vigente incompleta o non sufficiente, nonostante il diverso parere dell&#8217;Autoritàdi settore, comporterebbe, oltre a un intervento sanzionatorio a carico dell&#8217;impresa, un giudizioimplicito sulla regolazione, e dunque sull&#8217;operato delle stesse Autorità di settore, oltreall&#8217;incertezza per il mercato”.</span><a abp="1308" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><span abp="1309"><strong abp="1310"><span abp="1311"><span abp="1312">[41]</span></span></strong></span></a></em></span><br abp="1313" /><br />
&nbsp;<br abp="1314" /><br />
<span abp="1315"><span abp="1316">Ciò evidenziato, porta acuti osservatori a rilevare come, il principale e più importante effetto pratico dell’introduzione del comma 1°- bis dell’art. 27 Cod. Cons. sembra consistere in un rilevante ampliamento della tutela garantita al cliente-consumatore. In effetti, il semplice rispetto delle indicazioni e della forme/regole di comportamento eventualmente previste dalla regolamentazione di settore, non costituisce più ormai un’esimente o, in ogni caso, una circostanza idonea a limitare la possibilità per l’AGCM di valutare la condotta commerciale posta in essere e di definirla se del caso come scorretta. Senza contare che nel giudizio di scorrettezza operato dall’AGCM la rilevanza dell’informazione omessa viene rapportata alla figura del consumatore medio e non invece a quella di un consumatore attento ed informato, ciò comportando un innalzamento della soglia stessa di attenzione e diligenza richiesta all’operatore professionale. In sostanza, con l’individuazione nell’AGCM dell’unica autorità competente a sanzionare le eventuali condotte commerciali scorrette, si impone anche una necessaria rivalutazione e riformulazione di tutti i documenti contrattuali e precontrattuali previsti dalle regolamentazioni di settore, nonché delle procedure e delle prassi, che dovranno probabilmente tener conto, in ragione della spiccata sensibilità consumeristica dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di un minor tecnicismo di settore e forse di una “nuova” trasparenza, maggiormente in accordo con canoni di giudizio dell’AGCM.&nbsp; </span></span><br abp="1317" /><br />
&nbsp;<br abp="1318" /><br />
<span abp="1319"><span abp="1320">La norma, nella sostanza, prevedeche i profili di sovrapposizione sopra illustrati possano essere risolti con l’adozione, da parte delle autorità, di protocolli d’intesa, ovvero, di atti di <em abp="1321">governance</em> stipulatitra le parti, in accordo tra loro, per convergere sulla metodologia da seguire per raggiungere gli specifici obiettivi. Pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico, esso,tuttavia, impegna le parti a seguire un medesimo indirizzo. E’ di tutta evidenza che, gli stessi per essere efficaci, pur non potendo incidere sui poteri/doveri attribuiti dalle leggi alle singole autorità, non dovrebbero assumere carattere di genericità, poiché la definizione preventiva e trasparente dei criteri di interazione sin dalla fase pre-procedimentale tra le autorità, rappresenta una garanzia finalizzata ad offrire certezza di legalità del procedimento, innanzitutto alle autorità stesse e poi alle imprese ed ai consumatori.Nei protocolli è generalmente prevista la costituzione di un gruppo di lavoro permanente, al fine di promuovere il confronto su tematiche di comune interesse in materia di tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari, nonché lo scambio reciproco di documenti ed informazioni sui procedimenti avviati da ciascuna Autorità nell’esercizio dei poteri indicati in premessa.</span></span><br abp="1322" /><br />
&nbsp;<br abp="1323" /><br />
&nbsp;<br abp="1324" /><br />
<strong abp="1325"><span abp="1326"><span abp="1327">6. I protocolli d’intesa con l’AGCM di Banca d’Italia, Ivass e Consob.</span></span></strong><br abp="1328" /><br />
&nbsp;<br abp="1329" /><br />
<span abp="1330"><span abp="1331">Proprio in considerazione di quanto sopra rilevato ed, in particolare,del più volte citato articolo 27, comma 1–bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,recante il “Codice del Consumo”, ai sensi del quale: “<em abp="1332">Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze</em>”, &nbsp;già il&nbsp; 22&nbsp; febbraio&nbsp; 2011 l’Antitrust&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; Banca d’Italia hanno provveduto a siglare un importante Protocollo d’Intesa</span><a abp="1333" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><span abp="1334"><span abp="1335"><span abp="1336">[42]</span></span></span></a><span abp="1337">, denominato, </span><em abp="1338"><span abp="1339">“Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e&nbsp; finanziario”</span><a abp="1340" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><span abp="1341"><strong abp="1342"><span abp="1343"><span abp="1344">[43]</span></span></strong></span></a><span abp="1345">.</span></em></span><br abp="1346" /><br />
&nbsp;<br abp="1347" /><br />
<span abp="1348"><span abp="1349">Esso dispone, appunto,in&nbsp; merito&nbsp; all’esercizio&nbsp; dei&nbsp; rispettivi&nbsp; poteri&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; di contrasto alle pratiche commerciali scorrette e di trasparenza e correttezza nei rapporti tra banche e clienti, nella prospettiva di un rafforzamento della tutela dei consumatori, di una maggiore efficienza&nbsp; dell’azione&nbsp; di&nbsp; vigilanza&nbsp; del&nbsp; settore,&nbsp; e di&nbsp; una&nbsp; riduzione&nbsp; dei&nbsp; costi&nbsp; a carico degli intermediari bancari e finanziari.Tale accordo è stato da ultimo rivisto e siglato in data 14 ottobre 2014. Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra le due Autorità al fine di rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.</span></span><br abp="1350" /><br />
&nbsp;<br abp="1351" /><br />
<span abp="1352"><span abp="1353">Tali atti, più in generale, rientrano nel complessivo ambito degli accordi organizzativi o normativi , sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni e che comprendono le varie forme di concorde attività amministrativa funzionalizzata per lo svolgimento di interessi pubblici non contrastanti o paralleli.Tali accordi traggono dal diritto comune il principio ordinatore dei rapporti di autocoordinamento tra amministrazioni, e traggono la loro fonte primaria nella disposizione normativa contenuta nell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel prevedere genericamente che “<em abp="1354">le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”</em>, sembra contemplare proprio l’ipotesi di un accordo col quale le parti fanno regole a sé medesime, con comandi astratti, prodotti dalla collaborazione delle sole parti, che pongono la regola delle loro rispettive condotte future, rispetto alle quali in tal modo si individuerà come fonte oltre che la legge anche l’accordo</span><a abp="1355" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><span abp="1356"><span abp="1357"><span abp="1358">[44]</span></span></span></a><span abp="1359">.Un&nbsp; tale&nbsp; atto&nbsp; di&nbsp; coordinamento&nbsp; tra&nbsp; l’Antitrust e&nbsp; la&nbsp; Banca&nbsp; d’Italia,&nbsp; al&nbsp; momento &nbsp;della&nbsp; sua emanazione, era auspicato da tempo, poiché nel nostro ordinamento entrambe le Autorità condividevano &#8211; e condividono tuttora -rilevanti competenze a tutela della clientela degli intermediari&nbsp; finanziari,&nbsp; con&nbsp; un&nbsp; conseguente&nbsp; ed&nbsp; elevato&nbsp; rischio&nbsp; di &nbsp;sovrapposizioni&nbsp; e incoerenze</span><a abp="1360" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><span abp="1361"><span abp="1362"><span abp="1363">[45]</span></span></span></a><span abp="1364">. </span></span><br abp="1365" /><br />
&nbsp;<br abp="1366" /><br />
<span abp="1367"><span abp="1368">La&nbsp; definizione,&nbsp; sebbene&nbsp; solo&nbsp; procedurale,&nbsp; della&nbsp; collaborazione&nbsp; e&nbsp; del&nbsp; coordinamento&nbsp; tra&nbsp; le Autorità,&nbsp; ha quindi rappresentato&nbsp;&nbsp;&nbsp; un&nbsp;&nbsp;&nbsp; importante&nbsp;&nbsp;&nbsp; tassello&nbsp;&nbsp;&nbsp; nel&nbsp;&nbsp;&nbsp; panorama&nbsp;&nbsp;&nbsp; dei concorsi&nbsp; tra&nbsp; autorità&nbsp; di&nbsp; vigilanza,&nbsp; costituendo,&nbsp; pertanto,&nbsp; non&nbsp; solo&nbsp; uno&nbsp; strumento&nbsp; di raccordo, coordinamento&nbsp; ed&nbsp; integrazione&nbsp; dell&#8217;attività&nbsp; ispettiva&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; controllo&nbsp; propria&nbsp; di entrambe&nbsp; in&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; maggior&nbsp; tutela&nbsp; dei&nbsp; consumatori,&nbsp; ma&nbsp; per tele via proprio un&#8217;opportunità&nbsp; per&nbsp; gli intermediari di contenere gli oneri derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività di vigilanza. Una collaborazione&nbsp; del&nbsp; genere, infatti,&nbsp; ha,&nbsp; tra&nbsp; gli&nbsp; altri, evidentemente ed indiscutibilmente &nbsp;il&nbsp; pregio&nbsp; di&nbsp; potersi&nbsp; concretizzare nello sviluppo di orientamenti comuni alle due Autorità, e di sfociare nell&#8217;individuazione di <em abp="1369">best practices</em> alle&nbsp; quali&nbsp; gli&nbsp; intermediari&nbsp; dovrebbero&nbsp; uniformare&nbsp; <em abp="1370">policy</em>,&nbsp; operatività&nbsp; e modulistica contrattuale. Molti sono i commentatori che segnalano,&nbsp; da&nbsp; questo&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista, la&nbsp; significativa uniformità delle decisioni dell&#8217;Antitrust e dell&#8217;Arbitro Bancario Finanziario (vedi oltre, ABF)</span><a abp="1371" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><span abp="1372"><span abp="1373"><span abp="1374">[46]</span></span></span></a><span abp="1375">, in materie quali, ad es., la portabilità dei mutui, la commissione di massimo scoperto, le indicazioni relative al TAEG.</span></span><br abp="1376" /><br />
&nbsp;<br abp="1377" /><br />
<span abp="1378"><span abp="1379">Il&nbsp; Protocollo,&nbsp; considerati “i&nbsp; poteri&nbsp; che&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; del&nbsp; Testo&nbsp; Unico&nbsp; Bancario&nbsp; spettano&nbsp; alla&nbsp; Banca d’Italia al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, e “i poteri che ai sensi del Codice del Consumo spettano all’Autorità Garante della Concorrenza e del&nbsp; Mercato&nbsp; al&nbsp; fine&nbsp; di&nbsp; tutelare&nbsp; il&nbsp; consumatore&nbsp; dalle&nbsp; pratiche&nbsp; commerciali&nbsp; scorrette”,&nbsp; come premesso, nasce&nbsp; allo scopo&nbsp; di&nbsp; realizzare&nbsp; un&nbsp; coordinamento&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; parti –nel&nbsp; rispetto&nbsp; dei&nbsp; reciproci&nbsp; poteri –per instaurare&nbsp; un&nbsp; tempestivo&nbsp; scambio&nbsp; di&nbsp; informazioni&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; ai&nbsp; procedimenti&nbsp; di&nbsp; natura amministrativa&nbsp; avviati,&nbsp; con&nbsp; la&nbsp; possibilità,&nbsp; contestualmente,&nbsp; di&nbsp; formulare&nbsp; osservazioni&nbsp; da ambo le parti.&nbsp; </span></span><br abp="1380" /><br />
&nbsp;<br abp="1381" /><br />
<span abp="1382"><span abp="1383">Il&nbsp; Protocollo,&nbsp; in&nbsp; sostanza,&nbsp; prevede&nbsp; che&nbsp; l&#8217;Antitrust&nbsp; informi&nbsp; tempestivamente&nbsp; la&nbsp; Banca d&#8217;Italia&nbsp; dell&#8217;avvio&nbsp; di&nbsp; un’attività&nbsp; preistruttoria&nbsp; o&nbsp; di&nbsp; un&nbsp; procedimento&nbsp; istruttorio&nbsp; diretto&nbsp; a verificare&nbsp; l&#8217;esistenza&nbsp; di&nbsp; pratiche&nbsp; commerciali&nbsp; scorrette&nbsp; poste&nbsp; in&nbsp; essere&nbsp; da&nbsp; uno&nbsp; o&nbsp; più intermediari. La&nbsp;&nbsp;&nbsp; Banca&nbsp; d&#8217;Italia,&nbsp;&nbsp;&nbsp; ricevuta&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;informativa,&nbsp;&nbsp; trasmette&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&#8217;Antitrust&nbsp; gli&nbsp; eventuali provvedimenti&nbsp; sanzionatori&nbsp; adottati&nbsp; per&nbsp; violazione&nbsp; delle&nbsp; disposizioni&nbsp; sulla&nbsp; trasparenza&nbsp; e correttezza con riferimento ai fatti segnalati. Si prevede inoltre che la Banca d&#8217;Italia possa formulare osservazioni con riguardo ai profili connessi&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&#8217;interpretazione&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp;&nbsp; normativa&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalla&nbsp;&nbsp;&nbsp; stessa&nbsp;&nbsp;&nbsp; emanata,&nbsp;&nbsp;&nbsp; nonché&nbsp;&nbsp;&nbsp; agli orientamenti dell&#8217;ABF. </span><a abp="2076" name="_GoBack"></a><span abp="1385">La Banca d’Italia, viceversa, nel caso di avvio di un procedimento volto all&#8217;adozione di un provvedimento&nbsp; sanzionatorio&nbsp; o&nbsp; di&nbsp; un&nbsp; provvedimento&nbsp; particolare&nbsp; per&nbsp; violazione&nbsp; delle disposizioni&nbsp; sulla&nbsp; trasparenza&nbsp; e&nbsp; correttezza&nbsp; da&nbsp; parte&nbsp; di&nbsp; uno&nbsp; o&nbsp; più&nbsp; intermediari,&nbsp; informa tempestivamente&nbsp; l&#8217;Antitrust&nbsp; che, a&nbsp; sua&nbsp; volta,&nbsp; trasmette&nbsp; alla&nbsp; Banca&nbsp; d&#8217;Italia&nbsp; gli&nbsp; eventuali provvedimenti adottati in materia di pratiche commerciali scorrette con riferimento ai fatti segnalati.&nbsp; </span></span><br abp="1386" /><br />
&nbsp;<br abp="1387" /><br />
<span abp="1388"><span abp="1389">Anche&nbsp; in&nbsp; questo&nbsp; caso,&nbsp; l&#8217;Antitrust&nbsp; può&nbsp; formulare&nbsp; osservazioni&nbsp; con&nbsp; riguardo&nbsp; ai profili&nbsp; connessi&nbsp; all&#8217;interpretazione&nbsp; delle&nbsp; disposizioni&nbsp; disciplinanti&nbsp; le&nbsp; pratiche&nbsp; commerciali scorrette.Infine,&nbsp; sempre&nbsp; in&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; realizzazione&nbsp; del&nbsp; miglior&nbsp; coordinamento&nbsp; delle&nbsp; rispettive attività&nbsp; di&nbsp; controllo,&nbsp; le&nbsp; due&nbsp; Autorità&nbsp; si&nbsp; sono&nbsp; altresì&nbsp; impegnate&nbsp; a&nbsp; promuovere&nbsp; incontri periodici&nbsp; per&nbsp; l&#8217;approfondimento&nbsp; dei&nbsp; temi&nbsp; rilevanti&nbsp; connessi&nbsp; al&nbsp; Protocollo&nbsp; stesso,&nbsp; anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro temporanei. </span></span><br abp="1390" /><br />
&nbsp;<br abp="1391" /><br />
<span abp="1392"><span abp="1393">Un analogo protocollo&nbsp; d’intesa è stato firmato in data 7 ottobre 2014 tra l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (in breve, IVASS) e Antitrust in materia di tutela dei consumatori nel mercato assicurativo</span><a abp="1394" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><span abp="1395"><span abp="1396"><span abp="1397">[47]</span></span></span></a><span abp="1398">. Anche tale documento integra il precedente Protocollo generale di intesa del 2 agosto 2013 sulla cooperazione Antitrust – IVASS, &nbsp;rafforzando il coordinamento tra le due Autorità per una più efficace tutela dei consumatori nei rapporti con le imprese di assicurazione e con gli intermediari assicurativi anche mediante lo scambio di informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza.In particolare, il Protocollo intende favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso:- il coordinamento degli interventi istituzionali sui settori di comune interesse;- la segnalazione dell’Antitrust all’IVASS di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di propria competenza, emergano ipotesi di violazioni da parte degli operatori delle norme alla cui applicazione è preposto l’IVASS;- la segnalazione dell’IVASS all’Antitrust di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’Istituto, emergano ipotesi di pratiche commerciali scorrette relative al settore assicurativo;- la costituzione di un gruppo di lavoro permanente sull’attuazione del Protocollo al fine di promuovere il confronto su tematiche di comune interesse in materia di tutela dei consumatori;- lo scambio reciproco di documenti ed informazioni sui procedimenti avviati da ciascuna Autorità;- la richiesta di parere di Antitrust ad IVASS ai fini dell’adozione di provvedimenti nei casi di pratiche commerciali scorrette.</span></span><br abp="1399" /><br />
<br abp="1400" /><br />
<span abp="1401"><span abp="1402">Anche in tale caso, come per la Banca d’Italia è previsto, infine, che le Autorità avvieranno un continuo processo di revisione del documento.</span></span><br abp="1403" /><br />
&nbsp;<br abp="1404" /><br />
<strong abp="1405"><span abp="1406"><span abp="1407">Dott. Enea Franza, </span></span></strong><br abp="1408" /><br />
<strong abp="1409"><span abp="1410"><span abp="1411">Responsabile Ufficio Camera Conciliazione ed Arbitrato Consob</span></span></strong><br />
<strong>Le opinioni espresse sono a titolo personale e non riguardano la Consob, Autorità presso cui il dott. Franza lavora</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1413">
<div abp="1414" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1416" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1417" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1418" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span abp="1419"><span abp="1420"><span abp="1421"><span abp="1422">[1]</span></span></span></span></a><span abp="1423"><span abp="1424">Vedasi, “La pubblicità è ancora l’anima del commercio? Vecchie e nuove strategie per vendere i prodotti”, SOCIOLOGIA DEL LAVORO, Autori/Curatori: Ariela Mortara, Anno di pubblicazione: 2009.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1426" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1427" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span abp="1428"><span abp="1429"><span abp="1430"><span abp="1431">[2]</span></span></span></span></a><span abp="1432"><span abp="1433">Libro verde della Commissione «La comunicazione commerciale nel mercato interno» &#8211; COM (96), 192 definitivo.I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea per stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare. Invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di consultazione e dibattito sulla base delle proposte presentate.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1435" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1436" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span abp="1437"><span abp="1438"><span abp="1439"><span abp="1440">[3]</span></span></span></span></a><span abp="1441"><span abp="1442">L. ROSSI CARLEO, Le pratiche commerciali sleali, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di S. MAZZAMUTO e C. CASTRONOVO, Milano, 2008, t. III, p. 439.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1444" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1445" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span abp="1446"><span abp="1447"><span abp="1448"><span abp="1449">[4]</span></span></span></span></a><span abp="1450"><span abp="1451"> Il decreto legislativo n. 206/2005, rubricato “Codice del Consumo” ha riorganizzato in un unico compendio la legislazione di settore risultante dal recepimento di direttive comunitarie separate. </span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1453" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1454" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span abp="1455"><span abp="1456"><span abp="1457"><span abp="1458">[5]</span></span></span></span></a><span abp="1459"><span abp="1460">&nbsp; Nel comparto bancario-finanziario, la stessa attenzione alla disciplina sulla correttezza compare in due ulteriori e importanti direttive: la direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (n. 2007/64/CE) e la direttiva sui contratti di credito ai consumatori (n. 2008/48/CE), che richiamano espressamente, nel preambolo introduttivo, la necessità che i consumatori vengano protetti contro le pratiche sleali in linea con le previsioni della direttiva n. 2005/29/CE. Nel nostro ordinamento, tale tendenza si è consolidata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, in materia di servizi di pagamento, di attuazione della cd. “Direttiva PSD1” (2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), e con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha riformato il Testo Unico Bancario, sostituendo l’intero Titolo VI e abrogando gli artt. 40, 41 e 42 del Codice del Consumo.&nbsp; Tra gli ulteriori interventi rilevanti in materia, per quanto riguarda l’ordinamento giuridico interno, va aggiunto che nel 2009, ai sensi dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), allo scopo di rendere più completa la tutela del cliente anche dal punto di vista dell’enforcement, è stato istituito l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), con competenza per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche ed intermediari e clienti. Va inoltre menzionata l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (pubblicate in G.U. n. 210 del 10 settembre 2009), emanate dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1462" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1463" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span abp="1464"><span abp="1465"><span abp="1466"><span abp="1467">[6]</span></span></span></span></a><span abp="1468"><span abp="1469"> In merito si segnala che il d.lsg. n. 145/2007 si occupa di pubblicità ingannevole e comparativa limitatamente ai rapporti tra imprese concorrenti, mentre il d.lgs. n. 146/2007 è relativo alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, pertanto finalizzato, propriamente, alla tutela del consumatore.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1471" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1472" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span abp="1473"><span abp="1474"><span abp="1475"><span abp="1476">[7]</span></span></span></span></a><span abp="1477"><span abp="1478"> Si veda D. La Rocca, cit. pag. 126- 127 “ è più utile rammentare come la cultura dell’Europa, le sue istituzioni, i suoi assetti sociali, il suo modo di intrattenere le relazioni internazionali siano riuscite a conquistare un ruolo di grande rilievo nello scenario mondiale quando hanno saputo proporre una composizione equilibrata tra le istanze di protezione e di promozione della qualità di vita degli individui e le istanze del sistema relazionale nel quale operano, agiscono, scambiano, vivono”. In particolare il compito della disciplina comunitaria è stato di “consolidare quegli interventi di tipo regolativo preordinati alla stabilizzazione del corretto funzionamento del mercato e di renderli comuni a tutti gli operatori che si muovono nello spazio europeo (imprese, … consumatori)”. Cfr. D. La Rocca cit. pag. 112, secondo cui “ L’obiettivo, davvero, innovativo è quello del superamento di ogni barriera che possa ostacolare la libera circolazione delle risorse: ivi comprese le barriere normative. Si tratta… di un intervento volto ad introdurre regole omogenee ed uniformi, in grado di contrastare ogni forma di protezionismo locale (territoriale, settoriale, di classi e categorie di soggetti)”.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1480" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1481" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span abp="1482"><span abp="1483"><span abp="1484"><span abp="1485">[8]</span></span></span></span></a><span abp="1486"><span abp="1487"> La bibliografia nazionale e internazionale sulle pratiche commerciali scorrette è assai ampia, riportiamo solo i primi interventi piu rilevanti d all’entrata in vigore della direttiva,&nbsp; L. ROSSI CARLEO e E. MINERVINI, Premessa, in Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, a cura di E. MINERVINI e L. ROSSI CARLEO, Milano, 2007, p. XV, AAVV,&nbsp; European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Pracices Directive, a cura di G. HOWELLS &#8211; H.W. MICKLITZ – T. WILHELMSSON, Ashgate, 2006; A. GENTILI, Codice del consumo ed esprit de géométrie, in Contratti, 2006, p. 171 s.; AAVV, Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano, a cura di G. DE CRISTOFARO, Torino, 2007; AAVV, Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, cit.; L. DI NELLA, Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive, in Contr. impr., 2007,. 44 s.; F. MASSA, Pratiche commerciali scorrette (Voce), in Enc. giur., Roma, 2007; F. SEBASTIO, I consumatori di fronte alle pratiche commerciali delle imprese, in Disciplina comm., 2007, p. 37 s.; C. GRANELLI, “Le pratiche commerciali scorrette” tra imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo, in Obbl. contr., 2007; E. BATTELLI, Nuove norme in tema di pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole, in Contratti, 2007, p. 1113 s., ora anche in Codice del consumo, a cura di E.M. TRIPODI e E. BATTELLI, Milano, 2008, 153 s.; AAVV, Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit.; AAVV, Il codice del consumo, a cura di V. CUFFARO, Milano, 2008; M.R. MAUGERI, Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali, in NGCC, 2008, p. 477 s.; A. GENOVESE, La normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm. 2008, I, p. 762 s.; C. PIAZZA, Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale, in Dir. inf., 2008; M. RABITTI, Sub art. 20 cod. cons., in Le modifiche al codice del consumo, a cura di E. MINERVINI e L. ROSSI CARLEO, Torino, 2009, p. 141 s.; C. TENELLA SILLANI, Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore, in Obbl. contr., 2009, p. 775 s.; A. GIANOLA, voce Pratiche negoziali sleali, in Digesto disc. priv. Sez. civile, Agg., 2009, 1 s.; G. DE CRISTOFARO, La direttiva n. 05/29/CE e l’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, in NGCC, 2009, p. 1061 s.; ID., Le conseguenze privatistiche della violazione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi comparata delle soluzioni accolte nei diritti nazionali nei paesi UE, in Rass. dir. civ., 2010; G. SCOGNAMIGLIO, Le pratiche commerciali scorrette: disciplina dell’atto e dell’attività, in Nuovo dir. soc., 2010, p. 8 s.; L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: funzionamento e sintesi della disciplina delle pratiche scorrette, in Europa&nbsp; dir. priv., 2010, p. 685 s.; F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato, in Europa dir. priv., 2010, p. 1117 s.; C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità, in Le invalidità nel diritto privato, a cura di A. BELLAVISTA e A. PLAIA, Milano, 2011, p. 143 s.; T. BROGGIATO, La disciplina delle pratiche commerciali scorrette: prospettive evolutive del quadro normativo di riferimento, in Riv. bancaria, 2011, p. 77 s.; G. DE CRISTOFARO, Violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette e diritto privato, in Riv. bancaria, 2011, p. 66 s.; N. ZORZI GALGANO, Sulla invalidità del contratto a valle di una pratica commerciale scorretta, Contr. impr, 2011; P. FATTORI, Il sindacato giurisdizionale in materia di pratiche commerciali scorrette, in Riv. bancaria, 2012, p. 98 s.; F. FERRO LUZZI, Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell’inversione della fattispecie, in Riv. bancaria, 2012, p. 102 s.; B. BLASCO, Spam e pratiche commerciali scorrette, Contr. impr, 2012, p. 967 s.; E.A. TRITTO, Pratiche commerciali scorrette nel contratto di viaggio: gli orientamenti dell’AGCM, in Danno e resp., 2012, p. 469 s.; A. FACHECHI, Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli, 2012; S. TOMMASI, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attività negoziale, Bari, 2012, G. DE CRISTOFARO, voce Pratiche commerciali scorrette, in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1079 s.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1489" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1490" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span abp="1491"><span abp="1492"><span abp="1493"><span abp="1494">[9]</span></span></span></span></a><span abp="1495"><span abp="1496"> La definizione di questa espressione viene fornita alla lett. d) dell’art. 2, dove si statuisce che per pratica commerciale si intende ‹‹qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione ivi compresi la pubblicità e il&nbsp; marketing, posti in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori››. Il predecessore del concetto di pratica commerciale va ravvisato in quello di “comunicazione commerciale”. Il Libro verde sulla “Comunicazione commerciale nel mercato interno” 34 riconosceva come questa rappresentasse per l’Unione europea uno dei pilastri sui cui fondare il mercato unico. Già all’epoca, la Commissione aveva avvertito il ruolo fondamentale di congiunzione ed integrazione dei mercati nazionali che la comunicazione commerciale era capace di svolgere, avendo essa il compito di ‹‹promuovere l’identità di una marca e di informare i clienti potenziali, rafforzando il posizionamento desiderato per la marca o per la società nonché fornendo informazioni adeguate sul prodotto o servizio offerto››. Nel formulare la prima accezione di comunicazione commerciale, la Commissione affermava che questa ricomprendesse tutte le forme di comunicazione volte a promuovere i prodotti, i servizi o l’immagine di imprese o di organizzazioni presso consumatori o distributori finali.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1498" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1499" href="#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span abp="1500"><span abp="1501"><span abp="1502"><span abp="1503">[10]</span></span></span></span></a><span abp="1504"><span abp="1505">In merito a questo aspetto ricorre una divergenza di opinioni tra chi, come DE CRISTOFARO, La direttiva, cit., esclude che la condotta che rientri nella definizione di “pratica commerciale” debba necessariamente poter essere qualificata come un “atto di concorrenza” ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale poiché la prima nozione è più ampia e comprende la seconda, e chi, come P. AUTERI, Introduzione, cit., 9, ritiene che la maggior parte delle condotte qualificabili come pratiche commerciali ai sensi della direttiva siano ‹‹(…) valutabili nell’ambito della repressione della concorrenza sleale (…)››.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1507" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1508" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span abp="1509"><span abp="1510"><span abp="1511"><span abp="1512">[11]</span></span></span></span></a><span abp="1513"><span abp="1514"> Vedi, Le sanzioni amministrative, R.Giovagnoli, M.Fratini, Giuffeé.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1516" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1517" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span abp="1518"><span abp="1519"><span abp="1520"><span abp="1521">[12]</span></span></span></span></a><span abp="1522"><span abp="1523"> Il legislatore italiano si è discostato&nbsp; dalla&nbsp; terminologia della Direttiva in questo specifico punto, mentre ha fedelmente riprodotto i contenuti sostanziali della disciplina.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1525" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1526" href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><span abp="1527"><span abp="1528"><span abp="1529"><span abp="1530">[13]</span></span></span></span></a><span abp="1531"><span abp="1532"> Secondo le definizioni derivanti dalla Direttiva e incluse nel Codice del Consumo, la diligenza professionale è da intendersi come &lt;&lt;<em abp="1533">il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista….. rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede</em>&gt;&gt;. La diligenza professionale esigibile dal professionista che opera in un settore regolato è più elevata in quanto rinforzata nelle norme di regolazione settoriale (cfr. art. 21, comma 1, lettera a) del TUF per il settore di interesse). Sul tema della diligenza professionale nel Cod. Cons., si veda: A. Genovese, <em abp="1534">La diligenza professionale</em>, Università Europea, Seminario AIPPI – 17 novembre 2011.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1536" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1537" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span abp="1538"><span abp="1539"><span abp="1540"><span abp="1541">[14]</span></span></span></span></a><span abp="1542"><span abp="1543"> La nozione di “consumatore medio” è individuata dal considerando 18 della Direttiva con quella di consumatore &lt;&lt;<em abp="1544">normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto</em>&gt;&gt;. Non si deve, tuttavia, ritenere che la Direttiva intenda, con tale nozione, effettuare una selezione tra i soggetti destinatari della tutela, ma piuttosto graduare gli interventi, in applicazione del principio di proporzionalità.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1546" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1547" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span abp="1548"><span abp="1549"><span abp="1550"><span abp="1551">[15]</span></span></span></span></a><span abp="1552"><span abp="1553"> Il quadro appena delineato rievoca il dibattito intorno al rapporto tra dolusmalus e dolus bonus (che verrà ripreso nella trattazione sui rimedi individuali) giacché, anche in questo caso, il discrimen tra la condotta sanzionata con il rimedio invalidatorio e quella tollerata appare essere quello del grado di incisività della condotta stessa. Vedi ORLANDO, ibidem, p. 99, definisce questo fenomeno come “dimensione meta-individuale” della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e V. G. ALPA, Considerazioni conclusive, in Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, cit., p. 363.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1555" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1556" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span abp="1557"><span abp="1558"><span abp="1559"><span abp="1560">[16]</span></span></span></span></a><span abp="1561"><span abp="1562">Il <em abp="1563">dolus bonus</em>, è la normale esaltazione della propria merce che il commerciante fa nel momento in cui cerca di vendere il proprio prodotto. La regola relativa al <em abp="1564">dolus bonus</em> aveva creato un vero e proprio abuso da parte dei commercianti a danno dei consumatori, perché, con l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e con l’uso di artifici sempre più sofisticati si inducevano a contrarre una massa enorme di soggetti.&nbsp; (vedi GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2000, pag. 943).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1566" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1567" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span abp="1568"><span abp="1569"><span abp="1570"><span abp="1571">[17]</span></span></span></span></a><span abp="1572"><span abp="1573"> La disciplina delle pratiche commerciali scorrette e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa sono entrambe volte a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in linea con il principio sancito nell’art. 1 della citata Direttiva 2005/29/CE.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1575" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1576" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span abp="1577"><span abp="1578"><span abp="1579"><span abp="1580">[18]</span></span></span></span></a><span abp="1581"><span abp="1582"> Più,&nbsp; in generale,&nbsp; si è posta così la questione relativa ai rapporti tra la disciplina generale di cui al Codice del consumo e le discipline di settore che possono incidere su aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette. In specie, il problema è emerso con riguardo:&nbsp; a) al settore dei servizi finanziari, in relazione al quale è venuta in rilievo la necessità di definire gli ambiti di competenza rispettivamente propri dell’Agcm e della Consob; b) al settore del credito, con conseguente necessità di delimitare le competenze dell’Agcm e della Banca d’Italia; c) infine, al settore delle comunicazioni elettroniche, in merito alla delimitazione delle competenze spettanti all’Agcm e alla Agcom. Si tratta di profili problematici sui quali l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è ripetutamente intervenuta nel corso del 2012. La questione non attiene certo alla sola risoluzione dei potenziali conflitti di competenze tra differenti Autorità, ma ancor prima alla ricostruzione dei rapporti tra la normativa generale in tema di pratiche commerciali scorrette e le regolamentazioni di settore.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1584" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1585" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span abp="1586"><span abp="1587"><span abp="1588"><span abp="1589">[19]</span></span></span></span></a><span abp="1590"><span abp="1591">I servizi e le attività di investimento, sono quelli individuati nel Decreto Legislativo n. 58 &#8211; Testo Unico della Finanza e sono: a) esecuzione di ordini per conto dei clienti; b) negoziazione per conto proprio; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; d) ricezione e trasmissione di ordini; e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; f) gestione di portafogli; g) consulenza in materia di investimenti. Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziari. Si intende per servizio finanziario, qualsiasi servizio di natura bancaria,creditizia,di pagamento,di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale. La definizione di servizio finanziario è contenuta nell&#8217;art.67 codice del consumo essa è molto ampia ed include tutta una serie di acquisti,di servizi o erogazioni di prestazioni i cui contratti possono essere anche conclusi a distanza.Le informazioni che riguardano il servizio finanziario,il contratto a distanza,quelle relative al fornitore ed al ricorso,devono essere fornite al consumatore nella fase delle trattative o comunque prima che lo stesso sia vincolato da un contratto (vedi E. Gabrielli e R. Lener I Contratti del Mercato Finanziario, Utet, 2011). </span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1593" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1594" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span abp="1595"><span abp="1596"><span abp="1597"><span abp="1598">[20]</span></span></span></span></a><span abp="1599"><span abp="1600"> Vedasi, al riguardo,&nbsp; quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Direttiva 2005/29/CE citata.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1602" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1603" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span abp="1604"><span abp="1605"><span abp="1606"><span abp="1607">[21]</span></span></span></span></a><span abp="1608"><span abp="1609"> Vedasi per un approfondimento, “Regolatori del mercato, <em abp="1610">enforcement</em>e sistema penale” Di Francesco D&#8217; Alessandro, G.Giappichelli Editore, 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1612" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="1613" href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span abp="1614"><span abp="1615"><span abp="1616"><span abp="1617">[22]</span></span></span></span></a><span abp="1618"><span abp="1619"> Capo III, Applicazione, Art. 27, Tutela amministrativa e giurisdizionale, 1.&nbsp; L&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata&nbsp; &#8220;Autorita&#8217;&#8221;,&nbsp; esercita&nbsp; le&nbsp; attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita&#8217; competente per l&#8217;applicazione del&nbsp; regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del&nbsp; 27 ottobre&nbsp; 2004,&nbsp; sulla cooperazione tra le autorita&#8217; nazionali responsabili&nbsp;&nbsp; dell&#8217;esecuzione&nbsp; &nbsp;della&nbsp;&nbsp; normativa&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; tutela&nbsp;&nbsp; i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1621" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1622" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span abp="1623"><span abp="1624"><span abp="1625"><span abp="1626">[23]</span></span></span></span></a><span abp="1627"><span abp="1628">&nbsp; il Consiglio di Stato si era già espresso (cfr. C.d.S., sez. VI, sentenza del 05.10.2002, n. 5640) per la competenza dell’AGCM in questioni inerenti sia aziende ed istituti bancari che altri soggetti, ovvero, se i fatti contestati hanno prodotto effetti anche su mercati diversi da quello bancario.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1630" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1631" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span abp="1632"><span abp="1633"><span abp="1634"><span abp="1635">[24]</span></span></span></span></a><span abp="1636"><span abp="1637"> A caposaldo della decisione del Consiglio di Stato si evidenzia, che la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, il cui recepimento ha modificato il Libro III della Parte II del Codice del Consumo, non esclude il settore finanziario, ma al contrario prende espressamente in considerazione le peculiarità dei relativi servizi, il cui ‘mercato’, rispetto ad altri, esige ancora maggiore tutela e trasparenza; nonostante poi la Direttiva, contrariamente ad altre, miri non già ad una previsione di tutela minima, bensì ad un regime di vera e propria uniformazione (c.d. di piena armonizzazione), quindi neanche migliorabile da parte delle discipline nazionali, esclusivamente per il settore dei servizi finanziari il testo comunitario (considerando n.9) “non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori”; anche il ‘considerando n.15’ e l’art.3, par.9 della Direttiva prevedono, per tale settore, la facoltà da parte degli Stati membri di “mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive”, ovvero “obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti” dal testo comunitario. Infine, l’art.3, par.4 della Direttiva specifica ad ogni modo che “in caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano tali aspetti specifici”.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1639" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1640" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><span abp="1641"><span abp="1642"><span abp="1643"><span abp="1644">[25]</span></span></span></span></a><span abp="1645"><span abp="1646"> Le decisioni sono quelle dell’11 maggio 2012, n. 11, 12, 13, 15 e 16&nbsp; e si muovono,&nbsp; nel solco di argomentazioni uniformi (parzialmente diversa è invece la posizione assunta con la Sentenza n. 14 dell’11 maggio 2012). L’Antitrust ha ritenuto pratiche commerciali scorrette quelle poste in essere da Telecom Italia S.p.A. (sentenza n. 11) e da Wind S.p.A. (sentenza n. 15) di non riconoscere il credito residuo sulle schede SIM dopo la loro disattivazione (ossia, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso) anche ove i consumatori avessero rispettato la procedura prescritta dalla società; procedura, peraltro, onerosa, farraginosa e non assistita da un’adeguata informativa al cliente sulle specifiche modalità per ottenere il rimborso, nonché circa i tempi dello stesso. Erano stati ritenuti, inoltre, comportamenti scorretti: i) quello di comunicare a mezzo sms agli utenti/abbonati le variazioni dei piani tariffari di abbonamento di telefonia mobile, denominata manovra repricing, accompagnata da un avviso sui tre maggiori quotidiani a diffusione nazionale, nonché dalla possibilità di consultazione sul sito internet (sentenza n. 12); ii) le attività di teleselling, ossia cattura a distanza (specialmente mediante call center) di clienti di servizi telefonici da parte di Telecom S.p.A. (sentenza n. 13) e Wind S.p.A. (sentenza n. 16).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1648" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1649" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><span abp="1650"><span abp="1651"><span abp="1652"><span abp="1653">[26]</span></span></span></span></a><span abp="1654"><span abp="1655"> Convegno “<em abp="1656">La&nbsp; competenza&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; di&nbsp; tutela&nbsp; dei&nbsp; consumatori:&nbsp; evoluzione &nbsp;alla&nbsp; luce&nbsp; dei&nbsp; recenti indirizzi&nbsp; del&nbsp; Consiglio&nbsp; di&nbsp; Stato”,</em>&nbsp; Intervento&nbsp; del&nbsp; Vice&nbsp; Direttore&nbsp; Generale&nbsp; della&nbsp; Banca&nbsp; d’Italia Salvatore&nbsp; Rossi “<em abp="1657">La&nbsp; tutela&nbsp; del&nbsp; consumatore&nbsp; dei&nbsp; servizi&nbsp; bancari&nbsp; e&nbsp; finanziari:&nbsp; quadro&nbsp; normativo&nbsp; e competenze della Banca d’Italia</em>”–CNEL, Roma 12.7.2012.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1659" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1660" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><span abp="1661"><span abp="1662"><span abp="1663"><span abp="1664">[27]</span></span></span></span></a><span abp="1665"><span abp="1666"> Art. 19, comma 3, Codice del Consumo:<em abp="1667"> “in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici”.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1669" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1670" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><span abp="1671"><span abp="1672"><span abp="1673"><span abp="1674">[28]</span></span></span></span></a><span abp="1675"><span abp="1676"> Art. 3, comma 4, Direttiva 2005/29/CE:<em abp="1677"> “In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici”.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1679" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1680" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><span abp="1681"><span abp="1682"><span abp="1683"><span abp="1684">[29]</span></span></span></span></a><span abp="1685"><span abp="1686"> Cfr. nota dell’Antitrust del 24 luglio 2013, secondo il resoconto della Commissione Europea, lettera 2169/2013. In seguito, il TAR del Lazio ha seguito nel settore delle comunicazioni elettroniche le medesime argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nelle Sentenze dell’11 maggio 2012 (cfr. sentenze n.1752 e n.1742 del 2013) ed ha esteso per analogia lo stesso ragionamento anche al settore delle assicurazioni (cfr. sentenza n. 535/2013). La chiave di lettura resa dal Consiglio di Stato è stata, quindi, adottata dai giudici di primo grado quale interpretazione condivisa della norma, creando di fatto il presupposto per una diffusa applicazione di detta interpretazione.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1688" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1689" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><span abp="1690"><span abp="1691"><span abp="1692"><span abp="1693">[30]</span></span></span></span></a><span abp="1694"><span abp="1695"> Sul punto si fa presente che in occasione del recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il TUB è stato modificato ed è stato inserito un esplicito rinvio al Codice del Consumo, prima inesistente. Tale intervento, secondo quanto riportato nella citata sentenza n. 14 del CdS, &lt;&lt;<em abp="1696">costituisce forse il primo passo in vista della trasformazione del TUB in una disciplina di settore tendenzialmente esaustiva</em>&gt;&gt;.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1698" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="1699" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><span abp="1700"><span abp="1701"><span abp="1702"><span abp="1703">[31]</span></span></span></span></a><span abp="1704"><span abp="1705"> Recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché&nbsp; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”. In proposito, il citato articolo 23, comma 12-<em abp="1706">quinquiesdecies </em>chiariva che la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette di recepimento della direttiva 2005/29/CE: i) è di applicazione generale; ii) che essa prevale sempre laddove si confronti con norme nazionali non di derivazione comunitaria; iii) che essa prevale sempre rispetto a norme che, ancorché di derivazione comunitaria, non abbiano la finalità specifica di tutelare i consumatori; iv) che, infine, essa prevale sempre su norme che ancorché di stretta derivazione comunitaria e con finalità specifica di tutela dei consumatori, tuttavia non disciplinino in maniera specifica taluni aspetti delle pratiche commerciali scorrette e non conferiscano ad autorità di settore adeguati poteri inibitori e sanzionatori.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1708" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="1709" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title=""><span abp="1710"><span abp="1711"><span abp="1712"><span abp="1713">[32]</span></span></span></span></a><span abp="1714"><span abp="1715"> Vedi Serena La Pergona, pag 386 e seg, “I nuovi diritti dei Consumatori”, di A.M. Gambino e&nbsp; G.Nava, Giappichelli Editori, 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1717" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="1718" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title=""><span abp="1719"><span abp="1720"><span abp="1721"><span abp="1722">[33]</span></span></span></span></a><span abp="1723"><span abp="1724"> Da ultimo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è recentemente intervenuta, con due decisioni entrambe del 9 febbraio 2016 (sui ricorsi numero di registro generale 16 e n. 17 del 2015), in materia di pratiche commerciali scorrette, ed in particolare, sul dibattuto tema del riparto di competenze tra Autorità garante della concorrenza e del mercato e singole autorità settoriali.&nbsp; Ricordiamo, per inciso, che le questioni interpretative originano dai contenziosi amministrativi del Tar Lazio (sentenze del 18 febbraio 2013, n. 1742 e n. 1754) relativi alla attivazione, in assenza di un’idonea informativa agli acquirenti, di servizi accessori su SIM card, fra i quali, in particolare, la navigazione in internet e il servizio di segreteria telefonica, da parte da due società telefoniche, Wind e Vodafone . Nella propria decisione l’Adunanza evidenzia che, alla violazione degli obblighi informativi, elemento di per sé non sufficiente ad integrare la fattispecie di illecito concorrenziale, si affiancherebbe (nel caso di specie) una condotta ben più grave per entità e disvalore sociale, quale è la pratica commerciale aggressiva. Ora, pertanto, posto che in materia di pratiche commerciali scorrette la competenza è inequivocabilmente affidata all’Agcm, mentre l’inosservanza di obblighi informativi imposti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) è soggetta al potere sanzionatorio dell’AgCom, appare chiaramente desumibile la competenza nella fattispecie in esame a favore dell’Agcm.&nbsp;&nbsp; </span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1726" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="1727" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title=""><span abp="1728"><span abp="1729"><span abp="1730"><span abp="1731">[34]</span></span></span></span></a><span abp="1732"><span abp="1733">Si veda, “Il legislatore interviene nuovamente sul riparto di competenze tra Agcom e Autorità di settore in merito all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la soluzione definitiva?” di Gilberto Nava, in “Diritto Mercato e Tecnologia”, Scarica il Quaderno Anno IV – Numero 1 – Gennaio/Marzo 2014</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1735" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="1736" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title=""><span abp="1737"><span abp="1738"><span abp="1739"><span abp="1740">[35]</span></span></span></span></a><span abp="1741"><span abp="1742"> Ai sensi dell’art. 267, terzo comma, del TFUE, quando una questione relativa alla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1744" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="1745" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title=""><span abp="1746"><span abp="1747"><span abp="1748"><span abp="1749">[36]</span></span></span></span></a><span abp="1750"><span abp="1751"> Il d.lgs. n. 21/2014, disposizione di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033),&nbsp; è stato approvato in virtù della L. n. 96/2013 (Legge di delegazione europea 2013) che all’art. 1, comma 1, richiama l’art. 32, lett. g) della L. 234/2012 secondo cui: <em abp="1752">quando si verificano sovrapposizioni di competenze di amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa e la chiara identificazione dei soggetti responsabili.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1754" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="1755" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title=""><span abp="1756"><span abp="1757"><span abp="1758"><span abp="1759">[37]</span></span></span></span></a><span abp="1760"><span abp="1761"> Ovvero, all’Antitrust competono tutti i poteri di <em abp="1762">enforcement</em> rispetto a alle condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta realizzate in qualsiasi settore economico.&nbsp; In tal modo è stata stabilita la primazia del Codice del Consumo sulle disposizioni settoriali e dell’Antitrust come autorità competente anche nei mercati presidiati da autorità amministrative.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1764" id="ftn38" style="text-align: justify;"><a abp="1765" href="#_ftnref38" name="_ftn38" title=""><span abp="1766"><span abp="1767"><span abp="1768"><span abp="1769">[38]</span></span></span></span></a><span abp="1770"><span abp="1771"> Un esempio, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività bancaria, potrebbe essere riferita ad una eventuale clausola di indicizzazione di un tasso di interesse contenuta in un finanziamento o in un leasing, ovvero, nell&#8217;ambito della attività di investimento, a un contratto in derivati, anche di semplice copertura. Un esempio in ambito assicurativo potrebbe rinvenirsi in una qualsiasi polizza contro infortuni nella quale le formule di esclusione di copertura non siano ritenute adeguatamente formulate. Si noti peraltro che, ai sensi della disciplina sulle pratiche scorrette, il parametro per la valutazione della rilevanza dell&#8217;informazione omessa è riferita al consumatore medio, e non già al consumatore attento e informato, con conseguente innalzamento della soglia di attenzione degli operatori.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1773" id="ftn39" style="text-align: justify;"><a abp="1774" href="#_ftnref39" name="_ftn39" title=""><span abp="1775"><span abp="1776"><span abp="1777"><span abp="1778">[39]</span></span></span></span></a><span abp="1779"><span abp="1780"> Solo un inciso sull’importanza che la motivazione del provvedimento svolge. Essa, infatti, secondo la sentenza n. 310 del 2010 della Corte Costituzionale, consente di realizzare la conoscibilità, e dunque la trasparenza dell’azione amministrativa; tale assunto è radicato negli articoli 97 e 113 della Costituzione, in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento ed imparzialità, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale, rafforzando la “legittimazione democratica” dell’azione della pubblica amministrazione, al pari dell’autorità giudiziaria ed al fine di assicurare la tutela giurisdizionale del privato, tant’è che secondo parte della giurisprudenza amministrativa il “dies a quo” del termine decadenziale per impugnare decorre dal momento in cui si viene a conoscenza della motivazione, per consentire l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione; ciò, in disparte la considerazione che si consente al giudice amministrativo, in sede interpretativa, di ricostruire l’iter logico seguito dalla p.a. nella fase procedimentale come quello bancario, assicurativo, finanziario, dell’energia, delle comunicazioni, dei trasporti ecc.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1782" id="ftn40" style="text-align: justify;"><a abp="1783" href="#_ftnref40" name="_ftn40" title=""><span abp="1784"><span abp="1785"><span abp="1786"><span abp="1787">[40]</span></span></span></span></a><span abp="1788"><span abp="1789"> Con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, la Corte EDU è intervenuta su una vicenda italiana di particolare interesse economico oltre che sociale, a cominciare dai soggetti coinvolti (IFIL Investments s.p.a. e Giovanni Agnelli &amp; c. s.a.p.a.), e per la considerazione della disciplina italiana in materia di intermediazione finanziaria.Secondo i ricorrenti, infatti, il procedimento davanti alla CONSOB possiede natura sostanzialmente penale. A favore di tale tesi deporrebbero sia l’evidente gravità delle sanzioni comminate sia la possibilità di comminare pene accessorie, quali l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società quotate in borsa, la temporanea sospensione dagli ordini professionali, e la confisca del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.Epperò, tale procedimento non è assistito dalle garanzie di imparzialità e indipendenza dell’organo giudicante. Il “processo” subito dagli stessi, pertanto, non poteva configurarsi “equo” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 CEDU.Inoltre, si censurava la violazione dell’art 1, del primo protocollo CEDU, in quanto l’insufficienza della base legale delle sanzioni in questione avrebbe avuto come naturale conseguenza il venir meno del giusto equilibrio che deve essere garantito in materia di regolamentazione dell’uso dei beni .Si paventava, altresì, la lesione dell’art. 4 del protocollo 7, in quanto i ricorrenti, dopo aver subito una condanna sostanzialmente penale a seguito del procedimento avviato dalla CONSOB, erano stati sottoposti ad una nuova azione penale per i medesimi fatti. La Corte ha ritenuto che le sanzioni applicate ai ricorrenti siano ascrivibili alla materia penale.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1791" id="ftn41" style="text-align: justify;"><a abp="1792" href="#_ftnref41" name="_ftn41" title=""><span abp="1793"><span abp="1794"><span abp="1795"><span abp="1796">[41]</span></span></span></span></a><span abp="1797"><span abp="1798"> Vedi: “Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21”&nbsp; di Rosaria Petti, Avvocato, dottoranda di ricerca in diritto pubblico, Parthenope – Università di Napoli, in Federalismi.it, 14 ottobre 2015.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1800" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="1801" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title=""><span abp="1802"><span abp="1803"><span abp="1804"><span abp="1805">[42]</span></span></span></span></a><span abp="1806"><span abp="1807"> Per un indicativo riferimento ai principali orientamenti dottrinali, in materia di protocolli d’intesa, vedere: G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano 1958, 256; C. VITTA, Diritto amministrativo, I, Torino 1948, 355; G. MIELE, Principi di diritto amministrativo, I, Padova 1953, 153; A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano 1964, 200; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, Milano 1970, 345,&nbsp; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1950, 305; F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Soc.Ed.del “Foro it.”, Roma 1951, 63, 365; D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino 1955, 327; S. PUGLIATTI &#8211; A. FALZEA, I fatti giuridici, Messina 1945, 13; F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano 1952, 42; G. OSTI, Contratto, in “Noviss. Dig. It.”, IV, Torino 1959, 475; V.M. TRIMARCHI, Accordo, in “Enc. dir.”, I, Milano 1958, 297; A. MANCA, Accordi, in “Noviss. Dig. It.”, I, Torino 1964, 145, AA.VV., L’accordo nell’azione amministrativa, a cura di A. MASUCCI, Roma 1988; E. BRUTI LIBERATI, Accordi pubblici, in “Enc. dir.”, agg., V, Milano 2001, 1; G. GRECO, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino 2003; ID., L’azione amministrativa secondo il diritto privato: i principi, in “La disciplina generale dell’azione amministrativa”, a cura di V. CERULLI IRELLI, Napoli 2006, 69; G. MANFREDI, Accordi e azione amministrativa, Torino 2001; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Accordo di programma, in “Enc. dir.”, agg., III, Milano 1999, 9; ID., Contratti e accordi di diritto pubblico, in “La disciplina generale dell’azione amministrativa”, cit., 99</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1809" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="1810" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title=""><span abp="1811"><span abp="1812"><span abp="1813"><span abp="1814">[43]</span></span></span></span></a><span abp="1815"><span abp="1816">Vedi per il testo,&nbsp; https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/protocollo-BI-AGCM-tut-cons-mbf.pdf.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1818" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="1819" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title=""><span abp="1820"><span abp="1821"><span abp="1822"><span abp="1823">[44]</span></span></span></span></a><span abp="1824"><span abp="1825"> “La Consensualità nell’azione amministrativa”, Salvatore Piraino, In Rivista dei Trasporti, dell’Economia e dell’Ambiente, 2008. </span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1827" id="ftn45" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1830" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="1831" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title=""><span abp="1832"><span abp="1833"><span abp="1834"><span abp="1835">[46]</span></span></span></span></a><span abp="1836"><span abp="1837">L&#8217;Arbitro Bancario Finanziario (in breve ABF), è un sistema di risoluzione stragiudiziale introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio) che ha modificato il Testo unico bancario, al quale i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie. L&#8217;Arbitro è un organismo che opera attraverso tre Collegi giudicanti (a Milano, Roma e Napoli) composti ognuno da 5 membri: tre nominati dalla Banca d&#8217;Italia; uno dall&#8217;associazione di categoria dei consumatori e dell&#8217;imprese; e uno dall&#8217;associazione bancaria o dalla categoria alla quale l&#8217;intermediario finanziario appartiene.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1839" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="1840" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title=""><span abp="1841"><span abp="1842"><span abp="1843"><span abp="1844">[47]</span></span></span></span></a><span abp="1845"><span abp="1846"> Per il testo s veda, http://www.ivass.it e http://www.agcm.it.</span></span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-di-vigilanza-nelle-pratiche-commerciali-scorrette-nei-rapporti-tra-intermediari-e-cliente/">Profili di vigilanza nelle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra intermediari e cliente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a></p>
<p>&#160; ARTICOLO &#160; Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il&#160; personale militare &#160; di Vito Tenore Consigliere della Corte dei Conti Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione &#160; &#160; &#160; &#160; Sommario: 1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. pregiudiziale penale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="852" style="text-align: center;"><strong abp="853">ARTICOLO</strong><br abp="854" /><br />
&nbsp;<br abp="855" /><br />
<strong>Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il&nbsp; personale militare</strong><br abp="860" /><br />
&nbsp;<br abp="861" /><br />
di Vito Tenore<br abp="862" /><br />
Consigliere della Corte dei Conti<br abp="863" /><br />
Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione</div>
<p>&nbsp;<br abp="864" /><br />
&nbsp;<br abp="865" /><br />
&nbsp;<br abp="866" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="867" style="text-align: justify;">Sommario: 1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. <em abp="868">pregiudiziale penale</em> nell’originario art.1393 del codice dell’ordinamento militare prima della legge n.124 del 2015. — 2. La regolamentazione successiva alla legge n.124: il superamento della <em abp="869">pregiudiziale penale</em> come regola e la sospensione procedimentale come eccezione nel novellato art.1393 cod.mil. – 2.1. Le novità nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante d recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. — &nbsp;3. Il problema dei termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo il giudicato penale: il disallineamento tra l’art.1392 cod.mil e l’art.55-<em abp="870">ter</em>, d.lgs. n.165 del 2001 richiamato dall’attuale art.1393 cod.mil. La soluzione nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;&#8211; 4. Il regime intertemporale: ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla l. n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil. &nbsp;&#8211; 5. Il vincolo del giudicato penale in sede disciplinare. &#8211; 6. Le circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009. Le imminenti modifiche dopo l’approvazione del d.lgs. del 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="871" /><br />
&nbsp;<br abp="872" /><br />
&nbsp;<br abp="873" /><br />
&nbsp;<br abp="874" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="875" style="text-align: justify;"><strong abp="876">1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. <em abp="877">pregiudiziale penale</em> nell’originario art.1393 del codice dell’ordinamento militare</strong> <strong abp="878">prima della legge n.124 del 2015.</strong><br abp="879" /><br />
L’articolo 15 della legge 7 agosto 2015 n. 124, titolato &#8220;<em abp="880">Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate</em>&#8221; ha previsto che l&#8217;originario&nbsp;articolo 1393<a abp="881" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, è sostituito dal seguente: “<em abp="882">Art. 1393 </em>(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale<em abp="883">). 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>”. Nonostante l’encomiabile recente modifica, prima alcune circolari “ortopediche” del Ministero della Difesa hanno ristretto la dirompente portata innovativa della norma, poi un imminente decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="884">t)</em> ed al codice dell’ordinamento militare, ha inteso riscrivere tale articolo 1393, esplicando ancor meglio (e, purtroppo, limitandolo fortemente) l’attuale pieno recepimento dell’art.55<em abp="885">-ter</em>, d.lgs. n.165 nell’ordinamento militare.<br abp="886" /><br />
La rilevante novella del 2015 ha dunque esteso al personale militare l’importante ed innovativa previsione “Brunettiana” relativa al superamento della c.d. <em abp="887">pregiudiziale penale </em>nel procedimento disciplinare, che aveva nel 2009 già toccato i dipendenti pubblici “privatizzati” attraverso l’introduzione (ad opera del d.lgs. n.150 del 2009) del prorompente art.55<em abp="888">-ter</em>, del d.lgs. n.165 del 2001, secondo il quale: “<em abp="889">Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale: &nbsp;</em>1.<em abp="890"> Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l&#8217;autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all&#8217;articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all&#8217;articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l&#8217;ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell&#8217;accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l&#8217;irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.&nbsp;&nbsp; </em>2<em abp="891">. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l&#8217;irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l&#8217;autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall&#8217;irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l&#8217;atto conclusivo in relazione all&#8217;esito del giudizio penale.&nbsp; </em>3.<em abp="892"> Se il procedimento disciplinare si conclude con l&#8217;archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l&#8217;autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all&#8217;esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>4.<em abp="893"> Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all&#8217;amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell&#8217;istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell&#8217;addebito da parte dell&#8217;autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell&#8217;articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l&#8217;autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell&#8217;articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale</em>”.<br abp="894" /><br />
Per comprendere la portata della novella Madia del 2015<a abp="895" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, che inciderà fortemente (anche se alcune circolari ministeriali cui si farà menzione nel parag.6 ne hanno assai edulcorato la portata, al pari dell’imminente riscrittura dell’art.1393 cod.mil. ad opera di un prossimo decreto legislativo analizzato nel parag.2.1.) sul funzionamento dell’azione punitiva interna alle Forze Armate<a abp="896" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, le quali hanno già emanato opportune circolari esplicative<a abp="897" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, e che verosimilmente creerà rilevanti indotti contenziosi, anche perché inspiegabilmente non raccordata, ad oggi<a abp="898" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, con i precetti temporali dell’art.1392 cod.mil. (non abrogato e statuente termini procedimentali nei rapporti penale/disciplinare non conciliabili con quelli dell’art.55-<em abp="899">ter</em>, d.lgs. n.165 recepito nell’art.1393 cod.mil.: v. <em abp="900">infra</em> parag.3), occorre partire da qualche preliminare considerazione sistematica, e, in particolare, dal quadro normativo anteriore alla recente modifica del 2015.<br abp="901" /><br />
Assai ricorrente è l’evenienza che una medesima condotta&nbsp; illecita assuma valenza non solo disciplinare, ma anche civile, penale e amministrativo-contabile, originando così non solo la reazione datoriale, ma anche quella giudiziaria. Il problema non è tipico del solo pubblico impiego<a abp="902" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> (civile e militare), ma anche del lavoro privato e delle libere professioni<a abp="903" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>: si pensi al caso, non fantasioso, di un dipendente che timbri il <em abp="904">bedge</em> e sparisca poi per l’intera giornata dall’ufficio. Tale condotta configura un reato (truffa ai danni dello Stato, in cui la p.a. potrebbe costituirsi parte civile per i danni patiti), un illecito disciplinare (passibile di destituzione o licenziamento) e un illecito amministrativo-contabile (danno da violazione del sinallagma contrattuale e all’immagine della p.a.). Tali plurimi illeciti concorrono e le rispettive reazioni ordinamentali si cumulano<a abp="905" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br abp="906" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come è noto, non vi sono interferenze procedurali tra il procedimento disciplinare ed eventuali giudizi civili-risarcitori (innanzi all’a.g.o.) o amministrativo-contabili (innanzi alla Corte dei Conti), che procederanno in parallelo. I vari sistemi disciplinari, ivi compreso quello del lavoro pubblico privatizzato<a abp="907" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> e delle libere professioni<a abp="908" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, hanno invece sempre regolamentato le interferenze tra i procedimento disciplinare e quello penale, ispirandosi di regola alla c.d. <em abp="909">pregiudiziale penale,</em> statuita dall’art.117 del d.P.R. n.3 del 1957<a abp="910" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> e ribadita settorialmente in vari ordinamenti disciplinari, tra cui quello civile (ante novella Brunettiana)<a abp="911" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> e quello militare nell’originario art.1393, d.lgs. n.66 del 2010, prima della recente modifica della l. n.124.<br abp="912" /><br />
In base alla regola della <em abp="913">pregiudiziale penale</em> il procedimento disciplinare va sospeso in attesa del giudicato penale qualora i medesimi fatti storici al vaglio dell’organo disciplinare siano parallelamente oggetto di azione penale, ovvero la sospensione scatta con la richiesta di rinvio a giudizio del dipendente<a abp="914" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> (doverosamente segnalata dall’autorità giudiziaria all’amministrazione <em abp="915">ex </em>art. 129 disp. att. c.p.p. ed <em abp="916">ex </em>art. 133, co. 1-<em abp="917">bis</em>, disp. att. c.p.p., ovviamente se lo <em abp="918">status </em>di pubblico dipendente sia noto all’organo inquirente, evenienza che non sempre si configura soprattutto per reati extralavorativi)<a abp="919" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> o, addirittura, in taluni ordinamenti disciplinari<a abp="920" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, quando la Procura penale sia stata meramente notiziata di fatti di possibile valenza anche penale.<br abp="921" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per gli appartenenti alle FF.AA. tali effetto sospensivo sul procedimento disciplinare scattava, in base all’originario art.1393 cod.mil. (d.lgs. n.66 del 2010 cit.), anche quando fossero state adottate nei confronti del militare le misure previste dall&#8217;articolo 915, co. 1, cod.mil., ovvero: <em abp="922">a</em>) il fermo o l’arresto; <em abp="923">b</em>) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; <em abp="924">c</em>) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; <em abp="925">d</em>) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.<br abp="926" /><br />
La <em abp="927">ratio </em>sottesa a tale opportuno principio, pur a fronte della autonomia valutativa dei profili disciplinari da quelli penali (v. <em abp="928">infra </em>parag.5), va rinvenuta nel timore di un contrasto di valutazioni tra sede penale e disciplinare e nella esigenza di offrire agli uffici disciplinari riscontri istruttori più pregnanti<a abp="929" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, frutto di acquisizioni probatorie da parte della Procura penale e dell’organo giudicante, dotati di poteri di indagine più profondi ed autoritativi di quelli riconosciuti ad un ufficio disciplinare, come ribadito più volte dal Consiglio di Stato anche in adunanza plenaria<a abp="930" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br abp="931" /><br />
Pertanto, la pendenza del procedimento penale (<em abp="932">ergo </em>il rinvio a giudizio del lavoratore) o l’adozione di misure restrittive penali avevano (<em abp="933">ex</em> originario art.1393 cod.mil., riproduttivo e ampliativo dell’art.117, d.P.R. n.3 del 1957) un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare<a abp="934" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>: quest’ultimo andava poi riassunto solo dopo la «notizia» del testo integrale del giudicato penale (dunque della intera sentenza penale e non di meri stralci o del dispositivo, anche se la p.a. fosse costituita parte civile)<a abp="935" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br abp="936" /><br />
Tale riattivazione e la successiva conclusione, erano cadenzati, per i militari, prima della novella del 2015, da termini perentori, indicati dall’art.1392 cod.mil. (ancora oggi vigente e inspiegabilmente non abrogato né modificato dalla novella Madia del 2015 per raccordarlo con l’art.1393), che aveva opportunamente e volutamente semplificato il previgente regime anteriore al codice dell’ordinamento militare, che prevedeva termini diversi a seconda che la sentenza fosse di condanna o assolutoria, e tale momento procedurale ha originato frequentissimi ricorsi, spesso vincenti per il ricorrente.<br abp="937" /><br />
Prima della entrata in vigore, nel 2010, del codice dell’ordinamento militare e della semplificazione procedurale del relativo art.1392 cod.mil., la giurisprudenza aveva delineato, sulla base dell’allora vigente quadro normativo, tre evenienze:</div>
<ol abp="938">
<li abp="939" style="text-align: justify;">in caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, trovavano applicazione, per la riassunzione, i termini dell’art.97, co.3, d.P.R. n.3 del 1957, secondo cui “<em abp="940">Il procedimento&nbsp;&nbsp; disciplinare&nbsp;&nbsp; deve&nbsp;&nbsp; avere&nbsp;&nbsp; inizio,&nbsp; con&nbsp; la contestazione&nbsp; degli&nbsp; addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta&nbsp; irrevocabile&nbsp; la&nbsp; sentenza definitiva di proscioglimento od entro&nbsp; 40&nbsp; giorni&nbsp; dalla&nbsp; data&nbsp; in&nbsp; cui&nbsp; l&#8217;impiegato abbia notificato all&#8217;amministrazione la sentenza stessa</em>”. La norma ha originato in passato seri problemi e vari vittoriosi contenziosi a fronte di tardive conoscenze di giudicati in assenza, un tempo, di un obbligo delle Cancellerie degli uffici giudiziari di trasmettere i giudicati penali di condanna alle amministrazioni (norma poi introdotta solo con il nuovo art. 154-<em abp="941">ter </em>c.p.p. ad opera dell’art. 70, d.lgs. n. 150 del 2009<a abp="942" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>). Altri contenziosi avevano poi riguardato il <em abp="943">dies ad quem</em> per la riassunzione: era da individuare nella adozione della contestazione degli addebiti o nella notifica della stessa<a abp="944" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>? Per la conclusione invece dell’<em abp="945">iter</em> punitivo, dopo tale tempestiva riassunzione, si riteneva applicabile l’art.120 del d.P.R. n.3, statuente la estinzione del procedimento in caso di inerzia protratta per 90 giorni (termine perentorio a garanzia dell’incolpato) dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto<a abp="946" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.</li>
<li abp="947" style="text-align: justify;">In caso, invece, di sentenza di condanna penale (a cui è equiparata la sentenza di patteggiamento <em abp="948">ex</em> art.444 c.p.p.) non comportante in sede disciplinare la destituzione, trovava applicazione l’art.103, co.2 del d.P.R. n.3 del 1957, statuente un generale e forse generico obbligo di tempestiva riassunzione (“<em abp="949">contesta subito</em>”), non indicato in giorni, ma stabilito con “ragionevole prontezza”<a abp="950" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, mentre per la conclusione del procedimento trovava applicazione l’art.120 del medesimo d.P.R. sopra richiamato.</li>
<li abp="951" style="text-align: justify;">In caso, infine, di sentenza di condanna penale (a cui è equiparata la sentenza di patteggiamento <em abp="952">ex</em> art.444 c.p.p.) comportante in sede disciplinare la destituzione, trovava applicazione l’art.9, co.2, l. n.19 del 1990, statuente un termine perentorio di 180 giorni dalla <em abp="953">piena</em> conoscenza<a abp="954" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> del giudicato per riattivare l’azione disciplinare e un termine, parimenti perentorio, di 90 giorni per concluderlo<a abp="955" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Tali termini risultano anomalmente<a abp="956" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> invertiti (90 per riassumere e 180 per concludere il procedimento) per i soli reati della l. 27 marzo 2001 n. 97 (reati contro la p.a.), &nbsp;come statuito dal relativo art.5<a abp="957" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.Con l’entrata in vigore dell’art.1392 cod.mil., erano stati invece opportunamente uniformati tutti questi differenziati termini di riattivazione del procedimento disciplinare e di successiva conclusione, sia a fronte di sentenze di condanna che di assoluzione (oltre che in caso di archiviazione), prevedendo detta norma un unitario termine di riattivazione entro “<em abp="958">90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione</em>” (co.1), e un unitario termine di conclusione, statuendo (co.3) che “<em abp="959">Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”</em>.<br abp="960" /><br />
	Alla luce di pregressi indirizzi giurisprudenziali, i due termini erano, e sono a tutt’oggi, da considerare perentori. Inoltre, a fronte del chiaro <em abp="961">dies a quo</em> (conoscenza integrale del provvedimento da parte della p.a.), il <em abp="962">dies ad quem</em> va fatto coincidere con la notifica all’incolpato dell’atto di riassunzione (e non già con la sua adozione, essendo atto recettizio), mentre il successivo termine di 270 giorni è rispettato con la mera adozione della sanzione (atto non recettizio) e non con la sua notifica al militare condannato (tale ultima data di notifica rileva invece per il decorso dei termini per la sua impugnativa).<br abp="963" /><br />
	In estrema sintesi, a fronte del non allineamento dei termini dell’art.9, co.2, l. n.19 del 1990 (per i procedimenti successivi a condanne per tutti i reati, 180+90 gg.) e dell’art.5, co.4, l. n.97 del 2001 (per i procedimenti successivi a condanne per i soli reati ivi previsti, 90+180 gg.), il codice dell’ordinamento militare aveva optato, all’art.1392, per la generalizzazione dei termini (90+180, totale 270 gg.) dell’art.5, l. n.97<a abp="964" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, estendendoli a tutti i procedimenti successivi a condanne per qualsiasi reato e ampliando la portata di tali termini anche ai procedimenti successivi alle sentenze assolutorie e ai provvedimenti di archiviazione. Tale norma, ancora oggi vigente, pone, come vedremo, seri problemi di raccordo, in punto di termini, con il novellato art.1393 cod.mil., che richiama ben diversi termini procedurali, ovvero quelli dell’art.55-<em abp="965">ter</em>, d.lgs. n.165.<br abp="966" /><br />
	Aggiunge poi l’art.1392 un ulteriore termine “pungolatorio”, statuendo al co. 4 che “<em abp="967">In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall&#8217;ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta</em>”. &nbsp;<br abp="968" /><br />
	&nbsp;<br abp="969" /><br />
	&nbsp;<br abp="970" /><br />
	<strong abp="971">2. La regolamentazione successiva alla legge n.124: il superamento della <em abp="972">pregiudiziale penale</em> come regola e la sospensione procedimentale come eccezione</strong> <strong abp="973">nel novellato art.1393 cod.mil.</strong><br abp="974" /><br />
	&nbsp;</li>
</ol>
<div abp="976" style="text-align: justify;">La modifica apportata all’art.1393 cod.mil. dalla riforma Madia del 2015 si pone in sintonia con quanto previsto nell’impiego pubblico privatizzato dalla riforma Brunetta<a abp="977" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> (che nel 2009 ha introdotto l’art.55-<em abp="978">ter</em> nel d.lgs. n.165) e con quanto previsto nell’impiego privato<a abp="979" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, rispondendo ad una <em abp="980">ratio </em>acceleratoria, tesa a superare la <em abp="981">pregiudiziale penale </em>che imponeva la sospensione (spesso per anni) del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale. La novella, fondata sulla autonomia dell’illecito penale da quello disciplinare, nasce dalle critiche mosse ad un sistema che paralizzava, per anni, l’azione disciplinare per la eccessiva durata del procedimento penale nei suoi tre gradi, situazione inaccettabile soprattutto a fronte di fatti certi e conclamati, come tali non meritevoli di una ulteriore conferma giudiziaria. Evidente appare anche la esigenza di tutela dell’immagine esterna delle Forze Armate con una azione punitiva interna rapida.<br abp="982" /><br />
L’art. 55-<em abp="983">ter</em>, co. 1, nel d.lgs. n. 165 del 2001, alla cui formulazione si rifà il novello art.1393 cod.mil., statuisce, come regola, la non sospensione dell’azione disciplinare per la pendenza di procedimento penale (anche per fatti privati che possano avere valenza disciplinare) e, come eccezione, la sospensione non più obbligatoria, ma facoltativa, del procedimento disciplinare in attesa delle risultanze penali, ma solo e soltanto qualora gli accertamenti istruttori disciplinari si palesino complessi o la tipologia di illecito necessiti di un indefettibile più approfondito riscontro in sede giudiziaria. Tale sospensione facoltativa, non può testualmente operare se si tratta di fatti punibili con sanzioni sino alla sospensione dal servizio fino a 10 gg., mentre per fatti più gravi è facoltativa e non obbligatoria e, ove applicata, consente comunque la sospensione cautelare del dipendente.<br abp="984" /><br />
È auspicabile che lo spirito e la lettera della novella all’art.1393 cod.mil non siano sviliti e che, pertanto, l’eccezionale sospensione del procedimento disciplinare (per complessità istruttorie) resti tale nell’attuale regime, e che i titolari di azione punitiva interna superino, per antichi retaggi culturali, atteggiamenti pavidi di acritico appiattimento sulle risultanze penali e di attesa del relativo esito: le circolari, apparentemente &nbsp;“pungolatorie”, del Ministero della Difesa indicate nel successivo parag.6 non sembrano &nbsp;porsi però in sintonia con questo nostro auspicio restringendo inopportunamente, in via interpretativa, i casi in cui non opererà la pregiudiziale penale. Parimenti in contrasto con questo nostro auspicio e con l’afflato acceleratorio dell’attuale art.1393, vedremo nel successivo paragrafo 2.1., sta per porsi l’imminente nuova modifica dell’art.1393 cod.mil. in corso, che restringerà inopportunamente i casi in cui non opererà la pregiudiziale penale.<br abp="985" /><br />
Il fatto di possibile valenza anche penale (lavorativo o extralavorativo) ed immediatamente vagliabile in sede disciplinare, può essere appreso dalle gerarchie attraverso qualsiasi fonte (segnalazioni interne di capi-struttura, giornali, relazioni ispettive, esposti di cittadini o associazioni, &nbsp;comunicazioni della Procura sulla avvenuta adozione di misure cautelari penali etc.), ma, soprattutto, attraverso la doverosa segnalazione di avvenuto rinvio a giudizio a cui è tenuta l’autorità giudiziaria <em abp="986">ex </em>artt. 129 e 133, co. 1-<em abp="987">bis</em>, disp. att. c.p.p. Tali due norme impongono di notiziare la p.a. di appartenenza del rinvio a giudizio del dipendente, mentre la sua preliminare qualifica di indagato (<em abp="988">ergo </em>di iscrizione nel registro delle notizie di reato), che pur consentirebbe l’inizio di un procedimento disciplinare, non è comunicata all’amministrazione, ma solo alla persona a cui è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi avvocati (art. 335 c.p.p.). La p.a., dunque, in tale evenienza, può aver conoscenza di un possibile reato solo se rientra tra le persone offese, o abbia fatto essa stessa la denuncia. Né aiuta il disposto dell’art. 28, t.u. 14 novembre 2002 n. 313, che abilita la p.a. ad acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di suoi dipendenti, che danno contezza della pendenza del procedimento penale intrapreso con il rinvio a giudizio, ma non della pendenza di indagini preliminari.<br abp="989" /><br />
A fronte comunque della conoscenza da parte delle gerarchie militari di indagini pendenti su un proprio dipendente &nbsp;o di rinvio a giudizio, doverosa sarà la conseguente richiesta al P.M. di elementi istruttori utili per l’azione disciplinare da parte dell’organo competente: non assoluta ed incondizionata ci sembra in tale evenienza la opponibilità alla p.a. disciplinarmente competente del segreto istruttorio <em abp="990">ex </em>art. 329 c.p.p. sulle indagini svolte dall’organo inquirente &nbsp;nei confronti del militare indagato; sarà la sensibilità del magistrato inquirente a valutare se gli elementi istruttori possano essere tempestivamente consegnati all’ufficio disciplinare senza andare a scapito del buon esito delle indagini, al fine di consentire una rapida e parallela reazione disciplinare, cadenzata da termini perentori per il suo inizio e la sua conclusione, che però, giova ribadirlo, non corrono in caso di conoscenze generiche e lacunose dei fatti (ovvero non “piene”<a abp="991" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>) da parte dell’organo disciplinare.<br abp="992" /><br />
Il limite del novello superamento della pregiudiziale penale è però dato, da un lato, dalla necessità di una più approfondita attività istruttoria in sede disciplinare da parte degli organi punitivi interni, che non si giovano di pregresse risultanze penali, e dall’altro, dal possibile contrasto tra risultanze del rapido procedimento disciplinare e risultanze del successivo (talvolta di molti anni) procedimento penale: orbene, in tale evenienza l’art. 55-<em abp="993">ter</em>, co. 2 e 3, d.lgs. n. 165, oggi operante anche per i militari, prevede opportunamente, a fronte della non sospensione del procedimento disciplinare, momenti di doveroso raccordo con l’esito del successivo processo penale, in deroga al principio generale del “<em abp="994">ne bis in idem</em>” disciplinare, stabilendo che:</div>
<ol abp="995">
<li abp="996" style="text-align: justify;">se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente <em abp="997">non sussiste,</em> o <em abp="998">non costituisce illecito penale,</em> o che il dipendente medesimo <em abp="999">non lo ha commesso</em>, l’autorità competente, ad istanza di parte (e dunque non d’ufficio), da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale (e non dalla sua conoscenza da parte del lavoratore), riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. In tale evenienza, se l’assoluzione penale è stata «<em abp="1000">perché il fatto non sussiste</em>» o «<em abp="1001">l’imputato non lo ha commesso</em>», la archiviazione disciplinare, con complessa ricostruzione di carriera, sarà logicamente e giuridicamente coartata, mentre se l’assoluzione è intervenuta «<em abp="1002">perché il fatto non costituisce illecito penale</em>», tale evenienza non preclude una rivalutazione del fatto in sede disciplinare (la non rilevanza penale non esclude necessariamente quella disciplinare) per confermare, derubricare o archiviare la sanzione già inflitta. Pur nel silenzio della norma, analoga disciplina troverà applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di <em abp="1003">revisione<a abp="1004" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><strong abp="1005">[32]</strong></a></em>; <em abp="1006">b</em>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se, specularmente, il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale, sui medesimi fatti, con una sentenza irrevocabile di condanna (a cui è equiparata per legge la sentenza di patteggiamento), l’autorità competente riapre in autotutela il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento (per i militari destituzione), mentre ne è stata applicata una diversa conservativa.<br abp="1007" /><br />
	Dal sunteggiato regime, e soprattutto dalle due richiamate deroghe al “<em abp="1008">ne bis in idem</em>”, introdotte dalla riforma Brunetta ed oggi estese anche ai militari, nonostante il superamento della pregiudiziale penale, «riemerge la superiorità del processo penale, la maggior garanzia che esso rappresenta per il singolo e la collettività, la maggior persuasività di una sentenza scaturita da un giusto processo caratterizzato dalla libertà e dalla pienezza di prova e da un robusto apparato di controlli giurisdizionali»<a abp="1009" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br abp="1010" /><br />
	&nbsp;</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br abp="1012" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1013" style="text-align: justify;"><strong abp="1014">2.1. </strong><strong abp="1015">Le novità nello schema</strong><strong abp="1016"> di d.lgs. di febbraio 2016</strong><strong abp="1017"> recante d</strong> <strong abp="1018">recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 g</strong><strong abp="1019">ennaio 2014</strong><strong abp="1020"> n.7</strong><strong abp="1021">&nbsp;e n.8</strong><strong abp="1022">.</strong><br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
La tormentata storia dei rapporti penale/disciplinare nelle Forze Armate non è tuttavia ancora conclusa. Infatti, come sopra anticipato, nel recente schema di decreto legislativo di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere<a abp="1025" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> per il prescritto parere da rendere entro il 26 aprile 2016, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1026">t),</em> è stata prevista, ancora una volta, la riformulazione dell’art.1393 cod.mil. già riscritto dalla l. n.124 de 2015.<br abp="1027" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale riscrittura tuttavia non si limita a recepire il contenuto, per esteso (e non più <em abp="1028">per relationem</em> come nel testo oggi vigente), dell’art.55-<em abp="1029">ter,</em> d.lgs. n.165, ma introduce alcuni rilevanti innovazioni, chiarendo, a fronte della pur ribadita regola rappresentata dalla non sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, quali siano le (più ampie) eccezioni che fanno invece rivivere la pregiudiziale penale, ovvero:</div>
<ol abp="1030">
<li abp="1031" style="text-align: justify;">per le infrazioni più gravi punibili con la consegna di rigore (art. 1362 cod.mil.) o con le sanzioni disciplinari di stato dell’art.1357 cod.mil., in caso di particolare complessità nell’accertamento del fatto addebitato al militare o qualora, all’esito degli accertamenti preliminari, l’autorità competente non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare;</li>
<li abp="1032" style="text-align: justify;">in caso di atti o comportamenti del militare nello svolgimento di proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio (si pensi al caso di un conflitto&nbsp; a fuoco con un Carabiniere intervenuto durante la flagranza di un reato, oppure all’uso letale di armi da parte&nbsp; di una sentinella<a abp="1033" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>).Mentre la prima ipotesi <em abp="1034">sub a)</em> di sospensione dell’azione disciplinare è perfettamente coincidente con quella prevista dall’art.55-<em abp="1035">ter</em>, d.lgs. n.165 per i civili (ed oggi vigente anche per i militari <em abp="1036">ex</em> art.1393&nbsp; cod.mil. novellato dalla legge n.124 de 2015, in attesa ….della imminente modifica del 2016), l’ipotesi <em abp="1037">sub b)</em> sarà invece tipica del solo personale militare e, nella sostanza, ripristinerà di fatto la pregiudiziale penale quale regola generale, essendo statisticamente gli illeciti lavorativi (“<em abp="1038">atti o comportamenti del militare nello svolgimento di proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio</em>” ) quelli più numerosi e che dunque impediranno quasi sempre l’azione disciplinare (o ne sospenderanno l’<em abp="1039">iter</em>) sino al giudicato penale o alla archiviazione. Pertanto, l’innovativo superamento della pregiudiziale penale, tanto “osannato” come novità prorompente anche nel mondo militare, verrà a breve inopportunamente ridimensionato dalla imminente modifica del 2016 e sarà limitato ai soli minimali illeciti extralavorativi del militare, ma solo se di facile accertamento istruttorio, <em abp="1040">ergo</em> opererà in evenienze assai rare.<br abp="1041" /><br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nei (residuali) casi in cui dunque non opererà la pregiudiziale penale, evenienze decisamente rare alla luce delle due importanti eccezioni sopra indicate, lo schema di decreto legislativo 2016 <em abp="1042">in itinere</em> prevede poi, in sintonia con l’art.55-<em abp="1043">ter</em> d.lgs. n.165, la riapertura del procedimento disciplinare, in deroga al <em abp="1044">ne bis in idem</em>, nelle due evenienze già illustrate nel paragrafo 2, ovvero:<br abp="1045" /><br />
	&#8211;&nbsp; se dopo la sanzione disciplinare inflitta sopravvenga una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente <em abp="1046">non sussiste,</em> o <em abp="1047">non costituisce illecito penale,</em> o che il dipendente medesimo <em abp="1048">non lo ha commesso</em>;<br abp="1049" /><br />
	&#8211;&nbsp; se dopo l’archiviazione disciplinare il processo penale, sui medesimi fatti, si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna (a cui è equiparata per legge la sentenza di patteggiamento).<br abp="1050" /><br />
	&#8211;&nbsp; La novella del 2016 prevederà poi una terza e nuova ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare concluso con sanzioni minori, qualora dalla sopravvenuta condanna penale il fatto addebitato al militare possa dar luogo alla sanzione di stato della perdita del grado per rimozione o la cessazione della ferma o della rafferma.<br abp="1051" /><br />
	Nel primo caso su istanza del militare (da formulare entro 6 mesi dal giudicato penale), nelle restanti due, ovviamente, d’ufficio, il procedimento disciplinare verrà riaperto per valutare, con esiti più o meno coartati (v.sopra parag.2), le risultanze penali definitive.<br abp="1052" /><br />
	Decisamente encomiabile è, da ultimo, la regolamentazione dei termini di riattivazione del procedimento disciplinare dopo le risultanze penali operata dallo schema di d.lgs. del 2016, in quanto, come si vedrà nel successivo paragrafo, l’attuale testo (vigente) dell’art.1393 cod.mil. introdotto dalla legge n.124 del 2015 non è ben raccordato con l’art.1392 cod.mil. e con i relativi termini procedimentali. Pertanto, assai opportunamente, lo schema di d.lgs. del 2016, nel riscrivere ancora una volta l’art.1393 cod.mil., statuisce la piena operatività dei termini di riassunzione e conclusione del procedimento disciplinare (sia in caso di sua sospensione per pregiudiziale penale, sia in caso di riattivazione dopo sopravvenuti giudicati penali contrari alle risultanze disciplinari pregresse) già fissati dall’art.1392, escludendo dunque l’operatività dei ben diversi termini dell’art.55-<em abp="1053">ter</em>, d.lgs. n.165 per identiche situazioni afferenti il personale civile.<br abp="1054" /><br />
	In buona sostanza, il “futuro” art.1393 cod.mil., che verrà introdotto dallo schema di decreto legislativo del 2016 cennato, prevederà:</li>
</ol>
<ul abp="1055">
<li abp="1056" style="text-align: justify;">un termine di 90 giorni per riattivare, con la notifica entro tale termine di una nuova contestazione degli addebiti, il procedimento disciplinare (decorrenti dalla piena conoscenza da parte della p.a. del giudicato penale integrale o della istanza di riapertura formulata dal militare penalmente assolto);</li>
<li abp="1057" style="text-align: justify;">un termine di 270 giorni per concludere (con la adozione della sanzione) il procedimento disciplinare, decorrenti dall’avvio o dalla riapertura.&nbsp;<br abp="1058" /><br />
	&nbsp;</li>
</ul>
<div abp="1060" style="text-align: justify;"><strong abp="1061">3. Il problema dei termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo il giudicato penale: il disallineamento tra l’art.1392 cod.mil e l’attuale art.55-<em abp="1062">ter</em>, d.lgs. n.165 del 2001 richiamato dall’art.1363 cod.mil.</strong> <strong abp="1063">La soluzione nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8.&nbsp; </strong><br abp="1064" /><br />
&nbsp;<br abp="1065" /><br />
Ritornando al testo oggi vigente dell’art.1393 cod.mil. (novellato dalla l. n.124), a fronte delle due ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare dopo sopravvenuti giudicati penali discordanti con le pregresse risultanze disciplinari, così come nel caso di riattivazione dell’azione punitiva interna dopo la (oggi) eccezionale sospensione facoltativa dettata da esigenze di opportuna attesa delle risultanze penali in vicende particolarmente complesse, il novello art.1393 cod.mil., nel richiamare nella sua interezza l’art. 55-<em abp="1066">ter</em>, co. 4 del d.lgs. n. 165, prevede un assai breve termine di riattivazione (o riapertura) e conclusione dell’<em abp="1067">iter </em>punitivo, stabilendo che il procedimento disciplinare è, rispettivamente:</div>
<ul abp="1068">
<li abp="1069" style="text-align: justify;">ripreso o riaperto entro <em abp="1070">60 &nbsp;giorni </em>dalla comunicazione della sentenza da parte delle Cancellerie giudiziarie (nel caso del primo e del terzo comma dell’art. 55-<em abp="1071">ter</em>)<a abp="1072" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> (da parte dell’interessato) o dalla ricezione della istanza del lavoratore (a sua volta da formulare nel termine decadenziale e, dunque, perentorio &nbsp;semestrale nel caso dell’art. 55-<em abp="1073">ter</em>, co. 2), attraverso la notifica all’incolpato dell’atto riassuntivo (avente natura recettizia),</li>
<li abp="1074" style="text-align: justify;">ed è concluso entro <em abp="1075">180 giorni </em>dalla ripresa o dalla riapertura (con l’adozione della sanzione e non con la sua comunicazione all’interessato). Tale normativa si pone in evidente e clamoroso contrasto con l’art.1392 cod.mil., non abrogato dalla legge Madia n.124 del 2015, che, come visto al parag.1, prevede per i militari ben diversi termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo giudicati penali (o archiviazioni), ovvero <em abp="1076">90&nbsp; giorni</em> dalla conoscenza piena del provvedimento penale<a abp="1077" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> per la riattivazione e <em abp="1078">270 giorni</em> per la chiusura (con l’adozione della sanzione e non con la sua comunicazione all’interessato), decorrenti dalla predetta iniziale piena conoscenza.</li>
</ul>
<div abp="1079" style="text-align: justify;">Evidentemente chi, nella legge n.124 del 2015, ha riscritto l’art.1393 cod.mil. non ha letto l’articolo che lo precedeva, così originando incertezze operative e rischi di importanti contenziosi a fronte di termini perentori ben diversi fissati da due norme conviventi.<br abp="1080" /><br />
Due sono le possibili soluzioni del grave problema:</div>
<ol abp="1081">
<li abp="1082" style="text-align: justify;">o si ritiene che l’art.1392 cod.mil. sia stato tacitamente abrogato dalla sopravvenuta modifica dell’art.1393 che, nel richiamare nella sua interezza l’art.55-<em abp="1083">ter</em>, d.lgs. n.165, ne recepisce anche i termini di riattivazione e conclusione del procedimento disciplinare dopo la pronuncia penale. Tale soluzione risulterebbe coerente con la scelta legislativa del 2015 di estendere al regime disciplinare militare il regime pubblico privatizzato sui rapporti penale/disciplinare. Inoltre, trattandosi di norme equiordinate e non in rapporto di specialità (l’art.1392 cod.mil. e l’art.1393 cod.mil. che richiama l’art.55-<em abp="1084">ter</em>, d.lgs. n.165), la legge successiva, ovvero il novello 1393 con i suoi innovativi termini procedurali del <em abp="1085">55-ter</em>, dovrebbe prevalere abrogando tacitamente quella più risalente;</li>
<li abp="1086" style="text-align: justify;">oppure si ritiene, come parrebbe forse preferibile e come ha stabilito anche il recente schema di decreto legislativo del 2016 di modifica all’articolo 1393 cod.mil (v. sopra parag.2.1), che la legge n.124 del 2015, nel novellare tale articolo, abbia voluto solo recepire il principio privatistico del superamento della pregiudiziale penale in sede disciplinare, lasciando tuttavia ferme (da qui la mancata abrogazione formale dell’art.1392 cod.mil.) le previgenti regole procedurali ed i relativi termini previsti nell’ordinamento militare dall’art.1392 cit., da considerare, con uno sforzo interpretativo, “<em abp="1087">lex specialis</em>” dell’ordinamento militare rispetto all’art.55-<em abp="1088">ter</em> valevole per l’impiego civile. Tale tesi è stata ad oggi recepita nelle circolari del Ministero della Difesa n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, adottate rispettivamente il 26 agosto e il 13 novembre 2015, poi recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009, sulle quali si tornerà nel successivo paragrafo 6.</li>
</ol>
<div abp="1089" style="text-align: justify;">Sul delicato punto sarà necessario attendere qualche intervento esplicativo della giurisprudenza o, ancora meglio, un intervento chiarificatore del legislatore, assai fecondo (ma non sempre tecnicamente all’altezza) in questo momento storico. E questo nostro auspicio sembra essere stato recepito dal cennato art.4, co.1, lett.<em abp="1090">t</em>), punto 4 del predetto decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8.<br abp="1091" /><br />
In attesa di tale decreto legislativo, sulla base dell’attuale testo dell’art.1393 cod.mil., qualora, in contrasto con gli indirizzi Ministeriali, prevalesse la tesi <em abp="1092">sub a),</em> favorevole alla applicazione della regolamentazione dell’art.55-<em abp="1093">ter</em>, d.lgs. n.165, occorrerà prendere atto di alcuni principi, già vigenti nell’impiego pubblico privatizzato:</div>
<ul abp="1094">
<li abp="1095" style="text-align: justify;">in caso di eccezionale sospensione facoltativa in attesa delle risultanze penali, l’art.55-<em abp="1096">ter </em>non preclude, a nostro avviso, una riattivazione anteriore al giudicato penale, qualora gli elementi raccolti in sede penale (ad esempio confluiti in una sentenza di primo o di secondo grado molto argomentata e fondata su idonei riscontri probatori) siano idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare;</li>
<li abp="1097" style="text-align: justify;">la ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avverranno, mediante il <em abp="1098">rinnovo della contestazione dell’addebito </em>da parte dell’autorità disciplinare competente, che potrà giovarsi delle più puntuali risultanze penali per rettificare l’originaria contestazione già inoltrata (nei casi dell’art. 55-<em abp="1099">ter</em>, co. 2 e 3). La previsione normativa rappresenta dunque una deroga al principio generale di immutabilità della contestazione dei fatti;</li>
<li abp="1100" style="text-align: justify;">i suddetti termini dell’art.53<em abp="1101">-ter</em>, d.lgs. n.165 (60 + 180 gg.), alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità, in contrasto con quella amministrativa, andranno computati secondo il criterio c.d. <em abp="1102">reale </em>e non <em abp="1103">virtuale<a abp="1104" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><strong abp="1105">[38]</strong></a>: </em>pertanto se la p.a. si riattivasse entro 10 gg. invece che entro 60 gg., godrebbe sempre di 180 gg. al massimo per la conclusione del procedimento disciplinare e non già di tale ultimo termine maggiorato dei giorni di riattivazione non consumati (cioè 240). Se prevalesse poi tale interpretazione (ma la tesi ci sembra peregrina alla luce degli imminenti sviluppi normativi indicati sub 2.1.) della tacita abrogazione dell’art.1392 cod.mil., con applicazione dei soli termini procedurali dell’art.55-<em abp="1106">ter,</em> d.lgs. n.165, sorgerebbe un ulteriore problema, ovvero quello della vigenza o meno dell’ulteriore importante termine “pungolatorio”, statuito al comma 4, secondo cui “<em abp="1107">In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall&#8217;ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta</em>”.&nbsp;<br abp="1108" /><br />
	&nbsp;<br abp="1109" /><br />
	&nbsp;<br abp="1110" /><br />
	<strong abp="1111">4. Il regime intertemporale: ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla legge n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil.</strong><br abp="1112" /><br />
	&nbsp;</li>
</ul>
<div abp="1114" style="text-align: justify;">La rilevante modifica apportata dalla legge n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil, eliminando la previgente <em abp="1115">pregiudiziale penale</em> dall’ordinamento militare, pone, in assenza di apposito regime transitorio, ulteriori delicati problemi di regime intertemporale, sostanzialmente coincidenti con quelli che pose nel 2009 la identica novella apportata dal decreto Brunetta n.150 del 2009 al d.lgs. n.165 e ai CCNL, eliminando per il personale pubblico privatizzato la predetta pregiudiziale.<br abp="1116" /><br />
Pertanto, riterremmo recepibili anche per il novello art.1393 cod.mil. le corrette linee-guida fornite dalla Funzione Pubblica con la accurata circolare esplicativa 27 novembre 2009 n. 9<a abp="1117" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a> sul regime intertemporale in questa delicata materia di successione di norme in materia disciplinare, rifacendoci, per le fattispecie disciplinari pendenti al momento del mutamento di regime, ai principi generali. Soccorre in questo caso il principio generalissimo di cui all&#8217;art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l&#8217;avvenire.<br abp="1118" /><br />
L&#8217;applicazione alla materia in esame di questo principio deve poi tener conto della circostanza che il presupposto per l&#8217;avvio (o riattivazione) del procedimento disciplinare è l&#8217;acquisizione della notizia piena<a abp="1119" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> dell&#8217;infrazione (o del giudicato penale o della archiviazione) da parte del responsabile del titolare dell’azione disciplinare. Infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per la contestazione dell&#8217;addebito all&#8217;incolpato o per la riattivazione del procedimento sospeso, o per riaprire il procedimento disciplinare a seguito di sopravvenuta condanna penale di contenuto discordante (v.sopra).<br abp="1120" /><br />
Alla luce di tale circolare, il previgente regime connotato dalla pregiudiziale penale dovrebbe restare fermo per i procedimenti concernenti fatti di cui si è «<em abp="1121">acquisita notizia</em>» da parte del titolare dell’azione disciplinare prima dell’entrata in vigore della novella all’art.1393 cod.mil. (<em abp="1122">ergo</em> prima del 28 agosto 2015, data di vigenza della l. n.124), in base a noti principi sulla successione delle norme (punitive) nel tempo. La nostra tesi è confermata dalle circolari del Ministero della Difesa n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, adottate rispettivamente il 26 agosto e il 13 novembre 2015, poi recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009.<br abp="1123" /><br />
A fronte di tale lineare&nbsp; approdo giuridico, sul piano pragmatico, &nbsp;considerato che il novello art. 55-<em abp="1124">ter</em>, d.lgs. n.165 consente ancora oggi (anche se in via di eccezione a fronte, ad esempio, di complessi accertamenti) di sospendere l’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale, per prevenire pretestuosi giudizi tesi a censurare, dopo la novella del 2015, la protratta sospensione di pregressi procedimenti disciplinari in attesa dell’esito penale (invocando -erroneamente stante i suddetto regime intertemporale- una doverosa tempestiva conclusione del procedimento disciplinare senza attendere il penale), potrebbe essere opportuno che le amministrazioni militari che abbiano (talvolta da anni) sospeso procedimenti disciplinari sulla base dell’originario testo dell’art.1393 (o, in precedenza, dell’art.117, d.P.R. n.3 del 1957), una volta entrata in vigore la modifica di tale norma, confermassero, ai sensi del novello art. 55-<em abp="1125">ter</em>, d.lgs. n. 165, in apposito provvedimento la volontà di lasciare sospeso il procedimento punitivo interno (che rimarrebbe comunque sospeso per il suddetto regime intertemporale desumibile dal sistema) in attesa del giudicato penale per la complessità degli accertamenti sui fatti<a abp="1126" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br abp="1127" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Riassumendo: a nostro avviso tutti i procedimenti disciplinari sospesi in attesa del giudicato prima della novella all’art.1393 cod.mil., restano sottoposti alla pregiudiziale penale e, dunque, a pluriennali attese degli esiti penali, mentre i fatti illeciti di cui si acquisisca notizia da parte dell’organo disciplinare dopo il 28 agosto 2015, saranno sottoposti a immediato procedimento disciplinare, non ostacolato da detta pregiudiziale.<br abp="1128" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ulteriori problemi intertemporali porrà poi l’entrata in vigore del futuro decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1129">t)</em>, ed al codice dell’ordinamento militare, che ha riscritto, nei termini indicati al paragr.2.1, l’art.1393 cod.mil., rendendo più marginale il superamento della pregiudiziale penale.<br abp="1130" /><br />
&nbsp;<br abp="1131" /><br />
&nbsp;<br abp="1132" /><br />
<strong abp="1133">5. Il vincolo del giudicato penale in sede disciplinare.</strong><br abp="1134" /><br />
&nbsp;<br abp="1135" /><br />
Il giudicato penale, nelle tre ipotesi menzionate nei primi tre commi dell’art. 55-<em abp="1136">ter</em>, d.lgs. n. 165, oggi recepito nell’art.1393 cod.mil. (<em abp="1137">a. </em>eccezionale sospensione dell’azione disciplinare in attesa dell’esito del penale a fronte di fatti complessi; &nbsp;<em abp="1138">b. </em>riapertura del procedimento disciplinare già concluso dopo sopravvenuti discordanti esiti del penale), avrà, anche in tale novellato regime, i medesimi effetti previsti nel previgente sistema, ovvero l’organo titolare dell’azione disciplinare subirà un vincolo in ordine ai <em abp="1139">fatti storici</em> accertati in sede penale (oltre che sulla loro <em abp="1140">valenza di reato</em> e che <em abp="1141">l’imputato li ha commessi</em>) &nbsp;in base all’art. 653 c.p.p., ma godrà di autonoma e doverosa rivalutazione sugli stessi, in quanto non ogni fatto di reato oggetto di condanna comporta un illecito disciplinare, né qualsiasi assoluzione penale (a maggior ragione una prescrizione) preclude il vaglio dei profili disciplinari dei fatti acclarati.<br abp="1142" /><br />
La regolamentazione recepisce, dunque, il generale principio del diritto disciplinare (pubblico e privato) più volte rimarcato dalla giurisprudenza<a abp="1143" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, secondo il quale qualsiasi sanzione, soprattutto se espulsiva, può essere comminata, anche dopo un giudicato penale di condanna, solo all’esito di un rituale procedimento disciplinare volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per la relativa responsabilità (che non coincidono necessariamente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con quelli della responsabilità penale): in altre parole, sono vietati, sia a livello di precetti legislativi che in sede di applicazione delle sanzioni da parte della p.a., i c.d. <em abp="1144">automatismi espulsivi</em>, ovvero le automatiche cessazioni dal servizio (o, più in generale, sanzioni) correlate a condanne penali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1145" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1147" style="text-align: justify;">Ovviamente tale ponderazione interna, con adeguata istruttoria, dei fatti vagliati in sede penale, dovrà essere più accurata a fronte di sentenze di <em abp="1148">patteggiamento</em> ex art.444 c.p.p. che, sebbene equiparate a sentenze di condanna<a abp="1149" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, non offrono spesso adeguati riscontri probatori, mentre potrà essere più agevole, o addirittura rifarsi <em abp="1150">per relationem<a abp="1151" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><strong abp="1152">[44]</strong></a></em> al giudicato penale, a fronte di fatti di plastica ed inequivoca rilevanza acclarati in sede penale.<br abp="1153" /><br />
I tentativi del legislatore di introdurre misure espulsive automatiche non in sintonia con tale principio generale, sono stati sistematicamente ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla Consulta. Parimenti, le destituzioni (o licenziamenti) statuite dalla p.a. in sede disciplinare attraverso un «acritico recepimento delle risultanze penali» e senza una doverosa rivalutazione interna dei fatti vagliati in sede penale, sono state costantemente annullate dalla magistratura.<br abp="1154" /><br />
Tale obbligo di rivalutazione in sede disciplinare dei fatti vagliati in sede penale vale, come detto, anche (e soprattutto, stante la laconicità in fatto di dette pronunzie) per le <em abp="1155">sentenze di patteggiamento</em>, anche dopo la equiparazione delle stesse a decisioni di condanna operata dalla l. 27 marzo 2001 n. 97, intesa dalla giurisprudenza Costituzionale e della Cassazione come norma innovativa<a abp="1156" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, nonostante concorrenti indirizzi che la qualificano come sentenza di condanna già in base al previgente art. 445 c.p.p., proprio in contenziosi disciplinari<a abp="1157" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br abp="1158" /><br />
Unici due vincoli assoluti, logici e giuridici, che non lasciano margini di apprezzamento in sede disciplinare interna derivano:</div>
<ol abp="1159">
<li abp="1160" style="text-align: justify;">dalla assoluzione penale perché <em abp="1161">il fatto non sussiste </em>o <em abp="1162">l’imputato non lo ha commesso </em>(55-<em abp="1163">ter</em>, co. 2), che impone, con intervento in autotutela (pungolato dall’interessato), la assoluzione disciplinare (con ricostruzione di carriera in caso di pregressa destituzione disciplinare), mentre l’assoluzione perché <em abp="1164">il fatto non costituisce illecito penale </em>non avrà effetto vincolante assolutorio in sede disciplinare<a abp="1165" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, potendo la p.a. cogliere profili disciplinari in fatti di non valenza penale; parimenti la prescrizione penale non impedirà l’azione disciplinare<a abp="1166" href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>;</li>
<li abp="1167" style="text-align: justify;">dalla pena accessoria della <em abp="1168">interdizione perpetua dai pubblici uffici</em> (oltre che dalla interdizione <em abp="1169">ex </em>artt. 5 e 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38, per sfruttamento sessuale dei bambini, o dalla estinzione del rapporto di lavoro per condanna non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-<em abp="1170">ter </em>e 320 c.p. come sancito dall’art. 32-<em abp="1171">quinquies </em>c.p., introdotto dall’art. 5, l. n. 97 del 2001). In realtà, sul piano testuale, l’art. 55-<em abp="1172">quater, </em>co. 1, lett. <em abp="1173">f</em>) d.lgs. n.165 del 2001 (al pari della contrattazione collettiva) per il personale pubblico privatizzato impone erroneamente tale riponderazione interna attraverso il previo procedimento disciplinare anche in caso di intervenuta interdizione perpetua dai pubblici uffici: tale incombente procedimentale ci sembra però totalmente inutile a fronte di un esito interno coartato e vincolato. In tali casi, ha chiarito la Consulta, non si verte in ipotesi di destituzioni (o licenziamenti) automatiche disciplinari, ma di ragionevoli riflessi sul rapporto di lavoro di pene accessorie penali, aventi finalità di difesa sociale e prevenzione speciale<a abp="1174" href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. In tali evenienze, il procedimento disciplinare, sarebbe solo formalmente (e dunque inutilmente, stante la scelta coartata)<a abp="1175" href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a> da attivare. Meglio allora limitarsi, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, ad una mera <em abp="1176">presa d’atto</em> del provvedimento giurisdizionale interdittivo penale, con conseguente doverosa destituzione (o licenziamento) del lavoratore dalla data della misura penale (salvo che il lavoratore fosse stato in sospensione cautelare: in tali casi, il licenziamento o destituzione ha notoriamente effetto <em abp="1177">ex tunc</em>)<a abp="1178" href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.</li>
</ol>
<div abp="1179" style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giova infine ricordare che i <em abp="1180">fatti storici</em> accertati in sede penale vanno assunti in sede disciplinare senza che la p.a. possa procedere a nuovi e separati riscontri<a abp="1181" href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>: è solo la loro valenza disciplinare che va autonomamente rivalutata dalla p.a.<br abp="1182" /><br />
&nbsp;<br abp="1183" /><br />
&nbsp;<br abp="1184" /><br />
<strong abp="1185">6. Le circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009</strong>. <strong abp="1186">Le imminenti modifiche</strong><strong abp="1187"> dopo l’approvazione del d.lgs. del 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;</strong><br abp="1188" /><br />
&nbsp;<br abp="1189" /><br />
Le considerazioni da noi sviluppate sono state sostanzialmente recepite, anche se in chiave meno problematica e in una criticabile ottica restrittiva dell’ambito applicativo del novello art.1393 cod.mil., dalle recenti circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 fatte proprie dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009, che non si sono però poste il problema del raccordo dei termini procedimentali dell’art.1393 cod.mil. novellato (e, dunque, dei termini dell’art.55-<em abp="1190">ter</em>, d.lgs.n.165) e quelli dell’art.1392, dando per scontato che sia quest’ultima la norma applicabile.<br abp="1191" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tali fonti interne hanno disposto che le autorità competenti ad ordinare l&#8217;inchiesta formale ai sensi dell&#8217;articolo 1378 cod.mil. &#8211; senza attendere la definizione del procedimento penale – debbano perseguire nell&#8217;immediatezza (nel rispetto dei&nbsp; termini&nbsp; perentori previsti dall&#8217;articolo 1392, co.2, cod.mil, ovvero entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, e da espletare nell&#8217;arco dei 180 giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto) in via disciplinare i comportamenti che:</div>
<ol abp="1192">
<li abp="1193" style="text-align: justify;">integrino palesemente fattispecie di gravi reati, perpetrati con dolo &#8211; al di fuori dello svolgimento del servizio ovvero in occasione del servizio, purchè la condotta risulti del tutto estranea all&#8217;adempimento degli obblighi e dei doveri correlati alle funzioni svolte &#8211; e il cui accertamento non risulti di particolare complessità per gli aspetti disciplinari;</li>
<li abp="1194" style="text-align: justify;">per la loro incompatibilità con i fini istituzionali, determinino una chiara e rilevante lesione all&#8217;immagine e al prestigio dell&#8217;intera Amministrazione, di gravita tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto d&#8217;impiego e comportare l&#8217;adozione della massima sanzione di&nbsp; stato.Nel contempo le circolari hanno stabilito che:</li>
<li abp="1195" style="text-align: justify;">qualora si riscontrino concreti e oggettivi impedimenti nell&#8217;accertamento compiuto dei fatti (ad esempio, quando sia assolutamente indispensabile acquisire atti giudiziari ancora non ostensibili, oppure nei casi in cui occorra attendere l&#8217;esito della vicenda penale per l&#8217;insufficienza di elementi idonei alla formulazione di puntuali e precise contestazioni disciplinari e/o per la sussistenza di complicate esigenze conoscitive), il procedimento disciplinare&nbsp; andrà&nbsp; sospeso&nbsp; con &nbsp;atto&nbsp; adeguatamente&nbsp; motivato;</li>
<li abp="1196" style="text-align: justify;">non&nbsp; dovrà darsi corso all&#8217;azione&nbsp; disciplinare&nbsp; qualora&nbsp; atti e comportamenti di ipotizzato rilievo penale siano stati chiaramente posti in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,&nbsp; in&nbsp; adempimento&nbsp; di obblighi&nbsp; e&nbsp; doveri&nbsp; di servizio.&nbsp; In tali occasioni (che non devono essere confuse con quelle in cui la condotta illecita commessa in servizio rimane del tutto estranea agli obblighi e ai doveri dello stesso) sarà doveroso&nbsp; che&nbsp; l&#8217;accertamento&nbsp; obiettivo&nbsp; e corretto&nbsp; dei fatti avvenga&nbsp; prioritariamente&nbsp; in sede processuale, sia per garantire la necessaria terzietà di giudizio, trattandosi di vicende che vedono l&#8217;Amministrazione potenzialmente obbligata in solido con&nbsp; il militare e che, fino a prova contraria, comportano di per sè attività istruttorie di una certa complessità, sia per salvaguardare le eventuali esigenze disciplinari riguardanti le responsabilità in materia di attività di polizia giudiziaria di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; in questo caso le autorità competenti <em abp="1197">ex </em>articolo 1378 cod.mil. dovranno rinviare con atto motivato l&#8217;esame disciplinare al momento in cui la condotta sarà definitivamente&nbsp; accertata&nbsp; dalla&nbsp; sentenza&nbsp; o dal decreto&nbsp; penale&nbsp; irrevocabili&nbsp; che&nbsp; concludono&nbsp; il procedimento&nbsp; penale, ovvero&nbsp; dal&nbsp; provvedimento&nbsp; di archiviazione;</li>
<li abp="1198" style="text-align: justify;">nel rispetto dei principi di tempestività e trasparenza, le decisioni di differimento andranno comunicate agli interessati entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto (termine per lo svolgimento degli accertamenti preliminari ai sensi dell&#8217;articolo 1392, co.2 cod.mil.<em abp="1199">), </em>soprassedendo alla notifica solo finchè la stessa violi il segreto d&#8217;indagine.</li>
</ol>
<div abp="1200" style="text-align: justify;">Pare evidente che tali circolari hanno fortemente ristretto la portata innovativa del superamento della pregiudiziale penale operata dal legislatore (l. n.124 del 2015) attraverso il richiamo dell’art.55-<em abp="1201">ter</em>, d.lgs. n.165 nell’art.1393, rendendo davvero residuali i casi in cui il militare è immediatamente sanzionabile: se pare comprensibile l’attesa dell’esito penale a fronte di fatti storici implicanti complesse istruttorie, davvero criticabile è la sospensione del procedimento disciplinare a fronte di fatti posti chiaramente in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,&nbsp; in&nbsp; adempimento&nbsp; di obblighi&nbsp; e&nbsp; doveri&nbsp; di servizio, quandanche fossero di facile accertamento. Ci sembra di cogliere in questa interpretazione data dalla Circolare ministeriale una evidente pavidità delle Forze Armate nel vagliare rapidamente, come invece vorrebbe qualsiasi datore di lavoro, le mancanze dei propri adepti, abdicando ad una etica e celere azione punitiva interna, adagiandosi più comodamente sulle risultanze penali, pur a fronte di fatti istituzionali (spesso assai gravi) ben acclarabili subito in sede disciplinare, senza attendere per anni l’esito di lunghi processi penali.<br abp="1202" /><br />
Da ultimo va poi ribadito che sulla complessa materia si attende una nuova ed ulteriore modifica, di cui le Circolari ministeriali dovranno farsi carico, ad opera dell’imminente d.lgs. del 2016 (attualmente in schema al vaglio delle Camere per i prescritti pareri) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, che riscrive ancora una volta, con piccole ma rilevanti modifiche, l’attuale art.1393 cod.mil, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, recependo, tra l’altro, la suddetta restrittiva interpretazione data dalle circolari ministeriali sull’ambito di operatività del superamento della pregiudiziale penale, destinata ad operare in assai limitati casi, ovvero solo a fronte di condotte extralavorative del militare di facile accertamento: è il caso di dire…tanto lavorio normativo per un davvero modesto e minimale superamento della pregiudiziale penale in sede disciplinare.<br abp="1203" /><br />
<a name="_GoBack"></a>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1205" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1207">
<div abp="1208" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1210" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1211" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1212" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Il testo originario dell’art.1393, d.lgs. n.66 del 2010 recitava: “<em abp="1213">1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall&#8217;autorità giudiziaria una delle misure previste dall&#8217;articolo 915, comma 1 </em>(ovvero: a) il fermo o l’arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio, n.d.a.<em abp="1214">), il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione</em>”.<br abp="1215" /><br />
La norma era riproduttiva del previgente art.117, d.P.R. n.3 del 1957 che imponeva (un tempo per tutti i dipendenti pubblici, poi, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, solo per quelli non privatizzati, quali i militari) la sospensione del procedimento disciplinare a seguito del rinvio a giudizio penale sui medesimi fatti. Sul tema v. TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, <em abp="1216">Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia</em>, Roma, 2010; SIMONCELLI, <em abp="1217">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1218">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1219"> Commentario all’ordinamento militare</em>, vol.IV, Roma, 2011, 248 ss.; BOURSIER NIUTTA, ESPOSITO, <em abp="1220">Elementi di diritto disciplinare militare</em>, Roma, 2002; SIMONCELLI, <em abp="1221">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1222">L’ordinamento militare</em>, Milano, 2006, vol.II, 698 ss.; SIMONCELLI, <em abp="1223">I procedimenti disciplinari</em>, in POLI, TENORE, <em abp="1224">I procedimenti amministrativi tipici ed il diritto di accesso nelle Forze Armate,</em> Milano, 2002, 265 ss.<br abp="1225" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1227" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1229" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1230" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Si ribadisce che l’imminente decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1231">t)</em>, ed al codice dell’ordinamento militare, esplicherà ancor meglio il recepimento dell’art.55<em abp="1232">-ter</em>, d.lgs. n.165 nell’ordinamento militare, riformulando nuovamente l’art.1392.<br abp="1233" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1235" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1237" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1238" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Tra i rari contributi sul sistema disciplinare nelle Forze Armate v. la precedente nota 1.<br abp="1239" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1241" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1243" style="text-align: justify;"><a abp="1244" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Il Ministero della Difesa ha adottato le Circolari n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, in data rispettivamente 26 agosto e 13 novembre 2015, &nbsp;recepite dall’Arma dei Carabinieri con Circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1245" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1247" id="ftn4">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1249" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1251" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1252" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sul punto interverrà tuttavia a breve il decreto legislativo indicato in nota 2, chiarendo che i termini procedimentali saranno quelli dell’art.1392 cod.mil.<br abp="1253" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1255" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1257" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1258" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Sulla pluri-illiceità di talune condotte di pubblici dipendenti v. TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em abp="1259">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente (civile, penale, disciplinare, amministrativo-contabile, dirigenziale</em>), Milano, 2013; TENORE, <em abp="1260">Il Manuale del pubblico impiego privatizzato</em>, Roma, 2015, 378 ss. e 510 ss.<br abp="1261" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1263" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1265" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1266" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> TENORE, <em abp="1267">Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni</em>, Milano, 2012.<br abp="1268" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1270" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1272" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1273" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Alcun divieto di cumulo punitivo (c.d. <em abp="1274">ne bis in idem</em>) si pone in tali casi, sui quali non possono operare, stanti le diverse finalità delle quattro reazioni (disciplinare, civile, penale, amministrativo-contabile) gli <em abp="1275">Engel criteria</em> e i principi enunciati dalla nota sentenza “<em abp="1276">Gabetti – Grande Stevens</em>” della Grande Camera della Corte EDU del 4 marzo 2014, riguardante il divieto di cumulo di sole sanzioni “sostanzialmente” penali: sul tema v. TENORE, <em abp="1277">Considerazioni sui possibili (ma non operanti) riflessi della sentenza CEDU 4 marzo 2014&nbsp; “Gabetti-Grande Stevens”&nbsp; sulla cumulabilità della sanzione disciplinare con quella penale</em>, in <a abp="1278" href="http://www.lexitalia.it/"><em abp="1279">www.lexitalia.it</em></a>, n.2, 2016. Sul cumulo sanzionatorio si rinvia anche alla nota 6.<br abp="1280" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1282" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1284" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1285" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sui rapporti penale/disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato, limitando i richiami ai soli principali studi dell’ultimo quinquennio v. PEDACI, SILVESTRO (a cura di), <em abp="1286">Testo unico pubblico impiego esplicato. Il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 spiegato articolo per articolo&nbsp;</em>(Codici esplicati), Napoli, 2014,<em abp="1287"> sub</em> art. 55-<em abp="1288">ter</em>; LAPERUTA, <em abp="1289">Il lavoro alle dipendenze delle p.a.</em>, Maggioli, 2014; ANTONUCCI, <em abp="1290">Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego,</em> Napoli, 2013; BASILE, <em abp="1291">La responsabilità disciplinare dopo la riforma Brunetta</em>, Aracne, 2013; DE PAOLIS, <em abp="1292">La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti</em>, in DE PAOLIS, <em abp="1293">Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici, </em>Torino, 2013; MARTELLONI, <em abp="1294">La responsabilità disciplinare del personale non dirigenziale,</em> in FIORILLO, PERULLI (a cura di), <em abp="1295">Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>, Torino, 2013; FIORILLO, <em abp="1296">Il potere disciplinare</em>, in SANTORO PASSARELLI (a cura di) <em abp="1297">Diritto del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico</em>, Milanofiori Assago, 2013; TAMPIERI, <em abp="1298">Il licenziamento dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni</em>, in PELLACANI (a cura di), <em abp="1299">I licenziamenti individuali e collettivi</em>, Torino, 2013; BARILA’, <em abp="1300">Il nuovo testo unico sul pubblico impiego, </em>Milano, 2012, <em abp="1301">sub </em>art.55 seg.; TENORE, <em abp="1302">La responsabilità disciplinare</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em abp="1303">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, Milano, 2012, II ed., 399; OLIVERI, <em abp="1304">La riforma del lavoro pubblico. Commento articolo per articolo,</em> ss., S.Martino di Romagna, 2011<em abp="1305">, sub artt.55</em> seg.; TENORE, <em abp="1306">La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta,</em> Milano, 2010; DI PAOLA<em abp="1307">, Il potere disciplinare nel lavoro pubblico e nel pubblico impiego privatizzato,</em> Milano, 2010. Indefettibile è poi il richiamo a Noviello &#8211; Tenore, <em abp="1308">La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, </em>Milano, 2002, 277 ss., con vasti richiami dottrinali e giurisprudenziali; &nbsp;Mainardi, <em abp="1309">Il potere disciplinar nel lavoro privato e pubblico, art.2106, </em>in SCHLESINGER (diretto da),<em abp="1310"> il Codice civile, commentario, </em>Milano, 2002, 512; Papaleoni, <em abp="1311">Considerazioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici</em>, in <em abp="1312">Il lav. nelle p.a.</em>, 2001, n. 3-4, 527 ss.<br abp="1313" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1315" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1317" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1318" href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla pregiudiziale penale operante in molti regimi disciplinari libero-professionali v. TENORE, <em abp="1319">Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni</em>, cit., 198; tuttavia, sul recente superamento di tale pregiudiziale per gli avvocati ad opera della encomiabile riforma della l. n.247 del 2012, v. TENORE, <em abp="1320">L’avvocato e le sue quattro responsabilità</em>, Napoli, 2014, 215.<br abp="1321" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1323" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1325" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1326" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Art. 117, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3: (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale)&nbsp; <em abp="1327">Qualora&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; fatto addebitato all&#8217;impiegato sia stata iniziata azione&nbsp; penale&nbsp; il procedimento disciplinare non può essere promosso fino&nbsp; al&nbsp; termine&nbsp; di&nbsp; quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso</em>.<br abp="1328" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1330" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1332" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1333" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Il regime contrattuale anteriore alla novella del d.lgs. n. 150 del 2009 (v. art. 25, co. 6 e 7 del CCNL Ministeri 1994-1997, confermato nelle successive tornate contrattuali) si ispirava al tradizionale principio, già codificato nell’art.117 del d.P.R. n. 3 del 1957, ancorando l’effetto sospensivo alla mera segnalazione alla Procura della Repubblica di un possibile fatto di reato.<br abp="1334" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1336" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1338" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1339" href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla sospensione legata alla richiesta del PM &nbsp;di rinvio a giudizio (artt.60 e 405 c.p.p.) con cui si acquisisce veste di imputato, <em abp="1340">ex pluribus</em> Cons. St., ad.plen., 29 gennaio 2009 n.1, in <em abp="1341">Foro it.</em>, 2009, III, 189; id., sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5472; id., sez. VI, 4 luglio 2006 n. 6105; id. sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4288; id., sez.V, 3 gennaio 2006 n.7 id., sez. VI, 14 dicembre 2005 n. 7095; id., sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6944; id., sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3069; id. sez. IV, 7 maggio 1998 n. 780 e TRGA Bolzano, 17 luglio 2006 n. 301 e TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008, n. 596; id. Comm. Spec. p.i., 5 febbraio 2000, n. 479 in <a abp="1342" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1343">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. V. tutta la giurisprudenza citata da SIMONCELLI, <em abp="1344">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1345">L’ordinamento militare</em>, cit., 698 e TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, <em abp="1346">Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia, </em>cit.<em abp="1347">, </em>158 ss.<br abp="1348" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1350" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1352" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1353" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Tali due norme impongono di notiziare la p.a. di appartenenza del rinvio a giudizio del dipendente, mentre la sua preliminare qualifica di indagato (<em abp="1354">ergo </em>di iscrizione nel registro delle notizie di reato) non è comunicata all’amministrazione ma solo alla persona a cui è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi avvocati (art. 335 c.p.p.). La p.a., dunque, in tale evenienza può aver conoscenza di un possibile reato solo se rientra tra le persone offese o abbia fatto essa stessa la denuncia.<br abp="1355" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1357" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1359" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1360" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Ad esempio nel pubblico impiego privatizzato, prima della novella Brunettiana del 2009, la pregiudiziale penale scattava, in base alle previsioni del CCNL, non già al momento del rinvio a giudizio, ma ben prima, ovvero quando la Procura della Repubblica veniva doverosamente notiziata dalla stessa amministrazione di un fatto di possibile reato concernente i medesimi fatti al vaglio dell’organo disciplinare (U.P.D.).<br abp="1361" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1363" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1365" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1366" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> A titolo di esempio, si pensi alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, alle perquisizioni personali e domiciliari, al sequestro di beni e corrispondenza, alla convocazione coattiva di persone informate sui fatti cui è prescritto l’obbligo di verità verso il magistrato.<br abp="1367" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1369" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1371" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1372" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> V. Cons. St., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1, in <em abp="1373">www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1374" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1376" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1377" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sulla impugnabilità del provvedimento che dispone la sospensione del procedimento disciplinare vedasi la contrastante giurisprudenza citata da SIMONCELLI, <em abp="1378">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1379">L’ordinamento militare</em>, cit., 699. Personalmente non riterremmo impugnabile tale provvedimento per carenza di interesse attuale al gravame a fronte di atto non immediatamente lesivo del dipendente.<br abp="1380" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1382" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1384" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1385" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> La Cassazione nell’impiego pubblico privatizzato ha chiarito che il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla conoscenza da parte della p.a. del <em abp="1386">testo integrale </em>della sentenza penale e non del mero stralcio (o del solo dispositivo): v. Cass., sez. lav., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1387">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1388">Ced Cassazione. </em>Sulla decorrenza della conoscenza dal giudicato v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1389">Dir. e Giust.</em>, 2009, 159, con nota di Elisino.<br abp="1390" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1392" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1394" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1395" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La norma ci sembra un po’ infelice: perché l’obbligo è imposto alle cancellerie e non all’estensore della sentenza (che conosce le carte e sa bene se l’imputato è o meno un pubblico dipendente per il quale la trasmissione della sentenza è obbligatoria)? E perché le cancellerie devono trasmettere d’ufficio il solo dispositivo della sentenza, se la p.a. ha l’obbligo di rivalutare, sempre e comunque, le complessive risultanze penali che si desumono dal fatto e dal diritto della intera sentenza? Perché la trasmissione integrale della sentenza avviene dunque solo su richiesta della p.a.? Meglio sarebbe stato stabilire l’immediata obbligatoria trasmissione da parte dell’estensore del provvedimento dell’intera sentenza alla p.a. interessata (ove lavora il dipendente condannato penalmente).<br abp="1396" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1398" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1400" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1401" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Sul contrasto interpretativo sul punto SIMONCELLI, <em abp="1402">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1403">L’ordinamento militare</em>, cit., 761 ss.; SIMONCELLI, <em abp="1404">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1405">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1406"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 242. Appare preferibile, essendo atto notoriamente recettizio anche nel lavoro privato secondo univoca giurisprudenza della Cassazione, la tesi che àncora il <em abp="1407">dies ad quem</em> alla notifica della contestazione al militare.<br abp="1408" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1410" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1412" id="ftn22" style="text-align: justify;">&nbsp;[22]SIMONCELLI, <em abp="1413">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1414">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1415"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 242; SIMONCELLI, <em abp="1416">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1417">L’ordinamento militare</em>, cit., 764 ss.<br abp="1418" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1420" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1422" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1423" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons.St., sez.VI, 11 ottobre 2007 n.5340, in <a abp="1424" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1425">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. Sul punto SIMONCELLI, <em abp="1426">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1427">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1428"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 244.<br abp="1429" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1431" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1433" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1434" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulla “piena” conoscenza del giudicato tra le tante Cons.St., sez.IV, 17 febbraio 2006 n.675, in <a abp="1435" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1436">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. Nel lavoro pubblico privatizzato <em abp="1437">in terminis </em>v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, in <em abp="1438">Ced Cassazione</em>; id., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1439">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1440">Ced Cassazione.</em> Sulla non decorrenza del termine di riattivazione dell’azione disciplinare a fronte della conoscenza del giudicato in capo alle parti o al difensore, ma non in capo alla p.a., v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1441">Ced Cassazione. </em>La Cassazione ha poi chiarito che il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla conoscenza da parte della p.a. del <em abp="1442">testo integrale </em>della sentenza penale e non del mero stralcio (o del solo dispositivo): v. Cass., sez. lav., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1443">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1444">Ced Cass. </em>Sulla decorrenza della conoscenza dal giudicato v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1445">Dir. e Giust.</em>, 2009, 159, con nota di Elisino.<br abp="1446" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1450" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1451" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Sul computo virtuale (ovvero comunque di 270 giorni complessivi) di tale doppio termine, vedi la ricca giurisprudenza citata in SIMONCELLI, <em abp="1452">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1453">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1454"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 247; SIMONCELLI, <em abp="1455">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1456">L’ordinamento militare</em>, cit., 767 ss. e, in giurisprudenza,&nbsp; Cons.St., ad.plen. 14 gennaio 2004 n.1, in <a abp="1457" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1458">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>&nbsp; (e id., sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3156, in <em abp="1459">Guida al dir.</em>, 2000, n. 37, 75) che si sofferma anche sulla piena equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna. La tesi del computo virtuale non è però condivisa dalla Cassazione nell’impiego pubblico privatizzato: Cass., sez. lav., 22 settembre 2005 n. 18626, in <em abp="1460">Giust. civ. Mass.</em>, 2005, 6.<br abp="1461" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1463" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1465" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1466" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> In realtà la anomalia era spiegabile in questo modo: il termine di riattivazione era più rapido (90 gg.) rispetto alla disciplina della l. n.19 del 1990 (180 gg.) per la particolare gravità dei reati presi in considerazione dalla legge n.97, mentre il termine per la conclusione era più lungo (180 gg.) rispetto alla disciplina della l. n.19 del 1990 (90 gg.) per il maggior approfondimento istruttorio necessario per i reati più complessi della l. n.97.<br abp="1467" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1469" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1471" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1472" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Sul tema SIMONCELLI, <em abp="1473">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1474">L’ordinamento militare</em>, cit., 767 ss.<br abp="1475" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1479" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1480" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Già in sede consultiva l’adunanza generale del Consiglio di Stato, con parere 30 marzo 2009 n.1/2009 (e n. 2283/08 I sez.) reso al Ministero dell’Interno aveva ritenuto, in dissenso con tutta la pregressa giurisprudenza (che rimarcava il doppio regime dei termini nella l.n.97 e nella l. n.19 a seconda dei reati) che i termini dell’art.5, co.4 della l. n.97 del 2001 avessero assorbito, e tacitamente abrogato, per tutti i reati, quelli della legge n.19 del 1990.<br abp="1481" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1483" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1485" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1486" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Su tale riforma TENORE, <em abp="1487">La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta, cit., </em>119 ss.<br abp="1488" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1490" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1493" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Nell’impiego privato la dottrina (Pera, <em abp="1494">Licenziamento del lavoratore per carcerazione preventiva</em>, in <em abp="1495">Giust. civ.</em>, 1981, I, 1234; Corso, <em abp="1496">Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2009</em>, in <em abp="1497">Il lav. nelle p.a.</em>, 2010, f. 1, 159) e la giurisprudenza (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2006 n. 2023, in <em abp="1498">Ced Cass.</em>; id., sez. lav., 8 agosto 2003 n. 12027, <em abp="1499">ivi; </em>id., sez. lav., 7 aprile 2010 n. 5226, in <em abp="1500">Not. giur. lav.</em>, 2001, 648; Trib. Padova, 5 dicembre 2003 n. 610, in <em abp="1501">Mass. giur. civile Patavina</em>, 2009; Trib. Milano, 12 luglio 2000, in <em abp="1502">Il lav. nella giur.</em>, 2001, 289) hanno univocamente affermato che la scelta di procedere immediatamente in sede disciplinare (disponendo di sufficienti elementi) o, in caso di fatti di dubbia qualificazione, di attendere i tempi lunghi della giustizia penale è una scelta discrezionale datoriale, purché sia rispettato il principio di immediatezza-tempestività.<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1505" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1507" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="1508" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. note 24 e 38.<br abp="1509" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1511" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1513" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="1514" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Nel lavoro pubblico privatizzato tale riapertura dopo la sentenza di revisione è prevista dal CCNL2002-2005 (confermato dal CCNL 2006-2009): ad esempio, in base all’art. 14, co. 9 e 10, CCNL Ministeri «<em abp="1515">9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lettera </em>h) <em abp="1516">e comma 6, lett. </em>b) <em abp="1517">ed </em>e), <em abp="1518">e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario</em>».<br abp="1519" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1521" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1523" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="1524" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Corso, <em abp="1525">Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2009</em>, in <em abp="1526">Il lav. nelle p.a.</em>, 2010, f. 1, 170.<br abp="1527" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1529" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1531" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="1532" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> La richiesta, in data 26 febbraio 2016, del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell&#8217;articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere&nbsp;i prescritti pareri entro il 26 aprile 2016.<br abp="1533" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1535" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1537" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="1538" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> I due esempi sono tratti dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, che si sforza (a nostro avviso vanamente) di giustificare tale novella limitativa del superamento della pregiudiziale penale con l’esigenza di “<em abp="1539">garantire la massima terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta</em>”. Ci sembra di cogliere in questo chiarimento una evidente pavidità delle Forze Armate nel vagliare rapidamente, come invece vorrebbe qualsiasi datore di lavoro, le mancanze dei propri adepti, abdicando ad una etica e celere azione punitiva interna, adagiandosi più comodamente sulle risultanze penali, pur a fronte di fatti (spesso assai gravi) ben acclarabili subito in sede disciplinare, senza attendere per anni l’esito di lunghi processi penali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1540" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1542" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="1543" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sulla trasmissione da parte delle Cancellerie giudiziarie delle sentenze penali riguardanti pubblici dipendenti alle rispettive amministrazioni v. il nuovo art. 154-<em abp="1544">ter </em>c.p.p. introdotto dall’art. 70, d.lgs. n. 150.<br abp="1545" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1547" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1549" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="1550" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Sulla piena conoscenza quale <em abp="1551">dies a quo </em>v. nota 24. Il <em abp="1552">dies ad quem</em> coincide invece con la notifica all’incolpato dell’atto riassuntivo (avente natura recettizia)</div>
<p>&nbsp;<br abp="1553" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1555" style="text-align: justify;"><a abp="1556" href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> La tesi, da noi sostenuta, della decorrenza dei 180 gg. dalla data di reale attivazione o riassunzione del procedimento disciplinare e non dalla data di scadenza virtuale dei 60 gg., si fonda su pregressi indirizzi della Cassazione formatisi su analoghe previsioni contrattuali sul rapporto penale/disciplinare: il riferimento è a Cass., sez. lav., 22 settembre 2005 n. 18626, in <em abp="1557">Giust. civ. Mass.</em>, 2005, 6, secondo cui «<em abp="1558">In tema di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti e nella ipotesi di applicazione della normativa di cui agli artt. 24 e 25 del CCNL 1994-1997 per il personale del comparto regioni-enti locali, il termine di centoventi giorni dalla data della contestazione dell’addebito, entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi, ai sensi del comma 6 dell’art. 24, ha portata generale ed è applicabile anche nel caso di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, sospeso ai sensi del comma 8 dell’art. 25 e, poi, riattivato, ai sensi del successivo comma 9, entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva. In tal caso, il termine di centoventi giorni non si somma col diverso termine di centottanta giorni né sono invocabili i diversi principi di cui all’art. 9 comma 2, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) che, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni, dispone chiaramente che i novanta giorni devono essere sommati ai centottanta. La diversa disciplina dettata in sede di contratto collettivo, che prevede anche un termine più lungo (centoventi giorni invece di novanta) per la chiusura del procedimento, mostra la volontà delle parti contraenti di introdurre un meccanismo di calcolo diverso da quello previsto in precedenza dal legislatore</em>». Tale tesi supera il previgente criterio del c.d. computo virtuale sostenuto dalla magistratura amministrativa: v. Cons. St., ad. plen., 25 gennaio 2000 n. 4, in <em abp="1559">Foro amm.</em>, 2000, 44; id., sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3156, in <em abp="1560">Guida al dir.</em>, 2000, n. 37, 75. La tesi del computo “virtuale” è però oggi recepita nell’art.1392 cod.mil., che fissa un termine finale per concludere il procedimento di 270 giorni a fronte di un termine di riattivazione di 90. Ciò evidenzia una ulteriore differenza con i termini dell’art.55-<em abp="1561">ter</em>, d.lgs. n.165.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1562" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1564" id="ftn38" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1566" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1568" id="ftn39" style="text-align: justify;"><a abp="1569" href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> La circolare esplicativa 27 novembre 2009 n.9 è rinvenibile in <a abp="1570" href="http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/04/Circolare_9_09.pdf"><em abp="1571">http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/04/Circolare_9_09.pdf</em></a><em abp="1572">.</em><br abp="1573" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1575" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1577" id="ftn40" style="text-align: justify;"><a abp="1578" href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Sulla conoscenza “piena” vedasi la nota 24 con riferimento alla conoscenza di giudicati. Ma il principio vale anche per la conoscenza “piena” di qualsiasi fatto (anche diverso dal giudicato penale) di valenza disciplinare, che diviene <em abp="1579">dies a quo</em> per l’attivazione dell’azione punitiva interna.<br abp="1580" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1582" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1584" id="ftn41" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="1585" /><br />
[41] La tesi, con riferimento all’analoga modifica intervenuta nel 2009 per il procedimento disciplinare dei lavoratori pubblici privatizzati ad opera del decreto Brunetta n.150 è stata da noi propugnata in TENORE,<em abp="1586"> Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego</em> cit., 110 e condivisa da Corso, <em abp="1587">Procedimenti disciplinari</em>, cit., 176.<br abp="1588" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1590" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1592" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="1593" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> <em abp="1594">Ex pluribus s</em>ulla illegittimità di sanzioni disciplinari fondate sull&#8217;acritico recepimento delle risultanze penali v. Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 1999 n.188, in <em abp="1595">Cons. St.</em>, 1999, I, 277; id., sez. IV, 7 maggio 1998 n.780, in <em abp="1596">Guida al diritto</em>, 1998, n.29, 81, con nota di MANZI, <em abp="1597">L&#8217;azione dell&#8217;amministrazione è improcedibile quando per l&#8217;impiegato scatta l&#8217;imputazione</em>, e in <em abp="1598">Foro it.</em>, 1998, III, 496, con nota redazionale; id., sez. I, 2 marzo 1994 n.199, in <em abp="1599">Foro it. Rep.</em>,1997, voce <em abp="1600">Impiegato dello Stato</em>, n.1024; id., sez. VI, 16 ottobre 1995 n.1149, <em abp="1601">ivi</em>, 1996, voce cit., n.879; Tar Piemonte, sez. II, 3 dicembre 1998 n.536, in <em abp="1602">TAR</em>, 1999, I, 477. La tesi è incidentalmente confermata da Cons. St., sez. IV, 2 giugno 2000 n.3156, in <em abp="1603">Guida al diritto</em>, 2000, n.37, 75, con osservazioni di FORLENZA. Il principio è ribadito da ultimo nell’impiego pubblico privatizzato da Cass., sez. lav., 19 ottobre 2009 n. 22116, in <em abp="1604">Ced Cass.</em>; id., sez. lav., 6 marzo 2009 n. 5581, in <em abp="1605">Pubblico impiego, Sole 24 Ore</em>, n.4,43 con nota di Briguori.<br abp="1606" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1608" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1610" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="1611" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Sulla legittimità costituzionale del vincolo derivante dalla condanna <em abp="1612">ex</em> art.444 c.p.p. v. C.cost., 18 dicembre 2009 n.336, in <em abp="1613">Foro it</em>.,&nbsp;2010,&nbsp;2,&nbsp;I,&nbsp;349, secondo cui è infondata la q.l.c. del combinato disposto degli art. 445, co.1-<em abp="1614">bis</em>, e 653, comma 1-<em abp="1615">bis</em>, c.p.p., nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all&#8217;art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità (nella specie, nei riguardi di un avvocato da parte del Consiglio nazionale forense) quanto all&#8217;accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l&#8217;imputato lo ha commesso, in riferimento agli art. 3, comma 2, 24, comma 2, e 111, comma 2, cost.<br abp="1616" /><br />
Sulla valenza in sede disciplinare della sentenza di patteggiamento e sull’obbligo di rivalutazione della stessa in sede interna, <em abp="1617">ex pluribus</em>&nbsp; Cass., sez.III, 29 marzo 2012 n.5050, in <em abp="1618">Guida al diritto</em> 2012, 22, 24, secondo cui in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare, l&#8217;efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all&#8217;accertamento dell&#8217;insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all&#8217;art. 129 c.p.p. cui è sottesa anche l&#8217;esistenza di elementi sufficienti a giustificare l&#8217;inizio dell&#8217;azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare , un’istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. In pratica mentre legittimamente il procedimento disciplinare può essere avviato contestando la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta, l&#8217;ambito del giudicato penale non impedisce di svolgere nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare le difese tendenti all&#8217;accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale. <em abp="1619">In terminis</em> Cass., sez.III, 20 luglio 2011 n. 15889, in <em abp="1620">Giust. civ. Mass</em>., 2011, 7-8, 1088; id., sez. lav., 22 luglio 2009 n. 17113, in <em abp="1621">Giust. civ. Mass.</em>, 2009, 9, 1230, e id., sez. lav., 10 marzo 2010 n. 5806; id., <a abp="1622" href="javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=MA&amp;estr=AU003D09M04Y2008N000009166SUU',%20false,%20'')">9 aprile 2008 n. 9166</a>; Cass., sez.un., 9 luglio 1997 n.6223, in <em abp="1623">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;1997,&nbsp;1169; id., sez.III, 8 luglio 1997 n.6151, in <em abp="1624">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;1997,&nbsp;1159; il principio è ribadito in altri ordinamenti disciplinari da Cons.St., sez.V, 12 maggio 2011 n.2818, in <em abp="1625">Foro amm. CDS</em>,&nbsp;2011,&nbsp;5,&nbsp;1532; Cass., sez.lav., 18 febbraio 2011 n.4060, in <em abp="1626">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;2011,&nbsp;2,&nbsp;273; id., sez.lav., 19 maggio 2011 n.1141. Secondo questo univoco indirizzo nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente o un professionista, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la sentenza penale, se vincola il giudice disciplinare quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, non preclude una autonoma valutazione dell&#8217;incidenza dei medesimi fatti sul rapporto d&#8217;impiego o con l’Ordine professionale, dovendosi escludere in linea con gli orientamenti della Corte cost. (sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993) che ha riferito l&#8217;autonomia del procedimento disciplinare al criterio di razionalità, con conseguente esclusione di ogni automatismo di valutazione che vi sia incompatibilità tra la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, che riflette garanzie fondamentali della persona del lavoratore o del professionista (quali l&#8217;esigenza che nessuna sanzione venga adottata in violazione del principio <em abp="1627">audietur et altera pars</em>, nonché dei canoni di effettiva lesività dell&#8217;interesse del datore di lavoro e di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla mancanza addebitata), e le connessioni che si instaurano con la giurisdizione penale, in funzione delle esigenze di economicità dei giudizi e di salvaguardia dei principi di imparzialità, correttezza ed efficacia dell&#8217;azione della P.A. anche quale datore di lavoro pubblico.<br abp="1628" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1630" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1632" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="1633" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Nel pubblico impiego privatizzato, sulla richiamabilità <em abp="1634">per relationem </em>di risultanze penali in sede disciplinare procedendo ad una loro rivalutazione (ascrizione alla ipotesi prevista nel CCNL) v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, in <em abp="1635">Ced Cassazione.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1636" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1638" id="ftn45" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="1639" /><br />
[45] L’art. 10, l. 27 marzo 2001 n. 97 che, modificando l’art. 653 c.p.p., ha riconosciuto l’efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di condanna e di quella di patteggiamento, è illegittimo nella parte in cui prevede l’efficacia retroattiva anche in relazione alle sentenze di patteggiamento pronunciate anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa: così C. cost., 25 luglio 2002 n. 394, in <em abp="1640">Rass. Forense</em>, 2002, 912 con osservazione di Colavitti, in <em abp="1641">D&amp;L</em>, 2002, con nota di Martignoni, <em abp="1642">Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego e in Riv. giur. lav.</em>, 2003, II, 829 con nota di Diso. Sulla valenza delle sentenze di patteggiamento la Cassazione ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data anteriore alla entrata in vigore della l. 27 marzo 2001 n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 c.p.p., non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all’imputato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole a quest’ultimo. Ne consegue che l’ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni (Cass., sez. lav., 29 marzo 2005 n. 6601 e id., sez. III, 6 febbraio 2004 n. 2296, che hanno fatto applicazione dei principi enunciati da C. cost., 25 luglio 2002 n. 394, tutte in Apicella, Circuruto, Sordi, Tenore, <em abp="1643">Il pubblico impiego privatizzato</em>, cit., 285 ss.). Anche successivamente la Cassazione ha ribadito che la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è, difatti, equiparata solo a determinati fini e, a norma dell’art. 445 c.p.p., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 97 del 2001, non applicabile <em abp="1644">ratione temporis</em>, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, con la conseguenza che, dovendosi escludere che siffatta sentenza possa acquisire autorità di giudicato, la stessa non può rilevare ai fini della definizione di un processo civile avente ad oggetto la legittimità di un licenziamento fondato esclusivamente su una disposizione del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di condanna a pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro: Cass., sez. lav., 29 marzo 2006 n. 7196, in <em abp="1645">Giust. civ. Mass.</em>, 2006, fasc. 3. La non equiparazione a condanna prima della l n. 97 del 2001 ha portato la magistratura a ritenere che, in situazioni anteriori alla l. n. 97, il termine di 90 gg. per la conclusione (successiva ai 180 gg. per la riattivazione) del procedimento disciplinare dopo il giudicato previsto dall’art. 9, l. n. 19 del 1990, avesse natura ordinatoria se il giudicato fosse un patteggiamento, che necessita di doverosi riscontri istruttori (Cons. St., ad plen., 26 giugno 2000 n. 15; Cass., sez. lav., 26 maggio 2010 n. 12 n. 12848). Per la più rigorosa tesi secondo cui la condanna a seguito di patteggiamento, oggi pienamente equiparata a condanna dibattimentale, esclude la possibilità per l’incolpato di fornire nuovi elementi nel corso del procedimento disciplinare v. C. cost., 18 dicembre 2009 n. 336 (in <em abp="1646">Foro it.</em>, 2010, 2, 349) e per la natura perentoria dei termini di riattivazione e conclusione dopo l’equiparazione del patteggiamento a condanna Cass., sez. lav., 10 marzo 2010 n. 5806, in <em abp="1647">Ced Cassazione. </em><br abp="1648" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1650" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1652" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="1653" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Cass., sez. lav., 6 settembre 2006 n. 19169, in <em abp="1654">www.italgiure.giustizia.it </em>secondo cui «la sentenza di patteggiamento deve essere equiparata sotto il profilo procedurale ad una sentenza di condanna alla stregua dell’art. 445 c.p.p., comma 1, anche se le Sezioni Unite hanno ritenuto che sussistono tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento «differenze strutturali, genetiche e funzionali) (Cass., sez. un., 26 febbraio 1997)». <em abp="1655">In terminis </em>C. cost., 18 dicembre 2009 n. 336, in <em abp="1656">Foro it.</em>, 2010, 2, 349<em abp="1657">.</em><br abp="1658" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1660" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1662" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="1663" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cass., sez.un., 7 novembre 2011 n.23020, in <em abp="1664">Ced Cassazione</em>.<br abp="1665" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1667" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1669" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="1670" href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> <em abp="1671">Ex pluribus</em> Cass., sez.III, 17 novembre 2011 n.24082, in <em abp="1672">Ced Cassazione</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1673" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1675" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="1676" href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> C. cost., 9 luglio 1999 n. 286, in <em abp="1677">Foro it.</em>, 2000, I, 321 con richiami a precedenti <em abp="1678">in terminis</em>. Sulla ricca giurisprudenza, costituzionale ed amministrativa, intervenuta sul divieto di automatismi disciplinari, si rinvia a Noviello &#8211; Tenore, <em abp="1679">La responsabilità e il procedimento nel pubblico impiego privatizzato, </em>Milano, 2002, 296 ss.<br abp="1680" /><br />
&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1681" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1683" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="1684" href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Prendendo atto della mera formalità del procedimento disciplinare in tale evenienza, la magistratura ha ritenuto che, qualora il dipendente venga destituito senza procedimento disciplinare dopo una condanna comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici, la misura espulsiva rimane valida: così Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2010 n. 6437, in <em abp="1685">www.lexitalia.it</em>; id., sez. IV, 15 settembre 2009 n. 5526, in <em abp="1686">www.giustizia-amministrativa.it</em>; id., sez.V, 21 giugno 2007 n.3324, in <em abp="1687">Foro amm.-CdS</em>, 2007, 1851; id., sez.VI, 6 agosto 2002 n.4099<em abp="1688">, ivi</em>, 2002, 1810; id., sez. VI, 28 settembre 2001 n. 5163, in <em abp="1689">Foro amm.</em>, 2001, 9; id, sez. giust. amm. Sicilia n. 173 del 2000; Cons. St., sez. V, 23 aprile 1998 n. 468, in <em abp="1690">Foro amm.</em>, 1998, 1081; TAR Lazio, Roma, 10 giugno 2009 n. 5529, (che richiama Cons. St., sez. VI, n. 3673 del 2003 e id., sez. IV, n. 6669 del 2002); TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29 agosto 2008 n. 2411, tutte in <em abp="1691">www.giustizia-amministrativa.it</em>. Per una conferma dell’indirizzo anche nel pubblico impiego privatizzato v. Cass., sez.un., 17 febbraio 2010 n.3698, in <em abp="1692">Giust.civ</em>., 2011, f.12, 2979; id., 9 luglio 2009 n.16153, in <em abp="1693">Ced Cassazione</em>, che ritiene sufficiente una mera “presa d’atto” della pena accessoria penale per licenziare il dipendente.<br abp="1694" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1696" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1698" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="1699" href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Sull’efficacia <em abp="1700">ex tunc </em>del licenziamento, decorrente dalla data della sospensione cautelare cfr., <em abp="1701">ex pluribus</em>, Cass., sez. lav., 6 giugno 2008 n. 15070, in <em abp="1702">Ced Cassazione</em>: id., sez. lav., 8 maggio 2008 n. 11361, <em abp="1703">ivi</em>; Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2001 n. 3271, in <em abp="1704">www.giustizia-amministrativa.it</em>; id., sez. IV, 22 marzo 2001 n. 1695, <em abp="1705">ivi</em>; Trib. Reggio Emilia, 25 maggio 2000 n. 412, in <em abp="1706">www.lavoropubblico.formez.it/contenzioso</em>, con nota di Briguori.<br abp="1707" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1709" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1711" style="text-align: justify;"><a abp="1712" href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Sul punto tra le tante Cons. St., sez. IV, 25 marzo 1996 n.376, in <em abp="1713">Foro amm.</em>, 1996, 852; id., sez. IV, 2 giugno 2000 n.3156, in <em abp="1714">Guida al diritto</em>, 2000, n.37, 75, con osservazioni di FORLENZA e in <em abp="1715">Cons. St.</em>, 2000, I, 1353.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1716" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1718" id="ftn52">&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/">Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania.</a></p>
<p>(Flavia del Grosso (*)) &#160; La Sezione giurisdizionale per la Campania, con una pronuncia storica (ordinanza 7 marzo 2016, n. 63) per l’innovatività della questione e il percorso motivazionale, ha escluso che la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, abbia il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti, dichiarando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/">Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/">Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania.</a></p>
<div style="text-align: justify;">(Flavia del Grosso (*))<br />
&nbsp;<br />
La Sezione giurisdizionale per la Campania, con una pronuncia storica (ordinanza 7 marzo 2016, n. 63) per l’innovatività della questione e il percorso motivazionale, ha escluso che la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, abbia il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti, dichiarando l’improcedibilità per difetto assoluto di giurisdizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato all’adozione di ordini giurisdizionali ingiuntivi con funzione preventiva e propulsiva dell’azione amministrativa (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>). La pronuncia, oltre ad allinearsi agli orientamenti della Corte regolatrice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092), si conforma alla giurisprudenza più recente delle Sezioni riunite di questa Corte (C. conti., sez. riun., 18 giugno 2015, n. 28/2015/QM) e a quella europea (CEDU, 13 maggio 2014, <em>Rigolio contro Italia</em>, ric. 20148/09) che ha definitivamente sancito la funzione compensativa dell’azione di responsabilità amministrativa. L’esistenza di un danno erariale certo ed attuale è, difatti, al contempo, presupposto della giurisdizione di questa Corte ed elemento costitutivo dell’illecito contabile, con la conseguenza che deve escludersi che possa rientrare nelle attribuzioni giurisdizionali di questa Corte il potere di ordinare, in via d’urgenza, alle Amministrazioni di porre in essere azioni specifiche (anche assegnando termini o nominando, in caso di inottemperanza, commissari <em>ad acta</em>) onde evitare danni erariali futuri, ipotetici ed eventuali ovvero l’aggravamento di potenziali danni <em>in</em> <em>itinere (</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a><em>)</em>.<br />
Oggetto dell’ordinanza in commento è la proponibilità di una istanza cautelare <em>ex</em> art. 700 c.p.c. innanzi alla Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.<br />
&nbsp;La rilevanza della questione è data, in primo luogo, dalla sua assoluta novità, se si considera che in materia esistono soltanto due precedenti, tutti della Sezione napoletana, con i quali si era, peraltro, manifestata un’apertura verso l’ammissibilità dell’istanza cautelare suddetta (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>).<br />
L’ordinanza n. 63/2016 (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>), invece, per la prima volta, afferma l’improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, e lo fa in maniera decisa, paventando anche il rischio di una responsabilità civile e disciplinare per il giudice che dovesse concedere la misura.<br />
Il pregio della pronuncia è dato, inoltre, da una ricostruzione ampia del sistema del giudizio di responsabilità contabile, facendo anche riferimento alla questione fondamentale della natura dello stesso, con adesione alla tesi della funzione <em>compensativa</em> e non <em>para-sanzionatoria</em>.<br />
L’interesse della fattispecie in esame, inoltre, è dato dal fatto che essa appare più complessa rispetto ai precedenti cui si faceva cenno, ed inoltre, avendo ad oggetto l’organizzazione delle Aziende ospedaliere, involge un delicato bilanciamento tra il bene della salute dei cittadini e della tenuta del sistema finanziario, entrambi valori di rango costituzionale.<br />
Prima di entrare nello specifico della fattispecie e dell’ordinanza in nota, è il caso di richiamare l’orientamento della Procura napoletana, anche ricostruendo brevemente i precedenti della Sezione.<br />
Secondo la detta Procura, ove&nbsp; si trovi a procedere per condotte le quali, non solo hanno prodotto un danno erariale, ma che continuano a produrlo, essa possa agire&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 700 c.p.c., per chiedere al giudice l’adozione di misure atipiche inibitorie e/o propulsive, tali da eliminare in radice la fonte del danno. Ciò prima ancora di proporre l’atto di citazione, ma già contestualmente a quello di invito a dedurre, quindi, in via anticipata rispetto al giudizio vero e proprio. L’ordine di porre in essere tali misure atipiche, va precisato, sarebbe rivolto non agli invitati (futuri destinatari dell’atto di citazione ed eventualmente della condanna al risarcimento), ma alle stesse amministrazioni danneggiate. La problematica sarà più chiara esaminando i casi pratici che si sono posti nella Sezione partenopea.<br />
Nel 2011 la Procura procedeva per una vicenda relativa ad una società partecipata da alcuni comuni ischitani, la cui costituzione, senza il supporto di un effettivo piano di fattibilità, aveva causato ingenti danni agli stessi enti locali. Nel periodo in cui la Procura accertava tale fattispecie, era stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e pur tuttavia continuavano a prodursi danni. Il protrarsi stesso della procedura di liquidazione, infatti, creava nuove perdite e il maturarsi di ingenti interessi, per cui la Procura chiedeva ordinarsi agli enti locali, soci della partecipata, di pagare i debiti riconosciuti e chiudere così la procedura liquidatoria.<br />
La seconda vicenda, ha riguardato, invece, la nomina illegittima di un soggetto che ricopriva, allo stesso tempo, la qualità di dipendente di una società di servizi (Napoli Servizi s.p.a.) e di amministratore delegato della stessa. Il danno, che potremmo dire “permanente”, continuava a prodursi in quanto, al tempo in cui si procedeva, il soggetto manteneva entrambe le qualifiche e la società continuava a corrispondere compensi per le attività che illegittimamente svolgeva. Di conseguenza, la Procura chiedeva al giudice contabile di inibire alla società partecipata il pagamento dei suddetti compensi illeciti, così da “interrompere il danno pubblico”.<br />
Venendo poi alla questione attuale, la Procura contesta la mancata esecuzione, da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’intero territorio regionale campano, degli obblighi di cui al piano di rientro dal disavanzo finanziario, concordato tra lo Stato e la Regione, approvato formalmente da quest’ultima con deliberazione di giunta n. 460/2007. La Regione stessa con decreto del commissario <em>ad acta</em> n. 18/2013 ha imposto alle suddette Aziende di provvedere alla riorganizzazione delle unità complesse e semplici nelle quali sono strutturate, al fine di ridurne il numero.<br />
Più in dettaglio, per ciascuna azienda sanitaria locale, ospedaliera, ospedaliera universitaria e IRCCS di diritto pubblico bisognava individuare il numero massimo di U.O.C. (Unità Operativa Complessa), U.O.S. (Unità Operativa Semplice) U.O.S.D. (Unità Operativa Semplice Dipartimentale), in base a specifici standard previsti da un documento d’intesa Stato-regioni, con conseguente soppressione delle unità in esubero, entro il termine &#8211; secondo la Procura perentorio &#8211; del 10/06/2013.<br />
Orbene, non avendo le dette Aziende provveduto a tale razionalizzazione, la Procura afferma l’esistenza di un danno erariale cagionato dal mantenimento delle strutture organizzative dirigenziali in esubero “con conseguente pagamento delle connesse retribuzioni ai titolari dei relativi incarichi dirigenziali”. Tale è la vicenda di danno per cui si procede con l’invito a dedurre (che potrà poi eventualmente portare ad un atto di citazione in giudizio), ma l’Organo requirente evidenzia anche che le perdite patrimoniali continuano a prodursi reiterandosi di mese in mese, ed è per questo che sarebbe necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare inibitorio/propulsivo <em>ante causam.</em><br />
Ed invero, il Sostituto procuratore generale ricorre affinché la Sezione ordini alle aziende ospedaliere ed alle AASSLL individuate nell’istanza di dare esatto adempimento alla obbligatoria razionalizzazione, con soppressione delle strutture in esubero e interruzione della retribuzione connessa alla titolarità della dirigenza delle stesse strutture. Alla Regione Campania ed al commissario <em>ad acta</em> di controllare e monitorare tale adeguamento ai parametri imposti. Alle&nbsp;Aziende sanitarie universitarie Federico II, Seconda università di Napoli, all’Istituto Pascale e alla Regione Campania di addivenire tempestivamente al rinnovo del protocollo di intesa di riferimento, quale passaggio procedimentale necessario per l’attuazione degli obblighi di riduzione e soppressione delle unità in esubero.&nbsp;Il tutto con assegnazione di un termine per provvedere e nomina di un commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;in caso di inottemperanza.<br />
La Procura, in questo giudizio, come nei due precedenti, fonda la propria richiesta cautelare su alcune norme in sistema. In primo luogo, proprio l’art. 700 c.p.c. che, com’è noto, costituisce norma di chiusura del quadro delle misure cautelari esperibili nel processo civile, a tenore del quale “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d&#8217;urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. Il rimedio si caratterizza per l’atipicità del contenuto e per la natura sussidiaria, essendo esperibile solo in caso di inesistenza di altro provvedimento cautelare idoneo, nel caso concreto, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, fermo rimanendo i requisiti del&nbsp;<em>fumus boni juris </em>e del<em> periculum in mora&nbsp;</em>(tipici di ogni provvedimento cautelare).<br />
Tale disposizione farebbe ingresso nell’ambito del giudizio contabile in virtù dell’art. 26 r.d. n. 1038/1933, secondo cui “nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento”.<br />
La Procura richiama, poi, l’art. 1, comma 174, L. 266/2005, in base al quale&nbsp;il rinvio <em>ex</em> art. 26 r.d. n. 1038/1933 citato si interpreta nel senso che il procuratore regionale dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. Norma grazie alla quale la Procura fa largo&nbsp;uso dell’istituto del sequestro preventivo per assicurare la fruttuosità della&nbsp;sentenza di condanna.<br />
L’Organo requirente, inoltre, argomenta in base al principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dagli&nbsp;art. 24 e 103 Cost. e 6 e 13 CEDU. Nello specifico della materia contabile, l’esperibilità della misura cautelare d’urgenza garantirebbe la tutela dell’interesse all’integrità del&nbsp;patrimonio pubblico.<br />
Più in particolare, per la Procura, di&nbsp;fronte ad un danno perdurante, un provvedimento ex 700&nbsp;c.p.c. rappresenta l’unica misura idonea a limitare lo stesso ed a cristallizzare la situazione a&nbsp;quello che già si è prodotto (sussidiarietà). In mancanza, il pregiudizio diventerebbe irreparabile (<em>periculum in mora</em>), ciò sempreché, come è ovvio, l’indagine per cui si procede contro gli invitati, sia fondata nel merito (<em>fumus boni juris</em>).<br />
Argometa il Procuratore regionale nella fattispecie all’esame: “l’atipicità del contenuto delle misure (…) consente la inclusione tra le&nbsp;stesse nel rispetto del principio di matrice costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, anche di quelle di&nbsp;carattere preventivo/inibitorio (…) la misura cautelare richiesta non è preordinata ad una tutela prettamente inibitoria, bensì&nbsp;“anche” inibitoria. Trattandosi, in pratica di una misura consistente nell’adozione di un ordine di&nbsp;<em>facere</em> fungibile nei&nbsp;confronti di una pubblica&nbsp;amministrazione in un ambito di attività vincolata, rileva un&nbsp;aspetto prima di tutto di carattere propulsivo”.&nbsp;<br />
La Sezione giudicante, come detto in premessa, aveva nei primi due casi aderito alla tesi dell’ammissibilità dell’istanza <em>ex</em> 700 c.p.c. In particolare, nella vicenda relativa alla società partecipata ischitana, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla cautela ha aderito alla tesi del Procuratore ordinando ai Comuni coinvolti di individuare e pagare i debiti ancora pendenti in capo alla&nbsp;suddetta partecipata, al fine di definire&nbsp;celermente la procedura di liquidazione.&nbsp;Ordinanza confermata in sede di reclamo collegiale.<br />
Nel caso della Napoli Servizi s.p.a. il&nbsp;giudice pure aderiva alla tesi dell’ammissibilità dell’istanza ex 700 c.p.c., anche se in&nbsp;concreto rigettava la domanda per carenza dei presupposti del <em>fumus boni juris</em> e&nbsp;del <em>periculum in mora</em>.<br />
L’ordinanza n. 63/2016, si pone in contrario avviso rispetto alle richiamate pronunce, affermando l’assoluta improponibilità della domanda in parola per difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti.<br />
Fondandosi la pronuncia su diversi argomenti contrari, uno di questi attiene alla stessa struttura del giudizio contabile ed alla teoria del&nbsp;processo in generale. Si richiama, infatti, la dottrina, che in maniera assolutamente prevalente, afferma la necessaria trilateralità del rapporto giuridico processuale, che vede protagonisti da un lato il giudice,&nbsp;indipendente, imparziale ed equidistante, dall’altro le due parti in causa (la Sezione richiama la descrizione chiovendiana del processo quale&nbsp;“<em>uno e trino</em>”). Situazione processuale che altro non è se non il riflesso del rapporto obbligatorio sostanziale, che si ritiene necessariamente bilaterale.<br />
Orbene, semplificando, i soggetti del giudizio di responsabilità amministrativo- contabile, sono il giudice, la Procura (che agisce nell’interesse delle amministrazioni danneggiate) e coloro i quali con la loro condotta hanno cagionato il danno alla finanza pubblica, (sempre nel presupposto che sussista un rapporto di servizio con l’ente).<br />
Nel caso concreto in esame, invece, la Sezione riscontra l’assenza di tale bilateralità, posto che “il giudizio cautelare presenta apparentemente e formalmente due parti (la Procura quale parte ricorrente e le Amministrazioni quali resistenti), ma il soggetto titolare dell’interesse sostanziale che fonda la pretesa risarcitoria pubblicistica è uno soltanto: l’Amministrazione danneggiata”. Le due parti del giudizio cautelare, dunque, fonderebbero la loro legittimazione – una attiva e l’altra passiva -, non su due interessi contrapposti, ma sulla stessa situazione giuridica tutelata, nell’ordinanza si parla icasticamente di “processo con se stesso”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Ed invero, i destinatari dell’istanza cautelare (le Aziende sanitarie), non coincidono con gli invitati a dedurre, individuati, qui giustamente, nelle persone fisiche che secondo il Pubblico Ministero sono responsabili del danno erariale. Circostanza questa che, peraltro, contribuisce a rompere quel nesso di strumentalità necessario tra la misura cautelare e il processo cui accede.<br />
A nulla, poi, varrebbe il rilievo dell’Organo requirente per cui l’ordine sarebbe rivolto ai funzionari persone fisiche, poiché -com’è noto-, per la prevalente impostazione <em>organicistica</em>, essi sono organi delle PPAA presso cui prestano servizio e non soggetti diversi da queste.<br />
Altro profilo problematico è quello relativo al danno, posto che il fondamento e, &#8211; potremmo dire – il limite del giudizio di responsabilità amministrativo contabile innanzi alla Corte dei conti sta nel verificarsi di un danno alla finanza pubblica, concreto ed attuale.<br />
Nella vicenda in esame un pregiudizio patrimoniale in parte si è verificato e la relativa responsabilità potrà essere fatta valere con atto di citazione ed eventuale condanna, ma la richiesta cautelare mira ad evitare il prodursi di ulteriori danni, che potremmo, dunque, qualificare come futuri.<br />
Tale possibilità per la Sezione non è assolutamente configurabile ed a sostegno dell’assunto si richiama la natura stessa del giudizio contabile. Si ricorda la tesi, ad oggi assolutamente prevalente, che è nel senso della funzione <em>compensativa</em> del pregiudizio patrimoniale subito dall’Amministrazione e non <em>sanzionatoria</em> dei responsabili del pregiudizio medesimo (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>). Ciò, del resto, coerentemente all’intero sistema della responsabilità civile, dove pure è dai più sostenuta la funzione riparatoria-compensativa del risarcimento del danno.<br />
Tale impostazione, scrive il giudice, trova conferma nel recente indirizzo legislativo che ha recentemente introdotto un ulteriore presupposto all’esercizio dei poteri di indagine del Pubblico Ministero contabile, ossia la necessità di una specifica notizia di danno erariale (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>), affinché, appunto, l’indagine verta su fatti già verificatesi e circoscritti.<br />
L’ostacolo maggiore all’emanazione di un provvedimento propulsivo nei confronti dell’Amministrazione appare, in ogni caso, il divieto di sostituzione del giudice all’Amministrazione medesima, limite che discende dal principio di separazione dei poteri a cui anche la nostra Costituzione è ispirata.<br />
In mancanza di un’espressa previsione legislativa, la Corte &#8211; nel giudizio di responsabilità &#8211; non ha il potere di imporre un determinato comportamento alla PA, il che costituirebbe un’indebita ingerenza nell’<em>agere</em> amministrativo, discrezionale o vincolata che sia la natura dell’attività coinvolta (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>).<br />
Nell’ambito del giudizio innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, la giurisprudenza ed il legislatore hanno riconosciuto poteri sempre più ampi di sindacato dell’azione amministrativa, anche in materia cautelare, tuttavia, si tratta di ipotesi oggi cristalizzate dal legislatore nel codice del processo amministrativo, laddove per il giudice contabile manca una disciplina positiva. Né può ricorrersi all’applicazione analogica, posto che la <em>ratio</em> della disciplina del giudizio amministrativo è ispirata alla sua natura, oggi pacificamente considerata, di cognizione “sul rapporto” tra PA e privato, poiché volto a soddisfare l’interesse al bene della vita di quest’ultimo. Oggetto e scopo del giudizio contabile, invece, è l’accertamento del danno, dell’illecito fonte dello stesso e dei suoi responsabili, in modo da reintegrare il patrimonio pubblico, ma non, invece, quello di incidere sull’azione amministrativa. E’ vero che un’efficace intervento del giudice contabile può avere ed ha una grande forza deterrente verso future condotte illecite, ma tale effetto positivo non può negare quella che, come detto sopra, è la natura compensativa del giudizio innanzi alla Corte dei conti.<br />
In ogni caso, è opinione della Sezione che la questione concreta sia connotata da tale discrezionalità che nemmeno il giudice amministrativo &#8211; nell’ordinario giudizio di legittimità &#8211; potrebbe conoscerne.<br />
Mentre, infatti, il Pubblico Ministero qualifica la domanda come volta ad ottenere un ordine di fare fungibile nell’ambito di una attività vincolata, la Sezione ritiene che la vicenda richieda una valutazione di tipo discrezionale, che è dunque rimessa all’Amministrazione, ossia agli Enti sanitari per quanto riguarda la scelta e la soppressione delle strutture operative in esubero e alla Regione per gli atti di indirizzo e coordinamento.&nbsp; Secondo la Sezione, infatti, le Aziende debbono “pur nel rispetto dei parametri standard regionali, contemperare tutti gli interessi presenti: l’interesse ad una finanza pubblica sana dovrà essere messo a confronto con quello della collettività degli utenti del servizio sanitario (che, a fronte dell’oneroso carico fiscale, hanno diritto ad un livello adeguato di assistenza sanitaria)” (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>). Si evidenzia, inoltre, come il procedimento di razionalizzazione sia reso ancor più complesso nel caso delle Aziende universitari e dell’Istituto Pascale, essendo regolato da una disciplina speciale proprio a tutela dell’autonomia riconosciuta a tali enti.<br />
Si tratta di provvedimenti di <em>natura organizzatoria</em> e, peraltro, pur a valorizzare il dato dell’avvenuta privatizzazione degli Enti in parola, sarebbero comunque da qualificare come atti di <em>alta amministrazione</em> e, quindi, ugualmente discrezionali.<br />
La Sezione ne fa discendere non solo il difetto di giurisdizione per la Corte dei conti, ma anche il difetto assoluto di giurisdizione per qualsiasi altro giudice del nostro ordinamento.<br />
Un provvedimento cautelare così emesso fuori dai casi consentiti dalla legge sarebbe, per la Sezione, <em>abnorme</em> e, dunque, sindacabile in ogni tempo con azione di accertamento della nullità per carenza di potere giurisdizionale (<em>querela nullitatis sine die</em>). Si avrebbe un’usurpazione da parte del giudice di poteri che non gli appartengono, il che, inoltre, lo esporrebbe, ad un giudizio di responsabilità civile e disciplinare, come oggi disciplinato.<br />
In conclusione, va osservato che l’intento dell’Organo requirente è senz’altro pregevole, volendo porre limite ad un prevedibile ulteriore danno erariale, ma ciò non può giustificare la richiesta di provvedimenti per i quali, ad oggi, il giudice contabile non ha i necessari poteri.<br />
Va notato, infine, che la Corte dei conti, oltre l’attività giurisdizionale, svolge pure funzioni di controllo attraverso le Sezioni regionali, anche nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, e si auspica che tale attività venga resa più incisiva, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti territoriali.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*) <em>Magistrato ordinario, già funzionario della Corte dei conti</em>.<br />
[1] Della notizia è stata data informazione al pubblico con specifico comunicato stampa (<a href="http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0017.html">http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0017.html</a>).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2">([2]) Così il predetto comunicato stampa.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3">([3]) C. conti, ordinanza collegiale del 20 gennaio 2012, n. 23, di conferma dell’ordinanza monocratica di accoglimento del 20 luglio 2011, n. 146; ordinanza di rigetto del 19 dicembre 2013, n. 545.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4">([4]) <a href="http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2016/ordinanza_63_2016_campania.pdf">http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2016/ordinanza_63_2016_campania.pdf</a>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5">([5]) Ed invero, la Sezione precisa come negli altri giudizi innanzi alla Corte dei conti dove – invece – attore è il privato e l’Amministrazione il convenuto, (come quelli ad istanza di parte o in materia pensionistica) ci sono state maggiori aperture da parte della giurisprudenza contabile all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. (vd. per i giudizi ad istanza di parte sez. giur. Sicilia, ord. 22 aprile 1987, n. 353; sez. giur. Lombardia, sent. 27 novembre 2000, n. 1560; ma <em>contra </em>sez. Trentino Alto Adige, sent. 28 maggio 2001, n. 162; per quelli pensionistici sez. giur. II, ord. 26 settembre 1992, n. 292188 e sez. giur. Sicilia, ord. 16 settembre 1989, n. 66, ma <em>contra</em> Sezioni riunite 7 ottobre 1997, n. 38.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6">([6]) Vd. C. conti., sez. riun., 18 giugno 2015, n. 28/2015/QM; C. conti., sez. III app., 6 febbraio 2015, n. 65; C. conti, sez. giur. Campania, 359/2011, 2185/2011, 1506/2014. Nello stesso senso anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, vd. Corte EDU, sentenza 13 maggio 2014 (ric. 20148/09), <em>Rigolio contro Italia.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7">([7]) Vd. art. 17, comma 30-ter, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8">([8]) Si rileva come, anche a livello comparato, nessuna Corte dei conti straniera abbia un tale potere preventivo e propulsivo.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9">([9]) Nell’ordinanza si citano le norme fondamentali che riconoscono il diritto alla salute come fondamentale dell’uomo: artt. 2 e 32 Cost., artt. 2 e 8 Cedu, artt. 6, 9, 36, 153, par. 1, lette. a), 169, par.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 32, par. 2, 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed altre convenzioni internazionali tra cui il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite del 1966 (art. 12).&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/poteri-cautelari-propulsivi-atipici-ex-art-700-c-p-c-e-giurisdizione-contabile-altola-della-sezione-campania/">Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/">Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</a></p>
<p>&#160; Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016* &#160; L’occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, presso un tribunale prestigioso quale è il Tar Lombardia, è certamente idonea e propizia per un bilancio del presente e per qualche considerazione sulle prospettive future. La giustizia amministrativa partecipa a pieno titolo al moto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/">Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/">Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</em></strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong><em>*</em></strong></a><br />
&nbsp;<br />
L’occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, presso un tribunale prestigioso quale è il Tar Lombardia, è certamente idonea e propizia per un bilancio del presente e per qualche considerazione sulle prospettive future.<br />
La giustizia amministrativa partecipa a pieno titolo al moto di trasformazione del diritto pubblico nella società.<br />
Dopo anni di eccessive polemiche ci sembra di intravedere un cammino nuovo, solido, che guarda al futuro con ottimismo.<br />
Una premessa mi sembra doverosa. è trascorso molto tempo dal famoso discorso pronunciato a Bergamo da S. Spaventa, la sera del 7 maggio 1880, dal titolo “Giustizia nell’amministrazione”. Questo tempo non è passato invano. Oggi la nostra mente è concentrata sul processo amministrativo telematico, la giustizia amministrativa è molto cresciuta, si è affermata come una storia di successo, non teme le critiche (talvolta opportune), è in sintonia con i grandi cambiamenti della società, dell’economia, del diritto; è impegnata senza reticenze nelle riforme interne e, nei limiti delle proprie competenze, in quelle utili al Paese. &nbsp;<br />
La giustizia amministrativa, dopo l’istituzione dei TAR nei primi anni ’70 e il riconoscimento di un più definito quadro di competenze esclusive, ha un suo strutturato codice del processo, è molto più celere della giustizia ordinaria garantendo decisioni entro e anche al di sotto della media europea, soprattutto in materia di appalti.&nbsp; Si occupa non solo degli interessi ma anche dei diritti, non solo dell’annullamento ma anche del risarcimento, ha mezzi istruttori ed efficaci poteri di ottemperanza, talvolta presi a modello da altre giurisdizioni (si pensi a quella tributaria).&nbsp; È altamente specializzata in materie decisive come il diritto europeo, il diritto della concorrenza e dei mercati, gli appalti, l’urbanistica, l’energia, i diritti elettorali e dell’immigrazione, ecc., e garantisce l’effettività del diritto a cittadini ed imprese. È una giustizia radicata in Europa, seppur in forme diverse, protagonista anche nel campo dei diritti umani (si pensi, <em>ex multiis </em>alla sentenza del Consiglio di Stato 754/2014 sul rispetto, “quali norme interposte”, dei principi CEDU). È il giudice che più dialoga con le Corti europee per la costruzione e la garanzia dello spazio giuridico comune.<br />
Il mai sopito dibattito sulla sua abolizione deve ritenersi ormai confinato nei territori della mera speculazione teorica poiché la rinuncia ad un giudice specializzato e l’ipotetico trasferimento al giudice ordinario delle controversie determinerebbe il definitivo tracollo della giustizia in tutti i campi.<br />
A ciò deve ovviamente aggiungersi la considerazione della storica e rilevantissima funzione consultiva del Consiglio di Stato (l’art. 100 Cost. definisce il Consiglio di Stato “organo di consulenza giuridico-amministrativa oltre che di tutela della giustizia nell’amministrazione”) funzione di accresciuto valore dinanzi alla complessità della normazione e ora, alla luce del nuovo principio di semplificazione delle funzioni amministrative, contenuto nel disegno di legge di riforma costituzionale, ancor più decisiva. Si pensi, nelle prossime settimane, al rilievo dei pareri del Consiglio di Stato sulla c.d. riforma Madia della P.A. e sul nuovo codice dei contratti pubblici.<br />
Ed è utile chiarire che questa storica, duplice funzione non inquina l’indipendenza e la terzietà della giurisdizione, per la netta separazione tra le sezioni (consultive e giurisdizionali)&nbsp; e i rigorosi obblighi di astensione, che vanno rispettati.<br />
Anche la ricorrente polemica sui magistrati che prestano servizio “fuori ruolo” presso alte istituzioni, nei limiti di legge, si dimostra inconsistente: delle 26 unità previste dalla legge Severino sono attualmente “fuori ruolo” 17 magistrati, alcuni peraltro in scadenza.<br />
Sarebbe assurdo un pregiudizio che negasse <em>in toto</em> di svolgere un pur limitato servizio presso le istituzioni dello Stato, come avviene da altre amministrazioni (magistratura ordinaria, Banca d’Italia, Forze armate, ecc.), proprio a soggetti altamente professionalizzati che ben conoscono i problemi della legislazione, dell’amministrazione, della giurisdizione.<br />
Questo bilancio positivo non è di parte. Mi fa piacere rilevare che esso è condiviso dagli avvocati, i soggetti più vicini ai problemi dei cittadini nelle aule di giustizia.<br />
Cito la lettera aperta da poco inviata dal Presidente dell’Unione Avvocati Amministrativisti al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi: «Signor Presidente del Consiglio, esistono paesi nel mondo in cui contestare un abuso di potere non è un diritto ma può costare la vita.<br />
Paesi in cui l’arbitrio dei funzionari pubblici è la regola e non ci sono giudici né avvocati che possano soccorre il cittadino e l’impresa vittime di un’ingiustizia, di un ritardo, del rifiuto ingiustificato di rendere un servizio o di garantire un diritto.<br />
L’Italia può essere fiera di non essere uno di questi paesi.<br />
L’Italia può vantare, al contrario, uno dei più avanzati sistemi di giustizia amministrativa del mondo, affinato da più di un secolo di esperienza e che sa coniugare la tutela dei diritti nei confronti delle P.A. e le prerogative delle pubbliche amministrazioni che operano nel rispetto del principio di legalità e di tutte le sue implicazioni».<br />
A fronte di questi risultati positivi non nascondiamo le criticità. È appena il caso di osservare che i magistrati amministrativi in Italia sono meno di 500, a fronte di 1300 in Francia e dei 2400 in Germania, anzi “dovrebbero essere”, &nbsp;poichè l’abolizione delle norme sul trattenimento in servizio ha determinato, con l’inizio del 2016, un vuoto di organico di oltre il 25 per cento.<br />
Ciò nonostante si è registrato nel 2015, pur in presenza dell’abnorme costo di ingresso del contributo unificato, un numero dei ricorsi proposti dinanzi alla giustizia amministrativa pari a <em>72.546</em>, che conferma in sostanza il <em>trend</em> di crescita dell’anno precedente pari a circa 74mila ricorsi, che attestava un aumento di circa il <em>15%</em> rispetto al 2013.<br />
A fronte di tale incremento, si registra però ancora una volta il dato confortante della riduzione dell’arretrato che è passato dai 322.456 ricorsi pendenti alla fine del 2013, ai 292.273 alla fine del 2014, ai 268.246 alla fine del 2015, confermando una diminuzione media per anno pari a circa il 10%.<br />
Ma si può e si deve fare di più su questo fronte: ripristinando un minimo di risorse per le udienze straordinarie per l’abbattimento dell’arretrato e con utili collaborazioni con l’avvocatura per udienze di “rottamazione” dei ricorsi ormai privi di interesse.<br />
Un impegno serio su questo fronte è vera <em>spending review </em>poiché si evitano le condanne al risarcimento dei danni da ritardo, previsti dalla legge Pinto e dalla CEDU, e si garantisce l’efficienza.<br />
Come detto, alla fine del 2015 risulta certificata una scopertura dell’organico presso i Tribunali amministrativi regionali pari al 25 per cento: su una pianta organica di 373 posti sono, infatti, solo 278 le unità in servizio, ai quali vanno aggiunti i 22 Presidenti di TT.A.A.R.R..<br />
Per ovviare a tale carenza, il Consiglio di Presidenza ha deliberato l’indizione di un concorso, attualmente in fase di svolgimento, a 45 posti di referendario di T.A.R., in relazione al quale il Consiglio si sta adoperando, per quanto di propria competenza, per garantirne l’espletamento nel tempo più rapido possibile, pur consapevole delle difficoltà determinate dal notevole e inusuale numero di domande di partecipazione (oltre 4000). Si è in procinto di bandirne un altro, di analoga capienza, grazie anche alla recente formalizzazione del dPCM che autorizza la giustizia amministrativa a procedere all’indizione di procedure selettive nel triennio 2016/2018, attingendo alle risorse derivante dal c.d. “turn over”.<br />
Analogo discorso vale per il Consiglio di Stato, ove le scoperture ammontano allo stato al 29% dell’organico, in relazione al quale però sono state riattivate le tre forme di reclutamento previste dalla normativa ordinamentale, come ci testimonia l’indizione del concorso a 5 posti di consigliere di stato bandito nel marzo 2015 (le cui prove scritte sono previste a breve) e il recente completamento, nel Plenum dello scorso 12 febbraio, della procedura di designazione a consiglieri di stato di cinque magistrati provenienti dai ruoli dei Tribunali amministrativi regionali; per l’aliquota dei consiglieri di stato di nomina governativa, il Consiglio di Presidenza è poi in attesa di ricevere a breve dal Consiglio dei Ministri ben 10 proposte di designazione che costituiranno un primo rimedio per il giudice di appello, al fine di garantire maggiore funzionalità nella risposta di giustizia.<br />
La giustizia amministrativa è oggi vitalissima e presente sui temi più delicati della società e dell’economia: basterebbe soffermarsi, a tacer d’altro, sulla rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2015, unita alla relazione del Presidente Pajno per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario.<br />
Ma questa vitalità non vuol dire conservazione o autocompiacimento ma, anzi, apertura e disponibilità alle riforme e alle “autoriforme” utili.<br />
Le sfide innovative sono in più direzioni ed il Consiglio di Presidenza ha assunto diverse iniziative. Dal crescente impegno nella rete di giustizia europea EJTN, anche favorendo gli scambi di breve e lunga durata tra magistrati europei e le visite di studio alla Corte di Giustizia UE e alla CEDU, alla promozione del tirocinio dei praticanti presso gli uffici giudiziari (strumento utile anche per la migliore produttività e la riduzione dell’arretrato ed embrione del necessario “ufficio del giudice”); dalla razionalizzazione delle attività extragiudiziarie (da cui come noto sono stati esclusi gli arbitrati) alla valorizzazione dell’Ufficio Studi come ente di alta formazione giuridica e pubblicistica al servizio del Paese, oltre che della formazione e della specifica attività dei magistrati.<br />
Ed è anche in corso una “manutenzione” della “delibera sui carichi” allo scopo di incentivare le sentenze in forma breve in coerenza con il fondamentale decreto sulla sinteticità del Presidente del Consiglio di Stato nel 2015. &nbsp;<br />
Come noto, una sfida epocale che questa Consiliatura sta affrontando è l’attuazione del processo amministrativo telematico, questione di viva attualità e della cui rilevanza ai fini dell’efficienza e della funzionalità della giustizia amministrativa l’Organo di autogoverno è assolutamente consapevole.<br />
Sul punto, appare opportuno richiamare, <em>in primis</em>, il parere reso dall’organo di autogoverno nel Plenum del 25 settembre 2015, nel quale è stato evidenziato come la riuscita dell’introduzione del processo amministrativo telematico è strettamente legata alla formazione del personale amministrativo e magistratuale, così come all’adeguatezza della dotazione informatica, essendo «ineludibile una fase di “sperimentazione” del sistema operativo (e dell’utilizzo della firma digitale) che consenta una verifica preventiva della tenuta e dell’operatività del sistema». Tale fase «non può essere inferiore a sei mesi e potrebbe essere circoscritta all’ambito di alcune sedi di primo grado e di appello, a tal fine specificamente individuate». È stato, inoltre, ritenuto che «l’introduzione del processo telematico dovrebbe essere accompagnata dalla previsione del deposito a cura degli avvocati e degli ausiliari ed esperti del giudice, delle cd. “copie di cortesia cartacee” sebbene in numero minore di quanto previsto sino ad oggi».<br />
Quello che va evidenziato è che, proprio in considerazione della fondamentale importanza di questo passaggio per l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, è stato istituito presso il Consiglio di Presidenza un vero e proprio comitato tecnico, composto da membri dell’organo di autogoverno, che sta lavorando, in piena collaborazione e sintonia con rappresentanti del Segretariato generale e dell’Ufficio informatica, alla fase di attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), nella piena consapevolezza che la svolta epocale sarà possibile solo con la collaborazione e la condivisione di tutte le parti coinvolte, all’interno ed all’esterno della giustizia amministrativa.<br />
Non vanno neppure sottaciute le riflessioni in corso nel Consiglio di Presidenza per il superamento di antistoriche divisioni nella progressione delle carriere, incompatibili con il principio del ruolo unico del magistrato amministrativo.<br />
Il giudice di primo grado è oggi il principale protagonista della giurisdizione come dimostra l’eloquente dato secondo cui il 90% delle sentenze dei TAR sono confermate in appello.<br />
Al Consiglio di Stato spetta, tra l’altro, il pieno esercizio della funzione di nomofilachia per assicurare il bene prezioso della certezza del diritto nell’interpretazione giurisprudenziale.<br />
In questa direzione, devo sottolineare il grande valore di uno dei primi atti del presidente del Consiglio di Stato Pajno, che ha inteso riordinare le materie di competenza delle sezioni del Consiglio di Stato secondo un criterio oggettivo, per materie organiche appunto, innovando rispetto alla tradizione soggettiva del passato<br />
Devo dire da ultimo che il CPGA è molto attento anche alle riforme utili per aumentare l’efficienza della giustizia nel suo complesso.<br />
All’eventualità di prevedere un giudice monocratico per i riti meno complessi (ad es., in materia di silenzio della p.a., di accesso agli atti o di ottemperanza su somme di denaro….) e, più in generale, allo sviluppo dei rimedi alternativi alla giurisdizione.<br />
Il nuovo codice degli appalti, sulla base della legge delega, presto all’esame del Consiglio di Stato, costituirà un utile e significativo banco di prova in questa direzione.<br />
Signor Presidente mi avvio a concludere.<br />
Come è stato magistralmente sottolineato dal Presidente Pajno nella relazione inaugurale presso il Consiglio di Stato, una relazione di alto profilo culturale e da molti ritenuta di valore storico, viviamo in tempi di cambiamento.<br />
Nel Mondo e nel nostro Paese. Nella società e nei suoi diritti.<br />
Si modificano i punti di riferimento.<br />
Mutano in primo luogo i rapporti tra spazio globale e realtà nazionali.<br />
I grandi processi migratori e le conseguenze che essi innescano, gli obblighi di solidarietà e le esigenze di sicurezza pongono in una luce prima non conosciuta la questione della cittadinanza sociale, ma anche della libertà di circolazione.<br />
Si modificano i rapporti tra gli ordinamenti statali e tra questi e gli ordinamenti sovranazionali. Nella relativa dinamica si inseriscono elementi di competizione; per contro, le Corti nazionali e soprattutto le Corti supreme – civili e amministrative – dialogano con intensità mai conosciuta, tra di loro e con le Corti sovranazionali.<br />
Si supera il rapporto tra giurisdizione e territorio, si afferma una tendenza alla globalizzazione dei diritti e delle tutele: la regola di diritto di Hans Kelsen prevale sulla regola di governo di Carl Schmitt.<br />
Cambiano anche i tradizionali ancoraggi del diritto amministrativo: lo Stato, il potere pubblico, il giudice speciale.<br />
Il termine di riferimento non è più lo Stato nazionale, mero elemento di unificazione del sistema, ma l’assetto costituzionale, che disegna la distribuzione e l’equilibrio dei poteri.<br />
In questa nuova scena in evoluzione, che pone sfide formidabili e quotidiane, la giustizia amministrativa è forte della sua storia, della sua cultura aperta all’innovazione, della sua dedizione al servizio dei cittadini e delle istituzioni.<br />
È resa forte e nel contempo umile&nbsp; come sempre avviene quando si servono grandi valori di libertà, dall’idea della necessità incoercibile del diritto “utile”, utile all’economia, al miglior ordine civile e sociale, finalizzato al miglior risultato nell’interesse generale.<br />
Una giustizia utile, come nelle origini del diritto amministrativo, a garantire i cittadini dagli abusi del potere pubblico e anche a porre rimedio agli illeciti, frenando l’espansione del solo mezzo penale.<br />
Crediamo in questa funzione, non ci spaventano le difficoltà, non smarriremo il cammino.<br />
Con queste convinzioni, con queste considerazioni, rinnovo a Lei Presidente, ai magistrati, agli avvocati, al personale amministrativo, a tutti, gli auguri di un proficuo e sereno anno di lavoro. &nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">*</a> Il testo rielabora la relazione pronunciata, a nome del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del TAR Lombardia, Milano, 26 febbraio 2016.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-corso-della-giustizia-amministrativa-2016/">Il nuovo corso della giustizia amministrativa 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/">La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</a></p>
<p>&#160; &#160;Abstract &#160; La legge n. 124/2015, all’art. 7, nel delegare al Governo l’attuazione degli strumenti in tema di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione, individua i criteri generali cui il legislatore delegato dovrà attenersi. Dopo una&#160; disamina della pubblicità e della trasparenza quali valori nella storia del diritto amministrativo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/">La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/">La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>Abstract</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
<em>La legge n. 124/2015, all’art. 7, nel delegare al Governo l’attuazione degli strumenti in tema di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione, individua i criteri generali cui il legislatore delegato dovrà attenersi. Dopo una&nbsp; disamina della pubblicità e della trasparenza quali valori nella storia del diritto amministrativo, di recente considerati come efficaci strumenti di deterrenza dell’illegalità all’interno delle pubbliche amministrazioni, viene illustrato il&nbsp; parere del Consiglio di Stato reso sullo schema del decreto delegato; si aggiunge in tal modo un ulteriore elemento a quello che può essere definito il cantiere della trasparenza amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In delegating to the Government the task of implementing the instruments concerning the disclosure, transparency and prevention of corruption, art. 7 of law no. 124 of 2015 identifies the general criteria which the delegated legislator must observe. After an analysis of disclosure and transparency – recently considered as effective means in deterring unlawful actions within public administrations – as values in the history of administrative law, the article also outlines the opinion of the Council of State concerning the framework of the executive order; thus a further element is added to the ‘work in progress’ relating to administrative transparency.</em></p>
<p>
<strong>Sommario: 1. L’art. 7 della legge n. 124/2015: principi vecchi e nuovi in materia di anticorruzione e trasparenza – 2. I criteri generali affidati al legislatore delegato in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza – 3. La pubblicità e la trasparenza come valori nella storia del diritto amministrativo – 4. Vecchi e nuovi strumenti di deterrenza dell’illegalità all’interno delle pubbliche amministrazioni – 5. Il cantiere della trasparenza: il parere del Consiglio di Stato in attesa dei nuovi decreti.</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. L’art. 7 della legge n. 124/2015: principi vecchi e nuovi in materia di anticorruzione e trasparenza.</em><br />
&nbsp;<br />
«<em>Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro</em>»: così scriveva Filippo Turati negli atti del Parlamento italiano nel 1908. E questo sogno del politico lombardo che più di un secolo fa, con straordinaria anticipazione, riteneva imprescindibile rendere la pubblica amministrazione una “casa di vetro” – come tale assolutamente trasparente ed accessibile a tutti – sembra avvicinarsi ad una sua concreta ed attuale realizzazione. Infatti, l’art. 7 della l. 7 agosto 2015 n. 124, rubricato “<em>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza</em>”, contiene, al&nbsp; primo comma, una delega che conferisce al governo il potere di modificare, soltanto due anni dopo dalla sua introduzione, la normativa in materia, ovvero il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Testo unico sulla trasparenza amministrativa).<br />
In realtà, tale delega, pur assecondando le finalità della normativa precedente, si propone nuovi obiettivi concreti e nuove finalità pratiche con l’intento di elaborare una legislazione più organica e più sistematica, al fine di eliminare quei dubbi, quelle criticità e quelle duplicità di interpretazioni che si potevano manifestare con riguardo ad una disciplina probabilmente troppo generale ed eccessivamente astratta.<br />
A ben vedere, il testo dell’art. 7, primo comma, della legge delega n. 124/2015 (il quale recita: “<em>Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>”) si preoccupa in primo luogo che le norme di attuazione rispettino i principi del D.lgs. n. 33/2013. Il legislatore poteva fermarsi qui perché, come è noto, il D.lgs. del 2013 è stato emanato in attuazione della legge delega n. 190/2012 (la c.d. legge anticorruzione). Ed invece, egli ha ritenuto di proseguire, precisando: “<em>nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190</em>”. Ciò significa che i criteri della prima legge delega (quelli, per intenderci, della l. n. 190/2012 cui è stata data attuazione con il D.lgs. 33/2013) sono fatti salvi e, dunque, devono essere rispettati: alcuni potranno essere corretti, altri, invece, potranno essere soltanto integrati. Il che vuol dire che i criteri e principi direttivi dell’art. 1, comma 35, della legge anticorruzione persistono come veri e propri capisaldi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa. La sottolineatura – come già rilevato, di certo superflua – della necessità di rispettare i principi della legge anticorruzione appare significativa della rilevanza di tale normativa all’interno di una stagione della società italiana caratterizzata da una diffusa percezione dell’aumento dell’illegalità e dalla corrispondente accelerazione della predisposizione degli strumenti legislativi di contrasto.<br />
Può essere utile, pertanto, ricordare brevemente la portata della legge delega (anticorruzione) del 2012. L’interrogativo di fondo cui dare una risposta è relativo al legame che intercorre tra la lotta alla corruzione (legge n. 190 del 2012) e gli obblighi di pubblicità e trasparenza della P.A. (D.lgs. n. 33 del 2013). Si è comunemente ritenuto che sia più difficile cadere in tentazione (ovvero in episodi di corruttela e di illegalità all’interno di pubbliche amministrazioni) qualora ci si trovi sotto gli occhi di tutti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Ecco perché nel “sogno” di Filippo Turati si rappresenta l’idea che una trasparenza completa e diffusa degli atti delle amministrazioni pubbliche possa essere considerata un valido strumento deflattivo dei fenomeni di corruzione. Ne discende la rilevanza del binomio anticorruzione–trasparenza come tecnica e come modello di un’amministrazione che trova al proprio interno gli strumenti per difendere sé stessa dall’illegalità. Al contrario, è stato rilevato come la corruzione presupponga e favorisca una pratica dei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche opaca e, quindi, non trasparente, che di conseguenza ingenera nei cittadini la sfiducia nelle istituzioni e nelle procedure di legittimazione democratica: “ciò dà luogo ad un circolo vizioso, perché la sfiducia è a sua volta causa della diffusione di pratiche corruttive e determina una bassa percezione del disvalore del fenomeno e una progressiva assuefazione allo stesso”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Tante sono state le novità introdotte dalla legge anticorruzione; tra queste, se ne possono citare e ricordare alcune. Innanzitutto, la legge n. 190 del 2012 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le imprese private controllate e partecipate dalle P.A. ai sensi dell’art. 2359 c.c., debbano adottare il piano triennale anticorruzione, al fine di “monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione” (art. 1, comma 9, lett. e). Ulteriore novità è stata l’individuazione degli obblighi di pubblicità con riferimento a tutto ciò che concerne i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, obblighi di pubblicazione dei relativi dati che le amministrazioni debbono rispettare (art. 1, comma 32, ripreso dall’art. 37, D.lgs. n. 33/2013). Ed ancora, sempre con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, sono stati prospettati nuovi meccanismi al fine di diminuire proprio i rischi di corruzione in tale settore. A titolo esemplificativo, tra numerose novità, si può ricordare la c.d. <em>white list</em>, ovvero l’elenco al quale volontariamente possono iscriversi i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori sensibili, al fine di dimostrare di non essere soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; tale iscrizione, effettuata presso la Prefettura in cui ha sede l’operatore economico, equivale a certificazione dell’insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti. Nello specifico, si tratta di elenchi custoditi in ogni prefettura, con lo scopo di rendere più semplici ed efficaci i controlli antimafia nei confronti degli operatori economici attivi in quei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione da parte di gruppi criminali (noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti etc.). La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge n. 190/2012 e nel&nbsp;D.P.C.M. di attuazione del 18 aprile 2013<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Di poi, si possono menzionare i c.d. protocolli di legalità con cui “<em>le amministrazioni assumono, di regola, l’obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole</em>” introdotte “ <em>per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Si tratta di veri e propri patti stipulati dagli operatori economici e dagli attori istituzionali pubblici e privati per contrastare fenomeni corruttivi e criminali nel settore degli appalti pubblici (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012) al fine di rendere ancora più stringenti e concrete le relative disposizioni di legge. La loro rilevanza oggi è ulteriormente aumentata per il fatto che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità determina una causa di esclusione dell’operatore dalla gara; in particolare, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, la causa di esclusione rileva solo fino all’aggiudicazione definitiva della gara stessa, in quanto l’incidenza della causa di esclusione dopo l’aggiudicazione potrebbe comportare una significativa diminuzione del grado di efficienza dell’attività della P.A. appaltante, quanto meno sotto il profilo dei tempi di esecuzione del contratto stipulato.<br />
A prescindere dagli aspetti generali che sono stati ricordati, si ritiene<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> che la legislazione anticorruzione approntata per il settore dei contratti pubblici poggi su tre pilastri fondamentali e caratteristici, che delimitano l’ambito rappresentato dall’endiadi anticorruzione-trasparenza e, ancor più nello specifico, dalla correlazione centralità delle politiche di prevenzione della corruzione/trasparenza come strumento imprescindibile per la loro realizzazione. E così, in primo luogo si evidenzia la necessità di un effettivo potenziamento dell’attività e delle misure di prevenzione della corruzione in tale settore; in secondo luogo, si ravvisa la necessità del potenziamento dell’attività di vigilanza e garanzia svolta da strutture amministrative: si pensi prima all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e poi alla nuova Autorità nazionale anticorruzione, nata dalle ceneri della prima struttura; infine, in terzo luogo, si sottolinea la necessità di potenziare gli strumenti amministrativi straordinari di lotta alla corruzione, come ad esempio quelli previsti dall’art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114. Nello specifico di quest’ultimo aspetto, si tratta di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione: ad esempio, l’ordine impartito all’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture da parte del Prefetto competente, su proposta del Presidente dell’ANAC, di rinnovare gli organi sociali dell’impresa stessa mediante la sostituzione del soggetto coinvolto in condotte illecite o eventi criminali e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione in itinere; ovvero la possibilità, sempre da parte del Prefetto competente e sempre su segnalazione del Presidente dell’ANAC, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice coinvolta in episodi di illegalità, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione in essere.<br />
Ebbene, i principi, i criteri e i relativi istituti disciplinati dalla legge anticorruzione rimangono saldi all’interno della legge n. 124/2015: essi non vengono accantonati, ma si accentua la loro straordinaria importanza e rilevanza quali strumenti deflattivi dei fenomeni di corruttela attraverso la prospettazione di criteri integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 33/2013.<br />
Tale decreto, intitolato “<em>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a</em>”, realizza pienamente il sogno di Turati, nel senso che si prefigge di trasformare tutte le pubbliche amministrazioni in vere e proprie case di vetro, ovvero in enti totalmente trasparenti sia nell’organizzazione sia nell’attività.<br />
Come è noto, il decreto n. 33/2013 “affonda le sue origini” nella legge n. 241/1990 e, in particolare negli artt. 26, 12 e 22<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Il primo comma dell’art. 26, oggi abrogato perché trasfuso proprio nel decreto trasparenza, conteneva l’obbligo di pubblicazione di tutte le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, obiettivi, procedimenti e sull’interpretazione di norme giuridiche. Ed ancora, l’art. 12 della stessa legge n. 241/1990 prevedeva (perché anche questo articolo è stato trasfuso nel D.lgs. n. 33/13) che le pubbliche amministrazioni debbano predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni con riferimento ai contributi, sussidi e ausili finanziari di ogni genere e tipo a terzi. E poi l’articolo più importante in tema di trasparenza è l’art 22, più volte riscritto dal legislatore, in tema di diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Quindi, sono oltre venticinque anni che il legislatore assume come principio fondamentale dell’agire della P.A. la trasparenza, intesa come conoscibilità dei criteri e della disciplina della propria attività: nulla di diverso dal coevo sviluppo, all’interno del diritto civile, della disciplina del contratto, in cui il codice del consumo prevede che il contraente forte debba far conoscere nel modo più trasparente possibile le condizioni di contratto al consumatore.<br />
Con la legge delega n. 124 del 2015 e riguardo ad un tema come la trasparenza che potenzialmente riguarda tutte le procedure pubbliche, il Governo si è riservato, come già detto, lo spazio per riscrivere l’intera normativa di riferimento. Tale scelta è apparsa del tutto fondata: soprattutto nell’ultimo decennio, come si è visto, sono state numerose le norme che hanno messo la trasparenza al centro dell’azione amministrativa. Ma la loro applicazione concreta è stata il più delle volte assai criticata, quasi a volerne vedere una palese violazione della volontà e delle astratte intenzioni del legislatore: sovente si è assistito, infatti, a lunghi e faticosi adempimenti di pubblicazione che si sono verificati al posto di quanto, invece, si riprometteva la norma, ovvero una effettiva apertura dei processi finalizzata a rendere più difficili i comportamenti illegali e, nel contempo, ad evidenziare la qualità dei servizi.<br />
Nessuna “casa di vetro”, insomma, ma anzi, a volte, un caos di passaggi burocratici che hanno reso la situazione all’interno delle P.A. ancor più farraginosa del passato. Vi è stata, inoltre, una certa confusione, anche concettuale, sui diversi obiettivi della trasparenza che, come è noto, può operare in varie direzioni: non solo come audit-anticorruzione o come spazio di accesso e conoscenza per i cittadini (in quanto la conoscenza, effetto della trasparenza, dovrebbe sconfiggere la corruzione portando ad un riesame dei processi precedenti considerati non efficaci), ma soprattutto come forte fattore di <em>delivery</em> sui servizi e <em>accountability</em>, da intendersi come piena e consapevole assunzione di responsabilità della P.A. per le proprie attività.<br />
Da qui gli obiettivi che si è posto il legislatore:&nbsp;entro sei mesi il governo è chiamato ad adottare uno o più decreti che riformino il D.lgs. n. 33/2013. E dovrà farlo non solo nel rispetto della norma di indirizzo contenuta nella 190/2012 (la legge “anticorruzione”), ma anche e soprattutto in base a nuovi “principi e criteri direttivi”. Proprio questo aspetto permette di cogliere quanto sia ambizioso l’obiettivo del legislatore, che si prefigge l’arduo scopo di riuscire a risolvere la maggior parte delle problematiche sino ad ora rimaste irrisolte.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>2. I criteri generali affidati al legislatore delegato in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.</em><br />
&nbsp;<br />
Si è sopra evidenziato come i principi e i criteri direttivi dell’art. 7 della l. 124/2015 si aggiungano e non si sostituiscano ai principi e criteri direttivi della precedente legge delega n. 190 del 2012. In altri termini, si confermano le esigenze non solo della legge anticorruzione, ma anche quelle del decreto sulla trasparenza amministrativa. Questo significa che non vi è uno stravolgimento della materia, ma semplicemente si tende a realizzare un quadro ed una visione d’insieme più sistematica, ridefinita e concentrata della disciplina relativa alla pubblicità e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. “La peculiare via italiana alla trasparenza” che “si fonda sulla centralità degli obblighi di pubblicazione, rispetto ai quali il diritto del singolo all’informazione è meramente strumentale”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> rappresenta un punto di partenza da cui prende le mosse, con orizzonti più ambiziosi ed estesi ma non per questo meno precisi, la legge n. 124 del 2015. Questa normativa tende a realizzare due obiettivi: da un lato, semplificare, ridurre e concentrare gli strumenti e meccanismi già esistenti, nonché razionalizzare la trasparenza c.d. “attiva”, ovvero le informazioni sui siti web, attraverso il ricorso alle banche dati; dall’altro, valorizzare i diritti degli utenti in un’ottica partecipativa: si pensi, ad esempio, all’accesso civico. Quest’ultimo istituto, qualificato come espresso “riconoscimento della libertà di informazione”, viene separato da oneri di pubblicazione e titolarità di situazioni rilevanti, onde favorire “forme diffuse di controllo” da parte dei cittadini sull’attività dei pubblici poteri.<br />
Anche altri istituti vengono ridefiniti. Il piano nazionale anticorruzione, di prevenzione della corruzione e la relazione annuale del responsabile sono modificati sia nei contenuti, sia nel procedimento di adozione: quanto ai contenuti, si prevede che essi debbano essere meglio precisati; quanto al procedimento, si tende ad uno snellimento dell’<em>iter </em>di adozione. Tali istituti sono modificati anche per quanto attiene ai ruoli, ai poteri ed alle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi, puntando ad una maggiore efficacia di atti e controlli in fase di attuazione. Inoltre, sempre in riferimento ai suddetti istituti in materia di anticorruzione (piano nazionale, piani di prevenzione e relazione annuale del responsabile), si prospetta la possibilità di differenziarli per “settori e dimensioni”: tale modulazione non deve apparire come un “ammorbidimento della disciplina”, ma come una soluzione ragionevole, rispondente allo scopo di rendere la normativa adeguata alla realtà specifica in cui essa trova applicazione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Più in generale, la legge delega ritiene necessario che la norma delegata precisi l’ambito soggettivo degli obblighi di pubblicazione, ambito che in passato aveva sollevato diversi problemi applicativi: in tal modo si realizza anche, come vedremo più avanti, una ridefinizione complessiva della ‘nozione’ di pubblica amministrazione. Ed ancora, si tende a rendere effettive tutte quelle misure organizzative che, pur già esistenti, non sempre venivano rispettate: ad esempio, la definizione delle fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, la rilevazione dei tempi di attesa delle prestazioni, soprattutto quelle sanitarie, ove i ritardi sono incompatibili con le esigenze di cura e con l’art. 32 Cost., il tempo medio dei pagamenti alle imprese e le determinazioni dell’organismo di valutazione. Infine, la precisazione dei soggetti competenti a irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza deve intendersi volta a rendere concretamente operanti le misure da adottare, in un’ottica di effettività del risultato.<br />
Appare utile riepilogare sinteticamente i nuovi criteri previsti nella legge di riforma n. 124 del 2015<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, evidenziandone i tratti essenziali che ne costituiscono la portata ed insieme le finalità:<br />
a) <em>ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza</em> (art. 7, comma 1, lett. a). La &nbsp;previsione presuppone, evidentemente, che l’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina non sia stato in passato ben definito e cerca di porvi rimedio precisando quali sono le pubbliche amministrazioni cui si estendono gli obblighi di pubblicazione. Ne consegue la necessità di una riformulazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013, perché in tale disposizione appariva troppo generico il riferimento al fatto che per pubbliche amministrazioni alle quali si applicava la disciplina sulla trasparenza dovessero essere quelle previste dall’art.1 del D.lgs. n. 165/2001<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Sotto tale profilo appare utile ricordare una recente decisione del giudice amministrativo che pare contribuire ad un ripensamento della nozione di pubblica amministrazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. La fattispecie riguardava il ricorso proposto da parte di alcune università c.d. “libere”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, tutte università non statali che avevano impugnato le delibera ANAC n. 144 del 2014 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni (delibera adottata in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, decreto che appunto imponeva di pubblicare quali fossero gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni, quindi anche alle università). Tali università c.d. libere avevano eccepito la loro non equiparazione alle università statali e, di conseguenza, di non poter essere ricomprese nella nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001, come tali soggette agli obblighi predetti (cfr. art. 11 del citato D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Nello specifico, le università ricorrenti contestavano la qualificazione in termini di “enti pubblici non economici” delle università non statali sia per l’assenza di specifiche previsioni normative, sia per la mancanza degli indici di pubblicità individuati da un ormai più che consolidato indirizzo della dottrina<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> in materia, e cioè: a) il fine pubblicistico; b) il rapporto di strumentalità o di servizio con lo Stato o con un ente territoriale in ragione del quale l’ente è sottoposto a poteri di indirizzo e di controllo; c) il finanziamento (totale o maggioritario) a carico dell’erario; d) l’attribuzione per legge di poteri pubblicistici; e) il carattere necessario dell’ente (nel senso dell’obbligatorietà della sua esistenza). Nel caso di specie, tali università libere sostenevano che i suddetti indici risultassero insussistenti (in particolare, l’istituzione per legge o la necessarietà della loro esistenza) e, comunque, non fossero in condizione, ove posseduti, da ricondurre le università ricorrenti nel perimetro degli enti pubblici (non economici). Con riguardo, poi, all’ingerenza ministeriale sulla&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;delle università libere, a loro dire emergeva dalle disposizioni statutarie che né al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, né ad altri enti pubblici nazionali o locali fossero attribuiti poteri tali da mutarne la qualificazione in termini pubblicistici. La presenza di rappresentanti ministeriali negli organismi di governo delle università ricorrenti risultava, infatti, decisamente minoritaria e non sarebbe stata, pertanto, in condizione di alterare le ordinarie dinamiche private di gestione di tali enti. Di poi, con riguardo all’indice del consistente finanziamento pubblico, si sosteneva che i beni patrimoniali a disposizione di tali università provenissero prevalentemente da enti promotori e finanziatori, nonché dalle “rette” corrisposte dagli studenti iscritti; dai bilanci delle Università ricorrenti risultava, infatti, che la percentuale dei finanziamenti pubblici rispetto a quelli di provenienza privata non fosse mai superiore al 10%. E, dunque, anche sotto tale aspetto, gli atenei ricorrenti ritenevano di non poter essere considerati enti pubblici.<br />
Su tali presupposti il giudice amministrativo accoglieva il ricorso, aderendo a quel filone giurisprudenziale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> che ritiene le università non statali prive di quei requisiti necessari per farle sussumere nell’ambito degli enti pubblici e per assoggettarle, di conseguenza, alla disciplina pubblicistica; da qui la loro esenzione dall’applicazione della delibera ANAC n. 144/2014 riferita alle sole “pubbliche amministrazioni” e, quindi, la necessaria riformulazione, posta dalla legge n. 124 del 2015, dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 (art. 7, comma 1, lett. a).<br />
b) <em>previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito di varie informazioni</em> (su forme e modalità degli appalti, sui tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, sui tempi medi dei pagamenti, con aggiornamento periodico dei debiti e delle imprese creditrici, ed infine sulle pronunce dell’organo di valutazione) (art. 7, 1° comma, lett. b); ciò al fine di assicurare adeguati livelli di trasparenza anche per profili dell’attività amministrativa non sufficientemente evidenziati nella legge delega anticorruzione e nel successivo decreto delegato (testo unico sulla trasparenza).<br />
c) <em>r</em><em>iduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni</em> (art. 7, 1° comma, lett. c). In verità, come è stato autorevolmente sottolineato, si tratta di un obiettivo “curioso”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>: infatti “la vera riforma di cui il paese avrebbe bisogno consiste nella riduzione degli <em>oneri gravanti in capo ai cittadini</em>” e non assolutamente di quelli in capo alle strutture amministrative. La soluzione ipotizzata per raggiungere l’obiettivo di sollevare i cittadini da oneri eccessivi sarebbe quella di tagliare drasticamente le funzioni pubbliche, eliminando apparati, personale impiegatizio e, quindi, riducendo di molto la spesa pubblica. “La liberazione dei cittadini richiede una dolorosa operazione chirurgica”: tuttavia, ad avviso della dottrina citata, “la timidezza” con cui la recente legge di stabilità ha affrontato il problema (mettendo a disposizione neanche la metà del budget economico ipotizzato in precedenza) “non lascia ben sperare”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. In altre parole, sembra privilegiarsi l’esigenza del risparmio rispetto all’esigenza dell’efficienza, con la conseguenza che a farne le spese saranno solo i cittadini: tutto il contrario di quello che con la riforma della P.A. si intende sostanzialmente raggiungere.<br />
d) totale revisione delle procedure di adozione del piano nazionale anticorruzione e dei piani anticorruzione delle singole amministrazioni pubbliche, “<em>anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi</em>” (art. 7, 1° comma, lett. d).<br />
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni (art. 7, 1° comma, lett. e).<br />
f) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 7, 1° comma, lett. g).<br />
Inoltre, la legge ribadisce ed estende il principio della libertà di accesso: “Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti”, e “fermi restando gli obblighi di pubblicazione”, può accedere “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento” (art. 7, 1° comma, lett. h). Su questo aspetto viene ribadito il principio dell’articolo 1 del D.lgs. n. 33/2013: il diritto di accesso è pensato “al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, anche attraverso l’adeguamento a standard ultranazionali.<br />
Maggiormente significativo, infine, il meccanismo di silenzio-assenso con cui il governo si assicura che i decreti divengano operativi entro tempi brevi, addirittura anche senza il previsto parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari, dimostrando così come la tempestività e l’efficienza possano sacrificare ormai ogni forma di discussione e di approfondimento.<br />
Concludendo, si può affermare come la legge di riforma della pubblica amministrazione sembra voler rielaborare l’ordito riguardante la legislazione sulla trasparenza dello scorso decennio, riscrivendone complessivamente la trama e incentrandosi soprattutto sui profili che sono apparsi in qualche misura fonte di criticità. In tale prospettiva la trasparenza non viene ad essere considerata soltanto come uno strumento interno alla P.A. in funzione anticorruttiva, ma rappresenta anche e soprattutto un criterio di controllo della qualità dei servizi, qualità vincolata a strumenti negoziali ed a <em>standards</em> prefissati, a loro volta sottoposti a costanti interventi di correzione in base alle valutazioni degli utenti. In tal modo la normativa anticorruzione può trascendere le proprie finalità specifiche, realizzando un circuito virtuoso verso nuove dinamiche di autentica trasparenza, da cui la P.A. non può che trarre beneficio.<br />
<br clear="all" /><br />
<em>3. La pubblicità e la trasparenza come valori nella storia del diritto amministrativo.</em><br />
&nbsp;<br />
«<em>Tutte le operazioni dei governanti devono essere note al popolo sovrano, eccetto qualche misura di sicurezza, che egli deve far conoscere quando il pericolo è cessato</em>». L’affermazione risale a Michele Natale, Vescovo di Vico Equense, in occasione della sfortunata Repubblica Napoletana che, nel 1799, tentò di introdurre nel Mezzogiorno d’Italia i principi dell’illuminismo europeo; sebbene conclusasi tragicamente, i principi espressi in tale vicenda appaiono sorprendentemente attuali, e contengono al proprio interno un’anticipazione – riferita in modo specifico alla trasparenza amministrativa – di oltre due secoli. Ne discende il rilievo già attribuito all’epoca, quanto meno da parte dei pensatori più illuminati, dello stretto collegamento tra trasparenza e segreto, in un rapporto tra regola ed eccezione che dovrebbe sempre privilegiare la prima a scapito del secondo.<br />
Tuttavia, le proposte innovative di quel particolarissimo periodo storico saranno cancellate da una concezione statalista che per tutto l’Ottocento, ed anche per buona parte del Novecento, privilegerà l’eccezione del segreto rispetto alla regola della trasparenza.<br />
Il primo modello cui si è ispirata l’amministrazione italiana è stato quello dell’organizzazione statale di stampo francese, ovvero un’amministrazione pubblica accentrata, gerarchica e autoritaria, com’era appunto quella franco-napoleonica<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. In un tale modello la P.A. era considerata depositaria esclusiva delle conoscenze amministrative e tecniche, nonché di tutte le informazioni necessarie al governo della società. Un contesto storico-sociale, prima ancora che giuridico che, come risulta evidente, prevedeva la trasparenza solo come valore celato e, in definitiva, eccezionale; infatti un’amministrazione trasparente era percepita come un’amministrazione debole, in quanto tale espressione di uno stato debole. L’assenza di trasparenza amministrativa favoriva la (presunta) autorevolezza dell’amministrazione, e quest’ultima favoriva l’autorevolezza dello Stato, che all’epoca non poteva e non doveva essere messa in discussione. Su tali aspetti lo stato liberale e lo stato fascista procedono senza soluzione di continuità.<br />
Neanche con la Costituzione le prospettive in tema di trasparenza amministrativa sembrano migliorare: infatti, sebbene la carta costituzionale avesse trasformato gli individui dalla condizione di sudditi a quella di persone, l’evolversi dell’idea di cittadinanza in senso partecipativo non aveva di per sé implicato il riconoscimento di un loro ruolo maggiormente attivo nella gestione della cosa pubblica. La cittadinanza si esauriva in una democrazia rappresentativa puramente formale, che tradiva lo spirito dei padri costituenti. La P.A., più che cittadini, riteneva di avere di fronte dei soggetti amministrati, ovvero dei soggetti meramente passivi. In un tale contesto, il cittadino poteva sì richiedere ai pubblici poteri le informazioni che lo interessavano, informazioni che, però, “poi si perdevano nel gran mare dei segreti custoditi dall’amministrazione pubblica”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Ad un ragionevole equilibrio tra i due profili (segreto-trasparenza) si giungerà solo con la legge 7 agosto 1990 n. 241 (ben quarantadue anni dopo la Costituzione) che segnerà un punto fermo (non di arrivo, bensì di partenza) in quel percorso normativo che giunge, come momento conclusivo, proprio alla legge delega 7 agosto 2015 n. 124. Le ricorrenze numeriche (da un lato 7 agosto 1990 e 7 agosto 2015, dall’altro 241 è quasi un’inversione di 124) appaiono casuali, ma evidenziano un preciso disegno del legislatore volto ad incidere e rafforzare sempre più i principi della trasparenza e pubblicità sia nell’organizzazione amministrativa sia nei suoi provvedimenti.<br />
Quindi, se un tempo il segreto era una delle condizioni della potenza economico-sociale dello Stato, ed addirittura il segreto rappresentava un’esaltazione del suo potere militare, oggi – al contrario – la diffusione delle informazioni e la trasparenza dei processi decisionali della pubblica amministrazione appare come uno strumento che stimola lo sviluppo economico e la crescita sociale della nazione.<br />
In pratica, dunque, trasparenza e pubblicità delle informazione si pongono come due essenziali elementi strutturali del più ampio modello di organizzazione pubblica e di organizzazione sociale, che ha preso il posto dello Stato amministrativo franco-napoleonico e che ha sostituito ad un paradigma esasperatamente esclusivo un paradigma nuovo, più aperto ed inclusivo.<br />
Sotto un profilo storico i principi della trasparenza e della pubblicità emergono con nitidezza, anche se in modo discontinuo ed episodico, nelle riflessioni di una dottrina che non ha mancato di rendersi conto della fondamentale importanza di tali argomenti. Già negli anni sessanta, infatti, un autorevole autore<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> evidenziava un’apposita attività dell’amministrazione che si andava espandendo, svolta da uffici, organi ed enti espressamente individuati allo scopo, rivolta ad “acquisire e/o…. fornire conoscenze ad altri uffici, enti o anche indeterminate generalità di operatori giuridici, possibili utenti delle conoscenze”, separandola sia dalle attività conoscitive che dai procedimenti dichiarativi.<br />
Successivamente si è dato particolare rilievo alla pubblicità degli atti amministrativi<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> poiché non era ancora diffuso il termine “trasparenza”: la nozione di informazione amministrativa viene intesa riduttivamente come mera “trasmissione di conoscenza dall’amministrazione pubblica al cittadino”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Dunque, l’informazione amministrativa viene intesa e percepita come complesso delle attività finalizzate al trasferimento di conoscenze tra P.A. e cittadini nella prospettiva del definitivo superamento di quella logica del segreto che aveva contraddistinto una lunga fase della storia dell’amministrazione italiana.<br />
Solo di recente, come già rilevato, il termine trasparenza si è imposto come riferimento di un discorso generale che spaziava dalla sempre più ampia conoscibilità degli atti pubblici al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, dalla diffusa informazione sulle decisioni di natura pubblica all’attuale dilatazione dell’accesso generalizzato o civico.<br />
Qualche ulteriore precisazione<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. La trasparenza amministrativa è stata da sempre intesa come un principio che investe la globalità dell’azione amministrativa, come un modo di essere e di agire della P.A.: appare evidente, quindi, come tale principio costituisca un logico e indefettibile corollario dell’imparzialità amministrativa, in quanto la trasparenza svolge un’essenziale funzione di tutela e di garanzia di tutti gli interessi coinvolti in una determinata fattispecie procedimentale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a>.<br />
Questo rapporto di funzionalità necessaria, che lega indissolubilmente la trasparenza all’imparzialità, è stato evidenziato proprio dallo stesso D.lgs. n. 33 del 2013 che all’art. 1, dopo aver attribuito alla trasparenza il valore di “accessibilità totale”, sulla scorta di quanto già era avvenuto con il D.lgs. n. 150/2009 (quale conoscenza da parte della collettività di tutta una serie di informazioni in relazione ad ogni aspetto dell’amministrazione pubblica concernente l’organizzazione, gli andamenti gestionali e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali) ne fornisce una precisa definizione. In questo ambito la trasparenza viene qualificata a ragione come strumento che <em>concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione</em> e quale livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera <em>m)</em>, della Costituzione.<br />
Principio di trasparenza, quindi, funzionale alla conoscenza che può avere il cittadino di tutti i passaggi e di tutte le articolazioni dell’agire della P.A., e che si serve, in via strumentale, del principio di pubblicità, inteso come <em>diffusione dei dati, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti adottati dall’amministrazione</em>; quindi, alla trasparenza intesa come criterio che consente esclusivamente al titolare di una posizione soggettiva tutelata l’accesso ai documenti che lo riguardano, si aggiunge una nuova forma di trasparenza caratterizzata da una accessibilità totale, consistente nel riconoscere a “chiunque” il diritto di accesso: il c.d. accesso civico o generalizzato.<br />
La trasparenza del processo decisionale costituisce, dunque, un mezzo per rafforzare il carattere democratico e partecipato delle istituzioni; e, a ben vedere, è proprio attraverso questo rapporto che lega la trasparenza all’imparzialità che si può fondatamente ritenere come anche il principio di trasparenza possa essere accostato, in quanto valore e canone generale di esercizio dei pubblici poteri, alla nozione di ragionevolezza. Infatti, entrambi i principi di imparzialità e di trasparenza, proprio per la loro eccessiva indeterminatezza, in passato venivano “confusi” con quell’agire ragionevole che, in senso altrettanto generale, doveva guidare la P.A. Soprattutto l’imparzialità, ma sostanzialmente anche la trasparenza amministrativa, venivano considerati valori che non potevano prescindere dal conformarsi all’altrettanto generico e imprecisato criterio della “ragionevolezza”. Questo legame con l’agire ragionevole risultava maggiormente evidente con il principio di imparzialità, in quanto quest’ultimo veniva inteso come una derivazione diretta del principio di ragionevolezza, a sua volta considerato un super-principio, rafforzato da un significativo, anche se implicito, riconoscimento costituzionale (art. 3, art. 97 Cost.), come tale inderogabile.<br />
Successivamente, con la “codificazione” dei principi dell’attività amministrativa ad opera della legge n. 241 del 1990, la nozione di ragionevolezza si è maggiormente specificata attraverso l’indicazione dei criteri non solo di imparzialità e trasparenza, ma anche di economicità ed efficacia; criteri che, se un tempo potevano essere ricondotti nell’area dell’opportunità, insindacabile dal giudice amministrativo, oggi, per effetto del richiamo operato dall’art. 1, possono essere utilizzati come parametri <em>normativi </em>non solo dell’agire della P.A., ma anche del relativo sindacato giurisdizionale<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a>.<br />
Tuttavia, anche quando vengono invocati valori giuridico-costituzionali come il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), appare intuitivo come si tratti di valori tanto generali da non poter essere interamente realizzati nella loro astratta, ideale configurazione, quasi fossero gli unici valori da considerare in senso assoluto e li si potesse, dunque, perseguire nel loro massimo grado. Ogni valore, invece, può essere perseguito <em>in concreto</em> solo nel giusto contemperamento con esigenze diverse ed a volte contrapposte, espressione anch’esse di altri e diversi valori, ma non per questo meno meritevoli di tutela.<br />
La trasparenza e la pubblicità appaiono, dunque, come due valori che hanno in passato svolto un ruolo fondamentale nel passaggio dallo stato assoluto allo stato democratico, consentendo una nuova dimensione, più democratica ed inclusiva dei rapporti tra P.A. e cittadini, e che oggi possono rappresentare, attraverso il contemperamento con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, un efficace strumento di contrasto alla corruzione. Valori antichi, dunque, che acquistano una dimensione moderna nella lotta all’illegalità e che esprimono tutta la capacità dell’ordinamento di trovare una soluzione a tale problema al proprio interno, senza ricorrere a strumenti repressivi che hanno dimostrato nel corso degli anni la loro insufficienza.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>4. Vecchi e nuovi strumenti di deterrenza del fenomeno dell’illegalità all’interno delle pubbliche amministrazioni. </em><br />
&nbsp;<br />
“<em>Gli uomini sono troppo egoisti o cattivi o ignari perché, trovandosi a capo di un’organizzazione potente, non soccombano alla tentazione di trarne profitto per sé, a danno dei propri rappresentati</em>”<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a><em>.</em> Questa espressione esemplifica quello che è un fenomeno ormai ampiamente diffuso all’interno della pubblica amministrazione, rappresentando una delle maggiori criticità della nostra società civile, ossia le <em>malpractices</em> e la <em>maladministration</em><a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a>. Sebbene l’affermazione faccia riferimento ad una concezione strettamente liberale della società, conseguenza di una visione dell’uomo in chiave negativa, non vi è dubbio che la rettitudine, l’onestà, la correttezza, il rispetto della legalità e dei valori dello stato democratico sono ormai principi dimenticati e poco apprezzati dalla coscienza comune, con la conseguente necessità di ricostruire un’etica pubblica fondata sui valori della responsabilità e della legalità.<br />
La consapevolezza della pluralità di interessi lesi dalla corruzione è stato un primo passo per affrontare questa sfida etica<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a>. Le vicende corruttive dei primi anni novanta hanno rappresentato l’occasione per avviare un necessario processo di riforma non solo giuridica ma ancor prima culturale che consentisse un miglioramento dell’attività delle pubbliche amministrazioni, tale da svincolarle da ogni interesse personale e da renderle trasparenti nell’assolvimento dei propri compiti<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a>.&nbsp;<br />
Nel frattempo la globalizzazione ha modificato radicalmente il contesto socio-economico: nelle pubbliche amministrazioni sono state introdotte nuove figure, quali l’esternalizzazione dei servizi, le privatizzazioni, la costituzione e l’utilizzo di società in <em>house</em>, il decentramento funzionale. Soprattutto, si è utilizzata la logica dell’emergenza con sempre maggior frequenza, prevedendo una deroga alla legalità per le grandi opere e i grandi eventi che, giustificata come eccezione, è divenuta assai pericolosa come regola. Con la globalizzazione dei mercati e l’eliminazione delle barriere temporali, spaziali e nazionali, il fenomeno della corruzione non soltanto si è esteso, ma addirittura si è modificato geneticamente: la vendita dell’atto si è evoluta nella vendita dell’ufficio, la tangente si è trasformata in consulenza, il classico rapporto bilaterale fra corruttore e corrotto si è arricchito grazie alle triangolazioni occulte, la corruzione dei manager e addirittura degli apparati statali si è sostituita alla corruzione dei pubblici funzionari.<br />
Venendo a profili più strettamente giuridici, l’auspicata distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa è stata considerata anche come strumento preliminare ad efficaci forme di controllo – non solo procedurale e amministrativo, ma anche, in senso più ampio, democratico – che attiene al diritto dei cittadini ad avere una amministrazione efficiente, efficace ed economica. Un’amministrazione autenticamente democratica, basata sul c.d. modello “a competenze differenziate”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a> che, operando in modo imparziale e trasparente, possa dare garanzie sotto il profilo non solo della mera correttezza amministrativa, in senso formale, ma anche dell’etica dei comportamenti amministrativi in senso sostanziale.<br />
In questa traiettoria ideale, il mancato rispetto dei principi dell’etica pubblica non si manifesta soltanto attraverso violazioni esplicite di norme di legge, sancite penalmente, ma si può configurare anche come atteggiamento omissivo, come una cultura dell’inoperosità e, soprattutto, della inefficienza: fenomeni che riducono l’aspettativa ad una buona e corretta amministrazione, ed il cui contrasto deve basarsi principalmente su meccanismi organizzativi e procedurali che agiscano soprattutto sui controlli e sulla trasparenza dei pubblici poteri.<br />
Diffusamente avvertita, pertanto, è stata la necessità di elaborare ed attuare un’azione politica policentrica che avesse come obiettivo la prevenzione e, al contempo, la repressione del fenomeno della corruttela nelle pubbliche amministrazioni. Insomma, l’etica pubblica è stata considerata come un valore fondamentale ed imprescindibile per una sana politica<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><sup><sup>[32]</sup></sup></a>. In questo scenario si colloca l’emanazione della legge anticorruzione del 2012 che, “<em>se certo non può dirsi risolutiva per la lotta alla corruzione, rappresenta </em>(comunque) <em>un passo in avanti rispetto alle inerzie e ai gravi ritardi del passato</em>”<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><sup><sup>[33]</sup></sup></a>.<br />
Con tale intervento il legislatore ha deciso di seguire una strada diversa da quella che era già stata percorsa in passato, cercando di incidere in via preventiva sulla lotta alla corruzione, implementando l’integrità dell’operato dei dipendenti pubblici e la trasparenza nell’agire delle amministrazioni<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a>, anche al fine di ristabilire un clima di fiducia tra amministrazione e cittadini. L’obiettivo di tale scelta è stato quello di sanzionare più severamente l’illecito, riformulando alcuni fra i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ed introducendo nuove fattispecie incriminatici<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a>. Una scelta che si è posta in discontinuità con la risposta repressiva di stampo penale<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>, risultando ormai evidente come, in questa situazione di diffusa illegalità, la legge penale non appaia più come lo strumento principale di prevenzione; la sua efficacia si è infatti dimostrata scarsa come deterrenza, difettando di quel grado di effettività e rapidità di applicazione che, al contrario, potrebbero renderla decisiva<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><sup><sup>[37]</sup></sup></a>.<br />
Il legislatore, peraltro, è intervenuto anche in tema di diffusione della cultura della legalità dell’attività amministrativa, assegnando un ruolo importante alla formazione dei dipendenti pubblici e auspicando il rafforzamento del codice di comportamento degli stessi. In tal modo, si tende a spostare la cultura della legalità da meccanismi esterni e comunque successivi, a meccanismi interni, che impediscono <em>ab origine</em> la formazione di atti potenzialmente illegittimi. Infatti, proprio la legge anticorruzione n. 190/2012 ha previsto l’emanazione di un nuovo codice di comportamento dei pubblici funzionari, che è stato poi adottato con D.P.R. n. 62/2013, per contribuire a conformare in chiave etica il comportamento del pubblico dipendente. E, a differenza del passato, la natura di regolamento lo rende immediatamente applicabile e fonte di responsabilità disciplinare per un ambito di soggetti piuttosto esteso, rientrandovi anche i collaboratori ed i consulenti della P.A. a diverso titolo.<br />
L’idea di fondo, insomma, è stata quella di collocare l’etica pubblica al centro di una rinnovata concezione dell’amministrazione: un aspetto tanto rilevante per promuovere il ruolo fondamentale che le pubbliche amministrazioni rivestono nello sviluppo delle moderne democrazie da far assurgere l’etica pubblica a chiave di volta del buon governo. Proprio perché l’etica pubblica, in concreto, si realizza grazie ad una pubblica amministrazione trasparente ed imparziale, è necessario insistere sulle caratteristiche della trasparenza amministrativa, verificando gli indirizzi della normativa delegata alla luce degli orientamenti collaborativi del Consiglio di Stato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>5. Il cantiere della trasparenza: il parere del Consiglio di Stato in attesa dei nuovi decreti. </em><br />
&nbsp;<br />
Nel mese di febbraio 2016 il Consiglio di Stato<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a> ha reso un importante parere sullo schema di decreto legislativo recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.<br />
Lo schema del provvedimento è suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), e si compone di 44 articoli.<br />
Nella parte iniziale del parere, la Sezione per gli atti normativi affronta il tema generale della riforma della P.A., segnalando, in primo luogo, l’importanza di una legge che consideri la riforma in una visione unitaria e che si occupi, anche mediante tecniche multidisciplinari, della crescita e dello sviluppo della società e non più soltanto di apparati e gestione.<br />
Ad avviso del Consiglio di Stato, la riforma appare doverosa e rilevante, non solo perché essa interessa in profondità l’apparato pubblico nella sua interezza, ma anche perché guarda agli effetti esterni di tale apparato, incidendo sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una prospettiva che si proponga di aver riguardo al destinatario del servizio e non all’apparato che fornisce tale servizio.<br />
Proseguendo nelle argomentazioni di carattere generale, la Sezione evidenzia come il sistema del diritto amministrativo non debba e non possa esaurirsi nella sua funzione autoritativa, intesa come tradizionale disciplina di poteri e funzioni delle amministrazioni pubbliche: risulta sotto gli occhi di tutti che l’attuale ordinamento amministrativo si risolva sempre più frequentemente in schemi e ambiti di diritto convenzionale, necessari per affrontare settori come quello delle società partecipate, delle camere di commercio e degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ad avviso del Consiglio di Stato, al fine di realizzare una pubblica amministrazione nuova e migliore, risultano pienamente condivisibili gli obiettivi prioritari del disegno di riforma: tra essi, in particolare, una normativa più qualificata, nonché una semplificazione ed una maggiore efficienza delle procedure e dei soggetti decisori.<br />
Nella stessa direzione vengono ritenuti centrali vari fattori, tra cui la presa d’atto del mutato ruolo dello Stato, le cui tradizionali funzioni autoritative e gestionali devono indirizzarsi a promuovere crescita, sviluppo e competitività; la valorizzazione, resa possibile dall’innovazione tecnologica e dalla trasparenza, delle politiche di semplificazione che, sebbene già affermate in passato, non sono state ritenute produttive di risultati pienamente soddisfacenti; la ridefinizione degli strumenti volti al perseguimento delle citate finalità<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Di poi, si sottolinea la decisiva importanza dell’attuazione della riforma, attraverso una fase di implementazione successiva all’approvazione dei decreti attuativi. Viene allo scopo suggerita l’istituzione di una <em>cabina di regia</em> per la realizzazione in concreto della riforma, che si occupi anche di strumenti non normativi di intervento, come la formazione dei dipendenti, la comunicazione istituzionale, l’adeguata informatizzazione dei procedimenti, il coinvolgimento delle parti sociali, l’importanza di una definizione di quesiti di massima (una sorta di “FAQ per la riforma”), da sottoporre proprio all’attività consultiva del Consiglio di Stato.<br />
&nbsp;Particolare attenzione, nell’ottica del presente lavoro, la Sezione riserva al profilo della trasparenza, che viene affrontato attraverso una dotta relazione sugli aspetti di novità che esso presenta nello schema del decreto.<br />
L’obiettivo della trasparenza, ritenuto diffusamente atto a ricostruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici, secondo la Sezione si coniuga perfettamente con il contrasto alla corruzione. Infatti, come è stato sostenuto sin dai tempi della prima attuazione della legge n. 241 del 1990, la trasparenza si qualifica per essere un valore-chiave dell’ordinamento amministrativo, in grado di poter coniugare insieme l’efficienza dell’azione amministrativa con le garanzie dell’individuo sottoposto a tale azione.<br />
La trasparenza può diventare, così, nella prosa del Consiglio di Stato, <em>un ‘punto di confluenza’ dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell’azione amministrativa (dal buon andamento all’imparzialità, al rispetto del cd. ‘principio di legalità sostanziale’, al metodo di partecipazione democratica), dal quale derivano istituti giuridici, di tipo trasversale, che possono essere considerati come volti a realizzare la trasparenza</em>.<br />
E’ quanto rilevato nei precedenti paragrafi, dove si è sottolineato come la trasparenza e l’imparzialità siano valori derivanti dal principio costituzionale di ragionevolezza e buon andamento della P.A., che trovano applicazione concreta nella realtà proprio attraverso una loro armonizzazione; un’armonizzazione che si realizza attraverso il principio di proporzionalità, venendosi a configurare così quella giustizia sostanziale che percorre trasversalmente la modernità giuridica.<br />
In questa ottica, la trasparenza è percepita non solo come forma di prevenzione dell’illegalità e dei fenomeni corruttivi, ma anche come principale strumento per tentare di riavvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione, nell’ambito di quella partecipazione del privato ai pubblici poteri che viene auspicata dall’art. 2 della Costituzione. In tal modo, la trasparenza viene a configurarsi sia come un strumento per realizzare un’azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali, sia come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, perchè si realizzi pienamente ed in modo efficace il valore della trasparenza, si rendono necessari due passaggi, il primo dei quali consiste nel coniugare la trasparenza alla semplicità dell’azione amministrativa. Troppo spesso, in passato, ad avviso della Sezione, si è assistito alla c.d. <em>burocrazia della trasparenza</em> (la trasparenza legata ad oneri regolatori, amministrativi ed economici non necessari al perseguimento dello scopo) che si è sovrapposta ad una invasiva burocrazia già esistente. Inoltre, la frequenza e l’occasionalità dei passati interventi ha rischiato di compromettere qualsiasi approccio sistemico fondato su di una meditata comprensione del fenomeno della trasparenza sui pubblici poteri, con l’evidente paradosso di provocare con inutili appesantimenti quella <em>opacità per confusione</em> che rappresenta l’esatto contrario del valore della piena ed effettiva trasparenza. Per evitare ciò, la legge delega, correttamente, inserisce tra i principi e i criteri direttivi quello della semplificazione.<br />
Il secondo passaggio si realizza, secondo il Consiglio di Stato, nel diritto di accedere direttamente e liberamente ai dati ed agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione: diritto che deve necessariamente arrestarsi solo ove sussista una posizione giuridicamente tutelata dell’individuo. Ancora una volta il richiamo al principio di proporzionalità, nell’uso e nel trattamento dei dati, svolge un ruolo centrale nel contemperamento degli interessi in gioco.<br />
La posizione della Sezione al riguardo è netta: lo schema di decreto correttivo e integrativo in argomento risponde all’esigenza di ampliare gli ambiti di accessibilità del cittadino ai dati e alla documentazione comunque detenuta dalla pubblica amministrazione, anche mediante l’implementazione dell’istituto del libero accesso civico (che non pretende motivazione ed interesse qualificato), nel quadro di un delicato meccanismo di contrappesi che vede, da un lato, l’imposizione di limiti e cause di esclusione più ampi e stringenti alla generale accessibilità, dall’altro significative misure di semplificazione e di alleggerimento circa gli oneri di pubblicazione che gravano sulle Amministrazioni.<br />
Questo lavoro di bilanciamento di interessi contrapposti, o comunque non sempre collimanti, appare di certo apprezzabile, ma i risultati concreti, ad avviso del Consiglio di Stato, potranno essere valutati solo in una prospettiva temporale medio-lunga, a seguito di una effettiva attività di monitoraggio svolta in modo omogeneo dalle singole amministrazioni.<br />
Un ulteriore profilo approfondito dalla Sezione è rappresentato dall’istituto dell’accesso civico, ispirato ai principi del <em>Freedom of information act </em>statunitense in cui appunto la regola (e non l’eccezione) è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (c.d. <em>full disclosure</em>). Lo schema del nuovo provvedimento ribalta l’attuale impostazione normativa in materia sotto un duplice profilo. Innanzitutto, riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni: dunque, la <em>disclosure</em> non è più limitata a quelle informazioni riguardo alle quali egli sia titolare di un interesse specifico e qualificato (“<em>diretto, concreto e attuale</em>”) idoneo a motivare la sua istanza di accesso, come disposto dalla legge sul procedimento amministrativo. In secondo luogo, il decreto in esame aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo “proattivo”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (D.lgs. 33/2013), una trasparenza di tipo “reattivo”, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (<em>from need to right to know</em>) rappresenta dunque, per l’ordinamento italiano, una sorta di rivoluzione copernicana.<br />
Della rilevanza dell’accesso civico è schietta espressione, pertanto, quella significativa implementazione della versione vigente della norma (articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013) che, nel nuovo testo, significativamente recita che “<em>l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione</em>”<em>.</em><br />
Il parere del Consiglio di Stato si sofferma, quindi, su altri argomenti connessi incidentalmente al tema generale della trasparenza, tra cui l’obbligo di motivazione in caso di diniego di accesso civico, i casi di esclusione dall’accesso civico (ritenuti troppo generici), il referente per la trasparenza, la completa digitalizzazione delle istanze (che consentirebbe di eliminare i costi di copia per il cittadino).<br />
&nbsp;Ulteriore aspetto analizzato riguarda la titolarità dell’indirizzo politico sulla trasparenza. Sul punto, la Sezione per gli atti normativi ritiene che la proposta del Governo tenga conto, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie, a loro volta, dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In particolare, si affida all’ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione. Vengono, infine, disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle amministrazioni pubbliche: l’organo di indirizzo<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a> e l’organismo indipendente di valutazione<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
In definitiva, emerge in tutta evidenza come il cantiere della trasparenza sia ancora in gran fermento: sebbene tanto sia stato realizzato grazie al fervido lavoro del legislatore e dei suoi autorevoli consiglieri, l’opera non può ritenersi ancora conclusa. Si attende il legislatore delegato: ad esso il delicato compito di far proprie le puntuali osservazioni della Sezione del Consiglio di Stato e di cercare di proporre un testo di legge più completo ed efficace possibile in materia di trasparenza, vista come strumento principe nel contrasto alla corruzione pubblica. Poi bisognerà, comunque, attendere altro tempo per valutare se questo nuovo intervento conseguirà gli obiettivi prefissati che attengono principalmente ad una complessiva semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di pubblicità. Appare evidente come un regime realmente efficace ed efficiente di trasparenza debba inevitabilmente considerare la sostenibilità delle prescrizioni imposte, per stimolare la partecipazione civica e democratica attraverso un controllo sempre più capillare sui pubblici poteri. Inoltre, si ritiene necessario proseguire in quel percorso teso a rivedere l’eccessiva omogeneità dell’attuale impianto normativo. “Ciò significa differenziare la platea dei vincoli di diffusione via web, che comportano impiego di risorse umane e di tempo”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>: ogni amministrazione pubblica dovrebbe adottare un regime di pubblicità differenziato e proporzionale alla dimensione organizzativa e alla complessità delle competenze e funzioni esercitate. Solo attraverso tale ragionevole e concreta soluzione gli adempimenti in tema di pubblicità saranno effettivamente funzionali al miglioramento del controllo sull’attività esercitata e le informazioni offerte corrisponderanno realmente ai bisogni avvertiti dai cittadini, desiderosi di avere una P.A. totalmente trasparente e corretta, per non essere più costretti a rivolgersi a soggetti pubblici “facilitatori” in grado di garantir loro “l’utilità sperata” attraverso procedure veloci ma assolutamente non rispettose dei principi e delle regole prevalentemente etiche<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
In questa prospettiva si pone il parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo in tema di pubblicità, trasparenza e lotta alla corruzione, parere che, in definitiva, sembra confortare i nuovi indirizzi che il legislatore delegato vuole concretizzare e che il giudice amministrativo, nella sua alta funzione collaborativa, sembra realisticamente assecondare.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> M. Clarich, <em>I nuovi obblighi sulla diffusione delle informazioni trasformano gli uffici pubblici in “case di vetro”</em>, in <em>Guida al diritto</em>, <em>Il Sole 24 ore</em>, 27 aprile 2013, n. 18, 64.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Così F. Patroni Griffi, <em>Battere la corruzione: una sfida impossibile?</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 28 ottobre 2015 e in <em>Astrid Rassegna</em>, 2015, n. 9, 4 e ss., il quale sottolinea il carattere diffuso che nel nostro sistema ha assunto la corruzione, in considerazione della “(in)cultura del clientelismo”; l’Autore parla addirittura di una “democratizzazione” della corruzione stessa. Riprendendo il pensiero di altra dottrina (A. Signorelli<em>, L’incertezza del diritto. Clientelismo politico e innovazione nel Mezzogiorno degli anni ’80</em>, in <em>Problemi del socialismo</em>, 1988, 258) Patroni Griffi ritiene che nell’attuale contesto sociale si verifichi “una socializzazione di massa alla pratica dell’illegalità”. Egli evidenzia, altresì, che la violazione delle corrette regole di convivenza nelle comunità abbia una forza disgregante: in altri termini, “se il diritto, con le sue regole, attiene alla carne viva di una società” (la c.d. <em>carnalità</em> del diritto di cui parla Paolo Grossi, <em>Giuseppe Capograssi</em>, in <em>Dizionario biografico dei giuristi italiani</em>, Bologna, 2013, <em>ad vocem</em>, 429), la sua violazione determina una società “<em>scarnificata</em>”.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Proprio in base all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, l’iscrizione nella <em>white list</em> comprova l’assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Così, <em>Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</em>, in <em>www.avcp.it</em>, secondo cui in tale definizione rientrano anche i patti di integrità.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143, secondo cui la violazione del protocollo di legalità sottoscritto tra la stazione appaltante e la ditta concorrente&nbsp; (protocollo richiamato dal bando di gara in ottemperanza all’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012: “…Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”), solo se rilevato nella fase pubblicistica della procedura selettiva determina un’esclusione dalla procedura del concorrente inottemperante. A parere del Consiglio di Stato, “superata &#8230;. la fase pubblicistica, e con riguardo alla fase esecutiva del contratto d’appalto, risulta incontestabile che l’unico strumento azionabile, a fronte dell’emergere di un’ipotetica violazione del protocollo di legalità, sia la risoluzione contrattuale”: quest’ultima, infatti, “attiene all’esercizio di un diritto potestativo di tipo privatistico e paritetico, con la conseguenza che ogni controversia relativa al suo esercizio (o mancato esercizio) sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. In altri termini, secondo tale decisione, ogni violazione del protocollo di legalità verificatasi in un momento successivo all’esaurimento della fase pubblicistica di scelta del contraente non può mai “retroagire” in modo da viziare <em>ex post</em> gli atti della gara già espletata. Tutt’al più, i giudici amministrativi ritengono che tale evento possa indurre la stazione appaltante a valutare l’opportunità di un intervento in via di autotutela sull’aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Così G. Piperata, <em>Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane</em>, in <em>www.federalismi.it </em>(2 settembre 2015).</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Così M. Clarich, <em>I nuovi obblighi sulla diffusione delle informazioni trasformano gli uffici pubblici in “case di vetro”</em>, <em>op. cit.</em>, 64. L’Autore ha definito il decreto n. 33/2013, testo di ben 53 articoli, una sorta di “bibbia” della pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, applicabile anche alle Regioni ed entro certi limiti anche alle società pubbliche. Su tale intervento normativo, cfr., tra l’altro, B. Ponti (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</em>, Rimini, 2013; M. Savino, <em>La nuova disciplina della trasparenza amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, 795 ss.; G. Gardini, <em>Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione amministrativa?</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2014, 875; P. Canaparo, <em>I contenuti inderogabili e discrezionali della trasparenza amministrativa e le misure di garanzia</em>, in <em>Il nuovo diritto amministrativo</em>, 2014, n. 5, 25 ss.; A. Natalini – G. Vesperini (a cura di), <em>Il big bang della trasparenza</em>, Napoli, 2015.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> B. Carotti, <em>L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, n. 5, 628</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> M. Savino, <em>La nuova disciplina della trasparenza amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, n. 8-9, 797.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sempre B. Carotti, <em>L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa</em>, <em>op. cit.</em>, 628.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Su tale recente intervento, cfr. P. Canaparo, <em>L’anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>www.federalismi.it </em>(13 gennaio 2016).</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Tale norma fa riferimento a “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità<a name="_GoBack"></a> montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Tar Lazio, sez. III, 15 giugno 2015, n. 8374.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Ovvero LUISS, LUMSA, IULM di Milano, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università Carlo Cattaneo – LIUC, Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Università degli Studi di scienze gastronomiche – UNISG e Università Vita–Salute San Raffaele di Milano.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, G. Rossi, <em>G</em><em>li enti pubblici</em>, Bologna, 1991.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cass. Civ., sez. lavoro, n. 14129/1999; Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, che, seppure in tema di società pubbliche, afferma il superamento anche del criterio degli indici sintomatici, per chiarire come tale tesi “<em>mal si concilia con la perdurante vigenza del principio generale stabilito dalla L. n. 70 del 1975, art. 4, che, nel prevedere che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco</em>” (così, anche Tar Lazio, sez. III&nbsp;<em>ter</em>, 4 dicembre 2014, n. 12232); ed ancora, Tar Lazio, sez. III, n. 351/2005; Tar Lazio, sez. II, n. 3971/2013 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Così G. Corso, <em>La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey</em>, in <em>www.federalismi.it.</em></div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> G. Corso, <em>La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey</em>, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> E non poteva essere diversamente, sia perchè l’amministrazione di molti stati preunitari era stata impostata da Napoleone su modelli francesi, sia perchè la classe dirigente (e soprattutto amministrativa) piemontese era legata a modelli transalpini. Sul punto, cfr. P. Ungari, <em>L’età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento</em>, Napoli, 1967; N. Irti, <em>L’età della decodificazione</em>, Milano, 3°, 1989; P. Grossi, <em>Scienza giuridica italiana. 1860 &#8211; 1950</em>, Milano, 2000.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Così R. Caranta, <em>Presentazione </em>al volume di A. Bonomo, <em>Informazione e Pubbliche Amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni</em>, Bari, 2012, 11.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> M.S. Giannini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, vol. III, Milano, 1965, 29 ss.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> A. Meloncelli, <em>L’informazione amministrativa</em>, Rimini, 1988, <em>passim.</em></div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> A. Meloncelli, <em>ult. op. cit.</em>, 46<em>.</em></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Per un approfondimento cfr. V. Fanti, <em>Diritto amministrativo per principi</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2014, 425 e ss.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> M. R. Spasiano, <em>Trasparenza e qualità dell’amministrazione</em>, in <em>I principi generali dell’azione amministrativa</em>, a cura di M. P. Chiti – G. Palma, Napoli, 2006, 154.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> La conseguenza di questa codificazione non solo procedimentale, ma anche specificamente processuale, è stata quella di una sempre maggiore giuridicizzazione del potere, nonché un restringimento, sempre più consistente, dell’area del merito amministrativo: sul punto, cfr. V. Fanti, <em>Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo</em>, Torino, 2012, in part. Cap. V e Cap. VI.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> L. Einaudi, <em>Le lotte del lavoro, </em>Torino, 1972, 13.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> S. Cassese, “<em>Maladministration” e rimedi, </em>in <em>Foro it., </em>1992, V, 243.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G.M. Flick,<em> Dalla repressione alla prevenzione o viceversa? Dalle parole ai fatti per non convivere con la corruzione,&nbsp; </em>in <em>Cass. pen.</em>, 2014, n. 9, 2762 e ss.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> E. Crobe, <em>Etica e pubblica amministrazione: il delicato rapporto tra politica&nbsp; e burocrazie pubbliche. Note a margine per una riflessione</em>, in <em>www.osle.it</em>, 4.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> E. Follieri, <em>Politica e amministrazione nella Costituzione</em>, in <em>Costituzione e ordinamento giuridico</em>, Atti del Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza – Foggia, 24-25novembre 2006, a cura di Lorusso S., Milano, 2009, 63 ss.; F. Merloni, <em>Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale</em>, <em>Il modello italiano in Europa</em>, Bologna, 2006, 111 ss.; V. Fanti, <em>Politica e amministrazione tra storia e attualità: a proposito della figura del dirigente pubblico</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2011, 817 e ss.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> V. Cerulli Irelli, <em>Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative</em>, in F. Merloni e L. Vandelli (a cura di), <em>La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi</em>, Firenze, 2010, 92 e ss.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Così R. Garofoli, <em>Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>; sul punto, cfr., anche, B.G. Mattarella, <em>La prevenzione della corruzione</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, 2, 123 ss.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> A. Pajno, <em>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione, </em>in <em>Astrid Rassegna,&nbsp; </em>2013, 17.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> D. Bolognino, <em>Per una risposta corale dell’amministrazione etica al fenomeno corruttivo: compiti e responsabilità del responsabile della prevenzione e l’auspicabile task force della prevenzione (l. n. 190/12)</em>, in <em>Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, </em>2013, n. 7, 814.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento, misure specifiche di contrasto alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche</em>, in <em>Dir. pen. e processo</em>, 2013, 4.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. Viglietta, <em>La l. 6 novembre 2012, n. 190 e la lotta alla corruzione</em>, in <em>Cass. pen., </em>2013, n. 1, 17. D. Bolognino, <em>Per una risposta corale dell’amministrazione etica al fenomeno corruttivo: compiti e responsabilità del responsabile della prevenzione e l’auspicabile task force della prevenzione (l. n. 190/12),</em> cit., 816.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Cons. St., sez. consultiva atti normativi,&nbsp;24 febbraio 2016, n. 515.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Da tali premesse a parere del Consiglio di Stato discendono alcune specifiche misure tecniche, quali il perfezionamento del test di proporzionalità, la <em>compliance analysis</em>, il confronto costi-benefici, l’analisi (più economica che giuridica) dell’effettività della concorrenza, l’<em>empowerment</em> del consumatore, tenendo conto anche delle indicazioni dell’economia comportamentale (la cd. <em>behavioural regulation</em>). Si tratta di specifici strumenti che, ad avviso della Sezione per gli atti normativi, necessitano di &nbsp;un monitoraggio costante in grado di registrare <em>ex post</em> gli effetti concreti e la loro applicazione nell’ambito sociale.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Cfr., sul punto, P. Canaparo, <em>La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo proattivo delle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>www.federalismi.it.</em>, n. 4/2014.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Le sue funzioni previste sono duplici: una prima di esse attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale; una seconda funzione riguarda l’adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, per la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Tale figura, individuata dall’organo di indirizzo tra i dirigenti in servizio (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), deve segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indicando, altresì, agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che, nei casi in cui quest’ultimo subisca eventuali misure discriminatorie per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico conferito. Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del piano. È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all’Organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta che deve essere, come è già previsto, pubblicata nel sito web dell’amministrazione.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Sono previste due tipologie di verifiche sulle funzioni svolte da tale figura: la prima verifica attiene alla coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla <em>performance</em>. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della <em>performance</em> si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla <em>performance</em> in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo l’Organismo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L’Organismo, infine, riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Così P. Canaparo, <em>L’anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni</em>, <em>op. cit. </em></div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Cfr. G. Piperata, <em>Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane</em>, <em>op. cit.</em></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-e-la-trasparenza-amministrativa-in-funzione-del-contrasto-alla-corruzione-una-breve-riflessione-in-attesa-del-legislatore-delegato/">La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/">Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari</a></p>
<p>Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari*. &#160; Abstract &#160; The article analyses the issue of&#160;the Members of Regional Councils’&#160;administrative and accounting liabilities related to the unlawful use of public resources, actually to be</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/">Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/">Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari</a></p>
<div abp="847" style="text-align: justify;">Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari<a abp="848" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">*</a>.<br abp="849" /><br />
&nbsp;<br abp="850" /><br />
Abstract<br abp="851" /><br />
&nbsp;<br abp="852" /><br />
The article analyses the issue of&nbsp;the Members of Regional Councils’&nbsp;administrative and accounting liabilities related to the unlawful use of public resources, actually to be used for the functioning of the Members of Council groups. It has been tried to reorder&nbsp;the consistent Court of Auditors’ case-law, in order to highlight the objective and subjective conditions required to determine its jurisdiction, as well as to analyze the different orientations of the&nbsp;Court of Auditors&nbsp;which have raised even among judges from the same regional Court. As a result, it has emerged a picture which, although not unique in some details, such as, in particular, the respect of the&nbsp;adversarial&nbsp;principle&nbsp;in the case of concurrent liabilities and also the subjective element’s legal framework, is in general coherent with the necessary purpose to contrast the misuse of public money.<br abp="853" /><br />
&nbsp;<br abp="854" /><br />
L’articolo analizza la questione della configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali in ordine all’illecito utilizzo delle risorse pubbliche destinate al funzionamento dei gruppi consiliari. Si è tentato di riordinare le numerose sentenze emesse dalla Corte dei conti al fine di evidenziare i presupposti oggettivi e soggettivi giustificanti la relativa giurisdizione, nonché di rilevare i diversi orientamenti del giudice contabile manifestatisi anche nell’ambito della medesima sezione giurisdizionale regionale. Ne è emerso un quadro che, sebbene non univoco sotto alcuni profili, quali, in particolare, il rispetto del contraddittorio nel caso di responsabilità concorrente ed altresì con riferimento alla connotazione dell’elemento soggettivo, risulta in generale coerente nel necessario contrasto allo sperpero di denaro pubblico.<br abp="855" /><br />
&nbsp;<br abp="856" /><br />
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. &#8211; 2. La natura giuridica dei gruppi consiliari e il problema della giurisdizione. &#8211; 3. La giurisdizione della Corte dei conti sull’illecito utilizzo delle risorse pubbliche conferite ai gruppi consiliari. &#8211; 4. L’art. 122, c. 4, Cost. ed i limiti dell’insindacabilità. &#8211; 5. (<em abp="857">segue</em>) La responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali: il sindacato del giudice contabile. &#8211; 6. Il concorso nella causazione del danno erariale e l’integrazione del contraddittorio. &#8211; 7. Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari e la responsabilità per violazione dell’obbligo di restituzione. &#8211; 8. Elemento psicologico e prassi <em abp="858">contra legem</em>. &#8211; 9. Conclusioni.<br abp="859" /><br />
&nbsp;<br abp="860" /><br />
1. Considerazioni introduttive.<br abp="861" /><br />
&nbsp;<br abp="862" /><br />
La tematica attinente alla gestione delle risorse pubbliche assegnate ai gruppi consiliari regionali è divenuta di preminente interesse dinnanzi al dilagante fenomeno di <em abp="863">mala gestio</em> che, come testimoniato dalle cronache recenti, ha interessato numerosi consiglieri regionali. Invero, il legislatore già a partire dal 2012 con il d.l. n. 174<a abp="864" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[1]</a>, recante disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, è intervenuto proprio con il precipuo obbiettivo di contrastare il “(…) malcostume -riscontrato- tra i rappresentanti eletti nei consigli regionali (…)”<a abp="865" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[2]</a>. Tra i diversi controlli devoluti alla Corte dei conti (<em abp="866">rectius</em> alle sezioni regionali di controllo)<a abp="867" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[3]</a>, tale decretazione d’urgenza ha, in particolare, configurato la verifica del rendiconto di ciascun gruppo consiliare<a abp="868" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[4]</a>. Al fine di garantire la tracciabilità e la documentabilità dei fondi assegnati ai gruppi, e dunque la più generale tutela della finanza pubblica, la mancata trasmissione del rendiconto entro il relativo termine, ovvero il riscontro di irregolarità dello stesso, come anche l’omessa regolarizzazione a seguito di rilievi della sezione di controllo, comportano l’obbligo di restituire le somme ricevute. Tale sistema, tuttavia, non ha consentito di impedire il perpetuarsi di abusi. Si è reso, pertanto, necessario, a fronte di, sempre più frequenti, riscontri di illecito utilizzo di fondi pubblici per il “funzionamento” dei gruppi, l’intervento del giudice contabile, oltreché talvolta di quello penale.<br abp="869" /><br />
La Corte dei conti è stata, dunque, chiamata a vagliare, in sede giurisdizionale, la responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali. A partire dal <em abp="870">leading case</em> relativo al consigliere laziale Fiorito<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[5]</a>, le sezioni giurisdizionali regionali hanno pronunziato numerose condanne a carico di diversi componenti dei gruppi consiliari per gli indebiti rimborsi percepiti, rispetto alle finalità consentite. Da tale quadro giurisprudenziale, ferma la necessità di reprimere lo sperpero di risorse pubbliche, emergono, però, alcune questioni problematiche. Si è discusso, innanzitutto, della stessa sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ordine a tali condotte stante la dibattuta natura dei gruppi consiliari e la possibile interferenza con l’insindacabilità di cui all’art. 122, c. 4, Cost.<a abp="872" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[6]</a>. Risultano incerti i limiti del sindacato sulle spese rimborsabili, nonché la qualificazione dell’elemento soggettivo e l’eventuale rilevanza di una prassi, perpetuata negli anni, in ordine all’incontrollata gestione dei rimborsi. Si pone, inoltre, il problema, dinnanzi ad ipotesi di corresponsabilità, dell’integrità del contraddittorio. Alla luce dell’ormai abituale distorto utilizzo di tali finanziamenti e della conseguente necessità di soffocare il suddetto fenomeno, pur sempre nel rispetto dei principi del nostro ordinamento, appare oggi quanto mai opportuna una ricognizione della giurisprudenza in ordine a tali diversi aspetti.<br abp="873" /><br />
&nbsp;<br abp="874" /><br />
2. La natura giuridica dei gruppi consiliari e il problema della giurisdizione.<br abp="875" /><br />
&nbsp;<br abp="876" /><br />
La giurisdizione della Corte dei conti, ex art. 52, r.d. n. 1214 del 1934<a abp="877" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[7]</a>, si radica nei confronti dei soggetti intranei alla Pubblica amministrazione e legati alla stessa da un rapporto organico<a abp="878" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[8]</a>. La sussistenza di tale presupposto, per il caso di illecita utilizzazione di fondi pubblici assegnati ai consiglieri regionali, è strettamente connessa alla definizione della più generale e annosa questione attinente alla natura giuridica dei gruppi consiliari. L’eventuale riconoscimento agli stessi di una natura puramente privata<a abp="879" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[9]</a> evocherebbe, infatti, il dubbio in ordine alla possibilità di un sindacato ad opera del giudice contabile. Sebbene non sia questa la sede per approfondire tale problematica<a abp="880" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[10]</a>, non potendosi, tuttavia, prescindere dall’individuazione della giurisdizione presso cui incardinare tale controversia, è opportuno riportare i principali approdi cui è pervenuta la dottrina e la giurisprudenza, anche costituzionale, segnalando sin d’ora che allo stato non si rinvengono soluzioni univoche.<br abp="881" /><br />
La Corte costituzionale sulla suddetta configurazione giuridica non ha offerto un chiaro insegnamento. A partire dalla sent. n. 1130 del 1988 la Consulta ha considerato i gruppi regionali quali “organi nei quali si raccolgono e si organizzano all’interno dell’assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti (…)”. Con la successiva sent. n. 187 del 1990, riconoscendone il ruolo politico propulsivo, la stessa Corte li ha qualificati come “organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell’ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all’attività dell’assemblea, assicurando l’elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica”<a abp="882" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[11]</a>. Tale concetto è stato ribadito dal Giudice delle leggi con le successive sentenze nn. 49 del 1998 e 298 del 2004 ove i gruppi parlamentari, quale riflesso appunto del pluralismo politico, sono stati ritenuti strutture portanti del sistema rappresentativo ed uno dei principali modi di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento. In ultimo, l’indirizzo è stato richiamato e confermato dalle recenti sentenze costituzionali nn. 39<a abp="883" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[12]</a> e 130 del 2014 ed anche 107 e 235 del 2015.<br abp="884" /><br />
L’orientamento del giudice costituzionale è stato ripreso dalle Sezioni Unite della Cassazione<a abp="885" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[13]</a> che hanno qualificato i gruppi consiliari come organi del Consiglio regionale ed espressione dei partiti politici, dotati di un’autonomia funzionale all’attività dell’assemblea per il tramite dei quali si realizza il pluralismo politico<a abp="886" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[14]</a>. La Cassazione penale<a abp="887" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[15]</a> ha poi attestato più chiaramente che “il carattere ambivalente dei gruppi consiliari (espressione dei partiti &#8211; e quindi operanti nella società e collocati nella dimensione delle associazioni private) ma ad un tempo elementi essenziali della struttura e dell’agire delle assemblee politiche &#8211; e quindi ubicati anche nell’ambito dell’organizzazione dei pubblici poteri) si riflette inevitabilmente sulla loro configurazione giuridica, tanto che essi sono stati visti da dottrina e giurisprudenza sia come libere associazioni non riconosciute sia come organi dei consigli”. La natura ambivalente dei gruppi è stata confermata dalle Sezioni Unite<a abp="888" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[16]</a> che hanno distinto due diversi piani di attività, ovvero uno “parlamentare”, laddove gli stessi svolgano funzioni proprie del Parlamento quali strumenti necessari, ed uno politico relativamente allo stretto rapporto con il partito di riferimento ed allo stesso assimilabile, sotto tale piano, quale soggetto privato (<em abp="889">rectius</em> associazione non riconosciuta)<a abp="890" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[17]</a>. Tale secondo profilo, ad avviso del giudice di legittimità, non risulterebbe smentito dall’esistenza del gruppo misto, essendo quest’ultimo un espediente tecnico atto a garantire la parità e la partecipazione ai lavori dei deputati che non riescono ad organizzarsi in un gruppo. Epperò, le stesse Sezioni Unite, con un recente intervento<a abp="891" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[18]</a>, nel richiamare la suddetta giurisprudenza, hanno valorizzato la connotazione pubblicistica della funzione dei gruppi anche in considerazione dell’esistenza di gruppi misti ed unipersonali, circostanza tale da far risaltare “la funzionale inerenza all’istituzione regionale piuttosto che al partito”.<br abp="892" /><br />
Il Consiglio di Stato, invece, dopo un’iniziale pronunzia risalente<a abp="893" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[19]</a> ove erano state tenute distinte le strutture burocratico-amministrative del Consiglio regionale e della Regione dall’organizzazione interna del gruppo, dovendosi considerare lo stesso quale formazione associativa a carattere politico e temporaneo e proiezione in Consiglio dei partiti, con la sent. n. 8145 del 2010 ha attribuito minor rilievo alla connessione gruppi-partiti. Secondo tale giudice amministrativo infatti: “(…) in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (…)”.<br abp="894" /><br />
Anche in dottrina si riscontrano differenti correnti di pensiero. Così, a fronte di chi ha considerato i gruppi “organismi associativi privi di personalità giuridica istituiti al fine di adiuvare i partiti ed esponenti politici presenti nei Consigli regionali nell’esercizio delle loro funzioni politico-istituzionali”<a abp="895" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[20]</a>, altro Autore, pur qualificandoli come associazioni privatistiche al pari dei partiti, ha, tuttavia, precisato che dal punto di vista dell’ordinamento interno sono da considerare organi del Parlamento in quanto attributari di competenze regolamentari<a abp="896" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[21]</a>. L’interpretazione privatistica è stata criticata da altra dottrina la quale, evidenziando il carattere di strumento indispensabile ad assicurare la rappresentanza politica, ha rilevato l’assenza di una reale manifestazione di volontà dei consiglieri, stante la necessità che gli stessi, in mancanza di specifica dichiarazione, debbano far parte del gruppo misto<a abp="897" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[22]</a>. Maggiormente ricorrenti risultano le ricostruzioni che individuano una coesistenza di componenti privatistiche e pubblicistiche, sebbene quest’ultime spesso ritenute preponderanti. Perviene a tale conclusione chi ritiene la tesi mediana più aderente alla realtà<a abp="898" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[23]</a>, ovvero chi si riferisce alla sussistenza di una doppia anima<a abp="899" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[24]</a>, come chi configura i gruppi quali associazione di fatto funzionali all’attività parlamentare con veste sia pubblica che privata<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[25]</a>. I gruppi sono stati anche accostati alle autonomie funzionali, sulla peculiarità che quest’ultime sono dotate di funzioni amministrative in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, e definiti entità a base associativa espressione del pluralismo sociale ed operanti all’interno di organizzazioni pubbliche in funzione esponenziale di una determinata comunità politico-sociale ai quali l’ordinamento ha attribuito un’autonomia, anche normativa, sebbene pur sempre limitata al perseguimento di interessi di rilievo costituzionale<a abp="901" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[26]</a>.<br abp="902" /><br />
Si evince una natura complessa, di non facile definizione, di queste articolazioni interne del Consiglio, quale massimo organo deliberativo-rappresentativo della Regione. Non può disconoscersi che i gruppi consiliari si collochino al centro dell’organizzazione e del funzionamento dei rispettivi Consigli e che rappresentino il tramite necessario attraverso cui vengono svolte le funzioni individualmente spettanti ai singoli consiglieri<a abp="903" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[27]</a>. E’ pur vero che, di regola, gli stessi costituendosi sulla base di una comune identità politico-ideologica impersonano la <em abp="904">longa manus</em> del partito in Consiglio regionale e fungono da loro raccordo. Da tale premessa, tuttavia, non può trarsi il riconoscimento di una natura puramente privatistica in quanto la stessa si scontrerebbe con molteplici dati normativi. L’obbligatoria appartenenza ad un gruppo<a abp="905" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[28]</a>, come anche la possibilità di costituire monogruppi<a abp="906" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[29]</a>, oblitera, infatti, la libertà di associazione nella sua componente negativa (<em abp="907">rectius</em> la libertà di non associarsi). I dubbi si avanzano poi nei confronti della circostanza che i gruppi mutuerebbero la natura associativa dai partiti di riferimento. Ciò risulta contraddetto dall’innegabile constatazione che la connessione tra gruppi e partiti<a abp="908" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[30]</a> trova pur sempre un limite nella libertà di mandato<a abp="909" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[31]</a>, oltre ad essere smentita nel caso dei suddetti gruppi misti ed unipersonali. L’articolo 67 Cost.<a abp="910" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[32]</a>, estensibile analogicamente ai consiglieri regionali<a abp="911" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[33]</a>, esclude, infatti, l’esistenza di un legame giuridico con il partito, di talché gli stessi ben potrebbero discostarsi dalle relative indicazioni e, di converso, non sono in grado di esprimere una volontà direttamente imputabile alla compagine politica di appartenenza. L’ingerenza di pubblici poteri, quale il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, infine, tradirebbe l’essenza stessa delle strutture associative. L’incapacità di vincolarla giuridicamente, nonché di esprimerne una volontà direttamente riferibile, non consentirebbe poi di considerare i gruppi organi in senso tecnico dell’assemblea<a abp="912" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[34]</a>. Sicuramente risultano, però, essenziali al funzionamento del Consiglio regionale dato che la composizione delle commissioni deve avvenire proporzionalmente alla composizione numerica dei gruppi e che spetta normalmente alla conferenza dei capigruppo la programmazione dei lavori consiliari<a abp="913" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[35]</a>. Il carattere permanente, attesa l’obbligatoria appartenenza del consigliere regionale ad un gruppo e dunque l’indisponibilità della loro esistenza, nonché il ruolo ad essi devoluto e la doverosità del perseguimento degli interessi della collettività di cui risultano esponenti ne accentuano la prevalente&nbsp; “vocazione” pubblicistica. A ciò si aggiunga che tali articolazioni risultano dotate di un’autonomia, oltreché politica, amministrativa in quanto spetta ai gruppi, nell’assolvimento dei propri compiti, la gestione dei contributi e del personale loro attribuiti dagli Uffici di Presidenza<a abp="914" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[36]</a>.<br abp="915" /><br />
E’ proprio l’assegnazione di fondi pubblici, stanziati per il funzionamento dei Consigli regionali, l’elemento dirimente ai fini dell’individuazione del giudice dotato della relativa giurisdizione. Si pone, infatti, la necessità del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e dunque del più generale rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione<a abp="916" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[37]</a>. Se l’illecita utilizzazione di tali fondi,&nbsp; che determina sicuramente una perdita di denaro pubblico e dunque un danno erariale a contenuto patrimoniale, non solleva dubbi sulla circostanza che tale distrazione rientri nell’ambito oggettivo della giurisdizione della Corte dei conti<a abp="917" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[38]</a>, si tratta, però, di stabilire se anche sotto il profilo soggettivo possa affermarsi la cognizione del giudice contabile. Ai fini della definizione dell’ambito soggettivo ciò che preminentemente rileva è la sussistenza di un legame qualificato (<em abp="918">rectius</em> di un rapporto di servizio) con la Pubblica amministrazione, come interpretato dalla giurisprudenza, piuttosto che la natura pubblica o privata del soggetto agente. Ciò è stato anche rilevato da autorevole dottrina, ovvero ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice costituzionalmente garante delle casse pubbliche si deve prescindere dallo strumento privatistico o meno utilizzato dovendosi piuttosto avere riguardo al dato pragmatico ma coerente alla Costituzione dell’utilizzo di denaro pubblico per la cura di interessi pubblici<a abp="919" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[39]</a>.<br abp="920" /><br />
Tale indirizzo costituisce ormai <em abp="921">ius receptum</em> nella giurisprudenza della Cassazione. Le Sezioni Unite, a partire dall’ord. n. 19667 del 2003<a abp="922" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[40]</a>, hanno individuato il <em abp="923">discrimen </em>tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile nella qualità del soggetto passivo e dunque nella natura pubblica o privata delle risorse finanziarie ed hanno ravvisato nell’evento verificatosi in danno ad un’amministrazione pubblica il dato essenziale ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo irrilevante il quadro di riferimento (diritto pubblico o privato) nel quale si colloca la condotta produttiva dello stesso. Il giudice di legittimità, con successive pronunzie<a abp="924" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[41]</a>, ha altresì precisato che ciò che conta ai fini della giurisdizione contabile non è la qualità del soggetto agente (che ben potrebbe essere privata), ma la natura del danno e degli scopi perseguiti, risultando inconferente il titolo in base al quale avviene la gestione del denaro pubblico, potendo consistere oltreché in un rapporto di servizio anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato.<br abp="925" /><br />
E’ proprio in forza di tali precedenti che le Sezioni Unite<a abp="926" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[42]</a>, chiamate a risolvere un regolamento di giurisdizione proposto da un consigliere regionale convenuto dinnanzi al giudice contabile, hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, precisando che la relativa cognizione non risulterebbe esclusa neanche dall’eventuale riconoscimento del carattere puramente privatistico dei gruppi<a abp="927" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[43]</a>. Si segnala inoltre che la Cassazione penale, in tre diverse pronunce<a abp="928" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[44]</a>, pur rilevando la natura complessa e multiforme dei gruppi consiliari, ha ritenuto la questione relativa alla configurazione giuridica irrilevante ai fini della perfezione del peculato. L’illecita utilizzazione dei fondi assegnati ai componenti del gruppo consiliare, ove ritenuti sussistenti tutti gli elementi costituitivi della fattispecie penale, è stata infatti considerata anche integrativa del reato di cui all’art. 314 c.p.<a abp="929" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[45]</a>. A prescindere, dunque, dalla natura evidentemente composita dei gruppi consiliari, in cui si condensano esigenze di funzionalità e di rappresentatività, è altrove che va ricercato il presupposto soggettivo della giurisdizione contabile.<br abp="930" /><br />
&nbsp;<br abp="931" /><br />
3. La giurisdizione della Corte dei conti sull’illecito utilizzo delle risorse pubbliche conferite ai gruppi consiliari.<br abp="932" /><br />
&nbsp;<br abp="933" /><br />
La giurisdizione della Corte dei conti sull’illecita utilizzazione dei fondi assegnati ai consiglieri regionali è stata unanimemente affermata dallo stesso giudice contabile. Sebbene talune pronunzie abbiano espressamente aderito alla connotazione pubblicistica dei gruppi consiliari<a abp="934" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[46]</a>, tale circostanza è stata ritenuta normalmente ininfluente ai fini della relativa giurisdizione<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[47]</a> o comunque considerata presupposto pur sempre congiuntamente ad altri<a abp="936" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[48]</a>. Tra questi è costante il richiamo, anche in considerazione degli orientamenti della Cassazione<a abp="937" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[49]</a>, all’importanza della natura pubblica dei contributi quale elemento fondante la cognizione della Corte dei conti<a abp="938" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[50]</a>. La pubblicità della contribuzione, data la provenienza dal bilancio del Consiglio regionale e perdurante nonostante la finalizzazione al funzionamento dei gruppi consiliari, è stata ritenuta fattore naturalmente implicante un vincolo di destinazione funzionale e qualitativo in ordine alla relativa utilizzazione. Il maneggio di tale denaro pubblico per uno scopo diverso dalla pertinente finalità istituzionale prevista dalla legge, costituisce, dunque, secondo il ragionamento del giudice contabile, uno sviamento illecito generatore di responsabilità e danno erariale<a abp="939" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[51]</a>. Le conclusioni del giudice contabile appaiono condivisibili, infatti, risultano porsi in sintonia con quanto già rilevato in dottrina, ovvero che la gestione di risorse pubbliche è retta dal principio di destinazione, normativamente previsto, delle risorse stesse al conseguimento di scopi di pubblica utilità la cui violazione determina l’ingiustizia del danno e dunque consente di affermare la giurisdizione della Corte dei conti<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[52]</a>.<br abp="941" /><br />
Il riferimento al vincolo di destinazione è stato il mezzo attraverso il quale negli ultimi anni la stessa Corte di Cassazione<a abp="942" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[53]</a> ha progressivamente esteso la giurisdizione contabile anche nei confronti di soggetti privati in quanto fruitori appunto di fondi pubblici e per essi chiamati a partecipare alla realizzazione di un programma il cui sviamento dalle finalità ammesse realizza un danno erariale. E’ proprio il rimando al vincolo di scopo ed ai programmi che ha consentito di giustificare la sussistenza del presupposto soggettivo della giurisdizione contabile<a abp="943" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[54]</a>. Ai fini del riconoscimento della cognizione della Corte dei conti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione<a abp="944" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[55]</a>, non risulterebbe necessario il riscontro, tra l’autore del danno e l’amministrazione danneggiata, di un rapporto di impiego restrittivamente inteso, essendo invece sufficiente un rapporto di servizio da intendersi quale “relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico dell’ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo”. Si è ritenuto pertanto che nel caso di un soggetto fruitore di erogazioni pubbliche la concorrenza del medesimo alla realizzazione del programma della Pubblica amministrazione, benché ad essa estraneo, determini l’instaurazione di un rapporto di servizio, “sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione”<a abp="945" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[56]</a>. In virtù proprio di tale riconosciuta perseguibilità dinnanzi al giudice contabile di soggetti privati beneficiari di finanziamenti pubblici è stato rilevato in dottrina che la suddetta pacifica giurisprudenza ben potrebbe essere invocata per perseguire vicende di illecita utilizzazione di risorse pubbliche ad opera di gruppi consiliari<a abp="946" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[57]</a>. E’ opportuno precisare che riconoscendosi tale competenza giurisdizionale la stessa dovrà essere esercitata nei confronti dei singoli consiglieri quali componenti del gruppo, in quanto è a loro devoluta la materiale disponibilità del denaro pubblico e dunque di essa dovranno rispondere per il caso di distorto utilizzo dinnanzi al giudice contabile<a abp="947" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[58]</a>. Deve rilevarsi altresì come tra il consigliere regionale e la Regione (<em abp="948">rectius </em>il Consiglio nell’ambito dell’ente regionale) intercorra un legame avente carattere temporaneo, in quanto carica elettiva, che da diritto ad un trattamento economico a titolo di indennità, in forza del quale il consigliere risulta investito, in modo continuativo, di un’attività amministrativa ed organizzativa e dunque di una funzione pubblicistica ove partecipi all’attività del Consiglio con conseguente inserimento nell’organizzazione del medesimo. Ciò consente di affermare l’esistenza di un rapporto di servizio onorario in quanto figura residuale, rispetto a quella di pubblico dipendente, che “si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico”<a abp="949" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[59]</a>. Il consigliere regionale, quale funzionario onorario, qualora utilizzi i fondi pubblici per finalità diverse da quelle consentite realizzando una deviazione illecita agirebbe dunque nell’esercizio di compiti legati da occasionalità necessaria<a abp="950" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[60]</a> con l’attività istituzionale dallo stesso ricoperta. Una tale condotta pregiudizievole, produttrice di un danno erariale, in quanto causalmente correlata alle funzioni pubblicistiche conferite al consigliere regionale sarebbe sufficiente a disvelare il presupposto soggettivo della giurisdizione contabile. Alla luce del suindicato rapporto ed in considerazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in cui risulta preminente “la sussistenza di qualsivoglia titolo (concessione, ma anche contratto) in forza del quale il soggetto, pur privato, venga ad agire in vista di finalità pubblicistiche”, piuttosto che un rapporto di servizio da intendersi dunque in senso lato quale “nesso funzionale tra risorse pubbliche e perseguimento di interessi pubblici” ovvero “semplice bagliore dell’esercizio in concreto di una funzione pubblica”<a abp="951" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[61]</a>, <em abp="952">a fortiori</em> deve potersi affermare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei consiglieri regionali che distraggano fondi pubblici dalla relativa destinazione. Anche in dottrina, accanto a chi espressamente asserisce l’esistenza di un rapporto di servizio con l’ente regionale<a abp="953" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[62]</a>, si concorda in ordine alla sussistenza dei presupposti della giurisdizione della Corte dei conti<a abp="954" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[63]</a>, ovvero alla necessità dell’assoggettamento al sindacato del giudice contabile<a abp="955" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[64]</a>. Nell’ambito dei numerosi interventi del giudice contabile nei confronti dei consiglieri regionali, sebbene gran parte delle pronunzie abbiano invocato la sussistenza di un rapporto di servizio onorario, tale presupposto soggettivo legittimante la relativa giurisdizione è stato rilevato pur sempre congiuntamente all’esistenza di una relazione funzionale con il Consiglio conseguente all’accesso ai contributi pubblici<a abp="956" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[65]</a>, ovvero al maneggio di denaro pubblico normativamente vincolato<a abp="957" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[66]</a>. A fronte di sentenze di tal tenore, altre decisioni, benché abbiano pacificamente attestato la propria giurisdizione, hanno fatto più genericamente riferimento ad un rapporto di sevizio di diritto derivante dall’attività amministrativa e organizzativa espletata dai consiglieri<a abp="958" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[67]</a>, ovvero alluso ad un rapporto di servizio nascente dall’attribuzione di poteri di amministrazione di risorse finanziarie pubbliche<a abp="959" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[68]</a>.<br abp="960" /><br />
La stessa Corte di Cassazione<a abp="961" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[69]</a> ha confermato la giurisdizione del giudice contabile in ordine all’illecita utilizzazione dei contributi pubblici erogati ai consiglieri regionali fondandola, in continuità con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità, preminentemente sul dato oggettivo della natura pubblica delle risorse utilizzate dal cui vincolo di scopo discenderebbe la costituzione di un rapporto di servizio e dunque anche la sussistenza del presupposto soggettivo della giurisdizione della Corte dei conti<a abp="962" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[70]</a>. Non può dunque negarsi che il rapporto di servizio strettamente inteso sia divenuto un presupposto recessivo a fronte del più rilevante criterio oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali ben può configurarsi un danno erariale per il caso di “eccesso di potere finanziario, inteso come deviazione dell’impiego delle pubbliche risorse dal fine tipico e dall’interesse pubblico previsto dalla legge”<a abp="963" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[71]</a>. Ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei consiglieri regionali per il distorto utilizzo dei fondi ad essi assegnati, tuttavia, ferma l’incontestabile sussistenza del presupposto oggettivo, attesa la natura pubblica delle risorse utilizzate e dunque di un danno erariale nel caso di illecita utilizzazione, risulta sufficiente il riferimento, sotto il profilo soggettivo, al rapporto di servizio onorario intercorrente tra i consiglieri e il Consiglio. I richiami operati dalla giurisprudenza contabile e di legittimità alla costituzione del rapporto di servizio a seguito del maneggio di denaro pubblico con vincolo di scopo, per il caso in specie, sono dunque meno rilevanti, benché giovino a rafforzare l’affermazione della cognizione della Corte dei conti, in quanto assume importanza decisiva l’attribuzione della qualifica di funzionario onorario in capo ai consiglieri regionali, rendendo altresì inconferente il problema della configurazione giuridica dei gruppi consiliari.&nbsp;<br abp="964" /><br />
&nbsp;<br abp="965" /><br />
4. L’art. 122, c. 4, Cost. ed i limiti dell’insindacabilità costituzionale.<br abp="966" /><br />
&nbsp;<br abp="967" /><br />
Il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti sull’illecita utilizzazione dei contributi pubblici assegnati ai consiglieri regionali impone, altresì, una riflessione sulla possibile interferenza tra l’asserita cognizione contabile e l’art. 122, c. 4, Cost., cioè se l’insindacabilità consacrata nella norma costituzionale operi nei confronti dei consiglieri regionali anche quando pongano in essere un distorto utilizzo dei fondi loro attribuiti con conseguente negazione della giurisdizione contabile.<br abp="968" /><br />
La guarentigia costituzionale<a abp="969" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[72]</a>, escludendo che i componenti del Consiglio regionale possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, si concreta in un’irresponsabilità giuridica (civile, penale, amministrativa), operante anche dopo la scadenza del mandato, la cui portata applicativa dipende dall’interpretazione della locuzione “nell’esercizio delle funzioni”<a abp="970" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[73]</a>. Ai fini della statuizione della competenza giurisdizionale del giudice contabile è certamente utile, dunque, ripercorrere l’itinerario ermeneutico della giurisprudenza e della dottrina su tale espressione e sul più generale ambito di operatività della norma affinché risulti verificabile la sussunzione o meno della summenzionata fattispecie distrattiva al precetto costituzionale.<br abp="971" /><br />
La Corte costituzionale<a abp="972" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[74]</a> ha inizialmente affermato che l’irresponsabilità di cui all’art. 122, c. 4, Cost., quale garanzia dell’autonomia del Consiglio regionale, comprende certamente le opinioni ed i voti espressi nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti, ovvero esclusivamente quelle attività che costituiscono espressione di una funzione consiliare. Tra queste vi rientrano sicuramente la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico, con l’ulteriore specificazione che l’eventuale forma amministrativa degli atti consiliari non esclude l’insindacabilità laddove gli stessi risultino adottati nell’ambito delle relative competenze. Segnatamente, ai fini dell’individuazione delle funzioni ricadenti all’interno dello scudo dell’irresponsabilità, secondo il ragionamento del giudice costituzionale, deve farsi riferimento alla Costituzione, nonché alle fonti normative a cui la stessa rinvia, chiarendo che, dal confronto con l’art. 68 Cost.<a abp="973" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[75]</a>, “le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità”. Il Giudice delle leggi, in una successiva pronunzia<a abp="974" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[76]</a>, ritenendo l’insindacabilità una “eccezionale deroga all’attuazione della potestà punitiva dello Stato”, ha precisato che non sussiste una generale irresponsabilità in riferimento a qualsiasi atto consiliare in forma amministrativa, ma limitatamente a quelli afferenti allo stato giuridico dei consiglieri, ovvero alla funzione di organizzazione interna pacificamente riconosciuta al Consiglio. E’ stato così individuato il fondamento&nbsp; dell’art. 122, c. 4, Cost. “sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni”, cioè la Costituzione con tale precetto ha delineato un modello funzionale a garanzia delle attribuzioni di rappresentanza politica da qualsiasi interferenza di altri poteri, tale da giustificare una deroga al normale regime di responsabilità. Specificatamente, la guarentigia coprirebbe soltanto le funzioni tipiche ed esclusive riservate al Consiglio, quali la potestà legislativa, di controllo, di indirizzo e regolamentare, nonché, ai sensi dell’art. 121, c. 2, Cost. “le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi”. In base all’orientamento del giudice costituzionale, sono state ricomprese anche le funzioni di amministrazione attiva, sebbene normalmente estranee alle tradizionali funzioni consiliari, purché le stesse trovino fondamento immediato ed esclusivo nella Costituzione od in leggi dello Stato<a abp="975" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[77]</a>. La Corte costituzionale<a abp="976" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[78]</a> ha poi ulteriormente affermato che l’art. 122, c. 4, Cost. “non intende certo assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale”.<br abp="977" /><br />
Ciò che emerge da queste prime sentenze è la difficoltà di trovare un equilibrio tra principi costituzionali diversi, cioè i diritti e le prerogative dei consiglieri regionali, le funzioni consiliari costituzionalmente riservate, nonché l’esercizio della giurisdizione, funzione anch’essa indefettibile. Non vi è dubbio che nell’ambito della tutela apprestata dall’art. 122, c. 4, Cost. vi rientrino i compiti primari attribuiti al Consiglio, ovvero legislativi, di indirizzo politico e di controllo. L’esigenza di un bilanciamento tra i suindicati valori costituzionali si pone, dunque, con riferimento alle funzioni amministrative che, in quanto fuoriuscenti dal nucleo essenziale intestato al Consiglio, rappresentano il campo problematico dell’interpretazione dell’insindacabilità consiliare<a abp="978" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[79]</a>. Dagli interventi della Corte costituzionale risultano ricondotte nell’alveo della guarentigia soltanto le funzioni amministrative attribuite in via diretta ed immediata dalla Costituzione e dalle leggi statali, nonché la funzione di autorganizzazione interna.<br abp="979" /><br />
Tale interpretazione non è condivisa da una parte della dottrina che vedrebbe coperte dall’insindacabilità anche le funzioni amministrative configurate dalla normativa regionale, considerando priva di fondamento una diversa restrizione<a abp="980" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[80]</a>. A tale conclusione si perviene sul presupposto che, in virtù della riserva sancita dall’art. 123, c. 1, Cost.<a abp="981" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[81]</a>, l’attribuzione al Consiglio regionale di “altre funzioni”, come previsto dall’art. 121, c. 1, Cost., rientra nella potestà statutaria e, sulla base di essa, nella potestà legislativa regionale e non statale, come anche in considerazione del fatto che l’organizzazione regionale costituisce materia residuale ai sensi dell’art. 117, c. 4, Cost.<a abp="982" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[82]</a>. E’ richiamata, a suffragio di questa impostazione, la sent. cost. n. 337 del 2009, ritenendo che la stessa ammetta la possibilità di una legge statutaria che configuri funzioni amministrative rientranti nell’ambito dell’insindacabilità. Il passo della sentenza che legittimerebbe tale previsione da parte della normativa regionale è ritenuto quello contenente l’invito alla “necessità di discernere, con l’attenzione dovuta alla tutela del fondamentale principio di legalità, quanto sia effettivamente riconducibile alle tipiche funzioni dell’Assemblea, quali definite dallo statuto regionale ed eventualmente dalla legge statutaria, da quanto non possa che restare soggetto, in virtù di una “copertura” dovuta alla sola legislazione regionale, al regime giuridico proprio dell’ordinaria attività amministrativa”.<br abp="983" /><br />
Invero, la pronunzia non appare aver voluto implementare i propri precedenti, attribuendo una tale possibilità al legislatore regionale, ma sembra piuttosto essersi conformata agli stessi<a abp="984" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[83]</a>. Si deve ritenere che il giudice costituzionale abbia inteso confermare che sotto lo scudo dell’insindacabilità vi rientrino anche gli statuti e le leggi statutarie laddove definiscano e dunque attuino le funzioni tipiche (legislative, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione) del Consiglio regionale, in quanto direttamente strumentali alle stesse, piuttosto che ricomprendere qualsiasi funzione amministrativa configurata da una normativa regionale come coperta dalla guarentigia costituzionale. Ciò risulta confermato dallo stesso tenore della sentenza che, ribadendo la sicura compatibilità costituzionale dell’intestazione e dell’esercizio di funzioni amministrative da parte dei Consigli regionali, ha, però, escluso che possano riconoscersi a tale organo, giacché dotato di autonomia ma non di sovranità, deroghe alla giurisdizione comune in quanto “ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca unità”. Emerge una trasversalità che, sebbene ammetta la possibilità della legislazione regionale di attribuire funzioni amministrative al Consiglio, non consente di spingersi al punto di estendere loro la guarentigia di cui all’art. 122, c. 4, Cost.. La potestà legislativa regionale non può ritenersi senza confini, incontrando dei limiti nelle esigenze unitarie rimesse alla cura dello Stato<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[84]</a> quale nella specie l’indefettibilità della funzione giurisdizionale<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[85]</a><a abp="987" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[86]</a>.<br abp="988" /><br />
Sul presupposto che l’art. 122, c. 4, Cost. costituisce una deroga all’attuazione della funzione giurisdizionale e dunque configura una norma di stretta interpretazione, la cui dilatazione, al di là dei limiti consentiti dalla Costituzione, comporta un <em abp="989">vulnus</em> all’integrità della funzione giurisdizionale, quale baluardo dell’uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, è stata affermata dalla sent. cost. n. 200 del 2008 l’impossibilità delle Regioni di introdurre, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile ed amministrativa <a abp="990" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[87]</a><a abp="991" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[88]</a>. Non pienamente coerenti con tali conclusioni sembrano, però, due interventi della Corte costituzionale. In particolare, la Consulta<a abp="992" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[89]</a>, richiamando il criterio funzionale di delimitazione della guarentigia costituzionale<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[90]</a>, ha ricondotto nel novero dell’art. 122, c. 4, Cost., le “attività rivolte a fornire all’organo consiliare i mezzi indispensabili per l’esercizio delle sue funzioni, con la doverosa precisazione, tuttavia, che non si tratta di una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese”. A tale conclusione il giudice costituzionale è pervenuto sul presupposto che la l. n. 853 del 1973, posta a salvaguardia dell’autonomia contabile e funzionale del Consiglio regionale, ha previsto apposite voci di spesa, nell’ambito del bilancio regionale, per far fronte alle esigenze funzionali di tale organo, escludendo contestualmente la soggezione al controllo di legittimità, di cui all’art. 125 Cost., degli atti amministrativi e di gestione dei fondi<a abp="994" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[91]</a><a abp="995" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[92]</a>. Tale indirizzo è stato confermato da una successiva pronunzia<a abp="996" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[93]</a> che, ritenendo l’attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per l’esigenze consiliari coperta dall’insindacabilità, ha negato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti su una delibera consiliare concernente spese per missioni, in quanto contemplate dalla l. n. 853 del 1973. Questa interpretazione estensiva volta a ricondurre nell’area dell’insindacabilità anche l’attività propriamente amministrativa di gestione dei contributi consiliari, in quanto fondata su una legge statale, è stata criticata da attenta dottrina<a abp="997" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[94]</a>. Si è rilevato, infatti, che funzioni ordinariamente amministrative, benché attribuibili al Consiglio regionale ex art. 121, c. 1, Cost., non rientrerebbero nella guarentigia di cui all’art. 122, c. 4, Cost., risultando inconferente la sottrazione dell’attività di gestione dei fondi dal controllo preventivo di legittimità per negare la sussistenza di una responsabilità amministrativa nel caso di danno erariale. Opinando diversamente, si ritiene che tali atti amministrativi sarebbero insindacabili dinnanzi, non soltanto alla Corte dei conti, ma anche al giudice amministrativo e penale, rilevando una possibile disparità di trattamento rispetto agli amministratori degli enti locali, nonché ai componenti delle Giunte regionali, normalmente responsabili per l’esercizio di funzioni amministrative<a abp="998" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[95]</a>.<br abp="999" /><br />
Questo iniziale arresto alla piena affermazione della sindacabilità nei confronti dell’esercizio di funzioni amministrative ad opera dei consiglieri regionali&nbsp; può ora ritenersi superato. Già prima di tale pronunzie il Giudice delle leggi ha escluso una totale assenza di responsabilità anche con riferimento all’esercizio da parte del Consiglio regionale della funzione legislativa e di indirizzo politico in quanto pur sempre soggette alla responsabilità politica dinnanzi al corpo elettorale ed alla sanzione di cui all’art. 126, c. 1, Cost.<a abp="1000" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[96]</a>, nonché al sindacato dello stesso giudice costituzionale; sebbene sicuramente coperte dalla guarentigia dell’insindacabilità dinnanzi agli organi giurisdizionali non abilitati ad effettuare valutazioni politiche<a abp="1001" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[97]</a>. Precisando, altresì, che l’intestazione, sulla base di normative regionali, di funzioni amministrative al Consiglio regionale non possa avere come “riflesso automatico” la guarentigia dell’insindacabilità in quanto darebbe luogo ad “implicazioni paradossali (…) in contrasto sia con il principio di responsabilità per gli atti compiuti, che informa l’attività amministrativa (&nbsp;art. 28 Cost.&nbsp;e&nbsp;art. 113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della responsabilità penale (&nbsp;art. 25 Cost.)”<a abp="1002" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[98]</a>.&nbsp; Le sentenze della Consulta nn. 289 del 1997 e 392 del 1999 possono, dunque, considerarsi una parentesi atteso che il giudice costituzionale con un successivo intervento<a abp="1003" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[99]</a>, non disconoscendo l’autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali, che si manifesta tra l’altro nell’autonoma utilizzazione dei fondi conferiti dal bilancio regionale, ha escluso che tale attività “sfugga” dai controlli giurisdizionali. E’ stato, dunque, escluso che l’obbligo di resa del conto e l’eventuale responsabilità per mancata o irregolare resa del conto, relativamente alla gestione dei mezzi finanziari intestati al Consiglio regionale, possa ritenersi espressione di voti e di opinioni, sostanziandosi invece in “semplici operazioni finanziarie e contabili” non coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità<a abp="1004" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[100]</a>.<br abp="1005" /><br />
In linea con tali conclusioni si sono pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a abp="1006" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[101]</a> che, ribadendo la tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica e dunque suscettibile di deroghe, ha escluso la possibilità di riconoscere natura derogatoria alla l. n. 853 del 1973 non potendo farsi discendere dall’esenzione del controllo preventivo di legittimità anche l’esenzione dalla giurisdizione contabile, stante la “differenza ontologica” tra questi istituti<a abp="1007" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[102]</a>. È stata così affermata la soggezione al giudizio di conto degli agenti contabili operanti nell’ambito dei Consigli regionali in quanto altrimenti tale deroga determinerebbe “una zona franca, un’area di privilegio sottratta ad ogni sindacato giurisdizionale sulla correttezza e la regolarità della gestione del denaro pubblico” in quanto, escludendo la giurisdizione contabile e non essendovi giurisdizione di altro giudice, “l’unico riscontro operante sarebbe quello costituito dalla rendicontazione interna”. Invero, il giudice di legittimità con un successivo intervento<a abp="1008" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[103]</a> ha offerto una lettura ancor più restrittiva della prerogativa costituzionale. Invocando la valenza generale del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione di cui all’art. 113 Cost.<a abp="1009" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[104]</a>, operante in linea di principio nei confronti di tutte le Amministrazioni anche di rilievo costituzionale, si è affermato che deroghe a tale principio sono ammissibili solo ove ancorate in norme costituzionali<a abp="1010" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[105]</a>. Attesa la soggezione degli stessi atti legislativi statali e regionali al controllo del giudice costituzionale, si è ritenuto che l’insindacabilità debba essere circoscritta agli atti del Consiglio regionale espressione diretta di autonomia politica, non anche nei confronti degli atti avente carattere amministrativo, e che dunque ai fini della deroga debba guardarsi alla natura dell’attività svolta piuttosto che alla natura dell’organo<a abp="1011" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[106]</a>.<br abp="1012" /><br />
Dall’esame della giurisprudenza emerge un costante confronto tra il Parlamento e i Consigli regionali, che si presenta quale vero e proprio filo conduttore posto a fondamento delle diverse decisioni adottate. Sebbene vengano messe in luce le analogie tra le attribuzioni delle due assemblee risulta darsi risalto all’esigenza di una differenziazione tale da escluderne un’identità. Così, si è rilevato che i Consigli regionali sono organi a rilevanza costituzionale dotati di un’autonomia costituzionalmente garantita<a abp="1013" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[107]</a>, diversamente dal Parlamento organo costituzionale caratterizzante l’ordinamento, posto al centro del sistema, ed espressione diretta e diretto partecipe della sovranità popolare<a abp="1014" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[108]</a>. Si è fatto discendere con specifico riferimento alla funzione giurisdizionale, che deroghe, pur sempre di stretta interpretazione, a tale funzione siano ammissibili solo nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano e posti al vertice dell’ordinamento e che dunque le Regioni non godano, in quanto tali, di eccezionali esenzioni dalla giurisdizione<a abp="1015" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[109]</a>. In particolare, il Giudice delle leggi<a abp="1016" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[110]</a> ha chiaramente affermato la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali non potendosi estendere la deroga che “si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale”. Tale orientamento, oltre ad essere recepito dalla Corte di Cassazione<a abp="1017" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[111]</a>, è stato da ultimo confermato da una recente pronunzia della Consulta<a abp="1018" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[112]</a>.<br abp="1019" /><br />
È da escludere, pertanto, un’applicazione analogica delle prerogative consacrate in norme costituzionali in favore dei membri del Parlamento attesa la diversa posizione costituzionale e il carattere derogatorio delle norme in materia di immunità che si giustificano in quanto poste a salvaguardia dell’esercizio di funzioni sovrane<a abp="1020" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[113]</a>. Tra le prerogative dei parlamentari e quelle dei consiglieri regionali non può, dunque, parlarsi di un parallelismo pieno<a abp="1021" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[114]</a>. Non vi è dubbio che, attesa l’identità testuale e di <em abp="1022">ratio</em>, gli approdi interpretativi formatisi in ordine all’insindacabilità parlamentare siano riferibili anche ai consiglieri regionali<a abp="1023" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[115]</a>, cioè l’estensione della prerogativa anche ai “comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza”, nonché in tema di dichiarazioni <em abp="1024">extra moenia<a abp="1025" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn117" name="_ftnref117" title=""><strong abp="1026">[116]</strong></a>.</em> Non può, invece, trovare estensione quella parte dell’art. 68 Cost. relativa all’immunità parlamentare<a abp="1027" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[117]</a>, men che meno, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione<a abp="1028" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[118]</a>, può estendersi ai Consigli regionali l’autodichia parlamentare, che il giudice costituzionale ha giustificato nei confronti del Parlamento sul presupposto che allo stesso spetti “una indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere”<a abp="1029" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[119]</a>. A tal proposito anche la dottrina suggerisce cautela laddove si voglia fare applicazione analogica di norme dettate per il Parlamento ai Consigli regionali, attesa la possibilità che i principi di continuità, autonomia e di indipendenza che informano il primo possano essere declinati diversamente con riferimento all’assemblee regionali e data la differenza che, con riferimento alle funzioni amministrative, mentre l’attribuzione delle stesse al Parlamento, a fronte del principio di separazione dei poteri, richiede un fondamento costituzionale, l’intestazione ai Consigli regionali è prefigurata come normale dall’art. 121, c. 2, Cost.<a abp="1030" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[120]</a>.<br abp="1031" /><br />
Dal quadro ricostruito deve accogliersi una lettura restrittiva della prerogativa di cui all’art. 122, c. 4, Cost., ovvero circoscritta alle funzioni consiliari primarie strettamente intese, cosicché risulti assicurato il loro corretto e sereno svolgimento al riparo da ogni intrusione e da ogni indebita pressione. A ricadere nello scudo dell’insindacabilità sono, dunque, soltanto i compiti legislativi, di indirizzo politico e di controllo, nonché le funzioni direttamente ed immediatamente strumentali al loro esercizio, cioè limitatamente alle funzioni amministrative di autorganizzazione interna. Del resto, l’accoglimento di una concezione relativistica e laica delle prerogative costituzionali che guardi alle stesse con flessibilità alla luce dell’evoluzione storica, è ritenuta da autorevole dottrina coerente all’idea di un diritto comune maggiormente ispirato all’eguale sottoposizione di tutti alla legge<a abp="1032" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[121]</a>. Se l’art. 122, c. 4, Cost. è volto a&nbsp; presidiare verso l’esterno l’autonomia e l’indipendenza del Consiglio regionale, deve escludersi che ricadano nell’ambito di operatività della guarentigia l’attività di gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, in quanto, come emerso dalla giurisprudenza e rilevato in dottrina<a abp="1033" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[122]</a>, la l. n. 853 del 1973 e la riconosciuta autonomia contabile del Consiglio regionale sono poste a garanzia della relativa autonomia interna rispetto all’organo di governo. A ciò si aggiunga che, essendo l’insindacabilità posta a tutela dell’autonomia del Consiglio regionale da interferenze esterne, oltreché tutelare immediatamente il singolo consigliere, che potrebbe invocarla dinnanzi agli organi giurisdizionali, ben potrebbe la Regione, laddove ritenga lesa tale autonomia, sollevare conflitto di attribuzione contro lo Stato<a abp="1034" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[123]</a> ai sensi dell’art. 134 Cost.. E’ sintomatico che nessuna Regione abbia sollevato il conflitto in riferimento ai giudizi instauratisi dinnanzi al giudice contabile e volti all’accertamento della responsabilità dei consiglieri regionali per l’illecito utilizzo dei fondi loro assegnati e che abbiano omesso di fare applicazione della prerogativa costituzionale. A fronte delle numerose sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti per le condotte distrattive dei consiglieri, ritenute estranee alla prerogativa dell’insindacabilità, nonché delle condanne penali per peculato, l’inerzia nel richiedere l’intervento della Corte costituzionale potrebbe essere intesa nel senso che la Regione dinnanzi a tale controllo giurisdizionale non abbia avvertito alcuna menomazione della relativa autonomia costituzionalmente garantita<a abp="1035" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[124]</a>. Si deve convenire, dunque, che l’attività di illecita utilizzazione dei contributi pubblici ad opera dei consiglieri regionali non incontri il limite esterno della giurisdizione di cui all’art. 122, c. 4, Cost..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1036" /><br />
&nbsp;<br abp="1037" /><br />
&nbsp;5. (<em abp="1038">segue</em>) La responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali: il sindacato del giudice contabile.<br abp="1039" /><br />
&nbsp;<br abp="1040" /><br />
La posizione della Corte dei conti in ordine all’individuazione dell’ambito di operatività dell’art. 122, c. 4, Cost. può definirsi coerente con l’indirizzo restrittivo emerso dagli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Dalle pronunzie del giudice contabile si evince l’esigenza di delimitare il campo di applicazione della guarentigia costituzionale ai compiti primari del Consiglio regionale (legislativi, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione), procedendo alla definizione della funzione dai contorni più labili, ovvero quella di autorganizzazione interna. Così, a fronte di una sentenza risalente<a abp="1041" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[125]</a> che ha ritenuto espressione di attività di autorganizzazione interna una delibera dell’Ufficio di Presidenza concernente l’incremento dei servizi di pulizia e di vigilanza della sede del Consiglio regionale, la Corte dei conti ha escluso dalla copertura dell’insindacabilità delibere relative all’acquisto di gadget natalizi<a abp="1042" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[126]</a>, all’inquadramento del personale nei ruoli del Consiglio regionale<a abp="1043" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[127]</a>, nonché all’affidamento ad un soggetto esterno dell’incarico di redazione di un progetto di organizzazione del Consiglio regionale<a abp="1044" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[128]</a>. Dall’esame della concreta attività svolta il giudice contabile ha valutato la riconducibilità o meno nell’ambito del potere di autorganizzazione, ravvisando nella maggior parte dei casi la manifestazione di una mera attività di gestione<a abp="1045" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[129]</a> come tale esulante dal concetto di autorganizzazione. Nel pervenire a queste conclusioni si è aderito all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a abp="1046" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[130]</a> secondo cui costituiscono “atti di esplicazione della funzione di autorganizzazione interna gli atti che riguardano direttamente l’organizzazione degli uffici e dei servizi (sia per quanto concerne l’articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi necessari, sia per quanto concerne il personale) e le modalità di svolgimento dell’attività dell’Assemblea”<a abp="1047" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn132" name="_ftnref132" title="">[131]</a>. Adottando un criterio teleologico, soltanto gli atti strumentali, in maniera certa ed immediata, al miglior perseguimento di queste funzioni specificate dal giudice di legittimità rientrerebbero nella nozione di autorganizzazione<a abp="1048" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn133" name="_ftnref133" title="">[132]</a> e dunque nell’ambito di azione dell’art. 122, c. 4, Cost..<br abp="1049" /><br />
Si è trattato di pronunzie a cui la dottrina ha guardato con favore per il restringimento delle aree di franchigia di cui godono le assemblee elettive<a abp="1050" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn134" name="_ftnref134" title="">[133]</a> ed in cui, pertanto, l’adozione di determinate delibere da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è stata reputata fonte di danno erariale non coperta dalla prerogativa costituzionale.<br abp="1051" /><br />
Non diversamente, può più facilmente affermarsi l’estraneità dell’insindacabilità alla condotta posta in essere direttamente e personalmente ad opera dei consiglieri regionali, consistente nell’utilizzazione dei contributi pubblici loro assegnati, stante l’assenza di una delibera formale espressa e dunque l’impossibilità di considerare tale attività espressione di voti e di opinioni ed attesa anche la non immediata riferibilità alle funzioni primarie coperte invece dall’art. 122, c. 4, Cost.. Spettando alla Corte dei conti la valutazione di comportamenti, e quindi sia un’attività materiale che giuridica, formalizzata o in un atto amministrativo o in atti contrattuali, e trattandosi di una mera attività di gestione, ben potrà il giudice contabile accertare e sanzionare l’illiceità di tali condotte, laddove, modificando la realtà giuridica, abbiano comportato un detrimento patrimoniale alla Pubblica amministrazione.<br abp="1052" /><br />
Così, l’inoperatività della guarentigia costituzionale è stata, condivisibilmente, attestata in modo unanime dalla Corte dei conti anche con specifico riferimento all’attività di illecita utilizzazione dei fondi pubblici posta in essere da parte dei consiglieri regionali. Sebbene isolate pronunzie<a abp="1053" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[134]</a> non abbiano escluso in astratto la possibilità di ricomprendere nell’ambito dello scudo dell’insindacabilità questa attività distrattiva, negandola in concreto per il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei convenuti in ordine alla dimostrazione della riconducibilità delle spese effettuate sotto l’egida dell’art. 122, c. 4, Cost., è stata generalmente espressa l’estraneità dalle funzioni primarie del Consiglio regionale coperte dalla guarentigia<a abp="1054" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn136" name="_ftnref136" title="">[135]</a>. Tra i tanti interventi merita di essere segnalata la sent. n. 163 del 2014 della Sezione Lombardia<a abp="1055" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[136]</a> che, ripercorrendo analiticamente la giurisprudenza costituzionale e recependo i principi<a abp="1056" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn138" name="_ftnref138" title="">[137]</a> già evidenziati in dottrina<a abp="1057" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn139" name="_ftnref139" title="">[138]</a> in ordine ai limiti dell’insindacabilità, ha chiaramente escluso che la condotta distrattiva dei consiglieri regionali possa ritenersi ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 122, c. 4, Cost.. In particolare, assunta la piena aderenza all’interpretazione restrittiva della prerogativa costituzionale, altre pronunzie<a abp="1058" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn140" name="_ftnref140" title="">[139]</a> hanno escluso un’insindacabilità derivata dall’approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio regionale, ovvero che l’esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei consiglieri regionali possa comportare un sindacato sul voto espresso in tal sede. Si è ritenuto, infatti, che dal voto consiliare in tema di approvazione del rendiconto non si possa far discendere l’insindacabilità in ordine all’attività di gestione dei contributi in quanto si determinerebbe una copertura generale e dunque “un’area di totale irresponsabilità civile, penale e contabile senza alcun fondamento giuridico e incompatibile non solo con l’interpretazione dell’art. 122, comma 4, Cost. (che, come detto, limita l’insindacabilità dei consiglieri regionali alle sole opinioni espresse nelle votazioni in aula nell’esercizio delle funzioni politiche), ma con i principi generali d’uguaglianza e legalità di matrice costituzionale”<a abp="1059" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn141" name="_ftnref141" title="">[140]</a>.<br abp="1060" /><br />
L’orientamento contabile ha trovato conferma nell’ord. n. 23257 del 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a abp="1061" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[141]</a> secondo cui “la giurisdizione contabile sulla gestione dei fondi erogati ai gruppi presso i consigli regionali non può ritenersi esclusa in funzione delle prerogative costituzionali riconosciute, a tutela dell’autonomia del consiglio regionale,&nbsp;dall’art. 122 Cost., comma 4 (…). Nè, per la diversità dei piani di rispettiva operatività, la giurisdizione del giudice contabile sulla gestione dei contributi in rassegna potrebbe risolversi in inammissibile interferenza sul voto consiliare in tema di approvazione del bilancio consuntivo, quale sintesi documentale delle risultanze contabili afferenti alle attività e alle passività finanziarie e patrimoniali dell’ente”.<br abp="1062" /><br />
Già prima dell’intervento del giudice di legittimità, la giurisdizione contabile in ordine all’illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, è stata affermata, sebbene incidentalmente, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti<a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn143" name="_ftnref143" title="">[142]</a>. A fronte di un orientamento non univoco<a abp="1064" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn144" name="_ftnref144" title="">[143]</a> è stata risolta una questione di massima in merito alla possibilità di attivazione del giudizio di conto relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari. Sul rilievo che presupposto necessario, affinché possa sorgere l’obbligo di resa di conto e dunque instaurarsi il relativo giudizio, sia la sussistenza della figura dell’agente contabile e che tale qualifica non è stata rinvenuta con riferimento ai Presidenti dei gruppi consiliari, nonché atteso il principio di alternatività tra rendicontazione amministrativa e giudizio di conto e stante la previsione della verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari di cui al d.l. n.174 del 2012, è stata data risposta negativa al quesito. Epperò, escludendo sulla base della giurisprudenza costituzionale l’invocabilità della prerogativa costituzionale<a abp="1065" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn145" name="_ftnref145" title="">[144]</a>, si è affermato l’obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi erogati e conseguentemente che “i presidenti e i consiglieri componenti dei Gruppi consiliari regionali sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile per il danno cagionato alle finanze regionali per l’illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo”.<br abp="1066" /><br />
Sebbene sia “principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale” e che “a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere”<a abp="1067" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn146" name="_ftnref146" title="">[145]</a>, ed atteso che l’obbligazione principale dell’agente contabile consista nella restituzione dei valori gestiti<a abp="1068" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn147" name="_ftnref147" title="">[146]</a>, la possibilità di considerare o meno agenti contabili i consiglieri regionali<a abp="1069" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn148" name="_ftnref148" title="">[147]</a> ha perso rilievo non soltanto a fronte dei controlli previsti dal d.l. n. 174 del 2012, ma anche in virtù di tre recenti pronunzie della Corte costituzionale.<br abp="1070" /><br />
Il Giudice delle leggi<a abp="1071" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn149" name="_ftnref149" title="">[148]</a> in sede di scrutinio di legittimità costituzionale di un articolo del suddetto decreto configurante un obbligo di restituzione per una serie di irregolarità connesse al rendiconto dei gruppi<a abp="1072" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn150" name="_ftnref150" title="">[149]</a> ha affermato che tale obbligo “può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”. Ben più significative, con riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali, risultano due successivi interventi. In particolare, il giudice costituzionale con la sent. n. 107 del 2015, benché abbia sottolineato il rilievo politico e l’importanza delle funzioni di rappresentanza, direttive ed organizzative dei Presidenti dei gruppi consiliari, ha negato che dall’eventuale attività materiale di maneggio del denaro, essendo marginale e non necessaria rispetto al complesso ruolo istituzionale svolto, possa farsi discendere la qualifica di agente contabile in capo agli stessi. Ribadendo che i controlli previsti dal d.l. n. 174 del 2012 hanno posto rimedio ad un vuoto, data la precedente assenza di alcuna verifica nei confronti dei presidenti dei gruppi, ed aderendo proprio a quanto già attestato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti<a abp="1073" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn151" name="_ftnref151" title="">[150]</a>, la Corte costituzionale ha chiaramente attestato che i capigruppo dei Consigli regionali “in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti)”<a abp="1074" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn152" name="_ftnref152" title="">[151]</a>. Tale affermazione, con la sent. cost. n. 235 del 2015, è stata ulteriormente confermata ed estesa a tutti i consiglieri regionali, evidenziando che l’attività materiale di gestione delle risorse finanziarie non ricade nell’ambito di operatività della prerogativa dell’insindacabilità, rimanendo assoggettata all’ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile. In particolare, la Consulta ha chiarito che il voto espresso in sede di approvazione dei rendiconti dei gruppi consiliari “rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo” ed anche che il voto dato in sede di approvazione del rendiconto generale della Regione, in cui confluiscono i suddetti rendiconti, “costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente, e non il titolo legittimante le spese”. Così, per tali ipotesi si esula dal campo di applicazione dell’art. 122, c. 4, Cost. in quanto altrimenti si delineerebbe un’area di totale irresponsabilità contraria alla natura eccezionale della guarentigia. Ad oggi risulta, pertanto, acclarata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei consiglieri regionali che pongano in essere condotte distrattive dei fondi loro attribuiti.<br abp="1075" /><br />
Esclusa, dunque, ogni problematica in ordine all’operatività del limite esterno della giurisdizione di cui all’art. 122, c. 4, Cost., si pone la diversa questione della definizione del sindacato esercitabile da parte del giudice contabile. Si deve preliminarmente rilevare che la Corte dei conti in alcuni suoi interventi<a abp="1076" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn153" name="_ftnref153" title="">[152]</a>, con riferimento all’applicabilità della guarentigia costituzionale, benché ne abbia rilevato la non invocabilità, ha diversamente parlato di limite interno alla giurisdizione contabile. A tal proposito deve evidenziarsi che secondo autorevole dottrina<a abp="1077" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn154" name="_ftnref154" title="">[153]</a> qualsiasi giudice prima di esercitare la sua funzione deve innanzitutto verificare la sussistenza di limiti alla giurisdizione “distinguendo l’attribuzione di provvedere positivamente dall’attribuzione di conoscere del caso”, cioè il giudice deve chiedersi se il caso sia riconducibile o meno “agli schemi legali tipici astratti, in relazione ai quali la legge dispone che possono essere emanati dei provvedimenti giurisdizionali e di quale tipo siano questi provvedimenti”. L’art. 122, c. 4, Cost., pertanto, non attiene alla ripartizione interna delle attribuzioni giurisdizionali fra i vari ordini di giudici, quale limite interno, ma delineando un ambito della vita di relazione sottratto alla soggezione della legge, costituisce piuttosto un limite esterno del potere appartenente all’ordinamento giudiziario italiano oltre il quale non può spingersi alcun giudice<a abp="1078" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[154]</a>.<br abp="1079" /><br />
Strettamente connesso con un altro limite esterno della giurisdizione<a abp="1080" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn156" name="_ftnref156" title="">[155]</a>, ovvero l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile<a abp="1081" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn157" name="_ftnref157" title="">[156]</a>, risulta l’individuazione del tipo di sindacato che la Corte dei conti può svolgere nei confronti dell’attività di gestione dei contributi pubblici conferiti ai consiglieri regionali. L’impossibilità del giudice contabile di sindacare il merito delle scelte discrezionali esprime l’esigenza di garantire un esercizio tendenzialmente autonomo ed esclusivo delle funzioni affidate alla Pubblica amministrazione che trova il suo fondamento costituzionale all’art. 97 Cost.<a abp="1082" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn158" name="_ftnref158" title="">[157]</a><a abp="1083" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn159" name="_ftnref159" title="">[158]</a>, evitando che lo stesso, nel realizzare una valutazione nel merito, si trasformi in amministratore travalicando la riserva di amministrazione<a abp="1084" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn160" name="_ftnref160" title="">[159]</a>. Al giudice contabile, dunque, risulta precluso il sindacato su condotte discrezionali che violino regole non scritte di opportunità e convenienza, non anche, però, su quelle che si pongano in contrasto con norme espresse o principi giuridici, quali buon andamento dell’azione amministrativa, economicità, efficacia ed efficienza, razionalità e proporzionalità, nonché su quelle condotte conformi alla normativa ma egualmente irrazionali alla luce di parametri desunti dalla comune esperienza amministrativa<a abp="1085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn161" name="_ftnref161" title="">[160]</a>.<br abp="1086" /><br />
La possibilità di un tale sindacato trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e contabile. La Consulta nel negare che l’insindacabilità di cui all’art. 122, c. 4, Cost. abbia carattere assoluto, ha escluso che la stessa copra “gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese”<a abp="1087" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn162" name="_ftnref162" title="">[161]</a> ed anche che il sindacato della Corte dei conti possa spingersi “su valutazioni negative in ordine all’utilità, alla proficuità o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta” dovendosi invece svolgere “in termini di estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza”<a abp="1088" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn163" name="_ftnref163" title="">[162]</a>. Questi interventi del giudice costituzionale, tuttavia, come rilevato in dottrina<a abp="1089" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn164" name="_ftnref164" title="">[163]</a>, sebbene ammettano un sindacato di ragionevolezza, l’hanno anticipato in sede di verifica preliminare della giurisdizione, dovendolo piuttosto riferire, quale elemento costitutivo della responsabilità, all’usuale confine tra corretto esercizio del potere e comportamento antigiuridico, ovvero al sindacato sulle scelte discrezionali che non può considerarsi precluso ma solo espressamente limitato alle verifiche di ragionevolezza. Ben più chiara risulta la posizione della Corte di Cassazione che chiamata a verificare il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento all’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, ha escluso la totale sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo, non privando il giudice contabile della possibilità di vagliarne la conformità alla legge<a abp="1090" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn165" name="_ftnref165" title="">[164]</a>, al principio di buona amministrazione costituzionalmente garantito<a abp="1091" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn166" name="_ftnref166" title="">[165]</a>, nonché l’assoluta irrazionalità<a abp="1092" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn167" name="_ftnref167" title="">[166]</a>, cioè l’incongruenza, l’irrazionalità e l’illogicità<a abp="1093" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn168" name="_ftnref168" title="">[167]</a>. Così, è stato inizialmente chiarito che “il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente; ma una volta accertata tale compatibilità, l’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dall’amministratore rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali per le quali il legislatore ha stabilito l’insindacabilità” e che “la valutazione della omogeneità dei fini non può talora prescindere da quella dell’adeguatezza dei mezzi. Problema che va risolto nel senso della sindacabilità anche dei mezzi utilizzati a seguito di scelte discrezionali solo nell’ipotesi di una loro assoluta ed incontrovertibile estraneità rispetto ai fini”<a abp="1094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn169" name="_ftnref169" title="">[168]</a>. Il giudice di legittimità ha poi precisato che l’accertamento dei fini e dei mezzi risultano strettamente intrecciati, prefigurando la necessità che la relativa valutazione debba essere effettuata <em abp="1095">ex ante</em> e non <em abp="1096">ex post </em>sul risultato concreto<a abp="1097" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn170" name="_ftnref170" title="">[169]</a>. Sul presupposto che “il controllo della conformità a legge dell’azione amministrativa deve riguardare anche l’aspetto funzionale di quest’ultima, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore”, si è inoltre affermato che “il sindacato della Corte dei conti in sede di giudizio di responsabilità (ma anche in sede di giurisdizione di conto) non deve limitarsi a verificare se l’agente abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità istituzionali, ma deve estendersi alle singole articolazioni dell’agire amministrativo, escludendone soltanto quelle in relazione alle quali la legge attribuisce all’amministrazione una scelta elettiva tra diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione”<a abp="1098" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[170]</a>. Il controllo di ragionevolezza dovrà, altresì, svolgersi avvalendosi dei criteri di economicità e efficacia di cui all’art. 1, c. 1, l. n. 241 del 1990<a abp="1099" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn172" name="_ftnref172" title="">[171]</a> in quanto specificazione del principio sancito dall’art. 97 Cost. e dunque avendo gli stessi acquistato “dignità normativa” assumono rilevanza sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, ovvero “la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può quindi prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti” e che, pertanto, “rientri tra i poteri della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di verificare, sia pure in termini di assoluta ed incontrovertibile evidenza, l’irragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obbiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica integra una valutazione di legittimità e non di mera opportunità”<a abp="1100" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn173" name="_ftnref173" title="">[172]</a>.<br abp="1101" /><br />
Ed è alla luce di tale indirizzo, accolto dallo stesso giudice contabile<a abp="1102" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn174" name="_ftnref174" title="">[173]</a>, che dovrà effettuarsi anche il sindacato della Corte dei conti in ordine all’attività di gestione dei contributi pubblici conferiti ai consiglieri regionali. Ciò risulta indirettamente confermato della sent. cost. n. 39 del 2014 che ha escluso l’illegittimità del controllo della Corte dei conti, di cui al d. l. n. 174 del 2012, sul rendiconto delle spese dei gruppi consiliari in quanto “analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”. Nello stesso contesto il Giudice delle leggi ha, inoltre, negato che la deroga alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, operante nei confronti del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, possa estendersi anche ai Consigli regionali. Da una lettura combinata di tali attestazioni può farsi discendere che il giudice contabile, in sede di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali, in ordine all’attività di gestione dei contributi pubblici loro assegnati potrà esercitare un sindacato che, pur non addentrandosi nel merito, sia esterno e dunque circoscritto ad una verifica in ordine alla rispettiva ragionevolezza sotto il profilo della conformità alla legge ed al vincolo di fine, ovvero secondo i parametri dell’incongruenza, dell’irrazionalità e dell’illogicità, così come specificato dalla giurisprudenza. L’esercizio di tale sindacato in concreto dipenderà, poi,&nbsp; dall’interpretazione della normativa statale e delle diverse normative regionali in merito alla nozione ed alle tipologie di spese rimborsabili<a abp="1103" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn175" name="_ftnref175" title="">[174]</a>.<br abp="1104" /><br />
Ed è proprio questo l’iter seguito dalle diverse sezioni regionali della Corte dei conti ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali. Ciò emerge chiaramente dalle molteplici sentenze intervenute sul problema del’illecito utilizzo dei contributi conferiti ai gruppi consiliari laddove si fa riferimento alla deviazione dalle finalità pubblicistiche ed alla non compatibilità con la funzione istituzionale richiesta dalla norma<a abp="1105" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn176" name="_ftnref176" title="">[175]</a>, all’utilizzazione dei contributi pubblici per fini diversi da quelli istituzionali e dunque alla relativa distrazione da tali finalità<a abp="1106" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn177" name="_ftnref177" title="">[176]</a>, all’utilizzo per finalità non riconducibili alle specifiche esigenze istituzionali del Gruppo e all’estraneità alle finalità istituzionali alle quali i contributi dovevano essere normativamente vincolati<a abp="1107" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn178" name="_ftnref178" title="">[177]</a>, alla non rispondenza ai fini istituzionali di rappresentanza politica dovendo le spese attenere alle attività specifiche e tassative normativamente previste<a abp="1108" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn179" name="_ftnref179" title="">[178]</a>. Ed ancora alla non rientranza dal punto di vista letterale nelle molteplici categorie di spesa contemplate dalla normativa regionale<a abp="1109" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn180" name="_ftnref180" title="">[179]</a> ed alla verifica della dimostrazione dell’inerenza della spesa con i fini istituzionali previsti senza che ciò comporti alcun sindacato sul merito delle scelte operate dai Consigli<a abp="1110" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn181" name="_ftnref181" title="">[180]</a>, ovvero ove si invoca il rispetto dei vincoli di destinazione correlati a tali erogazioni e la coerenza con le finalità assegnate dalla legge<a abp="1111" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn182" name="_ftnref182" title="">[181]</a>, la necessità della corretta finalizzazione delle spese secondo le tipologie ammissibili<a abp="1112" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn183" name="_ftnref183" title="">[182]</a>, ed altresì ove si attesta che il rispetto e la relativa verifica di criteri di legittimità e di razionalità, che devono necessariamente assistere l’utilizzo del denaro pubblico, non interferiscono con l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali<a abp="1113" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn184" name="_ftnref184" title="">[183]</a>. È anche precisato che l’esercizio della giurisdizione contabile non può superare i limiti di una verifica esterna della legittimità e della coerenza della spesa con le finalità assegnate al contributo pubblico<a abp="1114" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn185" name="_ftnref185" title="">[184]</a>. In particolare, esemplificativa è la sent. n. 89 del 2015 della sezione Piemonte secondo cui “La stessa natura pubblica del contributo e il vincolo di destinazione impresso allo stesso dalla legge regionale citata, inoltre, richiedono che, oltre all’inerenza con l’attività istituzionale del gruppo consiliare, venga garantita la legittimità intrinseca della spesa, intesa come rispetto della normativa sostanziale comunque applicabile alla concreta modalità di impiego del contributo scelta dal gruppo” restando, invece sottratto al sindacato del giudice contabile “ogni valutazione in ordine a utilità, proficuità od economicità delle spese o comunque al merito delle stesse, ove si tratti di spese riconducibili alle esigenze funzionali dell’organo consiliare<a abp="1115" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn186" name="_ftnref186" title="">[185]</a> e, dunque, rientranti nella sfera di autonomia che a questo deve essere garantita”<a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn187" name="_ftnref187" title="">[186]</a>.<br abp="1117" /><br />
Si deve, inoltre, rilevare che per il caso di illecita utilizzazione dei fondi pubblici assegnati ai consiglieri regionali non possa invocarsi l’esimente politica, ovvero il principio di irresponsabilità dei titolari degli organi politici nel caso di approvazione, in buona fede, di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi o tecnici<a abp="1118" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn188" name="_ftnref188" title="">[187]</a>. È stato, infatti, escluso dal giudice contabile<a abp="1119" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn189" name="_ftnref189" title="">[188]</a> che l’art. 1, c. 1-<em abp="1120">ter</em>, l. n. 20 del 1994 possa applicarsi ai componenti degli organi politici laddove gli stessi siano autori, unici o concorrenti, dell’atto causativo del danno erariale, negando dunque la riferibilità della norma all’attività di gestione dei contributi conferiti ai consiglieri regionali. Ciò risulta coerente con quanto emerso nella giurisprudenza contabile<a abp="1121" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn190" name="_ftnref190" title="">[189]</a>, ovvero che la norma, corollario del principio della separazione funzionale tra organi politici e organi amministrativi e tecnici preposti alla gestione dell’apparato pubblico<a abp="1122" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn191" name="_ftnref191" title="">[190]</a>, non opera nei casi in cui l’organo politico abbia esercitato una propria attribuzione attiva, in quanto ad esso riservata dalla legge, benché l’attività istruttoria o consultiva sia stata curata dagli uffici tecnici o amministrativi. A <em abp="1123">fortiori</em>, si deve escludere, pertanto, che l’esimente politica possa operare nel caso di utilizzazione dei contributi pubblici assegnati ai consiglieri regionali, in quanto condotta posta in essere direttamente e personalmente dagli stessi senza alcun interferenza, in sede consultiva od istruttoria, di uffici tecnici o amministrativi.<br abp="1124" /><br />
&nbsp;<br abp="1125" /><br />
6. Il concorso nella causazione del danno erariale e l’integrazione del contraddittorio.<br abp="1126" /><br />
&nbsp;<br abp="1127" /><br />
Un profilo particolarmente problematico attiene alla diversa questione del concorso nella causazione del danno erariale derivante dall’illecita utilizzazione dei fondi pubblici assegnati ai consiglieri regionali. Dall’esame della giurisprudenza delle diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono emerse diverse ipotesi di concorso a cui è stato rispettivamente riservato un differente trattamento. Si tenterà, dunque, di ricostruire le fattispecie di corresponsabilità considerate dalla magistratura contabile per poi analizzarne le relative soluzioni offerte, anticipando sin d’ora che si tratta di un problema, sotto diversi profili, tuttora aperto stante l’eterogeneità e il tenore delle pronunzie intervenute sul punto.<br abp="1128" /><br />
Semplificando, sono riducibili a tre le condotte concausali prese in considerazione dalle sentenze del giudice contabile, cioè l’apporto causale del Presidente del gruppo consiliare nell’attività di illecita gestione dei singoli consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il contributo causale dei componenti dell’Ufficio di Presidenza rispetto alle condotte sia del Presidente sia dei singoli consiglieri, nonché l’ipotizzato concorso causale dei vertici dei partiti politici rispetto alle condotte distrattive dei consiglieri appartenenti alla rispettiva compagine partitica.<br abp="1129" /><br />
Con riferimento alla prima ipotesi, si deve rilevare che un ruolo preminente è attribuito al capogruppo nella gestione dei contributi conferiti ai gruppi consiliari dagli Uffici di Presidenza per il rispettivo funzionamento e posti a carico del bilancio del Consiglio regionale. Ciò emerge chiaramente dal confronto delle diverse normative regionali<a abp="1130" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn192" name="_ftnref192" title="">[191]</a>laddove si prevede che i contributi siano versati ai Presidenti dei diversi gruppi consiliari dovendo gli stessi autorizzare i rimborsi delle spese dei singoli consiglieri appartenenti ai rispettivi gruppi, tenere le scritture contabili, conservare i titoli di spesa e redigere una nota riepilogativa, ovvero un rendiconto, con cadenza annuale, delle spese stesse, da produrre all’Ufficio di Presidenza. Da tale quadro normativo si profilano diverse ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, sia esclusiva che in concorso, in cui può incorrere il capogruppo. Così, se la diretta illecita utilizzazione dei fondi pubblici per violazione del vincolo di destinazione è generatrice di una responsabilità tendenzialmente<a abp="1131" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn193" name="_ftnref193" title="">[192]</a> a carattere esclusivo, la possibilità di autorizzare i rimborsi dei consiglieri componenti del gruppo congiuntamente alla sussistenza di detti specifici obblighi fanno sorgere in capo al Presidente del gruppo un dovere di vigilanza in ordine alla corretta destinazione dei contributi. A fronte di una condotta omissiva, ovvero del mancato svolgimento di tale adeguato controllo<a abp="1132" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn194" name="_ftnref194" title="">[193]</a> il capogruppo ben potrebbe essere chiamato a rispondere in concorso con i singoli consiglieri per il caso di loro illecito utilizzo dei contributi. Nell’ambito dell’attività di gestione dei contributi stanziati per il funzionamento dei gruppi consiliari la posizione sovraordinata del capogruppo rispetto ai consiglieri e soprattutto le sue peculiari funzioni di riscontro<a abp="1133" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn195" name="_ftnref195" title="">[194]</a>, qualora si prescrivesse il diritto al risarcimento del danno cagionato dai consiglieri, farebbero comunque residuare in capo al Presidente una personale responsabilità per aver omesso o ritardato a denunciare il fatto<a abp="1134" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn196" name="_ftnref196" title="">[195]</a>. In via marginale potrebbe profilarsi, invece, una responsabilità concorrente ex art. 53, r.d. n. 1214 del 1934<a abp="1135" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn197" name="_ftnref197" title="">[196]</a>, ove il capogruppo ometta la tempestiva denuncia delle condotte dannose dei consiglieri che vengano tuttavia in altro modo conosciute ed egualmente sanzionate nel termine prescrizionale dal giudice contabile<a abp="1136" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn198" name="_ftnref198" title="">[197]</a>. Normalmente, il Presidente del gruppo consiliare risponderà in concorso con i singoli consiglieri per non aver esercitato un adeguato controllo, attesa la possibilità di negare l’autorizzazione al rimborso delle spese qualora ne riscontri una deviazione dalle finalità previste dalla legge. La necessità di una rendicontazione si impone anche con riferimento ai singoli componenti i diversi gruppi, dovendo gli stessi fornire i documenti giustificativi, attestanti il rispetto del vincolo di destinazione delle spese dagli stessi effettuate, e poi confluenti nella nota riepilogativa del capogruppo. Difficilmente si potrà, dunque, escludere una responsabilità concorsuale del Presidente laddove emerga un distorto utilizzo dei fondi addebitabile ai singoli consiglieri, salvo il caso di una loro dolosa falsificazione dei titoli di spesa (<em abp="1137">rectius</em> doloso occultamento del danno<a abp="1138" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn199" name="_ftnref199" title="">[198]</a>) che non renda conoscibile con l’ordinaria diligenza la violazione del suddetto vincolo, ingenerando nel capogruppo un ragionevole affidamento<a abp="1139" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn200" name="_ftnref200" title="">[199]</a> in ordine alla loro corretta utilizzazione. In tal caso la successiva scoperta della falsificazione, a rimborso autorizzato, farebbe sorgere per il capogruppo un obbligo di denuncia con conseguente possibile emersione di una responsabilità concorrente ex art. 53, r.d. n. 1214 del 1934, ovvero di una responsabilità esclusiva ex art. 1, c. 3, l. n. 20 del 1994.<br abp="1140" /><br />
Il giudice contabile, nei suoi numerosi interventi, ha chiaramente affermato il ruolo di particolare rilievo del Presidente del gruppo consiliare nella gestione dei relativi contributi. È stato evidenziato che spetta al capogruppo il compito di garanzia in ordine all’utilizzo dei mezzi apprestati in conformità alle finalità previste dalla legge, essendo tenuto per legge ad osservare e far osservare i vincoli di destinazione dei fondi relazionando sul relativo impiego<a abp="1141" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn201" name="_ftnref201" title="">[200]</a>, ma soprattutto è ricorrente l’attestazione della sussistenza del suo dovere di vigilanza, nonché dell’onere di rendicontazione, relativamente alla corretta destinazione delle spese sostenute personalmente e di quelle affrontate dai suoi colleghi di gruppo<a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn202" name="_ftnref202" title="">[201]</a>, la cui autonomia di spesa non sarebbe comunque idonea ad escludere il suddetto dovere<a abp="1143" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn203" name="_ftnref203" title="">[202]</a>, ovvero della sua&nbsp; responsabilizzazione in ordine alla gestione e alla destinazione dei contributi pubblici assegnati ai gruppi<a abp="1144" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn204" name="_ftnref204" title="">[203]</a>.<br abp="1145" /><br />
A fronte del costante riconoscimento della sussistenza di obblighi di gestione e di controllo e dunque del possibile profilarsi di una responsabilità concorsuale del capogruppo per il caso di illecita utilizzazione dei fondi posta in essere dai singoli consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, si registra, però, nelle diverse pronunzie del giudice contabile, anche nell’ambito della stessa sezione giurisdizionale regionale, un diverso modo di approcciare la questione dell’apporto causale del Presidente del gruppo. Così, alcune volte l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è stata direttamente esperita nei confronti del solo Presidente il quale è stato condannato per le spese effettuate, in violazione del vincolo di destinazione, oltre a titolo personale, anche di quelle ascrivibili al gruppo<a abp="1146" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn205" name="_ftnref205" title="">[204]</a>, nonché quelle effettuate, e di cui si è ottenuto il rimborso, personalmente dai consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo senza che gli stessi fossero evocati in giudizio<a abp="1147" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn206" name="_ftnref206" title="">[205]</a>. In altre pronunzie, a fronte di un’azione esperita direttamente avverso un solo consigliere regionale, si è considerato il contributo causale “virtualmente” imputabile al capogruppo, dunque senza che lo stesso fosse convenuto in giudizio, e quantificato nella misura del 5 %, percentuale così decurtata dalla somma oggetto di condanna comminata al consigliere<a abp="1148" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn207" name="_ftnref207" title="">[206]</a>. È peculiare l’atteggiamento assunto nei confronti dei consiglieri indipendenti afferenti al gruppo misto, singolarmente chiamati in giudizio e condannati per l’illecito utilizzo dei fondi ad essi attribuiti, per i quali è stato escluso un concorso causale del Presidente sul presupposto che i contributi sono ad essi direttamente accreditati, senza dunque la necessità dell’autorizzazione al rimborso, e che spetti loro conservare i titoli di spesa e predisporre la nota riepilogativa, competendo invece al capogruppo dei meri adempimenti di carattere formale quali la trascrizione in un apposito registro degli importi singolarmente accreditati ai consiglieri e la trasmissione della nota all’Ufficio di Presidenza<a abp="1149" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn208" name="_ftnref208" title="">[207]</a>. Epperò, una sentenza della medesima sezione giurisdizionale regionale nel condannare un consigliere indipendente appartenente al gruppo misto ha decurtato dalla somma inflitta la percentuale del 5 % in quanto “virtualmente” imputabile all’apporto causale del Presidente, senza che lo stesso fosse convenuto in giudizio,&nbsp; in quanto ritenuto comunque gravato dall’onere di vigilanza in ordine al corretto utilizzo dei contributi accreditati al consigliere<a abp="1150" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn209" name="_ftnref209" title="">[208]</a>. Ancora diverso è il modo con cui, nell’ambito di un’altra sezione giurisdizionale regionale, è stato sanzionato il fenomeno dell’illecita utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari. Così, sono stati chiamati in giudizio singoli consiglieri, per spese personalmente effettuate in violazione delle finalità consentite, unitamente ad un, ovvero due capigruppo, rispettivamente per i periodi in cui hanno ricoperto tale carica ed avrebbero dovuto vigilare sulla corretta destinazione dei contributi utilizzati dagli appartenenti al gruppo stesso<a abp="1151" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn210" name="_ftnref210" title="">[209]</a>.<br abp="1152" /><br />
Se dunque, stante i ruoli e gli obblighi rispettivamente dei&nbsp; capigruppo e dei consiglieri, non può dubitarsi sulla prospettabilità di una responsabilità concorsuale, come considerata dalle sentenze del giudice contabile,&nbsp; non possono parimenti condividersi le relative eterogenee soluzioni offerte. Ciò che <em abp="1153">prima facie</em> emerge dal differente trattamento riservato ai corresponsabili dell’illecito utilizzo dei contributi, laddove il loro rispettivo apporto non sempre è stato valutato mediante una contestuale evocazione in giudizio e dunque considerato soltanto “virtualmente” e comunque computato ai fini della condanna, è una compressione per i coautori non convenuti ma di cui è stata riconosciuta una responsabilità concorrente della possibilità di difendersi dinnanzi a tale addebito. Si tratta di un problema che non diversamente si pone con riferimento alla responsabilità concorrente dei componenti dell’Ufficio di Presidenza rispetto alle condotte sia del Presidente sia dei singoli consiglieri. Di tale aspetto problematico si dirà, dunque, congiuntamente dopo aver delineato la seconda ipotesi di fattispecie di corresponsabilità considerata dal giudice contabile.<br abp="1154" /><br />
Si deve preliminarmente segnalare che, differentemente dalla responsabilità concorsuale tra capogruppo e consigliere generalmente riconosciuta dal giudice contabile, la configurabilità di un contributo causale dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, sebbene normalmente rilevata dalla maggior parte delle pronunzie, è stata da talune sentenze espressamente esclusa<a abp="1155" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn211" name="_ftnref211" title="">[210]</a> e da altre neanche considerata<a abp="1156" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn212" name="_ftnref212" title="">[211]</a>. A fondamento del possibile profilarsi della responsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è stato rilevato che lo stesso non si limiti solo a ricevere annualmente la nota riepilogativa, ovvero i rendiconti, prodotti dai capigruppo, delle spese effettuate con i fondi erogati l’anno precedente, ma stabilisce la relativa modalità di redazione dovendo poi attestarne la rispondenza alle disposizioni indicanti i vincoli di destinazione ed avendo il potere di chiederne chiarimenti. Al mancato adempimento di dette prescrizioni consegue una sanzione consistente nella sospensione della corresponsione dei contributi<a abp="1157" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn213" name="_ftnref213" title="">[212]</a>, ovvero laddove il rendiconto non venga depositato oppure dallo stesso emergano irregolarità l’Ufficio di Presidenza può disporre l’immediata sospensione del contributo e qualora l’irregolarità non venga sanata potrà trattenere dai contributi relativi all’anno successivo una somma corrispondente agli importi non regolarmente spesi<a abp="1158" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn214" name="_ftnref214" title="">[213]</a>. Si è evidenziato, dunque, che incombono sui componenti dell’Ufficio di Presidenza dei compiti di verifica<a abp="1159" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn215" name="_ftnref215" title="">[214]</a>, ovvero si è sottolineato il relativo ruolo basilare di garanti della liceità delle somme erogate ai gruppi consiliari<a abp="1160" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn216" name="_ftnref216" title="">[215]</a>. Ed ancora si è rilevato che sugli stessi gravi l’onere, oltre di impartire direttive, di accertare la regolarità dell’attività di rendicontazione e di verificare la conformità dell’utilizzo dei contributi alle finalità previste<a abp="1161" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn217" name="_ftnref217" title="">[216]</a>, ovvero di effettuare controlli anche a campione sulla corretta gestione dei fondi<a abp="1162" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn218" name="_ftnref218" title="">[217]</a>. Sulla base di tali premesse è stato, pertanto, riconosciuto il loro apporto causale che però è sempre stato “virtualmente” valutato, cioè senza che i componenti dell’Ufficio di Presidenza fossero convenuti in giudizio, nelle diverse percentuali del 10 %<a abp="1163" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn219" name="_ftnref219" title="">[218]</a>, del 20 %<a abp="1164" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn220" name="_ftnref220" title="">[219]</a>, del 25 %<a abp="1165" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn221" name="_ftnref221" title="">[220]</a> oppure di ¼<a abp="1166" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn222" name="_ftnref222" title="">[221]</a> e decurtato dalle somme inflitte a titolo di condanna. Differentemente da quanto sostenuto da queste pronunzie, anche nell’ambito della medesima sezione giurisdizionale regionale, in altre sentenze è stato affermato che il danno erariale si produce nel momento in cui un determinato consigliere sostiene spese esulanti dalle finalità previste o comunque al momento in cui ottiene il rimborso delle spese effettuate e che dunque la condotta omissiva dell’Ufficio di Presidenza costituisce rispetto al danno un <em abp="1167">post factum<a abp="1168" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn223" name="_ftnref223" title=""><strong abp="1169">[222]</strong></a></em>, ovvero che gli obblighi su di essi gravanti, in quanto cronologicamente e logicamente emergenti in un momento successivo, nulla aggiungono alla produzione del danno già compiutasi con il rimborso disposto dal capogruppo<a abp="1170" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn224" name="_ftnref224" title="">[223]</a>. Ed ancora, che la condotta di soggetti che intervengono in una fase necessariamente successiva e con compiti assai distinti, non può costituire un effetto scriminante&nbsp; capace di elidere o di attenuare la responsabilità dell’autore dell’atto<a abp="1171" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn225" name="_ftnref225" title="">[224]</a>. Così, è stata esclusa la configurabilità del contributo causale dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, sottolineando in alcuni casi però che il loro mancato esercizio dei doveri di controllo potrebbe far sorgere un’eventuale e distinta ipotesi di responsabilità il cui accertamento è stato ritenuto esulante dai giudizi promossi nei confronti dei consiglieri e dei capigruppo<a abp="1172" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn226" name="_ftnref226" title="">[225]</a>.<br abp="1173" /><br />
Se non può non condividersi che il danno erariale si produca nel momento in cui il capogruppo autorizzi il rimborso richiesto dal singolo consigliere e che pertanto risulta precluso, rispetto ad una fattispecie di danno già verificatasi, un contributo causale dei componenti dell’Ufficio di Presidenza consistente nel mancato controllo in ordine alla corretta gestione dei contributi, non può escludersi del tutto una loro responsabilità concorrente. Innanzitutto una tale condotta omissiva rileverebbe nel particolare caso in cui, spettando direttamente all’Ufficio di Presidenza autorizzare il rimborso di spese di funzionamento diverse da quelle previste dalle disposizioni regolamentari<a abp="1174" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn227" name="_ftnref227" title="">[226]</a>, lo stesso provveda ad autorizzare il rimborso; sebbene si tratti di un’ipotesi difficilmente verificabile in concreto. A fronte dei loro compiti di vigilanza ed interdittivi, quali in particolare la possibilità di sospendere immediatamente i contributi nel caso di mancato deposito del rendiconto o di sue accertate irregolarità ed anche di trattenere dai contributi relativi all’anno successivo, qualora l’irregolarità non venga sanata, una somma corrispondente agli importi non regolarmente spesi, e dunque in quanto considerabili con riferimento alla corretta gestione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari organi di controllo interno<a abp="1175" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn228" name="_ftnref228" title="">[227]</a>, normalmente potrà comunque prospettarsi una responsabilità concorsuale per omessa tempestiva denuncia<a abp="1176" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn229" name="_ftnref229" title="">[228]</a> delle condotte distrattive che vengano tuttavia in altro modo conosciute ed egualmente sanzionate nel termine prescrizionale dalla magistratura contabile; fatta salva inoltre la responsabilità esclusiva ex art. 1, c. 3, l. n. 20 del 1994. Ciò che merita, invece, una più attenta riflessione è l’atteggiamento assunto dal giudice contabile allorquando lo stesso abbia riconosciuto l’apporto concausale dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, ovvero del capogruppo, senza che gli stessi fossero evocati in giudizio. La mancata <em abp="1177">vocatio in ius</em> di soggetti ritenuti corresponsabili della produzione del danno erariale pone due questioni strettamente connesse, cioè la configurabilità di un litisconsorzio necessario, ovvero facoltativo e la possibilità di ricorrere all’applicazione dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933<a abp="1178" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn230" name="_ftnref230" title="">[229]</a>.<br abp="1179" /><br />
Sebbene l’istituto del litisconsorzio sia controverso nella dottrina e nella giurisprudenza processuale civile, nonché con specifico riferimento all’azione volta all’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, ad oggi la giurisprudenza contabile sembra uniforme nell’escludere che nell’ambito del giudizio di responsabilità, stante il carattere personale e parziario della stessa<a abp="1180" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn231" name="_ftnref231" title="">[230]</a>, sussista un litisconsorzio necessario sostanziale anche ove il danno erariale sia cagionato dalla condotta concorrente di più soggetti<a abp="1181" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn232" name="_ftnref232" title="">[231]</a>. Secondo tale indirizzo, in presenza di una pluralità di corresponsabili il giudice contabile potrà valutare le autonome condotte dei soggetti non convenuti in giudizio in via incidentale e senza alcun effetto di giudicato ma al solo fine di determinare la quota di danno addebitabile, ove riconosciuta la sussistenza della responsabilità, ai soggetti evocati in giudizio in relazione al rispettivo contributo causale rispetto alla verificazione del danno erariale<a abp="1182" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn233" name="_ftnref233" title="">[232]</a>. Ed è proprio questo l’orientamento assunto dalla magistratura contabile con riferimento alle fattispecie di responsabilità concorsuale per illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari<a abp="1183" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn234" name="_ftnref234" title="">[233]</a>.<br abp="1184" /><br />
Se appare pacifica nella giurisprudenza della Corte dei conti l’inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario sostanziale, deve però segnalarsi che parte della dottrina individua delle ipotesi in cui, in forza del rinvio dinamico al codice di procedura civile<a abp="1185" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn235" name="_ftnref235" title="">[234]</a>, debba trovare applicazione l’art. 102 c.p.c.<a abp="1186" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn236" name="_ftnref236" title="">[235]</a><a abp="1187" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn237" name="_ftnref237" title="">[236]</a>. Segnatamente, si rileva che sussista litisconsorzio necessario per il caso di litisconsorzio alternativo, cioè qualora il convenuto contesti la sua legittimazione passiva ed indichi il terzo obbligato, atteso che l’eccezione di non colpevolezza non può essere accolta se non attraverso il riconoscimento della colpevolezza del terzo<a abp="1188" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn238" name="_ftnref238" title="">[237]</a>.<br abp="1189" /><br />
Aderendo a tale impostazione non può condividersi la mancata integrazione del contraddittorio operata dal giudice contabile in due diverse pronunzie ove rispettivamente il capogruppo ha sostenuto l’esclusiva responsabilità dell’Ufficio di Presidenza<a abp="1190" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn239" name="_ftnref239" title="">[238]</a>, ovvero il consigliere ha tentato di addossare l’integrale responsabilità al Presidente del gruppo consiliare<a abp="1191" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn240" name="_ftnref240" title="">[239]</a>. Fuori dai casi di litisconsorzio alternativo e contrariamente da quanto sostenuto dal giudice contabile, le ipotesi di corresponsabilità per distorto utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari configurano un litisconsorzio facoltativo e dunque a fronte della connessione oggettiva integrano il presupposto di applicazione dell’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio ex art. 47, r. d. n. 1038 del 1933<a abp="1192" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn241" name="_ftnref241" title="">[240]</a>. Invero, non può preliminarmente sottacersi che in ordine al potere di estendere d’ufficio, o su richiesta delle parti, l’ambito soggettivo attraverso la chiamata <em abp="1193">iussu iudicis</em> di soggetti non convenuti con l’originaria citazione del pubblico ministero si registra un contrasto in dottrina e nella giurisprudenza contabile, dubitandosi della stessa legittimità costituzionale della norma. Secondo un primo orientamento l’avvenuta costituzionalizzazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.<a abp="1194" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn242" name="_ftnref242" title="">[241]</a> ha reso incompatibile il potere sindacatorio con l’ordinamento costituzionale, non residuando alcuno spazio di manovra per una lettura adeguatrice della disposizione in quanto la stessa attribuirebbe una sorta di delega in bianco al giudice con conseguente compromissione dei canoni di&nbsp; terzietà ed imparzialità<a abp="1195" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn243" name="_ftnref243" title="">[242]</a>. Specificatamente, si è evidenziato un insanabile contrasto tra l’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933 e il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., sia autonomamente, sia in collegamento con i principi di parità delle parti, della terzietà e della imparzialità del giudice, che non troverebbe neanche giustificazione in funzione difensiva dell’originario convenuto. In particolare, la parte sopravvenuta non beneficerebbe delle prerogative difensive della fase pre-processuale antecedente all’atto di citazione originario, e segnatamente dell’invito a dedurre, profilandosi così un’ingiustificata disparità di trattamento tra il terzo intervenuto <em abp="1196">iussu iudicis</em> e l’originario convenuto che invece ha beneficiato delle prerogative difensive intercorrenti tra la notifica dell’invito a dedurre e il deposito dell’atto di citazione. La decisione del giudice contabile di disporre, autonomamente o su sollecitazione delle parti, l’intervento di un terzo oltre a colmare lacune dell’azione di responsabilità del pubblico ministero quasi da rendere lo stesso giudice inquirente, comporterebbe inoltre una valutazione sostanziale di non estraneità del terzo alla pretesa erariale, pregiudicando in modo insanabile la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante<a abp="1197" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn244" name="_ftnref244" title="">[243]</a>. Secondo un altro orientamento, l’esclusiva titolarità dell’azione di responsabilità in capo al pubblico ministero e l’esigenza di terzietà del giudice a seguito della costituzionalizzazione del giusto processo non preclude il potere del giudice di chiamata in causa del terzo in quanto non diversamente anche nel processo civile si pone la necessità della terzietà non dubitandosi però del potere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio<a abp="1198" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn245" name="_ftnref245" title="">[244]</a> e che pertanto non si pongono problemi di compatibilità costituzionale essendo sufficienti degli accorgimenti in via interpretativa alla luce delle norme del rito civile e dei principi costituzionali<a abp="1199" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn246" name="_ftnref246" title="">[245]</a>. Ed ancora, è stato evidenziato che il potere di chiamata <em abp="1200">iussu iudicis</em> è compatibile con la posizione di terzietà ed imparzialità del giudice solo nei limiti in cui lo stesso proceda ad una mera deliberazione della necessità di presenza in giudizio del terzo non chiamato e non alla dimostrazione della sua responsabilità, esternando solo gli elementi che comprovino tale necessità, e purché lo stesso giudice non si sostituisca alle parti introducendo condotte di terzi estranee al <em abp="1201">thema decidendum</em>, trattandosi di un potere sostanzialmente coincidente con quello di cui all’art. 107 c.p.c., che incontra l’unico limite nella configurabilità di un litisconsorzio facoltativo<a abp="1202" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn247" name="_ftnref247" title="">[246]</a>. Segnatamente, si afferma la piena operatività dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933 in quanto norma non irragionevole, analogamente all’art. 107 c.p.c., ma perfettamente in linea con i principi del giusto processo, che consente di armonizzare i poteri del giudice contabile con quelli del pubblico ministero evitando che l’organo requirente abbia competenze incontrollate in quanto, in mancanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio e a fronte del potere di archiviazione non sottoposto al vaglio dell’organo giudicante, potrebbe altrimenti, nel caso di corresponsabili dello stesso danno erariale, individuare in via definitiva chi debba risponderne e chi no. Il potere di chiamata in giudizio del terzo, che non anticipa in alcun modo il giudizio di responsabilità ledendo la terzietà del giudice e il cui mancato esercizio determinerebbe vistose storture procedimentali, oltre a rispondere all’esigenza di ottenere l’economia di giudizi ed evitare i rischi di giudicati contraddittori in relazione a cause caratterizzate da elementi comuni, impedisce la violazione del diritto di difesa del terzo non chiamato, garantendone la possibilità di tutela dell’onore e della reputazione. L’astratta affermazione della responsabilità del terzo non convenuto senza che lo stesso abbia potuto esporre le proprie giustificazioni, che avrebbero potuto portare ad un diverso convincimento sull’esistenza o sul grado della responsabilità, determinerebbe una lesione della possibilità di difendersi a cui un eventuale successivo giudizio non potrebbe sopperire in quanto gravemente pregiudicato dal fatto che vi è stato un giudice che già si è espresso nei confronti degli altri soggetti corresponsabili<a abp="1203" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn248" name="_ftnref248" title="">[247]</a>.<br abp="1204" /><br />
Sebbene anche nella giurisprudenza contabile si ravvisino divergenti orientamenti in ordine all’applicazione dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933<a abp="1205" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn249" name="_ftnref249" title="">[248]</a> e che con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità per illecito utilizzo dei contributi assegnati ai gruppi consiliari è stato negato su sollecitazione della parte privata il ricorso al potere di chiamata <em abp="1206">iussu iudicis</em> <a abp="1207" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn250" name="_ftnref250" title="">[249]</a>, ovvero non esercitato d’ufficio<a abp="1208" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn251" name="_ftnref251" title="">[250]</a>, appare preferibile l’interpretazione di quella parte della dottrina volta a riconoscere piena operatività a tale potere di iniziativa processuale, non condividendosi pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, ovvero dei capigruppo, laddove pur tuttavia sia stata riconosciuta, sebbene “virtualmente”, una loro responsabilità concorrente.<br abp="1209" /><br />
È stato rilevato in dottrina l’effetto incongruente che deriva dall’astratta considerazione del contributo causale di soggetti non convenuti in giudizio in quanto il danno erariale loro imputabile, a fronte del mancato esercizio di un autonoma azione di responsabilità nei loro confronti, ritenuta di fatto di massima improbabilità attesa l’assenza di precedenti in tal senso, rimarrebbe a carico della collettività e non dei corresponsabili. Così, l’affermazione teorica di corresponsabilità putativa, conseguente ad un accertamento soltanto <em abp="1210">incidenter tantum</em>, in caso di illecita utilizzazione dei fondi dei gruppi consiliari comporta una lesione del diritto di difesa del soggetto non evocato in giudizio, ponendosi in contrasto con i principi del giusto processo, di giustizia sostanziale e di ragionevolezza<a abp="1211" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn252" name="_ftnref252" title="">[251]</a>.<br abp="1212" /><br />
Ciò è pienamente condivisibile, nulla osterebbe all’applicazione del potere di estensione dell’ambito soggettivo, soprattutto ove sollecitato dalla parte privata, trattandosi di un potere, ritenuto anche da coloro che ne propugnano l’incostituzionalità<a abp="1213" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn253" name="_ftnref253" title="">[252]</a>, sostanzialmente coincidente con l’intervento <em abp="1214">iussu iudicis</em> previsto all’art. 107 c.p.c. della cui conformità costituzionale nessuno dubita<a abp="1215" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn254" name="_ftnref254" title="">[253]</a>. Del resto, la stessa Corte costituzionale<a abp="1216" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn255" name="_ftnref255" title="">[254]</a>, benché in un <em abp="1217">obiter dictum</em>, ha richiamato espressamente la possibilità per il giudice contabile “di ordinare, se del caso, l’intervento in causa dei concorrenti nella causazione del danno pubblico” anche dinnanzi ad un’eventuale archiviazione del pubblico ministero, lasciando intendere che tale potere non sia incompatibile con l’art. 111 Cost.<a abp="1218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn256" name="_ftnref256" title="">[255]</a>. Il <em abp="1219">simultaneus processus</em> che si determinerebbe a seguito dell’esercizio del potere di chiamata <em abp="1220">iussu iudicis</em> del terzo oltre a realizzare un’economia processuale, evitando l’instaurazione di più processi aventi ad oggetto l’unico danno erariale derivante dal distorto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari cagionato da più soggetti, fuga il rischio di sentenze logicamente contrastanti, assicurando soluzioni conformi a fronte di identiche questioni da risolvere. L’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non convenuti in giudizio ma di cui si è astrattamente ipotizzata una responsabilità concorrente consentirebbe loro di difendersi dinnanzi ai rispettivi addebiti, potendo fornire elementi probatori utili ad attenuare od a escludere la loro responsabilità, realizzando l’interesse proprio, ed a seconda dei casi anche della parte privata originariamente convenuta, ad ottenere un giudicato opponibile. L’esercizio del potere di chiamata del terzo, ove limitato ed adeguatamente motivato in ordine alla necessità della sua partecipazione in giudizio, non compromettendo la terzietà e imparzialità del giudice contabile, assicurerebbe, invece, il diritto di difesa a colui che dal processo dovrà “subire gli effetti, di svolgere un ruolo attivo, che possa in qualche modo influire sul suo esito” quale estrinsecazione concreta del principio di uguaglianza delle parti<a abp="1221" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn257" name="_ftnref257" title="">[256]</a>, piuttosto che tradursi in un vantaggio per la parte pubblica. Potendo il giudice in unico giudizio stabilire la parte che ciascuno ha preso nella causazione del danno e graduare le responsabilità, si contribuirebbe anche ad una più&nbsp; corretta definizione della controversia e dunque si realizzerebbe il superiore interesse al corretto funzionamento del processo. Così, l’applicazione dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933 oltre a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, permettendo di ricostruire più fedelmente possibile la verità dei fatti dedotti in giudizio assicura il rispetto del contraddittorio nella sua dimensione oggettiva quale garanzia effettiva dell’imparzialità<a abp="1222" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn258" name="_ftnref258" title="">[257]</a>. Diversamente, il giudice contabile non soltanto sarà costretto a “funambolismi” per determinare la quota di danno attribuibile alle parti chiamate in causa ed a quella astrattamente riferibile ai soggetti indebitamente non citati in giudizio<a abp="1223" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn259" name="_ftnref259" title="">[258]</a>, ma in concreto la quantificazione delle porzioni del danno erariale risulterà priva di un adeguato fondamento, se non del tutto arbitraria, come dimostrano le percentuali, variamente diversificate nella misura del 10 %<a abp="1224" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn260" name="_ftnref260" title="">[259]</a>, del 20 %<a abp="1225" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn261" name="_ftnref261" title="">[260]</a>, del 25 %<a abp="1226" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn262" name="_ftnref262" title="">[261]</a> oppure di ¼<a abp="1227" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn263" name="_ftnref263" title="">[262]</a> a fronte di pronunzie di egual tenore, “virtualmente” imputate ai soggetti non convenuti e decurtate dal <em abp="1228">quantum debeatur</em> dalle parti evocate in giudizio e riconosciute responsabili dell’illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari. Un’eventuale successiva e autonoma azione promossa nei confronti di soggetti cui è stata astrattamente addebitata una quota di danno erariale, oltre a poter concretizzare il rischio di giudicati contrastanti, inevitabilmente, sebbene non faccia stato, risentirà degli effetti della precedente sentenza con pregiudizio del convenuto. Se poi tale nuovo giudizio non si dovesse mai incardinare, stante il mancato promovimento da parte del pubblico ministero, ad oggi in nessun caso verificatosi e della cui probabilità dubita lo stesso giudice contabile nelle sue pronunzie ove espressamente afferma che la percentuale “virtuale” attribuita ai soggetti non evocati in giudizio dovrà restare a carico della collettività<a abp="1229" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn264" name="_ftnref264" title="">[263]</a>, a risultare pregiudicata sarà anche la tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, che non può trovare giustificazione nell’opposta esigenza di realizzare la rapidità del giudizio sottesa alla mancata integrazione del contraddittorio. La necessità di attuare un giusto processo nel rispetto del contraddittorio in cui il diritto di difesa sia effettivo dinnanzi ad un giudice imparziale, nonché l’esigenza di tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione impongono che il danno subito dalle pubbliche finanze sia perseguito nei confronti di tutti i soggetti che lo hanno determinato e dunque l’applicazione dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933 che in tali principi rinviene un’adeguata giustificazione. Tutte le parti in giudizio in caso di chiamata in corresponsabilità sono legittimate a sollecitare il potere officioso del giudice<a abp="1230" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn265" name="_ftnref265" title="">[264]</a> il quale sarà, dunque, onerato dal vagliare tale richiesta ed al ricorrere dei presupposti di applicazione dell’art. 107 c.p.c., nonché del bisogno di salvaguardare i valori costituzionali suindicati, dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio per effetto del quale si realizzerà un litisconsorzio necessario processuale con conseguente eventuale nullità della sentenza resa in assenza di contraddittorio integro<a abp="1231" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn266" name="_ftnref266" title="">[265]</a>.<br abp="1232" /><br />
In tale direzione sembra porsi una recente sentenza del giudice contabile<a abp="1233" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn267" name="_ftnref267" title="">[266]</a> ove dinnanzi alla richiesta del capogruppo, unico soggetto originariamente citato, si è provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri componenti il rispettivo gruppo. Non può che condividersi tale operato, soprattutto se si considera che l’integrazione è avvenuta senza la necessità di ricorre all’ordine del giudice ex art. 47, r.d. n. 1038 del 1933, avendo il pubblico ministero dato direttamente seguito alla sollecitazione della parte privata, provvedendo a notificare non soltanto gli atti di citazione integrativi ma anche gli inviti a dedurre, così garantendo le prerogative difensive nella fase pre-processuale. Tuttavia la sentenza non merita approvazione laddove si è continuato a considerare “virtualmente” l’apporto dell’Ufficio di Presidenza senza che i suoi componenti fossero convenuti in giudizio. Desta poi perplessità il fatto che l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli consiglieri regionali sia avvenuta a fronte di un riscontrato disordine e di una non trasparente gestione dei contributi addebitabile al capogruppo resosi autore della distruzione della relativa documentazione. Il dubbio è che l’integrazione del contraddittorio sia stata operata non tanto in quanto ritenuto sussistente un litisconsorzio facoltativo e dunque la necessità di far fronte alle esigenze ad esso connesse, sembra piuttosto che il pubblico ministero stante la situazione di caos nella gestione dei fondi abbia ravvisato uno di quei casi in cui è pacificamente individuata dalla giurisprudenza contabile la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ovvero la c.d. confusione tra più gestioni contabili<a abp="1234" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn268" name="_ftnref268" title="">[267]</a>. Se così fosse, risulterebbe confermata la non condivisibile ritrosia della magistratura contabile in ordine all’applicazione dell’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933 nelle fattispecie di responsabilità concorrente per distorto utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari.<br abp="1235" /><br />
Il problema del rispetto del contraddittorio non si pone, invece, con riferimento alla terza ipotesi di corresponsabilità considerata dal giudice contabile, cioè relativamente all’ipotizzato apporto causale dei vertici dei partiti politici rispetto alle condotte distrattive dei consiglieri appartenenti alla rispettiva compagine partitica. Tutte le richieste di integrazione del contraddittorio nei confronti dei <em abp="1236">leader </em>dei partiti, avanzate dalle difese dei consiglieri e dei capigruppo convenuti in giudizio al fine di attenuare le rispettive posizioni, sono state infatti sempre respinte data la non configurabilità di una loro responsabilità concorsuale. A ciò si è pervenuto in alcune sentenze sul presupposto che non vi fosse alcun principio di prova in ordine al fatto che i vertici avessero potuto imporre ai propri iscritti la presentazione e la liquidazione di spese illegittime da farsi rimborsare dalla Regione e che comunque tali ordini ove impartiti, atteso il loro evidente contrasto con principi e disposizioni di carattere generale, avrebbero dovuto essere disattesi similmente a quanto previsto nell’impiego pubblico, civile e militare laddove l’ordine illegittimo attiva la rimostranza e quello illegale non deve essere osservato<a abp="1237" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn269" name="_ftnref269" title="">[268]</a>. Ed ancora altre pronunzie, ribadendo l’assenza di alcuna prova, anche indiziaria, relativamente all’influenza esercitata dai vertici dei partiti, hanno evidenziato che l’attribuzione della gestione dei contributi pubblici ai gruppi consiliari determina la costituzione di una relazione qualificata ed esclusiva tra il bene e il pubblico ufficio e dunque per il caso di loro illecito utilizzo una esclusiva responsabilità amministrativa dei rispettivi componenti<a abp="1238" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn270" name="_ftnref270" title="">[269]</a>. Escludendo inoltre che l’esistenza di eventuali direttive in quanto illegittime non potrebbe comunque in alcun modo scriminare la responsabilità dei consiglieri e dei capigruppo, è stato da altri interventi chiaramente attestato che il rapporto tra questi ultimi ed i vertici non riveste alcuna rilevanza giuridica<a abp="1239" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn271" name="_ftnref271" title="">[270]</a>.<br abp="1240" /><br />
Se è pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice contabile in ordine alla prospettabilità di un tale apporto causale e dunque la coerente soluzione data alla questione dell’integrazione del contraddittorio, si devono però precisare gli argomenti che davvero giustificano queste decisioni. Ciò va ravvisato, piuttosto che nell’assenza di prova in ordine alla direttive impartite, ovvero nell’esistenza di una relazione qualificata ed esclusiva tra contributi e soggetti utilizzatori, nella mancanza di un rapporto giuridicamente rilevante tra i partiti politici e i consiglieri regionali ad essi appartenenti. In virtù del divieto di mandato imperativo, che informa anche i consiglieri regionali<a abp="1241" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn272" name="_ftnref272" title="">[271]</a>, si deve escludere alcun legame giuridico che dunque possa vincolare il parlamentare alle direttive eventualmente impartitegli dal partito politico di appartenenza. Segnatamente, alla luce della giurisprudenza costituzionale<a abp="1242" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn273" name="_ftnref273" title="">[272]</a> e come chiarito dalla dottrina, la libertà di mandato non vieterebbe l’esistenza di mandati ma la loro vincolatività giuridica, cioè non sarebbe vietato al rappresentante di intrattenere rapporti e di stipulare accordi con i partiti o con gli elettori ferma comunque la loro irrilevanza giuridica e dunque la non giustiziabilità<a abp="1243" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn274" name="_ftnref274" title="">[273]</a>. Così, anche laddove fossero state effettivamente impartite direttive in ordine all’allocazione dei contributi a disposizione dei gruppi consiliari, si dovrà comunque escludere un contributo causale dei vertici dei partiti politici, attesa la possibilità dei singoli consiglieri di discostarsi dalle indicazioni di partito a fronte della loro libertà di mandato<a abp="1244" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn275" name="_ftnref275" title="">[274]</a>.<br abp="1245" /><br />
Si deve in ultimo segnalare che ai fini della ricostruzione delle fattispecie di responsabilità concorrente per illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari si è fatto riferimento alla disciplina vigente all’epoca delle condotte oggetto di giudizio di responsabilità dinnanzi alla Corte dei conti ma con l’avvertenza che il quadro normativo relativo alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari è oggi parzialmente mutato. In particolare, la l. n. 853 del 1973, quale normativa statale contenente l’obbligo per le Regioni a statuto ordinario di istituzione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di un’apposita rubrica ripartita in diversi capitoli contenenti il riferimento ai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, spese per il personale addetto al Consiglio regionale, nonché altri compensi, onorari e spese per far fronte alle esigenze funzionali dei consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 118 del 2011. Ferma l’operatività del d.l. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213 del 2012, anche alcune leggi regionali ed alcuni regolamenti consiliari, contenenti la normativa di attuazione e validi al momento dei fatti sottoposti al vaglio del giudice contabile, sono stati sostituiti con alcune modifiche<a abp="1246" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn276" name="_ftnref276" title="">[275]</a>. Ai fini della valutazione in sede di giurisdizione contabile delle condotte distrattive poste in essere dai consiglieri regionali si dovrà, dunque, preliminarmente verificare la normativa applicabile al tempo dei fatti.<br abp="1247" /><br />
&nbsp;<br abp="1248" /><br />
7. Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari e la responsabilità per violazione dell’obbligo di restituzione.<br abp="1249" /><br />
&nbsp;<br abp="1250" /><br />
Il d.l. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213 del 2012, all’art. 1, cc. 9-12, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari, prevedendo che ciascun gruppo provveda ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012<a abp="1251" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn277" name="_ftnref277" title="">[276]</a>. Il rendiconto delle spese dei gruppi, come chiarito dalla Corte costituzionale<a abp="1252" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn278" name="_ftnref278" title="">[277]</a>, “costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”. Al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la&nbsp; regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, lo stesso deve evidenziare in apposite voci, le&nbsp; risorse&nbsp; trasferite&nbsp; al&nbsp; gruppo&nbsp; dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,&nbsp; nonché&nbsp; le misure&nbsp; adottate&nbsp; per&nbsp; consentire&nbsp; la&nbsp; tracciabilità&nbsp; dei&nbsp; pagamenti effettuati<a abp="1253" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn279" name="_ftnref279" title="">[278]</a>. In particolare, ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere a criteri di veridicità, ovvero alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e correttezza, cioè alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge<a abp="1254" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn280" name="_ftnref280" title="">[279]</a>. Segnatamente, i contributi devono essere espressamente riconducibili all’attività istituzionale del gruppo, potendo essere utilizzati per spese di cancelleria e d’ufficio, telefoniche e postali, per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani, beni strumentali destinati all’attività di ufficio, per la promozione istituzionale&nbsp; dell’attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo stesso anche mediante l’acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione, nonché per spese di rappresentanza, quali ospitalità e accoglienza, sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa e per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio regionale<a abp="1255" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn281" name="_ftnref281" title="">[280]</a>. Diversamente, i fondi non possono essere utilizzati per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere, per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario e per spese relative all’acquisto di automezzi<a abp="1256" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn282" name="_ftnref282" title="">[281]</a>. I fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo stesso e le rispettive operazione di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente<a abp="1257" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn283" name="_ftnref283" title="">[282]</a>. La veridicità e correttezza delle spese sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare, il quale sottoscrive il rendiconto, autorizza le spese e ne è responsabile<a abp="1258" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn284" name="_ftnref284" title="">[283]</a>. Nel rispetto di tale disciplina ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno ove sono indicate le modalità per la gestione dei contributi, nonché per la tenuta della contabilità<a abp="1259" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn285" name="_ftnref285" title="">[284]</a>. È poi disposto che il rendiconto debba essere trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, deve a sua volta trasmettere<a abp="1260" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn286" name="_ftnref286" title="">[285]</a> alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei&nbsp; conti, affinché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera; nel caso di mancata pronunzia entro il suddetto termine il rendiconto si intende comunque approvato<a abp="1261" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn287" name="_ftnref287" title="">[286]</a>. Diversamente, alla mancata trasmissione del rendiconto entro il relativo termine, ovvero al riscontro di irregolarità dello stesso, come anche all’omessa regolarizzazione a seguito di rilievi della sezione di controllo, entro il termine dalla stessa fissato comunque non superiore a trenta giorni, consegue l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale<a abp="1262" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn288" name="_ftnref288" title="">[287]</a>.<br abp="1263" /><br />
Assume rilevanza il momento in cui il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale in quanto come correttamente rilevato dal giudice contabile è a partire da esso che decorre il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno<a abp="1264" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn289" name="_ftnref289" title="">[288]</a> conseguente all’illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, poiché momento di conoscibilità obiettiva del danno erariale<a abp="1265" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn290" name="_ftnref290" title="">[289]</a>, ovvero quando il soggetto danneggiato dall’indebito rimborso delle spese acquisisce contezza dell’illecito<a abp="1266" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn291" name="_ftnref291" title="">[290]</a>. Ciò è in coerenza con la giurisprudenza contabile<a abp="1267" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn292" name="_ftnref292" title="">[291]</a> e di legittimità<a abp="1268" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn293" name="_ftnref293" title="">[292]</a> che rispettivamente nell’interpretazione dell’art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e dell’art. 2947, c. 1, c.c.<a abp="1269" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn294" name="_ftnref294" title="">[293]</a> hanno accolto una nozione di “fatto” comprensiva non soltanto dell’azione illecita ma anche dell’effetto lesivo della stessa, richiedendo un altro presupposto ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, cioè la conoscibilità obiettiva del danno da parte del soggetto danneggiato, ovvero che il danno si sia esteriorizzato e reso oggettivamente percepibile e conoscibile<a abp="1270" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn295" name="_ftnref295" title="">[294]</a>. Dovendo il capogruppo autorizzare i rimborsi delle spese dei singoli consiglieri appartenenti al proprio gruppo, prima di tale momento vi è solo una situazione di danno potenziale e soltanto con la suddetta autorizzazione si concretizza la diminuzione del patrimonio erariale. Tuttavia, fuori dai casi di responsabilità concorrente del Presidente del gruppo e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza per i quali rispettivamente, salvo ipotesi di occultamento doloso, il momento di conoscibilità obiettiva, da legare ad un parametro di ordinaria diligenza con necessario riferimento alla possibilità di controllo in concreto<a abp="1271" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn296" name="_ftnref296" title="">[295]</a>, coincide con l’autorizzazione al rimborso, ovvero con la ricezione della nota riepilogativa, per il soggetto danneggiato, ovvero il Consiglio regionale, stante la provenienza dal bilancio dello stesso dei fondi stanziati per il funzionamento dei gruppi consiliari e in quanto “destinatario immediato e diretto delle somme in ipotesi da restituire a seguito della dichiarazione di irregolarità”<a abp="1272" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn297" name="_ftnref297" title="">[296]</a>, il momento di conoscibilità obiettiva del danno erariale è rappresentato dalla trasmissione del rendiconto, ovvero dall’omessa trasmissione entro il rispettivo termine. Del resto ancorare il momento di decorrenza della prescrizione alla conoscibilità obiettiva del danno è rispondente all’insegnamento della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine alla “mobilità del <em abp="1273">dies a quo</em> dei termini prescrizionali sulla base di una valutazione caso per caso, da effettuare con il parametro della <em abp="1274">equità</em> e della <em abp="1275">ragionevolezza</em>”<a abp="1276" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn298" name="_ftnref298" title="">[297]</a>.<br abp="1277" /><br />
A seguito del richiamo della Corte costituzionale in ordine alla necessità di garantire ai soggetti controllati la tutela giurisdizionale nei confronti della disciplina di controllo dei rendiconti<a abp="1278" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn299" name="_ftnref299" title="">[298]</a> è ora previsto che avverso le delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative ai rendiconti dei gruppi consiliari è ammessa l’impugnazione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’art. 243-<em abp="1279">quater</em>, c. 5, d.lgs. n. 267 del 2000<a abp="1280" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn300" name="_ftnref300" title="">[299]</a>. Rinviando alle forme del giudizio ad istanza di parte<a abp="1281" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn301" name="_ftnref301" title="">[300]</a>, tuttavia non risulta individuato il soggetto a cui spetta la relativa legittimazione ad impugnare. Una risposta a tale quesito è stata data dalle stesse Sezioni Riunite in speciale composizione nei diversi giudizi di impugnazione delle delibere attestanti l’irregolarità dei rendiconti. I soggetti legittimati a proporre il ricorso sono stati individuati nella figura del Presidente del gruppo consiliare, nonché nel singolo consigliere regionale interessato<a abp="1282" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn302" name="_ftnref302" title="">[301]</a>, ed un’eventuale scioglimento del gruppo o comunque la cessazione dalla carica di capogruppo non ne escluderebbe la legittimazione all’impugnazione<a abp="1283" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn303" name="_ftnref303" title="">[302]</a>. Stante l’obbligo di restituzione quale conseguenza della dichiarazione di irregolarità del rendiconto, sono state ritenute parti necessarie del giudizio di impugnazione il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Regione in quanto portatori dell’interesse alla restituzione delle somme ricevute ed irregolarmente utilizzate<a abp="1284" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn304" name="_ftnref304" title="">[303]</a>. In quanto titolari di tale interesse sono stati specificamente qualificati quali controparti necessarie privi però di un interesse ad agire per l’ottenimento di una pronunzia di caducazione della delibera di irregolarità e dunque in danno delle finanze pubbliche<a abp="1285" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn305" name="_ftnref305" title="">[304]</a>. L’omessa notifica sia al Presidente del Consiglio regionale che al Presidente della Regione comporta la mancata instaurazione del processo e l’integrazione del contraddittorio potrà essere ammessa solo se la notifica abbia interessato uno dei due soggetti controparti necessarie<a abp="1286" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn306" name="_ftnref306" title="">[305]</a>. È stato inoltre ritenuto parte necessaria il pubblico ministero in quanto posto a tutela in via esclusiva dell’interesse pubblico oggettivo alla corretta gestione delle risorse assegnate ai gruppi consiliari<a abp="1287" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn307" name="_ftnref307" title="">[306]</a>, diversamente dalla sezione regionale di controllo che non è stata ritenuta né parte processuale, né sostanziale<a abp="1288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn308" name="_ftnref308" title="">[307]</a>.<br abp="1289" /><br />
Il controllo delle sezioni regionali<a abp="1290" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn309" name="_ftnref309" title="">[308]</a> così configurato, come attestato dal giudice costituzionale<a abp="1291" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn310" name="_ftnref310" title="">[309]</a>, assolve al duplice fine “del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea” assumendo il carattere di “analisi obbligatoria di tipo documentale” ed esterna in quanto non invasivo nel merito dell’utilizzazione delle somme ma limitato alla verifica della “conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza”<a abp="1292" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn311" name="_ftnref311" title="">[310]</a> e dunque rispettoso dell’autonomia politica dei gruppi consiliari. In particolare, la Consulta ha inoltre specificato che il d.l. n. 174 del 2012 ha introdotto “una disciplina del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari completa, non frazionabile e comunque esercitabile solo secondo i criteri previsti nelle linee guida” e che quindi il potere di controllo risulta “condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull’evidente presupposto della loro indispensabilità”<a abp="1293" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn312" name="_ftnref312" title="">[311]</a>. Anche in dottrina si è evidenziato che il sindacato della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari non possa addentrarsi nel merito delle spese, essendo meramente documentale e limitato ai profili esclusivamente contabili, assumendo come parametro la mera conformità al modello predisposto dalla Conferenza Stato-Regioni, con l’eccezione, a fronte della presenza all’interno dell’elencazione della voce atipica “altre spese”, di tali spese non contemplate che presuppongono una preventiva delibera di compatibilità che verifichi la coerenza con l’attività politica del gruppo, il che ne richiederà un’adeguata documentazione giustificativa<a abp="1294" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn313" name="_ftnref313" title="">[312]</a>.<br abp="1295" /><br />
Ed è proprio questo l’atteggiamento assunto dalla Corte dei conti in sede di scrutinio dei rendiconti dei gruppi consiliari, che tuttavia ha specificato che il controllo non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida, cioè se le spese rientrino in quelle previste nei rispettivi elenchi, dovendosi invece estendere al profilo dell’inerenza della spesa con l’attività istituzionale del gruppo, che non può andare disgiunta da un sano criterio di sobrietà finanziaria. Così, pur non potendo entrare nel merito delle spese si potrà però verificarne il limite esterno della irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali, il cui travalicamento oltre a determinare l’attestazione di irregolarità del rendiconto, comporterà, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, il profilarsi di una responsabilità amministrativo-contabile<a abp="1296" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn314" name="_ftnref314" title="">[313]</a>.<br abp="1297" /><br />
Ciò evidenzia il parallelismo tra controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e giurisdizione sull’illecita utilizzazione dei contributi ad essi assegnati in ordine al tipo di sindacato esercitabile<a abp="1298" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn315" name="_ftnref315" title="">[314]</a>. La doverosa corrispondenza ai fini istituzionali per cui i finanziamenti sono stati erogati si traduce nel “dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali”<a abp="1299" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn316" name="_ftnref316" title="">[315]</a>che necessariamente grava sui soggetti percettori di tali contributi. In particolare, sebbene sia espressamente previsto che il capogruppo provveda, oltre ad autorizzare le spese, a sottoscrivere il rendiconto attestandone la correttezza e la veridicità ed assumendosene la responsabilità<a abp="1300" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn317" name="_ftnref317" title="">[316]</a>, il presupposto che gli consente di assolvere correttamente a tale obbligo di servizio<a abp="1301" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn318" name="_ftnref318" title="">[317]</a> è rappresentato dal fatto che tutti i soggetti beneficiari del contributo, cioè i singoli consiglieri regionali, offrano allo stesso Presidente del gruppo, sul quale incomberà un dovere di vigilanza, un’adeguata rendicontazione delle spese dagli stessi sostenute, in quanto anch’essi non possono ritenersi sottratti all’obbligo di “dare conto” del relativo impiego<a abp="1302" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn319" name="_ftnref319" title="">[318]</a>. Tutti i soggetti percettori dei contributi assegnati ai gruppi consiliari avranno dunque il dovere di curare la rispettiva documentazione che attesti di aver destinato le risorse pubbliche alle finalità prescritte attraverso un’adeguata esternazione delle circostanze giustificanti, degli aspetti soggettivi, temporali e modali della spesa che consentano una valutazione della rispondenza dell’esborso ai fini istituzionali, non risultando a tal fine sufficiente una mera esposizione della spesa in forma generica o globale<a abp="1303" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn320" name="_ftnref320" title="">[319]</a>. Si tratta di requisiti che dovranno essere indicati anche in sede di redazione del rendiconto, la cui correttezza dipenderà dunque dalla correttezza delle diverse documentazioni giustificatrici dei singoli consiglieri, configurandosi come necessario presupposto per una pronunzia di regolarità della sezione regionale di controllo.<br abp="1304" /><br />
La correttezza e l’adeguatezza dei documenti da cui emerga la causale di ciascuna spesa, oltre a condizionare il sindacato sul rendiconto del gruppo consiliare, assume rilevanza in sede giurisdizionale per il caso di responsabilità amministrativo-contabile per illecito utilizzo dei contributi dei gruppi. Segnatamente, l’onere di rendicontazione inciderà sull’onere della prova<a abp="1305" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn321" name="_ftnref321" title="">[320]</a>, ovvero spetterà ai soggetti beneficiari del contributo pubblico offrire la prova di aver rispettato il vincolo di destinazione proprio delle risorse pubbliche, cioè che il loro utilizzo sia avvenuto nel rispetto delle finalità istituzionali, stante il generale obbligo di giustificazione della spesa<a abp="1306" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn322" name="_ftnref322" title="">[321]</a>.<br abp="1307" /><br />
È infatti costante nella giurisprudenza contabile in materia di distorto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari una ripartizione dell’onere della prova che assegna al pubblico ministero contabile la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato del contributo avente una specifica destinazione, incombendo invece a carico del percettore l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato, sul presupposto che l’obbligo di “dare conto” costituisce espressione di un principio di contabilità pubblica<a abp="1308" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn323" name="_ftnref323" title="">[322]</a>. La ripartizione dell’onere della prova così proposta dal giudice contabile è condivisibile in quanto coerente, non soltanto con quanto attestato dal giudice costituzionale<a abp="1309" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn324" name="_ftnref324" title="">[323]</a> e di legittimità<a abp="1310" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn325" name="_ftnref325" title="">[324]</a>, ma anche con la disciplina normativa relativa al controllo dei rendiconti da cui è possibile ricavare una predeterminazione della ripartizione degli oneri probatori conforme a quella che ha trovato applicazione in sede di giudizio contabile di responsabilità. Sebbene le azioni di responsabilità amministrativo-contabile per illecito utilizzo dei fondi dei gruppi siano state normalmente avviate a seguito di pubblicazioni di notizie sulla stampa inerenti all’avvio di procedimenti penali per peculato a carico di consiglieri regionali<a abp="1311" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn326" name="_ftnref326" title="">[325]</a>, di comunicazioni del pubblico ministero penale di esercizio dell’azione penale per peculato<a abp="1312" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn327" name="_ftnref327" title="">[326]</a>, di esposti anonimi confermati da articoli pubblicati su quotidiani locali<a abp="1313" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn328" name="_ftnref328" title="">[327]</a>, di indagini della Guardia di finanza<a abp="1314" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn329" name="_ftnref329" title="">[328]</a>, le delibere di irregolarità dei rendiconti emesse dalle sezioni regionali di controllo ben potrebbero costituire una <em abp="1315">notizia damni</em> specifica e concreta<a abp="1316" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn330" name="_ftnref330" title="">[329]</a> tale da consentire l’avvio da parte del pubblico ministero contabile del procedimento di responsabilità erariale<a abp="1317" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn331" name="_ftnref331" title="">[330]</a>.<br abp="1318" /><br />
La possibilità che il giudizio di responsabilità inizi a seguito proprio della comunicazione della delibera di irregolarità proveniente dalla sezione di controllo ingenera però “il timore che la Corte dei conti usi il materiale istruttorio in chiave di responsabilità, pur se la Corte Costituzionale (…)ha negato la possibilità di un’utilizzazione “automatica” in sede giurisdizionale del materiale acquisito in sede di controllo sulla gestione”<a abp="1319" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn332" name="_ftnref332" title="">[331]</a>. Il giudice costituzionale in diverse pronunzie ha infatti chiarito che, ferma la possibilità che il pubblico ministero contabile possa promuovere l’azione di responsabilità sulla base di una notizia o di un dato acquisito in sede di controllo, poiché avuto conoscenza dell’ipotesi di danno e ricorrendone tutti i presupposti non potrà esimersi dal relativo esercizio, “i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili “diritti della difesa”, garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio&nbsp;dall’art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti (…) potessero essere utilizzati anche in sede processuale” e la stessa attività del pubblico ministero si tradurrebbe in un’impropria attività di controllo generalizzata e permanente<a abp="1320" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn333" name="_ftnref333" title="">[332]</a>. Si deve dunque ritenere che la deliberazione di irregolarità possa determinare l’avvio di un’azione di responsabilità amministrativo-contabile, purché la stessa non si fondi unicamente sui suoi contenuti, dovendo essere comunque garantita la possibilità di un pieno contraddittorio all’incolpato<a abp="1321" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn334" name="_ftnref334" title="">[333]</a>.<br abp="1322" /><br />
La Corte Costituzionale ha chiarito anche che “strettamente correlato al dovere di dare conto” è proprio l’obbligo di restituzione che si configura quale “principio generale delle norme di contabilità pubblica”. A fronte dell’omessa rendicontazione, essendo il suddetto dovere circoscritto ai contributi erogati a carico del bilancio del Consiglio regionale, sorge l’obbligo di restituire le somme ricevute. L’obbligo di restituzione in quanto discendente causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione, risulta pertanto legittimo secondo la Consulta in quanto riconducibile alla procedura di controllo sui rendiconti anch’essa considerata legittimamente istituita dal legislatore<a abp="1323" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn335" name="_ftnref335" title="">[334]</a>.<br abp="1324" /><br />
Alla luce di questa&nbsp; disciplina relativa al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, così come interpretata dal giudice costituzionale e dalla magistratura contabile, ed a fronte del silenzio del legislatore, si pone però il problema di definire la natura dell’obbligo di restituzione, nonché l’organo giurisdizionale competente a conoscerne. In dottrina si registrano diverse posizioni. Così, si è rilevato che l’obbligo di restituzione configuri una sanzione amministrativa richiedente una normativa regionale di attuazione informata ai principi della l. n. 689 del 1981 che disciplini il procedimento di irrogazione e che, a fronte dell’interdisciplinarietà della materia in cui si condensano aspetti contabili e sanzionatori, al fine di garantire una maggiore tutela del soggetto passivo la giurisdizione competente sia quella del giudice ordinario in quanto competente in materia di sanzioni amministrative<a abp="1325" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn336" name="_ftnref336" title="">[335]</a>. Diversamente, l’utilizzo del termine “restituzione” che <em abp="1326">prima facie</em> potrebbe evocare un’azione di indebito ex artt. 2033 e ss., c.c., si è considerato a-tecnico, ritenendo consequenziale al fatto che i gruppi consiliari sono destinatari di pubbliche risorse, a cui è imposto di presentare un rendiconto annuale soggetto al controllo contabile delle sezioni regionali, configurare di pertinenza della giurisdizione contabile ogni azione “restitutoria”<a abp="1327" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn337" name="_ftnref337" title="">[336]</a>. Ed ancora si è ritenuto trattarsi di una sanzione <em abp="1328">ex lege</em> di natura finanziaria<a abp="1329" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn338" name="_ftnref338" title="">[337]</a>, di una sanzione patrimoniale<a abp="1330" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn339" name="_ftnref339" title="">[338]</a>, ovvero di un’obbligazione a carattere patrimoniale<a abp="1331" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn340" name="_ftnref340" title="">[339]</a>.<br abp="1332" /><br />
Si deve condividere l’impostazione di chi ne propugna la natura risarcitoria in quanto l’obbligo di restituzione presenta un carattere omogeneo rispetto al contenuto del dovere di regolare rendicontazione nei termini prescritti la cui violazione ne determina l’insorgenza, ovvero assolve ad un funzione di reintegrazione dell’illecita utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari. Non vi è dubbio che l’obbligo di restituzione possa fungere altresì da deterrente inducendo (o dovendo indurre) ad una corretta gestione delle risorse pubbliche tuttavia non può attribuirsi allo stesso natura propriamente sanzionatoria stante la necessità, in forza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo<a abp="1333" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn341" name="_ftnref341" title="">[340]</a> a cui la Corte costituzionale<a abp="1334" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn342" name="_ftnref342" title="">[341]</a> si è conformata, che le misure di carattere punitivo-afflittivo debbano rispettare i principi che informano la sanzione penale in senso stretto enucleabili dall’art. 25, c. 2 Cost.<a abp="1335" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn343" name="_ftnref343" title="">[342]</a>, nonché le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU. Con riferimento all’organo giurisdizionale competente, si consideri che l’obbligo di restituzione è collocato nel contesto di una disciplina di chiara natura contabile, quale il controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari, nonché quanto attestato dal giudice costituzionale<a abp="1336" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn344" name="_ftnref344" title="">[343]</a>, ovvero che lo stesso costituisce “principio generale delle norme di contabilità pubblica” e che pertanto in forza di ciò non può non riconoscersi la giurisdizione della Corte dei conti in quanto giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica<a abp="1337" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn345" name="_ftnref345" title="">[344]</a>. In particolare la competenza giurisdizionale deve essere riconosciuta alle sezioni regionali giurisdizionali, non potendosi ritenere sussistente, diversamente per quanto accade per le deliberazioni relative ai rendiconti delle sezioni di controllo, la giurisdizione delle Sezioni Riunite in speciale composizione, in quanto l’art. 243-<em abp="1338">quater</em>, c. 5, d.lgs. n. 267 del 2000, nel qualificare la giurisdizione delle Sezioni Riunite come esclusiva, rispetto alla generale competenza nelle materie di contabilità pubblica delle sezioni regionali, assume carattere di norma eccezionale e dunque insuscettibile di estensione analogica<a abp="1339" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn346" name="_ftnref346" title="">[345]</a>. Si potrebbe profilare anche un giudizio ad istanza di parte promosso dal Presidente del Consiglio regionale, ovvero dal Presidente della Regione, in quanto essendo i giudizi ad istanza di parte “giudizi tra parti e le parti sono individuate in base all’interesse”<a abp="1340" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn347" name="_ftnref347" title="">[346]</a>, gli stessi sono sicuramente portatori dell’interesse alla restituzione dei contributi illecitamente utilizzati<a abp="1341" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn348" name="_ftnref348" title="">[347]</a>, ovvero di “un interesse giuridicamente apprezzabile ad una pronunzia giurisdizionale in materia contabile”<a abp="1342" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn349" name="_ftnref349" title="">[348]</a>, sebbene appaia più probabile, anche a seguito di una loro segnalazione, l’incardinarsi di un ordinario giudizio di responsabilità amministrativo-contabile in conseguenza dell’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del pubblico ministero.<br abp="1343" /><br />
Si pone però il problema di stabilire su chi incomba l’obbligo di restituzione e se a fronte della sua violazione si integri un’autonoma responsabilità amministrativo-contabile, ovvero se si tratti della stessa responsabilità per illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari. In dottrina si è sostenuto che l’obbligo di restituzione delle somme non correttamente rendicontate, in quanto obbligazione a carattere patrimoniale, gravi sul responsabile del gruppo sottoscrittore del rendiconto a prescindere dalle successive vicende politiche e che l’obbligo di procedere alla restituzione assuma una connotazione estranea alla logica della responsabilità amministrativa e che il rispettivo giudizio dinnanzi alle sezioni regionali non possa intendersi come condanna potendosi cumulare con il giudizio per il danno erariale promosso nei confronti dello stesso capogruppo e degli altri consiglieri eventualmente corresponsabili, fermo il principio di unicità del pregiudizio<a abp="1344" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn350" name="_ftnref350" title="">[349]</a>. La Corte dei conti in sede giurisdizionale in una sua pronunzia ha invece affermato la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile del capogruppo per il caso di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme non regolarmente rendicontate sul presupposto che le questioni conseguenti all’accertamento di eventuali irregolarità nella rendicontazione ed in particolare quelle correlate all’inadempimento dell’obbligo di restituzione sono idonee ad integrare una fattispecie di responsabilità erariale devoluta al giudice contabile. L’obbligo di restituzione, quale obbligazione risarcitoria derivante <em abp="1345">ex lege</em> dalla deliberazione della sezione di controllo che accerta l’irregolarità, è stato interpretato come “un elemento sintomatico della volontà del Legislatore di assicurare contenuti di certezza e di effettività agli esiti dell’attività di controllo, attribuendo al “sistema” Corte dei conti &#8211; così come delineato dagli artt. 100, co. 2 e 103, co. 2, della Costituzione &#8211; non solo la fase di accertamento di eventuali irregolarità delle rendicontazioni dei Gruppi consiliari, ma anche quella di attuazione degli esiti della deliberazione adottata dalla Sezione di controllo, in una logica di garanzia dell’integrità del bilancio dell’Ente”<a abp="1346" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn351" name="_ftnref351" title="">[350]</a>.<br abp="1347" /><br />
Sebbene non possa negarsi che la violazione dell’obbligo di restituzione integri una responsabilità amministrativo-contabile e che la giurisdizione contabile costituisca la sede naturale del suo accertamento, l’intervento del giudice contabile desta perplessità sotto diversi aspetti. Innanzitutto laddove è stata respinta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, proposta dal convenuto, in quanto atto d’iniziativa fondato unicamente sui contenuti della deliberazione della sezione di controllo attestante l’irregolarità del rendiconto, così prescindendo dal riesaminare lo stesso con conseguente sovrapposizione della valutazione emessa in sede di controllo con quella competente in sede giurisdizionale. L’operato del giudice contabile non appare condivisibile in quanto contrastante con le prescrizioni della Corte costituzionale<a abp="1348" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn352" name="_ftnref352" title="">[351]</a> volte a stigmatizzare un’utilizzazione automatica in sede giurisdizionale dei dati provenienti dal controllo. Come si è detto, la deliberazione di irregolarità può rappresentare una <em abp="1349">notizia damni</em> specifica e concreta ma il giudizio di responsabilità non può basarsi esclusivamente su quanto accertato in sede di controllo e dunque sull’integrale ed esclusivo utilizzo dei contenuti della delibera stessa<a abp="1350" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn353" name="_ftnref353" title="">[352]</a> in quanto altrimenti si farebbe derivare direttamente una sanzione giuridica dall’attività di controllo smentendone la natura collaborativa che invece, come più volte affermato dalla Consulta, dovrebbe caratterizzarla<a abp="1351" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn354" name="_ftnref354" title="">[353]</a>. È vero che la deliberazione che affermi l’irregolarità del rendiconto diventi inoppugnabile a seguito di conferma da parte delle Sezioni Riunite, ovvero decorso inutilmente il termine per l’impugnazione, e da questo momento dunque sorga l’obbligo di restituzione, tuttavia ciò non può impedire un sindacato incidentale della deliberazione in sede di giurisdizione contabile, nonché l’ulteriore ricerca di altri elementi probatori data la necessità di accertare i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile, quali fra tutti il dolo, ovvero la colpa grave. A fronte di un errata valutazione della sezione di controllo in ordine alla regolarità del rendiconto eventualmente confermata dalle Sezioni Riunite, che si pronunziano in unico grado, non si può impedire al giudice contabile di effettuare un’autonoma valutazione ai fini della statuizione sulla sussistenza della responsabilità. Diversamente, vincolando il giudice contabile alle risultanze del controllo, oltre ad ostacolare un adeguato esercizio del diritto di difesa dinnanzi a quello che si configurerebbe come un esito scontato, ne risulterebbe compromessa l’imparzialità e l’indipendenza dell’organo giurisdizionale, principio che l’art. 108, c. 2, Cost.<a abp="1352" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn355" name="_ftnref355" title="">[354]</a> vuole garantito anche presso le giurisdizioni speciali, compresa dunque la Corte dei Conti. Non può condividersi altresì la sentenza del giudice contabile nella parte in cui si afferma la responsabilità esclusiva del capogruppo, ovvero che l’obbligo di restituzione gravi esclusivamente sul presidente del gruppo, in quanto soggetto responsabile della rendicontazione dei contributi e tenuto ai relativi adempimenti, escludendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri consiglieri componenti il gruppo consiliare, nonché rifiutandosi di valutare un loro eventuale concorso “virtuale”. Si deve ritenere, infatti, che l’obbligo di restituzione incomba su tutti i consiglieri regionali. Ciò risulterebbe confermato dalla lettera dell’art. 1, cc. 9-12, d.l. n. 174 del 2012 che attribuendo il dovere di approvare il rendiconto e riferendo l’originaria sanzione della decadenza dal diritto all’erogazione dei contributi, poi censurata dalla pronunzia della Corte costituzionale<a abp="1353" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn356" name="_ftnref356" title="">[355]</a>, al gruppo consiliare nel suo complesso, non può non indurre a considerare lo stesso tenuto ad ottemperare all’obbligo di restituzione piuttosto che esclusivamente il capogruppo. A ciò si aggiunga che la Consulta<a abp="1354" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn357" name="_ftnref357" title="">[356]</a> ha attestato che l’obbligo di restituzione è “strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico”, dovere che incombe su tutti i componenti del gruppo beneficiari dei contributi pubblici su cui pertanto non può non gravare l’obbligo di restituzione. Inoltre, sebbene sottoscritto dal capogruppo, il rendiconto è frutto di approvazione da parte di tutti i componenti e si compone delle diverse documentazioni giustificatrici dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo. Così, nel giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di restituzione varranno le stesse considerazioni in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ritenuti concorrenti<a abp="1355" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn358" name="_ftnref358" title="">[357]</a>, salvo che addirittura non si consideri l’approvazione del rendiconto atto collegiale e dunque si configuri uno di quei casi in cui è pacificamente individuata dalla giurisprudenza contabile la sussistenza di un litisconsorzio necessario<a abp="1356" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn359" name="_ftnref359" title="">[358]</a>. Del resto le stesse Sezioni Riunite in speciale composizione in diverse pronunzie aventi ad oggetto deliberazioni delle sezioni di controllo relative all’irregolarità di alcuni rendiconti hanno riconosciuto la legittimazione ad impugnare anche a ciascun singolo consigliere componente il gruppo consiliare<a abp="1357" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn360" name="_ftnref360" title="">[359]</a> ed affermato che l’esigenza sottesa alla legittimazione ad impugnare il rendiconto è quella di evitare che risulti “conculcato il diritto costituzionale alla difesa garantito al medesimo Gruppo consiliare circa la gestione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, al fine di poter controvertere in ordine ad una pretesa – quella fatta valere, nel presente giudizio, dal Pubblico Ministero – con conseguenti possibili effetti sulla restituibilità di fondi in ordine ai quali non fosse intervenuto l’esito positivo della rendicontazione”<a abp="1358" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn361" name="_ftnref361" title="">[360]</a>. Non diversamente dal giudizio dinnanzi alle Sezioni Riunite si tratta di un’esigenza che si pone con riferimento al giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di restituzione e che conferma la necessità della <em abp="1359">vocatio in ius</em> di tutti i componenti il gruppo consiliare<a abp="1360" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn362" name="_ftnref362" title="">[361]</a>. Non potendo ravvisare nell’obbligo di restituzione una misura sanzionatoria “pura”<a abp="1361" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn363" name="_ftnref363" title="">[362]</a>, che richiederebbe il rispetto dei principi che informano il diritto punitivo<a abp="1362" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn364" name="_ftnref364" title="">[363]</a>, ed escludendo che la sua mera violazione formale a prescindere dagli elementi della colpa (grave se non del dolo) e del danno<a abp="1363" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn365" name="_ftnref365" title="">[364]</a> possa integrare una responsabilità, si deve ritenere che l’obbligo di restituzione configuri una “normale responsabilità patrimoniale fondata sui requisiti del danno e dell’elemento psicologico”<a abp="1364" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn366" name="_ftnref366" title="">[365]</a>. Ai fini dell’integrazione di questa responsabilità amministrativo-contabile sarà dunque necessario che il giudice contabile accerti la ricorrenza degli ordinari presupposti oggettivi e soggettivi senza alcuna preclusione derivante dalla deliberazione di irregolarità del rendiconto. In particolare, la sussistenza del danno erariale dovrà escludersi a fronte di meri errori di calcolo e/o di rendicontazioni, ricorrendo soltanto nel caso di illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, ovvero nel caso di mancato rispetto dei requisiti di veridicità e correttezza che deve presentare il rendiconto<a abp="1365" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn367" name="_ftnref367" title="">[366]</a>. Il dovere di “dare conto” delle modalità di gestione del denaro pubblico onera i percettori alla redazione di documenti giustificativi, ove risultino indicati i motivi e le circostanze in cui le spese sono state sostenute, che dimostrino la conformità di utilizzo con le finalità prescritte dalla legge e che poi confluiscono e compongono il rendiconto del gruppo consiliare la cui irregolarità od omessa presentazione fanno presumere il mancato rispetto del vincolo di destinazione. In sede di giudizio di responsabilità sarà dunque onere del percettore dei fondi pubblici dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato il cui mancato assolvimento, a fronte del riconosciuto elemento soggettivo, condurrà ad una pronunzia di condanna. Si tratterà di una condanna circoscritta ai contributi illecitamente utilizzati rispetto alle finalità consentite, ovvero di quelli di cui non si sia riusciti a fornire, o non si sia fornita, alcuna giustificazione. Ciò induce a ritenere assorbito l’obbligo di restituzione nella responsabilità per illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari in quanto “il fatto, nella sua fenomenica oggettività, è il medesimo, e che pertanto esso non può (…) dar luogo ad una duplicità di pretese (e di conseguenze) risarcitorie”<a abp="1366" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn368" name="_ftnref368" title="">[367]</a>. Si realizzerebbe infatti un’irragionevole duplicazione di pretese risarcitorie ove ad esempio dinnanzi a casi, sebbene rari nella giurisprudenza contabile, di cessazione della materia del contendere per integrale rifusione del danno derivante dall’illecita utilizzazione dei contributi, pur sempre fondate su un accertamento della relativa responsabilità, <a abp="1367" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn369" name="_ftnref369" title="">[368]</a> si pretendesse altresì l’adempimento dell’obbligo di restituzione a fronte di pagamenti integralmente satisfattivi del nocumento erariale che realizzano lo stesso risultato utile a cui tende l’obbligo di restituzione. In dottrina si è rilevato infatti che l’obbligo di restituzione sia un “espresso riconoscimento legislativo del vizio causale dell’erogazione che inevitabilmente discende dalla sua sottrazione alla funzione di interesse generale che, sola, la giustifica” e che il danno erariale debba “commisurarsi in relazione all’ammontare (debitamente rivalutato) illecitamente distratto dalle finalità pubbliche”. Questa perdita erariale è dunque ritenuta “certamente perseguibile per i fatti antecedenti all’entrata in vigore dell’obbligo di restituzione sancito dal decreto 174” ma “configurabile anche in relazione ai fatti commessi successivamente nel caso in cui l’obbligo di restituzione non venga in concreto ottemperato”<a abp="1368" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn370" name="_ftnref370" title="">[369]</a>, così alludendo ad unica responsabilità amministrativo-contabile, cioè la responsabilità per distorto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari. Si deve concludere che l’obbligo di restituzione altro non sia che una fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativo-contabile quale “settoriale conferma della generalizzata giurisdizione contabile su qualsiasi danno erariale desumibile dalla Costituzione (art. 103) e dalla l. 14 gennaio 1994 n. 20 (…) -volta ad- indurre a comportamenti virtuosi” e che anche in sua assenza “le condotte dannose sarebbero state egualmente perseguibili in base alle suddette norme fondanti”<a abp="1369" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn371" name="_ftnref371" title="">[370]</a>la responsabilità amministrativo-contabile ed in particolare la responsabilità per illecito utilizzo dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, per la cui integrazione sarà dunque necessario l’accertamento dei rispettivi presupposti oggettivi e soggettivi.<br abp="1370" /><br />
&nbsp;<br abp="1371" /><br />
8. Elemento psicologico e prassi <em abp="1372">contra legem</em>.<br abp="1373" /><br />
&nbsp;<br abp="1374" /><br />
L’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è stata occasione per evidenziare il contrasto esistente nell’ambito della giurisprudenza contabile in ordine ad una delle componenti strutturali dell’illecito erariale, ovvero l’elemento psicologico. Nelle diverse pronunzie del giudice contabile è emersa la difficile e differente individuazione del confine tra dolo e colpa grave<a abp="1375" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn372" name="_ftnref372" title="">[371]</a>, nonché il ricorso a differenti accezioni di dolo che inevitabilmente influisce sul versante del <em abp="1376">discrimen</em> con la colpa grave. Così, si è fatto riferimento alla figura del dolo contrattuale o <em abp="1377">in</em> <em abp="1378">adimplendo</em>, cioè un “dolo atipico e da inadempimento volontario e/o cosciente dell’obbligazione contrattuale”, ovvero un comportamento scientemente violativo di un obbligo di servizio, senza che occorra la diretta e cosciente intenzione di agire ingiustamente a danno di altri. Segnatamente, tale figura, definita altresì quale dolo erariale, è ravvisabile laddove si abbia la “consapevolezza di dovere una determinata prestazione e si ometta di darvi esecuzione intenzionalmente, in violazione dei fondamentali principi che regolano l’esercizio delle funzioni amministrative” e, nello specifico caso di illecita utilizzazione dei contributi regionali, “degli obblighi di “dar conto” della gestione del pubblico denaro” nella consapevolezza delle finalità prescritte dalla legge, “senza che occorra altresì il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’Erario”<a abp="1379" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn373" name="_ftnref373" title="">[372]</a>. Diversamente, si ritiene che il dolo ricorra solo quando “la volontarietà della condotta antidoverosa sia accompagnata dalla volontà dell’evento dannoso”, cioè si reputa necessaria la consapevolezza della condotta unitamente alla consapevolezza del danno. Specificatamente, secondo questo diverso indirizzo il dolo erariale va differentemente “inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione o omissione <em abp="1380">contra legem</em>, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche” e che lo stesso sia ravvisabile qualora “si cumulino, con la consapevolezza della condotta causa del danno, elementi fattuali che comprovino il ricorrere di ulteriori consapevolezze circa l’effettività e lo specifico contenuto del danno medesimo”<a abp="1381" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn374" name="_ftnref374" title="">[373]</a>. Così, è stato ritenuto sussistente il dolo con riferimento all’utilizzo distorto dei fondi regionali in quanto si è accertato che le risorse erano state consapevolmente spese ed i relativi rimborsi erano stati consapevolmente erogati per fini all’evidenza diversi da quelli ai quali erano destinati<a abp="1382" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn375" name="_ftnref375" title="">[374]</a>.<br abp="1383" /><br />
Sebbene in dottrina si ravvisino posizioni favorevoli all’applicazione del dolo contrattuale nel processo contabile<a abp="1384" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn376" name="_ftnref376" title="">[375]</a>, la recente giurisprudenza di appello della Corte dei conti<a abp="1385" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn377" name="_ftnref377" title="">[376]</a> ha sposato il diverso orientamento, ritenendo che “l’adozione del concetto di dolo contrattuale si porrebbe in contrasto con la più accreditata tesi sulla natura extracontrattuale della responsabilità amministrativa (v., in proposito, Cassazione, SS.UU., 25.10.1999, n. 744 e 14.5.1998, n. 4874), oltre a collidere con la stessa regola secondo cui la predetta responsabilità amministrativa richiede un comportamento (almeno) gravemente colposo, poiché esso sarebbe difficilmente configurabile con riferimento alla violazione di preesistenti, specifici obblighi”.<br abp="1386" /><br />
Invero, l’adesione ad una delle diverse interpretazioni del concetto di dolo rilevante nell’ambito del processo contabile non può farsi discendere dalle divergenti soluzioni prospettate alle più generali questioni attinenti alla natura ed alla funzione della responsabilità amministrativo-contabile<a abp="1387" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn378" name="_ftnref378" title="">[377]</a>. Segnatamente, la connotazione in termini sanzionatori e la qualificazione del giudizio contabile quale processo sostanzialmente penale in forza delle similitudini dei riti<a abp="1388" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn379" name="_ftnref379" title="">[378]</a> dovrebbero indurre a ricorrere all’art. 43 c. p.<a abp="1389" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn380" name="_ftnref380" title="">[379]</a> come interpretato dalla giurisprudenza penale<a abp="1390" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn381" name="_ftnref381" title="">[380]</a>, ovvero la prevalenza del carattere risarcitorio dovrebbe suggerire l’utilizzo del dolo civilistico<a abp="1391" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn382" name="_ftnref382" title="">[381]</a>, ed in particolare l’adesione alla natura contrattuale della responsabilità amministrativo-contabile dovrebbe comportare l’applicazione della nozione di dolo contrattuale o <em abp="1392">in</em> <em abp="1393">adimplendo</em> <a abp="1394" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn383" name="_ftnref383" title="">[382]</a>.<br abp="1395" /><br />
Si deve piuttosto risolvere il problema alla luce della specificità della disciplina della responsabilità erariale<a abp="1396" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn384" name="_ftnref384" title="">[383]</a> ed in particolare della scelta legislativa di circoscrivere la relativa ascrivibilità a titolo di dolo o colpa grave. A tale intervento normativo ha guardato con favore il giudice costituzionale<a abp="1397" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn385" name="_ftnref385" title="">[384]</a>, chiarendo che “il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà”. Se dunque dietro alla scelta del legislatore vi è “l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa” nonché la “finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”<a abp="1398" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn386" name="_ftnref386" title="">[385]</a>, se si dovesse aderire ad una nozione di dolo che prescindesse dalla consapevolezza del danno tali scopi risulterebbero frustrati in quanto si renderebbe di non facile individuazione il confine con la colpa grave con conseguenti ricadute sul regime di solidarietà passiva<a abp="1399" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn387" name="_ftnref387" title="">[386]</a>. A ciò si aggiunga che nella stessa dottrina e giurisprudenza civile non risulta pacifica la definizione della natura della responsabilità contrattuale stante il contrapporsi tra tesi soggettiva e tesi oggettiva <a abp="1400" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn388" name="_ftnref388" title="">[387]</a>. Così, accanto a chi sostiene che la responsabilità debitoria trovi il proprio fondamento nella colpa e nel dolo<a abp="1401" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn389" name="_ftnref389" title="">[388]</a>, si rinviene chi invece ritiene rilevante soltanto il fatto dell’inadempimento a prescindere dalla colpa<a abp="1402" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn390" name="_ftnref390" title="">[389]</a>. Appare dunque opportuno rifuggire dal richiamare categorie proprie di altre branche del diritto, soprattutto quando le stesse risultino controverse, in quanto tale rimando non costituirebbe ausilio utile alla risoluzione di problematiche proprie della responsabilità amministrativo-contabile per la cui definizione deve rinviarsi piuttosto alla relativa specifica disciplina che con particolare riferimento all’elemento soggettivo non potrebbe prescindere dal rispettivo accertamento in quanto elemento costitutivo dell’illecito erariale. La decisione di circoscrivere alla colpa grave (oltreché al dolo) la rilevanza della responsabilità amministrativo-contabile e di considerare legali i danni frutto di colpa lieve<a abp="1403" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn391" name="_ftnref391" title="">[390]</a> corrispondentemente orientano verso un’interpretazione più rigorosa e stringente del dolo che ricomprenda la consapevolezza dell’evento dannoso. Dal confronto con la meno problematica nozione di colpa grave emerge che la stessa per giurisprudenza contabile costante, non potendo essere ricondotta alla semplice violazione della legge o di regole di buona amministrazione, è individuata “in un comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti (…)” (Sez. 1^ centrale di appello, sent. n. 305 dell’8.5.2009) ossia nella “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento” (Sez. Giur. Calabria, sent. 01/07/2005, n. 763) in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso: “di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.” (Sezioni Riunite, sent. 10/06/1997, n. 56)”<a abp="1404" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn392" name="_ftnref392" title="">[391]</a>. A fronte dunque di questa connotazione della colpa grave affinché si possa definire il concetto di dolo erariale dovrà richiedersi un ulteriore <em abp="1405">quid pluris</em> rispetto ad un comportamento caratterizzato da massima negligenza che non può che identificarsi nella consapevolezza del danno. Non necessariamente rileverà la sola forma del dolo intenzionale ben potendo ravvisarsi anche per il caso di rappresentazione dell’evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o di certezza senza che lo stesso costituisca l’obbiettivo perseguito, ma evitando tuttavia di richiamare altresì difficili distinzioni proprie del diritto penale quale quella tra colpa cosciente e dolo eventuale<a abp="1406" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn393" name="_ftnref393" title="">[392]</a>. La trasposizione di tali modalità di imputazione soggettiva<a abp="1407" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn394" name="_ftnref394" title="">[393]</a> non risulta funzionale nel processo contabile in quanto si finirebbe per introdurre un elemento che, oltre a non corrispondere alla <em abp="1408">ratio legis</em> sottesa al ridimensionamento dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione dell’illecito erariale, non gioverebbe al relativo accertamento in quanto, stante la difficile definizione e discriminazione di tali nozioni che già rilevano la propria criticità in ambito penale<a abp="1409" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn395" name="_ftnref395" title="">[394]</a>, renderebbero difficoltosa un’applicazione uniforme da parte della giurisprudenza contabile. Se dunque il carattere personale della responsabilità amministrativo-contabile deve indurre ad un’individualizzazione della colpa grave da valutare in concreto ed <em abp="1410">ex ante</em> secondo le situazioni soggettive dell’agente e quelle oggettive in cui lo stesso ha operato<a abp="1411" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn396" name="_ftnref396" title="">[395]</a>, ai fini della definizione del <em abp="1412">discrimen</em> con il dolo, e più in generale dell’accertamento dell’elemento soggettivo, dovrà farsi riferimento alle circostanze del caso concreto, nonché alle qualità del convenuto in giudizio.<br abp="1413" /><br />
Così, risultano condivisibili le pronunzie del giudice contabile che, con specifico riferimento all’illecita utilizzazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, hanno ravvisato la sussistenza di una violazione gravemente colposa delle regole di gestione del denaro pubblico nel caso di deviazione delle spese dalle finalità pubblicistiche previste dalla legge, di omessa rendicontazione, ovvero di mancata attestazione dei motivi e delle circostanze in cui le stesse sono state effettuate<a abp="1414" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn397" name="_ftnref397" title="">[396]</a>, stante l’obbligo di rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche secondo le finalità di legge<a abp="1415" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn398" name="_ftnref398" title="">[397]</a>. Accanto alle sentenze che hanno ravvisato la colpa grave nel caso di assenza o incompletezza della documentazione giustificativa<a abp="1416" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn399" name="_ftnref399" title="">[398]</a> sono parimenti condivisibili quelle pronunzie che hanno escluso la ricorrenza del dolo a fronte dell’incertezza della nozione di spesa effettuabile<a abp="1417" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn400" name="_ftnref400" title="">[399]</a>, nonché hanno affermato la dolosità della condotta dinnanzi ad erogazioni per fini evidentemente diversi da quelli consentiti<a abp="1418" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn401" name="_ftnref401" title="">[400]</a>.<br abp="1419" /><br />
Aderendo dunque ad una nozione di dolo che comprenda la coscienza e volontà dell’evento dannoso, lo stesso sarà ravvisabile dinnanzi a quelle condotte connotate da maggior riprovevolezza la cui valutazione richiederà una particolare attenzione alla normativa contenente le nozioni di spese rimborsabili, oltreché alle circostanze del caso concreto. Così, dovrà verificarsi il grado di chiarezza e di precisione delle norme configuranti il vincolo di destinazione dei contributi, ovvero il grado di opinabilità di alcune spese in modo da definire il <em abp="1420">quantum</em> di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta, potendo considerare quale indice di un atteggiamento doloso l’aver richiesto ed ottenuto rimborsi a fronte di spese abnormi e marcatamente divergenti dal dato normativo rispetto alle quali è da escludere che le stesse possano trovare alcuna giustificazione nelle diverse voci di spese rimborsabili<a abp="1421" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn402" name="_ftnref402" title="">[401]</a>. Dovrà valutarsi anche la condotta successiva all’illecito utilizzo dei contributi ben potendo la stessa tradire un comportamento doloso<a abp="1422" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn403" name="_ftnref403" title="">[402]</a>, nonché dovrà indagarsi con riferimento a quelle spese che già trovano ristoro nell’indennità di funzione e nella diaria dei consiglieri regionali in quanto l’eventuale ulteriore richiesta di rimborso al gruppo, in assenza di un’adeguata documentazione giustificativa della strumentalità all’attività istituzionale del gruppo stesso, potrebbe rappresentare una consapevole duplicazione<a abp="1423" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn404" name="_ftnref404" title="">[403]</a>. Ciò evidenzia che maggiori profili di difficoltà emergeranno in sede di accertamento dell’elemento soggettivo a fronte di una distinzione che deve vedersi fondata sulla consapevolezza del danno erariale, quale connotato ulteriore del dolo rispetto alla colpa grave, in quanto altrimenti, stante gli stringenti obblighi derivanti dalla legge, dinnanzi a qualsiasi illecita utilizzazione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari non sarebbe possibile individuare un altro criterio utile al fine della relativa discriminazione che risulti idoneo a scongiurare una valutazione diversamente rimessa ad ampia discrezionalità, se non ad arbitrio.<br abp="1424" /><br />
Analoghe considerazioni possono riferirsi all’indagine dell’elemento soggettivo in ordine al capogruppo rispetto alle spese dei singoli consiglieri data la configurabilità di una responsabilità in concorso<a abp="1425" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn405" name="_ftnref405" title="">[404]</a>. Così, se normalmente potrà ravvisarsi una colpa grave, in particolare una <em abp="1426">culpa in vigilando</em>, in presenza di omesso ed inadeguato controllo denotante un atteggiamento di estrema trascuratezza e disinteresse stante il ruolo di preminenza nella gestione dei fondi assegnati ai gruppi, spettando al capogruppo l’autorizzazione al rimborso delle spese dei singoli consiglieri<a abp="1427" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn406" name="_ftnref406" title="">[405]</a>, dinnanzi alle richieste di rimborso relative a spese totalmente e marcatamente esulanti dal vincolo di destinazione configurato dalla legge e considerando tutte le altre circostanze del caso concreto il mancato diniego potrà diversamente rilevare in termini di dolo con conseguente attestazione della responsabilità solidale con i singoli consiglieri<a abp="1428" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn407" name="_ftnref407" title="">[406]</a>. Non appare invece condivisibile l’omesso accertamento dell’elemento soggettivo con riferimento ai soggetti non convenuti in giudizio ma di cui si è astrattamente ipotizzata una responsabilità concorrente, “virtualmente” imputata una quota del danno erariale e decurtata dal <em abp="1429">quantum debeatur</em>.<br abp="1430" /><br />
Diversamente, meritano approvazione quelle pronunzie del giudice contabile che hanno escluso la rilevanza scriminante di una risalente prassi <em abp="1431">contra legem</em> in ordine all’utilizzo ed alla rendicontazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari. Segnatamente, a fronte delle prospettazioni difensive volte ad attenuare la posizione dei convenuti attraverso il richiamo dell’esistenza di condotte reiterate nel tempo caratterizzate da un uso estremamente disinvolto e scriteriato dei fondi pubblici, in forza delle quali risultava costante la mancata allegazione dei documenti giustificativi relativi alle spese chieste a rimborso, si è piuttosto attestato che “il mantenimento di una prassi illegittima può costituire un elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche”<a abp="1432" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn408" name="_ftnref408" title="">[407]</a>. L’esistenza di tale prassi, non potendo giustificare il perpetrarsi della violazione del dovere di rendicontazione, è inidonea ad esonerare i soggetti preposti alla gestione dei contributi stante gli obblighi prescritti dalla legge, avendo dovuto al contrario richiamare la loro attenzione inducendoli a dissociarsi dalla stessa. Non potendo esistere una prassi <em abp="1433">contra legem<a abp="1434" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn409" name="_ftnref409" title=""><strong abp="1435">[408]</strong></a></em> la stessa non può escludere la sussistenza del dolo<a abp="1436" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn410" name="_ftnref410" title="">[409]</a>, né giustificare l’esercizio del potere riduttivo<a abp="1437" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn411" name="_ftnref411" title="">[410]</a>, piuttosto si dovrà prenderla in considerazione al momento della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto in quanto non possono non essere considerate nella individuazione della colpa attesa la necessità che essa sia grave<a abp="1438" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn412" name="_ftnref412" title="">[411]</a>.<br abp="1439" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="1440" /><br />
9. Conclusioni.<br abp="1441" /><br />
&nbsp;<br abp="1442" /><br />
A fronte del frequente ed allarmante fenomeno della gestione illecita dei rimborsi dei gruppi consiliari regionali, perpetuatosi negli anni ma che solo ultimamente ha acquisito particolare risalto mediatico,&nbsp; si è reso necessario l’intervento delle Corte dei conti in sede giurisdizionale. Il giudice contabile, chiamato ad arginare l’ormai virus della “rimborsopoli”, nel riconoscere la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della relativa giurisdizione, ha emesso numerose sentenze di condanna al risarcimento del riconosciuto danno erariale. Tale attività di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, che ha consentito il recupero di consistenti contributi illecitamente utilizzati<a abp="1443" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn413" name="_ftnref413" title="">[412]</a>, appare destinata a non arrestarsi<a abp="1444" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn414" name="_ftnref414" title="">[413]</a>. Si tratta di un operato, quello delle sezioni regionali giurisdizionali, a cui guardare con favore dato&nbsp; che “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione”<a abp="1445" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn415" name="_ftnref415" title="">[414]</a>, che però ha sollevato diverse questioni problematiche, alcune delle quali non appaiono completamente risolte.<br abp="1446" /><br />
È pienamente condivisibile l’ormai pacifica attestazione della giurisdizione della Corte dei conti nel caso di distorto utilizzo dei fondi pubblici da parte dei consiglieri regionali in quanto attività generatrice di un danno erariale e stante il rapporto di servizio onorario che li lega al Consiglio regionale, che non trova ostacolo nella dibattuta questione della natura giuridica dei gruppi consiliari<a abp="1447" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn416" name="_ftnref416" title="">[415]</a>. L’orientamento del giudice contabile in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale<a abp="1448" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn417" name="_ftnref417" title="">[416]</a> e della Corte di Cassazione<a abp="1449" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn418" name="_ftnref418" title="">[417]</a>. Segnatamente, l’intervento del giudice di legittimità, che ha chiaramente attestato la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nel caso di gestione illecita dei rimborsi dei consiglieri regionali, si inserisce nel solco dell’indirizzo che ha visto estendere l’ambito di operatività della giurisdizione contabile sulla base del dato oggettivo della natura pubblica delle risorse utilizzate dal cui vincolo di scopo discenderebbe la costituzione di un rapporto di servizio e dunque anche la sussistenza del relativo presupposto soggettivo. Una giurisdizione che è stata incidentalmente confermata da una recente pronunzia delle Sezioni Unite, sebbene sembri discostarsi dal precedente orientamento giacché ha invece negato la sussistenza della giurisdizione contabile con riferimento all’illecita utilizzazione di somme erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali da parte del tesoriere di un partito politico<a abp="1450" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn419" name="_ftnref419" title="">[418]</a>.<br abp="1451" /><br />
Il sindacato del giudice contabile sull’illecita utilizzazione dei contributi dei gruppi non può trovare ostacolo nella guarentigia dell’insindacabilità di cui godono i consiglieri regionali. Tale prerogativa deve essere circoscritta alle funzioni consiliari primarie strettamente intese in quanto volta a consentire il pieno esercizio della potestà del consiglio regionale, piuttosto che a sostenere le posizioni dei singoli parlamentari<a abp="1452" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn420" name="_ftnref420" title="">[419]</a>. La previsione dell’art. 122, c. 4, Cost., ed in generale le guarentigie costituzionali, coerenti, come rilevato da autorevole dottrina, con “la complessiva definizione della forma di Stato prescelta, che in essa vede, rispettivamente, la realizzazione del principio rappresentativo e di quello di legalità”<a abp="1453" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn421" name="_ftnref421" title="">[420]</a>, “trovano giustificazione costituzionale nella necessità di proteggere da eventuali abusi l’esercizio delle funzioni attribuite a determinati soggetti”<a abp="1454" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn422" name="_ftnref422" title="">[421]</a>. Non possono invece giustificare il perpetuarsi di abusi in danno degli interessi dei cittadini per prevenire i quali concorrono diverse forme di responsabilità, cioè morale, politica e giuridica<a abp="1455" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn423" name="_ftnref423" title="">[422]</a>. A fronte della scarsa, se non inesistente, efficacia deterrente della responsabilità ed imperatività morale, di cui già in tempi più remoti la dottrina ne rilevava la vaghezza ed improprietà<a abp="1456" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn424" name="_ftnref424" title="">[423]</a>, ed atteso che “di una responsabilità politica diffusa del parlamentare nei confronti del popolo sovrano può parlarsi come di una narrazione costituzionale”<a abp="1457" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn425" name="_ftnref425" title="">[424]</a>, non possono non soccorrere le diverse forme di responsabilità giuridica. Se si considera poi che i presupposti dello Stato di diritto devono “indurre ad estendere l’intervento giudiziario ed a limitare l’ambito della sfera insindacabile”<a abp="1458" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn426" name="_ftnref426" title="">[425]</a>, dinnanzi ad un fenomeno che ha assunto una portata allarmante, l’ordinamento non può rimanere inerte. Se si lasciasse impunito il distorto utilizzo di denaro pubblico ne uscirebbero sacrificati il principio di legalità e giustiziabilià<a abp="1459" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn427" name="_ftnref427" title="">[426]</a>, l’integrità della funzione giurisdizionale posta a presidio del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica amministrazione. Ciò non risulta ammissibile considerata anche la già peculiare posizione dell’ordinamento italiano rispetto al panorama degli ordinamenti europei ove, per la quasi totalità degli stessi, “la sempre più rilevante centralità del principio di eguaglianza ha indotto a limitare l’insindacabilità soltanto alle attività (…) strettamente connesse all’esercizio della funzione parlamentare, ricomprendendo solo le condotte poste in essere durante i lavori in aula e che presentano un nesso con l’esercizio della carica”<a abp="1460" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn428" name="_ftnref428" title="">[427]</a>.<br abp="1461" /><br />
Se già questo risulta essere sufficiente a giustificare l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, a rendere ulteriormente necessario il contrasto all’illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è l’esigenza di garantire la tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche e dunque la necessità di assicurare “l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari”<a abp="1462" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn429" name="_ftnref429" title="">[428]</a>, data la provenienza dei contributi dal bilancio dell’ente regionale su cui grava l’obbligo di equilibrio di cui all’art. 81 Cost.<a abp="1463" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn430" name="_ftnref430" title="">[429]</a>. Il rispetto dei vincoli europei nell’ambito del governo multilivello dell’economia, a fronte della stretta adesione tra l’ordinamento nazionale, regionale ed europeo<a abp="1464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn431" name="_ftnref431" title="">[430]</a>, deve indurre ad un’efficace lotta al distorto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al funzionamento dei gruppi consiliari. Anche in tale prospettiva non può giustificarsi la mancata <em abp="1465">vocatio in ius</em> dei soggetti ritenuti corresponsabili dell’illecita utilizzazione dei fondi dei gruppi in quanto la relativa quota di danno erariale, ad essi soltanto “virtualmente” imputata, e dunque non recuperata, sarà destinata a rimanere a carico della collettività.<br abp="1466" /><br />
Tali vicende che hanno richiamato l’attenzione della magistratura contabile e penale dimostrano come risultano spesso dimenticati la necessità che “i rappresentanti pubblici devono perciò essere gl’interpreti e fautori non di una volontà o di più volontà, ma di un <em abp="1467">interesse pubblico</em>”<a abp="1468" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn432" name="_ftnref432" title="">[431]</a>, nonché il dovere dei cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore<a abp="1469" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn433" name="_ftnref433" title="">[432]</a>. Si tratta di due direttrici che assumono una connotazione particolare con riferimento a quei soggetti legati da un rapporto di servizio che in quanto onorario attiene a ruoli di preminente rilievo come testimonia la derivazione del termine dagli <em abp="1470">honores</em>, che nella Repubblica romana costituivano gli uffici di maggior importanza. Dall’uso “disinvolto” dei contributi regionali è trasparito invece un atteggiamento orientato ad anteporre il perseguimento di interessi personali a detrimento dell’interesse pubblico. Si considerino poi alcune sentenze emesse dal giudice contabile in materia pensionistica laddove alcuni ex consiglieri regionali hanno contestato la riduzione apportata da una legge regionale all’assegno vitalizio dagli stessi percepito<a abp="1471" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn434" name="_ftnref434" title="">[433]</a>. Senza soffermarsi sulla specifica questione rimessa al giudice ordinario a fronte del dichiarato difetto di giurisdizione da parte del giudice pensionistico, la vicenda consente di rilevare come i componenti dei Consigli regionali siano più sensibili alla difesa delle proprie posizioni piuttosto che manifestare un sentimento di resipiscenza stante i rari casi di integrale rifusione del danno derivante dall’illecita utilizzazione dei contributi.<br abp="1472" /><br />
I consiglieri regionali, dunque, qualora frustino il vincolo di destinazione impresso al denaro pubblico stanziato per il funzionamento dei gruppi consiliari non possono rimanere estranei al principio di responsabilità quale corollario della doverosità del perseguimento del fine pubblico<a abp="1473" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn435" name="_ftnref435" title="">[434]</a> ed in particolare alla responsabilità amministrativo-contabile dinnanzi al “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità”<a abp="1474" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn436" name="_ftnref436" title="">[435]</a>. Diversamente, la sottrazione da qualsiasi responsabilità oltre ad incrementare la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ricordando quanto attentamente e chiaramente affermato in dottrina, renderebbe gli elettori prigionieri di scelte imposte da <em abp="1475">élites</em> politiche<a abp="1476" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn437" name="_ftnref437" title="">[436]</a>. Il <em abp="1477">clamor fori<a abp="1478" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn438" name="_ftnref438" title=""><strong abp="1479">[437]</strong></a></em>suscitato dalla reiterazione di tali condotte distrattive, nonché l’ulteriore eventuale rilevanza penale delle stesse a titolo di peculato, ben potrebbero inoltre, ricorrendone i relativi presupposti<a abp="1480" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn439" name="_ftnref439" title="">[438]</a>, legittimare l’esercizio di azioni volte al ristoro del danno all’immagine subito a seguito dell’evidente pregiudizio al decoro e al prestigio della Regione<a abp="1481" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn440" name="_ftnref440" title="">[439]</a>, anch’esse conoscibili dal giudice contabile.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1482" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1484">
<div abp="1485" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1487" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1488" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1489" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">*</a> A cura di Luigi Carbone.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1490" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1493" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[1]</a> Convertito con modificazioni dalla l. n. 213 del 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1494" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1496" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1497" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[2]</a> Così la Relazione al summenzionato d.l..</div>
<p>&nbsp;<br abp="1498" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1500" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1501" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[3]</a> Per un approfondimento sul tema si veda D. MORGANTE, <em abp="1502">I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174/2012</em>, in www.federalismi.it.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1505" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1506" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[4]</a> Art. 1, cc. 9-12.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1507" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1509" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1510" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[5]</a> Condannato per oltre un milione di euro con la sent. n. 154 del 2014 della sezione giurisdizionale Lazio.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1511" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1513" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1514" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[6]</a> In virtù del quale “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1515" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1517" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1518" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[7]</a> Ai sensi del quale “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1519" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1521" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1522" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[8]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="1523">La responsabilità amministrativo-contabile:profili sostanziali</em>, in V. TENORE (a cura di), <em abp="1524">La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2013, p. 103.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1525" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1527" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1528" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[9]</a> Frequentemente invocata dalle difese dei consiglieri regionali ai fini della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1529" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1531" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1532" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[10]</a> Per un attento studio sul punto si rinvia a A. CIANCIO,&nbsp;<em abp="1533">I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico</em>, Milano, 2008, p. 30 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1534" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1536" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1537" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[11]</a> In ragione di tale autonomia è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione transitoria di una legge regionale. Tale norma consentiva l’inquadramento nel ruolo regionale, previo superamento di un concorso riservato, di personale, in servizio da almeno un anno presso i gruppi, scelto fra estranei all’amministrazione regionale. E’ stato, infatti, ritenuto naturale che la scelta del personale, nei limiti del contingente assegnato ai gruppi stessi, fosse loro demandata. A tal proposito cfr. nota critica C. PINELLI, <em abp="1538">In tema di inquadramento nei ruoli regionali di personale assunto dai gruppi consiliari</em>, in Giur. cost., 1990, I, p. 1112 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1539" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1541" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1542" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[12]</a> Così la Corte “I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1543" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1545" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1546" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[13]</a> Sent. n. 609 del 1999.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1547" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1549" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1550" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[14]</a> Le Sezioni Unite hanno così ritenuto che, in assenza di una specifica qualificazione legislativa da parte della Regione, deve considerarsi la sussistenza del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei lavoratori eventualmente assunti dai gruppi in quanto, appunto, organi del Consiglio regionale; fatta salva, tuttavia, la possibilità della normativa regionale di etichettare tali rapporti come “di diritto privato”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1551" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1553" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1554" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[15]</a> Sent. n. 33069 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1555" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1557" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1558" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[16]</a> Ord. n. 3335 del 2004.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1559" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1561" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1562" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[17]</a> Il giudice di legittimità, nel caso in specie, ritenendo che il gruppo parlamentare avesse agito come organo politico, e dunque, secondo il ragionamento della stessa Corte, assimilabile ad un partito e soggetto pertanto alle norme relative alle persone giuridiche private, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. E’ stato inoltre statuito che l’autodichia, di cui godono i gruppi in Parlamento, è limitata all’esercizio delle funzioni parlamentari ed un’eventuale estensione della stessa fuori dai casi positivamente stabiliti risulterebbe lesiva del principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1563" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1565" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1566" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[18]</a> Ord. n. 23257 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1567" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1569" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1570" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[19]</a> Sent. n. 932 del 1992.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1571" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1573" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1574" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[20]</a> D. MORGANTE, <em abp="1575">op. cit</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1576" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1578" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="1579" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[21]</a> R. DICKMANN, <em abp="1580">Note sulla nuova disciplina sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e dei gruppi parlamentari</em>, in www.forumcostituzionale.it</div>
<p>&nbsp;<br abp="1581" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1583" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1584" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[22]</a> A. BALDANZA, <em abp="1585">Le funzioni di controllo della Corte dei conti</em>, in V. TENORE (a cura di), <em abp="1586">op. cit</em>., p. 1126.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1587" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1589" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1590" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[23]</a> A. VETRO, <em abp="1591">Problematica sui finanziamenti dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, con particolare riguardo alla giurisdizione del giudice contabile per le ipotesi di danno erariale</em>, in www.respamm.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1592" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1594" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1595" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[24]</a> G. MAZZOLA, I <em abp="1596">gruppi consiliari regionali: realtà e prospettive, </em>in Amministrazione In Cammino, Novembre 2010.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1597" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1599" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1600" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[25]</a> M. GRECO, <em abp="1601">Le spese dei gruppi politici e l’incontrollata tecnica del “richiedo-ricevo”</em>, in www.ambientediritto.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1602" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1604" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1605" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[26]</a> Così A. CIANCIO, <em abp="1606">op. cit.</em>, p. 239.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1607" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1609" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1610" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[27]</a> Cfr. A. CIANCIO, <em abp="1611">Profili di organizzazione dei Consigli regionali: i gruppi consiliari</em>, in “Il Filangieri”, I, 2009, p. 56, secondo cui “anche nelle Regioni sia stato accolto il principio delle assemblee organizzate «per Gruppi e dai Gruppi»”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1612" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1614" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1615" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[28]</a> Cfr. l’art. 21 Reg. Cons. Veneto; l’art. 23 Reg. Cons. Sicilia; l’art. 13 Reg. Cons. Campania; l’art. 13 Reg. Cons. Piemonte; l’art. 6 Reg. Cons. Puglia; l’art. 20 Reg. Cons. Lombardia; l’art. 13 Reg. Cons. Basilicata; l’art. 20 Reg. Cons. Sardegna; l’art. 16 Reg. Cons. Marche; l’art. 23 Reg. Cons. Abruzzo; l’art. 16 Reg. Cons. Molise; l’art. 12 Reg. Cons. Toscana; l’art. 13 Reg. Cons. Liguria; l’art. 6 Reg. Cons. Emilia-Romagna.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1616" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1618" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1619" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[29]</a> Cfr. A. CIANCIO, <em abp="1620">Profili cit.</em>, p. 60, che ne evidenzia la <em abp="1621">contradictio in terminis</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1622" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1624" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="1625" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[30]</a> Cfr. G. MAZZOLA, <em abp="1626">op. cit.</em>, che esclude la configurazione dei gruppi come organi dei partiti, in quanto, pur essendo proiezione degli stessi in Assemblea, risultano nel loro insieme politicamente autonomi.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1627" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1629" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="1630" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[31]</a> Cfr. M. GRECO, <em abp="1631">op. cit.</em>, secondo cui il divieto di mandato imperativo “contribuisce ad irrobustire la tesi dell’emancipazione dell’eletto dal partito politico di riferimento”. Tuttavia A. CIANCIO<em abp="1632">, Profili &nbsp;cit.</em>, p. 67, evidenzia la necessità e la delicatezza del confronto tra la libertà di mandato e la garanzia di funzionalità dell’assemblea, nonché del rispetto della sovranità popolare.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1633" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1635" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="1636" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[32]</a> Ai sensi del quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1637" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1639" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="1640" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[33]</a> T. MARTINES, A. RUGGERI, M. SALAZAR, <em abp="1641">Lineamenti di diritto regionale</em>, Milano, 2012, p. 30.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1642" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1644" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="1645" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[34]</a> L’art. 25 Statuto Puglia, tuttavia, qualifica espressamente i gruppi organi interni del Consiglio Regionale. Anche l’art. 21 Statuto Piemonte configurava i gruppi organi del Consiglio ma tale disposizione è stata modificata ed ora attribuisce loro la qualifica di articolazioni organizzative.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1646" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1648" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="1649" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[35]</a> Cfr. R. BIN, G. FALCON, <em abp="1650">Diritto regionale</em>, Bologna, 2012, p. 182, sebbene i gruppi vengano qualificati organi interni dell’assemblea.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1651" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1653" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="1654" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[36]</a> Cfr., ad esempio, l’art. 42 Statuto Veneto, l’art. 40 Statuto Campania e l’art. 16 Statuto Toscana.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1655" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1657" id="ftn38" style="text-align: justify;"><a abp="1658" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[37]</a> Consacrati all’art. 97 Cost..</div>
<p>&nbsp;<br abp="1659" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1661" id="ftn39" style="text-align: justify;"><a abp="1662" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[38]</a> Ai sensi dell’art. 103, c. 2 Cost. “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”. Secondo l’insegnamento della Consulta (sent. nn. 641 del 1987 e 773 del 1988) si tratta di una giurisdizione tendenzialmente generale nelle materie di contabilità pubblica che necessitano di una individuazione legislativa sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Tale specificazione, per il caso in esame, si rinviene all’art. 52, r.d. n. 1214 del 1934, che ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile richiede un danno erariale e un rapporto di impiego o di servizio con la Pubblica amministrazione.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1663" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1665" id="ftn40" style="text-align: justify;"><a abp="1666" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[39]</a> Così V. TENORE, <em abp="1667">op. cit.</em>, p. 75.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1668" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1670" id="ftn41" style="text-align: justify;"><a abp="1671" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[40]</a> La Cassazione con tale importante pronunzia, superando un proprio precedente contrario orientamento, ha statuito la giurisdizione della Corte dei conti su amministratori e dipendenti di enti pubblici economici.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1672" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1674" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="1675" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[41]</a> <em abp="1676">Ex multis</em> Cass. Sez. Un. nn. 4511 del 2006, 3367 del 2007, 7377 del 2013 e 295 del 2013.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1677" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1679" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="1680" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[42]</a> Ord. n. 23257 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1681" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1683" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="1684" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[43]</a> La Corte di Cassazione ha nella specie negato il carattere privatistico dei gruppi i quali risultano invece caratterizzati da una prevalente connotazione pubblicistica.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1685" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1687" id="ftn45" style="text-align: justify;"><a abp="1688" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[44]</a> Sent. nn. 33069 del 2003 e 49976 del 2012; ord. n. 1053 del 2013.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1689" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1691" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="1692" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[45]</a> L’analisi della responsabilità penale dei consiglieri regionali a fronte degli indebiti rimborsi esula tuttavia dal presente scritto e, pertanto, si rinvia a S. GRINDATTO, <em abp="1693">Appropriazione da parte di un consigliere regionale del contributo della Regione al suo gruppo consiliare. Peculato?</em>, in Giur. It., 2013, 11, 2340 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1694" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1696" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="1697" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[46]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1698" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1700" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="1701" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[47]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 39 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1702" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1704" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="1705" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[48]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1706" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1708" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="1709" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[49]</a> Sul punto si rinvia al n. 2 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1710" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1712" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="1713" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[50]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Lazio , n. 154 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 39 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n.47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015; C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1714" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1716" id="ftn52" style="text-align: justify;"><a abp="1717" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[51]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia,&nbsp; n. 39 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n.110 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015; C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1718" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1720" id="ftn53" style="text-align: justify;"><a abp="1721" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[52]</a> F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, I <em abp="1722">giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007, p. 57.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1723" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1725" id="ftn54" style="text-align: justify;"><a abp="1726" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[53]</a> <em abp="1727">Ex plurimis</em> Sez. Un. nn. 4511 del 2006, 10062 del 2011 e 295 del 2013.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1728" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1730" id="ftn55" style="text-align: justify;"><a abp="1731" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[54]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI,&nbsp; <em abp="1732">op. cit.</em>, p. 24.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1733" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1735" id="ftn56" style="text-align: justify;"><a abp="1736" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[55]</a> Sez. Un. sent. n. 7946 del 2003 e Sez. Un. ord. n. 3367 del 2007.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1737" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1739" id="ftn57" style="text-align: justify;"><a abp="1740" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[56]</a> Cass. Sez. Un. ord. n. 5019 del 2010 secondo cui “Nel caso dei contributi dati a soggetti estranei, questi rispondono per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse pubbliche vincolate all’impiego preventivato, sicché l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa è, per così dire, diretta. Che i soggetti che debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva: l’assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio. Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità”. <em abp="1741">Ex multis</em> Cass. Sez. Un. nn. 10062 del 2011 e&nbsp; 295 del 2013.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1742" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1744" id="ftn58" style="text-align: justify;"><a abp="1745" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[57]</a> V. TENORE, <em abp="1746">op. cit.</em>, p. 117, in particolare secondo l’Autore la giurisdizione obbligatoria e ufficiosa, quale quella della Corte dei conti, risulterebbe indispensabile a fronte di una presumibile inerzia del soggetto danneggiato a promuovere un’azione civile dinnanzi al giudice ordinario.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1747" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1749" id="ftn59" style="text-align: justify;"><a abp="1750" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[58]</a> Cfr. C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1751" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1753" id="ftn60" style="text-align: justify;"><a abp="1754" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[59]</a> Cons. St., sent. n. 1272 del 2005. In tal senso anche Cass. Sez. Un. nn. 3129 del 1997 e 9363 del 2007 in base alle quali “il principio secondo cui il servizio volontariamente prestato su incarico di una pubblica amministrazione, attribuisce al soggetto privato che al rapporto partecipi o la qualifica di “pubblico impiegato” o quella di “funzionario onorario”, senza alcuna possibilità di individuare un tertium genus, costituito cioè da un rapporto non pubblico né autonomo, caratterizzato dalla parasubordinazione o dalla collaborazione continuativa e coordinata, sia perché la figura del funzionario onorario si presenta come residuale rispetto a quella del pubblico dipendente, sia perché la parasubordinazione o la collaborazione continuativa e coordinata non può riconoscersi nel rapporto che lega il componente di una organo collegiale all’ente, (Cass. n. 2033/1985). È stato, altresì, precisato che la posizione del funzionario onorario si configura ogni qualvolta esista un rapporto per lo svolgimento di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che, si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale), l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della p.a. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo &#8211; perché inserito in un rapporto sinallagmatico &#8211; del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1755" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1757" id="ftn61" style="text-align: justify;"><a abp="1758" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[60]</a> Sulla nozione di occasionalità necessaria e sui diversi indirizzi interpretativi si veda V. TENORE, <em abp="1759">op. cit.</em>, p. 103 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1760" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1762" id="ftn62" style="text-align: justify;"><a abp="1763" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[61]</a> Così E. CASETTA, <em abp="1764">Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2014, p. 629.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1765" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1767" id="ftn63" style="text-align: justify;"><a abp="1768" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[62]</a> A. VETRO, <em abp="1769">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1770" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1772" id="ftn64" style="text-align: justify;"><a abp="1773" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[63]</a> D. MORGANTE, <em abp="1774">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1775" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1777" id="ftn65" style="text-align: justify;"><a abp="1778" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[64]</a> M. GRECO, <em abp="1779">op. cit.</em>, secondo cui l’esercizio di funzioni elettive comporta l’instaurazione di un rapporto di servizio onorario, che sebbene non considerato dall’Autore specificatamente in chiave di presupposto soggettivo della giurisdizione contabile, implica, tuttavia, “una situazione di debito a carico di coloro che ricevono tale dono”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1780" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1782" id="ftn66" style="text-align: justify;"><a abp="1783" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[65]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1784" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1786" id="ftn67" style="text-align: justify;"><a abp="1787" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[66]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1788" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1790" id="ftn68" style="text-align: justify;"><a abp="1791" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[67]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1792" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1794" id="ftn69" style="text-align: justify;"><a abp="1795" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[68]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Piemonte, n. 89 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1796" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1798" id="ftn70" style="text-align: justify;"><a abp="1799" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[69]</a> Sez. Un. ord. n. 23257 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1800" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1802" id="ftn71" style="text-align: justify;"><a abp="1803" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[70]</a> La sentenza statuisce infatti “Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite (formatasi in riferimento al sistema di giustizia contabile per danno erariale definito dalla&nbsp;L. n. 20 del 1994, ed ormai consolidatasi), la giurisdizione della Corte dei conti viene, infatti, a radicarsi in funzione, non della qualità dell’agente (che ben può essere un privato), ma della natura delle risorse utilizzate e dalla predeterminazione dello scopo attraverso di esse perseguito; circostanze che (attribuendo centralità alla configurabilità di un danno a carico della cosa pubblica e non al quadro di riferimento, pubblico o privato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno medesimo) elidono la rilevanza del carattere privato dell’attributario. Ne consegue che, allorché un soggetto privato riceve un contributo a carico dello Stato (o di altro soggetto pubblico) per la realizzazione di una finalità legalmente definita, s’instaura automaticamente un rapporto “di servizio” del primo nei riguardi del secondo, sicché il soggetto percettore che frustri lo scopo perseguito dalla legge nell’accordare il finanziamento o il contributo, disponendone in modo diverso da quello prescritto, resta per ciò solo soggetto alla responsabilità per danno erariale sotto la giurisdizione della Corte dei conti (cfr.: Cass., ss.uu., 3310/14, 2287/14, 26581/13, 26034/13, 17660/13, 7377/13,2582/13, 1774 e 1775/13, 295/13, 12108/12, 10062/11, 23599/10, 20434/09, 3367/07, 4511/06). Posto che a fondare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del “rapporto servizio” del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza (cfr. Cass., ss.uu., 20728/12, 9188/12, 2283/08), se ne deve, pertanto, inferire che, nella specie, l’affermazione della giurisdizione contabile trova adeguata giustificazione nell’avvenuta prospettazione di un pregiudizio connesso a condotta idonea a frustrare la coerenza dell’utilizzazione dei contributi pubblici erogati con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge. Vincoli che peraltro, alla luce della previsione normativa ratione temporis applicabile (L.R. n. 52 del 1980, e L.R. n. 54 del 1973 e reg. del consiglio regionale 196/1996), appaiono in concreto dettagliatamente predefiniti e, peraltro, con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali del consiglio regionale e non a quella delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente (cfr., in particolare la L.R. n. 52 del 1980, art. 12, commi 1 e 5)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1804" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1806" id="ftn72" style="text-align: justify;"><a abp="1807" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[71]</a> Così T. MIELE, <em abp="1808">Lo stato della giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti degli amministratori, dipendenti, ed agenti degli enti economici e delle società pubbliche, nonché in materia di controllo della Corte dei conti sulla gestione dei medesimi enti e società</em>, in www.corteconti.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1809" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1811" id="ftn73" style="text-align: justify;"><a abp="1812" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[72]</a> Cfr. A. CIARAMELLA, <em abp="1813">La c.d. “riserva” di funzione amministrativa ed il suo significato nel sistema della responsabilità amministrativa. Rapporti con le “immunità politiche”</em>, in Riv. C. conti, 2001, f. 3, p. 379 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1814" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1816" id="ftn74" style="text-align: justify;"><a abp="1817" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[73]</a> Cfr. T. MARTINES, A. RUGGERI, M. SALAZAR, <em abp="1818">op. cit.</em>, p. 51.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1819" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1821" id="ftn75" style="text-align: justify;"><a abp="1822" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[74]</a> Sent. n. 81 del 1975.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1823" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1825" id="ftn76" style="text-align: justify;"><a abp="1826" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[75]</a> Ai sensi del quale “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1827" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1829" id="ftn77" style="text-align: justify;"><a abp="1830" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[76]</a> Sent. n. 69 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1831" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1833" id="ftn78" style="text-align: justify;"><a abp="1834" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[77]</a> La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che soltanto mediante legge statale risulta possibile un ampliamento della portata dell’insindacabilità consiliare in quanto “soltanto il legislatore statale può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell’esercizio delle medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe conforme al principio di legalità che regge compiutamente il sistema penale”. Si è di converso escluso che una tale estensione possa avvenire ad opera di una normativa di fonte regionale. Gli statuti e le altre fonti, infatti, potrebbero limitarsi ad attribuire nuove funzioni amministrative al Consiglio regionale in virtù dell’autonomia delle Regioni e dunque in consonanza con le norme costituzionali, accentuando il modello “assembleare del governo regionale”, ma non potrebbero spingersi sino al punto di ricomprendere tali funzioni nell’ambito della insindacabilità di cui all’art. 122, c. 4, Cost..</div>
<p>&nbsp;<br abp="1835" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1837" id="ftn79" style="text-align: justify;"><a abp="1838" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[78]</a> Sent. n. 70 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1839" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1841" id="ftn80" style="text-align: justify;"><a abp="1842" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[79]</a> Come rilevato dalla sent. cost. n. 69 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1843" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1845" id="ftn81" style="text-align: justify;"><a abp="1846" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[80]</a> R. BIN, G. FALCON, <em abp="1847">op. cit.</em>, p. 186 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1848" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1850" id="ftn82" style="text-align: justify;"><a abp="1851" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[81]</a> Ai sensi del quale “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1852" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1854" id="ftn83" style="text-align: justify;"><a abp="1855" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[82]</a> In virtù del quale “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1856" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1858" id="ftn84" style="text-align: justify;"><a abp="1859" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[83]</a> La sentenza, infatti, attesta “In generale, va ricordato che le sentenze n. 69 e n. 70 del 1985 (e poi analogamente le sentenze n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999) hanno distinto dall’area insindacabile, riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autoorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, un’area invece pienamente sindacabile, costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative, determinate dalle varie fonti regionali. Ancora di recente si è chiarito sul punto, con un ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che nessuna fonte regionale potrebbe introdurre «nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.» (sentenza n. 200 del 2008)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1860" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1862" id="ftn85" style="text-align: justify;"><a abp="1863" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[84]</a> G. A. FERRO, <em abp="1864">La potestà legislativa delle regioni a statuto speciale dopo la riforma del Titolo V. Bilancio di un triennio di giurisprudenza costituzionale</em>, in R. TARCHI (a cura di), <em abp="1865">Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio</em>, Torino, 2006, p. 239.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1866" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1868" id="ftn86" style="text-align: justify;"><a abp="1869" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[85]</a> Ai sensi dell’art. 117, c. 2, l. l rientrante tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1870" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1872" id="ftn87" style="text-align: justify;"><a abp="1873" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[86]</a> Invero, come chiarito dal giudice costituzionale, un’estensione delle prerogative sancite dalla Costituzione non potrebbe avvenire neanche con legge statale. A tal proposito si rinvia a A. D’ALOIA, <em abp="1874">Immunità e Costituzione. Quale equilibrio tra l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni istituzionali e il principio di eguaglianza davanti alla legge e alla giurisdizione?</em>, in L. D’ANDREA, L. RISICATO, A. SAITTA (a cura di), AA. VV., <em abp="1875">Potere e responsabilità nello Stato costituzionale. Prospettive costituzionalistiche e penalistiche</em>, Torino, 2014, p. 49 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1876" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1878" id="ftn88" style="text-align: justify;"><a abp="1879" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[87]</a> Già con la sent. cost. n. 81 del 1975 è stato, infatti, affermato che “L’ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l’interpretazione letterale&nbsp;dell’art. 122 Cost., sia con la ratio dell’istituto”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1880" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1882" id="ftn89" style="text-align: justify;"><a abp="1883" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[88]</a> E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, l. r. Calabria n. 2 del 2007 il quale contemplava il riconoscimento in favore dei componenti della Giunta regionale di un’irresponsabilità penale, civile e contabile per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; sebbene la censura sia stata altresì fondata sulla considerazione che la materia afferisca alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, c. 2, l. l, Cost..</div>
<p>&nbsp;<br abp="1884" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1886" id="ftn90" style="text-align: justify;"><a abp="1887" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[89]</a> Sent. n. 289 del 1997.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1888" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1890" id="ftn91" style="text-align: justify;"><a abp="1891" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[90]</a> Così la Corte “In definitiva, secondo quanto è dato evincere dai richiamati precedenti (per cui v. anche sent. n. 69 del 1985), il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato(…)” ed anche dalla Costituzione, precisando nel precedente richiamato che “Non sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l’altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della Regione”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1892" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1894" id="ftn92" style="text-align: justify;"><a abp="1895" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[91]</a> E’ stato così escluso il sindacato del giudice contabile su una delibera adottata da alcuni consiglieri regionali&nbsp; concernente l’acquisto di cinque autovetture, in quanto ritenuta spesa per attrezzature necessarie per il funzionamento dell’organo regionale e dunque rientrante tra le spese contemplate dalla l. n. 853 del 1973.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1896" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1898" id="ftn93" style="text-align: justify;"><a abp="1899" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[92]</a> Si evidenzia che il controllo previsto dall’art. 125, c. 1, Cost. è stato abrogato dalla l. cost. n. 3 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1900" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1902" id="ftn94" style="text-align: justify;"><a abp="1903" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[93]</a> C. cost. sent. n. 392 del 1999 con nota M. PIERONI, <em abp="1904">Autonomia contabile e funzionale dei consigli delle regioni a statuto ordinario e responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali</em>, in Riv. C. conti, 2000, f. 2, p. 179 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1905" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1907" id="ftn95" style="text-align: justify;"><a abp="1908" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[94]</a> G. VIRGA, <em abp="1909">Le spese dei consigli regionali ed i giudici di Berlino</em>, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1910" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1912" id="ftn96" style="text-align: justify;"><a abp="1913" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[95]</a> G. VIRGA, <em abp="1914">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1915" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1917" id="ftn97" style="text-align: justify;"><a abp="1918" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[96]</a> Ai sensi del quale “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1919" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1921" id="ftn98" style="text-align: justify;"><a abp="1922" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[97]</a> Cfr. sent. cost. n. 70 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1923" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1925" id="ftn99" style="text-align: justify;"><a abp="1926" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[98]</a> Cfr. sent. cost. n. 69 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1927" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1929" id="ftn100" style="text-align: justify;"><a abp="1930" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[99]</a> Sent. n. 292 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1931" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1933" id="ftn101" style="text-align: justify;"><a abp="1934" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[100]</a> La Corte costituzionale, respingendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, ha dichiarato la spettanza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti in ordine all’instaurazione dei giudizi di conto nei confronti degli agenti contabili dei rispettivi Consigli; precisando che anche quando l’attività di resa del conto facesse capo ai componenti del Consiglio non sarebbe comunque coperta dalla guarentigia dell’insindacabilità. Dal giudizio di conto ben potrebbero emergere spunti per eventuali giudizi di responsabilità amministrativa ove dovrà porsi “il problema di distinguere fra atti che, per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai componenti del Consiglio nell’esercizio delle loro funzioni, possano risultare coperti dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi in cui questa assiste le attività dei consigli regionali (si vedano ad es. sent. n. 69 del 1985, sent. n. 289 del 1997 e sent. n. 392 del 1999), ed atti (od omissioni) invece estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili di dare luogo a chiamata in responsabilità”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1935" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1937" id="ftn102" style="text-align: justify;"><a abp="1938" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[101]</a> Sent. n. 461 del 1999.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1939" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1941" id="ftn103" style="text-align: justify;"><a abp="1942" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[102]</a> Così la sentenza “È appena il caso di notare, per segnalare soltanto i caratteri più significativi, che il controllo amministrativo preventivo di legittimità e la giurisdizione contabile trovano fondamento in distinti precetti costituzionali (rispettivamente gli&nbsp;artt. 102, comma 2 e 125 Cost, quanto al primo, e l’art. 103, comma 3, quanto alla seconda) e sono esercitati da organi aventi diversa natura (rispettivamente amministrativa e giurisdizionale), secondo forme procedurali nettamente diversificate (rispettivamente ispirate ai principi che regolano il procedimento amministrativo ed il procedimento giurisdizionale), per il perseguimento di finalità di interesse pubblico diverse (rispettivamente la conformità alla legge degli atti e la correttezza e regolarità della gestione del pubblico denaro)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1943" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1945" id="ftn104" style="text-align: justify;"><a abp="1946" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[103]</a> Cass. Sez. Un. ord. n. 11623 del 2006, con nota G. VIRGA, <em abp="1947">Il sindacato giurisdizionale sugli atti non politici dei Consigli regionali (I Consigli regionali ed i Giudici di Berlino &#8211; atto II)</em>, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1948" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1950" id="ftn105" style="text-align: justify;"><a abp="1951" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[104]</a> In virtù del quale “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.<a name="BM2"></a> Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<a name="BM3"></a> La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1954" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1956" id="ftn106" style="text-align: justify;"><a abp="1957" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[105]</a> È stata così riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti di una delibera del Consiglio regionale con cui sono stati nominati i componenti degli organi amministrativi di un ente pubblico.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1958" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1960" id="ftn107" style="text-align: justify;"><a abp="1961" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[106]</a> G. VIRGA, <em abp="1962">Il sindacato cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1963" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1965" id="ftn108" style="text-align: justify;"><a abp="1966" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[107]</a> C. cost. sent. n. 209 del 1994.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1967" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1969" id="ftn109" style="text-align: justify;"><a abp="1970" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[108]</a> C. cost. sent. n. 154 del 1985.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1971" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1973" id="ftn110" style="text-align: justify;"><a abp="1974" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[109]</a> Cfr. <em abp="1975">Ex multis</em> C. cost. sent. nn. 69 del 1985, 292 del 2001, 200 del 2008, 337 del 2009,&nbsp; ed in particolare C. cost. sent. n. 209 del 1994 “Sulla base di questo principio generale, la stessa Corte, mentre ha riconosciuto che i dipendenti della Camera dei deputati e del Senato, oltreché della Presidenza della Repubblica, sono sottratti alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti (v. sent. n. 129 del 1981), ha ritenuto, invece, che i dipendenti delle assemblee legislative regionali sono soggetti tanto al giudizio di conto (v. sent. n. 110 del 1970), quanto a quello di responsabilità (v. sentt. nn. 995 e 421 del 1988, 211 del 1972, 68 del 1971) di spettanza della Corte dei Conti”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1976" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1978" id="ftn111" style="text-align: justify;"><a abp="1979" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[110]</a> Sent. n. 292 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1980" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1982" id="ftn112" style="text-align: justify;"><a abp="1983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[111]</a> Sent. n. 461 del 1999 ed ord. n. 11623 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1984" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1986" id="ftn113" style="text-align: justify;"><a abp="1987" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[112]</a> Sent. n. 39 del 2014 “Quanto ai caratteri dell’autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, questa Corte ha infatti costantemente affermato la diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (tra le tante, sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato espressamente sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle assemblee legislative nel sistema costituzionale e alla loro organizzazione, nonché al piano dei controlli e dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti. Al riguardo, è stato ad esempio affermato che «non è possibile […] considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale» (sentenza n. 292 del 2001, con richiami anche alle sentenze n. 110 del 1970 e n. 129 del 1981). Ne consegue che, stando alla giurisprudenza di questa Corte, le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell’autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (sentenze n. 292 del 2001 e n. 81 del 1975)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1988" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1990" id="ftn114" style="text-align: justify;"><a abp="1991" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[113]</a> Cfr. C. cost. sent. nn. 81 del 1975 e 292 del 2001 “Le assemblee elettive delle Regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (si veda anche sentenza n. 81 del 1975)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1992" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1994" id="ftn115" style="text-align: justify;"><a abp="1995" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[114]</a> Così T. MARTINES, A. RUGGERI, M. SALAZAR, <em abp="1996">op. cit.</em>, p. 52.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1997" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1999" id="ftn116" style="text-align: justify;"><a abp="2000" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[115]</a> Così C. cost. sent. n. 76 del 2001 con note di T. F. GIUPPONI, <em abp="2001">«Avanti il prossimo!». L’insindacabilità dei consiglieri regionali e il diritto di azione e di difesa: il giusto processo “bussa”, e la Corte “apre” le porte del conflitto</em>, in Giur. It., 2002, 4 e M. MEZZANOTTE, <em abp="2002">La Corte e le immunità dei consiglieri regionali: nascita di un conflitto «sui generis»?</em>, in Giur. It., 2002, 4, che sull’identità propugnata dalla Corte costituzionale tra gli artt. 68 e 122 Cost. condivide tale assimilazione laddove intesa sotto il profilo formale non anche sostanziale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2003" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2005" id="ftn117" style="text-align: justify;"><a abp="2006" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[116]</a> Cfr. C. cost. sent. nn. 298 del 2004 e 332 del 2011. A tal proposito si veda A. F. MORONE, <em abp="2007">Sull&#8217;insindacabilità dei consiglieri regionali nelle attività extra moenia</em>, nota a Cass. pen. sent. n. 42031 del 2008, in Giur. It., 2009, 8-9.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2008" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2010" id="ftn118" style="text-align: justify;"><a abp="2011" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[117]</a> “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.&nbsp;Al riguardo, cfr., E. CASTORINA, <em abp="2012">Appunti sulla riforma dell’art. 68 della Costituzione</em>, in Riv. trim. dir. pubbl., 1, 1995, secondo il quale l’estensione, operata dall’art. 3, ult. c., l. cost. n. 1 del 1948, dell’immunità di cui all’art. 68, c. 2, Cost. ai giudici costituzionali “coerentemente, in quanto non riferibile ad un potere dello Stato, ovvero ad organi costituzionali, né attinente alle relazioni tra questi, non ha riguardato i consiglieri regionali” per i quali l’art. 122, c. 4, Cost. si è limitato a prevedere “soltanto l’insindacabilità per voti ed opinioni espressi nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine di garantire il regolare svolgimento”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2013" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2015" id="ftn119" style="text-align: justify;"><a abp="2016" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[118]</a> Sent. n. 461 del 1999 ed ord. n. 11623 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2017" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2019" id="ftn120" style="text-align: justify;"><a abp="2020" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[119]</a> C. cost. sent. n. 154 del 1985, in particolare la Consulta, escludendo ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, c. 1, Cost., ha a sua volta precluso la possibilità di sindacare le norme dei regolamenti parlamentari che configurano l’autodichia. Una posizione ribadita recentemente dalla successiva sent. n. 120 del 2014, sebbene con alcuni segnali di cambiamento. A tal proposito, cfr., G. A. FERRO, <em abp="2021">Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della CEDU)</em>, in www.rivistaaic.it, che nell’evidenziare la tensione tra autodichia e diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla tutela giurisdizionale, il quale “implica che tale diritto debba essere esercitato dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, requisito questo che difetta in modo evidente nel sistema di autodichia che in quanto «domestico», appunto, è in sé non terzo e non imparziale”, auspica il superamento di “quel <em abp="2022">mostrum</em> giuridico cui si dà l’elegante ed altisonante nome di autodichia, onde far prevalere in concreto la grande regola dello Stato di diritto: la garanzia di una piena ed effettiva tutela del diritto fondamentale davanti ad un giudice davvero terzo ed imparziale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2023" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2025" id="ftn121" style="text-align: justify;"><a abp="2026" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[120]</a> R. BIN, G. FALCON, <em abp="2027">op. cit.</em>, p. 175.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2028" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2030" id="ftn122" style="text-align: justify;"><a abp="2031" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[121]</a> A. CARIOLA, <em abp="2032">L’immunità dei parlamentari, il giusto processo ed il diritto costituzionale comune</em>, in AA. VV., <em abp="2033">Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, Milano, 2001, p. 280.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2034" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2036" id="ftn123" style="text-align: justify;"><a abp="2037" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[122]</a> Cfr. D. RUSSO, Sulla <em abp="2038">insindacabilità degli atti amministrativi dei consiglieri regionali</em>, nota a C. conti, I App., n. 190 del 2013, in Riv. C. conti, 2013, f. 5-6, p. 305.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2039" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2041" id="ftn124" style="text-align: justify;"><a abp="2042" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[123]</a> Cfr. C. cost. sent. n. 69 del 1985 “In ogni caso, di fronte a sconfinamenti della autorità giudiziaria nell’area coperta dall’immunità, resta ovviamente il rimedio già sperimentato del conflitto di attribuzioni dinanzi a questa Corte” ed anche C. cost. sent. n. 235 del 2015 che ribadisce la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. per il caso di lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, dei capigruppo e dei singoli consiglieri in quanto la stessa si risolve in una compressione delle competenze proprie dei Consigli regionali e quindi delle Regioni.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2043" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2045" id="ftn125" style="text-align: justify;"><a abp="2046" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[124]</a> Ciò troverebbe ulteriore conferma nel fatto che il Consiglio regionale, come rileva F. SORRENTINO, <em abp="2047">Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in AA. VV., <em abp="2048">Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, Milano, 2001, a difesa delle proprie prerogative, al pari del Parlamento, sul presupposto dell’identità della formulazione degli artt. 68, c.1 e 122, c.4 Cost., ben potrebbe adottare una delibera d’insindacabilità che, sebbene non preclusiva nei confronti dell’autorità giudiziaria, assumerebbe il carattere di elemento processuale rilevante ai fini dell’applicazione della guarentigia stessa. Ebbene nessuno dei Consigli regionali è ricorso, inoltre, a tale strumento, a fronte del quale, tuttavia, il giudice contabile avrebbe in ogni caso potuto sollevare, a sua volta, conflitto di attribuzione.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2049" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2051" id="ftn126" style="text-align: justify;"><a abp="2052" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[125]</a> C. conti, III App., n. 40 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2053" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2055" id="ftn127" style="text-align: justify;"><a abp="2056" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[126]</a> C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2006 confermata da C. conti, III App., n. 425 del 2007 e C. conti, sez. Calabria, n. 112&nbsp; del 2008 confermata da C. conti, II App., n. 338 del 2010.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2057" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2059" id="ftn128" style="text-align: justify;"><a abp="2060" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[127]</a> C. conti, sez. Campania, n. 56 del 2004 confermata da C. conti, III App., n. 48 del 2005.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2061" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2063" id="ftn129" style="text-align: justify;"><a abp="2064" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[128]</a> C. conti, I App., n. 190 del 2013 censurando C. conti, sez. Basilicata, n. 91 del 2010.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2065" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2067" id="ftn130" style="text-align: justify;"><a abp="2068" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[129]</a> In particolare C. conti, sez. Calabria, n. 112&nbsp; del 2008 “Non par fuor d’opera ricordare&nbsp;&nbsp;che “atto di gestione è ogni atto amministrativo il quale sotto l’aspetto finanziario comporti entrata o spesa per l’ente (gestione finanziaria) e sotto l’aspetto patrimoniale comporti aumento di passività o diminuzione di attività negli elementi del patrimonio (gestione patrimoniale) ( Prima Sezione d’appello sentenza n. 203/2003)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2069" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2071" id="ftn131" style="text-align: justify;"><a abp="2072" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[130]</a> Sent. n. 200 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2073" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2075" id="ftn132" style="text-align: justify;"><a abp="2076" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[131]</a> La Corte di Cassazione ha escluso che rientrassero nell’ambito dei compiti di autorganizzazione le delibere con cui l’Ufficio di Presidenza della Regione Sicilia aveva proceduto alla stipula di due convenzioni con una banca aventi ad oggetto l’accollo parziale degli interessi passivi sui mutui stipulati da deputati regionali e dipendenti dell’Assemblea per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa; così dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2077" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2079" id="ftn133" style="text-align: justify;"><a abp="2080" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[132]</a> Cfr. D. RUSSO, <em abp="2081">op. cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2082" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2084" id="ftn134" style="text-align: justify;"><a abp="2085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[133]</a> G. VIRGA, <em abp="2086">Il sindacato cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2087" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2089" id="ftn135" style="text-align: justify;"><a abp="2090" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[134]</a> C. conti, sez. Lombardia, nn. 239 e 240 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2091" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2093" id="ftn136" style="text-align: justify;"><a abp="2094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[135]</a> <em abp="2095">Ex multis</em> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015; C. conti, sez. Piemonte, n. 89 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2096" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2098" id="ftn137" style="text-align: justify;"><a abp="2099" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[136]</a> Cfr. A. VETRO, <em abp="2100">Nuove riflessioni sui finanziamenti dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, alla luce della più recente giurisprudenza, con particolare riferimento alla sentenza n. 163/2014 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti</em>, in www.respamm.it, ed anche B. DONATI, <em abp="2101">La responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per mala gestio dei finanziamenti previsti a favore dei gruppi consiliari</em>, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2102" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2104" id="ftn138" style="text-align: justify;"><a abp="2105" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[137]</a> Così la sentenza “Sulla scorta di tali indirizzi giurisprudenziali, ed in perfetta sintonia con pregresse pronunce di questa Corte (cfr. Sez. Friuli-Venezia Giulia n.31/2014 cit.), detta immunità ex art. 122, co. 4 cost. non opera nella specie e&nbsp;possono trarsi i seguenti principi sui limiti delle immunità previste per le attività dei consiglieri regionali e dei relativi gruppi consiliari: A)&nbsp;&nbsp;L’art. 122, quarto comma, della Costituzione&nbsp;ha natura&nbsp;derogatoria ed è quindi di stretta interpretazione; B)&nbsp;&nbsp;l’immunità si giustifica solo in quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia dell’organo; C)&nbsp;&nbsp;detta disposizione, nell’ambito delle attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le esigenze funzionali regionali, non prevede una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo criteri di ragionevolezza, all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese (v. sent. Corte cost. n. 289/1997); D)&nbsp;&nbsp;funzioni diverse da quelle legislative, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione e le ulteriori funzioni disciplinate da leggi regionali non possono ricadere sotto l’ombrello protettivo della insindacabilità, con conseguenti indebite limitazioni al normale controllo giurisdizionale (ciò si evince,&nbsp;<em abp="2106">a contrario</em>, dalla statuizione contenuta nella citata sentenza n. 70/1985 del Giudice delle leggi); E)&nbsp;&nbsp;le Regioni non possono disciplinare la materia delle immunità: infatti, con sentenza 200/2008, la Corte cost. ha&nbsp;dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione&nbsp;Calabria n. 2/2007, istitutiva della “Consulta statutaria”, la quale poneva limitazioni alla giurisdizione per responsabilità penale, civile o contabile nei confronti dei componenti di tale organo; F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali non può implicare di per sé che l’amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali, con particolare riguardo al giudizio di conto, volto ad accertare che il maneggio di denaro pubblico sia conforme alle norme di settore; G)&nbsp;&nbsp;il principio dell’autonomia dell’Organo regionale non incide sull’obbligo di rispettare il&nbsp;vincolo di destinazione dei contribuiti erogati, la cui violazione può essere accertata in sede giurisdizionale nei confronti del responsabile, non essendo ravvisabile alcun profilo di immunità”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2107" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2109" id="ftn139" style="text-align: justify;"><a abp="2110" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[138]</a> Cfr. A. VETRO, <em abp="2111">Problematica cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2112" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2114" id="ftn140" style="text-align: justify;"><a abp="2115" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[139]</a> <em abp="2116">Ex plurimis</em> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2117" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2119" id="ftn141" style="text-align: justify;"><a abp="2120" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[140]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2121" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2123" id="ftn142" style="text-align: justify;"><a abp="2124" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[141]</a> Cfr. A. VETRO, <em abp="2125">Giurisdizione contabile sulla gestione dei finanziamenti ai gruppi consiliari regionali alla luce dell’ord. 23257/14 SSUU e riflessioni sulla condotta dolosa dei responsabili di danno erariale alla luce della recente sentenza n. 229/2014 della Sezione giurisdizionale Sardegna</em>, in www.respamm.it. La pronunzia è richiamata dai successivi interventi del giudice contabile C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014: C. conti, sez. Piemonte, n. 89 del 2015; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2126" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2128" id="ftn143" style="text-align: justify;"><a abp="2129" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[142]</a> Sent. n. 30 del 2014 QM.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2130" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2132" id="ftn144" style="text-align: justify;"><a abp="2133" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[143]</a> Cfr. C. conti, sez. Lazio, d. n. 1 del 2012;&nbsp; C. conti, sez. Piemonte, ord. n. 17 del 2013 e C. conti, III App., n. 14 del 2013.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2134" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2136" id="ftn145" style="text-align: justify;"><a abp="2137" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[144]</a> Aderendo, altresì, a quanto già espresso dal giudice di legittimità con la sent. n. 49976 del 2012 in ordine alla natura ambivalente dei gruppi consiliari “Tale ultima tesi appare, invero, la più convincente e la più aderente alla realtà, in quanto, a prescindere dai casi minoritari dei gruppi misti o addirittura di gruppi uninominali, di norma i Gruppi consiliari regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando partecipano all’attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2138" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2140" id="ftn146" style="text-align: justify;"><a abp="2141" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[145]</a> C. cost. sent. n. 114 del 1975.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2142" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2144" id="ftn147" style="text-align: justify;"><a abp="2145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[146]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="2146">op. cit.</em>, p. 46.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2147" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2149" id="ftn148" style="text-align: justify;"><a abp="2150" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[147]</a> Come prospettata da L. D’ANGELO, <em abp="2151">Rendiconti dei gruppi consiliari e controllo della Corte dei conti: profili problematici</em>, in www.respamm.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2152" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2154" id="ftn149" style="text-align: justify;"><a abp="2155" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[148]</a> Sent. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2156" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2158" id="ftn150" style="text-align: justify;"><a abp="2159" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[149]</a> Cfr. D. MORGANTE, <em abp="2160">op. cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2161" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2163" id="ftn151" style="text-align: justify;"><a abp="2164" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[150]</a> Sent. n. 30 del 2014 QM.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2165" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2167" id="ftn152" style="text-align: justify;"><a abp="2168" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[151]</a> Così la Consulta, nel risolvere un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, ha negato che spettasse alla Corte dei conti emanare i decreti con cui si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari della Regione Toscana e Piemonte di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici loro assegnati ai fini dell’attivazione del relativo giudizio di conto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2169" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2171" id="ftn153" style="text-align: justify;"><a abp="2172" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[152]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014 e C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2173" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2175" id="ftn154" style="text-align: justify;"><a abp="2176" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[153]</a> V. CAIANIELLO, <em abp="2177">Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, Torino, 2003, p. 108 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2178" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2180" id="ftn155" style="text-align: justify;"><a abp="2181" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[154]</a> Cfr. V. CAIANIELLO, <em abp="2182">op. cit.</em> p. 109.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2183" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2185" id="ftn156" style="text-align: justify;"><a abp="2186" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[155]</a> Cfr. P. L. REBECCHI, <em abp="2187">Il principio di separazione fra politica e amministrazione nella prospettiva della responsabilità amministrativo-contabile</em>, in Riv. C. conti, 2002, f. 6, p. 400.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2188" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2190" id="ftn157" style="text-align: justify;"><a abp="2191" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[156]</a> Ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. n. 20 del 1994 “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2192" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2194" id="ftn158" style="text-align: justify;"><a abp="2195" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[157]</a> In virtù del quale “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2196" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2198" id="ftn159" style="text-align: justify;"><a abp="2199" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[158]</a> Cfr. A. CIARAMELLA, <em abp="2200">op. cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2201" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2203" id="ftn160" style="text-align: justify;"><a abp="2204" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[159]</a> F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2205">op. cit.</em>, p. 184.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2206" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2208" id="ftn161" style="text-align: justify;"><a abp="2209" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[160]</a> V. TENORE, <em abp="2210">op. cit.</em>, p. 153.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2211" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2213" id="ftn162" style="text-align: justify;"><a abp="2214" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[161]</a> Sent. n. 289 del 1997.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2215" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2217" id="ftn163" style="text-align: justify;"><a abp="2218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[162]</a> Sent. n. 392 del 1999.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2219" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2221" id="ftn164" style="text-align: justify;"><a abp="2222" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[163]</a> F. BATTINI, <em abp="2223">Che cosa fa la Corte dei conti?</em>, nota a c. cost. n. 289 del 1997, in Giornale Dir. Amm., 1997, 11, 1078.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2224" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2226" id="ftn165" style="text-align: justify;"><a abp="2227" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[164]</a> Cass. Sez. Un. n. 8096 del 2007.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2228" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2230" id="ftn166" style="text-align: justify;"><a abp="2231" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[165]</a> Cass. Sez. Un. n. 11 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2232" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2234" id="ftn167" style="text-align: justify;"><a abp="2235" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[166]</a> Cass. Sez. Un. n. 6851 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2236" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2238" id="ftn168" style="text-align: justify;"><a abp="2239" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[167]</a> Cass. Sez. Un. n. 10069 del 2011 con nota V. GIOMI, <em abp="2240">Il sindacato giurisdizionale della Corte dei conti dinanzi a un nuovo vaglio delle Sezioni Unite: il giudizio sull’affidamento di incarichi esterni fra legittimità e merito amministrativo</em>, in Giur. It., 2012, 2.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2241" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2243" id="ftn169" style="text-align: justify;"><a abp="2244" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[168]</a> Cass. Sez. Un. n. 33 del 2001 secondo cui “La questione &#8211; come premesso &#8211; è assai delicata, perché il discrimine tra sindacabilità ed insindacabilità delle opzioni possibili nell’ambito dell’attività amministrativa è assai sottile ed, inoltre, perché si tratta di contemperare due esigenze, ambedue meritevoli di tutela ma talora divergenti, come l’esigenza di impedire e/o sanzionare la dissipazione del pubblico danaro e la necessità di non ingessare l’iniziativa dei pubblici amministratori in confini così angusti da paralizzare o, quanto meno, gravemente condizionarne l’attività”. Così anche Cass. Sez. Un. n. 4956 del 2005.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2245" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2247" id="ftn170" style="text-align: justify;"><a abp="2248" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[169]</a> Cass. Sez. Un. n. 6851 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2249" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2251" id="ftn171" style="text-align: justify;"><a abp="2252" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[170]</a> Cass. Sez. Un. n. 7024 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2253" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2255" id="ftn172" style="text-align: justify;"><a abp="2256" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref172" name="_ftn172" title="">[171]</a> Ai sensi del quale “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2257" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2259" id="ftn173" style="text-align: justify;"><a abp="2260" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref173" name="_ftn173" title="">[172]</a> <em abp="2261">Ex plurimis</em> Cass. Sez. Un. nn. 7024 del 2006, 8096 del 2007 e 10069 del 2011.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2262" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2264" id="ftn174" style="text-align: justify;"><a abp="2265" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref174" name="_ftn174" title="">[173]</a> <em abp="2266">Ex multis</em> Sezioni Riunite sent. n. 30 del 1996, C. conti, III App., n. 30 del 2004; C. conti, sez. Lazio, n. 1791 del 2006; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2006 confermata da C. conti, III App., n. 425 del 2007. Cfr. P. L. REBECCHI, <em abp="2267">op. cit.</em> e A. CIARAMELLA, <em abp="2268">op. cit.</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2269" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2271" id="ftn175" style="text-align: justify;"><a abp="2272" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref175" name="_ftn175" title="">[174]</a> Si segnala a tal proposito che la disciplina, sia statale che regionale, è mutata nel tempo. Di tali cambiamenti e delle relative implicazioni si accennerà nel successivo n. 6 del presente scritto. Sulle tipologie di spese rimborsabili si veda anche il successivo n. 7 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2273" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2275" id="ftn176" style="text-align: justify;"><a abp="2276" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref176" name="_ftn176" title="">[175]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2277" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2279" id="ftn177" style="text-align: justify;"><a abp="2280" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref177" name="_ftn177" title="">[176]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2281" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2283" id="ftn178" style="text-align: justify;"><a abp="2284" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref178" name="_ftn178" title="">[177]</a> C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2285" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2287" id="ftn179" style="text-align: justify;"><a abp="2288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref179" name="_ftn179" title="">[178]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2289" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2291" id="ftn180" style="text-align: justify;"><a abp="2292" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref180" name="_ftn180" title="">[179]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2293" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2295" id="ftn181" style="text-align: justify;"><a abp="2296" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref181" name="_ftn181" title="">[180]</a> C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2297" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2299" id="ftn182" style="text-align: justify;"><a abp="2300" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref182" name="_ftn182" title="">[181]</a> <em abp="2301">Ex multis</em> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2302" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2304" id="ftn183" style="text-align: justify;"><a abp="2305" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref183" name="_ftn183" title="">[182]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2306" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2308" id="ftn184" style="text-align: justify;"><a abp="2309" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref184" name="_ftn184" title="">[183]</a> <em abp="2310">Ex plurimis</em> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2311" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2313" id="ftn185" style="text-align: justify;"><a abp="2314" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref185" name="_ftn185" title="">[184]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2315" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2317" id="ftn186" style="text-align: justify;"><a abp="2318" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref186" name="_ftn186" title="">[185]</a> Cfr. C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2319" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2321" id="ftn187" style="text-align: justify;"><a abp="2322" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref187" name="_ftn187" title="">[186]</a> Sebbene, come emerso dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, deve comunque ammettersi che “rientri tra i poteri della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di verificare, sia pure in termini di assoluta ed incontrovertibile evidenza, l’irragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obbiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica integra una valutazione di legittimità e non di mera opportunità” e&nbsp; che dunque in tal senso si possa effettuare anche una valutazione in ordine all’economicità delle spese.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2323" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2325" id="ftn188" style="text-align: justify;"><a abp="2326" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref188" name="_ftn188" title="">[187]</a> Art. 1, c. 1-<em abp="2327">ter</em>, l. n. 20 del 1994 “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2328" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2330" id="ftn189" style="text-align: justify;"><a abp="2331" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref189" name="_ftn189" title="">[188]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014 sebbene si tratti di un isolato caso, in cui la difesa del consigliere regionale ha invocato l’applicazione dell’esimente politica. Cfr. anche C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014 ove a fronte di atti di mera gestione amministrativa, finanziaria e tecnica quali quelli di gestione dei contribuiti assegnati ai gruppi consiliari è stata negata la possibilità di invocare il principio di separazione tra politica e gestione per escludere la responsabilità del capogruppo.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2332" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2334" id="ftn190" style="text-align: justify;"><a abp="2335" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref190" name="_ftn190" title="">[189]</a> Cfr. C. conti, sez. Sicilia, n. 1712 del 2005; C. conti, II App., n. 10 del 2007; C. conti, sez. Campania, n. 976 del 2011 ed anche la giurisprudenza richiamata da C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2336" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2338" id="ftn191" style="text-align: justify;"><a abp="2339" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref191" name="_ftn191" title="">[190]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="2340">op. cit.</em>, p. 126 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2343" id="ftn192" style="text-align: justify;"><a abp="2344" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref192" name="_ftn192" title="">[191]</a> Così come analiticamente richiamate dalle pronunzie del giudice contabile a cui si rinvia C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014</div>
<p>&nbsp;<br abp="2345" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2347" id="ftn193" style="text-align: justify;"><a abp="2348" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref193" name="_ftn193" title="">[192]</a> Infatti, come si dirà, in taluni casi potrà concorre, ricorrendone i presupposti, la responsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2349" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2351" id="ftn194" style="text-align: justify;"><a abp="2352" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref194" name="_ftn194" title="">[193]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2353">op. cit.</em>, p. 207, secondo gli Autori affinché il comportamento omissivo possa essere ritenuto causa di un evento dannoso vi dovrà essere violazione di un obbligo giuridico di <em abp="2354">facere</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2355" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2357" id="ftn195" style="text-align: justify;"><a abp="2358" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref195" name="_ftn195" title="">[194]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="2359">Profili ricostruttivi dell’obbligo di denuncia alla Corte dei conti di fatti e comportamenti dannosi per l’Erario</em>, in Foro amm., 1997, 1236.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2360" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2362" id="ftn196" style="text-align: justify;"><a abp="2363" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref196" name="_ftn196" title="">[195]</a> Infatti ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. n. 20 del 1994 “Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2366" id="ftn197" style="text-align: justify;"><a abp="2367" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref197" name="_ftn197" title="">[196]</a> Il suddetto articolo dispone “I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti. La denunzia deve essere immediata. Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2368" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2370" id="ftn198" style="text-align: justify;"><a abp="2371" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref198" name="_ftn198" title="">[197]</a> Fatta salva un’eventuale responsabilità penale per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale ex art. 361 c. p., ovvero di concorso nel reato ex art. 110 c. p., a fronte della riconosciuta qualifica in capo al capogruppo di pubblico ufficiale e della configurabilità del reato di peculato per il caso di illecito utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari. A tal proposito, cfr., S. GRINDATTO, <em abp="2372">op. cit.</em>, e A. MICHAEL, <em abp="2373">La Cassazione sul caso Fiorito: è peculato l’utilizzazione a scopi personali dei contributi regionali per il gruppo consiliare</em>, in www.penalecontemporaneo.it. In particolare secondo V. TENORE, <em abp="2374">Profili cit.</em>, non si configurerebbe un’omissione di denuncia ex art. 361 c. p., ma concorso omissivo nel reato, qualora il pubblico ufficiale “ometta non già la segnalazione della notizia all’autorità giudiziaria, ma ometta il doveroso comportamento positivo-impeditivo del reato posto in essere da altri, che poteva materialmente attuare e che non ha attuato, così concorrendo al compimento dell’illecito penale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2375" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2377" id="ftn199" style="text-align: justify;"><a abp="2378" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref199" name="_ftn199" title="">[198]</a> In tal caso, ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994, il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorrerebbe dalla data della sua scoperta.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2379" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2381" id="ftn200" style="text-align: justify;"><a abp="2382" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref200" name="_ftn200" title="">[199]</a> Secondo R. SCHULMERS, <em abp="2383">Principio di affidamento ed esimente politica nel giudizio di responsabilità amministrativa</em>, in www.respamm.it, laddove un evento di danno erariale si verifichi a seguito dell’interazione di individui diversi, ciascuno destinatario di specifici obblighi di diligenza, il principio di affidamento, stante la sua portata generale, potrà operare anche nel giudizio di responsabilità amministrativa.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2384" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2386" id="ftn201" style="text-align: justify;"><a abp="2387" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref201" name="_ftn201" title="">[200]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2388" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2390" id="ftn202" style="text-align: justify;"><a abp="2391" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref202" name="_ftn202" title="">[201]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Piemonte, n. 89 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2392" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2394" id="ftn203" style="text-align: justify;"><a abp="2395" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref203" name="_ftn203" title="">[202]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2396" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2398" id="ftn204" style="text-align: justify;"><a abp="2399" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref204" name="_ftn204" title="">[203]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2400" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2402" id="ftn205" style="text-align: justify;"><a abp="2403" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref205" name="_ftn205" title="">[204]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2404" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2406" id="ftn206" style="text-align: justify;"><a abp="2407" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref206" name="_ftn206" title="">[205]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014 sebbene sia stato decurtato dalla condanna del capogruppo con riferimento alle spese direttamente riferibili ai singoli consiglieri quanto da questi ultimi rimborsato <em abp="2408">pro bono pacis</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2409" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2411" id="ftn207" style="text-align: justify;"><a abp="2412" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref207" name="_ftn207" title="">[206]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2413" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2415" id="ftn208" style="text-align: justify;"><a abp="2416" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref208" name="_ftn208" title="">[207]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2417" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2419" id="ftn209" style="text-align: justify;"><a abp="2420" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref209" name="_ftn209" title="">[208]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2421" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2423" id="ftn210" style="text-align: justify;"><a abp="2424" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref210" name="_ftn210" title="">[209]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 20 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2425" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2427" id="ftn211" style="text-align: justify;"><a abp="2428" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref211" name="_ftn211" title="">[210]</a> C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 20 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2429" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2431" id="ftn212" style="text-align: justify;"><a abp="2432" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref212" name="_ftn212" title="">[211]</a> C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014; C. conti, sez. Piemonte, n. 89 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2433" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2435" id="ftn213" style="text-align: justify;"><a abp="2436" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref213" name="_ftn213" title="">[212]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2437" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2439" id="ftn214" style="text-align: justify;"><a abp="2440" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref214" name="_ftn214" title="">[213]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2441" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2443" id="ftn215" style="text-align: justify;"><a abp="2444" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref215" name="_ftn215" title="">[214]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2445" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2447" id="ftn216" style="text-align: justify;"><a abp="2448" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref216" name="_ftn216" title="">[215]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2449" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2451" id="ftn217" style="text-align: justify;"><a abp="2452" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref217" name="_ftn217" title="">[216]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2453" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2455" id="ftn218" style="text-align: justify;"><a abp="2456" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref218" name="_ftn218" title="">[217]</a> C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2457" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2459" id="ftn219" style="text-align: justify;"><a abp="2460" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref219" name="_ftn219" title="">[218]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2461" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2463" id="ftn220" style="text-align: justify;"><a abp="2464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref220" name="_ftn220" title="">[219]</a> C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2465" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2467" id="ftn221" style="text-align: justify;"><a abp="2468" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref221" name="_ftn221" title="">[220]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2469" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2471" id="ftn222" style="text-align: justify;"><a abp="2472" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref222" name="_ftn222" title="">[221]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2473" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2475" id="ftn223" style="text-align: justify;"><a abp="2476" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref223" name="_ftn223" title="">[222]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 20 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2479" id="ftn224" style="text-align: justify;"><a abp="2480" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref224" name="_ftn224" title="">[223]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2481" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2483" id="ftn225" style="text-align: justify;"><a abp="2484" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref225" name="_ftn225" title="">[224]</a> C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2485" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2487" id="ftn226" style="text-align: justify;"><a abp="2488" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref226" name="_ftn226" title="">[225]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2489" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2491" id="ftn227" style="text-align: justify;"><a abp="2492" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref227" name="_ftn227" title="">[226]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014 che da ciò fa discendere la tassatività dell’elenco delle spese rimborsabili previste dal regolamento consiliare, essendo eccezionali, e pur sempre previa autorizzazione al rimborso dell’Ufficio di Presidenza le ipotesi in cui si possa ammettere la ripetizione di spese non contemplate dal regolamento stesso.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2493" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2495" id="ftn228" style="text-align: justify;"><a abp="2496" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref228" name="_ftn228" title="">[227]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="2497">Profili &nbsp;cit.</em>, secondo l’Autore, infatti, vi sarebbe un’eccezione alla regola della c. d. “gerarchizzazione” dell’obbligo di denuncia alla Corte dei conti, per i soggetti, anche non apicali, preposti a compiti ispettivi o comunque di controllo. Cfr. anche F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2498">op. cit.</em>, p. 457, secondo cui una competenza alla denuncia dei fatti dannosi per la finanza pubblica è stata sempre ritenuta propria degli organi di controllo.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2499" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2501" id="ftn229" style="text-align: justify;"><a abp="2502" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref229" name="_ftn229" title="">[228]</a> Ex art. 53, r.d. n. 1214 del 1934.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2503" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2505" id="ftn230" style="text-align: justify;"><a abp="2506" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref230" name="_ftn230" title="">[229]</a> Ai sensi del quale “Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella&nbsp; segreteria della Sezione. L’intervento può essere anche ordinato dalla Sezione, d’ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2507" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2509" id="ftn231" style="text-align: justify;"><a abp="2510" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref231" name="_ftn231" title="">[230]</a> Art. 1, c. 1-<em abp="2511">quater</em>, l. n. 20 del 1994 che sancisce la regola del c.d. “ a ciascuno il suo”, ovvero “Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2512" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2514" id="ftn232" style="text-align: justify;"><a abp="2515" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref232" name="_ftn232" title="">[231]</a> Per un’attenta disamina della questione si rinvia a C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2516">Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti</em>, in V. TENORE (a cura di), <em abp="2517">op. cit.</em>, p. 503 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2518" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2520" id="ftn233" style="text-align: justify;"><a abp="2521" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref233" name="_ftn233" title="">[232]</a> Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2522">op. cit.</em>, p. 505.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2523" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2525" id="ftn234" style="text-align: justify;"><a abp="2526" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref234" name="_ftn234" title="">[233]</a> In particolare tra le pronunzie che espressamente richiamano il suindicato orientamento contabile si segnalano C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2527" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2529" id="ftn235" style="text-align: justify;"><a abp="2530" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref235" name="_ftn235" title="">[234]</a> Art. 26, r.d. n. 1038 del 1933.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2531" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2533" id="ftn236" style="text-align: justify;"><a abp="2534" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref236" name="_ftn236" title="">[235]</a> In virtù del quale “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2535" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2537" id="ftn237" style="text-align: justify;"><a abp="2538" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref237" name="_ftn237" title="">[236]</a> Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2539">op. cit.</em>, p. 507 e F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2540">op. cit.</em>, p. 33.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2541" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2543" id="ftn238" style="text-align: justify;"><a abp="2544" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref238" name="_ftn238" title="">[237]</a> F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2545">op. cit.</em>, p. 524.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2546" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2548" id="ftn239" style="text-align: justify;"><a abp="2549" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref239" name="_ftn239" title="">[238]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2552" id="ftn240" style="text-align: justify;"><a abp="2553" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref240" name="_ftn240" title="">[239]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2554" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2556" id="ftn241" style="text-align: justify;"><a abp="2557" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref241" name="_ftn241" title="">[240]</a> Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2558">op. cit.</em>, p. 516, secondo gli Autori il presupposto dell’ordine del giudice consiste nella connessione oggettiva delle cause, ed anche G. ALBO, <em abp="2559">Il potere sindacatorio del giudice contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa: dalla tradizione, al “giusto processo” dell’articolo 111 della Costituzione</em>, in www.amcorteconti.it, secondo l’Autore, differentemente dal dovere di cui all’art. 102 c. p. c., il potere sindacatorio-ordinatorio, di cui all’art. 47, r.d. n. 1038 del 1933, è circoscritto alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le quali sono ricorrenti nel caso di danno erariale commesso con colpa grave da più persone, mentre sono evidenti con riferimento alle fattispecie di responsabilità amministrativa solidale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2560" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2562" id="ftn242" style="text-align: justify;"><a abp="2563" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref242" name="_ftn242" title="">[241]</a> In particolare i primi commi sanciscono “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2564" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2566" id="ftn243" style="text-align: justify;"><a abp="2567" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref243" name="_ftn243" title="">[242]</a> A. ODDI, <em abp="2568">Il“giusto processo” dinanzi alla Corte dei conti</em>, Napoli, 2010, p. 209 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2569" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2571" id="ftn244" style="text-align: justify;"><a abp="2572" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref244" name="_ftn244" title="">[243]</a> G. ALBO, <em abp="2573">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2574" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2576" id="ftn245" style="text-align: justify;"><a abp="2577" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref245" name="_ftn245" title="">[244]</a> Ex art. 107 c.p.c. “Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2578" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2580" id="ftn246" style="text-align: justify;"><a abp="2581" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref246" name="_ftn246" title="">[245]</a> C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2582">op. cit.</em>, p. 528 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2583" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2585" id="ftn247" style="text-align: justify;"><a abp="2586" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref247" name="_ftn247" title="">[246]</a> F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2587">op. cit.</em>, pp. 34 ss. e 384.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2588" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2590" id="ftn248" style="text-align: justify;"><a abp="2591" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref248" name="_ftn248" title="">[247]</a> A. VETRO, <em abp="2592">Il “potere sindacatorio” della Corte dei conti: l’integrazione del contraddittorio su disposizione del giudice contabile. Problematica sulla compatibilità con i principi del “giusto processo”</em>, in www.contabilita-pubblica.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2593" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2595" id="ftn249" style="text-align: justify;"><a abp="2596" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref249" name="_ftn249" title="">[248]</a> Per una disamina delle diverse posizioni del giudice contabile si rinvia a A. VETRO, <em abp="2597">Il cit.</em>, ed anche a A. ODDI, <em abp="2598">op. cit.</em>, p. 209 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2599" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2601" id="ftn250" style="text-align: justify;"><a abp="2602" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref250" name="_ftn250" title="">[249]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2603" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2605" id="ftn251" style="text-align: justify;"><a abp="2606" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref251" name="_ftn251" title="">[250]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2607" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2609" id="ftn252" style="text-align: justify;"><a abp="2610" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref252" name="_ftn252" title="">[251]</a> A. VETRO, <em abp="2611">Problematica cit.</em>, e cfr. anche B. DONATI, <em abp="2612">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2613" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2615" id="ftn253" style="text-align: justify;"><a abp="2616" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref253" name="_ftn253" title="">[252]</a> G. ALBO, <em abp="2617">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2618" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2620" id="ftn254" style="text-align: justify;"><a abp="2621" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref254" name="_ftn254" title="">[253]</a> A tal proposito cfr. A. VETRO, <em abp="2622">Il cit.</em>, che sottolinea come non risulti mai stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 107 c.p. ..</div>
<p>&nbsp;<br abp="2623" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2625" id="ftn255" style="text-align: justify;"><a abp="2626" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref255" name="_ftn255" title="">[254]</a> Ord. n. 261 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2627" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2629" id="ftn256" style="text-align: justify;"><a abp="2630" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref256" name="_ftn256" title="">[255]</a> Cfr. A. ODDI, <em abp="2631">op. cit.</em>, p. 223, l’Autore però non condivide la pronunzia del giudice costituzionale, ritenendo che lo stesso in ordine al potere sindacatorio abbia assunto un atteggiamento dubbioso, se non pilatesco.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2632" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2634" id="ftn257" style="text-align: justify;"><a abp="2635" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref257" name="_ftn257" title="">[256]</a> C. MANDRIOLI, <em abp="2636">Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e disposizioni generali</em>, Torino, 2009, p. 132.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2637" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2639" id="ftn258" style="text-align: justify;"><a abp="2640" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref258" name="_ftn258" title="">[257]</a> Cfr. L. MEZZETTI,<em abp="2641"> Principi Costituzionali</em>, Torino, 2011, p. 651 ss., ed anche A. ODDI, <em abp="2642">op. cit.</em>, p. 55 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2643" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2645" id="ftn259" style="text-align: justify;"><a abp="2646" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref259" name="_ftn259" title="">[258]</a> A. VETRO, <em abp="2647">Il cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2648" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2650" id="ftn260" style="text-align: justify;"><a abp="2651" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref260" name="_ftn260" title="">[259]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2652" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2654" id="ftn261" style="text-align: justify;"><a abp="2655" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref261" name="_ftn261" title="">[260]</a> C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2656" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2658" id="ftn262" style="text-align: justify;"><a abp="2659" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref262" name="_ftn262" title="">[261]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2660" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2662" id="ftn263" style="text-align: justify;"><a abp="2663" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref263" name="_ftn263" title="">[262]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2664" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2666" id="ftn264" style="text-align: justify;"><a abp="2667" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref264" name="_ftn264" title="">[263]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2668" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2670" id="ftn265" style="text-align: justify;"><a abp="2671" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref265" name="_ftn265" title="">[264]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2672">op. cit.</em>, p. 36, secondo gli Autori nel caso di chiamata in causa ordinata per riscontrata concorrenza di altre azioni od omissioni alla causazione del danno il pubblico ministero dovrà formulare a pena di inammissibilità una compiuta domanda giudiziale verso il chiamato in causa non potendosi limitare a notificare l’ordinanza di integrazione del contraddittorio. <em abp="2673">Contra</em>, A. VETRO, <em abp="2674">L’integrazione del contraddittorio alla luce della più recente giurisprudenza della Corte dei conti</em>, in www.respamm.it, il quale reputa sufficiente che l’ordinanza di integrazione del contraddittorio si limiti a chiamare in giudizio i convenuti.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2675" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2677" id="ftn266" style="text-align: justify;"><a abp="2678" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref266" name="_ftn266" title="">[265]</a> Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="2679">op. cit.</em>, p. 516, secondo gli Autori l’omessa chiamata ha come conseguenza la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 270, c. 2, c.p.c., che determina l’estinzione del processo se non viene riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal provvedimento di cancellazione (art. 307, c. 2, c.p.c.). Così anche G. ALBO, <em abp="2680">op. cit.</em>, secondo l’Autore, sebbene ritenga possibile che ad adempiere all’ordine del giudice possa essere anche la parte privata, il problema della legittimazione passiva all’adempimento di tale ordine ha scarsa rilevanza pratica, in quanto a fronte del rischio della cancellazione della causa normalmente vi provvederà il pubblico ministero atteso il suo interesse alla prosecuzione del giudizio.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2681" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2683" id="ftn267" style="text-align: justify;"><a abp="2684" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref267" name="_ftn267" title="">[266]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2685" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2687" id="ftn268" style="text-align: justify;"><a abp="2688" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref268" name="_ftn268" title="">[267]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="2689">op. cit.</em>, p. 524.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2690" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2692" id="ftn269" style="text-align: justify;"><a abp="2693" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref269" name="_ftn269" title="">[268]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2694" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2696" id="ftn270" style="text-align: justify;"><a abp="2697" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref270" name="_ftn270" title="">[269]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2698" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2700" id="ftn271" style="text-align: justify;"><a abp="2701" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref271" name="_ftn271" title="">[270]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 20 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2702" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2704" id="ftn272" style="text-align: justify;"><a abp="2705" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref272" name="_ftn272" title="">[271]</a> Cfr. n. 2 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2706" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2708" id="ftn273" style="text-align: justify;"><a abp="2709" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref273" name="_ftn273" title="">[272]</a> C. cost. sent. n. 14 del 1964 in base alla quale “L’art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono all’ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2710" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2712" id="ftn274" style="text-align: justify;"><a abp="2713" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref274" name="_ftn274" title="">[273]</a> S. CURRERI, <em abp="2714">Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito</em>, Firenze, 2004, p. 107, secondo l’Autore, inoltre, il divieto di mandato imperativo sebbene immutato nel tempo ha perso gran parte del suo significato originario e che dunque non può essere teorizzata un’assoluta libertà di mandato dovendo operarsi un’interpretazione dell’istituto adeguata alla realtà democratica contemporanea, ovvero alla luce del ruolo svolto dai partiti politici e del principio democratico.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2715" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2717" id="ftn275" style="text-align: justify;"><a abp="2718" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref275" name="_ftn275" title="">[274]</a> Sebbene si rileva in dottrina come non possa più parlarsi di una totale assenza del vincolo di mandato per i parlamentari dato che gli stessi, alla luce del sistema elettorale vigente, nella speranza di essere ricandidati in posizioni utili ai fini della rielezione saranno portati ad operare secondo le “direttive” dei partiti politici di appartenenza. A tal proposito cfr. A. LANZAFAME,&nbsp; <em abp="2719">Le simmetrie necessarie. Italicum, forma di governo e disposizioni costituzionalmente consequenziali</em>, in www.rivistaaic.it, il quale paventa che la nuova legge elettorale possa determinare lo snaturamento “strutturale” del divieto di mandato imperativo, rinviando poi a G. PASQUINO, <em abp="2720">Cittadini senza scettro</em>, Milano, 2015, p. 127, secondo il quale già la legge Calderoli avrebbe posto “una pietra tombale su qualsiasi possibilità di accountabilty dei singoli parlamentari” e che “per quasi tutti risulta difficilissimo votare senza vincolo mandato”, in quanto “se desiderano essere ricandidati in posizioni che ne garantiscano la rielezione il vincolo di mandato esiste eccome”. Cfr., anche, A. SAITTA, <em abp="2721">Il dibattito su potere e responsabilità nello Stato costituzionale: la pluralità delle prospettive, l’unità del problema</em>, in L. D’ANDREA, L. RISICATO, A. SAITTA (a cura di), <em abp="2722">op. cit.</em>, p. 6, secondo cui il divieto di mandato imperativo “in concreto entra in collisione con la pretesa di obbedienza dei partiti di appartenenza(…)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2723" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2725" id="ftn276" style="text-align: justify;"><a abp="2726" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref276" name="_ftn276" title="">[275]</a> Per un’analisi delle diverse leggi regionali di adeguamento al d.l. n. 174 del 2012 si rinvia a www.parlamentiregionali.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2727" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2729" id="ftn277" style="text-align: justify;"><a abp="2730" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref277" name="_ftn277" title="">[276]</a> Con riferimento al citato d.p.c.m. la Consulta, con la sent. 39 del 2014, ha chiarito che lo stesso “risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari” ma “che dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2731" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2733" id="ftn278" style="text-align: justify;"><a abp="2734" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref278" name="_ftn278" title="">[277]</a> Sent. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2735" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2737" id="ftn279" style="text-align: justify;"><a abp="2738" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref279" name="_ftn279" title="">[278]</a> Cfr. Art. 1, c. 9, d.l. n. 174 del 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2739" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2741" id="ftn280" style="text-align: justify;"><a abp="2742" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref280" name="_ftn280" title="">[279]</a> Cfr. Art. 1, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012. Il successivo art. 3 prevede che al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e l’originale di tale documentazione conservato. La documentazione contabile per gli acquisti di beni e servizi è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale, mentre per le spese relative al personale, ove direttamente sostenute dal gruppo, dal contratto di lavoro, nonché dalla documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2743" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2745" id="ftn281" style="text-align: justify;"><a abp="2746" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref281" name="_ftn281" title="">[280]</a> I contributi possono essere utilizzati anche per altre spese diverse da quelle espressamente consentite purché pur sempre relative all’attività istituzionale del gruppo. Cfr. Art. 1, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2747" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2749" id="ftn282" style="text-align: justify;"><a abp="2750" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref282" name="_ftn282" title="">[281]</a> I contributi dei gruppi consiliari non possono essere altresì utilizzati neanche parzialmente, per finanziare direttamente o indirettamente spese per il funzionamento degli organi, delle articolazioni e dei rappresentanti interni di partiti o movimenti politici, per spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla&nbsp; data&nbsp; delle elezioni, ovvero per intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e&nbsp; con i consiglieri regionali di altre Regioni. Cfr. Art. 1, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2751" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2753" id="ftn283" style="text-align: justify;"><a abp="2754" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref283" name="_ftn283" title="">[282]</a> Cfr. art. 4, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2755" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2757" id="ftn284" style="text-align: justify;"><a abp="2758" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref284" name="_ftn284" title="">[283]</a> In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L’autorizzazione è comunque conservata unitamente alla documentazione contabile. Cfr. art. 2, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2759" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2761" id="ftn285" style="text-align: justify;"><a abp="2762" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref285" name="_ftn285" title="">[284]</a> Cfr. art. 2, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2763" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2765" id="ftn286" style="text-align: justify;"><a abp="2766" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref286" name="_ftn286" title="">[285]</a> A tale trasmissione era originariamente deputato il Presidente della Regione ma la Corte costituzionale con la sent. n. 39 del 2014 ha espunto la parte del d.1. n. 174 del 2012 in cui si prevedeva “il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»” in quanto “il legislatore statale non può individuare l’organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2767" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2769" id="ftn287" style="text-align: justify;"><a abp="2770" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref287" name="_ftn287" title="">[286]</a> Cfr. Art. 1, c. 10, d. l. n. 174 del 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2771" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2773" id="ftn288" style="text-align: justify;"><a abp="2774" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref288" name="_ftn288" title="">[287]</a> Cfr. Art. 1, cc. 11-12, d.l. n. 174 del 2012. Per tali ipotesi era, altresì, comminata la decadenza dal diritto all’erogazione, per l’esercizio successivo a quello rendicontato, di risorse da parte dell’Assemblea regionale. Tale previsione è stata, tuttavia, censurata dalla Corte costituzionale sempre con la sent. n. 39 del 2014 in quanto “ introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di prevenire quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007). (…) Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell’assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117&nbsp; e 119 Cost.)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2775" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2777" id="ftn289" style="text-align: justify;"><a abp="2778" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref289" name="_ftn289" title="">[288]</a> Ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 “Il diritto al risarcimento del danno si&nbsp; prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,&nbsp; dalla data della sua scoperta”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2779" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2781" id="ftn290" style="text-align: justify;"><a abp="2782" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref290" name="_ftn290" title="">[289]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2783" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2785" id="ftn291" style="text-align: justify;"><a abp="2786" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref291" name="_ftn291" title="">[290]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 12 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2787" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2789" id="ftn292" style="text-align: justify;"><a abp="2790" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref292" name="_ftn292" title="">[291]</a> Per una disamina della giurisprudenza contabile in materia di prescrizione si rinvia a V. TENORE,<em abp="2791"> La. cit.</em>, p. 249 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2792" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2794" id="ftn293" style="text-align: justify;"><a abp="2795" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref293" name="_ftn293" title="">[292]</a> Cfr. N. BERTOTTO, <em abp="2796">Prescrizione e danno lungolatente tra Roma e Strasburgo</em>, in www.forumcostituzionale.it, che per la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e di merito rinvia a C. RUPERTO, <em abp="2797">Prescrizione e decadenza</em>, in Giur. sist. dir. civ. comm., 1985, 342 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2798" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2800" id="ftn294" style="text-align: justify;"><a abp="2801" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref294" name="_ftn294" title="">[293]</a> Ai sensi del quale “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive&nbsp;in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2802" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2804" id="ftn295" style="text-align: justify;"><a abp="2805" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref295" name="_ftn295" title="">[294]</a> Cfr. C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2806" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2808" id="ftn296" style="text-align: justify;"><a abp="2809" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref296" name="_ftn296" title="">[295]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="2810">Profili cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2811" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2813" id="ftn297" style="text-align: justify;"><a abp="2814" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref297" name="_ftn297" title="">[296]</a> Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 32 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2815" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2817" id="ftn298" style="text-align: justify;"><a abp="2818" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref298" name="_ftn298" title="">[297]</a> N. BERTOTTO, <em abp="2819">op. cit.</em>. A tal proposito si veda anche M. BONA, <em abp="2820">Appunti sulla giurisprudenza comunitaria e cedu in materia di prescrizione e decadenza: il parametro della ragionevolezza</em>, in Resp. civ. prev., 2007, p. 1709 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2821" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2823" id="ftn299" style="text-align: justify;"><a abp="2824" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref299" name="_ftn299" title="">[298]</a> Sent. n. 39 del 2014 secondo cui “Anche a prescindere dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, l’eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli&nbsp;artt. 24 e 113 Cost., espressamente qualificate da questa Corte come principi supremi dell’ordinamento (ex plurimis, sentenze n. 26 del 1999, punto 3.1. del Considerato in diritto; nonché n. 526 del 2000; n. 266 del 2009; n. 10 del 1993; n. 232 del 1989; n. 18 del 1982; n. 98 del 1965). Ne discende che &#8722; contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8722; nei confronti delle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli&nbsp;artt. 24 e 113 Cost.&nbsp;(sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela, problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall’oggetto del presente giudizio”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2825" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2827" id="ftn300" style="text-align: justify;"><a abp="2828" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref300" name="_ftn300" title="">[299]</a> Con l’art. 33, c. 2, l. a, n. 3, d.l. n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116 del 2014, è stato infatti modificato l’art. 1, c. 12, d.l. n. 174 del 2012 che ora espressamente prevede l’impugnazione delle delibere delle sezioni di controllo della Corte dei conti in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dinnanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione. Sebbene a tale tipo di impugnazione il giudice costituzionale con la sent. 263 del 2014 abbia guardato con favore in quanto assicura una tutela giurisdizionale conformemente a quanto prescritto dagli artt. 24 e 113 Cost., lascia, tuttavia, perplessi che tale tutela sia stata devoluta ad un organo giurisdizionale, quale le Sezioni Riunite, chiamato a decidere esclusivamente su definite materie e non a chi altrimenti sarebbe il giudice naturale precostituito per legge, cioè le sezioni regionali giurisdizionali, e che si pronunzia in unico grado così escludendo la possibilità che la relativa decisione possa essere riformata. A tal proposito, cfr., A. BALDANZA, <em abp="2829">op. cit.</em>, p. 1132, il quale considera una “anomalia” l’essere un giudizio in unico grado, ritenendo comunque ammissibile avverso la pronunzia delle Sezioni Riunite il ricorso per Cassazione, quantomeno per motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 360, n. 1, c.p.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2830" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2832" id="ftn301" style="text-align: justify;"><a abp="2833" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref301" name="_ftn301" title="">[300]</a> Art. 58, r.d. n. 1038 del 1933.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2834" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2836" id="ftn302" style="text-align: justify;"><a abp="2837" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref302" name="_ftn302" title="">[301]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 46 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2838" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2840" id="ftn303" style="text-align: justify;"><a abp="2841" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref303" name="_ftn303" title="">[302]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. nn. 60 del 2014, 5 del 2015 e 61 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2842" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2844" id="ftn304" style="text-align: justify;"><a abp="2845" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref304" name="_ftn304" title="">[303]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 32 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2846" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2848" id="ftn305" style="text-align: justify;"><a abp="2849" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref305" name="_ftn305" title="">[304]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 46 del 2014. Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione sent. nn. 53 del 2014, 9 del 2015, 61 del 2015 e 66 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2850" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2852" id="ftn306" style="text-align: justify;"><a abp="2853" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref306" name="_ftn306" title="">[305]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 66 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2854" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2856" id="ftn307" style="text-align: justify;"><a abp="2857" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref307" name="_ftn307" title="">[306]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 46 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2858" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2860" id="ftn308" style="text-align: justify;"><a abp="2861" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref308" name="_ftn308" title="">[307]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 32 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2862" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2864" id="ftn309" style="text-align: justify;"><a abp="2865" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref309" name="_ftn309" title="">[308]</a> Per una più ampia disamina si rinvia a D. MORGANTE, <em abp="2866">op. cit.</em>; A. BALDANZA, <em abp="2867">op. cit.</em>, p. 1124 ss.; V. RAELI, <em abp="2868">Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni regionali e l’attività di controllo ella Sezione regionale Puglia</em>, in www.lexitalia.it; R. SCALIA, <em abp="2869">Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari, prima e dopo le sentenze della Corte costituzionale, nel 2014, in www.respamm.it.. Sulle altre innovazioni apportate dal d.l. n. 174 del 2012 cfr., anche, A. PATANÈ, M. BOTTIGLIERI, Il rafforzamento dei controlli sugli Enti locali dopo le modifiche al TUEL del D.l. 174/2012 e il ruolo della Corte dei Conti. Sintesi</em>, in www.drasd.unipmn.it.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2870" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2872" id="ftn310" style="text-align: justify;"><a abp="2873" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref310" name="_ftn310" title="">[309]</a> Sent. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2874" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2876" id="ftn311" style="text-align: justify;"><a abp="2877" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref311" name="_ftn311" title="">[310]</a> Così anche sent. cost. n. 263 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2878" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2880" id="ftn312" style="text-align: justify;"><a abp="2881" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref312" name="_ftn312" title="">[311]</a> Sent. n. 130 del 2014. Così è stato risolto un conflitto di attribuzione in favore delle Regioni ricorrenti, escludendo che spettasse alla Corte dei conti emanare le deliberazioni di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari relative all’esercizio 2012 in quanto anteriore all’emanazione delle linee guida “recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato solo il 21 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 17 febbraio dell’anno seguente”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2882" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2884" id="ftn313" style="text-align: justify;"><a abp="2885" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref313" name="_ftn313" title="">[312]</a> A. BALDANZA, <em abp="2886">op. cit.</em>, p. 1125.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2887" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2889" id="ftn314" style="text-align: justify;"><a abp="2890" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref314" name="_ftn314" title="">[313]</a> Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione sent. nn. 29 del 2014, 40 del 2014, 41 del 2014, 43 del 2014 e 45 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2891" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2893" id="ftn315" style="text-align: justify;"><a abp="2894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref315" name="_ftn315" title="">[314]</a> Cfr. n. 5 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2895" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2897" id="ftn316" style="text-align: justify;"><a abp="2898" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref316" name="_ftn316" title="">[315]</a> Cfr. sent. cost. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2899" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2901" id="ftn317" style="text-align: justify;"><a abp="2902" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref317" name="_ftn317" title="">[316]</a> Cfr. art. 2, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2903" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2905" id="ftn318" style="text-align: justify;"><a abp="2906" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref318" name="_ftn318" title="">[317]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2907" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2909" id="ftn319" style="text-align: justify;"><a abp="2910" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref319" name="_ftn319" title="">[318]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014, con nota M. PERIN, <em abp="2911">Sussiste l’obbligo per i Consiglieri regionali di rendere conto delle spese sostenute con i fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari dalla Regione</em>, in www.lexitalia.it, secondo l’Autore la sentenza afferma una serie di principi che possono essere intesi come le “istruzioni sull’uso dei fondi pubblici”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2912" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2914" id="ftn320" style="text-align: justify;"><a abp="2915" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref320" name="_ftn320" title="">[319]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2916" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2918" id="ftn321" style="text-align: justify;"><a abp="2919" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref321" name="_ftn321" title="">[320]</a> Sull’applicazione nel giudizio contabile della regola dell’onere della prova, cfr., F. SAITTA, <em abp="2920">L’istruttoria del processo contabile nello spirito del novellato art. 111 della Costituzione</em>, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2921" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2923" id="ftn322" style="text-align: justify;"><a abp="2924" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref322" name="_ftn322" title="">[321]</a> A tal proposito, cfr., Cass. pen. sent. n. 23066 del 2009, che nell’ambito di un giudizio a carico di ex Presidenti della Regione Sicilia per peculato in relazione all’utilizzazione del denaro erariale accreditato su un capitolo del bilancio regionale&nbsp; ha affermato “Nella materia della spesa pubblica rilevano gli&nbsp;artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., che nel loro insieme dettano questi convergenti principi: &#8211; ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio; &#8211; la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale; &#8211; l’impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa; &#8211; tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza). La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2925" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2927" id="ftn323" style="text-align: justify;"><a abp="2928" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref323" name="_ftn323" title="">[322]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014; C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015. In particolare per un’applicazione della prova presuntiva a fronte di una situazione di disordine contabile cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015, secondo cui “la prova della riferibilità delle spese ai singoli consiglieri possa ritenersi integrata, ai sensi dell’art. 2729 c.c., limitatamente a quelle effettuate nei luoghi in cui i consiglieri risiedevano e presumibilmente svolgevano la maggior parte della loro attività(…)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2929" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2931" id="ftn324" style="text-align: justify;"><a abp="2932" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref324" name="_ftn324" title="">[323]</a> Sent. nn. 39 e 263 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2933" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2935" id="ftn325" style="text-align: justify;"><a abp="2936" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref325" name="_ftn325" title="">[324]</a> Cass. pen. sent. n. 23066 del 2009.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2937" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2939" id="ftn326" style="text-align: justify;"><a abp="2940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref326" name="_ftn326" title="">[325]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 186 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Calabria, n. 106&nbsp; del 2014; C. conti, sez. Emilia-Romagna, n. 140 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2941" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2943" id="ftn327" style="text-align: justify;"><a abp="2944" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref327" name="_ftn327" title="">[326]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229&nbsp; del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2945" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2947" id="ftn328" style="text-align: justify;"><a abp="2948" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref328" name="_ftn328" title="">[327]</a> C. conti, sez. Basilicata, n. 11 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2949" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2951" id="ftn329" style="text-align: justify;"><a abp="2952" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref329" name="_ftn329" title="">[328]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2953" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2955" id="ftn330" style="text-align: justify;"><a abp="2956" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref330" name="_ftn330" title="">[329]</a> Ai sensi dell’art. 17, c. 30-<em abp="2957">ter</em>, d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102 del 2009, a pena di nullità degli atti posti in essere “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta&nbsp; notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla&nbsp; legge”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2958" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2960" id="ftn331" style="text-align: justify;"><a abp="2961" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref331" name="_ftn331" title="">[330]</a> Così L. D’ANGELO, <em abp="2962">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2963" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2965" id="ftn332" style="text-align: justify;"><a abp="2966" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref332" name="_ftn332" title="">[331]</a> F. FRACCHIA, <em abp="2967">La Corte dei conti fra funzione giurisdizionale, di controllo, di consulenze e di certificazione</em>, in Riv. C. conti, 2013, f. 5-6, p. 714.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2968" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2970" id="ftn333" style="text-align: justify;"><a abp="2971" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref333" name="_ftn333" title="">[332]</a> Cfr. sent. cost. nn. 104 del 1989, 209 del 1994, 29 del 1995 e 337 del 2005 secondo le quali i poteri di indagini del pubblico ministero “possono essere esercitati in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configurati illeciti produttivi di danno erariale e debbono essere diretti ad acquisire atti o documenti precisamente individuati. L’attività del procuratore contabile non può ciò essere considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e permanente. L’iniziativa del pubblico ministero non può basarsi su mere ipotesi, ma si giustifica solo quando, tenuto conto delle circostanze, sia presumibile l’avvenuta commissione di illeciti produttivi di danno”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2972" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2974" id="ftn334" style="text-align: justify;"><a abp="2975" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref334" name="_ftn334" title="">[333]</a> Cfr. sent. cost. n. 235 del 2015 che ha chiaramente affermato la possibilità che l’azione di responsabilità erariale possa essere promossa sulla base di dati e notizie acquisiti dalla magistratura contabile nell’esercizio di qualsivoglia funzione di controllo, compresa quella sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, stante il legittimo raccordo con la funzione giurisdizionale parimenti intestata alla Corte dei conti. Sebbene nello specifico caso sottoposto al vaglio del giudice costituzionale, avendo la segnalazione alla Procura contabile tratto origine da un’attività di controllo illegittima, secondo l’insegnamento già espresso con la sent. 130 del 2014, è stato risolto un conflitto di attribuzione in favore delle Regioni, escludendo che spettasse al Presidente della sezione regionale di controllo trasmettere alla Procura contabile le delibere di accertamento di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari ai fini del promovimento della relativa azione di responsabilità.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2976" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2978" id="ftn335" style="text-align: justify;"><a abp="2979" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref335" name="_ftn335" title="">[334]</a> Cfr. sent. cost. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2980" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2982" id="ftn336" style="text-align: justify;"><a abp="2983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref336" name="_ftn336" title="">[335]</a> G. CORPORENTE, <em abp="2984">L’incerto destino dei gruppi consiliari regionali e&nbsp;la fattispecie sanzionatoria affidata alle sezioni di controllo della Corte dei conti</em>, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2985" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2987" id="ftn337" style="text-align: justify;"><a abp="2988" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref337" name="_ftn337" title="">[336]</a> L. D’ANGELO, <em abp="2989">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2990" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2992" id="ftn338" style="text-align: justify;"><a abp="2993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref338" name="_ftn338" title="">[337]</a> D. MORGANTE, <em abp="2994">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2995" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2997" id="ftn339" style="text-align: justify;"><a abp="2998" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref339" name="_ftn339" title="">[338]</a> M. PERIN, <em abp="2999">Sussiste la responsabilità amministrativa del Presidente di un gruppo consiliare regionale quando non restituisce le somme percepite del gruppo una volta accertata l’irregolare rendicontazione</em>, nota a C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 52 del 2015, in www.lexitalia.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3000" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3002" id="ftn340" style="text-align: justify;"><a abp="3003" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref340" name="_ftn340" title="">[339]</a> A. BALDANZA, <em abp="3004">op. cit.</em>, p. 1129.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3005" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3007" id="ftn341" style="text-align: justify;"><a abp="3008" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref341" name="_ftn341" title="">[340]</a> Per un approfondimento sul tema si rinvia a M. ALLENA, <em abp="3009">La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo</em>, in Dir. Proc. Amm., 2012, 2, 569 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3010" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3012" id="ftn342" style="text-align: justify;"><a abp="3013" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref342" name="_ftn342" title="">[341]</a> Sent. n. 196 del 2010 con nota A. TRAVI, <em abp="3014">Corte Europea dei diritti dell’uomo e Corte Costituzionale alla ricerca di una nozione comune di sanzione</em>, in Giur. cost., 2010, 2308 ss. e sent. n. 49 del 2015 con nota A. RUGGERI, <em abp="3015">Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno</em>, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3016" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3018" id="ftn343" style="text-align: justify;"><a abp="3019" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref343" name="_ftn343" title="">[342]</a> <em abp="3020">Contra</em> G. CORPORENTE, <em abp="3021">op. cit.</em>, secondo l’Autore il parametro costituzionale delle fattispecie sanzionatorie risiederebbe nell’art. 23 Cost.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3022" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3024" id="ftn344" style="text-align: justify;"><a abp="3025" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref344" name="_ftn344" title="">[343]</a> Sent. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3026" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3028" id="ftn345" style="text-align: justify;"><a abp="3029" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref345" name="_ftn345" title="">[344]</a> Ai sensi dell’art. 103, c. 2, Cost.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3030" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3032" id="ftn346" style="text-align: justify;"><a abp="3033" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref346" name="_ftn346" title="">[345]</a> In tal senso anche A. BALDANZA, <em abp="3034">op. cit.</em>, p. 1041 secondo il quale la formula adottata dall’art. 243-<em abp="3035">quater</em>, c. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 “preclude la possibilità di estendere detta giurisdizione oltre i limiti fissati dal legislatore”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3036" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3038" id="ftn347" style="text-align: justify;"><a abp="3039" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref347" name="_ftn347" title="">[346]</a> Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 66 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3040" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3042" id="ftn348" style="text-align: justify;"><a abp="3043" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref348" name="_ftn348" title="">[347]</a> Cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 32 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3044" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3046" id="ftn349" style="text-align: justify;"><a abp="3047" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref349" name="_ftn349" title="">[348]</a> F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="3048">op. cit.</em>, p. 568, secondo cui la sussistenza di un tale interesse costituisce il presupposto per adire il giudice contabile ex art. 58, r.d. n. 1038 del 1933.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3049" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3051" id="ftn350" style="text-align: justify;"><a abp="3052" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref350" name="_ftn350" title="">[349]</a> A. BALDANZA, <em abp="3053">op. cit.</em>, p. 1129.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3054" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3056" id="ftn351" style="text-align: justify;"><a abp="3057" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref351" name="_ftn351" title="">[350]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 52 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3058" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3060" id="ftn352" style="text-align: justify;"><a abp="3061" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref352" name="_ftn352" title="">[351]</a> Sent. n. 29 del 1995.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3062" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3064" id="ftn353" style="text-align: justify;"><a abp="3065" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref353" name="_ftn353" title="">[352]</a> Se si considera inoltre la sent. cost. 235 del 2015 l’eventuale promovimento dell’azione di responsabilità sul fondamento esclusivo di un’attività di controllo, a fronte di vizi che si siano potuti verificare in tale sede, espone il giudizio contabile al rischio di un’illegittimità derivata e dunque ad un travolgimento.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3066" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3068" id="ftn354" style="text-align: justify;"><a abp="3069" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref354" name="_ftn354" title="">[353]</a> Cfr. sent. nn. 29 del 1995 e 179 del 2007.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3070" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3072" id="ftn355" style="text-align: justify;"><a abp="3073" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref355" name="_ftn355" title="">[354]</a> Ai sensi del quale “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3074" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3076" id="ftn356" style="text-align: justify;"><a abp="3077" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref356" name="_ftn356" title="">[355]</a> Sent. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3080" id="ftn357" style="text-align: justify;"><a abp="3081" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref357" name="_ftn357" title="">[356]</a> Sent. n. 39 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3082" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3084" id="ftn358" style="text-align: justify;"><a abp="3085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref358" name="_ftn358" title="">[357]</a> Cfr. n. 6 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3086" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3088" id="ftn359" style="text-align: justify;"><a abp="3089" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref359" name="_ftn359" title="">[358]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="3090">op. cit.</em>, p. 524.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3091" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3093" id="ftn360" style="text-align: justify;"><a abp="3094" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref360" name="_ftn360" title="">[359]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 46 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3095" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3097" id="ftn361" style="text-align: justify;"><a abp="3098" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref361" name="_ftn361" title="">[360]</a> Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 5 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3099" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3101" id="ftn362" style="text-align: justify;"><a abp="3102" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref362" name="_ftn362" title="">[361]</a> Cfr. G. CORPORENTE, <em abp="3103">op. cit.</em>, secondo il quale, sebbene ritenendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la competenza a conoscere dell’obbligo di restituzione, “in detto giudizio il Presidente del Gruppo consiliare ben potrebbe chiamare “in garanzia” i componenti del medesimo Gruppo consiliare, esponendo al giudice adito i profili di solidarietà passiva”. <em abp="3104">Contra</em> M. PERIN, <em abp="3105">Sussiste la cit.</em>, che ha ritenuto ineccepibile l’interpretazione di C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 52 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3106" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3108" id="ftn363" style="text-align: justify;"><a abp="3109" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref363" name="_ftn363" title="">[362]</a> L’espressione è di P. DELLA VENTURA, <em abp="3110">La storia della Corte dei conti e il suo inquadramento costituzionale</em>, in V. TENORE (a cura di), <em abp="3111">op. cit.</em>, p. 18, secondo il quale accanto al sistema tradizionale basato sulla clausola generale del risarcimento del danno si sta delineando un sistema sanzionatorio contabile a carattere eminentemente punitivo, alludendo nel testo ad una serie di fattispecie ed in particolare all’art. 30, c. 15, l. n. 289 del 2002. <em abp="3112">Contra</em> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 52 del 2015 che accosta l’obbligo di restituzione a queste fattispecie sanzionatorie.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3113" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3115" id="ftn364" style="text-align: justify;"><a abp="3116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref364" name="_ftn364" title="">[363]</a> Cfr. M. ALLENA, <em abp="3117">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="3118" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3120" id="ftn365" style="text-align: justify;"><a abp="3121" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref365" name="_ftn365" title="">[364]</a> Cfr. A. SANDULLI, <em abp="3122">Diritto amministrativo</em>, Napoli, 1984, p. 305 ss., l’illustre Autore fa riferimento a quella grave forma di responsabilità, ovvero la c.d. responsabilità formale conseguente alla <em abp="3123">“semplice violazione formale delle norme relative alla gestione del bilancio, a prescindere dagli elementi della colpa e del danno”</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3124" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3126" id="ftn366" style="text-align: justify;"><a abp="3127" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref366" name="_ftn366" title="">[365]</a> Cfr. C. cost. sent. n. 72 del 1983.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3128" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3130" id="ftn367" style="text-align: justify;"><a abp="3131" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref367" name="_ftn367" title="">[366]</a> Cfr. Art. 1, allegato A, d.p.c.m. 21 dicembre 2012.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3132" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3134" id="ftn368" style="text-align: justify;"><a abp="3135" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref368" name="_ftn368" title="">[367]</a> C. cost. sent. n. 773 del 1988.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3136" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3138" id="ftn369" style="text-align: justify;"><a abp="3139" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref369" name="_ftn369" title="">[368]</a> Cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 39 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014 e C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3140" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3142" id="ftn370" style="text-align: justify;"><a abp="3143" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref370" name="_ftn370" title="">[369]</a> D. MORGANTE, <em abp="3144">op. cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="3145" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3147" id="ftn371" style="text-align: justify;"><a abp="3148" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref371" name="_ftn371" title="">[370]</a> V. TENORE, <em abp="3149">La. cit.</em>, p. 59 ss., sebbene l’Autore non si riferisca specificamente all’obbligo di restituzione di cui al d.l. n. 174 del 2012 ma ad altre fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativo-contabile propriamente sanzionatorie.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3150" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3152" id="ftn372" style="text-align: justify;"><a abp="3153" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref372" name="_ftn372" title="">[371]</a> Art. 1, c. 1, l. n. 20 del 1994.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3154" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3156" id="ftn373" style="text-align: justify;"><a abp="3157" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref373" name="_ftn373" title="">[372]</a> C. conti, sez. Sardegna, n. 229 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3158" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3160" id="ftn374" style="text-align: justify;"><a abp="3161" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref374" name="_ftn374" title="">[373]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3162" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3164" id="ftn375" style="text-align: justify;"><a abp="3165" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref375" name="_ftn375" title="">[374]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3166" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3168" id="ftn376" style="text-align: justify;"><a abp="3169" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref376" name="_ftn376" title="">[375]</a> Cfr. A. VETRO, <em abp="3170">Il dolo contrattuale o civilistico; applicazione nei giudizi di responsabilità amministrativa secondo la più recente giurisprudenza contabile</em>, in www.respamm.it, a cui si rinvia per una disamina delle diverse posizioni della giurisprudenza contabile; cfr., anche, F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="3171">op. cit.</em>, p. 216 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3172" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3174" id="ftn377" style="text-align: justify;"><a abp="3175" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref377" name="_ftn377" title="">[376]</a> C. conti, I App., n. 401 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3176" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3178" id="ftn378" style="text-align: justify;"><a abp="3179" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref378" name="_ftn378" title="">[377]</a> Sulla discussa natura della responsabilità amministrativo-contabile si rinvia a V. TENORE, <em abp="3180">La. cit.</em>, p. 49 ss.; F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="3181">op. cit.</em>, p. 229 ss.; P. MADDALENA, <em abp="3182">La sistemazione dogmatica della responsabilità amministrativa</em>, in www.amcorteconti.it; V. RAELI, <em abp="3183">Il modello della responsabilità amministrativa come “clausola generale” e le fattispecie sanzionatorie</em>, in www.lexitalia.it; A. ODDI, <em abp="3184">op. cit.</em>, p. 139 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3185" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3187" id="ftn379" style="text-align: justify;"><a abp="3188" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref379" name="_ftn379" title="">[378]</a> Cfr. C. CHIARENZA, P. EVANGELISTA, <em abp="3189">op. cit.</em>, p. 420.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3190" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3192" id="ftn380" style="text-align: justify;"><a abp="3193" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref380" name="_ftn380" title="">[379]</a> Ai sensi del quale: “Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3194" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3196" id="ftn381" style="text-align: justify;"><a abp="3197" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref381" name="_ftn381" title="">[380]</a> Cfr. Cass. pen., Sez. Unite, sent. n. 38343 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3198" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3200" id="ftn382" style="text-align: justify;"><a abp="3201" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref382" name="_ftn382" title="">[381]</a> Cfr. C. M. BIANCA, <em abp="3202">Diritto civile</em>, Milano, 2012, 5, p. 576, secondo l’autorevole Autore “Il dolo può definirsi precisamente come la intenzionalità del fatto illecito” le cui componenti sono: “1) la volontarietà del fatto; 2) la consapevolezza della conseguenza dannosa derivante dal fatto; 3) la consapevolezza dell’ingiustizia del danno”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3203" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3205" id="ftn383" style="text-align: justify;"><a abp="3206" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref383" name="_ftn383" title="">[382]</a> Cfr. C. M. BIANCA, <em abp="3207">op. cit.</em>, p. 24, secondo la definizione dell’autorevole Autore “Il dolo rileva sul piano psicologico quale intenzione del debitore di non adempiere o di adempiere inesattamente la prestazione. Il fattore della intenzionalità aggrava la responsabilità del debitore facendogli carico anche dei danni imprevedibili”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3208" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3210" id="ftn384" style="text-align: justify;"><a abp="3211" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref384" name="_ftn384" title="">[383]</a> Cfr. F. GARRI, G. DAMMICCO, A. LUPI, P. DELLA VENTURA, L. VENTURINI, <em abp="3212">op. cit.</em>, p. 233, secondo gli Autori “la responsabilità amministrativa va costruita come fattispecie assolutamente specifica, di presidio al buon andamento e dell’imparzialità della P.A. (…)<em abp="3213">, </em>unitamente al contrasto verso le devianze finanziarie e la destinazione dei beni pubblici, queste ultime formule riassumibili come tutela dei bilanci quali (…) atti di destinazione e di organizzazione”; V. TENORE, <em abp="3214">La. cit.</em>, p. 62, che “individua nell’illecito amministrativo-contabile un «terzo genere» permeato sia di profili civilistici (contrattuali o extracontrattuali non ha concreta rilevanza sul piano applicativo) che penalistici, tendenzialmente ben coordinati tra di loro e funzionali al peculiare oggetto del giudizio contabile (…)”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3215" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3217" id="ftn385" style="text-align: justify;"><a abp="3218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref385" name="_ftn385" title="">[384]</a> Sent. n. 371 del 1998.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3219" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3221" id="ftn386" style="text-align: justify;"><a abp="3222" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref386" name="_ftn386" title="">[385]</a> Sent. cost. n. 371 del 1998.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3223" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3225" id="ftn387" style="text-align: justify;"><a abp="3226" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref387" name="_ftn387" title="">[386]</a> L’ art. 1, c. 1-<em abp="3227">quinquies</em>, l. n. 20 del 1994 infatti limita la responsabilità solidale soltanto ai concorrenti che abbiano agito con dolo (oltre a coloro i quali abbiano conseguito un illecito arricchimento).</div>
<p>&nbsp;<br abp="3228" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3230" id="ftn388" style="text-align: justify;"><a abp="3231" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref388" name="_ftn388" title="">[387]</a> Per un’attenta ricostruzione del dibattito si rinvia a C. M. BIANCA, <em abp="3232">op. cit.</em>, p. 13 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3233" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3235" id="ftn389" style="text-align: justify;"><a abp="3236" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref389" name="_ftn389" title="">[388]</a> C. M. BIANCA, <em abp="3237">op. cit.</em>, p. 23. secondo l’autorevole Autore ciò consentirebbe di “giustificare tale responsabilità con riguardo all’impegno dovuto”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3238" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3240" id="ftn390" style="text-align: justify;"><a abp="3241" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref390" name="_ftn390" title="">[389]</a> Cfr. C. CASTRONOVO, <em abp="3242">La nuova responsabilità civile</em>, Milano, 2006, p. 456 secondo l’autorevole Autore “la colpa non può esplicare quella funzione costitutiva di un’obbligazione che invece le è propria nella responsabilità aquiliana”, rinviando inoltre a L. MENGONI, <em abp="3243">La parte generale delle obbligazioni</em>, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 515, il quale illustre Autore esclude che la responsabilità contrattuale sia fondata sul principio della colpa, “bensì sul vincolo di garanzia inerente per sua natura al rapporto obbligatorio”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3244" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3246" id="ftn391" style="text-align: justify;"><a abp="3247" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref391" name="_ftn391" title="">[390]</a> Cfr. V. TENORE, <em abp="3248">La. cit.</em>, p. 229.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3249" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3251" id="ftn392" style="text-align: justify;"><a abp="3252" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref392" name="_ftn392" title="">[391]</a> C. conti, III App., n. 630 del 2011 e che per il relativo accertamento “Occorre far riferimento &#8211; oltre al rilevante grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia nonché alla superficialità e leggerezza del comportamento &#8211; “al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza, dovendosi in particolare esaminare il concreto atteggiarsi dell’agente, calato nella contestualità del momento, nei fini del suo agire quali desumibili da indici di presunzione di esperienza, perizia e buon senso, nel grado di prevedibilità di eventi dannosi e nella quota di esigibilità, anche alla stregua di altri doveri e fini pubblici da seguire, della norma infranta” (Sez. Giur. Piemonte, sent. 02/11/2005, n. 647)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3253" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3255" id="ftn393" style="text-align: justify;"><a abp="3256" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref393" name="_ftn393" title="">[392]</a> Sulla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, <em abp="3257">Diritto penale Parte generale</em>, Bologna, 2014, p. 367 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3258" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3260" id="ftn394" style="text-align: justify;"><a abp="3261" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref394" name="_ftn394" title="">[393]</a> Cfr. A. VETRO, <em abp="3262">Il dolo cit.</em>; ID., <em abp="3263">Giurisdizione cit.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="3264" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3266" id="ftn395" style="text-align: justify;"><a abp="3267" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref395" name="_ftn395" title="">[394]</a> Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, <em abp="3268">op. cit.</em>, p. 370; A. AIMI, <em abp="3269">Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp</em>, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; A. CAPPELLINI, <em abp="3270">Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva</em>, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3271" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3273" id="ftn396" style="text-align: justify;"><a abp="3274" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref396" name="_ftn396" title="">[395]</a> CIARAMELLA A., <em abp="3275">Spunti</em> <em abp="3276">per una riflessione sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa. Riferimenti anche alla dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica</em>, in www.amcorteconti.it. Cfr. C. conti, sez. Campania, n. 54 del 2015 secondo cui “(…)la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale&nbsp;produttiva del danno ed al principio di ragionevolezza, procedendo all’analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto&nbsp;nel contesto in cui è stata posta in essere; tenendo conto delle qualità dell’agente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dell’osservanza&nbsp;delle regole che si assumono violate,&nbsp;nonché&nbsp;le specifiche competenze ed attribuzioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3277" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3279" id="ftn397" style="text-align: justify;"><a abp="3280" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref397" name="_ftn397" title="">[396]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014 secondo cui costituisce pregiudizio erariale l’uso dei fondi assegnati ai gruppi consiliari per spese di rappresentanza che non recano alcuna indicazione delle occasioni che le avrebbero rese necessarie, nonché dei nominativi e delle funzioni dei soggetti beneficiari.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3281" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3283" id="ftn398" style="text-align: justify;"><a abp="3284" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref398" name="_ftn398" title="">[397]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 35 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3285" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3287" id="ftn399" style="text-align: justify;"><a abp="3288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref399" name="_ftn399" title="">[398]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3289" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3291" id="ftn400" style="text-align: justify;"><a abp="3292" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref400" name="_ftn400" title="">[399]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014 che ha escluso la natura dolosa della condotta, attestando la sussistenza della colpa grave, per la possibile incertezza della nozione di spesa di rappresentanza in relazione ai pasti e ai mezzi di trasporto; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3293" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3295" id="ftn401" style="text-align: justify;"><a abp="3296" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref401" name="_ftn401" title="">[400]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3297" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3299" id="ftn402" style="text-align: justify;"><a abp="3300" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref402" name="_ftn402" title="">[401]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 240 del 2014 che ha differentemente riconosciuto la sussistenza della colpa grave con riferimento ad alcune spese e la configurazione del dolo rispetto a spese <em abp="3301">ictu oculi </em>violative del vincolo di destinazione quali consumazioni presso un albergo in occasione della data del compleanno del consigliere regionale, ovvero l’acquisto di oggettistica varia del tutto estranea alle finalità previste dalla legge.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3302" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3304" id="ftn403" style="text-align: justify;"><a abp="3305" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref403" name="_ftn403" title="">[402]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014 e C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015 che hanno riconosciuto la natura dolosa della condotta a fronte delle argomentazioni difensive dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero eseguito le direttive impartitegli dalla dirigenza del partito a cui appartenevano così confermando limpidamente la piena consapevolezza dell’illegittimità dell’utilizzo dei contributi regionali; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015 e C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015 che con riferimento a beni informatici e telefoni cellulari, in astratto rientranti tra i beni strumentali all’attività istituzionale, hanno riconosciuto l’intenzionalità nella relativa destinazione ad un uso personale ed un relativo <em abp="3306">animus domini</em> stante l’omessa registrazione e restituzione degli stessi al patrimonio del gruppo; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015 ove la condotta del capogruppo è stata ritenuta di natura dolosa in quanto espressiva non soltanto della cosciente violazione degli obblighi di servizio connessi alla rendicontazione dell’utilizzo dei contributi pubblici ma, a fronte della distruzione di parte della documentazione contabile di pertinenza del gruppo consiliare a seguito della notizia della presenza della Guardia di finanza presso gli uffici di segreteria del Consiglio regionale, anche del proposito di ostacolare tali accertamenti nella prospettiva di occultare i rimborsi carenti di adeguata documentazione giustificativa.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3307" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3309" id="ftn404" style="text-align: justify;"><a abp="3310" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref404" name="_ftn404" title="">[403]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3311" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3313" id="ftn405" style="text-align: justify;"><a abp="3314" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref405" name="_ftn405" title="">[404]</a> Cfr. n. 6 del presente scritto.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3315" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3317" id="ftn406" style="text-align: justify;"><a abp="3318" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref406" name="_ftn406" title="">[405]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 239 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3319" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3321" id="ftn407" style="text-align: justify;"><a abp="3322" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref407" name="_ftn407" title="">[406]</a> Cfr. C. conti, sez. Lombardia, n. 225 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 15 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 20 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3323" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3325" id="ftn408" style="text-align: justify;"><a abp="3326" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref408" name="_ftn408" title="">[407]</a> C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 24 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 25 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 31 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 47 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 61 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 62 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 65 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 90 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 108 del 2014; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 110 del 2014; C. conti, sez. Sardegna, n. 229&nbsp; del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 163 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 180 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 181 del 2014; C. conti, sez. Lombardia, n. 1 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 18 del 2015; C. conti, sez. Lombardia, n. 19 del 2015; C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, n. 40 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3327" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3329" id="ftn409" style="text-align: justify;"><a abp="3330" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref409" name="_ftn409" title="">[408]</a> G. BIN, G. PITRUZZELLA, <em abp="3331">Diritto Costituzionale</em>, Torino, 2014, p. 320, secondo gli Autori in virtù dell’art. 8 delle Preleggi non possono esistere consuetudini <em abp="3332">contra legem</em>, ovvero in contrasto con le fonti-atto e che dunque “i comportamenti contrari alla legge sono semplicemente illegittimi”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3333" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3335" id="ftn410" style="text-align: justify;"><a abp="3336" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref410" name="_ftn410" title="">[409]</a> C. conti, sez. Lombardia, n. 26 del 2015 secondo cui una prassi illegittima&nbsp;“non può valere a mutare un’intenzionale sviamento delle risorse&nbsp;&nbsp;pubbliche dal fine previsto dal legislatore e, dunque, un’intenzionale produzione di danno, in un atteggiamento colposo imputabile a negligenza o impudenza, forzando quella che,&nbsp;&nbsp;per tradizionale insegnamento della dottrina penalistica, è l’essenza della&nbsp;&nbsp;“colpa” antitetica al “dolo” perché “contro l’intenzione” e rispetto al quale, quindi,&nbsp;essa non può costituire una forma gradata, applicabile quando l’esistenza di una prassi illegittima sembrerebbe attenuare l’antidoverosità della condotta tenuta”; <em abp="3337">Contra</em> C. conti, sez. Lombardia, n. 6 del 2015 che ha ritenuto la prassi preesistente idonea ad escludere il dolo, così degradato a colpa grave. Si consideri, inoltre, che la Cassazione penale con la sent. n. 38133 del 2011, nota di&nbsp; C. CAMPANARO, <em abp="3338">La prassi contra legem non esclude il dolo dell’abuso d’ufficio</em>, in www.dirittopenalecontemporaneo.it., ha escluso la rilevanza della prassi <em abp="3339">contra legem</em> rispetto all’intenzionalità del vantaggio e dunque al fine della configurazione del dolo dell’abuso d’ufficio.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3340" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3342" id="ftn411" style="text-align: justify;"><a abp="3343" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref411" name="_ftn411" title="">[410]</a> Ai sensi dell’art. 52, c. 2, r.d. n. 1214 del 1934 “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3344" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3346" id="ftn412" style="text-align: justify;"><a abp="3347" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref412" name="_ftn412" title="">[411]</a> P. L. REBECCHI, <em abp="3348">Prassi contra legem e responsabilità amministrativo-contabile: valore scriminante della colpa grave?</em>, in Riv. C. conti, 1999, f. 2, 194.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3349" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3351" id="ftn413" style="text-align: justify;"><a abp="3352" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref413" name="_ftn413" title="">[412]</a> Cfr. Relazione del Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale Lombardia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, in www.corteconti.it, da cui emerge che a seguito dell’attività di contrasto al fenomeno “rimborsopoli” le somme recuperate ed introitate dalla Regione hanno sfiorato il milione di euro.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3353" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3355" id="ftn414" style="text-align: justify;"><a abp="3356" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref414" name="_ftn414" title="">[413]</a> Come dimostrano le continue pronunzie di condanna delle diverse sezioni regionali. Tra le più recenti cfr. C. conti, III App., n. 457 del 2015 che ha confermato C. conti, sez. Lazio, n. 154 del 2014; C. conti, I App., n. 26 del 2016 che ha confermato C. conti, sez. Calabria, n. 106 del 2014; C. conti, sez. Sicilia, n. 44 del 2016 con nota M. PERIN, <em abp="3357">Il controllo della Corte dei conti sul corretto uso delle risorse pubbliche assegnate ai gruppi consiliari delle Regioni e l’accertamento del danno erariale</em>, in www.lexitalia.it; C. conti, sez. Sicilia, n. 111 del 2016.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3358" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3360" id="ftn415" style="text-align: justify;"><a abp="3361" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref415" name="_ftn415" title="">[414]</a> Sent. cost. n. 1007 del 1988.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3362" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3364" id="ftn416" style="text-align: justify;"><a abp="3365" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref416" name="_ftn416" title="">[415]</a> Il dibattito sulla natura giuridica dei gruppi consiliari non sembra per nulla sopito. Ne sono testimonianza le diverse sentenze delle Sezioni Riunite in speciale composizione chiamate a pronunziarsi sulle delibere relative ai rendiconti dei gruppi ove si registrano diverse posizioni sulla relativa qualificazione giuridica. In particolare alla diversa connotazione giuridica è stata fatta discendere l’applicazione di una diversa disciplina. Così, condividendo la ricostruzione ambivalente della natura dei gruppi consiliari e ritenendoli sul piano civilistico “associazioni non riconosciute, cioè prive di personalità giuridica, ancorché esercenti una pubblica funzione” è stato invocato l’art. 38 c.c. per riconoscere al capogruppo, ancorché cessato dalla carica, la legittimazione ad impugnare la delibera attestante l’irregolarità del rendiconto (Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 60 del 2014. Cfr. anche Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 61 del 2015). Diversamente, pur sempre aderendo alla tesi ambivalente e circoscrivendo la “natura privatistica limitatamente all’attività direttamente connessa alla matrice partitica dalla quale traggono origine”, si è giustificata la legittimazione ad impugnare del capogruppo cessato dalla carica in forza della “natura pubblicistica, in rapporto all’attività che li attrae nell’orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea, parlamentare o regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare” (Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 5 del 2015). Altre sentenze hanno qualificato il gruppo consiliare quale organo e proiezione del Consiglio regionale (Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 46 del 2014), ovvero sue articolazioni funzionali (Sezioni Riunite in speciale composizione sent. n. 9 del 2015).</div>
<p>&nbsp;<br abp="3366" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3368" id="ftn417" style="text-align: justify;"><a abp="3369" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref417" name="_ftn417" title="">[416]</a> Cfr. sent. nn. 107 e 235 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3370" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3372" id="ftn418" style="text-align: justify;"><a abp="3373" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref418" name="_ftn418" title="">[417]</a> Sez. Un. ord. n. 23257 del 2014.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3374" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3376" id="ftn419" style="text-align: justify;"><a abp="3377" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref419" name="_ftn419" title="">[418]</a> Ord. n. 10094 del 2015 secondo cui a fronte dell’incontroversa natura giuridica dei partiti politici quali associazioni non riconosciute di diritto privato, qualificazione di per sé non ostativa della giurisdizione contabile, ad escludere la cognizione del giudice contabile nei confronti dell’amministratore del partito politico sarebbe l’inconfigurabilità di un vincolo di destinazione sulle somme erogate dallo Stato a titolo di rimborso delle spese elettorali, oltreché la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale in capo allo stesso. Così, diversamente da quanto ritenuto dalla stessa Corte dei conti che con la sent. n. 914 del 2013 della sezione giurisdizionale Lazio aveva condannato un tesoriere di un partito per l’illecita gestione delle somme erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali, ad avviso delle Sezioni Unite dinnanzi a tali illeciti la “ tutela della legalità è assicurata dall’esercizio dell’azione penale per le ipotesi di reato che risultino configurabili”, nonché dalla possibilità di esperimento da parte dell’associazione danneggiata dell’azione di risarcimento dei danni dinnanzi al giudice ordinario. Sul finanziamento ai partiti politici, cfr., R. DICKMANN, <em abp="3378">op. cit.</em>; F. BIONDI, <em abp="3379">L’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici e le regole introdotte dal d.l. n. 149 del 2013, in www.forumcostituzionale.it; R. DE NICTOLIS, La giurisdizione esclusiva sul finanziamento dei partiti politici: un nuovo guazzabuglio normativo</em>, in www.federalismi.it. Cfr. anche Sez. Un. sent. n. 6331 del 2012 sulla giurisdizione in materia di rimborso ai partiti delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3380" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3382" id="ftn420" style="text-align: justify;"><a abp="3383" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref420" name="_ftn420" title="">[419]</a> Cfr. A. CARIOLA, <em abp="3384">op. cit.</em>, p. 278.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3385" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3387" id="ftn421" style="text-align: justify;"><a abp="3388" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref421" name="_ftn421" title="">[420]</a> E. CASTORINA, <em abp="3389">L’indipendenza dei giudici della Corte e la nuova disciplina dell’art. 68 Cost. (ossia, sul «rinvio» di cui all’art. 3, legge cost. n. 1 del 1948)</em>, in P. COSTANZO (a cura di), AA. VV., <em abp="3390">L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale</em>, Torino, 1996, p. 108.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3391" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3393" id="ftn422" style="text-align: justify;"><a abp="3394" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref422" name="_ftn422" title="">[421]</a> F. SORRENTINO, <em abp="3395">op. cit.</em>, p. 67.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3396" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3398" id="ftn423" style="text-align: justify;"><a abp="3399" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref423" name="_ftn423" title="">[422]</a> Cfr. L. D’ANDREA, <em abp="3400">Responsabilità</em> <em abp="3401">e potere nello Stato costituzionale: &nbsp;bevi note introduttive</em>, in L. D’ANDREA, L. RISICATO, A. SAITTA (a cura di), <em abp="3402">op. cit.</em>, p. 13.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3403" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3405" id="ftn424" style="text-align: justify;"><a abp="3406" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref424" name="_ftn424" title="">[423]</a> Cfr. F. PERSICO, <em abp="3407">Le rappresentanze politiche e amministrative: considerazioni e proposte</em>, Napoli, 1942, p. 156.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3408" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3410" id="ftn425" style="text-align: justify;"><a abp="3411" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref425" name="_ftn425" title="">[424]</a> V. BALDINI, <em abp="3412">La responsabilità politica nell’assetto di democrazia rappresentativa. Tra dettato costituzionale e comunicazione politica</em>, in L. D’ANDREA, L. RISICATO, A. SAITTA (a cura di), <em abp="3413">op. cit.</em>, p. 38.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3414" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3416" id="ftn426" style="text-align: justify;"><a abp="3417" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref426" name="_ftn426" title="">[425]</a> A. CARIOLA, <em abp="3418">L’unità della magistratura</em>, in www.federalismi.it.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3419" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3421" id="ftn427" style="text-align: justify;"><a abp="3422" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref427" name="_ftn427" title="">[426]</a> Cfr. sent. cost. n. 10 del 2000.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3423" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3425" id="ftn428" style="text-align: justify;"><a abp="3426" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref428" name="_ftn428" title="">[427]</a> L. G. SCIANNELLA, <em abp="3427">Le immunità parlamentari. Profili storici e comparativi</em>, Torino, 2010, p. 87.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3428" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3430" id="ftn429" style="text-align: justify;"><a abp="3431" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref429" name="_ftn429" title="">[428]</a> Cfr. sent. cost. n. 52 del 2010 secondo cui in forza della summenzionata esigenza, in quanto espressione della finalità di coordinamento della finanza pubblica, materia ex art. 117, c. 3, Cost. devoluta alla legislazione concorrente, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3432" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3434" id="ftn430" style="text-align: justify;"><a abp="3435" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref430" name="_ftn430" title="">[429]</a> Cfr. R. DICKMANN, <em abp="3436">Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici</em>, Napoli, 2013, p. 102.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3437" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3439" id="ftn431" style="text-align: justify;"><a abp="3440" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref431" name="_ftn431" title="">[430]</a> E. C. RAFFIOTTA, <em abp="3441">Il governo multilivello dell’economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa</em>, Bologna, 2013, <em abp="3442">passim</em>, secondo l’Autore, infatti, “più la disciplina è collegata al governo dell’economia, maggiore è la sua connessione con l’ordinamento europeo” e che “l’Ente regionale sembra assumere un ruolo «dominante» nel governo dell’economia, non solo, del territorio regionale, bensì – più o meno direttamente – anche sull’economia nazionale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3443" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3445" id="ftn432" style="text-align: justify;"><a abp="3446" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref432" name="_ftn432" title="">[431]</a> F. PERSICO, <em abp="3447">op. cit.</em>, p. 159.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3450" id="ftn433" style="text-align: justify;"><a abp="3451" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref433" name="_ftn433" title="">[432]</a> Ai sensi dell’art. 54, c. 2, Cost.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3452" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3454" id="ftn434" style="text-align: justify;"><a abp="3455" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref434" name="_ftn434" title="">[433]</a> C. conti, sez. Lombardia, nn. 117, 118, 119, 120 e 121 del 2015.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3456" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3458" id="ftn435" style="text-align: justify;"><a abp="3459" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref435" name="_ftn435" title="">[434]</a> Cfr. L. MEZZETTI, <em abp="3460">op. cit.</em>, p. 413, secondo l’Autore “la necessità di perseguire il fine pubblico nel miglior modo possibile (…), è un principio che pervade l’intera amministrazione” e “ne costituisce la stessa ragion d’essere” e che tale “doverosità resterebbe una mera enunciazione se non si accompagnasse alla previsione dell’assoggettabilità a sanzione (…)”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3461" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3463" id="ftn436" style="text-align: justify;"><a abp="3464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref436" name="_ftn436" title="">[435]</a> Sent. cost. n. 267 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3465" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3467" id="ftn437" style="text-align: justify;"><a abp="3468" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref437" name="_ftn437" title="">[436]</a> A. CARIOLA, <em abp="3469">Il legame potere-responsabilità nel dibattito sulle riforme istituzionali</em>, in Orientamenti sociali, 1991, p. 198.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3470" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3472" id="ftn438" style="text-align: justify;"><a abp="3473" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref438" name="_ftn438" title="">[437]</a> Cfr. C. conti, III App., n. 132 del 2011 secondo cui per la fattispecie del danno all’immagine della Pubblica amministrazione il pubblico ministero deve fornire la prova che i fatti illeciti lesivi del decoro della Pubblica amministrazione abbiano suscitato un certo <em abp="3474">clamor fori</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3475" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3477" id="ftn439" style="text-align: justify;"><a abp="3478" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref439" name="_ftn439" title="">[438]</a> Ex art. 17, c. 30<em abp="3479">-ter</em>, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009.</div>
<p>&nbsp;<br abp="3480" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3482" id="ftn440" style="text-align: justify;"><a abp="3483" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref440" name="_ftn440" title="">[439]</a> Ai sensi dell’art. 1, c. 1-<em abp="3484">sexies</em>, l. n. 20 del 1994 l’entità del danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la Pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si &nbsp;dovrà presumere, salva prova contraria, in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-ed-aspetti-problematici-della-responsabilita-amministrativo-contabile-dei-consiglieri-regionali-per-illecita-utilizzazione-dei-contribuiti-pubblici-destinati-al-funzionamento-dei/">Profili ricostruttivi ed aspetti problematici della responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per illecita utilizzazione dei contribuiti pubblici destinati al funzionamento dei gruppi consiliari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Parco</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/">Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Parco</a></p>
<p>1. La questione rimessa all’Adunanza Plenaria. Con ordinanza 9 febbraio 2016, n. 538, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 99, comma 1, c.p.a., la controversa questione dell’attuale vigenza dell’art. 13, comma 1, L. n. 394/1991, il quale disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/">Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Parco</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/">Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Parco</a></p>
<p>
1. La questione rimessa all’Adunanza Plenaria.<br />
Con ordinanza 9 febbraio 2016, n. 538, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 99, comma 1, c.p.a., la controversa questione dell’attuale vigenza dell’art. 13, comma 1, L. n. 394/1991, il quale disciplina un’ipotesi di silenzio assenso per il procedimento relativo al nulla osta dell’ente parco. Tale norma infatti prevede che “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”.<br />
Il tema che ha diviso la giurisprudenza e che viene posto all’esame dell’Adunanza Plenaria è se l’art. 20 della L. n. 241 del 1990, così come riformato dalla la L. n. 80 del 14 maggio 2005, che, generalizzando l’istituto del silenzio assenso per tutti i procedimenti ad istanza di parte, ha escluso al quarto comma tale regime per i procedimenti riguardanti interessi sensibili quale l’ambiente, abbia o meno abrogato implicitamente l’art. 13, comma 1, citato, il quale disciplina appunto un’ipotesi di silenzio assenso in materia ambientale[1].<br />
Il problema è stato dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato diversamente risolto a seconda che il rapporto tra le due norme in contrasto sia stato ricostruito in termini di specialità ovvero di successione nel tempo di norme della medesima natura.<br />
In particolare, le sentenze della sesta sezione 29 dicembre 2008, n. 6591 e 17 giugno 2014, n. 3407 hanno ritenuto che il novellato art. 20, comma 4, L. n. 241 del 1990 non abbia abrogato l’art. 13, comma 1, L. n. 394 del 1991, in quanto norma speciale che sopravvive alla norma generale successiva. Infatti, l’art. 20 ha inteso generalizzare l’istituto del silenzio assenso, rendendolo applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l’applicazione delle ipotesi di denuncia di inizio attività. Rispetto a tale generalizzazione il comma 4 ha introdotto alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente, per le quali quindi non si applica la regola generale dell’art. 20, comma 1, senza che ciò però implichi l‘impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso. In sostanza, la generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso non può applicarsi in modo automatico alle materie indicate dall’art. 20, comma 4, ma ciò non impedisce al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche disciplinanti il silenzio assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall’ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali. Pertanto ipotesi speciali di silenzio assenso in materia ambientale che abbiano i requisiti appena richiamati non sarebbero state implicitamente abrogate dall’art. 20, comma 4, L. n. 241/1990. Ciò, stante il carattere speciale dell’art. 13, comma 1, citato rispetto al quarto comma dell’art. 20 &#8211; come successivamente modificato &#8211; per il principio della prevalenza della norma speciale su quella generale sopravvenuta.<br />
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 28 ottobre 2013, n. 5188 e ordinanza 19 novembre 2014, n. 5531) ha invece applicato il canone della successione delle leggi nel tempo, disciplinato dall’art. 15 disp. prel. cod. civ., ritenendo l’art. 13, comma 1, L. n. 349/1991 implicitamente abrogato dall’art. 20, comma 4, della L. n. 241/1990, così come riformato dalla L. n. 80 del 2005. A giudizio della Sezione, entrambe le norme avrebbero la medesima natura procedimentale e disciplinerebbero lo stesso istituto in materia edilizia ed ambientale. Tra esse, quindi, non potrebbe configurarsi un rapporto di specialità ed andrebbe pertanto applicato il canone generale per cui la legge successiva abroga la legge precedente che sia incompatibile con essa.<br />
Ora, non è a dubitarsi che tra le norme in questione sussista un rapporto di specialità, introducendo il comma quarto dell’art. 20 una deroga alla generalizzazione del silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte, mentre l’art. 13, comma, 1, citato disciplina un’ipotesi del tutto particolare di silenzio assenso nel procedimento di rilascio del nulla osta dell’Ente parco.<br />
Il tema vero del contendere -che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato svela nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria- è altro: se sia compatibile con la Costituzione e con l’ordinamento comunitario il silenzio assenso in materie&nbsp; c.d. sensibili come l’ambiente.<br />
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha risolto positivamente il tema, ritenendo non porsi in contrasto con principi costituzionali, o con specifiche disposizioni comunitarie, la previsione del silenzio assenso per il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, caratterizzato da un tasso di discrezionalità non elevato (si tratta di valutare la compatibilità del progetto con le previsioni del piano e del regolamento del parco) e destinato ad inserirsi in un procedimento in cui ulteriori specifici interessi ambientali vengono valutati in modo espresso (autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche, archeologiche).<br />
La Sezione ha infatti rilevato, ripercorrendo la Giurisprudenza costituzionale in materia, che il silenzio assenso non sia compatibile con procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e dall’inclusione di specifiche valutazioni in materia ambientale, per le quali è richiesta una pronuncia espressa (Corte Cost. n. 26/1996; n. 194/1993; n. 437/1992, n. 302/1988). Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto non compatibile il silenzio assenso solo in presenza di procedimenti complessi in cui, per garantire effettività agli interessi tutelati, è necessaria una espressa valutazione amministrativa, quale un accertamento tecnico o una verifica; in questi casi ammettere il silenzio assenso significherebbe legittimare l’amministrazione a non svolgere quella attività istruttoria imposta a livello comunitario per la tutela di particolari valori e interessi (Corte Giust. CE, 28.2.1991, C-360/87).<br />
Pertanto, il silenzio assenso in materia ambientale sarebbe compatibile con l’ordinamento costituzionale e comunitario se relativo a procedimenti caratterizzati da un basso tasso di discrezionalità.<br />
La Quarta Sezione, che aveva eluso la questione applicando apoditticamente il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo, introduce nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria due nuovi argomenti a sostegno della propria tesi.<br />
Il primo è rappresentato dalla modifica della disciplina per il rilascio del permesso di costruire (portata dall’art. 30 del c.d. “decreto del fare” (D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013). Tale norma ha introdotto il regime del silenzio-assenso sull’istanza di permesso (art, 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001), salvo “i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”. Il quale comma 9 a sua volta prevede che “qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso..”. Ebbene, il Collegio qualifica tale innovazione come “indice non trascurabile di una linea di tendenza del sistema normativo, dalla quale non sembra lecito prescindere in sede di interpretazione e ricostruzione delle disposizioni vigenti”.<br />
Il secondo argomento è rappresentato dalla sentenza 18 luglio 2014, n. 209, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 250 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 – in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue- nella parte in cui prevede che “l’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi giorni, salvo revoca”. La Corte ha ritenuto che la disposizione impugnata violasse la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (alla quale va ascritta la disciplina degli scarichi in fognatura) in quanto determinerebbe livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall’art. 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; che fissa, invece, il termine perentorio di novanta giorni per la concessione dell’autorizzazione – e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude l’applicabilità del silenzio-assenso in materia ambientale. Da ciò la Sezione deduce che “la Corte legga l’art. 20, comma 4, citato, come portatore di una regola generale di governo della materia ambientale, ostativa all’applicabilità delle disposizioni sul silenzio-assenso, salve forse specifiche e motivate eccezioni, che dovrebbero però apparire chiaramente come tali e non essere affidate a un’operazione esegetica controvertibile e controversa”.<br />
Sennonchè, nella stessa sentenza si legge anche che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di precisare che “la previsione del silenzio-assenso dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale (ex plurimis, sentenza n. 315 del 2009), con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali”. Ebbene la richiamata Sentenza n. 315 del 30.11.2009 fa riferimento –come norma interposta, la cui violazione determina l’incostituzionalità della legge regionale ex art. 117, lettera s, Cost.- all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il cui comma 15 disciplina una delle non poche[2] ipotesi di silenzio assenso in materia ambientale.<br />
Anche l’altro argomento introdotto dalla Quarta Sezione non sembra convincente. Il fatto che il Legislatore abbia introdotto il regime del silenzio-assenso per l’istanza&nbsp; di permesso di costruire, escludendolo per i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, non implica l’incompatibilità con l’ordinamento –ed in particolare con l’art. 20, comma 4. L. n. 241/1990- di ipotesi di silenzio assenso per procedimenti in materia ambientale connotati da basso tasso di discrezionalità. Anzi, il permesso di costruire è richiesto dall’art. 10 del D.P.R. n. 380/241 per gli interventi edilizi più impattanti ed è naturale che se questi interessino aree vincolate sotto il profilo ambientale o paesaggistico si renda necessaria un’adeguata verifica di compatibilità con la tutela del vincolo da parte delle autorità alla stessa preposte. Il nulla osta dell’Ente parco è invece prescritto per ogni intervento ed è finalizzato esclusivamente alla verifica della conformità di tale intervento con il Piano ed il Regolamento del Parco. D’altronde, la tutela del vincolo non esaurisce la possibile attività di un’amministrazione preposta alla cura di interessi ambientali: i procedimenti in materia ambientale sono tali indipendentemente se interessino aree vincolate o meno[3].<br />
In realtà, la più recente legislazione -sia pur con qualche contraddizione- va proprio nel solco tracciato dalle sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato.<br />
Così -pare allo scrivente- debbono essere letti –per il profilo del silenzio-assenso nelle c.d. materie sensibili- il nuovo art. 17-bis, L. n. 241 del 1990, introdotto dalla riforma della pubblica amministrazione portata dalla L. n. 124 del 2015, e la nuova disciplina della conferenza di servizi, delegata al Governo dalla stessa legge e portata dallo schema di decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 ed ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari per il richiesto parere non vincolante.</p>
<p>2. Il nuovo art. 17-bis della Legge generale sul procedimento amministrativo<br />
L’art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. riforma Madia) ha introdotto nel corpo della Legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241, un nuovo articolo, il 17-bis, di disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni e servizi pubblici[4].<br />
La nuova disposizione disciplina l’ipotesi in cui l’amministrazione procedente, per l’adozione di un provvedimento normativo o amministrativo, debba acquisire l’assenso, il concerto o il nulla osta, comunque denominato, di un’altra amministrazione pubblica o di un gestore di beni o servizi pubblici. In tal caso, l’assenso si intende acquisito con l’inutile decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte dell’amministrazione tenuta a pronunciarsi, dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione. Il termine può essere interrotto una volta sola qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e puntuali. Ricevuti gli elementi istruttori richiesti o il nuovo schema di provvedimento, inizia a decorrere un nuovo termine di trenta giorni per l’espressione dell’assenso, scaduto inutilmente il quale, questo si intende acquisito.<br />
La disposizione, al comma tre, estende l’applicazione del modulo procedimentale appena descritto anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (i cd. interessi sensibili[5]), prevedendo però in tali casi il più lungo termine di novanta giorni.<br />
Infine, con norma di chiusura, l’ultimo comma esclude l’applicazione dell’istituto ai casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.<br />
Il comma 3 dell’art. 17-bis, L. n. 241/1990, è stato oggetto, già nella sua fase di gestazione, di aspre critiche[6], paventandosi un grave indebolimento della tutela di interessi che, per il loro rilievo costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo qualificato come sensibili. Anche i primi commenti della dottrina[7] hanno evidenziato le criticità dell’istituto, che si porrebbe in contrasto con copiosa Giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia UE, oltre che con la previsione dell’art. 20, comma 4, della stessa Legge sul procedimento amministrativo, il quale stabilisce che la regola del silenzio assenso (rectius della generalizzazione del silenzio assenso) non si applica “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente (…), la salute e la pubblica incolumità”. Sicchè la norma in commento è stata definita “una vera e propria fuga in avanti in quella che si potrebbe definire la “guerra di logoramento” degli interessi sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari”[8].<br />
Ad avviso dello scrivente, invece, la norma non introduce nulla di nuovo quanto al profilo dell’intensità della tutela degli interessi sensibili ed anzi, letta insieme alla norma di delega legislativa in materia di silenzio assenso, contenuta nella stessa legge n. 124/2015 (art. 5), può rappresentare l’occasione per ricondurre in un ambito di coerenza costituzionale la normativa già vigente in tema di silenzio in materie sensibili[9].<br />
Invero, il sub-procedimento di acquisizione dell’atto di assenso, comunque denominato, ha inizio con il ricevimento da parte dell’Amministrazione tenuta ad esprimersi dello schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione. Quindi, il sub-procedimento in questione si innesta in uno stato avanzato dell’istruttoria del procedimento principale: quando, per l’adozione del provvedimento manca solo l’atto di assenso dell’amministrazione preposta alla cura dell’interesse coinvolto dal procedimento stesso.<br />
Di qui una prima considerazione: l’istituto disciplinato dal nuovo art. 17-bis trova applicazione solo per i procedimenti in cui non siano richiesti atti di assenso di più di un’amministrazione, dovendo l’amministrazione procedente altrimenti convocare la conferenza di servizi[10].<br />
Di ciò si ha conferma anche nel breve termine (trenta giorni) previsto dall’art. 14, comma 2, L. n. 241/1990, allo scadere del quale l’amministrazione procedente, non ottenuti gli atti di assenso richiesti, deve convocare la conferenza di servizi. Questo termine è evidentemente incompatibile con quello di novanta giorni previsto dall’art. 17- bis per l’acquisizione dell’atto di assenso da parte di amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili.&nbsp;<br />
Il corollario di queste considerazioni è che il nuovo istituto si applica a procedimenti non connotati da una particolare complessità.<br />
Gli atti da acquisire sono gli “assensi, concerti o nulla osta comunque denominati”, non anche i pareri. Ciò è reso evidente non solo dalla lettera della norma, quant’anche dalla circostanza che la riforma non ha toccato l’art. 16 della L. n. 241/1990. Tale disposizione disciplina il sub-procedimento di acquisizione dei pareri, consentendo all’amministrazione procedente di prescindere da pareri pur obbligatori che non siano stati resi nel termine imposto, con l’esclusione espressa, però, dei pareri che debbono essere resi da amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili[11].<br />
L’ultimo comma dell’art. 17-bis esclude l’applicazione dell’istituto disciplinato dai commi precedenti “nei casi in cui disposizioni di diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”.<br />
Tale clausola di salvaguardia è stata definita una “foglia di fico”, che non salverebbe l’istituto da una netta contrapposizione con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[12].<br />
Si potrebbe obiettare, con autorevole dottrina[13], che tutte le sentenze della Corte di censura del ricorso al silenzio-assenso in materie sensibili hanno fatto riferimento a diverse specifiche previsioni di alcune direttive, le quali in casi particolari non hanno ammesso l’esercizio tacito del potere[14], traendo da ciò la conclusione che il diritto dell’UE non escluda in assoluto il ricorso a strumenti di semplificazione come il silenzio-assenso anche in dette materie[15]. Su questi presupposti, la clausola posta dall’ultimo comma dell’art. 17-bis dovrebbe togliere ogni dubbio sulla compatibilità dell’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni con l’ordinamento comunitario, non trovando applicazione nei casi in cui dallo stesso è richiesta l’adozione di provvedimenti espressi.<br />
Sennonchè, allo scrivente appare preferibile altra esegesi della giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui dalla stessa deve trarsi il principio generale che, “laddove, per assicurare effettività e concretezza alle previsioni comunitarie, è indispensabile una espressa valutazione amministrativa, come un accertamento tecnico o una verifica, lì l’istituto del silenzio-assenso non è praticabile”[16].<br />
Epperò, è da ritenere che lo stesso riferimento dell’ultimo comma dell’art. 17-bis alle disposizioni del diritto dell’Unione europea vada inteso come evocativo dell’intero ordinamento comunitario, comprensivo dei principi elaborati dalla relativa giurisprudenza. Una diversa interpretazione della disposizione in commento la renderebbe superflua, essendo palese, per il prevalere del diritto comunitario sul diritto interno, che laddove il diritto dell’Unione europea richieda l’adozione di provvedimenti espressi non possa trovare ingresso l’istituto del silenzio-assenso[17].<br />
&nbsp;<br />
3. Il silenzio assenso nelle materie sensibili nella nuova conferenza di servizi.<br />
Il limite del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione Europea è richiamato anche dallo schema di decreto legislativo di disciplina della nuova conferenza di servizi per il silenzio-assenso nelle materie sensibili in uno dei due tipi di conferenza di servizi decisoria introdotti dalla nuova normativa.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
L’art. 2 della L. n. 124 del 2015 ha delegato al Governo il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, fissando tra i criteri -per quel che interessa il presente lavoro- alla lettera g) del primo comma : “previsione che si consideri comunque acquisito l’assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge”.<br />
Lo schema di decreto legislativo disciplina due modelli di conferenza di servizi decisoria: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea.<br />
La conferenza semplificata -disciplinata da quello che diverrà il nuovo art. 14-bis della L. n. 241/1990- rappresenta il modulo necessario ed ordinario, in quanto è sempre indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte, quando debbano essere acquisiti più atti di assenso di amministrazioni diverse[18]. La conferenza si svolge in modalità asincrona o diacronica, in quanto non vi è la partecipazione simultanea di tutte le amministrazioni coinvolte, ma l’acquisizione separata da parte dell’amministrazione procedente dei loro avvisi, entro il termine perentorio fissato dalla stessa e comunque non superiore a quarantacinque giorni, ovvero nel termine di novanta giorni se tra le amministrazioni tenute ad esprimere il proprio atto di assenso figurano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.<br />
Sia detto per inciso, la conferenza semplificata non è una vera conferenza di servizi, mancando il tratto essenziale di tale modulo procedimentale: l’interazione tra le diverse amministrazioni coinvolte da un procedimento amministrativo nella ponderazione comparativa dei diversi interessi dalle stesse tutelati: interazione che può aversi soltanto con la simultaneità e contestualità degli apporti dei partecipanti alla conferenza. Infatti, l’amministrazione procedente acquisisce dalle diverse amministrazioni interessate dal procedimento separatamente i loro atti di assenso, sia pure con termini perentori e con la possibilità di superare la loro inerzia. Peraltro, il non considerare la cd. conferenza semplificata quale vera conferenza di servizi salverebbe la norma dal giudizio di incostituzionalità per violazione della delega, avendo la Legge n. 124 del 2015 posto tra i criteri direttivi al primo posto (comma 1 lett. a) la “riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità dei procedimenti”.<br />
Vera conferenza di servizi è invece quella simultanea (disciplinata dal futuro art. 14-ter), che l’Amministrazione procedente può convocare quando nella conferenza semplificata abbia acquisito atti di dissenso il cui superamento richiederebbe modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza ovvero quando ritenga di procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere o perché ne abbiano fatto motivata richiesta le altre amministrazioni o il privato interessato.<br />
Ebbene, per rimanere al nostro tema, il comma 4 del futuro art. 14-bis, relativo alla conferenza semplificata, dispone che “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di un determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”. Viene riprodotta, quindi, la clausola di salvaguardia prevista come limite all’istituto del silenzio-assenso nelle materie sensibili dal nuovo art. 17-bis della L. n. 241 del 1990.<br />
Valgano, pertanto, anche per tale profilo le considerazioni già svolte nel paragrafo precedente.<br />
La stessa formula non viene replicata, però, dalla disciplina della conferenza simultanea, quella che nell’interpretazione operata rappresenta la vera conferenza di servizi, oggi solo eventuale e non più obbligatoria.<br />
Infatti, il comma 6 di quello che sarà il nuovo art. 14-ter della L. n. 241 del 1990 &#8211; quando il decreto legislativo ora all’esame del Parlamento entrerà in vigore – conclude con la seguente disposizione: “Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato”.<br />
Viene, cioè, riprodotta la formula in vigore dal 2010, che ha consentito alla conferenza di servizi di essere la sede per l’acquisizione con il meccanismo del silenzio-assenso di atti di assenso anche nelle materie sensibili.<br />
Invero, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto sugli artt. 14-ter e 14-quater della L. n. 241/1990, recanti rispettivamente la disciplina dei lavori della conferenza di servizi&nbsp; e gli effetti dei dissensi espressi in seno alla stessa. All’esito di tale intervento, l’art. 14-ter, comma 7, prevede -fin quando non entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo- che “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”. Tale intervento, quindi, ha esteso l’ipotesi di silenzio-assenso, prevista dal testo originario del comma 7, alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, le quali avrebbero potuto esprimere il loro dissenso solo in conferenza, pena altrimenti il considerarsi acquisito il relativo atto di assenso[19].<br />
Lo stesso D.L. n. 78/2010 ha, modificando l’art. 14-quater, comma 1, esteso le condizioni di ammissibilità del dissenso ivi previste[20] anche alle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili. Pertanto, un dissenso anche in materia sensibile non validamente espresso sarebbe stato tanquam non esset, con conseguente operare del silenzio assenso[21].<br />
Infine, il D.L. n. 78/2010, introducendo il comma 6-bis all’art. 14-ter, ha limitato alla sola ipotesi di VIA statale la possibilità per l’amministrazione procedente, all’esito della conferenza e comunque ove siano scaduti i termini assegnati, di chiedere l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, previsto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nei casi in cui la VIA non fosse intervenuta nei termini imposti. In tutti gli altri casi di conferenza decisoria (quindi, anche per progetti sottoposti a VIA regionale), invece, l’Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, avrebbe potuto adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento che avrebbe sostituito a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti.<br />
Il nuovo art. 14-ter -così come riformulato dallo schema di decreto legislativo- fa un passo ulteriore, eliminando ogni riferimento alla VIA, VAS ed AIA, quali provvedimenti per i quali non potrebbe operare il silenzio-assenso in conferenza di servizi.<br />
&nbsp;<br />
4. Conclusioni.<br />
La nuova disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni (art. 17-bis L. n. 241/1990) e della c.d. conferenza semplificata sembrano confermare l’indirizzo delineato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nell’affermare la perdurante vigenza dell’istituto del silenzio assenso nel procedimento volto ad ottenere il nulla osta dell’Ente Parco.<br />
Il silenzio assenso in materia ambientale è compatibile con l’ordinamento costituzionale e comunitario se relativo a procedimenti, come quello ora all’esame dell’Adunanza Plenaria, connotati da un basso tasso di discrezionalità.<br />
Rimane, con le perplessità che ho già avuto modo di esprimere[22], la possibilità che procedimenti autorizzativi in materie sensibili, se inseriti nell’ambito della conferenza di servizi, possano concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione competente, indipendentemente dal tasso di discrezionalità amministrativa o tecnica delle valutazioni richieste all’amministrazione preposta alla cura degli interessi coinvolti.<br />
E’ evidente la difficile compatibilità di tale disciplina con quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di interessi esplicanti “valori costituzionali primari”; ovvero che “la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative”[23].<br />
Il principio di efficienza, che non tollera arresti procedimentali o poteri di veto in capo ad amministrazioni, sembra prevalere –nella ribadita disciplina della conferenza di servizi- sul principio di efficacia e sulla completa ed adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti dall’azione della pubblica amministrazione, anche quando tali interessi esprimano valori costituzionali primari. Mentre il canone costituzionale del buon andamento dell’amministrazione imporrebbe di ricercare il migliore e più ragionevole equilibrio possibile fra efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.<br />
Tale conclusione è temperata dalla considerazione che un’interpretazione costituzionalmente orientata impone all’amministrazione procedente di farsi comunque carico dell’esame e della –quanto più possibile- adeguata ponderazione dell’interesse sensibile, anche quando l’amministrazione preposta alla cura di questo faccia mancare il proprio apporto valutativo.<br />
D’altronde, l’art. 3-ter, del codice dell’ambiente, nell’enunciare il principio dell’azione ambientale (art. 191 TFUE) dispone che “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private”.<br />
Ed il successivo art. 3-quater, nel declinare il principio dello sviluppo sostenibile, ha disposto al comma 2 che “l&#8217;attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell&#8217;ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.<br />
Pertanto, la pubblica amministrazione -qualunque essa sia- è sempre tenuta, nell&#8217;esercizio del proprio potere discrezionale, a considerare prioritariamente gli interessi ambientali nella ponderazione comparativa degli interessi coinvolti; ciò in applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di integrazione[24].<br />
&nbsp;<br />
Post scriptum<br />
La questione rimessa all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è destinata ad essere superata dall&#8217;attuazione dell&#8217;art. 5 della L. n. 124/2015, che molto opportunamente ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la “precisa individuazione dei procedimenti oggetto (…) di silenzio assenso”.<br />
Viene così superato il principio della generalizzazione del silenzio-assenso, che tanta incertezza nei rapporti tra amministrazione e privati ha generato, tanto da divenire causa di complicazione amministrativa, piuttosto che di semplificazione.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>
[1] Su tale questione sia consentito il rinvio a F. Scalia, Tutela ambientale e semplificazione dell’azione amministrativa, in La tutela dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare, a cura di F. Pastore, Carocci editore, 2015, 218-223.</p>
<p>[2]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A titolo di esempio e senza pretesa di esaustività: Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività), nell’introdurre nel codice dell’ambiente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza (art. 242-bis), ha disposto che l’interessato, ultimati gli interventi di bonifica, presenti il piano di caratterizzazione all’autorità competente al fine della verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. Ebbene, in via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente detto termine. Il piano di caratterizzazione si intende approvato. Ancora, l’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), ha disposto che gli enti locali rilasciano l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, previo accertamento da parte delle competenti ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. Il comma 9 dell’art. 87 disciplina un’ipotesi di silenzio-assenso disponendo che “Le istanze autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da pare dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”.</p>
<p>[3] L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, o agli scarichi o ancora l’AUA e l’AIA sono autorizzazioni ambientali anche quando abbiano per oggetto impianti o attività non ricadenti in area vincolata.</p>
<p>[4]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il d.d.l. governativo prevedeva che l’istituto operasse solo tra amministrazioni statali. Il passaggio al Senato, in prima lettura, ha allargato la platea a tutte le amministrazioni pubbliche. La seconda lettura della Camera dei deputati ha esteso ulteriormente la fattispecie ai gestori di beni e servizi pubblici. L’art. 29 della L. n. 241/1990 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Il comma 2-ter dello stesso articolo –inserito dall’art. 49, comma 4, d.l. 31 maggio 2010, n. 78- dispone, però, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. –quindi di competenza legislativa esclusiva dello Stato- le disposizioni concernenti il silenzio-assenso.</p>
<p>[5]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La norma in commento non richiama, invero, altri interessi sensibili come la difesa e la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Ritiene che l’omissione non sia voluta e che quindi la disposizione vada dal legislatore sollecitamente integrata M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in federalismi.it, 16 settembre 2015, 5.</p>
<p>[6]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente del Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici” del Ministero dei beni culturali ed ambientali ha espresso al Ministro ed al Presidente del consiglio la “viva preoccupazione” per la norma allora all’esame del Parlamento, ritenendo che “l’introduzione del silenzio-assenso, con l’automatismo ad esso collegato, rischi di produrre prevedibilmente risultati assai negativi per il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese”. Tale nota, peraltro, conteneva un’affermazione che nel seguito del presente lavoro si dimostrerà non vera: “Nonostante alcuni tentativi già fatti in passato, mai è stato introdotto il silenzio-assenso nel campo del patrimonio culturale, la cui tutela e valorizzazione non può essere sacrificata alle pur ragionevoli esigenze amministrative”. V. il documento in Patrimoniosos.it.</p>
<p>[7]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it del 21 ottobre 2015.</p>
<p>[8]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale, cit. 3.</p>
<p>[9]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’art. 5 della L. 7 agosto 2015, n. 124, segnando un ritorno all’impostazione originaria dell’art. 20, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi, “uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990. N. 241”.</p>
<p>[10]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi evidenzia che “La formulazione della disposizione (che fa riferimento a più atti di assenso) chiarisce che, ove sia necessario un solo atto di assenso, si applica l’art. 17-bis della stessa legge n. 241 del 1990”.</p>
<p>[11]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cosi M.A. Sandulli, Postilla all’editoriale “Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela”, in Federalismi.it del 28 ottobre 2015, 3.</p>
<p>[12]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale, cit. 8.</p>
<p>[13]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. Sorace, Tutela dell’ambiente e principi generali sul procedimento amministrativo, in Trattato di diritto dell’ambiente, a cura di S. Grassi e M.A. Sandulli, Milano, 2014, vol. II, 21, 22</p>
<p>[14]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corte Giust. CE 28 febbraio 1991, in C-360/87 Commissione c/ Repubblica italiana; Corte Giust. CE 28 febbraio 1991, in C-131/88, Commissione c/ Germania; Corte Giust. CE 19 settembre 2000, in C-287/98, Linster; Corte Giust. 19 giugno 2001, in C-200/00 Commissione c/ Regno del Belgio; Corte Giust. 10 giugno 2004 in C-87/02. Con quest’ultima sentenza, la Corte non ha censurato direttamente un’ipotesi di silenzio-assenso in materia ambientale, riguardando il caso deciso un’ipotesi in cui l’amministrazione (la Regione Abruzzo) aveva adottato un provvedimento espresso. La Corte però ha espresso il principio secondo cui “una decisione con la quale l’autorità competente consideri che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/37”. Ebbene, tale principio è evidentemente incompatibile con la norma nazionale applicata al caso. L’art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R.12 aprile 1996 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma q, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”) prevedeva per i progetti per i quali doveva verificarsi l’assoggettabilità o meno alla procedura di VIA, che la verifica si concludesse nel termine di sessanta giorni. “Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura”.</p>
<p>[15]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A favore di questa impostazione si veda anche R. Chieppa e R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Milano 2011, 425, ove si osserva “che lo stesso diritto comunitario prevede ipotesi di silenzio-assenso in procedimenti complessi che coinvolgono interessi pubblici preminenti dell’ordinamento della Comunità Europea (si pensi, ad esempio, al silenzio-assenso in materia di operazioni di concentrazione, il quale si applica ad un procedimento complesso che coinvolge la tutela della concorrenza che è valore supremo dell’ordinamento comunitario)”.</p>
<p>[16]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli 2006, 268.</p>
<p>[17]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. per l’analoga disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, L. n. 241/1990, G.Morbidelli, Il silenzio-assenso, cit., 268.</p>
<p>[18]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si è già chiarito che ove fosse necessario un solo atto di assenso troverebbe applicazione il nuovo art. 17-bis L. n. 241/1990.</p>
<p>[19]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per la verità, l’originario comma 7 dell’art. 14-ter escludeva espressamente che il rimedio del silenzio assenso trovasse applicazione nel caso di “amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”. Di tale esclusione però non si faceva più menzione già a partire dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17). Si può ritenere, pertanto, che sul punto il D.L. n. 78/2010 abbia avuto più una portata chiarificatrice che davvero innovativa.</p>
<p>[20]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il dissenso deve manifestato nella conferenza di servizi (essere tempestivo), congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza (essere pertinente) e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (essere costruttivo).</p>
<p>[21]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anche in questo caso è da ritenersi che l’intervento del Legislatore abbia avuto un effetto chiarificatore, piuttosto che veramente innovativo. Non è dubitabile, infatti, che il testo previgente della norma imponesse, a pena di inammissibilità, i ricordati caratteri anche al dissenso espresso dai rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ancorchè –a differenza del testo attualmente in vigore- non espressamente citate.</p>
<p>[22]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F. Scalia, Il silenzio-assenso nelle cd. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urbanistica e appalti, n. 1/2016, 18-19.</p>
<p>[23]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corte Cost., 24-28 giugno 2004, n. 196.</p>
<p>[24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mauro Renna afferma che il principio dello sviluppo sostenibile opera “come limite interno della discrezionalità amministrativa – valevole per l&#8217;emanazione di tutti i provvedimenti discrezionali in grado di incidere su un interesse ambientale, in qualsiasi settore del diritto amministrativo – il quale va ad aggiungersi agli altri limiti interni del potere discrezionale”. Cfr. Mauro Renna, I principi in materia di tutela dell&#8217;ambiente, in Rivista Quadrimestrale di diritto dell&#8217;ambiente n. 1.2/2012, 74.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rimessione-alladunanza-plenaria-del-contrasto-giurisprudenziale-sullattuale-vigenza-del-silenzio-assenso-sullistanza-di-nulla-osta-dellente-parco/">Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Parco</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
