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	<title>n. 2 - 2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-legittime-aspettative-cedu-una-contraddizione-della-legalita/">Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</a></p>
<p>L’apparente consolidamento della nozione di legittimate expectation elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo offre un’occasione per qualche breve riflessione, senza pretese di esaustività, in punto di legalità e tutela dell’affidamento correlato all’esercizio del potere pubblico, che l’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU riconosce e protegge quale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-legittime-aspettative-cedu-una-contraddizione-della-legalita/">Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</a></p>
<p align=justify>
L’apparente consolidamento della nozione di <i>legittimate expectation</i> elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo offre un’occasione per qualche breve riflessione, senza pretese di esaustività, in punto di legalità e tutela dell’affidamento correlato all’esercizio del potere pubblico, che l’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU riconosce e protegge quale <i>substantial human right</i>.<br />
Lo spunto contingente è stato offerto da una recente pronuncia della Corte di Strasburgo, che si va a descrivere sommariamente, dal momento che la vicenda, tutt’altro che singolare[1], presenta una serie di elementi utili al ragionamento che si esporrà di seguito. <br />
Una Società esercente attività di piscicoltura entro una cosiddetta valle da pesca sita nella laguna veneziana viene intimata a rilasciare il complesso immobiliare e produttivo, sede dell’attività di impresa, in ragione della sua asserita appartenenza al demanio necessario marittimo. La ragione sostanziale posta alla base del provvedimento di sgombero[2] dell’area occupata già da alcuni decenni è condivisa dai giudici civili, interpellati fino in ultimo grado dalla Società per l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sul bene[3], a suo tempo acquistato con atto notarile iscritto nel registro immobiliare: il bene appartiene al demanio necessario per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali e, in assenza di apposita procedura di sdemanializzazione, qualsiasi atto privatistico di trasferimento di tali beni risulta nullo “<i>per impossibilità giuridica dell’oggetto degli atti stessi come pure eventuali comportamenti concludenti posti in essere dalla pubblica amministrazione […] in quanto illeciti perché ovviamente</i> contra legem” (così Corte Cass., Sez. un., 18 febbraio 2011, n. 3937, che ha conseguentemente ritenuto altresì fondata la pretesa di pagamento dell’indennità da indebita occupazione correlata all’ordine di rilascio). <br />
La Società, esauriti i mezzi di ricorso interni, ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, invocando la protezione del diritto al rispetto dei beni sancito dall’art. 1 del Prot. n. 1 allegato alla CEDU, affinché, in via principale, fosse accertato il suo diritto di proprietà sulla valle da pesca e così l’infondatezza delle pretese indennitarie dell’amministrazione e, in via subordinata, affinché le fosse riconosciuto un adeguato risarcimento per il danno materiale e morale causato dalla violazione predetta.<br />
Con la sentenza della seconda sezione, pronunciata il 23 settembre 2014, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l’illegittimità dell’azione delle autorità italiane per le ragioni che si elencano qui in estrema sintesi:<br />
1) la situazione soggettiva di cui si chiede tutela consiste in una legittima aspettativa, che ricade nella nozione di “beni” di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 allegato alla CEDU;<br />
2) in ragione di tale natura, al titolare della legittima aspettativa sono assicurate le garanzie (sostanziali e procedurali) sottese ovvero espressamente prescritte a tutela dei predetti beni affinché ne sia assicurato il pacifico godimento;<br />
3) per valutare la conformità di eventuali interventi delle autorità pubbliche che interferiscano in modo più o meno incisivo su tale diritto occorre sottoporli al vaglio di legittimità, ovvero al giudizio di compatibilità delle misure adottate dai pubblici poteri con il principio di legalità elaborato dalla Corte di Strasburgo;<br />
4) nella specie, l’ordine di rilascio impartito, al pari della correlata pretesa indennitaria, si rivela illegittimo perché sproporzionato, essendo carente della contestuale previsione di una forma di ristoro adeguata al sacrificio della legittima aspettativa di poter godere della valle da pesca.</p>
<p><b>La legittima aspettativa come diritto fondamentale CEDU</b>.</p>
<p>La nozione di legittima aspettativa che viene in rilievo nella giurisprudenza della Corte EDU costituisce l’ultima evoluzione dell’interpretazione del termine “beni” contenuta nell’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, ovvero il prodotto delle negoziazioni delle Parti contraenti in punto di tutela del diritto di proprietà quale diritto fondamentale[4].<br />
La disposizione citata così stabilisce:<br />
“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. <br />
2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.<br />
Notoriamente, la Corte ha riconosciuto fin da tempi risalenti che l’art. 1 cit. reca in sé tre norme distinte[5]: “<i>la prima, di ordine generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; essa è espressa nella prima frase del primo paragrafo. La seconda prevede la privazione della proprietà e la subordina a talune condizioni; essa figura nella seconda frase del medesimo paragrafo; quanto alla terza, essa riconosce il potere degli Stati, tra l’altro, di disciplinare</i> <i>l’utilizzo dei beni conformemente all’interesse generale e mantenendo in vigore le leggi che ritengano necessarie a tale fine; essa risulta dal secondo paragrafo</i>”.<br />
Nella giurisprudenza sempre più cospicua sull’interpretazione delle disposizioni citate, necessariamente formulate in termini piuttosto generali, la Corte EDU ha mostrato via via che la chiave di lettura impiegata per decifrare le singole espressioni della norma convenzionale avrebbe condotto all’autonomia della nozione di proprietà cui l’art. 1 cit. si riferisce[6]. In particolare, la disposizione è stata invocata ed applicata dalla Corte in casi estremamente eterogenei, spaziando da istanze di tutela di beni oggetto di un diritto di proprietà seppur latamente inteso a istanze di protezione dell’insieme degli interessi derivanti da rapporti economici[7]. <br />
Inoltre, per un verso, la Corte ha riconosciuto come requisito fisiologico della nozione di “bene” la caratteristica dell’attualità dell’utilità nel patrimonio del suo titolare[8], ma al contempo l’ha resa decisamente elastica (<i>recte</i>: ampia), riconducendo alla nozione di bene finanche l’esistenza di una “<i>aspettativa legittima di ottenere il godimento</i> <i>effettivo di un diritto di proprietà</i>&#8220;[9] (nell’accezione CEDU).<br />
A questo proposito, la Corte EDU, secondo una giurisprudenza costante ribadita fino al caso da cui si sono prese le mosse, asserisce la necessità che l’aspettativa a conservare ovvero conseguire il godimento del bene abbia una “<i>base sufficiente nel diritto interno</i>” e, pertanto, poiché prevista dalla legge[10], possa ritenersi in tal senso legittima.<br />
Tuttavia, il vaglio di copertura normativa che segue immediatamente la constatazione dell’esistenza di un’aspettativa vantata dal ricorrente è condotto dalla Corte EDU sulla base del contenuto del principio di legalità CEDU, e non anche alla luce di ciò che per il diritto interno possa intendersi come previsto e/o coperto dalla legge.<br />
Benché susciti più d’una perplessità, si tratta della mera constatazione dell’impostazione “sostanzialistica” dichiaratamente assunta dalla Corte EDU laddove si tratti di interpretare il termine “legge”[11].<br />
Per tale ragione, nell’esemplificare le fonti utili al riconoscimento di un’aspettativa come legittima ai sensi CEDU, la Corte richiama anzitutto l’eventuale esistenza a monte di una “<i>giurisprudenza ben consolidata</i>” oltre che una “<i>disposizione legislativa</i>” od un “<i>atto giuridico</i> [legal act] <i>riguardante l’interesse patrimoniale in questione</i>”[12].<br />
Ma v’è di più: l’approccio interpretativo “sostanzialistico” prescelto dalla Corte EDU ha pressoché contestualmente consentito di annoverare tra le fonti della legittima aspettativa tutelabile <i>ex</i> art. 1 Prot. 1 CEDU anche il mero contegno[13] tenuto dalle autorità nazionali di fronte all’affidamento riposto dal singolo in una data situazione di fatto.<br />
La Corte EDU, cioè, mostra da tempo di ritenere meritevole di tutela, in quanto “bene” ai sensi dell’art. 1 cit., la situazione di aspettativa vantata dal singolo, laddove la situazione di fatto e/o di diritto precedente all’atto che gli ha imposto un sacrificio fosse tale da alimentare nell’asserito titolare della pretesa una “<i>espérance légitime</i>”, “<i>sufficientemente importante per costituire un interesse sostanziale tutelato dalla Convenzione</i>”[14].<br />
L’apprezzamento delle “<i>circostanze globalmente considerate</i>”[15], quindi, ha consentito alla Corte, in diversi casi, di ravvisare una situazione giuridica soggettiva qualificabile (al pari dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi) come bene tutelato dalla Convenzione, secondo una lettura interpretativa che non solo prescinde <i>in toto</i> dalle qualificazioni di diritto interno per definire il contenuto del diritto fondamentale protetto (e delle potenziali violazioni ad esso riferibili), ma che &#8211; già alla luce di poche ma essenziali implicazioni che si accenneranno -evidentemente richiama le teorizzazioni nazionali sulla tutela dell’affidamento e offre spunti di riflessione.<br />
Tornando al caso <i>Valle Pierimpiè Società agricola S.p.A. c. Italia</i> da cui si è partiti, è a questo punto abbastanza agevole considerare le ragioni che hanno condotto all’accertamento della esistenza di un’aspettativa legittima in capo alla Società intimata di rilasciare il bene demaniale occupato e di corrispondere l’indennità per il tempo trascorso <i>sine titulo</i> sull’area.<br />
La Corte difatti considera a tal proposito determinanti a) l’esistenza di un titolo formale di acquisto della proprietà[16], b) l’esistenza di una prassi risalente  “<i>che consiste nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca</i>”[17] nonché “<i>nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continui di questi beni</i>”, c) il pagamento delle imposte fondiarie gravanti sulla valle ed il fatto che la Società la occupasse, comportandosi come proprietario, cosa che “<i>non aveva mai suscitato reazioni da parte delle autorità</i>” e, infine d) l’esercizio sulla valle dell’attività di impresa della ricorrente, fonte primaria del suo reddito.<br />
Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che la Società poteva “<i>legittimamente pensare di trovarsi in una situazione di certezza del diritto per quanto riguarda la validità del titolo di proprietà</i>” poiché “<i>le circostanze sopra elencate, considerate nel loro insieme hanno reso la ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall’art. 1</i>” cit.</p>
<p><b>Il giudizio di legittimità della Corte EDU</b>.</p>
<p>L’accertamento dell’esistenza di una posizione giuridicamente rilevante per l’ordinamento CEDU costituisce la premessa essenziale per vagliare la fondatezza della domanda, ovvero anzitutto dell’asserita violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU: nella specie, la ricorrente lamentava l’avvenuta illegittima[18] privazione del bene di sua proprietà e conseguentemente chiedeva l’accertamento del diritto ovvero, in via sussidiaria, il risarcimento del danno, morale e materiale.<br />
Il giudizio dinanzi alla Corte EDU si rivolge nei confronti di atti, comportamenti od omissioni che costituiscono espressione dei poteri dello Stato convenuto e si articola in tre momenti:<br />
1) verifica del rispetto del principio di legalità <i>formale[19] </i>e del principio di legalità <i>sostanziale</i> al fine di evitare applicazioni arbitrarie e imprevedibili delle regole<i>;<br />
</i>2) verifica dell’esistenza di un interesse generale sotteso alla misura che causa il sacrificio del bene protetto;<br />
3)<i> </i>infine, la Corte è chiamata<i> </i>a verificare se le misure statali di ingerenza nel diritto di proprietà realizzino, in virtù dell’art. 1, par. 1, prima frase, “<i>un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo</i>”[20].<br />
In particolare tale ultimo tassello del giudizio di legittimità della Corte EDU è preordinato ad accertare l’esistenza di “<i>un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito da ogni misura applicata dallo Stato, ivi comprese le misure che privano una persona della sua proprietà</i>”[21].<br />
Nella specie la Corte EDU ha sciolto positivamente il proprio giudizio sui punti <i>sub</i> 1) e <i>sub </i>2). Il giudizio <i>sub</i> 1), in particolare, esige preliminarmente l’accertamento di una base legale nel diritto interno che fondi il potere di ingerenza esercitato nella fattispecie (legalità formale) e, di seguito, la verifica che la disposizione nazionale soddisfi certi “<i>quality requirements</i>” descritti nella costante giurisprudenza della Corte, ovvero l’accessibilità e la prevedibilità. <br />
Di fronte all’azione dell’autorità pubblica, che si tratti di norme o di provvedimenti amministrativi, il cittadino deve essere posto adeguatamente in condizione di conoscere i contenuti (accessibilità) e le conseguenze che la disposizione correla a determinate azioni o presupposti (prevedibilità)[22]. Nella specie, la decisione delle Sezioni unite sulla natura demaniale della valle da pesca ha, ad avviso della Corte, adeguatamente giustificato che l’intimazione al rilascio di un bene qualificabile come tale aveva “<i>una base legale sufficiente</i> [<i>id est</i>: accessibile e prevedibile] <i>nel diritto italiano</i>”, e tale accertamento non è posto in discussione anzitutto in ragione della natura del giudizio che si svolge dinanzi alla Corte EDU. Discettare a Strasburgo della natura demaniale del bene, significherebbe cioè riesaminare la decisione del giudice nazionale al fine di vagliare l’esistenza di errori di fatto o diritto, ciò che in assenza di una manifesta arbitrarietà non compete alla Corte EDU[23].<br />
La Corte, inoltre, dà riscontro positivo anche alla verifica <i>sub</i> 2), limitandosi a considerare che i giudici della Cassazione avevano indicato che l’inclusione della valle da pesca nel demanio marittimo si prefiggeva di preservare l’ambiente e l’ecosistema lagunare, nonché assicurarne la sua effettiva destinazione all’uso pubblico, e che a suo avviso “<i>si  tratta senza dubbio di uno scopo legittimo di interesse generale</i>”.<br />
Al contrario, però, l’azione delle autorità nazionali non ha superato il vaglio di proporzionalità <i>sub</i> 3). La Corte, difatti, una volta constatata la legittimità (<i>sub</i> 1 e 2) dell’interferenza col diritto di proprietà CEDU, qualificata come “privazione” ai sensi della seconda frase del comma 1 dell’art. 1 cit., procede sindacando come sproporzionato l’onere imposto alla ricorrente, ovvero la indennità da occupazione, in assenza di un contestuale indennizzo per il sacrificio subito. <br />
La previsione di un indennizzo[24], una <i>compensation</i>, per il sacrificio patito è ritenuta dalla Corte EDU come implicitamente contenuta nella seconda frase del primo comma dell’art. 1 Prot. 1 ed è uno strumento che solo in casi eccezionali la Corte ha ritenuto che potesse non essere corrisposto: in linea di principio, una pur legittima interferenza nel diritto di proprietà implica un obbligo indennitario da quantificarsi volta per volta secondo l’elastica formula della “<i>somma ragionevolmente rapportata al valore del bene</i>” e, senza tale versamento, il sacrificio imposto (si ribadisce, pure conformemente alle norme applicabili) “<i>costituisce normalmente un pregiudizio eccessivo</i>”[25].<br />
E tant’è nel caso di specie: l’ingerenza del potere pubblico nel diritto della ricorrente soddisfa la condizione di legalità/legittimità e di non arbitrarietà, ma non il principio di proporzionalità poiché non solo non è stato offerto alcun indennizzo, ma si è imposto alla ricorrente di corrispondere un’indennità da occupazione il cui ammontare avrà un impatto che, tenuto conto dell’assenza di obiettivi di riforma economica sottesi all’intervento e della perdita probabilmente definitiva della sede dell’impresa, l’autorità pubblica avrebbe dovuto quantomeno ridurre[26]. Così l’ingerenza senza indennizzo, con la contestuale imposizione all’operatore economico di oneri supplementari che ne comporterebbero il fallimento, fonda il giudizio negativo della proporzionalità dell’intervento rispetto allo scopo legittimo perseguito.</p>
<p><b>La Corte EDU contraddice sé stessa?</b></p>
<p>I contenuti essenziali della sentenza da cui si è partiti paiono evidenziare, a chi scrive, due aspetti cruciali dell’attività interpretativa, che emerge dalla lettura della giurisprudenza CEDU in punto di tutela delle legittime aspettative <i>ex</i> art. 1 Prot. 1, che si pongono in contraddizione con gli stessi enunciati fondamentali della Corte EDU.<br />
Un primo ordine di considerazioni è volto a rilevare che la nozione di legittima aspettativa come posizione giuridicamente protetta dalla CEDU confligge con il parametro della prevedibilità della legge applicabile in senso CEDU.<br />
Un secondo ordine di considerazioni vuol mostrare che il contenuto imprevedibile della nozione di legittima aspettativa determina di conseguenza l’imprevedibilità dello stesso parametro normativo impiegato per vagliare la legittimità degli atti nazionali.<br />
Quanto al primo profilo, si è detto che la Corte EDU pone al centro del proprio giudizio la legittimità dell’atto autoritativo, esaminata alla stregua della nozione di legalità che la medesima ha delineato nel tempo e che, come ci si è limitati a sintetizzare, consta di più momenti, volti nel loro insieme ad assicurare una visuale a tutto campo in modo da scongiurare qualsiasi forma di arbitrio, che sacrifichi illegittimamente i beni protetti dalla Convenzione. Il giudizio, quindi, si avvale di sotto-parametri flessibili (la legalità in senso sostanziale, il giudizio del giusto equilibrio) e si articola, anzitutto, nella verifica dell’esistenza di certi requisiti qualitativi tra i quali di gran lunga il principale è quello della prevedibilità delle conseguenze di (altrettanto ben) determinati atti o presupposti, i quali trovano fondamento nella legge in senso CEDU.<br />
Tale requisito, è stato detto[27], costituisce diretta promanazione del <i>rule of law</i> <i>concept</i> e l’uso che la Corte EDU ne ha fatto nel tempo consente senz’altro di confermarne la decisività nel contesto dell’attività interpretativa a tutela dei diritti fondamentali convenzionali[28].<br />
Se così è, non pare errato considerare la teorizzazione della nozione di legittima aspettativa come in contraddizione con la prevedibilità della norma giuridica declamata dalla Corte EDU, dovendosi tale parametro riferire anzitutto alla fonte normativa della situazione protetta.<br />
Si intende, cioè, dire che, anzitutto per ravvisare una situazione giuridicamente tutelata dalla Convenzione, occorre che la sua fonte normativa soddisfi i <i>quality requirements</i> definiti dalla Corte EDU, e solo dopo potrà sottoporsi al medesimo vaglio la fonte da cui discende la sua asserita lesione[29].<br />
La nozione di legittima aspettativa mostra una tendenza della Corte EDU a tutelare l’affidamento 1) riposto dal ricorrente in un contegno[30] <i>contra legem[31]</i> 2) pur in presenza di un atto amministrativo dichiarato legittimo dai giudici nazionali di ultima istanza siccome doveroso ai fini della tutela dell’interesse pubblico.<br />
Sembra pertanto di poter solo constatare l’inidoneità di una situazione di fatto <i>contra legem</i>, perché tal è sia l’occupazione <i>sine titulo</i> sia l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per lungo tempo, a soddisfare adeguatamente il requisito della prevedibilità, poiché fisiologicamente imprecisa e sprovvista della necessaria “<i>base sufficiente nel diritto interno</i>”.<br />
Si comprendono le ragioni della Corte EDU, vocata alla massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali, ma non a costo di rendere impalpabile uno dei fondamenti della legalità e della certezza del diritto di cui i medesimi giudici fanno strumento per sindacare la legittimità dell’operato delle Parti contraenti.<br />
Dall’esame dell’<i>iter</i> giudiziale nazionale emerge che i giudici di legittimità hanno accertato la natura demaniale della valle da pesca, così dichiarando la nullità di tutti gli atti di trasferimento della proprietà posti in essere nell’esteso arco temporale precedente l’intimazione. <br />
Così, solo prendendo atto dell’inidoneità dei negozi giuridici a produrre alcun effetto sin dall’origine, i giudici nazionali hanno risposto secondo diritto alla domanda di tutela del ricorrente e tale giudizio è stato ritenuto adeguato dalla Corte EDU, proprio nel senso di avere assicurato la prima fondamentale ed insindacabile tutela di quei valori sottesi alla legalità CEDU[32].<br />
Di fronte alla Corte EDU, a meno di voler riesaminare il giudizio dei giudici nazionali di ultima istanza, l’avvenuta stipula e registrazione dell’acquisto della proprietà da parte della ricorrente avrebbe dovuto valere come mero fatto <i>contra legem</i> al pari dell’inerzia negligente dell’amministrazione demaniale, protrattasi per alcuni decenni.<br />
Se si ha ragione di qualificare in tal modo le circostanze che hanno fondato, a dire della Corte EDU, la legittima aspettativa di trovarsi in una situazione di certezza del diritto, protetta come bene <i>ex</i> art. 1 Prot. 1 cit., pare inevitabile concludere che i giudici di Strasburgo ammettono, per un verso, che la prevedibilità sia in realtà un requisito qualitativo sacrificabile quando occorra individuare una posizione giuridica da proteggere e, per altro verso, che a discrezione della Corte tali posizioni giuridiche intrinsecamente sfuggenti ed imprevedibili entrino nel parametro di giudizio di legittimità dell’azione delle autorità nazionali.<br />
Tale ultima conclusione è elemento di un secondo ordine di considerazioni che si va a svolgere e che pare debba muovere dalla constatazione del fatto che, nel caso di specie, il provvedimento amministrativo, passato indenne al vaglio dei giudici nazionali perché vincolato ai presupposti ivi accertati, è stato dichiarato illegittimo perché sproporzionato, per aver imposto un sacrificio eccessivo ad una situazione di occupazione <i>sine titulo</i> negligentemente permessa dall’inerzia delle autorità amministrative preposte alla cura dell’interesse pubblico rilevante.<br />
Dalla ricostruzione compiuta dalla Corte EDU si evince che, sul presupposto di essere titolare della proprietà, la Società riteneva che illegittimamente l’amministrazione avesse esercitato il potere di intimazione di cui all’art. 54 del Codice della navigazione (così dichiarando la demanialità del bene), anziché avviare apposito procedimento espropriativo: è nel contesto di tale domanda che il ricorrente lamenta, in via subordinata, il difetto di proporzionalità CEDU dell’azione amministrativa, poiché dichiarando l’appartenenza della valle al demanio marittimo avrebbe “<i>rotto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra la tutela del diritto al rispetto dei beni dei privati e il perseguimento dell’interesse pubblico</i>”. <br />
Ma delle due l’una: o non sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere di intimazione al rilascio del bene demaniale e quindi il provvedimento è illegittimo per essere stato esercitato in carenza dei presupposti di legge, oppure i presupposti esistevano e in tal caso non potrà essere considerato sproporzionato il provvedimento che si palesa come vincolato per l’amministrazione che ne è titolare.<br />
Sembra, cioè, ravvisabile un corto circuito nella decisione della Corte EDU, laddove accettando l’esito del sindacato dei giudici nazionali (che hanno attestato l’esistenza del presupposto di esercizio del potere), ha trascurato, e da qui il riscontrato difetto di proporzionalità, l’assenza prevedibile nel diritto nazionale di legittime alternative al provvedimento di rilascio ed al connesso obbligo indennitario a carico dell’occupante, a beneficio di una situazione giuridica fondata unicamente su circostanze fattuali collaterali all’esercizio del potere medesimo.<br />
Così sarebbe illegittimo l’esercizio invero legittimo del potere amministrativo, in quanto fondato su una norma tanto prevedibile nei contenuti quanto nelle conseguenze ed assistita, peraltro, dal conforto interpretativo di ben tre giudici nazionali.<br />
In definitiva, sembra che a voler riconoscere tutela (di legittimità) all’affidamento incolpevole su una situazione di fatto <i>contra legem[33]</i>, qualificando la posizione ad esso sottesa come legittima aspettativa, importi confusione su quanto, a livello nazionale ed almeno sotto profili teorici, appare più chiaro[34], ovvero la distinzione necessaria tra il giudizio di legittimità cui devono essere sottoposti gli atti espressione di poteri autoritativi ed il giudizio di liceità cui sono sottoposti i comportamenti dell’amministrazione come dei privati.<br />
In estrema sintesi, il primo è un sindacato che si svolge unicamente alla luce di parametri di diritto pubblico, e solo di quelli tiene conto quando sia da verificare la conformità a diritto di un atto autoritativo in ipotesi restrittivo o afflittivo di una posizione giuridicamente protetta; il secondo è un giudizio condotto alla stregua di un parametro inevitabilmente di diritto comune, proiezione del principio di buona fede oggettiva come principio generale dell’ordinamento, di cui la tutela dell’affidamento costituisce solo una delle possibili implicazioni. Pertanto, i comportamenti così come le circostanze fattuali che connotano un determinato contegno, sul quale l’interessato riponga un affidamento, non devono rilevare sotto il profilo della legittimità del provvedimento amministrativo, a meno che &#8211; e solo in tal caso &#8211; non ricadano espressamente tra gli elementi che il legislatore ha annoverato tra quelli rilevanti ai fini dell’esercizio del potere[35]. Diversamente, è proprio la prevedibilità delle norme giuridiche a farne le spese, in nome di esigenze di giustizia sostanziale che invero, si ritiene, troverebbero una tutela più “giusta” se condotta entro gli argini della certezza del diritto.<br />
Pare, dunque, che l’ordinamento nazionale avesse assicurato massima prevedibilità delle conseguenze (intimazione al rilascio del bene e obbligo di indennità di occupazione) dell’accertamento, avallato dai giudici di legittimità, di un determinato presupposto (la demanialità del bene) e che, al contrario, la Corte EDU, ammettendo la tutela di circostanze di fatto, imprevedibili e nella specie <i>contra legem</i>, finisca per alterare pure la prevedibilità del giudizio di legittimità, che per essere sufficientemente preciso dovrebbe invero fondarsi unicamente sui parametri normativi rilevanti per l’esercizio del potere, ovvero i parametri di diritto pubblico[36].<br />
Ragionando in questi termini, va precisato, non si intende affatto negare dignità alla tutela dell’affidamento riposto nel contegno delle autorità pubbliche o delle circostanze ad esso collaterali, ma solo 1) riconoscere la tutela solo ove l’aspettativa ingenerata da tali elementi fattuali si riveli conforme a diritto e 2) destinando al giudice della liceità, e non della legittimità, il ristoro del pregiudizio subito.<br />
Non è questa la sede per esaminare neppure per cenni le conseguenze di tale declaratoria di illegittimità, considerato anche che la vicenda è tuttora pendente quanto ai profili che ineriscono la tutela di cui all’art. 41 CEDU[37], ma pare che l’occasione della pronuncia faccia emergere nella giurisprudenza della Corte EDU profili di criticità insiti nello stesso ordinamento convenzionale, prima che in quello nazionale tenuto alla conformazione a quelle decisioni <i>ex</i> art. 46 CEDU, che aprono la strada a ben più ampie riflessioni di ordine sistematico.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cfr. a titolo esemplificativo su analoga vicenda che ha interessato altra valle da pesca della laguna, Corte d’appello di Venezia, 10 giugno 2008, n. 821, confermata da Corte di Cassazione, Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665. <br />
La tematica della demanialità delle valli da pesca della laguna veneziana ha costituito in tempi risalenti così come recenti oggetto di attento interesse di parte della dottrina. Per una efficace ricostruzione dei più discussi profili di indagine a riguardo pare di poter rinviare a M. Olivi, <i>La condizione giuridica delle valli salse da pesca a sessant’anni dal codice della navigazione</i>, in <i>Dialoghi del diritto dell’avvocatura della giurisdizione</i>, 2004, n. 4,  245 ss., anche in ragione della pertinenza del commento ivi contenuto ai percorsi argomentativi (in favore della demanialità del bene) spesi dal Tribunale di Venezia, 24 maggio 2004, n. 992, ovvero il giudice di primo grado chiamato ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà della Società di cui nel testo (Valle Pierimpié Società agricola S.p.A.), che ha successivamente invocato la tutela della Corte europea dei diritti dell’uomo. <br />
[2] Così testualmente l’art. 54 (“Occupazioni e innovazioni abusive”) del R.d. 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione: “<i>qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo</i> o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento <i>ingiunge</i> al contravventore <i>di rimettere le cose in pristino</i> entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato”. <br />
[3] Nonché per l’accertamento incidentale della invalidità dell’intimazione dell’amministrazione e per la sua condanna al risarcimento <i>ex</i> art. 2043 c.c. <br />
Giusto per fornire qualche dettaglio cronologico: il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 1994 ed è giunto a decisione nel 2004, il successivo giudizio di appello si è concluso con sentenza 10 giugno 2008, mentre le Sezioni unite si sono pronunciate con sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3937. <br />
[4] Nella nota sentenza della Corte e.d.u., 13 giugno 1979, <i>Marckx c. Belgio</i>, spec. paragrafo 63, si è data ampia conferma mediante il riferimento ai lavori preparatori della disposizione che “<i>art. 1 is in substance guaranteeing the right of property. This is the clear impression left by the words “possessions” and “use of property” (in French: “biens”, “propriété”, “usage des biens”); the “travaux préparatoires”, for their part, confirm this unequivocally: the drafters continually spoke of “right of property” or “right to property” to describe the subject-matter of the successive drafts which were the forerunners of the present Article 1 (P1-1)</i>”. <br />
Cfr. inoltre M.L. PADELLETTI, <i>Art. 1 del Protocollo n. 1</i>, in S. BARTOLE &#8211; B. CONFORTI &#8211; G. RAIMONDI, <i>Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</i>, Padova, 2012, 791. <br />
[5] Così testualmente la nota Corte e.d.u., plen., 23 settembre 1982, ric. 7151/1975 e 7152/1975, <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i>, punto 61 della motivazione, ma pure la giurisprudenza più recente è costante nel medesimo solco. <br />
[6] Cfr. in particolare L. Sermet, <i>The European convention of human rights and property right</i>, Council of Europe publishing, ed. 1999, specialmente pag. 27-28, laddove si descrive esattamente l’enucleazione pretoria della regola generale contenuta nel primo alinea del primo comma dell’art. 1, che letteralmente si limiterebbe ad enunciare solo un diritto al pacifico godimento dei beni (cui si riferirebbero le successive due ipotesi di sacrificio contemplate dalla norma), ma dal quale la Corte avrebbe dedotto e così tipizzato una terza ipotesi di violazione del diritto medesimo, del tutto indeterminata e definita come “<i>interference with the substance of ownership</i>” (il caso in cui sarebbe stato inaugurato questo indirizzo è indicato nella sentenza <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i> citata nella nota precedente, dove si legge che: <i>“La circostanza che non rilevino né la seconda frase del primo paragrafo, né il secondo paragrafo non comporta che l’ingerenza nel suddetto diritto non violi la norma enunciata dalla prima frase del primo paragrafo. A tal fine, la Corte deve accertare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Inerente al sistema della Convenzione, la cura di assicurare un tale equilibrio si riflette anche nella struttura dell’art. 1 del Protocollo n. 1”</i>). <br />
Questo deciso e al contempo indefinito ampliamento in via interpretativa del contenuto dispositivo della norma, oltre che criticabile perché non necessario alla luce degli ampi margini offerti dalle due norme successive ed espresse, si palesa a chi scrive quale <i>incipit</i> di una deviazione della giurisprudenza CEDU in merito all’art. 1 cit. verso l’elaborazione di una nozione (di legittima aspettativa) che, come si cercherà di mostrare meglio nel testo, sfugge ai parametri di prevedibilità ed accessibilità sottesi al cruciale principio della preminenza del diritto nell’ordinamento CEDU. <br />
Cfr. inoltre S. Bonatti, <i>La protezione della proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</i>, in <i>Riv. ital. Dir. pubbl. com</i>., 1999, spec. 834-836 laddove rammenta come inizialmente all’espressione “rispetto dei beni” non era neppure riconosciuto un valore autonomo, ma piuttosto il significato di <i>“<<preambolo>> rilevante solo in concomitanza con una delle ipotesi indicate nei successivi paragrafi dello stesso art. 1 (privazione formale della proprietà per causa di pubblica utilità o regolamentazione del suo uso)</i>” e pertanto “<i>incapace di produrre effetti autonomi</i>”. Solo successivamente, sulla base dell’esigenza di garantire l’effettività delle garanzie convenzionali nei confronti del diritto di proprietà, al fine di non vederle limitate ad una “tutela formale”, la Corte ha  esaltato anzitutto come autonomo il più generale diritto al godimento dei beni da parte del loro titolare. <br />
[7] Per una disamina di una cospicua serie di esempi tratti dalla giurisprudenza CEDU, cfr. R. Conti, <i>Diritto di proprietà e CEDU</i>, Exeo, 2012, spec. p. 20 ss. ove, tra le altre, sono riportate le decisioni che hanno ricondotto nell’alveo della tutela di cui all’art. 1 i diritti relativi alla successione, diritti di disposizione a titolo ereditario, diritto alla conservazione della clientela, l’avviamento di uno studio professionale (<i>Iatridis c. Italia</i>), i crediti di natura risarcitoria accertati con sentenza e molte altre fattispecie. <br />
[8] Perché dal diritto al rispetto dei beni non discende alcuna obbligazione per lo Stato di garantire il diritto di acquisire la proprietà di un bene. Conseguentemente la Corte EDU escluse che si trattasse di bene nel senso di cui all’art. 1 cit. ad esempio nel caso deciso il 13 dicembre 1979, <i>Federal Republic of Germany</i>, asserendo che “<i>the expectation of professional fees to be paid in the future was not a property right</i>”. Come pure nel caso deciso il 7 settembre 1999, <i>Rudzinca v. Polony</i>, in tema di depositi bancari per i quali il Governo aveva promesso una determinata rivalutazione ovvero nel caso del 2 luglio 2002, <i>Gayduck v. Ucraina</i>, sempre in ordine a depositi bancari. <br />
Ma l’orientamento è tuttora costantemente ribadito, anche a fronte dell’ampliamento della nozione di bene protetto di cui subito nel testo. Si legge infatti nella recente sentenza 7 giugno 2012, <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i>, par. 172 che “<i>l’articolo 1 del Protocollo n. 1 vale solo per i beni attuali. Un reddito futuro può dunque essere considerato un <<bene>> solo se è già stato guadagnato o se è oggetto di un credito certo</i>” diversamente non può essere considerato tale ad esempio “<i>un credito condizionato che si estingue a causa della mancata realizzazione della condizione (Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca 2002)</i>”. <br />
[9] Così Corte e.d.u., 23 settembre 2014, <i>Valle Pierimpiè Società agricola S.p.A. c. Italia</i>; ma la definizione citata è presente nella giurisprudenza della Corte sin dalla sentenza del 29 novembre 1991, <i>Pine Valley Developments</i> Ltd <i>v. Ireland</i> (caso di revoca di un permesso di costruire associato ad un terreno acquistato dalla società ricorrente) così come in numerosissime altre pronunce, tra cui solo a titolo esemplificativo: 20 novembre 1995, <i>Pressos Compania Naviera v. Belgium</i> (legge retroattiva di esonero da responsabilità dello Stato a fronte di danni non ancora accertati e liquidati); più recentemente anche la decisione 7 giugno 2012, <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i> cit. (titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva a livello nazionale cui era stata successivamente negata per lungo tempo l’assegnazione di radiofrequenze). <br />
Cfr. le notazioni critiche di L. Sermet, <i>The European convention of human rights</i>, cit. 13-18; ma anche P. Popelier, <i>Legitimate expectations and the law marker in the case law of the European Court of Human Rights</i>, in <i>European Human rights law review</i>, 2006, parag. 2; S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento nel diritto nazionale e</i> legitimate expectations <i>nel Regno Unito: le rappresentazioni dell’amministrazione e il principio di coerenza dell’azione amministrativa,</i> in <i>Riv. it. Dir. pubb. Com.</i>, 2010, 1267-1269 e 1278-1281; G. Mandò, <i>La tutela della proprietà nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo</i>, in <i>www.duitbase.it</i>, 6/2014, spec. par. 5. <br />
[10] La Corte EDU usa in genere l’espressione “<i>sufficient basis for the interest in national law</i>”, rinviando quindi al concetto di legge/diritto nazionale. <br />
[11] Così a mero titolo di esempio si legge nella decisione del 10 novembre 2005, <i>Leyla Þahin c. Turchia</i>: “<i>as regards the words “in accordance with the law” and “prescribed by law” […]the Court observes that it has always understood <b>the term “law” in its “substantive” sense, not its “formal” one</b>; it has included both “<b>written law</b>”, encompassing enactments of lower ranking statutes and regulatory measures taken by professional regulatory bodies under independent rule-making powers delegated to them by Parliament (see Barthold v. Germany, judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, pp. 21-22, § 46), and <b>unwritten law</b>” e quindi “Law” must be understood to include both statutory law and <b>judge-made “law</b></i>” .  In una precedente controversia di cui parte era lo Stato francese (24 aprile 1990, <i>Kruslin c. Francia</i>), la Corte ha avuto occasione di argomentare più diffusamente tale presa di posizione con riguardo agli Stati europei “continentali”, asserendo che l’affermazione pure contenuta nei “<i>The Sunday Times, Dudgeon and Chappell judgments admittedly concerned the United Kingdom, but it would be wrong to exaggerate the distinction between common-law countries and Continental countries, as the Government rightly pointed out. Statute law is, of course, also of importance in common-law countries. Conversely, <b>case-law has traditionally played a major role in Continental countries, to such an extent that whole branches of positive law are largely the outcome of decisions by the courts</b></i>”, per poi ulteriormente precisare che “<i>were it to overlook case-law, the Court would undermine the legal system of the Continental States almost as much as the Sunday Times judgment of 26 April 1979 would have &#8220;struck at the very roots&#8221; of the United Kingdom’s legal system if it had excluded the common law from the concept of &#8220;law&#8221; (Series A no. 30, p. 30, § 47). <b>In a sphere covered by the written law, the &#8220;law&#8221; is the enactment in force as the competent courts have interpreted it in the light, if necessary, of any new practical developments</b></i>”. <br />
Per l’esame critico della problematica qui appena accennata si legga G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights</i>, Oxford University press, 2013, spec. 82-83. <br />
[12] Così testualmente nella pronuncia del caso <i>Valle Pierimpié Società agricola S.p.A. c. Italia</i> cit., par. 38. Ma così in altre pronunce, tra cui al paragrafo 173 della decisione <i>Centro Europa 7 srl e Di Stefano c. Italia</i> cit., dove si legge che la legittima aspettativa “<i>must be of a nature more concrete than a mere hope and <u>be based on a legal provision</u> or a legal act such as a judicial decision</i>”. <br />
[13] L’affermazione, che riguardata in sé appare provocatoria, riflette in realtà la <i>ratio decidendi</i> di alcune pronunce, nelle quali la Corte finisce per dare importanza dirimente, appunto, al solo comportamento tenuto dall’amministrazione. Ciò pare accadere quando gli atti giuridici, che unitamente alla condotta dell’amministrazione avevano fondato l’aspettativa, vengono giudicati nulli dalla giurisprudenza nazionale chiamata a sindacarli. Così, come si vedrà a breve nel testo, nel caso <i>Valle Pierimpié</i> <i>S.p.A. </i>c<i>. Italia</i> cit. <br />
[14] Così solo da ultimo in <i>Valle Pierimpié Società agricola c. Italia</i> cit., par. 46. <br />
[15] Tra le quali acquista senz’altro un peso, talvolta determinante (ad. es. 5 gennaio 2000, <i>Beyeler c. Italia</i>), la condotta inerte delle Autorità pubbliche che abbiano mostrato di tollerare una situazione di fatto, autorizzata o meno, ma <i>contra legem</i>. <br />
A questo proposito si rinvia alla casistica citata da P. Popelier, <i>Legitimate expectations</i>, cit. par. 2 nonché quella esaminata da S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit. 1278-1280. <br />
Una recente ed esaustiva disamina di giurisprudenza sulla legittima aspettativa si ritrova in B. Rainey &#8211; E. Whicks &#8211; C. Ovey, <i>Jacobs, White &#038; Ovey</i> <i>The European Convention of Human Rights</i>, 6 ed., 2014, 500 &#8211; 503. <br />
[16] Constatando allo stesso tempo (par. 48) l’irrilevanza dell’assenza di una contestuale iscrizione <i>ad hoc</i> del bene siccome demaniale, che &#8211; se si intende bene &#8211; quand’anche vi fosse stata non avrebbe privato la Società della primaria giustificazione del suo affidamento (nella validità del titolo di proprietà). <br />
Tale passaggio motivazionale si correla alla successiva affermazione dell’inesistenza di indici fattuali che avrebbero fondato dubbi sulla buona fede del ricorrente. A tal proposito, pare che la Corte EDU consideri generalmente rilevante la buona fede (in senso soggettivo) del titolare del bene sacrificato, ai fini dell’ammissibilità alle tutele di cui all’art. 1 Prot. 1. Così ad esempio nella nota decisione del 29 marzo 2010, <i>Depalle c. Francia</i>, viene considerato bene <i>ex</i> art. 1 cit., l’acquisto in buona fede di una casa sita su una particella appartenente al demanio marittimo, circostanza nota al proprietario dell’abitazione che otteneva regolari concessioni di occupazione &#8211; tutte temporanee e soggette ad espressa condizione di revocabilità in ogni momento con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Laddove, per un ravvedimento nelle prassi di gestione dei beni del demanio marittimo, l’amministrazione ha disposto la revoca della concessione/diniego di rinnovo della precedente, la Corte, che pure aveva ravvisato un bene protetto, ha riscontrato la legittimità dell’azione dell’autorità pubblica, in quanto talmente prevedibile da non potersi ritenere &#8211; nonostante i suoi effetti &#8211; sproporzionata. <br />
Per altre decisioni da cui si evincerebbe che la buona fede soggettiva costituisce presupposto per accedere alla tutela di cui all’art. 1 Prot. 1 CEDU, cfr. S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit., 1278-1279 spec. note 73 e 74. <br />
[17] Tale circostanza è in tutto smentita dal Governo (par. 30), che denuncia la novità di tale argomento, non dedotto dinanzi alla Corte di cassazione, nella cui sentenza &#8211; invero &#8211; non se ne trova traccia. <br />
[18] Illegittima perché, così si intende il riepilogo della Corte (par. 56) a) trattasi di espropriazione e pertanto sarebbe dovuta avvenire secondo l’apposita procedura ovvero perché b) la declaratoria di demanialità (contenuta nell’ordine di rilascio, adottato in luogo della corretta procedura di esproprio) si palesa come sproporzionato perché avrebbe “<i>rotto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra la tutela del diritto al rispetto dei beni dei privati e il perseguimento dell’interesse pubblico</i>”. <br />
[19] <i>Ex</i> art. 1, par. 1, seconda parte: “nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”. <br />
[20] Così la Corte in <i>Valle Pierimpié c. Italia</i>, cit., par. 69. <br />
[21] Ancora in <i>Valle Pierimpié c. Italia</i>, cit., par. 69. Ma la definizione del giudizio di legittimità nei termini elencati ai punti nel testo, era già contenuta nella ben più risalente decisione <i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i> cit., par. 69 con la sola precisazione che la verifica <i>sub</i> 2) è specificamente correlata alla previsione di un diritto convenzionale affiancato da una cosiddetta <i>limitation clause</i>, in virtù della quale è la medesima norma che prevede certe condizioni in presenza delle quali il sacrificio del diritto può essere giustificato. Così chiaramente in G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 71-73. <br />
Ci si limita solo ad accennare che un bene oggetto del diritto di proprietà nel senso CEDU non è unicamente protetto dall’art.1 Prot. 1, ben potendo coesistere tale tutela con quella offerta da altre disposizioni, in particolare quelle contenute nell’art. 6, comma 1, CEDU che riconosce le garanzie del giusto processo nei confronti di tutti i diritti civili, tra cui la Corte EDU riconduce senz’altro il diritto di proprietà. Le garanzie offerte da questo, che è annoverato tra i <i>substantive rights</i>, coesistono cioè quelle offerte dai <i>procedural rights</i> garantiti ad esempio anche dall’art. 7. Chiaramente la Corte EDU nella decisione <i>Sporrong and Lönnroth </i>ove ha statuito che “<i>the applicants’ right of property is without doubt a ‘civil right’</i>”. Così pure pacificamente per L. Sermet, <i>The European convention of human rights</i>, cit. 9. <br />
[22] G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 87-89 e 121. <br />
[23]  Così ai paragrafi 44 e 45 alla luce della domanda formulata dal ricorrente, che verteva (par. 43) “<i>sulla questione di stabilire se la dichiarazione dell’appartenenza della Valle Pierimpié</i>”  al demanio “<i>fosse basata su una corretta interpretazione dei testi pertinenti</i>”. <br />
Il concetto pare efficacemente espresso da G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 122: “<i>legality in the context of the Convention is not concerned with the substantive content of domestic law. It does not determine the substantive content that laws should or should not have</i>”. Immediatamente dopo l’Autrice precisa che “<i>Legality is a semi-autonomous term that gives normative weight to national law and imposes upon national law a Convention standard of the quality of the law</i>” e questo, per un verso, significa che “<i>legality thus incorporates national legal norms</i>” ma che “<i>at the same time, the Court attempt to maintain a certain distance by looking at the effects and the quality of national law</i>” e ciò si evidenzia in particular modo laddove la Corte EDU “<i>pays deference to the primary responsibility of national courts to interpret and apply national law</i>”. Pertanto, per un verso, questo distacco dai contenuti sostanziali delle norme nazionali applicabili è adeguato al “<i>subsidiary role</i>” della Corte EDU, e per altro verso, evidenzia una minor efficacia da un punto di vista sostanziale delle garanzie che ivi si possono assicurare, rimanendo gli Stati contraenti “<i>primarily responsible for protecting human rights</i>”. <br />
[24] La previsione dell’indennizzo si inserisce in questi termini nel quadro della tutela offerta dalla CEDU alla proprietà sacrificata: laddove la lesione sia legittima e proporzionata, l’indennizzo è l’unica forma di ristoro economico riconosciuto dalla Convenzione; laddove invece l’ingerenza sia in definitiva giudicata illegittima si somma all’indennizzo la previsione che onera l’autorità nazionale al pieno ristoro del bene, affermando la predilezione per una tutela restitutoria <i>in integrum</i> laddove possibile. Altrimenti il Governo è tenuto a motivare l’impossibilità e a corrispondere la c.d. <i>just satisfaction</i> quantificata dalla Corte EDU in un nuovo “segmento” di giudizio. Cfr. L. Sermet<i>, The European convention of human rights</i>, cit. 38-40. <br />
Così l’art. 41 CEDU; “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”. <br />
La norma sembra dover essere letta alla luce del successivo art. 46 CEDU, che al primo comma riconosce che “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti” e che l’esecuzione avviene sotto il controllo del Comitato dei ministri”. <br />
[25] Pertanto, se si intende bene, se l’indennizzo è corrisposto, l’esame della Corte in merito orbita unicamente attorno alla congruità del suo ammontare rispetto al valore del bene e da solo non è elemento idoneo a fondare un giudizio di <i>deficit</i> di proporzionalità; altrimenti, se non è corrisposto alcun indennizzo, questo solo fatto è ritenuto da solo sufficiente ad integrare un simile giudizio. <br />
[26] La Corte non manca di notare come l’ammontare tanto elevato sia dovuto alla permanenza della ricorrente sull’area ben oltre il momento della ricezione dell’intimazione al rilascio e che non è escluso che la Società ottenga un’autorizzazione utile alla prosecuzione dell’attività produttiva, ma non vi dà peso ai fini delle conclusioni cui giunge poche righe dopo (par. 76). <br />
[27] Cit. G. Lautenbach, <i>The concept of the rule of law</i>, cit. 121. <br />
[28] Si pensi solo alle vicende italiane relative alle disposizioni giurisprudenziali come legislative in punto di espropriazione indiretta o di indennità di espropriazione. <br />
[29] Peraltro, sembra che la Corte EDU ragioni in questi termini di fronte all’art. 7 CEDU, interpretando  la nozione di <i>law </i>rilevante in quel contesto: infatti, dopo aver affermato che “<i>When speaking of “law” Article 7 alludes to the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term</i>”, la Corte prosegue attesta che “<i>these qualitative requirements must be satisfied as regards both the definition of an offence and the penalty that the offence in question carries</i>”. <br />
[30] Dove per contegno si intende anzitutto qualunque comportamento, attivo od omissivo, tenuto da qualsiasi esponente dell’autorità pubblica in contatto con il destinatario del procedimento che mostri, lasci intendere o addirittura espliciti l’eventualità che si verifichi la situazione, anelata dal destinatario, tuttavia <i>contra legem</i>. Ma egualmente <i>contra legem</i> è pure il comportamento dell’occupante <i>sine titulo</i>, la cui illecita permanenza sul suolo demaniale sia stata riscontrata dalla stessa amministrazione che aveva dato adito a confidare in una certa continuità di quella situazione. <br />
[31] Tale tendenza era stata pure rilevata da S. Valaguzza, <i>Tutela dell’affidamento</i>, cit. 1268 e 1269 e 1278-1281. <br />
[32] Perché, si rammenta, “<i>per principio spetta ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno</i>”. Cfr. inoltre la decisione 20 dicembre 2012, <i>Pacifico c. Italia</i>. <br />
[33] Le considerazioni che si sono formulate in ordine alla valenza di fatti <i>contra legem</i> come fonti sufficientemente qualificate per la Corte EDU di posizioni giuridiche soggettive, valgono pure laddove tali contegni risultino <i>secundum legis</i>. Ciò in quanto è da ritenere che tutti i fatti che esorbitano dalla prescrizione normativa sull’esercizio del potere debbano essere altresì esclusi dal giudizio di legittimità dell’atto autoritativo condotto alla stregua di quella prescrizione di diritto pubblico. Quei medesimi fatti potrebbero invece rilevare nel contesto del giudizio di liceità del contegno dell’amministrazione, condotto alla stregua del parametro di diritto comune che promana dal principio di buona fede. <br />
[34] Preziosa in tal senso è la riflessione sulla rilevanza dell’affidamento alla luce dei concetti di legittimità e liceità dell’azione amministrativa di L. Bertonazzi, <i>La tutela dell’affidamento nelle procedure selettive</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2010, 1, spec. 64-75 e 78-84 dove, tra l’altro, emerge chiaramente come la genuinità dell’autonomia reciproca dei due concetti di legittimità e liceità non possa che implicare una rigorosa enucleazione dei differenti parametri che ne governano i rispettivi giudizi. <br />
[35] Com’è nell’ipotesi prevista dall’art. 21 <i>nonies</i> della legge n. 241/1990. <br />
Questo, peraltro, par essere il pensiero sottostante l’affermazione delle Sezioni unite n. 3937/2011 cit. di irrilevanza, ai fini del giudizio <i>de quo</i>, di “<i>eventuali comportamenti concludenti posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari, in quanto illeciti perché ovviamente </i>contra legem”. <br />
[36] La vicenda, peraltro, non sembra poi così diversa da quella esaminata dalla Corte EDU nella decisione <i>Depalle</i> <i>c. Francia</i> cit., ove si è negato che vi fosse stata violazione dell’art. 1 cit. proprio in ragione dell’adeguatezza in punto di prevedibilità delle norme applicabili ed effettivamente applicate nella specie (e perciò solo passate indenni al vaglio della proporzionalità). <br />
In quell’ipotesi, un cittadino francese era divenuto proprietario di una casa in una zona di villeggiatura sita su una particella appartenente al demanio marittimo. Il proprietario era consapevole della natura demaniale del bene, considerato che beneficiava regolarmente di autorizzazioni ad occupare (con la propria casa) l’area in questione. Emerge che nei vari provvedimenti (temporanei) di autorizzazione all’occupazione era sempre contenuta una clausola, meramente riproduttiva di conseguenze normative altrove previste, che preannunciava l’eventualità che l’amministrazione revocasse/non rinnovasse l’autorizzazione medesima ed, in tal caso, prescrivesse la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi all’occupante. Proprio in ragione di tali elementi, la Corte EDU ha ritenuto legittimo (perché prevedibile e pertanto non sproporzionato) il sacrificio del diritto di proprietà (in senso stretto) del ricorrente, perché adeguatamente messo in grado di conoscere fin dall’atto di acquisto delle possibili conseguenze di diritto pubblico della sua condizione di proprietario. <br />
[37] La Corte EDU ha ritenuto non sufficientemente istruita la questione inerente al danno materiale ed alla riparazione delle conseguenze della violazione e, nella potenziale riuscita di un accordo tra le parti, ha rinviato ad un secondo momento la pronuncia sul punto.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-legittime-aspettative-cedu-una-contraddizione-della-legalita/">Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dalla dequotazione dei vizi «formali» alla dequotazione dei vizi «sostanziali», ovvero della dequotazione tout court della tutela costitutiva (a proposito di una recente ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-dequotazione-dei-vizi-formali-alla-dequotazione-dei-vizi-sostanziali-ovvero-della-dequotazione-tout-court-della-tutela-costitutiva-a-proposito-di-una-recente-ordinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-dequotazione-dei-vizi-formali-alla-dequotazione-dei-vizi-sostanziali-ovvero-della-dequotazione-tout-court-della-tutela-costitutiva-a-proposito-di-una-recente-ordinanza/">Dalla dequotazione dei vizi «formali» alla dequotazione dei vizi «sostanziali», ovvero della dequotazione &lt;i&gt;tout court&lt;/i&gt; della tutela costitutiva (a proposito di una recente ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria)</a></p>
<p>1. Questi ultimi venti anni sono stati segnati da una propensione a scardinare progressivamente il prezioso patrimonio di tutela ereditato dalla gloriosa tradizione del contenzioso amministrativo, sia sotto il profilo del regime di invalidità del provvedimento, sia sotto il profilo della centralità della tutela costitutiva: siamo cioè nelle stesse fondamenta</p>
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1. Questi ultimi venti anni sono stati segnati da una propensione a scardinare progressivamente il prezioso patrimonio di tutela ereditato dalla gloriosa tradizione del contenzioso amministrativo, sia sotto il profilo del regime di invalidità del provvedimento, sia sotto il profilo della centralità della tutela costitutiva: siamo cioè nelle stesse fondamenta del diritto amministrativo.<br />
Tre sono i punti di attacco a tale tradizione: l’avvento dei cd. vizi “formali” del provvedimento che danno luogo alla non annullabilità e che in misura crescente vanno erodendo il principio del generale rilievo di tutte le violazioni di legge; l’idea di una giurisdizione sul rapporto in luogo della giurisdizione sull’atto; ed infine la generalizzata immissione nel “sistema” giuspubblicistico della tutela risarcitoria.<br />
E’ innegabile che una certa tendenza ad ampliare l’ambito dei vizi “formali” sia un dato comune ai sistemi di diritto pubblico[1], ma si ha l’impressione che nel nostro ordinamento si stia, con poca prudenza, cominciando ad eccedere. <br />
La qualificazione di vizio “formale” è divenuta quantomai pervasiva, a parte qualche eccezione, come nel caso di omessa acquisizione di pareri. E’ assai significativo che, diversamente dalla giurisprudenza francese e in spregio dei principi costituzionali, si sia addirittura intaccato il vizio di incompetenza, alla stregua almeno di un corposo orientamento giurisprudenziale che fa rientrare anche tale vizio tra quelli “formali” che precludono la tutela costitutiva[2].<br />
L’unico baluardo che sembra invero svolgere ancor oggi un ruolo di contenimento rispetto alla deriva “sostanzialista” è che l’art. 21<i>octies</i> L. n. 241/1990 riferisce la non annullabilità per vizi di forma o di procedimento ai soli atti “vincolati”, e sempre che la natura vincolata verrà valutata in astratto, come sembra volere la legge nel diversificare la disciplina tra il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento e gli altri vizi formali. Se infatti negli atti vincolati vi si volessero far rientrare anche gli atti astrattamente discrezionali ma vincolati in concreto, il distinguo tra le due fattispecie diverrebbe assai sottile e la dequotazione dei vizi formali finirebbe per conquistare l’intero universo provvedimentale.<br />
L’avanzare dei vizi “formali” e la conseguente dequotazione della tutela costitutiva non sono peraltro neanche compensati, se di compensazione può parlarsi e non piuttosto di una tutela minore, da forme di tutela risarcitoria o indennitaria, come pure suggerito da taluni orientamenti dottrinari.<br />
Se si fa eccezione per il rispetto del termine di conclusione del procedimento[3], non sembra in alcun modo presa in considerazione la prospettiva della tutela risarcitoria (o indennitaria) per i diritti procedimentali “autonomamente” considerati.<br />
Per altro verso, vi è un arretramento del rilievo dei vizi formali ai fini risarcitori anche nella loro veste “strumentale” alla tutela del bene della vita finale, e ciò almeno per due aspetti.<br />
La risarcibilità non è conseguenza automatica dell’accertamento dell’illegittimità per soli vizi formali del provvedimento sia nel caso degli interessi pretensivi, sia, secondo un recente orientamento e di contro alla tradizionale giurisprudenza del giudice civile, nel caso di interessi “oppositivi”[4]. Si protende cioè ad un trattamento eguale <i>in peius</i>, verso la non risarcibilità.<br />
L’irrisarcibilità non riguarda soltanto le ipotesi in cui un vizio “formale” precluda la tutela costitutiva, ma anche nel caso in cui la consenta. In altre parole, nel primo caso il vizio è “formale” ai fini di entrambe le tutele, nel secondo caso, ad es. per mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, il vizio sarebbe “sostanziale” (forma sostanziale) ai fini dell’annullamento e sarebbe invece “formale” ai fini della risarcibilità[5].<br />
In altre parole, con il progressivo affermarsi dei vizi “formali” non può che registrarsi una secca caduta della tutela, sia sul versante più importante, quello della tutela costitutiva, sia sull’eventuale versante della tutela risarcitoria.<br />
L’idea di una giurisdizione sul rapporto e l’avvento di una generalizzata tutela risarcitoria sono stati salutati nel segno del raggiungimento di un vero e pieno sistema di tutela contrapposto a quello tradizionale avvolto da una genesi di autoritarismo.<br />
Nulla di condivisibile.<br />
Vero è piuttosto che il sistema giuspubblicistico ha sempre costituito un inestimabile patrimonio garantistico del cittadino, comparativamente di gran lunga superiore a ciò che avrebbe potuto offrire il diritto civile e il giudice ordinario. Purtroppo, nella nostra dottrina, ha avuto seguito l’eco di un diritto amministrativo che nasce nel segno dell’autoritarismo e che, in qualche misura, a tale autoritarismo è rimasto legato. Un giudizio più che altro ideologico, che, come si è cercato già di dimostrare in altra occasione, non resiste, anche sul piano storico, di fronte al puntuale confronto tra i regimi giuridici, pubblicistico e civilistico.<br />
Ciò che tuttavia si vuole qui sottolineare è soprattutto che l’idea di una giurisdizione sul rapporto e l’avvento di una generalizzata tutela risarcitoria non solo non avevano in realtà da compensare un (presunto) <i>deficit</i> “strutturale” del sistema tradizionale, ma hanno finito per produrre un effetto contrario, cioè, anche qui, una caduta della tutela del cittadino.<br />
Va anzitutto vagliata l’idea della giurisdizione sul rapporto, cui si collegano concetti similari, come quelli della giurisdizione di spettanza o della dicotomia tra situazioni finali e situazioni strumentali.<br />
Non interessa, nella breve economia del presente scritto, contestare analiticamente, come si è già fatto in altra occasione, la validità teorica di tali distinzioni: la giurisdizione sull’atto è sempre una giurisdizione sul rapporto, così come può dirsi che è sempre una giurisdizione di spettanza o una giurisdizione che riguarda situazioni finali, quale che sia l’entità del risultato che in un determinato momento l’ordinamento garantisce all’interessato.<br />
Stiamo tuttavia all’uso convenzionale che si fa di queste distinzioni, nella loro rintracciabile valenza più “concretistica” che dommatica. Quando si parla di giudizio sul rapporto si vuole dire che il giudice con la sentenza possa arrivare a conferire “definitivamente” il risultato “ottimale” cui mira l’interessato: se, ad es., si chiede un’autorizzazione, l’ottenimento dell’autorizzazione, mentre sarebbe considerata tipica espressione di una mera giurisdizione sull’atto che si ottenga soltanto l’annullamento di un diniego in ragione di una censura che non comporti ancora la certezza del rilascio dell’autorizzazione.<br />
Tale risultato “ottimale” è stato invero sempre raggiungibile, ogni qual volta l’estensione dei motivi di ricorso e dei contenuti del giudicato fosse così comprensiva da non lasciare più alcuno spazio all’amministrazione in ordine ai presupposti di fatto e diritto del provvedere; un’estensione comprensiva eventualmente perseguibile anche in sede di giudizio di ottemperanza, grazie alla tradizionale ambivalenza di siffatto giudizio, di esecuzione e, altresì, di cognizione.<br />
L’unico vantaggio che deriverebbe dalla retorica della giurisdizione sul rapporto è ravvisabile nella previsione codicistica che, in luogo degli effetti conformativi dell’annullamento, consentirebbe più direttamente e immediatamente l’ottenimento di una sentenza di cognizione che “condanna” l’amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole al ricorrente.<br />
Si tratta, è bene subito sottolinearlo, di un percorso di tutela che fa riferimento agli interessi pretensivi, non anche agli interessi oppositivi, che rimangono invece consegnati ai soli percorsi tradizionali. La suddetta azione di condanna è infatti esperibile “contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”, non essendo altresì configurata una condanna a contenuto inibitorio.<br />
Con il nuovo costrutto sembra che ci si sganci dalla logica conformativa dei vizi censurati, e della loro eventuale comprensività, consegnando aprioristicamente <i>in toto </i>al giudice l’accertamento dei presupposti del provvedimento. <br />
Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’azione contro il silenzio. Al di là del vaglio dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, proprio per l’assenza dell’atto, non vi sono vizi da denunciare ed il ricorrente, con formula di sintesi, chiede che si giudichi sulla “fondatezza della pretesa”.<br />
Ma, a ben vedere, sia nel caso del silenzio, sia nel caso di impugnativa di un diniego, questo stacco è in buona parte solo apparente, poiché la fattispecie condannatoria rimane pur sempre condizionata da quanto è accertabile nel processo, essendo esperibile soltanto “quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”. In altre parole, anche con la nuova azione di condanna, non è affatto scontato che il rapporto nella sua interezza acceda al processo, ma occorre ancora verificare cosa vi entri o possa entrarvi. <br />
Né è immaginabile che si vada al di là della formula codicistica, poiché significherebbe negare in radice l’esistenza stessa del potere amministrativo. <br />
Ciò invero non fa che confermare come il processo non possa sempre e comunque, ed in un’unica soluzione, pregiudizialmente atteggiarsi a fagocitatore indiscriminato di tutti i poteri giuridici connessi ad una determinata vicenda, specialmente quando si tratti di poteri, come quelli pubblicistici, che non si risolvono in un solo esercizio, ma costituiscono un attributo duraturo dei soggetti. Lo stesso peraltro potrebbe dirsi per l’autonomia negoziale dei privati. Così ad es. se un terzo interessato ottiene la declaratoria di nullità di un contratto, non per questo verrà impedito, sempre in danno, ora lecito, del terzo, che le parti ristipulino quel contratto emendato dal vizio di nullità.<br />
Vediamo  adesso gli svantaggi, che, questa volta, si produrrebbero peraltro con riferimento ad entrambe le categorie di interessi, oppositivi e pretensivi.<br />
Il giudizio sul rapporto consente più facilmente di dar spazio ai vizi “formali” del provvedimento. Quanto più il giudice sarà variamente indotto a vagliare, in termini di definitività, la fondatezza della pretesa, oppositiva o pretensiva, del ricorrente, tanto più potrà spingersi ad affermare che un determinato vizio non ha inciso e non potrebbe incidere sulla giustizia sostanziale della decisione amministrativa sfavorevole, con conseguente espunzione della tutela costitutiva.<br />
Ci sembra quindi, mettendo sulla bilancia le suddette considerazioni, che l’enfatica affermazione della giurisdizione sul rapporto, da un lato, abbia prodotto ben poco, e, probabilmente, ben poco potrebbe produrre, essendo in realtà il frutto di un travisamento teorico, d’altro lato, possa indebolire la tutela costitutiva come ulteriore canale di spropositata valorizzazione dei vizi formali. In altre parole, ci sembra che, in termini di tutela, siano più gli svantaggi che i vantaggi.<br />
Un giudizio non meno negativo deve svolgersi rispetto al risarcimento dei danni.<br />
Non si vuole disconoscere che vi siano delle ipotesi nelle quali la tutela risarcitoria costituisce l’unico strumento di protezione o che possano esservi fattispecie meritevoli della tutela risarcitoria “accanto” alla tutela costitutiva. Tutte situazioni, che senza bisogno di scompaginare i principi, potevano essere risolte dalla prudenza creativa del giudice amministrativo.<br />
Altra cosa è invece una tutela risarcitoria che incida nella logica del sistema giuspubblicistico a detrimento della tutela costitutiva, cioè di una tutela in sé ben più satisfattiva.<br />
Già in altra occasione si erano paventati i pericoli in cui si incorreva con una non ponderata assunzione di centralità della tutela risarcitoria nei rapporti di diritto pubblico. <br />
Il codice del processo amministrativo aveva anche condivisibilmente architettato una incisiva rete di contenimento che mantenesse in concreto la preminenza della tutela costitutiva. Ma evidentemente ciò non è bastato.<br />
La prima vittima illustre è stata la tutela cautelare, cioè di una tutela sempre largamente concessa dal giudice amministrativo, proprio nella logica della tutela costitutiva, che mira all’ottenimento di un’azione amministrativa favorevole all’interessato e non al surrogato della tutela risarcitoria. <br />
Non si può infatti non registrare la presenza via via più numerosa di pronunce cautelari che argomentano il rigetto in ragione della sempre possibile prospettiva del risarcimento. Sembra purtroppo di trovarsi di fronte ad un giudice civile e non più ad un giudice amministrativo.<br />
Va da sé che in tali casi l’espunzione della tutela cautelare finisce di solito per travolgere anche la tutela costitutiva, ogni qual volta, almeno, il consolidamento di effetti non più reversibili del provvedimento fa venire meno l’interesse all’annullamento.<br />
Basterebbe anche soltanto questo ordine di notazioni, data l’importanza che ha sempre avuto la tutela cautelare nel contenzioso amministrativo, per esprimere un giudizio negativo sulla snaturante intromissione della tutela risarcitoria.<br />
Se questo deve essere il costo, allora è persino preferibile rinunciare alla tutela risarcitoria, tenendosi stretta la tutela costitutiva e la tutela cautelare, così come, al momento dell’istituzione della IV sezione, vi fu un’appariscente propensione a ricorrere al nuovo rimedio, piuttosto che chiedere il risarcimento al giudice civile.<br />
L’esempio della tutela cautelare è comunque già significativo dello schema che si va prefigurando:  lo scambio tra la tutela risarcitoria e quella costitutiva.</p>
<p>2. In una recente ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria (sez. V, 22 gennaio 2015 n. 284), sembra che si stia maturando al riguardo un vero e proprio salto di qualità, aprendo il campo ad un capitolo del tutto nuovo: la dequotazione dei vizi “sostanziali” ai fini della tutela costitutiva o, se si preferisce, la dequotazione <i>tout court</i> della tutela costitutiva per il tramite appunto di uno scambio con la tutela risarcitoria.<br />
Queste in sintesi le considerazioni della V Sezione.<br />
Nel caso di specie il giudice riconosce l’illegittimità della non ammissione alla prova orale di un concorso in quanto la Commissione non aveva predeterminato i criteri di valutazione, riconosce cioè l’esistenza di un vizio “sostanziale” che ha inciso sulla giustizia del provvedimento.<br />
D’altra parte, si evidenzia che l’accoglimento del ricorso determinerebbe un rilevante “danno sociale” con riguardo ai vincitori del concorso che hanno preso servizio già da quindici anni e che hanno fatto conseguentemente le loro scelte di vita.<br />
Si prospetta quindi che il giudice “possa disporre unicamente il risarcimento del danno, senza il previo annullamento degli atti risultati illegittimi”.<br />
Tale prospettiva, anche evocando un noto precedente della VI Sezione (10 maggio 2011 n. 2775), troverebbe fondamento nei generali principi di “proporzionalità, equità e giustizia” che imporrebbero al giudice di farsi “carico delle conseguenze delle proprie pronunce”, consentendogli di “modulare la tutela spettante a chi abbia fondatamente impugnato gli atti”.<br />
Sin qui il discorso sembra muoversi, in termini di autosufficienza, sul versante di un potere giudiziale di contemperamento equitativo degli interessi contrapposti.<br />
Sennonché, si mette altresì in campo tutto un altro ordine di ragioni, che conducono all’affermazione che l’annullamento “non risulta più utile per il ricorrente” (ex art. 34, c.3., cpa).<br />
E ciò perché, nel caso di specie, l’annullamento “sottrae il bene della vita ad uno o più controinteressati, senza poterlo attribuire al ricorrente”, ove evidentemente per bene della vita viene intesa la sola vittoria concorsuale e non una <i>chance</i> di partecipazione.<br />
Né infine sarebbe necessario, sempre a mente dell’art. 34 cit., che il ricorrente manifesti espressamente una richiesta  volta all’accertamento della illegittimità ai fini risarcitori (così Cons. st., sez. V, 12 maggio 2011 n. 2817; <i>contra</i> la prevelente giurisprudenza, ad es., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6539).<br />
La pronuncia si presta a diverse notazioni critiche, sia riguardo alla coerenza interna del costrutto, sia, per ciò che più importa, agli esiti che si prefigurano.<br />
Sgombriamo subito il campo da un profilo di coerenza interna.<br />
Il riferimento all’art. 34 cit. appare mal posto.<br />
Se si ritenesse effettivamente dimostrata l’assenza di utilità dell’annullamento per il ricorrente, sarebbe stato sufficiente appellarsi al solo art. 34 cit., senza bisogno di coinvolgere né principi generali, che sembrano invece evocati per contemperare “utilità”, compresa quella del ricorrente, contrastanti, né l’Adunanza plenaria.<br />
Né ancora sarebbe stato necessario imbarcarsi in un’evidente forzatura, affermando che la <i>chance</i> non costituisca un “bene della vita”. <br />
A ben vedere, nonostante la suddette superfetazioni, la pronuncia non disconosce invero un’utilità dell’annullamento per il ricorrente, ma tale utilità (“una chance &#8211; per di più ben difficilmente soddisfabile”) è ritenuta di poca consistenza rispetto al “danno sproporzionato” che si arreca ai controinteressati. Ed è soltanto così che si comprende più coerentemente l’evocazione di principi generali volti a sostenere il contemperamento del giudice. <br />
La sostanza del quesito non tocca dunque in effetti il difetto di interesse all’annullamento, ma attiene seccamente alla configurabilità di un potere officioso del giudice di sostituire la tutela costitutiva con quella risarcitoria, a partire da un bilanciamento degli interessi contrapposti, secondo i principi di “proporzionalità, equità e giustizia”.<br />
L’idea di una modulazione giudiziale della tutela costitutiva non è nuova.<br />
Il riferimento va anzitutto alla risalente giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha trovato poi sanzione nell’art. 264 TFUE: “la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi”.<br />
Di siffatta giurisprudenza va evidenziato: che l’annullamento viene comunque disposto, ma se ne può delimitare la portata sia riguardo al passato, sicché rimangono salvi gli effetti già prodotti dall’atto, sia riguardo al futuro, sicché gli effetti dell’atto continuano ancora a prodursi sino alla consumazione di un termine entro il quale l’autorità deve riprovvedere; che la modulazione della tutela tiene conto sia dell’interesse del ricorrente, sia di interessi contrastanti, in una logica dunque di bilanciamento.<br />
Un altro utile riferimento è costituito, per la sua sempre viva valenza paradigmatica, dalla giurisprudenza amministrativa d’oltralpe.<br />
Già in una pronuncia del 2004 (Conseil d’État, 11 maggio 2004, <i>Association AC</i>), si ritrovano statuizioni similari a quelle della giurisprudenza europea, sia, sotto il profilo del contemperamento degli interessi,  nel senso “di prendere in considerazione, da una parte, le conseguenze della retroattività dell’annullamento per i diversi interessi pubblici e privati presenti e, d’altra parte, gli inconvenienti che si presenterebbero riguardo al principio di legalità e al diritto ad un ricorso effettivo”, sia nel senso di stabilire che “se questo effetto retroattivo dell’annullamento è tale da comportare delle conseguenze manifestatamente eccessive (…) tutto o parte degli effetti dell’atto anteriori al suo annullamento dovranno essere considerati definitivi o anche, ove occorra, l’annullamento avrà effetto a una data ulteriore”.<br />
Un distinguo che sembra potersi cogliere sta piuttosto nel fatto che il Conseil d’État sottolinei marcatamente che una siffatta modulazione sia configurabile solo in presenza di conseguenze manifestatamente eccessive e “<i>à titre exceptionnel</i>”.<br />
Vale la pena, incidentalmente, di menzionare anche l’interessante sviluppo di questo schema con riguardo alle pronunce di rigetto. Si è cioè statuito, sempre a titolo eccezionale e in omaggio al principio di “sécurité juridique”, di far salvi gli effetti prodotti della sospensione cautelare di un provvedimento e di differire nel tempo gli effetti della decisione di rigetto del ricorso (Conseil d’État, 27 ottobre 2006, <i>Société Techna SA).</i><br />
Nella nostra giurisprudenza il riferimento va al noto precedente della VI Sezione,10 maggio 2011 n. 2775.<br />
La pronuncia, evocando i principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, nonché quelli della giurisprudenza UE (ritenuti applicabili a livello nazionale, vertendosi in una materia –l’ambiente- dove insiste la competenza UE), arriva alla conclusione che quando “risulterebbe incongrua e manifestatamene ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell’annullamento con effetti <i>ex tunc</i> dell’atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, o con la loro decorrenza <i>ex nunc</i> ovvero escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi”.<br />
Il caso si prestava ad una facile soluzione poiché la questione non investiva un conflitto di interessi da contemperare, bensì lo stesso interesse del ricorrente, rispetto al quale l’annullamento era addirittura disutile, sicché il giudice si preoccupò di ripiegare, sempre a tutela del ricorrente, sulle sole misure di tipo conformativo, al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale. <br />
Rimane potenzialmente uno spettro più ampio di applicazione della massima, poiché l’ipotesi in cui l’applicazione della regola dell’annullamento risulti “incongrua e manifestatamene ingiusta” sembra porsi in alternativa a quella di un “contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale” e lascia quindi pensare a fattispecie nelle quali la modulazione della tutela costitutiva operi a tutela di un interesse diverso da quello del ricorrente.<br />
L’ordinanza di rimessione in commento va certamente inquadrata in questo filone giurisprudenziale, ma con un elemento significativo di discontinuità.<br />
Nell’evocata giurisprudenza l’eventuale compromesso tra l’interesse del ricorrente ed altri interessi concorrenti si muove all’interno  di quell’insieme di effetti (caducatori, ripristinatori, conformativi etc.) connessi all’armamentario della tutela costitutiva. Anche la sola prescrizione conformativa costituisce <i>lato sensu</i> una modalità volta pur sempre a rimuovere il provvedimento illegittimo. <br />
Non meno la giurisprudenza comunitaria e quella francese si muovono nell’alveo della “sola” modulazione della tutela costitutiva.<br />
L’ordinanza invece trova il punto di equilibrio in una del tutto diversa dislocazione del rimedio apprestato a favore del ricorrente. Più che una “modulazione” della tutela costitutiva ci troviamo cioè di fronte ad una sua totale “amputazione” cui corrisponde il subentro della tutela risarcitoria.<br />
Siffatta prospettazione presta il fianco a diverse considerazioni critiche.<br />
Anzitutto, la “sostituzione” del rimedio è configurata in termini di potere officioso del giudice, indipendentemente cioè da una domanda o dall’esplicitazione di un interesse al risarcimento da parte del ricorrente.<br />
Si tratta di un vero e proprio capovolgimento. Molti, per quanto discutibilmente, avevano sostenuto l’ingresso della tutela risarcitoria e l’autonomia della relativa azione al fine di consentire al cittadino una scelta tra i rimedi più confacente al proprio interesse.<br />
Adesso che questo orientamento, pur con i condivisibili paletti codicistici, è prevalso ed è apparsa all’orizzonte la tutela risarcitoria, il giudice vuole “imporre” quest’ultima al cittadino che aspira invece ai consueti e più satisfattivi percorsi della tutela costitutiva.<br />
Non si intende tuttavia dare un rilievo decisivo al principio della domanda, poiché, in linea di principio, non si è contrari ad una certa disinvoltura creativa della gloriosa tradizione pretoria del giudice amministrativo. Anche di recente se ne può dare un esempio virtuoso, quando, a tutela dell’interesse del ricorrente, si è trasformata d’ufficio, in materia di occupazione acquisitiva, una domanda di risarcimento dei danni, che, alla luce dei principi europei, non avrebbe potuto più avere accoglimento, in una domanda volta alla condanna a provvedere ai sensi dell’art. 42 <i>bis </i>T.U. espropri.<b><br />
</b>E’ piuttosto il “contenuto” specifico, ed in particolare la sua <i>pars destruens</i>, della <i>mutatio </i>proposta che qui non convince, poiché si mettono troppo radicalmente in discussione i fondamenti della tutela giuspubblicistica con imprevedibili esiti sulla tenuta del sistema, per chi almeno non intenda rinunciare a quella specialità (nel tradizionale segno del maggior garantismo) che costituisce la stessa ragione d’essere del diritto amministrativo e del suo giudice.<br />
Già è motivo di sicura preoccupazione che, discutibilmente, si sia determinata una certa dequotazione della tutela costitutiva in ragione dell’avvento dei vizi formali e si sia persino arrivati al limite estremo di una modulazione di tale tutela di fronte ad un atto affetto da vizi “sostanziali”.<br />
A maggior ragione, non appare tollerabile che la tutela costitutiva possa venire puramente e semplicemente amputata in danno del ricorrente.<br />
Verrebbe anche da rimettere in campo il carattere costituzionalmente necessario della tutela costitutiva nella giustizia amministrativa, se non si dovesse, allo stato, continuare a prendere atto di avventuristiche pronunce del Giudice delle leggi (n. 275/2001), che, mosso da una inidonea mentalità civilistica, ove la tutela costitutiva ha carattere tipico, ha ritenuto di rimettere alla legge i casi nei quali un giudice può annullare un provvedimento (sicché, in ipotesi, il legislatore potrebbe anche sottrarre tale potere al giudice amministrativo).<br />
Scendendo di grado, si potrà comunque ancora sostenere che la legge individua espressamente le ipotesi nelle quali un provvedimento illegittimo non è annullabile (art. 21 <i>octies</i> L. n. 241/1990), e tra queste non rientra certamente l’atto affetto da vizi “sostanziali”. In questo ultimo caso, si potrà al limite e con grande prudenza discettare, in via interpretativa, della modulazione, ma non anche della espunzione dell’annullamento, poiché ciò sarebbe palesemente in contrasto con la legge. <br />
L’argomento che rimane tuttavia più importante è quello sistematico.<br />
La generale tutela costitutiva di diritto pubblico, almeno per la travagliata esperienza degli stati europei continentali, esprime un presidio irrinunciabile dello Stato di diritto e dei principi di libertà e di democrazia, mentre una posizione di primazia della tutela risarcitoria, che comprensibilmente caratterizza invece, a tutela dell’autonomia privata, il sistema civilistico, porrebbe la basi del più volgare autoritarismo: lo Stato potrà sempre fare quel che vuole, mettendo quattro soldi nella sacchetta del suddito.<br />
Si comprende la <i>ratio</i> del caso concreto che ha mosso l’ordinanza di rimessione, ma,  se si fosse voluto soltanto far trionfare l’equità, sarebbe stato preferibile che il giudice avesse direttamente deciso il caso, con una poco motivata pronuncia “singolare”, di quelle che non fanno giurisprudenza. Ed invece si è scelto di “montare” il caso, nel segno dell’odierna avventuristica moda per l’innovazione. <br />
Vi è dunque da sperare che l’Adunanza plenaria non dia ingresso a quello che potrebbe divenire un autentico cavallo di Troia per il sistema giuspubblicistico, o, in tutto subordine, volendo far prevalere la <i>ratio</i> equitativa del caso concreto, ne segni marcatamente il carattere di assoluta “eccezionalità”. Se il Conseil d’État, prudentemente, ha ammesso “<i>à titre exceptionnel</i>” la sola modulazione della tutela costitutiva, <i>a fortiori</i>  una siffatta e vieppiù stringente prudenza dovrà esercitarsi riguardo ad una deroga di ben maggiore invasività come quella prospettata dalla Sezione remittente.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Emblematico è il caso della giurisprudenza amministrativa francese, ove di recente si va consolidando il “principio secondo il quale, se gli atti amministrativi devono essere presi secondo le forme e conformemente alle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti, un vizio incidente sullo svolgimento di un procedimento amministrativo (…) non è di natura tale da comportare l’illegittimità della decisione presa se non risulta dagli atti che è stato suscettibile di esercitare una influenza sul senso della decisione o che ha privato gli interessati di una garanzia; che l’applicazione di questo principio non è escluso in caso di omissione di una procedura obbligatoria, a condizione che una tale omissione non abbia inciso sulla competenza dell’autore dell’atto” <b>(</b>Conseil d&#8217;État,<b> </b>Assemblée, n. 35033, 23 décembre 2011; ma v. ad es. anche n. 353288, 26 décembre 2012<b>, </b>n. 353428, 25 mars 2013, n. 350380, 17 juillet 2013<b>).</b> <br />
[2] Da ult. Tar Campania Napoli, VIII, 26 marzo 2014, n. 1781: “l’incompetenza relativa può annoverarsi tra i cd. vizi formali suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990”: Ma v. già Tar Toscana Firenze, 17 novembre 2013, n. 1263, Tar Campania Salerno, II, 31 maggio 2013, n. 1132, Cons. st., V, 9 aprile 2013, n. 1915, Tar Sicilia Catania, III, 27 febbraio 2013, n. 561, Tar Lazio Latina, 23 novembre 2006, n. 1748, Cons. st., VI, 15 novembre 2005, n. 6350. <br />
[3] Qui invero convivono due orientamenti giurisprudenziali, uno che collega il risarcimento alla spettanza del bene finale (già Cons. st., ad. pl., n. 7/2005), negando quindi l’autonomo rilievo del vizio formale <i>de quo</i>, l’altro che, anche valorizzando le modifiche della L. n. 69/2009 (art. 2bis L. n. 241/1990), collega il risarcimento alla mera inosservanza del termine, anche cioè qualora non spettasse il bene finale (ad es. CGA, 4 novembre 2010, n. 1368). <br />
Da ultimo (dl n. 69/2013), il legislatore sembra aver riesumato la via, già (inutilmente) prospettata nel 1997, dell’indennizzo automatico, con ciò sembrando prediligere per il non espunto risarcimento del danno il primo dei citati orientamenti: indennizzo automatico per il “mero” ritardo, risarcimento del danno per il ritardo che arreca pregiudizio al bene della vita finale che spetta (da cui va eventualmente sottratto l’indennizzo). <br />
[4] V., ad es., Cons. st., V, 28 aprile 2014 n. 2187, che fa espressamente riferimento ad un noto e risalente giudizio dottrinario nel senso della “iperprotezione” degli interessi oppositivi. <br />
[5] Cons. st., 2187/2014 cit..</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 9.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-dequotazione-dei-vizi-formali-alla-dequotazione-dei-vizi-sostanziali-ovvero-della-dequotazione-tout-court-della-tutela-costitutiva-a-proposito-di-una-recente-ordinanza/">Dalla dequotazione dei vizi «formali» alla dequotazione dei vizi «sostanziali», ovvero della dequotazione &lt;i&gt;tout court&lt;/i&gt; della tutela costitutiva (a proposito di una recente ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/">Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</a></p>
<p>Abstract: I decreti prefettizi di gestione straordinaria delle imprese rappresentano un salto di qualità nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali provvedimenti, che consentono il commissariamento dell’attività di esecuzione di singoli contratti pubblici, perseguono una finalità preventiva rispetto al manifestarsi di qualificati elementi di pericolosità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/">Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong><em>Abstract:</em> </strong>I decreti prefettizi di gestione straordinaria delle imprese rappresentano un salto di qualità nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali provvedimenti, che consentono il commissariamento dell’attività di esecuzione di singoli contratti pubblici, perseguono una finalità preventiva rispetto al manifestarsi di qualificati elementi di pericolosità sociale e si ascrivono, quindi, al genus delle misure di prevenzione. Tuttavia, ad onta del nome utilizzato, la gestione commissariale può avere un effetto non transitorio, giungendo sino alla completa esecuzione del contratto e, dunque, producendo un esito liquidatorio. Ciò conferisce all’istituto una connotazione para-espropriativa e rende problematica la conferma dell’impostazione tradizionale, di fonte giurisprudenziale, per cui le misure di intervento pubblico sostitutorio possono essere sempre adottate senza contraddittorio procedimentale e sono sottoposte a un sindacato giurisdizionale limitato, in linea con la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni dell’amministrazione. Infatti, ove così fosse, la compressione del diritto di difesa in sede di partecipazione e di impugnazione rischierebbe di portare a un sostanziale diniego di giustizia per il privato inciso dalle misure in parola.</p>
<p><strong>1. – Introduzione. 2. – Le misure di straordinaria gestione per finalità anticorruzione. 3. Le misure di straordinaria gestione per finalità antimafia. 4. Conclusioni: problemi e prospettive.</strong></p>
<p>
<strong>1. &#8211; Introduzione</strong><br />
1.1 Ogni tentativo di inquadramento delle misure di gestione straordinaria delle imprese, introdotte dall’art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella l. 11 agosto 2014 n. 114, transita dall’applicazione di tre note categorie giuridiche tra loro interconnesse: «corruzione», «criminalità organizzata» e «prevenzione».<br />
Nella sua accezione più ampia, non limitata alle fattispecie incriminatrici, per «corruzione» s’intende l’abuso del potere affidato al fine di ottenere un guadagno personale (the misuse of entrusted power for private benefit)[1]. Il fenomeno è particolarmente diffuso nel settore dei contratti pubblici e causa gravissimi danni non solo economici, in conseguenza del lievitare della spesa, ma anche all’immagine e alla credibilità delle istituzioni[2]. La corruzione, infatti, attribuisce indebiti vantaggi alle imprese inefficienti e prive dei requisiti per contrattare con la p.a., drenando risorse che potrebbero essere impiegate più proficuamente. La concentrazione del malaffare nel mercato delle commesse pubbliche è dovuta alle ingenti somme di denaro ivi allocate, che attirano interessi illeciti, oltre che alla polverizzazione della domanda ed alla complessità e instabilità della normativa, che ostacola i controlli[3]. Tutte le fasi della contrattazione possono essere intaccate dalla corruzione, ma l’esecuzione dell’appalto è il momento più critico, specie in sede di controllo di qualità o di completamento del contratto[4]. È questo lo stadio di vita del negozio in cui minori sono la trasparenza, la garanzia della concorrenza e il controllo, in cui si inseriscono le misure straordinarie oggi in commento[5].<br />
Ancora più gravi, e spesso collegati alla corruzione, sono, poi, gli effetti delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, che ambisce a farsi fornitrice delle amministrazioni per lucrare illecitamente[6]. Questo stretto legame impone un’azione sinergica sui due fronti, antimafia e anticorruzione, cui andrebbe anche aggiunto quello della criminalità d’impresa, che è ben colta dai provvedimenti introdotti dall’art. 32, d.l. n. 90 del 2014[7]. Del resto, la stessa nozione di associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416-bis c.p., è costruita in chiave patrimoniale intorno alla gestione e al controllo di attività economiche e contratti pubblici, ed alla realizzazione di profitti ingiusti mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo[8]. Mafia, corruzione e criminalità d’impresa, infatti, «non sono vertici di un triangolo, separati fra loro; sono frammenti di un cerchio senza soluzione di continuità» che determinano una «lesione egualmente significativa dei valori costituzionali di eguaglianza, di competitività, di libertà ed iniziativa economica, di legalità, di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione»[9].<br />
La prevenzione, infine, è una dimensione fondamentale dell’agire amministrativo e, anche per quanto d’interesse in questa trattazione, si riallaccia all’insegnamento per cui «è meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione»[10]. La funzione preventiva della devianza criminale è assolta non solo dalla pena vera e propria, ma anche da «misure di prevenzione», personali o patrimoniali, applicabili dall’autorità amministrativa a soggetti ritenuti pericolosi, prima della (e a prescindere dalla) avvenuta consumazione di reati, a cui, invece, si riconnettono le «misure di sicurezza»[11]. Trattandosi di provvedimenti collegati alla presunta pericolosità sociale del soggetto, che non si fondano sul dato oggettivo della previa commissione di un reato, le misure di prevenzione sono spesso etichettate come «fattispecie di sospetto», sanzionate da «pene del sospetto»[12]. La legislazione speciale degli ultimi anni, specialmente nel campo del contrasto della criminalità di tipo mafioso, ha rafforzato il «diritto della prevenzione», che si è evoluto in un microsistema autonomo da quello penale[13]. Questo corpus normativo, da mezzo di controllo del disagio sociale, si è trasformato in uno strumento di lotta di fenomeni criminali ben più complessi, specialmente sotto il profilo patrimoniale dell’accumulo illecito di patrimoni[14].<br />
1.2 L’art. 32, d.l. n. 90 cit., ha, dunque, configurato inedite misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, nell’ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la cui applicazione è demandata all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ed ai Prefetti[15]. In merito, l’Autorità di vigilanza e il Ministero dell’interno, in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, hanno stipulato protocolli d’intesa recanti atti d’indirizzo per la loro uniforme applicazione[16].<br />
Quanto al contrasto della maladministration, l’innovazione s’inserisce nel contesto di rinnovato impegno avviato con la l. 6 novembre 2012 n. 190 e che, come detto, vede nei contratti pubblici uno dei principali settori critici[17]. Con la l. n. 190 del 2012, infatti, agli strumenti penali è stato affiancato un complesso organico di disposizioni di diritto amministrativo, tendente alla valorizzazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento[18]. È così maturata sempre più l’idea che non debba essere la legge penale, con il suo carattere di repressione episodica, residuale e successiva alle violazioni, il mezzo principale con cui affrontare l’emergenza corruzione[19]. La nuova strategia di contrasto in via amministrativa si fonda su norme che incidono sul piano della gestione delle risorse umane o dell’organizzazione delle funzioni degli enti. Sotto il primo profilo, possono ricordarsi la previsione di codici di comportamento, la rotazione del personale, l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, la disciplina sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali; particolarmente rilevante è, poi, il regime sulle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39[20]. Sul versante organizzativo, invece, spiccano le figure del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza, oltre al piano nazionale anticorruzione approvato dall’Anac, ai piani triennali di prevenzione della corruzione e ai programmi triennali per la trasparenza e l’integrità adottati dalle singole amministrazioni[21]. Valenza organizzativa hanno, poi, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni regolamentati dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al fine di stimolare forme diffuse di controllo sulle gestioni pubbliche da parte della collettività[22].<br />
Sino ad ora, tuttavia, non si era giunti a contemplare, per finalità anticorruzione, ipotesi di limitazione unilaterale e autoritativa della sfera giuridica di soggetti privati legati alla p.a. da un rapporto negoziale, basato su posizioni paritetiche, come invece avviene con l’art. 32, d.l. n. 90 cit. Il salto qualitativo così compiuto è notevole, specialmente ove si consideri che i provvedimenti restrittivi in commento sono disposti ante e praeter delictum, sulla base di un quadro probatorio di consistenza inferiore rispetto a quanto necessario per ottenere una condanna in sede penale. Le nuove misure straordinarie intendono evitare il rischio che, da un lato, le indagini penali ostacolino il conseguimento, da parte della p.a., dell’utilità connessa al contratto, dall’altro, che la necessità di portarlo comunque a esecuzione consenta a chi ne abbia ottenuto contra legem l’aggiudicazione di conseguirne pure il profitto[23]. Si tratta, dunque, di provvedimenti che vanno a prevenire il manifestarsi della «pericolosità sociale» insita nella prosecuzione dell’affidamento in capo a un soggetto attinto da qualificati sospetti di corruzione. Tale natura di «misura di prevenzione» è ancor più evidente nel procedimento antimafia, invece, ove le nuove misure straordinarie vanno a integrare gli altri strumenti di intervento anticipatorio già disciplinati dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159[24].<br />
1.3 Nel perseguire tali finalità di prevenzione, l’art. 32 cit., dà vita a ingerenze assai incisive nella sfera degli aggiudicatari di contratti pubblici, concessioni di lavori o dei contraenti generali, sulla base di presupposti accertabili con ampia latitudine di apprezzamento[25].<br />
In concreto, si consente al Prefetto, ricorrendone i presupposti, di: a) disporre, nei casi di minore gravità, il sostegno e monitoraggio dell’impresa (c.d. tutoraggio); b) ordinare la rinnovazione, mediante sostituzione, di organi sociali e, in difetto di adeguamento entro il termine stabilito, di disporre la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa «limitatamente alla completa esecuzione del contratto»; c) provvedere direttamente alla predetta gestione. Le misure in discorso sono applicabili quando è ormai esaurito il procedimento di scelta del contraente, il negozio è stato stipulato e ne è in corso l’esecuzione, approntandosi così una tutela preventiva particolarmente penetrante per l’imparzialità, il buon andamento e la legalità nell’attività contrattuale della p.a., oltre che per la pretesa all’osservanza delle norme penali in materia[26].<br />
Detti provvedimenti, al pari delle altre misure di prevenzione, sollevano questioni di compatibilità con gli altri valori di rilevanza costituzionale e, nella specie, di quelli cui gli artt. 23, 24, 41 e 42 Cost., in tema di prestazioni imposte, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica e proprietà privata delle imprese. Al riguardo, quale sintesi ideale delle preoccupazioni sottese alle figure in commento, non può che ricordarsi l’insegnamento della Corte costituzionale per cui «il sospetto, anche se fondato, non basta, perché, muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe aperto l’adito ad arbitrii, e con ciò si trascenderebbe quella sfera di discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria all’attività amministrativa, perché le leggi e, tanto meno, la Costituzione non possono prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste all’esercizio dei diritti»[27]. Inoltre, non possono essere ignorati né i profili di interferenza dei provvedimenti introdotti dall’art. 32 cit. con le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011, preposte a tutelare i medesimi interessi generali, né l’esigenza di uniforme applicazione, stante la scarsa determinatezza definitoria dei relativi presupposti.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le misure di straordinaria gestione per finalità anticorruzione</strong><br />
2.1 L’obiettivo dell’intervento legislativo è far sì che, in presenza di gravi fatti o elementi sintomatici, che hanno già determinato ricadute penali o che sono idonei a palesare significativi scostamenti dagli standard di legalità e correttezza, l’esecuzione del contratto pubblico non ne risenta e ne sia garantita la continuità di esecuzione[28]. A tal fine, il sistema di prevenzione della corruzione è integrato con strumenti di immediata applicazione e operatività, capaci di preservare l’interesse alla realizzazione dell’appalto in un regime di legalità controllata che, pur limitando la libertà d’iniziativa economica privata, consente all’impresa di proseguire nel rapporto negoziale con la p.a.[29].<br />
Le circostanze valorizzabili ai fini dell’esercizio dei poteri in parola non sono riconducibili solo a reati contro la p.a., ma si ascrivono anche a vicende e situazioni propedeutiche alla loro commissione o contigue, integranti reati differenti o consistenti in altre forme di distorsione delle procedure di aggiudicazione[30]. Si tratta, in ogni&nbsp; modo, di elementi indicativi della probabile esistenza di condotte illecite, da desumere da fatti «accertati», cioè corroborati da riscontri oggettivi, e «gravi», aventi un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità[31]. Ciò dovrebbe assicurare che l’autorità assuma a presupposto non semplici sospetti, ancorchè fondati, ma fatti concreti, rifuggendo dal ricorso a elementi di giudizio indeterminati che sarebbero incompatibili col rispetto dei valori costituzionali in gioco.<br />
Le prefate misure straordinarie sono, dunque, espressione di un potere conformativo e limitativo della libertà d’iniziativa economica in vista di interessi pubblici di rango superiore e la scelta del provvedimento da adottare nel caso concreto avviene secondo il generale principio di proporzionalità (o del «minimo mezzo»), graduando la soluzione in ragione della gravità della situazione riscontrata[32]. Pertanto, ove l’anomalia sia superabile con il semplice allontanamento del titolare dell’impresa o del singolo esponente aziendale, sarà sufficiente l’ordine di rinnovazione dell’organo sociale[33]. Solo ove ciò non basti potrà disporsi la straordinaria gestione limitatamente alla completa esecuzione del contratto, cioè alle sole attività connesse all’appalto, non determinandosi «l’azzeramento» degli organi sociali, ma una loro mera «sterilizzazione» parziale, con surroga degli amministratori prefettizi negli ordinari poteri[34]. Gli organi societari rimangono, quindi, in carica per tutti gli altri affari e viene instaurata una «gestione separata e a tempo» di un segmento dell’impresa, utilmente perseguibile anche attraverso gli strumenti di cui all’art. 2447-bis c.c., che consente la destinazione specifica ed esclusiva di una parte del patrimonio sociale a un determinato affare[35].<br />
2.2 Quanto alla tipologia di interventi adottabili, nelle ipotesi di minore compromissione l’autorità dispone il c.d. tutoraggio, cioè l’inserimento nell’impresa di un presidio composto di esperti con compiti di monitoraggio e sostegno, al fine di stimolare il ripristino di una gestione improntata a legalità e trasparenza[36]. Gli esperti, in numero non superiore a tre e in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori, possono fornire «prescrizioni operative» elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza. L’inosservanza di tali indicazioni non è sanzionata dall’art. 32 cit., potendo al più costituire elemento sufficiente a integrare le situazioni anomale che legittimano misure più incisive[37]. Le prescrizioni su organizzazione, controllo interno ed organi sociali possono trovare un punto di riferimento nei «modelli» ex art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di corporate compliance[38]. Il tutoraggio consiste, quindi, nell’affiancamento degli organi dell’impresa da parte di esperti esterni, investiti di poteri di stimolo della revisione gestionale e amministrativa dell’azienda. Si tratta, quindi, di una peculiare prestazione imposta, consistente in un obbligo di pati avente a oggetto una «consulenza forzosa» da parte dell’autorità.<br />
A un livello di gravità immediatamente superiore si colloca l’ordine di rinnovare la composizione degli organi sociali, sostituendo il soggetto coinvolto nel procedimento penale ovvero al quale siano imputabili le altre situazioni anomale. Secondo gli orientamenti Anac, si tratta di una misura che impone all’impresa di risolvere il rapporto in virtù del quale aveva inserito nei propri organi la persona fisica in questione, non essendo consentita la conservazione di altri incarichi o di un’influenza di fatto che faccia ritenere adempiuto solo nella forma l’ordine dell’autorità[39]. Il provvedimento richiama lo schema operativo delle tradizionali misure di prevenzione personali a carattere inibitorio, risolvendosi nel divieto di esercizio di determinate attività individuate sulla base del rapporto intrattenuto con una data impresa.<br />
Infine, nell’ipotesi in cui il coinvolgimento dell’azienda in fatti suscettibili di rivelare uno scostamento dalla legalità sia ancora più esteso, può essere disposta la straordinaria gestione vera e propria, limitatamente al contratto in relazione al quale è disposta. L’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001, già consentirebbe all’autorità giudiziaria, in presenza di procedimenti penali anche per reati contro la p.a., di azzerare gli organi di amministrazione dell’impresa, sostituendoli con una gestione commissariale[40]. Tuttavia, in disparte il fatto che il commissariamento ex art. 15, d.lgs. n. 231 cit., è disposto con sentenza del giudice e non con provvedimento dell’autorità amministrativa, quello ordinato in base all’art. 32 cit. si caratterizza per una minore invasività. Infatti, il decreto prefettizio si limita a stabilire un transitorio controllo pubblico sulla sola parte dell’impresa impegnata nello specifico contratto pubblico, per cui viene ravvisata l’esigenza di intervenire[41]. Per effetto della gestione straordinaria ad contractum, sono attribuiti agli amministratori temporanei «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione» dei suoi titolari, inclusi quelli dell’assemblea societaria, al fine di portare a termine l’appalto o la concessione, senza che si incida sulla governance complessiva né sull’intera attività sociale. Nel periodo di gestione pubblica, non solo i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto ai commissari, ma l’eventuale utile derivante dal contratto interessato, determinato anche in via presuntiva, è accantonato in apposito fondo speciale, non distribuibile né pignorabile sino all’esito dei giudizi penali (ovvero amministrativi, nel procedimento antimafia). Si produce, dunque, di una deroga al regime civilistico degli utili, di cui agli artt. 2262, 2303, 2433 c.c., che implica pure una forma di «segregazione patrimoniale» con connessa limitazione della responsabilità del debitore[42]. Da un punto di vista contabile, si crea una riserva legale preordinata alla successiva esecuzione delle decisioni del giudice e la necessità di separare accuratamente l’utile imputabile al contratto commissariato da quelli derivanti da altre attività conferma l’opportunità di istituire un patrimonio destinato, ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. Quanto alla durata, la gestione prefettizia è disposta in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura e comunque non può protrarsi oltre il collaudo[43].<br />
2.3 L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è espressamente qualificata come di «pubblica utilità» ad ogni effetto e gli amministratori prefettizi «rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave». Conseguentemente, detti amministratori ed esperti sono investiti di un munus publicum che solleva, da un lato, la questione dell’individuazione del giudice munito della competenza giurisdizionale a valutare la legittimità dei loro atti e comportamenti, dall’altro, della sottoposizione degli stessi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti[44]. Quanto al primo problema, si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 c.p.a., considerata l’investitura non contrattuale degli organi della procedura e le funzioni di interesse pubblico loro attribuite[45]. Sotto il profilo della configurabilità di una responsabilità amministrativa, poi, non è dubitabile che gli incaricati dal Prefetto intrattengono un «rapporto di servizio» con la p.a., essendo stabilmente inseriti, quali funzionari onorari, in procedimenti amministrativi, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile[46]. A tale ultimo riguardo, considerato, poi, che i titolari di detti munera gestiscono risorse sulle quali è impresso un vincolo pubblicistico, dato che l’utile derivante dal contratto commissariato va imputato a un fondo speciale indisponibile, pare doversi applicare a questa peculiare gestione anche il giudizio di conto, di cui agli artt. 74, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 44, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214[47].<br />
Agli amministratori prefettizi spetta, infine, un compenso, posto a carico dell’impresa, quantificato con il decreto di nomina sulla base degli importi corrisposti agli iscritti all’albo degli amministratori giudiziari[48]. Al riguardo, fondamentale è il decreto attuativo ex art. 8, d.lgs. 4 febbraio 2010 n. 4, al fine di quantificare unitariamente detti importi, atteso che l’assenza di criteri di commisurazione certi, uniformi e funzionali alla ratio dell’istituto può comportare il riconoscimento di compensi diversi in relazione a misure analoghe, sollevando un problema di compatibilità con gli artt. art. 3 e 23 Cost.<br />
2.4 L’art. 32 cit. ha disegnato un procedimento in cui è prevista una doppia valutazione dei presupposti legittimanti le misure straordinarie, intestata ad organi monocratici appartenenti a diversi plessi amministrativi: l’una, svolta a soli fini di iniziativa, è di competenza del vertice dell’Autorità di vigilanza di settore; l’altra, avente effetti decisori, è affidata al rappresentante del Governo a livello provinciale[49]. Né il Presidente dell’Anac, né il Prefetto sono legati da vincoli di dipendenza gerarchica o funzionale con le stazioni appaltanti ed entrambi svolgono le proprie funzioni nell’interesse generale alla correttezza delle gestioni pubbliche nel quadro dell’attività negoziale delle amministrazioni.<br />
La proposta dell’Anac, che ha contenuto valutativo complesso e non ha efficacia vincolante, suggerisce al Prefetto, ma non gli impone, l’esplicazione di una certa attività. La sua formulazione si fonda su elementi informativi da cui è possibile desumere ragionevolmente che il contratto pubblico è stato ottenuto in modo illecito. Questi derivano o dalla notizia della pendenza di un procedimento penale per reati contro la p.a. (i.e. l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. dell’imprenditore o dell’organo societario di vertice), ovvero da altre risultanze raccolte nell’attività di vigilanza, ai sensi della l. n. 190 cit. o del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163[50]. In tal senso, è idonea a motivare la richiesta di misure al Prefetto la conoscenza non solo dell’esistenza di un’indagine penale per i predetti reati, ma anche di situazioni «anomale», comunque sintomatiche di condotte illecite. È, in ogni modo, necessario che gli elementi presentino lo spessore probatorio dei «fatti gravi ed accertati», che non esige il rigore tipico di una sentenza penale di condanna, ma che si fonda comunque su dati utili a consentire una valutazione probabilistica dell’illecita aggiudicazione e della responsabilità degli esponenti aziendali interessati[51]. Posto che le informazioni in argomento devono essere pregnanti e attuali, oltre che supportate da riscontri obiettivi, la loro valutazione consiste in un’operazione logica paragonabile a quella svolta dal giudice sui «gravi indizi» di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., sulle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari penali[52]. Ne consegue che tutto quanto posto a base di un’ordinanza cautelare o di un decreto che dispone il giudizio, da valutare comunque in modo autonomo, ben possa giustificare la richiesta di gestione straordinaria e temporanea. Pur espressamente richiamata solo tra i criteri che guidano la scelta della misura da parte del Prefetto, si ritiene che l’Autorità di vigilanza possa esprimersi anche sulla graduazione della gravità del fatto, prendendo in considerazione il comportamento tenuto dal suo autore, il livello di coinvolgimento dell’impresa come soggetto autonomo, la serialità/sistematicità del ricorso a mezzi illeciti per l’aggiudicazione e la gestione degli appalti. Considerato che la fase di competenza dell’Anac è un sub-procedimento destinato a sfociare nell’applicazione, a cura di altro organo, di provvedimenti dal contenuto sfavorevole, ad essa sono applicabili le garanzie del giusto procedimento, di cui alla l. n. 241 cit., prima tra le quali la comunicazione di avvio del procedimento[53]. Peraltro, stante la funzione preventiva delle misure in discorso, tese a evitare il conseguimento di un profitto illecito in conseguenza di un reato, e la connessa esigenza di speditezza, i termini per l’interlocuzione del privato ben possono essere contenuti[54]. Alla proposta del Presidente dell’Anac va riconosciuta natura di atto «prodromico» in senso proprio, assunta a conclusione di un procedimento e volta a sintetizzare le valutazioni dell’amministrazione, compiendo un processo decisionale che le fa assumere dignità provvedimentale e la rende autonomamente impugnabile, essendo già di per sé lesiva sotto il profilo dell’immagine[55].<br />
Quanto alla decisione del Prefetto, è noto che quest’ultimo è l’organo statale periferico di amministrazione generale, competente per il mantenimento dell’ordine pubblico, la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e il controllo sugli enti locali, con una consolidata conoscenza della propria circoscrizione territoriale e che può efficacemente contrastare le varie forme di illegalità nella gestione della cosa pubblica[56]. Ricevuta la proposta dell’Anac, il Prefetto è investito del potere di accertare i presupposti del provvedimento e specialmente la «particolare gravità dei fatti oggetto d’indagine», senza vincolo alcuno rispetto alle valutazioni già svolte dell’Autorità di vigilanza e&nbsp; potendo anzi anche acquisire nuovi fatti al procedimento, in vista della valutazione discrezionale circa l’atto più appropriato al singolo caso. Considerato che, nonostante la proposta dell’Anac, il Prefetto ha l’obbligo di svolgere una propria istruttoria, la sequenza procedimentale in esame non è qualificabile come «pluri-strutturata», poiché il decreto del Prefetto non è né una decisione su una proposta, di cui non è modificabile il contenuto, né una approvazione o una mera esternazione dell’atto dell’Anac, necessaria per costituirne gli effetti[57]. Peraltro, se il Prefetto non può modificare il contenuto dell’atto di iniziativa dell’Anac, neppure pare che possa del tutto prescinderne, mancando una puntualizzazione normativa analoga a quella prevista dal successivo comma 10, secondo periodo, ove si stabilisce che, in caso di emissione di informazione antimafia interdittiva, le misure sono disposte «di propria iniziativa» dal rappresentante del Governo, che ne informa il Presidente dell’Anac.<br />
Da ultimo, la scelta del provvedimento è effettuata in ragione della gravità del fatto, per cui: a) il sostegno e monitoraggio è disposto nei casi più lievi di coinvolgimento della struttura imprenditoriale, ovvero laddove siano implicati nell’illecito soggetti diversi da amministratori e legali rappresentanti, ma capaci comunque di condizionarne l’operato; b) l’ordine di rinnovazione degli organi sociali è adottato ove si ritenga sufficiente l’allontanamento dell’amministratore coinvolto negli illeciti; c) il commissariamento parziale configura un’extrema ratio, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o sussista una significativa compromissione dell’impresa[58]. La misura è revocata e cessa di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di altre misure di prevenzione ovvero l’archiviazione del procedimento. La circostanza che l’art. 32. cit. abbia espressamente contemplato le ipotesi di revoca per sopravvenienza di un provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria non esclude la possibilità di una revoca in autotutela, sussistendone i presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241 cit.[59]. Inoltre, pur nel silenzio della legge, non può dubitarsi che alla revoca debba farsi luogo anche nei casi di sopravvenienze giudiziarie favorevoli all’operatore economico attinto dalle misure straordinarie. Al riguardo, se la revoca è in ogni caso dovuta in caso di sentenze che escludono la responsabilità con formula c.d. piena, può controvertersi se sia necessaria una valutazione discrezionale nelle ipotesi di proscioglimento per motivi diversi, di applicazione della pena su richiesta o di cessazione delle misure cautelari. La soluzione affermativa pare senz’altro preferibile, privilegiandosi una lettura coerente con i principi generali desumibili dagli artt. 648 ss. c.p.c., in tema di efficacia delle sentenze penali in altri giudizi civili o amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Le misure di straordinaria gestione per finalità antimafia</strong><br />
3.1 Le misure straordinarie applicate, giusta l’art. 32, comma 10, d.l. n. 90 cit., alle imprese che, dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto, siano destinatarie di un’informazione antimafia interdittiva ex art. 91, d.lgs. n. 159 cit., condividono le finalità preventive dell’istituto già analizzate, perseguendo l’interesse pubblico al completamento dell’esecuzione del contratto al riparo da influenze illecite. Tuttavia, al fine di un loro più compiuto inquadramento, è necessario soffermarsi in breve sul sistema delle informative disciplinato dal d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e dal d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 e riordinato dal d.lgs. n. 159 cit.<br />
Le informative prefettizie antimafia sono uno strumento di esclusione dal mercato dei pubblici appalti dell’imprenditore sospettato di legami o condizionamenti da infiltrazioni mafiose e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti che presuppongono l’intervento di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività[60]. Dette informative hanno, di norma, efficacia «interdittiva», perché precludono in via diretta la possibilità di contrattare con la p.a., dando atto dell’esistenza di cause ostative tipizzate dalla legge o, comunque, di elementi che, a giudizio del Prefetto, denotano l’esistenza di «tentativi di infiltrazione» mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle imprese. L’apprezzamento della sussistenza di tali tentativi è espressione di un potere discrezionale che comporta una valutazione lata di delicati interessi contrapposti: la libertà di impresa e la tutela dell’uso del denaro pubblico[61]. La prassi ha elaborato anche informative «atipiche», il cui effetto interdittivo è rimesso a una valutazione discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’atto, fondata sull’accertamento di elementi e circostanze che, pur denotando il pericolo di collegamento fra imprese e criminalità organizzata, non raggiungono il livello di gravità previsto per l’emissione di un’interditta[62]. In ogni modo, l’informazione prefettizia costituisce una «tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso e non postula la prova di fatti di reato»[63]. Essa, infatti, integra una «difesa molto avanzata dell’autorità pubblica contro il fenomeno mafioso e l&#8217;emergenza della criminalità organizzata»[64].<br />
L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 cit., definisce, dunque, l’informazione antimafia come la «attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate»[65]. Le amministrazioni, gli enti e le aziende pubblici, sottoposti a vigilanza o controllo pubblico, oltre ai concessionari di opere pubbliche, hanno l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero prima di rilasciare o consentire provvedimenti aventi contenuto ampliativo (es. autorizzazioni, licenze, contributi e finanziamenti, ecc.)[66]. Qualora emerga l’esistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa, il soggetto pubblico non può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni[67].<br />
3.2 Al pari di quanto osservato a proposito del procedimento anticorruzione, anche le misure con finalità antimafia non assolvono una funzione «cautelare» di congelamento della situazione esistente fino a una successiva determinazione della p.a. I provvedimenti prefettizi mirano, piuttosto, a perseguire attivamente gli interessi pubblici messi in pericolo da situazioni di contiguità o agevolazione mafiosa ascrivibili a responsabilità dell’impresa, interessi che trascendono la mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto[68]. Le ragioni utili a giustificare il commissariamento sono tassativamente indicate consistono nella: a) continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati, evitando ogni interruzione nell’erogazione delle prestazioni necessarie; b) salvaguardia dei «livelli occupazionali», cioè di un numero consistente di posti di lavoro, la cui perdita inciderebbe sul livello complessivo della popolazione attiva in un dato contesto geografico o produttivo; c) integrità dei bilanci pubblici[69]. Analogamente a quanto visto per il contrasto della corruzione (15, d.lgs. n. 231 cit.), anche per il settore antimafia l’art. 34, d.lgs. n. 159 cit., consente all’autorità giudiziaria di azzerare gli organi di amministrazione dell’impresa, sostituendoli con una gestione commissariale. In particolare, ciò può avvenire nel corso del procedimento per l’applicazione delle altre misure di prevenzione, quando ricorrano sufficienti indizi che le attività economiche sono esposte a pericolo di condizionamento da parte di soggetti nei cui riguardi sono state applicate o proposte le medesime misure o sia in corso un procedimento penale per reati di criminalità organizzata.<br />
Anche nel procedimento antimafia vale il principio di proporzionalità e le misure straordinarie vanno coordinate con le previsioni concernenti il recesso dai contratti pubblici, di cui all’art. 94, commi 2 ss., d.lgs. n. 159 cit.[70]. Infatti, nel caso in cui sia stata emessa un’informazione interdittiva, le stazioni appaltanti sono normalmente tenute a disporre la revoca dell’aggiudicazione o, se la stipula è già intervenuta, la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto negoziale sotto commissariamento prefettizio costituirebbe un rimedio eccezionale, destinato a trovare applicazione entro limiti ben precisi[71]. Sennonché, l’art. 32, comma 10, cit. puntualizza che la straordinaria gestione può essere disposta ancorché ricorrano i presupposti per non procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, la cui controparte non sia «sostituibile in tempi rapidi», di cui all’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159 cit. Conseguentemente, quando emerge la necessità di salvaguardare i particolari interessi pubblici sopra indicati, il Prefetto può sempre disporre le misure straordinarie, anche se la stazione appaltante abbia espresso la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale. In tal modo, la continuazione del contratto pura e semplice diviene uno strumento del tutto residuale, dato che non è assistito da alcuna forma di controllo o di presidio della legalità e che, quindi, la tutela degli interessi pubblici indicati dall’art. 32, comma 10, cit. sarebbe solo eventuale[72]. Peraltro, esiste il rischio che le valutazioni demandate al Prefetto possano essere eluse dal recesso unilaterale che le stazioni appaltanti, di norma, dispongono non appena avuta notizia dell’informazione interdittiva. Ciò rende necessario che nel casellario informatico istituito ex art. 7, comma 10, d.lgs. n. 163 cit., e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 62-bis, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, siano iscritti sia l’avvio del procedimento di valutazione dei presupposti per l’adozione delle misure straordinarie, sia la loro avvenuta adozione[73].<br />
I fatti posti dal Prefetto alla base del giudizio di contiguità mafiosa sono connotati da tratti di «gravità» se i tentativi di infiltrazione criminale individuati sono riconducibili a: a) soggetti che, nella compagine di impresa, sono titolari delle cariche ovvero degli assetti proprietari indicati all’art. 85, d.lgs. n. 159 cit., ovvero loro familiari conviventi di maggiore età residenti nel territorio dello Stato; b) situazioni attinenti alle modalità di gestione dell’attività economica ed alle sue relazioni d’affari con altri operatori o con soggetti collegati alla criminalità organizzata[74]. In presenza di queste condizioni, il Prefetto, in ordine di crescente gravità: a) dispone il tutoraggio, se i tentativi di infiltrazione siano riconducibili a soggetti della compagine di impresa che ricoprono ruoli o incarichi diversi da quelli indicati nell’art. 85, d.lgs. n. 159 cit. (es. i procuratori ad negotia); b) ordina la rinnovazione degli organi sociali se, alla luce degli elementi posti alla base dell’informazione antimafia, si possa ritenere che i tentativi di infiltrazione criminale possano essere eliminati allontanando singoli esponenti; c) dispone direttamente il commissariamento ad contractum, qualora i tentativi predetti coinvolgano anche gli assetti proprietari dell’impresa o soggetti titolari di più cariche sociali[75]. Infatti, le circostanze sub c) denotano un livello di compromissione dell’impresa particolarmente forte e diffuso che non può essere sterilizzato attraverso l’ordine di rinnovazione del singolo organo di amministrazione, direzione o controllo.<br />
Il Prefetto può applicare la misura della straordinaria e temporanea gestione sino alla completa esecuzione dell’oggetto del contratto; tuttavia, ciò non dovrebbe obliterare la natura eccezionale e temporanea dell’istituto, che non può diventare un ordinario strumento di esecuzione alternativa della prestazione, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, specialmente se si tratti di appalto a esecuzione continuata (es. servizio pubblico)[76]. In tal senso, la durata della gestione straordinaria dovrebbe essere calibrata non in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto ma dei tempi necessari a ricondurlo a legalità[77]. Diversamente, ci si troverebbe di fronte a un procedimento para-espropriativo, privo di indennizzo ed anzi in danno del privato inciso, in cui la p.a. sarebbe ad un tempo committente ed esecutrice di un contratto pubblico, nascondendosi dietro il velo di un partner commerciale privo di qualunque vera capacità negoziale. Tale connotazione ablatoria è particolarmente evidente nelle ipotesi in cui l’importo del contratto pubblico oggetto di intervento assorbe, in tutto o in massima parte, l’intero fatturato dell’impresa, come avviene, di norma, per un raggruppamento temporaneo costituito ad hoc per partecipare a una specifica gara d’appalto, dato che l’amministratore prefettizio si troverebbe a gestire tout court l’azienda.<br />
Nella prassi applicativa, l’Anac si è più volte espressa nel senso che, salvo situazioni particolari richiedenti una valutazione ad hoc, la misura generalmente applicabile in presenza di informazione interdittiva antimafia è quella della straordinaria e temporanea gestione. Peraltro, essa rischia di essere una misura inadeguata, ove si consideri che l’informazione prefettizia esprime un complessivo giudizio sull’onorabilità dell’operatore dal punto di vista antimafia che, per sua natura, è globale, impinge sull’affidabilità del privato e si riverbera sulla sua complessiva capacità di contrattare con la p.a.[78]. Così, più che il presidio del solo appalto per il quale è intervenuta l’interditta, sarebbe necessaria un’azione di prevenzione che &nbsp;coinvolga tutti i contratti in essere con il contraente attinto dall’informativa.<br />
Il rapporto tra l’informazione antimafia e il decreto che dispone la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa non è oggetto di un’espressa previsione e, quindi, potrebbe sostenersi che il commissariamento del contratto sospenda gli effetti dell’interdittiva, limitatamente allo stesso appalto, dato che il suo mantenimento è il presupposto logico indispensabile per potersi parlare di commissariamento. Per il resto, le misure straordinarie non producono ulteriori conseguenze oltre a quelle espressamente previste dall’art. 32 cit. e sono inidonee a determinare tout court la cessazione degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva, che continua a operare al di fuori della gestione separata istituita per l’esecuzione dell’appalto. Ciò significa che l’impresa rimane incapace di mantenere in essere o di stipulare altri contratti pubblici o gli altri titoli autorizzatori indicati dall’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 159 cit., fino a quando l’informazione prefettizia mantiene la propria validità[79].<br />
Le misure straordinarie sono, infine, revocate in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’interditta, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito dell’informativa, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti.<br />
3.3 A differenza che nel procedimento anticorruzione, le misure straordinarie per finalità antimafia possono essere direttamente disposte sua sponte dal Prefetto che abbia emesso l’informazione interdittiva, che le comunica al Presidente dell’Anac. L’iniziativa officiosa del rappresentante del Governo non esclude, tuttavia, che altri soggetti, pubblici o privati, possano comunque stimolarne l’esercizio del potere, in conformità ai principi generali sugli atti di segnalazione (c.d. denunce) alla p.a. di fatti idonei ad eccitarne i poteri[80]. Conseguentemente, pur non essendo investito in esclusiva dell’avvio del procedimento, ma solo di un diritto di essere messo a conoscenza della decisione prefettizia, nulla si oppone a che il Presidente dell’Anac formuli al Prefetto un’istanza di adozione dei provvedimenti in presenza dei presupposti normativi.<br />
Il d.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 è intervenuto per coordinare il procedimento di emissione delle informazioni antimafia con quello di applicazione delle misure straordinarie di amministrazione, gestione e sostegno. In particolare, in virtù dell’art. 94, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 cit., il Prefetto, adottata l’informativa antimafia interdittiva, verifica la sussistenza dei presupposti per la gestione commissariale e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Anac. Inoltre, l’informazione interdittiva inviata alla stazione appaltante deve menzionare l’avvio della verifica dei presupposti delle misure straordinarie e la stessa notizia dovrebbe essere fornita anche nell’ambito della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159, invitando le amministrazioni a non assumere iniziative prima di conoscere l’esito della valutazione prefettizia[81]. In definitiva, se nel corso dell’esecuzione del contratto sopravviene un’informazione antimafia interdittiva, il Prefetto, dopo averla adottata, deve verificare la sussistenza del presupposti per l’applicazione delle misure di straordinaria temporanea gestione. Qualora, poi, il Prefetto comunichi alla stazione appaltante l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione di tali misure, spetta a quest’ultima decidere se risolvere il contratto o proseguirlo ai sensi dell’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159 cit.[82].<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; 4. Conclusioni: problemi e prospettive</strong><br />
4.1 Le misure di straordinaria e temporanea gestione in parola sollevano più di una questione applicativa su cui la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi, in primis quella della qualificazione giuridica.<br />
Infatti, secondo l’orientamento sinora espresso dagli organi interessati, le misure di straordinaria temporanea gestione perseguirebbero una funzione «cautelare» ed avrebbero un carattere meramente «provvisorio». In tal senso, la loro adozione verterebbe sull’accertamento di: a) un fumus boni iuris, costituito dall’esistenza di circostanze concrete comprovanti che, con elevata probabilità, una data commessa pubblica sia stata ottenuta illecitamente; b) un periculum in mora, identificabile nella «gravità» di dette circostanze, alla stregua del comportamento dell’autore della violazione e del coinvolgimento dell’impresa sub specie di sistematicità e serialità delle condotte[83].<br />
Tuttavia, più che atti aventi una natura cautelare, cioè anticipatoria del contenuto di un successivo provvedimento definitivo, le fattispecie de quibus sembrano conformarsi come provvedimenti definitivi adottati in via d’urgenza, nell’ambito di un procedimento improntato a un contraddittorio semplificato. Gli atti in commento non sono funzionalmente posti a garanzia dell’effettività di una successiva determinazione «finale» dell’amministrazione, di cui anticipano in via interinale il contenuto, per impedire che la sua adozione sia inutile[84]. Infatti, salvo l’esercizio del potere di revoca, alle misure di gestione straordinaria e temporanea non seguono ulteriori atti del Prefetto, ma decisioni dell’autorità giudiziaria, penale o amministrativa. Nessuna unitarietà soggettiva o procedimentale, dunque, è ravvisabile tra una fase «cautelare», che sfocia nei decreti prefettizi, e una «definitiva». Oltretutto, anche il presunto carattere «provvisorio» si rivela più apparente che reale, in quanto la straordinaria e temporanea gestione ben può portare alla completa esecuzione del contratto, modificando irreversibilmente la realtà fisica e giuridica e assicurando all’amministrazione aggiudicatrice l’utilità che intendeva conseguire determinandosi a contrarre.<br />
Questa contraddizione di fondo tra l’apparente natura eccezionale e interinale del commissariamento ad contractum e i suoi esiti sostanziali risiede nel fatto che, a ben vedere, soltanto un’impresa, cioè un’attività destinata a durare senza limiti di tempo, può subire interventi transitori di commissariamento. Diversamente, il singolo contratto, cioè lo strumento mediante il quale l’imprenditore agisce sul mercato, non tollera una gestione sostitutiva, poiché soggiace intrinsecamente ai limiti temporali convenuti dalle parti o impliciti nelle modalità di esecuzione della prestazione ovvero imposti per legge, come è per i contratti pubblici[85].<br />
In alcuni «ordinamenti sezionali», al cui vertice è posta un’autorità di vigilanza con caratteristiche di indipendenza, come quello del credito, operano forme pubblicistiche di gestione sostitutoria, connotate da ampia discrezionalità[86]. Queste procedure partono in caso di crisi dell’impresa vigilata ed hanno come scopo o la rimozione di transitorie situazioni di illegalità, come l’amministrazione straordinaria delle banche, ovvero la sua espulsione dal mercato, come la liquidazione coatta amministrativa[87]. Le misure di straordinaria e temporanea gestione solo in prima approssimazione evocano tali ipotesi di gestione «commissariale», che sono egualmente previste a fronte di situazioni di grave illegalità. Infatti, a un’analisi più approfondita, i presupposti del commissariamento delle banche sono sì «gravi irregolarità nell’amministrazione» o «gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie», assimilabili alle «situazioni anomale» cui rinvia l’art. 32, d.l. n. 90 cit., ma non sono necessariamente prodromiche a ben individuate fattispecie di reato, né antefatti di condotte penalmente rilevanti[88]. Inoltre, l’effetto dell’amministrazione straordinaria delle banche è lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, che sono sostituiti da quelli della procedura con sospensione dell’assemblea e degli altri organi diversi. Al contrario, i provvedimenti in commento sono disposti solo ad contractum, né sono emessi nell’ambito di un rapporto vigilatorio che consenta all’organo procedente di avere una visione completa della realtà dell’impresa su cui incidere. Infatti, se è vero che l’Anac, in base all’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 163 cit., dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva esercitabili anche nei confronti degli «operatori economici esecutori dei contratti», è altrettanto vero che le misure ex art. 32 non sono adottate dall’Anac ma dai Prefetti e non sempre su proposta della stessa Autorità[89]. Le finalità della procedura di amministrazione straordinaria delle banche, poi, sono conservative, mirando all’accertamento della situazione aziendale e alla rimozione delle anomalie entro il termine di legge; nel caso delle misure sub art. 32 cit., invece, di là del nomen iuris adottato, la possibilità che il contratto sia commissariato sino all’integrale esecuzione comporta un effetto non conservativo, ma «liquidatorio» delle situazioni giuridiche da esso nascenti.<br />
Infine, occorre chiarire che né l’amministrazione straordinaria delle banche, né i provvedimenti ex art. 32 cit. perseguono una finalità punitiva o hanno natura di sanzioni amministrative, essendo l’una e gli altri preordinati a scopi di prevenzione collegati al manifestarsi di qualificati segnali di pericolosità sociale[90]. Infatti, in senso proprio, la «sanzione» amministrativa è una misura il cui scopo è affliggere, con effetti limitatamente incidenti nella sfera dei rapporti con l’autorità, il responsabile dell’illecito o altro soggetto ad esso legato, quale effetto della violazione[91]. Al genus delle sanzioni così individuate si ascrivono non solo le pene pecuniarie, ma anche quelle (c.d. interdittive) consistenti nella sospensione dall’esercizio di un’attività per un dato periodo di tempo, in funzione dalla gravità del fatto, ma non le misure preventive rispetto all’accertamento di un’infrazione, né quella ripristinatoria successiva volta alla reintegrazione dello status quo ante, difettandone il prevalente e caratteristico elemento punitivo[92]. Ebbene, sul punto, non è necessario soffermarsi ancora sugli elementi di pericolosità sociale che le fattispecie introdotte dall’art. 32 cit. intendono scongiurare, in un’ottica assimilabile a quella propria delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal codice antimafia. In definitiva, ancorchè abbiano effetti senz’altro afflittivi, i decreti prefettizi in parola non sono adottati nell’esercizio di un potere punitivo e non vanno, quindi, assimilati con le sanzioni che l’Anac o i Prefetti possono applicare[93].<br />
4.2 Un ulteriore problema sollevato dal nuovo istituto risiede nell’intensità della limitazione del diritto di difesa che, in generale, caratterizza i procedimenti di vigilanza o di pubblica sicurezza, in cui può emergere uno stato di «urgenza in re ipsa», in quanto diretti a rimuovere una situazione di pericolo grave e attuale [94]. Una simile penalizzante soluzione, pur consolidata in giurisprudenza, non pare congruente con i provvedimenti in commento, dato che l’applicazione di una misura di prevenzione non può non richiedere un’adeguata considerazione per il diritto di difesa, che non può essere acriticamente sacrificato in nome dell’urgenza, potendo al più prevedersi una cadenza temporale più stringente per la partecipazione procedimentale[95]. In tal senso, condivisibile è la prassi sviluppatasi in seno all’Anac ed alle Prefetture, che va nel senso di una restrizione ma non di un’esclusione totale della partecipazione.<br />
Le esigenze di difesa del soggetto contro cui si procede ex art. 32 cit., devono, poi, trovare piena soddisfazione in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo, ove il giudice dovrebbe esercitare un sindacato pieno e non condizionato da esigenze di anticipazione della soglia di difesa sociale. Sennonché, anche sotto tale profilo, la giurisprudenza è propensa a ricondurre all’alveo della discrezionalità tecnica le valutazioni sottostanti all’adozione di provvedimenti di vigilanza o di pubblica sicurezza, finendo per configurare una zona franca coperta da una «riserva di amministrazione», sostanzialmente insindacabile, se non dall’esterno in modo formale e indiretto[96]. Infatti, assumendo a riferimento il settore delle informazioni antimafia, la giurisprudenza tende ad annettere natura tecnica alle valutazioni del Prefetto, dato che la legge fa conseguire all’accertamento dell’esistenza di indici sintomatici dell’infiltrazione mafiosa conseguenze interdittive precise e tendenzialmente inderogabili, senza che via siano margini di apprezzamento discrezionale e di comparazione di interessi[97]. Al riguardo, può ritenersi che, al pari delle misure di straordinaria temporanea gestione, anche le conseguenze dell’informazione interdittiva incidano su diritti di rilievo costituzionale, richiedendo un’attenta indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto della misura di prevenzione. Nel medesimo senso di escludere ogni aprioristica deferenza nei confronti della sfera valutativa del Prefetto milita pure la considerazione degli effetti potenzialmente definitivi della gestione straordinaria sul contratto commissariato. Se così non fosse, la limitazione del contraddittorio in sede procedimentale, unita alla limitazione del sindacato in fase di giudizio, porterebbe a un sostanziale diniego di giustizia, a fronte di un provvedimento restrittivo, in evidente contrasto con gli artt. 23, 24 &nbsp;41 e 42 Cost.<br />
Sempre in tema di diritto di difesa, la portata lesiva di un commissariamento illegittimo può spingersi sino a provocare il fallimento dell’impresa coinvolta, sol che si considerino le conseguenze negative sull’avviamento connesse alla diffusione sul mercato della notizia dell’emissione del decreto prefettizio. Il tutto per tacere, poi, del danno derivante da una gestione commissariale inefficiente, tale cioè da far perdere all’imprenditore, in tutto o in parte, l’utile che gli sarebbe derivato dalla commessa pubblica e che non è facilmente predeterminabile. Atteso che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, c.p.a., il giudice competente a conoscere di tali doglianze sarebbe quello amministrativo, la domanda andrebbe proposta entro il breve termine di decadenza di centoventi giorni, di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. Inoltre, il privato dovrebbe fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, come individuati dalla giurisprudenza, che attribuisce natura «speciale» alla responsabilità della p.a. per provvedimento illegittimo[98]. Sarebbe, allora, necessario assolvere a un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendosi operare un «giudizio prognostico mediante il ricorso della teoria condizionistica, integrata, ove occorra, dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche e corretta dalla teoria della causalità adeguata»[99].<br />
4.3 Si è detto che l’attività di straordinaria e temporanea gestione in commento, che è svolta da amministratori prefettizi in vista del perseguimento di un interesse pubblico ricollegato alla lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione e alla libertà degli incanti, integra un vero e proprio munus publicum. Infatti, gli amministratori straordinari sono funzionari onorari, essendo professionisti persone fisiche private investite della cura di un interesse loro alieno, di rilevanza superindividuale, rispetto al quale l’attività gestoria del singolo contratto è preordinata[100]. Per questa ragione, si è già detto che gli amministratori de quibus sono assoggettati alla responsabilità amministrativa innanzi agli organi di giustizia contabile. Tuttavia, trattandosi comunque di una attività di gestione d’impresa privata, al fine di valutare le relative responsabilità, «i principi applicabili sono quelli regolanti la valutazione giudiziaria (c.d. judicial review) della discrezionalità manageriale che deve essere improntata al principio di derivazione anglosassone della c.d. business judgment rule (“regola di giudizio per l’attività di gestione d’impresa”), ampiamente condiviso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito, che va, peraltro, coordinato e conciliato con gli orientamenti della Suprema Corte in punto di limiti (esterni) al sindacato del giudice contabile sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione»[101]. Il giudice contabile, allora, valuterà preliminarmente la compatibilità delle scelte con i fini pubblici dell’ufficio ma, accertato ciò, l’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa rientrerà nell’ambito del merito insindacabile, salvo che essa si presenti irrazionale, irragionevole o illogica[102]. Infatti, il merito e l’opportunità delle scelte imprenditoriali, da valutarsi ex ante e non ex post, sono, di regola insindacabili, a meno che non emergano con evidenza una serie di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti sullo svolgimento di un’attività posta in essere in violazione della legge e delle regole di economicità, efficienza ed efficacia amministrativa[103]. Ovviamente, resta inteso che, per aversi affermazione responsabilità erariale dell’amministratore prefettizio, sarà necessario che il requirente contabile fornisca la prova degli estremi del dolo o di un errore professionale inescusabile.<br />
4.4 Da un punto di vista applicativo, il sistema evidenzia lacune superabili de iure condendo.<br />
In primo luogo, le misure di commissariamento non possono essere richieste nei confronti delle stazioni appaltanti, anche se organizzate in forma societaria privatistica, essendo previste unicamente a carico della controparte privata. Tuttavia, considerate le collusioni che normalmente sussistono tra aggiudicatario e funzionari infedeli, ciò potrebbe costituire una lacuna negli strumenti di tutela della legalità. Né a tale estensione potrebbero opporsi ragioni di tutela degli ambiti di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali, dato che verrebbe in questione la competenza legislativa statale esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. h).<br />
In aggiunta a ciò, la richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata a estromettere dalla società il soggetto coinvolto negli illeciti e postula che l’impresa destinataria sia strutturata in forma societaria, con la conseguenza che l’atto non può essere adottato, per incompatibilità strutturale, nei confronti delle imprese esercitate individualmente. Peraltro, stanti gli effetti particolarmente restrittivi che si produrrebbero sulla gestione di un’azienda a conduzione individuale, non pare possa sostenersene né l’applicazione analogica alla persona fisica dell’imprenditore, né l’opportunità di un intervento normativo estensivo.<br />
4.5 I provvedimenti ex art. 32 cit. sono ascrivibili all’ampia categoria delle misure di prevenzione e si collocano in linea di continuità con l’evoluzione in senso patrimoniale di tali strumenti che, da mezzo diretto a colpire la marginalità sociale, consentono oggi di contrastare in modo sempre più efficace le manifestazioni di pericolosità riferibili anche agli esponenti delle élite sociali[104]. In tal senso, al fine di salvaguardare la compatibilità costituzionale delle misure straordinarie in commento è necessario evitare che, per effetto delle limitazioni al contraddittorio procedimentale ed al sindacato giurisdizionale, esse si trasformino in atti sostanzialmente sanzionatori irrogati senza le minime garanzie e sottoposti a una «giurisdizione solo apparente»[105]. Peraltro, a bilanciare il sacrificio imposto al privato in sede di commissariamento, deve essere anche la motivazione del singolo provvedimento, dalla quale deve evincersi l’applicazione del principio del minimo mezzo sotto il profilo dell’idoneità, necessarietà e proporzionalità della misura adottata[106].<br />
In definitiva, pur condividendosi le esigenze di difesa sociale che hanno animato il legislatore del 2014, riteniamo che, nella concreta applicazione dell’istituto, debba essere sempre tenuto presente il monito di G. Arangio Ruiz, per cui «lo Stato può essere severo nel suo diritto di punire [ma] non deve togliere la libertà quando non può giurisdizionalmente punire»[107].<br />
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<p>
[1] J. Pope, Confronting corruption: The elements of a national integrity System, Trasparency International Source Book, 2000, I, p. 2.</p>
<p>[2] Sul punto, v. l’ampia trattazione di F. Di Cristina, Prevenire la corruzione e l’illegalità negli appalti pubblici: verso una nuova via europea?, in A. Del Vecchio, P. Severino (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, Padova, Cedam, 2014; Id., La corruzione negli appalti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 1, p. 177 ss., la quale ricorda che la tipologia di corruzione tipica del settore dei contratti pubblici sono i «payments to exercise discretionary powers in favor of briber», che mirano ad ottenere un beneficio discrezionale.</p>
<p>[3] G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2015, 3, p. 325 ss.; F. Di Cristina, La corruzione negli appalti pubblici, cit.</p>
<p>[4] G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità, cit.; M.G. Vivarelli, Il fenomeno della corruzione, in Foro amm. -TAR, 2008, 10, p. 2928 ss., sottolinea la pluralità di metodologie di condizionamento, «che può intervenire nei diversi momenti della procedura, a partire dalla stessa ideazione e progettazione dell’appalto (dove si agisce, ad esempio, già a livello di individuazione dell’opera o del servizio da appaltare, di predisposizione del bando con l’inserimento di requisiti soggettivi e/o oggettivi assolutamente peculiari o intesi ad escludere concorrenti sgraditi, consentendo la presentazione di offerte plurime riconducibili tutte ad un unico centro di interesse), passando allo svolgimento della procedura di aggiudicazione (come, ad esempio, non tutelando la segretezza delle offerte, non vigilando sulle anomalie dei ribassi nelle offerte, non verificando la documentazione presentata o non rispettando la normativa in materia di certificazione antimafia), per finire con la fase di esecuzione dell’opera e del servizio (assenza di controlli sull’esecuzione, subappalti non autorizzati, adozione di varianti spesso di valore superiore a quello di aggiudicazione)».</p>
<p>[5] G. Fidone, op. loc. cit.</p>
<p>[6] Sui collegamenti tra corruzione e criminalità organizzata, si vedano G.M. Flick, Mafia e imprese vent’anni dopo Capaci, Via D’Amelio, Mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione, in Riv. soc., 2013, 2-3, p. 505 ss.; A. Centonze, Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, Milano, 2005; P. Pirruccio, L’informativa antimafia prescinde dall’accertamento di fatti penalmente rilevanti, in Giur. merito, 2009, 2, p. 503 ss.; M.G. Vivarelli, Il fenomeno della corruzione, cit.</p>
<p>[7] G.M. Flick, Mafia e imprese vent’anni dopo Capaci, loc. cit., il quale nel rilevare la necessità di un «eguale (e per ora assente) impegno sul fronte della criminalità societaria e d’impresa», ricorda pure come l’attenzione verso la criminalità organizzata si sia concentrata sui suoi due momenti tipici di pericolosità. Si tratta, in particolare, dell’inquinamento dell’economia pubblica e di quella privata e cioè, rispettivamente, del momento dell’aggressione e della captazione del denaro pubblico e di quello, inverso, dell’utilizzo e dell’investimento su larga scala degli ingenti capitali di provenienza illecita nell’economia sana. In linea con ciò, prosegue l’A., nel sistema del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, documentazione antimafia e misure di prevenzione si compenetrano, in quanto la prima è indirizzata a contrastare e impedire l’accesso della criminalità organizzata al denaro pubblico e, quindi, a un fondamentale canale di costituzione di patrimoni illeciti che le misure di prevenzione sono, poi, rivolte a contrastare e neutralizzare.</p>
<p>[8] L’art. 416-bis c.c. è al centro di un’estesa letteratura, che può essere richiamata in questa sede solo per i seguenti riferimenti essenziali: G. Leineri, Associazione di tipo mafioso anche straniere, in Enc. giur., I, Roma, 2010, p. 1 ss.; G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008; A. Cavaliere, Associazione di tipo mafioso, in S. Moccia (a cura di), Trattato di diritto penale. Delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2007, p. 423 ss.; G. Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997; G. Insolera, Diritto Penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996; A. Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993; Id., Osservazioni su alcuni punti controversi dell’art. 416-bis c.p., in Foro it., 1989, II, col. 57 ss.; G.A. De Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, p. 289 ss.; S. Seminara, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., in AA.VV., I delitti di criminalità organizzata, Quad. Csm, 1998, p. 295 ss.</p>
<p>[9] G.M. Flick, op. loc. cit.</p>
<p>[10] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Torino, 1994, p. 96. Nel medesimo senso: F. Bricola, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, 1997, p. 921, per il quale «la prevenzione del crimine è una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata»; P. Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 634, il quale insegna che «prevenire il reato è un compito imprescindibile dello Stato, che si pone come un prius rispetto alla potestà punitiva».</p>
<p>[11] T.F. Giupponi, Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l’attività di intelligence, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0043_giupponi.pdf, p. 9. Sulle problematiche di natura generale sottese al sistema delle misure di prevenzione nel periodo repubblicano si rinvia ai seguenti contributi essenziali: R. Guerrini, L. Mazza, S. Riondato, Le misure di prevenzione: profili sostanziali e processuali, Padova, 2004; A. Bargi, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione: profili sistematici e rapporti con il processo penale, Napoli, 1988; G. Vassalli, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, Milano, 1972, vol. III, p. 1591 ss.; L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962; P. Nuvolone, Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e processuali della libertà del cittadino, in Stato di diritto e misure di sicurezza, Padova, 1962.</p>
<p>[12] L. Filippi, Profili processuali: dalla proposta al giudizio di primo grado, in Giur. it., 2015, 6, p. 1539 ss. il quale le ritiene, in sostanza, misure sanzionatorie irrogate senza le minime garanzie, perché la prova è assunta dalla polizia o dal pubblico ministero senza contraddittorio, con un procedimento caratterizzato da scorciatoie probatorie, mutilazioni della difesa e assenza di contraddittorio, che mirano a tutelare, peraltro impropriamente, la sicurezza pubblica.</p>
<p>[13] L. Filippi, Profili processuali, loc. cit.</p>
<p>[14] G.M. Flick, op. loc. cit.; G. Abbatista, V. Montaruli, A. Polignano, I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, Torino, 2010.</p>
<p>[15] L’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. nella l. 11 agosto 2014 n. 114, prevede che: «1. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’Anac ne informa il procuratore della Repubblica e , in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. 2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l’impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo. 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi. per l’intera durata della misura. 4. L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa. 7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva. 8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all’impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell’Anac. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito della predetta informazione ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti».</p>
<p>[16] Cfr. Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/prot.anac.interno15.07.14.pdf e Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione antimafia, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/LineeGuidaAnacMinInterno/Anac.Interno.27.01.15.pdf.</p>
<p>[17] In Italia, il termine maladministration è di S. Cassese, “Maladministration” e rimedi, in Foro it., 1992, 9, col. 243 ss.</p>
<p>[18] C. Benussi, La riforma Severino e il nuovo volto della corruzione, in Corr. merito, 2013, 4, p. 361 ss.; G. Viglietta, La l. 6 novembre 2012, n. 190, loc. cit. Rileva B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. dir. amm., 2013, 2, p. 123 ss., che, nel linguaggio giuridico italiano, il vocabolo «corruzione» ha avuto perlopiù valenza penalistica, indicando specifiche figure di reato e che questa accezione restrittiva è coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Tuttavia, esiste «un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto costituzionale e del diritto amministrativo». Sull’approccio non solo penalistico al contrasto del fenomeno corruttivo v. anche: F. Cingari, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrato”, Torino, 2012; F. Palazzo (a cura di), Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, 2011. Infine, per gli aspetti penali della l. 6 novembre 2012 n. 190, v.: P. Severino, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. e proc., 2013, 1, p. 7 ss.; R. Bartoli, Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo, ibidem, 2013, 3, p. 347 ss.; G. Fornasari, Il significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze “minori” su altri delitti contro la p.a.), in Giur. it., 2012, 12; D. Brunelli, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in federalismi.it, 2012, 23. Circa i profili di diritto amministrativo e pubblico della l. n. 190 del 2012, invece, si rinvia a: G. Piperata, Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane, in federalismi.it, 2015, 16; F. Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione, ibidem, 2014, 14; F. Manganaro, La corruzione in Italia, in Foro amm., 2014, 6, p. 1861 ss.; S. Foà, Le novità della legge anticorruzione, in Urb. e app., 2013, 3, p. 293 ss.</p>
<p>[19] G. Viglietta, La l. 6 novembre 2012, n. 190, e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 2013, 1, p. 17 ss.</p>
<p>[20] Sul d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, v. P. Cosmai, La nuova disciplina delle incompatibilità dopo la legge anticorruzione, in Azienditalia, 2013, 1, p. 5 ss.; B. Bevilacqua, Il sistema sanzionatorio delineato dalla legge anticorruzione, in Giur. it., 2012, 12.</p>
<p>[21] In particolare, mentre il piano triennale, di cui all’art. 1, commi 5-9, l. n. 190 cit., individua i settori dell’attività istituzionale di ciascun ente che sono più esposti al rischio di corruzione, predisponendo le idonee contromisure organizzative, il programma triennale, di cui all’art. 10, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rende accessibili le informazioni essenziali sui servizi erogati e i costi sopportati, consentendo ai cittadini l’esercizio di un controllo diffuso sulle gestioni pubbliche. Sul programma triennale per la trasparenza e l’integrità v. anche la delibera Anac 4 luglio 2013 n. 50, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf.</p>
<p>[22] In argomento, v.: I Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in federalismi.it, 2015, 11; M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2013, 8-9, p. 795 ss.; F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8: A. Simonati, La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?, in Dir. amm., 2013, 4, p. 749 ss.</p>
<p>[23] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2014 (ord.za) n. 4089, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I5MZWQO7Z3F3PNU6YTZ2PQMKGQ&amp;q=.</p>
<p>[24] Sull’evoluzione della legislazione antimafia, specialmente nel settore dell’economia, v.: G.M. Flick, op. loc. cit.; F. Menditto, Le luci e le (molte) ombre del c.d. codice antimafia, in Cass. pen, 2012, 3, pag. 792B ss.</p>
<p>[25] Il riferimento ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali è stato introdotto in sede di conversione in legge, come pure l’informativa alla Procura della Repubblica della richiesta del Presidente dell’Anac.</p>
<p>[26] Sui principi di imparzialità e buon andamento si rinvia ai seguenti riferimenti essenziali: U. Allegretti, Imparzialità e buon andamento, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 133 ss.; N. Speranza, Il principio di buon andamento &#8211; imparzialità nell’art. 97 Cost., in Foro amm., 1972, II, p. 86 ss.; P. Barile, Il dovere di imparzialità della P.A., in Scritti in onore di P. Calamandrei, Padova, 1958, IV, p. 136 ss.</p>
<p>[27] C. cost. 23 giugno 1956 n. 2, in www.cortecostituzionale.it, la quale ha pure soggiunto che «l’esigenza di contemperare il margine di discrezionalità con la esigenza che i provvedimenti si fondino sopra fatti concreti rende inerente alla natura della norma […] l’obbligo della motivazione»; infatti «la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l’esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall’art. 24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell’autorità; il che non può avvenire se non gli vengano contestati i motivi, cioè i fatti, che lo hanno provocato».</p>
<p>[28] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 5.</p>
<p>[29] Cfr. Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 2 e 7.</p>
<p>[30] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 6 ss., che a titolo esemplificativo cita: collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti alla gara, accordi di desistenza, violazioni dei principi di trasparenza.</p>
<p>[31] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[32] V. Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 4. Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, originario del diritto di polizia tedesco e che è stato veicolato nell’ordinamento italiano dalla giurisprudenza comunitaria ed è stato applicato anche a materie prive di diretta rilevanza per il diritto UE, prescrive che le limitazioni alla libertà individuale non debbano superare quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito&nbsp; (cfr. D.U. Galetta, Principio di proporzionalità (dir. amm.), in Dir. on line, 2012; Id., Il principio di proporzionalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2010, p. 110 ss.; Id., Il principio di proporzionalità, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 389 ss.; D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998). Sul principio in esame v. pure S. Cognetti, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010; A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; S. Villamena, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Milano, 2008.</p>
<p>[33] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 8.</p>
<p>[34] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[35] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 6. Sono «patrimoni di destinazione» tutte le fattispecie in cui «in relazione a una certa destinazione specifica, una pluralità di rapporti attivi e passivi, facenti capo a più persone o ad una persona, è costituita in unità e tenuta distinta dagli altri rapporti attivi e passivi della stessa persona o delle stesse persone» (F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, p. 85 ss.). Sui patrimoni di cui all’art. 2447-bis c.c. si rinvia a R. Santagata, Patrimoni destinati a “specifici affari”, in Dig. disc. priv., sez. comm., agg., Torino, 2007, p. 611 ss., nonché all’esaustivo lavoro di L. Egiziano, I patrimoni di destinazione delle società, in Comp. dir. civ., 2010, giugno, il quale sottolinea la portata rivoluzionaria, per l’ordinamento italiano, dell’idea che a un unico soggetto, persona fisica o giuridica, possano essere intestati più patrimoni, superandosi così la risalente e consolidata concezione soggettivistica del patrimonio inteso come unico e indivisibile attributo del suo titolare (v. F. Ferrara, La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1911, p. 665; A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 98). Sui profili di specializzazione della responsabilità, conseguenti alla costituzione di un patrimonio destinato a un affare, v. A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 545 ss.</p>
<p>[36] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 10-11; Id., Seconde linee guida, cit., p. 4. Il sostegno e monitoraggio è attuabile, in particolare, nel caso in cui i sospetti di illecito riguardino componenti di organi societari diversi da quelli indicati per la gestione temporanea.</p>
<p>[37] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 11; Id., Seconde linee guida, cit., p. 5.</p>
<p>[38] Come è noto, ai sensi degli artt. 1390, 1391 c.c., 5 e 6, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giudica, sono divenuti responsabili sul piano amministrativo per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da chi sia investito della rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da chi ne eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo. Tale responsabilità si fonda sul rapporto di immedesimazione organica e può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell’adozione di «modelli organizzativi» adeguati. Sulle caratteristiche di detti modelli, Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013 n. 4677, in Le Società, 2014, p. 469 ss., ha stabilito che «non è idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato». In dottrina, numerosi sono i contributi in materia, tra i quali spiccano: E. Guido, Il valore della legalità nell’impresa a partire dalla normativa sulla responsabilità degli enti per l’illecito derivante da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, p. 280 ss.; R. Lottini, Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (Parte I), in Giur. merito, 2013, 10, p. 2255 B ss.; G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 4, p. 1249 ss.; P. Portaluri, La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, in Riv. giur. edilizia, 2012, 2, p. 91 ss.; E. De Sabato, Irresponsabilità penale ex lege 231/01 a fronte di condotte penalmente rilevanti dei suoi soggetti apicali, in Giur. comm., 2011, 3, p. 677 ss.; V. Buonocore, La responsabilità da inadeguatezza organizzativa e l’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, in Giur. comm., 2009, 1, p. 178 ss.; V. Rapelli, La responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231 del 2001 tra modello penale e modello amministrativo, in Resp. civ. e prev., 2003, 4-5, p. 1197.</p>
<p>[39] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[40] Ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001: «1. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. 3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva». Sul punto, v. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011 n. 4108, in Cass. pen., 2012, 7-8, p. 2696, 25 gennaio 2010 n. 20560, ibidem, 2011, p. 3533 ss., con nota di A. Panetta, Responsabilità da reato degli enti: più certi i confini per l’applicazione in sede cautelare del principio di frazionabilità delle sanzioni interdittive e nomina del commissario giudiziale. La sentenza da ultimo citata ha affermato che «in occasione dell’applicazione di una sanzione interdittiva (anche in sede cautelare) e di successiva nomina del commissario giudiziale in sostituzione della sanzione interdittiva, il giudice, in ossequio ai principi di frazionabilità delle sanzioni interdittive e di adeguatezza e proporzionalità, deve verificare la possibilità di limitare l’ambito dell’intervento a una sola parte dell’attività dell’impresa, tenendo conto della “specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito”, quando questo sia sufficiente a “neutralizzare il luogo nel quale si è originato l’illecito”».</p>
<p>[41] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 6.</p>
<p>[42] Ricorda L. Egiziano, I patrimoni di destinazione delle società, cit., p. 6, che l’effetto di separazione patrimoniale, che normalmente consegue alla creazione di un vincolo di destinazione, consiste nella sottrazione di un compendio di beni alla garanzia dei creditori generali del soggetto destinante, essendo loro opponibile il vincolo di destinazione stesso; tale massa è esposta, di massima, alle sole pretese ed azioni esecutive dei creditori particolari.</p>
<p>[43] In materia di contratti pubblici, il procedimento di collaudo è disciplinato dall’art. 141, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dagli artt. 221 ss., d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, ed è comprovato da un «certificato di collaudo» (o da un «certificato di regolare esecuzione»), che esprime il giudizio del tecnico incaricato dall’amministrazione in ordine alla rispondenza tra quanto realizzato in esecuzione del contratto e le relative pattuizioni e la regola dell’arte.</p>
<p>[44] Con l’espressione munus publicum si indica il noto fenomeno della c.d. esternalizzazione di attività pubbliche, non limitata alla prestazione di servizi in favore di utenti terzi, ma estesa anche ad attività autoritative, in applicazione del principio di buon andamento. Poiché, in questi casi, i privati esercitano potestà pubblicistiche, gli atti che pongono in essere sono sottoposti alle stesse regole sostanziali e processuali che valgono per gli enti pubblici, ciò soprattutto per garantire una tutela giuridica equivalente a quella operante se ad agire fosse direttamente la p.a. Sul punto, v. G. Corso, Attività amministrativa, in Diritto on line, 2014.</p>
<p>[45] L’art. 7, comma 2, c.p.a. stabilisce che «per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo»; più in generale, poi, la giurisdizione amministrativa si radica sulle controversie che attengono al corretto esercizio dei poteri pubblicistici e che sono promosse da privati «per l’annullamento di atto emesso da un organo della pubblica amministrazione» (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012 n. 2087, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 4, p. 936).</p>
<p>[46] Stando agli insegnamenti della giurisprudenza contabile, Per «rapporto di servizio» si intende, la situazione in cui taluno, a prescindere da un rapporto lavorativo in senso stretto, sia comunque legato da una relazione funzionale con l’amministrazione, tale da collocarlo come compartecipe fattivo nell’iter procedimentale e di inserirlo così, anche in via di mero fatto, nell’organizzazione pubblica (cfr. Corte conti, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 85, in Publica, 2012; 13 marzo 2008 n. 137, in Foro amm.-C.d.S., 2008, p. 900; 13 aprile 2006 n. 131, in Rass. dir. farm., 2006, p. 1425; 3 gennaio 2006 n. 1, in Dir. &amp; giust., 2006, p. 89; sez. II, 20 marzo 2006 n. 125, in Foro amm.- C.d.S., 2006, p. 1042).</p>
<p>[47] Il giudizio di conto, che peraltro individua il nucleo storico delle funzioni della Corte dei conti, è instaurato a garanzia della trasparenza e della correttezza delle gestioni pubbliche, si conclude con una pronuncia di conformità a legge della gestione dell’«agente contabile», che trasmette il conto alla propria amministrazione la quale, a sua volta tenuta, dopo la parifica e la certificazione, procede al deposito del conto presso la competente sezione territoriale della Corte.</p>
<p>[48] Agli esperti, invece, è attribuito un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile agli amministratori straordinari, a carico dell’impresa.</p>
<p>[49] Sulle funzioni dell’Anac, si rinvia al recente contributo di N. Parisi, M.L. Chimenti, Il ruolo dell’Anac nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Dir. comm. int., 2015, 2, p. 419 ss., oltre che al lavoro di R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Commento al d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014, Torino, 2015. Molto più articolata è la letteratura in tema di funzioni prefettizie, rimettendosi per le coordinate fondamentali agli scritti di: R. Lauro, V. Madonna, Il prefetto della Repubblica tra istituzioni e società, Rimini, 2005; B.G. Mattarella, Il prefetto come autorità amministrativa generale dopo le recenti riforme, in Amm. pubbl., 2003, 29-30-31, p. 46 ss.; S. Cassese, Gli uffici territoriali del governo nel quadro della riforma amministrativa, in Reg., 2001, 869 ss.; Idem, Il prefetto come autorità amministrativa generale, ibidem, 1992, p. 331 ss.; M. Cammelli, L’ufficio territoriale del governo (art.11), in A. Pajno, L. Torchia (a cura di), La riforma del governo, Bologna, 2000, p. 165 ss.; C. Meoli, Prefetto, in Dig. disc. pubbl., XI, Torino, 1996, p. 392 ss.; Idem, Il prefetto nell’ordinamento italiano, Firenze, 1984; V. Mazzarelli, Prefetto e prefettura (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 947 ss.</p>
<p>[50] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., passim, ma spec. p. 16. Ai fini dell’acquisizione di tale notizia, presentano grande rilevanza i protocolli d’intesa che l’Anac – o la soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) – ha stipulato con i soggetti istituzionali in possesso delle informazioni utili, tra i quali spicca quello concluso il 28 marzo 2013 con il Ministero della giustizia per la consultazione del sistema informativo del casellario, ai sensi dell’art. 39, d.p.r. 14 novembre 2001 n. 313. In aggiunta a ciò, possono anche ricordarsi quelli stipulati con: Corte dei conti (28 maggio 2015); Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (19 giugno 2015);&nbsp; Guardia di finanza (30 settembre 2015); Ragioneria generale dello Stato (11 febbraio 2015); Autorità garante della concorrenza e del mercato (11 dicembre 2014).</p>
<p>[51] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 9.</p>
<p>[52] Al riguardo, è utile richiamare talune coordinate fissate sul punto dalla giurisprudenza penale di legittimità, alla stregua della quale, in primo luogo, «qualunque elemento probatorio può essere idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, ma la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di prova idoneo ad integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare e non può che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria» (Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 2014 n. 44345, in Dir. &amp; giust., 2014, 24 ottobre). Infatti, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 c.p.p., devono intendersi «tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2013 n. 28865, in Ced cass. pen., 2013, rv. 256657). In altri termini, gli indizi di colpevolezza «altro non sono che gli elementi di prova (di natura storica/diretta o critica/indiretta) sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del sub procedimento cautelare», la cui gravità deve far&nbsp; ragionevolmente prevedere la qualificata probabilità di condanna (Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2013 n. 32038, in Dir. &amp; giust., 2013, 24 luglio). Inoltre, i «gravi indizi» in questione devono essere «tali da rappresentare l’“elevata probabilità” di attribuibilità del fatto al soggetto, trattandosi di una prova “allo stato degli atti”, che è valutata dal giudice allorché il materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale, ma che, dal punto di vista dimostrativo, non si distingue dalla prova idonea a giustificare la condanna» (Cass. pen, sez. V, 9 ottobre 2013 n. 48805, in Guida dir., 2014, 10, p. 69). Infine, per valutare la sussistenza dei gravi indizi in parola, in presenza di prove indirette, è necessario che gli indizi siano plurimi, precisi e concordanti, con l’effetto che, in assenza della pluralità e concordanza, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi, in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento (Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2013 n. 31448, in Ced Cass. pen., 2013, rv. 257781).</p>
<p>[53] In generale, sono «ablatori» i provvedimenti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, imponendo obblighi o sottraendo situazioni favorevoli in precedenza pertinenti al privato, attribuendoli normalmente alla p.a., come ad es. ordini, sequestri, confische (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p. 329).&nbsp; La comunicazione di avvio è stata introdotta dall’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere edotti dell’esistenza del procedimento, tra l’altro, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, al fine di consentirgli la partecipazione.</p>
<p>[54] L’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, prevede che: «1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».</p>
<p>[55] Sulle caratteristiche dell’atto «prodromico» autonomamente impugnabile, v. Cons. Stato, ad. plen., 5 maggio 2014 n. 13, in Foro amm., 2014, 5, p. 1392. L’interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio anche solo di ordine morale è comunemente ritenuto idoneo a integrare il requisito dell’interesse a ricorrere; al riguardo v. da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855, in Red. Giuffrè amm. 2015, 16 gennaio 2015 n. 87, ibidem, 27 agosto 2014, ibidem 2014.</p>
<p>[56] C. Meoli, Prefetto e prefettura, in Dir. on line, 2012, il quale sottolinea proprio che il rapporto con gli enti locali rappresenta storicamente l’ambito privilegiato di azione del Prefetto che continua a esercitare un pervasivo controllo sugli organi delle autonomie territoriali, finalizzato alla sospensione e allo scioglimento dei consigli con contestuale commissariamento dell’ente, ai sensi degli artt. 141 ss., d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Degni di nota sono pure il potere ispettivo e di verifica che il Prefetto può esercitare rispetto alle funzioni amministrative statali attribuite al sindaco nella sua veste di ufficiale di governo (stato civile, anagrafe, statistica, tenuta dei registi elettorali, ecc.), oltre al ruolo svolto nel procedimento elettorale, di garanzia del corretto svolgimento della consultazione.</p>
<p>[57] Ricorda V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2014, p. 368, che è pluri-strutturata la fase decisoria di un procedimento amministrativo articolata in una pluralità di manifestazioni di volontà tra loro in vario modo collegate ed espresse in una pluralità di atti, come avviene nelle ipotesi di: deliberazione collegiale; approvazione; decisione su proposta; concerti e intese; procedimenti presupposti; conferenze di servizi; sportelli unici.</p>
<p>[58] Esemplificativamente, da una lettura dei provvedimenti sinora adottati dall’Anac, visibili al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/MisureStraordinarie, può dedursi che la valutazione circa la gravità dei fatti si fonda su considerazioni afferenti ai seguenti elementi: il complessivo comportamento tenuto dall’autore dell’illecito; la pervasività del sistema corruttivo; il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell’appalto; la permanenza negli asset societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell’impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti illeciti nella esecuzione del contratto in essere; le modalità di esecuzione delle condotte (es. corruzione sistematica, professionalità e gestione imprenditoriale).</p>
<p>[59] Sull’autotutela e, in particolare, sulla recente riforma dell’istituto si rinvia a: M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della l. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in federalismi.it, 2015, 17; Id., Poteri di autotutela della pubblica amministrazione e illeciti edilizi, ibidem, 2015, 14; M. Lipari, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, ibidem, 2015, 20.</p>
<p>[60] A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi, in Giur. merito, 4, 2009, p. 1073B ss. In argomento v. anche S. Cimini, La nuova documentazione antimafia: le «informazioni» del Prefetto, in Foro it., 2002, III, c. 291 ss.</p>
<p>[61] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 marzo 2015, n. 767, in Foro amm., 2015, 3, p. 947.</p>
<p>[62] In argomento: V. De Gioia, L’informativa prefettizia antimafia: per l’atipica l’effetto interdittivo non è automatico, nota a Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948, in Urb. e app., 2007, 8, p. 975 ss.; I. Filippetti, Le informative antimafia atipiche: l’inderogabile esercizio della discrezionalità amministrativa, in Corr. merito, 2006, 10, p. 1197.</p>
<p>[63] Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2015 n. 5100, in Red. Giuffrè amm., 2015; sez. VI,&nbsp; 20 ottobre 2014 n. 5165, in Foro amm., 2014, 10, p. 2579; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II,&nbsp; 6 febbraio 2013 n. 122, in Foro amm. – TAR, 2013, 2, p. 677; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2009 n. 6027, ibidem, 2009, 6, p. 1802 In argomento, v. pure P. Pirruccio, L’informativa antimafia prescinde dall’accertamento di fatti penalmente rilevanti, in Giur. merito, 2009, 2, p. 503 ss.</p>
<p>[64] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2009 n. 6027 cit.</p>
<p>[65] Secondo l’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 cit., le situazioni relative ai «tentativi di infiltrazione mafiosa» che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per i delitti di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p., 51, comma 3-bis, c.p.c., 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’art. 4, l. 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991 n. 203, da parte soggetti esclusi da procedimenti a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche in assenza di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione o delle cause ostative ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. nella l. 12 ottobre 1982 n. 726, ovvero di quelli di cui all’art. 93, d.lgs. n. 159 cit.; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra Provincia a cura<br />
dei Prefetti competenti su richiesta del Prefetto procedente; f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lett. a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. In argomento, v. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2015 n. 4657, in Red. Giuffrè amm., 2015.</p>
<p>[66] Cfr. art. 67, 83, comma 1, e 84, d.lgs. n. 159 cit.</p>
<p>[67] V. art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159 cit., per il quale: «1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni».</p>
<p>[68] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 3.</p>
<p>[69] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 2-3.</p>
<p>[70] Ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 cit., «2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione».</p>
<p>[71] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 8.</p>
<p>[72] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[73] Si tratta, rispettivamente, del casellario informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio operante in seno all’Anac e della banca dati nazionale dei contratti pubblici, parimenti funzionante presso l’Anac.</p>
<p>[74] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 10 ss. L’art. 85, d.lgs. n. 159 cit., prevede che: «1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».</p>
<p>[75] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[76] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 17.</p>
<p>[77] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[78] L’«incapacità» di contrattare con la pubblica amministrazione è una pena accessoria di durata compresa tra uno e tre anni, definita dall’art. 32-ter c.p., introdotto dall’art. 120, l. 24 novembre 1981 n. 689, come «il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio»; tale pena consegue alle condanne per i reati contro la p.a. indicati dal successivo art. 32-quater c.p.</p>
<p>[79] Anac, Ministero dell’interno, op. cit., p. 6.</p>
<p>[80] In generale, ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo, la «denuncia» è l’atto mediante il quale taluno rappresenta una data situazione di fatto alla p.a., chiedendo l’adozione di provvedimenti o, più genericamente, di misure, senza che l’ordinamento riconosca in capo al denunciante un interesse protetto (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p. 396).</p>
<p>[81] L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 cit., prevede che: «2-bis. L’informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione».</p>
<p>[82] Peraltro, tale attività non è assistita da garanzie partecipative a beneficio del privato, posto che, nello specifico settore della prevenzione antimafia, non sussiste la necessità della comunicazione di avvio per la risoluzione di ogni rapporto contrattuale in corso, in quanto non corrisponde allo scopo partecipativo l’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contratti con la criminalità organizzata, dato il carattere spiccatamente cautelare della misura (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2006 n. 5595, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2006, 9, p. 2623).</p>
<p>[83] Al riguardo, si rinvia alla lettura delle proposte e dei provvedimenti sinora adottati e reperibili al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/MisureStraordinarie.</p>
<p>[84] E. Casetta, Manuale, cit., p. 412, il quale rileva pure che l’ordinamento prevede limitati e tassativi casi di provvedimenti che possono essere adottati a fini cautelari, come le misure di salvaguardia urbanistiche ex art. 12, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, gli ordini di immediata sospensione dei lavori in caso di inosservanza di norme o prescrizioni urbanistiche, di cui all’art. 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47, i poteri di inibizione e sospensione lavori in materia di beni paesaggistici e ambientali previsti dall’art. 150, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.</p>
<p>[85] L’art. 12, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ponendo un principio di ordine generale, prescrive che «i contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni». V. Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003 n. 1740, in Foro amm. – C.d.S., 2003, p. 1997; sez. I, 11 novembre 1977 n. 2062, in Riv. amm. Rep. It., 1979, p. 371; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 1999 n. 775, in Giust. civ. mass., 1999, p. 191; C. conti, sez. contr., 9 aprile 1981 n. 1145, in Foro amm., 1982, I, p. 806.</p>
<p>[86] G. Molle, L. Desiderio, Manuale di diritto bancario, Milano, 2000, p. 46. Per la crisi della banca, v. P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, 2014, p. 255 ss., il quale ricorda che il t.u. bancario realizza un modello di gestione delle crisi attraverso: l’amministrazione straordinaria (l’insediamento di organi gestori esterni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo), con la variante della gestione provvisoria (una semplice sospensione degli organi ordinari); i provvedimenti straordinari, la liquidazione coatta amministrativa. Sull’amministrazione straordinaria delle banche v. anche: A. Nigro, Crisi e risanamento delle imprese: il modello dell’amministrazione straordinaria delle banche, Milano, 1985; G. Boccuzzi, La crisi dell’impresa bancaria, Milano, 1998; F. Capriglione, Commento all’art. 70, in Id. (a cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, p. 534.</p>
<p>[87] La figura dell’«ordinamento sezionale» è stata elaborata per definire uno strumento di governo dell’economia più incisivo del regime concessorio ed è definibile come «un raggruppamento disposto dalla legge (gruppo legale) di operatori di un medesimo ramo, sottoposti a direzione di un potere pubblico, il quale può, inoltre, dettare norme interne che gli appartenenti al gruppo sono tenuti ad osservare sotto comminatoria di sanzioni provvedimentali, che possono giungere all’espulsione dal gruppo – e perciò al non poter più svolgere attività – o all’estinzione giuridica dello stesso operatore» (M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1989, p. 199). Sulla nozione di ordinamento sezionale cfr.: M.S. Giannini, Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1939, II, p. 714; Id., Gli ordinamenti sezionali rivisitati, in Studi in onore di Gustavo Vignocchi, II, Modena, 1992 755; S. Amorosino, Gli ordinamenti sezionali: itinerari di una categoria teorica. L’archetipo del settore creditizio, in Dir. econ., 1995, 363.</p>
<p>[88] Ricorda A. Moliterni, Vigilanza creditizia e diritto amministrativo nella fase di avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle banche, nota a Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8016, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 6, p. 1915 ss., che le «gravi irregolarità nell’amministrazione» sono riconducibili a ipotesi che, pur non integrando comportamenti illegittimi, determinano comunque una grave disfunzione oggettiva dell’attività ovvero la difformità dalle regole di una gestione funzionale.</p>
<p>[89] Dispone l’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 163 cit. che: «Nell’ambito della propria attività l’Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità».<br />
[90] Sul punto G. Martina, Note sparse intorno ad un caso di amministrazione straordinaria di banca, in Banca borsa, 2014, 2, p. 158 ss., nell’analizzare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6583, evidenzia proprio la differenza strutturale tra il procedimento di amministrazione straordinaria ex art. 70, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e quello sanzionatorio, di cui al successivo art. 144, pur dando atto della possibile esistenza di situazioni che possono dare luogo a irregolarità e carenze gestionali atte ad integrare sia l’illecito amministrativo, con riferimento agli esponenti aziendali delle stesse responsabili, sia i presupposti per il commissariamento. Peraltro, in passato, la declinazione sanzionatoria dell’istituto era opinione diffusa e autorevolmente sostenuta da: G. Ferri, Aziende di credito, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 755; F. Merusi, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 1977, p. 71. Altri autori ne avevano posto in luce la natura cautelare (C.M. Pratis, La disciplina giuridica delle aziende di credito, Milano, 1972) e la funzione preventiva (R. Costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2008, p. 767; contra G. Restuccia, L’amministrazione straordinaria delle aziende di credito, Milano, 1983; A. Nigro, Crisi e risanamento delle imprese, cit., p. 94).</p>
<p>[91] M. A. Sandulli, Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 2. Integra, invece, un «illecito amministrativo» ogni comportamento tipico, antigiuridico e colpevole cui una legge, statale o regionale, ricolleghi l’applicazione, di solito a cura di un’amministrazione pubblica, di una conseguenza sfavorevole per il suo autore, cioè di una sanzione non avente natura civile o penale (E. Casetta, Illecito amministrativo, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 96).</p>
<p>[92] E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., XII, Torino, 1997, p. 599 e M. A. Sandulli, Sanzione amministrativa, cit., p. 3.</p>
<p>[93] Peraltro, da un punto di vista puramente sostanziale e descrittivo, è indubbio che il potere previsto all’art. 32 cit., accresce comunque la capacità di «punire», indirettamente e in senso improprio, le imprese coinvolte nel malaffare amministrativo (A. Monea, Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione dopo il d.l. n. 90/2014, in Azienditalia, 2014, 10, p. 484 ss.)</p>
<p>[94] Quanto all’amministrazione straordinaria delle banche, la giurisprudenza ha proprio affermato che la finalità preventiva di tale procedura è idonea a restringere le esigenze difensive e la partecipazione procedimentale, accordando priorità alle esigenze cautelari e di segretezza (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8016, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 6, p. 1915 ss.); più in generale, per procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza o di vigilanza, un consolidato orientamento giurisprudenziale legittima l’omissione della comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2011 n. 3451, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2011, 6, p. 1866; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4642, ibidem, 2009, 7-8, p. 1812; 7 febbraio 2007 n. 505, ibidem, 2007, 2, p. 591; 25 settembre 2006 n. 5595, ibidem, 2006, 9, p. 2623).</p>
<p>[95] Nel sistema di cui alla l. n. 241 cit., la natura «cautelare» di un atto può consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, al fine di salvaguardare le particolari esigenze di celerità del procedimento; peraltro, la natura cautelare di un provvedimento non è ex se causa di esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento destinato alla sua emanazione, occorrendo al contrario una specifica e sia pur sintetica motivazione circa le ragioni d’urgenza che rendono impossibile il rispetto della disposizione di garanzia della partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2002 n. 4181, in Giur. it., 2003, p. 185; sez. IV, 29 novembre 2000 n. 6349, ibidem, 2001, p. 384).</p>
<p>[96] La «discrezionalità tecnica» si manifesta tutte le volte in cui una determinazione si fonda sull’applicazione di leggi scientifiche, canoni valutativi o valori culturali, implicanti valutazioni e giudizi dall’esito non univoco e che, pur non ricollegandosi necessariamente all’esercizio di un potere amministrativo vincolato, non rientrano nella discrezionalità amministrativa propriamente detta (M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, I, p. 486, ha efficacemente osservato sul punto che la «discrezionalità tecnica non ha proprio nulla di discrezionale» e che si chiama così «per un errore storico della dottrina»).</p>
<p>[97] Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2014 n. 3208, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XK2WQGZMUS4TWBLGD2IMOPXPRI&amp;q=; 12 novembre 2011, n. 5995, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 3360; sez. VI, 6 agosto 2013 n. 4119, in Foro amm. – C.d.S., 2013, p. 2184; 9 febbraio 2011 n. 882, ibidem, p. 555; 22 giugno 2007 n. 3470, ibidem, 2007, p. 1906; 30 dicembre 2005, n. 7619, ibidem, 2005, p. 3727. Le valutazioni prefettizie sono, poi, qualificate come «espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati» e il sindacato giurisdizionale è circoscritto «nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti e alla logicità delle conclusioni (Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2011 n. 5366, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2011, p. 2885; 17 marzo 2010 n. 1559, 8 giugno 2009 n. 3491, in Urb. app., 2009, p. 1088, con nota di G.F. Nicodemo, Il contenuto minimo dell’informativa antimafia tipica). Sul punto, v. G. Sigismondi, Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, p. 705 ss.; G. D’Angelo, La documentazione antimafia nel d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159: profili critici, in Urb. app., 2013, p. 256 ss.; Id., Per un diritto amministrativo dell’antimafia: considerazioni sul d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in www.giustamm.it.</p>
<p>[98] Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792, in Guida dir., 2014, 26, p. 79, per il quale «la responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi civilistici di responsabilità» e «i relativi elementi costitutivi, sul piano della fattispecie, sono: i) l’elemento oggettivo; ii) l’elemento soggettivo; iii) il nesso di causalità materiale o strutturale; iv) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nella materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo».</p>
<p>[99] Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792, in Foro amm., 2014, 5, p. 1458. Peraltro, a parziale temperamento dell’onere probatorio, almeno per l’elemento soggettivo dell’illecito, secondo Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2015 n. 4903, in Resp. civ. prev., 2015, 3, p. 978, «il privato, in sede di risarcimento del danno derivante da procedimento (o provvedimento) amministrativo illegittimo, può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento». La teoria condizionistica, o della condicio sine qua non, sostiene che un fatto deriva da un’azione o un’omissione se, eliminando mentalmente l’antecedente, viene meno anche il conseguente; la teoria della causalità adeguata, invece, pur partendo dagli stessi presupposti, richiede che l’evento rientri tra le conseguenze normali o probabili dell’antecedente, alla stregua di una valutazione ex ante.</p>
<p>[100] M. Mirabella, M. Di Stefano, A. Altieri, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2012, p 81-82.</p>
<p>[101] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300, reperibile al link: https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&amp;id=15079212&amp;cods=15&amp;mod=stampa, relativa a caso di responsabilità del commissario straordinario di una grande impresa in crisi ex d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. nella l. 3 aprile 1979 n. 95. La business judgment rule individua il limite al sindacato del giudice sulle scelte di gestione operate dagli amministratori sociali nell’esercizio delle loro funzioni, innestandosi sul tema della loro responsabilità per violazione del dovere di agire con la dovuta diligenza. La business judgment rule è, quindi, lo strumento per la formulazione del giudizio di responsabilità nel caso in cui la prestazione dovuta sia quella di amministrare diligentemente una società. Sul punto, v.: F. Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 162 ss.; C. Angelici, Diligentia quam suis e business judgment rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 675 ss.; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, Torino, II, 2015, p. 3382; G. Galgano, Trattato di diritto civile, Padova, 2015, p. 449.</p>
<p>[102] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300 cit.; Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2001 n. 33, in Ced Cass., rv. 543507; 6 maggio 2003 n. 6851, ibidem, rv. 522662. In campo civile e commerciale, la prima applicazione giurisprudenziale della business judgment rule risale a Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1965 n. 2359, in Foro pad., 1965, I, c. 1820, seguita da Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1970 n. 558, in Foro it., I, p. 1728; 27 luglio 1978 n. 3768, in Giur. comm., 1980, II, p. 904. In tempi più recenti, v. Cass. civ., sez. I, 12 agosto 2009 n. 18231, in Società, 2009, p. 1247; 10 febbraio 2013 n. 3409, ibidem, 2013, p. 461; 2 febbraio 2015 n. 1783, ibidem, 2015, p. 1317.</p>
<p>[103] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300 cit.</p>
<p>[104] V. Maiello, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Giur. it., 2015, 6, p. 1523 ss.</p>
<p>[105] L. Filippi, Profili processuali, cit.</p>
<p>[106] D.U. Galetta, Principio di proporzionalità, cit.</p>
<p>[107] G. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale, Milano, 1913, p. 160.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Gli strumenti di azione della p.a.*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-strumenti-di-azione-della-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-strumenti-di-azione-della-p-a/">Gli strumenti di azione della p.a.*</a></p>
<p>1. Introduzione Ringrazio davvero il professor Morbidelli per avermi coinvolto in questa iniziativa, il cui oggetto è particolarmente stimolante perché – trattandosi di un manuale – rappresenta non solo il pensiero dell’A. su una serie di temi specifici, ma la sua visione del diritto amministrativo intero. Il tema a me</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-strumenti-di-azione-della-p-a/">Gli strumenti di azione della p.a.*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-strumenti-di-azione-della-p-a/">Gli strumenti di azione della p.a.*</a></p>
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<i>1. Introduzione <br />
</i>Ringrazio davvero il professor Morbidelli per avermi coinvolto in questa iniziativa, il cui oggetto è particolarmente stimolante perché – trattandosi di un manuale – rappresenta non solo il pensiero dell’A. su una serie di temi specifici, ma la sua visione del diritto amministrativo intero.<br />
Il tema a me affidato riguarda gli «strumenti dell’azione della pubblica amministrazione», che corrispondono, nella sistematica del volume, al terzo e al quarto capitolo. <br />
La circostanza che si tratti di un manuale rende difficile estrapolare solo alcune tematiche perché tutti gli argomenti si collegano in modo molto stretto e perché l’A. ha adottato una impostazione fortemente connotata.<br />
Cercherò, comunque, di concentrarmi su una delle grandi dicotomie del diritto amministrativo (attuale): l’alternativa tra strumenti pubblicistici e strumenti privatistici (semplificando al massimo, provvedimento vs. contratto), la quale a sua volta impone un confronto tra due diversi modi di concepire le regole sull’azione amministrativa. In questo senso, e in termini più generali, l’alternativa pubblico &#8211; privato non riguarda solo un capitolo del diritto amministrativo, ma il diritto amministrativo tutto (o quasi tutto) e consente per questo una riflessione sulla «razionalità» della p.a. e della sua disciplina.<br />
Nel percorso che cercherò di seguire, vorrei muovere dalle scelte metodologiche dell’A., analizzare poi più da vicino i contenuti del lavoro, formulare alcuni rilievi e chiudere con qualche considerazione sulla specialità del diritto amministrativo (e sulla logica della specialità).</p>
<p><i>  2. Il metodo di Napolitano e la logica del diritto amministrativo: analisi economica del diritto e disponibilità verso il diritto privato<br />
</i>Ogni studioso – si sa – ha le sue passioni scientifiche.<br />
Napolitano ne ha almeno due: l’analisi economica del diritto pubblico e l’apertura (o comunque la disponibilità) verso le privatizzazioni e l’uso del diritto privato da parte delle amministrazioni. <br />
E a queste due passioni rimane fedele anche nel manuale.<br />
L’analisi economica del diritto lo conduce a un approccio interdisciplinare, nel quale l’analisi giuridica è costantemente integrata da quella economica e da quella politologica, al fine di evidenziare quali possono essere le ragioni che stanno dietro alle regole del diritto amministrativo e gli effetti di tali regole sul piano dell’efficienza e del benessere collettivo. <br />
Proprio in ragione di questa attitudine, è possibile ravvisare una logica nel diritto amministrativo attuale, in particolare una «logica dell’azione collettiva», intesa come una «razionalità implicita» che guida le scelte del legislatore e delle amministrazioni, basata su valutazioni di tipo utilitaristico e su scambi tra i vari attori economici e sociali (p. XII).<br />
Con riferimento agli strumenti dell’azione, la prospettiva indicata consente di verificare quali siano i costi e le utilità delle diverse opzioni per l’amministrazione e per i privati. <br />
Il manuale appare nella sua modernità e si discosta da altre opere più tradizionali proprio perché considera l’impatto di molti istituti dal punto di vista dei soggetti interessati (si pensi ai costi della partecipazione, agli inganni delle semplificazioni, alle conseguenze della scelta tra provvedimento e contratto….). La prima lettura del lavoro dà, per questo, un’impressione assai simile a quella suscitata dal passaggio dalla fotografia al cinema: gli istituti non vengono analizzati nella loro staticità, ma nella vita di coloro che li subiscono o li utilizzano.<br />
In modo del tutto consequenziale, i privati sono considerati come soggetti reattivi (immediatamente reattivi) più che come entità da proteggere, secondo una impostazione che non lascia spazio alla nostalgia per le costruzioni classiche e in qualche modo «paternalistiche» del diritto amministrativo: i cittadini appaiono in qualche modo cresciuti e come tali sono trattati. <br />
La seconda passione (connessa alla prima, ovviamente) è la «disponibilità» verso il diritto privato e verso forme nuove (relativamente nuove) di organizzazione e attività amministrativa.<br />
E qui vi è una innovativa scelta sistematica.<br />
Al posto del consueto schema che separa gli strumenti pubblicistici di azione (analizzati nella sequenza potere &#8211; provvedimento &#8211; procedimento) da quelli privatistici, l’A. distingue la «dotazione giuridica» dalle tecniche di «regolamentazione». <br />
La dotazione giuridica (capitolo terzo) abbraccia tutti gli strumenti che l’ordinamento conferisce alla p.a. per lo svolgimento dei propri compiti: troviamo il potere, il provvedimento, gli accordi e i contratti. Le tecniche di regolamentazione (capitolo quarto) racchiudono invece la disciplina sostanziale e procedurale delle diverse forme dell’attività. In entrambi i capitoli, quindi, troviamo strumenti pubblicistici e privatistici; e sembra quasi non ci sia più una preferenza ordinamentale o sistematica per gli uni o per gli altri. <br />
L’apertura verso il diritto privato non rimane solo un enunciato ma conduce a uno snodo decisivo. Nel momento in cui si viene a distinguere tra gli istituti nella loro fissità e la disciplina giuridica degli istituti in azione, diventa infatti realmente possibile mettere a confronto i diversi strumenti.</p>
<p><i>3. La dotazione giuridica dell’amministrazione<br />
</i>Come Napolitano racconta la dotazione giuridica dell’amministrazione.<br />
Emerge nettissima la contrapposizione tra provvedimenti unilaterali e atti consensuali.<br />
La scelta sembra rimessa alle valutazioni strategiche dell’amministrazione in ragione del tipo di operazione giuridico economica che deve essere realizzata: laddove sia necessario limitare la libertà personale o la sfera patrimoniale del privato, difficilmente si potrà ottenere il consenso di quest’ultimo, per cui la legge «consente» all’amministrazione di agire autoritativamente. Laddove, invece, l’amministrazione ha bisogno della libera collaborazione del privato (per approvvigionarsi di beni e servizi o per erogare prestazioni), l’ordinamento «abitualmente» prevede la stipula di un contratto (p. 132).<br />
Sui poteri amministrativi unilaterali (non posso che limitarmi ad alcuni spunti).<br />
L’attribuzione dei poteri amministrativi è intesa come una risposta a fallimenti del mercato, manifestazione di una «razionalità implicita»: la comunità, e per essa il legislatore, ha trovato nel diritto amministrativo una serie di strumenti volti a neutralizzare gli insuccessi del mercato, e segnatamente l’atto che pone una prescrizione in via unilaterale (p. 137).<br />
L’approccio «integrato» dell’A. è particolarmente efficace nell’analisi delle classificazioni e dei principali tipi di provvedimento, perché rispetto ai tradizionali criteri giuridico formali (attinenti a destinatari, emittenti ed effetti), i profili economici illuminano l’effettivo significato dei diversi atti (p. 153).<br />
Per esempio l’autorizzazione: la definizione tradizionale («rimuove un limite all’esercizio di un diritto») viene sorpassata da un più moderno riferimento funzionale: la verifica della compatibilità dell’attività privata con gli altri interessi pubblici e privati al fine di evitare che siano generate «esternalità negative». <br />
Questa impostazione porta a soffermarsi su due profili. Da un lato, sulla utilità collettiva e sulla proporzionalità del regime autorizzatorio. Dall’altro sugli effetti positivi e negativi delle semplificazioni, utilizzando la teoria dei giochi per dar conto di possibili risultati <i>sub</i> ottimali: un disegno imperfetto della normativa può indurre il privato ad aspettare il rilascio del provvedimento espresso e condurre a risultati opposti a quelli desiderati (una diminuzione del numero di attività consentite, un aumento dei tempi d’attesa) (p. 166).<br />
L’altro strumento è rappresentato dalla «amministrazione consensuale» (p. 175), che abbraccia gli accordi cd. pubblicistici (quelli di cui alla legge 241/90 e quelli «a oggetto pubblico» volti stabilire forme di collaborazione con i soggetti privati) e i contratti di diritto privato. <br />
Si esaminano i principali tipi contrattuali, analizzati con la stessa cura dedicata ai tipi di provvedimento e con particolare attenzione rivolta ai poteri speciali e ai privilegi che l’amministrazione mantiene pur nella consensualità, tanto nelle ipotesi di accordo, che nei casi di contratto di diritto privato (si vedano i riferimenti al luogo e tempo per l’adempimento, alla responsabilità per tardivo adempimento, al fermo amministrativo).<br />
Certamente, però, l’aspetto più innovativo attiene al modo in cui è affrontata l’alternativa tra strumenti unilaterali e consensuali nel paragrafo programmaticamente intitolato «soluzioni consensuali e benessere collettivo» (p. 187).<br />
Dal punto di vista economico, l’amministrazione consensuale è per definizione «efficiente in senso paretiano, perché aumenta il benessere di entrambi i contraenti» conducendo a un’allocazione ottimale delle risorse a prescindere da come sono assegnati inizialmente i diritti. E il riferimento all’art. 42 Cost. (alla proprietà che può essere pubblica o privata) sembra autorizzare questo tipo di impostazione (p. 176).<br />
Considerazioni di efficienza economica dovrebbero spingere verso l’impiego degli strumenti contrattuali con maggiore ampiezza rispetto alle impostazioni tradizionali incentrate «sul primato dell’armamentario pubblicistico di tipo autoritativo». Al tempo stesso, però, si avverte che la realtà non è sempre così semplice, se si considerano i costi di negoziazione spesso elevati, la limitatezza delle risorse a disposizione della p.a., la circostanza che essa non sempre dispone di adeguate capacità negoziali e il rischio di collusioni a danno dell’interesse pubblico (p. 189).<br />
Non risulta decisivo nemmeno il riferimento all’art. 1, comma 1 bis l. proc amm., che viene qualificato in termini «ambigui e involuti»: perché l’opzione a favore degli strumenti privatistici non tocca gli atti unilaterali restrittivi e non tocca gli atti ampliativi che siano richiesti dalla legge (ma si applica &#8211; in definitiva &#8211; solo quando l’azione ampliativa si svolge in forme non regolate tassativamente dalla legge).<br />
Viene allora avanzata una interpretazione ispirata a considerazioni di efficienza economica: si prescriverebbe così all’amministrazione «il ricorso allo strumento privatistico del contratto in luogo di quello pubblicistico dell’atto autoritativo tutte le volte in cui il primo sia fungibile con il secondo e consenta ugualmente il raggiungimento dell’interesse pubblico con reciproca (e superiore) soddisfazione delle parti» (p. 189).</p>
<p><i>4. Le tecniche di regolamentazione dell’azione amministrativa<br />
</i>Nella preannunciata scissione tra statica e dinamica, il capitolo quarto è destinato all’analisi delle tecniche di regolamentazione e controllo.<br />
La disciplina dell’attività amministrativa mediante strumenti pubblicistici è a sua volta bipartita tra analisi del procedimento e analisi della discrezionalità, separando quindi i profili procedurali da quelli sostanziali.<br />
Non posso soffermarmi sulla trattazione del procedimento e dei suoi temi «classici».<br />
Come esempio dell’impostazione seguita, mi limito a riportare l’approccio «disincantato» al tema della partecipazione, di cui si mettono in risalto non solo le potenzialità (per esempio, nella prospettiva del controllo decentrato affidato all’iniziativa dei privati, p. 223) ma anche i limiti: un eccesso di vincoli e garanzie può determinare complicazioni e rallentamenti, gli oneri della partecipazione ricadono sui privati, la propensione alla partecipazione varia a seconda del tipo di funzione e struttura delle singole amministrazioni.<br />
Sul versante della disciplina sostanziale, l’A. contempla sia le regole relative ai singoli poter amministrativi (indicazione dei fini e degli altri limiti) sia le regole più generali e “orizzontali” (dove trovano collocazione, per es., la motivazione e i rimedi all’inerzia e al ritardo).<br />
Spicca ancora una volta lo stile dell’A., in particolar modo nell’analisi dei costi che la limitazione della discrezionalità comporta: <i>ex ante</i> per i costi di decisione (cioè per l’attività di apprendimento e di mediazione politica), ed <i>ex post</i> per i costi legati alla perdita di flessibilità (p. 236).<br />
Passando alla regolamentazione dell’attività contrattuale, poi, i profili economici e giuridici si intrecciano ancora meglio: nell’analisi dei presupposti che giustificano l’esistenza di una disciplina <i>ad hoc</i> (ben più articolati rispetto ai consueti riferimenti a concorrenza e imparzialità), nella considerazione degli effetti negativi di un eccessivo formalismo procedurale (si veda la fortunata metafora del «matrimonio per corrispondenza», p. 254), e – naturalmente – nella dettagliata e aggiornatissima descrizione delle procedure a disposizione della p.a..</p>
<p><i>5. Alcuni rilievi: il rapporto con il legislatore e l’approccio metodologico<br />
</i>Anche chi legge – e non solo chi scrive – ha le sue passioni: per questo, nonostante i moltissimi spunti da cogliere, mi soffermo su uno in particolare (l’approccio metodologico) per svolgere qualche considerazione sulla specialità del diritto amministrativo e dunque direttamente o indirettamente sulla sua razionalità.<br />
Un profilo caratteristico dello studio è il particolare rapporto con il legislatore, venato da una certa diffidenza. <br />
Il legislatore è solo uno (pur fondamentale e decisivo) degli attori che si muovono in quella «arena collettiva» in cui «soggetti pubblici e privati competono, interagiscono e negoziano» per mutare le regole del diritto amministrativo, con la conseguenza che (quasi paradossalmente) sebbene il diritto amministrativo oggi sia di fonte legislativa più che giurisprudenziale, esso risulta ancora più mutevole che in passato (p. 56).<br />
Non sempre il legislatore adotta la migliore delle soluzioni possibili. Da qui, l’esistenza di un corpo di regole speciali talora diviene così una «fonte di inefficienza»: da un lato i vincoli posti alla p.a. rendono la sua azione poco efficace e poco flessibile, dall’altro i privati sono spesso sottoposti a oneri irragionevoli (il «lato oscuro» del diritto amministrativo, che lo rende a volte un peso insopportabile per i cittadini e le imprese). <br />
L’enunciazione è molto forte in apertura (p. 55), torna con una pluralità di esemplificazioni in tutto lo svolgimento del manuale (si ricordino il prezzo della partecipazione, della semplificazione, della trasparenza amministrativa…) e conduce infine al sospetto che i veri problemi dell’amministrazione pubblica – l’inefficienza e l’illegalità – derivino soprattutto dal cattivo disegno delle regole o (<i>addirittura</i>) dalla loro troppo rigida osservanza (p. 204).<i> <br />
</i>E forse è proprio questo scetticismo (o realismo) di fondo che ha determinato la scelta iniziale di apertura verso l’analisi economica del diritto.<br />
Talora le considerazioni economiche rischiano tuttavia di mettere in ombra il diritto positivo: per esempio, la circostanza che spesso la determinazione dei fini dell’azione amministrativa avvenga anche attraverso passaggi successivi alla previsione legislativa può essere spiegata mediante il richiamo alle caratteristiche del principio di legalità indirizzo e alla definizione di potere discrezionale, oltre che con il riferimento al «contratto incompleto» degli economisti, essendo sufficiente. Similmente, laddove la legge abbia agganciato l’esercizio del potere a requisiti riscontrabili oggettivamente, ci si può riferire prima all’esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, e poi alle «aspettative razionali» dei privati (p. 234).<br />
Il complessivo approccio metodologico può allora essere interpretato in due modi – almeno, a me ne sono venuti in mente due.<br />
Prima possibilità: l’A. è mosso da una implicita polemica antiformalista/antipositivista e da qui utilizza trasversalmente gli argomenti tratti da altre discipline, quali la scienza politica e l’economia. Registrata l’inadeguatezza delle costruzioni tradizionali, ricerca nuove soluzioni a partire dalla realtà dei rapporti individuali e sociali: da qui l’attenzione si concentra sull’effettiva realtà dei rapporti economici e politici, sugli accordi, sui casi concreti come luoghi in cui le regole trovano senso e significato.<br />
Seconda possibilità.<br />
Qui è in gioco non tanto l’analisi economica del diritto in senso stretto, quanto una fortissima considerazione del fatto (cioè della realtà) che vale a rendere visibile il fenomeno giuridico. Il profilo economico consente, in questa chiave, di circoscrivere meglio la fattispecie concreta al fine di effettuare il caratteristico giudizio sussuntivo.<br />
Anche quando il diritto si avvale in modo benefico dell’apporto di altre discipline (che mettono anche l’accento sulle conseguenze delle scelte normative), la prospettiva rimane interamente giuridica. <br />
Vero è che oggi le leggi sono spesso oggetto di negoziati, sono troppe, contraddittorie, hanno significato incerto e du¬rata breve, e sono quindi fattore di rischio continuo per chi intende riferirvi i propri comportamenti. E tuttavia, al di là di questi profili che possono anche essere contingenti, l’inefficienza (ma direi anche l’ingiustizia o l’inadeguatezza) del diritto amministrativo non deriva dal rapporto tra amministrazione e legge (o tra diritto amministrativo e legge), ma dal modo di intendere le regole che permeano il diritto amministrativo e lo connotano come speciale.<br />
L’inadeguatezza del diritto amministrativo, allora, è inadeguatezza di una certa specialità del diritto amministrativo (e in effetti il libro registra le incongruenze e le ingiustizie «storiche» del diritto amministrativo, si pensi alla vicenda della responsabilità civile della p.a., o a quella delle occupazioni appropriative). <br />
Se così è, dietro alle scelte sistematiche dell’A. potrebbe celarsi proprio l’esigenza di ripensare a questi profili, muovendo dalla consapevolezza che quella specialità per una parte è una necessità – e deve essere mantenuta –, ma per un’altra parte è privilegio – e può essere superata –.<br />
<b><br />
</b><i>6. Una ipotesi conclusiva: una logica non speciale<br />
</i>Provo allora a riprendere l’altra passione prima rintracciata: l’apertura verso il diritto privato, per vedere se è possibile individuare l’anima del diritto amministrativo a partire dal gioco tra le due grandi tipologie di strumenti di cui l’amministrazione dispone.<br />
Del resto, l’A. riconosce espressamente che questa distinzione non ha soltanto carattere tecnico ma assume un preciso significato «storico-ideologico», poiché proprio l’esercizio di un potere pubblico e l’adozione di atti autoritativi contraddistingue il diritto amministrativo rispetto al diritto privato (p. 135).<br />
Questa schiettezza è notevole: la contrapposizione in oggetto è ideologica perché racchiude l’intero modo di costruire la relazione tra amministrazione e privati, tra autorità e libertà.<br />
Mi sembra, però necessario aggiungere almeno due tasselli. Il primo attiene al senso costituzionale della specialità amministrativa e (quindi) alle possibilità (costituzionali) di ricorrere a forme privatistiche di azione; il secondo riguarda il «sapore» delle regole (pure speciali).<br />
Tassello numero uno: l’apertura al diritto privato si spiega e si giustifica, prima ancora che in una prospettiva di efficienza economica e di benessere collettivo, nella dimensione costituzionale dell’amministrazione. In questa ottica, sembra possibile pervenire allo stesso risultato prospettato nel manuale con l’avallo della Carta fondamentale.<br />
La specialità del diritto amministrativo è tradizionalmente e spesso intesa come specialità connotata da relazioni non equiordinate. La Costituzione non legittima in via generale e assoluta questa forma di specialità, perché – anzi – condiziona qualsiasi manifestazione di supremazia a una espressa previsione normativa (sono i principi di democrazia, sovranità popolare, legalità, effettività della tutela). In altri termini, la legalità costituzionale impone solo che il potere amministrativo abbia fondamento e disciplina normativa, non che sia configurato come potere autoritativo.<br />
L’autoritatività continua ad apparire come ragione del ricorso agli strumenti di azione pubblicistici (è il comma 1 <i>bis</i>), eppure essa viene utilizzata per qualificare come amministrativi atti che concettualmente potrebbero avere un’altra configurazione (esemplare la vicenda del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.).<br />
E, infatti, le qualità del provvedimento che tradizionalmente si riassumono nell’autoritatività non si spiegano per forza in virtù del collegamento con l’amministrazione-potere pubblico (che a ben vedere sarebbe una spiegazione tautologica) perché il loro fondamento è nella legge (si pensi a esecutorietà, autotutela, presunzione di legittimità) o nella teoria generale. Nel senso che tutta una serie di caratteri del provvedimento (l’incidenza sfavorevole sulle situazioni soggettive dei destinatari, il riferimento alla discrezionalità, l’unilateralità, l’obbligatorietà) derivano semplicemente dal fatto che l’ordinamento ha attribuito all’amministrazione determinati poteri unilaterali. Il provvedimento si impone sui destinatari e completa l’ordinamento non perché è atto dell’amministrazione, ma perché è esercizio di un potere unilaterale. <br />
Non si deve dimenticare che ci può essere disparità anche nel diritto privato: è il tema dei poteri privati, che ugualmente prescindono dal consenso dei destinatari dell’atto e pongono un problema di tutela giuridica.<br />
In questo senso, la contrapposizione decisiva non è tra autorità e consenso, ma tra unilateralità e consenso. <br />
Proprio perché la produzione unilaterale degli effetti non è una evenienza esclusiva del diritto amministrativo, il problema dell’alternativa tra strumenti di azione pubblicistici e privatistici si pone non solo e non tanto con riguardo agli atti consensuali (dove sarebbe troppo ovvia la scelta in favore del regime privatistico) ma anche e proprio con riferimento agli atti unilaterali.<br />
Tornando allora al comma 1 <i>bis</i>, se la specificità amministrativa si lega all’esistenza di atti qualificabili autoritativi, e se l’autoritatività di per sé niente aggiunge all’esercizio di un potere (unilaterale), concettualmente non ci sono ostacoli a ricondurre tutte le forme dell’attività amministrativa al diritto privato (salvo riferire la specificità ai contenuti della disciplina). <br />
Cade così il “tabù” della non configurabilità degli atti amministrativi unilaterali come atti unilaterali di diritto privato. Ma non è cosa che deve impressionare: si tratta di completare un cammino già iniziato nel 1990, quando è stata abbandonata l’idea della non negoziabilità del potere amministrativo (art. 11 lpa), e proseguito nel 1998, quando è caduto il dogma dell’intrinseca natura pubblica del potere di organizzazione (oggi art. 5 d.lgs. 165/2001).<br />
La Costituzione, a sua volta, non preclude l’utilizzo del diritto comune per lo svolgimento dell’attività amministrativa, purché sia assicurato il rispetto dei principi costituzionali (impliciti o espliciti) sull’amministrazione. <br />
A ben vedere, la soggezione dell’attività amministrativa al principio di legalità indirizzo riguarda, da sempre, anche l’attività di diritto privato.<br />
Similmente, il principio di legalità garanzia e i suoi corollari non si inseriscono necessariamente in uno schema centrato sull’autorità, ma operano (e operano ancor meglio) se calati nello schema del rapporto giuridico (che appartiene fisiologicamente al diritto privato).<br />
Ancora, i principi propri che reggono il corso dell’attività amministrativa (dall’imparzialità all’obbligo di motivazione) non sono incompatibili con il diritto privato: purché abbiano un fondamento normativo (e questo non mi pare discutibile) e siano calati in una dinamica relazionale (la qual cosa, a sua volta, accresce la precettività di quei principi). <br />
Così inquadrata, l’alternativa tra forme pubblicistiche e privatistiche diviene meno «drammatica» (perché nel passaggio alle forme privatistiche niente si perde) e spiega anche perché all’interno delle fattispecie consensuali possano sopravvivere regole speciali. <br />
Il ricorso al diritto privato non si colloca quindi in una dimensione meramente efficientistica, ma rappresenta un’ipotesi fortunata per il progressivo abbandono della connotazione autoritaria dell’amministrazione. <br />
Tassello numero due (che però è già nel punto precedente).<br />
Tutto questo (cioè l’apertura alle forme giuridiche del diritto privato) non comporta – ovviamente – sacrificare la funzione amministrativa e le sue regole, ma guardare entrambe da una prospettiva il più possibile non speciale. Si tratterà di distinguere l’atto dall’attività globalmente intesa, di modo che funzionalizzata sia solo la seconda (è una distinzione che ritroviamo anche nel libro, p. 206), e riferire la specialità di norme e principi al loro contenuto e non alle modalità applicative.<br />
Quello che è decisivo, prima ancora che il contenuto della regola, è la struttura della norma. Ciò, naturalmente, non significa l’attribuzione delle stesse prerogative alla parte pubblica e a quella privata: ma implica che, qualunque sia l’estensione “quantitativa” del potere amministrativo, per la parte in cui risulta giuridicamente disciplinato esso non è “qualitativamente” speciale. L’esistenza di un potere unilaterale e riservato non esclude quindi che esista un rapporto giuridico, perché l’amministrazione deve rispettare tutte le regole che sono normativamente poste al suo agire, e che si pongono quindi come regole di comportamento.<br />
Non mi soffermo sulle (immaginabili) ripercussioni di questo approccio sul sindacato di legittimità (in particolare sull’eccesso di potere) o sul versante delle situazioni soggettive.<br />
Relativamente a questo profilo, Napolitano non si sofferma molto sulle posizioni giuridiche: né dal lato dell’amministrazione (per es. sull’attività vincolata), né dal lato dei privati.<br />
Il lavoro è abbastanza rapido perfino sull’interesse legittimo: nonostante talora affiori la vecchia idea dell’interesse indirettamente protetto, altrove si presuppone una certa omogeneità tra le due situazioni soggettive «classiche» del privato (laddove si affiancano diritti strumentali e diritti finali ) (p. 207).<br />
Se questo è l’epilogo, diviene allora comprensibile che si parli poco delle situazioni soggettive, perché (forse) si dà finalmente per scontata la rilevanza giuridica piena e sostanziale delle situazioni che si collegano alle norme (nei limiti, ovviamente, del loro contenuto prescrittivo), a prescindere dalla loro qualificazione. <br />
Per chiudere, mi piacerebbe allora chiedere all’A. se ritiene possibile rintracciare (o quantomeno auspicare) una (nuova?) ragione del diritto amministrativo proprio tirando fino in fondo il filo dell’apertura al diritto privato come struttura giuridica che possa contribuire a illuminare i lati oscuri del diritto amministrativo senza per questo rinunciare a una prospettiva giuridica che resti coerente con i principi dello Stato di diritto.<br />
Vi ringrazio e Vi chiedo scusa se le passioni di chi legge si sono in qualche modo sovrapposte a quelle di chi ha scritto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>* Si riproduce il testo della relazione tenuta al convegno <i>La pubblica amministrazione tra disordine e razionalità</i> &#8211; <i>presentazione del volume di G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo</i>, organizzato il 29 settembre 2014 a Firenze presso la Fondazione Cesifin Alberto Predieri.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 9.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-strumenti-di-azione-della-p-a/">Gli strumenti di azione della p.a.*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento in house al CINECA</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/luci-ed-ombre-sulla-legittimita-dellaffidamento-in-house-al-cineca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/luci-ed-ombre-sulla-legittimita-dellaffidamento-in-house-al-cineca/">Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento &lt;i&gt;in house&lt;/i&gt; al CINECA</a></p>
<p>1 Il caso Il caso affrontato dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato con il parere dello scorso 30 gennaio 2015, n. 298, rappresenta una di quelle fattispecie – che peraltro dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea appaiono piuttosto minoritarie – in cui un affidamento in house è stato ritenuto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/luci-ed-ombre-sulla-legittimita-dellaffidamento-in-house-al-cineca/">Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento &lt;i&gt;in house&lt;/i&gt; al CINECA</a></p>
<p align=justify>
<b> 1 Il caso<br />
</b><br />
Il caso affrontato dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato con il <a href="/ga/id/2015/2/21850/g">parere dello scorso 30 gennaio 2015, n. 298</a>, rappresenta una di quelle fattispecie – che peraltro dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea appaiono piuttosto minoritarie – in cui un affidamento <i>in house</i> è stato ritenuto legittimo. Si tratta di un parere reso in sede consultiva in relazione ad un quesito posto dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (MIUR) in ordine alla legittimità dell’affidamento disposto da quest’ultimo in via diretta al CINECA di alcuni servizi nel campo dell’informatica.<br />
Il caso è di particolare interesse, in quanto i Giudici di Palazzo Spada non si sono limitati a richiamare i principi già enucleati dalla giurisprudenza europea[1], ma hanno vagliato la compatibilità dell’affidamento diretto anche alla luce della nuova Direttiva in materia di procedure ad evidenza pubblica nei settori ordinari[2]. Il che non era affatto scontato, posto che il termine di recepimento è fissato al 18 aprile 2016[3]. Il Collegio ha espressamente affermato che la normativa con cui è stata codificata l’eccezione dell’<i>in house</i> «<i>appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione. Non vi è dubbio quindi che nel caso in esame, se non vi è addirittura un’applicazione immediata del tipo “self-executing”, non può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’U.E.</i>»[4].<br />
Il che da un punto di vista metodologico è certamente condivisibile[5] e conforme alla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’importanza interpretativa che la nuova normativa (sia pure non ancora in vigore) può avere per le fattispecie pregresse[6]. Cionondimeno, il parere non rimuove ogni dubbio in ordine a due aspetti dell’affidamento: il divieto di apertura del capitale sociale ai privati e la necessaria prevalenza delle attività in favore dell’Amministrazione controllante.<br />
Giova dunque brevemente richiamare alcuni elementi salienti della vicenda.<br />
Come noto, il CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 Università italiane, 4 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR. Come si afferma nel parere in commento, il Consorzio risulta «<i>stabilmente partecipato al 98% da pubbliche amministrazioni, e soltanto in minima parte da persone giuridiche private</i>»[7]. In merito al requisito del “controllo analogo”, «<i>il MIUR precisa di disporre, in base alle previsioni statutarie, di poteri di controllo analogo sul CINECA, da esercitare in via congiunta con gli altri consorziati secondo il principio maggioritario</i>»[8]. In rapporto, invece, al requisito della prevalenza delle attività, «<i>il Ministero richiedente osserva come alcuni degli scopi statutari più rilevanti assegnatigli sin dall’origine siano espressivi di un’ampia missione di servizio pubblico caratterizzata non solo dalla stretta erogazione di prestazioni per gli enti consorziati, ma anche dalla fornitura di servizi e di trasferimento di tecnologia verso l’esterno</i>»[9].<br />
In relazione a tale ultimo aspetto appare interessante sottolineare che l’Amministrazione afferma che «<i>le prestazioni rese a terzi in attuazione di questa missione di servizio pubblico … rientrano … nella parte più importante dell’attività comunque svolta nell’interesse degli enti consorziati, poiché rappresentano sempre il frutto di “decisioni di affidamento” al CINECA di attività rientranti nei compiti istituzionali dei soggetti affidanti</i>»[10].<br />
Data per presupposta l’ammissibilità di quello che il Consiglio di Stato definisce “<i>in house frazionato</i>”, i punti più problematici sui quali si concentra il parere sono quelli della partecipazione minoritaria di soggetti privati e della prevalenza delle attività. Il che, dunque, suggerisce in questa sede di approfondire separatamente i due temi per qualche breve precisazione. Si tralasceranno, invece, gli ulteriori aspetti affrontati, ed agilmente risolti, dal Consiglio di Stato, specie in relazione ai poteri concretamente esercitati sul CINECA e sulla possibilità per un’entità <i>in house</i> di svolgere attività d’impresa (entro i limiti dei requisiti degli affidamenti internalizzati)[11].</p>
<p><b> 2 La partecipazione di privati non ostativa all’affidamento <i>in house</i><br />
</b><br />
Chi si sia occupato, anche solo incidentalmente, di affidamenti <i>in house</i> sa bene con quale rigore la giurisprudenza europea abbia da tempo escluso l’ammissibilità di un affidamento <i>in house</i> laddove l’entità sia partecipata da soggetti privati.<br />
Fin dalla nota sentenza <i>Stadt Halle</i>, la Corte di Giustizia ha affermato che la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche un’Amministrazione pubblica esclude in ogni caso che quest’ultima possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi[12]. Il che vale in egual modo anche laddove il capitale sociale sia aperto, anche solo potenzialmente, alla futura partecipazione privata[13].<br />
E che si tratti di posizione non soggetta a facili eccezioni è certamente avvalorato dal fatto che tale rigida preclusione è stata di recente confermata anche in rapporto ad un’associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro[14].<br />
La <i>ratio </i>del divieto è che l’investimento privato risponderebbe a logiche privatistiche, tese alla massimizzazione del profitto ed atte perciò a porsi in potenziale e permanente conflitto con le ragioni pubblicistiche, di norma collegate ad obiettivi di interesse pubblico, che dovrebbero viceversa essere sottese alle decisioni della società <i>in house</i>[15].<br />
Com’è facile immaginare, un così rigido approccio non è restato esente da critiche. Si è argomentato che la presenza di un privato, pur introducendo un elemento di differenziazione nel capitale sociale, per ciò solo non può sovvertire la normale formazione della volontà sociale, comunque pur sempre corrispondente a quella della maggioranza[16].<br />
In linea con tale nota critica, si registra peraltro un precedente, a quanto consta del tutto isolato[17], in cui la Corte ha assunto un atteggiamento assai più cauto. Ma va detto che, in tal caso, si trattava di un ricorso <i>ex </i>art. 226 CE (ora 258 TFUE), con ogni conseguenza quanto all’onere della prova in ordine agli elementi costitutivi dell’inadempimento (che resta a carico della Commissione)[18].<br />
In tale occasione fu ritenuto legittimo l’affidamento <i>in house</i> di servizi informatici a favore di una società il cui capitale sociale era al contempo partecipato da due «<i>organismi di diritto privato</i>» ed il cui capitale sociale era comunque aperto ai privati. E si noti che, anche nel caso qui in esame, ricorrono esattamente tutti i suddetti elementi (servizi informatici, organismi di diritto privato e apertura del capitale). Vale dunque la pena ricordare che, in tale occasione, i Giudici europei ritennero di non dover mettere in discussione la sussistenza del requisito del controllo analogo in quanto la Commissione non allegò elementi idonei a confutare le difese dello Stato italiano sul punto. In particolare la Corte, da un lato, ritenne incontestata la tesi secondo cui detti «<i>organismi di diritto privato</i>» avessero in realtà natura pubblica, dall’altro rilevò che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che partecipassero altri privati al capitale sociale[19].<br />
In tale contesto le nuove disposizioni europee hanno chiarito che, in determinate circostanze, può ritenersi ininfluente la presenza di privati nel capitale sociale, nei limiti in cui «<i>tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concorrenza tra operatori economici privati</i>»[20]. Il legislatore europeo ha infatti ammesso la presenza di privati al ricorrere di tre stringenti e cumulative condizioni: che non sia comunque riconosciuto alcun «<i>controllo o potere di veto</i>»; che tali partecipazioni siano «<i>prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati</i>»; e che sia esclusa la possibilità di esercitare «<i>un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata</i>» dall’Amministrazione[21].<br />
A fronte di tale contesto, la soluzione al quesito sottoposto dal MIUR non era certo univoca.<br />
Una più rigida interpretazione del quadro giurisprudenziale e normativo avrebbe certamente portato a disconoscere in radice ogni possibilità di apertura ai privati. Il che avrebbe comportato la negazione della natura <i>in house </i>del CINECA e, così, l’illegittimità dell’affidamento diretto a quest’ultimo.<br />
Senonché, tanto il precedente della Corte di giustizia poc’anzi menzionato, quanto le nuove Direttive, hanno offerto al Consiglio di Stato due diverse (ed alternative) vie al fine di legittimare l’affidamento diretto al CINECA, pur in presenza di “<i>organismi privati</i>”.<br />
In primo luogo si presentava la (dubbia) possibilità di basare la decisione su motivi analoghi a quelli posti a fondamento della pronunzia della Corte di giustizia di cui si è detto. Seguendo questo primo approccio il Collegio avrebbe potuto omettere un’espressa valutazione dell’incidenza dei soci aventi formale natura privata, concludendo che, in base alle informazioni fornite dall’Amministrazione richiedente, gli stessi apparivano connotati da sufficienti elementi pubblicistici tali da non pregiudicare la guida sostanzialmente pubblica del CINECA[22].<br />
La soluzione richiamata tuttavia, oltre che discutibile, sarebbe stata piuttosto precaria. Si sarebbero dovute, infatti, ignorare le disposizioni delle nuove Direttive ai sensi delle quali la partecipazione dei privati è subordinata alla sussistenza di tre precisi requisiti cumulativi. Ma, poiché la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato impone di ritenere che le nuove norme abbiano carattere interpretativo anche per il pregresso, è naturale che i tre requisiti debbano essere rispettati sin d’ora.<br />
Appare dunque senz’altro condivisibile l’approccio seguito dal Consiglio di Stato che, come si è detto, per legittimare l’affidamento al CINECA ha preferito valorizzare la portata interpretativa delle nuove disposizioni.<br />
Nel fare ciò, tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada si sono limitati ad accertare che i soggetti privati partecipanti al 2% il CINECA «<i>non hanno certamente potere di veto o di condizionamento alcuno</i>»[23]. Con tale affermazione, tuttavia, il Collegio sembra essersi dimenticato dell’ulteriore requisito per cui, ai sensi delle nuove norme, le «<i>forme di partecipazione di capitali privati</i>» devono essere «<i>prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati</i>».<br />
Sul punto la pronunzia in commento difetta una precisa motivazione.<br />
Né certo basta a superare tale omissione il fatto che il Collegio abbia rilevato che i privati non sono «<i>in posizione di influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 cc.</i>». Un tale carattere della partecipazione privata avrebbe, delle due, sicuramente escluso la natura <i>in house</i> del CINECA, ma non è certo altrettanto valido l’opposto. L’influenza dominante privata <i>ex</i> art. 2359 c.c. può, al massimo, rappresentare solo un primo essenziale fattore da valutare, onde eventualmente escludere agevolmente il carattere <i>in house </i>di un soggetto. Ma una volta che si sia esclusa la sussistenza di tale influenza dominante <i>ex </i>art. 2359 c.c., laddove il capitale sia partecipato da privati resta la necessità di verificare l’effettiva sussistenza dei tre requisiti cumulativi previsti dalle nuove Direttive.<br />
L’omissione stupisce peraltro ancor più ove si pensi che, a ben vedere, nella specie anche il requisito dell’imposizione legislativa della partecipazione privata avrebbe potuto essere ritenuto comunque soddisfatto. L’attuale composizione del CINECA è, infatti, il risultato dell’accorpamento dei preesistenti consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur operata dal MIUR in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 42 <i>bis</i>, del d.l. n. 95/2012[24]. E, poiché l’atto di accorpamento del CINECA trova una solida e precisa base normativa in suddetta previsione, il requisito della Direttiva parrebbe rispettato. Sembra infatti preferibile ritenere che, laddove le norme europee richiedono che la partecipazione privata sia prevista dalla «<i>legislazione nazionale</i>», le stesse ammettano anche la previsione per il tramite di atti secondari attuativi od esecutivi, in linea con quanto da tempo previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con riguardo agli atti idonei a rappresentare un atto di trasposizione dotato di requisiti di sufficiente certezza e stabilità[25].<i><br />
</i>Se pur si può, dunque, certamente ritenere che tale sia stata l’implicita posizione del Collegio – come chi scrive ritiene più plausibile – l’omissione lascia comunque spazio a qualche dubbio e meglio sarebbe stato che il Collegio si esprimesse chiaramente sul punto: sull’idoneità, cioè, di atti normativi di rango secondario di integrare utilmente il requisito europeo. <br />
Non solo. Anche laddove si dia per scontato che norme regolamentari di rango secondario possano utilmente soddisfare il requisito europeo[26], la normativa nazionale appare comunque carente sotto due ulteriori profili, di per sé idonei a porre seri dubbi sulla legittimità dell’attuale assetto.<br />
In primo luogo, non è dato comprendere se nella composizione attuale del CINECA siano presenti tutti gli istituti universitari privati, o se l’accorpamento abbia riguardato solo una parte di essi. In quest’ultimo caso si profilerebbe sicuramente un problema di disparità di trattamento e si potrebbe addirittura insinuare il dubbio che si tratti di un possibile aiuto di Stato: a favore dei consorziati ovvero degli enti non consorziati, a seconda dei vantaggi conseguiti dalla partecipazione al CINECA ovvero dei maggior oneri da questa derivanti[27] . Come ben noto, infatti, anche il mero trasferimento di risorse e mezzi può costituire una misura incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE[28].<br />
In secondo luogo, il vero nodo problematico è che la norma legislativa non prevede affatto alcunché <i>pro futuro</i>. Non viene, infatti, in alcun modo disciplinata l’eventuale partecipazione al CINECA di istituti universitari di nuova creazione. E poiché, per quanto appena si è detto, sarebbe difficilmente giustificabile una qualsiasi disparità di trattamento, si deve senz’altro ritenere che, per legittimare la partecipazione degli enti privati al consorzio, si dovrebbe prevedere per via legislativa la partecipazione obbligatoria allo stesso di tutti gli enti universitari (pubblici o privati).<br />
Ma fintanto che una simile norma non sia prevista, l’attuale composizione del CINECA non appare esente da ulteriori criticità, pur se non espressamente affrontate dal Consiglio di Stato nella pronunzia in esame.</p>
<p><b> 3 La prevalenza delle attività<br />
</b><br />
Anche in relazione al secondo fondamentale presupposto dell’<i>in house, </i>affermato a partire dalla citata sentenza <i>Teckal</i>, il Consiglio di Stato si affida a quanto previsto dalle nuove Direttive, onde fugare ogni dubbio circa il significato da attribuire alla “<i>prevalenza delle attività</i>”[29].<br />
Come noto, il dibattito dottrinale nazionale si era sviluppato in particolar modo sul significato da attribuire al concetto di “<i>prevalenza delle prestazioni</i>”[30]. Neanche l’intervento della Corte di giustizia era riuscito a sedare ogni dubbio, posto che, tra un criterio di tipo oggettivo e predeterminato, ed uno più flessibile rispetto alle circostanze concrete, i Giudici lussemburghesi preferirono la seconda opzione, affermando la necessità di prendere in esame tutte le circostanze del caso, sia qualitative che quantitative[31].<br />
Sul punto l’intervento del legislatore è stato decisivo. Le nuove Direttive hanno dato un taglio netto ai precedenti dubbi interpretativi circa il criterio da utilizzare (se quantitativo o qualitativo), chiarendo che per ritenere integrato il requisito della prevalenza è necessario che «<i>oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata [siano] effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice</i>»[32].<br />
Accogliendo il criterio fissato dalle nuove norme, come ha inteso fare il Consiglio di Stato nel caso in esame, il nodo interpretativo da sciogliere al fine di risolvere il quesito di cui al parere in commento si sposta così sul significato da attribuire all’espressione «<i>compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice</i>»<br />
In proposito giova ancora richiamare la tesi del Ministero secondo cui le prestazioni rese a favore di terzi non inciderebbero negativamente sul requisito della prevalenza delle prestazioni in quanto «<i>rappresentano sempre il frutto di “decisioni di affidamento” al CINECA di attività rientranti nei compiti istituzionali dei soggetti affidanti</i>»[33]. E sul punto aggiunge il Ministero che, «<i>secondo i dati forniti dal Consorzio in questione, … la quasi totalità del relativo fatturato (circa il 90%, in attesa che le nuove direttive europee in preparazione formalizzino una tale soglia minima necessaria) deriva da servizi resi nell’interesse dei consorziati nel senso anzidetto</i>»[34]. Tale ultima precisazione, se ai fini della soluzione del quesito può dirsi assorbente essendo ampiamente satisfattiva del limite dell’80%, non supera invece i dubbi sollevati dalla tesi proposta dal MIUR.<br />
Può essere dunque utile ricordare, al riguardo, quanto già affermato dalla Corte di giustizia. Al fine di integrare il requisito della prevalenza, è necessario che l’attività di una società pluripartecipata sia limitata al territorio degli enti controllanti e che sia esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi[35], ovvero, nel caso di servizi rivolti all’utenza, che gli stessi si rivolgano ai cittadini-utenti dell’Amministrazione controllante[36].<br />
Il che, traducendo il principio dalla prospettiva economica a quella amministrativa, equivale a dire che, laddove l’entità <i>in house</i> sia controllata da un ente territoriale, questa deve operare prevalentemente nei limiti di competenza territoriale e materiale dello stesso. Viceversa, laddove l’ente controllante abbia rilievo nazionale, come nel caso del MIUR, sussisterà comunque il limite di competenza materiale di quest’ultimo.<br />
Partendo da tale ricostruzione, appare dunque condivisibile l’affermazione che i «<i>compiti … affidati dall’amministrazione</i>»[37] debbano rientrare «<i>nei compiti istituzionali dei soggetti affidanti</i>»[38], ma con un’ulteriore precisazione. Onde non svuotare di fatto il limite della prevalenza delle attività, occorre sottolineare che i terzi non possono essere altri soggetti a loro volta svolgenti attività sul mercato, ma solo «<i>l’utente delle prestazioni</i>»[39]. Se così non fosse si consentirebbe, di fatto, ad un’entità <i>in house</i> di un’Amministrazione nazionale di operare liberamente sul mercato in ogni ambito coperto dalle competenze dell’Ente di appartenenza. Il che, tuttavia, appare a dir poco contraddittorio con un modello di gestione – quale quello dell’affidamento <i>in house </i>– volto meramente a consentire l’internalizzazione delle attività.<br />
Non solo. Se si consentisse l’esecuzione a favore di qualsiasi terzo, purché le attività svolte rientrino «<i>nei compiti istituzionali dei soggetti affidanti</i>», il criterio della prevalenza finirebbe con l’essere un mero duplicato del controllo analogo. La natura di attività “<i>affidata dall’amministrazione controllante</i>” sarebbe infatti integrata ogni qual volta l’affidamento fosse espressione della volontà dell’Amministrazione controllante. Ma questo è un dato che dovrebbe comunque essere connaturato al controllo analogo, posto che esso richiede che l’Ente sia in grado di esercitare «<i>un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata</i>»[40]. Il che comprende certamente anche le scelte su quali attività svolgere.<br />
Sicché, se pur nel presente caso può ritenersi soddisfatto il requisito in forza di quanto dichiarato dal MIUR circa le percentuali di attività rese a favore dei consorziati, deve comunque sottolinearsi che una lettura come quella proposta dal Ministero risulta assai dubbia.<br />
Sul punto, dunque, si può senz’altro condividere l’approccio del Consiglio di Stato che, lungi dall’accogliere, anche solo implicitamente, una lettura ampia del requisito delle nuove Direttive ha preferito ancorare il criterio della prevalenza alle attività svolte dal Consorzio a favore degli enti controllanti. Si legge nel parere che, nella specie, lo Statuto «<i>attribuisce carattere di eccezionalità e “marginalità” alle prestazioni rese dal Consorzio a favore di soggetti esterni al Consorzio, da ritenersi ammissibili solo quando funzionali al miglior perseguimento degli scopi consortili</i>»[41].<br />
L’unico aspetto dubbio che permane sul punto è dato dal fatto che tale affermazione è stata fondata sulla mera lettera dello statuto, che non necessariamente risponde alle attività in concreto esercitate. In proposito v’è solo l’affermazione del MIUR a comprovare l’effettiva percentuale di attività svolte a favore dei consorziati. E trattandosi di procedimento non contenzioso non stupisce che nella specie non sia stato svolto alcun più approfondito accertamento in fatto. Non si può dunque che aggiungere che, di norma, l’accertamento della prevalenza richiederebbe ben più approfonditi esami, svolti caso per caso sulla base di precisi e circostanziati elementi di fatto debitamente provati[42].</p>
<p><b> 4 Riflessioni conclusive<br />
</b><br />
Si era detto in apertura che il caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato rappresenta una di quelle fattispecie – minoritarie nella casistica – in cui si è ritenuto legittimo un affidamento <i>in house</i>. Ebbene, da un’analisi dei presupposti fattuali e giuridici sulla base dei quali si è pervenuti a tale conclusione, la soluzione adottata appare sostanzialmente condivisibile. Sicché l’interesse suscitato dal parere in commento, più che da un’analisi critica delle motivazioni poste a sostegno dei risultati raggiunti dal Collegio, appare determinato dalle modalità attraverso cui detto risultato è stato raggiunto.<br />
I ripetuti richiami alle nuove norme europee, pur non formalmente ancora cogenti nell’ordinamento nazionale, hanno permesso di avere un primo riscontro sulle modalità con cui il Consiglio di Stato intende porsi nell’interpretazione delle novelle europee. E, se pur è certamente facile immaginare che sul punto avrà la possibilità di tornare tanto la giurisprudenza nazionale, quanto soprattutto la Corte di giustizia, gli elementi ricavabili dalla pronunzia in esame di particolare interesse per gli interpreti sono indubbiamente più di uno. <br />
Ciò che è certo, ad ogni modo, è che il caso esaminato dal Consiglio di Stato verte su di un affidamento diretto già disposto da tempo dal MIUR, sicché il parere non può che avere carattere ricognitivo della situazione in essere. Ciò comporta precise conseguenze in ordine al regime giuridico applicabile al CINECA. Il che non è certo cosa di poco conto, come ben può testimoniare il dibattito che si creò in merito alle modalità di assunzione nelle società pubbliche (<i>in house</i>)[43].<br />
Certo non si può nascondere la sensazione che la soluzione data dal Consiglio di Stato al quesito posto dal MIUR sia stata anche determinata dalla volontà di salvare il modello di gestione in essere predisposti in considerazione «<i>delle prestazioni di altissimo rilievo tecnologico che il Consorzio svolge nell’ambito della ricerca universitaria, senza le quali quest’ultima non potrebbe svolgersi con la dovuta efficienza e modernità, oggi più che mai richieste dal progresso scientifico e dal quotidiano confronto con le analoghe istituzioni degli altri paesi</i>»[44].<br />
Ma, a ben vedere, è forse proprio questo uno degli aspetti meno condivisibili dal parere. Sono infatti ben note le inefficienze che connotano i servizi resi dal CINECA, di cui è recente testimonianza quanto affermato dallo stesso MIUR che ha rilevato un «<i>grave errore materiale commesso dal Cineca</i>» nella predisposizione delle prove per l’accesso alle scuole di specializzazione di medicina[45]. Sicché l’affidamento <i>in house</i>, piuttosto che in rapporto ai presupposti richiesti per l’affidamento diretto, appare assai meno solido sotto i profili dell’efficienza ed efficacia, se non anche economicità, dello stesso. <br />
Il che non ci si può esimere dal rilevare, in chiusura, che questo rappresenta un forte elemento di dubbio sulla congruità dello strumento scelto dall’Amministrazione per assolvere ai propri compiti istituzionali. Specie ove si consideri che le eventuali responsabilità del MIUR per i danni cagionati a terzi in conseguenza dalle inefficienze del CINECA non potranno che riverberarsi, direttamente od indirettamente, sul patrimonio pubblico. Il che ha inevitabili ricadute in ordine alla responsabilità erariale di cui i responsabili – da individuare a seconda di come si voglia interpretare il riparto di giurisdizione contabile negli affidamenti <i>in house</i> – potranno essere chiamati a rispondere. Ma sul punto si deve necessariamente arretrare ogni ulteriore approfondimento, dato il limitato obiettivo del presente breve contributo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] A partire dalla ben nota sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98, <i>Teckal</i>, e giurisprudenza successiva. Data la notorietà dei presupposti (“controllo analogo” e “prevalenza delle attività”) per gli affidamenti <i>in house</i>, già oggetto di ampi ed approfonditi studi, si rimanda per tutti a D.-U. Galetta, <i>Forme di gestione dei servizi pubblici locali ed in house providing nella recente giurisprudenza comunitaria e nazionale</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</i>, 1, 2007, p. 17 ss.. <br />
[2] Si allude alla Direttive n. 24/2014/UE, facente parte del pacchetto di riforma della normativa europea sulle procedure ad evidenza pubblica comprensivo anche delle ulteriori Direttive nn. 23/2014/UE e 25/2014/UE. <br />
[3] Il che vale per tutte e tre le Direttive menzionate alla nota precedente, cfr. artt. rispettivamente 51, 90 e 106 delle Direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014. Sul carattere <i>self</i> <i>executing </i>delle Direttive europee in generale, si veda per tutti D.-U. Galetta, <i>Le fonti del diritto amministrativo europeo</i>, in M.P. Chiti (a cura di), <i>Diritto Amministrativo Europeo</i>, Milano, 2013, pp. 93, 121–122 ed <i>ibid.</i>, <i>Impatto del diritto UE sul sistema delle fonti del Diritto Amministrativo</i>, in D.-U. Galetta (a cura di), <i>Diritto Amministrativo nell’Unione Europea</i>, Torino, 2014, pp. 10–11. Cfr. anche R. Adam, A. Tizzano, <i>Lineamenti di diritto dell’Unione europea</i>, II Ed., Torino, 2010, p. 476. <br />
[4] Cfr. p. 7 del parere in commento. <br />
[5] Chi scrive aveva infatti adottato lo stesso approccio nella relazione tenuta al seminario di studio sul tema «<i>Integrazione europea, servizi pubblici e diritti fondamentali»</i> organizzato dalla cattedra Jean Monnet del Prof. Emilio Castorina su «<i>Servizi pubblici, diritti fondamentali e costituzionalismo europeo»</i> tenuto a Catania, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Villa Cerami) il 31 gennaio 2014, su cui si permetta di rinviare alla rielaborazione scritta <i>Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli «appalti e le concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico», alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</i>, 3-4, 2014, p. 823 ss. ed anche al successivo approfondimento su alcuni degli aspetti innovativi delle nuove disposizioni <i>Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in house, anche in prospettiva dei corrispondenti limiti nazionali per le società strumentali</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</i>, 5, 2014, p. 991 ss.. <br />
[6] Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16. <i>Contra</i>, cfr. l’Avvocato Generale Paolo Mengozzi, conclusioni presentate il 27 febbraio 2014 nella causa C-574/12, <i>Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH</i>, secondo cui le nuove norme riflettono una scelta del legislatore che modifica lo stato del diritto solo nel futuro e, pertanto, «<i>ciò non gioca &#8230;, a mio avviso, alcun ruolo nell’interpretazione del diritto quale vigente allo stato attuale</i>». <br />
[7] Cfr. p. 7 del parere in commento. Sul punto si legge più specificamente che «<i>la nuova configurazione del Consorzio CINECA</i>» è il risultato dell’incorporazione tramite fusione di «<i>alcuni istituti universitari aventi natura giuridica privata (tra cui, ad esempio, l’Università Commerciale Luigi Bocconi e lo IULM[)]</i>» (p. 3.3 del parere in commento). <br />
[8] Cfr. p. 1 del parere in commento. <br />
[9] Ibidem. <br />
[10] Ibidem. <br />
[11] Su tale aspetto cfr. la sentenza della Corte di giustizia – richiamata pure dal Collegio – del 18 dicembre 2014, nella causa C-568/13. <br />
[12] Corte di Giustizia, 11 gennaio 2005, C 26/03, <i>Stadt Halle</i>, punto 49. Sul punto diversa posizione aveva invece espresso l’Avvocato Generale Christine Stix-Hackl nelle proprie conclusioni presentate in data 23 settembre 2004, in cui aveva espressamente ritenuto che «<i>in linea di principio, il coinvolgimento di imprese private non comporta alcun pregiudizio</i>» (punto 70). Sul punto si è commentato che, di conseguenza, «<i>la problematica dell’individuazione in capo al socio amministrazione pubblica di concreti poteri di «controllo» analogo è subordinato all’elemento teologico degli obbiettivi perseguiti</i>», F. Rossi, <i>Gli affidamenti (quasi) in house: la partecipazione pubblica totalitaria come elemento essenziale. Problemi e quesiti</i>, in <i>Serv. pubb. e app.</i>, 2, 2005, par. 4. <br />
[13] Sentenza del 6 aprile 2006, in causa C-410/04, <I>ANAV</I>, punti 30-33. Anche nella sentenza del 21 luglio 2005, nella causa C 231/03, <i>Coname</i>, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che l’apertura della Società «<i>al capitale privato, [&#8230;] impedisce di considerarla come una struttura di gestione «interna» di un servizio pubblico nell’ambito dei comuni che ne fanno parte</i>» (punto 26). Posto che la possibilità di subentro da parte dei privati è condizione immediatamente verificabile al momento dell’affidamento attraverso la disamina delle previsioni regolanti la fattispecie concreta, e non rappresenta, pertanto, una valutazione speculativa sull’assetto societario futuro, quanto piuttosto un’analisi delle concrete possibilità di apertura al capitale privato, tale soluzione non pare smentire la regola secondo cui «<i>occorre in generale esaminare l’eventuale obbligo per l’autorità aggiudicatrice di procedere ad una gara d’appalto alla luce delle condizioni esistenti alla data dell’aggiudicazione</i>», Corte di Giustizia, 10 novembre 2005, nella causa C 29/04, <i>Commissione / Austria</i>, punto 38. Senza comunque contare che, secondo detta pronuncia, in determinate situazioni è pur sempre possibile prendere «<i>in considerazione avvenimenti successivamente intervenuti</i>» (<i>ibid.</i>). <br />
[14] Cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia, del 19 giugno 2014, nella causa C-574/12, <i>Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH</i>, punto 44. <br />
[15] Sentenza <i>Stadt Halle</i>, cit., punto 50. In dottrina F. Astone, <i>La nuova funzione degli statuti nelle società «in house»</i>, in <i>Amministrare</i>, 3, 2011, p. 332, ha in proposito rilevato come nell’<i>in house</i> lo scopo lucrativo è sostituito «<i>dallo svolgimento di determinate fasi del processo produttivo-erogativo dei rispettivi enti</i>». <br />
[16] In tal senso C.E. Gallo, <i>Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e nazionale nella più recente giurisprudenza</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 2, 2005, par. 8. L’Autore aveva in particolare affermato che «<i>d’altro canto, se così non fosse, le strutture societarie non potrebbero funzionare in quanto, comunque, la presenza di un soggetto in minoranza non potrebbe garantire l’affermarsi della volontà della maggioranza</i>». <br />
[17] Tant’è che in dottrina si è citata tale sentenza proprio per sottolineare come a volte l’altalenare della giurisprudenza europea si traduca in un «<i>moltiplicatore di incertezze, piuttosto che un parametro di riferimento saldo e chiaro</i>», cfr. F. Fracchia, <i>Ordinamento comunitario, mercato e contratti della Pubblica Amministrazione</i>, Napoli, 2010, p. 72. <br />
[18] In tali ricorsi l’onere della prova incombe infatti sulla Commissione, in quanto «<i>per giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento del genere, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. sentenza 14 giugno 2007, causa C 342/05, Commissione/Finlandia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)</i>», cfr. Corte di giustizia, sentenza del 4 ottobre 2007, nel procedimento C-179/06, <i>Commissione / Italia</i>, p. 37. <br />
[19] In parziale distonia rispetto all’indirizzo accolto nelle altre pronunce, infatti, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 17 luglio 2008, nella causa C 371/05, <i>Commissione / Italia</i>, ha ritenuto che: «<i>Ne risulta che il suddetto comune aveva la facoltà di incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi strategici quanto sulle decisioni importanti dell’ASI tramite la nomina dei membri degli organi direttivi di tale società e di un funzionario comunale incaricato di orientare e controllare l’operato di quest’ultima. Tale facoltà è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un potere di controllo strutturale e funzionale &#8230; così da soddisfare la prima condizione stabilita dalla Corte al punto 50 della citata sentenza Teckal. &#8230; Per quanto riguarda il secondo argomento esposto dalla Commissione, si deve rilevare che la possibilità per i privati di partecipare al capitale della società aggiudicataria, in considerazione in particolare della forma societaria di quest’ultima, non è sufficiente, in assenza di una loro effettiva partecipazione al momento della stipula di una convenzione come quella di cui trattasi nella presente causa, per concludere che la prima condizione, relativa al controllo dell’autorità pubblica, non sia soddisfatta. Infatti, per ragioni di certezza del diritto, l’eventuale obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di procedere ad una gara d’appalto dev’essere valutato, in via di principio, alla luce delle condizioni esistenti alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi</i>», punti 26 e 29. <br />
[20] Cfr. considerando 32, paragrafo 2, della Direttiva 24/2014/UE. <br />
[21] Cfr. art. 12, paragrafo 1, lett. c, della Direttiva 24/2014/UE. <br />
[22] Il parere infatti non affronta esaustivamente il tema della sostanziale natura pubblica o privata dei soci del CINECA, limitandosi ad affermare che gli stessi «<i>svolgono a loro volta un pubblico servizio nel settore dell’istruzione superiore e/o della ricerca scientifica</i>» (cfr. p. 7 del parere in commento). <br />
[23] Cfr. punto 7 del parere in commento. <br />
[24] Ai sensi del quale «<i>Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l’adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</i>». <br />
[25] Tale non è, ad esempio, una mera prassi amministrativa o una circolare amministrativa in quando atti inidonei a fornire quelle garanzie di certezza e di pubblicità necessarie all’efficace attuazione della direttiva. Così ad es. la sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2001, nella causa C-159/99,<i> Commissione </i>c.<i> Italia.</i> <br />
[26] Come chi scrive aveva suggerito nel già citato contributo <i>Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in house</i>, cit., p. 1014. <br />
[27] In questo secondo caso l’aiuto sarebbe dunque a favore di quegli istituti non consorziati che risulterebbero di fatto esentati dai maggiori oneri derivanti dalla partecipazione al CINECA. <br />
[28] Sul punto cfr. la sentenza della Corte di giustizia in data 1 luglio 2008, nelle cause riunite C 341/06 e C 342/06, <i>Chronopost e La Poste c. UFEX e altri</i>, p. 123, ove si legge che «<i>fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti delle sovvenzioni, si deve rilevare che è ivi ricompresa la fornitura di beni o di servizi a condizioni di favore (v., in tal senso, in particolare, sentenza 20 novembre 2003, causa C 126/01, GEMO, Racc. pag. I 13769, punti 28 e 29)</i>». <br />
[29] Si legge infatti già nella citata sentenza <i>Teckal </i>che al fine di qualificare un’entità giuridicamente distinta dall’Amministrazione affidante come <i>in house</i>, è necessario che «<i>questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano</i>» (punto 50). <br />
[30] Interessante interpretazione è quella secondo cui, in assenza di specifiche indicazioni legislative, la prevalenza andrebbe identificata nel 80% del fatturato, in analogia alla definizione di affidamento diretto ad imprese collegate di cui all’articolo 13 della Direttiva (poi articolo 23, paragrafo 3, Direttiva 2004/17/CE), in tal senso G. Caia, <i>Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali</i>, in <i>Giustizia-amministrativa.it</i>, 2004, par. 5.3 e S. Colombari, <i>Delegazione interorganica ovvero in house providing nei servizi pubblici locali</i>, in <i>Foro amm. CdS</i>, 4, 2004, par. 7. Si è anche proposto di non valutare l’intero fatturato globalmente inteso, ma scomporlo in relazione alle singole attività, al fine di evitare i c.d. sussidi incrociati, pur tuttavia concludendo che prendere in considerazione cumulativamente il fatturato globale risulta il criterio interpretativo di più agevole applicazione, R. Cavallo Perin, D. Casalini, <i>L’in house providing: un’impresa dimezzata</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1, 2006, par. 4. A. Di Giovanni, <i>L’attuale regime delle societa&#768; in house providing</i>, in <i>Riv. Amm. App.</i>, 3, 2006, p. 237, sottolinea che devono considerarsi solo le attività concretamente poste in essere, e non tutte quelle astrattamente previste dalla legge o dallo statuto. <br />
[31] Cfr. la già citata sentenza in data 11 maggio 2006, nella causa C 340/04, <i>Carbotermo e Consorzio Alisei</i>, punti 60 e ss.; conclusione peraltro criticata dalla Dottrina, secondo cui il criterio qualitativo si rivelava «<i>equivoco</i>», cfr. G. Corso, Fares, <i>Crepuscolo dell’«in house»?</i>, in <i>Foro it.</i>, I, 2009, par. 4. <br />
[32] Cfr. art. 12, paragrafo 1, lett. b, della Direttiva 24/2014/UE. <br />
[33] Cfr. p. 1 del parere in commento. <br />
[34] In proposito si ricorderà che nelle prime versioni delle nuove Direttive la soglia oggi fissata all’80% era stata inizialmente indicata nel 90% delle attività. <br />
[35] Cfr. sentenza del 10 settembre 2009, nella causa C 573/07, <I>SEA</I>, punto 90. In tal senso anche l’Avvocato Generale Juliane Kokott, nelle conclusioni presentate il 1° marzo 2005, nella causa C-458/03, <i>Parking Brixen</i>, punto 84, al fine di verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle attività aveva sottolineato la necessità di valutare attentamente «<i>il raggio di azione territoriale</i>» di un’entità controllata da un ente locale. <br />
[36] In merito, invece, alla circostanza che l’attività possa rivolgersi indifferentemente a favore dell’Amministrazione, o dei suoi cittadini-utenti, nella sentenza in data 11 maggio 2006, nella causa C-340/04, <i>Carbotermo</i>, punti 65 e 66, la Corte di giustizia ha chiarito, che «<i>il fatturato determinante è rappresentato da quello che l’impresa … realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. [66] Infatti, le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni</i>». <br />
[37] Come recita la nuova disciplina europea. <br />
[38] Come sostenuto dal MIUR. <br />
[39] Ibidem. <br />
[40] Cfr. art. 12, paragrafo 1, secondo periodo, Direttiva 24/2014/UE. <br />
[41] Cfr. p. 5 del parere in commento. <br />
[42] Sulla necessità di verificare caso per caso la sussistenza dei requisiti dell’<i>in house</i>, cfr. <i>ex multis</i> Consiglio di Stato, Sez. V, 09 marzo 2009, n. 1365. <br />
[43] In dottrina si è infatti da più parti condivisibilmente affermato che <i>l’in house </i>ha rappresentato uno strumento di elusione, tra le altre, delle disposizioni in tema di reclutamento del personale, cfr. G. Corso, Fares, <i>Crepuscolo dell’«in house»?</i>, in <i>Foro it.</i>, I, 2009, para. 6, secondo cui l’<i>in house </i>sarebbe utilizzato «<i>per aggirare i vincoli in tema di reclutamento di personale</i>»<i> </i>e «<i>come rifugio per politici trombati e incubatrici per giovani aspiranti a far parte di quella classe</i>». Quale strumento di elusione del «<i>concorso pubblico</i>» cfr. anche D. Marrama, <i>Società miste e in house providing al vaglio della plenaria</i>, in <i>www.giustamm.it</i>, 2008, para. 2. Come noto, per le società totalmente pubbliche gestrici di servizi pubblici locali, il problema fu risolto una volta per tutte dal legislatore con l’articolo 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che estese a queste l’applicabilità dei principi concorsuali in materia di reclutamento del personale, peraltro prevedendo principi del tutto analoghi per quelle a partecipazione non totalitaria. <br />
[44] Cfr. p. 5 del parere in commento. <br />
[45] Cfr. comunicato stampa del MIUR in data 3 novembre 2014.</p>
<p align=right><i>(pubblicato l&#8217;11.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/luci-ed-ombre-sulla-legittimita-dellaffidamento-in-house-al-cineca/">Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento &lt;i&gt;in house&lt;/i&gt; al CINECA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’esame di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia: la fine di un dilemma (forse). (Brevi riflessioni a margine di Cons. St. Ad. Plen., 28.1.2015, n. 1)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/">L’esame di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia: la fine di un dilemma (forse).&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/2/21856/g&quot;&gt;Cons. St. Ad. Plen., 28.1.2015, n. 1&lt;/a&gt;)</a></p>
<p>Il Consiglio di Stato in seduta Plenaria, a seguito dell’ordinanza di rimessione disposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza in commento ha affrontato la vexata questio concernente il trasferimento degli studenti provenienti da atenei stranieri ai corsi di laurea nazionali in medicina e chirurgia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/">L’esame di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia: la fine di un dilemma (forse).&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/2/21856/g&quot;&gt;Cons. St. Ad. Plen., 28.1.2015, n. 1&lt;/a&gt;)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/">L’esame di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia: la fine di un dilemma (forse).&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/2/21856/g&quot;&gt;Cons. St. Ad. Plen., 28.1.2015, n. 1&lt;/a&gt;)</a></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato in seduta Plenaria, a seguito dell’ordinanza di rimessione disposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza in commento ha affrontato la <i>vexata questio </i>concernente il trasferimento degli studenti provenienti da atenei stranieri ai corsi di laurea nazionali in medicina e chirurgia.<br />
In particolare, il Supremo Consesso amministrativo ha escluso che l’iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia a partire dal secondo anno di studi, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, possa “<i>essere condizionata all’obbligo del test d’ingresso previsto per il primo anno</i>”; in capo all’Università, tuttavia, sussiste “<i>il potere/dovere … di concreta valutazione … del «periodo» di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso</i>”.<br />
Una pronuncia importante e destinata a produrre effetti rilevanti verso il processo di emersione del riconoscimento del diritto degli studenti iscritti ad una università straniera di proseguire liberamente gli studi presso un’università italiana per i corsi di laurea per i quali l’ordinamento italiano prevede un numero limitato di accessi, in linea con i principi dell’ordinamento comunitario di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari dei cittadini dell’Unione.<br />
Il giudizio trae origine dai provvedimenti di diniego con i quali il Consiglio di corso di  laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Messina ha rigettato le istanze di trasferimento ed iscrizione al II anno di corso formulate da alcuni studenti provenienti dall’analogo corso di studi dell’Università di Timisoara (Romania), ritenendo dette domande non valutabili atteso il mancato superamento in Italia, da parte degli studenti, dell’esame di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia che, secondo l’Ente accademico, era un requisito essenziale poiché previsto dal manifesto degli Studi dell’anno accademico 2012/2013.<br />
Il Giudice di <i>prime cure</i> aveva accolto il ricorso proposto dagli studenti ritenendo errato l’operato dell’Università siciliana in quanto “<i>l’Amministrazione ha tout court rigettato la domanda di trasferimento … senza la previa valutazione dei crediti dagli stessi acquisiti presso l’Università straniera</i>” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 19.12.2012, n. 3037) e consentito agli stessi studenti di conseguire la convalida di una parte delle attività formative svolte all’estero.<br />
Avverso tale sentenza l’Università aveva proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana il quale, nella fase delibativa propria del giudizio cautelare, aveva respinto la domanda cautelare proposta dall’Amministrazione appellante e, successivamente, all’esito del passaggio in decisione della causa all’udienza di merito, disposto il deferimento della questione all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm. in considerazione, sia di contrastanti pronunce giurisprudenziali, sia del dato fondamentale circa l’inesistenza di un diritto al trasferimento.<br />
Tra i profili oggetto di deferimento, la questione meritevole di precisa analisi da parte del Supremo Consesso amministrativo è quella relativa all’individuazione dei presupposti richiesti dall’ordinamento vigente per il trasferimento di studenti iscritti in università straniere a corsi di laurea dell’area medico-chirurgica; in particolare, il punto di partenza dell’analisi verte sulla possibilità di accoglimento da parte dell’Università italiane delle richieste di quegli studenti che hanno chiesto il trasferimento (con riconoscimento delle carriere) e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo e ciò senza il previsto test d’accesso o che, pur avendolo affrontato, non si erano comunque collocati in posizione utile per ottenere l’accesso ad una università italiana.<br />
Il Collegio ha ritenuto non condivisibile l’orientamento secondo il quale la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4, l. 264/1999 e delle previsioni di cui al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 imporrebbe agli studenti richiedenti il trasferimento “<i>il previo superamento della prova nazionale prevista dall’art. 4 citato … sia per l’immatricolazione al primo anno accademico, sia … per l’iscrizione ad anni successivi in conseguenza del trasferimento</i>”; al contrario, secondo l’Organo giudicante, tale considerazione deve necessariamente essere oggetto di un’attenta rimeditazione secondo tre ordini di ragioni.<br />
La prima, secondo la quale nessuno specifico requisito di ammissione a seguito di richiesta di trasferimento è previsto dall’ordinamento vigente atteso che l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale o dalle singole università al “<i>previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi</i>”.<br />
La seconda, rinvenibile da un’interpretazione letterale dell’art. 6 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, norma che, nell’indicare i requisiti di ammissione ai corsi di studio, utilizza la locuzione “<i>ammissione</i>” con riferimento al solo “<i>primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario</i>”: il che, a ragion del Giudice amministrativo, renderebbe palese l’intenzione del legislatore che, nel far riferimento all’ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi per l’appunto allo studente che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema.<br />
La terza, non meno rilevante, di derivazione comunitaria e che fa leva sull’apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari <i>ex </i>art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, suscettibile di applicazione nel settore dell’istruzione nell’ambito delle competenze attribuite all’Unione per il sostegno ed il completamento dell’azione degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale. <br />
Ed invero, secondo i Giudici amministrativi la prassi di alcuni studenti di condurre studi (<i>ergo </i>“<i>segmenti di formazione</i>”) all’estero non è da considerarsi un metodo “elusivo” dell’accesso accademico “controllato”, bensì è da valutarsi al pari di quanto già avviene con riferimento alle discipline Erasmus quale libera scelta dello studente, espressione del principio di libera circolazione dei cittadini di derivazione comunitaria.<br />
Ciò conduce ad una conseguenza: una limitazione da parte di uno Stato membro all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della facoltà di medicina e chirurgia subordinata al superamento di un test d’ammissione “<i>si pone in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione</i>”.<br />
La pronuncia in esame, inoltre, precisa che il principio regolante l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l’Università di origine, con la conseguenza che coloro i quali provengano da qualsiasi altra università (indistintamente se italiana o straniera) che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadono nella medesima situazione degli aspiranti al primo ingresso.<br />
Dall’<i>excursus</i> svolto può agevolmente ricavarsi che è ammissibile un’autonomia regolamentare degli Atenei per stabilire, in ossequio al paradigma normativo nazionale e comunitario, modalità e criteri, sia per la determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti, sia per il riconoscimento dei crediti eventualmente conseguiti; resta escluso che l’esame di ammissione possa essere assunto come parametro di riferimento <i>tout court </i>per l’attuazione dell’iscrizione in corso di studi dello studente poiché sussiste in capo all’Università il potere/dovere di svolgere una concreta valutazione del periodo di formazione svolto all’estero, salvo il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per i trasferimenti fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione ed in relazione a ciascun anno di corso.<br />
La soluzione prospettata dai Giudici di Palazzo Spada consisterebbe nella predisposizione di un rigido e serio controllo operato dagli Atenei sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento da altro Ateneo; controlli relativi all’analisi degli esami sostenuti, degli studi teorici compiuti, delle esperienze pratiche acquisite, dell’idoneità delle strutture e strumentazioni utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli <i>standards</i> dell’università di nuova accoglienza.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 10.2.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lesame-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-la-fine-di-un-dilemma-forse-brevi-riflessioni-a-margine-di-cons-st-ad-plen-28-1-2015-n-1/">L’esame di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia: la fine di un dilemma (forse).&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/2/21856/g&quot;&gt;Cons. St. Ad. Plen., 28.1.2015, n. 1&lt;/a&gt;)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La reforma del derecho de costas en España: algunos aspectos de interés desde el análisis comparado</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-reforma-del-derecho-de-costas-en-espana-algunos-aspectos-de-interes-desde-el-analisis-comparado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:38 +0000</pubDate>
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<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</a></p>
<p>Pres. Numerico, est. Mele Sull’insussistenza del potere del G.A. di valutare autonomamente una precedente risoluzione contrattuale di un concorrente ai sensi dell’art 38 co.1. lett. f D.lgs.163/2006 1.Contratti della P.A. – Gara – Certificazioni – Dichiarazioni sostitutive &#160;per falsa dichiarazione – In caso di documentazione allegata che chiarisce il senso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, est. Mele</span></p>
<hr />
<p>Sull’insussistenza del potere del G.A. di valutare autonomamente una precedente risoluzione contrattuale di un concorrente ai sensi dell’art 38 co.1. lett. f D.lgs.163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Certificazioni – Dichiarazioni sostitutive &nbsp;per falsa dichiarazione – In caso di documentazione allegata che chiarisce il senso della dichiarazione – Inconfigurabilità – Ragioni &nbsp;&nbsp;</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.Contratti della P.A. – Gara – Certificato SA800 – Richiesta a pena di esclusione- Presentazione di certificato provvisorio nelle more del rilascio del definitivo – Ammissibilità &#8211; Ragioni</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3.Contratti della P.A. – Gara- False dichiarazioni&nbsp; in altre gare – Rilevanza- Condizioni </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>4.Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Violazione dei doveri professionali – Negligenza e mala fede – Presupposto – Gravità – Valutazione discrezionale della stazione appaltante – Sindacato del giudice – Controllo esterno – Conseguenze</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nelle gare pubbliche la dichiarazione ha la finalità di sostituire la certificazione non prodotta, onde è evidente che, laddove sia direttamente presentato il documento richiesto, è quest’ultimo che prevale ed in ogni caso la sua allegazione integra e specifica il significato e la portata della dichiarazione, la quale va necessariamente riferita ed intesa quale relativa all’atto concretamente prodotto. Nel caso di specie si è di fronte ad una situazione nella quale il concorrente ha correttamente prospettato alla stazione appaltante tutti gli elementi oggettivi relativi al possesso del requisito, onde non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione di fatti non rispondenti a vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.<br />
&nbsp;<br />
2.L’ art. 43 del Codice prevede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la relativa ottemperanza da parte dell’operatore economico. Inoltre dispone che &nbsp;le stazioni appaltanti ammettono altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Ne consegue che il mancato possesso del certificato SA 800 non può comunque costituire causa di esclusione dell’impresa qualora il concorrente abbia presentato un certificato provvisorio che attesti la c, &nbsp;In questo caso la stazione appaltante è tenuta a verificare in concreto il possesso sostanziale del requisito, attraverso la verifica delle misure di garanzia della qualità adottate dalla stessa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi dell’art. 38 d. lgs. 163/2006 la falsa dichiarazione &nbsp;costituisce motivo di esclusione se resa direttamente nella gara di cui trattasi. Invece, quando essa sia stata posta in essere in altra e diversa procedura di gara, può rilevare quale ragione di esclusione ai sensi della lett. h) dell’articolo 38 del Codice. Tuttavia, a tali fini è necessaria l’iscrizione nel casellario informatico, la quale consegue, ai sensi del comma 1 ter della norma, ad una valutazione dell’Autorità sull’esistenza del dolo o della colpa grave e sulla gravità dei fatti.<br />
&nbsp;<br />
4. Ai fini della esclusione dalla partecipazione alle procedure la grave negligenza o malafede o l’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, risultando il frutto di valutazione di determinate vicende, non sono fattispecie oggettivamente rilevanti e, come tali, direttamente accertabili dal giudice. Esse devono in primo luogo essere ritenute tali dalla stazione appaltante, all’esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione. Dalla predetta rilevanza del fatto in termini espulsivi solo per effetto di una motivata valutazione della stazione appaltante e dal carattere discrezionale di tale valutazione discende che l’intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall’amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00085/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 06267/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 6267 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Gianni&#8217; e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Impresud S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Cons. di Stato, Segreteria, in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;<br />	<br />
			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.to Interregionale OO.PP. Campania e Molise, Comune di Cervino;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE IV n. 03378/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di igiene urbana, spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Impresud S.r.l.;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per parte attrice l’avvocato Di Bonito su delega dell&#8217;avvocato Terracciano;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			Con sentenza resa ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., n. 3378/2015 del 25-6-2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) accoglieva il ricorso proposto dalla Impresud s.r.l. ed annullava il decreto di aggiudicazione definitiva n. 11275 del 1° aprile 2015, emesso in favore della Te.Kra s.r.l., relativo alla gara per il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino.<br />	<br />
			La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.<br />	<br />
			“<em>La società ricorrente ha impugnato il decreto di aggiudicazione definitiva, in favore della Te.Kra s.r.l., della gara per il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino (importo a base di gara 2.923.708, 26 oltre IVA), da aggiudicarsi con il prezzo più basso. Sul punto ha prospettato i seguenti vizi del provvedimento: 1) violazione art. 5 del disciplinare di gara: la Te.Kra avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non in possesso del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000, ma del riconoscimento provvisorio del medesimo (applicant). Sul punto essa avrebbe reso quindi anche una falsa o quanto meno erronea dichiarazione. 2) violazione dell’art.7 del disciplinare di gara e dell’art. 38 comma 1 del codice dei contratti – difetto di motivazione – violazione art. 3 l. n. 241/1990: la Te.Kra avrebbe dichiarato in sede di gara la sussistenza di una precedente rescissione contrattuale con il Comune di Casola per un falso dichiarato in sede di gara, ma la SUAP non aveva tenuto la cosa in considerazione e non aveva motivato sul punto. 3) violazione dell’art. 7 del disciplinare e dell’art. 38 lett. m) cod. contratti – difetto di motivazione. Al momento dell’aggiudicazione definitiva la Te.Kra non possedeva più il requisito di cui all’art. 38 lett. m) cod. contratti e di cui alla dichiarazione del 12-2-2014, essendo stata destinataria della risoluzione contrattuale di cui sub 1) contro la quale aveva intentato un ricorso che era stato perso. Per la medesima ragione era stata esclusa in altra gara, anche questa oggetto di contenzioso non andato a buon fine. Si è costituita l’Amministrazione, senza spiegare difese, e la controinteressata, quest’ultima confutando i motivi di ricorso</em>”.<br />	<br />
			Avverso la prefata sentenza di accoglimento la Te.Kra s.r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendo l’integrale riforma della decisione di prime cure, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui, muovendo dal presupposto che il certificato SA8000 era previsto a pena di esclusione e che la ricorrente dichiarava di possederlo mentre invece possedeva quello proprio della fase propedeutica, ha sentenziato l’esclusione per violazione della legge di gara, e perché comunque la ricorrente avrebbe reso una dichiarazione non veritiera – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, DPR 445/2000, così come modificato dalla novella contenuta nell’art. 15 l. n. 183/2011 – Violazione e/o falsa applicazione del criterio sostanzialista che l’art. 43 del Codice, in combinato disposto con il successivo art. 46, comma 1 bis, e l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 5375/2013, fissano in tema di possesso dei requisiti qualitativi dei processi organizzativi dell’azienda; 2) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, co.1, lett. f) del Codice in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all’Amministrazione e/o sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti e accertamenti in difetto di vizi sintomatici di eccesso di potere – erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione- Erroneità della sentenza per superamento della regola della stessa propria cognizione; 3) Macroscopica erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Giudice fatto diretta applicazione di un motivo ostativo (art. 38, co.1 lett. m) del d.lgs. n. 163/2006) nonostante la radicale insussistenza del fatto; 4) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co.1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006 per aver fatto richiamo ad una sentenza del Tar riguardante diverso soggetto giuridico – Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 , co.1 lett. f) citato, in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e le valutazioni riservate alla stazione appaltante e sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti –Erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione.<br />	<br />
			Si è costituita in giudizio la società Impresud s.r.l., deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
			L’appellante ha prodotto documentazione.<br />	<br />
			La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 17-12-2015.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			Con il primo motivo la società appellante deduce: Erroneità della sentenza nella parte in cui, muovendo dal presupposto che il certificato SA8000 era previsto a pena di esclusione e che la ricorrente dichiarava di possederlo mentre invece possedeva quello proprio della fase propedeutica, ha sentenziato l’esclusione per violazione della legge di gara, e perché comunque la ricorrente avrebbe reso una dichiarazione non veritiera – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, DPR 445/2000, così come modificato dalla novella contenuta nell’art. 15 l. n. 183/2011 – Violazione e/o falsa applicazione del criterio sostanzialista che l’art. 43 del Codice, in combinato disposto con il successivo art. 46, comma 1 bis, e l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 5375/2013, fissano in tema di possesso dei requisiti qualitativi dei processi organizzativi dell’azienda.<br />	<br />
			Rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Te.Kra avrebbe dovuto essere esclusa avendo reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale.<br />	<br />
			Deduce al riguardo che non può ritenersi che la dichiarazione resa fosse falsa, avendo essa allegato il certificato che attestava la condizione di&nbsp;<em>Applicant</em>, in tal modo fornendo all’amministrazione ogni elemento per valutare la sussistenza del requisito.<br />	<br />
			Inoltre, la stazione appaltante, non disponendo l’esclusione del concorrente, aveva fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 43, comma 1 e 46, comma 1 bis del Codice.<br />	<br />
			L’amministrazione, invero, come emerge dal rapporto difensivo inviato all’Avvocatura e dalla allegata documentazione, aveva avviato gli accertamenti presso la società CISE e concluso, in relazione ai chiarimenti ottenuti, per il possesso del requisito richiesto.<br />	<br />
			Tali requisiti emergevano, d’altra parte, anche dalle seguenti circostanze: avendo sede legale in Italia, la società era soggetta alla relativa stringente legislazione; essa aveva allegato alla domanda il Codice Etico dalla stessa sottoscritto, che garantisce il rispetto delle norme sull’etica e la responsabilità sociale; era, inoltre, in possesso delle certificazioni OHSAS 18000 e ISO 14000, nonché del “Certificato n. 618” rilasciato dal “Network Lavoro Etico”, concernenti la sicurezza, la salute dei lavoratori e la qualità ambientale.<br />	<br />
			Citava giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, n. 5375 del 2013), da cui emergeva che il possesso della richiamata certificazione non era causa tassativa di esclusione.<br />	<br />
			Il motivo di appello è fondato.<br />	<br />
			La gravata sentenza così motiva sul punto.<br />	<br />
			“<em>Con riguardo al primo motivo, non è in contestazione la circostanza che la società aggiudicataria fosse in possesso solo in via provvisoria e non definitiva (cd. stato di applicant) del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000, bensì l’ulteriore fatto che sul punto vi sia stata una sua dichiarazione mendace: infatti la Te.Kra il 12 febbraio 2014 aveva autocertificato di possedere detta attestazione (cfr. doc.8 prod. ricorrente). Vale pertanto il principio più volte affermato in giurisprudenza che nelle gare pubbliche una dichiarazione falsa o incompleta resa dall’impresa partecipante è di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla normativa, a prescindere dal fatto che nella sostanza essa possa avere i requisiti per partecipare alla gara, atteso che il comportamento della stazione appaltante dinanzi all’osservanza dell’obbligo imposto in materia è vincolato alla verifica dell’adempimento, senza che possa attribuirsi rilievo alcuno al fatto che i requisiti da comprovare fossero in effetti posseduti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1170)</em>”.<br />	<br />
			Ciò posto, le doglianze mosse dall’appellante sono condivise dalla Sezione.<br />	<br />
			Il giudice di primo grado ha fondato l’accoglimento del ricorso non sulla insussistenza del requisito sostanziale richiesto per la partecipazione alla gara, ma sulla avvenuta presentazione di una dichiarazione mendace in proposito.<br />	<br />
			La Te.Kra, invero, in possesso del mero stato di&nbsp;<em>applicant</em>, avrebbe falsamente autocertificato di possedere il Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità sociale secondo lo standard SA 8000.<br />	<br />
			Ritiene, peraltro, il Collegio che nella specie non sussista la ritenuta dichiarazione mendace.<br />	<br />
			Va, invero, in primo luogo osservato che il disciplinare di gara non prevedeva espressamente, in relazione a tale certificato, la produzione di autocertificazione, bensì la presentazione del documento (da inserire nella “Busta A- Documentazione Amministrativa”).<br />	<br />
			Orbene, la società appellante nella domanda di partecipazione del 12-2-2014 ha certamente dichiarato di essere titolare della certificazione, ma, conformemente alle disposizioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara, ha anche prodotto il certificato in suo possesso e, nello specifico, il certificato attestante lo stato di&nbsp;<em>Applicant SA 8000.</em><br />	<br />
			In particolare, la suddetta dichiarazione è così formulata: “<em>DICHIARA ….di essere in possesso del certificato di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000 (cui si allega)…</em>”. Orbene, risulta evidente che in tale situazione non vi sia una dichiarazione mendace, atteso che il concorrente ha allegato alla stessa (in tal modo adempiendo allo specifico obbligo di gara) il certificato in suo possesso.<br />	<br />
			Il contenuto della dichiarazione viene così a qualificarsi, in termini sostanziali, in relazione al documento ad essa allegato, specificando e chiarendo quest’ultimo il contenuto della dichiarazione resa.<br />	<br />
			D’altra parte, sotto un primo profilo, va evidenziato che la dichiarazione ha la finalità di sostituire la certificazione non prodotta, onde è evidente che, laddove sia direttamente presentato il documento richiesto, è quest’ultimo che prevale ed in ogni caso la sua allegazione integra e specifica il significato e la portata della dichiarazione, la quale va necessariamente riferita ed intesa quale relativa all’atto concretamente prodotto (che nella dichiarazione è espressamente citato quale termine di riferimento della stessa).<br />	<br />
			Sotto altro profilo, va poi osservato che l’allegazione del documento consente alla stazione appaltante di verificare in concreto il possesso del requisito e la effettiva portata di quanto dichiarato.<br />	<br />
			Si è, pertanto, di fronte ad una situazione nella quale il concorrente ha correttamente prospettato alla stazione appaltante tutti gli elementi oggettivi relativi al possesso del requisito, onde non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione di fatti non rispondenti a vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.<br />	<br />
			La ritenuta insussistenza di una dichiarazione mendace è sufficiente all’accoglimento del primo motivo di appello ed alla riforma sul punto della sentenza gravata.<br />	<br />
			Quanto, poi, al possesso effettivo e sostanziale del requisito, va evidenziato che il Tribunale non si è pronunziato nel senso della sua insussistenza, limitandosi ad affermare che “<em>non è in contestazione la circostanza che la società aggiudicataria fosse in possesso solo in via provvisoria e non definitiva (cd. stato di applicant) del Certificato del sistema di Gestione della Responsabilità Sociale</em>”, rilevandosi pure che le relative doglianze (avanzate nel ricorso di primo grado), nella parte in cui non sono state affrontate dal Giudice di I gr., non risultano essere state riproposte in sede di appello da parte della società Impresud s.r.l..<br />	<br />
			In ogni caso, va evidenziato che l’articolo 43 del Codice, in tema di “<em>Norme di garanzia della qualità</em>”, prevede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la relativa ottemperanza da parte dell’operatore economico, ma esso dispone altresì che le stazioni appaltanti “<em>ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici</em>”.<br />	<br />
			Da tanto consegue che il mancato possesso del certificato definitivo non poteva comunque essere causa diretta di esclusione dell’impresa, dovendo invece la stazione appaltante procedere alla verifica in concreto del possesso sostanziale del requisito, attraverso la verifica delle misure di garanzia della qualità adottate dalla stessa.<br />	<br />
			Può a questo punto procedersi alla disamina degli altri motivi di appello.<br />	<br />
			Con il secondo motivo la Te.Kra lamenta: Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, co.1, lett. f) del Codice in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all’Amministrazione e/o sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti e accertamenti in difetto di vizi sintomatici di eccesso di potere – erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione &#8211; Erroneità della sentenza per superamento della regola della stessa propria cognizione.<br />	<br />
			Deduce in sostanza che erroneamente la sentenza, in relazione alla subita rescissione del contratto con il Comune di Casola a seguito di una falsa dichiarazione, avrebbe compiuto direttamente la valutazione di gravità del fatto (incidente sull’elemento fiduciario); tale valutazione spetta, invece, alla stazione appaltante, la quale nella vicenda in esame non aveva evidentemente ritenuto tale gravità, procedendo alla aggiudicazione della gara.<br />	<br />
			Illegittimamente, dunque, il Tribunale si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione in una valutazione che era propria di quest’ultima.<br />	<br />
			Con il terzo motivo la società lamenta la macroscopica erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Giudice fatto diretta applicazione di un motivo ostativo (art. 38, co.1 lett. m) del d.lgs. n. 163/2006) nonostante la radicale insussistenza del fatto.<br />	<br />
			Con il quarto motivo denunzia: Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co.1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006 per aver fatto richiamo ad una sentenza del Tar riguardante diverso soggetto giuridico – Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 , co.1 lett. f) citato in relazione alla riserva di potestà amministrativa avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e le valutazioni riservate alla stazione appaltante e sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti –Erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione.<br />	<br />
			In particolare la Te.Kra censura la sentenza del Tar per aver fatto richiamo ad un precedente del Tribunale (sent. n.2174/2015), che aveva ritenuto la legittimità dell’esclusione per il medesimo motivo in altra procedura di appalto. Tale richiamo non era corretto in quanto la sentenza citata era riferita a soggetto giuridico diverso (Balestrieri<strong>Appalti</strong>&nbsp;s.r.l.), avente compagine societaria solo parzialmente coincidente con quella della Te.Kra. In ogni caso il giudice, come già evidenziato nel secondo motivo di appello, si sarebbe sostituito all’Amministrazione in una valutazione ad essa riservata.<br />	<br />
			I motivi di appello secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente ed essi, a giudizio della Sezione, sono fondati.<br />	<br />
			La sentenza di primo grado così motiva sul punto.<br />	<br />
			“<em>Sono fondati pure gli ulteriori due motivi di ricorso, posto che la ricorrente ha effettivamente dimostrato la violazione, da parte della controinteressata, dell’art. 38 co. 1 lett. f) (sono escluse le imprese che , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, (….) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante”. Orbene, nel caso di specie la controinteressata non poteva essere destinataria dell’aggiudicazione definitiva in quanto a tale data non possedeva più il requisito di cui all’art. 38 lett. m) d.lgs. 163/06 e di cui alla dichiarazione del 12-2-2014, posto che il 9 aprile 2014 il TAR Campania Napoli, sez. I, con sentenza n. 2021/14 ha rigettato il ricorso che la stessa società aveva intentato avverso la revoca della procedura di gara di cui era risultata, in precedenza, aggiudicataria. Di conseguenza la controinteressata andava esclusa per aver perso il requisito di cui alla lettera m) dell’art. 38, e per precedente falsa dichiarazione, essendo stata destinataria di una risoluzione contrattuale da parte del Comune di Casola. La ricorrente ha dimostrato che in una analoga procedura di gara la controinteressata è stata esclusa per il medesimo motivo (Tar Campania Napoli, sentenza n. 2174 del 16 aprile 2015)…</em>” .<br />	<br />
			Le doglianze articolate dall’appellante sono condivise dalla Sezione per le ragioni che di seguito si espongono.<br />	<br />
			L’esclusione ritenuta dal Tribunale viene fondata sulla circostanza fattuale della risoluzione di un precedente contratto di appalto con il Comune di Casola a seguito della presentazione di una falsa dichiarazione in sede di gara.<br />	<br />
			La disamina dell’appello impone, pertanto, brevi considerazioni su come, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto per falsa dichiarazione e la produzione di una falsa dichiarazione possano rilevare ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara.<br />	<br />
			Va in primo luogo evidenziato che esse non rilevano ai sensi della lettera m) del richiamato comma 1.<br />	<br />
			La norma si riferisce ai soggetti “<em>nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223…</em>”.<br />	<br />
			Orbene, nella vicenda in esame non risulta che siano state irrogate nei confronti della società appellante le sanzioni previste dalla citata disposizione.<br />	<br />
			Quanto, poi, alla falsa dichiarazione, va in primo luogo rilevato che essa è motivo di esclusione se resa direttamente nella gara di cui trattasi.<br />	<br />
			Invece, quando essa sia stata posta in essere in altra e diversa procedura di gara, può rilevare quale ragione di esclusione ai sensi della lett. h) dell’articolo 38 del Codice.<br />	<br />
			Tuttavia, a tali fini è necessaria l’iscrizione nel casellario informatico, la quale consegue, ai sensi del comma 1 ter della norma, ad una valutazione dell’Autorità sull’esistenza del dolo o della colpa grave e sulla gravità dei fatti.<br />	<br />
			Orbene, nella fattispecie concreta oggetto di causa non emerge dagli atti che la falsa dichiarazione resa al Comune di Casola abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico.<br />	<br />
			Allo stesso modo, non risulta che essa abbia dato luogo a condanna penale definitiva (per reato incidente sulla moralità professionale dell’operatore), solo in tal modo potendo configurarsi la fattispecie espulsiva prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38.<br />	<br />
			Deve a questo punto essere esaminata la riconducibilità della risoluzione del contratto con il Comune di Casola per falsa dichiarazione e la falsa dichiarazione medesima alla fattispecie espulsiva prevista dalla lettera f) della norma, in termini di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, così come ritenuto dal giudice di primo grado.<br />	<br />
			Orbene, a prescindere dalla questione della astratta riconducibilità di tale fatto (falsa dichiarazione) nell’ambito della fattispecie del grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, ritiene la Sezione che nella specie il giudice di primo grado abbia errato nell’applicare la sanzione espulsiva prevista dalla norma.<br />	<br />
			Essa prevede che “<em>Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure….i soggetti:…f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante</em>”.<br />	<br />
			Per come emerge chiaramente dalla lettera della disposizione, la sussistenza del presupposto espulsivo richiede una “<em>motivata valutazione</em>” della stazione appaltante.<br />	<br />
			Ciò significa che la grave negligenza o malafede o l’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, risultando il frutto di valutazione di determinate vicende, non siano fattispecie oggettivamente rilevanti e, come tali, direttamente accertabili dal giudice.<br />	<br />
			Esse devono in primo luogo essere ritenute tali dalla stazione appaltante, all’esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione.<br />	<br />
			Regolando, poi, una causa di esclusione, la disposizione riferisce l’obbligo di motivazione alla ritenuta esistenza della stessa, non risultando invece necessaria l’esternazione delle ragioni tutte le volte in cui la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione non conduca a ritenere configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale.<br />	<br />
			Dalla predetta rilevanza del fatto in termini espulsivi solo per effetto di una motivata valutazione della stazione appaltante e dal carattere discrezionale di tale valutazione discende che l’intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall’amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa.<br />	<br />
			Ciò posto, colgono nel segno le censure di parte appellante, laddove lamentano che il giudice di primo grado si è sostituito all’amministrazione compiendo direttamente la valutazione di sussistenza della causa espulsiva, che l’amministrazione aveva invece escluso procedendo all’aggiudicazione della gara.<br />	<br />
			L’accoglimento del ricorso di primo grado, invero, è fondato direttamente sulla impossidenza del requisito di cui all’articolo 38 e non anche su di un rilevato eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità della contraria valutazione operata dall’amministrazione.<br />	<br />
			In sostanza, il Tribunale non ha effettuato il controllo di legittimità “esterno”, proprio del vizio di eccesso di potere, ma ha operato esso stesso, direttamente, la valutazione spettante alla stazione appaltante.<br />	<br />
			Sotto altro profilo, non ritiene la Sezione configurabile, nella valutazione di insussistenza della causa espulsiva operata con l’aggiudicazione (sulla non necessità di un obbligo di motivazione sul punto si è già detto in precedenza), profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.<br />	<br />
			Valgono in proposito la considerazione che l’errore (in quanto riferibile ad una falsa dichiarazione sul possesso di un requisito in sede di partecipazione ad una gara) non sarebbe propriamente riferito all’esercizio dell’attività professionale o all’esecuzione delle prestazioni, nonché i rilievi esposti dall’amministrazione in sede difensiva, secondo cui il requisito del quale si lamentava la falsa dichiarazione era richiesto dalla specifica legge di gara dell’altra procedura e non era comunque rilevante nella gara oggetto di aggiudicazione alla Te.Kra.<br />	<br />
			Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve ritenersi la fondatezza dell’appello.<br />	<br />
			Di conseguenza, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3378/2015 del 25-6-2015 deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della natura squisitamente interpretativa delle questioni agitate in giudizio.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3378/2015 del 25-6-2015, rigetta il ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
			Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
			Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
			Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
			Francesco Mele, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 14/01/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e
psicotrope</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/nuove-modalita-da-osservare-per-ottenere-il-permesso-di-esportazione-importazione-e-transito-di-sostanze-stupefacenti-epsicotrope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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		<title>Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall’Istituto superiore di sanità all’Agenzia italiana del farmaco.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modalita-di-esercizio-delle-funzioni-in-materia-di-sperimentazioni-cliniche-di-medicinali-trasferite-dallistituto-superiore-di-sanita-allagenzia-italiana-del-farmaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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