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	<title>n. 12 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a></p>
<p>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare   SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</strong><br />  <br /> <strong>SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio &#8211; 5. Conclusioni: sistema &#8211; microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br />  <br /> <strong>1.Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019</strong><br />  <br /> Le riflessioni che seguono traggono origine dal recente Orientamento del 18 novembre 2019, sulla &#8220;Nozione di &#8220;società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;, emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull&#8217;attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze<a title="">[1]</a>. <br /> L&#8217;Orientamento, volto a porre fine alla rilevata &#8220;diffusa incertezza in merito al significato della nozione giuridica &#8220;di società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;&#8221;<a title="">[2]</a>, offre al MEF l&#8217;occasione di chiarire che &#8220;per &#8220;norme di diritto singolare&#8221; &#8211; definite anche norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221; &#8211; devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell&#8217;individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto&#8221;; ragion per cui &#8220;le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;<a title="">[3]</a>.<br /> Obiettivo è, quindi, tentare di arginare la logica derogatoria &#8211; fonte d&#8217;incertezza interpretativa e operativa -, da sempre, caratterizzante il diritto delle società a partecipazione pubblica, dove deroghe rivolte a intere classi o gruppi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;) si alternano a deroghe relative a singole società (&#8220;società di diritto singolare&#8221;), contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221;: una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, espressione della generale tendenza verso il particolarismo giuridico<a title="">[4]</a>con la frantumazione in discipline differenziate, particolari, talora puntiformi, al punto che, in questo settore, storicamente è sembrato quasi invertirsi il rapporto tra regola ed eccezione<a title="">[5]</a>. Per effetto delle diffuse deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune il micro-settore delle società partecipate, più che un &#8220;sistema conchiuso ed a sé stante&#8221;, è pouto, infatti, apparire come &#8220;un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione&#8221;<a title="">[6]</a>, in grado di incidere sulla certezza del diritto, che costituisce il presupposto dell&#8217;efficienza delle gestioni e dell&#8217;intero sistema<a title="">[7]</a>, a garanzia dell&#8217;affidamento dei terzi con cui le società partecipata entrano, di volta in volta, in contatto<a title="">[8]</a>. Certezza e affidamento, fondamentali per garantire la sicurezza dei traffici economici, appaiono, infatti, qui essenziali, in considerazione dell&#8217;estesa platea di operatori economici che, per l&#8217;ampiezza del fenomeno, sono chiamati a intessere rapporti giuridici con società a partecipazione pubblica.<br />  <br /> Anche oggi, nonostante il notevole sforzo sistematico compiuto<a title="">[9]</a>, la centralità del d.lgs. n. 175/2016, come fonte regolativa della materia-società pubbliche, non appare certamente assoluta. Guardando al di fuori del testo unico, altri microsistemi ruotano attorno e potrebbero interferire sulla disciplina delle società partecipate<a title="">[10]</a>; ma, soprattutto, è in una prospettiva &#8220;dal di dentro&#8221; che il diritto delle società pubbliche racchiuso nel testo unico manifesta, ancora, una intensa, inesauribile, dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211;  microsistema<a title="">[11]</a>(il testo unico) &#8211;  norme speciali/singolari. <br />  <br /> Utile &#8220;bussola&#8221; per orientarsi tra le varie e polimorfe deroghe ed eccezioni poste dal testo unico risulta il parere del Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2016, n. 968), che ha classificato tre forme di esclusioni rispetto alla nuova disciplina: quella di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), che fa salve le &#8220;specifiche disposizioni&#8221; contenute in leggi o regolamenti relative a società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o chiamate a perseguire una specifica missione d&#8217;interesse pubblico; quella dell&#8217;art. 4, comma 9, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società; e, infine, quelle dell&#8217;art. 26, che prevede una serie variegata di deroghe. Deroghe che riguardano intere classi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;, come le società chiamate a gestire i fondi europei (comma 2)) o, invece, circoscritte a società singole,  tassativamente elencate nell&#8217;Allegato A (&#8220;società di diritto singolare&#8221;)<a title="">[12]</a>. Deroghe, inoltre, a geometria variabile, sotto il profilo oggettivo, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico (comma 12-<em>bis</em>, art. 26) ovvero che riguardano solo determinate disposizioni della riforma (comma 2, art. 26, che pur esclude l&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività tipizzati dall&#8217;art. 4 del testo unico, autentico perno della riforma); vi sono poi deroghe permanenti (la maggior parte) e deroghe temporanee, come quella che, fino a una certa data, esonera certe società dall&#8217;applicazione della disciplina sul fallimento (comma 12-<em>sexies</em>, art. 26). <br /> Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, alle nuove disposizioni, al punto che si è potuto affermare che &#8220;sono poche le norme del c.d. testo unico che si riferiscono a tutte le società partecipate&#8221;<a title="">[13]</a>.<br />  <br /> <strong>2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso</strong><br />  <br /> Il tema delle società a partecipazione pubblica si presta, tradizionalmente, a letture duali, ambivalenti, sullo sfondo della &#8220;grande dicotomia&#8221; diritto pubblico/diritto privato<a title="">[14]</a>; in particolare, la dialettica diritto comune/specialità tende qui a tradursi in regimi derogatori rispetto alla disciplina del modello societario privatistico. Pertanto, i principali studi in materia si sono concentrati per lo più sull&#8217;esigenza di individuare un criterio ermeneutico di base per poi verificare gli scostamenti rispetto a tale paradigma, saggiandone i limiti di compatibilità e di tenuta<a title="">[15]</a>. Anche un&#8217;analisi dell&#8217;art. 1 del recente testo unico sembra doversi muovere lungo queste coordinate, non tanto al fine di comporre l&#8217;unità sistematica di diritto comune-diritto speciale-diritto singolare, quanto con l&#8217;obiettivo, anche pratico, di stabilire se l&#8217;assetto normativo vigente sia più o meno idoneo a produrre certezza per pubblici e privati operatori; ciò nella consapevolezza che, in quest&#8217;ambito, da sempre, la morfologia sembra prevalere sulla dogmatica e che &#8220;l&#8217;opera di destrutturazione compiuta dal legislatore fin dalla fine del secolo scorso&#8221; rende ormai forse vana la ricerca di una coerente prospettiva sistematica<a title="">[16]</a>. Piuttosto che inseguire la politezza dell&#8217;ordine dogmatico bisognerà, allora, accontentarsi di delineare un (quanto più possibile) ordinato rapporto regola/deroghe, con finalità essenzialmente pragmatiche: l&#8217;oggettiva certezza del diritto e l&#8217;affidamento degli operatori economici che entrano in contatto con una società a partecipazione pubblica. <br />  <br /> In ogni caso, il <em>prius</em>resta, oggi come in passato, l&#8217;individuazione di un criterio ermeneutico generale: la regola. Ebbene, la già evocata tensione diritto pubblico/diritto privato che ha segnato, fin dal primo comparire negli anni Trenta, la vicenda delle &#8220;società commerciali pubbliche&#8221;<a title="">[17]</a>, nell&#8217;attuale assetto si scioglie nell&#8217;articolo 1, comma 3, t.u<a title="">[18]</a>. Norma, questa, che dà vita all&#8217;ultima <em>actio finium regundorum</em>tra diritto pubblico e diritto privato, stabilendo la priorità ermeneutica del diritto dei privati e dello schema civilistico-societario, nella logica del &#8220;diritto comune a privati e pubblici operatori&#8221;<a title="">[19]</a>. Norma tanto più rilevante se si considera che, in passato, la faticosa ricerca di un criterio interpretativo unificante ha portato a mettere in discussione la natura privatistica delle c.d.  società pubbliche, al punto che il <em>nomen</em>società è potuto apparire meramente &#8220;evocativo di una categoria, ma non di un regime giuridico&#8221;<a title="">[20]</a>: un <em>merum nomen</em>. <br /> E&#8217; questa, per riprendere le parole delle Sezioni Unite della Cassazione<a title="">[21]</a>, oggi, la &#8220;clausola ermeneutica generale&#8221; o &#8220;norma di chiusura&#8221; del  microsistema delle società a partecipazione pubblica&#8221;<a title="">[22]</a>, volta a ri-affermare, con la forza del testo unico, l&#8217;inequivocabile volontà legislativa verso il diritto privato delle società<a title="">[23]</a>. Non appaiono, dunque, più consentite letture che, mettendo in secondo piano la dimensione reale di un contratto associativo a cui prende parte una pubblica amministrazione<a title="">[24]</a>, considerino le società partecipate come proiezione del soggetto-azionista pubblico e destinazione dei suoi poteri autoritativi, piuttosto che valorizzarle nella loro autonomia<a title="">[25]</a>, secondo un approccio oggettivo, svincolato dalla specialità della persona-azionista, che si colloca nel segno dell&#8217;oggettivizzazione del diritto privato, per cui i confini col diritto pubblico debbono essere tracciati rivolgendosi alla &#8220;struttura&#8221;, e non al &#8220;riflesso della qualità del soggetto e della natura superindividuale dell&#8217;interesse protetto&#8221;<a title="">[26]</a>ovvero agli &#8220;strumenti posti in essere dai soggetti&#8221; &#8211; a prescindere dai &#8220;fini che questi si propongono di raggiungere&#8221;<a title="">[27]</a>&#8211; e, più in generale, alle &#8220;forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di privati come di pubblici interessi&#8221;<a title="">[28]</a>.<br /> La regola è, ormai, il diritto privato ed è ai suoi codificati strumenti che bisognerà, dunque, volgersi per rinvenire la disciplina applicabile. Messe da parte le antiche &#8220;suggestioni dirette ad una compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche&#8221;<a title="">[29]</a>, non sembra esserci più spazio per quel singolare fenomeno che, &#8220;per contatto&#8221; e nella confusione delle sostanze, vedeva la specialità pubblicistica ammantare di sé l&#8217;intero vincolo societario; sicché, per effetto della legge (il testo unico), l&#8217;interesse pubblico pare aver definitivamente perso la propria capacità di &#8220;snaturare&#8221; il modello civilistico tipico<a title="">[30]</a>; e, d&#8217;altronde, ove s&#8217;intenda perseguire primariamente l&#8217;interesse pubblico, l&#8217;ordinamento mette a disposizione la formula dell&#8217;ente pubblico (economico) che permette di evitare la &#8220;formula insincera&#8221; della società di capitali<a title="">[31]</a>.<br /> Se la questione ontologico-qualificatoria appare ormai definitivamente superata, l&#8217;attenzione sembra, allora, doversi spostare sulle deroghe, rispetto allo schema societario privatistico, previste dal testo unico, secondo una logica &#8220;del caso per caso&#8221;, prendendo in considerazione non soltanto lo statuto normativo <em>ad hoc</em>applicabile alla singola società ma anche le concrete deviazioni rispetto al modello civilistico<a title="">[32]</a>. Per questa via, si può giungere ad affermare che poco potrebbe valere la solenne affermazione di principio del comma 3 &#8211; il diritto è quello privato, salvo deroghe &#8211; se poi, in pratica, una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, vanificasse di fatto il senso e la portata della riconduzione al diritto civile dello statuto delle società a partecipazione pubblica, dando luogo ad un surrettizio, puntiforme quanto esteso, recupero di disciplina pubblicistica. <br />  <br /> Bisogna, in altri termini, fare i conti con la circostanza per cui deroghe ed eccezioni costituiscono, ancor oggi, in continuità con il passato, uno dei tratti caratterizzanti il diritto delle società pubbliche<a title="">[33]</a>e il relativo micro-sistema normativo. Lo stesso decreto n. 175 del 2016 costituisce, del resto, esso stesso, una deroga rispetto al diritto privato<a title="">[34]</a>, applicabile per quanto non disciplinato dal testo unico che, a sua volta, è derogato da altre norme &#8211; interne al testo unico (art. 26) ed esterne (quelle cui rinvia l&#8217;art. 1, comma 4, lett. a) &#8211; che possiedono un grado più elevato di specialità. <br />  <br /> Alla luce di quanto detto, appare evidente come l&#8217;individuazione di un coerente rapporto regola/eccezioni abbia, pertanto, costituito uno dei principali, e più complessi, obiettivi del testo unico<a title="">[35]</a>. Ebbene, da questo punto di vista la clausola ermeneutica dell&#8217;art. 1, comma 3, rappresenta un sicuro elemento di stabilità interpretativa: regola- la disciplina civilistica; eccezione- le deviazioni rispetto al diritto dei privati<a title="">[36]</a>. In quest&#8217;ottica, anche il richiamato art. 1, comma 4, lett.a), &#8211; che fa salve &#8220;specifiche disposizioni&#8221; disciplinanti società a partecipazione pubblica &#8220;di diritto singolare&#8221; &#8220;costituite per l&#8217;esercizio di servizi di interesse generale o di interesse economico generale per il perseguimento di una specifica funzione di interesse pubblico&#8221;- pare muovere nella direzione della certezza del diritto. Le deroghe in questione debbono, infatti, essere contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;<a title="">[37]</a>in grado di evitare, nella logica accolta dall&#8217;Orientamento del 18 novembre 2019, e grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari<a title="">[38]</a>, interpretazioni estensive e, quindi, possibili elusioni della nuova disciplina<a title="">[39]</a>.<br /> Sullo sfondo, ancora &#8220;diritto pubblico&#8221; e &#8220;diritto privato&#8221; sono, dunque, chiamati a scandire la parabola evolutiva delle società pubbliche. Una vicenda che, come accennato, muove i primi passi in tempi antichi, di rigide chiusure dicotomiche, per giungere in un presente caratterizzato dal superamento della grande opposizione pubblico/privato, diluita in una coestensiva logica combinatoria: moduli civilistici, da un lato; e, dall&#8217;altro, discipline, vincoli, eccezioni pubblicistiche, destinati a convergere verso obiettivi comuni (nel testo unico fissati dall&#8217;art. 1, comma 2, a garanzia dei destinatari delle regole, dei terzi e dell&#8217;efficienza complessiva del sistema<a title="">[40]</a>). Combinazioni, integrazioni, sovrapposizioni di regole e di principi che, però, come nel caso della nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, non si preoccupano ormai di riflettere, ontologicamente, la suddivisione dell&#8217;universo giuridico in due sfere esclusive, ma mirano a calibrare, funzionalmente, gli strumenti più utili al perseguimento di determinati interessi generali. Una razionalizzazione necessaria, nell&#8217;ottica del buon andamento<a title="">[41]</a>, non idonea, però, a far venire meno dubbi e incertezze interpretative in ordine al regime di volta in volta applicabile.   <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Come ricordato, l&#8217;art. 4, comma 9, del testo unico attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società dall&#8217;applicazione dei vincoli fissati dall&#8217;art. 4 t.u.. Si tratta, dunque, di deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall&#8217;art. 4, comma 3 e seguenti, o racchiuse nelle &#8220;specifiche disposizioni&#8221; dell&#8217;art. 1, comma 4, lett.a), e che potranno essere introdotte senza limiti di tempo con un meccanismo &#8211; una sorta di valvola aperta &#8211; assai distante dalla tecnica dell&#8217;elenco tassativo (seguita, invece, dall&#8217;Allegato A al testo unico &#8211; e dall&#8217;art. 26 che ad esso rinvia -per escludere dall&#8217;ambito soggettivo della riforma una serie di società), discutibile proprio nella evocata prospettiva della certezza del diritto. Ampio spazio, in assenza di criteri e presupposti per l&#8217;esercizio del potere, è difatti lasciato alla discrezionalità dell&#8217;organo di vertice politico. E ci si può interrogare<a title="">[42]</a>se si tratti di discrezionalità pura o tecnica, propendendosi qui per la prima qualificazione: una decisione politico-amministrativa, assunta ponderando interessi, e non sulla base di apprezzamenti tecnici; in tal senso, sembra del resto deporre anche l&#8217;obbligo di specifica motivazione imposto dalla norma &#8220;con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica&#8221; e (soprattutto) &#8220;agli interessi pubblici a essa connessi&#8221;, nonché &#8220;al tipo di attività svolta &#038;  anche al fine di agevolarne la quotazione&#8221;<a title="">[43]</a>.<br /> Al provvedimento che determina l&#8217;esclusione sembra doversi riconoscere carattere puntuale, riguardando &#8220;singole società a partecipazione pubblica&#8221;; potrà trattarsi, tutt&#8217;al più, di un atto plurimo diretto nei confronti di una pluralità di società identificabili<em>a priori </em>e nominativamente individuate, ma non di un atto amministrativo generale, qualificazione, quest&#8217;ultima, che, peraltro, avrebbe l&#8217;effetto di rendere indeterminata la platea dei possibili destinatari, generando ulteriore incertezza. Quanto al <em>quid</em>&#8211; il contenuto di tale provvedimento -, esso non potrà comunque andare oltre l&#8217;esclusione totale o parziale dall&#8217;applicazione delle norme del testo unico, con l&#8217;effetto, quindi, di condurre ad una più o meno estesa riespansione dell&#8217;ordinario regime di diritto privato; e, d&#8217;altronde, come puntualmente evidenziato dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) in una logica di certezza del diritto, &#8220;altre regole speciali o derogatorie &#038; non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa&#8221;. Inderogabile resta, in particolare, per espressa previsione (in recepimento delle osservazioni contenute nel citato parere n. 968/2016), il vincolo di scopo, giacché altrimenti si sarebbe potuto dare vita ad un modello societario a sé stante &#8211; del tutto avulso e indifferente rispetto alle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante &#8211; e senza precedenti, considerato che, anche prima del testo unico, l&#8217;art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva vincolato l&#8217;attività d&#8217;impresa al svolta dalle società partecipate al perseguimento di scopi pubblici, secondo il criterio della necessaria strumentalità poi riprodotto nel testo unico.<br /> Definiti i caratteri dell&#8217;atto d&#8217;esclusione e i suoi possibili contenuti, si deve, quindi, gettare luce sui profili di dubbia legittimità costituzionale suscitati dall&#8217;art. 4, comma 9, specialmente nella misura in cui si riflettano sulla certezza del diritto. In tale prospettiva, a venire in rilievo, al di là dell&#8217;eccesso di delega<a title="">[44]</a>, è il contrasto con il principio di legalità sostanziale. Il potere in questione risulta, infatti, esercitabile senza limiti e condizioni, né a tale riguardo sono stati recepiti i critici rilievi del Consiglio di Stato che aveva suggerito di inserire &#8220;criteri normativi idonei a fungere da idoneo parametro di riferimento&#8221; &#8211; <em>in primis </em>l&#8217;eliminazione delle deroghe poste dal testo unico alla disciplina privatistica che &#8220;non abbiano ragion d&#8217;essere&#8221; -, nonché  di stabilire alcuni &#8220;indici sintomatici&#8221; rivelatori dell&#8217;opportunità dell&#8217;esclusione, individuati nella virtuosità finanziaria, nello svolgimento di attività d&#8217;impresa finalizzata al perseguimento di rilevanti interessi pubblici e nell&#8217;aver ottenuto affidamenti sulla base di procedure competitive. Al contrario, il comma 9 dell&#8217;art. 4 contiene una sorta di delega in bianco al futuro esercizio del potere senza alcun parametro o criterio idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell&#8217;amministrazione, che rende problematica la raffrontabilità dell&#8217;atto rispetto alla legge. Di una simile illegittimità &#8220;per difetto&#8221;<a title="">[45]</a>pare poter essere sospettato anche l&#8217;art. 4, comma 9, t.u. nella parte in cui attribuisce al vertice dell&#8217;Esecutivo un potere di esclusione in bianco, senza la previa indicazione di criteri, neppure di massima, oggettivi e predeterminati. E, se è vero che la fissazione in via preventiva di criteri sulla base dei quali assumere le future decisioni discrezionali risponde alla &#8220;domanda di legalità sostanziale delle scelte pubbliche&#8221; &#8211; <em>sub specie</em>, anzitutto, di tutela dell&#8217;affidamento<a title="">[46]</a>-, in un eventuale scrutinio di legittimità costituzionale della norma dovrebbero allora venire in rilievo, oltre al principio di legalità sostanziale, altri principi-&#8220;limitatori&#8221; della discrezionalità<a title="">[47]</a>, immanenti nell&#8217;ordinamento economico e &#8220;in tutti i rapporti di diritto pubblico&#8221;<a title="">[48]</a>, quali la certezza del diritto e la tutela dell&#8217;affidamento: principi essenziali nella trama di relazioni che si sviluppano, tra operatori economici e tra questi e i pubblici poteri, nell&#8217;ambito del microsistema delle società a partecipazione pubblica. <br /> Ad analoghe critiche presta il fianco anche il riconoscimento di un simmetrico potere di esclusione ai Presenti delle regioni e delle province autonome. Tale attribuzione &#8211; come notato dal Consiglio di Stato, commissione speciale, nel parere 14 marzo 2017, n.638 sullo schema di decreto correttivo &#8211; dà, però, vita ad &#8220;una ulteriore ed ancor più grave criticità&#8221;, consentendo &#8220;a un&#8217;autorità regionale di derogare, con un suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell&#8217;ordinamento civile&#8221;; e ciò  in assenza di alcuna intesa con l&#8217;autorità statale, aprendo quindi &#8220;un <em>vulnus</em>nell&#8217;omogeneità e nell&#8217;uniformità dell&#8217;applicazione del diritto privato&#8221; priva di ogni fondamento &#8220;non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali dell&#8217;ordinamento&#8221;. Tanto più che, per effetto dell&#8217;univoco riferimento ordinamentale al diritto civile contenuto nella clausola ermeneutica generale dell&#8217;art. 1, comma 3, t.u., la disciplina del testo unico appare riconducibile alla materia &#8220;ordinamento civile&#8221; di cui all&#8217;art. 117, comma 2, lett. l), cost.<a title="">[49]</a>. Pertanto, secondo il naturale riparto costituzionale delle competenze, non potrà che essere la legge dello Stato, e non le leggi regionali o gli statuti degli enti locali né tantomeno specifici provvedimenti, a introdurre deroghe all&#8217;applicazione di una delle norme-chiave del microsistema delle società a partecipazione pubblica, quale l&#8217;art. 4. Vengono qui in rilievo ineludibili esigenze di omogeneità e certezza che, se di certo non precludono al legislatore regionale la possibilità di dettare norme di diritto privato<a title="">[50]</a>, neppure consentono, rimettendo al singolo atto amministrativo regionale la scelta tra l&#8217;ordinario regime civilistico o il testo unico, di oltrepassare &#8220;<em>il punto critico di rottura</em>&#8220;<a title="">[51]</a>, oltre il quale si aprirebbe il varco ad una metodologia del caso per caso foriera di una difficilmente sopportabile frammentazione di disciplina, tanto più grave in mancanza di necessari criteri che valgano a fissare con il dovuto rigore i confini del potere. <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 26, norma di chiusura del testo unico delle società a partecipazione pubblica, sembra confermare l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio che caratterizza la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, facendo riemergere &#8220;sul finire&#8221;, nelle &#8220;disposizioni transitorie&#8221;, una delle tradizionali e più resistenti logiche di questo micro-sistema, che si manifesta nella varietà tipologica delle deroghe, alcune racchiuse in un elenco tassativo, ad effetti permanenti o temporanei, connotate da diversità di oggetto e <em>ratio. </em> <br /> La prima deroga contenuta nell&#8217;art. 26 del testo unico è quella del comma 2, secondo cui l&#8217;art. 4 del testo unico non è applicabile alle società nominativamente elencate nell&#8217;Allegato A. Ebbene, scorrendo l&#8217;elenco di tali società si fatica a rintracciare criteri omogenei da porre a fondamento dell&#8217;esclusione, essendovi variamente ricomprese società finanziarie regionali e grandi imprese d&#8217;interesse nazionale, società strumentali, enti pubblici a struttura societaria, concessionarie di servizi pubblici.Numerose sono, in particolare, le società finanziarie partecipate dagli enti locali, talora costituite nella forma dell&#8217;<em>in house</em><a title="">[52]</a>. Alcune di queste società sono partecipate da un unico socio pubblico, ad esempio Finlombarda, Sviluppo Campania, Sviluppo Basilicata; altre, anche da istituti bancari (Fidi-Toscana, Fira, la finanziaria regionale abruzzese, Gepafin o Veneto Sviluppo) o dalle camere di commercio (Lazio Innova). Queste società svolgono comunemente attività di sostegno alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, per l&#8217;accesso al credito, ma ad esse si tendono ad attribuire un&#8217;ampia congerie di compiti che spaziano dalla ricerca e innovazione tecnologica alla formazione, e fino alla gestione delle partecipazioni societarie e alla valorizzazione degli immobili, nonché sovente la gestione di sovvenzioni e finanziamenti comunitari e nazionali<a title="">[53]</a>.<br /> Oltre alle società regionali, nell&#8217;elenco compaiono grandi società partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze come ANAS, concessionaria pubblica deputata alla costruzione, gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale italiana. Trattasi di un ente pubblico a struttura di società per azioni derivante dalla trasformazione del preesistente ente pubblico e che &#8220;anche dopo la doppia fase di privatizzazione dell&#8217;originaria azienda di stato &#038; continua ad avere natura pubblica&#038; e continua ad essere titolare di poteri pubblicistici&#8221;<a title="">[54]</a>. <br /> Rilevanti poteri pubblicistici esercita anche il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)<a title="">[55]</a>, altro ente pubblico a struttura societaria, che, pur avendo forma giuridica di  società per azioni, è interamente posseduto dallo Stato e svolge funzioni di carattere regolamentare e di verifica e certificazione nel settore dell&#8217;energia elettrica, in particolare nell&#8217;ambito della incentivazione e promozione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili. Restando nel frastagliato settore energetico fa parte dell&#8217;elenco anche Sogin, costituita da Enel nel 1999 in forza dell&#8217;art. 13, comma 2, lett. e) del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, per svolgere attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e le cui azioni sono state in seguito trasferite, nel 2000, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br /> L&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A comprende, poi, alcune importanti società strumentali<a title="">[56]</a>, quale Coni Servizi, che espleta attività strumentale al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI<a title="">[57]</a>, e Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che svolge in esclusiva e in regime di monopolio legale compiti di rilievo pubblicistico, occupandosi delle pubblicazioni ufficiali dello Stato e della coniazione delle monete e dei francobolli, nonchè operando nel settore dell&#8217;anticontraffazione<a title="">[58]</a>. Con riferimento a tali società &#8211; neutro strumento per il perseguimento di finalità intestate ad altri soggetti dello Stato -, a prescindere da ogni questione in ordine alla loro inclusione nell&#8217;elenco dell&#8217;Allegato A, è giusto il caso di rilevare come sarebbe stato forse preferibile ricorrere, &#8220;a monte&#8221;, allo strumento organizzatorio dell&#8217;ente pubblico o dell&#8217;ente pubblico economico, evitando quindi la &#8220;formula insincera&#8221; della società per azioni. <br /> Scorrendo ancora l&#8217;elenco, si spazia da Invimit, società di gestione del risparmio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico<a title="">[59]</a>, a Invitalia, che gestisce invece gli incentivi per la nascita di nuove imprese e di start-up innovative, fino alla società che si occupa della valorizzazione delle aree acquisite per ospitare l&#8217;Esposizione Universale EXPO Milano<a title="">[60]</a>.<br /> Difficile, in questa varia molteplicità, individuare la <em>ratio</em>comune delle deroghe: il punto è stato peraltro esattamente colto dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) il quale ha criticamente osservato come &#8220;non sono chiare le ragioni della deroga&#8221;, che non risultano dalla &#8220;natura&#8221; o dall'&#8221;attività che svolgono&#8221; le società ricomprese nell&#8217;elenco<a title="">[61]</a>. <br /> In ogni caso, il principale vantaggio dell&#8217;elencazione sembra rinvenibile nel carattere tassativo<a title="">[62]</a>, in grado di evitare interpretazioni estensive, elusioni e incertezze applicative, grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari. Una certa preferenza per la tecnica dell&#8217;esclusione mediante elenco tassativo pare, del resto, emergere, implicitamente, anche dal ragionamento del Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) che, auspicando l&#8217;eliminazione (poi non avvenuta) del comma 3 dell&#8217;art. 4 t.u. &#8211; che consente la partecipazione pubblica in società costituite al solo fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare -, aveva chiosato: &#8220;se sussistono contingenti esigenze di consentire la salvezza di talune società &#038; esse potrebbero essere specificamente indicate nell&#8217;elenco di quelle sottratte, in via transitoria, dal campo di applicazione del decreto&#8221;. <br /> In prospettiva futura, non è dato, invece, sapere se l&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A sarà cristallizzato, rimanendo chiuso alle società inserite al momento della sua formazione, o se avremo piuttosto un elenco aperto<a title="">[63]</a>a successivi inserimenti, attraverso futuri interventi normativi. Auspicabile, nell&#8217;ottica della certezza del diritto, appare senz&#8217;altro la prima soluzione. Ed invero, il carattere organico ed esaustivo del testo unico dovrebbe ragionevolmente far propendere per la chiusura dell&#8217;elenco, anche se, in assenza di specifici criteri d&#8217;inclusione, non si può <em>a priori</em>escludere che altre società possano assumere, in futuro, &#8220;rilievo per l&#8217;economia nazionale&#8221; e andare quindi ad allungare il già piuttosto esteso elenco. <br /> La seconda, permanente, deroga all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. è quella, contenuta sempre nel comma 2 dell&#8217;articolo 26, che esclude le società &#8220;aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea&#8221;. Quanto alle società che gestiscono fondi europei, il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) aveva messo in guardia, invocando &#8220;un maggiore livello di specificità&#8221;, dal possibile utilizzo di tale &#8220;espediente&#8221; affinché potessero continuare ad esistere società non rispondenti al modello prefigurato dalla riforma. Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, avrebbe dovuto emergere chiaramente dalla disciplina che tali società erano escluse solamente dall&#8217;applicazione del vincolo di attività e non anche del vincolo di scopo, per &#8220;evitare che queste società possano beneficiare di un regime addirittura più favorevole di quello vigente prima dell&#8217;adozione del decreto n. 175&#8221;. Sempre secondo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto essere, inoltre, meglio specificata la complessiva disciplina applicabile a queste società<em>, </em>in quanto la lettera del comma 2 &#8220;sembra deporre nel senso che, ad esclusione dell&#8217;art. 4, trovino applicazione tutte le altre norme del testo&#8221;, sebbene &#8220;talune norme presuppongono la sussistenza del vincolo di scopo, ponendo un problema di compatibilità ai fini di una loro diretta applicazione&#8221;<a title="">[64]</a>.   <br /> I successivi commi 3, 4 e 5 dell&#8217;art. 26 t.u. contengono deroghe riferite alla ampia (vista l&#8217;estensiva definizione di società quotate accolta dall&#8217;art 2, comma 1, lett. p), t.u.) categoria delle società quotate o in fase di quotazione, ed espressive del generale <em>favor</em>per i processi di quotazione. Tali deroghe si giustificano, sia per i pervasivi controlli cui tali società sono sottoposte in termini di vigilanza, che per garantire agli investitori un regime omogeneo rispetto agli altri investimenti finanziari<a title="">[65]</a>. Per effetto del comma 3, quindi, le partecipazioni pubbliche in società quotate non sono a rischio coll&#8217;entrata in vigore del testo unico, in quanto le amministrazioni titolari potranno mantenerle se già detenute al 31 dicembre 2015. I commi 4 e 5 stabiliscono poi l&#8217;esclusione, in via transitoria, dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico per le società che intendano deliberare la quotazione di azioni (comma 4) o che emettano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (comma 5), e comunque fino alla conclusione dei relativi procedimenti di quotazione. Si tratta di deroghe &#8220;a termine&#8221;<a title="">[66]</a>, ovvero  norme sospensive ad effetto temporaneo<a title="">[67]</a>, in quanto l&#8217;effetto della norma derogante fa qui venire meno, soltanto transitoriamente, l&#8217;effetto della norma derogata<a title="">[68]</a>.<br /> Scorrendo le molteplici disposizioni derogatorie contenute nell&#8217;art. 26, balza agli occhi il comma 12-<em>bis</em>, il quale prevede due esclusioni del tutto disomogenee quanto a soggetti e <em>ratio</em>di fondo: la prima relativa alle società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante &#8220;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136&#8221;<a title="">[69]</a>; la seconda riferita, invece, alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a., esclusa dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico attraverso una disposizione <em>ad hoc</em>, di diritto singolare, inserita in sede di correttivo<a title="">[70]</a>. <br /> Paradigmatico, infine, il comma 12-<em>sexies</em>&#8211; l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 26 e di tutto il testo unico &#8211; che, ancora, contiene, una pluralità differenziata di deroghe, permanenti e temporanee, a diverso oggetto, ma tutte dirette nei confronti delle società che alla data di entrata in vigore della riforma già fossero costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco. In primo luogo, tali società vengono escluse dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. e, quindi, esonerate dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall&#8217;art. 20, comma 2, lett. a) ed e). La norma sospende inoltre, fino al 31 maggio 2018, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 14, comma 5, introducendo così una temporanea deroga al generale principio di fallibilità delle società partecipate<a title="">[71]</a>. Una deroga senz&#8217;altro significativa, considerati i riflessi sistematici della scelta della fallibilità delle società a partecipazione pubblica  nel senso della loro riconducibilità al diritto comune<a title="">[72]</a>, al fine di salvaguardare l&#8217;affidamento dei terzi e dei creditori <a title="">[73]</a>e di incentivare gli investimenti in società pubbliche condotte in modo efficiente<a title="">[74]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <strong>5. Conclusioni: sistema &#8211;  microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br /> L&#8217;analisi condotta getta luce su un quadro composito fatto di norme singolari e speciali<a title="">[75]</a>che introducono deroghe ed eccezioni applicabili a società nominativamente o tipologicamente individuate; deroghe, inoltre, a geometria variabile, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico ovvero soltanto dell&#8217;art. 4 t.u.; deroghe permanenti e deroghe temporanee. Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, ai vincoli posti dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2. Ma, soprattutto, si ha talora la sensazione di trovarsi di fronte a &#8220;norme identikit&#8221;, non obbedienti ad una logica unitaria di sistema, a criteri regolativi: norme che sembrano, al contrario, reggersi su esigenze del momento, sotto la pressione di bisogni, necessità, interessi contingenti; e non a caso molte delle vedute deroghe &#8211; nell&#8217;art. 4 e nell&#8217;art. 26 &#8211; sono state introdotte solo in sede di correttivo, quando l&#8217;impianto della nuova disciplina era già stato compiutamente delineato<a title="">[76]</a>.<br /> Alle deroghe c.d. interne (al testo unico) si affiancano le deroghe c.d. esterne, dai più incerti confini, riguardanti soggetti diversi da quelli, nominativamente o per <em>genus,</em>individuati all&#8217;interno del testo unico; deroghe rinvenibili in fonti esterne al d.lgs. n. 175/2016: atti normativi &#8220;fatti salvi&#8221; o provvedimenti amministrativi &#8220;autorizzati&#8221; dallo stesso testo unico. Al primo tipo appartengono, appunto, le deroghe contenute in &#8220;specifiche disposizioni&#8221; di legge o di regolamento che disciplinano società &#8220;di diritto singolare&#8221; chiamate a gestire servizi di interesse generale o di interesse economico generale ovvero costituite per il perseguimento di una missione di pubblico interesse (art. 1, comma 4, lett. a), t.u.). Posto che, con l&#8217;espressione &#8220;società di diritto singolare&#8221;, si fa propriamente riferimento a &#8220;qualunque fattispecie societaria regolata da norme &#8220;del caso singolo&#8221; (o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;)&#8221; &#8211; e perciò oggetto di uno statuto normativo differente rispetto a &#8220;quello (comune o speciale) che si sarebbe applicato in assenza dell&#8217;intervento&#8221;<a title="">[77]</a>-, ne discende che, se appare realistico pretendere, come fa l&#8217;Orientamento MEF del 18 novembre 2019, che tali norme siano &#8220;applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;, appare, nondimeno, difficilmente sostenibile la tesi del <em>numerus clausus,</em>o della integrale e tassativa tipizzazione delle deroghe, per cui non potrebbero  esistere deroghe al di fuori di quelle previste dal testo unico. Ed infatti, al di fuori del d.lgs. n. 175/2016, sembrano ancor oggi esistere partecipazioni ammesse da normative speciali non abrogate (né espressamente né tacitamente) dalla nuova disciplina, come nel caso<a title="">[78]</a>delle società di trasformazione urbana previste dall&#8217;art.  120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali). Anche il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) ha rilevato come il testo unico non sia riuscito a centrare l&#8217;ambizioso obiettivo di &#8220;riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali&#8221;. Nondimeno, nell&#8217;ottica prescelta, della certezza del diritto, oggi queste deroghe ed eccezioni sono per lo più racchiuse in un unico testo e, nella maggior parte dei casi, per individuare la disciplina applicabile ad una determinata società a partecipazione pubblica si dovrà, quindi, tutt&#8217;al più spigolare il testo unico (non più girovagare per una selva di norme), alla ricerca di possibili esclusioni, singole o per classi. La prospettiva dentro/fuori (il testo unico) sembra doversi, allora, intrecciare con una visione diacronica, secondo una logica del prima/dopo. Il punto è evitare che, continuamente, specie in assenza di particolari ragioni e condizioni giustificatrici, leggi speciali successive vengano a minare il carattere tendenzialmente organico del testo unico, introducendo ad esempio nuove deroghe ai vincoli imposti dall&#8217;art. 4, come avvenuto nel 2017 e nel 2019<a title="">[79]</a>, o estendendo l&#8217;ambito applicativo delle eccezioni già previste<a title="">[80]</a>. L&#8217;eventuale persistenza di deroghe &#8220;sfuggite&#8221; all&#8217;opera di razionalizzazione compiuta con la riforma non dovrebbe insomma aprire il varco a norme extravaganti, in grado di pregiudicare la centralità del d.lgs. n. 175/2016 e, in ultimo, la certezza del diritto.<br /> L&#8217;analisi condotta evidenzia come il diritto delle società pubbliche continui ad essere percorso da una intensa dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211; microsistema (il testo unico)- norme speciali/singolari. Forse irraggiungibile, pur a seguito dell&#8217;apprezzabile tentativo di razionalizzazione compiuto, appare, tuttavia, il &#8220;sistema&#8221;, inteso come un <em>corpus </em>completo, esaustivo ed assiologicamente coeso di regole, e motivate eccezioni, riconducibili ad una armoniosa costellazione di principi<a title="">[81]</a>.  Polimorfe e potenzialmentemolteplici appaiono, in particolare, le deroghe esterne al testo unico, contenute in leggi speciali o addirittura in provvedimenti amministrativi adottabili sulla base di vere e proprie &#8220;deleghe in bianco&#8221;, che non consentono di eliminare ogni incertezza interpretativa e operativa<a title="">[82]</a><em>. </em><br /> L&#8217;Orientamento MEF, da cui si sono prese le mosse, mira a realizzare un recupero di certezza nel tentativo di porre, per quanto possibile, un argine alle sempre vitali spinte centrifughe e alla natura derogatoria del diritto delle società a partecipazione pubblica.  <br />  <br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a><em>Ex </em>articolo 15 dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico delle società a partecipazione pubblica: di seguito anche testo unico o t.u.). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>&#8220;Ricorrente è stata, in particolare, l&#8217;attribuzione &#8211; erronea &#8211; di tale qualifica a società costituite in attuazione di normative quali, a titolo esemplificativo, il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure volte alla produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), del TUSP&#8221;, si legge nel citato Orientamento. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sul punto, vale la pena riportare, integralmente, il testo dell&#8217;Orinetamento: &#8220;Nell&#8217;ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, ad un soggetto determinato o determinabile. Esemplificativa potrebbe considerarsi la disposizione normativa che dichiarasse &#8220;costituita la società per azioni denominata «Alfa spa»&#8221; con &#8220;capitale sociale &#8230; pari a ad euro 1 milione&#8221;, determinandone l&#8217;oggetto sociale nella &#8220;prestazione di servizi e l&#8217;espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell&#8217;Amministrazione &#8230; per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest&#8217;ultima&#8221; e sancisse, infine, il divieto per la società di essere sciolta &#8220;se non per legge&#8221;. Nei termini predetti deve essere inteso il richiamo &#8220;al diritto singolare&#8221; effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative <em>ad hoc</em>. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l&#8217;utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a &#8220;chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società&#8221;. Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall&#8217;applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l&#8217;applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell&#8217;ente pubblico socio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>In tema, può leggersi G. MORBIDELLI, <em>Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo</em>, Napoli, 2012. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. C. IBBA, <em>&#8220;Generale&#8221; e &#8220;speciale&#8221; nel diritto dell&#8217;iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2010, I, 2010, 494 ss. Osserva, da ultimo, G. MARASA&#8217;, <em>I limiti all&#8217;assunzione e al mantenimento delle partecipazioni sociali. Profili generali, in Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I. DEMURO, Bologna, 2018, 31, come &#8220;le deroghe e le eccezioni ai requisiti di ammissibilità delle partecipazioni pubbliche sono così numerose e di così vasta portata che l&#8217;efficacia imperativa delle disposizioni che fissano tali requisiti &#038; ne risulta ridimensionata al punto tale da far apparire molto ottimistico &#8211; o, forse, solo conclamato ma non effettivamente voluto &#8211; il risultato di un&#8217;effettiva riduzione delle partecipazioni pubbliche e dei relativi costi per la collettività&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Cass., Sez.Un., 25 novembre 2013, n. 26283. Sulla difficoltà di riconoscere un &#8220;sistema&#8221; delle società a partecipazione pubblica, prima dell&#8217;intervento riformatore, cfr. G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, in ID. (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 14.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>La società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità</em>, in <em>Munus</em>, 2016, 528</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Riflessioni in tal senso si trovano in C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411, e già in V. OTTAVIANO, <em>Sulla sottoposizione dell&#8217;impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1962, 1962, 273. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Cfr. H. BONURA, <em>La sfida di una disciplina unitaria per le società a partecipazione pubblica</em>, in H. BONURA &#8211; A. RUGHETTI (a cura di), <em>L&#8217;impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittad</em>ini, Milano, 2017, 17 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Si pensi all&#8217;altro testo unico, quello sui servizi pubblici locali, rimasto però a livello di schema per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251: testi entrambi applicabili a determinate società pubbliche (molte partecipate erogano infatti servizi pubblici) e logicamente connessi; si pensi, inoltre, al nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che dedica numerose disposizioni alle società <em>in house</em>e alle società miste e che si applica a numerose società a partecipazione pubblica. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Sulla nascita dei micro-sistemi normativi e sulle loro logiche intrinseche è fondamentale N. IRTI, <em>L&#8217;età della decodificazione</em>, Milano, 1979, 65 ss.; sul microsistema delle società pubbliche, vedasi invece V. DONATIVI, <em>Il microsistema normativo delle &#8220;società pubbliche&#8221;: evoluzione e classificazioni</em>, in ID., <em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza</em>, Assago, 2016, 3 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Per la distinzione società di diritto speciale/singolare, cfr. C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, in G.E.  COLOMBO &#8211; G.B. PORTALE (a cura di),<em>Trattato delle società per azioni</em>, Torino,1992, 526; ID., <em>Le società legali</em>, Torino, 1992, 9 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Così G. ROSSI, <em>Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico</em>, <em>astrid.it</em>, n. 19/2016, 4. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Su cui resta fondamentale S. PUGLIATTI, voce <em>Diritto pubblico e privato</em>, in <em>Enc. dir</em>., XII, Milano, 1964, e, nella prospettiva del diritto amministrativo, <em>recentius, </em>M. D&#8217;ALBERTI,<em>Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una questione antica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>, 2012, 1019 ss., e V. CERULLI IRELLI, <em>Diritto privato dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, Torino, 2008; con specifico riferimento alle società partecipate, cfr., invece, G. OPPO, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2004, II, 157 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Esemplare, in tal senso, l&#8217;importante tentativo di F. GALGANO, <em>&#8220;Pubblico&#8221; e &#8220;privato&#8221; nella qualificazione della persona giuridica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1966, 279 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>Op.ult.cit</em>., 523; già G. MIELE, <em>La distinzione fra ente pubblico e privato</em>, in <em>Riv.dir.comm</em>., 1942, I, 10 ss., metteva, del resto, in guardia dall&#8217;illusione dogmatica, (cfr., in particolare, 12 s. e 27)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>In proposito, A. ARENA, <em>Le società commerciali pubbliche (Natura e costituzione). Contributo allo studio delle persone giuridiche</em>, Milano, 1942, e F. CAMMEO, <em>Società commerciali ed ente pubblico</em>, Firenze, 1947; per una ricostruzione storica, si rinvia a B. SORDI, <em>Origine e itinerari scientifici della nozione di &#8220;ente pubblico&#8221; nell&#8217;esperienza italiana</em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</em>, 1992, 21, 311 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>&#8220;per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Lumeggiata a suo tempo da F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 1966, 282. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>L. TORCHIA, <em>Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2012, 325.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Riferite alla norma nella cui scia si colloca l&#8217;art. 1, comma 3, t.u., ossia l&#8217;art. 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135): &#8220;Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>In questi termini, Cass. Sez.Un., 23 gennaio 2015, n. 1237 (ord.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>In tal senso, C. IBBA, <em>Introduzione, </em>in<em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I DEMURO, cit., 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Pur sempre dei &#8220;commercialissimi contratti di società&#8221;: l&#8217;espressione è di B. SORDI, <em>Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto</em>, in <em>Dir.amm</em>., 1995, 517.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Come di recente chiarito da Cass., Sez. un., 11 settembre 2019, n.22712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>R. NICOLO&#8217;, <em>Diritto civile</em>, in <em>Enc.dir</em>., vol. XII, Milano, 1964, 915.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>M. GIORGIANNI, <em>Il diritto privato e i suoi attuali confini</em>, <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>.,1961, 406 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In questi termini, F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 283. Coerentemente con questa impostazione &#8211; e ormai con il diritto positivo vigente -, la più recente giurisprudenza ha, pertanto, riconosciuto che una società a partecipazione pubblica &#8220;quale persona giuridica privata, opera nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l&#8217;ente pubblico&#8221; (Cass., Sez.Un., 1 dicembre 2016, n. 24591).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Così Cass., Sez.Un., 7 febbraio 2017, n. 3196.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>&#8220;l&#8217;interesse pubblico non è, pertanto, idoneo ad alterare il tipo societario conducendo alla configurazione di una società diversa da quella contemplata dal codice civile&#8221;, si legge nel citato parere del Consiglio di Stato n. 968&#8243;016 reso sullo schema di testo unico; e &#8211; ha ribadito la Cassazione in una delle prime pronunce in tema &#8211; &#8220;l&#8217;interesse che fa capo al socio pubblico si configura come di rilievo esclusivamente extrasociale, con la conseguenza che le società partecipate da una pubblica amministrazione hanno comunque natura privatistica&#8221; (Cass., Sez.Un., 3196/2017 cit.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>L&#8217;espressione, quanto mai efficace, è di T. ASCARELLI, <em>Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica</em>, in <em>Riv.soc</em>., 1959, 1013, ed è ripresa in tempi recenti da F. GOISIS, <em>L&#8217;ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle società in mano pubblica nel nuovo Testo unico sulle partecipate</em>, in <em>Dir.econ</em>., 2017, 24. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Cfr. G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit</em>., 5, laddove si invita ad &#8220;abbandona(ndo)re categorizzazioni astratte &#038;  procedendo invece ad uno scrutinio caso per caso del variegato panorama di società a partecipazione pubblica&#8221;.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Ben rappresentato come il &#8220;campo dei diritti speciali e singolari&#8221;: cfr. M. CAMMELLI &#8211; M. DUGATO, <em>Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale</em>, in IIDD. (a cura di), <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008, 1. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, in G. MORBIDELLI (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 23, che definisce il testo unico delle società a partecipazione pubblica come &#8220;una legge che prevede una deroga speciale <em>ex lege</em>alla esistente capacità generale di diritto privato delle pubbliche amministrazioni&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Cfr. B. G. MATTARELLA, <em>Presentazione</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017192; ID., <em>Società pubbliche e riforma amministrativa</em>, in G. PRESTI &#8211; M. RENNA (a cura di), <em>Le imprese a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Tanto più che tale schema risulta applicabile anche alle società <em>in house</em>, ancora oggi percorse da una &#8220;irrisolta ambivalenza&#8221; (cfr. A. MALTONI, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb.app</em>., 2017, 22), finora equiparate ad un ufficio interno dell&#8217;amministrazione e considerate come enti pubblici in forma societaria, &#8220;gli enti strumentali di oggi&#8221;,  li definisce G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>, in S. LICCIARDELLO (a cura di), <em>Il governo dell&#8217;economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita</em>, Torino, 2018,113 ss., sulla scia di V. OTTAVIANO, <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali</em>, Padova, 1959; a una tale ibrida natura avrebbe, in effetti, potuto anche adattarsi &#8220;un rapporto regola/eccezione opposto a quello scelto dal decreto&#8221; (in questi termini, M. DUGATO,<em>Op.ult.cit</em>., 535); e, del resto, lo stesso parere del Consiglio di Stato n. 968/2016 aveva ritenuto la configurazione privatistica delle società <em>in house </em>inconciliabile con la &#8220;forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo&#8221;. Il testo unico ha, invece, ricondotto anche queste entità allo schema societario privatistico e confinato le deroghe rispetto a tale modello nell&#8217;art. 16t.u..D&#8217;altronde, laddove il legislatore avesse voluto sottrarre le società <em>in house </em>dalla disciplina del decreto n. 175/2016, avrebbe dovuto farlo con espressa disposizione (<em>ubi lex voluit dixit</em>), come avvenuto per gli enti associativi diversi dalle società a partecipazione pubblica e per le fondazioni (art. 1, comma 4, lett. b), t.u.; in particolare, sulla natura delle fondazioni, si vedano G. MORBIDELLI, <em>Le fondazioni per la gestione dei beni culturali</em>, in <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, vol. III, Padova, 2007, 331 ss., e F. MERUSI,<em>La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2004, 447 ss.) ovvero per le società quotate, e loro controllate, cui le disposizioni del testo unico si applicano &#8220;solo se espressamente previsto&#8221; (art. 1, comma 5, t.u., come modificato dall&#8217;art. 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge stabilità 2019).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Rifacendosi alla nota concettualizzazione di M.S. GIANNINI, <em>L&#8217;analogia giuridica</em>, I-II, in <em>Jus</em>, 1942, 43. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Al riguardo, cfr. F. MODUGNO, voce <em>Norme singolari, speciali, eccezionali</em>, in <em>Enc.dir</em>., XXVIII, Milano,1978, 508. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Sempre in un&#8217;ottica di certezza il legislatore del testo unico ha scelto di non sviluppare il criterio di delega contenuto nell&#8217;art. 18, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2015, n. 124, della &#8220;distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta e indiretta&#8221;. Più che perdersi ancora nella ricerca delle essenze o nell&#8217;apposizione delle etichette, si è, quindi, preferito valorizzare l&#8217;affiancato, e ben più pragmatico, &#8220;principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica&#8221;, venendo in questo modo incontro alle indicazioni formulate a livello internazionale (OCSE<em>, Corporate Governance of State-Owned Enterprises- A survey of OECD Countries</em>, 2005) e nazionale (ASSONIME, <em>Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche</em>, Roma, settembre 2008, <em>assonime.it</em>, su cui M. CLARICH,<em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2009, 253 ss.). L&#8217;evocato canone di proporzionalità ammette, infatti, deroghe se e nella misura in cui si rivelino necessarie e idonee al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico che costituisce la stella polare della riforma: &#8220;una disciplina pubblicistica che si innesta in un modello privatistico, derogandovi nei limiti in cui è necessario per adeguarla al tipo di attività e alla specialità degli azionisti&#8221;, è stata efficacemente definita da M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Prefazione</em>, in <em>Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, diretto da G. MEO &#8211; A. NUZZO, Bari, 2016, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>In tema, G. NAPOLITANO, <em>Pubblico e privato nel diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, 235 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, cit., 26 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Come fa A. ZITO, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Espressioni, queste, piuttosto indeterminate, ma che sembrano acquistare consistenza alla luce della necessaria strumentalità dell&#8217;attività esercitata al perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante (&#8220;riconducibile alle finalità di cui al comma 1&#8221;, recita la norma, invocando il rispetto del vincolo di scopo di cui all&#8217;art. 4, comma 1, t.u.)Rispetto che pare, peraltro, costituire il presupposto necessario, ma non sufficiente, per la deroga; se la partecipazione è infatti indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;ente, i concetti di misura e quantità della partecipazione sembrano, a loro volta, doversi riferire a partecipazioni almeno maggioritarie tali da consentire il controllo sulla società, ossia la possibilità di determinarne le scelte strategiche <em>ex</em>art. 2, comma 1, lett.b),t.u. In tal senso, cfr., ancora, A. ZITO, <em>Op.ult.cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Il potere di esclusione previsto dall&#8217;art. 4, comma 9, non sembra, in primo luogo, trovare fondamento nella legge di delega n. 124/2015, in particolare nell&#8217;art. 18 che contiene, sì, principi e criteri direttivi richiamati anche per l&#8217;adozione del d.P.C.M. governativo o dell&#8217;equivalente atto regionale -la misura e qualità della partecipazione (comma 1, lett. a), ad esempio -, ma che non fa alcun riferimento a tali poteri e provvedimenti, idonei a incidere sul rapporto tra il microsistema del testo unico e il sistema generale di diritto privato. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Come la definisce G. CORSO, <em>Il principio di legalità</em>, in M.A. SANDULLI (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2017, 28. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Sul punto, vedasi, in generale, A. POLICE, <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, 63 e 67 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>Sui quali richiama l&#8217;attenzione G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit.</em>, 712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>Nell&#8217;ampia prospettiva delineata da Cass., Sez. V, 13 maggio 2009, n. 10982. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>Cfr. G. CAIA, <em>La disciplina sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2017, 603. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>Ammessa da C. cost.,18 marzo 2005, n. 106; in dottrina, cfr. S. BARTOLE, <em>Regioni ed ordinamento civile: il punto di vista del costituzionalista</em>, in <em>L&#8217;ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative</em>, in Quaderni <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>., 6, 2003, 84. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>Individuato da V. SCALISI, <em>Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della &#8220;regola giuridica&#8221; nell&#8217;epoca della postmodernità</em>, Milano, 2012, 32. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>In argomento, in generale, cfr. D.U. GALETTA &#8211; G. CARULLO, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.comunit</em>., 2016, 2016, 371 ss.; A. MALTONI, <em>Op.ult.cit</em>., 7 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a>Alcune di queste società, peraltro, intrecciano tra loro rapporti societari (cfr., al riguardo, Cons.St., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2084): è il caso, ad esempio, di Friuli Veneto Sviluppo SGR della cui compagine societaria fa parte Veneto Sviluppo o di Ligurcapital le cui azioni sono detenute in prevalenza da FI.LSE, la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, ovvero di Finlombardia Gestioni SGR, il cui capitale è interamente detenuto da Finlombardia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>Cons.St., Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2829. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>Cfr. Cons.St., Sez. VI, 12 novembre 2003, n. 7264, nonché Ad. plen. 3 settembre 2019, n. 9. Per un quadro delle funzioni svolte dal GSE può leggersi anche C. conti, sez. contr. enti, 14 aprile 2015, n. 39</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>In tema si rinvia al classico studio di V. OTTAVIANO del 1959 (il citato <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali)</em>, e alla più aggiornata riflessione di G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>In proposito, vedasi C. FRANCHINI, <em>Il riordino del CONI</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2003,1209 ss., nonché C. conti, sez. contr. enti, 6 dicembre 2013, n. 113. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>Per una &#8220;fotografia&#8221; delle funzioni svolte e dell&#8217;assetto dell&#8217;Istituto, si veda C. conti, sez. contr. enti,11 aprile 2014, n. 37; sulla natura di società strumentale, C. conti, III Giurisdizionale Centrale d&#8217;Appello, 29 settembre 2011, n.642. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59]</a>Sulla cui natura di organismo di diritto pubblico, cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. II, 19 maggio 2016, n. 5888. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60]</a>Su cui cfr. C. conti, sez.  contr. enti, 21 aprile 2016, n. 36. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61]</a>Né in valido soccorso viene, in tal senso, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 165/2016, dove le ragioni dell&#8217;esclusione vengono rinvenute nel rilievo che le società incluse nell&#8217;Allegato A hanno per l&#8217;economia nazionale, &#8220;anche in rapporto alla dimensione finanziaria e alle possibili strategie di sviluppo&#8221;, precisando poi che tali società &#8220;sono state individuate in base al valore della partecipazione e all&#8217;importanza della società stessa per le politiche pubbliche&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62]</a>Così M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Op.ult.cit</em>., 10. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63]</a>Per questa distinzione cfr., in generale, S. CASSARINO, voce <em>Elenco</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XIII, Milano, 1963, 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64]</a>Più circoscritta e definita, nonostante la consistente entità dei finanziamenti che l&#8217;Unione fornirà nei prossimi anni alla ricerca (quasi 80 miliardi di euro, principalmente attraverso il programma di ricerca Orizzonte 2020), appare invece la deroga, introdotta in sede di correttivo, a favore delle società aventi come oggetto la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65]</a>In tal senso, H. BONURA &#8211;  G. FONDERICO, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2016, 731. Meno ampia, sia dal punto di vista soggettivo (constano una quindicina di casi) che oggettivo (norme derogate), è l&#8217;esclusione di cui al comma 6, art. 26 t.u., relativa alle società per la sperimentazione gestionale di cui all&#8217;art. 9-<em>bis</em>del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, finalizzate ad attuare forme di collaborazione pubblico-privata nel settore sanitario[65]. Esclusione, questa, proposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in sede di intesa sullo schema di testo unico e riguardante, oltre l&#8217;art. 4, l&#8217;art. 19, con le sue previsioni restrittive circa la disciplina dell&#8217;impiego presso le società pubbliche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66]</a>Come le definisce G.U. RESCIGNO, voce <em>Deroga</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XII, Milano, 1958, 305.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67]</a>Così, invece, F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 523, nota 113.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68]</a>Carattere transitorio (&#8220;fino al completamento dei relativi progetti&#8221;) ha anche la deroga prevista dal comma 7 dell&#8217;art. 26 t.u. che fa salve le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l&#8217;attuazione dei patti territoriali e dei contratti d&#8217;area per lo sviluppo locale previsti dalla delibera CIPE 21 marzo 2017, recante &#8220;Disciplina della programmazione negoziata&#8221;. Tale deroga, sebbene posta con formulazione generica e poco precisa (&#8220;Sono fatte salve &#038; le partecipazioni pubbliche&#8221;), sembra tradursi, in concreto, essenzialmente nell&#8217;esclusione dall&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività di cui all&#8217;art. 4 t.u.; essa si giustifica in nome dell&#8217;interesse alla compiuta realizzazione di simili forme di &#8220;partenariato sociale&#8221;(art. 2, comma 1, e 3, comma 1, della delibera CIPE cit.) finalizzate a promuovere lo sviluppo locale in ambito subregionale (il patto territoriale) e a dare vita ad  &#8220;un ambiente economico favorevole all&#8217;attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione&#8221; (il contratto d&#8217;area) e del ruolo fondamentale di coordinamento e di attuazione rivestito dai partner pubblici, sancito dagli art. 2, comma 5, e 3, comma 5, della delibera CIPE . Altra deroga temporanea è quella di cui al comma 12-<em>ter</em>che, allo scopo di favorire l&#8217;impiego in chiave imprenditoriale dei risultati della ricerca universitaria per sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo, prevede una eccezione applicabile ad una intera categoria di società, con la quale si esonerano per 5 anni dalla loro costituzione le società con caratteristiche di <em>spin-off</em>o di <em>start-up</em>universitarie o degli enti di ricerca ovvero le società, anch&#8217;esse costituite dalle università, per la gestione di aziende agricole aventi funzioni didattiche dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69]</a>I provvedimenti in questione sono, dunque, misure di prevenzione personali e patrimoniali (Titolo I e II del d.lgs. n. 159/2011 cit.; in tema, cfr. Tar Campania-Napoli, Sez. I, 30 luglio 2019, n.4178); facendo però la norma riferimento a società, e quindi a persone giuridiche, è da escludersi che possano rientrarvi misure di carattere personale i cui destinatari sono esclusivamente persone fisiche, come sembra del resto confermato dalla relazione illustrativa al correttivo dove si chiarisce che, per effetto del nuovo comma 12-<em>bis</em>, &#8220;vengono escluse dall&#8217;applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70]</a>S.G.A. è un&#8217;altra delle molte partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, istituita nell&#8217;ambito degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli. A tale società sono state trasferite le sofferenze bancarie del Banco di Napoli e i crediti incagliati superiori ai 100 milioni di lire, i crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione e alcune partecipazioni del Banco di Napoli, eccettuate le attività immobiliari, al fine di recuperare i crediti in sofferenza. Su questa vicenda si vedano P. MARCHETTI,<em>La legge speciale sul Banco di Napoli</em>, in <em>Riv. soc</em>., 1996, 1334, nonché la decisione della Commissione 1999/288/CE, recante approvazione condizionata dell&#8217;aiuto concesso al Banco di Napoli. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71]</a>Di recente confermato, alla luce del nuovo quadro normativo e con riferimento ad una società <em>in house</em>, da Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72]</a>Cfr. F. GOISIS &#8211;  E. CODAZZI,<em>Crisi d&#8217;impresa di società a partecipazione pubblica</em>, in AA.VV., <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 395; in tema vedasi anche C. IBBA, <em>Il falso problema della fallibilità</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2015, 511 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73]</a>Sotto questo profilo, cfr. C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74]</a>In quest&#8217;ottica, si vedano Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346; 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75]</a>Per questa distinzione, si rinvia, in generale, a F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 507 ss. e 513 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76]</a>Come emerge da F. CERIONI &#8211; G. PIPERATA,<em>La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del 2017: le principali novità</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 5 ss.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77]</a>Così C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, cit., 526 s., che, per la nozione di norma singolare, si rifà al più volte citato F. MODUGNO, 506 ss., e, per la categoria del diritto singolare, a R. ORESTANO, <em>Diritto singolare</em>, in <em>Enc.dir</em>., XII, Milano, 1964, 746 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78]</a>Evidenziato da A. MALTONI, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A., </em>in N. LONGOBARDI (a cura di), <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, 2017, 210 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>Si vedano i nuovi commi 9-<em>bis</em>, 9-<em>ter </em>e 9-<em>quater</em>aggiunti, rispettivamente, dall&#8217; art. 5, comma 1, lett. e), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dall&#8217; art. 1, comma 891, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall&#8217;art. 1, comma 1, legge 1 ottobre 2019, n. 119: &#8220;9-<em>bis</em>. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l&#8217;affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l&#8217;articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 16&#8243;; &#8220;9-<em>ter</em>. E&#8217; fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all&#8217;1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall&#8217;articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima&#8221;;  &#8220;9-<em>quater</em>. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all&#8217;acquisizione o al mantenimento di parteci-pazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l&#8217;immissione in commercio del latte, comunque tratta-to, e dei prodotti lattiero-caseari&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80]</a>Come avvenuto col comma 724 della legge di stabilità 2019 che ha modificato l&#8217;articolo 26 del d.lgs. 175/2016, aggiungendo il comma 6-<em>bis</em>, laddove si escludono, dall&#8217;obbligo di razionalizzazione periodica, <em>ex</em>art. 20 t.u., le società di cui all&#8217;art. 4, comma 6, t.u., costituite dai Gruppi di Azione Locale, dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Cfr., a livello teorico-generale, R. GUASTINI, <em>Interpretare e argomentare</em>, Milano, 2011, 292 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[82]</a>In questi condivisibili termini, G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, cit., 15. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;better regulation&#8220;. 5. Dalla &#8220;better regulation&#8221; alla &#8220;worse regulation&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.   1. Dal Vangelo secondo Giovanni. &#8220;38Allora Gesù, ancora una volta commosso</p>
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<p> <strong>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;. 5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.</strong><br />  <br /> <strong>1. Dal Vangelo secondo Giovanni.</strong><br /> &#8220;<em>38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l&#8217;ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».</em><br /> E&#8217; un passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e racconta di uno dei miracoli di Gesù, la resurrezione di Lazzaro di Betània.<br /> La vicenda normativa esaminata dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019 (data di spedizione 9 dicembre 2019) ricorda molto la storia di Lazzaro.<br />  <br /> <strong>2. Dal Vangelo al terzo millennio.</strong><br /> Alcune norme del codice in materia di protezione dei dati personali, anche detto codice della privacy, ossia il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, vengono abrogate dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Quattro articoli sono abrogati subito mentre un altro solo successivamente, ovvero dopo un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 51/2018<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> La norma che non viene abrogata subito, pochi giorni dopo che è avvenuta la sua abrogazione, rivive per effetto di un&#8217;altra norma di legge. Non rivive però per sempre ma a tempo, ossia fino al 31 dicembre 2019.<br /> La norma che dispone la &#8220;resurrezione&#8221; è l&#8217;art. 9, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 77. Se ne riporta di seguito il testo perché interessante dal punto di vista della tecnica legislativa:<br /> &#8220;<em>1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall&#8217;8 giugno 2019, dall&#8217;articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019</em>&#8220;.<br /> Si dà il caso però che la norma, che non è stata abrogata subito ed è poi risorta a termine, preveda l&#8217;emanazione di un regolamento il cui oggetto è delimitato con il rinvio ad una di quelle norme che sono state abrogate subito, sin dall&#8217;8 giugno 2018<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Si tratta, in particolare, del &#8220;<em>trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8221; del codice della privacy<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; ossia le &#8220;finalità di polizia&#8221; &#8211; &#8220;<em>dal Centro elaborazione dati</em>&#8220;, le cui modalità di attuazione dei principi del medesimo codice devono essere stabilite con &#8220;<em>decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia</em>&#8220;; decreto che, nella sostanza e anche se la legge non lo dice espressamente, è un regolamento.<br /> In sintesi: la norma di legge che prevede l&#8217;emanazione del regolamento ha avuto vigenza sino al 7 giugno 2019<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, non ha avuto più effetto dall&#8217;8 al 14 giugno 2019 ed è risorta (&#8220;riprendendo vigenza&#8221;) dal 15 giugno 2019; ma non per sempre, bensì sino al 31 dicembre 2019.<br /> Tutto questo perché? Ammesso che alla base di ogni intervento normativo ci debba essere sempre un perché.<br /> Perché il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia ha trovato una nuova disciplina da parte del d.lgs. n. 51/2018, il quale ha attuato le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (art. 1, comma 1).<br /> L&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 stabilisce che &#8220;<em>Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;.<br /> Perché, evidentemente, si intende recuperare l&#8217;esercizio del potere regolamentare <em>ad initio</em> previsto dall&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale però lo riferisce al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui ad una norma abrogata già da tempo.<br /> E anche perché la norma abrogante di cui si è detto (l&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018) ha previsto l&#8217;ultravigenza, in via provvisoria ma senza termine finale, del regolamento emanato in attuazione dell&#8217;articolo 57<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Così risolvendo in anticipo eventuali problemi conseguenti alla vigenza e/o validità di un regolamento emanato sulla base di una norma di legge, la quale poi, dopo l&#8217;emanazione del regolamento, non è più vigente.<br /> Questo è lo scenario normativo, di per sé abbastanza singolare e variegato, che ha trovato la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, chiamata a rendere il parere obbligatorio previsto dalla legge sui regolamenti del Governo (ex art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400).<br /> Il Consiglio di Stato, in via interlocutoria e preliminarmente, si pone il dubbio che &lt;<em>la vigente autorizzazione regolamentare contenuta nell&#8217;articolo 57 &#8211; che continua a richiamare le &#8220;finalità&#8221; di cui all&#8217;articolo 53 &#8211; non sembra poter spiegare effetti</em>&gt;. Ciò &lt;<em>in quanto il richiamo ad una norma abrogata, e pertanto ad oggi priva di effetti innovativi dell&#8217;ordinamento, non permette di stabilire quali siano le &#8220;finalità&#8221; dei trattamenti cui il Legislatore intende riferirsi</em>&gt;.<br /> Conseguentemente richiede documentati chiarimenti al Ministero dell&#8217;interno, nella sua qualità di amministrazione proponente<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ricevuti i chiarimenti, il Consiglio di Stato rimane dello stesso avviso e conclude, con il citato parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019, nel senso che &#8220;<em>l&#8217;iter regolamentare non possa allo stato avere ulteriore corso</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato.</strong><br /> Le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato a fondamento del parere negativo sono in sintesi le seguenti:<br /> a) lo schema di regolamento costituisce applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale delimita l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento regolamentare con riferimento all&#8217;individuazione delle &#8220;<em>modalità di attuazione</em>&#8221; dei principi del d.lgs. n. 196/2003 &#8220;<em>relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8220;;<br /> b) poiché quest&#8217;ultima norma, richiamata per <em>relationem</em> da quella recante l&#8217;autorizzazione dell&#8217;intervento regolamentare, è stata abrogata a decorrere dall&#8217;8 giugno 2018, ne discende l&#8217;impossibilità di individuare le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; cui il legislatore intende riferirsi per perimetrare l&#8217;ambito applicativo del regolamento;<br /> c) tale lacuna della norma autorizzativa della potestà regolamentare si ripercuote sulla legittimità del potere normativo nella specie esercitato, in quanto, in ossequio ai principi di legalità e di gerarchia delle fonti, non è dato all&#8217;amministrazione, a fronte di una chiara volontà legislativa scolpita in una disposizione dal tenore letterale univoco, ricercare <em>aliunde</em>, ed operando sulla base di parametri ermeneutici incerti, i criteri ed i limiti ovvero, come nel caso di specie, le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dell&#8217;intervento regolamentare;<br /> d) sebbene il vigente art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 circoscriva l&#8217;ambito applicativo del medesimo decreto facendo riferimento ai trattamenti dei dati personali svolti dalle autorità competenti per finalità &#8220;<em>di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;, tale disposizione rimane formalmente scollegata dalla fonte del potere regolamentare nella specie esercitato. Infatti, il vigente art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, fatto rivivere dall&#8217;art. 9 del d.l. n. 53/2019 sino al 31 dicembre 2019, non menziona affatto il d.lgs. n. 51/2018, ma richiama espressamente, ed in via esclusiva, l&#8217;abrogato art. 53;<br /> e) non può essere riconosciuto all&#8217;amministrazione titolare della potestà regolamentare di sostituirsi al legislatore, riempiendo di significati la fonte di detto potere, giacché ne conseguirebbe un&#8217;evidente violazione del principio di legalità. Tanto più che in situazioni analoghe a quella in esame, di avvenuta abrogazione di norme contenute nel codice della privacy, è stato lo stesso legislatore a dettare la disciplina transitoria applicabile, indicando come si sarebbero dovute applicare eventuali disposizioni legislative previgenti recanti rinvio a norme abrogate<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>;<br /> f) è vero che l&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 autorizza la fonte regolamentare anche ad integrare e modificare il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, regolamento emanato ai sensi dell&#8217;art. 11 della l. 1 aprile 1981, n. 121, ma tale art. 11, recante un contenuto diverso da quello dell&#8217;art. 57, non può radicare la potestà regolamentare nella specie esercitata dall&#8217;Amministrazione;<br /> g) la norma che ha determinato la reviviscenza espressa dell&#8217;art. 57 non ha potuto comportare di per sé anche la reviviscenza dell&#8217;art. 53. L&#8217;ha fatto, invero, senza sostituire il richiamo all&#8217;art. 53 con quello all&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 51/2018, o ad altra vigente disposizione legislativa recante le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento dei dati oggetto dell&#8217;intervento regolamentare. Con la conseguente imperfezione della norma autorizzativa della potestà regolamentare, nella quale il perimetro dell&#8217;intervento normativo secondario, pur delimitato sul piano formale dal richiamo a determinate &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento di dati personali, rimane sostanzialmente indefinito a causa dell&#8217;avvenuta abrogazione della disposizione cui il legislatore intendeva rimettere l&#8217;individuazione delle citate finalità. E con l&#8217;ulteriore corollario che la potestà regolamentare che si vuole esercitare non si appalesa conforme alla norma legislativa autorizzativa, in quanto le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dei trattamenti di dati personali disciplinati nel testo regolamentare sono state desunte da norme diverse da quella puntualmente richiamata nell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003;<br /> h) non ha rilievo l&#8217;ulteriore argomento secondo cui si giungerebbe alla conclusione che la disposizione contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018 non avrebbe avuto <em>ab origine</em> alcuna possibilità di concreta applicazione, posto che il comma 1 del medesimo art. 49 già allora abrogava, contestualmente all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2018, il richiamato art. 53. Ciò in quanto la potestà regolamentare non è stata comunque esercitata <em>illo tempore</em> (dall&#8217;8 giugno 2018 all&#8217;8 giugno 2019) e, anche se lo fosse stata, le considerazioni non sarebbero potute essere diverse.<br />  <br /> <strong>4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.</strong><br /> Viviamo in un mondo complesso. E proprio per questo, in una logica di semplificazione, si parla di &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.<br /> I temi della qualità della regolamentazione, ovvero della &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, introdotti a livello internazionale dalla Raccomandazione sul miglioramento della qualità della regolamentazione del Consiglio dell&#8217;OCSE del 9 marzo 1995, sono entrati da tempo a far parte integrante delle strategie delle istituzioni dell&#8217;Unione europea, nella convinzione che una cattiva regolamentazione influisca in modo negativo &#8211; oltre che sulla certezza del diritto, sull&#8217;osservanza della legge e sull&#8217;efficienza della giustizia &#8211; anche sullo sviluppo economico e l&#8217;uso efficiente delle risorse di un Paese.<br /> Le istituzioni europee hanno adottato specifiche iniziative volte a implementare le politiche di &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; e anche le Presidenze di turno dell&#8217;Unione europea hanno inteso includere nei loro programmi le tematiche attinenti alla qualità della regolamentazione.<br /> Al riguardo si rimanda allo studio tematico &#8220;<em>Better regulation for better results</em>&#8220;, a cura del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato della Repubblica, in cui vengono ricostruiti l&#8217;esperienza maturata e gli strumenti elaborati dalle istituzioni europee nell&#8217;ambito delle politiche volte a garantire una migliore qualità della regolamentazione, approfondendo l&#8217;Agenda &#8220;<em>Better regulation for better results</em> &#8211; Legiferare meglio per ottenere migliori risultati&#8221; approvata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015.<br /> Particolarmente indicativo è il seguente periodo delle note conclusive dello studio, in cui, dopo avere dato atto di &#8220;una cultura di buona legislazione&#8221; sviluppatasi nella dimensione europea, si dice: &#8220;<em>In questa prospettiva, ogni atto normativo non solo deve essere redatto in modo semplice, chiaro e univoco nel linguaggio e nel significato, ma al contempo deve essere assunto sulla base di una piena consapevolezza dei possibili effetti che produrrà non solo nell&#8217;ordinamento giuridico, ma anche e soprattutto sui destinatari, cittadini e imprese, e sull&#8217;amministrazione pubblica</em>&#8220;.<br /> Esigenze di semplificazione e di certezza del diritto sono note a tutti; anzi, costituiscono l&#8217;obiettivo dichiarato di alcuni recenti interventi legislativi. La stabilità e la chiarezza delle regole da applicare rappresentano una delle condizioni per il rilancio degli investimenti e i conseguenti vantaggi per l&#8217;economia.<br /> Tuttavia la certezza del diritto è in crisi. Diverse ne sono le cause.<br /> Fattori patologici ascrivibili al rapido mutare della legislazione, dettato dalla necessità di fronteggiare, purtroppo sempre più spesso in via d&#8217;urgenza, fenomeni economici e sociali in continuo divenire<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Scarsa qualità tecnica della legislazione, dovuta, in un circolo vizioso, all&#8217;intervento legislativo sempre d&#8217;urgenza e mai in modo organico e di sistema, a fattori di stampo politico, nonché all&#8217;aumento del coefficiente di tecnicità delle materie da regolare.<br /> Fattori fisiologici dovuti all&#8217;incidenza degli ordinamenti sovranazionali e delle pronunce delle Corti europee, che si intersecano nei diversi livelli di regolazione e di giurisdizione, comportando certamente l&#8217;innalzamento del livello di tutela delle situazioni giuridiche, ma anche una maggiore difficoltà nella ricostruzione del sistema complessivo.<br /> Si finisce, così, sempre più spesso per pretendere dal giudice una funzione di supplenza del legislatore, nella direzione di un&#8217;interpretazione evolutiva e al passo coi tempi. Con il conseguente ribaltamento della regola: quello che è eccezione &#8211; demandare al giudice di colmare le lacune dell&#8217;ordinamento &#8211; diviene regola.<br />  <br /> <strong>5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em>.</strong><br /> Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em> il passo è breve.<br /> La vicenda normativa che si è analizzata può essere considerata esempio di &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. Si è dato luogo ad una norma imperfetta, di per sé esempio di scarsa qualità tecnica della legislazione.<br /> Per salvarla, si sarebbe dovuto seguire un&#8217;interpretazione estensiva, sostenendo che, malgrado l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003, le finalità da perseguire appaiono chiare dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. n. 51/2018. Per cui, considerato che non è più vigente la disposizione alla quale il successivo art. 57 fa riferimento diretto, occorrerebbe interpretare nel senso che le finalità di cui all&#8217;art. 53 sono comunque quelle sancite da altre norme risultanti dal quadro tracciato da altri articoli.<br /> Il che equivale a chiedere al giudice &#8211; quale è pur sempre il Consiglio di Stato nell&#8217;esercizio della funzione consultiva &#8211; di sostituirsi al legislatore nel colmare una lacuna della legge, sostituendo il richiamo ad una norma abrogata con quelle vigenti e facenti parte di altri <em>corpus</em> normativi. E questo, si badi bene, per delimitare l&#8217;oggetto della disciplina demandata ad un regolamento che, in quanto atto normativo, è destinato anch&#8217;esso ad innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Ma gli equilibrismi sono propri dell&#8217;acrobata e degli ambienti circensi, non del giudice; il quale, invece, nell&#8217;interpretazione della legge e primariamente, è tenuto a seguire il criterio letterale<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Qui la falla è nella tecnica legislativa.<br /> La norma del decreto legge che ha disposto la reviviscenza a termine dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 avrebbe dovuto far rivivere anche il precedente art. 53. Oppure, ancora meglio, preso atto dell&#8217;intervenuta abrogazione degli artt. 53 e 57, si sarebbe potuto prevedere <em>ex novo</em> l&#8217;emanazione di un regolamento governativo con riguardo al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia come disciplinato dal d.lgs. n. 51/2018. Senza bisogno di nessuna reviviscenza e tantomeno di un termine finale della stessa.<br /> Il risultato è l&#8217;impossibilità di emanare il regolamento. Il quale, se fosse stato emanato, come sottolineato dal Consiglio di Stato, sarebbe stato illegittimo. Il tutto conseguenza di una tecnica legislativa quanto meno approssimativa che ha generato una sorta di &#8220;norma inefficace&#8221;. Lo scopo che si voleva raggiungere è chiaro, ma lo strumento (normativo) adottato non è stato in grado di perseguirlo.<br />  <br /> <strong>6. Un tema ulteriore. </strong><br /> Sullo sfondo resta un tema ulteriore.<br /> Al Governo è consentita l&#8217;emanazione di regolamenti per l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi anche senza specifica attribuzione di potere regolamentare da parte della legge, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Cosicché il trattamento dei dati personali per finalità di polizia da parte del Centro elaborazione dati in teoria potrebbe essere disciplinato con un regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 51/2018. Con la conseguente &#8220;salvezza&#8221; di quel contenuto del regolamento, sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che possa considerarsi effettivamente esecuzione di leggi e di decreti legislativi.<br /> Tuttavia il regolamento si sarebbe dovuto riscrivere. Nella specie il tema non è stato affrontato dal Consiglio di Stato evidentemente perché, come affermato dallo stesso, lo schema di regolamento costituiva espressa e specifica applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003.<br />  <br /> <strong>7. Conclusioni.</strong><br /> Un &#8220;effetto Lazzaro&#8221; a termine è quanto meno singolare. Se c&#8217;è resurrezione c&#8217;è una nuova vita, non per l&#8217;eternità che non è di questo mondo, ma quanto meno per la durata di una vita, e quindi a termine <em>ab initio</em> indefinibile.<br /> Ed è altrettanto singolare che la nuova vita della norma resuscitata, la quale costituisce la fonte di un altro potere normativo &#8211; quello regolamentare &#8211; destinato a innovare l&#8217;ordinamento giuridico senza previsione di termini finali e quindi potenzialmente per sempre, abbia la durata di pochi mesi.<br /> Riprende poi vita una norma che a sua volta rinvia ad altra norma abrogata. E si pretenderebbe che la &#8220;resurrezione&#8221; della norma faccia risorgere anche le norme abrogate a cui essa rinvia.<br /> E&#8217; l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a cascata, unico nel suo genere. E&#8217; un po&#8217; come ipotizzare che la resurrezione di Lazzaro abbia potuto comportare anche quella dei suoi discendenti nel frattempo deceduti.<br /> Malgrado l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata il miracolo non è riuscito. La norma di legge è risorta a nuova vita, anche se per poco tempo, ma il regolamento non si può emanare.<br /> Il mondo è bello perché è vario.<br /> Ma quando il mondo del legiferare è così variegato, forse è il caso di incominciare a preoccuparsi.<br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Capitolo 11.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Dal titolo &#8220;<em>Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018:<br /> &#8220;<em>1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.</em><br /> <em>2. L&#8217;articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 57, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 196/2003,&#8221;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d&#8217;Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il contenuto dei primi due commi dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003 è il seguente:<br /> &#8220;<em>1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all&#8217;esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. </em><br /> <em>2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell&#8217;esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice: </em><br /> <em>a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; </em><br /> <em>b) articoli da 145 a 151</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Tanto che ha avuto parziale esecuzione, ma non per le finalità di polizia con riguardo al Centro elaborazione dati, con il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, dal titolo &#8220;<em>Regolamento a norma dell&#8217;articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l&#8217;individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 51/2018, &#8220;<em>I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all&#8217;adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Parere n. 2932 reso nell&#8217;adunanza del 21 novembre 2019 (data di spedizione 22 novembre 2019).</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il Consiglio di Stato si riferisce all&#8217;art. 22, comma 6, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [&#8220;<em>Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)</em>&#8220;], secondo cui, &#8220;<em>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenute in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;espressione &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; è tradotta &#8220;legiferare meglio&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Si pensi alla legislazione sui contratti pubblici e a quella sull&#8217;immigrazione e la sicurezza, per citare due esempi eclatanti.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Secondo l&#8217;art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale del c.c., &#8220;<em>Nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</em>&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988, &#8220;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:</em><br /> <em>a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari</em>&#8220;.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Il regime dei beni estimati (con una postilla sulla indennizzabilità della trasformazione di livello perpetuo in concessione temporanea)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-beni-estimati-con-una-postilla-sulla-indennizzabilita-della-trasformazione-di-livello-perpetuo-in-concessione-temporanea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>Il regime dei beni estimati (con una postilla sulla indennizzabilità della trasformazione di livello perpetuo in concessione temporanea)</p>
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<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Le letture della Corte Costituzionale del regime degli agri marmiferi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>Le letture della Corte Costituzionale del regime degli agri marmiferi</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorrenza &#8211; attività  liberalizzate &#8211; art. 3 D.L. n. 223 del 2006 &#8211; portata &#8211; &#8220;servizio assistito&#8221; &#8211; rilevanza operativa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 3 D. L. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-bis)) «il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-bis, ha stabilito: «E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito»; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione propriamente dettied attività  di produzione di alimenti conÂ possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredidell&#8217;azienda.</em><br /> <em>Ivi, le modalità  di consumo vengono considerate in termini di tipologia di attrezzature, per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla somministrazione, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come somministrazione: il che può affermarsi, se non è riscontrabile, in via esemplificativa, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019<br /> <strong>N. 08923/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01288/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 1288 del 2019, proposto da A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1641/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;ordine di cessazione dell&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Freni Federico e Rocchi Rosalda;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo del Lazio, A. 2011 s.r.l., titolare dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>, impugnava la determinazione dirigenziale prot. n. CA/135512/2017 del 1° agosto 2017 di Roma Capitale che le aveva ordinato la cessazione dell&#8217;attività  di <em>somministrazione di alimenti e bevande</em>Â esercitata nei locali di via dei Serpenti, 122, sulla base delle risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico nn. 146342/14, 86321/15, 174884/15 e 372321/16, considerato che sul posto era effettuata, in assenza di autorizzazione, un&#8217;attività  di <em>somministrazione</em>Â che andava desunta dalla presenza di nove tavoli con sgabelli abbinati e panche in muratura.<br /> Roma Capitale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.<br /> Con la sentenza 8 febbraio 2019 n. 1641 il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.<br /> Veniva dapprima ritenuta infondata la censura di violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e motivazione, sull&#8217;asserita omessa valutazioni delle osservazioni formulate nel corso del procedimento e ciù² sulla base dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, l. n. 241 del 1990, vista la natura vincolata e la correttezza sostanziale dell&#8217;atto impugnato.<br /> Altresì infondata era ritenuta la censura di violazione del principio comunitario di concorrenza e degli artt. 3, comma 1, lett.Â <em>f-bis)</em>Â e 4, comma 2-<em>bis</em>Â d.-l. n. 223 del 2006; 7, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998; 10 d.lgs. n. 59 del 2010; 3 d.-l. n. 138 del 2011; 34, comma 2, d.-l. n. 201 del 2011 ed 1 d.-l. n. 1 del 2012 ed eccesso di potere per irragionevolezza, in specie degli artt. 3 e 4 d.-l. n. 223 del 2006, sull&#8217;eliminazione di ogni <em>&#8220;compartimentazione precedentemente esistente tra attività  di somministrazione ed esercizi di vicinato&#8221;,Â </em>e della mancata valutazione dell&#8217;assimilabilità  dell&#8217;attività  effettivamente esercitata a quelle di <em>somministrazione </em>e <em>ristorazione</em>.<br /> La sentenza svolgeva una ricognizione delle norme e delle correnti interpretazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell&#8217;AGCM e della giurisprudenza secondo cui la liberalizzazione del mercato dei servizi non va intesa in senso assoluto, anche tale libertà  economica dovendo essere rapportata con il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, compresi quelli produttivi e commerciali secondo i limiti giustificati dall&#8217;interesse generale. Perciù² il Tribunale amministrativo riteneva che, ai fini della qualificazione dell&#8217;attività  &#8211; se di <em>somministrazione</em>Â o <em>consumo sul posto</em>Â &#8211; si doveva procedere a una valutazione caso per caso anche sulla base dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. f-<em>bis)</em>, d.-l. n. 223 del 2006, per il quale ilÂ <em>consumo immediato</em>Â di prodotti da asporto all&#8217;interno di esercizi abilitati si distingue dalla <em>ristorazione</em>Â per diversi presupposti e requisiti abilitanti, secondo un criterio di <em>accessorietà </em>Â rispetto alla <em>vendita da asporto</em>, la quale deve mantenere carattere prevalente e funzionale.<br /> In questo senso, l&#8217;assenza di <em>servizio assistito</em>, che detta norma prefigura a parametro di riferimento per la qualificazione della fattispecie, andava intesa come criterio &quot;funzionale&quot;, che non si esauriva nella semplice presenza o meno di camerieri, ma che rinviava a un concreto assetto dell&#8217;organizzazione dell&#8217;offerta, il quale restava da accertarsi caso per caso, per essere o meno rivolto a mantenere il consumo sul posto come una semplice facoltà  della clientela.<br /> Nel caso in esame, era stato rilevato che l&#8217;entità  della superfice destinata al consumo sul posto, il numero dei posti a sedere, la presenza di tavoli abbinati con sgabelli e di sedute fisse in muratura e la tipologia e la modalità  di sistemazione della mobilia, non apparivano consone ad un mero consumo occasionale sul posto, ma costituivano elementi da cui si desumeva che il consumo sul posto avvenisse con modalità  similari o coincidenti con la <em>somministrazione assistita</em>.<br /> Il ricorso era dunque ritenuto infondato e veniva respinto.<br /> Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 febbraio 2019, la A. 2011 s.r.l. impugnava la sentenza e ribadiva l&#8217;inosservanza dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 e più¹ in generale dei diritti di partecipazione al procedimento: se attivati, le avrebbero permesso di opporre una ragionata difesa sostanziale in merito alle valutazioni che poi la stessa sentenza aveva detto necessarie. Essa contestava la mancata considerazione da parte del primo giudice della comunanza degli ambienti di vendita e di consumo e la ridotta espansione in proporzione alle dimensioni totali del locale delle panche a muro e dei tavolini per consumare. Inoltre lamentava che solo una (qui inesistente) <em>prevalenza</em>Â delÂ <em>servizio assistito</em>Â e delle aree destinate al consumo rispetto a quelle riservate alla vendita avrebbe potuto condurre ai provvedimenti negatori. Infine denunciava la contraddittorietà  della sentenza che, dopo citato la necessità  di un esame caso per caso, non aveva rilevato che l&#8217;insieme delle caratteristiche dell&#8217;esercizio non integravano quelle di un esercizio di <em>somministrazione</em>.<br /> La A. 2011 s.r.l. concludeva così per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello con vittoria di spese.<br /> Roma Capitale si è costituita sostenendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e rilevando le caratteristiche di <em>somministrazione</em>Â presenti nel locale dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>.<br /> All&#8217;udienza del 12 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.<br /> Si può prescindere dalle censure sulle violazioni procedimentali, in particolare dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990. Infatti appaiono fondate le censure di merito, che riguardano la sostanza del provvedimento impugnato in origine<br /> In particolare, il terzo e il quarto motivo si riferiscono ai contenuti interpretativi degli artt. 3 (<em>Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</em>) e 4 (<em>Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell&#8217;attività  di produzione di pane</em>) d. l. 4 luglio 2006, n. 223 (<em>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale</em>) come convertiti dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.<br /> La censure della ditta interessata assumono che queste norme abbiano liberalizzato il consumo <em>in loco</em>Â dei prodotti alimentari venduti negli esercizi commerciali, con la sola esclusione delÂ <em>servizio assistito</em>; e che tali previsioni abbiano consentito ai titolari di impianti di <em>panificazione e vendita</em>Â il consumo immediato <em>in loco</em>Â dei relativi prodotti con utilizzo dei locali e degli arredi dell&#8217;esercizio.<br /> Il Collegio considera che l&#8217;art. 3 d.-l. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (<em>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</em>) e per gli esercizi di <em>somministrazione di alimenti e bevande </em>ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-<em>bis)</em>) «<em>il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-<em>bis</em>, ha stabilito: «<em>E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra testualmente sulla ricorrenza delÂ <em>«servizio assistito»</em>; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione <em>propriamente detti</em>Â ed attività  di produzione di alimenti conÂ <em>possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredi</em>Â dell&#8217;azienda. Le modalità  di consumo vi vengono considerate in termini di <em>tipologia di attrezzature</em>: per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla <em>somministrazione</em>, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come <em>somministrazione</em>: il che è se non è riscontrabile, ad esempio, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.<br /> E&#8217; dunque su tale base e sulla verifica di tali dati di fatto che occorre verificare l&#8217;eventuale superamento delle attività  liberalizzate ai sensi delle dette norme del d.-l. n. 223 del 2006.<br /> Ad approfondimento di un precedente di questa V Sezione (Cons. Stato, V, 8 aprile 2019 n. 2280) deve considerarsi che nel caso presente emerge che la questione dirimente consiste nel significato di sistema che, nell&#8217;ordinamento in questione (dove rilevano anche le altre norme primarie considerate dal giudice di primo grado), deve riconoscersi all&#8217;espressione <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>, di cui alle ricordate disposizioni.<br /> Questo significato non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d.Â <em>servizio da sala</em>, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori. L&#8217;opposto tipo di servizio è invero in via di diffusione anche in alcuni ristoranti, dove, per ragioni di contenimento dei costi, va crescendo la pratica delÂ <em>buffet</em>Â e <em>self-service</em>, in piedi o con tavoli: e senza che si dubiti che si resta nella ristorazione.<br /> IlÂ <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>Â di cui qui si tratta ben può dunque includere anche pratiche senza camerieri. Ne viene che il discrimine effettivo consiste &#8211; come in punto di diritto bene rileva il giudice di primo grado &#8211; nella predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, che siano di <em>servizio</em>Â al cliente <em>assistendolo</em>Â per consumare confortevolmente sul posto (cioè: non meramente in piedi) quanto acquistato <em>in loco</em>. Il che dunque può avvenire anche mediante tavolini e attrezzature di particolare evidenza.<br /> E&#8217; allora coerente con la legge fare riferimento anche alÂ <em>criterio funzionale</em>Â cui guarda l&#8217;amministrazione e che è proprio di queste attrezzature materiali (tavolini, banchi, panche, ecc.), la cui presenza è di<em>Â servizio</em>Â all&#8217;avventore che intenda sì¹bito consumare sul luogo quanto ha acquistato. Naturalmente, secondo un altrettanto criterio di ragionevolezza, perchè questa <em>funzionalità </em>Â alla somministrazione &#8211; anzichè al mero consumo sul posto &#8211; vi sia occorre che le attrezzature predisposte dall&#8217;esercente o da chi per lui &#8211; pur senza un servizio al tavolo &#8211; siano di caratteri, dimensioni, quantità  e arredi tali da indurre indistintamente gli avventori al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati: il che, incidendo sulle caratteristiche commerciali effettive dell&#8217;intero esercizio &#8211; visto dalla potenziale clientela non più¹ come un luogo di mero approvvigionamento, ma anche come un possibile e ordinario luogo di ristoro &#8211; viene a rilevare sul piano urbanistico della regolamentazione generale del commercio dell&#8217;area e sul discrimine reale tra attività  liberalizzate e attività  non liberalizzate.<br /> Ciù² posto, e considerato che evidentemente si tratta di una valutazione da effettuare di volta in volta, nel caso di specie va rilevato che le attrezzature predisposte <em>a latere</em>Â dell&#8217;attività  di vendita hanno caratteristiche tali che non raggiungono un livello tale da connotare il locale come (anche) da somministrazione, ma si contengono in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale -bene evidenzia il primo giudice &#8211; deve comunque mantenere il carattere prevalente e funzionale.<br /> Appare dunque fondato qui il (solo, ma assorbente) quarto motivo, incentrato sulla valutazione concreta degli arredi. A. 2011 vi sostiene l&#8217;accessorietà  minima degli elementi presenti nei due vani di cui è formato l&#8217;esercizio. Si tratta invero &#8211; a quanto emerge dagli atti &#8211; di pochi tavolini di dimensioni assai ridotte &#8211; cinque di forma rotonda del diametro di appena circa 50 cm e tre quadrati dal lato delle stesse modeste dimensioni &#8211; privi di apparecchiature e arredi, solo in parte vicini alla lunga panca che ne offre un uso solo parziale o avvicinabili tramite sgabelli mobili da banconi da bar.<br /> Questi oggetti occupano una parte secondaria e non preponderante nel locale. La presenza poi di una sorta di menu appeso alle pareti dell&#8217;esercizio, per quanto in ipotesi potrebbe lasciar deporre in senso opposto, non sembra giungere a concretizzare quell&#8217;orientamento a un&#8217;attività  di somministrazione che invece assume il I Municipio di Roma Capitale come abusivamente intrapresa.<br /> Per le considerazioni esposte l&#8217;appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.<br /> Spese come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo.<br /> Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene. 1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la demanialità  &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO- va affermata.</p>
<p> 2.  Beni Pubblici &#8211; autotutela ex art. 823 C.C.- giurisdizione del G.A. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<p> 2.La giurisdizione spetta al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.in una situazione in cui l&#8217;appartenenza pubblicistica del bene da sgomberare non è in discussione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06216/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04455/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2019, proposto da Eredi Cirillo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rita Vitiello, nonchè nell&#8217;interesse della predetta sig.ra Rita Vitiello in proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Raucci e Lorenzo Roccasalva Capasso, domicilio pec come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 129/2019 adottata con provvedimento prot. n. 21826 del 3.07.20198, notificata a mezzo pec alla ricorrente società  in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, con il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato alla Ditta Eredi Cirillo srl, il rilascio del manufatto denominato cabina elettrica e dell&#8217;area attigue scoperte ubicate in Santa Maria Capua Vetere (CE) in area adiacente al cimitero comunale in quanto detenute &#8220;sine titulo&#8221;; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all&#8217;articolo 60 e all&#8217;art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l&#8217;integrità  del contraddittorio e ritenuto che l&#8217;istruttoria è completa;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con l&#8217;ordinanza n. 129 del 3.7.2019 notificata alla ricorrente società  a mezzo pec in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ordinava alla Ditta Eredi Cirillo srl, &#8220;<i>occupante senza valido e legittimo titolo, di rilasciare i manufatti e l&#8217;area scoperta di cui sopra provvedendo a consegnare le chiavi di accesso ai locali e di chiusura del lucchetto dell&#8217;area scoperta, nonchè a lasciare gli stessi liberi da persone e cose entro gg 45 dalla data di notifica del presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità  pubbliche, avvertendo sin d&#8217;ora che decorso inutilmente detto termine, il Comune procederà  ad immettersi coattivamente in possesso del bene, anche mediante l&#8217;ausilio della forza pubblica con spese a carico della Società  destinataria.</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;ente comunale richiamava la delibera di Giunta Comunale n. 2899 del 26.10.1988, avente ad oggetto la concessione a favore della Eredi Cirillo srl di un suolo pubblico necessario per la costruzione di una cabina di trasformazione Enel;</p>
<p style="text-align: justify;">che, secondo il Comune, la realizzazione di detto impianto si rendeva necessaria per la gestione del servizio di illuminazione votiva; pertanto, avendo affidato il summenzionato servizio ad altro gestore dopo la scadenza della precedente concessione, la Eredi Cirillo srl sarebbe stata tenuta alla restituzione dei locali e delle aree, detenuti &#8220;sine titulo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241/1990, atteso che il Comune non avrebbe affatto preso in considerazione la memoria che la società  ricorrente, in data 8.09.2019 aveva inoltrato all&#8217;amministrazione resistente; 3) l&#8217;unico bene astrattamente riconducibile alla Eredi Cirillo srl nella predetta zona sarebbe l&#8217;immobile ubicato a Via degli Spiriti, p.T., in adiacenza al cimitero, censito in Catasto al f.lo 2 p.lla 5285, avente una superficie di c.ca 114 mq, il quale, tuttavia, sarebbe di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta in nuda proprietà , con usufrutto alla sig.ra Rita Vitiello (quindi, neanche della Eredi Cirillo srl), immobile denominato &#8220;Cabina Elettrica&#8221;; la ricorrente, dunque, non occuperebbe affatto un bene pubblico; la cabina di trasformazione elettrica di cui alla delibera n. 2899 del 1988 sarebbe stata sì effettivamente realizzata dalla Eredi Cirillo, ma ceduta poi direttamente all&#8217;Enel; 4) violazione dei principi di cui agli artt. 823 e ss. c.c., attesa la mancanza di un atto amministrativo che conferisca al bene una destinazione all&#8217;uso pubblico; 5) carenza di legittimazione passiva delle ricorrenti, atteso che l&#8217;immobile di cui si discute sarebbe da sempre di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta (nudi proprietari), con usufrutto a favore della sig.ra Rita Vitiello, la quale, essendo la rapp.te legale della Eredi Cirillo, l&#8217;avrebbe adibita ad ufficio operativo della predetta società ;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, deve ritenersi fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opposta dall&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in giurisprudenza, è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; Cass. Civ., Sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127; Cass. Civ., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097 e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent. 26-06-2019, n. 8320);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.Â <i>&quot;(&#8230;) in una situazione in cui l&#8217;appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (&#8230;); atto la cui illegittimità  è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge</i>&quot; (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, nel caso di specie, la parte ricorrente afferma chiaramente che il bene occupato è di proprietà  privata, negando dunque l&#8217;appartenenza dello stesso al patrimonio pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, pertanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4455 dell&#8217;anno 2019 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il voto ai diciottenni al Senato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:38:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<p>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi) 14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato 1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi)</strong></p>
<p>14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato</p>
<p>1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato della Repubblica, attraverso la soppressione dell&#8217;inciso «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», in modo tale che il testo costituzionale residuo reciti: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto», secondo una formulazione che risulterebbe così identica a quanto prevede l&#8217;art 56, comma 1, Cost., per l&#8217;elettorato attivo della Camera dei Deputati.<br />
Come tale, esso ha contenuto sostanzialmente identico ad altri disegni di legge costituzionale di iniziativa di senatori, e segnatamente gli AA. SS. n. 307, 1002 e 1116 (a ben vedere infatti tali ultimi due disegni, pur formalmente diversi in quanto non si limitano a sopprimere l&#8217;inciso in esame ma riscrivono l&#8217;art. 58, comma 1, Cost. senza riferimento ad alcun requisito anagrafico, mirano pur sempre a realizzare identico risultato sostanziale).<br />
La finalità del progetto di riforma costituzionale è dunque l&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato pel tramite della modifica dei requisiti anagrafici: l&#8217;obbiettivo è di ridurre l&#8217;età minima necessaria e sufficiente &#8211; da 25 a 18 anni &#8211; per poter esercitare diritto di voto al Senato, facendo venire meno la differenziazione della legittimazione della rappresentanza tra Senato e Camera. In tal senso, infatti, qualora la riforma andasse in porto, ne sarebbe conseguenza necessitata l&#8217;adeguamento normativo del decreto legislativo n. 533 del 1993 (&#8220;Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica&#8221;), il cui art. 13 comma 1 prevede ancora, sulla base della formulazione dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. ad oggi vigente, che &#8220;All&#8217;elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età&#8221;.<br />
Del resto, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale in esame, il tema dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato per il Senato è ormai maturo per essere affrontato, essendo emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla fondazione delle due Camere, che continuano a svolgere le stesse funzioni essendo il bicameralismo paritario uscito indenne dai più recenti tentativi di riforma costituzionale del 2006 e del 2016, entrambi respinti in sede di referendum confermativo.</p>
<p>2. A mio avviso, il tema merita una riflessione attenta.<br />
Vero è che sin dai tempi della c.d. &#8220;Commissione Bozzi&#8221;, istituita nella IX legislatura, si è discusso dell&#8217;opportunità &#8211; nello specifico &#8211; di fissare l&#8217;elettorato attivo per il Senato al conseguimento dei 18 anni, come per tutti gli altri diritti civili e politici, nonché &#8211; in generale &#8211; di rendere e/o mantenere un bicameralismo sempre più perfetto.<br />
È parimenti vero, però, che le più recenti proposte di modifica del Bicameralismo, sia pur inserite in contesti eterogenei, sono naufragate a causa della reiezione del voto popolar , nel 2006, come nel 2016: ciò che non necessariamente è sempre avvenuto per ragioni legate alla valutazione nel merito della proposta, ma anche per ragioni politiche.<br />
A mio avviso, non se ne può trarre un&#8217;indicazione univoca della volontà dei consociati a che il bicameralismo sia reso ancor più paritario di quanto già non lo sia, tenuto contro che la differenziazione tra i due rami del Parlamento &#8211; che pur continuano a svolgere funzioni identiche &#8211; non è una scelta fine a se stessa compiuta dai nostri Padri costituenti ma, come emerge dai lavori preparatori, risponde ad un ben precipuo fine e si pone in vista di un ben preciso valore. Anzi, il bicameralismo paritario è stato voluto soprattutto nelle prime legislature repubblicane.<br />
Nella II Sottocommissione prima e nella Commissione dei 75 poi, per evitare che la seconda Camera fosse un mero duplicato della prima,  si giunse ad un compromesso secondo il quale la seconda Camera, pur svolgendo funzioni identiche e pur essendo integralmente elettiva, avrebbe avuto una composizione numerica quantitativamente inferiore alla Camera dei Deputati; un terzo dei senatori sarebbe stato eletto ad opera dei Consigli Regionali (e i restanti due terzi a suffragio universale e diretto); l&#8217;elettorato attivo sarebbe stato limitato a coloro che avessero compiuto il venticinquesimo anno di età, e quello passivo ai maggiori di trentacinque anni, purché appartenenti a determinate categorie sociale indicate nell&#8217;art. 56 del progetto di Costituzione.<br />
Il compromesso si rivelò precario: in Assemblea plenaria infatti venne meno sia il collegamento del Senato con i Consigli Regionali sia il suo carattere rappresentativo delle categorie sociali presenti nel Paese. Ciononostante, l&#8217;Assemblea si mostrò consapevole della necessità di diversificare i due rami del Parlamento ed optò pertanto per una differenziazione basata sull&#8217;elettorato attivo, sull&#8217;elettorato passivo (il limite di età fu invero innalzato a 40 anni rispetto ai 35 inizialmente previsti), sulla possibilità, attribuita al Presidente della Repubblica, di nominare cinque senatori a vita e sulla differente durata, che per il Senato sarebbe stata di 6 anni in luogo dei 5 anni inizialmente previsti per entrambe le Camere.<br />
Sappiamo bene che poi fu soprattutto l&#8217;ostruzionismo di maggioranza della DC a volere sempre di più la sostanziale equiparazione delle camere. Come avvenne mediante gli scioglimenti anticipati del solo Senato nel 1953 e nel 1958 e con la riforma costituzionale del 1963 ne ha in definitiva equiparato la durata.<br />
La ragione ultima della diseguale età richiesta per l&#8217;esercizio dell&#8217;elettorato attivo per il Senato risiede dunque nella volontà di differenziare i due rami del Parlamento: la diversa composizione del Senato, infatti, richiede una diversa composizione del corpo elettorale ed una diversa procedura di nomina. Tuttavia, l&#8217;età richiesta dall&#8217;art 58, comma 1, Cost. &#8211; sebbene (dopo la riforma del 1975 che ha abbassato la soglia della maggiore età dai 21 ai 18 anni) sia superiore di ben 7 anni rispetto all&#8217;età minima richiesta per concorrere all&#8217;elezione della Camera dei deputati &#8211; non si è rivelata storicamente un fattore idoneo a diversificare sensibilmente la composizione delle due Camere, specie rispetto alla prima e alla seconda fase della Repubblica, dove i giovani votavano come i genitori o comunque secondo le tradizionali &#8220;famiglie politiche&#8221;. La più alta età dell&#8217;elettorato non si riverbera sulla composizione della Camera alta.</p>
<p>3. Nelle relazioni illustrative del disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440 si fa presente che, in occasione delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, i cittadini chiamati alle urne per l&#8217;elezione della Camera dei deputati sono stati 46.600.000 circa, a fronte dei circa 42.900.000 chiamati a concorrere all&#8217;elezione del Senato, con un differenziale di oltre 3.700.000 elettori, pari a circa l&#8217;8% degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati: secondo i relatori, si tratta di «una disparità consistente» che non è registrabile in alcuno degli altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.<br />
Aldilà della circostanza che i Paesi europei in cui ancor oggi vige un sistema bicamerale incentrato sull&#8217;elezione a suffragio universale e diretto di entrambe le Camere sono essenzialmente solo la Polonia e la Repubblica Ceca (sia l&#8217;ordinamento giuridico polacco sia quello ceco fissano al raggiungimento dei 18 anni la <em>condicio sine qua non</em>per concorrere all&#8217;elezione del Senato e della Camera), mentre la maggior parte dei Paesi del vecchio continente &#8211; specie quelli dotati di un&#8217;economia più solida come Germania, Francia e Regno Unito &#8211; ha più o meno da tempo adottato un sistema di elezione indiretta per la seconda Camera o per la c.d. Camera alta, si potrebbe invero sostenere che, per quanto concerne l&#8217;Italia, la forbice degli aventi diritto all&#8217;elezione della Camera rispetto agli aventi diritto all&#8217;elezione al Senato costituisca una disparità consistente, soltanto ove si adottasse una prospettiva statica e limitata al rilievo numerico, ma non anche se considerassimo la prospettiva dinamica della necessità, manifestata già dai costituenti, di differenziare i due rami del Parlamento. Anzi, se guardassimo ai dati statistici, noteremmo come, nonostante l&#8217;elevata volatilità del voto in questa fase storica, alle ultime elezioni politiche, nonostante la differenza di età, la differenza tra le differenze espresse per partito tra Camera e Senato è stata minima.<br />
Sul punto si osserva che, secondo l&#8217;analisi del voto 2018 IPSOS, il &#8220;primo voto&#8221; alla Camera, dei diciottenni, è andato per il 35% all&#8217;astensione, per il 26% al M5S, per l&#8217;11% al PD e per il 10% alla Lega, e il resto diversamente ripartito alle altre forze politiche.<br />
Lo spunto di riflessione probabilmente più importante è quello offerto dal dato statistico che, dei 584.530 neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche del 2018 (fonte Ministero dell&#8217;interno), il 35% si è astenuto, segnale inequivocabile ed ulteriore del processo di scollamento della rappresentanza del Parlamento dalla base popolare. Questo processo è sicuramente ascrivibile anche ad un fattore fisiologico: il Parlamento, come idea rappresentativa, nasce ieri in un tipo di società diversa da quella attuale, per cui necessita oggi di essere affiancato ed integrato da nuove forme di rappresentanza: <em>ubi societas ubi ius</em>.</p>
<p>4. Queste considerazioni portano a quello che a mio avviso è il vero nocciolo della questione: la disaffezione alla politica delle nuove generazioni è un fenomeno che non si elimina, <em>sic et simpliciter</em>, garantendo ai giovani la possibilità di votare anche per il Senato. Occorre oggi adottare una prospettiva di più larghe vedute, recuperando la partecipazione dei giovani alla politica attraverso forme di rappresentanza nuove e più confacenti al mutato contesto sociale, quali la democrazia digitale ed elettronica o lo sviluppo di forme di tecnocrazia.<br />
Da altro punto di vista, si osserva come la riforma dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato abbia una portata sistematica di non trascurabile rilievo: nella misura in cui consolida il bicameralismo perfetto &#8211; attraverso il rafforzamento dell&#8217;eguaglianza delle due Camere, equiparate ora anche sotto il profilo della legittimazione della rappresentanza &#8211; incide giocoforza sulla forma di governo e, quindi, sull&#8217;equilibrio tra poteri dello Stato.<br />
Questo angolo visuale ingenera ulteriore scetticismo: poiché da più parti si ritiene ormai che i problemi di funzionamento della forma di governo risiedano probabilmente anche nel bicameralismo paritario, occorrerebbe più opportunamente incidere per rendere più differenti &#8211; e non più uguali &#8211; le due Camere.<br />
Infine, essendosi in tempi più recenti discusso di estendere il diritto di voto ai sedicenni da un lato ed essendosi provocatoriamente proposto di togliere il diritto di voto a determinate categorie della popolazione, come gli anziani, dall&#8217;altro lato, sicuramente la riforma in esame rievoca e anzi tange trasversalmente anche il tema del suffragio universale, che negli oltre 150 anni di storia monarchico-repubblicana è stato diversamente trattato con iniziative differenti. Il 16 novembre del 1919, cento anni fa, si tenevano in Italia le elezioni politiche a suffragio universale maschile sulla base della legge del 1912 che assegnava il diritto di voto (solo alla Camera) ai cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni o che avessero prestato servizio militare.<br />
Nuovamente questo spunto induce a riflettere sul come il disegno di legge costituzionale in esame, se da un lato non danneggia il sistema rappresentativo e parlamentare (nella misura in cui apre ai giovani anche la possibilità di votare per il Senato), dall&#8217;altro appare misura insufficiente o comunque marginale rispetto al tema centrale della rappresentanza della forma di governo, che pongono oggi in Italia interrogativi di più ampio respiro i quali ci spingono a considerare come, fermo restando il suffragio universale, occorrerebbe trovare nuove forme di rappresentatività per implementare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica. E soprattutto, che una riforma costituzionale che tocchi il tema del Parlamento deve guardare soprattutto ai problemi centrali del bicameralismo perfetto e del funzionamento del sistema parlamentare e non soltanto a profili marginali, quali a mio avviso elettorato attivo e numero dei parlamentari.<br />
Per queste ragioni, ritengo che la riforma in esame non rappresenti una priorità nell&#8217;esigenza di riforma del sistema costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:37:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a></p>
<p>Notazioni introduttive. Una visione d&#8217;insieme sulla specialità amministrativa La presentazione del libro di Fabio Francario [1]è un&#8217;iniziativa molto preziosa per il &#8220;pubblico&#8221; cui è rivolta: sia per i contenuti del lavoro, sia per il metodo seguito. Dal primo punto di vista, il genere raccolta di saggi potrebbe (di per sé) comportare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a></p>
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</div>
<ol style="list-style-type: upper-roman;">
<li><strong>Notazioni introduttive. Una visione d&#8217;insieme sulla specialità amministrativa</strong></li>
</ol>
<div>La presentazione del libro di Fabio Francario <a title="">[1]</a>è un&#8217;iniziativa molto preziosa per il &#8220;pubblico&#8221; cui è rivolta: sia per i contenuti del lavoro, sia per il metodo seguito.<br />
Dal primo punto di vista, il genere raccolta di saggi potrebbe (di per sé) comportare il rischio che il lettore si smarrisca tra i singoli argomenti trattati. Invece il libro di Francario, nonostante si articoli in sette diverse sezioni, supera la possibile frammentazione tematica perché mantiene una visione particolarmente unitaria del sistema di giustizia amministrativa. In questo senso, la &#8220;riflessione a partire dal volume&#8221; diventa davvero una riflessione sul diritto amministrativo e sul suo significato.<br />
Dal secondo punto di vista, mi permetto solo di segnalare a dottorandi e specializzandi una importantissima lezione di stile che l&#8217;Autore mostra in pressoché tutti i suoi saggi: alla fine del primo paragrafo di ogni articolo viene evidenziato con estrema chiarezza qual è il problema a cui si vuole dare risposta, quali sono i passaggi necessari per svolgerlo (alternative possibili, criticità, principi di riferimento&amp;) e qual è la soluzione ipotizzata. I temi per i concorsi non sono gialli o serie televisive, per cui invito gli studenti a fare tesoro di questa tecnica redazionale senza avere paura di fare <em>spoiler</em>.<br />
Avvalendomi anche io di questo metodo, anticipo che vorrei articolare le mie considerazioni in tre punti:</div>
<ol>
<li>la visione di insieme della specialità amministrativa che emerge dal testo;</li>
<li>alcuni profili problematici che l&#8217;Autore ravvisa in molti dei contributi e che in qualche modo dipendono o si collegano a un certo modo di intendere la specialità;</li>
<li>una possibile specialità &#8220;di ritorno&#8221; (o un diverso modo di intendere la specialità) che tenga conto e derivi dalla necessità di sciogliere quei nodi problematici.</li>
</ol>
<div>Come dicevo, è un lavoro compatto pur nella varietà dei temi toccati, nel senso che c&#8217;è una idea che emerge fin dalla <em>Prefazione</em>e ritorna nella maggior parte dei contributi: inizia con una percezione molto forte della specialità amministrativa e conclude con una difesa &#8211; altrettanto forte &#8211; di quella specialità.<br />
Il motivo di fondo è che «<em>attraverso la giustizia amministrativa si misuri il livello di civiltà dell&#8217;ordinamento giuridico</em>» <a title="">[2]</a>: «<em>se la specialità del diritto amministrativo riposa su principi fondamentali che rendono doveroso giustificare l&#8217;esercizio del potere e se la specialità della giustizia ha fondamento nel compito di custodire un tale valore</em>[<em>&amp;</em>] <em>l&#8217;una e l&#8217;altra non hanno motivo di scomparire</em>» <a title="">[3]</a>.<br />
Nella sezione VII (dedicata a <em>L&#8217;interesse protetto</em>) questa idea è sviluppata in modo evidente: è il tema della giurisdizione amministrativa, della sua natura e funzione.<br />
Qui il &#8220;bisogno di legalità&#8221; (richiamato anche nel titolo dell&#8217;opera) viene interpretato in modo classico, anche in relazione agli Autori con cui Francario instaura un dialogo virtuale (Scoca, Borsi, Cannada Bartoli, Mazzarolli).<br />
In questa prospettiva, l&#8217;interesse legittimo resta figura attuale e vitale: «<em>la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo conserva ancora un suo significato</em>» <a title="">[4]</a>.<br />
Riporta un esempio tratto da Borsi: la norma che a scopo igienico prescrive un modo di raccolta e di sfogo delle esalazioni insalubri di una determinata fabbrica non è contenuto di un diritto soggettivo. A me pare che proprio nel caso di specie sia difficile dubitare dell&#8217;esistenza di un diritto soggettivo, comunque l&#8217;esempio vale a sostenere che la protezione dell&#8217;interesse legittimo non è «<em>il surrogato di un diritto soggettivo, ma semplicemente qualcosa di diverso: l&#8217;interesse individuale è protetto &#8220;altrimenti&#8221; </em>[&amp;]<em>cioè diversamente, e non già in misura minore rispetto a come quell&#8217;interesse è protetto nelle forme del diritto soggettivo</em>» <a title="">[5]</a>.<br />
Al tema degli interessi protetti si collega immediatamente il problema <em>di «stabilire se il giudice amministrativo sia il giudice del potere (della funzione amministrativa) o il giudice dell&#8217;interesse del privato» </em><a title="">[6]</a>.<br />
L&#8217;Autore muove dall&#8217;assunto che il sistema di giustizia amministrativa serva «<em>per fornire risposta a un diverso bisogno di tutela che può esser soddisfatto solo attraverso la garanzia della legittimità dell&#8217;azione amministrativa</em>»  <a title="">[7]</a>. Scopo del processo amministrativo è «<em>raggiungere e custodire il punto di equilibrio tra due interessi, pubblico e privato, tra potere pubblico e libertà dell&#8217;individuo</em>» <a title="">[8]</a>. Su questo punto tornerò poi un momento, perché mi pare che il giudice (anche amministrativo) non possa individuare il punto di equilibrio tra interessi, ma debba<em>solo </em>applicare il diritto.<br />
Comunque, per Francario il giudice amministrativo opera «<em>là dove non vi può essere un diritto cioè dove sussista e operi un potere pubblico</em>», appunto perché la sua missione è quella«<em>di assicurare la giustizia nell&#8217;amministrazione</em>» <a title="">[9]</a>.<br />
Tutto questo conduce &#8211; inevitabilmente &#8211; a una decisa affermazione della specialità del diritto amministrativo, che non può affatto ritenersi superata «<em>perché forme e modi della cura e della protezione degli interessi pubblici ubbidiscono a principi fondamentali differenti rispetto a quelli propri della cura e della protezione degli interessi privati, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello giustiziale</em>»<a title="">[10]</a>.</p>
<p><strong>II. Alcuni temi trattati (e alcuni profili problematici) </strong><br />
Rispetto a questa visione della specialità, tuttavia, (e vengo al secondo profilo) in alcuni specifici contributi emergono tensioni e problemi che in gran parte derivano dal confronto con i principi di effettività della tutela e di certezza dei rapporti giuridici.<br />
Mi limito ad alcuni esempi (anche saltando di sezione in sezione), non essendo possibile (e non solo per ragioni di tempo) ripercorrere tutti i contributi.<br />
In diversi lavori emerge molto forte una esigenza, anzi un <em>diritto</em>alla sicurezza, alla certezza e alla stabilità giuridica: nelle <em>Osservazioni in tema di giudicato e legge interpretativa</em>(ove l&#8217;esigenza di stabilità è quasi <em>in re ipsa</em>), in <em>Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici</em>(nel quale la certezza giuridica diviene quasi una componente della tecnica di protezione degli interessi <a title="">[11]</a>), nello scritto in tema di diritto di accesso (con riguardo a quanto deve &#8211; appunto con certezza &#8211; ritenersi conoscibile <a title="">[12]</a>).<br />
Ancora prima, nello scritto che apre la raccolta <a title="">[13]</a>, la certezza del diritto (intesa come «<em>prevedibilità delle conseguenze che il diritto connette all&#8217;agire del soggetto</em>») sembra scontrarsi con il ruolo sostitutivo o di supplenza assunto dalla giurisprudenza (complice la crisi delle fonti) nei confronti del legislatore. E tale profilo, proprio perché è il giudice alla fine a chiudere il sistema, rende decisivo domandarsi: quale giudice e quale specialità?<br />
Questo interrogativo rimanda a un secondo gruppo di saggi nei quali il diritto alla certezza si intreccia con il principio di effettività della tutela <a title="">[14]</a>.<br />
Per esempio, in <em>Diniego di giurisdizione</em>viene affrontato il problema dei rimedi esperibili nell&#8217;ordinamento interno per rimediare alla acclarata ingiustizia della sentenza del giudice amministrativo per contrasto con una pronuncia della Corte sovranazionale che abbia riconosciuto la lesione di un diritto fondamentale.<br />
L&#8217;Autore ricorda come la Corte costituzionale (con la sentenza n. 123 del 26 maggio 2017) abbia escluso che (fuori dalla materia penale) esista un diritto a esperire un rimedio processuale di tipo revocatorio: è solo il legislatore a decidere se spingersi oltre la tutela per equivalente. E si tratta, appunto, di una scelta delicatissima su quale sia il punto di equilibrio tra la giustizia in senso sostanziale e la certezza del diritto <a title="">[15]</a>.<br />
E l&#8217;Autore rammenta anche come la Corte costituzionale abbia ugualmente negato (nella sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018) la possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione per rifiuto di giurisdizione, frenando quella interpretazione evolutiva del concetto di giurisdizione elaborata dalla Suprema Corte al fine di assicurare il rispetto dei canoni fondamentali di effettività della tutela e del giusto processo<a title="">[16]</a>: pure questo è un punto di equilibrio complesso in cui il bisogno di tutela rischia di scontrarsi con il dualismo di giurisdizioni.<br />
È noto come, a seguito dell&#8217;espansione della giurisdizione esclusiva (espansione non sufficientemente delimitata dal blando collegamento richiesto dalla Corte costituzionale con il potere amministrativo nella sentenza n. 204 del 6 luglio 2004) e della estensione della giurisdizione di legittimità ai diritti patrimoniali consequenziali (risarcimento degli interessi legittimi), il giudice amministrativo è diventato un giudice che si occupa abbondantemente di diritti <a title="">[17]</a>. E questo dato non può che fare riflettere sui caratteri della giurisdizione amministrativa, sia in termini generali, sia con riferimento a istituti e problemi specifici (per esempio il terreno della nomofilachia).<br />
Di ciò l&#8217;Autore ha consapevolezza: proprio perché muove dall&#8217;idea che il giudice amministrativo nasca per tutelare qualcosa di diverso dal diritto soggettivo, tiene ben presenti le conseguenze determinate dallo spostamento della giurisdizione sui diritti in punto di qualità della tutela fruibile <a title="">[18]</a>.<br />
In questa prospettiva, mi sembrano particolarmente interessanti i passaggi nei quali &#8220;in tempi non sospetti&#8221; (prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo) Francario si è soffermato su alcuni nodi del processo che ancora oggi non sono stati sciolti.<br />
Così, nel saggio<em>Degradazione e pregiudizialità come limiti dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione</em>, ove la teoria della degradazione è sottoposta a una serrata critica, innanzitutto in una prospettiva storica. La degradazione ha comportato «<em>la rinuncia a spiegare l&#8217;interesse legittimo come situazione diversa dal diritto soggettivo (l&#8217;interesse legittimo si risolve nel diritto degradato)</em>». E tale teoria ha inoltre prodotto un effetto (quantomeno) singolare: era stata formulata per fare accedere il diritto soggettivo alla tutela costitutiva, ma ha finito per compromettere l&#8217;accesso alla tutela risarcitoria nei confronti dell&#8217;amministrazione, a quella tutela &#8211; cioè &#8211; che era &#8220;originariamente&#8221; indiscussa per il diritto soggettivo <a title="">[19]</a>.<br />
E l&#8217;Autore ravvisa anche come quella teorica subisca, nel contesto attuale, una sorta di &#8220;esasperazione&#8221;, perché, da un lato, «<em>è il solo fatto dell&#8217;esistenza del potere (e non il suo esercizio) a degradare i diritti</em>» e, dall&#8217;altro, perché la degradazionefa sì «<em>che la tutela risarcitoria dei diritti &#8211; che di per sé sarebbe pacificamente fruibile innanzi al g.o.</em>»(ricorrendo eventualmente all&#8217;istituto della disapplicazione <a title="">[20]</a>)  sia affidata al giudice amministrativo <a title="">[21]</a>.<br />
Da qui, una volta preso atto della concentrazione della tutela risarcitoria sul giudice amministrativo, Francario si domanda «<em>come sia possibile conciliare l&#8217;inoppugnabilità dell&#8217;atto amministrativo, che matura con il decorso del termine di decadenza, con il termine di prescrizione proprio dell&#8217;azione risarcitoria</em>».<a title="">[22]</a><br />
Come noto, la questione non è stata del tutto superata dalla attuale disciplina codicistica della &#8220;non&#8221; pregiudizialità (i cui profili problematici sono stati &#8220;negati&#8221; più che risolti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 4 maggio 2017).<br />
E resta così ancora valida l&#8217;osservazione dell&#8217;Autore, secondo cui lo spostamento della giurisdizione sul risarcimento del danno rischia di comportare una diminuzione della tutela: «<em>i due giudici non sarebbero cioè pienamente fungibili nella somministrazione della tutela risarcitoria, poiché somministrerebbero tutele qualitativamente differenziate</em>»<a title="">[23]</a>.<br />
Profili problematici emergono anche nella corposa parte del volume (nella sezione II) dedicata al giudizio di ottemperanza.<br />
L&#8217;istituto è trattato assumendo ancora come punto di partenza e come punto di arrivo la specialità amministrativa, ma mostrando come il quadro non sia privo di sbavature.<br />
Nel saggio <em>Il giudizio di ottemperanza: origini e prospettive </em>viene affrontato il tema della natura cognitoria o esecutiva di quel giudizio.<br />
L&#8217;Autore opta nettamente per la prima soluzione, essenzialmente sulla base di due ordini di considerazioni.<br />
In primo luogo, viene evidenziato come si tratti di una ipotesi di giurisdizione di merito, nella quale &#8211; appunto &#8211; prevarrebbero quei profili di cognizione che (soli) consentono di «<em>estendere il sindacato alla valutazione della opportunità dell&#8217;azione amministrativa, e quindi di definire la regola nel caso concreto</em>» <a title="">[24]</a>. Al contrario, una lettura del giudizio di ottemperanza che si muova nella prospettiva del giudizio di esecuzione risulterebbe «<em>fuorviante e penalizzante perché è costretta a spiegare come eccezionali i poteri di cognizione e a svilire la specialità del giudizio di ottemperanza</em>» <a title="">[25]</a>.<br />
In secondo luogo, si prendono nettamente le distanze dal processo civile, laddove il processo di esecuzione è «<em>un processo nel quale la cognizione può esserci, ma assume ad oggetto solo il titolo esecutivo in quanto tale e mai il rapporto sostanziale in esso consacrato</em>» <a title="">[26]</a>. Viceversa, se manca a monte un preciso «jussum judicis<em>in ordine al contenuto dell&#8217;adempimento, quello che si instaura </em>[&amp;] <em>non è un giudizio di esecuzione nel senso di quelli previsti dal c.p.c., bensì un vero e proprio giudizio di cognizione</em>»<em>, </em>il quale sfocia generalmente in una sentenza determinativa o integrativa <a title="">[27]</a>.<br />
Questa impostazione non è, peraltro, pacifica: all&#8217;idea che l&#8217;attività di cognizione emergerebbe per gli elementi dell&#8217;azione amministrativa non predeterminati nella sentenza da eseguire si può obiettare che ogni giudizio di esecuzione presuppone solo una sentenza che sia rimasta ineseguita <a title="">[28]</a>.<br />
In questa chiave, l&#8217;attribuzione al giudice dei poteri di merito si spiega non già in relazione alla necessità di ampliare i poteri cognitori del giudice, ma a quella di consentire al giudice l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi rispetto all&#8217;amministrazione che persista in un atteggiamento di inerzia.<br />
E, ancora, la circostanza che la regola posta in essere con la sentenza amministrativa sia una regola incompleta, condizionata ed elastica <a title="">[29]</a>è una evenienza che può riscontrarsi anche nel processo civile (laddove il sindacato abbia a oggetto poteri privati discrezionali, o ci siano questioni legate allo <em>ius superveniens</em>, oppure l&#8217;atto negoziale invalido incide su rapporti <em>medio tempore </em>attuati) <a title="">[30]</a>. Per cui quelle connotazioni della regola propria del giudicato amministrativo che dovrebbero indurre a valorizzare la natura cognitoria dell&#8217;ottemperanza possono verificarsi anche nel giudicato civile che è attuato con un processo di sola esecuzione <a title="">[31]</a>.<br />
Al di là di questo profilo, come dicevo, la affermata specialità del giudizio di ottemperanza non è sufficiente a obnubilare alcune criticità.<br />
Su tutte (ed è rilievo che torna in moltissime pagine) la circostanza che il giudicato si riferisca al dedotto ma non al deducibile <a title="">[32]</a>.<br />
Questo aspetto emerge non solo o non tanto in ragione dell&#8217;effetto conformativo della sentenza di annullamento (nella cui motivazione è possibile rinvenire un «<em>contenuto ordinatorio, in grado di produrre un effetto più o meno vincolante nei confronti della successiva azione amministrativa</em>»,) ma spicca nitidamente nel momento in cui, come osserva Francario, «<em>non è quasi più possibile distinguere il giudice amministrativo dal giudice ordinario in base al </em>petitum», perché il giudice amministrativo può pronunciare «<em>in via ordinaria tanto sentenze costitutive di annullamento, quanto di condanna</em>» <a title="">[33]</a>.<br />
Nonostante questa &#8220;rivoluzione&#8221;, osserva l&#8217;Autore, «<em>se guardiamo a come viene inteso il giudicato nel diritto vivente, sembrerebbe che poco o nulla è cambiato</em>», poiché neanche dopo il 2010 la giurisprudenza ha accolto la formula per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile <a title="">[34]</a>.<br />
Dunque, sebbene il Codice sembri spostare decisamente l&#8217;asse del processo verso l&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;interesse privato e il giudice amministrativo venga «<em>armato tanto quanto lo è il giudice ordinario</em>» <a title="">[35]</a>, rimangono alcuni retaggi della costruzione in chiave oggettiva del processo.<br />
Non a caso, Francario collega questo dato alla circostanza che il processo amministrativo continui a essere costruito «<em>come processo sulla legittimità degli atti amministrativi</em>» e (soprattutto) che il giudice amministrativo «<em>non riesca a scrollarsi di dosso la natura di giudice della funzione amministrativa e del potere amministrativo; di custode (e in buona parte creatore) delle regole dell&#8217;esercizio del potere</em>» <a title="">[36]</a>.<br />
E tuttavia conclude che «<em>non è affatto detto che ciò, in ultima analisi, sia un male</em>» <a title="">[37]</a>.</p>
<p><strong>III. La specialità &#8220;di ritorno&#8221;: alcune osservazioni</strong><br />
Tornando a leggere il lavoro di Francario come un&#8217;opera unitaria, mi sembra che trovi conferma l&#8217;impressione iniziale. E cioè che l&#8217;Autore muova da una certa premessa, &#8220;classica&#8221; per il diritto amministrativo, e arrivi a un risultato, ancora &#8220;classico&#8221; in termini teorici, ma avverta una serie di criticità.<br />
Richiamando Cannada Bartoli, Francario sottolinea la duplice anima del processo amministrativo: «<em>strumento di tutela dell&#8217;interesse individuale nei confronti del potere pubblico e di garanzia della giustizia nell&#8217;amministrazione (e quindi inevitabilmente teso tra questi due poli</em>)» <a title="">[38]</a>.<br />
Forse, per superare una parte dei problemi emersi, potrebbe rivelarsi indispensabile abbandonare il secondo polo.<br />
Il che non vuol dire (necessariamente) rinunciare al giudice amministrativo e soprattutto non vuol dire rinunciare a quel sistema di regole che hanno dato anima e corpo al diritto amministrativo, ma accedere a una nozione &#8220;meno speciale&#8221; della specialità: una specialità in qualche modo di tipo &#8220;quantitativo&#8221; che attiene ai contenuti (contenuti delle regole, dei limiti, delle stesse situazioni soggettive&amp;), ma che non è &#8211; per forza &#8211; una specialità &#8220;qualitativa&#8221;. Perché è proprio la dimensione qualitativa che finisce per incidere sul ruolo del giudice e sul processo amministrativo orientandolo in senso oggettivo.<br />
Il titolo del lavoro richiama le garanzie degli interessi protetti e la legalità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
In realtà, la legalità è entrambe le cose: è la misura degli interessi protetti ed è il limite del potere amministrativo: in questa prospettiva, una specialità &#8220;sostenibile&#8221; (sostenibile prima di tutto in relazione al dettato costituzionale) si collega a regole speciali per i contenuti o per i soggetti che ne sono destinatari, ma non quanto ai modi della loro applicazione.<br />
Questo profilo rimanda immediatamente al versante processuale.<br />
La giurisdizione amministrativa è preordinata alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive <a title="">[39]</a>: lo si ricava dal quadro costituzionale e dalla attuale disciplina del processo.<br />
In particolare, la pluralità di azioni oggi previste dal Codice pone al centro del processo amministrativo l&#8217;accertamento della fondatezza delle pretese della parte <a title="">[40]</a>, delle quali si viene a chiedere la soddisfazione per equivalente (azione risarcitoria), piena in relazione al cd. bene della vita agognato dal ricorrente (azione di condanna all&#8217;adozione del provvedimento nei casi di attività vincolata in astratto o in concreto), oppure calibrata sule regole che l&#8217;amministrazione ha violato (azione di annullamento nei casi di attività discrezionale).<br />
Il mutamento del processo amministrativo ha trasformato lo stesso diritto amministrativo sostanziale o, meglio, ne ha mostrato un volto diverso che non è più condizionato da alcune (tradizionali) rigidità del processo. E questo perché, al fondo, la disciplina delle azioni appartiene alla disciplina sostanziale degli interessi, è la misura della loro consistenza e dei gradi di protezione accordati dall&#8217;ordinamento <a title="">[41]</a>.<br />
Non a caso, per molto tempo, il &#8220;monopolio&#8221; della tutela costitutiva (il legame tra processo amministrativo e verifica della legittimità del provvedimento) ha condizionato la definizione dell&#8217;interesse legittimo <a title="">[42]</a>, che si è trovato stretto tra la pretesa alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa e l&#8217;aspirazione al bene della vita, senza riuscirsi a identificarsi del tutto né con l&#8217;una, né con l&#8217;altra cosa.<br />
Oggi, però, la previsione di una pluralità di azioni semplifica moltissimo il problema definitorio.<br />
La circostanza che il <em>petitum </em>giudiziale non è più sempre e solo quello di annullamento, conduce infatti a ritenere che la <em>causa petendi </em>non possa ridursi al vizio di legittimità. Il fatto costitutivo dell&#8217;interesse legittimo deve ricavarsi dalle regole sostanziali che vincolano l&#8217;azione amministrativa, fermo restando che l&#8217;oggetto della situazione giuridica è destinato a cambiare, a seconda che il provvedimento sia vincolato oppure discrezionale: nel primo caso, l&#8217;oggetto riguarderà l&#8217;attribuzione del bene della vita, nel secondo caso consisterà nello scioglimento del ricorrente da una situazione di incertezza e, da qui, nell&#8217;attuazione della <em>chance</em><a title="">[43]</a>.<br />
È una possibile risposta (una delle risposte possibili) alla domanda che Francario pone nel contributo finale del volume (<em>Considerazioni sul dibattito</em>): il «<em>cuore del problema del diritto amministrativo: qual è il bene della vita che viene protetto tramite il processo amministrativo?</em>» <a title="">[44]</a>.<br />
A me pare che gran parte della fatica di addivenire a una definizione conclusiva di interesse legittimo derivi dalla difficoltà di individuare un unico bene della vita.<br />
Il &#8220;diritto soggettivo&#8221; è sempre accompagnato dalla preposizione &#8220;a&#8221;, e può quindi essere associato a una pluralità di condotte dell&#8217;amministrazione, in corrispondenza delle quali si avranno diversi beni della vita. Diversamente, &#8220;interesse legittimo&#8221; è una espressione che si vorrebbe in sé conclusa: usualmente lo si considera in relazione a una complessa vicenda amministrativa, e non a un singolo comportamento, per cui si ricerca un unico bene della vita che riesca a dare conto di tutti i profili che in quella vicenda verranno in rilievo.<br />
Il bene della vita, invece, è un concetto relativo: dipende dall&#8217;effetto ampliativo o restrittivo dell&#8217;intervento della p.a., dal momento in cui si verifica il contatto tra amministrazione e privato (procedimento o processo) e, soprattutto, dalla misura in cui la legge disciplina la fattispecie (dal grado di discrezionalità).<br />
Se partiamo dalle norme, emerge una pluralità di posizioni di vantaggio che possono avere diverso contenuto: possono riguardare un interesse &#8220;autosufficiente&#8221; o rilevare solo nella prospettiva dell&#8217;ottenimento di un risultato &#8220;altro&#8221;, ma la circostanza che il legame dell&#8217;obbligo (o della pretesa) con l&#8217;ottenimento di un bene della vita finale possa risultare più o meno stretto non incide sulla sostanza della correlativa situazione di vantaggio.<br />
Situazione che (al di là dell&#8217;espressione utilizzata, che personalmente non ho ostacoli a chiamare diritto soggettivo <a title="">[45]</a>) è garantita attraverso forme di tutela che finalmente (proprio in virtù della pluralità di azioni previste) corrispondono pienamente a quella che è la sua specifica sostanza.<br />
Dalla considerazione del sistema di tutela edificato dal Codice del processo amministrativo, si ricava allora che oggetto del giudizio amministrativo è la situazione soggettiva fatta valere e non il provvedimento (o il potere) amministrativo <a title="">[46]</a>.<br />
Si tratta di un profilo decisivo rispetto al pieno accoglimento della inclinazione soggettivistica della tutela giurisdizionale prescritta dall&#8217;art. 24 Cost.<br />
E costituisce anche l&#8217;anello al quale si agganciano il prologo e l&#8217;epilogo del processo, ossia la domanda e il giudicato. Questa catena (domanda &#8211; oggetto del processo &#8211; giudicato), a sua volta, condiziona la maggior parte degli istituti processuali (condizioni dell&#8217;azione, istruttoria, ordine di esame delle questioni, assorbimento dei motivi, esecuzione della sentenza&amp;) <a title="">[47]</a>e, quindi, può consentire di rispondere a molte delle criticità evidenziate da Francario.<br />
Un solo esempio (e chiudo): la questione del dedotto e del deducibile si semplifica a seguito dello spostamento dell&#8217;oggetto del giudizio amministrativo dall&#8217;atto al rapporto.<br />
Laddove il potere ha carattere (interamente) vincolato, il giudice accerta la fondatezza della pretesa azionata e non potrà che valere la regola della preclusione del dedotto e del deducibile.<br />
Laddove, invece, l&#8217;attività amministrativa ha carattere discrezionale, la copertura del dedotto e del deducibile riguarda ovviamente <em>solo</em>quello che spetta all&#8217;attore: non il bene della vita ma la <em>chance</em>di ottenerlo. Oggetto del giudicato è il diritto allo scioglimento dell&#8217;incertezza, con la conseguenza che se l&#8217;amministrazione non traduce quella chance in una risposta concreta, risulterà inadempiente e sarà esposta alla sostituzione (appunto) in via esecutiva <a title="">[48]</a>.</p>
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<div><a title="">[*]</a>Si riproduce, con l&#8217;aggiunta di alcune note minime, il testo dell&#8217;Introduzione al seminario organizzato a Firenze nell&#8217;ambito del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche e della Scuola di specializzazione per le professioni legali) su «<em>Riflessioni sul diritto amministrativo a partire dal volume di F. Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa</em>»</div>
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<div><a title="">[1]</a>F. Francario, <em>Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa</em>. <em>Saggi sulla giustizia amministrativa</em>, Napoli, 2019.</div>
<div><a title="">[2]</a>Si veda la <em>Prefazione</em>, p. VII del Volume; ma anche Disputare de potestate<em>: giustizia nell&#8217;amministrazione e giusto processo</em>, p. 537 del Volume, e le <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, p. 557 del Volume.</div>
<div><a title="">[3]</a><em>Prefazione</em>, cit., p. XII.</div>
<div><a title="">[4]</a>Nel saggio <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca sulla figura dell&#8217;interesse legittimo</em>, p. 498 del Volume.</div>
<div><a title="">[5]</a>In <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, cit., p. 553. Nella sezione IV, peraltro, la stessa tesi viene sostenuta muovendo dal sindacato del giudice ordinario sui diritti, osservando che i limiti che il giudice ordinario incontra nei confronti dell&#8217;amministrazione non derivano da una posizione di privilegio riconosciuta a quest&#8217;ultima, ma dal modo in cui il diritto privato tutela il diritto soggettivo: in questo senso, l&#8217;interesse legittimo è una situazione «<em>in cui l&#8217;ordinamento ha inteso subiettivare la risposta a un bisogno di tutela diverso e distinto da quello già soddisfatto nelle vesti del diritto soggettivo</em>» (così nel saggio <em>Forme e tecniche di tutela del diritto soggettivo nei confronti della p.a.</em>, p. 323 del Volume).Questo ultimo passaggio non convince del tutto, nel senso che ci sono ipotesi in cui una certa situazione soggettiva (comunque la si chiami) richiede una tutela costitutiva. Non si può ribaltare il ragionamento e ritenere che siccome <em>usualmente </em>nel processo civile il diritto soggettivo non è assistito da tale tutela, automaticamente il giudice ordinario sia inadatto a fornirla. Non a caso, l&#8217;art. 113 della Costituzione riserva al legislatore il compito di individuare il giudice che ha il potere di annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi.</div>
<div><a title="">[6]</a>In <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit. p. 500.</div>
<div><a title="">[7]</a>In <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, cit., p. 543.</div>
<div><a title="">[8]</a>Nello scritto <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, p. 543 del Volume.</div>
<div><a title="">[9]</a><em>Ivi</em>, p. 546.</div>
<div><a title="">[10]</a>Nelle <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi sui concetti tradizionali del diritto amministrativo e sulla loro evoluzione, </em>p. 571 del Volume.</div>
<div><a title="">[11]</a>Tanto che si rileva, con preoccupazione, come tale valore possa essere compromesso, per esempio dalla proliferazione delle linee guida Anac o dal ricorso alla autotutela in relazione a moduli semplificati di esercizio dell&#8217;azione amministrativa (scia, silenzio assenso, conferenza di servizi, accordi&amp;), p. 457 del Volume.</div>
<div><a title="">[12]</a><em>Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica</em>, p. 503 del Volume. Si esaminano le differenze tra i vari tipi di accesso in punto di funzione, legittimazione, limiti e forme di tutela, mostrando come la confusione tra le diverse figure rischi di ridurre l&#8217;istituto a una mera declamazione. In questa prospettiva, emerge l&#8217;opportunità di non &#8220;ipervalutare&#8221; l&#8217;accesso civico generalizzato, che in qualche modo appare un <em>minus</em>rispetto all&#8217;accesso defensionale di cui alla l. 241/1990 perché il primo può recedere al cospetto di qualsivoglia interesse pubblico o privato che gli si contrapponga (tanto che per l&#8217;Autore tale tipo di accesso si collega a un potere amministrativo discrezionale), laddove l&#8217;accesso defensionale ha carattere strumentale, perché è volto alla garanzia di interessi protetti e non è condizionato dal potere amministrativo (e per questa ragione, del resto, viene qualificato come diritto soggettivo).</div>
<div><a title="">[13]</a><em>Il diritto alla sicurezza giuridica: note in tema di certezza giuridica e giusto processo</em>, p. 3 del Volume.</div>
<div> (14) Anche in <i>Sentenze di rito e giudizio di ottemperanza</i>si dimostra come alcune sentenze di rito presentino contenuti di accertamento che le rendono idonee a passare in giudicato e a giustificare un eventuale successivo ricorso in sede di ottemperanza per assicurarne l&#8217;esecuzione. Si tratta di sentenze «<i>solo apparentemente processuali</i>» che hanno il dispositivo tipico delle sentenze di rito, ma contengono un giudizio di diritto su una questione di merito (per esempio con riferimento alla cessazione della materia del contendere, alla sopravvenuta carenza di interesse o ad alcune sentenze in tema di silenzio, p. 165 del Volume).</div>
<div><a title="">[15]</a>Il tema viene ampiamente ripreso nel contributo su<em>Giudicato e revocazione</em>, p. 267 del Volume.</div>
<div><a title="">[16]</a>Su cui vedi anche il saggio <em>Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione</em>, p. 283 del Volume.</div>
<div><a title="">[17]</a>Si vedano le riflessioni di A. Proto Pisani, <em>Per un rinnovato discorso sulle controversie tra privati e pubblica amministrazione</em>, in <em>Foro it.</em>, 2019, V, p. 235.</div>
<div><a title="">[18]</a>In <em>Diniego di giurisdizione</em>, cit. p. 310.</div>
<div><a title="">[19]</a>In questo modo, la teoria finisce con l&#8217;essere «<em>con l&#8217;essere una coperta troppo corta per la tutela completa del diritto soggettivo: se la si tira da una parte, lascia inevitabilmente scoperta l&#8217;altra</em>», così in <em>Degradazione e pregiudizialità come limiti dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione</em>, p. 357 del Volume.</div>
<div><a title="">[20]</a>Su cui si veda anche il contributo<em>Note minime sul potere di disapplicazione del giudice civile</em>, p. 379 del Volume, dove non si dimentica che per effetto dello spostamento della giurisdizione sul risarcimento degli interessi legittimi innanzi al giudice amministrativo, le «<em>potenzialità della pronuncia resa dalle Sezioni Unite nel 1999, sotto il profilo dell&#8217;impiego della tecnica della disapplicazione, non sono state pienamente sfruttate</em>».</div>
<div><a title="">[21]</a><em>Degradazione e pregiudizialità</em>, cit., p. 356 del Volume.</div>
<div><a title="">[22]</a><em>Ivi</em>, p. 365 del Volume.</div>
<div><a title="">[23]</a><em>Ivi</em>, p. 367.</div>
<div><a title="">[24]</a>Si veda <em>Il giudizio di ottemperanza: origini e prospettive</em>, p. 211 del Volume.</div>
<div><a title="">[25]</a><em>Ibidem</em>.</div>
<div><a title="">[26]</a><em>Ivi</em>, p. 212.</div>
<div><a title="">[27]</a><em>Ivi</em>, p. 242.</div>
<div><a title="">[28]</a>Cfr. A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2019, p. 392. Si veda anche L. Ferrara, <em>D</em><em>al giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione</em>, Milano, 2003.</div>
<div><a title="">[29]</a>Come osservava M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa</em>, Bologna, 1983, p. 386.</div>
<div><a title="">[30]</a>Su questi aspetti V. Lopilato, <em>Giudizio di ottemperanza</em>, in G. P. Cirillo (a cura di), <em>Il nuovo diritto processuale amministrativo</em>, Milano, 2014, p. 1107</div>
<div><a title="">[31]</a>In questo senso, ancora, V. Lopilato, <em>Giudizio di ottemperanza</em>, cit., p. 1107.</div>
<div><a title="">[32]</a>Si vedano, per esempio, <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit., p. 500 del Volume; <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, cit., p. 544 del Volume; <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi</em>, cit., p. 567. Si tratta di un aspetto fondamentale per l&#8217;Autore: il giudicato rappresenta «<em>l&#8217;anello di congiunzione tra la sentenza e l&#8217;ottemperanza/esecuzione ed è il punto di arrivo dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale che deve creare certezza su un rapporto controverso tra le parti. Questa certezza si crea però non con la (sola) statuizione in quanto tale, ma rendendo stabile ed irretrattabile il giudizio; risultato che si raggiunge &#8220;blindando&#8221; il giudizio con la formula per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile</em>», in <em>La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo</em>, p. 180 del Volume.</div>
<div><a title="">[33]</a><em>Ivi</em>, p. 179.</div>
<div><a title="">[34]</a><em>Ivi</em>, p. 180.</div>
<div><a title="">[35]</a>Così in <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, cit., p. 543.</div>
<div><a title="">[36]</a>Cfr. <em>La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo</em>, p. 182 del Volume.</div>
<div><a title="">[37]</a><em>Ibidem.</em></div>
<div><a title="">[38]</a>Disputare de potestate<em>: giustizia nell&#8217;amministrazione e giusto processo</em>, cit., p. 538.</div>
<div><a title="">[39]</a>Sul tema, A.Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia «non amministrativa» (Sonntagsgedanken)</em>, Milano, 2005, p. 46.</div>
<div><a title="">[40]</a>Si veda V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione &#8220;soggettiva&#8221; e legittimazione &#8220;oggettiva&#8221; ad agire nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, p. 617.</div>
<div><a title="">[41]</a>Cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni </em><em>(dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, p. 341.</div>
<div><a title="">[42]</a>Francario osserva come all&#8217;atto della creazione del sistema di giustizia amministrativa è stato previsto un rimedio (l&#8217;azione di annullamento) ma non è stata definita la situazione sul versante sostanziale. Da qui, le «<em>norme inosservate o violate sono norme che non riconoscono utilità o beni della vita in capo ad un determinato soggetto, ma solo obblighi di comportamento in capo alla p.a.: obblighi senza un corrispettivo diritto sostanziale, se non quello di esigerne il rispetto</em>» e, correlativamente, l&#8217;interesse legittimo finisce per giocare «<em>la propria partita su un terreno delimitato per un lato dal potere amministrativo, per l&#8217;altro dall&#8217;interesse del privato</em>», in <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit. p. 500.</div>
<div><a title="">[43]</a>In questo senso, L. Ferrara, <em>Domanda giudiziale e potere amministrativo. L&#8217;azione di condanna a</em>l facere, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2013, p. 617.</div>
<div><a title="">[44]</a>In <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi</em>, cit., p. 538.</div>
<div><a title="">[45]</a>Come già sostenuto da A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto</em>, cit., <em>passim</em>; C. Marzuoli, <em>Un diritto &#8216;non amministrativo&#8217;</em>, in <em>Dir. pubb.,</em>2006, p. 133; L. Ferrara, <em>Situazioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in S. Cassese (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, vol. VI, Milano, 2006, p. 5580; Id., <em>Le ragioni teoriche del mantenimento della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo e quelle del suo superamento</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, f. 3, 2019.</div>
<div><a title="">[46]</a>In questo senso, L. Ferrara, <em>Domanda giudiziale e potere amministrativo</em>, cit.,p. 617.</div>
<div><a title="">[47]</a>Così L. Ferrara, G. Mannucci, <em>Giudicato (dir. amm.)</em>, in <em>www.treccani.it.</em></div>
<div><a title="">[48]</a><em>Ibidem.</em></div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Limiti al subappalto: le pronunce della Corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea.  </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-al-subappalto-le-pronunce-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:36:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-al-subappalto-le-pronunce-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea/">Limiti al subappalto: le pronunce della Corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea.  </a></p>
<p>Nota a Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, Sez. V, 26 settembre 2019, C-63/18 Contratti pubblici &#8211; Subappalto &#8211; Limiti alla quota subappaltabile &#8211; Automaticità &#8211; Esclusione La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-al-subappalto-le-pronunce-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea/">Limiti al subappalto: le pronunce della Corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea.  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: right;">Nota a Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, Sez. V, 26 settembre 2019, C-63/18</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Contratti pubblici &#8211; Subappalto &#8211; Limiti alla quota subappaltabile &#8211; Automaticità &#8211; Esclusione</strong></p>
<p><em>La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che vieti in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi il limite fisso del 30% dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi, indipendentemente dal settore economico interessato, dalla natura dei lavori, o dall&#8217;identità dei subappaltatori, senza lasciare alcuno spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore.</em>
</div>
<div style="text-align: right;">Nota a Corte di Giustiziadell&#8217;Unione europea, Sez. V, 27 novembre 2019, C-402/18</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Contratti pubblici &#8211; Subappalto &#8211; Limiti alla quota subappaltabile e alla riduzione del prezzo delle prestazioni subappaltabili &#8211; Automaticità &#8211; Esclusione</strong></p>
<p><em>La direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa che limita al 30% la quota parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi,in maniera astratta a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità degli eventuali subappaltatori e il carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe; osta altresì ad una normativa che vieta la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall&#8217;aggiudicazione, indipendentemente da qualsiasi verifica della sua effettiva necessità al fine di assicurare ai lavoratori di un subappalto interessati una tutela salariale minima.</em></p>
<p>Sommario: 1. Le pronunce. &#8211; 2. Il contenuto della direttiva. &#8211; 3. La disciplina dell&#8217;istituto del subappalto. &#8211; 4. L&#8217;orientamento interpretativo della Corte di Giustizia. &#8211; 5. Profili di criticità.</p>
<p><strong>1. Le pronunce.</strong><br />
La Corte di Giustizia, in un breve lasso di tempo, si è espressa due volte in senso conforme in ordine al limite percentuale di subappalto previsto dalla disciplina italiana.<br />
Nel primo caso, la questione pregiudiziale è sorta nell&#8217;ambito di un contenzioso avviato da un&#8217;impresa esclusa da una procedura di gara per l&#8217;affidamento dei lavori di ampliamento di una corsia autostradale per aver superato la soglia limite del 30% dei lavori subappaltabili. Il TAR per la Lombardia, Sezione I, respingendo tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente ad eccezione di quello relativo al limite quantitativo in esame, con l&#8217;ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 148sospendeva il giudizio per rimettere alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea <em>&#8220;la questione pregiudiziale se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE), l&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all&#8217;applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell&#8217;articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture&#8221;.</em><br />
Nel secondo caso, nella medesima prospettiva si era di recente espresso  il Consiglio di Stato, Sezione VI, che &#8211; chiamato a pronunciarsi  sulla legittimità della verifica di anomalia di un&#8217;offerta nella quale il ribasso operato dall&#8217;aggiudicataria risultava determinato dal significativo ricorso al subappalto (oltre il 30% dell&#8217;importo contrattuale) e dal riconoscimento alle imprese subappaltatrici di compenso fortemente più basso rispetto a quello di aggiudicazione (oltre il 20%) &#8211; con ordinanza dell&#8217; 11 giugno 2018 n. 3553,aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la medesima questione pregiudiziale, seppur con un ambito oggettivo più ampio. In particolare, si richiedeva &#8220;<em>se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all&#8217;applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell&#8217;art. 118 commi 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163<a title=""><strong>[1]</strong></a>, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto e l&#8217;affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall&#8217;aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento&#8221;. </em><br />
I giudici del rinvio dubitavano della legittimità di un limite posto in maniera generale e astratta su una percentuale del contratto senza possibilità di verificare in concreto le eventuali capacità dei subappaltatori ed evidenziavano come la direttiva 2014/24/UE, al pari delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non prevedesse alcun limite quantitativo di tal specie, che di fatto si poneva come uno sbarramento all&#8217;accesso al mercato degli appalti pubblici per le piccole e medie imprese, ostacolando l&#8217;esercizio della libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.<br />
Sul punto, entrambi i giudici remittenti richiamavano l&#8217;orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo il quale il maggior rigore della normativa nazionale non costituirebbe una ingiustificata violazione del divieto di &#8220;<em>goldplating&#8221;</em>ma troverebbe fondamento nei valori e principi espressi dalla Costituzione e dall&#8217;art. 36 del TFUE, primi tra tutti l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici; nonché giustificazione nei principi di trasparenza e tutela del mercato del lavoro, espressi dalla normativa nazionale e ripresi dalla direttiva 2014/24/UE, con la conseguente conclusione che le limitazioni quantitative al subappalto non solo non sarebbero in <em>frontale contrasto</em>con la normativa europea, ma sarebbero anzi espressione del principio di sostenibilità sociale, oltre che della tutela delle micro, piccole e medie imprese<a title="">[2]</a>.<br />
Invero, secondo il Consiglio di Stato in sede consultiva, la direttiva 2014/24/UE, pur non contemplando espressamente un limite quantitativo, consentirebbe l&#8217;introduzione di previsioni più restrittive, segnando così un cambio di rotta rispetto al passato, al punto tale da non consentire l&#8217;estensione delle censure mosse dalla Corte europea in relazione alle previgenti direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sulla legittimità di un limite quantitativo astratto per il ricorso al subappalto<a title="">[3]</a>.<br />
Le medesime finalità di tutela della trasparenza e dell&#8217;ordine pubblico venivano poste a fondamento delle argomentazioni avanzate dal Governo italiano a difesa della legittimità del limite quantitativo. Invero, secondo il Governo italiano, il limite si sarebbe reso necessario alla luce delle &#8220;<em>particolari circostanze presenti in Italia, dove il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminosi&amp;e dove i controlli di verifica sui subappaltatori condotti dall&#8217;Amministrazione si rivelano inefficaci a contrastare il fenomeno criminoso&#8221;.</em>Pertanto, limitando la parte dell&#8217;appalto che può essere subappaltata&#8221;<em>la normativa nazionale renderebbe il coinvolgimento delle commesse pubbliche meno appetibile per le associazioni criminali, consentendo di prevenire il fenomeno dell&#8217;infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche e di tutelare l&#8217;ordine pubblico&#8221;.</em></p>
<p><strong>Il contenuto della direttiva.</strong><br />
La direttiva 2014/24/UE<a title="">[4]</a>(che ha abrogato le direttive 2004/17 e 2004/18), nel richiamare i principi del Trattato &#8211; quali la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, espressione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza finalizzati a favorire la più ampia partecipazione al mercato degli appalti pubblici &#8211; individua dei temperamenti dettati dalla necessità di bilanciare le spinte liberistiche con le esigenze di ordine, moralità e  sicurezza pubblica con il precipuo scopo di evitare il coinvolgimento nella procedura di aggiudicazione di soggetti che si siano resi autori di gravi reati (partecipazione ad un&#8217;organizzazione criminale, corruzione, frode).In funzione di tale obiettivo, la direttiva introduce con l&#8217;art. 71 ulteriori disposizioni rispetto alle previgenti direttive  2004/17/CE &#8211; 2004/18/CE, che si sostanziano nel riconoscimento in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di maggiori poteri di controllo (quali la possibilità di richiedere agli operatori di indicare nell&#8217;offerta la parte di appalto che si intende subappaltare a terzi, l&#8217;indicazione dei nomi e dei dati dei subappaltatori coinvolti nella procedura, la possibilità di verificare la presenza di motivi di esclusione e di trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore), volti ad attuare l&#8217;esigenza di trasparenza. Proprio in virtù di tale &#8220;evoluzione&#8221;, il riconoscimento in capo agli Stati membri della facoltà di disporre condizioni più rigorose, sancito dal considerando 105e dall&#8217;art. 71 paragrafi 7 e 8 della direttiva 2014/24/UE, lungi dal riconoscere la legittimità di un limite quantitativo fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto di appalto, va inteso nel senso di attribuire agli stessi la facoltà di delineare per le esigenze del singolo caso concreto limiti &#8220;qualitativi&#8221; che possono suddividersi in oggettivi (consentendo di escludere il ricorso al subappalto a certe categorie di appalti) e soggettivi (limitandone l&#8217;utilizzo da parte di talune amministrazioni o operatori economici).<br />
Invero, è lo stesso legislatore europeo che nell&#8217;individuare nello Stato membro il soggetto più idoneo a prevedere misure restrittive,per ragioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale,manifesta un certo grado di diffidenza verso i sub-affidamenti per il rischio di possibili comportamenti illegali e afferma la necessità di garantire una <em>certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo lavori per loro conto</em><a title="">[5]</a>.<br />
Dal combinato disposto degli artt. 57 e 71 della direttiva emerge come la disciplina europea abbia valutato i rischi insiti nell&#8217;istituto del subappalto e abbia fornito degli strumenti suscettibili di estensione entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, lasciando spazio ad una valutazione caso per caso, in ossequio ai più generali principi di parità di trattamento e non discriminazione.</p>
<p><strong>La disciplina dell&#8217;istituto del subappalto.</strong><br />
L&#8217;esigenza di rimettere la delicata questione alla Corte di Giustizia sottende le peculiarità di un istituto che va visto in tutta le sue sfaccettature laddove, ideato con la <em>ratio</em>di favorire la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, spesso diventa lo strumento potenzialmente idoneo a sovvertire le regole dell&#8217;evidenza pubblica, ispirate alla leale competizione, e a provocare distorsioni nella gestione del denaro pubblico per ottenere vantaggi economici nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera a svantaggio della sua regolare esecuzione, a causa del rischio di infiltrazioni criminali.<br />
Il subappalto costituisce il contratto attraverso il quale l&#8217;appaltatore affida ad un terzo l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera o del servizio che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente contratto di appalto, ferma restando la responsabilità dell&#8217;originario appaltatore nei confronti del committente (mentre l&#8217;impresa subappaltatrice è chiamata a rispondere nei confronti del solo affidatario esclusivamente per le lavorazioni subappaltate). In quanto tale, si configura come il contratto derivato che, anche inerendo la materia degli appalti pubblici, resta strutturalmente distinto dal contratto pubblico principale e viene stipulato tra soggetti entrambi privati, che stabiliscono autonomamente il contenuto pattizio del negozio<a title="">[6]</a>. Ne deriva che, le sorti del contratto principale sono destinate a ripercuotersi sul contratto derivato, in virtù di un rapporto di dipendenza unilaterale, nel senso che il subcontratto non è idoneo ad incidere sul sinallagma sussistente tra i contraenti originari, rispondendo l&#8217;appaltatore dell&#8217;esecuzione dei lavori nei confronti del committente<a title="">[7]</a>.<br />
Per tali ragioni, l&#8217;istituto in esame si differenzia dall&#8217;avvalimento che, pur condividendo con il subappalto la <em>ratio</em>di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di appalti pubblici, costituisce un contratto atipico, di derivazione europea, consistente nella possibilità offerta agli operatori economici privi dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto di lavori,di fare affidamento sulle capacità economico e finanziare ovvero tecniche e professionali di altri soggetti che possono sopperire a tale mancanza. La possibilità di chiedere la collaborazione di altri soggetti in tale caso interviene non per l&#8217;esecuzione dei lavori ma per la stessa partecipazione alla gara, per cui mentre l&#8217;impresa ausiliata ottiene il vantaggio di partecipare alla procedura, l&#8217;impresa ausiliaria non è gravata dal rispetto degli oneri previsti per la partecipazione, con la conseguenza che tutte le opere rimangono formalmente eseguite dal concorrente ausiliato, pur con la responsabilità solidale dell&#8217;impresa avvalente<a title="">[8]</a>. Tuttavia, l&#8217;innegabile connessione tra i due istituti trova conferma nel dettato normativo dell&#8217;art. 89 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura in cui prevede <em>la possibilità che l&#8217;impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati</em><a title="">[9]</a>, con la conseguenza che il subappalto, in tale circostanza, verrebbe a costituire un modulo attraverso il quale si concretizza l&#8217;avvalimento<a title="">[10]</a>.<br />
Il subappalto ha costituito oggetto di specifica attenzione da parte degli operatori giuridici fin dal suo primo ingresso sulla scena del diritto pubblico ad opera della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F che, con riferimento agli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, all&#8217;art. 247 prescriveva all&#8217;appaltatore di &#8220;<em>condurre personalmente i lavori</em>&#8221; e al successivo art. 339 prevedeva l&#8217;espresso divieto per l&#8217;appaltatore di cedere il contratto o subappaltare l&#8217;opera assunta &#8220;<em>senza il consenso o l&#8217;approvazione dell&#8217;Autorità competente</em>&#8220;. Veniva, in tal modo, sancito il principio generale dell&#8217;obbligo di esecuzione diretta dei contratti pubblici, rispetto al quale il subappalto sembra porsi in termini di eccezione, conformemente a quanto previsto dall&#8217;art. 1656 c.c., che si limita a stabilire che l&#8217;appaltatore non può stipulare il subappalto se non è stato autorizzato dal committente.<br />
La <em>ratio</em>di tale divieto di subappalto viene ricondotta dalla dottrina, talvolta, all&#8217;esigenza di evitare che esso si trasformi in una forma di speculazione<a title="">[11]</a>; talaltra, all&#8217;esigenza di rispettare il connotato dell&#8217;<em>intuitus personae</em>che caratterizzerebbe il contratto di appalto<a title="">[12]</a>, con la conseguente individuazione nel negozio autorizzativo dello strumento idoneo a &#8220;<em>rendere lecita l&#8217;intromissione&amp; nella sfera giuridica del primo contraente in assenza di un suo preventivo consenso</em>&#8220;<a title="">[13]</a>, quale requisito di validità del contratto derivato.<br />
Nel corso del tempo, la disciplina pubblicistica si è arricchita di contenuti e a livello nazionale si è assistito ad una evoluzione normativa che ha cercato di contemperare la progressiva emancipazione dell&#8217;istituto, soprattutto a seguito dalle spinte liberistiche provenienti dall&#8217;ordinamento europeo, con le nuove esigenze di sicurezza e ordine pubblico.<br />
Invero, la normativa europea risulta ispirata al principio della libera subappaltabilità, con l&#8217;intento di valorizzare, più che gli aspetti formali, i profili economico-sostanziali dell&#8217;appalto, visto come strumento di collaborazione tra imprese, idoneo ad attuare i principi della libera circolazione delle merci, dei servizi e della libera concorrenza, ferma restando la dimostrazione della possibilità di disporre dei mezzi e delle capacità di altre imprese. Il carattere dell&#8217;<em>intuitus personae</em>diventa recessivo, ma non fino al punto di negare un regime autorizzatorio vincolato alla verifica delle qualità oggettive dell&#8217;imprenditore che, a sua volta, è finalizzato a garantire la qualità della prestazione resa<a title="">[14]</a>.<br />
Diversamente, la normativa nazionale appare tendenzialmente più restrittiva di quella europea, oltre che per il principio ispirato alla sostanziale immodificabilità del soggetto aggiudicatario della gara, sia esso singolo, associato o consorziato, anche per ragioni di ordine storico.<br />
Le limitazioni quantitative al subappalto sono state introdotte, per la prima volta, con l&#8217;art. 18 L. 55/1990 (recante &#8220;<em>Nuove Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale</em>&#8220;), che si colloca nell&#8217;ambito degli interventi legislativi volti a combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo degli appalti pubblici. Ivi era prevista una disciplina del subappalto subordinata all&#8217;osservanza di alcune condizioni tassativamente indicate, proprio al fine di evitare che attraverso tale istituto si potessero sostituire ai legittimi aggiudicatori soggetti che non fossero stati coinvolti nel &#8220;<em>procedimento di valutazione comparativa concorrenziale</em>&#8220;<a title="">[15]</a>.<br />
La disposizione dell&#8217;art. 18 L. n. 55/1990 (che fissava il limite del 40% dell&#8217;importo netto di aggiudicazione dell&#8217;appalto del quale il 15% per le opere della categoria, poi modificato nella misura del 30%dell&#8217;importo della categoria dall&#8217;art. 170 Regolamento di attuazione al codice dei contratti DPR 207/2010) è poi confluita, dapprima, nell&#8217;art. 118 d. lgs. n. 163/2006, che limitava nella percentuale massima del 30% la subappaltabilità della categoria<em>prevalente </em>per gli appalti di lavori, mentre per gli appalti di servizi e forniture il limite era rapportato all&#8217;importo complessivo del contratto<a title="">[16]</a>. Successivamente la disciplina è stata trasfusa nell&#8217; art. 105 d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. &#8211; a cui si aggiunge l&#8217;art. 80 relativamente alla verifica del possesso dei requisiti generali delle imprese esecutrici &#8211; con cui il legislatore,nel tentativo di contemperare le opposte esigenze, ha dettato una disciplina che sembrerebbe frutto di un di compromesso, in quanto ha cercato di assecondare le spinte liberistiche volte a garantire un&#8217;ampia partecipazione mantenendo, tuttavia, il limite &#8220;automatico&#8221; della quantità di prestazioni subappaltabili, rapportato questa volta all&#8217;importo complessivo del contratto, indipendentemente dall&#8217;oggetto del contratto stesso (lavori, servizi o forniture) e dalla tipologia di lavorazione (principale o scorporabile).<br />
È appena il caso di rilevare che il decreto delegato, emesso sulla base della legge delega n. 11/2016 di attuazione della direttiva 2014/24/UE, nella versione antecedente a quella definitiva poi pubblicata il 19 aprile 2016, aveva eliminato qualsiasi riferimento al limite quantitativo all&#8217;impiego dell&#8217;istituto<a title="">[17]</a>, a prescindere dal carattere prevalente o meno delle categorie per i lavori e delle prestazioni per i servizi e le forniture, nell&#8217;intento di dare piena attuazione alla direttiva e di rispettare il divieto di <em>goldplating</em>imposto dalla legge delega, facendo salve le uniche categorie &#8220;super specialistiche&#8221;(ex art. 89 co. 11) ed imponendo al subappaltatore di garantire gli stessi prezzi e lo stesso standard qualitativo delle prestazioni.<br />
Di contro, la versione finale non solo ha reintrodotto il limite in percentuale delle prestazioni subappaltabili rispetto all&#8217;importo complessivo del subappalto, ma nel caso dei lavori, tale limite non viene più circoscritto alle sole lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti, bensì esteso all&#8217;appalto nel suo complesso, con il conseguente onere per la stazione appaltante di dover indicare nel bando le prestazioni e le categorie che ritiene subappaltabili. Ciò ha di fatto ridotto la quota di subappalto a disposizione dell&#8217;appaltatore, essendo state sottoposte al limite quantitativo anche le categorie scorporabili che, in quanto tali, prima potevano essere sub-affidate per l&#8217;intero valore senza limitazioni di sorta.<br />
Inoltre, la legge delega n. 11/2016 (all&#8217;art. 1 co. 1 lett. rrr) richiedeva la previsione di precisi obblighi in capo agli operatori economici come quello di indicare nell&#8217;offerta le parti del contratto subappaltabili, di dimostrare l&#8217;assenza di cause di esclusione, di indicare nell&#8217;offerta per gli appalti sopra soglia una terna di nominativi per ogni tipologia di attività prevista in progetto, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie verifiche.<br />
Pertanto, l&#8217;art. 105 d. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56/2017, costituisce il portato dei tentativi del legislatore di adeguare la disciplina nazionale ai dettami della normativa europea, recependo le disposizioni relative ai maggiori obblighi informativi e alle doverose maggiori esigenze di controllo, ma restando fermo il limite del 30%delle lavorazioni e prestazioni subappaltabili.</p>
<p><strong>L&#8217;orientamento interpretativo della Corte di Giustizia.</strong><br />
La Corte di Giustizia, dopo aver esaminato e posto a confronto la disciplina di settore sia a livello nazionale che sovranazionale, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale limitazioni alla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi intanto possono essere giustificate in quanto perseguano un obiettivo legittimo di interesse pubblico e siano conformi a principi e alle regole del TFUE, in particolare al principio di proporzionalità.<br />
Con la sentenza del 26 settembre 2019, C-63/18, non viene contestata la presenza di un legittimo interesse pubblico da perseguire, quanto piuttosto le modalità attraverso le quali tale interesse viene perseguito: l&#8217;obiettivo di contrastare il fenomeno dell&#8217;infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici attraverso un limite quantitativo fisso, generale e astratto, per tutte le categorie di affidamenti e senza la possibilità di valutare le capacità degli operatori, costituisce una violazione del principio di proporzionalità.<br />
Secondo la Corte &#8220;<em>pur supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento dell&#8217;obiettivo</em>&#8220;. Anzi, condividendo l&#8217;argomento della Commissione, prosegue affermando che &#8220;<em>misure meno restrittive sarebbero maggiormente idonee&#8221;</em>, riconoscendo la presenza nel diritto italiano di numerose attività interdittive finalizzate proprio ad evitare l&#8217;ingresso nelle gare pubbliche di imprese &#8220;<em>sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese</em>&#8220;.<br />
Altrimenti ragionando, l&#8217;offerente stesso sarebbe chiamato a svolgere la parte rilevante dei lavori, servizi o forniture<em>, &#8220;a pena di esclusione automatica dalla gara, anche quando l&#8217;ente aggiudicatore sia in grado di verificare l&#8217;identità dei subappaltatori o ritenga, in seguito a verifica, che siffatto divieto non sia necessario al fine di contrastare la criminalità organizzata nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto in questione&#8221;.</em>Ciò anche alla luce della normativa europea che prevede una serie di obblighi informativi e adempimenti procedurali, per effetto dei quali l&#8217;impresa subappaltatrice può ritenersi soggetta a controlli analoghi a quelli dell&#8217;impresa aggiudicataria.<br />
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l&#8217;art. 105 co. 2 d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. in contrasto con i principi del TFUE, con la conseguenza che la limitazione quantitativa imposta per il ricorso al subappalto va considerata ingiustificata e per questo illegittima, &#8220;<em>non avendo peraltro lo stato italiano dimostrato che gli artt. 71 e 57 della direttiva non possono essere attuati in modo tale da raggiungere l&#8217;obiettivo perseguito dalla normativa nazionale</em>&#8220;.<br />
Tale interpretazione è stata confermata dalla recentissima sentenza della stessa Corte di Giustizia del 27 novembre 2019, C-402/18che, ripercorrendo le orme del precedente pronunciamento, non solo ha ribadito l&#8217;illegittimità del limite del 30% di prestazioni subappaltabili operante in via automatica, per le medesime argomentazioni esposte nella sentenza C-63/18 appena richiamata, ma ha anche ritenuto illegittimo il limite del 20% del ribasso da applicare ai prezzi relativi alle prestazioni affidate in subappalto<a title="">[18]</a>.In primo luogo, si è escluso che il limite possa essere giustificato in ragione della tutela dei lavoratori coinvolti nel sub-affidamento, nella misura in cui<em>&#8220;eccede quanto necessario al fine di assicurare ai lavoratori impiegati nel contesto di un subappalto una tutela salariale. Infatti&amp;il limite del 20% non lascia spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, dal momento che si applica indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione della tutela sociale g</em>ara<em>ntita dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi applicabili ai lavoratori interessati&#8221;.  </em>Sicché, <em>&#8220;anche supponendo che i requisiti in materia di prezzi prescritti dalla normativa nazionale di cui trattasi possano essere qualificati come «condizioni particolari in merito all&#8217;esecuzione di un appalto», segnatamente come «considerazioni sociali» &amp;ciò non toglie che siffatti requisiti possono essere imposti solo purché siano compatibili con il diritto dell&#8217;Unione&#8221;.</em><br />
In secondo luogo, la Corte ha escluso che il limite del 20% possa essere giustificato &#8220;<em>dall&#8217;obiettivo consistente nel voler garantire la redditività dell&#8217;offerta e la corretta esecuzione dell&#8217;appalto</em>&#8220;, in quanto si tratta pur sempre di un &#8220;<em>limite generale e astratto&amp;in ogni caso sproporzionato rispetto all&#8217;obiettivo perseguito, dal momento che esistono altre misure meno restrittive che faciliterebbero il raggiungimento di quest&#8217;ultimo</em>&#8220;. Infine, i giudici europei hanno chiarito come un limite siffatto non possa nemmeno essere giustificato alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici laddove &#8220;<em>la mera circostanza che un offerente sia in grado di limitare i propri costi in ragione dei prezzi che egli negozia con i subappaltatori non è di per sé tale da violare il principio della parità di trattamento, ma contribuisce piuttosto a una concorrenza rafforzata e quindi all&#8217;obiettivo perseguito dalle direttive adottate in materia di appalti pubblici</em>&#8220;.<br />
Il comun denominatore delle richiamate pronunce, alla luce di quanto esposto, può essere individuato nel più generale principio secondo cui i margini lasciati agli Stati membri dalla direttiva europea (considerando 41 e 105 nonché dall&#8217;art. 71 paragrafo 7 e 8 direttiva 2014/24/UE) non possono essere colmati con disposizioni incompatibili con il diritto dell&#8217;Unione, come quelle che subordinano l&#8217;operatività del subappalto ad un limite quantitativo generale e astratto, espresso in una percentuale fissa per tutte le tipologie di appalti e indipendentemente dal settore economico senza lasciare spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;amministrazione, i cui poteri discrezionali sono stati ampliati proprio in funzione dell&#8217;obbligo di trasparenza e proporzionalità.</p>
<p><strong>Profili di criticità </strong><br />
I principi espressi dalle sentenze sul limite alla quota subappaltabile sono destinate a &#8220;fare i conti&#8221; con le recenti modifiche introdotte dal d.l. n. 32/2019 che, se da un alto, ottemperando alla prima decisione  in commento, ha sospeso l&#8217;efficacia delle disposizioni relative al limite quantitativo per il ricorso al subappalto<a title="">[19]</a>, dall&#8217;altro ha eliminato dei contrappesi utili a bilanciare l&#8217;irrompente decisione, con il rischio di vanificare la <em>ratio </em>stessa posta a fondamento e giustificazione dell&#8217;introduzione di misure più restrittive.<br />
Invero, il legislatore, apportando modifiche all&#8217;art. 80 commi 1 e 5, ha disposto che l&#8217;impresa principale non possa più essere esclusa per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta o <a>mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore e ha eliminato la precisazione contenuta nell&#8217; art. 105 co 4 lett. d) che obbligava il concorrente a dimostrare l&#8217;assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80.</a><br />
È stato, inoltre, eliminato l&#8217;obbligo di indicare, nel momento di presentazione dell&#8217;offerta, la terna dei nominativi dei subappaltatori, che in precedenza era previsto per le gare sopra-soglia e per quelle particolarmente esposte alle infiltrazioni della criminalità organizzata, mentre resta la possibilità di sostituire anche in corso di gara uno dei subappaltatori colpiti da una delle tipizzate cause di esclusione<a title="">[20]</a>.Anche in questo caso, il legislatore italiano aveva optato per la soluzione più rigorosa dell&#8217;obbligatorietà dell&#8217;indicazione preventiva della terna dei subappaltatori (con il rischio che il subappaltatore scelto, nel momento di dare inizio ai lavori di subappalto, potesse aver perso i requisiti che di cui godeva al tempo della gara o essere addirittura fallito), rispetto a quella di rimettere la scelta direttamente alla discrezionalità della stazione appaltante, scelta quest&#8217;ultima legittimata dalla stessa previsione dell&#8217;art. 71, co. 2, della direttiva 2014/24/UE ai sensi del quale &#8220;<em>l&#8217;amministrazione aggiudicatrice <strong>può</strong>chiedere o essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all&#8217;offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell&#8217;appalto che intende subappaltare a terzi, <strong>nonché i subappaltatori proposti</strong></em>&#8220;<a title="">[21]</a>.<br />
Alla luce di tali modifiche sembra palesarsi un&#8217;aporia del sistema che, lungi dal garantire misure idonee ad arginare il fenomeno criminoso nel settore degli appalti pubblici, ne aumenta il rischio con una disciplina poco organica e contraddittoria, sulla quale grava in maniera ancora più dirompente la decisione della Corte europea che, partita dal presupposto dell&#8217;esistenza nell&#8217;ordinamento italiano di strumenti idonei a contrastare la criminalità, si insinua in una disciplina che, facendo perno sul solo scudo del limite quantitativo,ha indebolito le finalità di controllo e limitato i poteri di verifica in capo all&#8217;amministrazione, svuotandone i contenuti e privandone l&#8217;efficacia.<br />
Le pronunce della Corte sembrano mirare, pertanto, non ad imporre regole ritenute inefficaci in contesti &#8220;particolari&#8221; come quello italiano, quanto piuttosto a spronare l&#8217;amministrazione ad utilizzare quel grado di potere discrezionale di cui è stata investita in funzione dell&#8217;obbligo di trasparenza, un potere &#8220;modulabile&#8221; sul piano oggettivo, a seconda delle categorie di appalto, e sul piano soggettivo, in base alla tipologia di operatori economici concorrenti. In particolare, sarebbe opportuno che la stazione appaltante fosse coinvolta attivamente nel procedimento di valutazione, distinguendo, all&#8217;interno delle tipologie di appalto, il diverso grado di permeabilità criminale: mentre desta poche perplessità l&#8217;appalto di forniture, per gli appalti di servizi e di lavori potrebbe risultare utile considerare, rispettivamente, l&#8217;inserimento degli operatori economici all&#8217;interno delle cd. <em>white list, </em>che giustificherebbe la subappaltabilità di una quota maggiore del contratto di appalto; ovvero l&#8217;effettiva tipologia di opera richiesta<a title="">[22]</a>. Sicché, l&#8217;accesso delle piccole e medie imprese nel mondo dell&#8217;evidenza pubblica sarebbe facilitato dall&#8217;esercizio di un fattivo potere di verifica dei requisiti di partecipazione in capo ai subappaltatori.<br />
Nell&#8217;attesa di un auspicato intervento legislativo volto ad offrire parametri di riferimento per l&#8217;utilizzo di percentuali differenziate, i criteri suindicati andrebbero ponderati sul singolo caso concreto, alla stregua di una valutazione &#8220;a geometria variabile&#8221; che, lungi dal minare il campo della certezza del diritto, cede il passo al principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.</p>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Normativa in vigore all&#8217;epoca della pubblicazione del bando (24 dicembre 2015) allorché la direttiva 2014/24 non era stata ancora recepita.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cons. Stato, Commissione speciale, pareri del 01/04/2016 n. 855 e del 30/03/2017 n. 782</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Il riferimento è alle sentenze del 5 aprile 2017 della Quinta Sezione, causa C-298/15, Borta UAB, e del 14 luglio 2016 della Terza Sezione, causa C-406/14, Wroclaw, nelle quali la Corte afferma che &#8220;gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale che preveda che, in caso di ricorso a subappaltatori per l&#8217;esecuzione di un appalto di lavori, l&#8217;aggiudicatario sia tenuto a realizzare esso stesso l&#8217;opera principale, definita come tale dall&#8217;ente aggiudicatore&#8221;, e che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretata nel senso che &#8220;un&#8217;amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d&#8217;oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>In particolare, considerando 1 &#8211; 41 &#8211; 78 &#8211; 100 &#8211; 105e gli artt. 18 e 57 della direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. considerando 105 direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>G. Musolino,<em>La categoria del contratto derivato e del subappalto</em>, Riv. trim appalti, 2003, 348.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. Cass. civile, Sez. II, 11 agosto 1990, n. 8202.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>I confini di tale distinzione diventano labili nell&#8217;ipotesi di avvalimento operativo, cui il subappalto sembra sostanzialmente affiancarsi. Invero, ferma restando la differente causa dei rapporti (che nel subappalto si sostanzia in una cessione di parte del contratto per motivi organizzativi e senza assunzione di responsabilità verso la stazione appaltante, mentre nell&#8217;avvalimento si configura nella &#8220;messa a disposizione&#8221; della propria organizzazione di beni e manodopera per sopperire alla carenza dei requisiti di partecipazione, con l&#8217; assunzione  di responsabilità solidale da parte dell&#8217;appaltatore), attraverso lo strumento dell&#8217;avvalimento operativo l&#8217;ausiliato realizza sostanzialmente l&#8217;esecuzione dei contratti con i mezzi operativi (mezzi materiali e personale) ricevuti dall&#8217;impresa ausiliaria.<br />
R. Mangani,<em>L&#8217;avvalimento nel nuovo Codice dei contratti pubblici tra vecchie questioni e nuovi problemi,</em>in Giustamm.it, Dottrina, n. 10-2016; G. Lusardi, <em>Il subappalto e l&#8217;avvalimento nel nuovo codice degli appalti pubblici</em>, Roma 2018, 192; sulla distinzione tipologica tra avvalimento di garanzia e operativo cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 28 febbraio 2018, n. 1216.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>La lettura della disposizione lascerebbe propendere per l&#8217;orientamento volto a configurare un mutamento del titolo dell&#8217;intervento del terzo, con tutti gli oneri autorizzativi e i limiti quantitativi per esso previsti, ma il diritto europeo non consente di intravedere alcuna possibilità di limitazione generalizzata dell&#8217;avvalimento, per di più in termini quantitativi, come recentemente affermato dal  T.A.R. Piemonte, Sez. I,  18 marzo 2019, n. 291 che statuisce &#8220;<em>l&#8217;impossibilità di estendere in via analogica all&#8217;avvalimento (ancorché operativo) il limite del 30% delle attività delegabili, dettato espressamente per il subappalto</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>In tal senso si esprime l&#8217;Anac, parere del 21 febbraio 2018, n. 181.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>A. Cianflone, G. Giovannini, <em>L&#8217;appalto di opere pubbliche</em>, Milano, 1999, 44.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>G. Musolino,<em>La categoria del contratto derivato ed il subappalto</em>, cit. 350.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>A. M. Azzaro, voce Subcontratto in Dig. Disc. Priv., Sez. civ. Torino 2000,682.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>R. Garofoli, Maria Alessandra Sandulli, <em>Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE</em>, 2005,344.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>S. Vinti, <em>Valutazioni comparative e sindacato giurisdizionale</em>, in Dir. Proc. Amm. 2002, 520 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>In tal modo restavano interamente subappaltabili i lavori scorporabili, salvo quelli di contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, il che sottoponeva i concorrenti al compimento di rigorosi adempimenti (Individuazione della categoria prevalente e del relativo importo, nonché dei subappaltatori proposti; deposito del relativo contratto 20 giorni prima l&#8217;inizio della prestazione; dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici e morali).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Già l&#8217;art. 34 del d. lgs. n. 406/1991 aveva provveduto in tal senso, per poi essere reintrodotto con la legge 109/1994.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Disposizione confluita nell&#8217;art. 105, co. 14, d. lgs. n. 50/2016 con l&#8217;ulteriore precisazione che il ribasso debba essere effettuato &#8220;<em>nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto</em>&#8220;, al fine di evitare lavorazioni scadenti rispetto a quanto richiesto nel contratto di appalto per l&#8217;utilizzo di materiali e finiture di minor pregio da parte della ditta subappaltatrice. Inoltre, nell&#8217;escludere il ribasso per i costi della sicurezza affianca anche quelli della manodopera, per evitare l&#8217;impiego di lavoratori poco qualificati e sottopagati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Il d. l. n. 32/2019 aveva innalzato l&#8217;affidamento in subappalto ad una quota pari, nel massimo, al 50%, ridotta, in via di compromesso, al 40% dalla commissione lavori pubblici e ambiente del Senato e sospesa il 31 maggio scorso ad opera di un emendamento diretto a sospendere in via sperimentale ogni limitazione al subappalto fino al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per le opere caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o elevata complessità tecnica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Tra le modifiche anche la soppressione del divieto di subappalto all&#8217;impresa che ha partecipato alla procedura per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto principale e l&#8217;obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>La modifica ha di fatto sbiadito la distinzione, di derivazione giurisprudenziale, tra subappalto necessario e subappalto facoltativo, nella misura in cui non si rende più necessario indagare sul grado di specificità richiesto all&#8217;operatore economico nell&#8217;indicazione dei subappaltatori e conseguentemente sui poteri della stazione appaltante in caso di omessa indicazione. Infatti, mentre per il subappalto facoltativo (configurabile qualora il concorrente sia già in possesso dei requisiti di qualificazione ed il ricorso al subappalto costituisca una mera scelta organizzativa) si considerava sufficiente la mera indicazione della volontà di procedere al subappalto, nella diversa ipotesi di subappalto necessario o qualificante (in cui l&#8217;impresa non possiede le qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione dei lavori) si riteneva necessario un maggior grado di precisione, quali l&#8217;indicazione dei subappaltatori e la dimostrazione del possesso da parte dei requisiti di qualificazione, a pena di esclusione. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio2015, n. 944. <em>Contra</em>Cons.  Stato, Ad. Pl., 2 novembre 2015, n. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>La legge n. 190/2012 ha previsto l&#8217;istituzione presso ogni Prefettura dell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, al fine di rendere più efficaci e celeri i controlli antimafia nei confronti di questi operatori. In particolare, ai sensi dell&#8217; art. 1, co 53 &#8220;sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:  a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi;  c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi;  i) guardiania dei cantieri&#8221;. Sullo scopo delle white list cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743: &#8220;<em>lo scopo della white list non è quello di prendere atto delle risultanze del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti, quanto piuttosto quello di selezionare imprese che risultino del tutto esenti da qualunque rischio, anche indiziariamente desunto, di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata</em>&#8220;; Cons. di Stato, Sez. III, 10 luglio 2017 n. 565; G. Lusardi, <em>Il subappalto e l&#8217;avvalimento nel nuovo codice degli appalti pubblici</em>, cit., 115.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-al-subappalto-le-pronunce-della-corte-di-giustizia-dell-unione-europea/">Limiti al subappalto: le pronunce della Corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea.  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nuove vie amministrative per gli appalti e le infrastrutture</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-vie-amministrative-per-gli-appalti-e-le-infrastrutture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:36:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-vie-amministrative-per-gli-appalti-e-le-infrastrutture/">Nuove vie amministrative per gli appalti e le infrastrutture</a></p>
<p>&#160; Estratto da Osservatorio Appalti,nella Rivista di diritto pubblico Giustamm.it Indice Sommario 1. Premessa; 2. Il ritorno del regolamento unico di attuazione del Codice appalti; 3. Sostenere ora le manutenzioni nel Paese; 4. Sorvegliare meglio il rispetto delle soglie di valore nei lotti; 5. La disciplina delle soglie dopo lo Sblocca cantier;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-vie-amministrative-per-gli-appalti-e-le-infrastrutture/">Nuove vie amministrative per gli appalti e le infrastrutture</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-vie-amministrative-per-gli-appalti-e-le-infrastrutture/">Nuove vie amministrative per gli appalti e le infrastrutture</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;"><em>Estratto da </em><strong>Osservatorio Appalti</strong>,<em>nella Rivista di diritto pubblico Giustamm.it</em></div>
<p>Indice Sommario</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa; 2. Il ritorno del regolamento unico di attuazione del Codice appalti; 3. Sostenere ora le manutenzioni nel Paese; 4. Sorvegliare meglio il rispetto delle soglie di valore nei lotti; 5. La disciplina delle soglie dopo lo Sblocca cantier; 6. Il ritorno del massimo ribasso; 7. Il nuovo (ancora precario) assetto dei consorzi; 8. I <em>&#8220;gravi illeciti professionali&#8221;</em>nell&#8217;espansione delle misure di prevenzione; 9. I nuovi requisiti tecnico-economici alla luce della crisi; 10. La modifica dei metodi di calcolo delle anomalie; 11. La riforma del subappalto dopo il decreto Sblocca cantieri: luci e ombre; 12. La sentenza della Corte europea e l&#8217;illegittimità della soglia generale nel subappalto; 13. Rimedi contro <em>&#8220;la paura della firma&#8221;</em>e della responsabilità che frena le procedure; 14. Conclusioni in corso d&#8217;opera.</p>
<div style="text-align: justify;">
<strong>1. Premessa </strong><br />
Nella complessa vicenda della disciplina degli appalti e delle infrastrutture il precedente governo aveva agito ancora per via legislativa, con il decreto <em>Sblocca cantieri </em>convertito con la legge n. 55/2019, mentre quello attuale ha annunciato di voler perseguire efficienza e semplificazione per via amministrativa, evitando nuovi <em>shock</em>da impatto normativo, che notoriamentedeterminano attese e inerzie.<br />
È un buon proposito, un punto di vista innovativo, in una materia che già alcuni decenni fa Massimo Severo Giannini definiva, senza mezzi termini, <em>&#8220;enigmistica giuridica&#8221;.</em><br />
Ed in effetti si tratta ancora di uscire dai tre paradossi nazionali secondo cui siamo il paese con il maggior numero di leggi e pure con la massima illegalità; il maggior numero di stazioni appaltanti (oltre 36mila!) e il maggior numero di opere incompiute; il massimo ribasso nelle aggiudicazioni ed il massimo costo dell&#8217;opera finale rispetto ai bandi di gara<a title="">[1]</a>.<br />
Occorre accelerare il cammino ma non siamo all&#8217;anno zero.<br />
Il Codice del 2016, recependo i principi del diritto eurounitario, ha aperto la strada a quattro fondamentali politiche: la semplificazione normativa, riducendo circa 600 norme anche attraverso la <em>soft law</em>dell&#8217;ANAC; la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti; lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, dei contratti di PPP, perché occorre coinvolgere in pieno gli ingenti capitali privati (poco remunerati) per realizzare infrastrutture pubbliche e servizi; la sfida della qualità e del <em>green pubblic procurement,</em>che va curata, al posto del criterio del massimo ribasso del prezzo; misure  per contrastare la <em>&#8220;fuga dalle responsabilità&#8221;</em>e la <em>&#8220;paura della firma&#8221;</em>che frenano i funzionari e le procedure pubbliche<a title="">[2]</a>. Il decreto <em>Sblocca cantieri,</em>tra luci e ombre, ha <em>&#8220;sospeso&#8221;</em>fino al 31 dicembre del 2020 i principali istituti del Codice del 2016, determinando nuove perplessità su un quadro che soffre molto l&#8217;incertezza legislativa e che stava raggiungendoun assetto equilibrato, come testimoniato dall&#8217;aumento delle gare nel 2018 (+ 38,7 per cento)<a title="">[3]</a>. Dunque, occorre riprendere il cammino delle riforme iniziando da quelle già tracciate e da attuare, evitando nuovi <em>shock</em>normativi, usando bene gli strumenti disponibili, sbloccando gli investimenti incagliati nelle procedure amministrative. D&#8217;altronde, in una fase in cui si manifesta un certo effetto <em>freezing</em>sul ruolo dell&#8217;ANAC occorre (ri)considerare il valore della circolare interpretativa da parte del MIT, eventualmente sentiti ANAC e Consiglio di Stato, oltre lo spazio di intervento riconosciuto espressamente al governo dalla nuova versione dell&#8217;art. 216, comma27 <em>octies, </em>ai fini dell&#8217;archiviazione della pur vasta materia delle procedure di infrazione.<br />
Le considerazioni che seguono sono dedicate ad alcune di queste azioni.</p>
<p><strong>2. Il ritorno del regolamento unico di attuazione del Codice appalti</strong><br />
Da un punto di vista sistematico, quella del ritorno al Regolamento Unico e del superamento del sistema fondato su Linee guida ANAC e singoli decreti ministeriali, che ha caratterizzato il modello di <em>soft law</em>del 2016, è la novità più importante del c.d. decreto <em>Sblocca</em><em>Cantieri</em>, entrato in vigore il 19 aprile 2019, e poi confermata, con alcune modifiche, dalla legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019.<br />
Si tratta una modifica nelle intenzioni volta a soddisfare esigenze di maggiore certezza e prevedibilità nelle gare pubbliche, anche alla luce dei dubbi sull&#8217;effettiva vincolatività delle Linee guida rispetto alle stazioni appaltanti, lasciata colpevolmente all&#8217;incertezza dell&#8217;interpretazione.<br />
Il nuovo comma 27 <em>octies</em>dell&#8217;art. 216 del Codice prevede un elenco delle materie in cui interverrà il Regolamento Unico<a title="">[4]</a>.<br />
In particolare, ma non in via esaustiva:<br />
<em>a) </em>nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;<br />
<em>b) </em>progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;<br />
<em>c)  </em>sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>d) </em>procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore alle soglie comunitarie;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>e)  </em>direzione dei lavori e dell&#8217;esecuzione;<br />
<em>f)  </em>esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;<br />
<em>g)  </em>collaudo e verifica di conformità;<br />
<em>h) </em>affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;<br />
<em>i)  </em>lavori riguardanti i beni culturali<a title="">[5]</a>.<br />
Se si considera nel dettaglio il rapporto tra queste materie e le Linee guida ANAC emerge che, in effetti, solo due linee guida verranno ad essere sostituite dal Regolamento mentre le altre saranno <em>&#8220;congelate&#8221;</em>fino al 31 dicembre 2020.<br />
L&#8217;assetto delineato dopo il decreto <em>Sblocca cantiere </em>non è chiaro e dovrà essere precisato.<br />
In particolare, dovrà essere meglio definito l&#8217;ambito di operatività delle linee guida ANAC di natura vincolante e sarà opportuno evitare un&#8217;espansione ipertrofica del regolamento, anche per evitare una <em>&#8220;duplicazione&#8221;</em>delle norme che già in passato ha determinato problemi interpretativi e pratici.</p>
<p><strong>3. Sostenere ora le manutenzioni nel Paese</strong><br />
Con il decreto <em>Sblocca cantieri </em>è stato modificato l&#8217;art. 23 nella parte in cui, al comma 3 <em>bis,</em>consente di procedere all&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti, sulla base del solo progetto definitivo, e non<em>&#8220;esecutivo&#8221;,</em>a prescindere dall&#8217;importo.<br />
Risulta meglio riscritto anche il successivo comma 5 relativo al contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica che ha ormai sostituito il <em>&#8220;vecchio&#8221; </em>progetto preliminare.<br />
Nel previgente testo, il progetto di fattibilità tecnico-economica <em>poteva,</em>ai fini dell&#8217;inserimento dell&#8217;intervento nel documento di programmazione triennale delle opere, essere suddiviso in due fasi: documento delle alternative progettuali e progetto di fattibilità; stessa facoltà era prevista sia nell&#8217;ipotesi di espletamento del dibattito pubblico che in quella dei concorsi di progettazione. Mentre, in tutti gli altri casi, doveva essere redatto come unico documento di progettazione di fattibilità.<br />
Nel testo attuale, invece, per gli appalti di lavori sopra soglia, <em>&#8220;anche ai fini della programmazione&#8221;,</em>nonché per l&#8217;espletamento delle procedure del dibattito pubblico e dei concorsi di progettazione, il progetto di fattibilità <em>deve</em>&#8211; non più <em>&#8220;può&#8221; </em>&#8211; essere preceduto dal documento delle alternative progettuali.<br />
In tutti altri casi, come negli affidamenti sotto-soglia, viene invece lasciata come una possibilità.<br />
Questa semplificazione è utile per implementare gli investimenti pubblici nel settore delle manutenzioni, decisivo per la rigenerazione degli immobili pubblici e per gli effetti più immediati sull&#8217;economia.</p>
<p><strong>4. Sorvegliare meglio il rispetto delle soglie di valore nei lotti</strong><br />
Tra le novità positive del decreto <em>Sblocca cantieri </em>vale la pena segnalare la modifica intervenuta ai commi 9 e 10 dell&#8217;art. 35, con riferimento agli appalti divisi in lotti<a title="">[6]</a>.<br />
Con l&#8217;eliminazione dell&#8217;avverbio <em>&#8220;contemporaneamente&#8221; </em>il legislatore, sollecitato dalla lettera di messa in mora da parte del Commissario europeo, ha inteso inserire l&#8217;obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati <em>&#8220;contemporaneamente&#8221;.</em><br />
<em>Ora, per i contratti relativi a lavori e servizi:</em><br />
<em>a)</em>quando un&#8217;opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo<br />
stimato della totalità di tali lotti <em>[lettera così modificata dall&#8217;art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019]</em><br />
<em>Analogamente per gli appalti di forniture: </em><br />
<em>a)</em>quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell&#8217;applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti <em>[lettera così modificata dall&#8217;art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019].</em><br />
La norma ora è chiara ma la prassi della suddivisione in lotti diversi al fine di eludere le soglie è diffusa e va sorvegliata con rigore anche in via amministrativa.</p>
<p><strong>5. La disciplina delle soglie dopo lo Sblocca cantieri</strong><br />
Le modifiche più rilevanti riguardano l&#8217;ambito dei lavori, in cui si è registrato l&#8217;innalzamento delle soglie per il ricorso a:<br />
<em>(i)            </em>affidamento diretto, dai 40.000 ai 150.000 euro, <em>«previa valutazione di </em><strong>tre</strong><em>preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno </em><strong>cinque </strong><em>operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazionedegli inviti» </em>[art. 36, comma 2, lett. b)];<br />
<em>(ii)           </em>procedura negoziata: <em>«per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro einferiore a 350.000 euro&amp; previa consultazione, ove esistenti, di almeno </em><strong>dieci</strong><em>operatori economici &amp;» </em>[art. 36, comma 2, lett. c)] e <em>«per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro einferiore a 1.000.000 di euro&amp; previa consultazione, ove esistenti, di almeno </em><strong>quindici </strong><em>operatori economici &amp;»</em>[art. 36, comma 2, lett. c-<em>bis</em>)].<br />
In buona sostanza, per tutte le nuove procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data su indicata o le cui lettere di invito non sono state ancora inviate a tale data, si dovrà tenere conto del nuovo assetto normativo ridisegnato dal decreto n. 32/2019, di recente conversione in legge n.55/2019<a title="">[7]</a>.<br />
Tuttavia, alcuni aspetti potranno essere precisati anche in via amministrativa: cosa bene intendere per <em>&#8220;preventivi&#8221;,</em>come utilizzare strumenti pro concorrenziali come l&#8217; <em>&#8220;elenco dei fornitori&#8221; </em>o il principio di<em>&#8220;rotazione&#8221;, </em>ed altro ancora<a title="">[8]</a>.</p>
<p><strong>6. Il ritorno del massimo ribasso</strong><br />
Con il decreto <em>Sblocca cantieri </em>il criterio del prezzo più basso &#8211; ritenuto fino ad oggi criterio eccezionale rispetto a quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; diventa criterio principale fino alle soglie di cui all&#8217;art. 35: «<em>&amp; le stazioni appaltanti procedono all&#8217;aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa».</em><br />
La modifica riparametra il rapporto tra i due criteri su un piano <em>&#8220;alternativo&#8221;, </em>rendendo non più residuale l&#8217;utilizzo del massimo ribasso<a title="">[9]</a>, con l&#8217;inevitabile conseguenza di ridimensionare l&#8217;impatto procedurale legato al ricorso all&#8217;Albo dei Commissari dell&#8217;ANAC di cui all&#8217;art. 77 del Codice, che infatti viene <em>&#8220;sospeso&#8221;</em>fino al 31 dicembre 2020.<br />
La disciplina va coordinata con quella di cui al successivo articolo 95, secondo cui <em>«può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)» </em>[comma 4] cioè per <em>«i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all&#8217;articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell&#8217;articolo 36 comma 2, lettera a)» </em>[comma 3 lett. a)].<br />
Ben inteso che ove ricorrano al criterio del prezzo più basso <em>«le stazioni appaltanti &amp; ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta»</em>[comma 5].<br />
La modifica descritta, che segna un ritorno al passato, essendo stata introdotta per via legislativa non è facilmente modificabile per via amministrativa anche se, essendo i due criteri di aggiudicazione posti su un piano di <em>&#8220;alternatività&#8221;,</em>è possibile incentivare con varie misure la scelte dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del massimo ribasso<a title="">[10]</a>.</p>
<p><strong>7. Il nuovo (ancora precario) assetto dei consorzi</strong><br />
Con il decreto <em>Sblocca cantieri è </em>stata ridisegnata la norma sui consorzi stabili, con la previsione che la possibile assegnazione a imprese del consorzio non configuri più subappalto.<br />
La novella pare allineata a quella giurisprudenza ormai costante nel ritenere il <em>&#8220;consorzio stabile&#8221;</em>soggetto giuridico autonomo, astrattamente idoneo ad <em>&#8220;operare con un&#8217;autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l&#8217;ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto&#8221;<a title=""><strong>[11]</strong></a></em><br />
Dalla lettera della norma: <em>«i consorzi stabili di cui agli articoli 45 comma 2 lettera c) e 46 comma 1 lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante &amp; L&#8217;affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettera </em> <em>b), ai propri consorziati non costituisce subappalto» </em>[comma 2].<br />
Inoltre, <em>«la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all&#8217;apporto reso dai singoli consorziati nell&#8217;esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente» </em>[comma 2 <em>bis</em>].<br />
Il nuovo assetto normativo tende a consolidare il ruolo dei consorzi stabili, che costituiscono un potente strumento di crescita delle PMI<a title="">[12]</a>.<br />
Tuttavia, restano ancora zone grigie e profili indistinti nella fisionomia dei rapporti tra consorzi stabili e consorzi ordinari circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare.<br />
È questo un tema che ben può ricevere margini di chiarimento attraverso circolari interpretative da parte del MIT, ove si ritenga di non delegare ad altre Autorità una funzione che <em>in primis,</em>e non solo per tradizione, dovrebbe spettare all&#8217;Amministrazione attiva competente.</p>
<p><strong>8. I <em>&#8220;gravi illeciti professionali&#8221;</em>nell&#8217;espansione delle misure di prevenzione</strong><br />
L&#8217;art. 80 del Codice dei contratti è stato nuovamente modificato dal decreto <em>Sblocca Italia</em>e, questa volta, in modo più rilevante soprattutto dal punto di vista delle imprese<a title="">[13]</a>.<br />
Come noto, secondo quanto previsto dal comma 5 <em>«le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico» </em>quando, in particolare, a verificarsi sia: «<em>una delle seguenti situazioni</em>:<br />
[&amp;]<br />
<em>c)</em><em>la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;</em><br />
<em>c-bis)</em><em>l&#8217;operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;</em><br />
<em>c-ter)</em><em>l&#8217;operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; </em><br />
<em>c-quater) l&#8217;operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato</em><em>»</em>.<br />
Queste modiche introdotte dal decreto <em>Sblocca cantieri </em>meritano di essere meglio considerate alla luce della giurisprudenza prevalente e del contesto.<br />
Ci si è domandati se la risoluzione per inadempimento, ove sia stata contestata in giudizio dall&#8217;appaltatore, possa ugualmente rilevare ai fini dell&#8217;esclusione dalle gare.</div>
<div style="text-align: justify;">Ebbene, secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato<a title="">[14]</a>il pregresso inadempimento, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini escludenti qualora assurga al rango di <em>&#8220;<strong>grave illecito professionale</strong>&#8220;,</em>tale da rendere dubbia l&#8217;integrità e l&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore economico, e deve pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante la valutazione della portata di <em>&#8220;<strong>pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto</strong>&#8221; </em>simili effetti specifici, fermo restando che, in tale eventualità, i correlativi oneri di prova e motivazione incombenti sull&#8217;Amministrazione sono ben più rigorosi e impegnativi rispetto a quelli operanti in presenza delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.</div>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, <em>&#8220;<strong>la Stazione Appaltante può basarsi sul solo inadempimento per qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale</strong>&#8220;<a title=""><strong>[15]</strong></a>.</em><br />
Si consideri poi se le sanzioni Antitrust possano o meno rientrare quali fattispecie dell&#8217;illecito professionale.<br />
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, <em>&#8220;<strong>l&#8217;illecito Antitrust rientra tra le condotte professionali valutabili ai fini della possibile esclusione di un concorrente dalla gara pubblica, ancorché non espressamente menzionato nel catalogo disegnato dalla lett. c) dell&#8217;art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50/2016</strong>&#8220;<a title=""><strong>[16]</strong></a>.</em><br />
Ciò sul presupposto che <em>&#8220;<strong>l&#8217;elenco dei comportamenti valutabili dalla Stazione Appaltante alla stregua di un «grave illecito professionale» apprestato dall&#8217;art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. n. 50 del </strong></em><strong><em>2016</em></strong><strong><em>e ulteriormente dettagliato dall&#8217;art. 2.2.1.2 delle Linee Guida n. 6 dell&#8217;ANAC deve ritenersi meramente esemplificativo e non tassativo</em></strong><em>&#8220;<a title=""><strong>[17]</strong></a>.</em><br />
Difatti, come correttamente opina il Consiglio di Stato <em>&#8220;<strong>la definizione di «grave illecito professionale» di cui all&#8217;art. 80 comma 5 lett. c) Codice del 2016 si articola infatti in due parti: la prima, immediatamente precettiva, che delinea i confini della fattispecie astratta, stabilendo che l&#8217;esclusione va disposta in tutte quelle ipotesi in cui la Stazione Appaltante riscontri comportamenti «tali da rendere dubbia la [&amp;] integrità o affidabilità» dell&#8217;operatore economico; la seconda, di carattere meramente esemplificativo e non tassativo, ove si illustrano i comportamenti che, almeno di regola (e fatta salva, in ogni caso, la valutazione contraria della Stazione Appaltante, da motivare sulla base delle concrete risultanze istruttorie), appaiono idonei a integrare la fattispecie astratta</strong>&#8220;<a title=""><strong>[18]</strong></a></em>.<br />
La questione dell&#8217;annoverabilità dell&#8217;illecito Antitrust tra le ipotesi di <em>&#8220;illecito</em><em>&#8220;professionale&#8221;,</em>cui fa riferimento l&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016, è stata di recente affrontata in sede europea. In particolare, la Corte di giustizia UE, fugando ogni residuo dubbio interpretativo, ha affermato la non conformità alle direttive europee della disciplina nazionale nella parte in cui esclude, dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;errore grave commesso da un operatore economico nell&#8217;esercizio della propria attività professionale, i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall&#8217;Autorità nazionale garante della concorrenza <em>&#8220;con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale&#8221;,</em>e che preclude alle Amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.<br />
Nell&#8217;ordinanza di seguito citata, la C.G.U.E. ritiene doverosa la valutazione della Stazione appaltante a prescindere da una decisione del giudice.<br />
In particolare, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Sezione IX, 4 giugno 2019, C425/18, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (C.N.S.) nella specifica materia relativa a <em>&#8220;Contratti pubblici Gara Grave illecito professionale Violazione delle norme in materia di concorrenza&#8221;</em>ha sentenziato nel modo seguente: &#8220;<em>L&#8217;articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è interpretata nel senso di escludere dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;«errore grave» commesso da un operatore economico «nell&#8217;esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall&#8217;autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico&#8221;.</em><br />
In sostanza, la Corte di giustizia UE, dopo aver analizzato la normativa di riferimento, ha affermato che:<br />
<em>(i) </em>l&#8217;art. 45, par. 2, della direttiva 2004/18/CE non prevede un&#8217;uniformità di applicazione, a livello nazionale, delle cause di esclusione in esso indicate, in quanto gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alcune cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che può variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale, prevalenti a livello nazionale;<br />
<em>(ii) </em>tuttavia, l&#8217;art. 45, par. 2, lett. d), del citato articolo non rinvia alla normativa e alla regolamentazione nazionale, ma prevede che gli Stati membri precisino, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione, le condizioni della sua applicazione;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>(iii)</em> quando per una causa di esclusione non vi è un rinvio al diritto nazionale, il potere discrezionale degli Stati membri è regolato più rigorosamente e spetta alla Corte definire la portata di una tale causa di esclusione facoltativa;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>(iv)</em> la nozione di errore nell&#8217;esercizio della propria attività professionale, cui fa riferimento la citata disposizione:</div>
<div style="text-align: justify;">1) comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell&#8217;operatore economico;</div>
<div style="text-align: justify;">2) non può essere limitato ai soli inadempimenti e condotte negligenti nell&#8217;esecuzione di un contratto pubblico;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>3) </em>si riferisce normalmente a un comportamento dell&#8217;operatore economico che denoti un&#8217;intenzione dolosa o un atteggiamento colposo di una certa gravità;<br />
<em>(v)</em>l&#8217;art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), autorizza le Amministrazioni Aggiudicatrici ad accertare un grave errore commesso nell&#8217;esercizio della propria attività professionale con qualsiasi mezzo di prova; discende da tanto che:<br />
<em>1) </em>non è, quindi, necessaria una sentenza passata in giudicato;<br />
<em>2) </em>la decisione di un&#8217;Autorità nazionale garante della concorrenza, che stabilisca che un operatore ha violato le norme in materia di concorrenza, può senz&#8217;altro costituire indizio dell&#8217;esistenza di un errore grave commesso da tale operatore;<br />
<em>3) </em>di conseguenza, la commissione di un&#8217;infrazione alle norme in materia di concorrenza può costituire una causa di esclusione rientrante nell&#8217;art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), della direttiva 2004/18/CE;<br />
<em>4) </em>tuttavia, la decisione dell&#8217;Autorità nazionale garante della concorrenza non può comportare l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in quanto, conformemente al principio di proporzionalità, l&#8217;accertamento della sussistenza dell&#8217;errore grave necessita dello svolgimento di una valutazione specifica e concreta del comportamento dell&#8217;operatore economico interessato.<br />
Successivamente la Corte di Giustizia, Sezione IV, 19 giugno 2019, C-41/18, Meca s.r.l., ha aggiunto che &#8220;<em>l&#8217;articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all&#8217;amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d&#8217;appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce</em>&#8220;. In particolare, la Corte ha affermato che:<br />
<em>(i)</em>le cause di esclusione facoltative devono essere valutate secondo il principio di proporzionalità (art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24/UE) il quale non consente al legislatore nazionale di considerare automaticamente irrilevanti, ai fini dell&#8217;ammissione ad una nuova gara, gli illeciti professionali che hanno dato luogo ad una precedente risoluzione contrattuale avverso la quale sia stato proposto ricorso e lo stesso sia ancora pendente;<br />
<em>(ii</em>) in ragione del tenore dei considerando 101 e 102 della direttiva n. 2014/24/UE, nell&#8217;applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità;<br />
<em>(iii</em>) in base all&#8217;art. 57, par. 4, della direttiva n. 2014/24/UE, che è sostanzialmente sovrapponibile all&#8217;art. 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE:<br />
<em>1)</em>il compito di valutare se un operatore economico debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto appartiene alle amministrazioni aggiudicatrici e non a un giudice nazionale;<br />
<em>2)</em>la facoltà di cui dispone qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di appalto è destinata in modo particolare a consentirle di valutare l&#8217;integrità e l&#8217;affidabilità di ciascuno degli offerenti;<br />
<em>3)</em>i due motivi di esclusione previsti dall&#8217;art. 57, paragrafo 4, lettere c) e g), si basano su un elemento essenziale del rapporto tra l&#8217;aggiudicatario dell&#8217;appalto e l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, vale a dire l&#8217;affidabilità del primo, sulla quale si fonda la fiducia che vi ripone la seconda (&#8220;il considerando 101, primo comma, della direttiva in parola prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli «operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili», mentre il suo secondo comma prende in considerazione, nell&#8217;esecuzione degli appalti pubblici precedenti, «comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore economico&#8221;, cfr. punto 30);<br />
<em>4)</em>le amministrazioni aggiudicatrici devono poter escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura e non solo dopo che un organo giurisdizionale abbia pronunciato una sentenza che accerti l&#8217;esistenza del grave illecito professionale;<br />
<em>5)</em>se un&#8217;amministrazione aggiudicatrice dovesse essere automaticamente vincolata da una valutazione effettuata da un terzo, le sarebbe probabilmente difficile accordare un&#8217;attenzione particolare al principio di proporzionalità al momento dell&#8217;applicazione dei motivi facoltativi di esclusione;<br />
<em>(iv)</em>in relazione al perimetro della discrezionalità del legislatore interno, in un assetto normativo in cui gli Stati membri sono chiamati a specificare le condizioni di applicazione della disciplina nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione:<br />
<em>1</em>) il potere discrezionale degli Stati membri non è assoluto e, &#8220;una volta che uno Stato membro decide di recepire uno dei motivi facoltativi di esclusione previsti dalla direttiva 2014/24, deve rispettarne gli elementi essenziali, quali ivi previsti. Precisando che gli Stati membri specificano «le condizioni di applicazione del presente articolo» «nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione», l&#8217;articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 osta a che gli Stati membri snaturino i motivi facoltativi di esclusione stabiliti in tale disposizione o ignorino gli obiettivi o i principi ai quali è ispirato ciascuno di detti motivi&#8221;;<br />
<em>2)</em>&#8220;quando è stata chiamata a interpretare i motivi facoltativi di esclusione, come quelli previsti all&#8217;articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) o g), della direttiva 2004/18, le uniche disposizioni che non comportavano alcun rinvio al diritto nazionale, la Corte si è basata sull&#8217;articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, della medesima direttiva, in forza del quale gli Stati membri precisano, nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione, le condizioni di applicazione del suddetto paragrafo 2, per circoscrivere più rigorosamente il potere discrezionale di tali Stati e definire, a sua volta, la portata della causa facoltativa di esclusione controversa (v., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2012, Forposta, C-465/11, in www.curia.europa.eu, punti da 25 a 31)&#8221;;<br />
<em>(v)</em>dal testo dell&#8217;art. 57, paragrafo 4, della direttiva n. 2014/24/UE risulta che il legislatore dell&#8217;Unione ha inteso affidare all&#8217;amministrazione aggiudicatrice, e a essa soltanto, nella fase della selezione degli offerenti, il compito di valutare se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto;<br />
<em>(vi)</em>l&#8217;art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici non è conforme all&#8217;ordinamento europeo per la parte in cui limita la possibilità per l&#8217;amministrazione di escludere da una procedura d&#8217;appalto un operatore economico qualora, in particolare, essa dimostri, con mezzi adeguati che:<br />
1) in primo luogo, lo stesso operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;<br />
2) in secondo luogo, i medesimi gravi illeciti professionali, che possono risultare da significative carenze verificatesi nell&#8217;esecuzione di un precedente appalto pubblico, hanno dato luogo alla risoluzione del contratto concluso dal medesimo con l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;<br />
3) in terzo luogo, tale risoluzione non è stata contestata in giudizio o è stata confermata all&#8217;esito di un giudizio;<br />
<em>(vii)</em>tale disposizione non è idonea a preservare l&#8217;effetto utile della previsione dell&#8217;art. 57, paragrafo 4, lettera c) o g), della direttiva n. 2014/24/UE poiché il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione è paralizzato dalla proposizione di un ricorso contro la risoluzione di un precedente contratto d&#8217;appalto di cui l&#8217;offerente era firmatario &#8220;quand&#8217;anche il suo comportamento sia risultato tanto carente da giustificare tale risoluzione&#8221; (punto 38);<br />
<em>(viii)</em>l&#8217;art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici non incoraggia un aggiudicatario nei cui confronti è stata emanata una decisione di risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico ad adottare misure riparatorie (self cleaning), le quali consentirebbero all&#8217;operatore economico di prendere provvedimenti per dimostrare di essere affidabile e meritevole di fiducia nonostante ricorra un motivo di esclusione.<br />
Con riguardo alla necessità di orientare il corretto uso della discrezionalità ammministrativa e anche al fine di evitare una sorta di <em>&#8220;federalismo et</em><em>ico&#8221;,</em>con interpretazioni variabili tra  stazioni appaltanti diverse ed una certa confusione nei mercati e nella condotta stessa delle imprese, sarebbe assai opportuno chiarire in via generale il regime delle esclusioni attraverso un&#8217;interpretazione autorevole, fatta di concerto tra MIT, ANAC e Consiglio di Stato, del principio di <em>&#8220;proporzionalità&#8221;</em>delle misure di esclusione dalle gare sia per quanto concerne la definizione della <em>&#8220;gravità&#8221;</em>sia per il termine della durata.</p>
<p><strong>9. I nuovi requisiti tecnico-economici alla luce della crisi</strong><br />
Una modifica certamente condivisibile, rilevante per gli operatori economici e favorevole al principio di partecipazione, è quella relativa alla dimostrazione dei requisiti tecnico-economici.<br />
Difatti, i concorrenti alle gare possono ora attingere ai risultati ottenuti negli ultimi 15 anni, e non più 10,e ciò per agevolare le imprese che hanno attraversato la crisi economica iniziata nel 2008.<br />
Dalla lettera della norma: <em>«il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all&#8217;articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall&#8217;Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti»</em>[comma 4 lett. b)]. La novella legislativa, invocata dai mondi delle imprese e delle professioni tecniche, tiene ragionevolmente conto della possibile perdita dei requisiti, negli anni più bui della crisi economica, da parte di operatori e soggetti pure capaci e meritevoli.<br />
Il tema è chiaro e fondato e non merita correzioni.</p>
<p><strong>10. La modifica dei metodi di calcolo delle anomalie</strong><br />
Il decreto <em>Sblocca</em><em>cantieri</em>ha completamente rivisto l&#8217;art. 97 che ha sostituito i precedenti cinque metodi di calcolo da individuarsi previo sorteggio pubblico<a title="">[19]</a>, con un sistema duale applicabile se il numero delle offerte ammesse è almeno pari o superiore a 5 [comma 3 <em>bis</em>].<br />
Sono ora previsti, infatti, due soli calcoli per la soglia di anomalia<a title="">[20]</a>: il primo, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 15 e il secondo, nel caso opposto (inferiori a 15).<br />
Inoltre, nel caso di criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, il calcolo di cui al comma 3 (i 4/5) è effettuato solo <em>&#8220;ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre&#8221;.</em><br />
Non altrettanto chiari appaiono i criteri di cui ai commi 2 e 2 bis ai quali <em>&#8220;il Rup o la commissione giudicatrice&#8221;</em>dovranno fare riferimento a seconda che, ferma restando la scelta di aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso, le offerte siano pari o superiori a 15 (comma 2) ovvero inferiori (comma 2 <em>bis</em>).<br />
Anche questo tema potrebbeavere un miglior chiarimento in via interpretativa, attraverso una circolare ministeriale, eventualmente sentiti ANAC e Consiglio di Stato.</p>
<p><strong>11. La riforma del subappalto dopo il decreto Sblocca cantieri: luci e ombre</strong><br />
Questo tema è assai tormentato ed attuale, anche alla luce della recente decisione della Corte europea di cui si dirà oltre, e merita una più analitica trattazione.<br />
Come noto, la regola generale del Codice è quella del limite del 30 per cento delle prestazioni subappaltabili.<br />
Tuttavia, la legge di conversione n. 55/2019 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, il limite delle opere subappaltabili, in luogo del 50 per cento inizialmente previsto dal decreto<br />
n. 32/2019, aumenti fino al 40 per cento del valore complessivo dell&#8217;appalto, lasciando (sempre) scegliere alle stazioni appaltanti la (più bassa) percentuale esatta.<br />
In sintesi, oggi il ricorso al subappalto è quindi permesso fino alla quota del 40% dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, salvo un limite inferiore previsto dal singolo bando.<br />
È consentita alle stazioni appaltanti la previsione di limiti inferiori al 40% per le prestazioni subappaltabili, a condizione che venga dimostrata con congrua motivazione la natura peculiare delle prestazioni da affidare in appalto.<br />
Una soluzione, questa, in certo senso di compromesso tra la disciplina attuale, ostile al subappalto, e l&#8217;approccio eurounitario che considera il subappalto, sempre soggetto ad autorizzazione e controlli, parte integrante della libertà organizzativa di impresa protesa all&#8217;efficienza del risultato più che alla prevenzione delle attività criminali.<br />
Fino al 31 dicembre 2020, sono state altresì sospese l&#8217;applicazione del comma 6 dell&#8217;articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell&#8217;articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all&#8217;articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva).<br />
Consequenzialmente, non vige più, sempre fino al 31 dicembre 2020, l&#8217;obbligo per l&#8217;offerente di dimostrare l&#8217;assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione, e non può essere applicato il correlato motivo di esclusione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 80 del Codice &#8211; per il caso di mancato possesso dei requisiti da parte del subappaltatore indicato.<br />
Resta fermo, tuttavia, l&#8217;obbligo di dimostrare i requisiti di moralità <em>ex</em>art. 80, anche in capo al subappaltatore, nel momento in cui si richiede l&#8217;autorizzazione al subappalto.<br />
La sospensione dell&#8217;indicazione della <em>&#8220;terna&#8221;</em>in fase di offerta, fortemente sostenuta dai mondi imprenditoriali e dalla stessa Commissione europea che ne ha fatto oggetto della procedura di infrazione dell&#8217;Italia, costituisce un&#8217;innovazione positiva e da consolidare a fronte dell&#8217;evidente irragionevolezza della soluzione previgente, sia in termini pratici che giuridici.<br />
Sempre in materia di subappalto, è prevista adesso tra le cause di esclusione anche il grave inadempimento nei confronti del subappaltatore, se riconosciuto con sentenza passata in giudicato.<br />
Viene, infatti, inserita la nuova lettera <em>c-quater)</em>al comma 5 dell&#8217;art. 80, laddove si prevede l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico che <em>&#8220;abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato&#8221;.</em><br />
La nuova norma prevede pertanto un ampio potere discrezionale delle stazioni appaltanti, data l&#8217;estrema genericità della locuzione <em>&#8220;grave inadempimento&#8221;</em>seppur temperato dal suo riconoscimento ovvero accertamento <em>«con sentenza passata in giudicato» </em>(punto però contestato nella richiamata lettera del Commissario europeo al governo italiano).<br />
Sempre in materia di subappalto, giova evidenziare che non è stata confermata,in sede di conversione, l&#8217;abrogazione del divieto di subappalto all&#8217;impresa che ha partecipato alla procedura per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto principale: pertanto, rimane precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto.<br />
Sono quindi scongiurate eventuali logiche anticoncorrenziali (potenzialmente) instaurabili tra operatori, ieri (solo) concorrenti e oggi concorrenti con (anche) una prospettiva di relazione contrattuale (nei termini del subappalto appunto) post aggiudicazione.<br />
Altra modifica non confermata riguarda quella sul pagamento diretto dei subappaltatori, inizialmente prevista nel decreto Sblocca cantieri in presenza di un inadempimento del contraente principale e su richiesta del subappaltatore.<br />
Pertanto, rimane vigente l&#8217;obbligo di corrispondere direttamente l&#8217;importo al subappaltatore in tre casi: <em>(i)</em>quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;<em>(ii)</em>in caso di inadempimento da parte dell&#8217;appaltatore; <em>(iii)</em>su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.<br />
Questa parte della disciplina del subappalto non presenta significative criticità e merita di essere implementata nelle prassi amministrative.
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>12. La sentenza della Corte europea e l&#8217;illegittimità della soglia generale nel subappalto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del 26 settembre della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea sul subappalto era attesa, annunciata<a title="">[21]</a>: dopo la decisione sul caso Vitali, non sarà più legittima la soglia limite del 40 per cento per il subappalto, che diventa libero, come nel resto di Europa.</p>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;Italia era già sotto procedura di infrazione da parte della Commissione europea ma con il decreto <em>&#8220;Sblocca-cantieri&#8221;,</em>faticoso compromesso tra Lega e M5S nel precedente governo, si è introdotto solo un <em>&#8220;ritocchino&#8221;,</em>dal 30 al 40 per cento.<br />
Inutile, ancora illegittimo, secondo la Corte europea che, su richiesta dei giudici italiani, ha sentenziato che il subappalto costituisce una forma di libertà organizzativa dell&#8217;impresa che, secondo le direttive europee, non può essere limitata in via generale da una legge dello Stato membro.<br />
Secondo il giudice del rinvio, il limite generale del 30 per cento per il subappalto, con riferimento all&#8217;importo complessivo del contratto, <em>«può rendere più difficoltoso l&#8217;accesso delle imprese, in particolar modo di quelle piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici. Tale limite è fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali appaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi»<a title=""><strong>[22]</strong></a>.</em><br />
La Corte europea, pur prendendo atto che il governo italiano ha giustificato il limite generale con il fine di rendere <em>&#8220;meno appetibile&#8221;</em>il subappalto alle organizzazioni criminali e mafiose, e ammettendo alcune possibili restrizioni alle regole fondamentali (EU: C: 2015: 721) per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ha ritenuto che una restrizione quale quella prevista dal codice italiano <em>&#8220;eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo&#8221;. </em><br />
I controlli dovrebbero essere svolticaso per caso, in modo efficace, utilizzando meglio i molti strumenti di contrasto della criminalità presenti nell&#8217;ordinamento italiano, e non attraverso limiti quantitativi generali che incidono sulla libertà di organizzazione di impresa e sull&#8217;efficienza del risultato finale,ossia sull&#8217;opera pubblica.<br />
Dopo questa sentenza nulla sarà come prima negli appalti in Italia perché la sfida è profonda.<br />
La cultura politica prevalente ha sin qui privilegiato le regole della prevenzione e del contrasto della criminalità anche a scapito dell&#8217;efficienza dei mercati e dell&#8217;impresa.<br />
I risultati sinqui conseguiti sono dubbi.<br />
L&#8217;Italia non può permettersi uno scontro frontale con l&#8217;Europa che sarebbe peraltro inutile poiché ora i giudici, e le stesse stazioni appaltanti, dovranno applicare la decisione della Corte europea.<br />
Sembra inevitabile un intervento legislativo che faccia chiarezza recependo il principio della sentenza e rimuovendo il limite quantitativo al subappalto.<br />
Ma, ed è questa la vera sfida, occorre anche affinare gli strumenti più efficaci per impedire le infiltrazioni mafiose e criminali negli appalti, come la stessa Corte europea invita a fare. In primo luogo, prendendo atto che la Corte europea censura il limite generale stabilito per legge ma non la possibilità che un limite al subappalto possa essere previsto in singoli bandi dalle stazioni appaltanti, previa un&#8217;adeguata motivazione.<br />
In secondo luogo, è forse il tempo di prevedere il rafforzamento dei controlli sui subappaltatori che si iscrivono nelle <em>white list,</em>rese obbligatorie nel 2016 dal governo Renzi per le lavorazioni a più alto rischio di infiltrazioni mafiose.<br />
Poi si potrebbe forse emendare l&#8217;art. 105 del Codice per rendere ben chiaro che la stazione appaltante non è chiamata solo ad autorizzare il subappalto ma anche i requisiti di legalità (e di <em>rating</em>di merito) del subappaltatore.<br />
Potrebbe anche essere ripristinato il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, abolito dal recente decreto<em>&#8220;Sblocca cantieri&#8221;.</em><br />
Insomma, ad una nuova libertà di organizzazione di impresa, che le imprese italiane devono godere al pari delle altre europee, deve corrispondere un&#8217;accresciuta attenzione ed il perfezionamento dei mezzi per il contrasto mirato della criminalità.<br />
Antimafia ed efficienza di impresa possono convivere, devono crescere insieme, è questa l&#8217;indicazione che ci viene dall&#8217;Europa, ma senza ostacolarsi a vicenda.<br />
Una sfida culturale e politica di prima grandezza per il nuovo governo italiano in un settore vitale per la crescita del Paese.
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<p style="text-align: justify;"><strong>13. Rimedi contro <em>&#8220;la paura della firma&#8221;</em>e della responsabilità che frena le procedure</strong></p>
<p style="text-align: justify;">È ora in corso di approvazione in parlamento il decreto n.104 che contiene, allo stato, un emendamento finalizzato a <em>&#8220;sollevare&#8221;</em>il dirigente o il rup dalla responsabilità per danno erariale in materia di appalti.</p>
<div style="text-align: justify;">Il testo è oggetto di aggiornamenti e mutamenti in corso d&#8217;opera sicché non è possibile un commento puntuale.<br />
Ma occorre nondimeno sottolineare che questa è la strada giusta per contenere, ed auspicabilmente sconfiggere, la <em>&#8220;fuga dalla responsabilità&#8221;</em>o <em>&#8220;paura della firma&#8221;</em>su cui più volte abbiamo scritto anche in questa rivista.<br />
È una questione di notevole rilievo, con molte implicazioni giuridiche, culturali e pratiche, per due ragioni principali.<br />
La prima è che anche questo fenomeno si collega, in definitiva, alla questione in precedenza esaminata in tema di subappalto poiché entrambe hanno <em>lato sensu</em>causa in quella cultura del sospetto che sembra dilatata oltre misura in materia di appalti e pubbliche amministrazioni.<br />
La seconda ragione è pratica ed economica insieme poiché buona parte di quei 70 miliardi di opere pubbliche <em>&#8220;incagliati&#8221;</em>nelle procedure, pur essendo finanziati con risorse certe, dipendono dal <em>metus</em>di conseguenze indesiderate.<br />
In via di principio, un&#8217;Amministrazione forte e consapevole non dovrebbe avere timore dei propri atti.<br />
Ma così, evidentemente, non è, se le principali ricerche rivelano una scarsa propensione all&#8217;assunzione di responsabilità da parte di dirigenti e funzionari che in tal modo rallentano o addirittura impediscono l&#8217;azione amministrativa con riflessi che hanno un serio impatto negativo sull&#8217;economia, la crescita economica, l&#8217;occupazione.<br />
Il dirigente o il r.u.p., in specie in materia di appalto, sembra lasciato <em>&#8220;solo&#8221;</em>dinanzi alle conseguenze dei suoi atti.<br />
In primo luogo, per la ormai consolidata distinzione/separazione tra le funzioni di indirizzo e programmazione, proprie degli organi politici, e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria che competono ai funzionari amministrativi di carriera, in genere definiti burocrati per esaltare il profilo del potere trascurando forse quello del dovere connesso alla funzione al servizio dell&#8217;interesse pubblico.<br />
In secondo luogo, per il processo storico, molto studiato, di frammentazione e depauperamento delle amministrazioni pubbliche (strutture, uffici, risorse, competenze &#8230; ) che in materia di contratti pubblici è reso più vistoso dall&#8217;abnorme numero delle stazioni appaltanti in Italia (oltre 36 mila!) e dal freno posto dalla legge 55/2019, di conversione del decreto c.d. Sblocca Cantieri, nella direzione della loro  riduzione e qualificazione, ben tracciata invece dal codice del 2016.<br />
In terzo luogo, va segnalata l&#8217;evidente espansione delle misure di prevenzione<em>ante delictum</em>e <em>praeter delictum</em>(interdittive, esclusioni dai contratti pubblici, d.a.s.p.o., nuove forme di responsabilità penale <em>&#8220;oggettiva&#8221;</em>&#8230; ), tutte variamente protese ad irrogare sanzioni anche gravi sul piano sostanziale, sulla base di elementi <em>&#8220;di sospetto&#8221;</em>e fuori dalle garanzie tipiche del processo.<br />
L&#8217;insieme di questi poderosi fattori, qui solo richiamati per cenni, conducono in effetti a rafforzare i processi di deresponsabilizzazione del dirigente dinanzi ai timori che derivano, in particolare, dalle indagini del giudice penale e del giudice contabile.<br />
Poiché le indagini delle magistrature sono ovviamente necessarie ai fini del controllo di legalità, non essendo ammissibile l&#8217;alternativa tra <em>&#8220;legalità ed efficienza&#8221;,</em>si pone la necessità di ripensare e di formulare meglio alcuni istituti giuridici, nell&#8217;ottica del <em>&#8220;diritto utile&#8221;.</em><br />
Si può riflettere ancora, come è avvenuto nel recente passato, sulla struttura del reato di <em>&#8220;abuso di ufficio&#8221;, ex</em>art. 323 c.p., forse ancora troppo <em>&#8220;in bianco&#8221;,</em>oppure sulle <em>&#8220;invasioni&#8221;</em>del giudice penale in campi amministrativi che dovrebbero essere sorvegliati dalla giurisdizione propria, o anche sulla possibilità di meglio circoscrivere la nozione di colpa grave, ferma l&#8217;inopportunità, già rilevata dalla Corte Costituzionale, di una sua tipizzazione.<br />
Ma ciò che probabilmente non andrebbe fatto è rassegnarsi ad un conflitto insanabile tra diritto e realtà, alla resa delle scienze giuridiche dinanzi alla miglior cura dell&#8217;interesse pubblico.<br />
Occorre restituire autorevolezza e autorità alla decisione pubblica e correggere le distorsioni che favoriscono l&#8217;inerzia, la deresponsabilizzazione, la stasi degli investimenti pubblici e della realizzazione delle infrastrutture utili al Paese e all&#8217;economia.<br />
Se un dirigente o un r.u.p. dimostrano, dinanzi ad una questione complessa, di aver in ogni modo approfondito il tema e di aver richiesto un parere preventivo alla Corte dei Conti (o all&#8217;ANAC), non può la sua decisione essere sindacabile percolpa grave rimanendo esposta alle responsabilità per danno erariale.<br />
Questa <em>&#8220;esimente&#8221;,</em>per logica ricavabile già sulla base del diritto vigente, può e deve trovare una sua chiara formulazione sul piano legislativo.<br />
Le Pubbliche Amministrazioni non possono trattenere per un tempo indefinito procedure di appalti e risorse pubbliche negli incagli dei timori e dei sospetti.<br />
È una questione di notevole rilievo, culturale ed economico, ed auspichiamo che le soluzioni legislative ora all&#8217;esame del parlamento abbiano un esito positivo e sicuro.</p>
<p><strong>14. Conclusioni in corso d&#8217;opera</strong><br />
Le pagine che precedono hanno posto in evidenza alcuni dei nodi della fase successiva alle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto <em>Sblocca</em><em>cantieri</em>nel tentativo di mettere in luce le possibilità di azione in via amministrativa più che con nuovi interventi legislativi.<br />
Tra questi ambiti di azione vanno almeno citati, poiché in pieno divenire allo stato attuale, il percorso intrapreso per un  serio rafforzamento della Struttura tecnica di missione,essenziale organo di raccordo tra la funzione politico amministrativa e quella di gestione tecnica in delicate materie, e l&#8217;attenta valutazione della nomina di Commissari straordinari,con i compiti previsti dalla legge, al fine dedicato di risolvere i nodi spesso complessi, ma non sempre inestricabili, in cui sono prigionieri rilevanti interventi infrastrutturali, già finanziati con risorse pubbliche.<br />
Nel dibattito politico è stato anzi annunciato un <em>&#8220;piano shock&#8221;</em>per un ampio impiego dei commissari speciali, in funzione di sburocratizzazione e di semplificazione degli interventi finanziati, sul modello di Expo 2015.<br />
Ancora per via amministrativa è possibile intervenire per dare attuazione concreta al modello di <em>&#8220;contratto standard&#8221;</em>per il partenariato pubblico-privato (PPP), su cui ha ben ha lavorato il MEF nei mesi trascorsi<a title="">[23]</a>.<br />
Ormai il tema del partenariato pubblico privato e del coinvolgimento dei capitali privati ai fini della realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici trova un&#8217;ampio sostegno nelle analisi economiche e nelle precise disponibilità manifestate dal F.M.I., dalla B.E.I. e, in Italia, da Cassa depositi e prestiti (v., da ultimo, Palermo F., <em>La missione? Infrastrutture e territorio, </em>in<em>Corsera Economia, </em>11novembre2019<em>,</em>p. 8).<br />
Si può fare molto per via amministrativa anche nella fondamentale e decisiva azione di riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, vera riforma di sistema, già delineata dagli artt. 37 e 38 del codice dei contratti pubblici, attraverso la definizione dei requisiti delle amministrazioni, con decreto della PCM, su proposta del MIT.<br />
Un&#8217;azione questa di decisivo valore per l&#8217;efficienza e la stessa trasparenza del <em>pubblic procurement </em>che incontra spesso ostacoli assolutamente ingiustificati poiché non sono i piccoli comuni ad essere penalizzati ma l&#8217;effettiva sostenibilità delle funzioni amministrative ad essere promossa.<br />
Quando si dice &#8221; non per via legislativa&#8221; naturalmente si vuol intendere <em>stricto sensu </em>poiché il regolamento annunciato entro il 19 dicembre 2019 dalla legge n.55/2019 è in via di redazione e costituisce un rilevante intervento di carattere normativo.<br />
Anzi, sarà opportuno, a prescindere da altre valutazioni ora premature, che sia sciolto proprio  il nodo del groviglio delle fonti normative che , alla luce del richiamato art. 213, comma 27 <em>octies</em>, rischia di determinare un sistema avviluppato tra direttive europee, codice dei contratti pubblici, regolamento e linee guida &#8221; non incompatibili&#8221; con il regolamento.<br />
Al di là delle migliori intenzioni, questo quadro normativo sarebbe insostenibile e dunque il problema va risolto, se necessario anche in via legislativa, chiarendo altresì che , con il  &#8220;ritorno del regolamento&#8221;, anche il valore &#8221; vincolante&#8221; delle linee guida andrebbe risolto.<br />
Questo chiarimento , anche in via legislativa, del regime normativo delle fonti non pregiudica , ed anzi sostiene, un approccio di tipo amministrativo alla realizzazione delle infrastrutture in Italia.<br />
Le vie della buona amministrazione sono infinite ed andrebbero percorse tutte, evitando il mito del <em>&#8220;legislatore demiurgo&#8221;</em>che affligge da troppo tempo l&#8217;Italia.
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Su questi temi, <em>amplius, </em>sia consentito rinviare a Mantini P. <em>Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici. Semplificazione, efficienza, concorrenza, anticorruzione, </em>Giuffrè editore, Milano 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>De Nictolis R., <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2016, n. 5, Ipsoa, 503; Idem, <em>La semplificazione che verrà</em>, in <em>Riv. it. Dir. pubbl. com</em>., 2016, n. 5, Giuffrè, 1107.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Per un commento aggiornato e puntuale si veda Corradino M. (a cura di) <em>Gli appalti pubblici dopo la legge Sblocca cantieri, </em>Franco Angeli, 2019.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a><em>«La legge sblocca cantieri aggiungendo all&#8217;art. 216 del Codice dei contratti il comma 27 octies o incidendo direttamente sulle norme del Codice che li prevedevano ha disposto che restano in vigore fino all&#8217;emanazione del Regolamento: </em><br />
<em>A) i seguenti decreti ministeriali</em><em>: </em></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>1) d.m. MIT previsto all&#8217;art. 23 co. 3 (contenuto dei livelli della progettazione); </em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>d.m. MIT previsto all&#8217;art. 24 co. 2 (d.m. n. 263/2016 in tema di requisiti per l&#8217;affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); </em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>d.m. MIT previsto agli artt. 83 co. 2, 84 co. 2, 199 (regolamentazione delle procedure di qualificazione e qualificazione del contraente generale, liveli standard dei controlli della SOA sui soggetti qualificati); </em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;"><em>4)       </em><em>d.m. MIT previsto dall&#8217;art. 89 co. 11 (d.m. 248/2016 in tema di opere superspecialistiche); </em><br />
<em>5)       </em><em>d.m. MIT previsto dall&#8217;art. 102 co. 8 (collaudo); </em><br />
<em>6)       </em><em>d.m. MIT previsto dall&#8217;art. 111 co. 1 e 2 (d.m. n. 49/2018 in tema di direttore dei lavori e del direttore dell&#8217;esecuzione dei contratti di servizi e forniture); </em><br />
<em>7)       </em><em>d.m. MIBAC previsto dall&#8217;art. 146 co. 4 e per rinvio dagli artt. 147 co. 1 e 2 e dall&#8217;art. 150 co. 2 (d.m. 154/2017 in tema di qualificazione per appalti aventi ad oggetto beni culturali). </em><br />
<em>B) le seguenti Linee guida di competenza dell&#8217;ANAC</em><em>:</em><br />
<em>1) Linee guida previste dell&#8217;art. 31 co. 5 (Linee guida ANAC n. 3 sui compiti del RUP); </em><br />
<em>2) Linee guida previste all&#8217;art. 36 co. 7 (Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto-soglia); 3) Linee guida previste dall&#8217;art. 84 co. 8 (sulle SOA, non emanate dall&#8217;ANAC). </em><br />
<em>L&#8217;ultravigenza di alcuni di questi provvedimenti e per l&#8217;esattezza dei decreti ministeriali di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 e delle Linee guida di cui ai numeri 1 e 2 è tuttavia subordinata dal nuovo art. 216 co. 27 octies alla sussistenza di due condizioni: (i) che siano compatibili con il Codice e (ii) che non siano oggetto delle procedure di infrazione n. 2017/2090 (in tema di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali) e n. 2018/2273 (in tema di appalti). </em><br />
<em>Giudizi entrambi che, essendo fortemente opinabili, alimenteranno con ogni probabilità il contezioso tra stazioni appaltanti e imprese. </em><br />
<em>Lo stesso art. 216 co. 27 octies autorizza inoltre il Ministero delle Infrastrutture e l&#8217;ANAC a modificare i decreti ministeriali e le Linee guida appena citati ai soli fini dell&#8217;archiviazione delle suddette procedure»</em>così Corradino M., <em>op. ult. cit.,</em>pp. 14 e 15.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>In particolare sul tema si veda, in questo numero della rivista, Sessa V. M., <em>Il ritorno al Regolamento unico del Codice dei contratti pubblici: uniformità del sistema o perdita della specialità della materia? Il caso emblematico dei beni culturali.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Sulla tematica si vedano Giugliano P., <em>Suddivisione in lotti e PMI. Principi e tendenze evolutive del sistema</em>, relazione tenuta al Convegno &#8220;<em>Il recepimento delle direttive appalti e concessioni: i nuovi scenari normativi</em>&#8221; del 26 febbraio 2016, in Benevento, Università del Sannio, in <em>amministrativamente.com</em>, n. 9-10, 2016; Giovanelli M., <em>Suddivisione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto in lotti e clausole &#8220;immediatamente escludenti'&#8221; </em>(cfr. TAR Toscana, sez. I, 11 febbraio 2019, n. 224), in <em>Urb. e appalti</em>, 2019, 3, 410 &#8211; 418.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Si tratta di un tema alquanto delicato, se solo si considera che la disciplina dell&#8217;affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è caratterizzata da un non sempre facile bilanciamento tra l&#8217;esigenza di garantire la concorrenzialità e quella di semplificare il più possibile il processo di aggiudicazione di contratti di rilievo solo nazionale. Non a caso, secondo alcuni autori le relative procedure costituiscono &#8220;<em>uno dei più fertili terreni di coltura delle pratiche corruttive e clientelari</em>&#8221; (Lesto M., <em>I contratti pubblici </em>(a cura di Corradino M., Galli D., Gentile D., Lenoci M.C., Malinconico C.), 2017, p. 737). Nell&#8217;ambito del dibattito sull&#8217;argomento si vedano Olivieri L., <em>Correttivo codice appalti: tornerà ad essere diretto l&#8217;affidamento diretto?</em>, in <em>Appalti e Contratti</em>, 19 aprile 2017; Idem, <em>Principio di rotazione negli appalti: un paradosso giuridico</em>, in <em>La Gazzetta degli Enti Locali</em>, 14 ottobre 2016; Barbiero A., <em>Principio di rotazione anche nelle gare sotto soglia Ue</em>, in <em>Quotidiano Enti Locali &amp; Pa</em>, 12 ottobre 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Per un&#8217;analisi di maggior dettaglio, anche con riferimento alla Linea guida n. 4 ANAC, si rinvia a Favaccio C., <em>in op. ult. cit.,</em>pp. 55 e ss. nonché, più in generale, a Sandulli M.A., Lipari M., Cardarelli F., <em>Il correttivo al Codice dei contratti pubblici, </em>Milano, 2017, pp. 119 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Viene così superata un&#8217;impostazione codicistica che, secondo parte della dottrina, avrebbe espresso una certa sfiducia sia nei confronti della correttezza delle amministrazioni sia nel grado di affidabilità delle imprese in forza della considerazione che l&#8217;aggiudicazione al prezzo più basso, più che essere strumento a garanzia dell&#8217;amministrazione, finisca per svilire la qualità del prodotto offerto producendo un grave effetto distorsivo nella meccanica economica dei rapporti delle imprese con il mercato (Così Clarich M., <em>La Legge Merloni quater tra instabilità e fruibilità</em>, in <em>Corr. Giur.,</em> 2002, 1401 ss.; Sanino M., <em>La Corte di Giustizia definisce i criteri per l&#8217;affidamento della realizzazione delle infrastrutture pubbliche</em>, in <em>Foro Amm. C.d.S.,</em> 2004, 3360).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Sul principio di equiordinazione tra i criteri di aggiudicazione si veda Santoro M.P., <em>op. ult. cit., </em>pp. 111 e ss..
</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Cfr. Cons. St., Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 865 e Cons. St., Sez. III, 16.04.2019, n. 2493.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Per una chiara e tradizionale distinzione tra le diverse figure di consorzi e di organizzazione di operatori economici si rinvia a A.A.V.V. <em>I contratti pubblici, </em>Wolters Kluver, 2017, in particolare, pp. 422 e ss; nonché, per i più recenti sviluppi, a Scalia F., <em>La travagliata recente storia del &#8220;cumulo alla rinfusa&#8221; per la qualificazione dei concorsi stabili, </em>in<em>Urb e app, </em>2018, 1 pp. 77 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Indottrina, per una accurata ricostruzione delle disposizioni precedenti relative all&#8217;esclusione a causa del grave illecito professionale e alle differenze fra vecchio e nuovo regime europeo e nazionale si vedano, <em>ex multis</em>: Vinti S., <em>I &#8220;garbugli&#8221; della nuova disciplina delle esclusioni nel nuovo codice appalti</em>, in questa stessa rivista, 2017, n. 2;Amore A., <em>Le cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50/2016 tra Linee guida dell&#8217;ANAC e principi di tassatività e legalità</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2017, 6, 763; Caldarelli S.,  <em>L&#8217;esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica per &#8216;grave illecito professionale&#8217;</em>, in<em>Giornale di diritto amm</em>., 2019, 2, 149 ss.; Didonna M., <em>Gravi illeciti professionali, morosità del concorrente e garanzie</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2018, 4, 538; id., <em>Revoca di precedenti affidamenti e nel d.lgs. n. 50/2016</em>, in <em>www.Italiappalti.it</em>, 19 gennaio 2017; id., <em>Il &#8220;grave errore professionale&#8221;, tra attuale incertezza e imminente prospettiva europea</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2016, 1, 61; Mastragostino F., <em>Motivi di esclusione e soccorso istruttorio dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti</em>, 2017, 6, 745; Mazzeo L. e De Pauli L., <em>Le linee guida dell&#8217;ANAC in tema di gravi illeciti professionali</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2018, 2, 155; De Nictolis R.<em>, </em><a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5517"><em>Lo stato dell&#8217;arte dei provvedimenti attuativi del codice. Le linee guida Anac sui gravi illeciti </em>professionali</a>, in <em>giustamm</em>.it, 2018, n. 12; Figuera, G. C., <em>Dichiarazione e rilevanza temporale degli illeciti professionali</em>(T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 1695) in <em>Urb. e appalti</em>, 2019, 4, 553 e ss.; Bevilacqua F., <em>Nessuna esclusione dalla gara per &#8216;grave illecito professionale&#8217; se il precedente inadempimento è incolpevole</em>(T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 243),  in <em>Urb. e appalti</em>, 2019, 4, 563 e ss.. Si veda inoltre Manganaro F., Germanò M., <em>Nuove disposizioni normative sulle cause di esclusione da una procedura di appalto pubblico</em>, in <em>Urb. e appalti</em>, 2019, 3, 301.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Cfr. Cons. St., Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, In <em>Urb. e appalti</em>, 2018, 657, con nota di Contessa C.; in <em>Giur. it</em>., 2018, 1681, con nota di Foà S., Ricciardo Calderaro M.; in <em>Foro amm</em>., 2018, 441.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 2390.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22.12.2017, n. 12640.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 16.11.2018 n. 1072. De Nictolis R., <em>I nuovi appalti pubblici</em>, Bologna, 2017, 854 ss., secondo cui la circostanza che il legislatore italiano abbia scelto di disciplinare l&#8217;esclusione per grave illecito professionale in termini di obbligatorietà (esercitando l&#8217;opzione concessa dalle direttive del 2014 e costruendo tale figura come un genus all&#8217;interno del quale collocare una nutrita serie di fattispecie) farebbe propendere per il carattere esemplificativo del catalogo sancito dall&#8217;art. 80, comma 5, lettera c), del nuovo codice dei contratti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Cfr. Cons. St., Par. 2286/2016 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, 12.10.2017 n. 4781.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Per un approfondimento sul tema si veda Magaudda G., <em>Le offerte anomale negli appalti comunitari</em>, in Saitta F. (a cura di), <em>Appalti e contratti pubblici</em>, Padova, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Per approfondimenti si rinvia a Sciancalepore D. in Corradino M. (a cura di) <em>Gli appalti pubblici dopo la legge Sblocca cantieri, </em>Franco Angeli, 2019, pp. 129 e ss..</div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Sul tema già in precedenza si veda Mantini P.,<strong>Il subappalto &#8220;italiano&#8221; rinviato alla Corte di giustizia europea</strong><strong>, in </strong><strong>Giustamm</strong><strong>.</strong><strong>it</strong><strong>, </strong>2018, n. 3.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Cfr. TAR Lombardia, ordinanza del 13 dicembre 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Si rinvia agli atti pubblicati nell&#8217;Osservatorio n.17/2019 in questa Rivista. Per un inquadramento del tema del partenariato si veda già in precedenza Sessa V. M., <em>Il partenariato pibblico privato</em>, n <em>Giustamm</em>.it, 2016, n. 7.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-vie-amministrative-per-gli-appalti-e-le-infrastrutture/">Nuove vie amministrative per gli appalti e le infrastrutture</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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