<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 2 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-2-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-2-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 16:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 2 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-2-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a></p>
<p>Abstract: La natura “giuridica” della nozione di discrezionalità amministrativa implica la necessità di adeguarne costantemente il significato in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento. Se, infatti, può considerarsi ormai consolidato il quadro interpretativo dei principi costituzionali, sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa ha certamente inciso la disciplina generale del procedimento dei primi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>Abstract: </strong>La natura “giuridica” della nozione di discrezionalità amministrativa implica la necessità di adeguarne costantemente il significato in ragione dell’evoluzione dell’ordinamento. Se, infatti, può considerarsi ormai consolidato il quadro interpretativo dei principi costituzionali, sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa ha certamente inciso la disciplina generale del procedimento dei primi anni ’90 del secolo trascorso; l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione; la tendenza federalista trasfusa nella riforma del titolo V della Costituzione nel 2001; l’affermarsi di logiche concorrenziali, che hanno introdotto nel nostro ordinamento la previsione di sempre più incidenti meccanismi di semplificazione amministrativa; l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei processi interni, che stanno operando anche a favore della partecipazione popolare nella determinazione delle decisioni a contenuto generale. Una evoluzione, questa della discrezionalità amministrativa, che appare coerente con il superamento dello Stato democratico verso forme di “postdemocrazia”.<br />  <br />  <br /> <strong>Sommario</strong>: <em>1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.; 2. Natura &quot;giuridica&quot; della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in quello liberale; 3. (Segue) nello Stato democratico, sociale e costituzionale; 4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione; 5. (Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento;  6. (Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di “semplificazione amministrativa”; 7. (Segue) della tendenza a riconoscere un ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie informatiche; 8. (Segue) della informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi; 9. Discrezionalità amministrativa e &quot;postdemocrazia&quot;</em>.<br />  <br /> <strong>1. Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.</strong><br />  <br /> Ritornare a riflettere sul tema della discrezionalità amministrativa in un ordinamento in continua evoluzione, che necessariamente influisce sul modo stesso di operare le scelte da parte della p.a., costituisce un impegno necessario; che, però, nello stesso tempo, ricorda il “supplizio di Sisifo”, cioè uno sforzo che non riesce mai del tutto a raggiungere il suo scopo. E’ noto che, nella mitologia greca, Sisifo fosse condannato a portare un grosso masso sulla sommità di un monte, ma giunto in cima il masso inesorabilmente rotolava giù e lo sventurato dovesse ricominciare a spingerlo verso la vetta, per l’eternità. Parimenti, lo studioso della discrezionalità, pur per il limitato lasso temporale del suo impegno scientifico, è condannato a ritornare periodicamente sul tema, per verificare la sua ineluttabile evoluzione, talora non solo nel tempo ma anche nello spazio<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> E così possiamo già dire, ma lo appureremo <em>funditus</em> nel corso di queste brevi riflessioni,  che se il quadro dei principi costituzionali incidenti sulla discrezionalità amministrativa può considerarsi nel nostro ordinamento ormai consolidato, sul suo modo di atteggiarsi ha certamente inciso la procedimentalizzazione dell’attività amministrativo dei primi anni ’90 del secolo trascorso, avvenuta a conclusione di un lavoro ultradecennale condotto dalla Commissione presieduta dal Prof. Mario Nigro<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn2" title="">[2]</a>; l’introduzione, immediatamente successiva, del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione (d.lgs. 29/93), già negli anni ’60 individuato come corollario necessario del principio di imparzialità da Aldo Maria Sandulli<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn3" title="">[3]</a>; la tendenza federalista delle cc.dd. “leggi Bassanini”, trasfusa in particolare nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001; nonché, sulla scorta della partecipazione del nostro Paese al processo di costruzione comunitaria, l’affermarsi di logiche concorrenziali, che hanno indotto, fin dai primi anni ’90 dello scorso secolo ed in modo ormai palese con la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), la previsione di sempre più incidenti meccanismi di semplificazione amministrativa. Si registra, infine, come fenomeno incidente sulla discrezionalità amministrativa, l’introduzione nell’organizzazione della p.a. di forme crescenti di informatizzazione dei processi interni, che sta operando non da ultimo a favore della partecipazione popolare nella determinazione delle decisioni di contenuto generale.<br />  <br /> <strong>2. Natura &quot;giuridica&quot; della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto ed in quello liberale.</strong><br />  <br /> Procedendo con ordine, occorre per prima cosa sottolineare, anche se questa considerazione è già implicitamente insita nell’<em>incipit</em> di questo contributo, come  la discrezionalità amministrativa non integri una nozione di teoria generale del diritto, al pari del concetto stesso di pubblica amministrazione, che cioè valga sempre, in ciascun contesto: si tratta, invece, di concetti giuridicamente connotati, che quindi sono direttamente influenzati dell’evoluzione dell’ordinamento.<br /> In generale, infatti, si può dire che la discrezionalità amministrativa nasca come azione della p.a. non sottoposta a vincoli e che, progressivamente, questi vincoli, a seconda delle più generali tendenze dell’ordinamento, siano incrementati o nuovamente ridimensionati. La storicità della nozione e la sua evoluzione si colgono facilmente se solo si considera il modo differente di atteggiarsi della discrezionalità nel passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale ed a quello democratico-sociale, fino a definire  le sue caratteristiche attuali, in una forma di Stato ancora difficile da qualificare, che in ogni caso si inserisce in un contesto di crisi della democrazia o di “postdemocrazia”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Nello Stato assoluto, ad esempio, la discrezionalità integra la capacità del sovrano e della sua burocrazia di operare scelte in modo, appunto, “discrezionale”, senza cioè doverne rendere conto ad alcuno (in Francia si parla di “<em>acte discretionnaire ou de pure administration</em>”): si tratta del contenuto della decisione amministrativa che sfugge a limiti eteronomi, ulteriori rispetto a quelli estremi e labili delle consuetudini costituzionali a fondamento della monarchia assoluta (Jean Bodin).<br /> Con lo Stato liberale, si introduce la separazione dei poteri, dalla quale discende un vincolo più stringente per la p.a., costituito dal principio di legalità, al punto che questa forma di Stato è nota anche con il nome di “Stato di diritto”: quanto meno i fini perseguiti dalla p.a. devono trovare un fondamento legislativo; lì dove la legge è fondamento del potere ma ne costituisce anche e soprattutto limite, in ossequio all’idea, propria del liberalismo economico, del <em>laissez-faire</em> (“lasciate fare” in francese), che richiede la sostanziale limitazione dell’azione statale, in ossequio all’assunto secondo cui la libera iniziativa del mercato sia di per sé idonea ad assicurare condizioni di benessere generalizzato. E’ alla maturazione dello Stato liberale, all’inizio del XX secolo, ed alla connessa esigenza di porre un argine non solo formale all’azione debordante dei pubblici poteri, che corrisponde la fondamentale evoluzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato francese, il quale afferma per la prima volta il proprio sindacato non più solo sul rispetto formale della legge, ma anche sulla sufficienza e sulla legittimità dei motivi alla base del provvedimento: ciò determina un’evoluzione sostanziale della discrezionalità da attività amministrativa insindacabile a scelta libera ma controllabile rispetto ad una serie di parametri di natura giurisprudenziale. In questo contesto l’azione amministrativa, oltre a subire quantomeno, in ragione del principio di legalità, il vincolo derivante dall’individuazione legislativa del fine da perseguire, viene ad essere via via subordinata ad ulteriori limiti, non necessariamente imposti dalla legge, attraverso la valutazione giudiziaria delle sue componenti interne &#8211; quali l’opportunità stessa di provvedere o di non farlo (discrezionalità nel “se” ovvero, come si usa definirla in latino, nell’<em>an</em>); la scelta circa i tempi del provvedere (discrezionalità nel <em>quando</em>); la decisione sul contenuto del provvedimento (discrezionalità nel <em>quid</em>) e sulla sua forma (discrezionalità nell’<em>quomodo</em>) -, che da elementi indistinti dell’azione amministrativa, immuni da controlli esterni, emergono nella loro specifica natura.<br />  <br /> <strong>3. (Segue) nello Stato democratico, sociale e costituzionale.</strong><br />  <br /> Una volta superata la parentesi totalitaria dello Stato fascista, nella successiva evoluzione della forma di Stato, che diventa “democratico” e “sociale”, ma anche “costituzionale”, in virtù dell’adozione di una Costituzione rigida, la discrezionalità amministrativa va riletta necessariamente alla luce dei principi contenuti nella Carta fondamentale.<br /> In vero, nella Costituzione repubblicana non si parla espressamente di attività amministrativa; ma è agevole trarre una definizione precisa di p.a., all’art. 97 comma 2: l’insieme dei “pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione”. Dunque, costituiscono la p.a. nel nostro ordinamento gli uffici identificati come tali dalla legge ed organizzati secondo due principi fondamentali: il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione. Si tratta di principi organizzativi, certamente, che devono prima di tutto guidare il legislatore (riserva di legge “rinforzata”); ma la loro natura è dinamica e si riferisce chiaramente anche all’attività, che i pubblici uffici devono realizzare. <br /> Fuori dal contesto specifico dell’art. 97 Cost., perché considerati fondanti del nostro ordinamento e come tali posti fra i “principi fondamentali” della Costituzione repubblicana, si rinvengono un’ulteriore serie di  enunciati destinati naturalmente ad incidere sul modo stesso di strutturare la p.a. e di determinarne l’azione: il principio democratico, nell’art. 1 Cost.; quello di eguaglianza sostanziale, nell’art. 3, comma 2 Cost.; quello di autonomia, nell’art. 5 Cost.; indubbiamente, anche quello personalista, nell’art. 2 Cost.,  che rappresenta una sorta di clausola generale di chiusura dell’intero sistema, nella misura in cui pone al centro dell’azione di ogni pubblico potere la dignità della persona umana.<br /> Si cercherà adesso di desumere, a larghi tratti, l’influenza di questi principi sulla discrezionalità amministrativa, come configurata in chiave costituzionale, prendendo come acquisiti alcuni risultati cui è pervenuta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che però, è bene avvertire, non sono stati, quantomeno nell’evoluzione della loro interpretazione, del tutto privi di aspetti problematici.<br /> Quanto al “buon andamento” si è oggi concordi nel ritenere in esso espresse le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità maturate nel contesto delle scienze aziendalistiche: alle prime perplessità sollevate in dottrina, circa la natura non giuridica di questi parametri, ha ormai corrisposto da circa trent’anni l’attuazione concreta da parte dell’ordinamento giuridico italiano di una serie di istituti ispirati direttamente alla necessità di assicurare l’idoneità dell’apparato amministrativo a raggiungere gli obiettivi prefissati, a realizzarli con il minor dispendio possibile di risorse ed, in particolare, a contenere i costi economici (si cita, uno per tutti, l’istituto della responsabilità dirigenziale); attuazioni che hanno ormai tacitato ogni possibile critica relativa all’aver mutuato nel contesto del diritto costituzionale categorie proprie delle scienze aziendalistiche. In questa accezione, evidentemente, il buon andamento ha inciso sulla discrezionalità amministrativa, nella misura in cui ha determinato lo slittamento dell’attenzione dal piano dell’atto a quello dell’attività; dal piano del singolo provvedimento, nei suoi aspetti formali, a quello del conseguimento dell’obiettivo, recando con se una qualche svalutazione del principio di legalità, che ha finito per incidere in controtendenza rispetto alla progressiva sottoposizione, descritta in precedenza, a vincoli sempre più stringenti sull’azione discrezionale dei pubblici poteri.<br /> Quanto all’imparzialità, essa ha riguardato inizialmente l’atteggiamento che deve assumere il funzionario pubblico (c.d. “imparzialità personale”), che deve eventualmente astenersi dal decidere in presenza di interessi propri o di prossimi congiunti e che può essere recusato dal cittadino, in caso di omessa astensione ove dovuta. Imparzialità, che è stata anche invocata per affermare l’indipendenza della burocrazia dalla politica e dal carico di interessi di cui essa è portatrice; ma che ha, da ultimo, assunto un significato particolarmente pregnante, proprio per il tema che ci occupa, nella misura in cui, nella sua dimensione “istituzionale”, designa l’obbligo della p.a. di ponderare adeguatamente e razionalmente tutti gli interessi presenti nella fattispecie,  per pervenire all’individuazione dell’interesse pubblico come frutto di questa ponderazione. Quest’ultima ricostruzione del principio, che si deve principalmente ad Umberto Allegretti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn5" title="">[5]</a>, è stata consacrata nella giurisprudenza costituzionale ed in quella di merito, assurgendo al rango di criterio principe per l’esercizio della discrezionalità amministrativa nel nostro ordinamento. <br /> Come si è anticipato, però, centrale nella definizione del quadro costituzionale in cui si muove la discrezionalità amministrativa dello Stato democratico sono anche una serie di principi fondamentali, a partire da quello democratico: per cui le scelte discrezionali della p.a. devono tener conto degli indirizzi politici espressi dagli organi direttamente o indirettamente rappresentativi del popolo sovrano, rivestano essi l’efficacia delle fonti del diritto o di direttive, indirizzi e circolari; ma devono tener conto anche della partecipazione dei cittadini al formarsi della volontà amministrativa, che pure esprime una forma innovativa di democrazia nell’amministrazione. Così, sull’ampiezza della discrezionalità amministrativa ha inciso il principio di eguaglianza sostanziale, che assegna alla Repubblica compiti sempre più ampi di penetrante intervento nella vita economica e sociale, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo della persona; e sulla distribuzione del potere amministrativo fra Stato centrale e sistema delle autonomie ha parimenti inciso il riconoscimento del principio di autonomia (art. 5 Cost.), che ha contribuito a trasformare sensibilmente le strutture dello Stato italiano, originariamente costruito sul modello accentrato francese. Il tutto in un contesto generale, nel quale la funzione amministrativa deve costituzionalmente orientarsi verso il superiore interesse del più ampio riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali (art. 2 Cost.). <br /> Volendo sinteticamente trarre una definizione costituzionale di discrezionalità amministrativa, alla luce dei principi appena individuati, essa consiste nel potere di scelta nei margini non predeterminati dalla legge, da operarsi nel rispetto dei canoni aziendalistici dell’efficacia ed efficienza, bilanciando adeguatamente tutti gli interessi, tenendo nel debito conto gli indirizzi direttamente o indirettamente provenienti dal popolo sovrano, in ragione di vincoli più o meno stringenti a seconda della maggiore o minore autonomia di cui gode la pubblica amministrazione agente, in un contesto di ampliamento significativo dei compiti pubblici, giustificato dalla necessità di porre in essere politiche attive che assicurino l’uguaglianza sostanziale fra i consociati e, in ultima analisi,  il più ampio riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e delle loro formazioni sociali.<br /> Né, in questa sommaria descrizione della discrezionalità amministrativa <em>secundum Constitutionem</em>, deve sottacersi che gli interessi da bilanciare sono spesso dotati di un peso intrinseco,  derivante loro dalla espressa considerazione che ne abbia ancora la Costituzione: così, ad esempio, è l’art. 41 Cost. che considera prevalenti gli interessi relativi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana rispetto alla libertà di impresa; ovvero l’art. 9 Cost., nella sua evoluzione interpretativa, che qualifica come fondamentali  gli interessi alla tutela dell’ambiente (in Costituzione si parla di “paesaggio”) e del patrimonio culturale. Non sorprende, quindi, una norma come l’art. 3-<em>quater</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 12 (il c.d. “codice dell’ambiente”), come introdotto dal d.lgs. 3 aprile 2008, n. 4, che al comma 2 espressamente dispone: “anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.<br /> Da questa nozione di discrezionalità amministrativa costituzionalmente orientata è possibile distinguere il concetto di “merito amministrativo”, che non pare affatto, come pure da taluno sostenuto, superato e pertanto da “espungere” dallo “strumentario” giuridico<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn6" title="">[6]</a>: deve ritenersi, infatti, che una volta applicati tutti i principi costituzionali che presidiano l’azione discrezionale della p.a. possa talora permanere un margine di scelta fra più possibili contenuti decisori. Questo margine di scelta è il “merito amministrativo”.<br />  <br /> <strong>4. Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e funzioni di gestione.</strong><br />  <br /> Se quella descritta è la nozione di discrezionalità amministrativa che emerge dal quadro dei principi costituzionali, una serie di fattori hanno inciso significativamente sul modo di operare della discrezionalità dopo l’entrata in vigore della Costituzione, a partire dalla legge generale sul procedimento amministrativo: la legge 7 agosto 1990, n. 241. A titolo meramente esemplificativo, considerato che il tema impegnerebbe ben altro che una breve riflessione come la presente, si può evidenziare come: l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di cui all’art. 2, comma 1, abbia influito sulla discrezionalità nell’<em>an</em>, quantomeno nei procedimenti ad iniziativa di parte; la previsione di un termine entro cui concludere il procedimento, nell’art. 2, commi 2 ss., abbia iniziato a circoscrivere la discrezionalità nel <em>quando</em>; l’obbligo di introdurre una adeguata motivazione nel provvedimento di cui all’art. 3 abbia inciso sulla discrezionalità nel <em>quomodo</em>; la partecipazione dell’interessato al procedimento, di cui agli artt. 7 ss., abbia inciso sulla discrezionalità nel <em>quid</em>, introducendo nel procedimento una serie di valutazioni e conoscenze di cui tener conto all’atto del provvedere e dare atto necessariamente nella motivazione; parimenti sul <em>quid</em> ha influito la possibilità generalizzata di addivenire ad accordi, anche sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell’art. 11; la conferenza di servizi, di cui agli art. 14 ss. abbia favorito una migliore comparazione degli interessi, contribuendo a rendere più imparziale la discrezionalità amministrativa; le discipline dell’attività consultiva (art. 16) e delle valutazioni tecniche (art. 17), al pari del richiamo alla normativa sull’autocertificazione (art. 18)  abbiano favorito una maggiore efficacia, e così via. Peraltro, in via generale, si può affermare che l’introduzione di una disciplina generale del procedere amministrativo, nel trasformare in espressa previsione di legge molti criteri già individuati dalla giurisprudenza amministrativa, abbia inciso sulla possibilità di controllare più efficacemente l’atto discrezionale, nella misura in cui ha determinato la trasformazione di altrettante figure sintomatiche di eccesso di potere in casi di violazione di legge, di immediata rilevabilità da parte del giudice.<br /> Parimenti sulla discrezionalità amministrativa ha inciso il principio, introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (poi rifluito nel d.lgs. 165/2001), di separazione fra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa. Infatti, escludendo dalla gestione amministrativa diretta i titolari di incarichi politici si è data migliore attuazione al principio di imparzialità, liberando il decisore dal peso diretto di quegli interessi spuri, di cui non di rado la politica, sempre a caccia del consenso, è portatrice; pur preservando la funzione fondamentale di scelta in capo ai rappresentanti del corpo elettorale, coessenziale ad un ordinamento che possa definirsi democratico, espressa attraverso quei poteri di indirizzo e direzione, che vincolano, al pari dell’obbligo di equa e razionale ponderazione degli interessi, i contenuti discrezionali dell’atto amministrativo, pena l’insorgere del vizio di eccesso di potere.<br />  <br />  <br /> <strong>5. (Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro ordinamento.  </strong><br />  <br /> Fra i fattori che hanno inciso sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa merita una riflessione specifica l’introduzione nel nostro ordinamento di una chiara tendenza federalista, prima ad opera delle c.d. “leggi Bassanini” (in particolare la l. 15 marzo 1997, n. 59) e poi con le riforme del titolo V, parte II della Costituzione, di cui alle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.<br /> Com’è noto la parola “federalismo” non è mai entrata direttamente nella nostra Costituzione, ma le riforme costituzionali a cavallo del nuovo millennio, nel dare copertura costituzionale a scelte in parte significativa già operate dalla legge 59/97, hanno introdotto una serie di principi ed istituti direttamente ispirati a questa particolare forma di organizzazione dei pubblici poteri, che individua nell’articolata divisione territoriale del potere una modalità essenziale per realizzare il buon governo delle società complesse. Fra questi si segnalano: statuti idonei ad incidere sulla forma di governo regionale (art. 123 Cost.); potestà legislative piene in capo anche alle regioni ad autonomia ordinaria di tipo residuale (art. 117 Cost.); una sostanziale pariordinazione istituzionale fra i livelli di governo (art. 114 Cost.); i principi di sussidiarietà (verticale ed orizzontale), adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), nonché di leale collaborazione (art. 120, comma 2 Cost.) ed il principio del parallelismo fra funzioni amministrative e potestà normative locali (art. 117, comma 6, Cost.) … tutti segnali di un processo di progressivo trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale verso ordinamenti sub-statali, che consentono di affermare nel nostro ordinamento l’esistenza ormai conclamata di una “tendenza federalista”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ebbene, questa tendenza, così pervasiva ed ampia, non può certo risultare ininfluente sull’azione della p.a., andando ben oltre il mero impatto “quantitativo”  costituito dal trasferimento delle funzioni, che sotto la forma del c.d. “federalismo amministrativo” si è già determinato nel nostro ordinamento fin dall’adozione dei decreti attuativi della “legge Bassanini”. E, si badi, non solo perché la discrezionalità amministrativa in uno Stato federale deve essere lo specchio di una società aperta, pluralista, che fa della cooperazione e della negoziazione degli interessi il proprio credo; dunque deve aprirsi alla partecipazione amministrativa, alla trasparenza ed alla leale collaborazione … Ma anche perché al dislocarsi delle funzioni, favorito dalla progressiva attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in un ordinamento ispirato al principio di autonomia (art. 5 Cost.) ed alla luce dell’ulteriore regola del parallelismo fra funzioni amministrative e potestà normative locali (art. 117, comma 6 Cost.), corrisponde la naturale incidenza degli indirizzi politici espressi a livello regionale e locale, anche parzialmente difformi da quelli assunti in ambito statale, sulle scelte discrezionali: in tal modo la discrezionalità amministrativa muta il suo modo di atteggiarsi non solo in senso diacronico ma anche nello spazio, giustificandosi, pertanto, decisioni differenti della p.a. in diversi contesti territoriali ed istituzionali, al cui controllo, non a caso, sono preposti giudici amministrativi con competenza territorialmente delimitata (art. 125 Cost.).  <br /> Né appare secondario, in questo scenario, l’introduzione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, che favorendo l’iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali a scapito del diretto intervento pubblico, ridimensiona la discrezionalità amministrativa nella sua portata generale, incidendo anche nel suo <em>quid</em> e nel suo <em>quomodo</em>, in virtù della trasformazione del ruolo dei pubblici poteri dalla gestione alla regolazione ed al controllo di attività da altri svolte.<br /> Del pari una parola va spesa per i principi di adeguatezza e di leale collaborazione, destinati ad incidere sul <em>quomodo</em> della discrezionalità, nella misura in cui il primo favorisca la scelta di perseguire i fini amministrativi in modo associato, così da realizzare la giusta dimensione di scala (ad esempio attraverso l’istituzione di unioni di comuni, la previsione dell’esercizio associato di funzioni, ecc.)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn8" title="">[8]</a>; il secondo operi come ragione fondante la c.d. “amministrazione consensuale”, tenuta a ricercare accordi ed intese, sia nei rapporti con le altre pubbliche amministrazione che in quelli con i privati: in particolare, si deve notare come il principio di legale collaborazione abbia, nella concreta evoluzione dell’ordinamento, superato il piano puramente amministrativo per assurgere a criterio guida nelle relazioni istituzionali anche sul piano più squisitamente normativo, come da ultimo dimostra la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione legislativa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn9" title="">[9]</a>.<br />  <br /> <strong>6. (Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di “semplificazione amministrativa”. </strong><br />  <br /> Si è visto come oggi costituisca un dato acquisito la coincidenza del buon andamento con i principi di origine aziendalistica dell’efficacia e del’efficienza, alla luce dell’attuazione massiccia che di questi valori si è realizzata nell’ultimo trentennio. Ciò nondimeno, ancora nel 1993 Massimo Severo Giannini considerava  il buon andamento una “originalità della Costituzione italiana”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn10" title="">[10]</a>, a sottolineare ancora una volta la difficoltà di definirne i contenuti sul piano propriamente giuridico.<br /> Ma proprio in quegli anni si stava realizzando quella metamorfosi della pubblica amministrazione, che solo più tardi e con fatica arriverà ad incidere sull’intera struttura statale, determinata dalle nuove regole politiche ed economiche dettate dall’Unione Europea (è del 7 febbraio 1992 la firma del trattato di Maastricht): ecco che si introducono nel linguaggio della p.a. le parole “efficacia”, “efficienza” ed “economicità”, per definire un nuovo tipo di amministrazione, che deve misurarsi in ragione della capacità di conseguire “risultati”. Già nella l. n. 142/1990, disciplinante l’ordinamento delle autonomie locali, che successivamente confluirà nel d.lgs. 267/2000, si rinvengono plurimi riferimenti a questo nuovo tipo di p.a. “di risultato”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn11" title="">[11]</a>; che saranno subito confermati nella “legge generale sul procedimento amministrativo”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn12" title="">[12]</a>, praticamente coeva, e ribaditi nel d.lgs. n. 29/1993, il quale opera la c.d. “privatizzazione” dell’impiego presso la p.a. (successivamente confluito, con le modifiche apportate dal d.lg. n. 80/1998, nel vigente d.lg. n. 165/2001)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn13" title="">[13]</a>. Si inaugura, così, un nuovo modo di intendere la struttura amministrativa, che andrà a consolidarsi negli anni successivi con la riforma dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, operata dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (anch’esso confluito nel d.lgs. 267/2000)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn14" title="">[14]</a>, con le più recenti modifiche alla <a href="http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo">l. n. 241/1990</a> apportate dalla l. n. 15/2005 e dal d.l. n. <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/09/04/competitivita-processo-civile-professioni-fallimento-auto-dia-finanziamenti">35/2005</a>, convertito nella l<a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2005/06/17/competitivita-convertito-il-decreto-legge">.</a> n. 80/2005, nonché con le ulteriori riforme di cui al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. “riforma Brunetta”) ed al d.lgs. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “riforma Madia”).<br /> In linea generale, si può dire che la causa efficiente di queste complesse riforme possa rinvenirsi nell’esigenza di assicurare, anche nel nostro Paese, il buon funzionamento del mercato, valore centrale del processo di costruzione comunitaria: solo l’accresciuta efficienza delle amministrazioni pubbliche italiane, tale da  parificarle a quelle dei “corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea” (art. 1 del d.lgs. 29/93), infatti, poteva garantire adeguatamente la possibilità degli operatori economici di agire in regime di piena concorrenza nel nostro Paese, a sua volta condizione per il pieno dispiegarsi dell’iniziativa economica dei privati e, quindi,  in un’ottica chiaramente liberistica, per assicurare il benessere generalizzato dei cittadini &#8211; consumatori.<br /> Queste profonde trasformazioni della p.a., in attuazione del principio di buon andamento ma soprattutto in recepimento di forti spinte provenienti dall’Europa, che hanno condotto taluno addirittura a configurare un nuovo ruolo del diritto pubblico, funzionale alla garanzia della concorrenza<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn15" title="">[15]</a>, non possono certo risultare ininfluenti rispetto alla discrezionalità amministrativa, che ne risulta profondamente incisa sotto svariati punti di vista: modificata nell’<em>an</em>, perché l’approccio liberista tende naturalmente a far ritrarre la sfera pubblica; ma modificata soprattutto nel <em>quomodo</em>, nella misura in cui la legalità dell’atto amministrativo, conquista principale dello Stato di diritto, perde di centralità a favore della logica di risultato<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn16" title="">[16]</a>. Una evoluzione, quest’ultima, che è arrivata nel nostro ordinamento addirittura a contraddire l’impostazione consacrata nello stesso contesto comunitario, che pure aveva costituito il momento propulsore del cambiamento. Emblematica, al riguardo, risulta la vicenda della motivazione del provvedimento amministrativo: imposta inizialmente come obbligatoria nell’art. 3 della l. n. 241/90, è stata depotenziata con la l. di modifica n. 15 del 2005,  che, nell’introdurre l’art. 21 <em>octies</em>, consente l’integrazione della motivazione in sede processuale, ponendosi, però, detta previsione in sostanziale contrasto con gli arresti della Corte di Giustizia europea, che invece vietano recisamente l’integrazione postuma della motivazione<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Se l’incidenza sull’<em>an</em> della discrezionalità amministrativa ha costituito un fenomeno limite, avendo come presupposto rari casi di soppressione assoluta del ruolo dei pubblici poteri (c.d. <em>deregulation</em>), si è registrato un fenomeno diffuso di interventi mirati a trasformare questi poteri, per renderli meno invadenti rispetto all’iniziativa economica privata, comportando ciò una incidenza ben più significativa sul <em>quomodo</em> della discrezionalità amministrativa.<br /> Ci si riferisce a quella serie di modifiche ordinamentali tese a ridimensionare gli oneri in capo ai cittadini ed alle imprese e nel contempo a garantire risposte certe e in tempi definiti, che sono state avviate attraverso un innovativo percorso di delegificazione, inaugurato dalla legge 59/97, il cui art. 20 prevede l’istituzionalizzazione di una legge annuale di “semplificazione amministrativa”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn18" title="">[18]</a>. Si segnalano, in particolare, i commi 3 e 4 del citato art. 20, dai quali emerge con chiarezza ialina l’intento del legislatore di introdurre annualmente forme tanto di <em>deregulation</em> quanto di progressiva riduzione dell’impatto amministrativo sulle attività di cittadini ed imprese<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn19" title="">[19]</a>, di cui costituisce diretta applicazione  l’istituto della SCIA, codificato espressamente nell’art. 19 della legge 241/90, come sostituito dall&#8217;art. 49, comma 4-bis, della l. n. 122 del 2010, ma già il suo diretto precedente (la DIA), nella successiva espansione della sua portata applicativa.<br /> Il descritto fenomeno della semplificazione amministrativa ha subito una ulterioriore accelerazione dopo l’emanazione della c.d. “direttiva Bolkestein”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn20" title="">[20]</a>, che impone la convergenza delle normative nazionali, costruendo una sorta di gerarchia con il sistema europeo della semplificazione, posto al vertice della regolazione del procedimento amministrativo, con l’obiettivo di rivedere radicalmente i regimi autorizzativi che intralcino la libertà di impresa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn21" title="">[21]</a>. E’ bene ricordare che con questa direttiva non si esclude la possibilità che gli Stati membri dell’UE continuino a prevedere regimi autorizzatori che possano riguardare attività economicamente rilevanti e nei quali, dunque, possano ancora essere tutelati interessi pubblici attraverso l’attribuzione alla p.a. di un potere discrezionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn22" title="">[22]</a>. Tuttavia, essi possono farlo solo in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, ove vi sia una stretta proporzionalità fra il regime approntato e gli interessi che ci si propone di tutelare e sempre che detto regime non rivesta carattere discriminatorio.<br /> Il contenuto della direttiva, pur ripreso da fonti nazionali in modo generico<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn23" title="">[23]</a>, non ha prodotto nel nostro ordinamento gli effetti attesi, tanto che sul punto è dovuta intervenire, da ultimo, la c.d. “legge Madia” (l. 124/2015), che pure ha inciso sulla discrezionalità della p.a., tendenzialmente in senso restrittivo, attraverso una serie di correttivi agli istituti già disciplinati nella legge n. 241/90.<br /> In particolare, l’art. 5 della legge n. 124/2015 contiene una delega al Governo per la “precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 8 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. Si tratta di un <em>déjà vu</em>, rispetto alla prima versione della DIA prevista nel testo originario dell’art. 19 della l. n. 241/90, successivamente modificato a causa della persistente inerzia governativa nell’adottare il richiesto regolamento attuativo. L’idea che emerge, in ogni caso, rilevante ai fini che ci occupano, è che la  semplificazione abbia più possibilità di successo se si riduce la discrezionalità della p.a. nel dare attuazione alle relative norme<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn24" title="">[24]</a>. La delega è, infine, stata esercitata con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn25" title="">[25]</a>, che rinvia ad un’apposita scheda (Tabella A) l’elencazione del regime amministrativo da adottarsi per ciascuna attività ivi richiamata: sia quello della “comunicazione”, della Scia, della Scia unica, della Scia condizionata, dell’autorizzazione, ovvero dell’autorizzazione più eventualmente la Scia o la comunicazione insieme, istituti disciplinati negli art. 19 e 19 <em>bis</em> della l. 241/90. Il decreto citato adotta una ipostazione aperta, per ottenere nel tempo una sempre più sviluppata applicazione dei principi contenuti nella direttiva Bolkestein: da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, “le amministrazioni, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a>, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”; dall’altra, ai sensi del successivo comma 7, si prevede la possibilità di integrare e completare ulteriormente la tabella A<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn26" title="">[26]</a>; dall’altra ancora, infine, ulteriori livelli di semplificazione possono essere previsti, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 222/2016. In ogni caso, è evidente che è stato attivato un processo di concreta applicazione e di progressivo ampliamento della sfera attuativa della direttiva Bolkestein, il cui risultato sarà la riduzione crescente dei margini concessi nel nostro ordinamento al potere amministrativo discrezionale per tutelare interessi pubblici, che possano interferire con la libertà di impresa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Nel segno della ulteriore riduzione dei poteri discrezionali della p.a. va letta la riscrittura, operata di recente, dell’autotutela decisoria, intesa come capacità della p.a. di esaminare nuovamente l’attività amministrativa già posta in essere, al fine di assicurare il più efficace conseguimento del pubblico interesse. Si deve, ad esempio, al c.d. decreto “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/2014) sia l’esclusione dell’auto-annullamento d’ufficio nei casi di cui all’art. 21 <em>octies</em>, comma 2 (ove, cioè, sia già precluso al giudice amministrativo di annullare il provvedimento); sia la previsione di requisiti più rigidi per il potere di revoca, di cui all’art. 21 <em>quinquies</em>, e cioè, oltre ai già previsti “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”,  che il “mutamento della situazione di fatto”, considerato come ulteriore condizione dell’esercizio del potere di revoca, non sia prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e che “la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” non possa operarsi “per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”. La legge Madia ha poi ulteriormente completato il disegno di riscrittura dell’autonomia decisoria, incidendo sull’art. 21 <em>nonies</em> della l. 241/90, nel precisare la durata temporale del “termine ragionevole” entro il quale la precedente versione consentiva l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che comunque non deve essere superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20. Intervento di identica <em>ratio</em> è posto in essere dalla legge Madia nell’art. 21 <em>quater</em>, comma 2, al quale si aggiunge il seguente allinea: “la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21 <em>nonies</em>”.  Di non particolare rilevanza, invece, appare la limitazione della discrezionalità nel <em>quando</em> per l’esercizio dell’autotutela operato dalla legge Madia con l’abrogazione dell’art. 1, comma 136, della l. n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), che rendeva sempre possibile l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche nel caso in cui la loro esecuzione fosse in corso, qualora consentisse risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn28" title="">[28]</a>.<br />  <br /> <strong>7. (Segue) della tendenza a riconoscere un ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie informatiche. </strong><br />  <br /> E’ indubbio che sia da tempo in atto, anche nel nostro ordinamento, un processo di ampliamento delle forme di partecipazione dei cittadini, a prescindere dall’uso delle nuove tecnologie, teso a controbilanciare la crisi della democrazia rappresentativa: ne costituisce un esempio la democratizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire dalla legge 241/90, che ha disciplinato la partecipazione infra-procedimentale (artt. 7 ss.), nonché il costante ampliamento delle possibilità di accesso agli atti o, in generale, di conoscenza degli atti della pubblica amministrazione, non più necessariamente e solo appannaggio dei cittadini titolari di interessi qualificati e diretti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn29" title="">[29]</a>, che pure si configura come uno strumento di conoscenza dell’azione amministrativa propedeutico ad ulteriori forme di controllo diffuso. Negli ultimi decenni, in particolare, si stanno sperimentando forme innovative di coinvolgimento popolare, soprattutto a livello di enti locali, di concezione rispettivamente anglosassone o sudamericana, che la dottrina è solita far rientrare negli istituti della democrazia “deliberativa” e “partecipativa”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn30" title="">[30]</a>: con la prima espressione si rinvia ad una serie differente di ipotesi, che presuppone l’assunzione diretta di decisioni (donde la qualificazione “deliberativa”); mentre la seconda espressione indicherebbe una serie di procedure pubbliche, che implicano il coinvolgimento dei cittadini nella fase istruttoria e preliminare, attraverso moduli organizzati nei quali sia ammesso il dialogo ed il confronto democratico, salva in ogni caso la spettanza della scelta finale in capo a chi ne abbia la competenza istituzionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> La possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni della p.a. si è indubbiamente espansa anche grazie all’applicazione delle nuove tecnologie informatiche (in inglese <em>Information and Communications Technology</em> &#8211; ICT), cui sempre più spesso il nostro ordinamento si riferisce.<br /> Già l’art. 3  <em>bis</em> della l. n. 241/90, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, auspica che le amministrazioni pubbliche, “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività” incentivino l’uso della telematica “nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Il d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, immediatamente successivo, configura poi espressamente la telematica come strumento principale di partecipazione al procedimento amministrativo che, non a caso viene definito “informatico” (art. 4)<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn33" title="">[33]</a> e, soprattutto, come mezzo per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico: all’art. 9, in particolare, rubricato “partecipazione democratica elettronica”, si stabiliva (come si dirà la disposizione è stata riscritta) che “le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici  e civili sia individuali che collettivi”.<br /> Questa pur importante disposizione rivestiva, tuttavia, una natura non stringente, che ne ha reso di fatto l’attuazione quasi inesistente. Al punto che, di recente, è intervenuta la legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia), all’art. 1, co. 1, lett. c), che ha delegato il Governo a modificare il “Codice dell’amministrazione digitale”, prescrivendo tra i criteri direttivi la garanzia della «partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche». Il testo attuale dell’art. 9 del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 179/2016, in attuazione della delega, tuttavia continua ad esprimere sostanzialmente null’altro che un’aspirazione: “1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all&#8217;estero, al processo democratico e per facilitare l&#8217;esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l&#8217;utilizzo, ove previsto e nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”. La scelta di parole come “anche attraverso”, “ove previsto”, “nell’ambito delle risorse” dimostra come il legislatore delegato non abbia inteso andare fino in fondo nell’attuazione della delega e che, quindi, il ricorso alla partecipazione telematica sia ancora lasciato alla buona volontà degli operatori.<br /> Ulteriore riprova di questo assunto si trova nell’art. 3 del Codice, rubricato “Diritto all&#8217;uso delle tecnologie”, il quale se da una parte afferma al comma 1 che “chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo”, al comma 1-bis corregge il tiro  prevedendo che “il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”, finendo così sostanzialmente per rinviarne l’attuazione, salvo che nel caso di amministrazioni locali particolarmente diligenti, per un’ampia parte dell’amministrazione italiana.<br /> Accanto a questi rilievi, tuttavia, non va sottovalutato come in taluni settori specifici si preveda già il ricorso alla consultazione pubblica, ad esempio per gli atti di natura regolamentare o a contenuto generale delle Authorities<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn34" title="">[34]</a>, o per l’assunzione di talune decisioni in materia ambientale (in attuazione degli indirizzi della Convenzione di Aarhus del 1998). Così come si stiano moltiplicando disposizioni che aprono a forme diffuse di controllo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn35" title="">[35]</a> e di istruttoria pubblica<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn36" title="">[36]</a>, come da ultimo testimoniato dal d.lgs. n. 50/2016, il nuovo “Codice degli Appalti”, che ha disciplinato all’art. 22 il “dibattito pubblico”, prevedendo che “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull&#8217;ambiente, sulle città e sull&#8217;assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse”.<br /> Sembra, quindi, che pur in mancanza di disposizioni dal contenuto generale e stringente, e soprattutto pur in mancanza di investimenti pubblici significativi in questa direzione, si possa intravedere <em>in nuce</em> un chiaro orientamento del nostro ordinamento verso l’introduzione di istituti di generale applicazione, volti a favorire la partecipazione pubblica anche attraverso le ICT, soprattutto in relazione all’adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, esclusi ex art. 13 dall’applicazione del capo III della l. n. 241/1990, che disciplina la tradizionale partecipazione procedimentale degli interessati<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Sebbene queste pratiche di coinvolgimento popolare non abbiano ancora un preciso quadro di riferimento generale né applicazione omogenea nel nostro Paese<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn38" title="">[38]</a>, la descritta tendenza e l’indubbio diretto fondamento nella Costituzione, all’art. 3, comma 2 (che parla esplicitamente di “partecipazione”), giustificano che ci si ponga il problema della loro incidenza sulla discrezionalità amministrativa.<br /> In estrema sintesi, si può dire al riguardo che qualora esse determinino il trasferimento <em>tout court</em> della decisione ai cittadini (l’ipotesi più remota della “democrazia deliberativa”), si produce una modifica relativa all’<em>an</em> della discrezionalità; qualora si limitino a comportare la partecipazione dei cittadini nella fase istruttoria e preliminare (“democrazia  partecipativa”), si configura, invece, una modifica nel <em>quomodo</em> della discrezionalità, che ne risulterà meglio argomentata e ponderata. Come è stato notato, infatti,  “obiettivo della democrazia partecipativa” sarebbe quello di “offrire al decisore tutti (o il maggior numero possibile de-)gli elementi necessari per una decisione ponderata”: importazione questa che colloca il fondamento degli istituti di democrazia partecipativa a cavallo fra il principio democratico di cui all’art. 1 Cost., il richiamo espresso alla “partecipazione” dei cittadini, di cui all’art. 3, comma 2 Cost., ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, comma 2 Cost., che della discrezionalità amministrativa costituisce il principale canone conformativo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn39" title="">[39]</a>.<br />  <br /> <strong>8. (Segue) della informatizzazione stessa dei procedimenti amministrativi.</strong><br />  <br /> Al di là della ricaduta in termini di partecipazione democratica delle nuove tecnologie informatiche, va anche detto che la stessa informatizzazione dei procedimenti amministrativi è idonea ad incidere di per sé sul modo di atteggiarsi della discrezionalità amministrativa, lì dove si approdi alla scelta organizzativa della previsione di procedimenti <em>tout court</em> informatici, che cioè tendano ad eliminare del tutto la valutazione discrezionale ce si inserisce nella c.d. fase “decisoria” del procedimento tradizionale.<br /> Ovviamente, non dovrebbe sussistere un problema particolare nel caso dell’atto amministrativo c.d. “vincolato”, quando cioè, assunto un problema, sia possibile addivenire ad un unico risultato, in ragione di un ragionamento strettamente sillogistico che può essere eseguito secondo la logica binaria, ordinariamente applicata dalla cibernetica. Infatti, pur consapevoli della circostanza che il dibattito sull’atto vincolato sia tutt’ora in corso<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn40" title="">[40]</a> e che la presenza nel linguaggio giuridico di concetti non del tutto determinati renda difficile ricondurre il ragionamento giuridico a puri algoritmi<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn41" title="">[41]</a>, non si può per ciò solo escludere del tutto che, nell’ambito della potestà di auto-organizzazione della p.a., possano essere previsti procedimenti che si svolgano integralmente attraverso sistemi informatici, in attuazione dell’art. 12, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn42" title="">[42]</a>. Occorre segnalare, però, che quando pure ciò accada, non si può comunque escludere il sindacato penetrante del giudice amministrativo teso a verificare la natura del programma impiegato dalla p.a. Emblematico appare al riguardo la decisione intervenuta, proprio in tema di accesso al programma utilizzato dalla p.a., con riferimento alla procedura informatica adottata dal M.I.U.R. per lo svolgimento dell’intero procedimento (ivi compresa la fase decisionale) relativo al trasferimento interprovinciale del personale docente<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn43" title="">[43]</a>, per la quale pure il Tar Lazio ha tenuto a chiarire che solo in presenza di attività amministrativa vincolata sia possibile il ricorso ad una procedura informatica di tal natura<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Va, tuttavia, segnalato come non sia mancato in dottrina chi abbia sostenuto che, in virtù del progresso della tecnologia, sarebbe formulabile in futuro un algoritmo idoneo ad assicurare la migliore soddisfazione dell’interesse primario con il minor aggravio per gli interessi secondari coinvolti<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn45" title="">[45]</a> e cioè l’utilizzo del procedimento <em>tout court</em> informatizzato anche nel caso di scelte discrezionali della p.a.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Tuttavia, si ritiene che una tale visione contrasti profondamente con i valori di fondo del nostro ordinamento costituzionale, che non a caso vede la Costituzione repubblicana esordire con il riconoscimento del ruolo fondante del principio democratico. E infatti, sebbene con l’introduzione nel nostro ordinamento del principio di separazione fra indirizzo politico e gestione oggi si escluda un diretto coinvolgimento dei corpi rappresentativi rispetto alle scelte discrezionali della p.a., tuttavia non si deve sottovalutare l’influenza che sulle scelte discrezionali opera ancora legittimamente la politica, attraverso le funzioni di indirizzo e controllo. Così, si potrà forse arrivare ad attribuire alle macchine la funzione istruttoria e di proposta, lasciando comunque, quantomeno ove le categorie giuridiche siano indefinite e sussistano margini significativi per la ponderazione degli interessi,  la decisione finale in capo a colui che l’ordinamento designa a questo compito, al pari di quanto avviene oggi per il responsabile del procedimento che, secondo le regole interne dell’amministrazione, non fosse dotato di poteri decisori. Ma soprattutto, pur a voler concedere fiducia ai progressi della cibernetica, destinata a raggiungere livelli di elaborazione paragonabili a quelli umani<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn47" title="">[47]</a>, si è profondamente convinti che la genialità, la fantasia, la capacità di sintesi e progettualità ed anche il senso di responsabilità di cui è capace l’uomo (e meglio ancora di lui, la donna) non potranno mai essere soppiantati da una macchina, per quanto evoluta. Peraltro, se l’esperienza umana si presenta spesso ancor prima che come razionalità come “impulso, slancio, imprevedibilità, ribellione, caos, passione”… è perché “l’essenza dell’uomo è la libertà” e rinunciarvi, a favore di macchine ordinate e razionali, vuol dire, in ultima analisi, rinunciare alla nostra stessa umanità<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn48" title="">[48]</a>.<br />  <br /> <strong>9. Discrezionalità amministrativa e postdemocrazia.</strong><br />  <br /> Una decina di anni fa, Colin Crouch rilevava che “<em>l’idea di postdemocrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui una condizione di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica; quando gli interessi di una minoranza potente sono divenuti ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai loro scopi; quando le élite politiche hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; quando gli elettori devono essere convinti ad andare a votare da campagne pubblicitarie gestite dall’alto (…). Molti sintomi segnalano che questo sta accadendo nelle società contemporanee avanzate, dimostrando che ci stiamo dunque allontanando dall’ideale più elevato di democrazia per andare verso un modello postdemocratico</em>”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Le tendenze della discrezionalità amministrativa che si sono descritte nelle pagine che precedono, si inquadrano agevolmente nel contesto descritto da Crouch: la progressiva rinunzia a perseguire interessi pubblici, per dare più spazio, attraverso la semplificazione amministrativa, all’iniziativa economica; il ruolo affidato alla burocrazia, che si atteggia sempre più come “tecnocrazia” a fronte del crescente disvalore sociale attribuito alla politica ed all’azione dei partiti; l’affermarsi di un preteso rapporto diretto fra il cittadino e il potere pubblico, che si estrinseca nei meccanismi della democrazia deliberativa e partecipativa e che giustifica progressive riduzioni di ruolo della politica come momento di confronto e di sintesi degli interessi generali; l’esasperazione della “tecnocrazia” che diventa “meccanocrazia”, cioè governo delle macchine, descritte come meglio capaci di decidere al posto degli uomini … sono tutti indici di uno scadimento del processo decisionale basato sulla reale partecipazione popolare ed ispirato ai valori fondanti della Costituzione repubblicana.<br /> Forse, fra le tendenze segnalate, l’unica che sfugge a questa logica è rappresentata dal descritto processo federativo, che non a caso, negli anni più recenti della crisi economica, ha subito una significativa fase di arretramento<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn50" title="">[50]</a>. E fra di esse desta particolare impressione il diffondersi delle riflessioni relative al procedimento informatico, in particolare le teorie che arrivano ad avallare la possibilità stessa di affidare alle macchine anche l’esercizio di poteri discrezionali della p.a., che fanno tornare alla mente la profetica previsione di Herbert Marcuse, che nel 1964 introduceva così una delle sue opere più famose: “<em>Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno del progresso tecnico</em>”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftn51" title="">[51]</a>&#8230;<br /> Se nonché, giunto alla conclusione di queste riflessioni, ci si avvede che, nel trascinare il pesante masso della discrezionalità amministrativa fin quasi alla vetta dei nostri giorni … è bastato un attimo, che, perso l’equilibrio, il macigno è sfuggito di mano ed ha preso, prima lentamente, poi sempre più veloce, a rotolare giù per il declivio. Ancora una volta bisognerà scendere a valle, rinvigorite le energie, e cominciare, come Sisifo, nuovamente a spingere su per il pendio, finché se ne avrà la forza &#8230;</div>
<div>
<div> </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref1" title="">[1]</a> Così chi scrive ritorna ad occuparsi del tema dopo un primo studio monografico del 1996 (Imparzialità, buon andamento e discrezionalità amministrativa, Editore Liguori, Napoli) ed secondo del 2008 (Discrezionalità amministrativa e federalismo, Editrice Gaia, Salerno &#8211; Angri).</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref2" title="">[2]</a> Ma v., già, C. Esposito, <em>Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini (1952)</em>, in <em>La Costituzione italiana (Saggi)</em>, Padova, 1954, 256 ss., secondo il quale dal principio di imparzialità discendesse anche l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e quello di contraddittorio fra le parti del procedimento.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref3" title="">[3]</a> A.M. Sandulli, <em>Governo e amministrazione</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1966, 638 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref4" title="">[4]</a> C. Crouch, <em>Postdemocrazia</em>, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref5" title="">[5]</a> <em>L’imparzialità amministrativa</em>, Padova, Cedam, 1965.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref6" title="">[6]</a> Sul superamento della nozione di merito amministrativo come conseguenza dell’assoggettamento dell’azione dei pubblici poteri al principio di legalità v. B. Gilberti, <em>Il merito amministrativo</em>, Padova, 2013. Sul tema v., anche, L. Benvenuti, <em>Breve divagazione in tema di merito amministrativo. A proposito di un libro recente</em>, in <em>Diritto pubblico</em>, 2016, fasc. 2, 795 ss.<br />  </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref7" title="">[7]</a> Parla di “<em>federalizing process</em>” J.C. Friedrich, <em>Constitutional Government and Democracy: Theorie and Practice in Europe and America</em>, Boston, 1968; Id., <em>Trends of Federalism in Theory and Practice</em>, New York, 1968.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref8" title="">[8]</a> Tempera questa scelta il principio di differenziazione, che vuole assegnate le funzioni amministrative in modo differente, a seconda della dimensione e dell’organizzazione delle diverse amministrazioni pubbliche.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref9" title="">[9]</a> C.cost., 25 novembre 2016, n. 251, in cui la Consulta  ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della l. n. 124/2015 (c.d. Legge Madia”) nella parte in cui richiedevano per l&#8217;adozione da parte del Governo dei decreti legislativi attuativi solo il “parere”, anziché l&#8217;“intesa”, con le Regioni.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref10" title="">[10]</a> M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em>, Milano, 1993, I, 92.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref11" title="">[11]</a> Ad es., l’art. 23, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare l’azienda speciale e l’istituzione, prevede che esse informino “la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità (…)”. Del pari l’art. 51 prevede che gli incarichi di direzione siano conferiti a tempo determinato e rinnovati con provvedimento motivato che valuti i “risultati” ottenuti dal dirigente, “in relazione   al conseguimento degli obiettivi e all&#8217;attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell&#8217;ente da lui diretti”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref12" title="">[12]</a>  La fondale legge 7 agosto 1990, n. 241, esordisce proprio all’art. 1 indicando i criteri che reggono l’attività amministrativa: “di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref13" title="">[13]</a>  Ai fini che ci occupano appare particolarmente significativo il richiamo all’art. 1 del d.lg. 29/93, che nel definire le finalità e l’ambito di applicazione del decreto,  stabilisce che esso disciplini “l&#8217;organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (…) al fine di: a) accrescere l&#8217;efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea”. Questo richiamo all’esigenza di armonizzare l’organizzazione della p.a. italiana con quella degli altri Paesi europei, infatti, svela la ragione più profonda della trasformazione, che in quegli anni si va a realizzare nella p.a. italiana.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref14" title="">[14]</a> In un’ottica di “amministrazione di risultato” il d.lgs. 77/95 ricostruisce i documenti contabili degli enti locali in funzione degli obiettivi da realizzare.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref15" title="">[15]</a> G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge 124/2015</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1-2/2016, 111.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref16" title="">[16]</a> A. Romano Tassone, <em>Sulla formula “amministrazione per risultati”,</em> in <em>Scritti in onore di E. Casetta</em>, a cura di V Molaschi e C. Videtta, Jovene, Napoli, II, 2001, 813 ss.; M. Cammelli, <em>Amministrazione di risultato</em>, in<em> Annuario dell&#8217;Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo,</em> Giuffré, Milano, 2002, 107 ss.; G. Corso, <em>Amministrazione di risultati</em>, <em>ivi</em>, 127 ss.; S. Cassese, <em>Che cosa vuol dire “amministrazione di risultati”?, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2004, 941 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref17" title="">[17]</a> V., per tutti, <em>Cort. giust</em>. Grande Sez. del 28 giugno 2005, cause riunite C.189/02, C202/02, C205/02, C206/02, C207/02, C208/02, C213/02 <em>Dansk Ronindustri</em> ed altri, punto d) della decisione.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref18" title="">[18]</a> Si riporta, di seguito, il testo attualmente vigente dei primi due comma dell’art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, senza peraltro notare come le integrazioni operate sul testo originario non ne abbiano sostanzialmente stravolto l’impianto: “1. il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l&#8217;anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell&#8217;area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all&#8217;assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e&#8217; presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l&#8217;emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche&#8217; di regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref19" title="">[19]</a> Il comma 3, accanto ai “principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo” prevede che “l&#8217;esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2” debba attenersi, fra l’altro, “ai seguenti principi e criteri direttivi: “(…) d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all&#8217;ordine e alla sicurezza pubblica, all&#8217;amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell&#8217;ambiente, all&#8217;ordinato assetto del territorio, alla tutela dell&#8217;igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall&#8217;accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell&#8217;attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell&#8217;equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell&#8217;incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell&#8217;identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l&#8217;esercizio delle attività private, previsione dell&#8217;autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all&#8217;incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell&#8217;adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; (…)”.<br /> Il successivo comma 4, invece, prevede che: “I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un&#8217;unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l&#8217;adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell&#8217;efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; (( f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell&#8217;azione amministrativa; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l&#8217;interesse pubblico non può essere perseguito senza l&#8217;esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell&#8217;autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell&#8217;affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più&#8217; schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni))”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref20" title="">[20]</a> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, in G:U. dell’U.E. del 27.12.2006, in vero adottata a valle di una concordante e poderosa produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia relativa agli articoli 43 e 49 del trattato istitutivo.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref21" title="">[21]</a> G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, cit</em>., 125.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref22" title="">[22]</a> N.Longobardi, <em>La libertà di impresa come libertà fondamentale ed il recedere del tradizionale primato del potere amministrativo</em>, in Id., a cura di, <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 154.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref23" title="">[23]</a> Al riguardo va segnalato l’art. 34 del d.l. n 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), rubricato “liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli <em>ex ante</em>”, il cui comma 4 prevede che “l’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di una attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interessi generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Si vedano anche i d.l. n. 1/2012 e n. 5/2012.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref24" title="">[24]</a> N.Longobardi, <em>op.cit.</em>, 144 s.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref25" title="">[25]</a> Recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell&#8217;<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05">articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124</a>, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2016, n. 277. Sul tema v. E. Giardino<em>, L&#8217;individuazione, la semplificazione e l&#8217;accelerazione dei procedimenti, Commento a d.lg. 30 giugno 2016, n. 126; d.lg. 25 novembre 2016, n. 222; d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2017, fasc. 1, 26 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref26" title="">[26]</a> “Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a> può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all&#8217;aggiornamento e alla pubblicazione della <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222_allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener">tabella A</a>, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref27" title="">[27]</a> Addirittura, questo processo sta arrivando a mettere in discussione alcuni interessi particolarmente qualificati, come quelli alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, al punto che, come da taluno sostenuto, si configuri una tendenza a ridurre la specialità degli interessi “forti” o “sensibili”. N.Longobardi, op.cit., 146 ss. Emblematico, in tal senso, a parere dell’A. citato, appare il nuovo art. 17 bis della l. 241/90, che applica la regola del silenzio-assenso anche ai provvedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, sia pure previo il decorso di un termine più lungo (90 giorni), rispetto a quello ordinario (30 giorni), nei rapporti fra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Ma lo stesso fenomeno si riscontra anche in virtù dell’art. 5 della legge Madia, che abroga la previsione contenuta nel precedente comma 4 dell’art. 19 della legge 241/90, che consentiva, in tema di Scia, di superare i termini decadenziali di 60 giorni per adottare provvedimenti inibitori o repressivi “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alle normative vigenti”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref28" title="">[28]</a> Ritiene, infatti, improduttiva di effetti questa abrogazione G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, cit.</em>, 154, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere sussistente un interesse pubblico <em>in re ipsa</em> ove il provvedimento amministrativo produca oneri ingiustificati per l’erario pubblico.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref29" title="">[29]</a> G. D&#8217;Urgolo, <em>Trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.: la recente introduzione del &quot;Freedom Act of Information&quot; (FOIA) nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>GiustAmm.it</em>, 3/2017; F. Armenante, <em>Le nuove frontiere della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti al f.o.i.a., dal “</em>need to know<em>” al “</em>right to know<em>”</em>, in <em>Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche</em>, 2016, 63 ss., in particolare 75 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref30" title="">[30]</a> L. Bobbio, <em>Dilemmi della democrazia partecipativa</em>, in <em>Dem. dir</em>., 4/2006, 14; R. Bifulco, <em>Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2009,  2.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref31" title="">[31]</a> Sulla differenza fra i due tipi di democrazia v. anche L. Mazzuca, <em>Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: alcune riflessioni sul modello di Fung e Wright</em>, Venezia, Università IUAV, 16-18 settembre 2010, XXIV Convegno Sisp, 3 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref32" title="">[32]</a> S. Dettori, <em>Articolo 3 bis. Uso della Telematica</em>, in n. Paolantonio – a. Police – a. Zito (a cura di), <em>La pubblica amministrazione e la sua azione: saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005</em>, Torino, 2005, 173 ss.; F. TANTINO, <em>L’uso della telematica nella pubblica amministrazione, </em>in A. ROMANO (a cura di), <em>L’azione amministrativa, </em>Torino, 2016, 242 ss. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref33" title="">[33]</a> La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref34" title="">[34]</a>  V. Cerulli Irelli, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in <em>Astrid on line</em>, 2009, in particolare p. 8; N. Longobardi, <em>Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale</em>, Torino, 2009, 281.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref35" title="">[35]</a> L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016 , auspica “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref36" title="">[36]</a> L’art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 124/0215, prevede la delega al Governo per la ridefinizione dei tipi di conferenza di servizi, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref37" title="">[37]</a> Sul tema, v., da ultimo, P. Otranto, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a.</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2/2018.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref38" title="">[38]</a> U. Allegretti, <em>La democrazia partecipativa in Italia e in Europa</em>,  in <em>Rivista AIC</em>, 01/2011, 7.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref39" title="">[39]</a> E. Rossi, <em>Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano</em>, in <em>Dir.soc.</em>, 3/2016, 502 ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref40" title="">[40]</a> F. Follieri, <em>Decisione amministrativa ed atto vincolato</em>, in <em>federalismi.it, </em>7/2017, del quale si segnala la posizione scettica circa la configurazione stessa dell’atto vincolato; F. Volpe, <em>La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</em>, in GiustAmm.it, 11/2016.    </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref41" title="">[41]</a> R. Ferrara, <em>L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2014, 651 e ss.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref42" title="">[42]</a> “1. Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l&#8217;effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref43" title="">[43]</a> Nel caso in esame il MIUR ha individuato un “algoritmo” deputato a gestire in modo automatico e per mezzo di un complesso sistema informatico il procedimento della mobilità dei docenti per l’anno di riferimento. Detto algoritmo ha finito, pertanto, per sostanziare esso stesso il predetto procedimento, atteso che l’individuazione, in concreto, della sede spettante al singolo docente nell’ambito della mobilità è stata individuata esclusivamente tramite esso.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref44" title="">[44]</a> Si può agevolmente concordare in ordine alla circostanza che la predetta tipologia di atto informatico è giuridicamente ammissibile e legittimo quanto all’attività vincolata dell’amministrazione, atteso che l’attività vincolata è compatibile con la logica propria dell’elaboratore elettronico in quanto il software traduce gli elementi di fatto e i dati giuridici in linguaggio matematico dando vita a un ragionamento logico formalizzato che porta a una conclusione che, sulla base dei dati iniziali, è immutabile. Come è evidente, diversamente è a dirsi quanto all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, nell’ambito della quale l’amministrazione ha la possibilità di scelta dei mezzi da utilizzare ai fini della realizzazione dei fini determinati dalla legge; al riguardo potrebbe ritenersi che, in realtà, l’ammissibilità dell’elaborazione elettronica dell’atto amministrativo non è legata alla natura discrezionale o vincolata dell’atto quanto invece essenzialmente alla possibilità, che tuttavia è scientifica e non invece giuridica, di ricostruzione dell’iter logico sulla base del quale l’atto stesso possa essere emanato per mezzo di procedure automatizzate quanto al relativo contenuto dispositivo. Cfr. Tar Lazio, III bis, 14 febbraio 2017,  n. 3769.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref45" title="">[45]</a> P.L.M. Lucatuorto – S. Bianchini, <em>Discrezionalità e contemperamento degli interessi nei processi decisionali dell’Amministrazione digitale</em>, in <em>Cyberspazio e diritto, </em>2009, 41 ss. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref46" title="">[46]</a> Sul tema v. anche D. Marongiu, <em>L’attività amministrativa informatizzata</em>, Rimini, Maggioli, 2012; M.L. Maddalena, <em>La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo</em>, in <em>Foro amm</em>., 2016, 2535 ss. </div>
<div> <a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref47" title="">[47]</a>  Considera ancora molto lontano questo tempo P. Gallina, <em>L’anima delle macchine. Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale</em>, Edizioni Dedalo, 2015, per il quale v. <a href="https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/">https://www.letture.org/l-anima-delle-macchine-paolo-gallina/</a>. </div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref48" title="">[48]</a> Le parole virgolettate sono di V. Mancuso, <em>Intelligenza delle macchine e libertà dell’uomo</em>, Relazione al convegno “<em>Uomini e macchine</em>”, Roma, 30 gennaio 2018, in  <a href="http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/">http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/</a>, in cui l’A. conclude: “Sono stato invitato a parlare di «Intelligenza delle macchine e libertà dell’uomo» e io concludo con l’auspicio che le macchine non ci tolgano il caos. È dal caos infatti, come insegnano tutte le antiche cosmogonie, che prende forma la natura, anche la natura umana, la quale, tra tutte le manifestazioni naturali, è la più caotica, e per questo la più libera”.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref49" title="">[49]</a> C. Crouch, <em>Postdemocrazia</em>, trad. di C. Paternò, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009,  25 s.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref50" title="">[50]</a> A. Uricchio, <em>Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo</em>, Cacucci Editore, Bari, 2012, <em>passim</em>, incentrato sulla difficile attuazione del federalismo fiscale in tempo di crisi economica. Ma basterebbe ritornare ai contenuti della riforma costituzionale Renzi-Boschi per individuare plurimi tentativi di significativi passi indietro rispetto alla spinta federalista nel nostro Paese.</div>
<div><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/update/5750#_ftnref51" title="">[51]</a> H. Marcuse, <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_a_una_dimensione" title="L'uomo a una dimensione"><em>L&#8217;uomo a una dimensione</em></a><em>. L&#8217;ideologia della società industriale avanzata</em>, Torino, Einaudi, 1967 (ma 1964).</div>
<div> </div>
</p></div>
</p></div>
<div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sisifo-e-levoluzione-della-discrezionalita-amministrativa/">Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a></p>
<p> * Antonio Romano Tassone è scomparso il 23 febbraio 2014. Questo lavoro fa parte degli Scritti in Sua memoria. 1. E&#8217; uno tra i migliori teorici della mia generazione che riesce a tenere viva l&#8217;impostazione dogmatica dei classici, ad adattarla alle moderne esigenze, ad individuare la prospettiva evolutiva del post-moderno[1]. Così</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a></p>
<p><strong> * Antonio Romano Tassone è scomparso il 23 febbraio 2014. Questo lavoro </strong><strong>fa parte degli Scritti in Sua memoria.</strong></p>
<p> <strong>1. </strong>E&#8217; <em>uno tra i migliori teorici della mia generazione che riesce a tenere viva l&#8217;impostazione dogmatica dei classici, ad adattarla alle moderne esigenze, ad individuare la prospettiva evolutiva del post-moderno<a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a>. </em>Così Franco Pugliese, nel 1995, descriveva la figura di giurista di Antonio Romano Tassone, traendola dalla <em>trilogia</em> rappresentata dai lavori sul potere giuridico (1981), sulla motivazione (1987) e sull&#8217;irregolarità degli atti amministrativi (1993)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Nei venti anni che ci separano da allora, Antonio, nei suoi scritti  ha tenuto fede a quella immagine, riproponendo, anche se in forme nuove e diverse, adeguate alle trasformazioni ordinamentali che si stavano verificando, la combinazione di classicità, modernità, post-modernità.<br /> Pertanto quelle parole di Franco Pugliese, del 1995,  realizzatesi anche dopo il tempo nel quale vennero scritte, hanno pure valore di<em> pronuncia sul futuro, nella cui prospettiva visionaria i tempi si accostano tra loro e le possibilità si intrecciano<a href="#_ftn3" title=""><strong>[3]</strong></a></em> e possono essere oggi formulate, al passato, come ricordo, come commemorazione di Antonio.<br /> <strong>2.</strong> Ma l&#8217;accostamento di tempi e l&#8217;intreccio di possibilità consentono di utilizzare, per ricordare Antonio, anche le Sue stesse parole, scritte, nel 1999, per commemorare Franco Pugliese, che appaiono sicuramente riferibili anche alla Sua opera e alla Sua persona: <em>Quel che Gli si deve (e che si deve a noi stessi, perchè non vada disperso il dono grandissimo che Egli ci ha fatto) è dunque una lettura attenta e puntuale dei Suoi scritti, che metta in luce i motivi di fondo, sostanziali e metodologici, del Suo pensiero, svelandone, al di là dell&#8217;occasione e dell&#8217;argomento, il solido mondo di valori, nella certezza di trovarsi di fronte ad una vera e propria Weltanschauung, perchè </em>Egli<em> era un adepto del pensiero forte rivolto a costruire un sistema di denso e stabile significato<a href="#_ftn4" title=""><strong>[4]</strong></a></em>.<br /> Questa lettura richiederà tempo e studio profondo, ma ho voluto avviarla, in questo ricordo di Antonio, con una ricerca sul Suo mondo di valori, per offrirla alla riflessione comune, avvalendomi di frammenti emblematici del Suo stesso pensiero e delle &quot;<em>interpretazioni</em>&quot; che ho avuto modo di formulare<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>  studiando la sua monografia sulla motivazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> e i suoi scritti sul metodo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> <strong>3.</strong> Antonio ha sempre attribuito grande rilevanza ai valori, come si ricava dal Suo lavoro del 1981 sul potere giuridico nel quale Egli respinge <em>la totale svalutazione delle componenti soggettive del fenomeno giuridico &#8230;soprattutto&#8230;perchè attraverso le figure soggettive si esprimono radicati ed essenziali valori organizzativi della nostra società<a href="#_ftn8" title=""><strong>[8]</strong></a></em>.<br /> I valori ai quali deve ispirarsi il soggetto pubblico trovano esplicitazione nella monografia sulla motivazione del 1987, dove si legge: <em>Per chi &#8211; come noi &#8211; ritenga che l&#8217;apparato pubblico possa e debba giocare un ruolo decisivo nel perseguimento di una società più umana e più giusta </em> <em>non può esservi dubbio sulla necessità di costruire la reazione processuale del cittadino nei confronti della p.a. sulla base di valori sostanziali</em>.<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br /> Nel 2002, ne <em>Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione</em><a href="#_ftn10" title="">[10]</a> Egli superando e al tempo stesso recuperando, in forme nuove, la sua precedente visione del singolo come soggetto parziale<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> e la sua originaria concezione dell&#8217;interesse legittimo come situazione <em>uti civis<a href="#_ftn12" title=""><strong>[12]</strong></a>, </em>considera il rapporto tra amministrazione e privato come <em>relazione di stretto interesse politico (ergo: pubblico, populicum), ed il privato che si confronta con il potere si svela intimamente citoyen, in quanto esercita un ruolo di altissimo rilievo collettivo e</em>, ricomponendo la scissione nella soggettività del singolo, ritiene <em>che questa fondamentale convergenza di cittadino ed individuo meriti di essere ripresa sia pure in una più moderna prospettiva, in cui il potere pubblico non assuma più carattere essenzialmente demoniaco, ma si vuole partecipe del disegno di promozione umana tracciato dalla Carta Costituzionale<a href="#_ftn13" title=""><strong>[13]</strong></a>&#8230;</em><br /> La proclamazione dei valori diviene, al tempo stesso, utopica e giuridica nell&#8217;articolo del 2008 <em>Sul nuovo cittadino di Feliciano Benvenuti, tra diritto e utopia<a href="#_ftn14" title=""><strong>[14]</strong></a> </em> nel quale Antonio sostiene che <em>il giurista deve emanciparsi dalla prospettiva di una piatta e banale contemplazione dell&#8217;esistente (che talvolta ho l&#8217;impressione che si tenda a far coincidere con il diritto esistente) per concorrere a progettare e costruire un mondo più umano e più giusto, recuperando in questo la tensione verso l&#8217;Utopia come fondamentale componente del proprio operare quotidiano. </em>E, alla domanda <em>se sia possibile che i giuristi coltivino in quanto tali e consapevolmente vere e proprie utopie, ossia se il discorso giuridico possa farsi veicolo intenzionale di contenuti utopici </em>risponde affermativamente, rilevando che se <em>i precetti si riconducono alla dimensione di principi, il carattere ideale dei principi&#8230;ne consente la predicazione da parte dei giuristi anche a prescindere dalla loro attuale realizzabilità e si rivela già in atto giuridicamente produttiva, perchè orienta da subito i comportamenti dei consociati verso i valori che in essi si esprimono</em>.<br /> Infine, nel settembre 2013 (intervenendo al Convegno di Studi <em>Ignazio Maria Marino, l&#8217;uomo e il giurista</em>) Egli osserva <em>Non sappiamo &#8211; non ci è dato sapere &#8211; quanto il nostro vivere sia sogno. Ignazio, come Sigismondo<a href="#_ftn15" title=""><strong>[15]</strong></a> era però intimamente persuaso che &quot;sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa&quot; perchè &quot;no se perde obrar bien, aun entre sueños&quot;: ed a questa tensione maieutica, a questa titanica sfida alla dissipazione e al caos, </em>Ignazio<em> non è mai venuto meno, operando instancabilmente fino all&#8217;ultimo ciò che riteneva fosse bene<a href="#_ftn16" title=""><strong>[16]</strong></a>.</em><br /> In tal modo Antonio coglie nell&#8217;opera di Ignazio Marino, un valore, l&#8217;operare bene, corrispondente al precetto <em>honeste vivere</em> che Egli stesso, della <em>triade</em> dello <em>ius gentium</em>, ha sempre privilegiato, senza dimenticare gli altri due: <em>alterum non laedere</em> e <em>suum cuique tribuere.</em> In uno dei suoi ultimi lavori, pubblicato postumo<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>  Antonio ha (ri)affrontato l&#8217;arduo tema del modo in cui l&#8217;Amministrazione debba conoscere la situazione di fatto sulla quale essa interviene rilevando, in consonanza con un recente studio<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> che <em>ogni processo conoscitivo dell&#8217;apparato pubblico, in quanto necessariamente ispirato a modelli di razionalità obiettiva, deve dunque obbedire, in misura più o meno intensa, ad una sorta di principio di verità (Carloni)</em> a fondamento del quale &#8230;<em>non v&#8217;è dubbio che &#8230;stia l&#8217;esigenza che l&#8217;accertamento compiuto dalla p.A. sia retto da una tensione strutturale verso la realtà dei fatti </em>pur nella consapevolezza della problematicità dell&#8217;argomento<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. E il principio di verità chiama in causa la norma del tenere in considerazione la realtà che, secondo la tradizione plurimillenaria che ha definito la giustizia come <em>suum cuique tribuere  (</em>Platone, Aristotele, Cicerone, Agostino, Tommaso d&#8217;Aquino), rappresenta presupposto imprescindibile della giustizia così definita e, al tempo stesso, componente essenziale del precetto <em>honeste vivere<a href="#_ftn20" title=""><strong>[20]</strong></a>. </em><br /> <strong>4.</strong> L&#8217;accostamento dei tempi e l&#8217;intreccio di possibilità, di cui ho parlato all&#8217;inizio di queste riflessioni<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, visti nella prospettiva di chi si muove tra passato, presente e futuro, mi inducono, pensando ai due lunghi anni di sofferenza di Antonio, a richiamare ancora una volta le parole che Egli scrisse in ricordo di Franco Pugliese e che si addicono a Lui: <em>Egli accredita &#8230; il quotidiano lavoro dei giuristi di un&#8217;estrema dignità esistenziale, ed al tempo stesso, con i suoi consueti rigore ed affetto, ci restituisce ad una responsabilità cui si è spesso tentati di sfuggire: quella della ricerca e dell&#8217;affermazione del senso e della verità che giacciono sotto l&#8217;apparente contingenza e confusione delle nostre giornate &#8230; Quel che Egli ha testimoniato con convinzione &#8230; è che vivere pienamente e fino in fondo l&#8217;esperienza giuridica implica la comprensione del senso ultimo della propria esistenza e in questa comprensione c&#8217;è ben più che un godimento intellettuale: c&#8217;è una felicità profonda, al tempo stesso intimamente nostra e di ogni altro uomo, nella cui ricerca è la nostra sola giustificazione, il solo possibile schermo alla morte che come individui ci attende</em>. E ancora<em>,</em> <em>se per Lui, come per Socrate, non vale (forse) la pena di morire per la propria scienza, vale certamente la pena di morire in essa e dunque di spendervi fino all&#8217;ultimo la propria vita<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a>.</em><br /> Socrate, nel <em>Fedone</em> di Platone, offre una meditata e intensa dimostrazione dell&#8217;immortalità dell&#8217;anima. Ma questo pensiero, se può consolare, non appaga, perchè non dà risposta alla sofferenza, non la elimina, non la cancella. <em>Davanti alla morte, l&#8217;uomo dal più profondo di sé grida giustizia</em><a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, se è vero che (con parole di Theodor Adorno, uno dei rappresentanti della c.d. Scuola di Francoforte che Antonio ben conosceva, forse dagli anni delle contestazioni studentesche nell&#8217;Università pisana)<em> giustizia, vera giustizia</em> <em>richiederebbe un mondo in cui non solo la sofferenza fosse annullata, ma anche che fosse revocato ciò che è irrevocabilmente passato&#8230; tale prospettiva, tuttavia, </em>secondo Adorno<em> comporterebbe la resurrezione della carne, una cosa che all&#8217;idealismo, al regno dello spirito assoluto, è totalmente estranea&#8230;</em><a href="#_ftn24" title="">[24]</a><br /> Antonio però non era un seguace dell&#8217;idealismo ma piuttosto un razionalista (neokantiano) critico, dialogico e realista, come si ricava dagli scritti sul metodo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> e, ancora prima, dalla monografia sulla motivazione del 1987<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.    <br /> Ma allora &#8211; vorrei chiedere ad Antonio, in un dialogo immaginario &#8211;  se mettiamo da parte il pregiudizio idealistico e la falsa credenza nel regno dello spirito assoluto, potremmo anche prendere in considerazione l&#8217;ipotesi che la resurrezione della carne sia possibile ed anzi razionalmente necessaria? So che Antonio non mi risponderebbe sicuramente <em>Si</em>, ma, forse tacendo &#8230;, non lo escluderebbe.<br />   </p>
<div>   </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Francesco Pugliese, <em>Per &quot;amministrare&quot; la felicità dalla lex al nomos</em> (1995) in <em>Scritti recenti sull&#8217;Amministrazione &quot;consensuale&quot;: nuove regole, nuova responsabilità</em>, Napoli senza data ma stampato in proprio nel 1996</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> I lavori che compongono la trilogia sono: Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico</em>, estratto da <em>Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell&#8217;Università di Messina</em>, n. 2/1981 Ed. Giannotta Catania; <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità</em>, Giuffrè, Milano 1987; <em>Contributo sul tema dell&#8217;irregolarità degli atti amministrativi</em>, Giappichelli, Torino, 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Romano Guardini, <em>Il Signore</em> (1937), V&amp;P Morcelliana, Milano 2008, p. 333. Guardini è stato uno dei primi teorizzatori della c.d. post-modernità</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Franco Pugliese e l&#8217;esperienza giuridica</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 1999, pp 9-11, in particolare p. 10</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Lucio Iannotta, <em>Motivi di ricorso e tipologia degli interessi nel processo amministrativo</em>, E.S.I., Napoli, 1989 spec. pp. 120 e ss. e <em>Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione delle vicende giuridiche reali, </em>in <em>Diritto Amministrativo</em> 2003 pp. 133 &#8211; 181 in particolare pp. 136-146</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi.</em>..cit</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Pluralità di metodi e unità della giurisprudenza</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 1998, 651 e ss; <em>Metodo giuridico e ricostruzione del sistema</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2002, 11 e ss.; <em>La (ri)costruzione della realtà giuridica</em>, Incontro del gruppo di S.Giustino, LUISS, Roma 6.12.2002 (dattiloscritto)</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico</em>&#8230;cit, p. 480</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi </em>..cit., p. 22</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2002, pp.269-281 </div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>Antonio Romano Tassone, <em>Note sul concetto di potere giuridico&#8230;</em>cit, p. 442</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi..</em>cit<em>.</em>, p. 73</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Antonio Romano Tassone, <em>Il controllo del cittadino</em>&#8230; cit, p. 281</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>Antonio Romano Tassone<em>, Sul nuovo cittadino di Feliciano Benvenuti, tra diritto e utopia</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2008, pp. 313-327, in particolare pp. 317, 318, 319</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> personaggio de<em> La vida es sueño</em>, dramma filosofico-teologico di Pedro Calderòn de La Barca</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Antonio Romano Tassone<em>, Intervento al Convegno di Studi Ignazio Maria Marino, l&#8217;uomo e il giurista, Catania 13.9.2013, Palazzo del Rettorato</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 1/2014, ESI, pp. 1 e 2  <br />  <a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Antonio Romano Tassone, <em>L&#8217;amministrazione tra ricerca della verità e produzione di certezza</em>, in <em>Il diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici</em>, a cura di Enrico Follieri <em>Diritto e processo amministrativo, Quaderni, 20</em>. ESI, novembre 2014, pp. 183 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Enrico Carloni, <em>Le verità amministrative. L&#8217;attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo</em>, Giuffrè, Milano 2011</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Antonio Romano Tassone, <em>L&#8217;amministrazione tra ricerca della verità</em>&#8230;, cit. p. 191</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Josef Pieper, <em>Sulla giustizia</em>, Morcelliana, Brescia 1975</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> v. retro sub 1</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>  Antonio Romano Tassone,  <em>Franco Pugliese e l&#8217;esperienza giuridica&#8230;</em> cit, pp. 10 e 11</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Albert Camus, <em>L&#8217;uomo in rivolta</em> (1951), Bompiani, Milano, 2002, p. 331</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Theodor W. Adorno, <em>Dialettica negativa</em> (1966), Einaudi, Torino 2004, p. 186</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> 1998 &#8211; 2003, v. retro nota 7</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In un passo della monografia sulla motivazione, Antonio Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi..</em>.cit, pp. 260 e 261 si legge<em> L&#8217;obiettività del conoscere non è data tanto dall&#8217;essenza immutabile dell&#8217;oggetto conosciuto &#8230; (la cui noumenica entità è del tutto preclusa alla nostra apprensione) quanto soprattutto dalla unicità ed identità del processo cognitivo che consente la riproduzione e quindi la comunicazione dell&#8217;esperienza (in sé unica ed irripetibile). Tali notazioni non vanno ovviamente trasposte dal piano strettamente gnoseologico su quello ontologico fino a negare la realtà stessa di un mondo obiettivo ridotto a proiezione dell&#8217;io pensante secondo le ben note tesi dell&#8217;idealismo. La constatata drammatica irriducibilità di essere e pensiero ci deve anzi spingere a concepire la realtà fenomenica nei termini di una originaria, ineliminabile alterità ed autonomia dal soggetto, a vedere in essa l&#8217;essente in cui l&#8217;essere affonda le sue radici, l&#8217;Urgrund che lo determina e definisce come essere appunto </em>(nella nota 130 di p. 261 si legge che tale lessico è mutuato da T.W.Adorno, <em>Dialettica negativa</em>..).<em> Sul piano gnoseologico, del pari, il mondo oggettivo non è più il termine di un&#8217;impossibile appropriazione da parte del pensiero totalizzante, ma rappresenta un limite intrinseco ed invalicabile per la stessa ragione, sulla quale segna quindi una sostanziale primazia (è esperienza tragica di questo secolo la valenza inumana ed autodistruttiva della ragione distaccata dal proprio costitutivo sostrato materiale).</em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-giuridici-e-valori-nel-pensiero-di-antonio-romano-tassone/">Principi giuridici e valori nel pensiero di Antonio Romano Tassone</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a></p>
<p>1. Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali. 2. Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). 3. Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. 4.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><strong> 2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). </em><strong>3. </strong><em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. </em><strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato</em><strong>. 5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale. <strong>6.</strong> Europa e diritto del patrimonio culturale. </em><strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici).</em> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><strong> 9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela. </em><strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br />  <br /> <strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><br />  <br /> Il passaggio di fine legislatura offre la possibilità di fare un bilancio dell’ultimo quinquennio, ma resisterò a questa tentazione e, per sintesi, cercherò di individuare, come mi invita a fare il titolo del mio intervento, alcuni, pochi punti o linee di azione essenziali che segnano a mio avviso gli indirizzi di medio-lungo periodo del diritto del patrimonio culturale, cercando soprattutto di cogliere i solchi più profondi impressi in questi percorsi non tanto e non solo dall’indirizzo politico di governo, ma dalla pressione della realtà sociale e culturale in continua evoluzione.<br /> Vasto programma (e molto ambizioso e impegnativo), si obietterà. Ma poiché, in realtà, non c’è in questo mio discorso nessuna pretesa né di scientificità, né di esaustività, affronto con serenità il compito, sapendo che questo mio intervento, come è consono a questa occasione di incontro, può e deve essere solo uno stimolo e uno spunto alla discussione. Mi limiterò, in sostanza, a segnalare poche questioni che, a mio avviso, rivestono un significato centrale nel mondo del diritto del patrimonio culturale e che sono trasversali a molte linee specifiche di intervento e di azione politica e amministrativa.<br /> Le questioni – o i “titoli” di testa di questa discussione &#8211; possono essere a mio avviso i seguenti (provo a metterli in fila, secondo un ordine di presentazione casuale e non gerarchico, con l’immediata avvertenza che non intendo ovviamente trattarli tutti in questa sede):<br /> <strong>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali</strong>: questo tema deriva naturalmente dalla dialettica “s<strong>emplificazione <em>vs</em>. tutela”</strong> e pone la domanda se la <strong>primarietà e assolutezza</strong> dei valori/interessi/beni culturali sia ancora in qualche modo predicabile nel contesto <em>post</em> legge n. 124 del 2015, che sembra improntato a un neo-relativismo proceduralista: su queste tematiche strategiche molto si è già detto e scritto[1], mi limiterò pertanto a due brevissimi cenni.<br /> <strong>Federalismo differenziato</strong>: il tema 1) si connette poi alla dialettica tra Nazione e territori, tra Stato e enti territoriali, mai risolta in uno Stato a pluralismo autonomistico regionalista quasi-federalista; qui si innesta il tema, molto attuale, del federalismo differenziato, su cui vorrei dire due parole.<br /> <strong>Rapporto pubblico-privato</strong>: ruolo della sussidiarietà orizzontale; benefici fiscali; partenariati pubblico-privato; anche qui vorrei dire qualcosa (senza togliere spazio agli altri interventi, soprattutto quelli del Prof. Bartolini sull’immateriale economico dei beni culturali e del Prof. Sciullo sui servizi di valorizzazione, che pure toccheranno queste tematiche); vorrei dire in particolare qualcosa sul “limite” immanente al mecenatismo e sulle ragioni dell’andamento “a elastico” della recente evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni e segnalare due profili applicativi del nuovo art. 151, comma 3, del codice degli appalti.<br /> <strong>Europa e diritto del patrimonio culturale</strong>: spinte “interventiste” dell’Unione: opportunità e pericoli; il diritto europeo, compreso quello della CEDU fatta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 1950, se da un lato apre la strada a interessanti prospettive di ricostruzione di un diritto assoluto della personalità alla fruizione del patrimonio culturale, pone (dall’altro lato) problemi di traduzione e di convivenza tra concetti e linguaggi (dell’economia della cultura e del diritto, soprattutto); da qui la critica al sociologismo (un po’ vacuo) della Convenzione di Faro e alla retorica delle “imprese culturali e creative” (quando gli economisti della cultura pretendono di scrivere il diritto dei beni culturali).<br /> <strong>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici)</strong>: verso un nuovo diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità)? Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali, apre questa prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; si tratta di elaborare un nuovo “diritto al patrimonio culturale”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[2]; anche questo tema, che trova una spinta propulsiva nel citato decreto-legge del 2015 sullo sciopero nei musei, non potrà certo essere trattato in questa sede, ma troverà, immagino, ampio sviluppo nel corso del Master.<br /> <strong>Benessere equo e sostenibile</strong>: una nuova frontiera, che apre interessanti opportunità per uscire dalla dittatura solo quantitativa del PIL e per far capire che la qualità della vita non è solo “crescita &amp; sviluppo” delle imprese e che il “capitale culturale” sostiene la crescita economica, ma soprattutto è parte essenziale della qualità della vita, valore, questo, difficilmente misurabile, ma non per questo meno importante nella società.<br /> <strong>Educazione e ricerca</strong>: Scuola del patrimonio. Formazione del personale. Due parole (se c’è tempo).<br /> <strong>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni</strong> come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.<br /> <strong>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</strong><br />  <br /> <strong>2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò).</em><br />  <br /> È vero che non intendo tracciare alcun bilancio della Legislatura, ma mi preme di evidenziare – e mi pare giusto sottolinearlo anche in questa sede – come, al di là delle diverse idee e visioni che (come è inevitabile) si confrontano dialetticamente sulle recenti riforme, a volte anche con toni aspri, nel pubblico dibattito sul patrimonio culturale, resta incontestabile un dato assolutamente positivo, di grande rilievo: il patrimonio culturale (e le attività culturali, quindi, potremmo azzardare a dire, la “cultura”), sono usciti dall’angolo buio dei tagli lineari e della revisione (cieca) della spesa in cui i precedenti governi e le precedenti legislature l’avevano relegata ed è tornata ad essere al centro dell’attenzione politica e mediatica[3]. Soprattutto, i temi legati al diritto del patrimonio culturale e della cultura, ossia la discussione di quali interventi preferire, di come giudicare la gestione di questi valori-interessi-beni, ha coinvolto strati sempre più larghi dell’opinione pubblica, con un effetto di informazione e di sensibilizzazione che è già di per sé un risultato positivo di straordinaria importanza, in una realtà sociale e politica, quella italiana, nella quale fino a ieri gli unici temi “caldi” di vero interesse nel dibattito politico erano l’economia (PIL), il lavoro, la tassazione, la crescita &amp; sviluppo, la libertà di fare impresa, “impresa in un giorno”, <em>etc</em>. Oggi, quanto meno, e questo è un risultato che probabilmente potrà perdurare, nella coscienza sociale e nell’opinione pubblica, anche al di là di quale governo di quale colore assumerà in futuro la responsabilità della gestione, il patrimonio culturale e il modo della sua tutela e valorizzazione sono diventati temi centrali, che stanno a cuore agli italiani, con un notevole progresso nella direzione della presa di coscienza, della cittadinanza attiva, e del senso di identità e di orgoglio che ci lega al nostro patrimonio culturale.<br /> I temi di cui non parlerò – perché sono oggetto di plurimi dibattiti, tuttora <em>in fieri</em> –, ma che vanno almeno menzionati e ricordati, parlando degli <em>indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali</em>, sono i seguenti:<br /> <strong>&#8211; riforma dell’organizzazione del Ministero</strong> e stato dell’arte nella razionalizzazione degli uffici (con annessi, inevitabili riflessi negativi sulla funzionalità degli uffici coinvolti in frequenti e profonde ridefinizioni dei compiti, dell’organico, <em>etc</em>.);<br /> <strong>&#8211; gestione del personale e ruolo dei sindacati</strong> (lo distinguo dal tema 1) perché, devo dirlo, alla luce della mia pluriennale esperienza ministeriale, un problema centrale, che condiziona, probabilmente, la reale effettività delle riforme (problema che costituisce ancora una sorta di tabù che la dittatura del <em>politically correct</em> impedisce di affrontare con la dovuta franchezza), è costituito dalla pervasiva concertazione, dalla forte sindacalizzazione del personale, dall’approccio spesso oppositivo dei sindacati, che pregiudicano in alcuni casi l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; ad es., la mobilità del personale si rivela pressoché irrealizzabile; l’idea del monopolio della custodia in capo ai custodi ministeriali rende irrisolvibile il <em>gap</em> tra spazi da aprire alla pubblica fruizione e personale disponibile (nei doppi o plurimi turni necessari), cui si aggiunge il veto sindacale sull’impiego di personale volontario e di giovani tirocinanti o chiamati a tempo determinato (la vecchia polemica sul “precariato”); in questo quadro, salvo massicce immissioni di personale (anche di aree poco qualificate e per mansioni d’ordine) e connesso incremento esponenziale delle spese correnti fisse e continuative per il pagamento degli stipendi, è molto difficile pensare a un significativo ampliamento della fruibilità e della pubblica accessibilità degli istituti e luoghi della cultura pubblici (con la conseguenza, poco considerata, che l’irrigidimento di talune parti politiche nell’insistere sulla inadeguatezza delle recenti riforme e sulla assoluta necessità di spingere solo o soprattutto sulla leva “più assunzioni, più spese correnti” rischia in realtà di spalancare la strada all’alternativa politica della privatizzazione dei musei);<br /> &#8211; <strong>affidamento dei servizi aggiuntivi</strong>: dopo svariati interventi normativi, susseguitisi negli ultimi anni, introduttivi anche di proroghe <em>ex lege</em> delle concessioni in essere, dopo diversi decreti ministeriali di indirizzo e linee guida, dopo aver messo in campo, con un’apposita convenzione stipulata del 2015, la Consip, come centrale di committenza più esperta e capace di fare le gare (più di quanto non si fosse dimostrata l’amministrazione), la situazione resta molto critica, con numerose concessioni ancora in stato patologico di proroga; ci sarebbe molto da approfondire e da dire, ma occorrerebbe a tal fine un’apposita sessione di studi.<br /> Ma veniamo infine a proporre qualche spunto di riflessione sui principali indirizzi di politica del diritto nella materia del patrimonio culturale che hanno caratterizzato gli ultimi anni (seguendo i “punti” che ho sopra proposto).<br />  <br /> <strong>3.</strong> <em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali.</em><br />  <br /> Su questo tema mi limiterò alla semplice indicazione di un possibile indirizzo di riflessione, di studio e di riforma: si tratta di ripensare il modello di formazione della decisione pubblica che interferisce sul patrimonio culturale partendo dalla sua causa finale e ragionando sulla sua causa formale, ossia sul suo interno criterio logico ordinatore; in modo da conservare un senso compiuto alla primarietà (e assolutezza) dei valori e degli interessi espressi dai beni culturali incisi da interventi antropici; si tratta di ricalibrare e ricollocare il momento in cui si esplica il controllo autorizzativo, tra piani, programmi e provvedimenti, con tutto quel che ne consegue sul quadro distributivo delle competenze e sul ridisegno delle strutture organizzative. Il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, lo scorso 30 gennaio, nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario ha, con frase icastica di sintesi, così riassunto il punto centrale di questa “evoluzione” del processo decisionale amministrativo (che riguarda benvero tutti i campi di materia, ma che nel nostro campo dei beni culturali, che coinvolge interessi “sensibili”, è particolarmente avvertito): “Se l’assetto degli interessi non è “dato” (<em>scilicet</em>: dalla legge) ma deve essere episodicamente forgiato dai pubblici poteri all’interno di una logica compositiva, ben si comprende il costante ricorso alla tecnica giudiziale del <em>bilanciamento</em>”.<br /> Su questi profili rinvio ai recenti dibattiti (qui richiamati nella nota 1, circa il “<em>nuovo trattamento degli “interessi sensibili” nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso</em>” e la “<em>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</em>”).<br /> Occorre, inoltre, riflettere e discutere sul profilo, strettamente connesso, della gerarchia e autonomia tecnico-scientifica delle soprintendenze, ossia dell’idea &#8211; suadente, ma pericolosa &#8211; che le soprintendenze possano costituire una sorta di “magistratura tecnica”, un potere autonomo “diffuso” sul territorio, come la Magistratura, con il rifiuto di qualsiasi gerarchia e rispondenza agli indirizzi politici del Ministro e agli indirizzi tecnici delle direzioni generali centrali, con la rivendicazione, da parte del personale dirigenziale e del funzionariato tecnico, di una sorta di “libero convincimento” (come i giudici), che li porrebbe al di fuori di ogni sistema di controllabilità e sindacabilità delle scelte (sindacabili peraltro, anche in sede giudiziaria, solo in forma “debole” ed estrinseca dallo stesso Giudice amministrativo); tema che si lega a quello – sopra già indicato – della riconfigurazione strutturale e logica della decisione pubblica nella materia dei beni culturali, sotto il profilo, in particolare, del rapporto tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativo-politica. Nulla sono in grado di aggiungere, sul piano scientifico, a questo dibattito, che non tratterò certo in questa occasione.<br /> Essenziale, su questo versante, è poi la formazione del personale, al fine di forgiare funzionari e dirigenti preparati alla gestione di affari complessi, alla partecipazione efficace alle conferenze di servizi e alle inchieste pubbliche, alla elaborazione di decisioni pubbliche equilibrate, proporzionate, razionali, adeguatamente motivate, che diano robustezza e persuasività all’esercizio della discrezionalità tecnica, che altrimenti rischia sovente di apparire come esercizio arbitrario di un potere di veto unilaterale, scisso dal contesto in cui va a interagire. Molto potrebbe fare in questo senso la Scuola del patrimonio, su cui dirò due parole in prosieguo.<br /> Rileva ai fini di questa riflessione sul modo di esercizio della funzione di tutela la recente riforma della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, introdotta con il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Il Ministero aveva proposto, nell’ambito della discussione interna al governo, l’introduzione di una “VIA del patrimonio culturale”, analogamente, se si vuole, alla nuova “VIA sanitaria” imposta dalla direttiva europea. La proposta nasceva dal rilievo che, nella pratica, in un Paese come il nostro, il problema più importante e sensibile, che emerge soprattutto in sede di VIA di opere e interventi infrastrutturali, non è tanto quello ambientale in senso stretto (ambiente-ecologia), ma quello dell’impatto dell’infrastruttura o dell’opera progettata sul patrimonio culturale, sui beni culturali, sull’archeologia, sul paesaggio. Spesso il Ministero dell’ambiente, cui spetta la competenza prioritaria in questa materia e presso il quale si svolge la fase principale della valutazione, privilegia gli aspetti puramente ambientali e tende a minimizzare (se non a trascurare) quelli relativi all’impatto sul patrimonio culturale. Volendo fare un esempio, può accadere che la VIA relativa a un gasdotto sottomarino, gestita e condotta dal Ministero dell’ambiente, possa concentrarsi soprattutto sulla tutela delle colonie di posidonie sui fondali marini, non considerando adeguatamente l’impatto paesaggistico a terra (con conseguenti reclami e ricorsi giurisdizionali). La VIA – tutta risolta in chiave e in casa “ambientale” – appare da questo punto di vista piuttosto monca. Occorre invece ribadire la necessità di una pariteticità assoluta tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dei beni culturali in tutte le fasi della VIA.<br /> Rileva altresì nell’ambito di questo tema la recente introduzione, nel sistema italiano, di forme di dibattito pubblico o di inchiesta pubblica. Due testi normativi recenti, sia pur in maniera approssimativa, introducono una forma di dibattito pubblico nel nostro ordinamento. Da un lato, il codice dei contratti pubblici (art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede una forma di “<em>dibattito pubblico</em>” e ne rinvia la disciplina a un d.P.C.M., su proposta MIT, di concerto MiBACT, in corso di emanazione); dall’altro la già citata riforma della procedura d VIA (art. 24-<em>bis</em> del d.lgs. n. 104 del 2017, che prevede invece una forma di il cui art. 25, comma 7, demanda a un decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la disciplina delle modalità di svolgimento e gestione della procedura). In entrambi i casi, a dire il vero, manca dell’inchiesta pubblica (o del dibattito pubblico)[4] l’elemento essenziale: l’attribuzione della gestione del procedimento e delle conclusioni a un organismo terzo e indipendente (nei testi proposti resta centrale il ruolo della stessa autorità procedente)[5]. Al di là di questi problemi, si tratta di capire e di gestire, anche qui, le opportunità e i vantaggi (da un lato) e gli inconvenienti e le controindicazioni che (dall’altro lato), sul versante della tutela, possono essere implicati da queste riforme: se (da un lato) l’inchiesta pubblica può dare espressione e peso alle associazioni locali a tutela del paesaggio e dei beni culturali, (dall’altro lato) la costruzione piuttosto criptica e involuta data a questo istituto dai testi normativi sopra richiamati rischia di esporre la tutela al rischio della “iper-democrazia”, di essere abbandonata al gioco delle variabili e casuali maggioranze del segmento (di minoranza) della popolazione locale che si attiva per “votare” o per partecipare. Questo modello, inoltre, contraddice l’idea di una stabilità di livello più alto dei valori di tutela (l’esigenza, sopra richiamata, di definizione e iscrizione normativa gerarchicamente superiore della primarietà e assolutezza di tali interessi) e finisce per rimetterne la decisione e la sorte a livello solo locale.<br />  <br /> <strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato.  </em><br />  <br /> Tralascio in questa sede il tema – sempre attualissimo e molto difficile – del rapporto e dell’equilibrio tra centro e periferia, tra Stato e autonomie territoriali nella gestione del patrimonio culturale. Mi concentro sulla riproposizione del federalismo differenziato. Dopo i referendum del 23 ottobre 2017 in Veneto e in Lombardia, è tornata in auge la disposizione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come modificata dalla riforma del titolo V del 2001 (“<em>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessa”</em>).<br /> Il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un confronto con le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal mese di novembre del 2017. Si sono svolti diversi incontri, sia a Roma che a Bologna e a Milano. Il Ministero ha da subito espresso la propria contrarietà a forme di federalismo differenziato (quanto alla potestà normativa) nella materia della tutela del patrimonio culturale, contrarietà peraltro già direttamente manifestata dal Ministro On.le Franceschini in occasione degli Stati generali del paesaggio svoltisi in Roma il 25 ottobre 2017 e in data 14 novembre 2017, in Milano, in occasione degli Stati generali del turismo regionale.<br /> Si è viceversa ritenuta percorribile la strada del rafforzamento degli strumenti e delle forme di cooperazione a livello amministrativo, sia attivando gli istituti già disponibili a diritto vigente, sia implementando apposite modalità aggiuntive, se del caso anche mediante le appropriate modifiche normative, che potrebbero essere veicolate dal disegno di legge approvativo dell’intesa. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia appaiono possibili, infatti, nella materia della tutela del patrimonio culturale, esclusivamente sul piano delle funzioni amministrative, nel quadro della norma costituzionale speciale di riferimento, costituita dall’art. 118, terzo comma, della Costituzione (“<em>La legge statale . . . disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali; previsione ripresa a livello di legge ordinaria dall’art. 5, commi 4 e 5, del codice di settore del 2004: 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali</em>”)<br /> L’esclusione del federalismo differenziato per la potestà normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio poggia su una pluralità di argomenti, che qui naturalmente mi limiterò ad enunciare in rapida rassegna.<br /> In sintesi: l’art. 9, secondo comma, Cost. esprime l’idea della necessaria unitarietà e omogeneità su tutto il territorio nazionale del trattamento, giuridico e materiale (ad es., tecniche del restauro, conservazione programmata), di tutti i beni culturali e paesaggistici (patrimonio storico e artistico e paesaggio sono, come è noto, indissolubilmente legati), poiché tale patrimonio costituisce il presupposto fondativo principale dell’unità nazionale (della Nazione). L’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost. mette insieme due campi di materia (connessi, sì, ma) diversi: l’ambiente-natura (ecologia) e l’ambiente-cultura (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all’art. 9, secondo comma). L’art. 116, terzo comma, Cost., deve essere coordinato e letto in armonia con l’art. 9 Cost. Perciò il rinvio generico contenuto nell’art. 116, terzo comma, ad ulteriori forme di autonomia anche nella materia di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 deve essere letto come riferito esclusivamente alla materia della tutela dell’ambiente-natura (ecologia) e non anche alla materia della tutela dell’ambiente-cultura (patrimonio storico e artistico della Nazione e paesaggio).<br /> In questo senso si oppone al riconoscimento di ulteriori forme di autonomia normativa nella materia della tutela del patrimonio culturale l’interpretazione sistematica e diacronica del combinato disposto degli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), e 116, terzo comma Cost.<br /> Ed infatti l’evoluzione interpretativa dell’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost., nel nuovo testo sortito dalla riforma costituzionale del 2001 (<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali</em>), ormai stabilizzatasi negli ultimi anni, ha nettamente distinto la materia della tutela del patrimonio culturale, comprensiva del paesaggio, dalla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ambiente-ecosfera). Alla luce di queste nuove acquisizioni la tutela del paesaggio, rispetto alla sintetica formulazione del secondo comma dell’art. 117, deve essere collocata non già nell’ambito dei termini <em>ambiente ed ecosistema</em>, ma nell’ambito del concetto di <em>beni culturali</em>. La lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 comprende, dunque, in realtà, due distinte materie: la tutela dell’ambiente-quantità (ecologia o ambiente-natura) e la tutela dell’ambiente-qualità (patrimonio culturale e paesaggio, ambiente-cultura). Orbene, mentre è possibile per la materia dell’ambiente-ecosistema ammettere regimi differenziati, tenuto conto del fatto che si tratta di una così detta “materia-attività” o “materia non materia” (che si esplica in una pluralità di ambiti materiali di competenza eterogenei) governata da parametri e criteri puramente quantitativi, misurabili, non risulta invece possibile ammettere un regime differenziato nei diversi ambiti territoriali regionali nella tutela del patrimonio culturale, tenuto conto del fatto che si tratta di un ambito materiale oggettivo ben definito, governato da parametri e criteri qualitativi e discrezionali[6].<br /> E poiché l’art. 116, terzo comma, Cost., si limita a includere genericamente, tra le materie passibili di federalismo differenziato, quella di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 Cost. (senza distinguere, ma senza neppure specificare se il richiamo vale per la materia-attività “tutela dell’ambiente e dell’ecosfera” o per la materia in senso proprio “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio”), il rinvio deve correttamente riferirsi e limitarsi alla sola materia-attività “ambiente-ecosfera” (tutela dell’ambiente e dell’ecologia), e non anche alla distinta materia della tutela del patrimonio culturale (inclusivo del paesaggio).<br /> Ma, soprattutto, ostano alla inclusione nel federalismo differenziato della distinta materia della tutela del patrimonio culturale (comprensiva del paesaggio, indissolubilmente legato ai beni culturali) la storia e le ragioni culturali e oggettive che hanno imposto, nel testo dell’art. 9 Cost., il riferimento alla (necessità di una) disciplina omogenea, unitaria e uniforme di tali funzioni su tutto il territorio della Repubblica.<br /> L’art. 9, secondo comma, Cost. (“<em>La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione</em>”) esprime e ingloba l’idea che il comune patrimonio culturale è il fondamento primo e più rilevante dell’unità della Nazione. Esso àncora in modo netto e chiaro alla Nazione il concetto di tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio. È da notare che il termine <em>Nazione</em> compare solo tre volte nella Costituzione e, tra i <em>Principi fondamentali</em>, solo nell’art. 9. Nella Costituzione <em>Nazione</em> è sempre l’Italia nel suo insieme unitario[7]. E infatti il Codice di settore del 2004, all’art. 1, comma 2, dando attuazione proprio all’art. 9 Cost., afferma che tutela e valorizzazione del patrimonio culturale “<em>concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura</em>”. Il principio fondamentale della Costituzione esprime icasticamente il concetto – condiviso dagli storici e dai costituzionalisti – per cui il patrimonio culturale italiano è sostanza e identità della Patria, è parte costitutiva e irrinunciabile dell’identità nazionale ed esprime l’idea che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è di tutti i cittadini italiani (della Nazione) e deve essere tutelato in modo omogeneo, unitario e uniforme su tutto il territorio della Repubblica con esclusione di una possibile frammentazione regionale delle discipline e delle pratiche della tutela[8].<br /> Questo comporta unitarietà delle sue funzioni pubbliche conservative. Per la sua storia, il nostro territorio è, per cerchi concentrici e pluralità di tradizioni e scuole, la sommatoria unitaria di tutti quelli locali, che concorrono insieme alla sua definizione unitaria, che le riassume. Conseguentemente la disciplina e l’organizzazione professionale della tutela non sono suscettibili di frammentazione e di regionalizzazione.<br /> La Corte costituzionale in plurime sentenze ha ribadito tale irriducibile unitarietà (ad es., in tema di restauro, Corte cost. n. 277 del 1993; n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 in materia di cimeli storici chiarendo che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, “al fine di assicurare uniformità di valutazione” (art. 12, comma 2)”; in tema di paesaggio ha riconosciuto &#8211; sentenze 24 maggio 2009, n. 164, 17 marzo 2010, n. 101, 24 luglio 2013, n. 238, 18 luglio 2014, n. 210, 20 luglio 2016, n. 189, 11 maggio 2017, n. 103; 29 novembre 2017, n. 246 &#8211; la natura di norme di grande riforma economico-sociale alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio e ciò quale espressione del fondamentale principio di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale; nelle sentenze 11 luglio 2014, n. 197, 17 aprile 2015, n. 64, n. 193 del 2010, n. 272 del 2009, n. 437 del 2008, n. 182 del 2006, ha costantemente affermato che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica “è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale”; parimenti, ancora di recente, con la citata sentenza 29 novembre 2017, n. 246, la Consulta ha ribadito che “L’autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a “una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale” (sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2008), che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell’ambiente (sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del <em>Considerato in diritto</em>). La competenza esclusiva statale risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata – come avviene nel caso di specie – l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale”). Gli indefettibili limiti a forme di federalismo differenziato nella materia della tutela dei beni culturali sono stati di recente focalizzati dalla Consulta con la sentenza n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 (in materia di cimeli storici). La Corte ha chiarito che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, «al fine di assicurare uniformità di valutazione» (art. 12, comma 2)».<br /> La nozione stessa di Repubblica che compare nell’art. 9 non è riducibile all’alternativa Stato persona &#8211; Stato ordinamento (art. 114). Si tratta (soprattutto) dello Stato comunità, che ingloba il popolo sovrano e i doveri civici e giuridici di tutti i cittadini. È la Repubblica democratica una e indivisibile di cui parlano i primi articoli della Costituzione stessa; non solo, dunque, la Repubblica nel senso puramente ordinamentale e istituzionale dell’art. 114. È altresì la Repubblica nel senso di territorio della Repubblica, come si evince dai lavori preparatori (dove figurava la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica proposta di Marchesi e Moro alla I Sottocommissione, 30 ottobre 1946; versione dell’articolo approvata dalla stessa Commissione nella medesima data del 30 ottobre 1946; versione reintrodotta dalla I sottocommissione l’11 dicembre 1946; versione contenuta nella bozza di Costituzione consegnata all’Assemblea)[9]. È da sottolineare come il riferimento alla Repubblica, inizialmente declinato con la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, costituiva un aspetto fondamentale nella proposta di Marchesi, la cui principale preoccupazione, riguardo alle competenze che sarebbero state attribuite alle Regioni, era quella di assicurare lo stesso livello di protezione in ciascuna area del Paese. Prova ulteriore del fatto che la Costituente ha inteso Repubblica non nel senso ordinamentale e istituzionale di cui all’art. 114, ma nel senso di ogni parte del territorio della Repubblica, è costituita dal fatto che nella versione finale dell’art. 117 la tutela è poi scomparsa del tutto dalle competenze regionali.<br /> Si pone, infine, l’argomento (espresso in un’intervista anche dal Ministro Franceschini) per cui i beni culturali, come insegna l’Unesco, sono dell’umanità e non possono avere un trattamento differenziato tra Regione e Regione.<br />  <br /> <strong>5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale.</em><br />  <br /> Il tema è già stato bene introdotto dal Pres. Severini e verrà svolto, in maniera sicuramente più interessante e acuta di quanto non possa riuscire a fare io, dai successivi, illustri Relatori.<br /> Mi limiterò a tre considerazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la critica all’<em>art-bonus </em>per il fatto di essere poco conveniente;
<li style="text-align: justify;">le ragioni della contraddittoria evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni (dal massimo della procedimentalizzazione nel 2012 al massimo della semplificazione nel 2016);
<li style="text-align: justify;">i problemi applicativi relativi al nuovo strumento dell’art. 151, comma 3, del codice degli appalti. </ul>
<div style="text-align: justify;">Personalmente dò un giudizio abbastanza positivo sul ruolo della sussidiarietà orizzontale e sono in linea di massima favorevole al mecenatismo, alle sponsorizzazioni, alle nuove forme di partenariato, <em>etc</em>. Ma, naturalmente, con il limite fondamentale che la sussidiarietà resti tale, sia cioè <em>sussidiaria</em> e non <em>sostitutiva</em> dell’intervento pubblico. Su questo ho scritto nel 2014 in occasione di un incontro di studi, cui partecipai con il Pres. Severini a Pila, presso la Scuola di pubblica amministrazione, in cui ebbi modo di esprimere la mia visione del giusto equilibrio del rapporto pubblico-privato in questa materia[10].<br /> Vediamo il primo tema. Il credito d’imposta – così detto “<em>art-bonus</em>” – introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2014 (poi reso stabile al 65 per cento in tre quote annuali di pari importo ed esteso via via al sostegno ai teatri di tradizione e alle lirico-sinfoniche, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, a quelli di rilevante interesse culturale, nonché – con l’ultima legge di bilancio &#8211; ai festival, alle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture). Questo strumento di vantaggio fiscale per chi dona a favore dei beni culturali e della cultura (che pure ha dato ottimi risultati; si veda <em>supra</em>, nota 3) è stato da molti criticato perché riconosciuto solo nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile (per le persone fisiche e gli enti non commerciali) e del 5 per mille dei ricavi annui (per i titolari di reddito d&#8217;impresa). È stato criticato anche perché non esteso ai beni culturali dei privati e alle chiese (salvo che per quelle danneggiate dal terremoto del 2016 nell’Italia centrale). Quest’ultima critica, relativa alla limitazione dell’ambito applicativo al settore pubblico, pone una questione seria e meritevole di riflessione, salvi i limiti di compatibilità economico-finanziaria del bilancio dello Stato. La critica relativa ai limiti di importo, invece, è a mio avviso non solo infondata sul piano pratico, ma “eversiva” della idea stessa di “mecenatismo” sottesa alla misura: se lo Stato rimborsasse più del 65 per cento al privato che dona, ma che donazione sarebbe? La donazione dovrebbe in teoria essere disinteressata. Certamente il diritto civile conosce ipotesi di così dette “liberalità interessate”; ma perché l’interesse non tramuti la causa del negozio in causa di scambio non deve prevalere sul “disinteresse” filantropico (non commerciale) che caratterizza l’atto. Recenti prese di posizione pubbliche[11], che esprimono una visione che potremmo dire di “destra liberista”, introducono alcuni spunti di riflessione interessanti. Si osserva, ad esempio, che “Gli studiosi sono concordi nel sostenere che le agevolazioni fiscali sono il mezzo per far crescere il pluralismo decisionale di una società aumentandone il grado di libertà”, poiché “consentono ai cittadini di decidere dove allocare una parte delle proprie tasse sottraendo fondi alla fiscalità generale e dunque al potere centrale” (in sostanza il contribuente è lui che sceglie quale monumento restaurare).<br /> L’argomento è per certi versi suggestivo, ma non convince. L’obiezione naturale al recupero del 100 per cento è, ovviamente, che in tal modo chi paga è lo Stato, a carico della fiscalità generale, cioè di tutti i cittadini, e non si capisce perché il merito morale e il privilegio della scelta di cosa restaurare debba essere lasciato ai ricchi (quelli che possono donare cifre significative, altra e diversa cosa essendo ovviamente il micro-mecenatismo, che è espressione di cittadinanza attiva). Se lo Stato restituisce il 100 per cento non c’è più niente di mecenatismo, e tali dazioni lungi dall’essere donazioni caratterizzate dall’<em>animus donandi</em>, dallo spirito filantropico del benefattore, sarebbero caratterizzate dalla causa sinallagmatica di scambio con lo sconto fiscale: anche in questo caso si tocca il limite, il nervo sensibile della democraticità dei beni culturali, del loro essere beni comuni, del rifiuto di una loro indebita appropriabilità (anche solo morale) da parte del ricco “mecenate” di turno. Quindi il limite del 65 per cento va benissimo e forse è già troppo alto: chi vuole il riconoscimento pubblico sociale di aver salvato un bene culturale dal degrado, associando il suo nome e la sua immagine al bene, dovrebbe pagare davvero di tasca sua, senza troppi sconti, perché altrimenti ad essere favoriti anche qui sono sempre i ricchi, posto che i poveri non hanno soldi da donare, né crediti di imposta da scontare. Curiosamente questo tema si lega a quello – molto discusso in questi ultimi tempi – della concessione a privati (facoltosi) di saloni di palazzi storici pubblici per feste private “esclusive” (vedi la nota vicenda del matrimonio nella Reggia di Caserta): se i musei sono luoghi di “<em>inclusione sociale</em>” non dovrebbero ospitare “<em>eventi esclusivi</em>” (se proprio si vuole ribattere a luogo comune con luogo comune). <br /> Vediamo il secondo tema: la “schizofrenia” del legislatore nella disciplina della procedura di scelta dello sponsor. Sul tema ho già avuto occasione di intervenire in numerose, precedenti occasioni[12]. Vorrei però aggiungere una considerazione, a conclusione, se vogliamo, della mia pluriennale esperienza sul campo, sviluppatasi peraltro proprio attorno all’episodio <em>clou</em> di questa dinamica, che molto ha contribuito nel bene e nel male a segnare la stessa evoluzione normativa della disciplina di questo istituto nella sua applicazione al settore dei beni culturali, ossia la nota querelle della sponsorizzazione dei lavori di restauro delle facciate e di alcuni volumi ipogei del Colosseo. La questione, pur “vecchia” di sette anni (il contratto di sponsorizzazione risale al 21 gennaio 2011), ancora presenta strascichi amministrativi: la Corte dei conti, con deliberazione della Sezione centrale di controllo assunta nell’adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate del 20 giugno 2016 e nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, trasmessa al Ministero il 4 agosto 2016, ha svolto alcune considerazioni critiche, invero non sempre condivisibili, sul fatto che “<em>il finanziamento a carico dello sponsor non tiene conto del valore economico del contratto, trattandosi di un monumento di fama mondiale, anche in considerazione dell’ampio elenco dei diritti concedibili e della durata almeno quindicennale dei diritti concessi all’associazione</em>”; e che “<em>in considerazione degli evidenti ritardi nello svolgimento dei lavori . . . si osserva che non risulta, allo stato, perseguita compiutamente, attraverso la suddetta operazione contrattuale, la prevista finalità di valorizzazione</em>”.<br /> La lettura del documento della Corte dei conti rende vieppiù evidente la contraddizione nella quale è costretta la discussione (e la prassi) sulle sponsorizzazioni culturali, con i noti effetti di “elastico” (prendo in prestito un’espressione usata in altra sede e su altre, non dissimili, tematiche, dal Prof. Cammelli) tra gli opposti poli del pendolo: da un lato, si predica e si esige <em>accountability</em>, trasparenza, pubblicità, concorrenza, massimo “profitto” per l’amministrazione, anche oltre e al di là del costo mero dell’intervento di restauro, in un’ottica di quantificazione massimizzante del controvalore pecuniario del vantaggio promozionale/pubblicitario effettivo ritraibile dallo sponsor; dall’altro lato, si criticano i ritardi nell’affidamento dei lavori, la macchinosità delle procedure, l’eccessivo contenzioso conseguentemente generato (che è esso stesso gravissimo fattore di inefficienza e di ritardo), lo scarso numero di sponsorizzazioni e la loro scarsa efficacia pratica. Non ci si avvede che, forse, i ritardi e le inefficienze derivano proprio dalla macchinosità della procedura, rifiutata in primo luogo dalle stesse imprese, oltre che dall’apparato amministrativo, oltre che dalla estrema difficoltà di calcolare il <em>quantum</em> economico del valore immateriale del bene culturale (su questo tema rinvio alla relazione del Prof. Bartolini).<br /> Cosa è accaduto in concreto? Come mai si è passati dal massimo della procedimentalizzazione del 2012 alla nuova semplificazione del 2016? L’introduzione dell’art. 199-<em>bis</em> nel codice dei contratti pubblici del 2006 avvenne (decreto-legge n. 5 del 2012) proprio sotto la spinta della pressione, anche mediatica, delle polemiche e dei ricorsi generati dalla vicenda “Colosseo”. Sul rilievo del “fallimento” di questa norma, ora fotografato anche dalla Corte dei conti, si è passati, quindi, a una nuova <em>deregulation</em>, con la norma del nuovo codice dei contratti del 2016.<br /> Se ci soffermiamo a considerare, con il senno di poi, le ragioni che hanno reso così difficoltosa e irta di polemiche quella vicenda, dobbiamo onestamente ammettere che l’errore – che l’ha resa così difficile – stava “a monte” e consisteva nel fatto che lo Stato non era in grado, nel 2010, di mettere in campo quei 20 milioni necessari per far fronte alla urgente necessità di avviare quegli indifferibili interventi di restauro. Ciò che rende per certi versi oggettivamente discutibile quella vicenda e che, comunque, lascia qualche perplessità, è il dato di fatto dell’abdicazione dello Stato alla sua missione istituzionale essenziale – e proprio per il bene culturale forse più importante e rappresentativo del patrimonio archeologico nazionale – di provvedere con un <em>budget</em> minimo di risorse per adempiere al suo compito fondamentale sancito (dal buon senso e) dall’art. 9 della Costituzione, in tal modo rendendo indispensabile l’intervento “salvifico” dell’imprenditore privato di grido, che si è posto – se vogliamo, suo malgrado – in una condizione oggettiva “sostitutiva” (e non meramente sussidiaria) di un dovere indefettibile dello Stato. La “colpa” della genesi di quei problemi va ricercata dunque nelle scelte di quei governi che sostenevano l’idea dello “Stato minimo”, dei tagli lineari ciechi, del “con la cultura non si mangia”, e che avevano dimezzato le già minimali risorse economiche del Ministero.<br /> Sull’art. 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici[13] vorrei sottolineare solo che il fine perseguito con questa innovazione normativa – volutamente generica e “aperta” ai contenuti che le auspicabili prassi virtuose potranno elaborare e sperimentare in concreto – è quello di favorire la crescita e lo sviluppo di rapporti di partenariato di tipo soprattutto culturale, di durata, a oggetto misto e complesso, nati attorno a progetti di collaborazione scientifica e tecnica, di ricerca sul campo e di conseguente tutela e valorizzazione, nei quali sia prevalente dal lato del privato il profilo del mecenatismo e delle erogazioni liberali.<br /> Il recente accordo di partenariato della Galleria Borghese con la società Fendi s.r.l., in particolare con la previsione del progetto “<em>Caravaggio research</em>”, che implica la creazione di un’apposita fondazione di diritto privato, costituisce probabilmente uno dei più interessati, primi casi applicativi di questa norma. L’accordo prevede in sostanza tre linee di intervento: una prima linea riguarda una forma di sponsorizzazione &quot;tradizionale&quot;, in attuazione della quale la società privata trasferirà una determina somma di danaro alla Galleria Borghese quale contributo alla organizzazione delle mostre istituzionali; una seconda linea comporta l&#8217;impegno della società Fendi a destinare ulteriori fondi ad un innovativo progetto di ricerca su Caravaggio, con la costituzione presso la Galleria Borghese di un centro di studi, diagnostica e ricerca storico-artistica su Caravaggio e sulla sua opera, con la previsione di una piattaforma digitale che rappresenti la più esaustiva banca dati <em>online</em> relativa al Caravaggio; la terza ed ultima linea si concretizza in un percorso di promozione e valorizzazione della Galleria Borghese e di Caravaggio in circuiti alternativi e secondo percorsi innovativi.<br /> L’interessante e utile iniziativa – che non può certo essere esaminata nel dettaglio in questa sede &#8211; ha dato lo spunto per un parere del Legislativo che vale la pena di essere menzionato perché ha indicato tre criteri guida applicativi dell’istituto, di carattere generale, che possono servire, al di là del caso specifico esaminato, a presidio della legittimità di tali tipologie di accordi: tutela della titolarità pubblica dei poteri/doveri funzionali e delle prerogative dell’Istituto museale statale; determinatezza dell’oggetto dell’accordo; equilibrio sinallagmatico delle reciproche prestazioni.<br />  <br /> <strong>6.</strong> <em>Europa e diritto del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> L’Unione europea non ha una sua competenza nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Esiste tuttavia una forte corrente di pensiero (e di indirizzo politico) che sembra volta a legittimare e invocare un ruolo e un intervento sempre più diretti e penetranti dell’Unione anche in questi campi di materia. Intravedo sicuramente grandi opportunità, ma anche non pochi rischi (sempre da un punto di vista strettamente giuridico). Ho già avuto modo di esprimere queste mie perplessità in un recente contributo sulla traduzione in Italia della Convenzione di Faro[14], che nasce in ambiente CEDU, ma attinge allo stesso movimento culturale. Ora si impone all’attenzione anche la questione delle imprese culturali e creative, di recente introdotte nel nostro diritto positivo.<br /> Premetto che, considerati nell’insieme, questi due atti meritano un giudizio largamente positivo, soprattutto guardando alle finalità encomiabili che li animano e li orientano e all’idea complessiva di un rafforzamento dell’accesso dei cittadini al patrimonio culturale e alla cultura in chiave di crescita della coscienza civica e di coesione sociale (l’idea per cui deve muoversi verso un modello che apra verso un diritto <em>al</em> patrimonio culturale, con il cittadino al centro, oltre la visione tradizionale del diritto <em>del</em> patrimonio culturale[15]). Parimenti molto suggestiva e interessante è la prospettiva che, anche sulla base di tali atti, pare aprirsi per una ricostruzione di un diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità) alla fruizione e all’accesso ai beni culturali. Tuttavia, è il modo in cui i predetti atti sono declinati sul piano giuridico che suscita talune perplessità. Essi, se non del tutto privi di effetti giuridici propri e autonomi (e dunque giuridicamente inutili), rischiano di essere dannosi a causa dell’incompiutezza e inadeguatezza dell’elaborazione giuridica e del linguaggio adoperato. Si tratta di testi soprattutto politici e culturali, che però assumono la veste di atto-fonte del diritto, con una pretesa di innovare all’ordinamento giuridico che in questo senso rischia di essere più che inutile, dannosa, per la confusione concettuale che comporta e immette nel sistema.<br /> Il tema del diritto europeo dei beni culturali e del paesaggio pone in luce dunque il problema – di centrale importanza per capire questi dibattiti – della difficoltà di dialogo, di interoperabilità e di traduzione tra le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore (archeologi, architetti, storici dell’arte, economisti della cultura, gestori dei servizi aggiuntivi, amministratori di musei e altri istituti della cultura) e le impostazioni culturali e i linguaggi degli operatori del diritto. Questi diversi linguaggi non sempre operano secondo la stessa logica: i primi adoperano essenzialmente un linguaggio descrittivo di fatti sociali, il secondo un linguaggio imperativo-prescrittivo in cui il giudizio di valore si traduce in comando giuridico. Mentre le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore tendono verso un approccio olistico unitario, in cui i diversi segmenti e aspetti della realtà sociale esaminata tendono a convergere in una sintesi unitaria, la logica e il linguaggio del diritto tendono naturalmente a distinguere, a differenziare, a <em>de-cidere</em>, poiché la decisione (nelle sue diverse declinazioni “gradualiste”, dalla legge fino al singolo provvedimento amministrativo che disciplina il caso concreto) è e resta l’essenza del diritto pubblico-amministrativo. Ragion per cui (guardando ad esempio al campo di materia limitrofo e connesso del paesaggio) mentre gli architetti paesaggisti sostengono che “tutto il territorio è paesaggio” (Convenzione di Firenze sul paesaggio del 2000) e che “uno è il territorio, una deve essere la sua disciplina giuridica, una l’autorità competente”, il giurista sottolinea e rafforza la distinzione e la differenziazione tra i diversi valori, interessi, beni &#8211; quasi sempre in conflitto tra loro &#8211; espressi dalla medesima porzione di territorio, proprio perché questa distinzione e questa differenziazione sono il presupposto logico-giuridico necessario per un differenziato regime giuridico e per la decisione giuridica (che consiste nello stabilire quale “valore” <em>vale</em> di più nel caso concreto, quale interesse, tra quelli in contrasto e in concorrenza tra loro sull’uso antropico possibile della stessa porzione di territorio, deve prevalere, qual è il bene che deve essere preferito in questo confronto-scontro). Del resto, se non occorresse una siffatta decisione (su quale tra le diverse idee di futuro di quella porzione di territorio debba prevalere, non essendo possibile soddisfare tutte insieme le diverse e contrapposte esigenze manifestate dalla società), non vi sarebbe alcuna ragione di ricorrere al diritto (e basterebbero ampiamente l’architettura, l’archeologia, la storia dell’arte, il <em>management</em> dei beni culturali, l’economia della cultura, <em>etc</em>.). Lo stesso, identico ragionamento vale in tutta evidenza anche per la Convenzione di Faro, che pretende in tutti i modi di giuridicizzare l’enunciato socio-politico per cui (non solo) anche i così detti “beni culturali immateriali” sono (<em>devono</em> essere) beni culturali a tutti gli effetti (giuridici) e devono perciò entrare nel codice di settore, ma anche gli usi e le tradizioni locali devono essere alla stessa stregua considerati beni culturali sul piano giuridico a tutti gli effetti, alla pari di quelli materiali e di quelli “immateriali” e devono rientrare nell’unitaria nozione di “patrimonio culturale” (nozione, si badi, in senso giuridico, e non in senso meramente culturale, ciò che sarebbe altrimenti del tutto pacifico e scontato)[16]. Le culture non giuridiche uniscono, non distinguono, raggruppano, non dividono; il diritto, invece, decide, cioè distingue, separa: lo fa perché è orientato sul criterio del regime giuridico, ossia sulla prescrizione, sulla regola comportamentale (vietare, permettere, favorire e incentivare o dissuadere e scoraggiare, attribuire premialità o comminare sanzioni, <em>etc</em>.), criterio che, per funzionare, deve per forza separare e distinguere secondo ciò che serve in concreto: una cosa è il regime giuridico di tutela di un quadro di Caravaggio; altra e tutt’affatto diversa cosa (giuridica) è la “tutela” della vite ad alberello di Pantelleria o del canto a tenore sardo o della pizza napoletana (oppure dell’<em>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione</em>, di cui parla la Convenzione di Faro); dire che questi vari fenomeni della cultura siano tutti, allo stesso modo e sullo stesso piano giuridico, “beni culturali” e che la nozione giuridica di “patrimonio culturale” debba comprenderli unitariamente tutti in modo indistinto e indifferenziato, è un enunciato che può valere sul piano socio-politico, ma che costituisce semplicemente un non senso giuridico. Alla stessa stregua, una cosa è la tutela del bosco di Capodimonte o del casale nella campagna senese con il viale di cipressi (che va preservato intatto, così com’è), altra e tutt’affatto diversa cosa è il paesaggio compromesso e degradato delle Vele di Scampia a Napoli, che va probabilmente radicalmente riconfigurato con forti e significativi interventi di demo-ricostruzione e di rigenerazione urbana; dire che sono entrambi, sullo stesso piano giuridico, “beni paesaggistici” e che la nozione giuridica di “paesaggio” comprende entrambi questi “oggetti”, vale sul piano socio-politico, ma è semplicemente un non senso giuridico. Sul piano giuridico, del regime giuridico della valutazione-protezione-gestione di queste diversissime “cose” (o fatti o accadimenti sociali), esiste una radicale diversità, che ne impedisce, se la logica ha ancora un senso, se il linguaggio non ambiguo articolato su concetti chiari e precisi ha ancora un senso, l’accorpamento sotto un unico termine-concetto (di patrimonio culturale o di paesaggio), come invece pretendono con insistenza ampi settori degli operatori in questo campo di materia.<br /> Analoghe considerazioni devono valere, infine, anche per la nozione di “imprese culturali e creative”[17], se e nella misura in cui si pretenda di assoggettare sotto questa etichetta anche i musei pubblici (e perché no, anche gli archivi e le biblioteche, anche se non emettono biglietti di ingresso e quasi mai hanno una loro cassa autonoma e un loro vero e proprio bilancio). Che il museo pubblico, come richiede l’ICOM, debba avere una sua autonomia organizzativa ed economico-finanziaria e che debba essere gestito – come tutti gli uffici pubblici, lo impone l’art. 97 Cost. – secondo principi di buona amministrazione efficiente ed efficace, direi che è incontroverso[18]. Resta invece discutibile che i musei pubblici debbano perseguire il tendenziale equilibrio di bilancio e debbano sempre obbedire a criteri di “produttività”: questi ulteriori criteri paiono comprensibili (se declinati in chiave di sana e prudente gestione) e sono sicuramente raccomandabili, ma restano opinabili: i musei erogano sicuramente un servizio pubblico sociale indefettibile ed essenziale, se possibile anche a prezzi sociali inferiori alla copertura dei costi di gestione (da ultimo sembra tornare di moda l’idea dei musei aperti gratis al pubblico). Ma che il museo pubblico debba essere considerato una “impresa” pare proprio un fuor d’opera (sempre che si voglia ancora conservare un suo senso <em>giuridico</em> univoco e compiuto al termine-concetto di “impresa”, che è termine-concetto qui usato, si badi, in una legge dello Stato e in raccomandazioni dell’Unione europea, cose che valgono <em>in primis</em> per il diritto, oltre che per l’economia della cultura): se il significato che si vuole esprimere con questa definizione (di inclusione del museo pubblico nella nozione giuridica di “impresa”) è che anche la cultura è “produzione” (di benessere, di qualità della vita, indirettamente di ricchezza, di capitale culturale e sociale, <em>etc</em>.), e non solo tutela, allora la “giuridicizzazione” di questo concetto socio-economico bellissimo è totalmente inutile e fuorviante, poiché il risultato di questa operazione rischia di essere quello (credo del tutto indesiderato per gli stessi fautori della tesi qui opposta) di mettere il museo pubblico sotto le regole del danaro e del mercato e di estendere al museo pubblico i regimi giuridici propri delle imprese, quando in realtà gli obiettivi perseguiti sarebbero solo quelli di “far capire” e di sottolineare (con la forza della legge) che anche il “capitale culturale” deve entrare a far parte dei misuratori del benessere economico e sociale della Nazione (ma questo è un obiettivo – di cui diremo qualcosa tra poco &#8211; che si può senz’altro conseguire senza camuffare i musei da imprese commerciali) e che i musei pubblici (e privati) meritano di essere adeguatamente sovvenzionati e sostenuti, dal pubblico (con i suoi investimenti a carico della fiscalità generale) e dai privati (anche mediante incentivi fiscali robusti al mecenatismo, alle donazioni, <em>etc</em>.), ma anche questo è un obiettivo già in larga parte conseguito a diritto vigente ed è già pacificamente condiviso in larghi settori della politica e dell’opinione pubblica e non necessita dunque in alcun modo di una norma nuova che impropriamente qualifichi come “impresa” il museo pubblico. Ora, che si possa parlare di “impresa” (culturale e creativa) a proposito di imprese che operano nel campo della moda, della gioielleria, della cosmetica, degli accessori, degli articoli in pelle, dell’arredamento, della gastronomia, dei vini e dei liquori, delle automobili, della nautica da diporto, della ricettività alberghiera, del lusso, dello svago e della ricreazione, delle case d’asta, delle gallerie d’arte e della pubblicità, come è detto nel documento di lavoro della Commissione europea del 26 settembre 2012 (dove si parla di <em>high-end cultural and creative economic sector</em>); che si debba estendere questa nozione a tutta la filiera dell’eno-gastronomia di qualità, del turismo dolce e lento, dei cammini, del ciclo-turismo, dell’artigianato tradizionale di qualità, della ricettiva extra-alberghiera diffusa, degli agriturismi, <em>etc</em>., sembra altrettanto giusto (e ovvio); che si possa e si debba (inoltre) parlare di “impresa” a proposito delle attività culturali (cinema, spettacolo dal vivo, <em>performing arts</em>), <em>etc</em>., è direi pacifico e condivisibile. Il problema sorge (invece) quando si voglia pretendere, come sembrerebbe ipotizzabile o come alcuni vorrebbero, che in questa nuova categoria giuridica si immettessero anche i musei pubblici, oltre a quelli privati, nonché tutti i soggetti del Terzo settore che operano nel campo della cultura e dei beni culturali.<br /> Si obietterà a questo ragionamento che, dallo stesso lato dell’impresa e del mondo dell’economia, si vanno delineando e rafforzando modelli “ibridi”, di soggetti economici <em>profit</em> e in parte <em>no profit</em>, che in parte guardano al mercato e operano sul mercato, in parte guardano al privato-sociale e operano nel campo del Terzo settore; si fa riferimento ad esempio al nuovo modello della impresa sociale, delle società <em>benefit</em>[19], <em>etc</em>. Ma anche queste considerazioni, lungi dall’indebolire la critica qui svolta, la rafforzano, poiché pongono in luce il fatto che questo processo di sfuocamento e di indistinzione procede ormai di pari passo da ambo i diversi versanti o polarità tradizionali della distinzione chiara e precisa delle cose e dei fatti sociali di cui si discute: non resta che richiamare (nuovamente) la classica massima hegeliana per cui “nel buio della notte tutte le vacche sono nere”.<br /> È vero che il diritto europeo dilata molto la nozione di impresa (sfuocandola in quella più ampia di operatore economico[20]). Ma, per quanto si possa largheggiare con l’uso di questi termini, pare davvero strano che il museo pubblico debba essere considerato un’impresa, un operatore economico. Ragionando così si finisce oltretutto per dare ragione alla burocrazia europea che pretende di considerare aiuti di Stato gli investimenti dello Stato nelle infrastrutture culturali (cioè a dire che se lo Stato investe per il restauro degli Uffizi starebbe fornendo aiuti di Stato alle Gallerie degli Uffizi)[21].<br />  <br /> <strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici). </em><br />  <br /> Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali[22], apre, come detto, una nuova prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; dunque un nuovo “<em>diritto al patrimonio culturale</em>”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[23].<br /> È tema che potrà e dovrà essere svolto in altra sede, tema sul quale, ripeto, in linea di massima, esprimo apprezzamento positivo e vivo interesse.<br /> Tuttavia, anche qui, non mancano le “spine” e occorre muoversi con cautela, perché potrebbero non mancare talune, forse non previste e sicuramente non desiderate, controindicazioni. L’idea, bella a dirsi, di un diritto soggettivo assoluto dell’individuo, quale diritto sociale o quale diritto inerente alla tutela della persona, all’accesso e alla fruizione dei beni culturali, se funziona bene sul piano dell’enunciazione ideale e della proclamazione politica, si declina poco e male sul piano concreto del tipo di tutela effettivamente e oggettivamente riconoscibile a tale diritto, con il rischio di allargare ancor più l’area già smisurata e vastissima delle pretese, di alimentare ancor più il protestatarismo diffuso e dilagante, di generare solo altre cause e di sollecitare altre azioni, altre liti risarcitorie che finiranno per erodere i già esangui bilanci dei musei: si paventa, in sostanza, che l’unico risultato pratico di questa nuova teorizzazione possa ridursi a un aumento delle cause risarcitorie contro gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e contro il Ministero e gli altri enti titolari dei beni.<br /> Insomma: è molto bella a dirsi l’idea di un diritto assoluto della persona all’accesso ai beni culturali; ma è molto difficile a tradursi in atto e in concreto in qualcosa di diverso dalle (solite) cause risarcitorie contro lo Stato (che, alla fine, non migliorano le cose e vengono pagate da tutti).<br />  <br /> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><br />  <br /> La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (<em>Legge di contabilità e finanza pubblica</em>), come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell&#8217;articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha previsto, all&#8217;articolo 10, comma 10-<em>bis</em>, che in un allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF), il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è tenuto a riportare l&#8217;andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel triennio precedente e a prevederne l&#8217;evoluzione nel triennio successivo.<br /> È un’innovazione importante. Il governo si è così impegnato a integrare, nella valutazione delle politiche pubbliche, le dimensioni più strettamente economiche con quelle che si riferiscono alla qualità della vita.<br /> Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’Istat con il compito di selezionare gli indicatori da considerare nel DEF, ha concluso i propri lavori a giugno 2017 con una relazione finale che individua 12 indicatori tratti dal contesto del BES. La V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione) ha discusso lo schema di decreto ministeriale relativo agli indicatori selezionati per concludere con unanime parere positivo il 2 agosto.<br /> Il Comitato aveva selezionato i seguenti 12 indicatori: l. Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; 2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile; 3. Indice di povertà assoluta; 4. Speranza di vita in buona salute alla nascita; 5. Eccesso di peso; 6. Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; 7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro; 8. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; 9. Indice di criminalità predatoria; 10. Indice di efficienza della giustizia civile; 11. Emissioni di C02 e altri gas dima alteranti; 12. Indice di abusivismo edilizio.<br />             Nulla sul patrimonio culturale. Nulla sulla cultura, più in generale. Il Ministero ha segnalato più volte al Ministero dell’economia (con note dell’Ufficio legislativo prot. 22970 del 24 luglio 2017 e 34832 del 23 novembre 2017) questa grave lacuna. Si è svolta una riunione nel mese di novembre 2017, a seguito della quale il Ministero aveva elaborato quattro indicatori mirati riferiti alla cultura e al patrimonio culturale (spesa per la cultura, partecipazione culturale della popolazione, imprenditoria e occupazione culturale, iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio); questi indicatori sono stati inviati all’Economia (con nota del 15 gennaio 2018), ma sinora non si è avuto ancora un riscontro positivo.<br /> Intanto è uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2017 il decreto 16 ottobre 2017 recante la <em>Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)</em>, che riproduce esattamente i 12 indicatori sopra riportati, senza il benché minimo cenno alla cultura e al patrimonio culturale (e ciò nonostante il fatto che già da anni l’ISTAT aveva provveduto a inserire, tra le dodici dimensioni nella quali si articola il BES, la n. 9, intitolata “<em>Paesaggio e patrimonio culturale</em>”, articolata al suo interno in diversi indicatori, costituiti dalla dotazione di risorse del patrimonio culturale, ricavata dal numero di beni archeologici, architettonici e museali censiti nel sistema informativo “Carta del Rischio del patrimonio culturale”  del Ministero per 100 km2, dalla spesa pubblica comunale corrente <em>pro capite</em> in euro destinata alla gestione del patrimonio culturale &#8211; musei, biblioteche e pinacoteche, dall’indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dalla erosione dello spazio rurale da dispersione urbana &#8211; <em>urban sprawl</em>, dalla erosione dello spazio rurale da abbandono, dalla presenza di paesaggi rurali storici, dalla valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo rurale regionale in relazione alla tutela del paesaggio, dalla densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico, dalla consistenza del tessuto urbano storico, dall’insoddisfazione della qualità del paesaggio del luogo di vita, nonché dalla preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche). Perché questo vuoto? Motivi di tecnica statistica. Un’occasione perduta (forse la resistenza di una visione solo quantitativa ed economicistica?). Chissà.<br />  <br /> <strong>9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em><br />  <br /> Molto vi sarebbe da dire su questo fondamentale versante. Il concetto fondamentale, credo unanimemente condiviso, è che il patrimonio culturale alimenta e vivifica la produzione culturale e la ricerca, nella sintesi dialettica dei primi due commi dell’art. 9 della Costituzione. La tutela e la valorizzazione sono soprattutto e in primo luogo conoscenza, formazione, informazione, educazione, studio, ricerca, passione.<br /> Due sono le azioni più importanti, tra le numerose poste in essere in questi ultimi anni, da segnalare: la creazione di un’apposita direzione generale centrale dedicata alla Educazione e alla ricerca legate al patrimonio culturale (art. 13 del d.P.C.M. n. 171 del 2014) e la creazione della Scuola del patrimonio (art. 5, commi 1-<em>bis</em> e 1-<em>ter</em>, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha trasformato la Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo, prevista dall&#8217;art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, nella &quot;Scuola dei Beni e delle Attività culturali e del turismo&quot;).<br />  <br /> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.</em><br />  <br /> La riforma – già avviata, limitatamente ai soli immobili pubblici e degli enti privati, con l&#8217;art. 4, comma 16, lett. a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stata estesa a tutti i beni culturali dall&#8217;art. 1, comma 175, lett. a), della legge 4 agosto 2017, n. 124.<br /> Purtroppo non vi è tempo sufficiente per affrontare questo delicato argomento, che incide soprattutto sul controllo della circolazione internazionale dei beni.<br /> Mi limiterò a rilevare che, al di là del parallelo con la durata del diritto d’autore, la <em>ratio</em> sottesa al requisito della ultracinquantennalità (e della non vivenza dell’autore), già presente nella legge Nasi 12 giugno 1902, n. 185 (e ripreso nella legge Rosadi n. 364 del 1909 e Bottai n. 1089 del 1939), consiste sostanzialmente nell’idea della necessità di un passaggio generazionale per la “stabilizzazione” di un giudizio estetico e “storico”[24]. Se questa è la <em>ratio</em> orientativa di fondo di questo requisito, apparirebbe del tutto logico – con il naturale allungamento della durata media della vita – spostare da cinquanta a settant’anni questa soglia-limite. Sul piano della circolazione internazionale, inoltre, è sufficiente considerare che, dopo il 1945, con la fine delle avanguardie storiche e l’avvio delle neo-avanguardie, con la sostituzione, dunque, dell’arte con la riflessione sulla (fine dell’) arte e con la filosofia dell’arte, fino all’arte concettuale, il gesto e l’azione e la riflessione artistica (e i loro autori, più che i loro prodotti) sono vocati naturalmente ai mercati internazionali e alla circolazione internazionale, sicché, rispetto a questa produzione artistica, forse andrebbe ripensato il modello della tutela statale (altro e più critico discorso andrebbe invece riservato alla introduzione, ai fini della circolazione internazionale, di soglie minime di valore della cosa anche se antica e ultrasettantennale, che è scelta molto più problematica e foriera di problemi applicativi, avuto riguardo soprattutto al delicato segmento dei beni librari).<br />  <br /> <strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> Un importante movimento di riforma, anche sotto la spinta dei numerosi accordi di recente intervenuti nel campo della cooperazione internazionale nella repressione dei reati di traffico illecito di beni culturali, ha riguardato il rafforzamento e la razionalizzazione della tutela penale del patrimonio culturale. Purtroppo anche la XVII legislatura, come le precedenti, non è riuscita (per poco) ad approvare in esame definitivo il relativo disegno di legge (con una sorte analoga ai precedenti disegni di legge in materia, per la XVI legislatura, l’A.S. 3016 &#8211; Galan-Palma, che non completò il suo <em>iter</em> in Commissione Giustizia del Senato; per la XV legislatura, l’A.C. 2806 &#8211; Prodi).<br /> Dopo l’approvazione in prima lettura da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati (A.C. 4220), il disegno di legge del Governo recante <em>Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale</em> è stato esaminato in sede referente dalla 2^ Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2864), che ha conferito il mandato al relatore. Il provvedimento, tuttavia, non è poi stato calendarizzato in Aula.<br /> Il disegno di legge, che originariamente delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi, era stato modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia della Camera, nel senso di trasformare la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale.<br /> Tale diverso “approccio” normativo non aveva mutato nella sostanza gli obiettivi della riforma, che restavano essenzialmente individuabili nei seguenti aspetti: a) perseguire una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, superando la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali (infatti erano abrogate – v. art. 5 del provvedimento – diverse disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali); b) introdurre nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti; c) innalzare le pene edittali vigenti, in modo che la tutela differenziata del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto a quella della proprietà privata, prevista in Costituzione, sia resa effettiva, d) introdurre aggravanti se oggetto di reati comuni siano beni culturali.<br /> Nello specifico, il nuovo testo del disegno di legge, che si componeva di 7 articoli, mirava a inserire un nuovo Titolo del Codice penale (Titolo VIII-<em>bis</em>) rubricato “<em>Dei delitti contro il patrimonio culturale</em>” che configura le seguenti nuove fattispecie:<br /> &#8211;          Furto di beni culturali (518-<em>bis</em>), con pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto (2-8 anni);<br /> &#8211;          Appropriazione indebita di beni culturali (518-<em>ter</em>), con aggravamento della pena;<br /> &#8211;          Ricettazione di beni culturali (518-<em>quater</em>) con inasprimento della sanzione penale;<br /> &#8211;          Riciclaggio di beni culturali (518-<em>quinquies</em>), con inasprimento della pena;<br /> &#8211;          Illecita detenzione di beni culturali (518-<em>sexies</em>): trattasi di fattispecie penale di nuova introduzione;<br /> &#8211;          Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-<em>septies</em>); si “sposta” nel Codice penale la fattispecie attualmente prevista nell’art. 173 del Codice Beni Culturali<br /> &#8211;          Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-<em>octies</em>); Idem come sopra<br /> &#8211;          Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-<em>novies</em>);<br /> &#8211;          Devastazione e saccheggio di beni culturali (518-<em>undecies</em>);<br /> &#8211;          Contraffazione di opere d’arte (518-<em>duodecies</em>);<br /> &#8211;          Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (518-<em>quaterdecies</em>).<br /> Si prevedeva inoltre, nel nuovo Titolo VIII-<em>bis</em>, la confisca penale obbligatoria e l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale, l’individuazione, attraverso una modifica al codice di procedura penale, della competenza della procura distrettuale sul delitto di “<em>attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali</em>”, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero commessi i delitti contro il patrimonio, l’applicabilità della disciplina delle attività sotto-copertura anche alle indagini sul delitto di “<em>attività organizzata finalizzata al traffico illecito di beni culturali</em>”.<br /> Purtroppo, anche questa volta, si è chiusa la legislatura senza riuscire a ottenere l’approvazione di questo disegno di legge, pur largamente condiviso da tutte le forze politiche.<br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">· Il contributo raccoglie, con talune integrazioni e le annotazioni in calce, l’intervento tenuto in occasione del Convegno <em>Le attualità del diritto dei beni culturali</em> svoltosi presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli studi di Padova il 2 febbraio 2018 in occasione dell’apertura del Corso di Alta Formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali”.</div>
<div style="text-align: justify;">[1] Sul <strong>nuovo trattamento degli “interessi sensibili”</strong> nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso cfr. P. Marzaro, <em>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</em>, in <em>Giustamm</em>, 5/2016; <em>id</em>. <em>Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni</em>, <em>ibidem</em>, 12/2015, nonché <em>Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni; su un principio del sistema a margine delle ‘riforme Madia’</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 6 dicembre 2017; G. Sciullo, <em>‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo</em>, nella rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), n. 5/2016. Sul tema cfr. anche E. Scotti, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Torino, 2016, 566 ss.; F. de Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia</em>, in <em>Federalismi.It</em>, 21 ottobre 2015, F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 1/2016, 11 ss.; E. Follieri, <em>Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</em>, <em>ivi</em>, n. 7 – 2016, 5397, che così sintetizza la recente “evoluzione” del sistema: “<em>La tutela costituzionale degli interessi sensibili non è sufficiente a porli a riparo dalla loro possibile compromissione poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati, dai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con gli altri principi, tra i quali l’interesse allo sviluppo economico, pure costituzionalmente protetto, e, a seconda dei momenti storici, si ha una prevalente attenzione agli uni o all’altro. Il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegiare, nel bilanciamento generale dei principi, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che gli interessi sensibili, con un’inversione di rotta rispetto alla precedente normativa, come dimostrano le modifiche apportate dagli articoli 3 e 6 della L. 7 agosto 2015 n. 124”. Si vedano anche A. Iacopino, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</em>, <em>ivi</em>, n. 7 &#8211; 2016 [5407], nonché R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, in <em>Fedralismi.it</em>, n. 16, 10 agosto 2016, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32358 ed E. Scotti, <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo</em>, <em>ivi</em>, che condivisibilmente esprime talune perplessità sull’adeguatezza del formalismo proceduralista a soddisfare le esigenze di tutela degli interessi sensibili. Mi permetto infine di rinviare al riguardo anche al mio <em>La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della legge n. 124 del 2015, in Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 3/2016, 40 ss.<br /> Sulla <strong>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</strong> si vedano gli interventi comparsi nel n. 3/2016 di <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em> (G. Sciullo, <em>Presentazione</em>, P. Carpentieri, <em>Semplificazione e tutela</em>, G. Severini, <em>Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</em>, F. Cortese, <em>Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà</em>, G. Sigismondi, <em>Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica: il Consiglio di Stato pone alcuni punti fermi</em>), al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/3/index316.htm. Il tema &#8211; sul piano più generale della decisione amministrativa – è oggetto, come è noto, di un ampio dibattito tra gli amministrativisti (Convegno AIPDA “Decisioni amministrative e processi deliberativi”, Bergamo, 5-7 ottobre 2017).<br /> Riguardo alla <strong>dialettica tra positivismo proceduralista avalutativo e ontologia dei valori nella gerarchia delle fonti, </strong>sarebbe interessante discutere su come il formalismo proceduralista e il connesso disimpegno ontologico sui valori, nel diritto, rinvengano il proprio sfondo filosofico soprattutto nel pragmatismo nordamericano (per cui la verità è ciò che è buono sul piano della credenza: “<em>true is good in the way of belief</em>”: William James, <em>Pragmatism and the Meaning of Truth</em>, richiamato da R. Rorty in <em>Verità e progresso, Scritti filosofici</em>, trad. it. di G. Rigamonti, Milano, 2003, 4; ma anche D. Davidson, <em>Truth and Predication</em>, 2005, trad. it. &#8211; <em>Sulla verità</em> &#8211;  di S. Levi, Roma-Bari, 2006, che richiama J. Dewey, secondo il quale “vera è quell’idea che funziona nel condurci a ciò che essa significa”, <em>ivi</em>, 10); ma trovino una loro base anche (forse) nel “debolismo” cognitivo del Novecento (V. Possenti, <em>Il realismo e la fine della filosofia moderna</em>, Roma, 2016) o della <em>French Theory</em> (cfr. R. Esposito, <em>Da fuori</em>, Torino, 2016, 111), prediligendo la “ipo-verità” (M. Ferraris, <em>Post-verità e altri enigmi</em>, Bologna, 2017, 119 ss.), relativa e sempre ridiscutibile (Habermas, Rorty), all’assunzione di responsabilità di un impegno sulla <em>verità</em> e sulla gerarchia dei valori. In questo senso (paradossalmente) nel campo del diritto, con una sorta di inversione delle parti, il proceduralismo (che implica una verità “giuridica” debole e relativa) sembra prediligere il positivismo (che pure ha una sua pretesa ontologica e assoluta: cfr. A. Kaufmann, <em>Filosofia del diritto ed ermeneutica</em>, a cura di G. Marino, Milano, 2003, 6 ss., nonché 135 ss.), mentre l’interpretazione per valori sembra prediligere l’ermeneutica (che invece non accampa pretese di oggettivismo e universalità dei significati, ma sa cogliere le sfide veritative delle cose reali del mondo esterno al diritto – la <em>ipsa res justa</em>: Kaufmann, <em>op. cit</em>., 97 ss. &#8211; e non si accontenta del meccanicismo letterale del mero <em>jus positum</em>).</div>
<div style="text-align: justify;">[2] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[3] Il bilancio della cultura è tornato dopo otto anni sopra i due miliardi di euro (da 1.546.779.172 di euro del 2013 si è passati a 2.442.115.280 di euro per il 2018, con un +895.336.110 di euro, per un incremento pari al 58%); l’art-bonus, stabilizzato e reso permanente, ha portato oltre 7000 donazioni (mecenati), per un totale che supera i 230 milioni a favore di oltre 1100 enti beneficiari, con 1400 raccolte fondi; è stato creato un fondo stabile per la tutela del patrimonio culturale con una dotazione di 100 milioni annui (con la legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 9, dal 2016 al 2020); sono stati approvati nell’ultimo triennio tre piani strategici grandi progetti beni culturali, per circa 150 milioni di euro (la previsione, introdotta nel 2014 dall’art. 7 della legge sull’art-bonus, è stata resa permanente nel 2015 – comma 337 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 con una dotazione annua di 65 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2018); sono stati disposti investimenti in cantieri della cultura per oltre 3 miliardi di euro a valere sui fondi CIPE (delibere del maggio 2017 e del 22 dicembre 2017) e PON cultura; continua la costruzione del sistema museale italiano dopo l’istituzione dei trenta musei autonomi guidati da altrettanti direttori selezionati con bandi internazionali e con la profonda riforma del sistema museale statale, che ha reso musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali; si è tornati ad assumere giovani nel campo dei beni culturali con un bando di concorso per assumere 500 professionisti del patrimonio culturale (portati a 1000 con la recente legge di bilancio per il 2018), è stata varata (con il decreto “art-bonus” n. 83 del 2014, art. 7) e stabilizzata (con la legge di bilancio del 2018, art. 1, comma 326, l. n. 205 del 2017) la procedura di proclamazione ogni anno della Capitale italiana della Cultura; è stata riformata la bigliettazione e il regime delle gratuità (si pensi ai successi delle domeniche gratuite), con il record assoluto di 45,5 milioni di ingressi nei musei statali nel 2016, con una crescita complessiva degli incassi nel triennio pari a 70 milioni di euro (con un aumento del 53% dal 2013 al 2017). Per una ordinata e chiara ricapitolazione di sintesi delle ultime riforme in questo campo si veda L. Casini, &quot;Learning by experience&quot;? <em>La riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo</em>, in <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/casini_ministero.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[4] Su questi istituti cfr. L. Casini, <em>L’inchiesta pubblica: analisi comparata</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1/2007, 43 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Rilievo critico puntualmente svolto dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale n. 359 del 12 febbraio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">[6] Chi scrive non condivide, invero, sotto questo profilo, la tesi – di recente emersa in Corte cost. n. 140 del 2015 &#8211; secondo la quale anche la materia della tutela del patrimonio culturale si porrebbe come una “materia-attività”, alla stessa stregua della materia della tutela dell’ambiente-ecologia (su questa tematica si veda, per una più approfondita disamina, G. Sciullo, <em>Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto online</em>, n. 1/217, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/1/sciullo.htm). Se tale configurazione sembra plausibile per la valorizzazione dei beni culturali e, verosimilmente, per la tutela del paesaggio, data la trasversale distribuzione e “diffusione” di tali materie lungo plurimi e ulteriori ambiti materiali variamente sovrapposti e connessi (si pensi all’urbanistica-edilizia-governo del territorio), con una pluralità di discipline che si intrecciano sullo stesso fatto o atto o episodio di vita, o affare amministrativo, meno convincente appare una tale configurazione se riferita invece alla materia della tutela dei beni culturali, che riferisce una disciplina organica e puntuale a oggetti ben distinti e definiti.</div>
<div style="text-align: justify;">[7] Secondo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, <em>cit</em>., 501, normalmente il senso dell’uso del termine Nazione consiste nel fine di presidio dell’identità nazionale e “la Nazione-Repubblica italiana è costituita dal cittadino-sovrano” (<em>ivi</em>, con ampi rinvii di dottrina sulla nozione di Nazione, in note 31 e 32). L’A. propone dunque una ricostruzione volta a far emergere un diritto soggettivo della persona <em>di credito</em> al bene culturale sul rilievo che la tutela e la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione siano elementi essenziali della protezione soggettiva cittadino-sovrano, con conseguente necessità di ammettere “una sfera soggettiva a tutela della personalità del cittadino-sovrano che, oltre alla capacità, sia inclusiva della sua identità culturale individuale e collettiva”. </div>
<div style="text-align: justify;">[8] Su questi temi cfr. S. Settis, in Montanari T. (a cura di), <em>Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente</em>, Torino, 2013, 58.</div>
<div style="text-align: justify;">[9] Per una disamina a questo proposito dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente cfr. A. Leone, in T. Montanari (a cura di), <em>Costituzione incompiuta</em>, <em>cit</em>., 158.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Mi sia consentito di rinviare al mio <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, pubblicato nella rivista <em>on line</em> <em>Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), 28 maggio 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Si fa riferimento a un recente articolo di Angelo Crespi (già consigliere politico del Ministro Bondi nel 2008), comparso su <em>Il Giornale</em> del 20 gennaio 2018 (“<em>Defiscalizzare per aiutare la cultura</em>”), nonché alle proposte emerse in un convegno svoltosi al Teatro Manzoni di Milano promosso dalla associazione #CulturaIdentità, con interventi di Angelo Crespi ed E. Sylos Labini (di cui ha dato conto lo stesso organo di stampa quotidiana sul n. del 7 febbraio 2018, in un articolo di S. Cottone dal titolo <em>Undici verbi per liberare la cultura dalle tasse</em>, pag. 9).</div>
<div style="text-align: justify;">[12] Ad es. in <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, nella Rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), <em>cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Per un primo approfondimento sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 8-9, 1014 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2017, 22 febbraio 2017, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33604.  </div>
<div style="text-align: justify;">[15] G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini</em>, Novara, 2016, 29 ss.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">[16] Le ragioni metagiuridiche di rivendicazione di “riconoscimento giuridico” che spingono verso la confusione dei linguaggi sono rinvenibili, tra i numerosi scritti sul tema, più di recente, in A. Gualdani, <em>Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/gualdani.htm, dove già nella <em>Premessa</em> si esordisce con l’eloquente rilievo per cui “Da tempo, la categoria dei beni immateriali reclama attenzione da parte del legislatore nazionale, il quale non ha mai colto l&#8217;occasione di occuparsi di essi”, per proseguire con l’auspicio che il disegno di legge in questione possa “fungere da modello non solo per la normazione delle altre species di beni c.d. volatili, ma anche esplicare un effetto &quot;espansivo&quot; tanto da condurre all&#8217;inserimento nel Codice dei beni culturali (attraverso un correttivo) di una sezione dedicata ai beni intangibili. Se tale obiettivo fosse raggiunto si conferirebbe finalmente un riconoscimento e una dignità a quella componente del patrimonio culturale saldamente ancorata alle tradizioni, alle origini e ai profili identitari delle popolazioni di un dato territorio”. Il disegno di legge in questione non è stato approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, ma una sua parte è rifluita nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 627: “<em>Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L&#8217;accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l&#8217;iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</em>”). In attuazione è stato emanato il d.m. 25 settembre 2017. Cosa c’entri tutto questo con il codice dei beni culturali, non è dato sapere (sembrando viceversa del tutto evidente che le misure di sostegno economico, legate a un qualche “riconoscimento”, mediante elenchi, albi nazionali, <em>etc</em>., di tali usi e costumi locali nulla hanno a che vedere con le regole giuridiche di tutela e valorizzazione contenute nel codice dei beni culturali).</div>
<div style="text-align: justify;">[17] Nozione, come è noto, nata in ambiente europeo, anche in connessione con il programma Europa creativa. Per una compiuta disamina cfr. G. Bosi, <em>L’impresa culturale. </em><em>Diritto ed economia delle attività creative</em>, Bologna, 2017, nonché <em>Id</em>., <em>Valore culturale e marketing dei beni creativi: prospettive di disciplina giuridica</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 1/2016, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/bosi.htm. Gli atti più significativi che hanno preparato questa elaborazione paiono i seguenti: resolution of 10 April 2008 on cultural industries in Europe; Commission Green Paper of 27 April 2010 entitled ‘Unlocking the potential of cultural and creative industries’ (COM(2010)0183; resolution of 12 May 2011 on unlocking the potential of cultural and creative industries; communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 26 September 2012 entitled ‘Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU’ (COM(2012)0537); CCS working document of 26 September 2012, nel quale la Commissione ha riconosciuto the importance of the high-end cultural and creative economic sector &#8211; fashion, jewellery, watches, perfumes and cosmetics, accessories, leather goods, furniture and furnishings, household equipment, gastronomy, wines and spirits, cars, boats, hotels and leisure experience, retail and auction houses and publishing; European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI); Alleanza europea delle industrie creative (European Creative Industries Alliance – ECIA). Come anticipato nel testo, la nozione è ora entrata a pieno titolo nell’ordinamento giuridico interno (con la legge di bilancio per l’anno 2018 &#8211; legge n. 205 del 2017, che, ai commi 57-60 dell’art. 1, ha introdotto un apposito credito d’imposta a favore delle imprese culturali e creative, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “<em>de minimis</em>”, nel limite di spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità attuative da stabilirsi con un apposito decreto ministeriale; la stessa legge di bilancio, al comma successivo definisce “imprese culturali e creative” “<em>le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell&#8217;Unione europea o in uno degli Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l&#8217;ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell&#8217;ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all&#8217;audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati</em>”, per poi (comma 58) demandare a un regolamento interministeriale la disciplina della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi “<em>tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">[18] Il d.m. 23 dicembre 2014, recante <em>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</em>, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2015, n. 57, riprendendo le definizioni dell’ICOM definisce il museo come “. . . una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E&#8217; aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell&#8217;umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. 2. In attuazione dell&#8217;art. 9 della Costituzione, l&#8217;attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (<em>accountability</em>). Ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico. 3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi”.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] La legge di stabilità per l’anno 2016 &#8211; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384 – ha introdotto per la prima volta nel nostro sistema giuridico la nozione e la disciplina della società <em>benefit</em> (si tratterebbe di quelle società che “nell&#8217;esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”).</div>
<div style="text-align: justify;">[20] Nozione forgiata nel campo degli appalti pubblici. L’art. 2, comma 1, lettera <em>p</em>), del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, recependo la definizione recata dalla direttiva europea, così definisce questa figura: “p) “operatore economico”, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. Si veda poi Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6 ottobre 2015, Causa n. C-203/14.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Sul tema di veda la condivisibile critica di C. E. Baldi, <em>Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. Le incoerenze di un sistema fortemente burocratizzato</em>, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3/2014, nonché Id., <em>Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie delle regole europee</em>, ivi, n. 2/2015, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/baldi.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[22] Per una prima disamina cfr. G. Piperata, <em>Sciopero e musei: una prima lettura del d.l. n. 146/2015</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">[23] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[24] La relazione illustrativa del disegno di legge n. 154 presentato il 15 aprile 1939, per la <em>Tutela delle cose d’interesse artistico o storico</em>, poi divenuta la legge n. 1089 del 1939, riferisce sul punto che “si è mantenuto fermo il principio vigente di non estendere la particolare tutela che forma oggetto del disegno di legge alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni” perché “una tale estensione, non solo avrebbe intralciato il commercio degli oggetti d’arte, ma avrebbe presentato il pericolo di affrettati giudizi sul valore di artisti viventi o di opere di molto recente esecuzione, che il tempo potrebbe molto spesso modificare”.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/">Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato</a></p>
<p>* (nota a T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 31 maggio – 27 luglio 2017, n. 9023) Sommario: 1. Introduzione. – 2. La disciplina degli aiuti di Stato alle banche nel D.L. n. 237/2016. – 3. Il diniego di accesso ai dati relativi ai “grandi” debitori delle banche che hanno usufruito di fondi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/">Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/">Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato</a></p>
<p> <strong>* </strong>(nota a T.A.R. Lazio, Sez. II-<em>bis</em>, 31 maggio – 27 luglio 2017, n. 9023)</p>
<p> Sommario: 1. Introduzione. – 2. La disciplina degli aiuti di Stato alle banche nel D.L. n. 237/2016. – 3. Il diniego di accesso ai dati relativi ai “grandi” debitori delle banche che hanno usufruito di fondi statali di cui al D.L. n. 237/2016. – 4. Segreto d’ufficio <em>ex</em> art. 7 Tub e accesso <em>ex </em>legge n. 241 del 1990. – 5. Il coordinamento con la disciplina in materia di accesso civico.   <br />  <br />  <br /> 1. Con la sentenza in commento il giudice amministrativo rigetta il ricorso presentato dal Codacons per l’annullamento del provvedimento della Banca d’Italia n. 207520/17 del 16 febbraio 2017 con cui è stata comunicata la reiezione dell’istanza di accesso agli atti presentata dallo stesso Codacons concernente gli “atti e/o documenti relativi all’identità dei debitori dei principali istituti bancari italiani che hanno usufruito in qualsiasi modo di fondi statali di cui al D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016”. <br /> Secondo il Codacons, i dati richiesti sarebbero stati necessari per corroborare, sul piano probatorio, le varie iniziative giudiziarie che l’associazione ha intrapreso per tutelare la posizione di tutti coloro che sono risultati danneggiati dalla grave crisi del settore creditizio<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Nella specie,  la richiesta nasceva a seguito dell’approvazione del D.L. 237/2016 per il salvataggio degli istituti creditizi in grave difficoltà, circa il fatto che soggetti debitori di cifre consistenti non avrebbero onorato tali debiti contribuendo in modo rilevante al dissesto delle banche in questione, manifestandosi l’interesse a ricorrere sia come associazione di consumatori sia come azionista della banca Monte dei Paschi di Siena.<br />  <br /> 2.  La necessità di fronteggiare la crisi dei mercati finanziari, che si protrae oramai dal 2007, ha portato all’adozione del citato D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Come noto, una gestione non prudente dei rischi derivanti dal settore bancario è potenzialmente in grado di mettere in crisi la stabilità dell’intera Eurozona, di modo che proprio al fine di evitare tali rischi e di fornire una normativa unica a livello europeo sulla gestione delle crisi bancarie sono state approvate una serie di provvedimenti legislativi che hanno dato vita alla cosiddetta “Unione bancaria”<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, fondata su tre pilastri: 1) un meccanismo unico di vigilanza bancaria (<em>Single Supervisory Mechanism</em> &#8211; SSM, istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013), che ha previsto l’attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche di maggiori dimensioni (“significative”), e indirettamente, per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali, su tutte le altre banche aventi sede nei Paesi membri<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>; 2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie istituito con il regolamento UE n. 806/2014, che mira a limitare l’impatto sui contribuenti e sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (<em>bail-out</em>), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidato in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (<em>bail-in</em>); 3) un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, ancora in corso di esame (proposta COM(2015) 586, presentata dalla Commissione europea nel novembre 2015).<br /> Il nuovo meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie ha la finalità di assicurare che eventuali fallimenti bancari determinino un costo minimo per i contribuenti e l’economia reale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> e si compone: 1) di un’autorità unica di risoluzione al livello europeo, ovvero il Comitato di risoluzione unico, ai sensi dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 806/2014, direttamente responsabile delle fasi di pianificazione e risoluzione delle banche transfrontaliere e delle banche “significative” soggette a vigilanza diretta della Banca centrale europea, nonché responsabile dei casi di risoluzione per i quali si debba ricorrere al fondo unico di risoluzione e, in ogni caso, attributario della responsabilità ultima per tutte le banche dell’Unione bancaria, potendo decidere in qualsiasi momento di esercitare su di esse i propri poteri; 2) un fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario, operativo dal 1° gennaio 2016, istituito con accordo intergovernativo e alimentato da contributi delle banche, ratificato in Italia con la legge n. 188 del 26 novembre 2015. Nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico, la Banca centrale europea, in quanto autorità di vigilanza, comunica al Comitato di risoluzione unico che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto;  il Comitato decide se sia possibile trovare una soluzione al livello privato o se sia necessario ricorrere alla risoluzione nell’interesse pubblico; il programma di risoluzione entra in vigore entro 24 ore dall’approvazione da parte del Comitato, e nelle 12 ore successive la Commissione europea ha la possibilità di presentare proposte di obiezione al Consiglio dell’Unione europea, che decide entro le successive 12 ore. Ove non siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, la banca sarebbe posta in liquidazione conformemente al diritto nazionale.<br /> Viene poi istituito dalla direttiva 2014/59/UE un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che ha introdotto strumenti di  preparazione e prevenzione delle crisi attraverso la predisposizione, da parte di tutte le banche europee, di piani di risanamento aggiornati su base annuale; l’individuazione, da parte delle Autorità nazionali di risoluzione, di specifici piani per ciascuna banca; l’elaborazione di norme tecniche vincolanti, orientamenti e relazioni da parte dell’autorità bancaria europea<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. Si prevede, in particolare, l’istituzione di un Fondo di risoluzione nazionale <em>ex ante</em>, da utilizzare in caso di fallimento bancario. La direttiva europea ha quindi previsto strumenti di intervento precoce, attribuendo alle autorità nazionali di risoluzione un potere di intervento prima che la situazione di una banca si deteriori irreparabilmente: nel dettaglio, esse possono chiedere l’attuazione di riforme urgenti; sollecitare l’elaborazione di un piano per la ristrutturazione del debito con i propri creditori; intervenire nella gestione della banca e nominare amministratori straordinari o temporanei. Infine, nell’ambito dei poteri di risoluzione della banca in crisi, le autorità nazionali dispongono di strumenti significativi di intervento, quali la vendita di una parte dell’attività; l’istituzione di un ente-ponte a cui trasferire temporaneamente le attività sane; la separazione delle attività sane da quelle deteriorate; la conversione del debito in azioni o la sua svalutazione, in modo che le perdite siano imputate agli azionisti e ai creditori della banca e non ai contribuenti (<em>bail in</em>)<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Anche in tale ultimo caso, i depositi di cittadini e piccole e medie imprese fino a 100.000 euro sono esenti da perdite e protetti dal sistema di garanzia dei depositi. La trasposizione nel diritto nazionale è intervenuta con i decreti legislativi n. 181 del 16 novembre 2015 e n. 180 del 16 novembre 2015, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014).<br /> In tale nuovo quadro ordinamentale di matrice europea, per molti versi complesso e di difficile applicazione nei singoli Paesi membri, dovendosi rapportare con discipline nazionali in materia di gestione delle crisi non uniformate a livello europeo<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, si inserisce l’adozione da parte del Governo italiano del D.L. n. 237/2016 che, al Capo I, disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia (articoli 1-11) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (<em>emergency liquidity assistance</em>). La garanzia può essere concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale. Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono essere emessi successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, con durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni (o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite), e rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza; essi inoltre devono essere a tasso fisso, in euro, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi, non devono essere titoli strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata. L’ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie; l’ammontare massimo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza. L’autorità di vigilanza deve verificare il rispetto dei requisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell’ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi; il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca; sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza. Il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia. La richiesta della garanzia è presentata secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d’Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea.<br /> Qualora una banca non sia in grado di adempiere all’obbligazione garantita, dovrà inviare entro 30 giorni dalla scadenza una richiesta motivata alla Banca d’Italia e al Tesoro, il quale provvederà al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l’applicazione di interessi al tasso legale e, contestualmente, deve presentare un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.<br /> Già con il decreto-legge n. 18 del 2016 era stato adottato un primo intervento di sostegno al settore bancario, che ha recepito l’accordo raggiunto con la Commissione Europea sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). In tali casi la garanzia pubblica è volta a facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze per liberare risorse da destinare al finanziamento del sistema produttivo. Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull’ammontare garantito; il prezzo della garanzia deve essere di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar configurare aiuti di Stato; il prezzo della garanzia deve, inoltre, essere crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all’<em>investment grade</em> da un’agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE.<br /> Il D.L. n. 237/2016 prevede poi, al Capo II, tutta una serie di interventi di rafforzamento patrimoniale delle banche, autorizzando innanzitutto il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell’Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione. Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l’intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale, dopo aver sottoposto all’autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale; ove l’attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l’obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Dopo che intervenga la valutazione positiva della Commissione europea, con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le misure di <em>burden sharing</em>, <em>i.e.</em> di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l’aumento di capitale delle banche interessate e la sottoscrizione o l’acquisto delle azioni da parte del Ministero. Ovviamente, l’adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale. Al riguardo, si ricorda che l’art. 32, par. 4, lett. <em>d)</em>, della direttiva BRRD consente, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, di erogare un sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, purché ciò avvenga a specifiche condizioni (contenute anche all’art. 18, par. 4, lett. <em>d)</em>, del Regolamento n. 806/2014, come recepite dall’art. 18 del d.lgs. n. 180 del 2015). Il sostegno pubblico può essere erogato anche mediante la sottoscrizione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell’acquisto non ricorrono  i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione degli strumenti finanziari. La sottoscrizione deve essere effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell’ambito di <em>stress test</em>. Inoltre, le norme del d.lgs. n. 180 del 2015 (art. 18, comma 1, lett. <em>b)</em>) precisano che il sostegno finanziario pubblico straordinario deve essere erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato ed è riservato a banche con patrimonio netto positivo; è adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell’economia, e non deve essere utilizzato per coprire perdite che la banca ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.<br /> In sede di prima attuazione di tali disposizioni, si può qui ricordare che il 29 luglio 2016 sono stati pubblicati i risultati dello stress test delle maggiori banche europee, fra cui le principali cinque italiane (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca) condotti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Tale <em>stress test</em> ha ipotizzato per ciascun paese due scenari: uno di base (<em>baseline</em>), ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate nell’autunno 2015, e uno avverso (<em>adverse</em>); la simulazione è stata condotta a partire dai dati di bilancio delle banche di fine 2015. Nello scenario avverso sono stati ipotizzati alcuni eventi negativi (ad esempio, caduta del PIL reale nel triennio 2016-18 di quasi sei punti percentuali; aumento nel triennio del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base). Ad esito degli stress test, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione EBA hanno mostrato una buona tenuta. Per queste banche (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è stato pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione EBA. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe stato, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali. Il Monte dei Paschi di Siena, che ha superato il test nello scenario di base, ha invece mostrato nello scenario avverso un risultato negativo. Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha deliberato a fine luglio 2016 un piano che prevede la cessione dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, che consente di incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca intende detenere prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano. La Banca ha dunque comunicato al mercato la volontà di procedere al rafforzamento di capitale, per complessivi 5 miliardi, il 25 ottobre 2016 (operazione autorizzata il 23 novembre dalla Banca Centrale Europea e da Banca d’Italia per quanto di competenza). Preso atto, tuttavia, dell’impossibilità di reperire sul mercato tale cifra, il 23 dicembre 2016 MPS ha inviato alla BCE un’istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale e ha inviato alla Banca d’Italia e al Ministero dell’economia e delle finanze un’istanza per l’ammissione alla garanzia dello Stato di cui all’art. 7 del D.L. 237/2016, per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.<br />  <br /> 3.  In tale contesto, il giudice amministrativo respinge la richiesta di accesso del Codacons ai dati relativi ai “grandi” debitori delle banche che hanno usufruito di fondi statali di cui al D.L. n. 237/2016 nei termini sopra esposti, sulla base di una serie di motivazioni oramai tradizionali in materia di diniego del diritto di accesso in ambito bancario e finanziario.<br /> Innanzitutto, il giudice ritiene che la richiesta sia estremamente generica e, quindi, inammissibile per il suo carattere di indeterminatezza, ove non integrata da ulteriori specificazioni. Non si ritiene dimostrato l’interesse a supporto della richiesta, sulla base dell’affermazione secondo cui sono in corso una serie di cause a tutela dei risparmiatori, lesi dalle vicende delle banche ricomprese nel provvedimento di cui al D.L. n. 237/2016<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> In particolare, l’indeterminatezza della richiesta discende dall’utilizzo della nozione di “grandi debitori” alla quale non corrisponde nell’ordinamento una definizione legale cui fare riferimento in modo univoco, essendo impossibile attribuire un preciso significato normativo a tale espressione.<br /> Un ulteriore motivo legittimo di diniego consiste nel fatto che, per corrispondere alla richiesta di accesso, sarebbe necessaria un’inammissibile attività di elaborazione dei dati da parte della Banca d’Italia, anche qualora i potrebbero essere ricavati dalla Centrale dei rischi o dalle segnalazioni che a fini prudenziali le banche effettuano sulle grandi o sulle maggiori esposizioni. In ogni caso, nelle concretezze si ritiene che la richiesta non avrebbe potuto essere accolta perché la Banca d’Italia non possiede tutti i dati richiesti e avrebbe, invece, dovuto procurarseli richiedendoli alle banche interessate: ciò configurando, quindi, non una mera attività di reperimento di un documento già formato ed in possesso dell’Amministrazione, ma una diversa e ulteriore opera di elaborazione dei dati che, secondo la giurisprudenza costante, non può essere chiesta ai soggetti tenuti a garantire il diritto di accesso<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Una tale, pacifica ricostruzione risulta, del resto, conforme alla lettera della norma, pure richiamata in sentenza, secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Ancora, il giudice censura la richiesta di accesso anche sotto il profilo dell’interesse concreto e attuale all’accesso, opinando che la lista anche solo dei “grandi debitori insolventi” delle banche in questione non potrebbe aiutare a comprendere le cause effettive della crisi delle banche stesse ovvero aiutare a chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti. Emergerebbe, quindi, il carattere meramente esplorativo della richiesta di accesso che, secondo una giurisprudenza oramai consolidata, concretizzerebbe un potere generalizzato di vigilanza che non può essere attribuito a valere sullo strumento del diritto di accesso, avente altre finalità riconosciute dall’ordinamento.<br /> Un tale arresto risulta conforme alla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui la domanda di accesso ai documenti deve riferirsi a specifici documenti esistenti e non genericamente a dati, notizie o informazioni, non potendo comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, poiché l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>: ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che lo stesso onere della prova anche dell’esistenza dei documenti in relazione ai quali si lamenta il diniego di accesso incombe, ovviamente, sulla parte che agisce in giudizio<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Un tale potere di controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni non può, del resto, attribuirsi neanche ad associazioni di tutela dei consumatori, poiché – si sottolinea &#8211; la titolarità di interessi diffusi attribuisce il diritto alla conoscenza di atti che incidono in via immediata sugli interessi dei consumatori, e non a quelli che incidono in via meramente ipotetica e riflessa<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. I dati di cui si richiede l’accesso potrebbero, invero, ben assumere rilievo nell’ambito di una più complessiva attività di indagine finalizzata ad accertare eventuali responsabilità in ordine alla crisi  delle banche interessate, dinanzi agli organi appositamente preposti.<br />  <br /> 4.  Tuttavia, il motivo dirimente che legittima il diniego dell’accesso ai dati consiste, evidentemente, nella disciplina del segreto d’ufficio che copre anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni,  ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico bancario (Tub), tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. Ragiona correttamente il giudice che, se anche la Banca d’Italia avesse voluto acquisire e rielaborare dati non già nella sua disponibilità, a quel punto sarebbe comunque scattato il divieto di cui al citato art. 7 Tub, in quanto i dati sarebbero stati acquisiti nell’ambito di un’attività di vigilanza<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Al riguardo, va osservato come una disciplina più puntuale in materia di diritto di accesso è quella relativa agli atti della Banca centrale europea, destinata ad acquistare sempre maggiore rilevanza, considerata la dimensione oramai sovranazionale e multilivello dell’esercizio della funzione di vigilanza bancaria<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Secondo l’art. 4 della Decisione della Banca centrale europea relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, è consentito alla BCE di rifiutare l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: a) l’interesse pubblico, in ordine: &#8211; alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; &#8211; alla politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro; &#8211; alla contabilità della BCE o delle BCN; &#8211; alla tutela dell’integrità delle banconote in euro; &#8211; alla sicurezza pubblica; &#8211; alle relazioni finanziarie, monetarie o economiche internazionali; &#8211; alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro; &#8211; alla politica dell’Unione o di uno Stato membro relativa alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie; &#8211; la finalità delle ispezioni di vigilanza; &#8211; la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento; b) la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare nel rispetto della legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali; c) la riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione. La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: &#8211; gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale; &#8211; i procedimenti giudiziari e la consulenza legale; &#8211; gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile; tutto ciò a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.<br /> Per quanto concerne i documenti di terzi, la BCE è tenuta poi a consultare il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle citate eccezioni, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. Per quanto attiene alle richieste di accesso ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico, si applica la decisione CERS/2011/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 giugno 2011, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico, adottata sulla base dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento di tale Comitato. Non mancano, ovviamente, gli spazi interpretativi, potendosi ricordare come la giurisprudenza comunitaria abbia potuto sindacare quando la divulgazione di un documento della BCE arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.  <br />  <br /> 5. La sentenza in commento precisa, inoltre, come la stessa disciplina del segreto d’ufficio prevista dall’art. 7 Tub valga ad escludere la possibilità di ricorrere al diverso istituto dell’accesso civico<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, poiché l’art. 5-<em>bis</em> del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, prevede espressamente che il cosiddetto accesso civico generalizzato a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni sia escluso nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.<br /> Pertanto, se è certamente vero che con l’art. 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni il principio della trasparenza amministrativa ha subito una «mutazione genetica»<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, assumendo una diversa e più ampia configurazione<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> e traducendosi nel diritto per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, quale strumento fondamentale per alimentare il rapporto di fiducia tra Pubblica amministrazione e cittadini<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> e promuovere il principio di legalità<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, tutto ciò recede nei casi di divieto espresso di divulgazione stabilito dall’ordinamento. <br /> Un tale arresto del giudice amministrativo, pure condivisibile poiché in applicazione letterale della legge, si inserisce tuttavia in un quadro evolutivo della più recente giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> che tende a “superare”, in qualche modo, le regole del diritto di accesso agli atti amministrativi poste dalla legge n. 241 del 1990 per riconoscere alla richiesta di accesso, in determinati casi, l’attitudine di costringere la pubblica amministrazione a tradurre in un documento non ancora esistente le risultanze di una operazione semplice di mera “verificazione”, non inseribile, concettualmente, quale atto endoprocedimentale, all’interno di un vero e proprio procedimento tecnico di rilevazione e monitoraggio, permettendo l’accesso alle informazioni in possesso dell’Amministrazione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>: di modo che sembrerebbe assottigliarsi la linea di confine tra l’accesso civico, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, e l’istituto disciplinato dalla legge n. 241 del 1990<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Un tale orientamento porta a riflettere, più in generale, anche sull’opportunità del perdurare di un sistema differenziato relativamente alla legittimazione soggettiva del richiedente e alla necessità della presentazione di un’istanza circostanziata, quale presupposto di ammissibilità della stessa nel caso dell’accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 del 1990: ciò, a maggior ragione, dopo l’introduzione del <em>Freedom of Information Act</em> (FOIA) che consente al cittadino di accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione senza motivazione<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.  <br />  </p>
<p>   </p>
<div>  </p>
<div>*   Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia – Sapienza Università di Roma.<br /> [1]   Sulla legittimazione all’accesso v., in generale, M.A. Sandulli, <em>Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi</em>, in <em>Enc. dir.</em>, IV Agg., Milano, 2000, 2 ss.; Gallo-Foà, <em>Accesso agli atti amministrativi</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, Agg., 2000, 3 ss.; S. Baccarini, <em>Posizione giuridico-soggettiva dell’aspirante all’accesso amministrativo: natura giuridica e implicazioni applicative</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano 2011, 1034 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 299 del 23 dicembre 2016, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2017. </div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>  In tema v. F. Capriglione, <em>L’Unione Bancaria Europea. Una sfida per un’Europa più unita</em>, Torino, 2013; M. Miraglia, <em>L’Unione bancaria: una nuova architettura nella governance del credito in Europa</em>, in <em>Dir. banca merc. fin.</em>, 2014, 2, I, 237 ss.; N. Moloney, <em>European Banking Union: assessing its risks and resilience</em>, in <em>Common Market Law Rev.</em>, 2014, 51, 1609 ss.; L. Torchia, <em>L’Unione bancaria europea: un approccio continentale?</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2015, 1, 11 ss.; G. Sciascia, <em>Unione bancaria. La revisione quasi-giurisdizionale delle decisioni in materia di supervisione e risoluzione</em>, in <em>Banca impr. soc.</em>, 2015, 3, 363 ss.; M. Macchia, <em>L’architettura europea dell’Unione bancaria tra tecnica e politica</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun.</em>, 2015, 6, 1579 ss.; Busch-Ferrarini (eds.), <em>European Banking Union</em>, Oxford, 2015; R. Ibrido, <em>L’Unione bancaria europea. Profili costituzionali</em>, Torino, 2017.    </div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>   Cfr. S. Antoniazzi, <em>L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della BCE di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun.</em>, 2014, 2, 359 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   Cfr. A. de Aldisio, <em>La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria</em>, in <em>Banca impr. soc.</em>, 2015, 3, 391 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>   In tema v. D. Rossano, <em>La nuova regolazione delle crisi bancarie</em>, Torino, 2017; E. Rulli, <em>Contributo allo studio della disciplina della risoluzione bancaria. L’armonizzazione europea del diritto delle crisi bancarie</em>, Torino, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>   Cfr. A. Gardella, <em>Il </em>bail-in <em>e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.</em>, 2015, 5, I, 587 ss.; D. Rossano, <em>Nuove strategie per la gestione delle crisi bancarie: il </em>bail in<em> e la sua concreta applicazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ.</em>, 2015, 3, Suppl., 269 ss.  </div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>  Cfr. F. Capriglione, <em>La nuova gestione delle crisi bancarie tra complessità normativa e logiche di mercato</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ</em>., 2017, 2, I, 102 ss.  </div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>  Cfr. F. Capriglione, <em>Gli stress test delle banche europee: una tempesta prima di un “nuovo ordine”  del mercato finanziario. Il caso Italia</em>, in <em>Contr. impr.</em>, 2015,  1, 43 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a>   Per il raffronto con la disciplina dell’accesso ai documenti della Consob v. B. Mattarella, B.G. Mattarella, <em>Diritto d’accesso e Consob: l’interpretazione della Corte Costituzionale</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2001, 3, 263 ss.; B. Argiolas, <em>La Consob e il segreto d’ufficio</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2005, 10, 1041 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>    V., di recente, Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2016, n. 2271.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a>    V. l’art. 2, comma 2,  del d.P.R. n. 184 del 2006. </div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>  Cfr. F. Ferrara, <em>Diritto di accesso ai documenti ammnistrativi ed il limite del controllo generalizzato sull&#8217;operato della pubblica amministrazione: il caso dei risultati scolastici</em>, in <em>Foro amm. &#8211; CDS</em>, I, 2011, 300 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>   Cfr. Cons. St., Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>  Ciò a prescindere dalle diverse tesi ricostruttive del diritto di accesso  in termini di interesse legittimo (per cui v. C. Cacciavillani, <em>Il diritto di accesso è un interesse legittimo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2000, 148 ss.; A. Police, <em>Riflessi processuali della disciplina generale dell’azione amministrativa</em>, in <em>La disciplina generale dell’azione amministrativa</em>, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 461 ss.; M.A. Sandulli, <em>Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Agg. IV, 2000) ovvero in termini di diritto soggettivo (per cui v. M. Clarich, <em>Diritto d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale</em>, in <em>Riv. dir proc. amm.</em>, 1996, 430; F. Figorilli, <em>Alcune osservazioni sui profili sostanziali e processuali del diritto di accesso ai documenti amministrativi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1994, 257 ss.).</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a>   Per cui v. il commento di G. Montedoro, <em>Art. 7</em>, in F. Capriglione (a cura di), <em>Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</em>, I, Padova, 2001, 57 ss.; S. Mezzacapo, <em>Art. 7</em>, in Porzio-Belli-Losappio-Rispoli Farina-Santoro (a cura di), <em>Testo Unico Bancario. Commentario</em>, Milano, 2010, 67 ss. Sulle diverse tipologie di segreto v. G. Arena, <em>Il segreto amministrativo. Profili teorici</em>, Padova, 1984, 181 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>  In generale, sul rapporto tra segreto bancario e diritto di accesso v. T.a.r. Veneto, Sez. I, 5 marzo 1997, n. 818. Sulla diversa questione della tutela della riservatezza degli interessi epistolari, industriali e professionali, si può ricordare come questa sia destinata a soggiacere al diritto di accesso in caso di necessità dei documenti per tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente l’accesso. Con riguardo al segreto industriale, in una prima fase il coordinamento tra accesso e segreto industriale è stato garantito attraverso la mera visione degli atti e non l’estrazione di copie (T.a.r. Lazio, sez. III, 7 agosto 1998, n. 1968); successivamente, i giudici hanno escluso che i documenti richiesti rientrassero tra quelli segreti, in quanto non riguardanti ritrovati tecnici o conoscenze che l’imprenditore usa in modo esclusivo e segreto (T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 febbraio 2003, n. 210) oppure riguardanti il “know how” aziendale o scoperte scientifiche (T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 6 giugno 2007, n. 1473). </div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a>   Cfr. Guarracino, <em>Supervisione bancaria europea. Sistema delle fonti e modelli teorici</em>, Padova, 2012; Mancini, <em>Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union</em>, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 73, Banca d’Italia, 2013, 31 ss.; Clarich, <em>Il riesame amministrativo delle decisioni della Banca Centrale Europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun.</em>, 2015,  1513 ss.; D’Ambrosio, <em>The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism</em>, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 78, Banca d’Italia, 2015, 75 ss.; Giglioni, <em>The European Banking Union as a new Model of Administrative Integration?</em>, in Chiti-Vesperini, <em>The Administrative Architecture of Financial Integration</em>, Bologna, 2015, 125 ss.  </div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>   Pubblicata nella G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>   Cfr. Chiti-Screpanti, <em>Accesso ai documenti della Banca Centrale Europea</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2013, 2, 179. Il caso riguardava una giornalista di Bloomberg News che aveva chiesto alla BCE l’accesso a due documenti sulla situazione in Grecia. La BCE respingeva la richiesta ritenendo che la tutela della politica economica dell’Unione europea e della Grecia impedisse l’accesso ai documenti. Il giudice europeo considera legittimo il rifiuto opposto dalla BCE, escludendo, anzitutto, che vi sia un “interesse pubblico superiore” che giustifica la divulgazione dei documenti: infatti, come si è visto, quando la divulgazione di un documento arreca pregiudizio all’interesse pubblico, la BCE è tenuta a rifiutare l’accesso. Il giudice, in quell’occasione, ha quindi ritenuto che la BCE non abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che la divulgazione del documento avrebbe arrecato un pregiudizio effettivo e concreto all’interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell’Unione e della Grecia, poiché la loro divulgazione, avrebbe presentato un rischio importante e grave di ingannare fortemente il pubblico e i mercati finanziari, con possibili conseguenze negative sull’accesso ai mercati finanziari da parte della Grecia. </div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>  Su tale istituto di recente introduzione nell’ordinamento v. S. Usai, <em>Inammissibilità dell’accesso civico per gli atti del procedimento d’appalto</em>, in <em>Urb. app.</em>, 2015, 3, 334 ss. </div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>   Così F. Patroni Griffi, <em>La trasparenza della Pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n. 8/2013, 3.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Sulla trasparenza amministrativa quale strumento di controllo dell’esercizio del potere amministrativo da parte della società civile v. G.  Arena, <em> Trasparenza amministrativa</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, diretto da S. Cassese, VI, Milano, 2006, 5948 ss.; C. Colapietro, <em>Dal “potere invisibile” al governo del “potere visibile”</em>, in Id. (a cura di), <em>Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990</em>, Napoli, 2012, XV ss. </div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>  Cfr. R. Garofoli, <em> Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190,  il decreto di trasparenza e le politiche necessarie</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 30 marzo 2013.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a>  Anche in funzione di prevenzione della corruzione: cfr. B.G. Mattarella, <em>La prevenzione della corruzione</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, 2, 123 ss.  </div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a>  Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-<em>ter</em>, 15 marzo 2016, n. 3287. </div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a>  Cfr. E. Tedeschi, <em>Il diritto di accesso: il nuovo dovere di collaborazione della pubblica amministrazione</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2016, 6, 805. </div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>   Sulle differenze fra i due istituti dell’ accesso civico e del diritto di accesso nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a>  Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 giugno2011, n. 1621; Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226; Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4209. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-di-accesso-a-informazioni-e-dati-della-banca-ditalia-relativi-ai-grandi-debitori-insolventi-delle-banche-beneficiarie-di-aiuti-di-stato/">Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/">Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali</a></p>
<p>* Il presente contributo è una rielaborazione dell’intervento svolto al Convegno di Copanello, 24 e 25 giugno 2016, sul tema “I beni pubblici tra titolarità e funzione”. **   1. Internet come bene comune e il problema della net neutrality  nel sistema internazionale ed europeo. 2. Beni digitali e diritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/">Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/">Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali</a></p>
<p>* Il presente contributo è una rielaborazione dell’intervento svolto al Convegno di Copanello, 24 e 25 giugno 2016, sul tema<em> “I beni pubblici tra titolarità e funzione”.</em><br /> <em>**</em><br />  <br /> <strong>1.</strong> Internet come bene comune e il problema della <em>net neutrality</em>  nel sistema internazionale ed europeo. <strong>2.</strong> Beni digitali e diritti fondamentali. <strong>3.</strong> Evoluzione tecnologica e accesso al patrimonio culturale on-line: l’utilizzo dei prodotti culturali digitali tra esigenze di mercato  e diritto alla fruizione.<br />  <br /> 1. Il tema della <em>net neutrality<a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a></em> stimola molte riflessioni sul rapporto tra beni di “interesse comune”, come la rete e le utilità che questo bene produce per la collettività e la regolazione degli interessi che insistono su tali beni, soprattutto in termini di attuazione di diritti fondamentali.<br /> Soltanto qualche anno fa l’agenzia americana delle comunicazioni la FCC (Federal Communications Commission,) ha approvato, nella decisione del 26 febbraio 2015, la definizione delle nuove regole della rete stabilendo che la banda larga è una “utility”, ovvero un servizio di pubblico interesse<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> In base a questa importante decisione si afferma per la prima volta in modo chiaro  il principio secondo cui tutto il traffico su Internet deve essere trattato allo stesso modo, senza penalizzazioni o corsie preferenziali.<br /> La decisione si colloca, come è noto, a valle di un lungo e vivace dibattito in cui, inizialmente, sembrava prevalere la tesi opposta, in virtù della quale alcuni siti o servizi avrebbero potuto avere connessioni più veloci di altre, e che alcuni provider avrebbero potuto offrire la connessione internet tramite “pacchetti” (news, sport, intrattenimento, etc.) e non invece una connessione internet generica valida per tutti i siti e i servizi<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Questa decisione, invece, riclassifica la banda larga da “servizio informativo” a “servizio di pubblica utilità” essenziale per la collettività , al pari, ad esempio, della fornitura di corrente elettrica<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Per quanto riguarda, invece, il contesto europeo, dobbiamo ricordare che già nella vigenza della direttiva comunitaria sul commercio elettronico<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, la Corte di Giustizia ebbe modo di affermare, in una storica sentenza,<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>  l’importanza del principio di neutralità della rete, inteso come divieto per gli Internet provider di realizzare discriminazioni sul traffico generato dagli utenti, imponendo restrizioni o differenti velocità a seconda del tipo di contenuti veicolati, essendo vietata la possibilità di un controllo preventivo sui contenuti e l’apposizione di filtri. Ma, allo stesso tempo, la medesima direttiva ha permesso di organizzare i c.d. servizi specializzati in settori particolari (si pensi alla telechirurgia) e di consentire lo zero-rating, cioè la possibilità che negli abbonamenti per la connessione internet a consumo di traffico sia calcolato fuori dal “pacchetto dati” l’uso di determinati servizi offerti da partner sponsor dell’internet provider (andando però in tal modo a favorire i “big” della rete rispetto ai loro competitor più piccoli).<br /> Mentre, più di recente, l’Unione Europea, con il regolamento 2015/2120, ha ribadito nuovamente il principio di neutralità, vietando sia ogni forma di restrizione o monitoraggio dei contenuti, sia la creazione di diverse velocità di banda a seconda della tipologia di dato scaricato, che avrebbero discriminato gli utenti semplici da quelli premium<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. In particolare, l’art. 3 di tale regolamento riconosce agli utenti finali «il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi». Al tal fine, la norma in esame impone ai fornitori di servizi di accesso a Internet di trattare tutto il traffico allo stesso modo «senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> E’ evidente, allora, che la neutralità della rete, nell’approccio europeo, non è più solo espressione della salvaguardia dei più tradizionali principi della libertà d’impresa e della riservatezza personale, già consacrati nei Trattati UE, ma costituisce anche una condizione essenziale per assicurare la realizzazione dei diritti fondamentali collegati alle tecnologie e ad internet, come quello della conoscenza e dell’informazione<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Vi è chi ritiene, infatti, che, nella logica dei beni comuni<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, lo stesso accesso ad Internet sia un diritto fondamentale, e che «<em>la stessa conoscenza in Rete è un bene comune, al quale deve essere garantito l’accesso»<a href="#_ftn11" title=""><strong>[11]</strong></a>. </em>Ciò si traduce, quindi, nel doveroso esercizio di una responsabilità pubblica volta ad<em> «assicurare quella che deve ormai essere considerata una precondizione della cittadinanza, dunque della stessa democrazia</em>»<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Il principio della neutralità della rete lo ritroviamo, inoltre, nella «Dichiarazione dei diritti in internet»<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> approvata nel 2015, che  all’art. 4 riconosce «il diritto di ciascuna persona a che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone».<br /> La formulazione dell’accesso alla rete e della sua neutralità quali condizioni per assicurare la realizzazione di libertà fondamentali dell’individuo è stata affermata anche da diverse Corti nazionali europee<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In Francia, ad esempio, il Consiglio Costituzionale con la nota decisione n. 580 del 2009<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, ha dichiarato illegittima la legge in materia di diffusione e tutela in rete dell’opere dell’ingegno, sottolineando che oggi il diritto alla comunicazione include oramai anche la piena libertà di accedere ad Internet<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, proprio in virtù della importanza assunta dai servizi <em>on line</em> per la partecipazione alla vita democratica e per l’espressione delle idee e delle opinioni.<br /> Altrettanto importante è la sentenza pronunciata nel 2013 dalla Corte di Giustizia di Karlshrue, che ha riconosciuto a un cittadino tedesco, qualificandolo quale lesione alla vita di relazione – affermazione questa assolutamente innovativa &#8211; il diritto al risarcimento del danno per l’imprevista disconnessione da Internet, giungendo a paragonare «(…) l’improvvisa impossibilità di usare la rete ad un impedimento pari all’ingiustificata privazione dell’uso dell’auto e del diritto di movimento da riconoscersi ad ogni cittadino»<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> In Italia anche la Corte Costituzionale, in linea con tali orientamenti, aveva ritenuto che l’alfabetizzazione informatica, è un diritto sociale in quanto «corrispondente a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.)<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>».<br /> Pertanto, in questa direzione, se si assume che la rete costituisce un bene essenziale ed indispensabile al normale sviluppo del benessere della persona dobbiamo necessariamente ritenere che  l’accesso ad internet configura a sua volta un diritto della persona, individuo o soggetto collettivo, a che lo Stato assicuri diffusamente sul territorio nazionale una connessione tale da permettergli, ovunque risieda e a un prezzo accessibile, di navigare in rete ad una idonea velocità<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> E ciò, anche, tenendo conto che il codice dell’amministrazione digitale, nella versione recentemente modificata, apre la strada all’affermazione di nuove posizioni giuridiche soggettive, che non sono altro che una declinazione giuridica di quei frammenti di felicità, per ricordare il pensiero sempre attuale di Franco Pugliese, sui cui si fonda il passaggio cruciale da una cittadinanza civile e politica ad una cittadinanza sociale<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Frammenti di felicità, o come li definisce Amartya Sen “capacitazioni”<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, che possono certamente trarre una significativa protezione giuridica da una più moderna lettura dell’art. 2 Cost., secondo cui le formazioni sociali racchiuderebbero anche i diritti delle nuove comunità virtuali<em>.</em><br /> Ciò significa che la tecnologia è, oramai, in funzione dello sviluppo dei singoli anche nelle formazioni intermedie ove manifestano la loro personalità, tra le quali è possibile, anzi sembra oramai doveroso, annoverare anche quelle virtuali<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> 2. Le considerazioni si qui svolte sollecitano, a loro volta, ulteriori riflessioni in ordine al regime di accesso a determinati contenuti della rete, rispetto ai quali si contrappongono gli interessi, da un lato, di chi vuole trarre profitto dall’utilizzo del prodotto digitale e, dall’altro, di coloro, che, invece, rivendicano un’aspettativa al godimento libero e gratuito delle utilità connesse a tale prodotto<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.  <br /> Si pensi ad esempio ai dati a contenuto culturale diffusi sul web.<br /> Proprio con riferimento a tale settore, infatti, si sta verificando che, da una parte, gli operatori privati spingono, in nome della libertà di impresa, verso un regime a titolo oneroso dell’accesso dei dati, mentre dall’altra, i principi normativi del Foia e dell’Open Access<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> impongono alle pubbliche amministrazioni di rendere fruibile a titolo gratuito, oltre ai dati informativi, anche taluni contenuti, come ad esempio, quelli relativi a musei, archivi, biblioteche<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Ciò significa, quindi, che mentre le amministrazioni pubbliche devono offrire i contenuti “culturali” secondo i principi del servizio pubblico, l’operatore privato può riutilizzare il dato, trasformarlo tecnologicamente e trarre, così, rilevanti profitti<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Questa asimmetria tra soggetti pubblici e privati potrebbe, perciò, determinare il rischio di generare “una schizofrenia” nel sistema: l’accesso all’infrastruttura e al dato della p.a. è gratuito, mentre quando il dato, con forte contenuto artistico culturale, già conservato e magari in parte digitalizzato dalle amministrazioni, finisce in <em>open access</em>, il riutilizzatore, se commerciale, potrà trarne il profitto<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> A tale asimmetria, poi, si aggiunge il rischio che il lucro derivante dalla trasformazione, da parte di privati, dei contenuti culturali pubblici potrebbe comportare il  depauperamento del nostro patrimonio culturale, sotto il profilo del valore che esso esprime.<br /> Ma allora, se ciò è vero, la regolazione dell’accesso ai dati che la rete contiene si profila come una scelta obbligata, in virtù dell’avvertita esigenza di tutelare il valore culturale espresso in forma digitale e diffuso sul web.  Il che impone, quindi, di abbandonare la posizione ideologica e radicale dell’<em>open access</em>, secondo cui non solo internet, ma anche le informazioni ivi contenute sono attratte nel regime dei beni comuni<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, e orientare la riflessione giuridica verso l’individuazione di un sistema di tutela in  grado di contemperare gli opposti interessi di cui pubblico e privato sono portatori.<br /> In questa prospettiva, non può essere, infatti, tralasciato che la modernizzazione dell’offerta culturale, che passa attraverso le tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT)<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, incrementa notevolmente la “fruizione collettiva” dei beni culturali, anche a vantaggio di categorie più svantaggiate (es. disabili). Le tecnologie, infatti, operano su tre piani: 1) digitalizzazione e virtualizzazione dei beni culturali; 2) predisposizione di piattaforme per la fruizione dei beni; 3) creazione di nuovi prodotti culturali (digitali).<br /> Non possiamo trascurare, infatti, che proprio i prodotti culturali digitali rappresentano la c.d. “new art”, che in futuro sarà testimonianza storica della civiltà contemporanea, segnando un passaggio fondamentale  dal bene culturale inteso in senso strettamente materiale (la res)<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, sia pure veicolo del suo intrinseco valore immateriale che lo qualifica come “culturale” (il c.d. “<em>traditional knowledge</em>”, ossia la testimonianza di civiltà), ai beni culturali immateriali. Passaggio, questo, che, del resto, ha spinto il legislatore, seppur senza rinunciare alla concezione materiale del bene culturale, ad estendere ai beni immateriali la disciplina del codice dei beni culturali (d.lgs.42/2004, come succ. mod. e integr.)<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Pertanto se, da un lato, l’accesso libero ai dati relativi al patrimonio culturale pubblico e la riutilizzabilità degli stessi costituiscono la premessa giuridica e tecnica per l’affermazione di prodotti digitali in campo culturale, organizzati anche da soggetti privati, determinando l’effetto benefico di una migliore tutela e valorizzazione (conoscenza, fruizione) dei beni culturali (quindi un feedback positivo per l’Amministrazione)<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>; dall’altro lato, però, l’acquisizione gratuita delle conoscenze alla fonte (che è espressione di un diritto del cittadino all’accesso trasparente al Public Sector Information) non è di per sé incompatibile con una regolazione del servizio creato dall’operatore privato per scopi commerciali (si pensi ad esempio allo strumento delle “<em>app”</em> che sono la prima forma di business sviluppata con l’apertura dei dati pubblici).<br /> Una regolazione, però, che non mortifichi, ma anzi incoraggi l’iniziativa imprenditoriale, orientandola sempre di più alla valorizzazione dei beni culturali in armonia con i principi espressi dal Codice in termini di utilità e solidarietà sociale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, nonché di quelli che si stanno affermando nel diritto globale, in cui sembra essere ormai superato il dato della materialità del bene a favore di una più ampia valorizzazione del concetto di “patrimonio” culturale, in cui va certamente compreso tutto ciò che rappresenta, anche nella realtà virtuale, un valore di carattere universale<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Una regolazione, in altri termini, che sia, altresì, in grado di coniugare l’esigenza di tutelare le libertà fondamentali di cui è espressione l’art. 21 cost., declinate anche nel diritto all’accesso ai contenuti informativi e culturali trasmessi dal <em>web</em>, con quella di promuovere e stimolare la libertà di iniziativa economica nel settore delle comunicazioni digitali anche in ambito culturale<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. Le tecnologie, infatti, garantiscono la protezione dell’identità culturale e al tempo stesso favoriscono la diffusione della cultura e la produzione di nuove offerte culturali<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>, dando impulso a nuove opportunità di sviluppo economico, basato proprio sulla creazione di prodotti e di servizi utili per la collettività<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, che può generare una virtuosa competizione nel mercato delle tecnologie posta a servizio della cultura .  <br /> È possibile allora, in questa direzione, anche ipotizzare che, se le licenze relative ai dati saranno libere e gratuite, il gestore privato riconosca all’Amministrazione delle <em>royalties,</em> secondo un modello opposto a quello dello <em>share-alike</em>, esattamente come accade con le opere coperte da privative intellettuali<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Tale soluzione si inserisce nel solco della disciplina del Codice dei beni culturali<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, attraverso una lettura estensiva dell’art.108. La norma in esame, infatti, prevede, al comma 3 <em>bis<a href="#_ftn40" title=""><strong>[40]</strong></a></em>, l’esenzione da qualunque onere per quelle attività, svolte senza scopo di lucro, consistenti “nella riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose né, all’interno degli istituti della cultura, né l’uso di stativi o treppiedi; e nella la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto”.<br /> Dal tenore letterale di tale previsione, quindi, emerge il diritto di utilizzare “liberamene e gratuitamente” i beni culturali attraverso la riproduzione e/o divulgazione dell’immagine degli stessi, sul presupposto che ciò non sia destinato a realizzare finalità lucrative, ma al tempo stesso non si esclude né si vieta l’ipotesi diversa in cui, invece, tale utilizzo sia volto a conseguire un profitto, dovendosi ritenere, in tal caso, quale condizione necessaria all’esercizio delle summenzionate attività,  l’autorizzazione della p.a. e il pagamento di un corrispettivo<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> La soluzione proposta, perciò, da un lato, stimolerebbe la crescita di un mercato relativo all’utilizzo delle riproduzioni digitali dei beni culturali e delle loro immagini<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>, con indubbi vantaggi per la collettività. Gli operatori privati, infatti, sarebbero incentivati a sviluppare attraverso la tecnologia digitale ulteriori servizi e prodotti,  favorendo la diffusione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Dall’altro lato, l’assoggettamento di tali attività al regime autorizzatorio, accompagnato dal pagamento di un contributo economico, assicurerebbe l’integrità del valore intrinseco dei beni culturali riprodotti in forma digitale, scongiurando il rischio che tale valore possa essere danneggiato da una manipolazione incontrollata ed opaca da parte degli utenti del web. Inoltre, non deve essere trascurata l’ipotesi che l’amministrazione rilasci, al fine di proteggere il valore culturale del bene, rilasci la predetta autorizzazione determinando, oltre al valore del corrispettivo, anche le condizioni di utilizzo di tali beni, orientando, ove possibile, l’attività autorizzata alla realizzazione di possibili ed ulteriori vantaggi per la collettività<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Il tutto, abbandonando la retorica dell’<em>open access</em> a tutti i costi, in nome di prodotti digitali, anche culturali, davvero al servizio della comunità, sia in termini di profitto che di conoscenza.</p>
<p>   </p>
<div> ** Professore associato di diritto amministrativo, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale<br /> [1] Il termine <em>net neutrality </em>indica il principio in base al quale qualsiasi forma di comunicazione elettronica, che sia veicolata da un operatore, dovrebbe essere trattata in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario. Il tema del <em>net neutrality</em> ricorre per la prima volta nel testo di T. Wu, <em>Network Neutrality and Broadband Discrimination, </em>in <em>Journal of Telecommunication and High Tecnology Law, </em>2003, 141 ss., ed è stato richiamato anche da R. Hahn, S. Wallisten, <em>The Economics of Net Neutrality, </em>in <em>www.aeibrookings.org.</em>. Per ulteriori approfondimenti v. F. Dell’Aversana, <em>Le libertà economiche in internet: competition, net neutrality e copyright,</em> Roma, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Nel documento approvato dalla FCC, il 26 febbraio 2015, in <em>www.fcc.gov,</em> si afferma espressamente che «<em>The benefits of an open Internet are undisputed. </em><em>But it must remain open: open for commerce, innovation, and speech; open for consumers and for the innovation created by applications developers and content companies; and open for expansion and investment by America’s broadband providers. For over a decade, the Commission has been committed to protecting and promoting an open Internet</em>». In base a tali principi, sono state stabilite tre regole fondamentali: a) nessun blocco dei contenuti leciti, servizi, applicazioni o dispositivi a norma; b) nessuna degradazione (<em>throttling</em>) del traffico lecito internet sulla base di contenuti, servizi, applicazioni o dispositivi a norma; c) nessuna prioritizzazione o “corsia preferenziale” per determinati tipi di traffico / servizi.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. <em>Preserving the Open Internet</em>, GN Docket No. 09-191, WC Docket No. 07-52, Report and Order, <em>Verizon v. FCC</em>, 740 F.3d 623 (D.C. Cir. 2014) in <em>www.fcc.gov.</em></div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il servizio pubblico universale, com’è noto, è un insieme minimo di servizi di determinata qualità, disponibile a tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile (art. 2, comma 1, lett.g direttica CE 97/33). La nozione di servizio universale, quindi, evoca la doverosità, in termini di veri e propri obblighi giuridici che i gestori del servizio devono assolvere sia nei confronti delle autorità pubbliche, che nei confronti dell’utenza. Tali obblighi trovano una specificazione nell’atto di concessione, nella convenzione o nel contratto di servizio. Sul servizio universale v. M. Clarich, <em>Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi</em> in <em>Dir. Pubbl</em>. 1998, 180 e ss.;  G. Napolitano, <em>Il servizio universale e il diritto dei cittadini utenti, </em>in <em>Mercato Concorrenza Regole, </em>2/2000, 429 ss. Con riferimento al rapporto tra servizio universale e accesso alle reti v. O. Pollicino, “<em>Accesso, interconnessione ed interoperabilità: le novità apportate dal recepimento del &quot;pacchetto Telecom&quot; ne confermano il ruolo chiave nel nuovo assetto regolatorio del settore delle comunicazioni elettroniche” </em>Dir. Inf. 2012, p. 743 ss.; L. De Lucia, <em>La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità</em>, Torino, 2002.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> cfr. Direttiva 2000/31/CE in <em>www.eur-lex.europa.eu</em></div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Giust., C-70/10 <em>in www.curia.europa.eu.</em> In questa pronuncia la Corte di Giustizia pone in rilievo l’esigenza di contemperare i diversi interessi, che si agitano all’interno della rete, affinché la tutela di alcuni diritti fondamentali, come ad esempio il diritto di autore, non comprima la tutela di altri diritti fondamentali, come la libertà di impresa, la libertà di informazione, la privacy. In questa prospettiva, si conferma quanto già espresso nella sentenza 29.1.2008, C-275/2006 nel 67 e 68 considerando, e cioè che gli Stati membri devono interpretare le direttive comunitarie nel senso di garantire «un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità».</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (EU) 2015/2120 in <em>www.eur-lex.europa.eu</em> che, infatti, si muove, nell’ottica di favorire una strategia per il mercato unico digitale volta a sviluppare un settore delle telecomunicazioni forte, competitivo e dinamico, e a creare un contesto favorevole per lo sviluppo di reti e servizi digitali avanzati a sostegno di tutti i settori dell’economia, comprese le piccole e medie imprese. In particolare, al punto 8 del considerando viene sottolineato che «quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai principi generali del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato».</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Tuttavia, osserva G. De Minico, <em>Uguaglianza e accesso a internet, </em>in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, che la politica europea nel settore della banda larga sembra muoversi in senso contraddittorio rispetto alle dichiarazioni espresse dal Parlamento e dalla Commissione Europea sull’universalità del diritto alla banda larga. Infatti, rileva l’a., che la Direttiva 2009/136/CE, nel modificare la direttiva sulle telecomunicazioni 2002/22/CE, non ha inserito l’accesso veloce tra gli obblighi di servizio universale, riconfermando il criterio valutativo della diffusività della domanda, in base al quale «una prestazione è meritevole di inclusione nell’elenco, se già diffusa tra la maggioranza dei cittadini europei al punto che la minoranza, privata della medesima, sarebbe esposta al rischio di esclusione sociale». Questo criterio, perciò, escludendo l’accesso veloce dalle prestazioni obbligatorie, sarebbe illegittimo, in quanto confliggerebbe con alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> In attuazione di tale direttiva, la BEREC (<em>Body of European Regolators for Electronic Communications</em>) ha adottato, ad agosto 2016, le linee guida contenenti le regole europee sulla neutralità della rete, il cui obiettivo è quello di salvaguardare il trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i diritti dei relativi utenti finali. Per ulteriori approfondimenti v. F. Dell’Aversana, <em>Le libertà economiche in internet, cit., </em>123 e ss.; v., anche, Id. <em>La tutela pubblicistica dei rapporti giuridici privati tra operatori del web, </em>in <em>www.federalismi.it, </em>2016.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Nel 2008 fu istituita dal ministero della giustizia una commissione, presieduta dal prof. Stefano Rodotà, incaricata di riformare la disciplina del codice civile in materia di beni pubblici. I lavori della commissioni giunsero all’elaborazione di una proposta normativa in cui era prevista la categoria dei beni comuni, comprensiva di quei beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi i laghi, l’aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali la fauna selvatica, i beni culturali, che, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, «esprimono utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future». Così M. Renna, <em>Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, </em>in <em>Il diritto dell’economia, </em>1/2009, 11 ss., secondo cui l’affermazione della nozione di bene pubblico in senso oggettivo, il cui regime giuridico segue la destinazione pubblica del bene, a prescindere dall’appartenenza, attribuisce allo Stato la funzione di “regolatore” che si sta sostituendo a quella di gestore. V., anche, Id. <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, </em>Milano, 2004; e in generale sulla tutela dei beni pubblici, Id. <em>La tutela dei beni pubblici, </em>in  A. Police (a cura di) <em>I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione</em>, Milano 2008, 83 ss. Id. <em>Beni pubblici</em><em>, </em>in<em> Diz. dir. pubbl. Cassese, </em>I, Milano, 2006, 714 ss. Sul tema dei beni comuni la bibliografia è molto ampia e, perciò, ci si limiterà a fare riferimento ad alcuni dei principali studi in materia: M.S. Giannini, <em>I beni pubblici</em>, Roma, 1963, 33 ss., e <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1977, 92 ss., che li definiva – insieme ai beni pubblici, da lui ritenuti la forma moderna di proprietà collettiva – beni a fruizione collettiva; M. D’Alberti, <em>Il nuovo diritto dei beni pubblici tra valori della persona ed esigenze economiche</em>, in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), <em>I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile</em>, Roma, 2010, p. 79; U. Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà, <em>Invertire la rotta, </em> Bologna, 2007; U. Mattei, <em>Beni comuni, </em>Roma-Bari, 2011; G. Resta, <em>La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei beni comuni: riflessioni sul caso “Myriad Genetics”</em>, in <em>Riv. crit. dir. priv</em>., 2011, 281 ss., A. Ciervo, <em>Beni comuni, </em> Roma, 2012;  A. Lucarelli, <em>La democrazia dei beni comuni, </em>Roma-Bari, 2013; S. Rodotà, <em>Il valore dei beni comuni, </em>in  <em>www.acquabenicomune.org; </em>Id., <em>Il diritto di avere diritti</em>, Roma-Bari, 2012; P. Chirulli, <em>I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, </em>in <em>Studi in Onore di Claudio Rossano, </em>Napoli, 2013, 601 ss.; V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, <em>Beni comuni e diritti collettivi</em>.<em> Riflessioni </em>de iure condendo <em>su un dibattito in corso,</em> in <em>www.giustamm.it</em>., 2013;</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> S. Rodotà, <em>Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, </em>Bologna, 2013, il quale muove dal presupposto che la conoscenza, in quanto bene fondamentale allo sviluppo della persona, dovrebbe essere accessibile a chiunque e in ogni forma.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cfr. S. Rodotà, <em>Una costituzione per internet? </em>In <em>Pol. Dir., </em>2010, 337 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> La «Dichiarazione dei diritti in Internet» è un documento elaborato dalla commissione parlamentare  “per i diritti e i doveri di internet”, istituita il 28 luglio 2014. Il testo definitivo è stato licenziato, dopo numerose audizioni e consultazioni,  il 28 luglio 2015 ed è consultabile su  <em>www.parlamento.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In argomento, G. Recinto, <em>Habitat urbano, tecnologia e qualità del servizio universale</em> in AA.VV., <em>Benessere e regole dei rapporti civili lo sviluppo oltre la crisi,</em> 303 ss., Napoli, 2015<em>; </em>per ulteriori riferimenti v. P. Passaglia, <em>Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale</em><em>. Una (preliminare) indagine comparata, </em>in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>In <em>www.conseilconstitutionnel.fr.</em></div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> La legge francese <em>“Creation et Internet”</em> (detta anche legge Hadopi) n. 311/2009, entrata in vigore nel 2010, aveva previsto un meccanismo sanzionatorio per contrastare il fenomeno di download illegale di contenuti digitali protetti dal diritto d’autore, in base al quale si attribuiva ad una autorità amministrativa appositamente costituita il potere di bloccare, per un periodo minimo di due mesi e massimo di un anno, l’accesso ad internet all’utente che, a seguito di specifici controlli, fosse sospettato di aver commesso l’attività illecita. Secondo il giudizio del <em>Conseil Costitutionnel,</em> tale legge avrebbe violato l’art. 11 della dichiarazione del 1789, che sancisce il diritto di ciascun individuo di comunicare e di esprimere liberamente il proprio pensiero, individuando, quindi, nell’accesso ad internet uno strumento indispensabile per l’attuazione della libertà di comunicazione, che non può essere limitato. In questa occasione, perciò, la Corte Costituzionale francese pone all’attenzione del legislatore l’esigenza di conciliare la libertà di espressione con il diritto di proprietà, sottolineando che  la prima è espressione  e precondizione della democrazia, per cui le sue limitazioni devono essere necessarie e proporzionate allo scopo perseguito. Per ulteriori approfondimenti sulla legge <em>Hadopi </em> v. N. Lucchi, <em>Francia: La legge «Creation ed internet». Le censure del Conseil Costitutionnel e lo Stato di diritto, </em>in <em>www.forumcostituzionale.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. BGH, Urteil vom 24.01.2013 – III ZR 98/12, in <em>www.dejure.org.</em></div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> C. Cost., n. 307/2004 in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Sul rapporto tra internet e servizio universale, v. P. Otranto, <em>Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di libertà, </em>Bari, 2015, in part. 249 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> F. Pugliese, <em>Amministrare la felicità: dalla lex al nomos, </em>in <em>Scritti recenti sull’amministrazione consensuale: nuove regole e responsabilità</em>, pubblicato in proprio, 1996. V. anche R. Ferrara, <em>Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo, </em>in <em>Studi in onore di Franco Pugliese, </em>ESI, 2010, 1043 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> “Capacitazione” traduce il termine inglese <em>capability</em>, usato da Amartya Sen per sintetizzare nella stessa parola due condizioni basilari affinché una persona possa essere e fare, ovvero le capacità e l’agibilità. Le “capacitazioni” sono un tassello per costruire una misura del benessere, alternativa al cosiddetto “approccio del Pil”, perché a questo indicatore economico si aggiungono la libertà, la qualità della vita, la giustizia. Per promuovere lo sviluppo delle persone e dei popoli si sposta così l’attenzione dai beni materiali e dalle risorse, alle capacità e alle libertà. Spiega Sen che «questo spostamento è rilevante anche in relazione ad altre questioni, quali la scelta dei criteri per stabilire l’esistenza di stati di privazione o povertà, ovvero, se considerare la povertà in termini di basso reddito (una carenza di risorse) oppure in termini di insufficiente libertà di condurre esistenze adeguate (una carenza di capacità)». Pertanto, la crescita dei beni e il miglioramento dei servizi non sono i fini, semmai i mezzi, che sostengono le persone nella realizzazione dei propri progetti e nel perseguimento dei propri valori.  A. Sen, <em>Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia</em>, Mondadori, Milano, 2000; Id., <em>La libertà individuale come impegno sociale</em>, Laterza, Roma-Bari, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> In tal senso v. G. Recinto <em>op.cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> La condivisione in rete dei contenuti culturali determina l’impossibilità di controllarne l’utilizzo e, dunque, di tutelare eventuali diritti che terzi vantano sugli stessi. Ciò in quanto il sistema della banda larga favorisce l’accesso dei contenuti del web a qualsiasi utente, che può «riprodurre in modo incontrollato un’opera  dell’ingegno rendendo impossibile qualsiasi tutela», A. Serra, <em>Patrimonio culturale e nuove tecnologie: la fruizione virtuale, </em>in L. Casini (a cura di), <em>La globalizzazione dei beni culturali, </em>Bologna, 2010, 223 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> M. Savino, <em>Il Foia italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, </em>in <em>Giorn. Dir. Amm., </em> 2016, 593 ss.; D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce  delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. lgs. N. 33/2013</em>, in <em>www.federalismi.it.; </em>A. Contieri, <em>Trasparenza e accesso civico, </em>in <em>Nuove Autonomie,</em>1/2014; M. Bombardelli, <em>Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di </em><em>trasparenza, </em>in <em>Le istituzioni del federalismo,</em> 2013, 657 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Con la Direttiva 2013/37/UE,  che ha modificato la Direttiva 2003/98/CE, è stato introdotto l’obbligo per  gli enti pubblici di rendere riutilizzabili le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali che non commerciali,  estendendo l’ambito di applicazione anche alle istituzioni culturali, se titolari di diritti di proprietà intellettuale sul patrimonio culturale detenuto. In particolare, la direttiva specifica, al 15° considerando, che  uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala europea, muovendo dal presupposto che le raccolte del patrimonio culturale possono costituire una base per i prodotti e i servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Non solo, ma si sottolinea, altresì, la rilevanza dei profili di sviluppo economico connessi al riutilizzo del materiale culturale. La direttiva è stata recepita dal d.lgs. 102/2015, che ha modificato il d.lgs. 36/2006, prevedendo un regime di autorizzazione per il riutilizzo e la disponibilità del dato, rilasciata dal titolare dello stesso a favore di chi ne faccia richiesta. Non solo, ma la legge conferisce al titolare del dato il potere di stabilire eventuali condizioni e limitazioni, anche attraverso al predisposizione di schemi di licenze standard, pubblicate sul proprio sito istituzionale, ove possibile (art. 8).</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In senso critico A. Gambino, <em>Innovazione e diritto di autore: quale futuro?</em>  Intervento al convegno “Innovazione &amp; diritto d’autore: quale futuro?” in <em>www.dim.it.,</em> 2013.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> V. G. Recinto,<em> op. cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> S. Rodotà, <em>Il terribile diritto, cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> La valorizzazione dei beni culturali attraverso strumenti virtuali, infatti, consente di «sfruttare molto efficacemente sia le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, sia gli innovativi modelli di presentazione dei contenuti e le nuove tipologie di offerte culturali interattive e multimediali», in tal senso E. Sbarbaro,<em> Codice dei beni culturali e diritto d’Autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale, </em>in <em>Riv. dir. ind.,</em> 2016, 63 ss.  </div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Sull’individuazione dei beni culturali v. N. Aicardi, <em>L’individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di enti privati lucrativi, </em>in A. Police (a cura di) <em>I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, </em>Milano, 2008 313 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>Cfr. art. <a>7-bis</a>, del codice dei beni culturali, introdotto dal d.lgs. n. 62 del 2008. Sulla concezione immateriale dei beni culturali, in una prospettiva critica rispetto alle modifiche apportate al codice dal d.lgs. 62/2008,  v. L. Tarasco, <em>Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, </em>in <em>Foro amm., </em>7-8/2008,  2261 ss. Sul valore immateriale come contenuto giuridico minimo della nozione di bene culturale, v. A. Bartolini, <em>L’immaterialità dei beni culturali, </em>in <em>www.aedon.it,</em> 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Si è osservato come  in ambito culturale lo strumento tecnologico determini innanzitutto “accessibilità”, in quanto da un lato avvicina la conoscenza e la diffusione dei beni culturali ai fruitori, dall’altro, valorizza e migliora le modalità di godimento allorchè «la stessa visita nel sito culturale (…) si arricchisce di nuove esperienze, anche interattive e multimediali». Così, E. Sbarbaro, <em>op. cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sulla valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento all’attività museale dopo l’approvazione del codice ICOM, v. P.Forte,   <em>Codice etico dell’ICOM per i Musei, </em>in <em>www.aedon.it, </em>2010.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> M.S. Giannini, <em>I beni culturali, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.,</em> 1976, 24; v. anche V. Cerulli Irelli, <em>Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, </em>in Scritti in onore di M.S. Giannini , 1988 , I, 140 ss.; G. Severini, <em>L’immateriale economico nei beni culturali, </em>in <em>www.aedon.it</em>, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Ciò si evince anche dalla Direttiva 2013/37/UE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, laddove si afferma che «più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese dell’Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro» (15° considerando). La direttiva, infatti, sottolinea che la digitalizzazione del materiale culturale offre notevoli opportunità economiche, «consentendo una più agevole integrazione del materiale culturale nei servizi e prodotti digitali, sostenendo in tal modo la creazione di occupazione e la crescita» (19° considerando).</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> E. Sbarbaro, <em>op. cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> S. Foa, <em>Gestione e alienazione dei beni culturali</em>, in <em>Dir. amm., </em>2004, 349 ss. rileva che «con riferimento alla conservazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali si ha l’assunzione di un servizio pubblico da parte dell’ente (…) dal quale originano i diritti di credito dei cittadini &#8211; utenti alle prestazioni in esso indicate direttamente dall&#8217;organizzazione che a tal fine sarà prescelta dall&#8217;amministrazione pubblica»; v anche, Id., <em>La tutela dei beni culturali, </em>in <em>Giorn. Dir. amm., </em>204, 477 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> In questo modo,  osserva A. Serra, <em>cit.</em>,  sarebbero incamerati «tutti i diritti oggi utilizzati illegalmente da editori, agenzie, archivi fotografici e fotografi, generando entrate probabilmente molto ingenti» ma, soprattutto, rileva l’importanza di un’auspicabile modifica della disciplina, nel senso di riconosce agli istituti che possiedono i beni il potere di disporre degli introiti per gestire le pratiche di <em>Rights managment </em>, relative ai diritti di  sfruttamento  economico generati dai beni culturali.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Gli articoli 106 a 109 del codice dei beni culturali, infatti, disciplinano le ipotesi di uso dei beni culturali,  mediante concessione rilasciata dagli enti preposti alla tutela degli stessi, dietro pagamento di un corrispettivo e a condizione che le finalità di utilizzo siano compatibili con la loro destinazione culturale. Tale disciplina ha sostituito quella della legge Ronchey (L. 14.1.1993, n. 4) che, all’art. 4 comma 5 ter, aveva previsto che il Ministero poteva  «concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun altra autorizzazione. I componenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l’uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell’inizio dell’uso». Il decreto attuativo, d.m. 139/97, poi, aveva stabilito che i proventi delle concessioni venissero destinati, in misura del 50%, al museo di provenienza. Diversamente dalle previsioni del ‘93, l’attuale disciplina non prevede la destinazione di tali ricavi agli istituti di provenienza, né vincola tali proventi alla conservazione e alla valorizzazione della specifica struttura che ha prodotto l’entrata. In senso critico, v. A. Serra, <em>op. cit.</em>.  </div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> La disposizione è stata introdotta con il d.l. n. 83/2014, conv. legge n. 106/2014, cd. <em>Artbonus.</em></div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Tale interpretazione appare coerente con le previsioni recentemente introdotte dal d.lgs. 102/2015, art. 7, c. 3, che consentono la riutilizzazione del dato detenuto dalla p.a., subordinandola al pagamento di una tariffa corrispondente ai costi effettivi o  a costi superiori, qualora l’amministrazione debba «generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio».</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> L’utilizzo delle immagini, però, va regolato tenendo conto anche della disciplina concernente il diritto d’autore (l. 633/42, e succ. mod. e inegr.), che opera sia non riferimento al bene oggetto dell’immagine, sia alla riproduzione dell’immagini. Per ulteriori approfondimenti sul tema v. G. Resta, <em>Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi</em>, in Id. (a cura di), <em>Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali</em>, Milano, 2011.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> G. Morbidelli, <em>Il valore immateriale dei beni</em><em> immateriali</em>, in <em>www.aedon.it</em>, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> In questo senso G. Morbidelli <em>op. cit.</em> osserva come « i beni culturali hanno insito una “insopprimibile economicità” che si dipana in tanti rivoli, e la economicità non è per nulla antitetica alla tutela». V., anche, A. Serra, <em>Patrimonio culturale e nuove tecnologie: la fruizione virtuale, cit</em>., 241-242, la quale osserva che le norme sulla remunerazione dell’utilizzo delle immagini dei beni museali non prevedono un collegamento tra lo sfruttamento economico dell’immagine del patrimonio culturale pubblico e l’autosostentamento dello stesso, a causa della mancanza di autonomia finanziaria dei musei o delle soprintendenze. L’a. suggerisce, perciò, di superare questo limite attraverso «lo strumento dell’acquisizione di autonomia ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 368/1998, emanato a seguito della sperimentazione attuata l’anno precedente su Pompei (…). L’art. 8 del d.lgs. n. 368/1998 rese possibile la concessione della stessa autonomia anche ad altre soprintendenze che avessero competenza su complessi di beni di eccezionale valore (…)».</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neutralita-della-rete-diritti-fondamentali-e-beni-comuni-digitali/">Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concessioni balneari e direttiva &#034;Bolkestein&#034; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/">Concessioni balneari e direttiva &quot;Bolkestein&quot; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</a></p>
<p>Osservazioni tecniche sulla via d’uscita dall’impasse in cui si trova il settore balneare  italiano. Guardando alle esperienze del resto d’Europa ([1])   1.Premessa: la complessità del tema Il tema del rapporto tra concessioni balneari in Italia e direttiva Bolkestein è particolarmente attuale e delicato: per impostarlo correttamente, occorre partire da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/">Concessioni balneari e direttiva &quot;Bolkestein&quot; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/">Concessioni balneari e direttiva &quot;Bolkestein&quot; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</a></p>
<p> Osservazioni tecniche sulla via d’uscita dall’impasse in cui si trova il settore balneare  italiano. Guardando alle esperienze del resto d’Europa (<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>)<br />  <br /> <strong>1.Premessa: la complessità del tema</strong><br /> Il tema del rapporto tra concessioni balneari in Italia e direttiva <em>Bolkestein</em> è particolarmente attuale e delicato: per impostarlo correttamente, occorre partire da alcune premesse di ordine generale e, in particolare, dalla complessità del tema.<br /> La materia delle concessioni balneari appare, infatti, caratterizzata da un impianto normativo complesso ed oggetto di tensioni non solo in Italia ma anche in altri Stati membri dell’Unione Europea.<br /> Nel sistema italiano – anche a seguito dei ripetuti interventi della Commissione Europea di fronte alle diverse iniziative legislative italiane – si è assistito ad un susseguirsi e “sovrapporsi” di  numerosi interventi normativi, a partire dalla originaria disciplina del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) fino al recente “Disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 2017, che prevede un sistema di selezione competitiva dei concessionari, superando l’automatismo dei meccanismi di rinnovo delle concessioni.<br /> La regolazione di questa materia pone, pertanto, una molteplicità di questioni, tanto rilevanti quanto cruciale è l’importanza economica del comparto in seno al settore turismo (si consideri che in Italia operano nel settore circa 30.000 imprese su un litorale dell’estensione di circa 7.500 Km per un indotto complessivo di 600.000 operatori). Il problema principale è senz’altro quello del regime della concessione amministrativa (non solo con riguardo alla competizione nella scelta del concessionario ma anche alla durata del titolo); ma ci sono molti altri problemi, che vanno dall’allocazione delle competenze amministrative; alla qualità e costo dei servizi turistico-balneari, alla fruizione libera delle spiagge; fino al complesso tema della tutela dell’ambiente.<br />  </p>
<p> <strong>2. Le concessioni di spiaggia</strong> <strong>nel diritto interno </strong><br /> Data la complessità del quadro giuridico di riferimento, non mi è possibile, per ovvie ragioni di tempo, ricostruire, per intero, l’assetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di demanio marittimo, su cui faccio rinvio al testo scritto.Mi limiterò ad un quadro di sintesi sullo stato dell’arte prima della procedura d’infrazione subita dall’Italia nel 2008 per passare, poi, alle prospettive di riforma successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia, <em>Promoimpresa e Melis</em>, che sembra imporre una revisione della disciplina vigente, non più procastinabile.<br /> Elemento caratterizzante della disciplina introdotta dal Codice della Navigazione era quello previsto dall’art. 37, comma 2, secondo periodo, che, ha tradizionalmente assunto la denominazione di «diritto di insistenza», ovvero il diritto del concessionario uscente ad essere preferito in una procedura competitiva rispetto agli altri aspiranti alla concessione (diritto che, come noto, è stato espunto dall’ordinamento nazionale a seguito della procedura di infrazione subita dall’Italia a partire dal 2008).           <br /> A fronte del sistema introdotto dal Codice della navigazione, caratterizzato da un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione competente al rilascio delle concessioni, la legislazione successiva ha parzialmente disatteso i principi che la ispirarono, anche al fine di adeguare la normativa interna ai principi comunitari, introducendo una durata massima per le concessioni (da ultimo di 20 anni, con la l. 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007); venendo così di fatto a ridurre lo spazio di discrezionalità dell’Amministrazione alla facoltà di revoca.<br /> Tuttavia, come vedremo, l’intervento più dirompente è venuto da una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908), anche se sulla linea di un orientamento già consolidato del Consiglio di Stato e conforme alle indicazioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM).<br /> Sia la giurisprudenza amministrativa italiana che l’AGCM, a più riprese, hanno affermato la necessità di un’apertura del settore, attraverso modifiche della normativa interna, volte al superamento dei meccanismi di proroga automatica e all’affermazione della procedura ad evidenza pubblica, quale regola generale per l’assegnazione delle concessioni balneari; in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia fin dal noto caso <em>Teleaustria</em> (Corte giust., 7 dicembre 2000, in causa C-324/98), in cui si è affermata la portata universale del principio di trasparenza anche per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in materia di appalti, come le concessioni di beni pubblici (v. il 15° considerando della direttiva 2014/23/UE). Proprio la mancata rispondenza ai principi comunitari di alcune delle disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime (quelle sul diritto insistenza) ha determinato l’apertura della procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, per violazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva “Bolkestein”).<br /> Della procedura di infrazione e delle questioni pregiudiziali decise con la sentenza <em>Promimpresa e Melis</em>, mi limito a ricordare che la sentenza citata contiene degli utili chiarimenti in merito alla portata applicativa della direttiva 2006/123/CE, che rappresentano indubbiamente un utile parametro di riferimento per il legislatore italiano, in vista della tanto attesa riforma del settore: infatti, la Corte, pur constatando che la direttiva <em>Bolkestein</em> osta ad una normativa nazionale che preveda una proroga <em>ex lege</em> delle attuali concessioni, ammette, altresì, che le autorità nazionali possano adottare soluzioni fondate sulla tutela del “legittimo affidamento” al fine di consentire ai concessionari di ammortizzare gli investimenti svolti, dando rilievo alla data di attribuzione delle singole concessioni.<br />  <br /> <strong>3. Lo studio comparato e le criticità del settore balneare</strong><br /> La complessa questione è stata esaminata anche in una prospettiva comparata, con riferimento ai modelli di gestione adottati da altri Paesi europei, al fine di valutarne funzionalità ed efficacia rispetto al sistema italiano: ho, quindi, preso in considerazione le esperienze compiute da Francia, Portogallo, Spagna, Grecia e Croazia, che possono essere considerati <em>competitors</em> dell’Italia in relazione all’oggetto di indagine. Sotto il profilo geomorfologico, si tratta, infatti, di Stati con ampia estensione di coste e con temperature medie stagionali prossime a quelle italiane, dal che deriva una consistente offerta di servizi turistici nel settore balneare. Inoltre, nei Paesi in questione, l’esercizio delle funzioni legislative riconducibili al demanio marittimo è ripartito tra Stato e regioni sulla base di meccanismi articolati di distribuzione delle competenze di programmazione e gestione del medesimo settore, in cui operano più “livelli” di governo.  <br /> Nonostante le significative differenze tra le soluzioni adottate dai diversi Stati membri, l’analisi svolta permette di porre in evidenza alcune tendenze comuni ai sistemi europei esaminati. In primo luogo, si registra una crescente attenzione ai profili di gestione integrata delle coste, mediante cui viene perseguita la tutela ambientale del demanio marittimo e dei suoi elementi. L’attenzione alla tutela ambientale delle coste è particolarmente evidente in Francia, fortemente orientata alla protezione ambientale del demanio marittimo e a favorire l’uso generale delle spiagge rispetto ad altre modalità di sfruttamento (in ambito interno, una regola analoga è contenuta nell’art. 37, comma 2, primo periodo, Cod. nav.; e, in questa direzione, si segnala pure l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.d.l. che individua espressamente, tra i principi e criteri direttivi, «la gestione integrata dei beni e delle attività aziendali»).<br /> Un altro obiettivo comune dei legislatori nazionali è il miglioramento complessivo della gestione dei beni pubblici perseguito, principalmente, attraverso l’introduzione di meccanismi competitivi – pur non uniformi – nell’assegnazione delle nuove concessioni.<br /> Per quanto riguarda l’Italia, il valore dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, derivanti dal diritto dell’UE, costituisce un dato acquisito dalla giurisprudenza interna (costituzionale ed amministrativa) e ormai sancito anche sul piano legislativo: basti pensare alla riforma sul “federalismo demaniale”, che, nel disciplinare lo <em>status</em> dei beni oggetto di trasferimento a favore degli enti territoriali, ha affermato espressamente la particolare rilevanza del rispetto del principio di tutela della concorrenza per i beni del demanio marittimo (art. 4).<br /> Il problema principale, cui occorre dare risposta, attiene, dunque, alla specifica procedura da adottare per l’assegnazione delle concessioni di spiaggia, aspetto che si collega alla durata massima delle concessioni rilasciate, la quale, nella prospettiva di sviluppo pro-concorrenziale dei sistemi di cui si è parlato, dovrebbe tendenzialmente essere ridotta rispetto agli intervalli attuali. Se è vero, infatti, che in Francia è stato introdotto un termine massimo pari a 12 anni, in Spagna e Portogallo vige tuttora la possibilità di arrivare sino a 75 anni e in Croazia, dove pure il sistema prevede la gara, quale principio generale di assegnazione dei titoli abilitativi, sussistono molte ipotesi che consentono di giungere ad una durata ampia degli stessi, soprattutto quando alla concessione del bene demaniale sono associati interventi di ristrutturazione delle coste.<br />  <br /> <strong>4. Le prospettive di riforma</strong><br /> La via d’uscita dall’<em>impasse</em> va individuata sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nel rapporto di stretta cooperazione e dialogo fra Istituzioni Ue e Autorità nazionali: affinché la direttiva Servizi e le norme del Trattato esplichino il proprio “effetto utile”, occorre, infatti, individuare soluzioni uniformi in ambito europeo, evitando, al contempo, una eccessiva limitazione dei regimi di proprietà degli Stati membri dell’UE.<br /> Anzitutto, un aspetto così delicato della gestione del territorio necessita di elementi conoscitivi più chiari e trasparenti attraverso un “rafforzamento” del sistema informativo del demanio marittimo, come previsto dal recente d.d.l. [V., ad es, la lett. g), del disegno di legge delega, ove si prevede «la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza»].<br /> Infatti, l’individuazione delle possibili discipline alternative a quella esistente deve tener conto di un vincolo non superabile connesso alla “scarsità” delle risorse necessarie ad operare nei servizi (il litorale). Appare, dunque, possibile ipotizzare, anche per l’Italia, una riforma organica del settore  che – come auspicato dalla stessa Commissione UE, nell’ambito delle petizioni discusse in sede europea – contempli delle soluzioni differenziate a seconda del carattere “scarso” o meno delle risorse demaniali e che tenga, altresì, conto della data di attribuzione delle concessioni nonché delle esigenze di interesse generale realizzate in sede di gara.<br /> Per le nuove iniziative imprenditoriali da insediare su aree disponibili, la sola “opzione” di regolazione coerente con il principio di concorrenza sembrerebbe, dunque, riconducibile alla previsione generale della procedura ad evidenza pubblica, congegnata anche in modo da fornire incentivi al corretto uso delle aree: in tal senso, si segnalano alcune positive esperienze regionali (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), ove,  con sempre maggior frequenza, è prevista l’adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario.<br /> La procedura di selezione andrebbe, invece, strutturata diversamente per quel che concerne la riassegnazione di tratti di arenile già oggetto di precedenti concessioni.<br /> In questo caso, occorrerebbe prevedere una “rete” di protezione per gli attuali imprenditori, attraverso due tipologie di interventi: a) in primo luogo, attraverso una puntuale regolamentazione del periodo transitorio, nel rispetto dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e dei tempi necessari per l’applicazione dei piani comunali per l’uso e la valorizzazione dei beni demaniali; b) in secondo luogo, introducendo delle previsioni (sia generali sia relative alle singole gare), che tengano conto, non solo del legittimo affidamento di chi ha investito in base al precedente contratto confidando sulla possibilità di rinnovo, ma anche dei «motivi imperativi di interesse generale» previsti dalla stessa direttiva <em>Bolkestein</em> per i singoli Stati.<br /> Delle chiare indicazioni in tal senso ci provengono dal d.d.l. 27 gennaio 2017 (di cui è stato sospeso l’esame in concomitanza con lo scioglimento delle Camere), il quale ha espressamente inserito, tra i principi e criteri direttivi, il principio del legittimo affidamento nonché il riconoscimento della “professionalità acquisita” e del “valore commerciale” non solo per i titolari delle concessioni ma anche per i gestori [art. 1, comma 1, lett. a)].<br /> In questa prospettiva, il disegno di legge delega sembra delineare un sistema a “doppio binario”, che contempli, nel periodo transitorio, una proroga (da definirsi) delle concessioni demaniali in essere al 31 dicembre 2009 [«ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori»: v. l’art. 1, comma 1, lett. d)] accompagnata dalla messa all’asta delle sole spiagge non ancora assegnate. Contemporaneamente, potrebbe essere introdotta una disciplina differenziata per le concessioni già assegnate e in scadenza, che introduca un “temperamento” del principio di gara attraverso disposizioni che valorizzino il legittimo affidamento delle imprese balneari in attività, secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, anche attraverso meccanismi di premialità (previsti espressamente dal d.d.l. per «le per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili»).<br /> Occorrerebbe, poi, configurare la disciplina generale e quella specifica delle singole procedure in modo da determinare la durata della concessione, tenendo conto dell’esigenza di consentire al concessionario il recupero degli investimenti, evitando i rinnovi automatici (o meno).<br /> Si propone, inoltre, un approccio integrato alla disciplina dell’uso delle zone marittime e costiere, basato su una solida base informativa e sul confronto e misurazione delle opzioni alternative, condiviso da tutti i soggetti interessati, anche mediante l’utilizzo di strumenti simili all’<em>enquête publique </em>francese.<br /> Insomma, la strada si presenta impervia, e presuppone, oltre ad interventi di regolazione, anche forme di “concertazione” o negoziali tra enti gestori ed imprese esercenti, nel cui ambito si dovrà anche chiarire la questione del riconoscimento – in caso di subentro di un nuovo concessionario per effetto della gara – degli investimenti sostenuti da quello uscente e dell’avviamento da monetizzare: un terreno su cui Governo, Regioni e balneari italiani appaiono ancora distanti.<br />  <br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sintesi della presentazione dello Studio “<em>Italian state beach concessions and Directive 2006/123/CE in the European context</em>”, tenutasi il 23 gennaio 2018 presso la Sede del Parlamento Europeo di Bruxelles (Room ASP A1G-3).   </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concessioni-balneari-e-direttiva-bolkestein-tra-obblighi-di-trasparenza-ed-autonomia-degli-stati/">Concessioni balneari e direttiva &quot;Bolkestein&quot; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a></p>
<p>SOMMARIO: <em>1. Premessa. 2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici. 3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri. 4. Aspetti positivi e prospettive di apertura 5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.  6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br />  <br /> 1. <em>Premessa.</em><br /> Con la sentenza n. 262 del 2017 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autonomia delle Camere e degli altri organi costituzionali, respingendo i ricorsi per conflitto di attribuzioni sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>art. 111, comma 7, Cost., proposti da alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive rese su controversie di lavoro dagli organi interni di autodichia.<br /> L’utilizzo dello strumento del conflitto di attribuzioni era stato suggerito dalla stessa Corte con la precedente pronuncia n. 120 del 2014, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti, fondando la statuizione sull’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost.. La pronuncia aveva ritenuto “questione controversa” la sussimibilità della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi, e della conseguente interpretazione e applicazione della stessa, alla competenza riservata dei regolamenti parlamentari, e aveva individuato nel conflitto d’attribuzioni fra poteri dello Stato la “<em>sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati</em>”.<br /> La sentenza n. 262 del 2017, resa appunto sui primi due conflitti di attribuzioni sollevati dopo la pronuncia in esame, scioglie la “riserva” lasciata aperta da quest’ultima circa “<em>il confine e il fondamento dell’autodichia</em>”, nel senso che “<em>in tanto quest’ultima non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti</em>”, escludendo così dall’ambito di competenza riservata il potere normativo di disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi e di riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive.<br /> Al contrario, la potestà degli organi costituzionali di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i dipendenti, trova il proprio fondamento nell’autonomia normativa dei predetti organi, la quale investe anche gli aspetti organizzativi e non invade, dunque, la sfera di attribuzioni della giurisdizione.<br />  <br /> <em>2. La “riserva” lasciata aperta dalla pronuncia n. 120 del 2014. Aspetti critici.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017 si lascia commentare per il suo tentativo di chiudere il cerchio lasciato aperto dalla precedente pronuncia n. 120 del 2014, dall’esame dei cui contenuti non si può dunque prescindere<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Quest’ultima ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. In tal modo la Corte ha confermato l’insindacabilità dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost., ancorando tale statuizione a ragioni “<em>di diritto positivo</em>”: facendo leva su elementi di teoria delle fonti, essa ha definito il concetto di “forza di legge” sulla base di due aspetti, la primarietà e la capacità di operare nel medesimo ambito attribuito dalla Costituzionale alla legge, in termini di equipollenza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. L’art. 134 Cost., nella parte in cui indica come attratti al sindacato di costituzionalità la legge e gli atti aventi forza di legge, si riferirebbe dunque soltanto a quegli atti che possono regolare ciò che rientra nella competenza della legge stessa, con conseguente esclusione dei regolamenti adottati dai due rami del Parlamento<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. L’adozione di tali atti rimane di competenza riservata <em>ex </em>art. 64, comma 1, Cost., e riservato è quindi il relativo contenuto, che comprende – e su questo la pronuncia rimane ancorata alla propria risalente tradizione interpretativa<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> –l’organizzazione interna delle Camere e, con essa, “<em>le vicende e i rapporti che ineriscono alle funzioni primarie delle Camere</em>”<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, nonché l’interpretazione e l’applicazione delle stesse norme regolamentari e sub-regolamentari, con conseguente sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare.<br /> Il raggio di competenza desumibile dall’art. 64 Cost. e – per il procedimento legislativo – dall’art. 72 Cost., ha proseguito la Corte, se – attraverso il riconoscimento dell’insindacabilità dei contenuti – rappresenta il presupposto per la garanzia di indipendenza delle Camere da ogni altro potere, costituisce, al contempo, un limite all’estensione della stessa autonomia normativa e applicativa.<br /> Per la prima volta, la Corte ha chiarito che i regolamenti degli organi costituzionali non sono (più) fonti puramente interne, bensì “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la sfera di competenza</em>”<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> A partire da tale presupposto, la pronuncia ha concluso nel senso che spetta alla Corte stessa – quale organo di garanzia della legalità costituzionale – verificare se l’autonomia normativa e organizzativa (autoarchia) e l’autonomia interpretativa e applicativa (autodichia) si estendano oltre quanto consentito dalle disposizioni costituzionali che detta autonomia attribuiscono, invadendo la sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione ad altri poteri, e nello specifico – quanto all’autodichia – al potere giurisdizionale.<br /> “Sede naturale” di tale valutazione è stata individuata, dunque, nel conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. È a quella sede che la pronuncia ha deferito il sindacato circa l’afferenza della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti con i terzi al raggio di competenza dei regolamenti parlamentari e degli altri organi costituzionali<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ma il punto veramente focale della sentenza n. 120 del 2014, e al contempo di maggior interesse ai fini del ragionamento che seguirà, è stato quello di ancorare l’ammissibilità del conflitto al presupposto per cui “<em>anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”, dal momento che “<em>l’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili</em>”<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Questo ragionamento, certamente di impatto, sollecita l’interprete a verificare, nel caso concreto, quanto il conflitto tra poteri rappresenti una soluzione soddisfacente per assolvere alla pur dichiarata finalità di evitare la compromissione di diritti costituzionalmente inviolabili, cioè di diritti del <em>singolo</em>.<br /> Anticipando le conclusioni che si formuleranno a valle di questa analisi, sembra che detta finalità rischi di rimanere solo parzialmente soddisfatta, necessitando, probabilmente, di un più radicale <em>revirement </em>della giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia degli organi costituzionali, o comunque di un intervento di “monito” nei confronti di detti organi, specie alla luce del riconoscimento dei relativi regolamenti come fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, soggetti agli ordinari canoni interpretativi.<br />  <br /> <em>3. Lo scioglimento della riserva con la decisione del conflitto tra poteri.</em><br /> La sentenza n. 262 del 2017<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, che si è espressa sui primi ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dopo la pronuncia n. 120 del 2014, sollevati dalla Corte di cassazione su ricorsi <em>ex </em>artt. 111, comma 7, Cost. promossi da dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avverso decisioni definitive dei rispettivi organi di giustizia domestica, offre all’interprete la possibilità di analizzare l’effettività di questo strumento, sotto il profilo della tutela dei diritti individuali.<br /> Un primo segnale della inidoneità del conflitto ai fini in esame si rinviene già nella trattazione delle questioni preliminari.<br /> Nel ritenere ammissibile il conflitto sotto il profilo soggettivo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, la Corte ha osservato come l’oggetto dello stesso fosse stato correttamente individuato nelle fonti istitutive degli organi di giustizia interna, ma solo – si aggiunge – “<em>in quanto altererebbero, a danno delle attribuzioni della giurisdizione di legittimità, nella prospettazione della ricorrente, l’ordine costituzionale delle competenze</em>”.<br /> L’eccepita violazione di diritti individuali dei ricorrenti nel giudizio <em>a quo</em> o la lesione di specifici parametri costituzionali, lamentata nell’ordinanza che aveva sollevato il conflitto, ha affermato ancora la Corte, non assume rilievo autonomo, potendo essere valutata soltanto “<em>alla luce del tipo di giudizio instaurato</em>”, e cioè al fine di verificare se spetti agli organi costituzionali (nella specie Senato e Presidenza della Repubblica) il potere di adottare norme che attribuiscono a organi interni la cognizione in via definitiva delle controversie instaurate dai propri dipendenti, sottraendole alla giurisdizione.<br /> Già da questo primo ordine di argomentazioni emerge come lo strumento del conflitto di attribuzioni, in quanto concepito e strutturato per giustiziare conflitti fra organi dello Stato non risolubili per via politica, non nasce per (e conseguentemente non riesce, se non incidentalmente, a) fornire risposta nell’eventualità, pur evidenziata nella pronuncia n. 120 del 2014, in cui “<em>anche norme non sindacabili</em>” si atteggino a “<em>fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili</em>”<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Simile eventualità non ha infatti rilevanza <em>in sé</em>, ma solo laddove la paventata violazione ridondi sulla sfera di attribuzioni costituzionali di altri organi.<br /> Che tale ridondanza vi sia, ed entro quali limiti, è questione problematica e rischia di essere rimessa a ragionamenti contingenti, nei quali comunque la tutela dei diritti inviolabili dei singoli – i quali, peraltro, sono privi della legittimazione al conflitto – rimane sullo sfondo e non è mai l’oggetto principale del sindacato<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Il successivo <em>iter </em>argomentativo della pronuncia, da un lato, sembra confermare le perplessità sollevate, dall’altro, lascia trapelare una certa consapevolezza della Corte circa la non satisfattività dello strumento rispetto alla tutela dei diritti individuali. Prima di approfondire questo profilo, è comunque opportuno riportare i passaggi logici che hanno portato la Corte a sciogliere la riserva rimasta aperta per effetto della pronuncia n. 120 del 2014.<br /> Con un primo ordine di argomentazioni, il giudice costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale l’autonomia che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali si manifesta, in primo luogo, sul piano normativo. Tale piano involge non solo la disciplina del procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione, ma riguarda anche l’organizzazione interna degli organi, e investe dunque logicamente “<em>anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali</em>”<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Per essere pienamente effettiva, l’autonomia normativa deve essere assistita anche dall’autonomia del momento interpretativo e applicativo delle norme, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l’osservanza, e quindi inclusa l’autodichia.<br /> Ribadito dunque il presupposto di partenza, la Corte ha proseguito il ragionamento affermando che la potestà di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i propri dipendenti riposerebbe, appunto, su tale fondamento, e troverebbe, in esso, il relativo confine.<br /> Da tanto la Consulta ha tratto la conclusione per cui non dovrebbe spettare in via di principio agli organi costituzionali il potere di “<em>ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive</em>”, le quali non potrebbero essere sottratte alla giurisdizione comune.<br /> La Corte ha quindi sciolto in questo modo “<em>la riserva esplicitamente formulata nella sentenza n. 120 del 2014</em>”, nel senso che l’autodichia non lede le attribuzioni della giurisdizione, soltanto finché riguardi i rapporti di lavoro con i dipendenti<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br />  <br /> <em>4. Aspetti positivi e prospettive di apertura.</em><br /> La pronuncia si lascia apprezzare per un rilevante salto di qualità nel rapporto tra Corte costituzionale e altri organi costituzionali, finora improntato a una certa deferenza del Giudice nei confronti di questi ultimi<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Circoscrivere l’ambito di ammissibilità della normazione e della giurisdizione domestica, estesosi a dismisura negli ultimi anni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, è sicuramente condivisibile<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La sentenza in commento segna un passo importante in questa direzione, ammettendo la sindacabilità dei regolamenti parlamentari qualora, disciplinando materie estranee al relativo ambito di competenza, sottraggano alla cognizione del giudice determinate controversie, impostazione che riecheggia quella elaborata dalla Corte con riferimento all’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, Cost.<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, e ravvisa la necessità di un “nesso funzionale” fra normativa interna e attribuzioni primigenie delle Camere<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In questa prospettiva, per tutti gli ambiti di disciplina che verranno ritenuti esorbitanti dal potere normativo degli organi costituzionali, anche i diritti individuali troveranno, in via incidentale e di riflesso, adeguata tutela<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> In particolare, a valle di questa pronuncia ci si dovrebbe aspettare una modifica dei regolamenti dei vari organi costituzionali, con abrogazione di tutta la disciplina inerente la selezione, l’organizzazione, la gestione dei rapporti con i soggetti non dipendenti, e quindi con esclusione del sindacato degli organi di giustizia interna su tali rapporti (si pensi alla disciplina sugli appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni di tali organi costituzionali, e alle relative controversie). Questi ultimi saranno dunque regolati dalle fonti “ordinarie” del diritto e pertanto soggetti non solo alla giurisdizione del giudice comune ma, per quanto maggiormente interessa ai fini della presente riflessione, sempre assistiti dal controllo di costituzionalità della Corte sulle norme che li disciplinano.<br /> Anche indipendentemente da un’abrogazione espressa, può comunque ritenersi che, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte, la disciplina interna non dovrà trovare applicazione, e i singoli potranno quindi direttamente adìre gli organi giurisdizionali.<br /> La pur apprezzabile soluzione offerta dalla Corte, tuttavia, rimane comunque insoddisfacente se si guarda la questione dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali dei singoli, per tutto ciò che è rimasto attratto alla sfera di competenza normativa e applicativa degli organi costituzionali, insindacabile – secondo quanto ribadito dalla Consulta – in un ordinario giudizio di costituzionalità.<br /> Come anticipato, la pronuncia in commento non manca di contenere interessanti spunti di riflessione anche sotto il profilo in esame.<br />  <br /> <em>5. L’effettività della tutela offerta dagli organi di autodichia e l’accesso al sindacato di costituzionalità nei giudizi innanzi a tali organi. Profili di debolezza dell’impianto argomentativo della pronuncia.</em><br /> Si è accennato che oggetto principale della presente analisi consiste nel misurare l’impatto dei contenuti delle pronunce n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017 sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti individuali.<br /> Si è anche visto che lo strumento del conflitto di attribuzioni riesce a fornire una risposta mediata e incidentale al problema, consentendo di affermare la competenza del potere giurisdizionale per tutti gli ambiti materiali sottratti alla riserva dei regolamenti degli organi costituzionali. Da tale affermazione consegue, appunto, tanto la (ri)espansione del potere normativo “comune” su quelle materie, quanto la possibilità per i singoli “terzi” di accedere agli organi giurisdizionali per veder tutelati i propri diritti, con particolare riferimento, per quel che qui più interessa, al sindacato di costituzionalità delle norme che sui quei diritti incidano.<br /> A questo punto, si tratta finalmente di verificare se analoga effettività sia garantita ai singoli anche nelle materie che rimangono attratte al raggio di competenza degli organi costituzionali, sia con riferimento alla normazione, sia con riferimento, <em>latu sensu</em>, alla giurisdizione, anche attraverso il meccanismo di chiusura del sindacato di costituzionalità.<br /> E in proposito, va certamente evidenziato come dalla motivazione della pronuncia in commento emerga la sensibilità del giudice costituzionale anche sotto il profilo in esame.<br /> La Corte, infatti, non si è limitata a dichiarare non fondati i ricorsi per conflitto di attribuzione, in ragione del fatto che i ricorrenti nei giudizi <em>a quibus</em> erano dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica, con conseguente attrazione della disciplina inerente i relativi rapporti di lavoro all’autonomia normativa e applicativa (autodichia) dei predetti organi. Buona parte del successivo <em>iter </em>argomentativo della sentenza, infatti, risulta teso a dimostrare che anche la tutela offerta dagli organi di giustizia interna sia comunque effettiva<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Simili argomentazioni, esulando dall’oggetto del conflitto, che è quello di delimitare la sfera di competenza dei poteri e di verificare il rispetto dei rispettivi limiti, sembrano trovare la propria giustificazione nella volontà di offrire – al di là del limite formale dell’insindacabilità delle fonti di autonomia – una “rassicurazione sostanziale” circa la relativa rispondenza ai principi costituzionali.<br /> Tuttavia, è proprio su queste rassicurazioni che il ragionamento della Corte non trova un punto di chiusura, lasciando aperta la questione, su cui il presente contributo vorrebbe focalizzare l’attenzione, della possibilità di accedere al sindacato di costituzionalità delle norme interne agli organi di autonomia che incidano sui diritti individuali dei singoli.<br /> Un primo indice rivelatore di queste criticità si ravvisa nella dichiarata non sussumibilità degli organi di giustizia interna nella categoria di giudici speciali <em>ex </em>art. 102 Cost. (con conseguente esclusione della possibilità di esperire il ricorso <em>ex </em>artt. 111, settimo comma, Cost., contro le rispettive decisioni definitive)<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Questi ultimi sarebbero infatti meri “<em>organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, in tanto giustificati in quanto finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale</em>”<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Da questo inciso sembra già percepibile una sorta di eterogenesi dei fini perseguiti dalla Corte: il ragionamento, che pur avrebbe dovuto essere volto a dimostrare l’effettività della tutela assicurata dai collegi di giustizia interni agli organi costituzionali, finisce invece per spostarsi sulla necessità di assicurare il maggior spazio di autonomia agli organi costituzionali stessi. E sulla base di questo – mutato – presupposto di partenza, è stata confermata l’insindacabilità dei regolamenti di autonomia da parte del giudice costituzionale in un giudizio di costituzionalità in via incidentale. La non esperibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude anche la possibilità di accedere al sindacato incidentale di costituzionalità delle norme di autonomia che disciplinano i rapporti da cui originano le controversie.<br /> Resta, allora, da verificare se, nell’ambito del giudizio interno agli organi di autonomia, la tutela dei diritti risulti davvero assicurata in misura <em>effettiva </em>sotto il profilo in esame.<br /> Procedendo con ordine, nella pronuncia in commento la Corte ha evidenziato che gli organi di giustizia domestica, istituti dalle fonti di autonomia con il precipuo compito “<em>di interpretare e applicare</em>” le norme prodotte da quelle fonti, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro “<em>indipendenza e imparzialità</em>”, come previsto dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. per la funzione del giudicare, e come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in particolare con la sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri c. Italia<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Inoltre, prosegue la pronuncia, le fonti di autonomia hanno previsto lo svolgimento di giudizi, in primo e secondo grado, secondo moduli procedimentali “<em>di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio</em>”. Il carattere “<em>oggettivamente giurisdizionale</em>” di tali organi, conclude la Corte, li rende del resto “<em>giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> (il riferimento è, in particolare, alla pressoché coeva pronuncia n. 213 del 2017<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>).<br /> Il ragionamento, seppur suggestivo, incorre tuttavia in un cortocircuito proprio con riferimento al versante della tutela costituzionale dei diritti.<br /> Gli organi di autodichia hanno sì il potere di “interpretare” e “applicare” le norme poste dalle fonti regolamentari e sub-regolamentari degli organi costituzionali, al fine di stabilire la legittimità degli atti applicativi adottati dalle amministrazioni interne ai predetti organi, ma occorre indagare di quali poteri detti organi dispongano nel caso in cui, in ipotesi, l’atto applicativo venga contestato perché illegittimo in via derivata, in quanto applicativo di una disciplina – quella approvata dal regolamento di autonomia, o da un sub-regolamento – incostituzionale.<br /> Quali sono, in questo caso, i poteri riservati agli organi di giustizia interna per garantire l’effettiva tutela del singolo?<br /> Quanto alla possibilità di adìre il giudice costituzionale, nella chiusura del proprio ragionamento la Corte ha ribadito il recente riconoscimento degli organi di autodichia quale giudice <em>a quo </em>ai fini della remissione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, circoscrivendo tuttavia l’estensione di tale potere di rimessione alle “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”.<br /> Nel caso invece in cui ad essere sospettata di incostituzionalità fosse la disciplina <em>ad hoc</em> introdotta dalle fonti di autonomia (eventualmente anche in deroga alla legislazione ordinaria), vi è il rischio di una declaratoria di inammissibilità della questione, in ragione dell’insindacabilità della fonte, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’incostituzionalità rilevasse sotto il profilo della lesione di diritti fondamentali del singolo.<br /> Nemmeno sembra soddisfacente, da un lato, la possibilità che gli organi di autodichia siano investiti del potere di disapplicare le norme regolamentari interne ritenute incostituzionali<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, dall’altro, la possibilità per i predetti giudici interni di interessare direttamente dei dubbi di costituzionalità l’organo che ha adottato il regolamento. Questa facoltà esula infatti dall’inverare l’esercizio di una tutela “oggettivamente giurisdizionale”, e la decisione sarebbe con ogni evidenza, “politica”.<br /> Sia consentita, ancora, un’ulteriore riflessione. I dipendenti delle Camere e degli altri organi costituzionali – ma il ragionamento può essere esteso anche ai parlamentari stessi – sono anche <em>cittadini europei</em>. Come tali, questi hanno diritto di veder rispettati i diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati, anche nell’ipotesi in cui tali diritti risultassero lesi da una fonte normativa interna al singolo organo costituzionale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Ci si dovrebbe chiedere, allora, se gli organi di autodichia abbiano il potere di adìre la Corte di Giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare se il diritto previsto dai Trattati osti ovvero sia compatibile con la normativa prevista dalle fonti regolamentari interne agli organi costituzionali, che sono chiamati ad applicare nella singola controversia. Ma allo stato non risulta che una simile questione sia mai stata sollevata dagli organi di giurisdizione domestica.<br /> L’unica via d’uscita per il singolo sembra allora, allo stato, essere quella di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, una volta che la controversia interna risulti definita, per lamentare l’avvenuta violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br />  <br /> <em>6. Questioni aperte e prospettive future.</em><br /> L’analisi sin qui condotta conferma che, sotto il versante dell’accesso al giudice costituzionale e quindi del controllo finale di legalità costituzionale, la tutela offerta dagli organi di autodichia non può, in ultima analisi, considerarsi <em>effettiva</em>.<br /> Sembra insomma doversi ammettere, seppur nel circoscritto settore della disciplina interna e riservata agli organi costituzionali, che la garanzia dei diritti fondamentali del singolo sia ancora recessiva rispetto all’autonomia politica e alle supreme esigenze della vita politica parlamentare.<br /> Resta quindi da domandarsi quali siano le prospettive per il superamento di questo “cortocircuito” tutto interno al tessuto costituzionale.<br /> Non vi è dubbio che la soluzione all’<em>empasse </em>debba passare necessariamente per il riconoscimento della sindacabilità dei regolamenti interni agli organi costituzionali da parte del giudice costituzionale<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Se è vero che l’insindacabilità di tali fonti è stata ribadita anche con la pronuncia in commento, è anche vero che, per tutto quanto detto, non era il conflitto di attribuzioni la sede in cui promuovere un così decisivo <em>revirement </em>giurisprudenziale. Ciò nonostante, se non si vogliono svuotare di contenuto alcune importanti affermazioni contenute nelle più recenti pronunce sul tema, bisogna ammettere che la Corte, con la prudenza che si richiede al giudice costituzionale, stia gettando le basi per il superamento della questione.<br /> Ci si riferisce, in primo luogo, al fatto che, con la pronuncia n. 120 del 2014, la Consulta abbia riconosciuto ai regolamenti degli organi costituzionali la natura di “<em>fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttivi di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi</em>”. Per non rimanere priva si senso, questa affermazione dovrà condurre, prima o poi, ad ammettere l’interpretazione degli stessi da parte dell’organo garante del controllo della legalità-costituzionale del sistema<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Tanto più che con quella stessa pronuncia si è ammesso espressamente che anche fonti insindacabili possono produrre norme lesive di diritti fondamentali, sicché corollario di questa affermazione non potrà che essere l’ammissibilità del controllo di costituzionalità quale garanzia di chiusura del sistema.<br /> Né il ragionamento sulla competenza della fonte, che escluderebbe i regolamenti parlamentari dall’ambito di operatività dell’art. 134 Cost., pur prospettato nella medesima sentenza n. 120 del 2014 (di cui la più attenta dottrina non ha mancato di evidenziare la contraddittorietà<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>), può considerarsi ostativo a un’interpretazione evolutiva: come noto, infatti, il concetto di forza di legge non risulta interpretato sempre in misura univoca nella giurisprudenza della Corte, che in determinate fattispecie non ha mancato di valorizzare indici sostanziali piuttosto che elementi formali<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Perché il cerchio possa veramente chiudersi all’interno del circuito costituzionale, quindi, occorrerà attendere che giunga a maturazione il mutamento di sensibilità del giudice costituzionale, conducendolo – in ossequio al principio inaugurato con la sentenza n. 1 del 2014, per cui non possono sussistere zone franche nel sistema di giustizia costituzionale, specie in un ambito attinente agli organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo<a href="#_ftn34" title="">[34]</a> – a ritenere attratti al proprio sindacato anche i regolamenti adottati ai sensi dell’art. 64 Cost. e quelli adottati dagli altri organi costituzionali<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> E forse tra le fila della pronuncia n. 262 del 2017 si intravede anche quale potrebbe essere l’occasione per aprire definitivamente la strada auspicata.<br /> Il riferimento è, con ogni evidenza, alla pronuncia n. 213 del 2017, che ha riconosciuto gli organi di autodichia quali giudici <em>a quo</em> legittimati a sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale. È vero che la Corte ha sottolineato che l’oggetto di quel sindacato erano le “<em>norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio</em>”, ma è auspicabile che il giudice costituzionale giunga alla medesima conclusione qualora oggetto della rimessione fosse la disciplina interna al regolamento (indipendentemente, cioè, da un suo rinvio a quella comune).<br /> Da un lato, l’indipendenza e l’imparzialità degli organi di giurisdizione domestica dovrebbe imporre loro di adire la Corte in caso di dubbi sulla costituzionalità della disciplina che sono chiamati ad applicare, dall’altro, la remissione della questione da parte degli organi interni potrebbe essere finalmente l’occasione per aprire la strada al sindacato di costituzionalità in materia.<br /> In alternativa, in prospettiva <em>de jure condendo</em>, dovrebbe ipotizzarsi una modifica dell’art. 134 Cost., inserendo appunto anche i regolamenti degli organi costituzionali fra gli atti-fonte sindacabili. Soluzione, questa, ben più facile a predicarsi in astratto che a realizzarsi in concreto, considerata la tendenza delle Camere a espandere sempre di più l’ambito di operatività dei propri regolamenti, e a difenderne strenuamente l’insindacabilità.<br /> Concludendo, è auspicabile e presumibile che la pronuncia in commento non rappresenti il punto di arrivo dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di autonomia e di autodichia degli organi costituzionali, ma che integri un ulteriore tassello verso il riconoscimento integrale ed effettivo della garanzia della tutela costituzionale dei diritti in tutti i settori in cui si estrinseca l’attività degli attori del sistema costituzionale<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />   </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La sentenza n. 120 del 2014 è stata ampiamente commentata in dottrina. Tra i molti commenti si segnalano: G. MALINCONICO, <em>L’autodichia delle Camere dopo la sentenza n. 120/2014 della Consulta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, <em>Focus Human Rights</em>, n. 2/2014; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; L.  TESTA, <em>La Corte salva (ma non troppo) l&#8217;autodichia del Senato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; M. MIDIRI, <em>L&#8217;incerta sorte dell&#8217;autonomia parlamentare</em>, in Rivista AIC, n. 1/2014; R. IBRIDO, <em>&quot;In direzione ostinata e contraria&quot;. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2014; F.G. SCOCA, <em>Autodichia e indipendenza delle Camere parlamentari</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2091-2103; M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2103-2110; P. PASSAGLIA, <em>Autodichia ed insindacabilità dei regolamenti parlamentari: stare decisis e nuovi orizzonti</em>, in Giur. cost., 2014, 2110-2118; A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta</em>, in <em>Consulta online</em>, 2014; G. BUONOMO, <em>Il diritto pretorio sull&#8217;autodichia, tra resistenze e desistenze</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, n. 5/2014; T.F. GIUPPONI, <em>La Corte e la &quot;sindacabilità indiretta&quot; dei regolamenti parlamentari: il caso dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>., n.  7/2014; S.  GATTAMELATA, <em>Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione?,</em> in <em>Amministrativamente</em>, n. 1/2014; M.M.C. COVIELLO, <em>L&#8217;autodichia delle Camere dalla generale artificialità all&#8217;effettiva ma residuale specialità?</em>, in <em>Amministrativamente</em>, n. 3-4/2015; C. DELLE DONNE, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte costituzionale fa il punto</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2015, 141-164; A. GIGLIOTTI, <em>Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Rass. parlam</em>., 2015, 245-268; G. GIOIA, <em>Autodichia in declino</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2015, 232-242.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Non sfugge come la nozione di forza di legge impiegata dalla Corte riecheggi l’impostazione sandulliana: cfr. A.M. Sandulli, <em>Legge, forza di legge, valore di legge</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1956, 269 ss; ID, <em>Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale</em>, in <em>Giur. it</em>, 1977, 1834. Sul punto cfr. anche D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista A.I.C.</em>, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> In senso contrario la dottrina maggioritaria, che da molti anni auspica il sindacato dei regolamenti parlamentari nella forma del giudizio sulle leggi; cfr. V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Vol. II, 2, II Ed., Padova, Cedam, 1974, 99 sgg.; C. MORTATI, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Vol. II, IX Ed., Padova, Cedam, 1976, 1404; F. MODUGNO, <em>L’invalidità della legge</em>, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1970, 121 sgg.; F. SORRENTINO, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Cedam, Padova, 2009, 243; A. RUGGERI &#8211; A. SPADARO, <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, V Ed., Torino, Giappichelli, 2014, 92; da ultimo, anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 2.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ci si riferisce, fra le altre, alla sent. n. 78 del 1984, ove si afferma che “<em>relativamente alla disciplina del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla stessa legge ordinaria</em>” (par. 4 del <em>Considerato in diritto</em>), e alla sent. n. 154 del 1985, che individua i regolamenti quale “<em>svolgimento diretto della Costituzione</em>” (par. 5.1 del <em>Considerato in diritto</em>). Ricorda in proposito M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 6, come nella giurisprudenza della Corte lo statuto di indipendenza delle Camere contempli “<em>quattro virtù cardinali che necessariamente assorbono e annullano il valore normativo astrattamente riconoscibile ai regolamenti nell’ordinamento generale (ovvero nell’ordinamento tout court). Tale statuto infatti non solo permette che l’applicazione e l’interpretazione dei regolamenti (ivi comprese la disapplicazione e la deroga una tantum) siano rimesse agli stessi soggetti che li hanno adottati (secondo la sentenza n. 9 del 1959) ; non solo permette, altresì, che le Assemblee tralascino la disciplina di determinati argomenti, pur costituzionalmente rilevanti, facendo spazio alle prassi o a decisioni ad hoc (secondo la sentenza n. 379 del 1996); ma soprattutto impedisce il sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari tanto come oggetto (secondo la sentenza n. 154 del 1985), quanto come parametro del giudizio incidentale (secondo la sentenza n. 78 del 1984)</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.2 del <em>Considerato in diritto</em>. Osserva puntualmente M.  MANETTI, <em>Op. ult. cit.</em>, 6 ss., come “<em>l’affermata soggezione dei regolamenti “agli ordinari canoni interpretativi” non si concili con la riserva “in via esclusiva alle Camere” della interpretazione che li riguarda</em>”, e che se è vero che la Carta repubblicana ha collocato il Parlamento in un sistema a Costituzione rigida, allora “<em>è tutto da dimostrare che l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari derivi dagli artt. 64 e 72 Cost., né è sufficiente sostenere apoditticamente che l’art. 134 si applica solo agli atti “che hanno la stessa competenza della legge</em>”. Del resto, come pure osserva l’Autore, l’argomento in esame era stato solo accennato nella precedente pronuncia n. 154 del 1985, sostanzialmente <em>ad adiuvandum </em>rispetto a quello principale che faceva leva sulla “posizione centrale” spettante alle Camere nel sistema. Quella pronuncia aveva infatti mosso da un’interpretazione dell’art. 134, primo capoverso, Cost. operata “<em>alla stregua del sistema costituzionale</em>”, intendendosi con quest’ultima espressione “<em>non il sistema delle fonti, come invece si sarebbe dovuto intendere se l’insindacabilità fosse derivata da una valutazione della natura giuridica dei regolamenti parlamentari, bensì il sistema di democrazia parlamentare instaurato dalla Costituzione repubblicana nel quale il Parlamento è collocato al centro come istituto caratterizzante l’ordinamento</em>”. In questo senso cfr. S.M. CICCONETTI, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, II ed., Torino, Giappichelli, 2007, 353; anche E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, <em>Giustizia costituzionale</em>, IV Ed., Torino, Giappichelli, 2013, 103, sottolineano come la giurisprudenza costituzionale (prima della sentenza n. 120 del 2014) avesse fondato l’insindacabilità dei regolamenti interni “<em>non tanto sulla qualificabilità o meno dei regolamenti parlamentari quali atti aventi forza di legge, bensì su ragioni […] di carattere sistematico</em>”. Analogamente R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 3.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Come non ha mancato di R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 5, questa soluzione era già stata ipotizzata in dottrina, ma mai effettivamente percorsa prima dell’espressa apertura in tal senso della Corte. Cfr. in proposito A. PIZZORUSSO, <em>Delle fonti del diritto</em>, in <em>Comm. Cod. civ</em>., Bologna-Roma, Zanichelli, 1977, 411; F. MODUGNO, <em>Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto</em>, Ristampa aggiornata, Torino, Giappichelli, 2005, 76; L. PALADIN, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, cit., <em>ibid</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sulla quale cfr. R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>; N. Lupo, <em>Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; G. Buonomo, <em>La Corte, la sete e il prosciutto</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; L. Brunetti, <em>Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell&#8217;autodichia</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Così disattendendo l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale lo strumento del conflitto non potrebbe porre in discussione il potere normativo mediante il quale sono istituiti gli organi di giustizia interna, ma solo il suo esatto dimensionamento e il suo corretto esercizio, attraverso l’impugnazione di singoli atti applicativi e quindi delle singole decisioni assunte da tali organi interni nelle controversie di lavoro. Cfr. in particolare i parr. 5.2 e 6 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Sent. n. 120 del 2014, par. 4.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In proposito cfr. D. De Lungo<strong>, </strong><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., che osserva come lo strumento del conflitto “<em>non costituisce affatto un “succedaneo” del giudizio di legittimità costituzionale</em>”, potendo per natura e struttura “<em>offrire ai privati una tutela solo eventuale e indiretta</em>”. Sul punto si veda anche M. MAZZIOTI, <em>I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato</em>, Giuffrè, Milano 1972, 130 e ss.; A. PIZZORUSSO, <em>Conflitto</em>, in <em>App. Nss. D.I.,</em> II, Utet, Torino, 1981, 387; A. PACE, <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale nel conflitto tra poteri</em>, in AA. VV., <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Giuffrè, Milano 1988, 172.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.2 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Il cambiamento è stato già sottolineato in occasione della precedente pronuncia n. 120 del 2014. Sul punto in particolare A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1; L. BRUNETTI, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere</em>, cit., 1; R. DICKMANN, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?,</em> cit., 2; R. LUGARA’<em>, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 2; M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>cit., 2 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Dal 1998 la Camera, e dal 2005 il Senato hanno assoggettato all’autodichia anche le controversie relative alle procedure di reclutamento nelle carriere parlamentari, e quelle inerenti la fornitura di beni e servizi nei confronti delle Assemblee.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In proposito, M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 2 ss., evidenzia la “<em>declinante legittimazione dell’autonomia parlamentare che si riscontra nella giurisprudenza della Corte</em>” , in opposizione alla tendenza degli organi costituzionali ad affermare e ampliare la propria autonomia.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Tra i vari contributi in dottrina cfr. A. PACE, <em>L’art. 68, comma 1, Cost. e la “svolta” interpretativa della Corte costituzionale nelle sentt. nn. 10 e 11/2000</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2000, 85 ss; M. LUCIANI, <em>Il «modello» della sentenza n°1150 del 1988, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, Milano, Giuffré, 2001, 332 ss, A. PACE, <em>Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, cit., 31 ss.; S. BARTOLE, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 57 ss; F. SORRENTINO, <em>Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali</em>, in <em>Immunità e giurisdizione</em>, cit., 72 ss.; L. PESOLE, <em>Verso la scomparsa dei conflitti sull’insindacabilità parlamentare?</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2009, 2158</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Osserva in proposito R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit.: “<em>In breve l’autonomia costituzionale, ove svolta come autarchia ed autodichia, non può superare i limiti costituzionali alla competenza formale e materiale degli atti tipici dell’organo costituzionale</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> In proposito è stata correttamente evidenziata la necessità di distinguere le violazioni al diritto di difesa derivanti da un’indebita estensione dell’autodichia al di là del perimetro tracciato dalla sussistenza del nesso funzionale, per le quali lo strumento del conflitto di attribuzione offre al privato una tutela non inferiore a quella che conseguirebbe a un giudizio incidentale di costituzionalità, rispetto “<em>alle violazioni inerenti, una volta accertato il suddetto nesso funzionale, la disciplina processuale del giudizio innanzi gli organi di autodichia</em>”. In tal senso R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 16.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ci si riferisce alle considerazioni svolte al par. 7.4 del “<em>Considerato in diritto</em>”, sulla base delle quali la Corte conclude che “<em>la deroga alla giurisdizione qui in discussione, di cui costituisce riflesso la connessa limitazione del diritto al giudice, non si risolve in un’assenza di tutela</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Con ciò disattendendo gli auspici di quella parte della dottrina che aveva rinvenuto nella precedente pronuncia n. 120 del 2014 un primo passo per il riconoscimento degli organi di autodichia come giudici speciali, ai fini dell’esperibilità del ricorso per cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, Cost., sul punto cfr. M. MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 3, che aveva ravvisato nel riferimento all’art. 108 Cost. operato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014, uno spunto motivazionale per sostenere che, “<em>anche per la Corte costituzionale (come per la Corte EDU) la giurisdizione domestica delle Camere ha natura di giurisdizione speciale</em>”. Diversamente R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss.. L’Autore, pur condividendo la tesi della Corte che ha escluso la natura di giudici speciali nei riguardi degli organi di giurisdizione domestica (osservando che “<em>è speciale il giustificativo costituzionale dell’autodichia e, come tale, non collide con l’art. 102, secondo comma, Cost., mentre non è speciale la giurisdizione domestica</em>”), non condivide l’ulteriore ragionamento che da tale esclusione fa discendere l’impossibilità di ricorrere per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni definitive degli organi di autodichia. Affermata, infatti, la natura dei regolamenti parlamentari quali fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, allora, conclude l’Autore, “<em>l’ordinamento generale non può ammettere che l’ermeneusi di tali norme si svolga in contrasto con il diritto come univocamente interpretato dalla Corte di cassazione nello svolgimento della propria funzione nomofilattica </em>ex <em>art. 360 c.p.c.</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In quell’occasione, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, sotto il profilo del difetto di indipendenza e imparzialità degli organi di giurisdizione domestica. La violazione del parametro convenzionale è stata rilevata nella contestuale appartenenza di alcuni componenti tanto alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera (organo giurisdizionale di ultima istanza) quanto all’Ufficio di Presidenza stesso, organo competente ad adottare le decisioni amministrative che avrebbero costituito oggetto dei procedimenti giurisdizionali interni.  </div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sent. n. 262 del 2017, par. 7.4 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sulla quale cfr. i contributi di L. Brunetti, <em>Il “contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non viola l&#8217;autonomia dell&#8217;organo</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., A. Lo Calzo, <em>Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale)</em>, in <em>Consulta on line</em>, n. 1/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> In proposito, evidenzia A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 11 ss., come il potere di controllo diffuso sulle disposizioni regolamentari (dei regolamenti minori e degli atti amministrativi generali) da parte degli organi di autodichia, non può essere assimilato a quello svolto dai giudici comuni in forza della VII disposizione transitoria della Costituzione, nel periodo intermedio fra l’entrata in vigore della Costituzione e l’avvio dell’attività della Corte costituzionale. In quel caso, il controllo diffuso dei giudici era un fenomeno eccezionale e temporaneo, che non potrebbe essere addotto a giustificazione del controllo degli organi di giustizia domestica a Corte costituzionale operativa. L’Autore osserva inoltre come il principio di unicità della giurisdizione costituzionale deve essere riferito alla presenza di un sistema accentrato di controllo di costituzionalità delle leggi, sebbene detto principio sia stato nel tempo declinato anche in forma più sfumata, nessuno dubita che, a Costituzione invariata, possa legittimarsi in via surrettizia un controllo diffuso di costituzionalità, in quanto “<em>Sarebbe il carattere rigito della Costituzione a far sì che, alla espressa previsione di una giurisdizione “di invalidità” costituzionale, non si possa derogare se non nelle forme previste dall’art. 138 Cost.</em>”. Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale e sul sistema accentrato del controllo di costituzionalità cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1245; G. ZAGREBELSKY, <em>Manuale di diritto costituzionale. Il sistema istituzionale delle fonti</em>, Torino, 1987, 102; A. SPADARO<em>, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 233 ss.; S. M. CICCONETTI, <em>La revisione della Costituzione</em>, Padova, 1972, p. 272; C. ESPOSITO, <em>Osservazioni alla sent. della Corte costituzionale n. 46 del 1958</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1958; A. SPADARO, <em>Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici</em>, Napoli, 1990, 207 ss.; A. RUGGERI, e A. SPADARO <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, Torino, 2014, 255; N. ZANON, <em>Premesse  ad  uno  studio  sui  principi  supremi d’organizzazione come limiti alla revisione  costituzionale</em>,  in  G. PITRUZZELLA,  F. TERESI e  G. VERDE (a  cura  di), <em>Il  parametro  del  sindacato  di legittimità costituzionale sulle leggi</em>, Torino, 2000,  p. 107;  F. MODUGNO, <em>I  principi  costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale</em>, in F. MODUGNO, S. AGRÒ, e A. CERRI (a cura di), <em>Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, Torino, 2002, 292.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sul principio di effettività della tutela si segnalano le pronunce rese nelle cause C-432/05, <em>Unibet</em> e C-222/84, <em>Johnston</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Nello stesso senso, sebbene con riferimento al connesso profilo della violazione del diritto di difesa derivante dalla disciplina processuale relativa ai giudizi legittimamente instaurati innanzi agli organi di autodichia, conclude R. LUGARA’, <em>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</em>, cit., 15 ss, evidenziando come in queste ipotesi l’attivazione del conflitto risulterebbe problematica, in quanto il parametro violato non atterrebbe (<em>ex </em>art. 37, c. 1, della legge n. 87 del 1953) alla sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, bensì, accertata la giurisdizione degli organi di autodichia, le modalità del relativo svolgimento.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questo senso A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 3., che si chiede altresì “<em>quanto tempo ancora dovremo […] aspettare perché le questioni poste dai giudici possano far ingresso dalla porta principale della Consulta, dopo aver percorso la via piana dei giudizi sulle leggi? Perché, insomma, si dia tutela diretta ai diritti, senza farla passare quale effetto mediato della tutela offerta al giudice?</em>”. Nello stesso senso anche A. LO CALZO, <em>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</em>, cit., 15, che rileva come la soluzione prospettata dalla Corte (il riferimento era, allora, alla sentenza n. 120 del 2014, ma quelle considerazioni risultano confermate, e non scalfite, dalla pronuncia n. 262 del 2017) appaia “<em>del tutto singolare perché la tutela dei diritti è perseguita dal Giudice delle leggi, non attraverso lo strumento tipico del giudizio di legittimità costituzionale ma, in via mediata, attraverso il conflitto di attribuzioni</em>”. Non sembra in proposito pienamente appagante la tesi di R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 10 ss., che ritiene – contrariamente alla Corte – percorribile la via del ricorso in Cassazione <em>ex </em>art. 117, settimo comma, della Costituzione, avverso le decisioni definitive degli organi di giurisdizione domestica. Infatti, anche laddove si consentisse alla Corte di cassazione di interpretare e applicare – quale giudice di ultima istanza – le norme introdotte dalle fonti regolamentari interne, la tutela non sarebbe comunque pienamente effettiva senza il previo riconoscimento della sindacabilità delle norme introdotte dai regolamenti (anche minori) degli organi costituzionali, dal momento che l’eventuale sollecitazione della Corte costituzionale per dedotta incostituzionalità di quelle norme si chiuderebbe, come è stato sinora, con una pronuncia di inammissibilità della questione per insindacabilità della fonte.<br />  </div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> In senso parzialmente contrario R. Dickmann<em>, </em><em>La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., secondo il quale “<em>l’autonomia costituzionale che assiste le Camere e gli altri organi costituzionali al fine di garantire il libero esercizio delle relative funzioni tipiche previste dalla Costituzione è una declinazione del principio di legalità costituzionale, non una sua deroga, in quanto si giustifica in chiave non solo di garanzia ma anche di limitazione degli ambiti delle attribuzioni assegnate a ciascun organo in quanto titolare </em>pro quota<em> della legittimazione all’esercizio della sovranità (</em>ex<em> art. 1, secondo comma, Cost.).</em>”. Lo stesso Autore evidenzia comunque con criticità la statuizione in commento nella parte in cui ha escluso l’esperibilità del ricorso per Cassazione <em>ex </em>art. 111, settimo comma, Cost., sottolineando come in tal modo “<em>la Corte non ha ritenuto di approfondire i risvolti problematici (…) sul piano del </em>minus<em> di garanzie processuali che ne scaturirebbe a carico dei dipendenti degli organi costituzionali</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Il riferimento è al già citato ragionamento di M.  MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia),</em> cit., 7, che non ha mancato di stigmatizzare come, a fronte della declaratoria di insindacabilità dei regolamenti degli organi costituzionali, “<em>alle orecchie della dottrina non può non suonare pertanto come una beffa quella parte motiva della sentenza che inopinatamente culmina nella definizione dei regolamenti parlamentari quali “fonti dell’ordinamento generale della Repubblica</em>””.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Sul punto cfr. D. De Lungo<em>, </em><em>Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</em>, cit., 3. In questo senso anche A. RUGGERI, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, cit., 1, non ha mancato di evidenziare, già all’alba della pronuncia n. 120 del 2014, “<em>i tempi per il riconoscimento del “valore di legge” dei regolamenti parlamentari non sono ancora maturi ma stanno – a quanto pare – maturando</em>”. Del resto, escludere che i regolamenti degli organi costituzionali siano “legge” ai sensi dell’art. 134 Cost., dovrebbe condurre alla conclusione per cui il deferimento in via definitiva di determinate controversie ai collegi interni dagli stessi istituiti eluda il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito “per legge”, ex art. 25, comma 1., Cost.. La Corte di Strasburgo, nella citata sentenza <em>Savino c. Italia</em>, ricorda che ai sensi dell’art. 6della CEDU il “Tribunale” deve essere istituto “per legge”, ma non entra nel merito, limitandosi a osservare che nell’ordinamento italiano i regolamenti parlamentari trovano la loro fonte nella Costituzione e sono ritenuti insindacabili (par. 94). Sulla criticità del principio di autonomia e di autodichia rispetto a quello del giudice naturale precostituito per legge <em>ex </em>art. 25, primo comma, Cost., si interroga criticamente anche R. Dickmann, <em>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</em>, cit., 12 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Tra i numerosissimi contributi sulla sentenza n. 1 del 2014 cfr. F.S. Marini, La ragionevolezza come parametro incerto della costituzionalità delle leggi elettorali, in www.confronticostituzionali.eu, 30 gennaio 2014; ID, <em>L’incostituzionalità della legge elettorale: note a margine della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale</em>, in <em>Saggi di Diritto Pubblico</em>, ESI, Napoli, 2014, 173 ss; R. Dickmann, <em>La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza</em>, in <em>Federalismi.it</em>; B. Caravita, <em>La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014</em>, in <em>Federalismi.it</em>; G. Guzzetta, <em>La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; I. Nicotra, <em>Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur cost</em>., 2014; V. A. Morrone, La riforma elettorale dopo la fine del porcellum, in www.confronticostituzionali.eu; G. Demuro, <em>La sostenibilità del premio di maggioranza</em>, <em>ibid.</em>; F. Dal Canto, <em>Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche</em>, <em>ibid.</em>; L. Spadacini, <em>I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; A. Pertici, <em>La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)</em>, <em>ibid.</em>; F. Ferrari, <em>Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità</em>, <em>ibid.</em>; F. Sgrò, <em>La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale, tra rappresentanza politica e governabilità</em>, <em>ibid.</em>; R. Pastena, <em>Operazione di chirurgia elettorale. Note a margine della sentenza n. 1 del 2014</em>, in <em>Rivista telematica dell’AIC</em>; A. Severini, <em>Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014</em>, <em>ibid.</em>; G. Serges, <em>Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale</em>, <em>ibid.</em>; S. Lieto e P. Pasquino, <em>La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; H. Schmit, <em>La sentenza 1/2014 e i diritti elettorali garantiti dalla Costituzione</em>, <em>ibid.</em>; A. Anzon Demmig, <em>Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale</em>, in <em>Rivista telematica AIC¸</em> F. Ghera, <em>La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e “sostanziali”</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; A. Saitta, <em>Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; G. Azzariti, <em>La riforma elettorale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; R. Bin, <em>“Zone franche” e legittimazione della Corte</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; A. Martinuzzi<em>, La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>; F. Gabriele, <em>Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non affondata (anzi &#8230;). Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2014; L. Pesole, <em>L&#8217;incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>; M. Polese<em>, L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014</em>, in <em>Rivista telematica AIC</em>; G. Sobrino, <em>Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale?</em>, in Federalismi.it.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In proposito osserva MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia)</em>, cit., 7 ss., come “<em>I motivi per i quali i regolamenti parlamentari stentano ad acquisire natura di fonti dell’ordinamento generale e/o natura di parametro della costituzionalità formale delle leggi – nel nostro come negli altri ordinamenti di pari civiltà – sono oggi di natura ben diversa, e risiedono nell’equilibrio che bisogna assicurare tra le ragioni della maggioranza e quelle delle minoranze, pur conservando la elasticità indispensabile al funzionamento delle Assemblee</em>”. In proposito, l’Autore suggerisce che “<em>Si tratta di un compromesso che è possibile accantonare soltanto là dove l’assetto del sistema politico consente l’adozione della disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento delle Camere con legge costituzionale, in conformità alla natura sostanziale di tale disciplina</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Riconoscimento che, come osservato da <em>R. Dickmann</em> in <em>Tramonto o rileggitimazione dell’autodichia delle Camere?</em>, cit., 10-11, ben potrebbe passare per il filtro “<em>della leale collaborazione tra i poteri, affinché questi non siano surrettiziamente messi l’uno contro l’altro per gli interessi difensivi delle singole parti ricorrenti</em>”. Si segnala, ancora, la riflessione di MANETTI, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia), </em>8, che evidenzia come la regola non scritta, che sorregge la perdurante declaratoria di insindacabilità dei regolamenti parlamentari, debba rinvenirsi nella finalità (sottesa al patto costituente) di riservare in via esclusiva alle forze presenti in Parlamento tutte le decisioni attinenti alla vita delle Assemblee, e nella capacità di raggiungere in quella sede soluzioni condivise. L’insindacabilità garantirebbe, in questo senso, l’equilibrio tra forze politiche di maggioranza e di minoranza; aggiunge l’Autore, tuttavia, che “<em>la pretesa del Parlamento di svolgere in prima persona un ruolo di garanzia costituzionale, legittimato dalla collaborazione tra tutte le forze politiche costituenti, sia decaduta con la scomparsa (o la mutazione genetica) di quelle forze, in una con l’affermazione della logica competitiva caratteristica del sistema maggioritario</em>. <em>La nuova posizione assunta dal giudice costituzionale non è, in altri termini, che l’altra medaglia rappresentata dal referendum del 1993: la fine della sacralità della politica parlamentare ha segnato inevitabilmente anche la fine della pretesa di insindacabilità a tutto tondo</em>”.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autarchia-autodichia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-del-singolo-quali-prospettive-per-il-futuro-note-a-margine-della-sentenza-n-262-del-2017-della-corte-costituzionale/">Autarchia, autodichia e tutela dei diritti fondamentali del singolo. Quali prospettive per il futuro? Note a margine della sentenza n. 262 del 2017 della Corte costituzionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La natura preventiva del decreto di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (Nota a margine ordinanza Consiglio di Stato, Sez., III, n.  3978/2017)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/">La natura preventiva del decreto di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (Nota a margine ordinanza Consiglio di Stato, Sez., III, n.  3978/2017)</a></p>
<p> Sommario*: 1. Premessa – 2. Il quadro normativo-giurisprudenziale dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose – 3. L’ordinanza n. 3978/2017 del Consiglio di Stato – 4. Brevi considerazioni conclusive     1. Premessa L’ordinanza che si annota concerne un provvedimento di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose[1]. In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/">La natura preventiva del decreto di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (Nota a margine ordinanza Consiglio di Stato, Sez., III, n.  3978/2017)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/">La natura preventiva del decreto di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (Nota a margine ordinanza Consiglio di Stato, Sez., III, n.  3978/2017)</a></p>
<p>  Sommario<a href="#_ftn1" title="">*</a>: 1. Premessa – 2. Il quadro normativo-giurisprudenziale dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose – 3. L’ordinanza n. 3978/2017 del Consiglio di Stato – 4. Brevi considerazioni conclusive<br />  <br />  <br /> <strong>1. Premessa</strong><br /> L’ordinanza che si annota concerne un provvedimento di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose<a href="#_ftn2" title="">[1]</a>. In particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato attiene alla procedura di scioglimento di un Comune, rispetto al quale sono stati individuati significativi indizi e sospetti di ‘inquinamento’ mafioso dell’azione pubblica.<br /> La statuizione dell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa riforma la precedente decisione n. 6680/2017 emessa in prime cure dal Tar Lazio, Roma, che aveva annullato il decreto presidenziale di scioglimento emesso in data 12 agosto 2016, consolidando un ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale inerente la natura del provvedimento di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. Per questo, dunque, la pronuncia in oggetto è particolarmente significativa, oltreché utilissima, per consentirci di affrontare un tema delicato e rilevantissimo, che tange innumerevoli principi di natura costituzionale sottesi al corretto ‘funzionamento’ della macchina amministrativa comunale. Le infiltrazioni di natura criminale nei territori ‘a rischio’, facilmente condizionabili dall’azione degli esponenti della criminalità organizzata e dalla loro abilità nell’insinuarsi nell’organizzazione degli organi di governo per influenzarne il mandato politico, configurano situazioni gravemente eccezionali e derogatorie dei fisiologici comportamenti posti in essere dall’amministrazione pubblica, aggirando e annullando precetti fondamentali di natura costituzionale quali la <em>genuinità</em> del principio elettivo, la trasparenza, il buon andamento e l’imparzialità degli organi pubblici, la salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico<a href="#_ftn3" title="">[2]</a> e, da ultimo, la stessa concezione dell’attività amministrativa come preordinata alla cura e al soddisfacimento dell’interesse pubblico<a href="#_ftn4" title="">[3]</a>.<br /> Tutti questi fondamentali principi non devono essere considerati nella loro ‘particolarità’ e individualità, ma collocati in un principio unitario e onnicomprensivo, quale quello di legalità<a href="#_ftn5" title="">[4]</a>. A fronte di questi attualissimi e indiscutibili pericoli, l’ordinanza del Consiglio di Stato ci consente di sottolineare e ribadire, ancora una volta, la straordinarietà del fenomeno patologico dell’incursione mafiosa nell’amministrazione dello Stato a livello &#8216;periferico&#8217; e la contestuale urgenza di reagire a siffatte situazioni straordinarie in modo da ripristinare, con misure straordinarie<a href="#_ftn6" title="">[5]</a> – appunto – la legalità.<br /> Svolta questa premessa, si avrà modo di inquadrare, preliminarmente, il contesto normativo volto a regolare le plurime fattispecie di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose. Successivamente, si provvederà a ricomporre il quadro giurisprudenziale<a href="#_ftn7" title="">[6]</a> in materia per poi sintetizzare le argomentazioni della sentenza gravata e riportare i fondamentali principi ribaditi dal Consiglio di Stato. Da ultimo, saranno sviluppate brevi considerazioni conclusive sullo scioglimento.<br />  <br /> <strong>2. Il quadro normativo-giurisprudenziale dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose</strong> <br /> Il quadro normativo<a href="#_ftn8" title="">[7]</a> che regola lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è contenuto nell&#8217;articolo 143 del Testo unico degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000), così come modificato dall&#8217;articolo 2, comma 3 della legge n. 94/2009, la quale si inserisce in un profondo tessuto regolatorio che nel corso degli anni è stato approntato dal legislatore nell&#8217;azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata<a href="#_ftn9" title="">[8]</a>. Ne consegue che l’impianto normativo in tale ambito è coerente con le superiori finalità, attinenti all&#8217;interesse nazionale della collettività, di combattere radicalmente i fenomeni mafiosi attraverso una pronta reazione da parte degli organi statali<a href="#_ftn10" title="">[9]</a> la cui competenza ad intervenire trova una specifica base costituzionale nella lettera h), articolo 117, comma 2<a href="#_ftn11" title="">[10]</a>.<br /> Il principio dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose si rinviene per la prima volta nel decreto legge n. 152/1991, convertito con legge n. 203/1991. Sul presupposto della necessità di affrontare una situazione di estremo pericolo, avente natura emergenziale e urgente si stabilisce espressamente la possibilità di procedere allo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali laddove vengano accertati sintomi di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Ulteriore intervento normativo è rappresentato dal decreto legge n. 529/1993, convertito con legge n. 108/1994 con la quale si cercano di ampliare gli spazi di azione al fenomeno mafioso prevedendo interventi straordinari negli appalti con rafforzamento dei poteri del collegio degli ispettori; l&#8217;opportunità di ricorrere a personale di altre amministrazioni; maggiori <em>chances</em> per accedere ai finanziamenti statali e regionali per evitare disservizi; l&#8217;istituzione di un comitato con funzioni di sostegno e monitoraggio, istituito presso il Ministero degli interni, con i compiti di supportare le commissioni straordinarie; la previsione di incontri nel breve periodo tra le commissioni straordinarie e le realtà socio-economiche presenti sul territorio.<br /> La disposizione sullo scioglimento confluì nel testo unico degli enti locali nella sezione relativa ai &#8216;controlli sugli organi&#8217;<a href="#_ftn12" title="">[11]</a>. Il controllo<a href="#_ftn13" title="">[12]</a> di questo tipo si nutre di una natura politica, poiché viene esercitato dagli organi centrali dello Stato su quelli decentrati degli enti locali, &#8216;stimolando&#8217; gli stessi a svolgere il proprio operato all&#8217;insegna della &#8216;buona amministrazione&#8217; e della imparziale cura e gestione della cosa pubblica<a href="#_ftn14" title="">[13]</a> e volto ad assicurare la corretta legittimazione alla titolarità del <em>munus</em> pubblico per far fronte ad eventuali esigenze idonee a sfociare in &#8216;un&#8217;amministrazione straordinaria&#8217; rispetto a quella ordinaria assicurata dal principio elettivo<a href="#_ftn15" title="">[14]</a>. Infatti, “lo scioglimento si palesa come ‘sbocco del controllo’ e, segnatamente, come momento finale che dal controllo prende avvio e di cui costituisce il completamento. Tale eventualità, chiaramente, è straordinaria ed eccezionale oltre che logicamente (quanto agli effetti, soprattutto) limitata”<a href="#_ftn16" title="">[15]</a>.<br /> Sotto l&#8217;aspetto sostanziale, si previde che i consigli comunali e provinciali sarebbero stati sciolti a seguito di accertamenti ex articolo 59, comma 7<a href="#_ftn17" title="">[16]</a> all&#8217;esito dei quali sarebbero &quot;emersi <em>elementi [corsivo nostro] </em>su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi [&#8230;]&quot;.<br /> L&#8217;eccessiva genericità<a href="#_ftn18" title="">[17]</a> della disposizione suddetta ha condotto alla modifica con la legge del 2009, la quale ha previsto che gli elementi a sostegno della sintomaticità delle infiltrazioni mafiose devono essere <em>concreti, univoci e rilevanti</em>, tali quindi da far presumere che vi siano collegamenti diretti o indiretti da parte della criminalità organizzata o forme di condizionamento sugli amministratori in grado di compromettere il procedimento di formazione degli organi elettivi e amministrativi, il buon andamento o l&#8217;imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati ovvero che risultano tali da arrecare un grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. La nuova normativa specifica e chiarisce i parametri cui deve farsi riferimento per procedere allo scioglimento, confinandoli in un ambito ben specifico e puntuale, introducendo &quot;una più rigida perimetrazione degli ambiti del giudizio di apprezzamento, ora astretto dall’osservanza di canoni oggettivi di rilevanza degli elementi indiziari raccolti e ritenuti valutabili&quot;<a href="#_ftn19" title="">[18]</a> in modo da soddisfare l&#8217;esigenza di &quot;ispessire l&#8217;onere probatorio&quot;<a href="#_ftn20" title="">[19]</a>. La disciplina contenuta nell&#8217;articolo 143 dell&#8217;attuale testo unico degli enti locali si pone come previsione normativa avente carattere eccezionale<a href="#_ftn21" title="">[20]</a>, speciale e specifica<a href="#_ftn22" title="">[21]</a> rispetto a quella contenuta nell&#8217;articolo 141<a href="#_ftn23" title="">[22]</a>, poiché il decreto di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata &quot;ha un effetto demolitorio di portata ampia in quanto comporta lo scioglimento del consiglio e la decadenza dalla carica di sindaco e dei componenti la giunta [&#8230;]. Inoltre, diversamente dalle altre ipotesi di scioglimento, in cui gli incarichi esterni attribuiti ai consiglieri restavano fermi sino alla nomina dei successori, comporta anche la decadenza da tali incarichi, come da ogni altro incarico, comunque connesso al mandato elettorale&quot;<a href="#_ftn24" title="">[23]</a>.<br /> Sotto il profilo procedimentale, per accertare l&#8217;effettiva presenza di &#8216;agenti mafiosi&#8217; all&#8217;interno dell&#8217;ente locale, da parte del Prefetto viene nominata una commissione di accesso composta da tre funzionari della pubblica amministrazione; entro il periodo di tre mesi &#8211; rinnovabili di ulteriori tre &#8211; il suddetto organo collegiale termina le operazioni di accertamento rassegnando al Prefetto le proprie conclusioni. Entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione, il Prefetto invia al Ministro degli Interni una relazione<a href="#_ftn25" title="">[24]</a> con la quale illustra eventuali elementi sintomatici dell&#8217;infiltrazione mafiosa, unitamente ai &#8216;settori&#8217; in cui si sono verificati inquinamenti all&#8217;azione pubblica. Lo scioglimento dell&#8217;ente locale è disposto con decreto del Presidente del Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia. La proposta di scioglimento contiene in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per rimuovere le pregiudizialità per gli interessi pubblici. Sono indicati, inoltre, gli amministratori che hanno contribuito allo scioglimento. Quest&#8217;ultimo comporta, infine, la cessazione dalla cariche di consigliere, sindaco, presidente provinciale e di componente delle rispettive giunte e di qualsiasi altro incarico connesse alle cariche ricoperte. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto di scioglimento conserva la propria efficacia da dodici a diciotto mesi<a href="#_ftn26" title="">[25]</a> fino a un massimo di ventiquattro in casi eccezionali, mentre le consultazioni elettorali si svolgeranno nel turno annuale ordinario di cui all&#8217;articolo 1 della legge n. 182/1991<a href="#_ftn27" title="">[26]</a>.<br /> Il provvedimento di scioglimento si qualifica per essere un atto di alta amministrazione<a href="#_ftn28" title="">[27]</a>. Sebbene vi siano state voci contrastanti sulla sua natura<a href="#_ftn29" title="">[28]</a>, non v&#8217;è dubbio che trattasi di &#8216;figura&#8217; provvedimentale che raffigura uno speciale atto di natura amministrativa che si colloca a metà strada tra gli atti politici e quelli puramente amministrativi. Il decreto <em>de qua</em> si trova in una posizione gerarchicamente inferiore alla legge e, connotandosi per la natura discrezionale, è in grado di incidere notevolmente sul complesso dell&#8217;azione pubblica in contesti e fattispecie molto &#8216;delicate&#8217;<a href="#_ftn30" title="">[29]</a>. Per questi motivi, il decreto presidenziale di scioglimento va ascritto a siffatta categoria di atti &quot;ed implica, in quanto tale, un elevato tasso di discrezionalità<a href="#_ftn31" title="">[30]</a>, sia nell&#8217;accertamento, sia soprattutto nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento, che si sottrae ad un sindacato di merito da parte del giudice&quot;<a href="#_ftn32" title="">[31]</a>, ma non al &quot;sindacato del giudice amministrativo [che] non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità [&#8230;]&quot;<a href="#_ftn33" title="">[32]</a>. Per questo si può presentare il ricorso per annullamento dinanzi il Giudice amministrativo<a href="#_ftn34" title="">[33]</a>. La delicatezza e la natura di siffatto provvedimento si desumono dalla particolare forza ad essa ascritta giacché, la stessa, attribuisce un maggior peso all&#8217;esigenza di fronteggiare le organizzazioni criminali rispetto ai risultati scaturiti dal <em>certamen</em> elettorale<a href="#_ftn35" title="">[34]</a>.<br /> In una storica, risalente e importantissima pronuncia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 103/1993<a href="#_ftn36" title="">[35]</a> qualificò lo scioglimento come provvedimento avente natura sanzionatoria, con l&#8217;obiettivo di infliggere una punizione agli organi politici che avessero intrapreso relazioni con la criminalità organizzata o, per lo meno, subissero da questa ingenti e penetranti forme di condizionamento<a href="#_ftn37" title="">[36]</a>. Lo scioglimento, pertanto, si poneva come figura afflittiva a fronte della inidoneità degli amministratori locali alla gestione della cosa pubblica.<br /> Siffatta configurazione, tuttavia, appariva eccessiva rispetto al fine: infatti, <em>sciogliere per sanzionare</em> avrebbe comportato un&#8217;estensione illegittima e profonda delle sue conseguenze anche agli amministratori locali privi di rapporti &#8211; diretti e indiretti &#8211; con esponenti mafiosi. Per questo, la giurisprudenza amministrativa ha sposato un orientamento diametralmente opposto a quello della Consulta, attribuendo al provvedimento di scioglimento una finalità cautelare e <em>preventiva</em><a href="#_ftn38" title="">[37]</a>, volta a salvaguardare i singoli componenti il consiglio<a href="#_ftn39" title="">[38]</a> e, soprattutto, l&#8217;intera amministrazione pubblica dalle pressioni e dalle influenze della criminalità organizzata, anche laddove non si ravvisi alcuna intenzione degli amministratori locali a incoraggiare e facilitare gli interessi delle cosche<a href="#_ftn40" title="">[39]</a>.<br /> L&#8217;adozione del provvedimento di scioglimento, in considerazione della sua natura discrezionale<a href="#_ftn41" title="">[40]</a>, richiede un&#8217;attenta e ponderata valutazione di tutti gli elementi che vengono in rilievo nelle singole fattispecie. I suddetti &#8211; si ricorda &#8211; devono essere concreti, univoci e rilevanti, sintomatici di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore a quelle che legittimano l&#8217;azione penale o l&#8217;adozione di misure di sicurezza nei confronti di coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso<a href="#_ftn42" title="">[41]</a>. I sintomi dell&#8217;influenza criminosa devono essere tali da palesare o rendere significativamente plausibile l&#8217;accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e la precarietà e la disfunzionalità<a href="#_ftn43" title="">[42]</a> del singolo ente nella sua azione di amministrazione dell&#8217;interesse collettivo.<br /> Non è sufficiente, ai fini del riscontro dell&#8217;illegittimità degli atti posti in essere dall&#8217;amministrazione, la presunzione di una possibile presenza della criminalità organizzata sul territorio, &quot;ma è necessario un <em>quid pluris</em>, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi&quot;<a href="#_ftn44" title="">[43]</a>. Da ciò consegue che gli organi competenti sono tenuti a considerare gli elementi non in termini atomistici &#8211; ossia, in maniera individuale &#8211; ma nel loro complesso, nella loro unitarietà, senza estrapolare dal materiale probatorio acquisito singoli fatti o episodi e valutarli secondo un canone diverso da quello della ragionevolezza<a href="#_ftn45" title="">[44]</a>, la quale è volta ad individuare una stringente consequenzialità tra i collegamenti o i condizionamenti e la compromissione dei valori del buon andamento, della libera determinazione, del regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei gravi e perduranti pregiudizi per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica<a href="#_ftn46" title="">[45]</a>. Nella considerazione dei collegamenti e dei condizionamenti, &quot;trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela<a href="#_ftn47" title="">[46]</a> o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò [&#8230;] pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o per l&#8217;adozione di misure individuali di prevenzione&quot;<a href="#_ftn48" title="">[47]</a>. Tra le fattispecie nocive della genuinità dell&#8217;azione amministrativa si annoverano influenze sui contratti pubblici, omissione di controlli e di sanzioni, influenza sulle determinazioni urbanistiche, incidenza sui processi elettorali, deviazioni rispetto alle disposizioni in materia di gestione del personale, erogazioni indebite o condizionate dall&#8217;influenza criminale<a href="#_ftn49" title="">[48]</a>.<br /> Ulteriore aspetto rilevante concerne la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati: nonostante la giurisprudenza amministrativa non sia stata uniforme sul punto<a href="#_ftn50" title="">[49]</a>, la deroga agli obblighi di <em>partecipazione procedurale</em> come consacrati dalla legge n. 241/1990 sono giustificati dalla circostanza che il provvedimento di scioglimento si inserisce in un contesto fattuale inquinante il corretto funzionamento democratico, ragion per cui la misura <em>de qua</em> rappresenta la pronta, immediata e indifferibile reazione statale agli attentati all’imparzialità e al buon andamento dell’amministrazione pubblica, all’efficienza dei servizi e alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica da parte degli esponenti della criminalità organizzata.<br />  <br /> <strong>3. L’ordinanza n. 3978/2017</strong> <strong>del Consiglio di Stato</strong> <br /> Preliminarmente all’enunciazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato, è opportuno riepilogare sinteticamente i principali punti contenuti nel provvedimento presidenziale e nella statuizione dei giudici amministrativi di primo grado.<br /> Il decreto di scioglimento si fondava su una serie di situazioni che si erano verificate nel territorio quali il ricorso alla procedura di urgenza per l’affidamento di lavori all’interno del territorio comunale, lo svolgimento di attività irregolari svolte nel porto locale concernenti anche le concessioni ai siti balneari, comportamenti accondiscendenti dell’amministrazione comunale nei confronti di una struttura abusiva all’interno di un parco gestita da un pregiudicato, illegittime elargizioni di contributi economici a favore di un torneo calcistico tra i cui organizzatori figuravano anche soggetti con precedenti di reati associativi, riunioni preelettorali sulla composizione di liste cui parteciparono soggetti che avevano rapporti con persone vicine ai clan locali e l’organizzazione di una festa locale con la collaborazione di un noto pregiudicato, cui è stata invitata una troupe televisiva che ha intervistato il pregiudicato medesimo. Il Tar Lazio, accogliendo i rilievi dei ricorrenti, ha ritenuto che, pur in presenza degli aspetti ora descritti, non vi fossero elementi concreti, univoci e rilevanti che facessero presumere i collegamenti o i condizionamenti della criminalità organizzata. Secondo i giudici, il contesto territoriale non diceva nulla in ordine all’eventuale collegamento tra gli amministratori del Comune e la criminalità organizzata, per cui l’influenza di quest’ultima non risultava percepibile né fondatamente né univocamente; non si può presumere, inoltre, che un ente locale appartenente a un vasto territorio intaccato dalla criminalità organizzata possa di per sé essere considerato oggetto di infiltrazione mafiosa. Le condotte omissive poste in essere dai componenti la Giunta e da coloro che sono titolari di funzioni amministrative all’interno del Municipio integrano mere irregolarità amministrative rispetto alle quali non può essere ritenuto provato il pieno coinvolgimento dell’Esecutivo comunale connesso ad eventuali interferenze da parte della criminalità organizzata.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ribaltato le suddette considerazioni. Nella propria ordinanza n. 3978/2017, ha ribadito principi già sposati in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa. Nel discernere e valutare in termini obiettivi l’effettiva sussistenza degli elementi indicativi dell’infiltrazione mafiosa, il consesso dei giudici amministrativi ha invitato gli organi competenti a considerare il complesso degli elementi fattuali e sintomatici, corroborati dagli opportuni rilievi probatori acquisiti durante gli accertamenti degli ispettori inviati dal Ministero dell’Interno. Occorre individuare un effettivo collegamento tra tutti gli elementi fattuali che sono stati evidenziati, senza che questi vengano estrapolati da uno specifico contesto territoriale in cui sono stati registrati elevati indici di condizionamento da parte della criminalità organizzata.<br /> La gravità del pericolo e la necessità di predisporre un’efficace azione di contrasto ai poteri occulti, comporta che un ruolo rilevantissimo – sotto l’aspetto della prevenzione – vada ricoperto dagli amministratori locali, sia coloro i quali sono stati chiamati alla guida dell’ente per mezzo di una votazione elettiva sia coloro che devono adempiere a compiti di natura strettamente amministrativa. Pertanto, sottolineano i giudici, i comportamenti dei funzionari e dei dirigenti amministrativi possono essere interpretati come aspetti sintomatici della colpevole omissione da parte di costoro, nel contrastare i condizionamenti degli attori mafiosi. Sugli ufficiali pubblici, infatti, grava un esplicito dovere di porre in essere un’azione di indirizzo e controllo delle misure volte a prevenire e reprimere le infiltrazioni. Infatti, una palese irregolarità amministrativa sotto il profilo dei controlli, testimonia la colpevole trascuratezza della gestione e della tutela dell’interesse pubblico, contribuendo a rendere ancor di più permeabili gli spazi di infiltrazione nella cosa pubblica. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento di eventuali profili di responsabilità, è necessario valutare l’omessa predisposizione e attivazione di misure volte al ripristino della legalità.<br /> Da ultimo, un rilevantissimo principio sotteso all’azione di contrasto ai fenomeni mafiosi è stato individuato in quello per il quale, poiché il provvedimento con cui si decide lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata ha natura <em>preventiva e non sanzionatoria</em>, per la sua emanazione sono sufficienti elementi indizianti che consentono di individuare, all’interno del contesto locale coinvolto, l’intreccio delle connessioni e dei collegamenti tra atti e fatti da cui si evince il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno dell&#8217;amministrazione pubblica.<br /> Così argomentando, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza appellata.<br />  <br /> <strong>4. Brevi considerazioni conclusive</strong> <br /> I principi espressi dal Consiglio di Stato ci consentono di trarre alcune brevi considerazioni sulla fattispecie dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose. Non v’è dubbio che la statuizione <em>ivi</em> esposta ponga un pungo fermo sulla natura del decreto presidenziale volto ad ‘arrestare’ i collegamenti e i condizionamenti tra potere politico e criminalità organizzata. L’intera disciplina, formulata in un’ottica preventiva, si rende necessaria per porre “le basi affinché vengano interrotte e dissolte quelle relazioni d&#8217;interesse tra organizzazione criminale e titolari del potere decisionale dell&#8217;ente volte a rendere l&#8217;amministrazione servente rispetto agli interessi della criminalità organizzata”<a href="#_ftn51" title="">[50]</a>, con il necessario effetto di sradicare con misure straordinarie la “vicinanza tra potere politico e contesto criminale”<a href="#_ftn52" title="">[51]</a>.<br /> La repressione delle influenze provenienti dagli attori mafiosi, configurandosi come ‘momento’ straordinario, eccezionale e invasivo del fisiologico ‘funzionamento’ della democrazia elettiva e rappresentativa richiede ed impone un’altrettanta reazione<a href="#_ftn53" title="">[52]</a> dagli organi centrali dell’ordinamento per ripristinare il principio di legalità<a href="#_ftn54" title="">[53]</a> ai fini del buon governo. Per questo, sebbene non possa esservi discussione alcuna sulle significative conseguenze che si ripercuotono commissariando l’ente locale in quanto si condizionano le dinamiche sottese alla rappresentanza politica e in campo politico, all’esercizio personale, eguale, libero e segreto del diritto di voto, al diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza formale e sostanziale e all’articolazione del principio di democraticità, lo scioglimento si pone come servente al rispristino della legalità violata e al risultato<a href="#_ftn55" title="">[54]</a> finale di poter usufruire di una ‘buona amministrazione’ sia in senso oggettivo che soggettivo<a href="#_ftn56" title="">[55]</a>. I controlli sugli organi sono funzionali ad assicurare un’amministrazione pubblica che adempi al compito costituzionale di governare per il bene pubblico e l’interesse collettivo, ponendo in essere azioni politiche improntate alla trasparenza<a href="#_ftn57" title="">[56]</a> nelle azioni intraprese e negli obiettivi, senza alcun condizionamento da parte di soggetti esterni. Questo tipo di controllo riflette, inoltre, la contestuale ed ulteriore esigenza di tutelare il principio costituzionale di unitarietà dell&#8217;ordinamento che, come precetto fondamentale, verrebbe compromesso dai condizionamenti di soggetti &#8216;altri&#8217; rispetto a quelli legittimati dal consenso elettivo, ponendosi, altresì, come una specifica forma di condizionamento dell’autonomia<a href="#_ftn58" title="">[57]</a> costituzionalmente riconosciuta agli enti locali<a href="#_ftn59" title="">[58]</a>.<br /> Infine, non sembra errato sostenere che il provvedimento di scioglimento, oltre ad assolvere una funzione preventiva a tutela della buona amministrazione, è volto a valorizzare l’importanza del principio elettivo. Quest’ultimo, infatti, ponendosi come metodo democratico per la formazione e composizione degli organi rappresentativi della collettività a tutti i livelli di governo, in quanto attribuisce loro legittimità e legittimazione, viene messo ‘sotto attacco’ dalle manovre degli esponenti della criminalità organizzata i quali, condizionando l’iter del procedimento elettorale e distorcendone gli effetti, privano l’elezione – come atto libero e cosciente di scelta – dell’imparzialità<a href="#_ftn60" title="">[59]</a> e della trasparenza dei suoi esiti, sacrificando il diritto a libere elezioni, al buon andamento<a href="#_ftn61" title="">[60]</a> dell’amministrazione pubblica e al principio di legalità che fa da sfondo a qualsiasi azione volta al perseguimento dell’interesse pubblico.  </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">*</a> Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso l’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[1]</a> In argomento cfr. Mete, V., <em>Fuori dal comune. Lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose</em>, Roma, Bonanno, 2009; Rolli, R., <em>Il comune degli altri: lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose</em>, Roma, Aracne, 2013; Romei, D., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni o condizionamento mafioso</em>, in <em>Rassegna avvocatura dello Stato</em>, n. 2/2014, pp. 358-385; Crismani, A., <em>L&#8217;influenza della criminalità organizzata sul libero esercizio dell&#8217;azione amministrativa degli enti locali</em>, in <em>Federalismi</em>, n. 7/2014, pp. 1-26; Montaruli, V., <em>Lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata</em>, Napoli, Esi, 2014; Provenzano, C., <em>Scioglimento dei comuni per mafia</em>, Reggio Calabria, Città del Sole, 2016.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[2]</a> Come ebbe a sostenere Corte costituzionale, sentenza n. 40/1961, relativamente ai provvedimenti di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata, ordine pubblico costituisce un&#8217;espressione &quot;che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[3]</a> Non v’è dubbio alcuno che tutti i codesti principi rimandino a specifici “criteri [che] costituiscono il riconoscimento di interessi collettivi di grande rilievo sociale, che si aggiungono e si intrecciano con quelli della corretta gestione delle risorse pubbliche”, così Rolli, R., <em>Innovazione e creazione di valore nell’amministrazione pubblica</em>, in Rolli, R., Comite, U., in Cerri, A., Galeotti, G., (a cura di), <em>Efficienza ed efficacia dell’azione pubblica</em>, Roma, Aracne, 2012, p. 186.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[4]</a> Cfr. <em>ex plurimiis</em> Consiglio di Stato, sentenza n. 2583/2007; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 19536/2005.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[5]</a> Cfr. <em>ex plurimiis</em> Consiglio di Stato, sentenze nn. 2957/2010, 7217/2014; Tar Lazio, Roma, sentenza n., 5088/2015.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[6]</a> Per una sintesi cfr. Leotta, E., <em>Breve rassegna di giurisprudenza in materia di provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso</em>, intervento al workshop &quot;Infiltrazioni mafiose e P.A.&quot;, Siracusa, 2007, pp. 1-13, reperibile al seguente link https://www.diritto.it/breve-rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-provvedimenti-di-scioglimento-dei-consigli-comunali-e-provinciali-per-infiltrazioni-e-condizionamenti-di-tipo-mafioso/</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[7]</a> Come messo in evidenza da Rolli, R., Zicaro, V., <em>Brevi note sui problemi recenti di competenza territoriale del giudice amministrativo in tema di informative prefettizie</em>, in <em>Giustamm</em>, n. 5/2013, p. 2, “Una volta avvertita la pericolosità delle ricchezze mafiose, e quindi la pericolosità dell’impresa mafiosa o dell’impresa in qualche misura condizionata da infiltrazioni, condizionamenti e cointeressenze criminali, il Legislatore è più volte intervenuto impostando un’azione preventiva che miri ad estromettere la pericolosa ‘<em>tela velenosa</em>’ dalla vita economica del Paese”.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[8]</a> I primi interventi normativi volti a contrastare i fenomeni mafiosi risalgono ai primi anni &#8217;90 del secolo scorso. Già con l&#8217;articolo 15 della legge n. 55/1990, il legislatore aveva introdotto misure di contrasto ai condizionamenti di tipo mafioso, prevedendo specifiche sanzioni a carico degli amministratori locali e regionali che avessero legami con la criminalità organizzata. In particolare, veniva previsto che gli amministratori locali e regionali fossero sospesi dalle proprie funzioni dalla data del decreto che disponeva il giudizio o dalla data della loro citazione in udienza, laddove il reato concerneva l’associazione mafiosa o il favoreggiamento ad essa. I reati interessati dalla norma erano quelli cui all&#8217;articolo 416-bis c.p., quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, compresa la fabbricazione, la produzione, l&#8217;esportazione e l&#8217;importazione; i delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell&#8217;errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per atto d&#8217;ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri d&#8217;ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di pubblico di servizio); coloro che fossero stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi dai reati precedenti; coloro che erano stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; coloro nei cui confronti il tribunale aveva applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni mafiose cui all&#8217;articolo 1 della legge n. 575/1965. Questa misura trovava applicazione anche se il soggetto fosse sottoposto a una misura di prevenzione per l’essere indagato per uno di siffatti delitti. Si trattava di una normativa molto rigida, espressione del contesto storico del nostro Paese dove l’infiltrazione della criminalità organizzata in tutti gli apparati istituzionali aveva sollevato un forte sentimento e una forte domanda sociale di reprimere attentati alla legalità in vista della più generale tutela dell’ordine pubblico. Infatti, come specificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 218/1993 la normativa “si inserisce nell’ambito della legislazione antimafia e persegue interessi e finalità di rilievo nazionale, collegate alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica”. L&#8217;urgenza che si avvertiva in quegli anni era quella di salvaguardare il più possibile i principi del buon andamento, la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, la tutela e la sicurezza dell&#8217;ordine pubblico. Il legislatore intervenne ulteriormente con la legge n. 142/1990, il cui articolo 39 prefigurava e legittimava interventi di natura sostitutiva verso enti locali rispetto ai quali si registravano significativi, &quot;gravi e persistenti violazioni&quot; legislative e gravi motivi concernenti la salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico. Nel 1992, la legge n. 16, all&#8217;articolo 1, in modifica dell&#8217;articolo 15 della legge n. 55/1990 introdusse la misura della non candidabilità per quegli amministratori condannati, anche in via non definitiva, per tutti quei reati concernenti l&#8217;organizzazione mafiosa, per coloro nei cui confronti era stato disposto il giudizio o nei cui confronti era stato emesso un decreto di citazione o fossero stati destinatari di una misura di prevenzione, anche se emessa in via non definitiva. Tali disposizioni non si sarebbero applicate laddove nei confronti dell&#8217;interessato fosse stata emessa sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o di annullamento o un provvedimento di revoca della misura preventiva, anche se non definitiva. Come ebbe a sostenere il giudice delle leggi con sentenza n. 407/1992, la normativa<em> de qua</em> costituiva legge “una sorta di difesa avanzata dallo Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalità organizzata e dell’infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali, [intervento] diretto a fronteggiare una situazione di grave emergenza che coinvolge interessi ed esigenze della collettività connessi a valori costituzionali di primario rilievo in strettamente collegati alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica”. A fronte della questione di legittimità costituzionale, la Consulta modificò il proprio orientamento riconoscendo che la sanzione della non candidabilità si atteggiava a sanzione anticipata e “sproporzionata rispetto ai valori salvaguardati dalla legge con particolare riguardo al buon andamento della libera determinazione degli organi elettivi locali” (sentenza n. 141/1996). I successivi interventi normativi hanno riguardato l&#8217;inserimento della misura in commento nell&#8217;articolo 58 del Tuel, successivamente abrogato dagli articoli 10 ss. del d. lgs. n. 235/2012. Cfr., per un breve quadro d&#8217;insieme, <em>ex plurimiis</em> Pinto, F., D&#8217;Alfonso, S., <em>Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e status degli amministratori locali</em>, in <em>Commenti al T.U. sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali</em>, Sant&#8217;arcangelo di Romagna, Maggioli, 2001, pp. 106 ss.; Italia, V., Maggiora, E., <em>Manuale del consigliere</em>, Milano, Il Sole 24 ore, 2011, pp. 3 ss.; Flick, G.M., <em>Mafia e imprese vent&#8217;anni dopo. Capaci, via d&#8217;Amelio, mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione</em>, in <em>Federalismi,</em> n. 3/2013, pp. 11 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[9]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 5226/2007, 5878/2005; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 16778/2004. Per la descrizione del &#8216;contesto mafioso&#8217; e per l&#8217;urgenza e la necessità di approntare opportune cautele cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 407/1992, 218/1993, 118/1994, 191/1994, 141/1996.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[10]</a> Il quale assegna alla potestà esclusiva dello Stato l’ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[11]</a> Come ricorda Cassese, S., <em>La disfunzione dei controlli amministrativi</em>, in Id. (a cura di), <em>I controlli nella pubblica amministrazione</em>, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 14 “in origine, l’esistenza del controllo si pose per tenere sotto tutela enti diversi dallo Stato, in particolare gli enti locali. In quest’area si sviluppò il tipo prevalente di controllo, nella forma di controllo preventivo”.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[12]</a> Quest’ultimo si presenta come una funzione accessoria o ‘secondaria’ rispetto a una precedente attività o un atto posto in essere da un soggetto. Il controllo può essere considerato come un’attività di riesame e verifica rispetto a quello che si potrebbe definire un vero e proprio status, volta cioè ad attestare che si posseggano le qualifiche o meglio i titoli per esercitare le prerogative ad esso connesse e che costituiscono oggetto di tipizzazione legislativa. Il soggetto controllore è solitamente diverso da quello controllato (in caso contrario si parla di autocontrollo) ed è chiamato a porre in essere un’attività di accertamento che può concludersi con un giudizio positivo o negativo. Chi controlla è titolare di un complesso di competenze che deve esercitare per assicurare la conformità della posizione di un determinato soggetto o degli atti da questi posti in essere alle norme e ai principi sottesi che regolano l’attività di controllo. Per un inquadramento generale sul tema cfr. Forti, U., <em>I controlli dell&#8217;amministrazione comunale</em>, in Orlando, V.E. (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>II</em>, Milano, Società editrice libraria, 1915, pp. 608 ss.; Berti, G., Tumiati, L., voce <em>Controlli amministrativi</em>, in <em>Enc. dir</em>., <em>X</em>, Milano, Giuffré, 1962, pp. 298 ss.; Galeotti, S., voce <em>Controlli costituzionali</em>, <em>ivi</em>, pp. 319 ss.; Id., <em>Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali</em>, Milano, Giuffré, 1963; Giannini, M.S., <em>Controllo: nozioni e problemi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., <em>II</em>, 1974; Sepe, O., voce <em>Controlli, I) Profili generali, </em>in <em>Enc. giur</em>., <em>X</em>, Roma, 1988, pp. 1 ss.; Pizzorusso, A., voce <em>Controlli, III) Controlli costituzionali</em>, <em>ivi</em>, pp. 1 ss. De Benedetto, M., voce <em>Controlli</em>, <em>ivi, </em>2006, pp. 1 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[13]</a> Cfr. Pertici, A., <em>Cultura della legalità e regolarità amministrativa negli enti locali. Dalla riforma dei controlli all&#8217;elaborazione di un sistema di auditing interno</em>, Torino, Giappichelli, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[14]</a> Su questo cfr. Gelati, C., <em>I controlli sugli organi degli enti locali</em>, in <em>Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza</em>, n. 1/1998, p. 16.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[15]</a> Così Rolli, R., <em>Il comune degli altri</em>, <em>Op. cit</em>., p. 61.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[16]</a> &quot;Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all&#8217;articolo 58, l&#8217;autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi&quot;. La disposizione è stata abrogata e contenuta nell&#8217;articolo 11, comma 8 del d. lgs n. 235/2012.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[17]</a> A questa si accompagnava, infatti, una pericolosa ed eccessiva discrezionalità dell&#8217;amministrazione nel valutare i presupposti dello scioglimento, il quale poteva essere disposto anche nelle fattispecie in cui il quadro probatorio non fosse sufficientemente solido tale da giustificare l&#8217;azzeramento degli organi elettivi dei Consigli comunali e provinciali. Cfr. Cantadori, A., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose</em>, in <em>Per aspera ad veritatem</em>, n. 22/2002, pp. 833 ss.; La Torre, G., <em>Consiglio comunale, scioglimento per collegamenti con la criminalità organizzata &#8211; criteri di applicazione</em>, in <em>L&#8217;amministrazione italiana</em>, n. 3/2004, p. 382; Gagliardi, B., voce <em>Articolo 143</em>, in Cavallo Perin, R., Romano, A., <em>Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali</em>, Padova, Cedam, 2006, pp. 760 ss.; Guagliano, A.L., <em>L&#8217;art. 143 del TUEL: origini e prospettive attuali</em>, in  Rolli, R., (a cura di), <em>Lo scioglimento degli enti locali. Una introduzione</em>, Roma, Aracne, 2013, pp. 78 ss. In giurisprudenza cfr. <em>ex plurimiis</em> Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 3516/2002; Consiglio di Stato, sentenze nn. 319/1999, 713/1999, 585/2000, 5225/2000, 562/2003, 590/2003, 2590/2003, 1425/2004, 1573/2005, 1004/2007.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[18]</a> Tar Campania, Napoli, sentenza n. 13720/2010.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[19]</a> Milazzo, P., voce <em>Articolo 143</em>, in Napoli, C., Pignatelli, N., (a cura di), <em>Codice degli enti locali</em>, Roma, Nel diritto editore, 2012, p. 1350.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[20]</a> L&#8217;eccezionalità della misura dello scioglimento è una logica conseguenza della necessità di salvaguardare “valor[i] essenziali dell&#8217;ordinamento democratico: la libertà nel processo elettorale e nell&#8217;azione degli organi elettivi&quot;, Consiglio di Stato, sentenza n. 3386/2002. Analogamente, cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 3784/2005, 1573/2005, 1222/2007, 2583/2007, 449/2008, 3331/2009, 6657/2009, 3642/2010, 1547/2011, 126/2013; Consiglio della giustizia amministrativa siciliana, sentenza, n. 866/2011; Tar Lazio, Roma, sentenze nn. 10754/2006, 4463/2008, 4370/2011; Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n. 106/2002; Tar Campania, Napoli, sentenze nn. 1621/2006, 1622/2006, 1452/2008.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[21]</a> Cfr. Cantadori, A., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose</em>, in <em>Per aspera ad veritatem</em>, n. 24/2002, pp. 89 ss.; Gagliardi, B., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata</em>, in <em>Foro amm. CdS</em>, n. 11/2005, p. 3334; Clarizia, P., <em>La nuova disciplina dello scioglimento degli organi elettivi</em>, in Ramacci, F., Spangher, G., (a cura di), <em>Il sistema della sicurezza pubblica</em>, Milano, Giuffré, 2010, pp. 384 ss.; Zicaro, V., <em>Presupposti, procedimento e tutela</em>, in Rolli, R., (a  cura di), <em>Lo scioglimento degli enti locali. Una introduzione</em>, <em>Op. cit.</em>, p. 91.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[22]</a> La norma disciplina le cause ordinarie di scioglimento degli enti locali connesse alle seguente ipotesi: in caso vengano compiuti atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge e per gravi motivi di ordine pubblico: nell&#8217;ipotesi in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell&#8217;ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; riduzione dell&#8217;organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[23]</a> Cfr. Pinto, F., <em>Diritto degli enti locali</em>, Torino, Giappichelli, 2016, p. 178.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[24]</a> La quale si pone come &quot; il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione e, quindi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento.&quot;, cfr. Tar Lazio, Roma, sentenze nn. 1119/2012, 9685/2015, 10557/2016</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[25]</a> Come è stato messo in evidenza da Rolli, R., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Prospettive de jure condendo, in </em>Stancati, P., (a cura di),<em> Scritti in onore di Albino Saccomanno, </em>Roma, Aracne, 2012, pp. 493 ss<em>.</em>, si tratta di un periodo necessario per procedere al completo risanamento dell’intera situazione amministrativa e ‘s<em>pezzare’ </em>in profondità i legami che sono venuti ad instaurarsi tra l’ente locale e gli esponenti della criminalità organizzata.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[26]</a> &quot;I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell&#8217;anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[27]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 2895/2013, 4845/2014, 748/2016.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[28]</a> Lo ricorda bene Piemontese, F., <em>Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell&#8217;attuale previsione legislativa [Nota a sentenza: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 10557]</em>, in <em>Giustamm</em>, n. 1/2017, pp. 1-15.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[29]</a> Per un inquadramento generale cfr. Garrone, G.A., voce <em>Atto di alta amministrazione, </em>in <em>Dig. disc. pubbl</em>., <em>I</em>, Torino, Utet, 1987, pp. 538 ss.; Cuocolo, F. voce <em>Alta amministrazione</em>, in <em>Enc. giur</em>., <em>II</em>, Roma, 1991,  pp. 1 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[30]</a> La stessa, infatti, appare necessaria in quanto &quot;l&#8217;ampiezza del potere discrezionale di scioglimento è diretta conseguenza della pericolosità sociale ascritta ai condizionamenti politico-criminali [&#8230;]. Proprio in virtù della rilevante latitudine dell&#8217;indagine condotta dagli organi statali titolari della funzione di controllo è necessario che i provvedimenti conseguenti all&#8217;esito delle verifiche siano adeguatamente sorretti da evidenze probatorie certe, proporzionati ai riscontri accertati, in sostanza attentamente motivati&quot;, così Bottino, G., <em>I controlli statali sugli organi degli Enti locali: natura giuridica e presupposti dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata</em>, in <em>Il foro amm., Tar</em>, n. 1/2005, pp. 811-812.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[31]</a> Consiglio di Stato, sentenza n. 665/2007.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[32]</a> Consiglio di Stato, sentenza n. 1266/2012.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[33]</a> Cfr. Costa, A., <em>Sul provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Fondamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Giustamm</em>, n. 9/2015, pp. 1-35.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[34]</a> Cfr. Scoca, F.G., <em>Scioglimento degli organi elettivi per condizionamento della criminalità organizzata</em>, in <em>Giur. it</em>., n.7/2016, pp. 1722 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[35]</a> &quot;Si è in presenza [&#8230;] di una misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel loro complesso, all&#8217;influenza della criminalità organizzata. Una misura di carattere sanzionatorio, dunque&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[36]</a> &quot;Il condizionamento, idoneo a determinare lo scioglimento dell’organo, può essere anche frutto di spontanea adesione culturale o di timore o di esigenza di quieto vivere, risultando, in tutti i casi, l’attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata&quot;, cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5948/2006; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 246/2007.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[37]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 585/2000, 562/2003, 4467/2004, 5157/2004, 1573/2005, 3612/2006, 1004/2007, 6040/2007, 447/2009, 1266/2012, 727/2014, 4845/2014, 2054/2015; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1622/2006; Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 321/2008.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[38]</a> Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 3516/2002.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[39]</a> Cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 7040/2013.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[40]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 319/1999, 713/1999, 585/2000, 5225/2000, 562/2003, 5164/2004; C.G.A.R.S., sentenza n. 205/2002.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[41]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 5225/2000, 2615/2009, 3462/2010, 1547/2011; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 246/2007.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[42]</a> Cfr. <em>ex plurimiis</em> Tar Lazio, Roma, sentenza n. 3081/2014.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[43]</a> Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6492/2013.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[44]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 585/2000, 562/2003, 2160/2005, 1573/2005, 1004/2007, 6040/2007, 2115/2009, 6657/2009.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[45]</a> Cfr. <em>ex plurimiis</em> Tar Lazio, Roma, sentenza, n.  6609/2013.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[46]</a> Sebbene il Consiglio di Stato, con sentenza n. 876/2016 abbia affermato che “i rapporti di parentela tra amministratori ed esponenti della criminalità non possono costituire ex se elemento indicativo di un collegamento, rilevante ai sensi dell’art. 143, dovendo invece gli stessi essere rafforzati, onde pervenire ad un dato significativo e rispettoso del criterio di concretezza, con la riscontrata sussistenza di convivenza o di assidua frequentazione, e ciò ancor di più laddove non sia il parente stesso esponente della criminalità, bensì un suo congiunto o ulteriore parente da questi acquisito, in tal modo allentandosi, anche sul piano del rapporto di parentela, la rilevanza dell’elemento indicatore del collegamento con l’amministratore”.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[47]</a> Cfr. <em>ex plurimiis</em> Consiglio di Stato, sentenza n. 1547/2011.</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[48]</a> Per una sintesi delle diverse fattispecie cfr. Milazzo, P., voce Articolo 143, <em>Op. cit.</em>, pp. 1353-1354. Come è stato ben illustrato da Celle, F., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso</em>, in <em>Il Foro amm. Tar</em>, n. 2/2004, &quot;L&#8217;inquinamento delle interferenze criminali non si verifica solo quando si determinano vincoli consapevoli di complicità ma anche in casi di connivenza o contiguità quando essa coinvolga l&#8217;esercizio di un munus publicum, il che si rivela alquanto insidioso nella misura in cui il fenomeno si manifesta nelle forme atipiche dell&#8217;ingerenza e dell&#8217;assoggettamento o in legami e connessioni trasversali. Sono, quindi, le stesse modalità di estrinsecazione del fenomeno mafioso che giustificano il ricorso dello Stato a strumenti di controllo flessibili, per la difesa di una società pressata dall&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;ordine pubblico, quando i sistemi di repressione e prevenzione tradizionali si rivelano insufficienti&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[49]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 5878/2005, 1222/2007. In senso favorevole alla comunicazione di avvio del procedimento cfr. Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 14261/2010 per il quale “si ritiene annullabile il procedimento di scioglimento per omessa comunicazione dell’avvio dello stesso, atteso che l’esame procedimentale delle deduzioni degli interessati avrebbe potuto incidere, almeno sul piano motivazionale, sulla valutazione degli elementi indiziari della sussistenza di un’infiltrazione mafiosa nella gestione di un’amministrazione locale”.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[50]</a> Rizzi, M.A., <em>Articolo 100</em>, in Malagnino, M.E., (a cura di), <em>Il codice antimafia. Commento al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,</em> Torino, Giappichelli, 2011, p. 289. Analogamente cfr. Ciancio, A., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per motivi di inquinamento da criminalità organizzata nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giur. it</em>., <em>IV</em>, 1996, p. 25.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[51]</a> Longo, F., <em>Lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è questione di contesto</em>, in <em>Foro amm., CdS</em>, n. 1/2008, p. 881.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[52]</a> Come proposto da Rolli, R., <em>Il comune degli altri</em>, <em>Op. ult. cit</em>., pp. 159 ss., nell’ambito delle azioni di contrasto delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, è opportuno che lo Stato ponga in essere maggiori investimenti – sul piano delle risorse umane e finanziarie &#8211;  favorendo in modo professionale soggetti in grado di adempiere alle delicate funzioni di commissario straordinario. A tal fine, si potrebbe istituire un apposito, una “lista” di commissari – selezionati tra tutte le zone italiane – di persone competenti, dotate di altissima professionalità, in materia di giustizia e amministrazione pubblica. I controlli, inoltre, dovrebbero estendersi anche al buon andamento dell’azione amministrativa al fine precipuo di verificare il rispetto dell’efficacia e dell’efficienza. Occorrerebbe attribuire ai commissari poteri ispettivi e istituire organismi di controllo per prevenire il ripetersi dei fenomeni di infiltrazione. Infine, si potrebbe costituire su base territoriale, almeno in quelle province maggiormente coinvolte dai condizionamenti della criminalità organizzata, un ufficio ispettivo e di consulenza che controlli e supporti gli enti ‘contaminati’ dall’azione degli esponenti mafiosi e quelli suscettibili di essere oggetto di infiltrazioni mafiose.</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[53]</a> Come ricorda D&#8217;Auria, G., <em>I controlli</em>, in Cassese, S., (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>II</em>, Milano, Giuffré, 2003, &quot;il controllo preventivo costituisce una espressione del principio di legalità&quot;, pp. 1359 ss. Infatti, il principio di legalità viene identificato da Merusi, F., <em>Sentieri interrotti della legalità</em>, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 28 ss., come il principio di ragione su cui si basa ogni istituto del diritto amministrativo.</div>
<div><a href="#_ftnref55" title="">[54]</a> Il concetto di ‘risultato’ è ormai entrato nell’ambito delle trattazioni scientifiche, in maniera trasversale. Esso, infatti, si connette indubbiamente ai principi costituzionali che ispirano l’azione amministrativa, influenzando il fine e l’agire, in funzione degli scopi di natura pubblica che devono essere perseguiti. Come è stato puntualmente sottolineato da Rolli, R., <em>Verso l’amministrazione di risultato</em>, in Aa. Vv., <em>Democrazia, amministrazione, controlli. Atti del convegno 23-24 febbraio 2007</em>, Napoli, Esi, 2008, pp. 347 ss., “<em>l’amministrazione di risultato</em> può identificarsi in una amministrazione che risulti responsabile della legittimità della propria azione e dei risultati cui essa perviene […]. Risulta palese il legame – ancorché problematico – con i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità, con cui si combina la responsabilità dell’azione che deve tendere al risultato. Conosciuto sotto l’aspetto puramente economico, viene inquadrato nell’ambito dell’amministrazione e riguarda sia l’organizzazione, sia l’azione amministrativa; si colloca inoltre nell’ambito del rapporto politica-dirigenza, in quello del controllo, dei servizi pubblici, maturando, quindi, una precisa rilevanza sul piano giuridico”.</div>
<div><a href="#_ftnref56" title="">[55]</a> Infatti, il controllo ex articolo 143 Tuel persegue la doppia finalità di far si che un ente locale agisca per l’interesse pubblico in piena autonomia ed evitare che gli amministratori non posseggano i requisiti di onorabilità necessari per governare. Su questo cfr. Posteraro, N., <em>Le cause ordinarie di scioglimento degli EE. LL.</em>, in Rolli, R., (a cura di), <em>Lo scioglimento degli enti locali. Una introduzione</em>, <em>Op. ult. cit</em>., pp. 23 ss.; D&#8217;Amico, D., <em>Le caratteristiche del provvedimento di scioglimento</em>, <em>ivi</em>, p. 82.</div>
<div><a href="#_ftnref57" title="">[56]</a> La quale costituisce una vera e propria esigenza e uno specifico obiettivo affinché l’amministrazione agisca conformemente al principio di imparzialità per rendere comprensibile ed esterne le proprie azioni a sostegno della collettività. Cfr. Villata, R., <em>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>Riv. proc. amm.</em>, <em>V</em>, 1987, p. 528; Arena, G., voce <em>Trasparenza amministrativa</em>, in <em>Enc. giur</em>., <em>XXXI</em>, Roma, 1995, p. 2; Occhiena, M., <em>I principi di pubblicità e trasparenza</em>, in Renna, M., Saitta, F., (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, Giuffré, 2012, p. 143; Orofino, A.G., <em>Profili giuridici della trasparenza amministrativa</em>, Bari, Cacucci, 2013, pp. 43 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref58" title="">[57]</a> Come sottolinea Manganaro, F., <em>Il controllo sugli enti locali come parametro dell&#8217;autonomia</em>, in Aa. Vv., <em>Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie territoriali</em>, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 235 ss., la misura dell&#8217;autonomia è segnata dal potere di controllo eteronomo attribuito allo Stato od alle regioni sugli organi o sugli atti degli enti locali.</div>
<div><a href="#_ftnref59" title="">[58]</a> Cfr. articolo 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.</div>
<div><a href="#_ftnref60" title="">[59]</a> Il quale richiede che l’amministrazione pubblica agisca obiettivamente, senza discriminazione e in una logica ispirata al principio di eguaglianza per perseguire l’interesse pubblico, a qualsiasi livello in cui il medesimo deve essere realizzato. Cfr. Caranta, R., voce <em>Articolo 97</em>, in Bifulco, R., Celotto, A., Olivetti, M., (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006, pp. 1892 ss.; Coen, L., voce <em>Articolo 97</em>, in Crisafulli, V., Paladin, L., Bartole, S., Bin, R., (a cura di), <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, Padova, Cedam, 2008, pp. 885 ss.; Vetrò, F., <em>Il principio di imparzialità</em>, in Renna, M., Saitta, F., (a cura di), <em>Op. ult. cit.</em>, pp. 92 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref61" title="">[60]</a> “Il principio di buon andamento rispecchia, […] una funzione ed uno scopo nettamente precisi, sostanzialmente nelle relazioni con i cittadini. In effetti, la buona amministrazione assicura il principio del buon andamento dell’agire amministrativo. In breva, essa deve curare i diritti dei cittadini, ai fini della realizzazione dell’interesse pubblico: quest’ultimo – è noto – riguarda non solo il singolo cittadino ma l’intera collettività”, così Rolli, R., 2012, <em>Op. cit</em>., p. 187. Infatti, il principio in commento ”<em>pretende</em> che l&#8217;azione amministrativa sia svolta sempre nel rispetto della legge, per soddisfare l&#8217;esigenza che l&#8217;interesse pubblico, generalmente considerato, si realizzi in uno con l&#8217;interesse collettivo che sta alla base del particolare compito da attuare concretamente, nell&#8217;ottica di quelle regole di condotta che indicano il modo più idoneo per tale realizzazione&quot;, Rolli, R., <em>I principi dell&#8217;azione amministrativa</em>, in Rolli, R., Luciani, F., (a cura di), <em>Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico</em>, Napoli, Esi, 2008, p. 20 e si pone come specificazione del principio di leale collaborazione per salvaguardare il principio di efficienza dell’amministrazione pubblica e l’imparzialità nelle sue azioni di governo. Cfr. Allegretti, U., voce <em>Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, <em>VIII</em> , Torino, Utet, 1993, p. 135; Spasiano, M.R., <em>Il principio del buon andamento</em>, in Renna, M., Saitta, F., (a cura di), pp. 122 ss.<br />  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-preventiva-del-decreto-di-scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-nota-a-margine-ordinanza-consiglio-di-stato-sez-iii-n-3978-2017/">La natura preventiva del decreto di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (Nota a margine ordinanza Consiglio di Stato, Sez., III, n.  3978/2017)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a></p>
<p>  Sommario: 1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica – 2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili – 3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione &#8211; 4. La giurisdizione amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a></p>
<p>  </p>
<div>Sommario: 1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica – 2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili – 3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione &#8211; 4. La giurisdizione amministrativa in materia di incentivi alle fonti rinnovabili – 5. La competenza del giudice amministrativo in materia di incentivi alle fonti rinnovabili – 6. Considerazioni conclusive.<br />  </div>
<p>  <br /> <em>1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica. </em><br /> L’esigenza di individuare le misure idonee a fronteggiare il fenomeno del surriscaldamento del Pianeta sta alla base della normativa (sovranazionale e nazionale) che vige in materia di energie rinnovabili, le quali sono strumentali a garantire la tutela di due ‘valori’ fondamentali dell’ordinamento costituzionale: l’ambiente<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> (art. 9 Cost.) e la salute<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> (art. 32 Cost.). Tali valori super-individuali formano un’endiadi indissolubile, poiché l’armonico e coerente utilizzo delle risorse ambientali si configura come la condizione necessaria per garantire la salute di ogni singolo individuo. Non è un caso che la giurisprudenza costituzionale, nel cogliere l’inestricabile collegamento di essi, abbia evidenziato che l’ambiente rappresenta il principale «elemento determinativo della qualità della vita»<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Nel settore delle energie rinnovabili, i valori <em>non patrimoniali</em> dell’ambiente e della salute presentano, nondimeno, una stretta correlazione con un valore (anch’esso di rilevanza costituzionale) avente tuttavia <em>natura patrimoniale</em>: la libertà di iniziativa economia privata (art. 41 Cost.)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e, quindi, di garantire un’efficace tutela dell’ambiente e della salute pubblica può essere sicuramente realizzato attraverso l’esercizio di attività economiche che producano energia attraverso processi produttivi con un ridotto impatto ambientale (c.d. <em>green economy</em>).<br /> A livello europeo, la direttiva 2009/28 CE, recante norme «sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive», ha infatti precisato che l’Unione riconosce «la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all’innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale»<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> È fuor d’ogni dubbio che un’economia rispettosa dell’ambiente e della salute sia (anche nei fatti) possibile. L’esercizio ecosostenibile della  libertà di impresa è <em>ex se</em> capace di assicurare, non soltanto quei vantaggi patrimoniali e individualistici fisiologicamente connessi alle attività economiche, ma anche vantaggi non patrimoniali e superindividuali. Il fatto che l’esercizio ecosostenibile della libertà di iniziativa economica rappresenti lo strumento per il conseguimento dell’obiettivo precipuo della normativa vigente in materia di <em>energy</em> implica, però, che il comparto economico delle energie rinnovabili non possa essere soggetto a limiti troppo restrittivi; il rischio sarebbe quello di penalizzare la libertà economica in nome di una eccesiva valorizzazione dell’ambiente e della salute pubblica.<br />  <br />  <br /> <em>2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili.</em><br /> Trovare una soluzione di equilibrio tra ambiente e salute, da una parte, ed iniziativa economica, dall’altra parte, non è tuttavia una cosa agevole. Trattasi di un’operazione resa ancora più complicata dalla difficile collocazione delle energie rinnovabili nel quadro del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Le energie rinnovabili si configurano come un’entità trasversale capace di incidere ora su una materia di competenza esclusiva dello Stato, ora su una materia di competenza concorrente Stato &#8211; Regioni.<br />  La dottrina ha avuto modo di rilevare che «la disciplina delle energie rinnovabili trova a prima vista la sua base costituzionale nel regime previsto in costituzione per l’energia e l’ambiente. In realtà il discorso e più articolato. Toccano il tema delle rinnovabili le competenze concorrenti in materia di territorio, salute ed energia e quelle esclusive statali in tema di concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di diritti civili e sociali, oltre che di tutela dell’ambiente. È quindi evidente come in questo caso sia particolarmente vivace la concorrenza di competenze su cui ha dovuto tentare di fare chiarezza la giurisprudenza costituzionale. A seconda dei casi, per risolvere i contrasti si è fatto ricorso al criterio della prevalenza di una competenza considerata trainante, oppure a quello della leale collaborazione»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> L’intricata dinamica che può venire ad assumere la ripartizione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni ha perciò occasionato il perfezionarsi, a livello regionale, di scelte obiettivamente sbilanciate. Emblematico è il caso della Regione Sardegna, la quale, con deliberazione del 12 marzo 2010, n. 10/3, recante «Linee guida e indirizzi in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di energia alimentati da fonte rinnovabile»  aveva ritenuto di poter vietare, in nome di esigenze di tutela paesistica e paesaggistica, la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile da parte degli operatori privati; gli unici soggetti che avrebbero potuto esercitare l’attività di produzione di ‘energia pulita’ sarebbero potuti essere delle sole società pubbliche all’uopo costituite.<br /> Dalla scelta assunta dalla Regione è scaturita l’adozione di provvedimenti amministrativi di tipo evidentemente restrittivo, la cui impugnazione ha portato la giurisprudenza amministrativa a chiarire che «le esigenze di tutela ambientale e paesistica sono e devono essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA); esse non possono tuttavia condurre ad un divieto generalizzato di realizzare gli impianti di energie da fonti rinnovabili da parte di soggetti privati, poiché questo si tradurrebbe, come è evidente, nel negare l’esistenza della libertà di iniziativa economica nel campo in esame, in contraddizione con i principi comunitari e costituzionali richiamati. Né può essere consentito per le medesime ragioni riservare tali attività soltanto alle c.d. società pubbliche (peraltro interamente partecipate), in cui evidentemente non vi è una componente imprenditoriale privata idonea ad esplicare la sua libertà economica, in contraddizione con lo stesso concetto di libertà di iniziativa privata che contraddistingue il mercato delle energie tratte da fonti rinnovabili»<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Se ne ricava che la scelta compiuta, a seconda dei casi, dal legislatore (statale e/o regionale) dovrà ispirarsi ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Poiché, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, è indubbio che le scelte legislative assunte in tema di energie rinnovabili non debbano configurarsi come un uso manifestamente arbitrario e schizofrenico (ossia irragionevole) del potere legislativo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione.</em><br /> La posizione di strumentalità che l’esercizio della libertà di impresa viene ad assumere rispetto all’obiettivo di garantire (entro il 2020) una determinata quota di energia rinnovabile immessa in rete ha fatto in modo che l’intervento dello Stato nel mercato delle rinnovabili venisse ad assumere la fisionomia tipica dello «Stato-incentivatore».<br /> In ossequio all’art. 3 della direttiva 2009/28/Ce, ciascuno Stato membro, per raggiungere l’obiettivo di produrre una determina quantità di energia da fonti rinnovabili, è stato autorizzato ad adottare specifiche misure. Tali misure possono essere distinte in due diverse tipologie: le misure di sostegno all’esercizio di attività preordinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili e le misure di cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/Ce mediante il D.lgs. n. 28/2011. Nell’ampio articolato dal provvedimento legislativo è perciò consentito rinvenire sia norme tese a disciplinare, specificamente, il regime di sostegno (artt. 23-33), sia norme volte a disciplinare le modalità di cooperazione tra l’Italia e gli altri Stati (artt. 34-37).<br /> Tralasciando le misure di cooperazione, le quali vengono definite sulla base di accordi internazionali siglati tra i rappresentati degli Stati e si sostanziano, sovente, nella condivisione di dati e statistiche in materia di energie rinnovabili, in questa sede interessano precipuamente le misure di sostegno.<br /> Queste ultime misure, consistendo nel riconoscimento di incentivi agli operatori che esercitano un’attività diretta alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si sostanziano nella «erogazione in denaro da parte dello Stato a favore di un ente di diritto pubblico, di una impresa, pubblica o privata, o di un semplice privato»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. La misura dell’incentivo è commisurata alla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di specificare che l’incentivo, essendo teleologicamente collegato all’esigenza di raggiungere gli obiettivi fissati nella direttiva 2009/28/Ce, non può che essere commisurato all’effettivo apporto che ogni singolo operatore dà in funzione di quell’obiettivo; un apporto la cui effettività deriva dalla immissione dell’energia pulita nella rete elettrica nazionale<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Le incentivazioni rientrano nella più ampia categoria delle <em>sovvenzioni</em>, quale espressione ambigua e generica<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. La profonda diversità di contesti e ambiti nei quali è stata impiegata la nozione di sovvenzioni ha indotto la dottrina a ritenere che le varie ipotesi di impiego della nozione abbiano «un valore di puro comodo e nessuna utilità scientifica, in ragione appunto della loro assoluta genericità, che tende pericolosamente a coprire le effettive divergenze strutturali tra i singoli istituti»<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> In disparte le varie speculazioni dottrinarie che si sono succedute nel tempo, quel che pare certo è che la caratteristica indefettibile che distingue le incentivazioni dalle altre forme di sovvenzione risiede in ciò che, mentre le <em>sovvenzioni</em> in senso lato vengono erogate in favore di una determina categoria di soggetti che si trovi in una certa condizione (ad. es. imprese che versino in precarie condizioni economiche)<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, <em>l’incentivo </em>viene invece erogato in favore di una determinata categoria di soggetti che si determina a compiere un’attività che l’ente incentivatore ritiene rilevante o strategica<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> In Italia, i meccanismi di incentivazione introdotti in materia di rinnovabili sono plurimi. Differenziandosi in base alla tipologia di fonte rinnovabile e alla dimensione dell’impianto, esse sono identificabili nei:  certificati verdi (ora sostituiti dalla tariffa incentivante)<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, certificati bianchi (o Titoli di efficienza energetica)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, tariffa onnicomprensiva<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, conto termico<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, conto energia<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e altri contributi comunitari, nazionali o regionali<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Fatta eccezione per quelli erogati dall’Unione europea e/o dalle Regioni, la responsabilità di dare attuazione alle misure di incentivazione è stata affidata ad un soggetto <em>ad hoc</em> costituito nella forma di società per azioni: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Si tratta della società (totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) che «promuove lo sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce inoltre gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti e gli interventi rivolti all’incremento dell’efficienza energetica. È responsabile delle misure finalizzate a favorire una maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale. Diffonde inoltre una cultura dell’energia compatibile con le esigenze dell’ambiente. Gestisce il sistema nazionale dei certificati di immissione in consumo dei biocarburanti, al fine si sviluppare la filiera dei biocarburanti sostenibili e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera»<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Nel novero delle funzioni svolte dal Gestore dei Servizi Energetici rientra, all’evidenza, anche quella di erogare gli incentivi agli operatori (pubbliche amministrazioni, imprese private o anche persone fisiche) che producono energia da fonti rinnovabili. E a dimostrazione dell’importanza strategica che assume questa funzione, valga solo ricordare che il totale degli incentivi erogati dal GSE, nell’anno 2015, ammonta a sedici miliardi di euro<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La notevole entità degli incentivi disvela che la maturata consapevolezza che quella attuale sia l’era dell’<em>antropocene</em>, «nella quella nella quale gli esseri umani sono divenuti i principali fattori delle dinamiche biofisiche planetarie»<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, ha ragionevolmente indotto le competenti Istituzioni nazionali a creare un meccanismo vincente di ‘regolazione’ delle attività energetiche; <em>id est</em>, indurre un elevato numero di soggetti a sviluppare una sensibilità  verso il tema dell’ambiente, così da poter giungere ad «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente»<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Traendo spunto dalle parole del Santo Padre, non sembra quindi errato persuadersi che il meccanismo degli incentivi è capace di ‘catartizzare’ l’irresistibile forza attrattiva della ricchezza economica rispetto all’obiettivo (tutt’altro che patrimoniale) di porre rimedio alle preoccupanti situazioni ecologiche che vive il Pianeta. Situazioni che «provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire <em>leadership</em> che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia»<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>4. La giurisdizione amministrativa in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.</em><br /> La significativa dimensione degli incentivi erogabili in materia di energie rinnovabili postula ? come d’ovvio ? la simmetrica esistenza di un elevato numero di soggetti che presentano domande per l’ammissione ai meccanismi di incentivazione. L’ammissione agli incentivi è subordinata al possesso di specifici requisiti e al rispetto di determinate regole procedimentali. La probabilità che gli incentivi non vengano riconosciuti a taluni operatori oppure che vengano riconosciuti, in un primo momento, salvo poi essere  ‘ritirati’, implica l’istaurarsi di giudizi.<br /> Giova ricordare, per completezza espositiva, che l’esatta qualificazione giuridica dei poteri ablatori di cui il GSE è attributario costituisce una tematica assai dibattuta, in specie per quel che riguarda i provvedimenti più radicali e pregiudizievoli per gli interessi (soprattutto economici) degli operatori: il «rigetto» e la «decadenza». Non si dubita, invece, della riconducibilità all’autotutela del provvedimento di annullamento disposto ai sensi dell’art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011 nei casi in cui il GSE «riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente»<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Con riferimento alla rigetto e alla decadenza disposto dal GSE, ad una prima impostazione, secondo cui i poteri di cui all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 sarebbero riconducibili al fenomeno dell’autotutela <em>ex</em> art. 21 <em>nonies </em>della L. n. 241/90<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, è venuta a frapporsi una seconda opzione interpretativa per la quale i suddetti poteri avrebbero natura sanzionatoria<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Sennonché, la più sofisticata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di non accordare preferenza né all’una né all’altra tesi. L’esame degli arresti giurisprudenziali registratisi sul punto consente di cogliere, invero, che la qualificazione accolta dal giudice amministrativo è quella di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse»<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, che differiscono dall’autotutela<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> e che non hanno carattere sanzionatorio<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> La differenza rispetto all’autotutela discende dal fatto che detti poteri non si sostanziano «nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un’illegittimità coeva all’adozione dell’atto, ma in un provvedimento adottato all’esito di un’attività di verifica e controllo, che può ‘fisiologicamente’ collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi».<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> <br /> E in questa prospettiva, al fine di evidenziare l’insussistenza di un procedimento amministrativo di secondo grado (quale tratto indefettibile dell’autotutela), è stato elaborato il paradigma della ‘<em>fattispecie a formazione progressiva</em>’, così che «l’attività di verifica rappresenta il contenuto di una fase del tutto ordinaria e normale, di base, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dei benefici. Dal che discende (che) detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame [rispetto a quello di ammissione agli incentivi], perciò non può essere qualificato come di esercizio di una qualche autotutela, ma consiste in un autonomo potere di accertamento sostanziale, che completa il procedimento finalizzato al riconoscimento dell’incentivazione. Ad una prima verifica di tipo esclusivamente cartolare si aggiunge un distinto potere di verificazione sostanziale, correlato all’esame degli impianti, anche mediante sopralluoghi»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> La differenza rispetto ai provvedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione discende, invece, da un profilo che attiene alle <em>regole sulla ripartizione delle funzioni</em> tra le diverse organizzazioni pubbliche che concorrono a formare la <em>governance</em> del settore energetico<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>: l’irrogazione delle sanzioni previste per gli operatori economici che pongono in essere condotte contrarie alla normativa in materia di incentivi alla produzione di energia rinnovabile è, infatti, una prerogativa dell’ARERA (già AEEGSI) e non anche del GSE, il quale, mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 persegue una finalità ripristinatoria e non già sanzionatoria: recuperare gli incentivi indebitamente erogati in favore di operatori <em>sine titulo</em>.<br /> Non a caso, è stato chiarito che «per lo specifico settore degli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la misura della “decadenza” dagli incentivi, nell’ipotesi in cui vengano riscontrate “violazioni rilevanti”, trova apposita cornice normativa nell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, a norma del quale “il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. È quindi evidente che, in caso di accertata difformità tra i dati dichiarati in sede di domanda di accesso agli incentivi ed i dati reali, la prioritaria esigenza del legislatore, da realizzarsi proprio per mezzo della misura decadenziale (di competenza del GSE), è quella di recuperare gli incentivi indebitamente erogati, salva la successiva attivazione del (diverso) meccanismo sanzionatorio di competenza dell’A.E.E.G.S.I.– Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. In sostanza, quindi, il provvedimento di decadenza non ha di per sé natura sanzionatoria, ma è solo accertativo della violazione rilevante commessa, essendo finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate»<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> Quale che sia la natura giuridica dei poteri del GSE è certo che l’aumento dei soggetti che aspirano ad essere ammessi agli incentivi in materia di energie rinnovabili e che vedano rigettata la loro domanda o che siano raggiunti da provvedimenti di ritiro (annullamento, revoca o decadenza)dell’incentivo inizialmente riconosciutogli ha determinato la necessità di individuare la giurisdizione dinanzi alla quale instaurare le controversie in materia.<br /> Il tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di incentivi pubblici è stato ampiamente dibattuto. La consolidazione di teoretiche di segno opposto, unita alle pregiudizievoli ricadute che una tale situazione di incertezza era in grado di determinare sulla effettività dei diritti costituzionali di azione e di difesa (art. 24 Cost.), ha fatto in modo che la Corte di Cassazione si pronunciasse sulla questione.<br /> Con riferimento ai provvedimenti di ritiro degli incentivi inizialmente riconosciuti, i criteri ermeneutici impiegati dal giudice della giurisdizione al fine di stabilire le fattispecie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e quelle, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sono due: il c.d. criterio dell’inadempimento e il c.d. criterio della natura del potere esercitato dall’amministrazione.<br /> Mentre per il «criterio dell’inadempimento» sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali il provvedimento di annullamento o revoca dell’incentivo sia giustificato dall’inadempimento degli obblighi che la legge e/o il provvedimento imponevano al soggetto beneficiario nella fase attuativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, in base al «criterio della natura del potere» che sovraintende all’adozione dell’atto di ritiro dell’incentivo sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il ritiro di incentivi riconosciuti direttamente dalla legge, così che la pubblica amministrazione debba unicamente limitarsi a verificare l’esistenza dei presupposti <em>ex lege</em>, senza potere svolgere valutazioni discrezionali di sorta<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Contrariamente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché il provvedimento di ritiro dell’incentivo possa farsi ricondurre all’autotutela (intesa in senso stretto) con conseguente sussistenza in capo al privato, non già di un diritto soggettivo (che radica la giurisdizione del g.o.), bensì di un interesse legittimo (che radica la giurisdizione del g.a.). Il che accade ogniqualvolta il provvedimento di ritiro si «esprime nella constatazione &#8211; anche <em>ex post</em>, e dunque esercitabile anche nella fase che è definita esecutiva del rapporto &#8211; della mancata corrispondenza al pubblico interesse del contributo, o, alternativamente, nello scrutinio negativo in merito alla legittimità originaria dell’erogazione, evenienza riconducibile al mutamento di requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’ammissione al beneficio»<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Le sopraccennate ‘regole’ sul riparto di giurisdizione si applicano, in generale, per ogni tipologia di sovvenzione erogata da una qualsiasi pubblica amministrazione. Tuttavia la circostanza che l’ordinamento amministrativo italiano consta di un soggetto pubblico (GSE s.p.a.) istituzionalmente deputato alla erogazione di incentivi in favore di titolari di impianti da fonti di energie rinnovabile ha fatto in modo che venisse ad occasionarsi, specificamente, un problema di riparto di giurisdizione sui provvedimenti con i quali lo stesso dispone <em>ex</em> art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme eventualmente già erogate<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> A questo riguardo occorre ricordare che, per effetto di una recente novella legislativa, l’ambito di applicazione dei poteri di rigetto e di decadenza del GSE sarà verosimilmente destinato ad incontrare delle restrizioni.<br /> Da più parti erano stati denunciati profili di irragionevolezza e sproporzionalità dell’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui contemplava un ‘rigido automatismo’ nell’esercizio di tali poteri: l’accertamento di una violazione commessa dall’operatore economico comportava, appunto<em> automaticamente</em>, l’adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, a seconda del momento in cui l’accertamento avesse luogo. Il rigetto nei casi in cui la violazione fossa stata accertata nel periodo antecedente all’ammissione all’incentivo, mentre la decadenza nei casi di violazioni accertate nel periodo successivo all’ammissione.<br /> Ridotti, se non insussistenti, erano i margini di valutazione discrezionale, quanto alla possibile gradazione delle conseguenze, riconosciuti in capo al GSE, la cui attività di accertamento si risolveva in una ‘istruttoria debole’ preordinata a verificare la sussumibilità della condotta posta in essere dall’operatore in una delle ‘violazioni rilevanti’ tipizzate dal legislatore nell’Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014  (c.d. Decreto Controlli)<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Emblematico sembra essere l’insegnamento giurisprudenziale elaborato in conseguenza dei numerosi ricorsi proposti avverso provvedimenti di rigetto o di decadenza adottati dal GSE nei confronti di quegli operatori che, vittime di truffa da parte del fornitore ‘Zuccotti’, si erano inconsapevolmente trovati ad installare moduli fotovoltaici contraffatti e a presentare, quindi, una dichiarazione con la quale si attestava la (non vera) conformità tecnica dei pannelli.<br /> Nelle sentenze pronunciate su tali ricorsi è stato evidenziato il carattere automatico dei provvedimenti di rigetto e di decadenza del GSE, rimarcando l’irrilevanza dell’elemento psicologico dell’autore della violazione, che si sarebbe dovuto considerare destinatario di rigetto o di decadenza anche qualora fosse stato del tutto inconsapevole della condotta <em>contra ius</em> posta in essere. Si è, infatti, affermato che «l’accertamento dell’elemento psicologico non è richiesto dalle norme che regolano il procedimento [istruttorio del GSE] ed anzi è incompatibile con quelle»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.Un sistema siffatto esponeva – com’è evidente ? gli operatori economici all’inaccettabile rischio di trovarsi ad esercitare attività di impresa in un settore (quello delle energie rinnovabili) che non ammetteva il minimo errore e che, peraltro, prevedeva conseguenze eguali (<em>rectius</em>, egualitarie), senza distinguere il grado di antigiuridicità delle violazioni poste in essere.<br /> Per poter sopperire a simili inconvenienti, il legislatore nazionale ha così, recentemente, riformato la configurazione dei poteri del GSE. Con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) è stata, invero, apportata un’integrazione all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> Nella sua attuale formulazione, la norma testè menzionata, dopo aver disposto che «nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481», stabilisce che «in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli  impianti  che  al  momento dell’accertamento della violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione.  Nel  caso<br /> in cui le violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica  e  controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo».<br /> A ben vedere, il nuovo articolo 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 prevede un’impalcatura caratterizzata da due ‘macro categorie’ di poteri: il rigetto e la decadenza, da un lato, e la  decurtazione della tariffa incentivante dall’altro lato. Di là da quello che potrebbe indurre a ritenere la struttura morfologica, sintattica e semantica della nuova norma, la quale contempla la decurtazione come ‘deroga’ rispetto alla regola del rigetto e della decadenza, un’interpretazione teleologica (<em>salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili</em>) conduce a persuadersi del fatto che il potere di decurtazione della tariffa incentivante, in quanto meno drastico e penalizzante, sembrerebbe destinato ad assurgere a ‘<em>regola</em>’, laddove invece i poteri di rigetto e di decadenza dovrebbero finire col diventare l’<em>extrema ratio</em>.<br /> È tuttavia vero che un simile scenario, ispirato dalla logica di creare <em>leggi amiche</em><a href="#_ftn44" title="">[44]</a> (nel quale la decurtazione dell’incentivo diventi la ‘regola’), perchè possa diventare realtà, occorrerà attendere l’elenco delle violazioni non rilevanti (<em>rectius</em>, le violazioni di rilevanza tale da non giustificare il rigetto o la decadenza).<br /> L’articolo 42, comma 3 del D.lgs. n. 42/2011 àncora la decurtazione dell’incentivo all’accertamento di violazioni <em>diverse</em> rispetto a quelle rilevanti, contemplate nell’Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014. Sicché, le ‘violazioni rilevanti’ continueranno ad essere soggetti a rigetto ovvero a decadenza, laddove, invece, le ‘violazioni non rilevanti’ (che sono cosa diversa dalle ‘non violazioni’) saranno soggette alla decurtazione dell’incentivo in una misura compresa tra il 20 e l’80 per cento.<br /> Sennonché, permangono alcuni punti d’ombra che la norma non sembra chiarire o, comunque, sembra chiarire solo in parte: quali saranno le ‘violazioni non rilevanti’ soggette a decurtazione? Quale l’autorità competente a tipizzarle? Quale criterio verrà applicato per la tipizzazione delle ‘violazioni non rilevanti’? L’intensità della decurtazione (se del 20 per cento, piuttosto che dell’80 per cento) sarà rimessa alla discrezionalità del GSE oppure si procederà a prevedere per ogni ‘violazione non rilevante’ una percentuale di decurtazione dell’incentivo di tipo rigido ed immutabile?<br /> Il primo quesito è di pronta e facile soluzione. L’art. 1, comma 960 della Legge di Bilancio 2018 ha, tra l’altro, previsto che all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: «c-<em>bis</em>) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3».<br /> Dalla lettura integrale del nuovo comma 5, ai sensi del quale «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca: (…) c-<em>bis</em>) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3», si ha modo di cogliere, quindi, che spetterà al MiSE il compito di individuare le ‘violazioni non rilevanti’.<br /> Dubbia resta la modalità attraverso la quale il MiSE provvederà ad una simile attività normativa. Due le possibili opzioni: l’adozione di un Decreto Ministeriale recante modifiche ed integrazione al D.M. 31 gennaio 2014 oppure quella di un Decreto Ministeriale, distinto da quello del 2014, nel quale contenere la disciplina delle violazioni suscettibili di decurtazione della tariffa incentivante.<br /> La norma non chiarisce neppure quale debba essere la ‘tecnica legistica’ che il MiSE dovrà impiegare ai fini dell’identificazione delle violazioni soggette a decurtazione. Anche qui sembrano, comunque, due le soluzioni praticabili. Potrebbe essere impiegato un <em>criterio innovativo</em>, volto a tipizzare, sotto la rubrica di ‘violazioni soggette a decurtazione’, condotte nient’affatto simili a quelle contemplate nel D.M. 31 gennaio 2014 ovvero un <em>criterio specificativo</em>, mediante il quale la tipizzazione delle summenzionate violazioni si sostanzierebbe nella previsione di circostanze attenuanti delle violazioni rilevanti, di guisa che, lungi dall’essere individuate condotte nuove e distinte rispetto a quelle contenute nell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, potrebbero essere, piuttosto, contemplati elementi idonei a determinare la dequotazione delle violazioni rilevanti (passibili di rigetto o di decadenza) in violazioni non rilevanti (passibili di decurtazione).<br /> Nondimeno, anche il profilo che attiene alle modalità di determinazione della percentuale di decurtazione (da un minimo del 20% ad un massimo dell’80%) soffre della sibillinità della norma. Non è chiarito se sarà creato, in sede di regolamentazione secondaria, un meccanismo incentrato su rigidi schemi in base ai quali, senza che siano ammesse valutazioni discrezionali, ad una violazione ‘X’ seguirà, senza “se” e senza “ma”, una predeterminata decurtazione ‘Y’ oppure se sarà concesso un maggiore spazio alla discrezionalità, da esercitarsi caso per caso, ai fini della ragionevole e proporzionale determinazione della percentuale della decurtazione.<br /> Delle due sembra preferibile la seconda. I «principi di ragionevolezza»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> e di «proporzionalità»<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, cui è ispirata la novella del 2017, mal si attagliano ad applicazioni di tipo meccanico (o se si preferisce, automatico), suggerendo, piuttosto, di accordare all’amministrazione (nella specie il GSE) un sufficiente margine di discrezionalità nella determinazione, sulla base delle multiformi e irripetibili caratteristiche empiriche di ogni singolo caso concreto, della percentuale di decurtazione più adeguata tra quelle consentite dall’ampia forbice ‘edittale’ prevista dalla legge.<br /> Certo è che ogni più ampia e consapevole valutazione sui profili problematici che si è tentato di individuare dovrà essere riservata al momento dell’adozione del Decreto ministeriale cui fa rinvio l’art. 42, comma 5, lett. c-bis) del D.lgs. n. 28/2011.<br /> Ritornando ai profili processuali che attengono agli incettivi alle energie rinnovabili, occorre chiedersi: anche per i provvedimenti del GSE valgono le ‘regole classiche’ sul riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche? Al quesito può rispondersi positivamente. Con una prima pronuncia del 2014, le Sezioni Unite hanno infatti confermato, proprio in materia di incentivi erogati dal GSE, i tradizionali postulati logico-giuridici che ispirano la materia. Attraverso una motivazione connotata da peculiare chiarezza, il giudice di legittimità, dopo aver precisato che  il «privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può esser titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente»<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, è giunto ad affermare che «il Gestore dei Servizi Energetici  nell’attribuzione di benefici per impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili esercita potestà amministrative, poiché valuta un pubblico interesse, il privato nei confronti di tali atti è titolare di un interesse legittimo, così che in materia di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del provvedimento con il quale l’ente erogatore, nell’esercizio dei poteri di autotutela, annulli il provvedimento attributivo del beneficio per vizi di legittimità ovvero lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico, atteso che in tali casi il beneficiario non può vantare che l’interesse legittimo al corretto esercizio di tali poteri».<br /> L’insegnamento giurisprudenziale inaugurato nel 2014 ha trovato, peraltro, conferma nelle più recenti pronunce del Giudice della giurisdizione. Difatti, le Sezioni Unite  hanno ultimamente ribadito che «in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, riguarda la ‘produzione di energia’, essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale, ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, 1 comma, lett. o), dell’allegato I al D.lgs. n. 104 del 2010»<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Quanto sopra riguarda i provvedimenti negativi adottati all’esito di un procedimento di secondo grado. Ma quali regole valgono per i provvedimenti con i quali viene disposta, <em>ab origine</em>, l’esclusione di un operatore dall’ammissione agli incentivi? A tal riguardo può dirsi che per la fase che precede l’erogazione dell’incentivo vige la regola in ossequio alla quale il privato, trovandosi di fronte all’esercizio di una potestà amministrativa, è titolare di una situazione di interesse legittimo e, di conseguenza, le eventuali controversie ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Questa regola, tuttavia, soffre un’eccezione: quella in cui l’attività di incentivazione è direttamente riconosciuta dalla legge. In queste ipotesi, poiché l’incentivo viene direttamente riconosciuto dalla legge, il privato è titolare (sin da subito) di una situazione di diritto soggettivo, di guisa che le controversie concernenti i provvedimenti con i quali viene rigettata la domanda sono devoluti al giudice ordinario.<br /> Nell’ipotesi degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, l’erogazione del denaro in favore dei titolari non è, però, direttamente prevista dalla legge. Il Gestore, invero, eroga gli incentivi sulla scorta di scelte discrezionali poste in essere dai Ministeri competenti <em>ratione materie</em>, i quali stabiliscono le condizioni, nonché le modalità di accesso e di erogazione degli incentivi. In questo modo, dunque, la pubblica amministrazione (da intendersi, ivi, costituita dal Ministero competente e dal GSE) ha modo di incidere sul <em>an</em>, sul <em>quid</em> e sul <em>quomodo </em>dell’attività di incentivazione, evitando l’incardinarsi, in capo al singolo operatore, di un ‘diritto soggettivo perfetto’ capace di radicare la giurisdizione del giudice ordinario<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Tant’è che con quattro pronunce di analogo tenore, rese nel 2017, è stato affermato che «la controversia avente ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto alla […] tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che contempla le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti»<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>5. La competenza del giudice amministrativo in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.</em><br /> Nell’ambito degli incentivi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche la ripartizione della competenza del giudice amministrativo è soggetta a determinate regole.<br /> Come noto, la competenza si sostanzia, anche nel giudizio amministrativo, nella «quantità di giurisdizione spettante a ciascun giudice»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>. Nonostante la comunanza di significato che la nozione di ‘competenza’ assume nel giudizio amministrativo rispetto ai giudizi di natura diversa, deve soggiungersi che «mentre nell’ordinamento processual-civilistico rilevano i tradizionali criteri di riparto ‘orizzontale’ (territorio, materia e valore), nella giustizia amministrativa si ha un criterio determinativo della potestà giurisdizionale dei T.A.R. di tipo ‘dualistico’, basato sulla contrapposizione tra competenza territoriale e competenza c.d. funzionale»<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Nel codice del processo amministrativo la competenza territoriale trova la sua disciplina nell’art. 13<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>, laddove quella funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio risulta invece contemplata nell’art. 14<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br /> La competenza per territorio e la sua ripartizione tra i T.A.R. viene realizzata mediante la «valorizzazione di taluni elementi di collegamento che intercorrono tra la controversia e la circoscrizione territoriale a cui ciascun tribunale amministrativo fa capo»<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. L’art. 13 del c.p.a. ha fissato i precipui criteri in ossequio ai quali tale competenza deve essere ripartita: il «criterio della sede», il «criterio dell’efficacia del provvedimento» e il «criterio del pubblico impiego».<br /> Mentre il «criterio della sede» impone di accordare la competenza al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede, appunto, la pubblica amministrazione che ha adottato la determinazione amministrativa, quello dell’efficacia attribuisce la competenza al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale si producono gli <em>effetti diretti</em> del provvedimento, dell’atto, dell’accordo o del comportamento; tale criterio opera nelle ipotesi di determinazioni che producono effetti ultra regionali.<br /> Per le controversie concernenti il pubblico impiego, invece, è competente il T.A.R. in cui è situata la ‘sede di servizio’, ossia «quella nella quale si colloca l’ufficio nel quale il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o di addetto, e non l’ufficio al quale è solo provvisoriamente assegnato con provvedimento di reggenza, comando o distacco, a meno che la contestazione non involga questioni direttamente collegate o connesse a tale provvedimento»<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>.<br /> Accanto alla competenza per territorio, sussiste la competenza per materia. La competenza funzionale (o per materia) comporta la inderogabile attribuzione di talune controversie alla cognizione del T.A.R. Lazio, sede di Roma<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, e del T.A.R. Lombardia, sede di Milano<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>; ciò a prescindere dal ‘se’ la pubblica amministrazione intimata abbia la propria sede in un’altra Regione o ‘se’ la determinazione amministrativa produca i suoi ‘effetti diretti’ in un contesto territoriale al di fuori del Lazio o della Lombardia. Tale criterio di ripartizione della competenza non si fonda «su un peculiare legame del giudice decentrato con la realtà del luogo, bensì sul presupposto che determinate questioni potessero essere più efficacemente esaminate da un tribunale diverso, meno legato al contesto territoriale e maggiormente specializzato quanto a particolari cognizioni tecniche»<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>.  In caso di concorrenza tra competenza territoriale e competenza funzionale prevale quest’ultima. Più specificamente, la giurisprudenza ha statuito che «la natura della competenza funzionale, caratterizzata da profili di specialità ed espressione di esigenze affatto peculiari, ne implica la prevalenza rispetto alla competenza territoriale delineata in via generale dall’art. 13 c.p.a. con riferimento alla sede dell’autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti»<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Chiarito ciò, occorre comprendere sulla base di quale dei criteri fissati nel codice del processo amministrativo viene ripartita la competenza a conoscere delle controversie in materia di incentivi agli impianti alimentatati da fonti di energie rinnovabile.<br /> A questo riguardo è necessario distinguere tre categorie di incentivi alle rinnovabili: a) gli incentivi erogati dall’Unione europea; b) gli incentivi erogati da altri enti statuali o regionali; c) gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici.<br /> Gli incentivi erogati direttamente dall’Unione europea rientrano nella giurisdizione e nella competenza del ‘giudice europeo’. Avverso gli atti e i provvedimenti con i quali venga disposta l’esclusione o la decadenza da un incentivo, l’operatore (persona fisica o giuridica) potrà proporre ricorso dinanzi al Tribunale europeo di prima istanza e, in ipotesi di rigetto, dinanzi al Corte di Giustizia Ue, al fine di chiedere l’annullamento dell’atto o del provvedimento, nonché il risarcimento dei danni patiti; ciò a condizione che l’atto o il provvedimento europeo riguardi direttamente e individualmente il ricorrente (art. 263 TFUE)<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>. Siffatti incentivi si pongono, quindi, al di fuori delle dinamiche nazionali che contraddistinguono il riparto di competenza tra giudici amministrativi in tema di incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.<br /> Il riparto della competenza del giudice amministrativo sulle controversie concernenti gli incentivi erogati da enti statali o regionali (diversi dal Gestore dei Servizi Energetici) ha invece luogo in virtù del criterio della ‘competenza per territorio’ <em>ex</em> art. 13 c.p.a.. Per vero, sui provvedimenti di esclusione o di ritiro di incentivi erogati dagli enti di cui sopra sarà compente il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che abbia adottato il provvedimento. Se però, il provvedimento è destinato a sortire effetti ultra regionali, la competenza spetterà al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale si producono gli effetti diretti del provvedimento impugnato. Questo perché «in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente agli effetti “diretti” dell’atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale»<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> Con riferimento, poi, agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, l’individuazione del giudice amministrativo competente ha formato oggetto di orientamenti ondivaghi. Nella giurisprudenza dei T.A.R. era infatti venuta consolidandosi la tesi secondo la quale la ripartizione della competenza in materia di incentivi erogati dal GSE dovesse avvenire in base al criterio dell’efficacia del provvedimento. Per tal via era quindi frequente l’impiego di formule del seguente tenore: atteso che il «provvedimento con il quale il GSE ha disposto il rigetto della domanda di ammissione agli incentivi esaurisce i propri effetti in un ambito territoriale regionale, sussiste la competenza <em>ex</em> art. 13, comma 1, c.p.a.»<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>.<br /> Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale ha inteso aderire ad un approccio ermeneutico diametralmente opposto a quello che era venuto consolidandosi in alcuni T.A.R.. Il giudice del grado d’appello della giustizia amministrativa ha confermato la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, riconducendola nell’alveo delle ipotesi di cui all’art. 13, comma 3, c.p.a..<br /> In due pronunce del 2014 è stato infatti stabilito che «il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione da parte del GSE, riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico. Consegue che va riconosciuta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere delle controversie in materia di incentivi alle fonti rinnovabili, tanto più che il provvedimento di riconoscimento (o meno) degli incentivi è emesso dal GSE s.p.a., quale soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale»<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> In definitiva, quel che è certo è che le domande di tutela giurisdizionale proposte dagli operatori al fine di contestare provvedimenti amministrativi adottati in materia di incentivi alle fonti innovabili debbono ben incastrarsi nei peculiari ‘canali processuali’ di cui si compone la giustizia amministrativa.<br />  <br />  <br /> <em>6. Considerazioni conclusive.</em><br /> L’attuale ‘stato dell’arte’ cui è giunto il formante giurisprudenziale in merito alla ripartizione della giurisdizione e della competenza in materia di energie rinnovabili deve considerarsi indubbiamente adeguato. È di palese evidenza che il riparto di giurisdizione e di competenza è stato attuato sulla base di regole ispirate da una ‘logica classica’, quanto alla giurisdizione, ed una logica ‘semplificatrice’ con riguardo alla competenza.<br /> Il riparto di giurisdizione, sul quale non v’erano precisi addentellati normativi, è stato realizzato, essenzialmente, alla luce di quello che si configura come il criterio contestualmente più risalente ed attuale; cioè a dire quello fondato sulla natura della situazione soggettiva tutelata nonché sulla natura del potere pubblico. Dal momento che solo difronte all’esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale si determina la ‘degradazione’ o, se si preferisce, ‘l’affievolimento’<a href="#_ftn65" title="">[65]</a> dei diritti soggettivi del privato in interessi legittimi, è condivisibile l’impostazione accolta sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla giurisprudenza amministrativa.<br /> Parimenti condivisibile è la soluzione propugnata dal Consiglio di Stato in punto di riparto di competenza tra giudici amministrativi di primo grado. La competenza territoriale (fondata sulla sede dell’amministrazione e/o sul contesto territoriale nel quale il provvedimento produce i suoi effetti diretti) può trovare applicazione solo per gli incentivi alle rinnovabili erogati da soggetti diversi dal GSE. Creare un sistema giurisdizionale troppo articolato, perché territorialmente decentrato, anche per le controversie in materia di incentivi rinnovabili avrebbe potuto rallentare l’operato del GSE e, di riflesso, avrebbe esposto lo Stato italiano a non raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa europea in ordine alla quantità di energia pulita che ciascuno Stato membro dovrà aver prodotto entro il 2020<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.  </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sulla rilevanza costituzionale dell’ambiente e sui vari profili giuridici di esso si rinvia, tra i tanti, a: Giannini M. S., <em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1973, pp. 15 ss.  ; Giampietro F., <em>Diritto alla salubrità dell’ambiente</em>, Milano, 1980; Cecchetti M., <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000; Porena D., <em>La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e “Costituzione globale”</em>, Torino, 2009; Grassi S., <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano, 2012; Lugaresi N., <em>Diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2015; Rossi G., <em>Diritto dell’ambiente</em>, Torino 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per un inquadramento generale sul diritto alla salute si rinvia a: Mortati C., <em>La tutela della salute nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. inf. mal. prof</em>., 1961, pp. 5 ss.; Luciani M., (voce) <em>Salute</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXVII, Roma, 1991, pp. 2 ss.; Cocconi M., <em>Il diritto alla tutela della salute</em>, Milano, 1998; Gallo C. E. – Pezzin B. (a cura di), <em>Profili attuali del diritto alla salute</em>, Milano, 1998; Gambino S., <em>Diritti sociali e crisi economiche. Problemi e prospettive</em>, Torino, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> C. cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in www.cortecostituzionale.it</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sull’argomento si vedano i preziosi contributi di: Galgano F., <em>Le istituzioni dell’economia capitalista</em>, Bologna, 1974; Giannini M. S., <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1977; Luciani M., <em>L’iniziativa economica privata nel sistema costituzionale</em>, Roma, 1981; Cocozza F., <em>Riflessioni sulla nozione di «Costituzione economica»</em>, in <em>Dir. dell’econ</em>., 1992, pp. 71 ss.; Guarino G., <em>Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, pp. 21 ss.; Amato G., <em>Il mercato nella Costituzione</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, pp. 7 ss.; Bognetti G., <em>La costituzione economica italiana</em>, Milano, 1993;  Della Cananea G. – Napolitano G. (a cura di), <em>Per una nuova costituzione economica</em>, Bologna, 1998; Merusi F., <em>Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale</em>, Bologna, 2002; Irti N., <em>L’ordine giuridico del mercato</em>, Bari, 2004; Spattini C., <em>Ascesa e declino (eventuale) della nozione di Costituzione economica (nell’ordinamento italiano e in quello comunitario)</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, VI, 2005, pp. 1579 ss.; Cassese S., <em>La nuova costituzione economica,</em> Bologna, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> cfr., Considerato 3 della direttiva 2009/28 CE, in <em>www.eur-lex.europa.eu</em></div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> De Vergottini G., <em>Il governo delle energie rinnovabili fra Stato e regioni</em>, in Napolitano G. – Zoppini A. (a cura di), <em>Annuario di diritto dell’energia – Regole e mercato delle energie rinnovabili</em>, Bologna, 2013, p. 17.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cons. St., Sez. V, 9 luglio 2012, n. 3991, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> C. Cost., 15 maggio 2013, n. 85, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> C. Cost., n. 37 del 1969, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>, ove si legge che «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, è possibile soltanto ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l’ordinamento assegna alla funzione legislativa».</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Pericu G., <em>Le sovvenzioni come strumento di azione amministrativa</em>, Milano, 1967, p. 8..</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 864, in <em>Foro amm. – TAR</em>, IV, 2014, pp. 1172 ss., in cui si è stabilito che: «La necessità di incentivare solo l’energia derivante da fonti rinnovabili, che sia stata effettivamente immessa in rete, evidenzia il carattere provvisorio delle determinazioni convenzionali relative alla quantità di energia utilizzata dai servizi ausiliari. Il dato forfettario deve essere verificato in sede ispettiva, al fine di accertare quale sia la reale consistenza dell’energia incentivabile. Conseguentemente le previsioni contenute nella convenzione tra l’operatore e il GRTN (ora GSE) non sono un limite al potere di accertamento dell’Autorità garante dell’energia elettrica e il gas (AEEG), ma integrano proprio uno dei dati da verificare in sede di controllo».</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In dottrina vi è stato, addirittura, chi ha parlato di equivocità. Sul punto si rinvia a: Lubrano B., <em>Le sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica nel contesto del diritto europeo</em>, Torino, 2008, pp. 120 ss., ove si afferma che:  «Il concetto di sovvenzione è un concetto di per sé equivoco e che è stato oggetto di ripetute analisi da parte della dottrina tradizionale, condotte al fine di individuarne la natura, gli elementi caratteristici, le modalità principali di attribuzione e gli effetti. L’equivocità di tale concetto deriva dal fatto che, come è stato rilevato ripetutamente dalla dottrina, non vi è chiarezza su cosa si intenda per “sovvenzione”; tale incertezza è dipesa da un uso scorretto del linguaggio in quanto per descrivere tale fenomeno sono stati alternativamente impiegati termini differenti il cui significato non era sempre coincidente così da determinare una certa “equivocità del linguaggio».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Spagnuolo Vigorita V., <em>Problemi giuridici dell’ausilio finanziario pubblico ai privati</em>, Napoli, 1964, p. 18.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Benadusi L., <em>Attività di finanziamento pubblico aspetti costituzionali e amministrativi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1966, p. 900, il quale precisa che  nel caso delle sovvenzioni  «l’interesse pubblico (che giustifica l’erogazione patrimoniale) praticamente si identifica con l’interesse del sovvenzionato alla percezione della somma di denaro (o di altra prestazione equivalente), perché allo Stato altro non importa che favorire certi soggetti, o gruppi di soggetti, versanti in particolari situazioni di bisogno».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Guarino G., <em>Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo (A proposito della questione della legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1953 n. 959 e della L. 30 dicembre 1959 n. 1254 sui sovracanoni elettrici), </em>in <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, </em>Milano, 1962,  pp. 140 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> I <em>Certificati Verdi</em> «sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).<br /> Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.  Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia  elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per  ottemperare all’obbligo anche nei successivi due anni.   L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”».<br /> Deve essere tuttavia precisato che «dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei Certificati Verdi è sostituito da una nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV (titolari di impianti qualificati IAFR) conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma diversa. Il nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell’energia (che può avvenire tramite RID o tramite ricorso al Mercato Libero da parte dell’operatore)», in <em>www.gse.it</em><br /> La disciplina vigente degli incentivi riconosciuti agli impianti di produzione energia rinnovabile da fonte diversa da quella fotovoltaica è contenuta nel D.M. 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> I <em>Certificati Bianchi</em>, anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono «titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.<br /> Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME. Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011», in <em>www.gse.it.</em> L’attuale disciplina dei TEE è contenuta nel D.M. 11 gennaio 2017, recante « Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica».</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La <em>Tariffa Onnicomprensiva</em> costituisce «il meccanismo di incentivazione, alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici.  La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La tariffa è detta “onnicomprensiva” in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.  Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l’unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione rimane naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia elettrica prodotta, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del D.lgs. 387/03», in <em>www.gse.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Il <em>Conto Termico</em> è un meccanismo di incentivazione, regolato con D.M. 28 dicembre 2012 (aggiornato e integrato dal D.M. 16 febbraio 2016), destinato ad incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Peraltro, «Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia <em>solar cooling</em> per la produzione di freddo)», in <em>www.gse.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Il <em>Conto Energia</em> è un meccanismo di incentivazione relativo agli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici. Questa peculiare meccanismo di incentivazione trova la sua disciplina di dettaglio in una normativa secondaria (assai tecnica) contenuta in DD.MM..<br /> In Italia si sono avuto ben cinque Conti Energia disciplinati da altrettanti Decreti Ministeriali, nei quali venivano fissate specifiche regole, condizioni e procedure per l’ammissione ai meccanismi incentivanti. Per una integrale e chiara ricostruzione dell’evoluzione che il Conto energia ha avuto in Italia, si riporta la sintetica ma puntuale descrizione riscontrabile sul sito (più volte richiamato) del Gestore dei servizi Energetici.<br /> In esso è infatti dato leggere che: «Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo meccanismo, che premia con tariffe incentivanti l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni, è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio  2005 e del 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell’impianto.<br /> Con il D.M. del 19 febbraio 2007, cosiddetto Secondo Conto Energia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato nuovi criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010. Tra le principali novità introdotte dal Secondo Conto Energia c’era l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l&#8217;energia prodotta e non solamente su quella prodotta e consumata in loco, lo snellimento delle pratiche burocratiche per l’ottenimento delle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe  sulla base del tipo di integrazione architettonica, oltre che della taglia dell’impianto. Veniva, inoltre, introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.<br /> Nel 2010 è entrato in vigore il Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal primo gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha definito le seguenti categorie di impianti:<br /> impianti fotovoltaici (suddivisi in “impianti su edifici” o “altri impianti fotovoltaici”);<br /> impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative<br /> impianti fotovoltaici a concentrazione<br /> impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica<br /> La legge 13 agosto 2010, n.129 (legge cosiddetta “salva Alcoa”) ha stabilito che le tariffe incentivanti previste per il 2010 dal Secondo Conto Energia possano essere riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. La pubblicazione della Legge 129/10 ha di fatto prorogato fino al 30 giugno 2011 il periodo di operatività del secondo Conto Energia, inizialmente destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 per effetto dell’entrata in vigore del terzo Conto Energia.<br /> Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 , che ha definito il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 (Quarto Conto Energia).<br /> Il D.M. 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Il Quinto Conto Energia cesserà di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei Registri), che sarà comunicata dall’AEEG &#8211; sulla base degli elementi forniti dal GSE attraverso il proprio Contatore fotovoltaico &#8211; con un’apposita deliberazione».</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ogni altra elargizione di denaro corrisposta dalle amministrazioni statali (diverse dal GSE) ovvero da quelle regionali allo scopo di incentivare la realizzazione di iniziative energetiche ecosostenibili.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> La definizione è contenuta nel bilancio di sostenibilità GSE del 2014, p. 16.<br /> Ad ogni modo, le funzione e le attività di cui è attributario il Gestore dei servizi Energetici sono dettagliatamente descritte nell’art. 4 dello statuto, in ossequio al quale: « La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.<br /> In particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:<br /> a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3 dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato;<br /> b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992;<br /> c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi delle precedenti lettere a) e b); d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nonché effettuare il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento;<br /> e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;<br /> f) emettere i certificati verdi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;<br /> g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico i “certificati verdi” relativi ai medesimi impianti;<br /> h) tenere ed aggiornare il registro degli operatori abilitati alle transazioni dei “certificati verdi”;<br /> i) identificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché gestire ed emettere le certificazioni di origine per i suddetti impianti, relativamente alla composizione del mix energetico utilizzato, ai sensi della legge 3 agosto  2007, n. 125 e del decreto ministeriale 31 luglio 2009;<br /> j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle autocertificazioni dei soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sull’adempimento degli obblighi;<br /> k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, inclusi quelli abbinati al teleriscaldamento;<br /> l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per l’energia elettrica previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i provvedimenti conseguenti;<br /> m) svolgere i compiti di cui all&#8217;art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;<br /> n) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni;<br /> o) fornire supporto per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br /> p) espletare attività in avvalimento dell’Autorità per  l’energia elettrica e il gas per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività di cui all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l’esecuzione di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia.<br /> La Società gestisce le partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<br /> La Società, altresì, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l’attività propria o con quella delle controllate.<br /> Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o delle controllate, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant’altro collegato all’oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate.<br /> La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Il dato è tratto dal Rapporto attività del GSE per il 2015, in <em>www.gse.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Crutzen P., <em>Benvenuti nell’Antropocene! L’uomo ha cambiato il clima. La Terra entra in una nuova era</em>, (ed. it.), 2005, Milano, p. 34.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Papa Benedetto XVI, Lettera Enciclica <em>Caritas in veritate</em>, par. 51, p. 101, in <em>w2.vatican.va</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Papa Francesco, Lettera enciclica <em>Laudato Si</em>, parg. 54, p. 42, in <em>w2.vatican.va</em></div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> La qualificazione nei termini di autotutela dei provvedimenti di annullamento di cui all’art. 42, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n. 28/2011 è condivisibilmente sostenuta da:  Caponigro R., <em>Il potere amministrativo di autotutela</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa</em> 2017, p. 17, il quale rileva che, in deroga alla disciplina generale dell’annuallamento d’ufficio <em>ex </em>art. 21 <em>nonies</em> della L. n. 241/90, il potere di annullamento del GSE non è soggetto a limite temporale dei 18 mesi.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> In questi termini si è espressa C. Cass., SS.UU.,  24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it.</em>, 3, 2015, pp. 1066 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 26 giugno 2017, n. 7398, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 novembre 2016, n. 11623, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 24 maggio 2017, n. 6205, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>,  9 giugno 2016, n. 6652, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> In questo senso si vv. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 aprile 2016, n. 4613 e Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1002, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Per un’analisi, lucida e attenta, della <em>governance </em>energetica si rinvia a: Bruti Liberati E., <em>Regolazione indipendente e politica energetica Nazionale</em>, in <em>Riv. Regol. dei mercati</em>, 1, 2014, pp. 81 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 29 agosto 2016, n. 9429, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> C. Cass., SS. UU., 25 gennaio 2013, n. 1776, in <em>Res. civ. e prev.</em>, I, pp. 320 ss., nella quale si è stabilito che: «Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo».</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> C. Cass., SS. UU., 10 ottobre 2012, n. 17241, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em>, ove si legge che: «In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla pubblica amministrazione sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’<em>an</em>, il <em>quid</em>, il <em>quomodo</em> dell’erogazione».</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> C. Cass., SS. UU., 11 luglio 2014, n. 15941, in <em>Foro it</em>., I, 2015, pp. 246 ss.. In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa con Cons. St., 10 novembre 2010, n. 7994, in <em>Foro amm. – CdS</em>, XI, 2010, pp. 2361 ss., il quale ha stabilito che: «In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse».</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> L’originaria versione dellart. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 disponeva che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481».</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Il D.M. 31 gennaio 2014, recante «<em>Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE</em>», in <em>Gazz. Uff.</em>, <em>Serie Generale</em>, n. 35 del 12 febbario 2014, contempla, all’Allegato 1, tra le violazioni rilevati idonee a giustificare l’automatica adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, le seguenti condotte: «a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; b) violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all&#8217;esito dell&#8217;attività di controllo; d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell&#8217;ambito di una precedente attività di controllo; e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione; f) manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata; g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata; h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo; i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto; j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse; l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione; m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell’impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso o della determinazione agli incentivi; n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati».</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> . T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 15 ottobre 2015, n. 11706, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> La modifica dell’art. 42, comma 3 è contemplata nell’art. 1, comma 960 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge Bilancio 2017), pubblicata in <em>Gazz. Uff.</em>, n. 302 del 29 dicembre 2017 ? Suppl. Ordinario n. 62.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul delicato tema della relazione esistente tra l’assetto regolatorio (legislativo e amministrativo) e lo sviluppo economico, così come sulla capacità del primo di influenzare, in misura progressivamente crescente, le dinamiche del sistema economico si v.: Clarich M. – Mattarella B.G., <em>Un nuovo sistema regolatorio per lo sviluppo economico</em>, in <em>An. giur. dell’econ.</em>, 2, 2013, pp. 363 e ss.; Napolitano G., <em>Diritto amministrativo e processo economico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 4, 2014, pp. 695 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> In dottrina sul principio di ragionevolezza, tra i tanti, si rinvia a:  Astone F., <em>Il principio di ragionevolezza</em>, in Renna M. – Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 371 e ss.; Merusi F., Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; Lombardo G., <em>Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, pp. 421 e ss.;  Vipiana M., Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, Padova, 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sul principio di proporzionalità si rinvia a: Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>,  in Renna M. – Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 e ss; Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Sandulli M.A. (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 e ss.; Cognetti S., <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2010; Villamena S., <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; Sandulli A., <em>La proporzionalità nell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Più in particolare, C. Cass., SS.UU., 24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it</em>., III, 2015, pp. 1066 ss., ha statuito che: «Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può esser titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente: a) nella fase anteriore al finanziamento, nella quale l’amministrazione agisce normalmente in posizione di potestà amministrativa e valuta un pubblico interesse, il privato ha una posizione di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico; conseguentemente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; b) anche in questa fase tuttavia il privato può essere titolare di un diritto soggettivo, e conseguentemente sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte che la norma di previsione non attribuisca all’Amministrazione poteri discrezionali in ordine alla concessione del finanziamento, ma soltanto poteri di certificazione circa la sussistenza delle condizioni predeterminate per legge per l’erogazione dello stesso, il quale pertanto costituisce il contenuto di un diritto soggettivo perfetto, riconosciuto dalla stessa legge al privato ancor prima della emanazione dell’atto amministrativo; c) nella fase successiva al provvedimento di finanziamento, normalmente il privato è titolare di un diritto soggettivo, avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme di denaro disposta con il finanziamento o con la sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, con conseguente competenza dell’Ago a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a base del rapporto di finanziamento; d) nella fase successiva alla emanazione del provvedimento la situazione soggettiva del privato può tornare ad essere di interesse legittimo nelle diverse ipotesi in cui la mancata erogazione del finanziamento già accordato consegua all’esercizio di poteri di autotutela dell’Amministrazione, che annulli il provvedimento attributivo per vizi di legittimità ovvero lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico, atteso che in tali casi il privato beneficiario non può vantare che l’interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri».</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> C. Cass. SS.UU., 13 giugno 2017, n. 14653, in <em>Giust. Civ. Massimario</em>, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Così, ad esempio, con l’art. 4 del D.M. 6 luglio 2012, recante la disciplina delle incentivazioni ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, sono state stabilite dalla pubblica amministrazione (nella specie il Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) le modalità di accesso agli incentivi. All’art. 4 del citato Decreto ministeriale si legge che: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:<br /> a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;<br /> b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;<br /> c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’articolo 17;<br /> d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.<br /> 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti<br /> impianti:<br /> a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall’articolo 5;<br /> b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.<br /> 3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:<br /> a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;<br /> b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:<br /> i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;<br /> ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;<br /> iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;<br /> c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;<br /> d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);<br /> e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;<br /> f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-<em>bis</em>, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni;<br /> g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);<br /> h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)».</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> C. Cass., SS. UU, 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411 e 2 maggio 2017,  n. 10650, in <em>Giust. Civ. Massimario</em>, 2017. Da ultimo è stata resa l’ordinanza 3 dicembre 2017, n. 29922, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, nella quale si ribadito che: «Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. le  controversie aventi ad oggetto le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti alternative».</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Mignone C.,  <em>Competenza e regolamento di competenza (ricorso giurisdizionale amministrativo)</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, III, 1989, Torino, p. 218.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Massa N., <em>La competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, Roma</em>, <em>in www.amministrativamente.it</em>, 2015, p. 10.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> L’art. 13 c.p.a. (Competenza territoriale inderogabile) dispone che: «Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.<br /> Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.<br />  Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.<br /> La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile».</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> L’art. 14 c.p.a. (Competenza funzionale inderogabile) dispone che: « Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.<br />  Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.<br /> La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13».</div>
<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> De Roberto A., <em>Competenza (diritto processuale amministrativo)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, VII, Roma, 1988, p. 2.</div>
<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> T.A.R. Puglia, Lecce, Lecce, Sez. II, 08 luglio 2015,  n. 2250,  in <em>Foro amm. – TAR</em>, VII, 2015, pp. 2105 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> L’elenco delle materie devolute alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, è contenuto nell’art. 135 c.p.a., ai sensi del quale: «Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:<br /> a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;<br /> b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell&#8217;Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;<br /> c) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all&#8217;articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;<br /> d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell&#8217;articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;<br /> e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell&#8217;articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;<br /> f) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 14, comma 2;<br /> g) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z);<br /> h) le controversie relative all&#8217;esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni; (5)<br /> i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;<br /> l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;<br /> m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;<br /> n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia;<br /> o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;<br /> p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall&#8217;applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;<br /> q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;<br /> q-bis) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-bis);<br /> q-ter) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-ter).<br /> q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall&#8217;Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.<br /> 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1».</div>
<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> La competenza funzionale del T.A.R. Lombardia è prevista per le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.</div>
<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Apeiro bella F., <em>Il regime della competenza nel Codice del processo amministrativo: dubbi di legittimità e possibili soluzioni</em>, in <em>Foro amm. – TAR</em>, II, 2011, p. 172.</div>
<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> Cons. Ad. plen.,4 febbraio 2013, n. 4, in  <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, II, 2013, pp. 553 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> In dottrina sulle azioni proponibili dinanzi al giudice europeo si v.: Bertezzolo G., <em>La stabilità del provvedimento: l’esperienza comunitaria</em>, in Falcon G. – De Pretis D. (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata</em>, 2011, Padova, pp. 175 ss..<br /> Un’utile inquadramento di ordine generale si rinviene anche in: Chiti M. P., <em>Diritto amministrativo europeo</em>, Milano, 2008; Della Cananea G., <em>Diritto amministrativo europeo. Principi e Istituti</em>, Milano, 2011; Galetta D.U., <em>Il diritto amministrativo dell’Unione europea. Argomenti e materiali</em>, Torino, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 2013, n. 4, <em>cit.</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> T.A.R. Veneto, Venezia, 13 novembre 2013, n. 1252, in <em>www.giustizia-amminisrativa.it</em><br /> In T.A.R. Campania, Napoli, 27 febbraio 2014, n. 1240, <em>ibidem</em>, si è ritenuto di adottare una soluzione intermedia che, fondata sulla dimensione dell’impianto e sulla natura della fonte rinnovabile, riconosceva la competenza territoriale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Toma, solo per le ipotesi di impianti di notevoli dimensioni e alimentati da una certa tipologia di fonte. Specificamente, nella pronuncia si legge che: «Sono attribuite alla competenza esclusiva del TAR del Lazio le controversie solo se riguardanti le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, ampiamente superiore a quella di cui in controversia e che, peraltro, gli stessi richiami come esibiti al Collegio escludono dalla competenza del TAR del Lazio le ipotesi – come appunto quella in contestazione &#8211; di energia derivante da fonte solare».</div>
<div><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Cons. St., Sez. VI, 29 gennaio 2014, n. 439; Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 2768, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Per uno studio, completo e dettagliato, sull’interesse legittimo e sull’affievolimento dei diritti, si rinvia, anche per ogni la bibliografia ivi richiamata, al recente volume di Scoca F.G., L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Per una più ampia ricostruzione sul tema degli incetivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si v:. Cocconi M., <em>Poteri pubblici e mercato dell’energia. Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale</em>, Milano, 2014; Id., <em>Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento del cittadino</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2014, pp. 1-22; Cortese F. Guella F. – Postal G., <em>La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile</em>, Padova, 2013; Fracchia F.  Occhiena M. (a cura di), Climate change<em>: la risposta del diritto</em>, Napoli, 2010; Pozzo B., <em>Le politiche energetiche comunitarie. Un’analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili</em>, Milano, 2009. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:39:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a></p>
<p>1. Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza – 2. Il ruolo della giurisprudenza – 3. I nuovi diritti – 4. Il c.d. test di proporzionalità: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 – 5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali &#8211;  6. Il diritto all’eutanasia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza – 2. Il ruolo della giurisprudenza – 3. I nuovi diritti – 4. Il c.d. test di proporzionalità: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 – 5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali &#8211;  6. Il diritto all’eutanasia – 7. Considerazioni conclusive</p>
<p><em>1.</em> <em>Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza </em><br />
Negli ultimi decenni, in Italia, così come nella maggior parte dei Paesi dell’Occidente europeo, il progresso sociale ha comportato sempre più frequenti fenomeni di rivendicazione di diritti c.d. nuovi, che si sono spesso tradotti in accesi dibattiti volti a ottenere un parallelo adeguamento normativo dell’ordinamento.<br />
Eutanasia, procreazione medicalmente assistita, matrimoni e adozione tra coppie omosessuali, sono solo gli esempi più emblematici di una crescente attenzione – civile e mediatica, prima ancora che politica – verso tematiche che fino a pochi anni fa non solo erano ignorate, ma che sarebbe stato addirittura impensabile concepire come oggetto di diritti dell’individuo.<br />
Invero, nodo centrale della questione è l’attribuzione di una interpretazione più estesa ai diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’autodeterminazione, a liberamente disporre del proprio corpo, alla famiglia, alla libertà personale. Tuttavia, bisogna ammettere che il nostro Paese è ancora un passo indietro rispetto ad altri ordinamenti europei ed extraeuropei nel riconoscimento dei nuovi diritti, dimostrando una maggiore diffidenza ad attribuire una veste giuridica a pretese che coinvolgono temi di bioetica e che si rivelano spesso confliggenti con la morale più tradizionale.<br />
La legge è lo strumento mediante il quale è possibile intervenire per adeguare la società ai cambiamenti in atto e ai fini individuati in sede politica, nel perseguimento del benessere generale; in particolare, il diritto deve essere diretto alla promozione degli interessi e delle libertà di tutti, ricercando le migliori condizioni di giustizia sociale, da intendersi come riconoscimento di pari opportunità ai cittadini.<br />
Posto pertanto che il diritto è sostanzialmente espressione della volontà generale, la mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale di materie così delicate, da attribuirsi anche alla difficoltà di individuare il corretto indirizzo del proprio intervento, si scontra con uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, il principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3 Cost. Ma al di là della concezione c.d. formale, secondo la quale la legge è uguale per tutti e nessuno può sottrarsi alla sua osservanza, tale principio impone anche di operare in favore di un’uguaglianza sul piano sociale. Segnatamente, il principio di uguaglianza sostanziale nasce dalla constatazione che le differenti condizioni economiche e sociali tra le persone si riflettono sulla loro capacità di godere dei diritti di cui sono astrattamente titolari<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Invero, l’art. 3 Cost. non vieta soltanto le distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali dei cittadini, ma anche le distinzioni irragionevoli in considerazione dell’oggetto concreto, ossia della c.d. “natura della cosa”, da valutarsi alla luce del contesto storico e sociale in cui la legge si inserisce<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Del resto, è ormai pacifico che non tutte le differenze di trattamento rappresentano, in quanto tali, discriminazioni, configurandosi queste ultime soltanto quando le distinzioni si rivelano irragionevoli. Pertanto, il principio di uguaglianza è violato sia quando viene prevista una disciplina differenziata per fattispecie analoghe, sia in presenza di una disciplina uguale per fattispecie diverse.<br />
Sulle questioni eticamente più delicate, l’Unione europea riconosce agli Stati un certo margine di apprezzamento, conseguendone che questi ultimi assumono talvolta posizioni molto differenziate tra loro, parimenti legittime. Se tuttavia i singoli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti, possono liberamente scegliere se e come regolamentare i diritti emergenti, si corre l’inevitabile rischio che soltanto coloro che hanno la possibilità economica di recarsi altrove hanno la facoltà di esercitare quelle forme di diritti che nel proprio paese gli vengono – comunque legittimamente – negati. Tale rischio si palesa nonostante storicamente il principio di uguaglianza, in virtù del quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, mira ad abbattere un modello di società per ceti.</p>
<p><em>2. Il ruolo della giurisprudenza</em><br />
Gli ormai molteplici casi di disparità fra gli individui nel godimento dei c.d. nuovi diritti, dovuta a ragioni meramente economiche, rappresentano una conseguenza fisiologica della “arretratezza” normativa del nostro ordinamento, comparativamente con il contesto europeo. Taluni di questi casi sono di recente balzati agli onori delle cronache, fornendo un interessante spunto di riflessione sull’opportunità di un intervento regolatore che consenta di colmare quei vuoti normativi, cui i giudici sono oggi costretti a sopperire, con il rischio di oltrepassare i confini del potere prettamente giurisdizionale.<br />
Sono infatti sempre più frequenti i casi in cui la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su questioni di costituzionalità formulate per violazione del principio di uguaglianza e divieto di discriminazione, seppure, almeno fino ad ora, ha mantenuto una posizione piuttosto conservatrice. Ad esempio, sui diritti relazionali delle coppie omosessuali, la Consulta non è arrivata ad affermare un diritto in capo a questi ultimi a contrarre matrimonio o a stipulare un’unione civile, ritenendosi la tutela del matrimonio “tradizionale” di per sé legittima, purché l’eventuale distinzione nei confronti delle coppie omosessuali non ecceda, in modo discriminatorio, persecutorio o irragionevole, i limiti di una società democratica <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Invero, sono i giudici di merito che si sono spinti a intervenire in maniera più radicale, cercando di porre un rimedio all’inerzia legislativa. Non bisogna però trascurare che il potere legislativo spetta – e deve spettare – al Parlamento, in quanto espressione della volontà popolare.<br />
Sul punto, giova ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 601/2013 che, aprendo il nostro ordinamento a una più estesa interpretazione dei principi costituzionali posti a tutela della famiglia, ha confermato la statuizione della Corte d’Appello di Brescia in ordine al legittimo affidamento di un figlio alla madre e alla di lei convivente. Segnatamente, la Suprema Corte, in mancanza di prove scientifiche o dati di esperienza, per l’equilibrato sviluppo del bambino non ha considerato di per sé <em>“dannoso l’affidamento di un figlio a una coppia omosessuale il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”</em>; né ha ritenuto fondata l’invocata violazione del diritto alla famiglia intesa quale società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 Cost., nonché dell’art. 30 Cost.  sulla equiparazione dei figli nati fuori da matrimonio con i figli legittimi<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.Tale pronuncia ha rappresentato un significativo passo in avanti non solo per il successivo riconoscimento delle c.d. unioni civili, ma anche verso la possibilità per le coppie omosessuali di ricorrere all’adozione; del resto, tali istituti sono già da tempo previsti in altri ordinamenti.<br />
Più recente è il caso di Fabiano Antoniani – meglio noto come dj Fabo – che, cieco e tetraplegico, in assenza di una specifica disciplina legislativa e rimasti inascoltati anche gli appelli rivolti al Presidente della Repubblica, si è recato in una clinica svizzera per essere aiutato a esercitare quello che riteneva essere il proprio diritto a morire. In particolare, in seguito all’affermazione della Corte d’Assise di Milano del principio della libertà dell’individuo di decidere come e quando morire a prescindere dalle condizioni di salute, è oggi pendente dinanzi ai giudici della Consulta una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto parte del reato di istigazione e aiuto al suicidio<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Poste tali brevi considerazioni, appare doveroso chiedersi se può essere considerato ragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., che il legislatore italiano, nell’esercizio della propria discrezionalità normativa, non intervenga legittimando principi nuovi, sebbene ormai riconosciuti dalla maggioranza dei Paesi europei; ovvero se, omettendo di regolamentare – se non addirittura vietando – le nuove forme di diritti emergenti con il progresso scientifico e l’evoluzione sociale, implicitamente violi il principio di uguaglianza, in ragione delle diverse possibilità economiche dei titolari delle relative pretese.</p>
<p><em>2. I nuovi diritti</em><br />
La tutela dei valori e dei diritti fondamentali è obiettivo comune degli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, le modalità concrete con cui i singoli Stati intendono darle attuazione possono variare a seconda del valore che ciascuno di essi riconosce ai beni vita, famiglia, libertà religiosa, il quale si riflette poi nelle differenti soluzioni di politica legislativa adottate in merito all’eutanasia, ai matrimoni omosessuali, alla possibilità di mostrare i simboli religiosi nei luoghi pubblici, all’aborto e così via. Tutte materie che, infatti, esulano dalla competenza esclusiva dell’Unione europea di cui all’art. 3 TFUE, e pertanto sono rimesse alla disciplina nazionale.<br />
In principio, è stato Bobbio a porre in evidenza la categoria dei diritti c.d. “nuovi”, utilizzando l’espressione <em>“diritti di terza generazione”</em> per riferirsi a quelle situazioni giuridiche <em>“ulteriori”</em> e <em>“successive”</em> rispetto a quelle tradizionalmente riconosciute, distinguendole al contempo dai c.d. <em>“diritti della prima generazione</em>”, di ispirazione liberale (i diritti politici, le libertà, il diritto alla proprietà privata), e dai <em>“diritti di seconda generazione”</em> o <em>“diritti sociali”</em> (il diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute)<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Si tratta in particolare di una nuova categoria di diritti, che ha carattere eterogeneo e instabile.<br />
Sono, in particolare, quei diritti emersi a partire dagli ultimi anni del Novecento, la cui rilevanza costituzionale è divenuta palese soltanto con il riconoscimento sociale di nuovi valori all’interno dei singoli ordinamenti giuridici, da ricomprendersi comunque nel novero dei diritti fondamentali. È infatti sulla scorta di un’interpretazione evolutiva della Carta costituzionale – intesa come un corpo dinamico e vivente – che, soprattutto grazie all’operato della Consulta, sono stati individuati diritti comunque radicati nelle singole disposizioni, ma assenti dal punto di vista meramente formale, che non rappresentano altro che l’esplicazione del patrimonio della persona, intesa sia come individuo, sia come comunità<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Ed è soltanto per questi diritti c.d. “nuovi” che si auspica un intervento da parte del legislatore, sia ai fini della certezza giuridica, sia per evitare che il loro legittimo esercizio sia consentito esclusivamente a quei soggetti economicamente in grado di recarsi nei Paesi ove, invece, sono espressamente già garantiti.</p>
<p>Invero, non sono mancati casi in cui l’Unione europea è direttamente intervenuta al fine di indirizzare gli Stati verso un orientamento comune. È quanto avvenuto, per esempio, nella relazione sulla situazione dei diritti fondamentali approvata a Strasburgo nel settembre 2015<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, con la quale si invitavano le istituzioni nazionali alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto questione politica, sociale, direttamente riguardante diritti umani e civili. È un primo passo verso l’integrazione, che talvolta ha raggiunto importanti risultati in termini di non discriminazione. Infatti, come noto, le unioni civili sono state istituite in Italia con legge n. 76/2016<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, seppure all’esito di un lungo processo politico e giurisprudenziale.<br />
Infatti, le problematiche causate dalle divergenze legislative degli Stati sotto il profilo delle pari opportunità tra cittadini che versano in condizioni economiche più o meno abbienti non rappresentano un fenomeno emerso soltanto di recente. Già in passato infatti la legalizzazione e regolamentazione di talune materie è intervenuta in seguito all’acquisita consapevolezza che il procrastinarsi di un vuoto normativo avrebbe comportato la violazione del principio di uguaglianza sostanziale, oltre le gravi ripercussioni sia in termini di ordine pubblico, sia di sicurezza dei cittadini.<br />
Infatti, è noto che in Italia l’aborto è stato legalizzato con legge n. 194/1978 – come confermata in esito al referendum del 1981 –, che ha radicalmente modificato la previgente legislazione proibitiva, anche in ragione della necessità di porre fine all’elevatissimo numero di aborti illegali<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Del resto, prima di tale riconoscimento legislativo, l’unica soluzione praticabile per una donna intenzionata a interrompere volontariamente la gravidanza era quella di rivolgersi a strutture clandestine, non qualificate, ove il rischio della procedura, e di morte, era elevatissimo; l’alternativa, per chi avesse potuto permetterselo, era recarsi nelle cliniche private degli Stati che avevano già legalizzato tale pratica. L’ordinamento si è pertanto adeguato alle nuove esigenze, al punto che attualmente l’interruzione volontaria della gravidanza rientra fra le prestazioni mediche essenziali e urgenti garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a tutte le donne che si trovano nelle condizioni normativamente previste.<br />
Tuttavia, il dibattito circa la legalizzazione e le condizioni cui è possibile ricorrere all’aborto non può dirsi completamente esaurito, soprattutto per le posizioni assunte dai movimenti anti-abortistici, per lo più di matrice religiosa, e la presenza di obiettori di coscienza tra i medici stessi. In ogni caso, è necessario sottolineare che ciò che lo Stato è chiamato a fare non è acconsentire <em>tout court</em> a qualsivoglia rivendicazione del diritto in argomento – ammesso che si possa parlare di diritto all’aborto, ma tale questione non è oggetto di approfondimento in questa sede –, ma di creare condizioni civili, sociali ed economiche tali per cui nessuna donna in Italia sia costretta a ricorrere ad alternative illecite e rischiose, ovvero ingiustificatamente dispendiose.<br />
Particolarmente interessante sul punto è la pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16 dicembre 2010<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, chiamata a decidere sulla compatibilità della legge irlandese sul divieto di interruzione volontaria della gravidanza con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, la legge irlandese sull’aborto è estremamente proibitiva, ma ammette la possibilità di recarsi all’estero per interrompere la gravidanza e di ottenere informazioni sui trattamenti abortivi accessibili in altri Paesi.<br />
Ciò che in questa sede rileva è come la Grande Camera ha deciso in ordine al bilanciamento tra il margine di apprezzamento statale, stante l’autonomia di ciascuno Stato nel determinare il proprio ordinamento costituzionale, e il consenso esterno dato dal comune orientamento normativo degli Stati europei su questioni etiche e morali. La Corte infatti, pur avendo riconosciuto che esiste un consenso generalizzato a riconoscere le pratiche abortive su basi più ampie di quanto previsto in Irlanda – all’epoca, quarantatré Stati su quarantasette appartenenti al Consiglio d’Europa consentivano di usufruire delle pratiche abortive al fine di proteggere la salute della madre e quaranta di questi ammettevano altresì l’aborto per più ampie ragioni socioeconomiche – ha sorprendentemente concluso che tale consenso non può in alcun modo ridurre il margine di apprezzamento di ciascuno Stato. Invero, il consenso europeo non è in sé assolutamente irrilevante, ma nel caso di specie non si ha un consenso su quando comincia la vita umana, e pertanto una legislazione restrittiva come quella irlandese era da considerarsi pienamente valida.<br />
Pertanto, la Corte si rifiuta di adottare una interpretazione evolutiva dell’art. 8 Cedu, negando l’esigenza che gli Stati configurino la possibilità di abortire per ragioni di salute o di benessere della donna. Ciò è bastato per non considerare altri aspetti rilevanti, quali i costi economici e la necessità per le donne irlandesi di recarsi all’estero, ponendosi in tal modo questioni di discriminazione, sia nei confronti degli altri Stati, sia internamente, in quanto tale possibilità non è accessibile a tutti<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Cercando dunque di fornire una prima risposta all’interrogativo sopra posto, si può rilevare che ciascuno Stato non deve legittimare qualsivoglia invocazione di apertura avanzata da gruppi sociali, ma è opportuno che elimini quegli ostacoli che impediscono a ogni individuo il libero esercizio dei propri diritti all’interno di un contesto sociale civile e democratico.<br />
Per fare ciò, è preliminarmente necessario individuare la rilevanza giuridica di tali pretese, al fine di evitare di attribuire una copertura costituzionale a mere aspirazioni di particolare tutela e cura, oltrepassando quel confine, spesso oltremodo sottile, tra diritto ed etica.<br />
Non esiste dunque una soluzione univoca, valida per tutte le circostanze, in quanto il legislatore deve esaminare in concreto – e verosimilmente con uno sguardo rivolto all’Europa, se non su scala globale – le singole pretese avanzate dal progresso sociale, tenendo presente le difficoltà intrinseche di un intervento che tocca significativamente anche il piano etico e morale. Occorre, in altri termini, verificare l’opportunità, l’adeguatezza e la congruità delle scelte legislative, tenendo conto del contesto sociale e storico. Si tratta di un’operazione valutativa, da compiere alla luce del soprarichiamato principio costituzionale della ragionevolezza.</p>
<p><em>4. Il c.d. “test di proporzionalità”: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014</em><br />
Acquisita la consapevolezza che il contemporaneo contesto scientifico-sociale pone esigenze inattese, la valutazione in ordine all’opportunità di un intervento del legislatore nazionale che espressamente riconosca quale diritto una determinata pretesa, garantendone l’esercizio alla comunità, deve tenere in adeguata considerazione anche il panorama europeo, nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di evitare un ingiustificato pregiudizio in danno di coloro che, per l’insufficienza di risorse economiche, non possono recarsi all’estero per il suo soddisfacimento.<br />
È necessario pertanto operare, di volta in volta, un equo bilanciamento tra i valori costituzionali eventualmente in conflitto, al fine di comprendere se effettivamente la Carta costituzionale debba essere interpretata in maniera estensiva, al passo con l’evoluzione sociale.<br />
In tal senso, è destinata a diventare pietra miliare la pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014, in materia di procreazione medicalmente assistita, con la quale è stata per la prima volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, anche sulla base <em>“dell’ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alle capacità economiche delle stesse”. </em>Infatti, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi, il Giudice delle Leggi, dando una lettura particolarmente estensiva del principio di uguaglianza, ha conferito dignità costituzionale anche all’elemento, prettamente economico, delle risorse disponibili.<br />
Più in particolare, la norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale aveva introdotto il divieto al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, coinvolgendo <em>“plurime esigenze costituzionali”</em> – e segnatamente, gli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. –, tutte meritevoli di tutela legislativa, da bilanciarsi sul presupposto che la <em>“tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione (sent. n. 151 del 2009)”</em>.<br />
La Corte chiarisce che la scelta di una coppia assolutamente sterile o infertile di formare una famiglia anche con dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, tutelata dagli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concerne la sfera più intima e tangibile della persona umana. Eventuali limitazioni di tale libertà devono pertanto essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di altrimenti tutelare interessi di pari rango, posto che il dato della provenienza genetica non costituisce per il nostro ordinamento un imprescindibile requisito per la formazione stessa della famiglia.<br />
Poiché l’impossibilità di formare una famiglia mediante una fecondazione di tipo eterologo può incidere negativamente sulla salute della coppia, la cui tutela è da ricondursi all’art. 32 Cost. – in quanto comprensivo anche della salute psichica –, considerato altresì che tale forma di procreazione mira a favorire la vita, l’unico interesse che si contrappone ai richiamati principi costituzionali è quello della persona nata grazie alla terapia censurata. La Consulta ha specificato che l’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità passa attraverso uno scrutinio basato su un canone di razionalità desunto dall’art. 3 Cost., in base al quale l’ampia discrezionalità del legislatore non deve in ogni caso sacrificare un interesse costituzionalmente rilevante in misura eccessiva, e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.<br />
Pertanto, nel caso di specie, il c.d. “test di proporzionalità” ha indotto il Giudice delle leggi a ritenere che il diniego della possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa cagiona una lesione della libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia con dei figli. L’assolutezza di tale limitazione è infatti irragionevole sia perché le esigenze di tutela del nascituro risultano comunque garantite dall’ordinamento, sia perché in tal modo la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa verrebbe nei fatti negata soltanto alle coppie prive delle risorse finanziarie necessarie per recarsi in altri Paesi. In altri termini, la capacità economica assurgerebbe <em>“intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale (…). Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente al bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole<a title="" href="#_ftn13"><strong>[13]</strong></a>”.</em><br />
È palese l’effetto dirompente che l’affermazione di tale principio può comportare, se applicato alla moltitudine di “diritti” ad oggi negati in Italia, quali l’eutanasia o le adozioni tra coppie omosessuali. Tuttavia, come rilevato anche dalla sentenza, la quale appunto pone come presupposto l’equo bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, la necessità di evitare una violazione del principio di uguaglianza in ragione della diversa capacità economica degli individui non può ritenersi condizione sufficiente per il riconoscimento di un diritto. Occorre infatti che il legislatore, nel tentativo di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, non sacrifichi irragionevolmente e in maniera eccessiva un interesse parimenti tutelato dalla Carta costituzionale.</p>
<p><em>5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali</em><br />
Un terreno particolarmente delicato sotto il profilo della impari opportunità a soddisfare il diritto alla famiglia in relazione alla capacità economica è indubbiamente rappresentato dal tema dell’adozione per le coppie dello stesso sesso.<br />
Al giorno d’oggi, infatti, le coppie omosessuali conviventi stanno progressivamente ottenendo il riconoscimento giuridico dei propri diritti in modo equiparabile, sotto molteplici aspetti, alle coppie eterosessuali.<br />
Giova infatti ricordare che, anche in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, con cui il nostro Paese è stato condannato per violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui all’art. 8, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per non aver adottato, nonostante i solleciti, una legislazione che introducesse un istituto idoneo a riconoscere due persone dello stesso sesso, che convivono stabilmente, i diritti e i doveri connessi alla loro unione, l’Italia – allineandosi con quasi tutti i Paesi europei – con legge 20 maggio 2016, n. 76, ha istituito le unioni civili quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., regolamentando anche la convivenza di fatto.<br />
Conseguentemente, in virtù di tale progressiva equiparazione, si è alimentato il dibattito circa la possibilità di riconoscere alle coppie dello stesso sesso anche il diritto ad adottare un figlio.<br />
Ancora una volta, una prima significativa apertura in tal senso è arrivata dalla giurisprudenza. Se, infatti, la nostra legislazione ancora non lo consente, i giudici si sono spinti a riconoscere nel nostro ordinamento gli effetti di un provvedimento di adozione rilasciato dalla competente autorità di un Paese straniero, su istanza di cittadini italiani ivi residenti.<br />
Infatti, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con decreto del 7 marzo 2017, ha disposto la trascrizione di un provvedimento emesso dalla Corte britannica di adozione di due bambini da parte di una coppia di uomini, cittadini italiani, residenti nel Regno Unito. Tale pronuncia trova il proprio fondamento giuridico non già nella disciplina nazionale ovvero nelle disposizioni del diritto internazionale privato, bensì nell’art. 36, comma 4, legge n. 184 del 1983, recante <em>Diritto del minore a  una famiglia, </em>ai sensi del quale l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini italiani, che dimostrino, al momento della pronuncia, di avervi soggiornato continuativamente e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali.<br />
Facendo propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19599/2016, i giudici hanno confermato che la verifica della compatibilità di un atto straniero con l’ordine pubblico internazionale deve essere effettuata non sulla base della normativa nazionale, bensì alla luce del rispetto dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo ricavabili dalla Carta costituzionale, ma anche dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Invero, la ricerca di tali principi richiede una delicata operazione ermeneutica, che non si fermi alla lettera della disposizione normativa, seppure di rango costituzionale, e il giudice deve avere riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, quanto piuttosto ai suoi effetti in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Nel caso di specie, secondo il Tribunale per i Minorenni di Firenze, è di rilevanza costituzionale primaria l’interesse del minore, che si sostanzia concretamente nel diritto di quest’ultimo alla continuità dello <em>status filiationis</em>, validamente acquisito all’estero, evitando in tal modo riflessi negativi sulla sua identità personale, nonché conseguenze pregiudizievoli in termini di acquisizione della cittadinanza italiana, diritti ereditari, libertà di circolazione, e così via.<br />
Giova peraltro evidenziare che tale pronuncia si inserisce in un filone di apertura giurisprudenziale, che già precedentemente ha visto la Corte di Cassazione affermare,  con la richiamata sentenza 11 gennaio 2013, n. 601, che l’affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per uno sviluppo equilibrato di quest’ultimo, dovendo invece essere concretamente comprovate le eventuali ripercussioni negative derivanti dal suo inserimento in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale.<br />
Al di là dell’inopportunità della circostanza che, in una materia così delicata, di fatto la magistratura si sostituisca al Parlamento, occorre evidenziare il difficile bilanciamento che il legislatore è chiamato a operare: se, da un lato, il mancato riconoscimento del diritto all’adozione per una coppia omosessuale determina ancora una volta che la capacità economica degli interessati diventi requisito necessario per l’esercizio di un – presunto – diritto fondamentale alla famiglia, con le consuete conseguenze in termini di disparità di trattamento, dall’altro lato, tale particolare forma di diritto alla non discriminazione non può ritenersi di per sé prevalente rispetto agli interessi con esso in conflitto, <em>in primis</em> il diritto del bambino ad avere un padre e una madre.<br />
Senza voler entrare nel merito dei valori in contrasto, trattandosi di questioni di politica legislativa, oltre che etiche, nella materia in esame il bilanciamento deve essere vieppiù ragionevole, ponendo al centro l’interesse del minore, al fine di evitare indesiderate conseguenze in termini di disturbi della personalità e integrazione sociale.</p>
<p><em>6. Il c.d. diritto all’eutanasia</em><br />
Quando si parla di discriminazione sulla base delle condizioni economiche degli interessati non può non farsi cenno, anche in ragione della rilevanza mediatica loro dedicata, alle problematiche che l’assenza di una legislazione in tema di eutanasia inevitabilmente comporta.<br />
A partire infatti dal noto caso di Eluana Englaro, e ricordandosi anche quelli di Piergiorgio Welby e di Fabio Antoniani, sono ormai anni che in Parlamento si discute circa l’adozione, anche in Italia, di una legge sul testamento biologico e sul fine vita in favore di quei soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente.<br />
Il dibattito socio-politico ha visto contrapposto il diritto all’autodeterminazione e alla salute di cui all’art. 32 Cost. –  nella parte in cui statuisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge –, nonché alle norme, anche di respiro internazionale, a tutela della dignità umana<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, con il diritto alla vita, anche in considerazione dei risvolti penali che ne derivano. Infatti, il nostro ordinamento attualmente configura l’eutanasia alla stregua di un’autonoma fattispecie di reato, ossia come omicidio doloso <em>ex</em> art. 575 c.p., ovvero omicidio del consenziente <em>ex </em>artt. 579 c.p.<br />
A ciò si aggiungano le innumerevoli implicazioni morali ed etiche, oltreché religiose, che accompagnano una possibile apertura verso il suicidio assistito. Da una parte, in particolare, si pongono i fautori della libertà di scegliere di non vivere in condizioni ritenute non più dignitose (c.d. buona morte), dall’altra si contrappongono i negazionisti di un diritto alla morte, in quanto, sulla scorta dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, esiste un diritto supremo e inalienabile alla vita, che lo Stato ha l’obbligo di assicurare e difendere.<br />
Invero, con una sentenza da considerarsi storica, il 5 giugno 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, statuendo per la prima volta sul fine vita, ha autorizzato la sospensione dei trattamenti di nutrizione e di idratazione artificiali nei confronti di un paziente, senza che ciò comportasse la violazione del diritto alla vita, di cui all’art. 2 CEDU<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. È evidente che questa pronuncia rappresenta un importante precedente cui in futuro potranno appellarsi i familiari di soggetti che si trovano in uno stato vegetativo permanente.<br />
In ogni caso, anche in questo campo, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità sulla decisione di legalizzare tale pratica, eventualmente circoscrivendone la legittimità entro determinati limiti.<br />
Ad ogni modo, quasi tutti gli altri Paesi europei, a partire dall’Olanda nel 2002, hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti il diritto dei cittadini a rendere una dichiarazione anticipata sul trattamento medico da seguire qualora sopraggiunga un evento catastrofico che impedisca di rendere manifestamente la propria volontà. In Italia, soltanto con la recentissima legge 22 dicembre 2017, 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, si è istituito per la prima volta il diritto di ciascun individuo maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione e attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché di fornire il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o a singoli trattamenti, ovvero ancora di nominare una persona di propria fiducia, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.<br />
Ad oggi, le statistiche testimoniano come il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero – e in particolare in Svizzera – per porre fine a condizioni vegetative di vita ormai irreversibili è in costante aumento; parimenti in aumento è il fenomeno dell’eutanasia clandestina, praticata in segreto dai medici curanti. Ma ancora una volta la “bella morte” diventa un privilegio soltanto per coloro che hanno le risorse economiche per poter intraprendere l’ultimo viaggio. La legge n. 219/2017 è entrata in vigore a gennaio 2018, e pertanto è ancora troppo presto prevedere se la sua applicazione sarà tale da arginare il fenomeno, ripristinando il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini nel godimento del proprio diritto di autodeterminazione, che si assume violato.</p>
<p><em>7. Considerazioni conclusive</em><br />
Alla luce di quanto esposto, non esiste una soluzione univoca, che consideri doveroso un intervento normativo che legittimi l’esercizio di quelli che altrove possono essere riconosciuti come diritti, al solo fine di evitare discriminazioni nei confronti di coloro che non hanno le risorse per intraprendere la via dell’estero.<br />
Infatti, i diritti fondamentali ai quali tali pretese si ancorano si trovano spesso in conflitto con altri interessi costituzionalmente tutelati. Bisogna tenere altresì presente che non sempre sussiste un obbligo giuridico per il singolo Stato a legiferare una data materia; certo è che i giudici, nazionali ed europei, non hanno mancato di rilevare l’opportunità di colmare determinati vuoti legislativi.<br />
Senza potersi comprimere la discrezionalità del legislatore, il bilanciamento deve essere condotto alla luce di quel test di proporzionalità che consente di individuare nuovi e più attuali equilibri. Si auspica che tale operazione non comporti la nascita di diritti “per ceti”, posto che, in ogni caso, il principio di uguaglianza sostanziale è solo uno dei tanti interessi in gioco, che può anche assumere un ruolo importante, ma non certamente primario se posto in relazione con altri interessi degni di una maggiore tutela.<br />
In conclusione, la legittimità di un intervento normativo in conformità con l’art. 3 Cost. deve essere valutata alla luce del principio di ragionevolezza, che si sostanzia nella coerenza della legge medesima con il quadro dei valori costituzionali; la conformità con la storia legislativa della materia considerata, con la quale non deve essere arbitrariamente in contrasto; la congruità rispetto al bene della vita tutelato, mediante la comparazione, per quanto possibile, con casi simili e con fattispecie normative analoghe. Naturalmente, ciò non equivale a dire che non si possa intraprendere una scelta legislativa che inaugura un sentiero nuovo rispetto al passato, purché ragionevole secondo i canoni della nostra Costituzione.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Niccolai S., <em>Diritto delle pari opportunità e non discriminazione, </em>2013-2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cfr. Corte cost., sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge finanziaria del 2007 nella parte in cui vietava l’assunzione di docenti di sostegno a contratto, e stabilito che il monte ore di sostegno per ciascuna scuola disponibile, e offerto dagli insegnanti di ruolo, fosse diviso in modo uguale tra tutti gli studenti disabili, in quanto il carattere contraddittorio della scelta legislativa rispetto alla storia legislativa precedente era considerata sintomo di ragionevolezza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Corte cost., sentenza n. 138/2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cassazione civile, I, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Corte d’Assise di Milano, ordinanza n. 1 del 14 febbraio 2018. La Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p<em>. “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti dagli art. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 14, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norm</em>a <em>in esame”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cfr. Bobbio N., <em>L’età dei diritti, </em>Torino, 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. Modugno F., <em>I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, </em>Torino, 1995.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell’Unione europea in materia. In particolare, il Parlamento europeo raccomanda l’attuazione da parte degli ordinamenti del rispetto dei diritti delle persone LGBTI, rammaricandosi che ben settantacinque paesi criminalizzano ancora l’omosessualità, otto dei quali prevedendo la pena di morte (cfr. punto 93, Diritti LGBTI).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Legge 20 maggio 2016 n. 76, <em>Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, </em>la quale ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Prima dell’entrata in vigore della legge n. 194/1978 l’aborto era infatti considerato un reato, come tale punibile con la reclusione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Grande Chambre, A, B, C c. Irlanda. Le tre ricorrenti, prima di rivolgersi alla Corte, avevano deciso di interrompere la gravidanza del Regno Unito, lamentando poi che il divieto di aborto in Irlanda le avesse costrette a una scelta costosa, difficile e rischiosa per la salute. In particolare, lamentavano la lesione degli artt. 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata), 13 (diritto a un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 2 (diritto alla vita).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Nel maggio del 2018 in Irlanda si terrà un referendum per l’aborto, al fine di alleggerire le limitazioni al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. Cassazione civile, I, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599: <em>“Nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all’ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela di diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinario (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002). Il legame, pur sempre necessario con l&#8217;ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione (già secondo Corte cost. n. 214 del 1983, la verifica del rispetto dei principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale costituisce un &#8220;passaggio obbligato della tematica dell&#8217;ordine pubblico&#8221;), ma anche &#8211; laddove compatibili con essa (come nella materia in esame) &#8211; dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo. </em>(…) <em>Ciò significa che un contrasto con l&#8217;ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituto (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. anche Cassazione, sentenza n. 9483/2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea: <em>“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Grand Chambre), sentenza Lambert and others v. France del 25 giugno 2015</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
