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	<title>n. 2 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 2 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la &#8220;legge anticorruzione&#8221;. Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla &#8220;maladministration&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/">Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la &#8220;legge anticorruzione&#8221;. Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla &#8220;maladministration&#8221;</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. 2. La disciplina dell’incandidabilità contenuta nel d. lgs. n. 235/2012: 2.1. I principi e criteri direttivi previsti dalla delega legislativa e la loro attuazione; 2.2. Sviluppo diacronico dell’istituto e inquadramento dogmatico; 3. L’incandidabilità dopo il d. lgs. n. 235/2012: applicazioni giurisprudenziali e interrogativi interpretativi: 3.1. Premessa; 3.2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/">Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la &#8220;legge anticorruzione&#8221;. Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla &#8220;maladministration&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/">Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la &#8220;legge anticorruzione&#8221;. Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla &#8220;maladministration&#8221;</a></p>
<p abp="842" style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa. 2. La disciplina dell’incandidabilità contenuta nel d. lgs. n. 235/2012: 2.1. I principi e criteri direttivi previsti dalla delega legislativa e la loro attuazione; 2.2. Sviluppo diacronico dell’istituto e inquadramento dogmatico; 3. L’incandidabilità dopo il d. lgs. n. 235/2012: applicazioni giurisprudenziali e interrogativi interpretativi: 3.1. Premessa; 3.2. La giurisprudenza amministrativa si misura con le cause di non candidabilità previste dal d. lgs. n. 235/2012; 3.3. Il caso <em>“De Magistris</em>” e la presa di posizione della giurisprudenza costituzionale sullo sfondo della Convenzione <em>EDU; </em>3.3.1. La nuova disciplina della sospensione dalla carica di amministratori locali nella dialettica tra giudice amministrativo, ordinario e Corte Costituzionale. 3.3.2. L’istituto dell’incandidabilità alla prova della giurisprudenza <em>EDU</em>. Possibili evoluzioni. 3.4. Profili di interesse amministrativistico 3.4.1. Sul riparto di giurisdizione e sulla natura del potere di accertamento delle cause di incandidabilità sopravvenute. 3.4.2. Sui riflessi della disciplina dell’incandidabilità in materia di funzionalità delle amministrazioni locali.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/?download=1482">Licheri contributo gennaio 2016</a> <small>(523 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-ius-ad-officium-nelle-amministrazioni-locali-dopo-la-legge-anticorruzione-orientamenti-giurisprudenziali-a-confronto-nel-contesto-della-lotta-alla-maladministration/">Lo ius ad officium nelle amministrazioni locali dopo la &#8220;legge anticorruzione&#8221;. Orientamenti giurisprudenziali a confronto nel contesto della lotta alla &#8220;maladministration&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>ARTICOLO &#160; In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di &#160;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica &#160; &#160; di Vito TENORE Consigliere della Corte dei Conti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a></p>
<div abp="844" style="text-align: center;"><strong abp="845"><span abp="846"><span abp="847">ARTICOLO</span></span></strong><br abp="848" /><br />
&nbsp;<br abp="849" /><br />
<strong abp="850"><span abp="851"><span abp="852">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,</span></span></strong><br abp="853" /><br />
<strong abp="854"><span abp="855"><span abp="856">alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di</span></span></strong><br abp="857" /><br />
<strong abp="858"><span abp="859"><span abp="860">&nbsp;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati</span></span></strong><br abp="861" /><br />
<strong abp="862"><span abp="863"><span abp="864">dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</span></span></strong><br abp="865" /><br />
&nbsp;<br abp="866" /><br />
&nbsp;<br abp="867" /><br />
<span abp="868"><span abp="869">di Vito TENORE</span></span><br abp="870" /><br />
<span abp="871"><span abp="872">Consigliere della Corte dei Conti</span></span><br abp="873" /><br />
<span abp="874"><span abp="875">Professore presso la S.N.A.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="876" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="877" style="text-align: justify;"><span abp="878"><strong abp="879"><span abp="880">SOMMARIO</span></strong><span abp="881">: 1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile. – 2. </span><span abp="882">Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. &#8211; 3.&nbsp; </span><span abp="883">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. &#8211; 4.</span> <span abp="884">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519. &#8211; 5</span><span abp="885"> G</span><span abp="886">iurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="887">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="888">in house</em> (</span></span><span abp="889"><span abp="890">sentenza sez.un., </span><span abp="891">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span><span abp="892"> <span abp="893">– 6. </span><span abp="894">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle sezioni unite </span></span><span abp="895">25 novembre 2013 n. 26283. – 6.1. Danni </span><span abp="896">a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione. </span><span abp="897">– 7. </span><span abp="898"><span abp="899">L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame.</span><span abp="900"> Conclusioni.</span></span><br abp="901" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="903" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="904" style="text-align: justify;"><strong abp="905"><span abp="906">1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e</span></strong><span abp="907"> <strong abp="908">sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile</strong>.</span><br abp="909" /><br />
<br abp="910" /><br />
<span abp="911"><span abp="912">Siamo da tempo in “trepidante attesa” della versione definitiva del cangiante testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il </span><span abp="913"><span abp="914">Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il testo della bozza di decreto legislativo, che ha avviato il suo tortuoso ma doveroso <em abp="915">iter</em> procedurale (esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti) prima della pubblicazione, è disponibile via internet</span><a abp="916" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span abp="917"><span abp="918"><span abp="919"><span abp="920"><span abp="921">[1]</span></span></span></span></span></a><span abp="922"> e prevede, tra le sue linee portanti, rimarcate da Palazzo Chigi in una nota di accompagno di valenza meramente politica (e che dunque non si sofferma su alcun passaggio tecnico del testo), la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro, aggiunge la nota governativa,&nbsp;sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. </span></span></span><br abp="923" /><br />
<span abp="924"><span abp="925">In ordine ai tanti profili tecnici affrontati dal testo unico, la cui analisi sistematica esula dagli intenti di questo settoriale studio, va ricordato quello, assai rilevante, della regolamentazione delle patologie comportamentali degli amministratori e controllori delle società partecipate, sovente protagonisti di incresciose vicende giudiziarie di <em abp="926">mala gestio</em>. </span></span><br abp="927" /><br />
<span abp="928"><span abp="929">In punto di giurisdizione, a fronte di danni prodotti da amministratori e degli organi di controllo, l’attuale bozza di t.u., all’art.12, prevede, con formulazione che parrebbe meramente ricognitiva</span><a abp="930" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span abp="931"><span abp="932"><span abp="933">[2]</span></span></span></a><span abp="934"> dell’attuale (e a nostro avviso non condivisibile) stato della giurisprudenza della Cassazione infra-analizzata, che “<em abp="935">1. </em></span></span><em abp="936"><span abp="937"><span abp="938">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale. 2. Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></span></em><span abp="939"><span abp="940">[direttamente</span><a abp="941" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><em abp="942"><span abp="943"><strong abp="944"><span abp="945"><span abp="946">[3]</span></span></strong></span></em></a><span abp="947">]<em abp="948"> subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>”.</span></span><br abp="949" /><br />
<span abp="950"><span abp="951">Il testo unico <em abp="952">in itinere</em> farà, si spera, chiarezza su tanti aspetti del complesso regime giuridico delle società, tematica storicamente appannaggio degli studiosi del diritto commerciale e delle decisioni della magistratura ordinaria, ma che è sempre più spesso negli ultimi anni venuto al pettine anche della dottrina amministrativistica e, soprattutto del giudice amministrativo e di quello contabile, con riferimento alle società partecipate o controllate da soggetti pubblici centrali o locali</span><a abp="953" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span abp="954"><span abp="955"><span abp="956">[4]</span></span></span></a><span abp="957">.</span></span><br abp="958" /><br />
<span abp="959"><span abp="960">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale rinnovato e crescente interesse non è dovuto solo a “mode” giuridiche, sovente riscontrabili anche nel campo dottrinale, ma è spesso&nbsp; un indotto scientifico di importanti indagini della magistratura penale e contabile su diffusi fenomeni di malcostume (lucrosi compensi per gli amministratori, corruzione, incarichi esterni clientelari, assunzioni <em abp="961">contra legem, </em>vendite a prezzo vile di azioni o di immobili societari, investimenti dannosi, assenteismo, prescrizioni di crediti per mancato recupero degli stessi, etc.) che hanno toccato i vertici di molte società pubbliche al pari di quanto accade in molti enti pubblici in senso stretto: quando il cerchio si stringe intorno agli autori di tali fatti di reato e di danno, le difese dei convenuti pongono, come sovente accade, molte questioni preliminari, tra le quali, nella specie, quella sulla natura giuridica delle società partecipate e controllate ed il relativo regime giuridico, con riflessi in punto di giurisdizione sui danni arrecati dai propri amministratori. Da qui la nascita di studi e convegni su tali temi, occasionati da importanti pronunciamenti della magistratura, e tesi ad influenzarne o criticarne gli esiti, o ad auspicare <em abp="962">revirement</em> giurisprudenziali con raffinate costruzioni dogmatiche e sistematiche.</span></span><br abp="963" /><br />
<span abp="964"><span abp="965">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un ulteriore e concorrente spunto per diffuse analisi giuridiche ed anche economico-finanziarie sulle società partecipate o controllate da soggetti pubblici è offerto da allarmanti dati sulla crescita esponenziale del numero e dei costi gestionali di tali anfibie realtà, connotate da profili privatistici e concorrenti profili pubblicistici: il proliferare di società pubbliche, non sempre create, come si legge in teorici manuali di diritto pubblico dell’economia, per dare maggior snellezza gestionale in taluni campi dell’azione pubblica, ma per più profane esigenze “politiche”, (nella accezione deteriore del termine) e clientelari, ha da un lato svilito la centralità gestionale di Ministeri, di enti centrali e locali, ed ha nel contempo creato costi (soprattutto per pletorici consigli di amministrazione, organi di “controllo” e, soprattutto, per personale, sovente sovradimensionato) non adeguatamente bilanciati da idonee entrate o risultati gestionali che giustificassero la sopravvivenza di tali società partecipate. Da qui vari interventi tesi a monitorare (e si auspica poi, grazie all’impegno dell’attuale Governo tramite l’imminente testo unico <em abp="966">in itinere,</em> a ridurre il numero e i costi per pletorici CdA di) tali organismi privatistici dalle finalità pubblicistiche.</span></span><br abp="967" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="968"><span abp="969">Recenti analisi hanno quantificato il numero impressionante di tali entità: con il <em abp="970">Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011,</em> pubblicato dal Ministero del Tesoro a dicembre 2013, sono state censite circa 7.300 società e sono stati individuati oltre 30.100 “legami” (di cui 24.500 partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette) tra queste e le Amministrazioni pubbliche</span><a abp="971" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span abp="972"><span abp="973"><span abp="974">[5]</span></span></span></a><span abp="975">. Un successivo </span><span abp="976">censimento effettuato sempre dal Tesoro<a abp="977" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span abp="978"><span abp="979"><span abp="980"><span abp="981">[6]</span></span></span></span></a> ha rilevato, nel 2012, 8.146 società partecipate, di cui 423 partecipate dalle amministrazioni centrali, 7.726 dalle amministrazioni locali, 17 da enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e 201 da amministrazioni non appartenenti al sottosettore S13 rilevante ai fini della normativa europea. Inoltre, sono state rilevate 36.125 partecipazioni.</span></span><br abp="982" /><br />
<span abp="983"><span abp="984">Il comunicato ISTAT pubblicato il 22 dicembre 2014</span><span abp="985"><span abp="986"> ci informa che, nel 2012, sono 11.024 le unità per le quali si registra una forma di partecipazione pubblica in Italia, con un peso in termini di addetti pari a 977.792</span><a abp="987" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span abp="988"><span abp="989"><span abp="990">[7]</span></span></span></a></span><span abp="991">.</span></span><br abp="992" /><br />
<span abp="993">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo <span abp="994">studio del commissario straordinario alla <em abp="995">spending review</em> Carlo Cottarelli ha invece riconosciuto come le società collegate alla macchina pubblica superino le 8 mila, per un totale di oltre 36mila partecipazioni a vario titolo. Il commissario Cottarelli </span></span><span abp="996"><span abp="997">ha presentato poi un programma di razionalizzazione delle partecipate locali</span><a abp="998" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span abp="999"><span abp="1000"><span abp="1001"><span abp="1002">[8]</span></span></span></span></a><span abp="1003"> ai sensi dell&#8217;art. 23 del decreto-legge n. 66 del 2014.</span></span><br abp="1004" /><br />
<span abp="1005"><span abp="1006">Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l&#8217;ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali. Nel 2012, secondo lo studio del commissario Cottarelli, le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all’ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 percento) rispetto al capitale investito sono l’informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le&nbsp;<em abp="1007">multiutility</em>&nbsp;e il turismo.</span></span><br abp="1008" /><br />
<span abp="1009"><span abp="1010">Anche la Corte dei conti ha presentato nel giugno 2014 una Relazione</span><a abp="1011" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span abp="1012"><span abp="1013"><span abp="1014">[9]</span></span></span></a><span abp="1015"> sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali, ai sensi dell&#8217;art.7, co.7, l. 5 giugno 2003, n. 131; l’indagine muove dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione). L&#8217;analisi della Corte sui risultati economici negli organismi osservati evidenzia la maggiore entità dei risultati negativi nelle partecipate pubbliche al 100 per cento, ove le perdite d’esercizio risultano in larga misura superiori agli utili d’esercizio, al netto delle imposte (rispettivamente, 506 e 350 milioni di euro), laddove, nel complesso degli organismi osservati, gli utili superano i 2,2 miliardi di euro e le perdite si attestano a 1,2 miliardi di euro.</span></span><br abp="1016" /><br />
<span abp="1017"><span abp="1018">Da questi plurimi rilievi di varia ed oggettiva fonte è scaturito il recente decreto interministeriale 25 gennaio 2015</span><a abp="1019" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span abp="1020"><span abp="1021"><span abp="1022">[10]</span></span></span></a><span abp="1023"> tra il Ministro dell’Economia e quello per la semplificazione e la p.a., che ha delineato la <em abp="1024">road map&nbsp;</em>per il censimento delle società partecipate, stabilendo, anche in attuazione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e&nbsp;del d.l. Madia n. 90 del 2014, che tutte le p.a. e gli enti pubblici inseriti nell&#8217;elenco Istat apposito debbano inviare telematicamente i dati sul settore di attività, i&nbsp;risultati di bilancio, le attività svolte,&nbsp;gli oneri, ivi compresi amministratori e stipendi. </span></span><br abp="1025" /><br />
<span abp="1026"><span abp="1027">A fronte di questi molteplici studi e rilievi fattuali sul fenomeno “società partecipate e controllate”, tuttavia nessun piano di reale snellimento-soppressione risulta ad oggi attuato, rimanendo tale obiettivo uno sterile proclama, politicamente spendibile solo sul piano verbale.</span></span><br abp="1028" /><br />
<span abp="1029"><span abp="1030">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un più incisivo intervento, sia in punto di semplificazione normativa che di regolamentazione/razionalizzazione/riduzione di tali società, sarà si auspica doverosamente attuato dai decreti attuativi della recente legge Madia 7 agosto 2015 n.124, che, all’art.16, co.1, lett.b), e soprattutto all’art.18 stabilisce che: <em abp="1031">“</em></span><em abp="1032"><span abp="1033">1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16:</span></em></span><br abp="1034" /><br />
<em abp="1035"><span abp="1036"><span abp="1037">a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonchè alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa;</span></span></em><br abp="1038" /><br />
<em abp="1039"><span abp="1040"><span abp="1041">b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;</span></span></em><br abp="1042" /><br />
<em abp="1043"><span abp="1044"><span abp="1045">c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1046" /><br />
<em abp="1047"><span abp="1048"><span abp="1049">d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1050" /><br />
<em abp="1051"><span abp="1052"><span abp="1053">e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; </span></span></em><br abp="1054" /><br />
<em abp="1055"><span abp="1056"><span abp="1057">f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonchè la loro pubblicità e accessibilità;</span></span></em><br abp="1058" /><br />
<em abp="1059"><span abp="1060"><span abp="1061">g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1062" /><br />
<em abp="1063"><span abp="1064"><span abp="1065">h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;</span></span></em><br abp="1066" /><br />
<em abp="1067"><span abp="1068"><span abp="1069">i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;</span></span></em><br abp="1070" /><br />
<em abp="1071"><span abp="1072"><span abp="1073">l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;</span></span></em><br abp="1074" /><br />
<em abp="1075"><span abp="1076"><span abp="1077">m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:</span></span></em><br abp="1078" /><br />
<em abp="1079"><span abp="1080"><span abp="1081">1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonchè di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;</span></span></em><br abp="1082" /><br />
<em abp="1083"><span abp="1084"><span abp="1085">2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;</span></span></em><br abp="1086" /><br />
<em abp="1087"><span abp="1088"><span abp="1089">3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;</span></span></em><br abp="1090" /><br />
<em abp="1091"><span abp="1092"><span abp="1093">4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1094" /><br />
<em abp="1095"><span abp="1096"><span abp="1097">5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;</span></span></em><br abp="1098" /><br />
<em abp="1099"><span abp="1100"><span abp="1101">6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;</span></span></em><br abp="1102" /><br />
<span abp="1103"><em abp="1104"><span abp="1105">7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata”</span></em><span abp="1106">.</span></span><br abp="1107" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="1108"><span abp="1109">Da tale delega nasce il testo unico predetto, approvato nelle sue linee portanti dal Governo il 20 gennaio 2016 ed attualmente in fase istruttoria presso vari competenti organi, ispirato ad una drastica riduzione sia del numero delle società, sia dei componenti dei Consigli di amministrazione, passando ad un regime gestionale di regola monocratico (si dovrebbe passare dalle attuali 37.000 cariche sociali, che hanno un costo annuo di 4000 milioni, a 15.000</span><a abp="1110" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span abp="1111"><span abp="1112"><span abp="1113">[11]</span></span></span></a><span abp="1114">).</span></span><br abp="1115" /><br />
<span abp="1116"><span abp="1117">Ben più attiva e concreta, nelle more di tali tardivi interventi normativi tesi alla regolamentazione, riduzione e moralizzazione del fenomeno societario in mano pubblica, è stata invece la magistratura (penale e contabile), che è dovuta spesso intervenire su patologie comportamentali degli amministratori di tali società.</span></span><br abp="1118" /><br />
<span abp="1119"><span abp="1120">La realtà (anche) giudiziaria ha così evidenziato, e sta ancora evidenziando, diffusissimi fenomeni di malaffare legati alla <em abp="1121">mala-gestio</em> dei vertici gestionali di società a partecipazione o controllo pubblico, soprattutto con riferimento a fatti di corruzione legati ad appalti, a conferimenti illegittimi di incarichi e consulenze, ad erogazione di somme non dovute, ad alienazioni a prezzi vili di beni &nbsp;o di partecipazioni azionarie</span><a abp="1122" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span abp="1123"><span abp="1124"><span abp="1125"><span abp="1126">[12]</span></span></span></span></a><span abp="1127">, ad assunzioni <em abp="1128">contra legem.</em></span></span><br abp="1129" /><br />
<span abp="1130"><span abp="1131">&nbsp;E la evidente centralità di tali strumenti societari, nel più generale malaffare che ontologicamente connota il nostro Paese, ha spinto il legislatore alla piena applicazione a tali soggetti, oltre che del “dedicato”&nbsp; d.lgs. n.231 del 2001, anche della nota legge anticorruzione n.190 del 2012</span><a abp="1132" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span abp="1133"><span abp="1134"><span abp="1135"><span abp="1136">[13]</span></span></span></span></a><span abp="1137">, sul cui recepimento nelle società controllate o partecipate e sul cui coordinamento con le norme del d.lgs. n.231 è intervenuta la recente <span abp="1138">Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 «<em abp="1139">Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». </span>Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici. La nomina di un responsabile anticorruzione, valorizzazione dei conflitti di interesse, delle incompatibilità e inconferibilità, gli strumenti di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la tutela delle segnalazioni, la valorizzazione dei controlli interni,&nbsp; i codici etici, saranno strumenti importanti per arginare fenomeni di illegalità all’interno (anche) delle società partecipate e controllate).</span></span><br abp="1140" /><br />
<span abp="1141"><span abp="1142">Tuttavia anche in precedenza la normativa aveva opportunamente drenato possibili fenomeni di illegalità, imponendo procedure selettive paraconcorsuali e trasparenti per il reclutamento del personale: si fa riferimento all’art.18 del d.l. n.112 del 2008 convertito nella legge n.133 del 2008. </span></span><br abp="1143" /><br />
<span abp="1144"><span abp="1145">Altri interventi recenti si sono incentrati sui rilevanti (ed ingiustificati) costi di tali società, sovente “baracconi” ove sistemare politici in disarmo nei CDA con pingui remunerazioni, o dove assumere con criteri clientelari, giungendosi alla loro razionalizzazione: si pensi alla l</span><span abp="1146"><span abp="1147">egge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a&nbsp; 616, legge 190 del 23 dicembre 2014) ed alla fissazione di tetti retributivi</span><a abp="1148" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span abp="1149"><span abp="1150"><span abp="1151">[14]</span></span></span></a><span abp="1152">.</span></span></span><br abp="1153" /><br />
<span abp="1154"><span abp="1155">La valenza pubblicistica delle società a partecipazione pubblica e dei relativi bilanci (che avalla la giurisdizione contabile su detti soggetti) e la necessità di maggiori controlli sulle stesse è stata poi confermata dall&#8217;art. 6 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv.to nella l. 7 agosto 2012 n. 135) che ha stabilito che “<em abp="1156">il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall&#8217;articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1157" /><br />
<span abp="1158"><span abp="1159">La frequenza degli interventi della magistratura penale e contabile su tali peculiari società spiega perché uno dei più interessanti temi che ha coinvolto molto sia la dottrina che la giurisprudenza (ingolfando letteralmente le sezioni unite della Cassazione), e che ha occasionato dibattiti, convegni e studi monografici, è quello dei danni cagionati da amministratori di società a partecipazione o controllo pubblico, danni in continua espansione, in perfetta sintonia con il progressivo degrado etico e la crescente e diffusa illegalità nel nostro Paese, alla quale non sono estranee le società partecipate che, anzi, sono state e sono a tutt’oggi, come detto, al centro di diffuse indagini della magistratura penale e contabile, oltre ad essere monitorate dall’Anac</span><a abp="1160" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span abp="1161"><span abp="1162"><span abp="1163">[15]</span></span></span></a><span abp="1164">.</span></span><br abp="1165" /><br />
<span abp="1166"><span abp="1167">Come si vedrà nella dettagliata analisi della evoluzione giurisprudenziale in materia sunteggiata in questo studio, il tema di fondo non è tanto la peculiarità o meno della tipologia degli illeciti sostanziali posti in essere dagli amministratori di tali società, che, giudiziariamente, non presentano significative varianti rispetto a quelli posti in essere da amministratori e dirigenti di enti pubblici (fatti di corruzione legati a gare, incarichi e consulenze <em abp="1168">contra legem</em>, acquisti incongrui o investimenti finanziari dannosi, erogazione di somme non dovute, assunzioni illegali</span><a abp="1169" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span abp="1170"><span abp="1171"><span abp="1172">[16]</span></span></span></a><span abp="1173"> etc.), ma piuttosto “<em abp="1174">chi debba giudicare</em>” i danni arrecati da tali illeciti al patrimonio societario o pubblico (o societario, e dunque pubblico) a fronte di tali diffuse patologie comportamentali dei vertici gestionali.</span></span><br abp="1175" /><br />
<span abp="1176"><span abp="1177">Premesso che è assai triste, in generale, che in un Paese, quale è l’Italia, connotato da un sistema giudiziario estremamente rallentato e, contrariamente a quanto ritenuto da taluni faziosi legulei, ipergarantista, si debba “litigare”, e dunque “perder tempo” (in vista di auspicate inerzie risarcitorie legate al fluire del tempo e all’abulismo dei titolari dell’azione risarcitoria in sede civile) persino su “chi sia il giudice competente” a vagliare fatti storicamente certi e dannosi posti in essere da ben individuati soggetti, va oggettivamente rimarcato che i conflitti di giurisdizione sono in generale molto frequenti nel nostro litigioso sistema</span><a abp="1178" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span abp="1179"><span abp="1180"><span abp="1181">[17]</span></span></span></a><span abp="1182">. </span></span><br abp="1183" /><br />
<span abp="1184"><span abp="1185">Sovente le questioni di giurisdizione, seppur formalmente nascenti da dubbi ed incertezze interpretative, esprimono storicamente contrasti tra le magistrature per “conquistare spazi di giurisdizione”: in estrema sintesi per acquisire “potere” nel decidere materie di rilevante impatto sociale ed economico. Tale considerazione ben si attaglia, a nostro avviso, a diversi e noti contrasti tra il giudice ordinario e quello amministrativo, spesso desiderosi di sottrarsi reciprocamente spazi di giurisdizione</span><a abp="1186" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span abp="1187"><span abp="1188"><span abp="1189">[18]</span></span></span></a><span abp="1190">.</span></span><br abp="1191" /><br />
<span abp="1192"><span abp="1193">Tale espansionistica smania di “potere giurisdizionale” ci sembra invece decisamente estraneo ai (più rari ed etici) conflitti tra il giudice ordinario e quello contabile, soprattutto in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Difatti, da una serena ed oggettiva lettura dei numerosi contenziosi in punto di giurisdizione, &nbsp;le ragioni sottese al tentativo di “fuga” dalla giurisdizione contabile verso quella ordinaria da parte di numerosi avvocati (sovente accademici) dei convenuti amministratori non vanno tanto rinvenute in ragioni giuridico-sistematiche o in desideri di ricerca di un giudice più “moderato”, ma bensì &nbsp;nell’auspicio dei difensori delle parti evocate innanzi alla Corte dei conti che lo spostamento verso l’a.g.o. porti alla impunità dei propri clienti &#8211; amministratori autori di rilevanti danni &#8211; &nbsp;confidando nella inerzia del soggetto danneggiato (socio pubblico) nel promuovere le pur doverose azioni di responsabilità previste dal codice civile, nel far maturare prescrizioni per decorso dei termini o, comunque, nel “guadagnare tempo”, magari liberandosi<em abp="1194"> medio tempore </em>di beni e cospicui patrimoni.&nbsp; </span></span><br abp="1195" /><br />
<span abp="1196"><span abp="1197">Difatti, la temuta alternativa al giudice ordinario in materia di danni arrecati al patrimonio sociale (e/o al socio pubblico ed alle sue casse) è data dalla rapida azione della Procura della Corte dei Conti, notoriamente <em abp="1198">doverosa</em> ed <em abp="1199">officiosa</em> (come quella penale), e come tale non fondata, per la sua attivazione, sulla domanda risarcitoria (citazione) ad iniziativa di parte imposta per l’inizio di un giudizio civile, domanda sovente…. non esercitata (o tardivamente esercitata) dal socio danneggiato inerte o colluso. Difatti, la Procura contabile, come parte pubblica, si attiva doverosamente a fronte della mera <em abp="1200">notitia damni</em>, concreta, puntuale e dettagliata, mentre il giudice civile necessita di una citazione per vagliare una pretesa risarcitoria.</span></span><br abp="1201" /><br />
<span abp="1202"><span abp="1203">E’ dunque bene aver chiaro, e la Corte di Cassazione sembra finalmente di ciò consapevole in alcuni <em abp="1204">obiter </em>delle sue più recenti sentenze e in talune condivisibili aperture ermeneutiche degli ultimi tempi alla giurisdizione contabile (società <em abp="1205">in house</em>), &nbsp;che lo statuire la giurisdizione contabile o quella ordinaria su danni arrecati da taluni soggetti (es. amministratori di s.p.a.&nbsp; a partecipazione pubblica) non è solo questione “di diritto” e di speculativa elaborazione sul riparto di giurisdizione, ma si traduce nel pragmatico recupero o meno del danno arrecato alle casse pubbliche: difatti, ove venisse esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, la cui Procura è tenuta al doveroso ed officioso&nbsp; esercizio dell’azione a fronte della <em abp="1206">notitia damni</em>, l’azione civile spettante al soggetto danneggiato <em abp="1207">(actio pro socio</em> o <em abp="1208">actio pro societate</em> in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica), non essendo officiosa, potrebbe anche non essere esercitata per comprensibili (e censurabili) motivazioni extragiuridiche. In tali casi, si aprirebbero, come rimarca anche l’art.12 della bozza di testo unico del 2016 attuativo della riforma Madia, più complessi spazi per una successiva azione della Procura contabile sulle inerzie dei soggetti titolari dell’azione civile, ove conosciute (evenienza di difficile realizzazione</span><a abp="1209" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span abp="1210"><span abp="1211"><span abp="1212">[19]</span></span></span></a><span abp="1213">), ma il percorso diviene lungo, tortuoso e spesso infruttifero già per il solo mero decorso del tempo.</span></span><br abp="1214" /><br />
<span abp="1215"><span abp="1216">Identiche considerazioni (“fuga” dalla giurisdizione contabile) si pongono per recenti contrasti, in punto di giurisdizione, sul giudice competente a sindacare lo storno a fini privati di fondi pubblici destinati a finanziare i partiti politici</span><a abp="1217" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span abp="1218"><span abp="1219"><span abp="1220">[20]</span></span></span></a><span abp="1221"> o a coprire le spese istituzionali dei Gruppi regionali</span><a abp="1222" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span abp="1223"><span abp="1224"><span abp="1225">[21]</span></span></span></a><span abp="1226">.</span></span><br abp="1227" /><br />
<span abp="1228"><span abp="1229">Alla luce di tale doverosa premessa, che rappresenta però l’essenza “reale” (da taluni celata dietro dogmatiche giustificazioni di attribuzione della materia all’a.g.o. per “coerenza sistematica” con l’inquadramento privatistico-civilistico dello strumento societario utilizzato) del contrasto in punto di giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate o controllate da enti pubblici, può passarsi, più tecnicamente, all’esame della evoluzione giurisprudenziale in materia, auspicando un intervento correttivo sull’attuale art.12 della bozza di testo unico 2016 attuativo della delega data al Governo dall’art.18 della legge Madia n.124 del 2014, che devolva <em abp="1230">in toto</em> la materia alla Corte dei Conti, valorizzando il basilare dettato degli art.100 e 103 della Costituzione, che attribuiscono una generale giurisdizione sulle casse pubbliche a tale Magistratura e tenendo conto, più pragmaticamente, della maggiore incisività del giudice contabile (che si attiva officiosamente ed obbligatoriamente) rispetto a quello ordinario (che necessita di citazione del soggetto danneggiato per attivarsi) nel perseguire gli amministratori delle società partecipate o controle.</span></span><br abp="1231" /><br />
<br abp="1232" /><br />
<strong abp="1233"><span abp="1234">2. Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. </span></strong><br abp="1235" /><br />
<br abp="1236" /><br />
<span abp="1237"><span abp="1238">Circa la</span></span><span abp="1239"><span abp="1240"> latitudine <em abp="1241">soggettiva</em> della giurisdizione contabile, con riferimento all’individuazione degli enti danneggiati la cui lesione patrimoniale è azionabile dal Procuratore contabile</span><a abp="1242" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span abp="1243"><span abp="1244"><span abp="1245">[22]</span></span></span></a><span abp="1246">, si è da più parti rimarcato che siffatto ambito si è storicamente sviluppato «&#8201;inseguendo tendenzialmente i danni subiti da tutti i soggetti pubblici, man mano che l&#8217;ordinamento, parallelamente all&#8217;incremento della spesa pubblica, creava nuove realtà entificate&#8201;»: in particolare il legislatore ha progressivamente ampliato la giurisdizione della Corte dei conti dai dipendenti statali, a quelli degli enti pubblici (l. 20 marzo 1975, n. 70), a quelli regionali (art. 8, l. 19 maggio 1976, n. 335), a quelli delle USL (artt. 18, 30, 31, l. 20 dicembre 1979, n. 761), recependo indirizzi estensivi già propugnati dalla Corte costituzionale e dalla stessa magistratura contabile</span><a abp="1247" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span abp="1248"><span abp="1249"><span abp="1250">[23]</span></span></span></a></span><span abp="1251"><span abp="1252">.</span> </span><br abp="1253" /><br />
<span abp="1254"><span abp="1255">Nonostante tale crescente estensione oggettiva della giurisdizione contabile, un lapidario indirizzo delle Sezioni unite della Corte di Cassazione aveva invece escluso, sino al recente passato, la giurisdizione contabile sulle condotte dei dipendenti e amministratori di<em abp="1256"> enti pubblici economici</em> esplicative di attività imprenditoriale, limitandola alle sole condotte dannose che esorbitassero da tale attività, che fossero espressione di poteri autoritativi e pubblicistici o di funzioni esercitate dall&#8217;e.p.e. in quanto impresa-organo dello Stato</span><a abp="1257" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><span abp="1258"><span abp="1259"><span abp="1260">[24]</span></span></span></a></span><span abp="1261"><span abp="1262">. Corollario di tale impostazione, evidenziato dallo stesso giudice di legittimità nella sentenza Cass., sez. un., n. 9780 del 1998 (che devolve al legislatore la soluzione del problema), è stato individuato nella sostanziale impunità, sotto il profilo pecuniario, di molti amministratori di enti pubblici economici, sebbene condannati in sede penale per vicende spesso di notevole risonanza sociale e dagli onerosi risvolti erariali (occultamento e illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate; occultamento e illecita gestione di fondi IRI; pagamento di mega tangenti Enimont; spese di rappresentanza, etc.)</span><a abp="1263" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span abp="1264"><span abp="1265"><span abp="1266">[25]</span></span></span></a></span><span abp="1267"><span abp="1268">.</span> </span><br abp="1269" /><br />
<span abp="1270"><span abp="1271">Non potendo, sino alla sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione (cui si farà riferimento nel prosieguo), la Corte dei conti perseguire tali amministratori in assenza di una espressa previsione di legge (una previsione in tal senso contenuta nel d.l. 25 febbraio 1995, n. 47 non è mai stata convertita in legge), e non riscontrandosi, di regola, la proposizione di azioni civili innanzi all&#8217;a.g.o. da parte dei vertici degli enti danneggiati nei confronti&#8230;..dei propri amministratori (<em abp="1272">ergo</em>, di sé medesimi o di propri predecessori), si è assistito, di fatto, al non raro accollo dei costi di tale <em abp="1273">mala gestio</em> degli enti pubblici economici in capo alla collettività, evenienza spesso riscontrabile allorquando si sono sottratte all&#8217;organo giuscontabile alcune materie per attribuirle all&#8217;a.g.o. con interventi normativi o in sede di conflitto di giurisdizione</span><a abp="1274" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span abp="1275"><span abp="1276"><span abp="1277">[26]</span></span></span></a></span><span abp="1278"><span abp="1279">. A tale desolante situazione si sarebbe potuto forse porre rimedio proponendo un&#8217;azione risarcitoria giuscontabile nei confronti degli amministratori che non avessero intrapreso, dolosamente o colposamente, azioni civili per il recupero del danno patito dall&#8217;e.p.e.: qualificando tale scelta omissiva come «&#8201;espressione di poteri autoritativi e pubblicistici&#8201;» e non già «&#8201;privatistico-manageriale&#8201;», sarebbe stato ipotizzabile un intervento sanzionatorio della Corte dei conti</span><a abp="1280" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span abp="1281"><span abp="1282"><span abp="1283">[27]</span></span></span></a></span><span abp="1284"><span abp="1285">.</span> </span><br abp="1286" /><br />
<span abp="1287"><span abp="1288">La tradizionale impostazione ostativa alla giurisdizione contabile (nei limiti supraprecisati), sebbene costantemente avallata dalle Sezioni unite della Cassazione, era fortemente criticata dalla prevalente dottrina, fautrice della devoluzione della giurisdizione alla Corte dei conti, alla luce della sentenza della C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 (sulla permanenza del controllo contabile <em abp="1289">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici), di alcuni interessanti spunti in tema di danni cagionati all&#8217;erario da dipendenti di società per azioni a partecipazione pubblica e della l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1290" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><span abp="1291"><span abp="1292"><span abp="1293">[28]</span></span></span></a></span><span abp="1294"><span abp="1295">.</span> </span><br abp="1296" /><br />
<span abp="1297"><span abp="1298">In particolare, molti autori hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che, sul piano comunitario e nazionale in materia di appalti, la nozione di «&#8201;organismo di diritto pubblico&#8201;»</span><a abp="1299" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><span abp="1300"><span abp="1301"><span abp="1302">[29]</span></span></span></a></span> <span abp="1303"><span abp="1304">è oggettiva, in quanto prescinde dalla qualifica formale, pubblicistica o privatistica (s.p.a.), essendo ancorata, oltre che alla sussistenza del possesso della personalità giuridica, a determinati parametri funzionali: lo scopo perseguito dall&#8217;organismo (produrre utilità strumentali per l&#8217;interesse generale e non aventi carattere industriale o commerciale); la derivazione pubblica delle risorse gestite; il suo collegamento con la p.a. (es. titolare di quote della s.p.a.). Tale indirizzo è stato oggi recepito nella definizione di organismo di diritto pubblico data dall&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)</span><a abp="1305" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><span abp="1306"><span abp="1307"><span abp="1308">[30]</span></span></span></a></span><span abp="1309"><span abp="1310">. </span> </span><br abp="1311" /><br />
<span abp="1312"><span abp="1313">In altri termini, ciò che rileva ai fini dell&#8217;applicazione di regole pubblicistiche (es. sui controlli) e della sussistenza della giurisdizione contabile, costituzionalmente garante delle casse pubbliche, è l&#8217;utilizzo di beni e denaro pubblico per la cura di pubblici interessi, a prescindere dallo strumento, privatistico o meno utilizzato.</span> </span><br abp="1314" /><br />
<span abp="1315"><span abp="1316">A ciò aggiungasi che la progressiva «&#8201;depubblicizzazione&#8201;» della pubblica amministrazione operata dal legislatore e il sempre più frequente ricorso a moduli privatistici per l&#8217;espletamento di funzioni pubbliche o per gestire il personale della p.a.</span><a abp="1317" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><span abp="1318"><span abp="1319"><span abp="1320">[31]</span></span></span></a></span><span abp="1321"><span abp="1322">, hanno gradualmente attenuato la netta distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1323" /><br />
<span abp="1324"><span abp="1325">Né va trascurata, sul piano testuale, l&#8217;importante previsione di cui all&#8217;art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1326" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><span abp="1327"><span abp="1328"><span abp="1329">[32]</span></span></span></a></span><span abp="1330"><span abp="1331">, secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell&#8217;art. 3 (dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di <em abp="1332">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.</span> </span><br abp="1333" /><br />
<span abp="1334"><span abp="1335">La norma cennata sembrava dunque aver introdotto quella <em abp="1336">interpositio legislatoris</em> che giustificherebbe, secondo gli insegnamenti della Consulta, l&#8217;estensione della giurisdizione contabile ai dipendenti di enti a prevalente partecipazione pubblica e, a maggior ragione, di dipendenti di enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1337" /><br />
<span abp="1338"><span abp="1339">Era evidente, in un sistema che si evolve verso la progressiva «&#8201;privatizzazione&#8201;» dell&#8217;apparato pubblico, l&#8217;incidenza negativa sulla finanza pubblica del pregresso lapidario indirizzo ostativo delle Sezioni Unite sulla possibilità di perseguire patrimonialmente gli amministratori e i dipendenti di numerosi enti pubblici economici autori di gravi illeciti gestionali, nonché dei dipendenti delle molte amministrazioni che hanno progressivamente assunto natura di enti pubblici economici e talvolta di s.p.a.</span> </span><br abp="1340" /><br />
<span abp="1341"><span abp="1342">L&#8217;evoluzione «&#8201;privatistica&#8201;» della pubblica amministrazione, definita da autorevole dottrina una «&#8201;fuga nel diritto privato&#8201;»</span><a abp="1343" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><span abp="1344"><span abp="1345"><span abp="1346">[33]</span></span></span></a></span><span abp="1347"><span abp="1348">, potrebbe condurre ad un aggiramento di basilari regole pubblicistiche, quali quella concorsuale per le assunzioni (rischio solo in parte temperato dall’obbligo di procedere a procedure comparative per i reclutamenti delle società pubbliche <em abp="1349">ex </em>l. n. 133/2008) e ad una progressiva erosione degli spazi di intervento dell&#8217;azione giuscontabile; ciò dimenticando, come già avvenuto a seguito della parallela progressiva erosione dei controlli preventivi della Corte, che lo sbandierato efficientismo (semplificazione-tempestività della p.a.) che, sulla carta, rappresenta la <em abp="1350">ratio</em> dell&#8217;evoluzione privatistica suddetta, non potrà mai andare a scapito della liceità delle scelte gestionali che, ove si rivelino dannose, andranno doverosamente perseguite, meglio se con un&#8217;azione officiosa e doverosa (quella della Corte dei conti), piuttosto che con un&#8217;azione promossa «&#8201;a domanda&#8201;» dallo spesso latitante creditore (talvolta indolente, pavido o colluso) e dunque discrezionale (quella risarcitoria azionabile dalla p.a. innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1351" /><br />
<span abp="1352"><span abp="1353">Recependo i predetti interessanti spunti provenienti dalla dottrina e da alcune decisioni della magistratura contabile, la sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione, incidentalmente confermata da Cass., sez. un., 26 febbraio 2004 n. 3899 e poi seguita da altre univoche pronunce</span><a abp="1354" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><span abp="1355"><span abp="1356"><span abp="1357">[34]</span></span></span></a></span><span abp="1358"><span abp="1359">, ha coraggiosamente sconfessato il proprio precedente indirizzo ostativo, ed ha statuito la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti di enti pubblici economici per i fatti successivi alla l. n. 20 del 1994, affermando che “spettano alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche economici) per i fatti commessi dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, ultimo comma, l. 14 gennaio 1994 n. 20, poiché, nell&#8217;attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico di una p.a. e non più dal quadro di riferimento — pubblico o privato — nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”.</span> </span><br abp="1360" /><br />
<span abp="1361"><span abp="1362">Le decisioni hanno tratto basilari argomenti a sostegno di tale approdo ermeneutico dai seguenti concorrenti rilievi: <em abp="1363">a</em>) la progressiva privatizzazione della p.a., che ha reso labile la distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici; <em abp="1364">b</em>) l&#8217;irrilevanza dello strumento, privatistico o pubblicistico, utilizzato dalla p.a. per l&#8217;esercizio di funzioni istituzionali; <em abp="1365">c</em>) il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile operato dal legislatore; <em abp="1366">d</em>) la devoluzione alla Corte dei conti degli illeciti extracontrattuali derivanti da condotte dannose poste in essere da dipendenti pubblici nei confronti di amministrazioni ed enti diversi da quelli di appartenenza (art. 1, ultimo co., l. n. 20 del 1994); <em abp="1367">e</em>) l&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile nei confronti di dipendenti e amministratori di enti a prevalente partecipazione pubblica operato dall&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001; &nbsp;<em abp="1368">f</em>) la moderna nozione comunitaria e nazionale di ente pubblico.</span> </span><br abp="1369" /><br />
<span abp="1370"><span abp="1371">L&#8217;innovativo indirizzo della Cassazione è stato immediatamente recepito dalla magistratura contabile</span><a abp="1372" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><span abp="1373"><span abp="1374"><span abp="1375">[35]</span></span></span></a></span><span abp="1376"><span abp="1377">, ribadito anche per le aziende municipalizzate e da ultimo per quelle </span><em abp="1378"><span abp="1379">in house</span><a abp="1380" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><span abp="1381"><strong abp="1382"><span abp="1383"><span abp="1384">[36]</span></span></strong></span></a></em></span><span abp="1385"><span abp="1386">.<br abp="1387" /><br />
<br abp="1388" /><br />
<strong abp="1389">3.</strong> </span></span><strong abp="1390"><span abp="1391">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. </span></strong><br abp="1392" /><br />
<br abp="1393" /><br />
<span abp="1394"><span abp="1395">Tale chiara e condivisibile evoluzione giurisprudenziale è stata poi portata ad ulteriori sviluppi ad opera della magistratura contabile, inizialmente avallata dalle sezioni unite della Cassazione, con l&#8217;attribuzione alla Corte dei Conti, sulla scorta dei medesimi soprarichiamati argomenti afferenti gli e.p.e., della <em abp="1396">giurisdizione sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em> (anche minoritaria e indiretta, c.d. di secondo grado, secondo talune recenti pronunzie), quale attribuzione diretta di giurisdizione su ente pubblico in una moderna accezione e non già, come già in passato affermato, in virtù del classico ragionamento fondato sul <em abp="1397">rapporto di servizio</em> tra la società (es.concessionaria di servizi pubblici o destinaria di finanziamenti pubblici) e la p.a. Tale indirizzo, come si evidenzierà, è stato poi parzialmente superato dalla infrarichiamata giurisprudenza della Cassazione intervenuta dal 2009 in poi e, in parte, dal criticabile sopravvenuto art. 16<em abp="1398">-bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31 che aveva escluso la giurisdizione contabile, a favore dell&#8217;a.g.o., per le società quotate in borsa con partecipazione pubblica inferiore al 50%.</span> </span><br abp="1399" /><br />
<span abp="1400"><span abp="1401">L&#8217;iniziale indirizzo favorevole all&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile, assai rilevante in un momento storico caratterizzato da sistematiche trasformazioni di e.p.e. in s.p.a. e di diffusi (discutibili) ricorsi a crescenti strutture societarie per gestire la cosa pubblica, era stato favorevolmente salutato dalla dottrina più avveduta</span><a abp="1402" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><span abp="1403"><span abp="1404"><span abp="1405">[37]</span></span></span></a></span><span abp="1406"><span abp="1407">,</span></span><span abp="1408"><span abp="1409"> che non aveva però mancato di evidenziare taluni problemi di concorso con le parallele azioni civilistiche a tutela dei soci solo di recente risolti dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione</span><a abp="1410" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><span abp="1411"><span abp="1412"><span abp="1413">[38]</span></span></span></a></span><span abp="1414"><span abp="1415">.</span> </span><br abp="1416" /><br />
<span abp="1417"><span abp="1418">Su tali soggetti, sovente protagonisti di evocazioni innanzi alla magistratura per fatti di danno, sussisteva, in base al predetto estensivo iniziale orientamento, la giurisdizione della Corte dei Conti anche in caso di danno erariale cagionato da dipendenti o amministratori di società per azioni partecipate in modo totalitario da altra società a sua volta partecipata con quota minoritaria (prima del sopravvenuto art. 16-<em abp="1419">bis</em>, l. n. 31 del 2008) da ente pubblico, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. Difatti, la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell&#8217;ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario</span><a abp="1420" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><span abp="1421"><span abp="1422"><span abp="1423">[39]</span></span></span></a></span><span abp="1424"><span abp="1425">, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica), occorrendo più modernamente concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso di specie (energia elettrica), con utilizzo, anche parziale, di denaro pubblico.</span> </span><br abp="1426" /><br />
<span abp="1427"><span abp="1428">Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell&#8217;amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è dunque irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto — che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico — alla <em abp="1429">natura del danno</em> (pubblico) e degli <em abp="1430">scopi perseguiti</em> (pubblici).</span> </span><br abp="1431" /><br />
<span abp="1432"><span abp="1433">Tale giurisprudenza ha dunque ritenuto che sulla scorta della sentenza 1 marzo 2006 n. 4511 delle sezioni unite della Cassazione (che ha correttamente superato i limiti della pronuncia 28 dicembre 1993 n. 466 della Consulta e dell&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001, che fanno riferimento agli “enti a <em abp="1434">prevalente</em> partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo della Corte dei conti e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati) deve ritenersi sussistere la giurisdizione contabile <em abp="1435">quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una società privata danneggiata</em> da propri dipendenti in quanto anche una minima quota sociale detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico della p.a., della cui corretta gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura costituzionale <em abp="1436">ex</em> art. 103, co. 2, cost.</span><a abp="1437" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><span abp="1438"><span abp="1439"><span abp="1440">[40]</span></span></span></a></span><span abp="1441"><span abp="1442">.</span> </span><br abp="1443" /><br />
<span abp="1444"><span abp="1445">Come sopra evidenziato, il sopravvenuto art. 16-<em abp="1446">bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31</span><a abp="1447" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><span abp="1448"><span abp="1449"><span abp="1450">[41]</span></span></span></a></span><span abp="1451"><span abp="1452">, ha tuttavia ridimensionato tale generalizzata apertura giurisprudenziale alla giurisdizione contabile, limitandola alle sole ipotesi di danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate in borsa con partecipazione (anche indiretta) pubblica superiore al 50%. Nelle restanti ipotesi la giurisdizione è stata devoluta all&#8217;a.g.o. Difatti la norma recita: “<em abp="1453">Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1454" /><br />
<span abp="1455"><span abp="1456">Trattasi di un riparto di giurisdizione di dubbia ragionevolezza costituzionale, in quanto se la Corte dei Conti è giudice del danno alle casse pubbliche, appare irrilevante la partecipazione maggioritaria o minoritaria pubblica in una s.p.a. ai fini della sussistenza di un (parziale) danno erariale. Ancor più incompresibile appare poi il distinguo fondato sulla quotazione o meno in borsa della società ai fini del radicamento della giurisdizione, contabile o ordinaria. Non appariva difficile presagire rimessioni alla Consulta della norma, per la sua evidente irragionevolezza, mentre per la paventata incidenza (<em abp="1457">ad personam</em>) su eventuali fattispecie <em abp="1458">sub iudice</em>, che avrebbero potuto portare ad una statuizione di difetto di giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti, la norma prevede una testuale inapplicabilità ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore (resta ovviamente il problema della incidenza su istruttorie avviate dalla Procura contabile, ancora in corso a tale data in quanto non addivenute alla citazione).</span> </span><br abp="1459" /><br />
<span abp="1460"><span abp="1461">A fronte di una testuale inequivoca giurisdizione esclusiva dell&#8217;a.g.o. in caso di danni patiti da s.p.a. a partecipazione minoritaria quotate, restava a nostro avviso confermata la giurisdizione generalizzata della Corte sui danni pubblici, salvo <em abp="1462">interpositio legislatoris</em> in negativo (attributiva cioè di giurisdizione in materia ad altro giudice, quello appunto ordinario), sebbene qualche autore</span><a abp="1463" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><span abp="1464"><span abp="1465"><span abp="1466">[42]</span></span></span></a></span><span abp="1467"> <span abp="1468">ritenesse che la norma non desse per scontata la giurisdizione contabile senza una valutazione, caso per caso, sulla tipologia di azionariato, sulle funzioni svolte, sui fini perseguiti, sui meccanismi di <em abp="1469">governance</em>.</span> </span><br abp="1470" /><br />
<span abp="1471"><span abp="1472">La norma lasciava poi aperto il dubbio, su cui si tornerà nel prosieguo, circa il possibile concorso, per le società con partecipazione pubblica maggioritaria, della giurisdizione contabile con quella ordinaria (<em abp="1473">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c. ed <em abp="1474">actio pro societate ex</em> artt. 2393 e 2393-<em abp="1475">bis</em> c.c.).</span> </span><br abp="1476" /><br />
<span abp="1477"><span abp="1478">Anche in sede penale la Cassazione ha ribadito, in sintonia con tale indirizzo, che la trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica con il conseguente persistere, per i rispettivi dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</span><a abp="1479" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><span abp="1480"><span abp="1481"><span abp="1482">[43]</span></span></span></a></span><span abp="1483"><span abp="1484">.</span> </span><br abp="1485" /><br />
<span abp="1486"><span abp="1487">Lo stesso Consiglio di Stato</span><a abp="1488" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><span abp="1489"><span abp="1490"><span abp="1491">[44]</span></span></span></a></span><span abp="1492"><span abp="1493"> si è espresso in maniera univoca nell&#8217;escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell&#8217;azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici e ha affermato — in sede di regolamento di competenza in cui risulta ricorrente una società privata TSF — Tele Sistemi Ferroviari S.p.a., quale mandataria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. —, che “&#8230;in un interpretazione evolutiva della <em abp="1494">nozione di pubblica amministrazione</em> di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 1034 del 1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli — come è per il TSF s.p.a. — che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina dell&#8217;evidenza pubblica”.</span> </span><br abp="1495" /><br />
<span abp="1496"><span abp="1497">A fronte di tale sopravvenienza normativa (l. n. 31 del 2008) e del pregresso estensivo indirizzo sulla giurisdizione contabile su dipendenti e amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica, restava il problema della ricerca del reale soggetto danneggiato: andava individuato nella stessa entità societaria partecipata lesa da suoi amministratori o dipendenti, quale autonomo soggetto di diritto, o nel soggetto pubblico azionista (di maggioranza o di minoranza) leso economicamente? La prima soluzione ci sembrava preferibile</span><a abp="1498" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><span abp="1499"><span abp="1500"><span abp="1501">[45]</span></span></span></a></span><span abp="1502"><span abp="1503">, stante l&#8217;autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale della società ancorché partecipata da un Comune o altro ente pubblico, e alla luce della soprarichiamata nozione di autonomo organismo di diritto pubblico da riconoscere alla s.p.a. partecipata.</span> </span><br abp="1504" /><br />
<span abp="1505"><span abp="1506">Come già rimarcato, altro delicato problema, da risolvere a nostro avviso nel senso di una “pacifica convivenza” stante la diversa finalità degli strumenti di tutela, era quello della coesistenza giuridica tra azione della Procura contabile a garanzia delle casse pubbliche ed azioni civilistiche riconosciute al singolo socio o del terzo creditore (<em abp="1507">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c.) e all&#8217;assemblea o ai soci di minoranza (<em abp="1508">actio pro societate ex</em> art. 2393 e 2393<em abp="1509">-bis</em> c.c.)</span><a abp="1510" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><span abp="1511"><span abp="1512"><span abp="1513">[46]</span></span></span></a></span><span abp="1514"><span abp="1515"> almeno per i danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate con partecipazione maggioritaria della p.a., per le quali l&#8217;art. 16-<em abp="1516">bis</em>, l. n. 31 del 2008 non sancisce una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Restava innegabilmente l&#8217;evidente (e forse irragionevole) diversità di regime sostanziale tra le due azioni (il riferimento è alla colpa grave, alla intrasmissibilità agli eredi, al potere riduttivo, tutti istituti inapplicabili innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1517" /><br />
<span abp="1518"><span abp="1519">Il problema del concorso tra azione civile ed azione giuscontabile aveva poi riflessi sulla decorrenza della prescrizione, sulla ipotizzabilità di reciproci atti interruttivi, sulle possibili reciproche interferenze tra i due giudizi (innanzi all&#8217;a.g.o. e innanzi alla Corte dei conti) derivanti da sentenze intervenute o da transazioni stragiudiziali</span><a abp="1520" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><span abp="1521"><span abp="1522"><span abp="1523">[47]</span></span></span></a></span><span abp="1524"><span abp="1525">, sulla improponibilità di azioni in sede contabile da parte dei soci o dell&#8217;assemblea.</span>&nbsp;</span><br abp="1526" /><br />
<br abp="1527" /><br />
<strong abp="1528"><span abp="1529">4. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519.</span></strong>&nbsp;<br abp="1530" /><br />
<br abp="1531" /><br />
<span abp="1532">Sia su questi problemi, sia sul generale riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in materia di società partecipate è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con alcune recenti discutibili pronunce, che rappresentano la più recente tappa evolutiva (o, a nostro avviso, involutiva) dell&#8217;annoso problema della portata della giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica e che hanno offerto spunti notevoli di riflessione, ben colti dalla più attenta dottrina<a abp="1533" href="#_ftn48" name="_ftnref48" title=""><span abp="1534"><span abp="1535"><span abp="1536">[48]</span></span></span></a></span><span abp="1537">.</span><br abp="1538" /><br />
<span abp="1539">La decisione delle sezioni unite della Cassazione 19 dicembre 2009 n. 26806<a abp="1540" href="#_ftn49" name="_ftnref49" title=""><span abp="1541"><span abp="1542"><span abp="1543">[49]</span></span></span></a></span><span abp="1544">. ha infatti segnato una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, statuendo che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall&#8217;identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini — contemplati dagli artt. 2392 e segg. del codice civile — in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.</span><br abp="1545" /><br />
<span abp="1546">Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l&#8217;azione di responsabilità per il danno arrecato all<em abp="1547">&#8216;immagine</em> dell&#8217;ente da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.</span><br abp="1548" /><br />
<span abp="1549">Tale conclusione è stata poi confermata dalla decisione “fotocopia” 15 gennaio 2010 n. 519 delle stesse sezioni unite (e da altre successive)<a abp="1550" href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><span abp="1551"><span abp="1552"><span abp="1553">[50]</span></span></span></a></span><span abp="1554">, che ha ribadito che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del giudice ordinario, per </span><span abp="1555">una </span><span abp="1556">azione di responsabilità proposta nei confronti di amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico proposta per reagire ad un danno cagionato al patrimonio della società. In tal caso, infatti, non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o </span><span abp="1557">componente</span><span abp="1558"> di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1559">mala </em></span><em abp="1560"><span abp="1561">gestio</span></em><span abp="1562">, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio.</span><br abp="1563" /><br />
<span abp="1564">Gli argomenti sviluppati dalle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 a supporto delle conclusioni limitative della giurisdizione contabile, sono i seguenti:</span><br abp="1565" /><br />
<span abp="1566">&#8195;<em abp="1567">a</em>)&#8194;le società di diritto </span><span abp="1568">privato</span><span abp="1569"> partecipate da un ente pubblico non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico;</span><br abp="1570" /><br />
<span abp="1571">&#8195;<em abp="1572">b</em>)&#8194;il codice civile dedica alla società per azioni a partecipazione pubblica solo alcune </span><span abp="1573">scarne</span><span abp="1574"> disposizioni, oggi contenute nell&#8217;art. 2449 c.c. che non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società (spesso, viceversa, interessate da norme speciali, non sempre tra loro ben coordinate), salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta quindi disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile a questo riguardo;</span><br abp="1575" /><br />
<span abp="1576">&#8195;<em abp="1577">c</em>)&#8194;la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="1578">sui generis</em>, come nel caso della Rai, radica la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti che arrechino danno;</span><br abp="1579" /><br />
<span abp="1580">&#8195;<em abp="1581">d</em>)&#8194;per le restanti (e più numerose) società a partecipazione pubblica, l&#8217;art. 16-<em abp="1582">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31 lascia chiaramente intendere che, </span><span abp="1583">in ordine alla</span><span abp="1584"> responsabilità di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, vi è una naturale area di competenza giurisdizionale contabile diversa da quella ordinaria sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa. Non si capirebbe, altrimenti, la ragione per la quale il legislatore ha inteso stabilire che, per l&#8217;avvenire (e limitatamente alle società quotate, o loro controllate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%), la giurisdizione spetta invece in via esclusiva proprio al giudice ordinario.</span><br abp="1585" /><br />
<span abp="1586">Ma tale giurisdizione contabile, secondo la Cassazione, non è generalizzata e la portata della l. n. 31 del 2008 va delimitata in base ai principi generali;</span><br abp="1587" /><br />
<span abp="1588">&#8195;<em abp="1589">e</em>)&#8194;a quest&#8217;ultimo fine, assume rilievo decisivo la distinzione tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere <em abp="1590">nei confronti della società</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2393 c.c. e segg. e, per le società a responsabilità limitata, dall&#8217;art. 2476 c.c., commi 1, 3, 4 e 5) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente <em abp="1591">nei confronti di singoli soci o terzi</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2395 c.c. e, per le società a responsabilità limitata, dal citato art. 2476 c.c., comma 6);</span><br abp="1592" /><br />
<span abp="1593">&#8195;<em abp="1594">f</em>)&#8194;in tale ultimo caso (<em abp="1595">danni a soci o terzi</em>) la configurabilità dell&#8217;azione del procuratore contabile (quale che sia la sua natura)<a abp="1596" href="#_ftn51" name="_ftnref51" title=""><span abp="1597"><span abp="1598"><span abp="1599">[51]</span></span></span></a></span><span abp="1600"> nei confronti dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico, quando questo sia stato direttamente danneggiato dall&#8217;azione illegittima, non incontra particolari ostacoli (nè si pongono difficoltà derivanti dalla possibile concorrenza di siffatta azione con quella ipotizzata in sede civile dai citati art. 2395 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6, poichè l&#8217;una e l&#8217;altra mirerebbero in definitiva al medesimo risultato). La presenza dell&#8217;ente pubblico all&#8217;interno della compagine sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed abbia implicato l&#8217;impiego di pubbliche risorse non può sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, una peculiare cura nell&#8217;evitare comportamenti tali da compromettere la ragione stessa di detta partecipazione sociale dell&#8217;ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest&#8217;ultimo;</span><br abp="1601" /><br />
<span abp="1602">&#8195;<em abp="1603">g</em>)&#8194;esempio tipico di <em abp="1604">danno a soci</em> vagliabile dalla Corte dei conti è dato, secondo le sezioni unite<a abp="1605" href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><span abp="1606"><span abp="1607"><span abp="1608">[52]</span></span></span></a></span><span abp="1609">, dal <em abp="1610">danno all&#8217;immagine</em> dell&#8217;ente pubblico che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata: danno che può eventualmente prodursi <em abp="1611">immediatamente in capo a detto ente pubblico</em>, per il fatto stesso di essere partecipe di una società in cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati, e che non s&#8217;identifica con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (indipendentemente dall&#8217;essere o meno configurabile e risarcibile anche un autonomo e distinto danno all&#8217;immagine della medesima società). E la conferma della giurisdizione contabile sul danno diretto all&#8217;immagine della p.a. socia si trae della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, co. 30-<em abp="1612">ter</em> e succ.mod. che disciplina e limita le modalità dell&#8217;azione della magistratura contabile appunto in caso di danno all&#8217;immagine, nelle ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1613">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”. Non si vede come la medesima regola stabilita per i dipendenti non debba valere anche per gli amministratori e gli organi di controllo della società a partecipazione pubblica;</span><br abp="1614" /><br />
<span abp="1615">&#8195;<em abp="1616">h</em>)&#8194;non è invece ipotizzabile invece una giurisdizione contabile qualora l&#8217;azione sia proposta per reagire ad un danno cagionato <em abp="1617">al patrimonio della società</em>: attraverso una restrittiva interpretazione dell&#8217;art. 16-<em abp="1618">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei conti, ivi fissata in via generale su tutte le società non quotate a partecipazione pubblica maggioritaria, qualora il danno non riguardi i soci o terzi (es.danno all&#8217;immagine), ma la società stessa, attribuendola al giudice ordinario. Affermano le sezioni unite che non solo non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o componente di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1619">mala gestio</em>, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio: la ben nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell&#8217;una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l&#8217;illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell&#8217;ente societario, patrimonio che è e resta privato. Anche se il danno sofferto dal patrimonio della società è per lo più destinato a ripercuotersi anche sui soci, incidendo negativamente sul valore o sulla redditività della loro quota di partecipazione, tuttavia il sistema del diritto societario impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società;</span><br abp="1620" /><br />
<span abp="1621">&#8195;<em abp="1622">i</em>)&#8194;pertanto, conclude la Cassazione, il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originali conferimenti restano confusi ed assorbiti nell&#8217;unico patrimonio sociale.</span><br abp="1623" /><br />
<span abp="1624">L&#8217;approdo della Cassazione sopra sunteggiato, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati all&#8217;ente-società da amministratori o dipendenti risolve il problema, a cui si è fatto in precedenza cenno, afferente, in caso di concorrenza dell&#8217;azione giuscontabile con quelle civilistiche (<em abp="1625">pro socio</em> e <em abp="1626">pro societate</em>), della disciplina sostanziale applicabile innanzi ai due giudici, inopportunamente diversa. Aggiunge pertanto la Cassazione che “L&#8217;esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi giudice contabile e l&#8217;esercizio delle surriferite azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. L&#8217;azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche completamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali contemplate dal codice civile: basta dire che l&#8217;una è obbligatoria, le altre discrezionali; l&#8217;una ha finalità essenzialmente sanzionatoria (onde non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla <em abp="1627">mala gestio</em> dell&#8217;amministratore o dall&#8217;omesso controllo del vigilante), le altre hanno scopo ripristinatorio; l&#8217;una richiede il dolo o la colpa grave, e solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; per le altre è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi&#8230;&#8230; L&#8217;assenza del benché minimo abbozzo di coordinamento normativo in proposito suona palese conferma della non configurabilità, in simili situazioni, di un&#8217;azione diversa da quelle previste dal codice civile, che sia destinata a ricadere nella giurisdizione del giudice contabile”.</span><br abp="1628" /><br />
<span abp="1629">Il timore che l&#8217;esclusione della concorrente azione giuscontabile, <em abp="1630">obbligatoria </em>e<em abp="1631"> officiosa</em> (a differenza di quella civile, che richiede un impulso di parte, ovvero la citazione), possa attenuare la tutela dei soci, soprattutto quelli pubblici, viene fugato, almeno formalmente, dalle sezioni unite della Cassazione, che chiariscono che “l&#8217;esclusione dell&#8217;ipotizzata giurisdizione del giudice contabile per l&#8217;azione di risarcimento di danni cagionati al patrimonio della società partecipata da un ente pubblico neppure provoca, a ben vedere, il rischio di una lacuna nella tutela dell&#8217;interesse pubblico coinvolto nella descritta situazione. Difatti, nell&#8217;attuale disciplina della società azionaria — ed in misura ancor maggiore in quella della società a responsabilità limitata — l&#8217;esercizio dell&#8217;azione sociale di responsabilità, in caso di<em abp="1632"> mala </em></span><em abp="1633"><span abp="1634">gestio </span></em><span abp="1635">imputabile agli organi della società, non è più monopolio dell&#8217;assemblea e non è più, quindi, unicamente rimessa alla discrezionalità della maggioranza dei soci. Una minoranza qualificata dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1636">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono infatti legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza”.</span><br abp="1637" /><br />
<span abp="1638">Ne consegue, soggiungono le sezioni unite della Cassazione, che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, “il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l&#8217;esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l&#8217;ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l&#8217;azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio che, con riguardo ad un&#8217;azione siffatta, vi sia piena competenza giurisdizionale della Corte dei conti”</span><span abp="1639"> <a abp="1640" href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><span abp="1641"><span abp="1642"><span abp="1643">[53]</span></span></span></a>.</span><br abp="1644" /><br />
<span abp="1645">In estrema sintesi, possiamo concludere che dopo l&#8217;art. 16-<em abp="1646">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, dopo l&#8217;art. 17, co. 30-<em abp="1647">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo) e dopo le decisioni delle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519, nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla <em abp="1648">mala gestio</em> dei suoi organi sociali non integra il danno erariale in quanto si risolve in un <em abp="1649">vulnus </em>gravante in via diretta esclusivamente sul <em abp="1650">patrimonio della società</em> stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci; l&#8217;azione di responsabilità per danno erariale, può, invece, configurarsi in caso di danno <em abp="1651">direttamente arrecato alla P.A. quotista</em>, oppure (c.d. tutela di secondo grado) nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d&#8217;indirizzare correttamente l&#8217;azione degli organi sociali o di reagire doverosamente agli illeciti da questi ultimi commessi<a abp="1652" href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><span abp="1653"><span abp="1654"><span abp="1655">[54]</span></span></span></a></span><span abp="1656">.</span><br abp="1657" /><br />
<span abp="1658">L&#8217;amministratore di s.p.a. pubblica resta dunque soggetto ad un regime di responsabilità “misto”: sottostà al regime societario per danni arrecati alla società, mentre sottostà al regime amministrativo-contabile per danni arrecati al socio pubblico quotista.</span><br abp="1659" /><br />
<span abp="1660">La residua giurisdizione della Corte dei conti su amministratori, soci e organi di controllo di società a partecipazione pubblica, va pertanto così schematizzata:</span><br abp="1661" /><br />
<span abp="1662">&#8195;<em abp="1663">a</em>)&#8194;in base all&#8217;art. 16-<em abp="1664">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Corte dei conti avrebbe giurisdizione sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa (sulle restanti ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.); tuttavia,</span><br abp="1665" /><br />
<span abp="1666">&#8195;<em abp="1667">b</em>)&#8194;in base alle pronunce 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 (ed altre <em abp="1668">in terminis</em>) delle sezioni unite della Cassazione tale giurisdizione contabile statuita dalla l. n. 31 del 2008 non è affatto generalizzata, ma limitata a due sole ipotesi (in tutti gli altri casi ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.), ovvero:</span><br abp="1669" /><br />
<span abp="1670">&#8195;<em abp="1671">b.1</em>)&#8194;in caso di <em abp="1672">danno all&#8217;immagine</em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="1673" href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><span abp="1674"><span abp="1675"><span abp="1676">[55]</span></span></span></a></span><span abp="1677">;</span><br abp="1678" /><br />
<span abp="1679">&#8195;<em abp="1680">b.2</em>)&#8194;in caso di danno da <em abp="1681">perdita di valore della partecipazione</em> societaria pubblica per il <em abp="1682">mancato esercizio da parte del rappresentante del socio pubblico dell&#8217;azione sociale di responsabilità</em>, in caso di <em abp="1683">mala gestio</em> imputabile agli organi della società, in quanto una minoranza qualificata (ivi compreso il quotista pubblico) dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1684">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio (anche pubblico) della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza<a abp="1685" href="#_ftn56" name="_ftnref56" title=""><span abp="1686"><span abp="1687"><span abp="1688">[56]</span></span></span></a></span><span abp="1689">.</span><br abp="1690" /><br />
<span abp="1691">&#8195;<em abp="1692">c</em>)&#8194;La possibilità per la Corte dei conti di perseguire il danno all&#8217;immagine di cui al precedente punto <em abp="1693">b.</em>1) è però ulteriormente limitata dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="1694">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo), che, dopo lo sconcertante avallo della Consulta, consente all&#8217;organo giuscontabile di perseguire il danno all&#8217;immagine nelle sole ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7, ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i soli reati contro la p.a. pronunciata nei confronti dei dipendenti e amministratori indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1695">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”.</span><br abp="1696" /><br />
<span abp="1697">Il quadro così schematizzato, frutto del “combinato-disposto” di fonti legislative e interventi interpretativi delle sezione unite della Cassazione, è, senza inutili giri di parole, desolante ed espressivo di un disegno scientemente (per il legislatore) e incoscientemente (per la Cassazione) teso a depotenziare la sfera d&#8217;azione della Corte dei conti in uno dei settori, quello della <em abp="1698">mala gestio</em> di amministratori e dipendenti nelle società a partecipazione pubblica, in cui comportamenti poco virtuosi o illeciti sono frequenti ed in crescita per vari motivi, tra i quali la assenza di adeguati controlli esterni e imparziali e la possibile (colposa o dolosa) inerzia della compagine sociale, spesso incapace di cogliere profili di illegalità dei vertici gestionali o non interessata a perseguirli con le pur esistenti azioni civilistiche. Difatti, come sopra già rimarcato, mentre l&#8217;azione civile (<em abp="1699">actio pro socio</em> o <em abp="1700">pro societate</em>) è <em abp="1701">volontaria</em> e <em abp="1702">non coartata</em>, l&#8217;azione della Procura contabile è <em abp="1703">officiosa</em> ed <em abp="1704">obbligatoria</em>: devolvere al socio l&#8217;azione per danni arrecati da amministratori significa “confidare” nella sua (non sempre riscontrabile) volontà di attivarsi in sede civile (fermo restando che la mancata attivazione, ove accertata da organi di controllo interni, se realmente “terzi”, origina una responsabilità erariale da segnalare doverosamente alla Corte <em abp="1705">ex</em> art.1, co.3, l. n.20 del 1994).</span><br abp="1706" /><br />
<span abp="1707">Tra le più recenti applicazioni di tale restrittivo indirizzo, vanno segnalate le sentenze 1 febbraio 2012 n. 1419 (danni da spese inutili per acquisto di lava cassonetti da parte di dirigenti AMA s.p.a., società a totale partecipazione comunale) e 9 marzo 2012 n. 3692 delle sezioni unite della Cassazione<a abp="1708" href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><span abp="1709"><span abp="1710"><span abp="1711">[57]</span></span></span></a></span><span abp="1712">: quest&#8217;ultima ha ribadito che <em abp="1713">“La controversia riguardante l&#8217;azione di responsabilità a carico del dipendente di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria (nella specie, Poste italiane s.p.a.), per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della condotta illecita del dipendente (nella specie, accettazione irregolare di un vaglia cambiario) appartiene alla giurisdizione del g.o. e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l&#8217;autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l&#8217;esistenza di un rapporto di servizio tra dipendente e p.a., e, dall&#8217;altro lato, il danno cagionato dall&#8217;illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci; nè è di ostacolo alla affermata giurisdizione la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rilevando essa solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica”.</em></span><br abp="1714" /><br />
<span abp="1715">In tempi recenti anche la Corte dei conti<a abp="1716" href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><span abp="1717"><span abp="1718"><span abp="1719">[58]</span></span></span></a></span><span abp="1720">, in sintonia con il sunteggiato indirizzo della Cassazione, ha declinato la propria giurisdizione su amministratori di Aceagas aps s.p.a., stante la assenza di indici pubblicistici e la natura prettamente imprenditoriale dell&#8217;attività, oppure su amministratori di Firenze Fiera s.p.a. in considerazione della natura societaria dell&#8217;ente<a abp="1721" href="#_ftn59" name="_ftnref59" title=""><span abp="1722"><span abp="1723"><span abp="1724">[59]</span></span></span></a></span><span abp="1725">, o, più in generale, quando il danno sia arrecato alla società e non direttamente al socio pubblico<a abp="1726" href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><span abp="1727"><span abp="1728"><span abp="1729">[60]</span></span></span></a></span><span abp="1730">. Non mancano tuttavia pronunce contrarie tendenti a rivendicare la giurisdizione contabile<a abp="1731" href="#_ftn61" name="_ftnref61" title=""><span abp="1732"><span abp="1733"><span abp="1734">[61]</span></span></span></a></span><br abp="1735" /><br />
<br abp="1736" /><br />
<strong abp="1737"><span abp="1738">5. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="1739">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="1740">in house</em> (</span></strong><strong abp="1741"><span abp="1742">sentenza sez.un., <span abp="1743">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span></strong><br abp="1744" /><br />
<br abp="1745" /><br />
<span abp="1746"><span abp="1747">Un parziale <em abp="1748">revirement,</em> quantomeno in termini di principio, dell’orientamento restrittivo del Giudice del riparto è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite </span><span abp="1749">25 novembre 2013, n. 26283<a abp="1750" href="#_ftn62" name="_ftnref62" title=""><span abp="1751"><span abp="1752"><span abp="1753"><span abp="1754">[62]</span></span></span></span></a></span><span abp="1755">, in relazione ai danni cagionati da amministratori di società <em abp="1756">in house</em>. </span></span><br abp="1757" /><br />
<span abp="1758">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A conclusione di un approfondito percorso giurisprudenziale, le Sezioni Unite sono pervenute ad affermare che la corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società <em abp="1759">in house</em>, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.<br abp="1760" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span abp="1761"><span abp="1762">Appare utile ripercorrere nel dettaglio l’articolato <em abp="1763">excursus</em> motivazionale della predetta pronuncia, cui si sono conformate (a tutt’oggi) le successive sentenze del Giudice del riparto&nbsp; in analoghe fattispecie. </span></span><br abp="1764" /><br />
<span abp="1765"><span abp="1766">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Suprema Corte premette che l&#8217;art. 103 Cost., comma 2, impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge (rinvenibile all&#8217;origine nella previsione del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità per danni arrecati all&#8217;erario da pubblici funzionari nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, con il successivo ampliamento dovuto alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, che ha esteso il giudizio della stessa Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza). Tale principio deve essere coordinato con un duplice rilievo: anzitutto nell&#8217;attuale assetto normativo il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione si realizza anche mediante attività disciplinate in tutto o in parte dal diritto privato, onde il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico della stessa pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento &#8211; pubblico o privato &#8211; nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; in secondo luogo, &nbsp;le società di capitali eventualmente costituite o comunque partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano solo per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina, se non diversamente disposto, riposa tuttora sulle norme dettate dal codice civile, come confermato anche dal dettato dell&#8217;art. 2449 dello stesso codice (nella cui relazione accompagnatoria è detto infatti espressamente che &#8220;è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici&#8221;). </span></span><br abp="1767" /><br />
<span abp="1768"><span abp="1769">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ossequio ad un principio comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la Cassazione ribadisce che la società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci, ed è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di partecipazione. Pertanto, non solo risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l&#8217;ente pubblico e la società cui sia stato affidato l&#8217;espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, ma soprattutto non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di <em abp="1770">mala gestio</em>, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società. La responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere che grava sugli organi sociali, assoggettati alle medesime norme, sia quando designati dai soci secondo le regole generali dettate in proposito dal codice, sia quando eventualmente designati dal socio pubblico in forza dei particolari poteri a lui spettanti (art. 2449 cit., comma 2), opera quindi sempre nei termini stabiliti dall&#8217;art. 2392 c.c. e segg., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata. </span></span><br abp="1771" /><br />
<span abp="1772"><span abp="1773">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di conseguenza il danno cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non ai singoli soci &#8211; pubblici o privati &#8211; i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo. Tale conclusione trova conferma, ad avviso delle Sezioni Unite, anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. </span></span><br abp="1774" /><br />
<span abp="1775"><span abp="1776">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Giudice del riparto conferma che risulta, viceversa, configurabile l&#8217;azione del procuratore contabile quando sia volta a far valere la responsabilità dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico che sia stato danneggiato dall&#8217;azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente. Si è allora innegabilmente in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall&#8217;agente al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all&#8217;immagine della pubblica amministrazione, la cui riconducibilità entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal disposto della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 <em abp="1777">ter</em>, (quale risulta dopo le modifiche apportate dal d.l. in pari data, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni nella l. 3 ottobre 2009, n. 141). E&#8217; in questo quadro di principi generali che deve essere perciò letta anche la disposizione della l. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis, (che ha convertito il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società quotate un&#8217;eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile.</span></span><br abp="1778" /><br />
<span abp="1779">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;azione del procuratore contabile appare poi configurabile anche nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di <em abp="1780">mala gestio</em> imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione. </span><br abp="1781" /><br />
<span abp="1782">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Corte di Cassazione osserva che siffatto orientamento, ispirato dall&#8217;esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale, debba essere in via generale tenuto fermo, anche alla luce della normativa finanziaria sopravvenuta. Normativa alla quale, ad avviso delle Sezioni Unite, il carattere spesso frammentario e l&#8217;esser frutto di esigenze contingenti impediscono di assumere una valenza sistematica, che vada oltre il dettato della singola disposizione, onde parrebbe quanto mai azzardato il voler trarre da essa argomenti di ordine generale, tali da incidere sui principi giuridici su cui è basata la citata giurisprudenza di legittimità in materia, o anche solo indici dell&#8217;esistenza di principi in tutto o in parte diversi da quelli. La disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche non ha tuttora assunto le caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sè stante, ma continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione.</span><br abp="1783" /><br />
<span abp="1784">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò dicasi, in particolare, per l&#8217;inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero delle amministrazioni pubbliche cui si estende l&#8217;opera di supervisione, monitoraggio e coordinamento nell&#8217;approvvigionamento di beni e servizi, demandata al commissario straordinario nominato dal Governo a norma del d.l. 7 maggio 2010, n. 52, art. 2, (convertito con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012, n. 94), inclusione ovviamente ispirata dall&#8217;esigenza di evitare aggravamenti anche solo indiretti della spesa pubblica, ma che non consentirebbe sol per questo di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica cui detta norma si riferisce; e lo stesso dicasi – opina la Suprema Corte &#8211; per l&#8217;assoggettamento delle società partecipate a vincoli economici derivanti dal c.d. patto di stabilità e per i conseguenti maggiori controlli, da parte degli enti pubblici partecipanti, a tal fine imposti dall&#8217;art. 147<em abp="1785"> quater </em>del testo unico sugli enti locali (articolo introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).</span><br abp="1786" /><br />
<span abp="1787">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analogamente, precisa la Cassazione, le disposizioni contenute nel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), nel dettare regole particolari in tema di nomina e di compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, non si discostano dalla logica da cui è già ispirato il citato art. 2449 c.c. &#8211; che s&#8217;è visto essere coerente con l&#8217;inquadramento generale di tali enti, per tutto il resto, nel novero delle società azionarie soggette alla disciplina privatistica &#8211; ed, anzi, il comma 13 del medesimo art. 4 ribadisce espressamente che, &#8220;<em abp="1788">per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;</em>. Il che dimostrerebbe come non possa essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata di tale disposizione eccezionale, neppure alla previsione del precedente comma 12, per la quale gli amministratori ed i dirigenti delle anzidette società, in caso di violazione dei vincoli di spesa stabiliti dai commi precedenti, &#8220;rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contrati stipulati&#8221;.</span><br abp="1789" /><br />
<span abp="1790">In buona sostanza, il Giudice del riparto ritiene che né in virtù di tali disposizioni, né di altre altrettanto frammentarie e disorganiche che sono sparse nell&#8217;ordinamento e delle quali sarebbe qui superfluo dare dettagliatamente conto, è dato insomma sottrarsi alla drastica alternativa già precedentemente segnalata: alternativa per la quale, fin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, e quindi tra la distinta titolarità dei rispettivi patrimoni, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato &#8211; previsione certo possibile, ma che allo stato non appare individuabile in termini generali nell&#8217;ordinamento &#8211; ; oppure sull&#8217;attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico, onde il danno arrecato al suo patrimonio potrebbe qualificarsi senz&#8217;altro come danno erariale. Soluzione, quest&#8217;ultima, che, secondo il Giudice di legittimità, appare però ben difficilmente predicabile, perchè trova un solido ostacolo nel disposto della l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l&#8217;intervento del legislatore per l&#8217;istituzione di un ente pubblico; e pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente. Di modo che, se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco. </span><br abp="1791" /><br />
<span abp="1792">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, quanto alle società a partecipazione pubblica, lungi dal ravvisarsi disposizioni normative che inequivocabilmente attribuiscano loro la qualifica di ente pubblico, s&#8217;è già visto come il legislatore si sia preoccupato a più riprese di ribadirne, in via generale e fatta salva l&#8217;applicazione di singole regole speciali, l&#8217;assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato, con le già richiamate conseguenze in punto di riparto di giurisdizione (solo in presenza di società di fonte legale, regolate da una disciplina <em abp="1793">sui generis</em> di chiara impronta pubblicistica, quale ad esempio la Rai, è parso necessario pervenire a conclusioni diverse come si vedrà nel paragrafo 6.1</span><a abp="1794" href="#_ftn63" name="_ftnref63" title=""><span abp="1795"><span abp="1796"><span abp="1797">[63]</span></span></span></a><span abp="1798">).</span><br abp="1799" /><br />
<span abp="1800">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle considerazioni ora svolte assume un ruolo centrale, come s&#8217;è già sottolineato, la distinzione tra la società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorchè eventualmente pubblici). Distinzione che – si premura di rammentare la Cassazione &#8211; in via di principio non vien meno neppure nell&#8217;eventualità in cui la società sia unipersonale ed il capitale sociale appartenga quindi ad un unico socio, in base alle regole di matrice comunitaria introdotte nel nostro ordinamento prima per le sole società a responsabilità limitata e poi anche per le società azionarie.</span><br abp="1801" /><br />
<span abp="1802">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fin qui, dunque, il Giudice del riparto corrobora con ulteriori argomenti ermeneutici (soprattutto, come visto, relativi al rapporto con <em abp="1803">lo ius superveniens </em>in materia di <em abp="1804">spending review)</em> il restrittivo orientamento inaugurato nel 2009, in punto latitudine della giurisdizione del Giudice contabile. La Suprema Corte rinviene, però, la necessità di rimeditare alcuni profili, sviluppando un&#8217;ulteriore importante riflessione relativa a quel particolare fenomeno giuridico, che ha trovato ampia diffusione negli ultimi decenni e che va sotto il nome di <em abp="1805">in house providing</em>.</span><br abp="1806" /><br />
<span abp="1807">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d&#8217;interesse economico generale (art. 1, par. 6). E&#8217; perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest&#8217;ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l&#8217;affidamento a società partecipate dall&#8217;ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l&#8217;affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l&#8217;affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l&#8217;affidamento a società c.d. <em abp="1808">in house</em>. Solo in quest&#8217;ultimo caso la Corte di Giustizia Europea</span><a abp="1809" href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><span abp="1810"><span abp="1811"><span abp="1812">[64]</span></span></span></a><span abp="1813"> ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall&#8217;ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell&#8217;ente sui propri stessi uffici. Siffatte indicazioni sono state pienamente recepite, in ambito nazionale, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato</span><a abp="1814" href="#_ftn65" name="_ftnref65" title=""><span abp="1815"><span abp="1816"><span abp="1817">[65]</span></span></span></a><span abp="1818">, sia da ultimo dalla Corte dei conti</span><a abp="1819" href="#_ftn66" name="_ftnref66" title=""><span abp="1820"><span abp="1821"><span abp="1822">[66]</span></span></span></a><span abp="1823">. Le stesse sezioni unite danno atto di aver avuto occasione, sia pur fuggevolmente, di farvi recentemente riferimento</span><a abp="1824" href="#_ftn67" name="_ftnref67" title=""><span abp="1825"><span abp="1826"><span abp="1827">[67]</span></span></span></a><span abp="1828"> ed infine se ne è occupata più volte la Corte costituzionale</span><a abp="1829" href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><span abp="1830"><span abp="1831"><span abp="1832">[68]</span></span></span></a><span abp="1833">.</span><br abp="1834" /><br />
<span abp="1835">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pur trattandosi all&#8217;origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società <em abp="1836">in house</em> non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perchè tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell&#8217;art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti a locali (d.lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l&#8217;affidamento di servizi pubblici, anzichè ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purchè esse realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o con gli enti che le controllano e purchè questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</span><br abp="1837" /><br />
<span abp="1838">E&#8217; dunque possibile considerare ormai ben delineati nell&#8217;ordinamento i connotati qualificanti della società <em abp="1839">in house</em>, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma, sottolinea la Suprema Corte, per poter parlare di società <em abp="1840">in house</em>, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.</span><br abp="1841" /><br />
<span abp="1842">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questo proposito il Giudice del riparto ritiene necessario meglio puntualizzare le tre caratteristiche salienti della società <em abp="1843">in house</em>.</span><br abp="1844" /><br />
<span abp="1845">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine alla prima di esse ricorda come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purchè si tratti sempre di enti pubblici</span><a abp="1846" href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><span abp="1847"><span abp="1848"><span abp="1849">[69]</span></span></span></a><span abp="1850"><span abp="1851">,</span> e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato</span><a abp="1852" href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><span abp="1853"><span abp="1854"><span abp="1855">[70]</span></span></span></a><span abp="1856">.</span><br abp="1857" /><br />
<span abp="1858">&nbsp;Inoltre, occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.</span><br abp="1859" /><br />
<span abp="1860">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il requisito della prevalente destinazione dell&#8217;attività in favore dell&#8217;ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l&#8217;attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da </span><span abp="1861"><span abp="1862">Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 43</span></span>9<a abp="1863" href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><span abp="1864"><span abp="1865"><span abp="1866">[71]</span></span></span></a><span abp="1867">, non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l&#8217;attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva &#8211; e segnatamente per quel che interessa in ordine alla reale natura delle società in house ai fini del riparto di giurisdizione &#8211; quel che soprattutto importa è che l&#8217;eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d&#8217;interesse economico generale svolto dalla società in via principale.</span><br abp="1868" /><br />
<span abp="1869">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l&#8217;ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società <em abp="1870">in house</em>, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L&#8217;espressione &#8220;controllo&#8221; non allude perciò, in questo caso, all&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull&#8217;assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell&#8217;ente con modalità e con un&#8217;intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale</span><a abp="1871" href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><span abp="1872"><span abp="1873"><span abp="1874">[72]</span></span></span></a><span abp="1875">.</span><br abp="1876" /><br />
<span abp="1877">La Suprema Corte osserva che le caratteristiche ora sommariamente descritte &#8211; e soprattutto la terza &#8211; bastano a rendere evidente l&#8217;anomalia del fenomeno dell&#8217;in house nel panorama del diritto societario. E&#8217; già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale.</span><br abp="1878" /><br />
<span abp="1879">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E’ pur vero che il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto societario, e che anzi, dopo la riforma attuata col d.lgs. n. 6 del 2003, esso ha trovato esplicito riconoscimento nell&#8217;art. 2497 c.c. e segg. Cionondimeno, tale fattispecie è ben diversa. Nei gruppi societari il potere di direzione e coordinamento spettante all&#8217;ente capogruppo attiene all&#8217;individuazione delle linee strategiche dell&#8217;attività d&#8217;impresa senza mai annullare del tutto l&#8217;autonomia gestionale della società controllata. Gli amministratori di quest&#8217;ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacchè, pur con gli adattamenti resi necessari dall&#8217;esser parte di un gruppo imprenditoriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell&#8217;art. 2380-<em abp="1880">bis </em>c.c., comma 1) nè, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l&#8217;interesse della stessa società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime. La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dal citato art. 2497 e segg., insomma, è volta a coniugare l&#8217;unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque entità giuridiche e centri d&#8217;interesse distinti l&#8217;una dalle altre. Altrettanto non sembra potersi dire invece per la società in house, sia per la già ricordata subordinazione dei suoi gestori all&#8217;ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l&#8217;impossibilità stessa d&#8217;individuare nella società un centro d&#8217;interessi davvero distinto rispetto all&#8217;ente pubblico che l’ha costituita e per il quale essa opera.</span><br abp="1881" /><br />
<span abp="1882">Allo stesso modo, prosegue il Giudice del riparto, ove si abbia a che fare con una società a responsabilità limitata, non sembra possibile ricondurre sic et simpliciter il &#8220;controllo analogo&#8221;, caratteristico del fenomeno dell&#8217;in house, ad uno dei &#8220;particolari diritti riguardanti l&#8217;amministrazione&#8221; che l&#8217;atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacchè neppure siffatti diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest&#8217;ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il suo primario dovere di perseguire l&#8217;interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di autonomia rispetto a quello personale del socio. </span><br abp="1883" /><br />
<span abp="1884">La società <em abp="1885">in house</em>, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un&#8217;entità posta al di fuori dell&#8217;ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E&#8217; stato osservato, infatti, che essa non è altro che una <em abp="1886">longa manus</em> della pubblica amministrazione, al punto che l&#8217;affidamento pubblico mediante <em abp="1887">in house contract</em> &nbsp;neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (</span><span abp="1888"><span abp="1889">Corte cost. n. 46 del 2013</span></span><span abp="1890">, cit.); di talchè &#8220;l&#8217;ente <em abp="1891">in house</em> non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa&#8221; (così </span><span abp="1892"><span abp="1893">Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 2008</span></span><span abp="1894">, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (<em abp="1895">in house</em>) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.</span><br abp="1896" /><br />
<span abp="1897">L&#8217;uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare.</span><br abp="1898" /><br />
<span abp="1899">Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui la corte di legittimità è pervenuta nell&#8217;individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali in precedenza sunteggiate, anche quando si tratti di società <em abp="1900">in house</em>.</span><br abp="1901" /><br />
<span abp="1902">Non possono valere perché – viene sottolineato dalla Suprema Corte quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione &#8211; queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s&#8217;è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.</span><br abp="1903" /><br />
<span abp="1904">Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero <em abp="1905">munus</em> privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un&#8217;articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall&#8217;ente pubblico. L&#8217;analogia tra le due situazioni, che si è visto essere una delle caratteristiche salienti del fenomeno dell&#8217;<em abp="1906">in house</em>, non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, nè quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione.</span><br abp="1907" /><br />
<span abp="1908">D&#8217;altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società <em abp="1909">in house</em> che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.</span><br abp="1910" /><br />
<span abp="1911">Dal che discende, conclude la Suprema Corte in tale fondamentale arresto, che, nel caso di società <em abp="1912">in house</em>, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all&#8217;ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.<br abp="1913" /><br />
<br abp="1914" /><br />
<strong abp="1915">6. </strong></span><strong abp="1916"><span abp="1917">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle Sezioni Unite </span></strong><strong abp="1918"><span abp="1919">25 novembre 2013, n. 26283.</span></strong><br abp="1920" /><br />
<br abp="1921" /><br />
<span abp="1922">La successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è caratterizzata da un estremo rigore in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti dell’<em abp="1923">in house</em>, tale da svuotare in termini concreti il parziale <em abp="1924">revirement</em> di cui alla suddetta sentenza n. 26283 del 2013. </span><br abp="1925" /><br />
<span abp="1926"><span abp="1927">In via generale, al fine di dirimere le controversie sul punto, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di chiarire</span><a abp="1928" href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><span abp="1929"><span abp="1930"><span abp="1931"><span abp="1932">[73]</span></span></span></span></a><span abp="1933"> che la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “<em abp="1934">in house</em>”, come delineati dall’art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. <em abp="1935">d</em>, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti.</span></span><br abp="1936" /><br />
<span abp="1937">Ferma tale impostazione metodologica, le Sezioni Unite hanno frequentemente negato la giurisdizione contabile in una pluralità di vicende dannose a carico di società pubbliche, sviluppando una giurisprudenza “pietrificata” e formalistica esclusivamente rivolta ad una mera verifica documentale delle previsioni statutarie, ad esempio per quanto riguarda:</span></div>
<ul abp="1938">
<li abp="1939" style="text-align: justify;"><span abp="1940">una società consortile interamente pubblica avente ad oggetto sociale il servizio pubblico locale di nettezza urbana. Il Giudice del riparto ha affermato la giurisdizione ordinaria per difetto dei presupposti dell’in house ed in particolare: <em abp="1941">a</em>) del requisito della esclusività assoluta in astratto della partecipazione societaria da parte di soli enti pubblici, in quanto lo statuto societario prevedeva sia la possibilità di opzione da parte dei titolari di obbligazioni convertibili sia la collocabilità presso terzi di azioni inoptate; <em abp="1942">b</em>) del requisito del controllo analogo, non essendo previsto nello statuto alcun controllo ulteriore (e a fortiori alcun comando diretto sulla gestione della società) da parte degli enti pubblici, al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base al codice civile (Cass., sez.un., 10 marzo 2014, n. 5491);</span></li>
<li abp="1943" style="text-align: justify;"><span abp="1944">una società di trasporto pubblico locale a maggioranza pubblica, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza (Cass., sez.un., 11 luglio 2014 n. 15942 e 15943);</span></li>
<li abp="1945" style="text-align: justify;"><span abp="1946">una società di gestione del servizio autostradale, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa: <em abp="1947">a</em>) la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza; <em abp="1948">b</em>) il difetto di previsioni statutarie che obblighino l’ente a esplicare la propria attività prevalentemente in favore degli enti pubblici partecipanti; <em abp="1949">c</em>) la mancanza del controllo analogo, non essendo stata documentata la sottoposizione degli organi amministrativi della società a siffatta tipologia di rapporto gerarchico rispetto agli enti pubblici partecipanti (Cass., sez.un., 12 febbraio 2014, n. 3201);</span></li>
<li abp="1950" style="text-align: justify;"><span abp="1951">una società di gestione del servizio idrico in cui il capitale sociale era suddiviso tra 72 comuni, ove è stata sottolineata – al momento della condotta &#8211; la carenza: <em abp="1952">a</em>) del presupposto relativo al capitale, in quanto lo statuto prevedeva solo una partecipazione maggioritaria pubblica e non la totale appartenenza ad enti pubblici; <em abp="1953">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti locali, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un vastissimo spettro di attività con partecipazione e/o costituzione di società o consorzi con altri enti anche privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione; <em abp="1954">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22608);</span></li>
<li abp="1955" style="text-align: justify;"><span abp="1956">una società a capitale interamente pubblico di gestione del servizio idrico, per difetto (al momento della condotta): <em abp="1957">a</em>) del primo requisito relativo al capitale in quanto lo statuto prevedeva come indefettibile solo una partecipazione maggioritaria pubblica, restando possibile la sottoscrizione delle azioni ordinarie da parte di persone fisiche o giuridiche; <em abp="1958">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti partecipanti, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un amplissimo spettro di attività non necessariamente riconducibili a servizi pubblici; <em abp="1959">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale titolare anche del controllo contabile (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22609);</span></li>
<li abp="1960" style="text-align: justify;"><span abp="1961">una società a capitale interamente pubblico ove </span><span abp="1962">era, però, totalmente assente all’epoca dei fatti la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati ed era di converso presente una indicazione di caratteristiche del &#8220;controllo analogo&#8221; in contraddizione con i principii posti dalle Sezioni Unite sopra rammentati. L&#8217;ente locale aveva, all&#8217;epoca dei fatti di rilievo, nulla più dell&#8217;ordinario potere codicistico di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, restando all&#8217;Assemblea (composta dal socio unico o dai soci- enti locali) la nomina degli altri amministratori; dall&#8217;altro canto, era stato siglato tra Comune e società il 19 luglio 2001 il contratto di servizio il quale contemplava la creazione di un &#8220;gruppo di lavoro&#8221; (a composizione mista) destinato a controllare l&#8217;andamento del contratto stesso. Trattavasi, dunque, di ordinari strumenti contrattuali di verifica della esecuzione della convenzione tra Comune e società partecipata, ma nessun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell&#8217;Ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari<span abp="1963"> (Cass., sez.un., 26 marzo 2014, n. 7177); </span></span></li>
<li abp="1964" style="text-align: justify;"><span abp="1965">una società interamente partecipata da ente locale che svolgeva </span><span abp="1966">servizi di manutenzione e gestione degli immobili comunali. In relazione ad un primo periodo in contestazione nello statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati, e difettava altresì il requisito del c.d. controllo analogo: requisito che (accanto agli ulteriori presupposti consistenti nella partecipazione totalitaria al capitale di uno o più enti pubblici e nella destinazione prevalente dell&#8217;attività sociale al servizio dell&#8217;ente o degli enti pubblici partecipanti) deve invece sussistere affinchè possa parlarsi di società <em abp="1967">in house</em>. Lo statuto sociale risultava però essere stato modificato con successiva deliberazione assembleare, proprio al fine di &#8220;rafforzare il rapporto organico tra la società ed il Comune socio, coerentemente con i requisiti richiesti dal controllo analogo e più in generale con le innovazioni legislative in tema di <em abp="1968">in house providing</em>&#8220;;&nbsp; alla stregua dello statuto sociale conseguentemente modificato la società rientra nel perimetro dell’in house atteso che per previsione statutaria: le sue azioni non possono appartenere neppure in parte a soci privati, il suo oggetto sociale è totalmente strumentale alle finalità istituzionali dell&#8217;ente territoriale partecipante e l&#8217;intera sua attività è assoggettata ad una minuziosa forma di controllo da parte degli uffici del Comune (espressamente definito &#8220;controllo analogo&#8221; dallo statuto), che implica una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà dell&#8217;ente pubblico tale da risultare appunto analoga a quella di un&#8217;articolazione interna dell&#8217;ente pubblico medesimo. Le Sezioni Unite ritengono allora inevitabile trarre la conclusione che sussista la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;asserita responsabilità solo con riguardo alle condotte successive alle modifiche statutarie che hanno introdotto i requisiti dell’in house; viceversa, la giurisdizione del giudice contabile va esclusa per analoghi fatti risalenti ad epoca precedente a quella in cui la società ha assunto le caratteristiche di una società <em abp="1969">in house</em> (</span><span abp="1970">Cass., sez.un., 24 febbraio 2015, n.</span><span abp="1971"> 3677</span><span abp="1972">);</span></li>
<li abp="1973" style="text-align: justify;"><span abp="1974">la società per azioni Ferrovie dello Stato, avendo la Cassazione evidenziato che essa svolge un’attività economica e commerciale in regime di libero mercato e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica </span><span abp="1975">(</span><span abp="1976">Cass., sez.un., 22 gennaio 2015, n.</span><span abp="1977"> 1159</span><span abp="1978">); </span></li>
<li abp="1979" style="text-align: justify;"><span abp="1980">una società a totale partecipazione pubblica sottoposta a poteri di vigilanza del Ministero per i beni culturali con capitale interamente pubblico; tale organismo, pur soggetto a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali &nbsp;e pur essendo soggetto al controllo della Corte dei conti <em abp="1981">ex</em> art.12 della legge 259 del 1958, non esercitava, per destinazione statutaria, un&#8217;attività esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che definirsi &#8220;di impresa&#8221;, improntata cioè a parametri di economicità e di concorrenza non astratta </span><span abp="1982">(</span><span abp="1983">Cass., sez.un., 21 luglio 2015, n.</span><span abp="1984"> 15199</span><span abp="1985">);</span></li>
<li abp="1986" style="text-align: justify;"><span abp="1987">una società interamente partecipata da ente locale, il cui statuto era privo della clausola di divieto di cessione delle quote a privata nonché del requisito del controllo analogo (</span><span abp="1988">Cass., sez.un., 24 marzo 2015, n.</span><span abp="1989"> 5848</span><span abp="1990">).</span></li>
</ul>
<div abp="1991" style="text-align: justify;"><span abp="1992"><span abp="1993">Talora, seppur molto più raramente, in presenza delle apposite clausole statutarie, la Suprema Corte ha invece riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile</span><a abp="1994" href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><span abp="1995"><span abp="1996"><span abp="1997">[74]</span></span></span></a><span abp="1998">. </span></span><br abp="1999" /><br />
<span abp="2000">Più articolato si disvela il panorama ermeneutico della giurisprudenza contabile, sia delle sezioni di appello<a abp="2001" href="#_ftn75" name="_ftnref75" title=""><span abp="2002"><span abp="2003"><span abp="2004"><span abp="2005">[75]</span></span></span></span></a>, sia delle sezioni territoriali<a abp="2006" href="#_ftn76" name="_ftnref76" title=""><span abp="2007"><span abp="2008"><span abp="2009"><span abp="2010">[76]</span></span></span></span></a>, tendenzialmente incentrato a rinvenire indici sostanziali a presidio dell’effettività della tutela delle pubbliche risorse. </span><br abp="2011" /><br />
<span abp="2012">Per quanto concerne la giurisprudenza contabile di appello, con rigore metodologico e esaustività argomentativa sono stati condivisibilmente messi in luce ulteriori profili idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (sez. I app., 20 febbraio 2015, n. 178 con riferimento ad una società di gestione dei mercati all’ingrosso il cui capitale sociale era al 99,7% in mano pubblica):</span><br abp="2013" /><br />
<em abp="2014"><span abp="2015">a)</span></em><span abp="2016"> &nbsp;</span><span abp="2017"><span abp="2018">assenza di un unico, formale criterio di collegamento (es. percentuale di partecipazione pubblica o privata; qualificazione della società quale <em abp="2019">in house</em>, o meno), al fine di individuare la sussistenza del necessario rapporto di servizio con l’Erario e, di conseguenza, la cognizione della Corte dei conti per le vertenze in tema di contabilità pubblica; </span></span><br abp="2020" /><br />
<em abp="2021"><span abp="2022"><span abp="2023">b)</span></span></em><span abp="2024"><span abp="2025"> &nbsp;distinzione tra: <em abp="2026">b1)</em></span><span abp="2027"> rapporto tra l’ente pubblico e la società di mera natura </span><span abp="2028">partecipativa, come nell’ipotesi di cui alla sentenza n. 26806/2009 delle sezioni unite, ove la presenza del capitale sociale d</span><span abp="2029">i provenienza </span><span abp="2030">(anche) </span><span abp="2031">pubblica – in assenza di ulteriori, fondamentali elementi, primo fra tutti lo svolgimento di attività di pubblico interesse &#8211; non fa perdere alla</span> <span abp="2032">società la natura di ente privato, per cui può essere corretto concludere che la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla società venga disciplinata dalle norme del codice civile e la giurisdizione spetti al giudice ordinario; <em abp="2033">b-2)</em> </span><span abp="2034">società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurabile, nel concreto, quale “<em abp="2035">longa manus</em>” dell’ente stesso; a prescindere dalla sua veste formale si è, nei fatti, in presenza di un modello organizzatorio della stessa P.A., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società non potrà non qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al Giudice contabile;</span></span><br abp="2036" /><br />
<span abp="2037"><em abp="2038"><span abp="2039">c)</span></em><span abp="2040"> attuale assetto normativo, caratterizzato dall’assoluta prevalenza di elementi e principi provenienti dall’ordinamento europeo, il quale notoriamente non conosce e non accetta distinzioni basate unicamente sulla formale natura del soggetto agente;</span></span><br abp="2041" /><br />
<span abp="2042"><em abp="2043"><span abp="2044">d)</span></em><span abp="2045"> &nbsp;perplessità, nell’ottica di un’adeguata tutela dell’Erario, derivanti dalla soluzione prospettata dalla Suprema Corte nella sentenza 19 dicembre 2009 n. 2686, cit., per la quale il sistema raggiungerebbe il suo completamento nell’azione di responsabilità verso gli amministratori pubblici (rappresentanti dell’azionista pubblico) i quali non promuovono, innanzi al Giudice ordinario, l’azione di responsabilità nei confronti dei danneggianti diretti.</span> <span abp="2046">Parimenti secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26283/2013, cit.), l’opzione interpretativa secondo cui dovrebbe essere esclusa, per le società che non siano <em abp="2047">in house</em>, la giurisdizione della Corte dei conti, “… <em abp="2048">trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile</em>”. Si tratta, ad avviso della prefata giurisprudenza contabile, di una soluzione innanzi tutto priva di effettività: l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale da parte dei rappresentanti del socio pubblico nei confronti degli amministratori della società partecipata, troverebbe infatti notevolissimi (se non insormontabili) ostacoli nella mancanza, in capo ad essi, dei poteri istruttori propri della Procura contabile. Inoltre, aderendo alla tesi negativa della giurisdizione della Corte dei conti, si restringerebbe inaccettabilmente il novero dei responsabili tenuti al ristoro del danno patito dall’Erario, rendendo assai difficoltosa (se non del tutto vana) l’azione di recupero, rimessa all’iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di contiguità con i danneggianti; iniziativa peraltro discrezionale e non certo doverosa, giacchè l’azione civile non ha i caratteri dell’obbligatorietà e necessarietà di quella contabile (art. 82, r.d. n. 2440/1923, l. cont. Stato). Verrebbe, insomma, riprodotta la stessa situazione di sostanziale assenza di azioni di responsabilità che si è verificata con riferimento ai responsabili degli enti pubblici economici per tutto il lungo periodo di tempo durante il quale è stata negata la giurisdizione del Giudice contabile, con la conseguenza che non risultano essere state certo numerose le azioni civili nei loro confronti. A tale proposito, con l’ordinanza n. 19667/2003 la stessa Suprema Corte ha riconosciuto che “… <em abp="2049">la timida attività giudiziaria dell’ente danneggiato poteva risolversi in un sostanziale esonero da responsabilità</em>”;</span></span><br abp="2050" /><br />
<span abp="2051"><em abp="2052"><span abp="2053">e)</span></em> <span abp="2054">insussistenza, sotto alcun profilo, di problemi di coordinamento sistematico paventati dalla Cassazione: al contrario, l’azione civile e quella contabile possono senz’altro convivere, nei rispettivi ambiti di competenza, come del resto efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Secondo la Cassazione, infatti (v. le sentenze nn. 6581/2006 e 27092/2009), la previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una società l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità non implica l&#8217;esclusione dell&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l&#8217;avere entrambe per oggetto il medesimo danno non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda. In buona sostanza, risulta indispensabile che venga mantenuta integra, in siffatte evenienze, la competenza del Pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell’indipendenza e dell’autonomia, per una reale ed efficace tutela del pubblico Erario;</span></span><br abp="2055" /><br />
<span abp="2056"><em abp="2057"><span abp="2058">f)</span></em><span abp="2059"> un’interpretazione che assegnasse al Giudice ordinario la giurisdizione sui danni a società partecipate da enti pubblici potrebbe determinare, se trattasi di società deputate allo svolgimento di servizi pubblici, la violazione dei fondamenti costituzionali e degli stessi principi del diritto UE, con la responsabilità dello Stato-giudice per inadempimento dei principi del diritto comunitario: il quale, come ampiamente noto, valorizza con decisione l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una gestione delle risorse pubbliche trasparente, sana, efficiente ed economica (v., in proposito, Corte di giustizia, sentenze 30 settembre 2003, C&#8209;224/01, caso <em abp="2060">Köbler</em> e 13 giugno 2006, C-173/03, <em abp="2061">Traghetti del Mediterraneo</em>). Più esattamente, vengono qui in rilievo gli artt. 117 e 119 Cost. e l’art. 126 del Trattato dell’Unione europea (ex art. 104 TCE), unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi, i Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, la Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C (<em abp="2062">Patto di stabilità e crescita comunitario</em>); il Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni (c.d. sistema SEC/95, <em abp="2063">pro-tempore</em> in vigore e successivamente sostituito dal SEC 2010): tutto questo complesso normativo postula un controllo magistratuale, o comunque indipendente e neutrale, su tutte le gestioni pubbliche, onde verificare, con trasparenza e tracciabilità, l’esistenza di gestioni inefficienti e diseconomiche di risorse pubbliche. Il diritto dell’Unione europea, difatti, nel prevedere la procedura di sorveglianza multilaterale sui disavanzi eccessivi, ha imposto a tutti gli Stati di porre in essere meccanismi idonei a elaborare i dati finanziari da trasmettere alle Istituzioni europee, per consentire le necessarie verifiche. Proprio in ottemperanza a tali principi, la legislazione nazionale ha modificato gli strumenti di finanza pubblica introducendo, tra l’altro, il patto di stabilità interno, la decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità (legge n. 196/2009) ed il conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, nel quale sono considerate anche le risorse consumate attraverso partecipazioni in società di gestione di servizi pubblici;</span></span><br abp="2064" /><br />
<span abp="2065"><em abp="2066"><span abp="2067">g)</span></em><span abp="2068"> le stesse linee di politica legislativa interna, tese all’attuazione del federalismo fiscale e del principio di tracciabilità dei tributi, richiedono a loro volta un più incisivo, efficiente (nonché completo e complessivo) controllo della gestione della spesa pubblica. In tale contesto si pone la giurisdizione della Corte dei conti “<em abp="2069">nelle materie di contabilità pubblica</em>” (art. 103 Cost.), che viene attivata dall’organo requirente pubblico (Procuratore regionale) a tutela delle risorse pubbliche, provenienti dai versamenti dei contribuenti: azione pubblica e necessaria, perché strumentale al perseguimento delle finalità costituzionali ed europee di tutela e salvaguardia delle pubbliche risorse, della loro efficiente gestione e dell’eliminazione degli sprechi e inefficienze che impediscono la corretta gestione del denaro pubblico e, conseguentemente, dell’obiettivo del pareggio di bilancio; obiettivo centrale delle politiche economiche degli Stati dell’Unione Europea e, proprio per questo, oggetto della proposta di “patto fiscale europeo”. La giurisdizione di responsabilità attribuita dalla Carta fondamentale alla Corte dei conti, dunque, è strumentale al soddisfacimento di rilevantissimi e preminenti interessi pubblici, a vantaggio dell’intera collettività dei cittadini e delle imprese contribuenti, sicchè un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che ne definiscono l’ambito, appare non solo non giustificabile (come già era stato affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30786/2011, prima ricordata), ma anche lesiva di basilari principi di rango costituzionale ed europeo: escludere da tale contesto una quota ingentissima di risorse pubbliche, quelle gestite cioè da soggetti formalmente privati (e per questa sola ragione) &#8211; con l’unica, limitatissima eccezione per le società formalmente <em abp="2070">in house</em> &#8211; rappresenterebbe un <em abp="2071">vulnus</em> grave e inconcepibile ai principi di integrità e trasparenza della finanza pubblica allargata, innanzi richiamati;</span></span><br abp="2072" /><br />
<em abp="2073"><span abp="2074"><span abp="2075">h) </span></span></em><span abp="2076">la stessa giurisprudenza comunitaria ha da tempo recato significative aperture in tema di possibile partecipazione di capitali privati a società, sia pure formalmente <em abp="2077">in house</em>: v., ad es., Corte di giustizia europea, Sez. III, 10 settembre 2009, procedimento n. C-573/07 (Sea srl contro Comune di Ponte Nossa, Se.T.Co. S.p.A.), che riconosce la compatibilità con il diritto UE dell&#8217;affidamento diretto di un servizio ad una S.p.A. a capitale interamente pubblico, anche nel caso in cui esista la possibilità che investitori privati entrino nel capitale di detta società; la pronunzia ha chiarito infatti che l&#8217;esistenza di tale potere non impedisce che l&#8217;obiettivo principale di detta società rimanga la gestione di servizi pubblici. Tale apertura ha riguardato la stessa recente legislazione europea; in particolare, la direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, all’articolo 12, norma di riferimento per stabilire i caratteri dell’<em abp="2078">in house providing</em>, chiarisce che ci si trova di fronte a tale figura “… <em abp="2079">quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em> (…)”. <em abp="2080">Ergo</em> non è detto che solo in caso di partecipazione pubblica totalitaria sia possibile parlare di controllo analogo da parte dell’ente pubblico sulla società, e quindi di giurisdizione contabile di responsabilità: tale requisito è da ritenere, invece, sussistente anche in caso di compartecipazione all’azionariato sociale da parte di privati, laddove essa fosse di entità tale da non esercitare alcuna influenza determinante sull’assetto societario stesso.&nbsp;</span><br abp="2081" /><br />
<br abp="2082" /><br />
<strong abp="2083"><span abp="2084">6.1 Danni a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione.</span></strong><br abp="2085" /><br />
<br abp="2086" /><br />
<span abp="2087"><span abp="2088">Deve in ogni caso rimarcarsi che, a fronte di tali approdi del giudice nomofilattico tendenti a restringere la giurisdizione contabile a favore di quella ordinaria per danni diretti cagionati al patrimonio sociale (con salvezza delle società <em abp="2089">in house</em>), resta alla Corte dei Conti, secondo consolidato indirizzo della Cassazione e della stessa Corte dei Conti, la cognizione in alcune peculiari evenienze di danni arrecati da amministratori alla società (e all&#8217;ente pubblico partecipante):</span> </span><br abp="2090" /><br />
<span abp="2091"><span abp="2092">&#8195;<em abp="2093">a</em>)&#8194; qualora la società (o una associazione o una fondazione) instauri un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione utilizzando risorse pubbliche per finalità pubbliche (es. società preposte ad attuare programmi di formazione professionale con finanziamenti pubblici)</span><a abp="2094" href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><span abp="2095"><span abp="2096"><span abp="2097">[77]</span></span></span></a></span><span abp="2098"><span abp="2099">;</span> </span><br abp="2100" /><br />
<span abp="2101"><span abp="2102">&#8195;<em abp="2103">b</em>)&#8194;qualora si tratti di società pubbliche che svolgano, legate da rapporti negoziali o concessori, la riscossione di tributi</span><a abp="2104" href="#_ftn78" name="_ftnref78" title=""><span abp="2105"><span abp="2106"><span abp="2107">[78]</span></span></span></a></span><span abp="2108"><span abp="2109">, o che, quali concessionarie di pubblico servizio, percepiscano entrate di natura tributaria finalizzate a scopi pubblici (caso Casinò di Campione d&#8217;Italia)</span><a abp="2110" href="#_ftn79" name="_ftnref79" title=""><span abp="2111"><span abp="2112"><span abp="2113">[79]</span></span></span></a></span><span abp="2114"><span abp="2115">, o che svolgano servizi pubblici essenziali in regime non di mercato (caso Enav s.p.a.)</span><a abp="2116" href="#_ftn80" name="_ftnref80" title=""><span abp="2117"><span abp="2118"><span abp="2119">[80]</span></span></span></a></span><span abp="2120"><span abp="2121">, o che svolgano con totale partecipazione pubblica, quale organo indiretto, un servizio pubblico (caso Atac s.p.a.</span><a abp="2122" href="#_ftn81" name="_ftnref81" title=""><span abp="2123"><span abp="2124"><span abp="2125">[81]</span></span></span></a></span> <span abp="2126"><span abp="2127">, o caso ANAS spa)</span><a abp="2128" href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><span abp="2129"><span abp="2130"><span abp="2131">[82]</span></span></span></a></span><span abp="2132"><span abp="2133"> , o siano società concessionarie di un bene demaniale per finalità esclusivamente “<em abp="2134">fieristiche, congressuali, promozionali e simili” “senza poter essere usato per altro scopo</em>”</span><a abp="2135" href="#_ftn83" name="_ftnref83" title=""><span abp="2136"><span abp="2137"><span abp="2138">[83]</span></span></span></a></span><span abp="2139"><span abp="2140">;</span></span><br abp="2141" /><br />
<span abp="2142"><span abp="2143">&#8195;<em abp="2144">c</em>)&#8194;qualora la società svolga, con risorse finanziarie pubbliche, attività sostanzialmente riferibili a pubbliche amministrazioni cui sono collegate da rapporti che ne fanno dei veri e propri enti pubblici: il riferimento è alla nota decisione 22 dicembre 2009, n. 27092, con cui le stesse sezioni unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nel regolamento preventivo proposto dai membri del C.d.A. della RAI s.p.a., i quali sono stati convenuti in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sez. Lazio, per le conseguenze pregiudizievoli, per l&#8217;azienda, dell&#8217;illegittima nomina a direttore generale di Alfredo Meocci (tra cui la sanzione pecuniaria comminata dall&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</span><a abp="2145" href="#_ftn84" name="_ftnref84" title=""><span abp="2146"><span abp="2147"><span abp="2148">[84]</span></span></span></a></span><span abp="2149"><span abp="2150">; la Suprema Corte ha riconosciuto che la Rai ha “natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica&#8230; nonostante l&#8217;abito formale che riveste di società per azioni”. Essa, infatti: <em abp="2151">a</em>) è concessionaria di servizio pubblico (radiotelevisivo); <em abp="2152">b</em>) è soggetta ai poteri di vigilanza dell&#8217;apposita commissione parlamentare; <em abp="2153">c</em>) è destinataria di un canone di abbonamento avente natura di imposta; <em abp="2154">d</em>) è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, soggetti al controllo della Corte dei conti; <em abp="2155">e</em>) è tenuta, come organismo di diritto pubblico, all&#8217;osservanza delle procedura di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento dei contratti.</span><span abp="2156"> &nbsp;</span><span abp="2157">Sussistendo i predetti indici pubblicistici di riconoscimento, il danno cagionato alla Rai, quale particolare società a partecipazione pubblica, dai suoi agenti può essere qualificato come danno erariale. Del resto la peculiarità giuridica della Rai è ben presente anche nella sentenza n. 513 del 2010 in cui le sezioni unite, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati da amministratori alla società in via generale, hanno in via di eccezione ribadito la giurisdizione della Corte dei conti qualora si riscontri “la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="2158">sui generis</em>, come nel caso della Rai”.</span></span><br abp="2159" /><br />
<span abp="2160"><span abp="2161">&#8195;<em abp="2162">d</em>)&#8194; Da ultimo si segnala che la Cassazione</span><a abp="2163" href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><span abp="2164"><span abp="2165"><span abp="2166">[85]</span></span></span></a> </span><span abp="2167"><span abp="2168">, in ulteriore deroga al criterio-guida delineato con le sentenze n. 26806 del 2009 e n. 513 del 2010 tendente ad escludere la giurisdizione contabile su amministratori di società a partecipazione pubblica, ha invece più volte ammesso la stessa qualora si tratti di danni cagionati da amministratori di società private (anche non partecipate da enti pubblici) che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici distratti per altri fini: in tale evenienza la Cassazione, ricorrendo al classico e tradizionale argomento del “rapporto di servizio” instaurato con la p.a. da parte della società beneficiaria del finanziamento e gestente risorse pubbliche, ha ritenuto aggredibili dalla Corte dei conti, oltre alla società, anche gli amministratori, parimenti legati da rapporto di servizio alla p.a.</span></span><br abp="2169" /><br />
<br abp="2170" /><br />
<strong abp="2171"><span abp="2172">7. L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame. Conclusioni.</span></strong>&nbsp;<br abp="2173" /><br />
<br abp="2174" /><br />
<span abp="2175"><span abp="2176">L’art.12 della bozza di testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il <span abp="2177">Consiglio dei ministri ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rappresenta, a nostro avviso, una occasione persa per attribuire, per ragioni giuridico-sistematiche (ossequio agli art.100 e 103 cost. che devolvono alla Corte dei conti&nbsp; la piena giurisdizione sui danni alle casse pubbliche), e, soprattutto, per finalità etiche e pragmatiche, sovente sbandierate dalla Politica, ma sistematicamente poi disattese sul piano normativo (nella specie, perseguire realmente, e non solo teoricamente, gli amministratori incapaci o delinquenti), la piena giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate alla Corte dei Conti.</span></span></span><br abp="2178" /><br />
<span abp="2179"><span abp="2180">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Premesso che sul piano soggettivo, la magistratura contabile non è meno capace o sensibile tecnicamente della magistratura ordinaria nel vagliare la materia societaria, sul piano oggettivo, la natura privatistica dell’ente non giustifica di per sé l’attribuzione all’a.g.o. della materia delle patologie comportamentali dei suoi amministratori, ben potendo il legislatore privilegiare l’aspetto funzionale delle società partecipate rispetto a quello (secondario) strutturale, per devolvere la materia alla Corte dei Conti.</span></span><br abp="2181" /><br />
<span abp="2182"><span abp="2183">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La magistratura contabile ha mezzi</span><a abp="2184" href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><span abp="2185"><span abp="2186"><span abp="2187">[86]</span></span></span></a><span abp="2188">, competenze tecniche</span><a abp="2189" href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><span abp="2190"><span abp="2191"><span abp="2192">[87]</span></span></span></a><span abp="2193"> e apprezzabile tempistica gestionale</span><a abp="2194" href="#_ftn88" name="_ftnref88" title=""><span abp="2195"><span abp="2196"><span abp="2197">[88]</span></span></span></a><span abp="2198"> per perseguire con efficacia la <em abp="2199">mala gestio</em> societaria. Inoltre, la sua azione <em abp="2200">officiosa</em> e <em abp="2201">obbligatoria</em> rappresenta la miglior garanzia di reale conseguimento di recuperi risarcitori a fronte di condotte dolose o gravemente colpose di amministratori e di (non) controllori societari. La <em abp="2202">ratio</em> sottesa invece alla criticabile attribuzione alla giurisdizione (quasi totalitaria) del giudice ordinario della materia si fonda (come statuito dalla Cassazione e recepito dal testo unico) solo e soltanto su una asserita coerenza dogmatica tra tale giurisdizione e la natura privatistica del soggetto-societario. Ma tale miope scelta, che si traduce e si tradurrà nella sostanziale impunità di amministratori e organi di controllo in quanto l<em abp="2203">’actio pro socio </em>(ovvero la citazione civilistica che rappresenta il presupposto per l’attivazione dell’a.g.o.) sarà a nostro avviso marginalmente ed occasionalmente esercitata dal connivente o abulico socio pubblico (che, tra l’altro, tali amministratori…ha nominato!), dimentica che l’ordinamento è pieno di istituti di natura privatistica e di moduli contrattuali attribuiti, per scelta più politica che sistematica, alla giurisdizione del giudice amministrativo</span><a abp="2204" href="#_ftn89" name="_ftnref89" title=""><span abp="2205"><span abp="2206"><span abp="2207">[89]</span></span></span></a><span abp="2208"> e, al contrario, di istituti pubblicistici devoluti in fase contenziosa al giudice ordinario</span><a abp="2209" href="#_ftn90" name="_ftnref90" title=""><span abp="2210"><span abp="2211"><span abp="2212">[90]</span></span></span></a><span abp="2213">.</span></span><br abp="2214" /><br />
<span abp="2215"><span abp="2216">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, se l’intento del Governo fosse stato realmente quello di monitorare, attenzionare e, dunque, sanzionare la scorretta gestione delle società partecipate, in coerenza con i presupposti ispiratori della riforma portata avanti dal testo unico approvato il 20 gennaio 2016<em abp="2217"> in itinere</em>, ovvero evitare intollerabili costi e sprechi connessi a talune malsane gestioni societarie (da qui la loro riduzione, la fissazione di stringenti criteri per la loro creazione, la contrazione dei compensi per amministratori etc.), sarebbe bastato formulare l’art.12 in ben altro modo, ovvero: “<em abp="2218">1. </em></span><em abp="2219"><span abp="2220">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti all’azione della Procura regionale della Corte dei Conti secondo le comuni regole della responsabilità amministrativo-contabile, fermo restando il possibile concorso delle azioni civili di responsabilità promosse dai soci e regolate dalla disciplina ordinaria codicistica delle società di capitali”. </span></em><span abp="2221">Sarebbe stata una norma chiara, lineare, coerente con il sistema e con le linee ispiratrici del testo unico in cui si inserisce ed avrebbe costituito, ove ritenuta necessaria (dalla Consulta), anche l<em abp="2222">’interpositio legislatoris </em>volta a legittimare, in coerenza con la Costituzione, la opportuna ed occhiuta giurisdizione contabile in materia.</span></span><br abp="2223" /><br />
<span abp="2224"><span abp="2225">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il non essere riusciti ad inserire tale semplice e coerente previsione, da un lato denota il modesto peso istituzionale che oggi la Corte dei Conti, pur marginalmente consultata in sede di redazione del testo unico, ha sulle scelte del Parlamento, e, dall’altro, evidenzia una chiara opzione politica volta a non perseguire realmente le persone fisiche autrici della<em abp="2226"> mala gestio </em>delle società partecipate, ovvero gli amministratori e controllori che sono, molto spesso, politici non eletti in Parlamento o in enti locali, i quali (in consapevole elusione dei conflitti potenziali di interesse di cui è permeata la legge anticorruzione n.190 del 2012 per i soli dipendenti pubblici) ricevono come “contentino” una poltrona in tali società, la cui gestione richiede però competenze manageriali, gestionali e tecniche, il cui mancato possesso, unito a talune non occasionali carenze etiche, è all’origine delle tante gravi (e talvolta gravissime) vicende giudiziarie di danni al patrimonio societario e dei soci pubblici sopra ricordate (fenomeni tangentizi, appalti pilotati, svendite di quote societarie e di beni sociali, assunzioni clientelari, incarichi esterni in assenza di presupposti, lievitazione dei compensi per amministratori e dipendenti, spese di rappresentanza non pertinenti o abnormi etc.). Tali dannosi fenomeni la Corte dei Conti ha cercato di perseguire negli ultimi 20 anni, ma prima la giurisprudenza della Cassazione, ed ora l’art.12 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica, hanno precluso ogni serio intervento giudiziario, devolvendo alla magistratura contabile un marginale intervento, di ben più difficile attuazione, sui danni arrecati al socio pubblico o, ancor più difficile, sui soci inerti nel promuovere l’<em abp="2227">actio pro socio.</em></span></span><br abp="2228" /><br />
<span abp="2229"><span abp="2230">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In estrema sintesi, il legislatore ha effettuato ad oggi (e salvo auspicabili ripensamenti sulla bozza in discussione) una chiara opzione politica a favore della &nbsp;possibile impunità patrimoniale degli amministratori di società pubbliche, con accollo sulla collettività dei cittadini-contribuenti dei costi della <em abp="2231">mala gestio.</em></span></span><br abp="2232" /><br />
<span abp="2233">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="2234">Sarebbe interessante fare una ricognizione (magari devolvibile alle sezioni di controllo della Corte dei conti, valendosi degli organi di controllo interno e <em abp="2235">audit</em> delle società partecipate e degli organi ispettivi degli enti pubblici partecipanti) delle azioni civili ad oggi intraprese da soci pubblici avverso cattivi amministratori innanzi all’a.g.o.: auspicando di non essere “funesti profeti”, netta si ha l’impressione che il numero di tali azioni sia vicina allo zero (nei repertori di giurisprudenza, anche telematici, non si rinvengono precedenti in società a partecipazione pubblica !). Ed allora le ragioni di tale buco giurisprudenziale non possono che essere due: o gli amministratori delle società partecipate in Italia sono tutti degli etici, onesti e competenti gestori, oppure le azioni sociali non vengono attivate. </span></span><br abp="2236" /><br />
<span abp="2237"><span abp="2238">La scelta legislativa ad oggi effettuata dall’art.12 della bozza di testo unico del 2016 volta a devolvere ai soci l’azione risarcitoria avverso amministratori innanzi all’a.g.o., con residuale giurisdizione contabile in caso di “<em abp="2239">danno erariale”</em>, inteso “<em abp="2240">esclusivamente”</em> come <em abp="2241">“il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>” è, a nostro avviso, un minimale e modesto “contentino” alla Corte dei Conti, che si traduce in un classico bizantinismo normativo per attenuare e “annacquare” la strada maestra della esclusiva ed incisiva azione contabile, con conseguente accollo sui bilanci pubblici, e dunque sulla collettività dei cittadini, delle inerzie nel perseguire, da parte del giudice ordinario (che, necessita di una citazione attorea, ovvero dei soci, non potendo officiosamente aprire un fascicolo, a differenza della Procura contabile) i fatti dannosi posti in essere da amministratori societari.</span></span><br abp="2242" /><br />
<span abp="2243"><span abp="2244">La bozza di norma conferma dunque il classico riparto delineato dalla Cassazione:</span><span abp="2245"> 1) la&nbsp;<em abp="2246">mala gestio</em>&nbsp;societaria che produce un danno diretto (privatistico) al patrimonio della società spetta alla cognizione dell’a.g.o., mentre il pregiudizio indiretto alla partecipazione pubblica spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; 2) l’omesso esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio pubblico si pone quale fattore causale che “trasforma” il danno indiretto alla partecipazione pubblicistica in un danno diretto&nbsp;di pregiudizio all’erario<a abp="2247" href="#_ftn91" name="_ftnref91" title=""><span abp="2248"><span abp="2249"><span abp="2250"><span abp="2251">[91]</span></span></span></span></a>.</span></span><br abp="2252" /><br />
<span abp="2253"><span abp="2254">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il seguito di questa vicenda normativa, ove non verrà modificata nel senso da noi auspicato, ci sembra scontato: la Procura contabile, sulla scorta di generosi tentativi interpretativi dell’art.12 del testo unico in chiave estensiva, tenterà di “squarciare l’impunità dello schermo societario”, allargando (come già ad oggi vittoriosamente fatto) la propria sfera d’azione a società <em abp="2255">in house</em> e concessionarie di pubblici servizi, ipotizzerà una vasta serie di danni, patrimoniali e non patrimoniali (compreso quello all’immagine, nei liti dell’improvvido lodo Bernardo), arrecati direttamente al socio pubblico di propria competenza, proporrà coraggiose azioni surrogatorie in caso&nbsp; di inerzie dei soci etc. etc., mentre abili ed autorevoli difensori (sovente accademici di rango) di amministratori indagati da detta Procura solleveranno decine di conflitti di giurisdizione innanzi alla Cassazione, con un indotto di lavoro per giudici (e relative cancellerie), avvocati (e relativi studi), CTU (per stime di danni arrecati da amministratori), esponenti della dottrina (che avranno tanto da scrivere e da annotare), corsi e convegni (incentrati sul tema delle partcipate</span><a abp="2256" href="#_ftn92" name="_ftnref92" title=""><span abp="2257"><span abp="2258"><span abp="2259">[92]</span></span></span></a><span abp="2260">), così instaurando un “virtuoso” flusso economico che, se da un lato farà circolare denaro e creerà lavoro per operatori giudiziari e forensi, porterà a modestissimi recuperi erariali in quanto l’allungamento dei tempi dei giudizi è la miglior garanzia per l’impunità, sia in sede civile che giuscontabile (come del resto nel campo penale).</span></span><br abp="2261" /><br />
<span abp="2262"><span abp="2263">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto questo sarebbe stato evitabile con una norma più semplice, lineare e diretta. Ma ciò non è avvenuto.</span></span><br abp="2264" /><br />
<span abp="2265"><span abp="2266">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dovendo, dunque, nel prossimo futuro le Procure contabili lavorare sulla base dell’attuale testo dell’art.12 (se non verrà modificato all’esito dell’<em abp="2267">iter</em> attualmente in corso presso Conferenza unificata e Commissioni parlamentari competenti), può evidenziarsi che l</span><span abp="2268">’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella del testo unico (che fotograferebbe l’attuale assetto delineato dalle sezioni unite della Cassazione) tuttavia potrebbe non essere così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata moderatamente innovativa di tale norma, che, secondo alcuni commentatori:</span></span></div>
<ol abp="2269">
<li abp="2270" style="text-align: justify;"><span abp="2271">consentirebbe alla Procura contabile di convenire amministratori di ogni società partecipata anche con quote minoritarie pubbliche e non solo di società<em abp="2272"> in house</em> (a totale partecipazione pubblica, controllo analogo e attività prevalente per l’ente proprietario: v. sopra) o concessionarie di pubblici servizi; tuttavia, nella attuale formulazione, anche le società <em abp="2273">in house </em>dovrebbero sottostare alla regola generale, che impone la prova, da parte della Procura, di un danno all’ente socio;</span></li>
<li abp="2274" style="text-align: justify;"><span abp="2275">consentirebbe alla Procura contabile un più ampio ventaglio di intervento, potendo convenire sia gli amministratori delle società per danni arrecati al patrimonio dell’ente pubblico socio (e non direttamente alla società, come già escluso dalla Cassazione), evenienza che forse sottrarrebbe al pericoloso vaglio della Cassazione la cognizione in materia, sia, in via parallela (o, forse, successiva), nei confronti del socio pubblico inerte che non avesse tempestivamente attivato l’<em abp="2276">actio pro socio </em>ex 2395 c.c., facendola prescrivere (salvo ipotizzare una azione surrogatoria della Procura prima della prescrizione<a abp="2277" href="#_ftn93" name="_ftnref93" title=""><span abp="2278"><span abp="2279"><span abp="2280">[93]</span></span></span></a>), così originando un danno erariale da condotta omissiva</span><em abp="2281"><span abp="2282"> (“pregiudicando il valore della partecipazione</span></em><span abp="2283">” recita la bozza di art.12)</span><span abp="2284">, recuperabile dalla Procura contabile con propria azione contro il socio. Tale ultima azione avrebbe, quale più differito <em abp="2285">dies a quo</em> prescrizionale, la conoscenza (sovente assai tardiva in quanto comprensibilmente occultata o comunque non comunicata alla Procura contabile da “timidi” organi interni o di controllo) di tale maturata prescrizione civilistica-societaria per inerzia del socio pubblico;</span></li>
<li abp="2286" style="text-align: justify;"><span abp="2287">la scomparsa dalla norma<em abp="2288"> in itinere</em> dell’iniziale avverbio “direttamente” (“</span><em abp="2289"><span abp="2290">danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></em><span abp="2291">direttamente<em abp="2292"> subìto dagli enti partecipanti”</em>) &nbsp;consentirebbe una più agevole prova, da parte della Procura, del danno arrecato all’ente partecipante. Difatti, se è evidente che un danno alle casse della società partecipata ha sempre ricadute sul bilancio dell’ente partecipante (con bilancio consolidato), la dimostrazione di un danno “direttamente” arrecato al socio è più complesso, stanti i molteplici e complessi rapporti finanziari tra società e soci;</span></li>
<li abp="2293" style="text-align: justify;"><span abp="2294">da ultimo, sulla scorta dei chiari indirizzi della Cassazione con le note decisioni </span><span abp="2295">19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519</span><span abp="2296">, dovrebbe restare devoluto alla giurisdizione contabile il</span><span abp="2297"> <em abp="2298">danno all&#8217;immagine<a abp="2299" href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><span abp="2300"><strong abp="2301"><span abp="2302"><span abp="2303">[94]</span></span></strong></span></a></em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="2304" href="#_ftn95" name="_ftnref95" title=""><span abp="2305"><span abp="2306"><span abp="2307">[95]</span></span></span></a></span><span abp="2308">.</span></li>
</ol>
<p abp="2309" style="text-align: justify;"><span abp="2310">Alla giurisprudenza e agli interpreti il compito di far chiarezza sulla portata applicativa della imminente novella normativa, ma resta, come detto, sincera amarezza per la opportunità persa dal Governo per un serio ed etico intervento volto a preservare, con una più lineare e coerente attribuzione della materia alla giurisdizione contabile (al limite in parallelo con quella civilistica del socio), la regola che “<em abp="2311">chi sbaglia paga”</em>, principio che la Corte dei conti avrebbe ben saputo preservare con la sua generalizzata e tempestiva azione obbligatoria e officiosa.</span><br abp="2312" /><br />
<span abp="2313">Né questo auspicabile spostamento dell’asse del riparto di giurisdizione dall’a.g.o. alla Corte dei conti sembra conseguibile attraverso il decreto legislativo attuativo dell’art.20 della legge delega Madia 7&nbsp; agosto 2015 n.124, denominato <em abp="2314">Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti</em>, che, al comma 2 lettera c), prevede l&#8217;adozione, con decreto delegato, di&nbsp;<strong abp="2315"><span abp="2316">“</span></strong><em abp="2317"><span abp="2318">disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni</span></em><span abp="2319">”, in quanto il relativo decreto delegato ben difficilmente potrebbe porsi in contrasto con il suddetto art.12 del testo unico sulle partecipate, norma che ha di fatto, ancora una volta, garantito l’impunità degli amministratori societari incapaci o delinquenti.</span></span><br abp="2320" /><br />
<span abp="2321"><span abp="2322">Unica strada perseguibile per impedire tale stasi nel promuovere azioni sociali in sede civile sarà un sistematico e capillare riscontro da parte di tutte le Procure regionali della Corti sulle inerzie di soci pubblici a fronte dei tanti fatti di <em abp="2323">mala gestio</em> che la realtà giudiziaria evidenzia. In tal senso, un basilare ausilio per le Procure potranno darlo gli uffici ispettivi interni degli enti soci e le sezioni regionali di controllo della Corte stessa.</span></span><br abp="2324" /><br />
&nbsp;<br abp="2325" /><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br abp="2327" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2328">
<div abp="2329" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="2331" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="2332" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="2333" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span abp="2334"><span abp="2335"><span abp="2336"><span abp="2337">[1]</span></span></span></span></a><span abp="2338"><span abp="2339"> Il testo è ad esempio rinvenibile nel sito <em abp="2340">www.lexitalia.it/a/2016/70727.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2342" id="ftn2" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2343" /><br />
<span abp="2344"><span abp="2345"><span abp="2346"><span abp="2347">[2]</span></span></span><span abp="2348"><span abp="2349"> L’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella tuttavia non è così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata forse moderatamente innovativa di tale norma, a cui si farà cenno nel successivo paragrafo 7.</span></span></span><br abp="2350" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2352" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2353" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="2354" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span abp="2355"><span abp="2356"><span abp="2357"><span abp="2358">[3]</span></span></span></span></a><span abp="2359"><span abp="2360"> Tale avverbio “<em abp="2361">direttamente</em>” è stato successivamente espunto nel testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’invio alle Commissioni parlamentari.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2362" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2363" id="ftn4" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2364" /><br />
<span abp="2365"><span abp="2366"><span abp="2367"><span abp="2368">[4]</span></span></span> <span abp="2369">Sul tema generale delle società partecipate o controllate, senza pretesa di esaustività, v. PANI, SANNA, <em abp="2370">Il controllo analogo: dalla&nbsp;</em></span></span><em abp="2371"><span abp="2372">direttiva 2014/24/UE del</span></em> <em abp="2373"><span abp="2374">26 febbraio 2014</span></em><em abp="2375"><span abp="2376"><span abp="2377">&nbsp;al&nbsp;</span></span></em><em abp="2378"><span abp="2379">testo unico sulle società partecipate</span></em><span abp="2380"><em abp="2381"><span abp="2382">, </span></em><span abp="2383">in&nbsp;&nbsp;</span></span><em abp="2384"><span abp="2385">www.lexitalia.it</span></em><span abp="2386"><span abp="2387">, 2016, f.2; GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2388">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 157 segg.; NICO, <em abp="2389">Le società partecipate dagli enti locali dopo la legge di stabilità 2015</em>, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015; CINTIOLI, <em abp="2390">Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza, </em>in <a abp="2391" href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a></span></span><span abp="2392"><span abp="2393">, 19 marzo 2014; SIGISMONDI,<em abp="2394"> Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il contributo del giudice amministrativo, </em>in<em abp="2395"> Giorn. dir. amm.,</em> 2013, 52 segg.; GOISIS, <em abp="2396">Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, </em>in<em abp="2397"> Dir. ec</em>., 2013, 41 segg.; FIMMANÒ, <em abp="2398">La giurisdizione sulle &#8220;società pubbliche&#8221;, </em>in<em abp="2399"> Società,</em> 2013, 974 segg.; CHIEPPA, GIOVAGNOLI, <em abp="2400">Manuale di diritto amministrativo,</em> Milano, 2011, 215 segg.; AA.VV., <em abp="2401">Le società partecipate dagli enti locali</em>, edizione 2011, Unioncamere, 2011, in </span></span><em abp="2402"><span abp="2403"><span abp="2404"><a abp="2405" href="http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf">http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf</a></span></span></em><span abp="2406"><span abp="2407">; GOISIS<em abp="2408">, La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione&#8221;, </em>in <em abp="2409">Dir. proc. amm.,</em> 2011, 1351 segg.; GRÜNER, <em abp="2410">Enti pubblici a struttura di S.p.A.: contributo allo studio delle società &#8220;legali&#8221; in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; ROSSI, voce <em abp="2411">Società con partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2412"> Enc.giur.Treccani, </em>2008; PIZZA, <em abp="2413">Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativ</em>i, Milano, 2007; GOISIS, <em abp="2414">Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche,</em> Milano, 2004; GAROFOLI, <em abp="2415">Privatizzazioni degli enti pubblici dell’economia</em>. <em abp="2416">Profili giuridici</em>, Milano, 1998; CIRENEI, <em abp="2417">Le società a partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2418"> Trattato delle società per azioni</em>, diretto da COLOMBO e PORTALE., vol VIII, Torino, 1992, 3 segg., 103 segg.; indefettibile è poi il richiamo al basilare GUARINO, <em abp="2419">Enti pubblici strumentali, sistema delle partecipazioni statali, enti regionali, </em>ora in<em abp="2420"> Scritti di diritto pubblico dell’economia</em>, I, Milano, 1962, 31 segg.</span></span><br abp="2421" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2423" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2424" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="2425" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span abp="2426"><span abp="2427"><span abp="2428"><span abp="2429">[5]</span></span></span></span></a><span abp="2430"><span abp="2431"> Tale Rapporto (in </span></span><em abp="2432"><span abp="2433"><span abp="2434"><a abp="2435" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/</a></span></span></em><span abp="2436"><em abp="2437"><span abp="2438"><a abp="2439" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf</a></span></em><span abp="2440">)&nbsp; ha inoltre rilevato che per l’anno 2009 sono state comunicate 29.225 partecipazioni (di cui 26.312 dirette e 2.913 indirette) relative a 6.470 società. Per l’anno 2010 sono state rilevate 27.802 partecipazioni (di cui 23.574 dirette e 4.228 indirette) e 6.970 società. Per l’anno 2011 le Amministrazioni hanno dichiarato 30.133 partecipazioni (24.593 dirette e 5.540 indirette) riconducibili a 7.340 società partecipate.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2441" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2442" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="2443" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span abp="2444"><span abp="2445"><span abp="2446"><span abp="2447">[6]</span></span></span></span></a><span abp="2448"><span abp="2449"> In </span></span><em abp="2450"><span abp="2451"><span abp="2452">http:/&#8203;/&#8203;www.dt.tesoro.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;sitodt/&#8203;modules/&#8203;documenti_it/&#8203;programmi_cartolarizzazione/&#8203;patrimo&#8203;nio&#8203;_pa/Rapporto&#8203;_&#8203;Partecipazioni_&#8203;DatiAnno2012.pdf</span></span></em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2453" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2454" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="2455" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span abp="2456"><span abp="2457"><span abp="2458"><span abp="2459">[7]</span></span></span></span></a><span abp="2460"><span abp="2461"> Chiarisce tale comunicato Istat (in <em abp="2462">http://www.istat.it/it/archivio/societ%C3%A0+partecipate) </em>che la quota di partecipazione pubblica considerata è qualsiasi quota maggiore di 0 e fino al 100% del capitale delle unità partecipate. Il 25,6% delle unità analizzate è partecipato al 100% da soggetti pubblici, il 29,1% delle unità è partecipato per una quota compresa tra il 50% e il 99,9%. Il 27,1% per una quota inferiore al 20%. Il 68,7% delle unità (7.574) è partecipato da un solo soggetto pubblico. Gli addetti corrispondenti a tali unità sono 738.713, pari al 75,5% del totale. Tra le unità a partecipazione pubblica in Italia, le imprese attive sono 7.685. Esse impiegano 951.249 addetti, ovvero il 97,3% degli addetti di tutte le partecipate. Il 41,1% delle imprese è organizzato nella forma giuridica di società a responsabilità limitata ma il loro peso in termini di addetti è solo dell&#8217;8%. La dimensione media delle imprese partecipate è di 124 addetti per impresa. La forma giuridica con la dimensione media maggiore (307 addetti per impresa), è la società per azioni, scelta dal 33% delle imprese partecipate, che ha un peso in termini di addetti dell&#8217;81,9% sul totale delle imprese partecipate.</span></span><br abp="2463" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2465" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2466" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="2467" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span abp="2468"><span abp="2469"><span abp="2470"><span abp="2471">[8]</span></span></span></span></a><span abp="2472"><span abp="2473"> In </span></span><em abp="2474"><span abp="2475"><span abp="2476"><a abp="2477" href="http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf">http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf</a></span></span></em><br abp="2478" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2480" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2481" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="2482" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span abp="2483"><span abp="2484"><span abp="2485">[9]</span></span></span></a><span abp="2486"> <span abp="2487">In&nbsp;&nbsp; </span></span><em abp="2488"><span abp="2489"><span abp="2490">http:/&#8203;/&#8203;www.corteconti.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;portalecdc/&#8203;_documenti/&#8203;controllo/&#8203;sez_autonomie/&#8203;2014/&#8203;delibera_15_&#8203;2014.pd</span></span></em><em abp="2491"><span abp="2492"><span abp="2493">f.</span></span></em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2494" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2495" id="ftn10" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2496" /><br />
<span abp="2497"><span abp="2498"><span abp="2499"><span abp="2500">[10]</span></span></span><span abp="2501"> <em abp="2502">Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati</em>. (15A01759)&nbsp;<span abp="2503">(GU Serie Generale n.57 del 10-3-2015).</span></span></span><br abp="2504" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2506" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2507" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="2508" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span abp="2509"><span abp="2510"><span abp="2511">[11]</span></span></span></a><span abp="2512"> <span abp="2513">I dati sono rimarcati da TROVATI, <em abp="2514">Partecipate, via 15mila posti nei cda</em>, in <em abp="2515">Il Sole24ore</em>, 15 febbraio 2016, n.45, 5.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2516" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2517" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="2518" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span abp="2519"><span abp="2520"><span abp="2521"><span abp="2522">[12]</span></span></span></span></a><span abp="2523"><span abp="2524"> Sul noto acquisto del pacchetto azionario dell’autostrada Milano-Serravalle a prezzo asseritamente incongruo, cfr. C.conti, sez.Lombardia, 16 aprile 2015 n.56, in <em abp="2525">Riv.C.conti</em>, 2015, f.1-2, 258.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2527" id="ftn13" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2528" /><br />
<span abp="2529"><span abp="2530"><span abp="2531"><span abp="2532">[13]</span></span></span><span abp="2533"> Sulla legge anticorruzione Ttra i tanti scritti in materia v. DEL VECCHIO-SEVERINO (a cura di), <em abp="2534">Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale</em>, Padova, 2014; MATTARELLA, PELISSERO, (a cura di), <em abp="2535">La legge anticorruzione</em>,Torino, 2012; CONZ, LEVITA, <em abp="2536">La legge anticorruzione</em>, Roma, 2012; FERRARO GAMBACURTA, <em abp="2537">Anticorruzione. Commento alla riforma, </em>Sant’Arcangelo di Romagna, 2013.</span></span><br abp="2538" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2540" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2541" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="2542" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span abp="2543"><span abp="2544"><span abp="2545">[14]</span></span></span></a><span abp="2546"> <span abp="2547">Per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che nel 2011 abbiano conteggiato un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% del totale, l’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 (come modificato dall’articolo 16 del d.l. 90/2014) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il comma 5, poi, estende l’applicazione di questo tetto alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. In precedenza, l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva introdotto il limite in forza del quale nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 82 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2548" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2549" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="2550" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span abp="2551"><span abp="2552"><span abp="2553"><span abp="2554">[15]</span></span></span></span></a><span abp="2555"><span abp="2556"> La</span> <span abp="2557">recente Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 <em abp="2558">«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.</span></span><br abp="2559" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2561" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2562" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="2563" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span abp="2564"><span abp="2565"><span abp="2566"><span abp="2567">[16]</span></span></span></span></a><span abp="2568"><span abp="2569"> Per una recente fattispecie di condanna di amministratori per assunzioni da parte di amministratori di società in house di personale contro le direttive di divieto assoluto dell’ente locale socio v. C.conti, sez.giur.Sicilia, 1 settembre 2015 n.778.</span></span><br abp="2570" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2572" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2573" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="2574" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span abp="2575"><span abp="2576"><span abp="2577"><span abp="2578">[17]</span></span></span></span></a><span abp="2579"><span abp="2580"> Per una vasta e compita rassegna dei conflitti di giurisdizione tra le varie magistratura, si rinvia al poderoso studio in due volumi di CARINGELLA, DE NICTOLIS, GAROFOLI, POLI, <em abp="2581">Il riparto di giurisdizione</em>, in CARINGELLA-GAROFOLI, <em abp="2582">Trattato di Giustizia amministrativa</em>, Milano, 2005.</span></span><br abp="2583" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2585" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2586" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="2587" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span abp="2588"><span abp="2589"><span abp="2590"><span abp="2591">[18]</span></span></span></span></a><span abp="2592"><span abp="2593">&nbsp; Per una ampia rassegna, si rinvia allo studio citato nella precedente nota</span>.</span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2594" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2595" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="2596" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span abp="2597"><span abp="2598"><span abp="2599"><span abp="2600">[19]</span></span></span></span></a><span abp="2601"><span abp="2602"> Si potrebbero ad esempio monitorare tutti gli sviluppi delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione che in materia di società pubbliche abbiano statuito la giurisdizione ordinaria a scapito di quella contabile: le Procure contabili, private di giurisdizione, potrebbero ben avviare istruttorie tese a verificare la successiva avvenuta attivazione di azioni risarcitorie in sede civile da parte dei soci pubblici delle società danneggiate e, in caso di inerzia, citare in giudizio gli inerti dirigenti degli enti-soci. </span></span><br abp="2603" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2605" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2606" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="2607" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span abp="2608"><span abp="2609"><span abp="2610"><span abp="2611">[20]</span></span></span></span></a><span abp="2612"><span abp="2613"> Sul noto caso Lusi-Margherita (utilizzo a fini privati di fondi destinati a partiti) si veda la nota Cass., sez.un., </span><span abp="2614">18 maggio 2015, n. 10094, in <em abp="2615">Ced Cassazione</em>, che devolve, purtroppo, all’a.g.o. la materia.</span></span><br abp="2616" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2618" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2619" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="2620" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span abp="2621"><span abp="2622"><span abp="2623"><span abp="2624">[21]</span></span></span></span></a><span abp="2625"><span abp="2626"> Per una ricostruzione sistematica del danno erariale per spese non istituzionali degli appartenenti ai Gruppi regionali, si veda, tra le tante, la accurata sentenza C.conti, sez.,giur.Lombardia, 28 luglio 2014 n.163, in <a abp="2627" href="http://www.lexitalia.it">www.lexitalia.it</a></span></span><span abp="2628"><span abp="2629">, n.7-8, 2014.</span></span><br abp="2630" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2632" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2633" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="2634" href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span abp="2635"><span abp="2636"><span abp="2637"><span abp="2638">[22]</span></span></span></span></a><span abp="2639"><span abp="2640"> S</span><span abp="2641">enza pretesa di esaustività, tra i più recenti contributi sistematici sulla responsabilità amministrativo-contabile e sulla giurisdizione della Corte dei Conti si segnalano: TENORE (a cura di), <em abp="2642">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013; <span abp="2643">Tenore</span>, <span abp="2644">Palamara</span>, <span abp="2645">Marzocchi</span></span> <span abp="2646">Buratti</span><span abp="2647">, <em abp="2648">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente,</em> Milano, II ed., 2013; <span abp="2649">Corpaci</span>, <em abp="2650">Ambito e funzioni della responsabilità amministrativa e della relativa giurisdizione,</em> relazione scritta nel Convegno di studi giuridici in occasione del <em abp="2651">150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, </em>tenutosi a Roma presso l&#8217;aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l&#8217;11 dicembre 2012; <span abp="2652">Altieri</span>, <em abp="2653">La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> Milano, 2012; <span abp="2654">Garri</span> (a cura di), <em abp="2655">La Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica</em>, Milano, 2012; <span abp="2656">Della Ventura</span>, <em abp="2657">I giudizi di responsabilità</em>, in <em abp="2658">Formulario del processo contabile</em>, Milano, 2012, 135 segg.; <span abp="2659">Santoro</span>, <em abp="2660">Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, Maggioli, 2012; <span abp="2661">Santoro</span>, <em abp="2662">L&#8217;illecito contabile e la responsabilità amministrativa</em>, Maggioli, 2011; <span abp="2663">Mercati</span>, <em abp="2664">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione: problemi attuali e prospettive future, </em>in<em abp="2665"> Riv.C. conti</em>, 2011, IV, 488; <span abp="2666">Palmieri</span>, <span abp="2667">Sfrecola</span>, <span abp="2668">Zerman</span>, <em abp="2669">La responsabilità della p.a. e del pubblico dipendente,</em> 2009; <span abp="2670">Castiglione-Pizzoferrato</span>, <em abp="2671">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="2672">Tigano</span>, <em abp="2673">Corte dei conti e attività amministrativa</em>, Torino, 2008; Novelli, <span abp="2674">Venturini</span>, <em abp="2675">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle p.a. ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; <span abp="2676">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2677">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007; <span abp="2678">Chiappiniello</span>, <em abp="2679">La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti</em>, Roma, 2007; <span abp="2680">Pisana</span>, <em abp="2681">La responsabilità amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007; AA.VV., <em abp="2682">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; <span abp="2683">Santoro</span>, <em abp="2684">L&#8217;illecito contabile</em>, Sant&#8217;Arcangelo di Romagna, 2006; <span abp="2685">Atelli, Briguori, Grasso, Laino</span>, <em abp="2686">Le responsabilità per danno erariale</em>, Milano, 2006; <span abp="2687">Zingale</span>, <em abp="2688">La responsabilità amministrativa e contabile</em>, in Garofoli-Liberati (a cura di), <em abp="2689">La responsabilità della p.a. e dei suoi dipendenti</em>, Milano, 2005, tomo I, 219 segg.; A<span abp="2690">telli</span> (a cura di), <em abp="2691">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005; <span abp="2692">Bax</span>, <em abp="2693">La corte dei conti &#8211; Le funzioni giurisdizionali e di controllo</em>, Napoli, 2004; <span abp="2694">Cortese</span>, <em abp="2695">La responsabilità per danno all&#8217;immagine della p.a.,</em> Padova, 2004; <span abp="2696">Cimini</span>, <em abp="2697">La responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma</em>, Milano, 2003; <span abp="2698">Mirabella</span>, <em abp="2699">Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile</em>, Milano, 2003.</span></span><br abp="2700" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2702" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2703" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="2704" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span abp="2705"><span abp="2706"><span abp="2707">[23]</span></span></span></a><span abp="2708"> <span abp="2709">La frase tra virgolette è di <span abp="2710">Pasqualucci</span>, <em abp="2711">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2712">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 17. Sul pregresso indirizzo ostativo v. la sintesi di <span abp="2713">Pisana</span>, <em abp="2714">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 65 segg. &nbsp;Per una ampia trattazione del tema, v. TENORE (a cura di), <em abp="2715">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013, 65 seg. e 79 segg.</span></span><br abp="2716" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2718" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2719" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="2720" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span abp="2721"><span abp="2722"><span abp="2723">[24]</span></span></span></a><span abp="2724"> <span abp="2725">Sulla giurisdizione dell&#8217;a.g.o. su danni cagionati da amministratori di enti pubblici economici nell&#8217;esercizio di attività di impresa e della Corte dei Conti per danni cagionati nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica, cfr.,&nbsp; Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9649, in <em abp="2726">Riv. C. conti</em>, 2001, n. 5, 237; id., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1243, in <em abp="2727">Giust. civ. masegg.</em>, 2000, 2481; id., sez. un., 21 novembre 2000, n. 1193, in <em abp="2728">Fin. loc.</em>, 2001, 892; id., sez. un., 12 giugno 1999, n. 334, in <em abp="2729">Giust. civ. masegg.</em>, 1999, 1344 e in <em abp="2730">Dir. maritt.</em>, 2000, 1361; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2731">Guida al diritto</em>, 1999, n. 3, 55, con nota di <span abp="2732">Chiappinelli</span>, relativa alla vicenda Enimont; id., sez. un., 20 ottobre 1993, n. 10381, in <em abp="2733">Giust. civ. masegg.</em>, 1993, 1490; id., sez. un., 18 ottobre 1991 n. 11037, in<em abp="2734"> Giust. civ.</em>, 1992, I, 1847; id., sez. un., 22 maggio 1991 n. 5792, in <em abp="2735">Giust. civ.</em>, 1991, I, 1987.</span> </span><br abp="2736" /><br />
<span abp="2737"><span abp="2738">In dottrina <span abp="2739">Giampaolino</span>, <em abp="2740">Sull&#8217;ambito della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2741">Giust. civ.</em>, 1982, I, 2394; <span abp="2742">Pollice</span>, <em abp="2743">Sull&#8217;estensione della giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi per danno erariale a carico di amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2744">Fin. loc.</em>, 1983, 1003 segg.; <span abp="2745">Voci</span>, <em abp="2746">La giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2747">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1986, 1106 segg.; <span abp="2748">Andreani</span>, <em abp="2749">Saggio sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2750">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1989, 16 segg.; <span abp="2751">Pinotti</span>, <em abp="2752">Il sindacato giurisdizionale sulla gestione delle pubbliche risorse: ipotesi per una più efficace tutela</em>, in <em abp="2753">Cons. Stato</em>, 1993, II, 1617; <span abp="2754">Ristuccia</span>, <em abp="2755">La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici: un vecchio problema dinanzi a nuovi scenari</em>, in <em abp="2756">Riv. C. conti</em>, 1995, f. 1, 406 segg.; <span abp="2757">Scoca</span>, <em abp="2758">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 58 segg.; <span abp="2759">Pilato</span>, <em abp="2760">La responsabilità amministrativa</em> cit., 116 segg.; <span abp="2761">Perin</span>, <em abp="2762">Alcune riflessioni sulla giurisdizione contabile per i danni patiti dagli enti pubblici economici</em> (nota a C. conti, sez. Lazio, 5 giugno 2003, n. 1033), in <em abp="2763">www.lexitalia.it</em>, 2003, luglio-agosto; <span abp="2764">Garri</span>, <em abp="2765">Responsabilità di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici</em>, in <em abp="2766">Enti pubblici</em>, 2003, n. 3, 142; <span abp="2767">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2768">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007, 90; NOVELLI, <span abp="2769">Venturini</span>, <em abp="2770">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 42. In particolare v. <span abp="2771">Garri</span>, <em abp="2772">I giudizi</em>, cit., 42 segg., con ampi richiami giurisprudenziali che riconoscono invece la giurisdizione della Corte dei conti a fronte di atti espressione di poteri autoritativi di auto- organizzazione o di attività pubbliche poste in essere in sostituzione dello Stato o di enti pubblici non economici.</span> </span><br abp="2773" /><br />
<span abp="2774"><span abp="2775">Il problema restava quella volto alla individuazione del <em abp="2776">discrimen</em> tra «&#8201;attività di impresa&#8201;» e «&#8201;poteri organizzativi di natura pubblicistica&#8201;»: ad esempio, secondo Cass., sez. un., 29 novembre 1999, n. 829 (in <em abp="2777">Foro it.</em>, 2000, I, 3261), spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla responsabilità degli amministratori di un ente pubblico economico (l&#8217;Amat, Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) per il preteso danno da essi arrecato all&#8217;ente nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica tradottisi nell&#8217;aver conferito stabilmente ad un gruppo di professionisti incarichi di consulenza legale non destinati ad esaurirsi in relazione a specifiche situazioni, con ciò avendo operato un sostanziale intervento sull&#8217;organizzazione dell&#8217;azienda, al di fuori di ogni previsione di legge o di statuto.</span></span><br abp="2778" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2780" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2781" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="2782" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><span abp="2783"><span abp="2784"><span abp="2785">[25]</span></span></span></a><span abp="2786"> <span abp="2787">A carico degli amministratori o funzionari di enti di gestione delle partecipazioni statali (nella specie, Iri), come in genere di enti pubblici economici, la giurisdizione contabile della Corte dei conti veniva ritenuta sussistente con limitato riguardo agli atti esorbitanti dall&#8217;esercizio di attività imprenditoriale ed integranti espressione di poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministratori dello Stato o di enti pubblici non economici, perché, in caso contrario, non è configurabile un rapporto di servizio con lo Stato. Pertanto, deve essere esclusa tale giurisdizione, ed affermata quella del giudice ordinario, nella ipotesi di responsabilità risarcitoria di detti amministratori o funzionari per l&#8217;occultamento e l&#8217;illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate (Cass., sez. un., 15 novembre 1989, n. 4860, in <em abp="2788">Foro it.</em>, 1989, I, 3402).</span> </span><br abp="2789" /><br />
<span abp="2790"><span abp="2791">Sulla casistica afferente alcune gravi condotte dannose poste in essere da amministratori di e.p.e. (ENI, FF.SS., Autostrade), si rinvia a <span abp="2792">Pilato</span>, <em abp="2793">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 126 segg.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2794" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2795" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="2796" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><span abp="2797"><span abp="2798"><span abp="2799">[26]</span></span></span></a><span abp="2800"> <span abp="2801">Tra i casi emblematici di scarso utilizzo di azioni civili di danni innanzi all&#8217;a.g.o. in assenza di un&#8217;azione obbligatoria ed officiosa quale è quella della Corte dei conti, possiamo ricordare il noto art. 18, l. n. 349 del 1986 in materia di danno ambientale, oggi abrogato dall&#8217;art. 318, co. 1, lett. <em abp="2802">a</em>), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Eloquente è anche lo scarso ricorso ad azioni risarcitorie nei confronti di amministratori e dipendenti comunali quando, sino al 1990, la giurisdizione in materia era devoluta all&#8217;a.g.o. e non all&#8217;organo giuscontabile.</span></span><br abp="2803" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2805" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2806" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="2807" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><span abp="2808"><span abp="2809"><span abp="2810">[27]</span></span></span></a><span abp="2811"> <span abp="2812">Uno spunto in tal senso è rinvenibile in <span abp="2813">Garri</span>, <em abp="2814">La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica</em>, in <em abp="2815">INPDAP</em>, 1993, II, 240 e in <span abp="2816">Pilato</span>, <em abp="2817">La responsabilità amministrativa</em>, cit.,134.</span></span><br abp="2818" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2820" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2821" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="2822" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><span abp="2823"><span abp="2824"><span abp="2825">[28]</span></span></span></a><span abp="2826"> <span abp="2827">Per un ripensamento su tale tradizionale indirizzo, oltre agli scritti citati nella successiva nota &nbsp;con riferimento alla nozione di «&#8201;impresa pubblica&#8201;», cfr. <span abp="2828">Maddalena</span>, <em abp="2829">La responsabilità amministrativa degli amministratori degli enti pubblici economici e delle s.p.a. a prevalente capitale pubblico</em>, in <em abp="2830">Riv. amm. rep. it.</em>, 1996, f. 5, 445; <span abp="2831">Venturini</span>, <em abp="2832">Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti ed enti a prevalente partecipazione pubblica</em>, in <em abp="2833">Riv. C. conti</em>, 2001, 6, 294; <span abp="2834">Venturini</span>, <em abp="2835">La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del dirigente e del personale delle istituzioni scolastiche</em>, in <span abp="2836">Tenore </span>(a cura di), <em abp="2837">La dirigenza scolastica</em>, Milano 2002, 370 segg.; <span abp="2838">Schiavello</span>, <em abp="2839">La nuova configurazione</em>, cit., 133, nt. 48. Qualche pungolo in tal senso è anche in <span abp="2840">Pasqualucci</span>, <em abp="2841">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2842">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19 e in <span abp="2843">Cimini</span>, <em abp="2844">La responsabilità</em>, cit., 25. Spunti per un superamento dell&#8217;indirizzo sostenuto dalla Corte di Cassazione si rinvengono in C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466, in <em abp="2845">Foro it.</em>, 1994, I, 325, nonché in C. conti, sez. contr. enti, 3 ottobre 1992 n. 29 e id., 18 giugno 1992 n. 23, entrambe <em abp="2846">ivi</em>, 1993, III, 283, anche se trattasi di decisioni concernenti la diversa tematica della permanenza del controllo contabile <em abp="2847">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici. Proprio tali spunti sistematici, disattesi dalla citata Cass., sez. un., n. 9780 del 1998, che ha ribadito la giurisdizione dell&#8217;a.g.o. sul danno patito dall&#8217;ENI nel noto caso Enimont, sono stati invece valorizzati da Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667. </span><span abp="2848">Sulla giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica assai utile è la lettura di C. conti, sez. Lombardia, 17 febbraio 2000, n. 296, in <em abp="2849">Foro amm.</em>, 2000, 1487; id., sez. Marche, 23 aprile 2002 n. 469, in <em abp="2850">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 2, 213.</span></span><br abp="2851" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2853" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2854" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="2855" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><span abp="2856"><span abp="2857"><span abp="2858">[29]</span></span></span></a><span abp="2859"> <span abp="2860">Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, oggi testualmente codificata nell&#8217;art. 3, co. 26, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), cfr., tra i tanti contributi, </span><span abp="2861">GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2862">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 181 segg. con vasti richiami giurisprudenziali; </span><span abp="2863">Caringella</span><span abp="2864">, <em abp="2865">Corso di diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, tomo I, 695 segg. e 733 segg.; <span abp="2866">Ielo-LoPilato</span>, <em abp="2867">Recenti sviluppi in materia di impresa pubblica</em>, in<em abp="2868"> Dir. e formaz</em>., 2003, f. 4, 605 segg.; <span abp="2869">Garofoli</span>, <em abp="2870">Organismo di diritto pubblico, criteri di identificazione e problemi di giurisdizione</em>, in <em abp="2871">Urb. e app.</em>, 1997, 960 segg. Si segnala che, a seguito della trasformazione di s.p.a. di enti pubblici economici sulla scorta della l. 29 gennaio 1992 n. 35 e della l. 8 agosto 1992 n. 359, sulla nozione di impresa pubblica si fronteggiano due indirizzi: secondo la Cassazione (sez. un., 6 maggio 1995, n. 4991, in <em abp="2872">Giur. it.</em>, 1996, I, 493, con nota di <span abp="2873">Cannada Bartoli </span>e in <em abp="2874">Riv. trim. appalti</em>, 1995, 319, con nota di <span abp="2875">Marchi</span>; id., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2738, in <em abp="2876">Urb. e app.</em>, 1997, 1114, con nota di <span abp="2877">Mameli</span>; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2878">Riv. C. conti</em>, 1998, f. 5, 138 e in <em abp="2879">Danno e resp.</em>, 1999, 1133, con nota di <span abp="2880">Cacace</span>) tale trasformazione rende <em abp="2881">in toto</em> applicabili le regole privatistiche in materia societaria, non riscontrandosi più un soggetto pubblico ed assumendo l&#8217;interesse di cui è portatore l&#8217;azionista pubblico un mero rilievo extra-sociale (opzione per la c.d. privatizzazione formale); secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, in <em abp="2882">Riv. trim. appalti</em>, 1997, 99, con nota di <span abp="2883">Gattamelata</span> e <span abp="2884">Police</span>, in sintonia con C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 cit.) invece, fin quando non venga completata la cessione del capitale azionario della p.a., il nuovo soggetto, sebbene formalmente trasformato in s.p.a., continua ad essere impresa pubblica e ad essere sottoposto alle regole di diritto pubblico in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite e della titolarità di concessione di servizio pubblico (opzione per la c.d. privatizzazione sostanziale). Tale tesi è condivisa da Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2002 n. 4711 (in <em abp="2885">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 5, 224 e in <em abp="2886">www.giustizia-amministrativa.it</em>), id., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 (in <em abp="2887">Urb. e app.</em>, 2001, 632, con nota di <span abp="2888">Garofoli</span>) e da id., sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478 (in <em abp="2889">Foro it.</em>, 1999, III, 178, con nota di <span abp="2890">Garofoli</span>), che affermano la piena compatibilità tra fine societario lucrativo e conseguimento dello scopo pubblico e ritengono configurabile una struttura societaria con natura pubblicistica.</span> </span><br abp="2891" /><br />
<span abp="2892"><span abp="2893">Secondo la Corte di Giustizia della Comunità Europea (C-214/00-15 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, in <em abp="2894">www.giurisprudenza.it</em>, con nota di <span abp="2895">Antonucci</span>, <em abp="2896">La definizione ampliata di organismo di diritto pubblico nell&#8217;unione europea</em>), al fine di poter qualificare un ente come organismo di diritto pubblico ai sensi dell&#8217;art. 1 lett. <em abp="2897">b</em>) delle direttive Cons. C.E.E. 14 giugno 1993, n. 92/50, 93/36 e 93/37, in materia di appalti pubblici, è necessario che concorra l&#8217;esistenza di un triplice gruppo di requisiti, e precisamente: <em abp="2898">a</em>) il possesso della personalità giuridica,<em abp="2899"> b</em>) lo svolgimento di attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, ovvero soggetta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi <span abp="2900">Enti</span>, <em abp="2901">c</em>) la sua istituzione per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; tale nozione deve essere interpretata estensivamente, dovendo essere ricompresi in tale contesto anche le società di diritto privato che soddisfano i prefati requisiti, poiché è indifferente la forma di costituzione degli organismi <em abp="2902">de quibus</em>.</span> </span><br abp="2903" /><br />
<span abp="2904"><span abp="2905">Per una puntuale ricostruzione che depongono per la natura pubblicistica delle società costituite con l. n. 359 del 1992 cfr. <span abp="2906">Garofoli</span>, <em abp="2907">Natura giuridica delle società costituite con la l. n. 359/92</em>, in <span abp="2908">Caringella-Garofoli-Sempreviva</span>, <em abp="2909">L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, Milano, 2003, 225 segg., con vasti richiami dottrinali. Sul tema v. anche <span abp="2910">Pilato</span>, <em abp="2911">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 138 segg. e 247 segg.</span> </span><br abp="2912" /><br />
<span abp="2913"><span abp="2914">Evidenti i corollari di tale contrasto in relazione:</span> </span><br abp="2915" /><br />
<span abp="2916"><span abp="2917">&#8195;<em abp="2918">a</em>)&#8194;</span><span abp="2919">alla applicabilità delle regole pubblicistiche in materia di scelta dei contraenti negli appalti al neo-soggetto giuridico (in senso positivo v. oggi: art. 2, l. n. 109 del 1994; art. 1, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 1, d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358; art. 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158);</span> </span><br abp="2920" /><br />
<span abp="2921"><span abp="2922">&#8195;<em abp="2923">b</em>)&#8194;alla applicabilità della disciplina sul diritto di accesso agli atti di natura privatistica (v. in senso positivo Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 1999, n. 5, in <em abp="2924">Foro it.</em>, 1999, III, 305);</span> </span><br abp="2925" /><br />
<span abp="2926"><span abp="2927">&#8195;<em abp="2928">c</em>)&#8194;al riparto di giurisdizione tra g.a. e g.o. sulla legittimità delle procedure di affidamento di appalti (problema oggi superato dall&#8217;art. 6, co. 1, l. n. 205 del 2000, che devolve la materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);</span> </span><br abp="2929" /><br />
<span abp="2930"><span abp="2931">&#8195;<em abp="2932">d</em>)&#8194;alla sussistenza della giurisdizione contabile o ordinaria a fronte di danni arrecati alla s.p.a. a partecipazione pubblica da propri dipendenti e amministratori: la privatizzazione formale potrebbe non essere incompatibile con la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche sottoposte alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="2933" /><br />
<span abp="2934"><span abp="2935">L&#8217;ordinamento comunitario, recepito ormai anche dal legislatore nazionale e dalla prevalente giurisprudenza, opta per una nozione oggettiva e funzionale di organismo pubblico che, prescindendo dalla veste giuridica formale utilizzata (s.p.a., e.p.e., etc.), sia caratterizzato dalla appartenenza pubblica (es. attraverso quote societarie), dalla derivazione pubblica delle proprie risorse e dall&#8217;esistenza di vincoli di destinazione delle utilità prodotte all&#8217;interesse della collettività. Ne risulterebbe confermata la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche vagliate dalla Corte dei conti.</span></span><br abp="2936" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2938" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2939" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="2940" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><span abp="2941"><span abp="2942"><span abp="2943">[30]</span></span></span></a><span abp="2944"> <span abp="2945">L&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs n. 163 cit., così recita: “<em abp="2946">L&#8217;organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:</em></span> </span><br abp="2947" /><br />
<span abp="2948"><span abp="2949">—&#8194;<em abp="2950">istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</em></span> </span><br abp="2951" /><br />
<span abp="2952"><span abp="2953">—&#8194;<em abp="2954">dotato di personalità giuridica;</em></span> </span><br abp="2955" /><br />
<span abp="2956"><span abp="2957">—&#8194;<em abp="2958">la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico</em>”.</span> </span><br abp="2959" /><br />
<span abp="2960"><span abp="2961">Sul tema, tra gli innumerevoli commenti al t.u. n. 163, v. <span abp="2962">De Nictolis</span>, <em abp="2963">Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,</em> EPC Roma, 2012; <span abp="2964">Sandulli, De Nictolis, Garofoli,</span></span> <em abp="2965"><span abp="2966">Trattato sui contratti pubblici</span></em><span abp="2967">, Milano, 2011; <span abp="2968">Ruggero-Tamborino</span>, <em abp="2969">Commento all&#8217;art. 3, d.lgs. n. 163</em>, in AA.VV., <em abp="2970">Codice dei contratti pubblici, commento al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163</em>, Milano, 2007.</span></span><br abp="2971" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2973" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2974" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="2975" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><span abp="2976"><span abp="2977"><span abp="2978">[31]</span></span></span></a><span abp="2979"> <span abp="2980">Tra gli vari interventi legislativi «&#8201;depubblicizzanti&#8201;» possono ricordarsi l&#8217;art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 sugli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento; l&#8217;art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 22, l. 8 giugno 1990, n. 142) sulla gestione di servizi pubblici locali con moduli societari; il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi d.lgs. n. 165 del 2001) sulla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.</span></span><br abp="2981" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2983" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2984" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="2985" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title=""><span abp="2986"><span abp="2987"><span abp="2988">[32]</span></span></span></a><span abp="2989"> <span abp="2990">Sulla l. 27 marzo 2001, n. 97 in generale cfr. <span abp="2991">Noviello-Tenore</span>, <em abp="2992">La responsabilità disciplinare e il suo procedimento</em>, Milano, 2002, 296 segg.; <span abp="2993">Forlenza</span>, <em abp="2994">Dopo otto anni il legislatore ci ripensa: stop alla deroga dei contratti collettivi</em>, in <em abp="2995">Guida al dir.</em>, 2001, n. 16, 77 segg.; <span abp="2996">Poli</span>, <em abp="2997">Contenuti ed ambito applicativo della l. 27 marzo 2001, n. 97, con particolare riferimento al personale delle forze armate</em>, in <em abp="2998">Dir. milit.</em>, 2001, n. 2/3, 23 segg.; <span abp="2999">Fontanella</span>, <em abp="3000">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall&#8217;art. 4 della l. 27 marzo 2001, n. 97</em> (osservazioni a Tar Campania, Napoli, sez. I, 2 luglio 2001, n. 212), in <em abp="3001">www.giust.it</em>, n. 7/8, 2001; <span abp="3002">Falcone</span>, <em abp="3003">Trasferimento e sospensione, le soluzioni prima della condanna</em>, in <em abp="3004">Guida agli enti locali</em>, 2001, n. 16.</span> </span><br abp="3005" /><br />
<span abp="3006"><span abp="3007">Sulla specifica incidenza della predetta normativa sull&#8217;attività della Corte dei conti e sulla sua giurisdizione v. gli accenni in <span abp="3008">Pasqualucci</span>, <em abp="3009">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="3010">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19; <span abp="3011">Caringella</span>, <em abp="3012">Corso di diritto amministrativo</em>, tomo I, Milano, 2003, 652. V. anche gli <em abp="3013">Atti del seminario di studi sulla l. 27 marzo 2002 n. 97</em> tenutosi a Roma il 26-28 novembre 2001 presso al Corte dei conti, in <em abp="3014">www.corteconti.it</em></span> </span><br abp="3015" /><br />
<span abp="3016"><span abp="3017">Cfr. altresì per la giurisdizione contabile su un dipendente dell&#8217;ente tabacchi spa in base alla novella del 2001, C. conti, sez. Marche, ord. 4 luglio 2001, n. 28, in <em abp="3018">www.giust.it</em>, 2001, 7.</span></span><br abp="3019" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3021" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3022" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="3023" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title=""><span abp="3024"><span abp="3025"><span abp="3026">[33]</span></span></span></a><span abp="3027"> <span abp="3028">La frase virgolettata è di <span abp="3029">Nigro</span>, <em abp="3030">La giurisdizione sui pubblici poteri tra sistema normativo e spinte fattuali</em>, in <em abp="3031">Scritti giuridici</em>, III, Milano, 1996, 163.</span></span><br abp="3032" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3034" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3035" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="3036" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title=""><span abp="3037"><span abp="3038"><span abp="3039">[34]</span></span></span></a><span abp="3040"> <span abp="3041">La storica sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle Sezioni Unite, originata da una accurata prospettazione defensionale della Procura Regionale Abruzzo della Corte dei Conti, è rinvenibile in <em abp="3042">Giur.it.,</em> 2004, 1830, con nota di <span abp="3043">Astegiano</span>, in <em abp="3044">Foro amm.-CdS,</em> 2004, 685, con nota di <span abp="3045">Ursi</span>, in <em abp="3046">Foro it</em>., 2005, I, 2676, con nota di <span abp="3047">D&#8217;Auria</span>. In dottrina, tra i vari commenti v. <span abp="3048">Crea</span>, <em abp="3049">Organizzazione in forma privata di funzioni e servizi pubblici e responsabilità erariale</em>, in <em abp="3050">www.amcorteconti.it</em>. La sentenza 22 febbraio 2004 n. 3899 (in <em abp="3051">Foro it.,</em> 2005, I, 2675 e in <em abp="3052">CED Cassazione</em>), nel confermare la bontà della tesi recepita nella sentenza n. 19667 cit., ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile su società a partecipazione pubblica legate alla p.a. da rapporto di servizio. Sulla giurisdizione contabile sugli e.p.e. v. anche Cass., sez. un., 16 febbraio 2007 n. 3367, in <em abp="3053">Giust. civ. masegg.</em>, 2007, 2; id., 20 giugno 2006 n. 14101, <em abp="3054">ivi</em>, 2006, 6; id., sez un. 3 maggio 2005, n. 9096; id., 25 maggio 2005 n. 10973. In dottrina su tali basilari pronunce della Cassazione v. <span abp="3055">Scoca</span>, <em abp="3056">Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa</em>, in AA.VV., <em abp="3057">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile cit., </em>71 segg.; <span abp="3058">Sorace</span>, <em abp="3059">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;ampiezza della P.A.: compatibilità, adattabilità, o esaurimento del ruolo, ivi</em>, 465 segg.</span></span><br abp="3060" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3062" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3063" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="3064" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title=""><span abp="3065"><span abp="3066"><span abp="3067">[35]</span></span></span></a><span abp="3068"> <span abp="3069">Tra le molteplici decisioni afferenti danni ad e.p.e. cfr. C. conti, sez. II centrale, 20 marzo 2007 n. 51; id., sez. Lazio, 2 febbraio 2007 n. 180; id., sez. Umbria, 20 dicembre 2006 n. 405; id., sez. Umbria, 8 novembre 2006 n. 354; id., sez. Sicilia, 7 agosto 2006 n. 2380; id., sez. Marche 7 febbraio 2006 n. 383; id., sez. Veneto, 9 febbraio 2006 n. 67; id., sez. I centrale, 30 dicembre 2005 n. 420; id., sez. Lazio, 21 giugno 2005 n. 1245; id., sez. II centrale 23 maggio 2005 n. 182; id., sez. Trentino Alto Adige, 27 dicembre 2004 n. 111, tutte nella banca dati rinvenibile nel sito </span></span><a abp="3070" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3071"><span abp="3072"><span abp="3073">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3074"><span abp="3075">.</span></span><br abp="3076" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3079" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="3080" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title=""><span abp="3081"><span abp="3082"><span abp="3083">[36]</span></span></span></a><span abp="3084"> <span abp="3085">Sulla giurisdizione contabile sulle aziende municipalizzate v. Cass., sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3351, in <em abp="3086">CED Cassazione</em>. Sulle aziende <em abp="3087">in house </em>v. C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 327, in&nbsp;</span></span><em abp="3088"><span abp="3089"><span abp="3090"><a abp="3091" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3092"><em abp="3093"><span abp="3094">, </span></em><span abp="3095">nonché la giurisprudenza della Cassazione <em abp="3096">infra </em>riportata.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3097" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3098" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="3099" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title=""><span abp="3100"><span abp="3101"><span abp="3102">[37]</span></span></span></a><span abp="3103"> <span abp="3104">Tra i numerosi contributi e commenti sul tema della giurisdizione contabile sulle società a partecipazione pubblica tra le analisi manualistiche v. TENORE, <em abp="3105">La nuova Corte dei conti</em> cit., 79 segg.; <span abp="3106">Garri</span> (a cura di), <em abp="3107">La corte dei conti</em>, cit., 692; <span abp="3108">Altieri</span>, <em abp="3109">La responsabilità amministrativa</em> cit., 57 segg.; <span abp="3110">Santoro</span>, <em abp="3111">L&#8217;illecito contabile</em>, cit., 172 segg.;</span><span abp="3112"> tra gli studi specifici v. PETTINARI,&nbsp;<em abp="3113">Gli &#8216;incerti confini&#8217; della giurisdizione contabile in tema di responsabilità: note a margine della giurisprudenza più recente in tema di società cc.dd. &#8216;in mano pubblica</em>, in <em abp="3114">Dir. Proc. Amm</em>., n. 4, 2013, 1232 e segg.; FIORANI,&nbsp;<em abp="3115">Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3116">Giur. comm.,</em> 2011, n.2, 315 e segg.; SALVAGO,&nbsp;<em abp="3117">La giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati</em>, in <em abp="3118">Giust. Civ.,</em> 2010, 11, 2505 e segg.; CARTEI-CRETA,&nbsp;<em abp="3119">La cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em abp="3120">Giorn. dir. amm., </em>2010, 9, 9355 segg.; PATRITO,&nbsp;<em abp="3121">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: profili di giurisdizione e diritto sostanziale</em>, in <em abp="3122">Giur. it.,</em> n.7, 2010, 435 e segg.; SINISI,&nbsp;<em abp="3123">Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</em>, in <em abp="3124">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 77 segg.; GHIGLIONE-BIALLO,&nbsp;<em abp="3125">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in<em abp="3126"> Le società,</em> 2010, 7,&nbsp; 803 segg.;. TENORE,&nbsp;<em abp="3127">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3128">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 92 segg.; SCHLITZER<em abp="3129">, Le più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa e di processo contabile</em>, in <em abp="3130">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 219 segg.; CAGNASSO, <em abp="3131">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in <em abp="3132">Giur. it.</em>, 2010, 4; PONTE,&nbsp;<em abp="3133">Società miste, responsabilità e giurisdizione</em>, in <em abp="3134">Urb. App.,</em> 2010/5, 574 segg.; ROSSI,&nbsp;<em abp="3135">La responsabilità degli amministratori delle società &#8220;pubbliche</em>, in <em abp="3136">Giur. comm.</em>, 2009, 2,&nbsp; 521 segg.;&nbsp;</span><span abp="3137"><span abp="3138"> <span abp="3139">Dugato-Cavallari</span>, <em abp="3140">La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici,</em> in <span abp="3141">Castiglione, Pizzoferrato </span>(a cura di), <em abp="3142">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="3143">Novelli Venturini</span>, <em abp="3144">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008, 516 segg.; CAMMELLI, DUGATO, <em abp="3145">Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; <span abp="3146">Antonioli</span>, <em abp="3147">Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; <span abp="3148">Della Cananea</span>, <em abp="3149">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza, </em>in<em abp="3150"> Riv.dir.soc.,</em> 2007, n. 4, 49 segg.; <span abp="3151">Ielo-Iacovelli</span>, <em abp="3152">La giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche</em>, in <em abp="3153">Amministrare</em>, 2008, n. 1/2, 67 segg.; <span abp="3154">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3155">Responsabilità amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle sezioni unite</em>, in <em abp="3156">Foro it.</em>, 2007, I, 2488; <span abp="3157">Della Cananea</span>, <em abp="3158">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza</em>, in <em abp="3159">Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, Padova, 2007; <span abp="3160">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="3161">I giudizi innanzi alla Corte dei conti</em>, cit., 90; <span abp="3162">Pisana</span>, <em abp="3163">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 78 segg.; <span abp="3164">Venturini</span>, <em abp="3165">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle società pubbliche</em> (nota a C. conti, sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114), in <em abp="3166">Giorn. dir. amm.</em>, 2006, 1127 segg.; <span abp="3167">Ibba</span>, <em abp="3168">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV., <em abp="3169">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3170">Venturini</span>, <em abp="3171">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito delle società per azioni in mano pubblica. La tutela dell&#8217;interesse pubblico</em> (nota a C. conti, sez. I, 3 novembre 2005 n. 356/A), in <em abp="3172">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 3428; <span abp="3173">Ristuccia</span>, <em abp="3174">La responsabilità “sociale” erariale nelle società pubbliche</em>, in <em abp="3175">Riv. C. conti</em>, 2005, f. 1, 325; <span abp="3176">Pinotti</span>, <em abp="3177">La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3178">Riv. C. conti</em>, 2004, f. 5, 312 e in <em abp="3179">Rasegg.giur.En.elettr</em>., 2004, f. 3, 5007 segg.; <span abp="3180">Caputi Jambrenghi</span>, <em abp="3181">Azione ordinaria di responsabilità ed azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica</em>, in AA.VV., <em abp="3182">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006; <span abp="3183">Atelli</span>, <em abp="3184">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica nell&#8217;età della fuga verso il diritto privato</em>, in Atelli (a cura di), <em abp="3185">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005, 59 segg.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3186" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3187" id="ftn38" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3188" /><br />
<span abp="3189"><span abp="3190"><span abp="3191">[38]</span></span> <span abp="3192">Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26809 e id., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3193">Foro amm</em>.-<em abp="3194">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3195">Tenore</span>, <em abp="3196">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3197" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3198" id="ftn39" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3199" /><br />
<span abp="3200"><span abp="3201"><span abp="3202">[39]</span></span> <span abp="3203">Come già evidenziato nelle precedenti note, è noto che, sull&#8217;influsso della giurisprudenza comunitaria (spinta dalla necessità di individuare formule definitorie atte ad operare in ordinamenti caratterizzati da rilevanti diversità e, dunque, dall&#8217;irrefrenabile forza espansiva del c.d. principio di effettività), si sia affermata anche in Italia una nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente, per concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale.</span> </span><br abp="3204" /><br />
<span abp="3205"><span abp="3206">A tal fine, con particolare riferimento alla problematica degli appalti pubblici (in merito alla quale è particolarmente avvertita l&#8217;esigenza di salvaguardare la piena concorrenza degli operatori economici comunitari), alla nozione di pubblica amministrazione si sono affiancate quelle di organismo di diritto pubblico e, per gli appalti nei c.d. settori esclusi, di impresa pubblica, nel senso di equipararli, a tutti gli effetti, all&#8217;ente pubblico.</span> </span><br abp="3207" /><br />
<span abp="3208"><span abp="3209">Per il recepimento “nazionale” della nozione di organismo di diritto pubblico v. oggi la definizione contenuta nell&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163 del 2006 riportato nella precedente nota 29.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3210" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3211" id="ftn40" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3212" /><br />
<span abp="3213"><span abp="3214"><span abp="3215">[40]</span></span> <span abp="3216">C. conti, sez. Lombardia, 9 febbraio 2005 n. 32, in <em abp="3217">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 2, 662, con nota di <span abp="3218">Lombardo</span>; id., sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114, in <em abp="3219">Riv. C. conti</em>, 2006, f. 2; id., sez. Calabria, 4 maggio 2007 n. 348 (fattispecie relativa all&#8217;ente poste s.p.a.); id., sez. Lombardia, 17 luglio 2007 n. 414, in <em abp="3220">Riv. C. conti</em>, 2007, f. 7, che richiama sul punto Cass., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511 (in <em abp="3221">Foro it.</em>, 2006, 6, 1734) e id., sez. un., 20 giugno 2006 n. 14101. La fattispecie vagliata dalla sezione Lombarda 22 febbraio 2006 n. 114 (statuente la giurisdizione anche su s.p.a. a partecipazione pubblica <em abp="3222">minoritaria e indiretta</em>) riguardava un danno erariale, da disservizio e all&#8217;immagine, cagionato da due dipendenti di società per azioni (nella specie Enipower s.p.a. e Snamprogetti s.p.a.) partecipate in modo totalitario da altra società (nella specie dall&#8217;Eni s.p.a.), a sua volta partecipata al 30% (all&#8217;epoca dei fatti) dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. L&#8217;indirizzo ha ricevuto conferma in giudizi su domande revocatorie favorevolmente esperite <em abp="3223">ex</em> art. 1. co. 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266 dalla Procura nei confronti di dipendenti o amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica: v. C. conti, sez. Lombardia, 21 dicembre 2005 n. 712; id., 27 ottobre 2006 n. 606. <em abp="3224">In terminis</em> v. anche sez. Lombardia, 5 settembre 2007 n. 448 e id., 4 marzo 2008 n. 135.</span></span><br abp="3225" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3227" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3228" id="ftn41" style="text-align: justify;"><a abp="3229" href="#_ftnref41" name="_ftn41" title=""><span abp="3230"><span abp="3231"><span abp="3232">[41]</span></span></span></a><span abp="3233"> <span abp="3234">Già in precedenza le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899 (in <em abp="3235">Foro amm.-CdS</em>, 2004, 375 e in <em abp="3236">Giur. it.</em>, 2004, 1946 con nota di <span abp="3237">Rodriquez</span>), tradizionalmente ricordata dagli studiosi come un <em abp="3238">leading case</em> in materia, avevano affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in una vicenda che vedeva coinvolti i dipendenti di una s.p.a. partecipata in misura largamente maggioritaria (ma non totalitaria) dal Comune di Milano; seppure in tale decisione il giudice della giurisdizione avesse fondato il suo convincimento sul rapporto di servizio sussistente tra detta società ed il citato Comune, pur tuttavia deve evidenziarsi come la natura societaria dell&#8217;ente non impedì l&#8217;applicazione del suddetto criterio di riparto. Successivamente le sezioni unite, con decisione 3 maggio 2005, n. 9096 nel decidere in ordine al diritto degli avvocati al trasferimento all&#8217;elenco speciale <em abp="3239">ex</em> art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, in occasione dell&#8217;assunzione presso una s.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici locali, avevano chiuso il cerchio, dando ormai per acquisita l&#8217;esistenza di s.p.a. che — per essere il relativo capitale detenuto da soggetti pubblici — costituiscono “istituzione pubblica” e sono, conseguentemente, sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti.</span> </span><br abp="3240" /><br />
<span abp="3241"><span abp="3242">Per un accurato commento a tale art. 16-<em abp="3243">bis</em>, v. <span abp="3244">Messinetti</span>, <em abp="3245">Le società a partecipazione pubblica: tra istanze liberalizzatrici e protezionistiche si è ritrovata l&#8217;esigenza di controllo, ma si sfugge dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati, </em>in <em abp="3246">www.lexitalia.it</em>, 2012, n. 11; <span abp="3247">Police</span>, <em abp="3248">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3249"> Il nuovo dir.amm</em>., 2012, f. 2, 177; <span abp="3250">Santoro</span>, <em abp="3251">L&#8217;illecito contabile</em> cit., 179; <span abp="3252">Tenore</span>, <em abp="3253">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica, </em>in <em abp="3254">Foro amm</em>.-<em abp="3255">CdS,</em> 2010, 1, 92; <span abp="3256">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3257">Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em abp="3258">Foro it.</em>, 2010, I, 1473; <span abp="3259">Sandulli</span>, <em abp="3260">L&#8217;art. 16-</em>bis<em abp="3261"> del decreto mille proroghe suulla responsabilità degli amm.ri e dipendenti delle s.p.a. pubbliche: restrizione o ampliamento della giurisdizione della CdC</em>?, in <em abp="3262">www.federalismi.it</em>, 2008, n. 5; in precedenza <span abp="3263">Longavita</span>, <em abp="3264">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle S.p.a.</em>, intervento nel convegno di Perugia del 18-19/4/2008 su <em abp="3265">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all&#8217;attività istruttoria del P.M. contabile</em>, edito in http:// </span><span abp="3266">www.amcorteconti.it/convegni/perugia%202008/Relazione%20Longavita.doc</span><span abp="3267">; <span abp="3268">Chiarenza</span>, <em abp="3269">Problematiche specifiche delle istruttorie e dei giudizi in materia di SPA pubbliche, intervento all&#8217;incontro di studio: Evoluzione normativa e giurisprudenziale delle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e di altre forme tipizzate di responsabilità introdotte dall&#8217;ordinamento ed affidate alla cognizione del Giudice contabile</em>. Roma, Corte dei conti, aula delle SEGG.RR. 1-3 aprile 2008; N<span abp="3270">ovelli</span>, <span abp="3271">Venturini</span>, <em abp="3272">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 729 segg.</span></span><br abp="3273" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3275" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3276" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="3277" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title=""><span abp="3278"><span abp="3279"><span abp="3280">[42]</span></span></span></a><span abp="3281"> <span abp="3282">Dugato-Cavallari, </span><em abp="3283"><span abp="3284">Danno erariale e società partecipate</span></em><span abp="3285">, cit., 102-104.</span></span><br abp="3286" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3288" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3289" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="3290" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title=""><span abp="3291"><span abp="3292"><span abp="3293">[43]</span></span></span></a><span abp="3294"> <span abp="3295">Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n. 10027, in <em abp="3296">Cass. pen.</em>, 2001, 3060 (per l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato), e Cass., sez. VI pen., 8 marzo 2001 n. 20118, in <em abp="3297">Riv. pen.</em>, 2001, 834 (per l&#8217;Ente Poste).</span></span><br abp="3298" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3300" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3301" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="3302" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title=""><span abp="3303"><span abp="3304"><span abp="3305">[44]</span></span></span></a><span abp="3306"> <span abp="3307">Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2001 n. 3090 in <em abp="3308">Foro amm.</em>, 2001, f. 6; id., sez. VI, 24 settembre 2001 n. 5007, in <em abp="3309">Foro amm.</em>, 2001, f. 9; id., sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 934, <em abp="3310">ivi</em>, 2002, 390; id., sez. V, 14 luglio 2003 n. 4167, <em abp="3311">ivi</em>, 2003, 2244.</span></span><br abp="3312" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3314" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3315" id="ftn45" style="text-align: justify;"><a abp="3316" href="#_ftnref45" name="_ftn45" title=""><span abp="3317"><span abp="3318"><span abp="3319">[45]</span></span></span></a><span abp="3320"> <em abp="3321"><span abp="3322">In terminis</span></em> <span abp="3323">Pisana</span><span abp="3324">, <em abp="3325">La responsabilità amministrativa</em> cit., 91, che richiama C. conti, sez. Campania, 5 maggio 2006 n. 722.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3326" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3327" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="3328" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title=""><span abp="3329"><span abp="3330"><span abp="3331">[46]</span></span></span></a><span abp="3332"> <span abp="3333">Sul punto <span abp="3334">Ibba</span>, <em abp="3335">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV. (atti del convegno di Varenna settembre 2005), <em abp="3336">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3337">Longavita</span>, <em abp="3338">La giurisdizione</em>, cit.</span></span><br abp="3339" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3342" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="3343" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title=""><span abp="3344"><span abp="3345"><span abp="3346">[47]</span></span></span></a><span abp="3347"> <span abp="3348">La soluzione andrà ricercata rifacendosi ai tradizionali ed esplorati indirizzi giurisprudenziali sui rapporti tra azione civile ed azione giuscontabile.</span></span><br abp="3349" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3351" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3352" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="3353" href="#_ftnref48" name="_ftn48" title=""><span abp="3354"><span abp="3355"><span abp="3356">[48]</span></span></span></a><span abp="3357"> <span abp="3358">Si rinvia al già richiamato studio, assai accurato, di <span abp="3359">Police</span>, <em abp="3360">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3361"> Il nuovo dir. amm.</em>, 2012, f.2, 177.</span></span><br abp="3362" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3365" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="3366" href="#_ftnref49" name="_ftn49" title=""><span abp="3367"><span abp="3368"><span abp="3369">[49]</span></span></span></a><span abp="3370"> <span abp="3371">La sentenza Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26806 è edita in <em abp="3372">Foro amm</em>.-<em abp="3373">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3374">Tenore</span>, <em abp="3375">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica</em>; in<em abp="3376"> Foro it., </em>2010, I, 1473 con nota di <span abp="3377">D&#8217;Auria</span><em abp="3378">, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, </em>e in <em abp="3379">www.giustamm.it</em>, n. 1, 2010, con note di <span abp="3380">Colonna</span>, <em abp="3381">Danni al patrimonio della società. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; giurisdizione del Giudice ordinario,</em> e di <span abp="3382">Capalbo</span>, <em abp="3383">I limiti esterni alla giurisdizione della Corte dei Conti e società partecipate: una brusca battuta di arresto.</em> Particolarmente critico su tale sentenza è lo studio di <span abp="3384">Vetro</span>, <em abp="3385">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: </em>a) <em abp="3386">sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; </em>b) <em abp="3387">sul danno all&#8217;immagine della p.a.; </em>c) <em abp="3388">sul c.d. danno alla concorrenza, </em>in <em abp="3389">www.lexitalia</em>, n.1, 2013. Vedasi anche <span abp="3390">Pilato</span>, <em abp="3391">I recenti orientamenti della Corte di Cassazione sulle società pubbliche: quali strumenti per la Corte dei conti</em>?, in<em abp="3392"> Riv. C. conti</em>, 2012, f. 1-2, 506 segg.; </span><span abp="3393">D’URGOLO,<em abp="3394">&nbsp;Società in house e giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in<em abp="3395"> www.giustamm.it</em></span><em abp="3396"><span abp="3397">,</span></em><span abp="3398"> n.</span><span abp="3399">12/2013; CAPALBO,&nbsp;<em abp="3400">Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti delle società partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di cui alla recente sentenza Sez. Un. n. 26283/13 alla luce delle novità di cui alla legge di stabilità per il 2014 n. 147/13</em>, in<em abp="3401"> www.lexitalia.it</em></span><em abp="3402"><span abp="3403">,</span></em><span abp="3404"> n. 2, 2014;</span><span abp="3405"> CERIONI,&nbsp;<em abp="3406">La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle “società pubbliche” iniziando da quelle “in house</em>”, in <em abp="3407">Soc</em></span><span abp="3408">., n. 8-9, 2014, </span><span abp="3409">953 e segg.</span><span abp="3410">; </span><span abp="3411"><span abp="3412">D&#8217;ANGELO, <em abp="3413">Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale di responsabilità e «legittimazione surrogatoria» del P.M. contabile, </em>in </span></span></span><a abp="3414" href="http://www.giustamm.it/"><em abp="3415"><span abp="3416"><span abp="3417">www.giustamm.it</span></span></em></a><span abp="3418"><span abp="3419">, n.2, 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3420" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3421" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="3422" href="#_ftnref50" name="_ftn50" title=""><span abp="3423"><span abp="3424"><span abp="3425">[50]</span></span></span></a><span abp="3426"> <span abp="3427">Cass., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3428">Foro amm</em>.-<em abp="3429">CdS,</em> 2010, 1, 92 con nota di <span abp="3430">Tenore</span>, <em abp="3431">La giurisdizione cit., </em>in <em abp="3432">www.lexitalia.it,</em> 2010, n. 2 e in <em abp="3433">Società</em>, 2010, 803, con nota di <span abp="3434">Giuglione-Biallo</span>. <em abp="3435">In terminis</em> anche Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4309, in <em abp="3436">Foro it</em>., 2010, I, 1775, e in <em abp="3437">Società,</em> 2010, 1370 con nota di <span abp="3438">Dalfino</span>; id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286, in <em abp="3439">Foro it</em>., 2011, I, 510; id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3440">Foro amm. CDS,</em> 2011, 7-8, 2299, <em abp="3441">Resp. civ. e prev</em>., 2011, 12, 2596, in <em abp="3442">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 7-8, 1008. Tali sentenze sono state seguite dalle similari pronunce Cass., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011 e da Cass., sez. un., 1 febbraio 2012 n. 1419 e id., sez.un., 9 marzo 2012 n. 3692, tutte in <em abp="3443">Ced Cassazione.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3445" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="3446" href="#_ftnref51" name="_ftn51" title=""><span abp="3447"><span abp="3448"><span abp="3449">[51]</span></span></span></a><span abp="3450"> <span abp="3451">Chiarisce Cass., sez.un., n. 519 del 2010 cit., che “<em abp="3452">non importa qui indagare sulla natura dell&#8217;indicata responsabilità: se essa abbia carattere extracontrattuale (come la giurisprudenza è per lo più incline a ritenere: si vedano, tra le altre, Cass., 5 agosto 2008, n. 21130; id., 25 luglio 2007, n. 16416; id., 3 aprile 2007, n. 8359) o se pur sempre presupponga la violazione di un preesistente obbligo di corretto comportamento dell&#8217;amministratore e del componente dell&#8217;organo di controllo anche nei diretti confronti di ciascun singolo socio (onde alcune autorevoli voci di dottrina ravvisano anche in tal caso un&#8217;ipotesi di responsabilità almeno lato sensu contrattuale</em>)”.</span></span><br abp="3453" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3455" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3456" id="ftn52" style="text-align: justify;"><a abp="3457" href="#_ftnref52" name="_ftn52" title=""><span abp="3458"><span abp="3459"><span abp="3460">[52]</span></span></span></a><span abp="3461"> <span abp="3462">Le sezioni unite 519 del 2010 richiamano sul danno all&#8217;immagine societaria Cass., sez. un., 20 giugno 2007, n. 14297.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3463" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3464" id="ftn53" style="text-align: justify;"><a abp="3465" href="#_ftnref53" name="_ftn53" title=""><span abp="3466"><span abp="3467"><span abp="3468">[53]</span></span></span></a><span abp="3469"> <span abp="3470">Tale passaggio motivazionale è lapidariamente stigmatizzato da <span abp="3471">Vetro</span>, <em abp="3472">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: a) sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; b) sul danno all&#8217;immagine della p.a.; c) sul c.d. danno alla concorrenza</em>, in<em abp="3473"> www.lexitalia.it,</em> f.1, 2013 il quale afferma che <em abp="3474">“Sembra quindi peccare di una certa ingenuità la pretesa che soggetti appartenenti alla stessa “cordata” si attivino in sede giudiziaria civile, gli uni contro gli altri, per il risarcimento di danni erariali spesso di rilevante ammontare, per cui risulta assolutamente indispensabile, per una efficace tutela del pubblico erario, che venga mantenuta integra la competenza del pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell&#8217;indipendenza e della autonomia”.</em></span></span><br abp="3475" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3478" id="ftn54" style="text-align: justify;"><a abp="3479" href="#_ftnref54" name="_ftn54" title=""><span abp="3480"><span abp="3481"><span abp="3482">[54]</span></span></span></a><span abp="3483"> <span abp="3484">Il principio è stato da ultimo confermato da Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20941, in <em abp="3485">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1433 (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla responsabilità dell&#8217;amministratore delegato di una società partecipata interamente da una Regione per la stipula di un contratto di consulenza con il proprio predecessore) e id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3486">Giust. civ. Masegg., </em>2011, 7-8, 1008.</span></span><br abp="3487" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3489" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3490" id="ftn55" style="text-align: justify;"><a abp="3491" href="#_ftnref55" name="_ftn55" title=""><span abp="3492"><span abp="3493"><span abp="3494">[55]</span></span></span></a><span abp="3495"> <span abp="3496">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3497" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3498" id="ftn56" style="text-align: justify;"><a abp="3499" href="#_ftnref56" name="_ftn56" title=""><span abp="3500"><span abp="3501"><span abp="3502">[56]</span></span></span></a><span abp="3503"> <span abp="3504">Cfr. Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20840 (in <em abp="3505">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1432) secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;azione risarcitoria proposta nei confronti del rappresentante di un ente pubblico non economico (nella specie Croce rossa italiana), titolare di una partecipazione totalitaria in una società di capitali, che abbia esercitato, in nome e per conto dell&#8217;ente, i diritti e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto al patrimonio dell&#8217;ente. (Nella specie, il procuratore contabile aveva proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale a carico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale e, per traslato, della amministrazione regionale, relativo agli emolumenti versati ad un revisore contabile che, ancorché privo dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, era stato nominato con il voto determinante del rappresentante del socio pubblico Croce rossa italiana).</span></span><br abp="3506" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3508" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3509" id="ftn57" style="text-align: justify;"><a abp="3510" href="#_ftnref57" name="_ftn57" title=""><span abp="3511"><span abp="3512"><span abp="3513">[57]</span></span></span></a><span abp="3514"> <span abp="3515">In senso diametralmente opposto, a favore della giurisdizione contabile su dipendenti di Poste Italiane spa, si è espressa C. conti, sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, in <em abp="3516">www.respamm.it. </em>e C. conti, sez. Lombardia, 28 aprile 2010, n. 175, in </span></span><a abp="3517" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3518"><span abp="3519"><span abp="3520">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3521"><span abp="3522"><span abp="3523">.</span></span></em><br abp="3524" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3527" id="ftn58" style="text-align: justify;"><a abp="3528" href="#_ftnref58" name="_ftn58" title=""><span abp="3529"><span abp="3530"><span abp="3531">[58]</span></span></span></a><span abp="3532"> <span abp="3533">C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 2012 n. 71, in <em abp="3534">www.respamm.it. In terminis</em>, per il difetto della giurisdizione contabile, id., sez. III, 7 settembre 2012 n. 573, in <em abp="3535">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 21 marzo 2012 n. 194, <em abp="3536">ivi</em>.</span></span><br abp="3537" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3539" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3540" id="ftn59" style="text-align: justify;"><a abp="3541" href="#_ftnref59" name="_ftn59" title=""><span abp="3542"><span abp="3543"><span abp="3544">[59]</span></span></span></a><span abp="3545"> <span abp="3546">C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in <em abp="3547">www.corteconti.it</em>, che ha ritenuto prevalente la struttura societaria rispetto alla funzione pubblica assolta.</span></span><br abp="3548" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3551" id="ftn60" style="text-align: justify;"><a abp="3552" href="#_ftnref60" name="_ftn60" title=""><span abp="3553"><span abp="3554"><span abp="3555">[60]</span></span></span></a><span abp="3556"> <span abp="3557">Afferma C. conti, sez.app.Sicilia, 30 luglio 2010, n. 201/A che la perdita economica derivante da atti di <em abp="3558">mala gestio</em> compiuti dagli organi di una società privata partecipata non costituisce danno erariale, atteso che essa incide direttamente soltanto sul patrimonio appartenente a quel soggetto e non esplica effetti nei confronti dei singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione; pertanto, le eventuali azioni per il risarcimento dei danni subiti dalla società, non possono essere esercitate innanzi alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="3559" /><br />
<span abp="3560"><span abp="3561">V. anche C. conti, sez. II app., 18 luglio 2011, n. 330, in <em abp="3562">www.corteconti.it,</em> secondo cui la giurisdizione contabile sulla società con capitale pubblico sussiste solo con riguardo all&#8217;accertamento di un danno direttamente inferto all&#8217;ente pubblico; viceversa, non sussiste tale giurisdizione nei confronti della medesima società, in relazione ad ipotetiche perdite patrimoniali derivanti dalla stipula di contratti di collaborazione.</span></span><br abp="3563" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3566" id="ftn61" style="text-align: justify;"><a abp="3567" href="#_ftnref61" name="_ftn61" title=""><span abp="3568"><span abp="3569"><span abp="3570">[61]</span></span></span></a><span abp="3571"> <span abp="3572">C. conti, sez. I app., 14 dicembre 2012 n. 809, in <em abp="3573">www.lexitalia.it, </em>f.1, 2013, con nota di <span abp="3574">Vetro</span> (<em abp="3575">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012, </em>cit.). La sentenza ha sostenuto <em abp="3576">in primis</em> che con l&#8217;art. 16-<em abp="3577">bis</em> del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, si è avuta “conferma indiretta, da parte del legislatore, della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle società partecipate diverse da quelle per le quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice ordinario”. Inoltre la sentenza ha rimarcato che, qualora si tratti di una società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurata quale <em abp="3578">longa manus</em> dell&#8217;ente stesso, con un rapporto di compenetrazione organica tra la società e l&#8217;ente pubblico, si è in presenza di un modello organizzatorio della stessa p.a., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società dovrà qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al giudice contabile. Diversamente opinando, sarebbe allora sufficiente a qualsiasi amministrazione creare altrettante s.p.a., con partecipazione pubblica maggioritaria o anche totalitaria, cui far gestire servizi pubblici con risorse anch&#8217;esse completamente pubbliche per eludere la giurisdizione di responsabilità erariale, ciò che è assolutamente inaccettabile, soprattutto nell&#8217;attuale assetto normativo, informato prevalentemente da principi dell&#8217;ordinamento europeo, il quale non accetta distinzioni basate sulla natura del soggetto agente. <em abp="3579">In terminis</em> id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, <em abp="3580">ivi</em>; id., sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, <em abp="3581">ivi</em>.</span></span><br abp="3582" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3584" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3585" id="ftn62" style="text-align: justify;"><a abp="3586" href="#_ftnref62" name="_ftn62" title=""><span abp="3587"><span abp="3588"><span abp="3589"><span abp="3590">[62]</span></span></span></span></a><span abp="3591"><span abp="3592"> Cass., sez.un., </span><span abp="3593">25 novembre 2013, n. 26283, in <em abp="3594">Foro it.,</em> 2014, I,&nbsp; Vedi le considerazioni di FIMMANO’, </span><span abp="3595"><em abp="3596">Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, </em>in<em abp="3597"> Gazz.forense,</em> 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3598" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3599" id="ftn63" style="text-align: justify;"><a abp="3600" href="#_ftnref63" name="_ftn63" title=""><span abp="3601"><span abp="3602"><span abp="3603">[63]</span></span></span></a><span abp="3604"> <span abp="3605">Sul caso RAI si veda Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3606">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3607"> In dottrina, sul tema, <span abp="3608">Mari</span>, <em abp="3609">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3610">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><a abp="3611" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3612"><span abp="3613"><span abp="3614">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3615"><em abp="3616"><span abp="3617">.</span></em><span abp="3618"> e C. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3619" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3620" id="ftn64" style="text-align: justify;"><a abp="3621" href="#_ftnref64" name="_ftn64" title=""><span abp="3622"><span abp="3623"><span abp="3624">[64]</span></span></span></a><span abp="3625"> <span abp="3626">Corte di Giustizia, sentenza <em abp="3627">Teckal</em>, &nbsp;sez.V, 18 novembre 1999, procedimento C 107/1998.</span></span><br abp="3628" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3630" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3631" id="ftn65" style="text-align: justify;"><a abp="3632" href="#_ftnref65" name="_ftn65" title=""><span abp="3633"><span abp="3634"><span abp="3635">[65]</span></span></span></a><span abp="3636"> <span abp="3637">Si vedano tra le tante, a mero titolo d&#8217;esempio, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765; id.,&nbsp; sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; id., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447, tutte in<em abp="3638"> www.giustizia-amministrativa.it</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3639" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3640" id="ftn66" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3641" /><br />
<span abp="3642"><span abp="3643"><span abp="3644">[66]</span></span> <span abp="3645">C. conti, sez. III, 5 agosto 2013 n. 546, in <em abp="3646">www.corteconti.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3647" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3648" id="ftn67" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3649" /><br />
<span abp="3650"><span abp="3651"><span abp="3652">[67]</span></span> <span abp="3653">Si vedano le ordinanze Cass., sez.un., 5 aprile 2013 n. 8352, e id., 3 maggio 2013 n. 10299, in <em abp="3654">Ced Cassazione</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3655" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3656" id="ftn68" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3657" /><br />
<span abp="3658"><span abp="3659"><span abp="3660">[68]</span></span> <span abp="3661">Da ultimo C.Cost., 20 marzo 2013, n. 46, in <em abp="3662">www.cortecostituzionale.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3663" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3664" id="ftn69" style="text-align: justify;"><a abp="3665" href="#_ftnref69" name="_ftn69" title=""><span abp="3666"><span abp="3667"><span abp="3668">[69]</span></span></span></a><span abp="3669"> <span abp="3670">Corte di Giustizia, 10 settembre 2009 &nbsp;n. 573/07<em abp="3671">, Sea</em>, e </span></span><a abp="3672" href="http://www.altalex.com/documents/news/2009/01/08/corte-di-giustizia-ue-sez-iii-sentenza-13-11-2008-n-c-324-07"><span abp="3673"><span abp="3674">13 novembre 2008 n. 324/07</span></span></a><em abp="3675"><span abp="3676"><span abp="3677">, Coditel Brabant.</span></span></em><br abp="3678" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3680" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3681" id="ftn70" style="text-align: justify;"><a abp="3682" href="#_ftnref70" name="_ftn70" title=""><span abp="3683"><span abp="3684"><span abp="3685">[70]</span></span></span></a><span abp="3686"> <span abp="3687">S</span><span abp="3688"><span abp="3689">i vedano, tre le altre, Cons. Stato, sez.</span> <span abp="3690">V, 24 settembre 2010, n. 7092 e id., sez. V, 29 dicembre 2009 n. </span></span><span abp="3691"><span abp="3692"><u abp="3693"><span abp="3694">8970, in <em abp="3695">www.giustizia-amministrativa.it</em>. </span></u></span></span></span><br abp="3696" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3698" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3699" id="ftn71" style="text-align: justify;"><a abp="3700" href="#_ftnref71" name="_ftn71" title=""><span abp="3701"><span abp="3702"><span abp="3703">[71]</span></span></span></a><span abp="3704"> <span abp="3705">Anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della </span></span><span abp="3706"><span abp="3707">Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04</span></span><span abp="3708"><span abp="3709">, <em abp="3710">Carbotermo</em>.</span></span><br abp="3711" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3713" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3714" id="ftn72" style="text-align: justify;"><a abp="3715" href="#_ftnref72" name="_ftn72" title=""><span abp="3716"><span abp="3717"><span abp="3718">[72]</span></span></span></a><span abp="3719"> <span abp="3720">Si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di </span></span><span abp="3721"><span abp="3722">Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1</span></span><span abp="3723"><span abp="3724">, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3725" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3726" id="ftn73" style="text-align: justify;"><a abp="3727" href="#_ftnref73" name="_ftn73" title=""><span abp="3728"><span abp="3729"><span abp="3730"><span abp="3731">[73]</span></span></span></span></a><span abp="3732"><span abp="3733"> Cass., sez.un., 26 marzo 2014<span abp="3734"> n. 7177, in <em abp="3735">Ced Cassazione </em>e in<em abp="3736"> Foro amm</em>., </span><span abp="3737">2014, 6, 166</span><span abp="3738">.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3739" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3740" id="ftn74" style="text-align: justify;"><a abp="3741" href="#_ftnref74" name="_ftn74" title=""><span abp="3742"><span abp="3743"><span abp="3744"><span abp="3745">[74]</span></span></span></span></a><span abp="3746"> <span abp="3747">Oltre ai casi sopra richiamati <em abp="3748">ratione temporis</em> laddove la vicenda si poneva “a cavallo” delle modifiche statutarie che hanno introdotto formalmente l<em abp="3749">’in house</em>, cfr. altresì Cass., sez.un., 22 luglio 2014, n. 16622 in relazione ad una società interamente pubblica di gestione dei rifiuti.</span></span><br abp="3750" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3752" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3753" id="ftn75" style="text-align: justify;"><a abp="3754" href="#_ftnref75" name="_ftn75" title=""><span abp="3755"><span abp="3756"><span abp="3757"><span abp="3758">[75]</span></span></span></span></a><span abp="3759"> <span abp="3760">C. conti, s</span><span abp="3761">ez. II app., 21 luglio 2014, n.&nbsp; 495 ha affermato la giurisdizione contabile in presenza dei requisiti dell’<em abp="3762">in house providing</em>; C. conti,&nbsp; sez. I app., 24 marzo 2015, n. 249 in relazione alla provvista di giurisdizione contabile nel caso di una società <em abp="3763">holding </em>interamente pubblica; C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 443 ha riconosciuto la giurisdizione contabile in presenza, quantomeno, dei requisiti del c.d. “organismo di diritto pubblico”; per quanto concerne gli organismi non societari, C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 442&nbsp; ha distinto la fondazione di diritto privato dalla fondazione di partecipazione, negando nella prima ipotesi con riferimento al caso di specie la sussistenza della giurisdizione contabile. D’altro canto, C. conti, sez. III app., 9 marzo 2015, n. 129 afferma la giurisdizione contabile nel caso di fondazione dotata dei requisiti dell’in house. Infine, C. conti, sez. I app., 4 giugno 2014, n. 798, ha affermato la giurisdizione ordinaria&nbsp; nel caso di danni cagionati ad una società regionale di gestione del trasporto ferroviario a prevalente partecipazione pubblica, in quanto priva di poteri pubblicistici e dunque non sussumibile nell’alveo delle Amministrazioni in senso sostanziale, oltre che priva dei requisiti dell’in house; quest’ultima pronuncia ha altresì scrutinato la richiesta del Pubblico Ministero d</span><span abp="3764"><span abp="3765">i rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea <em abp="3766">ex</em> art. 267 T.F.U.E. per stabilire se il diritto dell’Unione Europea sia compatibile con una normativa nazionale che nega una giurisdizione caratterizzata da un’azione pubblica officiosa, avviata da un pubblico ufficio requirente, dotato di ampi poteri di indagine, per la tutela della finanza pubblica allargata nell’ambito delle gestioni societarie, rimettendo la tutela giurisdizionale esclusivamente in capo alla società pubblica danneggiata in forza di un’azione di parte, sul presupposto secondo cui l’effettività della tutela giurisdizionale del patrimonio della società sarebbe garantita solamente nella giurisdizione della Corte dei conti. Orbene siffatta istanza è stata rigettata; infatti la Sezione ha ritenuto, da un lato, che la Procura appellante non avesse indicato le ragioni per cui le azioni offerte dagli artt. 2393 e segg. c.c. sarebbero di per sé inidonee a fornire una tutela effettiva pari a quella che sarebbe garantita dall’azione della Procura presso la Corte dei conti, e dall’altro che la medesima può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti del pubblico amministratore che abbia omesso il controllo sulla società partecipata. Conclusivamente, la normativa statale che regola la materia (artt. 2393 e segg. c.c. e azione contabile nei confronti degli amministratori dell’ente controllato), non viene ritenuta incompatibile con il diritto comunitario tenuto conto che la stessa è in grado di garantire con sufficiente effettività la tutela degli interessi e del patrimonio delle società a partecipazione pubblica.</span></span></span><br abp="3767" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3769" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3770" id="ftn76" style="text-align: justify;"><a abp="3771" href="#_ftnref76" name="_ftn76" title=""><span abp="3772"><span abp="3773"><span abp="3774">[76]</span></span></span></a><span abp="3775"> <span abp="3776">C. conti, sez. Lazio, 21 maggio 2015 n. 279, facendo esplicita applicazione dei principi di cui alla giurisprudenza della Cassazione, rinviene i tre presupposti dell’<em abp="3777">in house </em>nella fattispecie in esame; sez. Lazio, 26 maggio 2015 n. 280 dichiara la giurisdizione ordinaria in relazione a danni patiti dalle Federazioni sportive; sez. Marche, 2 marzo 2015 n. 42 che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in relazione a danni patiti da Poste Italiane S.p.a.; sez. Veneto, 26 marzo 2014 n. 78 in secondo cui, </span><span abp="3778">sussistendo i requisiti della totale partecipazione pubblica e della natura strumentale di una società consortile per azioni rispetto alle finalità dei Comuni aderenti, dell&#8217;interesse pubblicistico servizio reso, della provenienza pubblica delle risorse, si radica la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la società assume la valenza di vero e proprio organo dei comuni partecipanti, attraverso il quale essi perseguono le loro finalità pubblicistiche, gestendo risorse pubbliche; s</span><span abp="3779"><span abp="3780">ez. Campania, 29 maggio 2015, n. 583 nel senso della giurisdizione contabile anche in presenza di clausole statutarie in apparente conflitto con i requisiti dell’<em abp="3781">in house.</em></span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3782" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3783" id="ftn77" style="text-align: justify;"><a abp="3784" href="#_ftnref77" name="_ftn77" title=""><span abp="3785"><span abp="3786"><span abp="3787">[77]</span></span></span></a><span abp="3788"> <span abp="3789">Cass., sez. un., 27 aprile 2010 n. 9963; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434, entrambe in <em abp="3790">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3791" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3793" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3794" id="ftn78" style="text-align: justify;"><a abp="3795" href="#_ftnref78" name="_ftn78" title=""><span abp="3796"><span abp="3797"><span abp="3798">[78]</span></span></span></a><span abp="3799"> <span abp="3800">Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4318, in <em abp="3801">Foro. it.</em>, 2010, I, 3072; C. conti, sez. II centrale, 28 luglio 2010, n. 271/A, in </span></span><em abp="3802"><span abp="3803"><span abp="3804">www.corteconti.it</span></span></em><span abp="3806"><span abp="3807">.</span></span><br abp="3808" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3810" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3811" id="ftn79" style="text-align: justify;"><a abp="3812" href="#_ftnref79" name="_ftn79" title=""><span abp="3813"><span abp="3814"><span abp="3815">[79]</span></span></span></a><span abp="3816"> <span abp="3817">Cass., sez. un., 9 aprile 2010 n. 8438, in <em abp="3818">Foro it.,</em> 2011, I, 510, con osservazioni di D&#8217;AURIA (si trattava di un giudizio afferente danni arrecati da amministratori del Casinò alla società e agli enti pubblici soci).</span></span><br abp="3819" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3821" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3822" id="ftn80" style="text-align: justify;"><a abp="3823" href="#_ftnref80" name="_ftn80" title=""><span abp="3824"><span abp="3825"><span abp="3826">[80]</span></span></span></a><span abp="3827"> <span abp="3828">Cass., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5032, in <em abp="3829">Foro. it.</em>, 2010, I, 3078, che ha statuito la giurisdizione della Corte dei conti sui danni arrecati all&#8217;Enav s.p.a. (a partecipazione totalitaria statale) da propri dipendenti che avevano riscosso anticipi di missione con fogli di missione contraffatti. Ha ritenuto il giudice di legittimità sussistente la giurisdizione contabile sia perché “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico — che può essere anche un privato o un ente pubblico non economico — bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, sia dei diversi indici pubblicistici dell&#8217;Enav s.p.a., ovvero: <em abp="3830">a</em>) la partecipazione totalitaria statale; <em abp="3831">b</em>) il perseguimento delle finalità istituzionali con oneri totalmente a carico dello Stato; <em abp="3832">c</em>) l&#8217;espletamento di un servizio pubblico essenziale; <em abp="3833">d</em>) la presenza di un controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;ente da parte della Corte dei conti (art. 5, l. n. 665 del 1996); <em abp="3834">e</em>) l&#8217;applicabilità delle norme sulla contabilità generale dello Stato (art. 25 e 30, l. n. 468 del 1978 richiamata dalla l. 665 del 1996).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3835" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3836" id="ftn81" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3837" /><br />
<span abp="3838"><span abp="3839"><span abp="3840">[81]</span></span> <span abp="3841">C. conti, sez. II app., 11 luglio 2012 n. 411, in<em abp="3842"> www.corteconti.it</em>; id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, in <em abp="3843">www.respamm.it. </em>Identico principio ha applicato C. conti, sez. Veneto, 23 aprile 2012 n. 238, <em abp="3844">ivi,</em> in relazione ad amministratori della Polesine acque spa. e, per altre società gestori di servizi pubblici, id., sez. Liguria, 20 dicembre 2010, n. 332, <em abp="3845">ivi</em>; id., sez. Liguria, 14 giugno 2011 n. 153, <em abp="3846">ivi</em>; id., sez. Campania, 18 gennaio 2012, n. 143, in <em abp="3847">www.corteconti.it</em>. Da segnalare anche id., sez. Lazio, n. 601 del 2012 in riferimento a società affidatarie di servizi pubblici – nella specie una società mista concessionaria della riscossione di entrate comunali – per le quali è stata affermata la giurisdizione della Corte sul “socio privato operativo”, ravvisando – nello specifico caso &#8211; l&#8217;irrilevanza della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria medio tempore intervenuta in forza di pronuncia del giudice ordinario.</span></span><br abp="3848" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3850" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3851" id="ftn82" style="text-align: justify;"><a abp="3852" href="#_ftnref82" name="_ftn82" title=""><span abp="3853"><span abp="3854"><span abp="3855">[82]</span></span></span></a><span abp="3856"> <span abp="3857">C. conti, sez. I app., 14 marzo 2011, n. 95, in <em abp="3858">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 17 febbraio 2011, n. 109, in <em abp="3859">Riv.C. conti,</em> 2011, 1-2, 284, che rimarca, sulla base della sentenza Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092 sul caso RAI, le peculiarità pubblicistiche dell&#8217;Anas rappresentate da: “<em abp="3860">a</em>) la partecipazione totalitaria dello Stato (le azioni della società sono attribuite al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, che esercita i diritti dell&#8217;azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, v. art. 7, comma 6 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178); <em abp="3861">b</em>) il fatto che la società sia concessionaria <em abp="3862">ex lege</em> (v. comma 2 dell&#8217;art. 7 sopra cit.) di quasi tutti i compiti, in precedenza assegnati all&#8217;omonimo Ente nazionale per le strade dall&#8217;art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, di sicuro rilievo pubblicistico, in quanto funzionali ad assicurare la mobilità su ruote in tutto il territorio nazionale (a mero titolo esemplificativo, si pensi alla costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione, e all&#8217;adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime); <em abp="3863">c</em>) l&#8217;attribuzione diretta alla società di entrate di evidente natura pubblicistica, in quanto derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali sui quali essa esercita i diritti ed i poteri dell&#8217;ente proprietario in virtù della concessione di cui sopra (v. comma 1-<em abp="3864">quinquies</em> dell&#8217;art. 7 sopra cit.); <em abp="3865">d</em>) il fatto che il rapporto di lavoro del personale già alle dipendenze dell&#8217;Ente nazionale per le strade, transitato nella società ANAS, rimane disciplinato dalle precedenti disposizioni (comma 9, art. 7 sopra cit.); <em abp="3866">e</em>) la sottoposizione della società al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all&#8217;art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché la possibilità per la società stessa di avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato (comma 11, art. 7 sopra cit.); <em abp="3867">f</em>) l&#8217;attribuzione al personale della società dei compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull&#8217;uso delle strade; <em abp="3868">g</em>) l&#8217;attribuzione alla società di poteri pubblicistici in relazione a lavori pubblici (approvazione di progetti, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai fini espropriativi, nonché l&#8217;emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 7 cit.); <em abp="3869">h</em>) il fatto che la società, in quanto organismo di diritto pubblico, come definito dall&#8217;art. 3, comma 26 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è tenuta ad osservare le procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti”. Cass. sez. un., 9 luglio 2014 n. 15594, in <em abp="3870">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3871" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3873" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3874" id="ftn83" style="text-align: justify;"><a abp="3875" href="#_ftnref83" name="_ftn83" title=""><span abp="3876"><span abp="3877"><span abp="3878">[83]</span></span></span></a><span abp="3879"> <span abp="3880">C. conti, sez. Toscana, 5 maggio 2010, n. 176, in <em abp="3881">Riv. C. conti</em>, 2010, 3, 122 (caso Firenze Fiera s.p.a.). La sentenza è stata tuttavia riformata, con esclusione della giurisdizione contabile, nonostante l&#8217;esercizio di funzione pubblica, stante la natura societaria della Firenze Fiera, da C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in </span></span><a abp="3882" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3883"><span abp="3884"><span abp="3885">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3886"><span abp="3887"><span abp="3888">.</span></span></em><br abp="3889" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3891" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3892" id="ftn84" style="text-align: justify;"><a abp="3893" href="#_ftnref84" name="_ftn84" title=""><span abp="3894"><span abp="3895"><span abp="3896">[84]</span></span></span></a><span abp="3897"> <span abp="3898">Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3899">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3900"> In dottrina, sul tema, <span abp="3901">Mari</span>, <em abp="3902">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3903">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><em abp="3904"><span abp="3905"><span abp="3906"><a abp="3907" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3908"><em abp="3909"><span abp="3910">.</span></em><span abp="3911"> e <a abp="3912" href="http://www.C">C</a>. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span><br abp="3913" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3915" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3916" id="ftn85" style="text-align: justify;"><a abp="3917" href="#_ftnref85" name="_ftn85" title=""><span abp="3918"><span abp="3919"><span abp="3920">[85]</span></span></span></a><span abp="3921"> <span abp="3922">Cass., sez. un., 9 gennaio 2013 n. 295; id., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5019; id., 2010 n. 4316; id., 4 dicembre 2009 n. 25495; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434; id., 5 giugno 2008, n. 14825; id., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511; id., 18 luglio 2008 n. 19815; id., sez. un., 19 maggio 2001 n. 211, tutte in <em abp="3923">Ced Cassazione</em>; C. conti, sez. Lombardia, 23 novembre 2011 n. 682, in <em abp="3924">www.corteconti.it. </em>Sul tema della giurisdizione contabile sulle società concessionarie <span abp="3925">Altieri</span>, <em abp="3926">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 75 segg.</span></span><br abp="3927" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3929" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3930" id="ftn86" style="text-align: justify;"><a abp="3931" href="#_ftnref86" name="_ftn86" title=""><span abp="3932"><span abp="3933"><span abp="3934">[86]</span></span></span></a><span abp="3935"> <span abp="3936">Le Procure della Corte dei Conti sono capillarmente presenti in ogni capoluogo di Regione ed hanno un nucleo dedicato della Guardia di Finanza che le coadiuva.</span></span><br abp="3937" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3939" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3940" id="ftn87" style="text-align: justify;"><a abp="3941" href="#_ftnref87" name="_ftn87" title=""><span abp="3942"><span abp="3943"><span abp="3944"><span abp="3945">[87]</span></span></span></span></a><span abp="3946"><span abp="3947"> Si rammenta che il concorso per l’accesso alla magistratura contabile è di “secondo grado”, ovvero aperto solo a chi è stato già magistrato, avvocato o dirigente pubblico e l’esame scritto ed orale prevede, da sempre, anche la prova di diritto commerciale, non prevista per l’esame scritto in magistratura ordinaria, in odo da selezionare soggetti culturalmente attrezzati in diritto societario</span>.</span><br abp="3948" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3950" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3951" id="ftn88" style="text-align: justify;"><a abp="3952" href="#_ftnref88" name="_ftn88" title=""><span abp="3953"><span abp="3954"><span abp="3955">[88]</span></span></span></a><span abp="3956"> <span abp="3957">Si rammenta che la Corte dei Conti è la magistratura più rapida in Italia, per buona organizzazione interna e per l’assenza di un terzo grado di giudizio di merito, oltre che per una eccellente capacità di lavoro dei propri selezionati magistrati.</span></span><br abp="3958" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3960" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3961" id="ftn89" style="text-align: justify;"><a abp="3962" href="#_ftnref89" name="_ftn89" title=""><span abp="3963"><span abp="3964"><span abp="3965"><span abp="3966">[89]</span></span></span></span></a><span abp="3967"><span abp="3968"> Si pensi, tra i tanti, ai moduli consensuali dell’art.11, l. n.241 del 1990 devoluti al giudice amministrativo, &nbsp;o ai tanti “blocchi di materie” attribuiti al g.a. dall’art.133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104 del 2010), ancorchè siano coinvolte posizioni giuridiche di diritto soggettivo e utilizzati strumenti gestionali di matrice privatistica.</span></span><br abp="3969" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3971" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3972" id="ftn90" style="text-align: justify;"><a abp="3973" href="#_ftnref90" name="_ftn90" title=""><span abp="3974"><span abp="3975"><span abp="3976"><span abp="3977">[90]</span></span></span></span></a><span abp="3978"><span abp="3979"> Si pensi a tutto il sistema di impugnativa delle sanzioni amministrative, di natura pubblicistica, della l. n.689 del 1981 o spettanti ad autorità amministrative indipendenti; alle impugnative dei provvedimenti del Garante della <em abp="3980">privacy</em> (soggetto pubblico); alle controversie sui provvedimenti della Siae <em abp="3981">ex</em> l. n.2 del 2008; ai contenziosi sul registro informatico sui protesti <em abp="3982">ex</em> l. n.235 del 2000; ai contenziosi sulla gestione del Ced della Polizia di Stato <em abp="3983">ex</em> art.10, l. n.121 del 1981: trattasi di materie afferenti provvedimenti amministrativi devolute all’a.g.o.</span></span><br abp="3984" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3986" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3987" id="ftn91" style="text-align: justify;"><a abp="3988" href="#_ftnref91" name="_ftn91" title=""><span abp="3989"><span abp="3990"><span abp="3991"><span abp="3992">[91]</span></span></span></span></a><span abp="3993"><span abp="3994"><span abp="3995"> Secondo la felice schematizzazione di D’ANGELO, <em abp="3996">Le società partecipate</em> cit, parag.4, relativa agli approdi della Cassazione: “</span></span><em abp="3997"><span abp="3998">l’atto di&nbsp;<span abp="3999">mala gestio</span>&nbsp;degli organi sociali produce in prima battuta un danno (diretto) al patrimonio societario e un danno (indiretto) al valore della partecipazione del socio. Se però il danno (diretto) al patrimonio sociale non viene stigmatizzato attraverso l’azione sociale di responsabilità (spettante anche al socio pubblico), tale trascuranza, in seconda battuta, “trasforma” il danno (indiretto) al valore/redditività della partecipazione in un danno all’erario da azionare, necessariamente, nel processo contabile. Quindi, per quanto interessa, occorre tener fermo l’assunto delle Sezioni Unite per cui con riferimento alle società partecipate da pubbliche amministrazioni l’omesso esercizio degli istituti rimediali codicistici intestati al socio pubblico ovvero la loro colpevole “trascuranza” appare circostanza idonea a “trasformare” il danno privatistico/societario da&nbsp;<span abp="4000">mala gestio</span>, in un danno (erariale)&nbsp;<span abp="4001">sub specie</span>&nbsp;di perdita di valore della partecipazione del socio”.</span></em></span><br abp="4002" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4004" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4005" id="ftn92" style="text-align: justify;"><a abp="4006" href="#_ftnref92" name="_ftn92" title=""><span abp="4007"><span abp="4008"><span abp="4009">[92]</span></span></span></a><span abp="4010"> <span abp="4011">Si segnalano, tra i corsi antesignani dell’indotto formativo in materia di società partecipate, il convegno del 18 febbraio 2016 organizzato a Roma dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su <em abp="4012">Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica,</em> ed il convegno del 26 febbraio 2016 organizzato a Milano da EupolisLombardia su <em abp="4013">La riforma della pubblica amministrazione. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</em></span></span><br abp="4014" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4016" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4017" id="ftn93" style="text-align: justify;"><a abp="4018" href="#_ftnref93" name="_ftn93" title=""><span abp="4019"><span abp="4020"><span abp="4021"><span abp="4022">[93]</span></span></span></span></a><span abp="4023"><span abp="4024"><span abp="4025"> La suggestiva tesi dell’esperibilità dell’azione <em abp="4026">ex </em>art.2900 c.c., sulla scorta del</span></span><span abp="4027">l’art. 1, comma 174, legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per il 2006)</span><span abp="4028"><span abp="4029"> è stata propugnata da D’ANGELO, <em abp="4030">Le società partecipate</em> cit., parag.4,&nbsp; secondo il quale “</span></span><em abp="4031"><span abp="4032">ben sarà possibile per il procuratore regionale, prima ancora che agire contro l’ente societario di diritto privato in rapporto di servizio con la p.a. (per far valere appunto detto danno erariale da condotta omissiva) &#8211; e prima ancora ovviamente dello spirare del termine di prescrizione dell’azione sociale &#8211; espletare forme di tutela “conservativa” dell’erario ammesse dall’ordinamento esercitando, nel caso di inerzia societaria, un’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità (incluse quelle di cui all’art. 2393-bis c.c. e art. 2476, comma 3, c.c.)”. </span></em><span abp="4033">Secondo l’attento studioso tuttavia sarà all’”<em abp="4034">ente societario imputabile il pregiudizio da perdita di valore/reddittività del capitale pubblico di partecipazione, essendo l’azione sociale di responsabilità, anche quella spettante ai soci in via sostitutiva, intestata alla società partecipata che dunque dovrà rispondere, in sede erariale, per il fatto dannoso del suo mancato esercizio”. </em>L’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità intestata alla società partecipata (e per essa, ai soci) &#8211; nel caso di&nbsp;<em abp="4035">mala gestio</em>&nbsp;societaria &#8211; risulta essere<span abp="4036">&nbsp;<em abp="4037">ex lege</em></span>&nbsp;attribuita al procuratore regionale.</span></span> <span abp="4038"><span abp="4039">L’autore, in definitiva, ipotizza un “recupero” della giurisdizione della Corte dei Conti, non con riferimento all’azione erariale proponibile direttamente contro gli amministratori, ma riguardo l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi essendo appunto legittimato il procuratore regionale ad agire in surrogatoria, sussistendo i presupposti, con riferimento alle azioni societarie intestate alla società.</span></span><br abp="4040" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4042" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4043" id="ftn94" style="text-align: justify;"><a abp="4044" href="#_ftnref94" name="_ftn94" title=""><span abp="4045"><span abp="4046"><span abp="4047">[94]</span></span></span></a><span abp="4048"> <span abp="4049">Nei limiti fissati </span><span abp="4050">dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="4051">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="4052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4053" id="ftn95" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="4054" /><br />
<span abp="4055"><span abp="4056"><span abp="4057">[95]</span></span> <span abp="4058">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazioni-e-liberalizzazioni-studi-riforme-e-bilanci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazioni-e-liberalizzazioni-studi-riforme-e-bilanci/">Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci</a></p>
<p>&#160;&#160; 1. Premessa. &#8211; Il libro F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, arricchisce l&#8217;ampio spettro di analisi che negli ultimi anni gli studiosi di diritto amministrativo hanno offerto in materia di semplificazioni e liberalizzazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazioni-e-liberalizzazioni-studi-riforme-e-bilanci/">Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazioni-e-liberalizzazioni-studi-riforme-e-bilanci/">Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci</a></p>
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<div style="text-align: justify;">1. <em>Premessa</em>. &#8211; Il libro F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, arricchisce l&#8217;ampio spettro di analisi che negli ultimi anni gli studiosi di diritto amministrativo hanno offerto in materia di semplificazioni e liberalizzazioni e viene pubblicato in un momento importante visto che la recente legge n. 124 del 2015 interviene nuovamente su questo terreno. In questo contesto il volume ha il pregio di presentare un ventaglio molto ampio di settori, alcuni dei quali anche molto originali nel senso di poco indagati come il contratto di disponibilità studiato da Gambardella[1], in cui verificare la trasformazione di alcuni moduli pubblicistici nella direzione della semplificazione e liberalizzazione. Un&#8217;ampiezza di casi che dimostra quanto larga sia oramai l&#8217;area ricompresa.<br />
Le mie osservazioni si concentrano su quattro punti: il primo concerne la natura delle semplificazioni e delle liberalizzazioni; il secondo riguarda una specifica tecnica di semplificazione recentemente rinnovata, quella del silenzio assenso; il terzo riguarda il rapporto tra queste soluzioni e l&#8217;ordinamento europeo; il quarto, infine, intende dare una valutazione complessiva di questi interventi di semplificazione e liberalizzazione.<br />
<em>2. Natura delle semplificazioni e delle liberalizzazioni</em>. &#8211; Sul primo punto diversi autori del libro si soffermano. Nell&#8217;ultimo quarto di secolo le semplificazioni e le liberalizzazioni hanno costituito una costante politica pubblica che ha attraversato tutte le variegate maggioranze politiche che in questi anni si sono alternate, così da venire quasi spontaneo sostenere che la supposta e rinomata frammentazione degli orientamenti politici del contesto italiano trova in questo caso una felice eccezione. In verità, le cose non stanno così e il libro dà la preziosa testimonianza di un&#8217;eterogeneità di istituti giuridici che sono compresi in questa apparente politica unitaria, che segnalano approcci molto differenziati. Certo, vi è sempre la tentazione da parte di alcuni di dire che la varietà non sia l&#8217;esito di una naturale complessità della realtà giuridica racchiusa nelle politiche di semplificazione e liberalizzazione e che dunque questo rappresenti semmai l&#8217;insufficienza della radicalità delle scelte politiche effettuate, ma è ben noto che questa valutazione riflette una posizione preconcetta e ideologica più che la consapevolezza del denso intreccio tra interessi pubblici e interessi privati che la realtà contemporanea manifesta.<br />
Da questo dato consolidato si possono trarre però alcuni elementi costanti che il libro evidenzia. Il primo di questi è che semplificazione e liberalizzazione non sono un&#8217;endiadi. La distinzione operata nel libro da Liguori[2] tra liberalizzazione piena e semplificazione a effetto liberalizzante mi pare che colga perfettamente il punto di distinzione tra un&#8217;ipotesi che segna la piena derubricazione di un&#8217;attività dal diritto pubblico e quella in cui l&#8217;attività privata resta sottoposta a un regime amministrativo, sia pure traslato prevalentemente dal momento che precede lo svolgimento dell&#8217;attività privata a quello successivo. La collocazione tra le diverse ipotesi dei vari istituti giuridici ricompresi in semplificazioni e liberalizzazioni presuppone tutta una serie di conseguenze che attengono alle situazioni giuridiche soggettive, alla tutela dei terzi e all&#8217;esercizio dei poteri che non può essere trascurata. Da questo punto di vista la permanenza del potere di autotutela nel caso della scia, sia pure rivisto e limitato dopo la l.n. 124 del 2015, continua a destare tutte le perplessità di coerenza con l&#8217;istituto che non appaiono per niente risolte, con le incertezze applicative messe in evidenza nel saggio citato di Liguori. Potrebbe essere utile forse percorrere la strada francese, che non assume neppure in via concettuale l&#8217;alternatività tra istituti assimilabili alla scia e i procedimenti autorizzatori, ma su questo vi è l&#8217;ipoteca dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2011, che può essere forse superata solo con una netta scelta legislativa.<br />
L&#8217;altro elemento che si trae è che le liberalizzazioni e le semplificazioni non indicano solo una scelta politica. Indubbiamente questa connessione esiste: le liberalizzazioni e le semplificazioni sono prima di tutto una scelta di policy e non una tecnica giuridica. Questo, però, non implica anche che non sia ricavabile dal complesso delle norme che le sostanziano dei principi giudici che esigono un condizionamento nell&#8217;esercizio del giudizio interpretativo. Per esempio, è argomentabile che laddove una pubblica amministrazione si trovi nella condizione di operare una scelta tra diversi istituti di adottare, le politiche di liberalizzazione inducano a stabilire un obbligo di motivazione aggravata qualora la scelta cada sulla soluzione più restrittiva per la libera intrapresa di un&#8217;attività privata. Inoltre, le norme di liberalizzazione abilitano all&#8217;esercizio del potere di surroga nella misura in cui una fattispecie, ad esempio un procedimento autorizzatorio, può ritenersi applicabile a più istituti tra loro omogenei, verificate le condizioni concrete di applicabilità. La concatenazione tra la disciplina generale della scia, del silenzio assenso e del silenzio inadempimento contenuta nella legge n. 241 del 1990 rende astrattamente possibile che a una procedura di autorizzazione sia possibile applicare tutte e tre gli istituti, cosicché principi desumibili dai processi di liberalizzazione e semplificazione dovrebbero orientare gli interpreti a favorire sempre l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto meno oneroso per il privato e gradatamente evolvere verso quello più restrittivo. Prescindo ora dalla valutazione che alla base di questo meccanismo sta proprio una delle ragioni più forti dell&#8217;insuccesso della scia e delle semplificazioni, ovvero l&#8217;alto grado di incertezza; e prescindo anche in questo momento, dall&#8217;annotazione che la l. n. 124 del 2015, ripristinando l&#8217;originaria impostazione della legge n. 241 del 1990, stabilisce ora la determinazione certa dei procedimenti a cui i diversi istituti si applicano: quello che voglio mettere in evidenza è che dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni è ben possibile ricavare norme che orientano l&#8217;interprete e l&#8217;operatore giuridico. In conclusione, certamente esse costituiscono i contenuti di certe politiche pubbliche ma non sono irrilevanti dal punto di vista strettamente giuridico.<br />
<em>3. L&#8217;art. 17-bis l. n. 241 del 1990. </em>&#8211; Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi riguarda le novità che concernono il silenzio assenso, introdotte dalla legge n. 124 del 2015. La nuova disciplina introduce l&#8217;art. 17 bis nella l. 241 del 1990 applicando un istituto generale, quello del silenzio assenso appunto, tra le pubbliche amministrazioni. L&#8217;estensione di questa regola dal rapporto pubblica amministrazione-cittadino a rapporti tra pubbliche amministrazioni non costituisce una novità assoluta: la disciplina della Conferenza dei servizi già ammette questa possibilità (art. 14-ter, c. 7, l. n. 241 del 1990) e, perfino, in alcune procedure speciali ma altamente sensibili come l&#8217;autorizzazione paesaggistica si trovano simili applicazioni (art. 146, c. 7, cod. beni culturali e paesaggio). Entrambi i casi appena citati, come il nuovo art. 17 bis, si applicano anche alle amministrazioni che curano i c.d. «interessi sensibili», ma con la particolarità di limitarli, però, a specifiche tipologie di procedimento. L&#8217;art. 17 bis, invece, esige un&#8217;applicazione generale a tutti i procedimenti per i quali è richiesto un atto di assenso da parte di altra amministrazione, finanche &#8211; appunto &#8211; quella portatrice di «interessi sensibili». Ed è proprio su questo che occorre concentrare le attenzioni, dal momento che la dottrina si è divisa in merito tra chi ha sostenuto che la specialità degli «interessi sensibili», che finora hanno permesso una generale sottrazione agli istituti di semplificazione o comunque un loro trattamento differenziato, fosse infondata mancando di qualunque riferimento costituzionale alla loro diversità[3] e chi, invece, sulla base di una giurisprudenza europea consolidata, ma anche della giurisprudenza costituzionale, ha invece legittimato la specialità di questi interessi assurti a principi giuridici capaci di esprimere una particolare resistenza.<br />
A questo riguardo si condividono alcuni dubbi già sollevati[4]. Innanzitutto, si deve scorgere la parzialità e quindi probabilmente l&#8217;illogicità di tale effetto con riguardo alla volontà di cancellare la speciale efficacia degli «interessi sensibili»: se, da un lato, infatti, l&#8217;art. 17 bis si accompagna con altre scelte coerenti, come l&#8217;abolizione della differenziazione dell&#8217;esercizio del potere di autotutela nel caso della scia quando sono in gioco interessi correlati alla tutela dell&#8217;ambiente, alla cultura e alla tutela della salute, restano inspiegabilmente in vigore altri istituti, come nella disciplina generale per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche, ma ancor di più, perché omogeneo all&#8217;istituto in parola, come nel caso dell&#8217;art. 20, l. n. 241 del 1990 &#8211; sempre riferito al silenzio assenso &#8211; che continuano a non trovare applicazione quando quegli stessi interessi sono in gioco. Vi è con evidenza una differenza sostanziale che &#8211; si nota appena &#8211; rende più rigido l&#8217;istituto dell&#8217;art. 20 che concerne il rapporto amministrazione/privati, restringendo proprio per questi ultimi l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto. A ciò non vale l&#8217;obiezione che anche per l&#8217;art. 17 bis l&#8217;applicazione del silenzio assenso per le amministrazioni che tutelano gli interessi sensibili è differenziata da quella ordinaria[5], dal momento che in questi casi il silenzio assenso si applica dopo 90 giorni e non 30, perché resta comunque la differenza di trattamento tra i due istituti altamente omogenei. Si tenga conto peraltro che le cause di inibizione del silenzio assenso nell&#8217;art. 20 sono anche più numerose di quelle relative all&#8217;art. 17 bis.<br />
Ma, soprattutto, il nuovo istituto sembra contrastare apertamente con la giurisprudenza europea che, da molto tempo, ha consolidato un orientamento secondo il quale nella tutela dell&#8217;ambiente si richiede il pronunciamento esplicito dell&#8217;amministrazione chiamata a salvaguardarlo che testimoni la conduzione di un&#8217;istruttoria con le relative valutazioni effettuate. Tale orientamento è stato sempre costante, sicché si deve desumere che la nuova disciplina contenga una vera e propria contraddizione quando nel quarto comma si conclude che le disposizioni dell&#8217;articolo non si applicano nei casi in cui l&#8217;UE esige provvedimenti espressi, perché questo è appunto ribadito in via generale quando si tratti di procedimenti predisposti alla tutela dell&#8217;ambiente. Ciò indubbiamente alimenta qualche incertezza interpretativa, anche con riferimento all&#8217;estensione del quarto comma. Si pensi, ad esempio, alla tutela paesaggistica, rientra o no in quella ambientale, astrattamente inoperante secondo l&#8217;art. 17 bis?<br />
Anche la corte costituzionale ha fatto della tutela ambientale un principio di carattere generale capace dunque di rendere inoperante il silenzio assenso, così da rendere la disciplina anche di dubbia compatibilità costituzionale[6].<br />
<em>4. Rapporti con l&#8217;UE</em>. &#8211; Il terzo punto concerne &#8211; appunto &#8211; proprio l&#8217;UE. È normalmente ritenuto che dietro le politiche di liberalizzazione, ma anche dietro quelle di semplificazione, vi sia la spinta dell&#8217;ordinamento europeo, adombrando con ciò un altro argomento: l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;utilizzo di tali strumenti. Ciò è molto evidente se si volge lo sguardo ad alcuni settori come è il caso dei servizi di interesse economico generale, ma si può anche ritenere che la direttiva 2006/123/CE ha generalizzato l&#8217;utilizzo delle tecniche che, riprendendo la definizione prima richiamata, utilizza le semplificazioni a effetto liberalizzante.<br />
Tuttavia, colgo questa occasione per svolgere qualche considerazione ulteriore che va in controtendenza perché, in verità, l&#8217;UE non si atteggia sempre allo stesso modo con riferimento agli istituti di semplificazione e liberalizzazione. Il caso prima riferito relativo all&#8217;applicazione del silenzio assenso ci dimostra che il richiamo astratto al diritto europeo per legittimare le scelte di semplificazione o liberalizzazione non trova fondamento.<br />
Guardando ad altri casi si vede, ad esempio, che l&#8217;esito referendario sui servizi pubblici locali ha fatto riscoprire il principio della libertà organizzativa dei pubblici servizi da parte degli stati membri e degli enti territoriali substatali, sancito dall&#8217;art. 14 TFUE, così da ammettere in sede europea la piena alternatività tra autoproduzione e affidamento a terzi, sia pure quest&#8217;ultimo condizionato dai principi di trasparenza e non discriminazione. Similmente le ultime direttive sui contratti pubblici hanno operato un deciso investimento sulla discrezionalità delle pubbliche amministrazione nell&#8217;organizzare servizi e nell&#8217;approvvigionamento di beni e servizi, che esclude l&#8217;adozione di soluzioni predeterminate. Addirittura, il diritto europeo ha fatto riscoprire le autorizzazioni contingentate in alcuni specifici settori: la disciplina delle quote di emissione di anidride carbonica e quella delle radiofrequenze sono alcuni campi emblematici. In merito è di prossima uscita uno studio coordinato dall&#8217;Università di Leiden[7], ancorché &#8211; beninteso &#8211; la riproposizione del tema delle autorizzazioni contingentate è affrontato in sede europea in modo diverso da quello che la tradizione giuridica nazionale ci ha insegnato. Ma gli esempi qui ricordati ci dimostrano che le politiche di liberalizzazioni e di semplificazione attengono pur sempre alla dimensione della discrezionalità politica e non delle scelte obbligate; l&#8217;UE, a questo riguardo, può talvolta essere utilizzata a sostegno di queste scelte, altre volte offre opzioni più ampie non necessitate. Penso che questo profilo negli studi, oramai notevoli sulle semplificazioni e liberalizzazioni, sia un po&#8217; sottovalutato.<br />
<em>5. Bilanci. &#8211;</em> L&#8217;ultimo punto che vorrei toccare è collegato alla questione appena accennata. A dispetto di un indirizzo politico amministrativo così stabile e consolidato che dura da un quarto di secolo, è generale la convinzione che i risultati ricondotti a queste politiche sia modesto sul piano pratico e abbia condotto a numerosi dubbi interpretativi che il libro che oggi presentiamo ben rappresenta. Tale esito, a mio avviso, merita una valutazione approfondita. Le politiche di cui stiamo parlando hanno in verità due finalità diverse: da un lato, quella che qui si è considerato maggiormente, ovvero rappresentano un&#8217;occasione di stimolo economico per sostenere l&#8217;imprenditoria privata assumendo che la pubblica amministrazione sia un costo, dall&#8217;altro la semplificazione appare uno strumento per restituire efficienza all&#8217;amministrazione, uno strumento dunque che consenta alle amministrazioni di governare meglio gli interessi pubblici che devono curare. La prevalenza della prima finalità sulla seconda non riflette solo una scelta dei curatori del libro ma è nella realtà: le semplificazioni e le liberalizzazioni sono state vissute principalmente come una leva di carattere economico per rilanciare l&#8217;economia. I risultati, come si diceva, sono modesti. È forse possibile sostenere che alla base di questo risultato vi sia proprio la sottovalutazione di quella che possiamo definire la &#8220;doppia anima&#8221; delle semplificazioni. E così non sorprendono le recenti conclusioni di uno studio, illustrate da Aldo Travi[8], secondo cui in Italia, così come anche in altri paesi europei, le politiche di semplificazione ci consegnano più amministrazione e non meno amministrazione e questo risultato è tanto più acuito quanto più si è tentato di fare delle semplificazioni non delle regole eccezionali rispetto alle regole ordinarie, ma si è preteso di renderle anch&#8217;esse ordinarie.<br />
Ciò ha dato alle amministrazioni un potere maggiore di selezione dei procedimenti, determinando quale regola generale applicare, di semplificazione od ordinaria, aumentando il potere dell&#8217;amministrazione e non diminuendolo. In questo senso, la legge n. 124 si distingue dagli ultimi approcci di semplificazione perché sceglie una strada più pragmatica. Non introduce nuovi istituti di semplificazione, corregge quelli che già ci sono e, soprattutto, proprio per quanto riguarda la scia e il silenzio assenso privilegia una strada che consolida la certezza giuridica, attraverso la previsione di decreti che individuino i procedimenti cui applicare i diversi istituti. Ma anche così posti la sottolineatura appena evidenziata non viene meno, perché non sarà difficile immaginare che il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni di scegliere quale regola generale applicare nei casi concreti si tramuti in un potere di contrattazione da esercitare nei confronti delle altre amministrazioni per dare luogo ai decreti menzionati[9].<br />
In conclusione chi su liberalizzazioni e semplificazioni carica eccessive aspettative è destinato a rimanere deluso, né questa delusione può essere compensata dalla consolazione che queste politiche siano obbligate. Le semplificazioni, anche quando giungono alla soluzione estrema di liberalizzazione, rappresentano un&#8217;esigenza di ridisegno degli interessi pubblici e delle tecniche di governo: le amministrazioni non sono destinate a scomparire. Questo dato è essenziale per calibrare meglio le aspettative su queste politiche e per non ricercare soluzioni che, dimenticando questo dato essenziale, finiscono per dare esiti contraddittori.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>
*Relazione esposta alla Tavola rotonda organizzata all&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II il 22 gennaio 2016, avente come titolo Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015. In occasione di tale incontro è stato presentato anche il volume: F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2015.</p>
<p>[1] F. Gambardella, Partenariato pubblico-privato e profili di liberalizzazione: il contratto di disponibilità, in F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 129 ss.</p>
<p>[2] F. Liguori, L&#8217;accesso al mercato: dal controllo ex ante al controllo ex post, in F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 27-28.</p>
<p>[3] Cfr. G. Corso, F. Teresi, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Rimini, Maggioli, 1991, 108.</p>
<p>[4] Si veda F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull&#8217;art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it, 20/2015.</p>
<p>[5] Cfr. G. Vesperini, La riforma della pubblica amministrazione &#8211; Le norme generali sulla semplificazione, in Gior. dir amm., 2015, 629 ss.</p>
<p>[6] Si veda Corte cost., 18 luglio 2014, n. 209.</p>
<p>[7] Si tratta dello studio a cura di P. Adriansee, F. van Ommeren, W. den Ouden, J. Wolswinkel, intitolato Scarcity and the State. The Allocation of Limited Rights by the Administration, Intersentia, in corso di pubblicazione.</p>
<p>[8] Relazione di Aldo Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, presentata a Perugia, il 15 gennaio 2016, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca PRIN Istituzioni democratiche e amministrazioni d&#8217;Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica.</p>
<p>[9] Ibidem.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazioni-e-liberalizzazioni-studi-riforme-e-bilanci/">Semplificazioni e liberalizzazioni: studi, riforme e bilanci</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Riforma degli appalti e Building Information Modeling</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-degli-appalti-e-building-information-modeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-degli-appalti-e-building-information-modeling/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-degli-appalti-e-building-information-modeling/">Riforma degli appalti e Building Information Modeling</a></p>
<p>1. Premessa. Il Parlamento, come noto, sta discutendo il testo del disegno di legge delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-degli-appalti-e-building-information-modeling/">Riforma degli appalti e Building Information Modeling</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-degli-appalti-e-building-information-modeling/">Riforma degli appalti e Building Information Modeling</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1. Premessa.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Il Parlamento, come noto, sta discutendo il testo del disegno di legge delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE abrogano rispettivamente le precedenti Direttive 2014/18/CE e 2014/17/CE, in base alle quali era stato emanato il <em>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</em> di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: il loro recepimento comporterà dunque un lavoro complesso, che potrebbe portare a significative modifiche del sistema degli appalti e che richiederà un notevole sforzo di aggiornamento, semplificazione e coordinamento<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tra i tanti aspetti su cui si appunta l’attenzione, particolare attesa desta il fatto che dovrebbe essere recepita all’interno delle procedure di appalto pubblico degli Stati Membri l’indicazione europea relativa all’introduzione del <em>Building Information Modeling</em>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Più precisamente, la previsione europea è contenuta in due disposizioni “gemelle”, da una parte l’art. 22, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e, dall’altra, l’art. 40, paragrafo 4 della Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali: il primo prevede infatti che “<em>per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo</em>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>; analoga disposizione si rinviene nel secondo, con l’unica differenza che qui l’ambito soggettivo di cui al secondo capoverso non è costituito dalle sole amministrazioni aggiudicatrici, ma dalla più ampia categoria degli “<em>enti aggiudicatori</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
L’introduzione del BIM preannuncia un cambiamento nella progettazione, esecuzione e gestione degli appalti da molti ritenuto epocale. Risulta dunque interessante comprendere in cosa consista il BIM e quale impatto possa avere sugli appalti pubblici, se risponda o meno ai principi che regolano il nostro ordinamento ed eventualmente se e quali profili problematici ponga.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Il <em>Building Information Modeling</em>: funzioni e vantaggi.</strong><br />
Il BIM (acronimo di <em>Building Information Modeling</em>) non ha una definizione univoca e di esso sono rintracciabili molteplici accezioni, variabili soprattutto in relazione alla fase del processo edilizio in cui l’espressione viene utilizzata. Alla lettera traducibile come “modello informativo dell’edificio”, è generalmente considerabile come un archivio dei dati informativi che viene implementato durante tutta la fase di progettazione, costruzione e gestione della vita utile a partire dai dati iniziali del Documento Preliminare alla Progettazione. Nei Paesi ove la riflessione sul tema è più matura, il BIM ha perso la sua connotazione di modello ad uso esclusivo degli edifici per essere adottato sempre più frequentemente nel settore delle infrastrutture le quali, dovendo rispondere a tempi operativi decisamente superiori, ne esaltano le potenzialità. Inoltre il BIM, proprio grazie a questo spostamento di ambito applicativo dall’edificio all’infrastruttura, ha trovato un collegamento importante con i GIS (<em>Geografic Information Sistem</em>).&nbsp; &nbsp;<br />
Volendo tentare una definizione, per BIM si può intendere il processo di analisi, crescita e sviluppo di modelli nD (multi-dimensionali) virtuali generati in digitale per mezzo di software interoperabili, finalizzati a sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione e, in generale, la rimozione di errori tipici dei progetti tradizionali (coerenza e congruenza delle informazioni di output) di un progetto lungo il ciclo di vita dell’opera, dalla fase progettuale, attraverso la fase di realizzazione fino a quella di uso e manutenzione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Il BIM rappresenta dunque un insieme interattivo e sistemico di processi e tecnologie che generano una metodologia destinata a gestire la progettazione degli edifici, i dati di progetto e ogni altra informazione in formato digitale durante tutto il ciclo di vita dell’edificio: non si tratta semplicemente di un modello 3D, ma di un sistema di progettazione associato ad un database collegato a tutti gli elementi di progetto, comprensivo di dati grafici (disegni) e attributi (specifiche tecniche, schede e caratteristiche) e in grado di raccordare le più diverse informazioni concernenti un edificio (ad esempio, localizzazione geografica, proprietà dei materiali/componenti/sistemi e degli elementi tecnici, fasi di realizzazione, attività di manutenzione, smaltimento di fine ciclo). Esso giunge a una rappresentazione computazionale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura e delle informazioni relative al ciclo di vita previsto per il manufatto, consentendo così di migliorare il processo, ottimizzare il progetto, riutilizzare eventuali dati critici dell’opera, rendere più proficua la collaborazione del gruppo di lavoro e conseguentemente più efficace il processo decisionale.<br />
Il BIM non costituisce dunque una tecnologia, bensì un metodo di progettazione e gestione delle opere supportato da diverse tecnologie e basato essenzialmente sul controllo di tutte le informazioni relative al progetto, in formato digitale e tra loro interconnesse, e sulla condivisione delle informazioni.<br />
I vantaggi dell’impiego del BIM sono molteplici: una progettazione estesa a tutti gli aspetti (strutturale, infrastrutturale, architettonico e impiantistico), caratterizzata non solo da un elevato livello di precisione e dettaglio, ma anche integrata sin dalla fase preliminare di tutti i componenti &#8211; di cui è in grado di verificare le interferenze &#8211; nonché dei costi – di cui può fornire una stima immediata e precisa, applicando i costi unitari alle quantità necessarie, e rispetto ai quali consente quindi anche di verificare soluzioni economiche alternative; velocità nell’eseguire eventuali varianti, in relazione all’aggiornamento contestuale di tutte le tavole di progetto e delle relative quantità dei componenti, con conseguente riduzione del margine di errore e forte contenimento dei problemi in fase esecutiva; previsione di indicazioni attendibili al fine di consentire una gestione efficace dell’opera, una volta ultimata, in relazione agli spazi e alle prestazioni dell’edificio, il controllo dei costi necessari allo scopo e la pianificazione di lavori di manutenzione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Sotto quest’ultimo profilo si fa oggi frequentemente riferimento anche al livello più avanzato di BIM, il c.d. BIMM (<em>modelling &amp; management</em>), la prima metodologia globale di costruzione digitale, capace di realizzare un connubio tra la filiera dell’edilizia e l’industria del software basata su ambienti integrati nelle loro multidisciplinarietà e tra loro sinergici.<br />
In sostanza, l’impiego del BIM potrebbe innalzare il livello qualitativo del progetto, consentendo un maggior dettaglio in tutti i suoi elementi e le sue fasi e garantendo la comunicazione dei dati del progetto senza perdita qualitativa; esso, inoltre, è in grado di favorire la collaborazione tra progettisti, l’interoperabilità dei software, l’integrazione tra i processi, <em>la validità dei dati riferiti al </em>manufatto in ogni momento del suo ciclo di vita, consentendo una realizzazione integrata della commessa, la riduzione dei tempi, la diminuzione dei margini di errore, un sensibile abbattimento dei costi.<br />
Partendo da questa premessa, non stupisce che in molte nazioni extraeuropee, come Stati Uniti e Australia, ma anche nel nord Europa, in particolare con riguardo a Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna e Francia, la progettazione degli edifici mediante l’impiego del BIM sia uno standard acquisito, se non addirittura obbligatorio<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Al contrario, in Italia il ricorso al BIM costituisce ancora un fenomeno isolato, con la conseguenza che il nostro Paese rischia di perdere una preziosa occasione di rendere più efficiente il sistema degli appalti, ad un tempo colmando il divario tecnologico rispetto ad altri Stati stranieri e contenendo costi e tempi di realizzazione delle opere.<br />
Le cause di questa ritrosia ad adottare una metodologia così promettente possono essere rintracciate, da una parte, in un sistema giuridico che ha appena mosso i primi passi che potrebbero portare all’implementazione normativa del BIM nel settore degli appalti, in particolare con riferimento al recepimento delle citate Direttive europee contenenti il riconoscimento del ruolo del BIM; dall’altra, in una mentalità restia al cambiamento, diffidente verso le novità e poco disponibile allo sforzo di aggiornamento che le nuove tecnologie richiedono.<br />
Tuttavia, la necessità di recepire le Direttive europee sopra citate costituisce un’occasione per riconoscere il ruolo di questa nuova metodologia e modificare sensibilmente il settore degli appalti. Una riflessione sul tema si rende dunque necessaria, a partire dalle indicazioni contenute nelle Direttive europee e dal quadro normativo nazionale su cui esse andranno a incidere.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Il <em>Building Information Modeling </em>nelle Direttive europee del 2014.</strong><br />
Come anticipato in apertura, la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e, parallelamente, la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, dedicano entrambi una norma, rispettivamente l’art. 22 e l’art. 40, alle <em>Regole applicabili alle comunicazioni</em>, il cui paragrafo 4 prevede che “<em>per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi</em>”<em>. </em><br />
Tali norme, dunque, si limitano a indicare agli Stati membri la possibilità-opportunità di fare ricorso alle nuove strumentazioni e metodologie, senza tuttavia renderlo obbligatorio, nell’evidente intento di evitare discriminazioni a danno degli operatori economici che non dispongano del BIM, discriminazione scongiurata evitando di introdurre, allo stato, un vero e proprio obbligo di adozione di tale strumentazione.<br />
L’applicabilità della disposizione al BIM, per quanto quest’ultimo non sia espressamente menzionato in quanto tale ma inserito tra gli strumenti di comunicazione, è piuttosto evidente. Se si può dedurre che il BIM sia senz’altro da intendersi come uno degli strumenti di cui l’impiego è consentito, in via interpretativa è possibile spingersi anche oltre: infatti, se la formulazione possibilista di cui agli artt. 22 e 40, entrambi al paragrafo 4, primo capoverso, è da attribuirsi alla volontà di tutelare la concorrenza, è altresì vero che una considerazione globale dell’impianto delle Direttive suggerisce la conclusione che l’adozione del BIM debba essere considerata con particolare favore.<br />
Essa, infatti, si inserisce in un contesto ove la tecnologia è generalmente considerata mezzo di inclusione, e non di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione: nei limiti già richiamati della non discriminazione e della concorrenza, infatti, nella disciplina europea il ricorso alle tecnologie costituisce la regola e non l’eccezione.<br />
Nella premessa alle Direttive si legge che “<em>si possono presentare casi eccezionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere autorizzate a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni. Occorre precisare che qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati</em>” (<em>considerando</em> n. 54 e n. 65, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE)<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Del resto tale asserzione poggia sulla premessa che “<em>I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno</em>” (<em>considerando</em> n. 52 e 63, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
La tecnologia, infatti, è uno dei principali fattori di quello sviluppo che si vorrebbe perseguire allorché si afferma che gli appalti pubblici “<em>svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020… in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici</em>” e che “<em>la ricerca e l’innovazione … sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva</em>” (<em>considerando</em> nn. 2 e 47 e nn. 4 e 57 rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).<br />
Per lo stesso criterio, dunque, l’esclusione del ricorso alla strumentazione tecnologica è limitato principalmente al caso di rischio di violazione della concorrenza: “<em>non è opportuno prevedere l’obbligo di ricorrere a strumenti elettronici in tutte le fasi della procedura d’appalto pubblico se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature specializzate per ufficio. In determinati casi, che dovrebbero essere elencati in modo esaustivo, non è pertanto opportuno obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La presente Direttiva prevede che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l’uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici” </em>(<em>considerando</em> n. 53 e n. 64, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).<br />
Nella stessa direzione si orientano molteplici norme relative a varie declinazioni dell’impiego di tecnologie finalizzate alla comunicazione.<br />
Basti pensare, ad esempio, all’atteggiamento dimostrato con riguardo al tema della comunicazione elettronica, che presenta tratti di affinità con quello dell’impiego di strumentazione elettronica specifica. Anche per tale fattispecie si afferma la regola del ricorso alla strumentazione tecnologica, purché nei limiti in cui sia assicurata la concorrenza: gli enti aggiudicatori, infatti, “<em>dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione</em>”, mentre “<em>il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell’offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronici</em>” (commi 1 e 2 deimma 1 e 2 del . 53ettive si legge c purché nei limiti in cuisaia assicurata la concorenzaa della concorrenza, &nbsp;<em>considerando</em> n. 53 e n. 64, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).<br />
In tale contesto, la stessa affermazione introduttiva del primo paragrafo, primo periodo, degli artt. 22 e 40, deve essere interpretata come l’affermazione della regola del ricorso alla strumentazione tecnologica: “<em>gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente Direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo</em>”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Se si considera che tale disposizione è collocata tra le <em>Disposizioni generali</em> delle due Direttive, rispettivamente ai Capi II e IV, i quali si aprono con gli artt. 18 e 36, dedicati ai <em>Principi per l’aggiudicazione degli appalti</em>, si trova conferma della valenza generale della previsione.<br />
Al contempo, detta collocazione aiuta anche a comprendere la <em>ratio</em> principale degli artt. 22 e 40, vale a dire la volontà del legislatore comunitario di dettare i criteri di applicazione della suddetta regola, consistenti nel necessario rispetto dei principi di parità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e concorrenza.<br />
Nel paragrafo 1, comma 1, degli artt. 18 e 36 delle due Direttive, i principi generali sono infatti declinati statuendo che “<em>Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata</em>”, mentre nel comma 2 si aggiunge che “<em>La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente Direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici</em>”.<br />
Il paragrafo 4 degli artt. 22 e 40 delle due Direttive deve dunque essere letto alla luce dei predetti principi.<br />
Ed infatti, con questa disposizione il legislatore comunitario si preoccupa di tracciare dei limiti per “<em>l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi</em>”, in modo da assicurare che esso sia compatibile con i principi generali.<br />
Sotto tale profilo occorre considerare, in particolare, che nei casi in cui è previsto l’uso di strumenti elettronici specifici, e nei limiti in cui il loro impiego non sia diffuso, il secondo periodo della norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori “<em>offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo</em>”.<br />
Il paragrafo 5, infatti, prevede che “<em>Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purché le stesse offrano modalità alternative di accesso</em>” degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Tale necessità di compensare la possibilità di ricorso a strumentazione in genere non disponibile con modalità alternative di accesso cessa allorquando la diffusione degli strumenti o dei dispositivi sia diventata tale che il loro impiego non costituisca un’alterazione della libera concorrenza nel mercato. Il concetto di “disponibilità” sopra menzionato, stando al richiamo operato dalla norma, deve rinvenirsi tra le <em>Regole applicabili alle comunicazioni</em> di cui all’art. 22, paragrafo 1, primo comma, secondo periodo, ove si afferma che “<em>gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione</em>”.<br />
Il legislatore comunitario sembra dunque essersi interrogato sull’eventualità che l’impiego di tecnologie altamente specialistiche determini una violazione di tre dei principi summenzionati, vale a dire i principi di parità, di non discriminazione e di concorrenza, che concernono tutti le possibilità di accesso delle imprese alle procedure di aggiudicazione. In teoria, infatti, quanto più la strumentazione impiegata diventa sofisticata, tanto più gli operatori economici potrebbero trovarsi in difficoltà nel farvi ricorso e potrebbe determinarsi una violazione dei principi summenzionati, i quali esigono che non siano creati ostacoli ingiustificati alla partecipazione degli operatori economici alle gare.<br />
Tanto premesso in merito ai criteri astrattamente previsti a tutela della concorrenza, occorre ora chiedersi se la richiesta di avvalersi del BIM sia in grado di alterare concretamente la concorrenza, violando il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione.<br />
Di tale circostanza è lecito dubitare, giacché tale metodologia si va diffondendo progressivamente e la relativa strumentazione oggi non costituisce un prodotto inaccessibile, né quanto a costi, né quanto a competenze necessarie per il suo impiego. I dati dimostrano infatti che non sono tanto i costi dell’impiego del BIM ad aver svolto, almeno in Italia, una funzione deterrente al suo impiego, quanto probabilmente la difficoltà culturale di passare da un metodo di lavoro a un altro<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Il dato soggettivo, tuttavia, non rileva ai fini della norma perché si possa ritenere di essere in presenza di uno “<em>strumento generalmente non disponibile</em>”. Il parametro di riferimento, infatti, deve essere inteso in senso meramente oggettivo, quale difficoltà a reperire la strumentazione sul mercato, per la sua rarità o per il costo inaccessibile. Circostanze, queste, che nel caso del BIM non ricorrono.<br />
In ogni caso, la stessa previsione di cui al paragrafo 4 degli artt. 22 e 40 delle due Direttive risponde all’obiezione di coloro che si oppongono all’impiego della tecnologia propria del BIM o di strumenti analoghi invocando una presunta violazione della concorrenza.<br />
Essa, infatti, indicando la possibilità di fare ricorso a “<em>strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi</em>”, dimostra innanzitutto di ritenere che l’impiego di siffatta strumentazione non sia aprioristicamente da considerare in contraddizione con i principi di parità e concorrenza, in quanto, se così non fosse, non avrebbe neppure previsto l’astratta possibilità di farvi ricorso.<br />
In secondo luogo, stante che non vi è l’obbligo dell’impiego di tale strumentazione, ove vi sia anche solo il dubbio che essa sia “<em>generalmente non disponibile</em>”, la legittimità del suo utilizzo può essere garantita semplicemente lasciando aperta ai potenziali concorrenti la possibilità di accedere alla procedura di aggiudicazione anche attraverso vie alternative.<br />
Fino a quando metodologie quali il BIM non costituiranno lo strumento diffuso in via maggioritaria, la previsione della loro alternatività rispetto ai metodi tradizionali costituirà comunque uno strumento adeguato a garantirne la legittimità, in quanto gli operatori economici non potranno lamentare di non poter accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti.<br />
Se poi, alla prova dei fatti, proprio in occasione della partecipazione alle procedure di aggiudicazione, la progettazione <em>BIM</em>&#8211;<em>based</em> dimostrerà che le aspettative rispetto all’impiego di questo strumento erano fondate, è auspicabile che sia lo stesso mercato pubblico e privato a decretarne il definitivo affermarsi come strumento di uso comune: tale metodologia, infatti, dovrebbe da una parte favorire la Pubblica Amministrazione, consentendole di ottenere progetti qualitativamente migliori, con una forte riduzione dei margini di errore e conseguentemente delle varianti, e quindi un significativo abbreviamento dei tempi – circostanza che, dal punto di vista amministrativo, equivale a un incremento dell’efficienza dell’azione amministrativa &#8211; e dei costi di realizzazione &#8211; con un significativo abbattimento della spesa pubblica; dall’altra, l’impiego del BIM avvantaggerà le imprese che se ne doteranno, mettendole in grado di essere al contempo più competitive dal punto di vista qualitativo e più veloci, consentendo loro di partecipare a un maggior numero di gare e di gestire più commesse.<br />
Sotto tale profilo, e a dispetto di quanto asserito dai suoi detrattori, si può ipotizzare che l’impiego del BIM possa giocare un ruolo importante proprio <em>a favore</em> della concorrenza, stante che esso potrebbe costituire un utile strumento per compensare, in termini di maggiore qualità del progetto e velocità di realizzazione, gli svantaggi e le difficoltà a competere sul mercato che spesso sono proprio le piccole e medie imprese a incontrare.<br />
In tal senso, l’adozione di strumenti quali il BIM, lungi dal contraddire la volontà del legislatore comunitario, sembrerebbe proprio andare incontro all’indicazione della Direttiva di rivedere e aggiornare la normativa sugli appalti “<em>in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale</em>” (<em>considerando</em> n. 2 e n. 4, rispettivamente nelle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale.</strong><br />
Come si è già anticipato a proposito dei fattori che hanno finora frenato la diffusione in Italia del BIM o di strumenti di simulazione elettronica analoghi, il quadro normativo nazionale attuale non prevede l’impiego di tale metodologia, anche se numerose sono le norme che si riferiscono ai sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, come pure all’utilizzo di documenti informatici.<br />
Tra tutte, risulta interessante prendere in esame l’art. 77 del <em>Codice dei contratti pubblici</em>, rubricato come l’art. 22 della Direttiva del 2014, <em>Regole applicabili alle comunicazioni</em>: si tratta infatti di una norma emanata in base all’art. 42 della precedente Direttiva n. 2004/18/CE, abrogata dalla Direttiva del 2014/24/UE.<br />
È proprio l’art. 77 che dovrebbe essere inciso dall’art. 22 della Direttiva europea. In effetti vi sono tra le due norme aspetti di analogia, ma anche notevoli differenze.<br />
Sotto il primo profilo, infatti, l’art. 77 prevede che “<em>Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura</em>” (comma 1). Inoltre, “<em>il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione</em>” (comma 2).<br />
I commi che seguono sono dedicati a tracciare le possibilità di utilizzare, nella presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione alle procedure di gara, forme di comunicazione alternative a quelle tradizionali. I dettagli delle suddette previsioni non interessano in questa sede: ad esclusione del ribadito principio per cui “<em>gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso</em>” (comma 5), non si rinvengono altre disposizioni anticipatorie di quello che è divenuto, nella Direttiva del 2014, un richiamo al BIM o a tecnologie equivalenti.<br />
Se dunque la norma dimostra la volontà di aprire a nuovi sistemi di scambio di informazioni, almeno inizialmente facoltativi, e comunque nel rispetto del principio di concorrenza, e se tale aspetto segna una continuità con quanto previsto dalla normativa europea, è evidente che le comunicazioni elettroniche cui fa riferimento la norma sono cosa ben diversa dall’uso di “<em>strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi</em>”, in quanto sembrano alludere alla comunicazione di mere informazioni più che alla predisposizione di documenti dotati di contenuti progettuali.<br />
Una conferma indiretta si può evincere dalla lettura dell’art. 253 del <em>Codice dei contratti pubblici</em>, contenente le <em>Norme transitorie</em>, il quale ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’art. 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del <em>Codice</em> stesso, le stazioni appaltanti non avrebbero dovuto richiedere agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici (comma 12). La possibilità di rendere esclusivi i mezzi di comunicazione dopo tre anni dall’entrata in vigore della disciplina può plausibilmente essere riferita a mere comunicazioni-informazioni e non alla comunicazione di contenuti progettuali: se così non fosse e si volesse invece interpretare la norma come estesa anche alla strumentazione del BIM o analoga, si arriverebbe alla poco plausibile conclusione che il legislatore italiano, pur non avendo introdotto una norma analoga agli artt. 22 e 40 delle Direttive europee, abbia addirittura consentito che le stazioni appaltanti rendessero cogente ed esclusiva – prima ancora della disciplina europea &#8211; una strumentazione che il legislatore comunitario ad oggi considera facoltativa. Circostanza che, infatti, non si è mai concretamente verificata.<br />
Così, se nell’esame della disciplina comunitaria le norme relative alle comunicazioni elettroniche forniscono – in presenza della previsione relativa a “<em>l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi</em>” &#8211; una chiave interpretativa a dimostrazione del <em>favor</em> accordato all’impiego di strumentazione elettronica, la mancanza nell’ordinamento italiano di norme quali il paragrafo 4, comma 1, degli artt. 22 e 40, determinano serie difficoltà a vedere riconosciuto adeguatamente il ricorso al BIM.<br />
Sul punto si rende senz’altro necessario colmare la lacuna normativa con un intervento positivo del legislatore, che potrebbe ora intervenire in relazione alla necessità di recepimento delle Direttive del 2014.<br />
Tale recepimento dovrebbe essere favorito dalla forte continuità tra i richiamati principi comunitari e il quadro dei principi interni in materia di appalti, in particolare per quanto riguarda l’espressa previsione nell’ordinamento italiano dell’obbligo della parità di trattamento e di non discriminazione che sono alla radice della disciplina europea.<br />
A tal proposito, stante che la tutela della concorrenza viene frequentemente invocata quale limite all’impiego della metodologia BIM, merita di essere ricordata l’interpretazione operata dalla Corte costituzionale nel corso degli anni con riguardo a tale concetto. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha chiarito che la nozione di “concorrenza”, di cui al secondo comma, lett. <em>e</em>), dell’art. 117 Cost. – attributivo della materia alla competenza normativa statale in via esclusiva<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> &#8211; riflette quella operante in ambito comunitario<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Essa, pertanto, include da una parte interventi “<em>di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto</em>”, di adozione sia di misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia di interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per l’instaurazione di assetti concorrenziali (sentenze Corte Cost. 13.01.2004, n. 14; 1.02.2006, n. 29 e 27.07.2004, n. 272), sia ancora le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “<em>nel mercato</em>”)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, dall’altra la prefigurazione di procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici nel rispetto dei valori comunitari e costituzionali (concorrenza “<em>per il mercato</em>”) (<em>ex plurimis</em>, sentenze Corte Cost. 3.07.2013, n 209; 19.12.2012, n. 291; 20.07.2012, n. 200; 12.02.2010, n. 45)<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Alla concorrenza “<em>per il mercato</em>” e, dunque, all’ambito materiale della “<em>tutela della concorrenza</em>” la Corte ha in particolare ascritto la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, le quali mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento (art. 3, paragrafo 1, lett. <em>c) </em>e <em>g)</em>; art. 4, paragrafo 1, da 23 a 31 e da 39 a 60 del <em>Trattato che istituisce la Comunità economica europea</em> del 25 marzo 1957). In questa seconda accezione, attraverso la “<em>tutela della concorrenza</em>”, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze Corte Cost. 19.12.2012, n. 299 e 23.11.2007, n. 401)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Si tratta, in sostanza, di assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (<em>ex plurimis</em>: sentenze Corte Cost. 09.03.2012, n. 52; 22.12.2011, n. 339; 10.06.2011, n. 184; 26.01.2013, n. 28; 22.12.2011, n. 339; 28.05.2010, n. 186; 6.11.2009, n. 283).<br />
Sul piano interno, l’osservanza di tali principi costituisce, tra l’altro, attuazione delle stesse regole costituzionali di imparzialità e buon andamento che devono guidare l’azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Parimenti, l’osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne in materia di evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell’aggiudicazione &nbsp;(sentenza Corte Cost. 23.11.2007, n. 401).<br />
Ed infatti questi principi, valevoli per ogni attività amministrativa, sono richiamati specificamente dall’art. 2 del <em>Codice dei contratti pubblici</em> proprio allorché si preoccupa di determinare i <em>Principi</em> da rispettare nell’affidamento e nell’esecuzione degli appalti pubblici: <em>in primis</em> la qualità delle prestazioni e, a seguire, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (comma 1)<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Tali criteri evidenziati dalla Corte costituzionale devono essere tenuti presenti nella valutazione dell’impatto dell’eventuale introduzione del BIM nel nostro sistema normativo interno.<br />
In primo luogo, poiché la partecipazione delle imprese che utilizzano la nuova metodologia <em>BIM based</em> non impedisce né limita la partecipazione di altre imprese che operino secondo metodologie più tradizionali, non pare potersi fondatamente asserire che l’introduzione del BIM integri una violazione della concorrenza “<em>per il mercato</em>”.<br />
Non risultano infatti contraddetti i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, dal momento che l’introduzione di una nuova metodologia o strumentazione non determina per ciò stesso il venir meno delle garanzie predisposte a tutela dei suddetti principi, offrendo caso mai l’opportunità, attraverso il ventilato maggior livello di precisione e di dettaglio, di eliminare o quantomeno ridurre quegli errori e “zone d’ombra” da cui spesso derivano varianti, lievitazioni dei costi e – quindi – mancanza di trasparenza e danno all’interesse pubblico.<br />
A tal riguardo, non sembra si possa ritenere che i criteri segnati dalla Corte Costituzionale trovino nel BIM un ostacolo, quanto piuttosto un potenziale strumento di attuazione: migliorando il livello qualitativo del progetto e la tempistica delle opere realizzate, la nuova metodologia e strumentazione consentono all’Amministrazione una maggiore efficacia ed efficienza della sua azione, contribuendo dunque al buon andamento e all’economicità della stessa.<br />
In secondo luogo, quanto alla concorrenza “<em>nel mercato</em>”, essa sarebbe caso mai violata proprio da una mancata considerazione delle potenzialità della progettazione <em>BIM based</em>, dal momento che essa significherebbe penalizzare la capacità imprenditoriale di parte del mondo produttivo, non permettendo agli operatori che sono in grado di farlo di competere sfruttando le potenzialità che derivano loro dall’innovazione tecnologica e così perpetuando una disparità di trattamento <em>a contrario</em>. La valorizzazione delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie costituisce, di fatto, uno strumento capace di attuare la tanto auspicata parità di trattamento, consentendo un accesso competitivo alle procedure di aggiudicazione anche per quelle realtà imprenditoriali medio-piccole che caratterizzano il nostro sistema produttivo e che, pur essendo meno strutturate delle grandi imprese, hanno investito in aggiornamento, tecnologia e innovazione.<br />
Tale atteggiamento costituisce la forma più appropriata di attuazione dell’art. 2 del <em>Codice dei contratti pubblici</em> secondo cui, “<em>nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici</em>”, è doveroso “<em>favorire l’accesso delle piccole e medie imprese</em>”, in particolare adottando criteri di partecipazione alle gare tali da non escluderle (comma 1 <em>bis</em>), ma anzi consentendo loro l’accesso anche alla “<em>realizzazione delle grandi infrastrutture… nonché delle connesse opere integrative o compensative</em>” (comma 1 <em>ter</em>).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Attuazione delle Direttive europee e riforma degli appalti. Un’occasione per introdurre il BIM.</strong><br />
Quanto esposto nei precedenti paragrafi consente di concludere che il recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE costituisca una preziosa occasione per introdurre ufficialmente nel nostro ordinamento la possibilità di fare ricorso al BIM.<br />
La previsione di cui al paragrafo 4 degli artt. 22 e 40 delle Direttive fornisce in tal senso un presupposto importante e al contempo sufficientemente elastico da consentire di formulare un’eventuale norma sugli strumenti di simulazione elettronica in modo da adeguarsi sia alla situazione italiana attuale, sia da stimolarne gli sviluppi futuri.<br />
In tal senso occorre salutare con favore il dettato del disegno di legge attualmente in discussione per la delega al Governo finalizzata all’attuazione di tali Direttive, il quale contiene, tra i principi e criteri direttivi generali, la necessità di “<em>valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l&#8217;edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all&#8217;appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell&#8217;appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo</em>” (art. 1, comma 1, lett. <em>oo)</em>).<br />
Il riferimento al BIM è dunque espresso, per quanto non se ne preveda ancora l’impiego obbligatorio, bensì – come è dato evincere dal termine “progressivo” – solo facoltativo, almeno nella fase iniziale.<br />
È agile comprendere le ragioni di tale prudenza, certamente indotta dalla preoccupazione di non sollevare un problema di concorrenza, come pure dalla realistica constatazione dell’arretratezza della situazione italiana dal punto di vista dell’adozione di siffatta metodologia, arretratezza riscontrabile, peraltro, sia nella Pubblica amministrazione, sia nel mondo dei professionisti e delle imprese.<br />
Tuttavia sarebbe indispensabile che, in sede di stesura del decreto delegato, fossero indicati tempi precisi per l’introduzione del BIM, onde evitare che residuino dubbi sulla legittimità del suo impiego o che il ricorso a quest’ultimo sfumi in un generico suggerimento che resterebbe presumibilmente ignorato dalla gran parte degli operatori. Così, se può risultare condivisibile un’iniziale facoltatività dell’uso di tale metodologia, in linea con quanto previsto dal paragrafo 4 dell’art. 22 e 40 delle Direttive, consentendo così alle stazioni appaltanti di scegliere discrezionalmente, di volta in volta, a seconda dell’oggetto e delle caratteristiche dell’appalto, il tasso di premialità da attribuire alla progettazione <em>BIM-based</em>, è auspicabile che nel giro di qualche anno l’impiego di quest’ultima diventi gradualmente obbligatorio, per lo meno per gli appalti pubblici, soprattutto se di valore superiore alla soglia comunitaria.<br />
Se si riconosce nel BIM &#8211; o nella sua versione più avanzata, BIMM &#8211; un fattore di cambiamento metodologico in grado di modificare radicalmente tutti i processi dedicati a realizzare e gestire gli edifici e le opere civili, il legislatore non potrà infatti rinunciare a guidarne l’introduzione lasciandola alla spontanea iniziativa della Pubblica Amministrazione e delle imprese.<br />
Solo attraverso una politica normativa stringente, che valorizzi il ruolo della modellazione elettronica mediante la previsione della sua graduale obbligatorietà almeno con riguardo a una parte significativa degli appalti pubblici, l’introduzione del BIM potrà costituire non una mera evoluzione tecnologica, bensì un fattore determinante della ripresa del settore e di risanamento di parte significativa del debito pubblico riconducibile a una cattiva gestione degli appalti.<br />
La previsione normativa che sarà adottata dal decreto delegato e la successiva regolamentazione attuativa dovranno dunque stabilire con puntualità le fasi di introduzione di tale metodologia negli appalti pubblici, indicando anche gli standard (<em>BIM Guides</em> e Capitolati di gara tipo) da rispettare affinché non vi sia un ricorso solo formale al BIM, ma un suo impiego secondo l’ampiezza delle sue potenzialità effettive.<br />
Sarà poi necessario che la normativa fornisca indicazioni chiarificatrici su alcuni aspetti ad oggi non precisati, come la disciplina applicabile al trattamento dei dati sotto il profilo della riservatezza, della rintracciabilità e della responsabilità, quella relativa alla validazione digitale e al controllo digitale dei progetti, alla contrattualistica relativa e via dicendo.<br />
Per individuare gli ambiti in cui può trovare posto la disciplina del BIM, un utile punto di partenza può essere rinvenuto già nella legge delega, il cui art. 1, comma 1, indica diversi obiettivi rispetto ai quali l’introduzione della modellazione elettronica risulta decisamente funzionale e per raggiungere i quali, dunque, sarebbe utile che il decreto delegato considerasse il ruolo che potrebbe essere rivestito dal BIM.<br />
In particolare, per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, la legge delega contiene già una nutrita serie di norme finalizzate a migliorare il sistema degli appalti pubblici sotto il profilo dell’efficienza, misurata sia dal punto di vista dell’incremento qualitativo delle opere realizzate, sia in relazione alla diminuzione dei tempi e dei costi: sono così previste misure di razionalizzazione della spesa pubblica, il ricorso alla digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e la loro revisione per ridurre i costi, contenere i tempi, limitare al massimo il ricorso a varianti, migliorare il rapporto qualità/prezzo<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Il decreto delegato potrebbe dunque essere l’occasione per additare il ricorso alla metodologia BIM come funzionale ad un più efficace perseguimento delle varie declinazioni dell’interesse pubblico ora ricordate, in quanto in grado di innalzare il livello qualitativo della progettazione, di effettuare economie in termini di tempo, di limitare gli errori nella realizzazione delle opere e la conseguente necessità di ricorrere a varianti, con positive ricadute consistenti nella riduzione degli oneri gravanti sulla finanza pubblica. La valorizzazione normativa delle potenzialità del BIM fonderà di conseguenza la legittimità della sua introduzione nel sistema degli appalti pubblici in termini dapprima facoltativi e poi, nel giro di pochi anni, obbligatori.<br />
Il riconoscimento di metodologie e tecnologie quali il BIM, dunque, oltre ad attuare le Direttive comunitarie del 2014, risulta anche coerente con il dettato complessivo della legge delega e incontra solo un duplice ordine di limiti imposto da quest’ultima in ossequio tanto all’ordinamento comunitario, quanto a quello nazionale e di cui si è già parlato: da una parte, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>; dall’altra, l’obbligo di garantire la massima partecipazione degli operatori economici e, quindi, la concorrenzialità<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
Quanto al mondo delle imprese e, quindi, delle realtà produttive del Paese, in occasione della revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici previsto dalla legge delega, esse saranno significativamente incentivate ad adottare la tecnologia di simulazione elettronica se il decreto delegato darà attuazione al disposto di cui all’attuale lett. <em>uu),</em> valorizzando adeguatamente quelle di esse che si doteranno del BIM mediante l’istituzione del sistema premiale di cui alla norma, basato sulle competenze, nonché sul parametro oggettivo della capacità di rispettare tempi e costi previsti<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Sarebbe inoltre di indubbia utilità introdurre delle misure fiscali volte ad incentivare l’acquisizione da parte di imprese e professionisti della tecnologia necessaria ad operare con il BIM.<br />
Tale circostanza realizzerà un duplice interesse: quello particolare del mondo delle imprese – in ogni caso con inevitabili ricadute positive sulla collettività, in termini di produttività e occupazione &#8211; in quanto incentiverà lo sviluppo della loro capacità di innovazione e, conseguentemente, della loro capacità di rendersi concorrenziali in un contesto, quello europeo e non, dove l’impiego di un nuovo <em>modus operandi</em> è già ampiamente diffuso; quello generale allo sviluppo delle realtà produttive e, in particolare, della piccola e media impresa che, attraverso una particolare specializzazione tecnologica e la facilitazione di scambi collaborativi con altre imprese e professionalità, potrebbe colmare il divario con molte realtà maggiormente strutturate.<br />
Quest’ultima considerazione consente di ribadire un’ultima volta che l’introduzione del BIM non si configura come anticoncorrenziale ma, al contrario, come strumento di capacità competitiva per le aziende italiane sul mercato internazionale; viceversa, non riconoscere il valore di chi applica tale nuova metodologia potrebbe integrare gli estremi della discriminazione di imprese e professionisti che siano all’avanguardia.<br />
Il riferimento alla tutela della concorrenza per limitare il ricorso al BIM, dunque, rimane un argomento delicato e troppo spesso funzionale non al perseguimento del pubblico interesse, bensì al mantenimento di una situazione di arretratezza funzionale solo a interessi corporativistici contrari al cambiamento e all’ammodernamento sia della Pubblica Amministrazione, sia del mondo delle imprese.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, sarà determinante il fatto di perseguire una crescente consapevolezza della rilevanza dell’impiego della metodologia in oggetto, onde superare le ritrosie che ad oggi costituiscono il vero ostacolo alla diffusione del BIM.<br />
In particolare, sarebbe opportuno intervenire sulla formazione degli operatori del settore, sia inserendo nei piani di studio universitari i necessari approfondimenti del tema, sia predisponendo un piano di aggiornamento su scala nazionale che supporti le Pubbliche Amministrazioni nell’utilizzo di tale metodologia, creando al loro interno le competenze necessarie. I costi necessari in tal senso, lungi dall’essere una semplice voce passiva, porteranno su lungo periodo a un <em>modus operandi</em> che consentirà notevoli riduzioni della spesa pubblica. Sarebbe infine utile in tal senso che l’Amministrazione individuasse dei casi pilota cui applicare la metodologia BIM, assumendoli quali esemplificativi dell’efficacia di tale processo.</span></span></p>
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a> Il c.d. DDL Appalti è stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati il 17 novembre con modificazioni rispetto all’approvazione del Senato della Repubblica del 18 giugno 2015. Il 18 novembre è stato riassegnato al Senato e numerato come DDL 1678-B.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Per un’analisi complessiva in merito alle Direttive in oggetto si vedano COMPORTI G. D., <em>La sfida delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, testo riveduto e aggiornato della Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti su <em>Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni. I profili problematici in sede di attuazione</em>, Scuola Superiore S. Anna, Pisa, 30&nbsp; gennaio 2015, in <em>federalismi.it</em>, 2015, n. 6; TORCHIA L., <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, Relazione presentata al 61° Convegno di Studi Amministrativi, <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, </em>17-19 Settembre 2015, Varenna; COZZIO M., <em>Prime considerazioni sulle proposte di direttive europee in tema di</em> Public Procurement, in CAFAGNO M. &#8211; BOTTO A. &#8211; FIDONE G. &#8211; BOTTINO G., 2013, Milano, 119; FRANCHINI C. &#8211; SCIAUDONE F. (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni. Elementi critici e opportunità, </em>Napoli, 2015; CONTESSA C. &#8211; CROCCO D., <em>Appalti e concessioni. Le nuove direttive europee</em>, Roma, 2015; GALLO C. E., <em>Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014</em>, 2014, Torino; MASTRAGOSTINO F. (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove Direttive europee del d.l. 90 del 2014</em>, 2014, Torino.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Nella versione inglese “<em>For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar. In such cases the contracting authorities shall offer alternative means of access, as provided for in paragraph 5, until such time as those tools become generally available within the meaning of the second sentence of the first subparagraph of paragraph 1”.</em></div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Nella versione inglese “<em>contracting entities</em>”. Il <em>Codice dei contratti pubblici</em> definisce gli “<em>enti aggiudicatori”</em> all’art. 3, comma 29, comprendendo all’interno di detta categoria “<em>le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti</em>”.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Nella vastissima letteratura sul tema si segnalano EASTMAN C.M. &#8211; TEICHOLZ P. &#8211; SACKS R. &#8211; LISTON K., <em>BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Architects, Engineers, Contractors and Fabricators</em>, 2008, Hoboken, New Jersey, 495 e EASTMAN C.M. &#8211; LEE J. &#8211; JEONG Y. &#8211; LEE J., <em>Automatic Rule-Based Checking of Building</em>, 2009.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Il BIM può essere sviluppato secondo diversi livelli di applicazione, in funzione dell’approfondimento delle informazioni inserite e del grado di collaborazione applicato. In particolare, a seconda dei dati inseriti, la progettazione “<em>BIM oriented</em>” è in grado di garantire, rispetto al settore architettonico, una maggiore efficienza per la facilità di dialogo e integrazione con gli strumenti informatici che riguardano il computo metrico, l’elaborazione di immagini fotorealistiche, i dati catastali, la certificazione energetica, consentendo di trasferire velocemente il progetto senza perdite qualitative, fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua prosecuzione; analogamente, in campo impiantistico, può facilitare il dialogo e l’integrazione con gli strumenti informatici relativi al dimensionamento e al posizionamento degli impianti, così come la modellazione e il computo metrico; in ambito strutturale, esso può comportare un drastico calo dei tempi di comunicazione tra pacchetti di modellazione e programmi di calcolo, la riduzione di possibili errori umani e la facilitazione della ricerca di soluzioni nuove o alternative; in ambito infrastrutturale, è in grado di permettere un maggior controllo del progetto e una integrazione migliore con le discipline progettuali afferenti, evitando errori e mancanze di informazione; nel <em>workflow</em> BIM sono previsti passaggi di verifica della coerenza dei dati, sia che provengano dalla stessa azienda così come da collaboratori esterni, così da garantire l’interoperabilità che permette di dialogare correttamente tra tutti, evitando sprechi economici e consentendo un controllo che evidenzi preventivamente incoerenze progettuali, così come interferenze reali tra gli elementi costruttivi; il <em>Model Checking</em> può consentire, attraverso regole personalizzate e concordate, di ottimizzare la procedura e di renderla facilmente comunicabile alle parti interessate; nella prelavorazione e nell’assemblaggio, può determinare un controllo costante e accurato; nella gestione del cantiere, il c.d. <em>Bim to Field</em>, ovvero il BIM applicato alle pratiche del cantiere, attraverso le nuove tecnologie di marcatura degli elementi e di verifica a distanza del loro stoccaggio e posizionamento, può permettere alla direzione lavori un costante aggiornamento sulla situazione; da ultimo, il BIM può estendere i suoi effetti benefici anche al <em>Project Management</em> e al <em>Facility Management</em> grazie alle indicazioni sull’uso e sul ciclo di vita del manufatto, che consentono di raccordare il progetto con il processo costruttivo e di gestione.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si calcola che il 60% dei Paesi del Nord Europa sia <em>Bim-based</em>. Quanto a Gran Bretagna e Francia, per decisione dei rispettivi governi, rispettivamente dal 2016 e 2017 sarà introdotto l’obbligo della gestione degli appalti pubblici utilizzando il BIM.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> “<em>Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso</em>” (<em>considerando</em> n. 54 e n. 65, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sempre nel <em>considerando</em> <em>de quo</em> si legge che “<em>A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente Direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato</em>” (<em>considerando</em> n. 52 e 63, rispettivamente delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> A conferma, nel prosieguo della norma si legge, al paragrafo 1, comma 2, che “<em>in deroga al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni: a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici</em>”. Nella stessa direzione anche i successivi commi, secondo cui “<em>In deroga al primo comma del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5” (comma 4) e “Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 84. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma</em>” (comma 5).</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Il paragrafo 5, comma 2, stabilisce infatti che si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni: “<em>a) se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte</em>”.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> In tal senso i dati raccolti da un sondaggio svolto in occasione di MADE Expo 2013 di Milano.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> In relazione al profilo della natura della materia in esame, la Corte Costituzionale ha rilevato come la tutela della concorrenza &#8211; se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa <em>antitrust </em>diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese &#8211; abbia natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di “<em>una funzione esercitabile sui più diversi oggetti</em>” (sentenze Corte Cost. 13.01.2004, n. 14; 1.02.2006, n. 29; 27.07.2005, n. 336; 27.07.2004, n. 272). Nello specifico settore degli appalti, però, la Corte ha ritenuto che l’interferenza con competenze regionali si atteggi in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica &#8211; con riferimento in particolare al principio di parità di trattamento &#8211; è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato (sentenze Corte Cost. 23.11.2007, n. 401; 4.11.2013, n. 259). Per una lettura critica si veda TRIMARCHI BANFI F., <em>Il “principio di concorrenza”: proprietà e fondamento</em>, in<em> Dir. Amm.</em>, 2013, 49, che sottolinea come il diritto europeo in realtà <em>“non esprime … un “principio” di concorrenza economica quale parametro per valutare la legittimità delle misure del diritto nazionale incidenti sui mercati”</em>; CARAVITA B., <em>Tutela della concorrenza e Regioni nel nuovo assetto istituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, in <em><a href="http://www.federalismi%2Cit/">www.federalismi,it</a></em>, 2010, n. 20; CASSETTI L., <em>La Corte costituzionale “salva” le liberalizzazioni del 2006: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale in materia di tutela della concorrenza</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2008, n. 9.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sul tema si vedano, COSTA P., <em>L’ordoliberalismo della Corte costituzionale? Sul ripetuto tentativo di giustificazione giurisprudenziale di un modello economico</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2015, 389 ss.;&nbsp; PIZZOLATO F., <em>La concorrenza nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2010, 811 ss.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Vale a dire attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l’altro, mediante l’eliminazione di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese (vedi <em>considerando</em> n. 3 della Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE).</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> CLARICH M., <em>Contratti pubblici e concorrenza</em>, Relazione presentata al 61° Convegno di Studi Amministrativi, <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, </em>17-19 Settembre 2015, Varenna, ricostruisce i termini della questione distinguendo una visione della concorrenza “<em>macro</em>” da una visione “<em>micro</em>”: “<em>dal primo punto di vista, la normativa sugli appalti pubblici e la politica degli acquisti delle pubbliche amministrazioni si prestano a essere inserite nel contesto più generale dell’azione pubblica sul funzionamento dei mercati. Dal secondo punto di vista, la normativa sugli appalti può essere considerata come volta a disciplinare un singolo atto di scambio tra due attori in mercato determinato, imponendo alla stazione appaltante di avviare una procedura a evidenza pubblica ogniqualvolta decide di stipulare un contratto avente per oggetto un determinato bene, servizio o lavoro. Nella dimensione “macro” la pubblica amministrazione può essere considerata come un agente che opera “nel mercato”; in quella “micro” come un agente che crea artificialmente un mercato in relazione al singolo atto di scambio al quale sono interessate una pluralità di controparti (concorrenza “per il mercato”)</em>”.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Si vedano in merito LIBERTINI M., <em>Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea</em>, 2014, Milano; CARTEI G. F. (a cura di), <em>Responsabilità e concorrenza nel Codice dei contratti pubblici</em>, 2008, Napoli; D’ALBERTI M., <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 2008, 297 ss.; LALLI A., <em>Disciplina della concorrenza e diritto amministrativo</em>, 2008, Napoli, 398 ss.; SIMONE S. &#8211; ZANETTINI L., <em>Appalti pubblici e concorrenza</em>, in FIORENTINO L. (a cura di), <em>Lo Stato compratore. L&#8217;acquisto di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni,</em> 2007, Bologna, 119 ss.; CAFAGNO M., <em>Lo Stato banditore</em>, 2001, Milano.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> La Corte Costituzionale n. 401/2007 ha, anzi, rilevato come sia stata proprio l’esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, a determinare il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica, che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell’interesse dell’Amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale. La normativa nazionale sulla contabilità dello Stato, e in particolare il r.d. 18 novembre 1023, n. 2440 e il suo regolamento attuativo di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 824, fondavano infatti il sistema dei “pubblici incanti” sulla necessità di garantire le condizioni economiche più favorevoli per l’Amministrazione, mettendo in concorrenza le imprese, contenendo la discrezionalità degli enti pubblici e riducendone al massimo l’interazione con i concorrenti per evitare favoritismi.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> CLARICH M., <em>Contratti pubblici e concorrenza</em>, cit., 2 ss. afferma che “<em>In realtà, la base giuridica delle direttive europee in materia di contratti pubblici si è sempre fondata, non già sui principi del Trattati in materia di concorrenza (art. 101 e seg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea), bensì sui principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi espressamente richiamati nelle premesse e nei considerando delle nuove direttive. Da questi principi la Direttiva 2014/24/UE fa derivare i principi della parità di trattamento, di non discriminazione di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza attorno ai quali si sviluppa l’intera disciplina (considerando n. 1). La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha come fine «di proteggere gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro e, a tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell’attribuzione di appalti sia la possibilità che un’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da considerazioni non economiche» Da queste esigenze discende l’obbligo di osservare «il principio di parità di trattamento degli offerenti», nonché l’«obbligo di trasparenza» al fine di garantire il rispetto del «divieto di discriminazione in base alla nazionalità». Del resto anche l’art. 2 del Codice dei contratti pubblici, nell’individuare i principi che ispirano l’intero corpo normativo, pone in primo piano la qualità delle prestazioni e i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. La disposizione aggiunge che l’affidamento dei contratti «deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità». Potrebbe costituire forse una forzatura instaurare una gerarchia tra l’uno e l’altro gruppo di principi, ma certamente il principio di libera concorrenza non si colloca al primo posto</em>”.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> In tal senso, ad esempio, nell’art. 1, comma 1, della Legge delega è contenuta la previsione di obiettivi quali “<em>una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche</em>” (lett. <em>e)</em>), la “<em>progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un’adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all’innovazione tecnologica e digitale e all’interconnessione della pubblica amministrazione</em>” (lett. <em>i)</em>), la “<em>previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita</em>&#8230;” (lett. <em>p)</em>); la “<em>razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l’introduzione di un apposito sistema …di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi</em>” (lett. <em>bb)</em>); la “<em>revisione ed efficientamento delle procedure di appalto… finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese</em>” (lett. <em>cc)</em>); il “<em>contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari</em>…” (lett. <em>dd)</em>); la “<em>introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera</em>”e la “<em>previsione che ogni variazione in corso d’opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili ..garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione</em>” (lett. <em>ee)</em>); l’“<em>utilizzo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento…del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto…</em>” (lett. <em>ff)</em>); “<em>riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti …al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante…</em>” (lett. <em>qq)</em>), la “<em>revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti…</em>” (lett. <em>rr)</em>); la “<em>revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità… connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi</em>” (lett. <em>uu)</em>) e, infine, la “<em>promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto, garantendo il soddisfacimento dell’obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l’indicazione di uno specifico prodotto</em>” (lett. <em>ooo)</em>).</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> In tale direzione, ad esempio, la legge delega indica quali obbiettivi la “<em>previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara</em>” (lett. <em>g)</em>); la “<em>puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati</em>” (lett. <em>h)</em>); il “<em>riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali&#8230; prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto …garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti</em>” (lett. <em>o)</em>); la previsione della “<em>armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive</em>” (lett. <em>q)</em>), in particolare&nbsp; laddove si prevede “<em>la promozione della digitalizzazione delle procedure</em>” (n. 2), “<em>attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un’adeguata ponderazione dell’offerta da parte dei concorrenti</em>” (n. 6); la “<em>revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali …al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità</em>” (lett. <em>s)</em>); la previsione della “<em>garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria</em>” (lett. <em>ii)</em>); la “<em>razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale…al fine di ….garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità…</em>” (lett. <em>aaa)</em>).</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Sotto tale profilo, ad esempio, la legge delega fa riferimento alla “<em>previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza… assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l’adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza</em>” (lett.<em> m)</em>); la previsione della ridefinizione dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara, “<em>tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l’accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese</em>” (lett.<em> r)</em>), del “<em>miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione…per i piccoli e medi operatori economici, peri giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione…al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese</em>” (lett.<em> ccc)</em>), la “<em>semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese</em>” (lett.<em> ddd)</em>) e la “<em>individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche</em>” (lett. <em>nnn)</em>).</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Si rinvia in proposito alla nota n. 20.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>I SETTORI SPECIALI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-settori-speciali-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-settori-speciali-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">I SETTORI SPECIALI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</a></p>
<p>&#160; Indice sommario: 1. Breve excursus normativo 2. I “settori speciali” acqua, energia, trasporti, servizi postali tra direttive e recepimento nel nuovo codice. 3. Punti fermi nella direttiva 20124/25/UE. 3.1 Sulla nozione di attività esposte alla concorrenza. 3.2. Segue: Energia. 3.3. Segue: settore idrico. 3.4. Segue: ricerca di gas e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-settori-speciali-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici/">I SETTORI SPECIALI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><strong><em>Indice sommario:</em></strong> 1. Breve excursus normativo 2. I “settori speciali” acqua, energia, trasporti, servizi postali tra direttive e recepimento nel nuovo codice. 3. Punti fermi nella direttiva 20124/25/UE. 3.1 Sulla nozione di attività esposte alla concorrenza. 3.2. Segue: Energia. 3.3. Segue: settore idrico. 3.4. Segue: ricerca di gas e petrolio. 3.5. Segue: settore dei trasporti. 3.6. Segue: servizi di emergenza. 3.7 Organizzazione di gruppi economici e di imprese collegate. 3.8. I servizi di pubblica utilità nelle relazioni con Paesi terzi. 4. I principi comuni dei settori speciali nel nuovo codice. 4.1. Ipotesi normativa.</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--[endif]---->&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: justify;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Breve excursus normativo</h1>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
I settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, e più in generale i c.d. servizi a rete, sono stati tradizionalmente riservati allo Stato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> e, per l’effetto, esclusi dall&#8217;ambito di applicazione della prima direttiva comunitaria in materia di lavori, dir. 20 giugno 1971, n. 305. Se ne parla poco ma con la nuova direttiva <em>utilities</em> molto sta cambiando.<br />
Il legislatore comunitario, prendendo le mosse dalla consapevolezza che i soggetti erogatori di tali servizi rivestissero, nei diversi Stati membri, sia natura pubblicistica che privatistica, ritenne opportuno adottare soluzioni normative volte ad evitare, da un lato, un loro assoggettamento a regimi normativi distinti all&#8217;interno del mercato comunitario in ragione della loro natura giuridica; dall&#8217;altro, possibili disomogeneità nell&#8217;applicazione della normativa europea<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
Soltanto in un momento successivo, come noto, il legislatore comunitario ha regolamentato tali settori con la direttiva n. 90/531, relativa ad appalti di lavori e forniture, cui ha fatto seguito la direttiva n. 93/38 che ne ha esteso le prescrizioni anche agli appalti di servizi, fornendo una definizione di carattere generale dei diritti speciali o esclusivi come quei «diritti che risultano da una autorizzazione conferita da un&#8217;autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l&#8217;effetto di riservare a uno o più enti l&#8217;esercizio di un&#8217;attività definita al paragrafo 2»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a>.&nbsp; Tale definizione era poi supportata da due presunzioni, di cui una costituita dalla potestà di avvalersi di procedure espropriative e l’altra dall’approvvigionamento di soggetti a loro volta titolari di diritti speciali o esclusivi<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
La normativa comunitaria è stata recepita in Italia con il d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 che non esauriva la normativa interna dei settori, poiché in relazione a taluni istituti, come gli appalti sottosoglia, si rendevano applicabili norme valevoli per gli appalti nei settori tradizionali<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>.<br />
Nel tempo, la concorrenza è diventata un principio cui deve ispirarsi anche la condotta economica degli Stati<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a> e i progressi tecnologici, consentendo una separazione tra la rete e il servizio fornito attraverso di essa, hanno permesso il confronto tra più operatori, siano essi privati o pubblici.<br />
In tale contesto di progressiva liberalizzazione si inserisce la <em>direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE </em>del Parlamento europeo e del Consiglio avente proprio ad oggetto il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ,recepita con il <em>d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 </em>.<br />
Come noto, i settori speciali sono disciplinati nella parte terza che, pur recependo la direttiva, non contiene una disciplina lineare della materia operando frequenti rinvii alla legislazione civilistica. In particolare,&nbsp; si applica ai settori speciali la parte prima del Codice, recante i principi comuni e i contratti esclusi in tutto o in parte dall&#8217;ambito di applicazione del Codice, la parte quarta sul contenzioso e la parte quinta, relativa a disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Inoltre, si prevede la facoltà, in capo agli enti aggiudicatori , di disapplicare alcune disposizioni relative ai settori ordinari<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>, fermo restando che, ai sensi del comma 3, gli enti aggiudicatori, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono applicare altre disposizioni della seconda parte purché ciò sia indicato nell&#8217;avviso con cui si indice la gara o, nelle procedure in cui manchi l&#8217;avviso con cui si indice la gara, nell&#8217;invito a presentare un&#8217;offerta.<br />
Da un punto di vista soggettivo, la normativa comunitaria relativa agli affidamenti degli appalti nei settori speciali (ex &#8220;settori esclusi&#8221;) individua, quali enti aggiudicatori, una più vasta categoria di soggetti, rispetto a quelli individuati in via ordinaria. Infatti, nei settori speciali, sono considerati soggetti aggiudicatori, oltre alle amministrazioni in senso stretto ed agli organismi di diritto pubblico, anche le imprese pubbliche, nonché ogni altro soggetto, diverso dai precedenti, che eserciti attività rilevanti in virtù di diritti speciali o esclusivi.<br />
Dunque, è proprio la definizione di diritti speciali o esclusivi che costituisce il <em>discrimen</em> per l’applicabilità.<br />
Altro elemento rilevante previsto dal Codice ora vigente, è la definizione di «diritti speciali o esclusivi», quali &#8211; <em>ex </em>art. 207 &#8211; «diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l&#8217;effetto di riservare a uno o più soggetti l&#8217;esercizio di una attività di cui agli artt. 208-213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività». La norma recepisce le indicazioni della <em>direttiva</em> <em>2004/17/CE </em>che, innovando rispetto al passato, per un verso non contiene più un elenco delle condizioni al ricorrere delle quali è da ritenersi che un soggetto agisca secondo un diritto speciale o esclusivo ; per l&#8217;altro , ha aggiunto il requisito per il quale il diritto deve «incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività». L&#8217;eliminazione dell&#8217;elenco sottolinea la necessità di una valutazione in concreto, indagine da effettuarsi alla luce del considerando n. 25 della direttiva secondo cui è necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l&#8217;esproprio per pubblica utilità o per l&#8217;uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un&#8217;autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.»<br />
In sostanza, e nonostante i progressivi sviluppi, si tratta di una disciplina ancora molto frammentata e disomogenea.<br />
Con la direttiva <em>utilities</em> si cambia verso.</div>
<h1 style="text-align: justify;">&nbsp;</h1>
<h1 style="text-align: justify;">2. I “settori speciali” acqua, energia, trasporti, servizi postali tra direttive e recepimento nel nuovo codice.</h1>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La direttiva 2014/25/UE sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, composta da 110 articoli e allegati, stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore a:<br />
&#8195;<em>a</em>) 414.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;<br />
&#8195;<em>b</em>) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori;<br />
&#8195;<em>c</em>) 1.000.000 euro per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all&#8217;allegato XVII.<br />
Come noto, la <em>ratio </em>dell&#8217;esclusione di questi settori dalla più generale disciplina in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata individuata, inizialmente, nell&#8217;esigenza di elaborare una normativa che tenesse in considerazione la specialità dei settori in esame, stante la disomogeneità delle strutture operative, posto che «&#8201;<em>gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri casi sono disciplinati dal diritto privato</em>&#8201;»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a> .<br />
In questi ultimi settori (c.d. “settori esclusi”), al fine di assicurare l&#8217;apertura alla concorrenza, risulta certamente opportuno mantenere una regolazione europea degli appalti degli enti erogatori, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o la presenza di propri rappresentanti negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.<br />
Come evidenziato, già la direttiva 2004/17/CE, di cui il d. lgs. 163/2006 costituisce attuazione, è stata varata allo scopo di garantire la tutela della concorrenza in relazione a procedure di affidamento di appalti da parte di enti operanti in settori sottratti, per il passato, alla concorrenza e al diritto comunitario dei pubblici appalti, i c.d. settori esclusi, che dopo l’intervento comunitario, sono divenuti settori speciali (ex esclusi)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
La direttiva non impone agli Stati membri di affidare a terzi o di esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi, ovvero organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici, e lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità al diritto dell&#8217;Unione, i servizi d&#8217;interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare.<br />
In via generale, l’art. 1 commi 4 e 5, della direttiva 25 fa salva <em>«la libertà, per gli Stati membri, di</em> <em>definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26».</em><br />
&nbsp;Di particolare interesse è la norma che stabilisce che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche rientrano nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall&#8217;autorità competente di uno Stato membro<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>. La norma chiarisce che per «&#8201;diritti speciali o esclusivi&#8201;» si intendono i diritti concessi da un&#8217;autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l&#8217;effetto di riservare a uno o più enti l&#8217;esercizio delle attività disciplinate dalla direttiva o di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tali attività.<br />
La “libertà” accordata dalla nuova direttiva, nel solco delle precedenti, è comprensibile poiché i mercati di riferimento dei c.d. settori speciali sono in genere caratterizzati dalla presenza di un ridotto numero di operatori muniti di un alto livello di specializzazione tecnica e tecnologica. Nell&#8217;interesse generale, i soggetti aggiudicatori devono dunque essere posti nelle condizioni di operare un confronto quanto più possibile competitivo, su basi qualitative e non burocratiche pur nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza e trasparenza.<br />
Nel considerando (19) della direttiva è espressamente stabilito che <em>«la necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell’articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».</em><br />
In tal senso, sono stati avanzati alcuni rilievi critici sulle misure contenute nella legge delega, nel testo di recente approvato dalla Camera, che potrebbero avere l&#8217;effetto di “appesantire” oltre il ragionevole proprio l&#8217;ambito dei settori speciali. A proposito del criterio di aggiudicazione prioritario dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il parametro del “miglior rapporto qualità-prezzo”, è stato osservato che «&#8201;si dovrebbe tener conto che gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali gestiscono al proprio interno, con risorse qualificate e processi interni verificati, autonomi e consolidati sistemi di qualificazione e certificazione di prodotto/soluzione. Tale circostanza consente di rendere il processo di qualificazione/certificazione un vero e proprio sistema “di verifica di idoneità all&#8217;entrata” che può agevolmente tradursi in un requisito per la partecipazione alla gara&#8201;»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> .<br />
Se ne deduce che, nei settori speciali, il criterio di aggiudicazione dovrebbe essere, preferibilmente, quello del prezzo più basso.<br />
Il secondo rilievo, diffuso oltre l&#8217;ambito stesso dei settori speciali, consiste nella critica dell&#8217;obbligo, contenuto nell&#8217;attuale testo della legge delega, di indicare in sede di offerta i nominativi degli eventuali subappaltatori e dei requisiti soggettivi di essi, poiché «&#8201;tale obbligo implica un onere di verifica da parte dell&#8217;ente aggiudicatore, che inevitabilmente dovrà essere replicato in fase di esecuzione contrattuale stante che nella maggior parte dei casi l&#8217;affidamento del subappalto ha luogo in tempi notevolmente differiti rispetto alla fase di affidamento&#8201;»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a> .<br />
L’attuale previsione contenuta nella legge delega sarebbe di ben difficile attuazione nel campo dei settori speciali.<br />
Rileva, nella circostanza, la seguente considerazione che può essere estesa anche con riferimento ad altri temi posti dalle direttive ossia: giova all&#8217;Italia, che ha problemi notori, di efficienza amministrativa e di rispetto della legalità adottare un regime giuridico della concorrenza più restrittivo e “pesante” di quello richiesto dall&#8217;Europa e prevalente negli altri paesi europei?<br />
La risposta tendenzialmente negativa a tale quesito, anche in ossequio all’espresso divieto di <em>“gold plating”,</em> induce a ritenere che l’orientamento assunto dal governo italiano in favore di un modello <em>“copy out”</em> per il recepimento sia il più idoneo e corretto anche e soprattutto nel campo dei settori speciali.<br />
In particolare, si dovrebbe pervenire alla conclusione secondo cui si applicano ai settori speciali solo i principi espressamente dedicati (ossia le lett. e ii) e non tutti i principi della delega<br />
Da tale impostazione conseguono effetti rilevanti sul piano pratico: in particolare, in tema di disciplina del subappalto, come già osservato; in materia di procedura negoziata, ove spesso, per la specificità delle attività, risulterebbe congruo il numero di tre concorrenti anziché cinque; in tema di scelta dei commissari di gara, ove l’alta specializzazione richiesta potrebbe indurre a ritenere poco congruo il sistema dell’albo gestito dall’ANAC, se non in funzione di garanzia.<br />
Analogamente si può ritenere in tema di aggiudicazione ove il prezzo più basso sarà usato più di frequente, atteso l’alto grado di specializzazione e prequalificazione degli operatori e dei fornitori.<br />
Ma la scelta probabilmente di maggior rilievo sta nel fatto di chiarire, in via definitiva ossia al riparo da controversie interpretative e giurisdizionali, che negli appalti di valore sotto soglia i soggetti aggiudicatori nei settori speciali operano sulla sola base dei regolamenti interni, sebbene adottati, sulla base della proposta che sarà di seguito illustrata, previo parere dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, allo scopo di assicurare pubblicità e trasparenza.&nbsp;<br />
Le questioni sono dunque concrete e meritano il dovuto approfondimento.<br />
&nbsp;</div>
<h1 style="text-align: justify;">3. Punti fermi nella direttiva 2014/25/UE</h1>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Prima di procedere all’esame dei problemi specifici della normativa di recepimento dei settori speciali, è utile ripercorrere i punti fermi della nuova direttiva europea così come essi emergono dai “considerando” espressamente dedicati ai settori speciali e distinti rispetto a quelli relativi ad appalti e concessioni.<br />
La direttiva, nel perseguire la necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico e che la disciplina nazionale non si ponga in violazione del principio di parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell’articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli stati membri (v. considerando n. 19).<br />
Come anticipato, la nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione dell’ambito di applicazione delle presenti norme, dal momento che gli enti, che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi delle presenti norme, sono soggetti alla loro applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. Al riguardo la normativa comunitaria opportunamente chiarisce che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in particolare in conformità alla legislazione dell’unione, e in base alla quale è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini delle presenti norme.<br />
Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a> , la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a> e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>. Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma, anche per mezzo di atti di concessione, mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e in base alle quali è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della definizione dell’ambito di applicazione delle presenti norme <em>ratione personae</em>. La nozione di diritti esclusivi dovrebbe essere utilizzata anche al fine di stabilire se il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara sia giustificato dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico determinato in ragione della tutela di diritti esclusivi.<br />
Tuttavia, tenendo presente la diversa <em>ratio legis</em> alla base di queste disposizioni, si dovrebbe precisare che la nozione di diritti esclusivi non deve avere necessariamente lo stesso significato nei due contesti. Si dovrebbe quindi precisare che un ente che si è assicurato il diritto esclusivo di fornire un determinato servizio in una certa area geografica a seguito di una procedura basata su criteri oggettivi, in base alla quale sia stata garantita adeguata trasparenza, non sarebbe, se è un organismo privato, un ente aggiudicatore di per sé, ma sarebbe nondimeno il solo ente che può fornire il servizio in questione in tale area (v. considerando 20).<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.1 Sulla nozione di attività esposte alla concorrenza</h2>
<div style="text-align: justify;">In stretta connessione con la nozione di diritti speciali o esclusivi, occorre ben considerare la concezione affermata dal diritto europeo in tema di appalti e servizi esposti alla concorrenza. Si afferma in modo esplicito che la direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività oggetto delle presenti norme, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori di cui alle presenti norme o a parti di essi, così da permettere di prendere in considerazione gli effetti di un’apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell’unione europea in materia. A fini di certezza giuridica si dovrebbe precisare che tutte le decisioni adottate prima dell’entrata in vigore delle presenti norme in materia di applicabilità delle corrispondenti disposizioni di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE continuano ad essere applicabili. L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore o delle parti interessate del settore in questione. Tale valutazione, tuttavia, è condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della commissione – provenienti sia da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35 – che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. La valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto delle presenti norme lascia impregiudicata l’applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza (v. considerando 44).<br />
La valutazione volta a stabilire se un determinato settore o parti di esso siano direttamente esposti alla concorrenza dovrebbe tener conto dell’area specifica in cui l’attività o le relative parti in questione vengono svolte dagli operatori economici interessati, il cosiddetto «mercato geografico di riferimento». Poiché tale concetto è essenziale ai fini della valutazione, bisognerebbe darne una definizione appropriata, sulla base delle nozioni esistenti nel diritto dell’unione. Si dovrebbe anche precisare che il mercato geografico di riferimento può non coincidere con il territorio dello stato membro interessato; pertanto dovrebbe essere possibile limitare le decisioni relative all’applicabilità dell’esenzione a parti del territorio dello stato membro interessato (v. considerando 45).<br />
L’attuazione e l’applicazione della pertinente legislazione dell’Unione, così da aprire l’accesso a un determinato settore o parte di esso, dovrebbero essere ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la commissione potrà aggiornare. Nell’aggiornare l’allegato, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali la legislazione è già menzionata in tale allegato, ad esempio quella per il settore del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (v. considerando 46).<br />
Se il libero accesso a un determinato mercato non consegue dall’attuazione della pertinente legislazione dell’Unione, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. Qualora uno Stato membro estenda l’applicazione di un atto giuridico dell’Unione che apre alla concorrenza un determinato settore a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio applicando la direttiva 94/22/CE al settore del carbone o la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al servizio passeggeri a livello nazionale, si dovrebbe tener conto di tale circostanza nel valutare se l’accesso al settore in questione sia libero (v. considerando 47).<br />
Le amministrazioni nazionali indipendenti quali le autorità di regolamentazione settoriale o le autorità competenti in materia di concorrenza sono di solito in possesso di <em>know-how</em> specializzato, informazioni e conoscenze pertinenti al fine di valutare se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Le richieste di esenzione dovrebbero pertanto, se del caso, contenere o essere corredate di una posizione recente sulla situazione della concorrenza nel settore in questione, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente che sia competente in relazione all’attività di cui trattasi (v. considerando 48).<br />
In assenza di una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, sarebbe necessario più tempo per la valutazione di una richiesta di esenzione. I termini entro i quali la commissione deve effettuare la valutazione di tali richieste dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.<br />
La Commissione dovrebbe sempre essere tenuta a esaminare le richieste conformi alle norme dettagliate per l’applicazione delle procedure atte a stabilire se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Si dovrebbe tuttavia precisare anche che la complessità di tali richieste può essere tale da rendere talvolta impossibile assicurare l’adozione entro i termini applicabili di atti di esecuzione che stabiliscano se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili (v. considerando 49).<br />
Si dovrebbe precisare che la Commissione deve avere la possibilità di chiedere agli stati membri o agli enti aggiudicatori di fornire o completare o precisare informazioni. La Commissione dovrebbe stabilire un termine appropriato a tal fine che tenga conto, vista anche la necessità di rispettare i termini stabiliti per l’adozione dell’atto di esecuzione da parte della Commissione, di fattori quali la complessità dell’informazione richiesta e la sua accessibilità più o meno facile (v. considerando 50).<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.2 Segue: energia</h2>
<div style="text-align: justify;">Viene evidenziato dalla direttiva, in materia di <strong>energia</strong><a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><strong><strong>[18]</strong></strong></a><strong>, </strong>che taluni enti operano nella produzione, trasmissione o distribuzione nei settori del riscaldamento e del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. Si dovrebbe dunque precisare che le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e le imprese private che operano nel settore del riscaldamento sono soggette alle presenti norme, tuttavia, nel caso delle imprese private, con la condizione aggiuntiva di operare in virtù di diritti speciali o esclusivi. D’altra parte, le amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore del raffreddamento sono soggette alle norme della direttiva 2014/24/UE mentre le imprese pubbliche e le imprese private, indipendentemente dal fatto che queste ultime operino in virtù di diritti speciali o esclusivi o meno, non sono soggette alle norme in materia di appalti. È infine opportuno precisare che gli appalti aggiudicati per l’esecuzione di contratti contestualmente nel settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l’aggiudicazione (v. considerando 21).<br />
Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell’ambito di applicazione della direttiva e della direttiva 2014/24/UE per questo settore, si dovrebbe esaminare la situazione del settore del raffreddamento al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il livello di appalti transfrontalieri e le opinioni delle parti interessate. Dato che l’applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, sarebbe opportuno effettuare tale esame all’atto della valutazione dell’impatto della direttiva 2014/23/UE (v. considerando 22).<br />
Senza estendere in alcun modo l’ambito di applicazione delle presenti norme, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all’alimentazione con l’elettricità rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica ( v. considerando 23).<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.3 Segue: settore idrico</h2>
<div style="text-align: justify;">Per quanto concerne il <strong>settore idrico</strong><a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, la direttiva rileva che gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell’acqua potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell’acqua, ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto previste nelle presenti norme riguardo a tutte le attività da loro svolte che riguardano la gestione dell’acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del «ciclo dell’acqua». Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per le forniture di prodotti sono inadeguate per gli acquisti d’acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione (v. considerando 24).<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.4 Segue: ricerca di gas e petrolio</h2>
<div style="text-align: justify;">Come in passato, la direttiva ritiene opportuno escludere gli appalti finalizzati alla <strong>ricerca di petrolio e gas</strong><a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, in quanto si è rilevato che tale settore è stato costantemente oggetto di un’estrema pressione concorrenziale, così da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme unionali in materia di appalti. Poiché l’estrazione di petrolio e di gas continua a rientrare nel campo di applicazione delle presenti norme, potrebbe essere necessario distinguere tra ricerca ed estrazione. A tal fine la «ricerca» dovrebbe essere considerata comprensiva delle attività intraprese per verificare la presenza in una determinata zona di petrolio e gas e, in tal caso, se siano sfruttabili commercialmente, mentre l’«estrazione» dovrebbe essere considerata come la «produzione» di petrolio e gas. conformemente alla prassi consolidata nei casi di fusione, la «produzione «dovrebbe essere considerata comprensiva anche dello «sviluppo», ovvero della creazione di infrastrutture adeguate per la produzione futura (piattaforme, condotte, terminali ecc.) (v. considerando 25).<br />
A riguardo occorre considerare due decisioni di esenzione adottate dalla Commissione Europea, su istanza di Assomineraria ed Enipower, &nbsp;in relazione agli appalti nei settori speciali in Italia, secondo la procedura prevista dall’art. 219 del Codice.<br />
Si tratta, in particolare, delle decisioni di esenzione dall’ambito di applicazione della direttiva 2004/17 degli appalti relativi alla prospezione di petrolio e gas e produzione di petrolio in Italia che esenta, dunque, le attività di estrazione di petrolio in Italia in quanto rientranti nella “produzione”<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> nonché alla produzione e vendita all’ingrosso di energia da fonti convenzionali in Italia<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> (con eccezione della Sicilia e Sardegna).</div>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">3.5 Segue: settore dei trasporti</h2>
<div style="text-align: justify;">In materia di <strong>trasporto</strong><a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, &nbsp;il considerando 35 ritiene opportuno ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede esplicitamente che le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE si applichino, rispettivamente, ai contratti di servizio e ai contratti di servizio pubblico per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che tale regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio pubblico nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. al fine di chiarire le relazioni tra le presenti norme e il regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno prevedere esplicitamente che le presenti norme non sia applicabile ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui aggiudicazione dovrebbe rimanere soggetta a tale regolamento. nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1370/2007 lascia al diritto nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli stati membri dovrebbero poter continuare a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive regole generali in materia di appalti pubblici.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.6 Segue: servizi di emergenza</strong><br />
In materia di <strong>servizi di emergenza</strong>, si sostiene che la direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alle presenti norme. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza (v. considerando 36).<br />
La materia in bilico tra i principi di sussidiarietà e di concorrenza, è oggetto di dibattito anche nel diritto interno<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.7 Organizzazione di gruppi economici e di imprese collegate</h2>
<div style="text-align: justify;">In tema di <strong>organizzazione dei gruppi economici e di imprese collegate</strong>, la direttiva afferma, al considerando n. 39, che molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori aggiudicati a un’impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una <em>joint-venture</em>, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalle presenti norme e di cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d’affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.<br />
È inoltre opportuno chiarire l’interazione tra le disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti alle imprese collegate o nel contesto delle <em>joint-venture</em> (v. considerando 40).<br />
Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un’influenza dominante diretta o indiretta tra l’ente aggiudicatore e l’impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all’influenza dominante di un’altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe di per sé avere rilevanza. Verificare se un’impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l’eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta avrebbe dovuto già essere verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell’Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sarà necessario esaminare l’esistenza di un’influenza dominante diretta o indiretta prendendo in considerazione la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme che disciplinano le imprese in questione (v. considerando 41).<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">3.8 I servizi di pubblica utilità nelle relazioni con Paesi terzi</h2>
<div style="text-align: justify;">Viste le discussioni in corso relative alle disposizioni orizzontali che disciplinano le relazioni con paesi terzi nel contesto degli appalti pubblici, è opportuno mantenere per un periodo transitorio lo statu quo del regime attualmente applicabile al settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Queste disposizioni dovrebbero pertanto essere mantenute invariate, compresa la disposizione relativa all’adozione di atti di esecuzione qualora le imprese dell’Unione abbiano difficoltà ad accedere ai mercati di paesi terzi. In queste circostanze tali atti di esecuzione dovrebbero continuare ad essere adottati dal Consiglio (v. considerando 111).<br />
&nbsp;</div>
<h1 style="text-align: justify;">4. I principi comuni dei settori speciali nel nuovo codice</h1>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte possiamo ora delineare un quadro più preciso dei problemi e delle soluzioni ai&nbsp; fini del nuovo Codice.<br />
L’autonomia normativa che l’Unione europea riconosce ai settori speciali è dovuta al ruolo strategico che rivestono in ogni Paese attività come l’erogazione dell’acqua, dell’energia, del trasporto e dei servizi postali. Gli enti aggiudicatori che gestiscono tali servizi operano in ambienti economici competitivi a fianco di realtà imprenditoriali di importanza mondiale.<br />
Proprio per questa vocazione internazionale, si tratta di società quotate in borsa che investono ingenti quote del loro fatturato nella ricerca e nello sviluppo.<br />
Questa loro caratterizzazione in termini di imprese-Paese è riconosciuta anche dal disegno di legge-delega all’esame del Senato (art. 1, comma 1, lett. h) che, proprio in nome della piena apertura e contendibilità dei relativi mercati, delega il Governo ad indicare puntualmente le disposizioni ad essi applicabili, allo scopo di collocarne l’azione in una cornice normativa di certezza, funzionale a ridurre al minimo gli intralci che ogni sistema procedurale vincolante inevitabilmente comporta.<br />
Il punto di partenza è dunque costituito dall&#8217;impostazione data dall&#8217; UE alle nuove direttive, che hanno accentuato la differenza tra settori ordinari e speciali, anche in considerazione della progressiva uscita degli enti operanti in questi ultimi settori dall&#8217;evidenza pubblica, come dimostra la sempre più estesa concorrenzialità dovuta anche alle privatizzazioni attuate nei Paesi europei. Non è un caso che la sottrazione del settore idrico (acqua potabile) dall’ambito della direttiva 23 viene sottolineata dalla direttiva come un&#8217;eccezione alla tendenza ad abbattere i recinti dell&#8217;esclusività.<br />
Come si diceva, questa caratteristica è stata colta dal legislatore delegante, il quale, alla lettera h), impone di indicare puntualmente le disposizioni applicabili ai settori speciali, senza distinguere, tra l&#8217;altro, tra sopra e sotto soglia.<br />
La stessa disposizione contenuta nella lettera ii), pur con il limite di non aver esplicitato il riferimento ai titolari di diritti speciali ed esclusivi, denota la consapevolezza del legislatore nei riguardi della necessità di evitare commistioni tra settori ordinari e speciali.<br />
Ci si dovrebbe muovere, in conclusione, in una prospettiva interpretativa della legge-delega come applicabile ai settori speciali esclusivamente nelle ipotesi espressamente dichiarate, vale a dire nelle lettere h) e ii); diversamente operando, si finirebbe per riversare sui settori speciali un sovraccarico normativo, in contrasto con il principio del <em>gold plating</em>.<br />
Ne derivano alcune discipline “speciali”, rispetto a quelle ordinarie, in materia di esclusioni, di subappalto, di criterio di aggiudicazione, di <em>stand still,</em> di commissione di gara.<br />
Di seguito, si illustrano quelli che, a nostro avviso, dovrebbero essere considerati i principi comuni dei settori speciali nel nuovo Codice<br />
&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">4.1 Ipotesi normativa</h2>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;«Le stazioni appaltanti che operano nei settori dei trasporti, energia, servizi idrici, servizi postali, porti e aeroporti, negli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia, sono soggette alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/25/UE e nell’art. 1 lett. ii) della legge delega.<br />
Negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia si applica, per le imprese pubbliche la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati su parere non vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai principi del trattato europeo e a tutela della concorrenza e della trasparenza da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta.&nbsp;<br />
Alle amministrazioni aggiudicatrici negli appalti di qualsiasi valore si applicano le disposizioni della direttiva 2014/25/UE.<br />
Ai titolari di diritti speciali esclusivi, negli appalti sotto soglia, si applicano le disposizioni dei regolamenti interni adottati previo parere dell’AGCM.<br />
Ove il diritto speciale esclusivo sia stato attribuito a seguito di confronto concorrenziale, il soggetto opera in base al regime di autonomia privata, ai sensi dell’art. 4 par. 3, comma 2, della direttiva 2014/25/UE.<br />
In attuazione del considerando (12) della dir. 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori che operano sulla base di un affidamento ricevuto a seguito di procedura ad evidenza pubblica agiscono ai fini dell’esecuzione secondo le regole di autonomia privata&nbsp;<br />
Al regime di autonomia privata è soggetta ogni attività non espressamente prevista dagli articoli da 8 a 14 della dir. 2014/25/UE.<br />
Alle concessioni di lavori e di servizi di qualsiasi valore si applica la direttiva 2014/23/UE.<br />
In ragione delle specificità dei mercati, non si applicano le disposizioni del presente codice in tema di pagamento diretto dei subappaltatori né il limite del trenta per cento nel subappalto che può essere superato previa comunicazione all’ANAC.<br />
Le stazioni appaltanti aggiudicano le gare sulla base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione della rilevante specializzazione degli operatori di mercato.<br />
Per le medesime ragioni, nelle procedure negoziate ristrette, senza pubblicazione del bando, è necessario consultare almeno tre operatori.<br />
I due terzi dei componenti delle commissioni di gara sono nominati dal soggetto aggiudicatore tra coloro che hanno i requisiti di professionalità specifica in relazione al settore mentre il terzo componente, in funzione di garanzia, è nominato dall’ANAC».<br />
Il dibattito è aperto, i lavori di recepimento delle direttive sono in corso, occorre che sia dedicata la dovuta attenzione ad una materia, che, proprio perché in bilico tra i principi della concorrenza di mercato e dell’autoorganizzazione degli Stati, è non solo di grande impatto economico ma anche di notevole significato culturale e giuridico.<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> Tale riserva è sempre stata fondata sull&#8217;art. 86 del Trattato, secondo cui, per un verso, ai sensi del primo comma, anche le imprese incaricate di gestire servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette alle norme sulla concorrenza, per l&#8217;altro, tali ultime disposizioni si applicano in tali settori nei limiti in cui non interferiscano con i particolari bisogni che tali servizi sono diretti a soddisfare. Nel corso della storia l’intervento pubblico nell’economia si è avuto attraverso le amministrazioni autonome (o aziende autonome), tramite gli enti pubblici economici e attraverso le imprese pubbliche. All’inizio del secolo scorso lo Stato interveniva nell’economia mediante l’acquisto di partecipazioni in imprese private. L’intervento era finalizzato a consentire il superamento della crisi di talune imprese e, per altro verso, a sottrarre al monopolio privato alcuni settori dell’economia.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a><em> Cfr</em>. quinto e sesto considerando alla <em>direttiva comunitaria n. 71/305/Cee</em>; nonché nono considerando alla <em>direttiva n. 90/531/Cee </em>.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> Ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14<br />
giugno 1993.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a> Per un&#8217;estesa analisi, si veda Ghelarducci F., <em>I diritti speciali e esclusivi nell&#8217;ordinamento comunitario: problemi definitori e tendenze evolutive</em>, in <em>Riv. Ital. Dir. Pubbl. Com</em>., 2000, p. 815 ss.. Più in generale sulla disciplina generale nei settori speciali v. Nobile A., <em>Gli appalti pubblici nei settori speciali</em>, Roma, 2001.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a> Così Quattrocchi A., <em>Gli appalti nei settori speciali. Il settore acqua</em>, in <em>Urbanistica e Appalti.,</em> 2007, 3, p. 290 ss. nonché per un’approfondita disamina riguardo la possibilità di applicare la legge 11 febbraio 1994, n.109 agli aspetti non specificamente disciplinati dal d. lgs. 158/1995, si rinvia a Dallari F., <em>Legge</em> <em>quadro sui lavori</em> <em>pubblici e appalti nei cosiddetti settori speciali</em>, in <em>Rivista trimestrale degli appalti</em>, 2003, p. 471, Carbone P., <em>Contributo all’individuazione</em> <em>della disciplina applicabile agli appalti di lavori affidati dai soggetti</em> <em>operanti nei cosiddetti “settori speciali</em>”, in <em>Rivista trimestrale degli appalti</em>, 2001, p. 435 ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a> In tal senso si veda Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse economico generale in Europa (2001/C 17/04).</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a> Ai sensi dell&#8217;art. 206, comma 1, le norme della parte seconda applicabili obbligatoriamente agli appalti nei settori speciali sono l&#8217;art. 29 «Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici»; l&#8217;art. 33 «Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza»; l&#8217;art. 34 «Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici»; l&#8217;art. 35 «Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare»; l&#8217;art. 36 «Consorzi stabili»; l&#8217;art. 37 «Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari»; l&#8217;art. 38 «Requisiti di ordine generale»; l&#8217;art. 51 «Vicende soggettive del candidato, dell&#8217;offerente e dell&#8217;aggiudicatario»; l&#8217;art. 52 «Appalti riservati», nonché, limitatamente ad alcuni commi, gli artt. 53 «Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» e 55 «Procedure aperte e ristrette»; si applicano altresì l&#8217;art. 58 «Dialogo competitivo» con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella parte terza; l&#8217;art. 60 «Sistemi dinamici di acquisizione»; l&#8217;art. 63 «Avviso di preinformazione»; l&#8217;art. 66 «Modalità di pubblicazione di avvisi e bandi», seppure con talune specificità; l&#8217;art. 68 «Specifiche tecniche; l&#8217;art. 69 «Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell&#8217;invito»; l&#8217;art. 71 «Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d&#8217;oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte»; l&#8217;art. 73 «Forma e contenuto delle domande di partecipazione»; l&#8217;art. 74 «Forma e contenuto delle offerte»; l&#8217;art. 76 «Varianti progettuali in sede di offerta»; l&#8217;art. 77 «Regole applicabili alle comunicazioni»; l&#8217;art. 79 «Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni»; l&#8217;art. 81 «Criteri per la scelta della migliore offerta», commi 1 e 3; l&#8217;art. 82 «Criterio del prezzo più basso»; l&#8217;art. 83 «Criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa»; l&#8217;art. 84 «Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa»; l&#8217;art. 85 «Ricorso alle aste elettroniche»; l&#8217;art. 86 «Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse»; l&#8217;art. 87 «Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse»; l&#8217;art. 88 «Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse»; l&#8217;art. 118 «Subappalto»; l&#8217;art. 131 «Piani di sicurezza».</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a> <em>Cfr</em>. Considerando (8) della direttiva n. 93/38.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a> Così Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16 che, pronunciandosi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a proposito delle controversie in materia di appalti delle imprese pubbliche, si sofferma incidentalmente sulla definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo dei settori speciali.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a> La più recente ed autorevole giurisprudenza ha affermato che l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale (Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16; cfr. anche sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919).</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Si veda Fiocco A., <em>Le misure di semplificazione per la disciplina nei settori speciali</em>, in Pajno A., Torchia L. (a cura di), <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i controlli, il processo, op. cit., </em>p. 50.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a> Così Fiocco A., <em>op. loc. cit.</em>.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a> Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a> Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a> Regolamento (CE) N. 1370/2007del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> V. ampiamente Carullo A., <em>Nuovi competitori e accesso al mercato dei servizi pubblici locali dell&#8217;energia (Intervento al XV Congreso italo-espanol de professores de derecho administrativo &#8220;el derecho de la energia&#8221;, Sevilla-Cordoba, 20-22 maggio 2004</em>), in <em>Rivista trimestrale degli appalti,</em> 2004, fasc. 4, pp. 895; Sorace D., <em>Il servizio d&#8217;interesse economico generale dell&#8217;energia elettrica in Italia tra concorrenza ed altri interessi pubblici</em>, in Diritto pubblico, 2004, fasc. 3,pp. 1009; Morbidelli G., <em>L&#8217;appalto comunitario nel settore</em><br />
<em>dell&#8217;energia</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit.,</em> 1993, 743 ss.;</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Parisio M., <em>Acqua</em>, in AA.VV., <em>Trattato sui Contratti Pubblici, Volume V &#8211; I Settori Speciali &#8211; L&#8217;Esecuzione</em>, Giuffré, 2008; Parisio V., <em>Acqua, servizio idrico, liberalizzazioni,</em> in <em>Il Foro Amministrativo (C.D.S.),</em> 2007, fasc. 4,pp. 1289; Quattrocchi A., <em>Gli appalti nei settori speciali. il settore acqua</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2007, fasc. 3,pp. 290.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Per un inquadramento generale della materia si rinvia Ferrari E., <em>Gas, Energia termica ed elettricità</em> in AA.VV., <em>Trattato sui Contratti Pubblici, Volume V –I</em> <em>Settori Speciali &#8211; L&#8217;Esecuzione</em>, Giuffré, 2008; Rossi G., Barone M.E., <em>Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone, ed altri combustibili solidi</em> in AA.VV., <em>Trattato sui Contratti Pubblici, Volume V &#8211; I Settori Speciali &#8211; L&#8217;Esecuzione</em>, Giuffré, 2008. Simone G., <em>Processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale in corso: come cambia il potere regolatorio dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas</em> (nota a Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006 n. 3352)&nbsp;&nbsp; ,in&nbsp; <em>Il Foro Amministrativo (C.D.S.),</em> 2007, fasc. 3,pp. 1023; Lisori A., Martinelli M., <em>Il regime transitorio del servizio di distribuzione del gas: una questione ormai conclusa? (Nota a TAR PI &#8211; Torino sez. II 12 giugno 2006, n. 2304</em>), in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2007, fasc. 1,pp. 107; Quaglia M. A., Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale tra la tutela della concorrenza e quella dell&#8217;affidamento, in Rivista trimestrale degli appalti, 2007, fasc. 2,pp. 353; Ammannati L., <em>La forza espansiva del modello di affidamento in house. il settore del gas tra assimilazione alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e incertezze del modello comunitario</em>, in <em>Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</em>, 2005, fasc. 6,pp. 1709.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Decisione di esecuzione della commissione del 24 giugno 2011 che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Decisione di esecuzione della commissione del 26 settembre 2012 che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro zona Sud dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> V. Maresca A., <em>Servizi di trasporto,</em> in AA.VV., <em>Trattato sui Contratti Pubblici, Volume V &#8211; I Settori Speciali &#8211; L&#8217;Esecuzione</em>, Giuffré, 2008; Mastandrea G., <em>Porti ed aeroporti,</em> in AA.VV., <em>Trattato sui Contratti Pubblici, Volume V – I Settori Speciali &#8211; L&#8217;Esecuzione</em>, Giuffré, 2008.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sia consentito rinviare a Mantini P., <em>I principi di concorrenza e sussidiarietà nella giurisprudenza amministrativa sull’avvalimento dei requisiti imprenditoriali</em>, in <em>&nbsp;ForoAmm</em>., 2013, fasc. 4, pp. 1411.&nbsp;</div>
</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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<p>Abstract Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/">L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em><strong>Abstract</strong></em><br />
Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA che inevitabilmente è connessa con la più generale della tutela del diritto alla salute, di cui anche i LEA fanno parte.<br />
Il contributo analizza in particolare l’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale ad opera della legge n. 208 del 2015 (c.d legge di stabilità).<br />
&nbsp;<br />
The article aims to analyze how the essential levels of care have been changed over time considering the evolution of science and technology; in particular the article analyse whether the legislature took the urgent need to update the essential levels of care inevitably connected with the more general protection of the right to health.<br />
The article focus on the establishment of the Commission for updating the essential levels of care and the promotion of the appropriateness of them in the National Health Service by the law n. 208/2015.<br />
&nbsp;<br />
<strong>SOMMARIO</strong> 1. L’evoluzione dei Lea a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale: cenni introduttivi. &#8211; 2. L’aggiornamento dei LEA: l’istituzione di una prima Commissione. &#8211; 3. La Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale nella legge di stabilità 2016. &#8211; 4. Osservazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1.L’evoluzione dei LEA a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale: cenni introduttivi.<br />
&nbsp;<br />
Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA)[1] sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA che inevitabilmente è connessa con la più generale della tutela del diritto alla salute, di cui anche i LEA fanno parte.<br />
I LEA, infatti, hanno rivestito da sempre un ruolo centrale per la più ampia tutela del diritto alla salute[2], dal momento che, come avremo modo di analizzare, spetta al Servizio sanitario nazionale il compito di “garantire, attraverso risorse pubbliche reperite nel rispetto del principio della solidarietà fra classi sociali, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, i quali rappresentano le garanzie che il sistema si impegna ad assicurare in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività di individui”[3].<br />
L’importanza dei LEA emerge chiaramente già dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale ad opera della l. 833/1978[4], che all’art. 3 prevedeva che “la legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini”.<br />
L’art. 53 prevede che “le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale” e che “il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”; il piano sanitario nazionale viene, successivamente, sottoposto dal Governo al Parlamento “ai fini della sua approvazione con atto non legislativo”.<br />
La dottrina giuridica ha evidenziato che le disposizioni contenute nella l 833/1978 “pur non precisando se i livelli fossero «minimi» o «essenziali» … sanciscono chiaramente l’«indisponibilità» di taluni interventi, riassunta nell’espressione «comunque»”[5].<br />
A partire dalla previsione istitutiva dei livelli delle prestazioni sanitarie la necessità di giungere ad una definizione di detti livelli[6] viene successivamente ripresa nella l. 23 ottobre 1992, n. 421, che attribuisce “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, che all’art. 1 comma 1, leggera g) stabilisce che si debbano “definire princìpi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all&#8217;articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l&#8217;individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l&#8217;organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria”.<br />
In attuazione di ciò il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992[7], in tema di “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”, all’art. 1, comma 1 stabilisce che “gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonchè i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l&#8217;entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale”.<br />
La relazione di accompagnamento al decreto precisava che i livelli di assistenza dovessero essere intesi quali “obiettivi che il Servizio sanitario nazionale assume di conseguire a specificazione di specifiche quote di bisogno sanitario, mediante un insieme di attività e prestazioni da porre in essere nell’ambito della quota capitaria di finanziamento”.<br />
Il concetto di livello uniforme, che il d. lgs. 502/1992 introduce, non perviene solo ad individuare “semplicemente una soglia standard, tecnicamente raggiungibile e soprattutto garantibile grazie ed una determinata dotazione di risorse finanziarie e di struttura organizzativa, bensì esprimerebbe uno strumento per conseguire obiettivi di uguaglianza, bensì esprimerebbe uno strumento per conseguire obiettivi di uguaglianza sostanziale, e dunque per rimuovere situazioni di impedimento all’esercizio dei diritti in generale”[8]. &nbsp;&nbsp;<br />
Successivamente il d. lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 sostituisce l’art. 1 comma 1, prevedendo che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell&#8217;individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”.<br />
Al successivo comma 2 viene sancito che il Servizio sanitario nazionale assicura “i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell&#8217;economicità nell&#8217;impiego delle risorse”.<br />
Va altresì rilevato che il d. lgs. 229/1999 introduce due fondamentali novità, anzitutto appare rilevante osservare che “il concetto di livello di assistenza viene ancorato ad alcuni princìpi guida e, attraverso l’intersezione del piano etico, di quello clinico e di quello operativo, si recuperano quelli che sono ritenuti i valori di fondo del Servizio sanitario nazionale”[9]; infatti esso introduce innovazioni che “si propongono di definire un insieme di regole in grado di conciliare il recupero dei princìpi ispiratori dei sistemi sanitari di tipo universalistico con le esigenze di razionalizzazione nell’impiego delle risorse”[10].<br />
Possiamo rilevare come l’evoluzione della normativa in tema di LEA si traduce nella ricerca di “un equilibrio tra tre diversi valori: universalità, globalità e qualità. Ad una linea politica degli anni 70 che mirava innanzitutto ad incrementare l’universalità, spesso a scapito della qualità, ne è subentrata un’altra, negli anni 90, che pur volendo mantenere un elevato grado di universalità, ha cercato di aumentarne la qualità”[11].<br />
Il d. l. 18 settembre 2001, n. 347 all’art. 6 specifica che i LEA sono definiti “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.<br />
Attualmente, a seguito delle modifiche apportate, il d. lgs. 502/1999 prevede che la tutela della salute è garantita “attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell&#8217;ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”.<br />
Il comma 2 sancisce che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell&#8217;economicità nell&#8217;impiego delle risorse”, ed il successivo comma 3 specifica che “l&#8217;individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all&#8217;individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l&#8217;intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”[12].<br />
In questo quadro di riferimento assume un ruolo fondamentale l’individuazione dei LEA cui è pervenuto l’Accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell&#8217;art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, successivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 29 novembre 2001[13] che ha definito i livelli essenziali di assistenza nel settore della salute[14] che “ha subito nel tempo soltanto modifiche marginali”[15], e che è a tutt’oggi vigente.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. L’aggiornamento dei LEA: l’istituzione di una prima Commissione.<br />
&nbsp;<br />
Il quadro sopra descritto ha evidenziato come l’attenzione del legislatore per i LEA si sia primariamente concentrata sulla necessità di giungere ad una loro identificazione e specificazione giuridica lungo un percorso che si sviluppa in una sequenza di momenti fondamentali in cui vengono coinvolte le realtà regionali, provinciali e nazionali, infatti “se i Lea costituiscono il nucleo essenziale del diritto alla salute la garanzia della loro effettività non può essere affidata nel nostro ordinamento plurale e policentrico ad un solo livello si governo, ma all’intervento coordianto delle istituzioni ed amministrazioni operanti a tutti i livelli di governo”[16].<br />
Partendo da questa ricognizione della normativa di riferimento, si vuole ora porre particolare attenzione non alle modalità di individuazione e specificazione dei LEA[17] quanto agli interventi normativi successivi finalizzati a definire modalità di revisione e di aggiornamento dei LEA stessi.<br />
In questo senso, va evidenziato come nel 2002, a breve distanza della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che perveniva alla definizione dei LEA, il d. l. del 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 15 giugno 2002, n. 112, abbia previsto l’istituzione di una Commissione per “le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute”[18].<br />
Tale Commissione era nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti, e relativi supplenti, di cui: un membro nominato dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione dura in carica tre anni; la commissione poteva articolarsi in sottocommissioni potendo confermando una sola volta i componenti[19].<br />
Il medesimo d. l. 63/2002 prevedeva che alle riunioni della Commissione partecipassero il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell&#8217;organo collegiale, e il direttore dell&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati anche esperti esterni che possano fornire proprie specifiche valutazioni in merito alle materie di volta in volta trattate.<br />
Le delibere della Commissione sono attuate con un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, che deve anche essere trasmesso alla Corte dei conti.<br />
Successivamente all’istituzione della Commissione Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 relativo alla approvazione del “Piano sanitario nazionale 2003-2005”[20] al punto 2.1 dell’allegato contente il testo del Piano, inerente “attuare, monitorare ed aggiornare l&#8217;accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste di attesa”, ricorda che “l&#8217;accordo del 22 novembre 2001 prevede, inoltre, la costituzione di un organismo nazionale ad hoc, cui affidare l&#8217;aggiornamento delle prestazioni erogate sotto il profilo tecnico-scientifico, valutando periodicamente quelle da mantenere, escludere o includere ex novo, senza alterarne il profilo economico finanziario. Con la legge 15 giugno 2002, n. 112, tale organismo è stato individuato ed istituito quale Commissione (C-LEA), per le attività di valutazione in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione ed aggiornamento dei LEA e delle prestazioni in esso contenute”; nonché che “la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei LEA (C-LEA), garantisce, a parità di risorse impiegate, che siano effettuati gli indispensabili interventi di manutenzione degli elenchi delle prestazioni ricomprese nei LEA, proponendone l&#8217;introduzione, la sostituzione o la cancellazione, con le procedure previste dalla normativa vigente”.<br />
La cd. legge finanziaria 2005, approvata con l. 30 dicembre 2004, al comma 169 fa riferimento alla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei LEA stabilendo che delle competenze della Commissione deve avvalersi il Ministero della salute per fissare “gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”[21].<br />
Anche il successivo “Piano sanitario nazionale 2006-2008”[22], approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, al punto 2.3 dell’allegato contenente il Piano, inerente “I diritti dei cittadini: la centralità dei LEA”, richiama il ruolo della Commissione, affermando che “il compito di aggiornare progressivamente l&#8217;insieme dei servizi e delle prestazioni erogabili alla luce dei fattori scientifici, tecnologici ed economici ed in relazione alle risorse definite, è stato affidato alla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”.<br />
Viene poi specificato che, nel corso dei suoi lavori, la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza “ha delineato un percorso metodologico che indaga sulla effettiva pertinenza, rilevanza, efficacia, equità e compatibilità economica delle attività e delle prestazioni incluse o da includere nei livelli”. Evidenziando come la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha individuato “principi e criteri utili a specificare l&#8217;effettivo contenuto dei livelli di assistenza garantiti ai cittadini, soprattutto nei settori in cui il D.P.C.M. riporta definizioni eccessivamente generiche o lacunose. L&#8217;esito di questo lavoro consentirà, da un lato, di individuare con più chiarezza l&#8217;esatta portata del diritto attribuito ai cittadini e, dall&#8217;altro, di meglio delineare i confini delle aree di competenza dello Stato e delle Regioni”.<br />
I lavori che la stessa Commissione ha predisposto nell’anno 2005 per giungere ad un aggiornamento del LEA, vengono successivamente ripresi nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 che modifica il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»[23].<br />
Nel 2007 il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 86 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell&#8217;articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”, stabilisce all’art. 9 che la durata della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sia prorogata di tre anni “decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto”[24]. E nel 2010, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre, in tema di “Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute”, perviene all’ulteriore proroga per un biennio della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.<br />
Successivamente ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato “Comitato tecnico sanitario” che esercita anche le funzioni di altri organi collegiali e organismi e cioè della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale[25]; della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria[26]; del Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni[27]; della Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria[28]; della Commissione unica sui dispositivi medici[29]; della Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie[30]; della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive[31]; dell’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale[32], della Commissione nazionale per la lotta contro l&#8217;AIDS[33]; della Consulta del volontariato per la lotta contro l&#8217;AIDS[34]; del Comitato per l&#8217;indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro[35]; nonchè della Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all&#8217;attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l&#8217;accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore[36].<br />
&nbsp;Le previsioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 2013 pervengono ad una nuova configurazione della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che viene successivamente modificata dalla l. 208 del 2015, cd. legge di stabilità 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. La Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale nella legge di stabilità 2016.<br />
&nbsp;<br />
La necessità di prevedere modalità di aggiornamento del LEA trova nuova e specifica attenzione da parte del legislatore nella l. 208 del 2015, cd. legge di stabilità 2016, che prevede che si debba urgentemente pervenire, cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016 stessa, all’aggiornamento dei LEA attraverso l’aggiornamento della D.P.C.M. del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.<br />
Nello specifico, la legge di stabilità 2016 prevede anche che la definizione e l’aggiornamento dei LEA sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[37].<br />
La legge 208 del 2015, prevede altresì all’art. 1, comma 556 che sia istituito presso il Ministero della salute una “Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale” al fine di “garantire l&#8217;efficacia e l&#8217;appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell&#8217;ambito dei LEA, anche in relazione all&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica”. La Commissione dura in carica tre anni.<br />
Tale Commissione è nominata e presieduta dal Ministro della salute ed è composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati &#8211; ed altrettanti supplenti &#8211; di cui: quattro designati dal Ministro della salute, uno dall&#8217;Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall&#8217;AGENAS, uno dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[38].<br />
La Commissione è assistita da “una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell&#8217;ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità”[39]; per espletare compiti della Commissione che richiedono specifiche attività di ricerca “il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque”[40].<br />
Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate[41].<br />
La Commissione, svolge in particolare alcune attività previste all’art. 1, comma 557 della l. 208/2015, e cioè procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza[42]&#894; acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni[43]&#894; per l&#8217;aggiornamento dei LEA e l&#8217;individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi[44]&#894; valuta l&#8217;impatto economico delle modifiche ai LEA[45]&#894; valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all&#8217;esecuzione di prestazioni innovative nell&#8217;ambito di programmi di sperimentazione[46], valuta che l&#8217;applicazione dei LEA avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA[47].<br />
A seguito dell’attività svolta, la Commissione annualmente propone un aggiornamento dei LEA[48].<br />
Se tale proposta attiene “esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l&#8217;appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”[49], i LEA vengono aggiornati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa registrazione della Corte dei conti.<br />
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4. Osservazioni conclusive<br />
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L’istituzione di una Commissione nazionale per l’aggiornamento del LEA e la promozione dell’appropriatezza del Servizio sanitario nazionale, nonché la previsione di aggiornamento dei LEA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rivestono un ruolo fondamentale poiché modificano il contesto di riferimento precedente che è stato modificato nel tempo dal legislatore.<br />
Appare opportuno considerare che “nell’Ottocento essenziale per la società era solo ciò che evitava il diffondersi dei morbi; nella prima metà del novecento lo era invece ciò che preservava l’integrità della forza lavoro; con l’affermazione del diritto alla salute per tutti, fino agli anni 80, era essenziale praticamente tutto ciò che la medicina ufficiale era in grado di offrire. È solo con la crisi economica, poi, che si è iniziato a reputare essenziale solo ciò che ci si poteva permettere di erogare”[50].<br />
Partendo da questa considerazione diviene quindi imprescindibile considerare come la necessità di una continuo adeguamento dei LEA sia dovuto da un lato al progredire della scienza e della tecnica ma da altro anche dalla necessità che la società civile manifesta in ordine alla previsione di nuovi LEA correlati alle nuove patologie che assumono rilievo per poter garantire il diritto alla salute.<br />
Alla luce di quanto analizzato appare vero che “il tema dei livelli essenziali individua un equilibrio aperto, dove un ruolo fondamentale lo giocano i processi culturali, di interpretazione”[51]. Infatti nell’età che si può “denominare «dei diritti che costano», non si potrà non prendere atto dei rischi che porta con sé proprio la riduzione del dibattito sui diritti e sul welfare (in atto al di là della più ristretta area eurounitaria) ad una riflessione esclusivamente incentrata sulla sostenibilità finanziaria dei diritti medesimi. E della collegata necessità di accompagnare un tale ordine di preoccupazioni alla presa in conto dell’imprescindibilità, in vista della tenuta «di lungo periodo» del sistema, del valore e delle esigenze della persona umana, in funzione della quale gli stessi sistemi ordinamentali sono o dovrebbero essere organizzati”[52].<br />
Diviene quindi centrale il ruolo della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale che dovrà saper cogliere le nuove esigenze della società civile in tema di LEA ed in maniera più generale in tema di garanzia del diritto alla salute.<br />
La necessità, quindi, di pervenire ad un aggiornamento dei LEA appare sicuramente una problematica complessa non solo legata alla innovazione scientifica, ma che “si confonde, o comunque si interseca, con quella dell’autonomia finanziaria; non v’è dubbio che la perequazione nelle mani del potere centrale passi per la determinazione del livelli essenziali, ciò che sarà anzi il «presupposto di politiche capaci di orientare e sostenere la realizzazione di condizioni essenziali di uniformità (o di omogeneità) dei diritti, e delle prestazioni ad essi collegati»”[53].<br />
In questo quadro di riferimento diviene allora centrale il ruolo della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza Servizio sanitario nazionale che potrà pervenire ad una contemperazione degli interessi coinvolti, cioè degli interessi del paziente ad un continuo ed appropriato aggiornamento dei LEA e quelli relativi alla sostenibilità di nuovi LEA[54] per giungere ad una ampia tutela del diritto alla salute; infatti i LEA “non sono un dato storicamente immutabile”[55]<br />
L’esistenza e l’esercizio delle competenze della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale potrà essere espressione di una continua ed evolutiva garanzia del diritto alla salute.<br />
Ciò sarà ancor più vero se il meccanismo di aggiornamento stabilito dalla legge potrà fornire risposte rapidi e lineari alle esigenze dettate dall’innovazione scientifica e tecnologica e dai nuovi bisogni della società civile.<br />
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[1] Sulla tematica dei LEA si vedano in generale gli studi contenuti in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014, che sviluppano la tematica sotto diversi aspetti.</p>
<p>[2] Il tema dei livelli essenziali di assistenza appare ampiamente sviluppato in dottrina, in particolare il rinvio è a Calabro’ M., Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l&#8217;integrazione, in GiustAmm.it, 2015, n. 11; Giglioni F., La riduzione dei livelli essenziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle regioni, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 4, p. 529 – 537; Lugara’ R., L&#8217;abbandono dei LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in Osservatorio costituzionale, 2015, n. 1, p 1-8; Ciampelletti F., La lunga storia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dal 1978 ad oggi, in Il Diritto Sanitario Moderno, 2013, n. 1, p. 1 – 8;&nbsp; Tubertini C., L&#8217;impatto dei livelli essenziali di assistenza al banco di prova della giurisprudenza, Bologna, 2013; Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 5 – 27; Marzot S., Le prestazioni sanitarie: analisi dei livelli essenziali assistenziali e dei modelli gestionali, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 4, p. 5 – 31; Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, 2008; Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Sanità Pubblica e Privata, 2007, n. 1, p. 9 – 19; Foglietta F., La integrazione socio-sanitaria nei LEA, in Sanità Pubblica e Privata, 2006, n. 3, p. 5 – 17; Arca’ S., I livelli essenziali di assistenza, in Ragiusan, 2004, n. 239-240, p. 336 – 343; Giglioni F., Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 10, p. 1105 – 1111; la Falce M. G., Livelli essenziali di assistenza sanitaria: riflessioni sull&#8217;attività del tavolo di monitoraggio e verifica Stato-Regioni, in Sanità Pubblica e Privata, 2003, n. 11-12, p. 1191 – 1204; MOLASCHI V., &#8220;Livelli essenziali delle prestazioni&#8221; e LEA sanitari: prime indicazioni della giurisprudenza di merito, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 1, p. 181 – 188; Pesaresi E., In tema di effettività del diritto alla salute, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 3, p. 997 – 1008; Crupi M. F., Tutela della salute e federalismo: sulla determinazione dei L.e.a. dopo la riforma del titolo V, in Ragiusan, 2003, n. 233-234, p. 300 – 304; Rovagnati A., I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione di cui alla lett. m comma 2 art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2003, n. 6, p. 1141 – 1176, AA. VV., I livelli essenziali di assistenza nel servizio sanitario nazionale: assetto attuale e prospettive, SPISA; Bologna, 2002; La Torre G., Sanità: i livelli essenziali di assistenza, in L&#8217;Amministrazione italiana, 2002, n. 4, p. 599 – 600; Pellegrini L., I livelli essenziali di assistenza: uno strumento di governo nel federalismo sanitario, in Ragiusan, 2002, n. 213-214, p. 58 – 65.</p>
<p>[3] Dirindin N., Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in Sanità pubblica e privata, 2000, n. 7-8, p. 1020.</p>
<p>[4] Per una compiuta disamina della legge istitutiva il Servizio sanitario nazionale il rinvio è per tutti a Giannini M.S. &#8211; De Cesare G., Dizionario di Diritto sanitario, Milano, 1984.</p>
<p>[5] Ferrara R., Salute e sanità, Milano, 2010, p. 472. Nello stesso senso Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 6 che evidenzia che “i LEA definiscono non tanto i livelli minimi di assistenza sanitaria o i (soli) servizi che devono essere forniti per rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero della salute, ma assicurano una “cittadinanza nazionale” agli utenti del servizio sanitario, senza distinzioni conseguenti alla residenza, proprio in virtù del riconoscimento costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.). In un assetto istituzionale tendenzialmente federale in cui, in via ordinaria, le differenze sono valutate positivamente, vi sono però bisogni particolarmente meritevoli di una “tutela unificata” che rifuggono le appartenenze territoriali ed esigenze di uguaglianza tra i cittadini connesse alla natura dei beni giuridici in gioco, a cui l’ordinamento non può rimanere indifferente (art. 3 Cost.). Per essi è necessario quindi realizzare una sorta d’uguaglianza ragionevole, che costituisce il portato del “patto costituzionale”, e realizzare una cittadinanza nazionale, che non può soffrire differenziazioni territoriali, attraverso l’erogazione di beni e servizi o comunque prestazioni pubbliche rivolte a persone determinate”.</p>
<p>[6] Cfr. Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, 2008.</p>
<p>[7] In tema si rinvia a BOTTARI C. &#8211; CILIONE G., Legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale e Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni: Riordino della disciplina in materia sanitaria: testi coordinati ed annotati con la normativa statale e le pronunce della Corte costituzionale, Rimini, 1997.</p>
<p>[8] Balboni E., Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le istituzioni del Federalismo, 2001, n. 6, p. 1103.&nbsp;</p>
<p>[9] Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Ragiusan, n. 295/296, p. 6. Che prosegue evidenziando come “il principio della dignità della persona umana, in base al quale ogni individuo è portatore di uguali diritti e gode di eguale dignità, a prescindere dalle condizioni sociali e dal ruolo svolto nella società, si richiama indubbiamente all’art. 3 della Carta costituzionale. In base al principio del bisogno, il diritto all’assistenza sanitaria è riconosciuto a tutti coloro i quali si trovano in condizioni di bisogno rispetto alla salute. Tuttavia, va detto che pur rappresentando una indicazione di priorità sufficiente ad escludere interpretazioni estensive del bisogno di assistenza che ricomprendano desideri e aspettative non direttamente riconducibili a reali esigenze di salute, tale principio rinvia necessariamente a ulteriori specificazioni della nozione di bisogno. Il principio dell’equità nell’accesso all’assistenza si propone di affrontare in modo esplicito le disuguaglianze sociali nelle possibilità di ricorso ai servizi sanitari. Il richiamo a tale principio non risulta essere superfluo dal momento che la rimozione delle barriere economiche, realizzata attraverso l’adozione di sistemi di tipo universalistico, è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un eguale accesso all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini in condizioni di bisogno. Ulteriori fattori influenzano l’accesso affettivo alle prestazioni sanitarie, per citarne alcuni si può fare riferimento alle barriere geografiche, culturali ed informative. I restanti princìpi della qualità della cura e dell’appropriatezza dell’assistenza confermano l’inversione di tendenza innescata nella seconda metà degli anni 90 a favore di una maggiore attenzione ai profili dell’efficienza dei processi produttivi. Non manca infine il richiamo al principio di economicità secondo cui il S.s.n. deve, comunque, in relazione e nel rispetto degli obiettivi prefissati, operare favorendo il massimo contenimento dei costi soprattutto in considerazione del fatto che ad oggi il sistema sanitario pubblico italiano è interamente a carico dello Stato e quasi completamente gratuito per il cittadino”.</p>
<p>[10] Dirindin N., Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in Sanità pubblica e privata, 2000, n. 7-8, p. 1019.</p>
<p>[11] Antonini L., Competenza, finanziamento e accountability in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2003, n. 1, pt. 1, p. 83.</p>
<p>[12] Osserva Balduzzi R., Un inusitato intreccio di competenze. Livelli essenziali e non essenziali, in Violini L. (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Giuffrè, 2011, p. 84 che il d. lgs. 229/1999 “ha innovato il rapporto tra livelli e le risorse finanziarie, nel senso di chiarire che le risorse finanziarie per la sanità non costituiscono un vincolo e priori nella determinazione dei livelli, ma vengono individuate «contestualmente» ad essi”.</p>
<p>[13] Pesaresi E., In tema di effettività del diritto alla salute, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 3, p. 997 – 1008 che in merito alle modifiche che il d.l. 347/2001 apporta al d. lgs. 502/1992 evidenzia come “il giudice amministrativo sottolinea che la norma, nel prevedere la tutela della salute, intesa quale diritto fondamentale dell’individuo da realizzarsi mediante le strutture se Servizio sanitario nazionale, ha altresì stabilito che l’individuazione del LEA, già definiti dal Piano sanitario nazionale ed assicurati dal Sistema sanitario stessa, sia effettuata «contestualmente all’ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate a quest’ultimo». Prosegue, dunque, il Tribunale asserendo che, essendo la qualità e l’appropriatezza delle cure uno dei parametri che la legge impone nella definizione dei livelli di assistenza, oltre alla dignità della persona, al bisogno di salute, all’equità di accesso all’assistenza sanitaria e, infine, all’economicità nell’impiego delle risorse, ben si spiega l’esclusione, operata dal citato D.P.C.M., dal novero delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale di quei servizi e trattamenti sanitari che non presentino le «evidenze scientifiche e di significativo beneficio in termini di salute»”.</p>
<p>[14] In tema si veda Giglioni F., Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 10, p. 1105 – 1111.</p>
<p>[15] Lugara’ R., L&#8217;abbandono dei LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in Osservatorio costituzionale, 2015, n. 1, p 1-8, che ricorda come la relazione tecnica del decreto del 2008, mai emanato, di modifica del LEA, rilevasse che “la obsolescenza del quadro definitorio del vecchio DPCM del 2001 sta provocando in molte realtà regionali, sotto la spinta delle urgenze assistenziali un «fai da te» da parte delle singole regioni che sta frantumando la unitarietà del sistema nazionale e dà luogo a scelte locali non controllate sotto il profilo dell’appropriatezza e dell’efficienza erogativa e della compatibilità con la programmazione economico finanziaria nazionale”.<br />
Evidenzia Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 12 che “con riguardo alla necessità di assicurare l’appropriatezza delle prestazioni al momento dell’accesso degli assistiti, il Governo, ad esempio, interviene con un nuovo D.P.C.M. già il 16 aprile 2002 inserendo un ulteriore allegato al decreto del 2001 sui LEA…. L’anno successivo un nuovo provvedimento (si tratta del D.P.C.M. 28 novembre 2003), adottato su iniziativa del Tavolo di monitoraggio e verifica del livelli essenziali di assistenza sanitaria, implementa le prestazioni dei livelli con talune certificazioni mediche inerenti la pratica sportiva dei giovani e dei portatori di handicap&#8230; A fronte di una determinazione ei LEA in termini ampi che lascia un congruo spazio discrezionale nell’appontare i servizi di erogazione delle relative prestazioni, la legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) prevede che un regolamento ministeriale attui, integri e precisi le prestazioni oggetto dei LEA cosi da conformare in modo più preciso il contenuto dei corrispondenti diritti dei cittadini”. &nbsp;</p>
<p>[16] Carpani G., Le garanzie per l’effettività dei LEA: quale ruolo per l’Esecutivo e l’amministrazione statale, in Bottari C. (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, 2014, p. 103.</p>
<p>[17] Il rinvio è a Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 5 – 27.</p>
<p>[18] Art. 4 bis, comma 10 del d.l. 63/2002.</p>
<p>[19] Art. 4 bis, comma 10 del d.l. 63/2002.</p>
<p>[20] Guiducci P. L., Tra investimento e razionalizzazione: il piano sanitario nazionale 2003-2005, in Rassegna di servizio sociale, 2003, n. 3, p. 117-132.</p>
<p>[21] In merito a questa specifica previsioni va evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza 32-31 marzo 2006, n. 134, ha dichiarato, tra l&#8217;altro, l&#8217;illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». Come evidenziato da Trucco L., Livelli essenziaali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema: “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012, p. 10 con la sentenza in oggetto la Corte ha “consolidato la propria giurisprudenza in punto di procedura di determinazione dei livelli essenziali, coll’arrivare a dichiarare l’illegittimità della disposizione, nella parte in cui contemplava la possibilità per il Ministro della salute di determinare gli standard e di individuare le tipologie di assistenza ed i servizi attraverso un regolamento, da adottarsi (semplicemente) “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché (in modo più stringente) “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” (v. la sent. n. 134 del 2006). Ed infatti, se è vero che non può negarsi al legislatore statale la possibilità di giungere ad una più analitica determinazione dei LEA (non essendo «definibile», secondo la Corte, «almeno in astratto, un livello di specificazione delle prestazioni che faccia venire meno il requisito della loro essenzialità, essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato proprio al legislatore statale»); è del pari indubitabile che (anche) l’integrazione e la specificazione dei LEA (nel settore sanitario) «costituisca esercizio della competenza assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». Sicché è necessario, anche in questo caso, che, ove si ipotizzi (come in quello del comma 169 della menzionata legge n. 311 del 2004), che la loro adozione avvenga tramite una procedura non legislativa, la relativa disciplina, determinando «indubbiamente una compressione dell’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni» garantita dal Titolo V della Costituzione, «[debba] essere omogenea a quella prevista espressamente per i LEA»”.</p>
<p>[22] Cfr. Toniolo F., Sanità e regioni: dalla Riforma bis del 1992 al Nuovo patto per la salute 2006-08, Milano, 2009.</p>
<p>[23] Il decreto riporta che la Commissione nell’anno 2005 ha predisposto pareri in merito a: la precisazione che l&#8217;assistenza residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani deve essere commisurata al loro livello di non autosufficienza; l&#8217;esplicitazione dell&#8217;inclusione nei Lea dell&#8217;attività di ricerca presso Registri e Banche italiani ed esteri delle cellule staminali emopoietiche, midollari o cordonali, per finalità di trapianto; la definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni incluse nell&#8217;allegato 2B del&nbsp;decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001&nbsp;(densitometria ossea e chirurgia refrattiva); tale intervento, oltre a garantire l&#8217;appropriatezza prescrittiva delle due prestazioni, rende uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale le modalità di erogazione delle stesse, eliminando le disomogeneità presenti, fino ad oggi, nelle discipline adottate dalle diverse regioni; Il recepimento delle modifiche all&#8217;elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, (allegato 2C), introdotte dalle nuove versioni della Classificazioni ICD-9-CM e del sistema DRG, in uso nel Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 2006; l&#8217;esplicitazione dell&#8217;inclusione nei Lea di alcune prestazioni di assistenza protesica relative alla manutenzione, riparazione o sostituzione della componente esterna delle protesi cocleari impiantate a soggetti affetti da sordità profonda, peraltro già garantite dalla maggior parte delle regioni; l&#8217;erogazione è disciplinata nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza protesica di cui al&nbsp;decreto ministeriale n. 332 del 1999.</p>
<p>[24] Al comma 2 del medesimo articolo viene stabilito che “tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull&#8217;attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo”.</p>
<p>[25] Istituita all&#8217;articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.</p>
<p>[26] Istituita all&#8217;articolo 18, comma 1, del d. l. 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all&#8217;art. 4, comma 3, del D. P. R. 11 marzo 2011, n. 108.</p>
<p>[27] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p>[28] Istituita all&#8217;articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.</p>
<p>[29] Istituita all&#8217;articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.</p>
<p>[30] Istituita all&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni.</p>
<p>[31] Istituita all&#8217;articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni.</p>
<p>[32] Come previsto dall&#8217;articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120.</p>
<p>[33] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.</p>
<p>[34] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>
<p>[35] Istituita all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>
<p>[36] Istituita all&#8217;articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38</p>
<p>[37] Art. 1, comma 554 della l. 208/2015.</p>
<p>[38] Art. 1, comma 556 della l. 208/2015; il comma 560 stabilisce che la partecipazione alla Commissione dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute nel rispetto delle legge vigente.</p>
<p>[39] Art. 1, comma 561 della l. 208/2015.</p>
<p>[40] Art. 1, comma 562 della l. 208/2015.</p>
<p>[41] Art. 1, comma 556 della l. 208/2015.</p>
<p>[42] Art. 1, comma 556, lettera a) della l. 208/2015.</p>
<p>[43] Art. 1, comma 556, lettera b) della l. 208/2015.</p>
<p>[44] Art. 1, comma 556, lettera c) della l. 208/2015.</p>
<p>[45] Art. 1, comma 556, lettera d) della l. 208/2015.</p>
<p>[46] Art. 1, comma 556, lettera e) della l. 208/2015.</p>
<p>[47] Art. 1, comma 556, lettera f) della l. 208/2015.</p>
<p>[48] Art. 1, comma 558 della l. 208/2015.</p>
<p>[49] Art. 1, comma 559 della l. 208/2015.</p>
<p>[50] Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Ragiusan, n. 295/296, p. 9.</p>
<p>[51] D’Aloia A., Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, n. 6, p. 1040.</p>
<p>[52] Trucco L., Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema: “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012, p. 2.</p>
<p>[53] Belletti M., La questione della tutela del nucleo essenziale dei diritti nel nuovo assetto autonomistico, in Chiola C. &nbsp;–Nania R. (a cura di), Percorsi Costituzionali, 2010, n. 1, p. 157, che rinvia a D’Aloia A., Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, n. 6. In tema di finanza pubblica e diritto alla salute il rinvio è per tutti a Belletti M., Livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica, in Bottari C. (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, 2014.</p>
<p>[54] In senso generale, sul tema, il rinvio è per tutti a Golino C., I vincoli di bilancio tra dimensione europea e ordinamento nazionale: le possibili ricadute sul welfare, in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014. Con specifico riferimento alle implicazioni che i vincoli di finanzia pubblica hanno sui livelli essenziali delle prestazioni il rinvio è, per tutti, a Belletti M., I “livelli essenziali delle prestazioni” alla prova del “coordinamento della finanza pubblica”. Alla ricerca della “perequazione” perduta, in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014.</p>
<p>[55] Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 12.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/">L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a></p>
<p>Con l’ordinanza in commento&#160;le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione e tenuta delle liste elettorali e pertanto le stesse non possono essere addotte a motivi di impugnazione nel rito elettorale ex art. 130[1] c.p.a. dinanzi al giudice amministrativo. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a></p>
<p>Con l’<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22748">ordinanza in commento</a>&nbsp;le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione e tenuta delle liste elettorali e pertanto le stesse non possono essere addotte a motivi di impugnazione nel rito elettorale ex art. 130<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> c.p.a. dinanzi al giudice amministrativo.<br />
La vicenda contenziosa, infatti, nasce dal ricorso ex art. 130<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> c.p.a. promosso dinanzi al TAR Calabria avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Comune di Mandatoriccio. I ricorrenti a sostegno del ricorso elettorale adducevano quali vizi del procedimento elettorale l’ammissione al voto di numerosi cittadini trasferitisi in concomitanza delle elezioni nel comune calabrese. L’ammissione al voto di numerosi cittadini avrebbe modificato quindi, il risultato elettorale comportando un aumento “sproporzionato” della popolazione residente nel comune e conseguentemente l’illegittimità delle operazioni di voto, atteso che, le richieste di cambio di residenza e la conseguente ammissione al voto di tali cittadini, erano affette da illegittimità del procedimento di revisione dinamica e straordinaria delle medesime liste ai sensi del DPR 233/67.<br />
In prima battuta il TAR Calabria riconoscendo la propria giurisdizione con ordinanza istruttoria &nbsp;n. 1200/2014 accogliendo le tesi di parte ricorrente ha disposto la verificazione delle operazioni di revisione ordinaria e dinamica delle liste elettorali del Comune di Mandatoriccio.<br />
In seguito alle operazioni di verificazioni le parti resistenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo alla SS.UU. un pronunciamento sulla questione in esame.<br />
E’ opportuno, brevemente riassumere il procedimento di revisione dinamica e straordinaria e tenuta delle liste elettorali previsto dal DPR 223/67 al fine di valutare i risvolti giuridici sottesi alle competizioni elettorali. E’ infatti frequente, soprattutto nelle piccole realtà locali, che in concomitanza delle elezioni vi siano cambi di residenza di cittadini con la&nbsp; conseguenza che gli stessi siano ammessi al voto. Le liste elettorali infatti, sono gli elenchi dei cittadini italiani presenti in ogni singolo Comune<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> del territorio della Repubblica italiana e contengono le indicazioni personali di ogni cittadino, riconoscendone allo stesso il diritto al voto.<br />
Le liste elettorali sono gli elenchi in cui sono iscritti i cittadini ammessi all&#8217;esercizio del diritto di voto e si distinguono in:<br />
—&nbsp;<em>generali</em> distinte per uomini e donne compilate in duplice esemplare, l&#8217;uno tenuto presso l&#8217;ufficio elettorale comunale, l&#8217;altro presso la <em>Commissione elettorale comunale</em> territorialmente competente;<br />
—&nbsp;<em>sezionali</em>, le quali contengono i dati relativi agli elettori che, in base all&#8217;ubicazione delle rispettive abitazioni, sono assegnati alla singola sezione. Ogni Comune è, infatti, diviso in <em>sezioni elettorali</em> e i cittadini, a seconda della loro residenza, vengono assegnati alle varie liste<em> sezionali.</em><br />
Queste liste devono contenere<em> due colonne </em>che vengono riempite durante le votazioni in questo modo:<br />
a)&nbsp; sono annotati gli estremi di un documento di identità dell&#8217;elettore;<br />
b)&nbsp;vengono firmate da uno scrutatore.<br />
Da esse si può riscontrare se il cittadino ha esercitato o meno il diritto di voto;<br />
—&nbsp;<em>aggiunte</em>, nelle quali sono iscritti i cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea residenti in Italia che ne abbiano fatto esplicita richiesta, essendo loro consentito il diritto di voto e l&#8217;eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono.<br />
La corretta tenuta e revisione delle liste elettorali, ha però anche dei concreti risvolti pratici nella vita di tutti i giorni dei cittadini, basti pensare alle autodichiarazioni presenti nelle domande di partecipazione ai concorsi laddove viene chiesta l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di…, oppure alla richiesta di duplicato o nuova tessera elettorale, oppure all’importanza che riveste il certificato di iscrizione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> nelle liste elettorali del comune in riferimento alle operazioni elettorali preparatorie e cioè nel caso di presentazione delle liste e candidature elettorali<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. E’ opportuno ricordare infatti, in questa sede, che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Ed ancora, la validità della raccolta firme per la presentazione delle liste civiche partecipanti alle elezioni amministrative<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Ebbene queste attività possono essere compiute solo se il cittadino è iscritto nelle liste elettorali di un comune italiano. Appare pertanto, necessario analizzare il procedimento di iscrizione del cittadino all’interno delle singole liste elettorali maschile e femminile presenti nei comuni Italiani. Ed invero, per i cittadini residenti nel territorio comunale l&#8217;iscrizione nelle liste elettorali avviene d&#8217;ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici, compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici; per i cittadini stranieri invece, appartenenti alla Comunità Europea, l&#8217;iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta dell’interessato.<br />
Ogni cittadino è iscritto di diritto nelle liste elettorali del comune di nascita oppure nelle liste elettorali del comune di residenza.<br />
La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> è quindi, data la sua importanza, minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.&nbsp;<br />
Ed invero, è proprio l’art. 2 del DPR in esame che individua il cittadino elettore: “<em>sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><strong>[9]</strong></a>”.</em><br />
Spetta ai comuni, tramite il responsabile dell&#8217;ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.<br />
L’aggiornamento delle liste elettorali si effettua con revisioni semestrali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> e in occasione di tornate elettorali, l&#8217;Ufficiale elettorale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> deve in ogni caso provvedere alle variazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Tra l’una e l’altra revisione non sono ammesse variazioni alle liste elettorali, se non per le cause espressamente previste<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dalla legge<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, tra le quali è compresa la finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; sono &#8220;fonti pubbliche&#8221;, e quindi utilizzabili ai fini della propaganda elettorale anche senza il consenso degli interessati&nbsp;(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, n. 107, par. 5).<br />
Da quanto sopra brevemente illustrato, è evidente come il procedimento di revisione delle liste elettorali sia un tipico procedimento amministrativo disciplinato pedissequamente dalla DPR 223/67.<br />
La Suprema Corte di Cassazione pertanto, con l’ordinana in commento ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il procedimento di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali “<em><u>non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo e passivo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><strong><u>[14]</u></strong></a></u></em>”.<br />
Ed invero, il Giudice della Giurisdizione, confermando il proprio orientamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, ha rilevato che la suddetta questione introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti nel giudizio amministrativo travalica la giurisdizione di quest’ultimo posto che, quando si fa riferimento al procedimento di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali comunali nel rito speciale previsto dall’art 130 cpa vengono “investiti diritti soggettivi perfetti” che&nbsp; “precedono la convocazione dei comizi elettorali”. E’ proprio questa affermazione che porta ad escludere la giurisdizione amministrativa in materia elettorale poiché tale interpretazione contrasta con quanto espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 130 c.p.a<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.&nbsp; Pertanto, tali questioni possono essere fatte valere solo dinanzi al giudice ordinario attraverso il rito speciale previsto dall’art.42 all’art. 46 del DPR 223/67<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La Corte di Cassazione ha quindi, voluto ribadire che l’elettorato attivo è un diritto soggettivo fondamentale così come previsto nella nostra Costituzione, all’articolo 48<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> e pertanto nonostante la questione relativa alla revisione e tenuta delle liste elettorali abbia un evidente risvolto pratico in tema elettorale, la stessa esula dalla giurisdizione amministrazione e pertanto, estranea al rito ex art. 130 c.p.a.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sul tema del contenzioso elettorale, R. ROLLI I contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti evoluzioni legislative in www.giustamm.it ,11-11-2011.&#8232;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sul contenzioso in materia elettorale si veda Codice del Processo Amministrativo, ( a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li 130-131 c.p.a.&#8232;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Si veda quanto stabilito dagli artt. 14 &#8211; 50 e 54 del D.Lgv. n. 267/2000.&nbsp; Negli artt. 14, 50 e 54 del D.Lgv. n. 267/2000, il legislatore afferma:&nbsp; «ART. 14. <em>&#8211; Compiti del Comune per servizi di competenza statale. </em><br />
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.<br />
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sin- daco quale ufficiale del Governo, ai sensi del- l’art. 54.<br />
«ART. 50. &#8211; <em>Competenze del Sindaco e del presi- dente della provincia. </em><br />
<em>(Omissis) </em><br />
3. Salvo quanto previsto dall’art. 107 essi eser- citano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi&#768; all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla provincia.<br />
<em>(Omissis)</em>».<br />
«ART. 54. <em>&#8211; Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale. </em><br />
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:<br />
<em>a) </em>alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;<br />
<em>(omissis) </em><br />
6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto puo&#768; disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche&#768; per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.<br />
<em>(Omissis)</em>».<br />
Ritenendo acquisito che l’elettorale sia una materia appartenente allo Stato e da questi fatta gestire dal Comune con l’indicazione che e&#768; il Sindaco ad esercitare le funzioni come Ufficiale di Governo.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> È il certificato che attesta la presenza del richiedente nelle liste elettorali del Comune di residenza e il relativo numero di iscrizione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Il certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In questo caso i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) devono presentare le liste dei sottoscrittori all&#8217;Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere la certificazione di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 ore in caso di referendum popolare).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si veda Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, Ministero Interno, pubblicazione n.5 pag. 5, 2015.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> il cd. corpo elettorale</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> articolo 2 D.P.R. 233/67.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> articolo 7 D.P.R 223/67;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> art. 26 della <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2002/07/25/legge-di-semplificazione-1999-delegificazione-e-sburocratizzazione">Legge 24 novembre 2000, n. 340</a>;<br />
art. 4-<em>bis </em>del D.P.R. n. 223/1967. &#8211; 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.<br />
2. In ciascun Comune l’Ufficiale elettorale e&#768; la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.<br />
3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo&#768; delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.<br />
ufficiale elettorale e responsabilità. Occorre evidenziare che i sostenitori dell’individuazione del «Responsabile dell’Ufficio elettorale» e dell’attribuzione delle funzioni, fatta dal Dirigente come atto gestionale dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo, si rifanno alla lettera <em>«e» </em>del terzo comma dell’art. 107 del citato D.Lgv. n. 267/2000 che cosi&#768; recita:<br />
<em>e) </em>gli atti di amministrazione e gestione del personale; &#8230;».<br />
«ART. 107. &#8211; <em>Funzioni e responsabilita&#768; della dirigenza. </em><br />
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalita&#768; stabilite dallo statuto o dai regolamenti del- l’ente: <em>(omissis) </em>».<br />
Tuttavia, in materia elettorale non si puo&#768; dire che vi e&#768; un dirigente che compie atti di gestione assegnando, per esempio, al responsabile di questo servizio obiettivi da raggiungere nell’arco dell’anno. Il T.U. n. 223/1967 ha stabilito tutto, senza lasciar spazio a possibili interpretazioni o dubbi.<br />
Quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 107 del citato decreto legislativo n. 107/2000, che appresso si riportano, non puo&#768; essere ritenuto applicabile in materia elettorale, in base a quanto viene sancito dallo stesso legislatore nel successivo comma 4 del sopra citato articolo:<br />
«107. &#8211; <em>Funzioni e responsabilita&#768; della dirigenza. </em><br />
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di go- verno, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e&#768; attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.<br />
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compre- sa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di go- verno dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 &#8230;».<br />
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative &#8230;».<br />
Nel servizio elettorale esistono specifiche norme le quali impediscono che detto servizio, come gli altri servizi di competenza statale, ma delegati al Comune, possa rientrare nelle funzioni gestionali del Dirigente.<br />
Il Testo unico 223/1967, le varie leggi relative alle varie consultazioni elettorali stabiliscono non solo cio&#768; che occorre fare, ma i tempi e le modalita&#768; e, cosa ancora piu&#768; eclatante, mediante il comma 6 dell’art. 54 del 267/2000 viene demandata al Prefetto l’accertamento del regolare funzionamento dei servizi relativi alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati- gli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.<br />
Cosa questa inammissibile nell’ambito di un potere gestionale. Infatti in detto ambito gestionale, vi sono altri organi che esercitano le funzioni di controllo e di valutazione.<br />
Per poter dare una risposta al quesito posto, oc- corre rifarsi al terzo comma dell’art. 48 e al 10° comma dell’art. 50 del piu&#768; volte citato D.Lgv. n. 267/ 2000.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Articolo 32 e successivi, DPR 223/1967.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Articolo 51, comma 5, D.P.R. 223/1967.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Ordinanza in commento, pag. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Si veda anche S.U. nn. 3518 del 1993; 3601 del 2003; 11646 del 2003; 8469 del 2004; 22640 del 2007; 5574 del 2012 e 11131 del 2015, CGARS n.18 del 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Sul contenzioso in materia elettorale si veda Codice del Processo Amministrativo, ( a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li 130-131 c.p.a.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Art. 42 DPR 223/67 Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino puo&#768; proporre impugnativa davanti alla Corte d&#8217;appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, la udienza di discussione della causa in via d&#8217;urgenza. Analoga azione puo&#768; essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell&#8217;art. 30, secondo comma. Il ricorso dev&#8217;essere notificato, col relativo decreto di fissazione d&#8217;udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale a pena di nullita&#768;, entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell&#8217;articolo 30 se e&#768; proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d&#8217;iscrizione o era stato dalla Commissio ne medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all&#8217;estero di cui all&#8217;articolo 11.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Art. 48 Cost.” <em>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2016 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-29-2-2016-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-29-2-2016-n-66/</guid>

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<p>Pres. Conti &#8211; Est. Poppi Sull’applicabilità della sanzione pecuniaria ex art 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 anche nel caso di rinuncia al soccorso istruttorio Contratti della P.A. – Appalti – Gare – Sanzione ex artt. 38, comma 2-bis&#160;e 46, comma 1-ter, D.lgs. n. 163/2006 – Anche in caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-29-2-2016-n-66/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2016 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Est. Poppi</span></p>
<hr />
<p>Sull’applicabilità della sanzione pecuniaria ex art 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 anche nel caso di rinuncia al soccorso istruttorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalti – Gare – Sanzione <em>ex</em> artt. 38, comma 2-<em>bis</em>&nbsp;e 46, comma 1-<em>ter</em>, D.lgs. n. 163/2006 – Anche in caso di annessa interpretazione ed esclusione – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanzione di cui agli artt. 38, comma 2-<em>bis</em>, e 46, comma 1-<em>ter</em>, del D.lgs. n. 163 del 2006 può essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell’ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><em><strong>[1]</strong></em></a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp;Sul punto si veda <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22928">T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, sentenza 25 novembre 2015, n. 784</a>.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00066/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00192/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</strong><br />
<strong>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 192 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Edildebè S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Maria Ida Martina, con domicilio eletto presso l’Avv. Valter Coppelli, in Parma, borgo del Carbone n. 5;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Piacenza, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>della determinazione n. 519 del 7 maggio 2015 del Comune di Piacenza &#8211; Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici avente ad oggetto &#8220;<em>escussione parziale della cauzione provvisoria prodotta dalla Ditta ricorrente a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria per irregolarità essenziale riscontrata nei documenti di gara</em>&#8220;;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>La Società ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dal Comune di Piacenza per l’affidamento dei “<em>lavori di manutenzione ordinaria su edifici comunali, di competenza o in uso al Comune</em>” producendo, come prescritto dalla disciplina di gara, una polizza fideiussoria a garanzia della cauzione provvisoria.<br />
Nella seduta del 19 febbraio 2015, in sede di esame di completezza della documentazione amministrativa, l’Amministrazione, esaminato il plico della ricorrente, rilevava la mancanza del “<em>codice PASSoe di registrazione presso il Servizio AVCPass</em>”, nonché, l’omessa presentazione della dichiarazione “<em>di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili</em>”.<br />
Con nota in pari data disponeva le integrazioni del caso, precisando che le omissioni in questione potevano essere sanate “<em>attraverso l’integrazione della documentazione mancante e il pagamento di una sanzione pecuniaria pari allo 0,5 per cento dell’importo economico posto a base di gara</em>”&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;artt. 38, comma 2&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;e 46, comma 1&nbsp;<em>ter</em>, del D. Lgs. n. 163/2006.<br />
La ricorrente riscontrava detta richiesta con nota del 27 febbraio 2015, rappresentando che non intendeva avvalersi della procedura sanante prevista dalle citate norme.<br />
L’Amministrazione, con provvedimento del 3 marzo 2015, preso atto della mancata trasmissione della documentazione richiesta, escludeva la ricorrente dalla gara.<br />
La ricorrente, con nota del 6 marzo successivo, chiedeva la restituzione dell’originale della polizza fideiussoria prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.<br />
Il Comune, con determinazione n. 519 del 7 maggio 2015, disponeva l’escussione parziale della polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente nei limiti di € 3.729,00: importo corrispondente alla sanzione pecuniaria di cui al già richiamato art. 38, comma 2&nbsp;<em>bis</em>.<br />
La ricorrente impugnava il provvedimento da ultimo citato deducendo la violazione della disciplina procedimentale di cui alla L. n. 241/1990, degli artt. 38, comma 2&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;e 46, comma 1&nbsp;<em>ter</em>, del D. Lgs. n. 163/2006, della Determinazione ANAC dell’8 gennaio 2015, n. 1 (che esprime la posizione dell’Autorità circa la portata delle norme da ultimo citate) e, infine, dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Il Comune di Piacenza si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Nella camera di consiglio del 9 luglio 2015, con ordinanza n. 142/2015, veniva accolta l’istanza di sospensione ritenendo “<em>condivisibile l’interpretazione del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice dei contratti data dall’ANAC e invocata dalla ricorrente, in quanto più in linea con la ratio deflattiva sottesa alla novella normativa in discorso</em>”, nonché, sul presupposto che “<em>sarebbe illogica e ingiustamente afflittiva la sanzione pecuniaria per il concorrente che, reso edotto dell&#8217;incompletezza o di altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, scelga di ritirarsi dalla competizione (non avvalendosi del soccorso istruttorio) consentendo alla stazione appaltante di procedere celermente con le operazioni di gara senza strascichi giudiziari</em>”.<br />
L’Amministrazione ribadiva la legittimità del proprio operato con memoria depositata il 18 gennaio 2016 cui la ricorrente replicava con propria memoria depositata il 22 gennaio successivo.<br />
All’esito dell’udienza del 3 febbraio 2015, la causa veniva decisa.<br />
La ricorrente, esclusa dalla procedura di gara oggetto del presente giudizio causa l’incompletezza della documentazione prodotta e successiva mancata adesione al c.d. “<em>soccorso istruttorio</em>” attivato dalla Stazione appaltante, contesta l’applicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2&nbsp;<em>bis</em>, del D. Lgs. n. 163/2006.<br />
La ricorrente sostiene che detta sanzione sarebbe stata dal legislatore prevista a carico della sola concorrente che, avendo omesso la produzione integrale della documentazione richiesta, intenda avvalersi della possibilità di procedere ad una integrazione postuma della stessa; non sarebbe invece ammessa allorquando la concorrente rinunzi a tale possibilità escludendosi in tal modo dalla gara.<br />
La tesi esposta sarebbe conforme all’interpretazione fatta propria dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) con propria determinazione dell’8 gennaio 2015, n. 1, “<em>Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163</em>” laddove, al punto 1.2, afferma che “<em>in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio</em>”.<br />
L’Amministrazione contesta la suesposta posizione affermando sostanzialmente che la sanzione pecuniaria non rappresenterebbe una misura alternativa all’esclusione ma colpirebbe l’irregolarità essenziale della documentazione in sé e per sé.<br />
Tale posizione troverebbe il conforto della giurisprudenza che recentemente ha affermato il principio in base al quale “<em>la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell’ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara</em>” (TAR Abruzzo, 25 novembre 2015, n. 784)<br />
Il ricorso è infondato.<br />
L’art. 38, comma 2&nbsp;<em>bis</em>, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che “<em>la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e&#8217; garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. … In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e&#8217; escluso dalla gara</em>”.<br />
L’art. 46, comma 1&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;della medesima fonte normativa prevede che “<em>le disposizioni di cui all&#8217;articolo 38, comma 2-bis , si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara</em>”.<br />
L’attuale formulazione delle richiamate norme trova fonte nella L. n. 114/14 che è intervenuta in materia di “<em>soccorso istruttorio</em>” prevedendo una procedimentalizzazione dell’istituto tesa a prevenire esclusioni determinate da mere omissioni documentali sanabili in corso di gara senza eccessivi aggravi, contemperando in tal modo i principi di massima partecipazione e di&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;che, in ragione dell’altalenante prevalere dell’uno sull’altro, avevano determinato una posizione ondivaga della giurisprudenza.<br />
Così individuata in estrema sintesi la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;della novella occorre tuttavia individuare il presupposto al verificarsi del quale si legittima la misura sanzionatoria in questione.<br />
La ricorrente lo riconosce nell’effettivo sfruttamento della riconosciuta possibilità di rimanere in gara nonostante l’irregolarità commessa; l’Amministrazione, invece, lo individua nella sola incompletezza documentale indipendentemente dalle successive vicende concorsuali legate alla permanenza o meno della concorrente in gara.<br />
Il dato testuale della norma, a parere del collegio, depone chiaramente in favore della tesi della resistente.<br />
La norma, infatti, come già evidenziato, prevede nel primo periodo che “<em>la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale … obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento…</em>” palesando in tal modo la volontà del legislatore di ricollegare l’effetto sanzionatorio alla sola incompletezza documentale senza subordinarlo a successive valutazioni della concorrente in ordine alla persistenza di un proprio eventuale interesse a permanere in gara.<br />
Diversamente opinando ne risulterebbe svilita la funzione della norma che, come correttamente eccepito dalla resistente, persegue, altresì, l’obiettivo di indurre i concorrenti alla presentazione di offerte serie e ponderate evitando inutili aggravi procedimentali.<br />
La previsione contenuta nella seconda parte della disposizione normativa in commento (“<em>In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine …</em>” ammonendo che “<em>In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e&#8217; escluso dalla gara</em>”) disciplina la successiva fase della (eventuale) integrazione documentale da parte del concorrente i cui esiti determinano, in alternativa, l’ammissione o l’esclusione del medesimo dalla procedura.<br />
In ogni caso si tratta di un segmento procedurale che segue l’accertata carenza documentale cui la disposizione normativa (primo periodo) ricollega l’effetto dell’applicazione della sanzione come, peraltro, riconosciuto dalla già richiamata giurisprudenza (v. sentenza n. 784/2015, cit.).<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.<br />
La specificità della questione oggetto del giudizio e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto controverso determinano la compensazione delle spese di lite fra le parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Conti, Presidente<br />
Ugo De Carlo, Consigliere<br />
Marco Poppi, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
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</tr>
<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/2/2016 n.3916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-2-2016-n-3916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-2-2016-n-3916/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/2/2016 n.3916</a></p>
<p>Pres. Macioce – Rel. Giusti Giurisdizione e competenza – Appello – Difetto di giurisdizione – Eccezione dell’attore principale – Ammissibilità – Contrasto giurisprudenziale. &#160; Le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno richiedere all&#8217;Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, a fronte dell’articolato panorama giurisprudenziale, circa l’ammissibilità, in fase di appello, dell&#8217;eccezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-2-2016-n-3916/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/2/2016 n.3916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-2-2016-n-3916/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/2/2016 n.3916</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce – Rel. Giusti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Giurisdizione e competenza – Appello – Difetto di giurisdizione –</strong><strong> Eccezione dell’attore principale – Ammissibilità – Contrasto giurisprudenziale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno richiedere all&#8217;Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, a fronte dell’articolato panorama giurisprudenziale, circa l’ammissibilità, in fase di appello, dell&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte che ha dato luogo al ricorso di primo grado. Al riguardo la giurisprudenza è contraddittoria. Da una parte vi è un affermato orientamento della giurisdizione amministrativa secondo il quale il difetto di giurisdizione non è più sollevabile dalla parte che ha incardinato il ricorso in primo grado, dall’altra un’apertura operata dalla giurisdizione ordinaria che ammette la proposizione di una simile eccezione in casi di “ripensamento” dell’attore, purché in presenza di valide cause di giustificazione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />
Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br />
Dott. DI CERBO Vincenzo &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CURZIO Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CIRILLO Ettore &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
ORDINANZA INTERLOCUTORIA<br />
sul ricorso 21304/2014 proposto da:<br />
A.F., A.G., in proprio e quest&#8217;ultimo nella qualità di legale rappresentante della &#8220;LABORATORI ISARCO e A. SABIN S.R.L.&#8221;, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo STUDIO CAPPELLI e DE CATERINI, rappresentati e difesi dagli Avvocati BANDINI Andrea e MASSIMO PERLANGELI, per delega in calce al ricorso;<br />
&#8211; ricorrenti &#8211;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell&#8217;Avvocato COSTA Michele, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati RENATE VON GUGGENBERG, CRISTINA BERNARDI, LAURA FADANELLI e STEPHAN BEIKIRCHER, per delega a margine del controricorso;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;</div>
<div style="text-align: center;">e contro</div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, LABORATORIO DRUSO;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 585/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/02/2014.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;<br />
uditi gli Avvocati VINCENZO CAPRIOLI, per delega dell&#8217;Avvocato MASSIMO PERLANGELI, e LUCA GRAZIANI, per delega dell&#8217;Avvocato MICHELE COSTA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></div>
<div style="text-align: justify;">che A.F. e A.G., quest&#8217;ultimo anche in qualità di legale rappresentante della Laboratori Isarco e A. Sabin s.r.l., hanno impugnato, dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige, sezione di Bolzano, chiedendone l&#8217;annullamento, la deliberazione in data 11 giugno 2007, n. 1999, della Giunta provinciale di Bolzano, recante l&#8217;interruzione, a decorrere dal 1 luglio 2007, dei rapporti contrattuali con i laboratori privati operanti per conto e a carico del Servizio sanitario provinciale, nonchè la nota del 12 agosto 2007 con cui il direttore generale dell&#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano comunicava la mancata proroga degli attuali accordi per prestazioni ambulatoriali di laboratorio con le strutture private convenzionate;<br />
che il Tribunale regionale adito, con sentenza in data 22 aprile 2008, ha respinto il ricorso nel merito;<br />
che avverso la sentenza di primo grado gli A. hanno proposto appello, sollevando censure di merito ma lamentando anche, in primo luogo, il&nbsp;difetto di&nbsp;giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo, sul rilievo che il rapporto alla base della res controversa non sarebbe qualificabile come di accreditamento, ai sensi del&nbsp;<em>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,&nbsp;art.&nbsp;8</em>&nbsp;e segg. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della&nbsp;<em>L. 23 ottobre 1992, n. 421,&nbsp;art.&nbsp;1</em>), bensì come rapporto convenzionale, ai sensi della&nbsp;<em>L. 23 dicembre 1978, n. 833,&nbsp;art.&nbsp;48</em>&nbsp;(Istituzione del servizio sanitario nazionale);<br />
che il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 febbraio 2014, ha respinto l&#8217;appello;<br />
che, in particolare, per quanto qui rileva, il Consiglio di Stato non ha dato ingresso alla censura con cui gli appellanti si sono doluti del mancato rilievo, da parte del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, della carenza di giurisdizione, e ha richiamato, al riguardo, l&#8217;orientamento secondo cui integra un abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione;<br />
che, secondo il Consiglio di Stato, la sollevazione di tale sorta di &#8220;auto-eccezione&#8221; in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium &#8211; paralizzabile con l&#8217;exceptio doli generalis seu presentis &#8211; e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell&#8217;ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm.;<br />
che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato A. F. e G., quest&#8217;ultimo anche nella qualità di legale rappresentante della società Laboratori Isarco e A. Sabin, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 settembre 2014, sulla base di due motivi;<br />
che l&#8217;intimata Provincia autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso, mentre l&#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma ed il controinteressato Laboratorio Druso non hanno svolto attività difensiva in questa sede.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">che con il primo motivo i ricorrenti, nell&#8217;escludere di avere abusato del processo sottoponendo al Consiglio di Stato la questione di giurisdizione, denunciano &#8220;violazione&nbsp;dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 1, per&nbsp;difetto&nbsp;di&nbsp;giurisdizione&nbsp;del giudice amministrativo in relazione alla verifica della esistenza e della validità di una convenzione della&nbsp;L. n. 833 del 1978, ex art. 48; conseguente competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, per violazione dell&#8217;art. 110 cod. proc. amm.&#8221;;<br />
che con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano&nbsp;difetto&nbsp;di&nbsp;giurisdizione&nbsp;ed insufficiente, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza in riferimento alla applicabilità della&nbsp;<em>L. n. 833 del 1978,&nbsp;art.&nbsp;48</em>, ed alla inapplicabilità al caso di specie del&nbsp;<em>D.Lgs. n. 502 del 1992</em>;<br />
che i motivi di ricorso pongono la questione se l&#8217;attore che ha incardinato la causa presso un plesso giurisdizionale, risultando poi soccombente nel merito, possa appellare per motivi di riparto di giurisdizione, e ricercare così, attraverso la proposizione dell&#8217;impugnazione, la sostituzione di una sentenza sfavorevole nel merito con una sentenza sfavorevole in rito;<br />
che la decisione qui impugnata &#8211; nell&#8217;affermare che nel processo amministrativo d&#8217;appello l&#8217;eccezione di&nbsp;difetto&nbsp;di&nbsp;giurisdizione&nbsp;non è più sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto del gravame disconosce e contesta la giurisdizione &#8211; è espressione di un orientamento oramai invalso, a partire dalla sentenza 7 febbraio 2012, n. 656, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato;<br />
che su posizioni diverse è orientata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice: dopo l&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata&nbsp;<em>dell&#8217;art. 37 c.p.c.</em>, che ne ha delineato l&#8217;ambito applicativo in senso restrittivo (Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883), e che è stata legislativamente recepita dall&#8217;art. 9 cod. proc. amm., si è infatti statuito (Sez. Un., 27 dicembre 2010, n. 26129), in una vicenda sovrapponibile a quella che qui viene in esame, che l&#8217;eccezione di&nbsp;difetto&nbsp;di&nbsp;giurisdizione&nbsp;non è preclusa alla parte per il solo fatto di avere adito un giudice (nella specie, il TAR) che lo stesso attore ritiene successivamente privo di giurisdizione, e che ben può detta parte proporre l&#8217;eccezione per la prima volta in appello (nella specie, davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana), essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito;<br />
che, in questa stessa prospettiva, si è affermato che la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello (Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7097; Sez. Un., 28 maggio 2014, n. 11916), e può essere posta pure dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all&#8217;interesse che deriva dalla soccombenza nel merito (Sez. Un., 27 luglio 2011, n. 16391);<br />
che, tuttavia, di recente ci si è indirizzati verso la ricerca di cause di giustificazione del &#8220;ripensamento&#8221;, così ammettendosi la proponibilità dell&#8217;appello per motivi di giurisdizione da parte dell&#8217;attore solo in presenza di un ragionevole dubbio sulla relativa questione: si è così rilevato (con la sentenza delle Sezioni Unite 19 giugno 2014, n. 13940) che l&#8217;eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa, sollevata con l&#8217;appello al Consiglio di Stato dalla medesima parte che in primo grado ha adito il giudice amministrativo, è ammessa in ragione della &#8220;complessità della materia del contendere che dava corpo al ricorso iniziale&#8221;, ovvero della &#8220;eccezione sollevata e coltivata da una delle parti resistenti, condotta che vale a giustificare&#8230; la necessità di chiarimento sulla questione di giurisdizione&#8221;;<br />
che un ulteriore passo in direzione della configurabilità di una preclusione a cambiamenti di strategia processuale è possibile cogliere nella sentenza con cui le Sezioni Unite (14 maggio 2014, n. 10414) hanno dichiarato inammissibile il ricorso per&nbsp;difetto&nbsp;di&nbsp;giurisdizione&nbsp;contro il decreto decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l&#8217;intimato abbia esercitato l&#8217;opposizione ex art. 48 cod. proc. amm., nè abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione;<br />
che, di fronte ad un panorama giurisprudenziale così articolato, il Collegio ritiene opportuno richiedere una relazione di approfondimento all&#8217;Ufficio del Massimario: una relazione rivolta, per un verso, ad analizzare &#8211; anche alla luce del contributo della dottrina &#8211; il grado di tenuta degli orientamenti emersi, considerando la rilevanza e l&#8217;incidenza che, su una questione &#8220;indisponibile&#8221; quale la giurisdizione, espressione del principio del giudice naturale precostituito per legge, siano suscettibili di dispiegare le categorie generali del divieto di abuso del processo e di venire contra factum proprium; e per l&#8217;altro verso ad evidenziare le ricadute di sistema derivanti dall&#8217;applicazione, in tema di giurisdizione, del principio di autoresponsabilità, applicazione da valutare anche, nella prospettiva del principio di parità delle parti, in relazione ai poteri che la legge riserva agli altri soggetti del processo (P.A. resistente e controinteressato, nel giudizio amministrativo; convenuto, nel giudizio ordinario);<br />
che, nel frattempo, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte richiede all&#8217;Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, nei termini di cui in motivazione, e rinvia la causa a nuovo ruolo.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2016 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-2-2016-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio Est. Giovagnoli Sul divieto di regolarizzazione postuma della posizione previdenziale e sull’applicabilità del preavviso di DURC negativo ai soli rapporti tra impresa e ente previdenziale Contratti della P.A. –DURC – Regolarizzazione postuma – Inammissibilità – Preavviso di DURC negativo – Applicabilità – Rapporti tra impresa e ente previdenziale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-2-2016-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2016 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio   Est. Giovagnoli</span></p>
<hr />
<p>Sul divieto di regolarizzazione postuma della posizione previdenziale e sull’applicabilità del preavviso di DURC negativo ai soli rapporti tra impresa e ente previdenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. –DURC – Regolarizzazione postuma – Inammissibilità – Preavviso di DURC negativo – Applicabilità – Rapporti tra impresa e ente previdenziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.</p>
<p>In termini analoghi, anche&nbsp;<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22764">Cons. St., Ad. Plen., sentenza 29 febbraio 2016, n. 6</a></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00005/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 00018/2015 REG.RIC.A.P.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 18 di A.P. del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Romeo&nbsp;Gestioni s.p.a. in proprio e quale mandataria RTI, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Renato Ferola, Bianca Luisa Napolitano, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;&nbsp;<br />
Consorzio Stabile&nbsp;Romeo&nbsp;Facility Service 2010, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, Stefano Vinti, Renato Ferola, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;<br />
Citelum S.A., in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Bruno in Roma, Via Savoia 31 Int.2 (Nuovo Indir);&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<div style="text-align: justify;">M.D. Group s.r.l., in persona de legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria N 2;&nbsp;<br />
Finworld s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso l’avvocato Eugenio Picozza in Roma, Via di San Basilio n.61;&nbsp;<br />
Campanale Giovanni &amp; C. Srl, Elettro Servizi Srl;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 10310/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., di Citelum S.A., di M.D. Group s.r.l. e di Finworld s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Ferola, Vinti, Clarizia, Bruno, Di Giovanni e Ferrara;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">I)&nbsp;Il giudizio di primo grado<br />
1. L’odierna appellante ha partecipato alla gara indetta da Consip S.p.a. con bando del 19 dicembre 2012 per l’affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, lotti 5 e 6, classificandosi al primo posto.<br />
2. Con note del 30 ottobre 2014 e del 12 novembre 2014, Consip comunicava che a seguito di verifiche di ufficio sulle dichiarazioni sostitutive rese in gara erano emerse, a carico di alcune consorziate esecutrici del mandante Consorzio&nbsp;Romeo&nbsp;Facility Services 2010, le seguenti irregolarità:<br />
&#8211; per Elettro Servizi s.r.l., la dichiarazione del legale rappresentante Amoroso, attestante che nei confronti del preposto alla gestione tecnica non erano stati pronunciati provvedimenti penali definitivi, non era veritiera, in quanto era risultata una s<br />
&#8211; per Campanale Giovanni s.r.l., il DURC rilasciato a Consip il 28 ottobre 2014 per la verifica della dichiarazione presentata in data 22 febbraio 2013 era risultato negativo in relazione a «premi assicurativi per gli anni 2012-2013 per un importo di e 23<br />
&#8211; per MD Group s.r.l., il DURC rilasciato a Consip il 27 ottobre 2014 per verifica della dichiarazione presentata in data 14.2.2013 era risultato negativo per l&#8217;importo di € 600,00.<br />
Con provvedimento del 13 gennaio 2015, Consip disponeva conseguentemente l’esclusione del R.T.I.&nbsp;Romeo.<br />
3. Avverso l’esclusione, l’interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:<br />
1) Il DURC di Campanale rilasciato in data 31.12.2012 e il DURC di M.D. Group rilasciato in data 10 dicembre 2012 risultavano in corso di validità (90 giorni) alla data delle dichiarazioni rese in gara (rispettivamente 22 febbraio 2013 e 14 febbraio 2013). A tale data non sarebbe dunque esistita alcuna violazione contributiva definitivamente accertata, come previsto dall&#8217;art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).<br />
Consip avrebbe dovuto considerare che gli enti previdenziali, prima di emettere il DURC negativo hanno l&#8217;obbligo, ex art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di invitare l&#8217;interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.<br />
2) Il legale rappresentante, sottoscrittore della dichiarazione per conto di terzi, risponderebbe solo in relazione a stati qualità o fatti conosciuti o conoscibili. Ma nel caso di specie, il sig. Amoroso, legale rappresentante della Elettro Servizi s.r.l., prima di sottoscrivere la dichiarazione anche per Gargiulo Ugo, responsabile tecnico, si era munito del certificato del casellario del soggetto in questione nella versione accessibile al privato dal quale nulla risultava. Del resto, Gargiulo non ricoprirebbe più la carica di responsabile tecnico sin dal 26 marzo2013, e la condanna non dichiarata rappresenterebbe, comunque, un precedente remoto (1992), che non sarebbe grave, né incidente sulla moralità professionale.<br />
4. Con successivi motivi aggiunti&nbsp;Romeo&nbsp;Gestioni s.p.a. ha altresì impugnato la nota 24 marzo 2015 prot. 8069 con la quale Consip s.p.a., comunicava l’escussione delle fideiussioni presentate dalla ricorrente in sostituzione delle cauzioni provvisorie prescritte per i lotti 5 e 6 della gara&nbsp;de qua, di importo pari a € 1.200.000,00 per il lotto 5 e € 870.000,00 per il lotto 6.<br />
&nbsp;<br />
II)&nbsp;La sentenza appellata<br />
5. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso introduttivo, affermando in particolare che: «il concetto di definitività nell&#8217;ambito delle gare pubbliche dev’essere esaminato alla data di scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta […]» e «non può valere quanto affermato da parte ricorrente circa l&#8217;obbligo dell&#8217;Istituto previdenziale di attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall&#8217;art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, in quanto l’art. 38, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 è entrato in vigore in data successiva rispetto a quella in cui le imprese del raggruppamento hanno reso le dichiarazioni (14.2.2013 e 22.2.2013) e, comunque, in data successiva alla pubblicazione del bando di gara (19.12.2012), per cui non è applicabile in virtù del principio tempus regit actum; &#8211; la procedura di regolarizzazione di cui all’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 non può essere applicata ai DURC richiesti d’ufficio da un’amministrazione aggiudicatrice per la verifica ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 della veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti”… “in altri termini, il requisito di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 deve sussistere alla data in cui è resa la dichiarazione, non essendo possibile che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo mediante l’invito alla regolarizzazione».<br />
Inoltre, quanto, alla seconda questione controversa, il Tribunale amministrativo regionale ha affermato che: «il sig. Amoroso non avrebbe potuto rendere la dichiarazione di cui all’allegato 1 anche per conto di Gargiulo perché questo non risultava ancora cessato dalla carica; la dichiarazione resa da Amoroso, inoltre, non è risultata corrispondente ai dati emergenti dal certificato dal casellario giudiziale riguardante il sig. Gargiulo. In senso contrario non vale l’invocazione dello stato di “buona fede” del signor Amoroso, in quanto egli si è assunto la responsabilità di rendere dichiarazioni su fatti stati di un terzo che, alla data della stessa dichiarazione, non era ancora cessato dalla carica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3132)&nbsp;».<br />
Il Tribunale amministrativo regionale ha, invece, accolto i motivi aggiunti avverso l’escussione della garanzia fideiussoria, chiarendo che: «il provvedimento di incameramento della cauzione, stante il suo carattere indubbiamente afflittivo se non propriamente sanzionatorio, deve essere ricondotto al carattere di gravità del comportamento dei concorrenti…..”; nel caso di specie invece “la condotta della ricorrente&nbsp;Romeo&nbsp;Gestioni S.p.a. (peraltro estranea alle irregolarità che hanno riguardato imprese partecipanti al raggruppamento) non aveva carattere di gravità” essendo “intervenuta in un quadro normativo in progressiva evoluzione e nell’ambito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi».<br />
&nbsp;<br />
III) Il giudizio di appello e l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria<br />
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la&nbsp;Romeo&nbsp;Gestioni s.p.a. articolando le seguenti censure.<br />
6.1. Il primo giudice non avrebbe correttamente inteso il concetto di violazione “definitivamente accertata”, essendo evidente che alla data delle dichiarazioni sostitutive rese le offerenti fossero in possesso di un DURC in corso di validità attestante la propria regolarità contributiva, di per sé solo sufficiente ad escludere violazioni contributive rilevanti.<br />
6.2. Erronea sarebbe altresì la pretesa inapplicabilità&nbsp;ratione temporis&nbsp;dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, bastando osservare in proposito che trattasi di norme disciplinanti il procedimento di rilascio del DURC e non certo la procedura di gara. In ogni caso, la giurisprudenza più recente avrebbe chiarito che l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. del 2013 ha attribuito rango legislativo ad una previsione regolamentare già contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007 secondo la quale il mancato avviso di regolarizzazione all’interessato preclude l’esclusione dalla gara, quand’anche il DURC sia richiesto dall’amministrazione in sede di verifica.<br />
Una diversa interpretazione violerebbe i principi comunitari, come già rilevato dall’ordinanza 11 marzo 2015, n.1236 con la quale la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso analoga questione alla Corte di Giustizia.<br />
6.3. Sulla dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, il legale rappresentante di Elettroservizi, trovatosi nell’impossibilità di contattare il sig. Gargiulio (che di li a poco si è poi dimesso), si è premurato di acquisire il certificato del casellario e dei carichi pendenti ed ha reso la dichiarazione dopo aver constatato che nulla risultava: da qui l’inconfigurabilità del mendacio. Per il resto, il disciplinare di gara era chiaro nell’equiparare ai soggetti cessati anche i soggetti “sensibili” in carica.<br />
7. Si è costituita in giudizio Consip che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ha proposto a sua volta appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte che l’ha vista soccombente con riguardo all’escussione della fideiussione.<br />
8. Nel giudizio si sono altresì costituiti MD Group srl e Finworl s.p.a., con argomentazioni a sostegno dell’appello principale, e Citelum s.p.a. in adesione alle tesi di Consip.<br />
9. Con ordinanza 29 settembre 2015, n. 4540, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione, sollevata nel primo motivo dell’appello principale, se l’obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l’interessato alla regolarizzazione del DURC (c.d. preavviso di DURC negativo), previsto dall’art. 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007 e ribadito dall’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, sussista anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall’impresa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 163 del 2006. Se, in altri termini, la mancanza dell’invito alla regolarizzazione impedisca di considerare come “definitivamente accertata” la situazione di irregolarità contributiva.<br />
&nbsp;<br />
IV)&nbsp;Il contrasto giurisprudenziale in atto<br />
10. La Sezione rimettente evidenzia come sulla questione si sia formato un contrasto giurisprudenziale, che può essere così sintetizzato.<br />
10.1. Un primo orientamento, che la stessa Sezione rimettente considera prevalente, ritiene che:&nbsp;a). per l’accertamento del requisito, oggetto di dichiarazioni sostitutive degli offerenti, debba aversi riguardo al DURC richiesto dalla stazione appaltante in sede di controlli, con riferimento, appunto, all’esatta data della domanda di partecipazione, con conseguente insufficienza, ai fini della prova, di eventuali DURC in possesso degli offerenti ed ancora in corso di validità (sul punto Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458; sez. V, 10 agosto2010, n. 5556; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907; sez. V, 12 ottobre 2011, n. 5531);&nbsp;b). l’invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo) non si applica in caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante, atteso che, l’obbligo dell&#8217;INPS di attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 si scontra con i principi in tema dì procedure di evidenza pubblica che non ammettono regolarizzazioni postume (o, detto diversamente, l’eventuale regolarizzazione postuma non sarebbe comunque idonea ad elidere il dato dell’irregolarità alla data di presentazione dell’offerta). In tal senso, fra le altre, si sono pronunciate: Cons. Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8; indirettamente anche Adunanza Plenaria, 20 agosto 2013, n. 20; Cons. Stato, Cons. Stato, IV, 12 marzo 2009 n. 1458; Cons. stato VI, 11 agosto 2009, n. 4928; 6 aprile 2010, n. 1934; 5 luglio 2010, n. 4243; sez. V, 16 settembre 2011, n.5194).<br />
10.2. Un secondo, più recente, ma ancora minoritario orientamento, afferma, invece, che l’obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l’interessato alla regolarizzazione sussiste anche ove la richiesta sia fatta in sede di verifica dalla stazione appaltante (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5064); Cons. Stato, sez. VI 16 febbraio 2015 n. 78). A sostegno di tale conclusione si valorizza la “novità” rappresentata dall’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, che, secondo la tesi in esame, avrebbe implicitamente ma sostanzialmente modificato l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che l’irregolarità contributiva potrebbe considerarsi definitivamente accertata solo alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.<br />
&nbsp;<br />
V)&nbsp;La soluzione proposta dall’ordinanza di rimessione<br />
11. Così delineato il contrasto giurisprudenziale, la Sezione rimettente mostra di condividere la tesi secondo cui l’obbligo del preavviso di regolarizzazione, previsto sin dal 2007 in via regolamentare (art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007) e dal 2013 in forza di disposizione i legge (art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013), debba intendersi sussistente anche per il caso di richiesta proveniente dalla stazione appaltante.<br />
Ciò poiché – si legge nell’ordinanza di rimessione – «in mancanza di avviso non solo si pone nel nulla il sistema della certificazione di regolarità conseguita dal privata ed in corso di validità, in violazione del d.m. 24 ottobre 2007, che non distingue in punto di efficacia degli atti di certazione a seconda della natura pubblica o privata del richiedente, ma si violazione il principio di affidamento dei privati, costituzionalmente e comunitariamente fondato, riconoscendo carattere di definitività ad una violazione previdenziale che non risulta dal “durc” privato, né è mai stata previamente comunicata a ricorrente».<br />
La Sezione rimettente evidenzia come tale soluzione interpretativa sia stata recepita dall’art. 4 D.M. 30 gennaio 2015 e, soprattutto, da una successiva circolare interpretativa del Ministero del Lavoro (n. 19/2015) nella quale si afferma espressamente che «le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’art. 6 del D.M. restando precluso, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase d richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto dall’art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come definitivamente accertate le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006».<br />
Proprio alla luce di tale circolare, non vi sarebbe dubbio, quindi, secondo la Sezione rimettente, che dal 1° luglio (data di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015), in ragione delle nuove previsioni normative e delle modalità applicative, il concetto di definitivo accertamento (proprio dell’ordinamento previdenziale) sia subordinato all’invito a regolarizzare, anche se l’interrogazione sia compiuta dalla stazione appaltante in funzione di verifica della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Il dubbio esegetico, quindi, secondo l’impostazione accolta dall’ordinanza di rimessione, sarebbe circoscritto al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 e dovrebbe, comunque, risolversi ritenendo applicabile il preavviso di DURC negativo anche nell’ambito delle procedure di gara.<br />
&nbsp;<br />
V)&nbsp;La decisione dell’Adunanza Plenaria<br />
12. La questione sottoposta dall’ordinanza di rimessione deve essere risolta dando continuità, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, all’indirizzo interpretativo secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell&#8217;offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva.<br />
Tale principio, già chiaramente espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 4 maggio 2012, n. 8, non risulta superato dalla norma, più volta richiamata dall’ordinanza di rimessione, introdotta con l’articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013.<br />
13. La disposizione in esame testualmente prevede, sotto la rubrica “Semplificazioni in materia di DURC”: «Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell&#8217;emissione del DURC o dell&#8217;annullamento del documento già rilasciato, invitano l&#8217;interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità»<br />
Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, non può interpretarsi nel senso di subordinare il carattere definitivo della violazione previdenziale (che ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 rappresenta un elemento ostativo alla partecipazione alle gare d’appalto) alla condizione che l’impresa che versi in stato di irregolarità contributiva al momento della presentazione dell’offerta venga previamente invitata a regolarizzare la propria posizione previdenziale e che nonostante tale invito perseveri nell’inadempimento dei propri obblighi contributivi.<br />
L’Adunanza Plenaria ritiene, al contrario, che l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non abbia in alcun modo modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e che, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovi applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa ai fini della partecipazione alla gara.<br />
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione.<br />
14. Depongono a favore di tale conclusione una pluralità di argomenti, di carattere letterale, storico e sistematico.<br />
&nbsp;<br />
VI)&nbsp;Gli argomenti fondati sul dato letterale<br />
15. Da un punto di vista letterale, risulta significativo il confronto tra la formulazione del comma 8 dell’articolo 31 e quella dei commi che lo precedono (in particolare quelli che vanno dal comma 2 al comma 7).<br />
Nel comma 8 (quello oggetto della questione interpretativa rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria) manca qualsiasi riferimento alla disciplina dell’evidenza pubblica o dei contratti pubblici e questa mancanza è tanto più significativa se si considera che, invece, nei commi precedenti (in tutti quelli che vanno dal comma 2 al comma 7) vi è un rifermento esplicito a tale disciplina, riferimento enfatizzato anche dalla relativa collocazione, sempre all’inizio della disposizione.<br />
Più nel dettaglio:<br />
&#8211; i commi 3, 4, 6 e 7 si aprono tutti con la stessa locuzione: «Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture […]»;<br />
&#8211; il comma 2 si apre con la formula: «Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: […]» ;<br />
&#8211; il comma 7 si apre, a sua volta, con uno specifico rifermento proprio al «documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».<br />
Già il dato letterale, rafforzato dal confronto tra i vari commi che compongono l’articolo in esame, supporta, quindi, la conclusione che laddove il legislatore del 2013 ha inteso occuparsi dei contratti pubblici, apportando modifiche alla relativa disciplina, lo ha detto espressamente, attraverso un richiamo esplicito.<br />
16. L’argomento letterale è rafforzato dalla considerazione che ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 163 del 2006 «&nbsp;[o]gni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute» (c.d. clausola di abrogazione esplicita).<br />
Conformemente a tale previsione normativa, che impone l’abrogazione o la modifica esplicita delle norme del codice dei contratti pubblici (o delle norme che incidono sulle materie dallo stesso regolate), l’art. 31, comma 2, come si è già accennato, contiene l’elenco esplicito delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 che sono state modificate.<br />
In questo elenco non è menzionato l’art. 38, comma 1, lettera i), ovvero la disposizione che prevede come causa ostativa della partecipazione l’aver commesso “violazioni gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.<br />
Non è allora sostenibile che una modifica così rilevante come quella che l’ordinanza di rimessione vorrebbe trarre dal decreto legge n. 69 del 2013 (ossia, la modifica della nozione di “definitivo accertamento” quale fatta propria dal c.d. diritto vivente di cui è certamente espressione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012) possa discendere, in violazione della clausola dell’abrogazione esplicita, da una disposizione che non solo non lo dispone espressamente, ma che non contiene nemmeno alcun esplicito riferimento alla materia dei contratti pubblici ed è per di più inserita in un articolo che in un diverso comma (il comma 5) elenca in maniera analitica e puntuale le modifiche apportate alla disciplina dei contratti pubblici.<br />
17. Sempre sotto il profilo letterale, giova evidenziare che il comma 8 dell’art. 31, nel prevedere l’onere del previo invito alla regolarizzazione fa testualmente riferimento all’attività di «verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)&nbsp;» richiesto dal datore di lavoro. Ben diversa è l’attività che l’Ente previdenziale compie non per rilasciare il DURC su richiesta dell’impresa, ma per verificare, su richiesta della stazione appaltante, la veridicità della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all&#8217;articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br />
La netta distinzione tra le due fattispecie di DURC – quello rilasciato su richiesta di parte e quello acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante nell’ambito delle procedure di gara (o della successiva fase di esecuzione del contratto) – trova ancora conferma nel testo dell’articolo 33 del decreto legge n. 69 del 2103.<br />
Nell’ambito di tale articolo, il DURC relativo all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti pubblici è fatto oggetto di specifica disciplina nei commi 3, 4 e 5, 6 e 7. In questi commi, il legislatore non prevede mai, neanche implicitamente o indirettamente, la possibilità di regolarizzazione postuma dell’eventuale inadempienza contributiva che dovesse essere riscontrata in capo all’impresa che ha partecipato alla gara o che sta eseguendo il contratto.<br />
Solo il comma 8, che si riferisce però al DURC rilasciato su richiesta di parte, prevede il previo invito alla regolarizzazione.<br />
La conclusione che si trae, anche alla luce del fondamentale canone interpretativo&nbsp;ubi lex voluit dixit, ubi nolit tacuit, è univoca: l’invito alla regolarizzazione è un istituto estraneo alla disciplina dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici.<br />
Tale risultato interpretativo è ulteriormente confermato dalla considerazione che l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 rinvia alle norme dell’ordinamento previdenziale solo per stabilire quando l’irregolarità contributiva deve considerarsi “grave” (prevedendo letteralmente che, «ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva»).<br />
Analogo rinvio non è presente, invece, per quanto riguarda l’altra caratteristica che la violazione contributiva deve avere affinché rilevi come causa ostativa alla partecipazione alle gare d’appalto (essere appunto “definitivamente accertata”). Da qui la conclusione che la nozione di “definitivo accertamento” che viene in rilievo nell’ambito del&nbsp;Codice dei contratti pubblici&nbsp;debba essere ricostruita in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’ordinamento previdenziale, e prescinda, pertanto, dalla necessità della previa attivazione di meccanismi di regolarizzazione postuma, come quelli di cui si discute nel presente giudizio.<br />
&nbsp;<br />
VII)&nbsp;Gli argomenti di sistema<br />
18. Anche da un punto di vista sistematico, non può non considerarsi che il c.d. invito alla regolarizzazione costituisce una sorte di preavviso di rigetto (si parla non a caso di preavviso di DURC negativo).<br />
Esso evoca, pertanto, un istituto (la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) previsto in via generale dall’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Si tratta di un istituto che, come è noto, è stato previsto, nell’ambito della disciplina del procedimento amministrativo, solo con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, risultando incompatibile con i procedimenti d’ufficio, dove, in effetti, non vi è un’istanza di parte e, quindi, non vi è un onere di preventiva comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento.<br />
Merita considerazione anche il rilievo che lo stesso art. 10-bis&nbsp;della legge n. 241 del 1990, introduce due deroghe espresse alla regola del c.d. preavviso di rigetto. Le deroghe si riferiscono: 1) alle procedure concorsuali; 2) ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.<br />
Entrambe le deroghe offrono elementi d’interesse ai fini della risoluzione della questione oggetto del presente giudizio.<br />
La deroga alle procedure concorsuali (a prescindere dalla difficoltà di considerare, a rigore, la procedura concorsuale un procedimento ad istanza di parte) si riferisce a tutte le procedure caratterizzate dal principio della concorsualità e, quindi, anche alle procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti pubblici.<br />
La deroga relativa ai procedimenti previdenziali fa specifico riferimento a quelli sorti a seguito ad istanza di parte. Se il procedimento previdenziale inizia d’ufficio (come è nel caso di cui ci si occupa nel presente giudizio) l’art. 10-bis&nbsp;della legge n. 241 del 1990 non ha nemmeno previsto la deroga, sul presupposto che tali procedimenti sono, per la loro stessa natura, estranei all’ambito di applicazione del c.d. preavviso di rigetto.<br />
Rispetto alle previsioni dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, introduce un elemento di novità: una sorta di “deroga alla deroga” per effetto della quale un meccanismo analogo al preavviso di rigetto è ora previsto per un particolare procedimento previdenziale: quello ad istanza di parte per il rilascio del DURC.<br />
Al di fuori di questa specifica ipotesi, tuttavia, torna ad operare la disciplina generale, che appunto esclude il preavviso di rigetto nell’ambito sia delle procedure concorsuali sia dei procedimenti previdenziali che iniziano d’ufficio.<br />
19. Sempre da un punto di vista sistematico, l’esclusione del c.d. preavviso di DURC negativo nell’ambito del procedimento d’ufficio per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede ai fini della partecipazione alla gara, si pone in linea con alcuni principi fondamentali che governano appunto le procedure di gara: i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità e il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.<br />
19.1. Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento e dell’autoresponsabilità (per i quali si rinvia alla fondamentale sentenza di questa Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 9), è fin troppo evidente che l’applicazione della “regolarizzazione postuma” finirebbe per consentire ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza).<br />
Si arriverebbe, in tal modo, a consentire all’offerente – che pur a conoscenza di una irregolarità contributiva abbia reso una dichiarazione volta ad attestare falsamente il contrario – di beneficiare di una facoltà di regolarizzazione postuma della sua posizione, andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito.<br />
Una simile generalizzata possibilità di sanatoria – della dichiarazione falsa e della mancanza del requisito sostanziale – darebbe vita ad una palese violazione del principio della parità di trattamento e dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori, omissione e,&nbsp;a fortiori, delle falsità commesse nella formulazione dell’offerta e nella presentazione delle dichiarazioni (cfr. ancora Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9).<br />
Va richiamato a tale proposto anche quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 (Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).<br />
In quella sede l’ANAC, proprio delimitando il campo di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici [in seguito alla modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114] ha giustamente precisato che il nuovo istituto del soccorso istruttorio «non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente &#8211; che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni &#8211; alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente».<br />
E con particolare riferimento alle dichiarazioni false, la citata determinazione precisa che «La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell’art. 38 ed alla comunicazione del caso all’Autorità per l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-ter e art. 6, comma 11, del Codice)&nbsp;».<br />
L’Adunanza Plenaria condivide e fa proprie tali conclusioni, dovendosi ribadire anche in questa sede l’inammissibilità di qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione.<br />
19.2. Deve, inoltre, richiamarsi il principio di continuità nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2014, n. 8), che non possono essere persi dal concorrente neanche temporaneamente nel corso della procedura. A voler seguire, invece, il principio della regolarizzazione postuma dovrebbe allora sostanzialmente consentirsi al soggetto che abbia perso e poi riacquisito il requisito di conseguire l’aggiudicazione, in netto contrasto con quanto chiaramente affermato da questa Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8 del 2015.<br />
&nbsp;<br />
VIII)&nbsp;Gli argomenti legati all’evoluzione storico-normativa e alla relativa interpretazione giurisprudenziale<br />
20. L’asserita portata innovativa che si vorrebbe riconoscere all’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 risulta sensibilmente ridimensionata anche da considerazioni legate all’osservazione dell’evoluzione storico-normativa e della relativa interpretazione giurisprudenziale.<br />
Deve osservarsi, invero, che una regola di portata analoga a quella ora recepita a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, già esisteva nell’ordinamento, sia pure posta da una fonte regolamentare.<br />
Si fa riferimento all’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 (peraltro applicabile&nbsp;ratione temporis&nbsp;alla procedura di gara oggetto del presente giudizio) il quale, appunto prevedeva:«&nbsp;In mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell&#8217;emissione del DURC o dell&#8217;annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell&#8217;art. 3, invitano l&#8217;interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.».<br />
Nell’interpretazione di questa norma non si è mai dubitato che la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovasse applicazione nel caso di richiesta della certificazione preordinata alle verifiche effettuate dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d’appalto.<br />
Vanno riportare sotto tale profilo i chiarissimi principi enunciati da questa Adunanza Plenaria nella già citata sentenza 20 maggio 2012, n. 8, in cui si legge: «&nbsp;Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell’irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.<br />
L’impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575]<br />
Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009].<br />
Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243].<br />
La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall&#8217;eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell&#8217;ammissione alla gara [Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n.104].»<br />
L’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 ha determinato una sorta di “novazione” della fonte della previsione normativa già contenuta nel decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, conferendole rango legislativo. Ma non vi sono nella disposizione che ora ha rango legislativo elementi di novità che consentano di superare l’interpretazione “storica” della precedente norma regolamentare.<br />
21. Nessun argomento in senso contrario può trarsi, diversamente da quanto ipotizzato nell’ordinanza di rimessione, dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (comunque inapplicabile&nbsp;ratione temporis&nbsp;perché entrato in vigore il 1° luglio 2015) e dalla successiva circolare interpretativa del Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva dell’ 8 giugno 2015, n. 19.<br />
Appurato, infatti, che a livello di normativa primaria, la disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici non consente la regolarizzazione postuma della irregolarità contributiva, deve certamente escludersi che tale forma di regolarizzazione possa essere stata introdotta da una fonte di rango regolamentare, quale è il decreto ministeriale 30 gennaio 2015.<br />
È fin troppo evidente che il generale principio di gerarchia delle fonti normative non permette che norma regolamentare introduca una forma di regolarizzazione incompatibile con la disciplina di rango legislativo.<br />
Una simile interpretazione (che darebbe luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti) deve, pertanto, essere disattesa.<br />
&nbsp;<br />
IX)&nbsp;La presunta incompatibilità comunitaria<br />
22. In senso contrario alla tesi qui accolta non possono essere invocati neanche presunti profili di incompatibilità con i principi dell’ordinamento eurounitario.<br />
22.1. Non viene, in rilievo, innanzitutto, il principio di tutela del legittimo affidamento, che trova, peraltro, le sue radici anche, e ancor prima, nell’ordinamento nazionale.<br />
La tutela dell’affidamento incontra, infatti, il limite dell’autoresponsabilità e non può allora essere invocato dall’impresa che volontariamente o colpevolmente si trovi in una situazione di irregolarità contributiva. In base al già richiamato principio di autoresponsabilità (in forza del quale ciascuno risponde degli errori commessi) non si può pretendere di superare l’inadempimento storicamente verificatosi in nome dell’apparenza ingenerata dal precedente rilascio di un documento unico di regolarità contributiva che va a “fotografare” una situazione di regolarità non più attuale a causa di errori imputabili alla stessa impresa.<br />
L’affidamento sulle risultanze del precedente DURC in questo caso è colpevole perché la discrasia tra il DURC e la realtà dipende da omissioni od errori imputabili proprio all’impresa che tale affidamento invoca.<br />
22.2. Non risulta pertinente neanche il richiamo alle motivazioni sulla cui base la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 11 marzo 2015, n. 1236 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale circa la compatibilità tra l’articolo 45 della direttiva 18/2004 – interpretato alla luce del principio di ragionevolezza nonché degli articoli 49 e 56 del TFUE – e una normativa nazionale (quale quella italiana) che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consente alle stazioni d’appaltanti di richiedere d’ufficio agli istituti previdenziali il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed obbliga le medesime stazioni appaltanti ad escludere dalla gara quegli operatori economici dalla cui certificazione si evince una violazione contributiva sussistente al momento della partecipazione – anche se da essi non conosciuta in quanto hanno partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e non più presente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio.<br />
In primo luogo, le differenze che si colgono, sul piano fattuale, tra le relative fattispecie concrete (quella oggetto del presente giudizio e quella con riferimento alla quale è stata sollevata la questione pregiudiziale), già escludono la possibilità di “trasferire” automaticamente i medesimi dubbi di compatibilità comunitaria nell’ambito del presente giudizio.<br />
In ogni caso è dirimente – ed esclude la necessità di una ulteriore rimessione alla Corte di Giustizia o di una sospensione c.d. impropria del presente giudizio in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale rimessa dalla Quarta Sezione – la constatazione che la Corte di Giustizia ha già avuto modo di occuparsi della compatibilità comunitaria della disciplina legislativa nazionale che preclude rigidamente la partecipazione alle gare di appalto alle imprese che versino in una situazione grave e definitivamente accertata di irregolarità contributiva (e delle relative nozioni di “gravità” e “definitivo accertamento”).<br />
Già nella sentenza 10 luglio 2014, C-358/12,&nbsp;Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, la Corte di giustizia, occupandosi anche della presunta incompatibilità tra la causa di esclusione prevista l’art.38, comma 1, lettera i) e l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva n. 18/2014 ha statuito (paragrafi 32 e seguenti della motivazione) che:<br />
&#8211; l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli appalti pubblici definita dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 consiste nell’accertarsi dell’affidabilità, della diligenza e della serietà dell’offerente no<br />
&#8211; accertarsi che un offerente possieda tali qualità costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale;<br />
&#8211; una causa di esclusione come quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali d<br />
&#8211; per quanto riguarda la necessità di una tale misura, la definizione, da parte della normativa nazionale, di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme dovute a titolo di prestazio<br />
&#8211; per quanto riguarda il livello di tale soglia di esclusione, quale definito dalla normativa nazionale, occorre ricordare che, riguardo agli appalti pubblici che ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2004/18, l’articolo 45, paragrafo 2, di<br />
&#8211; di conseguenza, l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede una uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello dell’Unione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste caus<br />
&#8211; l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/18 consente agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previ<br />
&#8211; gli Stati membri sono liberi di integrare le cause di esclusione previste, in particolare, dall’articolo 45, paragrafo 2, lettere e) e f), di detta direttiva nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in fu<br />
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte di giustizia ha, quindi, affermato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.<br />
A ciò si deve aggiungere il principio generale affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04, secondo cui: «la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara».<br />
Nemmeno gli argomenti fondati sul diritto comunitario impongono, quindi, di dare spazio ad una generalizzata regolarizzazione postuma come quella prospettata dall’appellante.<br />
&nbsp;<br />
X)&nbsp;Il principio di diritto sulla questione interpretativa rimessa all’Adunanza Plenaria<br />
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione interpretativa sottoposta dall’Adunanza Plenaria deve, pertanto, essere risolta enunciando il seguente principio di diritto:<br />
«Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l&#8217;assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell&#8217;offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto».<br />
&nbsp;<br />
XI)&nbsp;L’applicazione del principio al caso di specie<br />
24. L’applicazione dell’enunciato principio al caso oggetto del presente giudizio comporta il rigetto dell’appello proposto da&nbsp;Romeo&nbsp;Gestioni s.p.a.<br />
25. Risulta dagli atti che le società consorziate M.D. Group s.r.l. e Campanale Giovanni &amp; C. s.r.l. hanno reso in sede di presentazione dell’offerta dichiarazioni di regolarità contributiva che, a seguito delle attestazioni acquisite da Consip in sede di verifica ai sensi dell’art. 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono risultate non veritiere.<br />
I DURC rilasciati a Consip dall’INAIL e dalla Cassa Edile rispettivamente il 28 ottobre 2014 e il 27 ottobre 2014 attestano, infatti, che le imprese consorziate erano entrambe irregolari alla data della dichiarazione per l’ammissione alla gara (22 febbraio 2013 e 14 febbraio 2013) e tale circostanza evidenzia la violazione del principio secondo cui la regolarità contributiva deve sussistere al momento della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della gara sia in capo alle imprese facenti parte del raggruppamento sia in capo alle singole consorziate, non potendo in alcun modo rilevare un eventuale adempimento tardivo.<br />
26. Non rileva, in senso contrario, la circostanza, su cui l’appellante insiste, che al momento della presentazione della dichiarazione sia M.D. Group sia l’impresa Campanale erano in possesso di un DURC (emesso in data 10 dicembre 2012 per M.D. Group e in data 31 dicembre 2012 per Campanile), ancora in corso di validità (considerando il termine di 90 giorni previsto dall’art. 7, comma 2, D.M. 24 ottobre 1997), che attestava («allo stato degli atti» e «impregiudicata l’azione per l’accertamento e il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute» una situazione di regolarità contributiva: ciò che rileva è esclusivamente la sussistenza di una situazione di effettiva regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda (e il continuato possesso del requisito per tutto il corso della gara).<br />
27. L’irregolarità contributiva sussistente al momento della domanda non solo non può essere sanata da una regolarizzazione postuma, ma non può nemmeno essere giustificata dal fatto che l’impresa sia in possesso di un precedente DURC (ottenuto in seguito ad istanza all’ente previdenziale) che attesti (con riferimento ad una data precedente rispetto a quella di presentazione della domanda) la sussistenza della regolarità contributiva.<br />
Non giova in senso contrario invocare il termine trimestrale di validità del DURC precedentemente rilasciato, atteso che l’art. 7, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2007 riferisce tale termine di validità al solo settore degli appalti privati, ai fini dei quanto previsto a carico del committente o del responsabile dei lavori dall’art. 3, comma 8, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 496 (che prevede fra l’altro la sospensione del titolo abilitativo edilizio nel caso in cui non venga trasmesso all’Amministrazione concedente un DURC in corso di validità dell’impresa esecutrice dei lavori).<br />
Il termine di validità del DURC non può, quindi, essere strumentalmente utilizzato per legittimare la partecipazione alla gara di imprese che al momento della presentazione della domanda non siano comunque più in regola con gli obblighi contributivi.<br />
28. Né può invocarsi la lesione dell’affidamento riposto sulle risultanze del precedente DURC, atteso che, come si è precedentemente rilevato, in base al già richiamato principio di autoresponsabilità (in forza del quale ciascuno risponde degli errori commessi) non si può pretendere di superare l’inadempimento storicamente verificatosi in nome dell’apparenza ingenerata dal precedente rilascio di un documento unico di regolarità contributiva che va a “fotografare” una situazione di regolarità non più attuale al momento della partecipazione alla gara.<br />
29. L’appello principale deve, quindi, essere respinto.<br />
30. La fondatezza del motivo di esclusione fondato sull’esistenza di una situazione di irregolarità contributiva consente di assorbire le censure dirette a contestare l’altro motivo posto in via autonoma a fondamento del provvedimento di esclusione, ovvero quello relativo alla falsità della dichiarazione sull’assenza di precedenti penali resa dal legale rappresentante della consorziata Elettro Servizi per il preposto alla gestione tecnica, signor Gargiulo.<br />
Infatti, seguendo sul punto l’insegnamento della sentenza di questa Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5, «&nbsp;nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre».<br />
&nbsp;<br />
XII)&nbsp;L’appello incidentale proposto da Consip<br />
31. Può passarsi ora ad esaminare l’appello incidentale proposto da Consip.<br />
32. Come si è ricordato in narrativa, la Consip contesta la parte della sentenza impugnata che, in parziale accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, ha annullato la nota del 24 marzo 2015, prot. n. 8069, con cui Consip ha escusso le cauzioni provvisorie prescritte per i lotti 5 e 6, di importo pari ad € 1.200.000,00 per il lotto 5 ed € 870.000,00 per il lotto 6.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto in questa parte il ricorso ritenendo che, alla luce della peculiarità della vicenda, «la condotta della ricorrente&nbsp;Romeo&nbsp;Gestioni s.p.a.a (peraltro estranea alle irregolarità che hanno riguardato imprese partecipanti al raggruppamento) non rivesta carattere di gravità, potendo riconoscersi, in capo alla ricorrente, la scusabilità dell’errore».<br />
Consip critica la sentenza richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 rappresenta una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo, che costituisce l’automatica conseguenza della violazione di doveri o regole contrattuali espressamente accertate. Essa, quindi, sarebbe applicabile a prescindere dalla scusabilità dell’errore, come automatica conseguenza della violazione riscontrata.<br />
33. L’appello incidentale merita accoglimento.<br />
L’Adunanza Plenaria ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’incameramento della cauzione provvisoria previsto dall’art. 48 del&nbsp;Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, conte tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, 26 maggio 2015, n. 2638; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012, n. 4778; Cons. Stato 18 aprile 2012, n. 2232; Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; Cons. Stato, sez. III, n. 4773 del 2012; Cons. Stato sez. V, 1º ottobre 2010, n. 7263; nonché Corte Cost., ord. n. 211 del 13 luglio 2011).<br />
Già questa Adunanza Plenaria (nella sentenza 4 maggio 2012, n. 8) ha peraltro riconosciuto che la passibilità di incamerare la cauzione provvisoria può trovare fondamento anche nell’art. 75, comma 6, del&nbsp;Codice di contratti pubblici, che riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per “fatto dell’affidatario” qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, e tra cui anche, come nel caso di specie, il difetto di un requisito d ordine generale.<br />
Inoltre, anche a prescindere dal condivisibile rigore del citato orientamento giurisprudenziale nell’applicazione della misura dell’escussione della cauzione provvisoria, nel caso di specie, la ragione dell’esclusione (dovuta alla dichiarazione non veritiera sulla esistenza di una situazione di regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda), non risulta incolpevole o scusabile, atteso che rientra nell’ordinaria diligenza dell’impresa che partecipa ad una gara di appalto verificare la sussistenza della propria posizione contributiva con riferimento alla data di presentazione della domanda.<br />
L’appello incidentale proposto da Consip deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado avverso la nota 24 marzo 2015, n. 8069.<br />
34. La controvertibilità e la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e accoglie l’appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">
IL PRESIDENTE</p>
<p>&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/02/2016<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
Il Dirigente della Sezione</div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-2-2016-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2016 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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