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	<title>n. 2 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. 3. La proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a></p>
<p><strong>SOMMARIO</strong>: 1. Premessa. 2. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. 3. La proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni <em>online</em> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici. 4. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa</strong><br />
Nel maggio del 2015, la Commissione Europea ha adottato la Strategia per il mercato unico digitale in Europa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, delineando una serie di iniziative volte a creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. La Commissione, fra l’altro, ha evidenziato la necessità di aprire maggiormente agli utenti l’accesso <em>online</em> alle opere in tutta l’Unione europea e di fare proprie le differenze sussistenti fra i diversi regimi nazionali in materia di diritto d’autore. Con l’obiettivo di aggiornare le norme europee attualmente esistenti in materia, attraverso la comunicazione “<em>Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, pubblicata nel dicembre del 2015, sono state individuate specifiche azioni, inserite poi in determinate proposte di riforma, presentate dalla Commissione europea lo scorso 14 settembre 2016. Tali atti mirano, in primo luogo, a “modernizzare” le norme che attualmente regolano in Europa il diritto d’autore, al fine di migliorare il coordinamento tra la tutela dello stesso ed il libero accesso alla conoscenza, promuovendo la circolazione della cultura e quindi aumentando la diversità culturale e i contenuti disponibili <em>online</em>. Inoltre, la Commissione ha inteso introdurre disposizioni normative in grado di aumentare la chiarezza e la trasparenza per tutti gli utenti <em>online</em> e inserire nuovi elementi per l’innovazione dell’istruzione, della ricerca e delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale. Gli strumenti per realizzare tali obiettivi riguardano una proposta di direttiva, di più ampio respiro, sul diritto d’autore nel mercato unico digitale<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> e una di regolamento, settoriale, rivolta a talune trasmissioni <em>online</em> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>. Va detto che a tali atti si associano altre due proposte – per gli utilizzi di opere protette a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a> – che però non rientreranno nel campo della riflessione che segue. Nel presente lavoro si approfondiranno, infatti, i profili di merito più rilevanti, ad avviso di chi scrive, delle prime due proposte della Commissione in materia di diritto d’autore e diritti connessi e che potrebbero presentare diversi spunti di interesse in relazione alle attività svolte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom), prevalentemente per quanto concerne la tutela del diritto d’autore <em>online</em>. A tal proposito, è doveroso specificare che l’AGCom, proprio con l’obiettivo di risolvere le perplessità legate alla delicata tematica della tutela del diritto d’autore <em>online</em>, ha adottato, il 12 dicembre del 2013, il “<em>Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</em>” di cui alla delibera n. 680/13/CONS, entrato in vigore il 31 marzo 2014. Il testo normativo ha come obiettivo quello di tutelare il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari: il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative insieme alla diffusione dell’offerta legale e la lotta alla pirateria attraverso procedure di <em>enforcement</em> effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d’autore, non comprimano gli altri diritti rilevanti.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. </strong><br />
La proposta di direttiva rappresenta il nucleo centrale del pacchetto di norme presentato dalla Commissione europea. Partendo da un’analisi generale sui contenuti della stessa, ci si soffermerà esclusivamente su alcune delle norme più significative in relazione ai temi di maggiore interesse per l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.<br />
L’atto normativo si compone di cinque Titoli, laddove il primo contiene disposizioni generali che specificano l’oggetto e il campo di applicazione e offre definizioni che dovranno essere interpretate in maniera uniforme all’interno dell’unione europea. Le misure per adattare le limitazioni e le eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero sono invece previste nel Titolo II, il quale comprende disposizioni che obbligano tutti gli Stati Membri a prevedere eccezioni obbligatorie o limitazioni che consentano l’uso del <em>text mining</em> e del <em>data</em> <em>mining</em> nel campo della ricerca scientifica, l’uso di materiali per esporre l’insegnamento e una nuova eccezione che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di copiare in qualsiasi formato le opere presenti nelle loro raccolte, a fini conservativi. Ancora, nel Titolo III sono introdotte soluzioni volte a semplificare le pratiche di concessione delle licenze dei diritti da parte delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. È in tale ambito che si inseriscono le disposizioni in materia di accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, laddove l’articolo 10 impone agli Stati membri di istituire una procedura di negoziazione “amministrata”, facoltativa, al fine di favorire l’accordo tra le parti contrattuali in materia di licenze relative a diritti d’autore e connessi su opere audiovisive nei confronti delle piattaforme di condivisione <em>online</em>. Risulta evidente come la negoziazione tra questi soggetti possa essere piuttosto complicata, trattandosi di entità portatrici di interessi diametralmente opposti, quali l’esclusività da un lato e la massima diffusione dall’altro. Ciò che particolarmente rileva è la previsione per cui tale negoziazione debba essere svolta davanti e con l’assistenza di un “<em>impartial body</em>”. L’espressione porterebbe a ritenere che il legislatore europeo non abbia pensato semplicemente ad un ente pubblico, bensì ad un’Autorità amministrativa indipendente e che abbia maggiore dimestichezza anche nella definizione delle tariffe <em>ad hoc</em>. Fra l’altro, nel senso della competenza in materia delle Autorità nazionali di regolamentazione potrebbe deporre anche la specifica contenuta nel considerando 30 della proposta di direttiva, secondo cui tale organismo imparziale “<em>dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna</em>”. Potrebbe essere interessante ragionare sulla possibilità di prevedere nel <em>dictum</em> della disposizione, così come nel considerando 30, che tale competenza è assegnata alle Autorità nazionali di regolamentazione aventi competenza in materia di opere audiovisive ai sensi dell’art. 30 della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. A ciò si aggiunge che detto modello è stato seguito anche dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di “<em>Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità</em>”, il quale individua nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’organismo incaricato della risoluzione delle controversie<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Nell’ambito del Titolo IV della proposta, relativo alle “<em>Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore</em>” emergono due articoli che, seppure non direttamente connessi all’attività svolta da AGCom in materia di diritto d’autore <em>online</em>, meritano comunque una breve analisi. L’articolo 11, che detta disposizioni in materia di “<em>Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digital</em>e”, sostanzialmente estende i diritti di riproduzione e messa a disposizione <em>online</em> previsti agli articoli 2 e 3.2 di cui alla direttiva 2001/29/CE<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> – nonché le disposizioni in materia di limitazioni e misure tecnologiche <em>ex</em> artt. 5-8 della medesima direttiva – agli editori. In tal senso, il legislatore europeo istituisce un nuovo diritto connesso sull’utilizzazione <em>online</em> delle pubblicazioni a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> della durata di 20 anni dal momento della pubblicazione stessa, ovviamente senza pregiudicare gli altri diritti d’autore e connessi esistenti sulla medesima opera. L’articolo 12, invece, relativo alle “<em>Richieste di equo compenso</em>”, estende anche agli editori il diritto ad ottenere una parte del compenso per copia privata nelle ipotesi previste all’art. 5.2 <em>lett. a)</em> e <em>lett. b)</em> direttiva 2001/29/CE. Secondo la Commissione l’introduzione di questo nuovo diritto connesso è giustificata dalla necessità di favorire il “<em>passaggio dalla stampa al digitale</em>” e a “<em>recuperare gli investimenti effettuati</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, quindi nell’ottica di favorire l’evoluzione tecnologica e di sostenere con nuovi introiti gli editori delle opere a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Tra le norme che potrebbero interessare più da vicino l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e avere eventualmente un maggiore impatto sull’attività regolamentare svolta dalla stessa autorità in materia di diritto d’autore <em>online</em> emerge, senza alcun dubbio, l’articolo 13, insieme ai relativi considerata riguardanti il ruolo delle piattaforme. L’articolo è inserito nel Capo 2 sugli “<em>Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online</em>”, le cui disposizioni si riferiscono all’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione che conservano e danno accesso al pubblico alle opere o altri contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai propri utilizzatori. Preliminarmente, va sottolineato il riconoscimento, da parte della Commissione europea, della delicata questione relativa al cd. <em>“value gap</em>” e quindi della disparità retributiva nella ripartizione dei compensi dovuta all’inquadramento legale di piattaforme di <em>media</em> <em>sharing</em> – come, ad esempio, Youtube – che porta tali soggetti a negoziare unilateralmente con i titolari del <em>copyright</em> le percentuali sulle quote di <em>revenue share</em>. Occorre evidenziare che, in ragione del notevole sviluppo dei servizi digitali che forniscono l’accesso a contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai loro utilizzatori senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti, la <em>ratio</em> dell’articolo in commento è quella di rafforzare la posizione dei titolari dei diritti in fase di negoziazione, affinché possano percepire un’adeguata remunerazione per lo sfruttamento <em>online</em> dei loro contenuti sulle piattaforme per la condivisione<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Il comma 1 prevede, in primo luogo, che le piattaforme di condivisione – “[i]<em>nformation society service providers that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users</em>” – adottino, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure appropriate e proporzionate come, ad esempio, tecnologie volte all’individuazione automatica dei contenuti identificati precedentemente dai titolari stessi. Tale previsione è finalizzata a garantire il corretto funzionamento di accordi di licenza conclusi tra le piattaforme e i titolari dei diritti “<em>for the use of their works or other subject-matter or to prevent the availability on their services of works or other subject-matter</em>”. La disposizione stabilisce, inoltre, che i fornitori di servizi che conservano e danno accesso al pubblico alle opere o altri contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai propri utilizzatori diano ai titolari dei diritti adeguate informazioni sul funzionamento e l’implementazione delle tecnologie sopracitate nonché “<em>when relevant, adequate reporting on the recognition and use of the works and other subject-matter</em>”.<br />
Alla luce di quanto riportato, si ritiene opportuno, ad avviso di chi scrive, evidenziare nel dettaglio alcuni aspetti di particolare rilevanza. In primo luogo, emergerebbe l’esigenza di introdurre una definizione di “<em>piattaforma di condivisione di contenuti</em>”. Già nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 2 della proposta manca, infatti, un riferimento alle “<em>piattaforme di condivisione di contenuti</em>” di cui all’articolo 13 in commento. Al fine di non generare confusione, sarebbe forse opportuno che una puntuale definizione di tali soggetti fosse inserita nel testo finale della direttiva. Tale specifica, pur non potendo riguardare esclusivamente le piattaforme di condivisione di video – in considerazione del fatto che l’articolo 13 parla di “[i]<em>nformation society service providers that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users”</em> – potrebbe comunque ricalcare, in parte, la definizione di “<em>servizio di piattaforma per la condivisione di video</em>” di cui alla proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>. Del resto, trattandosi di piattaforme che offrono servizi equivalenti, sarebbe senza alcun dubbio auspicabile l’adozione di definizioni uniformi. Ancora, dalla lettura dell’articolo in questione unitamente al considerando 38 della proposta, si rileva quanto segue. Il considerando citato specifica che, qualora le piattaforme di condivisione dei contenuti, al di là della mera fornitura di attrezzature fisiche, eseguano un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligate a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non siano esenti da responsabilità ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE (cd. “Direttiva sul commercio elettronico”)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Preme evidenziare che la proposta della Commissione, pur non intervenendo sulla direttiva sul commercio elettronico – e facendo riferimento, nel suo articolo 13, esclusivamente a soggetti “<em>that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users” – </em>evidenzia, nel considerando in commento, l’importanza di verificare se il fornitore di servizi svolga o meno un ruolo attivo “<em>including by optimising the presentation of the uploaded works or subject-matter or promoting them, irrespective of the nature of the means used therefor</em>”. Ancora, il medesimo considerando aggiunge che, allo scopo di garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i fornitori di servizi hanno l’obbligo di adottare tecnologie efficaci, anche nel caso in cui siano esenti da responsabilità ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. A tal proposito, al fine di fornire maggiore chiarezza, la Commissione potrebbe valutare l’opportunità di inserire, nel <em>dictum</em> dell’articolo 13, quanto evidenziato nel considerato 38 della proposta, soprattutto in relazione al fatto che l’obbligo di adottare tecnologie efficaci incombe anche sui fornitori di servizi che rientrano nell’esenzione di responsabilità ai sensi del sopracitato articolo 14.<br />
Ulteriore profilo di interesse si segnala in relazione all’opportunità di chiarire, nel testo della proposta, da un lato il significato di “<em>necessary data</em>” e dall’altro su quali soggetti andrà a ricadere il costo delle tecnologie da implementare<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Al fine di garantire il funzionamento di tali tecnologie, quali ad esempio quelle per il riconoscimento automatico dei contenuti, di fondamentale importanza è il concetto di collaborazione attiva tra le parti interessate: piattaforme da un lato e titolari dei diritti dall’altro. Tale concetto è meglio evidenziato nel considerando 39 della proposta in commento. Si legge infatti che, in presenza di un accordo tra le parti e in virtù di tale collaborazione: da un lato i titolari dei diritti forniscano i “<em>necessary data</em>” per consentire ai fornitori di servizi di identificare i loro contenuti; dall’altro i servizi siano trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti per quanto riguarda le tecnologie impiegate, il modo in cui sono gestite e il loro tasso di successo per il riconoscimento di contenuti dei titolari dei diritti, anche al fine di consentire una eventuale valutazione sulla loro adeguatezza. Si evidenzia che il riferimento ai “<em>necessary data</em>” – che i titolari dei diritti sono tenuti a fornire in presenza di un accordo – emerge esclusivamente dalla lettura del considerando in trattazione, mentre sembra mancare nel testo della norma, in cui l’unica specifica a tal proposito è la previsione per cui le opere o altri contenuti protetti sono “<em>(…) identified by rightholders through the cooperation with the service providers</em>”. A quanto appena esposto, si aggiunge che le tecnologie da adottare ai sensi della proposta di direttiva dovrebbero consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione con riferimento all’uso dei loro contenuti protetti da precedenti accordi di licenza. Tuttavia, sarebbe opportuno che la direttiva chiarisse su quali soggetti debba ricadere il costo per lo sviluppo, da parte delle piattaforme, di programmi e metodologie per l’identificazione dei contenuti non autorizzati.<br />
Procedendo con l’analisi delle disposizioni maggiormente significative della proposta di direttiva, emerge, ancora, il Capo 3 relativo ad una “<em>Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale</em>”. La <em>ratio</em> delle disposizioni ivi presenti risiede evidentemente nella debolezza della posizione contrattuale degli autori e degli interpreti nei confronti dell’impresa culturale. Andando nel dettaglio, i primi hanno diritto ad un maggior livello di chiarezza nelle rendicontazioni che ricevono dagli utilizzatori per essere al corrente del valore economico dei diritti trasferiti. Tale prima obbligazione è poi strumentale alla possibilità di rinegoziare i termini contrattuali quando il corrispettivo originario si riveli sproporzionato rispetto al valore attuale dei diritti trasferiti o licenziati che si trovano nella titolarità dell’impresa culturale. Invero, queste cessioni o licenze possono avere durata anche molto lunga, parametrata allo spirare dei diritti patrimoniali originariamente attribuiti all’autore oppure all’interprete<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. Sia nel considerando 40 – secondo cui “<em>condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione</em>” – che nel considerando 42 – secondo cui “<em>fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell&#8217;ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell&#8217;opera o dalla fissazione dell&#8217;esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva</em>” – è ben evidenziato quanto appena riportato. L’obiettivo della norma è quello di ridefinire l’equilibrio contrattuale tra le parti attraverso una “<em>additional, appropriate remuneration</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>, qualora il corrispettivo originariamente pattuito per la cessione o la licenza dei diritti d’autore e connessi appaia sproporzionato e del tutto inidoneo ad attribuire un ragionevole ritorno economico all’autore o all’interprete in base ai ricavi ottenuti dall’impresa utilizzatrice delle opere. Tuttavia, le parti potrebbero non convenire sull’ammontare di questo corrispettivo aggiuntivo e, in tal caso, gli autori o gli artisti potrebbero proporre un’azione davanti al giudice o anche dinanzi ad un’altra autorità competente. Così, la proposta di direttiva impone agli Stati membri di attribuire a tali soggetti la possibilità di sottoporre l’eventuale questione ad una “<em>alternative dispute resolution procedure</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Alla luce di quanto rappresentato, si potrebbe valutare di chiarire nel <em>dictum</em> della direttiva se tali azioni vadano proposte davanti ad un “<em>impartial body</em>”, dotato del carattere dell’indipedenza nonché delle conoscenze tecniche di settore, facendo chiaramente salva la possibilità di ricorrere al giudice. A ciò consegue una riflessione sull’eventuale ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tale ambito, sia in considerazione dell’<em>expertise</em> raggiunta nel settore di risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, che in quella in materia di diritto d’autore <em>online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><strong>[20]</strong></a></em>. Così, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 della proposta e riprendendo le considerazioni effettuate in merito, si potrebbe ragionare sull’introduzione di una espressa competenza delle alle Autorità nazionali di regolamentazione in materia di opere audiovisive, ai sensi dell’art. 30 della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi.<br />
In conclusione, si aggiunge che la proposta di direttiva nel suo Titolo V detta le disposizioni finali sugli emendamenti ad altre direttive, l’applicazione nel tempo di disposizioni transitorie, la protezione dei dati personali, la trasposizione, la revisione e l’entrata in vigore.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.</strong><br />
Preliminarmente e in via generale, occorre specificare che il pacchetto di norme presentato dalla Commissione europea lo scorso settembre ha tra gli obiettivi principali anche quello di introdurre misure per garantire un più ampio accesso ai contenuti <em>online</em> transfrontalieri. L’iniziativa rientra nel piano d’azione sulla revisione del quadro normativo sul diritto d’autore presentato con la Comunicazione della Commissione del dicembre 2015, di cui si è parlato in premessa. La stessa va ad integrare la proposta di Regolamento in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi – di cui si è parlato nel precedente paragrafo – e la comunicazione sulle piattaforme <em>online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><strong>[22]</strong></a></em>. La nuova proposta di Regolamento di cui si tratta nel presente paragrafo, invero, interviene sul rafforzamento della distribuzione transfrontaliera <em>online</em> di programmi radiotelevisivi, proprio alla luce della revisione della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV) e va letta congiuntamente ad essa. Preliminarmente, occorre specificare che la Commissione, in sede di proposta di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ha ritenuto di effettuare una scelta che contemperasse i vantaggi di chiarezza e semplificazione del principio del paese di origine con la maggiore efficacia riconosciuta per taluni ambiti del principio del paese di destinazione. Così, se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il principio del paese di origine è mantenuto e rafforzato, tale regola generale non riguarda il rinnovato articolo 13 della proposta, relativamente alla promozione delle opere europee sui servizi di media audiovisivi <em>on-demand</em>.<br />
Andando nel dettaglio della proposta di regolamento qui commentata emerge, in primo luogo, l’introduzione del principio del paese d’origine, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva vigente SMAV, confermate anche nella proposta di <em>refit<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><strong>[23]</strong></a></em>. Vero è che tecnicamente ciò non sarebbe necessario, come invece accade per il caso del satellite. Infatti, l’articolo 1.2, <em>lett. b)</em>, della Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, “<em>per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d&#8217;autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo</em>”, prevede che “<em>la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell&#8217;organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra</em>”, affermando quindi il principio dell’applicazione della legge del paese in cui la comunicazione via satellite ha avuto inizio. Andando ad analizzare alcuni fondamentali punti della proposta di regolamento, risulta più semplice comprendere la scelta effettuata dal legislatore europeo. In primo luogo, secondo il considerando 9, “<em>al fine di facilitare l’acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l’istituzione del principio del paese d’origine per quanto riguarda l’esercizio del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell’accesso o dell’uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d’origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell’accesso o dell’uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d’origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio</em>”. Secondo quanto previsto dal considerando in commento, l’introduzione del principio del paese di origine è funzionale all’accertamento dei diversi diritti d’autore e connessi relativi agli “<em>ancillary online services</em>”. L’applicazione di tale principio è limitata esclusivamente alle relazioni tra i titolari dei diritti e le <em>collecting</em> che li rappresentano con le emittenti e limitatamente ai citati “<em>ancillary online services</em>”. Ciò da cui deriva l’introduzione di questa regola sulla legge applicabile, pertanto, non è dettata da un vincolo di carattere tecnologico – come nel caso del satellite – ma suggerita da ragioni di opportunità, al fine di agevolare la negoziazione dei diritti considerati.<br />
Ancora, la Relazione alla proposta di regolamento provvede a chiarire ulteriormente la ratio dell’introduzione di tale principio. Alla pagina 1, si legge infatti che “<em>al fine di rendere disponibili i propri servizi al di là delle frontiere, gli organismi di radiodiffusione devono disporre dei diritti necessari per i pertinenti territori, il che aumenta la complessità dell&#8217;acquisizione dei diritti</em>”, dunque si propone l’estensione del principio contenuto nella direttiva 93/83/CEE relativa alle trasmissioni via satellite. Il fine ultimo è allora la semplificazione e l’abbattimento dei costi di transazione nella negoziazione dei relativi diritti. Sempre a tal riguardo e dal punto di vista del principio di proporzionalità dell’intervento dell’Unione rispetto all’azione ed alle competenze degli Stati membri, nella Relazione si ribadisce che l’applicazione del regolamento è circoscritta a questo specifico segmento di mercato –<em>servizi online accessori delle emittenti e determinati servizi di ritrasmissione forniti mediante reti IPTV e altre reti di comunicazione elettronica “chiuse” – </em>e non può estendersi ad altri tipologie di servizi<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. Per tali ragioni, sembra trattarsi di norme eccezionali dettate espressamente per queste finalità e non suscettibili di applicazione analogica rispetto ad altri servizi.<br />
Ancora, analizzando quanto contemplato nel considerando 10, deve ritenersi paese d’origine ai sensi della proposta di Regolamento in commento quello dove l’emittente televisiva ha la sua sede principale. Emerge infatti che, dal momento che “<em>la messa a disposizione, l’accesso o l’uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l&#8217;importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico &#8211; incluso il pubblico dello Stato membro in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato &#8211; e la versione linguistica</em>”<em>. </em>Il successivo considerando provvede poi a chiarire che “<em>il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d’origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell&#8217;Unione</em>”. Ancora, con particolare riferimento alla consultazione degli <em>stakeholders</em>, sempre nella premessa si evidenzia che, in via generale i consumatori sono favorevoli all’estensione del principio del paese di origine a tutti i servizi online, seppure alcuni di essi sostengono che tale previsione potrebbe non bastare a garantire l’accesso transfrontaliero. Da un lato vi sono, chiaramente, le emittenti del servizio pubblico nonché le radio commerciali che chiedono l’applicazione del principio del paese di origine ai servizi <em>online</em> connessi alla trasmissione. Di contro, forti riserve sull’estensione dell’applicazione di tale principio sono espresse dalle emittenti commerciali, dai titolari di diritti e dagli organismi di gestione collettiva. Tali ultimi soggetti ritengono, infatti che ciò potrebbe limitare la loro capacità di concedere i diritti su base territoriale, ossia la loro possibilità di acquisire diritti d’autore e connessi relativi allo sfruttamento televisivo delle opere “frazionati” per diversi Stati europei o aree linguistiche<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Eppure, il considerando in commento, recependo le istanze delle emittenti, afferma <em>expressis verbis</em> che l’applicazione della legge del paese d’origine non fa venire meno la loro possibilità di limitare, secondo i territori di interesse, l’utilizzazione dei diritti ed anzi che dette limitazioni sono conformi al diritto dell’Unione europea, facendo così salvo il principio di libertà contrattuale.<br />
Particolare attenzione merita, infine, il fatto che, in base all’articolo 3, comma 1, “<em>i titolari del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva</em>”. In base al considerando 12, “<em>gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti</em>”. Anche questa scelta è mutuata dalla direttiva 93/83/CEE ove, con riferimento al diritto di ritrasmissione via cavo, l’art. 9.1 afferma che “<em>Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva</em>”.<br />
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<strong>4. Conclusioni</strong><br />
Risulta evidente che le proposte di cui si è discusso dovranno compiere il loro <em>iter</em> legislativo e che non sono da escludersi modifiche ai testi definitivi. Preliminarmente, va specificato che tutte le proposte legislative di cui al pacchetto di riforma sul <em>copyright</em> sono sottoposte a procedura legislativa ordinaria. Come noto, ciò sta a significare che, come previsto dall’articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell’UE, a valle della proposta legislativa della Commissione, il Parlamento adotterà una posizione di prima lettura e la trasmetterà poi al Consiglio, che potrà approvare la posizione del Parlamento, ovvero adottare una propria posizione di prima lettura e trasmetterla al Parlamento. Per tali ragioni, nel corso dei prossimi mesi ci si attende una risoluzione legislativa di prima lettura del Parlamento europeo. Prima che questa arrivi, occorrerà aspettare, per ciascuna delle proposte di riforma, che i rispettivi relatori responsabili coordinino l’analisi dei testi in Commissione, raccogliendo gli emendamenti alle proposte della Commissione, al fine di arrivare ad adottare una proposta di risoluzione di prima lettura, che starà poi alla plenaria del Parlamento europeo adottare in via definitiva.</p>
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<p><strong>Le opinioni espresse sono solo dell’autore e non implicano in alcun modo la posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</strong></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al&nbsp;Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al&nbsp;Comitato delle Regioni</em><em>.</em> <em>Strategia per il mercato unico digitale in Europa</em>” COM (2015) 192 final.</div>
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<div id="ftn2"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><em><strong>[2]</strong></em></a> “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al&nbsp;Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al&nbsp;Comitato delle Regioni. Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d&#8217;autore</em>” COM (2015) 626 final.</div>
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<div id="ftn3"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> “<em>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale</em>” COM (2016) 593 final.</div>
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<div id="ftn4"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> “<em>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici</em>” COM (2016) 594 final.</div>
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<div id="ftn5"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si tratta, in particolare, della “<em>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa</em>” COM (2016) 595 final; e della “<em>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione</em>” COM (2016) 596 final.</div>
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<div id="ftn6"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si tratta della “<em>Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato</em>” COM (2016) 287. In particolare, il citato articolo 30 prevede che: “<em>1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Gli Stati membri garantiscono la loro indipendenza giuridica e funzionale da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori. 2. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza. Gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all’espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. 3. Le competenze e i poteri degli organismi di regolamentazione indipendenti nonché le modalità di responsabilizzazione sono chiaramente definite dalla legge. 4. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di sufficienti poteri di esecuzione per svolgere le loro funzioni in modo efficace. 5. Il capo di un organismo nazionale di regolamentazione o</em> <em>i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione nell’ambito di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati solamente se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell’esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla legislazione nazionale. Una decisione di licenziamento è resa pubblica, così come la dichiarazione delle motivazioni. 6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all’ERGA. 7. Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell’ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L’organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall’appello. Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace. In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’organismo nazionale</em> <em>di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale</em>”.</div>
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<div id="ftn7"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Vedi articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016.</div>
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<div id="ftn8"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Si tratta della “<em>Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione</em>”.</div>
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<div id="ftn9"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. considerando 32 della proposta di direttiva.</div>
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<div id="ftn10"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. considerando 31 della proposta di direttiva.</div>
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<div id="ftn11"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> In primo luogo, si precisa che parte della dottrina italiana è contraria all’immissione di detto nuovo diritto. Si veda, a tal riguardo, l’indirizzo internet <em>http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/15414-76will-the-draft-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-resist-the-temptation-to-introduce-a-new-neighbouring-right-to-publishers</em>. Le ragioni sono le seguenti: «<em>reinforcing neighbouring rights in favour of publishers implies costs, that, if not strictly justifiable, are excessive and disproportionate</em> […] <em>introducing further limitations to the use of digital content would affect the dissemination of digital content on the web, restricting the freedom to inform and of being informed</em> […] <em>such regulation could also unfavorably impact the market, as has been the case in other sectors. In the music industry, for instance, similar measures have proven to be ineffective, resulting in 1) higher costs to identify and manage the removal request; 2) time consuming legal actions for obtaining the darkening of unauthorized links».</em> Va detto che l’introduzione di tale diritto connesso dovrebbe tenere conto e non impedire la libera manifestazione del pensiero ed il diritto di accedere alle informazioni sancito dall’art. 11 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali nell’unione europea. In altro modo, si potrebbe pensare, all’introduzione di un diritto a compenso per le utilizzazioni <em>online</em>, a favore degli editori, sul modello di quello previsto per la copia privata <em>ex</em> art. 5.2 <em>lett. b) </em>della direttiva 2001/29/CE. Ciò prevedendo un cd. “dominio pubblico pagante”, laddove il titolare dei diritti non può autorizzare l’impiego dell’opera, ma ha diritto ad un compenso per l’utilizzazione, da potersi calcolare anche in via forfettaria. Così potrebbero essere assicurate alcune risorse all’industria della stampa, senza aumentare i costi di transazione, quali, ad es., quelli relativi all’identificazione dei titolari dei diritti ed all’ottenimento del consenso da parte di ciascuno di essi.</div>
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<div id="ftn12"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. comma 1, art. 13 e considerando 37 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
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<div id="ftn13"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Ai sensi della proposta di direttiva SMAV, il “<em>Servizio di piattaforma per la condivisione di video</em>” è “<em>un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che risponde ai seguenti requisiti: i) il servizio consiste nella memorizzazione di un numero importante di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale; ii) l’organizzazione del contenuto memorizzato è determinata dal fornitore del servizio, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante “hosting”, visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento; iii) l’obiettivo principale del servizio o di una sezione distinguibile di esso è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti per il grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire; iv) il servizio è messo a disposizione mediante reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE</em>”.</div>
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<div id="ftn14"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si tratta della “<em>Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”</em>.</div>
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<div id="ftn15"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. considerando 39 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
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<div id="ftn16"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Si ricorda che ai sensi dell’art. 25 della legge n. 633 del 1941, i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. Ai sensi dell’art. 85 della medesima legge quelli degli interpreti durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.</div>
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<div id="ftn17"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. articolo 15 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
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<div id="ftn18"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. articolo 16 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
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<div id="ftn19"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Tale competenza è stata da ultimo confermata nella “<em>Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell&#8217;installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Testo rilevante ai fini del SEE</em>” e nel decreto legislativo di attuazione del 15 febbraio 2016, n. 33.</div>
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<div id="ftn20"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Tale <em>expertise</em> deriva dall’attività svolta ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS.</div>
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<div id="ftn21"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si tratta della “<em>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno</em>” COM (2015) 627 final.</div>
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<div id="ftn22"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Le piattaforme online e il Mercato Unico Digitale. Opportunità e sfide per l&#8217;Europa</em>” COM (2016) 288 final.</div>
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<div id="ftn23"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Si veda l’articolo 2 della proposta di Regolamento, COM (2016) 594 final.</div>
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<div id="ftn24"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a>Si veda, in particolare, la pagina 4 della Relazione alla proposta di Regolamento, COM (2016) 594 final, laddove si afferma che «<em>(…) </em><em>The proposal establishes enabling mechanisms in order to facilitate the clearance of copyright and related rights in relation to certain types of online transmissions and retransmissions over closed networks of TV and radio programmes. It is targeted and covers only specific segments of the market (ancillary online services of broadcasters and certain retransmission services provided by means of IPTV and other “closed” electronic communications networks) while other services (e.g. on-demand services not linked to a broadcast) are outside its scope (…)</em>».</div>
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<div id="ftn25"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si veda, in particolare, quanto riportato alla pagina 4 della Relazione, laddove è specificato che «<em>Consumers are generally in favour of a broad extension of the country of origin principle to cover all online services, even if some of them consider that this mechanism may not be sufficient to ensure cross-border access. All public service broadcasters as well as commercial radios call for the application of the country of origin principle to broadcast-related online services. By contrast, commercial broadcasters, right holders and CMOs express strong reservations on extending the application of the country of origin principle. They consider that any such extension would restrict their ability to license rights on a territorial basis</em>».</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubbi di costituzionalità su alcuni aspetti della nuova disciplina del concordato preventivo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-di-costituzionalita-su-alcuni-aspetti-della-nuova-disciplina-del-concordato-preventivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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<p>Al fine di avviare una riflessione critica sul rapporto tra la disciplina delle procedure concorsuali e le disposizioni costituzionali, peraltro spesso caratterizzato, per diffusa constatazione, da un alto tasso di &#8220;conflittualità&#8221;, conviene prendere le mosse da una delle fattispecie normative introdotte dalla più recente novella al R.D. n. 267/1942, che,</p>
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<p style="text-align: justify;">Al fine di avviare una riflessione critica sul rapporto tra la disciplina delle procedure concorsuali e le disposizioni costituzionali, peraltro spesso caratterizzato, per diffusa constatazione, da un alto tasso di &#8220;conflittualità&#8221;, conviene prendere le mosse da una delle fattispecie normative introdotte dalla più recente novella al R.D. n. 267/1942, che, assecondando una spinta riformatrice tuttora in cerca di sistematico compimento, offre già importanti elementi di analisi.</p>
<p style="text-align: justify;">È il caso dell&#8217;art. 163 l.f., come novellato dal d.l. 27.6.2015, n. 83 (convertito in l. 6.8.2015), poiché esso, per un verso, pare porsi in relazione di specifica corrispondenza con quelle tendenze dottrinali, ispirate soprattutto a modelli stranieri di marca anglosassone, che propugnano il ricorso a criteri c.d. sostanzialistici di qualificazione delle situazioni giuridiche dei soggetti coinvolti nelle procedure in questione; per altro verso, ma sempre nella stessa direzione culturale, vorrebbe soddisfare, nelle intenzioni del legislatore, l&#8217;interesse alla creazione dei &#8220;presupposti per la nascita, anche in Italia, di un mercato di distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d&#8217;America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma, com&#8217;è ben noto, dispone, al co. 4, che &#8220;<em>Uno o più creditori che, anche per effetto di ac-quisti successivi alla presentazione della domanda di cui all&#8217;art. 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell&#8217;art. 161, secon-do comma, lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell&#8217;adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell&#8217;art. 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa quando non ve ne siano. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all&#8217;art. 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell&#8217;ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all&#8217;art. 186-bis, di almeno il trenta per cento dell&#8217;ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l&#8217;interevento di terzi e, se il de-bitore ha forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d&#8217;opzione</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduzione del potere dei creditori di presentare proposte concorrenti ha determinato un rilevan-te impatto sistematico sulla normativa che riguarda le procedure concorsuali, tanto da rifluire sulla stessa qualificazione del concordato preventivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, pur essendo l&#8217;unico soggetto legittimato a domandare l&#8217;ammissione al concordato e ben-ché questo presupponga uno stato di crisi e non già il solo stato di insolvenza, ove venga approvata una proposta concorrente, rimane estraneo all&#8217;accordo che intercorre tra il creditore proponente e gli altri componenti della &#8220;massa&#8221;, i quali governano la crisi dell&#8217;impresa e definiscono le sorti del suo patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina positiva &#8211; ed in particolare quella attinente al contenuto della proposta concorrente, alla votazione dei creditori e all&#8217;esecuzione del concordato &#8211; conferma l&#8217;impressione che il legislatore abbia dato al concordato preventivo una configurazione che strutturalmente lo approssima ad una sorta di fallimento gestito dai creditori (recte: da quei creditori che, per entità del credito e per di-sponibilità di mezzi, di cognizione e di influenza, possano dare corso ad una effettiva proposta), così inducendone una mutazione funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne sono espressione paradigmatica la facoltà dei creditori di formulare proposte eterogenee rispetto a quella del debitore e, quindi, anche di contenuto liquidatorio di contro alla manifestata volontà di continuazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e addirittura di fare luogo ad un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione: da entrambe le ipotesi si evince l&#8217;arretramento degli interessi che fanno capo all&#8217;imprenditore, benché ad essi debba necessariamente ricondursi la legittimazione, sub specie Constitutionis, delle procedure concorsuali, in quanto derogatorie del diritto comune delle obbligazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sottesa alle suddette innovazioni sembrerebbe essere la concezione secondo cui, allorquando si verifichi una condizione di crisi dell&#8217;impresa, i creditori possano agire <em>uti domini</em>, tali in sostanza essendo in quanto fornitori del capitale di rischio, con partecipazione ovviamente proporzionale alla misura della somma oggetto del loro diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale costrutto &#8211; impregiudicata la sua conformità ai principi costituzionali &#8211; si fanno tuttavia derivare conseguenze che, sia in termini di dotazione strumentale per la realizzazione di siffatta &#8220;appropriazione sostanziale&#8221;, sia in termini di effetti sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti nella procedura, non soltanto ne cambiano il segno (la prevenzione del fallimento e la continuazione dell&#8217;impresa risultano infatti del tutto secondari), ma ne accentuano e gravemente i profili critici già puntualmente censiti e analizzati da cospicua dottrina a seguito delle precedenti riforme, apportate a partire dal 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza alcuna pretesa di completezza e al solo fine di contribuire al dibattito, alla stregua dei disposti e dei principi della Costituzione possono individuarsi i seguenti spunti di riflessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concordato fallimentare &#8211; secondo l&#8217;impianto originario del 1942 &#8211; si risolveva nella richiesta dell&#8217;imprenditore in crisi di potersi giovare della tutela statale nel negoziare misure risolutive della crisi medesima, mediante una procedura assimilabile a quella di volontaria giurisdizione, confidando al Giudice il compito di trovare il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi del debitore e del ceto creditorio all&#8217;uopo unitariamente considerato, proprio al fine di evitare manovre speculative da una parte e dall&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla domanda del debitore corrispondeva, infatti, l&#8217;aggregazione dei creditori in un gruppo funzio-nale, con assoggettamento a limitazione degli strumenti di tutela e dei diritti patrimoniali, controbi-lanciato dalla garanzia della par condicio creditorum.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assetto ha poi trovato riscontro ulteriormente legittimante negli artt. 2, 3 e 41 Cost., dai quali si desume l&#8217;utilità sociale dell&#8217;impresa, che trova riflesso nel diritto personale di intraprendere ed esercitare professionalmente l&#8217;attività economica, per la cui salvaguardia, proprio in considerazione di quella utilità, può essere attivato il meccanismo di solidarietà di altri imprenditori e, più ampiamen-te, della platea dei creditori, imponendo un ragionevole sacrificio delle loro pretese in regime di parità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concordato preventivo apprestava dunque tutela al diritto di impresa e a quel suo estremo atto di esercizio in cui si risolveva la domanda di attivazione della procedura negoziata, in un contesto di reciproca solidarietà o, se si vuole, di mutuo soccorso tra operatori del mercato: del che erano riprova i requisiti soggettivi di cui al previgente art. 160 L.F.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contempo e con lo stesso mezzo si dava soddisfazione sia all&#8217;interesse collettivo di assicurare la fiducia nell&#8217;ordinato svolgimento dei traffici, che sarebbe stato in ipotesi leso dalle diseguaglianze delle concrete esecuzioni individuali, sia agli interessi di cui agli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema così configurato offriva cioè un&#8217;ultima chance di matrice privatistica all&#8217;imprenditore in difficoltà, ma presidiandone l&#8217;attuazione mediante controllo giudiziale, al precipuo fine di scongiurare il prevalere di dinamiche negoziali squilibrate e, dunque, in oggettiva conformità con i principi costituzionali di cui all&#8217;art. 3 e, particolarmente, del suo secondo alinea, in forza dei quali l&#8217;autonomia dei privati è riconosciuta nei limiti in cui sussistano effettive condizioni di &#8220;commutabilità delle posizioni&#8221; tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attenzione prestata dal legislatore del 1942, con singolare anteveggenza rispetto alle varie leggi speciali che sarebbero sopravvenute molto più tardi, alle fasi di crisi delle imprese in stato prossimo alla decozione mirava proprio ad impedire che in tali contesti si sviluppassero appetiti predatori, che avrebbero dato luogo, quando poi fosse sopravvenuto il fallimento, alla necessità di esperire una selva di azioni revocatorie di incerta durata e di incerto risultato, tranne quello di prolungare indeterminatamente il corso della procedura e lo stato di sofferenza dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso di ordine di idee si poneva la disciplina del ceto creditorio che, in prospettiva costituzionalistica, dà luogo ad una forma associativa coatta, che, pur dissonante rispetto all&#8217;art. 18 Cost., può giustificarsi in funzione del perseguimento delle finalità, esse pure di rango costituzionale, alle quali sopra si è fatto riferimento e con l&#8217;avvertenza, comunque, che il quorum deliberativo dell&#8217;adunanza veniva stabilito con doppia soglia, capitaria e per entità del credito rappresentato e che i creditori dissenzienti trovavano comunque protezione nel giudizio di convenienza espresso dal Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa misura in cui l&#8217;istituto del concordato preventivo rispondeva a esigenze di ordine pubblico economico costituzionalmente fondate, la revisione che ne è stata fatta a più riprese nell&#8217;ultimo decennio le disattende.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;originaria ispirazione solidaristica dell&#8217;istituto del concordato preventivo viene sostanzialmente rimpiazzata dall&#8217;apertura alla speculazione, resa evidente anzitutto dal depotenziamento e dalla deviazione finalistica del controllo giudiziario sulla convenienza del concordato, che fa perdere al sistema i connotati di autonomia negoziale costituzionalmente protetta; poi dalla istituzione del ceto creditorio in associazione forzosa, violativa dell&#8217;art. 18 Cost. perché non più legittimata dal perseguimento di fini con copertura costituzionale e dalla sua possibile frammentazioni in classi non pre-determinabili in base a criteri oggettivi; ancora, dal mutamento del quorum deliberativo, ridotto alla maggioranza dei crediti, senza considerazione del numero dei creditori e dunque di quelli minori e più deboli, che, se dissenzienti, non trovano più garanzia nel giudizio di convenienza, se non attraverso il farraginoso meccanismo di filtro attraverso le classi o attraverso l&#8217;aggregazione in una quota di crediti ammessi al voto; e, ancora, dalla legittimazione riconosciuta ai creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti di formulare proposte concorrenti da sottoporre alla delibera-zione dell&#8217;adunanza, con le modalità appena riassunte; dalla possibilità che la quota di legittimazione possa essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato; tutela creditori; dalla ammissibilità del voto del proponente concorrente sulla propria proposta e dei soggetti a lui collegati; e infine dalla possibilità di formulare una proposta concorrente che preveda l&#8217;aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne deduce che il ceto creditorio viene costituito come soggetto imprenditoriale &#8220;ombra&#8221;, gover-nato da un sistema di maggioranze determinate dall&#8217;entità delle quote di crediti, quasi fossero partecipazioni al capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone allora con urgenza la questione della legittimità costituzionale delle norme che determinano la creazione di tale soggetto, pur sempre di origine coattiva, ma privo ormai, come si è detto, della copertura di quell&#8217;interesse che, pur non essendo volontariamente condivisi dai singoli componenti della &#8220;corporazione&#8221;, poteva loro imporsi come comune in forza dei disposti costituzionali: condizione viceversa indefettibile, com&#8217;è noto, affinché possa ammettersi che decisioni collettive assunte a maggioranza incidano su posizioni individuali. Situazione ancor più abnorme, in considerazione della circostanza per cui &#8211; lo si è visto &#8211; oltre alla disciplina del conflitto di interessi, fanno difetto persino quegli strumenti di tutela delle minoranze che sono propri delle formazioni sociali nelle quali l&#8217;interesse comune (peraltro perseguito per volontaria determinazione dei singoli componenti) venga perseguito mediante scelte maggioritarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è da credere, quindi, che le riforme approvate negli ultimi dieci anni e, per ora, culminate in quella del 2015, vadano nel senso dell&#8217;ampliamento dello spazio disponibile all&#8217;autonomia privata: se davvero si fosse voluto conseguire tale fine, si sarebbero dovute incrementare le garanzie indivi-duali, a compensazione dell&#8217;arretramento di quelle di c.d. eterotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, se prima con il concordato preventivo si voleva salvaguardare il debitore e soddisfare i creditori in condizioni di parità, oggi si consente ad uno o più creditori di impadronirsi dell&#8217;impresa, magari proprio a quel gruppo che concedendo crediti facili e poi pretendendone l&#8217;immediato recupero abbia determinato o concorso a determinare la crisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ben a ragione, quindi, si è parlato di espropriazione privata e senza indennizzo, in violazione dell&#8217;art. 42 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella versione attuale, insomma, l&#8217;istituto in discussione si presta a distorsioni conseguenti alla situazione potestativa nella quale la normativa vigente colloca i soggetti privati, con effetti altresì potenzialmente distorsivi della concorrenza.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Breve manifesto sullo Stato costituzionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/">Breve manifesto sullo Stato costituzionale</a></p>
<p>§ I. Introduzione Da tempo ho intrapreso una ricerca e una riflessione sullo Stato costituzionale in Sudamerica. Forse esiste una “matematica dello spirito, le cui terribili leggi non sono così inviolabili come quelle che reggono le combinazioni dei numeri e delle linee”[1]. Anche se il Diritto che emerge dalle costituzioni,</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>§ I. Introduzione</strong><br />
Da tempo ho intrapreso una ricerca e una riflessione sullo Stato costituzionale in Sudamerica. Forse esiste una “matematica dello spirito, le cui terribili leggi non sono così inviolabili come quelle che reggono le combinazioni dei numeri e delle linee”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Anche se il Diritto che emerge dalle costituzioni, di certo, non risiede nella precisione di nessuna delle scienze matematiche, né di quelle spirituali, né di quelle non spirituali.<br />
Il compito, pertanto, è stato portato a termine con crescente maturità, pur con le imperfezioni proprie dell’ambiguità, della policromia e dell’incertezza del Diritto che si estendono al Diritto costituzionale. Il testo è stato pubblicato nel 2015.<br />
“Manifiesto sobre el Estado costitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 1ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 10, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 37-124 (ISSN 2250-7566).<br />
“Manifiesto sobre el Estado costitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 2ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 11, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 109-182 (ISSN 2250-7566).<br />
Qui viene presentato il compendio più completo del testo indicato nel paragrafo precedente, che naturalmente il lettore potrà liberamente consultare sul sito web. (<a href="http://www.saij.gob.ar/">http://www.saij.gob.ar/</a><u>)</u><br />
Ritengo interessante anticipare i contenuti del contributo indicato al paragrafo precedente – specialmente “riadattati” per questa importante occasione –, pur sapendo di correre qualche rischio, estrapolandoli dal contesto dell’opera completa. Per questo motivo chiamo questo mio contributo “<em>Breve</em>…”, in quanto comprende, naturalmente, i concetti principali contenuti nella versione originale estesa. Non ho la pretesa della loro “sovranità”, mi accontenterò di una loro adeguata “autonomia”. Per ragioni di spazio e seguendo le linee per la redazione del presente tributo, nella mia presentazione eviterò di menzionare o descrivere le norme. Nello stesso senso, si sgombra anche il campo da citazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ove possibile.<br />
<strong>§ II. Tesi principale</strong><br />
La tesi di fondo di questo <em>Breve manifesto</em> è la seguente: si definisce “Stato costituzionale”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> ogni ente che congrega nella propria composizione due elementi costitutivi naturali (territorio e popolazione) e due elementi costitutivi non naturali (potere e costituzione). Uno di questi ultimi rappresenta l’“artificio fondamentale”, ossia la norma suprema dell’ordinamento statale, la cui stabilità e perdurabilità si tenta di stabilire con sufficiente egemonia. Nello Stato costituzionale tutto il Diritto statale deve essere genuinamente previsto dalla norma positiva fondamentale del proprio ordinamento coercitivo.<br />
L’ambito della riflessione e del testo deve rinvenirsi in Argentina, nel contesto dell’ordinamento prescritto dal sistema della sua “Costituzione federale”, ma con l’intenzione di sviluppare, genuinamente, conclusioni che, “più prima che poi”, siano capaci di tipizzare gli aspetti dell’”identità” del costituzionalismo in Sudamerica. La concezione della costituzione come quarto elemento dello Stato sta a indicare un “programma”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, anche se la sua comprensione teorica e la sua conseguente implementazione empirica non propendono ancora verso la laboriosa edificazione di una “identità costituzionale sudamericana”, il cui peso o fondamento risieda, eventualmente, nel discorso pubblico che trae origine dal Diritto costituzionale.<br />
<strong>§ III. La costituzione, il quarto elemento dello Stato</strong><br />
La costituzione non è una realtà a sé stante: può essere isolata per il suo studio dogmatico; vale a dire, per comprenderne, da un punto di vista interno, l’essenza e descriverne le caratteristiche. Tuttavia, espleta la propria funzione, con maggiore o minore efficacia, con più o meno successo, all’interno dell’organizzazione statale. Di conseguenza, esiste anche un punto di vista esterno: lo stesso modo in cui la costituzione esiste, si presenta e si relaziona, in sostanza, regola e da fondamento all’insieme degli elementi dello Stato; o allo Stato stesso. Perché costruire costituzionalmente lo Stato non è un compito semplice. Pertanto, gli orientamenti concettuali che si dividono tra “organizzarlo od ordinarlo” &#8211; sempre con una funzione fondamentale &#8211; non rappresentano una mera questione di fede o di vocabolario: possono essere sempre oggetto di delimitazione e discussione critica.<br />
Gli elementi dello Stato rimangono pur sempre il territorio, la popolazione, il potere. Tuttavia, trattandosi dell’architettura del potere e della separazione tra autorità e cittadini, in tale accezione, la costituzione si incorpora al sistema come un quarto e nuovo elemento. La tesi della costituzione come quarto elemento rappresenta un programma che si presenta – in Argentina, e forse anche in Sudamerica perseguendo un nuovo modello di integrazione reale – e che si cerca di sviluppare gradualmente, perché non pretende privare di “forza espressiva” gli altri tre elementi costitutivi dello Stato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
In particolare, lo Stato argentino, risulta fondato costituzionalmente dalla regola suprema più antica tra le costituzioni sudamericane ancora in vigore. Come tutti gli Stati dell’America del Sud, l’Argentina “organizza” la sua “vita statale” attraverso una costituzione. Nel caso dell’Argentina l’“artificio” fu inventato nel 1853 e da allora imposto. La Costituzione nacque a metà del XIX secolo nell’ambito di un debole, frammentario e quasi inesistente contrattualismo comunitario; tuttavia, trascorsi più di 160 anni, le sue disposizioni astratte, aperte e concise, nonché le diverse riforme, l’hanno resa un bene indispensabile per la comunità (o meglio, “un bene giuridico di natura collettiva”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>), affinché ogni cittadino possa ideare il proprio stile di vita preferito, svilupparlo e modificarlo in piena libertà e senza interferenze. In linea di principio, non esiste un altro “Stato” che non sia “costituito” dalla propria costituzione. Non dovrebbe esistere vita statale al di fuori della costituzione. Eppure esiste! Pur esistendo un diritto statale al di fuori della costituzione, non è questo il luogo per una sua approfondita trattazione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
<strong>§ IV. Le norme costituzionali</strong><br />
Considerare l’artificio costituzionale come fondamento dello Stato rappresenta una scelta politica. Si adotta in anticipo rispetto all’architettura statale, e si fonde con i suoi fini. Per tale ragione, nello svolgimento della suddetta scelta si “realizza” tra la determinazione politica e la stessa architettura del sistema “un rapporto circolare” che governa “ogni costruzione” futura<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
“Fondamento” si utilizza con vari significati e in molteplici contesti. In beneficio della chiarezza concettuale, nell’ambito della variopinta gamma di significati, indico, di seguito, quelli prescelti. Così, “fondamento” come “radice” e “fondamento” come “ragione”, sono i sentieri prescelti, in coincidenza con alcune delle alternative lessicografiche. “Fondamenti costituzionali”, con riferimento alla loro radice, perché tutta la struttura giuridica di una comunità, in un dato momento e luogo, è o deve essere sostenuta, si regge, in definitiva, si “fonda” sullo stesso Diritto che proviene dalla costituzione o che da essa è ammesso. “Fondamenti costituzionali”, con riferimento alla loro ragione, in quanto la validità giuridica di tutto il Diritto di una comunità, in un dato momento e luogo, è o deve essere spiegata, giustificata, in definitiva, si “fonda” sullo stesso Diritto che proviene dalla costituzione o che da essa è ammesso.<br />
Il fondamento costituzionale dello Stato si realizza o si può realizzare attraverso quattro principi o regole: subordinazione, variazione, distinzione e azione. Nessuna di queste regole e principi è di piena realizzazione; per tale ragione sono regole “incompiute” o regole a realizzazione progressiva, o ancora regole a realizzazione relativa. Peraltro, nel presente saggio si parte dal presupposto che non esistono differenze ontologiche o strutturali tra i principi e le regole sancite dalle norme costituzionali; le differenze esistenti tra gli uni e le altre sono, più che altro, di stile, nonostante il linguaggio giuridico generalmente preferisca il termine “regola”. Resta inteso che stile e idee sono fondamentali per qualsiasi opera letteraria.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a><br />
Pertanto, questi quattro principi o regole che provengono dalla costituzione possono essere descritti come aventi una finitura incompiuta, in quanto per loro tramite si pretende di sostenere la regolazione dello Stato o la limitazione del suo inerente potere. Nella fase di fondazione dello stato ognuno di questi principi o regole costituzionali si evolve attivamente, sia per configurare una radice, sia per giustificare una ragione. Sono “elementi strutturali”, “colonne” o, ancor meglio, “elementi dell’architettura interna dello Stato”, positivamente posizionati, inseriti nella costituzione. Per rigore analitico, tuttavia, si preferisce raggrupparli in due ordini esattamente uguali ai “fondamenti costituzionali”. Più specificamente, cioè, la regola della variazione o del cambio e la regola della subordinazione rientrano nell’ambito delle fondamenta costituzionali, intese come radice. Al contrario, la regola della distinzione e la regola dell’azione sono in corrispondenza, o meglio, costituiscono la manifestazione dei fondamenti costituzionali, concepiti, in questo caso, come ragione o giustificazione per l’esercizio del potere statale. Questi principi o regole di derivazione costituzionale presentano il seguente contenuto.<br />
<strong>§ IV.1. Prima regola: subordinazione.</strong><br />
Una delle definizioni di “subordinazione” proposte dal Dizionario della Real Academia Española –“assoggettamento agli ordini, al comando o al dominio di qualcuno”– offre la prova semantica della tesi qui presentata. Nello “Stato costituzionale”, infatti, la subordinazione dell’ente all’ordinamento fondamentale determinato dalla costituzione, lega con ferrea decisione il concetto stesso di Stato.<br />
La regola della subordinazione giuridica dello Stato ai contenuti disciplinati dalla costituzione (supremazia normativa; relazione con il Diritto Internazionale dei Diritti Umani –DIDU–; controllo di costituzionalità e rigorosa giuridicità) mira a stabilire la certezza, ossia la “conoscenza certa” da parte dei cittadini e dei dipendenti pubblici del campo in cui prevale il Diritto e dell’altro campo libero, un mondo senza regole giuridiche.<br />
I cittadini e i dipendenti pubblici devono realizzare il Diritto della costituzione.<br />
Il carattere normativo degli sviluppi di ciascuna delle possibili applicazioni della regola sulla subordinazione dello Stato al Diritto costituzionale non dovrebbe essere, in generale, oggetto di discussione. Non è infatti corretto considerare detta regola, né le sue applicazioni specifiche, una mera esortazione né, tanto meno, una patina di moralità. La portata delle sue prescrizioni giuridiche fa inevitabilmente presupporre o rappresentare come nel mondo statale –passato, presente e soprattutto futuro– la certezza dipenda, sia legata, in definitiva, sia subordinata a una regola artificiale: la costituzione, priva di qualsiasi riferimento metafisico. La certezza è sempre “certezza … di qualcuno rispetto a qualcosa”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>; nel nostro caso, niente più e niente meno che (la certezza) dell’uomo rispetto all’ordine giuridico su cui si fonda lo Stato.<br />
<strong>§ IV.2. Seconda regola: variazione</strong><br />
La costituzione presenta una certezza consistente nel fatto che il suo testo metodico potrà essere esteso, contratto o revisato solo mediante il procedimento da essa previsto. Autorizza un unico linguaggio possibile, per mezzo di un modello che fa riferimento esclusivamente a se stessa. Lo stesso procedimento di modifica ammette, senza timori, che la costituzione possa essere riformata, con il dovuto rispetto delle sue precise determinazioni, le quali non possono mai essere ritenute inutili&nbsp; postille. In questo modo, consentendo la modifica della sua regola suprema, l’artificio costituzionale rafforza e garantisce la struttura dello Stato, che non è la copia né l’imitazione di un ente o di un oggetto perfetto e ideale. È per questo che è necessario abilitare la propria metamorfosi costituzionale. Mi riferisco al procedimento reale che ogni ordinamento regola nel rispetto delle proprie peculiarità e a cui prendono parte tutti i cittadini, mediante l’elezione dei propri rappresentanti ed, eventualmente, l’approvazione delle norme elaborate dall’organo costituente, nonché mediante la determinazione degli organi costituzionali e costituenti determinati, rispettivamente, per procedere alla modifica normativa. La modificabilità rappresenta, certamente, un fondamento importante che alimenta la certezza nel continuo processo formativo dell’ordinamento giuridico statale.<br />
La costituzione è un’entità reale; non deve essere un idolo da esporre né deve essere concepita come la creazione inaccessibile di persone sagge o meno, che per la maggior parte sono defunte. Tuttavia, qualsiasi sua modifica deve rispettare in maniera dettagliata il procedimento previsto nella costituzione stessa. Non è consentito alcun cambio al di fuori del percorso autorizzato dalla costituzione. L’autorità creata dalla costituzione non deve consentire modifiche al di fuori del procedimento politico e giuridico previsto costituzionalmente. Il cambio rappresenta una grande opportunità nella vita degli uomini. Pertanto, vincolare il cambio costituzionale a un procedimento chiave e indisponibile consacrato in modo autoreferenziale garantisce anche la certezza nell’ambito delle relazioni umane.<br />
<strong>§ IV.3. Terza regola: separazione delle funzioni </strong><br />
Per costruire un edificio, è necessario che un architetto predisponga dei progetti; quindi, che operai e tecnici si occupino materialmente della costruzione. Per scrivere un romanzo o un mero racconto è necessario conoscere la grammatica o, per lo meno, avere presente che coloro che leggeranno il testo devono condividere lo stesso codice scritto dell’autore. Per creare e preservare giuridicamente quell’entità collettiva chiamata “Stato”, inevitabilmente, alcuni uomini dovranno impartire ordini ed avere la legittimazione per comandare con poteri sufficienti, mentre altri dovranno obbedire, vuoi per leale convinzione, o per altro motivo che comporti o determini lo stato di dominazione. Il potere rappresenta il primo elemento non naturale dello Stato. Potere inteso come competenza attribuita agli organi dello Stato nei quali risiede la capacità di regolare o la facoltà di dare ordini, stabilire eccezioni o definire divieti. Il potere rappresenta un aspetto fondamentale del Diritto costituzionale preposto all’organizzazione dello Stato e ne costituisce, alla pari della libertà, anche se con altro orientamento, l’oggetto e la materia fondamentali.<br />
La divisione dei poteri statali presenta come inoccultabile finalità quella di contribuire al raggiungimento di ciò che quotidianamente appare impossibile, o degno di una delle più fantastiche delle utopie: obbligare il potere al rispetto di regole del gioco predeterminate. Si tratta di impedire la concentrazione dei poteri. Il frazionamento del potere dello Stato costituisce un formidabile scudo protettivo per la libertà dei cittadini.<br />
Nel linguaggio costituzionale, il potere si distingue in “costituente” e “costituito”: Diritto costituente e Diritto costituito. La costituzione viene elaborata e creata nei “momenti costituenti”. Le restanti disposizioni giuridiche di applicazione generale sono approvate dal Congresso federale o dagli organi del potere esecutivo e, solo in via eccezionale, dal potere giudiziario.<br />
La distribuzione orizzontale del potere è propria del modello repubblicano: organi specifici che provvedono all’emanazione e all’applicazione del Diritto. L’attribuzione delle rispettive competenze sottende l’esistenza di precise facoltà riservate, o per meglio dire, di competenze chiaramente definite, che non devono né possono essere violate dagli altri organi, a pena di sanzioni. Pur esistendo materie di competenza concorrente, ad esempio, l’emanazione delle leggi, che spetta al Congresso e agli organi del potere esecutivo, comunque, anche in tali casi, ciascun organo possiede una competenza specificamente assegnata e non delegabile. Tutti gli Stati del Sudamerica adottano il modello repubblicano, senza eccezioni. Nel caso dell’Argentina, si tratta di un modello tripartito, con un&nbsp; ulteriore organo costituzionale, il <em>Ministerio público</em>, dal 1994.<br />
La divisione verticale del potere ha luogo sia attraverso la via del federalismo che dell’unitarismo; Brasile e Argentina, per esempio, sono modelli genuinamente federali, se ci soffermiamo sulle rispettive costituzioni. In Argentina, la decentralizzazione si realizza nello Stato federale, nei 24 enti federali [<em>provincias</em>] e, infine, nei comuni [<em>municipios</em>].<br />
La suddivisione dei poteri, nello Stato costituzionale, rappresenta la caratteristica organizzativa fondamentale. Allo stesso tempo, si è osservato che se la “dignità umana”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> ne rappresenta la premessa di carattere antropologico, la sua conseguenza organizzativa&nbsp; deve essere la democrazia. Poiché non c’è democrazia che possa prescindere dalla separazione dei poteri, il legame appare evidente. Nei termini postulati, il principio della divisione dei poteri giustifica l’esistenza dello Stato costituzionale.<br />
<strong>§ IV.4. Quarta regola: azione. Diritti fondamentali.</strong><br />
Ci sono costituzioni che, in quanto fondamento di “supporto” e “validità” dei sistemi giuridici, non si limitano a disciplinare un insieme di procedimenti volti a consentire la pianificazione e l’implementazione della coercizione con riguardo ai poteri costituiti. Accettando che esse costituiscono un fine e non un mezzo, ritengono, altresì, che i diritti fondamentali in esse previsti realizzano una regolamentazione che viene considerata l’ambito alla base della vita collettiva in libertà, dove li si concepisce non solo come diritti soggettivi, ma anche come regole oggettive del sistema e, come tali, formalmente e non materialmente, linee di azione che devono assicurare un uso corretto della forza statale. Questa asserzione presuppone prendere atto delle complesse realtà configurate da quegli ordini. Non comporta l’abbandono della tesi secondo la quale l’attività dogmatica giuridica consiste nel descrivere lo stato delle cose che il Diritto configura e determina. Naturalmente, questa delimitazione o determinazione non può mai essere completa. Risulta quasi impossibile che la costituzione possa ricomprendere tutte le possibili interpretazioni relative alla sua applicazione. Nello Stato costituzionale, la radicale eliminazione dell’ambito della discrezionalità è insuperabile; la discrezionalità è un tratto dominante della specie umana.<br />
La Costituzione federale argentina, ad esempio (Prima Parte, Capo Primo: “Dichiarazioni, diritti e garanzie” e Capo Secondo: “Nuovi diritti e Garanzie”; Seconda Parte, Titolo primo, Sezione I, Capo Quarto “Poteri del Congresso”, art. 75 c. 22<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>) contiene una descrizione dello stato delle cose menzionato nelle sezioni precedenti, vale a dire, uno stato delle cose desiderato dal legislatore costituente in ordine ai diritti fondamentali.<br />
I diritti fondamentali, dunque, sono regole o linee determinanti per l’azione dello stato e dei cittadini. Nel corpo della Costituzione federale sono regolamentati i seguenti diritti: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto all’uguaglianza, i diritti politici, il diritto di proprietà e funzione sociale, i diritti sociali, i diritti collettivi e il patto generazionale ambientale; a questa composizione di otto voci si aggiungono i “diritti non enumerati”; con pari rango costituzionale, al gruppo di nove diritti appena descritto, si aggiungono, ovviamente, i diritti annoverati nei tredici strumenti internazionali sui Diritti umani che godono del più alto rango giuridico in Argentina. Gli uni (il “gruppo di nove diritti” contemplati nella Costituzione federale) e gli altri (contenuti negli strumenti internazionali sui Diritti umani che godono di gerarchia costituzionale con osservanza delle condizioni richieste per la loro validità) costituiscono un nuovo sistema, il sistema della Costituzione federale Argentina. E, nell’insieme, giustificano l’agire dello Stato e dei cittadini tra di loro.<br />
<strong>§ V. Fondamenti costituzionali dello Stato</strong><br />
<em>Uno</em>. Gli animali vivono sulla terra; probabilmente sono “felici sino a che godono di salute e possono cibarsi a sufficienza”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. L’uomo, in maniera ben distinta e differenziata, pretende la comprensione e la sicura osservazione del mondo. L’uomo, con la guida della sua fallibile ragione e, soprattutto alla luce dell’esperienza sempre in attesa di conferma, cerca di esercitare e sviluppare un certo tipo di dominio sul mondo affinché questo diventi, forse, più accogliente e per renderlo oggetto di trasformazione. La natura, in definitiva, presenta all’uomo un mondo determinato e lui, con le sue invenzioni scientifiche e tecnologiche, cerca di migliorarne le condizioni iniziali e di creare altri “mondi artificiali”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Tra questi, lo Stato, il Diritto e la Costituzione; nonché, naturalmente, lo “Stato costituzionale” inteso come comunità.<br />
L’ordine naturale, se fosse così davvero, non ha bisogno di procedimenti di controllo, ma può certamente presentare “incantesimi” allo spettatore o a colui che che cerchi di capirlo. Al contrario, l’ordine sociale, creato dall’uomo implica dei procedimenti di controllo. Tuttavia, gli ordini fondamentali sviluppati attraverso gli artifici per il controllo sociale creati dall’uomo stesso dovrebbero sempre essere oggetto di vaglio critico, giacché sono il riflesso di molteplici relazioni di forza in costante mutamento. L’identificazione della disuguaglianza tra gli uomini è un compito prioritario nell’analisi dell’origine e dello sviluppo dello Stato costituzionale.<br />
<em>Due</em>. Gli attributi fondamentali della costruzione e della struttura di uno Stato costituzionale rispondono alla politica e alle relazioni di forza ad essa sottese, e che appunto per questo vengono esercitate con sufficiente egemonia. Definire l’architettura dello stato è una questione preliminare; questo presupposto fondamentale consiste in una scelta che la comunità dei cittadini compie tra la pluralità di opzioni offerte dalla realtà. Detta scelta fondamentale, costruita dai cittadini, nella consapevolezza che il pluralismo intrinseco è una caratteristica indiscutibile della comunità di cittadini, pone gli obiettivi, definisce i programmi e da vita al piano d’azione e ai procedimenti; ciononostante, la costruzione giuridica dello Stato costituzionale mantiene un rapporto con la determinazione politica iniziale che governa tutta la costruzione, e una volta conclusa la fase costitutiva, attende con ferme aspettative, la fase di suo controllo.<br />
<em>Tre</em>. Ogni Stato è preceduto da una storia e la storia di ciascun Stato è unica. Affinché gli uomini vivano in pace, è imprescindibile stabilire un ordine, non necessariamente attraverso la forma statale. Anche se si è ipotizzato che il termine “Stato” sia stato introdotto da Machiavelli nel XVI secolo, e Cicerone, già nel I sec. A.C., definiva la <em>res publica</em> come “ciò che appartiene al popolo”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, nelle righe precedenti la comunità di individui, la cui descrizione è oggetto di studio, è in corrispondenza con la riunione contemporanea costituita nel pieno sviluppo del XXI secolo e la relativa gestione o realizzazione pubblica.<br />
<em>Quattro</em>. Per quanto riguarda la posizione dello Stato e i suoi elementi naturali, si rende necessario prospettare chiaramente la funzione di “scenario” svolta dal territorio. Vengono, così, assunti obblighi certi nei confronti della cittadinanza reale prima ancora che nei confronti della cittadinanza formale. In merito alle forme che assume il potere nella forma costituzionale, è opportuno distinguere tra poteri costituenti e poteri costituiti.<br />
Il quarto elemento dello Stato è l’“artificio costituzionale”. La presente lezione adotta un punto di vista originale: il collegamento tra la costituzione e l’ente che questa fondamenta, cioè lo Stato. Infatti, mentre le costruzioni dogmatiche si fermano alla valutazione interna dell’oggetto, qui invece – senza lasciare da parte la prospettiva costituzionale – si affronta l’analisi della sua funzione fondante, come causa o come giustificazione dello stesso ordine.<br />
<em>Cinque</em>. In maniera significativa, il Diritto della Costituzione o la cui validazione la stessa promuove e protegge con il più alto rango, ricomprende il quarto elemento, definito o caratterizzato come fondante il Diritto dello Stato. Il potere, l’energia per comandare e dare ordini deve, infatti, essere canalizzato. E questo potere, canalizzato con la partecipazione degli individui che restano assoggettati all’ordine da, appunto, come risultato la costituzione. La dogmatica del Diritto costituzionale che ne risulta non può configurare un altro stato delle cose che non sia una teoria dello Stato costituzionale.<br />
La costituzione rappresenta lo Stato nella sua totalità, perché essa canalizza, o meglio, contiene tutte le determinazioni politiche fondamentali definite dai membri che integrano la comunità statale. Solo il Diritto ammesso dalla costituzione gode del rango di Diritto dello Stato. Esiste una significativa eccezione: alcuni ambiti di emergenza politica, economica e finanziaria tendono a non trovare fondamento nella costituzione.<br />
Malgrado tutte le illusioni sull’uguaglianza e sulla solidarietà, è sostanzialmente nello Stato costituzionale che si capisce e si sperimenta la libertà. L’ambito dello Stato costituzionale risulta essere l’ambito degli individui che sono o aspirano ad essere ugualmente liberi, giacché, in fondo, la “storia del mondo è la storia della libertà”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
<em>Sei</em>. Lo Stato ha una costituzione per darsi un ordinamento o si da una costituzione per organizzarsi, e questa è l’asserzione basica di questa lezione: determinare la relazione tra l’ente comunitario e uno dei suoi elementi costituenti, che definisce e sviluppa i suoi “fondamenti”; in altre parole, la costituzione ovvero i fondamenti costituzionali dello Stato.<br />
<em>Sette</em>. La costituzione, prevedendo determinati e specifici procedimenti, soddisferebbe il più nobile traguardo a cui possa aspirare un processo giuridico: incoraggiare la pace. Nello Stato costituzionale, la costituzione soddisfa appunto un ruolo preminentemente processuale, nel temperare le tensioni e i conflitti tra cittadino e autorità statale, subordinando l’agire dello Stato ai precetti costituzionali. Seppur in maniera minore, la costituzione svolge anche una funzione sostanziale in virtù delle linee di azione delineate dai diritti fondamentali, posto che il loro sviluppo è posto a carico dell’autorità pubblica, che molto spesso tende a invadere le zone protette, rispetto alle quali è invece obbligata ad astenersi, o a mostrare immobilità od omissione nelle zone nelle quali è invece tenuta ad agire.<br />
Una costituzione che “ordina” non impedisce una sua attuazione completa e perfetta. Qualora non sia completa, ciò è da attribuirsi a un difetto del processo di formazione del Diritto costituzionale nello Stato. Allo stesso tempo, l’evoluzione del Diritto costituzionale dipende dal reale svolgimento del rapporto tra la “libertà dei cittadini”e il “potere pubblico”, tra loro sempre in conflitto, a scapito della prima.<br />
<em>Otto</em>. La costituzione non può ordinare o organizzare la totalità delle prerogative di uno Stato. Le norme costituzionali sanciscono, con relativa precisione, la subordinazione certa dell’ordinamento giuridico; disciplinano in dettaglio il procedimento formale di modifica costituzionale; identificano le funzioni spettanti ai poteri di governo e registrano un’ampia letteratura sull’azione dei suoi diritti fondamentali. La descrizione presuppone una comprensione analitica previa, che per ciascuna disposizione delinea una caratteristica basica o la manifestazione preferenziale della propria identità.&nbsp;<br />
<em>Nove</em>. Le precedenti sezioni non propongono uno Stato costituzionale ideale. Al contrario, è auspicabile che il “modello normativo determinato” possa essere oggetto di un ulteriore ampliamento e tipizzazione, per esempio in Sudamerica. In altre parole, se i principi e le norme fin qui criticamente analizzate con riguardo allo Stato argentino attraverso il sistema definito dalla sua Costituzione federale sono effettivamente oggetti che danno luogo a esempi univoci che, altrove, rappresentano una certa “somiglianza di famiglia”.<br />
<em>Dieci</em>. Il potere dello Stato è un potere sugli individui. Lo scopo dello Stato è quello di proteggere (e promuovere) la “ricchezza totale”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> (bene e servizi) dei membri della comunità. Da un’altra prospettiva, in una nozione molto semplificata, lo Stato costituzionale può essere considerato un complesso rompicapo volto a proteggere e promuovere (i) l’educazione e la cultura, (ii) la salute, (iii) l’economia e la finanza e (iv) la politica, con particolare riguardo all’ambiente nel quale i suoi membri svolgono le loro vite, anche per le generazioni future. I creatori di questo puzzle, molti dei quali ormai defunti, hanno lasciato impresse nel loro disegno originale alcune linee che oggi possono provocare rigetto, sdegno o anomia o hanno usato “un linguaggio assai diverso da quello parlato attualmente”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Altre &#8211; la maggioranza di queste tracce – affascinano, poiché il loro apprezzamento assicura un determinato spazio di libertà, un certo grado di uguaglianza e una fragile e inafferrabile solidarietà. Si tratta di un rompicapo che rompe e altera il concetto stesso di puzzle, i cui mille tasselli, autentici e unici, non si incastrano tra loro in un unico modo, né sono numerati, avendo ricevuto dagli architetti che li hanno disegnate l’attributo di “una disuguaglianza originaria”. È giusto precisare che detta disuguaglianza originale è sempre stata priva di fondamenti razionali o di elementi di prova, e, in generale, riguarda lo sviluppo e il godimento di tutti i beni, ad eccezione dei diritti eminentemente politici, attribuiti con un certo grado di equità.<br />
Per definizione, tutti i tasselli sono tra loro uguali politicamente e aspirano a trovare una precisa posizione nel territorio rappresentato da questo puzzle. Esistono, infatti, altre forme di disuguaglianza – già menzionate – nel godimento di altri beni: cultura, economia e biologia. È compito del potere previsto nella legge suprema trovare l’armonia tra tutti i tasselli, ogni giorno, ogni ora, ogni anno, lottando per proteggere l’ambiente, ampliare l’uguaglianza politica, ridurre le disuguaglianze o promuovere l’effettivo godimento dei beni collettivi. Detto così, è sinceramente utopico pensare che le regole costituzionali esaminate nel corso di questa lezione possano risolvere la questione: i dipendenti pubblici dovrebbero, non solo essere altamente efficienti, ma anche destreggiarsi come “decifratori ambulanti”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> a tempo pieno, come solo esistono nella letteratura. Più modestamente, pertanto, resta alla prosa del Diritto costituzionale la delimitazione degli ambiti per collaborare con le illusioni di speranza di convivenza pacifica, ove a tutti i cittadini sia garantito il quasi irraggiungibile “benessere generale”, in una società dove tutti i cittadini siano uguali non solo nella libertà. Se fosse vero quanto affermato dal poeta –“pane per tutti [e] per tutti le rose”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> (della libertà) –, questo significa che quelli che non hanno il pane, useranno la libertà per reclamarlo, e quelli che hanno solo il pane, reclameranno la libertà per controllare chi lo produce e lo distribuisce, appropriandosene probabilmente della maggior parte, se non tutto.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a><br />
L’ampliamento o la contrazione dei fatti politici, sociali, culturali e economici, nonché la fondamentale uguaglianza tra gli abitanti, non dipendono unicamente dalla carta costituzionale. La costituzione oggettivata è sostanzialmente una norma sui procedimenti pubblici ma è anche l’espressione di “un grado di sviluppo culturale” del popolo<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, che ricomprende sia norme di adeguamento ai cambiamenti già avvenuti, sia disposizioni che promuovono il cambio. La costituzione è, insomma, uno strumento, secondo il quale un numero di individui ugualmente liberi, creano e mantengono “l’ordine tra gli associati”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> di una data comunità attraverso la mediazione dei rappresentanti legittimamente eletti in elezioni libere.<br />
L’ideazione dello Stato costituzionale è, forse, infinitamente più potente che la sua realizzazione nella realtà politica collettiva. In passato è stato detto che una “costituzione non fa uno Stato, se non nel più stretto significato letterale di un autentico Stato costituzionale”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Non ho menzionato prima questo gioco di parole, perché considero che la cruda descrizione sia molto più efficace. Evito così di cadere nella compiacente venerazione, in cui indulgono gli interpreti che fantasticano di un illusorio culto ufficiale della costituzione. Dimenticano che la “società aperta”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> offre a tutti noi cittadini una autentica possibilità: o rendiamo realtà il Diritto costituzionale o il Diritto costituzionale diventa semplicemente una nuova forma di dominazione arbitraria e irrazionale. Neppure adesso giocherò con le parole. Per concludere, mi limiterò ad affermare, con lo stesso rigore teorico della sezione I, che senza costituzione, non esiste nessuno Stato costituzionale, perché i quattro fondamenti qui analizzati aumentano l’illusione che i cittadini siano effettivamente uguali in libertà e che il potere costituito determini una zona di competenze limitate soggette al controllo razionale.</div>
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<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div style="text-align: justify;">(*) Pubblicato in <em>Revista de la Secretarìa del Tribunal Permanente de Revisiòn del Mercosur</em>, Asunciòn, 2015. Anno 3, N° 5, Marzo 2015, pp. 407 – 421. ISSN 2304 – 7887 (in linea) DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a3.n5.407">http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a3.n5.407</a> ISSN 2307 &#8211; 5163 (stampato) Questo lavoro è dedicato al Prof. Medico Chirurgo Ricardo Roberto Celleri per il suo eterno e costante impegno&nbsp; nella cura della salute<strong>; </strong>Tradotto&nbsp; da María Beatriz Raffo; rivisto da Jacopo Ferracuti</div>
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Arlt, Roberto: <em>Los siete locos</em>, Planeta, 2013,&nbsp; Buenos Aires, p. 73.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Bonavides, Paulo: Curso de Direito costitucional, 26ª ed. (São Paulo, Malheiro Editores).</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Tesi presentata da Peter Häberle, nel 1982, in<em> Verfassungslehre als Kulturwissenschaft</em> (“La Costituzione come cultura”), Berlino. La tesi è sata presentata anche in “<em>La constitución en el contexto</em>”, Anuario Iberoamericano de Justicia Costitucional (AIJC), CEPC, Madrid, n° 7, 2003, pp. 223-225. Nell’articolo, la tesi di Häberle viene riadattata al contesto sudamericano, presentando la costituzione come “quarto elemento”, ma tralasciandone l’inerente carattere “culturale”.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> V. Häberle, Peter: “La constitución en el contexto”, AIJC, CEPC, Madrid, n° 7, 2003, p. 225.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Bidart Campos, Germán J.: <em>La constitución que dura (1853-2003 – 1994-2004)</em>, Ediar, Buenos Aires, 2004, p. 22.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Per approfondimenti, Ferreyra, Raúl Gustavo: <em>La constitución vulnerable. </em><em>Crisis argentina y tensión interpretativa</em>, Hammurabi, Buenos Aires, 2003. Si veda anche il saggio “¿Tiempo costitucional? La <em>constitución</em> vulnerable”, disponibile su www.infojus.gov.ar, 29/4/2014, Id Infojus: DACF140220.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl et al.: <em>Derecho penal,</em> Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 104-105.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Non condivido la distinzione tra forte e debole, rispettivamente, per i principi e per le regole. Si noti: non significa che detta distinzione sia priva di fondamento; semplicemente, è necessario segnalare come essa presenti una portata e un contenuto esplicativo abbastanza più ridotto di quello che comunemente le si associa, dato che la maggior parte dei principi, tendenzialmente, si comportano come le regole, in quanto sono “Diritto sul Diritto” portatori di sana normatività. Si segue, in generale, la consistente tesi di Luigi Ferrajoli, presentata in “Constitucionalismo principialista y costituzionalismo garantista”, in <em>Un debate sobre el constitucionalismo</em>, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 11-50, 2012.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Bunge, Mario A.: <em>Diccionario de Filosofía</em>, “Certeza”, Siglo Veintiuno, México, D.F., 2001, pp. 213-214.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Häberle, Peter: <em>El Estado costitucional</em>, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2003, p. 193.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> In seguito alla riforma costituzionale del 1994 l’art. 75, c. 22 stabilisce che: “… Spetta al Congresso (…) c. 22: Approvare o respingere i trattati conclusi con le altre nazioni e con le organizzazioni internazionali e i concordati con la Sede apostolica. I trattati e i concordati hanno gerarchia superiore alle leggi. La Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo; la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Convenzione Americana sui Diritti Umani; la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e suo Protocollo Opzionale; la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione della Donna; la Convenzione contro la Tortura ed altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti; Convenzione sui Diritti dell’Infanzia in vigore sono fonti di gerarchia costituzionale, non derogano nessun articolo della prima parte della presente Costituzione e devono essere intese come complementari ai diritti e alle garanzie da essa riconosciuti. Potranno essere eventualmente denunciati solo dal Potere Esecutivo nazionale, previa approvazione dei due terzi dei membri di ciascuna Camera. Tutti gli altri trattati e convenzioni sui diritti umani, dopo l’approvazione del Congresso, dovranno essere approvati dai due terzi dei membri di ciascuna Camera per godere di gerarchia costituzionale”.<br />
È stata riconosciuto rango costituzionale alla <em>Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata di Persone</em> nel 1997; alla <em>Convenzione sull’Imprescrittibilità dei Crimini contro l’Umanità e dei Crimini di Guerra</em> nel 2003; alla <em>Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità</em> nel 2014.<br />
Di conseguenza, ad oggi, sono quattordici gli strumenti internazionali sui diritti umani cui è stato riconosciuto rango costituzionale.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Russell, Bertrand: <em>La conquista de la felicidad</em>, De Bolsillo, Barcelona, 2003, p. 21.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Bunge, Mario: <em>La ciencia. Su método y su filosofía</em>, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1977, p. 9.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Cicerón, <em>Obras Políticas</em>, “Sobre la República”, Gredos, Madrid, 2009, p. 47.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Camus, Albert: <em>Cuadernos. 1942-1951</em>, Losada, Buenos Aires, 1966, p. 111.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> V. Bunge, Mario: <em>Filosofía política</em>, Gedisa, Barcelona, 2009, p. 333.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Borges, Jorge Luis: “La Biblioteca de Babel”, <em>Ficciones</em>, en <em>Obras completas</em>, Emecé, Buenos Aires, 1974, p. 467.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Borges, Jorge Luis: “La Biblioteca de Babel”, en <em>Ficciones</em>, en <em>Obras completas</em>, ob. cit., p. 467. In merito al linguaggio utilizzato dagli architetti in passato, Ricardo Rabinovich-Berkman ha recentemente osservato: “… Bisogna stare attenti a regalare la Costituzione [federale Argentina] ad amici stranieri. Per esempio, se la offriamo a un amico svedese, senza dubbio si spaventerà di fronte a frasi come ‘Nella Nazione Argentina non ci sono schiavi: i pochi che ancora esistono sono liberi dal momento della promulgazione di questa Costituzione e, mediante una legge speciale, saranno concessi gli indennizzi riconosciuti dalla presente dichiarazione’. Dovremo, infatti, prontamente spiegargli, a fronte della sua reazione, che nel 1994 già non v’erano schiavi, ma che a seguito di un accordo si decise di lasciare invariata una parte della Costituzione del 1853, epoca in cui la schiavitù esisteva” (versione stenografica provvisoria del “Encuentro a 20 años de la Constitución reformada” [<em>Incontro dopo 20 anni dalla riforma costituzionale</em>], organizzato dalla <em>Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires</em>, 25/8/2014).&nbsp;<br />
Sulla relazione tra l’ordinamento statale e la costruzione collettiva, vedasi: <em>El Derecho juzga a la política</em>, di Alfonso Celotto, tradotto dell’italiano da Gastón Federico Blasi, Ediar, Buenos Aires, 2005.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Éluard, Paul: <em>Obras escogidas</em>, Editorial Platina, Buenos Aires, 1962, p. 80.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl: “Ciudadanía y jurisdicción en América Latina”, <em>Contextos</em>, Seminario di Diritto Pubblico della <em>Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires</em>, n° 4, 2012, p. 27.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Häberle, Peter: <em>El estado costitucional</em>, IIJ, UNAM, p. 5</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> V. Calamandrei, Piero: <em>Sin legalidad no hay libertad</em>, Trotta, Madrid, 2016, p. 34.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Loewenstein, Karl: <em>Teoría de la constitución</em>, Ariel, Barcelona, 1979, p. 161.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Häberle, Peter: “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una contribución para la interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”, in <em>Academia</em>. <em>Revista sobre enseñanza del Derecho, </em>año 6, nº 11, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 29-61.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/">Breve manifesto sullo Stato costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La soggettività delle associazioni ambientaliste ed il relativo potere di agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-soggettivita-delle-associazioni-ambientaliste-ed-il-relativo-potere-di-agire-in-giudizio-per-la-tutela-di-interessi-ambientali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:44:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-soggettivita-delle-associazioni-ambientaliste-ed-il-relativo-potere-di-agire-in-giudizio-per-la-tutela-di-interessi-ambientali/">La soggettività delle associazioni ambientaliste ed il relativo potere di agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 28 novembre 2016: Cons. Oberdan Forlenza Segretariato generale della Giustizia Amministrativa L’incontro di studi tenutosi il 28 novembre nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-soggettivita-delle-associazioni-ambientaliste-ed-il-relativo-potere-di-agire-in-giudizio-per-la-tutela-di-interessi-ambientali/">La soggettività delle associazioni ambientaliste ed il relativo potere di agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-soggettivita-delle-associazioni-ambientaliste-ed-il-relativo-potere-di-agire-in-giudizio-per-la-tutela-di-interessi-ambientali/">La soggettività delle associazioni ambientaliste ed il relativo potere di agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali</a></p>
<p><strong>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA”</strong><br />
<strong>DOTTORATO DI RICERCA</strong><br />
<strong>IN </strong><strong>DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE</strong><br />
<em>&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</em></p>
<p><strong>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 28 novembre 2016:</strong><br />
<strong>Cons. Oberdan Forlenza</strong><br />
<strong>Segretariato generale della Giustizia Amministrativa</strong></p>
<p>L’incontro di studi tenutosi il 28 novembre nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento di Scienze Politiche) ha ospitato la relazione del CONS. OBERDAN FORLENZA sul tema de “La soggettività delle associazioni ambientaliste ed il relativo potere di agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali”.<br />
La tematica della soggettività delle associazioni ambientaliste è di particolare interesse. Segnatamente, ciò che nel tempo ha maggiormente impegnato l’attenzione degli interpreti nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale ha riguardato le modalità e la definizione di un chiaro perimetro all’interno del quale le associazioni ambientaliste possano agire per la tutela degli interessi ambientali.<br />
Pur non essendo mancato un adeguato approfondimento teorico da parte di autorevoli studiosi, permangono margini di incertezza e confusione.<br />
Di qui l’esigenza di tornare sull’approfondimento della tematica.<br />
È riscontrabile una sorta di <em>noia tralaticia</em> rispetto ad alcune formule comunemente utilizzate nel diritto amministrativo, come quelle interessi collettivi, interessi diffusi, interessi adespoti: espressioni che a discapito del loro comune e consolidato utilizzo non esimono l’interprete dal dover dirimere controverse questioni interpretative che pongono come nodo irrisolto il ruolo delle associazioni ambientaliste.<br />
In un’ottica di più ampio respiro, non può mancarsi di sottolineare come in realtà ci sia ancora molto da investigare non solo su interessi diffusi e collettivi ma sulla stessa nozione di interesse legittimo che configura una situazione giuridica soggettiva differente dal diritto soggettivo per l’intermediazione di un potere amministrativo funzionale nell’aspirazione di un bene della vita.<br />
Procedendo con ordine nella tematica oggetto del presente approfondimento, da una prima panoramica l’attenzione si proietta sulla manualistica che offre formule, definizioni e nozioni la cui sofisticatezza sovente tradisce le esigenze di certezza, organicità e completezza, soddisfacendo solo in parte.<br />
Preso atto di questa fisiologica carenza, occorre prendere le mosse da un interrogativo specifico e concreto che consente di comprendere l’effettiva consistenza dei problemi relativi all’operatività delle associazioni ambientali.<br />
Il quesito che in definitiva interroga l’interprete e stimola ad una più approfondita riflessione investe le ragioni per cui il legislatore, pur versandosi in tema di interessi diffusi, e dunque al di fuori degli interessi collettivi, abbia inteso riconoscere la legittimazione alle associazioni ambientaliste a condizione del riconoscimento e della iscrizione in uno specifico elenco.<br />
Scomponendo questa realtà complessa emerge l’intima contraddizione insita al ruolo delle associazioni ambientaliste.<br />
Non sembra potersi parlare di un’alternativa poiché logicamente, un’opzione interpretativa esclude <em>in nuce</em> l’altra.<br />
In altre parole, se si ritiene che si tratti di interessi collettivi allora la conclusione cui deve giungersi è che la richiesta iscrizione sia superflua; diversamente, ove si ritenga che gli interessi in questione abbiano natura diffusa, essi finiscono per soggettivizzarsi e quindi perderebbero quella peculiare connotazione tanto da risultarne snaturati.<br />
Gli interessi diffusi, infatti, appartengono <em>a tutti ed a nessuno</em>. Diversamente opinando non si spiegherebbe la ragione per cui affidarne la cura e la tutela a specifici enti.<br />
A ben vedere, dunque, se sottoposte ad una prova di resistenza le definizioni di interessi diffusi e collettivi presentano dei cedimenti che si traducono in problemi per l’interprete.<br />
Chiamata a dare una soluzione alle questioni interpretative la giurisprudenza amministrativa si è approcciata al tema non senza difficoltà. Difficoltà configurate dalla casistica che si prospetta al giudice nel caso concreto e dalla frequente impossibilità di astrarre delle regole che possano assurgere a validi canoni interpretativi.<br />
La giurisprudenza, infatti, afferma che la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo da parte di un’associazione portatrice di interessi collettivi, si configura quando viene in rilievo la lesione di interessi che fanno capo a tutti gli associati.<br />
In altre parole, il presupposto è rappresentato dalla lesione dell’”<em>idem sentire</em>” o per così dire dell’”<em>idem subire</em>”.<br />
Si consideri a titolo esemplificativo un provvedimento che nell’ambito del pubblico impiego colpisca tutti i funzionari o i dirigenti appartenenti ad una determinata categoria. Per tale ipotesi si configura una legittimazione attiva del sindacato ad impugnare il provvedimento.<br />
Ciò che si richiede è che la posizione che l’ente esponenziale è chiamato a tutelare sia omogenea.<br />
A livello legislativo, invece, la legge n. 349/1986 indica i meccanismi operativi individuando le associazioni legittimate all’art. 13 della suddetta legge ove si afferma che “<em>Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con apposito decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché dalla continuità esterna dell’azione e la sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta [..]</em>”.<br />
Nel tempo, la giurisprudenza ha tuttavia finito per ampliare lo spettro della legittimazione processuale riconoscendola anche a soggetti diversi dalle associazioni iscritte.<br />
Ancora una volta le contraddizioni e le perplessità.<br />
Da un lato, infatti, si richiede che le associazioni debbano essere necessariamente iscritte; dall’altro, invece, si riconosce anche ai cittadini il potere di proporre impugnativa avverso i provvedimenti ritenuti lesivi, e poi ancora si riconosce la facoltà di impugnare solo ove si configuri una lesione in capo a tutti gli iscritti.<br />
Occorre allora tornare sulle associazioni ambientaliste per comprendere quale sia il loro vero ruolo.<br />
La situazione, a ben riflettere, non è molto diversa di quella che si presentava diversi anni fa dinanzi ad autorevole dottrina.<br />
Per quanto Giannini [M. S. Giannini, “<em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>”, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1973] avesse sollevato delle questioni problematiche il legislatore ha ritenuto di intervenire riconoscendo una sorta di legittimazione speciale.<br />
Quando, infatti, il legislatore della legge 349/1986 statuisce la legittimazione subordinata a determinati requisiti da riscontrare doverosamente in capo all’associazione ha sacrificato i presupposti teorici elaborati da Giannini per dare prevalenza ad esigenze di certezza.<br />
Il nodo interpretativo ha trovato dunque una sua risoluzione eminentemente pratica.<br />
È opportuno a questo punto spostare l’analisi sul piano giurisprudenziale.<br />
Nel 2014 il Consiglio di Stato si trova dinanzi ad una questione relativa alla materia ambientale (cfr. per un approfondimento: Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36). Riassumendo sinteticamente la vicenda di fatto basti considerare che ci si trovava in presenza di un’importante opera di lottizzazione. L’associazione Italia Nostra impugna tutta una serie di atti. Rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale si presenta il <em>fuoco di sbarramento</em>.<br />
In realtà i motivi di appello, scientificamente, erano tutti di teoria generale volti a superare le questioni relativi alla legittimazione processuale all’impugnativa ed ai limiti.<br />
Sovente, accanto alle classiche questioni relative alla legittimazione processuale delle associazione ambientalista se ne prospettano delle ulteriori, come ad esempio il limite di esperibilità del ricorso cumulativo, l’esatta individuazione del <em>dies a quo</em> per la proposizione del ricorso.<br />
Occorre, dunque, individuare il giusto perimetro delle nozioni di interessi collettivi ed interessi diffusi.<br />
La giurisprudenza ha precisato che gli interessi collettivi sono interessi che appartengono alla collettività nel suo complesso ma devono appartenere anche ai singoli soggetti che ne fanno parte. Quando si teorizza la figura si individua un ente esponenziale (il Comune, l’ente professionale, il sindacato) che ne diventa titolare.<br />
D’altro canto, invece, l’interesse diffuso è adespota e non si soggettivizza in capo a nessuno.<br />
Nella categoria interesse collettivo sono insite due posizioni differenti e nel linguaggio comune, quando se ne parla, si opera una semplificazione.<br />
Dietro la definizione indistinta, infatti, si nascondono: <em>a)</em> un interesse che è in capo ad ogni singolo componente della collettività al quale l’ente che si affianca ne acquista la titolarità e i conseguenziali poteri in termini di legittimazione processuale; <em>b)</em> un interesse di cui il singolo, individualmente, non può disporre essendo necessario un intervento dell’ente esponenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5451).<br />
Per chiarire quest’ultima situazione può ricorrersi ad un esempio concreto.<br />
Si consideri l’impugnativa di un regolamento.<br />
Questa fonte, formalmente amministrativa ma sostanzialmente normativa, non è suscettibile di un impugnativa dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi <em>ex se </em>ma per il tramite del provvedimento che, facendone applicazione, arreca una lesione alla sfera giuridica dei privati. Un regolamento che, a titolo esemplificativo, fissi le competenze dei geometri limitandole a fronte di una maggiore entità progettuale, sarebbe privo della immediata lesività nei confronti del singolo geometra e conseguentemente non sarebbe da questi impugnabile. Occorrerebbe piuttosto attenderne la concreta applicazione. Il medesimo regolamento sarà invece censurabile dinanzi al Tar dal Collegio Nazionale dei geometri in quanto la norma contenuta nel regolamento lede la categoria.<br />
In definitiva, allora, ciò che non è consentito al singolo è consentito all’ente rappresentativo.<br />
Per comprendere meglio la distinzione che si opera è necessario compiere un ragionamento che mutui le proprie premesse dalle scienze matematiche.<br />
Il risultato di una somma algebrica, pur rappresentando la sintesi delle caratteristiche dei singoli addendi, prospetta una sua ontologica autonomia.<br />
Il risultato rappresenta, infatti, sempre un qualcosa di diverso, un <em>quid pluris</em>.<br />
Nella nozione di interesse collettivo – che secondo autorevoli indirizzi giurisprudenziali rappresenta una derivazione dagli interessi diffusi, latenti nell’ordinamento, adespoti e garanti di valori imprescindibili dalla forma di stato &#8211; è dunque possibile operare una scissione tra un interesse collettivo sovraindividuale ed un interesse collettivo propriamente detto.<br />
Operata questa fondamentale distinzione, l’analisi del fenomeno in esame permane e non consente comunque di superare le vistose contraddizioni.<br />
Nell’ambito delle associazioni la distinzione che occorre operare è tra <em>associazioni di cittadini</em> sul luogo e <em>associazione iscritta</em>.<br />
La prima propone la titolarità di un interesse collettivo superindividuale.<br />
La seconda invece, configura un’ipotesi di legittimazione speciale (alcuni indirizzi interpretativi a tal proposito hanno parlato addirittura di una sostituzione processuale rifacendosi all’art. 81 c.p.c. che dispone che “<em>Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui</em>”) o comunque di una legittimazione <em>ex lege </em>ricavabile dal disposto normativo dell’art. 310 del Testo Unico recante <em>Norme in materia ambientale</em> (d.lgs. n. 152/2006) secondo cui “<em>I soggetti di cui all’articolo 309, comma 1</em> (regioni, province autonome, enti locali anche associati, persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimo[..], <em>ndr</em>) <em>sono legittimati ad agire secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale</em>”.<br />
A ben vedere, in questa ipotesi non si ha la titolarità di una posizione giuridica ma si trasforma, in termini di titolarità un problema di <em>mera legittimazione</em>. L’alternativa impone una soluzione univoca: o l’interesse diffuso è adespota e non ammette un titolare, o non è adespota. Ammettere che pur essendo adespota possa avere un titolare è un’evidente contraddizione.<br />
A fini chiarificatori, il percorso argomentativo del Consiglio di Stato prende le mosse dalla interpretazione del dato normativo di rango primario di cui all’art. 24 Cost. precisando che “<em>sarebbe stato opportuno affidare alla giurisprudenza &#8220;la concretizzazione di quello che suole chiamarsi interesse legittimo&#8221;, adeguando la figura (e la connessa esigenza di tutela) all&#8217;evolversi del contesto storicosociale, come recepito dalla elaborazione giurisprudenziale”.</em><br />
Compiuta questa preliminare precisazione, il Consiglio di Stato ha tratteggiato gli aspetti salienti del processo di incisione sulla posizione di interesse legittimo essendosi delineato:<br />
“<em>&#8211; per un verso, un ampliamento della posizione &#8220;a titolarità individuale&#8221; di interesse legittimo, attraverso una più adeguata ed ampia definizione del suo contenuto (interesse oppositivo/pretensivo) e degli strumenti di tutela ad essa offerti (azione di condanna della P.A. al risarcimento del danno: Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644; 7 marzo 2013 n. 1403);</em><br />
<em>&#8211; per altro verso, un &#8220;affiancamento&#8221; della posizione &#8220;individuale&#8221; di interesse legittimo, ottenuta per il tramite di una migliore ricognizione di interessi definiti quali &#8220;collettivi&#8221; o &#8220;diffusi&#8221;.</em><br />
<em>Quanto alla tutela offerta ad interessi &#8220;non individuali&#8221;, nella convinzione della impossibilità di tutelare gli stessi solo nel caso di occasionale coincidenza con un interesse legittimo del singolo (in tal modo subordinando, peraltro, detta tutela anche alla persistente volontà di coltivare il ricorso da parte di questi), si è delineata:</em><br />
<em>&#8211; sia un migliore e più ampio perimetro della legittimazione attiva degli enti esponenziali;</em><br />
<em>&#8211; sia la attribuzione ex lege di legittimazione attiva (speciale) ad associazioni aventi scopi di tutela di particolari e delicati valori, costituzionalmente garantiti (quali l&#8217;ambiente, la concorrenza);</em><br />
<em>&#8211; sia la attribuzione di legittimazione &#8211; e quindi una sostituzione processuale normativamente consentita in deroga all&#8217;art. 81, c.p.c. &#8211; a singoli cittadini, come nel caso degli elettori che possono &#8220;far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia&#8221;, ex art. 9, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2011 n. 4130)”.</em><br />
Inoltre, non si è mancato di precisare, con riferimento agli enti che “<em>occorre innanzi tutto osservare (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5451), che ad un soggetto dell&#8217;ordinamento è attribuita la qualifica di ente esponenziale di collettività (cd. ente collettivo), in ragione di una possibilità di individuazione di tali collettività, attraverso l&#8217;appartenenza &#8211; giuridicamente definita e persistente nel tempo &#8211; di coloro che le compongono a un medesimo territorio, ovvero ad una medesima categoria produttiva. Tali enti possono essere sia riconosciuti come tali dall&#8217;ordinamento giuridico (gli enti territoriali trovano il proprio riconoscimento negli articoli 5 e 114 Cost.; le organizzazioni sindacali nell&#8217;art. 39 Cost.), sia manifestarsi per effetto della libertà di associazione, espressamente riconosciuta dall&#8217;ordinamento (art. 18 Cost.).</em><br />
<em>In quest&#8217;ultimo caso, tuttavia, perché la loro costituzione possa renderli titolari di interessi collettivi, occorre che i singoli associati si caratterizzino non già per essere una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma per essere identificabili in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla sua durata). In tale contesto, si è affermato che &#8220;l&#8217;ente esponenziale è lo &#8220;strumentò elaborato dalla giurisprudenza per consentire la giustiziabilità dei c.d. &#8220;interessi diffusi&#8221; cioè degli interessi omogenei e indifferenziati degli appartenenti alla categoria. È attraverso la costituzione dell&#8217;ente esponenziale che l&#8217;interesse diffuso, sino a quel momento adespota e indifferenziato, si soggettivizza e si differenzia, assurgendo al rango di interesse legittimo meritevole di tutela giurisdizionale&#8221;.</em><br />
L’ulteriore argomento valorizzato in sede giurisprudenziale ha riguardato la distinzione, non secondaria, tra interessi collettivi ed interessi diffusi (costituendo, come si è detto, i primi una &#8220;derivazione&#8221; dei secondi). “<em>Ed infatti:</em><br />
<em>&#8211; mentre la definizione di &#8220;interesse collettivo&#8221; può essere proficuamente utilizzata per definire la posizione giuridica &#8220;propria&#8221; di un ente che vede la partecipazione (necessitata o volontaria) di singoli non costituenti una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma identificabili in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla sua durata);</em><br />
<em>&#8211; al contrario, la definizione di interessi diffusi denota interessi latenti nell&#8217;ordinamento, che si presentano adespoti, indifferenziati, ontologicamente omogenei, e la cui &#8220;selezione&#8221; (individuazione e conseguente attribuzione di tutela) deriva dal riconoscimento e tutela, costituzionalmente garantita, di valori imprescindibili della &#8220;forma di Stato&#8221;.</em><br />
Poste queste premesse, alla luce dei profili interpretativi non scevri da criticità, il ruolo delle associazioni ambientaliste, in assenza di un chiaro referente normativo rischierebbe di essere sostanzialmente vanificato.<br />
È questa la ragione per cui la giurisprudenza si è meritevolmente impegnata nel rinvenire un referente normativo che potesse rappresentare la base legale di garanzia del principio di tutela di cui il codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), in chiave non tanto programmatica quanto piuttosto precettiva ne afferma l’effettività.<br />
L’ancoraggio normativo è stato rinvenuto nell’art. 118 Cost. comma 4 secondo cui “<em>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma inziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà</em>”.<br />
Proprio il principio di sussidiarietà orizzontale, nel suo significato giuridico e non sociologico, è idoneo a qualificare il ruolo innovativo delle associazioni formatesi per lo svolgimento di attività di interesse generale garantendo al contempo la tutela degli interessi da esse perseguiti.<br />
Infatti, nel momento in cui la legge seleziona dei valori ed attribuisce specifici compiti per la loro tutela si tratta esclusivamente di una questione di legittimazione; la posizione dell’associazione si correla ad un valore e non ad un interesse individuale.<br />
Segnatamente è stato affermato che<em>“In tal senso</em> <em>per un verso l&#8217;ordinamento giuridico &#8211; innanzi tutto a livello costituzionale &#8211; seleziona valori ai quali assicura tutela ampia (ad esempio, ambiente, paesaggio, salute: artt. 9, 32 Cost.); per altro verso, non solo riconosce il diritto di associazione (art. 18 Cost.), ma indica ora alle organizzazioni territoriali che compongono la Repubblica anche il compito di &#8220;favorire l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini&#8221;, e ciò al fine costituzionalmente dichiarato di utilizzare le associazioni così formatesi &#8220;per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà&#8221; (art. 118, ult. co. Cost.).</em> <em>La selezione dei valori, dunque, non determina solo la cura di interessi pubblici affidati a Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, allo Stato la tutela dell&#8217; &#8220;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali&#8221;: art. 117, co. 2, lett. s), Cost.), ma individua &#8220;beni o valori comuni&#8221;, la cui gestione e tutela ben può essere affidata alla cura di organizzazioni di cittadini, debitamente costituite e riconosciute (ove previsto) in relazione ai poteri che l&#8217;ordinamento intende loro conferire.</em> <em>La libertà di associazione, dunque, se costituisce la prima delle garanzie dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo &#8220;nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità&#8221;, formazioni sociali entro le quali le associazioni si iscrivono (art. 2 Cost.), e come tale non può essere limitata se non nei casi previsti dall&#8217;art. 18 Cost., presenta ora, per così dire, un &#8220;versante attivo&#8221;, poiché essa si concretizza oggi nella costituzione di soggetti che partecipano attivamente alle &#8220;attività di interesse generale&#8221; (pur affidate &#8211; come è ovvio &#8211; primariamente a pubbliche amministrazioni), e dunque alla tutela di valori (cui corrispondono altrettanti interessi pubblici) costituzionalmente garantiti”.</em><br />
Il quadro che esce delineato dalla sintesi dei vari fenomeni considerati è in continua evoluzione ed intriso di dinamismo.<br />
L’angolo prospettico dal quale ci si approccia alla tematica consente al suo variare di apprezzare ogni volta sfumature nuove e differenti<br />
Ad esempio, le associazioni <em>ex</em> art. 309-310 D.lgs. n. 152/2006 richiedono il riconoscimento e configurano una legittimazione processuale speciale conferita <em>ex lege</em> e sganciata da una posizione soggettiva individuale. Per effetto del riconoscimento si riconosce una speciale legittimazione attiva.<br />
Per le associazioni spontanee invece, il fondamento nasce dalla superindividualità dell’interesse, essendo composta da cittadini che ricevono una qualche forma di pregiudizio.<br />
Entrambe le ipotesi afferiscono <em>latu sensu</em> all’ambiente.<br />
Attese le necessarie distinzioni che si sono esaminate e le ineliminabili contraddizioni logiche del sistema il richiamo del referente normativo nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 Cost. ultimo comma rappresenta indubbiamente un passo in avanti che rafforza in generale il fenomeno dell’associazionismo e valorizza, in definitiva, il principio di effettività della tutela anche e soprattutto in riferimento al valore ambientale.</p>
<p>Riferimenti giurisprudenziali:<br />
&#8211; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36<br />
&#8211; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2014 n. 5451</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:44:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a></p>
<p>1. Il fatto. La questione di costituzionalità relativamente all’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017, si è espressa sull’illegittimità dell’applicazione del c.d. decreto Spending review alle casse previdenziali private. In particolare, con ordinanza di rimessione n. 208 del 2015,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il fatto. La questione di costituzionalità relativamente all’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012</strong><br />
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017, si è espressa sull’illegittimità dell’applicazione del c.d. decreto <em>Spending review </em>alle casse previdenziali private.<br />
In particolare, con ordinanza di rimessione n. 208 del 2015, il Consiglio di Stato ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità relativamente all’art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, <em>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</em>, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui applica alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti (CNPADC) il prelievo commisurato alle spese per consumi intermedi dell’esercizio 2010. In particolare, i Giudici amministrativi ritenevano la disposizione citata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione.<br />
Ai fini della comprensione della questione, giova ricostruire brevemente la vicenda di fatto da cui essa trae origine. Segnatamente, la CNPADC e due professionisti iscritti in proprio proponevano appello avverso la sentenza del Tar Lazio 18 giugno 2013, n. 6103, che rigettava il ricorso avente a oggetto i provvedimenti applicativi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012, per la parte in cui assoggettavano anche la CNPADC agli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi ivi previsti.<br />
Prevede infatti la norma della cui costituzionalità il Consiglio di Stato dubita che <em>“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell&#8217;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000654083ART16"><em>articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</em></a><em>, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all&#8217;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000771393ART57"><em>allegato n. 3</em></a><em>, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell&#8217;anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall&#8217;anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell&#8217;anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l&#8217;anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.</em> In altri termini, in forza dell’inclusione nell’elenco redatto dall’ISTAT, alla CNPADC si applicherebbe la predetta misura di razionalizzazione della spesa, volta ad assicurare risparmi corrispondenti al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento a partire dal 2013, riversando quindi tali risparmi – conseguiti sui consumi intermedi – al bilancio dello Stato.<br />
Secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, la norma censurata, imponendo un versamento obbligatorio in favore dello Stato di parte dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa, distrarrebbe tali somme dalle finalità previdenziali, ossia dalla causa tipica, normativamente prevista, che ne legittima l’imposizione, incidendo al contempo sulla misura del trattamento pensionistico inteso come <em>“retribuzione differita”</em> e, più in generale, sulla tutela costituzionale del lavoro. Ma vi è di più, in quanto il legislatore non avrebbe irragionevolmente tenuto in considerazione la circostanza che la Cassa opera in regime di autofinanziamento e, pertanto, siffatto prelievo, comportando una riduzione del finanziamento delle prestazioni pensionistiche, contrasterebbe altresì con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost..<br />
Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni. Innanzitutto, presupposto del prelievo sarebbe rappresentato dall’iscrizione della Cassa nell’elenco ISTAT, conseguendone che l’oggetto dell’impugnazione avrebbe al più dovuto essere la norma che, qualificando la CNPADC alla stregua di una pubblica amministrazione, include quest’ultima nel citato elenco. Inoltre, i fondi di cui la CNPADC dispone avrebbero natura pubblicistica e alcuna prova sarebbe stata fornita in merito alle ipotetiche decurtazioni delle prestazioni previdenziali assicurate agli iscritti alla Cassa.</p>
<p><strong>2. L’ammissibilità della questione. L’inclusione della CNPADC nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni</strong><br />
Innanzitutto, con la sentenza in commento la Corte chiarisce che l’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009 è stato istituito, sulla base di criteri di natura statistico-economica, in attuazione di precisi obblighi comunitari, di cui al Regolamento CE n. 2223/96 e s.m.i., al fine di effettuare un monitoraggio della convergenza economica e di realizzare uno stretto coordinamento delle politiche finanziarie europee<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In particolare, la CNPADC è classificata nel sottosettore afferente agli <em>“Enti di previdenza e assistenza sociale”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a></em>, conseguendone invero la sottoposizione della stessa ai vincoli di riduzione di spesa, senza tuttavia ricevere – come peraltro vietato dalla legge istitutiva, d.lgs. n. 509/1994 (art. 1, comma 3) – alcun finanziamento pubblico<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Infatti, il d.lgs. n. 509/1994, nonostante abbia inciso sulla forma giuridica e sugli strumenti di gestione dell’ente, non ha modificato la natura pubblicistica dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta in favore di particolari categorie di lavoratori. Infatti, le Casse previdenziali dei professionisti, nonostante la privatizzazione operata in forza della normativa richiamata, continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse, rappresentando un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio, ed operano sotto la vigilanza dello Stato, in quanto l’autonomia loro riconosciuta deve in ogni caso rispettare le predette finalità istituzionali.<br />
L’eccezione di inammissibilità avanzata dal Presidente del Consiglio viene pertanto respinta, atteso che, in tale sede, non si contesta la legittimità dell’inclusione della Cassa nell’elenco compilato dall’ISTAT, dubitandosi piuttosto della legittimità costituzionale del fondamento normativo dell’imposizione del versamento di cui si tratta.</p>
<p><strong>3. La fondatezza della questione di costituzionalità</strong><br />
Per quanto concerne il merito della questione, le censure risultano fondate nella misura in cui la norma, privilegiando le esigenze di bilancio dello Stato rispetto all’interesse istituzionale della CNPADC, viola il canone di ragionevolezza, la tutela de professionisti iscritti alla Cassa <em>ex</em> art. 38 Cost., il principio di buon andamento della gestione amministrativa.<br />
In primo luogo, nella ponderazione tra l’interesse istituzionale della Cassa alla gestione del risparmio finalizzato ad assicurare le prestazioni previdenziali e l’interesse dello Stato alla generica copertura della spesa pubblica e al pareggio di bilancio, si rivela irragionevole il sacrificio del primo in favore del secondo. Nessun nesso causale sussiste infatti tra l’iscrizione della Cassa nell’elenco ISTAT e la destinazione a favore dell’Erario delle economie di spesa imposte per i beni intermedi, finalizzate piuttosto al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea.<br />
Invero, la Corte non esclude aprioristicamente la possibilità per il legislatore nazionale di imporre, in regime di crisi economica, un prelievo straordinario anche nei confronti degli enti che si autofinanziano; tuttavia tale prelievo non può avere carattere strutturale e continuativo, soprattutto se adottato nei confronti di un ente caratterizzato da fini previdenziali e assistenziali, fondato sull’equilibrio tra contributi versati e prestazioni rese.<br />
Peraltro, con specifico riferimento ai sistemi previdenziali, i Giudici delle leggi hanno costantemente riconosciuto al legislatore la libertà di scelta tra sistemi di tipo mutualistico – caratterizzati da una stretta corrispondenza tra contributi e prestazioni previdenziali, come appunto avviene nel caso della CNPADC –, e sistemi di tipo solidaristico, per i quali invece non sussiste una proporzionalità tra contributi e prestazioni (come, per esempio, avveniva per l’ex INPDAP, oggi INPS). Tuttavia, una volta operata la scelta per un sistema previdenziale di tipo mutualistico, ai fini di una buona amministrazione, deve essere garantito l’equilibrio finanziario e l’autosufficienza economica, così da mantenere il vincolo di destinazione tra contributi versati e prestazioni rese, anche in considerazione della circostanza che sussiste un assoluto divieto di contribuzione da parte dello Stato.<br />
Le singoli posizioni previdenziali degli iscritti sono infatti finanziate mediante la capitalizzazione dei contributi versati da ciascun professionista prima della quiescenza, mediante un meccanismo che deve essere preservato, sicché la tutela dell’equilibrio finanziario si rivela funzionale all’erogazione stessa delle prestazioni, in conformità con l’art. 38 Cost.. E infatti <em>“la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa”.</em><br />
Alla luce delle suesposte argomentazioni, con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’art. 8, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, costituzionalmente illegittimo con riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla CNPADC ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.</p>
<p><strong>4. La limitata portata della dichiarazione di incostituzionalità </strong><br />
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale non si è pronunciata esplicitamente in difesa dell’autonomia di tutti gli enti previdenziali privati, ma si è limitata – in maniera alquanto peculiare – a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui impone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente <em>“dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.</em><br />
Per comprendere la rilevanza giuridica di questa tecnica decisoria, giova brevemente ricordare talune caratteristiche tipiche delle pronunce di legittimità della Corte costituzionale.<br />
Sappiamo bene che ai sensi dell’art. 136 Cost., <em>“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. </em>Ne consegue che, con le sentenze di accoglimento, la Corte annulla, con efficacia retroattiva, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale, travolgendo tutti i rapporti <em>medio tempore</em> sorti<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fatti salvi i rapporti esauriti<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
L’art. 30 della legge n. 87 del 1953, al comma terzo prevede che <em>“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.</em> Il legislatore pertanto ha inteso estendere la disapplicazione della norma illegittima ben oltre i confini del giudizio instaurato dinanzi al giudice <em>a quo, </em>in quanto le conseguenze della pronuncia devono realizzarsi in modo eguale nei confronti di tutti i soggetti interessati dalla stessa. Le sentenze, appunto, operano <em>ex tunc</em> ed hanno efficacia <em>erga omnes.</em><br />
Più in particolare, le sentenze di accoglimento producono l’effetto di annullare le norme dichiarate costituzionalmente illegittime<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, espungendole dall’ordinamento. Inoltre, destinatario delle pronunce della Corte è anche il legislatore, il quale è tenuto ad <em>“accettare l’immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, </em>senza pertanto attendere che intervenga una nuova disciplina di settore, al fine di evitare ulteriori <em>“esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a>.</em><br />
La naturale efficacia <em>erga omnes</em> delle sentenze della Corte costituzionale rappresenta una catatteristica tipica rispetto a quelle del giudice comune, per quanto attiene il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.<br />
Sulla base dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale <em>“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, </em>le sentenze del giudice comune rappresentano un rimedio diretto alla tutela di specifiche situazioni giuridiche soggettive, originate da iniziative individuali e concrete dei rispettivi titolari<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Ne consegue che la domanda giudiziale non è soltanto l’atto che dà inizio al processo, consistendo piuttosto in una costante postulazione che si concretizza in tutta la serie degli atti del processo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. <em>Personae, petitum </em>e <em>causa petendi</em> sono gli elementi che delineano i confini del giudizio, non potendo il giudice pronunciarsi a favore o contro soggetti che non sono parti, accordare o negare un oggetto diverso da quello della domanda, sostituire il fatto costituivo fatto valere<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. È ciò al fine di evitare di incorrere nei vizi dell’<em>extra petitum </em>ovvero dell’<em>ultra petitum.</em><br />
Le decisioni costituzionali, invece, intervengono sul piano delle fonti del diritto, impegnando quindi la generalità dell’ordinamento giuridico, chiamata a dare esecuzione al diritto più che alla sentenza<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Si può comunque affermare che, al pari dei giudici comuni, i giudici costituzionali sono tenuti al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella misura in cui, ai sensi dell’art. 27, l. n. 87 del 1953, la Corte <em>“quando accoglie un’istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime”.</em> Tuttavia, tale principio incontra una prima deroga all’interno della norma medesima, ove è prescritta l’indicazione, da parte della Corte, delle disposizioni illegittime in ragione della decisione adottata. Invero, il richiamato art. 27, l. n. 87/1953, è stato interpretato estensivamente, in quanto sono state riconosciute ipotesi di illegittimità costituzionale consequenziale alla pronuncia: trattasi dei casi in cui una disposizione non impugnata concorra, insieme con quella oggetto del giudizio, a produrre l’effetto di incostituzionalità; ovvero dell’ipotesi in cui un’altra disposizione contenga l’espressione dichiarata incostituzionale; ovvero ancora se la disposizione sia strumentale o comunque strettamente connessa a quella illegittima<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Per quanto riguarda la fase più strettamente processuale, nel giudizio di legittimità sollevato in via incidentale, il <em>thema decidendum </em>sarebbe identificato dall’ordinanza di rimessione, che individua gli elementi della questione, segnatamente la disposizione di legge che si assume viziata e le disposizioni costituzionali che si ritengono violate<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. Tuttavia, i confini del giudizio si estendono ben oltre quanto specificato nell’ordinanza, potendo ricomprendere tutte le questioni ulteriori, presupposte e conseguenti, che ad essa accedono<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. In virtù dell’interesse pubblico e generale perseguito, la Corte costituzionale è infatti legittimata a “manipolare” i termini del giudizio, comprendendovi tutte le questioni giuridiche che eventualmente intervengono dal momento della proposizione della questione alla decisione. In altri termini. la “regiudicanda costituzionale” è in realtà costituita dall’intera “situazione normativa”, frutto del combinato lavoro ermeneutico di giudice <em>a quo</em> e giudice costituzionale<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Sostanzialmente, la Corte costituzionale è chiamata ad assolvere al ruolo di custode della Costituzione nella sua integralità, e pertanto è legittimata a modulare le sue decisioni, finanche sotto il profilo temporale, qualora ciò sia reso necessario ai fini di un corretto bilanciamento tra principi costituzionali.<br />
Venendo alla pronuncia di nostro interesse, la Corte costituzionale non si è limitata ad accogliere la questione dichiarando l’incostituzionalità <em>tout court </em>della disposizione sottoposta al suo insindacabile giudizio, ma ha specificato che è incostituzionale soltanto la parte dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012 che prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate dalla CNPADC ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In altri termini, se il Giudice delle leggi avesse semplicemente accolto la questione, avrebbe escluso l’applicazione del prelievo di cui al decreto-legge c.d. <em>spending review </em>a tutte le casse previdenziali private, non finanziate dallo Stato.<br />
Per quanto sia evidente che la Corte abbia rilevato e sindacato un vizio generale del taglio di bilancio rispetto a tutte le Casse previdenziali ha tuttavia optato per riconoscerne la operatività soltanto a favore della Cassa ricorrente.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, si potrebbe concludere che la Corte, intervenendo sul significato da attribuire alla disposizione, si sia pronunciata con una sentenza di accoglimento parziale o, meglio, con una interpretativa di accoglimento, ma desta qualche perplessità la circostanza che si sia pronunciata soltanto sull’applicazione della norma alla sola Cassa ricorrente dinanzi al giudice <em>a quo</em>. E sulle ragioni di tale decisione è opportuno interrogarsi.</p>
<p><strong>5. I costi delle decisioni della Corte costituzionale</strong><br />
Come argutamente rilevato già molti anni orsono, <em>“l’incostituzionalità non sempre è un dato assoluto (o c’è o non c’è), bensì può essere essa stessa un dato relativo, graduale, anche temporalmente condizionato<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><strong>[16]</strong></a>”</em> e, pertanto, il bilanciamento di valori potenzialmente in conflitto è lasciato al libero apprezzamento della Corte.<br />
Non esiste infatti una soluzione univoca, valida per tutti i casi in cui la Corte è chiamata a far convivere esigenze e principi diversi. Ciò è evidente soprattutto in quelle pronunce propriamente definite <em>“sentenze costituzionali di spesa”</em>, in quanto comportano un costo allo Stato. In particolare, con tale formula si intendono le sentenze che estendono gli obblighi di dare o di fare a carico della finanza pubblica; quelle da cui derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ovvero quelle che comportano una diminuzione delle entrate, tributarie e non tributarie, in favore dello Stato. Trattasi cioè di decisioni che introducono elementi di condizionamento, in senso restrittivo, nella politica di spesa e di bilancio<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
L’art. 81 della Costituzione impone l’obbligo per lo Stato di assicurare l’equilibrio delle entrate e delle spese del proprio bilancio e introduce una riserva di legge per la previsione di nuovi o maggiori oneri. Tale riserva “politica” nella determinazione della destinazione delle pubbliche finanze evita quindi che decisioni giudiziarie possano intervenire deviando le medesime risorse verso la realizzazione di altre politiche. Tuttavia, se da un lato la Corte costituzionale è tenuta al rispetto dell’autonomia politica nella gestione del bilancio, al contempo deve anche garantire il rispetto dei principi costituzionali e, <em>in primis,</em> del principio di uguaglianza.<br />
Il problema è emerso in maniera significativa negli ani ’80 del secolo scorso ed è tornato di interesse di recente.<br />
Caso emblematico di bilanciamento operato in considerazione dei costi sulla spesa potenzialmente conseguenti alla pronuncia della Corte è la recente sentenza n. 10 del 2015, in cui i Giudici delle leggi, nel dichiarare l’incostituzionalità della c.d. Robin Hood Tax<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> (introdotta <em>ex</em> art. 81, commi 16,17 e 18, d.l. n. 112/2008), al fine di evitare <em>“una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”,</em> nonché <em>“un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con gravi violazioni degli artt. 2 e 3 Cost.”</em>, si sono trovati costretti a contenere l’effetto retroattivo della propria decisione.<br />
In particolare, la Corte, pur riconoscendo la legittimità del fine perseguito dall’addizionale IRES introdotta per taluni operatori del settore della commercializzazione di petroli e gas – in quanto, per far fronte alla difficile congiuntura economica, il legislatore aveva scelto di colpire un settore meno esposto a subire gli effetti della crisi – ne ha dichiarato l’incostituzionalità perché contraria al principio di ragionevolezza, nella misura in cui poneva come base imponibile l’intero reddito della società e non erano previste limitazioni temporali alla sua efficacia. Tuttavia, la Corte ha stabilito che gli effetti dell’incostituzionalità sarebbero decorsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale, ossia, anziché operare retroattivamente, la sentenza avrebbe prodotto effetti soltanto <em>pro futuro.</em> E ciò era giustificato in considerazione del ruolo della Corte di <em>“custode della Costituzione nella sua integralità”, </em>che <em>“impone di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente, effetti ancor più incompatibili con la Costituzione<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19"><strong>[19]</strong></a>”, </em>quali appunto la violazione del principio di equilibrio di bilancio e degli artt. 2 e 3 della Costituzione<em>.</em><br />
Infatti, qualora la pronuncia avesse avuto il consueto effetto retroattivo, le restituzioni tributarie che ne sarebbero conseguite avrebbero comportato un buco finanziario tale da pregiudicare l’equilibrio del bilancio, con gravi conseguenze anche per le esigenze di solidarietà sociale derivanti dalla inevitabile manovra finanziaria aggiuntiva<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. In altri termini, l’irretroattività degli effetti è finalizzata a evitare insostenibili oneri a carico del bilancio dello Stato, volendosi invece evitare una sentenza “eccessivamente costosa”.<br />
Nello stesso senso la Corte si è orientata con la successiva sentenza n.178/2015<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, con la quale i Giudici, pronunciandosi sul blocco della contrattazione nel pubblico impiego e degli automatismi stipendiali, ha implicitamente tenuto in considerazione le conseguenze finanziarie potenzialmente derivanti dalla retroattività degli effetti dell’accoglimento della questione. In tal caso infatti la Corte, probabilmente mossa anche dal fine di evitare le critiche insorte con la pronuncia in materia pensionistica (sent. n. 70/2015<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>), ha limitato gli effetti della portata della sua pronuncia al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ispirandosi al risalente modello dell’incostituzionalità sopravvenuta. È opportuno evidenziare come la Corte abbia motivato la propria decisione sulla base della logica temporale<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, anziché addurre argomentazioni in ordine al bilanciamento tra il principio della retroattività e l’equilibrio di bilancio, benché ben presenti ai Giudici delle leggi<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Allo stesso modo, la peculiarità della pronuncia n. 7 del 2017 sembra trovare la propria giustificazione nel fine di fronteggiare le esigenze di spesa, evitando quindi di sollevare tutte le casse previdenziali private dall’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei prelievi previsti dal c.d. decreto <em>Spending review</em>.<br />
Più in particolare, non si può certamente negare il potere della Corte di dichiarare l’incostituzionalità di una disposizione per la difettosa determinazione dei destinatari della stessa, pronunciandosi pertanto non già sulla misura del trattamento, bensì sull’uguaglianza di questo<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Tuttavia, nel caso di specie, la Corte non ha escluso l’applicazione della norma censurata per l’intera categoria delle casse previdenziali private, come legittimamente ci si aspetterebbe dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevede l’applicazione del prelievo agli “<em>enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato”. </em>Operando infatti quasi alla stregua di un giudice amministrativo, la Corte ha escluso l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste soltanto per la Cassa ricorrente dinanzi al giudice <em>a quo. </em>In altri termini, così pronunciandosi, i Giudici sembrano aver inteso rispettare quel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che vieta al giudice comune di estendere gli effetti delle proprie pronunce a soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio.<br />
È il caso di domandarsi quindi se, così decidendo, perseguendo il fine di evitare una significativa riduzione delle entrate dello Stato, la Corte non abbia sacrificato quel primario principio di uguaglianza, sacro baluardo delle proprie pronunce. In fondo è come se la Corte – sicuramente in mnaiera arguta rispetto al problema del costo della decisione &#8211; abbia scelto di comportarsi come un giudice ordinario e di accogliere la questione solo nell’interesse del ricorrente. Peccato che la Corte costituzionale è il giudice delle leggi e non solo il giudice di diritti e interessi.<br />
Se infatti si riconoscesse alla Corte una funzione meramente giurisdizionale, si dovrebbe escludere qualsiasi potere di modulare gli effetti delle proprie decisioni; tuttavia, ciò comprometterebbe il suo ruolo di <em>“custode della Costituzione, inevitabilmente dotato di più o meno ampi poteri di decisione politica<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26"><strong>[26]</strong></a>”. </em><br />
Alla luce di tale considerazione, deve dunque rilevarsi che, se da un lato spetta in ogni caso al legislatore il compito di far fronte agli effetti delle decisioni costituzionali, siano esse vuoti normativi o esigenze di bilancio, appare forse eccessivamente rigida la convinzione che la Corte debba limitarsi a dichiarare l’illegittimità di una disposizione, senza interrogarsi sulle possibili conseguenze della propria pronuncia, estraniandosi dal contesto e dalla realtà sociale in cui si trova ad operare.<br />
In conclusione, a prescindere dalle perplessità che la pronuncia in commento induce a sollevare, non potendosi infatti negare la disparità di trattamento che opera tra la Cassa ricorrente e le altre casse previdenziali private caratterizzate dal medesimo <em>status </em>giuridico, stante l’insindacabilità in ogni caso delle decisioni della Corte, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che ripristinasse una situazione di uguaglianza in favore di tutti soggetti interessati dalla dichiarata incostituzionalità dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012. In quanto sembra un po’ bizzarro, per come configurato il nostro modello di giustizia costituzionale, che ogni altra Cassa debba impugnare il taglio di bilancio per beneficiare di una ulteriore pronuncia a proprio favore.</p>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In ordine all’iscrizione nell’elenco ISTAT delle Casse previdenziali private, cfr. Tar Lazio, III<em> quater, </em>sentenza 11 gennaio 2012, n. 224, <em>“La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l&#8217;art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un &#8220;sistema statistico europeo&#8221; e, quindi, di produrre &#8220;statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti&#8221;, che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l&#8217;effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune da essa elaborato, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri</em>. <em>(…) La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell&#8217;individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.(…) Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di &#8220;unità istituzionale&#8221;: a) agli &#8220;organismi pubblici&#8221;, che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle &#8220;istituzioni senza scopo di lucro&#8221; dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che &#8220;siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche&#8221;, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest&#8217;ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio”.</em></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sottosettore S1314.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto riguarda le Casse previdenziali private, nel corso degli anni il legislatore è intervenuto riducendone l’autonomia gestionale, in quanto la qualificazione come organismo di diritto pubblico e come pubblica amministrazione dal punto di vista della finanza pubblica, successivamente all’introduzione del SEC 95, hanno comportato l’adozione di diversi vincoli di natura gestionale.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In ogni caso, il limite dei rapporti esauriti non vale in relazione alle sentenze penali di condanna. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953, <em>“quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.</em></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. tra i molti Cicconetti S. M., <em>Lezioni di giustizia costituzionale”, </em>Torino, 2001. Sull’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità, rileva l’Autore che <em>“nei primi anni ’80, la dottrina ha cominciato a sentire un certo disagio verso l’automatica retroattività delle sentenze di accoglimento, osservando come la possibilità di graduare nel tempo l’efficacia delle pronunce costituzionali non si risolva in un depotenziamento della giustizia costituzionale ma, al contrario, ne rappresenti un perfezionamento, perché consente alla Corte una libertà di manovra che rende in concreto più agevole il rispetto della Costituzione. In mancanza di modifiche normative che – in linea con l’esperienza di altri ordinamenti (Austria, Germania, Portogallo) – dotassero il giudice costituzionale di strumenti decisori idonei a modulare gli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità, è stata la stessa Corte a provvedere, alla fine degli anni ’80, al contenimento degli effetti retroattivi delle proprie sentenze. A tale scopo è stata utilizzata la categoria della “incostituzionalità sopravvenuta”, accomunandovi due ipotesi notevolmente differenti sia dal punto di vista concettuale sia da quello pratico: l’illegittimità costituzionale sopravvenuta in senso stretto ed il cosiddetto bilanciamento di valori”</em></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La dottrina ha ampiamente dibattuto sulla natura giuridica di tali pronunce: a fronte di chi ha sostenuto la natura di sentenze di accertamento costitutivo (cfr. Martines T., <em>Diritto costituzionale, </em>Milano, 2000), non è mancato chi invece ne ha riconosciuto la natura dichiarativa, con efficacia costitutiva (Cfr. Ruggeri A., Spadaro A., <em>Lineamenti di giustizia costituzionale, </em>Torino, 2004; Modugno F.,<em> Validità (dir. cost.)</em>, in <em>Enc. dir., </em>XLVI, Milano, 1993, per il quale la pronuncia di incostituzionalità è <em>“dichiarativa della invalidità stricto sensu dell’atto o del testo, ma costitutiva della inefficacia, rispettivamente del testo o della norma”.</em></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr., <em>ex multis,</em> Corte Cost., sentenza n. 73 del 1983.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un approfondimento sul tema, cfr. Di Maria R., <em>Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, </em>Relazione al Convengo annuale del Gruppo di Pisa, Siena, 8-9 giugno 2007.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Satta s., <em>Domanda giudiziale, </em>in <em>Enciclopedia del diritto, </em>vol. XIII, Milano, 1964, pagg. 821, 822.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale concetto è sintetizzato nel brocardo <em>“ne eat iudex ultra petita partium, sententia debeat esse conformis libello”</em>. Cfr. Costa S., <em>Domanda giudiziale, </em>in <em>Novissimo Digesto italiano, </em>Torino, 1968, p. 161.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Zagrebelsky G., <em>Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, </em>in Diaco D., <em>Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina, Corte Costituzionale &#8211; Quaderno processuale del Servizio Studi, Tecniche decisorie e tipologie di decisioni della Corte costituzionale, </em>maggio 2016.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Bellocci M., Giovannetti T. (a cura di), <em>Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro di studio con la Corte costituzionale di Ungheria, </em>Palazzo della Consulta, 11 giugno 2010.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. Zagrebelsky G., <em>La Giustizia costituzionale, </em>Bologna, 1988, pag. 208.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Cerri A., <em>Corso di giustizia costituzionale, </em>Milano, 2004, pag. 189.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Spadaro A., <em>Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, </em>Napoli, 1990, pag. 126.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. Modugno F., <em>Considerazioni sul tema</em>, op. cit., 23.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema v., in generale, Zagrebelsky G., <em>Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, </em>in <em>op. cit., </em>pag. 327.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per un approfondimento, cfr. Ruotolo M., Caredda M., <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax, </em>in AIC Associazione Italianza dei Costituzionalisti, Rivista n. 2/2015. In particolare, la normativa censurata prevedeva un prelievo fiscale ulteriore, nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società (IRES), qualificato come “addizionale”, pari al 5,5% da applicarsi ad alcuni operatori del settore della commercializzazione di petroli e gas che avessero registrato ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente; vietava inoltre la traslazione dell’imposta sui prezzi al consumo (art. 18) e disponeva che sul rispetto di detta prescrizione vigilasse l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La Corte, entrando nel merito della questione, ha ammesso l’incostituzionalità della normativa con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sebbene con motivazioni differenti rispetto a quelle presentate dal giudice <em>a quo.</em> La Corte infatti, pur ritenendo lo scopo dell’addizionale IRES legittimo, in quanto finalizzato a contrastare la grave crisi che ha travolto la maggior parte dei settori produttivi, ha ritenuto irragionevole porre come base imponibile l’intero reddito della società, anziché soltanto i sovra-profitti; peraltro, la misura avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitata pertanto al tempo necessario a fronteggiare le contingenze che ne avevano giustificato l’introduzione.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;">
[19] Cfr. sent. n. 10/2015.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Secondo l’opinione di Luciani, le esigenze finanziarie soccombono sempre dinanzi alla garanzia di altri diritti, <em>“salvo si dimostri che il loro sacrificio implica il parallelo sacrificio di altri (controinteressati) diritti fondamentali”.</em> Cfr. Luciani M., <em>L’equilibro di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità”</em>, Relazione al Convegno <em>“Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, </em>Roma 22 novembre 2013.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> In breve, la richiesta avanzata nei giudizi principali dai sindacati era volta ad accertare il diritto a partecipare alle procedure contrattuali collettive per il personale del pubblico impiego, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa che congela i trattamenti economici percepiti dai dipendenti e bloccava la contrattazione collettiva “con possibilità di proroga anche per l’anno 2014”.<br />
Una volta accertata l’illegittimità del blocco stipendiale e contrattuale, i ricorrenti chiedevano di vedere riconosciuto il diritto all’aumento e/o all’adeguamento del trattamento retributivo, fermo al 2010, e comunque il diritto all’indennizzo e/o all’indennità per il danno patito per effetto della violazione del diritto a una retribuzione giusta e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato o perlomeno adeguata all’inflazione e/o al costo della vita.<br />
Laddove i giudici costituzionali avessero accolto tutte le richieste di declaratoria di illegittimità avanzate dai due Tribunali, lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa stimata in circa 35 miliardi per il congelamento degli stipendi tra il 2010 e il 2015. Cfr. <em>Blocco stipendi statali, depositata la sentenza, </em>Ipsoa, 2015</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Trattasi della nota sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa introdotta dalla cd. legge Fornero, che aveva condotto al blocco della perequazione automatica su tutti i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo Inps nel biennio 2012 – 2013. Ignorando sostanzialmente l’art. 81 Cost., la Corte ha affermato la prevalenza dei diritti previdenziali sulle esigenze di solidarietà ed eguaglianza sottese alla manovra finanziaria del decreto c.d. Salva Italia, in quanto tale normativa richiamava <em>“genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi”.</em> Per un approfondimento, cfr. Morrone A., <em>Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, </em>federalismi.it, 20 maggio 2015.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Si legge nella sentenza:<em> “<em>Solo ora</em></em><strong> <strong><em>si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza”.</em></strong></strong></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per un approfondimento sulla differente portata delle sentenze n. 10/2015, 70/2015/, 178/2015, cfr. Diaco D., <em>Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e diritto costituzionale vivente, </em>Consulta Online, 2016, fasc. 1.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Grosso E., <em>Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, </em>Torino, 1991.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. Ruotolo M., <em>La dimensione temporale dell’invalidità della legge, </em>Milano, 2000, pag. 45.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/francesco-carnelutti-salvatore-satta-e-la-controversa-natura-della-perizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:43:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/francesco-carnelutti-salvatore-satta-e-la-controversa-natura-della-perizia/">Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia</a></p>
<p>ABSTRACT Come è noto l&#8217;art. 63, 4° comma, c.p.a. include la c.t.u., insieme alla verificazione tra le prove. Ciò malgrado tuttora parte della dottrina esclude la consulenza tecnica da tale ambito. Il presente lavoro individua l&#8217;origine della concezione del perito come ausiliario del giudice nel pensiero di Polacco maestro di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/francesco-carnelutti-salvatore-satta-e-la-controversa-natura-della-perizia/">Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/francesco-carnelutti-salvatore-satta-e-la-controversa-natura-della-perizia/">Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia</a></p>
<p><strong>ABSTRACT</strong><br />
Come è noto l&#8217;art. 63, 4° comma, c.p.a. include la c.t.u., insieme alla verificazione tra le prove.<br />
Ciò malgrado tuttora parte della dottrina esclude la consulenza tecnica da tale ambito.<br />
Il presente lavoro individua l&#8217;origine della concezione del perito come ausiliario del giudice nel pensiero di Polacco maestro di Carnelutti.<br />
Si precisa, però, che la negazione della natura probatoria della perizia, fino ad allora pacifica fu opera non del Polacco ma di Carnelutti.<br />
Tale tesi venne recepita dal codice di procedura civile del 1940, ma è stata pressocchè totalmente superata nella prassi giurisprudenziale degli ultimi decenni nel processo civile come viene ampliamente dimostrato.<br />
Pertanto, inquadramento della consulenza tecnica, analogamente alla verificazione nell&#8217;ambito delle prove costituisce il frutto da parte della codificazione di una scelta meditata da parte del legislatore del codice del processo amministrativo.</p>
<p><strong>FRANCESCO CARNELUTTI, SALVATORE SATTA AND THE CONTROVERSIAL NATURE OF THE EXPERT’S REPORT</strong><br />
As it is well known, art. 63, 4th paragraph, of the Italian Code of Administrative Proceedings  includes an expert advice, together with the control of  evidence.<br />
In spite of that, part of the jurisprudence still excludes the expert advice from this field.<br />
This paper identifies the origin of the conception of  the expert as an assistant to the judge according to Polacco, master of Carnelutti.<br />
Anyway, it is to be noted that the denial of the probative nature of the expert’s report, undisputed until then,  was conceived not by Polacco but by Carnelutti.<br />
That view was adopted by the 1940 Civil Procedure Code, but it has been almost totally overcome in the judicial practice of the last decades in the civil process as it is extensively demonstrated.<br />
Therefore, the overview of the expert advice, as well as the checking of evidence, represent the result of  the codification of a deliberate choice by the legislator of the Code of Administrative Proceedings.</p>
<p><strong><em><u>SOMMARIO</u></em></strong><br />
<strong>1)</strong> L&#8217;art. 63, 4° co. C.P.A. include, la C.T.U., insieme alla verificazione, tra le prove; ciò malgrado una autorevole dottrina, tuttora, la esclude da tale ambito. <strong>2)</strong> Necessità di una ulteriore riflessione sul punto. <strong>3)</strong> In realtà, l&#8217;idea del perito come ausiliare del giudice risale a Polacco. <strong>4)</strong> Profonda differenza della concezione di Polacco rispetto alla teoria di Carnelutti. <strong>5)</strong> Dissenso di Cammeo, in sede concorsuale, dalla negazione, tipica di Carnelutti, della natura probatoria della perizia. <strong>6)</strong> Perizia ed onere della prova in una Nota di Carnelutti del 1916. <strong>7)</strong> La concezione di Florian della perizia nel processo penale: il perito come organo di prova; serrata critica di Carnelutti. <strong>8)</strong> Perito e consulente tecnico nel Progetto Carnelutti del 1926. <strong>9)</strong> Implicazioni autoritarie della figura del consulente tecnico. <strong>10)</strong> Il progetto Redenti e il progetto Solmi segnano il ritorno all&#8217;antico perito; polemica di Carnelutti sul punto. <strong>11)</strong> Il Codice di procedura civile del 1940 introduce la figura del consulente tecnico: trionfo della teoria di Carnelutti. <strong>12)</strong> Carnelutti, scettico sul nuovo Codice, non nega più esplicitamente la natura probatoria della consulenza. <strong>13)</strong> Nuova teoria di Carnelutti della prova come giudizio e sua incompatibilità logica con la negazione della natura probatoria della perizia. <strong>14)</strong> La teoria di Satta : il diritto alla prova, la perizia come fonte di prova e mezzo istruttorio per adempiere l&#8217;onere della prova: Redenti afferma la sostanziale continuità della C.T.U. con l&#8217;antica perizia; evidente affinità di tale posizione con il pensiero di Satta. <strong>15) </strong>Verificazione e perizia nel quadro dell&#8217;evoluzione storica del processo amministrativo. <strong>16)</strong> Verificazione e consulenza come veri e propri mezzi di prova secondo il codice del processo amministrativo; conclusioni.</p>
<p><strong>1)</strong> Nel processo amministrativo, com&#8217;è noto, l&#8217;art 63, 4° co., C.P.A. include la verificazione e la consulenza tecnica nell&#8217;ambito dei mezzi di prova.<br />
Tale prescrizione codicistica sembrerebbe  che fornisca la chiave per affermare in modo inequivocabile la natura di mezzo di prova, non solo della verificazione, tradizionalmente affermata dalla dottrina<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ma anche della consulenza tecnica. Con ciò superando, nell&#8217;ambito del processo amministrativo, la scelta operata in senso contrario dal codice di procedura civile del 1940 che, com&#8217;è noto,  la concepì non come mezzo di prova bensì soltanto come mezzo di integrazione dell&#8217;attività del giudice. Di qui l&#8217;inquadramento del consulente tecnico d&#8217;ufficio come ausiliare del giudice (art. 61, C.P.C.).<br />
E non a caso, malgrado la diversa previsione del surrichiamato art. 63, 4° co., C.P.A., nell&#8217;ambito del processo amministrativo autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> esclude, tuttora<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, che la consulenza tecnica<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> possa considerarsi un mezzo di prova.<br />
Paradossalmente, invece, parte significativa della dottrina contemporanea<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> del processo civile non manca di sottolineare “<em>la necessità di un complessivo ripensamento dell&#8217;istituto della consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; nel senso di una sua sostanziale qualificazione probatoria unitaria &#8211;  che prescinda dalla tipologia di attività astrattamente affidata all&#8217;esperto</em> &#8230;..”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Ciò posto, riteniamo, a maggior ragione, doveroso tale ripensamento nell&#8217;ambito dello studio dell&#8217;istituto nel processo amministrativo proprio in ragione dell&#8217;inequivocabile disposto di cui all&#8217;art. 63, 4° co., C.P.A..<br />
<strong>2) </strong>Tale complessivo ripensamento, in ordine alla natura giuridica dell&#8217;istituto in esame, non può che prendere le mosse, a nostro avviso, dalle origini della scelta riformatrice del legislatore del vigente codice di procedura civile<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> che decise di sostituire, com&#8217;é a tutti noto, la consulenza tecnica all&#8217;antica perizia<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> recependo l&#8217;insegnamento<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> di Francesco Carnelutti<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Come, infatti, ricorda Denti<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> la distinzione tra perizia e testimonianza venne “&#8230;.<em>limpidamente chiarita da Carnelutti, sulle orme di Hegler, nel senso che &#8220;il perito appare non una fonte di prova, ma un mezzo di integrazione dell&#8217;attività del giudice</em>&#8220;“<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
<strong>3) </strong>Invero, le radici di tale concezione della perizia nella dottrina processualistica italiana risalgono al Maestro<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> di Carnelutti, Vittorio Polacco, insigne civilista, che, in un saggio del 1900<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, tentò una ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto in guisa da giungere ad una sistemazione  unitaria della perizia sia nel processo civile che in quello penale. Sistemazione unitaria che Polacco ritenne possibile proprio delineando la figura del perito come ausiliare del giudice<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> e non più come una <em>species </em>rientrante nel  <em>genus</em> rappresentato dal testimone.<br />
È notevole, peraltro, che la stessa dottrina del processo penale<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, già all&#8217;epoca, era ferma nel ritenere che la perizia<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> fosse una <em>species</em> del più ampio <em>genus </em> della testimonianza<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Quanto, invece, al processo civile, la dottrina più autorevole, in coerenza con le stesse prescrizioni testuali del Codice del 1865, definiva, in modo inequivocabile, la perizia come &#8220;<em>prova peritale</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
In tal senso è essenziale ricordare il pensiero di Carlo Lessona<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> che nel suo monumentale Trattato delle prove in materia civile<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, pur affermando che “<em>Il perito differisce per molti  riguardi dal testimone”</em> <a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> e che “&#8230;. <em>il testimone, anche quando fonda dei giudizi, opera fuori d&#8217;ogni incarico del giudice; il perito, anche se espone dei fatti, opera per incarico del giudice</em><a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>“ conclude che “<em>Secondo la procedura moderna, si ha la <strong>prova peritale</strong> quando il giudice affida a persone tecniche di esaminare una questione di fatto richiedente cognizioni speciali, per averne un parere giurato</em>”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Orbene, Lessona, come si è visto, distingueva tra perizia e testimonianza avendo affermato, ben  prima di Carnelutti, che il perito, a differenza del testimone, operava nel processo per incarico del giudice, ma ben diversamente da Carnelutti, non trasse da questa differenza di tipo formale la ragione per negare alla perizia il rango di prova.<br />
Al contrario, l&#8217;idea del &#8220;<em>carattere probatorio della perizia</em>&#8220;,<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> affermata da Lessona, emerge, e con estrema chiarezza, ove soltanto si considerino le garanzie che da detta concezione derivavano per le parti  e le corrispondenti limitazioni all&#8217;arbitrio del giudice che ne conseguivano.<br />
Su tale base, infatti, Lessona non ammetteva “&#8230; <em>in alcun modo che il giudice si procurasse da sé, mediante informazioni private, o studi tecnici  da dilettante, le cognizioni che gli mancano per poi negare la perizia</em>”<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Concludeva sul punto il Maestro : “<em>Un tale procedere priverebbe la raccolta delle prove del contraddittorio e la sentenza definitiva parrebbe ingiusta, anche se tale non fosse</em>”<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Nello stesso senso va ricordato l&#8217;insegnamento di Mortara che concepiva “ <em>la perizia come  prova di <strong>fatti</strong></em>”<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> osservando che “<em>Questa viene espressa in forma di giudizio, perché</em> <em>l&#8217;applicazione dell&#8217;analisi scientifica o tecnica ai fatti ad oggetti che sono assoggettati a perizia guida l&#8217;intelligenza umana a induzioni dal noto all&#8217;ignoto le quali come atti di raziocinio, assumono la forma esteriore di giudizi. Ma per il magistrato, dal punto di vista strettamente giuridico e processuale, la perizia è mezzo di accertamento a base di altrui dichiarazione</em>”<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Sulla base di tale premessa sistematica di fondo, Mortara passa ad esaminare la concreta realtà processuale osservando significativamente che: “<em>Il perito dice che un immobile ha il valore di centomila lire, che da una lesione personale derivarono o saranno per derivare deturpazione permanente, inabilità temporanea o perpetua al lavoro ecc., che un soggetto è infermo di mente, che una merce ha determinate proprietà fisiche o chimiche, o ne difetta, ecc.”</em><a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Pertanto, afferma l&#8217;insigne processualista : “<em>Ciascuna di queste conclusioni è il fatto su cui la sentenza del magistrato si fonda per pronunziare la condanna a pagare un prezzo, a risarcire un danno, a dichiarare una incapacità, a risolvere un contratto e via dicendo</em>”<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Possiamo dire, dunque, che Mortara attrae anche l&#8217;attività valutativa del perito nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento del fatto ritenendola ad esso strettamente funzionale e con ciò pone la sua concezione della perizia come &#8220;<em>mezzo di accertamento</em>&#8221; su un fondamento sistematico di indubbia solidità.<br />
Il carattere limpido e vigoroso di tale trattazione della perizia, come mezzo di prova nel processo civile, di qualche anno successiva al saggio del Polacco, attesa anche la grande autorevolezza del suo Autore<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, spiega come tale tesi sia rimasta, all&#8217;epoca, totalmente isolata in dottrina<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> malgrado la fama indiscutibile del Polacco come civilista.<br />
Sarà soltanto l&#8217;adesione e gli approfondimenti di Carnelutti, e la successiva vicenda storica della sua partecipazione alla codificazione del 1940,<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> a far assumere ad essa la grande rilevanza<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> che, in parte, tuttora riveste.<br />
<strong>4) </strong>Nel quadro della dottrina contemporanea è stata avanzata anche la tesi che lo stesso pensiero di Carnelutti sarebbe stato frainteso<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
L&#8217;esame doveroso di tale ipotesi e, vieppiù, lo stesso fatto che il Codice di procedura civile del 1940, tuttora vigente, ha recepito la concezione della perizia elaborata da Carnelutti implica la necessità di un suo più approfondito studio.<br />
Com&#8217;é noto, punto di partenza della riflessione carneluttiana sul tema è la famosa monografia <em>La prova civile,</em> scritta tra il 1914 e il 1915, dedicata &#8220;<em>A Vittorio Polacco con animo di discepolo</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Monografia nella quale il Carnelutti non si limita a recepire la tesi del suo maestro in ordine alla natura giuridica del perito, non più come una particolare <em>species</em> di testimone ma come ausiliare del giudice, ma, al contrario, porta tale concezione della perizia alle estreme conseguenze, negandone esplicitamente la natura di mezzo di prova.<br />
Ciò malgrado il dato contrario del diritto positivo dell&#8217;epoca  costituito, come si è visto, dalla esplicita previsione, in tal senso, del Codice del 1865<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
Né può dirsi che Carnelutti si riferiva al solo campo dell&#8217;attività valutativa e quindi deduttiva del perito. Ed infatti, l&#8217;illustre Autore esplicitamente riconosce che nella prassi processuale il perito svolge non soltanto l&#8217;attività deduttiva ma anche un&#8217;attività di percezione<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> del fatto. Ciò nonostante, il Maestro afferma che : “<em>La funzione del perito è così nel campo della deduzione, perfettamente parallela a quella che gli fu da me riconosciuta nel campo della percezione: si tratta di una funzione essenzialmente unitaria: nell&#8217;uno, come nell&#8217;altro, il perito appare non una</em> <em>fonte di prova</em>, <strong>ma un <em>mezzo di integrazione della attività del giudice</em></strong>”<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Epperò, aldilà di questa solenne dichiarazione di principio, se si va ad approfondire l&#8217;elaborazione carneluttiana della questione, tale conclusione appare tutt&#8217;altro che pacifica.<br />
In particolare, se soltanto si legge compiutamente il libro del 1915, è agevole rilevare che Carnelutti concepisce, almeno in astratto, la funzione percettiva del perito quale mera assistenza al giudice nella percezione del fatto.<br />
Sul punto è altamente significativo che il Maestro definisca, innanzitutto, questo profilo dell&#8217;attività peritale come un &#8220;<em>elemento del processo probatorio</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, per poi osservare che: “<em>Questo intervento di persona diversa dal giudice nella percezione dei fatti non dà luogo ad alcuna difficoltà tecnica quando si concreti soltanto in una assistenza al giudice percipiente; in questo caso il carattere di ausiliario (Gehilfe) del giudice da attribuirsi all&#8217;interventore non può essere seriamente contestato</em>”<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
Ma, riconosce il Maestro: “<strong><em>Grave e quasi penosa</em></strong><em> è invece la difficoltà quando si tratti non di assistenza ma di vera e propria sostituzione nella percezione; in questo caso la relazione del sostituto al giudice, sia una testimonianza sia un documento &#8230;., presenta una figura ambigua tra l&#8217;atto (ausiliario o delegato) del giudice e la fonte di prova</em>”<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
Ma un valore decisivo riveste, a nostro avviso, l&#8217;osservazione che segue: “<em>Invero, prescindendo dal rapporto tra chi percepisce il fatto e il giudice, quì ricorrono tutti i caratteri della prova indiretta: il giudice non percepisce il fatto, ma un fatto diverso, che è la descrizione orale o scritta altrui intorno al fatto medesimo, della quale deduce il fatto da provare</em>”<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Orbene, malgrado tale essenziale esplicito suo riconoscimento all&#8217;attività percipiente del perito di &#8220;<strong><em>tutti i caratteri</em></strong> <strong><em>della prova indiretta</em></strong>&#8220;<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, Carnelutti insiste nella sua posizione distinguendo “&#8230; la <em>vera e propria prova indiretta da queste</em> <em>forme di integrazione delle attività del giudice</em>, <em>che chiamerei, per porre in rilievo la distinzione, <strong>forme di percezione indiretta</strong>”<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46"><strong>[46]</strong></a>.</em><br />
L&#8217;Autore, quindi, individua la linea di demarcazione tra i due concetti di prova indiretta e di percezione indiretta nella circostanza che detta attività percettiva sia stata svolta con o senza incarico del giudice: “<em>Secondo me la linea di separazione sta in ciò che il fatto sia percepito o documentato per incarico o senza incarico del giudice: di qua da questa linea vi è il testimonio e il documento vero e proprio; di là vi è <strong>l&#8217;ausiliare</strong> <strong>del giudice e l&#8217;atto di causa</strong></em>”<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Osserva, ancora, Carnelutti: “<em>Che l&#8217;uno e l&#8217;altro possono indifferentemente servire ai fini della prova non significa nulla: certo, per esempio, a far conoscere al giudice una località che interessi nella causa può giovare, così una fotografia fatta dalla parte fuori del processo come una fotografia fatta dal perito o dal giudice delegato procedente all&#8217;accesso nella causa, ciò non toglie, peraltro, nulla alla differenza essenziale : che là v&#8217;é un</em> <em>fatto rappresentativo</em> <em>offerto al giudice</em>, <em>qua un fatto <strong>costituito da lui</strong></em>”<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
In questa differenza, meramente formale, Carnelutti individua “&#8230; <em>la linea, sulla quale dev&#8217;essere tracciata la distinzione più sottile tra la prova diretta e la prova indiretta; e perciò tra la <strong>prova indiretta e la percezione indiretta; e ancora tra la fonte di prova e il mezzo di integrazione dell&#8217;attività del giudice</strong></em>”<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Ad analoghe conclusioni, come si è visto, perviene il maestro per quanto concerne l&#8217;attività deduttiva del perito<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.<br />
Ciò, però, non impedisce a Carnelutti di affermare che: “<em>Mezzo di prova è, in secondo luogo, la</em> <em>deduzione</em> del giudice”<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.<br />
Gli strumenti della deduzione del giudice sono, secondo tale insegnamento, le regole di esperienza che mentre, nell&#8217;ambito dell&#8217;esperienza comune, il giudice le possiede<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a> direttamente quando si tratta di regole di esperienza tecnica “&#8230;.<em>per lo più il giudice attingerà la regola di esperienza che ignora, alla dichiarazione di un esperto comunque introdotta nel giudizio</em>”<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.<br />
In altre parole, “<em>strumento di deduzione</em>” è il perito<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
Orbene, secondo Carnelutti<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>, le regole di esperienza vanno inquadrate fra le norme e non nell&#8217;ambito dei fatti.<br />
Ne discende che “&#8230;<em>la perizia a differenza della testimonianza, in quanto espone o applica regole, non è una dichiarazione rappresentativa</em>”<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>.<br />
Ancora afferma l&#8217;insigne processualista che: “&#8230;.<em>le affinità, anzi la promiscuità delle regole di esperienza con le norme giuridiche induce a foggiare per esse un processo di fissazione analogo a quello delle norme giuridiche e antitetico a quello relativo ai fatti</em>”<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>.<br />
Osserva, quindi,: “<em>Queste sono le ragioni, le quali mi consigliano di osservare nel sistema il processo per la posizione delle regole di esperienza dal processo per la percezione del fatto e singolarmente di distinguere la perizia dalla fonte di prova, non solo in quanto serve alla percezione ma ancora in quanto serve alla deduzione dei fatti mediante la indicazione delle regole di esperienza ignote al giudice</em>”<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.<br />
La differenza fra perito e testimone nell&#8217;attività deduttiva viene individuata da Carnelutti nel diverso oggetto della funzione svolta nel processo del primo rispetto al secondo.<br />
Afferma, infatti, sul punto Carnelutti che: “&#8230;.<em>il perito indica</em> <strong><em>regole</em></strong> anzi <em>che</em> <strong><em>fatti</em></strong>”<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> e ciò “&#8230; <em>vuol dire ch&#8217;egli collabora col giudice nella deduzione dei fatti, la quale esige appunto la applicazione e perciò la conoscenza dei quelle regole</em>”<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.<br />
Tale impostazione dovrebbe, invero, indurre sul piano logico-giuridico, ad inquadrare la funzione deduttiva del perito nell&#8217;ambito del processo probatorio, epperò, ciò nonostante, Carnelutti conclude che “<em>Onde il carattere essenziale della perizia nella deduzione è pur sempre questo:</em> <strong><em>che il perito deduce o fornisce gli elementi per dedurre per incarico del giudice</em></strong>”<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.<br />
Di qui, secondo il Maestro, la validità della tesi volta ad escludere la natura di mezzo di prova della perizia, anche nell&#8217;ambito dell&#8217;attività deduttiva, sulla base della netta differenza tracciata tra perizia e testimonianza.<br />
Se è vero, infatti, che “&#8230;. <em>debba riconoscersi che anche il testimone fornisca spesso al giudice i risultati non solo della sua percezione, ma ancora della sua deduzione: però, il testimone, quando deduce, opera fuori da ogni incarico del giudice; al contrario il perito, quando deduce, opera per incarico del giudice, e la sua deduzione è strumento, del quale si giova di quello</em>”<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>.<br />
In sintesi, secondo Carnelutti, la differenza fra perizia e testimonianza non è di tipo strutturale ma puramente funzionale, deriva cioè dal fatto che il perito, a differenza del testimone, compie la sua attività deduttiva per incarico del giudice<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>.<br />
Questa differenza si accentua, secondo tale impostazione, nell&#8217;attività deduttiva del perito, in ragione del fatto che questi è chiamato non a percepire fatti ma a fornire regole di esperienza di carattere tecnico<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>.<br />
Insomma, secondo Carnelutti, la differenza tra perito e testimone corrisponde alla “<em>differenza che esiste tra la premessa maggiore e la premessa minore del sillogismo; tra norma e fatto. Questa differenza non si può distruggere</em>”<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>.<br />
E&#8217; chiaro che tale impostazione, essenzialmente, si basa sul presupposto di fondo che le regole di esperienza di contenuto tecnico debbano inquadrarsi, sul piano sistematico, non tra i fatti ma nell&#8217;ambito delle norme.<br />
Ché se, invece, tali regole di esperienza si concepissero quali &#8220;modi&#8221; di essere di un fatto, tutta la costruzione carneluttiana, volta ad escludere la natura probatoria della perizia anche per quanto concerne la funzione deducente del perito, verrebbe meno.<br />
Peraltro la stessa tesi di Polacco, da cui pure Carnelutti, sicuramente, aveva preso le mosse, sul punto affermava proprio il contrario.<br />
Scriveva, infatti, Polacco : “<em>Ogni sentenza, si sa bene, rappresenta la conclusione di un sillogismo, di cui la proposizione maggiore è la legge, la minore il fatto di cui si discute. La maggiore presuppone cognizioni tecniche, ma di tecnica giuridica, e quindi tali che il giudice deve da sé provvedere (iura novit curia), la minore, oltre a constatazioni di mero fatto, può esigere anch&#8217;essa per il suo accertamento cognizioni speciali, ma attinenti ad una determinata arte o scienza di natura, e quindi tali da doversi tutto all&#8217;opposto presumere ignorate dai giusdicienti. Soccorrono allora i periti &#8230;..”<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66"><strong>[66]</strong></a>.</em><br />
Possiamo allora dire, sulla base della semplice lettura di questo passo dell&#8217;opera di Polacco, che tale dottrina includeva l&#8217;attività peritale nell&#8217;ambito del giudizio di fatto (premessa minore del sillogismo), ben differentemente da Carnelutti<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>, che, come abbiamo visto, la inquadrava, invece, nell&#8217;ambito della ricerca delle norme (premessa maggiore)  che il giudice avrebbe potuto condurre anche da solo senza l&#8217;assistenza del perito.<br />
Poste tali premesse appare più che logico che Polacco, pur avendo per primo affermato la natura soggettiva del perito come ausiliare del giudice, si guardò bene di espungere l&#8217;attività peritale dall&#8217;ambito della prova.<br />
Questo è chiaramente dimostrato dalla stessa affermazione del Polacco che condivise esplicitamente la tesi di Framarino dei Malatesta<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>  secondo cui il giudice, pur in possesso delle nozioni extra-giuridiche per decidere la causa, anche in tal caso “&#8230;.<em>non potrà tuttavia fare a meno di ricorrere alla perizia, e ciò in omaggio al principio &#8230;.. della socialità del convincimento&#8230;”.<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69"><strong>[69]</strong></a></em><br />
<strong>5) </strong>Di particolare interesse il giudizio relativo a Carnelutti formulato nel 1915 dalla Commissione<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a> per il concorso<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a> a cattedra di procedura civile dell&#8217;Università di Padova<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>, redatto dal relatore Federico Cammeo<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a> con riguardo a &#8220;<em>La prova civile</em>&#8221; : “<em>Opera che ci da una trattazione organica di diritto processale è quella sulla prova civile (rit. n. 1). La prova vi è considerata nella sua funzione processuale e nei riguardi dei fondamentali problemi del processo”<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74"><strong>[74]</strong></a>.</em><br />
Si legge, significativamente, inoltre, in detta Relazione : “<em>Il Carnelutti l&#8217;ha dettata muovendo da una concezione giuridica che, seppure può lasciar luogo a dissensi, è però ampiamente motivata e ne informa tutti gli ulteriori svolgimenti. Tra essi, se non tutti sono egualmente da approvarsi, appare, ad esempio, notevole quello sulla distinzione fra testimonianza e perizia. La letteratura moderna italiana e straniera appare ampiamente utilizzata e i risultati cui questa letteratura è giunta sono stati dall&#8217;autore bene assimilati. Sarebbe stato forse desiderabile un più attento studio degli scrittori di diritto comune. La forma dell&#8217;esposizione è chiara, sobria ed efficace”<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75"><strong>[75]</strong></a>.</em><br />
Conclude la Relazione di Cammeo affermando che : “<em>Nel complesso l&#8217;attività scientifica del candidato è molto vasta e commendevole. Egli ha forte ed acuto ingegno, impronta di originalità, tanta però che talora lo svia in qualche premessa o in qualche conclusione</em>”<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.<br />
Dalla lettura di tale eccezionale documento possiamo trarre alcune essenziali conclusioni.<br />
Cammeo aveva alta stima per Carnelutti, come studioso, ma questo non gli impediva di vedere nella sua complessa personalità le ombre accanto alle luci.<br />
Egli, infatti, gli riconosceva un &#8220;<em>forte e acuto ingegno</em>&#8221; e una &#8220;<em>impronta di originalità</em>&#8221; ma ciò non gli impedì di affermare che tale originalità è &#8220;<em>tanta che talora lo svia in qualche premessa o in qualche conclusione</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>.<br />
E&#8217; significativo che, in particolare, seppure in punta di penna, le perplessità di Cammeo si appuntavano proprio sulla negazione della natura probatoria della perizia, all&#8217;epoca, come si è visto, unanimemente affermata dalla dottrina e, dallo stesso Codice di procedura civile del 1865, allora vigente.<br />
Cammeo non critica direttamente la tesi di Carnelutti ma afferma che sul punto sarebbe stato desiderabile &#8220;<em>un più attento studio degli scrittori di diritto comune</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>.<br />
La frase di Cammeo, piuttosto sibillina, che &#8220;non tutti <em>(gli svolgimenti di Cammeo relativi alla distinzione tra testimonianza e perizia, n.d.r.) sono egualmente da approvarsi&#8221;</em> assumono un ben più inequivocabile significato qualora si estenda l&#8217;indagine allo studio delle Lezioni di Procedura civile<a title="" href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a> in cui l&#8217;insigne Maestro fiorentino scrive: “<em>La perizia è opera di uno o di tre periti (art. 259). Essa è un mezzo di prova, che lascia libera la convinzione del giudice: esso non è vincolato al giudizio dei periti (art. 270)”<a title="" href="#_ftn80" name="_ftnref80"><strong>[80]</strong></a>. </em><br />
In altro punto delle Lezioni la perizia è esplicitamente inclusa fra le prove “&#8230;<em>semplici, cioè poste in essere in giudizio (p. es. testimoni, perizie, ecc.)”<a title="" href="#_ftn81" name="_ftnref81"><strong>[81]</strong></a>.</em> Insomma Cammeo in un certo senso anticipa la distinzione fra testimonianza e perizia. La perizia, però, pur essendo nettamente distinta dalla testimonianza, viene, a pieno titolo, inquadrata, secondo tale autorevole insegnamento, tra i mezzi di prova.<br />
Emerge a questo punto il vero significato dell&#8217;espressione della Relazione concorsuale, usata da Cammeo, secondo cui non tutti gli svolgimenti del pensiero di Carnelutti in ordine alla distinzione fra testimonianza e perizia fossero &#8220;<em>egualmente da approvarsi</em>&#8221; essendo chiaro che proprio la negazione carneluttiana della natura probatoria della perizia, fino ad allora pacifica, poteva “&#8230;.<em>lasciar luogo a dissensi &#8230;..”<a title="" href="#_ftn82" name="_ftnref82"><strong>[82]</strong></a></em>.<br />
<strong>6)</strong> Vero è che ben presto proprio l&#8217;esperienza giurisprudenziale si sarebbe incaricata di dimostrare a quali sbocchi, davvero inaccettabili, tale teorizzazione di Carnelutti avrebbe potuto condurre. Sblocchi che, come vedremo, furono tali da scandalizzare lo stesso Carnelutti il quale annotò la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 3 febbraio 1916<a title="" href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>.<br />
La vicenda viene significativamente narrata dal Maestro come segue: “&#8230;.<em>un produttore di vino toscano ne vende a un grossista tremila fiaschi col patto che ciascuno dei fiaschi abbia una capacità superiore ai due litri”<a title="" href="#_ftn84" name="_ftnref84"><strong>[84]</strong></a>.</em> Il grossista scopre che una parte dei fiaschi hanno una capacità inferiore e, precisa Carnelutti, “&#8230;.<em>propone di provare questo fatto con testimoni e per perito”<a title="" href="#_ftn85" name="_ftnref85"><strong>[85]</strong></a>.</em><br />
Prosegue Carnelutti : “<em>I testimoni vengono sentiti. La perizia viene eseguita così : il perito estrae dalla partita complessiva un campione di ventitre fiaschi e riferisce che, su ventitre, sette contenevano meno di due litri. Il giudice considera che i testimoni non gli forniscono alcun elemento di certezza e che, quanto alla perizia, la minor capacità di sette fiaschi non testa a costituire inadempimento tale da giustificare la risoluzione: e, tout court, respinge la domanda”<a title="" href="#_ftn86" name="_ftnref86"><strong>[86]</strong></a>.</em><br />
Osserva significativamente Carnelutti : “&#8230;.<em>perché il perito su tremila fiaschi ne ha esaminato solo ventitre?. Poteva la Corte giudicare come ha giudicato, in base al difetto di prova, perché furono verificati solo ventitre fiaschi e di questi riscontrati solo sette di capacità inferiore ai due litri, quando il perito poteva e doveva esaminarli tutti tremila o almeno fare degli assaggi molto più abbondanti?”<a title="" href="#_ftn87" name="_ftnref87"><strong>[87]</strong></a>. </em><br />
Prosegue, pertanto, Carnelutti : “<em>A un pratico scapperà fuori subito l&#8217;obbiezione: la prova deve essere fornita dalle parti; doveva chiedere dunque l&#8217;attore il supplemento di perizia o l&#8217;ispezione giudiziale”<a title="" href="#_ftn88" name="_ftnref88"><strong>[88]</strong></a>.</em><br />
Quì, però, Carnelutti cerca di salvare la sua teorizzazione nel tentativo di mimetizzare la frase precedente secondo cui l&#8217;attore “&#8230;.<em>propone di provare questo fatto per testimoni e per perito”<a title="" href="#_ftn89" name="_ftnref89"><strong>[89]</strong></a> </em>che avrebbe potuto porne in discussione  il fondamento. Fondamento costituito, come si è visto, proprio dalla distinzione fra la testimonianza come dichiarazione rappresentativa e quindi come fonte di prova e la perizia come mero ausilio al giudizio del giudice.<br />
Non a caso, infatti, Carnelutti obietta che “<em>Questo però sarebbe un errore, il quale si fonda sulla mancata distinzione tra mezzo e fonte di prova; e, conseguentemente, sulla diversa posizione del giudice e delle parti, rispetto all&#8217;uno e rispetto all&#8217;altra. Io ho tentato di precisare la distinzione tra questi due diversi elementi del processo probatorio &#8230;. ponendo in rilievo che <strong>fonte di prova è un fatto diverso dal fatto da provare (oggetto della prova), il quale serve al giudice per dedurre il fatto da provare; mezzo di prova è invece la attività (percettiva o deduttiva), mediante la quale il giudice acquista la conoscenza del fatto. Fonte di prova è, per esempio, la testimonianza o il documento; mezzo di prova è la ispezione giudiziale”<a title="" href="#_ftn90" name="_ftnref90"><strong>[90]</strong></a>.</strong></em><br />
Osserva, però, Carnelutti, che mentre, per quanto concerne le fonti il potere del giudice “&#8230;<em>è limitato dalla iniziativa delle parti : il giudice non può andare da sé a cercare i testimoni o i documenti; deve interrogare i testimoni e esaminare i documenti, che la parte gli indica”<a title="" href="#_ftn91" name="_ftnref91"><strong>[91]</strong></a>, </em>ben diversamente stavano le cose per quanto riguardava i mezzi di prova. Ed infatti Carnelutti affermava: “&#8230;.<em>non vi è alcun limite al potere del giudice per quel che riguarda invece il mezzo di prova, quando è posto di fronte al fatto che deve conoscere, il giudice è del tutto indipendente dalle parti per ciò che concerne l&#8217;esercizio della sua attività percettiva e deduttiva”<a title="" href="#_ftn92" name="_ftnref92"><strong>[92]</strong></a>.</em><br />
In questo quadro Carnelutti afferma che il giudice, mentre non potrebbe da solo procurarsi i documenti “&#8230;<em>non ha bisogno di alcuna iniziativa delle parti per esaminarli nel miglior modo possibile”<a title="" href="#_ftn93" name="_ftnref93"><strong>[93]</strong></a> </em>e “&#8230;<em>se non ha la capacità tecnica necessaria, può ordinare una perizia d&#8217;ufficio (LESSONA, Teoria delle prove, IV, n. 419, p. 421”<a title="" href="#_ftn94" name="_ftnref94"><strong>[94]</strong></a>.</em><br />
Prosegue Carnelutti : “<em>Così il giudice non può andar da sé a cercare i testimoni; ma quando li assume &#8220;può d&#8217;ufficio &#8230; fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità&#8221; (art. 243 cod. proc. civ.). Così il giudice può ordinare (d&#8217;ufficio) l&#8217;ispezione della cosa controversa”<a title="" href="#_ftn95" name="_ftnref95"><strong>[95]</strong></a>.</em><br />
Quindi Carnelutti giunge al punto decisivo: “&#8230;.<em>dato che i fiaschi erano la cosa controversa, il giudice poteva ordinare quante ispezioni voleva, o direttamente o per mezzo di perito, senza che la parte le proponesse. Quì non c&#8217;entra dunque il principio: &#8220;actore non probante&#8221;; non c&#8217;è l&#8217;attore che deve dar la prova; è il giudice che può ottenerla da sé, ispezionando, direttamente o indirettamente, la cosa controversa”<a title="" href="#_ftn96" name="_ftnref96"><strong>[96]</strong></a>.</em><br />
E&#8217; chiaro, però, che, portando questa impostazione alle sue estreme conseguenze, la parte interessata, di fronte al mancato esercizio del potere del giudice di disporre la perizia o l&#8217;ispezione, rimarrebbe senza alcuna garanzia.<br />
Ed infatti afferma Carnelutti : “<em>Può, ma non deve, obietta ancora la pratica; ora l&#8217;esercizio di questa facoltà non può essere oggetto di censura”<a title="" href="#_ftn97" name="_ftnref97"><strong>[97]</strong></a></em>.<br />
Lo stesso Carnelutti, però, posto di fronte alla grave ingiustizia che sarebbe derivato alla parte interessata da questa, pur astrattamente impeccabile, premessa, precisa che: “&#8230;.<em>il giudice ha il potere ma ha al tempo stesso il dovere di render giustizia”<a title="" href="#_ftn98" name="_ftnref98"><strong>[98]</strong></a>. </em>Tanto sulla base del postulato di teoria generale del diritto “&#8230;.<em>che altro è il diritto soggettivo, altro è il potere del giudice e che, mentre un diritto soggettivo non può essere contemporaneamente un dovere, è, invece, logicamente e giuridicamente, ammissibilissimo che un potere sia anche un dovere&#8230;.”<a title="" href="#_ftn99" name="_ftnref99"><strong>[99]</strong></a>. </em><br />
Orbene, secondo Carnelutti, i poteri del giudice si distinguevano in due grandi categorie: i poteri assoluti e quelli discrezionali<a title="" href="#_ftn100" name="_ftnref100">[100]</a> corrispondenti la prima al solo potere e la seconda, invece, ai poteri limitati o obbligatori vale a dire, al potere-dovere<a title="" href="#_ftn101" name="_ftnref101">[101]</a>.<br />
Nell&#8217;ambito della prima categoria “&#8230;.<em>l&#8217;esercizio del potere è rimesso all&#8217;arbitrio del giudice&#8230;..”<a title="" href="#_ftn102" name="_ftnref102"><strong>[102]</strong></a> </em>e l&#8217;unico limite a tale esercizio è rappresentato “&#8230;<em>dalla sua coscienza”<a title="" href="#_ftn103" name="_ftnref103"><strong>[103]</strong></a></em>. Nell&#8217;ambito della seconda categoria, al contrario, i poteri del giudice sono limitati “&#8230;.<em>da una norma giuridica, la quale statuisce i presupposti e perciò i limiti del potere”<a title="" href="#_ftn104" name="_ftnref104"><strong>[104]</strong></a>.</em><br />
A questo punto Carnelutti si chiede: “<em>Cosa è rimesso alla coscienza del giudice in tema di perizia o di ispezione?”<a title="" href="#_ftn105" name="_ftnref105"><strong>[105]</strong></a>.</em><br />
Carnelutti sulla base dell&#8217;esame degli artt. 269 e 271 del Codice del 1865 conclude che si trattava di un potere discrezionale<a title="" href="#_ftn106" name="_ftnref106">[106]</a>. Ed infatti rileva che “&#8230;<em>l&#8217;art. 279 dispone per la seconda perizia o per il supplemento di perizia e parla perciò di &#8220;elementi sufficienti nella (prima relazione)”<a title="" href="#_ftn107" name="_ftnref107"><strong>[107]</strong></a>.</em><br />
Da tale norma il Maestro trae un principio più vasto : “&#8230;.<em>il giudice può ordinare una perizia, prima o supplementare, quando non trovasi nel corredo delle sue cognizioni, negli atti della causa o nella perizia già fatta elementi sufficienti per la decisione”<a title="" href="#_ftn108" name="_ftnref108"><strong>[108]</strong></a>.</em><br />
Epperò, precisa il Maestro, “&#8230;.<em>la discrezionalità si esaurisce nell&#8217;apprezzamento della utilità o della convenienza del mezzo di prova; una volta ritenuta questa, la discrezionalità cessa e vi subentra la obbligatorietà”<a title="" href="#_ftn109" name="_ftnref109"><strong>[109]</strong></a>.</em><br />
Posta questa premessa Carnelutti conclude che: “<em>Una volta ritenuto che la perizia o l&#8217;ispezione può servire all&#8217;accertamento dei fatti, il giudice non può esimersi dall&#8217;ordinarla rinunziando all&#8217;accertamento dei fatti, che avrebbe potuto accertare, e giudicando, mediante l&#8217;onere della prova, in base alla loro incertezza”<a title="" href="#_ftn110" name="_ftnref110"><strong>[110]</strong></a>.</em><br />
In altre parole, secondo Carnelutti, “&#8230;<em>il giudice deve ricorrere alle regole sull&#8217;onere della prova soltanto quando coi mezzi a sua disposizione egli non possa conoscere la realtà dei fatti, sui quali deve decidere;”<a title="" href="#_ftn111" name="_ftnref111"><strong>[111]</strong></a> </em>Ed infatti, Carnelutti, afferma che : “<em>Il meccanismo dell&#8217;onere della prova è appunto un espediente offertogli per fissare nella sentenza i fatti ignoti, vale a dire i fatti non accertabili con i mezzi e con le fonti di prova”<a title="" href="#_ftn112" name="_ftnref112"><strong>[112]</strong></a>. </em>Conclude, pertanto, il Maestro<em> : “Tutte le volte in cui, il giudice ricorre a questo espediente mentre sono a sua disposizione mezzi, coi quali potrebbe accertare la realtà dei fatti, applica falsamente l&#8217;art. 1312 del Cod. civile”<a title="" href="#_ftn113" name="_ftnref113"><strong>[113]</strong></a>.</em><br />
Questa conclusione di Carnelutti, a nostro avviso, pienamente condivisibile, si pone in evidente contrasto proprio con uno dei postulati fondamentali che la odierna giurisprudenza della Cassazione avrebbe tratto dall&#8217;attuale disciplina codicistica ispirata al suo insegnamento : che, cioè la parte interessata avrebbe dovuto, in ogni caso, provare coi propri mezzi i fatti e non avrebbe potuto adempiere al relativo onere probatorio mediante l&#8217;istanza di ammissione della consulenza tecnica proprio non potendo la consulenza considerarsi un mezzo di prova.<br />
Vero è che tale impostazione della Cassazione<a title="" href="#_ftn114" name="_ftnref114">[114]</a> è circoscritta ai soli fatti storici che possono essere provati attraverso testimonianze o documenti ma qualora si tratti di fatti che possono essere provati soltanto sul piano tecnico-scientifico implica la sostanziale doverosità della consulenza tecnica.<br />
Ed infatti l&#8217;estensione di tale giurisprudenza anche a fatti che possano essere provati soltanto mediante attività peritali di carattere tecnico-scientifico sarebbe insostenibile in quanto in concreto lederebbe il diritto alla prova della parte interessata<a title="" href="#_ftn115" name="_ftnref115">[115]</a>.<br />
Vero è che Carnelutti, all&#8217;inizio, non si rese conto che proprio la sua impostazione, nella misura in cui negava alla perizia la natura probatoria per affermarne il carattere di puro e semplice strumento di integrazione della cultura del giudice nell&#8217;ambito tecnico-scientifico, avrebbe condotto a consegnare la perizia al potere incontrollato del giudice così sottraendola all&#8217;ambito dei mezzi di prova che il Codice del 1865 poneva a disposizione delle parti al fine di adempiere al relativo onere.<br />
Va detto, però, che tutta la teorizzazione di Carnelutti, negando il carattere di mezzo di prova alla  perizia, per affermarne la natura di mezzo integrativo della cultura del giudice nell&#8217;ambito tecnico-scientifico, conduceva proprio a tale sbocco.<br />
Orbene, malgrado la vicenda giurisprudenziale di cui si era occupato nel 1916 avrebbe dovuto indurlo ad un riesame della propria precedente teorizzazione, Carnelutti si accontentò della limitazione a tale impostazione, posta, come abbiamo visto, con tale saggio, con la pur importante affermazione che il giudice, avendo a disposizione, tra i propri mezzi istruttori, la perizia e l&#8217;ispezione, non avrebbe potuto evitarne l&#8217;ammissione applicando <em>omisso medio </em>la regola del giudizio dell&#8217;onere della prova.<br />
<strong>7) </strong>Nel 1925 Carnelutti, recensendo il libro di Eugenio Florian <em>Delle prove penali<a title="" href="#_ftn116" name="_ftnref116"><strong>[116]</strong></a></em> con un ampio saggio<a title="" href="#_ftn117" name="_ftnref117">[117]</a> sul rapporto fra prove civili e prove penali, ribadì la sua teoria della perizia non come mezzo di prova ma come strumento di integrazione della cultura del giudice negli ambiti tecnico-scientifici.<br />
Tanto per cominciare, il Maestro riconosce che: “<em>Un istituto che ha con la prova strettissimi contatti è la perizia. Tanto stretti che per un gran pezzo si è seguitato a considerarla, e non si è smesso ancora, tra le prove, a un dipresso come la testimonianza”<a title="" href="#_ftn118" name="_ftnref118"><strong>[118]</strong></a>.</em><br />
Orbene afferma Carnelutti che, in sostanza, “&#8230;<em>anche Florian è di questa opinione</em>”<a title="" href="#_ftn119" name="_ftnref119">[119]</a>.<br />
Se, però, esaminiamo direttamente il pensiero di Florian ci accorgiamo che l&#8217;eminente processualista penale, pur inquadrando la perizia fra i mezzi di prova, precisava: “<em>Ma è la perizia un mezzo di prova separato e distinto dalla testimonianza. Onde differenze notevoli si affacciano”<a title="" href="#_ftn120" name="_ftnref120"><strong>[120]</strong></a>.</em><br />
In tutta la trattazione di Florian, imperniata sul perito come organo di prova, la critica alla concezione di Carnelutti è evidente.<br />
Scrive, infatti, Florian : “<em>Né la circostanza ch&#8217;egli sia per avventura incaricato o delegato del giudice importi che egli rappresenti o che, con la figura processuale del giudice, si confonda la sua propria”<a title="" href="#_ftn121" name="_ftnref121"><strong>[121]</strong></a>.</em><br />
Conclude l&#8217;eminente processualista penale: “<em>Ne segue che la perizia è un mezzo di prova; però organo e mezzo di prova formano parte per sé stessi, e possono senza difficoltà essere disciplinati con regole ad essi peculiari”<a title="" href="#_ftn122" name="_ftnref122"><strong>[122]</strong></a>.</em><br />
Carnelutti critica questa impostazione della perizia come organo di prova osservando che “&#8230;<em>questo contatto, di cui parla plasticamente Florian, viene spesso stabilito da qualche altra persona, a cui certo non si può disconoscere il carattere di ausiliare del giudice; per esempio, dall&#8217;ufficiale giudiziario”<a title="" href="#_ftn123" name="_ftnref123"><strong>[123]</strong></a>.</em><br />
Pertanto, osserva in sostanza Carnelutti, anche il perito è un ausiliare del giudice e non un mezzo di prova<a title="" href="#_ftn124" name="_ftnref124">[124]</a>.<br />
Quì emerge l&#8217;equivoco di fondo che è alla base della teoria di Carnelutti: la voluta confusione fra il perito e la perizia.<br />
É chiaro, infatti, che riconoscere al perito la posizione di ausiliare del giudice non implica assolutamente di dover disconoscere il carattere di fonte di prova tipico della relazione peritale.<br />
La verità è che Carnelutti si era talmente affezionato alla sua teorizzazione che, pur di non riconoscere tale logica implicazione, giunse ad auspicare il superamento del libero convincimento del giudice nella valutazione della perizia.<br />
Il Maestro infatti osservò : “<em>É ancora per questa posizione che la perizia giudiziale, per quanto abbia vera sostanza di decisione sulla questione tecnica, diventa materia di discussione fra gli avvocati e di giudizio ad opera del giudice, così che sul parere di un competente dissentano e giudicano degli incompetenti”<a title="" href="#_ftn125" name="_ftnref125"><strong>[125]</strong></a>.</em><br />
Pertanto Carnelutti concluse che: “<em>Per deciderle debbono servire i periti giudiziali, veri assistenti tecnici del giudice: questi bisogna farli sedere accanto a lui”<a title="" href="#_ftn126" name="_ftnref126"><strong>[126]</strong></a>.</em><br />
Questo però avrebbe condotto all&#8217;inserimento dei tecnici nei collegi giudicanti come giudici tecnici.<br />
Posto di fronte a tale ineludibile dilemma, però, Carnelutti non riesce a liberarsi “<em>da una grave perplessità”<a title="" href="#_ftn127" name="_ftnref127"><strong>[127]</strong></a></em> e il dilemma non lo risolve in quel momento.<br />
Significativamente, però, conclude: “<em>Comunque, giudice o consulente, solo quando lo avremo fatto salire sulla cattedra del tribunale, il perito giudiziale si toglierà dalla grottesca situazione di un giudice o quasi &#8211; giudice le cui opinioni vengono criticate dalle parti, e troverà nel prestigio e nella coscienza dell&#8217;altissimo ufficio la naturale difesa contro ogni tentazione”<a title="" href="#_ftn128" name="_ftnref128"><strong>[128]</strong></a>.</em><br />
É chiaro che in questa conclusione il dubbio posto da Carnelutti è puramente retorico: egli, infatti, fra il perito come consulente e il giudice tecnico ha già scelto la prima soluzione.<br />
Ciò evidente in tutto il saggio ancorché la soluzione viene prospettata in chiave problematica: “<em>Se, perciò, convenga introdurre risolutamente il tecnico nel collegio come un decidente o, invece, attribuirgli un più cauto ufficio di consulente, che assista il giudice ovunque le difficoltà tecniche si presentino, e così lo segua fino alla camera di consiglio, per aiutarlo in quella valutazione della prova, che è parte vitalissima della decisione, è una delicata questione di politica legislativa, che non vorrei risolvere quì”<a title="" href="#_ftn129" name="_ftnref129"><strong>[129]</strong></a>.</em><br />
Non è chi non veda nella figura del perito, come consulente  che assiste il giudice per tutto il processo fino alla camera di consiglio in cui si decide la causa<a title="" href="#_ftn130" name="_ftnref130">[130]</a>, il C.T.U. come verrà delineato dal Codice di procedura civile del 1940 in tale parte tuttora vigente.<br />
<strong>8) </strong>Va ricordato, però, che Carnelutti introdusse l&#8217;istituto del consulente già nel suo famoso progetto di Codice di Procedura Civile del 1926<a title="" href="#_ftn131" name="_ftnref131">[131]</a>.<br />
Progetto in cui al posto del perito, concepito, come si è visto dal Codice del 1865, quale mezzo di prova, veniva introdotta la nuova figura del consulente del giudice.<br />
Non a caso gli artt. 78 e seguenti del Progetto Carnelutti recano la rubrica &#8220;<em>Della assistenza del consulente</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn132" name="_ftnref132">[132]</a>.<br />
Com&#8217;é noto, infatti, nell&#8217;ambito della Sottocommissione &#8220;C&#8221; della Commissione Reale per la riforma dei Codici lo stesso Carnelutti ebbe dal Presidente Lodovico Mortara<a title="" href="#_ftn133" name="_ftnref133">[133]</a> l&#8217;incarico di relatore<a title="" href="#_ftn134" name="_ftnref134">[134]</a>. Carnelutti, in pochi mesi, redasse il progetto del nuovo C.P.C. dando ad esso un impronta fortemente personale. Tanto ove solo si consideri che tutto il processo civile veniva delineato sulla base del concetto di &#8220;<em>lite</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn135" name="_ftnref135">[135]</a> che il Maestro aveva tracciato proprio in quegli anni, nelle sue famose Lezioni di diritto processuale civile<a title="" href="#_ftn136" name="_ftnref136">[136]</a>.<br />
In questo quadro prendeva posto la nuova figura del &#8220;<em>consulente</em>&#8221; che nel pensiero di Carnelutti era destinato a sostituire l&#8217;antico istituto del perito.<br />
Ma la maggioranza della Sottocommissione &#8220;C&#8221;, per un verso, seguì Carnelutti nell&#8217;idea di fondo rappresentata dal mantenimento dell&#8217;antica impostazione liberale tipica del Codice del 1865. Codice imperniato, essenzialmente, sulla collegialità, ma accompagnata dall&#8217;assunzione delle prove da parte del giudice delegato dal Collegio<a title="" href="#_ftn137" name="_ftnref137">[137]</a>.<br />
Per altro verso, al contrario, la Sottocommissione &#8220;C&#8221; non condivise l&#8217;idea di Carnelutti di sostituire il perito con la nuova figura del consulente.<br />
Ed infatti gli artt. 87 e seguenti del progetto approvato dalla Sottocommissione recano la rubrica &#8220;<em>della assistenza del perito</em>&#8221; mantenendo, anche nel nome, la continuità con la concezione del Codice del 1865 della perizia come mezzo di prova.<br />
Pertanto Carnelutti dovette, per il momento, rassegnarsi di fronte alla volontà della maggioranza della Sottocommissione.<br />
Epperò non smise di far valere le sue ragioni in sede dottrinale con un breve ma deciso saggio dal titolo <em>A proposito di un nome<a title="" href="#_ftn138" name="_ftnref138"><strong>[138]</strong></a> </em>scritto in polemica con Ricca-Barberis<em>.</em><br />
Scrive Carnelutti : “<em>Dice Ricca-Barberis che la funzione del perito &#8220;non deve venir neppure lontanamente definita dal legislatore&#8221; e che &#8220;sotto l&#8217;aspetto pratico il nome non conterà proprio nulla&#8221;. Mi permetta di dissentire”<a title="" href="#_ftn139" name="_ftnref139"><strong>[139]</strong></a>.</em><br />
Prosegue il Maestro : “<em>Secondo me un codice (e, in particolare, un codice di procedura) ha da aver il suo stile, il suo orientamento, il suo coraggio. Perciò anche in tema di perizia, chi lo fa deve avere e manifestare l&#8217;idea ben chiara della funzione che al perito viene assegnata. La qual funzione, secondo me, non è punto di stare in mezzo tra il giudice e le parti, o di essere un diritto di osservazione come il testimonio, ma di stare accanto al giudice o accanto alle parti, porgendo a loro, per l&#8217;adempimento del loro ufficio, questi aiuti tecnici, di cui hanno bisogno”<a title="" href="#_ftn140" name="_ftnref140"><strong>[140]</strong></a>.</em><br />
Se tale è la funzione anche il nome, afferma Carnelutti, deve cambiare: “&#8230;.<em>la parte o il giudice, quando non sanno risolvere da sé una difficoltà, prendono consiglio, chi lo dà è il consulente dell&#8217;una o dell&#8217;altro. Se è vero che il nome è una specie di manico per cui si pigliano le idee, questa idea troverebbe un pessimo nemico nel nome di perito; invece, il nome di consulente permette di affermarla bene”<a title="" href="#_ftn141" name="_ftnref141"><strong>[141]</strong></a>.</em><br />
Concludeva, pertanto, Carnelutti “<em>Anche dove &#8230;. il perito, secondo la dubbia formula del Ricca, &#8220;è in accordo con le parti&#8221;, egli per usare le sue stesse parole, &#8220;illumina il giudice&#8221; e così lo consiglia. Perciò secondo il mio progetto, il suo consulente se lo nomina sempre il giudice, non lo lascia nominare dalle parti (art. 224 c.p.c.)”<a title="" href="#_ftn142" name="_ftnref142"><strong>[142]</strong></a>.</em><br />
<strong>9) </strong>Malgrado tale innovazione fosse inserita nell&#8217;ambito di un progetto, quale era quello del 1926, che si poneva in sostanziale continuità<a title="" href="#_ftn143" name="_ftnref143">[143]</a> con l&#8217;impostazione liberale<a title="" href="#_ftn144" name="_ftnref144">[144]</a> tipica della precedente dottrina processualistica italiana non si possono non rilevare le implicazioni autoritarie<a title="" href="#_ftn145" name="_ftnref145">[145]</a> dell&#8217;idea di Carnelutti del &#8220;<em>consulente tecnico&#8221;.</em><br />
Ed infatti, secondo il progetto Carnelutti, come si è visto, anche se le parti sono d&#8217;accordo sul nome del perito, pure nelle controversie aventi ad oggetto diritti di tipo disponibile, il giudice doveva poter nominare il suo consulente di fiducia potendolo preferire al perito che le parti concordemente gli indicano.<br />
Come ognun vede, il cambiamento non è di forma è di sostanza.<br />
Tale stato di cose emerge con la maggiore evidenza, ove solo si consideri che, in base alla legge del 1901 sul procedimento sommario, qualora le parti, d&#8217;accordo, avessero richiesto l&#8217;ammissione della perizia, il giudice (il presidente) avrebbe dovuto ammetterla anche contro la propria volontà.<br />
Questo, secondo Carnelutti, <em>de iure condito,</em> andava ritenuto esatto “<em>per quanto non si possa approvare</em>”<a title="" href="#_ftn146" name="_ftnref146">[146]</a>.<br />
Come, infatti, afferma Carnelutti nel suo Sistema: “<em>Appunto perché il decidere se gli convenga o no far ricorso alla perizia dipende sostanzialmente dalla valutazione che il giudice fa delle proprie forze, è opportuno che egli non dipenda affatto su questo tema delle iniziative delle parti: difatti la perizia può essere ordinata di ufficio (arg. art. 269 c.p.c.) come, per converso, può essere respinta la domanda di perizia per il semplice motivo che il giudice senta di non averne bisogno”<a title="" href="#_ftn147" name="_ftnref147"><strong>[147]</strong></a>.</em><br />
Non è chi non veda la distanza che con tale presa di posizione di Carnelutti del 1936<a title="" href="#_ftn148" name="_ftnref148">[148]</a> segna non soltanto rispetto a Lessona, che, come abbiamo visto, aveva affermato che qualora fosse emersa in giudizio la necessità della perizia il giudice non avrebbe potuto rigettare l&#8217;istanza procurandosi &#8220;&#8230; <em>da sé le cognizioni che gli mancano per poi negare la perizia&#8221;<a title="" href="#_ftn149" name="_ftnref149"><strong>[149]</strong></a>, </em>ma anche rispetto alla stessa sua opera precedente<a title="" href="#_ftn150" name="_ftnref150"><em><strong>[150]</strong></em></a><em>.</em><br />
Come abbiamo visto, infatti, lo stesso Carnelutti nel 1916 aveva criticato sul punto la Cassazione di Firenze.<br />
Tale sentenza, com&#8217;é noto, aveva ritenuto legittima la pronunzia di merito di rigetto dell&#8217;istanza di supplemento di perizia applicando la regola di giudizio dell&#8217;onere della prova. Regola di giudizio, che invece, secondo il Maestro<a title="" href="#_ftn151" name="_ftnref151">[151]</a>, avrebbe dovuto applicarsi soltanto qualora il supplemento di perizia non avesse fornito maggiori lumi sul punto<a title="" href="#_ftn152" name="_ftnref152">[152]</a>.<br />
Al contrario si legge nel <em>Sistema</em> sul punto : “<em>In linea di principio, la collaborazione del perito dovrebbe essere ed è facoltativa, non obbligatoria per il giudice. Il giudice è libero così di valutare la propria idoneità al giudizio al fine di decidere se abbia o non abbia bisogno della perizia come nel servirsi di</em> <em>mezzi diversi da questa per integrare le lacune della sua esperienza”<a title="" href="#_ftn153" name="_ftnref153"><strong>[153]</strong></a>.</em> Prosegue il Maestro : “<em>Nulla vieta che egli si procuri questa integrazione con informazioni assunte fuori dal processo, privatamente, sui libri o con l&#8217;aiuto di chi gli piaccia&#8230;.”<a title="" href="#_ftn154" name="_ftnref154"><strong>[154]</strong></a>. </em><br />
E&#8217; chiaro, dunque, che, almeno sotto questo profilo, la impostazione di Carnelutti avrebbe condotto, proprio mediante l&#8217;affermazione di un potere, praticamente illimitato, del giudice in ordine all&#8217;ammissione o meno della perizia, ad una involuzione autoritaria del processo civile.<br />
Ed infatti, la negazione carneluttiana della natura probatoria della perizia, lungi  dal rispondere a mere esigenze di dogmatica processuale, implicava una riduzione per le parti dell&#8217;ambito delle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova e della stessa imparzialità e terzietà del giudice. Giudice che avrebbe in tal modo potuto, di fatto, proprio non ammettendo la C.T.U., utilizzare la propria scienza privata proprio nei delicati ambiti tecnico-scientifici.<br />
<strong>10) </strong>Com&#8217;é noto, il progetto Carnelutti del 1926, malgrado la sua genialità<a title="" href="#_ftn155" name="_ftnref155">[155]</a>, non divenne mai codice.<br />
Come è stato giustamente rilevato “<em>Per motivi che non ci sono mai stati chiariti, il suo progetto non divenne mai codice: fu il guardasigilli Rocco a metterlo da parte, ma, a riprova della sua validità sta di fatto che lo si tenne ben presente nel varare sia il c.p.c. dello Stato della Città del Vaticano<a title="" href="#_ftn156" name="_ftnref156"><strong>[156]</strong></a> sia quello del Brasile<a title="" href="#_ftn157" name="_ftnref157"><strong>[157]</strong></a>“<a title="" href="#_ftn158" name="_ftnref158"><strong>[158]</strong></a>.  </em><br />
Ciò non impedì a Carnelutti di continuare a battersi per la sua idea che al perito dovesse sostituirsi la nuova figura del consulente tecnico inteso come ausiliario del giudice.<br />
Il progetto Carnelutti del 1926 però venne definitivamente messo da parte soltanto nel 1932 quando il Guardasigilli  Pietro de Francisci<a title="" href="#_ftn159" name="_ftnref159">[159]</a>, che aveva sostituito Alfredo Rocco, diede incarico ad Enrico Redenti<a title="" href="#_ftn160" name="_ftnref160">[160]</a> di preparare un nuovo progetto di codice di procedura civile<a title="" href="#_ftn161" name="_ftnref161">[161]</a>.<br />
Tale incarico venne confermato al Redenti anche dal successore di de Francisci, Arrigo Solmi, che però, gli affiancò una Commissione in cui, però, non vi erano altri processualisti.<br />
In questo progetto non si recepisce la proposta di introdurre il consulente tecnico mantenendosi la tradizionale perizia. Carnelutti, proprio commentando tale progetto, polemicamente osservava: “<em>La questione di collocazione non avrebbe grande importanza se non denotasse un modo di intendere la perizia, che nuoce al suo rendimento pratico, solo quando si concepisca il perito per quel che è nella realtà, cioè a guisa di un ausiliario del giudice, il legislatore è spinto ad adottare intorno alla sua scelta e intorno al suo impiego le cautele opportune per svolgere l&#8217;opera  sua alla maggiore difficoltà”<a title="" href="#_ftn162" name="_ftnref162"><strong>[162]</strong></a>.</em><br />
<strong>11) </strong>L&#8217;occasione storica che Carnelutti utilizzò per rientrare nel giro come &#8220;<em>garzone del legislatore</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn163" name="_ftnref163">[163]</a> fu la ascesa di Grandi al posto di Guardasigilli nel luglio 1939. Carnelutti, infatti, subito contattò il nuovo ministro<a title="" href="#_ftn164" name="_ftnref164">[164]</a> tentando di indurlo a rivedere completamente il progetto di Solmi ma, invero, con scarso successo.<br />
Grandi, infatti, si rivolse essenzialmente a Calamandrei ma, ciò nonostante, chiamò anche Carnelutti e Redenti, a rivedere il progetto elaborato da Conforti<a title="" href="#_ftn165" name="_ftnref165">[165]</a>.<br />
Ai nostri fini è essenziale ricordare che il progetto Conforti nelle Disposizioni generali (artt. 74.78)<a title="" href="#_ftn166" name="_ftnref166">[166]</a> recepì l&#8217;idea di Carnelutti del consulente tecnico d&#8217;ufficio quale ausiliario del giudice.<br />
Se non che l&#8217;impianto autoritario del progetto Conforti era tale da non prevedere neppure i consulenti tecnici di parte suscitando sul punto fondate riserve da  parte dello stesso Carnelutti.<a title="" href="#_ftn167" name="_ftnref167">[167]</a><br />
Come è a tutti noto, il progetto Conforti, con le modifiche apportate dal Comitato ristretto (Calamandrei, Carnelutti e Redenti) divenne Codice ed entrò in vigore il 21 Aprile 1942.<br />
Orbene, sulla consulenza tecnica nella relazione al Re firmata da Dino Grandi<a title="" href="#_ftn168" name="_ftnref168">[168]</a> ma integralmente redatta da Calamandrei<a title="" href="#_ftn169" name="_ftnref169">[169]</a> si legge: “<em>Molto profonde sono le innovazioni che il codice apporta al vecchio istituto della perizia&#8230;. . Ho voluto che le cognizioni tecniche, che il giudice ha necessità di procurarsi nel processo, non gli vengano più attraverso una relazione della quale gli è impossibile guidare la formazione, ma attraverso contatti personali o diretti col tecnico che lo deve illuminare. In tal modo la consulenza tecnica, invece di essere contenuta in una ingombrante e talvolta illeggibile e incomprensibile relazione, si effettua sollecitamente e con perfetta aderenza alla necessità del processo attraverso le richieste del giudice, adeguate alle esigenze della causa”<a title="" href="#_ftn170" name="_ftnref170"><strong>[170]</strong></a>. </em>Ancora <em>: “Per questo il Codice prevede non solo la continuata assistenza del consulente al giudice istruttore secondo che questi dispone, ma perfino i chiarimenti di esso in camera di consiglio, con la opportuna garanzia di obiettività e di serietà (art. 60)”<a title="" href="#_ftn171" name="_ftnref171"><strong>[171]</strong></a>.</em><br />
Conclude, dunque, sul punto, la Relazione: “<em>Il perito è così divenuto il consulente tecnico; espressione che mi sembra si adatti meglio a indicare la rinnovata attività dell&#8217;organo tecnico nel processo che, pertanto, come tale è stato regolato in questo primo titolo dedicato agli organi giudiziari”<a title="" href="#_ftn172" name="_ftnref172"><strong>[172]</strong></a>.</em><br />
<strong>12) </strong>Carnelutti nel marzo del 1942 nell&#8217;introduzione alle sue <em>Istituzioni<a title="" href="#_ftn173" name="_ftnref173"><strong>[173]</strong></a></em>, il manuale  da lui redatto per commentare il nuovo codice, scrive che &#8220;<em>il carattere italiano del codice&#8221;<a title="" href="#_ftn174" name="_ftnref174"><strong>[174]</strong></a></em> è rappresentato dal principio di elasticità che &#8220;<em>è il vero trovato del nuovo processo&#8221;<a title="" href="#_ftn175" name="_ftnref175"><strong>[175]</strong></a>. </em>Elasticità che definisce come “&#8230;.<em>un principio di meccanica processuale e forse di meccanica giuridica consistente nell&#8217;ottenere il massimo di adattamento dello schema al fatto o, con parole meno precise, della legge al caso”<a title="" href="#_ftn176" name="_ftnref176"><strong>[176]</strong></a>. </em>E significativamente afferma: “<em>Tutti i nuovi dispositivi del processo civile, dalla distinzione recisa tra giudice istruttore e giudice decidente, alla libertà di forma, dalla consulenza tecnica alla liquidazione dei beni pignorati debbano essere ricondotti a questa idea”<a title="" href="#_ftn177" name="_ftnref177"><strong>[177]</strong></a>.</em><br />
Ed infatti, poiché, nella Relazione al Re scritto da Calamandrei e firmata da Grandi era richiamato il principio di elasticità<a title="" href="#_ftn178" name="_ftnref178">[178]</a> affermato da Carnelutti<a title="" href="#_ftn179" name="_ftnref179">[179]</a>, questi ebbe buon gioco nel delineare gli istituti fondamentali del codice quali altrettante espressioni di tale principio e, quindi, in tal modo, far capire che, in buona sostanza, il nuovo codice l&#8217;aveva fatto lui<a title="" href="#_ftn180" name="_ftnref180">[180]</a>.<br />
Ma all&#8217;improvviso, come d&#8217;incanto, la sicurezza di sé, ad un tratto, svanisce e il Maestro non riesce a nascondere al lettore le sue forti preoccupazioni per l&#8217;immediato futuro applicativo del codice: “<em>Conviene però aggiungere che nella meccanica sociale o giuridica, come nella meccanica naturale o materiale, la bontà dei risultati dipende non solo dalla scelta dei principi ma dalla cura meticolosa della loro attuazione : come di una macchina, così di una legge e tanto più d&#8217;un complesso organico di leggi i singoli pezzi hanno da esserne poi l&#8217;adattamento reciproco, in termini meccanici, il montaggio”<a title="" href="#_ftn181" name="_ftnref181"><strong>[181]</strong></a>. </em>Ed allora, molto significativamente, conclude sul punto: “<em>Sulla fattura del codice italiano sotto questo profilo non si può essere tranquilli”<a title="" href="#_ftn182" name="_ftnref182"><strong>[182]</strong></a>. </em><br />
Ed ancora : “<em>Ma neanche bisogna credere che quel che é mutato possa essere dei mali della giustizia un rimedio miracoloso”<a title="" href="#_ftn183" name="_ftnref183"><strong>[183]</strong></a>. </em>Ed inoltre, quasi profeticamente, scrive: “&#8230;<em>non è anzi da escludere che, specialmente nei primi tempi della sua applicazione, l&#8217;esperimento possa cagionare qualche delusione<a title="" href="#_ftn184" name="_ftnref184"><strong>[184]</strong></a>“.</em><br />
Ma la delusione che il Maestro vide già dietro l&#8217;angolo, sorprendentemente, si accompagnava ad un evidente rivalutazione del Codice del 1865 che venne poeticamente ricordato quasi come &#8220;<em>una pittoresca diligenza</em><a title="" href="#_ftn185" name="_ftnref185">[185]</a>, e per il quale avvertiva il “&#8230;<em>bisogno d&#8217;un equo giudizio intorno al suo valore”<a title="" href="#_ftn186" name="_ftnref186"><strong>[186]</strong></a>.</em><br />
Esaminando, in particolare, la figura del consulente tecnico, Carnelutti, sorprendentemente, non ripropone esplicitamente la sua dottrina tesa a negare la natura probatoria della perizia ma si limita ad affermare che il consulente tecnico (del giudice) “&#8230;.<em>ha certo la sua origine sul punto dal codice precedente ma le sue funzioni si sono senza confronto ampliate e inquadrate”<a title="" href="#_ftn187" name="_ftnref187"><strong>[187]</strong></a>.</em><br />
E ciò “<em>In quanto le ragioni e le prove richiedono per essere ascoltate, osservate, valutate, cognizioni tecniche che, essendo estranee al diritto, il giudice istruttore non possiede, egli è assistito nell&#8217;istruzione del consulente tecnico, che della sua figura rappresenta un complemento”<a title="" href="#_ftn188" name="_ftnref188"><strong>[188]</strong></a>. </em>Prosegue il Maestro affermando che del consulente tecnico il giudice può avvalersi anche <em>“&#8230;.delegandogli il compimento di certi atti che i quali dalla legge, con particolare riguardo all&#8217;attività inquisitoria sono chiamate indagini &#8230;; tali indagini non consistono solamente nell&#8217;ispezione di cose o persone &#8230;., ma, altresì, nella assunzione di notizie&#8230;.”<a title="" href="#_ftn189" name="_ftnref189"><strong>[189]</strong></a>.</em><br />
Soffermandosi sul concetto di indagine il Maestro osserva che : “<em>L&#8217;indagine s&#8217;atteggia diversamente secondo che il suo oggetto sia fisico o psichico. Nella prima ipotesi per lo più si risolve nei rilievi, descrizione dei caratteri del&#8217;oggetto, e negli esperimenti, produzione ufficiale di un fatto che si vuol conoscere (art. 261). Nella seconda, la forma, se non unica, principalissima, dell&#8217;indagine consiste nella formazione del pensiero”<a title="" href="#_ftn190" name="_ftnref190"><strong>[190]</strong></a>.</em><br />
<strong>13) </strong>L&#8217;entrata in vigore del Codice di procedura civile nel 1942, almeno per quanto concerne l&#8217;introduzione del consulente tecnico al posto dell&#8217;antico perito, segna il trionfo delle idee di Carnelutti.<br />
<em>Prima facie, </em>pertanto, appaiono per lo meno strane le riserve che il Maestro, come si è visto, ebbe a manifestare nel Marzo 1942.<br />
Ma, già ad Aprile 1941, Carnelutti significativamente si era chiesto: “&#8230;<em>ma quante volte una macchina, nonostante il geniale disegno e l&#8217;accurata costruzione, riserba delle sorprese?”<a title="" href="#_ftn191" name="_ftnref191"><strong>[191]</strong></a>.</em><br />
Questa rimeditazione complessiva della sua opera precedente trova la sua più importante espressione proprio con riguardo alla teoria della prova e culmina nel 1947 nel suo dichiarato superamento: “<em>E&#8217; stato Augenti a propormi la ristampa di questo vecchio libro, divenuto assai raro. Naturalmente gli ho risposto che è oramai, per me, sotto ogni aspetto superato: come l&#8217;ho scritto allora, non esprime più il mio pensiero; affinché lo esprimesse dovrei scriverlo da capo”<a title="" href="#_ftn192" name="_ftnref192"><strong>[192]</strong></a>.</em><br />
A tal fine lo stesso Carnelutti ci informa che: “<em>Augenti m&#8217;ha finito per proporre di aggiungere al testo nella ristampa, intorno ai temi principali, alcune  note di aggiornamento”<a title="" href="#_ftn193" name="_ftnref193"><strong>[193]</strong></a>.</em><br />
In sintesi Carnelutti aveva superato la sua precedente concezione della prova che costituiva la base della netta separazione fra la testimonianza concepita, per l&#8217;appunto, quale dichiarazione rappresentativa, e la perizia intesa quale giudizio tecnico del perito.<br />
Secondo questa impostazione, infatti, non potendo la perizia considerarsi come dichiarazione rappresentativa ma come un giudizio del tecnico, espresso  per incarico del giudice, la perizia non avrebbe potuto più inquadrarsi tra le prove.<br />
E&#8217; chiaro, pertanto, che, una volta superata nel pensiero di Carnelutti la concezione della prova come dichiarazione rappresentativa, in favore della concezione della prova come giudizio, venivano meno gli stessi presupposti dell&#8217;esclusione della perizia del novero delle prove.<br />
A nostro avviso, la prima spinta a tale radicale mutamento di prospettiva nell&#8217;ambito della prova, tema fondamentale nel quadro del suo insegnamento, è costituito dal suo passaggio, nel 1943,<a title="" href="#_ftn194" name="_ftnref194">[194]</a> dalla cattedra di diritto processuale civile dell&#8217;Università Statale di Milano, alla quale si era trasferito da Padova nel 1935<a title="" href="#_ftn195" name="_ftnref195">[195]</a>, alla cattedra di diritto processuale penale<a title="" href="#_ftn196" name="_ftnref196">[196]</a> della Sapienza di Roma.<br />
Sul punto è essenziale la testimonianza di Alfredo de Marsico: “&#8230;.<em>non esitai a raccomandare al Ministro &#8230;. il suo desiderio di essere chiamato alla cattedra romana di procedura penale. &#8220;Finora in questo campo ho taciuto &#8211; egli mi disse con la sua schiettezza che non conosceva le pastoie della modestia &#8211; ma ho qualcosa da dire&#8221;“<a title="" href="#_ftn197" name="_ftnref197"><strong>[197]</strong></a>.</em><br />
Proprio nelle lezioni sul processo penale, Carnelutti rielaborava completamente la sua teoria della prova<a title="" href="#_ftn198" name="_ftnref198">[198]</a> in ordine alla distinzione tra perito e testimone. Distinzione che, fino ad allora, come si è visto, aveva rappresentato il presupposto dogmatico per affermare l&#8217;estraneità della perizia rispetto al quadro dei mezzi di prova dando origine alla figura del consulente tecnico recepita dal Codice del 1940.<br />
Incomincia così quello che lo stesso Carnelutti avrebbe poi chiamato “<em>L&#8217;esame di coscienza del vecchio maestro, come quello del vecchio uomo (che, ndr) non mi lascia tranquillo”<a title="" href="#_ftn199" name="_ftnref199"><strong>[199]</strong></a></em>.<br />
Carnelutti ricorda che lui stesso aveva individuato le differenze tra perito e testimone “&#8230;.<em>in ciò che nel processo il perito osserva mentre il testimonio è osservato;”<a title="" href="#_ftn200" name="_ftnref200"><strong>[200]</strong></a>. </em><br />
Osserva, invece, ora l&#8217;insigne processualista che <em>: “Se però il perito, e non il testimonio, osserva nel processo, in che si avvicina al giudice, d&#8217;altra parte il perito, e non il giudice, è osservato e perciò, al modo stesso del testimonio è interrogato; ora è dal lato del dovere che una differenza tra l&#8217;uno e l&#8217;altro dovrebbe ancora essere rintracciata”<a title="" href="#_ftn201" name="_ftnref201"><strong>[201]</strong></a>.</em><br />
Come ognun vede, la differenza sotto questo profilo fra perito e testimone viene completamente meno : entrambi sono osservati ed interrogati dal giudice<a title="" href="#_ftn202" name="_ftnref202">[202]</a>.<br />
Prosegue Carnelutti : “<em>Probabilmente a ciò non si riesce se non sul filo di quella distinzione tra giudizio di esistenza e giudizio di valore o, in altri termini, giudizio storico e giudizio critico, alla qual finora io mi sono &#8230;. avvicinato più volte senza riuscire però ad affermarla o, almeno, a formularla con precisione”<a title="" href="#_ftn203" name="_ftnref203"><strong>[203]</strong></a>.</em><br />
A questo punto appare agevole osservare che tale distinzione conduce ad inquadrare la perizia fra le prove critiche, a differenza della testimonianza che, di certo, è una prova storica, ma non può assolutamente costituire la base per escludere la perizia dal quadro delle prove come, invece, in precedenza, aveva affermato lo stesso Carnelutti proprio sulla base dell&#8217;idea che il perito osserva mentre il testimone è osservato.<br />
Ma ascoltiamo ancora Carnelutti : “<em>Il vero è che, tra perizia e testimonianza, la differenza è macroscopica quando, nel processo, il perito osserva cioè si procura delle esperienze mentre le esperienze del testimonio sono acquisite fuori del processo: ma quando,  dopo aver osservato è osservato a sua volta, cioè sottoposto all&#8217;interrogazione, il perito dal testimonio non si distingue più”<a title="" href="#_ftn204" name="_ftnref204"><strong>[204]</strong></a>.</em><br />
Precisa altresì Carnelutti : “<em>la distinzione si pone sul tema della fonte della conoscenza, che gli acquisisce nel processo, per incarico del giudice, ma non su quello della manifestazione che avviene allo stesso modo che per il testimonio; come questo è frugato dal giudice: il quesito peritale non differisce dall&#8217;interrogazione testimoniale se non in quanto precede anziché seguire l&#8217;esperienza del perito; perciò il compito processuale di questo comincia prima del compito del testimonio : il testimonio lavora nel processo solo in quanto narra; il perito anche in quanto osserva”<a title="" href="#_ftn205" name="_ftnref205"><strong>[205]</strong></a>. </em>Conclude, l&#8217;insigne studioso<em>: “Sotto questo profilo il dovere peritale ha un contenuto più complesso di quello del testimonio”<a title="" href="#_ftn206" name="_ftnref206"><strong>[206]</strong></a>.</em><br />
E&#8217; chiaro, però, che, una volta acclarato che anche la perizia, e non solo la testimonianza, costituisce oggetto di osservazione da parte del giudice, sul piano logico, prima che giuridico, non era più possibile escludere la perizia dall&#8217;ambito delle fonti di prova.<br />
Il fatto, però, che il compito del perito sia più complesso di quello del testimone, dovendo il perito procurarsi le proprie conoscenze relative alla causa nell&#8217;ambito del processo, e non, come il testimone, che deve narrare fatti appresi fuori dal processo, costituisce l&#8217;elemento di differenziazione fra i due mezzi di prova ma, di certo, ciò non autorizza l&#8217;interprete ad escludere la perizia, dall&#8217;ambito della prova.<br />
Del resto che tale sia lo sbocco derivante dall&#8217;evoluzione del suo pensiero emerge con estrema chiarezza da quanto lo stesso Carnelutti scrisse successivamente: “&#8230;<em>attiene precisamente al compito probatorio l&#8217;istituto della consulenza tecnica (art. 61&#8230;”<a title="" href="#_ftn207" name="_ftnref207"><strong>[207]</strong></a>.</em><br />
In questo stesso libro, con ammirevole coerenza sistematica, il Maestro completa il definitivo superamento della formula della prova rappresentativa che, come si è visto, costituiva il presupposto logico della estromissione della perizia dall&#8217;ambito della prova.<br />
Scrive sul punto Carnelutti : “<em>Fatto sta che oggi anche la formula della prova rappresentativa mi si rivela come un&#8217;approssimazione e, purtroppo, a rischio di scandalo, debbo cercare di superarla”<a title="" href="#_ftn208" name="_ftnref208"><strong>[208]</strong></a>. </em>Prosegue il Maestro<em>: “Ora il superamento si risolve nel sostituire all&#8217;idea centrale della rappresentazione quella del giudizio. L&#8217;asse della teoria deve essere &#8230;. che la prova (di un giudizio) non può consistere se non in un giudizio diverso o per l&#8217;elemento <strong>personale</strong> o per l&#8217;elemento <strong>reale</strong>, o per l&#8217;homo iudicans o per la res iudicanda”<a title="" href="#_ftn209" name="_ftnref209"><strong>[209]</strong></a>.</em><br />
Non a caso Carnelutti nel 1951, nella quarta edizione delle sue <em>Istituzioni,<a title="" href="#_ftn210" name="_ftnref210"><strong>[210]</strong></a></em> proprio in ordine al consulente tecnico, che viene inquadrato tra gli incaricati giudiziari, per un verso, rileva che : “&#8230;.<em>la funzione consistente nel compiere le indagini, che gli sono commesse dal giudice, e nel fornirgli chiarimenti, è su per giù la stessa che nella passata legislazione esercitava il perito (art. 62), ma è notevolmente mutato il modo del suo esercizio &#8230;”<a title="" href="#_ftn211" name="_ftnref211"><strong>[211]</strong></a>. </em><br />
Peraltro il Maestro ricordava che<em>: “&#8230;il cambiamento di nome si ritenne opportuno per accentuare la diversa concezione dell&#8217;istituto, che oggi la legge considera in relazione all&#8217;ufficio giudiziario mentre in passato veniva riferito alle prove”<a title="" href="#_ftn212" name="_ftnref212"><strong>[212]</strong></a>.</em><br />
Orbene, mentre in questa parte del suo manuale istituzionale l&#8217;insigne processualista si pone in evidente continuità con il proprio precedente insegnamento, la frase che segue, che è totalmente nuova, segna, nell&#8217;ambito della sua teorizzazione, un cambiamento inequivocabile : “<em>Per quanto nel consulente tecnico si ravvisi oggi, dallo stesso legislatore, un ausiliare del giudice e non più, come si pensava del perito, una figura analoga al testimonio, tuttavia qualcosa rimane dell&#8217;antica concezione del modo, come la legge regola la sua funzione, soprattutto in quanto il suo parere è manifestato per iscritto (mediante una relazione depositata in cancelleria; art. 1953);”<a title="" href="#_ftn213" name="_ftnref213"><strong>[213]</strong></a>.</em><br />
Precisa, ancora Carnelutti<em> : “&#8230; è ammesso però che egli assista alla discussione ed esprima verbalmente il suo parere &#8220;in camera di consiglio&#8221;“<a title="" href="#_ftn214" name="_ftnref214"><strong>[214]</strong></a>.</em><br />
Questa parte delle Istituzioni in cui si dice che &#8220;<em>qualcosa rimane dell&#8217;antica concezione..</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn215" name="_ftnref215">[215]</a> non c&#8217;era nelle precedenti edizioni del manuale ed è, chiaramente, da ricondurre all&#8217;affermazione, che si legge nel secondo volume delle lezioni sul processo penale, secondo cui anche il perito, come il testimone, è osservato dal giudice che può, allo stesso modo, interrogarlo ed esaminarlo.<br />
Mentre, però, nelle lezioni sul processo penale, ambito di insegnamento nuovo per Carnelutti, il cambiamento rispetto alla sua precedente teorizzazione è palese, nella quarta edizione delle <em>Istituzioni,</em> al contrario, l&#8217;imbarazzo dell&#8217;illustre Autore è evidente.<br />
Pertanto, Carnelutti cerca di ricondurre la perdurante validità dell&#8217;antica concezione della perizia come mezzo di prova, che, invece, emerge in modo innegabile, alla prassi, assolutamente dominante, fin dall&#8217;entrata in vigore del Codice del 1940. Prassi costituita, com&#8217;è a tutti noto, dalla presentazione della relazione da parte del consulente tecnico e non dalla mera verbalizzazione delle operazioni compiute in presenza del giudice. Presenza del giudice alle operazioni peritali che, nella realtà del processo civile, non si è mai realizzata.<br />
È chiaro, invece, che il fatto stesso che il Codice prevede il potere del giudice di chiedere chiarimenti, anche in forma orale, al consulente, non può che porsi come puntuale manifestazione dell&#8217;attività del giudice di osservazione del consulente analogamente a quello che questi è chiamato a svolgere nei confronti del testimone.<br />
Ne discende il venir meno di tale  essenziale differenza tra le due figure con la conseguente necessità logica di inquadrare anche la perizia fra le fonti di prova.<br />
Necessità cui non si sottrae lo stesso Carnelutti, malgrado il suo comprensibile imbarazzo, quando afferma la natura essenzialmente probatoria del compito del consulente tecnico.<br />
A ben vedere, a tale fondamentale affermazione il Maestro non poteva sottrarsi una volta che aveva sostenuto la necessità di tornare al giudizio affermando che : “<em>La prima delle nostre esigenze riguarda la sistemazione delle  prove nella teoria del giudizio. Prova e giudizio stanno tra loro nel rapporto di mezzo e fine”<a title="" href="#_ftn216" name="_ftnref216"><strong>[216]</strong></a>.</em><br />
E, non a caso, questo saggio, segnava la sua riconciliazione con Satta: “<em>Amico Satta, se siamo stati per tanto tempo divisi, mentre si faceva l&#8217;uno e l&#8217;altro l&#8217;anatomia del processo, finalmente</em> <em>l&#8217;altro giorno, mentre ascoltavo il tuo pensoso discorso ne Il mistero del processo, ci siano ritrovati”<a title="" href="#_ftn217" name="_ftnref217"><strong>[217]</strong></a>.</em><br />
<strong>14) </strong>Orbene Salvatore Satta, com&#8217;é noto, già successore dello stesso Carnelutti nella Cattedra di diritto processuale civile di Padova, con la sua nota prolusione sugli orientamenti pubblicistici della scienza del processo del 7 dicembre 1936<a title="" href="#_ftn218" name="_ftnref218">[218]</a> aveva criticato la teoria carneluttiana della lite e il suo fondamento pubblicistico affermando che &#8220;<em>Il processo &#8230; non è in contraddizione</em> <em>ma bensì in coordinazione coll&#8217;azione. Allo stesso modo cioè come il potere dell&#8217;organo nel produrre la modificazione giuridica è in relazione strumentale rispetto al potere della parte, così anche il potere dell&#8217;organo che produce le singole modificazioni che costituiscono il processo mantiene questa sua relazione strumentale. Il giudice che ordina la prova o che dispone la vendita forzata agisce nell&#8217;interesse delle parti e in luogo della parte&#8230;..”<a title="" href="#_ftn219" name="_ftnref219"><strong>[219]</strong></a>.</em><br />
Su tali basi Satta, già nel 1940, giunse a teorizzare un vero e proprio diritto della parte alla prova: “<em>Il potere istruttorio del giudice riguarda la formazione della prova nel processo (e quindi la adozione dei mezzi ritenuti a ciò opportuni : come l&#8217;interrogatorio, la perizia, l&#8217;ispezione giudiziale ecc.), non la sostituzione arbitraria della parte nell&#8217;obbligo e <u>nel diritto  di dare la prova dei fatti</u>”<a title="" href="#_ftn220" name="_ftnref220"><strong>[220]</strong></a>.</em><br />
Non è chi non veda come Satta<a title="" href="#_ftn221" name="_ftnref221">[221]</a> in tal modo, anticipa, di oltre trent&#8217;anni<a title="" href="#_ftn222" name="_ftnref222">[222]</a>, la dottrina contemporanea formatasi nel diritto alla prova<a title="" href="#_ftn223" name="_ftnref223">[223]</a>.<br />
Tale teorizzazione, applicata con riguardo alla consulenza tecnica, avrebbe potuto produrre, sul piano concettuale, se Satta non fosse rimasto in dottrina completamente isolato<a title="" href="#_ftn224" name="_ftnref224">[224]</a>, una vera e propria rivoluzione.<br />
Vero è che, come ci ha insegnato questo grande Maestro, il pensiero, se è veramente tale, è sempre &#8220;<em>per sua natura eversore</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn225" name="_ftnref225">[225]</a>.<br />
Satta, infatti, nel suo manuale comincia col ricordare che “<em>Il consulente tecnico prende il posto &#8230;.. della tradizionale figura del perito. La legge, col nome e in parte col fatto, mostra, tra le due concezioni del perito come ausiliare del giudice o come fonte di prova, di optare per la prima. Diciamo in parte, perché dopo aver collocato il consulente tra gli organi giudiziari (art. 61 e segg.), disciplina la consulenza nell&#8217;istruzione probatoria, accanto alla testimonianza e alle altre fonti di prova, e così riproduce e mantiene inalterata l&#8217;antica incertezza”<a title="" href="#_ftn226" name="_ftnref226"><strong>[226]</strong></a>.</em><br />
Prosegue, però, significativamente, Satta: “<em>In realtà, se è vero che il perito, per l&#8217;obiettività delle indagini a lui demandate e per la forma della sua partecipazione al processo (incarico giudiziale), si avvicina più al giudice che al testimone, non è men vero che il risultato delle indagini che egli compie è sempre <u>un accertamento di fatto, e come tale è in connessione con le allegazioni di parte, e quindi con l&#8217;onere della prova</u>”<a title="" href="#_ftn227" name="_ftnref227"><strong>[227]</strong></a>.</em><br />
Ma, a questo punto, va ricordato che Satta ricollega all&#8217;onere della prova ad un vero e proprio diritto delle parte alla prova: “<em>Mentre sotto il profilo statico si parola di onere della prova, sotto il profilo dinamico o processuale si può parlare di un diritto alla prova, e corrispondentemente di un dovere del giudice di ammettere le prove proposte”<a title="" href="#_ftn228" name="_ftnref228"><strong>[228]</strong></a>.</em><br />
È chiaro che, se quello che il consulente compie è sempre un accertamento di fatto, che si pone in connessione con l&#8217;onere della prova, è agevole concludere che la parte onerata, richiedendo l&#8217;ammissione della consulenza tecnica, esercita il proprio diritto alla prova.<br />
Quello che rimane da esaminare nel pensiero di Satta è come la consulenza tecnica si distingue dalla testimonianza.<br />
Scrive sul punto l&#8217;insigne processualista : “<em>La differenza tra il testimone e il perito è data da ciò che il primo rappresenta al giudice un fatto, come storicamente avvenuto, il secondo mette in relazione una situazione oggettiva con una regola di esperienza che egli stesso formula, cioè afferma in definitiva un fatto in via di deduzione della regola di esperienza”<a title="" href="#_ftn229" name="_ftnref229"><strong>[229]</strong></a>.</em><br />
È chiaro, quindi, nel pensiero di Satta che anche l&#8217;attività deducente, e non solo quella percipiente, del perito, è riconducibile all&#8217;accertamento del fatto e, quindi, alla prova.<br />
È quanto si evince anche dall&#8217;esempio che il Maestro adduce: “<em>Così ad es. un testimone così come lo ha visto avvenire, un perito dall&#8217;esame della traccia dell&#8217;incidente afferma che la macchina cammina a una velocità : i due risultati sono uguali, diversa è la via per la quale si è pervenuti”<a title="" href="#_ftn230" name="_ftnref230"><strong>[230]</strong></a>.</em><br />
La critica radicale della teoria di Carnelutti del consulente come ausiliare del giudice, e non come mezzo di prova, recepita dal Codice, è evidente nel passo che segue : “<em>Ora poiché la fissazione della regola di esperienza è il compito essenziale del perito (quando non si tratti naturalmente di mero accertamento delegato, come nel caso che sia chiesto al perito di descrivere semplicemente il luogo e la cosa), è sembrato che il perito fornisse al giudice questa regola,e  quindi si presentasse come un ausiliare ma in realtà egli la fornisce in funzione dell&#8217;onere della parte (né ha, come sappiano, rilevanza che la perizia possa essere disposta d&#8217;ufficio)”<a title="" href="#_ftn231" name="_ftnref231"><strong>[231]</strong></a>.</em><br />
Dalla propria convinzione il consulente fornisce la regola di esperienza in funzione dell&#8217;onere della parte, Satta trova conferma in due postulati di fondo: “<em>1) che la perizia è necessaria (quando ne ricorrono oggettivamente le condizioni) nel senso non potrebbe il giudice assolvere, anche avendone la competenza, alla funzione del perito; 2) che la perizia non è vincolante per il giudice, nel senso che egli la valuta come qualunque fonte di prova (peritus peritorum)”<a title="" href="#_ftn232" name="_ftnref232"><strong>[232]</strong></a>.</em><br />
Da una semplice lettura di questo passo appare evidente la ferma convinzione di Satta che alla perizia andasse riconosciuta la natura di fonte di prova, senza che, sotto questo profilo, fosse configurabile alcuna distinzione, come si è visto, fra consulenza percipiente e consulenza deducente.<br />
Né questo, secondo l&#8217;insegne processualista, può considerarsi in contrasto con la disciplina codicistica in quanto : “<em>Tutto ciò non toglie che la perizia, per la sua particolarità, possa essere organizzata dalla legge come consulenza tecnica, per la rilevanza che in essa ha il carattere obiettivo del giudizio che il perito compie”<a title="" href="#_ftn233" name="_ftnref233"><strong>[233]</strong></a>.</em><br />
Questo il pensiero di Satta sulla consulenza tecnica, che, con sapienza magistrale, viene ricondotta tra le fonti di prova pur restando ferma, sul piano soggettivo, la natura del consulente come ausiliare del giudice.<br />
In un certo senso tale impostazione potrebbe far pensare ad un ritorno al Codice del 1865 ma così non è ché, anzi, il suo pensiero è quanto mai attuale<a title="" href="#_ftn234" name="_ftnref234">[234]</a> costituendo, in un certo senso, un commento anticipato al principio del giusto processo.<br />
Come abbiamo visto, sostanzialmente, Carnelutti, superò, negli ultimi venti anni della sua vita, l&#8217;idea della negazione del carattere probatorio della perizia affermando che la consulenza tecnica &#8220;attiene precisamente al computo <em>probatorio</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn235" name="_ftnref235">[235]</a>.<br />
Peraltro Satta nel 1959 significativamente si chiedeva: “<em>&#8230;cosa vuol dire ausiliare, e che razza di ausilio è questo sulla cui ammissione si scatena la lotta tra le parti, e la cui opera si svolge, nella disciplina legale, in piena polemica con le parti?. Parole, parole, parole”<a title="" href="#_ftn236" name="_ftnref236"><strong>[236]</strong></a>.</em><br />
È, inoltre, particolarmente significativa la posizione assunta da Redenti che, nell&#8217;esaminare la categoria degli ausiliari del giudice che vengono definiti &#8220;<em>ausiliari di giustizia</em>&#8220;, riferendosi ai consulenti tecnici affermava : “&#8230;.<em> che un tempo, e assai meglio, si qualificavano periti &#8230;.”<a title="" href="#_ftn237" name="_ftnref237"><strong>[237]</strong></a>.</em><br />
Quanto poi alla natura giuridica della consulenza tecnica il Redenti riteneva che: “&#8230;.<em>il codice è piuttosto reticente”<a title="" href="#_ftn238" name="_ftnref238"><strong>[238]</strong></a></em>. Sul piano sistematico, peraltro, affermava che : “&#8230;<em> si debba distinguere fra accertamento di fatto del consulente (per esempio descrizioni di luoghi, misurazioni, ecc.) e avvisi od opinamenti di carattere tecnico o scientifico”<a title="" href="#_ftn239" name="_ftnref239"><strong>[239]</strong></a>. </em><br />
Gli accertamenti “&#8230;.<em> acquistano valore ed efficacia di prove ispettive acquisite agli atti”<a title="" href="#_ftn240" name="_ftnref240"><strong>[240]</strong></a>.</em> Quanto poi “<em>agli opinamenti, alle notizie meramente informative ai ragionamenti induttivi ecc. che il consulente possa sottoporre al giudice &#8230;.”<a title="" href="#_ftn241" name="_ftnref241"><strong>[241]</strong></a>.</em><br />
Secondo Redenti il giudice avrebbe dovuto<em> &#8220;tenerne conto ma con piena libertà di critica e di apprezzamento</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn242" name="_ftnref242">[242]</a>.<br />
Osservava, dunque, il Maestro che: “<em>In questo senso si diceva una volta, che il giudice è il perito dei periti, e questa proposizione può valere anche oggi rispetto ai consulenti che sono pur sempre dei periti (esperti) &#8220;mutato nomine&#8221;“<a title="" href="#_ftn243" name="_ftnref243"><strong>[243]</strong></a>.</em><br />
Redenti, esprimendosi in tal modo, riconobbe il valore pienamente probatorio degli accertamenti di fatto demandati dal giudice al consulente ma non prese posizione, apertamente, sulla natura giuridica dell&#8217;attività valutativa che, secondo il Codice del 1940, costituisce il compito tipico del C.T.U..<br />
Epperò il riferimento ai &#8220;ragionamenti induttivi&#8221; alla &#8220;libertà di critica e di apprezzamento&#8221; lasciano intendere che, nella sostanza, essi andassero inquadrati fra le prove critiche<a title="" href="#_ftn244" name="_ftnref244">[244]</a>. Chiaramente, infatti, non vi è dubbio che il ragionamento induttivo è la base della presunzione<a title="" href="#_ftn245" name="_ftnref245">[245]</a> e che la libertà di critica e di apprezzamento non può non indurci a pensare al prudente apprezzamento del giudice nella valutazione delle prove (art. 116, 1° co., C.P.C.).<br />
Ma, allora, l&#8217;affinità tra posizione di Redenti e quella di Satta, su cui ci siamo già soffermati, appare più che evidente.<br />
Vi è, però, una differenza di stile : Redenti non si contrappone apertamente all&#8217;interpretazione letterale del Codice del 1940 ma, sulla base di una sorta di lacuna del Codice (sul valore giuridico della Relazione di C.T.U.), afferma la natura probatoria degli accertamenti di fatto desumibili dalla relazione peritale  e rileva che, nella sostanza, il C.T.U. non si differenzia dall&#8217;antica figura del perito.<br />
Peraltro, ove si consideri l&#8217;attuale giurisprudenza della Cassazione civile sul punto<a title="" href="#_ftn246" name="_ftnref246">[246]</a>, l&#8217;influenza di Redenti emerge con estrema chiarezza.<br />
A nostro sommesso avviso, la fortuna, sotto questo essenziale profilo, della posizione di Redenti deriva dal dato essenziale che, seguendo tale indirizzo, è possibile riconoscere la natura probatoria dell&#8217;attività accertativa del C.T.U. senza porre in discussione, <em>apertis verbis,</em> la scelta del codice del 1940 di estrapolare la perizia dall&#8217;ambito dei mezzi di prova pur inquadrandola nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione probatoria.<br />
Come, però, è stato autorevolmente rilevato<a title="" href="#_ftn247" name="_ftnref247">[247]</a>, sovente, la C.T.U. viene utilizzata dal giudice, puramente e semplicemente, per l&#8217;accertamento dei fatti ed in tale ipotesi va considerata un vero e  proprio mezzo di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell&#8217;art. 116, 1° co., C.P.C.<br />
Peraltro spesso, nella stessa prassi giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn248" name="_ftnref248">[248]</a>, non è facile individuare, in concreto, la linea di demarcazione fra  consulenza percipiente e consulenza deducente in quanto la stessa stima del valore di un immobile, da parte del consulente, viene inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento dei fatti in quanto svolta in funzione di detto accertamento. In sede scientifica, peraltro, non da oggi, si è affermato che la stessa distinzione fra percezione e deduzione è logicamente priva di valore<a title="" href="#_ftn249" name="_ftnref249">[249]</a>.<br />
Proprio su tale base tale dottrina giunse ad affermare, superando in tal modo, l&#8217;interpretazione letterale  della norma del vigente C.P.C., che “&#8230;<em>la perizia, in quanto si risolve nella enunciazione di proposizioni che servono alla verificazione delle affermazioni delle parti intorno ai fatti della causa costituisce pur essa un mezzo di prova”<a title="" href="#_ftn250" name="_ftnref250"><strong>[250]</strong></a>.</em><br />
Insomma, secondo Denti, la negazione della natura di prova della perizia costituisce il frutto di una &#8220;<em>deviazione interpretativa</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn251" name="_ftnref251">[251]</a>.<br />
Vero è che quella compiuta dal vigente  codice di procedura civile del 1940 sul punto è una scelta di campo<a title="" href="#_ftn252" name="_ftnref252">[252]</a> che fa del processo civile italiano attuale un <em>unicum<a title="" href="#_ftn253" name="_ftnref253"><strong>[253]</strong></a></em> nel panorama comparatistico non soltanto rispetto ai codici di procedura penale ma anche con riguardo ai processi civili sia di civil law  (Europa e America Latina), sia di common law nei quali il responso del perito assurge sempre al rango di prova liberamente apprezzabile dal giudice.<br />
È proprio questa perdurante scelta di campo del vigente C.P.C. spiega il fatto che parte dell&#8217;odierna dottrina del processo civile<a title="" href="#_ftn254" name="_ftnref254">[254]</a>, pur convinta, sul piano sistematico, dell&#8217;estrema fragilità della negazione della sua natura probatoria, continua, tuttora, ciò nonostante, a configurare la consulenza tecnica non come prova ma come mezzo istruttorio in senso lato.<br />
Ciò malgrado, in realtà, come si è visto, il modello, previsto dal Codice del 1940, della conduzione diretta delle operazioni di C.T.U. da parte del giudice istruttore, assistito dal consulente tecnico, non è stato mai attuato nel nostro processo civile.<br />
<strong>15)</strong> A ben vedere, però, il processo amministrativo a tale &#8220;scelta di campo&#8221; del legislatore del vigente C.P.C. è rimasto, da sempre, totalmente estraneo in quanto la perizia, originariamente prevista, in base al regolamento di procedura del 1907, esclusivamente nell&#8217;ambito della giurisdizione di merito, era pacificamente, da sempre, considerata, dalla più autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn255" name="_ftnref255">[255]</a>, un mezzo di prova.<br />
Anche sotto questo profilo, infatti, l&#8217;antica normativa processuale amministrativa si ispirava al codice di procedura civile del 1865, caratterizzato, come scrisse Satta, dalla &#8220;<em>semplicità del racconto&#8221;<a title="" href="#_ftn256" name="_ftnref256"><strong>[256]</strong></a>.</em><br />
Analogamente è sempre stata considerata un mezzo di prova in senso stretto anche la stessa verificazione prevista nel giudizio di legittimità. Verificazione<a title="" href="#_ftn257" name="_ftnref257">[257]</a>, nel cui ambito, il giudice amministrativo avrebbe, comunque, già secondo Cammeo<a title="" href="#_ftn258" name="_ftnref258">[258]</a>, potuto ordinare alla p.A., parte in causa, anche l&#8217;esecuzione di vere e proprie perizie<a title="" href="#_ftn259" name="_ftnref259">[259]</a>.<br />
Perizie che, anche in sede di verificazione, già secondo il La Torre<a title="" href="#_ftn260" name="_ftnref260">[260]</a>, non erano assolutamente limitate al solo accertamento dei fatti ma potevano estendersi anche a profili valutativi<a title="" href="#_ftn261" name="_ftnref261">[261]</a> qualora il giudice lo avesse ritenuto necessario ai fini del sindacato di eccesso di potere.<br />
Pertanto, una volta affermato il carattere di prova vera e propria, rivestito dalla verificazione, non avrebbe avuto alcun senso distinguere fra accertamento dei fatti e valutazioni tecniche.<br />
Tornando alla perizia in senso stretto prevista, come abbiano ricordato, dall&#8217;art. 27 Reg. Proc. nell&#8217;ambito della giurisdizionale di merito va ricordato che il Raggi la definiva, in modo inequivocabile, &#8220;<em>prova peritale</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn262" name="_ftnref262">[262]</a>.<br />
Tale istituto venne esteso anche al di fuori della giurisdizione di merito dall&#8217;art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 che introducendo la giurisdizione esclusiva in materia di concessione edilizia e di oneri di urbanizzazione, stabilì che i T.A.R.: “&#8230;<em>possono disporre altresì le perizie di cui all&#8217;art. 27 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642”.</em><br />
Proprio in tale occasione Benvenuti<a title="" href="#_ftn263" name="_ftnref263">[263]</a>, nell&#8217;inquadrare esattamente tale nuova materia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva, autorevolmente riconobbe<a title="" href="#_ftn264" name="_ftnref264">[264]</a>, in modo inequivocabile, la natura di mezzo di prova rivestita della perizia nel processo amministrativo.<br />
La legge n. 205/2000 modificò con la tecnica della novella l&#8217;art. 44, 1° co. T.U.C.S. del 1924 aggiungendovi l&#8217;espressione, nel processo di legittimità, “<em>ovvero disporre consulenza tecnica</em>” così introducendo la C.T.U. in alternativa  rispetto alla preesistente verificazione.<br />
Ma, così disponendo, il legislatore della legge n. 205 del 2000 pose la C.T.U. in perfetta equivalenza, sul piano giuridico, rispetto alla verificazione<a title="" href="#_ftn265" name="_ftnref265">[265]</a>, così riconoscendo, anche ad essa, come già a quest&#8217;ultima, la piena dignità di prova.<br />
In tal senso va ricordato che autorevole dottrina ritenne che, secondo la legge n. 205/2000, la consulenza tecnica avrebbe dovuto, come già la perizia nell&#8217;ambito della giurisdizione di merito, considerarsi, senz&#8217;altro, come prova in quanto le sole regole del vigente C.P.C., da ritenersi, analogicamente, applicabili nel processo amministrativo, erano, esclusivamente, quelle relative al procedimento necessario per lo svolgimento della C.T.U.<a title="" href="#_ftn266" name="_ftnref266">[266]</a>.<br />
Nello stesso senso è stato acutamente rilevato<a title="" href="#_ftn267" name="_ftnref267">[267]</a> che nel processo amministrativo il risultato delle indagini del consulente tecnico costituisce un accertamento del fatto connesso con le allegazioni di parte e, di conseguenza, con l&#8217;onere della prova.<br />
<strong>16) </strong>Il legislatore del Codice del processo amministrativo, il consulente tecnico e il verificatore (art. 19, C.P.A.) insieme al commissario <em>ad acta</em> (art. 21, C.P.A.), nell&#8217;ambito degli ausiliari del giudice (Capo VI &#8211; Ausiliari del giudice)<a title="" href="#_ftn268" name="_ftnref268">[268]</a>.<br />
La derivazione di tale categoria dal codice di procedura civile del 1940 è evidente ma altrettanto evidente il suo adattamento, da parte del legislatore delegato del 2010, all&#8217;esperienza precedente del processo amministrativo.<br />
Ed infatti, codificando la prassi dell&#8217;affidamento della verificazione ad un&#8217;amministrazione estranea vale a dire terza rispetto alla singola controversia, il legislatore delegato del 2010 ha staccato, definitivamente, il verificatore dalla sua originaria matrice di espressione della p.A. parte in causa<a title="" href="#_ftn269" name="_ftnref269">[269]</a> per porlo accanto al C.T.U. quale ausiliario del giudice attribuendogli identiche competenze<a title="" href="#_ftn270" name="_ftnref270">[270]</a>.<br />
Tanto emerge da una semplice lettura dell&#8217;art. 19, 3° co. C.P.A., secondo cui : “<em>Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti”<a title="" href="#_ftn271" name="_ftnref271"><strong>[271]</strong></a>.</em><br />
Come ognun vede, la norma non distingue tra compiti del verificatore e del consulente<a title="" href="#_ftn272" name="_ftnref272">[272]</a>. Entrambi, infatti, puramente e semplicemente, devono compiere le indagini che il giudice loro affida.<br />
Ma allora, se non ha distinto sul punto il legislatore, non si vede perché debba farlo l&#8217;interprete.<br />
Peraltro l&#8217;inquadramento, disposto dall&#8217;art. 19, C.P.A., del consulente tecnico e del verificatore fra gli ausiliari del giudice, non ha impedito allo stesso legislatore del Codice di inserire la previsione della C.T.U. e della verificazione nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 63 (art. 63, 4° co., C.P.A.) la cui rubrica è intitolata &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;</em> analogamente a quella del Capo I in cui è compresa: &#8220;<em>Mezzi di prova</em>&#8220;.<br />
Inoltre, l&#8217;art. 66, C.P.A., che disciplina le modalità di espletamento della verificazione, e l&#8217;art. 67, che prevede le modalità di espletamento della  C.T.U., sono entrambe inserite nel Capo II intitolato &#8220;<em>Ammissione e assunzione delle prove</em>&#8220;.<br />
Orbene, anche il vigente codice di procedura penale del 1988, com&#8217;é noto, inserisce la perizia al Capo VI (artt. 220-233) nell&#8217;ambito del Titolo II &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;, </em>a sua volta, inquadrato nel Libro III intitolato &#8220;<em>Prove&#8221;</em>.<br />
Ciò posto, l&#8217;identità dei titoli delle rispettive rubriche fra l&#8217;art. 63 del Codice del processo amministrativo &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;<a title="" href="#_ftn273" name="_ftnref273"><strong>[273]</strong></a></em> e il titolo II (del Libro III del C.P.P.) &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221; </em>è evidente e, a nostro sommesso avviso, non può essere ignorata dall&#8217;interprete.<br />
Ebbene tale analogia è degna del massimo rilievo ove si consideri che nel processo penale l&#8217;inquadramento della perizia (art. 220, C.P.P.) nell&#8217;ambito delle prove è, da sempre, pacifico<a title="" href="#_ftn274" name="_ftnref274">[274]</a>.<br />
Del resto che questa fosse la vera intenzione del legislatore  delegato del 2010 è dimostrato dal fatto che esso non avrebbe potuto ignorare che il vigente codice di procedura civile non inquadra la C.T.U. tra le prove ma la disciplina a parte anche se nell&#8217;ambito, come abbiamo visto, dell&#8217;istruzione probatoria<a title="" href="#_ftn275" name="_ftnref275">[275]</a>.<br />
Orbene, di fronte a tale prototipo, il fatto stesso che, per ben tre volte, le norme relative alla C.T.U. e alla verificazione siano state inserite nell&#8217;ambito di rubriche intitolate le prime due &#8220;<em>Mezzi di prova</em>&#8221; e la terza &#8220;<em>Ammissione e assunzione delle prove</em>&#8221; dimostra, in modo inequivocabile, la conseguente intenzione del legislatore in tal senso.<br />
Peraltro, la tesi tradizionale secondo cui &#8220;<em>rubrica est lex</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn276" name="_ftnref276">[276]</a> va sottoposta, senz&#8217;altro, a revisione specie ove si consideri la tecnica seguita dal legislatore del processo amministrativo del 2010.<br />
Tecnica<a title="" href="#_ftn277" name="_ftnref277">[277]</a> caratterizzata secondo il modello comunitario,<a title="" href="#_ftn278" name="_ftnref278">[278]</a> frutto dell&#8217;influenza anglosassone, da articoli lunghi suddivisi in sottoparagrafi. In questo quadro non si può per nulla escludere che il titolo della rubrica di cui all&#8217;art. 63 riveste  il carattere di vera e propria definizione  legislativa<a title="" href="#_ftn279" name="_ftnref279">[279]</a> nel quale caso la locuzione &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;,</em> utilizzata dal Codice, avrebbe una portata vincolante per  l&#8217;interprete. È noto che l&#8217;influenza della cultura giuridica anglosassone nell&#8217;ambito comunitario ha condotto, anche in Italia, ad un sempre maggiore utilizzo delle definizioni nell&#8217;ambito della tecnica legislativa.<br />
Ritiene sul punto l&#8217;autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn280" name="_ftnref280">[280]</a> che se il vocabolo contenuto nella <em>rubrica legis</em> è anche ripetuto nell&#8217;ambito dell&#8217;enunciato legislativo che dovrebbe definire la rubrica, costituisce solo uno strumento di reperibilità dell&#8217;enunciato.<br />
Se, però, il vocabolo non viene ripetuto nel testo legislativo ma viene posto solo in rubrica, la disposizione ha una concreta efficacia definitoria<a title="" href="#_ftn281" name="_ftnref281">[281]</a>.<br />
È agevole osservare che l&#8217;espressione &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;, </em>di cui al titolo della rubrica, non viene ripetuta in alcuno dei primi quattro commi dell&#8217;art. 63 C.P.A.<br />
Si ritrova, invece, nell&#8217;ambito del testo del quinto comma dell&#8217;art. 63 l&#8217;espressione &#8220;<em>altri mezzi di prova</em>&#8220;.<br />
Stabilisce, infatti, l&#8217;art. 63, 5° co., C.P.A.:<em> “Il giudice può disporre anche l&#8217;assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l&#8217;interrogatorio formale e il giuramento”. </em>E&#8217; agevole, però, osservare che lo stesso richiamo, da parte dello stesso 5° comma, agli<em> &#8220;altri mezzi di prova&#8221; </em>consente di ritenere, argomentando a <em>contrariis,</em> che la verificazione e la consulenza tecnica, richiamati dal precedente 4° comma del medesimo art. 63, siano veri e propri mezzi di prova previsti dal codice del processo amministrativo.<br />
A maggior ragione, dunque, deve affermarsi che la locuzione &#8220;<em>Mezzi di prova</em>&#8220;, di cui alla rubrica dell&#8217;art. 63, abbia una indiscutibile, concreta efficacia definitoria chiaramente vincolante per l&#8217;interprete<a title="" href="#_ftn282" name="_ftnref282">[282]</a>.<br />
Peraltro, per quanto concerne la verificazione, la natura di mezzo di prova, in ogni caso, è da ritenersi pacifica<a title="" href="#_ftn283" name="_ftnref283">[283]</a>.<br />
Ma, atteso il carattere vincolante della definizione di cui alla rubrica dell&#8217;art. 63, C.P.A., non è possibile riconoscere la natura di prova in senso stretto alla verificazione<a title="" href="#_ftn284" name="_ftnref284">[284]</a> e negarlo, invece, alla consulenza tecnica. Peraltro il testo stesso dell&#8217;art. 63, 4° co., C.P.A. pone i due &#8220;<em>Mezzi di prova</em>&#8221; sullo stesso piano stabilendo che il giudice possa e debba disporli “<em>Qualora reputi necessario l&#8217;accertamento di fatti o l&#8217;acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche”. </em>Posta questa ineludibile premessa, appare chiaro che all&#8217;interprete è assolutamente precluso distinguere, sotto questo profilo, fra verificazione e consulenza.<br />
Il Codice, infatti, prevedendo espressamente come oggetto comune della verificazione e della consulenza non soltanto l&#8217;acquisizione di valutazioni tecniche ma anche, in primo luogo, &#8220;l&#8217;accertamento di fatti&#8221;, ha recepito, da una parte, l&#8217;esperienza giurisprudenziale del giudice amministrativo nell&#8217;ambito della verificazione ma anche, dall&#8217;altra, quella del giudice  civile in materia di consulenza tecnica. Esperienza che, come abbiamo visto, ha condotto autorevole dottrina, proprio osservando il diritto processale civile vivente, ad affermare che la consulenza tecnica &#8220;percipiente&#8221; è “&#8230;.<em> senz&#8217;altro un vero e proprio mezzo di prova, soggetto, quanto all&#8217;efficacia probatoria, alla regola generale del &#8220;prudente apprezzamento&#8221; del giudice (art. 116, 1° co.)”<a title="" href="#_ftn285" name="_ftnref285"><strong>[285]</strong></a>.</em><br />
E&#8217; chiaro, a questo punto, che, sul piano sistematico, qualora si volesse, ad ogni costo, importare nel processo amministrativo la distinzione che, tuttora, afferma di voler seguire al riguardo, come abbiamo visto, la Cassazione civile, tra consulenza &#8220;percipiente&#8221;<a title="" href="#_ftn286" name="_ftnref286">[286]</a>, cui pacificamente è riconosciuta la natura di vera e propria prova<a title="" href="#_ftn287" name="_ftnref287">[287]</a>, e consulenza &#8220;deducente&#8221; cui, al contrario,  si continua a negarla<a title="" href="#_ftn288" name="_ftnref288">[288]</a>, si dovrebbe affermare che consulenza e verificazione costituiscono mezzi di prova soltanto quando hanno ad oggetto l&#8217;accertamento di fatti e negarlo, al contrario,qualora il giudice abbia solo richiesto il compimento di valutazioni tecniche<a title="" href="#_ftn289" name="_ftnref289">[289]</a>.<br />
Epperò, per un verso, come abbiamo visto, sul piano della filosofia della conoscenza, come gli studi di Denti hanno già da lungo tempo, dimostrato, da lungo tempo, una netta separazione tra fatto e valore non appare, neppure in astratto, possibile.<br />
Per altro verso, tale distinzione, a ben vedere, a maggior ragione, non è possibile compierla neppure nella realtà applicativa come la stessa esperienza pratica del processo civile ha ampliamente dimostrato. Non da oggi, infatti, la Cassazione<a title="" href="#_ftn290" name="_ftnref290">[290]</a> ha statuito che : “&#8230;. <em>quando, ad esempio, la consulenza supplisce l&#8217;ispezione giudiziale nell&#8217;ipotesi che quest&#8217;ultima si debba eseguire con l&#8217;assistenza di un consulente o l&#8217;intervento di quest&#8217;ultimo sia necessario per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un&#8217;opera e <strong>per accertarne il valore</strong> &#8211; la consulenza costituisce un mezzo di prova. Pertanto, in questa ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l&#8217;ammissione sotto il profilo che <strong>la parte</strong> non abbia adempiuto con tale richiesta all&#8217;onere probatorio di cui all&#8217;art. 2697 C.C.”.</em><br />
Ma allora è chiaro che se per accertamento del fatto la Cassazione intende non solo la verifica delle caratteristiche tecniche di un&#8217;opera pubblica ma anche la determinazione del valore di mercato di un immobile, è altrettanto evidente che l&#8217;esclusione della natura probatoria della consulenza tecnica deducente viene, solo tralatiziamente, ripetuta per un mero ossequio formale alla lettera del codice di procedura civile del 1940 per, poi, essere costantemente smentita nella realtà applicativa.<br />
Insomma anche nello stesso processo civile, possiamo tranquillamente  affermare che anche la consulenza deducente costituisce un vero e proprio mezzo di prova proprio perché nella realtà, siffatta distinzione fra fatto e valutazione tecnica non è per nulla praticabile.<br />
Orbene, se questo è vero, nel processo civile, <em>a fortiori</em>, deve affermarsi nel processo amministrativo in cui, come  ha rilevato autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn291" name="_ftnref291">[291]</a>, la codificazione del 2010 ha posto il principio dell&#8217;onere della prova<a title="" href="#_ftn292" name="_ftnref292">[292]</a> al centro del sistema istruttorio.<br />
Ne consegue che, qualora sia necessario lo svolgimento di accertamenti tecnici anche di tipo valutativo (si pensi ad es. alla determinazione del valore di un immobile nell&#8217;ambito di un giudizio risarcitorio), deve, senz&#8217;altro, considerarsi come modalità di adempimento dell&#8217;onere della prova, da parte del ricorrente, proprio l&#8217;istanza di ammissione di verificazione o di C.T.U..<br />
Il giudice amministrativo potrà, soltanto, di fronte a detta istanza istruttoria, valutare se disporre la verificazione o ritenere indispensabile la consulenza tecnica.<br />
Attesa l&#8217;evidente identità dell&#8217;oggetto di due mezzi di prova (accertamento dei fatti e valutazioni tecniche), si può, a nostro sommesso avviso, inquadrarli entrambi nell&#8217;ambito di un concetto unitario di perizia<a title="" href="#_ftn293" name="_ftnref293">[293]</a> e, dunque, di prova peritale e, conseguentemente, quali altrettante modalità di adempimento dell&#8217;onere della prova e, quindi, come modalità di esercizio del  diritto alla prova<a title="" href="#_ftn294" name="_ftnref294">[294]</a>.<br />
Il riferimento alla prova peritale ci potrebbe indurre a raccoglierci “&#8230;.<em>intorno a concetti che si potrebbero chiamare vecchi e tradizionali &#8230;.”<a title="" href="#_ftn295" name="_ftnref295"><strong>[295]</strong></a>.</em><br />
Epperò come ci ha insegnato Salvatore Satta<em> : “In realtà ciò non è e non poteva storicamente essere : il ritorno all&#8217;antico è sempre apparente e quel che rinasce è ciò che non muore mai : la nota della verità, che vive nel travaglio delle idee e degli spiriti, poiché i concetti tradizionali, così come erano formulati, apparivano inaccettabili si è determinata quella piccola rivoluzione  della quale abbiano discorso finora : ed è questa stessa che consente di seguire e riaffermare quel che di vero si celava sotto gli antichi errori”<a title="" href="#_ftn296" name="_ftnref296"><strong>[296]</strong></a>.</em></p>
<div>
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. per tutti SANDULLI, <em>Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, cit.,Napoli, 1963, pp.382, ss.</em></div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il riferimento è a F. G. SCOCA, <em>Commento all&#8217;articolo 67 consulenza tecnica d&#8217;ufficio, </em>in QUARANTA e LOPILATO (a cura di), <em>Il processo amministrativo, cit.</em>, p. 563, che scrive: “<em>In effetti la consulenza tecnica non mira ad accertare la storicità (o la verità) dei fatti, ma serve per fornire al giudice le cognizioni tecniche che risultino necessarie per la decisione della controversia”.</em></div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Su tale tradizionale posizione v. il recente lavoro di A. POLICE, <em>I mezzi di prova e l&#8217;attività istruttoria, </em>in G.P. CIRILLO (a cura di),<em> Il nuovo diritto processuale amministrativo, </em>Padova 2014, p. 466, che scrive: “<em>La verificazione e la consulenza tecnica d&#8217;ufficio </em>(d&#8217;ora in avanti anche C.T.U.) <em>non sono mezzi di prova in senso stretto bensì mezzi di valutazione della prova finalizzati all&#8217;acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;”.</em></div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio nel quadro della dottrina <em>ante codicem</em> è essenziale la monografia di E. CARACCIOLO LA GROTTERIA, <em>La consulenza tecnica d&#8217;ufficio e il sindacato</em> <em>del giudice amministrativo, </em>Napoli, 2008, p. 141 che scrive : “<em>Invero se da una parte il consulente è più vicino al giudice, a causa del carattere di obiettività delle indagini di cui si occupa, dall&#8217;altra il risultato di tali indagini si traduce in un accertamento del fatto in connessione con le allegazioni di parte e, quindi, con l&#8217;onere della prova”.</em></div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. L.P. COMOGLIO, <em>Le prove civili,  </em>Torino, 2010, p. 884, che significativamente individua un  “&#8230;<em>trend evolutivo, che conduce ormai verso un nuovo modello di consulenza tecnica del quale sia finalmente valorizzato il ruolo di autonomo mezzo di prova, in funzione della prova scientifica</em>”. Nell&#8217;ambito della dottrina precedente v. DENTI, <em>Scientificità della prova e libera valutazione del giudice</em>, in R.D.P., 1972, pp. 441-437. Nello stesso senso va richiamata la fondamentale monografia di F. AULETTA, <em>Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulenza tecnica</em>, Padova, 2002.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Così V. ANSANELLI, <em>La consulenza tecnica,</em> in M. TARUFFO (a cura di) , <em>La prova nel processo civile,</em> Milano 2012, p. 1007.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sulle vicende che condussero all&#8217;approvazione del Codice di procedura civile del 1940 v. il fondamentale libro di F. CIPRIANI, <em>Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell&#8217;entrata in vigore</em>, Napoli, 1992.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si legge sul punto nella Relazione al Re al vigente C.P.C., pubblicata in F. CIPRIANI, <em>Una relazione in cerca d&#8217;autore</em>. n F. CIPRIANI, <em>Il Codice, cit.,</em> p. 238 ss., specificamente pp. 249-250: “<em>L&#8217;istituto della perizia, collocato dal codice vigente fra le prove, è uno strumento arcaico e insufficiente ai bisogni del procedimento attuale; tanto meno avrebbe potuto trovare posto in un processo nel quale il giudice per potere adempiere in modo adeguato al proprio compito deve avere il mezzo pronto di integrare la propria cultura tecnica, durante il corso dell&#8217;istruzione”.</em></div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sul pensiero di Francesco Carnelutti v. il saggio di F .CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura civile,</em> in <em>Il giusto processo civile</em>, 2010, p. 321 ss., che scrive: “&#8230;<em>Francesco Carnelutti non è stato soltanto un processualcivilista, ma uno studioso che si è occupato ed ad altissimo livello, di una pluralità di discipline, un gigante del pensiero e dell&#8217;azione, una personalità impetuosa e straripante, uno dei grandi oratori di tutti i tempi, un avvocato tuttora celeberrimo, un giurista insomma, che ha dominato la scena accademica e giudiziale italiana per 65 anni e ci ha donato opere che sono tuttora fondamentali”.</em></div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Per una biografia intellettuale del Carnelutti v. G. TARELLO, <em>Carnelutti Francesco, </em>in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 20 (1977).</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In tal senso DENTI, Prefazione a<em> CARNELUTTI, La prova civile</em>, Ristampa, Milano 1992, p.VII.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Il riferimento è a F.CARNELUTTI, <em>La prova</em>, cit., p. 83.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. F: CARNELUTTI, <em>Federico Cammeo nella storia della scienza italiana del diritto, </em>in Dir. Fall., 1997, p. 824 che scrive: “G<em>li è che di quanto ho potuto fare per la scienza del diritto io sono debitore a tre uomini sopra ogni altro : un maestro, Vittorio Polacco; due amici, Angelo Sraffa e Federico Cammeo”. </em>Come ci informa F. CIPRIANI, <em>Ricordo di Francesco Carnelutti nel quarantesimo anniversario della scomparsa </em>in Riv. dir. proc. 2005, p. 1253, Carnelutti <em>“&#8230;si laureò a Padova a 21 anni il 21 novembre 1900 con una tesi in Diritto civile su Universitates  facti et iuris, discussa con Vittorio Polacco, il suo &#8220;maestro vero&#8221;“.</em></div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il riferimento a V. POLACCO, <em>Note sulle perizie civili comparate alle penali, </em>in <em>Atti del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, </em>A.A. 1889-1900, Tomo LIX.- Parte seconda, estratto, Venezia, 1900.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. POLACCO, N<em>ote, cit., </em>p. 319, afferma : “<em>Soccorrano allora i periti, il cui ufficio dunque è il medesimo in qualsiasi giudizio; essi cioè non sono come sostengono alcuni, testimoni sui generis, ma piuttosto organi ausiliari del Magistrato “.</em></div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. FRAMMARINO dei MALATESTA, <em>La logica delle prove in criminale</em>, Vol, II,Torino, 1895, pp. 257-258, che acutamente osservava che i periti non possono dirsi consulenti del giudice, dal momento che egli individualmente potrebbe non averne bisogno..</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema v. A. STOPPATO, <em>La perizia scientifica nel processo penale, </em>in Riv.Penale, vol. XLV-XLVI 1897, n. 2, p. 9 che definisce il perito come &#8220;testimone istrutto o eccezionale&#8221;.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Affermava che il perito era un &#8220;testimone improprio&#8221; L. LUCCHINI, <em>Elementi di procedura penale, </em> Firenze, 1895, n. 142, pp.158-159.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> In tal senso v. L. MATTIROLO, <em>Trattato di diritto giudiziario civile italiano, </em>Ristampa V ed. Vol. II, Torino, 1931, p.886 che definisce la perizia come “&#8230;<em>la testimonianza di una o più persone esperte. diretta a far conoscere un fatto, di cui l&#8217;esistenza non può essere accertata o giuridicamente apprezzata fuorché con il corredo di speciali cognizioni scientifiche o tecniche”. </em>Lo stesso MATTIROLO, <em>Trattato, cit., </em>II, p. 890 parla esplicitamente di prova peritale precisando che “&#8230;.<em>all&#8217;ammissione della prova peritale la legge non ristabilisce alcun particolare impedimento”.</em></div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> L&#8217;opera di Carlo Lessona, che fù il maestro di Piero Calamandrei, per decenni ingiustamente quasi dimenticata, è stata, in tempi recenti, meritoriamente, rivalutata da F. CIPRIANI,  <em>Le peripezie di Carlo Lessona tra Mortara, Chiovenda e Calamandrei, </em>in Riv. Dir.Proc., 1991, p. 754 ss. ed ora in F. CIPRIANI, <em>Scritti in onore dei PATRES, </em>Milano, 2006, p.143 ss.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il riferimento è a C. LESSONA, <em>Trattato delle prove in materia civile, v. (</em> Ristampa della edizione del 1914), Torino, 1927. Va ricordato che P. CALAMANDREI, Recensione a LESSONA, <em>Trattato I, </em>p. 279 (citazione tratta da <em>F. CIPRIANI, Scritti, cit., p. 164 </em>testo e nota (81), scrisse che Lessona aveva il merito di avere dimostrato che si può studiare “<em>con metodo rigorosamente sistematico il diritto giudiziario senza rinunciare ad essere italiani</em>”.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Così LESSONA, <em>Trattato</em>, <em>cit.,</em> vol. IV, p. 581.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In tal senso LESSONA, <em>Op. cit.,</em> vol. IV, p. 582.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così LESSONA, <em>Trattato, cit., </em> vol. IV, pp. 569-570.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> La definizione è di LESSONA, <em>Op. cit.,</em> p. 569.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Così LESSONA. <em>Trattato,</em> vol. IV, cit., p.666.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> LESSONA,  <em>Op. cit</em>., p. 666.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Così&#8217; MORTARA, <em>Commentario</em>, cit., vol. II, p. 662.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Così MORTARA, <em>Op. cit., </em>p. 664</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> MORTARA, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Così MORTARA, <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Scrive sul punto F. CIPRIANI, <em>Ludovico Mortara nel 150° anniversario della nascita</em>, ora in CIPRIANI, S<em>critti in onore. cit.,</em> p. 122: “<em>Mortara, tra la fine  dell&#8217;Ottocento e i primi decenni del Novecento dominò la scena giuridica italiana</em>&#8230;”.</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> L&#8217;isolamento di Polacco  sul tema appare evidente solo che si consideri  che anche CHIOVENDA, <em>Principi, cit.,</em> p.838 concepiva la perizia come “mezzo di prova”  pur potendosi ritenere il fondatore in Italia della concezione pubblicistica del processo civile. Su tale ruolo di Chiovenda v. lo studio di F. CIPRIANI, <em>Il 3 febbraio 1903 tra mito e realtà</em> (2003), in F. CIPRIANI,  <em>Scritti, cit.,</em> p. 249 ss.</div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. F. CIPRIANI, <em>Il codice, cit.., </em>p.<em> 33 </em>che dimostra documentalmente come Carnelutti, Redenti e Calamandrei furono precettati dal Guardasigilli Dino Grandi a collaborare alla redazione definitiva del Codice.</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> La perdurante rilevanza della concezione carneluttiana della perizia è dimostrata dal fatto che viene tuttora seguita da una parte della dottrina del processo civile. Osserva, infatti, C. CONSOLO, <em>Spiegazioni di diritto processuale civile, Profili generali, </em>Tomo secondo, Padova 2004, p. 276, che il consulente tecnico “<em>integra l&#8217;attività del giudice offrendogli le necessarie cognizioni tecniche per la valutazione dei fatti di causa risultanti dai documenti e dalle  prove raccolte. Da questo punto di vista la consulenza tecnica si contrappone nettamente alla prova &#8211; che invece offre solo i dati di fatto per il giudizio</em>”. Sul piano dogmatico è evidente la continuità fra la posizione di Consolo e l&#8217;insegnamento di Carnelutti, secondo la formulazione antecedente, come vedremo, al 1947. Su un piano più strettamente legato a ragioni di diritto positivo si muove G. VERDE, <em>Profili processo civile; 2. Processo di cognizione, </em>Napoli, 1996, p.141 che scrive: “<em>Non a caso il codice (di procedura civile) la sistema all&#8217;inizio della sezione dedicata all&#8217;istruzione probatoria ma prima delle sottosezioni dedicate ai mezzi di prova”. </em>Ed in effetti fin tanto che non si giungerà all&#8217;abrogazione del Codice del 1940 questa posizione nel quadro della dottrina processualcivilistica è difficile pensare che verrà del tutto abbandonata. Ma per la stessa ragione di diritto positivo dovrebbe, invece, affermarsi, a nostro avviso, nel processo amministrativo, il carattere probatorio della consulenza tecnica.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> In tale senso v. C. BESSO, <em>La prova prima del processo, </em>Torino, 2004, p. 147:  “<em>Ci pare che alla base della negazione della qualificazione come mezzo di prova della  consulenza tecnica vi sia un fraintendimento del pensiero di Carnelutti &#8230;</em>.”.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> La dedica a Vittorio Polacco è stata riprodotta a p. IV della edizione del 1992 de <em>La prova civile.</em></div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Il Codice di procedura civile del 1865, com&#8217;è noto, inquadrava la perizia (artt. 242 ss.) nell&#8217;ambito della Sezione IV <em>&#8220;Delle prove&#8221;</em> (artt. 206 ss.).</div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Sull&#8217;attività percettiva del perito v. CARNELUTTI, <em>La prova, cit.,</em> p. 70 ss.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Così CARNELUTTI, <em>La prova, cit.,</em> p. 83.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Così significativamente CARNELUTTI, <em>Op. cit.,</em>, p. 72.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> CARNELUTTI, <em>Op,. cit.,</em>p. 72.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Op, e loco cit.</em></div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Così CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, cit.,</em> p. 72 che scrive: “<em>Invero, prescindendo dal rapporto tra chi percepisce il fatto e il giudice, qui ricorrono tutti i caratteri della prova indiretta, il giudice non percepisce il fatto, ma un fatto diverso, che è la descrizione orale o scritta altrui intorno al fatto medesimo, della quale deduce il fatto da provare</em>”.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, cit.,</em> p. 73.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 74.</div>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, cit.</em>, p. 74 ss.</div>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op.e loco cit</em></div>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Sul punto CARNELUTTI, <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit,.p.75</em></div>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> L&#8217;espressione è di CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, cit.,</em> p. 78, che scrive: “<em>STEIN  ha battuto in breccia la concezione dominante del perito da due parti : da un canto dimostrando che anche il testimonio, e non solo il perito, formula dei giudizi, dall&#8217;altro, dimostrando che, il più delle vote, il perito, anzi che o prima che formuli dei giudizi, fornisce al giudice elementi per giudicare: precisamente le regole, che costituiscono la premessa maggiore del sillogismo</em>”.</div>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Così CARNELUTTI, <em>La prova,</em> cit., pp.81-82</div>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p.82</div>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> In tal senso v. CARNELLUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Così CARNELUTTI, <em>La prova, cit., </em>p. 83.</div>
<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> In tal senso CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit</em>., p. 83.</div>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 83: “<em>Onde il carattere essenziale della perizia nella deduzione è pur sempre questo: che il perito deduce o fornisce gli elementi necessari a dedurre per incarico del giudice”.</em></div>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, cit., loco cit.,</em>: “&#8230; <em>se il perito indica <strong>regole</strong> anzi che fatti, ciò vuol dire ch&#8217;egli collabora col giudice nella deduzione dei fatti</em>&#8230;.”.</div>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Così CARNELUTTI, <em>La prova</em> ,<em> cit.,</em> p. 80.</div>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Così POLACCO, <em>Note, cit., </em>p. 319.</div>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>La prova, </em>cit., p. 80:”<em>La differenza che intercorre tra perito e testimonio, in questo tema della deduzione è, in fondo, analoga a quella che riscontriamo  sul tema della percezione&#8230;.; è un corollario  della differenza che esiste tra la premessa maggiore e la premessa minore del sillogismo, tra norma e fatto. Questa differenza non si può distruggere”.</em></div>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> V. sul punto FRAMARINO DEI MALATESTA, L<em>a logica delle prove in criminale, </em>vol. II, Torino, 1895, pp. 257-258.</div>
<div id="ftn69"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Così POLACCO, <em>Op. cit., </em>p. 319, nota (1).</div>
<div id="ftn70"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Come ci informa F. CIPRIANI, <em>Ricordo di Francesco Carnelutti nel quarantesimo anniversario della scomparsa, </em>in Riv. Dir. Proc., 2005, p. 1254: “<em>La Commissione giudicatrice di quel concorso era presieduta da Carlo Lessona e formata da Federico Cammeo, Giuseppe Chiovenda, Alfredo Rocco e Giuseppe Messina”. </em>Cammeo sottoscrisse il verbale di approvazione degli atti del concorso come relatore in data 27/4/1915 (v. il Verbale in CIPRIANI, <em>Piero Calamandrei e la procedura civile</em>, Napoli, 2007, p. 270.</div>
<div id="ftn71"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Molti anni dopo CARNELUTTI, <em>Federico Cammeo, cit.,</em> p.831 ricordava che : “&#8230;<em>Cammeo, al quale avevo confidato le mie preoccupazioni, mi consiglio energicamente il concorso padovano : &#8220;Parigi val bene una messa&#8221;, mi disse quando gli manifestai il rammarico di lasciare il diritto commerciale”.</em></div>
<div id="ftn72"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> V. <em>Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di procedura e ordinamento giudiziario della R. Università di Padova, in </em>Ministero della Pubblica Istruzione (<em>Estratto del Bollettino Ufficiale n. 39 del 30/9/1915) </em>ora in CIPRIANI, <em>Piero Calamandrei</em>, cit. pp. 262-270.</div>
<div id="ftn73"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Su Federico Cammeo come studioso della Procedura civile, cfr. F. CIPRIANI <em>Cammeo e la Procedura civile</em> (1993)ora in CIPRIANI, <em>Scritti in onore dei PATRES, cit.,</em>pp. 221 e ss.</div>
<div id="ftn74"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> V. CAMMEO, <em>Relazione, </em>cit., in CIPRIANI, <em>Piero Calamandrei, </em>cit., p. 268.</div>
<div id="ftn75"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Così CAMMEO, <em>Relazione, </em>cit., p. 269.</div>
<div id="ftn76"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Cfr. CAMMEO, <em>Op. e loco cit</em>..</div>
<div id="ftn77"><a title="" href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> CAMMEO<em>, Ibidem</em></div>
<div id="ftn78"><a title="" href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> CAMMEO, O<em>p. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn79"><a title="" href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> Cfr. F. CAMMEO, <em>Lezioni di procedura civile </em>Padova 1910, Ristampa anastatica con Prefazione di F. Cipriani, Padova, 1992.</div>
<div id="ftn80"><a title="" href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> Così CAMMEO, <em>Lezioni, cit.,</em> p. 635.</div>
<div id="ftn81"><a title="" href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> CAMMEO, <em>Lezioni, cit.,</em> p. 587.</div>
<div id="ftn82"><a title="" href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Così CAMMEO, <em>Relazione, cit</em>., p. 269.</div>
<div id="ftn83"><a title="" href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> Cfr. <em>F. CARNELUTTI, Poteri e doveri del giudice in tema di perizia, </em>in F. CARNELUTTI ,<em> Studi di diritto processuale, </em>Padova, 1925 pp. 259-263.</div>
<div id="ftn84"><a title="" href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> Così CARNELUTTI<em>, Nota, cit., </em>in<em> Studi, cit., </em>p. 259.</div>
<div id="ftn85"><a title="" href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> Così significativamente, CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn86"><a title="" href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn87"><a title="" href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>pp. 259-260.</div>
<div id="ftn88"><a title="" href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri e doveri, cit.,</em> p. 260.</div>
<div id="ftn89"><a title="" href="#_ftnref89" name="_ftn89">[89]</a> Così CARNELUTTI, <em>Poteri, cit., </em>p. 259.</div>
<div id="ftn90"><a title="" href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri, cit.,</em> p. 260.</div>
<div id="ftn91"><a title="" href="#_ftnref91" name="_ftn91">[91]</a> Così CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn92"><a title="" href="#_ftnref92" name="_ftn92">[92]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn93"><a title="" href="#_ftnref93" name="_ftn93">[93]</a> Così CARNELUTTI, <em>Poteri, cit.,</em> p. 260.</div>
<div id="ftn94"><a title="" href="#_ftnref94" name="_ftn94">[94]</a>  CARNELUTTI<em>, Ibidem.</em></div>
<div id="ftn95"><a title="" href="#_ftnref95" name="_ftn95">[95]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn96"><a title="" href="#_ftnref96" name="_ftn96">[96]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri, cit.,</em> p. 261.</div>
<div id="ftn97"><a title="" href="#_ftnref97" name="_ftn97">[97]</a> Così CARNELUTTI, <em>Ibidem</em>.</div>
<div id="ftn98"><a title="" href="#_ftnref98" name="_ftn98">[98]</a> CARNELUTTI, Ivi.</div>
<div id="ftn99"><a title="" href="#_ftnref99" name="_ftn99">[99]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Poteri e doveri, cit.,</em> p. 261.</div>
<div id="ftn100"><a title="" href="#_ftnref100" name="_ftn100">[100]</a> Sulla discrezionalità e sulla storia di tale concetto cfr. A. ANGIULI, <em>Lineamenti vecchi e nuovi delle discrezionalità,</em> Bari, 1992. v., inoltre, L. BENVENUTI, <em>La discrezionalità amministrativa e i suoi interpreti,</em> in BENVENUTI, <em>Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo,</em> Milano, 2002, p. 64 ss.</div>
<div id="ftn101"><a title="" href="#_ftnref101" name="_ftn101">[101]</a> In tal senso CARNELUTTI, <em>Poteri, cit, </em>p. 261.</div>
<div id="ftn102"><a title="" href="#_ftnref102" name="_ftn102">[102]</a> Così CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn103"><a title="" href="#_ftnref103" name="_ftn103">[103]</a> CARNELUTTI<em>, Ivi</em>.</div>
<div id="ftn104"><a title="" href="#_ftnref104" name="_ftn104">[104]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn105"><a title="" href="#_ftnref105" name="_ftn105">[105]</a> Così CARNELUTTI, <em>Poteri, cit.,</em> p. 261</div>
<div id="ftn106"><a title="" href="#_ftnref106" name="_ftn106">[106]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Op. cit.,</em>p. 262 che parla di giudizio &#8220;<em>veramente discrezionale</em>&#8220;.</div>
<div id="ftn107"><a title="" href="#_ftnref107" name="_ftn107">[107]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri, cit., </em>pp. 261-262.</div>
<div id="ftn108"><a title="" href="#_ftnref108" name="_ftn108">[108]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 262.</div>
<div id="ftn109"><a title="" href="#_ftnref109" name="_ftn109">[109]</a> CARNELUTTI, Ibidem.</div>
<div id="ftn110"><a title="" href="#_ftnref110" name="_ftn110">[110]</a> Così CARNELUTTI, <em>Poteri, cit., </em>p. 262.</div>
<div id="ftn111"><a title="" href="#_ftnref111" name="_ftn111">[111]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 263.</div>
<div id="ftn112"><a title="" href="#_ftnref112" name="_ftn112">[112]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri, cit., </em>p.263.</div>
<div id="ftn113"><a title="" href="#_ftnref113" name="_ftn113">[113]</a> Così significativamente CARNELUTTI, <em>Op. e loco, cit.</em></div>
<div id="ftn114"><a title="" href="#_ftnref114" name="_ftn114">[114]</a> Cfr. fra le tante, Cass. 18.1.2013, n. 1266 secondo cui : “<em>Qualora la consulenza d&#8217;ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre l&#8217;ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo&#8230;.”. </em></div>
<div id="ftn115"><a title="" href="#_ftnref115" name="_ftn115">[115]</a> Non a caso la stessa sentenza n. 1266/2013 ammette esplicitamente che la C.T.U. : “&#8230;<em>tuttavia può essenzialmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l&#8217;ausilio di un perito”.</em></div>
<div id="ftn116"><a title="" href="#_ftnref116" name="_ftn116">[116]</a> Il riferimento è alla monografia di E. FLORIAN, <em>Delle  prove penali</em> (1924). Le citazioni contenute nel testo si riferiscono alla III edizione a cura di P. FREDAS, Milano-Varese, 1961.</div>
<div id="ftn117"><a title="" href="#_ftnref117" name="_ftn117">[117]</a> F. CARNELUTTI, <em>Prove civili  e prove penali,</em> in CARNELUTTI <em>Studi di diritto processuale, </em>Padova, 1925, pp. 201 ss.</div>
<div id="ftn118"><a title="" href="#_ftnref118" name="_ftn118">[118]</a> Così CARNELUTTI, <em>Prove civili,</em> cit., p. 221.</div>
<div id="ftn119"><a title="" href="#_ftnref119" name="_ftn119">[119]</a> Cfr. CARNELUTTI<em>,  Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn120"><a title="" href="#_ftnref120" name="_ftn120">[120]</a> Così FLORIAN, <em>Delle prove, </em>cit., p. 128.</div>
<div id="ftn121"><a title="" href="#_ftnref121" name="_ftn121">[121]</a> Così FLORIAN, Op. cit., p. 127</div>
<div id="ftn122"><a title="" href="#_ftnref122" name="_ftn122">[122]</a> FLORIAN<em>, Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn123"><a title="" href="#_ftnref123" name="_ftn123">[123]</a> Così CARNELUTTI, <em>Prove civili,</em> cit. pp. 221-222</div>
<div id="ftn124"><a title="" href="#_ftnref124" name="_ftn124">[124]</a> Osserva CARNELUTTI, <em>Prove civili, </em>cit., p. 221.: “<em>Il compito, dunque, di &#8220;mettere la prova nelle mani del giudice&#8221; non giustifica punto la considerazione del perito come mezzo di prova”.</em></div>
<div id="ftn125"><a title="" href="#_ftnref125" name="_ftn125">[125]</a> Così CARNELUTTI, <em>Prove, </em>cit., p. 225</div>
<div id="ftn126"><a title="" href="#_ftnref126" name="_ftn126">[126]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit</em>., p. 225.</div>
<div id="ftn127"><a title="" href="#_ftnref127" name="_ftn127">[127]</a> L&#8217;espressione è di CARNELUTTI, <em>Prove, p. 226.</em></div>
<div id="ftn128"><a title="" href="#_ftnref128" name="_ftn128">[128]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit</em>., p. 226.</div>
<div id="ftn129"><a title="" href="#_ftnref129" name="_ftn129">[129]</a> Così CARNELUTTI, <em>Prove</em>, cit., p. 225.</div>
<div id="ftn130"><a title="" href="#_ftnref130" name="_ftn130">[130]</a> Tale definizione dei compiti del perito è di CARNELUTTI, <em>Prove,</em> cit., p. 225 che parla di <em>“&#8230;.un più cauto ufficio di consulente, che assiste il giudice ovunque le difficoltà tecniche si presentino, e così lo segue fino alla camera di consiglio, per aiutarlo in quella valutazione delle prove, che è parte vitale sino alla decisione&#8230;.”.</em></div>
<div id="ftn131"><a title="" href="#_ftnref131" name="_ftn131">[131]</a> Sul progetto di <em>Codice di procedura civile</em> di CARNELUTTI, del 1926 va ricordato il saggio di G. TARELLO, <em>Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926,</em>in G. TARELLO, <em>Dottrine del processo civile,</em>Bologna, 1987, pp. 215 ss.</div>
<div id="ftn132"><a title="" href="#_ftnref132" name="_ftn132">[132]</a> Come risulta dallo stesso saggio di F. CARNELUTTI, <em>A proposito di un nome,</em> in Riv. Dir. Proc. Civ., II, 1927, p. 187.</div>
<div id="ftn133"><a title="" href="#_ftnref133" name="_ftn133">[133]</a> Scrive sul punto G. TARELLO, <em>Francesco Carnelutti e il  progetto, </em>cit. “&#8230;<em>è ben comprensibile come la scelta di Lodovico Mortara, presidente della Sottocommissione, avendo buon esito la strategia iniziale di mettere fuori gioco Chiovenda, fosse caduta su Carnelutti : salva la terminologia, le linee del progetto di quest&#8217;ultimo non erano troppo diverse da quelle adottate, pochi anni prima, del vecchio magistrato”.</em></div>
<div id="ftn134"><a title="" href="#_ftnref134" name="_ftn134">[134]</a> Cfr. F. CIPRIANI, <em>Ricordo di Francesco Carnelutti nel quarantesimo anniversario della scomparsa,</em> in Riv. dir. proc. 2005, p. 1257: “&#8230;.<em>Mortara affidò subito, a luglio del 1924</em>, <em>il compito di redigere l&#8217;avanprogetto a Carnelutti con la conseguenza che a metà del 1926, quando la Sottocommissione C chiuse i suoi lavori, si dovette prendere atto che nella titanica lotta tra Mortara e Chiovenda aveva finito col prevalere un terzo, Francesco Carnelutti, massimo autore del progetto i c.p.c</em>.”.</div>
<div id="ftn135"><a title="" href="#_ftnref135" name="_ftn135">[135]</a> Cfr. TARELLO, <em>Op. cit.,</em>p. 229: “<em>E&#8217; certamente vero  &#8230;. che al centro del progetto Carnelutti stava un concetto da lui elaborato dogmaticamente, il concetto di &#8220;lite&#8221; che veniva a prendere il posto già occupato, nella dottrina e nella progettazione precedente, specie Chiovenda ma, del concetto di azione”.</em></div>
<div id="ftn136"><a title="" href="#_ftnref136" name="_ftn136">[136]</a> Scrive F. CARNELUTTI, <em>Lezioni di diritto processuale civile, </em>vol. I, rist. Modena 1986, p. 131: “<em>L&#8217;elemento sostanziale della lite consiste nel conflitto d&#8217;interessi. In senso largo ogni conflitto di interessi può chiamarsi una lite o controversia”. </em>Prosegue il Maestro “&#8230;.<em>nella nozione di lite o controversia il conflitto di interessi (che ne costituisce la sostanza) si sovrappone il conflitto tra due applicazioni della norma, e perciò tra due opinioni o tra due modi di condotta dei soggetti del rapporto (che costituisce la forma). Volendo accentuare la distinzione tra l&#8217;elemento formale e l&#8217;elemento sostanziale e perciò <u>tra il semplice conflitto di interessi</u> e la <u>lite vera e propria</u></em>, <em>si può parlare nel primo caso <u>di lite o controversia economica</u>, nel secondo di <u>lite o controversia giuridica”.</u></em></div>
<div id="ftn137"><a title="" href="#_ftnref137" name="_ftn137">[137]</a> Precisa F. CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura civile, </em>in questa Rivista, 2010, II, p. 330: “<em>Le prove si assumevano &#8220;di regola&#8221; davanti al Collegio &#8230;., ma, su richiesta concorde delle parti o per gravi motivi di ufficio, il Collegio poteva delegare uno dei suoi giudici (art. 230) conservando tuttavia il potere di disporre la rinnovazione delle prove  davanti a sé”.</em></div>
<div id="ftn138"><a title="" href="#_ftnref138" name="_ftn138">[138]</a> Il riferimento è a F.CARNELUTTI, <em>A proposito di un nome,</em> in Riv. dir.proc. civ., I, 1927, pp. 87 ss.</div>
<div id="ftn139"><a title="" href="#_ftnref139" name="_ftn139">[139]</a> Così CARNELUTTI, <em>A proposito, cit.,</em> p. 87.</div>
<div id="ftn140"><a title="" href="#_ftnref140" name="_ftn140">[140]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 88.</div>
<div id="ftn141"><a title="" href="#_ftnref141" name="_ftn141">[141]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn142"><a title="" href="#_ftnref142" name="_ftn142">[142]</a> Così CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 88.</div>
<div id="ftn143"><a title="" href="#_ftnref143" name="_ftn143">[143]</a> Scrive G. TARELLO; <em>Francesco Carnelutti, cit. </em>p. 218: “&#8230;..<em>Carnelutti, dotato di senso pratico non immune da influenze delle concezioni individualistiche del processo sin dai primi studi assunse quell&#8217;atteggiamento che lo avrebbe portato a rappresentare quella concezione del processo come eliminazione del conflitto e soluzione della lite”.</em></div>
<div id="ftn144"><a title="" href="#_ftnref144" name="_ftn144">[144]</a> Osserva significativamente CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura civile, cit.,</em> p. 329: “&#8230;. <em>l&#8217;ossatura del processo riecheggiava quello all&#8217;epoca vigente, che era rappresentato dal procedimento sommario come riformato da Mortara nel 1901, ma conteneva anche notevoli innovazioni sulla scia del progetto Mortara del 1923, riaffermando così la concezione liberale e garantistica del nostro processo civile”.</em></div>
<div id="ftn145"><a title="" href="#_ftnref145" name="_ftn145">[145]</a> Osserva in generale, con riguardo al pensiero di Carnelutti, G. TARELLO, <em>Francesco Carnelutti, cit.,</em> p. 222 che: “<em>la teoria generale &#8230; serviva cioè ad una concezione autoritaria del processo civile e rifletteva un processo di pubblicizzazione del processo civile”.</em></div>
<div id="ftn146"><a title="" href="#_ftnref146" name="_ftn146">[146]</a> Scriveva F. CARNELUTTI, <em>Lezioni, cit.,</em> III, (1922-23) p. 67 : “<em>per effetto dell&#8217;ordinamento del nostro processo incidentale (art. 81 cod. proc. civ., art. 12 legge e art. 38 reg. proc. sommario) si deve riconoscere per quanto non si possa approvare che il giudice è tenuto a far uso della perizia quando le parti, concordi, lo richiedano”.</em></div>
<div id="ftn147"><a title="" href="#_ftnref147" name="_ftn147">[147]</a> Così CARNELUTTI, <em>Sistema del diritto processuale civile,</em> I, Padova, 1926, p. 532.</div>
<div id="ftn148"><a title="" href="#_ftnref148" name="_ftn148">[148]</a> Osserva F. CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura civile, cit.,</em>p. 336 che: “<em>Il sistema, a dispetto del titolo è un pò disordinato. Basti dire che il II vol., che verte tutto sugli atti, si chiude con l&#8217;impugnazione degli atti processuali, quasi non fosse vero che il procedimento di primo grado è studiato nel III vol.”.</em></div>
<div id="ftn149"><a title="" href="#_ftnref149" name="_ftn149">[149]</a> Così LESSONA, <em>Trattato delle prove, cit.,</em>IV, p. 666.</div>
<div id="ftn150"><a title="" href="#_ftnref150" name="_ftn150">[150]</a> Il riferimento è a F. CARNELUTTI, <em>Poteri e doveri del giudice in tema di perizia (1916), </em>in Studi di diritto processuale, Padova, 1925, pp. 259 ss.</div>
<div id="ftn151"><a title="" href="#_ftnref151" name="_ftn151">[151]</a> Cfr. F. CARNELUTTI, <em>Poteri e doveri, cit., </em>p. 262: “<em>una volta che la perizia o l&#8217;ispezione può servire all&#8217;accertamenti dei fatti, il giudice non può esimersi dall&#8217;ordinarla rinunciando all&#8217;accertamento dei fatti, che avrebbe potuto accertare e giudicando, mediante l&#8217;onere della prova, in base alla loro incertezza”.</em></div>
<div id="ftn152"><a title="" href="#_ftnref152" name="_ftn152">[152]</a> CARNELUTTI, <em>Poteri e doveri cit., </em>p. 263<em>: “Il giudice deve ricorrere alle regole sul&#8217;onere della prova soltanto quando coi mezzi a sua disposizione non possa conoscere la realtà dei fatti, sui quali deve decidere; il meccanismo dell&#8217;onere della prova è appunto un  espediente offertogli per fissare nella sentenza i fatti ignoti, vale a dire i fatti non accertabili con i mezzi e con le fonti di prova”.</em></div>
<div id="ftn153"><a title="" href="#_ftnref153" name="_ftn153">[153]</a> Così CARNELUTTI, <em>Sistema, cit., </em>p. 531.</div>
<div id="ftn154"><a title="" href="#_ftnref154" name="_ftn154">[154]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 531.</div>
<div id="ftn155"><a title="" href="#_ftnref155" name="_ftn155">[155]</a> Il riferimento è a A. PROTO PISANI, in <em>Quaderni fiorentini,</em> n. 16, 1987, p. 433, che definisce il progetto Carnelutti del 1926 “geniale, ancorché estemporaneo”.</div>
<div id="ftn156"><a title="" href="#_ftnref156" name="_ftn156">[156]</a> Cfr. PICARDI, <em>Lo Stato Vaticano e la sua giustizia, </em>Bari, 2009, p. 109.</div>
<div id="ftn157"><a title="" href="#_ftnref157" name="_ftn157">[157]</a> Cfr. BARBOSA MOREIRA, <em>Il codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano come fonte storica del diritto brasiliano, </em>in <em>Studi in on ore di Vittorio Denti, </em>I, Padova, 1994, p. 2</div>
<div id="ftn158"><a title="" href="#_ftnref158" name="_ftn158">[158]</a> Così F. CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura, </em>cit., p. 331</div>
<div id="ftn159"><a title="" href="#_ftnref159" name="_ftn159">[159]</a> Sul punto v. F. CIPRIANI, <em>Pietro de Francisci e la Procedura civile, </em>in CIPRIANI, <em>Il processo civile nello Stato Democratico, </em>Saggi, Napoli, 2006, pp. 245 ss.</div>
<div id="ftn160"><a title="" href="#_ftnref160" name="_ftn160">[160]</a> Sulla figura e l&#8217;opera di Enrico Redenti v, il saggio di F. CIPRIANI, <em>Alla proposta di Enrico Redente, </em>in CIPRIANI, <em>Scritti in onore dei PATRES, </em>Milano, 2006, pp. 325 ss. che si sofferma ampliamente su tale vicenda.</div>
<div id="ftn161"><a title="" href="#_ftnref161" name="_ftn161">[161]</a> Su tale progetto v. REDENTI, <em>Sul nuovo progetto del codice di procedura civile,</em> in Foro it., 1934, IV co. 181 poi in REDENTI, <em>Scritti e discorsi di mezzo secolo,</em> Milano, 1951.</div>
<div id="ftn162"><a title="" href="#_ftnref162" name="_ftn162">[162]</a> Così CARNELUTTI, <em>Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile, </em>Milano, 1937, p. 42.</div>
<div id="ftn163"><a title="" href="#_ftnref163" name="_ftn163">[163]</a> La definizione è dello stesso CARNELUTTI, <em>A proposito di un nome, cit.,</em> p. 87. Tale espressione per indicare Carnelutti è stata usata da F. CIPRIANI, <em>Le stroncature del garzone del legislatore,</em> in <em>Il giusto processo civile,</em> 2009, p. 899 ss.</div>
<div id="ftn164"><a title="" href="#_ftnref164" name="_ftn164">[164]</a> Cfr. sul punto CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura civile, cit.,</em> pp. 337-338.</div>
<div id="ftn165"><a title="" href="#_ftnref165" name="_ftn165">[165]</a> Su tutta la vicenda della preparazione del Codice di procedura civile tuttora vigente v. F. CIPRIANI, <em>Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti</em>, Napoli, 1992, pp. 13 ss.</div>
<div id="ftn166"><a title="" href="#_ftnref166" name="_ftn166">[166]</a> Il testo delle &#8220;<em>Disposizioni generali</em>&#8221; del progetto Conforti è pubblicato in CIPRIANI, <em>Il codice, cit.,</em> pp. 134 ss.</div>
<div id="ftn167"><a title="" href="#_ftnref167" name="_ftn167">[167]</a> Scrive, infatti, CARNELUTTI, <em>Rapporto del prof. Francesco Carnelutti sulla parte generale del progetto del Codice di procedura civile, in CIPRIANI, Il codice di procedura civile, cit, (doc. 19), p.171</em> : “<em>Il contenuto di questo capo è uno dei migliori del testo. Non tanto per ragioni tecniche, quanto per le rilevanze di esse nel campo pratico, ritengo che la nozione e la disciplina del consulente tecnico del giudice risolvano il problema della perizia giudiziale in modo particolarmente felice. Peccato che, come dovrò dire tra poco, sia stato compiutamente omesso il problema parallelo della così detta perizia di parte”.</em></div>
<div id="ftn168"><a title="" href="#_ftnref168" name="_ftn168">[168]</a> Sul tema v. F. CIPRIANI, <em>La relazione al Re scritta da Calamandrei e firmata da Grandi, </em>in CIPRIANI, <em>Piero Calamandrei e la procedura civile, Miti, leggende, interpretazioni, documenti</em>, 2^ Ed., Bari, 2009, pp. 141 ss.</div>
<div id="ftn169"><a title="" href="#_ftnref169" name="_ftn169">[169]</a> La Relazione al Re è stata pubblicata in F. CIPRIANI, <em>Il Codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, cit.,</em> p. 239 ss.</div>
<div id="ftn170"><a title="" href="#_ftnref170" name="_ftn170">[170]</a> Così La <em>Relazione al Re</em>, in CIPRIANI, <em>Il Codice, cit.,</em> pp. 267-268.</div>
<div id="ftn171"><a title="" href="#_ftnref171" name="_ftn171">[171]</a> <em>Relazione</em>, cit., in CIPRIANI, <em>Il Codice, cit., loco cit</em>.</div>
<div id="ftn172"><a title="" href="#_ftnref172" name="_ftn172">[172]</a> Cfr. <em>Relazione,</em> cit., in CIPRIANI, <em>Op. e loco cit</em>.</div>
<div id="ftn173"><a title="" href="#_ftnref173" name="_ftn173">[173]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Istituzioni del nuovo processo civile italiano, </em>Terza ed., Due volumi, Roma 1942.</div>
<div id="ftn174"><a title="" href="#_ftnref174" name="_ftn174">[174]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni, cit., </em>I, p. XXIII.</div>
<div id="ftn175"><a title="" href="#_ftnref175" name="_ftn175">[175]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Istituzioni, cit., </em>I, <em>loco cit</em>.</div>
<div id="ftn176"><a title="" href="#_ftnref176" name="_ftn176">[176]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn177"><a title="" href="#_ftnref177" name="_ftn177">[177]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn178"><a title="" href="#_ftnref178" name="_ftn178">[178]</a> CARNELUTTI, <em>Diritto e  processo, </em>Napoli, 1958, p. 156, definisce il principio ei elasticità come “&#8230;<em>quello dell&#8217;adeguazione del procedimento alle esigenze della lite</em>”. Ci  informa inoltre, CARNELUTTI, <em>Op. cit.,</em> p. 157, nota (1), che : “<em>Questa formula fu proposta da me nella relazione a un Progetto del codice di procedura civile, presentata al&#8217;Associazione dei professori tedeschi di diritto processuale civile, pubblicata col titolo Lineamenti della riforma del processo di cognizione negli studi di diritto proc. cit., IV, pag. 335 e nella Rivista di diritto proc. civ., 1929, I, pag. 3; vedi il cenno sul principio elasticità ivi, a pag. 398”.</em></div>
<div id="ftn179"><a title="" href="#_ftnref179" name="_ftn179">[179]</a> Su questo aspetto fondamentale del pensiero di CARNELUTTI v. A. PANZAROLA, <em>Carnelutti e i principi tra metodo dogmatico e teoria generale del diritto, </em>in L. TRACUZZI (a cura di). Per Francesco Carnelutti a cinquant&#8217;anni dalla scomparsa, Lavis (TN), 2015, p. 65, nota (45), che scrive: “<em>Nel principio di elasticità carneluttiana si possono intrecciare (almeno in parte) i caratteri di quel principio di proporzionalità che figura nel progetto di codice del 2009 di Proto Pisani &#8230;”.</em></div>
<div id="ftn180"><a title="" href="#_ftnref180" name="_ftn180">[180]</a> In tal senso CIPRIANI, <em>Francesco Carnelutti e la Procedura, cit.,</em> p. 338.</div>
<div id="ftn181"><a title="" href="#_ftnref181" name="_ftn181">[181]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni,</em> vol. I, p. XXIII.</div>
<div id="ftn182"><a title="" href="#_ftnref182" name="_ftn182">[182]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn183"><a title="" href="#_ftnref183" name="_ftn183">[183]</a> CARNELUTTI, <em>Istituzioni, cit.,</em> I, p. 22.</div>
<div id="ftn184"><a title="" href="#_ftnref184" name="_ftn184">[184]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 22.</div>
<div id="ftn185"><a title="" href="#_ftnref185" name="_ftn185">[185]</a> CARNELUTTI, <em>Istituzioni, cit., </em>p. XXI.</div>
<div id="ftn186"><a title="" href="#_ftnref186" name="_ftn186">[186]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn187"><a title="" href="#_ftnref187" name="_ftn187">[187]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni, I, cit., </em>p. 368.</div>
<div id="ftn188"><a title="" href="#_ftnref188" name="_ftn188">[188]</a> CARNELUTTI, <em>Istituzioni, I,cit., </em>p. 368.</div>
<div id="ftn189"><a title="" href="#_ftnref189" name="_ftn189">[189]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn190"><a title="" href="#_ftnref190" name="_ftn190">[190]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni, I, cit.,</em> p. 281.</div>
<div id="ftn191"><a title="" href="#_ftnref191" name="_ftn191">[191]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni, cit.,</em> Prefazione alla Prima edizione, p. VIII.</div>
<div id="ftn192"><a title="" href="#_ftnref192" name="_ftn192">[192]</a> Così sorprendentemente, CARNELUTTI, <em>La prova civile, </em>2^ ed. Roma, 1947, p. VI.</div>
<div id="ftn193"><a title="" href="#_ftnref193" name="_ftn193">[193]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn194"><a title="" href="#_ftnref194" name="_ftn194">[194]</a> Cfr. G. TARELLO, <em>Carnelutti Francesco. Dizionario Biografico degli Italiani, </em>Volume 20  , 1977, p. 18.</div>
<div id="ftn195"><a title="" href="#_ftnref195" name="_ftn195">[195]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Scuola italiana del diritto,</em> in CARNELUTTI, <em>Discorsi intorno al diritto, </em>Padova, 1937, p. 105 ss. sul cui frontespizio si legge: “<em>Questo discorso fu fatto, a titolo di prolusione al corso di Diritto processuale civile, nell&#8217;aula magna della Regia Università di Milano, il 22 novembre 1935”.</em></div>
<div id="ftn196"><a title="" href="#_ftnref196" name="_ftn196">[196]</a> Sull&#8217;opera di Carnelutti, nell&#8217;ambito degli studi di procedura penale v. il recente saggio di F. VERGINE, <em>Il giusto processo prima del Giusto processo. Dal pensiero carneluttiano alla legge costituzionale n. 9 del 1999,</em> in TRACUZZI (a cura di), <em>Per Francesco Carnelutti, cit</em>., p. 119 che scrive: “<em>Carnelutti si avvicina al processo penale con le Lezioni ed i Principi, fino a sensibilizzare la politica dell&#8217;esigenza di riforma del Codice Rocco”.</em></div>
<div id="ftn197"><a title="" href="#_ftnref197" name="_ftn197">[197]</a> Così A. DE MARSICO, <em>Toghe d&#8217;Italia,</em> vol. II, Bari, 1982, p. 178,  che prosegue : “<em>Io lo ripetei a Bottai che lo chiamò ed egli mantenne la parola, ché ne vennero quei tre volumi di lezioni che mettono a soqquadro tutto il sistema : uno scavo dal profondo, con la scoperta di germi che non meritavano davvero di morire”</em></div>
<div id="ftn198"><a title="" href="#_ftnref198" name="_ftn198">[198]</a> Come confessa lo stesso CARNELUTTI, <em>Torniamo</em> <em>al</em> &#8220;<em>giudizio</em><strong>&#8220;, </strong>in Riv. dir. proc., 1949, p. 149: &#8220;<em>Solo quando, perché un&#8217;occasione fortunata fece emergere il mio antico amore segreto per il processo penale, cominciai a studiare quest&#8217;ultimo, poco a poco, mi persuasi che la conoscenza del processo non può essere compiuta se allo studio sub specie iuris non se ne aggiunga lo studio sub specie iudicii&#8221;. </em>Prosegue significativamente il maestro: &#8220;<em>Lo stesso istituto delle prove (quello, senza dubbio, al quale ho dedicato le maggiori cure durante la mia vita di giurista) ha cambiato faccia quando dal settore civile si è trasferito al settore penale; qui, più che come istituto, m&#8217;è apparso come problema ed è svanita d&#8217;un tratto la balda sicurezza con la quale l&#8217;avevo aggredito più di trent&#8217;anni fa&#8221;.</em></div>
<div id="ftn199"><a title="" href="#_ftnref199" name="_ftn199">[199]</a> Così CARNELUTTI, <em>Torniamo, </em>cit. p. 172. Su tale essenziale momento della riflessione carneluttiana  v. il saggio di N. PICARDI, <em>L&#8217;esame di coscienza del vecchio maestro, </em>in Riv. dir. proc. 1986, p. 542. Su questo momento fondamentale per l&#8217;evoluzione del pensiero di Carnelutti v. il saggio di  A. INCAMPO, <em>Meditazioni carneluttiane, </em> in  TRACUZZI (a cura di), <em>Op. cit.,</em> p. 91 ss.</div>
<div id="ftn200"><a title="" href="#_ftnref200" name="_ftn200">[200]</a> Così CARNELUTTI, <em>La prova, cit., </em>p. 292, che riporta per esteso il corrispondete passo delle <em>Lezioni sul processo penale</em>, Vol. II, p. 179 ss.</div>
<div id="ftn201"><a title="" href="#_ftnref201" name="_ftn201">[201]</a> Cfr. CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn202"><a title="" href="#_ftnref202" name="_ftn202">[202]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn203"><a title="" href="#_ftnref203" name="_ftn203">[203]</a> CARNELUTTI, <em>Ivi.</em></div>
<div id="ftn204"><a title="" href="#_ftnref204" name="_ftn204">[204]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn205"><a title="" href="#_ftnref205" name="_ftn205">[205]</a> CARNELUTTI, <em>La prova, cit., </em>pp. 292-293</div>
<div id="ftn206"><a title="" href="#_ftnref206" name="_ftn206">[206]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit</em>., p. 293<em>.</em></div>
<div id="ftn207"><a title="" href="#_ftnref207" name="_ftn207">[207]</a> Così CARNELUTTI, <em>Diritto e processo, cit.,</em> p. 135, che precisa, altresì, che alla consulenza tecnica “&#8230; <em>il giudice può ricorrere per integrare le sue cognizioni intorno alle leggi naturali, che debbono essere conosciute e applicate per il giudizio di provare, cioè per porre la premessa del sillogismo o anche per trarne la conclusione”</em>.</div>
<div id="ftn208"><a title="" href="#_ftnref208" name="_ftn208">[208]</a> CARNELUTTI, <em>Diritto e processo, </em>cit, p. 128.</div>
<div id="ftn209"><a title="" href="#_ftnref209" name="_ftn209">[209]</a> CARNELUTTI, <em>Op. cit., </em>p. 129.</div>
<div id="ftn210"><a title="" href="#_ftnref210" name="_ftn210">[210]</a> F. CARNELUTTI  <em>Istituzioni del nuovo processo civile italiano,</em> 4^ ed. emendata e aggiornata, Roma, 1951, due volumi.</div>
<div id="ftn211"><a title="" href="#_ftnref211" name="_ftn211">[211]</a> Così CARNELUTTI, <em>Istituzioni</em>, cit., vol. I, p. 126</div>
<div id="ftn212"><a title="" href="#_ftnref212" name="_ftn212">[212]</a> CARNELUTTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn213"><a title="" href="#_ftnref213" name="_ftn213">[213]</a> CARNELUTTI, <em>Istituzioni, </em>cit., Vol. I, p. 126.</div>
<div id="ftn214"><a title="" href="#_ftnref214" name="_ftn214">[214]</a> CARNELUTTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn215"><a title="" href="#_ftnref215" name="_ftn215">[215]</a> CARNELUTTI, <em>Ivi.</em></div>
<div id="ftn216"><a title="" href="#_ftnref216" name="_ftn216">[216]</a> Così CARNELUTTI, <em>Torniamo al giudizio,</em> in Riv. dir. proc., 1949, p. 170.</div>
<div id="ftn217"><a title="" href="#_ftnref217" name="_ftn217">[217]</a> CARNELUTTI, <em>Torniamo al  giudizio</em>, <em>cit.</em>, p. 173.</div>
<div id="ftn218"><a title="" href="#_ftnref218" name="_ftn218">[218]</a> Il riferimento è a S. SATTA, <em>Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo</em>, in Riv. dir. proc. civ. 1937, I, p. 32 ss. e poi in S. SATTA,  <em>Teoria e pratica del processo (Saggi di diritto processuale), </em>Roma, 1940, pp. 147 ss.</div>
<div id="ftn219"><a title="" href="#_ftnref219" name="_ftn219">[219]</a> Così SATTA, <em>Gli orientamenti pubblicistici, cit.,</em> p. 163. Sulla svolta dottrinale  impressa da Satta con la sua prolusione di Padova v. CIPRIANI, <em>Salvatore Satta e la centralità del processo </em>in <em>Il Giusto processo civile, </em>2007, p.5 ss., part. 15-16, che ricorda che Satta si attirò le ire di Carnelutti che l&#8217;accusò di aver fatto, da quella che era stata la sua cattedra, del &#8220;nudismo processuale&#8221;.</div>
<div id="ftn220"><a title="" href="#_ftnref220" name="_ftn220">[220]</a> Così significativamente SATTA, <em>Considerazioni sul processo civile, </em> in SATTA, <em>Teoria e pratica,</em> <em>cit</em>., p. 225</div>
<div id="ftn221"><a title="" href="#_ftnref221" name="_ftn221">[221]</a> E&#8217; più che mai attuale  il pensiero di SATTA, <em>Commentario al Codice di procedura civile, </em>I, <em> Disposizioni generali, </em>ristampa, Milano, 1966, p. 454 secondo cui : “<em>&#8230;. è a parlare di un diritto della parte alla prova, cioè alla rappresentazione del fatto nel processo, nel duplice senso del diritto di provare i fatti con quei determinati mezzi, cioè, come suol dirsi, all&#8217;ammissione della prova, e del diritto sui mezzi di prova, cioè alla potenziale rappresentazione che essi consentono”.</em></div>
<div id="ftn222"><a title="" href="#_ftnref222" name="_ftn222">[222]</a> Dopo Satta, infatti, il primo scritto che afferma l&#8217;esistenza del diritto alla prova nella dottrina del processo civile è quello di RICCI, <em>Il principio dispositivo come problema di diritto vigente,</em> in Riv. dir. proc. 1974, p. 380.</div>
<div id="ftn223"><a title="" href="#_ftnref223" name="_ftn223">[223]</a> Sul tema è essenziale il saggio di M. TARUFFO, <em>Il diritto alla prova nel processo civile, </em>in Riv.dir. proc., 1984, p. 74 ss. e, più di recente TARUFFO, <em>L&#8217;istruzione probatoria, </em>in TARUFFO (a cura di), <em>La prova, cit.,</em> p. 84 ss.</div>
<div id="ftn224"><a title="" href="#_ftnref224" name="_ftn224">[224]</a> Sull&#8217;isolamento di Satta è essenziale la testimonianza di F. SPANTIGATI, <em>La solitudine di Salvatore Satta, </em>in Rass. dir. civ. 1998, pp. 221 e 234, che scrive: “<em>Io presi un abbaglio colossale quando ero molto giovane, sulla situazione di Satta, Lo considerai un Maestro che si appartava per disdegno dai contatti umani , mentre era giurista isolato dai colleghi, che giunsero a rifiutargli la pubblicazione degli scritti, per non dover fare i conti con quanto avrebbe pubblicato”.</em> Prosegue ancora Spantigati: “<em>Il presente scritto è una tardiva riparazione di quell&#8217;abbaglio giovanile. Satta fu Maestro che quando ero giovane , e capivo a malapena la crosta di razionalità del diritto, già mi appariva eccelso. Oggi che lo guardo dopo aver letto gli autori ai quali farà riferimento, mi appare assai più grande”. </em>Osserva CIPRIANI,<em> I Quaderni e la solitudine di Salvatore Satta,</em> in F. CIPRIANI, <em>Scritti, cit.,</em>p. 471 che gli insegnamenti di Salvatore Satta “&#8230;.<em>furono messi all&#8217;indice : se li si fosse seguiti, oggi, forse, non ci troveremmo dove, purtroppo, ci troviamo”.</em></div>
<div id="ftn225"><a title="" href="#_ftnref225" name="_ftn225">[225]</a> Così SATTA, <em>Considerazioni sullo stato presente della scienza giuridica in Italia, </em>in SATTA, <em>Soliloqui e colloqui di un giurista, </em>Padova, 1968, pp. 315-316.</div>
<div id="ftn226"><a title="" href="#_ftnref226" name="_ftn226">[226]</a> Così S. SATTA, <em>Diritto processuale civile, </em>Padova, 1967 (la prima edizione è del gennaio 1948), p. 263.</div>
<div id="ftn227"><a title="" href="#_ftnref227" name="_ftn227">[227]</a> SATTA, <em>Op. </em>cit., p. 263.</div>
<div id="ftn228"><a title="" href="#_ftnref228" name="_ftn228">[228]</a> Così SATTA, <em>Diritto processuale,</em> cit., p. 260<u>.</u></div>
<div id="ftn229"><a title="" href="#_ftnref229" name="_ftn229">[229]</a> SATTA, <em>Diritto processuale,</em> cit., p. 263.</div>
<div id="ftn230"><a title="" href="#_ftnref230" name="_ftn230">[230]</a> Così SATTA, <em>Op. </em>cit., p. 264.</div>
<div id="ftn231"><a title="" href="#_ftnref231" name="_ftn231">[231]</a> SATTA, <em>Op.</em> cit., pp. 263-264.</div>
<div id="ftn232"><a title="" href="#_ftnref232" name="_ftn232">[232]</a> SATTA, <em>Diritto, </em>cit.,p. 264.</div>
<div id="ftn233"><a title="" href="#_ftnref233" name="_ftn233">[233]</a> SATTA, <em>Op.</em>, cit., p. 264.</div>
<div id="ftn234"><a title="" href="#_ftnref234" name="_ftn234">[234]</a> Cfr. sul punto, il saggio di R. VACCARELLA, <em>Attualità di Salvatore Satta, </em>in Riv. proc., 2006, p. 171 ss.</div>
<div id="ftn235"><a title="" href="#_ftnref235" name="_ftn235">[235]</a> Così CARNELUTTI, <em>Diritto e processo, cit., </em>p. 135.</div>
<div id="ftn236"><a title="" href="#_ftnref236" name="_ftn236">[236]</a> Così SATTA, <em>Commentario, cit., </em> Prefazione, p. XI.</div>
<div id="ftn237"><a title="" href="#_ftnref237" name="_ftn237">[237]</a> Così E. REDENTI, <em>Diritto processuale civile IV, Nozioni e regole generali ,</em>Milano, 1957, p. 155.</div>
<div id="ftn238"><a title="" href="#_ftnref238" name="_ftn238">[238]</a> Così REDENTI, <em>Diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione in primo grado. Il sistema delle impugnazioni,</em> Milano, 1957, p. 203.</div>
<div id="ftn239"><a title="" href="#_ftnref239" name="_ftn239">[239]</a> REDENTI, <em>Op. e loco cit.</em></div>
<div id="ftn240"><a title="" href="#_ftnref240" name="_ftn240">[240]</a> Così REDENTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn241"><a title="" href="#_ftnref241" name="_ftn241">[241]</a> Così REDENTI, <em>Diritto processuale, II, cit., </em>p. 204</div>
<div id="ftn242"><a title="" href="#_ftnref242" name="_ftn242">[242]</a> REDENTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn243"><a title="" href="#_ftnref243" name="_ftn243">[243]</a> Così REDENTI, <em>Diritto processuale, II, cit.</em>, p.204.</div>
<div id="ftn244"><a title="" href="#_ftnref244" name="_ftn244">[244]</a> REDENTI, <em>Diritto processuale, II, cit., </em>p. 58, a differenza di Carnelutti che, com&#8217;è noto, distingue tra prove critiche e  prove storiche, scrive: “<em>La prova (in sintesi) può essere <strong>diretta</strong> oppure <strong>indiretta</strong>. Questa distinzione si fonda sulla individuazione di singoli fatti nel continuo divenire del mondo. La prova si dice diretta, quando dai mezzi acquisiti al processo il giudice può desumere immediatamente un convincimento circa i fatti controversi. Si dice indiretta, quando dai mezzi acquisiti il giudice può desumere in un preciso tempo soltanto un convincimento circa altri fatti diversi e distinti dai quali, ragionando poi per illazione, giunge in un secondo tempo a formarsi un convincimento circa quelli  controversi”.</em></div>
<div id="ftn245"><a title="" href="#_ftnref245" name="_ftn245">[245]</a> È quanto emerge da una semplice lettura di REDENTI, <em>Op. cit  e loco cit., </em>: “<em>Questi ragionamenti per illazione o per induzione (dal noto all&#8217;ignoto) richiamano, anche nel linguaggio delle fonti, presunzioni (<strong>coniecturae</strong>). Il codice civile (art. 2727 e segg.) se ne occupa nel titolo delle prove, non perché in sé e per sé siano dunque essi stessi dei mezzi di prova, ma perché  possono essere  un tramite e quindi un metodo intellettuale per giungere alla prova (come sintesi soggettiva). La legge, in linea di massima, consente di adattare questo metodo (che qualche volta è indispensabile), lasciando al giudice di regolamentare a suo modo secondo criteri di esperienza e di logica empirica (cioè col sussidio della sua scienza ufficiale anche se extragiuridica) e allora la sue presunzioni si dicono <strong>hominis vel iudicis</strong>”.</em></div>
<div id="ftn246"><a title="" href="#_ftnref246" name="_ftn246">[246]</a> Com&#8217;è noto, mentre la consulenza tecnica deducente è considerata dalla giurisprudenza un semplice mezzo istruttorio di ausilio al giudice al fine di valutare le prove già acquisite, la consulenza tecnica percipiente viene considerata, al pari dell&#8217;ispezione, (art. 118 C.P.C.) una  fonte oggettiva di prova in senso stretto A tale soluzione è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite 17.2.1983, n. 1196 che statuisce: “<em>Con riguardo ai fatti riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni ed esperienze tecniche, quale il funzionamento di un impianto di alta e sofisticata tecnologia, la consulenza può  assurgere a fonte oggettiva di prova, come strumento necessario all&#8217;accertamento ed alla descrizione dei fatti medesimi, oltre che alla loro valutazione”.</em><br />
Tale insegnamento è stato ripreso ed approfondito con la sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 9522/1996, secondo cui &#8220;<em>Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l&#8217;incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).Nel primo caso la consulenza presuppone l&#8217;avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha  per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questi significhi che le parti possono sottrarsi all&#8217;onere probatorio e  rimettere l&#8217;accertamento dei propri diritti all&#8217;attività  del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda  cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscono o sconsigliano di procedere direttamente all&#8217;accertamento&#8221;. </em>Cass. S.U. 4.11.1996, n. 9522<em>. </em>Successivamente, tale giurisprudenza è stata ribadita, fra le tante, con la sentenza 10.3.2000 n. 2802 nella quale si legge: “<em>La consulenza tecnica che in genere ha funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche”. </em>Più di recente le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 30175 del 30.12.2011 hanno così statuito:  “<em>Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di un principio, già in più occasioni affermato da questa corte, secondo cui, pur non essendo la consulenza tecnica d&#8217;ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le patri dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l&#8217;incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello d accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda da ultimo, tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155). La complessità della ricostruzione del quadro commerciale in cui l&#8217;abusi  di posizione dominante si è consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine  d&#8217;identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell&#8217;abuso giustificano ampiamente che, in un caso come quello in esame, al consulente d&#8217;ufficio siano stati affidati anche compiti di accertamento, nei limiti sopra richiamati”.</em></div>
<div id="ftn247"><a title="" href="#_ftnref247" name="_ftn247">[247]</a>Il riferimento è a G. BALENA, <em>Istituzioni di diritto processuale civile, </em>II, Bari<em>, </em>2010, p. 104, che che lucidamente osserva : “<em>La prospettiva del codice, tuttavia sembra poco aderente ala realtà dell&#8217;istituto. Difatti &#8230;.nella prassi, la consulenza è assai spesso impiegata puramente e semplicemente per l&#8217;accertamento di fatti controversi; nel qual caso il consulente finisce con l&#8217;operare in sostituzione del magistrato e dunque senza la sua presenza, in una veste assai prossima a quella di un testimone tecnicamente qualificato, ossia per far acquisire al giudice, attraverso la propria narrazione (eventualmente accompagnata da valutazioni e spiegazioni di ordine tecnico), conoscenza di fatti che il giudice stesso non ha potuto direttamente percepire, non essendosi avvalso di altri mezzi istruttori di cui pure dispone (in particolare dell&#8217;ispezione giudiziale&#8230;..”.</em></div>
<div id="ftn248"><a title="" href="#_ftnref248" name="_ftn248">[248]</a> Sul punto va ricordata, fra le tante, Cass. 10.11.1988  n. 6055 che così statuisce: “<em>L&#8217;esercizio del potere  discrezionale del giudice di merito di accogliere  o respingere, anche implicitamente, l&#8217;istanza di ammissione della consulenza tecnica, presuppone che dal complesso delle argomentazioni adottate a conforto della decisione, risulti che le altre prove acquisite ed esaminate siano sufficienti a giustificare  la decisione stessa; invece, il giudice non può negare la consulenza, omettendo di confutare  le ragioni esposte dalla parte a sostegno dell&#8217;istanza, e, conseguentemente, non accogliere la domanda, ritenendo non dimostrati i fatti che mediante la consulenza stessa si sarebbero potuti provare, specialmente quando  si debbano accertare degli elementi (come il prezzo di mercato di un immobile) rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più funzionale ed efficiente d&#8217;indagine e la parte si trovi, se non nell&#8217;impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire  adeguati parametri di valutazione”. </em></div>
<div id="ftn249"><a title="" href="#_ftnref249" name="_ftn249">[249]</a> Così V. DENTI, <em>Testimonianza tecnica, </em>in Riv. dir. proc. 1964, pp. 14-15 che scriveva : “&#8230;<em>la distinzione fra &#8220;percezione&#8221; e &#8220;deduzione&#8221; e il conseguente divieto al  testimone di far uso di &#8220;qualunque conoscenza&#8221; del passato è sempre e soltanto inferenziale sulla base di determinate ipotesi e leggi causali. </em>“<em>Anche la conoscenza di ciò che io stesso ho fatto stamattina è una conoscenza inferenziale: si fonda su ricordi attualmente sperimentati nella &#8220;fiducia&#8221; in questi ricordi, sulla continuità</em> <em>causale che posso stabilire tra i fatti e i ricordi, tra i fatti cui rimandano i ricordi e i fatti attualmente dati”.</em><em>.</em></div>
<div id="ftn250"><a title="" href="#_ftnref250" name="_ftn250">[250]</a> Così DENTI, <em>Perizia, nullità processuali e contraddittorio, </em>in Riv. dir. proc., 1967, p. 405.</div>
<div id="ftn251"><a title="" href="#_ftnref251" name="_ftn251">[251]</a> Così DENTI, <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn252"><a title="" href="#_ftnref252" name="_ftn252">[252]</a> L&#8217;espressione, dal significato inequivocabile, è di L. P. COMOGLIO, <em>Le prove civili, </em>Torino, 2010, p. 839-840 che osserva: “<em>Il legislatore del 1942, nel trattare della consulenza tecnica, ha compiuto &#8211; com&#8217;é noto &#8211; una precisa scelta di campo, che lo ha portato a distaccarsi consapevolmente non soltanto dal modello probatorio, accolto nel c.p.c. del 1865 e nella tradizione dei codici di procedura penale, ma anche dai modelli dominanti nel panorama comparatistico dei sistemi di civil law continentali”.</em></div>
<div id="ftn253"><a title="" href="#_ftnref253" name="_ftn253">[253]</a> In tal senso L. P. COMOGLIO, <em>Le prove civili, cit., </em>pp. 851-852, secondo cui : “<em>Il nuovo assetto della <strong>consulenza tecnica </strong>nel processo civile ordinario (ed, entro limiti di compatibilità, in talune sue varianti strutturali, quale fu recepito ab origine dal vigente codice di rito, si poneva in parziale dissonanza, come già si è detto, non soltanto con riguardo alle indicazioni ritraibili dai codici e dalle leggi di procedura penale ma anche in relazione ai dati emergenti dal confronto comparatistico dei sistemi dei sistemi processuali di civil law e di common law, ove l&#8217;opinione, il parere, o la dichiarazione testimoniale del &#8220;perito&#8221; integrano comunque un vero e proprio mezzo di prova costituenda, rimesso per lo più alla disponibilità d&#8217;ufficio del giudice, i cui risultati conoscitivi danno sempre vita ad una prova liberamente apprezzabile dall&#8217;organo giudicante”.</em></div>
<div id="ftn254"><a title="" href="#_ftnref254" name="_ftn254">[254]</a> Sul punto vanno, innanzitutto, le autorevoli opinioni di C. Consolo e G. Verde già illustrate alla nota (35). Paradigmatica, inoltre, va considerata la posizione di COMOGLIO, <em>Le prove, cit., </em>pp. 840-841, che commentando la scelta di campo effettuata dal legislatore del 1940 per il processo civile osserva: “<em>Da siffatta disciplina derivano, a prima vista, alcune significative conseguenze, che, peraltro, non devono trarre in inganno circa la reale evoluzione del mezzo probatorio in esame. Anzitutto, in base all&#8217;iniziale configurazione che ne ha dato il legislatore del 1942, la consulenza <strong>non </strong>viene considerata dal codice vigente come un <strong>mezzo di prova</strong>, benché si debba indubbiamente annoverare fra i mezzi di istruzione probatoria in senso lato”.</em><br />
Appare evidente, in tale posizione di Comoglio, la esigenza, da un lato, di non ignorare che il codice di procedura civile del 1940 è tuttora in vigore e, dall&#8217;altro, la consapevolezza che &#8220;la reale evoluzione del mezzo probatorio in esame, va nella direzione di un inequivocabile inquadramento fra i mezzi di prova come emerge dall&#8217;aperto riconoscimento della consulenza tecnica quale &#8220;fonte oggettiva prova&#8221;. Scrive, infatti, COMOGLIO, <em>Op. cit.,</em> pp. 883-884: “<em>La disciplina dell&#8217;esame cautelare rafforza e consolida il trend evolutivo, che conduce ormai verso un nuovo modello di consulenza tecnica, del quale sia finalmente valorizzato il  ruolo di autonomo mezzo di prova, in funzione della prova scientifica”.</em>Osserva, dunque, COMOGLIO, <em>La prova, cit.,</em>, p. 885, che tale processo evolutivo “&#8230;. <em>oggi renda del tutto inadeguata e inappagante la concezione meramente valutativa della consulenza imponendo invece di individuare nel consulente tecnico l&#8217;assunto &#8211; quale mezzo o fonte di prova &#8211; cui sia possibile (o per di più necessario) affidare, nell&#8217;accertamento dei fatti controversi &#8220;l&#8217;impiego di metodi e conoscenze che trascendono il sapere dell&#8217;uomo medio&#8221;“.</em></div>
<div id="ftn255"><a title="" href="#_ftnref255" name="_ftn255">[255]</a> Il riferimento è a V. E. ORLANDO, <em>La giustizia  amministrativa, </em>in V.E. ORLANDO (a cura di) <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo</em>, Vol. III, Milano, 1901, pp. 1021-1022, che scriveva: “&#8230;.<em>gioverà ricordare che secondo una nota distinzione della procedura comune, i mezzi istruttori possono dividersi in due grandi categorie: le prove così dette precostituite (prova per documenti) e prove cosiddette semplici (interrogatorio, prova testimoniale, perizie)”.</em></div>
<div id="ftn256"><a title="" href="#_ftnref256" name="_ftn256">[256]</a> Così SATTA, voce <em>Codice di procedura civile,</em> in Enc. Dir. vol. VII, Milano, 1960, 281 che così respinge l&#8217;accusa di poca sistematicità rivolta a quel codice dagli scrittori dalla scuola chiovendiana.</div>
<div id="ftn257"><a title="" href="#_ftnref257" name="_ftn257">[257]</a> L. RAGGI, <em>Questioni in materia di prova nei procedimenti nanti le Sezioni contenziose del Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative, </em>in Arch. Giur. Serafini, 1910, p. 220, così definiva la verificazione: “<em>Quest&#8217;ultimo mezzo istruttorio è quello che dimostra, come la differenza sostanziale del procedimento per la raccolta dei mezzi di prova, presso la IV da quello che si adopera presso la V Sezione, consiste in questo: che la V Sezione può essere essa stessa organo di raccolta dei mezzi di prova, come il magistrato nel processo civile; mentre la IV Sezione deve sempre raccogliere le prove, servendosi a questo scopo dei funzionari dell&#8217;Amministrazione attiva: e che invece non vi è differenza nelle fonti delle prove”. </em>Precisa significativamente il RAGGI, <em>Ibidem,</em> : “<em>Come nella richiesta  di chiarimenti e di documenti, le dichiarazioni delle parti, i documenti, <strong>le perizie</strong> e i testi entrano in via indiretta a costituire  l&#8217;arsenale dei <strong>mezzi di prova</strong>, di cui può giovarsi e si giova la IV Sezione (e la G.P.A.), così con le nuove verifiche tutti i mezzi di prova ammissibili nei processi amministrativi possono essere portati a cognizione del magistrato. La nuova verificazione &#8230;.. può estendersi tanto, da comprendere tutti i mezzi di prova della procedura amministrativa”. </em>Conclude sul punto, in modo inequivocabile, il RAGGI, <em> Questioni, cit., </em>p. 221: “&#8230; <em>il documento, in cui è contenuto il risultato della verifica, ha per il magistrato lo stesso valere che avrebbe il mezzo di prova che con la nuova verifica si è assunto, se fosse stato direttamente raccolto dal giudice”. </em></div>
<div id="ftn258"><a title="" href="#_ftnref258" name="_ftn258">[258]</a> In tal senso è essenziale ricordare F. CAMMEO, <em>Sulle prove nel procedimento dinanzi alla giurisdizione di giustizia amministrativa,</em> in Giur. it., 1916, III, c. 106 ss., particolarmente c. 106, saggio nel quale si legge : “<em>A prima vista parrebbe dunque &#8230;. che dinanzi al Consiglio di Stato nella giurisdizione di legittimità siavi una gravissima limitazione  al sistema probatorio nella esclusione della testimonianza, perizie, accessi e ispezioni oculari &#8230;.”. </em>Ma, osserva il Maestro che: “<em>In realtà, però, è pacifico e comunque deve ritenersi per forza di cose, che nel potere di ordinare all&#8217;amministrazione di fare nuove <strong>verificazioni</strong> è incluso quello di ordinare che le dette verificazioni assumano il contenuto d una perizia, di un accesso od ispezione o di un&#8217;inchiesta testimoniale”.</em></div>
<div id="ftn259"><a title="" href="#_ftnref259" name="_ftn259">[259]</a> Afferma lucidamente PICOZZA, <em>Il  processo amministrativo, </em>Milano, 2008, p. 305, che la verificazione è “&#8230;. <em>sostanzialmente una perizia e non semplicemente un chiarimento anche se di ordine tecnico &#8230;.”. </em></div>
<div id="ftn260"><a title="" href="#_ftnref260" name="_ftn260">[260]</a> LA TORRE, <em>Il sistema delle prove, cit., </em>p. 494 inquadra la perizia fra le &#8220;<em>fonti di prova</em> <em>raggiungibili mediante le verificazioni</em>&#8220;. Precisa altresì LA TORRE <em>Op. cit., </em>p. 566-567 : “<em>Il principio messo in luce, che, cioè, il giudice di legittimità indirettamente (cioè pel tramite dell&#8217;amministrazione) se non direttamente, può disporre perizie (sia pure improprie), conduce ad una importante applicazione teorica e pratica in tema di discrezionalità della pubblica amministrazione e di questioni tecniche. Potrebbe pensarsi, invece, che le controversie d&#8217;indole tecnica sfuggano del tutto alla competenza del giudice di legittimità, sia perché nelle Sezioni giurisdizionali non sono inclusi elementi tecnici, sia  perché, in sede di legittimità, le perizie non sono consentite. M qui acquista rilievo, appunto, l&#8217;elemento menzionato poc&#8217;anzi, che, cioè, gli accertamenti tecnici, <strong>pel tramite dell&#8217;amministrazione</strong>, sono consentiti. Allorquando, si sostenga, quindi, che un provvedimento  prefettizio in materia di igiene pubblica sia inficiato da eccesso di potere per assoluta inesistenza del presupposto (pericolo pubblico); la questione (dato che il giudice ritenga adombrata l&#8217;esistenza di eccesso di potere) potrà essere chiarita con la richiesta di verificazioni, e della bisogna potrà essere incaricato, per fare un esempio, un medico provinciale od un professore universitario di medicina od altro speciale funzionario tecnico. E parimenti quando sia ben fondato il sospetto di eccesso di potere nella deliberazione di licenziamento di un impiegato per inettitudine,potranno essere compiuti accertamenti tecnici pel tramite di organi amministrativi. Non nascondiamo la difficoltà di distinguere tal riesame, dal riesame di merito, che è escluso; ma, per quanto il legislatore abbia deprecato il termine di <strong>ingiustizia manifesta</strong>, non v&#8217;é altra soluzione possibile per risolvere il quesito: v&#8217;é eccesso di potere, e non semplice inopportunità (esame di merito) quando l&#8217;errore o l&#8217;ingiustizia sono evidenti ed abbiano avuto, per il ricorrente, conseguenze dannose di un certo rilievo, di tal che debba parlarsi di ingiustizia od errore grave”.</em></div>
<div id="ftn261"><a title="" href="#_ftnref261" name="_ftn261">[261]</a> Cfr. sul punto C.E. GALLO, <em>La prova nel processo amministrativo, </em>Milano, 1994, p. 133, che ricorda la Relazione Corte, pronunciata al Senato all&#8217;atto dell&#8217;approvazione della legge del 1889 secondo cui sul piano istruttorio l&#8217;affare doveva rimanere nell&#8217;ambito della gerarchia amministrativa. Tale finalità venne proseguita proprio attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto della verificazione vale a dire di un mezzo istruttorio connesso all&#8217;amministrazione in guisa da evitare, precisa GALLO, <em>Ibidem : “&#8230;. l&#8217;intervento valutativo o di accertamento di soggetti terzi in una sfera che si riteneva riservata all&#8217;autorità amministrativa. Cosicché la limitatezza dei mezzi di prova sarebbe in realtà null&#8217;altro se non la risultante a livello di strumenti utilizzabili della prescrizione secondo la quale l&#8217;attività istruttoria va comunque affidata all&#8217;amministrazione”. </em>Pertanto, la <em>ratio legis</em> non era quella i limitare l&#8217;oggetto della verificazione al solo accertamento dei fatti escludendone l&#8217;attività valutativa, ma solo quella di evitare che l&#8217;attività peritale venisse affidata a tecnici estranei al&#8217;amministrazione parte in causa.</div>
<div id="ftn262"><a title="" href="#_ftnref262" name="_ftn262">[262]</a> Il riferimento è a L. RAGGI, <em>Questioni in  materia di prova peritale nel giudizio amministrativo,</em> in Foro it., 1933, III, c. 20 ss., il cui titolo ha un significato inequivocabile definendo, per l&#8217;appunto, la perizia come &#8220;<em>prova peritale</em>&#8220;.</div>
<div id="ftn263"><a title="" href="#_ftnref263" name="_ftn263">[263]</a> F. BENVENUTI, <em>Il consenso alla edificazione e un nuovo caso di giurisdizione esclusiva in A.A.V.V., Il processo amministrativo. Scritti in onore di Giovanni Miele,</em> Milano, 1979, p.53 ss., part. p. 61, secondo cui ci si trovava “&#8230;.<em>in presenza di un vero e proprio caso di giurisdizione esclusiva ..”.</em></div>
<div id="ftn264"><a title="" href="#_ftnref264" name="_ftn264">[264]</a> Osservava BENVENUTI, <em>Il consenso, cit., loco cit, : “Che poi il legislatore abbia ritenuto di poter limitare <u>i mezzi di prova alla sola perizia</u> ha un senso logico proprio quando si esclude di essere in presenza di una giurisdizione di merito, intesa come giurisdizione nella quale si deve rifare il giudizio discrezionale dell&#8217;amministrazione;”.</em></div>
<div id="ftn265"><a title="" href="#_ftnref265" name="_ftn265">[265]</a> Cfr. S. SAMBATARO, <em>Preliminari di giustizia amministrativa, Atti della pubblica amministrazione e processo amministrativo, </em>Milano, 2007, p. 96 che scrive: “&#8230;<em> si rammenti &#8230;. che l&#8217;equiparazione giuridica di entrambi i predetti strumenti di prova, parimenti inseriti nell&#8217;alveo concettuale della discrezionalità tecnica, si ottiene per via della centralità ed imparzialità dei mezzi tecnici utilizzati e nell&#8217;uno e nell&#8217;altro strumento di prova  &#8230;”.</em></div>
<div id="ftn266"><a title="" href="#_ftnref266" name="_ftn266">[266]</a> In tal senso ABBAMONTE e LASCHENA, <em>Giustizia amministrativa, </em>p. 362 che scrivono: “&#8230;.<em>le regole applicabili al procedimento necessario per lo svolgimento della consulenza tecnica non possono essere che quelle del cod. proc. civile (artt. 191 e ss.) dato che la legge che ha previsto la consulenza denomina solo <u>questo tipo di prova</u> con  la locuzione usata nel cod. proc. civile ma non detta regole particolari”. </em>In senso solo apparentemente contrario v. A. TRAVI, <em>Lezioni di giustizia amministrativa, </em>Sesta ed., Torino 2005, pp. 258-259, che pur negando alla consulenza la natura di mezzo di prova afferma che essa “&#8230;. <em>non può essere utilizzata per stabilire chi abbia realizzato una costruzione, ma può essere utilizzata per capire se quella costruzione rispetti certi parametri tecnici richiesti per la stabilità degli edifici”.  </em>Orbene è agevole osservare che tale verifica costituisce un accertamento di fatti che richiede una particolare competenza tecnica anche, come tale, prova.</div>
<div id="ftn267"><a title="" href="#_ftnref267" name="_ftn267">[267]</a> Da E. CARACCIOLO LA GROTTERIA, <em>La consulenza tecnica d&#8217;ufficio e il sindacato del giudice amministrativo, cit., </em>p. 141, secondo cui : “<em>Invero se da una parte il consulente è più vicino al giudice, a causa del carattere di obiettività delle <u>indagini</u> di cui si occupa, dall&#8217;altra il risultato di tali indagini si traduce in un accertamento del fatto in comunione con le allegazioni di parte e, quindi, con l&#8217;onere della prova .”.</em></div>
<div id="ftn268"><a title="" href="#_ftnref268" name="_ftn268">[268]</a> Sul punto è fondamentale la trattazione di F. G. SCOCA, <em>Commento sub articolo 19 Verificatore e consulente tecnico, </em>in QUARANTA e LOPILATO, (a cura di), <em>Il processo amministrativo. Commentario al D.Lgs. 104/2010, </em>Milano, 2011, p. 222 ss.</div>
<div id="ftn269"><a title="" href="#_ftnref269" name="_ftn269">[269]</a> Scrive molto autorevolmente F. G. SCOCA, <em>Op. ult. cit., </em>p. 226 : “<em>La suddetta regola (</em>della terzietà del verificatore, n.d.r.),<em> appare significativamente innovativa per il verificatore, per il quale originariamente valeva la regola opposta. Alla stregua dell&#8217;art. 44, comma 1, t.u. Cons. St., la verificazione doveva essere affidata alla stessa amministrazione costituita, con un evidente grave pregiudizio per l&#8217;imparzialità dello svolgimento del giudizio. La giurisprudenza ha superato detto vincolo, ammettendo, l&#8217;affidamento della verificazione ad amministratori terzi (Cons. St., Sez. VI, 11 aprile 2006 n. 2001) ed anzi ravvisando la necessità di estendere alla verificazione il principio della terzietà (F.P. LUISO, Il principio del contraddittorio e l&#8217;istruttoria nel processo amministrativo e tributario, in Dir. Proc. amm., 2000, 341). Tale facoltà riconosciuta dalla giurisprudenza è stata resa dal codice del processo, coerentemente con i principi del giusto processo, un vincolo imperativo”.</em></div>
<div id="ftn270"><a title="" href="#_ftnref270" name="_ftn270">[270]</a> Osserva acutamente F. G. SCOCA, <em>Op. cit., </em>p. 225 : “<em>Un <strong>favor </strong>per la verificazione potrebbe trarre origine rilevante ove si consideri successiva la distinzione sul piano funzionale tra verificazione e consulenza”.</em></div>
<div id="ftn271"><a title="" href="#_ftnref271" name="_ftn271">[271]</a> Appare evidente la derivazione del testo dell&#8217;art. 19, 3° co., C.P.A. dall&#8217;art. 62, C.P.C. che, com&#8217;è noto, stabilisce: “<em>Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice  e fornisce, in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194  seguenti e degli articoli 441 e 463”. </em>Orbene il <em>quid</em> <em>novi</em> introdotto dall&#8217;art. 19, 3° co., C.P.A. rispetto al disposto dell&#8217;art. 61 C.P.C., come ognun vede, è rappresentato proprio alla figura del verificatore non previsto nel processo civile.</div>
<div id="ftn272"><a title="" href="#_ftnref272" name="_ftn272">[272]</a> Cfr. sul punto A. POLICE, <em>I mezzi di prova, cit., </em>p. 466, che, significativamente osserva: “<em>Verificazione e consulenza tecnica sono equipollenti sul piano della qualità dei relativi accertamenti, almeno ogniqualvolta la verificazione sia stata effettuata nel rispetto del contraddittorio delle parti”.</em></div>
<div id="ftn273"><a title="" href="#_ftnref273" name="_ftn273">[273]</a> Il carattere vincolante del titolo della rubrica del Libro III del Codice di Procedura penale non è stato mai revocato in dubbio in dottrina, infatti, come ricorda G. TARELLO<em>, Op. cit., </em>p. 167 : “<em>Nello stesso periodo i penalisti delle più diverse tendenze e scuole continuano ad essere concordi nel riconoscere valore vincolante alle definizioni legislative, e tale concordia diviene ancora più esplicita dopo la codificazione penale del 1930</em></div>
<div id="ftn274"><a title="" href="#_ftnref274" name="_ftn274">[274]</a> Il carattere precettivo della rubrica &#8220;<em>Mezzi di prova&#8221;</em> del Titolo II del vigente C.P.P. appare pacifico in dottrina. V. ad es. L. DIPAOLA, <em>Perizia e consulenza tecnica </em>(Proc. pen.) in CASSESE (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico, </em>vol. V, Milano, 2006, p. 4232 : “<em>La perizia trova collocazione all&#8217;interno del titolo II dell&#8217;attuale codice di rito intitolato &#8220;mezzi di prova&#8221;. La sua natura di mezzo di prova lascia comprendere come alla perizia possa farsi ricorso in sede di indagini preliminari solo attraverso l&#8217;istituto dell&#8217;incidente probatorio &#8230;.”.</em></div>
<div id="ftn275"><a title="" href="#_ftnref275" name="_ftn275">[275]</a> Tale circostanza, peraltro, non è più considerata, nello stesso processo civile, da pregevole dottrina un elemento decisivo in tal senso. V., infatti, C. BRESSO, <em>La prova prima del processo, cit., </em>pp. 147-148, che scrive: “<em>Vi è poi una sopravalutazione della collocazione da parte dell&#8217;attuale codice della disciplina dell&#8217;attività del consulente in un autonomo paragrafo della sezione dedicata all&#8217;istruzione probatoria. La focalizzazione dell&#8217;attuazione del legislatore sulla figura del consulente tecnico va infatti letta non come volontà di considerare la consulenza tecnica un mezzo di prova, quanto come risposta alle critiche rivolte al funzionamento pratico della perizia sotto il codice del 1865 e in particolare alla scarsa collaborazione tra giudice e periti”.</em></div>
<div id="ftn276"><a title="" href="#_ftnref276" name="_ftn276">[276]</a> Osserva TARELLO, <em>L&#8217;interpretazione della legge, </em>Milano, 1980,<em>, </em>p.209: “<em>Il valore della rubrica legis, e perciò delle definizioni per rubrica, è stato a lungo problematizzato nella cultura giuridica. Antichi modi di dire, come quello secondo cui &#8220;rubrica non est lex&#8221; che hanno origine in strutture organizzative molto lontane nel tempo e nella cultura dalle attuali, circolano, talvolta &#8211; in modo acritico &#8211; nella manualistica (specialmente dei civilisti) e tendono a suffragare opinioni, sovente diffuse in qualche settore della dottrina, secondo cui la rubrica &#8220;non fa parte della legge&#8221; e &#8220;non vincola&#8221;. Simile opinione tende a sua volta a rafforzare quella secondo cui  le definizioni legislative non &#8230;&#8230;.. in presenza dei casi in cui la rubrica integra una definizione legislativa”.</em></div>
<div id="ftn277"><a title="" href="#_ftnref277" name="_ftn277">[277]</a> Su tale nuova tecnica legislativa sempre più caratterizzata dalle &#8220;definizioni legislative&#8221; cfr. V. FROSINI, <em>La lettura e lo spirito della legge,</em> 3^ ed., Milano, 1998, p. 96 secondo cui : “<em>In questo modo il messaggio viene per così dire &#8220;cifrato&#8221; e viene evitato il suo distorcimento o il suo indebito arricchimento di significato &#8230;”.</em></div>
<div id="ftn278"><a title="" href="#_ftnref278" name="_ftn278">[278]</a> Cfr. sul punto G. TUCCI, <em>La logistica come muovo problema della moderna scienza della legislazione, </em>in R. PERCHINUNNO (a cura di) , <em>Il drafting legislativo : il linguaggio, le fonti, l&#8217;interpretazione. Sul modo di fare le leggi e i suoi effetti</em>, in <em>Atti del Convegno,</em> Bari, Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005, Napoli, 2007, particolarmente p. 131, che evidenzia la progressiva influenza che la tecnica legislativa anglosassone, caratterizzata da paragrafi e definizioni preliminari, e da articoli lunghi suddivisi in sottoparagrafi, ha  esercitato ed esercita sul legislatore comunitario.</div>
<div id="ftn279"><a title="" href="#_ftnref279" name="_ftn279">[279]</a> Sul tema v. il saggio di G. PALMA, <em>Le definizioni legislative,</em> in <em>Annali della Facoltà di Economia di Benevento</em> n. 15, Napoli, 2010, p. 133 ss., particolarmente per le definizioni in rubrica<em>, </em>pp. 161-162.</div>
<div id="ftn280"><a title="" href="#_ftnref280" name="_ftn280">[280]</a> Il riferimento è a  G. TARELLO, <em>Op. cit</em>., pp. 207-208 : “<em>La  definizione per rubrica è quella in cui il legislatore pone il vocabolo che costituisce il definiendum come rubrica legis dopo di che procede, senza ripetere quel vocabolo,. a descrivere e a disciplinare la fattispecie”. </em>Conclude sul punto TARELLO,<em> L&#8217;interpretazione, cit., </em>p. 209<em>: “Una volta che riconosca che le intitolazioni interne od in particolare le rubriche fanno parte della legge, si è portati a riconoscere che esse sono vincolanti alla stessa stregua di tutti gli altri segmenti del discorso legislativo. Perciò quando si è in presenza di una definizione legislativa mediante rubrica o mediante intitolazione interna, si deve concludere che essa vincola (sempre che non si escluda il carattere vincolante di tutte le definizioni come tali)”.</em></div>
<div id="ftn281"><a title="" href="#_ftnref281" name="_ftn281">[281]</a> Afferma molto autorevolmente M.S. GIANNINI, <em>L&#8217;interpretazione dell&#8217;atto amministrativo e la teoria generale dell&#8217;interpretazione,</em> 1939, ora in M.S. GIANNINI, <em>Scritti, </em>vol. I, Milano, 2000, p. 66: “<em>Di norme interpretative sono disseminate le varie leggi, secondo un&#8217;opinione da approvare sono tali anche quelle definitive”.</em></div>
<div id="ftn282"><a title="" href="#_ftnref282" name="_ftn282">[282]</a> Scrive U. SCARPELLI, <em>La definizione nel diritto, </em> in Jus, 1959, p. 504: “&#8230;<em> finché si accetti l&#8217;idea che l&#8217;interprete deve, fin quando la legge gli si presenti  univoca, restar fedele alla legge e non sovrapporle le sue preferenze, il valore vincolante delle definizioni che si trovano nella legge non potrà essere disconosciuto”. </em>Afferma l&#8217;Adunanza Plenaria  del Consiglio di Stato con la sentenza 2 dicembre 2010 n. 3: “&#8230;<em>la necessità di una interpretazione strettamente attinente al testo della norma rimane un dovere </em><em>ineludibile ogniqualvolta il giudice sia chiamato ad applicare una disciplina che non si presenti ambigua o lacunosa&#8230;.”. </em>Esaminando la posizione del giudice di fronte alla legge v. V. CAPUTI JAMBENGHI e A. ANGIULI, <em>Forma e sostanza nel principio di legalità nell&#8217;esercizio dei pubblici poteri </em>in www.giust.amm.it, 2013, p.9, richiamano la riflessione di P. Calamandrei sul rapporto tra il giudice e le norme processuali imperative secondo cui il giudice che viola la legge processuale commette una violazione di legge “&#8230;.<em>perfettamente simile a quella che di fronte ad altre norme giuridiche  può essere commessa anche da chi non sia giudice”.</em></div>
<div id="ftn283"><a title="" href="#_ftnref283" name="_ftn283">[283]</a> In tal senso v. C.E. GALLO, <em>Manuale di giustizia amministrativa, </em>Torino, 2012, p. 219 che scrive: “<em>Le verificazioni sono un mezzo di prova ammesso nella giurisdizione generale di legittimità e consente al giudice di ottenere o direttamente o mediante in appartenente ad una pubblica amministrazione, una verifica della situazione di fatto, per controllare l&#8217;esattezza di quanto rappresentato nel provvedimento impugnato anche dal punto di vista tecnico”.</em></div>
<div id="ftn284"><a title="" href="#_ftnref284" name="_ftn284">[284]</a> La natura di mezzi di prova è pacificamente riconosciuta alla verificazione anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. V. in tal senso, <em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 17.2.2014, n. 742 secondo cui : “&#8230;<em>occorre rammentare che la  funzione del verificatore, individuata dall&#8217;art. 65 del codice del processo amministrativo, attiene alla fase di &#8220;ammissione e assunzione delle prove&#8221; come prevede la rubrica del Capo II del Titolo III del Libro I in cui si colloca la disposizione”.</em></div>
<div id="ftn285"><a title="" href="#_ftnref285" name="_ftn285">[285]</a> Così BALENA, <em>Istituzioni, II vol., </em>p. 104, che osserva altresì che: “&#8230;..<em> nei limiti in cui sia realmente necessaria per l&#8217;accertamento dei fatti (che richiede, ad es. specifiche cognizioni tecniche), deve considerarsi non già una mera facoltà per il giudice &#8211; come tradizionalmente si affermava &#8211; bensì un vero e proprio diritto per le parti, le quali potrebbero (anche) attraverso di esse adempiere l&#8217;onere della prova”.</em></div>
<div id="ftn286"><a title="" href="#_ftnref286" name="_ftn286">[286]</a> Cfr. sul punto M.A. SANDULLI, <em>La consulenza tecnica d&#8217;ufficio, </em> in Foro amm. &#8211; TAR, 2008, p. 3558 ss..</div>
<div id="ftn287"><a title="" href="#_ftnref287" name="_ftn287">[287]</a> Osserva L. GIANI, <em>la fase istruttoria, </em>in F. G. SCOCA (a cura di)  <em>Giustizia amministrativa, </em>4^ ed., 2011, p. 381, che il consulente &#8220;percipiente&#8221; è “&#8230;<em>chiamato non solo ad effettuare la valutazione ma anche a costituire esso stesso fonte di prova, ad esempio secondo una dichiarazione di scienza su fatti di cui ha avuto conoscenza, risultando così di fatto la sua opera ammissibile alla testimonianza”.</em></div>
<div id="ftn288"><a title="" href="#_ftnref288" name="_ftn288">[288]</a> Scrive sul punto L. GIANI, <em>Op. e loco ult. cit., </em>che proprio sulla base di questa distinzione operata dalla giurisprudenza della Cassazione  la consulenza tecnica è stata “&#8230;. <em>non a caso definita come Giano bifronte&#8230;”.</em></div>
<div id="ftn289"><a title="" href="#_ftnref289" name="_ftn289">[289]</a> In tal senso v. A. GHIZZINI e L. BERTONAZZI, <em>L&#8217;istruttoria,</em> in R. VILLATA e B. SASSANI (a cura di), <em>Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo, </em>Torino, 2012, p. 728, che affermano : “<em>La consulenza <strong>deducente</strong> è mezzo di valutazione della prova, ma quella <strong>percipiente</strong> è, in definitiva, mezzo di prova. Ciò giustifica, tutto sommato, che di consulenza tecnica si parli nell&#8217;art. 63 del Codice (“Mezzi di prova”) e nel successivo art. 67 (“Consulenza tecnica d&#8217;ufficio”) entrambi collocati nel Titolo III (“Mezzi di prova e attività istruttoria”) del Libro II del Codice”.</em></div>
<div id="ftn290"><a title="" href="#_ftnref290" name="_ftn290">[290]</a> Il riferimento è a Cass. Civ. 19 Aprile 1988 n. 3064 e, in precedenza, nello stesso senso, Cass. 31 marzo 1987 n. 3105.</div>
<div id="ftn291"><a title="" href="#_ftnref291" name="_ftn291">[291]</a> Il riferimento  è a F. G. SCOCA, <em>Commento all&#8217;art. 63, C.P.A.</em> in QUARANTA e LOPILATO, <em>Il processo, cit., </em>p.538 che : “<em>Degno di essere adeguatamente sottolineato è che, per la prima volta nella ultracentenaria legislazione. nel processo amministrativo, viene affrontato esplicitamente il tema dell&#8217;onere della prova”.</em></div>
<div id="ftn292"><a title="" href="#_ftnref292" name="_ftn292">[292]</a> Sul tema v. il saggio di F. SAITTA, <em>Onere della prova e poteri istruttori del giudice amministrativo dopo la codificazione, </em> in Dir. e proc. amm., 1/13, pp. 93 ss.</div>
<div id="ftn293"><a title="" href="#_ftnref293" name="_ftn293">[293]</a> Cfr. F. CARNELUTTI, <em>Lezioni di diritto processuale civile,</em> vol. III (1923), rist. anastatica, Padova, 1986, p. 61 che delinea: “&#8230;.<em> una nozione generica di <u>perizia</u>, intesa come intervento ausiliare  di persona fornita di particolare esperienza   accanto a uno dei soggetti del processo (giudice o parte) per integrarne l&#8217;attività e agevolarne il compito”.</em></div>
<div id="ftn294"><a title="" href="#_ftnref294" name="_ftn294">[294]</a> Sul ruolo essenziale della consulenza tecnica in funzione della tutela giuridica dell&#8217;interesse legittimo v. il saggio di L. IANNOTTA, <em>L&#8217;interesse legittimo nell&#8217;ordinamento repubblicano, </em>in Dir. amm., 2006, p. 940 che scrive : “<em>&#8230; l&#8217;interesse legittimo è (oggi) situazione risarcibile e reintegrabile, della quale sono accertabili la fondatezza o l&#8217;infondatezza. Sono in particolare verificabili i presupposti della sua soddisfazione e del suo sacrificio, anche attraverso consulenza tecnica”.</em><br />
Orbene da questa verificabilità dei presupposti della soddisfazione e del  sacrificio dell&#8217;interesse legittimo &#8220;anche attraverso consulenza tecnica&#8221; deriva che il ricorso e tale mezzo di prova, come anche alla stessa verificazione, può e deve costituire per la parte un momento essenziale di esercizio del suo diritto alla prova.</div>
<div id="ftn295"><a title="" href="#_ftnref295" name="_ftn295">[295]</a> L&#8217;espressione è di S. SATTA, <em>Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo (1936), </em>in S. SATTA, <em>Teoria e pratica del processo (Saggi di diritto processuale), </em>Roma, 1940, pp. 161-162.</div>
<div id="ftn296"><a title="" href="#_ftnref296" name="_ftn296">[296]</a> Così SATTA, <em>Gli orientamenti, cit.,</em> p. 162.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/francesco-carnelutti-salvatore-satta-e-la-controversa-natura-della-perizia/">Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-nazionale-anticorruzione-e-soft-law-nel-sistema-delle-fonti-e-dei-contratti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:42:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-nazionale-anticorruzione-e-soft-law-nel-sistema-delle-fonti-e-dei-contratti-pubblici/">Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione &#124; 2. Inquadramento e valore giuridico delle linee guida ANAC secondo il Consiglio di Stato &#124; 3. Rilievi della dottrina più recente. Introduzione A sette mesi dall’entrata in vigore del “nuovo codice” dei contratti pubblici risultano emanate, previa consultazione pubblica cinque linee guida da parte dell’ANAC[1]. Si tratta di un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-nazionale-anticorruzione-e-soft-law-nel-sistema-delle-fonti-e-dei-contratti-pubblici/">Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">SOMMARIO: 1. Introduzione | 2. Inquadramento e valore giuridico delle linee guida ANAC secondo il Consiglio di Stato | 3. Rilievi della dottrina più recente.</div>
<ol>
<li><strong>Introduzione</strong></li>
</ol>
<p>A sette mesi dall’entrata in vigore del “nuovo codice” dei contratti pubblici risultano emanate, previa consultazione pubblica cinque linee guida da parte dell’ANAC<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Si tratta di un “campione” limitato rispetto alle previsioni<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ma sufficiente per approfondire qualche valutazione sulla sfida intrapresa dal codice per la semplificazione e sulla stessa natura giuridica della cd. <em>soft law </em>.<br />
Una prima osservazione riguarda il <em>drafting</em> e la formulazione delle linee guida che è assai distante dalla tradizionale forma delle prescrizioni normative e regolamentari ed adotta invece un linguaggio espositivo e discorsivo, talvolta analitico, talvolta di tipo assertivo.<br />
Tuttavia la forma delle linee guida certamente si avvicina con caratteri originali alla forma delle direttive europee ma si differenzia molto dalla pur auspicata efficacia prescrittiva e vincolante delle proposizioni in esse contenute.<br />
Si tratta di una questione nuova ed inedita, di non secondario rilievo, che potrebbe far propendere l’interprete in favore di una maggiore discrezionalità delle amministrazioni destinatarie se non fosse che la materia è fortemente presidiata dalla stessa ANAC, dal giudice contabile e dal giudice penale sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni:<br />
Ciò potrebbe acuire quel fenomeno della “fuga dalla firma” e dalla responsabilità che caratterizza in modo profondo e negativo l’attuale stagione dell’agire delle amministrazioni pubbliche.<br />
Più in generale, abbiamo già osservato<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, abbiamo già osservato la notevole espansione del ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione, che diviene l’istituzione “regina” del sistema degli appalti, anche per la problematicità dei poteri cd. di <em>soft law</em> che completano, in modo coessenziale, la disciplina del Codice e il sistema delle fonti.  Come noto, si è voluto sin dall’inizio usare l’espressione polisensa di <em>soft law </em>per connotare il passaggio da un sistema di regolazione classicamente normativo e prescrittivo ad un altro, più improntato dalle “linee guida” dell’ANAC , sebbene la legge delega abbia in definitiva curvato l’iniziale approccio in direzione di un approdo più coerente con il diritto amministrativo, stabilendo l’approvazione di una parte delle linee guida tramite decreto ministeriale e la ricorribilità degli atti dinanzi al giudice amministrativo.<br />
Si aprono, a riguardo, formidabili questioni circa l’inquadramento dogmatico delle “linee guida” nel sistema delle fonti<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.  Vi sono vari elementi e materiali che possono indurre a ritenere che debba essere riconosciuto un potere normativo diffuso, interno alla società organizzata che si esprime in forme nuove superando la classica distinzione delle fonti indicata dall’art. 1 della legge generale del 1942.<br />
È interessante a riguardo, sia il rapporto del Consiglio di Stato francese del 2013, nella parte dedicata a <em>“le droit souple” </em>che, a certe condizioni, può trasformarsi in “<em>droit dur”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><strong><sup>[5]</sup></strong></sup></a> </em>e sia la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4358,  che ha ritenuto che le linee guida «a prescindere dal loro inquadramento dogmatico, assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore la cui violazione integra un’ipotesi di negligenza (…) essendo all’Autorità riconosciuto il ruolo di garante dell’efficienza e del corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore dei contratti pubblici (…)» .<br />
Questa ultima considerazione ci riporta, peraltro, alle teorie neoistituzionaliste sui rapporti tra diritto ed economia che pongono l’enfasi sulla centralità della nozione di istituzione, quale terreno di incontro e punto di equilibrio, più che sul formalismo giuridico<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a> .<br />
Non vi è dubbio che l’ANAC, che somma ora molteplici poteri non solo di vigilanza ma anche normativi, amministrativi, gestionali, sanzionatori, paragiurisdizionali, ben al di là dell’opportunità di un mutamento del <em>nomen, </em>costituisca, ameno per i contratti pubblici, l’istituzione di riferimento, la vera novità, il presidio pubblico, dell’intero sistema degli appalti e dei contratti pubblici .<br />
Abbiamo già osservato<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> che le linee guida dell’ANAC, cui è affidata gran parte della manovra di riordino, hanno, a nostro avviso, natura <em>sostanzialmente regolamentare</em>, sulla base delle espresse previsioni di legge e del disegno istituzionale,  e che, in quanto tali,  vada ad esse riconosciuta efficacia vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore.<br />
A ciò fanno eccezione le linee guida dichiaratamente “ non vincolanti”, da considerare “atti amministrativi di indirizzo”, alla cui applicazione la stazione appaltante può sottrarsi previa congrua motivazione.<br />
Da questa (provvisoria) conclusione discende che l’approvazione delle linee guida dovrebbe comunque essere preceduta opportunamente dal parere del Consiglio di Stato.<br />
In particolare, si può osservare che l’art. 213 del nuovo Codice attribuisce all&#8217;ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l&#8217;attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all&#8217;ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell&#8217;ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. Tale disciplina rafforza di molto il ruolo dell&#8217;ANAC rispetto alle previgenti norme<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
La materia ha trovato un assetto più maturo nella versione finale del Codice che ha recepito solo in parte l’impostazione del parere del Consiglio di Stato.</p>
<ol>
<li value="2"><strong>Inquadramento e valore giuridico delle linee guida ANAC secondo il Consiglio di Stato</strong></li>
</ol>
<p>Nella fase finale dei lavori per il nuovo Codice, anche sulla base di un positivo e costruttivo dialogo tra i soggetti implicati, si è pervenuti ad un più preciso e condiviso inquadramento sistematico della natura giuridica delle linee guida ANAC, che ha trovato nel parere dell’Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo del Consiglio di Stato, la più chiara e autorevole espressione.<br />
Sulla base dei principi della legge delega, e delle fonti del diritto in generale, sono state identificate tre diverse tipologie di atti attuativi:<br />
a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />
b) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante <em>erga omnes</em>, e in particolare le linee guida;<br />
c) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.<br />
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, appare necessario identificare la natura giuridica di tali provvedimenti (ministeriali e dell’ANAC), nonché la loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto.<br />
Ciò sia per individuare una chiara disciplina sul piano procedimentale e delle garanzie per gli <em>stakeholders</em>, sia per evitare inutili, anzi onerose e defatiganti incertezze applicative (che possono derivare anche dal riferimento improprio, operato dai primi commentatori, al concetto di <em>soft regulation</em>, estraneo all’ordinamento nazionale e comunque troppo generico, in assenza di una definizione della sua disciplina sostanziale e procedimentale).<br />
In altri termini, tale operazione interpretativa è necessaria proprio per assicurare al quadro regolatorio che Ministero e ANAC dovranno comporre sulla base della cornice legislativa del Codice del 2016, quella necessaria organicità, “<em>razionalizzazione</em>” e “<em>chiarezza</em>” richieste dallo stesso legislatore delegante, alla lett. d).<br />
Osserva il Consiglio di Stato che, dal punto di vista sostanziale, «la delega riconduce le linee guida e gli atti in questione al genere degli “atti di indirizzo” (lett. t) e li qualifica come strumenti di “regolamentazione flessibile” (termine anch’esso estraneo al nostro sistema delle fonti, di cui va qui identificata la disciplina applicabile).<br />
Dal punto di vista procedimentale, la delega non reca alcuna disciplina, né rinvia ad atti-fonte del Ministero o della stessa ANAC. L’unica disposizione specifica al riguardo è quella (lett. u) che prevede la trasmissione alle Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal codice, oltre a quella prevista dal citato comma 5 dell’art. 1 della legge delega per le linee guida “ministeriali”. L’art. 213, comma 2, secondo periodo dello schema di codice identifica (non senza genericità) gli atti da trasmettere in quelli “ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione».<br />
Le conclusioni di questo inquadramento sono riportate nel parere secondo cui «alla stregua di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene che le linee guida e gli altri decreti ‘ministeriali’ (ad esempio, in tema di requisiti di progettisti delle amministrazioni aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, commi 2 e 3) o ‘interministeriali’ (art. 144, comma 5, relativo ai servizi di ristorazione) abbiano una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni ivi previste.<br />
Pertanto, anche indipendentemente dal <em>nomen juris</em> fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali ‘regolamenti ministeriali’ ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:<br />
&#8211; forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);<br />
&#8211; forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;<br />
&#8211; implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell’esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (<em>cfr.</em> Corte Cost., sentenza 23 novembre 2007, n. 401);<br />
&#8211; rispetto alle regole codificate nell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega “rafforza” il procedimento, prescrivendo in aggiunta – nell’evidente considerazione dell’importanza e delicatezza della materia – il parere delle competenti commissioni parlamentari».<br />
Nello specifico delle linee guida dell’ANAC, il parere precisa che «mentre quelle a carattere “<em>non vincolante</em>” appaiono pacificamente inquadrabili come ordinari atti amministrativi, qualche considerazione in più richiedono le linee guida a carattere “<em>vincolante</em>” (ad esempio: art. 83, comma 2, in materia di sistemi di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; art. 84, comma 2, recente la disciplina degli organismi di attestazione SOA; art. 110, comma 5, lett. b), concernente i requisiti partecipativi in caso di fallimento; art. 197, comma 4, relativo ai requisiti di qualificazione del contraente generale), e gli altri atti innominati aventi il medesimo carattere (art. 31, comma 5, relativo ai requisiti e ai compiti del r.u.p. per i lavori di maggiore complessità; art. 197, comma 3, di definizione delle classifiche di qualificazione del contraente generale) e comunque riconducibili all’espressione “<em>altri atti di regolamentazione flessibile</em>”.<br />
Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa <em>extra ordinem</em> – pure proposta da taluno – suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un’innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti».<br />
Il Consiglio di Stato ritiene, invece, preferibile l’opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l’ANAC), la quale si configura a tutti gli effetti come un’Autorità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. Pertanto, «appare logico ricondurre le linee guida (e gli atti a esse assimilati) dell’ANAC alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, ‘di regolazione’».<br />
Tale ricostruzione consente di chiarire e di risolvere una serie di problemi sul piano applicativo.<br />
In primo luogo, essa non pregiudica, ma anzi riconferma, gli effetti vincolanti ed <em>erga omnes</em> di tali atti dell’ANAC, come disposto dalla delega (in particolare dalla lett. t), che come si è detto parla di “<em>strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante</em>”.<br />
In secondo luogo, tale assimilazione consente di assicurare anche per questi provvedimenti dell’ANAC tutte le garanzie procedimentali e di qualità della regolazione già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti, in considerazione della natura ‘non politica’, ma tecnica e amministrativa, di tali organismi, e della esigenza di compensare la maggiore flessibilità del ‘principio di legalità sostanziale’ con un più forte rispetto di criteri di ‘legalità procedimentale’. Tra queste, se ne segnalano in particolare tre:<br />
&#8211; l’obbligo di sottoporre le delibere di regolazione ad una preventiva fase di ‘consultazione’, che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al <em>decision making process</em> dei soggetti interessati e che ha anche l’ulteriore funzione di fornire ulteriori elementi istruttori/motivazionali rilevanti per la definizione finale dell’intervento regolatorio;<br />
&#8211; l’esigenza di dotarsi – per gli interventi di impatto significativo – di strumenti quali l’analisi di impatto della regolazione-AIR e la verifica <em>ex post</em> dell’impatto della regolazione-VIR, strumenti per i quali occorrerà sviluppare modelli <em>ad hoc</em> per l’ANAC, sulla scorta di quanto già attualmente fanno le Autorità di regolazione (e secondo quanto già prevedeva l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici);<br />
&#8211; la necessità di adottare tecniche di codificazione delle delibere di regolazione tramite la concentrazione in “testi unici integrati” di quelle sulla medesima materia (<em>best practice</em> ormai diffusa presso le principali Autorità di regolazione, <em>in primis</em> quella per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico): tale strumento appare significativamente necessario per il settore degli appalti allo scopo di evitare il rischio di proliferazione delle fonti che si volevano ridurre e di perdita di sistematicità ed organicità dell’ordinamento di settore, violando in sede attuativa il vincolo a una “<em>drastica riduzione</em>” dello stock normativo imposto dalla lett. d) della delega.<br />
In terzo luogo, tale ricostruzione consente anche la realizzazione, per gli “atti di regolazione” dell’ANAC, di forme di adeguata pubblicità: certamente sul sito della stessa Autorità, che andrà appositamente strutturato, ma anche per una pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, non richiesta per le autorità amministrative indipendenti ma altamente opportuna, ad avviso di questo Consiglio di Stato, in ragione della trasversalità della materia dei contratti pubblici e della latitudine dell’ambito applicativo dei provvedimenti <em>de quibus</em>. Una chiara previsione sulla pubblicità di tali delibere – da inserire, nel caso, all’art. 213 dello schema – rende meno delicata (e comunque lascia impregiudicata) la questione se debba o meno essere disposta la successiva comunicazione alle Camere (come pure sarebbe preferibile ai fini della conoscibilità del quadro regolatorio da parte degli operatori del settore), che in base allo schema di decreto sussiste solo in virtù di un requisito sostanziale di tipo rinforzato (rilevante impatto regolatorio), ancorché privo di una definizione oggettiva.<br />
In quarto luogo, pur in assenza del parere obbligatorio del Consiglio di Stato ex art. 17 della l. n. 400 del 1988, si rileva che tale sostegno consultivo resta pur sempre possibile in via facoltativa, sotto forma di quesito, sia in ragione della generalità delle questioni e dell’impatto <em>erga omnes</em> dei provvedimenti, sia per analogia con l‘art. 17, comma 25, della l. 15 maggio 1997, n. 127, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni dei Ministeri.<br />
Per ultimo, ma non da ultimo, resta confermata la piena giustiziabilità delle linee guida dell’ANAC di fronte al giudice amministrativo, peraltro affermata chiaramente già dalla legge delega (lett. t).<br />
In conclusione, la esposta ricostruzione appare compatibile, oltre che con il dettato della delega e con il sistema delle fonti, anche con l’esigenza inderogabile di un riformato contesto di ‘qualità’ e ‘certezza regolatoria’, con valenza <em>erga omnes</em> (che le <em>Authorities</em> di regolazione già oggi garantiscono, nei loro settori, quando si attengono agli indicati principi di <em>better regulation</em>)»<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
L’ampio riferimento dell’analisi del parere del Consiglio di Stato sul punto è a conferma dell’ampia condivisione sin qui registrata.<br />
Occorre, tuttavia, rilevare che il testo finale approvato non segue del tutto il parere del Consiglio di Stato, in particolare per quanto concerne l’omessa previsione dell’obbligatorietà del parere ai fini dell’emanazione delle linee guida di carattere generale.<br />
La circostanza non può non destare qualche preoccupazione poiché nel corso dei lavori si era manifestato un ampio consenso sull’inquadramento giuridico riferito e perché è altresì chiaro che il parere preventivo del Consiglio di Stato sulle linee guida generali ha lo scopo di dare certezza ed efficacia, attraverso il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, alle regole per gli operatori.<br />
Nondimeno, come già osservato nei precedenti capitoli, il mantenimento in capo all’ANAC, stabilito dall’art. 211 del nuovo codice, di un generale potere di supremazia gerarchica su tutte le stazioni appaltanti attraverso il meccanismo raccomandazione/<em>stand still/</em>sanzione pecuniaria nei confronti del responsabile del procedimento che non si adegua alla raccomandazione<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, rischia davvero di snaturare gli equilibri nel sistema li appalti pubblici.<br />
Si tratta, tuttavia, di un terreno innovativo in materia di regolazione e gran parte della “tenuta” concettuale di questo inquadramento è pur sempre affidata alla valutazione degli esiti della prassi e degli eventuali decreti correttivi.</p>
<ol>
<li value="3"><strong>Rilievi della dottrina più recente </strong></li>
</ol>
<p>Di recente la dottrina si è interrogata con curiosità sul valore e la natura delle linee guida dell’ANAC.<br />
è stato autorevolmente affermato che «pur apprezzando lo sforzo ermeneutico/ricostruttivo del Consiglio di Stato, la configurazione delle linee guida ANAC non convince; tanto più per le linee guida del MIT, che ovviamente non è un&#8217;autorità amministrativa indipendente.<br />
Merita infatti ricordare che la nozione acquisita di atti amministrativi generali è quella di atti di carattere provvedimentale, e quindi senza il carattere dell&#8217;astrattezza, che determinano effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che abbiano le medesime caratteristiche. Laddove le linee guida hanno sì un&#8217;efficacia di carattere generale, ma in quanto atti con carattere astratto. In sostanza, sono un&#8217;esplicazione del potere normativo delle amministrazioni pubbliche, attribuito per legge; ciò che nel caso è pacifico, visto l&#8217;art. 1, comma 1, lett. t), legge delega n. 11/2016, che prevede appunto l&#8217; &#8220;attribuzione&#8221; ad ANAC di questo potere; di cui evidentemente non disponeva in precedenza. A parte la sostenibilità nel caso considerato della distinzione tra potere &#8220;regolatorio&#8221; e &#8220;regolamentare&#8221;.<br />
Più appropriato rispetto al criterio soggettivo è il metodo ermeneutico che ai fini definitori considera il contenuto oggettivo dell&#8217;atto. Ove le linee guida abbiano carattere vincolante <em>erga omnes</em>, con previsioni di carattere astratto, si devono ascrivere al genere degli atti regolamentari (per ora atipici) delle autorità amministrative, attribuiti per legge (nel caso la L. n. 11/2016). In breve, non atti amministrativi, ancorché generali; ma atti di regolamentazione. La questione è determinata essenzialmente dal carattere vincolante o meno delle linee guida di volta in volta previste dal Codice ed utilizzate da ANAC e dal MIT. Se sono vincolanti, le linee guida sono atti di regolamentazione amministrativa; con tutto quello che ne consegue. Altrimenti sono &#8220;atti amministrativi di indirizzo&#8221; che &#8211; come le direttive amministrative (nel diritto nazionale) e gran parte delle comunicazioni della Commissione europea (nel diritto UE) &#8211; indicano obbiettivi alle amministrazioni di riferimento, le quali possono motivatamente discostarsene»<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
A prescindere ora da ogni definitivo inquadramento dogmatico del tema, su cui molto inciderà la giurisprudenza<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, è stata già evidenziata in dottrina la problematica invadenza dell’ “approccio etico” nel sistema amministrativo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
È ben chiaro che la semplificazione amministrativa, dai più auspicata, deve fare affidamento su un certo maggiore grado di discrezionalità, almeno negli appalti sotto-soglia, sulla base di una drastica riduzione del numero delle stazioni appaltanti in nome del principio di certificazione di qualità. Se le linee guida di competenza ANAC, e gli altri provvedimenti di attuazione del nuovo codice, ripercorreranno la via battuta del sospetto e dell’intricata trama della regolazione, sebbene con forme e linguaggio originali, gli effetti continueranno ad essere quelli della stasi amministrativa,  della “fuga dalla firma” e dalle responsabilità, dell’invadenza del giudice penale sull’agire amministrativo.<br />
Non migliorerebbero, in questo caso, l’efficienza del sistema e neppure la prevenzione della corruzione.<br />
La sfida del nuovo codice dei contratti pubblici sarebbe perduta.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sono state pubblicate le seguenti linee guida in via definitiva: Linee guida n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016; Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’ 11 ottobre 2016; Linee guida n. 3: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; Linee guida n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; Linee guida n. 5: criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.</div>
<div id="ftn2">
<p><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gli atti previsti secondo lo stesso parere del consiglio di stato sono circa 50 di cui 16 decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 15 decreti di altri Ministeri; 15 atti ANAC (per lo più denominati linee guida); 1 atto Consip; 4 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.; 1 decreto del Presidente della Repubblica.<br />
In particolare i decreti del MIT relativi a :</p>
<ol>
<li>art. 21 (pianificazione dei contratti pubblici)</li>
<li>art. 22 (opere soggette a dibattito pubblico)</li>
<li>art. 23 (contenuto dei livelli della progettazione)</li>
<li>art. 24 (requisiti delle forme organizzative dei progettisti)</li>
<li>art. 38 (servizio contratti pubblici)</li>
<li>art. 73 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi)</li>
<li>art. 74 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara)</li>
<li>art. 81 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici)</li>
<li>art. 84 (modalità di qualificazione alternative per i lavori pubblici)</li>
<li> art. 89 (individuazione delle opere superspecialistiche)</li>
<li>art. 102 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale)</li>
<li>art. 102 (modalità tecniche del collaudo)</li>
<li>art. 111 (attività del direttore dei lavori)</li>
<li>art. 111 (attività del direttore dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture)</li>
<li>art. 209 (compensi degli arbitri)</li>
<li>art. 214 (struttura tecnica di missione)</li>
</ol>
<p>Linee guida e atti ANAC relativi a:</p>
<ol>
<li>art. 36 (procedure dei contratti sotto soglia)</li>
<li>art. 31 (compiti del RUP)</li>
<li>art. 38 (modalità attuative della qualificazione delle stazioni appaltanti)</li>
<li>art. 71 (bandi tipo)</li>
<li>art. 78 (requisiti per l’iscrizione nell’albo dei commissari di gara)</li>
<li>art. 80 (mezzi di prova delle cause di esclusione dalle gare)</li>
<li>art. 83 (qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori nei settori ordinari)</li>
<li>art. 83 (sistema di penalità e premialità e relative sanzioni)</li>
<li>art. 84 (rating di impresa)</li>
<li>art. 84 (sistema SOA, vigilanza sulle SOA, vigilanza sul sistema di qualificazione e controlli a campione)</li>
<li>art. 84 (revisione straordinaria delle SOA e proposte revisione sistema attuale di qualificazione)</li>
<li>art. 110 (requisiti per la partecipazione a gare e esecuzione appalti per operatori economici sottoposti a fallimento o altre procedure di soluzione crisi di impresa)</li>
<li>art. 177 (verifica rispetto percentuale di esternalizzazione affidamenti da parte dei concessionari)</li>
<li>art. 194 (criteri dell’albo stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house)</li>
<li>art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale)</li>
</ol>
<p>Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi a :</p>
<ol>
<li>art.25 (procedimenti semplificati di verifica preventiva dell’interesse archeologico)</li>
<li>art. 37 (centrali di committenza dei comuni non capoluogo di provincia)</li>
<li>art. 37 (requisiti delle centrali di committenza)</li>
<li>art. 212 (organizzazione della cabina di regia)</li>
</ol>
<p>Decreti di altri Ministri relativi a :</p>
<ol>
<li>art. 1 MINESTERI (appalti all’estero)</li>
<li>art. 24 MINGIUSTIZIA (corrispettivi per i progettisti)</li>
<li>art. 25 MIBAC (elenco soggetti qualificati)</li>
<li>art. 34 MINAMBIENTE (criteri di sostenibilità ambientale, percentuale prestazioni negli appalti)</li>
<li>art. 44 MINSemplificazionePA (digitalizzazione procedure contrattuali pubbliche)</li>
<li>art. 103 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione)</li>
<li>art. 104 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione per lavori di particolare valore)</li>
<li>art. 114 MINSALUTE (servizio di ristorazione ospedaliera)</li>
<li>art. 144 MISE (buoni pasto servizio sostitutivo mensa)</li>
<li>art. 146 MIBAC (qualificazione per appalti relativi a beni culturali)</li>
<li>art. 159 MINDIFESA (appalti nel settore della difesa)</li>
<li>art. 185 MEF (definizione delle garanzie per obbligazioni delle società di progetto)</li>
<li>art. 201 DPR (approvazione PGTL)</li>
<li>art. 203 MININTERNO (monitoraggio infrastrutture e insediamenti prioritari)</li>
<li>art. 215 DPR (attribuzione ulteriori compiti al Consiglio superiore lavori pubblici)</li>
</ol>
</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sia consentito rinviare a P. Mantini, <em>La governance dei contratti pubblici</em>, in AA. VV., <em>Il nuovo diritto dei contratti pubblici</em>, a cura di  F. Caringella, M. Giustiniani, P. Mantini, Dike giuridica, 2016, p. 551.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> Per un approccio ad un tempo normativo e funzionalistico, nel senso che le linee guida sarebbero norme che vincolano gli operatori che partecipano alle attività disciplinate si veda V. Italia, <em>Le linee guida e le leggi, </em>Milano, 2016, in particolare pp. 16 e ss.. Secondo l’Autore «le Linee Guida sono atti normativi particolari, emanati da un’autorità amministrativa, hanno una forma specifica e stabiliscono un particolare vincolo giuridico. Esse sono “norme”, ed hanno – come punti nodali del loro ciclo di vita – la determinazione, modificazione, abrogazione e specialmente l’interpretazione e l’applicazione».</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5"><em><sup><strong><sup>[5]</sup></strong></sup></em></a> <em>Amplius</em> si rinvia a V. Italia, <em>op. cit.,</em> pp. 26 e 27.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a> Per un’ampia e puntuale disamina, suffragata da copiosa letteratura internazionale, si rinvia a G. Montedoro ,<em>Il giudice e l’economia</em>, Roma, 2015, pp. 117 e ss..</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Mi permetto rinviare a P. Mantini, <em>Introduzione al nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Il nuovo diritto amministrativo</em>, 1/2, 2016 pp. 3.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>  In sostanza, l’ANAC finisce per sommare funzioni di vigilanza, di regolazione, di gestione, di amministrazione, di sanzione nonché poteri semi-giurisdizionali:<br />
«… <em>2. L&#8217;ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell&#8217;efficienza, della qualità dell&#8217;attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l&#8217;impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall&#8217;Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.<br />
3. Nell&#8217;ambito dei poteri ad essa attribuiti, l&#8217;Autorità:<br />
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell&#8217;articolo I, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del codice;<br />
b) vigila affinché sia garantita l&#8217;economicità dell&#8217;esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;<br />
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;<br />
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;<br />
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull&#8217;attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni;<br />
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;<br />
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all&#8217; articolo 164 del presente codice;<br />
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell&#8217;attività di gestione dell&#8217;intera procedura di gara.<br />
4. L&#8217;Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</em>.…».</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cons. St., comm.spec., par. 1 aprile 2016 n. 855, pp. 39 ss..</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Per una severa e in larga parte condivisibile critica a tale impatto v. P. Quinto, <em>Il nuovo codice degli appalti e le “raccomandazioni vincolanti” dell’ANAC</em>, in<em> www.lexitalia.it, </em>28 aprile 2016.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> M.P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, </em>in <em>Giornale di Diritto Amministrativo</em>, 2016, 4, p. 436.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Tra le più recenti decisioni vedi Tar Puglia, Sez. I, ord. 10 novembre 2016, n. 525 con cui l’ANAC è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in ordine a un provvedimento di esclusione dalla gara e conseguente annullamento dell’aggiudicazione.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In tal senso v. M. Cammelli, <em>Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme</em>, in <em>Diritto Amministrativo,</em> 2016, 1-2, p. 9.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-nazionale-anticorruzione-e-soft-law-nel-sistema-delle-fonti-e-dei-contratti-pubblici/">Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali. (Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:42:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/">Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali. (Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I sei tipi di linee guida. 3. I 53 atti attuativi del codice e i regolamenti di organizzazione dell’ANAC. 4. In particolare i regolamenti di organizzazione dell’ANAC. &#8211; 5. Lo stato di attuazione del codice (al 30 novembre 2016). 6. Linee guida “cruciali”, errata corrige, decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/">Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali. (Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/">Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali. (Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016)</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;"><strong><u>SOMMARIO</u>: 1. Introduzione. 2. I sei tipi di linee guida. 3. I 53 atti attuativi del codice e i regolamenti di organizzazione dell’ANAC. 4. In particolare i regolamenti di organizzazione dell’ANAC. &#8211; 5. Lo stato di attuazione del codice (al 30 novembre 2016). 6. Linee guida “cruciali”, <em>errata corrige</em>, decreto correttivo. 7. Il grave illecito professionale <em>ex</em> art. 80 c. 11 e le LG ANAC. 7.1. </strong>Profili generali. <strong>7.2. </strong>Le singole ipotesi: la negligenza professionale.<strong> 7.3. </strong>Le singole ipotesi: la turbativa di gara.<strong> 7.4. </strong>I mezzi di prova.<strong> 7.5. </strong>Profili transitori.<strong> 7.6. </strong>Rilevanza temporale.<strong> 7.7. </strong>Le linee guida dell’ANAC: ambito e natura giuridica.</div>
<p><strong>1. Introduzione</strong><br />
Sentire le relazioni precedenti e in particolare quella dell’avv. Titomanlio, che lamenta la incomprensibilità tecnica di molte disposizioni del codice, mi fa pensare “mal comune, senza tuttavia nessun gaudio”.<br />
Nutro anch’io più dubbi che certezze, e ho più domande che risposte.<br />
In un mio precedente intervento ho osservato che il trasloco e la ricomposizione delle norme del vecchio codice nel nuovo insieme al recepimento delle direttive, spesso con la loro lingua europea estranea ai concetti giuridici nazionali, ha prodotto uno <em>shock</em> culturale e creato problemi di <em>jet lag</em> legislativo<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Parto dal vostro titolo: “codice 50: ritroviamo il conto perduto”.<br />
Mi viene in mente: “<em>nomen atque omen”.</em><br />
Codice 50 che arriva dopo 50 interventi legislativi di modifica del codice 163.<br />
E che necessita di 50 atti attuativi.<br />
In realtà, più di 50, 53 per essere precisi.<br />
E sono 53 solo quelli espressamente previsti dal codice.<br />
Poi ci sono le LG non vincolanti dell’ANAC.<br />
Poi ci sono vari tipi di regolamenti di “organizzazione” dell’ANAC, li chiamo così in prima approssimazione, in realtà sono molto di più di regolamenti di organizzazione, come sto per dire.<br />
Il tema del mio intervento è una ricognizione degli atti attuativi previsti, e un esame dello stato di attuazione della riforma.<br />
Prima però, mi si consenta una panoramica sulla tipologia degli atti attuativi.<br />
Mi asterrò da una dotta disquisizione sulla natura giuridica, regolamentare o meno, che richiederebbe un intero convegno.<br />
Già molti autorevoli autori se ne sono occupati.<br />
Rinvio agli scritti di Italia, Morbidelli, Cintioli, Deodato, ai pareri del Consiglio di Stato sullo schema di codice e sulle LG<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
In modo variegato è sostenuta ora la natura non regolamentare, ora quella regolamentare, e si è discusso se sussiste o meno il potere regolamentare in capo all’ANAC, e si sono affrontate le implicazioni di diritto costituzionale, di democrazia e tecnocrazia, di riparto delle competenza regolamentare tra Stato e Regioni.<br />
E se e quando le LG ANAC verranno impugnate davanti al giudice amministrativo, perché sono atti impugnabili, sulla loro natura si pronuncerà il giudice, e prevedo che ci sarà più di un convegno IGI sul tema.<br />
Qui però voglio evidenziare un immediato problema pratico che deriva dalla soluzione dogmatica sulla natura giuridica: le LG ANAC vengono pubblicate sul sito ANAC e poi, solo dopo, in GURI.<br />
Da quando diventano giuridicamente conoscibili, da quando diventano vincolanti?<br />
Si applica o no la <em>vacatio legis</em> di 15 giorni?<br />
Da quando si produce l’effetto di abrogazione delle norme del regolamento 207/2010 lasciato (in parte) temporaneamente in vita fino alle LG (ex art. 217 codice)?<br />
Si pensi alle LG vincolanti sul RUP, che, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 207, codice, non operano la ricognizione delle disposizioni da esse sostituite.<br />
Sicché non è chiaro se si possono ritenere abrogati gli artt. 9 e 10, d.P.R. n. 207/2010, e da che data, se quella di pubblicazione delle LG ANAC sul RUP sul sito ANAC, ovvero da quella successiva di pubblicazione delle medesime in GURI.<br />
Altra questione, già messa in evidenza dai relatori che mi hanno preceduto, è quella dello “stile” delle linee guida, narrativo-discorsivo (uno <em>story telling</em> giuridico), ovvero prescrittivo-normativo.</p>
<p><strong>2. I sei tipi di linee guida</strong><br />
E’ anche importante capire la tipologia degli atti attuativi, e la congruità con la delega; perché questo è il fondamento della legittimità costituzionale delle norme delegate che li prevedono.<br />
Perché se le norme del codice che prevedono gli atti attuativi sono incostituzionali per eccesso di delega, le LG non vanno molto lontano, sono “giganti dai piedi d’argilla”.<br />
La legge delega ha previsto tre tipi di atti attuativi, e ci sembravano troppi: LG ministeriali (art. 1, comma 5 legge delega); LG ANAC, vincolanti e non vincolanti.<br />
Il codice ne prevede sei tipi, tre tipi ulteriori rispetto alla delega, che non c’erano nello schema di codice inviato ai pareri, sono sbocciate solo nel testo successivo, e non credo che ci fossero indicazioni nei pareri per la loro introduzione, sicuramente non in quello del Consiglio di Stato.<br />
1) Vengono anzitutto in rilievo le LG ANAC sulla qualificazione degli operatori economici ex art. 83, “su parere delle commissioni parlamentari”. Un conto è dire che le LG, dopo la loro adozione, sono comunicate alle Camere (come prescrive la legge delega), un conto è dire che le LG ricevono il preventivo parere delle commissioni parlamentari.<br />
Non è nella delega.<br />
Forse (o senza forse) non è nemmeno nella Costituzione. Può un organo politico dare parere a un organo tecnico?<br />
L’equilibrio costituzionale riposa sul contrario, è il tecnico che dà parere al politico, per illuminare con il sapere scientifico le scelte politiche.<br />
Qui le scelte politiche illumineranno il sapere tecnico.<br />
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice aveva suggerito una cosa diversa: aveva detto che la qualificazione incide sui diritti degli operatori economici, è materia sicuramente regolamentare, andava fatta con LG ministeriali su proposta ANAC, cosa che non avrebbe depotenziato l’ANAC, dato che il potere di proposta è giuridicamente un potere di predeterminazione del contenuto dell’atto finale.<br />
2) Si tratta, in secondo luogo, delle LG ANAC sui PPPC, ex art. 181, c. 4; sono linee guida sui sistemi di monitoraggio in fase esecutiva dei PPPC, da rendere su parere del Ministro dell’economia e finanza Valgono gli stessi rilievi critici di cui sopra, in ordine a un organo politico &#8211; il Ministro dell’economia- che dà parere all’ANAC.<br />
3) Infine, sono previste LG del MIT di carattere generale di interpretazione del codice, ex art. 214 comma 12: ma chi può interpretare la legge in modo vincolante se non la legge stessa?<br />
L’art. 1, c. 5, legge delega, ha previsto che “<em>sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall&#8217;ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell&#8217;adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere</em>”.<br />
I pareri del Consiglio di Stato (v. quello sullo schema di codice e quello sulle LG sul direttore dei lavori e dell’esecuzione) hanno interpretato tale previsione come fondamento della potestà regolamentare del MIT; in tale prospettiva LG “di carattere generale” significa norme generali e astratte, il generale si riferisce alla natura, non all’oggetto.<br />
E’ la norma che fonda le LG MIT su direttore dei lavori e dell’esecuzione.<br />
Invece, l’art. 214, c. 12 recita: “<em>Ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell&#8217;ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l&#8217;uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice”.</em><br />
Che cosa sono le LG interpretative? Su che cosa, e con che effetto?<br />
Se sono vincolanti, sono costituzionalmente illegittime. Solo la legge può interpretare la legge in modo vincolante.<br />
Se non sono vincolanti, sono inutili, o intempestive, perché si sovrappongono alle competenze ANAC.<br />
Per tutte e tre queste tipologie ritengo ci siano dubbi di incostituzionalità per eccesso di delega.</p>
<p><strong>3. I 53 atti attuativi del codice e i regolamenti di organizzazione dell’ANAC</strong><br />
Tra linee guida e altro si possono individuare 53 atti attuativi, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:<br />
&#8211; 15 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti;<br />
&#8211; 16 atti dell’ANAC;<br />
&#8211; 6 d.P.C.M.;<br />
&#8211; 16 decreti di altri Ministri.<br />
Si riportano in sintesi gli atti attuativi, il loro contenuto, l’articolo del codice che li prevede:<br />
<strong>DECRETI DEL MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</strong></p>
<ol>
<li>art. 21, c. 8 (programmazione dei contratti pubblici)</li>
<li>art. 23, c. 3 (contenuto dei livelli della progettazione)</li>
<li>art. 23, c. 13, modalità e tempi della progressiva introduzione di modelli di progettazione elettronica</li>
<li>art. 24, c. 2 (requisiti delle forme organizzative dei progettisti)</li>
<li>art. 73, c. 4 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi)</li>
<li>art. 77, c. 10 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara)</li>
<li>art. 81, c. 2 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici)</li>
<li>art. 84, c. 12 (modalità di qualificazione alternative per i lavori pubblici)</li>
<li> art. 89, c. 11 (individuazione delle opere superspecialistiche)</li>
<li>art. 102, c. 8 (modalità tecniche del collaudo)</li>
<li>art. 111, c. 1 (attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture)</li>
<li>art. 196, c. 4 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale)</li>
<li>art. 209, c. 16 (compensi degli arbitri)</li>
<li>art. 214, c. 3 (struttura tecnica di missione)</li>
<li>art. 214, c. 12 (linee guida di indirizzo sull’applicazione del codice).</li>
</ol>
<p><strong>LINEE GUIDA E ALTRI ATTI DELL’ANAC</strong></p>
<ol>
<li>art. 31 (compiti del RUP)</li>
<li>art. 36 (procedure dei contratti sotto soglia)</li>
<li>art. 38 (modalità attuative della qualificazione delle stazioni appaltanti)</li>
<li>art. 71 (bandi tipo)</li>
<li>art. 78 (requisiti per l’iscrizione nell’albo dei commissari di gara)</li>
<li>art. 80, c. 13 (mezzi di prova del grave illecito professionale)</li>
<li>art. 83 (qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori nei settori ordinari)</li>
<li>art. 83 (sistema di penalità e premialità e relative sanzioni)</li>
<li>art. 84 (rating di impresa)</li>
<li>art. 84 (sistema SOA, vigilanza sulle SOA, vigilanza sul sistema di qualificazione e controlli a campione)</li>
<li>art. 84 (revisione straordinaria delle SOA e proposte revisione sistema attuale di qualificazione)</li>
<li>art. 110 (requisiti per la partecipazione a gare e esecuzione appalti per operatori economici sottoposti a fallimento o altre procedure di soluzione crisi di impresa)</li>
<li>art. 177, c. 3 (verifica rispetto percentuale di esternalizzazione affidamenti da parte dei concessionari)</li>
<li>monitoraggio sulla fase di esecuzione dei PPPC (art. 181, c. 4)</li>
<li>art. 194 (criteri dell’albo stazioni appaltanti che fanno affidamenti <em>in house</em>)</li>
<li>art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale)</li>
</ol>
<p><strong>DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</strong></p>
<ol>
<li>art. 22, c. 2 (opere soggette a dibattito pubblico)</li>
<li>art. 25, c. 13 (procedimenti semplificati di verifica preventiva dell’interesse archeologico)</li>
<li>art. 37, c. 5 (centrali di committenza dei comuni non capoluogo di provincia)</li>
<li>art. 38, c. 2 (elenco stazioni appaltanti qualificate)</li>
<li>art. 41, c. 1 (revisione accordi e convenzioni quadro)</li>
<li>art. 212, c. 5 (organizzazione della cabina di regia)</li>
</ol>
<p><strong>DECRETI DI ALTRI MINISTRI</strong></p>
<ol>
<li>art. 1, c. 7 MINESTERI (appalti all’estero)</li>
<li>art. 24, c. 2 MINGIUSTIZIA (corrispettivi per i progettisti)</li>
<li>art. 25, c. 2 MIBAC (elenco soggetti qualificati)</li>
<li>art. 34, c. 1 MINAMBIENTE (criteri di sostenibilità ambientale)</li>
<li>art. 34, c. 3 MINAMBIENTE (percentuale CAM negli appalti)</li>
<li>art. 44, c. 1 MINSemplificazionePA (digitalizzazione procedure contrattuali pubbliche)</li>
<li>art. 103, c. 9 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione)</li>
<li>art. 104, c. 9 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione per lavori di particolare valore)</li>
<li>art. 144, c. 2 MINSALUTE (servizio di ristorazione ospedaliera)</li>
<li>art. 144, c. 5 MISE (buoni pasto servizio sostitutivo mensa)</li>
<li>art. 146, c. 4 MIBAC (qualificazione per appalti relativi a beni culturali)</li>
<li>art. 159, c. 4 MINDIFESA (appalti nel settore della difesa)</li>
<li>art. 185, c. 3 MEF (definizione delle garanzie per obbligazioni delle società di progetto)</li>
<li>art. 201, c. 2 DPR (approvazione PGTL)</li>
<li>art. 203, c. 1 MININTERNO (monitoraggio infrastrutture e insediamenti prioritari)</li>
<li>art. 215, c. 2 DPR (attribuzione ulteriori compiti al Consiglio superiore lavori pubblici)</li>
</ol>
<p><strong>Regolamenti di organizzazione dell’ANAC:</strong></p>
<ol>
<li>regolamento sull’attività relativa al precontenzioso;</li>
<li>regolamento sul potere di raccomandazione vincolante;</li>
<li>regolamento sulla vigilanza;</li>
<li>regolamento su forme e metodi di consultazione e analisi e verifica di impatto (art. 213, c. 2);</li>
<li>regolamento sui procedimenti sanzionatori (art. 213, c. 13);</li>
<li>regolamento sui compiti dell’Osservatorio e modalità di trasmissione ad esso di dati e informazioni (art. 213, c. 9);</li>
<li>regolamento del personale;</li>
<li>regolamento sull’accesso agli atti;</li>
<li>il regolamento sulla gestione finanziaria (art. 1, c. 67, l. n. 266/2005).</li>
</ol>
<p><strong>4. In particolare i regolamenti di organizzazione dell’ANAC</strong><br />
Sui “regolamenti” dell’ANAC ci sono alcune criticità ulteriori.<br />
Il codice del 2006 aveva dedicato un intero articolo, l’art. 8 all’autonomia organizzativa dell’Autorità di vigilanza, aveva previsto la tipologia dei regolamenti di organizzazione e contabilità, aveva indicato puntuali principi direttivi sui regolamenti di vigilanza e sanzionatori.<br />
Nulla di tutto questo c’è nel nuovo codice.<br />
Dove è affermata l’autonomia organizzativa dell’ANAC?<br />
Non la si trova nemmeno nella legge che ha soppresso l’AVCP e ha trasferito i suoi compiti all’ANAC.<br />
C’è un tenue appiglio, in virtù di una eterogenesi dei fini, nell’art. 213, comma 12, del codice, che recita “<em>Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266</em>.”<br />
Questa è la disposizione sul finanziamento dell’Autorità tramite il mercato, relativa al contributo che ogni operatore versa quando partecipa a una gara.<br />
Ma in questa disposizione c’è una frase incidentale, che si riferisce all’autonomia organizzativa e finanziaria dell’Autorità: “<em>L&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, (…)”</em><br />
Non so se questo tenue appiglio all’autonomia organizzativa sarà ritenuto sufficiente in un eventuale contenzioso sulle linee guida, ma allo stato è quello che c’è e occorre farselo bastare.<br />
Il problema è se si possa ricondurre all’autonomia organizzativa la potestà di adottare regolamenti sulla vigilanza e sulle sanzioni, che hanno effetti esterni, senza una norma espressa che li preveda, o che fissi i principi.<br />
Solo per le sanzioni, l’art. 213, c. 13, dice che “<em><u>Con propri atti</u> l&#8217;Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza</em>.”<br />
“<em><u>Con propri atti”.</u></em><br />
Che atti?<br />
Per il codice “regolamento” è una parola tabù.<br />
Ciò nonostante, continuerò a usare questa parola, perché a me sembra che l’atto che disciplina i procedimenti sanzionatori è un regolamento.<br />
In ogni caso c’è un problema di fondo. Ed è che l’art. 213 c. 13 non fissa alcun criterio direttivo per “gli atti” che disciplinano il procedimento sanzionatorio. In un settore dove la riserva di legge è almeno relativa.<br />
E allora il regolamento dovrebbe quanto meno attenersi ai principi della l. 689/1981, ma nel codice non è detto espressamente. L’art. 30, c. 8 che contiene una norma di chiusura, rinvia alla l. 241/1990 e al codice civile, non anche alla l. 689/1981.<br />
Si pongono questioni pratiche di non lieve momento come quella dei termini massimi di esercizio del potere sanzionatorio e della prescrittibilità o meno dell’illecito amministrativo sanzionato dall’ANAC, e se sia o meno applicabile la regola generale sulla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981).<br />
Basta allora a reggere la legittimità di un regolamento sulle sanzioni il “combinato disposto” dell’art. 1, c. 67, l. n. 266/2005, che enuncia l’autonomia organizzativa senza declinarla, e dell’art. 213, c. 13, codice che demanda le sanzioni ad “atti” dell’ANAC, non meglio identificati, e senza principi e criteri direttivi?<br />
Per la vigilanza la situazione è peggiore.<br />
Il regolamento sulla vigilanza sinora adottato (l’ultimo del 2014) si fonda saldamente sui principi e criteri direttivi dell’art. 8 codice 163.<br />
Il nuovo, in corso di emanazione, si fonda solo sull’art. 1 c. 67 l. n. 266/2005: un’autonomia organizzativa proclamata ma non declinata.<br />
Eppure la vigilanza implica il potere di ispezione, che incide su diritti di rango costituzionale, l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della corrispondenza.<br />
Forse qualche principio di legge andava stabilito, nel momento in cui si dà all’ANAC un potere ispettivo. La fonte primaria rinvia ai poteri di indagine previsti per gli accertamenti fiscali solo per la Guardia di Finanza. Ma in teoria le ispezioni possono farle anche i funzionari ANAC. Con che poteri? (art. 213, c. 5).</p>
<p><strong>5. Lo stato di attuazione del codice (al 30 novembre 2016)</strong><br />
Ad oggi sono stati pubblicati nove atti attuativi.<br />
Tuttavia il calcolo non è 53-9 ma 53-6, perché tre dei nove non rientrano nel computo dei 53.<br />
Ma andiamo con ordine cronologico<br />
Atti attuativi pubblicati:<br />
1) d.m. MINAMBIENTE 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture;</p>
<p>2) d.m. MINGIUSTIZIA 17.6.2016 sugli onorari professionali;</p>
<p>3) d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia.<br />
Questi tre decreti non sono stati sottoposti al parere del Consiglio di Stato.<br />
Il d.P.C.M. sulla cabina di regia prevede una organizzazione e modalità di funzionamento sproporzionate per difetto rispetto ai compiti che ha per legge.</p>
<p>4) LG ANAC n. 1/2016 sui SIA; non si computano nei 53, non sono formalmente previste dal codice, rientrano nel potere generale dell’ANAC di emanare raccomandazioni non vincolanti ai sensi dell’art. 213.</p>
<p>5) LG ANAC n. 2/2016 sull’OEPV; non si computano nei 53, non sono formalmente previste dal codice. Mi riallaccio a quanto detto dall’avv. Conio su tali LG; aggiungo che imporre come criterio normale sempre quello dell’OEPV basato sul miglio rapporto qualità/prezzo con poche eccezioni può sembrare in alcune ipotesi sproporzionato sia rispetto ai vincoli di bilancio delle stazioni appaltanti, sia in ordine alla preparazione di esse per gestire tale complesso criterio. Senza qualificazione delle stazioni appaltanti il criterio non potrà funzionare. Ho inoltre riserve critiche sui modelli matematici per determinare l’OEPV (peraltro non previsti dalle direttive europee), che in concreto possono portare a risultati illogici e che non possono <em>in toto </em>sostituire il giudizio discrezionale umano di una commissione di gara. Inoltre l’uso di formule matematiche nuoce alla trasparenza e comprensibilità dell’operato della commissione e dunque alla giustiziabilità della scelta.</p>
<p>6) Provv. ANAC 5.10.2016 regolamento sul precontenzioso; non si computa nei 53, non è formalmente previsto dal codice.</p>
<p>7) LG ANAC n. 3/2016 sul RUP; sono LG vincolanti. Ho già detto del problema della sorte degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 207/2010. Sono abrogati in assenza di ricognizione? Condivido quanto detto dal relatore che mi ha preceduto, sulla non chiarezza, nel codice, in ordine al momento in cui va nominato il RUP e alla difficoltà pratica di nominarlo sin dal momento della programmazione.</p>
<p>7) LG ANAC n. 4/2016 sui contratti sotto soglia. Sono state qualificate dal parere del Consiglio di Stato come LG non vincolanti.<br />
Condivido molte delle perplessità espresse dall’avv. Titomanlio sull’art. 36 del codice.<br />
Ci sono i problemi di coordinamento con il richiamato art. 63 codice; io penso che sia un richiamo “tralatizio” dovuto alla ricopiatura delle disposizioni del vecchio codice, che per il sotto soglia richiamavano l’art. 57 (corrispondente all’attuale art. 63). Ma nel vecchio codice quel richiamo aveva un senso. Ora non ne ha nessuno, perché nell’art. 36 c’è già un <em>overwhelming</em> di procedure, con “i principi” del primo comma, “i procedimenti” del secondo comma, e il richiamo al procedimento dell’art. 63. Pur con i dubbi e le riserve già espresse dall’avv. Titomanlio, penso che il richiamo all’art. 63 non riguardi pure i presupposti di applicazione della procedura negoziata, perché ciò sarebbe illogico; basterebbe da solo l’art. 63 a dire quando si fa la negoziata senza bando, non occorrerebbe ribadirlo nell’art. 36. In ogni caso il Consiglio di Stato nel parere sulle LG sul sotto soglia, ha osservato che in sede di decreto correttivo il richiamo all’art. 63 andrebbe soppresso.<br />
Altri problemi si pongono nel coordinamento tra art. 36 e art. 157 per gli incarichi di progettazione sotto soglia. Anche l’art. 157 contiene un eccesso di procedura, dettando in parte regole procedurali autonome, in parte richiamando l’art. 36; inoltre l’art. 157 contiene una illogicità irrisolvibile a legislazione invariata, relativa agli affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro per i quali si consentono solo la procedura aperta e ristretta, laddove per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore alle soglie europee sono consentite pure le altre procedure.<br />
Osservo, infine, che l’art. 36 si applica pure nei settori speciali per gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, sicché, rispetto al vecchio codice, non si applicano più le procedure dei settori speciali con semplificazioni, ma procedure comuni ai settori ordinari.<br />
Ulteriore questione attiene all’obbligo di motivazione che le LG impongono per la scelta della procedura dell’art. 36, c. 2, lett. a), per affidamenti diretti fino a 40.000 euro. Imporre una motivazione per la scelta di una procedura che il codice considera “libera”, appare eccessivo, e fermo, ovviamente, l’obbligo di motivare la scelta dell’aggiudicatario.</p>
<p>9) LG ANAC n. 5/2016 sui commissari di gara. Sono LG vincolanti.<br />
Sono uno dei punti chiave della riforma.<br />
Ma non sono operative.<br />
Rinviano a un regolamento di organizzazione dell’ANAC, che viene a sua volta subordinato al D.M. MIT che fisserà le tariffe di iscrizione all’albo dei commissari.<br />
E sarà il regolamento ANAC, poi, a dire quando in concreto inizierà a operare il sistema e cesserà la fase transitoria.<br />
Dunque un pezzo chiave della riforma degli appalti è differito di almeno nove mesi.<br />
Tali LG affrontano, <em>praeter legem</em>, il tema della seduta pubblica o riservata, anche su sollecitazione del Consiglio di Stato. Il codice non ha disciplinato tale aspetto, che ha occupato, nel vigore della disciplina previgente, la plenaria.<br />
C’è da chiedersi se sia sufficiente una disciplina nelle LG o non occorra un intervento correttivo del codice.</p>
<p>Sono in dirittura d’arrivo altri sette atti attuativi, di questi cinque rientrano nel computo dei 53.</p>
<p>10) Linee guida ANAC su illeciti professionali ex art. 80, c. 5, sono LG non vincolanti; ne tratterò nella seconda parte di questo intervento.</p>
<p>11) LG ANAC su forniture infungibili e prevenzione del c.d. <em>lock in </em>ex art. 63; non rientrano nel computo dei 53.</p>
<p>12) e 13) 2 LG MIT (sul direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione del contratto).<br />
Il parere del Consiglio di Stato ha rilevato molti aspetti critici:<br />
a) a partire dalla veste formale; che non può essere discorsiva-narrativa, ma deve essere prescrittiva;<br />
b) se è un regolamento, poi, non può ricopiare le norme primarie con duplicazione e talora diversificazione delle fonti;<br />
c) se è un atto MIT su proposta ANAC, occorre che vi sia una fusione tra i due atti, e non che restino separati;<br />
d) le LG relative al DEC disciplinano anche il “collaudo” per servizi e forniture. Ma manca la norma primaria attributiva del potere: non c’è nell’articolo del codice sul direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione, non c’è nell’articolo del codice sul collaudo. Inoltre la previgente disciplina regolamentare è stata abrogata senza riproduzione e senza previsione di un regime transitorio.<br />
<em>Quid iuris</em>?<br />
E’ una dimenticanza non voluta del codice? O l’omissione è voluta in nome della semplificazione?<br />
Nelle more, secondo il parere del Consiglio di Stato, si applica il codice civile, ai sensi della norma di chiusura dell’art. 30 comma 8 codice.<br />
Valuterà il Governo in sede di correttivo se lasciare il collaudo per servizi e forniture al codice civile, o dare copertura primaria alle linee guida.</p>
<p>14) Il d.m. MIT sui requisiti dei progettisti ex art. 23.</p>
<p>15) Il d.m. MIT sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11.</p>
<p>16) Il regolamento ANAC sulla vigilanza, ivi compresa la c.d. vigilanza dinamica mediante raccomandazione vincolante; non rientra nel computo dei 53.<br />
Su tale regolamento è in corso di redazione il parere del Consiglio di Stato. L’istituto delle raccomandazioni vincolanti è stato già esaminato dalla dottrina<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che ha rilevato molteplici criticità dell’istituto, che sintetizzo:<br />
&#8211; sua natura giuridica e portata del vincolo per la p.a. (solo coazione indiretta mediante le sanzioni e la penalizzazione sulla reputazione, o anche coazione diretta?);<br />
&#8211; riconducibilità o meno al paradigma dell’autotutela ex art. 21-<em>novies</em>, l. n. 241/1990, con quel che ne consegue in ordine alla necessità o meno che oltre al presupposto della violazione di legge vi sia il presupposto dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che sia rispettato un termine massimo ragionevole;<br />
&#8211; rapporto tra raccomandazione vincolante e autotutela di derivazione comunitaria di cui agli artt. 108 e 176 del codice;<br />
&#8211; il contraddittorio davanti all’ANAC, con la sola stazione appaltante o anche con il beneficiario del provvedimento illegittimo e i controinteressati;<br />
&#8211; il rapporto tra raccomandazione vincolante e parere precontenzioso;<br />
&#8211; la giustiziabilità, oltre che della raccomandazione vincolante e dell’autotutela a valle di essa, anche del diniego di raccomandazione o del diniego di autotutela opposto dalla stazione appaltante nonostante la raccomandazione vincolante.<br />
Se non si riaffermerà che l’autotutela resta discrezionale e non diventa doverosa nemmeno a seguito di raccomandazione vincolante, e che dunque il relativo diniego resta non giustiziabile, vi è il concreto rischio di una inflazione, anziché deflazione, del contenzioso, perché si riapriranno i tempi di impugnazione su atti definitivi per i quali il rito appalti prevede termini stringati di ricorso.</p>
<p>Di tali atti attuativi non sono specificamente previsti dal codice e dunque non si computano nei “53 atti attuativi” le LG su SIA, OEPV, art. 63, nonché il regolamento sul precontenzioso e quello sulla vigilanza.</p>
<p>Dunque in totale: 6 atti attuativi pubblicati + 5 <em>in itinere</em>= 11</p>
<p>53-11: 42.<br />
Mancano all’appello alla data odierna (30.11.2016) 42 atti attuativi.</p>
<p>I pareri del Consiglio di Stato sono:<br />
Cons. St., sez. affari normativi, comm. spec., 2.8.2016 n. 1767 reso su tre LG ANAC: RUP, OEPV, SIA;<br />
Id., 13.9.2016 n. 1903 reso sulle LG ANAC sui contratti sotto soglia;<br />
Id., 14.9.2016 n. 1919, reso sulle LG ANAC sui commissari di gara;<br />
Id., 14.9. 2016 n. 1920, reso sul regolamento ANAC relativo al precontenzioso;<br />
Cons. St., sez. affari normativi, 20.10.2016 n. 1677 sul d.m. per le opere supespecialistiche ex art. 89, c. 11, codice;<br />
Cons. St., sez. affari normativi, comm. spec., 3.11.2016 n. 2282, sul d.m. recante linee guida per il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione del contratto;<br />
Id., 3.11.2016 n. 2284, sulle linee guida ANAC relative agli affidamenti a fornitore/prestatore infungibile ai sensi dell’art. 63 codice;<br />
Id., 3.11.2016 n. 2285, sul d.m. relativo ai requisiti degli operatori partecipanti alle gare per l’affidamento dei SIA;<br />
Id., 3.11.2016 n. 2286 sulle LG ANAC relative al grave illecito professionale ex art. 80, c. 5, lett. c), codice.<br />
Id., 3.11.2016 n. 2286, sulle linee guida ANAC relative al grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, codice.</p>
<p><strong>6. Linee guida “cruciali”, <em>errata corrige</em>, decreto correttivo</strong><br />
Delle LG tre hanno importanza cruciale: commissari di gara, qualificazione delle stazioni appaltanti, qualificazione degli operatori economici.<br />
Senza queste, non si può cogliere il tasso di innovazione del codice rispetto al passato.<br />
Correzioni del codice.<br />
E’ stato pubblicato un <em>errata corrige</em> a luglio 2016: con 185 correzioni di errori “materiali”.<br />
Decreto correttivo.<br />
Senza discutere di impianto sistematico del codice, di scelte di fondo fatte, che sono scelte politiche che il tecnico deve rispettare, va detto che ci sono molti errori tecnici che creano dubbi applicativi e sono forieri di contenzioso.<br />
Segnalo gli aspetti più eclatanti seguendo la ipotetica sequenza del procedimento.</p>
<p>1) <u>Programmazione</u>: abolita <em>in toto</em> la vecchia disciplina, la nuova rinvia a un d.m. e detta un regime transitorio “autonomo” (artt. 21 e 216 c. 3 codice), senza lasciare in vita la vecchia disciplina; ci sono alcuni buchi di contenuto che incidono su cosa si mette negli atti di programmazione. Inoltre sono stati lasciati in vita, ma sono o una duplicazione inutile o in contrasto con il nuovo codice l’art. 1 c. 505 l. n. 208/2015 (programmazione per servizi e forniture) e il il d.m. 24 ottobre 2014 (schema tipo per gli atti di programmazione dei lavori pubblici).</p>
<p>2) <u>Comunicazioni telematiche</u>, operative da ottobre 2018, ma nelle more manca una norma transitoria che indichi quali altre forme di comunicazione si possono utilizzare (artt. 40, c. 2 e 53, c. 1 codice; art. 90 par. 2 direttiva 2014/24).</p>
<p>3) <u>Pubblicità degli atti di gara</u>: l’abolizione di quella sulla stampa quotidiana (inutile e costosa) non è ancora operativa, è stata differita, per ora, a gennaio 2017 (art. 216, c. 11), salve ulteriori proroghe e inoltre il d.m. che disciplinerà per il futuro le forme di pubblicità potrà ancora prevedere quella sulla stampa quotidiana (art. 73, c. 4); si prevede l’abolizione della pubblicità dei bandi in GURI, per creare la piattaforma ANAC, ma intanto tutto prosegue come è.</p>
<p>4) <u>Banca dati operatori economici</u>: da istituire presso il MIT (art. 81), mentre esiste già presso l’ANAC (art. 216, c. 13) e non si comprende né il perché questo cambiamento, né che fine farà la banca dati ANAC.</p>
<p>5) Progettazione interna ed esterna; lo <em>story telling</em> è che la p.a. si riappropria del governo della progettazione; ma non c’è un ordine di priorità a favore della progettazione interna (art. 24), che anzi è disincentivata (essendo stato abolito l’incentivo di progettazione, previsto per altre funzioni tecniche ma non per la progettazione ex art. 113).<br />
6) Altro <em>story telling</em>: chi progetta non esegue chi esegue non progetta; ma con molte deroghe, v. art. 59, c. 1, e soprattutto l’escamotage del PPPC atipico (art. 180, c. 1) che consente di affidare all’esecutore dei lavori tutti i livelli della progettazione.<br />
E che accade nelle concessioni? Che livello di progettazione si può affidare al concessionario? L’art. 59 sottrae le concessioni al divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione; ma nulla ci dicono l’art. 164 e ss. sui livelli di progettazione affidabili al concessionario.<br />
Anzi, se leggiamo la definizione di concessione nell’art. 3, lett. uu), codice si parla di sola “esecuzione”, perché il recepimento comunitario è stato incompleto. La direttiva 2014/23, nel definire la concessione come “affidamento dell’esecuzione di lavori” poi definisce l’esecuzione, come comprensiva anche della progettazione; cosa che non fa la definizione nazionale.<br />
E ancora, a proposito di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, che è un appalto misto di servizi e lavori, occorre chiedersi cosa significhi, nel suo significato letterale, e che impatto sistematico abbia, l’art. 28, c. 13, a tenore del quale: “<em>Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l&#8217;elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell&#8217;appalto sia nettamente prevalente rispetto all&#8217;importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo”</em>.<br />
Significa forse che è sempre ammesso l’appalto integrato, in deroga all’art. 59 comma 1?<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>7) Il DURC: in fase di gara lo acquisisce ancora d’ufficio la stazione appaltante, e dunque valgono ancora le plenarie sull’impossibilità, nei contratti di appalto, del c.d. preavviso di DURC negativo? O invece lo devono produrre gli operatori? Il dubbio sorge dalla lettura dell’art. 86, comma 2, lett. b): “<em>Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all&#8217;operatore economico dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80:</em><br />
<em>b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva”. </em><br />
Soprattutto, quale è il DURC negativo rilevante? In fase di gara, è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commissione di “<em>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento</em> (…) <em>de</em><em>i contributi previdenziali</em>” (art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50/2016). Ma costituiscono “<em>violazioni gravi</em>” non più quelle ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 8 d.m. 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00), bensì “<em>quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva</em> ( DURC) <em>di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015</em>” (art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50/2016), vale a dire le violazioni anche di natura penale elencate nell’allegato A al d.m. 30 gennaio 2015; non vi è infatti coincidenza di contenuto tra il previgente art. 8, d.m. 24 ottobre 2007 e l’art. 8 d.m. 30 gennaio 2015 ora richiamato dall’art. 80, c. 4 d.lgs. n. 50/2016 (l’art. 8, d.m. 24 ottobre 2007 corrisponde invece all’art. 3, d.m. 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall’art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50 /2016).<br />
Si tratta di refuso materiale o di scelta consapevole?</p>
<p>8) E’ poi prevista l’applicazione facoltativa dell’art. 80 per gli enti aggiudicatori dei settori speciali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 136); qui si tratta di una scelta consapevole, non di un errore tecnico, ma di una scelta discutibile alla luce dei principi di delega. Il Consiglio di Stato nel parere reso sulle LG relative al grave illecito professionale ha fatto una segnalazione al Governo.</p>
<p>9) L’art. 80 c. 10 ha omesso, per evidente errore materiale, il recepimento della norma comunitaria relativa alla durata massima della causa ostativa per illeciti diversi dai reati. Nel silenzio del codice deve trovare applicazione diretta il diritto europeo, che pone un limite di tre anni dal fatto. E’ un limite che in concreto può essere troppo breve, in particolare per la rilevanza ostativa dei gravi illeciti professionali, che a tre anni dal fatto potrebbero non essere ancora accertati, e su cui forse si giustificherebbe una disciplina nazionale con <em>gold plating.</em></p>
<p>10) Il combinato disposto degli artt. 80 e 105, in relazione al subappalto con terna necessaria, pongono un problema di compatibilità comunitaria, se interpretati nel senso che non è possibile la sostituzione del subappaltatore privo dei requisiti, e va disposta l’esclusione del concorrente principale.</p>
<p>9) Il momento della verifica dei requisiti generali e speciali. La verifica può avvenire in qualsiasi momento, secondo il diritto europeo. Non c’è più, nel codice, il controllo a campione. Ma c’è la “fase di verifica dei requisiti”, al fine della immediata impugnazione di esclusioni e altrui ammissioni. Che verifica è? Delle sole autodichiarazioni mediante DGUE, o interrogando per tutti i concorrenti la banca dati? Se la verifica si fa su tutti i concorrenti si allungano i tempi della procedura in modo diseconomico.</p>
<p>10) Le offerte anomale (art. 97). La disciplina presenta molti errori tecnici. C’è stato un comunicato del Presidente ANAC in funzione interpretativa-correttiva. Ma il comunicato è fonte del diritto? E’ sufficiente a rimediare agli errori del codice? Probabilmente no.</p>
<p>11) Presentazione delle offerte. In caso di difformità tra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre, quale prevale? La plenaria aveva detto che prevale quello in lettere basandosi sul regolamento 207/2010; e disattendendo la diversa norma del regolamento contabilità di Stato che dice che si sceglie il prezzo più vantaggioso per la p.a. Ora il regolamento 207/2010 non c’è più e rimane in vita il regolamento di contabilità di Stato. Significa che non prevale più il prezzo in lettere, ma quello più vantaggioso per la p.a.?</p>
<p>12) Sedute di gara pubbliche e riservate: si è già detto che il codice omette ogni disciplina sul punto.</p>
<p>13) Risoluzione- autotutela ex artt. 108 e 176, sono dettate due discipline diverse di recepimento di identiche prescrizioni comunitarie. Non è chiaro se per la risoluzione ex art. 108 si applichino o meno i termini per l’autotutela previsti dall’art. 21-<em>novies</em> l. n. 241/1990, in mancanza di una deroga espressa che c’è invece nell’art. 176; sembra prevista la doverosità dell’autotutela nell’art. 176. Abbiamo sentito il dott. Rangone parlarci della giurisprudenza della C. giust. UE sulla tutela dell’affidamento. Mi chiedo se non costituisca un <em>gold plating</em> non consentito imporre come doverosa l’autotutela nelle concessioni a prescindere da un giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco che tenga conto anche della tutela dell’affidamento del privato incolpevole.</p>
<p>14) Collaudo per servizi e forniture. Si è già detto dell’omessa previsione di una norma primaria che demandi la disciplina attuativa alle linee guida (artt. 102 e 111).</p>
<p>15) Concessioni<br />
Una prima questione è quali sono i criteri di aggiudicazione, e come si conciliano l’art. 164 c. 2 che rinvia ai criteri di aggiudicazione della parte II, e dunque all’art. 95 e l’art. 173, che disciplina i criteri “in deroga all’art. 95”.<br />
Una seconda questione è quali sono le “procedure di evidenza pubblica” che si applicano alle gare del concessionario che è soggetto privato, che abbia l’obbligo di esternalizzare l’80%.<br />
L’art. 164 dice che si applicano solo le norme della parte III (come diceva il codice del 2006).<br />
Ma non ci sono norme della parte III sulle gare del concessionario privato (mentre c’erano nel codice del 2006), c’è solo l’obbligo di esternalizzare con “procedure di evidenza pubblica”.<br />
Ma con quali regole?<br />
Il vecchio codice lo diceva, imponendo forme di pubblicità del bando e termini minimi per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte; anzi per un periodo sono state vigenti norme secondo cui il concessionario, quanto all’obbligo di esternalizzare, deve agire come amministrazione aggiudicatrice, ossia con le stesse regole di evidenza pubblica.<br />
Senza arrivare a imporre al concessionario privato l’applicazione di regole puntuali di evidenza pubblica proprie delle amministrazioni aggiudicatrici, qui però difettano pure i soli “principi” di evidenza pubblica.<br />
Ulteriore questione è che un conto, poi, è l’obbligo del concessionario di esternalizzare anche forniture, oltre che servizi e lavori, un conto è aver previsto le “concessioni di forniture” che non sembrano esistere.<br />
In una delle relazioni che mi hanno preceduto si sono evidenziati i profili critici della disciplina del subappalto recata dall’art. 105.<br />
Le stesse criticità non sembrano esserci per la disciplina del subappalto nelle concessioni (art. 174), per il quale sono dettate regole in parte autonome, e in parte è operato un rinvio chirurgico all’art. 105.<br />
Ma non sono richiamate né le disposizioni che esigono che il subappalto sia previsto nel bando, né quelle sui limiti di importo massimo del subappalto, né quelle che prevedono l’esclusione del contraente principale in caso di terna obbligatoria e di mancanza dei requisiti in capo ai subappaltatori della terna.<br />
C’è però una questione di fondo sulla nozione stessa di subappalto per le concessioni, che nel diritto comunitario è un affidamento di lavori, ossia una esternalizzazione. Occorre tracciare la linea di confine tra subappalto del concessionario e suoi obblighi di esternalizzazione.</p>
<p>16) Non mi dilungo sull’ampio novero di norme rimaste extravaganti rispetto al codice, che andrebbero abrogate espressamente ovvero coordinate con il codice; per alcuni esempi rinvio a un mio precedente scritto<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p><strong>7. Il grave illecito professionale ex art. 80 c. 11 e le LG ANAC</strong></p>
<p><strong>7.1. Profili generali</strong><br />
La stazione appaltante esclude l’operatore quando dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.<br />
Tra questi rientrano:<br />
&#8211; le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;<br />
&#8211; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;<br />
&#8211; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione;<br />
&#8211; ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Nella previgente disciplina si dava rilevanza, da un lato, alla grave negligenza o mala fede nell’esecuzione di precedenti contratti con la medesima stazione appaltante, e, dall’altro lato, al grave errore professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, intercorso anche in rapporti contrattuali con diverse stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Nella nuova disciplina la previsione ha una portata molto più ampia, in quanto, da un lato, non si opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante, e, dall’altro lato, non si fa riferimento solo alla negligenza o errore professionale, ma, più in generale, all’illecito professionale, che abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ma anche in fase di gara (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale).<br />
In verità già la giurisprudenza formatasi nella previgente disciplina aveva dato una lettura allargata dell’”errore professionale”, ritenuto comprensivo di qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell&#8217;operatore e non soltanto alle violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Si richiede però che l’illecito professionale sia grave, e tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente, e ne viene fornita una prima casistica, suscettibile di implementazione con linee guida dell’ANAC. La casistica deve ritenersi esemplificativa e non tassativa.<br />
La integrità va intesa come moralità professionale e l’affidabilità come reale capacità tecnica- professionale (Così le LG ANAC).<br />
Stando alla descrizione casistica contenuta nell’art. 80, c. 5, lett. c), l’illecito professionale non è necessariamente di tipo civilistico, potendosi trattare anche di un illecito penale (turbativa di gara, peraltro già rilevante secondo l’art. 80, c. 1), o di un illecito amministrativo (p.es. illecito antitrust), con la peculiarità che l’illecito penale, per rilevare ai sensi dell’art. 80, c. 1, presuppone una condanna passata in giudicato, mentre tale requisito non rileva ai fini della causa di esclusione dell’art. 80, c. 5, lett. c).<br />
Già nel vigore della precedente disciplina, del resto, si era ritenuto che l’illecito professionale potesse essere integrato da condotte aventi al contempo rilevanza civile e penale. Si era infatti già affermato che “<em>la legge non esclude che determinati fatti di rilievo penale, laddove costituenti ipotesi di grave errore professionale, possano essere valorizzati ai fini della sussistenza della causa ostativa di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. f), codice del 2006, indipendentemente dalla astratta configurabilità o meno della causa ostativa contemplata alla precedente lett. c). In altri termini, un determinato fatto penalmente rilevante può essere inquadrato alternativamente o cumulativamente, a seconda del verificarsi dei rispettivi presupposti di legge, all&#8217;interno delle due disposizioni normative (lett. c) e lett. f), non rinvenendosi nel sistema contrattualistico pubblico alcun divieto alla sussumibilità delle fattispecie di reato nella categoria del grave errore professionale e, per converso, alcuna riserva del penalmente sensibile alla categoria della moralità professionale strettamente intesa. Ne discende che ciò che rileva ai fini dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 38, c. 1, lett. f), codice 2006, è solo che un determinato fatto, quantunque avente qualificazione penale, possa essere forma di manifestazione di un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato, come è invece previsto dalla precedente lett. c)”<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a>.</em><br />
Si tratta in ogni caso di condotte che minando l’integrità e l’affidabilità del concorrente alterano il rapporto di fiducia con la stazione appaltante<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p><strong>7.2. Le singole ipotesi: la negligenza professionale</strong><br />
Nell’ambito della casistica del grave illecito professionale rientra anzitutto una ipotesi sovrapponibile a quella previgente della negligenza o errore professionale.<br />
Si fa infatti riferimento alle significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.<br />
L’art. 80 c. 5, lett. c), codice fa riferimento alle “significative carenze”, non anche alle carenze “persistenti”.<br />
L’art. 57, par. 4, lett. f), direttiva 2014/24, fa riferimento a “significative <em><u>o </u></em>persistenti carenze”.<br />
E’ allora chiaro che per il diritto comunitario l’inadempimento non deve essere contemporaneamente significativo e persistente, potendo essere alternativamente significativo o persistente.<br />
A sua volta il codice laddove fa riferimento solo alla “significativa carenza” include implicitamente anche l’ipotesi di inadempimento persistente, ossia reiterato, che è tuttavia uno dei casi di inadempimento significativo, ma non esaurisce l’intera casistica. Infatti anche un inadempimento singolo, non reiterato, può essere da solo “significativo” se di particolare gravità.<br />
In conclusione l’inadempimento significativo è solo quello reiterato: un singolo inadempimento può di per sé essere significativo se di particolare gravità.<br />
Non si deve trattare necessariamente di un precedente contratto con la stessa stazione appaltante.<br />
L&#8217;elemento, che caratterizza tale causa ostativa è il pregiudizio arrecato, a causa della negligenza o dell&#8217;inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali, alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre <em>ex ante</em> nell&#8217;impresa alla quale affidare un servizio di interesse pubblico ed include, di conseguenza, presupposti squisitamente soggettivi, incidenti sull&#8217;immagine della stessa agli occhi della stazione appaltante<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Nella previgente disciplina si riteneva che la negligenza o mala fede nel precedente rapporto contrattuale non dovessero necessariamente essere state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Questo è nella nuova disciplina valido solo in parte.<br />
Infatti si richiede che la carenza nell’esecuzione abbia condotto alla risoluzione anticipata, che o non è stata contestata in giudizio, ovvero è stata confermata in giudizio, o ha dato luogo a risarcimento del danno o altre sanzioni.<br />
Sicché, solo se la risoluzione anticipata non è stata contestata in giudizio, non è necessario, per l’accertamento della negligenza, che vi sia una sentenza.<br />
Diversamente, occorre che vi sia un accertamento giudiziale che confermi la risoluzione del contratto. Si può trattare anche di un giudizio di tipo arbitrale.<br />
Così come può avere rilevanza una definizione transattiva della lite sulla risoluzione.<br />
In alternativa alla risoluzione del contratto, la carenza nell’esecuzione può aver dato luogo a risarcimento o altre sanzioni, ad es. l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie di esecuzione.<br />
La sola applicazione di una clausola penale non è ovviamente di per sé sintomo di grave illecito professionale, specie nel caso di applicazione di penali in misura modesta.<br />
Si noti che nei casi più gravi l’inadempimento contrattuale può costituire reato ai sensi degli artt. 355 e 356 c.p., e in tal caso la condanna definitiva è causa di esclusione in base all’art. 80, c. 1, codice.<br />
Mentre si pone il problema se la condanna non definitiva, che non rileva ai sensi dell’art. 80 c. 1, possa rilevare ai sensi del c. 5, il che può accadere se essa contenga una condanna al risarcimento del danno.<br />
In sintesi, l’art. 80, c. 5, lett. c), in combinato con il c. 13, demanda alle LG il solo compito di individuare la casistica delle significative carenze nell’esecuzione di precedenti contratti; ma indica già in modo compiuto e tassativo un indice di riconoscimento delle “significative carenze”, ancorato agli effetti giuridici che si sono prodotti, e che sono i seguenti: risoluzione anticipata del contratto, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero una condanna al risarcimento del danno o l’applicazione di altre sanzioni. Possono essere considerate come “altre sanzioni”, l’incameramento delle garanzie di esecuzione o l’applicazione di penali.<br />
Se, pertanto, in relazione ad un pregresso contratto, non si sono prodotti tali effetti giuridici (risoluzione anticipata “definitiva” (perché non contestata ovvero confermata in giudizio, penali, risarcimento, incameramento della garanzia), un eventuale “inadempimento contrattuale” non assurge, per legge, al rango di “significativa carenza”.<br />
Si tratta, evidentemente, di una semplificazione “a fini probatori”, in quanto se non si sono prodotti tali effetti tipizzati, e ben più complesso fornire la prova incontestabile che il pregresso inadempimento è stato “significativo”.<br />
La valutazione sulla gravità dell’illecito professionale sotto il profilo della “significativa carenza” è rimessa al motivato apprezzamento della stazione appaltante.<br />
E’ necessaria una motivazione rigorosa sulla sussistenza sia della significativa carenza, sia delle conseguenze di essa, quali la risoluzione anticipata, il risarcimento del danno, le altre sanzioni, mentre non occorre una motivazione specifica se non si procede all’esclusione<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Resta solo parzialmente valida la precedente elaborazione della giurisprudenza secondo cui la valutazione della gravità dei pregressi inadempimenti riservata al giudizio della stazione appaltante è sindacabile in giudizio solo se affetta da vizi di travisamento, illogicità, irragionevolezza<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Infatti alla valutazione della gravità dell’illecito professionale, si aggiunge ora un dato di carattere oggettivo, ossia l’esservi stata una risoluzione anticipata del contratto, non contestata in giudizio o confermata in giudizio, ovvero altra conseguenza quale il risarcimento o altre sanzioni.<br />
Secondo quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in tema di contenzioso per l’esclusione da gara di appalto per pregressa negligenza professionale, la decisione di esclusione per “deficit di fiducia”, è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso e/o futuro contraente. Pertanto il controllo del giudice amministrativo su tale valutazione discrezionale deve essere svolto ab estrinseco, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione (dissimulante una odiosa esclusione), ma non è mai sostitutivo. Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti dall’appaltante come ragione di rifiuto<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Sotto tale angolazione è legittimo, alla stregua del sistema normativo, il provvedimento che esclude il concorrente, richiamando, <em>per relationem</em>, il provvedimento con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa amministrazione abbia provveduto alla rescissione del contratto sulla scorta di ritenuti e ripetuti inadempimenti contrattuali<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, purché si provi anche che la risoluzione anticipata non è stata contestata ovvero, in caso di contestazione, è stata confermata in giudizio.<br />
Come non è indispensabile che l’inadempimento grave in precedenti contratti sia stato accertato in sede giurisdizionale, così, specularmente, deve ritenersi insussistente l’obbligo di automatica esclusione in presenza di inadempimenti, anche se accertati in sede giudiziale, ove l’amministrazione non ritenga tali inadempimenti gravi<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
In sintesi, al fine dell’esclusione occorre sia la gravità dell’inadempimento sia l’avvenuta risoluzione del contratto in cui l’inadempimento si è verificato o altra conseguenza sanzionatoria (risarcimento, penali)<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Secondo l’Autorità è illegittima l’esclusione disposta sulla base di vicende delle quali sia obiettivamente verificabile la modesta lesività<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Anche secondo la C. giust. UE, l’art. 45, par. 2, c. 1, lett. d), direttiva 2004/18/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, che conduce all’esclusione automatica dell’operatore economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore economico, l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio della procedura in corso ed il valore dell’appalto pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il 5% del suo valore globale. I principi e le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela dell’interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, imponga a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico in un’ipotesi come quella considerata dalla risposta alla prima questione pregiudiziale. In sintesi la C. giust. UE interpreta la causa di esclusione dell’errore grave in materia professionale nel senso che la nozione di «errore grave» deve essere intesa nel senso che essa si riferisce normalmente a un comportamento dell’operatore economico in questione che denota un’intenzione dolosa o un atteggiamento colposo di una certa gravità da parte sua. Pertanto, qualsiasi esecuzione non corretta, imprecisa o carente di un contratto o di una parte dello stesso può eventualmente dimostrare una competenza professionale limitata dell’operatore economico in questione, ma non equivale automaticamente a un errore grave. Inoltre l’accertamento della sussistenza di un «errore grave» necessita, in linea di principio, lo svolgimento di una valutazione specifica e concreta dell’atteggiamento dell’operatore economico interessato.<br />
Per l’effetto è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2004/18/CE il diritto polacco che stabilisce <em>ex ante</em> cosa si intende per errore grave prescindendo da ogni indagine sull’elemento soggettivo e che impone alle stazioni appaltanti una esclusione automatica quando ricorrono i presupposti legali<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Al di fuori del codice dei contratti pubblici, l’art. 68, r.d. n. 827/1924, continua a prevedere la possibilità che la stazione appaltante adotti un provvedimento di esclusione da tutte le future gare, dei contraenti resisi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti.<br />
Della norma la giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore del codice, ha ritenuto la perdurante vigenza per gli appalti di forniture, essendo richiamata dall’art. 11, d.lgs. n. 385/1992<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Peraltro, il codice dei contratti pubblici non richiama più tale art. 68, sicché si deve ritenere la norma inapplicabile dopo il codice<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
In ogni caso, della norma va data una lettura coerente con il diritto comunitario e con le norme in materia di procedimento amministrativo; sicché l’esclusione da tutte le future gare, deve essere motivata e rispondente al principio di proporzionalità, anche in ordine alla durata del provvedimento di esclusione.<br />
Inoltre, nell’ottica di un’interpretazione conforme al diritto comunitario, il provvedimento di esclusione da un numero indeterminato di future gare è legittimo a condizione che valga come linea guida per l’amministrazione, la quale in ciascuna singola gara deve valutare autonomamente i fatti che hanno determinato il provvedimento generale, al fine dell’esclusione caso per caso da ciascuna gara<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p><strong>7.3. Le singole ipotesi: la turbativa di gara</strong><br />
L’ulteriore casistica contenuta nell’art. 80, c. 5, lett. c) prevede quattro condotte, tutte però riconducibili al <em>genus</em> turbativa di gara.<br />
Si menzionano infatti:<br />
a) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante;<br />
b) il tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione;<br />
d) l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.<br />
In tal modo, acquistano rilevanza illeciti professionali commessi durante la fase di gara, laddove la negligenza in fase esecutiva afferisce alla condotta tenuta durante la fase di esecuzione del contratto<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Tali condotte possono acquisire rilevanza al fine dell’esclusione dalla gara in cui sono poste in essere, ma possono acquisire rilevanza pure se poste in essere in precedenti gare, e dimostrabili, ad esempio, mediante una condanna penale per turbativa di gara, ovvero una iscrizione nel casellario dell’Autorità per false informazioni in gara.<br />
Va evidenziato che le condotte che costituiscono turbativa di gara, si deve rilevare che esse possono dare luogo anche a illecito penale, e segnatamente a uno dei reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354 c.p., che costituiscono, se risultanti da condanne penali definitive, causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 1, del codice. Laddove la condanna non sia definitiva, possono invece acquisire rilevanza come causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c).</p>
<p><strong>7.4. I mezzi di prova</strong><br />
Quanto ai mezzi di prova del grave illecito professionale, giova ricordare che la giurisprudenza formatasi nella disciplina previgente aveva ritenuto possibile che la stazione appaltante chiedesse ai concorrenti di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali nei loro confronti, anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, rientrando nel dovere di dichiarazione completa sui requisiti generali anche l’onere di indicare eventuali pregresse risoluzioni<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Questo valeva come “autodichiarazione”. La stazione appaltante poteva poi con ogni mezzo provare la sussistenza dell’illecito professionale secondo quanto testualmente disponeva l’art. 38, c. 1, lett. f), che menzionava “<em>l’errore grave nell’esercizio dell (…) attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.</em><br />
Nel vigore del nuovo codice, occorre distinguere tra autodichiarazione, effettuata tramite il DGUE, e prove che la stazione appaltante può acquisire o esigere dai concorrenti.<br />
Nell’ambito del DGUE, è esigibile che il concorrente autodichiari l’assenza di gravi illeciti professionali, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 2006.<br />
Quanto ai mezzi di prova volti a verificare la veridicità di quanto autodichiarato, occorre considerare che nel nuovo codice non opera più la atipicità dei mezzi di prova.<br />
Invero, il codice, in linea con le direttive, reca un elenco tassativo di mezzi di prova che possono essere chiesti agli operatori economici (art. 86), e per il resto onera la stazione appaltante di cercare le prove d’ufficio, tramite la istituenda banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81, c. 1) (e nelle more della sua istituzione tramite la banca dati AVC Pass istituita presso l&#8217;ANAC (art. 81, c. 2; art. 216, c. 13), e, per gli operatori stranieri, tramite il sistema e-certis (art. 88).<br />
Da rilevare che l’art. 86, se indica i mezzi di prova che possono essere chiesti ai concorrenti in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 80, c. 1, 2, 3, e 4, nulla dice sui mezzi di prova esigibili dai concorrenti in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 80, c. 5.<br />
Stante il principio di tassatività delle prove che possono essere chieste ai concorrenti, se ne desume che le prove dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, possono essere acquisite solo d’ufficio, tramite le banche dati nazionali e tramite e-certis.<br />
Costituiranno mezzi di prova del significativo inadempimento, i provvedimenti di risoluzione, di risarcimento del danno, di applicazione delle penali, di incameramento delle cauzioni, risultanti dalle suddette banche dati.<br />
Costituiranno mezzi di prova delle turbative di gara i provvedimenti di esclusione dalle gare per false dichiarazioni, ma anche le condanne penali per turbativa di gara.</p>
<p><strong>7.5. Profili transitori</strong><br />
I pregressi gravi inadempimenti che acquistano rilevanza possono anche essere stati posti in essere in esecuzione di contratti regolati dal codice del 2006, che in via transitoria continua ad applicarsi a tutti i contratti cui bandi, avvisi, inviti, siano stati pubblicati durante la sua vigenza.<br />
Dunque per un arco temporale relativamente lungo, vi sarà un doppio regime, ossia contratti che si eseguono secondo le norme del codice del 2006.<br />
Anche condotte di inadempimento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del codice del 2016 possono acquisire rilevanza, nel limite temporale di rilevanza massima, ai sensi dell’art. 80, c. 10 e della direttiva.</p>
<p><strong>7.6. Rilevanza temporale</strong><br />
La rilevanza temporale degli illeciti professionali è pari a tre anni che vengono fatti decorrere dalla data del fatto (in virtù della diretta applicazione della direttiva stante il vuoto normativo nell’art. 80, c. 10).<br />
La decorrenza dalla data del fatto anziché dalla data del definitivo accertamento giudiziale, rischia, avuto riguardo ai tempi per un accertamento giudiziario definitivo o anche solo di primo grado, di vanificare del tutto la rilevanza del fatto illecito. Nel caso specifico dell’illecito professionale consistente in un significativo pregresso inadempimento contrattuale, si richiede come prova che vi sia stata la risoluzione del contratto, o non contestata, o confermata in giudizio. Non è precisato se per “conferma in giudizio” si esige un giudicato o sia sufficiente una sentenza di primo grado. In ogni caso, ove si consideri che la risoluzione per grave inadempimento contrattuale, nei pubblici appalti, è disposta con atto unilaterale della pubblica amministrazione, e che tale atto unilaterale è impugnabile davanti al giudice ordinario entro il termine di prescrizione del diritto, è ben possibile che l’appaltatore impugni la risoluzione a distanza di un certo lasso temporale e che alla data di tre anni “dal fatto”, il giudizio sia ancora pendente in primo grado. Vi è così il rischio che un appaltatore responsabile di gravi inadempimenti si avvantaggi della circostanza che il suo inadempimento non viene accertato in tempo utile, diventando così irrilevante quale causa di esclusione dalle gare. Tali riflessioni inducono a ritenere che in sede di fissazione, nell’art. 80, c. 10, della rilevanza temporale degli illeciti diversi da quelli di cui all’art. 80, c. 1, il legislatore italiano potrebbe essere più severo del legislatore comunitario, ancorando il triennio di rilevanza temporale alla data non già del “fatto” ma del suo definitivo accertamento giudiziale. Questo non esime certo dall’onere, in capo al legislatore italiano, di assicurare una giustizia celere sul contenzioso relativo alla fase di esecuzione dei pubblici appalti. E questo obiettivo è assicurato attraverso la competenza del Tribunale delle imprese, allo stato attuale della legislazione limitatamente ai pubblici appalti di rilevanza comunitaria di cui sia parte una delle società di cui all’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 168/2003 (come novellato dall’art. 2, d.l. n. 1/2012).</p>
<p><strong>7.7. Le linee guida dell’ANAC: ambito e natura giuridica</strong><br />
La ulteriore casistica riconducibile al grave illecito professionale nonché i mezzi di prova di tutti gli illeciti professionali è demandata a linee guida non vincolanti dell’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Con esse l’ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell&#8217;esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c) (art. 80, c. 13).<br />
Quanto alla natura giuridica di tali linee guida, avuto riguardo alla tipologia di linee guida previste dalla legge delega e al contenuto del citato art. 80, c. 13, è da ritenere che le linee guida ivi previste appartengano al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Siffatta natura giuridica emerge da molteplici dati esegetici:<br />
a) l’art. 80, c. 5, lett. c), recepisce le previsioni comunitarie in tema di illecito professionale, e, fissando una causa di esclusione dalle gare, costituisce una previsione completa e autoesecutiva;<br />
b) l’art. 80, c. 13, prevede le linee guida come “facoltative”, e dunque quale strumento non necessario per l’operatività della norma primaria, come tale diverso dalle disposizioni di esecuzione o attuazione;<br />
c) l’art. 80, c. 13 indica con chiarezza la finalità di tali linee guida, che è quella di “<em>garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti”.</em><br />
Sotto il profilo contenutistico, l’art. 80 c. 13 individua i confini delle linee guida stabilendo che esse hanno ad oggetto:<br />
a) la indicazione casistica delle “significative carenze” nell’esecuzione di un precedente contratto;<br />
b) quali sono i mezzi di prova “adeguati” per dimostrare le cause di esclusione elencate nel citato art. 80, c. 5, lett c).<br />
Come già osservato, l’art. 80, c. 5, lett. c), non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, e le significative carenze nell’esecuzione contrattuale sono solo uno dei molteplici illeciti professionali elencati nella disposizione, peraltro in modo esemplificativo e non tassativo.<br />
L’art. 80 c. 13 demanda alle linee guida di individuare la casistica non di tutti gli illeciti professionali, ma solo di quello consistente nella significativa carenza nell’esecuzione di un precedente contratto.<br />
Per altro verso, però, lo stesso art. 80, c. 13 demanda alle linee guida di indicare i “mezzi di prova adeguati”, per dimostrare la sussistenza di qualsivoglia illecito professionale, e non solo di quello consistente nel pregresso significativo inadempimento.<br />
Le linee guida in concreto elaborate dall’ANAC hanno consapevolmente un perimetro più esteso rispetto a quello fissato dall’art. 80, comma 13.<br />
Invero, nella elaborazione delle linee guida, si è reso necessario, al fine di individuare i mezzi di prova adeguati, <em>specificare e chiarire le fattispecie esemplificative individuate in via generica nella norma e (…) fornire indicazioni interpretative e operative anche sullo svolgimento delle valutazioni discrezionali rimesse alle stazioni appaltanti</em>. Dette <em>indicazioni, anche se non strettamente richieste ai sensi dell’art. 80, comma 13 (…) si pongono come propedeutiche alla definizione dei mezzi di prova adeguati.</em><br />
Giova anche rammentare che il Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici, in relazione a tale previsione aveva osservato: “<em>Va riponderato il comma 13, (…). In particolare, dovrebbe essere specificato che tali linee guida si limitano ad indicazioni meramente esemplificative e che esse non possono in alcun modo limitare gli apprezzamenti discrezionali da parte delle stazioni appaltanti, ovvero fornire una sorta di ‘catalogo chiuso’ di cause di esclusione (catalogo che, secondo l’id quod plerumque accidit, si presterebbe agevolmente a comportamenti elusivi ed opportunistici, sortendo un effetto di fatto opposto rispetto a quello auspicato). A tal fine, dopo le parole “da parte delle stazioni appaltanti” si potrebbero inserire le seguenti: “e comunque in via non esaustiva,”.</em><br />
Tale osservazione non è stata accolta nel testo finale. Tuttavia, sia dalla circostanza che lo stesso codice fornisce una elencazione esemplificativa di illeciti professionali, sia dalla circostanza che le linee guida in materia hanno natura non vincolante e funzione promozionale di buone prassi, si evince che le linee guida individuano sia gli illeciti professionali che i mezzi di prova in modo non tassativo ma solo esemplificativo.<br />
In tal senso dispongono espressamente le linee guida oggetto del presente parere, lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare altre ipotesi, non espressamente contemplate dalle linee guida, che siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta del grave illecito professionale.<br />
Attesa, poi, la natura non vincolante delle linee guida, e considerato il potere generale dell’ANAC, ai sensi dell’art. 213, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, di adottare linee guida con funzione di orientamento delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, non è dubitabile che le linee guida possano andare oltre lo stretto perimetro delimitato dall’art. 80, c. 13, tanto più che la individuazione casistica di illeciti professionali diversi dal significativo pregresso inadempimento è strumentale alla corretta individuazione dei mezzi di prova adeguati, di tali illeciti.<br />
Non sarebbe infatti logicamente definibile il mezzo di prova di un illecito, se non si stabilisse prima di quale illecito si sta trattando.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> R. DE NICTOLIS, Il codice dei contratti pubblici, la semplificazione che verrà, in www.giustizia-amministrativa.it, 30.9.2016.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il tema della natura giuridica delle linee guida è stato affrontato dal Consiglio di Stato nei pareri resi sullo schema di codice e sulle successive linee guida: v. Cons. St., sez. affari normativi, comm. spec. 1.4.2016 n. 855; Id., 2.8.2016 n. 1767; Id., 13.9.2016 n. 1903; Id., 14.9.2016 n. 1919; Id., 14.9. 2016 n. 1920; Id., 3.11.2016 nn. 2282, 2284, 2285, 2286. V. anche V. ITALIA, <em>Le “linee guida” e le leggi</em>, Giuffré, 2016; V. ITALIA, <em>Le linee guida del codice degli appalti pubblici</em>, relazione tenuta presso l’IGI il 9.2.2016;  C. CONTESSA, <em>Dalla legge delega al nuovo codice: opportunità e profili di criticità</em>, <em>ivi, </em>18.4.2016; R. DE NICTOLIS, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici, ivi, </em>28.4.2016; C. DEODATO, <em>Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it, </em>29.4.2016; G. MORBIDELLI, <em>Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli’</em>, Relazione tenuta a Varenna il 22.9.2016; F. CINTIOLI, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida di ANAC,</em> Relazione tenuta al convegno “<em>L’amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratt</em>i <em>e la riforma “Madia”</em>, Lecce, 28-29 ottobre 2016.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> LIPARI, <em>Il precontenzioso, </em>in www.giustizia-amministrativa.it, 11.10.2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. <em>amplius</em> R. DE NICTOLIS, <em>I contratti misti nel codice del 2016</em>, in <em>Urb. e app. </em>n. 11/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> R. DE NICTOLIS, <em>Il codice dei contratti pubblici, la semplificazione che verrà</em>, in www.giustizia-amministrativa.it, 30.9.2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cons. St., VI, 10.5.2007 n. 2245.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595: “<em>Stante il principio di tassatività che permea la disciplina delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, l&#8217;ambito applicativo della norma di cui all&#8217;art. 38, c. 1, lett. f, d.lgs. n. 163/2006, riferita ai soggetti che hanno commesso grave negligenza, malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni o che hanno commesso un errore grave) non può essere dilatato sino ad accogliere un&#8217;interpretazione che comprenda anche fattispecie nelle quali il comportamento scorretto del concorrente si sia manifestato in fase di trattative”.</em></div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cons. St., IV, 11.7.2016, n. 3070.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cons. St., V, 20.11.2015 n. 5299.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tar Lazio – Roma, I-<em>ter</em>, 12.12.2006 n. 14212, in <em>Urb. e app.</em>, 2007, 605, con nota di P. CORTESE, <em>La negligenza, la malafede e l’errore grave nei requisiti di ordine generale </em>(606 – 615).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cons. St., V, 26.7.2016, n. 3375.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cons. St., IV, 11.7.2016 n. 3070; Id., VI, 15.5.2012 n. 2761; Id., V, n. 296/2010; Id., VI, 28.7.2010 nn. 5029 e 5030; Id., IV, 12.6.2007 n. 3092; Tar Lazio – Roma, III, 10.5.2007 n. 4221; Autorità, determinazione n. 1/2010</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cons. St., VI, 18.7.2016, n. 3198.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Tar Lazio – Roma, III-<em>ter</em>, 20.11.2012 n. 9548, in <em>Corr. mer., </em>2013, con nota di I. VIGLIOTTI, <em>Esclusione per mala fede: valutazione amministrativa e sindacabilità del G.A.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cass., sez. un., 17.2.2012 nn. 2312 e 2313; la prima in <em>Urb. e app., </em>2012, 750, con nota di L. DE PAULI, <em>Esclusione dalla gara per grave negligenza e mala fede e giurisdizione del g.a.</em>; in termini Cons. St., VI, 15.5.2012 n. 2761; Id., V, 14.10.2014 n. 5063.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cons. St., V, 14.4.2008 n. 1716; Cons. St., VI, 8.3.2004 n. 1071.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cons. St., V, 14.4.2008 n. 1716; Cons. St., III, 19.4.2011 n. 2403.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cons. St., IV, 20.4.2016 n. 1555.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Autorità, determinazione n. 1/2010.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> C. giust. UE, III, 13.12.2012 C-465/11.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cons. St., V, 12.10.2004 n. 6541, in <em>Contratti Stato e enti pubbl</em>., 2005, 91, con nota di IANNOTTA; Cons. St., V, 24.10.2001 n. 561, in <em>Foro amm</em>., 2001, 2825.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cons. St., VI, 4.12.2006 n. 7104, in <em>Urb. e app.</em>, 2007, 603, con nota di P. CORTESE, <em>La negligenza, la malafede e l’errore grave nei requisiti di ordine generale </em>(606 – 615).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cons. St., VI, 4.12.2006 n. 7104.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cons. St., V, 25.2.2016 n. 771.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cons. St., VI, 5.5.2016 n. 1766; Id., V, 11.4.2016 n. 1412; Id., III, 26.2.2016 n. 802; Id., V, 18.1.2016 n. 122</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cons. St., V, 22.10.2015 n. 4870; Id., 19.8.2015 n. 3950; Id., V, 25.2.2015 n. 943; Id., III, 5.5.2014 n. 2289.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In tal senso v. il parere del Cons. St. sullo schema di tali LG ANAC, Cons. St., sez. affari normativi, comm. spec., 3.11.2016 n. 2286.</div>
</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-stato-dellarte-dei-provvedimenti-attuativi-del-codice-le-linee-guida-anac-sui-gravi-illeciti-professionali-relazione-tenuta-a-un-convegno-svolto-presso-ligi-il-30-novembre-2016/">Lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali. (Relazione tenuta a un Convegno svolto presso l’IGI il 30 novembre 2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Funzioni e poteri in materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:42:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/">Funzioni e poteri in materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. il quadro normativo e le linee guida dell’anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. &#8211; 2. i rapporti tra responsabile della prevenzione della corruzione e anac. &#8211; 3. primi orientamenti della giurisprudenza. – 4. conclusioni 1. Il quadro normativo e le Linee Guida dell’ANAC</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/">Funzioni e poteri in materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/">Funzioni e poteri in materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="background: #eee; border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;"><u>SOMMARIO</u>: 1. il quadro normativo e le <i>linee guida</i> dell’anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. &#8211; 2. i rapporti tra responsabile della prevenzione della corruzione e anac. &#8211; 3. primi orientamenti della giurisprudenza. – 4. conclusioni</div>
<p><strong>1. Il quadro normativo e le<em> Linee Guida </em>dell’ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.</strong><br />
Con delibera 3 agosto 2016, n. 833, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente emanato le <em>Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</em><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Mediante tale strumento l’Autorità ha inteso declinare ruoli e competenze discendenti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante <em>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico</em>, approvato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012 con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico, evitando o rimuovendo situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, contrastanti con il pieno dispiegarsi del principio costituzionale di imparzialità<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
A tale scopo il decreto delegato <em>de quo</em> sottopone le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>  (art. 2) a una disciplina che prevede una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento a diversificate tipologie di incarichi: incarichi all’interno di organi politici, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico; incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Le conseguenze dell’accertamento di una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa sono disciplinate nel Capo VII del d.lgs. <a name="inizio"></a>n. 39/2013, rubricato <em>Vigilanza e sanzioni</em>.<br />
In tale sede viene stabilito che “<em>gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli</em>” (art. 17) e che “<em>i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati</em> (…)” e “<em>non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza</em> (…)” (art. 18).<br />
Quanto ai casi di incompatibilità, invece, l’art. <a name="19"></a>19 stabilisce che “<em>l</em><em>o svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile di cui all’articolo 15, dell’insorgere della causa di incompatibilità</em>” (comma 1) e che “<em>restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità</em>” (comma 2).<br />
Non vi è dubbio alcuno, dunque, che dalla violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità derivino conseguenze molto serie non solo per la persona cui si riferisce l’inconferibilità o l’incompatibilità, ma anche per l’ente che ha effettuato la nomina.<br />
Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni in oggetto, il d.lgs. n. 39/2013 prevede un sistema di vigilanza che fa innanzitutto capo al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico, ma che attribuisce un ruolo significativo anche all’Autorità nazionale anticorruzione.<br />
Infatti, l’art. <a name="15"></a>15 specifica che il responsabile del piano anticorruzione di ciascun ente “<em>cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità </em>(…)” e che “<em>segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità</em> <em>amministrative</em>”.<br />
Il successivo art. <a name="16"></a>16, come modificato dall’art. 54-ter, comma 1, lett. a), della legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede invece che “<em>l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi</em>” e che “<em>può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L’amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità”</em>.<br />
Le <em>Linee guida</em> di cui alla delibera n. 833 del 2016 si preoccupano quindi di chiarire, da una parte, ruolo, funzioni e attività del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità e, dall’altra, le modalità di esercizio da parte dell’Autorità delle proprie funzioni di vigilanza e dei conseguenti poteri di accertamento.<br />
Con riguardo agli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 39/2013, in particolare, le <em>Linee guida</em> affermano che sarebbe ravvisabile una forma di vigilanza interna, affidata al responsabile della prevenzione della corruzione di ciascun ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico, e una vigilanza esterna, condotta invece dall’ANAC.<br />
Tuttavia, la delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza, nella ricostruzione dell’Autorità, presenta alcuni profili problematici.<br />
Le <em>Linee guida</em>, invero, premettono che “<em>il ruolo e i poteri dell’ANAC non sono delineati in modo esaustivo dalla normativa sulle inconferibilità, le cui criticità, proprio con riferimento al profilo appena delineato, sono state oggetto dell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 5 del 9 settembre 2015</em>”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
In tale segnalazione, infatti, si legge che “<em>la prima e generale criticità da segnalare è la mancata precisione nella individuazione dei soggetti che hanno il potere di accertare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità. In generale, la scelta è quella di affidare tale accertamento alla stessa amministrazione, in particolare al responsabile della prevenzione della corruzione, che ha il potere di contestare le situazioni all’interessato, mentre l’intervento dell’ANAC è del tutto marginale. Esso può avvenire in via preventiva (sui procedimenti in corso) o su richiesta di parere da parte delle amministrazioni… Nulla si dice, poi, per i casi in cui l’ANAC sia chiamata a pronunciarsi sull’esistenza della situazione di inconferibilità; inoltre, non è chiarito se si tratti di un procedimento autonomo, che si conclude con l’accertamento della situazione o se essa debba, una volta accertata la situazione, sempre rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché dichiari l’inconferibilità</em>”.<br />
Così che, si conclude “<em>Non va esclusa del tutto la possibilità che sia la stessa ANAC a dichiarare la nullità, soprattutto nei casi in cui il responsabile della prevenzione della corruzione si sia limitato a segnalare il caso all’Autorità</em>”. Infatti, l’intervento dell’Autorità potrebbe limitarsi ad un accertamento propedeutico alla dichiarazione di nullità, che continua a spettare al responsabile della prevenzione della corruzione<em> “ovvero, a fini di speditezza, arrivare fino alla rilevazione di una causa di inconferibilità e alla contestuale e dichiarazione della nullità dell’incarico. L’ANAC, si ribadisce, non ha ancora accolto questa interpretazione, ma essa non potrebbe essere esclusa nel futuro, soprattutto in caso di inerzia del responsabile della prevenzione della corruzione; infatti, in questi casi, anche il potere d’ordine di cui alla deliberazione n. 146/2014, può rivelarsi insufficiente. Come è evidente, la soluzione migliore sarebbe quella di una nuova disciplina che chiarisca definitivamente se è effettivamente necessaria ed a chi spetti la competenza alla dichiarazione di nullità</em>”.<br />
Davanti a un dato normativo non esplicito, l’ANAC afferma dunque la possibilità di accertare e dichiarare essa stessa la sussistenza di una situazione di inconferibilità o incompatibilità.<br />
In nome della funzione di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione che la legge n. 190 del 2012 riconosce all’Autorità nazionale anticorruzione, infatti, quest’ultima ha voluto sottolineare “<em>il suo generale potere di regolazione, che si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 15, del d.l. 90/2014</em>”.<br />
A tale asserzione l’Autorità fa seguire il richiamo al fatto che “<em>il d.lgs. n. 39/2013, all’art. 16, prevede una vigilanza in capo all’ANAC sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, che può svolgersi anche tramite l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. </em>Tale vigilanza “<em>si esprime in due distinte fattispecie. A) L’accertamento nell’ambito dell’intervento sospensivo dell’Autorità nei procedimenti di conferimento (Art. 16, comma 2)</em>” e “<em>B) L’accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità (art. 16, comma 1)</em>”.<br />
Quanto all’accertamento sub A), ai sensi dell’art. 16, comma 2, l’ANAC interviene a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica o d’ufficio e può spingersi fino a sospendere la procedura di conferimento dell’incarico ancora <em>in itinere</em> “<em>con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico</em>”, nonché a segnalare il caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. È interessante notare, tuttavia, che l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente privato in controllo pubblico, qualora intenda comunque procedere al conferimento dell’incarico, può farlo a condizione che motivi l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità.<br />
Come afferma la stessa ANAC nelle <em>Linee guida</em>, tale potere di sospensione si presenta come “<em>finalizzato a richiamare l’attenzione dell’amministrazione che sta conferendo l’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità delle quali, però, l’amministrazione stessa può non tener conto, opportunamente motivando”</em>. L’ipotesi disciplinata al comma 2 dell’art. 16 consentirebbe dunque all’ANAC di procedere ad una prima valutazione della situazione segnalata: diversamente dall’accertamento di cui al comma 1 – che si esaminerà di qui a breve &#8211; la misura adottata sarebbe di tipo cautelare e collaborativo, finalizzata a richiamare l’amministrazione al rispetto della disciplina in materia di inconferibilità. Tale lettura verrebbe confermata, peraltro, dal fatto che l’amministrazione può comunque procedere al conferimento dell’incarico, previa adeguata motivazione che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi dell’ANAC.<br />
Quanto all’accertamento sub B), esso concerne invece singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità (art. 16, comma 1). In questo caso l’Autorità ha il potere di procedere all’“<em>accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi</em>” su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni in merito a specifiche fattispecie, su richiesta dello stesso responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15, comma 2, ovvero d’ufficio. Tale seconda fattispecie di accertamento si svolge, secondo quanto riportato nelle <em>Linee guida</em>, nel rispetto del principio del contraddittorio, mediante interlocuzione tra ANAC e responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione interessata.<br />
A differenza del caso di cui all’art. 16 comma 2, che riguarda conferimenti <em>in itinere</em>, l’accertamento di cui al comma 1 riguarda incarichi già conferiti e costituisce espressione dei generali poteri di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.<br />
Tale seconda fattispecie presenta profili di problematicità decisamente più gravi di quella sub A). In questa sede l’aspetto più delicato, e di maggior interesse, è costituito dalla natura e dagli effetti dell’atto con cui l’ANAC eventualmente accerti presunte situazioni di inconferibilità e incompatibilità: in tale ipotesi, a parere delle <em>Linee guida</em>, l’Autorità eserciterebbe infatti “<em>analoghi poteri</em>” rispetto a quelli che la stessa normativa conferisce al responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione interessata. Nel prosieguo della delibera, inoltre, l’ANAC si spinge ancora oltre, fino a descrivere i propri poteri come addirittura prevalenti sulle valutazioni del responsabile della prevenzione della corruzione.<br />
L’Autorità afferma, infatti, che l’esplicita attribuzione compiuta dalla disposizione in esame all’ANAC di poteri di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi non può che essere interpretata<em> “come il conferimento di un potere destinato a superare eventuali diverse valutazioni dell’amministrazione conferente e del suo responsabile della prevenzione della corruzione</em>”. Se L’ANAC viene chiamata, per volontà della stessa amministrazione o su segnalazione, ad accertare specifiche fattispecie di incarichi già conferiti, “<em>questo accertamento è destinato a fare stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento dell’Autorità. Ogni altra interpretazione sarebbe contraria al principio di economicità dell’azione amministrativa e renderebbe inutile l’accertamento dell’ANAC e l’apposito procedimento, adottato con le garanzie del contraddittorio, che l’Autorità svolge. Nei casi di accertamento compiuto dall’Autorità, quindi, al responsabile della prevenzione della corruzione si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39</em>”.<br />
In sostanza, l’ANAC reputa che le sue valutazioni “<em>facciano stato</em>”, e dunque siano prevalenti, su qualsivoglia altro accertamento compiuto dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si vede dunque “<em>precluso</em>” ogni altro giudizio in senso difforme.<br />
In capo al responsabile della prevenzione della corruzione residuerebbero “<em>funzioni non secondarie e non attribuibili all’ANAC</em>”, che le <em>Linee guida</em> descrivono in questi termini: “<em>a) prendere atto dell’accertamento compiuta dall’ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell’atto di conferimento, ovvero diffidare l’interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili; b) avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità)”.</em><br />
Tali affermazioni non sono scevre da gravi implicazioni tanto che, nei pochi mesi intercorsi dall’emanazione delle suddette <em>Linee guida</em>, numerosi sono stati gli interventi dell’ANAC volti a “invitare” i responsabili della prevenzione della corruzione di diversi enti ad assumere i provvedimenti suggeriti.<br />
Di notevole rilevanza risulta allora accertare se sia giuridicamente corretto affermare che, a seguito degli accertamenti compiuti dall’ANAC, sussista effettivamente la “<em>automatica nullità dell’incarico</em>”, come si legge nelle <em>Linee guida</em>: se così fosse, si verificherebbero significative implicazioni, in particolare sotto il profilo dei poteri che residuerebbero in capo al responsabile della prevenzione della corruzione, dal momento che questi si troverebbe vincolato dalle valutazioni dell’ANAC e che, almeno sotto il profilo oggettivo delle circostanze che rendono conferibile o meno un incarico, non potrebbe far altro se non prenderne atto e formalizzarle con gli atti di sua competenza, senza pur tuttavia potere più esprimere alcuna autonoma valutazione in merito.<br />
In sostanza, ritenendo che le valutazioni dell’ANAC siano suscettibili di determinare l’automatica nullità degli incarichi, si legittimerebbe l’Autorità ad ordinare al responsabile della prevenzione della corruzione di assumere gli atti conseguenti, predeterminandone nei fatti il contenuto al punto che al responsabile non resterebbe che ratificare le valutazioni dell’Autorità dando loro solo la veste formale necessaria.</p>
<p><strong>2. I rapporti tra responsabile della prevenzione della corruzione e ANAC.</strong><br />
Al fine di chiarire se l’ANAC sia investita o meno del potere di valutare l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi in termini vincolanti per il responsabile della prevenzione della corruzione occorre prendere le mosse dal dato normativo positivo di riferimento, costituito innanzitutto dai già richiamati artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 39/2016, onde verificare se le forme di vigilanza previste rispettivamente in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e all’ANAC esprimano un potere analogo e si pongano in termini sovrapponibili.<br />
Se tale fosse la conclusione, infatti, in caso di inerzia del responsabile della prevenzione della corruzione si potrebbe riconoscere all’ANAC un potere sostitutivo nei confronti dello stesso e, in caso di contrasto tra le rispettive valutazioni, si dovrebbe attribuire all’ANAC un potere prevalente.<br />
Viceversa, ove si dovesse ritenere che siffatto potere vada inteso in termini differenziati, occorrerà individuare a chi competano le valutazioni relative alla fattispecie in esame.<br />
Rimanendo aderenti al dato positivo delle previsioni sopra riportate, sembrano potersi evincere almeno due dati significativi.<br />
Da una parte, l’art. 15 evidenzia come il responsabile della prevenzione della corruzione sia tenuto a valutare i conferimenti degli incarichi sotto il profilo della loro conformità sostanziale alle previsioni normative: in tal senso depone l’indicazione del fatto che tale figura debba “<em>curare</em>” tale conformità attraverso un ruolo attivo, che si esprime anche attraverso strumenti operativi come il piano anticorruzione e che si spinge fino alla possibilità di dare rilevanza esterna all’accertata inconferibilità attraverso formale contestazione all’interessato dell’esistenza o dell’insorgere delle situazioni di inconferibilità di cui al decreto e attraverso segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.<br />
La possibilità di segnalare in varie sedi le eventuali violazioni delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità, peraltro, rafforza quell’autonomia che la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente <em>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione</em>, intende attribuire al responsabile della prevenzione della corruzione quando prevede che l’organo di indirizzo disponga “<em>le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività</em>” (art. 1, comma 7).<br />
D’altra parte, ai sensi dell’art. 16, l’ANAC ha una generale funzione di vigilanza che si esprime in termini propulsivi nei confronti di altri soggetti chiamati a esercitare un ruolo specifico: essa infatti “<em>vigila.., anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie</em>” e può giungere fino a “<em>sospendere</em>” la procedura di conferimento dell’incarico, senza tuttavia poter decidere in merito, stante il fatto che, se da una parte l’Autorità può emettere “<em>un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico</em>”, dall’altra l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico può discostarsene, purché provveda a “<em>motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità”</em>. Gli atti dell’ANAC in materia di inconferibilità degli incarichi che precedano al nomina non sono dunque vincolanti per l’amministrazione, essendo preordinati a stimolare l’azione dei soggetti competenti ma non a esprimere una sostituzione dell’ANAC a tali soggetti. Analogamente, all’Autorità è conferito il potere di segnalare il caso alla Corte dei conti, ma sarà quest’ultima a procedere all’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.<br />
Non vi è motivo di ritenere, peraltro, che gli atti dell’ANAC, non vincolanti quando precedono la nomina ai sensi dell’art. 16, comma 2, debbano essere invece considerati vincolanti se l’accertamento interviene dopo la nomina, ai sensi del comma 1. Il potere sospensivo di cui all’art. 16, comma 2, infatti, fonda la sua <em>ratio</em> nell’evidente scopo di segnalare la presunta inconferibilità o incompatibilità con la massima urgenza, quando l’amministrazione non abbia perfezionato la nomina e possa ancora evitare quei disagi che derivano dalla dichiarazione di nullità degli incarichi e dei relativi contratti ovvero dalla decadenza dalla carica del soggetto che la ricopre e dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Tuttavia, non vi è motivo di pensare che la medesima causa di inconferibilità o incompatibilità, segnalata in via non vincolante prima della nomina, diventi oggetto di una valutazione vincolante dopo la nomina.<br />
Sotto questo profilo, dunque, il dato positivo non sembra giustificare l’affermazione contenuta nelle <em>Linee guida</em> dell’ANAC secondo cui, poiché la disposizione in esame attribuisce esplicitamente all’Autorità poteri di<em> “accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”</em>, si dovrebbe ritenere che essi siano non solo “<em>analoghi</em>”, ma anche “<em>prevalenti</em>” su quelli che l’ordinamento conferisce al responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione interessata.<br />
La delibera n. 833 interpreta la citata locuzione come “<em>il conferimento di un potere destinato a superare eventuali diverse valutazioni dell’amministrazione conferente e del suo responsabile della prevenzione della corruzione</em>” e ne fa discendere, come conseguenza, il fatto che “<em>questo accertamento è destinato a fare stato</em>” e che “<em>al responsabile della prevenzione della corruzione si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39</em>”.<br />
In sintesi, esautorato il responsabile della prevenzione della corruzione da ogni valutazione sull’esistenza oggettiva di una causa di inconferibilità o incompatibilità, il responsabile della prevenzione della corruzione potrebbe avviare solo “<em>un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente</em>” allo scopo di irrogare, se del caso, all’esito del suo accertamento, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.<br />
Tali affermazioni travalicano decisamente il dato normativo. Nelle disposizioni richiamate non si rinvengono riferimenti tali da poter suffragare l’interpretazione secondo cui, in caso di accertamento da parte dell’ANAC, il responsabile della prevenzione della corruzione non potrebbe che “<em>prendere atto dell’accertamento compiuto dall’ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell’atto di conferimento, ovvero diffidare l’interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili</em>”, dovendo poi obbligatoriamente avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18.<br />
L’art. <a name="17"></a>17, nel comminare la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, nulla aggiunge in tema di competenze rispetto a quanto già previsto dagli artt. 15 e 16 e, conseguentemente, non permette di affermare che la valutazione dell’ANAC debba essere considerata prevalente e vincolante per il responsabile della prevenzione della corruzione.<br />
Non vi sono dunque nella normativa degli elementi positivi che fondino la ricostruzione delle <em>Linee guida</em> secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione dovrebbe limitarsi a “<em>completare l’attività di prevenzione della corruzione avviata dall’ANAC con l’accertamento di una situazione di inconferibilità (…) dichiarando, in linea con il proprio ambito di competenze, la nullità dell’incarico inconferibile e procedendo nella verifica del presupposto indispensabile per l’irrogazione della sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013</em>”.<br />
Se così fosse, infatti, il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione, lungi dall’essere “<em>rafforzato</em>” &#8211; come afferma l’ANAC – verrebbe piuttosto ridotto a quello di mero esecutore delle altrui valutazioni e rimarrebbe priva di senso l’affermazione delle stesse <em>Linee guida</em> secondo cui “<em>il responsabile della prevenzione della corruzione resta in via ordinaria il solo soggetto competente in materia di accertamento e di adozione dei provvedimento conseguenti”. </em><br />
In merito, l’ANAC pare invero contraddirsi in un lungo passaggio delle stesse <em>Linee guida</em>, laddove ammette che al responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 “<em>come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all’ANAC. Qualora, quindi, il responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento… Detta contestazione costituisce solo l’atto iniziale di una attività che può essere ordinariamente svolta esclusivamente dal Responsabile e che comprende due distinti accertamenti: uno, di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l’elemento psicologico di cd colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 18 del decreto”. </em><br />
In base all’impostazione delle <em>Linee guida</em>, dei due accertamenti che – per ammissione della stessa ANAC – compongono l’attività del responsabile della prevenzione della corruzione, quello di tipo oggettivo (che costituisce presupposto <em>sine qua non</em> del successivo accertamento di tipo soggettivo) potrebbe essere assolto dall’ANAC direttamente, precludendolo al responsabile. A quest’ultimo residuerebbe l’accertamento sull’elemento soggettivo, la cui valutazione è però meramente eventuale, come confermato dalle stesse <em>Linee guida</em> laddove affermano che “<em>la vigente disciplina sulle inconferibilità sembra non richiedere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa</em>”.<br />
Viene così smentita la stessa descrizione del responsabile della prevenzione della corruzione operata nelle <em>Linee guida</em>, che lo indica come “<em>il soggetto cui la legge, secondo l’interpretazione dell’ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile</em>”.<br />
La lettura dell’intero testo della determina n. 833 del 2016 sembra a tratti tradire la consapevolezza dell’ANAC che quella sopra descritta costituisca un’arbitraria ricostruzione dei rapporti con il responsabile della prevenzione della corruzione, tanto da indurla a tentare di ridimensionare la portata della proprie affermazioni scrivendo che l’ANAC “<em>interviene solo nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e il suo eventuale accertamento non può che limitarsi alla valutazione della violazione oggettiva della legge, lasciando al responsabile della prevenzione della corruzione ogni altro atto conseguente, ivi compreso lo svolgimento del procedimento sanzionatorio o del procedimento di diffida in caso di incompatibilità</em> ”.<br />
In relazione alla complessità del sistema di inconferibilità e incompatibilità previsto dall’ordinamento, tuttavia, il più delle volte l’accertamento della violazione non si presenta come una banale sussunzione della fattispecie concreta sotto il dettato normativo astratto, quasi si trattasse di un’operazione meccanicistica, ma richiede un’accurata attività istruttoria che dovrebbe competere al responsabile della prevenzione della corruzione, mentre l’ANAC si attribuisce il potere di effettuare, anche in contrasto con quanto ritenuto da quest’ultimo, delle valutazioni di merito asseritamente vincolanti e, quindi, in grado di predeterminare tutte le conseguenze, incluse quelle sanzionatorie, cui il responsabile della prevenzione della corruzione sarebbe chiamato a dare mera ratifica.<br />
Tale posizione dell’ANAC lascia tanto più perplessi se solo si considera che l’Autorità è consapevole delle difficoltà interpretative che presenta l’applicazione della disciplina in materia, tanto da aver emanato l’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 10 giugno 2015<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Del resto, essa stessa è ripetutamente intervenuta nel tentativo di definire la rilevanza di talune cariche ai sensi del d.lgs. n. 39/2013<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e la giurisprudenza non ha mancato di pronunciarsi su aspetti di difficile interpretazione<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
In tale contesto, risulta pertanto illegittimo ritenere che l’ANAC possa essere l’unico soggetto abilitato a esprimere una “<em>valutazione della violazione oggettiva della legge” </em>a discapito delle prerogative del responsabile della prevenzione della corruzione (cui tale valutazione verrebbe testualmente “<em>preclusa</em>”).<br />
Alla luce di tale considerazione, si possono esprimere alcune valutazioni sulla posizione espressa dalle <em>Linee guida</em> con riguardo all’esercizio dei suoi poteri.<br />
Da una parte non destano particolari perplessità i richiami dell’Autorità al <em>“suo generale potere di regolazione, che si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 15, del d.l. 90/2014”</em>, né “<em>l’accertamento nell’ambito dell’intervento sospensivo dell’Autorità nei procedimenti di conferimento (Art. 16, comma 2)”, </em>che lascia intatto il potere dell’ente di procedere al conferimento dell’incarico, pur con l’obbligo di motivare la scelta in senso difforme da quanto indicato da ANAC, così che quest’ultima si limita “<em>a richiamare l’attenzione dell’amministrazione che sta conferendo l’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità delle quali, però, l’amministrazione stessa può non tener conto, opportunamente motivando”</em>.<br />
Dall’altra, al contrario, non si può ritenere che mediante l’accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 16, comma 1, l’ANAC possa esautorare il responsabile della prevenzione della corruzione dei suoi poteri.<br />
Più coerentemente con il quadro di funzioni dell’ANAC delineato pocanzi, pare invece opportuno ritenere che detto intervento dell’Autorità possa servire a richiamare e sostenere il responsabile della prevenzione della corruzione nell’esercizio delle sue funzioni laddove si sia in presenza “<em>di segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie), su segnalazione dello stesso responsabile della prevenzione della corruzione, (ai sensi dell’art. 15, comma 2), ovvero d’ufficio (come nel caso in cui l’ANAC, occupandosi di vicende diverse, venga a conoscenza di situazioni di possibile inconferibilità…)”.</em><br />
Neppure appare condivisibile quanto affermato dalle <em>Linee guida</em> in merito alle conseguenze di mancato adeguamento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione all’accertamento dell’ANAC sotto il profilo dell’inerzia o dell’adozione (“<em>senza adeguata motivazione</em>”) di un provvedimento non in linea con gli esiti dell’accertamento condotto dall’ANAC.<br />
Anche per tale evenienza l’ANAC pare infatti spingersi oltre le previsioni di legge, laddove deduce – invero, senza chiarire su quali basi – che l’art. 16, nel conferirle un potere di accertamento, attribuirebbe alle sue valutazioni “<em>effetti di prevalenza su altri eventuali accertamenti compiuti dall’amministrazione o dal suo responsabile della prevenzione della corruzione</em>”.<br />
Così che se, da una parte, ANAC ammette che la normativa “<em>non disciplina l’ipotesi del mancato adeguamento</em>”, inopinatamente conclude che “<em>si deve ritenere applicabile il potere di ordine conferito in via generale all’ANAC… dall’art. 1, comma 3, della legge n. 190 (“…ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 (soprattutto il Piano nazionale anticorruzione, nella misura in cui contenga disposizioni relative all’accertamento dei casi di inconferibilità e incompatibilità) e 5 (soprattutto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’amministrazione che deve contenere misure atte ad evitare casi di inconferibilità e incompatibilità) del presente articolo”)</em>”<em>.</em><br />
Il richiamo al dato normativo di cui alla legge n. 190 del 2012 è in questo caso fuor di luogo. Il ricordato comma 3, infatti, prevede che l’Autorità possa ordinare “<em>l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo (…) ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati</em>”: una lettura completa della norma, però, mette in luce che gli atti o provvedimenti in oggetto sono quelli richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni, nonché dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, ma non l’intero complesso di norme in materia di anticorruzione.<br />
Il dato positivo, dunque, non consente di ravvisare in capo all’ANAC un potere di ordine nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione. Il fatto che il dato normativo attuale non attribuisca all’ANAC tale potere, dunque, avrebbe dovuto indurre l’Autorità a non interpretare estensivamente le proprie prerogative.<br />
Né si può ritenere che, nella fattispecie in esame, si configuri un “<em>intervento sostitutivo</em>”, il quale non solo è escluso espressamente dalle stesse <em>Linee</em> <em>guida</em>, ma sarebbe carente anche dei requisiti che lo legittimerebbero, tra cui l’esistenza di un rapporto gerarchico o comunque legittimante l’intervento e, soprattutto, un’inerzia del soggetto competente qualificabile come “<em>fatto di disfunzione amministrativa negativa</em>”<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, stando che il mero <em>non facere</em> del responsabile di per sé può essere una legittima modalità di realizzazione di interessi pubblici, qualora risponda a una valutazione di conformità delle nomine alle disposizioni di legge e non costituisca un’illegittima omissione di un atto o di un’attività obbligatori per legge.</p>
<p><strong>3. Primi orientamenti della giurisprudenza.</strong><br />
Le considerazioni sopra esposte, pur riferendosi a un quadro normativo molto recente e ancora in via di completamento, godono di un autorevole conforto giurisprudenziale, per quanto ancora non consolidato.<br />
In sede giurisdizionale è stato infatti chiarito che “<em>le attività svolte dall’Autorità in materia costituiscono espressione dell’ampio potere di sorveglianza attribuitole, consistente in un controllo informale esterno, contemporaneo o successivo, sull’attività del controllato, che si trasfonde in un atto di denuncia e/o impulso, ma non integra gli estremi di un provvedimento sanzionatorio. In tal senso le funzioni esplicate dall’Autorità rientrano nel più ampio potere di vigilanza, di cui si è detto, che comprende anche la facoltà di emanare atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle amministrazioni soggette a tale potere. In tal senso, del resto si è espressa di recente questa Sezione sia pure in sede cautelare (cfr. ordinanza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 19 giugno 2015, n. 2607)</em>”.<br />
La giurisprudenza ha autorevolmente statuito che l’Autorità non possa annullare i provvedimenti di nomina, né irrogare alcuna sanzione, bensì debba rimanere nell’alveo delle attribuzioni ad essa conferite dalle diposizioni di rango primario, limitandosi ad esprimere “<em>il proprio qualificato orientamento al naturale destinatario, invitandolo ad adottare, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le determinazioni a cui era tenuto nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di inconferibilità o incompatibilità</em>” (TAR Lazio Roma, sez. III, 8 giugno 2016, n. 6593)<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Il riferimento al fatto che il potere di sorveglianza si concretizzi in atti “<em>di denuncia e/o impulso</em>”, nell’indicazione di un “<em>qualificato orientamento</em>”, ma mai si ponga in termini sostitutivi, fuga ogni dubbio in merito al fatto che le valutazioni dell’ANAC possano assolvere ad altra funzione se non quella di segnalare ai soggetti competenti il verificarsi di situazioni di presunta inconferibilità.<br />
La stessa ANAC, non senza cadere in contraddizione, si richiama alla recente sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 6593/2016, per sottolineare come la pronuncia abbia “<em>sostanzialmente chiarito che l’art. 18 attribuisce la competenza in ordine all’attività sanzionatoria esclusivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente interessato, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del d.lgs. n. 39/2013, “accerta ai sensi dell’art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l’applicazione delle misure inibitorie di cui all’art. 18”. Il responsabile della prevenzione della corruzione è dunque il dominus del procedimento sanzionatorio”.</em><br />
Alla luce di tali pronunce si evidenzia l’ulteriore contraddittorietà delle <em>Linee Guida</em> dell’ANAC laddove esse prima dichiarano la natura non sostitutiva dei poteri dell’Autorità, ma poi pretendono che il responsabile della prevenzione della corruzione adotti atti conformi alle valutazioni dell’Autorità stessa, così da determinare – nei fatti &#8211; una concreta sostituzione dell’ANAC al responsabile della prevenzione della corruzione, seppure non formalizzata: “<em>detto potere, che non ha un contenuto sanzionatorio, né carattere sostitutivo, viene definito come un potere conformativo e dissuasivo a scopo collaborativo. Ne consegue che ove l’Autorità abbia adottato atti di accertamento di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dotati di effetti prevalenti, l’amministrazione interessata e il suo responsabile della prevenzione della corruzione siano obbligati all’adozione degli atti conseguenti all’accertamento. Qualora non vi provvedano, l’Autorità, cui non sono attribuiti poteri di tipo sostitutivo (quali la nomina di commissari ad acta), può esercitare il proprio potere di ordinare all’amministrazione e al responsabile della prevenzione della corruzione di adottare tali atti. In altri termini, l’ANAC ordina al responsabile della prevenzione della corruzione inerte di confermare le risultanze emerse in sede di accertamento della inconferibilità, oppure ordina, sempre al responsabile della prevenzione della corruzione, la rimozione dell’atto che si discosti da quelle risultanze</em>”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Il quadro normativo è stato ulteriormente chiarito, con dovizia di precisazioni, dal Tar Lazio Roma, sez. I, nella sentenza 14 novembre 2016 n. 11270, che ha ribadito come non sia possibile che l’ANAC impartisca ordini al responsabile della prevenzione della corruzione, “<em>imponendo gli adempimenti da svolgere e determinando l’esito del procedimento, in assenza di norme di rango legislativo che la autorizzino in tal senso…l’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 non contempla alcun potere di ordine ma solo di ispezione e vigilanza</em>”<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Non può dunque ravvisarsi in capo ad ANAC alcun potere ordinatorio, e anche ove sia previsto che l’Autorità eserciti poteri di sospensione d’ufficio del procedimento di nomina, come nell’art. 16, comma 2, essi riguardano solo una “<em>procedura in fieri</em>”, non le procedure già concluse.<br />
La giurisprudenza dunque conferma le conclusioni dei precedenti paragrafi in merito al fatto che nessuna disposizione, tanto della legge delega n. 190 del 2012 quanto del d.lgs. n. 39/2013, attribuisce all’ANAC il potere di ordinare ai soggetti vigilati dall’Autorità l’adozione di determinati atti in relazione al conferimento di incarichi e, soprattutto, di predeterminarne il contenuto.<br />
In merito, il Tar Lazio Roma, sez. I, nella sentenza n. 11270 del 2016, ha ricordato come “<em>il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale (artt. 1, 23, 97 e 113 Cost.), impone che sia la legge a individuare lo scopo pubblico da perseguire e i presupposti essenziali, di ordine procedimentale e sostanziale, per l’esercizio in concreto dell’attività amministrativa. Ne discende che il contenuto dei poteri spettanti all’Autorità nell’ambito dei procedimenti per il conferimento di incarichi va ricercato, quanto meno per i suoi profili essenziali, nel dato normativo primario, non essendo consentito il ricorso ad atti regolatori diversi, quali le linee guida o altri strumenti di cd. soft law, per prevedere l’esercizio di poteri nuovi e ulteriori, non immediatamente percepibili dall’analisi della fonte legislativa</em>”.<br />
Alla luce di siffatta premessa, del tutto condivisibile, trova conferma la lettura sopra esposta dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, laddove delinea chiaramente il ruolo e i compiti dell’ANAC in materia di inconferibilità di incarichi e li descrive nei termini dell’esercizio di un generale potere di vigilanza<em>, </em>“<em>rafforzato attraverso il riconoscimento di forme di dissuasione e di indirizzo dell’ente vigilato, che possono financo condurre alla sospensione di un procedimento di conferimento ancora in fieri ma che non possono comunque mai portare alla sostituzione delle proprie determinazioni a quelle che solo l’ente vigilato è competente ad assumere</em>”.<br />
In senso contrario non conduce neppure la lettura di tale norma congiuntamente a quella dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190 del 2012, secondo cui l’Autorità “<em>esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza</em>”.<br />
Sempre il Tar Lazio Roma, sez. I, nella sentenza n. 11270 del 2016, ha infatti escluso che dal combinato disposto di tali norme possa ricavarsi la conclusione che l’Autorità goda di un potere di ordine rispetto alla materia dell’inconferibilità degli incarichi, chiarendo che neppure la preoccupazione di non lasciare le succitate previsioni prive di effettiva tutela può giustificare una conclusione in senso difforme.<br />
La giurisprudenza sul punto svolge un duplice ordine di considerazioni, di tipo testuale e teleologico, basandosi sull’analisi della disciplina normativa primaria.<br />
In primo luogo è stato giudicato improprio il richiamo all’art. 1, comma 3, della legge delega per affermare la sussistenza del potere d’ordine in materia di inconferibilità degli incarichi in quanto esso riguarda, testualmente, l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Ha giustamente osservato il TAR che “<em>si tratta, a ben vedere, di una disposizione che, secondo il suo stesso dato testuale, trova applicazione in riferimento a quelle misure per la prevenzione e per il contrasto della corruzione previste nel PNA e nei piani delle singole amministrazioni e non all’intero corpus normativo esistente in materia di anticorruzione</em>”.<br />
Alla medesima conclusione la giurisprudenza arriva anche tentando di ricavare, in via logica, una portata più ampia del potere d’ordine di cui all’art. 1, comma 3 della legge delega, in ragione delle finalità sottostanti al complessivo funzionamento delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Afferma il TAR che “<em>l’articolo 16, infatti, descrive un sistema di vigilanza dell’Autorità sui conferimenti degli incarichi che ha portata autoconsistente. Esso ha inteso regolare i rispettivi rapporti, tra Autorità vigilante ed ente vigilato (nella persona del responsabile per la prevenzione della corruzione), in termini di vigilanza e indirizzo dal lato della prima e di effettivo esercizio del potere decisionale (ed assunzione delle relative responsabilità) da parte del secondo. Una differente interpretazione, che riconoscesse all’Anac, nella suggestiva veste di “estremo garante” della materia dell’anticorruzione, l’esercizio di un potere d’ordine talmente penetrante, tale da predeterminare il contenuto del provvedimento di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente vigilato, non sarebbe, quindi, accettabile, perché si porrebbe al di fuori del rispetto del principio di legalità</em>”.<br />
Da tale considerazione il TAR conclude, in termini del tutto condivisibili, che “<em>così opinando, si finirebbe per legittimare una forma di controllo sull’operato dell’ente vigilato talmente incisiva, da introdurre surrettiziamente, al di fuori di un adeguato riconoscimento delle previsioni legislative, l’esercizio di un vero e proprio potere dell’Autorità di sostituirsi all’ente vigilato; potere la cui esistenza è, invece, certamente da escludersi, in virtù del rispetto del principio di legalità, come sopra richiamato</em>”.<br />
In conclusione, richiamandosi alla precedente sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 6593 del 2016, anche la sentenza del Tar Lazio Roma, sez. I, n. 11270 del 2016 condivide la convinzione “<em>che solo ed esclusivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente, e non anche all’Anac, spetta il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile ed assumere le conseguenti determinazioni”.</em> Né può affermarsi che sia la natura dichiarativa del provvedimento di accertamento della nullità dell’incarico a giustificare una diversa distribuzione di competenze e responsabilità tra l’ANAC ed ente vigilato. L’accertamento dell’inconferibilità, infatti, presuppone l’esercizio di una puntuale attività istruttoria<em>, “di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione”</em>, riguardante la natura dell’incarico conferito ed il contenuto del potere spettante al soggetto nominato, al fine di definirne o meno la riconducibilità al novero degli incarichi non conferibili in base alla legge. All’interno dell’esercizio di tale potere si innesta, come dimostrato dal procedimento <em>ad hoc</em> previsto per il caso di sospensione da parte dell’ANAC del procedimento di conferimento, una possibile dialettica tra l’Autorità e l’ente vigilato in relazione alle valutazioni compiute,<em> “che può spingersi fino a suggerire al responsabile una correzione al suo operato ma non ad obbligarlo ad adeguarsi alle considerazioni svolte dall’Autorità</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p><strong>4. Conclusioni.</strong><br />
La recente ma autorevole interpretazione giurisprudenziale del TAR Lazio ristabilisce sul piano interpretativo un corretto rapporto tra ANAC e responsabile della prevenzione della corruzione, sgombrando il campo dal dubbio che tale Autorità sia legittimata a esercitare un pregnante potere di interferenza nella gestione della pubblica amministrazione o degli enti privati sottoposti a controllo pubblico con riguardo ad un aspetto particolarmente delicato, quello del conferimento di incarichi di responsabilità nella vita degli enti.<br />
L’assetto dei rapporti tra Autorità e responsabile della prevenzione della corruzione  disegnato dalle <em>Linee guida</em> viene così ridisegnato in termini conformi alle norme primarie, consentendo di concludere che il responsabile possa essere legittimamente svincolato dalle valutazioni dell’ANAC in merito a inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, non essendo tenuto a darvi necessariamente seguito qualora non condividesse le conclusioni espresse dall’Autorità.<br />
Tale conclusione non contrasta con l’interesse pubblico in quanto, come la stessa giurisprudenza ha avuto cura di specificare, “<em>l’assenza di un potere di ordine in capo all’Autorità e il riconoscimento al solo responsabile della prevenzione della corruzione del potere di decidere in ordine alla inconferibilità o meno di un incarico, non comportano comunque alcun vuoto di tutela né una potenziale sterilizzazione degli effetti perseguiti dalle norme in materia di anticorruzione, poiché l’atto adottato dal responsabile non si sottrae al possibile sindacato giurisdizionale di questo giudice e i suoi effetti potranno essere per questa via rimossi</em>” (Tar Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2016, n. 11270)<em>.</em><br />
In ogni caso, poiché il parere di ANAC proviene da un’Autorità qualificata, si renderà necessario che il responsabile della prevenzione della corruzione, nell’esprimere la propria personale valutazione in merito alla sussistenza di un’eventuale violazione delle norme relative, motivi accuratamente nel rispetto delle previsioni normative e degli obblighi imposti dal suo ruolo.<br />
È opportuno comunque formulare l’auspicio che il legislatore recepisca il corretto orientamento giurisprudenziale esaminato, al fine di fugare qualsivoglia dubbio in merito ed evitare le gravi problematiche che potrebbero sorgere da un’applicazione scorretta delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.<br />
Per gli stessi motivi si rende necessaria anche la modifica delle <em>Linee guida</em> in oggetto. Partendo dalla ritrovata certezza che il responsabile della prevenzione della corruzione resta il solo soggetto competente in materia di accertamento e di adozione dei provvedimenti conseguenti, una logica di efficace collaborazione tra soggetti chiamati a contrastare &#8211; prevenendoli &#8211; fenomeni di corruzione, non deve porsi l’obiettivo di superare eventuali profili critici mediante un’azione sostanzialmente sostitutiva dei responsabili della prevenzione della corruzione, bensì attraverso ogni possibile azione a loro supporto.<br />
Se è vero che la <em>ratio</em> della riserva di ANAC in merito al proprio potere di verifica nasce certamente con lo scopo di garantire non solo che l’esercizio del potere sanzionatorio si attenga al rigoroso rispetto delle norme, ma anche che sia garantita al responsabile della prevenzione della corruzione la massima autonomia e indipendenza nei confronti dell’organo di indirizzo dell’ente, sottraendolo ad atti diretti o indiretti di influenza ovvero di ritorsione, le <em>Linee guida</em> dovrebbero muoversi nella direzione non di prevedere un intervento dell’ANAC che esautorasse dalle valutazioni di merito il responsabile della prevenzione della corruzione, bensì di individuare strumenti per consentire a tale figura di esercitare le proprie funzioni in piena autonomia.<br />
Sotto tale aspetto la previsione di ulteriori garanzie sarebbe senz’altro legittima. Se il disposto dell’art. 1, comma 7, della Legge  n. 190 del 2012, prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione possa attivarsi a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in base a segnalazioni di eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei suoi confronti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, potrà coerentemente ritenersi che essa sia anche legittimata, nel rispetto delle prerogative dei responsabili, a svolgere un’attività di assistenza nei loro confronti, sia al fine di supportarne le valutazioni, sia allo scopo di contribuire a mantenerne l’autonomia rispetto ad eventuali pressioni da parte della struttura di appartenenza in merito alle determinazioni da adottare.</p>
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<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per un inquadramento del valore delle <em>Linee guida</em> nel contesto delle fonti si veda MANTINI P., <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5516"><em>Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</em></a>, in FERRARI G. F. &#8211; MORBIDELLI G. (a cura di), <em>Commentario al nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, Piacenza, (in corso di pubblicazione). Si veda inoltre il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 16 novembre 2016, n. 2777/2016 del 28 dicembre 2016 – n. affare 2020/2016.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’ANAC stessa, nella Delibera 31 maggio 2016, n. 613, che a sua volta richiama la Delibera 6 aprile 2016, n. 378, ha evidenziato come tali norme corrispondano a differenti finalità: “<em>quella (più limitata) di preservare il processo di nomina da situazioni di interesse privato che potrebbero condizionarlo; quella (più ampia) di preservare l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione da interessi privati personali che possono condizionare l’esercizio delle cariche amministrative; quella (ancora più ampia), di salvaguardare da conflitti di interesse sia il procedimento attributivo della carica, sia il suo esercizio</em>”. Contestualmente, poiché tali norme incidono sul diritto costituzionale di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, l’Autorità riconosce che esse devono essere considerate “<em>di stretta interpretazione e quindi non suscettibili di interpretazione analogica</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3">
<ol>
<li value="NaN">L’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 39/2013 specifica che per «<em>pubbliche amministrazioni</em>», si intendono quelle di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, e per «<em>enti pubblici</em>» “<em>gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati</em>”.</li>
</ol>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4">
<ol>
<li value="NaN">L’art. 1, comma 2, lett. c) del medesimo decreto specifica che per «<em>enti di diritto privato in controllo pubblico</em>» si devono intendere “<em>le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c. c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi</em>”. Si tratta allora di verificare la presenza, alternativamente, o di una fattispecie di controllo ex art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure la previsione di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi in capo alle pubbliche amministrazioni. Sotto il primo profilo, si ricordi che l’art. 2359 c.c. definisce le «<em>società controllate</em>»: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono invece considerate «<em>collegate</em>» le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole; l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Trasponendo la norma in oggetto al campo delle società a partecipazione pubblica, si può ritenere che integri gli estremi dell’ente privato in controllo pubblico la società in cui un ente pubblico disponga della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti ad influenzare l’assemblea ordinaria o, comunque, sia in grado di esercitare un’influenza dominante in ragione di particolari vincoli contrattuali.</li>
</ol>
<p>Quanto al secondo profilo, quello della “<em>previsione di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi in capo alle pubbliche amministrazioni</em>”, una lettura aderente al testo della norma dovrebbe portare a ritenere che il legislatore intendesse fare riferimento al fatto che la nomina – in deroga alle regole generali &#8211; sia effettuata “direttamente” dall’amministrazione e non dall’assemblea (in cui pure l’amministrazione ha i suoi rappresentanti), ipotesi contemplata, ad esempio, dall’art. 2449 c.c..</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si veda in proposito, per quanto concerne l’inconferibilità degli incarichi, dall’art. 3 all’art. 8 e, per quanto riguarda l’incompatibilità, dall’art. 9 all’art. 14 del d.lgs. n. 39/2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Testo reperibile sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, al <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6264">presente indirizzo</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7">
<ol>
<li value="NaN">Le circostanze di dubbia qualificazione non sono infatti infrequenti. Nell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 10 giugno 2015, l’Autorità ha sottolineato che andrebbe peraltro rivista la previsione dell’inconferibilità di incarichi amministrativi per chi provenga da cariche di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico, adottando <em>un criterio coerente per la definizione di “amministratore” negli enti pubblici (economici e non) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: “il criterio attuale risulta da una norma monca e del tutto incomprensibile (la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera l)). Si propone di considerare, ai fini dell’inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo: non solo Presidente e amministratore delegato, ma anche componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazioni o equivalenti, comunque denominati). Soprattutto per la provenienza da cariche politiche la prassi da interrompere è proprio quella del conferimento di incarichi negli organi collegiali. Una tale soluzione consente di disciplinare in modo più coerente gli incarichi di componente degli organi collegiali di governo di enti pubblici e privati, e di  eliminare, per la figura del Presidente, il riferimento alle deleghe gestionali dirette, fonte fin qui di equivoci e di interpretazioni contrastanti. Da considerare attentamente la figura del Direttore generale (o equivalente), cui possono essere affidati, in molti enti (vedi il caso della RAI), funzioni di amministrazione e gestione molto significative. Potrebbe, invece, essere opportuno graduare i periodi di inconferibilità in rapporto al ruolo svolto dagli amministratori nell’ente: più lunghi per le cariche di maggior rilievo (Presidente; amministratore delegato; direttore generale, nei casi in cui intorno a questa figura si concentrino forti poteri, di indirizzo e gestionali; consigliere con deleghe gestionali); più brevi per la semplice partecipazione al Cda</em>” (paragrafo 15). Il testo è disponibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6160</li>
</ol>
</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Numerosi sono i provvedimenti sinora emanati nel tentativo di definire la rilevanza di talune cariche: tra le altre, si considerino l’orientamento del 22 dicembre 2014, n. 128; il parere del 1° aprile 2015 (UPAG/AG 23/15/AC), la delibera del 17 febbraio 2016, n. 164; le delibere del 9 marzo 2016, nn. 293 e 294; la delibera dell’11 maggio 2016, n. 553; il parere del 27 maggio 2015 (AG 40/2015/AC); il parere del 30 aprile 2015 (AG31/2015/AC); il parere del 23 settembre 2015 (AG 60/2015/AC); la delibera del 10 dicembre 2015, n. 156; la delibera del 31 maggio 2016, n. 613; la delibera del 3 agosto 2016, n. 834; la delibera del 14 settembre 2016, n. 965; la delibera del 30 novembre 2016, n. 1291.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si ricordi in particolare la sentenza del Tar Lazio III ter, 4567/2016, poi appellata e riformata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 14 luglio 2016, n. 4009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> BARBATI C., <em>Inerzia e pluralismo amministrativo</em>, Milano 1992, 1-2 ss., fa riferimento a un “<em>fatto organizzativo-istituzionale, di disfunzione amministrativa negativa, il cui verificarsi richiede o legittima il ricorso, da parte dell’ordinamento, a misure attraverso cui farvi fronte</em>”, per poi proseguire precisando che si tratta di una “<em>situazione di</em> non agere <em>o</em> non facere” che acquista “<em>rilevanza giuridica</em> (…) <em>quando è suscettibile di quel giudizio di disvalore</em> (…) <em>che implica la preesistenza di una situazione di dovere alla quale possa essere riferita</em>”.</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Testo reperibile sul sito della Giustizia Amministrativa al <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Y7XB3QSNWDYCV3K2BO4GZMNWPU&amp;q=">presente indirizzo</a>.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> L’ANAC prosegue, ad ulteriore conferma di quanto finora asserito, dichiarando che “<em>poiché il potere di ordine non è assistito da un potere sanzionatorio riconosciuto all’ANAC, l’Autorità si riserva, comunque, di coinvolgere, tramite apposita segnalazione, le autorità competenti per l’accertamento di responsabilità disciplinari o amministrative o penali del responsabile della prevenzione della corruzione inerte o che adotta atti contrari agli accertamenti che essa ha già effettuato, e di pubblicare tali segnalazioni sul proprio sito. L’Autorità si riserva anche di segnalare i casi di inerzia alle amministrazioni titolari di poteri di vigilanza e di poteri sostitutivi nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza</em>”.</div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Testo reperibile al presente link sul sito della Giustizia amministrativa al <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Y7XB3QSNWDYCV3K2BO4GZMNWPU&amp;q=">presente indirizzo</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> A tal proposito trova conferma anche quanto in precedenza osservato circa la natura non meccanicistica delle valutazioni richieste in merito alla sussistenza di un’eventuale violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. Il Tar Lazio Roma, sez. I, nella sentenza n. 11270 del 2016, afferma infatti che “<em>la perimetrazione del campo di applicazione delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione deve essere effettuata avendo come obiettivo la tutela delle finalità di pubblico interesse perseguite dal legislatore e quindi la natura delle attività esercitate dai soggetti destinatari delle norme</em>”, il che dimostra la necessità di acquisizioni istruttorie e di un loro esame in chiave ermeneutica.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Ai sensi dell’art. 15, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 è prevista la possibilità dell’ANAC di richiedere informazioni all’organo di indirizzo o di presentare istanza di riesame della revoca dell’incarico al responsabile in materia di prevenzione della corruzione, qualora correlata a tali attività.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzioni-e-poteri-in-materia-di-accertamento-di-inconferibilita-e-incompatibilita-di-incarichi-presso-le-pubbliche-amministrazioni-e-gli-enti-privati-in-controllo-pubblico/">Funzioni e poteri in materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>L’irrevocabilità della pena applicata su richiesta delle parti  e le nuove cause di esclusione dalle gare d’appalto per condanna penale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:42:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/">L’irrevocabilità della pena applicata su richiesta delle parti  e le nuove cause di esclusione dalle gare d’appalto per condanna penale</a></p>
<p>1. Il punto della questione. Lo scenario è quello di recente creato dal d.lgs. n. 50/2016: nella costellazione dei molteplici problemi importati nella materia dallo ius novum, una questione brilla dal passato e riguarda gli effetti del cd. patteggiamento; in particolare, occorre domandarsi se la pronuncia di applicazione della pena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/">L’irrevocabilità della pena applicata su richiesta delle parti  e le nuove cause di esclusione dalle gare d’appalto per condanna penale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/">L’irrevocabilità della pena applicata su richiesta delle parti  e le nuove cause di esclusione dalle gare d’appalto per condanna penale</a></p>
<p><strong>1. Il punto della questione.</strong><br />
Lo scenario è quello di recente creato dal d.lgs. n. 50/2016: nella costellazione dei molteplici problemi importati nella materia dallo <em>ius novum</em>, una questione brilla dal passato e riguarda gli effetti del cd. patteggiamento; in particolare, occorre domandarsi se la pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una volta impugnata costituisca o meno una causa di esclusione dell’operatore e economico dalla partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica.</p>
<p><strong>2. La pena applicata su richiesta delle parti.</strong><br />
Il patteggiamento, o meglio, applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. è un rito speciale di carattere premiale che consente all&#8217;imputato (o all&#8217;indagato) di concordare con il P.M. una pena detentiva o sostitutiva diminuita fino ad un terzo rispetto a quella applicabile tenuto conto delle circostanze. Il patteggiamento è ammesso solo se la pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria e diminuita fino ad un terzo, non ecceda i cinque anni di reclusione. Il patteggiamento può essere chiesto al GIP durante le indagini preliminari, nell&#8217;udienza preliminare al GUP sino alla discussione ex art. 421 c.p.p. o ex art. 422 c.p.p. nonché, in caso di giudizio direttissimo o di giudizio immediato al giudice del dibattimento entro l&#8217;udienza di apertura del dibattimento ovvero entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato ex art. 458 comma 1 c.p.p..<br />
Istituto ibrido, lo definisce Franco Cordero, e male rifinito, con varie difficoltà pratiche: “all’istituto italiano manca l’automatismo dispositivo (…): chi giudica non è vincolato all’accordo; stabilendo se l’asserito reato esista, quale pena meriti e fin dove l’imputato sia degno del favore, applica canoni legali”.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p><strong>3. Impugnazione del patteggiamento.</strong><br />
L’art. 448, comma 2, c.p.p., sull’impugnazione della pronuncia a sèguito di patteggiamento, espressamente prevede che &#8220;in caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile&#8221;.<br />
A fronte di tale dato positivo della norma, la giurisprudenza ordinaria ha però enucleato diverse e ulteriori ipotesi in presenza delle quali è ammissibile il ricorso avverso la pronuncia ex art. 444 c.p.p..<br />
In particolare, la Cassazione penale, Sez. fer., sentenza del 22.8.2013, n. 35432 ha affermato chiaramente che l&#8217;art. 444 c.p.p., comma 2, impone al giudice di verificare l&#8217;insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nel citato art. 129 c.p.p. &#8211; la cui operatività è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti &#8211; sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti. La giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che si tratta di un&#8217;operazione che deve avvenire allo stato degli atti, cioè senza alcuna necessità di un approfondimento probatorio ovvero dell&#8217;acquisizione di ulteriori elementi, in quanto l&#8217;eventuale pronuncia di proscioglimento può derivare solo se le risultanze disponibili rendano palese l&#8217;esistenza della causa di non punibilità (Sez. un., 25 novembre 1998, n. 3, Messina). Pertanto, al giudice è assegnato un sindacato meramente negativo con riferimento alla responsabilità dell&#8217;imputato, dovendo constatare semplicemente l&#8217;insussistenza delle cause indicate nell&#8217;art. 129 c.p.p., risultando per contro preclusa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall&#8217;articolo citato (cfr., da ultimo, Sez. 4^, 7 giugno 2012, n. 28952, Zilli).<br />
D&#8217;altra parte &#8211; continua la sentenza della Cassazione su citata -, non possono essere prospettate con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato, in quanto l&#8217;accusa, se correttamente qualificata, non può essere rimessa in discussione.<br />
Entro questo quadro, il giudice del patteggiamento deve effettuare il controllo preteso dall&#8217;art. 129 c.p.p., comma 1, in una situazione in cui per effetto dell&#8217;accordo sulla pena l&#8217;imputato ha rinunciato, non solo a controvertere sulla quantificazione della sanzione, ma anche sul diritto alla prova, accettando di essere giudicato in base agli atti probatori presenti nel fascicolo, rinunciando altresì a controvertere sul fatto.<br />
I limiti di quello che viene definito un accertamento negativo della non punibilità dell&#8217;imputato effettuato con la sentenza di patteggiamento, che determina diverse regole di giudizio rispetto alla sentenza di condanna, condiziona in coerenza i motivi che possono essere oggetto del ricorso per cassazione, nel senso che la natura negoziale del rito incide in concreto sui ricorsi di legittimità contro questo tipo di sentenze. In particolare, oltre a non poter essere dedotte insufficienze ovvero carenze probatorie, la stessa denuncia dell&#8217;errata qualificazione giuridica del fatto è destinata a ricevere un&#8217;applicazione limitata.<br />
La Cassazione nella sentenza n. 35432/2013 riconosce che la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento per denunciare l&#8217;erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito che con il ricorso per cassazione può essere denunciata l&#8217;erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perchè è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2, ad imporre siffatto controllo, funzionale ad evitare che l&#8217;accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia &#8211; si legge ancora nella citata sentenza &#8211; proprio in considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo affidato al giudice, la giurisprudenza ritiene che l&#8217;impugnabilità per l&#8217;erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originariamente delineata dal solo pubblico ministero sia anch&#8217;essa manifestamente erronea. Quindi, la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l&#8217;eventualità che l&#8217;accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l&#8217;errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente <em>error in iudicando</em> che &#8220;dissimuli un&#8217;illegale trattativa sul <em>nomen iuris</em>&#8220;, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (tra le tante v., Sez. 4^, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc. Hernandez; Sez. 3^, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6^, 20 novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea; Sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta).<br />
Trova ulteriore conferma tale ultimo e maggioritario orientamento nella sentenza 6 febbraio 2014, n. 5838 della Corte di Cassazione, S.U.P., che sempre in tema di patteggiamento, ha ribadito che il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul <em>nomen iuris</em> deve essere manifesto, secondo l’anzidetto insegnamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità</p>
<p><strong> 4. L’impugnazione del patteggiamento e la partecipazione alle gare d’appalto.</strong><br />
L’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (che sostituisce l’abrogato art. 38 del previgente Codice), stabilisce che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d&#8217;appalto o concessione, “<em>la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all&#8217;articolo 105, comma 6</em>”, per uno dei reati elencati nel comma 1.<br />
Di recente, il Consiglio di Stato nella sentenza del 20 luglio 2016 n. 3272, con riferimento al previgente art. 38, comma 2 lett. c) dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006 (attualmente, in parte confluito nell’art. 80 su citato), ha affermato che la tipologia della sentenza di patteggiamento “<em>non contiene ulteriori specificazioni ed in particolare non richiede che essa sia divenuta irrevocabile. Sul piano letterale la sentenza di patteggiamento è dunque distinta dalle altre pronunce del giudice penale di condanna ed a questa distinzione non può che farsi discendere la conseguenza che l’irrevocabilità della stessa non rileva ai fini degli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti in procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici.</em><br />
<em>A questa distinzione chiaramente delineata dal legislatore sul piano letterale risponde anche una ragione di carattere sostanziale che giustifica sul piano razionale questo trattamento differenziato rispetto alle sentenze dibattimentali e ai decreti penali.</em><br />
<em>E’ pur vero che (…) la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, grazie al quale l’imputato può beneficiare di uno sconto fino ad un terzo, evitando così l’alea del dibattimento. Ed in effetti, il consenso dell’imputato ed il conseguente accordo con l’accusa può essere raggiunto anche in caso di innocenza del primo. Quindi, sulla base di tale incontro di volontà, il giudice formula un giudizio di non manifesta innocenza ex art. 129 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed applicazione delle circostanze, nonché in ordine all’adeguatezza della pena concordata.</em><br />
<em>Non vi è dunque un accertamento di colpevolezza ed a tal riguardo l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. pone una equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una ordinaria di condanna, rilevante agli effetti penali (come ad esempio per la recidiva o la continuazione nel reato).</em><br />
<em>Sennonché la disposizione in commento fa poi espressamente «Salve diverse disposizioni di legge».</em><br />
<em>Questo inciso contiene un rinvio ad altri rami dell’ordinamento giuridico, nei quali gli effetti della sentenza di patteggiamento possono essere variamente disciplinati in base a specifiche ragioni connesse alla materia, attraverso un’autonoma valutazione da parte del legislatore.</em><br />
<em>Ebbene, l’opzione normativa, specificamente riguardante i requisiti di ordine generale necessari alla partecipazione a procedure di affidamento, di non richiedere che la sentenza sia divenuta irrevocabile si fonda sulla scelta compiuta dall’imputato di rinunciare all’accertamento della propria innocenza a fronte di un’imputazione per un reato ostativo all’acquisizione di una commessa pubblica, ragionevolmente ritenuta dal legislatore sintomatica di inaffidabilità morale a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione contro la conseguente pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen.”.</em><br />
A ben vedere, tale pronuncia dei giudici amministrativi sembra però non tener conto di diverse valutazioni operate dal giudice ordinario e deducibili da altri piani dell’ordinamento giuridico.<br />
<em>1) In primis</em>, vista la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di proporre ricorso avverso la pronuncia di patteggiamento, è logico considerare che la proposizione del gravame può produrre i cd. effetti sospensivi, che, come è noto, sono della “paralisi” dell’esecuzione del provvedimento impugnato durante il termine per impugnare e la celebrazione dell’impugnazione. In altri termini, la proposizione dell’appello bloccherà l’esecuzione della pena fino a quando quest’ultimo non sarà celebrato; questo poiché nel nostro ordinamento vige a livello costituzionale il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva. Dunque, una lettura costituzionalmente orientata non può dedurre &#8211; come invece è stato fatto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3272/2016 &#8211; effetti sintomatici di inaffidabilità morale dell’operatore economico una volta che è stata proposta impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. dalla parte legittimata, alla stessa stregua delle altre tipologie di pronunce di condanna (sentenza e decreto penale); pertanto, vale anche nell’ipotesi di ricorso avverso la pronuncia di patteggiamento il necessario requisito della irrevocabilità della stessa sentenza per l’esistenza degli effetti penali e delle limitazioni che essi comportano.<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><br />
2) Dall’impugnazione del patteggiamento possono discendere riforme operate dalla Cassazione adìta nella prima pronuncia giurisdizionale, il che postula la necessità di riconoscere a quest’ultima gli effetti sospensivi valevoli in ogni giudizio di appello. Non va dimenticato, infatti, il ricorso per Cassazione <em>può</em> essere giudicato in dibattimento ovvero in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, ma solo nei casi previsti dalla legge (artt. 3 comma 2, 32 comma 1, 41 commi 1 e 3, 48 comma 1, 428 comma 9, 311 comma 5, 612, 624 commi 2 e 3, 666 comma 6, 706 comma 2, 718 comma 1), quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento (quindi anche per l’art. 444 c.p.p.), fatta eccezione per le sentenze pronunciate a norma dell’art. 442 in seguito a giudizio abbreviato.<br />
3) A ben veder, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha ad oggetto una pronuncia ex art. 444 c.p.p. (relativa ad uno dei soggetti interessati) che non era stata ancora impugnata, essendo ancora pendenti i tempi di legge per proporlo al momento della dichiarazione presentata dall’impresa nella relativa gara. In tal senso, la fattispecie di un ricorso in Cassazione già presentato sembra spostare il baricentro dell’esame verso una diversa fattispecie e consente perciò di formulare più incisivamente le deduzioni che ruotano attorno alla necessità anche per il patteggiamento del requisito costituzionale della irrevocabilità. Infatti, a fronte di un appello presentato non si cristallizzano legalmente le formulazioni dedotte nella pronuncia impugnata, postulando un nuovo esame dal quale possono scaturire diverse conseguenze e valutazioni.<br />
Tutto ciò detto, appare corretto poter sostenere la legittimità della partecipazione di un operatore economico ad una gara ad evidenza pubblica in presenza di provvedimento ex art. 444 c.p.p. relativo ad uno dei soggetti individuati dalla norma, purché il patteggiamento sia stato già ed effettivamente impugnato (dagli aventi titolo a proporlo) con ricorso in Cassazione prima della scadenza del termini di partecipazione alla gara e che tale circostanza venga dichiarata espressamente dall’impresa nella documentazione di gara da presentare alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p><strong>5. Aspetti di novità relativi all’art. 80 e ai soggetti tenuti alla dichiarazione.</strong><br />
In relazione ai soggetti tenuti alle dichiarazioni relative ai requisiti generali si deve tener conto di una differenza operata dall’art.80 del Codice rispetto alla previgente normativa.<br />
Spigoliamo qualche “novità”, alla luce dei più recenti interventi operati in materia dall’A.N.AC..<br />
a) Il comma 3 amplia le figure soggettive tenute alla dichiarazione.<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a><br />
Nel Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016 viene riconosciuta inequivocabilmente l’estensione soggettiva operata nel comma 3 dell’art. 80 del Codice; infatti, le indicazioni contenute nel citato comma 3 devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo  delle società di capitali disciplinati dal codice civile come modificato dal d.lgs. n. 6/2003:<br />
1)  sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.),  articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;<br />
2)  sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.)  articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;<br />
3)  sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di  amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito  al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).<br />
Pertanto, afferma l’Autorità, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:</p>
<ul>
<li>ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);</li>
<li>ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico;</li>
<li>ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico.</li>
</ul>
<p>Inoltre, dopo il Comunicato del 26 ottobre 2016 non v’è più dubbio che il requisito dell’assenza di condanne penali irrevocabili per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80  deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (come gli institori e i procuratori <em>ad negotia</em>), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).<br />
Abbandonando definitivamente ogni questione sorta nel foro in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al cessato dalla carica rimasto silente di fronte alle richieste già avanzate dall’impresa, il Comunicato dell’Autorità sposta in capo al legale rappresentante l’onere di presentare la dichiarazione anche per gli altri soggetti che rilevano ai fini della norma. Tale onere ne presuppone un altro: l’impresa dovrà munirsi di apposite procedure interne, preventive e di tutela, per evitare potenziali dichiarazioni mendaci.<br />
b.         Correlativamente, il riferimento oggettivo che il comma 3 compie è ora limitato alle condanne irrevocabili per le sole fattispecie penali indicate in modo tassativo dal comma 1 dell’art. 80 (corruzione, concussione, turbativa d’asta, <em>et alii</em>): forse dopo il decreto correttivo, che si attende entro aprile 2017, il richiamo opererà anche per le misure di prevenzione personali applicate (comma 2), superando così ogni possibile intervento dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 come azione di riempimento della lacuna del Codice appalti con il Codice antimafia.<br />
c.         Nella formulazione “gravi illeciti professionali” il comma 5, lett. c) ha visto compiersi intorno al suo significato una rivoluzione ermeneutica da parte dell’A.N.AC.. Infatti, dapprima l’Autorità nel Documento di consultazione relativo alle linee guida su “I mezzi di prova adeguati” (pp. 2 e 3) leggeva nella formulazione il riferimento anche alle altre tipologie di reati “gravi e incidenti sulla moralità professionale”; questo significava che, a differenza dell’abrogato art. 38, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, per tutte le altre tipologie di condanna per reati diversi da quelli elencati nel comma 1 e comunque rilevanti per “gravità e incidenza”, l’attuale previsione (art. 80, comma 5 lett. c) avrebbe sancito l’obbligo della relativa dichiarazione unicamente in capo al legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara e non anche agli altri soggetti elencati nel precedente comma 3.<br />
Invece, attualmente la stessa A.N.AC. nelle Linee guida n. 6 del 2016, recanti «<em>Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice</em>» (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3  gennaio 2017), emanate a valle del citato Documento di consultazione, inverte la rotta: rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Quindi, rientrano nell’ambito oggettivo della disposizione del comma 5 lett. c) dell’art. 80, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, i gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, le altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore (ad esempio, i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o, se impugnati, confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità).<br />
Come è evidente, non rilevano più i provvedimenti di condanna passati in giudicato per reati gravi e incidenti sulla moralità professionale diversi dalle fattispecie penali rientranti nel comma 1 dell’art. 80. Infatti, come sottolineato dall’A.N.AC.,  laddove le ipotesi rilevanti per il comma 5 lett. c) così ridefinito in chiave civilistica e amministrativistica, assumessero contorni di gravità tali da toccare la sfera penale, determinerebbero la configurazione di circoscritte ipotesi di reato e cioè gli artt. 353 c.p., 353 bis c.p., 354-356 c.p., i quali a loro volta &#8211; sempre se irrevocabili &#8211; rientrano nella lett. a) comma 1 dell’art. 80 del Codice (e quindi le dichiarazioni sono estese ai soggetti indicati nel successivo comma 3).<br />
In attesa dell’entrata in vigore del decreto relativo alla nuova Banca dati di cui all’art. 81, comma 2 del Codice, l’A.N.AC. nel documento in parola stabilisce che la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico (alimentato secondo le nuove modalità indicate dall’A.N.AC. nel Comunicato del Presidente datato 21 dicembre 2016 e nella Delibera n. 1386 sempre del 21 dicembre 2016).<br />
Se, invece, le condotte richiamate dalla stessa lett. c) del comma 5, art. 80 rilevassero penalmente nelle fattispecie negoziali e procedurali anzidette e fosse ancora pendente il relativo procedimento penale, l’operatore economico sarebbe tenuto a dichiaralo in gara (le Stazioni appaltanti, pertanto, dovrebbero aggiornare in tal senso i moduli allegati al disciplinare per le dichiarazioni sui requisiti generali) e l’amministrazione interessata, poi, non dovrebbe escludere automaticamente (il requisito in esame, si ricorda, risiede sull’elemento fiduciario), ma dovrebbe istruire. Al di là dell’ovvio aumento del rischio di vedere in gara dichiarazioni non veritiere in quanto omissive, si consideri che se il fatto fosse più ampio o diverso rispetto a quanto indicato nel casellario informatico, o addirittura assente, la verifica dovrebbe spingersi fino alla conoscenza degli eventi tramite l’interlocuzione con l’A.G. penale. Nemmeno a dirlo: quest’ultimo scenario, oltre a intuibili problemi d’ordine pratico, apre a scenari confliggenti con la sfera giurisdizionale penale, che non ammette (giustamente) intromissioni nemmeno disciplinari fino al giudicato. Eppoi, che dire se il procedimento penale sia pendente ma non sia stato compiuto alcun atto che presupponga l’avviso di garanzia all’indagato, il quale, quindi, non potrà mai dichiararlo nelle procedure di gara? Non sarebbe stato più prudente evitare di entrare nell’ambito procedural penale e ritenere sufficiente il riferimento al Casellario informatico istituito presso l’A.N.AC. senza spingersi oltre?<br />
Eppure, prescrive l’Autorità nelle Linee guida n. 6/2016, la verifica della sussistenza dei carichi pendenti deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353-356 c.p, oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.<br />
Comunque, quel che rileva ai fini dell’analisi qui condotta intorno al patteggiamento, con questa nuova interpretazione disegnata dall’Autorità, laddove vi fosse una potenziale pronuncia penale di patteggiamento per i delitti su indicati, essa rileverebbe (almeno a livello d’obbligo istruttorio della P.A.) anche se pendesse appello, presentato nei casi circoscritti che lo legittimano.<br />
E &#8211; qui sta un nuovo aspetto che lascia non poco perplessi &#8211;  la rilevanza investirebbe i soggetti indicati nel comma 3. Infatti, con una temeraria interpretazione estensiva, che non trova fondamento nella lettera della legge, l’A.N.AC. dispone nelle citate Linee guida che la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353-356 c.p. deve effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice (e quindi non solo con riferimento al legale rappresentante), presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.<br />
In uno scenario in cui regnasse la logica, sarebbe facile prevedere che nel decreto correttivo al d.lgs. n. 50/2016, previsto prima dell’aprile 2017, al comma 3 dell’art. 80 del Codice, nel quale sono indicati i soggetti tenuti alla dichiarazione (nelle forme indicate dall’A.N.AC. nel Comunicato del 26 ottobre 2016), oltre ai commi 1 e 2 (per le misure di prevenzione: si noti che non compare ancora il rinvio al comma 2), si aggiungesse il richiamo al comma 5, lett. c) con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 353-356 c.p., valevoli ai fini escludenti – a valle di apposita valutazione della P.A. – anche se i relativi procedimenti penali sono ancora pendenti.<br />
Ma, francamente, per come è nato il nuovo Codice e più d’una volta letto il suo contenuto, per non rimanere un’altra volta delusi occorre aspettarsi il peggio per adattarsi al meglio. E talvolta il meglio sta nel passato, anche prossimo.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> F. Cordero, <em>Procedura penale</em>, Giuffrè, Milano 2000, V edizione, p. 961.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Mi permetto di far rinvio a<em> Considerazioni di diritto penale nella materia degli appalti pubblici</em>, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, <a href="http://www.carabinieri.it/">www.carabinieri.it</a>, 2006, p. 1.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per tale analisi, mi permetto di rinviare a <em>Nuove previsioni e nuove criticità nell’art. 80 del Codice Appalti</em>, in <em>Giustizia Amministrativa – Rivista di diritto pubblico</em>, <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, n. 9/2016.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lirrevocabilita-della-pena-applicata-su-richiesta-delle-parti-e-le-nuove-cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-condanna-penale/">L’irrevocabilità della pena applicata su richiesta delle parti  e le nuove cause di esclusione dalle gare d’appalto per condanna penale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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