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	<title>n. 3 - 2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il problema italiano rimane</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-c-45-06-ritorna-sul-principio-della-lex-mitior-il-problema-italiano-rimane/">La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il problema italiano rimane</a></p>
<p>1. La Corte di giustizia in una pronuncia dell&#8217;8 marzo scorso (in causa C-45/06, Campina) ritorna su nozione e qualificazione del principio relativo all’applicazione retroattiva della norma più favorevole (o della lex mitior) in materia di sanzioni amministrative. Apparentemente nulla di nuovo. La Corte ripete quanto già sostenuto nell’ormai celebre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-c-45-06-ritorna-sul-principio-della-lex-mitior-il-problema-italiano-rimane/">La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il problema italiano rimane</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-c-45-06-ritorna-sul-principio-della-lex-mitior-il-problema-italiano-rimane/">La Corte di Giustizia (C-45/06) ritorna sul principio della lex mitior, il problema italiano rimane</a></p>
<p>1. La Corte di giustizia in una pronuncia dell&#8217;8 marzo scorso (in causa C-45/06, Campina) ritorna su nozione e qualificazione del principio relativo all’applicazione retroattiva della norma più favorevole (o della lex mitior) in materia di sanzioni amministrative. <br />
Apparentemente nulla di nuovo. La Corte ripete quanto già sostenuto nell’ormai celebre sentenza Berlusconi (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02 del 3 maggio 2005). Nel caso dell’affaire Campina il contesto non è, però, quello relativo all&#8217;applicazione del principio della lex mitior alla successione di norme penali. Il caso è relativo all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di “sanzioni amministrative” imposte da un regolamento comunitario. La Corte avrebbe potuto dunque rinviare alla regola, iscritta nel proprio diritto positivo, all&#8217;articolo 2, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2988/95. Si è scelto invece di compiere un passo ulteriore.<br />
I giudici comunitari riaffermano (al punto 32 della sentenza) come il principio relativo all&#8217;applicazione della sanzione più mite (considerato come principio generale e non dunque limitato alla sola materia penale) appartenga alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e sia, quindi, ai sensi dell’articolo 6 del Trattato UE, un “principio generale del diritto comunitario”. La Corte dice: “Si deve osservare che il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare”.<br />
Il passaggio è assai esplicito nel sancire l’obbligo in capo al giudice nazionale di dare applicazione al riaffermato principio. <br />
E tale riaffermazione ha una notevole valenza. <br />
Per quanto riguarda il nostro ordinamento la netta affermazione della Corte pone dei seri problemi di adeguatezza e coordinamento. <br />
Appare sempre più urgente provvedere ad una corretta ricostruzione del principio, e della sua applicabilità, anche nel nostro diritto sanzionatorio amministrativo. </p>
<p>2. Con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nostro ordinamento, il riconoscimento dello status e della vigenza del principio dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole (lex mitior o favor rei in un’accezione più ampia) soffre, infatti, di una certa “schizofrenia” che è stata più volte proposta all’attenzione dei giudici sia di legittimità che costituzionali (vedi le ordinanze della Corte costituzionale n. 14 del 20 aprile 2002 e 245 del 15 luglio 2003). <br />
L’articolo 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante modifiche al sistema penale (che determina il quadro generale in materia di sanzioni amministrative), prevede l’applicazione di una “stretta legalità” per le sanzioni amministrative e non richiama il principio della lex mitior, il quale risulta dunque inapplicabile a meno di un richiamo espresso. <br />
Al contempo un numero consistente di norme speciali, relative alla previsione di sanzioni amministrative, provvede a richiamare il principio in maniera chiara ed in equivoca. <br />
E’ il caso, ad esempio, delle norme in materia di sanzioni tributarie (art. 3, d.lgs. n. 427/1997), di sanzioni valutarie (art. 23-bis del Testo unico in materia valutaria, D.p.r. n.148/1998), di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 3, d.lgs. 231/2001) ed in materia di concessione del servizio di riscossione (art. 46 d.lgs. 112/99). <br />
Al contempo, venendo alla disciplina dettata in materia finanziaria e bancaria, la derivazione diretta delle norme interne dal diritto comunitario non dovrebbe porre problemi per quanto riguarda l’invocabilità del principio in questione, secondo quanto espressamente ricordato dalla Corte di giustizia.</p>
<p>3. La Corte di cassazione (da ultimo le S.U. civili, sentenza n. 2685 del 7 febbraio 2007) ha, sulla base della citata previsione posta dalla legge n. 689/1961, ritenuto inapplicabile la regola della lex mitior tutte le volte che la sua applicazione non sia prevista, direttamente, dalla norma istitutiva delle sanzioni. <br />
Tale disomogeneità nell’applicazione di un “principio fondamentale” appare divenire, anche alla luce della pronunzia dei giudici di Lussemburgo (che ben può costituire un elemento di novità rispetto alle precedenti pronunzie del nostro giudice delle leggi), insostenibile. Ci troviamo a cospetto di un atteggiamento dell’ordinamento palesemente non sorretto da ragionevolezza. <br />
Tale impasse potrebbe essere superata facendo diretta applicazione del principio generale comunitario che, anche solo in quanto tale, è direttamente applicabile nel nostro ordinamento o, ove non si ritenga percorribile tale prima soluzione, interpretando l’articolo 1 della legge n. 689/1981 in maniera conforme al diritto comunitario ed alla Costituzione, la quale &#8211; e non ci sono più dubbi sull’an se non forse sul quomodo, a meno che non si tratti di invocare i famosi “controlimiti” – deve consentire alle richieste di provenienza comunitaria o del diritto dell’Unione europea più in generale, garantendone la prevalenza. <br />
Un’ulteriore possibilità sarebbe di provvedere alla sollevazione di una questione di legittimità costituzionalità affinché il nostro giudice delle leggi possa valutare la compatibilità con la Costituzione della previsione dell’art. 1, legge n. 689/81, alla luce dell’evoluzione del quadro comunitario e del ruolo acquisito dal principio di applicazione retroattiva della norma più favorevole in materia amministrativa ed in materia di sanzioni penali. <br />
Tale sindacato potrebbe essere ben condotto rispetto al parametro costituito dai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, se non direttamente rispetto al parametro interposto costituito dall’art. 117 c. 1.<br />
La residuale permanenza di sanzioni amministrative non coperte dal principio della lex mitior rappresenta, infatti, un’ipotesi di irrazionale assenza di coordinamento tra il livello comunitario ed il livello nazionale, oltre che all&#8217;interno dello stesso ordinamento nazionale, ingenerando un diseguale trattamento che, allo stato, non appare supportato da idonea giustificazione. <br />
In limine va ricordato come proprio in materia di applicazione retroattiva della legge più favorevole abbia avuto modo di pronunciarsi, da ultimo, la Consulta, riconoscendo il valore “superiore” del principio, con le sentenze n. 393 e 394 del novembre 2006.</p>
<p align=right><i>pubblicato il 20.2.2007</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Di.co. e non Di.co. (Dichiarazioni di convivenza ed irrilevanza del Diritto comunitario)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:41 +0000</pubDate>
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<p>Il recente intervento di Alfonso Celotto su questa Rivista, dal titolo “Di.co e Di.co. (Dichiarazioni di convivenza e Diritto comunitario)” offre l’opportunità di aprire un dibattito che, in verità, per le implicazioni che importa anche sul piano giuridico (ed evidentemente non solo), meriterebbe studi ben più approfonditi e riflessioni ben</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/di-co-e-non-di-co-dichiarazioni-di-convivenza-ed-irrilevanza-del-diritto-comunitario/">Di.co. e non Di.co. (Dichiarazioni di convivenza ed irrilevanza del Diritto comunitario)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/di-co-e-non-di-co-dichiarazioni-di-convivenza-ed-irrilevanza-del-diritto-comunitario/">Di.co. e non Di.co. (Dichiarazioni di convivenza ed irrilevanza del Diritto comunitario)</a></p>
<p>Il recente intervento di Alfonso Celotto su questa Rivista, dal titolo <a href="/ga/id/2007/3/2634/d">“Di.co e Di.co. (Dichiarazioni di convivenza e Diritto comunitario)”</a> offre l’opportunità di aprire un dibattito che, in verità, per le implicazioni che importa anche sul piano giuridico (ed evidentemente non solo), meriterebbe studi ben più approfonditi e riflessioni ben più meditate. <br />
A prescindere da valutazioni di altra natura, questi spunti di riflessione si pongono su di un piano squisitamente giuridico.<br />
L’ipotesi interpretativa di Celotto parte dall’analisi del disposto di cui all’art. 9 della Carta di Nizza, secondo cui “<i>Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio</i>”.<br />
Rifiutata la lettura secondo cui la norma non prende posizione sulle diverse forme di matrimonio previste nei vari Stati comunitari, l’Autore fa discendere due conseguenze:<br />
&#8211; la prima, che “dall’assenza di ogni riferimento normativo alla titolarità del diritto di sposarsi” deriverebbe una “netta indicazione nel senso che ai regimi familiari possono accedere non soltanto gli eterosessuali, ma anche le persone dello stesso sesso”;<br />
&#8211; la seconda, che la previsione, accanto al diritto di sposarsi, di un diritto a costituire una famiglia, “lascia chiaramente intendere che l’Unione Europea garantisce e valorizza anche forme di unione ulteriori rispetto al matrimonio”.<br />
L’interpretazione prospettata dall’Autore non tiene in alcun conto la <i>Dichiarazione sulle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali</i>, allegata all’<i>Atto finale della Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri,</i> riunita a Bruxelles il 30 settembre 2003 per la ratifica del Trattato che adottava la Costituzione Europea. <br />
Occorre invece ricordare che in tale Dichiarazione si precisa, in relazione al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia di cui all’art. 9 cit., che la norma “<i>si basa sull’art. 12 della C.E.D.U. (</i>Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo)<i> che recita “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”. La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla C.E.D.U., ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda</i>”.<br />
L’interpretazione autentica appena riportata del testo dell’art. 9 della Carta di Nizza di per se sola fa venir meno l’esigenza di ulteriori riflessioni a carattere ermeneutico, giungendo a conclusioni ben diverse da quelle prospettate da Celotto.<br />
In queste poche righe sia però consentita un&#8217;ulteriore riflessione. <br />
Secondo l’Autore, la circostanza che con l’art. 9 del Trattato di Nizza sia venuto meno l’utilizzo dei termini “<i>uomini e donne</i>”, sarebbe riprova dell’accessibilità all’istituto matrimoniale anche a persone dello stesso sesso.<br />
Orbene, anche a voler prescindere dall’interpretazione autentica offerta dagli organismi europei, l’affermazione merita qualche censura critica. Innanzitutto pare a chi scrive che con l’art. 9 cit. si sia al più inciso in senso modificativo rispetto al precedente disposto dell’art. 12 della C.E.D.U. solo in termini di separazione del “diritto di sposarsi”, dal “diritto di costituire una famiglia”: in tale prospettiva pare deporre l’inciso dell’art. 12 “… <i>secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto</i>”, dal quale inequivocamente scaturiva l’unitarietà del diritto di matrimonio e di costituzione di una famiglia. <br />
Quel diritto risulta invece scisso in due nel testo dell’art. 9 cit., laddove si lascia chiaramente intendere che una famiglia possa originare anche da forme di unione diverse da quella matrimoniale.<br />
 Il mancato riferimento nell’art. 9 agli elementi soggettivi del matrimonio, già utilizzati dall’art. 12 della C.E.D.U. non pare tuttavia di per sé in grado di determinare conseguenze in ordine all’accesso alla possibilità di contrarre matrimonio anche fra persone omosessuali. <br />
Queste ultime – peraltro – appartengono all’uno o all’altro sesso, a prescindere dalle tendenze (“orientamenti”, come recita la Costituzione Europea) sessuali individuali, pertanto la circostanza della presenza, o meno, di un richiamo normativo ai generi maschile e femminile non aggiunge alcun elemento di qualificazione. D’altronde, a riprova della differenziazione esistente tra questioni di sesso e di tendenze sessuali depone il disposto dell’art. 21 della Carta di Nizza che richiama distintamente le due diverse possibili forme di discriminazione.<br />
Secondo la lettura prospettata dall’Autore si potrebbe allora anche pervenire ad un paradosso estremo: l’art. 29 della Costituzione Italiana, dal momento che non richiama gli elementi soggettivi del matrimonio, né della famiglia, potrebbe interpretarsi quale norma legittimante forme di matrimonio omosessuale: conclusione ovviamente assai poco plausibile anche a voler riconoscere alle convivenze omosessuali i caratteri di società naturale.<br />
Quanto poi alla seconda conseguenza che l’Autore fa scaturire dalla interpretazione dell’art. 9 della Carta di Nizza, ossia che famiglie possano essere costituite anche da relazioni extramatrimoniali, appare opportuno richiamare l’interpretazione autentica dell’Unione Europea in ordine all’art. 21 della Carta di Nizza, in tema di “non discriminazione”, al fine di accertare la sussistenza, per i Paesi membri, di un obbligo di riconoscimento di siffatte unioni civili.<br />
La Dichiarazione sulle Spiegazioni cit. chiarisce che la c.d. Carta Costituzionale Europea conferisce all’Unione “<i>la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l’armonizzazione di disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione” </i>(sesso, razza, religione, lingua, orientamenti sessuali, ecc.)<i>. “La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell’Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell’art. 21, invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori di intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati, né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell’Unione stessi nell’esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli della parti 1 e 3 della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell’Unione</i>”.<br />
Del resto, è noto che tra le competenze dell’Unione Europea non rientra la disciplina dei rapporti civili.<br />
Ne segue che non è ravvisabile alcun obbligo, da parte degli Stati membri dell’Unione, di legiferare nel senso di ammettere forme di famiglia che non siano fondate sul matrimonio.<br />
Non par dubbio che l’art. 9 della Carta di Nizza, come rilevato, preveda due diritti: quello di sposarsi e quello di costituire una famiglia. E neanche par dubbio che tale disposizione non costituisca un’astratta petizione di principio, ma “pretenda” per essi una garanzia da parte degli Stati membri. Tuttavia la disposizione si arresta innanzi alle legislazioni nazionali alle quali espressamente rinvia in ossequio al principio di riparto di competenze della Unione rispetto a quelle dei singoli Stati.<br />
La circostanza dunque che in taluni Paesi, come l’Italia, i due diritti in questione non siano distintamente disciplinati, ma coincidano, nel senso del riconoscimento dell’istituto familiare solo sulla base del matrimonio, non costituisce di per sé motivo di violazione dell’ordinamento europeo.<br />
Neppure rilevanza alcuna possono assumere, alla luce dell’ordinamento europeo, eventuali problematiche in tema di libera circolazione e di ricongiungimento familiare. <br />
Va peraltro considerato che nel recepire la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, il D.P.C.M. 19 gennaio 2007, ha precisato il contenuto della previsione comunitaria sancendo, all’art. 3, comma 2, lett. b), che lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno, tra gli altri, al “<i>partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione</i>”. Si badi che la direttiva non specificava quale dovesse essere la fonte dell’attestazione. Ed infatti l’ordinamento italiano ha sapientemente ovviato a possibili problemi di sperequazione tra cittadini dell’Unione.<br />
Resta ferma, naturalmente, la libertà della nostra Repubblica (ed in particolare dello Stato) di provvedere a sua volta in materia di riconoscimento di forme di unioni civili, nel rispetto delle previsioni della Carta costituzionale&#8230; Ma questa è un&#8217;altra storia.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 12.3.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/di-co-e-non-di-co-dichiarazioni-di-convivenza-ed-irrilevanza-del-diritto-comunitario/">Di.co. e non Di.co. (Dichiarazioni di convivenza ed irrilevanza del Diritto comunitario)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria Relazione del Presidente Luigi Passanisi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-calabria-sezione-staccata-di-reggio-calabria-relazione-del-presidente-luigi-passanisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 1.3.2007) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-calabria-sezione-staccata-di-reggio-calabria-relazione-del-presidente-luigi-passanisi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria&lt;br&gt; Relazione del Presidente Luigi Passanisi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2751_ART_2751.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 1.3.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-calabria-sezione-staccata-di-reggio-calabria-relazione-del-presidente-luigi-passanisi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria&lt;br&gt; Relazione del Presidente Luigi Passanisi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il MoliseRelazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tribunale-amministrativo-regionale-per-il-moliserelazione-del-presidente-dott-giorgio-giaccardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tribunale-amministrativo-regionale-per-il-moliserelazione-del-presidente-dott-giorgio-giaccardi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise&lt;br&gt;Relazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 2.3.2007) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tribunale-amministrativo-regionale-per-il-moliserelazione-del-presidente-dott-giorgio-giaccardi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise&lt;br&gt;Relazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tribunale-amministrativo-regionale-per-il-moliserelazione-del-presidente-dott-giorgio-giaccardi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise&lt;br&gt;Relazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2754_ART_2754.pdf">clicca<br />
qui </a> </p>
<p align=right><i> (pubblicato il 2.3.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tribunale-amministrativo-regionale-per-il-moliserelazione-del-presidente-dott-giorgio-giaccardi/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise&lt;br&gt;Relazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per la Puglia &#8211; Lecce Relazione del Presidente Aldo Ravalli</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-la-puglia-lecce-relazione-del-presidente-aldo-ravalli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per l’Emilia-Romagna sezione staccata di Parma  Relazione del Presidente Gaetano Cicciò</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-lemilia-romagna-sezione-staccata-di-parma-relazione-del-presidente-gaetano-ciccio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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			</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del TAR per il Piemonte &#8211; Torino Relazione del Presidente Prof. Alfredo Gomez de Ayala</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-per-il-piemonte-torino-relazione-del-presidente-prof-alfredo-gomez-de-ayala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007 &#8211; Relazione del Presidente Pasquale De Lise</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-del-lazio-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2007-relazione-del-presidente-pasquale-de-lise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
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<p>I &#8211; INTRODUZIONE INDIRIZZI DI SALUTO IL PRIMO ANNO “A REGIME”: L’IMPORTANZA DI UNO SGUARDO D’INSIEME AL “SERVIZIO” CHE RENDIAMO IL “FILO CONDUTTORE”: COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO DI COERENZA E DI CHIAREZZA IN UN SISTEMA ECONOMICO, LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO COMPLESSO II – IL RUOLO DEL T.A.R. DEL LAZIO LE</p>
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<p><HR align=center width="80%" color=#325692 SIZE=2> </p>
<blockquote>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>I<br />
 &#8211; INTRODUZIONE</strong><br />
 INDIRIZZI DI SALUTO<br />
 IL PRIMO ANNO “A REGIME”: L’IMPORTANZA DI UNO<br />
 SGUARDO D’INSIEME AL “SERVIZIO” CHE RENDIAMO<br />
 IL “FILO CONDUTTORE”: COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO<br />
 DI COERENZA E DI CHIAREZZA IN UN SISTEMA ECONOMICO, LEGISLATIVO<br />
 E AMMINISTRATIVO COMPLESSO</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>II<br />
 – IL RUOLO DEL T.A.R. DEL LAZIO</strong><br />
 LE NUOVE COMPETENZE<br />
 LE RAGIONI DELLE NUOVE FUNZIONI &#8211; 1) RAGIONI GIURIDICHE: IL GIUDICE<br />
 NATURALE, IN PRIMO GRADO, DEGLI ATTI GENERALI E “DI REGOLAZIONE”<br />
 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE<br />
 SEGUE &#8211; 2) RAGIONI ECONOMICHE: IL GIUDICE NATURALE, IN PRIMO GRADO,<br />
 DEL “MERCATO REGOLATO” E DELLA “NUOVA ECONOMIA”<br />
 LA RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO NEL SINDACATO GIURISDIZIONALE<br />
 SU AUTORITÀ “INDIPENDENTI”</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>III<br />
 – GIUDICE AMMINISTRATIVO E LEGISLAZIONE</strong><br />
 IL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LA “CRISI DELLA GENERALITÀ”<br />
 DELLE REGOLE<br />
 UN’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ATTENTA ALLE ESIGENZE<br />
 ATTUALI<br />
 SEGUE: 1) LA FUNZIONE “ATTIVA” (SE NON “CREATIVA”)<br />
 DEL GIUDICE (SOPRATTUTTO DI QUELLO AMMINISTRATIVO) IN UN SISTEMA<br />
 LACUNOSO E CONTRADDITTORIO<br />
 SEGUE: 2) UN GIUDICE AMMINISTRATIVO UNICO PER UN DESTINATARIO<br />
 UNICO DI PIÙ “LIVELLI DI REGOLE” <br />
 SEGUE: 3) QUALITÀ DELLE REGOLE E “COMPETITIVITÀ”<br />
 DEL PAESE, IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE: … <br />
 … IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA COME FATTORE DI INNOVAZIONE,<br />
 SEMPLIFICAZIONE E “SVILUPPO” DEL SISTEMA</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IV<br />
 – GIUDICE AMMINISTRATIVO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</strong><br />
 IL RUOLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI “INDIRIZZO”<br />
 DI UN’AMMINISTRAZIONE COMPLESSA; …<br />
 … UN “INDIRIZZO” NON SOLO FORMALE MA SOPRATTUTTO<br />
 SOSTANZIALE<br />
 QUALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COMPETITIVITÀ<br />
 DEL PAESE: …<br />
 … IMPORTANZA DI UNA GIURISPRUDENZA INNOVATIVA, CHE SUPERI<br />
 LE RESISTENZE IN SEDE ATTUATIVA DELLE RIFORME</font></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>V<br />
 – GIUDICE AMMINISTRATIVO E PROCESSO </strong><br />
 I PREGI DI UNA “LETTURA UNIFICANTE” DELLE NORME COSTITUZIONALI<br />
 SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
 LE RECENTI DECISIONI DELLA CORTE REGOLATRICE DELLA GIURISDIZIONE:<br />
 L’IMPORTANZA DEL METODO E DEI VALORI ENUNCIATI<br />
 IN FAVORE DELLA TRANSLATIO IUDICII<br />
 LA TUTELA ANTE CAUSAM <br />
 LA TUTELA CAUTELARE E I SUOI TEMPI<br />
 I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>VI<br />
 – I PROBLEMI DI SEMPRE: INNANZITUTTO, I TEMPI</strong><br />
 IL PROBLEMA DEI TEMPI IN GENERALE<br />
 LA “CULTURA” DEI TEMPI<br />
 RAPPORTO TRA TEMPI E CONTENUTI DELLE DECISIONI: CHIAREZZA DEGLI<br />
 INDIRIZZI E DEFLAZIONE DEI TEMPI</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>VII<br />
 – SEGUE: MISURE ORGANIZZATIVE E RISORSE</strong><br />
 L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE <br />
 I COSTI DELL’ORGANIZZAZIONE <br />
 GLI INTERVENTI NORMATIVI RECENTI<br />
 LA SITUAZIONE PARTICOLARMENTE GRAVE DEL T.A.R. DEL LAZIO; …<br />
 <br />
 … I RISULTATI OTTENUTI, NONOSTANTE TUTTO, …<br />
 … CON UN CONTENZIOSO IMPONENTE IN QUALITÀ E QUANTITÀ<br />
 …<br />
 … E L’ASSEGNAZIONE SPEREQUATA DI RISORSE</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>VIII<br />
 – CONCLUSIONE: L’IMPORTANZA DELLA VISIONE DEL “SISTEMA”</strong></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"> </p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
 <strong><br />
 <u>I &#8211; INTRODUZIONE</u></strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INDIRIZZI<br />
 DI SALUTO</strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
 Autorità, colleghi, gentili ospiti, <br />
 un sentito grazie a tutte le Autorità politiche, civili<br />
 e militari qui convenute.<br />
 Porgo un saluto deferente ai rappresentanti del nostro Organo<br />
 di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.<br />
 Un saluto cordiale a tutti i Colleghi del Consiglio di Stato e<br />
 dei T.A.R., nonché a quelli delle altre magistrature e<br />
 ai rappresentanti delle loro Associazioni.<br />
 Desidero rivolgere un affettuoso saluto ai Presidenti emeriti<br />
 del Consiglio di Stato, i miei maestri Gabriele Pescatore, Giorgio<br />
 Crisci e Renato Laschena, e ai miei predecessori nella presidenza<br />
 del T.A.R. del Lazio, che sono presenti e che tanto lustro hanno<br />
 dato con la loro opera a questo Tribunale: Alberto de Roberto,<br />
 Mario Schinaia e Corrado Calabrò. Ai primi due va un saluto<br />
 particolare, in occasione del recente avvicendamento nel ruolo<br />
 di Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza,<br />
 saluto che estendo al neo-presidente aggiunto Paolo Salvatore.<br />
 Un saluto riconoscente ai rappresentanti dell’Accademia,<br />
 dell’Avvocatura dello Stato e del libero Foro: sanno bene<br />
 quanto io consideri insostituibile il loro apporto, in una dialettica<br />
 franca e costruttiva con il giudice amministrativo al fine di<br />
 cooperare ai grandi indirizzi di riforma e alla loro “messa<br />
 a regime”.<br />
 Sento poi l’esigenza di manifestare la mia profonda gratitudine<br />
 a tutti coloro che, con la loro quotidiana attività esercitata<br />
 spesso in condizioni disagevoli, si impegnano a rendere efficiente<br />
 questo Tribunale, offrendo, nelle aule di udienza come nelle segreterie<br />
 delle Sezioni e negli uffici di supporto, un servizio fondamentale<br />
 al Paese. La loro generosa, intelligente ed attiva collaborazione<br />
 rappresenta una risorsa preziosa, che mi consente di adempiere<br />
 ai miei doveri in un clima di diffusa condivisione verso gli obiettivi<br />
 da conseguire.<br />
 La peculiare posizione, in termini istituzionali e organizzativi,<br />
 del T.A.R. del Lazio convince dell’opportunità di<br />
 tener conto dell’opinione di tutti i soggetti comunque in<br />
 prima linea nella giustizia amministrativa, tramite le associazioni<br />
 dei magistrati e del personale amministrativo, nonché i<br />
 rappresentanti del Foro e dell’Accademia. Purtroppo, la<br />
 necessaria brevità di questa cerimonia – che contempla,<br />
 oltre alla mia relazione, gli interventi del Presidente del Consiglio<br />
 di Stato Mario Schinaia e del Vice Presidente del Consiglio di<br />
 Presidenza, prof. Pasquale Stanzione – rende impossibile,<br />
 oggi, ascoltare queste voci, nonostante l’importanza delle<br />
 questioni di cui si fanno interpreti.<br />
 In ragione di questa innegabile importanza, mi auguro che si possa<br />
 trovare una prossima occasione di incontro, che si rivelerà<br />
 sicuramente proficua e per la cui realizzazione mi dichiaro sin<br />
 d’ora pienamente disponibile.</font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IL<br />
 PRIMO ANNO “A REGIME”: L’IMPORTANZA DI UNO SGUARDO<br />
 D’INSIEME AL “SERVIZIO” CHE RENDIAMO</strong><br />
 A differenza del primo discorso inaugurale, stavolta ho potuto<br />
 vivere l’intero anno giudiziario come Presidente di questo<br />
 Tribunale. Le impressioni iniziali hanno avuto modo di approfondirsi<br />
 e di adeguarsi alla realtà dell’Istituto.<br />
 Resta innanzitutto confermato il “senso” che ha per<br />
 me questo lavoro: un profondo senso del “servizio”,<br />
 nell’accezione più elevata dell’espressione.<br />
 Un servizio al quale si chiede, in primo luogo, funzionalità<br />
 ed efficienza ma che non va inteso nel senso “aziendalistico”<br />
 del termine: le parti nei nostri processi sono ben più<br />
 che degli “utenti”, sono titolari di un diritto costituzionale,<br />
 consacrato nell’articolo 24 e nel principio del “giusto<br />
 processo” di cui al rinnovato articolo 111 della Costituzione.<br />
 Un servizio di cui è importante, periodicamente, “dar<br />
 conto”, evidenziando le tendenze che lo caratterizzano,<br />
 i problemi in atto e le possibili soluzioni.<br />
 Inoltre, questa esperienza mi conforta nella scelta di privilegiare,<br />
 rispetto agli elenchi di dati statistici – utili, ma non<br />
 sempre idonei a rappresentare adeguatamente la realtà della<br />
 nostra giustizia – l’analisi delle tendenze, dei problemi,<br />
 delle grandi questioni sottese all’attività che svolgiamo,<br />
 delle prospettive del sistema.<br />
 Occasioni come questa consentono di guardare alle nostre funzioni<br />
 anche da un’ottica diversa. Nel nostro lavoro quotidiano<br />
 siamo abituati a valutare, uno ad uno, i singoli casi che esaminiamo,<br />
 nella loro autonomia e nella pienezza, in ciascuno di essi, dell’esercizio<br />
 della giustizia. A questa doverosa prospettiva, si affianca, all’inizio<br />
 del nuovo anno giudiziario, la possibilità di considerare<br />
 tali casi in una visione d’insieme, come parti di un sistema<br />
 unitario; un sistema non fisso ma in continua evoluzione.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IL<br />
 “FILO CONDUTTORE”: COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO<br />
 DI COERENZA E DI CHIAREZZA IN UN SISTEMA ECONOMICO, LEGISLATIVO<br />
 E AMMINISTRATIVO COMPLESSO</strong><br />
 E allora proverei, quest’anno, a individuare un “filo<br />
 conduttore” di siffatto resoconto, che prende le mosse dalla<br />
 collocazione del T.A.R. del Lazio e della giustizia amministrativa<br />
 in generale al crocevia di importanti cambiamenti nel sistema<br />
 economico, legislativo e amministrativo. Cambiamenti che emergono,<br />
 in positivo e in negativo, anche da recenti interventi ordinamentali,<br />
 dalla legge finanziaria alle iniziative in materia di liberalizzazioni<br />
 e competitività, alle proposte di riforma dell’amministrazione<br />
 pubblica.<br />
 Questi mutamenti palesano un sistema (fisiologicamente, ma talvolta<br />
 anche patologicamente) complesso, in cui il giudice amministrativo<br />
 è uno dei protagonisti.<br />
 Con le sue pronunce, ma anche con i modi e i tempi del suo processo,<br />
 può aggiungere ulteriori elementi di complessità;<br />
 può ridurre la portata innovativa delle riforme, facendo<br />
 prevalere interpretazioni restrittive o formalistiche; può<br />
 costituire un fattore di rallentamento, se non di arresto, della<br />
 crescita. O, al contrario, può apportare un contributo<br />
 di semplificazione; può favorire l’attuazione e l’accelerazione<br />
 dei cambiamenti; può indurre, direttamente o indirettamente,<br />
 ad una loro correzione; può costituire un fattore di sviluppo,<br />
 di crescita e di “competitività”.<br />
 Mai come in questo momento, suonano attualissime le parole del<br />
 noto giurista (consigliere di Stato e Ministro della giustizia)<br />
 francese Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey (“De l’autorité<br />
 judiciaire en France”, 3 éd., 1827) a proposito dei<br />
 rapporti tra amministrazione e giudice amministrativo: “Juger<br />
 l’administration, c’est encore une fois administrer”.<br />
 Vale per i singoli atti amministrativi, ma vale anche per le riforme,<br />
 per le tendenze evolutive.<br />
 Occorre quindi che le nostre decisioni, nel loro insieme, assicurino<br />
 indirizzi giurisprudenziali univoci; operino una “semplificazione”<br />
 giurisprudenziale della “complicazione” legislativa;<br />
 valorizzino il tradizionale ruolo di guida e di impulso del giudice<br />
 nei confronti di una pubblica amministrazione complessa e in via<br />
 di modernizzazione.<br />
 Occorre che il processo amministrativo offra una tutela rapida<br />
 e completa, e che a tal fine si investa anche in termini organizzativi<br />
 e di risorse.</font></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><u>II<br />
 – IL RUOLO DEL T.A.R. DEL LAZIO</u></strong></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LE<br />
 NUOVE COMPETENZE</strong><br />
 Anche il “rendiconto” di quest’anno non può<br />
 non prendere le mosse dalla peculiarità del ruolo del T.A.R.<br />
 del Lazio nell’ambito del sistema della giustizia amministrativa:<br />
 tale peculiarità si è ulteriormente accentuata nello<br />
 scorso anno, sotto due aspetti.<br />
 L’art. 3, co. 2 bis, del d.l. n. 245 del 2005, inserito<br />
 dalla legge di conversione n. 21 del 2006, ha attribuito in via<br />
 esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al<br />
 T.A.R. del Lazio la competenza di primo grado a conoscere della<br />
 legittimità dei provvedimenti di protezione civile in tutte<br />
 le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.<br />
 5, co. 1, della l. n. 225 del 1992.<br />
 Il recente disegno di legge di iniziativa governativa in materia<br />
 di Autorità indipendenti prevede l’attribuzione al<br />
 T.A.R. del Lazio della competenza esclusiva a giudicare, anche<br />
 in fase cautelare, su tutti i loro provvedimenti.<br />
 Si tratta di misure che comportano un indubbio aggravio di lavoro<br />
 e di responsabilità. Un aggravio certo non richiesto ma<br />
 che risponde ad innegabili esigenze di funzionalità.<br />
 Segnalo almeno due profili che fanno emergere la necessità<br />
 di un “giudice naturale” unico, anche in primo grado,<br />
 per l’intero territorio nazionale: quello giuridico, relativo<br />
 all’attività di amministrazione generale e di normazione,<br />
 e quello economico, relativo alle esigenze del mercato.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LE<br />
 RAGIONI DELLE NUOVE FUNZIONI &#8211; 1) RAGIONI GIURIDICHE: IL GIUDICE<br />
 NATURALE, IN PRIMO GRADO, DEGLI ATTI GENERALI E “DI REGOLAZIONE”<br />
 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE</strong><br />
 Il T.A.R. del Lazio è, sin dal 1971, competente su tutti<br />
 gli atti che producono i loro effetti sull’intero territorio<br />
 nazionale.<br />
 È, quindi, il giudice naturale dell’attività<br />
 cd. “di regolazione”. Rientrano in questa tipologia<br />
 di provvedimenti svariati atti di natura amministrativa (i cd.<br />
 atti a efficacia generale) ma anche, per definizione, tutti gli<br />
 atti di natura normativa.<br />
 Questo tradizionale (e ormai ultratrentennale) criterio –<br />
 squisitamente “giuridico” – di attribuzione<br />
 di competenze si è arricchito di profili nuovi negli ultimi<br />
 anni, significativi dell’evoluzione del sistema, specie<br />
 nel settore delle cd. “Autorità indipendenti”.<br />
 Ad esse, infatti (secondo una linea di tendenza inaugurata dal<br />
 Consiglio di Stato nel parere sul codice delle assicurazioni e<br />
 confermata dal citato disegno di legge), è ormai riconosciuto<br />
 un potere normativo autonomo, superando la tradizionale impostazione<br />
 negativa secondo la quale l’attribuzione di un siffatto<br />
 potere era configurabile solo a fronte di soggetti dotati di rappresentatività<br />
 (Parlamento, Governo, Consigli regionali e comunali, etc.).<br />
 Si è rilevato come la legge “arretri” dal mercato,<br />
 affidando alle Autorità, in primo luogo, una competenza<br />
 regolatoria, la quale ha per scopo la stabilità, la protezione<br />
 di alcuni diritti e il “livellamento dei campi di gioco”<br />
 in settori nei quali si registrava, fino a pochi anni or sono,<br />
 il dominio di monopolisti ed ex monopolisti. Il mercato non rimane,<br />
 quindi, senza regole, ma la legge lascia spazio a norme secondarie<br />
 “speciali”, spesso dettate dalle Autorità di<br />
 regolazione, in un sistema di fonti del diritto in cui il principio<br />
 “di competenza” prende il posto, sempre più<br />
 spesso, di quello “di gerarchia”.<br />
 In primo grado, il giudice naturale di queste regole non può<br />
 che essere il T.A.R. del Lazio e le proposte attribuzioni completano<br />
 in sistema.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><em>SEGUE<br />
 &#8211; </em><strong>2) RAGIONI ECONOMICHE: IL GIUDICE NATURALE, IN<br />
 PRIMO GRADO, DEL “MERCATO REGOLATO” E DELLA “NUOVA<br />
 ECONOMIA”</strong><br />
 Oltre alle descritte ragioni di ordine giuridico-sistematico,<br />
 militano per questo ruolo del T.A.R. del Lazio anche ragioni diverse,<br />
 “sostanziali”, più sentite dal “mondo<br />
 reale”, dai cittadini, dalle imprese, dagli operatori economici<br />
 e sociali, dal mercato.<br />
 Con la proposta concentrazione di competenze si conferma e si<br />
 completa il ruolo del T.A.R. del Lazio quale “giudice del<br />
 mercato” – come è stato chiamato – con<br />
 una visione d’insieme su tutti i provvedimenti che riguardano<br />
 la gestione dell’economia nazionale e le discipline di regolazione<br />
 e liberalizzazione.<br />
 È stato detto che il diritto pubblico dell’economia<br />
 e il mercato “hanno bisogno di un unico foro”.<br />
 Da un lato, si rileva che con sempre maggiore frequenza i soggetti<br />
 che a vario titolo partecipano al procedimento regolatorio (Authorities<br />
 e Governo) utilizzano lo stesso strumentario logico-giuridico<br />
 (come i concetti di “mercato rilevante” e di “potere<br />
 di mercato”), sicché appare necessario concentrare<br />
 dinanzi allo stesso giudice le controversie relative alla legittimità<br />
 di tutti gli atti di regolazione emanati da questi soggetti (organi<br />
 politici o autorità indipendenti), “per assicurare<br />
 una maggiore omogeneità nelle modalità di sindacato<br />
 giurisdizionale”.<br />
 D’altro lato – si aggiunge – sia le imprese<br />
 che i regolatori hanno bisogno di un unico punto di riferimento<br />
 sin dal primo grado di giudizio, al fine di garantire la certezza<br />
 del diritto nei tempi brevi imposti dal mercato. Poiché<br />
 la regolazione incide sui fattori che determinano la convenienza<br />
 economica degli investimenti e più in generale delle scelte<br />
 d’impresa, avere un unico giudice significa: per le imprese,<br />
 poter contare su precedenti giurisprudenziali coerenti, sulla<br />
 base dei quali modellare la propria condotta; per i regolatori,<br />
 uniformare i propri interventi a indirizzi interpretativi univoci.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LA<br />
 RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO NEL SINDACATO GIURISDIZIONALE<br />
 SU AUTORITÀ “INDIPENDENTI”</strong><br />
 Se, come si è detto, vi sono svariate ragioni che inducono<br />
 a giustificare il peculiare ruolo del T.A.R. del Lazio nel sindacato<br />
 sulle Autorità indipendenti, e il suo completamento ad<br />
 opera dei recenti interventi, va anche detto che tale sindacato<br />
 è esso stesso peculiare.<br />
 Innanzitutto, superando dubbi pure emersi in passato, è<br />
 ormai certo che si tratta di un sindacato necessario, nonostante<br />
 la “indipendenza” (che non significa insindacabilità)<br />
 di queste Autorità. Esse adottano atti amministrativi,<br />
 non politici. Questa necessarietà è confermata anche<br />
 dalla proposta governativa di riforma prima richiamata. Anzi,<br />
 la posizione e la natura delle Authorities, meno legate al potere<br />
 politico e agli indirizzi del Governo, esaltano, in assenza di<br />
 altri parametri di riferimento, i poteri e il ruolo stesso del<br />
 giudice amministrativo.<br />
 In secondo luogo, deve essere un sindacato “equilibrato”,<br />
 ancor più che in altri settori. Si pone infatti il problema<br />
 – cui avevo già fatto cenno lo scorso anno –<br />
 di ricercare la giusta misura nel percorrere, con un esame sempre<br />
 più incisivo, territori prima mai esplorati dai giudici<br />
 del pubblico potere. La recente evoluzione degli orientamenti<br />
 in materia di sindacato della cd. discrezionalità tecnica<br />
 consente di affermare che il giudice può conoscere dei<br />
 fatti in modo pieno, sì da verificare – avvalendosi,<br />
 se del caso, del conforto della consulenza tecnica – la<br />
 logicità, la congruità, la ragionevolezza e l’adeguatezza<br />
 del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità<br />
 del procedimento e la completezza dell’istruttoria, pur<br />
 rimanendo nel solco della nostra tradizione giuspubblicistica,<br />
 posto che la distinzione tra “cognizione piena del fatto”<br />
 e “potere di determinazione in ordine al fatto” giammai<br />
 permette all’organo giurisdizionale di esprimere proprie<br />
 autonome scelte, perché in tal caso assumerebbe egli la<br />
 titolarità del potere.<br />
 Un equilibrio – non una “timidezza”, come pure<br />
 qualcuno ebbe ad affermare – che eviti due pericoli opposti:<br />
 quello di un “sindacato debole” che possa agevolare,<br />
 come è stato detto, “fughe in avanti ad alcune autorità<br />
 animate talvolta da un eccesso di ‘ardore regolatorio’”<br />
 ovvero quello di un controllo che sconfini nel merito delle decisioni<br />
 adottate dalle Autorità, vanificando di fatto l’istituzione<br />
 di apparati di regolazione ad elevata complessità e profonda<br />
 competenza tecnica.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
 </font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><u>III<br />
 – GIUDICE AMMINISTRATIVO E LEGISLAZIONE</u></strong></font>
  </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> </p>
<p>
 IL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LA “CRISI DELLA GENERALITÀ”<br />
 DELLE REGOLE</strong><br />
 Il descritto ruolo del T.A.R. del Lazio come “giudice dell’uniformità<br />
 giurisprudenziale” di primo grado sugli atti normativi a<br />
 efficacia generale consente di muovere ad un secondo punto di<br />
 questa trattazione.<br />
 Esso riguarda l’idea stessa della “generalità”<br />
 delle regole.<br />
 Anzi, si potrebbe dire, riguarda l’idea della “crisi<br />
 della generalità” della legislazione.<br />
 Quale è, oggi, il ruolo del giudice amministrativo che,<br />
 al primo impatto del contenzioso, deve fornire un giudizio su<br />
 regole “generali e astratte” che sempre più<br />
 spesso sembrano non possedere tali caratteri?<br />
 Quale deve essere l’atteggiamento verso una legislazione<br />
 dello Stato che sembra aver perso, da tempo, una funzione strategica<br />
 e di indirizzo, su cui oggi sarebbe invece indispensabile concentrarsi<br />
 a seguito della riforma del Titolo V?<br />
 È stato affermato (Cacciari) che l’attuale società,<br />
 per sua natura, tende a favorire la domanda di diritti, inflazionandola;<br />
 in conseguenza, la politica tende a soddisfare questa domanda<br />
 inflazionando la normativa. La risposta (politica) alla domanda<br />
 (sociale) di diritti consiste nella produzione di norme occasionale,<br />
 caotica, sovrabbondante, volta a rispondere alle istanze particolaristiche<br />
 della domanda sociale.<br />
 Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, per fugarli basta contare<br />
 il numero dei commi dell’articolo unico della legge n. 296<br />
 del 27 dicembre 2006, la legge finanziaria per il 2007. Sono 1364:<br />
 un “numero abnorme”, come ha detto il Capo dello Stato,<br />
 che “rende sempre più difficile il rapporto tra i<br />
 cittadini e la legge”.<br />
 Per non parlare delle cd. leggi-provvedimento che intervengono<br />
 direttamente su singoli rapporti giuridici, arrivando talvolta<br />
 a travolgerli nel nome della “sovranità del legislatore”:<br />
 da quelle che revocano bandi di gara e risolvono rapporti convenzionali<br />
 in essere (il ricordato d.l. n. 245 del 2005, convertito dalla<br />
 legge n. 21 del 2006, o il d.l. n. 7 del 2007), ai numerosi esempi<br />
 di interruzione di rapporti di lavoro dirigenziale o di altre<br />
 attività continuative che vanno ben al di là del<br />
 modello anglosassone del cd. spoils system, che pure ha le sue<br />
 regole “generali e astratte”.<br />
 In un saggio recentissimo si parla (Merusi) di “legalità<br />
 ‘usurpata’ dal legislatore”.</font> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>UN’ATTUAZIONE<br />
 DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ATTENTA ALLE ESIGENZE ATTUALI</strong><br />
 Di fronte a questi problemi, sono allo studio dei rimedi, dal<br />
 ripensamento della legge finanziaria alla cd. delega taglia-leggi<br />
 all’avvio di una “Unità per la semplificazione”.<br />
 È il tema della “qualità della regolazione”,<br />
 la better regulation. Mi auguro che queste iniziative producano<br />
 qualche risultato, al più presto.<br />
 Ma anche noi giudici dobbiamo raccogliere l’autorevole monito<br />
 del Capo dello Stato e farci carico della questione, nei limiti<br />
 delle nostre funzioni.<br />
 Sono passati ormai cento anni da quando Ermanno U. Kantorowicz,<br />
 con lo pseudonimo di Gnaeus Flavius (il mitico redattore delle<br />
 12 Tavole), si scagliava, con la sua “Lotta per la scienza<br />
 del diritto” (il manifesto del “diritto libero”),<br />
 contro il positivismo giuridico – cioè contro le<br />
 dottrine che identificano il diritto con la legge statale, negando<br />
 che quest’ultima abbia lacune o non sappia colmarle dentro<br />
 di sé, con propri rimedi e strumenti – e denunciava<br />
 l’impotenza del diritto a seguire da presso la concretezza<br />
 e la singolarità dei casi giudiziari.<br />
 Allora, come oggi, ci si chiedeva che fare. Accelerare la produzione<br />
 di leggi e così aggiungere ulteriori norme speciali ed<br />
 eccezionali, di contingenza e d’emergenza, ovvero affidare<br />
 alla dottrina e, soprattutto, alla giurisprudenza, il compito<br />
 di trarre corollari dalle leggi già poste e, se necessario,<br />
 di integrarle e completarle dall’esterno?<br />
 Per evitare il rischio – che pure è stato profilato<br />
 – di dover scegliere tra il “volontarismo del legislatore”<br />
 e il “volontarismo del giudice” senza avere alcun<br />
 criterio per stabilire la “verità” dell’uno<br />
 o dell’altro, occorre non perdere di vista i pilastri dello<br />
 Stato di diritto, che sono anche le fondamenta della nostra Costituzione<br />
 e che “tuttora ci appaiono ciò che di meglio l’uomo<br />
 abbia saputo inventare come regola di convivenza”: la divisione<br />
 dei poteri, il principio di legalità, l’indipendenza<br />
 dei giudici, etc. (Irti).<br />
 Ma, oggi, vista la “crisi di generalità” delle<br />
 regole, assicurare un rispetto “effettivo” di questi<br />
 principi fondamentali è particolarmente difficile; richiede<br />
 equilibrio e saggezza, ma anche fermezza e coraggio. Il giudice<br />
 deve tener conto dei grandi mutamenti del quadro istituzionale<br />
 e – ove possibile – deve cercare di adeguare il proprio<br />
 ruolo.<br />
 Questa presa di coscienza assume, a mio avviso, rilievo concreto<br />
 sotto almeno tre profili: quello della (non voluta) “creatività”<br />
 del giudice, quello della combinazione della pluralità<br />
 di livelli di regole, quello della semplificazione interpretativa<br />
 di una complicazione normativa che pesa sulla competitività<br />
 del Paese.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><em>SEGUE</em>:<br />
 <strong>1) LA FUNZIONE “ATTIVA” (SE NON “CREATIVA”)<br />
 DEL GIUDICE (SOPRATTUTTO DI QUELLO AMMINISTRATIVO) IN UN SISTEMA<br />
 LACUNOSO E CONTRADDITTORIO</strong><br />
 Il giudice è soggetto alla legge, e soltanto ad essa. Lo<br />
 dice la Costituzione; lo ribadiamo fortemente.<br />
 Ma deve anche operare delle scelte. Il giudice, in un sistema<br />
 di civil law come il nostro, non è “creatore”<br />
 delle regole, ma talvolta è costretto a divenirlo, anche<br />
 contro la sua volontà.<br />
 Perché, nell’applicare la legge, deve colmare lacune,<br />
 risolvere antinomie, sciogliere ambiguità, applicare a<br />
 casi concreti leggi che contengono enunciazioni programmatiche,<br />
 far funzionare nella vita reale affermazioni normative adottate<br />
 talvolta nel contesto di un dibattito politico o mediatico.<br />
 Insomma, deve trasformare una “disposizione sulla carta”<br />
 in una “norma”, in precetto giuridico. Che è<br />
 un modo, forse uno dei modi principali, per “avvicinare”<br />
 la legge al cittadino.<br />
 Il problema non è solo italiano, o dei sistemi con “Corti<br />
 amministrative”, ma avvertito anche in altri Paesi. Il giudice<br />
 della Corte Suprema degli Stati Uniti Stephen Breyer, nella relazione<br />
 ad un convegno su “effettività ed efficacia del sistema<br />
 di giustizia” svoltosi a Venezia nel novembre scorso, ha<br />
 affermato che “when the text is clear, you follow the text;<br />
 but when the text is not clear – and the text is never clear<br />
 in a serious case – then you look for the values, the purposes<br />
 that underline the text. Well, those purposes are very important<br />
 in the administrative law area” (“se il testo [del<br />
 dettato normativo] è chiaro, si segua il testo; ma se il<br />
 testo non è chiaro – e il testo non è mai<br />
 chiaro in una causa importante – allora si guardi ai valori,<br />
 ai principi che lo sottendono. Bene, questi principi sono molto<br />
 importanti nel settore del diritto amministrativo”).<br />
 La differenza rispetto al modello ottocentesco mi sembra sostanziale,<br />
 se si pensa che Napoleone aveva ripreso l’idea di “codice”<br />
 con l’intento opposto, introducendo regole chiare e certe,<br />
 “che si potevano solo applicare o violare”, per trasformare<br />
 i Tribunali, da creatori di un ordinamento sino ad allora formato<br />
 soltanto da editti sparsi, in mere bouches de la loi.<br />
 Ma allora, in un sistema normativo particolarmente complesso come<br />
 il nostro, il ruolo “sistematico” delle Corti, soprattutto<br />
 di quelle amministrative, si enfatizza ancorché sminuirsi.<br />
 Anche se le loro decisioni non sono “vincolanti” come<br />
 nei sistemi anglosassoni.<br />
 Questo ruolo è ancora più evidente in relazione<br />
 alla normativa secondaria, che come è noto è cospicuamente<br />
 aumentata negli anni ’90 a causa di una massiccia “delegificazione”<br />
 (il processo si è parzialmente invertito a seguito della<br />
 riforma del Titolo V). Il sindacato su tale normativa (ma anche<br />
 su quella delle Autorità indipendenti e degli Organi di<br />
 autogoverno) appartiene alla giurisdizione generale di legittimità<br />
 del giudice amministrativo, che la esamina con criteri e argomentazioni<br />
 in parte non dissimili da quelli utilizzati dalla Corte costituzionale<br />
 per le fonti di livello primario (si pensi alla disparità<br />
 di trattamento o alla irragionevolezza).<br />
 In un mondo pieno di contaminazioni culturali, vengono meno anche<br />
 i luoghi comuni che disegnano gli ordinamenti di common law come<br />
 ordinamenti “a diritto non codificato” con un “giudice<br />
 forte” e gli ordinamenti di civil law come ordinamenti “a<br />
 diritto codificato” con un “giudice debole”.<br />
 D’altro canto vi è, a mio avviso, un esempio molto<br />
 illustre di “giudice creativo” in un ordinamento “a<br />
 diritto scritto”: quello della Corte di giustizia delle<br />
 Comunità Europee, che ha trasformato una serie di norme<br />
 disorganiche, spesso nate sulla fragile base del compromesso diplomatico<br />
 e politico internazionale, in un sistema giuridico: il “diritto<br />
 dell’Unione Europea”.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><em>SEGUE</em>:<br />
 <strong>2) UN GIUDICE AMMINISTRATIVO UNICO PER UN DESTINATARIO<br />
 UNICO DI PIÙ “LIVELLI DI REGOLE” </strong><br />
 Il ruolo “attivo” (se non “creativo”)<br />
 del giudice di oggi non dipende soltanto dalla quantità<br />
 e dalla cattiva qualità delle disposizioni da applicare.<br />
 Dipende anche da fattori propri di un sistema “aperto”,<br />
 pluralista, rispettoso delle autonomie locali e parte dell’ordinamento<br />
 europeo.<br />
 Alcuni recenti pareri della Sezione normativa del Consiglio di<br />
 Stato sui “codici di settore” hanno parlato di “policentrismo<br />
 normativo” come aspetto della più generale multilevel<br />
 governance: le regole non provengono più solo dal Parlamento<br />
 e dal Governo statali, ma anche dall’Europa, dalle Regioni,<br />
 dalle Province, dai Comuni, dalle Autorità indipendenti,<br />
 dagli Organi di autogoverno delle Magistrature, etc. .<br />
 Il giudice amministrativo garantisce la corretta applicazione<br />
 sia del diritto comunitario (e, in prospettiva, del diritto europeo)<br />
 che del diritto regionale, nonché dei diritti “speciali”<br />
 dei nuovi soggetti con poteri normativi.<br />
 Il nostro ruolo di interlocuzione con la Corte di giustizia è<br />
 ben noto, e ciò accade sempre più spesso anche come<br />
 giudici di primo grado, pur in mancanza dell’obbligatorietà<br />
 del rinvio pregiudiziale interpretativo ai sensi dell’art.<br />
 234 (ex art. 177), ultimo comma, del Trattato CE.<br />
 Ugualmente noto è il nostro ruolo nei confronti delle normative<br />
 regionali. In Italia queste regole, pur se di “livelli diversi”,<br />
 non vengono applicate da giudici appartenenti a “circuiti<br />
 diversi”, come accade negli stati federali, ma vi è<br />
 un giudice unico per tutto il territorio nazionale. Ciò<br />
 vale anche per il giudice amministrativo, del quale la riforma<br />
 del Titolo V ha preservato la statalità e la unicità,<br />
 pur se egli resta diffuso sul territorio e vicino ai cittadini<br />
 di ogni Regione. La scelta è stata, a mio avviso, consapevole<br />
 e saggia.<br />
 Ancora più marcato è il ruolo nei confronti dei<br />
 regolamenti emanati dalle Autorità indipendenti e dagli<br />
 Organi di autogoverno, su cui vi è un sindacato diretto<br />
 del giudice amministrativo, analogo a quello sui regolamenti statali,<br />
 che ho menzionato poco fa, con poteri di vero e proprio “giudice<br />
 delle norme”.<br />
 In Italia, quindi, vi è solo un riparto verticale con il<br />
 giudice ordinario, ma non vi sono diversi livelli orizzontali:<br />
 la nostra giurisdizione è generale e piena. È quindi<br />
 il giudice che deve combinare, nel suo ambito di giurisdizione,<br />
 tutti i livelli di regole che ricadono su un unico destinatario:<br />
 il singolo cittadino, la singola impresa, la società civile.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><em>SEGUE</em>:<br />
 <strong>3) QUALITÀ DELLE REGOLE E “COMPETITIVITÀ”<br />
 DEL PAESE, IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE: … </strong><br />
 Il terzo profilo fuoriesce dal mondo del diritto.<br />
 Perché le regole “costano”, soprattutto quelle<br />
 di cattiva qualità e quelle particolarmente complesse.<br />
 Esse incidono sullo sviluppo e sulla competitività del<br />
 Paese.<br />
 Il tema è molto avvertito in Europa: la presidenza tedesca<br />
 di turno sta insistendo molto sul tema della better regulation<br />
 (vi è un programma di riduzione del 25% degli attuali oneri<br />
 amministrativi derivanti dalle norme comunitarie).<br />
 Ma vale anche per gli Stati Membri: in Olanda, oltre il 50% degli<br />
 oneri burocratici viene dall’Europa e quindi meno della<br />
 metà deriva da oneri nazionali. Da noi questa misurazione<br />
 non è stata ancora fatta, ma non oso immaginare il risultato<br />
 a carico delle norme nazionali …<br />
 Tutto ciò dimostra che la “dimensione giuridica”<br />
 non è più sufficiente per la produzione e l’applicazione<br />
 delle norme. Occorre che i giuristi lavorino insieme con chi “misura”<br />
 l’impatto delle leggi anche sulla vita reale, oltre che<br />
 sul contesto normativo: occorre interagire con economisti, statistici,<br />
 etc. .</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>…<br />
 IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA COME FATTORE DI INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE<br />
 E “SVILUPPO” DEL SISTEMA</strong><br />
 Anche a questo riguardo il giudice può dare un suo contributo:<br />
 acquisendo consapevolezza dell’impatto, anche economico,<br />
 della sua funzione; fornendo, ove possibile, l’interpretazione<br />
 più semplice a regole onerose; favorendo “la certezza<br />
 del diritto nell’età dell’incertezza”<br />
 (Alpa).<br />
 Perché il servizio-giustizia, soprattutto di quella amministrativa,<br />
 se ben organizzato, può avere un ruolo di “semplificazione”<br />
 interpretativa della “complicazione” del quadro normativo<br />
 in un sistema multilivello, su cui incidono anche i processi di<br />
 globalizzazione, che possono trovare un correttivo proprio nelle<br />
 garanzie offerte dal giudice.<br />
 Il rendere più chiara e più semplice una disciplina<br />
 talvolta frammentaria e confusa segna una nuova tappa della funzione<br />
 di garanzia: in un tempo di regole complesse, la garanzia diventa<br />
 garanzia della semplificazione delle regole, perché questa<br />
 semplificazione è essenziale per la realizzazione dei diritti<br />
 di cittadinanza sociale e di libertà, anche economica.<br />
 Ciò richiede, da un lato, uno sforzo costante per una giurisprudenza<br />
 “moderna”, al passo con i tempi, anche a costo di<br />
 ribaltare indirizzi consolidati (e quindi più comodi da<br />
 seguire) ma ormai obsoleti, per andare incontro alle esigenze<br />
 dei cittadini, delle imprese, della società, dell’economia,<br />
 dello sviluppo, interpretando ove possibile in modo nuovo le regole<br />
 che non sono ancora riuscite a “mettersi al passo”.<br />
 Dall’altro, richiede che la libertà piena di ogni<br />
 giudice (in ogni sede, in ogni grado, in ogni collegio) si concilî,<br />
 attraverso opportune modalità processuali e organizzative,<br />
 con l’esigenza di “chiarezza” e di “coerenza”<br />
 degli indirizzi della giurisprudenza. Questa si persegue valorizzando<br />
 il ruolo della “nomofilachia” (nel suo significato<br />
 letterale di “garanzia dell’uniforme applicazione<br />
 della legge”) sin dal primo grado (specie per l’impatto<br />
 del cautelare).<br />
 Una nomofilachia non rigida, non immutabile, che si arricchisce<br />
 del contributo, anche innovativo, e della maggiore libertà<br />
 della giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi nell’individuare<br />
 soluzioni originali, anche se essa va temperata dalla cautela<br />
 nell’evitare pericolose fughe in avanti.<br />
 Peraltro, non si verifica nel nostro sistema la situazione per<br />
 cui a un primo giudice tendenzialmente “progressista”<br />
 si contrappone un giudice di ultima istanza “conservatore”,<br />
 essendo ciò smentito proprio dalla circostanza che il Consiglio<br />
 di Stato, sulla base della sua lunga e prestigiosa tradizione<br />
 (ma anche di una spinta innovativa sempre dimostrata), ha spesso<br />
 compiuto il passo decisivo verso un ampliamento delle ordinarie<br />
 forme di tutela giurisdizionale.<br />
 Si può perciò affermare che il dialogo tra organi<br />
 giudicanti di ordine diverso risulta, in Italia, particolarmente<br />
 felice: anche per questo, al di là di divergenze fisiologiche<br />
 nella dialettica istituzionale, il giudice amministrativo complessivamente<br />
 considerato ha meritato e continua a meritare il rispetto e la<br />
 piena fiducia della collettività.<br />
 Tale dialogo deve avere a cuore non soltanto la coerenza degli<br />
 indirizzi tra TAR e Consiglio di Stato, ma soprattutto l’importanza<br />
 che l’uniforme applicazione della legge – sin dal<br />
 primo grado – riveste per il mondo reale. Al di là<br />
 del problema giuridico; al di là del caso concreto.</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
 <strong><u>IV – GIUDICE AMMINISTRATIVO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u></strong></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IL<br />
 RUOLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI “INDIRIZZO” DI<br />
 UN’AMMINISTRAZIONE COMPLESSA; </strong>…<br />
 La estrema complessità del contesto legislativo si riflette<br />
 su quello amministrativo.<br />
 Con due ulteriori fattori di “complicazione”: uno<br />
 fisiologico nelle democrazie moderne, l’altro patologico<br />
 e specifico della situazione italiana.<br />
 Il primo fattore è la “dimensione multilivello”<br />
 degli interessi pubblici, cui si accompagna la frammentazione<br />
 (e spesso la contrapposizione) degli interessi pubblici anche<br />
 all’interno dello stesso livello (statale o regionale):<br />
 non vi è più “l’interesse pubblico”,<br />
 ma diversi interessi pubblici, tutti meritevoli di tutela, in<br />
 una relazione non di gerarchia ma di equiordinazione e, talvolta,<br />
 in contrasto tra loro (ad es., ambiente, sviluppo economico, occupazione).<br />
 In questo contesto, occorrerebbe una amministrazione capace di<br />
 selezionare e ponderare i diversi interessi che emergono nel corso<br />
 del procedimento per identificare quelli capaci di divenire generali.<br />
 Vi è invece – e questo è il secondo fattore<br />
 – la condizione in cui versa la pubblica amministrazione<br />
 italiana, soprattutto dal punto di vista culturale (cultura delle<br />
 forme e non dei risultati, cultura della prudenza e non della<br />
 produttività, cultura dell’interesse di settore e<br />
 non del servizio pubblico).<br />
 In questo contesto così articolato, la sola soluzione del<br />
 caso concreto può non essere sufficiente a evitare che<br />
 il problema si riproponga, più e più volte. A detrimento<br />
 della credibilità e della tenuta del sistema.<br />
 Anche in tale ipotesi, seguendo il filo conduttore indicato all’inizio,<br />
 parte essenziale del “servizio giustizia” è<br />
 non soltanto la decisione della singola controversia ma la coerenza<br />
 e la chiarezza degli indirizzi.<br />
 Il giudice amministrativo – ovviamente nei limiti dei suoi<br />
 poteri – deve allora farsi “monitore” verso<br />
 la pubblica amministrazione, nel senso che la deve “ammonire”,<br />
 orientare per i molteplici aspetti dell’esercizio del potere<br />
 pubblico, non solo badando alla soddisfazione concreta delle esigenze<br />
 delle parti ma avendo anche riguardo alla coerenza delle sue pronunce,<br />
 per evitare di “confondere” invece che di “ammonire”.<br />
 Si tratta, d’altra parte, di una funzione non estranea alla<br />
 tradizione della giustizia amministrativa, ed anzi ben conosciuta<br />
 dagli studiosi e dagli stessi operatori. È noto, infatti,<br />
 che al giudicato amministrativo è attribuito non soltanto<br />
 un effetto meramente caducatorio o annullatorio, ma anche un effetto<br />
 conformativo, volto cioè a dare indicazioni e prescrizioni<br />
 per la riedizione del potere amministrativo necessaria per dare,<br />
 in concreto, soddisfazione all’interesse azionato dal ricorrente.<br />
 Ora, tale effetto conformativo ha, per così dire, una naturale<br />
 attitudine a diventare “direttivo”, a porsi cioè<br />
 come regola generale per i casi futuri, nei quali, in situazioni<br />
 analoghe, il potere amministrativo dovrà essere esercitato.<br />
 È quindi evidente il compito – o meglio il fine –<br />
 della giustizia nei riguardi della pubblica amministrazione: la<br />
 tutela del singolo cittadino ma, al contempo, la garanzia del<br />
 corretto funzionamento dell’amministrazione, nel suo interesse,<br />
 anche quando le viene “dato torto”: perché<br />
 la rimozione di un atto illegittimo deve aiutare a rendere legittimi<br />
 gli analoghi atti successivi.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>…<br />
 UN “INDIRIZZO” NON SOLO FORMALE MA SOPRATTUTTO SOSTANZIALE</strong><br />
 Questo compito “di indirizzo” richiede che si presti<br />
 attenzione non solo alla correttezza formale, all’astratta<br />
 rispondenza al parametro normativo, ma soprattutto alla concreta<br />
 capacità dell’attività amministrativa di perseguire<br />
 l’interesse pubblico con efficienza e trasparenza.<br />
 Il giudice amministrativo deve intendere il suo “sindacato<br />
 sulla discrezionalità” in senso moderno e “sostanzialistico”.<br />
 Occorre stare al passo con i tempi, anche se i tempi accelerano<br />
 il passo.<br />
 Occorre essere consapevoli, quando si esamina l’esercizio<br />
 della discrezionalità, che nelle democrazie moderne i cittadini<br />
 non si accontentano più di atti formalmente ossequiosi<br />
 di leggi e regolamenti, ma si chiedono se essi sono davvero “utili”,<br />
 rispondenti allo scopo o se invece impongono oneri burocratici<br />
 non necessari: si giunge in tal modo alla prevalenza della legalità<br />
 sostanziale su quella formale.<br />
 A questo deve conformarsi la discrezionalità di un’amministrazione<br />
 moderna.<br />
 A questo la deve indirizzare il sindacato di un giudice amministrativo<br />
 moderno.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>QUALITÀ<br />
 DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL PAESE:<br />
 …</strong><br />
 Un siffatto modo di realizzare la garanzia giurisdizionale nei<br />
 confronti del potere pubblico appare in sintonia con il ruolo<br />
 che l’amministrazione deve svolgere nel Paese e nel sistema<br />
 economico.<br />
 Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
 ha di recente affermato che “la competitività del<br />
 Paese è strettamente legata alla qualità dell’amministrazione,<br />
 da cui dipende la qualità dell’attuazione delle politiche<br />
 pubbliche e la qualità dei servizi resi ai cittadini e<br />
 alle imprese”. Per rispondere a tali esigenze nella complessa<br />
 macchina pubblica occorre agire congiuntamente sull’innovazione<br />
 amministrativa, sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione<br />
 delle risorse umane.<br />
 In quest’ottica, si guarda con grande interesse e aspettativa<br />
 alle proposte del d.d.l. Nicolais (presentato alle Camere il 18<br />
 gennaio scorso) sui tempi del procedimento e sul danno per il<br />
 ritardo (dove la nostra giurisprudenza – Ad. Plen. n. 7/05<br />
 – è forse un po’ troppo restrittiva), alle<br />
 iniziative dell’ultimo “pacchetto liberalizzazioni”<br />
 volte a migliorare e a diffondere la cultura di sportelli unici<br />
 e conferenze di servizi, per rendere contestuale l’esame<br />
 di molteplici interessi pubblici relativi ad una singola fattispecie.<br />
 Soprattutto, è oltremodo positivo che il Governo lavori<br />
 sulla meritocrazia, sulla qualità e sulla cultura dei risultati:<br />
 dall’accordo con i sindacati sul nuovo contratto collettivo<br />
 giunge un segnale molto incoraggiante (che forse dovremmo seguire<br />
 – mutatis mutandis – anche per il personale di magistratura).</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>…<br />
 IMPORTANZA DI UNA GIURISPRUDENZA INNOVATIVA, CHE SUPERI LE RESISTENZE<br />
 IN SEDE ATTUATIVA DELLE RIFORME</strong><br />
 Ma – aggiungo – anche il giudice amministrativo può<br />
 e deve fare la sua parte.<br />
 Perché è il giudice delle pubbliche amministrazioni,<br />
 che sono destinatarie e interpreti delle riforme e che possono<br />
 determinarne, nella fase attuativa, il successo o il fallimento.<br />
 La “cultura dei destinatari” delle riforme, della<br />
 loro fattibilità, è ancora agli albori qui da noi,<br />
 a differenza che nei Paesi anglosassoni, dove si dà importanza<br />
 alla cd. compliance analysis, l’“analisi dell’obbedienza”<br />
 ad una legge, la misurazione del “tasso di attuazione e<br />
 di rispetto” di una disciplina.<br />
 L’importanza di destinatari – pubblici o privati –<br />
 “recettivi” alle innovazioni è, invece, a mio<br />
 avviso fondamentale. Un Ministro della funzione pubblica, prendendo<br />
 ad esempio l’istituzione della sezione normativa del Consiglio<br />
 di Stato, ha affermato che erano stati sufficienti due commi per<br />
 riformare le sue funzioni consultive, perché in quel caso<br />
 si era trovato un destinatario recettivo, che aveva compreso l’innovazione<br />
 e saputo metterla in pratica. Troppe leggi restano invece inattuate<br />
 per inerzia, o incapacità, di coloro che sono tenuti ad<br />
 applicarle o a farle applicare.<br />
 Anche qui il giudice amministrativo può essere di ausilio,<br />
 perché, nel suo ruolo di indirizzo, può far funzionare<br />
 meglio la pubblica amministrazione e può quindi contribuire<br />
 a rendere l’economia più competitiva.<br />
 Per quanto di nostra competenza, forniremo – fin dalla fase<br />
 cautelare – tutto il contributo possibile per favorire queste<br />
 scelte coraggiose e per evitare inerzie o possibili “fughe<br />
 all’indietro” di amministrazioni o di singoli amministratori<br />
 restii al cambiamento.<br />
 Lo si è fatto già per la prima “rivoluzione<br />
 sostanziale” del diritto amministrativo, la legge n. 241/90<br />
 (la prima “rivoluzione processuale” è stata<br />
 la legge sui T.A.R. del 1971). Molti studiosi affermano che senza<br />
 la coraggiosa giurisprudenza amministrativa – cui si aggiunse<br />
 una serie di importanti pareri del Consiglio di Stato in sede<br />
 consultiva e “di indirizzo” – dei primi anni<br />
 ’90, la legge n. 241 sarebbe restata in gran parte lettera<br />
 morta nella prassi amministrativa (si pensi all’avviso di<br />
 avvio del procedimento o al diritto di accesso).<br />
 Siamo pronti a farlo di nuovo.</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><u>V<br />
 – GIUDICE AMMINISTRATIVO E PROCESSO</u></strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
 Si può ora passare – seguendo lo stesso “filo<br />
 conduttore” – dal ruolo dei contenuti delle nostre<br />
 pronunce a quello del processo.<br />
 Come ho detto all’inizio, un “servizio-giustizia”<br />
 coerente e chiaro richiede anche un processo efficiente e una<br />
 tutela completa e “piena”.<br />
 Il nostro processo ha visto attuarsi un rafforzamento senza precedenti<br />
 della posizione dell’interesse legittimo, passando dalla<br />
 tutela di annullamento (che pure richiudeva in sé le altre<br />
 forme di tutela meno radicali) alla tutela risarcitoria, che incide<br />
 sull’intero assetto dei rapporti tra cittadino e pubblica<br />
 amministrazione.<br />
 Vorrei prendere le mosse da questo tema – tutela risarcitoria<br />
 e riparto – per poi affrontare altre questioni di interesse<br />
 per gli “utenti” del nostro servizio: la previsione<br />
 della translatio iudicii, l’estensibilità della tutela<br />
 cautelare ante causam, i pregi dell’attuale processo cautelare,<br />
 i rimedi alternativi alla giurisdizione (le cd. ADR).</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>I<br />
 PREGI DI UNA “LETTURA UNIFICANTE” DELLE NORME COSTITUZIONALI<br />
 SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA</strong><br />
 Una lettura moderna e “unificante” delle norme costituzionali<br />
 sulla giustizia amministrativa (Pajno) consente di individuare<br />
 nell’art. 24 Cost., come parte integrante del diritto alla<br />
 tutela giurisdizionale, anche il diritto alla sua concentrazione.<br />
 Tale lettura, coerente con il nuovo art. 111 Cost. e con il principio<br />
 della ragionevole durata del processo, configura un sistema volto<br />
 ad assicurare una tutela tempestiva, piena e completa a tutte<br />
 le situazioni soggettive vantate dal cittadino nei confronti dei<br />
 poteri pubblici.<br />
 La stessa lettura induce a ritenere che l’art. 103 Cost.<br />
 sancisca la differenza fra i diversi ambiti di tutela giurisdizionale<br />
 tra giudice ordinario e giudice amministrativo e la indifferenza<br />
 fra le tecniche di tutela necessarie a tal fine, la cui identificazione<br />
 è rimessa alla discrezionalità del legislatore.<br />
 In quest’ottica, l’art. 113, terzo comma, Cost., attribuendo<br />
 alla legge – e soltanto ad essa – l’indicazione<br />
 del giudice dotato del potere di annullamento dell’atto,<br />
 evidenzia che non esiste un monopolio, da parte dei diversi giudici,<br />
 delle varie tecniche di tutela giurisdizionale adoperate.<br />
 Ne consegue che non esistono effetti tipici o “necessari”<br />
 dell’annullamento, potendo essere modellati, al di là<br />
 della mera caducazione, dal legislatore (anche con la configurazione<br />
 di poteri sostitutivi o risarcitori) a seconda delle esigenze<br />
 delle varie fattispecie.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LE<br />
 RECENTI DECISIONI DELLA CORTE REGOLATRICE DELLA GIURISDIZIONE:<br />
 L’IMPORTANZA DEL METODO E DEI VALORI ENUNCIATI</strong><br />
 Di questa “lettura unificante” sembra aver preso atto<br />
 la Cassazione con le tre note ordinanze del giugno scorso in materia<br />
 di riparto di giurisdizione sulla tutela risarcitoria per lesione<br />
 degli interessi legittimi.<br />
 Con tali pronunce, la suprema Corte – seguendo la strada<br />
 tracciata dalla Consulta con le sentenze n. 204 del 2004 e n.<br />
 191 del 2006 – ha propiziato un chiarimento importante sul<br />
 punto.<br />
 È questo il problema oggi forse più rilevante per<br />
 i giudici amministrativi. Ne ha già parlato, pochi giorni<br />
 fa, il presidente Schinaia: condivido pienamente le sue parole<br />
 di “attento ottimismo”. Bene ha fatto il Presidente<br />
 del Consiglio di Stato a indicare le prospettive di un necessario<br />
 approfondimento, per il quale ci sentiamo tutti impegnati.<br />
 Così come andrebbe accolta con favore una presa di posizione<br />
 del legislatore.<br />
 Io qui voglio soltanto accennare a due aspetti, per così<br />
 dire, collaterali ma pregiudiziali: uno di metodo e l’altro<br />
 di principio, di scelta di valori, di priorità di lavoro.<br />
 Quanto al primo aspetto, le sentenze muovono da lontano, operano<br />
 una dettagliata ricostruzione delle questioni, con attenti e precisi<br />
 richiami al passato, anche remoto. Danno conto di tutte le esigenze,<br />
 di tutte le ragioni, di tutte le posizioni, anche di quelle più<br />
 estreme – da una parte e dall’altra – e non<br />
 condivisibili, ma dalle quali si può comunque imparare<br />
 qualcosa.<br />
 Quando si tratta di operare una svolta storica, di tracciare un<br />
 indirizzo giurisprudenziale che deve durare negli anni, è<br />
 bene fare così; e alla Cassazione deve andare la nostra<br />
 considerazione in primo luogo per il metodo seguito, per l’attenzione<br />
 dimostrata, per gli approfondimenti sistematici effettuati, per<br />
 i rapporti tra diverse giurisdizioni di recente ripresi e portati<br />
 a frutto.<br />
 In particolare, con queste pronunce si compie un passo avanti<br />
 importante in quell’opera di “dialogo” costruttivo<br />
 tra noi e la Magistratura ordinaria (il giudice finale della giurisdizione)<br />
 che – come ho già sostenuto – avrebbe potuto<br />
 stemperare molti dei contrasti che avevano portato ad adire la<br />
 Corte costituzionale e, comunque, contribuire ad attuare uniformemente<br />
 i suoi dicta interpretativi.<br />
 Quanto al secondo aspetto, oltre al metodo usato ciò che<br />
 mi colpisce di più di queste pronunce è la “scelta<br />
 delle priorità”. È il fatto che, prima ancora<br />
 delle questioni del riparto, si mette al centro di tutto la tutela<br />
 del cittadino.<br />
 Ci si attendeva (da più parti si temeva) una pronuncia<br />
 sul riparto. Una pronuncia che dicesse “che cosa è<br />
 mio e che cosa è tuo”. Sono giunte decisioni che<br />
 – pur facendo indubbiamente chiarezza su molti profili controversi<br />
 sul riparto tra giurisdizioni – considerano tale questione<br />
 come secondaria rispetto alla tutela del cittadino.<br />
 Sono giunte delle decisioni di un giudice civile che nega, di<br />
 fatto, la propria giurisdizione in molti casi, in nome del principio<br />
 (con base costituzionale) di concentrazione e di celerità<br />
 della tutela dinanzi al giudice amministrativo.<br />
 Ma che la riafferma, sempre in nome della difesa del cittadino,<br />
 sulla base di una “norma di chiusura” – l’art.<br />
 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, reinterpretato e<br />
 “modernizzato” alla luce della “lettura unificante”<br />
 degli articoli 24 e 113 della Costituzione sopra accennata –<br />
 che attribuisce al giudice ordinario il potere-dovere di assicurare<br />
 la pienezza della tutela, quando la giurisdizione competente non<br />
 riesca a concedere una tutela piena (anche sul piano risarcitorio)<br />
 all’interesse legittimo.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IN<br />
 FAVORE DELLA TRANSLATIO IUDICII</strong><br />
 Questo tipo di “lettura unificante” delle norme costituzionali<br />
 sulla giustizia amministrativa consente una rappresentazione meno<br />
 “separata” e “divisa” del sistema di tutela<br />
 giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.<br />
 Ma, allora, il fatto che la Cassazione, anche superando contrasti<br />
 interni e precedenti recenti, abbia riaffermato la centralità<br />
 del criterio di riparto per situazioni soggettive ed escluso ipotesi<br />
 di “doppio binario” non può risolversi nella<br />
 perdita o nella messa in pericolo di quelle esigenze di concentrazione<br />
 della tutela giurisdizionale che sono direttamente connesse agli<br />
 artt. 24, 111 e 113 Cost. .<br />
 In questa prospettiva, va salutato con favore il superamento,<br />
 con una recente sentenza delle Sezioni Unite (22 febbraio 2007,<br />
 n. 4109) del principio che sinora ha escluso la translatio iudicii<br />
 per le questioni di giurisdizione. Si consente, così, la<br />
 prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice dotato del potere<br />
 di decidere la controversia.<br />
 Anche questo costituisce un modo di evitare la dispersione del<br />
 potere giurisdizionale, ponendo come esigenza primaria la tutela<br />
 rapida ed effettiva del cittadino, al di là delle ripartizioni<br />
 formali, che devono essere utili solo per fare chiarezza, non<br />
 per ritardare la tutela.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> LA<br />
 TUTELA ANTE CAUSAM</strong><br />
 Un’altra innovazione “forte” – che per<br />
 la verità non viene dal legislatore nazionale ma dalla<br />
 giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità<br />
 Europee – è quella della tutela cautelare ante causam.<br />
 Si tratta di un problema con il quale stiamo imparando a fare<br />
 i conti a partire dalla sua introduzione nel recente codice dei<br />
 contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006).<br />
 Si tratta, come ho detto, di una tutela imposta dall’Europa<br />
 per il solo settore degli appalti, ma occorrerà considerare<br />
 la sua estensione generalizzata.<br />
 Di ciò facciamo espressa richiesta al legislatore, perché<br />
 non si può consentire di conservare un rito speciale, una<br />
 “tutela rafforzata” – soprattutto nella fase<br />
 forse più sensibile, quella cautelare – soltanto<br />
 per limitate materie come i contratti pubblici.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LA<br />
 TUTELA CAUTELARE E I SUOI TEMPI</strong><br />
 Sui “tempi rapidissimi” della nostra tutela cautelare,<br />
 consentitemi una ulteriore considerazione, che ribadisce quanto<br />
 avevo già detto l’anno scorso.<br />
 Anche se due ricorsi su tre contengono un’istanza cautelare<br />
 (il che sconfina nel patologico: a fronte di oltre 12.000 ricorsi<br />
 proposti, le istanze cautelari sono più di 8.000), noi<br />
 siamo in grado di decidere praticamente in tempo reale le sospensive<br />
 ordinarie, non soltanto nei casi più urgenti o rilevanti<br />
 ma per tutti.<br />
 Le richieste di tutela cautelare provvisoria vengono sempre decise<br />
 ad horas (compresa quella di due giorni fa sui compensi al festival<br />
 di Sanremo).<br />
 Le istanze ordinarie sono decise comunque ad dies, poiché<br />
 sono portate di regola alla prima camera di consiglio successiva<br />
 al deposito del ricorso. Quando necessario, sono anche fissate<br />
 camere di consiglio straordinarie.<br />
 Alla luce di questi dati di fatto, che avevo enunciato sin dallo<br />
 scorso anno, non può non sorprendere l’accusa di<br />
 rapidità “eccessiva” che talvolta ci è<br />
 stata mossa. Siamo pronti a subire tutti gli attacchi, a fare<br />
 tesoro delle critiche, che però non accettiamo quando dimostriamo<br />
 rapidità ed efficienza per tutti.<br />
 Va infatti considerato che una tutela cautelare “sana”,<br />
 che sia attenta agli indirizzi più radicati della giurisprudenza<br />
 e soprattutto si muova in coerenza con essi, può fornire<br />
 una anticipazione ragionevole degli effetti del processo e una<br />
 tutela a volte pienamente satisfattoria in tempi rapidissimi.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>I<br />
 RIMEDI ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE</strong><br />
 Un aspetto virtuoso del servizio giustizia che, invece, nel nostro<br />
 Paese stenta a mettere radici è quello dei rimedi alternativi<br />
 alla giurisdizione, fra cui le cd. Alternative Dispute Resolutions<br />
 (ADR), su cui oggi l’Unione Europea insiste molto.<br />
 Si tratta di esperienze che – per ragioni spesso differenti<br />
 tra loro e tra i vari Paesi – vedono tutte la presenza,<br />
 accanto a forme di tutela caratterizzate dall’intervento<br />
 del giudice, di riti alternativi e di tecniche di risoluzione<br />
 stragiudiziale delle controversie.<br />
 L’idea di fondo è che la giurisdizione va considerata<br />
 come una vera e propria “risorsa”; come tale, non<br />
 illimitata, ma da riservare alle questioni che non possono essere<br />
 risolte efficacemente, celermente e più economicamente<br />
 con altri rimedi. Pertanto, nell’interesse del cittadino,<br />
 occorre introdurre rimedi di tutela che ne assicurino la soddisfazione<br />
 “a prescindere dall’intervento del giudice”.<br />
 L’Unione Europea sta incoraggiando il ricorso a siffatti<br />
 rimedi. Tra le ragioni del successo che queste iniziative stanno<br />
 riscuotendo negli altri ordinamenti vi sono la tempestiva risoluzione<br />
 delle controversie, l’opportunità di una risoluzione<br />
 elastica e nel dominio delle parti, con la ricerca di soluzioni<br />
 improntate all’equità in senso lato, la specializzazione<br />
 del soggetto chiamato a dirimere le controversie o l’utilizzazione<br />
 di esperti per sciogliere nodi di natura tecnica, l’esigenza,<br />
 infine, di deflazionare il carico del contenzioso attribuito ad<br />
 un giudice sempre più spesso chiamato in causa dai cittadini.<br />
 Nel nostro ordinamento, tali rimedi non mancano, almeno sulla<br />
 carta.<br />
 E non mi riferisco soltanto alla giustizia arbitrale, ma soprattutto<br />
 a quei rimedi “generali” e di ampia accessibilità<br />
 che erano stati inseriti, con molte speranze, in un’amministrazione<br />
 diversa da quella di oggi, e che andrebbero ripresi e adeguati:<br />
 i ricorsi gerarchici. Non tanto quelli propri – ormai superati<br />
 insieme con il modello “piramidale” di amministrazione<br />
 per il quale erano sorti – bensì quelli cd. impropri.<br />
 Ma, soprattutto, occorre guardare al ricorso straordinario al<br />
 Capo dello Stato, che la legge stessa considera come “rimedio<br />
 alternativo” e che presenta il valore aggiunto dell’economicità<br />
 e dell’unicità del grado di giudizio.<br />
 Vanno poi ricordati i rimedi fondati sulla “specialità”,<br />
 che pure esistono nel nostro sistema e che dovrebbero essere valorizzati:<br />
 dai ricorsi al difensore civico a quelli alla Commissione per<br />
 l’accesso, ai ricorsi interni alle Autorità indipendenti.<br />
 Per tutti questi (con la sola eccezione del ricorso straordinario,<br />
 che viene già deciso, con la terzietà propria del<br />
 giudice, dal Consiglio di Stato) vi è bisogno principalmente<br />
 di un elemento, senza il quale sembra difficile ripetere il successo<br />
 delle ADR negli altri Paesi: una maggiore terzietà rispetto<br />
 alle amministrazioni interessate, per incoraggiare il cittadino<br />
 che oggi, invece, si vede quasi sempre confermare la scelta negativa<br />
 dell’ufficio competente, “tanto poi si può<br />
 andare al T.A.R. …”.<br />
 Più serietà e più fiducia nel rimedio, a<br />
 cominciare dai soggetti tenuti a gestirlo.<br />
 Con una cautela: i rimedi alternativi sono preferibili ai riti<br />
 speciali. Creare, dinanzi allo stesso giudice che dovrebbe comunque<br />
 decidere, procedure “disegnate” sulla materia della<br />
 lite può, se si eccede, condurre a rallentamenti della<br />
 definizione delle cause da parte del medesimo giudice. Prevedere<br />
 diciassette riti diversi dinanzi al giudice civile che resta sempre<br />
 lo stesso mi sembra, francamente, un paradosso. Per ciò<br />
 che riguarda noi, a parte i riti “accelerati” ex art.<br />
 23-bis della legge n. 1034 del 1971, abbiamo solo pochi riti speciali,<br />
 soprattutto in materia di silenzio e di accesso: la nostra giurisprudenza<br />
 ha cercato di aumentarne l’integrazione con il rito principale,<br />
 e il legislatore ha dimostrato di adeguarsi prontamente.<br />
 Tornando alle ADR in senso proprio, si ribadisce la necessità<br />
 di un investimento serio su di loro, accompagnato da misure che<br />
 rafforzino la terzietà dei rimedi e da iniziative di formazione<br />
 dei loro responsabili.<br />
 Questo – non costoso – investimento potrebbe condurre<br />
 a risultati rilevanti per la nostra giustizia, amministrativa<br />
 e non.<br />
 Noi non ci sentiremo “svalutati” se si rafforzeranno<br />
 le alternative al nostro lavoro. Anzi, ci sentiremo trattati come<br />
 una risorsa preziosa, non illimitata e da preservare.</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><br />
 VI – <u>I PROBLEMI DI SEMPRE: INNANZITUTTO, I TEMPI</u></strong></font></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IL<br />
 PROBLEMA DEI TEMPI IN GENERALE</strong><br />
 Passo ora ai problemi della nostra giustizia. I principali sono.<br />
 Ancora una volta, quello dei tempi e quello delle risorse.<br />
 Su questi temi si rischia davvero di essere ripetitivi, ma non<br />
 posso evitare di parlarne.<br />
 Comincio dal primo.<br />
 Il problema non è certo soltanto italiano, se la candidata<br />
 alla Presidenza della Repubblica d’oltralpe, Ségolène<br />
 Royal, ha di recente elogiato, di ritorno da un suo viaggio in<br />
 Cina, i tempi della giustizia cinese, ritenuta più rapida<br />
 di quella francese per i suoi “méthodes expéditives”.<br />
 Ma, se Parigi piange, l’Italia certo non ride!<br />
 Già l’anno scorso richiamavo un rapporto della Banca<br />
 Mondiale (Doing business 2004, WB 2004, che compara 145 diversi<br />
 Paesi), secondo cui uno dei principali freni allo sviluppo produttivo<br />
 dell’Italia è dato dalla lentezza dei processi, che<br />
 produce incertezza negli scambi e scoraggiamento negli investitori.<br />
 Questo – si osservava – è particolarmente vero<br />
 per il giudice amministrativo perché, come detto prima,<br />
 anche noi siamo un fattore di competitività del sistema-Paese.<br />
 I tempi della nostra giustizia sono certamente meno drammatici<br />
 di quella ordinaria.<br />
 Il rito accelerato introdotto dalla legge n. 205 del 2000 per<br />
 alcune controversie (dagli appalti ai provvedimenti delle Autorità<br />
 indipendenti, dalle privatizzazioni ai provvedimenti di nomina<br />
 adottati dal Consiglio dei Ministri) dimostra di funzionare bene:<br />
 di regola, è sufficiente qualche mese per giungere alla<br />
 decisione di primo grado.<br />
 Il contenzioso ordinario segna il passo, ma funzionerebbe anch’esso<br />
 bene, con il nuovo regime processuale, se non vi fosse l’ingente<br />
 arretrato creatosi prima della riforma. I dati confermano che<br />
 la produttività aumenta, a carico delle limitate (e sempre<br />
 decrescenti) risorse esistenti.<br />
 Ma i nostri sforzi, comunque, non bastano di fronte agli oltre<br />
 160.000 ricorsi pendenti dinanzi a questo TAR e alla possibilità<br />
 di definirne, in tutto, poco meno di 16.000 l’anno (di cui<br />
 oltre l’80% è “azzerato” dai ricorsi<br />
 in arrivo).<br />
 Come ho già detto l’anno scorso, non si può<br />
 pensare seriamente di smaltire questo arretrato con misure ordinarie.<br />
 Si può discutere sulle modalità, si può ragionare<br />
 sulla necessità di istituire sezioni-stralcio o rinvenire<br />
 altri rimedi. Occorre anche tenere ben presente che in molti casi<br />
 si tratta di un arretrato “apparente”, meramente cartaceo,<br />
 costituito da ricorsi per i quali le parti hanno perso ogni interesse<br />
 a seguito della successiva attività dell’amministrazione<br />
 o per il semplice decorso del tempo.<br />
 Ed è un peccato, poiché la legge n. 205, a regime,<br />
 potrebbe consentire finalmente un funzionamento efficiente dell’intero<br />
 sistema-giustizia amministrativa.<br />
 È quindi importante farsi carico del problema, perché<br />
 questo peso può minare seriamente la credibilità<br />
 della giustizia amministrativa e, più in generale, quella<br />
 del Paese.<br />
 Per evitare di essere esclusivamente ripetitivo su un problema<br />
 che, purtroppo, si ripresenta tutti gli anni, provo a fornire<br />
 due ulteriori elementi di riflessione.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LA<br />
 “CULTURA” DEI TEMPI</strong><br />
 Il primo spunto può apparire un po’ troppo “in<br />
 prospettiva” ma occorre comunque, a mio avviso, metterlo<br />
 in campo adesso.<br />
 Il problema dei tempi del processo amministrativo è connesso<br />
 – a differenza di quanto accade per la giustizia ordinaria<br />
 – con il problema dei tempi della pubblica amministrazione<br />
 .<br />
 Ed è un problema culturale, oltre che funzionale.<br />
 La dimensione-tempo riassume, come ha affermato di recente il<br />
 Ministro Amato, tutte le disfunzioni della pubblica amministrazione.<br />
 Occorre, quindi, chiedersi se si possa rimediare a tali disfunzioni<br />
 semplicemente “tagliando” le procedure, imponendo<br />
 all’amministrazione una scelta in tempi brevi, qualunque<br />
 essa sia.<br />
 Ho molti dubbi a dare una risposta positiva, pur se essa può<br />
 essere suggestiva.<br />
 L’amministrazione, come il giudice, ha bisogno di tempo<br />
 per operare scelte credibili, almeno nei settori di maggiore delicatezza.<br />
 Ha bisogno di tempo, e non di fretta, per vagliare i diversi interessi<br />
 pubblici che sottendono ad una singola scelta, e per contemperarli<br />
 con quelli dei privati, dei cittadini e delle imprese.<br />
 Questi tempi devono essere ragionevoli. Solo allora si può<br />
 esigere che siano certi. La semplice riduzione “sulla carta”<br />
 dei tempi non porta a nulla. Occorre quantificare, caso per caso,<br />
 le necessità. E lavorare sugli operatori, sulla loro formazione,<br />
 sulla loro professionalità, sulla loro dedizione al risultato<br />
 piuttosto che alle forme.<br />
 Occorre una “cultura” dei tempi connessa con la cultura<br />
 dei risultati. Per gli amministratori pubblici ma anche per i<br />
 giudici dell’amministrazione. Una cultura che non può<br />
 che arricchirsi degli apporti multidisciplinari cui facevo cenno<br />
 prima, di cui noi siamo molto carenti non avendo alcuna tradizione<br />
 delle facoltà di “law and economics” così<br />
 diffuse nell’esperienza anglosassone.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RAPPORTO<br />
 TRA TEMPI E CONTENUTI DELLE DECISIONI: CHIAREZZA DEGLI INDIRIZZI<br />
 E DEFLAZIONE DEI TEMPI</strong><br />
 Il secondo spunto si richiama, ancora una volta, al nostro filo<br />
 conduttore iniziale.<br />
 Il problema dei tempi si risolve anche attraverso i contenuti<br />
 delle decisioni, gli indirizzi giurisprudenziali.<br />
 Una maggiore certezza sugli indirizzi, sulla loro “tenuta”<br />
 e coerenza determina certamente una deflazione del contenzioso,<br />
 specie se accompagnata da un più coraggioso ricorso alla<br />
 condanna alle spese e da un comportamento responsabile della classe<br />
 forense.<br />
 E qui occorre un richiamo a tutti, soprattutto a quegli avvocati<br />
 che, facendo commistione tra il diritto di difesa e la temerarietà<br />
 della lite, propongono cinquanta ricorsi identici tra loro invece<br />
 di uno solo, magari con la speranza che collegi diversi li decidano<br />
 in modo diverso. O che prolungano irragionevolmente cause dall’esito<br />
 probabilmente scontato (o che sarebbe tale alla luce dei suddetti<br />
 indirizzi più “stabili”) e, come è accaduto<br />
 qui al T.A.R. del Lazio, al momento in cui un ricorso presentato<br />
 molti anni fa era stato finalmente messo in discussione, ne chiedono<br />
 la cancellazione dal ruolo “per approfondimenti”!</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><br />
 <u>VII – <em>SEGUE</em>: MISURE ORGANIZZATIVE E RISORSE</u></strong></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>L’IMPORTANZA<br />
 DELL’ORGANIZZAZIONE </strong><br />
 La qualità delle pronunce e l’effettività<br />
 del nostro processo sono cruciali; danno senso alla nostra vita<br />
 e al nostro lavoro. Ma non bastano.<br />
 Come è stato detto (Cassese), la giustizia è un<br />
 sistema in cui la domanda cresce con la qualità dell’offerta.<br />
 E oggi, vista la massa di lavoro, non ci si può permettere<br />
 una qualità mediamente buona delle pronunce (come è,<br />
 nonostante tutto, quella resa dalle Corti italiane) senza considerare<br />
 come altrettanto decisivo l’aspetto quantitativo.<br />
 Occorrono anche una buona organizzazione e risorse adeguate ai<br />
 bisogni.<br />
 Nei giorni scorsi, in occasione delle relazioni di apertura dell’anno<br />
 giudiziario presso la Cassazione e le Corti d’appello, è<br />
 stato affermato che l’equazione “più mezzi<br />
 uguale più efficienza” va esaminata con attenzione<br />
 e spirito critico. Perché non sempre è esatta. Se<br />
 un’amministrazione pubblica, o un’azienda privata,<br />
 si trovano ad affrontare una contingenza difficile, non possono<br />
 limitarsi a chiedere più risorse. Si guardano dentro, si<br />
 slanciano in avanti, si riorganizzano, rinunciano a qualcosa,<br />
 si ripensano e finalmente ripartono.<br />
 Non si possono non condividere, in linea di principio, queste<br />
 affermazioni. E allora dico subito che non mancano le iniziative<br />
 organizzative volte a migliorare il nostro servizio anche indipendentemente<br />
 da modifiche ordinamentali o dall’aumento di risorse.<br />
 Seguendo l’esempio delle Sezioni unite civili della Cassazione,<br />
 anche noi stiamo cercando di migliorare le soluzioni organizzative<br />
 a legislazione e a organico vigente.<br />
 Ad esempio, sulla base di significative esperienze della IV Sezione<br />
 del Consiglio di Stato, lavorando sulla preparazione delle assegnazioni<br />
 alle udienze, cercando di trovare e di accorpare le cause seriali<br />
 che si possono decidere con un’unica pronuncia ovvero riproducendo<br />
 un’unica sentenza-pilota, o infine pensando a “udienze<br />
 tematiche” e ad un uso più incisivo dell’informatica.<br />
 Il Consiglio di Presidenza sta ora rilanciando strutture centrali<br />
 importanti, che da noi di fatto non erano curate da magistrati,<br />
 come l’ufficio del Massimario.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>I<br />
 COSTI DELL’ORGANIZZAZIONE </strong><br />
 Ma questi ed altri accorgimenti organizzativi sono destinati all’insuccesso<br />
 se le risorse non si adeguano, anzi continuano a diminuire.<br />
 Il lavoro sui fascicoli da accorpare e da “trattare”,<br />
 ad esempio, non è facile e richiede un grande sforzo da<br />
 parte delle segreterie. Così come la trattazione delle<br />
 cause seriali.<br />
 Un esempio concreto per tutti. Nel novembre scorso ho tenuto due<br />
 udienze straordinarie (per le quali ringrazio ancora i colleghi<br />
 che volontariamente hanno affrontato questo onere), smaltendo<br />
 di colpo – in aggiunta al carico mensile ordinario –<br />
 circa 400 ricorsi per ciascuna. Avrei voluto ancora ripetere l’esperienza,<br />
 ma non è stato sinora possibile perché non ho potuto<br />
 distogliere il poco personale disponibile dagli impegni delle<br />
 udienze ordinarie. Dai commessi che spostano i fascicoli al personale<br />
 di segreteria che cura gli adempimenti di cancelleria: per tutti<br />
 costoro il singolo ricorso seriale comporta esattamente lo stesso<br />
 carico di lavoro del ricorso che segna grandi svolte giurisprudenziali.<br />
 Insomma, anche il lavoro sull’organizzazione – che<br />
 siamo pronti a proseguire e a incoraggiare – richiede risorse.<br />
 E queste, occorre dirlo con franchezza, sono drammaticamente carenti,<br />
 soprattutto al TAR del Lazio.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>GLI<br />
 INTERVENTI NORMATIVI RECENTI</strong><br />
 Certo, qualcosa si muove.<br />
 Prendo atto che di alcune misure contenute nella legge finanziaria<br />
 per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1307, 1308<br />
 e 1309), che ha previsto – per tutta la giustizia amministrativa!<br />
 – un aumento di organico di cinquanta unità di personale<br />
 di segreteria (peraltro, interamente autofinanziato con l’incremento<br />
 del contributo unificato per le cause di maggiore valore economico).<br />
 Ma ricordo che un rafforzamento di dimensioni più ampie<br />
 era stato previsto, con un consenso bipartisan, nella primavera<br />
 del 2001, alla fine della XIII legislatura, come “copertura”<br />
 della riforma di cui alla l. n. 205 del 2000. L’intervento<br />
 non riuscì ad arrivare all’approvazione finale in<br />
 seconda lettura per un soffio. Poi, però, non se ne è<br />
 fatto più nulla.<br />
 Nel frattempo, nel 2005 sono sopraggiunte le riduzioni forzate<br />
 di organico e, con la finanziaria per il 2006, il blocco delle<br />
 assunzioni è stato esteso anche al personale di magistratura.<br />
 I benefici della finanziaria 2007 recano, quindi, misure che compensano<br />
 solo in parte i più gravi pregiudizi arrecati dalle leggi<br />
 degli anni precedenti. Perché le riduzioni e i blocchi<br />
 delle assunzioni, se certo sono il segno di una situazione di<br />
 emergenza della finanza pubblica, vanno calibrati caso per caso.<br />
 Misure come queste trovano un fondamento per le amministrazioni<br />
 che occorre ristrutturare profondamente, a causa dei processi<br />
 di trasferimento alle Regioni e della esternalizzazione di svariate<br />
 funzioni. Ma risultano oggettivamente inspiegabili per un sistema<br />
 come la giustizia, che non è interessato da nessuno di<br />
 tali fenomeni (certo non la regionalizzazione, ma neppure una<br />
 politica credibile sulle ADR) e in cui, anzi, la domanda continua<br />
 a crescere, soprattutto in complessità.<br />
 In Germania, per una popolazione superiore alla nostra di meno<br />
 del 20%, i giudici amministrativi federali sono circa 2.600 e<br />
 il rapporto tra i giudici e gli impiegati di cancelleria è<br />
 di uno a otto; da noi i giudici sono meno di 500 e il rapporto<br />
 con gli impiegati non arriva neppure a uno a due.<br />
 Dobbiamo proprio rassegnarci a queste differenze abissali?</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>LA<br />
 TUTELA ANTE CAUSAM</strong><br />
 Un’altra innovazione “forte” – che per<br />
 la verità non viene dal legislatore nazionale ma dalla<br />
 giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità<br />
 Europee – è quella della tutela cautelare ante causam.<br />
 Si tratta di un problema con il quale stiamo imparando a fare<br />
 i conti a partire dalla sua introduzione nel recente codice dei<br />
 contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006).<br />
 Si tratta, come ho detto, di una tutela imposta dall’Europa<br />
 per il solo settore degli appalti, ma occorrerà considerare<br />
 la sua estensione generalizzata.<br />
 Di ciò facciamo espressa richiesta al legislatore, perché<br />
 non si può consentire di conservare un rito speciale, una<br />
 “tutela rafforzata” – soprattutto nella fase<br />
 forse più sensibile, quella cautelare – soltanto<br />
 per limitate materie come i contratti pubblici.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tribunale-amministrativo-regionale-del-lazio-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2007-relazione-del-presidente-pasquale-de-lise/">Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007 &#8211; Relazione del Presidente Pasquale De Lise</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario TAR Valle d&#8217;Aosta Relazione del Presidente Paolo Turco</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/">Inaugurazione anno giudiziario TAR Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Relazione del Presidente Paolo Turco</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/">Inaugurazione anno giudiziario TAR Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Relazione del Presidente Paolo Turco</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/">Inaugurazione anno giudiziario TAR Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Relazione del Presidente Paolo Turco</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2760_ART_2760.pdf">clicca qui</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-tar-valle-daosta-relazione-del-presidente-paolo-turco/">Inaugurazione anno giudiziario TAR Valle d&#8217;Aosta&lt;br&gt; Relazione del Presidente Paolo Turco</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Friuli Venezia Giulia  Relazione del Presidente Vincenzo Borea</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Friuli Venezia Giulia&lt;br&gt;  Relazione del Presidente Vincenzo Borea</a></p>
<p>Nel momento in cui mi accingo a dare inizio a questa mia relazione di apertura dell’anno giudiziario 2007, nel porgere il mio sentito saluto e ringraziamento a tutti coloro, alle autorità civili, militari, religiose, agli operatori che professionalmente a vario titolo si dedicano al diritto amministrativo, docenti universitari, avvocati, colleghi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Friuli Venezia Giulia&lt;br&gt;  Relazione del Presidente Vincenzo Borea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Friuli Venezia Giulia&lt;br&gt;  Relazione del Presidente Vincenzo Borea</a></p>
<p>Nel momento in cui mi accingo a dare inizio a questa mia relazione di apertura dell’anno giudiziario 2007, nel porgere il mio sentito saluto e ringraziamento a tutti  coloro, alle autorità civili, militari, religiose, agli operatori che professionalmente a vario titolo si dedicano al diritto amministrativo, docenti universitari, avvocati,  colleghi delle altre Magistrature, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, cultori della materia, nonché ai rappresentanti degli organi di governo dell’Istituto che io in questa Regione rappresento, hanno avuto la cortesia di accogliere il nostro invito ad essere presenti qui, oggi, in questa bellissima sala (non cesserò mai di ringraziare abbastanza chi ci ospita, la Camera di Commercio di Trieste),  in questo momento, ripeto, in cui mi ritrovo qui, davanti a tutti voi, non posso fare a meno di ricordare a me stesso e a chi, tra i presenti, ha avuto la bontà di essere qui anche nelle analoghe precedenti occasioni, che questa è ormai la terza volta che ho l’onore di celebrare l’inizio dell’anno giudiziario amministrativo in questa città e in questa Regione, la quale, come molti dei presenti ricorderanno d’avermi sentito dire, anche se io ho la mia normale residenza nella capitale, dove vivo da oltre cinquant’anni, mi è sempre stata particolarmente cara, sia per ragioni di famiglia che per antica elezione, non avendo mai mancato, molto prima che per un graditissimo gioco del destino, questa terra divenisse anche il mio luogo di lavoro, di venire quassù a trascorrere periodi di vacanza, sia al mare (Lignano) che in montagna (Forni di Sopra).<br />
Dopo questa apertura forse un po’ sentimentale (che però mi è servita per alleggerire l’impatto e l’emozione iniziale che mi dà sempre il parlare in pubblico), è giunto il momento  di passare allo svolgimento della mia relazione, la quale, come al solito, si articolerà in tre parti distinte, avendo, a), come  attacco, un resoconto di dati statistici, noiosi solo apparentemente, in realtà utili ed interessantissimi, b), come corpo centrale, un commento sulle pronunce che ritengo più significative emesse nell’anno trascorso e sulle particolarità che presenta la vita amministrativa di questa Regione così come viene vista nell’ottica del giudice amministrativo che qui opera, e, c),  infine, come conclusione,  un esame sulle maggiori novità e tendenze del processo amministrativo venute in luce nell’ultimo anno. <br />
Prima però, me lo concederete, desidero rivolgere un saluto particolare a quattro persone, e cioè a quattro colleghi ai quali, a vario titolo,  mi legano particolari rapporti di stima ed amicizia e che, in tempi recentissimi, hanno visto, per varie ragioni, realizzarsi determinanti cambiamenti nella loro vita: alludo in primis al Presidente del Consiglio di Stato di ieri, Alberto de Roberto, che è stato, in anni molto lontani, purtroppo, il mio primo Presidente e il mio primo maestro di diritto amministrativo, il quale ora, per ineludibili esigenze anagrafiche, ha lasciato  l’Istituto dopo quasi cinquant’anni di gloriosa appartenenza, e , poi,  al Presidente del Consiglio di Stato di oggi, Mario Schinaia, che ho cominciato a conoscere ad a stimare dai tempi in cui, credo agli inizi degli anni ‘90, venne a presiedere il TAR del Lazio nel quale io ho avuto la ventura di lavorare per vent’anni circa, ed al quale esprimo l’augurio di riuscire, nel pur non lungo periodo di Presidenza che gli è concesso (sempre per le solite questioni anagrafiche), a fare tutte le cose che so che vuole e può  fare per il bene dell’Istituto. <br />
Il terzo collega poi, che ha visto da poco cambiare radicalmente la sua vita è il Presidente Enzo Di Sciascio, al quale, lasciato il natio mare adriatico per andare… ahimè per lui, …dalla parte opposta d’Italia, a Genova, a presiedere una Sezione del locale Tribunale amministrativo, auguro di cuore due cose: in primo luogo di buon lavoro sull’altro mare, cosa di cui non dubito,  ben conoscendo la capacità, professionalità e serietà dell’uomo, e, poi, di poter al più presto ottenere una sede diversa e un po’ più vicina a casa…<br />
Un quarto saluto, infine, e la cosa, egoisticamente, mi fa particolarmente piacere, devo al collega Lorenzo Stevanato, che conosco  e stimo da anni, il quale, lasciata Venezia… per dar spazio al figlio, si accinge a prestare la sua opera di magistrato qui Trieste risolvendo  brillantemente  il grave problema che aveva creato due mesi fa la partenza del Presidente Di Sciascio… <br />
E veniamo dunque alle statistiche.<br />
Seguendo il metodo già utilizzato l’anno scorso (e che si ispira alle ormai collaudatissime, dopo un’esperienza più che trentennale, relazioni complessive sull’attività del giudice amministrativo ogni anno pubblicate dall’indistruttibile ex collega Carlo Talice)  nulla vi sarebbe da dire, a prima vista, sul numero di ricorsi introitati nel 2006 essendo risultato questo praticamente uguale a quello del 2005 (606 contro 602). <br />
Per contro, il dato appare abbastanza significativo se si tiene conto che la tendenza generale, a quanto risulta dai dati che si stanno  evidenziando con riguardo agli altri Tribunali, si muove decisamente verso un’accentuazione del calo di contenzioso già segnalato l’anno scorso, accentuazione che assume connotati preoccupanti in alcuni casi, come ad es. in Puglia  (ove la riduzione dei ricorsi depositati si attesta sul 10%, e, ancor più, in Umbria, ove è lo stesso Presidente Lignani, che qui saluto, a lamentare una contrazione del 13% (rispetto ai 563 ricorsi introitati nel 2005). Resta tutta da stabilire, a questo punto, quale sia la ragione per la quale questa nostra Regione, in controtendenza rispetto al resto del paese, non registri una contrazione nella domanda di giustizia amministrativa, contrazione che certamente in via generale non pare più possibile giustificare, dopo oltre un quinquennio, né con il venir meno del pubblico impiego civile né con l’avvento dei motivi aggiunti che non vengono più considerati e numerati come ricorsi autonomi: si sarebbe piuttosto indotti a pensare ad un problema economico di costi per le categorie meno abbienti, con riserva di verificare, fra un anno, se il fenomeno si renderà evidente anche qui a Trieste, specialmente ora che la legge finanziaria (comma 1307 L. n. 296/06) non contenta degli aumenti apportati al cosiddetto contributo unificato dall’art. 21 del D.L. n. 223/06, fissandolo di norma in 500 euro, ha preso di mira i ricorsi ex art. 23 bis L. n. 1034/71 (e  cioè i ricorsi per i quali è prevista una corsia preferenziale in ragione della loro ritenuta ex lege particolare importanza), raddoppiando in via generale il contributo stesso  (1000 euro), salvo quadruplicarlo addirittura nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, oltre che di provvedimenti delle cosiddette Autorità (2000 euro). <br />
E’ da dire che In proposito si sono subito fronteggiate da parte degli operatori interessati due opposte correnti di pensiero, dai più ritenendosi irrazionale e quindi sospetta di incostituzionalità la costosa novella ora introdotta, tale da indurre molti a rinunciare a possibili ricorsi, mentre altri, più possibilisti, pensano che dopo una frenata iniziale, il ritmo dei ricorsi tornerà ad essere quello di sempre, tenuto conto che in materia di appalti i valori economici in gioco  sono di solito piuttosto alti e quindi capaci di assorbire l’impatto negativo costituito dal maggior costo ora introdotto.<br />
Personalmente ritengo che vi sia un po’ di verità in entrambe le posizioni; da un lato infatti ritengo che se è vero che normalmente gli appalti muovono interessi economici rilevanti, è anche vero che vi sono anche casi  in cui ciò non avviene, ed allora sembrerebbe più giusto prevedere una qualche proporzione, come del resto costituisce una regola in via generale in materia, tra il contributo da corrispondere e il valore della lite (ad esempio fissando una soglia di valore della base d’asta al di sopra della quale far scattare il contributo di 2000 euro). Da un altro lato, poi, sono anch’io convinto che, in buona misura, dopo qualche perplessità iniziale, gli operatori economici che normalmente costituiscono la platea dei “clienti” del giudice amministrativo, si rassegneranno ai maggiori costi e non per questo rinunceranno a chiedere giustizia. Fra un anno, comunque tireremo le somme, anche tenendo conto che, a quanto risulta, si intende rimettere la questione al giudice delle leggi: a mio giudizio senza molte speranze, peraltro, essendo presumibile che la Corte non farà fatica a ritenere insindacabile quella che verrà qualificata come  una scelta rimessa al potere discrezionale del legislatore.<br />
Devo poi  a questo punto ricordare che anche quest’anno risulta confermato il basso tasso di litigiosità del contenzioso amministrativo in  questa Regione (che rimane dello 0,05, superato come l’anno scorso solo dal Piemonte, 0,04), ma di ciò non dico nulla, non potendo che confermare quello che già ebbi modo di dire nelle precedenti relazioni sulla sostanziale buona efficienza delle amministrazioni come causa principale del fenomeno (la cui evidenza, come sempre, balza agli occhi con in confronto con altre realtà regionali, ove il tasso di litigiosità arriva a quozienti fino a quattro volte superiori e anche più).<br />
Interessante appare a questo punto vedere come si distribuiscono tra le varie materie i ricorsi che sono stati presentati nel corso del 2006, naturalmente facendo il confronto con l’anno precedente.  <br />
Un primo rilievo concerne proprio il settore degli appalti di cui ci siamo occupati poc’anzi, dato che il 2006 ha segnato un fortissimo inatteso incremento di tal tipo di ricorsi (in gran parte, devo dire, attinenti a servizi, meno alle forniture e ancor meno ai lavori), dato che dai 53 del 2005 si è  saltati ad 85, con un incremento di ben il 60%. Il fenomeno è tutto da spiegare, dato che modestia mi impone di non dar peso alla celerità con la quale da qualche tempo tali ricorsi vengono portati a decisione (in ossequio del resto a quanto impone la legge), e dovrà essere verificato fra un anno, ammesso e non concesso (e anche questo sarà da vedere) che la quadruplicazione del contributo possa alterare i dati posti a confronto…<br />
Da segnalare anche il calo dei ricorsi presentati nella delicata materia che riguarda gli extracomunitari, calo che peraltro (da 96 ad 82) non mi pare particolarmente significativo in sé, salva conferma di una nuova tendenza da verificare anche questa fra un anno: in definitiva questo tipo di ricorsi continua a rappresentare, e non solo da un punto di vista quantitativo, uno  dei settori più difficili e delicati della nostra attività giurisdizionale, difficoltà e delicatezza alle quali poi, per soprammercato, occorre aggiungere l’incongruenza normativa, già negli anni scorsi segnalata, data dal fatto che su questa stessa materia sono competenti due giudici diversi, l’amministrativo sui permessi di soggiorno e l’ordinario sugli atti di allontanamento, incongruenza che appare in tutta la sua evidenza se si considera che nella sostanza la fattispecie è unica, le pronunce dell’un giudice riguardano anche le competenze dell’altro, il rischio di giudizi contrastanti all’insaputa l’uno dell’altro è immanente:  vanamente la questione è stata portata alla Corte Costituzionale dal TAR  Puglia, sicchè ora c’è solo da sperare in una resipiscenza del legislatore, il quale, risulta, proprio in queste settimane, per mano del Ministro dell’Interno, sta appunto mettendo a punto una riforma del testo unico del 1998 sull’immigrazione.<br />
Poco da dire sulle altre materie, se non per accennare al fatto che prosegue la tendenza ad una certa diminuzione del contenzioso per ciò che attiene l’urbanistica e soprattutto l’edilizia (da 142 a 125, numero che peraltro rimane assai  consistente), mentre continua anche l’agonia del pubblico impiego (in calo da 50 a 44). <br />
Dolenti note dovrei  purtroppo rilevare con riguardo alla produttività del Tribunale, visto che si passa dalle 1093 decisioni del 2005 alle 813 del 2006, con una differenza numerica di ben  280.<br />
Ma il dato va letto nella sua realtà, tenendo conto cioè da un lato che il risultato del 2005 appare particolarmente ed eccezionalmente gonfio perché il sottoscritto era stato estensore di oltre 150 decisioni sostanzialmente uguali, il che nel 2006 è avvenuto in misura molto inferiore, e dall’altro, che su tale sbilancio ha influito in modo determinante la diminuzione delle decisioni per decreto (perenzioni, c.m.c., ecc.), dovuto a ragioni non dipendenti dalla buona volontà dei giudici, sceso da 476 a 288. <br />
In sostanza, dunque, posso affermare che la produttività del nostro piccolo tribunale è diminuita soltanto in modo apparente, come dimostrato da ultimo dal fatto che ciascun magistrato ha pienamente rispettato (ed anzi in qualche misura superato i criteri previsti dal Consiglio di presidenza (100-120 decisioni effettive all’anno). Con la precisazione, ciò che costituisce il frutto di una delle più positive innovazioni portate dalla riforma del  2000, che ben 71 sono le decisioni in forma breve emesse direttamente in sede di esame cautelare ( con un leggero calo, non particolarmente rilevante, rispetto all’anno precedente, che ne aveva registrate 82).  <br />
Un segnale positivoviene poi dalla differenza tra ricorsi entrati nell’anno (606, come detto) e ricorsi smaltiti nello stesso periodo, che sono stati 843, con la conseguenza che l’arretratoda recuperare scende ulteriormente, proseguendo una tendenza che ormai dura da anni, qui a Trieste come in tutta Italia (anche se noi non possiamo proclamare i risultati trionfalistici più o meno veridici di altri tribunali) dai 3076 segnalati un anno fa a 2839. Non mi soffermo ora sul fatto già in precedenza segnalato, che l’arretrato in senso proprio, quello cioè fatto di ricorsi veramente in attesa di pronuncia, potrà essere al massimo non più di un decimo della cifra in questione; per l’anno in corso, cercherò di dimostrare quanto dico ponendo a ruolo di verifica il maggior numero possibile di ricorsi, con l’aiuto della segreteria, dato che le esperienze degli anni scorsi mi insegnano che la percentuale di fascicoli ormai senza vita che emergono dai ruoli di verifica sfiora l’80%.E ciò nonostante l’automatismo della perenzione decennale introdotto con la riforma del 2000.<br />
Un’ultima osservazione la vorrei riservare al numero delle cause che nell’anno trascorso hanno avuto esito favorevole: avevamo visto, negli anni scorsi, che qui Trieste, come del resto in tutti i tribunali che operano in regioni con basso tasso di litigiosità, prevalgono nettamente le decisioni di rigetto su quelle di accoglimento: la tendenza  sembra ora rallentare, perché se nel 2005 avevamo avuto appena il 38% di accoglimenti (rapporto che si calcola sulla base  da un lato dei ricorsi totalmente o in parte accolti e dall’altro dei ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, escluse dal calcolo le decisioni di improcedibilità o perenzione) nel 2006 il risultato si  è  attestato sul valore di 46%, ma da questo, in attesa di conferme o meno l’anno prossimo, non vorrei per ora trarre particolari conclusioni. <br />
Esaurito l’esame delle statistiche, passo ora a fare un rapido richiamo di quelle che mi sembrano essere state nell’anno trascorso le pronunce più significative. <br />
Penso di poter dire con una certa sicurezza, a conferma, diremo così, di natura “qualitativa” dell’incremento quantitativo verificato nell’anno appena trascorso al quale si è prima fatto riferimento, che il settore di lavoro forse più ricco di problematiche talora di non agevole soluzione e comunque sempre stimolanti e interessanti è stato quello degli appalti, che segna anche, in corrispondenza con il notevole numero di ricorsi presentati (85, il più numeroso insieme a quello che riguarda gli extracomunitari) il maggior numero di pronunce, visto che per prassi consolidata, oltre che per volontà di legge, tale ricorsi vengono discussi nel merito di regola nel giro di tre o quattro mesi al massimo dal deposito. <br />
Senza voler pretendere di ricordarli qui analiticamente, mi limito ad osservare che di gran lunga prevalenti tra gli appalti sono quelli  di servizi (di pulizia, di vigilanza, ecc.) e di forniture (in particolar modo alle aziende sanitarie, e, per esse, al Centro Servizi Condivisi, ente regionale di coordinamento delle esigenze di  tutti (o quasi tutti) i soggetti pubblici operatori sanitari nella Regione.<br />
Alcune pronunce comunque, mi pare meritino di essere richiamate: in primo luogo vorrei ricordare che questo Tribunale ha continuato a tenere una linea molto rigorosa (dopo  la sent. n. 986/05) con riguardo al cosiddetto affidamento in house di servizi da parte di comuni, laddove si è affermato che dei tre requisiti che secondo i principi comunitari e le sentenze in proposito emesse dalla Corte di Giustizia Europea (recepiti, com’è noto, dall’art. 113 del T.U. n. 267/00), e cioè “controllo analogo” da parte degli enti a quello di cui essi dispongono nei confronti dei propri servizi, partecipazione interamente pubblica delle società affidatarie e attività di queste prevalentemente per conto dell’ente o degli enti che le controllano, il primo di questi, che assume contorni particolarmente delicati nel caso in cui, come sempre a quanto risulta accade, l’ente sia titolare soltanto di una esigua minoranza del pacchetto azionario della società nei cui confronti si intende procedere mediante affidamento diretto senza gara, va accertato con assoluto rigore, essendo ormai concordemente affermato in giurisprudenza che il fatto di essere soci di maggioranza non assicura un controllo sufficiente secondo la ratio  a tutela della concorrenza, data la notevole autonomia che la legge assicura agli amministratori. Né con questo ci siamo posti in contrasto con noi stessi e  cioè con quanto deciso nel corso del 2005 con la sent. n. 634, dato che in quel caso, appunto, si era ritenuto, eccezionalmente, che il comune interessato disponesse di un “controllo analogo”  in forza di una specifica convenzione a tal fine sottoscritta con la società. E non si dica che con questo sistema sarebbe semplice evitare di incorrere in illegittimo affidamento, perché non credo che gli amministratori della società siano facilmente disponibili a rinunciare ai propri poteri e alla propria autonomia nei confronti di un socio al limite titolare di percentuali anche irrisorie del capitale sociale.<br />
Da segnalare, anche, la sent. n. 170/06, con la quale si è escluso che un decreto penale non opposto possa costituire di per sé “un’infrazione debitamente accertata”, come tale sufficiente, ai sensi dell’art. 75 del DPR 554/99 ad escludere una impresa da una gara d’appalto, in mancanza di una valutazione, discrezionale, della gravità dell’illecito commesso, da parte della stazione appaltante.<br />
Interessante è poi la sent. n. 803 avente ad oggetto una furibonda lotta per la conquista del servizio di vigilanza e custodia degli immobili di proprietà del Comune di Trieste,  con la quale si è affermato, tra l’altro, in armonia con i principi comunitari in tema di concorrenza e con le disposizioni in tal senso impartite dal ministero dell’Interno con apposite circolari, che le cosiddette “tariffe di legalità” non possono considerarsi tassativamente vincolanti, nelle pubbliche gare, nei livelli minimi ivi fissati (salva naturalmente l’eventuale  verifica di anomalia).<br />
Di particolare interesse, più per ragioni d’ordine processuale che sostanziale, ma da ricordare qui perchè attinente ad un appalto, è la sent. n. 514, con la quale , in presenza di due soli partecipanti in gara, si è ribadito il principio, già affermato dal C.d.S. (cfr. V Sez. 7.4.2006 n. 1877), in base al quale, in presenza tanto di un ricorso principale quanto di un ricorso incidentale volti entrambi  a contestare l’illegittima ammissione alla gara dell’avversario,  si è affermato che  l’eventuale esclusione di uno di essi, determinata dall’accoglimento di uno dei contrapposti gravami, non fa venir meno l’interesse dell’altro all’esame del ricorso proposto che, se accolto a sua volta, determinerebbe la rinnovazione dell’intera procedura, con un’ulteriore chance di aggiudicazione, dal momento che si potrebbero rimuovere, nella nuova offerta, le illegittimità riscontrate in quella originaria (come nella specie si è appunto disposto).<br />
Ancora un&#8217;altra pronuncia in materia di appalti, ma rilevante soprattutto sotto il profilo dei limiti della giurisdizione del g.a. in materia, da ricordare qui è la n. 526, con la quale si è ritenuta la giurisdizione in una controversia concernente la verifica ex post dei requisiti dichiarati congiuntamente alla domanda di partecipazione ex D.L.vo n. 445/00, nel presupposto che il relativo accertamento, pur se previsto nella convenzione conseguente alla aggiudicazione, riguarda una fase della procedura antecedente rispetto alla aggiudicazione, ed è quindi tale  da incidere sulla legittimità di questa,  prima ancora di costituire causa di risoluzione del contratto.Ancora,  si può ricordare una pronuncia con la quale si è escluso che si possa legittimamente escludere da una  gara un impresa per il solo fatto dell’esistenza di un contenzioso pendente (n. 349). <br />
Si può poi ricordare la pronuncia n. 624, con la quale si è ritenuto che una concorrente illegittimamente esclusa  da una procedura avesse titolo ad un risarcimento danni da quantificare, in base  alle possibili chances di vittoria, riferite queste in relazione al numero di partecipanti (in concreto si è riconosciuto il diritto ad un importo pari al 10% della base d’asta diviso il numero dei partecipanti).<br />
Ancora un cenno, sempre in materia di appalti, merita la sent.  n. 709, con la quale si è affermato che  il limite massimo di ribasso consentito sulle prestazioni rese dai professionisti allo stato e agli altri enti pubblici a pena di nullità di ogni clausola  contraria (art. 17, comma 14 quater L. n. 109/94 e art. 4, comma 12 bis, D.L n. 65/89 conv. in L. n. 155/89: si veda oggi art. 92 Codice appalti approvato con D.L. n. 163/96, ma si veda anche, in direzione opposta, l’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223…sopravvenuto, peraltro, rispetto alla vicenda che qui interessa), non vale in via immediata anche per le  somme riferite al rimborso spese ( e sul punto peraltro la giurisprudenza del C.d.S. è alquanto ondivaga), ma che per consentire legittimamente il superamento del suddetto limite di percentuale di ribasso (salva anche qui verifica di eventuale anomalia) occorre che il bando lo preveda espressamente, onde consentire a tutti i concorrenti di regolarsi al meglio.<br />
Cambiando a questo punto materia, e venendo all’urbanistica ed edilizia, possiamo innanzi tutto segnalare alcune pronunce sulla vexata quaestio degli impianti di telefonia mobile: in attesa della risposta della Corte Costituzionale sulle ordinanze nn. 38 e 39/05 con le quali si era ritenuta non immune da taluni vizi di costituzionalità la L.R. n. 28/04 per essersi appropriata della disciplina in materia tentando di racchiuderla all’interno nella propria competenza esclusiva in materia urbanistica, sono numerosi i casi in cui si è dovuto constatare la tenacia con la quale molti comuni, pur in presenza dei pareri favorevoli dell’ARPA e dell’ASS, posti dalla legge, sia comunitaria, che statale che regionale, a presidio della salute, non se ne accontentano, e, con giustificazioni le più varie, d’ordine ambientale, paesistico o prettamente urbanistico, tentano di opporsi all’inevitabile proliferare di tali impianti: ne ricordiamo solo alcune, con le quali si è ritenuto inconferente il rigetto delle domande di concessione dovuto a divieti indifferenziati per intere zone (ad es. residenziali), ovvero ad asseriti impatti di tipo ambientale –paesistico in zone non vincolate, ovvero ancora alla presenza di edifici al servizio ( e quindi soltanto pertinenziali,  come tali non qualificabili come siti sensibili) di strutture ospedaliere: nn. 196, 483, 651, 655 e 656). <br />
Sempre in tema di edilizia e urbanistica, vorrei poi ricordare la pronuncia n. 426, con la quale, in presenza di un regolamento edilizio che genericamente indicava come non computabili ai fini della volumetria assentibile ad un edificio ad uso residenziale “i balconi, i poggioli, i terrazzi,  le pensiline, i porticati, le logge, le gallerie, le tettoie…”. si è ritenuto che previsione di spazi aperti, disposti su più piani sfruttando il forte pendio esistente fra due strade vicine, ad uso parcheggio, ivi compresa una rampa d’accesso, possa essere legittimamente considerata come volumetria non computabile nei limiti dei parcheggi voluti dalla legge come pertinenziali ed obbligatori (un mq. ogni 10 mc), e non anche per gli spazi ulteriori, e cioè per parcheggi da utilizzare in aggiunta a fini non pertinenziali e cioè speculativi.<br />
Infine, posso qui ricordare, se pur la fattispecie riguardi più le problematiche concernenti la risarcibilità degli interessi legittimi che non  l’urbanistica-edilizia, la pronuncia n. 205, con la quale si è esclusa la risarcibilità per equivalente per un diniego di concessione edilizia a suo tempo annullato dal TAR nel caso in cui l’interessato risulti non aver voluto utilizzare la concessione in esecuzione della sentenza assentitagli (e cioè il risarcimento in forma specifica).<br />
A proposito di azioni di risarcimento danni, da segnalare la sent. n. 478, con la quale si è ritenuta azionabile la domanda risarcitoria per lesione di un interesse legittimo (nella specie diniego di dispensa dal servizio militare) pur in assenza di annullamento in sede giurisdizionale, ai cui effetti si è ritenuto equiparato l’annullamento in autotutela operato dalla stessa P.A. nel corso del giudizio di impugnazione.<br />
Passando ora al delicato contenzioso che riguarda gli extracomunitari, devo in primo luogo con rammarico rilevare  quella che mi pare si possa definire  come insensibilità della Corte Costituzionale, la quale ha sbrigativamente liquidato due nostre ordinanze del 2005  (nn. 22 e 32), con le quali si era tentato di mettere in luce l’irrazionalità e dubbia costituzionalità da un lato, in generale, delle disposizioni concernenti i vari regimi di revoca delle espulsioni unitariamente considerate, e dall’altro, in particolare, della previsione di revoca automatica in caso di commissione di determinati reati senza previa valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, dicendo che il TAR non è competente in quanto privo di giurisdizione sulle espulsioni (n. 431/06). Inutilmente si era cercato di dimostrare che i presupposti della espulsione sono gli stessi che comportano diniego di permesso di soggiorno, e ancor più inutilmente il TAR Lecce aveva tentato di mettere in luce l’incongruenza di un sistema che affida la cognizione di una medesima fattispecie all’uno o all’altro giudice a seconda se si tratti di diniego di permesso di soggiorno ovvero di espulsione, dato che la Corte ha liquidato la questione con due righe dicendo che l’espulsione bene va al g.o. perché concerne  problemi di libertà personale (240/06).  Senza un cenno non solo alla natura della situazione soggettiva tutelata, che è indubbiamente di interesse legittimo (e quindi di competenza del G.A., come insegna la stessa Corte con la celeberrima 204/04),  ma, soprattutto, sull’assurdo per cui mentre un TAR può affermare che un determinato diniego di soggiorno è perfettamente legittimo, sulla base di certi presupposti, il g.o. può benissimo dire esattamente il contrario sulla base di quegli stessi presupposti: o viceversa…<br />
C’è solo da sperare che il disegno di legge di riforma della Bossi-Fini che sta per approdare al Parlamento prenda atto di queste assurdità che la Corte non vuole vedere.<br />
Per non dire di quell’altra amenità riscontrabile nella suddetta materia, amenità per la quale il soggetto che entra in Italia e chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, qualora la commissione competente respinga la sua domanda (dal che scatta l’obbligo di allentamento dal territorio nazionale)  non può chiedere  all’A.G.O. (ovviamente competente sempre perché si tratta di libertà personale), e qui sta l’amenità, una misura cautelare, bensì deve rivolgersi al prefetto per avere un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della pronuncia del giudice nel merito: sicchè al  prefetto in sostanza viene affidata una competenza di natura squisitamente giurisdizionale, e questa, francamente, non si era mai vista…(art. 1 ter D.L.vo n 416/89, nel testo introdotto nel 2002 dalla Bossi-Fini):  con la precisazione che sarebbe inutile per il giudice amministrativo, adito nei confronti… dell’atto giurisdizionale del prefetto,  chiamare in causa la Corte, la quale direbbe senza dubbio che semmai spetta all’A.G.O. sollevare la questione…<br />
Per chiudere l’argomento in materia  di dinieghi (di rinnovo) di permessi di soggiorno, si possono ricordare alcune fra le tante pronunce in merito (si è detto che è questa, insieme agli appalti, la materia numericamente più ricca del contenzioso innanzi a questo TAR), fra le quali si devono segnalare (se pur, devo dire, mi pare di aver notato nel complesso, quanto meno con riguardo ai provvedimenti più recenti, e la cosa mi fa molto piacere, una maggior cura ed attenzione da parte delle questure interessate, rispetto a quanto rilevato nelle relazioni degli anni scorsi), gli ancora numerosi casi di accoglimento dovuti a vizi formali (mancato avvio del procedimento, ora arricchito dalla nuova figura del preannuncio di provvedimento negativo in caso di procedimento a domanda: nn. 13, 70, 343, 346 quest’ultima particolarmente significativa perché si è affermata l’irrilevanza del pur erroneo richiamo all’art. 7 anziché all’art. 10 bis della L. n. 241/90, ovvero a difetto o erroneità di istruttoria (n. 47). Da ricordare sono poi la n. 345 ( con la quale si è escluso che possa legittimamente essere respinta una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno sol perché presentata oltre il termine previsto; e, infine, le decc. n. 2, 516 e 641 con le quali si è ribadita la non automaticità del provvedimenti di rigetto in caso di condanne ante Bossi-Fini secondo i saggi criteri interpretativi da tempo inutilmente dettati dallo stesso Ministero, occorrendo all’uopo una specifica valutazione  (secondo quanto  del resto dice anche l’art. 5 D.L.vo n. 286/989)  sulla condotta successivamente tenuta dall’interessato, al fine di accertarne l’avvenuto inserimento ovvero il permanere di una eventuale situazione  di pericolosità sociale.<br />
Per concludere questo forse non troppo breve esame delle pronunce rese nell’anno trascorso, vorrei ricordarne alcune altre in varie materie che mi sembrano degne di nota. <br />
Alludo in primo luogo ad un gruppo di ordinanze (una per tutte, la n. 22) con le quali si è rimesso al vaglio della Corte Costituzionale l’art. 104,  comma 1, T.U. n. 1265/34 nel testo introdotto dall’art. 2 L. n. 362/91, nella parte in cui, condizionando la possibilità di istituire, nei comuni inferiori a 12.500 abitanti, una farmacia in deroga al criterio generale demografico, con il limite di 3000 metri di distanza dalla farmacia più vicina,  al verificarsi soltanto di presupposti oggettivi quali sono quelli legati alle condizioni topografiche e di viabilità, sembra porsi in contrasto con il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Cost. <br />
Ancora, e la vorrei ricordare perché pare sia sollevando una certa sorpresa e anche qualche polemica, con una decisione che risale al 2006, anche se pubblicata quest’anno (n. 50/07), si è annullata una delibera regionale che stabiliva in via generale che il rapporto ottimale medico (di medicina generale) -popolazione va definito in un medico ogni 1.300 residenti o frazione di 1300 superiore a 650, illegittimamente disancorandosi dal parametro 1000 viceversa previsto dalla legislazione e contrattazione nazionale.<br />
Infine, e anche qui mi risulta che la nostra pronuncia abbia avuto una certa pubblicità, ricordo la dec. n. 645, che ha ritenuto pienamente legittimo un atto prefettizio di annullamento di  un …improvvido  provvedimento adottato da un  Sindaco in qualità di ufficiale di governo che imponeva un generale obbligo di rispetto delle norme che fanno divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, espressamente includendo tra i “mezzi proibiti, atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche “il velo islamico” che copre i volti femminili<br />
A questo punto, prima di passare, come gli anni scorsi, a svolgere qualche considerazione sullo stato di salute della Giustizia Amministrativa, non posso non soffermarmi brevemente sulla recentissima approvazione da parte del Consiglio Regionale della lungamente attesa nuova legge urbanistica, il cui testo ho potuto avere in anteprima grazie alla cortesia del dirigente responsabile della competente struttura regionale, il dott. Danese, che qui ringrazio. <br />
Con riserva naturalmente, com’è proprio di chi fa il mestiere di giudice, di verificare sul campo la rispondenza  al mutare dei tempi delle innovazioni introdotte  rispetto alla ormai vetusta L. n. 52/91 (che viene integralmente abrogata), posso qui sottolineare quelle novità che mi paiono più evidenti.<br />
Innanzi tutto credo di poter esprimere apprezzamento per  la pressocchè totale rinuncia ad una disciplina di dettaglio dell’attività edilizia, dato che il rinvio contenuto nei pochi articoli della parte II alla normativa statale di cui al DPR n. 380/01 vale sicuramente ad alleggerire l’interprete dalla fatica di una doppia lettura, con conseguente facilitazione del compito. <br />
Lo stesso può dirsi con riguardo al Paesaggio (parte III), anche qui il legislatore regionale rimettendosi in sostanza alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 42/04.<br />
Con curiosità attendiamo poi che venga emanato il Piano territoriale Regionale, in corso di elaborazione in base alla L.R. n. 30/05, ora riassorbita, che dovrà sostituire il vecchio PURG del 1978 e che costituirà l’ossatura fondamentale delle finalità strategiche di interesse sovracomunale in armonia alle quali dovrà poi essere realizzata la pianificazione urbanistica propriamente detta, integralmente affidata ai comuni ovvero ad unioni di comuni,  senza più interventi pianificatori delle province. <br />
Con riguardo alla pianificazione comunale è da segnalare la scomparsa del tradizionale strumento offerto dal piano regolatore generale, o meglio, la sua scissione in due distinti livelli di pianificazione (non so con quanto vantaggio per la semplicità…): al posto del PRG  compaiono infatti due distinti strumenti, il piano strutturale comunale (PSC), al quale spetta di tracciare le linee fondamentali della pianificazione comunale in armonia con le finalità strategiche del PTR, e il POC, piano operativo comunale, al quale spetta invece tracciare in concreto la volontà pianificatoria del Comune. Quanto al PSC, la procedura si fonda, oltre alla scontata pubblicazione degli atti aperta agli interessati per la presentazione di osservazioni ed opposizioni,  su due elementi caratterizzanti, la conferenza di pianificazione (una conferenza di servizi, in sostanza, sostitutiva di nulla, osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi), a mezzo della quale tutte le autorità pubbliche interessate sono chiamate a pronunciarsi sulla proposta di piano, e l’intesa di pianificazione, mediante la quale Comune e Regione concordano sul rispetto da parte del progetto di piano delle finalità del sovraordinato PTR.<br />
Mi limito a osservare che non vi è traccia nell’articolato di ciò che possa accadere in caso di dissensi, e di quale sia l’autorità chiamata a risolvere i problemi che dai dissensi possono sorgere, né si rinviene un rinvio neppure implicito all’art. 14 quater della L. n. 241/90. Si vedrà, in via interpretativa, e forse i dubbi saranno risolti dal previsto regolamento, che speriamo venga al più presto varato.<br />
Va aggiunto poi che, in coerenza con l’impostazione generale cui si ispira la nuova legge, e come si sottolinea nella relazione che l’accompagna, l’intervento della Regione è  ulteriormente limitato rispetto alla disciplina precedente, spettando ad essa soltanto la verifica del rispetto delle risorse essenziali tracciate nel PTR. Perciò si spiega perché, una volta raggiunta l’intesa con la Regione sul punto, il PSC viene approvato direttamente dal Comune ed inviato alla Regione per la pubblicazione sul BUR, previa conferma, salva, soltanto, naturalmente, la restituzione degli atti al Comune in caso di mancato rispetto dell’intesa. <br />
Un’ulteriore prova della grande autonomia concessa ai Comuni dalla legge è poi data dal fatto che una volta entrato in vigore il PTR di cui si è detto, che costituisce in sostanza l’unico vincolo imposto dalla Regione, ai comuni vengono concessi addirittura due anni (aumentati a tre in caso di pianificazione di più comuni associati) non solo per adeguarsi, ma addirittura per essere tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi contenute: solo dopo il suddetto termine, infatti, viene imposto di sospendere ogni determinazione sulle domande di rilascio di permessi di costruire (ora si chiameranno così, anche se la norma pudicamente parla di titoli abilitativi edilizi) che siano in contrasto con le previsioni del PTR: e questo francamente, mi pare troppo…perché teoricamente potrebbe consentire di vanificare totalmente i contenuti del PTR, e cioè di quel poco che di regionale resta nella pianificazione urbanistica. <br />
La seconda metà di quello che prima era il PRG si  chiama ora POC, piano operativo comunale, al quale spetta, sulla base delle linee tracciate dal PSC (alquanto generiche, per la verità, consistendo, sul piano strettamente urbanistico, soltanto nell’indicare gli ambiti territoriali urbanizzati e quelli che urbanizzati non sono nonché la rete delle infrastrutture) di procedere alla vera e propria pianificazione, e cioè a ripartire il territorio in zone omogenee, a fissare le norme tecniche  d’attuazione, a stabilire gli standard, a individuare le aree per le infrastrutture e i servizi pubblici, a imporre i vincoli preordinati all’esproprio, a rinviare ove occorra la pianificazione di dettaglio: sembra dunque il POC il vero piano regolatore, e mentre, e la cosa si spiega, lo stesso viene approvato dal Comune e inviato al BUR senza passare per la Regione, non si spiega invece perché non siano previste le misure di salvaguardia, che mi sembrerebbero molto più appropriate a questo strumento che non al PSC, per il quale soltanto sono invece previste.<br />
A valle dei POC, infine sono previsti, come in precedenza, i piani particolareggiati di attuazione comunali (PAC, di iniziativa pubblica o privata). <br />
Infine, due parole sulla introduzione, anche in Friuli-Venezia Giulia, sulla scorta di esperienze già tentate in anni recenti da altre regioni (Veneto, ad esempio) degli istituti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica. <br />
Si sa bene quanto sia tormentato, e, sostanzialmente, mai risolto,  il problema della quantificazione, in termini economici, dello jus aedificandi, e più ancora il problema della perequazione fra proprietari, al fine di evitare la disparità di trattamento evidente e apportatrice di gravi malumori politici e sociali che si viene a creare a seconda se il suddetto jus aedificandi  venga o meno riconosciuto in sede pianificatoria.<br />
E’ noto come sia fallito, sotto i colpi della Corte Costituzionale (n. 5/80) il sistema introdotto nel 1977 dalla cosiddetta Bucalossi, fondato sull’avocazione alla mano pubblica dello jus aedificandi che poi veniva graziosamente concesso ai proprietari dietro corresponsione di un contributo: sistema che peraltro se valeva a esonerare i comuni dagli oneri di urbanizzazione,  non  risolveva però il problema della disparità di trattamento, perché il contributo inevitabilmente veniva scaricato sugli acquirenti.  E’ noto altresì come non abbia avuto seguito, per ragioni squisitamente politiche, la coraggiosa ed intelligente proposta della Commissione Sandulli, insediata dopo la sentenza della Corte che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della Bucalossi nella parte  in cui non riconosceva lo jus aedificandi ai proprietari avocandolo alla mano pubblica. Tale proposta, infatti, muovendo dal presupposto che la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità della sottrazione al proprietario del diritto di costruire non in assoluto, ma soltanto con riferimento alla duplice circostanza per cui da una lato la normativa vigente attribuiva al proprietario il potere di costruire in tema di edilizia privata e, dall’altro, che vi sono aree per loro natura vocate alla edificazione in quanto poste in zone già interessate allo sviluppo edilizio, consisteva nell’integrale avocazione ai comuni del diritto di costruire con successiva alienazione del medesimo a mezzo di pubbliche aste, salvo diritto di prelazione dei proprietari, ai quali viene riconosciuto di norma il solo valore agricolo in caso di espropriazione. <br />
Continua così la sperequazione tra proprietari fortunati e proprietari che si devono accontentare di un indennizzo il quale, se pur non più rapportato al solo valore agricolo (per le aree vocate all’edificabilità nel senso che si è visto), bensì calcolato in base ad un complesso meccanismo, solo in parte tiene conto (anche per ovvie esigenze di bilancio, esse pure coperte da garanzia costituzionale, tanto è vero che la Corte Costituzionale non ha mai sollevato serie obiezioni  sul punto) del valore venale dell’area: siamo dunque al compromesso (alludo naturalmente all’art. 5 bis del D.L. n. 333/92 e, ora, all’art. 37 del D.L.vo n. 327/01). <br />
Ben venga dunque una innovazione normativa che tenti di  risolvere a monte il problema prevedendo, in sede di pianificazione, meccanismi tali da consentire uguale trattamento a tutti i proprietari, e cioè una suddivisione fra i medesimi di diritti ed oneri tale da assicurare, sul piano delle ricadute economiche, la realizzazione di una sostanziale indifferenza tra l’essere o il non essere proprietari di un area edificabile ovvero destinata a espropriazione o anche, il che lo stesso, a vincolo di inedificabilità. <br />
A quel che ho capito, lo strumento principale per il raggiungimento dell’obiettivo della perequazione urbanistica è la compensazione, e cioè il trasferimento su altra area, posta a disposizione dal Comune, dello ius aedificandi eventualmente sacrificato, ove occorra, su di un determinato sito, realizzare servizi: in altre parole il proprietario, privato dello ius aedificandi, viene compensato con l’attribuzione di un bene alternativo che viene definito “credito edilizio”, e cioè da un diritto di costruire indipendente dalla proprietà del suolo, da utilizzare altrove, in luogo, modalità e tempi da concordare con il Comune.<br />
L’idea pare intelligente e coraggiosa anche se dovrà essere verificata nei suoi effetti (anche se a quel che so, in Lombardia e in Veneto e anche in altre regioni risulta da tempo praticata utilmente): l’unico dubbio è che forse sarebbe bene che sul punto, in luogo di iniziative di singole regioni,  intervenisse una normativa statale, al fine di fugare ogni dubbio, dubbio che  da parte di una certa dottrina è stato posto, in ordine alla competenza delle regioni di porre norme di legge che in qualche misura incidono sullo statuto della proprietà privata.<br />
Mi avvio così all’ultima parte di questa mia relazione, conclusione la quale, come già negli anni scorsi, si appunterà su alcune considerazioni sulle più recenti novità che riguardano, durante dell’anno trascorso, lo stato della giustizia amministrativa.<br />
Come accaduto anche negli anni scorsi, le problematiche in ordine allo stato della Giustizia Amministrativa si incentrano inevitabilmente sui problemi di riparto di giurisdizione, secondo le linee di evoluzione che partono dalla demarcazione tracciata dalla Corte Costituzionale nella ben nota sent. n. 204/04.<br />
Nelle precedenti relazioni si era parlato a lungo di questa sentenza, della severa interpretazione dell’art. 103 Cost. in essa contenuta, dei limiti in cui la giurisdizione amministrativa deve essere contenuta per essere in sintonia con la predetta norma costituzionale, limiti costituiti dal fatto che in tanto si può parlare di giurisdizione amministrativa fin tanto che la P.A. agisce come autorità, con esclusione quindi non soltanto delle controversie di natura esclusivamente patrimoniale, ma anche di quelle sui “comportamenti”, espressione questa, che, per la sua equivocità, ha ingenerato molti più dubbi di quanti se ne siano voluti risolvere, specialmente,  ma non soltanto,  con riguardo alla sostanzialmente inestricabile querelle che, prendendo le mosse dalla cosiddetta “accessione invertita” pretoriamente costruita dalla Cassazione sin dal 1983, ora divide la stessa Cassazione e il Consiglio di Stato su ciò che si deve intendere, al di là di una fumosa, incerta e a volte fantasiosa terminologia con la quale si tentano di distinguere i casi di  “occupazione usurpativa” da un lato, e di “occupazione appropriativa o acquisitiva”, dall’altro, per comportamenti afferenti all’esercizio del potere, di  competenza del g.a., e comportamenti viceversa in carenza di potere, e quindi  da rimettere al g.o.<br />
Se pur su tale distinzione, in astratto, mostrino d’essere formalmente tutti d’accordo, autorevoli contributi dottrinari hanno di recente posto in luce con ruvida franchezza l’insolubilità sostanziale del problema di riparto che si è così configurato, elencando una lunghissima serie di distinte fattispecie nelle quali è (talora o sempre) estremamente arduo e forse addirittura concettualmente impossibile, senza parteggiare per l’una o per l’altra …delle parti in causa, che sono ovviamente le  SS.UU. e l’ A.P. del Cons. Stato, pervenire a conclusioni definitive e del tutto convincenti sull’appartenenza delle singole fattispecie alla prima ovvero alla seconda delle due categorie individuate. Ecco  un elenco di casi “visitati” dalla dottrina e dalla giurisprudenza, elenco, certamente non completo, che riproduco soltanto per dimostrare la complessità del problema:</p>
<p>1) valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità non seguita da un formale provvedimento di occupazione d’urgenza;</p>
<p>2) valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità seguita da un formale provvedimento di occupazione d’urgenza illegittimo e annullato dal g.a.;</p>
<p>3) dichiarazione di pubblica utilità illegittima e annullata, congiuntamente al provvedimento di occupazione , dal g.a.;</p>
<p>4) dichiarazione di pubblica utilità accertata inesistente o nulla ed annullamento in via derivata del provvedimento di occupazione;</p>
<p>5) dichiarazione di pubblica utilità  illegittima (ma non impugnata) seguita da provvedimento di occupazione impugnato e annullato per vizi autonomi;</p>
<p>6) dichiarazione di pubblica utilità illegittima (ma non impugnata) seguita da provvedimento di occupazione scaduto;</p>
<p>7) dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace seguita da provvedimento espropriativo emanato oltre il termine;</p>
<p>8) dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni;</p>
<p>9) dichiarazione di pubblica utilità illegittima,  annullata  e seguita da atti ablatori; </p>
<p>10) occupazione di mero fatto  perché non collegabile ad alcun provvedimento ablatorio.</p>
<p>11) e via discorrendo…<br />
Ma se la sent. n. 204/04, nella parte in cui aveva escluso la compatibilità con l’art. 103 della Costituzione dell’affidamento al g.a. di interi blocchi di materie quali i servizi pubblici e l’urbanistica e l’edilizia,  aveva accolto integralmente le motivazioni delle ordinanze rimessele da giudici ordinari, è accaduto anche che la Corte, del tutto imprevedibilmente, io penso,  abbia comunque fatta salva l’attribuzione al g.a. della competenza a giudicare sulle azioni per risarcimento di danno ingiusto per lesione di interessi legittimi,  affermando, com’è noto, che il relativo potere “non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”, il tutto in piena esplicazione dell’art. 24 Cost., in base al quale le situazioni soggettive devolute alla cognizione del g.a. non possono non avere piena tutela. </p>
<p>Veniva così  smentita la giurisprudenza della Cassazione che aveva sempre detto che l’azione risarcitoria, anche di interessi legittimi, è posta a tutela di diritti soggettivi, come tali recta via di competenza del g.o.,  come affermato anche nella famosissima sent. n. 500/99, che pure finalmente riconosceva la risarcibilità degli interessi legittimi (salva naturalmente la giurisdizione esclusiva prevista dagli artt. 33, 34 35 del D.L.vo n. 80/98, allora vigente e della cui incostituzionalità del resto il g.o. e la dottrina “civilistica” non avevano mai dubitato). <br />
Non c’ è quindi molto da meravigliarsi se la Cassazione, evidentemente sentendosi in qualche modo tradita dalla Corte Costituzionale, nel tentativo di riappropriarsi, quanto meno in parte, della competenza in materia,  abbia partorito, agli inizi del 2006, con un’ordinanza di un paio di paginette (n.  1207) che tanto fecero arrabbiare l’allora nostro Presidente de Roberto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2006, la tesi singolare secondo la quale, fermo restando che si può chiedere al g.a. il risarcimento danni contestualmente all’azione di annullamento (ma nella via del giudizio di ottemperanza, chissà perché), l’interessato può comunque limitarsi a chiedere al g.a. solo l’annullamento e in seguito, separatamente, il risarcimento del danno davanti al g.o., giudice naturale dei diritti. <br />
In pratica si afferma l’inedito  principio per cui il cittadino può scegliersi  il giudice a suo piacimento, a seconda del momento e dell’occasione, e ciò nonostante il fatto che la Corte Costituzionale avesse dichiaratamente sancito che l’azione risarcitoria non costituisce una nuova materia di giurisdizione su diritti, bensì solo si configura come un completamento della tutela delle situazioni soggettive affidate dalla Carta Costituzionale al g.a., al quale quindi tale competenza non può ragionevolmente essere sottratta.<br />
Non tardava molto la risposta del C.d.S., il quale, con la A.P. n. 2/06, aveva buon gioco ad affermare la propria competenza a conoscere delle domande risarcitorie conseguenti ad annullamento di atti autoritativi anche se proposte successivamente e separatamente ai ricorsi volti ad ottenere l’annullamento degli atti suddetti.<br />
Uno spiraglio che getta un po’ di luce sulla aggrovigliata matassa, ( ciò che ad un tempo vale come tentativo di pacificazione fra i due contendenti),  occorre dire  è venuto poco dopo dalla stessa Corte Costituzionale, la quale (sent. n. 191/06), nell’esaminare i dubbi di costituzionalità sollevati, in scia alla 204/04, con riguardo all’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per p.u.  (D.L.vo n. 327/01, nella parte in cui devolve al g.a. la cognizione sulle controversie “relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni  e dei soggetti ad esse equiparati”, anziché stroncare la norma nella sua interezza come, francamente, ci si sarebbe aspettati dopo la 204/04 (tanto è vero che molti interpreti, sia in giurisprudenza che in dottrina, avevano dato per morto il suddetto art 53 senza che quindi fosse in sostanza necessario spedirlo alla Corte), si è coraggiosamente addentrata nel difficile tentativo di operare (o meglio, di proporre) una distinzione (accennata ma rimasta a ben vedere inespressa nella 204/04), e cioè in sostanza riprendendo quella linea interpretativa che era  fatta propria dalla giurisprudenza dell’A.P. del  Consiglio di Stato nel corso del 2005 e da una certa dottrina, tra comportamenti riconducibili all’esercizio dei pubblici poteri, come tali  assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del g.a., e comportamenti viceversa posti in essere in via di mero fatto o in carenza di potere, e cioè de plano rimessi al g.o. Ora, se certamente non spetta al giudice delle leggi fissare il discrimine fra fattispecie a fini di riparto di giurisdizione (e per questo si è usato un attimo fa il verbo “proporre”), è comunque certo che di fatto la sentenza della Corte in esame, con la autorevolezza che in generale non può non spettarle anche se si pronuncia incidenter tantum al di là del sindacato di conformità delle leggi ai parametri costituzionali, ma pur sempre in funzione della individuazione del preciso significato da attribuire alle norme al fine di metterne a fuoco l’eventuale incompatibilità costituzionale, non ha potuto fare a meno di  fornire una chiave di lettura interpretativa utile ad avviare verso una possibile via  di soluzione del problema che si è sopra accennato: e tale chiave di lettura si può leggere, nella motivazione, laddove la Corte precisa che nella “ipotesi in cui i comportamenti causativi di danno ingiustocostituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazioni di pubblica utilità e/o di indifferibilità e d’urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio  del pubblico potere dell’amministrazione, la norma (che li affida al g.a., nota dello scrivente) si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo, anche tali comportamenti, esercizio, anche se viziato di illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”. Orbene, sin dai primi commenti non si è mancato di osservare come la Corte Costituzionale, (pur lasciando all’interprete  delle leggi, in primis ovviamente alla Cassazione, il compito di incasellare nell’una o nell’altra delle due distinte categorie di comportamenti descritti la pluralità di varianti che si possono verificare e delle quali si è fornito un elenco certamente non tassativo) in sostanza, forse pentita del rigore estremo (e della sbrigatività, occorre dire), con la quale si era sbarazzata dei “comportamenti” di cui all’art. 34 del D.l.vo n. 80/98, considerandoli tutti, indistintamente, in materia di edilizia e urbanistica, al di fuori della portata del g.a.,  ora, espressamente, presumibilmente dopo aver meditato su talune pronunce dell’A.P. del Consiglio di Stato, e segnatamente della n. 4 e della n. 9,  fa salva la legittima giurisdizione amministrativa nei casi in cui i  comportamenti “costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi”, e quindi non sono posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto. <br />
La Cassazione non ha tardato a reagire al nuovo arresto del giudice delle leggi, con la conseguenza che si è dovuto ammettere che mentre in precedenza, cioè dopo la 204/04, la giurisdizione del g.o. copriva indifferentemente sia le occupazioni cosiddette usurpative (mancanza  o inefficacia di dichiarazione di pubblica utilità) che quelle acquisitive o appropriative (mancato decreto di esproprio in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace), ora invece occorre una più attenta lettura delle singole fattispecie (delle quali prima si è fornito un parziale elenco)  al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di comportamenti  esecutivi di atti o provvedimenti amministrativi ovvero di comportamentiin carenza di potere o di mero fatto.<br />
La questione è aperta, se ne vedranno gli sviluppi nell’anno appena iniziato, ma è sintomatico che nella annuale rassegna sulla propria giurisprudenza pubblicata il mese scorso dalla Corte di cassazione si ammetta scopertamente che “ le precisazioni contenute nella sentenza n. 191 hanno “scardinato” (sic) il sistema di riparto precedente, che  “la possibilità del giudice ordinario di conoscere di comportamenti resta teorica e marginale, attesa la non impossibile riconducibilità dell’operare amministrativo all’esercizio del potere”, e che “la Consulta ha avvalorato un orientamento mai sopito nella giurisprudenza amministrativa (si veda la sent. n. 4/05 dell’A.P.)”, con la conseguenza che con riguardo alle occupazioni appropriative, “…la presenza  di una dichiarazione di pubblica utilità permette di ricondurre l’ingerenza dell’amministrazione nella sfera privata all’esercizio del potere, e quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo: il tutto, osservo, con riferimento ad una pronuncia del Consiglio di Stato, la ricordata A.P. n. 4/05, la quale pure non ha mancato di suscitare forti dubbi da parte di un’autorevole dottrina amministrativistica, (per non dire che è stata addirittura seguita da pronunce contrarie di altri giudici amministrativi) in ragione del fatto di aver ritenuto  controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere quella introdotta da una domanda risarcitoriaa seguito della sopravvenuta inefficacia di un atto di occupazione d’urgenza, il tutto a mezzo di una (ardita) equiparazione tra la suddetta inefficacia ex lege dell’atto di occupazione  e il suo eventuale annullamento (nella specie ovviamente non richiesto). <br />
Inutile dire, peraltro, che difficilmente la Cassazione (e non dico qui se a torto o a ragione, devo confessare che, almeno per me questi problemi sono estremamente difficili, ma non solo per me, visti i dubbi cui si è fatto cenno sulla A.P. n. 4/05), abbandonerà la vecchia concezione per cui spettano al g.o. i casi di cosiddetta carenza di potere in concreto, come ad es. avviene se il provvedimento di espropriazione viene emesso in relazione ad un fondo la cui dichiarazione di p.u. debba considerarsi  mai avvenuta o venuta meno per mancanza o sopravvenuta scadenza del termine di efficacia: ma qui la Cassazione  dovrà meditare, come sottolinea una certa dottrina, sulla portata della novella introdotta dall’art. 21 septies della L. n. 241/90, il quale, laddove parla di nullità degli atti amministrativi, raccordando tale nullità al difetto assoluto di attribuzione, sembra voler far riferimento alla sola carenza di potere in astratto, e non già a quella in concreto…<br />
Viene a questo punto spontaneo osservare che proprio da questa messa a fuoco, da parte della Cassazione, della ineluttabilità delle prese di posizione della Corte Costituzionale a favore del g.a. , e cioè con la 204/04 nella parte in cui considera la tutela risarcitoria come complementare rispetto a quella demolitoria ex artt. 24 e 103 spettanti al g.a., e con la 191/06, ove si prospettano larghi spazi di competenza del g.a. in tema di comportamenti ove comunque riconducibili all’attività autoritativa della P.A.,  si può partire per accostarsi al clamoroso, triplice arresto delle SS.UU. del giugno scorso, con il quale si è sferrata una controffensiva che non esiterei a definire micidiale nel tentativo di riconquistare gli spazi perduti nei confronti del g.a., tentando un’operazione che se dovesse venire accettata e consolidarsi farebbe venir meno il pilastro stesso su cui si regge la giustizia amministrativa, e cioè il giudizio di annullamento: muoia Sansone con tutti filistei.<br />
Inaudito innanzi tutto è il modo: tre ordinanze (nn. 13659, 13660 e 13911), occasionate naturalmente da vicende diverse, con collegi, presidenti ed estensori diversi, ma con contenuto motivazionale praticamente identico, costituiscono evidentemente frutto di un lungo e premeditato lavoro di preparazione allo scopo di convincere i lettori della unitarietà e granitica saldezza d’intenti dell’intera Corte regolatrice, quasi per buttare a mare la chiave di ritorno verso  l’eventualità di possibili ripensamenti: ma è chiaro soltanto che questo vistoso sbarramento difensivo vale soltanto a nascondere l’intima consapevolezza della audacia  ed assoluta opinabilità e discutibilità della tesi propugnata, oltre che, io credo, della sua intrinseca debolezza, mancando alla Cassazione, come si accennerà, lo strumento per garantire l’osservanza del proprio arresto. <br />
Sulla tesi propugnata dalla Corte regolatrice non mi dilungo, perché è nota, dato che consiste, una volta necessariamente abbandonato  l’inguardabile e insostenibile tentativo di far convivere le due diverse giurisdizioni a seconda del momento di presentazione della domanda, con o separatamente rispetto all’azione di annullamento, nell’ammettere finalmente l’azione di risarcimento danni provocati dagli atti amministrativi sempre e soltanto davanti al g.a., ma, in cauda venenum, ciò si ammette nei limiti del solo normale termine prescrizionale, e cioè anche senza preventiva impugnazione dell’atto asseritamente lesivo nell’ordinario termine di decadenza:  partendo dal presupposto che il venir meno del cosiddetto dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi avrebbe del pari fatto venir meno anche il presupposto su cui si reggeva la pregiudizialità amministrativa prima della sent. n. 500/99, e cioè avrebbe fatto venir meno la necessità,  non essendo allora ritenuto l’interesse legittimo ex sé risarcibile, che per potersi dar vita ad una azione risarcitoria fosse necessario ottenere l’annullamento dell’atto che aveva degradato  ad interesse l’eventuale diritto sottostante. <br />
Si tratta di una conclusione la quale, pur assumendo le vesti paludate del ragionamento giuridico, in realtà mira ad infliggere al sistema secolare della giustizia amministrativa, la quale, come la terra intorno al sole, si incentra sull’annullamento degli atti illegittimi, un colpo che, se andasse a buon fine, sarebbe mortale. <br />
Come infatti è stato immediatamente percepito dalla giurisprudenza e dalla dottrina (ricordo qui quel che ha lucidamente detto la sent. 14 luglio 2006 n. 3710 del TAR Lecce, la prima forse, in ordine di tempo, che si è pronunciata dopo le tre ordinanze sorelle di cui stiamo parlando),  la chirurgica separazione che si vuole operare tra azione d’annullamento e azione risarcitoria, rendendo la prima superflua al fine della soddisfazione dell’interesse del privato, comporta il permanere in vita degli atti in ipotesi illegittimi e fa quindi venir meno quella essenziale funzione di controllo sull’ attività delle pubbliche amministrazioni che si esercita mediante l’azione di annullamento, attraverso la quale soltanto può accertarsi se l’interesse pubblico, cui la detta attività e finalizzata, sia stato perseguito utilmente e correttamente: in sostanza si verrebbe a generalizzare quell’indebolimento di garanzia di rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione nello svolgimento della attività della p.a. che si è con legge realizzato nel settore del pubblico impiego, attraverso lo strumento della privatizzazione del rapporto, divenuto essenzialmente fonte soltanto di diritti ed obblighi  e praticamente sottratto a qualunque sindacato sull’attività discrezionale della P.A. di natura organizzatoria che sta a monte del rapporto di pubblico impiego e  (nomine, promozioni, trasferimenti). <br />
In sostanza quindi è lo stesso interesse legittimo a venir meno, una volta perduta la sua funzione, che è quella di convivere in simbiosi con l’interesse pubblico e che si realizza nel chiedere al giudice amministrativo di verificarne la consistenza e possibile soddisfazione mediante il sindacato sul corretto esercizio del potere finalizzato al soddisfacimento dell’interesse pubblico.<br />
Il giudice amministrativo dovrebbe dunque cambiare mestiere, diverrebbe giudice di quel particolare diritto che è il diritto al risarcimento del danno da illiceità di atti amministrativi, i quali, pur se illegittimi, continuerebbero a vivere tranquillamente con pregiudizio dell’interesse pubblico e con immeritati vantaggi per i soggetti che ne beneficiano, i quali, quindi, neppure più sarebbero controinteressati davanti al g.a.</p>
<p>Un vero stravolgimento del sistema.</p>
<p>Stravolgimento del sistema che peraltro, come è stato subito sottolineato da dottrina e giurisprudenza, appare non solo  totalmente privo di basi giuridico-concettuali e normative, ma anche a ben vedere velleitario,  destinato cioè a non aver nessun esito concreto, dato che ad esso, salva una improbabile adesione espressa del legislatore, non potrebbe dare applicazione se non lo stesso g.a., al quale viene riconosciuta la giurisdizione, con la conseguenza che alla Cassazione, e per essa alle Sezioni Unite, manca lo strumento tipico per indurre all’obbedienza gli eventuali giudici dissidenti, strumento che è dato dalla sottrazione  ex imperio della lite al g.a. (per attribuirla, naturalmente, al g.o). <br />
Con la precisazione, poi, che una volta che le SS.UU. hanno ammesso, bontà loro,  che spetta al g.a. la giurisdizione in materia, non si riesce a comprendere come siano giunte a concludere nel senso di poter ritenere che potesse costituire un problema di riparto di giurisdizione, sul quale le SS.UU. sono competenti ex art. 111 della Cost. e dell’ 362 c.p.c., con riguardo ai cosiddetti limiti esterni della giurisdizione amministrativa,  quello che invece riguarda soltanto un modus procedendi del giudice amministrativo ben all’interno dello spazio giurisdizionale pur contestualmente consentitogli, quale appare luminosamente essere la scelta in ordine al fatto  se il risarcimento danni possa o non possa essere accordato anche senza previo annullamento dell’atto: si dice che se il g.a. rifiuta di concedere la tutela risarcitoria autonoma  rifiuta di esercitare la propria giurisdizione e quindi la relativa pronuncia è sindacabile per motivi attinenti alla giurisdizione, mentre in realtà, come è stato detto giustamente, in tal caso il g.a. non rifiuta affatto di esercitare la propria giurisdizione, dato che si limita a rigettare la domanda nel merito per mancanza di un presupposto essenziale, e cioè l’antigiuridicità dell’atto, antigiuridicità che può essere resa operativa soltanto mediante il suo annullamento, con la conseguenza che in realtà ciò che le SS.UU. imputano al g.a. è una violazione di legge, sulla quale alla Corte regolatrice non è dato costituzionalmente pronunciarsi nei confronti del g.a.<br />
E’ stata infatti la stessa Cassazione, in numerose circostanze, ciò che ora si dimentica, e non solo il Consiglio di Stato (per tutte, con l’A.P. n. 4/03) a dire,  autorevolmente, ponendosi in consapevole contrasto con la n. 500/99, che “…sul piano dei principi propri dell’ordinamento amministrativo, è affidata, nei casi di attribuzione di potere provvedimentale, alla potestà disciplinatrice e ordinatrice dell’Amministrazione la creazione della regola del caso concreto… alla quale tutti, compresa la stessa Amministrazione, devono adeguare la propria condotta, indipendentemente dalla sua conformità a legge (cosiddetta dissociazione tra validità ed efficacia dell’atto) fino a quando l’invalidità non sia accertata secondo le procedure previste::” (e cioè mediante annullamento  da richiedersi al g.a. nei termini perentori ben noti). Continua poi la Cassazione affermando che  “in assenza della rimozione dell’atto, il permanere della produzione degli effetti  è conforme alla volontà della legge, e la necessaria coerenza dell’ordinamento impedisce  di valutare in termini di danno ingiusto  gli effetti medesimi…”, e che “ il giudice (ordinario, del resto, soltanto, e non quello amministrativo) neppure può disapplicare l’atto, perchè la disapplicazione può operare solo quando la valutazione di illegittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l’atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicchè  la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non principale…”.<br />
La sentenza della Cassazione conclude affermando che poiché “l’antigiuridicità, quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., non può essere accertata in via incidentale (e se non lo può il g.o. tanto meno lo può il g.a.),e senza l’efficacia del giudicato…ne segue che ove l’accertamento in via principale sia precluso nel giudizio risarcitorio (per giudicato, decadenza, transazione)…la domanda risarcitoria deve essere rigettata perchè il fatto produttivo di danno non è suscettibile di essere qualificato come illecito”(Sez. II, 4538/03).<br />
La chiarezza e intrinseca logicità del ragionamento qui riportato (del resto condivisa dalla stessa Corte Costituzionale sin dal 1998, ord.za n. 165/98, allorchè la questione di costituzionalità posta in forza della (allora) ritenuta irrisarcibilità degli interessi legittimi era stata dichiarata inammissibile perché nella specie mancava l’annullamento dell’atto),  esime da qualunque commento, senza necessità di soffermarsi a lungo sulle numerose altre obiezioni, tutte di solido spessore, che sono state opposte alle traumatiche  conclusioni che sono state raggiunte dalle “tre sorelle” del giugno dell’anno scorso,  che qui posso solo sinteticamente ricordare:</p>
<p> 1) viene frustrato completamente il principio di certezza che il breve termine di decadenza previsto saggiamente dall’ordinamento ( e vanamente più volte attaccato innanzi alla Corte Costituzionale) assicura a vantaggio sia dell’agire dell’ Amministrazione che degli interessi della generalità dei cittadini;</p>
<p>2) si ignora che l’art. 7 comma 3 della L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 7 L. n. 205/00,  attribuisce specificamente all’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi la natura di azione a tutela di un diritto patrimoniale consequenziale (come già del resto la norma delegante da cui erano nati gli artt. 33, 34, 35 del Dl.vo n. 80/98, e cioè l’art. 11, comma 4 della L. n. 59/97): e a che cosa può essere consequenziale tale azione se non all’annullamento dell’atto, che costituisce la fondamentale azione esercitabile innanzi al g.a.?;</p>
<p>3) anche ammesso, e non concesso, che si possa superare la suddetta natura inautonoma dell’azione risarcitoria da lesione di interessi legittimi, che dire della illogica disarticolazione che si viene a realizzare tra risarcimento in forma specifica, inestricabilmente condizionato dall’annullamento dell’atto (e di ciò nulla dicono “le tre sorelle”), risultando invece abbandonato al suo destino il solo risarcimento per equivalente?</p>
<p>4) e che dire del fatto che si continua in sostanza a identificare nell’azione di risarcimento un’azione a tutela di diritti, regalando così al g.a. una nuova, inattesa  materia di giurisdizione esclusiva, ignorando completamente l’insegnamento della sent. n. 204/04 della Corte Costituzionale che invece aveva espressamente parlato di  “uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio” e cioè a quest’ultimo strettamente connesso e complementare, escludendo quindi che l’azione di risarcimento di lesione di interessi legittimi potesse considerarsi frutto dell’attribuzione di una  nuova materia e cioè potesse costituire un’azione autonoma e distinta da quella di annullamento?.</p>
<p> 5)  ancora, non si è pensato che l’Amministrazione chiamata in causa ad anni dall’adozione dell’atto, vedendosi brutalizzata da una condanna a risarcire i danni per un atto ritenuto illecito ma ancora vivo e vegeto, potrebbe essere indotta, ove ritenga di dover far venir meno definitivamente una fonte  di danni, ad annullare l’atto in autotutela, con buona pace degli eventuali controinteressati che nel frattempo dell’atto abbiano beneficiato in buona fede? </p>
<p>6) Infine, non si è tenuto conto del fatto che l’art. 13 della L. n. 142/92, il quale ha da Bruxelles importato in Italia il virus da cui sarebbe poi derivata la morte del cosiddetto “dogma” della irrisarcibilità degli interessi legittimi, prevedeva espressamente che il risarcimento (al g.o., allora) poteva essere richiesto soltanto previo annullamento dell’atto (da parte  del g.a), e che la pregiudizialità così espressamente sancita può ritenersi tuttora normativamente operante, tenuto conto che l’art. 7 L. n. 205/00, ultimo comma, nell’abrogare l’art. 13 suddetto e ogni altra disposizione  “che prevede la devoluzione al g.o. delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento degli atti amministrativi” mirava soltanto, horribile dictu,  a togliere la giurisdizione in materia al g.o., ferma restando pacificamente la consequenzialità dell’azione all’annullamento rispetto all’annullamento dell’atto?  <br />
In conclusione, e lo dico con amarezza, non si può evitare di scorgere nell’atteggiamento dell’organo supremo dell’ordinamento del giudice ordinario una precostituita  e direi dolorosa diffidenza e  ostilità ( o si tratta di gelosia)  nei confronti del g.a., ostilità e diffidenza che hanno radici lontane  ma che ora sembrano particolarmente acuite, anche se, come accennavo, l’operazione eseguita dalle tre sorelle di giugno appare in sostanza solo velleitaria, visto che in pratica la sanzione prevista…dovrebbe essere applicata a se stesso dallo stesso colpevole, e cioè dal g.a. all’interno della propria giurisdizione: e io credo che il suicidio non avverrà. <br />
Ostilità e diffidenza che invece si rivelano meno velleitarie e più concretamente foriere di preoccupazione in un altro recente arresto delle SS.UU., la n. 21291/05, con il quale, in sede di esame di ricorso proposto per sentire affermare il difetto di giurisdizione del giudice contabile per aver la Corte dei Conti pronunciato sulla legittimità di un atto amministrativo invadendo il campo del G.A.,  si è affermato che “l’illegittimità dell’atto amministrativo, nel giudizio di danno erariale, rappresenta soltanto uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile, con la conseguenza che risulta irrilevante l’eventuale accertamento di legittimità dell’atto operata dal g.a.”<br />
Ora, è vero che il giudicato amministrativo di rigetto può essere più o meno incisivo a seconda delle censure proposte e respinte (potendosi passare da un superficiale difetto di motivazione cartolare ad un ben più penetrante accertamento di legittimo esercizio del potere), con la conseguenza che in determinati casi può ammettersi che il giudice della responsabilità per danno all’erario possa non sentirsi vincolato da una sentenza del g.a. che ha accertato la legittimità dell’atto (o meglio la non illegittimità alla luce delle censure dedotte) nel momento in cui deve pronunciarsi sull’eventuale responsabilità del funzionario agente; ma da questo a dire sbrigativamente che la sentenza del g.a. è irrilevante, mi pare che corra una certa distanza…e con una certa amara ironia non è si è mancato di osservare che forse le SS.UU. sarebbero state meno sbrigative se si fosse trattato di un giudicato civile anziché amministrativo…</p>
<p>Inevitabilmente l’arresto delle SS.UU qui ricordato non può non indurmi a ricordare una recentissima pronuncia della  Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti  di questa nostra Regione, n. 885 del 27 dicembre 2006, concernente una vicenda identica ma speculare rispetto a quella  esaminata dalla Cassazione, e cioè un caso in cui alcuni funzionari, chiamati a rispondere di danno erariale a causa di una condanna a risarcire i danni subiti da un’impresa la quale aveva vittoriosamente adito il nostro Tribunale Amministrativo (sent. n. 45/99) con un ricorso avverso l’aggiudicazione a terzi di un appalto di lavori, si sono visti assolvere semplicemente perché la Corte dei Conti ha consapevolmente ritenuto di poter tranquillamente e radicalmente disattendere l’assunto del TAR a giudizio del quale la P.A., erroneamente interpretando una clausola del capitolato speciale d’appalto, definita chiara nella suddetta sentenza, aveva ammesso alla gara delle imprese che invece avrebbero dovuto essere escluse per non aver allegato alla domanda, contrariamente a quanto prescritto, un documento prescritto a pena di esclusione (nella specie il piano per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori). <br />
E’ accaduto infatti che la Corte dei Conti, passata in giudicato la sentenza del TAR di annullamento, seguita poi, consequenzialmente, da altra pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria (n. 410/04, alla quale la P.A. ha ottemperato liquidando i danni all’impresa ricorrente), chiamata a pronunciarsi a seguito di citazione in giudizio da parte della Procura Regionale dei funzionari responsabili, disattendendo in toto la pronuncia del TAR e la conseguente, corretta,  conforme richiesta di condanna della Procura stessa, ha fornito una sua propria del tutto autonoma interpretazione della fattispecie, non solo ignorando completamente le conclusioni alle quali era pervenuto il TAR, ma anzi affermando che bene avevano fatto i funzionari chiamati in giudizio ad interpretare il bando nel senso che il documento di cui sopra non doveva affatto essere presentato a pena di esclusione congiuntamente all’offerta, essendo sufficiente che venisse esibito (dal vincitore della gara) prima dell’inizio lavori. <br />
Ora, quel che si vuole qui osservare, non è tanto il fatto che la Corte dei Conti di Trieste abbia ritenuto del tutto irrilevante e priva di qualunque efficacia una sentenza passata in giudicato del giudice costituzionalmente preposto al sindacato di legittimità degli atti amministrativi: nel mondo del diritto  tutto è opinabile, un bravo manipolatore di norme fa diventare bianco quello che è nero e viceversa, e non dubito che non mancherebbero argomenti per sostenere la separatezza ed autonomia reciproca dei due giudizi (quello amministrativo e quello di responsabilità) anche se l’oggetto è identico, sicchè un medesimo atto ritenuto illegittimo per violazione di legge dal g.a. possa essere ritenuto più che legittimo dal giudice della responsabilità: si è visto sopra l’argomentare della Cassazione, anche se in quel caso il g.a. aveva fatto salvo l’atto, che pur poteva, in ipotesi ragionevolmente, essere  comunque illegittimo per altri vizi non denunciati dinnanzi al TAR, mentre qui il TAR aveva  accertato un  vizio di violazione di legge (la lex specialis di gara),  viceversa frontalmente smentito dalla Corte dei Conti.<br />
Quello che francamente mi ha lasciato perplesso è che la pronuncia del giudice della responsabilità rivela di non essersi  neppure implicitamente posta il problema pregiudiziale di valutare se per caso la sentenza del TAR, regolarmente passata in giudicato,  potesse costituire un qualche sia pur a tutto concedere superabile ostacolo ad una diversa e radicalmente opposta conclusione in ordine alla interpretazione da dare a quella stessa norma del bando di gara che il TAR aveva ritenuto violata dalla P.A. <br />
In pratica la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di questa nostra Regione si è travestita da giudice d’appello (ritenendosi legittimata a sostituirsi a quello costituzionalmente previsto nella figura del Consiglio di Stato, con sede a Roma, a proposito del quale con manifesto rammarico si dice che nella specie è stato inutilmente chiamato in causa a suo tempo per fare giustizia, dato che l’atto d’appello è stato dichiarato inammissibile per tardività),  e ha tranquillamente riformato la sentenza del TAR affermando che i funzionari addetti non avevano affatto violato la legge di gara e che bene avevano fatto a non escludere quelle imprese dalla gara. <br />
Concludo dicendo che se tutto ciò è possibile, se cioè è giuridicamente ammissibile che su di uno stesso atto possano esservi due giudici diversi e che le relative pronunce possano essere non solo diverse (il che può anche spiegarsi, come si è visto, ove gli approcci  siano analogamente diversi), ma addirittura intrinsecamente incompatibili, come nel caso,vuol dire che c’è qualche cosa che non va nel sistema, e che occorre un intervento chiarificatore del legislatore. <br />
Senza contare poi che i giudici di un unico atto possono addirittura essere tre, a quello amministrativo e a quello contabile potendosi aggiungere l’ordinario, ove la domanda risarcitoria del titolare dell’interesse legittimo leso venga estesa anche ai funzionari: è il caso  di cui alla prima delle tre sorelle di giugno, l’ ordinanza  n. 13659, che nel dispositivo rimette al g.a. l’azione risarcitoria nei confronti della P.A., e per lo stesso atto, al g.o. nei confronti dei funzionari, agenti per conto della P.A.  con buona  pace per l’unitarietà del giudizio (salvaguardata invece, spavaldamente, dal  C.d.S., VI,  con la contemporanea sent. n. 3981 del 23 giugno 2006 , nella quale, in forza appunto di comprensibili  ragioni sistematiche che impongono di individuare un unico giudice  per fattispecie di responsabilità solidale, si è affermato che la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. si estende anche alla domanda proposta nei confronti dei funzionari agenti).<br />
Dovrebbe dunque intervenire il legislatore, sia per far fronte alle incongruenze che si sono viste poc’anzi (per non dire del doppio giudice previsto per gli extracomunitari, come si detto in precedenza), e sia, in definitiva, per modificare la struttura dell’organo di vertice della cassazione cui spetta (art. 111 della Costituzione)  stabilire i limiti della giurisdizione cui si devono attenere i diversi ordini (ordinario, amministrativo, contabile e tributario), dato che non appare rispondente ad un elementare principio di imparzialità il fatto che sui limiti dei poteri giurisdizionali del giudice amministrativo debba pronunciarsi un organo composto di soli giudici ordinari: ciò poteva andar bene nel 1877, quando la matura giurisdizionale del Consiglio di Stato era di là da venire, e non a  caso nei confronti del Consiglio di Stato si parlava allora di  questioni di competenza, e non già di giurisdizione, ma non ora, specialmente dopo che la Costituzione del 1948, come sottolineato anche dalla pur tutt’altro che morbida sent. n. 204/04, riconosce al Consiglio di Stato (e ai TTAARR) piena dignità di giudice, al pari del giudice ordinario.  <br />
Conclusa così, forse con qualche sfumatura polemica, di cui chiedo scusa ma è colpa dell’amore che nutro per il mio lavoro, la mia relazione annuale,</p>
<p>posso (finalmente…)</p>
<p>dichiarare aperto l’anno giudiziario amministrativo 2007.</p>
<p>  Grazie  </p>
<p>Trieste, febbraio 2007</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-anno-giudiziario-2007-del-tar-friuli-venezia-giulia-relazione-del-presidente-vincenzo-borea/">Inaugurazione anno giudiziario 2007 del Tar Friuli Venezia Giulia&lt;br&gt;  Relazione del Presidente Vincenzo Borea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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