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	<title>n. 2 - 2000 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 2 - 2000 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/">Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</a></p>
<p>Con l’articolo a firma del sottoscritto (pubblicato in questa rivista, n. 4/2000), avente ad oggetto alcuni aspetti della disciplina vigente in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima, è stata focalizzata, in particolare, l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/">Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/">Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</a></p>
<p>Con l’articolo a firma del sottoscritto (pubblicato in questa rivista, n. 4/2000), avente ad oggetto alcuni aspetti della disciplina vigente in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima, è stata focalizzata, in particolare, l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. 359/1992.</p>
<p>In quella sede, sostanzialmente, lo scrivente non ha salutato con favore l’arresto della I^ Sez della S.C. n. 7967 del 23.7.1999, recante il principio in virtù del quale, nelle &#8220;controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la qualificazione dell’area occupata non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell’art. 5 bis L. 359/92 per la qualificazione del suolo&#8221;..</p>
<p>Con tale pronuncia, infatti, si era nuovamente, prescisso dalla bipartizione dei suoli agricoli ed edificabili, secondo i criteri di qualificazione previsti dall’art. 5 bis in materia indennitaria, ritenendo indiscriminatamente applicabile ad entrambe le aree il richiamato comma 7 bis ed attribuendo sostanzialmente rilievo alternativo al criterio della edificabilità di mero fatto dell’area occupata, quale parametro di riferimento nello schema dell’illecito acquiliano, ai fini della commisurazione della sanzione risarcitoria.</p>
<p>Il suddetto principio, oltre che in contrasto con un indirizzo che sembrava ormai consolidato (Cfr. Corte di Cassazione I Sez. civ. 3.3.1998 n. 2336; Cass. I Sez. civ. 12.6.1998 n. 5893; Trib. Sup. Acque 13.10.1998 n. 91) per le convincenti motivazioni ivi addotte dalla S.C., aveva senza dubbio apportato un grave scossone ad un sistema che sembrava aver superato quell’organica fragilità, propria di una norma severamente criticata da più parti e che pareva aver trovato un oggettivo (quanto meno in termini di certezza) equilibrio in sede applicativa.</p>
<p>Nel precedente scritto, pertanto, previa rappresentazione degli elementi e delle ragioni che sembravano militare per un’immediata rivisitazione dell’indicato principio, veniva auspicato il ritorno all’indirizzo in virtù del quale <<al fine di determinare la misura del danno da occupazione appropriativa, fosse necessario il preventivo accertamento della natura dell’area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla relativa "classificazione urbanistica" (attribuendo carattere esclusivamente residuale alla c.d. edificabilità di fatto), onde ritenere applicabile o meno il riduttivo criterio di calcolo introdotto dal comma 7 bis.>>.</p>
<p>Il ricorso, infatti, alla &#8220;summa divisio&#8221; tra aree edificabili ed aree agricole, cui è del resto improntato il sistema dell’art. 5 bis, avrebbe consentito, in ipotesi di occupazione illegittima di area legalmente edificabile (in virtù della relativa previsione urbanistica), di fare applicazione del comma 7 bis e dunque del criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato, senza operare la decurtazione del 40% ed apportando l’incremento del 10%..</p>
<p>Per converso, in fattispecie di occupazione illegittima di area agricola (in quanto non prevista come edificabile dallo strumento urbanistico), si sarebbe dovuto commisurare il danno al valore di mercato del terreno agricolo, potendo tener conto indicativamente dei criteri di cui agli artt 15 e 16 L. 22.10.1971 n. 865 (valore agricolo medio secondo la coltura in atto), ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie.</p>
<p>Ebbene, l’azione chiarificatrice e dirimente delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Legittimità auspicata per la risoluzione dell’insorto contrasto giurisprudenziale, non è ancora intervenuta, ma allo stesso tempo abbiamo assistito, questa volta con soddisfazione, ad un primo segnale della S.C. che appare coerente con le invocate esigenze di chiarezza, prima ancora che in linea con l’indirizzo ed i principi che sembravano, a chi scrive, più coerenti con il dato normativo.</p>
<p>Da ultimo, infatti, con sentenza n. 1090 del 1.2.2000, la I sez. della S.C. ha riaffermato perentoriamente e con espressioni che non lasciano spazi ad equivoche interpretazioni di sorta, il seguente principio:</p>
<p>&#8220;Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell’area occupata – edificabile o agricola – da condurre in base alla classificazione urbanistica dell’area stessa, atteso il carattere soltanto residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poiché, con riferimento ai suoli edificatori, sarà legittimamente applicabile il criterio (introdotto dall’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662) della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40% e con incremento del 10$, mentre, nel caso di terreni agricoli, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei medesimi, tenuto conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865 (senza peraltro alcuna considerazione delle relative potenzialità edificatorie)&#8221;</p>
<p>L’arresto, che per chiarezza e perentorietà non merita chiosa alcuna, contribuisce, pertanto, a fugare i dubbi e le perplessità insorte a seguito della sentenza della stessa S.C. n. 7967 del 23.7.1999 e sarà di inequivoco ausilio agli Organi giudicanti, chiamati non di rado ad assumere decisioni che, seppur conformi alla &#8220;più recente&#8221; delle pronunzie della S.C, finiscono col porsi in contrasto con indirizzi giurisprudenziali che posso risultare invece più condivisibili; ma, come nella fattispecie, non sempre la sola &#8220;attualità&#8221; degli orientamenti conduce al perseguimento della soluzione più conforme al dettato normativo.</p>
<p>Un passo avanti è stato oggettivamente compiuto, ma l’esperienza della prassi quotidiana impone d’essere vigili osservatori, in una materia che di tutto abbisogna, salvo che di ennesime e sostanziali incertezze applicative.</p>
<p>Napoli, 22 giugno 2000.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2000/2/2325/g">Sentenza 1 febbraio 2000 n. 1090</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/">Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>In ricordo dell&#8217;indimenticabile On.Cencelli (autore del famoso manuale sul quale hanno studiato tanti politici).</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:24 +0000</pubDate>
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<p>La vicenda dalla quale prende le mosse la sentenza in rassegna è alquanto intricata e difficile da spiegare, riguardando l&#8217;intervenuto mutamento degli &#8220;assetti politici&#8221; di un Consiglio comunale. Quando in Italia c&#8217;è in ballo la politica, tutto diventa molto complicato ed oscuro. Il Cons. Heilek e gli altri lettori stranieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-ricordo-dellindimenticabile-on-cencelli-autore-del-famoso-manuale-sul-quale-hanno-studiato-tanti-politici/">In ricordo dell&#8217;indimenticabile On.Cencelli (autore del famoso manuale sul quale hanno studiato tanti politici).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>La vicenda dalla quale prende le mosse la sentenza in rassegna è alquanto intricata e difficile da spiegare, riguardando l&#8217;intervenuto mutamento degli &#8220;assetti politici&#8221; di un Consiglio comunale. Quando in Italia c&#8217;è in ballo la politica, tutto diventa molto complicato ed oscuro. Il Cons. Heilek e gli altri lettori stranieri che seguono la presente rivista rimarranno probabilmente frastornati, ma si consolino: io lo sono fin dai tempi in cui i politici nostrani parlavano, con aria grave e seria, di convergenze parallele o di accordi in disaccordo. </p>
<p>Per illustrare la vicenda, mi limiterò pertanto a fare riferimento all&#8217;ottimo riassunto che ne fa il TAR Basilicata: dunque, c&#8217;erano una volta due consiglieri di maggioranza (nel Consiglio della Comunità montana); &#8220;il ricorrente era stato .. nominato dall’area centrista della maggioranza (P.P.I. e Laburisti), mentre l’altro dal P.D.S. e dai Verdi, con la conseguenza che, benché entrambi votati dalla maggioranza, erano, all’interno di questa, designazione di aggregazioni diverse. La successiva confluenza del P.D.S. e dei Laburisti nel D.S. (quale risulta dalla Delibera del Consiglio comunale del Comune di Genzano di Lucania n.26 del 13 maggio 1998), ha comportato che i due rappresentanti di maggioranza in seno alla Comunità montana fossero diventati espressione esclusivamente della sinistra, privando conseguentemente il centro del suo rappresentante all’interno del Consiglio della Comunità. Al dichiarato fine di riequilibrare la rappresentanza del centro e della sinistra, come componenti della maggioranza del Consiglio comunale di Genzano in seno al Consiglio della Comunità, si è resa necessaria l’elezione del consigliere del P.P.I.&#8221;, controinteressato nel giudizio di che trattasi.</p>
<p>Nella specie si trattava dunque di &#8220;riequilibrare&#8221;, all&#8217;interno della stessa maggioranza, la rappresentanza di centro e di sinistra. E, come il mai dimenticato manuale Cencelli impone ancora oggi, occorreva pertanto nominare, in sostituzione del membro designato anche dai Laburisti (poi confluiti nei Democratici di Sinistra), un rappresentante designato dal (solo) Partito Popolare Italiano. </p>
<p>In tal modo, con una delibera del Consiglio comunale e con il suggello della legge (che in Basilicata impone di tener conto nelle nomine dei &#8220;presupposti della rappresentanza politica&#8221;), tutte le cose sono ritornate a posto. E&#8217; stata revocata la nomina in precedenza fatta (in funzione del pregresso equilibrio politico) ed ne è stata effettuata una nuova. Ogni partito all&#8217;interno della stessa maggioranza avrà il suo uomo e tutti potranno dormire sonni tranquilli (almeno fino a quando non ci sarà un nuovo mutamento della &#8220;rappresentanza politica&#8221;). Una norma che nelle intenzioni era prevista per scoraggiare i ribaltoni, finisce così per essere applicata anche per aggiustare, all&#8217;interno della maggioranza, gli equilibri politici. Che dire?</p>
<p>Ricordo solo (a costo di divenire ripetitivo) quel che disse il il Sen. Andreotti qualche tempo fa: siamo nella seconda Repubblica? Forse mi sono distratto un poco, ma non me ne sono accorto. </p>
<p>Ricordo anche quel che capitò nella prima Repubblica ad un famoso giurista, che era in procinto di essere nominato giudice della Corte Costituzionale: poichè egli non apparteneva od era almeno vicino ad alcun partito politico, e poichè pertanto non poteva appartenere a nessuno, fu nominato d&#8217;ufficio &#8220;nella quota&#8221; del Partito Repubblicano. In tal modo la quota spettante a quest&#8217;ultimo partito, nell&#8217;ambito della composizione della Corte, poteva dirsi soddisfatta ed in futuro non sarebbe stato possibile avanzare ulteriori pretese. La nomina fu accettata, non senza qualche mal di pancia, dal partito in questione.</p>
<p>Ma ormai, in piena seconda Repubblica, siamo arrivati al punto che i mutamenti nell&#8217;assetto politico della stessa maggioranza possono dare luogo alla revoca della nomina in precedenza effettuata. L&#8217;On. Cencelli potrà essere soddisfatto, nè dovrà rattristarsi &#8230; prima o poi capita che gli allievi superino i maestri. </p>
<p>La morale di questa storia è una sola: chi non ha tessera od agganci politici, oggigiorno in Italia è figlio di n.n. e non ha speranze di essere nominato a cariche pubbliche; e chi (magari furbescamente) sceglie la tessera o comunque (ancora più furbescamente, senza compromettersi ufficialmente con una tessera) gode di amicizie politiche e naviga nell&#8217;area di un certo partito (assumendo così l&#8217;altisonante denominazione di &#8220;tecnico d&#8217;area&#8221;), per aspirare ad una carica pubblica, deve indovinare il vento giusto con una abilità pari se non superiore allo skipper di Luna Rossa, sperando che il vento non cambi di qualche grado, perché altrimenti potrà trovarsi improvvisamente revocato. La rivoluzione di tangentopoli è un lontano ricordo ed il vento della politica soffia ormai impetuoso sulle nostre istituzioni. Lo spoil system è ormai una realtà in Italia e molti si stanno rapidamente adeguando. </p>
<p>Qualcuno si chiederà: e il merito di coloro che aspirano a cariche pubbliche, in questo sistema, che fine fa? La risposta è semplice: il merito di costoro sarà quello di aver indovinato il vento giusto. Vi sembra poco, con tutti i partiti e partitini che nascono e prosperano nel nostro ordinamento? E&#8217; il remake italiano di &#8220;Go with the wind&#8221;. Solo che qui il premio in palio non è un&#8217; oscar, ma molto più modestamente una carica pubblica, che potrà essere ovviamente revocata quando il vento prenderà una direzione diversa. E&#8217; questa l&#8217;unica consolazione che rimane a coloro che non navigano e sono rimasti a riva perché si sono rifiutati di seguire il vento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR BASILICATA &#8211; <a href="/ga/id/2000/2/2379/g">Sentenza 14 febbraio 2000 n. 84</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Disposizioni per la parita&#8217; di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2000 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2000/43/1.htm Allegati 1 (54 kB)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/disposizioni-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-informazione-durante-le-campagne-elettorali-e-referendarie-e-per-la-comunicazione-politica/">Disposizioni per la parita&#8217; di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href="http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2000/43/1.htm">http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2000/43/1.htm</a></p>
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