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	<title>n. 12 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a></p>
<p>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare   SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-tra-sistema-microsistema-e-diritto-singolare/">Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto singolare</strong><br />  <br /> <strong>SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019 &#8211;  2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso &#8211; 3. Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza &#8211; 4. La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio &#8211; 5. Conclusioni: sistema &#8211; microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br />  <br /> <strong>1.Premessa: l&#8217;orientamento MEF del 18 novembre 2019</strong><br />  <br /> Le riflessioni che seguono traggono origine dal recente Orientamento del 18 novembre 2019, sulla &#8220;Nozione di &#8220;società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;, emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull&#8217;attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze<a title="">[1]</a>. <br /> L&#8217;Orientamento, volto a porre fine alla rilevata &#8220;diffusa incertezza in merito al significato della nozione giuridica &#8220;di società a partecipazione pubblica di diritto singolare&#8221;&#8221;<a title="">[2]</a>, offre al MEF l&#8217;occasione di chiarire che &#8220;per &#8220;norme di diritto singolare&#8221; &#8211; definite anche norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221; &#8211; devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell&#8217;individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto&#8221;; ragion per cui &#8220;le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;<a title="">[3]</a>.<br /> Obiettivo è, quindi, tentare di arginare la logica derogatoria &#8211; fonte d&#8217;incertezza interpretativa e operativa -, da sempre, caratterizzante il diritto delle società a partecipazione pubblica, dove deroghe rivolte a intere classi o gruppi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;) si alternano a deroghe relative a singole società (&#8220;società di diritto singolare&#8221;), contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221;: una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, espressione della generale tendenza verso il particolarismo giuridico<a title="">[4]</a>con la frantumazione in discipline differenziate, particolari, talora puntiformi, al punto che, in questo settore, storicamente è sembrato quasi invertirsi il rapporto tra regola ed eccezione<a title="">[5]</a>. Per effetto delle diffuse deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune il micro-settore delle società partecipate, più che un &#8220;sistema conchiuso ed a sé stante&#8221;, è pouto, infatti, apparire come &#8220;un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione&#8221;<a title="">[6]</a>, in grado di incidere sulla certezza del diritto, che costituisce il presupposto dell&#8217;efficienza delle gestioni e dell&#8217;intero sistema<a title="">[7]</a>, a garanzia dell&#8217;affidamento dei terzi con cui le società partecipata entrano, di volta in volta, in contatto<a title="">[8]</a>. Certezza e affidamento, fondamentali per garantire la sicurezza dei traffici economici, appaiono, infatti, qui essenziali, in considerazione dell&#8217;estesa platea di operatori economici che, per l&#8217;ampiezza del fenomeno, sono chiamati a intessere rapporti giuridici con società a partecipazione pubblica.<br />  <br /> Anche oggi, nonostante il notevole sforzo sistematico compiuto<a title="">[9]</a>, la centralità del d.lgs. n. 175/2016, come fonte regolativa della materia-società pubbliche, non appare certamente assoluta. Guardando al di fuori del testo unico, altri microsistemi ruotano attorno e potrebbero interferire sulla disciplina delle società partecipate<a title="">[10]</a>; ma, soprattutto, è in una prospettiva &#8220;dal di dentro&#8221; che il diritto delle società pubbliche racchiuso nel testo unico manifesta, ancora, una intensa, inesauribile, dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211;  microsistema<a title="">[11]</a>(il testo unico) &#8211;  norme speciali/singolari. <br />  <br /> Utile &#8220;bussola&#8221; per orientarsi tra le varie e polimorfe deroghe ed eccezioni poste dal testo unico risulta il parere del Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2016, n. 968), che ha classificato tre forme di esclusioni rispetto alla nuova disciplina: quella di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), che fa salve le &#8220;specifiche disposizioni&#8221; contenute in leggi o regolamenti relative a società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o chiamate a perseguire una specifica missione d&#8217;interesse pubblico; quella dell&#8217;art. 4, comma 9, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società; e, infine, quelle dell&#8217;art. 26, che prevede una serie variegata di deroghe. Deroghe che riguardano intere classi di società (&#8220;società di diritto speciale&#8221;, come le società chiamate a gestire i fondi europei (comma 2)) o, invece, circoscritte a società singole,  tassativamente elencate nell&#8217;Allegato A (&#8220;società di diritto singolare&#8221;)<a title="">[12]</a>. Deroghe, inoltre, a geometria variabile, sotto il profilo oggettivo, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico (comma 12-<em>bis</em>, art. 26) ovvero che riguardano solo determinate disposizioni della riforma (comma 2, art. 26, che pur esclude l&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività tipizzati dall&#8217;art. 4 del testo unico, autentico perno della riforma); vi sono poi deroghe permanenti (la maggior parte) e deroghe temporanee, come quella che, fino a una certa data, esonera certe società dall&#8217;applicazione della disciplina sul fallimento (comma 12-<em>sexies</em>, art. 26). <br /> Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, alle nuove disposizioni, al punto che si è potuto affermare che &#8220;sono poche le norme del c.d. testo unico che si riferiscono a tutte le società partecipate&#8221;<a title="">[13]</a>.<br />  <br /> <strong>2. Dalla questione ontologica allo scrutinio caso per caso</strong><br />  <br /> Il tema delle società a partecipazione pubblica si presta, tradizionalmente, a letture duali, ambivalenti, sullo sfondo della &#8220;grande dicotomia&#8221; diritto pubblico/diritto privato<a title="">[14]</a>; in particolare, la dialettica diritto comune/specialità tende qui a tradursi in regimi derogatori rispetto alla disciplina del modello societario privatistico. Pertanto, i principali studi in materia si sono concentrati per lo più sull&#8217;esigenza di individuare un criterio ermeneutico di base per poi verificare gli scostamenti rispetto a tale paradigma, saggiandone i limiti di compatibilità e di tenuta<a title="">[15]</a>. Anche un&#8217;analisi dell&#8217;art. 1 del recente testo unico sembra doversi muovere lungo queste coordinate, non tanto al fine di comporre l&#8217;unità sistematica di diritto comune-diritto speciale-diritto singolare, quanto con l&#8217;obiettivo, anche pratico, di stabilire se l&#8217;assetto normativo vigente sia più o meno idoneo a produrre certezza per pubblici e privati operatori; ciò nella consapevolezza che, in quest&#8217;ambito, da sempre, la morfologia sembra prevalere sulla dogmatica e che &#8220;l&#8217;opera di destrutturazione compiuta dal legislatore fin dalla fine del secolo scorso&#8221; rende ormai forse vana la ricerca di una coerente prospettiva sistematica<a title="">[16]</a>. Piuttosto che inseguire la politezza dell&#8217;ordine dogmatico bisognerà, allora, accontentarsi di delineare un (quanto più possibile) ordinato rapporto regola/deroghe, con finalità essenzialmente pragmatiche: l&#8217;oggettiva certezza del diritto e l&#8217;affidamento degli operatori economici che entrano in contatto con una società a partecipazione pubblica. <br />  <br /> In ogni caso, il <em>prius</em>resta, oggi come in passato, l&#8217;individuazione di un criterio ermeneutico generale: la regola. Ebbene, la già evocata tensione diritto pubblico/diritto privato che ha segnato, fin dal primo comparire negli anni Trenta, la vicenda delle &#8220;società commerciali pubbliche&#8221;<a title="">[17]</a>, nell&#8217;attuale assetto si scioglie nell&#8217;articolo 1, comma 3, t.u<a title="">[18]</a>. Norma, questa, che dà vita all&#8217;ultima <em>actio finium regundorum</em>tra diritto pubblico e diritto privato, stabilendo la priorità ermeneutica del diritto dei privati e dello schema civilistico-societario, nella logica del &#8220;diritto comune a privati e pubblici operatori&#8221;<a title="">[19]</a>. Norma tanto più rilevante se si considera che, in passato, la faticosa ricerca di un criterio interpretativo unificante ha portato a mettere in discussione la natura privatistica delle c.d.  società pubbliche, al punto che il <em>nomen</em>società è potuto apparire meramente &#8220;evocativo di una categoria, ma non di un regime giuridico&#8221;<a title="">[20]</a>: un <em>merum nomen</em>. <br /> E&#8217; questa, per riprendere le parole delle Sezioni Unite della Cassazione<a title="">[21]</a>, oggi, la &#8220;clausola ermeneutica generale&#8221; o &#8220;norma di chiusura&#8221; del  microsistema delle società a partecipazione pubblica&#8221;<a title="">[22]</a>, volta a ri-affermare, con la forza del testo unico, l&#8217;inequivocabile volontà legislativa verso il diritto privato delle società<a title="">[23]</a>. Non appaiono, dunque, più consentite letture che, mettendo in secondo piano la dimensione reale di un contratto associativo a cui prende parte una pubblica amministrazione<a title="">[24]</a>, considerino le società partecipate come proiezione del soggetto-azionista pubblico e destinazione dei suoi poteri autoritativi, piuttosto che valorizzarle nella loro autonomia<a title="">[25]</a>, secondo un approccio oggettivo, svincolato dalla specialità della persona-azionista, che si colloca nel segno dell&#8217;oggettivizzazione del diritto privato, per cui i confini col diritto pubblico debbono essere tracciati rivolgendosi alla &#8220;struttura&#8221;, e non al &#8220;riflesso della qualità del soggetto e della natura superindividuale dell&#8217;interesse protetto&#8221;<a title="">[26]</a>ovvero agli &#8220;strumenti posti in essere dai soggetti&#8221; &#8211; a prescindere dai &#8220;fini che questi si propongono di raggiungere&#8221;<a title="">[27]</a>&#8211; e, più in generale, alle &#8220;forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di privati come di pubblici interessi&#8221;<a title="">[28]</a>.<br /> La regola è, ormai, il diritto privato ed è ai suoi codificati strumenti che bisognerà, dunque, volgersi per rinvenire la disciplina applicabile. Messe da parte le antiche &#8220;suggestioni dirette ad una compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche&#8221;<a title="">[29]</a>, non sembra esserci più spazio per quel singolare fenomeno che, &#8220;per contatto&#8221; e nella confusione delle sostanze, vedeva la specialità pubblicistica ammantare di sé l&#8217;intero vincolo societario; sicché, per effetto della legge (il testo unico), l&#8217;interesse pubblico pare aver definitivamente perso la propria capacità di &#8220;snaturare&#8221; il modello civilistico tipico<a title="">[30]</a>; e, d&#8217;altronde, ove s&#8217;intenda perseguire primariamente l&#8217;interesse pubblico, l&#8217;ordinamento mette a disposizione la formula dell&#8217;ente pubblico (economico) che permette di evitare la &#8220;formula insincera&#8221; della società di capitali<a title="">[31]</a>.<br /> Se la questione ontologico-qualificatoria appare ormai definitivamente superata, l&#8217;attenzione sembra, allora, doversi spostare sulle deroghe, rispetto allo schema societario privatistico, previste dal testo unico, secondo una logica &#8220;del caso per caso&#8221;, prendendo in considerazione non soltanto lo statuto normativo <em>ad hoc</em>applicabile alla singola società ma anche le concrete deviazioni rispetto al modello civilistico<a title="">[32]</a>. Per questa via, si può giungere ad affermare che poco potrebbe valere la solenne affermazione di principio del comma 3 &#8211; il diritto è quello privato, salvo deroghe &#8211; se poi, in pratica, una varia molteplicità di eccezioni, regimi speciali, statuti singolari, vanificasse di fatto il senso e la portata della riconduzione al diritto civile dello statuto delle società a partecipazione pubblica, dando luogo ad un surrettizio, puntiforme quanto esteso, recupero di disciplina pubblicistica. <br />  <br /> Bisogna, in altri termini, fare i conti con la circostanza per cui deroghe ed eccezioni costituiscono, ancor oggi, in continuità con il passato, uno dei tratti caratterizzanti il diritto delle società pubbliche<a title="">[33]</a>e il relativo micro-sistema normativo. Lo stesso decreto n. 175 del 2016 costituisce, del resto, esso stesso, una deroga rispetto al diritto privato<a title="">[34]</a>, applicabile per quanto non disciplinato dal testo unico che, a sua volta, è derogato da altre norme &#8211; interne al testo unico (art. 26) ed esterne (quelle cui rinvia l&#8217;art. 1, comma 4, lett. a) &#8211; che possiedono un grado più elevato di specialità. <br />  <br /> Alla luce di quanto detto, appare evidente come l&#8217;individuazione di un coerente rapporto regola/eccezioni abbia, pertanto, costituito uno dei principali, e più complessi, obiettivi del testo unico<a title="">[35]</a>. Ebbene, da questo punto di vista la clausola ermeneutica dell&#8217;art. 1, comma 3, rappresenta un sicuro elemento di stabilità interpretativa: regola- la disciplina civilistica; eccezione- le deviazioni rispetto al diritto dei privati<a title="">[36]</a>. In quest&#8217;ottica, anche il richiamato art. 1, comma 4, lett.a), &#8211; che fa salve &#8220;specifiche disposizioni&#8221; disciplinanti società a partecipazione pubblica &#8220;di diritto singolare&#8221; &#8220;costituite per l&#8217;esercizio di servizi di interesse generale o di interesse economico generale per il perseguimento di una specifica funzione di interesse pubblico&#8221;- pare muovere nella direzione della certezza del diritto. Le deroghe in questione debbono, infatti, essere contenute in norme &#8220;del caso singolo&#8221; o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;<a title="">[37]</a>in grado di evitare, nella logica accolta dall&#8217;Orientamento del 18 novembre 2019, e grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari<a title="">[38]</a>, interpretazioni estensive e, quindi, possibili elusioni della nuova disciplina<a title="">[39]</a>.<br /> Sullo sfondo, ancora &#8220;diritto pubblico&#8221; e &#8220;diritto privato&#8221; sono, dunque, chiamati a scandire la parabola evolutiva delle società pubbliche. Una vicenda che, come accennato, muove i primi passi in tempi antichi, di rigide chiusure dicotomiche, per giungere in un presente caratterizzato dal superamento della grande opposizione pubblico/privato, diluita in una coestensiva logica combinatoria: moduli civilistici, da un lato; e, dall&#8217;altro, discipline, vincoli, eccezioni pubblicistiche, destinati a convergere verso obiettivi comuni (nel testo unico fissati dall&#8217;art. 1, comma 2, a garanzia dei destinatari delle regole, dei terzi e dell&#8217;efficienza complessiva del sistema<a title="">[40]</a>). Combinazioni, integrazioni, sovrapposizioni di regole e di principi che, però, come nel caso della nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, non si preoccupano ormai di riflettere, ontologicamente, la suddivisione dell&#8217;universo giuridico in due sfere esclusive, ma mirano a calibrare, funzionalmente, gli strumenti più utili al perseguimento di determinati interessi generali. Una razionalizzazione necessaria, nell&#8217;ottica del buon andamento<a title="">[41]</a>, non idonea, però, a far venire meno dubbi e incertezze interpretative in ordine al regime di volta in volta applicabile.   <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>Il potere amministrativo di esclusione: una &#8220;delega in bianco&#8221; foriera d&#8217;incertezza</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Come ricordato, l&#8217;art. 4, comma 9, del testo unico attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un potere amministrativo di esclusione di determinate società dall&#8217;applicazione dei vincoli fissati dall&#8217;art. 4 t.u.. Si tratta, dunque, di deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall&#8217;art. 4, comma 3 e seguenti, o racchiuse nelle &#8220;specifiche disposizioni&#8221; dell&#8217;art. 1, comma 4, lett.a), e che potranno essere introdotte senza limiti di tempo con un meccanismo &#8211; una sorta di valvola aperta &#8211; assai distante dalla tecnica dell&#8217;elenco tassativo (seguita, invece, dall&#8217;Allegato A al testo unico &#8211; e dall&#8217;art. 26 che ad esso rinvia -per escludere dall&#8217;ambito soggettivo della riforma una serie di società), discutibile proprio nella evocata prospettiva della certezza del diritto. Ampio spazio, in assenza di criteri e presupposti per l&#8217;esercizio del potere, è difatti lasciato alla discrezionalità dell&#8217;organo di vertice politico. E ci si può interrogare<a title="">[42]</a>se si tratti di discrezionalità pura o tecnica, propendendosi qui per la prima qualificazione: una decisione politico-amministrativa, assunta ponderando interessi, e non sulla base di apprezzamenti tecnici; in tal senso, sembra del resto deporre anche l&#8217;obbligo di specifica motivazione imposto dalla norma &#8220;con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica&#8221; e (soprattutto) &#8220;agli interessi pubblici a essa connessi&#8221;, nonché &#8220;al tipo di attività svolta &#038;  anche al fine di agevolarne la quotazione&#8221;<a title="">[43]</a>.<br /> Al provvedimento che determina l&#8217;esclusione sembra doversi riconoscere carattere puntuale, riguardando &#8220;singole società a partecipazione pubblica&#8221;; potrà trattarsi, tutt&#8217;al più, di un atto plurimo diretto nei confronti di una pluralità di società identificabili<em>a priori </em>e nominativamente individuate, ma non di un atto amministrativo generale, qualificazione, quest&#8217;ultima, che, peraltro, avrebbe l&#8217;effetto di rendere indeterminata la platea dei possibili destinatari, generando ulteriore incertezza. Quanto al <em>quid</em>&#8211; il contenuto di tale provvedimento -, esso non potrà comunque andare oltre l&#8217;esclusione totale o parziale dall&#8217;applicazione delle norme del testo unico, con l&#8217;effetto, quindi, di condurre ad una più o meno estesa riespansione dell&#8217;ordinario regime di diritto privato; e, d&#8217;altronde, come puntualmente evidenziato dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) in una logica di certezza del diritto, &#8220;altre regole speciali o derogatorie &#038; non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa&#8221;. Inderogabile resta, in particolare, per espressa previsione (in recepimento delle osservazioni contenute nel citato parere n. 968/2016), il vincolo di scopo, giacché altrimenti si sarebbe potuto dare vita ad un modello societario a sé stante &#8211; del tutto avulso e indifferente rispetto alle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante &#8211; e senza precedenti, considerato che, anche prima del testo unico, l&#8217;art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva vincolato l&#8217;attività d&#8217;impresa al svolta dalle società partecipate al perseguimento di scopi pubblici, secondo il criterio della necessaria strumentalità poi riprodotto nel testo unico.<br /> Definiti i caratteri dell&#8217;atto d&#8217;esclusione e i suoi possibili contenuti, si deve, quindi, gettare luce sui profili di dubbia legittimità costituzionale suscitati dall&#8217;art. 4, comma 9, specialmente nella misura in cui si riflettano sulla certezza del diritto. In tale prospettiva, a venire in rilievo, al di là dell&#8217;eccesso di delega<a title="">[44]</a>, è il contrasto con il principio di legalità sostanziale. Il potere in questione risulta, infatti, esercitabile senza limiti e condizioni, né a tale riguardo sono stati recepiti i critici rilievi del Consiglio di Stato che aveva suggerito di inserire &#8220;criteri normativi idonei a fungere da idoneo parametro di riferimento&#8221; &#8211; <em>in primis </em>l&#8217;eliminazione delle deroghe poste dal testo unico alla disciplina privatistica che &#8220;non abbiano ragion d&#8217;essere&#8221; -, nonché  di stabilire alcuni &#8220;indici sintomatici&#8221; rivelatori dell&#8217;opportunità dell&#8217;esclusione, individuati nella virtuosità finanziaria, nello svolgimento di attività d&#8217;impresa finalizzata al perseguimento di rilevanti interessi pubblici e nell&#8217;aver ottenuto affidamenti sulla base di procedure competitive. Al contrario, il comma 9 dell&#8217;art. 4 contiene una sorta di delega in bianco al futuro esercizio del potere senza alcun parametro o criterio idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell&#8217;amministrazione, che rende problematica la raffrontabilità dell&#8217;atto rispetto alla legge. Di una simile illegittimità &#8220;per difetto&#8221;<a title="">[45]</a>pare poter essere sospettato anche l&#8217;art. 4, comma 9, t.u. nella parte in cui attribuisce al vertice dell&#8217;Esecutivo un potere di esclusione in bianco, senza la previa indicazione di criteri, neppure di massima, oggettivi e predeterminati. E, se è vero che la fissazione in via preventiva di criteri sulla base dei quali assumere le future decisioni discrezionali risponde alla &#8220;domanda di legalità sostanziale delle scelte pubbliche&#8221; &#8211; <em>sub specie</em>, anzitutto, di tutela dell&#8217;affidamento<a title="">[46]</a>-, in un eventuale scrutinio di legittimità costituzionale della norma dovrebbero allora venire in rilievo, oltre al principio di legalità sostanziale, altri principi-&#8220;limitatori&#8221; della discrezionalità<a title="">[47]</a>, immanenti nell&#8217;ordinamento economico e &#8220;in tutti i rapporti di diritto pubblico&#8221;<a title="">[48]</a>, quali la certezza del diritto e la tutela dell&#8217;affidamento: principi essenziali nella trama di relazioni che si sviluppano, tra operatori economici e tra questi e i pubblici poteri, nell&#8217;ambito del microsistema delle società a partecipazione pubblica. <br /> Ad analoghe critiche presta il fianco anche il riconoscimento di un simmetrico potere di esclusione ai Presenti delle regioni e delle province autonome. Tale attribuzione &#8211; come notato dal Consiglio di Stato, commissione speciale, nel parere 14 marzo 2017, n.638 sullo schema di decreto correttivo &#8211; dà, però, vita ad &#8220;una ulteriore ed ancor più grave criticità&#8221;, consentendo &#8220;a un&#8217;autorità regionale di derogare, con un suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell&#8217;ordinamento civile&#8221;; e ciò  in assenza di alcuna intesa con l&#8217;autorità statale, aprendo quindi &#8220;un <em>vulnus</em>nell&#8217;omogeneità e nell&#8217;uniformità dell&#8217;applicazione del diritto privato&#8221; priva di ogni fondamento &#8220;non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali dell&#8217;ordinamento&#8221;. Tanto più che, per effetto dell&#8217;univoco riferimento ordinamentale al diritto civile contenuto nella clausola ermeneutica generale dell&#8217;art. 1, comma 3, t.u., la disciplina del testo unico appare riconducibile alla materia &#8220;ordinamento civile&#8221; di cui all&#8217;art. 117, comma 2, lett. l), cost.<a title="">[49]</a>. Pertanto, secondo il naturale riparto costituzionale delle competenze, non potrà che essere la legge dello Stato, e non le leggi regionali o gli statuti degli enti locali né tantomeno specifici provvedimenti, a introdurre deroghe all&#8217;applicazione di una delle norme-chiave del microsistema delle società a partecipazione pubblica, quale l&#8217;art. 4. Vengono qui in rilievo ineludibili esigenze di omogeneità e certezza che, se di certo non precludono al legislatore regionale la possibilità di dettare norme di diritto privato<a title="">[50]</a>, neppure consentono, rimettendo al singolo atto amministrativo regionale la scelta tra l&#8217;ordinario regime civilistico o il testo unico, di oltrepassare &#8220;<em>il punto critico di rottura</em>&#8220;<a title="">[51]</a>, oltre il quale si aprirebbe il varco ad una metodologia del caso per caso foriera di una difficilmente sopportabile frammentazione di disciplina, tanto più grave in mancanza di necessari criteri che valgano a fissare con il dovuto rigore i confini del potere. <br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La polimorfia delle deroghe: l&#8217;art. 26 t.u. e l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 26, norma di chiusura del testo unico delle società a partecipazione pubblica, sembra confermare l&#8217;irresistibile attrazione per il diritto derogatorio che caratterizza la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, facendo riemergere &#8220;sul finire&#8221;, nelle &#8220;disposizioni transitorie&#8221;, una delle tradizionali e più resistenti logiche di questo micro-sistema, che si manifesta nella varietà tipologica delle deroghe, alcune racchiuse in un elenco tassativo, ad effetti permanenti o temporanei, connotate da diversità di oggetto e <em>ratio. </em> <br /> La prima deroga contenuta nell&#8217;art. 26 del testo unico è quella del comma 2, secondo cui l&#8217;art. 4 del testo unico non è applicabile alle società nominativamente elencate nell&#8217;Allegato A. Ebbene, scorrendo l&#8217;elenco di tali società si fatica a rintracciare criteri omogenei da porre a fondamento dell&#8217;esclusione, essendovi variamente ricomprese società finanziarie regionali e grandi imprese d&#8217;interesse nazionale, società strumentali, enti pubblici a struttura societaria, concessionarie di servizi pubblici.Numerose sono, in particolare, le società finanziarie partecipate dagli enti locali, talora costituite nella forma dell&#8217;<em>in house</em><a title="">[52]</a>. Alcune di queste società sono partecipate da un unico socio pubblico, ad esempio Finlombarda, Sviluppo Campania, Sviluppo Basilicata; altre, anche da istituti bancari (Fidi-Toscana, Fira, la finanziaria regionale abruzzese, Gepafin o Veneto Sviluppo) o dalle camere di commercio (Lazio Innova). Queste società svolgono comunemente attività di sostegno alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, per l&#8217;accesso al credito, ma ad esse si tendono ad attribuire un&#8217;ampia congerie di compiti che spaziano dalla ricerca e innovazione tecnologica alla formazione, e fino alla gestione delle partecipazioni societarie e alla valorizzazione degli immobili, nonché sovente la gestione di sovvenzioni e finanziamenti comunitari e nazionali<a title="">[53]</a>.<br /> Oltre alle società regionali, nell&#8217;elenco compaiono grandi società partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze come ANAS, concessionaria pubblica deputata alla costruzione, gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale italiana. Trattasi di un ente pubblico a struttura di società per azioni derivante dalla trasformazione del preesistente ente pubblico e che &#8220;anche dopo la doppia fase di privatizzazione dell&#8217;originaria azienda di stato &#038; continua ad avere natura pubblica&#038; e continua ad essere titolare di poteri pubblicistici&#8221;<a title="">[54]</a>. <br /> Rilevanti poteri pubblicistici esercita anche il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)<a title="">[55]</a>, altro ente pubblico a struttura societaria, che, pur avendo forma giuridica di  società per azioni, è interamente posseduto dallo Stato e svolge funzioni di carattere regolamentare e di verifica e certificazione nel settore dell&#8217;energia elettrica, in particolare nell&#8217;ambito della incentivazione e promozione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili. Restando nel frastagliato settore energetico fa parte dell&#8217;elenco anche Sogin, costituita da Enel nel 1999 in forza dell&#8217;art. 13, comma 2, lett. e) del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, per svolgere attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e le cui azioni sono state in seguito trasferite, nel 2000, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br /> L&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A comprende, poi, alcune importanti società strumentali<a title="">[56]</a>, quale Coni Servizi, che espleta attività strumentale al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI<a title="">[57]</a>, e Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che svolge in esclusiva e in regime di monopolio legale compiti di rilievo pubblicistico, occupandosi delle pubblicazioni ufficiali dello Stato e della coniazione delle monete e dei francobolli, nonchè operando nel settore dell&#8217;anticontraffazione<a title="">[58]</a>. Con riferimento a tali società &#8211; neutro strumento per il perseguimento di finalità intestate ad altri soggetti dello Stato -, a prescindere da ogni questione in ordine alla loro inclusione nell&#8217;elenco dell&#8217;Allegato A, è giusto il caso di rilevare come sarebbe stato forse preferibile ricorrere, &#8220;a monte&#8221;, allo strumento organizzatorio dell&#8217;ente pubblico o dell&#8217;ente pubblico economico, evitando quindi la &#8220;formula insincera&#8221; della società per azioni. <br /> Scorrendo ancora l&#8217;elenco, si spazia da Invimit, società di gestione del risparmio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico<a title="">[59]</a>, a Invitalia, che gestisce invece gli incentivi per la nascita di nuove imprese e di start-up innovative, fino alla società che si occupa della valorizzazione delle aree acquisite per ospitare l&#8217;Esposizione Universale EXPO Milano<a title="">[60]</a>.<br /> Difficile, in questa varia molteplicità, individuare la <em>ratio</em>comune delle deroghe: il punto è stato peraltro esattamente colto dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) il quale ha criticamente osservato come &#8220;non sono chiare le ragioni della deroga&#8221;, che non risultano dalla &#8220;natura&#8221; o dall'&#8221;attività che svolgono&#8221; le società ricomprese nell&#8217;elenco<a title="">[61]</a>. <br /> In ogni caso, il principale vantaggio dell&#8217;elencazione sembra rinvenibile nel carattere tassativo<a title="">[62]</a>, in grado di evitare interpretazioni estensive, elusioni e incertezze applicative, grazie al divieto di estensione analogica tipico delle norme singolari. Una certa preferenza per la tecnica dell&#8217;esclusione mediante elenco tassativo pare, del resto, emergere, implicitamente, anche dal ragionamento del Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) che, auspicando l&#8217;eliminazione (poi non avvenuta) del comma 3 dell&#8217;art. 4 t.u. &#8211; che consente la partecipazione pubblica in società costituite al solo fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare -, aveva chiosato: &#8220;se sussistono contingenti esigenze di consentire la salvezza di talune società &#038; esse potrebbero essere specificamente indicate nell&#8217;elenco di quelle sottratte, in via transitoria, dal campo di applicazione del decreto&#8221;. <br /> In prospettiva futura, non è dato, invece, sapere se l&#8217;elenco di cui all&#8217;Allegato A sarà cristallizzato, rimanendo chiuso alle società inserite al momento della sua formazione, o se avremo piuttosto un elenco aperto<a title="">[63]</a>a successivi inserimenti, attraverso futuri interventi normativi. Auspicabile, nell&#8217;ottica della certezza del diritto, appare senz&#8217;altro la prima soluzione. Ed invero, il carattere organico ed esaustivo del testo unico dovrebbe ragionevolmente far propendere per la chiusura dell&#8217;elenco, anche se, in assenza di specifici criteri d&#8217;inclusione, non si può <em>a priori</em>escludere che altre società possano assumere, in futuro, &#8220;rilievo per l&#8217;economia nazionale&#8221; e andare quindi ad allungare il già piuttosto esteso elenco. <br /> La seconda, permanente, deroga all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. è quella, contenuta sempre nel comma 2 dell&#8217;articolo 26, che esclude le società &#8220;aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea&#8221;. Quanto alle società che gestiscono fondi europei, il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) aveva messo in guardia, invocando &#8220;un maggiore livello di specificità&#8221;, dal possibile utilizzo di tale &#8220;espediente&#8221; affinché potessero continuare ad esistere società non rispondenti al modello prefigurato dalla riforma. Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, avrebbe dovuto emergere chiaramente dalla disciplina che tali società erano escluse solamente dall&#8217;applicazione del vincolo di attività e non anche del vincolo di scopo, per &#8220;evitare che queste società possano beneficiare di un regime addirittura più favorevole di quello vigente prima dell&#8217;adozione del decreto n. 175&#8221;. Sempre secondo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto essere, inoltre, meglio specificata la complessiva disciplina applicabile a queste società<em>, </em>in quanto la lettera del comma 2 &#8220;sembra deporre nel senso che, ad esclusione dell&#8217;art. 4, trovino applicazione tutte le altre norme del testo&#8221;, sebbene &#8220;talune norme presuppongono la sussistenza del vincolo di scopo, ponendo un problema di compatibilità ai fini di una loro diretta applicazione&#8221;<a title="">[64]</a>.   <br /> I successivi commi 3, 4 e 5 dell&#8217;art. 26 t.u. contengono deroghe riferite alla ampia (vista l&#8217;estensiva definizione di società quotate accolta dall&#8217;art 2, comma 1, lett. p), t.u.) categoria delle società quotate o in fase di quotazione, ed espressive del generale <em>favor</em>per i processi di quotazione. Tali deroghe si giustificano, sia per i pervasivi controlli cui tali società sono sottoposte in termini di vigilanza, che per garantire agli investitori un regime omogeneo rispetto agli altri investimenti finanziari<a title="">[65]</a>. Per effetto del comma 3, quindi, le partecipazioni pubbliche in società quotate non sono a rischio coll&#8217;entrata in vigore del testo unico, in quanto le amministrazioni titolari potranno mantenerle se già detenute al 31 dicembre 2015. I commi 4 e 5 stabiliscono poi l&#8217;esclusione, in via transitoria, dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico per le società che intendano deliberare la quotazione di azioni (comma 4) o che emettano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (comma 5), e comunque fino alla conclusione dei relativi procedimenti di quotazione. Si tratta di deroghe &#8220;a termine&#8221;<a title="">[66]</a>, ovvero  norme sospensive ad effetto temporaneo<a title="">[67]</a>, in quanto l&#8217;effetto della norma derogante fa qui venire meno, soltanto transitoriamente, l&#8217;effetto della norma derogata<a title="">[68]</a>.<br /> Scorrendo le molteplici disposizioni derogatorie contenute nell&#8217;art. 26, balza agli occhi il comma 12-<em>bis</em>, il quale prevede due esclusioni del tutto disomogenee quanto a soggetti e <em>ratio</em>di fondo: la prima relativa alle società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante &#8220;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136&#8221;<a title="">[69]</a>; la seconda riferita, invece, alla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a., esclusa dall&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico attraverso una disposizione <em>ad hoc</em>, di diritto singolare, inserita in sede di correttivo<a title="">[70]</a>. <br /> Paradigmatico, infine, il comma 12-<em>sexies</em>&#8211; l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 26 e di tutto il testo unico &#8211; che, ancora, contiene, una pluralità differenziata di deroghe, permanenti e temporanee, a diverso oggetto, ma tutte dirette nei confronti delle società che alla data di entrata in vigore della riforma già fossero costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco. In primo luogo, tali società vengono escluse dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 t.u. e, quindi, esonerate dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall&#8217;art. 20, comma 2, lett. a) ed e). La norma sospende inoltre, fino al 31 maggio 2018, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 14, comma 5, introducendo così una temporanea deroga al generale principio di fallibilità delle società partecipate<a title="">[71]</a>. Una deroga senz&#8217;altro significativa, considerati i riflessi sistematici della scelta della fallibilità delle società a partecipazione pubblica  nel senso della loro riconducibilità al diritto comune<a title="">[72]</a>, al fine di salvaguardare l&#8217;affidamento dei terzi e dei creditori <a title="">[73]</a>e di incentivare gli investimenti in società pubbliche condotte in modo efficiente<a title="">[74]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <strong>5. Conclusioni: sistema &#8211;  microsistema &#8211;  norme speciali /singolari.</strong><br />  <br /> L&#8217;analisi condotta getta luce su un quadro composito fatto di norme singolari e speciali<a title="">[75]</a>che introducono deroghe ed eccezioni applicabili a società nominativamente o tipologicamente individuate; deroghe, inoltre, a geometria variabile, che talora escludono l&#8217;applicazione dell&#8217;intero testo unico ovvero soltanto dell&#8217;art. 4 t.u.; deroghe permanenti e deroghe temporanee. Il risultato è che molte società sono sottratte, singolarmente o come <em>species</em>, ai vincoli posti dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2. Ma, soprattutto, si ha talora la sensazione di trovarsi di fronte a &#8220;norme identikit&#8221;, non obbedienti ad una logica unitaria di sistema, a criteri regolativi: norme che sembrano, al contrario, reggersi su esigenze del momento, sotto la pressione di bisogni, necessità, interessi contingenti; e non a caso molte delle vedute deroghe &#8211; nell&#8217;art. 4 e nell&#8217;art. 26 &#8211; sono state introdotte solo in sede di correttivo, quando l&#8217;impianto della nuova disciplina era già stato compiutamente delineato<a title="">[76]</a>.<br /> Alle deroghe c.d. interne (al testo unico) si affiancano le deroghe c.d. esterne, dai più incerti confini, riguardanti soggetti diversi da quelli, nominativamente o per <em>genus,</em>individuati all&#8217;interno del testo unico; deroghe rinvenibili in fonti esterne al d.lgs. n. 175/2016: atti normativi &#8220;fatti salvi&#8221; o provvedimenti amministrativi &#8220;autorizzati&#8221; dallo stesso testo unico. Al primo tipo appartengono, appunto, le deroghe contenute in &#8220;specifiche disposizioni&#8221; di legge o di regolamento che disciplinano società &#8220;di diritto singolare&#8221; chiamate a gestire servizi di interesse generale o di interesse economico generale ovvero costituite per il perseguimento di una missione di pubblico interesse (art. 1, comma 4, lett. a), t.u.). Posto che, con l&#8217;espressione &#8220;società di diritto singolare&#8221;, si fa propriamente riferimento a &#8220;qualunque fattispecie societaria regolata da norme &#8220;del caso singolo&#8221; (o &#8220;a fattispecie esclusiva&#8221;)&#8221; &#8211; e perciò oggetto di uno statuto normativo differente rispetto a &#8220;quello (comune o speciale) che si sarebbe applicato in assenza dell&#8217;intervento&#8221;<a title="">[77]</a>-, ne discende che, se appare realistico pretendere, come fa l&#8217;Orientamento MEF del 18 novembre 2019, che tali norme siano &#8220;applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi&#8221;, appare, nondimeno, difficilmente sostenibile la tesi del <em>numerus clausus,</em>o della integrale e tassativa tipizzazione delle deroghe, per cui non potrebbero  esistere deroghe al di fuori di quelle previste dal testo unico. Ed infatti, al di fuori del d.lgs. n. 175/2016, sembrano ancor oggi esistere partecipazioni ammesse da normative speciali non abrogate (né espressamente né tacitamente) dalla nuova disciplina, come nel caso<a title="">[78]</a>delle società di trasformazione urbana previste dall&#8217;art.  120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali). Anche il Consiglio di Stato (parere n. 968/2016) ha rilevato come il testo unico non sia riuscito a centrare l&#8217;ambizioso obiettivo di &#8220;riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali&#8221;. Nondimeno, nell&#8217;ottica prescelta, della certezza del diritto, oggi queste deroghe ed eccezioni sono per lo più racchiuse in un unico testo e, nella maggior parte dei casi, per individuare la disciplina applicabile ad una determinata società a partecipazione pubblica si dovrà, quindi, tutt&#8217;al più spigolare il testo unico (non più girovagare per una selva di norme), alla ricerca di possibili esclusioni, singole o per classi. La prospettiva dentro/fuori (il testo unico) sembra doversi, allora, intrecciare con una visione diacronica, secondo una logica del prima/dopo. Il punto è evitare che, continuamente, specie in assenza di particolari ragioni e condizioni giustificatrici, leggi speciali successive vengano a minare il carattere tendenzialmente organico del testo unico, introducendo ad esempio nuove deroghe ai vincoli imposti dall&#8217;art. 4, come avvenuto nel 2017 e nel 2019<a title="">[79]</a>, o estendendo l&#8217;ambito applicativo delle eccezioni già previste<a title="">[80]</a>. L&#8217;eventuale persistenza di deroghe &#8220;sfuggite&#8221; all&#8217;opera di razionalizzazione compiuta con la riforma non dovrebbe insomma aprire il varco a norme extravaganti, in grado di pregiudicare la centralità del d.lgs. n. 175/2016 e, in ultimo, la certezza del diritto.<br /> L&#8217;analisi condotta evidenzia come il diritto delle società pubbliche continui ad essere percorso da una intensa dialettica generale-speciale- singolare, lungo una sequenza sistema (il diritto comune) &#8211; microsistema (il testo unico)- norme speciali/singolari. Forse irraggiungibile, pur a seguito dell&#8217;apprezzabile tentativo di razionalizzazione compiuto, appare, tuttavia, il &#8220;sistema&#8221;, inteso come un <em>corpus </em>completo, esaustivo ed assiologicamente coeso di regole, e motivate eccezioni, riconducibili ad una armoniosa costellazione di principi<a title="">[81]</a>.  Polimorfe e potenzialmentemolteplici appaiono, in particolare, le deroghe esterne al testo unico, contenute in leggi speciali o addirittura in provvedimenti amministrativi adottabili sulla base di vere e proprie &#8220;deleghe in bianco&#8221;, che non consentono di eliminare ogni incertezza interpretativa e operativa<a title="">[82]</a><em>. </em><br /> L&#8217;Orientamento MEF, da cui si sono prese le mosse, mira a realizzare un recupero di certezza nel tentativo di porre, per quanto possibile, un argine alle sempre vitali spinte centrifughe e alla natura derogatoria del diritto delle società a partecipazione pubblica.  <br />  <br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a><em>Ex </em>articolo 15 dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico delle società a partecipazione pubblica: di seguito anche testo unico o t.u.). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>&#8220;Ricorrente è stata, in particolare, l&#8217;attribuzione &#8211; erronea &#8211; di tale qualifica a società costituite in attuazione di normative quali, a titolo esemplificativo, il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure volte alla produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), del TUSP&#8221;, si legge nel citato Orientamento. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sul punto, vale la pena riportare, integralmente, il testo dell&#8217;Orinetamento: &#8220;Nell&#8217;ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, ad un soggetto determinato o determinabile. Esemplificativa potrebbe considerarsi la disposizione normativa che dichiarasse &#8220;costituita la società per azioni denominata «Alfa spa»&#8221; con &#8220;capitale sociale &#8230; pari a ad euro 1 milione&#8221;, determinandone l&#8217;oggetto sociale nella &#8220;prestazione di servizi e l&#8217;espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell&#8217;Amministrazione &#8230; per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest&#8217;ultima&#8221; e sancisse, infine, il divieto per la società di essere sciolta &#8220;se non per legge&#8221;. Nei termini predetti deve essere inteso il richiamo &#8220;al diritto singolare&#8221; effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative <em>ad hoc</em>. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l&#8217;utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a &#8220;chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società&#8221;. Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall&#8217;applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l&#8217;applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell&#8217;ente pubblico socio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>In tema, può leggersi G. MORBIDELLI, <em>Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo</em>, Napoli, 2012. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. C. IBBA, <em>&#8220;Generale&#8221; e &#8220;speciale&#8221; nel diritto dell&#8217;iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2010, I, 2010, 494 ss. Osserva, da ultimo, G. MARASA&#8217;, <em>I limiti all&#8217;assunzione e al mantenimento delle partecipazioni sociali. Profili generali, in Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I. DEMURO, Bologna, 2018, 31, come &#8220;le deroghe e le eccezioni ai requisiti di ammissibilità delle partecipazioni pubbliche sono così numerose e di così vasta portata che l&#8217;efficacia imperativa delle disposizioni che fissano tali requisiti &#038; ne risulta ridimensionata al punto tale da far apparire molto ottimistico &#8211; o, forse, solo conclamato ma non effettivamente voluto &#8211; il risultato di un&#8217;effettiva riduzione delle partecipazioni pubbliche e dei relativi costi per la collettività&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Cass., Sez.Un., 25 novembre 2013, n. 26283. Sulla difficoltà di riconoscere un &#8220;sistema&#8221; delle società a partecipazione pubblica, prima dell&#8217;intervento riformatore, cfr. G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, in ID. (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 14.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>La società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità</em>, in <em>Munus</em>, 2016, 528</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Riflessioni in tal senso si trovano in C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411, e già in V. OTTAVIANO, <em>Sulla sottoposizione dell&#8217;impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1962, 1962, 273. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Cfr. H. BONURA, <em>La sfida di una disciplina unitaria per le società a partecipazione pubblica</em>, in H. BONURA &#8211; A. RUGHETTI (a cura di), <em>L&#8217;impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittad</em>ini, Milano, 2017, 17 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Si pensi all&#8217;altro testo unico, quello sui servizi pubblici locali, rimasto però a livello di schema per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251: testi entrambi applicabili a determinate società pubbliche (molte partecipate erogano infatti servizi pubblici) e logicamente connessi; si pensi, inoltre, al nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che dedica numerose disposizioni alle società <em>in house</em>e alle società miste e che si applica a numerose società a partecipazione pubblica. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Sulla nascita dei micro-sistemi normativi e sulle loro logiche intrinseche è fondamentale N. IRTI, <em>L&#8217;età della decodificazione</em>, Milano, 1979, 65 ss.; sul microsistema delle società pubbliche, vedasi invece V. DONATIVI, <em>Il microsistema normativo delle &#8220;società pubbliche&#8221;: evoluzione e classificazioni</em>, in ID., <em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza</em>, Assago, 2016, 3 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Per la distinzione società di diritto speciale/singolare, cfr. C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, in G.E.  COLOMBO &#8211; G.B. PORTALE (a cura di),<em>Trattato delle società per azioni</em>, Torino,1992, 526; ID., <em>Le società legali</em>, Torino, 1992, 9 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Così G. ROSSI, <em>Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico</em>, <em>astrid.it</em>, n. 19/2016, 4. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Su cui resta fondamentale S. PUGLIATTI, voce <em>Diritto pubblico e privato</em>, in <em>Enc. dir</em>., XII, Milano, 1964, e, nella prospettiva del diritto amministrativo, <em>recentius, </em>M. D&#8217;ALBERTI,<em>Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una questione antica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>, 2012, 1019 ss., e V. CERULLI IRELLI, <em>Diritto privato dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, Torino, 2008; con specifico riferimento alle società partecipate, cfr., invece, G. OPPO, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2004, II, 157 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Esemplare, in tal senso, l&#8217;importante tentativo di F. GALGANO, <em>&#8220;Pubblico&#8221; e &#8220;privato&#8221; nella qualificazione della persona giuridica</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1966, 279 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Cfr. M. DUGATO, <em>Op.ult.cit</em>., 523; già G. MIELE, <em>La distinzione fra ente pubblico e privato</em>, in <em>Riv.dir.comm</em>., 1942, I, 10 ss., metteva, del resto, in guardia dall&#8217;illusione dogmatica, (cfr., in particolare, 12 s. e 27)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>In proposito, A. ARENA, <em>Le società commerciali pubbliche (Natura e costituzione). Contributo allo studio delle persone giuridiche</em>, Milano, 1942, e F. CAMMEO, <em>Società commerciali ed ente pubblico</em>, Firenze, 1947; per una ricostruzione storica, si rinvia a B. SORDI, <em>Origine e itinerari scientifici della nozione di &#8220;ente pubblico&#8221; nell&#8217;esperienza italiana</em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</em>, 1992, 21, 311 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>&#8220;per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Lumeggiata a suo tempo da F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 1966, 282. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>L. TORCHIA, <em>Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2012, 325.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Riferite alla norma nella cui scia si colloca l&#8217;art. 1, comma 3, t.u., ossia l&#8217;art. 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135): &#8220;Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>In questi termini, Cass. Sez.Un., 23 gennaio 2015, n. 1237 (ord.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>In tal senso, C. IBBA, <em>Introduzione, </em>in<em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. IBBA e I DEMURO, cit., 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Pur sempre dei &#8220;commercialissimi contratti di società&#8221;: l&#8217;espressione è di B. SORDI, <em>Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto</em>, in <em>Dir.amm</em>., 1995, 517.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Come di recente chiarito da Cass., Sez. un., 11 settembre 2019, n.22712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>R. NICOLO&#8217;, <em>Diritto civile</em>, in <em>Enc.dir</em>., vol. XII, Milano, 1964, 915.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>M. GIORGIANNI, <em>Il diritto privato e i suoi attuali confini</em>, <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>.,1961, 406 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In questi termini, F. GALGANO, <em>Op.ult.cit</em>., 283. Coerentemente con questa impostazione &#8211; e ormai con il diritto positivo vigente -, la più recente giurisprudenza ha, pertanto, riconosciuto che una società a partecipazione pubblica &#8220;quale persona giuridica privata, opera nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l&#8217;ente pubblico&#8221; (Cass., Sez.Un., 1 dicembre 2016, n. 24591).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Così Cass., Sez.Un., 7 febbraio 2017, n. 3196.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>&#8220;l&#8217;interesse pubblico non è, pertanto, idoneo ad alterare il tipo societario conducendo alla configurazione di una società diversa da quella contemplata dal codice civile&#8221;, si legge nel citato parere del Consiglio di Stato n. 968&#8243;016 reso sullo schema di testo unico; e &#8211; ha ribadito la Cassazione in una delle prime pronunce in tema &#8211; &#8220;l&#8217;interesse che fa capo al socio pubblico si configura come di rilievo esclusivamente extrasociale, con la conseguenza che le società partecipate da una pubblica amministrazione hanno comunque natura privatistica&#8221; (Cass., Sez.Un., 3196/2017 cit.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>L&#8217;espressione, quanto mai efficace, è di T. ASCARELLI, <em>Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica</em>, in <em>Riv.soc</em>., 1959, 1013, ed è ripresa in tempi recenti da F. GOISIS, <em>L&#8217;ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle società in mano pubblica nel nuovo Testo unico sulle partecipate</em>, in <em>Dir.econ</em>., 2017, 24. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Cfr. G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit</em>., 5, laddove si invita ad &#8220;abbandona(ndo)re categorizzazioni astratte &#038;  procedendo invece ad uno scrutinio caso per caso del variegato panorama di società a partecipazione pubblica&#8221;.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Ben rappresentato come il &#8220;campo dei diritti speciali e singolari&#8221;: cfr. M. CAMMELLI &#8211; M. DUGATO, <em>Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale</em>, in IIDD. (a cura di), <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008, 1. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, in G. MORBIDELLI (a cura di), <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 23, che definisce il testo unico delle società a partecipazione pubblica come &#8220;una legge che prevede una deroga speciale <em>ex lege</em>alla esistente capacità generale di diritto privato delle pubbliche amministrazioni&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Cfr. B. G. MATTARELLA, <em>Presentazione</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017192; ID., <em>Società pubbliche e riforma amministrativa</em>, in G. PRESTI &#8211; M. RENNA (a cura di), <em>Le imprese a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Tanto più che tale schema risulta applicabile anche alle società <em>in house</em>, ancora oggi percorse da una &#8220;irrisolta ambivalenza&#8221; (cfr. A. MALTONI, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb.app</em>., 2017, 22), finora equiparate ad un ufficio interno dell&#8217;amministrazione e considerate come enti pubblici in forma societaria, &#8220;gli enti strumentali di oggi&#8221;,  li definisce G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>, in S. LICCIARDELLO (a cura di), <em>Il governo dell&#8217;economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita</em>, Torino, 2018,113 ss., sulla scia di V. OTTAVIANO, <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali</em>, Padova, 1959; a una tale ibrida natura avrebbe, in effetti, potuto anche adattarsi &#8220;un rapporto regola/eccezione opposto a quello scelto dal decreto&#8221; (in questi termini, M. DUGATO,<em>Op.ult.cit</em>., 535); e, del resto, lo stesso parere del Consiglio di Stato n. 968/2016 aveva ritenuto la configurazione privatistica delle società <em>in house </em>inconciliabile con la &#8220;forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo&#8221;. Il testo unico ha, invece, ricondotto anche queste entità allo schema societario privatistico e confinato le deroghe rispetto a tale modello nell&#8217;art. 16t.u..D&#8217;altronde, laddove il legislatore avesse voluto sottrarre le società <em>in house </em>dalla disciplina del decreto n. 175/2016, avrebbe dovuto farlo con espressa disposizione (<em>ubi lex voluit dixit</em>), come avvenuto per gli enti associativi diversi dalle società a partecipazione pubblica e per le fondazioni (art. 1, comma 4, lett. b), t.u.; in particolare, sulla natura delle fondazioni, si vedano G. MORBIDELLI, <em>Le fondazioni per la gestione dei beni culturali</em>, in <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, vol. III, Padova, 2007, 331 ss., e F. MERUSI,<em>La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2004, 447 ss.) ovvero per le società quotate, e loro controllate, cui le disposizioni del testo unico si applicano &#8220;solo se espressamente previsto&#8221; (art. 1, comma 5, t.u., come modificato dall&#8217;art. 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge stabilità 2019).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Rifacendosi alla nota concettualizzazione di M.S. GIANNINI, <em>L&#8217;analogia giuridica</em>, I-II, in <em>Jus</em>, 1942, 43. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Al riguardo, cfr. F. MODUGNO, voce <em>Norme singolari, speciali, eccezionali</em>, in <em>Enc.dir</em>., XXVIII, Milano,1978, 508. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Sempre in un&#8217;ottica di certezza il legislatore del testo unico ha scelto di non sviluppare il criterio di delega contenuto nell&#8217;art. 18, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2015, n. 124, della &#8220;distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta e indiretta&#8221;. Più che perdersi ancora nella ricerca delle essenze o nell&#8217;apposizione delle etichette, si è, quindi, preferito valorizzare l&#8217;affiancato, e ben più pragmatico, &#8220;principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica&#8221;, venendo in questo modo incontro alle indicazioni formulate a livello internazionale (OCSE<em>, Corporate Governance of State-Owned Enterprises- A survey of OECD Countries</em>, 2005) e nazionale (ASSONIME, <em>Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche</em>, Roma, settembre 2008, <em>assonime.it</em>, su cui M. CLARICH,<em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir.amm</em>., 2009, 253 ss.). L&#8217;evocato canone di proporzionalità ammette, infatti, deroghe se e nella misura in cui si rivelino necessarie e idonee al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico che costituisce la stella polare della riforma: &#8220;una disciplina pubblicistica che si innesta in un modello privatistico, derogandovi nei limiti in cui è necessario per adeguarla al tipo di attività e alla specialità degli azionisti&#8221;, è stata efficacemente definita da M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Prefazione</em>, in <em>Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, diretto da G. MEO &#8211; A. NUZZO, Bari, 2016, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>In tema, G. NAPOLITANO, <em>Pubblico e privato nel diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, 235 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. F. MERUSI, <em>I principi costituzionali</em>, cit., 26 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Come fa A. ZITO, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Espressioni, queste, piuttosto indeterminate, ma che sembrano acquistare consistenza alla luce della necessaria strumentalità dell&#8217;attività esercitata al perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;amministrazione partecipante (&#8220;riconducibile alle finalità di cui al comma 1&#8221;, recita la norma, invocando il rispetto del vincolo di scopo di cui all&#8217;art. 4, comma 1, t.u.)Rispetto che pare, peraltro, costituire il presupposto necessario, ma non sufficiente, per la deroga; se la partecipazione è infatti indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;ente, i concetti di misura e quantità della partecipazione sembrano, a loro volta, doversi riferire a partecipazioni almeno maggioritarie tali da consentire il controllo sulla società, ossia la possibilità di determinarne le scelte strategiche <em>ex</em>art. 2, comma 1, lett.b),t.u. In tal senso, cfr., ancora, A. ZITO, <em>Op.ult.cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Il potere di esclusione previsto dall&#8217;art. 4, comma 9, non sembra, in primo luogo, trovare fondamento nella legge di delega n. 124/2015, in particolare nell&#8217;art. 18 che contiene, sì, principi e criteri direttivi richiamati anche per l&#8217;adozione del d.P.C.M. governativo o dell&#8217;equivalente atto regionale -la misura e qualità della partecipazione (comma 1, lett. a), ad esempio -, ma che non fa alcun riferimento a tali poteri e provvedimenti, idonei a incidere sul rapporto tra il microsistema del testo unico e il sistema generale di diritto privato. <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Come la definisce G. CORSO, <em>Il principio di legalità</em>, in M.A. SANDULLI (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2017, 28. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Sul punto, vedasi, in generale, A. POLICE, <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, 63 e 67 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>Sui quali richiama l&#8217;attenzione G. MORBIDELLI, <em>Op.ult.cit.</em>, 712.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>Nell&#8217;ampia prospettiva delineata da Cass., Sez. V, 13 maggio 2009, n. 10982. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>Cfr. G. CAIA, <em>La disciplina sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2017, 603. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>Ammessa da C. cost.,18 marzo 2005, n. 106; in dottrina, cfr. S. BARTOLE, <em>Regioni ed ordinamento civile: il punto di vista del costituzionalista</em>, in <em>L&#8217;ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative</em>, in Quaderni <em>Riv.trim.dir.proc.civ</em>., 6, 2003, 84. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>Individuato da V. SCALISI, <em>Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della &#8220;regola giuridica&#8221; nell&#8217;epoca della postmodernità</em>, Milano, 2012, 32. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>In argomento, in generale, cfr. D.U. GALETTA &#8211; G. CARULLO, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.comunit</em>., 2016, 2016, 371 ss.; A. MALTONI, <em>Op.ult.cit</em>., 7 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a>Alcune di queste società, peraltro, intrecciano tra loro rapporti societari (cfr., al riguardo, Cons.St., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2084): è il caso, ad esempio, di Friuli Veneto Sviluppo SGR della cui compagine societaria fa parte Veneto Sviluppo o di Ligurcapital le cui azioni sono detenute in prevalenza da FI.LSE, la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, ovvero di Finlombardia Gestioni SGR, il cui capitale è interamente detenuto da Finlombardia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>Cons.St., Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2829. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>Cfr. Cons.St., Sez. VI, 12 novembre 2003, n. 7264, nonché Ad. plen. 3 settembre 2019, n. 9. Per un quadro delle funzioni svolte dal GSE può leggersi anche C. conti, sez. contr. enti, 14 aprile 2015, n. 39</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>In tema si rinvia al classico studio di V. OTTAVIANO del 1959 (il citato <em>Considerazioni sugli enti pubblici strumentali)</em>, e alla più aggiornata riflessione di G. MORBIDELLI, <em>Gli enti strumentali di oggi</em>cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>In proposito, vedasi C. FRANCHINI, <em>Il riordino del CONI</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2003,1209 ss., nonché C. conti, sez. contr. enti, 6 dicembre 2013, n. 113. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>Per una &#8220;fotografia&#8221; delle funzioni svolte e dell&#8217;assetto dell&#8217;Istituto, si veda C. conti, sez. contr. enti,11 aprile 2014, n. 37; sulla natura di società strumentale, C. conti, III Giurisdizionale Centrale d&#8217;Appello, 29 settembre 2011, n.642. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59]</a>Sulla cui natura di organismo di diritto pubblico, cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. II, 19 maggio 2016, n. 5888. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60]</a>Su cui cfr. C. conti, sez.  contr. enti, 21 aprile 2016, n. 36. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61]</a>Né in valido soccorso viene, in tal senso, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 165/2016, dove le ragioni dell&#8217;esclusione vengono rinvenute nel rilievo che le società incluse nell&#8217;Allegato A hanno per l&#8217;economia nazionale, &#8220;anche in rapporto alla dimensione finanziaria e alle possibili strategie di sviluppo&#8221;, precisando poi che tali società &#8220;sono state individuate in base al valore della partecipazione e all&#8217;importanza della società stessa per le politiche pubbliche&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62]</a>Così M. CLARICH &#8211; B.G. MATTARELLA, <em>Op.ult.cit</em>., 10. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63]</a>Per questa distinzione cfr., in generale, S. CASSARINO, voce <em>Elenco</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XIII, Milano, 1963, 5. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64]</a>Più circoscritta e definita, nonostante la consistente entità dei finanziamenti che l&#8217;Unione fornirà nei prossimi anni alla ricerca (quasi 80 miliardi di euro, principalmente attraverso il programma di ricerca Orizzonte 2020), appare invece la deroga, introdotta in sede di correttivo, a favore delle società aventi come oggetto la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65]</a>In tal senso, H. BONURA &#8211;  G. FONDERICO, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2016, 731. Meno ampia, sia dal punto di vista soggettivo (constano una quindicina di casi) che oggettivo (norme derogate), è l&#8217;esclusione di cui al comma 6, art. 26 t.u., relativa alle società per la sperimentazione gestionale di cui all&#8217;art. 9-<em>bis</em>del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, finalizzate ad attuare forme di collaborazione pubblico-privata nel settore sanitario[65]. Esclusione, questa, proposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in sede di intesa sullo schema di testo unico e riguardante, oltre l&#8217;art. 4, l&#8217;art. 19, con le sue previsioni restrittive circa la disciplina dell&#8217;impiego presso le società pubbliche.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66]</a>Come le definisce G.U. RESCIGNO, voce <em>Deroga</em>, in <em>Enc.dir.</em>, XII, Milano, 1958, 305.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67]</a>Così, invece, F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 523, nota 113.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68]</a>Carattere transitorio (&#8220;fino al completamento dei relativi progetti&#8221;) ha anche la deroga prevista dal comma 7 dell&#8217;art. 26 t.u. che fa salve le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l&#8217;attuazione dei patti territoriali e dei contratti d&#8217;area per lo sviluppo locale previsti dalla delibera CIPE 21 marzo 2017, recante &#8220;Disciplina della programmazione negoziata&#8221;. Tale deroga, sebbene posta con formulazione generica e poco precisa (&#8220;Sono fatte salve &#038; le partecipazioni pubbliche&#8221;), sembra tradursi, in concreto, essenzialmente nell&#8217;esclusione dall&#8217;applicazione dei limiti di scopo e di attività di cui all&#8217;art. 4 t.u.; essa si giustifica in nome dell&#8217;interesse alla compiuta realizzazione di simili forme di &#8220;partenariato sociale&#8221;(art. 2, comma 1, e 3, comma 1, della delibera CIPE cit.) finalizzate a promuovere lo sviluppo locale in ambito subregionale (il patto territoriale) e a dare vita ad  &#8220;un ambiente economico favorevole all&#8217;attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione&#8221; (il contratto d&#8217;area) e del ruolo fondamentale di coordinamento e di attuazione rivestito dai partner pubblici, sancito dagli art. 2, comma 5, e 3, comma 5, della delibera CIPE . Altra deroga temporanea è quella di cui al comma 12-<em>ter</em>che, allo scopo di favorire l&#8217;impiego in chiave imprenditoriale dei risultati della ricerca universitaria per sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo, prevede una eccezione applicabile ad una intera categoria di società, con la quale si esonerano per 5 anni dalla loro costituzione le società con caratteristiche di <em>spin-off</em>o di <em>start-up</em>universitarie o degli enti di ricerca ovvero le società, anch&#8217;esse costituite dalle università, per la gestione di aziende agricole aventi funzioni didattiche dall&#8217;adozione dei piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69]</a>I provvedimenti in questione sono, dunque, misure di prevenzione personali e patrimoniali (Titolo I e II del d.lgs. n. 159/2011 cit.; in tema, cfr. Tar Campania-Napoli, Sez. I, 30 luglio 2019, n.4178); facendo però la norma riferimento a società, e quindi a persone giuridiche, è da escludersi che possano rientrarvi misure di carattere personale i cui destinatari sono esclusivamente persone fisiche, come sembra del resto confermato dalla relazione illustrativa al correttivo dove si chiarisce che, per effetto del nuovo comma 12-<em>bis</em>, &#8220;vengono escluse dall&#8217;applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70]</a>S.G.A. è un&#8217;altra delle molte partecipate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, istituita nell&#8217;ambito degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli. A tale società sono state trasferite le sofferenze bancarie del Banco di Napoli e i crediti incagliati superiori ai 100 milioni di lire, i crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione e alcune partecipazioni del Banco di Napoli, eccettuate le attività immobiliari, al fine di recuperare i crediti in sofferenza. Su questa vicenda si vedano P. MARCHETTI,<em>La legge speciale sul Banco di Napoli</em>, in <em>Riv. soc</em>., 1996, 1334, nonché la decisione della Commissione 1999/288/CE, recante approvazione condizionata dell&#8217;aiuto concesso al Banco di Napoli. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71]</a>Di recente confermato, alla luce del nuovo quadro normativo e con riferimento ad una società <em>in house</em>, da Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72]</a>Cfr. F. GOISIS &#8211;  E. CODAZZI,<em>Crisi d&#8217;impresa di società a partecipazione pubblica</em>, in AA.VV., <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 395; in tema vedasi anche C. IBBA, <em>Il falso problema della fallibilità</em>, in <em>Riv.dir.civ</em>., 2015, 511 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73]</a>Sotto questo profilo, cfr. C. IBBA, <em>L&#8217;impresa pubblica in forma societaria fra diritto privato e diritto pubbl</em>ico, in <em>Analisi giur.ec.</em>, 2015, 411. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74]</a>In quest&#8217;ottica, si vedano Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346; 7 febbraio 2017, n. 3196. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75]</a>Per questa distinzione, si rinvia, in generale, a F. MODUGNO, <em>Op.ult.cit</em>., 507 ss. e 513 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76]</a>Come emerge da F. CERIONI &#8211; G. PIPERATA,<em>La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del 2017: le principali novità</em>, in F. CERIONI (a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, 5 ss.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77]</a>Così C. IBBA, <em>Gli statuti singolari</em>, cit., 526 s., che, per la nozione di norma singolare, si rifà al più volte citato F. MODUGNO, 506 ss., e, per la categoria del diritto singolare, a R. ORESTANO, <em>Diritto singolare</em>, in <em>Enc.dir</em>., XII, Milano, 1964, 746 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78]</a>Evidenziato da A. MALTONI, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A., </em>in N. LONGOBARDI (a cura di), <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, 2017, 210 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>Si vedano i nuovi commi 9-<em>bis</em>, 9-<em>ter </em>e 9-<em>quater</em>aggiunti, rispettivamente, dall&#8217; art. 5, comma 1, lett. e), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dall&#8217; art. 1, comma 891, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall&#8217;art. 1, comma 1, legge 1 ottobre 2019, n. 119: &#8220;9-<em>bis</em>. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l&#8217;affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l&#8217;articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 16&#8243;; &#8220;9-<em>ter</em>. E&#8217; fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all&#8217;1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall&#8217;articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima&#8221;;  &#8220;9-<em>quater</em>. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all&#8217;acquisizione o al mantenimento di parteci-pazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l&#8217;immissione in commercio del latte, comunque tratta-to, e dei prodotti lattiero-caseari&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80]</a>Come avvenuto col comma 724 della legge di stabilità 2019 che ha modificato l&#8217;articolo 26 del d.lgs. 175/2016, aggiungendo il comma 6-<em>bis</em>, laddove si escludono, dall&#8217;obbligo di razionalizzazione periodica, <em>ex</em>art. 20 t.u., le società di cui all&#8217;art. 4, comma 6, t.u., costituite dai Gruppi di Azione Locale, dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Cfr., a livello teorico-generale, R. GUASTINI, <em>Interpretare e argomentare</em>, Milano, 2011, 292 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[82]</a>In questi condivisibili termini, G. MORBIDELLI, <em>Introduzione</em>, cit., 15. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;better regulation&#8220;. 5. Dalla &#8220;better regulation&#8221; alla &#8220;worse regulation&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.   1. Dal Vangelo secondo Giovanni. &#8220;38Allora Gesù, ancora una volta commosso</p>
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<p> <strong>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;. 5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.</strong><br />  <br /> <strong>1. Dal Vangelo secondo Giovanni.</strong><br /> &#8220;<em>38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l&#8217;ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».</em><br /> E&#8217; un passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e racconta di uno dei miracoli di Gesù, la resurrezione di Lazzaro di Betània.<br /> La vicenda normativa esaminata dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019 (data di spedizione 9 dicembre 2019) ricorda molto la storia di Lazzaro.<br />  <br /> <strong>2. Dal Vangelo al terzo millennio.</strong><br /> Alcune norme del codice in materia di protezione dei dati personali, anche detto codice della privacy, ossia il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, vengono abrogate dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Quattro articoli sono abrogati subito mentre un altro solo successivamente, ovvero dopo un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 51/2018<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> La norma che non viene abrogata subito, pochi giorni dopo che è avvenuta la sua abrogazione, rivive per effetto di un&#8217;altra norma di legge. Non rivive però per sempre ma a tempo, ossia fino al 31 dicembre 2019.<br /> La norma che dispone la &#8220;resurrezione&#8221; è l&#8217;art. 9, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 77. Se ne riporta di seguito il testo perché interessante dal punto di vista della tecnica legislativa:<br /> &#8220;<em>1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall&#8217;8 giugno 2019, dall&#8217;articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019</em>&#8220;.<br /> Si dà il caso però che la norma, che non è stata abrogata subito ed è poi risorta a termine, preveda l&#8217;emanazione di un regolamento il cui oggetto è delimitato con il rinvio ad una di quelle norme che sono state abrogate subito, sin dall&#8217;8 giugno 2018<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Si tratta, in particolare, del &#8220;<em>trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8221; del codice della privacy<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; ossia le &#8220;finalità di polizia&#8221; &#8211; &#8220;<em>dal Centro elaborazione dati</em>&#8220;, le cui modalità di attuazione dei principi del medesimo codice devono essere stabilite con &#8220;<em>decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia</em>&#8220;; decreto che, nella sostanza e anche se la legge non lo dice espressamente, è un regolamento.<br /> In sintesi: la norma di legge che prevede l&#8217;emanazione del regolamento ha avuto vigenza sino al 7 giugno 2019<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, non ha avuto più effetto dall&#8217;8 al 14 giugno 2019 ed è risorta (&#8220;riprendendo vigenza&#8221;) dal 15 giugno 2019; ma non per sempre, bensì sino al 31 dicembre 2019.<br /> Tutto questo perché? Ammesso che alla base di ogni intervento normativo ci debba essere sempre un perché.<br /> Perché il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia ha trovato una nuova disciplina da parte del d.lgs. n. 51/2018, il quale ha attuato le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (art. 1, comma 1).<br /> L&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 stabilisce che &#8220;<em>Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;.<br /> Perché, evidentemente, si intende recuperare l&#8217;esercizio del potere regolamentare <em>ad initio</em> previsto dall&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale però lo riferisce al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui ad una norma abrogata già da tempo.<br /> E anche perché la norma abrogante di cui si è detto (l&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018) ha previsto l&#8217;ultravigenza, in via provvisoria ma senza termine finale, del regolamento emanato in attuazione dell&#8217;articolo 57<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Così risolvendo in anticipo eventuali problemi conseguenti alla vigenza e/o validità di un regolamento emanato sulla base di una norma di legge, la quale poi, dopo l&#8217;emanazione del regolamento, non è più vigente.<br /> Questo è lo scenario normativo, di per sé abbastanza singolare e variegato, che ha trovato la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, chiamata a rendere il parere obbligatorio previsto dalla legge sui regolamenti del Governo (ex art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400).<br /> Il Consiglio di Stato, in via interlocutoria e preliminarmente, si pone il dubbio che &lt;<em>la vigente autorizzazione regolamentare contenuta nell&#8217;articolo 57 &#8211; che continua a richiamare le &#8220;finalità&#8221; di cui all&#8217;articolo 53 &#8211; non sembra poter spiegare effetti</em>&gt;. Ciò &lt;<em>in quanto il richiamo ad una norma abrogata, e pertanto ad oggi priva di effetti innovativi dell&#8217;ordinamento, non permette di stabilire quali siano le &#8220;finalità&#8221; dei trattamenti cui il Legislatore intende riferirsi</em>&gt;.<br /> Conseguentemente richiede documentati chiarimenti al Ministero dell&#8217;interno, nella sua qualità di amministrazione proponente<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ricevuti i chiarimenti, il Consiglio di Stato rimane dello stesso avviso e conclude, con il citato parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019, nel senso che &#8220;<em>l&#8217;iter regolamentare non possa allo stato avere ulteriore corso</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato.</strong><br /> Le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato a fondamento del parere negativo sono in sintesi le seguenti:<br /> a) lo schema di regolamento costituisce applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale delimita l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento regolamentare con riferimento all&#8217;individuazione delle &#8220;<em>modalità di attuazione</em>&#8221; dei principi del d.lgs. n. 196/2003 &#8220;<em>relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8220;;<br /> b) poiché quest&#8217;ultima norma, richiamata per <em>relationem</em> da quella recante l&#8217;autorizzazione dell&#8217;intervento regolamentare, è stata abrogata a decorrere dall&#8217;8 giugno 2018, ne discende l&#8217;impossibilità di individuare le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; cui il legislatore intende riferirsi per perimetrare l&#8217;ambito applicativo del regolamento;<br /> c) tale lacuna della norma autorizzativa della potestà regolamentare si ripercuote sulla legittimità del potere normativo nella specie esercitato, in quanto, in ossequio ai principi di legalità e di gerarchia delle fonti, non è dato all&#8217;amministrazione, a fronte di una chiara volontà legislativa scolpita in una disposizione dal tenore letterale univoco, ricercare <em>aliunde</em>, ed operando sulla base di parametri ermeneutici incerti, i criteri ed i limiti ovvero, come nel caso di specie, le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dell&#8217;intervento regolamentare;<br /> d) sebbene il vigente art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 circoscriva l&#8217;ambito applicativo del medesimo decreto facendo riferimento ai trattamenti dei dati personali svolti dalle autorità competenti per finalità &#8220;<em>di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;, tale disposizione rimane formalmente scollegata dalla fonte del potere regolamentare nella specie esercitato. Infatti, il vigente art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, fatto rivivere dall&#8217;art. 9 del d.l. n. 53/2019 sino al 31 dicembre 2019, non menziona affatto il d.lgs. n. 51/2018, ma richiama espressamente, ed in via esclusiva, l&#8217;abrogato art. 53;<br /> e) non può essere riconosciuto all&#8217;amministrazione titolare della potestà regolamentare di sostituirsi al legislatore, riempiendo di significati la fonte di detto potere, giacché ne conseguirebbe un&#8217;evidente violazione del principio di legalità. Tanto più che in situazioni analoghe a quella in esame, di avvenuta abrogazione di norme contenute nel codice della privacy, è stato lo stesso legislatore a dettare la disciplina transitoria applicabile, indicando come si sarebbero dovute applicare eventuali disposizioni legislative previgenti recanti rinvio a norme abrogate<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>;<br /> f) è vero che l&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 autorizza la fonte regolamentare anche ad integrare e modificare il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, regolamento emanato ai sensi dell&#8217;art. 11 della l. 1 aprile 1981, n. 121, ma tale art. 11, recante un contenuto diverso da quello dell&#8217;art. 57, non può radicare la potestà regolamentare nella specie esercitata dall&#8217;Amministrazione;<br /> g) la norma che ha determinato la reviviscenza espressa dell&#8217;art. 57 non ha potuto comportare di per sé anche la reviviscenza dell&#8217;art. 53. L&#8217;ha fatto, invero, senza sostituire il richiamo all&#8217;art. 53 con quello all&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 51/2018, o ad altra vigente disposizione legislativa recante le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento dei dati oggetto dell&#8217;intervento regolamentare. Con la conseguente imperfezione della norma autorizzativa della potestà regolamentare, nella quale il perimetro dell&#8217;intervento normativo secondario, pur delimitato sul piano formale dal richiamo a determinate &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento di dati personali, rimane sostanzialmente indefinito a causa dell&#8217;avvenuta abrogazione della disposizione cui il legislatore intendeva rimettere l&#8217;individuazione delle citate finalità. E con l&#8217;ulteriore corollario che la potestà regolamentare che si vuole esercitare non si appalesa conforme alla norma legislativa autorizzativa, in quanto le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dei trattamenti di dati personali disciplinati nel testo regolamentare sono state desunte da norme diverse da quella puntualmente richiamata nell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003;<br /> h) non ha rilievo l&#8217;ulteriore argomento secondo cui si giungerebbe alla conclusione che la disposizione contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018 non avrebbe avuto <em>ab origine</em> alcuna possibilità di concreta applicazione, posto che il comma 1 del medesimo art. 49 già allora abrogava, contestualmente all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2018, il richiamato art. 53. Ciò in quanto la potestà regolamentare non è stata comunque esercitata <em>illo tempore</em> (dall&#8217;8 giugno 2018 all&#8217;8 giugno 2019) e, anche se lo fosse stata, le considerazioni non sarebbero potute essere diverse.<br />  <br /> <strong>4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.</strong><br /> Viviamo in un mondo complesso. E proprio per questo, in una logica di semplificazione, si parla di &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.<br /> I temi della qualità della regolamentazione, ovvero della &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, introdotti a livello internazionale dalla Raccomandazione sul miglioramento della qualità della regolamentazione del Consiglio dell&#8217;OCSE del 9 marzo 1995, sono entrati da tempo a far parte integrante delle strategie delle istituzioni dell&#8217;Unione europea, nella convinzione che una cattiva regolamentazione influisca in modo negativo &#8211; oltre che sulla certezza del diritto, sull&#8217;osservanza della legge e sull&#8217;efficienza della giustizia &#8211; anche sullo sviluppo economico e l&#8217;uso efficiente delle risorse di un Paese.<br /> Le istituzioni europee hanno adottato specifiche iniziative volte a implementare le politiche di &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; e anche le Presidenze di turno dell&#8217;Unione europea hanno inteso includere nei loro programmi le tematiche attinenti alla qualità della regolamentazione.<br /> Al riguardo si rimanda allo studio tematico &#8220;<em>Better regulation for better results</em>&#8220;, a cura del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato della Repubblica, in cui vengono ricostruiti l&#8217;esperienza maturata e gli strumenti elaborati dalle istituzioni europee nell&#8217;ambito delle politiche volte a garantire una migliore qualità della regolamentazione, approfondendo l&#8217;Agenda &#8220;<em>Better regulation for better results</em> &#8211; Legiferare meglio per ottenere migliori risultati&#8221; approvata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015.<br /> Particolarmente indicativo è il seguente periodo delle note conclusive dello studio, in cui, dopo avere dato atto di &#8220;una cultura di buona legislazione&#8221; sviluppatasi nella dimensione europea, si dice: &#8220;<em>In questa prospettiva, ogni atto normativo non solo deve essere redatto in modo semplice, chiaro e univoco nel linguaggio e nel significato, ma al contempo deve essere assunto sulla base di una piena consapevolezza dei possibili effetti che produrrà non solo nell&#8217;ordinamento giuridico, ma anche e soprattutto sui destinatari, cittadini e imprese, e sull&#8217;amministrazione pubblica</em>&#8220;.<br /> Esigenze di semplificazione e di certezza del diritto sono note a tutti; anzi, costituiscono l&#8217;obiettivo dichiarato di alcuni recenti interventi legislativi. La stabilità e la chiarezza delle regole da applicare rappresentano una delle condizioni per il rilancio degli investimenti e i conseguenti vantaggi per l&#8217;economia.<br /> Tuttavia la certezza del diritto è in crisi. Diverse ne sono le cause.<br /> Fattori patologici ascrivibili al rapido mutare della legislazione, dettato dalla necessità di fronteggiare, purtroppo sempre più spesso in via d&#8217;urgenza, fenomeni economici e sociali in continuo divenire<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Scarsa qualità tecnica della legislazione, dovuta, in un circolo vizioso, all&#8217;intervento legislativo sempre d&#8217;urgenza e mai in modo organico e di sistema, a fattori di stampo politico, nonché all&#8217;aumento del coefficiente di tecnicità delle materie da regolare.<br /> Fattori fisiologici dovuti all&#8217;incidenza degli ordinamenti sovranazionali e delle pronunce delle Corti europee, che si intersecano nei diversi livelli di regolazione e di giurisdizione, comportando certamente l&#8217;innalzamento del livello di tutela delle situazioni giuridiche, ma anche una maggiore difficoltà nella ricostruzione del sistema complessivo.<br /> Si finisce, così, sempre più spesso per pretendere dal giudice una funzione di supplenza del legislatore, nella direzione di un&#8217;interpretazione evolutiva e al passo coi tempi. Con il conseguente ribaltamento della regola: quello che è eccezione &#8211; demandare al giudice di colmare le lacune dell&#8217;ordinamento &#8211; diviene regola.<br />  <br /> <strong>5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em>.</strong><br /> Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em> il passo è breve.<br /> La vicenda normativa che si è analizzata può essere considerata esempio di &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. Si è dato luogo ad una norma imperfetta, di per sé esempio di scarsa qualità tecnica della legislazione.<br /> Per salvarla, si sarebbe dovuto seguire un&#8217;interpretazione estensiva, sostenendo che, malgrado l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003, le finalità da perseguire appaiono chiare dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. n. 51/2018. Per cui, considerato che non è più vigente la disposizione alla quale il successivo art. 57 fa riferimento diretto, occorrerebbe interpretare nel senso che le finalità di cui all&#8217;art. 53 sono comunque quelle sancite da altre norme risultanti dal quadro tracciato da altri articoli.<br /> Il che equivale a chiedere al giudice &#8211; quale è pur sempre il Consiglio di Stato nell&#8217;esercizio della funzione consultiva &#8211; di sostituirsi al legislatore nel colmare una lacuna della legge, sostituendo il richiamo ad una norma abrogata con quelle vigenti e facenti parte di altri <em>corpus</em> normativi. E questo, si badi bene, per delimitare l&#8217;oggetto della disciplina demandata ad un regolamento che, in quanto atto normativo, è destinato anch&#8217;esso ad innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Ma gli equilibrismi sono propri dell&#8217;acrobata e degli ambienti circensi, non del giudice; il quale, invece, nell&#8217;interpretazione della legge e primariamente, è tenuto a seguire il criterio letterale<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Qui la falla è nella tecnica legislativa.<br /> La norma del decreto legge che ha disposto la reviviscenza a termine dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 avrebbe dovuto far rivivere anche il precedente art. 53. Oppure, ancora meglio, preso atto dell&#8217;intervenuta abrogazione degli artt. 53 e 57, si sarebbe potuto prevedere <em>ex novo</em> l&#8217;emanazione di un regolamento governativo con riguardo al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia come disciplinato dal d.lgs. n. 51/2018. Senza bisogno di nessuna reviviscenza e tantomeno di un termine finale della stessa.<br /> Il risultato è l&#8217;impossibilità di emanare il regolamento. Il quale, se fosse stato emanato, come sottolineato dal Consiglio di Stato, sarebbe stato illegittimo. Il tutto conseguenza di una tecnica legislativa quanto meno approssimativa che ha generato una sorta di &#8220;norma inefficace&#8221;. Lo scopo che si voleva raggiungere è chiaro, ma lo strumento (normativo) adottato non è stato in grado di perseguirlo.<br />  <br /> <strong>6. Un tema ulteriore. </strong><br /> Sullo sfondo resta un tema ulteriore.<br /> Al Governo è consentita l&#8217;emanazione di regolamenti per l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi anche senza specifica attribuzione di potere regolamentare da parte della legge, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Cosicché il trattamento dei dati personali per finalità di polizia da parte del Centro elaborazione dati in teoria potrebbe essere disciplinato con un regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 51/2018. Con la conseguente &#8220;salvezza&#8221; di quel contenuto del regolamento, sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che possa considerarsi effettivamente esecuzione di leggi e di decreti legislativi.<br /> Tuttavia il regolamento si sarebbe dovuto riscrivere. Nella specie il tema non è stato affrontato dal Consiglio di Stato evidentemente perché, come affermato dallo stesso, lo schema di regolamento costituiva espressa e specifica applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003.<br />  <br /> <strong>7. Conclusioni.</strong><br /> Un &#8220;effetto Lazzaro&#8221; a termine è quanto meno singolare. Se c&#8217;è resurrezione c&#8217;è una nuova vita, non per l&#8217;eternità che non è di questo mondo, ma quanto meno per la durata di una vita, e quindi a termine <em>ab initio</em> indefinibile.<br /> Ed è altrettanto singolare che la nuova vita della norma resuscitata, la quale costituisce la fonte di un altro potere normativo &#8211; quello regolamentare &#8211; destinato a innovare l&#8217;ordinamento giuridico senza previsione di termini finali e quindi potenzialmente per sempre, abbia la durata di pochi mesi.<br /> Riprende poi vita una norma che a sua volta rinvia ad altra norma abrogata. E si pretenderebbe che la &#8220;resurrezione&#8221; della norma faccia risorgere anche le norme abrogate a cui essa rinvia.<br /> E&#8217; l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a cascata, unico nel suo genere. E&#8217; un po&#8217; come ipotizzare che la resurrezione di Lazzaro abbia potuto comportare anche quella dei suoi discendenti nel frattempo deceduti.<br /> Malgrado l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata il miracolo non è riuscito. La norma di legge è risorta a nuova vita, anche se per poco tempo, ma il regolamento non si può emanare.<br /> Il mondo è bello perché è vario.<br /> Ma quando il mondo del legiferare è così variegato, forse è il caso di incominciare a preoccuparsi.<br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Capitolo 11.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Dal titolo &#8220;<em>Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018:<br /> &#8220;<em>1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.</em><br /> <em>2. L&#8217;articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 57, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 196/2003,&#8221;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d&#8217;Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il contenuto dei primi due commi dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003 è il seguente:<br /> &#8220;<em>1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all&#8217;esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. </em><br /> <em>2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell&#8217;esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice: </em><br /> <em>a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; </em><br /> <em>b) articoli da 145 a 151</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Tanto che ha avuto parziale esecuzione, ma non per le finalità di polizia con riguardo al Centro elaborazione dati, con il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, dal titolo &#8220;<em>Regolamento a norma dell&#8217;articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l&#8217;individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 51/2018, &#8220;<em>I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all&#8217;adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Parere n. 2932 reso nell&#8217;adunanza del 21 novembre 2019 (data di spedizione 22 novembre 2019).</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il Consiglio di Stato si riferisce all&#8217;art. 22, comma 6, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [&#8220;<em>Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)</em>&#8220;], secondo cui, &#8220;<em>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenute in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;espressione &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; è tradotta &#8220;legiferare meglio&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Si pensi alla legislazione sui contratti pubblici e a quella sull&#8217;immigrazione e la sicurezza, per citare due esempi eclatanti.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Secondo l&#8217;art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale del c.c., &#8220;<em>Nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</em>&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988, &#8220;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:</em><br /> <em>a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari</em>&#8220;.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Il regime dei beni estimati (con una postilla sulla indennizzabilità della trasformazione di livello perpetuo in concessione temporanea)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-beni-estimati-con-una-postilla-sulla-indennizzabilita-della-trasformazione-di-livello-perpetuo-in-concessione-temporanea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>Il regime dei beni estimati (con una postilla sulla indennizzabilità della trasformazione di livello perpetuo in concessione temporanea)</p>
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<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Le letture della Corte Costituzionale del regime degli agri marmiferi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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<p>Le letture della Corte Costituzionale del regime degli agri marmiferi</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; PARTI: A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni c. Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorrenza &#8211; attività  liberalizzate &#8211; art. 3 D.L. n. 223 del 2006 &#8211; portata &#8211; &#8220;servizio assistito&#8221; &#8211; rilevanza operativa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 3 D. L. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-bis)) «il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-bis, ha stabilito: «E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».</em><br /> <em>Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra, pertanto, testualmente sulla ricorrenza delÂ «servizio assistito»; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione propriamente dettied attività  di produzione di alimenti conÂ possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredidell&#8217;azienda.</em><br /> <em>Ivi, le modalità  di consumo vengono considerate in termini di tipologia di attrezzature, per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla somministrazione, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come somministrazione: il che può affermarsi, se non è riscontrabile, in via esemplificativa, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019<br /> <strong>N. 08923/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01288/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 1288 del 2019, proposto da A. 2011 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale &#8211; Municipio I Centro &#8211; U.O. Pubblici Esercizi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1641/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;ordine di cessazione dell&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Freni Federico e Rocchi Rosalda;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo del Lazio, A. 2011 s.r.l., titolare dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>, impugnava la determinazione dirigenziale prot. n. CA/135512/2017 del 1° agosto 2017 di Roma Capitale che le aveva ordinato la cessazione dell&#8217;attività  di <em>somministrazione di alimenti e bevande</em>Â esercitata nei locali di via dei Serpenti, 122, sulla base delle risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico nn. 146342/14, 86321/15, 174884/15 e 372321/16, considerato che sul posto era effettuata, in assenza di autorizzazione, un&#8217;attività  di <em>somministrazione</em>Â che andava desunta dalla presenza di nove tavoli con sgabelli abbinati e panche in muratura.<br /> Roma Capitale si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.<br /> Con la sentenza 8 febbraio 2019 n. 1641 il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.<br /> Veniva dapprima ritenuta infondata la censura di violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e motivazione, sull&#8217;asserita omessa valutazioni delle osservazioni formulate nel corso del procedimento e ciù² sulla base dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, l. n. 241 del 1990, vista la natura vincolata e la correttezza sostanziale dell&#8217;atto impugnato.<br /> Altresì infondata era ritenuta la censura di violazione del principio comunitario di concorrenza e degli artt. 3, comma 1, lett.Â <em>f-bis)</em>Â e 4, comma 2-<em>bis</em>Â d.-l. n. 223 del 2006; 7, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998; 10 d.lgs. n. 59 del 2010; 3 d.-l. n. 138 del 2011; 34, comma 2, d.-l. n. 201 del 2011 ed 1 d.-l. n. 1 del 2012 ed eccesso di potere per irragionevolezza, in specie degli artt. 3 e 4 d.-l. n. 223 del 2006, sull&#8217;eliminazione di ogni <em>&#8220;compartimentazione precedentemente esistente tra attività  di somministrazione ed esercizi di vicinato&#8221;,Â </em>e della mancata valutazione dell&#8217;assimilabilità  dell&#8217;attività  effettivamente esercitata a quelle di <em>somministrazione </em>e <em>ristorazione</em>.<br /> La sentenza svolgeva una ricognizione delle norme e delle correnti interpretazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell&#8217;AGCM e della giurisprudenza secondo cui la liberalizzazione del mercato dei servizi non va intesa in senso assoluto, anche tale libertà  economica dovendo essere rapportata con il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, compresi quelli produttivi e commerciali secondo i limiti giustificati dall&#8217;interesse generale. Perciù² il Tribunale amministrativo riteneva che, ai fini della qualificazione dell&#8217;attività  &#8211; se di <em>somministrazione</em>Â o <em>consumo sul posto</em>Â &#8211; si doveva procedere a una valutazione caso per caso anche sulla base dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. f-<em>bis)</em>, d.-l. n. 223 del 2006, per il quale ilÂ <em>consumo immediato</em>Â di prodotti da asporto all&#8217;interno di esercizi abilitati si distingue dalla <em>ristorazione</em>Â per diversi presupposti e requisiti abilitanti, secondo un criterio di <em>accessorietà </em>Â rispetto alla <em>vendita da asporto</em>, la quale deve mantenere carattere prevalente e funzionale.<br /> In questo senso, l&#8217;assenza di <em>servizio assistito</em>, che detta norma prefigura a parametro di riferimento per la qualificazione della fattispecie, andava intesa come criterio &quot;funzionale&quot;, che non si esauriva nella semplice presenza o meno di camerieri, ma che rinviava a un concreto assetto dell&#8217;organizzazione dell&#8217;offerta, il quale restava da accertarsi caso per caso, per essere o meno rivolto a mantenere il consumo sul posto come una semplice facoltà  della clientela.<br /> Nel caso in esame, era stato rilevato che l&#8217;entità  della superfice destinata al consumo sul posto, il numero dei posti a sedere, la presenza di tavoli abbinati con sgabelli e di sedute fisse in muratura e la tipologia e la modalità  di sistemazione della mobilia, non apparivano consone ad un mero consumo occasionale sul posto, ma costituivano elementi da cui si desumeva che il consumo sul posto avvenisse con modalità  similari o coincidenti con la <em>somministrazione assistita</em>.<br /> Il ricorso era dunque ritenuto infondato e veniva respinto.<br /> Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 febbraio 2019, la A. 2011 s.r.l. impugnava la sentenza e ribadiva l&#8217;inosservanza dell&#8217;art. 10 l. n. 241 del 1990 e più¹ in generale dei diritti di partecipazione al procedimento: se attivati, le avrebbero permesso di opporre una ragionata difesa sostanziale in merito alle valutazioni che poi la stessa sentenza aveva detto necessarie. Essa contestava la mancata considerazione da parte del primo giudice della comunanza degli ambienti di vendita e di consumo e la ridotta espansione in proporzione alle dimensioni totali del locale delle panche a muro e dei tavolini per consumare. Inoltre lamentava che solo una (qui inesistente) <em>prevalenza</em>Â delÂ <em>servizio assistito</em>Â e delle aree destinate al consumo rispetto a quelle riservate alla vendita avrebbe potuto condurre ai provvedimenti negatori. Infine denunciava la contraddittorietà  della sentenza che, dopo citato la necessità  di un esame caso per caso, non aveva rilevato che l&#8217;insieme delle caratteristiche dell&#8217;esercizio non integravano quelle di un esercizio di <em>somministrazione</em>.<br /> La A. 2011 s.r.l. concludeva così per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello con vittoria di spese.<br /> Roma Capitale si è costituita sostenendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e rilevando le caratteristiche di <em>somministrazione</em>Â presenti nel locale dell&#8217;<em>Antico Forno ai Serpenti</em>.<br /> All&#8217;udienza del 12 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.<br /> Si può prescindere dalle censure sulle violazioni procedimentali, in particolare dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990. Infatti appaiono fondate le censure di merito, che riguardano la sostanza del provvedimento impugnato in origine<br /> In particolare, il terzo e il quarto motivo si riferiscono ai contenuti interpretativi degli artt. 3 (<em>Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</em>) e 4 (<em>Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell&#8217;attività  di produzione di pane</em>) d. l. 4 luglio 2006, n. 223 (<em>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale</em>) come convertiti dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.<br /> La censure della ditta interessata assumono che queste norme abbiano liberalizzato il consumo <em>in loco</em>Â dei prodotti alimentari venduti negli esercizi commerciali, con la sola esclusione delÂ <em>servizio assistito</em>; e che tali previsioni abbiano consentito ai titolari di impianti di <em>panificazione e vendita</em>Â il consumo immediato <em>in loco</em>Â dei relativi prodotti con utilizzo dei locali e degli arredi dell&#8217;esercizio.<br /> Il Collegio considera che l&#8217;art. 3 d.-l. n. 223 del 2006, nel disporre in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e nell&#8217;assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità  all&#8217;acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha rimosso alcuni limiti e prescrizioni per le attività  commerciali individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (<em>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</em>) e per gli esercizi di <em>somministrazione di alimenti e bevande </em>ed ha tra l&#8217;altro &#8211; come convertito in legge &#8211; stabilito (comma 1, lett. f-<em>bis)</em>) «<em>il divieto o l&#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l&#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Inoltre, circa le attività  di panificazione e di forno, il seguente art. 4, comma 2-<em>bis</em>, ha stabilito: «<em>E&#8217; comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l&#8217;attività  di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell&#8217;azienda con l&#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l&#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie</em>».<br /> Il discrimine tra una tale attività  liberalizzata e quella non liberalizzata si incentra testualmente sulla ricorrenza delÂ <em>«servizio assistito»</em>; e ciù² almeno fino alla circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 372321 del 28 novembre 2016 (la quale ha anche recepito orientamenti dell&#8217;AGCM) che ha tracciato un criterio di distinzione tra esercizi di somministrazione <em>propriamente detti</em>Â ed attività  di produzione di alimenti conÂ <em>possibilità  di consumo immediato con utilizzo dei locali e degli arredi</em>Â dell&#8217;azienda. Le modalità  di consumo vi vengono considerate in termini di <em>tipologia di attrezzature</em>: per cui piani di appoggio e panche (e anche tavolini e sedie) sono consentiti anche per gli esercizi di produzione che non sono non autorizzati alla <em>somministrazione</em>, se ed in quanto inidonei, quantitativamente e qualitativamente, a identificare l&#8217;attività  come <em>somministrazione</em>: il che è se non è riscontrabile, ad esempio, un servizio di caffetteria o comunque un servizio ai tavoli, o apparecchiature, e se gli ambienti non sono assimilabili ai ristoranti per la presenza dei detti arredi, senza carattere preponderante nel complesso dell&#8217;esercizio.<br /> E&#8217; dunque su tale base e sulla verifica di tali dati di fatto che occorre verificare l&#8217;eventuale superamento delle attività  liberalizzate ai sensi delle dette norme del d.-l. n. 223 del 2006.<br /> Ad approfondimento di un precedente di questa V Sezione (Cons. Stato, V, 8 aprile 2019 n. 2280) deve considerarsi che nel caso presente emerge che la questione dirimente consiste nel significato di sistema che, nell&#8217;ordinamento in questione (dove rilevano anche le altre norme primarie considerate dal giudice di primo grado), deve riconoscersi all&#8217;espressione <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>, di cui alle ricordate disposizioni.<br /> Questo significato non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d.Â <em>servizio da sala</em>, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori. L&#8217;opposto tipo di servizio è invero in via di diffusione anche in alcuni ristoranti, dove, per ragioni di contenimento dei costi, va crescendo la pratica delÂ <em>buffet</em>Â e <em>self-service</em>, in piedi o con tavoli: e senza che si dubiti che si resta nella ristorazione.<br /> IlÂ <em>«servizio assistito di somministrazione»</em>Â di cui qui si tratta ben può dunque includere anche pratiche senza camerieri. Ne viene che il discrimine effettivo consiste &#8211; come in punto di diritto bene rileva il giudice di primo grado &#8211; nella predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, che siano di <em>servizio</em>Â al cliente <em>assistendolo</em>Â per consumare confortevolmente sul posto (cioè: non meramente in piedi) quanto acquistato <em>in loco</em>. Il che dunque può avvenire anche mediante tavolini e attrezzature di particolare evidenza.<br /> E&#8217; allora coerente con la legge fare riferimento anche alÂ <em>criterio funzionale</em>Â cui guarda l&#8217;amministrazione e che è proprio di queste attrezzature materiali (tavolini, banchi, panche, ecc.), la cui presenza è di<em>Â servizio</em>Â all&#8217;avventore che intenda sì¹bito consumare sul luogo quanto ha acquistato. Naturalmente, secondo un altrettanto criterio di ragionevolezza, perchè questa <em>funzionalità </em>Â alla somministrazione &#8211; anzichè al mero consumo sul posto &#8211; vi sia occorre che le attrezzature predisposte dall&#8217;esercente o da chi per lui &#8211; pur senza un servizio al tavolo &#8211; siano di caratteri, dimensioni, quantità  e arredi tali da indurre indistintamente gli avventori al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati: il che, incidendo sulle caratteristiche commerciali effettive dell&#8217;intero esercizio &#8211; visto dalla potenziale clientela non più¹ come un luogo di mero approvvigionamento, ma anche come un possibile e ordinario luogo di ristoro &#8211; viene a rilevare sul piano urbanistico della regolamentazione generale del commercio dell&#8217;area e sul discrimine reale tra attività  liberalizzate e attività  non liberalizzate.<br /> Ciù² posto, e considerato che evidentemente si tratta di una valutazione da effettuare di volta in volta, nel caso di specie va rilevato che le attrezzature predisposte <em>a latere</em>Â dell&#8217;attività  di vendita hanno caratteristiche tali che non raggiungono un livello tale da connotare il locale come (anche) da somministrazione, ma si contengono in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale -bene evidenzia il primo giudice &#8211; deve comunque mantenere il carattere prevalente e funzionale.<br /> Appare dunque fondato qui il (solo, ma assorbente) quarto motivo, incentrato sulla valutazione concreta degli arredi. A. 2011 vi sostiene l&#8217;accessorietà  minima degli elementi presenti nei due vani di cui è formato l&#8217;esercizio. Si tratta invero &#8211; a quanto emerge dagli atti &#8211; di pochi tavolini di dimensioni assai ridotte &#8211; cinque di forma rotonda del diametro di appena circa 50 cm e tre quadrati dal lato delle stesse modeste dimensioni &#8211; privi di apparecchiature e arredi, solo in parte vicini alla lunga panca che ne offre un uso solo parziale o avvicinabili tramite sgabelli mobili da banconi da bar.<br /> Questi oggetti occupano una parte secondaria e non preponderante nel locale. La presenza poi di una sorta di menu appeso alle pareti dell&#8217;esercizio, per quanto in ipotesi potrebbe lasciar deporre in senso opposto, non sembra giungere a concretizzare quell&#8217;orientamento a un&#8217;attività  di somministrazione che invece assume il I Municipio di Roma Capitale come abusivamente intrapresa.<br /> Per le considerazioni esposte l&#8217;appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.<br /> Spese come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo.<br /> Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-12-2019-n-8923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.8923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene. 1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Beni pubblici e privati &#8212; ordinanza di sgombero &#8211; bene di cui si contesta la demanialità  &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO- va affermata.</p>
<p> 2.  Beni Pubblici &#8211; autotutela ex art. 823 C.C.- giurisdizione del G.A. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Sussiste lagiurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene.</p>
<p> 2.La giurisdizione spetta al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.in una situazione in cui l&#8217;appartenenza pubblicistica del bene da sgomberare non è in discussione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 06216/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04455/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2019, proposto da Eredi Cirillo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rita Vitiello, nonchè nell&#8217;interesse della predetta sig.ra Rita Vitiello in proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Raucci e Lorenzo Roccasalva Capasso, domicilio pec come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 129/2019 adottata con provvedimento prot. n. 21826 del 3.07.20198, notificata a mezzo pec alla ricorrente società  in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, con il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato alla Ditta Eredi Cirillo srl, il rilascio del manufatto denominato cabina elettrica e dell&#8217;area attigue scoperte ubicate in Santa Maria Capua Vetere (CE) in area adiacente al cimitero comunale in quanto detenute &#8220;sine titulo&#8221;; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all&#8217;articolo 60 e all&#8217;art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l&#8217;integrità  del contraddittorio e ritenuto che l&#8217;istruttoria è completa;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con l&#8217;ordinanza n. 129 del 3.7.2019 notificata alla ricorrente società  a mezzo pec in data 25.07.2019, nonchè alla sig.ra Rita Vitiello in data 14.10.2019, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ordinava alla Ditta Eredi Cirillo srl, &#8220;<i>occupante senza valido e legittimo titolo, di rilasciare i manufatti e l&#8217;area scoperta di cui sopra provvedendo a consegnare le chiavi di accesso ai locali e di chiusura del lucchetto dell&#8217;area scoperta, nonchè a lasciare gli stessi liberi da persone e cose entro gg 45 dalla data di notifica del presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità  pubbliche, avvertendo sin d&#8217;ora che decorso inutilmente detto termine, il Comune procederà  ad immettersi coattivamente in possesso del bene, anche mediante l&#8217;ausilio della forza pubblica con spese a carico della Società  destinataria.</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;ente comunale richiamava la delibera di Giunta Comunale n. 2899 del 26.10.1988, avente ad oggetto la concessione a favore della Eredi Cirillo srl di un suolo pubblico necessario per la costruzione di una cabina di trasformazione Enel;</p>
<p style="text-align: justify;">che, secondo il Comune, la realizzazione di detto impianto si rendeva necessaria per la gestione del servizio di illuminazione votiva; pertanto, avendo affidato il summenzionato servizio ad altro gestore dopo la scadenza della precedente concessione, la Eredi Cirillo srl sarebbe stata tenuta alla restituzione dei locali e delle aree, detenuti &#8220;sine titulo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 2) violazione dell&#8217;art. 10 l. n. 241/1990, atteso che il Comune non avrebbe affatto preso in considerazione la memoria che la società  ricorrente, in data 8.09.2019 aveva inoltrato all&#8217;amministrazione resistente; 3) l&#8217;unico bene astrattamente riconducibile alla Eredi Cirillo srl nella predetta zona sarebbe l&#8217;immobile ubicato a Via degli Spiriti, p.T., in adiacenza al cimitero, censito in Catasto al f.lo 2 p.lla 5285, avente una superficie di c.ca 114 mq, il quale, tuttavia, sarebbe di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta in nuda proprietà , con usufrutto alla sig.ra Rita Vitiello (quindi, neanche della Eredi Cirillo srl), immobile denominato &#8220;Cabina Elettrica&#8221;; la ricorrente, dunque, non occuperebbe affatto un bene pubblico; la cabina di trasformazione elettrica di cui alla delibera n. 2899 del 1988 sarebbe stata sì effettivamente realizzata dalla Eredi Cirillo, ma ceduta poi direttamente all&#8217;Enel; 4) violazione dei principi di cui agli artt. 823 e ss. c.c., attesa la mancanza di un atto amministrativo che conferisca al bene una destinazione all&#8217;uso pubblico; 5) carenza di legittimazione passiva delle ricorrenti, atteso che l&#8217;immobile di cui si discute sarebbe da sempre di proprietà  esclusiva dei sigg.ri Cirillo Paolo e Cirillo Marta (nudi proprietari), con usufrutto a favore della sig.ra Rita Vitiello, la quale, essendo la rapp.te legale della Eredi Cirillo, l&#8217;avrebbe adibita ad ufficio operativo della predetta società ;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, deve ritenersi fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opposta dall&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in giurisprudenza, è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l&#8217;ordinanza di sgombero eccependone l&#8217;illegittimità  per l&#8217;assenza delle caratteristiche di demanialità  rivendicando la proprietà  del bene (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; Cass. Civ., Sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127; Cass. Civ., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097 e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent. 26-06-2019, n. 8320);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo ove, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell&#8217;articolo 823 cod. civ.Â <i>&quot;(&#8230;) in una situazione in cui l&#8217;appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (&#8230;); atto la cui illegittimità  è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge</i>&quot; (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, nel caso di specie, la parte ricorrente afferma chiaramente che il bene occupato è di proprietà  privata, negando dunque l&#8217;appartenenza dello stesso al patrimonio pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, pertanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA &#8211; Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4455 dell&#8217;anno 2019 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell&#8217;art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-31-12-2019-n-6216/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2019 n.6216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il voto ai diciottenni al Senato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:38:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<p>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi) 14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato 1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi)</strong></p>
<p>14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato</p>
<p>1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato della Repubblica, attraverso la soppressione dell&#8217;inciso «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», in modo tale che il testo costituzionale residuo reciti: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto», secondo una formulazione che risulterebbe così identica a quanto prevede l&#8217;art 56, comma 1, Cost., per l&#8217;elettorato attivo della Camera dei Deputati.<br />
Come tale, esso ha contenuto sostanzialmente identico ad altri disegni di legge costituzionale di iniziativa di senatori, e segnatamente gli AA. SS. n. 307, 1002 e 1116 (a ben vedere infatti tali ultimi due disegni, pur formalmente diversi in quanto non si limitano a sopprimere l&#8217;inciso in esame ma riscrivono l&#8217;art. 58, comma 1, Cost. senza riferimento ad alcun requisito anagrafico, mirano pur sempre a realizzare identico risultato sostanziale).<br />
La finalità del progetto di riforma costituzionale è dunque l&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato pel tramite della modifica dei requisiti anagrafici: l&#8217;obbiettivo è di ridurre l&#8217;età minima necessaria e sufficiente &#8211; da 25 a 18 anni &#8211; per poter esercitare diritto di voto al Senato, facendo venire meno la differenziazione della legittimazione della rappresentanza tra Senato e Camera. In tal senso, infatti, qualora la riforma andasse in porto, ne sarebbe conseguenza necessitata l&#8217;adeguamento normativo del decreto legislativo n. 533 del 1993 (&#8220;Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica&#8221;), il cui art. 13 comma 1 prevede ancora, sulla base della formulazione dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. ad oggi vigente, che &#8220;All&#8217;elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età&#8221;.<br />
Del resto, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale in esame, il tema dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato per il Senato è ormai maturo per essere affrontato, essendo emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla fondazione delle due Camere, che continuano a svolgere le stesse funzioni essendo il bicameralismo paritario uscito indenne dai più recenti tentativi di riforma costituzionale del 2006 e del 2016, entrambi respinti in sede di referendum confermativo.</p>
<p>2. A mio avviso, il tema merita una riflessione attenta.<br />
Vero è che sin dai tempi della c.d. &#8220;Commissione Bozzi&#8221;, istituita nella IX legislatura, si è discusso dell&#8217;opportunità &#8211; nello specifico &#8211; di fissare l&#8217;elettorato attivo per il Senato al conseguimento dei 18 anni, come per tutti gli altri diritti civili e politici, nonché &#8211; in generale &#8211; di rendere e/o mantenere un bicameralismo sempre più perfetto.<br />
È parimenti vero, però, che le più recenti proposte di modifica del Bicameralismo, sia pur inserite in contesti eterogenei, sono naufragate a causa della reiezione del voto popolar , nel 2006, come nel 2016: ciò che non necessariamente è sempre avvenuto per ragioni legate alla valutazione nel merito della proposta, ma anche per ragioni politiche.<br />
A mio avviso, non se ne può trarre un&#8217;indicazione univoca della volontà dei consociati a che il bicameralismo sia reso ancor più paritario di quanto già non lo sia, tenuto contro che la differenziazione tra i due rami del Parlamento &#8211; che pur continuano a svolgere funzioni identiche &#8211; non è una scelta fine a se stessa compiuta dai nostri Padri costituenti ma, come emerge dai lavori preparatori, risponde ad un ben precipuo fine e si pone in vista di un ben preciso valore. Anzi, il bicameralismo paritario è stato voluto soprattutto nelle prime legislature repubblicane.<br />
Nella II Sottocommissione prima e nella Commissione dei 75 poi, per evitare che la seconda Camera fosse un mero duplicato della prima,  si giunse ad un compromesso secondo il quale la seconda Camera, pur svolgendo funzioni identiche e pur essendo integralmente elettiva, avrebbe avuto una composizione numerica quantitativamente inferiore alla Camera dei Deputati; un terzo dei senatori sarebbe stato eletto ad opera dei Consigli Regionali (e i restanti due terzi a suffragio universale e diretto); l&#8217;elettorato attivo sarebbe stato limitato a coloro che avessero compiuto il venticinquesimo anno di età, e quello passivo ai maggiori di trentacinque anni, purché appartenenti a determinate categorie sociale indicate nell&#8217;art. 56 del progetto di Costituzione.<br />
Il compromesso si rivelò precario: in Assemblea plenaria infatti venne meno sia il collegamento del Senato con i Consigli Regionali sia il suo carattere rappresentativo delle categorie sociali presenti nel Paese. Ciononostante, l&#8217;Assemblea si mostrò consapevole della necessità di diversificare i due rami del Parlamento ed optò pertanto per una differenziazione basata sull&#8217;elettorato attivo, sull&#8217;elettorato passivo (il limite di età fu invero innalzato a 40 anni rispetto ai 35 inizialmente previsti), sulla possibilità, attribuita al Presidente della Repubblica, di nominare cinque senatori a vita e sulla differente durata, che per il Senato sarebbe stata di 6 anni in luogo dei 5 anni inizialmente previsti per entrambe le Camere.<br />
Sappiamo bene che poi fu soprattutto l&#8217;ostruzionismo di maggioranza della DC a volere sempre di più la sostanziale equiparazione delle camere. Come avvenne mediante gli scioglimenti anticipati del solo Senato nel 1953 e nel 1958 e con la riforma costituzionale del 1963 ne ha in definitiva equiparato la durata.<br />
La ragione ultima della diseguale età richiesta per l&#8217;esercizio dell&#8217;elettorato attivo per il Senato risiede dunque nella volontà di differenziare i due rami del Parlamento: la diversa composizione del Senato, infatti, richiede una diversa composizione del corpo elettorale ed una diversa procedura di nomina. Tuttavia, l&#8217;età richiesta dall&#8217;art 58, comma 1, Cost. &#8211; sebbene (dopo la riforma del 1975 che ha abbassato la soglia della maggiore età dai 21 ai 18 anni) sia superiore di ben 7 anni rispetto all&#8217;età minima richiesta per concorrere all&#8217;elezione della Camera dei deputati &#8211; non si è rivelata storicamente un fattore idoneo a diversificare sensibilmente la composizione delle due Camere, specie rispetto alla prima e alla seconda fase della Repubblica, dove i giovani votavano come i genitori o comunque secondo le tradizionali &#8220;famiglie politiche&#8221;. La più alta età dell&#8217;elettorato non si riverbera sulla composizione della Camera alta.</p>
<p>3. Nelle relazioni illustrative del disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440 si fa presente che, in occasione delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, i cittadini chiamati alle urne per l&#8217;elezione della Camera dei deputati sono stati 46.600.000 circa, a fronte dei circa 42.900.000 chiamati a concorrere all&#8217;elezione del Senato, con un differenziale di oltre 3.700.000 elettori, pari a circa l&#8217;8% degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati: secondo i relatori, si tratta di «una disparità consistente» che non è registrabile in alcuno degli altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.<br />
Aldilà della circostanza che i Paesi europei in cui ancor oggi vige un sistema bicamerale incentrato sull&#8217;elezione a suffragio universale e diretto di entrambe le Camere sono essenzialmente solo la Polonia e la Repubblica Ceca (sia l&#8217;ordinamento giuridico polacco sia quello ceco fissano al raggiungimento dei 18 anni la <em>condicio sine qua non</em>per concorrere all&#8217;elezione del Senato e della Camera), mentre la maggior parte dei Paesi del vecchio continente &#8211; specie quelli dotati di un&#8217;economia più solida come Germania, Francia e Regno Unito &#8211; ha più o meno da tempo adottato un sistema di elezione indiretta per la seconda Camera o per la c.d. Camera alta, si potrebbe invero sostenere che, per quanto concerne l&#8217;Italia, la forbice degli aventi diritto all&#8217;elezione della Camera rispetto agli aventi diritto all&#8217;elezione al Senato costituisca una disparità consistente, soltanto ove si adottasse una prospettiva statica e limitata al rilievo numerico, ma non anche se considerassimo la prospettiva dinamica della necessità, manifestata già dai costituenti, di differenziare i due rami del Parlamento. Anzi, se guardassimo ai dati statistici, noteremmo come, nonostante l&#8217;elevata volatilità del voto in questa fase storica, alle ultime elezioni politiche, nonostante la differenza di età, la differenza tra le differenze espresse per partito tra Camera e Senato è stata minima.<br />
Sul punto si osserva che, secondo l&#8217;analisi del voto 2018 IPSOS, il &#8220;primo voto&#8221; alla Camera, dei diciottenni, è andato per il 35% all&#8217;astensione, per il 26% al M5S, per l&#8217;11% al PD e per il 10% alla Lega, e il resto diversamente ripartito alle altre forze politiche.<br />
Lo spunto di riflessione probabilmente più importante è quello offerto dal dato statistico che, dei 584.530 neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche del 2018 (fonte Ministero dell&#8217;interno), il 35% si è astenuto, segnale inequivocabile ed ulteriore del processo di scollamento della rappresentanza del Parlamento dalla base popolare. Questo processo è sicuramente ascrivibile anche ad un fattore fisiologico: il Parlamento, come idea rappresentativa, nasce ieri in un tipo di società diversa da quella attuale, per cui necessita oggi di essere affiancato ed integrato da nuove forme di rappresentanza: <em>ubi societas ubi ius</em>.</p>
<p>4. Queste considerazioni portano a quello che a mio avviso è il vero nocciolo della questione: la disaffezione alla politica delle nuove generazioni è un fenomeno che non si elimina, <em>sic et simpliciter</em>, garantendo ai giovani la possibilità di votare anche per il Senato. Occorre oggi adottare una prospettiva di più larghe vedute, recuperando la partecipazione dei giovani alla politica attraverso forme di rappresentanza nuove e più confacenti al mutato contesto sociale, quali la democrazia digitale ed elettronica o lo sviluppo di forme di tecnocrazia.<br />
Da altro punto di vista, si osserva come la riforma dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato abbia una portata sistematica di non trascurabile rilievo: nella misura in cui consolida il bicameralismo perfetto &#8211; attraverso il rafforzamento dell&#8217;eguaglianza delle due Camere, equiparate ora anche sotto il profilo della legittimazione della rappresentanza &#8211; incide giocoforza sulla forma di governo e, quindi, sull&#8217;equilibrio tra poteri dello Stato.<br />
Questo angolo visuale ingenera ulteriore scetticismo: poiché da più parti si ritiene ormai che i problemi di funzionamento della forma di governo risiedano probabilmente anche nel bicameralismo paritario, occorrerebbe più opportunamente incidere per rendere più differenti &#8211; e non più uguali &#8211; le due Camere.<br />
Infine, essendosi in tempi più recenti discusso di estendere il diritto di voto ai sedicenni da un lato ed essendosi provocatoriamente proposto di togliere il diritto di voto a determinate categorie della popolazione, come gli anziani, dall&#8217;altro lato, sicuramente la riforma in esame rievoca e anzi tange trasversalmente anche il tema del suffragio universale, che negli oltre 150 anni di storia monarchico-repubblicana è stato diversamente trattato con iniziative differenti. Il 16 novembre del 1919, cento anni fa, si tenevano in Italia le elezioni politiche a suffragio universale maschile sulla base della legge del 1912 che assegnava il diritto di voto (solo alla Camera) ai cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni o che avessero prestato servizio militare.<br />
Nuovamente questo spunto induce a riflettere sul come il disegno di legge costituzionale in esame, se da un lato non danneggia il sistema rappresentativo e parlamentare (nella misura in cui apre ai giovani anche la possibilità di votare per il Senato), dall&#8217;altro appare misura insufficiente o comunque marginale rispetto al tema centrale della rappresentanza della forma di governo, che pongono oggi in Italia interrogativi di più ampio respiro i quali ci spingono a considerare come, fermo restando il suffragio universale, occorrerebbe trovare nuove forme di rappresentatività per implementare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica. E soprattutto, che una riforma costituzionale che tocchi il tema del Parlamento deve guardare soprattutto ai problemi centrali del bicameralismo perfetto e del funzionamento del sistema parlamentare e non soltanto a profili marginali, quali a mio avviso elettorato attivo e numero dei parlamentari.<br />
Per queste ragioni, ritengo che la riforma in esame non rappresenti una priorità nell&#8217;esigenza di riforma del sistema costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:37:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a></p>
<p>Notazioni introduttive. Una visione d&#8217;insieme sulla specialità amministrativa La presentazione del libro di Fabio Francario [1]è un&#8217;iniziativa molto preziosa per il &#8220;pubblico&#8221; cui è rivolta: sia per i contenuti del lavoro, sia per il metodo seguito. Dal primo punto di vista, il genere raccolta di saggi potrebbe (di per sé) comportare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a></p>
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</div>
<ol style="list-style-type: upper-roman;">
<li><strong>Notazioni introduttive. Una visione d&#8217;insieme sulla specialità amministrativa</strong></li>
</ol>
<div>La presentazione del libro di Fabio Francario <a title="">[1]</a>è un&#8217;iniziativa molto preziosa per il &#8220;pubblico&#8221; cui è rivolta: sia per i contenuti del lavoro, sia per il metodo seguito.<br />
Dal primo punto di vista, il genere raccolta di saggi potrebbe (di per sé) comportare il rischio che il lettore si smarrisca tra i singoli argomenti trattati. Invece il libro di Francario, nonostante si articoli in sette diverse sezioni, supera la possibile frammentazione tematica perché mantiene una visione particolarmente unitaria del sistema di giustizia amministrativa. In questo senso, la &#8220;riflessione a partire dal volume&#8221; diventa davvero una riflessione sul diritto amministrativo e sul suo significato.<br />
Dal secondo punto di vista, mi permetto solo di segnalare a dottorandi e specializzandi una importantissima lezione di stile che l&#8217;Autore mostra in pressoché tutti i suoi saggi: alla fine del primo paragrafo di ogni articolo viene evidenziato con estrema chiarezza qual è il problema a cui si vuole dare risposta, quali sono i passaggi necessari per svolgerlo (alternative possibili, criticità, principi di riferimento&amp;) e qual è la soluzione ipotizzata. I temi per i concorsi non sono gialli o serie televisive, per cui invito gli studenti a fare tesoro di questa tecnica redazionale senza avere paura di fare <em>spoiler</em>.<br />
Avvalendomi anche io di questo metodo, anticipo che vorrei articolare le mie considerazioni in tre punti:</div>
<ol>
<li>la visione di insieme della specialità amministrativa che emerge dal testo;</li>
<li>alcuni profili problematici che l&#8217;Autore ravvisa in molti dei contributi e che in qualche modo dipendono o si collegano a un certo modo di intendere la specialità;</li>
<li>una possibile specialità &#8220;di ritorno&#8221; (o un diverso modo di intendere la specialità) che tenga conto e derivi dalla necessità di sciogliere quei nodi problematici.</li>
</ol>
<div>Come dicevo, è un lavoro compatto pur nella varietà dei temi toccati, nel senso che c&#8217;è una idea che emerge fin dalla <em>Prefazione</em>e ritorna nella maggior parte dei contributi: inizia con una percezione molto forte della specialità amministrativa e conclude con una difesa &#8211; altrettanto forte &#8211; di quella specialità.<br />
Il motivo di fondo è che «<em>attraverso la giustizia amministrativa si misuri il livello di civiltà dell&#8217;ordinamento giuridico</em>» <a title="">[2]</a>: «<em>se la specialità del diritto amministrativo riposa su principi fondamentali che rendono doveroso giustificare l&#8217;esercizio del potere e se la specialità della giustizia ha fondamento nel compito di custodire un tale valore</em>[<em>&amp;</em>] <em>l&#8217;una e l&#8217;altra non hanno motivo di scomparire</em>» <a title="">[3]</a>.<br />
Nella sezione VII (dedicata a <em>L&#8217;interesse protetto</em>) questa idea è sviluppata in modo evidente: è il tema della giurisdizione amministrativa, della sua natura e funzione.<br />
Qui il &#8220;bisogno di legalità&#8221; (richiamato anche nel titolo dell&#8217;opera) viene interpretato in modo classico, anche in relazione agli Autori con cui Francario instaura un dialogo virtuale (Scoca, Borsi, Cannada Bartoli, Mazzarolli).<br />
In questa prospettiva, l&#8217;interesse legittimo resta figura attuale e vitale: «<em>la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo conserva ancora un suo significato</em>» <a title="">[4]</a>.<br />
Riporta un esempio tratto da Borsi: la norma che a scopo igienico prescrive un modo di raccolta e di sfogo delle esalazioni insalubri di una determinata fabbrica non è contenuto di un diritto soggettivo. A me pare che proprio nel caso di specie sia difficile dubitare dell&#8217;esistenza di un diritto soggettivo, comunque l&#8217;esempio vale a sostenere che la protezione dell&#8217;interesse legittimo non è «<em>il surrogato di un diritto soggettivo, ma semplicemente qualcosa di diverso: l&#8217;interesse individuale è protetto &#8220;altrimenti&#8221; </em>[&amp;]<em>cioè diversamente, e non già in misura minore rispetto a come quell&#8217;interesse è protetto nelle forme del diritto soggettivo</em>» <a title="">[5]</a>.<br />
Al tema degli interessi protetti si collega immediatamente il problema <em>di «stabilire se il giudice amministrativo sia il giudice del potere (della funzione amministrativa) o il giudice dell&#8217;interesse del privato» </em><a title="">[6]</a>.<br />
L&#8217;Autore muove dall&#8217;assunto che il sistema di giustizia amministrativa serva «<em>per fornire risposta a un diverso bisogno di tutela che può esser soddisfatto solo attraverso la garanzia della legittimità dell&#8217;azione amministrativa</em>»  <a title="">[7]</a>. Scopo del processo amministrativo è «<em>raggiungere e custodire il punto di equilibrio tra due interessi, pubblico e privato, tra potere pubblico e libertà dell&#8217;individuo</em>» <a title="">[8]</a>. Su questo punto tornerò poi un momento, perché mi pare che il giudice (anche amministrativo) non possa individuare il punto di equilibrio tra interessi, ma debba<em>solo </em>applicare il diritto.<br />
Comunque, per Francario il giudice amministrativo opera «<em>là dove non vi può essere un diritto cioè dove sussista e operi un potere pubblico</em>», appunto perché la sua missione è quella«<em>di assicurare la giustizia nell&#8217;amministrazione</em>» <a title="">[9]</a>.<br />
Tutto questo conduce &#8211; inevitabilmente &#8211; a una decisa affermazione della specialità del diritto amministrativo, che non può affatto ritenersi superata «<em>perché forme e modi della cura e della protezione degli interessi pubblici ubbidiscono a principi fondamentali differenti rispetto a quelli propri della cura e della protezione degli interessi privati, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello giustiziale</em>»<a title="">[10]</a>.</p>
<p><strong>II. Alcuni temi trattati (e alcuni profili problematici) </strong><br />
Rispetto a questa visione della specialità, tuttavia, (e vengo al secondo profilo) in alcuni specifici contributi emergono tensioni e problemi che in gran parte derivano dal confronto con i principi di effettività della tutela e di certezza dei rapporti giuridici.<br />
Mi limito ad alcuni esempi (anche saltando di sezione in sezione), non essendo possibile (e non solo per ragioni di tempo) ripercorrere tutti i contributi.<br />
In diversi lavori emerge molto forte una esigenza, anzi un <em>diritto</em>alla sicurezza, alla certezza e alla stabilità giuridica: nelle <em>Osservazioni in tema di giudicato e legge interpretativa</em>(ove l&#8217;esigenza di stabilità è quasi <em>in re ipsa</em>), in <em>Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici</em>(nel quale la certezza giuridica diviene quasi una componente della tecnica di protezione degli interessi <a title="">[11]</a>), nello scritto in tema di diritto di accesso (con riguardo a quanto deve &#8211; appunto con certezza &#8211; ritenersi conoscibile <a title="">[12]</a>).<br />
Ancora prima, nello scritto che apre la raccolta <a title="">[13]</a>, la certezza del diritto (intesa come «<em>prevedibilità delle conseguenze che il diritto connette all&#8217;agire del soggetto</em>») sembra scontrarsi con il ruolo sostitutivo o di supplenza assunto dalla giurisprudenza (complice la crisi delle fonti) nei confronti del legislatore. E tale profilo, proprio perché è il giudice alla fine a chiudere il sistema, rende decisivo domandarsi: quale giudice e quale specialità?<br />
Questo interrogativo rimanda a un secondo gruppo di saggi nei quali il diritto alla certezza si intreccia con il principio di effettività della tutela <a title="">[14]</a>.<br />
Per esempio, in <em>Diniego di giurisdizione</em>viene affrontato il problema dei rimedi esperibili nell&#8217;ordinamento interno per rimediare alla acclarata ingiustizia della sentenza del giudice amministrativo per contrasto con una pronuncia della Corte sovranazionale che abbia riconosciuto la lesione di un diritto fondamentale.<br />
L&#8217;Autore ricorda come la Corte costituzionale (con la sentenza n. 123 del 26 maggio 2017) abbia escluso che (fuori dalla materia penale) esista un diritto a esperire un rimedio processuale di tipo revocatorio: è solo il legislatore a decidere se spingersi oltre la tutela per equivalente. E si tratta, appunto, di una scelta delicatissima su quale sia il punto di equilibrio tra la giustizia in senso sostanziale e la certezza del diritto <a title="">[15]</a>.<br />
E l&#8217;Autore rammenta anche come la Corte costituzionale abbia ugualmente negato (nella sentenza n. 6 del 18 gennaio 2018) la possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione per rifiuto di giurisdizione, frenando quella interpretazione evolutiva del concetto di giurisdizione elaborata dalla Suprema Corte al fine di assicurare il rispetto dei canoni fondamentali di effettività della tutela e del giusto processo<a title="">[16]</a>: pure questo è un punto di equilibrio complesso in cui il bisogno di tutela rischia di scontrarsi con il dualismo di giurisdizioni.<br />
È noto come, a seguito dell&#8217;espansione della giurisdizione esclusiva (espansione non sufficientemente delimitata dal blando collegamento richiesto dalla Corte costituzionale con il potere amministrativo nella sentenza n. 204 del 6 luglio 2004) e della estensione della giurisdizione di legittimità ai diritti patrimoniali consequenziali (risarcimento degli interessi legittimi), il giudice amministrativo è diventato un giudice che si occupa abbondantemente di diritti <a title="">[17]</a>. E questo dato non può che fare riflettere sui caratteri della giurisdizione amministrativa, sia in termini generali, sia con riferimento a istituti e problemi specifici (per esempio il terreno della nomofilachia).<br />
Di ciò l&#8217;Autore ha consapevolezza: proprio perché muove dall&#8217;idea che il giudice amministrativo nasca per tutelare qualcosa di diverso dal diritto soggettivo, tiene ben presenti le conseguenze determinate dallo spostamento della giurisdizione sui diritti in punto di qualità della tutela fruibile <a title="">[18]</a>.<br />
In questa prospettiva, mi sembrano particolarmente interessanti i passaggi nei quali &#8220;in tempi non sospetti&#8221; (prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice del processo amministrativo) Francario si è soffermato su alcuni nodi del processo che ancora oggi non sono stati sciolti.<br />
Così, nel saggio<em>Degradazione e pregiudizialità come limiti dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione</em>, ove la teoria della degradazione è sottoposta a una serrata critica, innanzitutto in una prospettiva storica. La degradazione ha comportato «<em>la rinuncia a spiegare l&#8217;interesse legittimo come situazione diversa dal diritto soggettivo (l&#8217;interesse legittimo si risolve nel diritto degradato)</em>». E tale teoria ha inoltre prodotto un effetto (quantomeno) singolare: era stata formulata per fare accedere il diritto soggettivo alla tutela costitutiva, ma ha finito per compromettere l&#8217;accesso alla tutela risarcitoria nei confronti dell&#8217;amministrazione, a quella tutela &#8211; cioè &#8211; che era &#8220;originariamente&#8221; indiscussa per il diritto soggettivo <a title="">[19]</a>.<br />
E l&#8217;Autore ravvisa anche come quella teorica subisca, nel contesto attuale, una sorta di &#8220;esasperazione&#8221;, perché, da un lato, «<em>è il solo fatto dell&#8217;esistenza del potere (e non il suo esercizio) a degradare i diritti</em>» e, dall&#8217;altro, perché la degradazionefa sì «<em>che la tutela risarcitoria dei diritti &#8211; che di per sé sarebbe pacificamente fruibile innanzi al g.o.</em>»(ricorrendo eventualmente all&#8217;istituto della disapplicazione <a title="">[20]</a>)  sia affidata al giudice amministrativo <a title="">[21]</a>.<br />
Da qui, una volta preso atto della concentrazione della tutela risarcitoria sul giudice amministrativo, Francario si domanda «<em>come sia possibile conciliare l&#8217;inoppugnabilità dell&#8217;atto amministrativo, che matura con il decorso del termine di decadenza, con il termine di prescrizione proprio dell&#8217;azione risarcitoria</em>».<a title="">[22]</a><br />
Come noto, la questione non è stata del tutto superata dalla attuale disciplina codicistica della &#8220;non&#8221; pregiudizialità (i cui profili problematici sono stati &#8220;negati&#8221; più che risolti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 4 maggio 2017).<br />
E resta così ancora valida l&#8217;osservazione dell&#8217;Autore, secondo cui lo spostamento della giurisdizione sul risarcimento del danno rischia di comportare una diminuzione della tutela: «<em>i due giudici non sarebbero cioè pienamente fungibili nella somministrazione della tutela risarcitoria, poiché somministrerebbero tutele qualitativamente differenziate</em>»<a title="">[23]</a>.<br />
Profili problematici emergono anche nella corposa parte del volume (nella sezione II) dedicata al giudizio di ottemperanza.<br />
L&#8217;istituto è trattato assumendo ancora come punto di partenza e come punto di arrivo la specialità amministrativa, ma mostrando come il quadro non sia privo di sbavature.<br />
Nel saggio <em>Il giudizio di ottemperanza: origini e prospettive </em>viene affrontato il tema della natura cognitoria o esecutiva di quel giudizio.<br />
L&#8217;Autore opta nettamente per la prima soluzione, essenzialmente sulla base di due ordini di considerazioni.<br />
In primo luogo, viene evidenziato come si tratti di una ipotesi di giurisdizione di merito, nella quale &#8211; appunto &#8211; prevarrebbero quei profili di cognizione che (soli) consentono di «<em>estendere il sindacato alla valutazione della opportunità dell&#8217;azione amministrativa, e quindi di definire la regola nel caso concreto</em>» <a title="">[24]</a>. Al contrario, una lettura del giudizio di ottemperanza che si muova nella prospettiva del giudizio di esecuzione risulterebbe «<em>fuorviante e penalizzante perché è costretta a spiegare come eccezionali i poteri di cognizione e a svilire la specialità del giudizio di ottemperanza</em>» <a title="">[25]</a>.<br />
In secondo luogo, si prendono nettamente le distanze dal processo civile, laddove il processo di esecuzione è «<em>un processo nel quale la cognizione può esserci, ma assume ad oggetto solo il titolo esecutivo in quanto tale e mai il rapporto sostanziale in esso consacrato</em>» <a title="">[26]</a>. Viceversa, se manca a monte un preciso «jussum judicis<em>in ordine al contenuto dell&#8217;adempimento, quello che si instaura </em>[&amp;] <em>non è un giudizio di esecuzione nel senso di quelli previsti dal c.p.c., bensì un vero e proprio giudizio di cognizione</em>»<em>, </em>il quale sfocia generalmente in una sentenza determinativa o integrativa <a title="">[27]</a>.<br />
Questa impostazione non è, peraltro, pacifica: all&#8217;idea che l&#8217;attività di cognizione emergerebbe per gli elementi dell&#8217;azione amministrativa non predeterminati nella sentenza da eseguire si può obiettare che ogni giudizio di esecuzione presuppone solo una sentenza che sia rimasta ineseguita <a title="">[28]</a>.<br />
In questa chiave, l&#8217;attribuzione al giudice dei poteri di merito si spiega non già in relazione alla necessità di ampliare i poteri cognitori del giudice, ma a quella di consentire al giudice l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi rispetto all&#8217;amministrazione che persista in un atteggiamento di inerzia.<br />
E, ancora, la circostanza che la regola posta in essere con la sentenza amministrativa sia una regola incompleta, condizionata ed elastica <a title="">[29]</a>è una evenienza che può riscontrarsi anche nel processo civile (laddove il sindacato abbia a oggetto poteri privati discrezionali, o ci siano questioni legate allo <em>ius superveniens</em>, oppure l&#8217;atto negoziale invalido incide su rapporti <em>medio tempore </em>attuati) <a title="">[30]</a>. Per cui quelle connotazioni della regola propria del giudicato amministrativo che dovrebbero indurre a valorizzare la natura cognitoria dell&#8217;ottemperanza possono verificarsi anche nel giudicato civile che è attuato con un processo di sola esecuzione <a title="">[31]</a>.<br />
Al di là di questo profilo, come dicevo, la affermata specialità del giudizio di ottemperanza non è sufficiente a obnubilare alcune criticità.<br />
Su tutte (ed è rilievo che torna in moltissime pagine) la circostanza che il giudicato si riferisca al dedotto ma non al deducibile <a title="">[32]</a>.<br />
Questo aspetto emerge non solo o non tanto in ragione dell&#8217;effetto conformativo della sentenza di annullamento (nella cui motivazione è possibile rinvenire un «<em>contenuto ordinatorio, in grado di produrre un effetto più o meno vincolante nei confronti della successiva azione amministrativa</em>»,) ma spicca nitidamente nel momento in cui, come osserva Francario, «<em>non è quasi più possibile distinguere il giudice amministrativo dal giudice ordinario in base al </em>petitum», perché il giudice amministrativo può pronunciare «<em>in via ordinaria tanto sentenze costitutive di annullamento, quanto di condanna</em>» <a title="">[33]</a>.<br />
Nonostante questa &#8220;rivoluzione&#8221;, osserva l&#8217;Autore, «<em>se guardiamo a come viene inteso il giudicato nel diritto vivente, sembrerebbe che poco o nulla è cambiato</em>», poiché neanche dopo il 2010 la giurisprudenza ha accolto la formula per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile <a title="">[34]</a>.<br />
Dunque, sebbene il Codice sembri spostare decisamente l&#8217;asse del processo verso l&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;interesse privato e il giudice amministrativo venga «<em>armato tanto quanto lo è il giudice ordinario</em>» <a title="">[35]</a>, rimangono alcuni retaggi della costruzione in chiave oggettiva del processo.<br />
Non a caso, Francario collega questo dato alla circostanza che il processo amministrativo continui a essere costruito «<em>come processo sulla legittimità degli atti amministrativi</em>» e (soprattutto) che il giudice amministrativo «<em>non riesca a scrollarsi di dosso la natura di giudice della funzione amministrativa e del potere amministrativo; di custode (e in buona parte creatore) delle regole dell&#8217;esercizio del potere</em>» <a title="">[36]</a>.<br />
E tuttavia conclude che «<em>non è affatto detto che ciò, in ultima analisi, sia un male</em>» <a title="">[37]</a>.</p>
<p><strong>III. La specialità &#8220;di ritorno&#8221;: alcune osservazioni</strong><br />
Tornando a leggere il lavoro di Francario come un&#8217;opera unitaria, mi sembra che trovi conferma l&#8217;impressione iniziale. E cioè che l&#8217;Autore muova da una certa premessa, &#8220;classica&#8221; per il diritto amministrativo, e arrivi a un risultato, ancora &#8220;classico&#8221; in termini teorici, ma avverta una serie di criticità.<br />
Richiamando Cannada Bartoli, Francario sottolinea la duplice anima del processo amministrativo: «<em>strumento di tutela dell&#8217;interesse individuale nei confronti del potere pubblico e di garanzia della giustizia nell&#8217;amministrazione (e quindi inevitabilmente teso tra questi due poli</em>)» <a title="">[38]</a>.<br />
Forse, per superare una parte dei problemi emersi, potrebbe rivelarsi indispensabile abbandonare il secondo polo.<br />
Il che non vuol dire (necessariamente) rinunciare al giudice amministrativo e soprattutto non vuol dire rinunciare a quel sistema di regole che hanno dato anima e corpo al diritto amministrativo, ma accedere a una nozione &#8220;meno speciale&#8221; della specialità: una specialità in qualche modo di tipo &#8220;quantitativo&#8221; che attiene ai contenuti (contenuti delle regole, dei limiti, delle stesse situazioni soggettive&amp;), ma che non è &#8211; per forza &#8211; una specialità &#8220;qualitativa&#8221;. Perché è proprio la dimensione qualitativa che finisce per incidere sul ruolo del giudice e sul processo amministrativo orientandolo in senso oggettivo.<br />
Il titolo del lavoro richiama le garanzie degli interessi protetti e la legalità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
In realtà, la legalità è entrambe le cose: è la misura degli interessi protetti ed è il limite del potere amministrativo: in questa prospettiva, una specialità &#8220;sostenibile&#8221; (sostenibile prima di tutto in relazione al dettato costituzionale) si collega a regole speciali per i contenuti o per i soggetti che ne sono destinatari, ma non quanto ai modi della loro applicazione.<br />
Questo profilo rimanda immediatamente al versante processuale.<br />
La giurisdizione amministrativa è preordinata alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive <a title="">[39]</a>: lo si ricava dal quadro costituzionale e dalla attuale disciplina del processo.<br />
In particolare, la pluralità di azioni oggi previste dal Codice pone al centro del processo amministrativo l&#8217;accertamento della fondatezza delle pretese della parte <a title="">[40]</a>, delle quali si viene a chiedere la soddisfazione per equivalente (azione risarcitoria), piena in relazione al cd. bene della vita agognato dal ricorrente (azione di condanna all&#8217;adozione del provvedimento nei casi di attività vincolata in astratto o in concreto), oppure calibrata sule regole che l&#8217;amministrazione ha violato (azione di annullamento nei casi di attività discrezionale).<br />
Il mutamento del processo amministrativo ha trasformato lo stesso diritto amministrativo sostanziale o, meglio, ne ha mostrato un volto diverso che non è più condizionato da alcune (tradizionali) rigidità del processo. E questo perché, al fondo, la disciplina delle azioni appartiene alla disciplina sostanziale degli interessi, è la misura della loro consistenza e dei gradi di protezione accordati dall&#8217;ordinamento <a title="">[41]</a>.<br />
Non a caso, per molto tempo, il &#8220;monopolio&#8221; della tutela costitutiva (il legame tra processo amministrativo e verifica della legittimità del provvedimento) ha condizionato la definizione dell&#8217;interesse legittimo <a title="">[42]</a>, che si è trovato stretto tra la pretesa alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa e l&#8217;aspirazione al bene della vita, senza riuscirsi a identificarsi del tutto né con l&#8217;una, né con l&#8217;altra cosa.<br />
Oggi, però, la previsione di una pluralità di azioni semplifica moltissimo il problema definitorio.<br />
La circostanza che il <em>petitum </em>giudiziale non è più sempre e solo quello di annullamento, conduce infatti a ritenere che la <em>causa petendi </em>non possa ridursi al vizio di legittimità. Il fatto costitutivo dell&#8217;interesse legittimo deve ricavarsi dalle regole sostanziali che vincolano l&#8217;azione amministrativa, fermo restando che l&#8217;oggetto della situazione giuridica è destinato a cambiare, a seconda che il provvedimento sia vincolato oppure discrezionale: nel primo caso, l&#8217;oggetto riguarderà l&#8217;attribuzione del bene della vita, nel secondo caso consisterà nello scioglimento del ricorrente da una situazione di incertezza e, da qui, nell&#8217;attuazione della <em>chance</em><a title="">[43]</a>.<br />
È una possibile risposta (una delle risposte possibili) alla domanda che Francario pone nel contributo finale del volume (<em>Considerazioni sul dibattito</em>): il «<em>cuore del problema del diritto amministrativo: qual è il bene della vita che viene protetto tramite il processo amministrativo?</em>» <a title="">[44]</a>.<br />
A me pare che gran parte della fatica di addivenire a una definizione conclusiva di interesse legittimo derivi dalla difficoltà di individuare un unico bene della vita.<br />
Il &#8220;diritto soggettivo&#8221; è sempre accompagnato dalla preposizione &#8220;a&#8221;, e può quindi essere associato a una pluralità di condotte dell&#8217;amministrazione, in corrispondenza delle quali si avranno diversi beni della vita. Diversamente, &#8220;interesse legittimo&#8221; è una espressione che si vorrebbe in sé conclusa: usualmente lo si considera in relazione a una complessa vicenda amministrativa, e non a un singolo comportamento, per cui si ricerca un unico bene della vita che riesca a dare conto di tutti i profili che in quella vicenda verranno in rilievo.<br />
Il bene della vita, invece, è un concetto relativo: dipende dall&#8217;effetto ampliativo o restrittivo dell&#8217;intervento della p.a., dal momento in cui si verifica il contatto tra amministrazione e privato (procedimento o processo) e, soprattutto, dalla misura in cui la legge disciplina la fattispecie (dal grado di discrezionalità).<br />
Se partiamo dalle norme, emerge una pluralità di posizioni di vantaggio che possono avere diverso contenuto: possono riguardare un interesse &#8220;autosufficiente&#8221; o rilevare solo nella prospettiva dell&#8217;ottenimento di un risultato &#8220;altro&#8221;, ma la circostanza che il legame dell&#8217;obbligo (o della pretesa) con l&#8217;ottenimento di un bene della vita finale possa risultare più o meno stretto non incide sulla sostanza della correlativa situazione di vantaggio.<br />
Situazione che (al di là dell&#8217;espressione utilizzata, che personalmente non ho ostacoli a chiamare diritto soggettivo <a title="">[45]</a>) è garantita attraverso forme di tutela che finalmente (proprio in virtù della pluralità di azioni previste) corrispondono pienamente a quella che è la sua specifica sostanza.<br />
Dalla considerazione del sistema di tutela edificato dal Codice del processo amministrativo, si ricava allora che oggetto del giudizio amministrativo è la situazione soggettiva fatta valere e non il provvedimento (o il potere) amministrativo <a title="">[46]</a>.<br />
Si tratta di un profilo decisivo rispetto al pieno accoglimento della inclinazione soggettivistica della tutela giurisdizionale prescritta dall&#8217;art. 24 Cost.<br />
E costituisce anche l&#8217;anello al quale si agganciano il prologo e l&#8217;epilogo del processo, ossia la domanda e il giudicato. Questa catena (domanda &#8211; oggetto del processo &#8211; giudicato), a sua volta, condiziona la maggior parte degli istituti processuali (condizioni dell&#8217;azione, istruttoria, ordine di esame delle questioni, assorbimento dei motivi, esecuzione della sentenza&amp;) <a title="">[47]</a>e, quindi, può consentire di rispondere a molte delle criticità evidenziate da Francario.<br />
Un solo esempio (e chiudo): la questione del dedotto e del deducibile si semplifica a seguito dello spostamento dell&#8217;oggetto del giudizio amministrativo dall&#8217;atto al rapporto.<br />
Laddove il potere ha carattere (interamente) vincolato, il giudice accerta la fondatezza della pretesa azionata e non potrà che valere la regola della preclusione del dedotto e del deducibile.<br />
Laddove, invece, l&#8217;attività amministrativa ha carattere discrezionale, la copertura del dedotto e del deducibile riguarda ovviamente <em>solo</em>quello che spetta all&#8217;attore: non il bene della vita ma la <em>chance</em>di ottenerlo. Oggetto del giudicato è il diritto allo scioglimento dell&#8217;incertezza, con la conseguenza che se l&#8217;amministrazione non traduce quella chance in una risposta concreta, risulterà inadempiente e sarà esposta alla sostituzione (appunto) in via esecutiva <a title="">[48]</a>.</p>
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<div><a title="">[*]</a>Si riproduce, con l&#8217;aggiunta di alcune note minime, il testo dell&#8217;Introduzione al seminario organizzato a Firenze nell&#8217;ambito del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche e della Scuola di specializzazione per le professioni legali) su «<em>Riflessioni sul diritto amministrativo a partire dal volume di F. Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa</em>»</div>
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<div><a title="">[1]</a>F. Francario, <em>Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa</em>. <em>Saggi sulla giustizia amministrativa</em>, Napoli, 2019.</div>
<div><a title="">[2]</a>Si veda la <em>Prefazione</em>, p. VII del Volume; ma anche Disputare de potestate<em>: giustizia nell&#8217;amministrazione e giusto processo</em>, p. 537 del Volume, e le <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, p. 557 del Volume.</div>
<div><a title="">[3]</a><em>Prefazione</em>, cit., p. XII.</div>
<div><a title="">[4]</a>Nel saggio <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca sulla figura dell&#8217;interesse legittimo</em>, p. 498 del Volume.</div>
<div><a title="">[5]</a>In <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, cit., p. 553. Nella sezione IV, peraltro, la stessa tesi viene sostenuta muovendo dal sindacato del giudice ordinario sui diritti, osservando che i limiti che il giudice ordinario incontra nei confronti dell&#8217;amministrazione non derivano da una posizione di privilegio riconosciuta a quest&#8217;ultima, ma dal modo in cui il diritto privato tutela il diritto soggettivo: in questo senso, l&#8217;interesse legittimo è una situazione «<em>in cui l&#8217;ordinamento ha inteso subiettivare la risposta a un bisogno di tutela diverso e distinto da quello già soddisfatto nelle vesti del diritto soggettivo</em>» (così nel saggio <em>Forme e tecniche di tutela del diritto soggettivo nei confronti della p.a.</em>, p. 323 del Volume).Questo ultimo passaggio non convince del tutto, nel senso che ci sono ipotesi in cui una certa situazione soggettiva (comunque la si chiami) richiede una tutela costitutiva. Non si può ribaltare il ragionamento e ritenere che siccome <em>usualmente </em>nel processo civile il diritto soggettivo non è assistito da tale tutela, automaticamente il giudice ordinario sia inadatto a fornirla. Non a caso, l&#8217;art. 113 della Costituzione riserva al legislatore il compito di individuare il giudice che ha il potere di annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi.</div>
<div><a title="">[6]</a>In <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit. p. 500.</div>
<div><a title="">[7]</a>In <em>Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi</em>, cit., p. 543.</div>
<div><a title="">[8]</a>Nello scritto <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, p. 543 del Volume.</div>
<div><a title="">[9]</a><em>Ivi</em>, p. 546.</div>
<div><a title="">[10]</a>Nelle <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi sui concetti tradizionali del diritto amministrativo e sulla loro evoluzione, </em>p. 571 del Volume.</div>
<div><a title="">[11]</a>Tanto che si rileva, con preoccupazione, come tale valore possa essere compromesso, per esempio dalla proliferazione delle linee guida Anac o dal ricorso alla autotutela in relazione a moduli semplificati di esercizio dell&#8217;azione amministrativa (scia, silenzio assenso, conferenza di servizi, accordi&amp;), p. 457 del Volume.</div>
<div><a title="">[12]</a><em>Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica</em>, p. 503 del Volume. Si esaminano le differenze tra i vari tipi di accesso in punto di funzione, legittimazione, limiti e forme di tutela, mostrando come la confusione tra le diverse figure rischi di ridurre l&#8217;istituto a una mera declamazione. In questa prospettiva, emerge l&#8217;opportunità di non &#8220;ipervalutare&#8221; l&#8217;accesso civico generalizzato, che in qualche modo appare un <em>minus</em>rispetto all&#8217;accesso defensionale di cui alla l. 241/1990 perché il primo può recedere al cospetto di qualsivoglia interesse pubblico o privato che gli si contrapponga (tanto che per l&#8217;Autore tale tipo di accesso si collega a un potere amministrativo discrezionale), laddove l&#8217;accesso defensionale ha carattere strumentale, perché è volto alla garanzia di interessi protetti e non è condizionato dal potere amministrativo (e per questa ragione, del resto, viene qualificato come diritto soggettivo).</div>
<div><a title="">[13]</a><em>Il diritto alla sicurezza giuridica: note in tema di certezza giuridica e giusto processo</em>, p. 3 del Volume.</div>
<div> (14) Anche in <i>Sentenze di rito e giudizio di ottemperanza</i>si dimostra come alcune sentenze di rito presentino contenuti di accertamento che le rendono idonee a passare in giudicato e a giustificare un eventuale successivo ricorso in sede di ottemperanza per assicurarne l&#8217;esecuzione. Si tratta di sentenze «<i>solo apparentemente processuali</i>» che hanno il dispositivo tipico delle sentenze di rito, ma contengono un giudizio di diritto su una questione di merito (per esempio con riferimento alla cessazione della materia del contendere, alla sopravvenuta carenza di interesse o ad alcune sentenze in tema di silenzio, p. 165 del Volume).</div>
<div><a title="">[15]</a>Il tema viene ampiamente ripreso nel contributo su<em>Giudicato e revocazione</em>, p. 267 del Volume.</div>
<div><a title="">[16]</a>Su cui vedi anche il saggio <em>Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione</em>, p. 283 del Volume.</div>
<div><a title="">[17]</a>Si vedano le riflessioni di A. Proto Pisani, <em>Per un rinnovato discorso sulle controversie tra privati e pubblica amministrazione</em>, in <em>Foro it.</em>, 2019, V, p. 235.</div>
<div><a title="">[18]</a>In <em>Diniego di giurisdizione</em>, cit. p. 310.</div>
<div><a title="">[19]</a>In questo modo, la teoria finisce con l&#8217;essere «<em>con l&#8217;essere una coperta troppo corta per la tutela completa del diritto soggettivo: se la si tira da una parte, lascia inevitabilmente scoperta l&#8217;altra</em>», così in <em>Degradazione e pregiudizialità come limiti dell&#8217;autonomia dell&#8217;azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione</em>, p. 357 del Volume.</div>
<div><a title="">[20]</a>Su cui si veda anche il contributo<em>Note minime sul potere di disapplicazione del giudice civile</em>, p. 379 del Volume, dove non si dimentica che per effetto dello spostamento della giurisdizione sul risarcimento degli interessi legittimi innanzi al giudice amministrativo, le «<em>potenzialità della pronuncia resa dalle Sezioni Unite nel 1999, sotto il profilo dell&#8217;impiego della tecnica della disapplicazione, non sono state pienamente sfruttate</em>».</div>
<div><a title="">[21]</a><em>Degradazione e pregiudizialità</em>, cit., p. 356 del Volume.</div>
<div><a title="">[22]</a><em>Ivi</em>, p. 365 del Volume.</div>
<div><a title="">[23]</a><em>Ivi</em>, p. 367.</div>
<div><a title="">[24]</a>Si veda <em>Il giudizio di ottemperanza: origini e prospettive</em>, p. 211 del Volume.</div>
<div><a title="">[25]</a><em>Ibidem</em>.</div>
<div><a title="">[26]</a><em>Ivi</em>, p. 212.</div>
<div><a title="">[27]</a><em>Ivi</em>, p. 242.</div>
<div><a title="">[28]</a>Cfr. A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2019, p. 392. Si veda anche L. Ferrara, <em>D</em><em>al giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione</em>, Milano, 2003.</div>
<div><a title="">[29]</a>Come osservava M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa</em>, Bologna, 1983, p. 386.</div>
<div><a title="">[30]</a>Su questi aspetti V. Lopilato, <em>Giudizio di ottemperanza</em>, in G. P. Cirillo (a cura di), <em>Il nuovo diritto processuale amministrativo</em>, Milano, 2014, p. 1107</div>
<div><a title="">[31]</a>In questo senso, ancora, V. Lopilato, <em>Giudizio di ottemperanza</em>, cit., p. 1107.</div>
<div><a title="">[32]</a>Si vedano, per esempio, <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit., p. 500 del Volume; <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, cit., p. 544 del Volume; <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi</em>, cit., p. 567. Si tratta di un aspetto fondamentale per l&#8217;Autore: il giudicato rappresenta «<em>l&#8217;anello di congiunzione tra la sentenza e l&#8217;ottemperanza/esecuzione ed è il punto di arrivo dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale che deve creare certezza su un rapporto controverso tra le parti. Questa certezza si crea però non con la (sola) statuizione in quanto tale, ma rendendo stabile ed irretrattabile il giudizio; risultato che si raggiunge &#8220;blindando&#8221; il giudizio con la formula per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile</em>», in <em>La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo</em>, p. 180 del Volume.</div>
<div><a title="">[33]</a><em>Ivi</em>, p. 179.</div>
<div><a title="">[34]</a><em>Ivi</em>, p. 180.</div>
<div><a title="">[35]</a>Così in <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, cit., p. 543.</div>
<div><a title="">[36]</a>Cfr. <em>La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo</em>, p. 182 del Volume.</div>
<div><a title="">[37]</a><em>Ibidem.</em></div>
<div><a title="">[38]</a>Disputare de potestate<em>: giustizia nell&#8217;amministrazione e giusto processo</em>, cit., p. 538.</div>
<div><a title="">[39]</a>Sul tema, A.Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia «non amministrativa» (Sonntagsgedanken)</em>, Milano, 2005, p. 46.</div>
<div><a title="">[40]</a>Si veda V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione &#8220;soggettiva&#8221; e legittimazione &#8220;oggettiva&#8221; ad agire nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, p. 617.</div>
<div><a title="">[41]</a>Cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni </em><em>(dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, p. 341.</div>
<div><a title="">[42]</a>Francario osserva come all&#8217;atto della creazione del sistema di giustizia amministrativa è stato previsto un rimedio (l&#8217;azione di annullamento) ma non è stata definita la situazione sul versante sostanziale. Da qui, le «<em>norme inosservate o violate sono norme che non riconoscono utilità o beni della vita in capo ad un determinato soggetto, ma solo obblighi di comportamento in capo alla p.a.: obblighi senza un corrispettivo diritto sostanziale, se non quello di esigerne il rispetto</em>» e, correlativamente, l&#8217;interesse legittimo finisce per giocare «<em>la propria partita su un terreno delimitato per un lato dal potere amministrativo, per l&#8217;altro dall&#8217;interesse del privato</em>», in <em>Osservazioni a margine dello studio di Franco Scoca</em>, cit. p. 500.</div>
<div><a title="">[43]</a>In questo senso, L. Ferrara, <em>Domanda giudiziale e potere amministrativo. L&#8217;azione di condanna a</em>l facere, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2013, p. 617.</div>
<div><a title="">[44]</a>In <em>Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi</em>, cit., p. 538.</div>
<div><a title="">[45]</a>Come già sostenuto da A. Orsi Battaglini, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto</em>, cit., <em>passim</em>; C. Marzuoli, <em>Un diritto &#8216;non amministrativo&#8217;</em>, in <em>Dir. pubb.,</em>2006, p. 133; L. Ferrara, <em>Situazioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in S. Cassese (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, vol. VI, Milano, 2006, p. 5580; Id., <em>Le ragioni teoriche del mantenimento della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo e quelle del suo superamento</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, f. 3, 2019.</div>
<div><a title="">[46]</a>In questo senso, L. Ferrara, <em>Domanda giudiziale e potere amministrativo</em>, cit.,p. 617.</div>
<div><a title="">[47]</a>Così L. Ferrara, G. Mannucci, <em>Giudicato (dir. amm.)</em>, in <em>www.treccani.it.</em></div>
<div><a title="">[48]</a><em>Ibidem.</em></div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-volume-di-fabio-francario-garanzie-degli-interessi-protetti-e-della-legalita-dellazione-amministrativa/">Riflessioni a margine del volume di Fabio Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa[*]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:36:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-adunanza-sezione-i-parere-del-7-maggio-2019-n-1389/">Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389</a></p>
<p>Sulla possibilità per gli Enti di governo d&#8217;ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società in house providing all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati. La partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-adunanza-sezione-i-parere-del-7-maggio-2019-n-1389/">Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-adunanza-sezione-i-parere-del-7-maggio-2019-n-1389/">Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Sulla possibilità per gli Enti di governo d&#8217;ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società in house providing all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati.</strong><br />
<strong>La partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.</strong><br />
<strong>Nel caso di specie, inerente il settore dei servizi idrici, la partecipazione di privati è preclusa poiché, per un verso, la norma di riferimento per l&#8217;affidamento della gestione del servizio idrico è l&#8217;art. 149-bis del codice dell&#8217;ambiente che chiaramente lo esclude e, per altro verso, manca una norma di legge che espressamente lo prescriva. Pertanto, sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, infatti, non prescriverà che i privati partecipino ad una società in house &#8211; indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all&#8217;interno della società e i rapporti con il socio pubblico &#8211; l&#8217;apertura dell&#8217;in house ai privati deve ritenersi esclusa. Non può giungersi a diversa conclusione, in considerazione del richiamo all&#8217; &#8220;ordinamento europeo&#8221; che vi è nell&#8217;art.149 bis Cod. amb. perché, proprio l&#8217;ordinamento europeo richiamato, impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016).</strong></p>
<p><strong>1. Gli affidamenti in house nel Servizio idrico integrato.</strong><br />
Con il parere in commento il Consiglio di Stato affronta l&#8217;innovativo tema della partecipazione di operatori privati alle società affidatarie di appalti e concessioni con il metodo dell&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>: si tratta di un tema di indubbio interesse rappresentando una novità significativa nel panorama europeo e nazionale in materia essendo stato introdotto per la prima volta, nonostante il costante orientamento della Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea avesse ribadito la necessità della natura pubblica della società affidatarie, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, successivamente ripreso, sebbene con qualche differenza testuale, dall&#8217;art. 5 del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50 del 2016).<br />
La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato ha affrontato il tema nel contesto delle forme di gestione/esecuzione nell&#8217;ambito del servizio idrico integrato rispondendo alla richiesta formulata dalla Regione Piemonte in merito alla possibilità per gli enti di governo d&#8217;ambito regionale di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società <em>in house</em><em>providing</em>all&#8217;interno della quale sia collocata una partecipazione di capitali privati.<br />
Il dubbio interpretativo da cui ha preso le mosse la Regione Piemonte per la formulazione del quesito riguarda il coordinamento tra le norme in materia di affidamenti <em>in house</em>con particolare riferimento alle disposizioni che consentono la partecipazione di soggetti privati alle predette società &#8211; contenute nell&#8217;art. 5 comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016) e negli articoli 2, comma 1, lett. o) e 16, comma 1, del testo unico in materia di società partecipate (d.lgs n. 175/2016) &#8211; e la disposizione concernente l&#8217;affidamento del servizio idrico integrato, contenuta nell&#8217;articolo 149-bis, comma 1, del codice dell&#8217;ambiente (d.lgs. 152/2006) la quale prevede che l&#8217;autorità d&#8217;ambito, una volta decisa la forma di gestione fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo, provvede, conseguentemente, all&#8217;affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica prevedendo espressamente che &#8220;<em>l&#8217;affidamento diretto</em>&#8221; possa &#8220;<em>avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale</em>&#8220;.<br />
Il dubbio interpretativo sottoposto all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato risiede, pertanto, nella previsione esplicita contenuta nell&#8217;art. 149 &#8211; bis del Codice dell&#8217;ambiente secondo la quale gli affidamenti <em>in house</em>debbano avvenire a favore di società interamente pubbliche in rapporto alla circostanza che la stessa norma fa esplicito rinvio all&#8217;ordinamento europeo per ciò che concerne i requisiti in forza dei quali la partecipazione di privati al capitale delle società <em>in house</em>è consentito purché non si generi una situazione di controllo della società stessa o di veto da parte del medesimo socio privato.<br />
Il Consiglio di Stato ha affrontato il quesito compiendo una completa e rigorosa ricostruzione dell&#8217;attuale sistema degli affidamenti nella materia dei servizi pubblici locali e del rapporto con la disciplina nazionale ed europea e giungendo alla conclusione che, ad oggi, la disciplina nazionale non è stata ancora adeguata alle disposizioni di principio innanzi citate con la conseguenza che non risulta applicabile la partecipazione dei privati alle società affidatarie di servizi pubblici secondo il modello dell&#8217;<em>in house providing</em>.<br />
Non è comunque possibile, per stessa ammissione della Sezione, ritenere risolte le diverse questioni ancora pendenti relative, non soltanto, alla attuazione della previsione sulla partecipazione dei privati alle società <em>in house</em>di cui appaiono incerti i contorni e le fattispecie cui concretamente fare riferimento ma anche al tema, ancora assai dibattuto, se lo stesso affidamento <em>in house</em>costituisca una modalità ordinaria per la gestione degli affidamenti pubblici ovvero se sia da considerarsi come un&#8217;eccezione rispetto al ricorso al mercato quale espressione del principio della libera concorrenza.</p>
<p><strong>2. Le conclusioni del parere.</strong><br />
Come accennato in precedenza, l&#8217;esito cui giunge la Sezione è il frutto di un&#8217;articolata ricostruzione degli istituti applicabili alla fattispecie alla quale si deve necessariamente rinviare per completezza espositiva.<br />
Volendo in questa sede coglierne l&#8217;esito, appare opportuno richiamare le conclusioni del parere.<br />
Il Consiglio di Stato, dopo aver considerato che &#8220;<em>l&#8217;articolo 7 della legge della regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, nel riferirsi alla legge 142/1990, prende in considerazione l&#8217;affidamento del servizio o attraverso concessione a terzo scelto tramite gara oppure attraverso le società miste pubblico-privato&#8221;</em>mentre non fornisce nessuna indicazione <em>&#8220;per il possibile affidamento in house anche in considerazione del fatto che all&#8217;epoca l&#8217;in house non si era ancora sviluppato e certamente non era oggetto di disciplina normativa</em>&#8221; richiama correttamente come norma di riferimento applicabile alla fattispecie l&#8217;articolo 149-bis del codice dell&#8217;ambiente, il quale &#8220;<em>facendo richiamo ai principi nazionali e comunitari, va interpretato nel senso che, nel rispetto dell&#8217;articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, si possa, tra l&#8217;altro, scegliere: </em><br />
<em>a) di esperire una gara per la scelta del concessionario-gestore privato cui affidare la gestione del servizio idrico;</em><br />
<em>b) di costituire una società mista, con socio operativo/industriale, cui conferire la gestione del servizio, a condizione che la gara per la scelta del socio sia preordinata alla individuazione del socio industriale od operativo che concorra materialmente allo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto di quanto oggi stabilito dal d. lgs. 175/2016 (e, tra l&#8217;altro, dagli articoli 7 e 17 d. lgs. ora citato) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C196/08) e nazionale.</em><br />
<em>c) di affidarlo a società in house</em>&#8220;.<br />
Il Consiglio ripercorrendo analiticamente i cambiamenti a volte traumatici che la disciplina dei servizi pubblici locali ha subito a partire dagli anni novanta del secolo scorso giunge alla condivisibile affermazione che, ad oggi, la disciplina normativa applicabile è interamente costituita dai principi dell&#8217;ordinamento UE, dalla direttiva sulle concessioni e da quelli affermati dalla Corte di Giustizia U.E. nonché da specifiche disposizioni interne in materia di servizi pubblici quali l&#8217;articolo 113 del Testo unico degli enti locali contenente specifiche norme sulla proprietà e la gestione delle reti, mentre, per quanto concerne la gestione e l&#8217;erogazione dei servizi pubblici trovano applicazione l&#8217;articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 (disciplina gli ambiti territoriali dei servizi pubblici locali), l&#8217;articolo 34, commi 20-27, d.l. n. 179/2012 (sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) nonché l&#8217;articolo 8 del d.l. n. 1/2012 (disciplina delle carte dei servizi pubblici).<br />
Tra le disposizioni citate quella che appare maggiormente rilevante in quanto definisce il contesto entro cui le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad operare in occasione della &#8220;gestione&#8221; del servizio pubblico (ossia del momento in cui procedere alla scelta del modello da seguire per l&#8217;affidamento del servizio) è proprio quella contenuta nell&#8217;art. 34, comma 20, del citato decreto legge n. 179/2012 secondo cui &#8220;<em>per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l&#8217;economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l&#8217;affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell&#8217;ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</em>&#8220;.<br />
Il richiamo alla disciplina europea esplicitamente contenuta nella normativa nazionale sui servizi pubblici consente, secondo la Sezione, di risolvere il dubbio interpretativo sollevato dalla regione Piemonte &#8220;<em>nel senso che la partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata</em>&#8220;.<br />
Non viene pertanto esclusa in linea di principio l&#8217;applicazione della disciplina comunitaria relativa all&#8217;affidamento <em>in house</em>ma è necessario che la peculiare ipotesi della partecipazione dei privati al capitale della società controllata cui affidare il servizio pubblico locale sia pienamente operativa sul piano della legislazione nazionale.<br />
Prosegue infatti la Sezione affermando che &#8220;<em>nel caso sottoposto all&#8217;esame del Consiglio, poiché, per un verso, la norma di riferimento per l&#8217;affidamento della gestione del servizio idrico è l&#8217;articolo 149-bis del codice dell&#8217;ambiente che chiaramente lo esclude e, per altro verso, manca una norma di legge che espressamente lo prescriva, la risposta al primo quesito deve essere negativa: sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, infatti, non prescriverà che i privati partecipino ad una società in house &#8211; indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all&#8217;interno della società e i rapporti con il socio pubblico &#8211; l&#8217;apertura dell&#8217;in house ai privati deve ritenersi esclusa.</em><br />
<em>Giova altresì ribadire che non può giungersi a diversa conclusione, come prospettato dalla regione richiedente, in considerazione del richiamo all&#8217; &#8220;ordinamento europeo&#8221; che vi è nell&#8217;articolo 149 bis Cod. amb. perché, proprio l&#8217;ordinamento europeo richiamato, impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016)</em>&#8220;.<br />
È forse questo il passaggio interpretativo più significativo in quanto il Consiglio di Stato afferma la necessità di una specifica norma di legge che consenta l&#8217;ingresso del privato nel capitale della società controllata definendo nel contempo anche le caratteristiche di tale partecipazione in modo da evitare forme di controllo e di veto scongiurando altresì che l&#8217;operatore privato possa esercitare sulla società una influenza dominante.<br />
Le disposizioni contenute nell&#8217;art. 5 del codice dei contratti pubblici e nell&#8217;art. 16 del T.U. delle società partecipate (e tantomeno nelle direttive europee) possono essere ritenute di per sé la fonte legittimante tale partecipazione essendo necessaria invece una specifica norma di legge che, relativamente al singolo settore o ambito, consenta la partecipazione del privato prevedendone le modalità operative: secondo la Sezione è da escludere così in radice che possa essere la singola amministrazione a stabilire le regole puntuali da seguire relativamente alle forme di partecipazione del privato.<br />
Altrettanto significativo è il passaggio contenuto nelle conclusioni relativamente alla attribuzione alla potestà legislativa dello Stato il tema della individuazione di caratteristiche presupposti dell&#8217;ingresso dei privati nelle società controllate in quanto &#8220;<em>le discipline esposte in questo parere afferiscono &#8211; come sopra detto &#8211; alla tutela della concorrenza e, dunque, rientrano in larga parte nella materia indicata dall&#8217;articolo 117, comma 2, lett. e), Cost. riservata al legislatore nazionale (ex multis, Corte cost. 401/2007; Corte cost., 16 luglio 2014 n. 199)</em>&#8220;.</p>
<p><strong>3. L&#8217;in house providing: natura e limiti dell&#8217;istituto tra libera amministrazione e principio di libera concorrenza</strong><br />
Non si può certo porre in dubbio che l&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>rappresenti uno dei più controversi istituti del diritto europeo rispetto al quale gli interventi della giurisprudenza e del legislatore, sia nazionale che comunitario, sono stati molteplici e non tutti univocamente indirizzati.<br />
Secondo la nozione classica elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, l&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>rappresenta una modalità di &#8220;autoproduzione&#8221; dell&#8217;opera o del servizio da parte di una amministrazione aggiudicatrice mediante la quale ne vengono affidate l&#8217;esecuzione o la gestione ad una società che, seppur dotata di una propria personalità giuridica, risulti sottoposta ad un controllo come se si trattasse di un vero e proprio settore dell&#8217;amministrazione pubblica affidante.<br />
Tale istituto trova ora pieno riconoscimento nel principio della cosiddetta &#8220;<em>libera amministrazione degli enti pubblici</em>&#8221; recentemente introdotto dalle recenti direttive europee del 2014.<br />
La caratteristica peculiare di tale società giustifica un affidamento senza procedura di evidenza pubblica sul presupposto che l&#8217;affidamento stesso non avviene nei confronti di un &#8220;<em>soggetto terzo</em>&#8221; ma bensì della stessa amministrazione pubblica con la conseguenza che non devono essere seguite le norme e le procedure previste per l&#8217;aggiudicazione di appalti e concessioni posto che non esiste un effettivo ricorso al mercato in quanto le risorse organizzative e gestionali vengono ricercate all&#8217;interno dell&#8217;ente pubblico ossia verso una società che non presenta alcuna terzietà di natura sostanziale (ma solo formale) con l&#8217;ente medesimo .<br />
Il ricorso all&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>consente così di evitare le procedure di evidenza pubblica per la scelta dell&#8217;appaltatore o del concessionario ragion per cui la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l&#8217;utilizzo di tale istituto deve essere indagata con estrema attenzione onde evitare la violazione del principio della libera concorrenza contenuto nei Trattati Ue.<br />
Ed è proprio su questo specifico aspetto che si pone un significativo contrasto interpretativo sulla natura di regola o di eccezione ai principi in materia di contratti pubblici dell&#8217;affidamento <em>in house</em>di cui il parere dà conto nella ricostruzione delle caratteristiche dell&#8217;istituto e che non ha ancora avuto soluzione da parte della giurisprudenza.<br />
Se, infatti, in una prima fase la giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno considerato l&#8217;istituto dell&#8217;<em>in house</em>come una eccezione alle regole del diritto comunitario favorendo così una interpretazione fortemente restrittiva dei requisiti e dei presupposti per il ricorso a tale modalità di affidamento di appalti e concessioni<a title="">[1]</a>, in seguito ai mutamenti normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, soprattutto a seguito delle direttive europee in materia di appalti (n. 2014/24/UE), di concessioni (n. 2014/23/UE) e sui settori speciali (n. 2014/25/UE), del codice appalti (d. lgs. n. 50/2016) e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175/2016), si è determinato un cambiamento di prospettiva tale per cui  l&#8217;<em>in house</em>viene considerato al pari delle altre forme di affidamento con gara espressione del principio di libera amministrazione secondo cui è l&#8217;ente a scegliere il modello preferito fra quelli ammessi dall&#8217;ordinamento (gara ad evidenza pubblica; partenariato pubblico privato, affidamento ad una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio; affidamento diretto, <em>in house</em>, senza previa gara)<a title="">[2]</a>.<br />
In ragione della contrapposizione di tali impostazioni, antitetiche tra loro ma entrambe fondate su argomenti desumibili dalle fonti normative comunitarie (art. 143 e 149 del Trattato e direttive del 2014, dall&#8217;altro) il Consiglio di Stato, n. V, con ordinanze 7 gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio 2019, n. 293 e n. 296, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale originata dal dubbio che le disposizioni del diritto interno, nel subordinare gli affidamenti <em>in house</em>a condizioni aggravate e a motivazioni rafforzate (quindi su un piano subordinato ed eccezionale) rispetto alle altre modalità di affidamento, siano compatibili con le pertinenti disposizioni e principi del diritto primario e derivato dell&#8217;Unione europea, trattandosi di stabilire se il citato restrittivo orientamento ultradecennale dell&#8217;ordinamento italiano in tema di affidamenti <em>in house</em>risulti conforme con i princìpi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall&#8217;articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).<br />
Nel contempo, anche il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (ordinanza n. 886/2018) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, (nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento <em>in house</em>, &#8220;delle ragioni del mancato ricorso al mercato&#8221;) sulla base del principio secondo cui sarebbe acquisito &#8211; quantomeno in ambito europeo &#8211; il principio che l&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>non configura affatto un&#8217;ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all&#8217;ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica.<br />
Il tema è di grande interesse e l&#8217;esito dei giudizi rimessi a Corte di Giustizia e Corte costituzionale sono di rilievo decisivo: in ogni caso il Consiglio di Stato ritiene di seguire anche nel parere in commento l&#8217;impostazione restrittiva e ciò in quanto &#8220;<em>a prescindere dall&#8217;eccezionalità o meno dell&#8217;in house providing, le norme che disciplinano questo istituto vadano interpretate restrittivamente anche per evitare che applicazioni analogiche, di fatto ampliandone il ricorso, possano trasformarsi in una lesione delle concorrenza che, come è noto, è tra i principi dell&#8217;Unione</em>&#8220;.</p>
<p><strong>4. La disciplina comunitaria e nazionale sull&#8217;in house providing: differenze e rapporti.</strong><br />
Per quanto concerne la disciplina concreta, sino alla Direttive Ue 23, 24 e 25 del 2014, l&#8217;affidamento <em>in house</em>poteva ritenersi ammissibile (con conseguente esclusione delle procedure di gara) in presenza di entrambi i seguenti presupposti (peraltro ritenuti tassativi dalla giurisprudenza): 1) esercizio da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello operato sui propri servizi interni (cd. requisito strutturale); 2) realizzazione da parte del soggetto affidatario della parte più importante della propria attività a favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice che lo controlla (cd. requisito funzionale).<br />
Il requisito strutturale veniva poi declinato sotto il duplice profilo della partecipazione esclusivamente pubblica al capitale della società controllata<a title="">[3]</a>e dell&#8217;influenza determinante sulle scelte della società medesima da parte della medesima amministrazione mediante poteri di controllo ancor più penetranti di quelli ammessi e previsti dalla disciplina civilistica sulle società in modo da considerare il controllo esercitato come effettivo anche sulle scelte strategiche della società <em>in house</em><a title="">[4]</a>.<br />
Il secondo requisito indicato dalla Corte è costituito dalla prevalenza dell&#8217;attività svolta con l&#8217;ente affidante, ossia il soggetto <em>in house</em>deve svolgere la parte più importante della propria attività con il soggetto o i soggetti pubblici che lo controllano e la diversa attività, eventualmente svolta, deve risultare accessoria, marginale e residuale.<br />
Sino alle direttive UE del 2014 non vi era una percentuale di attività predeterminata che doveva essere svolta in favore dell&#8217;ente affidante e, pertanto, l&#8217;interprete era tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze sia qualitative che quantitative del caso concreto.<br />
Le caratteristiche tradizionali dell&#8217;istituto (a partire dalla sentenza Teckal del 1999), come innanzi riportate, sono state oggetto di un progressivo cambiamento frutto di elaborazioni legislative (direttive UE del 2014) e giurisprudenziali con le quali sono stati estesi gradualmente sia  l&#8217;ambito di applicazione sia i presupposti di tale istituto rendendo così ammissibili molteplici forme di utilizzo dell&#8217;<em>in house</em>oltre alla possibilità di ingresso dei privati nel capitale sociale delle società controllate, recepito, come detto, anche nella legislazione nazionale.<br />
La disciplina attuale dell&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>è contenuta, a livello europeo, nell&#8217;articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (direttiva appalti), nell&#8217;articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (direttiva settori speciali) e nell&#8217;articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE (direttiva concessioni), contenenti tutti norme di identico tenore.<br />
Secondo tali disposizioni, non rientra nell&#8217;ambito di applicazione delle direttive (e, quindi delle forme di aggiudicazione mediante gara o altre forme di evidenza pubblica) l&#8217;affidamento diretto di appalti o concessioni a società di diritto pubblico o privato quando (1) risultino presenti tutti i requisiti del controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri settori; (2) oltre l&#8217;80 per cento delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante e (3) non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.<br />
In Italia, le direttive hanno trovato attuazione con il codice dei contratti pubblici che all&#8217;art. 5 rubricato &#8220;<em>principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell&#8217;ambito del settore pubblico</em>&#8220;, ha previsto una disciplina di principio che, ricalcando il testo delle direttive, individua le caratteristiche principali dell&#8217;<em>in house</em>.<br />
In primo luogo, il perimetro dell&#8217;<em>in house</em>è stato esteso anche gli enti e società pubbliche e non solo alle società di diritto privato.<br />
In secondo luogo, i requisiti per poter procedere legittimamente agli affidamenti con il metodo dell&#8217;<em>in house</em>sono:<br />
1) la presenza di un controllo analogo ossia &#8220;<em>un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata</em>&#8221; (articolo 5, comma 1, lett. a);<br />
2) lo svolgimento di oltre l&#8217;80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve riguardare i compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante, (articolo 5, comma 1, lett. b), tenendo conto ai fini della determinazione della predetta percentuale il fatturato totale medio, o altra idonea misura alternativa basata sull&#8217;attività quale, ad esempio, i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto o della concessione (articolo 5, comma 7) ovvero, nel caso di nuova o recente costituzione della società o dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, &#8220;<em>è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell&#8217;attività, che la misura dell&#8217;attività è credibile</em>&#8221; (art. 5, comma 8);<br />
3) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione dei casi previsti espressamente dalla legislazione nazionale ma alla condizione che non comportino controllo o potere di veto e quindi tali da non esercitare un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica partecipata.<br />
Per quanto concerne poi l&#8217;ambito di applicazione, si possono rinvenire oggi diverse ipotesi di utilizzo dell&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>differenti rispetto al modello tradizionale e considerate ammissibili dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente.<br />
Come efficacemente riportato anche nel parere del Consiglio di Stato in commento, possono infatti rinvenirsi diversi tipi di affidamenti <em>in house</em>così catalogabili:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>in house a cascata</em>, il quale prevede un controllo analogo indiretto ossia esercitato sulla società da una persona giuridica diversa dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice ma, a sua volta, controllata allo stesso modo dalla medesima amministrazione: in tal modo, tra l&#8217;amministrazione e la società <em>in house</em>c&#8217;è un controllo analogo indiretto ma viene tuttavia ammesso in ragione del controllo esercitato sulla società controllante (cfr. art. 5, comma 2, codice dei contratti pubblici)<a title="">[5]</a>;</li>
<li style="text-align: justify;"><em>in house frazionato o pluripartecipato</em>: ipotesi a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza ora viene generalmente ammessa avendo peraltro trovato esplicita previsione nel codice dei contratti pubblici; la fattispecie prevede che l&#8217;affidamento diretto sia ritenuto ammissibile anche in caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici su una persona giuridica ma solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata siano composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti in modo che i singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti (cfr. 5, comma 4, codice dei contratti pubblici);</li>
<li style="text-align: justify;"><em> in house verticale &#8220;invertito&#8221; o &#8220;capovolto&#8221;</em>, si ha quando il soggetto controllato, essendo a sua volta amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evidenza pubblica; tale ipotesi è ritenuta ammissibile in quanto non esiste un rapporto di alterità nel rapporto tra i due soggetti ossia tra l&#8217;amministrazione controllante e l&#8217;amministrazione controllata (articolo 5, comma 3, Codice dei contratti pubblici);</li>
<li style="text-align: justify;"><em>in house &#8220;orizzontale&#8221;</em>che implica, invece, l&#8217;esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B, ma entrambi sono in relazione di <em>in house</em>con il soggetto C, che controlla sia A che B; l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all&#8217;altro.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<strong>4. Il tema della partecipazione dei privati alle società controllate e confronto con il modello delle società miste.</strong><br />
Nel nuovo modello di affidamento <em>in house</em>il tema sicuramente più dibattuto è rappresentato dalla previsione dell&#8217;ingresso di privati nella compagine della società affidataria previsto sia dall&#8217;art. 5, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici che dall&#8217;art. 16, comma 1, del T.U. sulle società a partecipazione pubblica, sebbene con una formulazione parzialmente differente rispetto a quella utilizzata nelle direttive comunitarie con riferimento alla natura della previsione legislativa nazionale sulla partecipazione dei privati al capitale della società: ossia se la legge o debba solo prevedere tale possibilità ovvero se debba prescriverla obbligatoriamente.<br />
Non si può comunque dubitare che tale innovazione rappresenti un profondo stravolgimento del presupposto, ritenuto fondamentale dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, della natura interamente pubblica della società controllata per evitare il ricorso a procedure di evidenza pubblica che, in presenza del concorso dei privati a vario titolo nella esecuzione o gestione dell&#8217;appalto o della concessione, rappresenta l&#8217;unica modalità idonea a garantire il rispetto del principio di libera concorrenza.<br />
La possibile apertura ai capitali privati è certamente la novità che maggiori dubbi ha sollevato circa la sua corretta interpretazione ed applicazione.<br />
Come visto in precedenza, la costante giurisprudenza europea antecedente alle direttive del 2014 era coerentemente orientata a ritenere che la partecipazione ancorché minoritaria di privato al capitale della Società <em>in house</em>fosse tale da escludere senza eccezioni l&#8217;esistenza del requisito del controllo analogo<a title="">[6]</a>.<br />
Secondo l&#8217;impostazione seguita dalla Corte, l&#8217;impossibilità giuridica di ritenere sussistente il requisito del controllo analogo a quello esercitato sul proprio settore da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice si manifesta anche nel caso in cui il privato sia un semplice investitore<a title="">[7]</a>.<br />
Indagando le ragioni sottese a tale impostazione contraria alla partecipazione dei privati alla società <em>in house</em>, si possono sinteticamente individuare due profili: il primo, concernente la stessa natura dell&#8217;investimento privato il quale è connesso ad un interesse (profitto) di per sé non coincidente con l&#8217;interesse pubblico perseguito dall&#8217;amministrazione; il secondo, attiene alla circostanza decisiva che l&#8217;affidamento alla società <em>in house</em>avviene senza il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (contrariamente a quanto avviene con le società miste le quali rappresentano un metodo differente dall&#8217;<em>in house</em>) con la conseguenza che il socio privato precedentemente scelto beneficerebbe di un affidamento diretto in alterazione degli equilibri concorrenziali.<br />
Senonché, le direttive del 2014<a title="">[8]</a>hanno modificato in parte i connotati dell&#8217;istituto consentendo, in via generale ed astratta ed in presenza di requisiti specifici e puntuali, la partecipazione dei privati nella società <em>in house</em>controllata.<br />
In definitiva, nel rispetto di determinati presupposti, appare astrattamente consentita la partecipazione diretta di capitali privati nell&#8217;ente <em>in house</em>controllato, quale &#8211; è bene comunque sottolinearlo &#8211; eccezione di stretta interpretazione alla regola della totale partecipazione pubblica.<br />
Come accennato in precedenza, il tema interpretativo centrale nella nuova disciplina dell&#8217;<em>in house</em>è quello relativo alla natura della partecipazione privata ossia se essa debba ritenersi solo consentita dalla legislazione nazionale, lasciando così all&#8217;amministrazione aggiudicatrice un margine per la scelta o meno di aprire ai soci privati le società controllate, ovvero se essa debba ritersi prescritta dalla legge ossia imposta dalla legislazione nazionale eliminando così ogni possibilità di ingresso discrezionale dei privati nel capitale delle predette società<em>.</em><br />
Tale aspetto ha rappresentato il punto di snodo centrale del parere in commento unitamente alla valutazione se il nuovo modello di <em>in house</em>rappresenti una sorta di avvicinamento o sovrapposizione con quello della società mista.<br />
La questione nasce dalla differente dicitura utilizzata dall&#8217;art. 5 comma 1, lett. c), del codice dei contratti rispetto alla direttiva comunitaria<a title="">[9]</a>: infatti, mentre la norma nazionale prevede che nella società controllata non vi debba essere &#8220;<em>alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em>&#8220;, la direttiva appalti (2014/24/UE) e la direttiva concessioni (2014/23/UE) utilizzano invece il termine &#8220;prescritta&#8221; riferendosi alla predetta partecipazione nel senso che debba essere la legislazione a prevedere obbligatoriamente tale partecipazione.<br />
Nei considerando di entrambe le direttive (n. 32 per la direttiva appalti e n. 46 della direttiva concessioni) viene infatti chiarito che il divieto di partecipazione di operatori privati al capitale di una persona giuridica controllata &#8211; giustificato dalla circostanza di non attribuire al privato un indebito vantaggio considerato che l&#8217;aggiudicazione alla predetta persona giuridica avviene senza procedura di gara &#8211; non ha ragion d&#8217;essere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria da una disposizione legislativa nazionale in conformità dei trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporta controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.<br />
Il Consiglio di Stato nel parere in commento affronta il tema e lo risolve nel senso di aderire alla tesi restrittiva secondo cui la partecipazione dei privati deve essere prescritta e non solo consentita sulla base delle seguenti argomentazioni: &#8220;<em>(1) la direttiva usa il termine prescritt&#8221;, e non semplicemente previste; (2) i considerando n. 32 della direttiva appalti e n. 46 della direttiva concessioni espressamente affermano la necessità di una partecipazione non facoltativa, ma obbligatoria, in ragione di valutazioni effettuate dal legislatore interno; (3) anche l&#8217;analisi comparativo-linguistica della direttiva, fondamentale ai fini dell&#8217;indagine del suo significato letterale, conferma il significato forte dell&#8217;impiego del termine prescritta</em><a title="">[10]</a>&#8220;<em>.</em><br />
A tali considerazioni il Consiglio di Stato aggiunge l&#8217;ulteriore argomento secondo cui il testo dell&#8217;art. 16 del testo unico sulle società partecipate reca una formulazione conforme alla direttiva comunitaria ed essendo una fonte pari ordinata al codice dei contratti pubblici deve essere applicata in quanto entrata in vigore successivamente.<br />
La tesi opposta si fonda invece sulla differenza semantica tra il termine previste ed il termine prescritte con il chiaro intento di estendere la portata della norma nazionale favorendo un accesso meno stringente dei privati al capitale sociale delle società controllate e dare quindi un senso di maggiore utilità alla nuova disciplina .</p>
<p><strong>5. Conclusioni</strong><br />
L&#8217;interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato nel parere in commento, si inserisce di buon grado in un filone già delineato da altre pronunce e commenti.<br />
Nonostante ciò, rimane la perplessità per la scelta del legislatore nazionale per una formulazione della norma sulla partecipazione degli operatori privati alle società controllate meno restrittiva di quanto previsto dalla normativa comunitaria.<br />
Astraendoci dalla questione interpretativa, rimane sicuramente aperta la questione della reale portata di questa innovazione che altera l&#8217;ossatura dell&#8217;istituto dell&#8217;<em>in house</em><em>providing</em>colpendo il caposaldo della partecipazione pubblica totalitaria quale elemento idoneo a sottrarre l&#8217;affidamento a tale società dalle regole della libera concorrenza per introdurre una modalità di partecipazione dai contorni poco definiti e tutto sommato difficili da individuare o giustificare.<br />
Se, infatti, la partecipazione del privato deve essere prescritta obbligatoriamente da una specifica norma di legge nazionale e deve essere tale da impedire situazioni di controllo o di veto e comunque tali da non consentire al privato di esercitare una influenza dominante sulla società <em>in house</em>, residuano davvero poche alternative ma, soprattutto, sembra una previsione di poco o scarso utilizzo se interpretata restrittivamente.<br />
In questa ottica a poco servono gli esempi citati nei considerando delle direttive richiamati in precedenza laddove si riferiscono ad ipotesi riguardanti &#8220;<em>le organizzazioni responsabili della gestione o dell&#8217;esercizio di taluni servizi pubblici</em>&#8221; appaiononon molto utili posto che proprio nella gestione dei servizi pubblici si evidenzia la necessità di partecipazione di capitali privati necessari a garantire la migliore gestione del servizio ma non certo in un contesto restrittivo come quello appena descritto.<br />
Alcuni autori hanno avanzato alcune ipotesi di partecipazione dei privati mediante forme di azionariato diffuso tra gli utenti del medesimo servizio<a title="">[11]</a>ma ciò non fa venir meno la possibilità che i privati, eventualmente collegandosi tra loro nelle forme ammesse dall&#8217;ordinamento civile, possano esercitare quell&#8217;influenza dominante che la direttiva comunitaria ha inteso escludere nettamente.<br />
Rimane l&#8217;impressione che l&#8217;apertura alla partecipazione dei privati nelle società controllate, seppur giustificato dalla necessità di migliorare la capacità di gestione di tali società, non possa avere uno sviluppo particolare in quanto una maggiore flessibilità troverebbe l&#8217;ostacolo della necessità di evitare una violazione delle regole del mercato e della libera concorrenza: ma in tal caso, dovendo necessariamente svolgere un procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, non si coglierebbero significative differenze rispetto al modello della società mista pubblico/privato.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Come egregiamente illustrato nel parere in commento: &#8220;<em>per lungo tempo è stato ritenuto che i requisiti dell&#8217;in house providing dovessero essere interpretati restrittivamente (Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007; Cons. Stato, sez. V, n. 5620/2010; Cons. Stato, sez. I, n. 2577/2011). Si rilevava, al riguardo, che l&#8217;in house, così come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, rappresentava, più che un modello di organizzazione dell&#8217;amministrazione, un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono la previa gara (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 1/2008). E ciò sulla base del principio secondo cui, in via generale, l&#8217;assenza totale di procedura concorrenziale per l&#8217;affidamento di una concessione di servizi pubblici non è conforme alle esigenze di cui agli artt. 43 CE e 49 CE, e nemmeno ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza (C. giust. CE, 6 aprile 2006, C-410/04 e 13 ottobre 2005, Câ¬&#8217;458/03).In particolare si considerava che &#8220;l&#8217;affidamento diretto del servizio viola il principio di concorrenza sotto un duplice profilo: a) da una parte, sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso; b) dall&#8217;altra, si costituisce a favore dell&#8217;impresa affidataria una posizione di ingiusto privilegio, garantendole l&#8217;acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l&#8217;impresa in house può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come &#8216;particolarmente&#8217; competitiva, con conseguente alterazione della par condicio&#8221; (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 1/2008). Anche di recente questo Consiglio ha ritenuto di ribadire che l&#8217;in house rappresenta &#8220;un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l&#8217;affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante la gara&#8221; (sez. III, n. 2291/2015; sez. VI, n. 2660/2015; sez. III, n. 5732/2015; sez. II, n. 298/2015)</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Diverse sono le sentenze che aderiscono a tale prospettazione successiva alle direttive comunitarie del 2014 ed alla corrispondente disciplina nazionale. Cfr. in tal senso (Cons. Stato, n. V, n. 4599/2014; n. V, n. 257/2015; n. V, n. 1900/2016).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Fin dal 2005, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle; Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio Coname; Corte di Giustizia UE, sez. I, 18 gennaio 2007, C- 225/05, Je. Au.) ha chiarito che la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una società, alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>In tal senso, Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, Econord.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>È infatti configurabile un controllo analogo anche nel caso di partecipazione pubblica indiretta, in cui il pacchetto azionario non è detenuto direttamente dall&#8217;ente pubblico di riferimento, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall&#8217;ente medesimo (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2006 C-340/04).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Il principio è stato enunciato dalla Corte di Giustizia CE, n. 1, (11 gennaio 2005, C-26/03, caso <em>Stadt Halle</em>) secondo cui &#8220;<em>la partecipazione, anche minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice &amp; esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi</em>&#8221; posto che &#8220;<em>il rapporto tra un&#8217;autorità pubblica, che sia un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un&#8217;impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente</em>&#8221; e &#8220;<em>una procedura siffatta offrirebbe ad un&#8217;impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti</em>&#8221; è stato e costantemente ripreso sia dalla giurisprudenza europea che da quella nazionale. Si vedano <em>ex multiis Corte Giustizia,</em>caso C-371/05, <em>ASI</em>; caso C-324/07, <em>Coditel Brabant</em>; caso C-215/09, <em>Mebiläinen Oy; </em> caso C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal EPE ln senso conforme si è espresso Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1; v. anche Cons. Stato, n. V, n. 5079/2014; Cons. Stato, n. VI, n. 2660/2015; Cons. Stato, n. V, n. 4253/2015; Cons. Stato, n. I, n. 1645/2018; Cons. Stato, n. I, n. 2583/2018; Cons. Stato, n. I, n. 883/2019; Cons. Stato, n. I, n. 1645/2018; Cass. SS. UU. n. 5491-2014).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr. Corte di Giustizia, causa C573/07, Sea srl, S 51.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>La direttiva 2014/24/UE se da un lato ha confermato e sottolineato che &#8220;<em>l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe all&#8217;operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti</em>&#8221; (32° considerando), dall&#8217;altro ha consentito forme di partecipazione di capitali privati, purché sussistano i requisiti di cui all&#8217;art. 12, comma 1, lett. c) (&#8220;<em>nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em>&#8220;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>La questione era già stata evidenziata dal Consiglio di Stato in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo, cfr.  Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 marzo 2016, n. 464</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Fin dai primi commenti e dalle prime pronunce è emerso che il quadro di riferimento delineato dalla disciplina europea consente la partecipazione dei privati soltanto in presenza di una norma di legge che la prescriva come obbligatoria. S. FOÀ, D. GRECO, L&#8217;in house <em>providing</em>nelle direttive appalti 2014, cit.; D.U. GALETTA, G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali c in house <em>providing</em>: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di deframmentazione del sistema, in Riv. it, dir. pubbl. comun., 2016, 371 ss. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2015, n. 4235; Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2660; Corte dei Conti, Sez. controllo Campania, parere 29 aprile 2016, n. 108; Cons: Stato, Comm. Spec. 16 aprile 2016, n. 968</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Si veda a tale proposito R. CAVALLO PERIN, La razionalizzazione dell&#8217;amministrazione indiretta: enti strumentali, società ed altri organismi nella prospettiva della riforma della p.a., in F. MASTRAGOSTINO, G. PIPERATA, C. TUBERTINI, L&#8217;amministrazione che cambia: fonti, regole e percorsi di unanuova stagione di riforme, Bologna, 2016, 124.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-consiglio-di-stato-adunanza-sezione-i-parere-del-7-maggio-2019-n-1389/">Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>La partecipazione alle gare pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l&#8217;omologazione è ancoralo &#8220;spartiacque&#8221;tra la fase concordataria e quella inbonis dell&#8217;impresa ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-partecipazione-alle-gare-pubbliche-della-concorrente-in-continuita-aziendale-lomologazione-e-ancoralo-spartiacquetra-la-fase-concordataria-e-quella-inbonis-dellimpresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:36:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-partecipazione-alle-gare-pubbliche-della-concorrente-in-continuita-aziendale-lomologazione-e-ancoralo-spartiacquetra-la-fase-concordataria-e-quella-inbonis-dellimpresa/">La partecipazione alle gare pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l&#8217;omologazione è ancoralo &#8220;spartiacque&#8221;tra la fase concordataria e quella inbonis dell&#8217;impresa ?</a></p>
<p>Indice sommario: 1. Premessa; 2. Le tesi che si confrontano; 2.1 la tesi tradizionale dell&#8217;autosufficienza dell&#8217;omologazione;2.2 quella più recente c.d. &#8220;negatrice&#8221;;2.3 L&#8217;ordinanza n. 6992 del 30 agosto 2019 della Terza Sezione del Consiglio di Stato; 3. Considerazioni conclusive alla luce della novella del decreto &#8220;Sblocca Cantieri&#8221;. 1. Premessa Con ordinanza n. 6992 il 30 agosto 2019 la Terza Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-partecipazione-alle-gare-pubbliche-della-concorrente-in-continuita-aziendale-lomologazione-e-ancoralo-spartiacquetra-la-fase-concordataria-e-quella-inbonis-dellimpresa/">La partecipazione alle gare pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l&#8217;omologazione è ancoralo &#8220;spartiacque&#8221;tra la fase concordataria e quella inbonis dell&#8217;impresa ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-partecipazione-alle-gare-pubbliche-della-concorrente-in-continuita-aziendale-lomologazione-e-ancoralo-spartiacquetra-la-fase-concordataria-e-quella-inbonis-dellimpresa/">La partecipazione alle gare pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l&#8217;omologazione è ancoralo &#8220;spartiacque&#8221;tra la fase concordataria e quella inbonis dell&#8217;impresa ?</a></p>
<div style="text-align: justify;">Indice sommario:<br />
1. Premessa; 2. Le tesi che si confrontano; <em>2.1 la tesi tradizionale dell&#8217;autosufficienza dell&#8217;omologazione;</em><em>2.2 quella più recente c.d. &#8220;negatrice&#8221;;</em><em>2.3 L&#8217;ordinanza n. 6992 del 30 agosto 2019 della Terza Sezione del Consiglio di Stato; </em>3. Considerazioni conclusive alla luce della novella del decreto <em>&#8220;Sblocca Cantieri&#8221;.</em></p>
<p><strong>1. Premessa</strong></p>
<p>Con <strong>ordinanza </strong>n. <strong>6992 </strong>il <strong>30 agosto 2019 </strong>la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi, seppur col limite della sommarietà del giudizio tipico del rito cautelare, sulla delicata questione relativa alla necessità per l&#8217;impresa destinataria del decreto di omologazione del concordato in continuità aziendale di dotarsi di espressa autorizzazione alla partecipazione alle gare pubbliche.<br />
Nella pronuncia in commento i Giudici di Palazzo Spada profilano la <em>«necessità una specifica autorizzazione da parte degli organi preposti alla procedura di concordato»</em><a title="">[1]</a>così aderendo a quell&#8217;opinione, di recente affermazione giurisprudenziale, secondo cui l&#8217;impresa in regime concordatario <em>ex </em>art. 186 <em>bis </em>l.fall. abbisognerebbe &#8211; il condizionale è d&#8217;obbligo viste le oscillazioni registrate tra i giudici amministrativi, di cui si è in procinto di dar conto &#8211; di un&#8217;autorizzazione alla partecipazione alle gare, sia essa già presente nella sentenza (o nel decreto) che cristallizza il giudizio di omologazione del piano (quindi, implicita) ovvero ottenuta <em>a latere</em>a seguito di espressa richiesta dell&#8217;impresa all&#8217;indirizzo degli organi della procedura<a title="">[2]</a>(dunque, esplicita).</p>
<p><strong>2. Le tesi che si confrontano</strong><br />
Ad avvicendarsi nel panorama giurisprudenziale sono oggi due tesi contrapposte: una prima che postula la definitività dell&#8217;omologazione ai sensi dell&#8217;art. 180 l.fall., con l&#8217;effetto di far discendere dalla sua emanazione la chiusura dell&#8217;ambito fallimentare; una seconda che, valorizzando la differenza intercorrente tra il concordato con esdebitazione e quello in continuità aziendale<a title="">[3]</a>, profila l&#8217;insufficienza dell&#8217;omologazione a soddisfare le esigenze dei creditori, giacché essi vedranno estinti i debiti contratti dall&#8217;impresa nei loro confronti solo una volta concluso il piano concordatario.<br />
Sottesi a tale ultima opinione sono due aspetti: l&#8217;uno, più strettamente oggetto di attenzione del Regio Decreto del &#8217;42, riguardante la permanenza in capo agli organi della procedura di poteri di controllo ben più penetranti rispetto a quelli correlati alla domanda di concordato <em>&#8220;tradizionale&#8221;, ex </em>art. 161 l.fall.; l&#8217;altro, riferito più propriamente alle gare pubbliche, relativo all&#8217;obbligatorietà dell&#8217;autorizzazione del Tribunale per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici<a title="">[4]</a>, che rileva, come agevole intendere, in punto di possesso dei requisiti soggettivi dell&#8217;impresa.<br />
Al fine di meglio tracciare le coordinate interpretative dell&#8217;ordinanza cautelare in commento, giova ora esaminare partitamente le tue tesi a confronto.</p>
<p><strong><em>2.1.</em></strong><em><strong>La tesi tradizionale dell&#8217;autosufficienza dell&#8217;omologazione &amp;</strong></em><br />
Secondo l&#8217;orientamento tradizionale<a title="">[5]</a>, la procedura di concordato si esaurisce con l&#8217;omologazione che segna il passaggio, dal punto di vista dell&#8217;imprenditore, dal regime di spossessamento attenuato, proprio di quella procedura, al riacquisto della piena capacità di agire, anche dall&#8217;angolo visuale degli organi previsti dalla legge fallimentare; difatti, dall&#8217;originario potere di consentire o meno all&#8217;impresa il compimento di atti di straordinaria amministrazione si passa ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato<a title="">[6]</a>.<br />
L&#8217;opinione è stata condivisa dal Consiglio di Stato<a title="">[7]</a>anche in sentenze meno risalenti nel tempo, in cui &#8211; seppur con particolare riguardo ai requisiti della relazione del professionista e del c.d. <em>&#8220;avvalimento rafforzato&#8221;</em>(art. 186 <em>bis </em>co. 5 l.fall.) &#8211; si è sostanzialmente ribadito che l&#8217;intervenuta omologazione esclude in radice la permanenza, in capo all&#8217;impresa destinataria del provvedimento di <em>&#8220;chiusura&#8221;</em>della procedura, degli obblighi richiesti dalla legge nella &#8211; differente &#8211; fase di <em>«ammissione al concordato»</em>(v. art. 186 <em>bis </em>co. 5 l.fall.).<br />
In altri termini, l&#8217;omologazione può dirsi vero e proprio <em>&#8220;spartiacque&#8221;</em>tra la fase di concordato e la rinnovata condizione di <em>&#8220;impresa</em><em>in bonis&#8221; </em>della concordataria, sia sotto l&#8217;aspetto dei diversi doveri di controllo posti in capo ai vari soggetti della procedura sia con riguardo ai poteri di gestione dell&#8217;impresa, spettanti all&#8217;imprenditore<a title="">[8]</a>.<br />
L&#8217;opinione in commento muove da un duplice ordine di fattori: anzitutto, dall&#8217;analisi sulla tassonomia del <em>«concordato con continuità aziendale»; </em>in secondo luogo, dal dato testuale della norma.<br />
In riferimento al primo aspetto, il legislatore ha classificato la procedura <em>ex</em>art. 186 <em>bis </em>l.fall. tra le ipotesi di <em>«esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato preventivo»,</em>disciplinate nel Capo VI della Legge.<br />
Di contro, il <em>«giudizio di omologazione»</em>trova la sua <em>&#8220;residenza&#8221;</em>normativa all&#8217;art. 180 e precisamente nel Capo V della Legge: <em>«dell&#8217;omologazione e dell&#8217;esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti».</em><br />
La collocazione in Capi diversi fa discendere, ad avviso dei fautori della tesi in parola, una segregazione tra i due momenti in cui si dipana la disciplina: da un lato, cioè, quello dell&#8217;omologazione del piano, che interviene successivamente all&#8217;ammissione dell&#8217;impresa alla procedura e alla deliberazione del concordato; dall&#8217;altro, quello della sua esecuzione, in cui vengono descritti i poteri di controllo assegnati al Commissario Giudiziale sull&#8217;adempimento delle prestazioni omologate dai creditori.<br />
Ebbene, da siffatta separazione, non solo temporale ma anche logica, delle due fasi, se ne deduce l&#8217;impossibilità che il concordato in continuità &#8211; che, secondo la classificazione legislativa, è una delle forme in cui si declina l&#8217;esecuzione del piano &#8211; possa infirmare l&#8217;omologazione, rilevando, al più, sul (diverso) piano dei poteri degli organi deputati al controllo sulle attività dell&#8217;impresa.<br />
Altro aspetto tra quelli valorizzati è quello testuale.<br />
Difatti, il comma 5 dell&#8217;art. 186<em>bis </em>l.fall. precisa che <em>«successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale»; </em>in sintesi, la norma cristallizza la doverosità dell&#8217;autorizzazione da parte del Tribunale in un momento, successivo al deposito del ricorso e comunque antecedente rispetto all&#8217;omologazione del piano. Tale lettura non è di per sé sufficiente a depotenziare la portata dell&#8217;autorizzazione, che è e resta un obbligo <em>ex lege,</em>ma può rilevare in termini di non vincolatività laddove l&#8217;impresa concordataria sia già stata destinataria della sentenza (o del decreto) di omologa.<br />
In sintesi, secondo l&#8217;opinione poc&#8217;anzi ripercorsa, una volta conclusa la procedura di concordato, non sopravvive in capo al Giudice Delegato la competenza ad autorizzare l&#8217;impresa alla partecipazione alle gare pubbliche; tale potere autorizzatorio, infatti, si consuma del tutto con l&#8217;emissione del decreto di omologazione (v. art. 180 l.fall.), residuando in capo al Tribunale funzioni tipiche e minimali, anche in considerazione del fatto che i compiti di vigilanza sull&#8217;esecuzione del piano spettano ai Commissari Giudiziali (v. art.<br />
185 l.fall.).</p>
<p><strong><em>2.2 &amp; e quella più recente c.d. &#8220;negatrice&#8221;</em></strong><br />
L&#8217;opinione giurisprudenziale in argomento<a title="">[9]</a>muove da angoli visuali diversi rispetto a quella analizzata in precedenza, poiché, da un lato, incentra il proprio <em>iter</em>argomentativo sull&#8217;art. 110 del d.lgs. 50/2016 e, dall&#8217;altro, dischiude interpretazioni delle norme del Regio Decreto del &#8217;42 in senso sistematico, sì da raccordarle a quelle della più recente legislazione vigente in materia di pubblici affidamenti.<br />
In particolare, secondo la quinta sezione del Consiglio di Stato, l&#8217;autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento dei contratti pubblici spetta al Tribunale e può essere richiesta dall&#8217;impresa a far data dalla presentazione del ricorso e per tutta la durata della procedura ovvero può essere contenuta all&#8217;interno del provvedimento (decreto o sentenza) di omologazione del concordato.<br />
Senonché, qualora l&#8217;autorizzazione non sia stata mai richiesta né possa ricavarsi dall&#8217;omologazione, l&#8217;impresa &#8211; già ammessa al concordato con continuità aziendale &#8211; per partecipare alla gara pubblica dovrà richiedere l&#8217;autorizzazione al giudice delegato<a title="">[10]</a>.<br />
Così riassunti i termini della questione secondo l&#8217;opinione in commento, possono ora indagarsi le ragioni a sostegno di tale <em>revirement</em>giurisprudenziale.<br />
Un primo motivo è da ricercarsi nella funzione di <em>&#8220;clausola di chiusura&#8221;</em>assunta dall&#8217;art. 186 <em>bis</em>co. 5 l.fall.<a title="">[11]</a>che definisce le condizioni per la partecipazione alla gara <em>«in assenza delle autorizzazioni in precedenza indicate»</em>(cfr. Cons. St., Sez.<br />
V, 3.01.2019 n. 69, cit.).<br />
Una seconda ragione di contrapposizione alla tesi del riacquisto della piena capacità contrattuale dell&#8217;operatore economico a seguito di pronuncia di omologazione del concordato è da rintracciarsi nell&#8217;analisi testuale dell&#8217;art. 181 l.fall.<a title="">[12]</a><br />
Secondo la Sezione, poiché nulla viene precisato circa la situazione dell&#8217;impresa nel periodo temporale successivo all&#8217;omologazione del concordato, corre obbligo far riferimento alla disposizione dell&#8217;art. 136 della stessa legge<a title="">[13]</a>che, condividendone l&#8217;omologia finalistica, riconosce agli organi della procedura concorsuale ampi poteri di intervento<a title="">[14]</a>, tra i quali è dato potervi ricomprendere anche quello autorizzatorio.<br />
Un terzo motivo valorizza la distinzione che la lettera <em>b)</em>del quinto comma dell&#8217;articolo 80 del Codice dei contratti pubblici individua tra l&#8217;operatore economico che <em>«si trovi in stato»</em>di concordato preventivo e l&#8217;operatore che abbia <em>«in corso un procedimento per la dichiarazione»</em>di tale situazione. Ora, siccome, per espressa indicazione dell&#8217;art. 181 l.fall., il procedimento si chiude con l&#8217;omologazione del concordato, l&#8217;operatore che si trovi <em>«in stato di concordato preventivo»</em>non potrà che essere quell&#8217;operatore già ammesso al concordato con conseguente sottoposizione alle norme che disciplinano le cause di esclusione degli operatori in procedura concorsuale.<br />
Altro argomento a sostegno della doverosità dell&#8217;autorizzazione si fonda sulla considerazione secondo cui la chiusura del concordato, che fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, sebbene determini la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto durante il corso della procedura, tuttavia non comporta l&#8217;acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio, che resta vincolato all&#8217;attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata (con la sola eccezione di quando il concordato sia stato già interamente eseguito alla data dell&#8217;omologazione)<a title="">[15]</a>.<br />
In sintesi, secondo l&#8217;opinione in argomento, l&#8217;avvenuta omologazione del concordato non è di per sé sufficiente a far riacquistare all&#8217;operatore economico la piena capacità di agire. Pertanto, l&#8217;imprenditore, laddove intenda partecipare ad una procedura di gara, dovrà curarsi di essere stato a ciò debitamente autorizzato; ove, invece, non avesse richiesto la necessaria autorizzazione al Tribunale durante la procedura (sin dalla presentazione del ricorso) e detta autorizzazione non potesse ricavarsi dall&#8217;omologazione del concordato, egli, una volta intervenuta la pronuncia di omologazione, potrà (e dovrà) richiedere l&#8217;autorizzazione al Giudice Delegato, così come prescritto dall&#8217;art. 110 co. 3 d.lgs. 50/2016. In difetto, non gli sarà concesso di prendere parte alla procedura di pubblica selezione, al netto della (unica) possibilità di presentare la relativa domanda di partecipazione alle condizioni di cui all&#8217;art. 186 <em>bis</em>co. 5 l.fall., vale a dire con presentazione della relazione di un professionista e dichiarazione di avvalimento inerente l&#8217;impresa ausiliaria<a title="">[16]</a>.</p>
<p><strong><em>2.3</em></strong><em><strong>L&#8217;ordinanza</strong><strong>n. 6992 del 30 agosto 2019 della Terza Sezione del Consiglio di Stato</strong></em><br />
Si è già visto in premessa, che i giudici di Palazzo Spada, nell&#8217;ordinanza in commento, adombrano la necessità che l&#8217;impresa concordataria, sebbene già attinta da provvedimento di omologa del proprio piano, debba (ugualmente) essere in possesso di <em>«specifica autorizzazione»</em>rilasciata <em>«da parte degli organi preposti alla procedura di concordato» </em>per poter partecipare alle gare.<br />
Ora è verosimile ritenere che tale obbligo non sia stato causticamente sugellato dalla Terza Sezione adita solo a causa dei limiti della cognizione del giudice nella fase cautelare, all&#8217;interno della quale è stato chiamato a delibare la domanda dell&#8217;appellante. Tuttavia, non possono esservi dubbi intorno all&#8217;adesione alla tesi di (più) recente affermazione giurisprudenziale che, come visto <em>supra,</em>impinge dalla lettera del comma terzo dell&#8217;art. 110 del Codice la doverosità dell&#8217;autorizzazione da parte del Tribunale, in tal modo prescindendo dalla considerazione su quale sia il segmento della procedura fallimentare (ricorso, ammissione, omologa, ecc.) in cui l&#8217;impresa, concorrente<em>in pectore, </em>si trovi.<br />
Se così fosse, come del resto pare, ad essere scolpito sarebbe un onere aggiuntivo in capo ai partecipanti alle gare pubbliche in regime di continuità aziendale, proprio nella parte in cui necessitano dell&#8217;autorizzazione, da parte del Giudice Delegato, ad iscriversi alla <em>&#8220;griglia&#8221;</em>dei futuri possibili aggiudicatari.</p>
<p><strong>3. Considerazioni conclusive alla luce della novella del decreto <em>&#8220;Sblocca Cantieri&#8221;</em></strong><br />
In conclusione al presente lavoro e solo in via provvisoria in quanto la questione resta aperta a più definitivi e autorevoli chiarimenti, si ritiene utile offrire un personale contributo interpretativo, legato <em>&#8220;a doppio filo&#8221;</em>alle coordinate legislative e giurisprudenziali su ripercorse.<br />
Volendo prescindere dal prendere posizione circa la configurabilità, una volta intervenuta l&#8217;omologazione, di un vero e proprio passaggio dal regime di spossessamento attenuato, tipico del concordato, al riacquisto della piena capacità di agire, più propriamente riconducibile al regime delle società <em>in bonis,</em>oggetto di antinomia tra le due ortodossie formatesi in seno al Consiglio di Stato sulla più corretta ermeneusi della legge fallimentare, occorre soffermarsi sulla già citata <em>&#8220;valorizzazione&#8221;</em>del comma 3 dell&#8217;art. 110 del Codice, su cui s&#8217;innesta poi la decisione di estendere la doverosità del regime autorizzatorio financo alla fase partecipativa.<br />
In primo luogo, v&#8217;è da interrogarsi su quale sia la concreta portata dell&#8217;intervento <em>&#8220;riformatore&#8221;</em>avutosi con l&#8217;emanazione del Decreto c.d. <em>&#8220;Sblocca-Cantieri&#8221;</em>(poi convertito nella l. 55/2019), proprio nella parte in cui ha espunto, dal previgente comma 3 dell&#8217;art. 110 d.lgs. 50/2016, la lettera <em>a)</em>che imponeva l&#8217;autorizzazione da parte del Giudice Delegato a che l&#8217;impresa concordataria partecipasse alle pubbliche gare ovvero potesse essere affidataria di servizi, lavori o forniture in regime subappalto<a title="">[17]</a>.<br />
Va precisato che s&#8217;ignorano le ragioni, apparentemente retrostanti alle decisioni che muovono dalla <em>&#8220;valorizzazione&#8221;</em>del disposto del (nuovo) art. 110 comma 3 del Codice passate testé in rassegna, in base alle quali andrebbe riconosciuta una sorta di <em>vis espansiva </em>alla doverosità di autorizzazione alla (mera) esecuzione dei contratti già stipulati -prescritta <em>ante </em>riforma dalla lettera <em>b), </em>oggi oggetto di riscrittura &#8211; fino al punto da attingere, innovandolo, quel catalogo di obblighi partecipativi che, per pacifica giurisprudenza, è (invece) da intendersi come tassativo.<br />
Detto altrimenti, il codice del 2016 (rispetto alla novella del 2019), prevedeva due diversi ordini di doveri in capo alle imprese concordatarie: gli uni da assolvere per potersi presentare alla selezione pubblica &#8211; lettera <em>a)</em>&#8211; e gli altri &#8211; lettera <em>b)</em>&#8211; da adempiere al fine di poter eseguire le prestazioni già dedotte nei contratti affidati; peraltro, gli obblighi erano classificati dal legislatore &#8211; a ragione &#8211; in due lettere diverse, poiché corrispondenti a due fasi, procedimentalizzata la prima e c.d. <em>&#8220;iure gestionis&#8221;</em>la seconda, più diacroniche che sincroniche.<br />
Ora, estendere la doverosità del regime autorizzatorio proprio dell&#8217;esecuzione dei contratti ad un momento, quale la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, rispetto al quale sussiste uno iato sia temporale che logico, a sommessa opinione di chi scrive, parrebbe collocarsi ben oltre il limite della massima espansione innanzi al quale deve arrestarsi l&#8217;interpretazione estensiva, onde non travalicare i confini della diversa interpretazione analogica.<br />
Ma v&#8217;è di più.<br />
Occorre svolgere, sullo sfondo, un&#8217;ultima considerazione sulla finalità di semplificazione e snellimento degli adempimenti imposti dalle selezioni pubbliche, perseguita dal legislatore nel progetto di riforma concretatosi nella legge 55/2019.<br />
Ebbene, non v&#8217;è chi non veda come la <em>ratio </em>innovativa del testo vada nel senso di un deciso ampliamento della platea delle imprese titolate alla partecipazione alle gare, per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per la pacifica ammissione delle società in regime di continuità aziendale tra i concorrenti; dall&#8217;altro, per la considerazione dell&#8217;impresa concordataria in posizione non più sub-valente ma equi-valente rispetto all&#8217;operatore mai interessato da procedure fallimentari, sia sul piano della <em>&#8220;capacità&#8221;</em>di contrarre con la PA sia su quello dei requisiti.<br />
All&#8217;uopo si ponga mente al <em>&#8220;nuovo&#8221;</em>art. 110, co. 5, d.lgs. 50/2016 che sopprime l&#8217;obbligo per l&#8217;impresa in regime <em>ex</em>art. 186 <em>bis</em>l.fall. di ricorrere all&#8217;avvalimento<a title="">[18]</a>.<br />
Tale apertura è coerente con le finalità della recente tipologia di procedura fallimentare; difatti, diversamente da quella <em>&#8220;per esdebitazione&#8221;</em>(in cui i creditori ammessi sono soddisfatti unicamente attraverso la liquidazione dei beni societari), nella procedura in continuità aziendale la migliore esecuzione del piano presuppone l&#8217;avvio di un flusso di cassa per l&#8217;impresa, indispensabile sia per l&#8217;assolvimento degli impegni assunti con il piano e, segnatamente, per l&#8217;estinzione delle posizioni debitorie omologate, sia per il riequilibrio delle posizioni aziendali fino al loro riassestamento definitivo.<br />
In altri termini, consentire alle imprese in regime di continuità aziendale di prendere parte alle procedure di gara senza limitazioni ovvero oneri aggiuntivi in punto di requisiti di ammissione è scelta legislativa di avanguardia che, nell&#8217;esprimere un <em>favor </em>nei confronti della massima partecipazione delle imprese alle gare, è certamente di forte respiro euro-unitario.<br />
Di contro, prospettare una soluzione in senso opposto, ammantandola come <em>&#8220;salvifica&#8221;</em>della portata dispositiva di quel comma su cui si è intervenuti &#8211; così decisamente &#8211; in via legislativa, offrendo interpretazioni intorno all&#8217;obbligo di autorizzazione più <em>preater legem </em>che <em>secundum legem, </em>rischia di vanificare gli sforzi profusi per osservare quanto prescritto dai principi comunitari, in generale, e di complicare e ridurre l&#8217;accesso delle imprese concordatarie a quello spazio così fortemente remunerativo costituito dal <em>&#8220;mercato&#8221;</em>dei pubblici affidamenti, in molti casi indispensabile per la stessa buona riuscita del piano omologato, in particolare.<br />
A finire, dopo aver espresso non meno di qualche critica nei confronti del più recente indirizzo giurisprudenziale, si auspica l&#8217;intervento risolutivo dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato onde, da un lato, risolvere il contrasto tra Sezioni di cui si è cercato, pur senza pretesa di esaustività, di dar conto e, dall&#8217;altro, chiarire le coordinate ermeneutiche della novella del 2019, sì da tracciarne &#8211; forse <em>&#8220;una volta per tutte&#8221;</em>&#8211; la rotta.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[1]</strong></a>Cfr. Cons. St., Sez. III, 30.08.2019, 6992 (pag. 4).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[2]</strong></a>Cfr. Cons. St., Sez. V, 12.09.2017 n. 4300; Cons. St., Sez. V, 27.12.2013 n. 6272; Cons. St., Sez. V, 4.06.2015 n. 2737.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Con alcune variazioni, vedasi Montalenti, Il diritto concorsuale tra passato e futuro, in Aa.Vv.Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo, Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dalla Fondazione Courmayeur, Courmayeur 23-24 settembre 2016, in corso di stampa. Si veda altresì Jorio, Orizzonti prevedibili e orizzonti improbabili del diritto concorsuale, in Aa.Vv.Trattato delle procedure concorsuali diretto da Jorio e Sassani, Vol. V, Milano, Giuffrè, 2017, 1321 ss. nonché in Aa.Vv., Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016 diretto da Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 2017, 19 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[4]</strong></a>« &amp; la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale &amp; »(v. art. 186 bis co. 4 l.fall.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[5]</strong></a>« &amp; l&#8217;omologazione del concordato chiude la procedure dell&#8217;ammissione al concordato stesso, posto che il decreto di autorizzazione alla chiusura emesso dal Tribunale nelle funzioni di sorveglianza e controllo attribuite agli organi fallimentari costituisce atto conseguenziale ed esecutivo del concordato riguardo al complesso di obbligazioni assunte dal debitore con il concordato &amp; »(cfr. Cons. St., Sez. III, 19.04.2012 n. 2305).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[6]</strong></a>Cfr. Cass. Civ., Sez. Fall., 27.10.2006 n. 23271; Cass. Civ., Sez. Fall., 18.06.2008 n. 16598; Cass. Civ., Sez. Fall., 14.06.2016 n. 12265.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[7]</strong></a>« &amp; nell&#8217;ipotesi di concordato preventivo ordinario l&#8217;inibizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni stabilita dall&#8217;art. 38 d.lgs. 163 del 2006 viene meno con il decreto con cui il Tribunale autorizza la chiusura della procedura; per il concordato con continuità aziendale questo divieto non opera in modo assoluto durante la fase di pendenza, ma la possibilità di partecipare alla gara per l&#8217;impresa ammessa è condizionata all&#8217;adempimento degli obblighi documentali di cui all&#8217;art. 186 bis comma 5 l.fall. (presentazione della relazione di un professionista e dichiarazione di avvalimento inerente l&#8217;impresa ausiliaria), obblighi che vengono definitivamente superati con il decreto di omologazione; pertanto, una volta sopravvenuto quest&#8217;ultimo, non pu  considerarsi non veritiera la dichiarazione dell&#8217;impresa interessata di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 lett. a) dell&#8217;art. 38 cit. e, cioè, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni &amp; »(cfr. Cons. St., Sez. V, 29.05.2018 n. 3225).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[8]</strong></a>« &amp; il decreto di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale comporta la chiusura della procedura di concordato, aprendo la fase di esecuzione del concordato; per effetto dell&#8217;omologazione il debitore torna in bonis, riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l&#8217;azienda, compiendo gli atti ordinari e straordinari previsti dal piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura; con il decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità la gestione dell&#8217;impresa viene dunque restituita all&#8217;organo gestorio e ci  costituisce, sul piano formale la «chiusura della procedura» concorsuale &amp; »(cfr. Cons. St., Sez. V, 22.10.2018 n. 6030).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[9]</strong></a>Cfr. Cons. St., Sez. V, 3.01.2019 n. 69.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[10]</strong></a>V. art. 110 co. 3 d.lgs. 50/2106.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[11]</strong></a>«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. L&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l&#8217;impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto. Si applica l&#8217;articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[12]</strong></a>«La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell&#8217;art.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[13]</strong></a>Rubricato «Esecuzione del concordato».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[14]</strong></a>«Dopo l&#8217;omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l&#8217;adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[15]</strong></a>«La chiusura del concordato che ai sensi dell&#8217;articolo 181 l.fall., fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, pur determinando la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto, durante il corso della procedura, dall&#8217;articolo 167, non comporta (salvo che alla data dell&#8217;omologazione il concordato sia stato già interamente eseguito) l&#8217;acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio, che resta vincolato all&#8217;attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall&#8217;articolo 185, è tenuto a sorvegliare l&#8217;adempimento, &#8220;secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione&#8221;. La fase di esecuzione, nella quale &#8211; come si desume dalla stessa rubrica dell&#8217;articolo 185 &#8211; si estrinseca l&#8217;adempimento del concordato, non pu  allora ritenersi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l&#8217;hapreceduta: l&#8217;assoggettamento del debitore, dopo l&#8217;omologazione, all&#8217;osservanza del provvedimento giurisdizionale emesso ai sensi dell&#8217;articolo 180, implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata ed approvata dai creditori»(cfr. C. Cass., Sez. I, 10.01.2018 n. 380).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[16]</strong></a>« &amp; così riconosciuto che, avvenuta l&#8217;omologazione del concordato, l&#8217;operatore economico non riacquista la piena capacità di agire, che avrebbe quale inevitabile conseguenza la facoltà di presentare liberamente domanda di partecipazione alle procedure di gara, ma svuoterebbe di significato la disposizione contenuta nell&#8217;art. 110 comma 3 citato, cui, invece, lo stesso articolo 80 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti rimanda per definire le condizioni di partecipazione alle procedure di gara &amp; »(cfr. Cons. St., Sez. V, 12.06.2019 n. 3938).
</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[17]</strong></a>«Il curatore del fallimento, autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio, ovvero l&#8217;impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><strong>[18]</strong></a>«L&#8217;impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto».</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-partecipazione-alle-gare-pubbliche-della-concorrente-in-continuita-aziendale-lomologazione-e-ancoralo-spartiacquetra-la-fase-concordataria-e-quella-inbonis-dellimpresa/">La partecipazione alle gare pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l&#8217;omologazione è ancoralo &#8220;spartiacque&#8221;tra la fase concordataria e quella inbonis dell&#8217;impresa ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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