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	<title>n. 11 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 11 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-crisi-delle-societa-pubbliche-dopo-il-testo-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-crisi-delle-societa-pubbliche-dopo-il-testo-unico/">La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico.</a></p>
<p>1. Introduzione. 2. I sistemi di rilevazione della crisi. 2.1. I programmi di valutazione del rischio e i provvedimenti dell’organo amministrativo. 2.2. Il c.d. soccorso finanziario. 3. La gestione della crisi. 3.1. L’art. 14, c. 1, d.lgs. n. 175 del 2016. 3.2. Sulle modalità di gestione della crisi. 4. Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-crisi-delle-societa-pubbliche-dopo-il-testo-unico/">La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico.</a></p>
<p>
<strong>1. </strong>Introduzione.<strong> 2. </strong>I sistemi di rilevazione della crisi.<strong> 2.1. </strong>I programmi di valutazione del rischio e i provvedimenti dell’organo amministrativo.<strong> 2.2. </strong>Il c.d. soccorso finanziario.<strong> 3. </strong>La gestione della crisi.<strong> 3.1. </strong>L’art. 14, c. 1, d.lgs. n. 175 del 2016.<strong> 3.2. </strong>Sulle modalità di gestione della crisi.<strong> 4. </strong>Il prisma dell’interesse pubblico.</p>
<p><strong>1. Introduzione.</strong><br />
Le società pubbliche falliscono come ogni altra società.<br />
Così, infatti, recita l’art. 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 (c.d. Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>): <em>“Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Ed il disposto, rimasto immutato anche in seguito al c.d. Decreto Correttivo<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, è, non solo coerente con l’ordito normativo tutto di cui al decreto delegato, ma anche con il complessivo processo di riforma delle procedure concorsuali, affidato, come è noto, alla <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Quanto al d.lgs. n. 175, a rilevare è, in particolare, l’art. 1, il quale, disponendo che <em>“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”</em>, restituisce, con ogni evidenza, lo statuto delle società pubbliche alla disciplina di diritto civile<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. La regola è il diritto societario, quale risulta dal codice civile, mentre l’eccezione è destinata a trovare puntuale tipizzazione nell’articolato del Testo Unico.<br />
Quanto alla Legge delega scaturita dal Progetto Rordorf, merita menzione l’art. 2, lett. e), che stabilisce che al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza debba essere assoggettata ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>; e che nel lato campo applicativo dell’inedito <em>“contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione – e miranti alla regolazione – della crisi o dell’insolvenza”</em><a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, rientrino, non solo le società partecipate, ma anche le c.d. <em>in house</em>, lo dimostra a chiare lettere la Relazione al Ministro della Giustizia della Commissione Rordorf, inequivoco parametro di interpretazione autentica.<br />
Stando alla Relazione, l’<em>iter</em> di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza è destinato ad applicarsi a prescindere dalla natura (civile, professionale, agricola, commerciale) dell’impresa, dalle sue dimensioni (piccola, media, grande) e dalla sua struttura (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi di imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, onlus, enti ecclesiastici, società a partecipazione pubblica e società <em>in house</em>).<br />
Eppure, più tributari della logica del diritto pubblico appaiono i principi e criteri direttivi della legge delega n. 124 del 2015<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> e lo stesso parere reso dal Consiglio di Stato sul progetto di decreto legislativo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
La c.d. Riforma Madia prevede, infatti, all’art. 18, che le esigenze di <em>reductio ad unitatem</em> del panorama delle società pubbliche<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> debbano conciliarsi con l’imperativo della differenziazione della disciplina anche in materia di crisi d’impresa, da modularsi in ragione dell’attività concretamente svolta, degli interessi pubblici di riferimento, della misura e qualità della partecipazione e della sua natura diretta o indiretta, della modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, dell’eventuale quotazione in borsa o dell’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.<br />
Così, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha, nel citato parere n. 968 del 2016, evidenziato come – in ossequio al tenore della delega – debbano essere puntualmente e specificamente individuati i singoli modelli societari di riferimento, per attribuire, quindi, a ciascuno diversi livelli di deroghe alla generale disciplina civilistica. Stando, in particolare, al Supremo Consesso della giustizia amministrativa, le società <em>in house</em> e quelle strumentali dovrebbero essere soggette a deroghe di maggiore incisività; più ridotte deviazioni rispetto alla normativa privatistica dovrebbero, invece, caratterizzare le società a controllo pubblico, quelle a partecipazione pubblica e quelle quotate<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Così, sulla scia del Consiglio di Stato, la V Commissione Permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ha, nel parere del 30 giugno 2016, sottolineato l’opportunità di valutare le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione da parte della pubblica amministrazione, definendo una distinzione più netta tra società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica e società quotate, con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra società strumentali e società <em>in house</em>, con deroghe al codice civile di maggiore intensità.<br />
Quanto la previsione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 sia conforme ai principi e criteri direttivi che lo fondano, e, soprattutto, quanto la rimessione della crisi al diritto privato si allinei con il preminente interesse pubblico – evidente ispiratore dell’art. 2221 c.c. e dell’art. 1 della Legge Fallimentare – è l’interrogativo da cui muove l’indagine, che presuppone la preliminare disamina delle misure di prevenzione e gestione della crisi coniate dalla novella.</p>
<p><strong>2</strong>.<strong>I sistemi di rilevazione della crisi.</strong><br />
Rispetto alle modalità di gestione della crisi delle società pubbliche hanno la precedenza le tecniche di ‘allerta’ (volte a rilevare l’imminenza della crisi) e di ‘prevenzione’ (tese ad evitare l’aggravamento della crisi)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, disciplinate dal combinato disposto degli artt. 6 e 14 del Testo Unico, in linea con le più recenti dinamiche del diritto della crisi d’impresa<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.</p>
<p><strong>2.1</strong>.<strong>I programmi di valutazione del rischio e i provvedimenti dell’organo amministrativo.</strong> Di particolare momento è il dettato dell’art. 6, che prevede la predisposizione di veri e propri programmi di valutazione del rischio, strumentali alla rilevazione della crisi d’impresa.<br />
Stando, infatti, al secondo comma del disposto, le società a controllo pubblico – <em>rectius</em>, i competenti organi – predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando, in merito, l’assemblea nella relazione annuale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, di cui all’art. 6, c. 4<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Sull’ambito applicativo della norma, che sagoma il generale dovere di diligenza degli amministratori – di cui agli artt. 1176, c. 2, e 2392, c. 1, c.c. – sulle specificità delle società pubbliche, chiare indicazioni discendono dallo stesso tenore dell’articolo e della sua rubrica: sia il primo, sia quest’ultima si riferiscono alle sole società a controllo pubblico. Consonante con la dicitura della rubrica (<em>“Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”</em>) è, infatti, il secondo comma dell’articolo, che riferisce gli specifici programmi di valutazione alle <em>“società a controllo pubblico”</em>; di queste ultime fanno testuale menzione anche i commi primo, terzo e quinto; di <em>“società controllate”</em> parla, infine, il comma quarto. Analogamente, l’art. 14, c. 2, di cui si dirà <em>infra</em>, rispetto al cui dettato la previsione <em>ex</em> art. 6, c. 2, è strumentale, menziona le sole <em>“società a controllo pubblico”</em><a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>; così, l’art. 13, che – come si avrà modo di precisare – contempla deroghe alla procedura <em>ex</em> art. 2409 c.c. onde rendere effettive le previsioni di cui all’art. 14, fa esclusivo riferimento alle <em>“società a controllo pubblico”</em>.<br />
Guardando alla nomenclatura di cui all’art. 2, è difficile ricomprendere, nell’ambito delle “società a controllo pubblico”, anche le mere società partecipate da pubbliche amministrazioni.<br />
Il Testo Unico si rivolge, infatti, a tre tipologie di società pubbliche, distinte in ragione dei caratteri della partecipazione nelle stesse detenuta: le società a controllo pubblico (art. 2, lett. m)); le società a partecipazione pubblica (art. 2, lett. n)); le società <em>in house</em> (art. 2, lett. o))<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. Ferme restando le peculiarità delle società <em>in house</em> (sulle quali una o più amministrazioni esercitano il c.d. controllo analogo<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>), le società a controllo pubblico sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) dello stesso art. 2, che richiama il modello dell’art. 2359 c.c.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>; mentre, per <em>“società a partecipazione pubblica”</em>, si intendono sia le società a controllo pubblico, sia le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.<br />
All’ampia nozione di “società a partecipazione pubblica”, che sembra ricomprendere sia le società a controllo pubblico (e – secondo certa impostazione<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a> – le c.d. <em>in house</em>, connotate da una peculiare <em>species</em> di controllo) sia le altre società partecipate, si contrappone la ristretta classe delle società a controllo pubblico, polarizzata attorno al concetto di controllo, così come tipicamente delineato dall’art. 2359 c.c..<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a><br />
Deve, pertanto, escludersi che, dato lo specifico richiamo – sia nel corpo di tutti i commi dell’art. 6, sia nella stessa rubrica – delle <em>“società a controllo pubblico”</em>, siano soggetti alla prescrizione di cui all’art. 6, c. 2, anche gli organi amministrativi delle società partecipate non connotate da un controllo almeno sussumibile nell’alveo dell’art. 2359 c.c.. &nbsp;<br />
Quanto al <em>quomodo</em> dell’attuazione della norma, deve, oltre alla dottrina aziendalistica, guardarsi alla recente <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>.<br />
E’, anzitutto, evidente che tali programmi siano orientati al fine di costantemente monitorare il mantenimento dell’equilibrio economico – cosicché i ricavi siano sufficienti a coprire i costi di gestione – e finanziario – onde far sì che i flussi finanziari in entrata siano tali da consentire l’esatto adempimento delle obbligazioni –, nell’ottica, sottesa alla riforma, di contenere la spesa pubblica attraverso la virtuosa gestione delle società in commento<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
E, se la prassi potrà fornire più puntuali coordinate, solo la valorizzazione di adeguati indici, strutturali, finanziari ed economici, da stabilire sia in forza delle risultanze di bilancio sia di informazioni di ordine qualitativo<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, consente di efficacemente dare corso alla novella.<br />
Per l’individuazione dei rilevanti indici, punto di riferimento è – nelle more dell’approvazione del decreto legislativo attuativo della Legge delega scaturita dal Progetto Rordorf – l’art. 4 della predetta, che, nel delegare al Governo l’introduzione di una disciplina delle <em>“procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”</em>, ha dato testuale rilievo – ai fini dell’applicazione di misure premiali a favore dell’imprenditore che, presentando un’istanza all’apposito organismo di composizione assistita della crisi, chiedendo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, o proponendo un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, agevoli l’emersione della crisi – a quelli di natura finanziaria, da individuare – per espressa previsione della legge delega – considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Elementi integrativi possono trarsi dalla dottrina aziendalistica, che, ai fini della tempestiva rilevazione della crisi, assegna un ruolo preminente, non solo ai dati quantitativi, ma anche alle informazioni qualitative (la perdita di amministratori o dirigenti chiave, di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni, o la ritardata o mancata presentazione dei bilanci)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
All’analisi storica dei risultati deve coniugarsi la disamina dei futuri piani di azione della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali: l’impostazione <em>backward looking</em>, basata sui dati contabili storici, va integrata ed arricchita in un’ottica programmatica e prospettica, onde vagliare l’idoneità di future scelte aziendali a porre fine alle emerse criticità<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Quanto all’onere di informativa dell’assemblea, lo stesso potrà essere assolto in sede di stesura della relazione sulla gestione – di norma allegata al bilancio d’esercizio – di cui all’art. 2428 c.c..<br />
La previsione di cui all’art. 6, c. 2, va letta in endiadi con l’art. 14, c. 2, che obbliga l’organo amministrativo ad adottare <em>“senza indugio”</em> i <em>“provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”</em><a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Gli amministratori sono, dunque, gravati da un vincolo, per così dire, finalistico – destinato ad appuntarsi nella prevenzione dell’aggravio della crisi, nella correzione dei suoi effetti e nella eliminazione delle cause –, ferma restando la tendenziale libertà negli adottandi mezzi.<br />
Questi ultimi possono essere, infatti, discrezionalmente stabiliti dall’organo amministrativo, fatte salve le prescrizioni imposte dai commi secondo e quarto dell’art. 14: la prevenzione deve essere attuata in forza di un <em>“idoneo piano di risanamento”</em> e l’eventuale ripianamento delle perdite<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> da parte dell’amministrazione pubblica socia deve essere, in ogni caso, accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.<br />
Il descritto meccanismo di ‘allerta’, imperniato sui programmi di valutazione del rischio e sui provvedimenti preventivi degli amministratori, perderebbe, poi, di effettività ed efficacia se non lo si blindasse con una norma di controllo.<br />
Così, l’art. 14 prevede che l’omessa adozione, da parte degli amministratori, di provvedimenti adeguati integri una grave irregolarità, ai sensi dell’art. 2409 c.c., che – come è noto – disciplina una procedura giudiziaria di controllo, attivabile al ricorrere di un <em>“fondato sospetto”</em> di avvenuta violazione, da parte degli amministratori, dei loro istituzionali doveri<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Ed il disposto è da leggere in combinato con l’art. 13 dello stesso d.lgs. n. 175 del 2016, che significativamente amplia, in relazione alle società a controllo pubblico, la portata applicativa del rimedio endosocietario, da una parte derogando ai limiti in punto di legittimazione attiva (il socio pubblico può, infatti, esperire l’azione ancorché non detenga il decimo o il ventesimo del capitale sociale), dall’altra estendendo la procedura anche alle società a responsabilità limitata<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, in linea con la prevista partecipazione pubblica sia nelle s.p.a. sia nelle s.r.l. (art. 3 T.U.).</p>
<p><strong>2.2.&nbsp;Il c.d. soccorso finanziario.</strong><br />
Ai meccanismi <em>lato sensu</em> preventivi va, infine, ascritto il cosiddetto soccorso finanziario, previsto dal quinto comma dell’art. 14.<br />
In presenza di una reiterazione delle perdite di una società partecipata, è, infatti, consentito prevenire lo stato di crisi con un intervento di ‘salvataggio’ da parte del socio pubblico.<br />
L’alternativa tra attivazione di una procedura concorsuale e ricapitalizzazione dell’organismo in dissesto non può, nondimeno, essere libera: l’equilibrio di bilancio dei soci pubblici impone, insieme ai principi concorrenziali del diritto europeo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, l’estrema ponderatezza delle scelte.<br />
La dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche ispira, pertanto, la disciplina dei limiti imposti dall’art. 14, c. 5: non è incondizionatamente dato effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, né è rimesso alla mera discrezionalità della p.a. il rilascio di garanzie, a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.<br />
Le sole, tassative, ipotesi in cui l’intervento è consentito sono enumerate dal disposto, evidentemente di stretta interpretazione. Al caso in cui si registrino perdite superiori al terzo del capitale sociale e, al contempo, idonee ad intaccarne il minimo legale (art. 2447 c.c., con riferimento alle s.p.a., e art. 2482- <em>ter</em> c.c., in relazione alle s.r.l.), si aggiunge l’ipotesi in cui ricorra una convenzione o un contratto di servizio o di programma, relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, alla condizione aggiuntiva che le misure siano legate ad un piano di risanamento, teso al raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, approvato dall’Autorità di regolazione del settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti a – non meglio precisati – fini conoscitivi<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Il soccorso finanziario è, infine, ammesso purché sia stato, a presidio della continuità delle prestazioni di pubblico interesse, autorizzato – a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell’Amministrazione interessata, e proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti; la mera comunicazione successiva alla Corte dei conti, prevista in relazione all’ipotesi di avvenuta conclusione di una convenzione o di un contratto di servizio o di programma, cede il posto, nel caso del d.P.C.M., al più pervasivo controllo preventivo di legittimità della Magistratura contabile, ad evidente tutela della p.a. richiedente.<br />
L’interpretazione della norma può, poi, trarre linfa dalla prassi originata dall’art. 6, c. 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che, nell’ottica della maggiore efficienza delle società pubbliche, recava una disciplina, per lo più, corrispondente a quella commentata<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Pochi sono, infatti, gli elementi differenziali contenuti nel Testo Unico: oltre all’aggiunta dell’art. 2482- <em>ter</em> c.c., in linea con la possibilità – prevista dall’art. 3 del Testo Unico – di vestire le società pubbliche delle forme di una società a responsabilità limitata, rilevano il necessario legame delle convenzioni o dei contratti a specifici piani di risanamento, la prevista approvazione di quest’ultimo da parte dell’eventuale Autorità di regolazione di settore e l’altrettanto inedita comunicazione dello stesso alla Corte dei conti, ai soli fini di ‘pubblicità-notizia’.<br />
Data l’identità della <em>ratio</em> sottesa alla riforma – la garanzia degli equilibri di bilancio dell’ente pubblico, condizionati, come è evidente, dai risultati delle società partecipate – con quella che animava l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, e altresì considerata la sostanziale coincidenza dei dettati di legge, ben può trovare applicazione l’indirizzo della Magistratura contabile che blindava l’intervento di soccorso, imponendo all’Amministrazione uno stringente obbligo motivazionale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Non si riteneva, infatti, obbligata la ricapitalizzazione dell’organismo partecipato<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>, potendo l’ente partecipante discrezionalmente scegliere tra l’assunzione dell’onere finanziario e la presa d’atto dell’avvenuto scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, c. 1, n. 4, c.c..<br />
E le deliberazioni dell’Amministrazione dovevano – secondo il detto orientamento – fondarsi su un ponderato, prognostico, giudizio – previa valutazione di un piano industriale – in ordine all’effettiva capacità della società di tornare in utile e alle reali economicità ed efficacia della gestione del servizio tramite l’organismo partecipato.<br />
In assenza di obblighi della p.a., la scelta di ricapitalizzare doveva trovare riscontro in una strutturata motivazione, che ne attestasse la convenienza, in relazione alla possibile alternativa dello scioglimento, <em>ex</em> art. 2484, n. 4, c.c., della società<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Nulla sembra mutare alla luce dell’art. 14, c. 5, del Testo Unico: l’eventuale soccorso finanziario risponde a discrezionali determinazioni dell’Amministrazione, la quale, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale e tali da intaccarne il minimo legale, può limitarsi a dare atto dello scioglimento dell’organismo partecipato; la motivazione deve recare traccia dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, sotteso alla scelta.<br />
Posto che, alla luce dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali (artt. 2325 e 2462 c.c.), non è facile giudicare conveniente l’accollo dei debiti degli organismi partecipati<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, tanto quanto gli interventi di finanziamento, deve darsi conto, in sede motiva, delle possibilità di raggiungimento dell’equilibrio economico, anche in forza dell’efficacia causale del ‘soccorso’, sulla base di un programma industriale o, comunque, di una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Il ventaglio di opzioni deve, peraltro, arricchirsi alla luce dell’art. 182- <em>sexies</em> della L. Fallimentare, che, introducendo un inedito diritto societario della crisi di impresa, prevede l’inoperatività, tra gli altri, degli artt. 2447, 2482- <em>ter</em> e 2484, n. 4, c.c. (e, quindi, la sospensione degli obblighi di capitalizzazione), allorché sia stata chiesta l’ammissione al concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>. Una domanda ‘protettiva’, di ammissione al concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, congela, pertanto, le regole societarie e, segnatamente, la prevista alternativa tra ricapitalizzazione e scioglimento<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Ed analogo congelamento è destinato ad aversi alla luce della recente <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>, che, tra i principi e criteri direttivi, annovera la <em>“possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-</em>duodecies<em>, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-</em>bis<em>, quarto, quinto e sesto comma, 2482-</em>ter <em>e 2486, in forza delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><strong>[40]</strong></a></em>.<br />
L’Amministrazione che intenda ‘soccorrere’ deve, pertanto, anzitutto, dare ragione del perché non abbia dato impulso ad una procedura di concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti (nonché, prima ancora, ad una procedura di ‘allerta’), e, quindi, del perché sia preferibile la ricapitalizzazione allo scioglimento <em>ex</em> art. 2484, n. 4, c.c..</p>
<p><strong>3.&nbsp;La gestione della crisi.</strong><br />
Alla logica della prevenzione, segue quella di gestione.<br />
E, quanto alla gestione, rilevano, anzitutto, l’individuazione delle società pubbliche sottoponibili a procedure concorsuali e la circoscrizione del novero di queste ultime.</p>
<p><strong>3.1</strong>.<strong>L’art. 14, c. 1, d.lgs. n. 175 del 2016.</strong><br />
Preminente rilievo lo assume il primo comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui <em>“Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”</em>.<br />
Chiara è l’opzione di fondo del legislatore: le società a partecipazione pubblica falliscono come ogni altra società.<br />
Appare, pertanto, superato l’orientamento che, in ragione del carattere necessario delle società in mano pubblica rispetto all’ente territoriale che vi intrattiene rapporti e, quindi, dell’interesse pubblico sotteso alle attività delle prime<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, le equiparava agli enti pubblici economici<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, per l’effetto applicando gli artt. 1 della L. Fallimentare e 2221 c.c..<br />
Trova, invece, espressa conferma il recente indirizzo pretorio<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a> che, pur dando atto dell’esistenza di specifiche normative di settore che attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, ha riconosciuto che, ad ogni altro effetto, questi ultimi dovrebbero sottostare alla disciplina privatistica. Neppure l’eventuale assenza di scopo di lucro potrebbe – secondo la Suprema Corte<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a> – condurre a risultati diversi, essendosi il modello societario svincolato dalla rigida alternativa fra causa di lucro e causa mutualistica. A rilevare non sarebbe il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto esercente; se si garantisse alle società pubbliche una sorta di immunità rispetto ai rischi connessi all’insolvenza, si violerebbero i principi di uguaglianza e legittimo affidamento dei terzi, insieme alle regole della concorrenza, che impongono parità di trattamento tra gli operatori di uno stesso mercato<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.&nbsp;<br />
Rilievi siffatti trovano conferma in una recentissima pronuncia della Cassazione<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>, che ha ribadito che <em>“</em><em>la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza”</em>, sottolineando come il sistema di pubblicità legale, mediante il registro delle imprese, determini nei terzi un legittimo affidamento sull’applicabilità alle società ivi iscritte di un regime di disciplina conforme al <em>nomen juris</em> dichiarato.<br />
Meno evidente è se, nel campo applicativo dell’art. 14 del T.U., debbano ricomprendersi le società <em>in house</em>, se l’inciso <em>“ove ne ricorrano i presupposti”</em> debba intendersi implicitamente richiamato anche in relazione al fallimento e al concordato preventivo, e se possano applicarsi strumenti che – come gli accordi di ristrutturazione dei debiti – non trovano espressa menzione nella norma.<br />
I dubbi ermeneutici si risolvono nella logica del sistema.<br />
La prima delle dette questioni era, prima dell’adozione del d.lgs. n. 175 del 2016, oltremodo controversa.<br />
La tesi contraria alla fallibilità delle società <em>in house</em> si fondava sulla non alterità delle predette rispetto alla Pubblica Amministrazione, per effetto del c.d. controllo analogo – l’influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a> – e della destinazione prevalente ai bisogni dell’ente pubblico<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>; quella che, invece, estendeva anche alle società in commento la disciplina della crisi d’impresa faceva leva sulla generale assoggettabilità a procedure concorsuali delle imprese, una volta iscritte nell’apposito registro.<br />
I requisiti, strutturali e funzionali<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>, delle società <em>in house</em> inducevano, dunque, a propendere per l’impostazione negatrice<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>; i principi di uguaglianza ed affidamento dei terzi, insieme alle regole della concorrenza, davano manforte alla tesi della fallibilità<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Ora, l’assenza di riferimenti espressi, nel dettato del primo comma dell’art. 14 T.U., alle società <em>in house</em> potrebbe fondare la loro esclusione dal diritto della crisi d’impresa. La specie <em>“società a controllo pubblico”</em> – implicitamente richiamata con l’onnicomprensivo lessema <em>“società a partecipazione pubblica”</em> – potrebbe non includere anche le società <em>in house</em>, per essere il controllo analogo più pervasivo di quello civilistico <em>ex</em> art. 2359 c.c..<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a><br />
Si è, nondimeno, detto<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><sup><sup>[53]</sup></sup></a> come la categoria <em>“società a partecipazione pubblica”</em> sia – secondo la nomenclatura del decreto delegato – tanto ampia da ricomprendere sia le società a controllo pubblico, sia le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>; pur non discendendo, dal dato testuale, coordinate chiare ed inequivoche, si potrebbero includere, nel novero delle <em>“società a controllo pubblico”</em>, anche le società <em>in house</em><a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><sup><sup>[55]</sup></sup></a>, siccome connotate da una specie del più ampio genere “controllo”.<br />
Sembra, poi, fugare i dubbi il sesto comma dell’art. 14 T.U., secondo cui <em>“Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”</em>: l’associazione della dichiarazione di fallimento alle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti è un chiaro segno dell’<em>intentio</em> di rendere le società <em>in house</em> fallibili.<br />
Conferme discendono, non solo dalla Relazione illustrativa all’art. 14 del Testo Unico, ove si legge che <em>“Non si è […] ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato e della Commissione V Bilancio della Camera (osservazione n. 14) che mirano a differenziare la disciplina delle crisi aziendali rispetto a diverse tipologie di società (</em>in house<em> e strumentali)”</em>, ma anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che avalla l’assoggettabilità delle società <em>in house</em> alla disciplina della crisi d’impresa, non potendosi considerare le stesse alla stregua di soggetti ‘sovraqualificati’ rispetto ai tipi societari concretamente assunti<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>.<br />
Risolti i dubbi sul campo applicativo del disposto, nel senso della fallibilità di tutte le società pubbliche, incluse quelle che, come le società <em>in house</em>, si avvicinano di più agli enti pubblici, residua la <em>quaestio</em> – successiva in chiave sistematica – della necessità, o meno, di applicare i medesimi presupposti di legge contemplati dalla normativa di settore sulla crisi d’impresa.<br />
Che, però, debbano ricorrere le specifiche condizioni legittimanti l’assoggettamento alle singole procedure è cosa implicita al sistema, che verrebbe gravemente inciso ove si circoscrivesse il necessario vaglio dei presupposti di legge alla sola amministrazione straordinaria.<br />
Peraltro, scopo della novella è – visibilmente – quello diradare i dubbi in ordine alla fallibilità di tutte le società pubbliche, e non anche quello, ben più ambizioso, di incidere sui presupposti di applicabilità delle singole procedure concorsuali<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><sup><sup>[57]</sup></sup></a>.<br />
Anche la questione riguardante la soggezione delle società pubbliche a procedure altre da fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria, va risolta in chiave sistematica.<br />
Se è vero che la liquidazione coatta amministrativa non è, con il fallimento, di per sé incompatibile, potendo una società essere soggetta ad entrambe le procedure – rispetto alle quali opera il criterio della prevenzione<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a> –, vale, in ogni caso, il dettato dell’art. 2, c. 2, della Legge Fallimentare, secondo cui <em>“La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla”</em>: l’assenza di un testuali indicazioni, nell’ordito dell’art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016, induce ad escludere una generale applicazione – salvo specifiche e puntuali ipotesi contemplate da norme settoriali – della procedura alle società in commento.<br />
Se, di per sé, non comporta ostacoli all’apertura alla liquidazione coatta, il fallimento sbarra le porte a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio). Chiaro è, infatti, il tenore della l. 27 gennaio 2012, n. 3, che, pur non prevedendo esclusioni rispetto all’imprenditore non persona fisica, circoscrive la platea dei legittimati a coloro che non siano soggetti o assoggettabili ad altra procedura concorsuale <em>aliunde</em> prevista<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
Pur apparendo le tecniche di composizione della crisi da sovraindebitamento – specie se di natura conservativa<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><sup><sup>[60]</sup></sup></a> – compatibili con la <em>ratio</em> di risanamento dell’impresa pubblica, che permea la novella, la lettera dell’art. 6 della l. n. 3 del 2012 – secondo cui le procedure in commento sono consentite <em>“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”</em> – osta, <em>de jure condito</em>, a soluzioni di diverso tenore.<br />
Mancano, invece, indizi sfavorevoli all’ingresso degli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182- <em>bis</em> della L. Fallimentare<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>, che, pur non costituendo oggetto di previsione espressa, non sono incompatibili con la prevista fallibilità delle società pubbliche. Sia che si inquadrino i predetti nelle procedure propriamente concorsuali<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>, sia che si ritengano – secondo la prevalente impostazione – negozi di natura privatistica, nulla osterebbe alla loro inclusione nel campo applicativo dell’art. 14 T.U.<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a> Analoghe considerazioni devono farsi in relazione alla transazione fiscale di cui all’art. 182- <em>ter</em> della L. Fallimentare<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>, che – come è noto – può alternativamente innescarsi all’interno di un concordato preventivo (espressamente previsto dall’art. 14) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (la cui ammissibilità è – come si è detto – implicita al sistema).<br />
Anzi, il <em>favor</em> per le misure di ‘allerta’ e, più in generale, per l’ottica di tempestiva rilevazione della crisi che anima la disciplina in commento induce a promuovere strumenti che, come l’accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale, si atteggiano a modalità di composizione della crisi, tese allo scopo di risanare l’impresa<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.</p>
<p><strong>3.2.&nbsp;Sulle modalità di gestione della crisi.</strong><br />
Pur prevedendo la <em>regula</em> della generale fallibilità delle società pubbliche, nulla precisa l’art. 14 del Testo Unico in punto di concrete modalità di gestione della crisi.<br />
Sta, pertanto, all’interprete soppesare la <em>ratio</em> del disposto, per desumerne le coordinate di dettaglio, che meglio preservino l’interesse pubblico sotteso alle attività delle imprese in discorso.<br />
Il richiamo ‘in blocco’ del vigente sistema delle procedure concorsuali (così, infatti, come si è visto, l’art. 14: “<em>Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39</em>”) induce a prediligere i percorsi di conservazione, funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale (e, quindi, alla salvaguardia del valore dell’impresa e del lavoro), rispetto a quelli puramente liquidatori<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
A dimostrarlo è lo stesso testuale tenore del disposto, sia nella parte in cui contempla l’amministrazione straordinaria (applicabile, quanto ai servizi pubblici essenziali, con le varianti introdotte dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134), tesa – come è noto – alla promozione dell’attività produttiva e al mantenimento dei livelli occupazionali<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, e il concordato preventivo, ispirato – se non risulti meramente liquidatorio, ma rechi, piuttosto, la formula della c.d. continuità aziendale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a> – all’interesse alla conservazione dei complessi produttivi<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, sia in quella in cui affianca, ai già descritti sistemi di ‘allerta’, specifici strumenti di risanamento. Si pensi, più segnatamente, al piano contemplato dall’art. 14, c. 2, e a quello di ristrutturazione aziendale, da cui risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>, di cui al quarto comma della norma.<br />
La generale tendenza che si è detta è, invero, sottesa anche al richiamo ad una procedura, per sua natura liquidatoria, come il fallimento.<br />
L’esigenza di salvaguardare i complessi aziendali ispira, infatti, gli istituti conservativi dell’esercizio provvisorio dell’impresa <em>ex</em> art. 104 L. Fall. e dell’affitto dell’azienda di cui al successivo art. 104- <em>bis</em>, contraltari rispetto allo spossessamento del debitore, effetto immediato ed automatico della dichiarazione di fallimento<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>. La perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione e la cessazione dell’attività di impresa rischiano, del resto, di seriamente compromettere l’interesse pubblico alla gestione dei servizi, alla produzione dei beni strumentali all’ente partecipante o alla progettazione delle opere pubbliche<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>, con esternalità negative per la collettività<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>; l’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto dell’azienda neutralizzano l’effetto interruttivo delle attività.<br />
Quanto all’esercizio provvisorio dell’impresa, è di momento l’art. 104, c. 7, L. Fall., che consente – pur nell’ottica, invero non sempre compatibile con le società pubbliche<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>, della prioritaria tutela del ceto creditorio<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a> – la continuazione dei contratti pendenti, così promuovendo l’interesse pubblico alla gestione dei servizi o alla produzione dei beni di rilievo pubblico<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>.<br />
Quanto all’affitto – pur finalizzato alla <em>“più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa”</em><a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><sup><sup>[77]</sup></sup></a> –, rileva la previsione di cui al secondo comma dell’art. 104- <em>bis</em>, a tenore del quale <em>“La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”</em>.<br />
Criteri di elezione siffatti – segnatamente, la valutazione prognostica in punto di idoneità a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa, onde ovviare a subitanee interruzioni, pregiudizievoli per la collettività – si pongono nella prospettiva della continuativa erogazione del servizio, che la disgregazione del complesso produttivo minerebbe.<br />
<br clear="all" /><br />
<strong>4. Il prisma dell’interesse pubblico.</strong><br />
Si è detto<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a> come la logica privatistica sia immanente al d.lgs. n. 175 del 2016.<br />
Militano, in questo senso, il generale assoggettamento delle società pubbliche allo statuto civilistico e, più nello specifico, alla ordinaria disciplina della crisi d’impresa.<br />
Eppure, dall’art. 18 della Legge delega sembra derivare lo speculare criterio della differenziazione della disciplina, in ragione del precipuo oggetto sociale, degli interessi pubblici di riferimento, della misura e qualità della partecipazione pubblica e della sua natura diretta o indiretta, della modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, dell’eventuale quotazione in borsa o dell’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.<br />
Analoghe coordinate discendono dal parere n. 968 del 2016 del Consiglio di Stato, che ha evidenziato come – in ossequio al tenore della delega – debbano essere puntualmente e specificamente individuati i singoli modelli societari di riferimento, per attribuire, quindi, a ciascuno diversi livelli di deroghe alla generale disciplina civilistica<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>, e dal monito della V Commissione Permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, che, nel parere del 30 giugno 2016, ha rimarcato l’opportunità di distinguere tra società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica e società quotate, con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra società strumentali e società <em>in house</em>, con deroghe al codice civile di maggiore intensità.<br />
Emerge, dunque, dalla Legge delega, la specificità delle società pubbliche, che non sono <em>tout court</em> assimilabili alle altre società.<br />
Se è, infatti, vero che l’impiego, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli strumenti di diritto privato, implica il necessario assoggettamento alle regole civilistiche, ciò non significa che si possa abbandonare la logica della ponderata distinzione: le forme privatistiche non sono mai del tutto impermeabili alla rilevanza del sotteso interesse pubblico.<br />
E quest’ultimo non ha, evidentemente, eguale pregnanza nelle mere società partecipate, che si distinguono dal modello societario per la sola natura pubblica del soggetto che assume la qualità di socio<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>, e in quelle altre che, come le c.d. <em>in house</em>, si atteggiano, in ragione del controllo analogo, a sostanziale “organo esterno” dell’Amministrazione<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>, o come le c.d. strumentali, pongono in essere attività amministrativa in forma privatistica<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Ciò trova riscontro, non solo nel diritto europeo, che valorizza l’ottica della istituzionale missione propria della singola società pubblica<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>, ma anche in quella giurisprudenza di legittimità, che, pur affermando la generale fallibilità delle società pubbliche, stabilisce che a rilevare, ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, non è il tipo dell’attività espletata, ma la natura del soggetto che la svolge<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>, così aprendo, almeno in potenza, la breccia a differenziazioni in ragione del rapporto – ad esempio, di delegazione interorganica – tra società e Amministrazione.<br />
&nbsp;A dimostrare la rilevanza dell’interesse pubblico, e la sua incidenza sui modelli civilistici, è, poi, lo stesso Testo Unico, non solo laddove condiziona la costituzione di società pubbliche o la detenzione, da parte di Amministrazioni, di partecipazioni societarie a stringenti limiti (segnatamente, il c.d. vincolo di scopo o funzionale e quello di attività<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>), ma anche allorché disciplina il c.d. divieto di soccorso finanziario e – persino in anticipo rispetto al Legislatore del diritto della crisi d’impresa – le misure di ‘allerta’<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>, e valorizza la logica del risanamento, richiamando l’amministrazione straordinaria (comprese, dunque, le peculiari previsioni di cui al d.l. 28 agosto 2008, n. 134) e il concordato preventivo (anche, pertanto, con la formula della c.d. continuità aziendale) e delineando, all’art. 14, c. 2 e 4, un piano di risanamento che prevenga l’aggravamento della crisi ed uno di ristrutturazione aziendale in cui si inquadri il ripianamento delle perdite.<br />
Eppure, alla logica della differenziazione e della proporzionalità appare immune quella parte dell’art. 14 che assoggetta <em>tutte</em> le società pubbliche a <em>tutte</em> – salvo eccezioni desumibili dal sistema – le procedure concorsuali, non considerando che lo stesso interesse pubblico che permea la disciplina dei ‘vincoli’ (art. 4 T.U.) ha una non secondaria importanza nella fase patologica della crisi d’impresa, in presenza di società che abbiano, per l’ente, carattere necessario<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br />
&nbsp;Ammesso che possa avallarsi la tesi dell’indiscriminata fallibilità di tutte le società pubbliche (cosa che non prevedono in modo tassativo neppure i <em>Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes</em>, elaborati dalla Banca Mondiale<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>, che ammettono eccezioni fondate su una <em>“compelling State policy”</em>), finanche in relazione alle società <em>in house</em> (che sono – secondo un discutibile cumulo di regimi<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a> – soggette, quanto ai danni cagionati dagli amministratori, alla giurisdizione contabile<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>), non può certo condividersi l’omologazione indistinta della normativa applicabile.<br />
Poco collima con l’interesse pubblico posizionare, su un’ideale curva di indifferenza, fallimento e concordato preventivo, anche quando si appalesi necessaria la continuazione dell’attività di impresa in presenza, ad esempio, di servizi pubblici essenziali.<br />
Meglio sarebbe stato, in relazione a società a carattere necessario, ‘graduare’ gli strumenti, facendo del concordato con continuità aziendale la regola e del fallimento l’eccezione<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>. Se spossessamento e cessazione dell’attività di impresa sono effetti immediati ed automatici dell’apertura del fallimento (art. 42 L. Fall.)<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>, la formula di cui all’art. 186- <em>bis</em> L. Fall. preserva la continuità dei servizi pubblici, pur nell’ottica – invero non sempre compatibile con l’interesse pubblico – del pieno soddisfacimento del ceto creditorio<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
Quanto alla gestione del fallimento, sarebbe stato opportuno rendere l’esercizio provvisorio <em>ex</em> art. 104 L. Fall. una strada obbligata per le società ‘necessarie’, ponendo, come alternativa eventuale, l’affitto <em>ex</em> art. 104- <em>bis</em> L. Fall.<br />
Al richiamo degli istituti del concordato con continuità aziendale, dell’esercizio provvisorio dell’impresa e dell’affitto si sarebbe, poi, dovuta accompagnare la modifica di quelle parti degli artt. 104, 104- <em>bis</em> e 186- <em>bis</em> che tendono alla massimizzazione dell’interesse creditorio, anche, quindi, in conflitto con l’interesse pubblico. L’art. 104 prevede, infatti, che il Tribunale possa, con la sentenza dichiarativa del fallimento, disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa &nbsp;solo <em>“se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”</em>, che il Giudice delegato possa autorizzare la continuazione temporanea <em>“previo parere favorevole del comitato dei creditori”</em>, che, se quest’ultimo non ravvisa l’opportunità di proseguire l’esercizio provvisorio, debba esserne disposta la cessazione; così, l’art. 104- <em>bis</em> subordina l’autorizzazione all’affitto dell’azienda a terzi solo allorché <em>“appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa”<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><strong>[94]</strong></a></em>; da analoga <em>ratio</em> è animato l’art. 186- <em>bis</em> l. fall., che testualmente prevede che <em>“[…] la relazione del professionista di cui all’</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000107749ART161"><em>articolo 161</em></a><em>, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”</em>. Se è vero che la stessa giurisprudenza ha aperto ad interpretazioni ortopediche del dettato, ritenendo che la gravità del danno di cui all’art. 104 L. Fall. debba essere valutata tenendo conto dell’interesse dei terzi (tra cui rientrerebbero gli utenti del servizio erogato dall’impresa fallita)<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>, bene si sarebbe fatto se si fosse espressamente modulato il dettato dei disposti, prevedendo le dovute cautele a garanzia dei pubblici servizi.<br />
Parimenti opportuno sarebbe stato contemplare, tra le soluzioni possibili, quelle c.d. negoziali degli accordi di ristrutturazione <em>ex</em> art. 182- <em>bis</em> L. Fall.<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a> e delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a> (in particolare, quelle conservative dell’accordo di ristrutturazione e del piano del consumatore). Se il silenzio del Testo Unico consente l’applicazione dell’art. 182- <em>bis</em>, che non è incompatibile con la prevista fallibilità delle società pubbliche<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>, lo stesso non può dirsi in relazione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, attivabili solo se l’imprenditore non è assoggettabile ad alcun’altra procedura concorsuale. Ed il paradosso è che, mentre l’ente pubblico, in quanto non fallibile, potrebbe astrattamente rientrare nel campo applicativo della l. n. 3 del 2012<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>, ciò non varrebbe per soggetti che, come le società pubbliche (ormai fallibili <em>ex</em> art. 14 T.U.), enti pubblici non sono<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>.<br />
La logica della distinzione sembra essere stata applicata nel solo ambito – quello delle misure di ‘allerta’ e ‘prevenzione’ – in cui, invece, meglio sarebbe stato ridurre ad unità la normativa. Si è, infatti, detto<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a> come gli artt. 6, c. 2, e 14, c. 2, si riferiscano alle sole <em>“società a controllo pubblico”</em>; e, mentre la categoria delle <em>“società a partecipazione pubblica”</em> è – secondo la nomenclatura del Testo Unico – ampia e generale, diversamente deve dirsi in relazione alla peculiare ipotesi del <em>“controllo pubblico”</em>, che i novellatori identificano con la situazione di cui all’art. 2359 c.c. L’oggettiva diversità del controllo analogo rispetto al controllo <em>ex</em> art. 2359 c.c. potrebbe, pertanto, escludere – salvo interventi di tipo correttivo – dall’ambito degli artt. 6, c. 2, e 14, c. 2, proprio quelle società che, atteggiandosi ad “organi esterni” delle Amministrazioni, più efficacemente si sarebbero dovute preservare.<br />
&nbsp;Non distinguere – quanto a gestione della crisi – ove si sarebbe dovuto, e, invece, distinguere – in punto di tempestiva rilevazione – ove <em>non</em> si sarebbe dovuto, integrano contraddizioni logiche, che, da una parte, allontanano dall’approccio funzionale della ‘distinzione’, e, dall’altra, frustrano le esigenze di coerenza sistematica, sottese ad ogni Testo Unico. L’auspicio è che, in sede di interventi correttivi e integrativi, si armonizzi – anche nell’ottica di un coordinamento con la Riforma scaturita dal Progetto Rordorf – la disciplina della crisi dell’impresa pubblica, semplificando e unificando purché all’ ‘indistinzione’ non osti il labile, ma ancora esistente, confine tra ‘pubblico’ e ‘privato’<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Su cui si vedano, per un primo commento, M. Lacchini &#8211; A. Mauro (a cura di), <em>La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato</em>, Torino, 2017; M. C. Lenoci &#8211; D. Galli &#8211; D. Gentile (a cura di), <em>Le società partecipate dopo il correttivo 2017</em>, Roma, 2017; W. Giulietti, <em>Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo Unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2017; A. Giordano, <em>Le società </em>in house<em> tra Codice dei contratti pubblici e Testo Unico sulle società partecipate</em>, in Id. (a cura di), <em>I nuovi contratti pubblici dopo il Decreto Correttivo</em>, Roma, 2017, 149-150; F. Zammartino, <em>Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2017; A. Maltoni, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb e app.</em>, n. 1/2017, 7 ss.; Id., <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A.</em>, in N. Longobardi (a cura di), <em>Il diritto amministrativo in trasformazione. Per approfondire</em>, Torino, 2016, 189 ss.; G. Meo &#8211; A. Nuzzo (a cura di), <em>Commentario al Testo Unico</em>, Bari, 2016; A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2016; H. Bonura &#8211; G. Fonderico, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica – Il commento</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, n. 6/2016, 722 ss. In generale, sulle società pubbliche, si vedano, <em>ex plurimis</em>, anche per la bibliografia ivi citata: G. M. Caruso, <em>Il socio pubblico</em>, Napoli, 2016; F. Cintioli, <em>Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014; W. Giulietti, <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014; R. Ursi, <em>Società ad evidenza pubblica. La governance delle imprese partecipate da Regioni ed Enti locali</em>, Napoli, 2012; M. G. Della Scala, <em>Società per azioni e Stato imprenditore</em>, Napoli, 2012; G. Grüner, <em>Enti pubblici a struttura di S.p.A. Contributo allo studio delle società “legali” in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; F. G. Scoca, <em>Il punto sulle c.d. società pubbliche</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2005, 239 ss.; F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Per un primo commento dell’art. 14, si vedano, in particolare, F. Fimmanò, <em>L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, in <em>Fallimento</em>, n. 2/2017, 161 ss.; F. Guerrera, <em>Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica</em>, <em>in Giur. comm.</em>, n. 3/2017, 371 ss.; F. M. Ciaralli, <em>Prime considerazioni sulla nuova disciplina della crisi d’impresa delle società pubbliche</em>, in <em>L.L.R.</em>, n. 1/2017, 54 ss.; E. Figliolia, <em>Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell’impresa pubblica alla luce del D.lgs. n. 175/2016</em>, in M. Lacchini &#8211; A. Mauro (a cura di), <em>La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato</em>, cit., 269 ss.; E. De Chiara, <em>Osservazioni sull’assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società </em>in house, in <em>Dir. fall.</em>, 2017, I, 208 ss.; P. Pettiti, <em>Le società </em>in house<em> falliscono per il Testo Unico</em>, in <em>Giur. comm.</em>, n. 1/2017, 130 ss.; C. Ibba, <em>Crisi dell’impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, in <em>Nuove leggi civ. comm.</em>, n. 6/2016, 1233 ss. Per una prima applicazione, v. Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>Guida al dir.</em>, n. 14/2017, 46.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emesso all’esito della nota pronuncia C. Cost., 25 novembre 2016, n. 251, in <em>Giur. cost.</em>, n. 6/2016, 2195, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 18 della l. 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, c. 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> L. 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 14 novembre 2017.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> V., sul punto, correttamente, H. Bonura &#8211; G. Fonderico, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica – Il commento</em>, cit., 723.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> <em>“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti princìpi generali: […] e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici”</em>.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Così, la Relazione al Ministro della Giustizia della Commissione Rordorf.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> L. 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> V. Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, seguito dal successivo parere Cons. St., 14 marzo 2017, n. 638, <em>ivi</em>, reso in relazione allo Schema di decreto legislativo concernente <em>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”</em>.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> La cui disciplina era connotata da indubbie frammentazione e disorganicità (in questo senso, F. G. Scoca, <em>Il punto sulle c.d. società pubbliche</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 2005, 246; più di recente, si veda altresì W. Giulietti, <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche</em>, cit., § 1).</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, cit.:<em> “I criteri idonei a differenziare il “tipo” possono […] essere sia di natura funzionale, legati all’attività e agli scopi perseguiti, sia di natura strutturale, legati alla misura, qualità e natura della partecipazione nonché alle modalità di affidamento, diretta o non, dei contratti pubblici. La stessa legge delega dispone che, alla luce di tale </em><em>«</em><em>distinzione tra tipi</em><em>»</em><em>, occorre individuare la </em><em>«</em><em>relativa disciplina anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica</em><em>»</em><em>. La natura ed entità delle deroghe, guidata dai predetti criteri, conduce, pertanto, a delineare un sistema più complesso, che dovrebbe essere ricostruito secondo le indicazioni di principio risultanti dall’analisi dei modelli societari svolta nella premessa di questo parere […]. In particolare, dovrebbe essere definita, nell’ambito di un primo modello generale, una distinzione più netta tra </em><em>«</em><em>società a controllo pubblico</em><em>»</em><em>, </em><em>«</em><em>società a partecipazione pubblica</em><em>»</em><em>, </em><em>«</em><em>società quotate</em><em>»</em><em>, con deroghe al codice civile che assumono connotati di intensità gradualmente più ridotta. Nell’ambito di un secondo modello generale dovrebbero confluire le società strumentali e le società </em>in house<em>, con deroghe al codice civile che assumono connotati di intensità maggiore. In particolare, l’autonomia del modello dell’</em>in house <em>deriva, oltre che dalla valorizzazione dei suddetti criteri della legge delega, dalla previsione, imposta dal diritto europeo, di un assetto organizzativo che […] non risulta compatibile con quello predefinito dal codice civile”.</em></div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Su cui, in generale: F. Pasquariello, <em>Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento</em>, Milano, 2010, spec. 23 ss.; G. Boccuzzi, <em>I meccanismi di allerta e prevenzione e le procedure stragiudiziali</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2005, I, 626; Fabiani, <em>Osservazioni sulle misure di allarme per le crisi d’impresa</em>, in <em>Fall.</em>, 2004, 825; G. Santoni, <em>I sistemi di allerta e prevenzione e le procedure anticipatorie della crisi nel progetto di riforma della legge fallimentare</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2004, I, 733.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> V. l’art. 4 della <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>: <em>“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori”</em>.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Così, l’art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016: <em>“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”</em>.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Alle società a controllo pubblico si riferisce anche l’ultimo comma dell’art. 14, mentre i commi 1 e 5 parlano rispettivamente in termini di <em>“società a partecipazione pubblica”</em> e di <em>“società partecipate”</em>.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> V. A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, cit., § 1.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Per la relativa nozione, v. l’art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016: <em>“«controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”</em>.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> V. l’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 175/2016: <em>“«controllo»: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”</em>.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> In questo senso, A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, cit., § 1: <em>“[…] la classe delle società </em>in house<em> rientra per intero nella classe più ampia delle società a controllo pubblico, dal momento che la partecipazione pubblica sino ad oggi totalitaria ed il controllo analogo, che caratterizza le prime, integrano sicuramente la fattispecie del controllo”</em>. In senso contrario, tuttavia, F. M. Ciaralli, <em>Prime considerazioni sulla nuova disciplina della crisi d’impresa delle società pubbliche</em>, cit., 71, secondo cui la nozione privatistica di controllo, di cui alla lett. b) dell’art. 2, non sarebbe compatibile con quella del controllo analogo, che dovrebbe implicare un <em>“potere di ingerenza dell’ente pubblico così intenso da annullare la distinzione soggettiva tra PA e società e consentire l’instaurazione di una relazione di delegazione interorganica”</em>.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Che contempla – come è noto – il c.d. controllo azionario di diritto (art. 2359, n. 1)), il c.d. controllo azionario di fatto (art. 2359, n. 2) e il c.d. controllo contrattuale (art. 2359, n. 3), destinato, quest’ultimo, a verificarsi allorché sussistano particolari rapporti contrattuali idonei a porre le società c.d. controllate in una situazione obiettiva di dipendenza economica tale da comprometterne la sopravvivenza.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Del resto, sulle gestioni non economiche che hanno connotato le società pubbliche, v., ad es., C. Cottarelli, <em>La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare</em>, Milano, 2014, 95.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Ad es., la perdita di amministratori o dirigenti chiave o la perdita di mercati fondamentali. V. <em>amplius infra</em>, nel testo.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> V., infatti, il combinato disposto delle lett. c) (<em>“porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di cui alla lettera b)”</em>) e h) (<em>“prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e</em> <em>mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità”</em>) dell’art. 4.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> C.N.D.C.E.C., <em>Informativa e valutazione nella crisi d’impresa</em>, 30 ottobre 2015, spec. 16.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> C.N.D.C.E.C., <em>Informativa e valutazione nella crisi d’impresa</em>, cit., 17-19, ove, in quest’ottica, vengono segnatamente valorizzati la capacità di ripianare il debito finanziario con i riflessi operativi, l’indebitamento potenziale, residuo e prospettico, il confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di pareggio (c.d. <em>break even</em> <em>point</em> o <em>BEP</em>) con i ricavi attuali e attesi.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Così, l’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016: <em>“Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”</em>.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Anche attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> V, per tutti, sul procedimento <em>ex</em> art. 2409 c.c., A. Valitutti, <em>Il controllo giudiziario sulle società di capitali</em>, Torino, 2013.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cosa non consentita, secondo la <em>communis opinio</em>, dal diritto societario (v., sul punto, Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 403, in <em>Foro it.</em>, 2010, I, 3113). V., tuttavia, l’art. 14, lett. f), della recentissima <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>, che prevede l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Art. 106 T.F.U.E.: <em>“Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”</em>.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> L’art. 14, c. 5, richiama, infatti, l’art. 5, che – per quanto, ai fini della presente trattazione rileva, recita: <em>“L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21- </em>bis<em> della legge 10 ottobre 1990, n. 287”</em>.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Questo il tenore del disposto (abrogato dall’art. 28, c. 1, lett. l), del d.lgs. n. 175 del 2016): <em>“Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”</em>.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> V., ad es., Corte dei conti, Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 155/2014.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Corte dei conti, Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 82/2014.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Analogamente, l’accollo dei debiti della società partecipata doveva essere – anche in ragione dell’implicita rinuncia, conseguente a determinazione siffatta, al regime dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali (artt. 2325 e 2462 c.c.) – suffragato da idonea motivazione, che desse conto della sostenibilità finanziaria dell’operazione e dell’esistenza di un sotteso interesse pubblico concreto (v., ad es., Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 98/2013).</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> V., in questo senso, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 380/2012: <em>“alla luce dell’autonomia patrimoniale della società, appare arduo rinvenire un interesse dell’ente locale a ripianare i debiti della società di capitali a cui partecipa”</em>.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Così, Corte dei conti, Sez. contr. Abruzzo, parere n. 279/2015, in relazione all’art. 6 del d.l. n. 78/2010: <em>“Secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza contabile, detta norma impone l&#8217;abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011). La disposizione si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall&#8217;altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012)”</em>.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Più nel dettaglio: <em>“Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all&#8217;articolo 182 </em>bis<em> ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-</em>bis<em>, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-</em>ter<em> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile”</em>.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> V. C.N.N., Studio n. 237 del 9 ottobre 2014.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Art. 14, lett. d).</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> V. G. D’Attorre, <em>Le società in mano pubblica possono fallire?</em>, in <em>Fall.</em>, n. 6/2009, 713 ss., spec. 720.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Sulla <em>ratio</em> sottesa all’esenzione dal fallimento degli enti pubblici economici: S. Fortunato, Sub <em>art. 1</em>, in A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da), <em>Il nuovo diritto fallimentare</em>, Bologna, 2006, I, 57, che la individua nella natura e nelle finalità pubblicistiche dell’ente; v. anche G. D’Attorre, <em>Le società in mano pubblica possono fallire?</em>, cit., 719, che attribuisce preminente rilievo al divieto per gli organi della procedura concorsuale di sostituirsi, nell’attività dell’ente, a quelli politici, non essendo un’interferenza giudiziaria compatibile con la sovranità dell’ente pubblico.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Cass. civ., Sez. Un., 27 settembre 2013, n. 22209, in <em>Foro it.</em>, 2014, 113, preceduta da Cass. civ., Sez. Un., 6 dicembre 2012, n. 21991, <em>ivi</em>, 113. V. anche Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, cit.: <em>“Tale dibattito nasce dal fatto che l’art. 1 della legge fallimentare dispone che gli enti pubblici non sono assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. L’esclusione, nell’impostazione tradizionale, si giustificava in ragione del fatto che le regole di diritto comune, applicate agli enti pubblici economici, avrebbero finito per incidere sull’esistenza stessa dell’ente stesso. La “essenzialità” dell’ente imponeva, pertanto, la sua esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali. L’estensione di queste regole, secondo l’orientamento interpretativo prevalente, non poteva operare per le società pubbliche in quanto queste ultime hanno natura privata. Né sarebbe possibile, si sottolineava, una interpretazione analogica della norma in ragione del fatto che, in presenza di una società pubblica, l’essenzialità non poteva ritenersi riferita al soggetto ma all’attività svolta che ben potrebbe essere posta in essere secondo diverse modalità organizzative”</em>.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cass. civ., Sez. Un., n. 22209/2013, cit.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Cass. civ., Sez. Un., n. 22209/2013, cit.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>Guida al dir.</em>, n. 14/2017, 46.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Art. 5, c. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 175 del 2016.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Art. 5, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 16, c. 3 e 3- <em>bis</em>, d.lgs. n. 175 del 2016. Sulle differenze tra i due disposti – l’uno basato su una nozione quantitativa di operatività prevalente e l’altro su un’accezione anche qualitativa –, v. Cons. St., Ad. Comm. Speciale, 14 marzo 2017, n. 638, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; sulla nozione qualitativa e funzionale del limite della destinazione prevalente, v. già M. Libertini, <em>Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria</em>, in F. Guerrera (a cura di), <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2010, 54.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Al controllo analogo e alla destinazione prevalente si aggiungeva – come è noto – il requisito della partecipazione totalitaria dell’ente al capitale sociale, oggi venuto meno, in ragione dell’ammessa partecipazione di capitali privati (alle condizioni di cui all’art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, su cui Cons. St., Ad. Comm. Speciale, 30 marzo 2017, n. 782, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>). Sull’apertura ai capitali privati: S. Foà &#8211; D. Greco, <em>L’</em>in house providing <em>nelle direttive appalti 2014: norme incondizionate e limiti dell’interpretazione conforme</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2015.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> V., ad es., C. App. L’Aquila, 2 marzo 2015, n. 304, che si basava, tra l’altro, sugli argomenti prospettati da Cass., Sez. Un., n. 26283/2013.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> C. App. Napoli, 27 maggio 2013, n. 346 e Trib. Reggio Emilia, 18 dicembre 2014, n. 150.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> F. M. Ciaralli, <em>Prime considerazioni sulla nuova disciplina della crisi d’impresa delle società pubbliche</em>, cit., 71: <em>“[…] emerge che l’art. 14, allorché discorre di società a partecipazione pubblica, fa riferimento ad una nozione di partecipazione e, soprattutto, di controllo prettamente privatistica, resa palese dall’espresso richiamo dell’art. 2359 cod. civ. Tale nozione non è compatibile con il requisito del controllo analogo richiesto per le società </em>in house<em>, controllo che deve implicare […] un potere di ingerenza dell’ente pubblico così intenso da annullare la distinzione soggettiva tra PA e società e consentire l’instaurazione di una relazione di delegazione interorganica. D’altra parte, la definizione di società </em>in house<em> è fornita dalla lettera o) del medesimo art. 2, che distingue la nozione di controllo privatistico da quello che connota </em><em>«</em><em>le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”</em>.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> V. <em>supra</em>, § 2.1.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, cit., § 1 e F. Fimmanò, <em>L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, cit., 179: <em>“E’ evidente, allora, che la definizione di società “a partecipazione pubblica” sia ampia e comprenda sia le società a controllo pubblico sia le società </em>in house<em>”</em>.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> In questo senso, A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, cit., § 1.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, cit.: <em>“Il profilo pubblicistico della società </em>in house<em>, in cui l’ente pubblico esercita sulla società un controllo analogo, quantomeno per prerogative ed intensità, a quello esercitato sui propri servizi ed uffici, appare allora ispirato &#8211; in realtà &#8211; dal mero obiettivo di eccettuare l’affidamento diretto (della gestione di attività e servizi pubblici a società partecipate) alle citate norme concorrenziali, ma senza che possa dirsi nato, ad ogni effetto e verso i terzi, un soggetto sovraqualificato rispetto al tipo societario eventualmente assunto. Su tale società, in questi casi, per quanto intesa come articolazione organizzativa dell’ente, ove posta in una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale, si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile) rispetto a quella comune &#8211; secondo i dettami di Cass. s.u. 26283/2013, poi ripresi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12 &#8211; ma senza il prospettato effetto di perdere l’applicazione dello statuto dell’imprenditore. Le norme speciali volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunque incidere &#8211; come parimenti notato in dottrina &#8211; sul modo in cui essa opera nel mercato, né possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento di terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica. Sul punto già Cass. 21991/2012 aveva precisato che, ai fini dell’esclusione di una società mista dal fallimento, non è di per sé rilevante la soggezione al potere di vigilanza e di controllo pubblico, che consista nella verifica della correttezza dell’espletamento del servizio comunale svolto, riguardando, pertanto, la vigilanza l’attività operativa della società nei suoi rapporti con l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi e le responsabilità che ne derivano. Il sistema di pubblicità legale, mediante il registro delle imprese, determina invero nei terzi un legittimo affidamento sull’applicabilità alle società ivi iscritte di un regime di disciplina conforme al </em>nomen juris<em> dichiarato, affidamento, che, invece, verrebbe aggirato ed eluso qualora il diritto societario venisse disapplicato e sostituito da particolari disposizioni pubblicistiche”</em>. Nel senso della fallibilità delle società <em>in house</em>, alla luce del Testo Unico, v., per la dottrina, F. Guerrera, <em>Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 379-380; F. Fimmanò, <em>L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, cit., 178; C. Ibba, <em>Crisi dell’impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, cit., 1233; E. Figliolia, <em>Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell’impresa pubblica alla luce del D.lgs. n. 175/2016</em>, cit., 269; E. De Chiara, <em>Osservazioni sull’assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società </em>in house, cit., 241.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> In questo senso, C. Ibba, <em>Crisi dell’impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, cit., 1233: <em>“Mi pare sicuro, infine, che scopo dell’art. 14 sia solo quello di togliere ogni dubbio circa la soggezione delle società pubbliche alle procedure concorsuali e non anche quello di modificare i presupposti soggettivi e oggettivi a tal fine richiesti. In altre parole, non avrei dubbi, malgrado la non felicissima formulazione della norma sotto questo profilo, su ciò che l’inciso “ove ne ricorrano i presupposti” valga ai fini del fallimento e del concordato preventivo non meno che ai fini dell’amministrazione straordinaria, alla quale è sintatticamente riferito”</em>; v., analogamente, E. De Chiara, <em>Osservazioni sull’assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società </em>in house, cit., 240-241.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> L. Guglielmucci, <em>Diritto fallimentare</em>, Torino, 2012, 371.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Si veda, sul punto, l’impostazione di E. Figliolia, <em>Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell’impresa pubblica alla luce del D.lgs. n. 175/2016</em>, cit., 276, che ritiene si sarebbero dovute richiamare le procedure concorsuali della crisi da sovraindebitamento.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Segnatamente, l’accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> In questo senso, F. Fimmanò, <em>L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, cit., 181.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> S. Ambrosini, <em>Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti</em>, in G. Cottino (diretto da), <em>Trattato di diritto commerciale</em>, Padova, 2008, 160.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Così, F. Fimmanò, <em>L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, cit., 181, nonché G. Racugno, Sub <em>Art. 14</em>, in G. Meo &#8211; A. Nuzzo (a cura di), <em>Commentario al Testo Unico</em>, cit., 202.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Su cui si veda, anche per la bibliografia, da ultimo, M. Allena, <em>La transazione fiscale nell’ordinamento tributario</em>, Padova, 2017.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Va precisato che il disposto di cui all’art. 14, c. 6 (<em>“Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”</em>), dovrebbe, tuttavia, trovare applicazione in relazione alla sola ipotesi di dichiarazione di fallimento (e, dunque, non anche al caso in cui vi sia stata una diversa procedura concorsuale).</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Si veda, del resto, l’art. 1, c. 1, lett. g) della recentissima <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>, che individua, quale principio generale della novella, quello di <em>“dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa”</em>.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> In questo senso, ad es., N. Longobardi, <em>Crisi dell’impresa e intervento pubblico</em>, Milano, 1985, 239: <em>“L’introduzione dell’istituto dell’amministrazione straordinaria rappresenta la peculiare risposta del legislatore italiano all’esigenza di arginare le conseguenze, specie sui livelli occupazionali, di una grave e prolungata crisi economica”</em>. Si confronti, più di recente, anche P. De Lise, <em>L’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, in www.giustizia-amministrativa.it: “[…] l’amministrazione straordinaria è diretta a tutelare anche interessi diversi da quelli puramente patrimoniali dei creditori, ossia gli interessi connessi all’attività di impresa: tutela del lavoro, conservazione degli apparati produttivi o della stessa attività”.</em></div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Oggi promossa dall’art. 6, lett. a), della <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em> e tale da consentire – come è noto – la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente da parte del debitore (c.d. continuità diretta) o indirettamente, giusta cessione dell’azienda in esercizio o suo conferimento in una o più società (c.d. continuità indiretta). V., per tutti, F. Di Marzio, <em>Concordato con continuità aziendale</em>, in <em>Libro dell’anno del diritto 2013</em>, in <em>www.treccani.it</em>, 2013, nonché, da ultima, V. Pettirossi, <em>Il concordato preventivo: della fattispecie con continuità aziendale</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2015, I, 205. Appare, tuttavia, meno compatibile con la nostra materia quella previsione dell’art. 186- <em>bis</em> L. Fall. secondo cui <em>“[…] la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”</em>.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> V., <em>ex multis</em>, in generale, sugli effetti del concordato preventivo, M. Sandulli &#8211; G. D’Attorre, <em>Manuale delle procedure concorsuali</em>, Torino, 2016, 234-235.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Formula, quest’ultima, che trova, non a caso, un antecedente nell’art. 27 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (<em>“Le imprese dichiarate insolventi a norma dell’articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”</em>).</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> V. l’art. 42 della L. Fallimentare.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> Si vedano le attività individuate dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> In questo senso, G. D’Attorre, <em>Le società in mano pubblica possono fallire?</em>, cit., 720: <em>“L’effetto immediato del fallimento è lo spossessamento del debitore e la cessazione dell’attività d’impresa (art. 42 l. fall.). Dal momento della dichiarazione di fallimento, la società in mano pubblica potrebbe così essere obbligata a cessare la propria attività d’impresa e, quindi, ad interrompere con effetto immediato l’esercizio del pubblico servizio di cui è titolare. E’ questo effetto interruttivo dell’attività d’impresa, che potrebbe conseguire alla sentenza di fallimento, a pregiudicare l’interesse pubblico alla esecuzione continuativa e regolare del servizio pubblico”</em>. V., tuttavia, la diversa impostazione di S. Scarafoni, <em>Il fallimento delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Dir. fall.</em>, n. 3-4/2010, 447, secondo cui, atteso il dettato dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che prevede che gli enti locali non possano cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni), l’espropriazione collettiva non può mai riguardare le dotazioni e gli impianti immobili del servizio pubblico.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> V., <em>infra</em>, § 4.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> L’art. 104, cit., osta, infatti, all’esercizio provvisorio dell’impresa che rechi un <em>vulnus</em> all’interesse creditorio; è, poi, sempre il comitato dei creditori a doversi periodicamente pronunciare sull’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> V. F. Guerrera, <em>Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica</em>, cit., 371.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> V. F. Martorano, <em>La circolazione “di ritorno” dell’azienda nell’affitto endofallimentare</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2010, 1.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> <em>Supra</em>, § 1.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> V., ad es., il § 12: <em>“La Commissione si limita a segnalare come l’art. 18, comma 1, lettera i) della legge delega preveda la «possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento». Si potrebbe, pertanto, introdurre un sistema diversificato per le società a controllo pubblico e soprattutto per le società </em>in house<em>”</em>.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Quando è ben noto che, in generale, <em>“una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale” </em>e che<em> “il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina”</em> (così, Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, cit.).</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> La connessione con la p.a. è, infatti, così intensa da indurre a parlare di relazione interorganica, anziché di rapporto intersoggettivo.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> V. Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> V. l’art. 106 T.F.U.E., secondo cui <em>“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione”</em>.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, cit.: <em>“ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, ma la natura del soggetto”</em>. Sull’approccio funzionale, v., ad es., Cons. St., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 122, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Così, Cons. St., 21 aprile 2016, n. 968, cit.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> V., in questa stessa ottica, il sesto comma dell’art. 14.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Per la relativa nozione: G. Rossi, voce <em>Ente pubblico</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XII, Roma, 1989, 20 ss.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> V., in senso analogo, la <em>Insolvency Guide</em> elaborata dall’Uncitral.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> In questo senso, del resto, già C. Ibba, <em>Responsabilità erariale e società </em>in house, in <em>Giur. comm.</em>, 2014, 13 ss.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> In linea con Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 2498.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> In questo senso si sarebbero dovute modulare le stesse regole di condotta degli amministratori (così sagomando il loro dovere di diligenza qualificata <em>ex</em> artt. artt. 1176, c. 2, e 2392, c. 1, c.c.), onerando i medesimi a valutare la possibilità di optare – ricorrendone i presupposti – per un concordato preventivo con continuità aziendale (e, solo in subordine, per un concordato liquidatorio) in via prioritaria rispetto ad un’istanza di fallimento.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> G. D’Attorre, <em>Le società in mano pubblica possono fallire?</em>, cit., 720.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Conferma dell’impostazione si rinviene nel sistema dell’amministrazione straordinaria, in cui i servizi pubblici essenziali hanno imposto il disegno di un autonomo percorso processuale, con la rimessione dell’immediato accesso alla procedura al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro dello sviluppo economico e la previsione di un programma <em>ad hoc</em> di cessione dei complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio di impresa di durata non superiore ad un anno (v. le modifiche introdotte, nel tessuto del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. nella l. 18 febbraio 2004, n. 39, e dello stesso d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134).</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> V. anche il quarto comma del disposto, secondo cui <em>“La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni”</em>.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, cit.: <em>“Va condivisa sul punto la tesi, avanzata in dottrina e seguita anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui nel valutare la ricorrenza di un danno grave, in presenza del quale autorizzare l’esercizio provvisorio, il tribunale può tenere conto non solo dell’interesse del ceto creditorio, ma anche della generalità dei terzi, fra i quali ben possono essere annoverati i cittadini che usufruiscono del servizio erogato dall’impresa fallita”</em>.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> <em>Contra</em>, tuttavia, per l’inquadramento degli accordi di ristrutturazione nell’ambito delle procedure concorsuali: S. Ambrosini, <em>Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti</em>, in G. Cottino (diretto da), <em>Trattato di diritto commerciale</em>, cit., 160.</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> In questo senso, E. Figliolia,<em> Brevi spunti sulla responsabilità degli amministratori e sulla crisi dell’impresa pubblica alla luce del D.lgs. n. 175/2016</em>, cit., 276. V., del resto, quanto al diritto negoziale della crisi d’impresa (per la relativa espressione: F. Di Marzio, <em>Il diritto negoziale della crisi d’impresa</em>, Milano, 2011), la neointrodotta composizione assistita della crisi, di cui all’art. 4 della <em>“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”</em>.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> V. <em>supra</em>, § 3.1.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> Per alcune riserve, tuttavia, M. Rispoli Farina, <em>La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2014, 649.</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Anche solo atteso il dettato dell’art. 4 della l. 20 marzo 1975, n. 70, da cui deriva che soltanto una legge potrebbe riqualificare una società pubblica come ente pubblico (in questo senso, ad es., F. Fimmanò, <em>La società in mano pubblica, anche se </em>in house<em>, è soggetta alle procedure concorsuali</em>, in <em>Fall.</em>, 2013, 1290 ss., secondo cui ogni riqualificazione, in via interpretativa, di una società di capitali come ente pubblico violerebbe, non solo la riserva di legge che si è detta, ma anche il principio di cui all’art. 101 Cost.; v. anche Id., <em>Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione </em>in house<em> dei servizi e tutela dell’affidamento</em>, in <em>Dir. fall.</em>, 2015, 20257 ss.).</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> V. <em>supra</em>, § 2.1.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Su cui si rinvia alle pagine di S. Pugliatti, voce <em>Diritto pubblico e diritto privato</em>, in <em>Enc. dir.</em>, 1964.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-crisi-delle-societa-pubbliche-dopo-il-testo-unico/">La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Dal giudice amministrativo nuove e significative conferme sul conferimento delle abilitazioni alla docenza universitaria: la maggioranza assoluta è sempre regola aurea di giudizio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dal-giudice-amministrativo-nuove-e-significative-conferme-sul-conferimento-delle-abilitazioni-alla-docenza-universitaria-la-maggioranza-assoluta-e-sempre-regola-aurea-di-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dal-giudice-amministrativo-nuove-e-significative-conferme-sul-conferimento-delle-abilitazioni-alla-docenza-universitaria-la-maggioranza-assoluta-e-sempre-regola-aurea-di-giudizio/">Dal giudice amministrativo nuove e significative conferme sul conferimento delle abilitazioni alla docenza universitaria: la maggioranza assoluta è sempre regola aurea di giudizio</a></p>
<p>&#160;(commento a Consiglio di Stato – Sez. VI, sentenza 3 ottobre 2017 n. 4595) SOMMARIO: 1. Si consolida la regola della maggioranza assoluta nelle procedure concorsuali – 2. Principio di legalità e potere regolamentare ai tempi dello Statuto albertino – 3. Dal principio di legalità alla riserva di legge –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dal-giudice-amministrativo-nuove-e-significative-conferme-sul-conferimento-delle-abilitazioni-alla-docenza-universitaria-la-maggioranza-assoluta-e-sempre-regola-aurea-di-giudizio/">Dal giudice amministrativo nuove e significative conferme sul conferimento delle abilitazioni alla docenza universitaria: la maggioranza assoluta è sempre regola aurea di giudizio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>
&nbsp;(commento a Consiglio di Stato – Sez. VI, <u>sentenza 3 ottobre 2017 n. 4595</u>)</p>
<p>
<strong>SOMMARIO: 1. Si consolida la regola della maggioranza assoluta nelle procedure concorsuali – 2. Principio di legalità e potere regolamentare ai tempi dello Statuto albertino – 3. Dal principio di legalità alla riserva di legge – 4. Maggioranza qualificata: norma d’azione o norma di relazione? – 5. Alla ricerca del principio – 6. … e per finire, si torna sempre a parlare d’interesse legittimo.</strong></p>
<p><strong>1. Si consolida la regola della maggioranza assoluta nelle procedure concorsuali</strong><br />
La recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 4595/2017 ribadisce l’illegittimità del giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore universitario espresso dalla minoranza dei membri della commissione giudicatrice.<br />
E aggiunge, in linea con alcuni precedenti, che il giudizio favorevole pronunciato a maggioranza dalla commissione deve ritenersi idoneo e sufficiente al conseguimento della abilitazione, senza necessità di rinnovo della procedura valutativa, e che l’annullamento della norma regolamentare impositiva del <em>quorum</em> deliberativo del quattro/quinti, già disposto dal giudice amministrativo (Tar Lazio, sez. III-bis, 3 novembre 2015 n. 12407), spiega effetti <em>erga omnes</em> ed <em>ex tunc </em>sui giudizi pendenti e sui rapporti non ancora esauriti.<br />
Com’è noto, e come risulta dai richiami costantemente effettuati dalle decisioni in materia<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, la sentenza “madre”, capofila dell’orientamento di cui trattasi ormai sempre più consolidato, deve appunto considerarsi la citata sentenza n. 12407/2015 del Tar Lazio. Dai principali passi in essa contenuti è bene, pertanto, muovere le riflessioni sul riequilibrio, disposto in via giudiziale, del criterio di giudizio. Questi i fatti di causa.<br />
Accogliendo il ricorso proposto da un candidato avverso il provvedimento con cui la commissione giudicatrice gli aveva negato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, il TAR Lazio<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, insieme con l’atto impugnato, annullava <em>in parte qua</em> (art. 8, co. 5) anche il d.P.R. 14 settembre 2011 n. 222 (c.d. “Decreto Gelmini”) che ne costituiva il presupposto, regolando la relativa procedura in applicazione della L. 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. “Legge Gelmini”)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
La norma regolamentare oggetto della pronuncia caducatoria aveva fissato, ai fini del conferimento dell’abilitazione, il requisito per cui il giudizio di idoneità deve promanare dalla maggioranza dei quattro/quinti dei componenti la commissione.<br />
A venire precipuamente in rilievo, nella fattispecie, è un regolamento di delegificazione, al quale la L. n. 240 del 2010 ha devoluto la disciplina della materia, fissando puntuali criteri, tra cui quello in ragione del quale l’attribuzione dell’abilitazione sarebbe dovuta avvenire “<em>con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte</em>” (comma 3, lett. a), dell’art. 16 della legge n. 240/2010), senza che il legislatore avesse fatto cenno alcuno alla previsione di “<em>maggioranze qualificate</em>”.<br />
In estrema sintesi, il Governo, nel fissare il requisito giudicato poi illegittimo, sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, avendo introdotto un elemento di disciplina travalicante i limiti stabiliti dal legislatore con la L. 240 attraverso i criteri anzidetti, per l’emanazione della norma secondaria.<br />
Né vi era traccia nell’ordinamento di un principio che avrebbe legittimato l’opzione normativa oggetto di censura, rinvenendosi semmai indicazioni di segno contrario, nella considerazione che tanto nella legislazione previgente, quanto in quella in vigore, sia sul piano generale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, sia segnatamente nella materia dei concorsi universitari, la regola è sempre stata quella secondo la quale gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti), con la conseguenza che, ove il legislatore abbia inteso derogarvi, ad es. per i collegi non giudicanti ma deliberanti, lo ha fatto in limitate ipotesi ed <em>expressis verbis</em>, come nel caso dell’elezione del Presidente della Repubblica (per i primi due scrutini) e della deliberazione delle leggi di revisione costituzionale (non assoggettate a <em>referendum</em> popolare), che richiedono maggioranze rafforzate fissate, rispettivamente, dagli artt. 83, comma 3, e 138, comma 3, della Costituzione. O come nel caso della concessione dell’amnistia e dell’indulto, fattispecie peculiare regolata dall’art. 79, comma 1, Cost.: dal che si desume che al principio maggioritario debba riconoscersi una valenza primigenia nel nostro ordinamento, anche di rango costituzionale.<br />
Tornando alla sentenza n. 12407/2015 del Tar Lazio, in essa si statuisce che: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili:<br />
&#8211; in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa;<br />
&#8211; in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario».<br />
Peraltro, leggendo la decisione in commento si coglie come lo stesso requisito per cui il giudizio collegiale deve essere adeguatamente “motivato”, così come richiesto dai criteri guida ai quali l’esercizio del potere di delegificazione si sarebbe dovuto conformare, risultasse frustrato dalla circostanza che la “dittatura di una minoranza” finirebbe per porre nel nulla, <em>ex se</em>, la deliberazione della maggioranza, vanificando la <em>ratio</em> della stessa disposizione che associa l’ostensione delle ragioni logico–giuridiche della decisione proprio alla circostanza che occorre dare contezza all’esterno degli elementi che giustificano la prevalenza del giudizio formulato dalla metà più uno dei componenti del collegio su quello espresso dalla parte residua minoritaria, all’esito di un confronto dialettico.<br />
Se, infatti, viene riconosciuto un potere “paralizzante” ad una minoranza, va da sé che esso è sufficiente a porre nel nulla l’orientamento della maggioranza, in disparte ogni esigenza motivazionale, prevalendo la scelta normativa di richiedere un certo <em>quorum</em>, mancando il quale la ragione del diniego al riconoscimento dell’abilitazione sarebbe <em>in re ipsa</em>.<br />
Diversamente opinando, si dovrebbe costringere la commissione ad impegnarsi nella impossibile stesura di “<em>un congruo e motivato giudizio negativo</em>”, quando, in realtà, a maggioranza è convinta del contrario<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Ciò posto in termini di ricostruzione del <em>dictum</em> giudiziale, occorre ora ricondurre il contenuto della pronunzia in esame nell’ambito della dommatica del diritto pubblico per verificare l’effettiva capacità di tenuta del ragionamento del giudice rispetto alle categorie generali che governano il sistema.<br />
Il punto centrale della questione si colloca in corrispondenza della risposta che deve darsi all’interrogativo se trovi giustificazione un potere normativo-amministrativo capace di conformare la situazione soggettiva in rilievo – cioè l’interesse a conseguire l’abilitazione – in misura tale da comprimerla sfavorevolmente rispetto al perimetro fissato dal legislatore, ovvero se quella stessa situazione soggettiva possieda una consistenza tale da respingere la linea di confronto con la potestà pubblica sino al confine posto dal legislatore ordinario.<br />
In altre parole, si rende necessario sciogliere il nodo se il potere normativo del Governo, che si esprime attraverso un atto soggettivamente amministrativo, goda della legittimazione a ridurre uno spazio di tutela che il primato della legge pare aver voluto riconoscere ai soggetti interessati alla procedura in causa. Nel rimanere silente sulla questione che ci occupa, il legislatore “<em>non ha escluso la possibilità di prevedere maggioranze qualificate</em>”, come sostenuto dalla difesa erariale? Oppure, in nome del popolo sovrano, ha voluto riconoscere a quanti aspiravano all’abilitazione <em>de qua</em> l’interesse giuridicamente tutelato ad ottenerla a seguito di un giudizio motivato espresso dalla maggioranza assoluta, non avendo dotato il Governo del potere di fissare il requisito aggravato della maggioranza qualificata?<br />
La questione non può che appassionare lo studioso del diritto pubblico, involgendo i temi fondamentali del principio di legalità, della riserva di legge e della natura dell’interesse legittimo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Principio di legalità e potere regolamentare ai tempi dello Statuto albertino</strong><br />
Cimentandosi nel compito di dare seguito a tale premessa, occorre prendere le mosse da un autorevole studio sul potere regolamentare e della sua natura di Giano bifronte che partecipa dei caratteri tanto della funzione legislativa, concorrendo ad innovare l’ordinamento giuridico mediante la produzione di norme generali ed astratte, ancorché di rango secondario, quanto della funzione amministrativa, in ragione dalla natura soggettiva delle figure alle quali tale potere è intestato, motivo per il quale gli atti che ne costituiscono il precipitato sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Trattandosi, dunque, di un potere di non diretta emanazione dalla volontà popolare, sin dalla nascita dello Stato di diritto e, dunque, in epoca ben antecedente alla formazione dello Stato costituzionale, pur in esito ad un serrato dibattito la dottrina è giunta alla conclusione che esso fosse assoggettato alla <em>rule of law</em> e, perciò, trovasse fondamento nella legge piuttosto che in una potestà “originaria”, propria del potere esecutivo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Rammentando che l’atto oggetto della pronuncia di annullamento in esame è un regolamento di delegificazione, giova effettuare un accenno alle figure antesignane di tale istituto, i cd. “regolamenti delegati”, così definiti dalla dottrina ottocentesca, perché adottati dal Governo in carenza di un diretto fondamento costituzionale, sulla scorta di una specifica disposizione di legge che poteva autorizzare il regolamento anche alla modifica della legislazione vigente, rimanendo imputato alla prima l’effetto abrogante<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
In ogni caso, alla luce delle previsioni dello Statuto albertino, i diritti di libertà dei cittadini potevano essere limitati ad opera di tale particolare figura di regolamento, soltanto ove la legge di delegazione lo avesse autorizzato <em>apertis verbis<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><strong>[9]</strong></a></em>.<br />
Il consolidamento della primazia del <em>principio di legalità</em> sul potere normativo del Governo ha poi trovato espressa affermazione a livello di diritto positivo nell’art. 1 della legge n. 100 del 1926 che ha tipizzato tre figure di regolamento.<br />
È così che, accanto ai regolamenti di esecuzione delle leggi e di organizzazione delle amministrazioni, ha trovato posto la fattispecie dei regolamenti afferenti l’uso delle facoltà spettanti al Governo. Quest’ultima espressione non era riferita – come pure si potrebbe ritenere <em>prima facie</em> – ad una potestà originaria ascritta all’esecutivo in virtù della sua posizione istituzionale, che, in precedenza, aveva legittimato, o almeno aveva cercato di legittimare, la figura dei “regolamenti indipendenti”, cioè quelli assunti in materie non disciplinate dalla legge, bensì, come si ricava dalla relazione illustrativa, al potere di autodisciplinare e di autolimitare, mediante emanazione dei regolamenti c.d. “funzionali”, una competenza già ricevuta in attribuzione dal legislatore<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Se nel testo della legge non ricorreva l’espressa menzione dei “regolamenti delegati”, vi era traccia di essi nella relazione che li collocava nell’ambito dei “regolamenti di esecuzione”, quale “sottospecie” di quest’ultimi, a testimonianza del fatto che, secondo autorevole dottrina, nei regolamenti di esecuzione alle norme per l’appunto propriamente esecutive se ne potevano accompagnare altre, poste in virtù di specifica autorizzazione legislativa<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Ragioni di sintesi inducono a trarre una prima conclusione riferita all’atteggiarsi del fenomeno in esame nell’ordinamento prerepubblicano, conclusione secondo la quale, già in quel periodo, il primato della legge, in quanto espressione della volontà popolare, escludendo ogni ipotesi di potere sovrano fuori dalla Costituzione e dalla legislazione, poneva le libertà dei cittadini al riparo da limitazioni che essi stessi non si fossero dati mediante deliberazione delle assemblee legislative<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Dal principio di legalità alla riserva di legge</strong><br />
Con l’avvento della Costituzione del 1948, che si caratterizza per la sua “rigidità”, ossia per la sua insuscettibilità ad essere modificata dalla legge ordinaria, al principio di legalità, secondo il quale era sufficiente che la potestà pubblica trovasse fondamento nella legge (principio di legalità formale), si affianca quello della riserva di legge, con la differenza che, mentre il primo si atteggiava come limite per l’amministrazione ai fini dell’esercizio di un potere non previsto dalla fonte legislativa, il secondo si è venuto a porre come limite per lo stesso legislatore, sul quale grava l’onere di trattenere a sé la disciplina dell’esercizio delle pubbliche funzioni, a pena di esporre, in difetto, al vizio di illegittimità costituzionale la stessa norma primaria che dovesse investire l’amministrazione di una potestà di piena ed illimitata autoregolazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
È noto che la dottrina ha declinato l’istituto della riserva di legge <em>sub specie</em> di riserva assoluta e di riserva relativa.<br />
Mentre la prima vincola il legislatore a disciplinare una certa materia integralmente con norma primaria, la seconda ammette che la norma secondaria completi con disposizioni di dettaglio il nucleo fondativo della fattispecie coinvolta, la cui definizione è riservata alla disciplina della legge ordinaria<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
In virtù dell’orientamento della Corte costituzionale consolidatosi negli anni<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, ne è derivata l’evoluzione del principio di legalità che da “formale” è divenuto “sostanziale”, di modo che, se in un primo tempo, come detto, affinché fosse soddisfatto il requisito della legittimazione del potere, si riteneva sufficiente che la potestà pubblica fosse posta da una norma di legge, essendo stata riconosciuta la facoltà per lo stesso esecutivo di completare un certo ambito disciplinare ricorrendo alla produzione di norme secondarie, il passo successivo è stato quello di richiedere che la legge si occupasse, altresì, di dettare tutti quegli elementi della fattispecie che potessero costituire i presupposti, i criteri ed i limiti che avrebbero dovuto guidare siffatta produzione normativa<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Ciò posto, quanto al concreto atteggiarsi del potere regolamentare a Costituzione vigente, <em>prima facie</em>, vi è da dire che, nel censurare aspramente la disposizione di cui all’art. 17, c. 1, lett. c, della legge n. 400/88, la quale ammette l’esercizio della potestà regolamentare nelle “<em>materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge</em>”, la dottrina ha escluso la sopravvivenza dei c.d. “regolamenti indipendenti” di albertina memoria, affermando, con vigore, l’esigenza di un fondamento legale all’esercizio del potere, il quale può trovare legittimazione esclusivamente nell’espressione della volontà popolare<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Sul versante dei “regolamenti delegati”, il modello primigenio ha trovato la sua evoluzione nella figura del “regolamento di delegificazione” di cui all’art. 17, c. 2, della richiamata L. n. 400/88, il quale, nell’ammettere che, nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta, una disciplina normativa in precedenza posta dalla legge possa essere sostituita da un regime giuridico fissato con regolamento del Governo, richiede che sia la legge a determinare le norme generali regolatrici della materia ed a disporre l’abrogazione delle norme vigenti<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Ebbene, la produzione di quelle norme generali costituisce garanzia delle situazioni giuridiche coinvolte, perché disegna a loro favore un perimetro di tutela che il potere regolamentare non può sconfinare né violare<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Maggioranza qualificata: norma d’azione o norma di relazione?</strong><br />
Ciò premesso, si è progressivamente pervenuti all’esame del punto centrale ai fini della risposta da dare al quesito posto in premessa.<br />
Occorre, infatti, chiarire se l’elemento del <em>quorum</em> funzionale costituisca una mera regola di funzionamento interno dell’organo collegiale, così da poter essere qualificato come il contenuto di una norma di dettaglio, suscettibile di essere rimessa alla disciplina regolamentare, ovvero integri, piuttosto, un elemento costitutivo della fattispecie sottesa alla situazione sostanziale in causa (ossia l’interesse legittimo all’abilitazione scientifica), riguardando la spettanza del provvedimento, e, come tale, sia riservato alla legge in quanto disposizione fondamentale o di principio.<br />
Per risolvere il dilemma si potrebbe cadere nella tentazione di riproporre la classificazione cara al Guicciardi, cercando di stabilire se l’art. 8, co. 5, d.P.R. n. 222/2011 contenga una norma di azione o una norma di relazione.<br />
Sennonché, tale distinzione risulta ampiamente superata, dal momento che è pacifico, in dottrina, come la norma regolatrice dell’<em>agere</em> amministrativo, nel porre i limiti dell’esercizio del potere pubblico, contemporaneamente fissi lo spazio entro il quale l’interesse coinvolto gode della protezione da parte dell’ordinamento giuridico, cosicché ciascuna norma di azione finisce per essere insieme norma di relazione<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Ciò risulta evidente nel caso di specie, poiché dall’applicazione dell’uno o dell’altro criterio di deliberazione dipende il conseguimento o meno del titolo auspicato.<br />
Ne deriva che, in difetto di una previsione di legge che lo avesse legittimato, il Governo, con la misura <em>de qua</em>, avrebbe invaso uno spazio di libertà che viceversa il legislatore sembrerebbe aver lasciato a quanti coltivano l’interesse ad ottenere l’abilitazione in rilievo.<br />
Come già accennato, nel corpo della legge n. 240 del 2010, non vi è traccia dell’affermazione di un principio dal quale possa ricavarsi che il Governo sia stato effettivamente delegato all’emanazione della norma regolamentare annullata dal provvedimento giurisdizionale in esame.<br />
Nondimeno, non si può, perciò, escludere che il principio di specie possa essere altrimenti ricavato da altre disposizioni dell’ordinamento giuridico, così come suggerito da attenta dottrina<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, allo scopo di sottrarre alla censura di illegittimità costituzionale quella prassi, sempre più diffusa, secondo la quale il legislatore determina la delegificazione di una certa materia mediante rimessione al potere regolamentare, omettendo di fissare i relativi principi, ai quali quello stesso potere secondario dovrebbe attenersi, affinché venga rispettato il principio della riserva (relativa) di legge.<br />
Sicché, il passo successivo deve essere quello di verificare se dal sistema si possa ricavare un principio generale, secondo il quale la disciplina del <em>quorum</em> funzionale per la formazione della volontà degli organi collegiali richieda<em> more solito</em> la maggioranza rafforzata dei quattro quinti, o, piuttosto, la regola prediletta dall’ordinamento sia quella della maggioranza assoluta della metà più uno, perché da tale verifica passa il giudizio di censura o di legittimità della norma impugnata.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Alla ricerca del principio</strong><br />
Nell’affrontare l’antico problema in materia di organi collegiali e, in particolare, su come sia possibile ridurre ad un’unica volizione le manifestazioni di volontà di più persone, autorevole dottrina<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> ha indicato, quale soluzione praticata da millenni, quella della votazione, il cui esito è sottoposto al principio di maggioranza, secondo il quale il numero dei voti necessario per l’approvazione è quello della metà più uno dei membri del collegio presenti.<br />
Nel contempo, gli studiosi più attenti non hanno omesso di rilevare come la materia del <em>quorum</em> sia regolata dalle norme, nel silenzio delle quali trova applicazione il principio maggioritario<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Ebbene, se si guarda alla normativa che, prima dell’atto impugnato, ha regolato il settore dei concorsi universitari, non si troverà traccia di disposizioni che abbiano richiesto, in passato, il requisito della maggioranza aggravata, anzi se ne incontreranno di segno contrario.<br />
In particolare, l’art. 47 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in sintonia con quanto previsto&nbsp; dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 31, stabiliva unicamente che “<em>al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico</em>”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
In seguito, il d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 (R<em>egolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell&#8217; art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210</em>), all’art. 4, comma 13 (rubricato <em>lavori delle commissioni giudicatrici</em>) ha statuito che “<em>al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210</em>”.<br />
Sulla stessa linea si è poi posto l’art. 9, comma 9, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164 (<em>riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230</em>), nella parte in cui disponeva che “<em>al&nbsp; termine&nbsp; dei&nbsp; lavori&nbsp; la&nbsp; commissione,&nbsp; previa&nbsp; valutazione comparativa,&nbsp; con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica&nbsp; i&nbsp; candidati&nbsp; ritenuti&nbsp; meritevoli dell&#8217;idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando</em>”.<br />
Se poi si passa all’analisi di altri plessi dell’ordinamento, è possibile citare il contenuto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante <em>testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali</em>, il quale statuisce, all’art. 17, comma 5, che “<em>il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria</em>”; all’art. 38, comma 2, a proposito del funzionamento dei consigli comunali e provinciali, che tali collegi si dotino di un regolamento, “<em>approvato a maggioranza assoluta</em>”; all’art.&nbsp; 52, comma 2,&nbsp; che “<em>il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio</em>” e così via<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Passando al diritto civile e, in particolare, all’istituto della comunione, giova ricordare che l’art. 1105 c.c. stabilisce che “<em>per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti … sono obbligatorie per la minoranza dissenziente</em>”.<br />
Senza pretesa di esaustività, certamente non perseguibile in questa sede, si è voluto offrire un principio di dimostrazione di come, nel sistema, numerose e trasversali siano le norme che, con riferimento al funzionamento degli organi collegiali, stabiliscono la regola della maggioranza assoluta ai fini della validità della deliberazione, in taluni casi nel diritto privato, dove tendono a prevalere le ragioni di tutela del diritto del singolo e, dunque, si cerca di limitare il suo assoggettamento alla volontà altrui, con incidenza molto più elevata nel diritto pubblico, nel cui ambito occorre assicurare la più ampia partecipazione degli individui al governo del gruppo<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Ora, sulla scorta di tale acquisizione circa la presenza nell’ordinamento di disposizioni che in taluni casi enfatizzano la regola della maggioranza, in talaltri rimangono silenti, limitandosi a disciplinare altri aspetti afferenti l’organizzazione degli organi collegiali, è giunto il momento di interrogarsi sui requisiti necessari affinché, in generale, una regola, esplicita o implicita che sia, possieda quella dignità e quell’affermazione nel sistema tali da farla assurgere a principio generale dell’ordinamento giuridico.<br />
Ebbene, in quest’ottica, va premesso che in sede dottrinale si registra convergenza di opinioni su ciò che il momento d’individuazione del principio sia il frutto di un processo bifasico, in primo luogo, di astrazione, a partire dalle norme che compongono l’ordinamento giuridico, in sintonia con quanto richiesto <em>apertis verbis</em> dall’art. 12 delle disp. prelim., e, in secondo luogo, di verifica circa l’effettiva compatibilità del risultato ottenuto con l’assetto normativo generale<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Il disaccordo si pone tra coloro che, in ossequio alla teoria di Hart, richiedono che la presenza del principio sia manifesta, in ragione dell’esistenza di una “norma di riconoscimento”, e quanti invece, aderendo alle intuizioni di Dworkin, ritengono che il diritto positivo, di certo, rimanga il punto di partenza da cui deve prendere le mosse l’interprete, ma ciò senza che questi debba essere avvinto da vincoli formalistici, in ragione del fatto che il principio, per possedere siffatta natura, non richiede una previa obliterazione da parte di una norma che lo enunci come tale, ma è appunto ricavabile dall’opera ermeneutica svolta dallo stesso interprete<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, che viene paragonato ad un novello <em>Hercules</em> impegnato nella risoluzione delle questioni giuridiche più intricate. In sintesi estrema, per lo studioso statunitense, il principio vive nello stesso atto del giudice che lo individua<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Per il vero, la migliore dottrina costituzionalistica nazionale ha anticipato le elaborazioni di Dworkin<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, negando la necessità di distinguere tra “principi espressi” e “principi inespressi”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, ammettendo esclusivamente una divaricazione di ordine quantitativo circa gli spazi offerti all’interprete dal sistema, nell’uno e nell’altro caso.<br />
Nel primo, egli prenderà le mosse da un’espressa dichiarazione legislativa, mentre nel secondo, pur in carenza di essa, partendo dalla statuizione contenuta nell’art. 12 disp. prelim. che a tanto lo autorizza, si cimenterà in una “opera di scavo” volta alla ricostruzione delle “linee di tendenza dell’ordinamento”, per ricavarne le conseguenze riferite alla questione di diritto posta alla sua attenzione<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>: «in particolare» &#8211; si è osservato in dottrina – «con riguardo ai principi impliciti o inespressi, l’interprete non è solo messo in condizione di elaborare e articolare per successive approssimazioni le conseguenze di dettaglio di una dichiarazione del legislatore, ma &#8211; in mancanza di questa – è anche obbligato a ricercare e, quindi, definire egli stesso il principio cui fare ricorso»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
In ogni caso, anche in presenza di quell’espressa dichiarazione legislativa, spetta comunque all’interprete attribuirle la qualifica di principio.<br />
Peraltro, la stessa figura del “principio” costituisce un ampio <em>genus</em> suscettibile di essere declinato in più <em>species</em> contraddistinte, in particolare, dalla funzione ad esse rispettivamente attribuita, a seconda che si atteggi come programmatica, interpretativa o integratrice<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
In disparte tale classificazione di carattere funzionale, ai fini che ci occupano e, dunque, con riferimento all’esercizio di “<em>potestà normative subordinate o concorrenti a quella del legislatore centrale</em>”, occorre porre l’accento sul dato che, vuoi quando si atteggiano ad indici programmatici, vuoi quando si pongono quali elementi indispensabili al completamento – in via interpretativa o di integrazione del precetto – di una disciplina risultata incompiuta, tutti i principi sono accomunati dal carattere di costituire limiti espressi o impliciti, entro i quali la produzione normativa secondaria deve mantenersi<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Peraltro, in tema di decreti legislativi, autorevole dottrina<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> ha ritenuto che i principi ricavabili dalla legislazione previgente alla legge di delegazione, ove non derogati da quest’ultima, costituiscano limite all’esercizio della delega. Ad essa si è ispirata la Corte costituzionale, allorquando è stata chiamata a pronunciare in tema di legittimità dei decreti delegati quanto al rispetto del parametro contenuto nell’art. 76 Cost.<br />
Ebbene, se questo vale con riferimento alla funzione legislativa delegata, <em>a fortiori</em> deve valere quando ad essere delegata è l’adozione di atti normativi di rango secondario, <em>ex se</em> inidonei a modificare la legislazione primaria, anche quando essa si esprime sotto forma di principi generali, espressi o inespressi.<br />
Infine, merita evidenziare come la circostanza che un principio informi un settore disciplinare non escluda la sua idoneità ad essere considerato principio dell’ordinamento, purché possieda la forza per influenzare il modo di atteggiarsi dell’ordinamento stesso o di una sua branca rilevante<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Tirando, a questo punto, le fila degli argomenti esposti, pare a chi scrive che il principio di maggioranza possieda tali requisiti per essere qualificato quale principio generale dell’ordinamento, con le conseguenze viste in termini di capacità di limitare il potere normativo del Governo, sia quando venga esercitato in virtù di delega legislativa, sia laddove si esprima mediante norme secondarie di esecuzione o di delegificazione.<br />
Infatti, come si è visto, certamente è vero che siffatto principio risulti il comune denominatore del regime proprio della materia dei concorsi universitari e, segnatamente, della modalità di formazione della volontà degli organi collegiali a cui è rimessa la valutazione e selezione dei candidati, tanto quando si atteggi in forma espressa, manifestandosi in norme puntuali, quanto nel momento cui traspaia in modo inespresso tutte le volte che il legislatore, nel rimanere silente, evidentemente ha confidato sul fatto che lo spazio lasciato vuoto dalle sue indicazioni evidenti potesse essere facilmente colmato, da un lato, dal dato interpretativo riveniente da tutte le occasioni in cui in precedenza – e secondo una consolidata tradizione culturale e giuridica – egli aveva dettato <em>apertis verbis</em> la <em>regula iuris</em> in rilievo, dall’altro, dalla circostanza che mai in <em>subiecta materia</em> aveva richiesto il rispetto del diverso criterio di giudizio della maggioranza qualificata.<br />
L’assunto trova poi ulteriore conferma, se si tiene conto dell’aspetto sopra segnalato per cui l’immanenza del principio maggioritario non è limitata al settore dei concorsi universitari, estendendosi in modo penetrante a tutti quelle branche dell’ordinamento che conoscono la necessità di attribuire una volontà collettiva in capo ad un unico centro d’imputazione in veste di organo giudicante.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. … e per finire, si torna sempre a parlare d’interesse legittimo.</strong><br />
A chiusura del ragionamento, come anticipato in premessa, giova esporre un’ultima riflessione sul ruolo che il principio gioca nella definizione della situazione soggettiva dell’interesse legittimo.<br />
In quanto posizione sostanziale che dialoga con il potere, l’interesse legittimo trova i suoi elementi costitutivi proprio nella disciplina che regola l’esercizio della potestà pubblica.<br />
Sicché, la spettanza del bene della vita è intimamente correlata al complesso degli elementi fissati dalla legge per il dispiegarsi della funzione amministrativa.<br />
Ne deriva che il godimento dell’interesse materiale protetto dalla situazione soggettiva in rilievo risulta, dunque, garantito allorquando le allegazioni del privato volte a dimostrare che il suo interesse è meritevole di tutela si armonizzano con le ragioni di cura dell’interesse pubblico, cosicché dal bilanciamento operato nel procedimento si ricavi che il corretto uso del potere ha conservato uno spazio di libertà entro il quale l’interesse di specie può essere goduto senza disturbo<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Ciò vale tanto nell’ipotesi in cui siano in gioco interessi oppositivi, quanto nell’evenienza in cui vengano in rilievo interessi pretensivi, come nel caso che ci occupa.<br />
Infatti, anche con riferimento ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del singolo è previamente intervenuta una norma di diritto pubblico che ha spogliato il privato della facoltà di esercitare un’attività liberamente, assoggettandola al conseguimento del pertinente titolo amministrativo.<br />
L’elemento discretivo risiede nel particolare che, mentre con riferimento agli interessi oppositivi, la limitazione dello spazio di libertà è posta in potenza dal legislatore ed in concreto dall’attività amministrativa, relativamente agli interessi pretensivi tale limitazione è stabilita in via generale e quindi <em>hic et nunc </em>dalla legge, essendo rimessa all’azione amministrativa il potere di rimuoverla nelle singole circostanze.<br />
In ogni caso, viene in gioco il tradizionale confronto dialettico tra autorità e libertà.<br />
Ritornando al tema conclusivo, concernente la rilevanza che il principio assume in tale architettura sostanziale, giova richiamare quanto affermato da autorevole dottrina nella ricostruzione della figura dell’eccesso di potere, con riferimento ai “limiti non scritti della discrezionalità”, e, in particolare, la considerazione per cui «se questi limiti fossero scritti, ossia prescritti dalla legge, non ci sarebbe eccesso di potere ma violazione di legge ogni qual volta essi fossero varcati. Limiti non scritti sono in realtà principi regolatori dell’attività amministrativa che non sono stabiliti dalla legge, ma derivano da un secolare processo di evoluzione della giurisprudenza».<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a> La conclusione a cui perviene la dottrina richiamata è che «ciascuna forma di eccesso di potere presuppone un principio: costituisce la violazione di tale principio»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Dunque, i principi regolatori del potere, al pari di tutti gli altri presupposti fissati partitamente dalla legge, divengono elementi costitutivi della situazione sostanziale protetta dall’ordinamento, con l’effetto che il mancato rispetto ad opera del potere amministrativo costituisce una sua illegittima compressione.<br />
Ebbene, nel caso in esame, pare a chi scrive che il Governo, nel fissare una regola antitetica a quella immanente nell’ordinamento, senza a ciò essere stato legittimato dalla volontà parlamentare, abbia voluto appropriarsi di uno spazio di potere autoreferenziale<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, inammissibile, come visto, già ai tempi dello Stato legislativo di diritto e <em>a fortiori</em> nello Stato costituzionale di diritto<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, nel quale si ha, almeno sinora, la fortuna di vivere.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Un richiamo prioritario alla sentenza del Tar Lazio n. 12407/2015, ché ha riscritto l’art. 8, co. 5, D.P.R. n. 222 del 2011 con argomentazioni ampiamente condivise ed approfondite nelle successive pronunce, si trova, <em>ex multis</em>, in Tar Lazio, sez. III, 29 agosto 2017 n. 9463, 12 settembre 2016 n. 9666 e 11 maggio 2016 n. 5582; Cons. St., sez. VI, 16 agosto 2017 n. 4022 e 5 febbraio 2016 n. 470.</div>
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&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> La decisione n. 12407/2015 del Tar Lazio è stata confermata, in sede cautelare, dall’ordinanza del Cons. St. – Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 5696 e, in sede di merito, da Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2016 n. 2589.</div>
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<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Nel senso che «il settore universitario è fra quelli che, negli ultimi tempi, sono risultati investiti dai più frequenti mutamenti legislativi, con negative ripercussioni sul raggiungimento delle sue finalità istituzionali», G. FARES, <em>Il respiro corto dell’art. 25, L. Gelmini: il Consiglio di Stato meritoriamente a difesa dell’autonomia universitaria</em>, in <em>Foro amm. – CdS</em>, 2012, p. 1010.</div>
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<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Da sempre la regola della maggioranza assoluta vige, del resto, in tutte le procedure concorsuali e selettive volte al reclutamento in servizio di pubblici dipendenti o soggetti provvisti di poteri pubblicistici. Si pensi agli artt. 12 e 16 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924 n. 1218, cui espressamente rinvia l’art. 5 del D. Lgs.vo 5 aprile 2006 n. 160 &#8211; Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati: cfr., sul punto, Tar Lazio – Roma, sez. I, 1° giugno 2007 n. 5077, nonché Cons. St., sez. IV, 18 ottobre 2006 n. 6196); o al D. Lgs.vo 24 aprile 2006 n. 166 &#8211; Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale (<em>ex</em> art. 11, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità: per una coerente applicazione, Tar Lazio – Roma, sez. I, 28 febbraio 2007 n. 1849). Sempre in tema di pubblici concorsi in generale, è stato rilevato che la commissione giudicatrice di un pubblico&nbsp;concorso&nbsp;«è un collegio perfetto, nel senso che esso delibera a&nbsp;maggioranza&nbsp;e con la costante presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri» (in questi termini, T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 28 gennaio 1992, in <em>I TAR</em>, 1992, I, 1092).</div>
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<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> L’indirizzo giurisprudenziale in commento fa giustizia di una regola suscettibile di legittimare la dittatura della minoranza, condizionando attraverso un inaccettabile potere di veto le decisioni che la commissione è chiamata ad assumere; v., sul punto, le argomentazioni svolte in sede di commento alla sentenza del Tar Lazio n. 12407/15 da F. VOLPE, <em>Maggioranze qualificate e procedure di abilitazione all’insegnamento universitario</em>, in <em><a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a></em>, spec. p. 5, § 6. Del resto, Del resto, il giudice amministrativo ha avuto modo di chiarire significativamente come «l’espressione del voto a maggioranza dei componenti la commissione costituisce la sintesi finale del complesso procedimento valutativo di carattere comparativo», nel quale le singole valutazioni dei commissari devono trovare, all’esito della discussione collegiale, la necessaria convergenza unitaria (<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5928).</div>
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&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Come rilevato, testualmente, da L. CARLASSARE, <em>Regolamento (dir. cost.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 612, «la dottrina, da sempre, è stata travagliata dalla natura difficilmente decifrabile di questi atti che presentano la particolarità essenziale di riunire in sé caratteri propri della funzione legislativa e di quella amministrativa; o forse, più precisamente, di presentare punti di contatto con entrambe le funzioni».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sempre L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 614, osserva sul punto quanto segue: «Problema classico lungamente dibattuto, quello relativo al fondamento del potere regolamentare, sembrerebbe aver perduto ormai qualsiasi interesse se non fosse per qualche isolata ma significativa opinione. Che tale fondamento sia nella legge e non in originarie potestà del potere esecutivo o nella discrezionalità (come tale) della pubblica amministrazione può considerarsi affermazione corrente. Le dispute che caratterizzarono la dottrina nella prima metà del novecento sono, in larga parte, sopite: vincente è risultata la tesi di Zanobini (e di molti autori precedenti) sulla necessità di un fondamento legislativo per l’esercizio del potere normativo in quanto qualitativamente diverso dal potere di emanare atti amministrativi, sia pure discrezionali».</div>
<p>&nbsp;<br />
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<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Evidenzia, ancora, L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 618, che « la cosiddetta delega non era altro, in definitiva, che la specifica base legale per l’esercizio del potere normativo dell’esecutivo monarchico, come richiesto, per l’esercizio di qualsiasi potere, dal principio di legalità» e che «la possibilità per un regolamento di modificare la legislazione esistente veniva tuttavia egualmente ammessa, purché vi fosse una espressa legge autorizzante: in tal modo la deroga al disposto costituzionale veniva giustificata con l’argomento… che non è il regolamento, ma quella legge a togliere forza alle norme del diritto nazionale che verranno modificate».</div>
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<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> «Al regolamento era inoltre inibito limitare la libertà dei cittadini o restringerne, comunque, la sfera: specifiche disposizioni dello statuto riservavano alla legge l’intervento in tali settori, in particolare in materia penale e tributaria. Il secondo tipo di regolamenti delegati è, appunto, quello che supera questo secondo limite al potere normativo del governo: in base, come nell’altra ipotesi, ad un’esplicita autorizzazione parlamentare»<em>:</em> così L. CARLASSARE, <em>loc. ult. cit.</em>, p. 618.</div>
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<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Con l’art. 1 della legge 100 del 1926 si delimita il campo della facoltà regolamentare del governo, restando immutata la sola disciplina dei regolamenti esecutivi, come ricorda L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 619 s., mentre per quelli relativi all’uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo «la dizione usata restringe il campo dei regolamenti definiti indipendenti che la dottrina era venuta configurando in modo ben diverso da quello originario, come espressione di potere normativo praeter legem liberamente esplicantesi nelle materie nuove o non regolate. Ciò presupponeva un illimitato spazio di intervento dovunque la disciplina parlamentare non fosse ancora intervenuta. Si tratta qui, viceversa, di materie già attribuite all’esecutivo, come del resto chiaramente spiega la stessa relazione: “sono questi” si legge “i cosiddetti regolamenti indipendenti”. La loro legittimità non può essere dubbia perché è chiaro che, dove c’è una facoltà del governo, ivi deve, <em>a fortiori</em>, esserci anche la facoltà di autolimitarla e autodisciplinarla. È la vecchia tesi della coincidenza tra potere amministrativo e potere normativo utilizzata con riferimento preciso, tuttavia, a poteri già spettanti perché conferiti dalla legge … estranea è quindi l’idea di un potere originario e autonomo dell’esecutivo, non conferito da norme. Si passa in tal modo dai regolamenti indipendenti ai regolamenti “funzionali”».</div>
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<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Di grande interesse si palesa l’accenno contenuto nella relazione di accompagnamento: «sia perché conferma il perdurare della nozione di regolamenti delegati fornita da Cammeo e, nel contempo ricorda una verità troppo spesso trascurata: che i regolamenti di esecuzione, oltre che norme esecutive, talora contengono norme di diversa natura per le quali non sarebbe sufficiente la generica e generale legittimazione fornita da disposizioni quali l’articolo 6 dello Statuto o l’articolo 1, numero 1, della legge 100, ma richiedono una specifica autorizzazione legislativa. Non tanto, dunque, un regolamento delegato, quanto piuttosto singole disposizioni delegate, sulla cui legittimità non vi erano dubbi, poiché non si dubitava dell’ammissibilità di queste autorizzazioni legislative»: L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 620.</div>
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 616: «Dell’incompatibilità di un potere regolamentare originario con il sistema parlamentare era ben conscia la dottrina del tempo; si chiedeva Cammeo, in chiusura del secolo scorso: il fatto che le monarchie odierne siano in massima parte originate dalle monarchie assolute “autorizza forse a ritenere che la sovranità del re sia soltanto limitata dal testo espresso della Costituzione e della legislazione, e permanga libera e suprema in ogni altra parte ?”. La risposta era negativa, in ispecie per l’ordinamento italiano, in base ai suoi canoni fondamentali: “La prevalenza della volontà popolare nella formazione della volontà dello Stato, e il rispetto per ogni libertà dei cittadini non espressamente infrenata dalla legge”».</div>
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<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sul punto, G. CORSO, <em>Commento all’art. 1</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2017, 5 ss.; Nel senso che l’adozione di una Costituzione rigida ha mutato radicalmente l’ordinamento italiano, incidendo profondamente sul preesistente potere regolamentare, sì che «il principio di legalità è venuto assumendo contenuti diversi e più intensi», L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 620.</div>
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<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Secondo la ricostruzione più accreditata, riferita da L. BALDUZZI – F.SORRENTINO, <em>Riserva di legge</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XL, Milano, 1989, p. 1208 e 1215 s., «si ha riserva di legge in tutti i casi in cui viene demandata alla fonte legislativa la disciplina di una certa materia o di determinati oggetti. Ciò comporta, da un lato, la necessità che la legge disciplini (effettivamente e compiutamente) quella materia o quegli oggetti (aspetto positivo della riserva) e, dall’altro, che fonti diverse non possono regolare l’una o gli altri (aspetto negativo della riserva). Ciò posto, si suole distinguere fra riserva di legge e riserva della legge ovvero (rispettivamente) fra riserva assoluta e riserva relativa, secondo che si ritenga che la legge debba regolare compiutamente la materia riservata ovvero sia sufficiente che ne detti la disciplina fondamentale, rimettendone il dettaglio ad altre fonti, generalmente subordinate… il punto centrale di tutta la problematica attuale della riserva di legge consiste nella tradizionale distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa… l’opinione prevalente, accreditata dalla Corte costituzionale e da ultimo dallo stesso legislatore ordinario è nel senso che la distinzione in parola concerna una maggiore o minore vincolatività della riserva nei confronti dell’attività normativa secondaria dell’esecutivo, inibendola nel caso della riserva assoluta e consentendola, a condizione che la legge definisca i fondamenti della disciplina, nel caso di riserva relativa… La dottrina più accorta ha prospettato una diversa ricostruzione, per la quale le riserve di legge si distinguono principalmente sulla base dell’estensione materiale della competenza riservata, piuttosto che di una diversa natura delle riserve stesse; per cui la relatività della riserva non esprime una sua minore vincolatività o intensità, quanto piuttosto la circostanza che solo i fondamenti della disciplina sono riservati, sicché è la stessa disposizione costituzionale che la stabilisce a consentire interventi normativi secondari nella disciplina cosiddetta “di dettaglio”».</div>
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<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Rileva M.S. GIANNINI, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1970, vol. I, pp. 537 ss., che «la riserva di legge è mezzo generale di tutela del momento della libertà … Delle riserve esistono due figure: le riserve assolute, nelle quali l’intera materia riservata deve essere disciplinata dall’atto normativo prescelto, e le riserve relative, nelle quali è sufficiente che l’atto normativo prescelto regoli i punti fondamentali della materia riservata, ammettendo atti normativi secondari di attuazione. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato effettività ad una regola che una parte della dottrina aveva affermato: che le potestà discrezionali relative a materie coperte da riserva di legge devono essere disciplinate dal legislatore in modo più approfondito, cioè mediante la determinazione normativa di criteri certi per l’uso della discrezionalità».</div>
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<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Come evidenziano L. BALDUZZI – F. SORRENTINO, <em>op. cit.</em>, p. 1218: «nei casi in cui sia ammessa una qualche potestà attuativa dell’esecutivo (cosiddetta “riserva relativa”), questa potrà esercitarsi in forma regolamentare con atti normativi subordinati, di attuazione delle scelte legislative prese in materia riservata … L’effetto più appariscente della riserva di legge, che si ricollega al già ricordato suo aspetto positivo, riguarda la struttura che la legge, competente a disciplinare materie riservate, deve avere, sì da escludere o limitare al massimo decisioni discrezionali degli organi preposti alla sua applicazione. Questo vincolo di struttura naturalmente finisce col riverberarsi sulla validità degli atti normativi subordinati, se ed in quanto ammessi dalla riserva di legge stessa, ai quali, a seconda dei casi, sarà conferita una sfera più o meno ampia di scelte discrezionali… Le osservazioni accennate da ultimo introducono un altro dei profili rilevanti per la riserva di legge, che riguarda il rapporto tra questa e il principio di legalità dell’azione amministrativa. È evidente, infatti, che, per lo meno le riserve che sono poste nei confronti della pubblica amministrazione, tendendo a restringere il campo di normazione secondaria affidato a quest’ultima ed in genere la sua discrezionalità nell’esecuzione della legge, rafforzano il principio di legalità cosiddetta “sostanziale”, che postula, non solo il fondamento legislativo dei poteri autoritativi conferiti all’amministrazione, ma soprattutto la necessità dell’individuazione da parte del legislatore di limiti contenutistici all’azione di questa. La riserva di legge “relativa” viene così, nell’opinione prevalente, a risolversi, quasi senza residui, nel principio di legalità sostanziale … La riserva di legge è strutturalmente indirizzata a porre limiti legislativi all’azione dei pubblici poteri e finisce col rafforzare il principio di legalità, imponendo al legislatore limiti e prescrizioni per la delimitazione dei poteri amministrativi».</div>
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<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> In argomento L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 626 s.: «Inutile qui ripetere le considerazioni già svolte sulla assoluta inammissibilità, in uno Stato di diritto, di regolamenti indipendenti, emanati dagli organi del potere esecutivo, laddove esistano spazi vuoti, materie non regolate dalla legge. Ad escluderli basta il solo principio di legalità, anche assunto nella più limitata accezione (legalità formale) che esprime, infatti, l’esigenza di una base legale per l’esercizio dei poteri da parte degli organi del governo-amministrazione… In un sistema democratico la scelta è obbligata: il solo potere normativo originario è quello che esprime la volontà popolare, direttamente o attraverso gli organi rappresentativi. I regolamenti “non possono dunque esprimere un polo normativo autosufficiente ma possono presentarsi unicamente come proseguimento del processo di integrazione politica dopo la legge, nei casi e nei limiti da questa determinati”».</div>
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<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Per L. CARLASSARE, <em>op. cit.</em>, p. 629, «Il disegno di legge sulla disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri prevede variazioni… risolvendo pure, in maniera accettabile, la questione della delegificazione. Nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta è previsto infatti che le leggi, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo determinino “le norme generali regolatrici della materia” disponendo “l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”. In tal modo le possibili obiezioni, derivanti dall’assoluta libertà in cui verrebbe a trovarsi la normazione governativa una volta caduto l’ostacolo del necessario rispetto della legislazione esistente sulla materia, vengono meno. Il governo non trova dinanzi a sé uno spazio vuoto, da riempire liberamente, ma deve muoversi secondo le norme generali poste dalla legge nella materia che va a delegificare. Le esigenze della legalità sostanziale risultano, in tal modo, soddisfatte; immutata rimane la secondarietà del regolamento»; fa notare, d’altro canto, N. LUPO, <em>Dal regolamento alla legge. Semplificazione e delegificazione: uno strumento ancora utile?</em>, &nbsp;in <em>www.</em><em>giustamm.it</em>, 2005, n. 7, che «le delegificazioni si fondano infatti su quello che è stato autorevolmente definito come un ‘espediente’ in qualche misura artificioso, quello cioè dell’abrogazione condizionata o differita».</div>
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<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Focalizzando l’attenzione sul rapporto fra legge e regolamento, <em>sub specie</em> regolamento di delegificazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, L. 23 agosto 1988 n. 400, espressamente richiamato nel preambolo del d.pr. n. 222/2011, prendiamo atto che trattasi di un regolamento che il Governo può essere legittimato ad adottare in determinate materie se a tanto lo autorizzi una legge che “determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti”. In tema, si segnala il costante insegnamento della Corte costituzionale secondo cui il rapporto fra il regolamento di delegificazione <em>ex</em> art. 17, comma 2, L. 400/88 e la legge che lo autorizza va conformato, <em>mutatis mutandis</em>, alla stessa stregua del rapporto intercorrente fra legge delega e legge delegata di cui all’art. 76 Cost. È stato, significativamente, affermato dalla pronuncia 22 luglio 2005 n. 303 che in materie coperte da riserva relativa di legge (in quel caso, l’art. 23 Cost. relativo alle prestazioni patrimoniali imposte), per i profili riguardo ai quali la norma di legge che autorizza il regolamento di delegificazione non prevede alcuna specifica direttiva (in quel caso, l’individuazione dei soggetti passivi di imposta), si applica la legislazione preesistente. Come si legge nella sentenza, «questa Corte,&nbsp;a proposito dell’ipotesi analoga (sotto tale aspetto) di delega legislativa volta al “riordino” di una materia,&nbsp;ha più volte affermato&nbsp;che, «in mancanza di&nbsp;principi&nbsp;e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo»&nbsp;(v.&nbsp;la&nbsp;<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0354s-98.html">sentenza n. 354 del 1998</a>, richiamata dalle&nbsp;<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0066s-05.html">sentenze n. 66 del 2005</a>&nbsp;e<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0239s-03.html">&nbsp;n. 239 del 2003</a>)”. Sul punto la Corte aggiunge un espresso richiamo adesivo alla «unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l’evidente differenza semantica tra i termini “norma” e “principio”) le “norme generali regolatrici della materia” hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai “principi&nbsp;e criteri direttivi”…». Applicando le coordinate concettuali ed ermeneutiche fissate dalla Corte costituzionale al caso qui in esame, ne deriva che con riguardo a una materia – qual è l’organizzazione dei pubblici uffici e, segnatamente, la disciplina delle procedure concorsuali – analogamente coperta da riserva relativa di legge in forza dell’art. 97, commi 1 e 3, letti congiuntamente all’art. 33 Cost., al regolamento di delegificazione è radicalmente precluso di innovare rispetto al sistema legislativo laddove la legge autorizzatrice non abbia provveduto ad abrogare la disciplina legislativa previgente delegando al contempo il Governo ad introdurre una disciplina diversa e di segno opposto. Come posto il luce da G. CORSO, <em>Commento all’art. 1</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, cit., p. 8, «la pubblica amministrazione è, fra le altre cose, una materia sottoposta a riserva di legge.. sicché non è ammissibile l’esercizio di una potestà regolamentare senza una base legislativa». Il medesimo indirizzo è stato espresso dal Consiglio di Stato. La sentenza n. 1120 della Sezione IV, depositata il 28 febbraio 2012 ha invero fornito inequivoche precisazioni in ordine al rapporto fra legge e regolamenti governativi: testualmente, «il conferimento espresso di potestà regolamentare e la contestuale indicazione di criteri e principi per il suo esercizio devono essere ritenuti obbligatori e come tale fondanti un presupposto di legittimità della stessa adozione dell’atto, nel caso di regolamenti di delegificazione, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988. In questo caso, laddove – come afferma la stessa Corte Costituzionale (sent. 22 luglio 2002 n. 376) – il regolamento attua “la sostituzione di una disciplina di livello regolamentare ad una preesistente di livello legislativo”; una sottrazione di una materia alla preesistente disciplina della fonte primaria, con contestuale abrogazione delle norme di legge previgenti, non può essere priva di indicazioni (oggetto/materia, criteri e principi direttivi, limiti) volte a costituire un parametro, pur ampio e generico, per il successivo sindacato giurisdizionale di legittimità dell’atto da parte del giudice amministrativo, pena la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. D’altra parte, lo stesso art. 17, co. 2, prevede che il legislatore, nel conferire al Governo la potestà regolamentare di delegificazione, deve indicare “le norme generali regolatrici della materia”, con ciò escludendo, in via espressa, che la delegificazione comporti un affidamento “integrale” di una materia alla fonte secondaria, persistendo l’esigenza di sia pur minimi e generali riferimenti di rango primario; e con ciò affermando altresì, per implicito, che l’esercizio di detta potestà regolamentare debba essere limitato nella discrezionalità da criteri e principi dettati dal Legislativo all’Esecutivo» (nello stesso senso, Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2013 n. 3675 e 16 febbraio 2012 n. 812).</div>
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<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> A. ORSI BATTAGLINI, <em>Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia non amministrativa</em>, Milano, 2005, p. 160, pone in luce che «Le cosiddette norme di azione, una volta depurate dalla loro unilaterale funzionalizzazione pubblicistica, sono esse pure idonee a creare rapporti giuridici con il destinatario dell’azione stessa: il che significa che sono esse pure norme di relazione e che garantiscono l’utilità del soggetto privato del tutto autonoma rispetto a quella “finale”».</div>
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<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Come ricorda A. IANNUZZI, <em>Regolamenti in delegificazione e sindacato di costituzionalità: la Corte indica la via</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2002, 1, l’obiettivo di superare quella confusione che ostacola persino una chiara definizione di cosa sia oggi la delegificazione spiega perché «un’importante dottrina sia stata costretta ad affermare — probabilmente nel tentativo di salvare la delegificazione a fronte del suo abuso, da una conseguente e sicura crisi e, quindi, dal suo definitivo tramonto — che «non può ritenersi che, di per sé, la rinuncia da parte del legislatore a dettare le “norme generali” dia luogo ad illegittimità costituzionale della legge di delegificazione o a illegittimità amministrativa del regolamento adottato in base ad essa», aggiungendo che “non si può escludere, tuttavia, che le disposizioni di principio possano essere talora ricavate da altre leggi vigenti, anche indipendentemente da un esplicito rinvio ad esse<a name="24up"></a>”… Aderendo alla soluzione prospettata, come si potrebbe sfuggire alla chiara intimazione della Corte costituzionale (sent. n. 150 del 1982), secondo cui il principio di legalità risulta violato quando una legge «non delimita per alcun verso il possibile contenuto sostanziale degli atti» di cui consente al Governo l’emanazione?».</div>
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<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Per G. CORSO, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Torino, 2017, p. 16 s., «il problema fondamentale del collegio può essere formulato in questi termini. Come è possibile estrarre da una pluralità di persone con opinioni naturalmente diverse una determinazione unitaria? Come è possibile ridurre ad un’unica volizione le manifestazioni di volontà di più persone? Il procedimento che millenni fa è stato escogitato, ed è tuttora in vigore, è quello della votazione: l’esito della quale è sottoposto al principio di maggioranza. Questo principio, a sua volta, richiede un meccanismo ulteriore che preliminarmente riduca la pluralità delle opinioni e delle volontà a due alternative. Tale meccanismo consiste nella proposta&#8230; In applicazione del principio maggioritario la proposta sarà approvata e diventerà delibera del collegio se avrà conseguito la maggioranza dei voti dei presenti. Il numero dei voti necessario per l’approvazione è quello della metà più uno dei membri del collegio presenti: si parla, in questo caso, di quorum funzionale… Il quorum funzionale (il numero dei voti necessario per l’approvazione della proposta) sarà pari alla metà dei membri presenti più uno … Si tratta di regole generali, il più delle volte non codificate, alle quali le discipline specifiche dei singoli collegi apportano deroghe». Rileva, a sua volta, G.B. VERBARI, <em>Organi collegiali</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 72, che «La volontà del collegio, come tale, non è né della maggioranza né della minoranza. Perciò risulta imprecisa la formula giurisprudenziale secondo cui è canone fondamentale dell’attività degli organi collegiali amministrativi che, in mancanza di norme specifiche, le quali prevedano un diverso quorum funzionale, la volontà del collegio si identifica con la maggioranza assoluta dei votanti. Si ribadisce: la volontà del collegio non si identifica con la maggioranza assoluta dei votanti. Se mai sarà necessaria la maggioranza assoluta dei votanti per formare la volontà del collegio: che è cosa diversa».</div>
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<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Sempre G.B. VERBARI, <em>op. cit.</em>, evidenzia che «il quorum necessario per l’adozione della deliberazione è finalizzato a formare la volontà del collegio» (p. 81) e che «di solito la materia del quorum è regolata dalle norme. Nell’evenienza di mancanza di norme, la giurisprudenza ritiene che si debba far riferimento al numero dei componenti effettivamente in carica e non a quello degli assegnati. La votazione è in via generale è regolata dal criterio maggioritario. Però le norme possono prevedere un diverso quorum funzionale: l’unanimità o delle maggioranze cosiddette rafforzate (due terzi o tre quinti dei voti)» (p. 76 s.).</div>
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<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Identica previsione era contenuta nell’art. 3 della Legge 7 febbraio 1979 n. 31, richiamato dallo stesso d.p.r. 382/1980 relativamente ai concorsi di prima fascia. E la stessa L. 240/2010, nell’indicare i criteri cui devono uniformarsi le singole università per disciplinare le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia abilitati, stabilisce che la proposta di chiamata deve essere formulata «da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia», e che tale proposta è approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice (art. 18, comma 1, lett. e). In definitiva, passando in rassegna la legislazione che storicamente ha disciplinato la materia dei concorsi universitari, si ricava come nessuna legge, né relativo regolamento di attuazione, abbia mai stabilito prima del c.d. Regolamento Gelmini una regola decisoria diversa dalla maggioranza assoluta dei componenti la commissione giudicatrice (metà più uno)</div>
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<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Potrebbero offrirsi molte altre esemplificazioni del principio accolto dal nostro ordinamento secondo cui le decisioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza semplice dei componenti: in senso non esaustivo, si pensi alle commissioni giudicatrici in materia di appalti pubblici, che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere composte da un numero dispari di componenti <em>ex </em>art. 84, c. 2, d.lgs. n. 163/2006, appunto per rispettare il principio di maggioranza. In proposito, vale la pena sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto che questa disposizione costituisca “<em>espressione di un principio generale</em>” (in quanto tale applicabile anche alle concessioni di servizi alle quali, come noto, non si applica la disciplina del codice degli appalti, salvo che per i principi generali, cfr. Tar Lombardia-Brescia, II, n. 1122 del 2010). Si pensi, ancora, alle decisioni assunte in conferenza di servizi <em>ex </em>artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990. Anche in questo caso il giudice amministrativo ha sottolineato come “la Conferenza di servizi debba assumere le determinazioni in base al principio generale maggioritario (maggioranza semplice), proprio di tutti i corpi collegiali a carattere deliberante” (Tar Lazio-Roma, sez. III, n. 5706/2004; Cons. St., sez. VI, n. 1023/2006).</div>
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<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Come ricorda F. GALGANO, <em>Principio di maggioranza</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 547 ss., «il principio di maggioranza attiene alla tecnica di formazione delle decisioni: è uno dei criteri in base ai quali sono assunte decisioni riguardanti una collettività di individui. È al tempo stesso un principio del diritto pubblico come del diritto privato: governa, nell’ambito del primo, il funzionamento delle assemblee elettive e dei collegi amministrativi e giudiziari, oltre che le forme di diretta decisione del corpo elettorale, come il referendum abrogativo… La maggioranza di numero è talora una maggioranza ‘assoluta’ (maggioranza dei componenti del gruppo), talaltra una maggioranza ‘relativa’ (maggioranza dei partecipanti alla deliberazione); altre volte ancora è richiesta una maggioranza cosiddetta ‘qualificata’ (maggioranza di due terzi, di tre quarti, ecc.)… Nelle collettività regolate dal diritto pubblico esso si presenta come il principio che attribuisce efficacia vincolante alla volontà della maggioranza anziché alla volontà di un solo individuo o di una minoranza di individui.&nbsp; Se nel diritto privato riduce la protezione dell’interesse del singolo, nel diritto pubblico tende a realizzare, invece, la più ampia partecipazione degli individui al governo del gruppo. Ciò spiega perché il principio maggioritario, giudicato nel diritto privato come quello che impone il sacrificio dell’autonomia del singolo, sia stato accolto nel diritto pubblico come il più ampio riconoscimento della libertà individuale».</div>
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<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Mette in luce, sul punto, S. BARTOLE, <em>Principi generali del diritto</em><em> &#8211;</em><em> A) diritto costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 500 s., che «il riferimento all’ordinamento giuridico dello Stato ha un innegabile funzione limitativa dell’ambito entro il quale al giudice è consentito di muoversi. È però l’indicazione di quell’ambito non esclude un suo intervento elaborativo e – in ultima analisi – creativo. Creazione ed elaborazione sono tuttavia vincolate dal punto di partenza che è al tempo stesso remora ad “ogni arbitraria immissione di elementi eterogenei”. Del resto, la delimitazione del campo di azione si aggiunge ai vincoli metodici che si vengono a desumere dalla fedeltà del legislatore all’espressione “principi generali”. Come è noto, il requisito della generalità viene interpretato come volto ad imporre una specifica procedura di identificazione dei principi “mediante un processo logico di progressiva astrazione generalizzatrice delle norme espresse che, a un momento dato, lo costituiscono”… Invero, quale che sia l’approccio seguito per attingere il livello dei principi, dovrebbe sempre essere possibile verificare <em>ex post</em> se i dati ottenuti trovano riscontro nell’ordinamento, nel senso che in questo si riscontrino norme particolari deducibili dai principi ex ante individuati, ovvero tali da comunque presupporli».</div>
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<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a>S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 511 ss.,&nbsp; che «nel disegno di Dworkin il modello di utilizzazione dei principi che egli elabora è destinato ad assicurare la realizzazione dei valori propri di quella che Dworkin stesso definisce “a liberal theory of law”. Le capacità di Hercules sono specialmente messe alla prova allorché egli è chiamato a confrontarsi con gli “<em>hard case</em><em>s</em>”, cioè quei <em>cases</em> per i quali non è possibile trovare una soluzione sulla base di una chiara regola di diritto posta in via via da una qualche autorità. Allora quell’eccezionale giurista può alternativamente fare appello alla Costituzione scritta, alla legislazione introdotta dai titolari del potere legislativo ovvero ai precedenti giurisprudenziali… Il diritto positivo ovvero l’insieme delle norme giuridiche così come definite dalla dottrina tradizionale sono pertanto &#8211; e neppure sempre &#8211; solo punti di partenza alla ricerca della soluzione dei casi da giudicare, di cui i fattori importanti risultano essere &#8211; appunto &#8211; i principi che &#8211; a detta di Dworkin &#8211; in quella dottrina tradizionale non rientrano. Ed è perciò che, per dare compiuta sistemazione alla sua proposta, egli prende le distanze dalla concezione hartiana del diritto, ritenendo che la dottrina della regola di riconoscimento non possa trovare applicazione nei confronti dei principi… Le argomentazioni di Dworkin si riferiscono anzitutto a principi inespressi, alla cui individuazione presiede il giudice secondo canoni che hanno più riguardo ai loro profili contenutistici che ad elementi formali. In tal caso non si può negare che manchino quei dati esternamente rilevabili, che, secondo la prevalente lettura restrittiva della norma di riconoscimento, sono atti a consentire un riscontro in termini obiettivi».</div>
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<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Ancora S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 513 nota testualmente: «Il fatto è che i principi di cui va discorrendo Dworkin non hanno, a rigore, un’esistenza &#8211; per così dire &#8211; fenomenologica distinta e indipendente dall’atto del giudice che li individua. È quindi comprensibile che <em>Hercules</em> non può effettuare il controllo dei principi in base ad una siffatta regola di riconoscimento, se tale controllo si deve risolvere in una verifica <em>ex post</em> su un dato preesistente all’atto per cui tramite il controllo si dispiega in accordo al previo modello. Il che non significa che la dottrina hartiana non possa trovare applicazione nel caso, purché la si concepisca in modo da includere l’attività del giudice che appunto provvede all’individuazione dei principi, nonché i criteri sostanziali cui egli è vincolato ad attenersi. In tal senso è certamente vero che la dottrina dworkiniana dei principi può coesistere e convivere con la teoria della norma di riconoscimento, purché questa sia opportunamente ed adeguatamente formulata».</div>
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<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Sul punto ancora S. BARTOLE, <em>op. cit</em><em>.</em>, p. 513, fa notare che «in fin dei conti elemento importante dell’insegnamento di Dworkin è il riconoscimento dell’appartenenza dei principi – per così dire – al materiale giuridico su cui vanno fondate le decisioni dei casi controversi. Pur distinguendoli dalle norme in senso stretto (<em>rules</em>), egli li considera altrettanto vincolanti che queste, e quindi si viene a collocare accanto alla nostra migliore dottrina che, senza distinguere principi espressi da quelli inespressi, a tutti riconosce giuridica normatività, alla loro osservanza egualmente vincolando i soggetti dell’ordinamento».</div>
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<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Sempre S. BARTOLE,<em> op. cit.</em>, p. 496, valorizza, in tema, «l’intuizione centrale dell’insegnamento di Crisafulli in materia di principi, per cui non vi è ragione di distinguere fra principi espressi e inespressi, cioè fra esplicite statuizioni legislative delle ragioni del diritto e i dati emersi attraverso l’opera di scavo degli interpreti volta a cogliere, al di là del dettato del legislatore, gli orientamenti e le linee di tendenza dell’ordinamento».</div>
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<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Osserva, al riguardo, S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 516, che «ha certamente ragione Crisafulli a non distinguere tra principi espressi e principi inespressi. Se all’individuazione di quest’ultimi si perviene, molto frequentemente, collegando le implicazioni che intercorrono fra più norme di specie e generalizzandole in un processo di astrazione, che ne coglie tutte le potenzialità normative, in fin dei conti lo stesso può dirsi per il procedimento ermeneutico che quelle stesse potenzialità ravvisa in una dichiarazione espressa del legislatore. Anche in tale ultimo caso l’interprete è chiamato ad effettuare un’operazione di riscontro, saggiando la riconducibilità al principio di una serie di disposizioni di dettaglio, ovvero di una molteplicità di fattispecie rimaste, per ora, prive di una regola espressa, tra le quali va annoverata la controversia cui è chiamato a dare una soluzione ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 disp. prel.».</div>
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<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> In questi termini S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 498 s., per il quale «ne consegue che, seppure qualitativamente principi espressi ed inespressi non possono essere distinti, almeno quantitativamente una distinzione fra essi è possibile, nel senso che senza ombra di dubbio la delegazione consentita dai principi inespressi è più ampia di quella accordata da quelli espressi. In un caso l’interprete deve partire dalla sola disposizione legislativa che autorizza il ricorso ai principi, laddove nell’altro caso il punto di partenza è – almeno in apparenza – ben più consistente, in quanto è possibile muovere da una dichiarazione del legislatore in subiecta materia. Va però ricordato, a quest’ultimo riguardo, che d’altra parte la stessa formulazione legislativa del principio vincola sino a un certo punto l’interprete. È pur sempre compito suo attribuire ad un enunciato legislativo la qualifica di principio, così aprendosi la via ad utilizzarla nei sensi consentiti dal citato articolo 12 disp. prel.. La definizione legislativa di una disposizione come principio ha rilievo nella misura in cui possono essere considerate irrilevanti le definizioni del legislatore, ovvero i suoi usi linguistici, ovvero – ancora – le rubriche che egli adotta. Ma in via di massima, non esclude quello che potremmo definire un intervento ermeneutico di “individuazione”».</div>
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<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Secondo lo stesso S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 514, «si può dire che i principi hanno valenza integratrice quando possono essere utilizzati per dare regolamentazione a casi in cui non corrispondono norme specifiche. Il che si verifica &#8211; ad esempio &#8211; allorché i principi appartengono alla categoria di quelli inespressi in quanto desunti da norme di specie già vigenti nell’ordinamento; ovvero quando principi espressi siano stati accompagnati o seguiti da una solo parziale attuazione».</div>
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<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> In merito ai principi, puntualizza ulteriormente S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 517, «in taluni contesti essi possono rappresentare il sintomo della decisione del legislatore di rilasciare ad altre autorità le decisioni di dettaglio altrimenti di sua competenza; in altre situazioni essi operano come “guidelines” di decisioni di autorità non legislative, altrimenti rilasciate all’arbitrio dei loro autori. E, però, come nella prima fattispecie (quella che in una accezione generica del termine è stata definita come una delega) le valenze programmatiche dei principi valgono a circoscrivere i poteri del “delegato”, così nella seconda ipotesi l’elasticità dei principi … consente a chi è tenuto a farne uso di articolare nel loro ambito soluzioni adeguate ai casi di specie in ordine ai quali è tenuto a provvedere. Tutto ciò può anche consentire di comprendere come mai sia avvenuto ed avvenga che i principi siano utilizzati quali limiti espressi o impliciti di potestà normative subordinate o concorrenti a quella del legislatore centrale».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Come puntualizzato da R. BIN,<em> Determinazione dei principi nella delega legislativa e norme transitorie</em>, in<em> Giur. cost.</em>, 1981, p. 383 ss., «i principi della legislazione previgente costituirebbero un limite a qualsiasi decreto delegato che non sia espressamente autorizzato a derogare ad essi dalla rispettiva legge di delegazione … Il problema si risolve tutto in termini di interpretazione del rapporto legge delegata-legge di delegazione quale da quest’ultima disciplinato. Si nega, cioè, che la legge delegata possa contravvenire ai principi quando a ciò la legge di delega non l’abbia autorizzata. In sostanza, si afferma che siccome spetta al legislatore delegante di fissare i principi e criteri direttivi cui il governo delegato è tenuto ad attenersi, solo un’espressa statuizione del primo consente di interpretare i poteri del secondo con l’estensione richiesta a conforto di una deroga dei principi».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> In tema S. BARTOLE, <em>op. cit.</em>, p. 520: «Un principio può essere definito principio dell’ordinamento anche se la sua matrice è strettamente circoscritta all’ambito di un istituto, di una materia, di una branca del diritto, purché il principio medesimo abbia una rilevanza tale da qualificare, direttamente o indirettamente, il modo di essere dell’ordinamento intero, ovvero di importanti sue parti componenti. Esso, cioè, apparirà come principio fondamentale della materia o della disciplina dei rapporti cui ha riguardo, e però la sua generalità implica qualche cosa di più, appunto la rilevanza generale delle indicazioni fornite… Alla loro individuazione si può giungere soltanto sulla base di elementi desunti o desumibili dal diritto vigente, perché da questo direttamente ed esplicitamente stabiliti in enunciazioni espresse di principio, ovvero in quanto argomentabili dalle sue stesse prescrizioni di dettaglio, ovvero dalla sua concreta applicazione».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Come rappresentato da G. GRECO, <em>L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo</em>, Milano, 1981, p. 145, risulta centrale verificare se possano essere qualificate come “sostanziali” o “materiali”&nbsp; «le rimanenti norme (quelle che individuano i presupposti per l’emissione di un atto o per l’emissione di un atto di un certo contenuto, quelle che precisano l’interesse pubblico primario cui è preordinato un determinato potere amministrativo, che impongono il rispetto del principio dell’imparzialità, ecc., nonché le “norme” o regole che disciplinano l’“opportunità” dell’azione amministrativa). La risposta al quesito non può essere che positiva. Le norme da ultimo richiamate, infatti, stabiliscono o contribuiscono a stabilire se e quando un determinato atto amministrativo deve essere emesso e, dunque, stabiliscono o contribuiscono a stabilire a chi “spetti” un determinato bene della vita, oggetto di interesse dei consociati, da un lato, e oggetto di disposizione autoritativa della pubblica amministrazione, dall’altro. Poiché, anzi, si è visto che il punto di riferimento immediato dell’interesse dei consociati, nel caso in cui la pubblica amministrazione detiene il potere di incidere sul cennato bene della vita, è rappresentato proprio dall’attività provvedimentale…, si comprende altresì come le cennate norme siano idonee a stabilire se detto “interesse” sia o meno riconosciuto dall’ordinamento e sussunto dallo stesso a livello di una posizione giuridica (sostanziale)».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> In realtà, nel caso in esame, il richiamo fatto dall’art. 17, c. 2, della legge n. 400/88, alle norme generali regolatrici della materia vale a radicare il vizio di violazione di legge.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> G. CORSO, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., p. 329.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Emblematici sono, in proposito, gli esiti della accurata rielaborazione storica offerta da L. CARLASSARE, <em>op. cit</em><em>.</em>, p. 620 ss.: «È indiscusso che, secondo i principi del sistema parlamentare, il regolamento non rappresenti più una fonte né originaria, né residuale, né parallela alla legge, ma bensì una fonte strettamente subordinata e derivata dalla legge formale», posto che «un significato più specifico del principio di legalità si afferma sotto la duplice spinta delle istanze garantiste dello Stato di diritto e dell’idea di sovranità popolare. Quest’ultima agisce in due direzioni: e rafforzando la supremazia della legge come espressione di potere democratico, ed escludendo la legittima l’esistenza di poteri non derivanti dall’investitura popolare. Scompare così l’idea di poteri originari esercitati iure proprio dal sovrano, dagli organi di governo o da chiunque altro: ogni potere deve fondarsi su un’attribuzione da parte della legge, espressione della volontà popolare. Ecco quindi un secondo significato di legalità: non più mera non contrarietà alla legge, ma necessità di una base legale per l’esercizio del potere. Gli organi del governo-amministrazione non sono tenuti solo al rispetto della legge, ma sono condizionati dall’esistenza di quest’ultima nel senso che possono esercitare solo i poteri ad essa conferiti. Di qui l’esigenza connessa all’idea stessa di Stato di diritto che gli atti della pubblica amministrazione siano sempre emanati in base ad una previa norma che, disciplinandoli, ne renda possibile il controllo giurisdizionale» (p. 616).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Così L.FERRAIOLI, <em>Passato e futuro dello Stato di diritto</em>, in G. Pino – A. Schiavello – V. Villa (a cura di), <em>Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo</em>, Torino, 2013, p. 431 s.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dal-giudice-amministrativo-nuove-e-significative-conferme-sul-conferimento-delle-abilitazioni-alla-docenza-universitaria-la-maggioranza-assoluta-e-sempre-regola-aurea-di-giudizio/">Dal giudice amministrativo nuove e significative conferme sul conferimento delle abilitazioni alla docenza universitaria: la maggioranza assoluta è sempre regola aurea di giudizio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La tutela de diritti sociali nei più recenti approdi della giurisprudenzaamministrativa tra vincoli di bilancio e principio di libera concorrenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-de-diritti-sociali-nei-piu-recenti-approdi-della-giurisprudenzaamministrativa-tra-vincoli-di-bilancio-e-principio-di-libera-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-de-diritti-sociali-nei-piu-recenti-approdi-della-giurisprudenzaamministrativa-tra-vincoli-di-bilancio-e-principio-di-libera-concorrenza/">La tutela de diritti sociali nei più recenti approdi della giurisprudenzaamministrativa tra vincoli di bilancio e principio di libera concorrenza</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. – Premessa. 2. – Brevi considerazioni introduttive. 3. – Tutela dei diritti sociali e vincoli di bilancio: il ruolo del giudice amministrativo. 4. – Tutela dei diritti sociali e principio di concorrenza: a proposito di alcune recenti sentenze del giudice amministrativo. &#160;5. – Conclusioni. &#160; 1. Premessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-de-diritti-sociali-nei-piu-recenti-approdi-della-giurisprudenzaamministrativa-tra-vincoli-di-bilancio-e-principio-di-libera-concorrenza/">La tutela de diritti sociali nei più recenti approdi della giurisprudenzaamministrativa tra vincoli di bilancio e principio di libera concorrenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>&nbsp;<br />
Sommario: 1. – Premessa. 2. – Brevi considerazioni introduttive. 3. – Tutela dei diritti sociali e vincoli di bilancio: il ruolo del giudice amministrativo. 4. – Tutela dei diritti sociali e principio di concorrenza: a proposito di alcune recenti sentenze del giudice amministrativo. &nbsp;5. – Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa</strong><br />
Negli ultimi anni si registrano in Italia, come nella maggior parte degli Stati appartenenti all’Unione europea, profondi cambiamenti della società e del rapporto di questa con il potere pubblico.<br />
Ciò è dipeso soprattutto dal periodo di stagnante crisi economica che, incidendo ormai sulle strutture sociali degli Stati della c.d. zona euro in modo destabilizzante, comincia a mettere in discussione i principi stessi che stanno alla base del sistema costituzionale dell’Unione europea, quali il valore &#8211; base dell’economia di mercato, del pluralismo economico, della libera circolazione dei beni, della libera concorrenza.<br />
Si aggiunga, inoltre, che il processo di globalizzazione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, tra l’altro, ha reso sempre più difficile il rapporto tra mercato e potere pubblico<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, ragion per cui si assiste, anche in Paesi a forte tradizione liberista<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, al proliferare di iniziative su più fronti atte a limitare la regolazione del mercato e a conciliare l’attività pubblica e privata per garantire <em>standard </em>di protezione dei diritti sociali<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
A fronte di politiche attive per la concorrenza, incapaci di imporre regole certe al mercato finanziario<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, in Italia il rilancio del ruolo del pubblico nel settore dei fattori economici sembra trovare negli ultimi anni un valido riscontro nella giurisprudenza amministrativa. E’ stato giustamente osservato, infatti, che per il giudice degli interessi “<em>accanto ai temi legati al rapporto fra diritto ed economia, tra potere pubblico e mercato, tra regolazione e contrattazione pubblica, tra ambiente e governo del territorio, acquistano un rilievo specifico le questioni […] riguardanti l’esercizio del potere a fronte dei “nuovi diritti”“<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong>[6]</strong></a>, </em>e specificamente dei diritti sociali, per i quali la tutela effettiva sembra ormai garantita da un’indagine istruttoria che non si limiti allo scrutinio soltanto dei principi della Costituzione e delle relative leggi, &nbsp;ma implichi anche le concrete dinamiche dei rapporti tra cittadino e potere<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Con queste brevi note cercheremo di evidenziare come il giudice amministrativo, da sempre attento osservatore delle dinamiche socio-economiche del nostro paese, abbia cominciato a spostare la propria attenzione sulla salvaguardia dei diritti sociali, troppo spesso messi da parte, perché ritenuti subordinati al principio di libera concorrenza<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> (e ultimamente, ai vincoli di bilancio).<br />
Ciò non ha affatto comportato il declassamento di detto principio, ma forse ne ha variato la prospettiva di osservazione, non più come fine ma come mezzo, o meglio strumento attraverso il quale raggiungere il fine del benessere sociale e dell’uguaglianza dei cittadini, come richiesto dalla nostra Costituzione.<br />
Così, attraverso un breve excursus sull’evoluzione del concetto di concorrenza, <em>rectius</em> tutela della concorrenza, e dopo più di un decennio dalla sua consacrazione a diritto costituzionalmente garantito, si cercherà di evidenziare la rilevanza del giudice amministrativo in questo percorso e la sua attuale presa di coscienza delle necessità di un ulteriore passo in avanti in direzione dei diritti sociali che è possibile cogliere in alcune, ancor poche, ma significative decisioni miranti a riequilibrare il complesso rapporto tra principio di libera concorrenza e tutela effettiva dei diritti sociali fondamentali.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Brevi considerazioni introduttive</strong><br />
La libera concorrenza è oggi da tutti considerata elemento necessario per lo sviluppo di un’economia di mercato<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, basata sul pluralismo nell’accesso ai mezzi di produzione nella diversità dei prodotti offerti ed infine nella libertà di scelta del consumatore finale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Dal punto di vista economico, l’intervento dello Stato attraverso monopoli e oligopoli frena il libero evolversi degli scambi di beni e servizi<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
&nbsp;Nel nostro ordinamento comunque non esiste una definizione di concorrenza, sebbene sia pacifico che detta nozione tragga origini dal concetto di libertà di iniziativa economica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Oggi, nella sua accezione più comune, s’intende l’equo confronto nella produzione di beni e servizi, al fine che questi siano offerti nella migliore qualità e a costi più vantaggiosi<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
&nbsp;Il primo vero e proprio intervento legislativo in materia di iniziativa economica privata si è avuto con il Codice Civile del 1942 laddove l’attività dell’imprenditore assume un rilievo giuridico autonomo.<br />
Così l’art 2595 cc che recita: “<em>La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell&#8217;economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><strong>[14]</strong></a></em>”, riconosce il libero esercizio dell’attività imprenditoriale attraverso la libertà contrattuale e la libertà di commercio riconosciuta ai privati, ben potendo comunque lo Stato intervenire massicciamente attraverso imposizioni e regole.<br />
L’art. 41 della Costituzione italiana riconosce la libertà di iniziativa economica privata<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. L’Assemblea Costituente, che rispecchiava la società articolata e complessa del tempo<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, opta per una soluzione di compromesso e nel sancire il principio della libertà di iniziativa economica<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, la subordina a precisi limiti quali “<em>l&#8217;utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana</em>” e delega il legislatore alla determinazione di “<em>programmi e controlli opportuni perché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali</em>”.<br />
Detta formulazione<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> ha comunque permesso allo Stato continui e perduranti interventi nell’economia ed il mantenimento di regimi economici monopolistici ed oligarchici in settori strategici, dichiarati di interesse nazionale.<br />
Il Giudice delle leggi, cui è spettato il compito di chiarire detti limiti e tentare di attribuire al vago concetto di “u<em>tilità sociale”</em> una qualificazione giuridica, ha da sempre riconosciuto nell’intera Costituzione economica (art.41, 42, 43 e 44 Cost) “<em>una chiara ispirazione unitaria”</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> ritenendo, anche laddove non menzionato, necessario l’intervento del legislatore nell’attuazione di dette disposizioni.<br />
E per quanto si sia proposta a livello dottrinale una qualificazione dell’utilità sociale come “principio-valvola” che consente “<em>adattamento della Costituzione al mutare della società</em>’”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> , mantenendo così&nbsp; la Costituzione all’altezza dei cambiamenti dell’esperienza giuridica, economica e sociale, la Corte costituzionale pur non avendone mai dato una chiara definizione, ne ha negli anni delineato l’ambito di operatività, ponendo l’accento sull’azione del legislatore in termini di fini perseguiti dalla norma e mezzi utilizzati per il loro raggiungimento<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Così, a fronte di continui interventi del legislatore intorno agli anni ’70 miranti a dare attuazione allo Stato sociale delineato dall’art.3 della Costituzione<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, e quindi pienezza alla tutela dei diritti sociali dei lavoratori con lo Statuto dei lavoratori,&nbsp; in tema di istruzione con la riforma della scuola, iniziata nel ‘63 e proseguita negli anni ‘70, in tema di sanità con l’istituzione delle SSN nel 1978 che ha segnato la fine dello Stato mutualistico in cui l’intervento a vantaggio dei disagiati era economico con sussidi e rimborsi, per lasciare il posto all’erogazione di prestazioni e servizi da parte di strutture pubbliche, ha fatto eco il Giudice delle leggi che ha validato i limiti posti all’attività imprenditoriale per la tutela del riposo settimanale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, delle donne lavoratrici<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, all’assistenza sociale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
In questo modo, considerando l&#8217;utilità sociale quale fine ultimo della norma che, nell’attuazione dei principi costituzionali, deve preliminarmente garantire l’eguaglianza delle parti sociali ed assicurare la salvaguardia della dignità umana, la Consulta ha posto limiti alla libera iniziativa economica privata intervenendo anche in materia economica<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Detta identificazione dell’utilità sociale con i diritti sociali ha però lasciato, con il tempo, posto ad un sempre maggiore interessamento della Corte verso la sfera dei diritti economici generali, quali l’equilibrio tra domanda ed offerta, i valori di competitività e concorrenza tra imprese, finendo con l’identificare il concetto di utilità sociale con l’equilibrio del mercato e le sue logiche, in una concezione mercantilistica<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, per la quale, solo attraverso una liberalizzazione dei mercati e riconoscendo un sempre più ampio margine di operatività alle imprese private in luogo delle aziende pubbliche, in un’ottica di liberismo e ed eliminazione di monopoli, è possibile raggiungere il benessere sociale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
Così ad una politica sociale che ha caratterizzato il primo ventennio della nostra Repubblica si è sostituita una politica economica su cui ha massicciamente inciso la crisi dell’economia mondiale e la normativa europea.<br />
Tutto ciò trae origine, intorno agli anni ’80, dalla Costituzione economica europea che proponeva&nbsp; una nuova configurazione del mercato, introducendo il principio in base al quale il mercato libero e concorrenziale costituisse la condizione essenziale per il benessere economico dei consociati; e intorno agli anni ‘90 con la svolta liberistica mondiale e la firma dei trattati di Maastricht 1992 ed di Amsterdam&nbsp; 1997, con cui si delinea la Costituzione europea, la tutela della concorrenza tra imprese viene elevata a principio fondamentale del diritto europeo.<br />
&nbsp;In base al diritto dell’Unione non è ipotizzabile un intervento statale dell’economia che non abbia effetti negativi sulla libera concorrenza<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, anche se a ben guardare, nella nostra Costituzione, non si rinviene alcune elemento che ci porti a tale preclusione, se è vero che proprio l’art.3 Cost. attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il&nbsp; pieno sviluppo della persona e la giustizia sociale.<br />
Ma alla crisi economica il nostro legislatore ha dato risposte non più in un’ottica di utilità sociale, così come intesa dai Padri costituenti, ma finalizzando ogni azione al pareggio di bilancio ed alla costituzione di un mercato libero<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, ove l’intervento pubblico fosse ridotto al minimo<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, nel rispetto della concorrenza, arrivando a modificare la Carta costituzionale e rendendo la tutela della concorrenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>&nbsp; (ex art.117 Cost.) e il vincolo di bilancio<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> (ex art.81 Cost.) principi costituzionali.<br />
La Corte Costituzionale così, sempre più attenta alle conseguenze economiche delle proprie pronunce, ha continuato ad operare una valutazione sulle azioni del legislatore che non devono, comunque, porsi come arbitrarie e palesemente incongrue, ma con l’ulteriore preoccupazione che non si determinino “<em>effetti distorsivi sul mercato, con lesione del principio della concorrenza”<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><strong>[34]</strong></a></em>.<br />
Non sussistendo nel nostro ordinamento giuridico, come già rilevato, una definizione di tutela della concorrenza, avendo il legislatore<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a> fatto propri i dettami del diritto europeo, il Giudice delle leggi si è trovato ancora una volta a delinearne gli ambiti di operatività, con scelte che non hanno di fatto coinciso sempre con il benessere sociale, ma più che altro con la necessità di garantire il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
A ciò si aggiunga la modifica dell’art. 81 Cost. che ha imposto il vincolo di bilancio, rendendo la Corte anche giudice della congruità economica delle scelte del legislatore, il che ha determinato, che anche quando nel bilanciamento dei diritti coinvolti ha favorito la tutela del diritto alla restituzione ai contribuenti&nbsp; di importi illegittimamente pretesi, che la Corte individuasse nell’irretroattività della propria pronuncia l’escamotage affinché la stessa non gravasse eccessivamente sul bilancio statale<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Detta evoluzione, con un legislatore il cui ruolo è stato totalmente stravolto, a livello internazionale, dall’ingresso del diritto europeo, ed a livello interno, dalla sempre maggiore invadenza dei Governi che si sono succeduti, che hanno avuto in comune l’appropriazione del potere legislativo attraverso decretazioni d’urgenza a “<em>suon</em> <em>di mozioni di fiducia</em>”, incapace di intervenire e porre un freno allo svilimento dell’importanza ed all’impoverimento nella sostanza dei diritti sociali, su cui l’Assemblea Costituente aveva costituito la Repubblica sociale e solidaristica, ha determinato un vuoto normativo che il giudice, costituzionalmente preposto all’applicazione di regole preesistenti, tenta di colmare operando al fine di contribuire al raggiungimento dei principi costituzionali di eguaglianza sostanziale.<br />
E se l’azione del Giudice delle leggi ha assunto in fondo un atteggiamento di “deferenza” rispetto all’operato del legislatore nelle diverse fasi evolutive della nostra Repubblica<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, lo stesso non può dirsi con riferimento alla giustizia ordinaria ed a quella amministrativa.<br />
Tralasciando il discorso relativo alla prima per ragioni di economia del presente lavoro, basti qui evidenziare, come il giudice ordinario sia da sempre il giudice dei diritti, avendo competenza esclusiva e mezzi processuali che gli hanno consentito un’adeguata analisi del caso concreto al fine di operare una giusta valutazione ed assicurare l’effettività della tutela giudiziale.<br />
La giurisprudenza amministrativa, nata per la tutela degli interessi legittimi nei confronti del potere amministrativo esercitato illegittimamente, ha avuto negli anni, invece, un’evoluzione che l’ha portata ad avere una competenza esclusiva in un numero sempre maggiore di materie ed a porsi anch’essa come giudice dei diritti<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Detta apertura, trova la sua origine nella sentenza della Corte Costituzionale n. 140/07 che, a fronte di una richiesta avanzata dal giudice ordinario, ai sensi dell’art.700 c.p.c., per la sospensione dei lavori di riconversione di una centrale termoelettrica, nell’operare il bilanciamento tra i diritti quali la salute, l’ambiente ed il lavoro,&nbsp; e nel ribadire la valenza fondamentale di tutti diritti coinvolti osserva che non esiste “<em>alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario &#8211; escludendo il giudice amministrativo &#8211; la tutela dei diritti costituzionalmente protetti<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><strong>[40]</strong></a></em>”.<br />
Così come la stessa Consulta aveva già affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8220;<em>le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><strong>[41]</strong></a></em> con le note limitazioni, ha legittimato il giudice degli interessi a decidere sulle controversie che derivano dalle limitazioni ai servizi imposte ai privati cittadini anche per esigenze di bilancio.<br />
Come è noto la giurisdizione amministrativa ha il compito di svolgere un controllo sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Ne consegue che l’adozione di un provvedimento che possa considerarsi legittimo deve basarsi su un’istruttoria completa ed una motivazione logica e coerente<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, rilevando che la loro carenza determina il vizio di eccesso di potere, laddove si è in presenza di vizi di incompetenza e di violazione di legge qualora la verifica circa la competenza dell’organo emanante e il rispetto della legge abbia avuto esito negativo.<br />
Ma è determinante la proporzionalità tra quanto il provvedimento imponga al privato e quanto il provvedimento soddisfi l’interesse pubblico. Un ingiustificato sacrificio del primo &nbsp;è sintomo di un non corretto bilanciamento di interessi<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Bilanciamento che in concreto è operazione davvero complessa qualora manchino chiare normative di riferimento e siano in gioco interessi costituzionali egualmente garantiti.<br />
Eppure la summenzionata sentenza della Corte fa un ulteriore passo avanti quando riconosce “<em>esclusivamente al giudice naturale della legittimità<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><strong>[45]</strong></a> nell’esercizio della sua funzione poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche una tutela risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno asseritamente sofferto anche in violazione di diritti fondamentali in dipendenza dell’illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione”<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><strong>[46]</strong></a></em>.<br />
Ciò ha comportato, con la riforma del processo amministrativo, un sempre più penetrante sindacato del giudice amministrativo, anche sull’esercizio della discrezionalità tecnica<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, sviluppatosi già allorquando è stata considerata risarcibile la violazione degli interessi legittimi<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Si è abbandonata l’idea della insindacabilità e irresponsabilità dell’azione pubblica a garanzia dell’effettività della tutela delle parti coinvolte nel procedimento, e nel rispetto del principio di ragionevolezza, affinché l’attività pubblica che non subisca ritardi a causa di immotivati controlli.<br />
Infine il Codice del processo amministrativo<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>, nel disciplinare i mezzi di prova riconosce al giudice la possibilità, ove necessario, di acquisire informazioni e documenti utili ai fini della decisione che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione e facendo propria l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, ha integrato il modello originario fondato sull’azione di annullamento con l’azione di condanna al risarcimento del danno<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
La questione ci riporta all’analisi in corso, laddove il giudice amministrativo operi proporzionale contemperamento di diritti sociali e principi economici che oggi risultano costituzionalmente garantiti<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Tutela dei diritti sociali e vincoli di bilancio: il ruolo del giudice amministrativo</strong><br />
Come già accennato il Parlamento è ormai compresso nella sua funzione normativa dal diritto dell’Unione e ciò accade anche e soprattutto in campo economico laddove sempre maggiori sono i limiti finanziari posti al bilancio statale dai trattati internazionali<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
A fronte di una politica europea incentrata sulla liberalizzazione del mercato attraverso la concorrenza e la stabilità finanziaria e monetaria, l’inserimento nella nostra Costituzione del vincolo di bilancio ha determinato la necessità di un bilanciamento tra l’esigenza di rigore economico e la garanzia dei diritti da questa assicurati.<br />
La questione si presenta piuttosto complessa non prevendo la Carta costituzionale una netta separazione tra diritti e interessi di mercato, trovando questi ultimi il limite proprio nei valori sociali, al punto che suscita qualche perplessità l’elevazione del vincolo di bilancio a principio costituzionale, rilevato che le misure adottate dall’Unione e la sottoscrizione dei Trattati soddisfacevano già efficacemente le esigenze di vigilanza sui bilanci<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
Detta operazione complessa, presupponendo una costante comparazione tra i diritti in Costituzione, è stata fatta propria dal giudice amministrativo che, mantenendo da sempre l’equilibrio tra potere pubblico e diritti dei consociati, connaturato alla propria funzione, è comunque in grado di garantire quell’effettività di tutela richiesta ad uno Stato democratico<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br />
Così, partendo proprio dalle finalità a tale tutela riconosciute, è riuscito a determinarne un ‘ordine di priorità’ che ha visto prevalere maggiormente i diritti sociali sulle esigenze finanziarie, opponendo a queste ultime proprio le esigenze di utilità sociale e quindi benessere sociale, cui il riconoscimento e la tutela dei diritti sono finalizzati.<br />
E per quanto tenute in debito conto le esigenze di pareggio di bilancio di Stato ed enti locali, in tema di istruzione, il supremo &nbsp;giudice amministrativo non ha avuto dubbi ad anteporre alle esigenze di contenimento della spesa di un istituto scolastico, la necessità di garantire al minore portatore di handicap un’adeguata istruzione che possa favorirne lo sviluppo personale<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>, rappresentando questa “<em> uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell&#8217;individuo” </em>al fine di <em>&nbsp;“assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno”</em><a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a><em>.</em><br />
&nbsp;Detta assunzione, che ha determinato l’annullamento dell’atto con cui il Dirigente scolastico aveva assegnato solo 8 ore mensili di sostegno all’alunno disabile, si è contraddistinta, anche, per la profondità del sindacato esercitato con riferimento alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate, a tal punto da far sorgere non poche perplessità in ordine alla natura del giudizio espresso (di merito?), laddove, come è noto, il giudice degli interessi ha solo a disposizione una tecnica giurisdizionale che permane nell’ambito della cognizione degli elementi fattuali, ai quali anche gli interessi vanno annoverati<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
Profili che, generalmente, vengono sottratti al sindacato del giudice amministrativo in quanto assistiti da una riserva di amministrazione<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Ma se si riconoscesse al “<em>vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche” </em>la possibilità di “<em>condizionare il diritto al sostegno”, </em>ciò significherebbe<em> “sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.</em><br />
Nel ragionamento del giudice, in altri termini, la determinazione di un limite delle disponibilità di bilancio, legittimerebbe iniqui provvedimenti da parte dell’amministrazione competente in relazione all’assegnazione degli insegnanti di sostegno, ledendo così il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione, il quale oltre a trovare fondamento nella Costituzione, è tutelato anche a livello sovranazionale.<br />
Pertanto, nel caso l’atto dell’amministrazione scolastica sia tale da porsi in contrasto con la legge, il giudice amministrativo deve immediatamente intervenire, mettendo in atto tutte le misure, anche cautelari, che oggi il processo amministrativo prevede<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, e riconoscere in sede di condanna il risarcimento qualora i pregiudizi sofferti siano dimostrati dal verificarsi di un danno patrimoniale, morale o biologico, non essendo ammissibile nell’esercizio delle proprie funzioni tale discrezionalità.<br />
A tal riguardo, va menzionata l’ordinanza del Tar Abruzzo che ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale avverso l’art.6 comma 2 bis delle legge Regione Abruzzo 78/78, come modificata dalla legge 15/04, nella parte in cui prevedeva il finanziamento alla Provincia di Pescara del 50% dell’importo erogato per i servizi di trasporto degli studenti disabili solo entro i limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio della Regione condizionando l’effettività del diritto allo studio agli “<em>arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’Ente territoriale</em>”<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
La Corte costituzionale<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’articolo in esame, ha escluso che i diritti alle prestazioni sociali possano essere condizionati “<em>nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title=""><strong>[62]</strong></a>.</em>&nbsp;<br />
Val la pena di evidenziare come detta pronuncia nel riconoscere la giurisdizione del giudice di legittimità&nbsp; in tema di diritti, e la lunga e costante evoluzione della stessa,&nbsp; dichiari che: <em>“…E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” , </em>e affidi al giudice degli interessi &nbsp;il difficile compito di garantire l’effettività degli artt. 2 e 3 della Costituzione, precisando, come dette operazioni preventive di calcolo, poste alla base dell’atto impugnato, siano del tutto arbitrarie e conseguentemente censurabili.<br />
Ed in effetti, nell’ordinanza del Tar Abruzzo si afferma che l’inclusione scolastica dei disabili è un diritto fondamentale che si sottrae alle rigide disposizioni dell’art. 81 Cost. e non può essere sottoposto ad alcun vaglio di sostenibilità finanziaria<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
E poiché il diritto sociale all’istruzione va sempre garantito, anche la formazione di classi eccessivamente numerose costituisce per il Tar della Campania un impedimento alla “<em>garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione</em>”<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><em><strong>[64]</strong></em></a><em>, </em>che va rimosso<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a><em>.</em><br />
Nel caso di specie, a dire il vero, il giudice amministrativo di prime cure, in via interpretativa, ha ampliato l’originario oggetto del giudizio, e obiettando all’amministrazione scolastica l’esercizio di una discrezionalità non concessa, ha ordinato alla medesima autorità di riesaminare l’accorpamento delle classi, in quanto il vincolo derivante dall’insufficienza di risorse economiche, non solo pregiudica “<em>l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e&nbsp; di orientamento”, </em>ma incide su diritti egualmente fondamentali, quali la violazione del CNNL( art. 28 CNNL 2006/2009) degli insegnanti, nonché le norme sulla sicurezza.<br />
Non mancano neanche, anche se più rare, sentenze in cui il giudice amministrativo ha riconosciuto a favore di disabili il risarcimento del danno per il perdurate inadempimento dell’amministrazione. In una di queste, il Tar Campania è arrivato a tale riconoscimento, giudicando la non assegnazione da parte dell’istituto scolastico di un insegnante di sostegno, quale grave inosservanza delle disposizioni normative che garantiscono la tutela dei disabili nell’ambito del servizio pubblico scolastico<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Sulla scia di questo indirizzo<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, ma a fronte di una incongrua diminuzione delle ore di sostegno per i bambini disabili, l’evento risarcitorio è stato riconosciuto anche ricorrendo al danno esistenziale di cui all’art. 2059 c.c. In particolare, il Tar Calabria- Reggio Calabria afferma “<em>nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione del legislatore (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale</em> “ <a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Per il giudice degli interessi, quindi, in materia di diritti sociali la discrezionalità del legislatore non assurge più ad un valore assoluto e trova un limite invalicabile nel rispetto delle garanzie dei diritti singoli.<br />
Detto approccio interpretativo è ravvisabile, anche quando è in discussione il diritto alla salute, costituzionalmente garantito come espressione della personalità ex art.2 Cost, e dell’uguaglianza ex art.3, e che nelle sue innumerevoli sfaccettature, si ricollega anche alla tutela dell’ambiente come diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente salubre<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, ed alle prestazioni sociali che nel nostro sistema, come è noto, sono sempre state sottratte alle logiche di mercato nella convinzione che altrimenti non si sarebbero potuti garantire equità ed accessibilità a tutti<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>.<br />
E nonostante questo assunto sia andato via via modificandosi a causa del necessario adattamento alla normativa europea che non ha mai sottratto i servizi sociali<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a> alle logiche del mercato, pur prevedendone con la Direttiva 24/2014 un regime cd. “alleggerito”, pronunce in merito non sono mancate, a partire dalla sentenza del Tar Veneto del 2003, sez. III, n. 3057, che accogliendo in pieno la c.d. teoria dei diritti perfetti formulata dalla storica sentenza n. 1436/1979 della Cassazione, ha affermato&nbsp; che il diritto alla salute si presenta come diritto soggettivo perfetto, sottraendosi a qualsiasi potere di affievolimento da parte di un atto della P.A.<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a><br />
Con riferimento all’organizzazione del servizio sanitario, è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento con il quale l’amministrazione competente ha rifiutato il rimborso delle cure mediche prestate all’estero, ed è stato imposto alle ASL la somministrazione gratuita di farmaci non ancora riconosciuti dall’AIFA<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>. In questa specifica pronuncia, non senza rilievo è il fatto che il giudice in esame ha sfruttato appieno gli strumenti offerti dalla cautela atipica, in quanto dopo l’accoglimento della domanda incidentale, ha, al contempo, sospeso gli effetti del provvedimento di diniego oggetto della domanda avanzata dal ricorrente e ha imposto all’autorità amministrativa di provvedere alla distribuzione gratuita del farmaco all’ammalato.<br />
Nondimeno, è importante la decisione del Tar Toscana del 2011 n. 694, che, condannando l’Asl e il Comune di Pistoia, ha dichiarato l’illegittimità di un atto amministrativo perché non riconosceva ad una paziente gravemente ammalata di Alzheimer ricoverata presso una residenza sanitaria assistenziale convenzionata (d’ora in poi RSA), il totale rimborso del contributo sanitario.<br />
In questa sentenza, oltre a stabilirsi la natura “esclusiva” della giurisdizione amministrativa in materia di riparto dei costi di ricovero in RSA, sembra possibile individuare un’interpretazione evolutiva da parte del giudice, in forza dei principi fondamentali del nostro ordinamento, quando ritiene che la soluzione adottata dall’autorità amministrativa competente contrasta altresì con “<em>i principi di unicità del sistema sanitario, di finanziamento pubblico dei c.d. LEA e di libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario</em>”.<br />
E’ proprio di pochi giorni fa, che il Tar Lazio- Latina, chiamato a decidere sulla richiesta di annullamento del provvedimento dell’amministrazione scolastica di esclusione della frequenza scolastica di un minore perché non vaccinato, con ordinanza del 19 ottobre 2017, ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal genitore con la quale si invocava l’accertamento del diritto del proprio figlio di frequentare l’anno scolastico.<br />
Per il Tar capitolino non esiste” <em>nessun danno grave e irreparabile, dovuto all’impossibilità di accedere al servizio scolastico dell’infanzia</em>”, potendosi conformare agli obblighi vaccinali stabiliti dalla normativa<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>.<br />
In altri termini, per il giudice degli interessi, il danno grave ed irreparabile lamentato in realtà è facilmente eliminabile dando seguito agli obblighi previsti dalla legge n.119/17.<br />
Sorvolando sulla motivazione del rigetto, che meriterebbe una più ampia disamina<strong>,</strong>&nbsp;non sembra affatto peregrino considerare, che il giudice di legittimità, nel caso di specie, ha voluto intendere il diritto alla salute sia nel suo valore soggettivo, quale strumento che&nbsp; attiene&nbsp; alla&nbsp; dignità&nbsp; sociale&nbsp; del&nbsp; cittadino,&nbsp; sia&nbsp; nel&nbsp; suo&nbsp; valore&nbsp; oggettivo, quale interesse&nbsp; insopprimibile&nbsp; della&nbsp; collettività.<br />
Una decisione, a parere di chi scrive, che conferma un deciso interesse dei diritti fondamentali sociali da parte del giudice amministrativo, soprattutto alla luce della circostanza che il valore di un diritto, il cui godimento dipende da una prestazione della p.a., anziché incidere sulla determinazione della giurisdizione, potrebbe produrre effetti riguardo ai poteri del giudice amministrativo, in modo da garantire una tutela più effettiva<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
&nbsp;Del resto, è utile ricordare che tali considerazioni trovano fondamento nella posizione espressa anni or sono dal Consiglio di Stato (a dire il vero temperata da alcune sentenze dei Tar<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>), secondo cui “<em>non si vede la ragione perché le regole di discriminazione della giurisdizione debbano essere, a fronte dei diritti c.d. “a nucleo rigido”, di categoria, cioè suscettibili di estensione ben oltre i casi esemplificati, né si comprende la sottesa, asserita pretesa di una minore incisività della giurisdizione amministrativa</em>”<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br />
Di notevole interesse è anche la decisione del Tar Piemonte<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>, che ha accolto il ricorso di alcune associazioni di volontariato avverso atti regionali che, nel classificare le prestazioni domiciliari in favore degli anziani non autosufficienti, come prestazioni di natura socio-assistenziale, incidevano illegittimamente sui livelli essenziali di prestazioni (LEA), al fine di non considerare le stesse a carico del servizio sanitario, neanche nella misura del 50%.<br />
La sentenza di cui <em>supra, </em>ripropone il contributo dato in questi anni dal giudice amministrativo al fine di determinare la scissione tra sanità e assistenza, troppo spesso legate da un rapporto alquanto ibrido. E’ noto che parte rilevante dei servizi sociali e dell’assistenza contiene elementi propri del diritto alla salute<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>, ed è sufficiente al riguardo considerare le ipotesi dei disabili gravi o degli anziani non auto sufficienti.&nbsp; Attraverso&nbsp; un&nbsp; lungo&nbsp; percorso&nbsp; giurisprudenziale<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>&nbsp; si&nbsp; è&nbsp; dato&nbsp; alla&nbsp; luce&nbsp; il&nbsp; generale&nbsp; convincimento&nbsp; sulla&nbsp; non&nbsp; congruità&nbsp; delle&nbsp; soluzioni&nbsp; correnti&nbsp; in&nbsp; tema&nbsp; di servizi&nbsp; comprendenti&nbsp; l’apporto&nbsp; integrato&nbsp; di&nbsp; elementi&nbsp; di&nbsp; ordine&nbsp; sanitario&nbsp; e d’assistenza;&nbsp; in&nbsp; particolare, nella sentenza in esame, è&nbsp; apparsa&nbsp; iniqua&nbsp; la&nbsp; circostanza&nbsp; che&nbsp; l’avente&nbsp; diritto&nbsp; a fruire del diritto all’assistenza sanitaria gratuita si trovi in taluni casi a dover sopportare l’onere di tali interventi in proprio, o al più con l’apporto residuale degli enti locali, solamente perché gli interventi di carattere sanitario sono compresi in tipi di prestazioni di carattere socio-assistenziale<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>.<br />
E se il giudice degli interessi riconosce l’esistenza di ostacoli di natura economico-finanziaria stante obiettiva carenza di risorse, al detto riconoscimento, insiste affinché le amministrazioni provvedano ad una diversa allocazione delle risorse, al fine di predisporle “<em>in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che domandano realizzazione</em>”.<br />
Così è stato imposto all’ASL “<em>l’esclusivo impegno economico</em>” laddove le condizioni del malato fossero “<em>caratterizzate da particolare gravità e cronicità</em>”<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>, cogliendo un chiaro <em>favor </em>per i diritti sociali della giustizia amministrativa che, avallata dalla giurisprudenza costituzionale, è poco incline a riconoscere limitazioni ed impedimenti al loro nucleo essenziale per mere esigenze finanziarie e di bilancio<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; <strong>4. Tutela dei diritti sociali e principio di concorrenza: a proposito di alcune recenti &nbsp;&nbsp;sentenze del giudice ammnistrativo.</strong><br />
I termini del discorso s’invertono invece quando in contrasto con i diritti sociali viene a trovarsi la tutela della concorrenza.<br />
Al giudice amministrativo è attribuita competenza giurisdizionale in materia di antitrust ed anche in questo frangente ha il preciso compito di equilibrare il complesso rapporto tra l’autorità pubblica dell’apparato amministrativo che ha assunto, come abbiamo avuto modo di rilevare, una sempre maggiore connotazione democratica, ed i nuovi diritti economici di libertà, libera impresa e tutela della concorrenza<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>.<br />
Premesso che la nozione di concorrenza, come abbiamo visto, fa propria quella del diritto comunitario comprendendo interventi regolatori e di promozione, uno dei campi ove maggiormente si determina l’incontro/scontro tra tutela della concorrenza e diritti sociali è quella degli appalti.<br />
Il codice degli appalti prevede, all’art.50<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>, che la stazione appaltante debba inserire nel bando di gara la clausola sociale e l’aggiudicatario debba, pertanto, garantirne il rispetto assicurando un livello occupazionale uguale e/o superiore al precedente affidatario del servizio, assorbendone tutte le unità lavorative.<br />
Ora, precisando brevemente che per clausola sociale si intendono quelle particolari disposizioni con cui la stazione appaltante inserisce nel capitolato di appalto l’obbligo di garantire misure a tutela dei lavoratori già in carico, se ne distinguono alcune maggiormente improntate alla tutela delle retribuzioni che garantiscono i minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di categoria, ed altre finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali.<br />
A fronte di una giurisprudenza comunitaria piuttosto restia a riconoscere nell’opera di bilanciamento dei valori un <em>favor</em> verso la clausola, anche nel nostro ordinamento la giurisprudenza ne ha con il tempo riconosciuto il valore giuridico e chiarito la portata, prima decisamente elusa dall’Autorità garante della concorrenza<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>.<br />
E se l’assunto di base è che ad un’organizzazione di impresa che operi in maniera più efficiente, riuscendo a ridurre il costo del lavoro, non può essere impedita la&nbsp; partecipazione e/o aggiudicazione di una gara, il supremo giudice amministrativo nel pronunciarsi in merito ha affermato che l’interpretazione della c.d. clausola sociale in un bando di gara deve seguire i principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza per non risultare lesiva della concorrenza, ed in contrasto con la libertà d’impresa, ex art. 41 Cost.<br />
Pertanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente “<em>deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><strong>[87]</strong></a> </em>ed i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.<br />
Detta giurisprudenza, che a buon diritto può considerarsi prevalente<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>, ha di fatto condizionato la tutela dei lavoratori a fattori prevalentemente economici quali il modello organizzativo e gestionale prescelti dall’imprenditore, che in concreto tutelano in modo piuttosto fragile i lavoratori, essendosi così operato il bilanciamento a discapito del diritto.<br />
Ma vale evidenziare come il testo novellato dell’art.50 D.lgs. n. 50/16<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a> non riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di scegliere se inserire o meno detta clausola nei bandi, ma ne impone l’inserimento tassativamente, aprendo le porte a nuovi possibili sviluppi interpretativi che potrebbero scardinare l’orientamento secondo cui la c.d. clausola sociale, connotata dal carattere facoltativo, “<em>non deve comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il sevizio&nbsp; utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore</em>…”<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a><br />
Da qui una prima e recente sentenza del Tar Liguria, sez. II, che con la decisione n. 55 del 27 gennaio 2017, ha vietato che l’offerente<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a> potesse ridurre discrezionalmente il numero di lavoratori da utilizzare nell’appalto<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>.<br />
Brevemente, la SPA aggiudicataria del lotto I della gara a procedura aperta indetta dal comune di Genova per il servizio di ristorazione, impugna il provvedimento dirigenziale con il quale le è revocata l’assegnazione per mancato rispetto della clausola sociale apposta, che prevedeva l’assunzione di tutto il personale della gestione uscente.<br />
Le censure mosse al provvedimento riguardano prevalentemente l’indeterminatezza della clausola sociale, con riferimento al numero dei dipendenti da assorbire.<br />
Il TAR ligure, rilevata la possibilità di operare detto calcolo già in sede di presentazione dell’offerta, nel rigettare il ricorso, pone l’accento sulla determinatezza della clausola e sul suo carattere cogente.<br />
Lo sviluppo argomentativo del TAR è chiaro e coerente, laddove precisa che la clausola contenuta nel bando<em>, </em>conforme alla disciplina contrattuale collettiva (art. 335 C.C.N.L. &#8211; doc. 28 delle produzioni 19 luglio 2016 di parte comunale), è posta a tutela di tutto il personale addetto all&#8217;unità produttiva interessata<em>, “assume portata cogente sia per gli offerenti che per l&#8217;amministrazione</em><a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>, ne’ può essere invocato il necessario contemperamento del principio di libertà economica perché “<em>si osserva che è proprio l&#8217;inserimento nella lex specialis della così detta clausola sociale che realizza, a livello del singolo appalto, il necessario contemperamento tra il diritto di iniziativa economica e le finalità sociali di salvaguardia occupazionale.”</em><a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>.<br />
Così il giudice di prime cure, nell’operare il bilanciamento di interessi, necessario qualora vengano a confronto diritti tutelati in egual misure, nel far prevalere il diritto al lavoro sulla tutela della concorrenza afferma, altresì, la determinatezza e la cogenza della clausola, così come aveva già fatto lo stesso Consiglio di Stato che ha osservato<em> “che una volta che la detta clausola sia stata richiamata dal bando, essa assume portata cogente, sia per gli offerenti che per l&#8217;Amministrazione</em> “<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>.<br />
E lo stesso giudice degli interessi si è poi pronunciato a distanza di qualche mese<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a> e ha accolto il ricorso presentato avverso la comunicazione di aggiudicazione di un appalto pubblico avvenuta in contrasto con la clausola sociale di assorbimento inserita nel bando.<br />
Ciò che viene in rilievo questa volta è l’assunto per cui le condizioni giuridiche ed economiche dei lavoratori non devono mai essere modificate.<br />
Nel caso di specie il capitolato impone all’aggiudicatario l’assorbimento dei lavoratori della precedente affidataria con l’obbligo di applicare lo stesso CCNL.<br />
A tal proposito, il Tar precisa sussistere una duplice disciplina in merito: qualora il CCNL non contenga alcun precisazione sulla conservazione del posto di lavoro, in caso di subentro negli appalti, la disciplina è quella prevista dall’art.50 del d.lgs n. 50/16, oggi obbligatoria, che “<em>impone il bilanciamento degli interessi tra l’esigenza di conservazione del posto e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro”</em> rimanendo a discrezione non l’<em>an</em> ma solo il <em>quomodo”</em>.<br />
Lo strumento della clausola sociale, pertanto, consente una flessibilità all’imprenditore nei confronti dei lavoratori quanto al numero ed alla qualifica e, previa verifica del diverso modello organizzativo, l’imprenditore può non assorbire tutto il precedente organico; dove invece è preclusa ogni scelta, è sulla disciplina giuridica del CCNL applicato<em>.</em><br />
Ne’ tale obbligo “<em>si traduce in un vulnus alla par condicio</em>” essendo tutti i concorrenti ben informati sulla sussistenza della clausola.<br />
Laddove, invece, l’obbligo del mantenimento del contratto di lavoro sia previsto dallo stesso CCNL di riferimento, invece, l’amministrazione appaltante è tenuta a prevedere lo spostamento dei lavoratori “<em>senza che il nuovo appaltatore possa opporre la libertà di iniziativa economica all’applicazione di tale obbligo</em>”, considerato che anche l’appaltatore in fase di contrattazione è libero di effettuare la scelta del contratto da applicare, scelta che non può avvenire <em>ex post</em>, operando in questo modo un “<em>aggiramento della previsione normativa</em>” .<br />
Si è dell’idea che ancora una volta il giudice amministrativo di prima istanza, nel porre l’accento su aspetti legati alle clausole sociali ed alla tutela della concorrenza, inquadrando il problema dal punto di vista del cittadino/lavoratore e sul diritto a lui riconosciuto, compia un ulteriore passo in avanti verso la tutela dei diritti sociali.<br />
In questo caso, il giudice, nelle sue motivazioni, lascia intendere che la concorrenza possa essere anche codificata quale interesse pubblico, ma non finale, piuttosto funzionale al raggiungimento di altri interessi pubblici, quasi a considerarla meritevole di tutela non per il suo valore intrinseco, ma per il fatto che, mediante essa, i cittadini-utenti possano trarre beneficio di servizi pubblici di buona qualità e a costi bassi<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>.<br />
Quanto detto, ci induce a ritenere che nella giurisprudenza amministrativa cominci a farsi strada una nozione di concorrenza tenacemente ancorata all’art. 41 Cost., il cui scopo non è solo finalizzato a regolare &nbsp;un mercato fortemente competitivo, &nbsp;ma soprattutto &nbsp;realizzare il progresso sociale della comunità.<br />
Sulla scia delle considerazioni svolte, va segnalata la sentenza del Tar Puglia-Lecce, III, n. 871 del 31 maggio 2017, nella quale si è dichiarato l’illegittimità di un appalto di servizi legali indetto da un Comune secondo il criterio del prezzo più basso. Nel caso di specie, attraverso una interpretazione estensiva, il giudice di prime cure, ha applicato per i servizi legali le disposizioni del contratto d’opera intellettuale ex art. 2233, 2° co. cod. civ., che stabiliscono “ <em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”.<br />
Il giudice amministrativo considera la necessità di evitare il <em>dumping</em> salariale una esigenza di interesse generale, e quindi, esso va sempre censurato.<br />
L’esigenza di una diversa valutazione dei diritti in parola era però già stata avvertita dal TAR Piemonte<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a> che, a fronte di una meccanica applicazione delle regole della concorrenza, aveva rimesso con ordinanza alla Corte Europea la questione circa il trasporto sanitario ad opera di associazioni di volontariato.<br />
La questione nasceva dalla difficoltà di adattare il diritto comunitario, per cui l’attività di trasporto sanitario è attività avente rilevanza economica e i soggetti che la svolgono sono considerati imprenditori a tutti gli effetti, e quindi trattati come tali nel libero mercato, alla “<em>struttura volontaristica di queste associazioni” </em>ed alla <em>“difficile comparabilità, anche astratta, con gli ordinari operatori di mercato</em>”.<br />
In più, questa difficoltà di comparazione potrebbe tradursi nell’impossibilità di svolgere qualunque attività “<em>al di fuori delle regole di mercato e operare secondo la propria vocazione solidaristica</em>”, con l’ulteriore conseguenza che tutto ciò comporterebbe una maggiorazione dei costi che inciderebbero eccessivamente sugli enti pubblici che per il rispetto del patto di stabilità a cui sono tenuti <em>“dovrebbero farne a meno a discapito dei diritti sociali”</em>.<br />
Una decisione che mira, a parere di chi scrive, a consolidare quel convincimento che prende sempre più corpo nel giudice amministrativo, secondo cui il controllo esercitato sul mercato da parte degli apparati pubblici, sarebbe capace di offrire una maggiore garanzia ai diritti e agli interessi dei cittadini<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Così, nel momento in cui si scrive, il dubbio viene proposto alla Corte di Giustizia europea, richiamando all’uopo gli artt. 7 e 9 TFUE e la nuova disciplina sugli appalti, che riconosce per l’affidamento di servizi sociali un regime alleggerito rispetto agli altri.<br />
<strong>N</strong>el medesimo ordine di considerazioni, infine, va segnalata la recente sentenza del supremo giudice amministrativo<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a> che afferma che la raccolta e la cessione del sangue umano e dei suoi componenti deve rimanere al di fuori del mercato, prevedendo la normativa statale che la raccolta debba avvenire attraverso donazioni volontarie, anonime e gratuite, e che questi siano gli elementi che garantiscono la minimizzazione di contaminazioni per il plasma italiano<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.<br />
In breve, il problema è sorto quando un’azienda (Biotest Pharma GmbH) con sede in Germania, dove il sangue è raccolto in regime di libero mercato, ha richiesto di essere inserita tra i centri di produzione di medicinali emoderivati, autorizzati alla stipula delle convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.<br />
Ottenuto il diniego del Ministero della salute italiano, la suindicata azienda ricorreva al Tar Lazio che accoglieva il ricorso della azienda tedesca con la sentenza n. 1370 del 2015, nella quale, pur riconoscendosi che il requisito individuato dal Ministero era diverso da quello della gratuità&nbsp; della donazione del sangue, ha dischiarato&nbsp; che<strong> “</strong><em>nella fattispecie in esame il suddetto Ministero non ha tenuto conto che la società ricorrente ha dimostrato la sussistenza di elementi tali da evitare i pericoli denunciati dalla gravata determinazione della cross contamination e delle differenti situazioni epidemiologiche</em>”<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.<br />
I giudici di Palazzo Spada, in integrale riforma della sentenza del Tar capitolino, hanno ritenuto in questo caso che il divieto di cessione a fini di lucro del sangue e dei suoi componenti, stabilito dalla legge italiana, sia pienamente compatibile con le direttive europee ed assolutamente non lesivo della libera concorrenza, non potendosi garantire altrimenti la minimizzazione di contaminazioni per il plasma italiano.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>5. &nbsp;Conclusioni</strong><br />
In conclusione di questa analisi della giurisprudenza, possiamo trarre da queste annotazioni alcuni argomenti di riflessione.<br />
La determinante necessità di operare in un mercato libero, vincolando ogni scelta politica economica e sociale al pareggio di bilancio, divenuto principio costituzionale, e la “corsa” alla concorrenza, giunta al culmine con la costituzionalizzazione della sua tutela ex art.117 Cost, e nella giurisprudenza costituzionale successiva, ha posto sullo sfondo i valori cui tradizionalmente è ispirata la nostra Repubblica, quale quello della solidarietà che è consustanziale all’assetto sociale delineato in Costituzione.<br />
Così sono stati invertiti i termini della questione principale: non più le libertà economiche per la realizzazione dei diritti sociali, ma una politica finalizzata unicamente al raggiungimento di tali libertà economiche in un rapporto di vero contrasto con i diritti sociali che necessita di un costante bilanciamento<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.<br />
E’ il caso tuttavia di rilevare anche la sintomaticità delle scelte lessicali operate dal legislatore e<br />
dalla giurisprudenza:&nbsp; i&nbsp; termini contrasto, &nbsp;bilanciamento, prevalenza&nbsp; infatti,&nbsp; se&nbsp; sostituiti&nbsp; da confronto, contemperamento&nbsp; e&nbsp; maggioranza potrebbero&nbsp; attribuire&nbsp; al&nbsp; problema&nbsp; una&nbsp; diversa prospettiva.<br />
Quanto detto non deve portaci chiaramente a negare la libera concorrenza in uno Stato economicamente e finanziariamente sano, come elemento necessario nell’esplicazione delle libertà individuali<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>, ma a considerarla come uno degli strumenti che la nostra Costituzione mette a disposizione dei cittadini per il raggiungimento del benessere collettivo.<br />
E’ opportuno inoltre rilevare che un mercato libero non è privo di regole<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>, ma è un mercato dove le poche e chiare regole sono in grado di tutelare tutti gli interessi costituzionali, assicurando il contemperamento di tutte le libertà in gioco<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
La storia dei diritti sociali, come abbiamo visto, in Italia ha subito un andamento piuttosto altalenante e dopo una fase di quasi totale condizionamento alle esigenze economico-finanziarie dello Stato, sta vivendo oggi un rinnovato vigore, determinato soprattutto dal nuovo corso della giurisprudenza amministrativa che, timidamente affacciatasi al mondo dei diritti, grazie alle sempre più chiare determinazioni della Corte Costituzionale<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a> e della giurisprudenza della Corte di Cassazione<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>, ha ormai aperto la strada ad una nuova concezione del rapporto Pubblica amministrazione/cittadino<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a> basato, sulla tutela incondizionata della libertà della persona ed a tutte le espressioni della personalità che ne sono conseguenza.<br />
E questo ha determinato, come abbiamo avuto modo di rilevare, una tutela giurisdizionale sempre maggiore, avendo il giudice amministrativo imposto, anche attraverso la tutela cautelare e risarcitoria, alle amministrazioni interventi ed azioni che rispettassero il dettato costituzionale.<br />
Interventi chiari e diretti quando si discute di istruzione e sanità, più timidi quando sono in discussione le prestazioni ai servizi sociali, ma comunque ormai chiaramente improntati ad impedire il sacrificio di un diritto fondamentale, ovvero a condizionarlo ad esigenze di bilancio.<br />
Tant’è che i giudici di Palazzo Spada hanno considerato detto condizionamento espressione di una discrezionalità che non trova alcuna legittima giustificazione, e in chiaro contrasto con gli stessi principi che identificavano, per i Padri costituenti, la nostra Repubblica come sociale, il cui compito è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana.<br />
Discrezionalità che quindi può essere esercitata solo ed unicamente nell’attuazione dei diritti costituzionali, se è vero che il giudice amministrativo, in recenti sentenze, ha più volte sottolineato che le libere scelte dell’agire amministrativo, <em>rectius</em> discrezionalità amministrativa, debbano essere esercitate non in contrasto con i diritti sociali fondamentali, ma, viceversa, protese alla completa realizzazione di essi<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a>.<br />
La stessa convinzione e determinazione ancora però non emerge quando uno dei due termini del rapporto è la tutela della concorrenza.<br />
Ma l’analisi delle, a dire il vero, ancor poche sentenze sul tema evidenziano, a parere di chi scrive, un, seppur timido, tentativo della giurisprudenza amministrativa di invertire la propria rotta, nel rispetto della normativa europea, ma non più “applicandola meccanicamente”, ma cercandone sempre un maggiore adattamento alla realtà sociale.<br />
Così il giudice amministrativo nel riconoscere alla clausola sociale una specifica funzione, ne attribuisce in modo inequivocabile valore precettivo, non potendo più a questa opporsi una limitazione alla concorrenza tra imprese.<br />
E ciò, in altre parole, significa bilanciamento a favore dei diritti sociali.<br />
E non appare a questo punto peregrino rinvenire in dette sentenze un cambio di rotta che si esprime attraverso il tentativo di ridimensionare il principio di concorrenza, in un mercato fondato sui valori della solidarietà e finalizzato al raggiungimento del benessere sociale<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a><strong>.</strong><br />
E difatti, oggi la giustizia amministrativa, accogliendo in pieno i principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché applicando direttamente gli articoli della Costituzione che disciplinano i diritti di seconda generazione<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>, è sempre più la sede “naturale” in cui si riconosce una tutela effettiva di quelle posizioni giuridiche soggettive che trovano fondamento in quei diritti fondamentali sociali, quali l’assistenza, l’istruzione e la salute, a cui migliore dottrina<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a> ha da tempo attribuito il valore di diritti “insopprimibili”.<br />
Basti pensare a quando sia cresciuta la domanda di giustizia dinnanzi al giudice degli interessi relativi ai servizi pubblici, atteso che sono proprio i servizi concessi dalla P.A. a conferire a questi diritti l’effettività.<br />
Questo “nuovo ruolo” del giudice amministrativo, che si concreta nella potenzialità di concorrere a rafforzare &lt;&lt;<em>la latitudine contenutistica dei diritti spettanti ai singoli</em>”<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a>, &nbsp;sia mediante i moniti rivolti al legislatore affinché questi si faccia carico di politiche di bilancio che valorizzino “<em>il volto personalista dei diritti sociali</em>”, sia contribuendo a formulare un concetto di concorrenza inteso in senso dinamico<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a>, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre gli squilibri prodotti da uno sviluppo “frenetico” del mercato e favorire una giusta ripartizione delle risorse, nel rispetto del consumatore, contraente debole per definizione<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>, è stato reso possibile anche per merito anche dei nuovi strumenti istruttori e processuali di cui esso dispone, dopo l’entrata in vigore del codice del processo del 2010.<br />
Invero, la possibilità di valutare la fondatezza dei ricorsi dei privati, riconoscendo loro il risarcimento dei danni sopportati in dipendenza dell’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, la dotazione dei mezzi probatori tipici del processo civile e l’esercizio della tutela cautelare atipica, lo sforzo interpretativo che ha portato ad ampliare il novero e il contenuto delle azioni esperibili, il modulare, per rendere giustizia, l’effetto demolitorio alla richiesta di tutela, calibrando gli effetti temporali delle decisioni di annullamento al fine di non coinvolgere quelli <em>medio tempore</em> prodotti dal provvedimento nell’interesse dello stesso ricorrente, sono indubbiamente tutti elementi che hanno indirizzato l’attività di cognizione del giudice amministrativo verso le pretese sostanziali azionate, ma, al contempo, essi hanno contribuito a far maturare la convinzione&nbsp; nei cittadini che il giudice in parola sia ormai capace di garantire una sostanziale protezione ai diritti costituzionali, <em>rectius</em> diritti sociali, assicurando ad essi un ampio ventaglio di forme di tutela satisfattiva.<br />
La strada appare comunque ancora in salita, in special modo nel settore economico dove il diritto comunitario, che ha queste radici, appare ancora improntato alla tutela del mercato ed alla sua, poco discutibile, supremazia.<br />
Tuttavia, proprio dal diritto comunitario<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a>, che negli anni ha sempre maggiormente sottratto spazi di azione ai legislatori nazionali, si segnala una volontà di concederne nel concreto di più ampi al giudice amministrativo, il quale diviene, a questo punto, sempre più interlocutore privilegiato, e a cui si richiede, nel difficile compito di contemperare la tutela di interessi economici e di libera concorrenza con la garanzia dei diritti sociali, un giudicato equo e proporzionale.<br />
Un giudicato equo e proporzionale che, tuttavia, in molte occasioni si erge a paladino della difesa dei diritti sociali costituzionalmente garantiti, alla luce anche di un recente orientamento secondo cui l’iniziativa economica privata è si libera, ma deve essere coordinata con il supremo valore dell’utilità sociale, di cui espressamente si fa portavoce il comma 2 dell’art. 41 Cost<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>.<br />
Il giudice amministrativo, soprattutto di prima istanza, forte delle proprie conquiste e della continua opera di bilanciamento di interessi tra esigenze della PA e tutela delle posizioni dei privati, offre quindi una nuova prospettiva di analisi sulla questione, riuscendo spesso a dare risposte che hanno il merito, pur nel rispetto di uno sviluppo armonioso e sostenibile delle attività economiche, di garantire un alto livello di protezione dei diritti sociali fondamentali.<br />
&nbsp;<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Si v. per una riflessione più ampia sul complesso tema S. Battini, <em>La globalizzazione del diritto pubblico</em>, in Riv.trim. dir. pubbl.,&nbsp; n. 2/2006, p. 325 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Si rinvia a M.S. Giannini, <em>Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche</em>, Bologna, 1986, p. 69 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> L’esempio più evidente è dato dal Regno Unito in cui si sono riscontrate, seppur temporaneamente, varie iniziative di nazionalizzazione del sistema bancario.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sul punto si v., G. Napolitano, <em>Servizi pubblici e rapporti di utenza</em>, Padova, 2001, p. 632; N. Irti, <em>Il carattere politico-giuridico del mercato</em>, in S. P. Panunzio (a cura di), <em>I diritti fondamentali e le Corti in Europa</em>, Napoli, 2005, p. 344 ss; A. Lucarelli, <em>Politiche pubbliche, regolazione e mercato</em>, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1, 2006, pp. 4 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si cfr. le osservazioni di S. Battini, <em>Introduzione, in La regolazione dei mercati finanziari</em>, a cura di S. Battini, Milano, p. 1 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Consiglio di Stato, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 &#8211; Relazione del Presidente Alessandro Pajno in,<em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si cfr. G. Berti, <em>Diritto amministrativo. Memorie e argomenti</em>, Padova, 2008.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> A questo riguardo si rinvia a S. Niccolai<em>, Mercato come valore o mercato come regole? Osservazioni minime su un tema importante</em>, in Giur. cost., 1991, pp. 3680 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> A. Contieri, La programmazione negoziata: la consensualità dello sviluppo, Napoli, 2005, p. 121.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Si v., tra gli altri, S. Cassese<em>, Regolazione e concorrenza</em>, in G. Tesauro e M. D’Alberti, in <em>Regolazione e concorrenza</em>, Bologna, 2002, p.12. ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Sul punto si v. A. Police, <em>Tutela della concorrenza e pubblici poteri</em>, Torino, 2007, passim.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Dal suo scarso rilievo in un sistema economico alle origini basato sulla produzione agricola e artigianale destinata all’autoconsumo, il concetto di libertà di iniziativa economica comincia a svilupparsi in concomitanza allo sviluppo del traffico mercantile e dell’economia di scambio risalente all’età comunale. Ma riceverà la sua piena consacrazione come principio autonomo solo con la proclamazione, nella Francia rivoluzionaria, del “principio di libertà del commercio e dell’industria”. Restano comunque rare le Costituzioni ottocentesche che riconoscono una tutela all’iniziativa e all’attività economica privata e lo Statuto Albertino non costituiva un’eccezione, ove era riconosciuta la libertà patrimoniale che, a giudizio di Santi Romano “integra la libertà di attività”; cfr. Santi Romano, <em>Il diritto pubblico italiano</em>, Milano, 1914, pubblicazione, 1988, p. 101 ss.<br />
Nella Carta del Lavoro, elaborata in vigenza dell’ordinamento fascista del 21/4/27, si affermerà poi che l’intervento dello Stato nella produzione economica è residuale, qualificando l’iniziativa economica privata come “<em>lo strumento</em> <em>più efficace e più utile nell’interesse della nazione</em>“ per “<em>il benessere dei singoli e sviluppo della potenza nazionale</em>”. Cfr. Carta del Lavoro, art.7.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>&nbsp; Si v., ex multis, F.G. Scoca, <em>voce Attività amministrativa</em>, in Enc. dir., vol. Agg. VI, 2002, pp. 75 ss. ; M. D’Alberti, <em>voce Concorrenza</em>, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, pp. 1140 ss. G.C. Clemente di San Luca, <em>La morfologia dell’interesse pubblico “alla tutela della concorrenza” nel campo dei servizi di pubblica utilità, </em>in Scritti in ricordo di F. Pugliese, Napoli, 2010, p. 561.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell&#8217;ordinamento corporativo, con il R.D. 09 agosto 1943, n. 721.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> V. Galgano,<em> 41 Cost.</em>, in Commentario alla Costituzione, in R. Bifulco,&nbsp; A. Celotto, M. Olivetti, ( a cura di), tomo I,&nbsp; Torino,2006, passim.<br />
&nbsp;<a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Nell’Assemblea Costituente si contrapponevano atteggiamenti di stampo cattolico-sociale, atteggiamenti di stampo comunista ed atteggiamenti liberali, come quello di Luigi Einaudi per i quali il dirigismo fascista aveva legittimato l’intervento diretto dell’economia dello Stato propenso a pratiche di favoritismo nei confronti di privati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> La dottrina è apparsa spesso divisa sul valore giuridico da attribuire alla “Costituzione economica” e alla costituzionalizzazione del principio dello “Stato sociale”. Si cfr., ex plurimis, E. Predieri,&nbsp; <em>Pianificazione e Costituzione</em>, Milano, 1963; <em>C.</em> Lavagna , <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Roma, 1966;&nbsp; V. Ottaviano, Il governo dell’economia: principi giuridici, in La Costituzione economica,&nbsp; Trattato di Diritto Commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, I, Padova, 1977, p. 197 ss.;G. Quadri , <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 1980; F. Merusi<em>, art. 47 Cost</em>., in Commentario alla Costituzione, 1982; G. Bognetti, <em>La Costituzione economica italiana</em>, Milano, 1983; M. Luciani, <em>La produzione economica privata nel sistema costituzionale</em>, Padova, 1983; A. Pizzorusso, <em>Su alcuni problemi in materia di fonti del diritto pubblico dell’economia</em>, in AA.VV., Scritti in ricordo di D, Serrani, Milano, 1984, p. 3 ss;&nbsp; S. Rodotà, <em>art. 44 Cost.</em>, in Commentario alla Costituzione, 1984, p. 211; A. Pace<em>, Libertà “del mercato” e “nel mercato</em>”, in Pol. del dir., 1993, p. 327;&nbsp; G.U. Rescigno, <em>Costituzione economica</em>, in Enc. giur., X, Roma, 2001; V. Galgano,<em> 41 Cost.</em>, in Commentario alla Costituzione, in R. Bifulco,&nbsp; A. Celotto, M. Olivetti, ( a cura di), tomo I,&nbsp; Torino,2006, passim. S. Cassese, <em>La nuova Costituzione economica</em>, Bari-Roma, 2012, p. 23 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> L’esplicita proclamazione della libertà di iniziativa economica connessa (ex art.42 Cost) alla proprietà privata ed alle libertà individuali perché intesa come espressione della personalità umana, ha indotto autorevole dottrina a considerare riconosciuto quel liberismo tanto agognato da Einaudi, costituendo il cardine del sistema di “economia mista” ove la libertà di iniziativa economica assurge a diritto fondamentale. A contrario è stato precisato che l’art.41 non ha inteso affermare alcun principio di libera concorrenza rilevate le limitazioni poste all’iniziativa economica in settori nevralgici dell’economia, che rimanevano dello Stato ispirate ad un modello economico non dedito al conseguimento del profitto quanto più al pareggio del bilancio. Differenze di vedute anche circa l’oggetto tutelato dalla norma che taluni hanno ricondotto unicamente all’attività di impresa (V. Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1962; A. Baldassarre, voce: Iniziativa economica privata in Enc. dir., Milano 1971, vol.XXI, p.&nbsp; 587), cioè l’attività di colui che esercita professionalmente un&#8217;attività economica organizzata ex art 2082 cc., ed altri (M. Mazziotti di Celso, Diritti sociali, in Enc. dir., VII, Milano, 1964;&nbsp; C. Esposito, La Costituzione Italiana; Milano, 1954) invece anche alla libera professione e alla prestazione di lavoro subordinato sulla base della considerazione della libertà economica come espressione del diritto di libertà. Ma entrambe le opzioni interpretative appaiono superate dall’intervento della Corte Costituzionale che ha avuto modo di chiarire come la “garanzia posta al 1 comma dell’art 41 riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell’attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento” riconoscendo l’unitarietà dell’oggetto tutelato dalla norma e ricomprendendovi le attività economiche non organizzate in forma di impresa anche occasionali ed intellettuali, escludendo però il lavoro subordinato (Corte Cost, sentt.13/61; n. 17/76; n.59/76). Ed è proprio sul concetto di unitarietà della norma che la Corte ha sin da principio fatto leva, anche quando si è discusso dell’operatività dei limiti posti a tale libertà che sarebbero oggetto di un’implicita riserva di legge che discende dagli “stessi principi generali informatori dell’ordinamento democratico secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell’organo che trae da costoro la propria diretta investitura” (Corte Cost. sent. 4/62).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19">&nbsp;[19] Corte Cost. sent. n. 40/64, punto 3 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La definizione è di Luciani <em>La produzione economica privata nel sistema costituzionale</em>, Padova, 1986. Mortati la considera, invece, “<em>esigenza per il raggiungimento di massimi livelli di occupazione”</em> e pertanto da intendersi in stretta correlazione con l’art.4 Cost, (cfr.&nbsp; C. Mortati<em>, Il diritto del lavoro secondo la Costituzione repubblicana, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana</em>; Racc. scritti, III, Milano, 1954.); per V. Spagnuolo Vigorita invece quale benessere economico collettivo, progresso di tutti in condizioni di eguaglianza, e pertanto riconducibile all’art.3 Cost, in <em>L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico</em>, Napoli, 1962<em>.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Corte cost., sent. n. 223/1982.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si cfr. M.S. Giannini, <em>Stato sociale: una nozione inutile</em>?, in Scritti in onore di C. Mortati, I, Milano, 1977, p. 141ss.<br />
<a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Corte Cost. sent. n. 111/1974.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Corte Cost. sent. n. 27/1969.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Corte Cost. sent. n. 36/1969.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte cost., sent., n. 47/1958.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> C. Pinelli, <em>Oligarchie finanziarie mondiali, democrazie nazionali e la dicotomia pubblico/privato. Qualche riflessione per i giuristi</em>, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2016, p. 184 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Sul punto si v. N. Irti, <em>L’ordine giuridico del mercato</em>, Roma-Bari, 1998, p. 16 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Si v. M. Renna, <em>Privatizzazioni e beni pubblici, in Pubblica amministrazione e privatizzazioni degli anni ’90, un primo bilancio</em>, a cura di M. Cammelli e G. Sciullo, Rimini, 2004, p. 183 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> C.&nbsp; Pinelli, <em>Diritti social condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario</em>, in ID. (a cura di), <em>Nel lungo andare. Una costituzione alla prova dell’esperienza</em>, Napoli, 2012, passim.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Ne’ detta preclusione può dirsi operante con riferimento all’intera costituzione economica che nel riconoscere la libertà di iniziativa economica finalizza la stessa all’utilità sociale ovvero al benessere e alla giustizia sociale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 &#8220;<em>Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione</em>&#8221; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> L&#8217;articolo è stato sostituito dall&#8217;art. 1 della L. Cost. 20 aprile 2012 n. 1, con applicazione dall&#8217;esercizio finanziario relativo all&#8217;anno 2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> <a name="_Hlk496272814">Corte cost., &nbsp;sent. n. 167/09</a>, punto 2 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Si fa naturalmente riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287 &#8211; <em>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</em>. Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Corte cost., sentt. nn. 430/07; 443/07 e 167/2009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Corte Cost., sent.10/15.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Si cfr. Corte cost., sent.,&nbsp; n. 115/2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Cfr. G. Rossi, <em>Giudice e processo amminis</em>trativo, in Dir. proc.&nbsp; amm., n. 4/2012, p. 1230 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Corte cost., sent. n.204/2004 punto 3.4.2 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> M.S.Giannini, A. Piras, <em>Giurisdizione amministrativa</em>, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970; F. Satta, <em>Giustizia amministrativa</em>, in Enc. dir., Milano, 2002; M. Nigro, <em>Giustizia amministrativa</em>, Bologna, 2002.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Consiglio di Stato, sent. n. 4165/2005,”<em>la motivazione è vicenda che trova applicazione in ogni caso in cui l’Amministrazione deve decidere in base a discrezionalità amministrativa, per dare conto di come ha deciso di ottimizzare l’interesse pubblico sottostante a tale scelta, mentre non vi è alcun bisogno di motivazione allorquando l’Amministrazione esprime un giudizio di valore e si versa, pertanto, nell’ambito della cosiddetta «discrezionalità tecnica», non essendovi in tal caso da spiegare il perché di una scelta rispetto ad un’altra, ma soltanto da attribuire un giudizio, frutto di valutazioni discendenti da scienze o tecniche”.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> SI v. A. Pajno, <em>Rapporti tra le Corti. Diritti fondamentali e immigrazione</em>, in Federalismi.it, n. 21/2017, p. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Val la pena di sottolineare che il giudice amministrativo è considerato giudice naturale dei diritti e giudice “di merito” sui ricorsi presentati avverso le decisioni sanzionatorie della Corte, ed interlocutore diretto della CEDU che richiede ai singoli stati membri la garanzia della tutela e dell’equo processo attraverso la terzietà dell’organo giudicante e la possibilità riconosciuta alle parti di esporre le proprie ragioni ed utilizzare i mezzi di prova a loro favorevoli.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Cort cost., sent. n.&nbsp; 140/2007, punto 3 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> A mero titolo esemplificativo, risulta sufficiente porre in evidenza quanto sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4 settembre 2007, n. 4621: “<em>Con riguardo al sindacato giurisdizionale sulla c.d. discrezionalità tecnica, va ricordato che, tramontata l&#8217;equazione discrezionalità tecnica &#8211; merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Alcun limite incontra il giudice amministrativo nell&#8217;esercitare tale sindacato e ben può avvalersi anche di CTU, purché tale strumento non sia utilizzato per supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte”.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Corte di Cassazione SS.UU. sent.500/99.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010<em> “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> R. Caponigro, <em>Il principio di effettività della tutela nel codice del processo amministrativo</em>, in Foro amm., 2011, p. 1707 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione</em>”, Milano, 2005, p. 351 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> S. Staiano, <em>Diritti e confini nell’Europa della crisi</em>, in Federalismi.it, 2015, p. 8.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Si v. le considerazioni di M. Libertini , <em>I fini sociali come limiti eccezionali alla tutela della concorrenza: il&nbsp; caso del decreto Alitalia</em>, in Giur. cost., 2010, p. 474 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Si v. A. Allegretti- A. Pubusa, <em>Giurisdizione amministrativa e diritti fondamentali</em>, a cura di L. Lanfranchi, Roma, 1997, p. 416 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Si v. F. Gambardella, <em>Diritto all’istruzione dei disabili e vincoli di bilancio nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in Nomos &#8211; Le attualità del diritto, n. 1/2017, p. 11 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Consiglio di Stato, sez.VI, sent.5428/2015, punto 5 del<em> Considerato in diritto</em>; ma si cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5317/2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> E. Follieri, <em>La giurisdizione del giudice amministrativo a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204 e dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241</em>, in Giustamm.it, 2005.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Tar Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1084/1992.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Consiglio di Stato, sez.VI, <a name="_Hlk496268135">sent</a>. 2023/17 punto 39.3.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Tar Abruzzo ord. n.123/14.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Corte cost n. 275/16.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Ivi, punto 20 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> F. Masci, <em>L’inclusione scolastica dei disabili: inclusione scolastica di persone</em>, in Costituzionalsmi.it, 2017, p. 1.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr. inoltre sull’argomento Tar Campania, sez. IV, sent.4706/16, confermata da ordinanza Consiglio di Stato, sent. n. 302/17, che ne rigetta la richiesta di sospensione cautelare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Indirizzo confermato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. n.7/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Sent. n.1330/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Si cfr. anche Tar Sicilia – Palermo, I, sent. n. 2370/2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> &nbsp;Tar Reggio Calabria, sent. n. 39/2016; in tal senso anche Tar Sicilia- Palermo, sent. n. 2519/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Tar Campania, sent. n. 9181/2010.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> V. Cerulli Irelli, I<em>mpresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale</em>, in Riv. Dir. pub. Com., 2006, fasc. 5, p. 747</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Su tutte può ricordarsi la sentenza della Corte di Giustizia del 29/11/2007 C-119/06 che a fronte di un accordo quadro siglato tra Regione Toscana e le ASL territoriali affidava direttamente ad alcune associazioni di volontariato la gestione del trasporto sanitario. La Corte rigetta il ricorso sulla base delle considerazioni che l’affidamento superava la soglia oltre la quale è prevista la pubblica gara e precisa altresì che qualora un’organizzazione è dedita allo scambio di beni e servizi è qualificabile come impresa, non rilevando affatto la circostanza che trattasi di associazioni di volontariato.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> S. Spuntarelli, <em>I diritti fondamentali nella giurisprudenza amministrativa</em>, in Riv. trim. di dir. pubbl., n. 3/2009, p. 752.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Tar Lombardia, sez. III, sent. n. 791/08.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Nel momento in cui scriviamo con un comunicato del 22 novembre la Corte costituzionale, rigettando i ricorsi della Regione Veneto, ha confermato l’obbligo legittimo dei vaccini.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Consiglio di Stato, sent. n. 1640/2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Cfr. Tar Molise, sent. n. 205/2001; Tar Toscana, Firenze, sez. I, sent., n. 6022/2006; Tar Lombardia, Milano, sent. 2098/2008.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 12 /2007.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Tar Piemonte, sent. n. 156/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Corte cost.,sent., n. 160/1974.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7766/2004.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Tar Piemonte, sent. n. 156/2015, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Consiglio di Stato, sent. n. 339/15; cfr. anche Tar Verona, sent. n.&nbsp; 689/16.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> A. Paino, <em>Giustizia amministrativa ed economia</em>, in Dir. e proc. amm., 2015, p. 954 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> M. D’alberti, <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti</em>, in Dir. amm., 2008, p. 297 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Disposizione modificata dal D.lgs. n.6/2017 in vigore dal 20-5-2017<em>: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell&#8217;Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l&#8217;applicazione da parte dell&#8217;aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell&#8217;importo totale del contratto”</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Si cfr. F. Manganaro, <em>La giustizia innanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, </em>Relazione all’incontro <em>La tutela non giurisdizionale delle situazioni soggettive deboli</em>. <em>I poteri giustiziali delle amministrazioni indipendenti</em>, Napoli, 2 ottobre 2009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Consiglio di Stato, sez., III, sent.2078/17; cfr. anche Consiglio di Stato, sentt. nn. 5598/2015, 1255/2016.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> Si cfr. anche Tar Toscana, III, sent. n. 231/2017.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> Ad opera dell’art.33 D.lgs. del 19/4/17 “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. del 18/4/16 n.50”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Consiglio di Stato, sent. n. 2433/2016, <em>punto 12</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> &nbsp;Si cfr. tuttavia l’art. 177 del citato decreto “<em>Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato</em>”</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Si v. M. Forlivesi, &nbsp;<em>Le clausole sociali negli appalti pubblici; il bilanciamento possibile&nbsp; tra tutela del lavoro e ragioni del mercato,</em> in Working Papers, 2015, p. 33; F. Laudante, <em>La problematica legittimità della c.d. clausola sociale negli appalti pubblici: la conferma della tendenza ad una tutela “debole” dei diritti dei lavoratori</em>, in Filodiritto, 2017, p. 6.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Tar Genova, ivi, punto 4; cfr. anche Consiglio di Stato, IV, set. n. 5725 /2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Punto 5 del<em> Considerato in diritto.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a>Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 5725/2013, punto 3.3.2.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a>Tar Liguria – Genova, sent. n. 640/2017.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> In tal senso, G. Clemente Di San Luca, <em>La morfologia dell’interesse pubblico</em>, cit., p. 571; G. Napolitano, <em>Regole e mercato nei servizi pubblici</em>, Bologna, 2005, p. 41 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Tar Piemonte sent. n. 640/14.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> R. Ferrara, <em>voce Consumatore (protezione del) nel diritto amministrativo</em>, in Dig. disc. pubbl., vol. III, 1989, pp. 515 ss; G. Della Cananea, <em>Diritto amministrativo europeo</em>, Torino, 2008, p. 250; recentemente si v. A. Apostoli, <em>I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Un’annotazione a caldo della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016</em>, in Quad. cost., 2017, p. 2.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Consiglio di Stato, III, sent. n. 2446/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> L. n. 219/2005, art. 4, recepito dal d.m. del 12 aprile del 2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title=""><em><strong>[102]</strong></em></a> Punto 8 del <em>Considerato.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> P. Perlingieri, <em>Mercato, solidarietà e&nbsp; diritti umani</em>, in Rass. dir. civ., 1997, p. 185 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> G. Napolitano, <em>Regole e mercato nei servizi pubblici</em>, cit. p. 44</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Come sostiene G. Azzariti, <em>L’ordine giuridico del mercato</em>, Torino, 2000, p. 146 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> A. Moliterni, <em>Solidarietà e concorrenza nella disciplina di servizi pubblici</em>, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, n.1, p. 94 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Corte cost., sent. n. 275/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> Ex multis, Cass., sez. un. , sent. n. 17461/2006.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Si v. L. Torchia, <em>Stati e mercati alle soglie del terzo millennio</em>, Relazione svolta durante le giornate di studi in onore di Guido Corso “Il cittadino e la pubblica amministrazione”, Palermo, 12-13 dicembre 2014, in Astrid rassegna, n. 16/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a>&nbsp; Tar Calabria – Reggio Calabria, I, sent. n. 246/2011; Tar Campania – Salerno, II, sent. n. 1214/2014;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> A tal fine, anche la modifica dell’art. 50 del Codice degli Appalti che prevede l’obbligatorietà dell’inserimento della clausola sociale nei bandi di gara, è un fattore importante che appare spingere verso il nuovo corso.<br />
&nbsp;<a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> A<strong>. </strong>Pioggia, G<em>iudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando</em>?, in Dir. Pubb., 2012, p. 49 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> A. Baldassarre, <em>Diritti pubblici soggettivi</em>, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, p. 12 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> Conforme, E. Boscolo, <em>Istruzione e inclusione: un percorso giurisdizionale attorno all’effettività dei diritti prestazionionali</em>, in Munus, Riv. giur. dei serv. pubb., n. 2/ 2014, p. 165.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 1/2014; in dottrina, si v. A. Contieri, <em>La programmazione negoziata nelle sentenze della Corte costituzionale, </em>in Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte costituzionale, (a cura di), Napoli,2007, p. 79.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> L. Longhi, <em>Il nuovo diritto globale, lex mercatoria o ius gentium?,</em> in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2016, p. 148.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> Cfr. M. Catarbia, <em>Diritto amministrativo e diritti fondamentali</em>, in Attraversare i confini del diritto: giornata di studio dedicata a S. Cassese ( a cura di L. Torchia).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Si v. Consiglio di Stato, sentt. nn. 3639/2013, 5725/2013, 5890; cfr. anche TAR Puglia Lecce, sent. n. 2986/2014; Tar Abruzzo Pescara, sent. n. 6/2015, cit.; Tar Piemonte, sent. n. 23/2015, cit..</div>
</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Le funzioni dell’Università tra pluralità e neutralità delle forme giuridiche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:26 +0000</pubDate>
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<p>&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;&#160; SOMMARIO: 1) L’istruzione universitaria e i modelli organizzativi di diritto privato. &#8211; 2) Il principio della neutralità delle forme giuridiche nella soggettività pubblica e privata. &#8211; 3) Università statali e non statali: problemi di qualificazione giuridica. &#8211; 4) Le università e la sofferta trasposizione nell’ordinamento interno</p>
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<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
SOMMARIO: 1) L’istruzione universitaria e i modelli organizzativi di diritto privato. &#8211; 2) Il principio della neutralità delle forme giuridiche nella soggettività pubblica e privata. &#8211; 3) Università statali e non statali: problemi di qualificazione giuridica. &#8211; 4) Le università e la sofferta trasposizione nell’ordinamento interno della definizione eurounitaria di operatore economico. &#8211; 5) Princìpi caratterizzanti l’<em>in house providing</em>. Il caso del consorzio interuniversitario Cineca, tra violazione della concorrenza ed illegittimità del contributo statale. – 6) Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1<em>. L’istruzione universitaria e i modelli organizzativi di diritto privato.</em><br />
Il sistema italiano di istruzione superiore è costituito da università statali, università non statali e scuole o istituti superiori ad ordinamento autonomo. Aderendo ad un assunto già evincibile dal disposto della l. 9 maggio 1989, n. 168, cd. legge Ruberti, le università statali, in particolare, sono annoverabili tra le amministrazioni pubbliche non statali<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. L’art. 6, co. 1 della legge in parola, dopo aver prescritto che le università sono dotate di personalità giuridica, ha dato attuazione alla speciale condizione loro attribuita dall’art. 33 cost., esplicitandone i contenuti di «autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile» ed assegnando espressamente alle università il potere di dotarsi di «ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti», ove trovano disciplina i compiti e le funzioni di interesse generale cui sono chiamate.<br />
Invero, la legge Ruberti, rafforzando l’autonomia soprattutto normativa delle università, vi attribuiva la potestà ed i caratteri propri degli enti pubblici. Si superava così la configurazione che esse traevano dal precedente T.U. del 1933, per effetto del quale le università erano sottoposte a penetranti controlli del ministero competente e della Corte dei Conti, sì da consentire a parte della dottrina e giurisprudenza di qualificarle come organi periferici dello Stato<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
In questa ricostruzione, l’aggettivazione accolta anche dal legislatore più recente nel corpo della l. 30 dicembre 2010, n. 240, cd. legge Gelmini, di “statali”, almeno apparentemente, non rappresenta l’esito di un disegno preordinato a ricondurre gli enti in parola nell’alveo dell’amministrazione statale, ma avrebbe avuto lo scopo di distinguerle dalle altre università, istituite su iniziativa di soggetti diversi dallo Stato, e forse anche di precisarne l’assoggettamento ad una normativa per molti aspetti incisiva, ma pur sempre chiamata a confrontarsi con la loro condizione di autonomia. Non può infatti sottacersi che i processi di valutazione e di eterodirezione ministeriali siano divenuti così pervicaci con riguardo all’iniziative gestionali degli atenei pubblici, da far emergere il dubbio circa la sussistenza di una situazione di autonomia effettiva o soltanto apparente. In ogni caso, alla stregua dei menzionati provvedimenti, le università statali possono essere definite quali enti pubblici non strumentali, non economici ed in condizione di autonomia funzionale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
La stessa scelta -prevista dall’art. 1, co. 2, l. 31 dicembre 2009, n. 196- di includere le università nell’elenco delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, delle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato dello Stato, appare poco significativa al fine di rintracciare la corretta qualificazione giuridica delle università statali. Essa, infatti, ha soltanto assecondato il disegno di classificare le diverse unità istituzionali secondo la nomenclatura e le metodologie del <em>Sistema europeo di conti economici integrati</em> (SEC95), di cui al regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio relativo al <em>Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità</em>.<br />
Tra le disposizioni legislative che hanno inciso sulla configurazione giuridica, e per certi versi sulla natura delle università, è annoverabile il d.l. 25 luglio 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Nel dettaglio, l’art. 16 del decreto legge in questione, riconosceva alle istituzioni universitarie la facoltà di deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato conferendo così la possibilità di adottare un modello organizzativo di natura privatistica: la disposizione in esame non ha ricevuto attuazione in concreto.<br />
Come si è anticipato, il processo di riforma del sistema universitario è poi confluito nella legge Gelmini<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Provvedimento che ha comportato un significativo aumento delle prescrizioni alle quali è tenuta a conformarsi l’autonomia universitaria ed un sostanziale rafforzamento del ruolo e delle funzioni dello Stato centrale. Su altro versante, la l. n. 240 del 2010 autorizza le università, anche statali, che abbiano conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, a sperimentare propri modelli organizzativi e funzionali, diversi da quelli disciplinati dalla legge stessa. Il legislatore del 2010 ha, altresì, offerto alle università l’opportunità di federarsi e fondersi «al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse» (art. 1, co. 6).<br />
Le sfide che attendono l’università del futuro sono molteplici<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Una tra le più ambiziose riguarda proprio le nuove attività e funzioni da essa espletate nel nuovo contesto socio-economico, gran parte delle quali annoverabili tra quelle della cd. Terza Missione (3M)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Definita dall’ANVUR come la «propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitata mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, suo tratto distintivo è l’interazione diretta con la società, a differenza delle tradizionali attività di didattica e ricerca. La Terza Missione prende forma attraverso la valorizzazione della conoscenza (ovvero, trasformazione degli esiti della ricerca in conoscenza direttamente utilizzabile per fini produttivi) e la produzione di beni pubblici che aumentano il benessere della società (vale a dire, beni di natura socio-culturale fruibili dalla collettività)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Pur essendo varie le esperienze, in ambito nazionale ed internazionale, sui differenti aspetti della misurazione delle attività di Terza Missione, ancora scarsa è l’attenzione rivolta all’analisi e allo studio degli schemi organizzativi adottati dalle università al fine di interagire in modo efficace e diretto col contesto socio-economico nel quale operano. In ogni caso lo strumento di elezione per erogare servizi ed espletare attività di 3M è quello privatistico mediante l’utilizzo dei moduli disciplinati nel libro I e nel libro V del codice civile (dalle associazioni alle fondazioni, dai consorzi alle società di capitali). Tale evenienza, su cui incide il recente d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) ed il corrispondente decreto correttivo, d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, stimola delle riflessioni sull’impatto che l’adozione massiva di modelli privatistici da parte di un’amministrazione pubblica realizza sulle categorie fondanti e tradizionali del diritto civile oltre che di quello pubblico.<br />
In questa prospettiva non va sottaciuta la preoccupazione che l’esplicazione delle attività di Terza Missione possa snaturare la vocazione originaria delle università, trasformandole da luogo di produzione del sapere in soggetti erogatori di servizi<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. La questione dunque si sposta sulla natura e sullo sviluppo di tale funzione ed inquieta il timore che il valore sociale presuntivamente insito nelle stessa, celi il disegno legislativo di introdurre un’attività di diretto <em>fundraising</em> in correlazione compensativa con la diminuzione del fondo di finanziamento ordinario: l’insidia è la compromissione del tradizionale ruolo dell’istituzione universitaria pubblica<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. <em>Il principio della neutralità delle forme giuridiche nella soggettività pubblica e privata</em>.<br />
&nbsp;<br />
Quel processo che è stato definito come crisi della soggettività pubblica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> ha posto il problema dei limiti dell’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche dei moduli privatistici disciplinati nei libri I e V del codice civile e, nello specifico, se la causa tipica prevista dal legislatore per tali enti sia incompatibile col fine pubblico prescritto dall’art. 1, co. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Ed invero, sebbene l’art. 1, co. 1 <em>ter</em>, l. n. 241 del 1990, stabilisce che «i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al co. 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pp.aa. in forza delle disposizioni di cui alla presente legge», e che la p.a. può agire <em>iure privatorum</em>, così come confermato dall’art. 1, co. 1 <em>bis</em>, per converso, il quesito che si è sollevato si sostanzia nella possibilità di assumere la forma di una società per azioni, fermo restando il perseguimento dell’interesse pubblico. L’interrogativo che ha stimolato la riflessione verteva sulla possibilità di distinguere il contenuto pubblico dalla forma privata<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Riassumendo le coordinate assiali di un tema che ha occupato lungamente la dottrina, occorre dar conto di quella posizione cd. privatistica, secondo cui lo scopo lucrativo connota anche le società in mano pubblica, salvo che sia diversamente stabilito dal legislatore<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. La tesi cd. pubblicistica, invece, si sofferma sulla neutralità del modello societario rispetto alle finalità che con lo stesso si intendono perseguire e, dunque, della riduzione dello schema societario a mero modulo organizzatorio della p.a.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. In ogni caso non può dubitarsi, che la derivazione pubblicistica, nelle diverse declinazioni che assume, impone all’ente partecipato dalla p.a. di conformarsi a specifici schemi operativi e gestionali<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, come testimoniano i contenuti precettivi del TUSP<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> e del suo correttivo<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Altra questione antica è la configurabilità in astratto di enti pubblici organizzati in forma societaria<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Pur nelle dibattute vicende, in cui peraltro si involve quel processo passato alla storia come privatizzazione della proprietà pubblica, non v’è dubbio che dall’affermata neutralità delle forme giuridiche nella soggettività pubblica e privata è derivata un’autoproduzione di soggetti economici da parte delle pp.aa.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, alla quale non si sottraggono le università che vedono il proliferare, a volte incontrollato, di enti partecipati dalle stesse. Peraltro, la transizione bidirezionale dal pubblico al privato non è più la conseguenza di un atto legislativo di privatizzazione o di pubblicizzazione<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> ma anche, almeno in fase prodromica, di un mero provvedimento amministrativo, cui segue un’attività negoziale di diritto privato<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. <em>Università statali e non statali: problemi di qualificazione giuridica</em>.<br />
&nbsp;<br />
Come premesso, il sistema italiano di istruzione superiore è costituito da università statali, università non statali e scuole o istituti superiori ad ordinamento autonomo.<br />
Di recente si è registrato un acceso dibattito, in giurisprudenza, avente ad oggetto la natura giuridica delle università non statali, da taluni annoverate tra gli enti pubblici non economici, da altri qualificate come enti privati. L’approfondimento che ne è derivato, appare rilevante anche ai fini del presente lavoro, poiché la qualifica delle università non statali come enti privati aprirebbe a queste ultime spazi di manovra sconosciuti alle università statali, con conseguenze sensibili in relazione alla capacità di autoadattamento organizzativo in vista delle plurime ed avvincenti sfide costituite dalle attività di Terza Missione.<br />
Sul punto in maniera chiarificatrice è intervenuto, da ultimo, il Consiglio di Stato che con sentenza n. 2660 del 2015<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, sebbene <em>incidenter tantum</em>, ha sostenuto la natura giuridica privata delle università non statali, argomentando che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della <em>ratio</em> ad esso sottesa. Sicché ciò che a certi fini si qualifica come ente pubblico, potrebbe non esserlo ad altri, rispetto all’applicazione di diversi istituti che attribuiscono rilievo ad altrettanti dati funzionali o sostanziali. Operate tale preliminari considerazioni, i giudici di Palazzo Spada, si affrettano a precisare che la circostanza che talvolta le università private siano state considerate enti pubblici e trattate come tali nell’ambito delle controversie in materia di impiego o della giurisdizione della Corte dei conti, non è di per sé sufficiente ad affermare in astratto la loro natura pubblicistica, né si rivela idonea a ritenere che siano enti pubblici quando si tratta di declinare la loro qualificazione in tema di partecipazione pubblica totalitaria, rilevante per configurare un rapporto <em>in house</em>.<br />
Tale opzione esegetica è stata adottata e valorizzata anche dal Tar Lazio, segnatamente nella sentenza 15 giugno 2015, n. 8375. La questione, in realtà, merita una più attenta riflessione esegetica. Originariamente la legge Casati sull’istruzione (l. 13 novembre 1859, n. 3725) prevedeva che l’insegnamento universitario potesse essere impartito esclusivamente da istituti statali. Solo con il testo unico sull’istruzione superiore, approvato con R.d. 21 agosto 1933, n. 1592 (che, tra l’altro, disciplina ancora oggi in buona parte la materia) trovarono per la prima volta cittadinanza all’interno del nostro ordinamento le università libere, quali istituti &#8211; parificati a quelli statali e, di conseguenza, autorizzati a rilasciare titoli di studio equivalenti &#8211; aventi finalità di istruzione superiore, laddove però conformate ai princìpi contenuti nel medesimo testo unico. Il diritto, esistente in capo a soggetti privati di istituire scuole ed istituti di educazione, anche superiore, parificati alle equivalenti istituzioni statali, si afferma poi definitivamente con l’art. 33 cost. Successivamente è intervenuta la l. 29 luglio 1991, n. 243 (intitolata “Università non statali legalmente riconosciute”), il cui art. 1 dispone che «le università e gli istituti non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, comma ult., cost. e delle leggi che li riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione universitaria in quanto compatibili». Al fine di completare il quadro normativo, è interessante osservare come il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario) abbia previsto l’istituzione o la soppressione di università libere, nonché l’adeguamento delle risorse finanziarie ad esse relative, tra gli strumenti e le modalità di programmazione dell’intero sistema universitario nazionale (combinato disposto degli artt. 1 e 2). Mentre, ai sensi dell’art. 3, l. 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica) vengono estese anche alle università libere le disposizioni relative all’obbligo di istituire i nuclei di valutazione interna degli atenei, finalizzati a verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché la produttività della ricerca e della didattica, pena l&#8217;esclusione dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria.<br />
In buona sostanza e concludendo, alla luce delle più recenti novità legislative in materia, si può affermare che le università libere risultano inserite appieno nel generale sistema statale universitario, concorrendo all&#8217;offerta formativa di istruzione superiore del Paese.<br />
Pur tuttavia, le università non statali godono ancora di indiscutibili ambiti di specificità.<br />
Come si è anticipato, la tesi della natura privata delle università non statali è stata condivisa dal Tar Lazio con la sentenza n. 8375 del 2015. Dalla delibera n. 144 del 2014 (recante “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”) adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 7 ottobre 2014 -laddove viene precisato che le università libere restano assoggettate alla normativa in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33- si era ritenuto che queste fossero comprese nella nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs n. 165 del 2001 (cfr. art. 11, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Avverso tale delibera proponeva impugnativa l’Università Commerciale Luigi Bocconi, chiedendone l’annullamento <em>in parte qua</em>. Ad essere contestata era la qualificazione attribuita alle università private di “enti pubblici non economici” sia per l’assenza di specifiche previsioni normative al riguardo che per la mancanza degli indici di pubblicità individuati dalla giurisprudenza che si era occupata della questione. Intanto il MIUR, con nota del 12 febbraio 2015, intimava la ricorrente ad adeguarsi a quanto prescritto dalla delibera ANAC n. 144 del 2014 entro il 24 febbraio 2015, avvertendo che, in caso contrario, non si sarebbe proceduto al trasferimento delle risorse ordinarie. Onde verificare l’eventuale natura pubblica della ricorrente, il Tribunale amministrativo ha preliminarmente effettuato un’analisi della disciplina generale di riferimento delle università non statali (R.d. 31 agosto 1933, n. 1592; l. 9 maggio 1989, n. 168; l. 29 luglio 1991, n. 243), concludendo, pur nella consapevolezza del dibattito aperto e delle difficoltà interpretative riguardanti il tema del riconoscimento della natura giuridica pubblica di alcune tipologie di enti, nel senso di aderire a quel filone giurisprudenziale che ritiene di non sussumere le università non statali legalmente riconosciute nel perimetro degli enti pubblici e, perciò stesso assoggettate integralmente alla disciplina pubblicistica.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4.<em> Le università e la sofferta trasposizione nell’ordinamento interno della definizione eurounitaria di operatore economico. </em><br />
&nbsp;<br />
Altro profilo di particolare rilievo per la materia che ci occupa è quella, risolta dalla giurisprudenza comunitaria e recepita normativamente dal d.lgs. n. 50 del 2016, riguardante la riconducibilità dell’università, e in generale degli enti pubblici, nella definizione di “operatore economico” così come individuata dalla direttiva 2004/18/CE.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come è noto, l’incidenza del diritto dell’Unione europea sugli istituti e sulle norme nazionali, ma anche sulla loro applicazione ed interpretazione, è un fenomeno articolato e sistematico che, animato dalle logiche armonizzanti, riguarda il diritto privato come il diritto amministrativo, in un contesto di reciproca contaminazione argomentativa. Con particolare riferimento a quest’ultima materia, vi è stato un diffuso dibattito avente ad oggetto la legittimazione a partecipare alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici. È evidente che lo sviluppo della questione condiziona anche la qualificazione che nel contesto privatistico risulta attribuita ai soggetti chiamati in causa. &nbsp;<br />
A partire dalla direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, la nozione comunitaria di operatore economico &#8211;<em>rectius</em> soggetti ammissibili alle gare- era più ampia della corrispondente categoria prevista dall’ordinamento nazionale (art. 3 co. 19 e 22 e art. 34, d.lgs. n. 163 del 2006) con intuibili ricadute in termini di acceso dibattito giurisprudenziale.<br />
Un tale approfondimento assume particolare rilevo con riguardo all’attività cd. commerciale delle università, che rappresenta una fetta importante delle attività di 3M, oltreché strumento privilegiato di interazione con il contesto socio-economico e di trasferimento di conoscenze. L’aspetto fondamentale della questione risiedeva nel rapporto intercorrente tra la definizione comunitaria di operatore economico e quella nazionale, nella quale sembrava che non fossero annoverabili gli enti pubblici.<br />
Il dubbio interpretativo è stata sciolto da due importanti arresti della Corte di giustizia che, sebbene da prospettive diverse<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, hanno inaugurato quella stagione che ha visto il sedimentare di un indirizzo giurisprudenziale militante nella direzione di una nozione estesa di operatore economico<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, teso a consentire la partecipazione alle gare anche a soggetti che: a) non perseguono un preminente scopo di lucro; b) non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa; c) non assicurano una presenza regolare sul mercato. Dunque, la nozione europea di operatore economico, come declinata dalla Corte, si rivela ampia e comprensiva di qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla natura fisica o giuridica, offre sul mercato lavori, beni o servizi.<br />
Con significativi spunti di interesse ai fini del presente contributo, da ultimo la Corte di Giustizia è ritornata sulla questione per affermare che la qualificazione di operatore economico di cui alla normativa europea sugli appalti, ricomprende anche i soggetti di diritto pubblico, quali le amministrazioni e gli enti pubblici autorizzati ad offrire taluni servizi sul mercato, che possono, quindi, anche occasionalmente, partecipare a gare d’appalto per la prestazione dei medesimi servizi<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>. Ne è derivato un progressivo ampliamento della stessa accezione di ente pubblico -peraltro espressamente indicato tra gli operatori economici nel contesto di cui all’art. 3, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 50 del 2016-&nbsp; che arriva a contemplare anche soggetti che offrono servizi sul mercato, come le amministrazioni pubbliche nei limiti in cui sono autorizzate, senza che questo sia riconosciuto come il loro scopo principale e senza essere dotati di una struttura organizzativa di impresa, tra cui le stesse università (peraltro a tanto abilitate sin dall’art. 49, R.d. 31 agosto 1933, n. 1592).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
5. <em>Princìpi caratterizzanti l’</em>in house providing<em>. Il caso del consorzio interuniversitario Cineca, tra violazione della concorrenza ed illegittimità del contributo statale.</em><br />
&nbsp;<br />
Nelle decisioni appena richiamate, la Corte di Giustizia non mancava di prendere posizione in merito ai rilievi sulla possibile distorsione della concorrenza causata dalla partecipazione di enti pubblici alle gare, ricordando che spetta agli Stati membri provvedere affinché ciò non avvenga e sottolineando che tale prerogativa non può giustificare forme aprioristiche di esclusione.<br />
La questione si sposta, quindi, sugli spinosi versanti della tutela della concorrenza e della disciplina degli aiuti di Stato e, in questa prospettiva, desta interesse la vicenda che ha visto coinvolto il consorzio Cineca. Valorizzando gli elementi di specialità che connotano gli enti in parola, il Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2660 del 2015 ha negato che il Cineca (che, lo si ricorda, è un consorzio interuniversitario che annovera tra i soci università statali e non statali) possa essere considerato un organismo <em>in house</em>, a ragion del fatto che tra gli enti consorziati figurerebbero soggetti privati, quali le università non statali. Tale evenienza per il supremo giudice amministrativo depone in senso sfavorevole alla configurabilità del requisito del cd. controllo analogo, essenziale per la qualificazione come <em>in house</em> di un ente partecipato da amministrazioni pubbliche.<br />
La decisione, seppur <em>incidenter tantum</em>, perviene al medesimo approdo esegetico racchiuso nelle motivazioni di una interessante sentenza del Tar Lazio-Roma<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, in cui il tribunale concludeva nel senso della natura giuridica privata della Libera Università Maria Santissima Assunta L.U.M.S.A.<br />
Il Consiglio di Stato <em>in subiecta materia</em> ha emesso due pronunce, attraverso le quali fornisce un duplice inquadramento della questione connessa alla diretta applicabilità della direttiva 2014/24/UE. Nello specifico, con il parere n. 298 del 30 gennaio 2015, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto direttamente applicabile, nel campo dell’<em>in house</em>, la direttiva in materia di appalti ed hanno affermato che alla luce della stessa sia ammissibile la partecipazione dei privati al consorzio. Nella successiva sentenza n. 2660 del 2015, il Consiglio di Stato ha mutato posizione sul tema, escludendo l’applicabilità della direttiva prima della scadenza per il suo recepimento<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Il differente orientamento tra le Sezioni II e IV del Consiglio di Stato, a distanza di pochi mesi ed in riferimento allo stesso soggetto affidatario, non può che lasciare l’interprete perplesso. Tanto più in quanto inerisce ad una materia segnata da molti dubbi, sui quali proprio l’intervento del legislatore comunitario era diretto a fare chiarezza e porre dei punti fermi.<br />
Da ultimo, sull’argomento è intervenuto in maniera tranciante il Tar Lazio<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, che ha sancito l’illegittimità del contributo di 18,7 milioni di euro versato dal MIUR in favore del consorzio Cineca, ritenuto aiuto di Stato illegale ai sensi dell’articolo 107 TFUE, idoneo ad alterare le regole di mercato a svantaggio&nbsp;degli altri operatori del medesimo settore (nella specie, sistemi <em>software</em> e gestionali dedicati alle università e pp.aa.).&nbsp;La&nbsp;decisione evidenzia, in particolare, come il&nbsp;consorzio interuniversitario Cineca abbia assunto una veste imprenditoriale e commerciale, producendo e vendendo servizi non solo agli enti consorziati, ma anche a terzi, fino ad arrivare ad assumere un ruolo dominante, favorito da due elementi idonei a produrre effetti distorsivi&nbsp;della concorrenza: la prassi degli affidamenti diretti e l’erogazione annuale di contributi da parte del MIUR<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Per i giudici amministrativi la determinazione, unilaterale e non negoziale, del contributo da parte del MIUR non dimostra in modo certo ed inequivocabile il carattere non economico delle attività cui si riferiscono gli affidamenti, dal momento che è lo stesso statuto del Cineca che riconosce espressamente la possibilità di porre in essere anche attività di impresa con riferimento ai suoi scopi istituzionali. In questo senso il tribunale amministrativo conclude ritenendo che il contributo concesso dal MIUR al Cineca con il d.m. impugnato e relativo al “supercalcolo” per la somma complessiva di euro 11.000.000 non è da ritenersi aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, § 1, TFUE, in quanto il Cineca, oltre ad aver impiantato una contabilità separata nel senso richiesto dalla normativa comunitaria sulla trasparenza, ha utilizzato il finanziamento pubblico quasi esclusivamente per attività di natura non economica. Diversamente, il contributo concesso dal MIUR al Cineca con il d.m. impugnato e relativo al “funzionamento dei servizi informativi messi a disposizione del MIUR” per la somma complessiva di euro 18.700.000 è da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, § 1, TFUE, ed in quanto tale illegale per la mancata notifica di cui all’art. 108, § 3, TFUE. Ciò in quanto il supporto informatico al MIUR comprende un ampio spettro di servizi che sono tipici del comparto dell’<em>Information and Communication Technology</em><a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, i quali, oltre a non essere riconducibili alle «attività [non economiche] che normalmente ricadono sotto la responsabilità dello Stato», potrebbero essere reperiti da parte del MIUR direttamente sul mercato presso qualsiasi altro fornitore attivo<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Lo scenario determinatosi indicava come strade percorribili essenzialmente due: ridisegnare l’assetto delle partecipazioni del Cineca, escludendo quelle dei privati di cui il Consiglio di Stato aveva negato la legittimità, consentendo quindi di realizzare per le università pubbliche partecipanti il “controllo analogo” richiesto; in alternativa, mantenere tale configurazione e concorrere alle procedure di selezione indette da atenei pubblici alla stregua di qualsiasi altro privato. In ogni caso, tali opzioni vanno confrontate con l’impianto tracciato dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, di recepimento della direttiva in ultimo citata che, pur continuando a richiedere l’esclusione della partecipazione dei privati nel contesto dell’ente controllato ai fini dell’affidamento di un appalto pubblico da parte di una persona giuridica di diritto pubblico o privato, senza l’applicazione delle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, introduce come eccezione quelle forme di partecipazione di capitali privati che non esercitano un’influenza determinante (art. 5, co. 2)<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
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6. <em>Conclusioni.</em><br />
&nbsp;<br />
In quanto fattore di produzione di coscienza critica, l’università, che più degli altri ordini di istruzione si mostra particolarmente sensibile alle dinamiche sociali, politiche e culturali, ha nel tempo realizzato un importante sforzo in termini di apertura metodologica e di duttilità funzionale. D’altro canto, la prospettiva diacronica evidenzia che spesso l’università ha dovuto modellare la propria forma per accogliere ed anche per promuovere i cambiamenti che si realizzano in tali assetti. Da siffatta angolatura, l’università italiana, per completare il processo di integrazione europea, deve diventare realmente autonoma, ovvero valorizzare e gestire gli spazi di autogoverno; <em>accountable</em>, nel senso di assumere la responsabilità sociale delle proprie scelte; competitiva, ovvero accogliere la sfida della differenziazione e diventare attrattiva, imprenditiva, dotandosi di modelli di <em>governance </em>propri delle organizzazioni complesse. Ma è necessario non dimenticare che l’università pubblica svolge un ruolo che risponde ad un interesse collettivo, crea valore pubblico, e in questo <em>essere</em> si riassume la sua ontologicità. In tale diaspora si annida la difficile sfida che l’università italiana è chiamata ad affrontare: in quanto operatore pubblico deve soggiacere ai vincoli imposti dal sistema della p.a.; in quanto architetto del futuro ha bisogno di cambiare, di sperimentare e di farlo con rapidità, senza dimenticare che resta una formazione sociale intermedia di rilievo costituzionale, garanzia di pluralismo e di tutela della persona che ivi svolge la propria individualità ma anche funzione di presidio della libertà che la Costituzione vuole assicurare alla scienza ed al suo insegnamento<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Art. 1, co. 2, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ora confluito nel d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. 27 ottobre 2008, n. 150.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Il percorso argomentativo esposto è stato esplicitato da Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10700, in <em>Corr. mer.</em>, 2006, 11, p. 1291 ss. e in <em>Guida dir.</em>, 2006, 31, p. 54. Cfr. <em>ex plurimis</em> TAR Campania, Napoli, sez. II, 26 ottobre 2006/14 dicembre 2006, n. 10544).</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> C. Barbati, <em>La natura e il regime giuridico delle università e degli enti pubblici di ricerca</em>, in G. Catalano (a cura di), <em>L’inquadramento fiscale delle università e degli enti di ricerca: vincoli e opportunità</em>, Bologna, 2013, p. 15 ss.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sul tema V. Zeno Zencovich, <em>Ci vuole poco per fare una Università migliore. Guardando oltre la “Riforma Gelmini”</em>, Fagnano alto, 2011, <em>passim</em> e F. Galgano, F. Addis, P. Grossi, G. Visintini e M. Grondona, <em>Dibattito a più voci intorno alla crisi delle università italiane e al libro di Vincenzo Zeno Zencovich</em>, <em>Ci vuole poco per fare una Università migliore. Guardando oltre la “Riforma Gelmini”</em>, in <em>Contr. impr</em>., 2012, 2, p. 315 ss. Cfr. G. Vesperini, <em>Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2009, 2, p. 197 ss.; A. Sandulli, <em>Il cantiere giuridico dell’università</em>, <em>ivi,</em> 2016, 5, p. 35 ss.; M. Varotto, Tertium non datur<em>. La terza missione come strumento di legittimazione pubblica: un’agenda per la geografia italiana</em>, in <em>Boll. soc. geog. it</em>., 2014, p. 637 ss. Cfr. N. Paparella, <em>L’università alle soglie del terzo millennio</em>, in L. Martiniello (a cura di), <em>Università. Verso nuovi modelli</em> <em>di </em>management, Napoli, 2012, p. 15 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Associazione Treellle, <em>Dopo la riforma: università italiana, università europea? Proposte per il miglioramento del sistema terziario</em>, 13, Genova, 2017, <em>passim</em>.&nbsp;</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> M. Varotto, Tertium non datur<em>. La terza missione come strumento di legittimazione pubblica: un’agenda per la geografia italiana</em>, cit., p. 637 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> ANVUR, <em>La valutazione della terza missione nell’ambito della VQR 2011-2014: un confronto con le università e gli Enti di ricerca</em>, Roma, 28 giugno 2016.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Fondazione Crui, <em>OU-1, 2016, Report Osservatorio Università-Imprese</em>, 2017, in <em>www.fondazionecrui.it.</em></div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> C. Barbati, <em>loc. ult. cit.</em></div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. P. Perlingieri, <em>La personalità umana nell’ordinamento giuridico</em>, Napoli, 1972, p. 65 ss.; G. B. Ferri, <em>Persona umana e formazioni sociali</em>, in <em>Iustitia</em>, 1977, p. 81 ss.; P. Rescigno, <em>Le formazioni sociali intermedie</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1998, I, p. 301; G. Alpa, <em>Il riconoscimento delle associazioni</em>, in <em>Quaderni del pluralismo</em>, 1984, II, p. 33 ss.; Id., <em>La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano</em>, Roma-Bari, 2000, p. 334 ss.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. l’approfondita ricostruzione storica di P. Pizza, <em>Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi</em>, Milano, 2007, ed in particolare p. 299 ss. dove sviluppa la cd. terza fase dell’evoluzione delle società per azioni di diritto singolare, che va dalle privatizzazioni degli enti pubblici ai giorni nostri. Sul tema F. G. Scoca, <em>Diritto amministrativo</em>, Torino, 2014, p. 60 ss.; M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Bologna, 2015, p. 24 ss.; M. Santise, <em>Coordinate ermeneutiche di diritto amminstrativo</em><sup>3</sup>, Torino, 2017, p. 39 ss.; G. P. Cirillo, L<em>a società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive</em>, in Aa. Vv., <em>Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del paese. Atti del LX congresso di studi di scienza dell’amministrazione,</em> Milano, 2015, p. 201 ss. In materia cfr. P. Rescigno, <em>Le formazioni sociali intermedie</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1998, I, p. 301.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> L’art. 1, co. 1, testualmente dispone che «1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. […]».</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004, p. 116 ss.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004, <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> A. Niutta e A. Police, <em>Forma e realtà nella società per la gestione dei servizi pubblici locali</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 1999, p. 477 ss.; M. Renna, <em>Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle S.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome dello Stato</em>, Torino, 1997, <em>passim</em>; Id., <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004, p. 116 ss.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sul tema cfr. R. Ursi, <em>Il patrimonio delle società a capitale pubblico</em>, in A. Police (a cura di), <em>I beni pubblici tutela, valorizzazioni e gestioni</em>, Milano, 2008, p. 131 ss.; G. Panzironi, <em>Impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>, in<em> Serv. pubb. app</em>., 2004, p. 131 ss.; F. R. Fantetti, <em>La responsabilità degli organi delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Resp. civ</em>., 2012, 6, p. 459 ss. e da ultimo C. Ibba, <em>Società a partecipazione pubblica e responsabilità erariale</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2015, 2, p. 443 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> H. Bonura e G. Fonderico, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 6, p. 722 ss.; A. Giusti, <em>I requisiti dell’</em>in house<em> fra principi giurisprudenziali e nuove regole codificate</em>, in <em>Giur. it</em>., 2017, 2, p.&nbsp; 439 ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Su cui G. Caia, <em>La disciplina sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2017, 5, p. 601 ss.; B. G. Mattarella, <em>Le società a partecipazione pubblica. Tipologie, efficienza e questioni interpretative</em>, Relazione al 63° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 21-23, settembre 2017.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Su cui G. Oppo, P<em>atrimonio dello Stato e società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 2002, p. 495 ss.; G. Corso, <em>Impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, ente pubblico: la necessità di un distinguo,</em> in <em>Serv. pubb. app.</em>, 2004, p. 91; M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, cit., p. 149 ss.; P. Pizza, <em>Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi</em>, cit., p. 299 ss. Secondo F. G. Scoca, <em>Il punto sulle così dette società pubbliche</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2005, p. 239 ss., «ove si voglia costruire un modello di società avente natura pubblicistica, diventa assolutamente necessario alterare il modello di riferimento nei suoi aspetti fondamentali»</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> G. P. Cirillo, <em>La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive</em>, cit., p. 201 ss.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cosi G. P. Cirillo, <em>loc. ult. cit.</em></div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons. stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2012, 3, p. 287 ss., con commento di C. Marzuoli, <em>Le università e l’uso di forme organizzative di diritto privato</em>; in <em>Urb. app</em>., 2011, 12, p. 1457 ss. con commento di S. Spuntarelli, <em>Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle Università</em></div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cons. stato, 26 maggio 2015, n. 2660, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, 6, p, 787 ss. nota di L. Aniballi, <em>Ancora sulla partecipazione privata all’</em>in house. Sul tema A. Bartolini, <em>Società </em>in house providing<em>. Prime pronunce giurisprudenziali sull’</em>in house <em>nella Dir. 2014/24/UE: il caso Cineca</em>, in <em>Giur. it</em>, 8-9, 2015, p. 1976</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Corte giust., sez. IV, 23 dicembre 2009, C-305/08, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2010, 4, p. 393, secondo cui le università e gli istituti di ricerca possono partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in quanto la nozione di &#8220;operatore economico&#8221; comprende anche soggetti senza scopo di lucro, che non dispongono di una struttura organizzativa d&#8217;impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato e Id., 18 dicembre 2007, C- 357/06, in <em>Giur. it.</em>, 2008, 7, p. 1784, in base alla quale l’art.&nbsp;26&nbsp;della&nbsp;Dir. 92/50/CEE, osta a disposizioni nazionali, come l’art.&nbsp;113, co.5,&nbsp;d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che impediscono a candidati od offerenti autorizzati, in base alla normativa dello Stato membro interessato, ad erogare il servizio di cui trattasi, di presentare offerte nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti di servizi il cui valore superi la soglia di applicazione della&nbsp;Dir. 92/50/CEE, soltanto per il fatto che tali candidati od offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Nozione che comprende ogni «persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori/opere, prodotti o servizi».</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Corte giust., Grande Sezione, 6 ottobre 2015, Causa n. C-203/14,</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Si fa riferimento alla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 35, sulla quale si veda M. Calabrò, <em>Università non statali e procedure ad evidenza pubblica</em>, in <em>Foro amm.</em>, 2005, 5, p. 1769.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Sul tema A. Bartolini, <em>Società </em>in house providing<em>. Prime pronunce giurisprudenziali sull’</em>in house <em>nella Dir. 2014/24/UE: il caso Cineca</em>, in <em>Giur. it</em>, 8-9, 2015, p. 1976.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> TAR Lazio, Roma, sez. III, 27 febbraio 2017, n. 2922.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> TAR Lazio, Roma, sez. III, 27 febbraio 2017, n. 2922, in <em>osservatoriouniversita.unimib.it</em>, con nota redazionale <em>Consorzio interuniversitario Cineca: i contributi Miur sono “Aiuti di Stato illegali”</em>.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Progettazione di appositi portali tematici, la progettazione di banche dati, la gestione dei canali di comunicazione di dati e la loro raccolta, la informatizzazione dei processi e la loro dematerializzazione.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Codau, <em>Documento redatto con il contributo dei componenti dell&#8217;Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau</em>, in codau.it, 10 aprile 2017.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> G. Veltri, <em>L’</em>in house <em>nel nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in<em> Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 4, p. 488 ss.; L. Aniballi, <em>Ancora sulla partecipazione privata all’</em>in house, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, 6, p. 787 ss.; G. Veltri, In house<em> e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE,</em> in <em>Urb. app</em>., 2015, 6, p. 655 ss.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> A. Sandulli, <em>Il cantiere giuridico dell’università</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 2016, 5, p. 35 ss</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-delluniversita-tra-pluralita-e-neutralita-delle-forme-giuridiche/">Le funzioni dell’Università tra pluralità e neutralità delle forme giuridiche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/">Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</a></p>
<p>Sommario: 1. Profili introduttivi. 2. La valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. 3. Nuove tecnologie e promozione della cultura. 4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche 5. Patrimonio culturale immateriale e&#160; prodotti culturali virtuali. 6. Innovazioni&#160; tecnologiche e patrimonio culturale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/">Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/">Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</a></p>
<p>
Sommario: <em>1. Profili introduttivi. 2</em><em>. </em><em>La</em> <em>valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. 3. </em><em>Nuove tecnologie e promozione della cultura. 4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche 5. Patrimonio culturale immateriale e&nbsp; prodotti culturali virtuali. 6. Innovazioni&nbsp; tecnologiche e patrimonio culturale tra liberalizzazione e governo del settore. 7. Considerazioni conclusive</em><br />
&nbsp;<br />
<em>1.</em> <em>Profili introduttivi.</em><br />
Nonostante l’evoluzione del diritto dei beni culturali&nbsp; dagli anni settanta<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> e fino ad oggi abbia espresso una continua crescita di attenzione per il settore, sono ancora molte le questioni che tengono vivo il dibattito in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.<br />
L’art. 9 Cost. afferma: “<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. </em><em>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione</em>”. Il primo comma illustra la funzione promozionale della cultura cui la Repubblica si impegna per la crescita culturale e scientifica del paese, il secondo comma si riferisce all’esigenza di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La lettura unitaria dei due commi&nbsp; consente di affermare che i beni di interesse culturale per loro natura devono adempiere ad una funzione sociale e culturale, e ciò costituisce un principio cardine del nostro ordinamento. L’obbligo costituzionale alla tutela del patrimonio storico e artistico non è fine a se stesso ma appare strumentalmente rivolto a conseguire l’obiettivo finalistico sancito nella prima parte dell’art 9 Cost.: promuovere lo sviluppo della cultura<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
Come è noto, l’interpretazione strettamente pubblicistica e vincolistica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> delle disposizioni costituzionali &nbsp;ha informato per lunghi anni la disciplina del settore, esaltando i profili di mera conservazione, apponendo vincoli e limiti amministrativi e tralasciando del tutto tendenze normative dirette&nbsp; ad incentivare la funzione sociale di tali beni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>. In seguito, la lettura evolutiva dell’art. 9 Costituzione, ha consentito di approdare all’idea di costituzionalizzazione della funzione culturale&nbsp; cui naturalmente devono assolvere i beni di interesse culturale, e consente oggi di affermare, secondo una interpretazione della norma costituzionale più ampia e di prospettiva, &nbsp;che veniva costituzionalizzato l’interesse della collettività a fruire dei valori culturali espressi dal nostro patrimonio storico e artistico e che tale interesse pubblico costituiva uno dei connotati della funzione sociale richiamata dall’art. 42 Cost., 2° comma. Secondo tale prospettiva, il centro del sistema che ruota intorno ai beni culturali, è costituito dalla funzione culturale e di promozione della personalità umana cui i beni devono assolvere e ciò consente di unificare dal punto di vista funzionale beni che hanno diversa natura o che trovano nell’ordinamento una diversa disciplina<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. Tale prospettiva consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche nella valorizzazione della funzione del bene culturale, intesa come massima fruibilità per il singolo e le formazioni sociali.<br />
La disciplina dei beni culturali deve essere tale da consentire loro di conseguire la finalità costituzionale primaria, che consiste nello sviluppo culturale della comunità sociale, nell’affinamento della ricerca scientifica&nbsp; e &nbsp;nella promozione della personalità umana e della solidarietà sociale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Questi valori fondamentali nel nostro ordinamento sono immediatamente precettivi obbligando i pubblici poteri a disciplinare il regime giuridico di quei beni in modo che possano esplicare la loro naturale funzione culturale di accrescimento della personalità degli individui<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
Riferimenti alla cultura e a forme di&nbsp; manifestazione di questa li ritroviamo anche nell’art. 33 Cost.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a>, il quale&nbsp; afferma che “<em>l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento</em>”. La Costituzione sostiene, nel comma successivo dello stesso articolo, l’ingerenza dei pubblici poteri in questo campo, e pone al tempo stesso il valore della libertà della cultura.<br />
&nbsp;Il raccordo tra le due affermazioni evidentemente sta nel fatto che l’intervento pubblico sulla cultura serve a renderla libera. “<em>Ciò significa che a giudizio dei costituenti l’espressione culturale non è libera, senza il supporto dell’amministrazione pubblica; e che quest’ultima deve quindi provvedere a ‘liberarla’ dai condizionamenti che gravano sui suoi itinerari e ne comprimono lo sviluppo</em>”. Pertanto, “<em>la promozione culturale – cui la Repubblica si impegna a norma dell’art. 9 Cost. – ha lo scopo di correggere le disfunzioni provenienti dal rapporto che la cultura intrattiene con la prassi – mira insomma a decondizionarla dagli influssi che si annidano nel corpo stesso della società civile e che ne distorcono la libera espressione</em>”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
La libertà dell’arte e della scienza, garantita quale diritto soggettivo nella Costituzione, è oggetto di un compito pubblico fondamentale, ma non è possibile&nbsp; intenderla come esclusivo terreno di azione dei pubblici poteri. Il ruolo pubblico è sussidiario, perequativo nel campo dell’arte e della cultura, la libertà infatti consiste innanzitutto nella naturale capacità degli uomini di creare ed esprimersi in piena autonomia. I pubblici poteri devono intervenire, e l’indicazione del primo comma dell’art. 33 diventa una coordinata positiva dell’intervento, e cioè un valore, uno degli obiettivi – forse il principale – che la pubblica amministrazione deve realizzare nello svolgimento del suo compito.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a><br />
L’intento del costituente è di valorizzare quell’esigenza sociale legata al progresso culturale e per ciò deve adoperarsi il nostro ordinamento giuridico.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Inoltre, l’inquadramento costituzionale della cultura intende assolvere alla funzione di introdurre ed affermare il valore estetico-culturale, cioè un valore diverso rispetto a quello del profitto economico, del quale non si fa alcun riferimento in questo ambito.<br />
Dirà in seguito la Corte Costituzionale, che la disciplina costituzionale «<em>impegna la Repubblica ad assicurare, tra l&#8217;altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese. Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa</em>»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
L’intervento pubblico sulla cultura è doveroso, nel senso di sostenerne lo sviluppo e di ampliarne la diffusione sociale, in considerazione di un altro valore costituzionale che è quello della solidarietà sociale, da intendersi come condivisione di opportunità tra consociati, secondo quanto dispone l’art. 2 Costituzione.<br />
La solidarietà costituisce un valore insopprimibile e fondante della nostra convivenza civile, pertanto i pubblici poteri sono vincolati a tutta una serie di fini sociali come tutelare la famiglia, la salute, impartire l’istruzione per tutti, rendere effettivo il diritto allo studio, tutelare il lavoro, l’assistenza ai cittadini inabili, prevedere forme di previdenza, garantire l’ambiente in cui vivono i cittadini, promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica, tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Tutti obiettivi fondamentali per la realizzazione della crescita economico-sociale.<br />
In questa ottica vanno letti i riferimenti costituzionali alla cultura, all’istruzione, alla ricerca, alla libertà dell’arte e della scienza;&nbsp; l’intervento della Repubblica non può essere rivolto alla semplice gestione del patrimonio culturale esistente, ma va indirizzato alla creazione di attività culturali che danno impulso alla crescita sociale, ed alla continua ricerca di modelli di azione e nuove soluzioni per soddisfare al meglio questa fondamentale esigenza sociale.<br />
Per queste ragioni anche la tutela dei beni culturali non potrebbe coincidere solo con la conservazione e chiusura di essi dal mondo esterno impedendone l’accesso e il godimento pubblico.<br />
Il bene culturale è per sua natura destinato alla generalità dei consociati, i quali devono fruirne anche se il bene è di proprietà privata. Secondo M.S. Giannini “<em>il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione</em>”, ed è conseguenziale che, oltre al&nbsp; mantenimento del loro stato originario, sia doveroso curare la loro valorizzazione ed il loro profilo di funzione sociale (art. 42 Cost.)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Soltanto in tempi&nbsp; recenti viene disciplinata nei testi legislativi&nbsp; la funzione di valorizzazione, nel segno di un diverso approccio ai beni culturali, più coerente con le indicazioni dell’art. 9 Cost.; funzione di valorizzazione che è diretta, sul presupposto di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, a promuoverne le potenzialità quali fattori di diffusione dei valori della cultura e nell’ambito di più ampi ambienti sociali.<br />
Il termine valorizzazione appare &nbsp;per la prima volta nella l. 310/1964 istitutiva della Commissione Franceschini (Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico e artistico e del paesaggio) e figura tra i compiti inizialmente assegnati al Ministero per i beni culturali e ambientali costituito per la prima volta con il d. p.r. n. 805/1975. In seguito, con la Legge Ronchey n. 4/1992 vennero individuate le attività di valorizzazione essenzialmente nei c. d. servizi aggiuntivi presso musei, biblioteche e archivi di Stato.<br />
Un tentativo di elencare e definire le funzioni connesse ai beni culturali, al fine di riorganizzare la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali, fu operato dal d. lgs. 112/1998 dove venivano indicate la tutela, come ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali,&nbsp; mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, la gestione come ogni attività diretta ad assicurare la fruizione dei beni culturali, e la valorizzazione, come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementarne la fruizione (art. 148).<br />
Queste definizioni si rivelarono però per molti aspetti insoddisfacenti, soprattutto in quanto creavano sovrapposizioni di competenze. A dimostrazione delle difficoltà definitorie che derivavano dalla individuazione dei contenuti delle funzioni in materia di beni culturali, il T.U. 490/1999 non accoglieva quelle indicazioni e sostituiva al binomio tutela/valorizzazione quello conservazione/valorizzazione, dove i diversi ambiti concernevano l’uno i controlli, il restauro, e gli interventi di protezione, l’altra l’espropriazione, la fruizione e l’uso individuale, ricomprendendo anche i compiti relativi alla circolazione, i ritrovamenti, le scoperte nella funzione di tutela complessivamente intesa. Alla valorizzazione si cercò di assegnare un significato più puntuale legato al bene e all’uso dello stesso, senza però prendere in considerazione quegli aspetti di organizzazione, come gli studi, le mostre, gli eventi culturali, non strettamente e inscindibilmente connessi al bene.<br />
In questo clima di incertezza la dottrina si adopera per dare significati più organici alla tutela e alla valorizzazione e così la tutela viene considerata come tutela conservativa<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>, intendendosi per conservazione la salvaguardia sia dell’integrità fisica del bene sia della sua sicurezza, ossia delle condizioni di contesto idonee a preservare il valore culturale<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. Presupposto fondamentale per la conservazione è considerato il riconoscimento del bene culturale, cioè la sua individuazione.<br />
Quanto alla valorizzazione, da una parte viene individuato un significato residuale, comprendendo nell’idea di valorizzazione “l’area di intervento pubblico che va oltre i compiti di sola tutela conservativa”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a>, dall’altra viene ad indicare quelle attività destinate a “sviluppare e garantire la fruizione collettiva del bene culturale”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>.<br />
La valorizzazione comprende, quindi, tutte le misure finalizzate a favorire il godimento del bene da parte della collettività. Si tratta di una funzione aperta perché idonea a includere ogni iniziativa rivolta a quello scopo, e una funzione dinamica perché esposta&nbsp; a quelle trasformazioni che l’evoluzione sociale induce sulle modalità e sulle preferenze del pubblico nel godimento dei beni culturali<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
La principale novità introdotta, poi, dal legislatore nel Codice dei beni culturali n.42 del 2004 riguarda quel versante della disciplina che si riferisce proprio alla determinazione dei principi fondamentali in materia di valorizzazione, essenziale per indirizzare l’esercizio della potestà normativa delle Regioni, a queste attribuita, &nbsp;dall’art. 117 Cost., nella riforma costituzionale del 2001. Strettamente connessa a siffatta determinazione è la codificazione dei concetti giuridici di tutela e valorizzazione, rispetto ai contenuti di tali funzioni indicate dal precedente d. lgs. 112/1998.<br />
Il legislatore ha avuto cura di eliminare ogni riferimento a scopi conservativi, ed ha rafforzato la connessione logica e funzionale della valorizzazione con la fruizione, così esplicitando la sua finalizzazione agli obiettivi&nbsp; di promozione della conoscenza e della diffusione dei beni culturali.<br />
&nbsp;Sull’impianto del Codice del 2004 sono state introdotte misure ulteriori&nbsp; con i d. lgs. n. 156/2006 e n. 62/2008 (quanto ai beni culturali, mentre relativamente ai beni paesaggistici sono intervenuti i d. lgs. n. 157/2006 e n. 63/2008)<sup> <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup>[19]</sup></a></sup>, e, &nbsp;soprattutto in materia di contributi statali e agevolazioni dirette ad incentivare il ruolo dei privati, con il d.l. n. 5/2012 (art. 42)<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>; successivamente è intervenuta la l. 7 ottobre 2013, n. 112 &#8220;Valore cultura&#8221; di conversione&nbsp; del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; mentre sotto il profilo organizzativo, è intervenuta la disciplina dettata con d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; sono intervenuti, altresì, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 &#8220;Artbonus” convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 106 &#8220;Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo&#8221;<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a>.<br />
Questi recenti interventi normativi hanno cercato di superare i ritardi del nostro ordinamento ad incentivare le attività dirette alla promozione e allo sviluppo del patrimonio culturale con il coinvolgimento dei privati.<br />
In particolare, l’Artbonus è uno strumento attraverso il quale per cittadini ed imprese sarà possibile effettuare erogazioni liberali con forti agevolazioni fiscali, destinate ad interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale; inoltre, la tendenza che si può rilevare è quella di ampliare le forme di diffusione della cultura nella direzione di una migliore valorizzazione.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. La</em> <em>valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie.</em><br />
Tuttavia, i progressi che si sono registrati nel tempo sia nella disciplina,&nbsp; sia nella considerazione delle politiche pubbliche, lasciano ancora spazio a dubbi e problemi causati dalla complessità del settore, e dalle incertezze che&nbsp; sono state determinate prevalentemente da alcune scelte legislative che hanno concentrato l’attenzione per lungo tempo sulla prevalenza delle funzioni di tutela e conservazione, sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni e la separazione delle funzioni di tutela e di valorizzazione.<br />
Sono ancora tante le questioni aperte di cui il diritto dovrà occuparsi nei prossimi anni, a cominciare dall’esigenza di concepire definizioni di patrimonio culturale e di beni culturali adeguati alle civiltà contemporanee o la necessità di conciliare la tendenza all’esistenza di un patrimonio culturale universale e, contemporaneamente, il rispetto delle diverse identità culturali e la valorizzazione dei territori, o ancora l’esigenza di incrementare il ruolo dei privati da conciliare con la finalità pubblica di valorizzazione, e, certamente non&nbsp; ultima, la questione della redditività economica del patrimonio culturale.<br />
La complessità del settore è prodotta anche dalla molteplicità di interessi che ruotano intorno ai beni culturali che rende tutto più problematico, perché non solo questi interessi si rivelano spesso in contrasto tra loro – ad esempio incrementare l’accesso ad un sito culturale può creare problemi di preservazione dello stesso, limitare la circolazione dei beni per giuste ragioni di preservazione può ridurne la fruizione – ma anche perché i diversi interessi possono riguardare il medesimo bene.<br />
A ciò si aggiunga la costante dialettica tra pubblico e privato e la necessaria presenza di più soggetti istituzionali che devono occuparsi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.<br />
I problemi da affrontare sono ancora molti, e tra questi vi è anche l’esigenza di definire il rapporto tra patrimonio culturale materiale e immateriale, definizione che comporta il dover mettere in discussione lo stesso concetto di bene culturale,&nbsp; l’aggiornamento delle funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione che vanno riconsiderate in ragione delle nuove tecnologie applicate al settore, il rafforzamento del ruolo dei privati che sembrano ancora sottoutilizzati.<br />
L’attività di valorizzazione tramite le nuove tecnologie, costituisce un tema&nbsp; che merita attenzione perché ancora poco indagato; e se da una parte l’utilizzo delle tecnologie digitali ha contribuito notevolmente alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, dall’altra pone problemi di regolamentazione diversa da quella tradizionale, per intenderci quella del Codice dei beni culturali.<br />
L&#8217;attività di valorizzazione, quando avviene virtualmente, riesce a svilupparsi in modi e forme che possono sfruttare molto efficacemente sia le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, sia gli innovativi modelli di presentazione dei contenuti; &nbsp;le più recenti tipologie di offerte culturali interattive e multimediali, come le applicazioni per <em>smartphones,</em> le nuove audio e video guide, gli spettacoli e gli allestimenti interattivi e multimediali, sono modalità innovative e attuali, destinate ad avere uno sviluppo sempre maggiore.<br />
Le tecnologie digitali possono essere impiegate nella virtualizzazione dei beni culturali esistenti e nella realizzazione di piattaforme per la fruizione degli stessi, nonché nella creazione di nuovi prodotti culturali.<br />
Tuttavia, se da una parte è facile mettere in evidenza la ricaduta positiva delle innovazioni tecnologiche per la maggiore fruizione dei beni culturali, dall’altra tali innovazioni comportano problemi di adattamento del sistema esistente e di&nbsp; adeguate risposte alle nuove esigenze.<br />
E’ necessario, in primo luogo, verificare se l’ordinamento può, allo stato, essere in grado di affrontare e regolare tali profili innovativi; in secondo luogo, occorre capire se&nbsp; auspicare un adeguamento della disciplina, in grado di regolare il settore con nuovi strumenti, e, in tal caso, quale tipologia di interventi auspicare, che possano cioè essere indirizzati o alla liberalizzazione del settore o alla creazione di un nuovo governo del settore con nuovi limiti e controlli più adeguati alle innovazioni che la civiltà del digitale impone.<br />
Un’altra questione riguarda la natura stessa dei prodotti della tecnologia che possono determinare la nascita di nuovi prodotti culturali, espressione della civiltà attuale, la cui tutela e valorizzazione potrebbe essere prevista con riferimento alla loro valenza culturale immateriale, e che già pone problemi circa l’adeguatezza delle forme di protezione che l’ordinamento attualmente&nbsp; propone<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>3. Nuove tecnologie e promozione della cultura </em><br />
Le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale possono &nbsp;svolgere un ruolo fondamentale e positivo nel miglioramento delle condizioni e nell&#8217;incremento della&nbsp; pubblica fruizione dei beni culturali,&nbsp; modernizzando l’offerta culturale.<br />
Le nuove attività di catalogazione, riproduzione, recupero, digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico delle opere, rese possibili dalla diffusione sul web, rendono il patrimonio culturale più evidente, comprensibile e fruibile a cittadini e visitatori.<br />
La fruizione avviene nei confronti del “mondo virtuale” dei beni culturali e&nbsp; la semplice possibilità di connettersi via internet, contribuisce alla fondamentale esigenza di accrescere le conoscenze del patrimonio culturale in tutto il mondo. La rete internet ha determinato, infatti, la globalizzazione dei contenuti culturali, in quanto permette a chiunque, in qualunque parte del mondo ed in ogni momento, di poter fruire del contenuto digitalizzato. Si pensi ai siti web dei musei,&nbsp; alle biblioteche digitali, e ancora alla creazione di applicazioni per smartphone e tablet che si occupano della conoscenza e diffusione di arte e cultura<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, e sarà facile percepire l’enorme progresso delle esperienze culturali destinate ad una platea particolarmente vasta.<br />
La fruizione virtuale, poi, riesce ad estendersi in modi e forme che possono sviluppare molto efficacemente &nbsp;tutte le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, attraverso gli innovativi modelli di presentazione dei contenuti e le nuove tipologie di offerte culturali interattive e multimediali.<br />
Non vi è dubbio che le tecnologie per le loro enormi potenzialità applicate ai beni culturali, &nbsp;pertanto, vanno viste con favore, apprezzandone i contenuti positivi, in quanto possono contribuire alla salvaguardia dell&#8217;identità culturale dei luoghi, alla diffusione della cultura e alla produzione di nuove offerte culturali, e, possono costituire un importante motore a supporto della crescita competitiva, nonché allo sviluppo di modelli di business innovativi e remunerativi, con il vantaggio di diffondere la conoscenza di beni senza pericoli per la loro conservazione o manutenzione.<br />
La globalizzazione dei contenuti culturali<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> e la loro fruizione virtuale, che oggi sono consentite dalla rete applicata all&#8217;uso di dispositivi mobili, permettono a chiunque, in ogni momento e luogo e con estrema facilità, di entrare in contatto con il patrimonio culturale che si trova conservato nei luoghi e negli istituti della cultura di tutto il mondo, realizzandone facilmente l’accesso&nbsp; rispetto a luoghi, beni e culture, anche lontani rispetto al fruitore. Tutto ciò, sotto il profilo socio-culturale, aiuta a recuperare e trasmettere più facilmente alle generazioni future l&#8217;identità culturale del proprio paese e nello stesso tempo favorisce le conoscenze di altre culture<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
I prodotti che costituiscono riproduzioni, video, spettacoli digitali, collegati al patrimonio culturale, possono rappresentare espressione del valore culturale di&nbsp; questi tempi e di quelli futuri, svolgendo anche quella&nbsp; funzione sociale che è propria della cultura, secondo la nostra Costituzione.<br />
Inoltre, l’apporto delle tecnologie già da tempo costituisce un valore aggiunto rispetto alla visita&nbsp; nel sito culturale, che si arricchisce di nuove esperienze, interattive e multimediali.<br />
L&#8217;arte e la cultura possono, infatti, mantenere i propri pregi e valori, e allo stesso tempo, si rinnovano e trovano una nuova collocazione nell&#8217;era dei dispositivi smart e delle città intelligenti, prestandosi a nuovi e più efficaci modelli di fruizione.<br />
Il supporto alla visita culturale tradizionale, grazie ad una piattaforma che offre una fruizione totale delle opere, e una più completa conoscenza delle stesse e del luogo in cui si trova il visitatore, amplia le opportunità di conoscenza.<br />
Questa funzione può essere svolta da dispositivi che vengono forniti al visitatore all&#8217;interno del sito culturale stesso, tra cui le più innovative audio e video guide, ma anche dai moderni softwares realizzati come applicazioni per smart terminals, le c.d. app per smartphones e tablets, scaricabili dall&#8217;utente sul proprio dispositivo mobile personale, anche all&#8217;interno del sito, al momento dell&#8217;acquisto del biglietto o in un momento precedente.<br />
Tali innovazioni sono utili anche in un&#8217;ottica diversa da quella della visita culturale: il “restauro” e la ricostruzione digitale sono&nbsp; molto utili per studiare gli interventi di restauro conservativo ed estetico sui beni culturali, in quanto consentono un riscontro visivo e con molti dettagli sui materiali, che non crea problemi per il bene, e ciò è ormai noto a chi opera nel settore.<br />
La visita diretta di opere d’arte o monumenti garantisce un’esperienze che il mondo virtuale non può sostituire, ma questa può essere arricchita da altri elementi, oltre a permettere di scegliere preliminarmente se recarsi o no presso quel sito.<br />
La visita virtuale, inoltre, può avvenire anche al solo fine meramente esplorativo e di arricchimento culturale, o per ragioni di studio, oppure da parte di persone con disabilità &nbsp;o da chiunque abbia interesse a conoscere luoghi, paesi e culture, anche lontani geograficamente. Diverse <em>app</em>, ormai permettono una “visita virtuale”, accompagnata da informazioni, video esplorativi ed altri contenuti multimediali, oltre alla funzione di “<em>zoom</em>” delle immagini delle opere ad alta definizione.<br />
È evidente che le &nbsp;funzioni delle tecnologie applicate ai dispositivi mobili, quella di supporto alla visita reale e quella di visita virtuale, non sono affatto alternative, ma si completano vicendevolmente.<br />
La crescita del mondo virtuale svolge un’altra importante funzione, in quanto cambia l’immagine stessa del ruolo della cultura: essa non è più solo uno strumento di arricchimento intellettuale, destinata ad una elìte, &nbsp;a volte di difficile comprensione e quindi &nbsp;apprezzabile forse solo da pochi amatori o esperti.<br />
Attraverso le nuove tecnologie la platea di chi ne può fruire si amplia, perché viene interessato e coinvolto maggiormente. L&#8217;arte e la cultura, con un approccio più&nbsp; semplice e comprensibile a tutti, possono essere valorizzate con un percorso che trasporta il pubblico in una dimensione di immagini, suoni, emozioni, regalando un&#8217;esperienza più ricca, completa e fruibile da tutti.<br />
Le innovazioni tecnologiche possono valorizzare tutte le possibili esperienze che derivano dall’arte e dalla cultura: da quella educativa a quella celebrativa della memoria storica, da quella estetica e ricreativa, a quella emozionale.<br />
Ma le innovazioni tecnologiche non sono solo integrative nella diffusione e valorizzazione culturale, in quanto possono far nascere&nbsp; nuovi prodotti culturali, come gli “spettacoli multimediali”, che si stanno sviluppando e diffondendo. Essi costituiscono, a ben vedere, da un lato, un modo, prima non sfruttato, di vivere le singole forme di arte in essi racchiuse e, dall&#8217;altro, anche una nuova forma d&#8217;arte ed un diverso prodotto artistico-culturale, tra l’altro espressione della moderna società<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche.</em><br />
Pertanto, sono molti gli aspetti positivi dell’uso della tecnologia nel settore dei beni culturali, anche se è altrettanto facile evidenziare le criticità che da tale uso possono derivare.<br />
Innanzitutto, si pone il problema dell’uso distorto delle immagini di beni culturali, della contraffazione delle immagini o dei loghi, e dell’utilizzo, solo a scopo commerciale, delle riproduzioni dei beni culturali.<br />
Inoltre, quando attraverso le nuove tecnologie vengono creati &nbsp;nuovi prodotti culturali, come gli spettacoli multimediali o performance artistiche salvate in formato digitale, si pone il problema della loro natura di beni culturali immateriali, tra l’altro “espressione di identità culturale collettiva” ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, che aggiungono una nuova categoria di beni culturali, e pongono problemi di adeguamento delle regole complessive&nbsp; esistenti.<br />
Per quanto riguarda l’applicazione dei supporti virtuali ai beni culturali,&nbsp; la disciplina prevista nel Codice dei beni culturali può essere applicata nella parte relativa alle riproduzioni dei beni culturali (artt. 107-108) e nella parte che riguarda i servizi per il pubblico (art. 117). Nel Codice dei beni culturali, gli artt. 107 e ss. dettano la disciplina relativa alle riproduzioni<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, mentre l’art. 117 disciplina i c.d. servizi per il pubblico, che comprendono anche il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni dei beni culturali (art. 117, comma 2 lett. a), oltre che la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (art. 117, comma 2 lett. d).<br />
Tali servizi secondo l’art. 115, comma 1, costituiscono attività di valorizzazione e possono essere gestiti in forma diretta o indiretta, tramite concessioni a terzi anche in forma congiunta o integrata, dalle amministrazioni cui i beni culturali pertengono, e secondo le ulteriori modalità previste dallo stesso art. 115 nei commi successivi.<br />
Il potere di concedere l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso strumentale e alla riproduzione secondo l’art. 107, appare rimesso alla mera discrezionalità dell&#8217;ente, senza che il richiedente vanti alcun diritto ad ottenere l&#8217;autorizzazione al ricorrere di determinate condizioni. Ad ogni modo, il consenso dovrà essere negato se l&#8217;uso o la riproduzione siano suscettibili di danneggiare il bene (art. 107, comma 2). Con decreto ministeriale — d.m. 20 aprile 2005&nbsp; — sono determinati gli indirizzi, i criteri e le modalità per la riproduzione dei beni culturali ai sensi dell&#8217;art. 107 del Codice.<br />
È previsto in questo decreto che l&#8217;autorizzazione avvenga ad opera del responsabile dell&#8217;istituto che ha in consegna i relativi beni, sulla base di valutazioni che hanno ad oggetto la finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre, il numero delle copie da realizzare, la verifica di “tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre”.<br />
Le riproduzioni di cui all&#8217;art. 107, insieme agli usi di cui agli articoli 106 (uso individuale) e 107 (uso strumentale e precario) non avvengono generalmente a titolo gratuito. L&#8217;autorità che ha in consegna i beni, infatti, ha il potere di determinare i relativi corrispettivi di riproduzione e canoni di concessione (art. 108). I canoni ed i corrispettivi sono determinati tenendo anche conto di specifici fattori espressamente indicati dalla norma, quali: il carattere delle attività che si riferiscono alle concessioni d&#8217;uso, le modalità di esecuzione delle riproduzioni, il tipo ed il tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, l&#8217;uso e la destinazione delle riproduzioni, nonché i benefici economici che ne derivano al richiedente. Deve segnalarsi, inoltre, l&#8217;esistenza di un Tariffario, fissato con decreto ministeriale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, il quale, nonostante l&#8217;entrata in vigore del Codice e la conseguente abrogazione della legge Ronchey, continua ad essere, per le amministrazioni, un parametro di riferimento &#8211; che si ritiene ormai inadeguato &#8211; indicativo dei compensi da richiedersi per l&#8217;uso e la riproduzione dei beni culturali e contiene indicazioni dettagliate sulle modalità di sfruttamento economico dei beni culturali. Esistono, però, alcuni casi di dispensa dalla necessità di corrispondere canoni o corrispettivi.<br />
Il Codice prevede alcune eccezioni alla regola generale dell&#8217;utilizzo pagante. Infatti, nessun canone è dovuto — e ciò dovrebbe rappresentare una disposizione vincolante per l&#8217;amministrazione — per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, se realizzate senza scopo di lucro (art. 108, comma 3). Quest&#8217;ultimo è il caso, ad esempio, delle riproduzioni effettuate da soggetti pubblici non solo ai fini di catalogazione, ma anche allo scopo di incrementare la conoscenza e la fruizione dei beni attraverso la pubblicazione delle immagini sulle banche dati pubbliche on line; ovvero delle riproduzioni destinate alle locandine e brochure promozionali di un determinato territorio, realizzate da soggetti pubblici o anche da privati (come, ad esempio, una catena alberghiera), volte alla valorizzazione del patrimonio culturale di una determinata zona e, ovviamente, non accompagnate dalla vendita delle riproduzioni stesse. Anche nelle ipotesi di esenzione dalle fees di riproduzione sopra delineate, la norma assicura che sia comunque corrisposto il rimborso delle spese sostenute dall&#8217;amministrazione concedente.<br />
La disposizione di cui sopra è stata &nbsp;modificata dal c.d. decreto Artbonus, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. n. 106/2014<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. L&#8217;articolo 108, più precisamente, regola i canoni di concessione, i corrispettivi e le cauzioni che le istituzioni museali e archivistiche statali debbono richiedere per consentire la riproduzione dei beni da esse custoditi. In particolare, il comma 3 di tale articolo prevedeva che il permesso alla riproduzione poteva essere concesso gratuitamente solo a due classi di richiedenti. La prima includeva i privati che intendono utilizzare le copie per usi personali o di studio; la seconda prevedeva solo soggetti pubblici che richiedessero l&#8217;uso con finalità di valorizzazione.<br />
Rispetto alla precedente versione del comma 3, si è verificato un ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad usufruire dell’esenzione per fini di valorizzazione, che prima poteva essere accordata solo a soggetti pubblici. È stato però aggiunto che il fine non deve essere di lucro. L&#8217;autorizzazione all&#8217;uso, poi, non è automatica al ricorrere dei relativi presupposti, ma deve essere richiesta anche quando lo scopo dell&#8217;uso rientri in una delle fattispecie di esenzione dai corrispettivi di riproduzione di cui sopra. D’altra parte, è avvenuto, anche di recente,&nbsp; che l’uso non autorizzato, a scopo commerciale, pubblicitario ha determinato in certi casi, e le amministrazioni non sono state in grado di prevenirla, una distorsione della destinazione della valenza culturale del bene riprodotto<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>. A questo proposito un caso che ha avuto ampia risonanza ed ha acceso un vivo dibattito, soprattutto in vista di una certa tendenza alla liberalizzazione dell’uso delle riproduzioni di beni culturali, è quello relativo alla riproduzione e pubblicazione, per scopi pubblicitari, a scopo di lucro, dell’immagine della statua del David di Michelangelo in una versione “armata”, da parte di una società americana produttrice di armi. In quella fattispecie si trattava di un uso abusivo, in quanto in caso di utilizzo a scopo commerciale era necessaria l’autorizzazione, inoltre si erano evidenziati, anche secondo il parere dell’Ufficio legislativo del Mibact<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, profili relativi alla lesione della valenza immateriale del bene.<br />
D&#8217;altra parte, lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei social network ha incrementato il numero e lo scambio di riproduzioni fotografiche più o meno modificate, rendendo molto difficile, se non impossibile, allo stato, garantire un effettivo controllo.<br />
Il diffuso uso delle app ha stimolato, come già da tempo accade per i siti internet dei musei, un mercato parallelo di piattaforme non ufficiali e probabilmente abusive: alcune di esse, infatti, sono ingannevoli per il consumatore, soprattutto per il turista straniero, il quale non è in grado di distinguere il logo e l&#8217;immagine ufficiale da quelli contraffatti. Queste dovrebbero essere individuate, valutate ed eventualmente sanzionate.<br />
Da qui discende anche la necessità di riconsiderare tutta la disciplina, ad esempio favorendo ulteriori forme di liberalizzazione per l&#8217;uso personale e non commerciale o irrigidendo le sanzioni per eventuali violazioni.<br />
Nell&#8217;ambito della disciplina sin qui prospettata, il citato decreto “Artbonus” ha introdotto un’altra disposizione, con l’intento di introdurre forme di liberalizzazione. Il nuovo comma 3-bis dell&#8217;art. 108 del Codice, liberalizza la riproduzione dei beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici, nonché la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, nemmeno indiretto; a condizione che ciò avvenga senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.<br />
Gli usi di cui al nuovo comma 3-bis dell&#8217;articolo 108, a differenza delle ipotesi di mera esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento di un corrispettivo di cui al comma 3, costituiscono situazioni eccezionali rispetto alla necessaria&nbsp; autorizzazione dell&#8217;autorità che ha in consegna i beni. La riproduzione è consentita se avviene con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l&#8217;esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l&#8217;uso di stativi o treppiedi all&#8217;interno degli istituti della cultura.<br />
Il comma 3 bis, precisa, anzitutto, quali siano le finalità che garantiscono la libera riproducibilità di un bene culturale statale. Previsto che le attività di riproduzione siano svolte senza scopo di lucro e senza oneri per le pubbliche istituzioni, esse devono considerarsi libere ove siano svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. In tutti questi casi non è necessaria alcuna esplicita autorizzazione da parte dei gestori del bene. Si osserva subito che le finalità previste sono amplissime e che è ben difficile trovare esempi di uso non commerciale che non ricadano in quell’elenco.<br />
La norma comunque mostra alcune ambiguità, infatti, ad esempio, il testo legislativo non elenca esplicitamente le tecniche permesse o le tecniche proibite, ma usa un linguaggio generico. Tale scelta di genericità è forse necessaria per consentire alla norma di rimanere valida ed applicabile nonostante le innovazioni tecniche che nel settore della fotografia digitale e della scansione sono ancora in continua evoluzione.<br />
Bisogna riconoscere che questa novità legislativa si muove in una visione più moderna ed adeguata all’utilizzo delle tecnologie e che considera la riproduzione del bene culturale non più come un “surrogato del possesso dell&#8217;oggetto originale ma come mezzo per aggiungere valore, prestigio e in definitiva meglio conservare e trasmettere alle future generazioni il bene stesso”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Il concetto è in ogni caso che la riproduzione virtuale non può essere disciplinata in modo assoluto, ma solo in riferimento al finale utilizzo o al riutilizzo dei&nbsp; prodotti con contenuto culturale. I visitatori dei musei statali, pertanto, potranno ora liberamente scattare fotografie con i propri smartphones e pubblicarle sui social networks o altrove sul web, attività che i musei hanno da sempre tradizionalmente vietato<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Occorre evidenziare, poi,&nbsp; che i proventi derivanti dagli utilizzi di cui sopra, canoni, cauzioni, o dalla vendita dei biglietti di ingresso, nonché da tutte le attività connesse alla gestione degli istituti e luoghi della cultura individuati all&#8217;art. 101 del Codice, rappresentano, senz&#8217;altro, una risorsa fondamentale da destinarsi alle spese di conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni ad opera dell&#8217;autorità che li ha in custodia.<br />
Tuttavia, riteniamo, non debbano costituire necessariamente le sole risorse, in quanto, tra gli elementi virtuosi dell&#8217;innovazione introdotta dal decreto “Artbonus” vi è, in un certo senso, il riconoscimento che i canoni e corrispettivi di utilizzo delle immagini non possono essere concepiti come la risorsa principale per provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A questi introiti, infatti, possono e dovrebbero sempre accompagnarsi quelli derivanti da nuovi modelli di gestione dei beni culturali, incentrati più sulla valorizzazione che sulla mera conservazione, e soprattutto legati all&#8217;uso delle tecnologie digitali, le quali rendono possibili nuove modalità di fruizione dei beni stessi e l&#8217;offerta di prodotti culturali innovativi. Tra i servizi al pubblico ricordiamo che l’art. 117 comprende attività gestite in forma diretta o indiretta dalle quali è possibile una redditività commerciale tramite l’utilizzo delle innovative tecnologie.<br />
Infatti, il nostro paese può e deve eccellere nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ponendosi i fondamentali obiettivi del consolidamento della propria immagine, dell&#8217;accrescimento della qualità e della quantità dell&#8217;offerta culturale al pubblico,&nbsp; a livello internazionale, degli artisti contemporanei nazionali, dell&#8217;incremento dell&#8217;attrattiva turistica; tutti fattori che contribuiscono, peraltro, ad aumentare il benessere ed il livello occupazionale nel paese.<br />
Nel mondo delle nuove tecnologie, in cui il visitatore è travolto dalla vastità dell&#8217;offerta culturale ed è, conseguentemente, sempre più esigente, l&#8217;Italia, che ha un patrimonio culturale vastissimo e, per comune opinione, &nbsp;non abbastanza valorizzato, si trova a concorrere con molti paesi che hanno una storia ed una cultura molto più recente, ma che sono già stati in grado di sviluppare e mettere in atto nuove strategie di marketing nel settore culturale, e che hanno una fortissima attrattiva sui visitatori.</p>
<p><em>5. Patrimonio culturale immateriale e&nbsp; prodotti culturali virtuali. </em><br />
Le novità tecnologiche e l’utilizzo di queste nel campo dei beni culturali può determinare, come si è visto, o la diffusione virtuale dei beni attraverso le riproduzioni, o l’esistenza di nuovi prodotti culturali, che ampliano la categoria&nbsp; mettendo in discussione la nozione stessa di beni culturali.<br />
Come è noto, il concetto di beni culturali,&nbsp; ha vissuto una progressiva evoluzione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Si è passati da una concezione fortemente legata alla materialità&nbsp; dei beni storici e artistici &nbsp;e diretta soprattutto alla tutela, catalogazione e conservazione di beni intesi come res,&nbsp; e presi in considerazione da un punto di vista statico, &nbsp;ad una visione più dinamica e ad una accezione di bene culturale che privilegia la dimensione immateriale del bene, “espressioni di identità culturale collettiva”, secondo l’art. 7 bis del Codice dei beni culturali, inserito dal d. lgs. 62/2008, a sua volta emanato in ragione delle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Così, le cose d&#8217;arte e quelle storiche rientrano in una visione non più &nbsp;legata esclusivamente al loro pregio estetico o artistico, ma anche al loro valore intrinseco immateriale. In questa concezione evolutiva del concetto di bene culturale, pertanto, va tutelato non solo il bene in senso stretto in quanto res, ma anche la valenza immateriale in questo compreso<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
La immaterialità del patrimonio culturale emerge, poi, in un’altra accezione contenuta nella disciplina del Codice dei beni culturali ( art. 120) e da talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici sulle sponsorizzazioni (artt. 26 e 199-bis), e ancor prima secondo la prassi che si fondava sulle capacità di diritto privato degli enti pubblici.<br />
La sponsorizzazione<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, infatti, si radica sul valore immateriale del bene, ovvero sul marchio distintivo che esso propaga, e che è suscettibile di determinare benefici in relazione all’ immagine che ne deriva allo sponsor. Infatti, quest&#8217;ultimo si avvale della &nbsp;componente di valore culturale-identitario e non della cosa in quanto tale, in modo che l’iniziativa determina effetti positivi sotto il profilo di immagine e di reputazione dello&nbsp; sponsor<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
In un altro senso l’immaterialità è rappresentata dalla utilizzazione del bene culturale tramite riproduzioni, compresa quella via web o in genere via strumento mediatico. In questi casi viene diffusa la valenza culturale del bene, in quanto è evidente che lo strumento di diffusione in sé non ha alcun valore rilevante, ma produce l’effetto di promuovere e valorizzare l’essenza culturale del bene.<br />
I beni culturali sono testimonianza di civiltà, e ciò determina che la consistenza materiale ed oggettiva del bene non siano affatto gli aspetti che ne qualificano la natura culturale, ma essi sono intrinsecamente caratterizzati da profili immateriali come l’ accrescimento delle conoscenze e l’insita qualità di apportare un miglioramento della personalità degli individui<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><sup><sup>[39]</sup></sup></a>. Il bene è culturale non per la sua qualità oggettiva ma per la sua funzione sociale.<br />
Per questa ragione viene estesa la categoria dei beni culturali a beni-valori che pur non consistendo in cose materiali, offrono testimonianza di tradizione, costume, storia, arte ecc., ampliando così le occasioni di tutela e le opportunità di valorizzazione e di sviluppo culturale; di conseguenza, la tutela apprestata dal legislatore&nbsp; attiene più che alla sua materialità, al valore che il bene esprime e alla funzione sociale cui il bene può assolvere.<br />
&nbsp;<br />
<em>6. Innovazioni&nbsp; tecnologiche e patrimonio culturale tra liberalizzazione e governo del settore.</em><br />
La riproduzione del bene culturale, che è alla base di qualsiasi uso digitale dei beni culturali, può consistere nelle riproduzioni destinate ai cataloghi delle mostre, ai libri d&#8217;arte, ad uso nell&#8217;ambito del merchandising museale, ai pannelli esplicativi e agli altri materiali informativi all&#8217;interno delle mostre, alla promozione (locandine, manifesti, manchette pubblicitarie ed altri materiali di comunicazione) nonché, più di recente, ai siti web, alle c.d. “app” (applicazioni per smartphones e tablets) ed ai nuovi prodotti interattivi e multimediali, realizzati anche in occasione di mostre ed eventi culturali. La riproduzione dei beni culturali può essere effettuata, naturalmente, anche dalla stessa pubblica amministrazione per finalità di conservazione.<br />
Ora se è vero che le riproduzioni dei beni culturali vanno viste in un’ottica positiva, in armonia con il principio della fruibilità e accessibilità del patrimonio culturale, tuttavia,&nbsp; vanno ricordate le finalità per cui il bene culturale deve essere valorizzato e reso fruibile cioè le finalità collegate all’interesse pubblico alla cultura, e in applicazione dei criteri di economicità, efficienza, efficacia; in ogni caso, va anche rammentato che il mettere a reddito il bene pubblico culturale, nei confronti del quale vi è una garanzia costituzionale,&nbsp; va bilanciato con il diritto alla fruizione, tanto più se si tratta di una fruizione per finalità commerciali. E’ necessario, dunque, che le forme di liberalizzazione non vadano a contrastare con le finalità collegate all’interesse culturale dei beni di cui si tratta.<br />
Infatti, non sono le qualità della cosa in sé che costituiscono oggetto dell’attenzione del legislatore, quanto l’interesse pubblico, costituito dalla loro funzione sociale, che tali beni rappresentano. In tale interesse consiste l’elemento comune dei beni culturali<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><sup><sup>[40]</sup></sup></a>.<br />
Il valore culturale rappresenta&nbsp;&nbsp; una&nbsp; qualità dei beni&nbsp; che giustifica la differenziazione del loro regime proprietario. Pur restando certi beni nella titolarità del privato, la gestione e l’utilizzazione dei profili immateriali dei beni appartengono alla pubblica amministrazione perché l’interesse che essi rappresentano costituiscono l’oggetto e l’attenzione di una disciplina differenziata di interesse generale.<br />
“<em>Sono di valore culturale e godono di un regime differenziato di proprietà tutti quei beni che presentano la comune qualità di assolvere per le loro caratteristiche ad una funzione culturale</em>“<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><sup><sup>[41]</sup></sup></a>.<br />
Altro elemento caratterizzante la natura dei beni culturali è la&nbsp; necessaria fruibilità del valore culturale ad essi immanente da parte della collettività. Per questo si può parlare di pubblicità intrinseca a tali beni. Gli interventi pubblici devono essere diretti alla finalità di promozione della cultura come indica l’art. 9 Cost.. Il legislatore, di conseguenza, sia che si preoccupi della conservazione, manutenzione o tutela, sia che si preoccupi della valorizzazione e gestione deve tendere ad assicurare la migliore fruibilità sociale, la possibilità che il bene sia utilizzato anche a soli fini di godimento estetico, o di accrescimento di conoscenze, o per ragioni di studio: in ogni caso “<em>il bene culturale è un bene di fruizione più che di appartenenza e lo stato deve assicurare il godimento alla generalità dei consociati</em>”<sup> <a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><sup>[42]</sup></a></sup>.<br />
Per tali ragioni non vi è dubbio che essi debbano rientrare tra l’altro nella categoria dei beni comuni cioè le &#8220;<em>cose che esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona</em>&#8220;; beni, cioè, <em>&#8220;&#8230; a consumo non rivale, ma esauribile &#8230; i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future”</em><sup> <a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><sup>[43]</sup></a></sup><em>.</em><br />
Secondo la Commissione&nbsp; Rodotà<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><sup><sup>[44]</sup></sup></a>, i beni comuni sono &#8220;<em>le cose che esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona</em>&#8221; e che, per questo, &#8220;<em>devono essere tutelati e salvaguardati dall&#8217;ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future</em>&#8220;.<br />
Si tratta di una definizione che identifica i beni comuni con il loro essere funzionalmente strumentali rispetto ai diritti che una collettività, intesa come comunità politica, definisce fondamentali.<br />
I beni comuni, secondo la Commissione Rodotà, possono essere nella titolarità di persone giuridiche pubbliche o di privati e, solo quando appartengono a persone giuridiche pubbliche, sono <em>res extra commercium </em>necessariamente gestite da soggetti pubblici. Relativamente ad essi il valore è quello d&#8217;uso e non di scambio, mentre l&#8217;efficienza economica è subordinata al giudizio di valore intorno alla fondamentalità dei diritti. Detto più semplicemente i diritti che si giudicano fondamentali vanno realizzati indipendentemente dal loro costo economico e senza tener conto delle regole del mercato<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><sup><sup>[45]</sup></sup></a>.<br />
Sono beni comuni, secondo l&#8217;articolato proposto dalla Commissione: &#8220;<em>i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l&#8217;aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate</em>&#8220;. Beni, cioè, che già rientrano nell&#8217;attuale categoria di beni demaniali<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><sup><sup>[46]</sup></sup></a>.<br />
La definizione giuridica attiene, per un verso, alle caratteristiche oggettive dei beni e, per l&#8217;altro, alla politicità della decisione intorno all&#8217;individuazione dei diritti fondamentali.<br />
Nello statuto giuridico dei beni comuni la dimensione politica appare ancora prevalente su quella economica secondo una logica non proprietaria.<br />
A questo punto occorre domandarsi cosa succede quando le pubblicazioni o comunque le riproduzioni di beni, anche quelli esposti alla pubblica vista, non sono finalizzate a scopi artistici, didattici ed informativi, bensì a finalità solo commerciali.<br />
In tali occasioni, l’uso del bene comporta uno sbilanciamento verso finalità che non sono quelle collegate alla sua natura di bene pubblico, ma viene ripiegato, talvolta con poca accuratezza, verso finalità che dovrebbero essere cedevoli rispetto a quella del loro uso più appropriato.<br />
Non vi è dubbio che, altro è, se il bene riprodotto venga utilizzato per scopi coerenti con la sua funzione sociale e nel contesto ambientale coerente con la sua natura, altro è, nell’ipotesi in cui il bene è utilizzato in funzione promozionale e caratterizzante di un messaggio pubblicitario.<br />
In questa seconda ipotesi, la materia potrebbe essere regolata o ponendo limiti e divieti (forse difficilmente riscontrabili e applicabili in tutte le possibili variabili del mondo tecnologico) o sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali e al pagamento di canoni commisurati ai benefici attesi dall&#8217;utilizzazione. La prima strada, quella di prevedere regole adeguate, comporta non certo&nbsp; limiti legislativi ulteriori, ma un’attenta valutazione delle amministrazioni al momento in cui siano tenute ad intervenire con il loro potere regolatore.<br />
La seconda alternativa comporterebbe un’ampia liberalizzazione del settore, lontana dalla impostazione pubblicistica del nostro ordinamento e comunque troppo rischiosa, viste le continue prospettive di sviluppo delle potenzialità del mondo virtuale, che possono portare ad un uso distorto o a contraffazioni di immagini, e solo in un’ottica di redditività economica.<br />
La via migliore è come spesso accade quella di mezzo, nel senso che non sembrano necessari particolari vincoli e limiti normativi, ma nell’ambito della disciplina esistente, occorre rafforzare l’azione delle competenti amministrazioni che da una parte possano verificare l’uso commerciale delle riproduzioni, in modo che non venga distorta la finalità principale di diffusione della cultura, dall’altra che possano agire, anche con metodo manageriale, imponendo royalties in caso di utilizzo commerciale, ed in modo che la fruizione possa essere migliorata per effetto delle royalties che consentono una manutenzione più accurata e una gestione migliore e più adeguata, in linea con il principio di massima valorizzazione, che deve investire anche la componente immateriale<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
Naturalmente non vanno disconosciute le difficoltà anche pratiche della gestione di tale royalties, sia per l&#8217;individuazione dei beni&nbsp; ad uso controllato, sia per la determinazione dei canoni, delle relative eccezioni, delle procedure da seguire, dei controlli.<br />
Quanto alla disciplina relativa alla valenza culturale immateriale di certe attività, malgrado alcuni sforzi del legislatore che con il decreto 62/2008 ha introdotto l’art. 7 bis<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, permane nella struttura del Codice dei beni culturali la necessità delle forme di tutela e valorizzazione in collegamento con la res<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
Inoltre, la immaterialità del patrimonio culturale pone&nbsp; il problema di individuare tali beni, se di beni si può parlare in questo caso, considerata&nbsp; l’ incertezza sulla qualificazione di tali tipologie di beni (?) o attività<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Non c’è dubbio che sono molte le difficoltà nell’ individuare ciò che vada ascritto ad una categoria così vasta ed eterogenea, sì che ogni esperienza umana, che è ripetuta nel tempo e comunque abbia acquisito valore in una determinata comunità può essere considerato cultura<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Le difficoltà si moltiplicano quando si cerca di individuare quali possano essere gli strumenti per tutelare i beni culturali immateriali: è evidente, infatti, che non possono certo essere impiegati gli strumenti tipici del Codice dei beni culturali, basati sul divieto di apportare modifiche, sul controllo della circolazione dei beni culturali e in genere su istituti che hanno come salda presupposizione una res.<br />
In sostanza, i beni culturali immateriali si prestano a forme di promozione e valorizzazione e forme di tutela, ma non di controllo da intendere come imposizioni e divieti relativi a&nbsp; modifiche o alla staticità conservativa, che sarebbe in contrasto con la loro stessa natura.<br />
Infine, le moderne tecniche di produzione di contenuti culturali immateriali generano nuovi prodotti culturali: si pensi alle espressioni del mondo dell&#8217;arte realizzate attraverso l&#8217;uso di strumenti informatici, alle forme d’arte virtuali, e che circolano nella rete. Molti di questi contenuti, appartenenti al mondo delle moderne tecnologie digitali e del web, possono essere considerati beni culturali immateriali, o potrebbero in futuro costituire “testimonianze fondamentali” della civiltà e società attuale. Inoltre, attraverso gli strumenti informatici&nbsp; è possibile, sia&nbsp; garantire la conservazione&nbsp; di beni digitali culturali, ma anche di prodotti artistici come una performance, che, se non venissero salvati con le tecniche digitali, sarebbero&nbsp; destinati ad essere dimenticati o non conosciuti.<br />
&nbsp;<br />
<em>6. Considerazioni conclusive</em><br />
Si può rilevare in conclusione che, tenendo presente i risvolti di redditività economica e di sviluppo della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie, di cui si è detto, i nuovi contenuti multimediali prodotti per la fruizione sulle piattaforme, hanno spesso carattere creativo e possono costituire oggetto di protezione, e le riproduzioni&nbsp; possono costituire &nbsp;oggetto di esclusiva, trattandosi generalmente di softwares.<br />
Entrambi questi aspetti sono indici di nuove possibilità di sviluppo di un nuovo mercato degli strumenti e dei prodotti della tecnologia, con molteplici prospettive di redditività per le istituzioni pubbliche e per i privati che operano nel settore dei beni culturali e delle tecnologie.<br />
Infatti, prodotti multimediali simili a quelli descritti costituiscono, generalmente, loro stessi, nuovi e creativi prodotti artistico-culturali, suscettibili di protezione autoriale e di gestione, anche remunerativa, dei relativi diritti, da parte delle istituzioni.<br />
Le istituzioni possono acquisire tali diritti con la produzione e possono, ad esempio, concederli in licenza ad altri musei in tutto il mondo o diffonderli come mostre virtuali itineranti per la valorizzazione dell&#8217;attrattiva turistica nel territorio di riferimento.<br />
In sostanza, i prodotti culturali illustrati possono rappresentare nuovi beni culturali immateriali che ampliano il nostro patrimonio culturale, da intendersi come patrimonio-risorsa economica per il Paese.<br />
Tuttavia, l’accresciuta domanda di fruizione prodotta dall’aumento del livello culturale e dalla maggiore mobilità,&nbsp; se da una parte comporta conseguenze indubbiamente positive, dall’altra determina la necessità di proteggere il patrimonio&nbsp; in ragione del loro intrinseco valore culturale.<br />
Non vanno dimenticati che alcuni limiti alla fruizione vanno previsti soprattutto quando la fruizione e l’avvicinamento positivo alla cultura del pubblico travalica verso lo sfruttamento commerciale del bene fine a se stesso.<br />
Insomma, l’evoluzione delle tecnologie applicate alla fruizione dei beni culturali è positiva se si riusciranno a contenere i pericoli che dall’incremento di queste potrebbe derivare e dall’idea di generale liberalizzazione delle moderne tecnologie.<br />
Inoltre, la disciplina deve ormai tenere conto di altre categorie che ampliano il concetto stesso di beni culturali, come quelli virtuali derivati dall’utilizzo delle innovazioni tecnologiche, e tenere conto del valore globale dei beni culturali che coinvolgono interessi che vanno appunto al di là dell’interesse territoriale, anche se, nello stesso tempo&nbsp; è importante la valorizzazione degli aspetti culturali dei vari territori.<br />
Le recenti riforme organizzative dotano i luoghi della cultura di maggiore autonomia e introducono numerose innovazioni nella gestione del patrimonio culturale<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>. Tra queste, una migliore integrazione tra cultura e turismo<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, l&#8217;ammodernamento della struttura centrale del MIBACT e la semplificazione di quella periferica, una più netta distinzione tra i compiti di tutela e conservazione, che rimangono di competenza delle Soprintendenze, e quelli di valorizzazione, affidati ai nuovi Poli Museali Regionali. Ciò potrebbe fare sperare che nell’ambito di questa rinnovata autonomia sia possibile una adeguata utilizzazione delle nuove tecnologie, ed un miglior funzionamento degli strumenti amministrativi diretti alla promozione culturale, ad una maggiore redditività del patrimonio culturale, ma con un attenta verifica del rispetto delle finalità culturali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L’istituzione del Ministero per i beni culturali avviene in Italia per merito di Giovanni Spadolini con il d. l. 657/1974 convertito in l. 5/1975, e ciò segna indubbiamente l’inizio di una nuova fase diretta a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale. In dottrina: G. SPADOLINI, <em>Una politica per i beni culturali</em>, Firenze, 1975; S. CASSESE, <em>I beni culturali da Bottai a Spadolini</em>, in Rass. Arch. St., 1975; M. S. GIANNINI, <em>I beni culturali</em>, in Riv. trim dir. pubbl., 1976, 3; F. MERUSI, <em>Art. 9</em>, in Commentario della Costituzione&nbsp; diretto da G. BRANCA, Bologna, 1975.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> F. Merusi, <em>Art. 9</em>, in <em>Principi fondamentali</em>, Commentario alla Costituzione, a cura di Branca, Bologna, 1975, 452; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in <em>Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea costituente</em>, Firenze, 1969; E. Spagna Musso, <em>Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana</em>, Napoli, 1961; A. M. Sandulli, <em>La tutela del paesaggio nella Costituzione</em>, in Riv. giur. Ed., 1967, 7; G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 53.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> M. Cantucci, <em>La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico e storic</em>o, Padova, 1953. G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit.</em>, 55 ss. Secondo cui nell’ iniziale interpretazione dell’art. 9 Cost. si rinveniva una chiara impostazione pubblicistica che “nel comporre il contrasto tra regime di appartenenza dei beni ed interesse sociale alla tutela e fruizione collettiva si rifà alla consolidata figura delle limitazioni amministrative al diritto di proprietà” (Zanobini) e costituì “la principale causa ostativa al superamento di una visione essenzialmente vincolistica dei modi di tutela dei beni di interesse culturale. Infatti le disposizioni di diritto positivo ricercano la salvaguardia dell’ interesse pubblico quasi esclusivamente attraverso il ricorso a vincoli, a divieti, ad inibizioni all’uso dei beni, volti a circoscrivere le facoltà che normalmente competono ai titolari del diritto di proprietà”</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit.</em>., 56.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sui profili costituzionali della cultura. M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in S<em>tudi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente</em>, a cura di AA.VV., II, Firenze, 1969; F. Merusi, <em>Sub art. 9</em>, in <em>Commentario della Costituzione</em> , a cura di G. Branca, Bologna Roma, 1975; M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 3; F. Merusi, <em>Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione</em>, in <em>Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore</em> di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. Cantucci, <em>Beni culturali ed ambientali</em>, in <em>Appendice al Nss. D.I.</em>, Torino, 1980; N. Greco, <em>Stato di cultura e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 1981; F. Rimoli, <em>L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale</em>, in <em>Nomos</em>, 2, 1990; M. Ainis, <em>Cultura e politica. Il modello costituzionale</em>, Padova, 1991; V. Caputi Jambrenghi, <em>La cultura e i suoi beni giuridici</em>, Milano, 1999; G. Sciullo, <em>Beni culturali e riforma costituzionale,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2001; F. S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, <em>op.cit.</em>; G. Clemente di San Luca e R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2008.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si vedano in generale su questi temi: F.S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, Milano, 2002; F. Lucarelli (a cura), <em>Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, Napoli, 2006; G. Clemente di San Luca, <em>La eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2007; F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali,</em> in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 1; G. Volpe, <em>Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità,</em> Padova, 2007; S. Settis, <em>La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost.</em>, Napoli, 2008; A, Crosetti – D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, Torino, 2009; C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciullo (a cura), <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 2011.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit</em>., 62.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> G. Clemente di San Luca, <em>Libertà dell&#8217;arte e potere amministrativo. I. L&#8217;interpretazione costituzionale</em>, Napoli, 1993, 140-262</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> M. Ainis – M. Fiorillo,<em> L’ordinamento della cultura,</em> <em>op. cit.</em>, 122-123</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> G. Clemente di San Luca<em>, La elaborazione del diritto dei beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, <em>op. cit.</em>, 1</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> M. Ainis &#8211; M. Fiorillo, <em>L’ordinamento della cultura</em>, <em>op. cit., 123</em></div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Così Corte Cost., 6 marzo 1990, n. 118.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sui profili costituzionali della cultura. M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in S<em>tudi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente</em>, a cura di AA.VV., II, Firenze, 1969; F. Merusi, <em>Sub art. 9</em>, in <em>Commentario della Costituzione</em> , a cura di G. Branca, Bologna Roma, 1975; M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 3; F. Merusi, <em>Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione</em>, in <em>Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore</em> di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. Cantucci, <em>Beni culturali ed ambientali</em>, in <em>Appendice al Nss. D.I.</em>, Torino, 1980; N. Greco, <em>Stato di cultura e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 1981; F. Rimoli, <em>L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale</em>, in <em>Nomos</em>, 2, 1990; M. Ainis, <em>Cultura e politica. Il modello costituzionale</em>, Padova, 1991; V. Caputi Jambrenghi, <em>La cultura e i suoi beni giuridici</em>, Milano, 1999; G. Sciullo, <em>Beni culturali e riforma costituzionale,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2001; F. S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, <em>op.cit.</em>; G. Clemente di San Luca e R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2008.<br />
<sup><sup>[13]</sup></sup> Si vedano in generale su questi temi: F.S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, Milano, 2002; F. Lucarelli (a cura), <em>Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, Napoli, 2006; G. Clemente di San Luca, <em>La eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2007; F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali,</em> in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 1; G. Volpe, <em>Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità,</em> Padova, 2007; S. Settis, <em>La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost.</em>, Napoli, 2008; A, Crosetti – D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, Torino, 2009; C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciullo (a cura), <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 2011.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> P.G. FERRI, <em>Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo</em>, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, vol. II, 1987.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> T. ALIBRANDI P.G. FERRI, <em>I beni culturali e ambientali</em>, Milano, 2001.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> P. G. FERRI, op. cit.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> T. ALIBRANDI P.G.FERRI, op. cit.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> L. CASINI, <em>La valorizzazione dei beni culturali</em>, in Riv, trim. dir. pubbl., 2001, p. 651.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Le disposizioni più recenti hanno introdotto modifiche su: l’individuazione dei beni culturali, il ruolo dei privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, il ruolo e il raccordo delle Regioni, i contenuti della valorizzazione, la verifica dell’interesse culturale, la protezione, la vigilanza e la conservazione dei beni culturali, le modalità di intervento sui beni, l’insegnamento del restauro, i contributi statali, i beni inalienabili e le relative procedure, i beni demaniali, le alienazioni, le procedure di trasferimento di immobili pubblici, le prelazioni, l’esercizio del commercio di cose antiche o artistiche, la circolazione internazionale e sul territorio dell’UE dei beni culturali, le forme di gestione in tema di servizi per il pubblico, la diffusione della conoscenza del patrimonio, le sponsorizzazioni. Sull’argomento: G. Sciullo, <em>Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d. lgs. 156/2006?,</em> in <em>Aedon</em>, 2, 2006; L. Casini, <em>La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs. 62/2008: “Erra l’uomo finché crea”</em>, in <em>Gior. Dir. amm.</em>, 2008, 1060; contributi di M.Cammelli, G.Sciullo, A.Roccella, C.Tubertini, A.Serra, C.Marzuoli, C.Barbati, G.Piperata, G.Manfredi, in “<em>Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio dopo i decreti 62 e 63 del 2008</em>”, in <em>Aedon</em>, 3, 2008.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> D.l. 9 febbraio 2012, convertito con la l. n. 35/2012, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo». Art.42. Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali:<strong> “</strong>1. All&#8217;articolo 31 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L&#8217;ammissione dell&#8217;intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all&#8217;ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.».</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> G. Pastori, <em>La riforma dell’amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2015; C. Martini, <em>La riforma dei ministeri nell&#8217;ambito della &#8220;spending review&#8221;</em>, in <em>Aedon</em>, 2, 2014; M. Cammelli, <em>Bonus cultura e riorganizzazione del ministero: navigazione difficile, direzione giusta</em>, in <em>Aedon</em>, 2, 2014.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> A. BARTOLINI, <em>L’immaterialità dei beni culturali</em>, in Aedon, 1, 2014; L. CASINI, <em>Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità</em>, in Aedon, 1, 2014; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, Aedon, 1, 2014; &nbsp;M. DUGATO, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/dugato.htm"><em>Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali</em></a><em>,</em> Aedon, 1,&nbsp; 2014.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Tra queste ad esempio <em>Google art &amp; culture</em>.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> L. CASINI, <em>La globalizzazione giuridica dei beni culturali</em>, in Aedon, 3, 2012; id.: <em>La globalizzazione dei beni culturali</em>, Bologna, 2010.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E. SBARBARO, <em>Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale</em>, in Riv. di dir. industriale, 2, 2016.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Si pone in questi casi il problema della tutela del diritto d’autore. E. SBARBARO, <em>Codice dei beni culturali e diritto d’autore</em>…,cit.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> L&#8217;art. 107 è composto da due commi: nel primo si indica la possibilità da parte degli enti pubblici di consentire la riproduzione dei beni culturali in loro consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d&#8217;autore e quelle del successivo comma secondo, in cui si dice di regola vietata la riproduzione tramite calchi dagli originali di sculture o di opere a rilievo.<br />
L&#8217;art. 108 prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dall&#8217;autorità che ha in consegna il bene in considerazione di modi e finalità della riproduzione: l&#8217;importo minimo è comunque fissato per provvedimento dall&#8217;amministrazione concedente. La riproduzione per uso personale, per motivi di studio o richiesta da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione non dà luogo a pagamento.<br />
L&#8217;art. 109 stabilisce che alla riproduzione per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese consegua il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia, nonché la restituzione del fotocolor originale dopo l&#8217;uso.<br />
Infine, l&#8217;articolo 110 riporta che i corrispettivi per la riproduzione sono versati ai soggetti pubblici che hanno in consegna il bene.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Decreto del Ministero dei beni culturali 8 aprile 1994, in applicazione della l. 4/1993 (legge Ronchey, peraltro abrogata). Tale tariffario per la determinazione di canoni e corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero è stato utilizzato ancora oggi.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Si veda G. GALLO, <em>Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali</em>, in Aedon, 3, 2014; M. CAMMELLI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/cammelli.htm"><em>La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; id.: <em>Bonus cultura e riorganizzazione del Ministero: navigazione difficile, direzione giusta,</em> in Aedon, 2, 2014; R. LUPI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/lupi.htm"><em>L&#8217;Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di &#8220;credito d&#8217;imposta&#8221;</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; C. BARBATI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/barbati.htm"><em>Lo spettacolo nel decreto &#8220;Art Bonus&#8221;. Conferme e silenzi</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; L. CASINI, <em>Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale</em>, Bologna, 2016.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si veda il parere 11 marzo 2015 dell’Ufficio legislativo del MIBACT, avente ad oggetto l’utilizzo dell’”Autoritratto” di Leonardo da Vinci custodito presso la Biblioteca Reale di Torino, per la realizzazione di un puzzle:<br />
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2011%20marzo%202015-imported-50686.pdf.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Parere 11 marzo 2014. L. CASINI, <em>Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità</em>…, cit..</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> G. GALLO<em>, Il decreto…,</em>&nbsp; cit.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G. GALLO, <em>Il decreto…, </em>&nbsp;cit.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si rimanda, solo per comodità e per sintesi, al mio <em>“Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale”</em>, in Dir. e proc. amm., 4, 2015.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Convenzioni Unesco adottate a Parigi il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> A. BARTOLINI, <em>L’immaterialità dei beni culturali</em>, cit.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> L&#8217;art. 120, comma 1° Codice dei beni culturali definisce sponsorizzazione di beni culturali &#8220;ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dell&#8217;attività del soggetto erogante&#8221;. E la promozione a sua volta si deve svolgere in forme compatibili con il carattere artistico o storico, nonché con l&#8217;aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi appunto in sede di contratto di sponsorizzazione.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a>&nbsp;&nbsp; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, cit.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Il tema dei beni culturali immateriali e del valore immateriale insito nei beni culturali&nbsp; costituisce oggetto di studio ancora oggi in dottrina dove emergono profili controversi, per molteplici ragioni, che dipendono dal fatto che dell&#8217;immaterialità dei beni culturali si hanno plurime declinazioni. Per le più recenti interpretazioni del tema si rimanda ai contributi di L. Casini, G. Morbidelli, D. Bartolini, G. Severini, S. Fantini, M. Dugato, C. Lamberti, in <em>Aedon</em>, 1, 2014, <em>Atti del Convegno di Assisi 25-26-27 ottobre 2012 su</em> <em>I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche</em>.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, <em>op. cit.</em>, 25 ss.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 65.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Così in sintesi M.S. Giannini: “<em>il bene di interesse culturale è da un lato elemento materiale di interessi di natura patrimoniale, ossia è cosa di un certo soggetto che ne ha l’appartenenza, ha diritti di disposizione e diritti di godimento…per un altro verso è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali”.</em></div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> <a name="nota11"></a>Così recita l&#8217;art. 1, comma 3, lett. <em>c</em>), della proposta di articolato formulata dalla cd. &#8220;Commissione Rodotà&#8221;, che elenca, tra i beni comuni, &#8220;(&#8230;) i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l&#8217;aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate&#8221;.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma si propone di operare un’inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, l’indirizzo della Commissione procede all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”. L’analisi della rilevanza economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali o immateriali, che esprimono diversi “fasci di utilità”.<br />
Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali – sopravvenuti al codice civile – e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali. Nella proposta di riforma si era prevista, anzitutto, una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, che non rientrano <em>stricto</em> <em>sensu</em> nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’ aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali. Sono beni che – come si è anticipato – soffrono di una situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. La Commissione li ha definiti come cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.<br />
Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente con l’esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. In particolare, la possibilità di loro concessione a privati è limitata. La tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione.<br />
Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, appartenenti a soggetti pubblici, si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio, introducendosi una partizione sostanzialistica. Si era proposto di distinguere i beni pubblici, a seconda delle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare, in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Secondo i più importanti studi economici un bene comune è &#8220;<em>una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute sociali</em>&#8221; (La definizione è dell’economista premio Nobel per l&#8217;Economia del 2009, Elinor Ostrom). Definire un bene comune come risorsa significa innanzitutto collocarlo nella sfera economica, dal momento che si lega il concetto di bene comune ai potenziali vantaggi che possono derivare dal suo utilizzo. Significa, inoltre, darne una descrizione in termini relazionali piuttosto che legati alla morfologia dei beni stessi. Il fatto che una risorsa sia oggetto di discussione intorno al suo uso rientra sicuramente nella sfera politica ovvero quella in cui dovrebbero trovare soluzione gli interrogativi, le controversie, i dubbi, le dispute sociali e in cui l&#8217;utilizzazione considerata preferibile non è detto che sia quella economicamente più conveniente.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004; A. Fantin, <em>I beni immobili culturali di proprietà pubblica: aspetti pubblicistici</em>, Padova 2008.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Utili riferimenti provengono dall&#8217;ordinamento francese, dove sono stati approvati regolamenti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immateriale dello Stato, tra cui è compresa l&#8217;ipotesi di utilizzare la immagine di beni pubblici, sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali al pagamento di canoni commisurati ai benefici attesi dall&#8217;utilizzazione.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> In conseguenza delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005, ratificate con l. 27 settembre 2007, n. 167. Anche questa disposizione in realtà pur qualificando i beni culturali come “espressione di identità culturale collettiva” stabilisce che &#8220;le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10&#8221;, in tal modo ribadendo la necessità di una res, e dunque confermando ancora una volta la materialità del bene culturale.<br />
Inoltre, con il &nbsp;decreto “Valore cultura”, d.l. 91/2013, convertito nella l. 112/2013, si è avuto, &nbsp;un relativamente importante riconoscimento del valore immateriale dei beni culturali. Il decreto ha inserito nel Codice, all&#8217;art. 52 “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”, alcune previsioni volte alla tutela di profili di immaterialità dei beni.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Tra l’altro la decisione della Corte Costituzionale, 9 marzo 1990, n. 118, osservava che &#8220;la cultura non assume un rilievo autonomo, separato e distinto dai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, conseguentemente, non può essere protetta separatamente dal bene&#8221; con nota di F. RIGANO’, <em>Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d&#8217;uso dei beni materiali</em>, in Giur. cost., 1990, pag. 660.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Si sottolinea anche “l’evanescenza della nozione stessa di cultura dovuta proprio all&#8217;eccesso di significati che le vengono attribuiti, una volta appurato che di essa si dà una nozione antropologica come dimostrano anche le fonti europee. Da qui, tra l&#8217;altro, l&#8217;esigenza di stabilire dei criteri e dei limiti per evitare di dar corso ad una sorta di panculturalismo, insito nella nozione estesa di cultura. Così G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale.. cit</em>.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Si ricorda la notissima definizione elaborata da E.B. Tylor, in Primitive Culture del 1871, Primitive Culture: Researches in the Development of Mithology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London, 1871, secondo cui &#8220;la cultura è quell&#8217;insieme complesso che include la coerenza, le credenza, l&#8217;arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall&#8217;uomo come membro di una società&#8221;.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Sono numerosi gli interventi di riorganizzazione della cultura: &nbsp;decreto MIBACT, d.m. 23 dicembre 2014 (“Decreto Musei”), Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. 10 marzo 2015, n. 57); d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 (“Riorganizzazione MIBACT”), Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell&#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell&#8217;articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 25 novembre 2014, n.274); d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (“Artbonus”), Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (G.U. 31 maggio 2014, n. 125), d.l. convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175); l. 7 ottobre 2013, n. 112 (“Valore cultura”), Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (G.U. 8 ottobre 2013, n. 236).<br />
In dottrina, E. CAVALIERI, <em>La riforma dei musei statali</em>, in Giornale di dir. amm., 3/2015, p. 345 e ss.; P. FORTE, <em>I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione</em>, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; C. BARBATI, <em>Il “nuovo” Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</em>, in Giornale di dir. amm., 2/2015, p. 206 e ss.; G. PASTORI, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità,</em> in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; G. SCIULLO, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione periferica</em>, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Il MIBACT ha modificato la propria denominazione da “Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; MIBAC” in “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo &#8211; MIBACT”, con l. 24 giugno 2013, n. 71, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 (G.U. 25 giugno 2013, n. 147).</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le concessioni demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-demaniali-marittime-e-il-divieto-di-proroga-ex-lege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-demaniali-marittime-e-il-divieto-di-proroga-ex-lege/">Le concessioni demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege</a></p>
<p>Introduzione – 2. Le origini della querelle: la posizione dell’AGCM &#160;– 3. La legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime – 4. Le questioni pregiudiziali sollevate dai Giudici amministrativi e la risposta della CGE – 5. Le conseguenze della pronuncia della CGE sulla normativa interna – 6. Prospettive di</p>
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<p>
<strong>Introduzione</strong> – <strong>2.</strong> <strong>Le origini della <em>querelle</em>: la posizione dell’AGCM</strong> &nbsp;– <strong>3.</strong> <strong>La legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime </strong>–<strong> 4. Le questioni pregiudiziali sollevate dai Giudici amministrativi e la risposta della CGE </strong>– <strong>5. Le conseguenze della pronuncia della CGE sulla normativa interna </strong>– <strong>6. Prospettive di riforma: il DDL&nbsp; C. 4302</strong> –<strong> 7. Conclusioni</strong>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Introduzione.</strong><br />
La materia delle concessioni demaniali lacuali e marittime è stata per lungo tempo interessata dalla problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguenti alla durata e al rinnovo automatico delle stesse: il diritto di proroga automatico, previsto dalla normativa nazionale in favore del titolare della concessione scaduta o in scadenza, sottrae di fatto, il rinnovo della concessione demaniale alle garanzie di tutela della concorrenza che solo le procedure concorsuali e le idonee forme di pubblicità possono assicurare, determinando così un&#8217;ingiustificata alterazione degli equilibri del mercato.<br />
Le procedure ad evidenza pubblica, infatti, rappresentano i migliori strumenti a disposizione dell&#8217;Amministrazione per poter garantire pari possibilità di accesso all&#8217;utilizzazione dei beni demaniali da parte di tutti gli operatori e per riuscire ad individuare il soggetto più idoneo a consentire il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico.<br />
Ed è per questo che la Corte di giustizia<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, ha sostanzialmente “bocciato” la linea politica italiana destituendo di fondamento la volontà di mantenere un sistema produttivo chiuso alle sollecitazioni esterne e imponendo, all&#8217;opposto, l&#8217;introduzione di un insieme di regole finalizzate all&#8217;apertura del settore balneare turistico-ricreativo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le origini della <em>querelle</em>: la posizione dell’AGCM.</strong><br />
Il problema della tutela della concorrenza dalle distorsioni conseguenti alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stato sollevato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008.<br />
Le disposizioni nazionali oggetto della suddetta segnalazione dell’AGCM sono state l’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione (ora abrogato) – che prevedeva che in presenza di più domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, venisse riconosciuta preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di insistenza) – e l’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993 (anch’esso abrogato), che prevedeva che le concessioni demaniali marittime avessero una durata di sei anni e siano automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all’articolo 42 del codice della navigazione.<br />
L’Autorità ha ritenuto che, per tutelare la concorrenza, sarebbe stato opportuno prevedere procedure – adeguatamente pubblicizzate – di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici, nonché l’eliminazione di tutti gli elementi che avvantaggiavano a priori il precedente concessionario.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.La legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime.</strong><br />
Sebbene da anni si avvertisse da più parti la necessità di un aggiornamento del codice della navigazione, l&#8217;urgenza di provvedere alla completa revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime si è posta in primo piano a seguito dell&#8217;apertura di un <em>iter </em>di infrazione comunitaria nei confronti dell&#8217;Italia (n. 2008/4908) circa la disciplina relativa alla preferenza accordata al concessionario scaduto ed all&#8217;automatismo del rinnovo delle concessioni turistico-ricreative.<br />
Con la disciplina prevista all’articolo 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194 (in prosieguo: il “decreto legge n. 194/2009”), convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25 (in prosieguo: la “legge n. 25/2010”), il Legislatore nazionale (&#8220;Legislatore&#8221;) &#8211; in attesa di dare piena attuazione alla normativa comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, di garanzia dell&#8217;esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti &#8211; ha stabilito che &#8220;<em>il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino a tale data</em>&#8221; ed ha abrogato l’art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione contenente il c.d. diritto di insistenza, ossia il diritto di preferenza accordato al concessionario uscente in sede di assegnazione della concessione .<br />
La disposizione è stata ulteriormente modificata con il D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, che all&#8217;art. 34 <em>duodecies</em>, con cui tale termine prorogato al 31 dicembre 2020.<br />
Tuttavia, in sede di conversione del summenzionato D.L. 194/2009 con la Legge n. 25 del 2010, il legislatore ha fatto salva la disposizione di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. n. 400/1993 recante il rinnovo automatico di sei anni in sei anni per le concessioni demaniali marittime, così che ne è derivata l’apertura di una seconda procedura d’infrazione comunitaria (n. 2010/2734), “accessoria” alla prima, legata al permanere del contrasto tra disciplina interna e disciplina europea a causa dell’automatico rinnovo che, pur senza favoritismi per il concessionario uscente, assicurava di fatto allo stesso titolare di mantenere la concessione per moltissimo tempo, così frustando ogni velleità concorrenziale.<br />
Quest&#8217;ultima disposizione è stata poi abrogata con la Legge Comunitaria per il 2010 (pubblicata in G.U. il 2.1.2012 n. 1)&nbsp; che all&#8217;art.11, in modifica del Decreto Legge n. 400/1993, ha eliminato la norma relativa al rinnovo automatico (comma 2 dell’art. 01, convertito con modificazioni dalla Legge n. 494/1993 e successive modificazioni)<br />
Nel frattempo, con il Decreto Legge del 26 marzo 2010, n. 59, è stata trasposta nell&#8217;ordinamento interno la Direttiva 2006/123 (&#8220;Direttiva&#8221;), la quale, nel consentire la libera circolazione dei servizi e nell’assicurare la libertà di stabilimento (art. 1), individua nel regime concorrenziale il criterio attraverso cui erogare servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, nell’ottica di una competizione trasparente e transnazionale. La Direttiva ritiene che il servizio erogato dalle imprese balneari sia un servizio del settore turismo (destinato al consumatore) ed in quanto tale assoggettabile a gara, con conseguente applicazione delle norme che sovrintendono le procedure ad evidenza pubblica.<br />
L&#8217;art. 12 della suddetta Direttiva stabilisce che &#8220;<em>1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento&#8221;, includendo al 2 comma la previsione che l&#8217;autorizzazione &#8220;non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami</em>&#8220;.<br />
I menzionati principi sono stati pedissequamente ripresi all&#8217;art. 16 del D.L. del 26 marzo 2010, n. 59 .<br />
Il Legislatore, dunque, eliminando il diritto di insistenza ed il rinnovo automatico delle concessioni, ha pienamente recepito i principi comunitari sopra menzionati al fine di garantire la trasparenza, la pubblicità, la libertà di stabilimento e di concorrenza tra operatori interessati ad un attività di servizi, limitata per la scarsità di risorse naturali o per capacità tecniche disponibili.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4.Le questioni pregiudiziali sollevate dai Giudici amministrativi e la risposta della CGE.</strong><br />
Nonostante i nobili intenti del Legislatore, la reiterazione delle proroghe senza l&#8217;espletamento di procedure imparziali, trasparenti ed aperte a tutti, ha spinto i Giudici Amministrativi a sollevare questioni pregiudiziali in merito alla compatibilità tra la normativa italiana ed i principi comunitari con riferimento alle proroghe disposte dal legislatore italiano con la disciplina prevista dall&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. del 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in Legge 26 febbraio 2010, n. 25).<br />
Nello specifico, il Tar Lombardia <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> ha ritenuto opportuno sottoporre all&#8217;attenzione della CGE il seguente quesito pregiudiziale:<br />
Il Tar Sardegna<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, invece, ha chiesto “<em>se l’articolo 12 della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative</em>”.<br />
La Corte di Giustizia Europea, in data 14 luglio 2016, con sentenza n. 458, si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tar Lombardia e dal Tar Sardegna esprimendo i seguenti principi:</p>
<ol>
<li><em>L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><strong>[4]</strong></a></em>”.</li>
<li><em>L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><strong>[5]</strong></a></em>.</li>
</ol>
<p>La Corte, nella pronuncia sopra richiamata ha quindi riaffermato la contrarietà del rinnovo automatico e del diritto di insistenza ai principi comunitari recepiti negli ordinamenti interni.<br />
Conseguentemente ha ritenuto illegittima la proroga <em>ex lege </em>introdotta dal Legislatore<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> poiché ha contribuito a ripristinare, seppure per un periodo transitorio (in attesa del riordino della materia) un rinnovo automatico<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> ormai espunto dall&#8217;Ordinamento interno con l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 37 Codice della Navigazione prima e dell&#8217;art. 1 comma 2 del D.L. n. 400/1993 dopo.<br />
La misura adottata, dunque, entra in contrasto con l&#8217;art. 12 della Direttiva là dove &#8220;<em>prevede la proroga automatica della autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati</em>&#8221; nonché con l’art. 49 del TFUE, poiché il rinnovo automatico determina una disparità di trattamento ingiustificata e restringe il libero accesso al mercato per altri operatori.<br />
Nella parte motiva della sentenza, tuttavia, la Corte specifica la portata dell&#8217;art. 12, chiarendo che concerne situazioni in cui il regime di autorizzazione mira a consentire lo svolgimento di attività economiche che prevedano l&#8217;utilizzo di risorse naturali scarse: per tali ragioni, non può essere consentito il rinnovo automatico né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente, poiché verrebbe impedito l&#8217;accesso alle concessioni ad altri soggetti interessati.<br />
Al punto 43 della sentenza, inoltre, la CGE stabilisce che spetta al Giudice nazionale valutare se le concessioni in questione debbano essere o meno oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, rinviando tale decisione all&#8217;Organo giudicante interno.<br />
Tuttavia, nell&#8217;ipotesi in cui dette concessioni dovessero rientrare nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, è necessario che le Autorità preposte al rilascio di autorizzazioni seguano il relativo procedimento: &#8220;<em>qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, <strong>deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un’adeguata pubblicità</strong></em>&#8220;<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Lo stesso art. 12, al par. 3, contiene una deroga, stabilendo che gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d’interesse generale. La CGE spiega, altresì, che la riportata disposizione &#8220;<em>non può essere interpretata nel senso che consente di giustificare una proroga automatica di autorizzazioni <strong>allorché, al momento della concessione iniziale delle autorizzazioni suddette, non è stata organizzata alcuna procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo</strong></em>&#8220;.<br />
È necessario, dunque, valutare ogni singolo caso al fine di verificare se il titolare dell’autorizzazione possa legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione in ragione degli investimenti effettuati.<br />
Al contrario, non può essere considerata legittima e rispondente a tali criteri un’indiscriminata proroga riconosciuta a tutti i concessionari in maniera indifferente.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Le conseguenze della pronuncia della CGE sulla normativa interna.</strong><br />
Alla luce dei principi espressi nella sentenza della CGE n. 458 del 14 luglio 2016 è necessario valutare la portata della stessa anche in relazione alla disciplina nazionale contenuta all&#8217;art. 3 comma 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1 comma 253, secondo cui le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni &#8220;<em>in ragione dell&#8217;entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni&#8221;</em>.<br />
Tale norma è stata espressamente fatta salva dal Legislatore italiano, che con il Decreto Legge 194/2009 (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge n. 25/2010, ha soppresso il secondo comma dell&#8217;art. 37 del Codice della Navigazione (&#8220;<em>E&#8217; altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze</em>&#8220;, c.d. diritto di insistenza) ed ha esplicitamente specificato che sono &#8220;<em>fatte salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494</em>&#8220;, riconoscendo la compatibilità della disciplina con i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e di non discriminazione contenuti nella normativa comunitaria.<br />
La stessa Commissione Europea, in data 27 febbraio 2012, ha archiviato la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, non ravvisando altre incompatibilità a seguito dell’abrogazione del diritto di insistenza e di rinnovo automatico.<br />
D’altronde, la descritta disposizione non fa che riprendere il contenuto dell’art. 12 comma 3 della Direttiva, laddove prevede che gli Stati possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi di interesse generale.<br />
La questione, tuttavia, merita di essere ulteriormente analizzata ed è necessario attendere le pronunce dei Giudici nazionali in merito nonché i provvedimenti che saranno adottati delle Autorità preposte alle gestione del demanio marittimo.<br />
Difatti, le valutazioni sulla scarsità delle risorse naturali e sul rapporto tra proroghe ed investimenti spettano unicamente alla Regione o, per delega, ai Comuni.<br />
Ad oggi, è opportuno sottolineare che diversi Enti territoriali hanno provveduto a deliberare la proroga dei titoli demaniali in virtù dell’art. 3 comma 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1 comma 253, consentendo, in questo modo, ai concessionari uscenti di ammortizzare i propri investimenti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
La normativa ora richiamata, infatti, riconosce un ampliamento della durata delle concessioni sulla base di investimenti effettuati dal privato.<br />
In particolare, la CGE ha specificato che le proroghe disposte dal governo determinano una disparità di trattamento che “<em>può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio di certezza del diritto</em>”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Tale estensione sembra concretizzare un’ulteriore proroga priva di adeguata pubblicità.<br />
Potrebbe, tuttavia, risultare conforme e compatibile al diritto sovranazionale nel caso in cui lo Stato membro giustifichi i motivi imperativi di interesse generale e dimostri che il privato avesse acquisito il legittimo affidamento ad aspettarsi il rinnovo in virtù degli investimenti effettuati.<br />
Il descritto principio deve escludersi qualora non sia stata esperita la procedura di assegnazione ai sensi dell’art. 12 par. 1 della Direttiva, ossia tramite una selezione pubblica, trasparente ed imparziale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Prospettive di riforma: il DDL&nbsp; A.C. 4302.</strong><br />
In data 15 febbraio 2017 è stato presentato alla Camera dei deputati, su iniziativa del Governo, un disegno di legge che, ove approvato e convertito in legge, potrebbe porre fine alla problematica discrepanza tra la normativa interna e quella europea in materia di concessioni demaniali marittime.<br />
Il suddetto disegno di legge, ancora in corso di esame in Commissione, reca infatti una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione Europea.<br />
L’esigenza di un riordino della materia trae origine dalla complessità della disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, aggravatasi anche a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni.<br />
Tali interventi sono stati, per la maggior parte, conseguenza diretta delle procedure di contenzioso aperte in sede europea, le quali hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente.<br />
Il disegno di legge <em>de quo </em>reca i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma e, in particolare, l&#8217;articolo 1, comma 1 chiarisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea.<br />
E’ stabilito che il Governo, nell&#8217;esercizio della delega, debba nello specifico:<br />
a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell&#8217;esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un&#8217;adeguata pubblicità dell&#8217;avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell&#8217;esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;<br />
b) stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all&#8217;interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell&#8217;offerta, nell&#8217;ambito territoriale di riferimento;<br />
c) stabilire le modalità procedurali per l&#8217;eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;<br />
d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l&#8217;applicazione della disciplina di riordino;<br />
e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l&#8217;applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie;<br />
f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;<br />
g) aggiornare le procedure, prevedendo l&#8217;estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell&#8217;informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l&#8217;interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Il successivo comma 2, prevede poi un’apposita procedura per l’adozione dei decreti legislativi di attuazione: la proposta di adozione deve provenire dai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell&#8217;economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, il quale si pronuncia nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto.<br />
Una volta scaduto tale ultimo termine, il Governo può comunque procedere trasmettendo gli schemi di decreto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l&#8217;espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono tenute a pronunciarsi nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.<br />
E’ comunque fatta salva la facoltà del Governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega e nel rispetto delle procedura sopra illustrata, disposizioni integrative e correttive.<br />
Infine, all’art. 2 è prevista la clausola c.d. di invarianza finanziaria in virtù della quale, fra l’altro, le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br />
Nell’attesa di conoscere l’esito dell’<em>iter</em> legislativo riguardante il DDL in questione, si auspica una maggiore certezza del diritto in una materia, qual è quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, che rappresenta un importante “tassello” dell’economia nazionale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. Conclusioni.</strong><br />
L&#8217;analisi condotta finora ha permesso di evidenziare come la Corte di giustizia, con la pronuncia in commento, abbia inteso affermare l’assoluta preminenza del principio di tutela della concorrenza, estendendo la sua portata e la sua forza fino al limite massimo consentito, al fine di evitare una illegittima compressione dell&#8217;assetto concorrenziale del mercato.<br />
Lo scopo è quello di garantire l&#8217;adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a tutelare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.<br />
La normativa da applicare, in concreto, ai rapporti concessori è, quindi, rinvenibile nei principi europei, che, in forza della loro primarietà, impongono una piena conformazione dell&#8217;attività amministrativa interna al quadro regolatorio sovranazionale&#8201;<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
L&#8217;osservanza di tali principi costituisce, peraltro, non solo attuazione delle stesse regole costituzionali di imparzialità e buon andamento ma, soprattutto, rappresenta effetto diretto dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 41 della Costituzione, laddove esso stabilisce l’inscindibilità della libertà economica, del mercato e della concorrenza<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
In una doverosa prospettiva critica, la direzione intrapresa dalla Corte nel voler giustificare, sempre e comunque, le regole del libero mercato e delle procedure ad evidenza pubblica deve, tuttavia, essere sottoposta ad attenta analisi quanto agli effetti, positivi o negativi, che potrà produrre. Il progressivo smantellamento delle c.d. “barriere all&#8217;entrata” o la predisposizione di apposite gare di selezione del contraente in mercati con risorse limitate, infatti, potrebbero determinare “fallimenti produttivi” che metteranno a rischio l&#8217;interesse sociale della collettività<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
In un quadro di crisi economico-finanziaria, qual è quello attuale, applicare in modo rigido e acritico le regole della concorrenza può significare, per un verso, dare impulso alla produzione di servizi balneari di qualità, ma, dall&#8217;altro, può anche determinare la perdita di numerosi posti di lavoro, già acquisiti, con un notevole aggravio in termini di disoccupazione nel settore turistico-ricreativo.<br />
Ne consegue che le scelte operate a vantaggio del libero mercato debbano essere sempre ponderate con scrupolo e attenzione e costantemente improntate al principio europeo della proporzionalità, inteso quale essenziale parametro di valutazione della legittimità delle <em>performances</em> delle Istituzioni.<br />
In conclusione, occorre interrogarsi sulla reale ed effettiva compatibilità del principio della concorrenza con altri principi (legittimo affidamento, certezza del diritto, diritto al lavoro, proporzionalità), ugualmente rilevanti, che la Corte sembra aver posto in secondo piano per favorire una complessiva ed obbligata liberalizzazione dei mercati, con lo scopo di ottenere l’armonizzazione del quadro regolatorio dei medesimi all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> <em>Corte giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, n.458.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> <em>T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 24 settembre 2014 n. 2401.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> <em>T.A.R. Sardegna, Sez. I, 28 gennaio 201 n. 224.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> <em>Questo il principio affermato con riferimento alla questione posta dal Tar Sardegna, procedimento C-67/2015.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> <em>Questo il principio affermato con riferimento alla questione posta dal Tar Lombardia, procedimento C-458/2014.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> <em>La Corte ha osservato che le concessioni rilasciate ai ricorrenti, all&#8217;epoca della proposizione della domanda, non rientravano nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 34 duodecies del D.L. 179/2012 (che ha differito la scadenza al 31.12.2020), così che &#8220;le questioni pregiudiziale sono ricevibili solo nei limiti in cui riguardano una proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2015&#8221;.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> <em>Punto 50 della sentenza della CGE: una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> <em>Punto 49 della sentenza della CGE.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> <em>Legge Regione Toscana n. 31/2016; Comune di Viareggio con Delibera di Giunta n. 148 del 22.12.2015; Comune di Cellole (CE), con Deliberazione di Giunta Comunale del 19.04.2016.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> <em>Punto 70 della sentenza della CGE n. 458 del 14 luglio 2016.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> <em>Così stabilisce del resto l&#8217;art. 1 della legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990 e successive modifiche).</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> <em>la libertà economica può, infatti, essere effettiva solo in un mercato organizzato secondo un criterio concorrenziale.</em><br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> <em>Infatti, secondo la teoria del “public interest”, i controlli sull&#8217;accesso al mercato sono giustificati dalla necessità di evitare la formazione di situazioni pregiudizievoli per la collettività (ossia i monopoli o beni e servizi di qualità scadente) e rappresentano dei correttivi necessari per la tutela degli interessi dei cittadini e dei consumatori, assicurando risultati socialmente migliori; di contro, secondo la teoria della “public choice”, l&#8217;intromissione dello Stato nella regolazione dei mercati tende ad essere socialmente inefficiente, in quanto il soggetto deputato alla vigilanza molto spesso utilizza il sistema di regolazione pubblica per acquisire indebite rendite di posizione a suo vantaggio.</em><br />
&nbsp;</div>
</div>
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<div id="ftn13">
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-demaniali-marittime-e-il-divieto-di-proroga-ex-lege/">Le concessioni demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a></p>
<p>Il messaggio più importante che dobbiamo lanciare alla classe dirigente del Paese è che se vogliamo davvero combattere la corruzione e la malamministrazione dobbiamo cambiare anche l’approccio al problema della giustizia amministrativa. Invece di continuare ad invocare misure che rendono più difficile l’accesso alla giustizia e tra queste quelle che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Il messaggio più importante che dobbiamo lanciare alla classe dirigente del Paese è che se vogliamo davvero combattere la corruzione e la malamministrazione dobbiamo cambiare anche l’approccio al problema della giustizia amministrativa. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Invece di continuare ad invocare misure che rendono più difficile l’accesso alla giustizia e tra queste quelle che colpiscono la giustizia amministrativa, dobbiamo far comprendere che solo potenziando i rimedi che i cittadini possono utilizzare per combattere il malaffare si può uscire dallo stato attuale in cui una buona parte dell’economia è retta dal sommerso e dalle pratiche corruttive. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">La giustizia amministrativa è una delle risorse principali per portare l’Italia in una condizione di legalità effettiva. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Si deve però trattare di una possibilità, quella del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, non riservata a chi se la può permettere e solo per poche grandi questioni. Si deve trattare di un servizio reso disponibile in modo diffuso sul territorio, senza impedimenti inutili, gabelle e colli di bottiglia.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Se concepiamo la giustizia amministrativa come un servizio ed una risorsa dobbiamo anzitutto occuparci dell’efficienza della macchina organizzativa che sta alla base del singolo processo e che lo rende possibile. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Questa macchina deve essere resa efficiente orientandola alla soddisfazione del cittadino, che vi accede per il tramite dell’avvocato. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Come in tutte le organizzazioni moderne il cittadino/utente deve essere coinvolto nelle scelte di impostazione: ecco la ragione per la quale anche in occasione del recente avvio del processo amministrativo telematico abbiamo lamentato un coinvolgimento tardivo nella progettazione del sistema che ha portato ad eccessivi formalismi e a perdere, almeno parzialmente, il potenziale di innovazione e di semplificazione che le nuove tecnologie arrecano.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Nel nostro pacchetto di proposte, che portiamo all’esame delle forze politiche anche in vista dell’ormai prossima campagna elettorale, mettiamo in testa quella del metodo di gestione delle risorse che questo sistema processuale ha a disposizione: si tratta di coinvolgere in modo strutturato gli avvocati nel definire le migliori pratiche per ottimizzare queste risorse.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Indichiamo quindi nella scelta di introdurre i consigli giudiziari presso i TAR ed una consulta forense presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa un primo passaggio importante in questa direzione.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Nell’ottica poi del migliore utilizzo delle risorse umane a disposizione proponiamo di sperimentare il giudice monocratico, almeno in certi settori. Personalmente sono convinto che, ad esempio, quando si tratti di indurre una pubblica amministrazione a rispettare una sentenza sia davvero uno spreco mettere in campo un processo del tutto analogo, per tempi e numero di soggetti impegnati, a quello che si è già svolto in precedenza. Lo stesso può dirsi quando il cittadino non contrasti un provvedimento negativo ma la semplice inerzia a provvedere (il c.d. famigerato “silenzio” della p.a.).</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">L’alta professionalità dei giudici amministrativi dovrebbe poi essere impiegata anche in procedure di risoluzione alternativa delle controversie. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Segnalo i due documenti che i nostri gruppi di lavoro hanno messo a punto a questo proposito, uno dei quali riguarda la possibilità che in materia di appalti si preveda la possibilità di richiedere, in alternativa al ricorso, un parere al TAR sulla soluzione della controversie, da rendere previo un confronto in contradditorio tra le parti, dal quale, grazie alla presenza e alla guida del giudice, è altamente probabile che derivi una soluzione rapida e condivisa della lite.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Allo stesso obiettivo di definire la lite in tempi assolutamente rapidi è orientata la proposta di introdurre modifiche alla disciplina dell’udienza cautelare, in modo che la prima udienza in camera di consiglio possa essere valorizzata per definire uno sviluppo del giudizio rapido e aderente alla fattispecie, così da giungere a una decisione effettivamente rispondente alle esigenze di tutela fatte valere.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Un altro nodo che vogliamo venga affrontato è quello dell’eccesiva concentrazione di cause presso il TAR del Lazio, il quale ha accumulato un arretrato di circa 70.000 ricorsi assolutamente non smaltibile senza interventi straordinari: la proposta che avanziamo è quella di una significativa riduzione delle materie di competenze di questo TAR, in modo da contenere i casi di deroga ai normali criteri di riparto.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Per assicurare infine alla Giustizia amministrativa il massimo grado di indipendenza, mettiamo in campo una proposta che prevede tra l’altro che ai giudici del Consiglio di Stato di nomina governativa sia precluso l’accesso alle sezioni giurisdizionali, potendo operare di conseguenza solo in quelle consultive. Si chiede anche di valutare un analoga preclusione, almeno per un periodo di cinque anni, per i magistrati che abbiano ricevuto incarichi fuori ruolo.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Concludo con l’auspicio che da queste nostre proposte nasca un confronto aperto e costruttivo in primo luogo con la magistratura amministrativa, cui va il nostro apprezzamento per l’alta professionalità, l’impegno e la dedizione che consente già ora a questo settore della giustizia di essere il più avanzato ed efficiente rispetto agli altri e poi con quelle forze politiche che accettino di andare oltre il livello dei messaggi propagandistici e abbiano la consapevolezza che non c’è crescita fuori dalla legalità.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">(*) Sintesi della relazione all’Assemblea dell’Unione Nazionale avvocati amministrativisti tenutasi a Roma il 16 novembre 2017 presso il Consiglio di Stato</font></span></p>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/?download=1442">sintesi relazione Fantigrossi - Assemblea UNAA 16-11-2017</a> <small>(72 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra poteri statali e veti locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-realizzazione-delle-infrastrutture-di-comunicazione-elettronica-tra-poteri-statali-e-veti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-realizzazione-delle-infrastrutture-di-comunicazione-elettronica-tra-poteri-statali-e-veti-locali/">La realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra poteri statali e veti locali</a></p>
<p>Sommario: 1. La transitorietà delle regole e l’aspirazione alla stabilità normativa: le plurime stagioni di riforma delle comunicazioni elettroniche nel quadro di un’incessante evoluzione tecnologica. 2. La qualificazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e la necessità della loro realizzazione: rilevanza finalistica e compatibilità urbanistica. 3. L’”ordinamento della comunicazione” e la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-realizzazione-delle-infrastrutture-di-comunicazione-elettronica-tra-poteri-statali-e-veti-locali/">La realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra poteri statali e veti locali</a></p>
<p>
Sommario: 1. La transitorietà delle regole e l’aspirazione alla stabilità normativa: le plurime stagioni di riforma delle comunicazioni elettroniche nel quadro di un’incessante evoluzione tecnologica. 2. La qualificazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e la necessità della loro realizzazione: rilevanza finalistica e compatibilità urbanistica. 3. L’”ordinamento della comunicazione” e la sua sussunzione nel novero costituzionale delle materie di legislazione concorrente. 4. Il perseguimento dell’interesse pubblico e la salvaguardia delle istanze unitarie attraverso la previsione di vincoli uniformi. I poteri locali tra criteri localizzativi e limiti alla localizzazione. 5. Il divieto di imporre oneri o canoni per la realizzazione di infrastrutture o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica: la cogenza del principio di legalità e la tutela della concorrenza. 6. I vincoli di semplificazione, accelerazione e non aggravamento procedimentale: le differenti modalità di esercizio della funzione amministrativa. 6-<em>bis</em>. L’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. 6-<em>ter. </em>L’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppone la realizzazione di opere civili, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico. 6-<em>quater</em>. Gli interventi su impianti preesistenti. 6-<em>quinquies</em>. Le variazioni non sostanziali degli impianti. 7. Le scelte regolamentari tra volizione-preliminare e volizione-azione: il rischio di dequotare il diritto di difesa processuale. 8. Il divario che permane tra norma e azione nell’esercizio del potere di scelta.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>1.</strong> <strong>La transitorietà delle regole e l’aspirazione alla stabilità normativa: le plurime stagioni di riforma delle comunicazioni elettroniche nel quadro di un’incessante evoluzione tecnologica.</strong><br />
Le comunicazioni elettroniche costituiscono, ormai da tempo, un fenomeno che non esaurisce i suoi effetti nel solo perimetro del diritto, incidendo e permeando, altresì, vasti e significativi ambiti &nbsp;economici e sociali.<br />
Una rilevanza, questa, favorita da una irreversibile espansione globale dell’economia e da una “ancora precaria”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> globalizzazione del diritto, che, a loro volta, trovano nella immediatezza dei rapporti giuridici e nella celerità decisionale dei pubblici poteri un fondamento indefettibile.<br />
Tutto questo ha implicato processi di trasformazione e di adeguamento delle modalità di comunicazione ed interazione, fortemente condizionati da un’inarrestabile evoluzione tecnologica, che ha accostato la tecnica al diritto, in una relazione per molti versi osmotica, in seno ad un ordinamento nel quale “la <em>Techne</em> si rivela, probabilmente, come un fattore generale e trasversale capace di permeare di sé – comunque di interessare in profondità – ogni segmento degli ordinamenti contemporanei, quasi si trattasse del “collante” capace di orientare e di tenere insieme le vicende costitutive del diritto globale e dello stesso diritto amministrativo nelle sue più recenti e innovative espressioni”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Detta attiguità, tuttavia, non ha incrinato la funzione di signoria della norma, ossia la sua capacità &nbsp;di dominare la tecnica, di ergersi sopra di essa “come criterio di scelta e di attuazione”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, in guisa di un rapporto che “non è di scopo a mezzo, ma di regola a regolato”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. La tecnica, del resto, non esprime di per sé vincolo giuridico, dovendosi essa assoggettare a quel giudizio di doverosità reso dall’ordinamento, prima ancora di poter esprimere normatività e, quindi, trasmigrare “dal regno del possibile (…) al regno del dover fare o non fare”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Essa però condiziona il diritto, offrendogli contenuti ed orientandolo verso “forme e strumenti più agili e flessibili – di vero e proprio auto-adattamento – grazie ai quali accorciare le distanze tra il <em>Nomos </em>e la<em> Techne”</em><a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, laddove la <em>Techne</em> diviene valore e parametro cui conformare altresì l’azione amministrativa<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
L’intreccio tra tecnica e diritto e l’inverarsi, pertanto, di una normatività tecnologica<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> &#8211; tanto da indurre a ritenere che “la tecnica è l’intrinseco modo d’essere del diritto”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> &#8211; hanno al contempo &nbsp;determinato una trasformazione o, per meglio dire, una rimodulazione del lessico giuridico, che, se da un lato, è risultato più funzionale ai bisogni di una tecnologia in costante evoluzione, dall’altro, però, si è rivelato segnato da ambiguità definitorie, complessità interpretative ed instabilità previsionali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Del resto, l’evoluzione da sé “non è esente da conflitti, tensioni e contraddizioni perché, come in ogni processo di trasformazione, vecchio e nuovo convivono, processi di conservazione e di innovazione si sovrappongono”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
La tecnica ha così finito per “orientare e condizionare – e talora plasmare di sé – le forme stesse della produzione giuridica, le fonti sulla produzione e quelle di produzione, rivelandosi come il più radicale e corrosivo strumento di alterazione, e comunque di relativa innovazione, del sistema”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Tutto questo a dispetto di un ordinamento che, invece, dovrebbe rinvenire proprio nella univocità, &nbsp;chiarezza e stabilità previsionale i suoi tratti irrinunciabili, così da assicurare norme generali e &nbsp;&nbsp;astratte<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> nonché una disciplina duratura<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.&nbsp;&nbsp;<br />
La norma diventa, invece, eco di verità scientifiche che si formano progressivamente e che generano soluzioni, tuttavia, perennemente mutabili, giacché condizionate dal rapido sviluppo della tecnica, che così pervade un ordinamento “investito dai venti della globalizzazione e dal bisogno di allestire un repertorio più flessibile, allargato e dinamico di risposte ai bisogni (…) del mondo”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In tal contesto, l’iniziale tentativo di adeguare gli istituti classici del diritto alle nuove modalità della comunicazione è stato seguito dal varo di discipline di settore<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, che, se da un lato si sono rivelate più adeguate a governare nuovi diritti e a disciplinare mutevoli fattispecie, dall’altro, in quanto succubi di una incessante volontà di cambiamento, hanno recato norme precarie ed instabili, catturate dalla tecnica e, in particolare, dal suo dinamismo<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
L’assetto delle telecomunicazioni (la nozione di comunicazione elettronica è successiva<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>) è stato storicamente ritenuto riflesso di un monopolio naturale, quindi, prerogativa dello Stato, in ragione della rilevanza sociale di tali attività, della loro natura strategica per lo sviluppo economico e culturale e dei costi necessari per i dovuti investimenti<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Tuttavia, l’irrefrenabile evoluzione tecnologica e la più ampia scelta dei servizi di comunicazione hanno favorito l’apertura del mercato alla concorrenza, quindi, la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, entrambe inevitabilmente fondate sul superamento del monopolio e sull’introduzione generalizzata di un regime autorizzatorio<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. In tal contesto l’interevento pubblico nell’economia smarriva la sua centralità, divenendo infatti residuale, laddove necessario, quanto del tutto transitorio<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Sul piano normativo, rilevante è stato l’apporto comunitario attraverso l’adozione di non poche &nbsp;direttive (dipanatesi nell’arco di stagioni differenti) volte, in sostanza, a disciplinare la posizione degli operatori in concorrenza tra loro e a tutelare la posizione degli utenti.<br />
Ciò è avvenuto dapprima attraverso un articolato processo di liberalizzazione<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> che, rimuovendo le restrizioni monopolistiche ha: aperto progressivamente la rete fissa dell’operatore storico ai concorrenti<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>; abolito i diritti speciali ed esclusivi relativi ai servizi e alle reti di telecomunicazioni; sostituito il sistema di accesso ai mercati fondato sul regime concessorio, con quello autorizzatorio; conferito le funzioni di regolazione ad un organismo indipendente<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. &nbsp;&nbsp;<br />
Liberalizzato il mercato, al fine di rendere effettiva la concorrenza e garantire, quindi, agli operatori le medesime opportunità, si avviava altresì un processo di armonizzazione volto a ravvicinare le legislazioni nazionali così da assicurarne interpretazioni e applicazioni uniformi<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Il quadro normativo delineatosi veniva rafforzato da una seconda ondata di direttive europee,&nbsp; che, aspirando ad una maggiore stabilità, superava il carattere transitorio della precedente disciplina, più incline a liberalizzare che ad assicurare concorrenza<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Infatti, la liberalizzazione del settore, l’intensificarsi della concorrenza e la più ampia scelta di servizi postulavano un quadro normativo maggiormente armonizzato nonché aggiornato agli sviluppi della tecnologia e alla convergenza inveratasi tra i settori della tecnologia dell’informazione, dei media e delle telecomunicazioni<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Si adeguava il lessico giuridico, si chiarivano disposizioni e se ne coniavano di nuove, inclusa la nozione di comunicazione elettronica, come quelle di “reti di comunicazione elettronica”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> e di “servizi di comunicazione elettronica”<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, definizioni, queste, che, in quanto necessarie per far fronte al processo di convergenza tra i settori interessati, sussumevano in un’unica nozione tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica concernenti la trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Il nuovo quadro regolamentare era così costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituiva un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e dalle seguenti direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate nonché all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso); la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e la &nbsp;direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettronica (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).<br />
In tale novero si collocava, altresì, la direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.<br />
La nuova disciplina assicurava una maggiore razionalizzazione del portato normativo e del processo di convergenza, attraverso l’introduzione di meccanismi di coordinamento procedimentale e organizzativo di controllo sul settore e, quindi, di una procedura composta di analisi dei mercati.<br />
Si ritiene che proprio tale seconda generazione di direttive comunitarie “non stabilisce solo la convergenza dei tre settori delle telecomunicazioni, dei “media” e delle tecnologie dell’informazione in un unico quadro regolamentare, ma introduce un secondo tipo di convergenza, questa organizzativa, da un lato stabilendo in sede comunitaria il disegno strutturale e funzionale delle autorità nazionali di regolazione; dall’altro istituendo una organizzazione comune di regolatori, posta in sede comunitaria”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Tutto questo determinava un ulteriore livellamento del “campo di gioco, questa volta non dal lato dei regolati, ma da quello dei regolatori”, limitando “l’autonomia degli Stati nello scegliere l’assetto organizzativo e il funzionamento dell’autorità di regolazione” ed istituendo “un ordinamento composito, in parte nazionale, in parte comune, in parte comunitario”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Tuttavia, nonostante gli sforzi ermeneutici, le prime due generazioni di direttive non conseguivano un adeguato livello di omogeneità del mercato delle comunicazioni elettroniche, donde la necessità di un nuovo intervento europeo che si traduceva nell’adozione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE nonché del regolamento (CE) n. 1221/2009, per implementare la convergenza e la liberalizzazione del settore nonché rafforzare le modalità di coordinamento procedimentale e organizzativo di controllo sul settore<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. &nbsp;&nbsp;<br />
A tal fine, pertanto, si rafforzavano i meccanismi di indipendenza delle Autorità di regolazione nazionali, si istituiva l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni europee (Berec)<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>, si interveniva sulla procedura di analisi dei mercati, rafforzando il ruolo della Commissione così da ridimensionare le diversità regolatorie vigenti all’interno degli ordinamenti nazionali, si valorizzava &nbsp;il principio della neutralità tecnologica, si introduceva il rimedio della separazione funzionale della rete e, più in generale, si promuoveva la realizzazione dei reti tecnologicamente avanzate così da favorire una effettiva concorrenza onde poter &nbsp;realizzare la società dell’informazione<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Tuttavia, la volontà di assicurare una compiuta disciplina al settore delle comunicazioni elettroniche non si esaurisce con le novelle del 2009, giacché la perdurante evoluzione della tecnologia, il conseguente processo di convergenza dei mercati e la crescente pervasività e diffusione di Internet<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> hanno legittimato ulteriori interventi delle istituzioni europee a continuare ad intervenire. Infatti, sempre al fine di sostenere ed implementare la cultura digitale, nella piena consapevolezza del suo essere volano di crescita economica<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, nel maggio del 2010, la Commissione ha pubblicato un’Agenda Digitale Europea, con essa fissando obiettivi di sviluppo europeo da conseguire entro il 2020. Più segnatamente, essa contiene 101 azioni, raggruppate intorno a sette aree prioritarie al fine di: creare un nuovo e stabile quadro normativo per quanto riguarda la banda larga; realizzare nuove infrastrutture per i servizi pubblici&nbsp;digitali&nbsp;attraverso prestiti per collegare l&#8217;Europa; avviare una grande coalizione per le competenze digitali e per l&#8217;occupazione; proporre una strategia per la sicurezza digitale dell&#8217;UE; aggiornare il <em>framework</em> normativo dell&#8217;UE sul <em>copyright</em>; accelerare il <em>cloud computing</em> attraverso il potere d&#8217;acquisto del settore pubblico; favorire una nuova strategia industriale sull&#8217;elettronica<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Una proliferazione normativa, questa, che, seppur volta ad adeguare regole e valori a mutamenti crescenti e inarrestabili<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, ha tuttavia generato il paradosso di una ipertrofia regolatoria costituita, in particolare, da una liberalizzazione seguita da una “ri-regolazione”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, quindi da una liberalizzazione che anziché semplificare ha invece aggravato, favorendo la previsione di ulteriori vincoli, regole e principi non sempre necessari.<br />
E tutto questo è avvenuto nel segno del primato che il diritto della concorrenza (da ritenersi “fra le aree più consolidate del diritto europeo”)<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a> esercita “nei confronti dell’intera regolazione pubblica”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, esso non incidendo infatti “soltanto sulle imprese, ma anche sui pubblici poteri e sulla regolazione economica da essi adottata”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.</strong><strong> La qualificazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e la necessità della loro realizzazione: rilevanza finalistica e compatibilità urbanistica. </strong><br />
Il potenziale di crescita, competitività e sviluppo occupazionale derivante da un’economia digitale e, più in generale, da una società informatizzata impone la facilitazione, ancor prima dell’accesso, dell’installazione delle necessarie infrastrutture, obiettivo perseguibile solo attraverso procedure amministrative, semplificate, omogenee e celeri.<br />
Si è pienamente consapevoli che un’infrastruttura digitale di qualità risulti determinante per tutti i settori di un’economia moderna così da assicurare una piena coesione sociale e territoriale, vista la rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico telefonico e la domanda crescente di servizi elettronici.<br />
A tal fine si è imposto agli Stati membri di esigere dalle autorità competenti “procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi” e rese nel rispetto dei “principi di trasparenza e non discriminazione”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Con l’art. 41 della legge n. 166 del 2002, il Parlamento quindi delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle citate direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE nonché delle altre approvate, entro il termine di esercizio della delega, riguardanti: l&#8217;istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; l&#8217;accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l&#8217;interconnessione alle medesime; il servizio universale; i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.<br />
La delega, pertanto, legittimava il Governo ad adottare un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni al fine tra l’altro di assicurare: la garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per l’installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi nonché la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; la disciplina flessibile dell&#8217;accesso e dell&#8217;interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; la garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
Si perviene così, con il d.lgs. n. 259 del 2003, all’emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>, a riprova della rilevanza assunta dalle reti necessarie per l’erogazione dei servizi di telefonia<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
E poiché il perseguimento delle predette finalità necessita di infrastrutture, il Codice non si limita solo ad elencare e definire la tipologia delle reti<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, ma ne offre una compiuta qualificazione, conferendo loro natura, caratteri e&nbsp; finalità che ne facilitano (o quanto meno dovrebbero facilitarne) la realizzazione.&nbsp; &nbsp;<br />
Ciò avviene allorché la norma qualifica le reti e i servizi di comunicazione elettronica <em>“di preminente interesse generale”</em><a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a> o laddove ascrive ai relativi impianti carattere di pubblica utilità<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, in tal modo agevolandone la realizzazione attraverso l’evidenza e la rilevanza del loro dato finalistico. E viepiù eloquente è la norma ove giunge a qualificare dette infrastrutture finanche &nbsp;“<em>opere di urbanizzazione primaria</em>”, prevedendo infatti che le <em>“ infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all&#8217;interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all&#8217;articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia (…)</em>”<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
La sussunzione di tali infrastrutture nel novero delle “<em>opere di urbanizzazione primaria</em>” esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, recato peraltro da una disciplina speciale<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>, che rende le stesse non solo funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità, quanto tendenzialmente compatibili con qualunque destinazione urbanistica, quindi, con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale, anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. Trattandosi, pertanto, non già di norma di dettaglio bensì di disposizione che contempla un principio basilare nella materia del governo del territorio, le Regioni dovranno alla stessa attenersi ai sensi dell’art. 117, co. 3 ult. parte, della Costituzione<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.&nbsp;<br />
Una scelta, questa, da intendersi – come verrà di seguito ulteriormente chiarito – fortemente condizionata dalla necessità di realizzare una rete completa di infrastrutture al servizio di tutti gli insediamenti abitativi, così da non pregiudicare l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente erogazione del servizio. Detta assimilazione giuridica implicherà, pertanto, che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica siano situate al servizio dell’insediamento abitativo per non essere da esso avulse con localizzazioni lontane dai centri di utenza<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. &nbsp;&nbsp;<br />
L’indispensabilità di tali infrastrutture e, quindi, la necessità di realizzarle, trovano ulteriore riprova nella natura “universale” che l’ordinamento ascrive alle &nbsp;relative prestazioni erogate<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, ritenendole riflesso di quell’“insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Si tratta di servizi insopprimibili, socialmente necessari e preservati dalle logiche di mercato, da doversi assicurare a tutti, ovunque e a prezzi accessibili, in virtù di &nbsp;una nozione di universalità del servizio quanto più dinamica <a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, sì da adeguarsi ai mutamenti della tecnologia, agli sviluppi del mercato e alla domanda degli utenti.<br />
Ne consegue un complessivo <em>favor </em>normativo che agevola (o dovrebbe agevolare) la fornitura delle reti e, quindi, la realizzazione delle relative infrastrutture, ormai indispensabili per assicurare quella compiuta ‘informazione’, ormai “condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.</strong> <strong>L’</strong><strong>”ordinamento della comunicazione” e la sua sussunzione nel novero costituzionale delle materie di legislazione concorrente. &nbsp;</strong><br />
La riforma del Titolo V Parte II della Costituzione ha sussunto l’”ordinamento della comunicazione” tra le materie di legislazione concorrente, in tal modo ovviando ad una lettura riduttiva, consolidatasi nel tempo, del previgente art. 117.<br />
Infatti, le reiterate rivendicazioni regionali in materia non trovarono per lungo tempo accoglimento, a causa di un formalismo interpretativo<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>, superato solo da una concezione della ‘informazione’ da cogliersi “nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati)” e da intendersi quindi quale “condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l&#8217;attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
E’, quindi, la riforma costituzionale che formalizza, al riguardo, la titolarità legislativa, seppur concorrente, delle Regioni, attraverso una previsione, tuttavia, ampia e ambigua<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>, che ha nel tempo generato aporie interpretative e conflitti tra lo Stato e le stesse Regioni.<br />
Un processo interpretativo che si rivela viepiù complesso proprio nel settore delle telecomunicazioni, ove più evidente è l’esigenza di delimitare gli ambiti di intervento regionale, a fronte, da un lato, dei perimetri di attribuzione derivanti dai vincoli europei e, dall’altro, dal portato delle materie c.d. trasversali<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. In tal modo, l’individuazione del soggetto istituzionale competente non deriva dalla ricerca di una materia in senso tecnico nel quadro dell’elencazione costituzionale, ma dalla natura dell’interesse tutelato (se di rilievo nazionale o regionale), così da scongiurare letture rigide, in ragione, invece, di “dinamiche attributive caratterizzate da un alto tasso di elasticità”<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
Del resto, come sovente rimarcato dalla Corte costituzionale, non è dato leggere il novero degli ambiti di legislazione concorrente sacrificando quelle “istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell&#8217;ordinamento costituzionale tedesco (<em>konkurrierende Gesetzgebung</em>) o alla <em>clausola di supremazia </em>nel sistema federale statunitense (<em>Supremacy Clause</em>)]<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
Ricorrono, infatti, nel nostro ordinamento “congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l&#8217;ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Tutto questo è favorito da una lettura affatto rigida del vincolo di sussidiarietà<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a> per come prospettato dalla Costituzione, il quale, infatti, seppur esplicitamente riferito alle funzioni amministrative, non può non inerire, altresì, allo stesso riparto di competenze legislative, così da renderlo più elastico. Del resto, il principio di legalità, esigendo che “le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Trattasi di un approdo interpretativo che rifiuta una logica predeterminata del riparto per materia, poiché non funzionale e, men che meno, realista, attesa la difficoltà di individuare, a priori e con rigorosa nettezza, il perimetro di afferenza delle relative competenze.<br />
L’individuazione dell’ambito di attribuzione, così, non può prescindere da una &nbsp;ponderazione di interessi, che costituisce antecedente logico rispetto all’elencazione dell’art. 117 Cost.<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>.<br />
In altri termini, la scelta assunta <em>ex ante</em> dal legislatore costituzionale non si esaurisce nel momento astratto della sua previsione, dovendo essa valutare il rilievo territoriale degli interessi, essendo la “materia” non già un “limite precostituito alla autonomia del legislatore locale”, bensì il “risultato di un giudizio successivo, svolto caso per caso, in riferimento alle concrete scelte compiute dalla legge regionale”<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>.<br />
L&#8217;ambito materiale cui ricondurre le competenze, pertanto, andrà ricercato attraverso il criterio non più dell&#8217;elemento materiale (consistente nell&#8217;incidenza delle attività in questione sul territorio), bensì dell&#8217;elemento funzionale, ossia individuando quegli “interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali (…) le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati”<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
La valutazione degli interessi, così, costituirà non solo il criterio per circoscrivere l’ambito riservato alla legge dello Stato, quanto la “ragion d’essere dell’ordinamento regionale”<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>, nel quadro di un assetto ordinamentale nel quale la diade riparto per materia/riparto per interessi ha smarrito, e da tempo ormai, &nbsp;“ogni senso deontico”<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Il perseguimento dell’interesse pubblico e la salvaguardia delle istanze unitarie attraverso la previsione di vincoli uniformi. I poteri locali tra criteri localizzativi e limiti alla localizzazione. </strong><br />
La natura composita degli interessi inerenti l’ambito dell’”ordinamento della comunicazione” trova viepiù riprova nella legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22 febbraio 2001, n. 36, emanata infatti allo scopo di preservare la salute pubblica dall’esposizione a dati livelli di campi elettromagnetici, assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio nonché promuovere l’innovazione tecnologica<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>.<br />
Dette plurime finalità vengono dal legislatore perseguite attraverso un riparto di funzioni non sempre univocamente inteso dalle amministrazioni, soprattutto locali, nonostante il chiaro portato delle rispettive disposizioni e la giurisprudenza all’uopo formatasi.<br />
In particolare, le aporie e i contrasti interpretativi hanno interessato la tutela della salute pubblica e la localizzazione degli impianti, assistendosi ad uno strenuo (e perdurante) tentativo delle amministrazioni locali di regolamentare l’allocazione delle infrastrutture attraverso previsioni che, lungi dal dettare criteri localizzativi, contemplano invece generalizzate limitazioni alla localizzazione. In tal modo le amministrazioni sovente perseguono l’obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell&#8217;atto adottato, di preservare la collettività dalle emissioni elettromagnetiche promananti dagli impianti.<br />
Tutto questo è stato censurato chiaramente dal legislatore, il quale infatti conferisce solo allo Stato la “determinazione dei limiti di esposizione<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>, dei valori di attenzione<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a> e degli obiettivi di qualità<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a> (…) in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee (…)”<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
Ed è sempre il legislatore, all’art. 4 co. 2 della cit. legge n. 36 del 2001, che ascrive allo Stato il potere di stabilire, con atto amministrativo<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>, i suddetti valori di campo nonché le tecniche di misurazione, il rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti.<br />
La fissazione di tali valori è volta non solo a proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi derivanti dalle emissioni elettromagnetiche, quanto a favorire, uniformemente su tutto il territorio nazionale, la realizzazione degli impianti e delle reti riflesso di&nbsp; rilevanti interessi nazionali<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
La determinazione statale di tali limiti “non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di (…) ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>. &nbsp;<br />
Spettano, quindi, alle Regioni – pur sempre nel rispetto dei suddetti valori – le funzioni relative all’individuazione dei siti e degli impianti, nel rispetto tuttavia di quanto sancito dallo Stato<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Incombe sulle regioni, altresì, l’obbligo di adeguare la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e &#8211; limitatamente alla definizione dei valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato &#8211; agli obiettivi di qualità previsti da fonte statale<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
Nell’esercizio di siffatte funzioni<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a> le regioni dovranno necessariamente attenersi ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br />
Ai comuni, viceversa, il legislatore riserva il potere di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>.<br />
Emerge, così, che mentre lo Stato determinerà i limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche, le Regioni eserciteranno le funzioni di localizzazione dei siti di trasmissione e di regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni.<br />
Le fondamentali competenze in materia risulteranno, così, suddivise fra lo Stato e le Regioni, potendo i Comuni solo esercitare &nbsp;“una potestà sussidiaria” ossia “adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br />
I Comuni, pertanto, non potranno adottare misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
I divieti potranno, così, riguardare dati ricettori sensibili o beni soggetti a vincoli paesistici, architettonici ovvero idrogeologici, purché dette preclusioni non pregiudichino o rendano impossibile l&#8217;erogazione del servizio di telefonia mobile in tutto il territorio comunale. In altri termini, la funzione comunale di pianificazione urbanistica, quindi, di previsione della localizzazione delle antenne in determinati ambiti del territorio, non può mai ed in alcun modo sortire pregiudizio all’erogazione del servizio, dovendo l’ente stesso sempre conformarsi&nbsp; all&#8217;interesse, di rilievo nazionale, di assicurare una capillare distribuzione del servizio stesso<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.<br />
Un potere pianificatorio, questo, che dovrà in ogni caso essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>. Non a caso il legislatore – come già chiarito &#8211; nel qualificare tali impianti come opere di pubblica utilità e nell’assimilarli al <em>genus</em> delle opere di urbanizzazione primaria, ha inteso considerarli astrattamente compatibili con qualsiasi destinazione di zona<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>.<br />
Le Regioni e i Comuni pertanto &#8211; nell’ambito delle rispettive competenze – se, da un lato, potranno individuare criteri localizzativi degli impianti (anche espressi sotto forma di divieto), dall’altro, però, non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione, quindi prevedere criteri distanziali generici ed eterogenei<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>. Un distinguo, questo, rimarcato in giurisprudenza, laddove, nel discernere fra &#8216;criteri localizzativi’ e ‘limiti alla localizzazione’, si è giunti a ritenere ammissibili i “primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree”<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dovranno, pertanto, tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e lungi dal postulare generalizzati divieti di installazione in zone urbanistiche identificate.<br />
In caso contrario, si determinerebbe un&#8217;inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in evidente contrasto con l’inderogabile potere dello Stato di determinare, con criteri unitari, i suddetti valori di campo in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato. Le misure di minimizzazione, da distinguere dalle misure urbanistico-edilizie, non potranno pertanto né prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né tanto meno costituire una deroga generalizzata a tali limiti<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>.<br />
Tutto questo, però, non esula dall’osservanza dei principi di leale collaborazione e di cooperazione, entrambi necessari per assicurare un corretto esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali, tanto da indurre l’ordinamento a riconoscere che proprio “(l)o Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi”<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>.<br />
Ed è in tale quadro finalistico di unitarietà e uniformità di vincoli, che si colloca, coerentemente, la scelta dell’ordinamento di ascrivere esclusivamente ad un dato organismo il compito di accertare la compatibilità del progetto con i suddetti limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.<br />
Trattasi, in particolare, delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, il cui parere di compatibilità<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a> risulterà necessario acquisire ai fini non già del rilascio del titolo autorizzatorio bensì della sola e concreta attivazione dell’impianto<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>. Non sarà, quindi, consentito ad altre istituzioni sostituirsi al predetto organismo, risultando quest’ultimo il soggetto istituzionale competente ad effettuare il controllo e la vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della cit. legge quadro n. 36 del 2001<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
L’esigenza di unitarietà e uniformità di regole, infine, trova ulteriore, ma non meno rilevante, titolo nelle ‘materie’ &#8211; di esclusiva pertinenza statale &#8211; della “tutela dell’ambiente”<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a> e, soprattutto, della “tutela della concorrenza”, da intendersi, quest’ultima, però in senso non solo ‘statico’ come “come garanzia di interventi di regolazione e di ripristino di un equilibrio perduto”, quanto ‘dinamico’, così da giustificare “misure pubbliche volte a ridurre squilibri,&nbsp; favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>.&nbsp;<br />
Questo postula, più in generale, un esercizio unitario della funzione amministrativa, nel segno di una chiamata in sussidiarietà che preservi, sull’intero territorio nazionale, nella materia delle infrastrutture di comunicazione elettronica, una visione unitaria onde assicurare, in maniera diffusa e omogenea,&nbsp; la realizzazione degli impianti.<br />
E ciò diviene oltremodo necessario se si considera che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è ipotizzabile alcuna parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.<br />
Del resto &#8211; come chiarito nella relazione illustrativa al Codice delle comunicazioni elettroniche – poiché la “rete è unica a livello globale” allora la stessa “non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità”.<br />
Di qui il bisogno che anche i relativi procedimenti autorizzatori siano “necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale (…)”<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Il divieto di imporre oneri o canoni per la realizzazione di infrastrutture o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica: la cogenza del principio di legalità e la tutela della concorrenza&nbsp;&nbsp; </strong><br />
Con il Codice delle comunicazioni elettroniche l’ordinamento ha inteso tutelare gli imprenditori e gli utenti consumatori: ai primi garantendo l’accesso al mercato nel segno dei vincoli di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; ai secondi la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.<br />
Il perseguimento di tali finalità, tuttavia, necessita di limiti e divieti onde evitare, da un lato, che gli obiettivi indicati in astratto risultino non perseguibili in concreto, dall’altro di vanificarne l’effettività giuridica, ossia una situazione esistenziale correlata ad un dover essere (…)”, quindi alla “possibilità di ottenere risultati utili (…)<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>”.<br />
Pertanto, se la realizzazione dell’infrastruttura è evidentemente necessaria ad assicurare la compiuta fruizione del servizio pubblico, la stessa deve essere garantita con discipline uniformi e preservata da scelte discriminatorie, soprattutto di natura finanziaria, così da tutelare la concorrenza e scongiurare misure che possano impedire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.<br />
In tal contesto opera l’art. 93 del cit. Codice, il quale – dopo aver sancito che le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Regioni, le Province ed i Comuni, non possono imporre per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a> – altresì dispone che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l&#8217;obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell&#8217;esecuzione delle opere di cui al Codice o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l&#8217;applicazione delle tasse e contributi di cui allo stesso comma 2 del cit. art. 93<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>.<br />
Tale previsione è ormai da intendersi alla luce di quanto previsto dall’art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, il quale, fornendo una interpretazione autentica della suddetta disposizione, ha così disposto: “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.<br />
Ed è utile osservare che il suddetto d.lgs. n. 33 del 2016 sia stato adottato in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell&#8217;installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.<br />
La direttiva, infatti, persegue lo scopo di facilitare e incentivare l&#8217;installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l&#8217;uso condiviso dell&#8217;infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell&#8217;installazione di tali reti<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
Trattasi di scelta dettata dalla rilevanza assunta dalla diffusione della banda larga ad alta velocità, così come confermato dagli obiettivi contemplati dall’“Agenda digitale per l’Europa”<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>, il cui perseguimento postula l’abbattimento dei costi dell’installazione della banda larga sull’intero territorio dell’Unione, da realizzarsi attraverso “una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi”<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>.<br />
Tale riduzione, se perseguita, determinerebbe “un effetto di leva digitale in tutti i settori dell’economia, oltre alla riduzione dei costi per le amministrazioni pubbliche e una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini”<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>. L’interpretazione autentica dell’art. 93 dovrebbe definitivamente scongiurare il protrarsi di una diffusa conflittualità, che ha visto (e in parte inspiegabilmente continua a vedere) amministrazioni, desiderose di conseguire entrate (in genere laute), contrapposte ad operatori, a loro volta, allarmati dal dover corrispondere elevati importi per poter realizzare le dovute opere infrastrutturali, sovente in adempimento di vincoli contrattuali.<br />
L’intervento legislativo chiarificatore, invero, riflette quanto già la giurisprudenza (costituzionale, ordinaria e amministrativa)<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a> più volte ha rimarcato, finanche qualificando lo stesso art. 93 espressione di un principio fondamentale in quanto volto a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a>, nel segno di un “principio di tendenziale gratuità degli interventi finalizzati alla posa e al mantenimento delle reti infrastrutturali”<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>.<br />
In assenza di tal divieto, infatti, ciascuna amministrazione potrebbe liberamente imporre obblighi pecuniari con l’inevitabile conseguenza di cagionare ingiustificate discriminazione rispetto ad operatori che agiscono in altre realtà territoriali, ove detti vincoli potrebbero non essere contemplati. Solo così si tutela la concorrenza, scongiurando disparità di trattamento ed ingiustificati ostacoli all’ingresso nel mercato di nuovi operatori.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
La norma interpretativa, in tal modo, rimuove qualsivoglia aporia interpretativa, chiarendo (<em>rectius </em>ribadendo) il divieto di imporre oneri relativi alla realizzazione di reti o alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica per l’uso di beni pubblici, diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Si tratta di una disposizione che se, da un lato, comporta una riduzione delle entrate patrimoniali dell’amministrazione, dall’altro, però, trova <em>ratio</em> nel dichiarato intento di favorire lo sviluppo tecnologico del territorio e la fornitura di tali servizi, le cui infrastrutture necessarie l’ordinamento, tra l’altro, qualifica di preminente interesse generale (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 259/2003), oltre che opere di urbanizzazione primaria (art. 86, co. 3, d.lgs. n. 259/2003), aventi altresì carattere di pubblica utilità&nbsp; (art. 90, co. 1, d.lgs. n. 259/2003).<br />
Scelta, questa, coerente, del resto con i principi contemplati dallo stesso Codice, il quale infatti garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell&#8217;uso dei mezzi di comunicazione elettronica unitamente al diritto di iniziativa economica ed al suo esercizio, da assicurare in regime di concorrenza<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a> e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a><br />
La chiara volontà espressa dall’ordinamento, rimarcata finanche attraverso una interpretazione autentica, non lascia spazio ad esiti differenti, non potendosi&nbsp; ritenere le norme, <em>a fortiori</em> se primarie, meri “stampi che possono accogliere qualsiasi contenuto”<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a>, trattandosi invece di “forme rigorose e compiute di volontà”<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>. Laddove, infatti, la volontà della norma risultasse univoca nella sua lettera e nella <em>ratio</em>, tradirla implicherebbe violare la divisione dei poteri, il rispetto della sovranità popolare, l’eguaglianza di fronte alla legge<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a>.<br />
L’interpretazione del testo, invece, diventa altresì intuizione di valori laddove la lettera del precetto risulti inopinata rispetto a quel comune sentire che tutela il singolo nel suo essere, ancor prima che nel suo avere.<br />
Tutto questo trova fonte nell’intima natura sociale che anima il diritto (amministrativo), ormai segnato da “percorsi di ricerca, sempre più caratterizzati dall’attraversamento dei confini disciplinari e dalla formulazione di nuove domande”<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. I vincoli di semplificazione, accelerazione e non aggravamento procedimentale: le differenti modalità di esercizio della funzione amministrativa</strong>.<br />
In linea con il generale processo di trasformazione che, ormai da tempo, permea l’azione amministrativa, anche la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è volta a&nbsp; promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l&#8217;adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[119]</a>.<br />
Al riguardo, il Codice delle comunicazioni elettroniche &#8211; da intendersi quale disciplina speciale<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[120]</a>, salva&nbsp; l’osservanza del d.lgs. n. 42/2004 nonché delle disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[121]</a> &#8211; contempla modalità procedimentali distinte in base alla tipologia di intervento, ivi distinguendo: a) procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica (art. 87); b) procedure semplificate al fine di accelerare la realizzazione degli interveti per il completamento della rete (art. 87 <em>bis</em>); c) procedimento concernente la realizzazione di variazioni non sostanziali degli impianti (art. 87 <em>ter</em>); d) procedimento relativo all’installazione di infrastrutture che presuppongono la realizzazione di opere civili o l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico (art. 88).<br />
Tutti i suddetti tipi procedimentali, poiché rivolti a garantire celerità realizzativa, risultano inevitabilmente semplificati, accelerati e non aggravati, attraverso istituti e modalità che scongiurano (<em>rectius</em> dovrebbero scongiurare)&nbsp; difficoltà d’azione e ritardi di risultato.<br />
L&#8217;esercizio del potere amministrativo di pianificazione e localizzazione dei siti di installazione degli impianti, lungi dall’essere espletato attraverso tecniche tradizionali, postula, invece, la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti (titolari di informazioni e conoscenze tecniche necessarie) e la loro partecipazione propositiva al procedimento<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[122]</a>.<br />
Occorrerà, quindi, tener conto dell’infungibilità della rete infrastrutturale, dovendo le stazioni radio base esser collocate secondo una struttura reticolare/cellulare che consideri le specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, infrastrutturali del territorio.<br />
Di qui, la rilevanza della partecipazione dell’operatore all’esercizio della funzione, &nbsp;nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[123]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6-<em>bis</em>. L’installazione di </strong><strong>infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. </strong><br />
&nbsp;<br />
L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi postulano, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[124]</a>, un procedimento autorizzatorio espletato dall’ente locale, il quale autorizza, previo accertamento, da parte dell’Organismo di cui all’art. 14 della l. n. 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente – come già <em>supra </em>chiarito<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[125]</a> – a livello nazionale<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[126]</a>. Tuttavia, laddove si afferisca all’installazione di impianti con potenza uguale o inferiore ai 20 Watt, pur nella rigorosa osservanza dei suddetti limiti, è sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[127]</a>. Per quanto, invece, attiene alla realizzazione e completamento della rete di telecomunicazione GSM-R, strumentale al controllo del traffico ferroviario, il Codice dispone che si proceda con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, pur sempre nel rispetto dei suddetti limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[128]</a>.<br />
L’istanza autorizzatoria e la Scia (laddove prevista), in linea con le citate esigenze di semplificazione, devono essere conformi al rispettivo modello indicato dalla stessa norma<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[129]</a> e corredate della documentazione atta a comprovare il rispetto dei suddetti limiti, da inoltrare altresì al competente Organismo preposto ad acclarare la compatibilità dell’impianto, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla comunicazione<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[130]</a>.<br />
Volendo scongiurare aggravamenti (sovente pretestuosi) del procedimento, il Codice legittima il responsabile del procedimento a poter richiedere, ma per una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta<a href="#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[131]</a>.<br />
E sempre al fine di semplificare e accelerare la funzione, la norma dispone il ricorso alla conferenza di servizi, caratterizzata da una disciplina per molti versi speciale<a href="#_ftn132" name="_ftnref132" title="">[132]</a>. Infatti, laddove un’amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convocherà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, i soggetti preposti ai controlli di cui all’art. 14 della l. n. 36 del 2001 nonché un rappresentante dell’amministrazione dissenziente<a href="#_ftn133" name="_ftnref133" title="">[133]</a>.<br />
La conferenza di servizi dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituirà ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni, valendo, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori<a href="#_ftn134" name="_ftnref134" title="">[134]</a>.<br />
Solo qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili (<em>id est</em> tutela dell’ambiente, della salute o del patrimonio storico-artistico), la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, ivi applicandosi, in quanto compatibili con il Codice, gli artt. 14 ss. della legge n. 241 del 1990.<br />
Viepiù semplificatrice è la norma laddove contempla l’istituto del silenzio assenso, in particolare disponendo che le istanze di autorizzazione, incluse quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il citato dissenso reso in sede di conferenza di servizi, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’Organismo di cui all’art. 14 della l. n. 36 del 2001.<br />
Trattasi di un modulo di definizione procedimentale informato alle regole della semplificazione e celerità amministrativa, riflesso di “un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria”<a href="#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[135]</a> volto ad accelerare lo sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche. Si desidera, così, che “la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure”<a href="#_ftn136" name="_ftnref136" title="">[136]</a>.<br />
Nell’ipotesi di richiesta di integrazione documentale di cui al co. 5 dell’art. 87 del Codice, il termine riprenderà a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione. E ciò al fine di evitare che una richiesta reiterata o tardiva di integrazione documentale possa eludere la regola del silenzio assenso, considerato l&#8217;effetto interruttivo che tale richiesta di integrazione comporta sul termine di 90 giorni per la formazione del titolo abilitativo, che si forma&nbsp; <em>per silentium</em><a href="#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[137]</a>.<br />
Gli enti locali, peraltro, potranno prevedere, pur nel rispetto di quanto <em>supra</em> rievocato, termini più brevi per la conclusione procedimentale ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa<a href="#_ftn138" name="_ftnref138" title="">[138]</a>.<br />
Le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso<a href="#_ftn139" name="_ftnref139" title="">[139]</a>. Tale termine, pertanto, &nbsp;non decorrerà dalla domanda come tale, né dall’emanazione dei relativi pareri necessari per l’effettivo funzionamento dell’impianto, bensì dal novantesimo giorno successivo al tempo in cui il progetto dell’impianto sia risultato perfetto giacché munito di quanto richiesto per la relativa costruzione<a href="#_ftn140" name="_ftnref140" title="">[140]</a>.<br />
Quanto sin qui rievocato vieta all’ente locale di sospendere <em>sine die</em> la valutazione dell’istanza del privato, attraverso atti soprassessori privi di un termine <em>ad quem</em> in attesa dell’adozione di un apposito regolamento. Si tratterebbe, in assenza dei presupposti per l&#8217;applicazione di una misura di salvaguardia, di scelte atipiche, che si risolverebbero in un invalido arresto <em>sine die</em> del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore, che trovano testuale riscontro nel suddetto art. 87.<br />
Pertanto, l’assenza di una regolamentazione comunale della materia non può &nbsp;precludere il rilascio dell&#8217;autorizzazione, in quanto nessuna norma di legge attribuisce all&#8217;ente comunale il potere di emettere un atto volto a sospendere la proposta attività per una durata temporale assolutamente indefinita.<br />
Un tale scelta si rivelerebbe contraria ad ogni canone di certezza giuridica e alle esigenze di celerità che caratterizzano le infrastrutture di telefonia, traducendosi la decisione &nbsp;in una immotivata ed illegittima compressione <em>ad nutum</em> delle posizioni del privato.<br />
E così, non è dato al potere regolamentare dei Comuni inibire totalmente l’attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica sul territorio, costituendo tali impianti &nbsp;opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica<a href="#_ftn141" name="_ftnref141" title="">[141]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6-<em>ter. </em>L’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppone la realizzazione di opere civili, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico</strong><br />
&nbsp;<br />
Una ulteriore previsione il Codice delle comunicazioni elettroniche riserva &nbsp;all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, che presupponga la realizzazione di opere civile, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico.<br />
In tal caso, <em>ex</em> art. 88, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree apposita istanza conforme ai modelli indicati dalla stessa norma<a href="#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[142]</a>, in linea del resto con le citate esigenze di semplificazione procedimentale. Laddove l’installazione interessi aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l’istanza autorizzatoria dovrà essere presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica<a href="#_ftn143" name="_ftnref143" title="">[143]</a>.<br />
Anche in tal caso, la norma riconosce un potere di integrazione documentale, potendo infatti il responsabile del procedimento richiedere, per una sola volta, ma entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’integrazione della documentazione prodotta.<br />
La norma legittima altresì il ricorso alla conferenza di servizi, la quale si distingue in facoltativa e obbligatoria.<br />
Nel primo caso<a href="#_ftn144" name="_ftnref144" title="">[144]</a>, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell&#8217;istanza, il responsabile del procedimento potrà convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall&#8217;installazione. La conferenza di servizi dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L&#8217;approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un&#8217;amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione sarà rimessa al Consiglio dei Ministri, ivi applicandosi, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990.<br />
Il rilascio dell&#8217;autorizzazione comporterà l&#8217;autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all&#8217;installazione delle infrastrutture. Il Comune, inoltre, potrà mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.<br />
Il legislatore, desiderando oltremodo semplificare la funzione, ha altresì previsto il silenzio assenso, pur tuttavia contemplando differenti termini di inveramento dell’inerzia provvedimentale, in base alla tipologia dell’intervento da realizzare.<br />
E così, trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, laddove l&#8217;amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un&#8217;apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Tuttavia, nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Il termine è ulteriormente ridotto ad otto giorni, qualora si tratti di “apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente o allacciamento utenti”.<br />
Per quanto, invece, concerne l’ipotesi della conferenza di servizi obbligatoria<a href="#_ftn145" name="_ftnref145" title="">[145]</a>, il legislatore dispone che l’istanza sia sempre valutata in conferenza qualora l&#8217;installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati. In tal caso, la conferenza di servizi, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica, dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l&#8217;approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituirà ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni, valendo altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR n. 327 del 2001.<br />
Qualora, invece, il motivato dissenso sia espresso da un&#8217;Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione sarà rimessa al Consiglio dei Ministri, ivi trovando applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990.<br />
Al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in particolare, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, è inoltre previsto che le figure giuridiche soggettive, alle quali sia affidata la cura di interessi pubblici, rendano noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria<a href="#_ftn146" name="_ftnref146" title="">[146]</a>.<br />
Su tali figure soggettive, esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni, incomberà l&#8217;obbligo, a fronte di accordi commerciali stipulati a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l&#8217;accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, purché &nbsp;non venga turbato l&#8217;esercizio delle rispettive attività istituzionali.<br />
Infine, si ribadisce che, salvo quanto disposto dall’art. 93 del medesimo Codice<a href="#_ftn147" name="_ftnref147" title="">[147]</a>, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.<br />
In tal modo, il legislatore intende rimarcare il bisogno indefettibile di uniformità e certezza giuridica<a href="#_ftn148" name="_ftnref148" title="">[148]</a>, considerato che la realizzazione dell’infrastruttura, in quanto indispensabile per la compiuta fruizione del servizio pubblico, postula discipline uniformi, in particolare di natura finanziaria, così da tutelare la concorrenza e favorire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6<em>-quater</em>. Gli interventi su impianti preesistenti.</strong><br />
Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi per il completamento della rete di banda larga mobile, per l’installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, posta la rigorosa osservanza dei rispetto dei suddetti limiti, valori e obiettivi, l’art. 87 <em>bis</em> del Codice ritiene sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività.<br />
Anche in tal caso, onde non aggravare e semplificare l’agire, la Scia deve essere &nbsp;conforme ai modelli indicati dalla citata norma, in tal modo impedendo un uso pretestuoso, ostativo e dilatorio del procedimento.&nbsp;<br />
La segnalazione cessa di avere efficacia laddove, entro trenta giorni dalla presentazione, sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’art. 14 della l. n. 36 del 2001.&nbsp;<br />
Il legislatore ha inteso, in questo modo, semplificare le procedure finalizzate al completamento della rete di banda larga mobile, considerando l’esigenza di un costante aggiornamento tecnologico che assicuri la modernizzazione degli impianti già esistenti.<br />
Ostacolare o aggravare l’aggiornamento della rete implicherebbe grave nocumento alla qualità del servizio pubblico erogato e, quindi, ai suoi fruitori.<br />
Di qui, la necessità di evitare ripetizioni o duplicazioni procedimentali<a href="#_ftn149" name="_ftnref149" title="">[149]</a> nonché scelte ostruzionistiche dagli esiti, sovente, paradossali, trattandosi di interventi che implicano non già la realizzazione di nuove infrastrutture bensì il solo adeguamento tecnologico di un impianto già esistente<a href="#_ftn150" name="_ftnref150" title="">[150]</a>.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6-<em>quinquies</em>. Le variazioni non sostanziali degli impianti.</strong><br />
L’intento legislativo di semplificare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica trova ulteriore riprova nell’art. 87 <em>ter, </em>inserito nel Codice delle comunicazioni elettroniche.<br />
La norma contempla un ambito di applicazione invero decisamente limitato, la stessa, applicandosi alle sole modifiche delle caratteristiche di impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti di altezze non superiori ad &nbsp;1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori, a loro volta, a 1,5 metri quadrati.<br />
In tale ipotesi, posta la contenuta consistenza dell’intervento, è richiesto all’operatore la mera autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 87, da inviare, contestualmente all’attuazione dell’intervento, ai medesimi organismi che hanno rilasciato i relativi titoli.<br />
Volendo alleggerire ed accelerare la realizzazione dell’intervento, detta previsione intende contemperare la pretesa pubblica di completezza istruttoria e i principi di non aggravamento e semplificazione amministrativa, quindi, il bisogno di verificare il presupposto fattuale su cui poggia il provvedimento e l’interesse del privato a non essere oltremodo onerato in relazione all’allegazione documentale<a href="#_ftn151" name="_ftnref151" title="">[151]</a>.<br />
Tuttavia, poiché le dichiarazioni sostitutive <em>stricto sensu</em> esonerano il privato dall’onere di provare fatti direttamente conosciuti o notori nonché circostanze attestabili o certificabili dall’amministrazione, invero, nell’ipotesi in esame, la norma non contempla una vera e propria ‘autocertificazione’, in quanto la stessa evoca dichiarazioni con cui gli interessati asseverano la sussistenza di dati presupposti e requisiti necessari per assumere la legittimazione ad espletare attività private aventi rilevanza generale. Tali dichiarazioni, infatti, non postulano fatti attestabili dall’amministrazione o eventi notori, bensì si traducono in un atto di responsabilità nei confronti dell’amministrazione<a href="#_ftn152" name="_ftnref152" title="">[152]</a>.<br />
Si tratta, pertanto, di asseverazioni che non rimandano né a fatti, stati o qualità già attestati in albi, elenchi e documenti tenuti dall’amministrazione né a vicende notorie verificatesi, conosciute e considerate certe<a href="#_ftn153" name="_ftnref153" title="">[153]</a>.<br />
Detta diversità ascrive, quindi, un carattere ‘improprio’<a href="#_ftn154" name="_ftnref154" title="">[154]</a> all’autocertificazione evocata dall’art. 87 <em>ter</em>, evincendosi dal suo portato un autovincolo del privato circa la conformazione dell’attività da espletare alle condizioni ed ai limiti tecnico-giuridici vigenti.&nbsp;<br />
Tutto questo si inquadra nel più ampio processo di “deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione”<a href="#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[155]</a> in settori che riguardano attività economiche private, che, onerando i privati di significativi compiti istruttori, alleviano l’agire dell’amministrazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>7. Le scelte regolamentari tra volizione-preliminare e volizione-azione: il rischio di dequotare il diritto di difesa processuale </strong><br />
&nbsp;<br />
La pianificazione e, quindi, la localizzazione dei siti trovano sovente fonte in atti regolamentari, con i quali i Comuni esercitano il loro potere per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.<br />
Com’è noto, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., il termine per proporre l’azione di annullamento, avverso un atto di cui non sia richiesta la notificazione individuale, inizia a decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.<br />
Trattasi di norma che, se intesa letteralmente, obbligherebbe all’immediata impugnazione, a prescindere dalla comunicazione o dalla piena conoscenza che &nbsp;&nbsp;dell’atto ha il destinatario. Di qui, l’inverarsi di esiti incerti e paradossali, viepiù discutibili, se si considerano le conseguenze irreversibili che si determinano sulla sfera giuridica di ignari destinatari, in evidente violazione degli artt. 24 e 113 Cost., rispettivamente custodi dell’inviolabile diritto di tutti di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.<br />
E del resto, lo stesso codice del processo amministrativo, in linea con i suddetti vincoli costituzionali, all’art. 3, sancisce infatti che: “La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.<br />
Tuttavia, poiché i dinieghi autorizzatori sono, in genere, adottati dall’amministrazione a distanza di tempo dall’entrata in vigore degli atti regolamentari, v’è la difficoltà per gli operatori di palesare il loro interesse a ricorrere, a fronte della previa mancata impugnazione, proprio ai sensi dell’art. 41 c.p.a., degli atti normativi presupposti.<br />
Ebbene, un’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione processuale impone di ritenere che il termine per l&#8217;impugnazione del contestato regolamento &nbsp;decorra dal momento dell’adozione del relativo atto applicativo. Infatti, essendo il regolamento “un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 8 della l. n. 36/2001, le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell&#8217;attualità e della concretezza”<a href="#_ftn156" name="_ftnref156" title="">[156]</a>.<br />
Non dovrebbe sussistere, pertanto, un onere di immediata impugnazione degli atti regolamentari anche “nel caso in cui voglia ad essi attribuirsi valenza di pianificazione urbanistica (…) tenuto conto che la lesività degli stessi si concretizza, per l’interessato, solo al momento dell’atto applicativo”<a href="#_ftn157" name="_ftnref157" title="">[157]</a>.<br />
Una interpretazione differente<a href="#_ftn158" name="_ftnref158" title="">[158]</a> – quindi volta ad ascrivere natura di volizione-azione<a href="#_ftn159" name="_ftnref159" title="">[159]</a> all’atto normativo &#8211; non solo costringerebbe il privato a dover monitorare il sito di tutte le amministrazioni, inclusi oltre ottomila Comuni, quanto, in tal modo, dequoterebbe irreversibilmente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, con esiti oltremodo paradossali<a href="#_ftn160" name="_ftnref160" title="">[160]</a>.<br />
Del resto, come rilevato in giurisprudenza, la generalità e l’astrattezza che caratterizza l’atto normativo fa sì che la posizione che il singolo può vantare rispetto a essa si presenti, di regola, come posizione “indifferenziata”. L’interesse del singolo all’eliminazione di una norma generale e astratta è, infatti, perfettamente identico a quello che può vantare qualsiasi altro soggetto che appartenga al novero dei potenziali destinatari della norma regolamentare. Viene in rilievo, in altri termini, un interesse per molti versi ‘adespota’, ove&nbsp; il soggetto singolo non vanta, con riferimento all’utilità che può conseguire tramite l’annullamento della norma regolamentare, alcuna posizione differenziata, trovandosi nella stessa condizione in cui versano tutti coloro che appartengono alla collettività, più o meno ampia, interessata dalla norma regolamentare.<br />
È solo l’applicazione ed attuazione del regolamento che determina l’individuazione del soggetto inciso, differenziandola, poiché è così che il&nbsp; singolo acquista quei tratti di peculiarità che valgono a differenziarlo dal resto della collettività.<br />
Pertanto, proprio &nbsp;la generalità e l’astrattezza regolamentare dovrebbero precludere l’attualità della lesione, la quale, prima dell’atto attuativo, permarrebbe allo stato meramente potenziale e solo a seguito dell’adozione del provvedimento, il regolamento potrebbe essere contestato e, quindi, dal giudice annullato e/o disapplicato<a href="#_ftn161" name="_ftnref161" title="">[161]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. Il divario che permane tra norma e azione nell’esercizio del potere di scelta.</strong><br />
&nbsp;<br />
Il quadro normativo sinora rievocato, sebbene per molti versi chiaro nel suo portato letterale e finalistico, subisce tuttavia pretestuose applicazioni ed errate interpretazioni in ambito soprattutto locale, laddove il procedimento viene a volte inteso non già quale sede della corretta ponderazione da operare nel rispetto della norma, bensì strumento per rallentare, complicare e, quindi, aggravare la cura di quell’interesse che la norma stessa qualifica primario<a href="#_ftn162" name="_ftnref162" title="">[162]</a>.<br />
Si assiste, così, ad un uso pretestuoso della funzione amministrativa, che ostacola l’erogazione di servizi, come quelli in esame, ritenuti essenziali dall’ordinamento ed irrinunciabili dalla società, giacché indispensabili per la quotidianità e il&nbsp;&nbsp; benessere dei consociati.<br />
Infatti, pur consapevoli di siffatta rilevanza, le amministrazioni locali sovente antepongono, alla cogenza della norma, asserite finalità cautelative, riflesso di conflitti e rivendicazioni locali provenienti da quella parte di società (<em>rectius</em> elettorato) più attigua, fisicamente, alle infrastrutture da realizzare<a href="#_ftn163" name="_ftnref163" title="">[163]</a>.<br />
Di qui, un uso politico della funzione che si manifesta attraverso oneri ingiustificati, richieste pretestuose, azioni dilatorie o, più in generale, un uso distorto del procedimento che porta l’amministrazione a decidere ed eventualmente a reiterare quanto, spesso ripetutamente, censurato dal giudice.<br />
Frequente, infatti, è la ricerca ad ogni costo di divieti e preclusioni nel corso di istruttorie infinite, che si concludono solo e se si rinvengono quegli ostativi disvalori, spesso palesati da scelte rese finanche in sede di autotutela<a href="#_ftn164" name="_ftnref164" title="">[164]</a>.<br />
Per arginare tutto questo si è, in giurisprudenza, ribadita l’idea della consumazione del potere amministrativo, ritenendosi che l’amministrazione esaurisca la sua azione con il (primo) provvedimento di rigetto, in linea con la regola che disciplina la comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza, ove &nbsp;l’amministrazione deve indicare, in sede di preavviso e con il diniego finale, tutti i motivi ostativi, essendole vietato introdurre ragioni del tutto nuove<a href="#_ftn165" name="_ftnref165" title="">[165]</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
E lo stesso vale a seguito di autotutela, ove deve operare il principio del c.d. “<em>one shot temperato</em>”, in virtù del quale l’amministrazione, annullato un atto, potrà “rinnovarlo una sola volta, dovendo perciò riesaminare l’affare nella sua interezza e sollevando una volta per tutte, ogni questione ritenuta rilevante, senza potere successivamente tornare a decidere in senso sfavorevole neppure in relazione a profili non ancora esaminati, fatti salvi i fatti sopravvenuti”<a href="#_ftn166" name="_ftnref166" title="">[166]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Un vincolo, questo, che, lungi dall’inficiare il principio di separazione dei poteri e, quindi, la riserva di amministrazione, limita la prerogativa dell’amministrazione di rinviare pretestuosamente l’accoglimento della pretesa del un privato, che, in caso contrario, dovrebbe ‘inseguire’ ogni mutamento progressivo della posizione dell’amministrazione, impugnando (spesso reiteratamente) gli ulteriori atti dalla stessa emessi, sul presupposto di sempre nuove ragioni prima non valutate, nel corso di una interminabile istruttoria<a href="#_ftn167" name="_ftnref167" title="">[167]</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
E’, quindi, il divario che permane tra norma e azione o, per meglio dire, tra vincolo e scelta, che genera non solo la difficoltà di fruire di un corretto bilanciamento dei coesistenti interessi, quanto l’adozione di provvedimenti negativi frutto di condotte pretestuose e dilatorie, agevolate da un contrasto tra norme (settoriali e generali) volutamente irrisolto<a href="#_ftn168" name="_ftnref168" title="">[168]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Si assiste, inoltre, ad un indiscriminato uso dell’‘incompatibilità paesaggistica’, intesa spesso quale ‘clausola ostativa atipica’, come tale, volta ad impedire in ogni caso la realizzazione delle infrastrutture in esame.<a href="#_ftn169" name="_ftnref169" title="">[169]</a>.&nbsp;<br />
Tutto questo agevola il perseguimento di improprie finalità preclusive, che vanificano la lettera e la <em>ratio</em> delle norme poste a tutela della diffusione delle comunicazioni elettroniche. Sarebbe, quindi, auspicabile un intervento legislativo viepiù chiarificatore che, rimuovendo aporie interpretative e dubbi applicativi, riesca ad armonizzare e coordinare la norma generale rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni speciali. E senza, del pari, rinunciare alla tutela di valori insopprimibili, quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, la cui salvaguardia, se ben intesa, non deve vanificare il perseguimento di ulteriori valori costituzionali altrettanto rilevanti<a href="#_ftn170" name="_ftnref170" title="">[170]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
La tutela degli interessi anche rilevanti, del resto, ha ormai da tempo smarrito il tratto dell’assolutezza<a href="#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[171]</a>, divenendo invece ambito di contemperamento e mediazione, nel quadro di una relazione giuridica che lega il singolo, l’amministrazione e la collettività<a href="#_ftn172" name="_ftnref172" title="">[172]</a>. In una società complessa, qual è quella attuale, l’azione amministrativa deve, quindi, affrancarsi da un’idea paradigmatica di discrezionalità slegata da ogni vincolo giuridico e assicurare decisioni che garantiscano efficienza &nbsp;e salvaguardia<a href="#_ftn173" name="_ftnref173" title="">[173]</a>, al fine di “tenere in equilibrio quell’insieme composto da libertà economiche e valori sociali”<a href="#_ftn174" name="_ftnref174" title="">[174]</a>.<br />
E’ necessario, pertanto, ricercare nuovi rimedi, che semplifichino l’individuazione della norma applicabile e agevolino la scelta finale, lungi però da una incontrollata proliferazione di leggi<a href="#_ftn175" name="_ftnref175" title="">[175]</a> che genera conflitti ed alimenta incertezze, in quanto “altra polvere che si alza, altra nebbia che ci avvolge”<a href="#_ftn176" name="_ftnref176" title="">[176]</a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> S. CASSESE, <em>Oltre lo Stato</em>, Roma-Bari, 2006, 4. Sullo “squilibrio” derivante dalla sussistenza di mercati globali e di regolazioni amministrative nazionali cfr. S. BATTINI, <em>Le due anime del diritto amministrativo, </em>in AA.VV.<em>, Il diritto amministrativo oltre i confini</em>, Milano, 2008, 4, per il quale “Mercati divenuti globali, ma retti da una penetrante regolazione amministrativa che permane domestica, producono inevitabilmente uno squilibrio. Chiamate ad operare in uno spazio economico senza frontiere, fino al punto da perdere esse stesse il senso della propria riferibilità ad un singolo Stato, le imprese sono esposte alle diverse regolazioni amministrative statali che occupano quello spazio. Su ciascun operatore economico, e anche su ciascun cittadino, in misura sempre crescente, grava così il peso di&nbsp; una pluralità di <em>foreign administrative regulations, </em>prodotte e applicate da svariate autorità (nazionali), non rappresentative dei soggetti privati (stranieri) su cui esse incidono, e soprattutto sottoposte ai diversi diritti amministrativi nazionali”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Così R. FERRARA, <em>Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione</em>, Roma-Bari, 2005, 262-263. Secondo l’Autore “la <em>Techne </em>– anche per il suo ricorrente e mai risolto antagonismo concettuale con il <em>Nomos</em> – è soprattutto una causa, uno tra i fondamentali fattori “costituzionali” che concorre a spiegare quanto di nuovo e diverso si muove nel corpo vivente degli ordinamento delle società complesse, sia nei piani “alti” del diritto internazionale e comunitario che in quelli “bassi” del diritto interno: dal pervicace e inarrestabile ricorso alla delegificazione sino alla perdurante ricerca di forme più “avanzate” di semplificazione amministrazione, per ognuno dei significati cui tale espressione polisemica rinvia, tutto può essere, almeno parzialmente, spiegato e interpretato alla luce del “nuovo” primato della <em>Techne</em>, del suo apparire come il motore immobile delle innovazioni in atto. (…) Sembra infatti possibile osservare, con assoluta tranquillità, che è proprio l’irruzione sugli scenari delle società industriali complesse della tecnica e delle tecnologie a originare, o comunque a guidare, tutte, o quasi, le nuove emergenze che determinano e qualificano i più recenti percorsi del diritto amministrativo, e forse del diritto <em>tout court</em> (…)”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> N. IRTI, <em>L’uso giuridico della natura</em>, Roma-Bari, 2013, 62.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> N. IRTI, <em>op. ult. cit</em>., 65. In argomento, cfr altresì Id., <em>Nichilismo giuridico</em>, Roma-Bari, 2005, 37-38.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> N. IRTI, <em>L’uso giuridico della natura</em>, cit., 83.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> R. FERRARA, <em>Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione</em>, cit., 263. Sul rapporto tra tecnica e diritto cfr. inoltre P. MARBURGER, <em>Die Regeln der Tehnik im Recht</em>, Köln-Berlin, 1979; P. ANDREINI-G. CAIA-G. ELIAS-F.A. ROVERSI MONACO, <em>La normativa tecnica industriale</em>, Bologna, 1995.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. R. FERRARA, <em>op. ult. cit</em>., 265, il quale infatti osserva: “Non sarà forse che la discrezionalità – e basta – è ormai essenzialmente e fondamentalmente implicata con la tecnica, in quanto è la <em>Techne</em> il valore e principio di riferimento, ossia il parametro al quale deve (faticosamente) conformarsi l’attività amministrativa, in una continua rincorsa che vede sempre gli attori pubblici in perenne ritardo rispetto alla realtà in movimento delle scienza e delle&nbsp; tecnologie?”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. N. IRTI, <em>op. ult. cit</em>., 67.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> N. IRTI, <em>Il nichilismo giuridico</em>, cit. 39.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Secondo G.O. LONGO <em>(Prove di umanità futura, </em>in<em> Persone e Stati. Le conseguenze della “glocalizzazione” e della innovazione tecnologica</em> (a cura di A.C. AMATO MANGIAMELI), Milano, 2006, 109) “i problemi della tecnologia non hanno soluzioni certe e ogni decisione è frutto di un compromesso”, rappresentando soltanto una delle possibili “soluzioni, prove e interpretazioni ciascuna delle quali contiene una parte della verità e, insieme, può essere smontata e confutata in tribunale, cioè nel luogo in cui la parola dell’esperto deve venire a patti con la parola degli altri”.&nbsp; In argomento, cfr. inoltre M.R. FERRARESE, <em>Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, </em>Roma-Bari, 2006, 51.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>L. TORCHIA, <em>Studiare il diritto amministrativo oggi, </em>in <em>La dinamica del diritto amministrativo</em> (a cura di L. TORCHIA),&nbsp; Bologna, 2017, 20.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>R. FERRARA, <em>Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione</em>, cit., 264.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Infatti “mentre la generalità assicura l’uguaglianza dei soggetti davanti alla legge, precludendo discriminazioni o privilegi di carattere personale, l’astrattezza assicura la predeterminazione normativa e quindi la certezza, oltre che l’uguaglianza, delle qualificazioni giuridiche dei comportamenti commessi” (L. FERRAJOLI, <em>Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1&nbsp; Teoria del diritto</em>, Roma-Bari, 2007, 232. Secondo G. ZAGREBELSKY (<em>Il diritto mite</em>, Torino, 1992, 33) l’astrattezza delle leggi “può definirsi come “generalità nel tempo” e consiste in prescrizioni destinate a valere indefinitamente e quindi formulate attraverso “fattispecie astratte”. L’astrattezza corrispondeva a un’esigenza della società liberale essenziale quanto la generalità: si trattava della garanzia della stabilità dell’ordine giuridico e quindi della certezza e prevedibilità del diritto. L’astrattezza, infatti, è nemica (…) delle leggi “a termine”, destinate cioè a esaurirsi in breve tempo e, alla fine, è nemica della troppo modificazione delle leggi a opera di altre leggi”. In argomento, cfr. altresì N. IRTI, <em>I ‘cancelli delle parole’</em>, Napoli, 2015, 38, laddove osserva che le “leggi ordinarie non vanno utilizzate come “stampi che possono accogliere qualsiasi contenuto”, ma come forme rigorose e compiute di volontà. Altro è l’inevitabile e necessario aprirsi della legge a denominazioni tecniche (fisiche chimiche biologiche ecc.), proprie delle materie disciplinate; altro, l’abbandono o la dimenticanza di termini giuridici, che, per tradizione di studi o novità di uso, designano specifici istituti, situazioni soggettive, rapporti patrimoniali). Cfr., al riguardo, A.C. JEMOLO, <em>La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni</em>, 1965, in <em>Tra diritto e storia</em> (1960-1980), Milnao, 1982, 91.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Del resto la “parola “fattispecie” significa “rappresentazione” o descrizione del fatto della vita al quale la norma attribuisce una certa rilevanza giuridica (in quanto diritto soggettivo, illecito, dovere, ecc.). La fattispecie è astratta se è indicata non in concreto, cioè non in riferimento a circostanze storicamente determinate, ma se è destinata a permanere. Nella lingua tedesca, l’equivalente di fattispecie è <em>Tatbestand, </em>espressione che contiene in sé, in modo più chiaro che nell’espressione italiana, l’idea dello stare, della stabilità, della durata, espressa dalla radice “<em>st</em>” di <em>bestehen</em>” (G. ZAGREBELSKY, <em>Il diritto mite</em>, cit., 54 nt. 39).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> M.R. FERRARESE, <em>Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, </em>cit., 52.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cfr. S. VIGLIAR<em>, Le comunicazioni elettroniche, </em>in<em> Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione</em> (a cura di S. SICA &#8211; V. ZENO-ZENCOVICH), Padova, 2012, 343.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. N. IRTI, <em>Il salvagente della forma</em>, Roma-Bari, 2007, 68. Secondo L. TORCHIA, (<em>Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto</em>, in <em>I nodi della Pubblica Amministrazione</em> (a cura di L. TORCHIA), Napoli, 2016, 18), il legislatore che “è costretto a inseguire la realtà del caso concreto (…) produce stratificazioni di norme difficilmente comprensibili e corre il rischio di contraddirsi”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr., al riguardo, l’art. 2 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, l’art. 1 della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e l’art. art. 1 del d.lgs n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Le attività di telecomunicazione “sono state oggetto di un monopolio assoluto in favore dello Stato a partire dalla prima legislazione del settore (l. 30 giugno 1910 n. 395). In seguito, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il cosiddetto Codice postale) ha introdotto un regime giuridico basato sull’istituto della concessione amministrativa dei servizi di telecomunicazione a un unico soggetto, che veniva comunque controllato dallo Stato e che era anch’esso operante in condizioni di monopolio” (M. CLARICH – R. CASSANO, <em>Diritto delle comunicazioni elettroniche, </em>in<em> www.treccani.it, </em>2009, 1).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Cfr. N. RANGONE, <em>Le telecomunicazioni, </em>in<em> Trattato di diritto amministrativo</em> (a cura di S. CASSESE), <em>Diritto amministrativo speciale, </em>Tomo Terzo, Milano, 2003, 2407, per la quale “Nella fase di completa liberalizzazione (…) il perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico (&#8230;) è normalmente garantito dal libero gioco delle forze del mercato (eventualmente “corretto” dall’imposizione di obblighi di servizio pubblico o limitato solo in presenza di ostacoli oggettivi); tutti gli operatori possono contribuire, dunque, alla prestazione del servizio pubblico (…) sulla base di semplici autorizzazioni non discrezionali (…)”. Precedentemente, invece, i pubblici poteri escludevano i privati dalla titolarità dei servizi di telecomunicazioni, nel quadro di un sistema segnato da caratteristiche del tutto differenti da quelle attuali. Si osserva infatti che la “prima caratteristica del regime tradizionale è costituita, dunque, dalla generalizzata coincidenza tra servizio pubblico e gestione pubblica; si ritiene, infatti, che il soddisfacimento dei fini sociali necessiti di un’appartenenza esclusiva dei servizi ai pubblici poteri, vale a dire che siano a questi riservati. La dottrina classica ha sempre ritenuto che, perché si abbia riserva, occorre che una norma positiva dica espressamente che solo lo Stato o altro ente pubblico può esercitare l’attività. (…) La seconda caratteristica del regime tradizionale è riconducibile alla completa commistione tra le funzioni di regolazione e gestione in capo all’amministrazione concedente: l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume la duplice veste di organo dello Stato preposto alla vigilanza sui concessionari e di esercente parte dei servizi. (…) Il terzo elemento caratterizzante il regime tradizionale è rappresentato dalla posizione di privilegio di cui beneficiano gli organi dell’amministrazione poste e telecomunicazioni nei confronti degli utenti, che si sostanzia in un generale criterio di irresponsabilità nell’espletamento dei servizi, in deroga alle norme civilistiche” (così N. RANGONE, <em>Le telecomunicazioni</em>, cit., 2395-2397-2400-2401). Cfr., altresì, S. CASSESE, <em>La liberalizzazione delle telecomunicazioni, </em>in<em> La disciplina giuridica delle telecomunicazioni</em> (a cura di F. BONELLI E S. CASSESE), Milano, 1999, 53 ss.; F. GIGLIONI, <em>La regolazione dell’accesso nel mercato delle telecomunicazioni, </em>in<em> Dir. amm</em>., 2001, 85 ss; G. DE SANCTIS e F. MOLTENI, <em>Poste e telecomunicazioni, </em>in <em>Enc. dir</em>., vol. XXXIV, Milano, 1985, 570; F. CHIAPPETTA, <em>Telecomunicazioni, </em>in <em>Enc. dir</em>., vol. XLIV, Milano, 1992, <em>ad vocem</em>; R. CALABRIA, <em>Telecomunicazioni (servizi di), </em>in<em> Enc. giur</em>., vol. XXX, Roma, 1993, <em>ad vocem</em>.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. N. RANGONE, <em>Comunicazioni elettroniche</em>, in<em> Dizionario di diritto pubblico</em> (diretto da S. CASSESE), vol. II, Milano, 2006, 1102. Sul tema, più in generale, cfr. M. D’ALBERTI, <em>Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia, </em>in<em> Regolazione e concorrenza </em>(a cura di G. TESAURO – M. D’ALBERTI), Bologna, 2000. 181 ss.; F. DONATI, <em>L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni</em>, Torino, 2007, 17 ss.; G. MORBIDELLI – F. DONATI (a cura di), <em>L’evoluzione del sistema delle comunicazioni tra diritto interno e diritto comunitario</em>, Torino, 2005; R. PEREZ, <em>Comunicazioni elettroniche</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em> (diretto da M.P. CHITI e G. GRECO), vol. II, Milano, 2007, 783 ss.; F. BASSAN, <em>Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche</em>, Torino, 2002; M. CLARICH – G.F. CARTEI (a cura di), <em>Il codice delle comunicazioni elettroniche</em>, Milano, 2004; E. BRUTI LIBERATI – F. DONATI<em>, La nuovo disciplina delle comunicazioni elettroniche</em>, Torino, 2009.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. direttive nn. 88/301/CEE (“Terminali”), 90/388/CEE (“Servizi”), 94/46/CE (“Servizi satellitari”), 95/51/CE (“Servizi Via Cavo”), 96/2/CE (“Servizi mobili”) e 96/19/CE (“<em>Full competition</em>”).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Sulle tipologie di concorrenza realizzabili nelle industrie di rete, cfr. F. MARINI BALESTRA (<em>Manuale di diritto europeo e nazionale delle comunicazioni elettroniche</em>, Padova, 2013, 35 nt. 13), il quale le compendia, offrendo la seguente elencazione: “(i) <em>facility-based competition, </em>in cui ciascun operatore è verticalmente integrato e presente sull’intera filiera tecnico-produttiva (in sostanza, si tratta della concorrenza tra gestori&nbsp; titolari di proprie reti, come ad esempio quelle mobili); (ii) <em>access-based competition, </em>in cui la rete rimane del gestore storico, però ai nuovi entranti viene accordato un diritto di utilizzo (o accesso, ne gergo del settore); (iii) <em>service-based competition, </em>in cui i nuovi entranti, utilizzando la rete del gestore storico, erogano alla clientela finale servizi a valore aggiunto; e (iv) <em>resale-based competition</em>, in cui i nuovi entranti svolgono una mera attività di rivendita. Il modello <em>facility-based</em> è quello che garantisce la maggiore autonomia tecnica e commerciale ai nuovi entranti, i quali non dipendono in alcun modo dalle infrastrutture e servizi di rete del gestore storico”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulla nozione di indipendenza, nel quadro europeo, delle Autorità indipendenti, cfr. G. VESPERINI, <em>Il vincolo europeo sui diritti amministrativi nazionali,</em> Milano, 2011, 96 ss.; E. CHITI, <em>I “sistemi comuni” europei di pubblici poteri indipendenti, </em>in<em> Lezioni di diritto amministrativo europeo</em> (a cura di S. BATTINI e G. VESPERINI), Milano, 2006, 1 ss..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Al riguardo, cfr. le direttive nn. 90/387/CEE (“<em>Open Network Provision</em>”), 92/44/CEE (“Linee affittate”), 95/62/CE (“Servizi telefonici”), 97/13/CE (“Autorizzazioni”), 97/33/CE (“Interconnessione”) e 98/13/CE relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite,&nbsp; incluso il reciproco&nbsp; riconoscimento della loro conformità. Secondo S. CASSESE (<em>Lo spazio giuridico globale</em>, Roma-Bari, 2003, 105) la “prima generazione di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni (1990-1997) ha liberalizzato il mercato e disposto un sistema comune di regolazione, lasciando, tuttavia, agli Stati nazionali il compito di scegliere l’assetto organizzativo dell’autorità di regolazione. L’unica condizione da essa posta in proposito è la separazione tra regolatore e regolati (o operatori di telecomunicazioni)”. In argomento, cfr. B. ARGIOLAS, <em>Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, </em>in <em>Giorn. dir. amm</em>., n. 2/2011, 192; A. TIZZANO, <em>L’azione comunitaria nelle telecomunicazioni: interventi recenti e prospettive future, </em>in<em> Dir. inf.</em>, 1998, 917 ss.; F. CARDARELLI &#8211; V. ZENO ZENCOVICH, <em>Il diritto delle telecomunicazioni</em>, Roma-Bari, 1997, 29 ss. .</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr. B. ARGIOLAS, <em>Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, </em>cit., 192-193.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Secondo M. D’ALBERTI (<em>Concorrenza, </em>in <em>Dizionario di diritto pubblico</em> (diretto da S. CASSESE), vol. II, Milano, 2006, 1142) “Le disposizioni sulla concorrenza contenute nel Trattato di Roma del 1957 non hanno avuto grande influenza in Italia per almeno trent’anni. Cartelli e monopoli hanno continuato a prosperare. Gli equilibri hanno cominciato a mutare soltanto dalla seconda metà degli anni Ottanta del ventesimo secolo, quando la Corte costituzionale ha accettato il primato del diritto comunitario sul diritto interno e quando in Europa si sono sviluppate con forza le politiche di liberalizzazione in vari settori, dal credito alle telecomunicazioni ad altri servizi di pubblica utilità”. In argomento, cfr. inoltre Id., <em>Comunicazioni elettroniche e concorrenza, </em>in<em> Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche</em> (a cura di R. PEREZ), Milano, 2004, 35 ss., S. CASSESE, <em>Regolazione e concorrenza, </em>in<em> Regolazione e concorrenza</em> (a cura di G. TESAURO E M. D’ALBERTI), cit., 11 ss..</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> V. art. 2 lett. a) della direttiva 2002/21/CE e art. 1 n. 1 della direttiva 2002/77/CE.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cfr. art. 2 lett. c) della direttiva 2002/21/CE e art. 1 n. 3 della direttiva 2002/77/CE.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Cfr. Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 considerando 7.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> S. CASSESE, <em>Lo spazio giuridico globale</em>, cit., 105.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a><em>Ibidem. </em>V., inoltre, S. CASSESE,<em> Il concerto regolamentare europeo delle telecomunicazioni</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2002, 689 ss.; G. NAPOLITANO, <em>La strategia dei controlli nella governante comunitaria delle comunicazioni elettroniche, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl</em>., 2008, 1469 ss.; Id., <em>Regole e mercato nei servizi pubblici, </em>Bologna, 2005, 113 ss.; G. DELLA CANANEA, <em>I problemi istituzionali nel nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche </em>in <em>Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche</em> (a cura di G. DELLA CANANEA), Torino, 2005, 9 ss.; E. CHITI, <em>Le ambivalenze del “concerto regolamentare europeo&gt; nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi</em>, 19 ss.; L. SALTARI, <em>Accesso e interconnessione. La regolazione delle reti di comunicazione elettronica</em>, Milano, 2008; Id., <em>I procedimenti comunitari composti: il caso delle telecomunicazioni, </em>in<em> Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2005, 389 ss.; Id., <em>L’interazione tra il diritto antitrust e la regolazione nelle comunicazioni elettroniche, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2005, 555 ss.; M. CLARICH &#8211; R. CASSANO, <em>L’imposizione degli obblighi regolamentari ex ante nel novo quadro normativo delle comunicazioni elettroniche</em>, in <em>Dir. inf</em>., 2008, 24 ss.; F. GIGLIONI, <em>L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazioni e servizi pubblici, </em>Milano, 2008<em>;</em> L. CHIEFFI, <em>L’integrazione amministrativa europea nelle comunicazioni elettroniche</em>, Torino, 2006;&nbsp; M. SIRAGUSA e S. CIULLO, <em>Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni e i rapporti con il diritto della concorrenza, </em>in<em> Mercato concorrenza e regole,</em> 2002, 515 ss; A. RADICATI DI BROZOLO, <em>Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche. Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria</em>, <em>ivi</em>, 561 ss. Per un’analisi del metodo aperto di coordinamento, cfr. S. DEL GATTO, <em>Il metodo aperto di coordinamento. Amministrazioni nazionali e amministrazione europea</em>, Napoli, 2012, 16 ss. .</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. B. ARGIOLAS, <em>Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, </em>cit., 193.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Il Berec era destinato a sostituire l’<em>European Regulatory Group</em>, il quale, a sua volta, derivava dalla confluenza dell’<em>High level meeting of National Administrations and Regulatory Authorities</em> (istituito su iniziativa della Commissione, soprattutto per omogeneizzare la regolazione a livello nazionale) e dell’I<em>ndipendent Regulators&nbsp; Group </em>(organismo associativo delle autorità nazionali di regolamentazione istituito anche al fine di garantire una più significativa azione di pressione e di convincimento sulla Commissione). Al riguardo cfr.&nbsp; B. ARGIOLAS, <em>op. ult. cit</em>., 195 nt. 19.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a>Cfr. B. ARGIOLAS, <em>op. ult. cit</em>., 198 ss.. V., altresì, F. BASSAN, <em>Diritto delle comunicazioni elettroniche. Telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009</em>, Milano, 2010.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sull’applicazione del diritto amministrativo alle esigenze derivanti dall’uso di <em>internet</em>, cfr.&nbsp; B. CAROTTI, <em>Il sistema di governo di </em>Internet, Milano, 2016.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Si ritiene che la piena attuazione dell’Agenda Digitale aumenterebbe il PIL europeo del 5% nel corso dei prossimi otto anni. Ciò aumenterebbe&nbsp;di 3,8 milioni i nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell&#8217;economia&nbsp;nel lungo periodo (cfr. Agenzia per l’Italia Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri, <em>Agenda digitale europea</em>, in <cite><em>www.agid.gov.it</em></cite><cite>).</cite></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> <em>Ibidem.<cite><em>.</em></cite></em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Sulla capacità di adattamento del diritto amministrativo, cfr. L. TORCHIA, <em>Studiare il diritto amministrativo oggi, </em>cit., 9-10, per la quale tale capacità “che il diritto amministrativo ha mostrato di possedere in soli due secoli di vita (…) porta a chiedersi se siano più importanti i cambiamenti incrementali che di volta in volta ne segnano l’evoluzione, o se sia necessario comunque esaminare e valutare quei cambiamenti entro una teoria di fondo, capace di ricondurre a valori generali la varietà di sviluppi e tendenze, rilevanti così non solo per la loro idoneità tecnica alla soluzione di specifici problemi, ma anche per la loro connessione con i caratteri di una società democratica, aperta e inclusiva”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a>Cfr. B. ARGIOLAS, <em>op. ult. cit</em>., 198 nt. 30. Cfr., al riguardo, B. EBERLEIN, <em>L’Etat régulateur en Europe, </em>in <em>Revue française de science politique</em>, n. 2, aprile, 1999, 205 ss..</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Così L. TORCHIA, <em>Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell’ordinamento europeo</em>, Bologna,2006, 27.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> M. D’ALBERTI<em>, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione</em>, Bologna, 2008, 106.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> <em>Ibidem. </em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cfr. art. 11 della direttiva 2002/21/CE.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Cfr. art. art. 41 comma 2 lett. a) nn. 1-3-4-7-8., della l. n. 166/2002.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> In argomento, cfr. R. CASSANO, <em>Comunicazioni elettroniche, </em>in<em> Il Diritto Enciclopedia giuridica</em>, vol. III, Milano, 2007, 437 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. art. 1 lett. l del d.lgs. n. 259/2003. Sulle ragioni che hanno favorito l’emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, cfr. Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. art. 1 del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Infatti, <em>ex</em> art. 90, comma 1, d.lgs. n. 259/2003: “Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Così l’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, il quale – a fronte della novella di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. 33/2016 – altresì recita: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all&#8217;interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Sovente in giurisprudenza si è infatti precisato che “l’art. 86, III co. del codice delle comunicazioni considera le installazioni di impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria compatibili tendenzialmente con qualunque destinazione (…).&nbsp; La presenza di una disciplina speciale per il rilascio di tale tipo di titoli abilitativi prevale sulla disciplina generale (d.p.r. 380/2001) e, pertanto, non è possibile disattenderla” (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 22 febbraio 2017, n. 287).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Cfr. TAR Sardegna, Sez. II; 8 marzo 2017, n. 168; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 giugno 2016, n. 1485; Cons. Stato, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4577<em>. </em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 21 luglio 2016, n. 1758; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 marzo 2016, n. 741<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a>Il contenuto del servizio universale, disciplinato dagli artt. 53 ss del d.lgs. n. 259/2003, ricomprende tra l’altro i seguenti servizi: la fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa; la fornitura dell’elenco abbonati e del servizio di consultazione degli elenchi; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale; misure destinate agli utenti finali disabili.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Art. 1 lett. ll) del d.lgs. n. 259/2003. In dottrina, cfr. F. CARTEI, <em>Il servizio universale</em>, Milano, 2002, 230 ss. Secondo N. RANGONE (<em>Le telecomunicazioni</em>, cit., 2421-2422) “La tradizione giuridica dei Paesi a diritti amministrativo non conosce una nozione di servizio universale distinta da quella di servizio pubblico riservato ai pubblici poteri e da questi gestito in regime di esclusiva ((…) la gestione dei servizi pubblici in monopolio si giustifica in quanto contrappeso rispetto agli obblighi di servizio pubblico e condizione di realizzazione del sovvenzionamento interno tra attività redditizie e non). (…) Il servizio universale appare, dunque, come un sottoinsieme del servizio pubblico che consente di garantire il perseguimento degli obiettivi sociali non assicurati dal libero gioco del mercato. Questa nozione è all’origine di importanti conseguenze sul piano giuridico: gli obblighi di servizio universale comprendono, oltre ai vincoli di continuità, uguaglianza di trattamento ed adattamento ai bisogni (che caratterizzano il servizio pubblico), obblighi tariffari ed “obblighi di predisposizione”, tali da rendere il servizio accessibile anche ad utenti ed in aree geografiche non profittevoli”. In argomento, cfr. Id., <em>Servizi universali, </em>in <em>Enc. giur.</em>, vol. VII, Roma, 1999, <em>ad vocem</em>; U. GAUDEMET, <em>Regolazione e servizi pubblici: l’esperienza continentale, </em>in<em> Regolazione e concorrenza</em> (a cura di G. TESAURO e M. D’ALBERTI), Bologna, 2000, 49 ss.; G. NAPOLITANO, <em>Il servizio universale e i diritti dei cittadini e degli utenti, </em>in<em> MCR</em>, 2000, 4329 ss.; M. CLARICH, <em>Servizio pubblico e servizio universale, </em>in <em>Dir. pubbl</em>., 1998, 181 ss.; G.H. ROBINSON, <em>The Public Utility Concept in American Law, </em>in <em>Harv. Law. Rev</em>., 1923, 277 ss.; E. NOAM, <em>From the Metwork to the System of Systems, </em>in AA.VV.,<em> Telecomunications, a Bridge to the 21st Century</em>, Amsterdam, 1995, 25 ss.; F. ALBISINNI, <em>La liberalizzazione dei servizi pubblici, </em>in<em> Lezioni di diritto amministrativo progredito</em> (a cura di L. TORCHIA), Bologna, 2012, 117-118, per il quale il servizio universale costituisce il “punto di equilibrio tra le istanze della liberalizzazione e la necessità che la competizione nel mercato non abbia come conseguenza l’esclusione di fasce di cittadini dal godimento dei servizi”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a>L’art. 65 del d.lgs. n. 259/2003, infatti, prevede che: “Il Ministero, sentita l&#8217;Autorità, procede periodicamente al riesame dell&#8217;ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all&#8217;articolo 58. Il riesame e&#8217; effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Corte cost., 12 aprile 2005, n. 151. In senso analogo cfr. Corte cost., 15 ottobre 2003, n. 312; Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 29.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. Corte Cost., 30 maggio 1977, n. 94; Corte cost., 7 luglio 1981, n. 118; Corte cost., 15 luglio 1985, n. 206; Corte cost., 15 luglio 1985, n. 207. In dottrina, cfr. P. CARETTI <em>Le Regioni nel nuovo ordinamento delle telecomunicazioni, </em>in <em>Informazione e Telecomunicazione </em>(a cura di R. ZACCARIA), in <em>Trattato di diritto amministrativo </em>(diretto da G. SANTANIELLO), vol. XXVIII, Padova, 511 ss.; R. ZACCARIA, <em>Profili istituzionali dell’intervento regionale in materia di radiotelevisione, </em>in<em> Regioni e governo locale</em>, 1991, 821 ss..&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a>Corte cost., 20 luglio 1990, n. 348. Cfr., inoltre, Corte cost., 24 gennaio 1991, n. 21; Corte cost.,&nbsp; 12 febbraio 1996, n. 29.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. A. VALASTRO, <em>Art. 21, </em>in <em>Commentario alla Costituzione</em> (a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), vol. I, Torino, 2006, 471. Al riguardo, si è osservato che, in relazione al significato da ascrivere alla materia “ordinamento della comunicazione”, il “nostro ordinamento non consente di delineare con chiarezza un ambito applicativo univoco e definito. In questo vuoto di riferimento, una tesi ragionevole è che per ordinamento della comunicazione possa intendersi quel corpo di competenze e di materie che è stato posto a oggetto della legge n. 249/97 e delle sue successive modifiche, ossia la stessa legge che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che si propone di guidare il processo di convergenza tecnologica dei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’informatica. Resta il fatto che la dizione utilizzata dal legislatore è quanto mai generica e, anche ove interpretata in tal senso, si presterebbe a qualche significativo rilievo. La maggiore perplessità evocata dagli interpreti risiede nella difficoltà di immaginare che i servizi e le reti di comunicazione elettronica, così come i contenuti delle reti diffusive radiotelevisive terrestri o satellitari, possano essere selettivamente regolati in ambito regionale” (F. BRUNO – G. NAVA, <em>Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche</em>, Milano, 2006, 97 ss.).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. A. VALASTRO, <em>Art. 21, </em>cit., 472. Sull’individuazione delle materie trasversali cfr. B. CARAVITA, <em>Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale</em>, Torino, 2006, 147 ss.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> F. BENELLI, <em>Art. 117, </em>in<em> Commentario breve alla Costituzione</em> (S. BARTOLE R. BIN), Padova, 2008, 1054. Per l’Autore le competenze trasversali “pur non essendo materie in senso tecnico, costituiscono il titolo legittimante per l’esercizio del potere legislativo da parte del legislatore statale. La smaterializzazione delle materie provoca l’elisione del primato della allocazione formale delle competenze legislative tipico del regionalismo duale. In questo contesto, la cura dell’interesse nazionale e, più genericamente, dei diversi livelli di interesse non sarebbe scomparso a seguito della sua espunzione dall’art. 117 Cost., ma si sarebbe tipizzato in nuovi meccanismi distributivi. Il primo fra questi è rappresentato dalle materie trasversali dove l’individuazione della fonte competente non dipende dalla ricerca di una materia in senso tecnico all’interno degli elenchi dell’art. 117 Cost., ma dal perseguimento di un interesse suscettibile di rilevanza nazionale o regionale. In quest’ottica, la tematica delle materie trasversali e delle loro implicazioni sistematiche è vista come una delle forme in cui si compie la smaterializzazione della materia, che non si esaurisce – tuttavia &#8211; nella sola perdita di consistenza fisica di talune etichette (…) Ne consegue che molti settori della normazione non sono individuabili come ambiti di intervento legislativo oggettivamente delimitati; ma sono – piuttosto – caratterizzati dalla presenza di competenze normative di natura funzionale in cui il legislatore costituzionale ha individuato le finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, così abbandonando ogni identificazione di carattere oggettivo. (…) Così, da questa erosione della “materia” ciò che resta sono proprio gli interessi”.&nbsp; Sul processo di smaterializzazione delle materie, cfr. Id., <em>La “smaterializzazione”&gt; delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione</em>, Milano, 2006, <em>passim</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Corte cost., n. 303/2003. In argomento, per ulteriori approfondimenti, cfr. L. ANTONINI, <em>Art. 117, 2°, 3° e 4° co., </em>in <em>Commentario alla Costituzione</em> (a cura di (a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), vol. I, cit., 2244. Sul processo di reciproca integrazione tra il principio di sussidiarietà e le materie trasversali, cfr. F. BENELLI,<em> Art. 117, </em>cit., 1054.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Sulla ambivalenza del principio di sussidiarietà, cfr. M. RENNA, <em>I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, </em>in<em> Studi sui principi di diritto amministrativo</em> (a cura di M. RENNA – F. SAITTA), Milano, 2012, 287, per il quale il principio di sussidiarietà è “un principio intrinsecamente e fisiologicamente ambivalente: è una sorta di Giano bifronte che, in relazione all’ampiezza e alla consistenza delle funzioni da allocare, può operare in senso “discendente” oppure in senso “ascendente”“.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Così Corte cost., n. 303/2003. V., inoltre, Corte cost., 11 giugno 2004, n. 172. Secondo M. RENNA (<em>I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, </em>cit., 295) “dalle disposizioni dell’art. 118 della Costituzione, senza l’interposizione del legislatore, non può derivare alcuna diretta attribuzione di funzioni amministrative in capo agli enti territoriali”. Tutto questo, per l’Autore&nbsp; “con riguardo alle funzioni autoritative si impone senz’altro, del resto – a prescindere&nbsp; dal tenore delle disposizioni dell’art. 118 Cost. – in semplice ossequio al principio di legalità, in base al quale, com’è noto, è indispensabile che i poteri amministrativi, perché possano dirsi esistenti, siano configurati e attribuiti alle pubbliche amministrazioni da norme legislative apposite”. Sul processo di autoassunzione di funzioni libere, cfr. Id., <em>op. ult. cit</em>., 297 ss..&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> F. BENELLI, <em>Art. 117, </em>cit., 1052.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> R. BIN, <em>Legge regionale, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>., vol. Torino, vol. IX, 1994, 184.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> Così F. BENELLI, <em>Art. 117,</em> cit., 1052. Secondo l’Autore “La genesi degli elenchi dell’art. 117 Cost., quindi, porta con sé la valutazione del livello territoriale degli interessi (nazionali o regionali), che ne è il seme. Questo materiale genetico, il cui prodotto sono – appunto – le etichette dell’art. 117 Cost., è destinato a rimanere ed influenzarne l’applicazione, poiché ne è la matrice” (Id., <em>Art. 117</em>, cit., 1052-1053).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> F. BENELLI, <em>Art. 117,</em> cit., 1053.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Cfr. art. 1, co. 1, della l. n. 36 del 2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a>Il&nbsp; limite di esposizione “è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)” (art. 3, co. 1 lett. b, legge n. 36 del 2001).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Il valore di attenzione è “il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge” (art. 3, co. 1 lett. c, legge n. 36/2001).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Gli obiettivi di qualità “sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi” (art. 3, co. 1 lett. d, legge n. 36 del 2001).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Cfr. art. 4, co. 1 lett. a), della l. n. 36/2001. Giova, inoltre, osservare che ai sensi dell’art. 86, co. 7, del d.lgs. n. 259/2003: “Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36”. Sulla legittimità della predetta disposizione cfr. Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336, la quale, richiamando altresì la precedente sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003, ha così chiarito: “Questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli <em>standard </em>di protezione dall&#8217;inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest&#8217;ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell&#8217;esposizione» (art. 3, comma 1, lettera <em>d</em>, numero 2). La Corte ha, però, riconosciuto, in linea con quanto prescritto dalla menzionata legge quadro, che spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell&#8217;uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera <em>d</em>, numero 1). Orbene, la norma ora impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l&#8217;indicato riparto di competenze. Essa, infatti, stabilisce che per gli obiettivi di qualità «si applicano le disposizioni di attuazione di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lettera <em>a</em>), della legge n. 36 del 2001», che opera, però, un rinvio al comma 1, lettera <em>a</em>), del medesimo art. 4. Quest&#8217;ultimo, come si è innanzi precisato, riserva allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e anche degli obiettivi di qualità, solo «in quanto valori di campo come definiti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera <em>d</em>), numero 2». Deve, dunque, ritenersi che rimanga ferma la competenza delle Regioni nella determinazione dei diversi “obiettivi di qualità” cui fa riferimento il numero 1 della stessa lettera <em>d</em>) dell&#8217;art. 3, consistenti, appunto, come si è precisato, negli indicati criteri localizzativi, <em>standard </em>urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. La lettura combinata delle predette norme consente, pertanto, di escludere la sussistenza della denunciata violazione delle attribuzioni spettanti alle Regioni sia per quanto concerne la materia del “governo del territorio”, sia per quanto attiene a quella della “tutela della salute”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. DPCM 8 luglio 2003 (recante “<em>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</em>”).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Secondo M. RENNA (<em>L’allocazione delle funzioni normative e amministrative, </em>in<em> Diritto dell’ambiente </em>(a cura di G. ROSSI), Torino, 2011, 136 ss.) “nella distribuzione delle competenze relative alla tutela dell’ambiente si dovrebbe tenere conto del fatto che il loro esercizio, spesso, presuppone la disponibilità di un alto grado di conoscenze specialistiche di carattere tecnico-scientifico da parte degli enti e degli organi chiamati a esplicarle. Si pensi (…) alla fissazione degli standard ambientali (valori limite, obiettivi di qualità, etc., …) e alla previsione dei metodi e delle procedure per il controllo della loro osservanza, oppure alle complesse attività istruttorie, di verifica e di analisi richieste nello svolgimento di molti procedimenti autorizzatori. L’elevato tasso di complessità tecnico-scientifica di una buona parte delle funzioni concernenti l’ambiente costituisce quindi un altro elemento che induce a trattenere in “alto”, ossia al livello statale, regionale o tutt’al più provinciale, l’allocazione delle funzioni medesime, poiché sul piano organizzativo non è pensabile che gli enti territoriali minori – o, meglio, tutti gli enti minori – possano dotarsi del personale specializzato necessario all’esercizio delle stesse. A ben vedere, sotto questo punto di vista, finanche il livello regionale in taluni casi può rivelarsi inadeguato allo svolgimento di competenze tecniche particolarmente complesse, le quali possono essere svolte con efficacia indubbiamente maggiore a livello nazionale, se non internazionale”.&nbsp; Cfr., altresì, M. RENNA, <em>Il sistema degli “standard ambientali” tra fonti europee e competenza nazionali, </em>in AA.VV<em>., L’ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione</em> (a cura di B. POZZO &#8211; M. RENNA), Quaderno n. 15 della Rivista giuridica dell’ambiente, Milano, 2004, 93 ss..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Per la Corte costituzionale, la <em>ratio</em> della fissazione statale dei valori-soglia non può rinvenirsi esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, in quanto se così fosse sarebbe lecito “considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (…)” (Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307. Cfr., inoltre, Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407; Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 382).&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Così Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, la quale altresì ritiene tali limiti “inderogabili dalle Regioni anche <em>in melius</em>, esprimendo essi (…) il punto di equilibrio fra l’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Cfr. art. 8, co. 1 lett. a), della l. n. 36/2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Cfr. art. 4, co. 5, della l. n. 36/2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Si tratta delle funzioni di cui all’art. 8, co. 1, lettere a) e c), della l. n. 36/2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Cfr. art. 8, co. 2, della l. n. 36/2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Art. 8, co. 6, della l. n. 36/2001.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 giugno 2017, n. 279.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 205.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 26 luglio 2013, n. 256. Cfr., inoltre, TAR Marche, &nbsp;sez. I, 5 giugno 2014, n. 572.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Cfr. T.A.R. Sicilia Palermo sez. II, 1 aprile 2014, n. 951; Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5343.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Costituisce limitazione alla localizzazione la “prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi” (Cons. Stato, 9 gennaio 2013,&nbsp; n. 44).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 novembre 2012, n. 1092. Cfr., inoltre Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2009 n. 4056; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2009 n° 8214; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 8215; Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3452; Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2287; Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3596.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 novembre 2012, n. 1092; Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno&nbsp; 2011, n. 3646; Cons. Stato, sez. VI,&nbsp; 13 giugno 2007, n. 3157.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 259 del 2003. E proprio in relazione al principio di leale collaborazione, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sovente osservato che “nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un’intesa, in modo da contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni” (Corte cost., 27 giugno 2012, n. 163. Cfr. inoltre Corte cost. 14 ottobre 2005, n. 383; Corte cost. 29 gennaio 2005, n. 62;&nbsp; Corte cost.,13 gennaio 2004, n. 6; Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303; Corte cost., 12 maggio 2011, n. 165; Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278). Tutto questo diventa necessario soprattutto laddove “per la loro connessione funzionale, non sia possibile una netta separazione nell’esercizio delle competenze”, sicché “vale il principio detto della “leale cooperazione”, suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione” (Corte cost., 7 ottobre&nbsp; 2003, n. 308).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Ai sensi, infatti, dell’art. 87, co. 1, del d.lgs. n. 259/2003, l’installazione delle infrastrutture ivi contemplate “viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell&#8217;Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”. Ed ancora, ex art. 87 <em>bis</em> del d.lgs. n. 259/2003: “Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 30 maggio 2012, n. 2571, laddove si osserva che:<strong> “</strong>La previsione di cui all&#8217;art. <a>87</a> del <a>D.Lgs. n. 259 del 2003</a> postula che il parere dell&#8217;ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell&#8217;impianto di stazione radio base, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell&#8217;istanza (ovvero della DIA), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all&#8217;Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell&#8217;art. 87 cit.”.&nbsp; Ed ancora “è orientamento comune che il parere dell&#8217;ARPA non sia un atto presupposto del titolo edilizio autorizzativo, non essendo necessario ai fini del rilascio dello stesso, bensì a quelli della concreta attivazione dell&#8217;impianto” (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 18 dicembre 2006, n. 10586). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Infatti, ai sensi dell’art. 14, co. 1, della l. n. 36/2001: “. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. (…)”. In giurisprudenza si è, infatti, chiarito che “La verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, che sono stati stabiliti uniformemente a livello nazionale, spetta istituzionalmente all&#8217;organismo tecnico di cui all&#8217;art.14 della L. n.36/2001, vale a dire all&#8217;Arpa. Non è, dunque, consentito ai Comuni, ai quali sono demandati altri compiti specificamente afferenti al governo del proprio territorio, sostituirsi al predetto organismo ed affermare che, in determinate situazioni, risultano o meno violati i limiti fissati dal <a>D.P.C.M. 8 luglio 2003</a>, specialmente laddove, l&#8217;Arpa competente ha espresso parere favorevole all&#8217;installazione dell&#8217;impianto” (TAR Campania Napoli sez. VII, 22 marzo 2007, n. 2702. V., inoltre, Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19 luglio 2006, n. 6056).&nbsp; Già prima la Corte costituzionale aveva, in senso analogo, chiarito che l’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 “richiama gli accertamenti svolti dall&#8217;organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all&#8217;art. <a>14</a>, <a>L. n. 36 del 2001</a>, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale” (Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> Si è, infatti, sovente precisato che un “ulteriore titolo legittimante l’intervento statale è costituito dalla “tutela dell’ambiente”: questa Corte ha in proposito, in più di una occasione avuto modo di affermare che la “tutela dell’ambiente” non costituisce una “materia” in senso stretto, rappresentando, invece, un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale” (Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336). Ed ancora “la disciplina relativa agli impianti concernenti infrastrutture necessarie alle comunicazioni elettroniche ha punti di collegamento anche con la potestà esclusiva dello Stato, di tipo trasversale, in relazione alle materie della “tutela dell’ambiente” e della “tutela della concorrenza”“ (Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 450).&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 14; Corte cost., 2 marzo 2004, n. 72.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Cfr. Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Così M. D’ALBERTI, <em>L’effettività e il diritto amministrativo</em>, Napoli, 2011, 52.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> Art. 93, co. 1, del d.lgs. n. 259/2003.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Art. 93, co. 2, de. d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Art. 1, co. 1, della direttiva 2014/61/UE.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Si intende, in particolare, “fare in modo che, entro il 2020,&nbsp; tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50% delle famiglie dell’Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s” (così Direttiva 2014/61/UE cons. 2).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> Cfr. Direttiva 2014/61/UE cons. 4</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Cfr. Direttiva 2014/61/UE cons. 5.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> Cfr. Corte cost., 22 luglio 2013, n. 272; Corte cost., 26 marzo 2015, n. 47; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 450; Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336; Cass. Civ., sez. I, 3 settembre 2015, n. 17524; Cass. Civ., sez. I, 30 giugno 2014, n. 14788; Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5055; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 giugno 2015, n. 1410; TAR Abruzzo, Pescara, 5 novembre 2013, n. 511; TAR Abruzzo, Pescara, 11 agosto 2015, n. 347; TAR Sardegna, sez. II, 2 febbraio 2010, n. 119; TAR Sardegna, sez. II, 18 luglio 2011, n. 781.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> Cfr. Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 450; Corte cost., 22 luglio 2010, n. 272.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> TAR Abruzzo, Pescara, 13 giugno 2016, n. 217.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> Cfr. art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> Tale principio deve essere “inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell&#8217;uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata” (art. 4, co. 3 lett. h, del d.lgs. n. 259/2003).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> A.C. JEMOLO, <em>La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni,</em> 1965, in Id., <em>Tra diritto e storia (1960-1980),</em> Milano, 1982, 91.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> N. IRTI, <em>I ‘cancelli delle parole’</em>, cit., 38.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> Cfr. N. IRTI, <em>op. ult.. cit.,</em> 56.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Così L. TORCHIA, <em>Diritto ed economia fra Stati e mercati</em>, Napoli, 2016, 35, la quale altresì osserva che il “pluralismo metodologico, la rinuncia a modelli universalizzanti a favore di indagini focalizzate sulle concrete circostanze ed esperienze, il riconoscimento dell’influenza delle istituzioni sull’economia e, viceversa, del peso degli interessi sulla determinazione degli innumerevoli elementi che condizionano e fondano i comportamenti individuali e collettivi, sono ormai entrati stabilmente nel bagaglio culturale dei giuristi e degli economisti e sono parte integrante della crescente consapevolezza relativa alla natura sociale che si pratica” Id. <em>op. ult. cit., </em>34-35).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[119]</a> Cfr. art. 4, co. 3 lett. a, del d.lgs. n. 259/2003. La norma, inoltre, alla lett. b), contempla la finalità di “garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private”. Ed ancora, <em>ex</em> art. 86, co. 1, del d.lgs. n. 259/2003: “Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell&#8217;esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[120]</a> Sul rapporto tra il d.lgs. n. 259/2003 e il DPR n. 380/2001, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 21/01/2016, n. 102 (“La disciplina contenuta nel <a>D.Lgs. n. </a><a>259</a><a>/</a><a>2003</a>, prevale, per i suoi caratteri di specialità, sulla disciplina generale di cui al <a>D.P.R. n. 380/2001</a>”); TAR Veneto, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 152 (“Nella realizzazione di infrastrutture per impianti radioelettrici il procedimento indicato dall&#8217;art. <a>87</a> <a>D.Lgs. n. </a><a>259</a><a>/</a><a>2003</a> ha finalità semplificatoria ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica di talché il titolo autorizzatorio previsto da tale norma assorbe in sé la valutazione urbanistico edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal <a>d.p.r. n. 380/2001</a>”); TAR Calabria, Catanzaro Sez. I, 18 settembre 2012, n. 958 (“Il <a>D.Lgs. 1 agosto </a><a>2003</a><a>, n. </a><a>259</a>, con gli artt. 86, 87 e 88<strong><em>,</em></strong> con riferimento alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, affronta i molteplici profili di interesse pubblico coinvolti e prevede lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, per un adeguato coordinamento di tali interessi, con finale rilascio &#8211; in forma espressa o tacita &#8211; di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione, in coerenza con i criteri &#8211; rilevanti anche sul piano comunitario &#8211; di semplificazione amministrativa, mediante la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, pur senza cancellare l&#8217;incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, tenuto conto della concreta consistenza dell&#8217;intervento e senza esclusione di eventuali conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo, ex art. <a>44</a> <a>D.P.R. n. 380/2001</a>”). Sull’insussistenza nel d.lgs. n. 259/2003 di una prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico-edilizio, cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2014, n. 2521, laddove precisa che: “L&#8217;art. 3, comma 1, lett. e), punto e.4), d.lgs. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), include nella categoria degli interventi di &#8220;nuova costruzione&#8221; &#8211; che introducono &#8220;trasformazione edilizia e urbanistica territorio&#8221; e, quindi, sono soggetti a controllo ai sensi del successivo art. 10 &#8211; &#8220;l&#8217;installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione&#8221;. Ciò non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall&#8217;art. <a>87</a> del <a>d.lgs. n. </a><a>259</a><a> del </a><a>2003</a>. Tale ultima disposizione reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all&#8217;interno di un unico procedimento &#8211; a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell&#8217;atto conclusivo &#8211; la verifica dell&#8217;osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l&#8217;installazione dell&#8217;impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[121]</a> Cfr. art. 86, co. 4, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[122]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[123]</a> Cfr. TAR Umbria, 12 maggio 2005, n. 271.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[124]</a> Giova, altresì, osservare che, ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c) e 2,, della l. n. 36/2001 “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: (…) c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; (…)&nbsp; Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[125]</a> Cfr. par. 4.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[126]</a> Al riguardo, la Corte costituzionale ha ribadito che: “l&#8217;art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3, comma 1, lettera <em>d</em>, numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (…) ai fini della progressiva minimizzazione dell&#8217;esposizione ai campi medesimi». In sostanza, come si è prima precisato, la norma impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli <em>standard</em> urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera <em>d</em>, numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall&#8217;organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all&#8217;art. 14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale” (Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[127]</a> Cfr. art. 87, co. 3 ult. parte, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[128]</a> Cfr. art. 87, co. 3 <em>bis</em>, del d.lgs. n 259/2003. In giurisprudenza si ritiene che: “La realizzazione e completamento della rete di telecomunicazione GSM-R, strumentale al controllo del traffico ferroviario, si inserisce nel quadro del sistema di sicurezza e segnalamento a servizio della rete ferroviaria. Gli impianti dell&#8217;adeguamento tecnologico, installati sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa, alla stregua della norma di cui al comma 3 bis dell&#8217;art. <a>87</a> <a>d.lgs. n. </a><a>259</a><a><strong>/</strong></a><a>2003</a><strong>,</strong> nel testo novellato, non necessitano di titolo edilizio ad hoc. I detti interventi non soggiacciono, pertanto, ai procedimenti di verifica e controllo di compatibilità urbanistico-edilizia da parte degli enti locali” (TAR Campania Salerno Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 110).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[129]</a> L’art. 87, co. 3, d.lgs. n. 259 del 2003 evoca il modello dell’allegato n. 13.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[130]</a> Cfr. art. 87, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 259/2003. Inoltre, contemperando, da un lato, le esigenze della pubblicità e della trasparenza e, dall’altro, quelle della riservatezza, il predetto co. 4 prevede che lo “sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn131"><a href="#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[131]</a> Art. 87, co. 5, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn132"><a href="#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[132]</a> Sulla diacronia e sulle complessità della conferenza di servizi alla luce delle recenti riforme, cfr. S. BATTINI, <em>La trasformazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Tzu, </em>in <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi</em> (di S. BATTINI), Roma, 2016, 1 ss.. Secondo l’Autore la conferenza di servizi “rappresenta il paradigma di una concezione moderna del procedimento amministrativo e della sua disciplina generale” (Id., <em>op. ult. cit</em>., 1).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn133"><a href="#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[133]</a> Cfr. art. 87, co. 6, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn134"><a href="#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[134]</a> V. art. 87, co. 7, del d.lgs. n. 259/2001, il quale altresì prevede che: “Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn135"><a href="#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[135]</a> Corte cost., 27 luglio 2005, n. 336.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn136"><a href="#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[136]</a> Corte cost. 27 luglio 2005. V. inoltre Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 303.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn137"><a href="#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[137]</a> TAR Marche, Sez. I, 4 aprile 2017, n. 253.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn138"><a href="#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[138]</a> Cfr. art. 87, co. 9, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn139"><a href="#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[139]</a> Art. 87, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn140"><a href="#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[140]</a> Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 340. Sempre in giurisprudenza si è osservato che “Ove l&#8217;area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. <a>87</a>, <a>d.lgs. n. </a><a>259</a><a> del 2003</a>, per la formazione del silenzio assenso” (TAR Marche, sez. I, 1 agosto 2016, n. 463). Sul rapporto, al riguardo, con la disciplina di cui al DPR n. 380/2001, cfr. Cons. Stato Sez. VI, 27/01/2017, n. 340, per cui: “Il titolo ex art. <a>87</a> del <a>D.Lgs. n. </a><a>259</a><a>/</a><a>2003</a> assorbe in sé, sostituisce e sintetizza, all&#8217;esito del procedimento colà previsto, anche la valutazione urbanistico-edilizia per la realizzazione degli impianti per telecomunicazioni; pertanto, pur nella sua specialità di settore, tale titolo soggiace ai principi, ove non diversamente regolati, che presiedono alla gestione del permesso di costruire, tra cui pure le norme sulla relativa decadenza di cui all&#8217;art. <a>15, c. 2</a> del <a>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</a> e, in particolare, sulla proroga dei termini per iniziare i lavori o concludere l&#8217;opera, proroga la quale può esser accordata «…, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare …»; ma se sopravvengono facta principis, ossia cause di impossibilità oggettiva ad adempiere gli obblighi del permesso di costruire, è in malafede contrattuale la PA che li strumentalizza per poi ottenere la rimozione della concessione per decorso del termine”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn141"><a href="#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[141]</a>Cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 agosto 2012, m. 893; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646; Cons. Stato sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404; TAR Molise, sez. I, 24 febbraio 2015, n. 77; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 206, n. 6199; TAR Abruzzo, L’Aquila, 15 giugno 2006, n. 420.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn142"><a href="#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[142]</a> V. art. 88, co. 1, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn143"><a href="#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[143]</a> Cfr. art. 88, co.&nbsp; 8 prima parte, de. d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn144"><a href="#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[144]</a> Cfr. art. 88, commi 3-4-5-6-7, del d.lgs. n. 259/2003.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn145"><a href="#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[145]</a> Cfr. art. 88, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 259/2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn146"><a href="#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[146]</a>Cfr. art. 88, co. 11, del d.lgs. n. 259/2003, il quale, altresì, prevede che: “I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all&#8217;uopo delegato, con le stesse modalità di cui all&#8217;articolo 89, comma 3, per consentirne l&#8217;inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell&#8217;autorizzazione generale”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn147"><a href="#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[147]</a> V. par. 5.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn148"><a href="#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[148]</a> Sulla non univocità della nozione di certezza del diritto, cfr. M. IMMORDINO,&nbsp; <em>Il principio di “certezza del diritto” nei rapporti tra amministrazioni e cittadini</em>, Torino, 2003, 21 ss.. L’Autrice osserva che la “conoscenza dei precetti giuridici, presuppone (…) che gli stessi siano chiari e puntuali nel loro contenuto dispositivo, così da essere univocamente interpretabili in base a canoni obiettivi e determinati, e vengano tempestivamente e compiutamente comunicati a coloro nei cui confronti produrranno conseguenze giuridiche, così che questi abbiano certezza sia del loro contenuto, ovvero del loro reale significato, sia del momento a partire del quale i precetti medesimi esistono e produrranno i loro effetti”(Id., <em>op. ult. cit</em>., 25).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn149"><a href="#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[149]</a> Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, 6 marzo 2017, n. 313, secondo cui: “La mera sostituzione di antenne, parabole e apparati tecnologici preesistenti con manufatti similari non comporta la necessità di richiedere un nuovo parere paesistico, trattandosi di una duplicazione di titoli già ottenuti a suo tempo in contrasto con le esigenze di accelerazione della realizzazione della rete a banda larga sottese all&#8217;articolo <a>87</a><a>-bis</a> del <a>D.Lgs. n. </a><a>259</a><a>/</a><a>2003</a> oltre che con il principio di economicità e non aggravamento dell&#8217;art. <a>1</a> della <a>legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, e trattandosi comunque di opere di minimo impatto e sostanzialmente assimilabili a quelle di ordinaria manutenzione. Né le disposizioni relative alla installazione di nuovi impianti, medio tempore approvate, possono applicarsi al semplice adeguamento di impianti preesistenti”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn150"><a href="#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[150]</a> Si è, infatti, ritenuto che “In riferimento ai ripetitori di telefonia mobile la possibilità di riconfigurazione ed ammodernamento alle più recenti tecnologie non può essere impedita da norme regolamentari comunali, in quanto, altrimenti, l’operatore di telefonia mobile sarebbe costretto a realizzare nuovi impianti, anziché intervenire su quelli preesistenti, con ciò frustrando gli stessi principi di mitigazione e di precauzione” (TAR Friuli-V. Giulia, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 12).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn151"><a href="#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[151]</a> Cfr. P. LAZZARA, <em>Autocertificazione, </em>in<em> Dizionario di diritto pubblico</em> (diretto da S. CASSESE), vol. I, Milano, 2006, 561. Secondo M. D’ALBERTI (<em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Torino, 2017, 252) già la legge n. 241/1990 “nell’intento di semplificare, riducendo i carichi di lavoro degli uffici pubblici e gli oneri di documentazione dei privati, consente all’interessato di poter provare determinati fatti, atti, stati e qualità personali senza esibire i relativi certificati”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn152"><a href="#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[152]</a> Cfr. P. LAZZARA, <em>Autocertificazione</em>, 566; G. FALCON, <em>L’autoamministrazione dei privati, </em>in <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale</em> (Atti del XLII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Tremezzo, 19.21 settembre 1996), Milano, 1997, 132 e 148; A. TRAVI, <em>Silenzio assenso e legittimazione</em> <em>“</em>ex lege<em>”</em> <em>nella disciplina delle attività private in base al d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300, </em>in<em> Foro amm.</em>,&nbsp; 1993, 612.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn153"><a href="#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[153]</a> Cfr. P. LAZZARA, <em>op. ult. cit., </em>566<em>, </em>&nbsp;il quale non qualifica tali attestazioni come “autocertificazioni” o dichiarazioni sostitutive di atti notori, in quanto siffatte dichiarazioni sembrano avere contenuto negoziale ed effetti obbligatori: i privati attestano la conformazione dell’attività in avviamento alle condizioni ed alle prescrizioni tecnico-giuridiche vigenti”. <em>Contra </em>&nbsp;M. BOMBARDELLI, <em>Autocertificazione</em>, in <em>Enc. giur</em>, vol. IV, Roma, 1996, 182.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn154"><a href="#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[154]</a> Sulle autocertificazioni improprie, cfr. P. LAZZARA, <em>Autocertificazione</em>, 56 ss.; A. TRAVI, <em>Silenzio assenso e legittimazione</em> <em>“</em>ex lege<em>”</em> <em>nella disciplina delle attività private in base al d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300, </em>cit., 609; G. FALCON, <em>L’autoamministrazione dei privati, </em>cit., 139.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn155"><a href="#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[155]</a> P. LAZZARA, <em>Autocertificazione</em>, cit., 567.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn156"><a href="#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[156]</a> TAR Lazio, sez. II quater, 5 giugno 2017, n. 6586. Cfr., inoltre Cons. Stato, <em>sez</em>. VI, 17 febbraio 2010 n. 898; . Cons. di Stato, VI, n. 4159 del 2005, n. 5258 del 2009.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn157"><a href="#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[157]</a> TAR Abruzzo, L’Aquila, 26 novembre 2015, n. 786.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn158"><a href="#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[158]</a> Sulle ipotesi di immediata impugnazione dei regolamenti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016, n. 2518, secondo cui è da escludersi “l’impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare, ammettendola, <em>a contrario</em>, quando invece tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn159"><a href="#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[159]</a> Sulla differenza che intercorre tra regolamenti volizione-preliminare e regolamenti volizione-azione, cfr. D. ACRI, <em>Le fonti</em>, in <em>Manuale di diritto amministrativo </em>(di R. GAROFOLI &#8211; G. FERRARI , Roma, 2013, 57 ss., secondo cui i primi “in quanto strettamente coerenti con i descritti caratteri della generalità ed astrattezza, non presentano alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari. Effetto, quest’ultimo, che presuppone l’adozione a valle del provvedimento di attuazione, il solo in grado di rendere attuale la possibile compromissione delle singole situazioni soggettive, determinando l’insorgere dell’interesse a ricorrere. (…) Diversamente, nei regolamenti c.d. volizione-azione si stempera il carattere della generalità, gli stessi consentendo previsioni direttamente incidenti sulla sfera soggettiva dei destinatari, già immediatamente interessati pertanto a ricorrere, senza che sia necessaria la mediazione dell’impugnativa dei provvedimenti attuativi”.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn160"><a href="#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[160]</a> Cfr. Cons. Stato sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4159.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn161"><a href="#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[161]</a> Cfr. Cons. Stato, Comm. Sp., parere 26 giugno 2013, n. 3014, per il quale inoltre: “ove si ammettesse l’immediata impugnabilità del regolamento, ne discenderebbero conseguenze particolarmente penalizzanti e riduttive in relazione alla possibilità di tutela giurisdizionale dei singoli, atteso che essi avrebbero non solo la possibilità ma anche l’onere di impugnare il regolamento, con la conseguenza che questo, ove non tempestivamente gravato, diverrebbe appunto inoppugnabile. L’impugnabilità, infatti, non si traduce solo in una possibilità o in una facoltà, ma anche in un onere, nel senso che, se un atto può essere impugnato, esso, di regola, deve essere impugnato entro il termine di decadenza, pena la sua inoppugnabilità. Sotto tale profilo, infatti, i casi in cui eccezionalmente la giurisprudenza amministrativa ammette la facoltà, ma non anche il corrispondente onere di impugnare determinati atti (…), sono del tutto eccezionali e, comunque, non sovrapponibili a quello in esame. In altri termini, se si considerasse il regolamento immediatamente lesivo e, quindi, impugnabile, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, esso diventerebbe “intoccabile” in sede giurisdizionale, non potendo essere più contestato dai singoli né disapplicato dal giudice. Il che appunto è un risultato fortemente limitativo della possibilità di tutela giurisdizionale”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn162"><a href="#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[162]</a> Sulla posizione “<em>fragilisés</em>” degli enti locali, cfr. A. JOBERT, <em>L’aménagement en politique. Ou ce que le syndrome NIMBY nous dit de l’</em><em>intérêt</em><em> general, </em>in <em>Politix</em>, 1998, 79.&nbsp; I conflitti di localizzazione delle infrastrutture si è inclini a compendiarli ed associarli al termine ‘<em>Nimby</em>’, che è, com’è noto, un “acronimo che nella lingua inglese sta per “<em>Not In My Backyard</em>” (“non nel mio giardino”). (…) <em>Nimby</em> è, infatti, un concetto indifferenziato perché accomuna tutti i tipi di proteste e comunità, assimila le ragioni dell’opposizione, elimina le differenze di contesto, progetto e processo decisionale. (…) I dati sulla diffusione territoriale dei conflitti di localizzazione devono essere inseriti all’interno di una riflessione più ampia di carattere teorico relativamente alla loro natura intrinsecamente geografica (<em>geographicalness</em>) (…) Queste situazioni di resistenza, opposizione e scontro si verificano, cioè, in una dimensione spaziale specifica, locale, la cui ampiezza parte concentricamente dall’opera contestata per estendersi al territorio in cui i suoi effetti negativi saranno percepiti ed esperiti. Esiste un’area di impatto immediato che solitamente diminuisce all’aumentare della distanza dall’opera contestata. Tale caratteristica, la prossimità geografica, non solo sembra l’unico fattore universalmente riscontrabile in questo tipo di fenomeni (…) ma distingue i conflitti di localizzazione, almeno nel loro stadio embrionale, da altre forme “a-spaziali” di conflitti politici e movimenti di protesta”.(F. SPINA, <em>Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti e istituzioni,</em> Nardò, 2009, 18-25-50). Cfr., inoltre R.W. LAKE<em>, Locational Conflict (NIMBY), </em>in <em>Internatioal Encyclopedia of the Social &amp; Behavioral Sciences</em> (a cura di N-J- SMELSER e P.B. BALTES), Oxford, 2001, 9019 ss.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn163"><a href="#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[163]</a> Sul rischio di “perniciosi localismi”, cfr. M. RENNA, <em>L’allocazione delle funzioni normative e amministrative, </em>cit., 135 ss., per il quale è necessario “rimarcare come la rilevanza e la dinamica degli interessi coinvolti&nbsp; dalle norme di tutela dell’ambiente, unitamente alle difficoltà di individuare i confini territoriali degli effetti dannosi degli inquinamenti, ingenerino il rischio di perniciosi localismi. Si noti che i localismi possono esser di segno radicalmente opposto: un Comune, ad esempio, potrebbe essere indotto da ragioni economiche, eventualmente anche per indebite pressioni imprenditoriali, ad autorizzare la realizzazione di un impianto industriale, magari al confine con il territorio di un altro Comune, che subirebbe così una cospicua dose di inquinamenti prodotti dal medesimo impianto senza trarne significativi benefici (…); viceversa, uno o più Comuni, per effetto della sindrome Nimby, potrebbero, nel volere iperproteggere il proprio ambiente e la salute dei propri cittadini, opporsi fermamente alla costruzione (…) di un impianto radioelettrico nel proprio territorio, causando in tal modo nocumento all’esigenza collettiva di garantire l’esercizio di servizi pubblici essenziali come quello (…) della telefonia mobile. La dimensione tendenzialmente extraterritoriale dei fenomeni disciplinati e i notevoli conflitti che possono concretamente insorgere non solo tra interessi pubblici e privati, ma anche tra diversi interessi pubblici territoriali – e pure tra divergenti interessi ambientali – sono dunque due fattori che rendono difficile l’individuazione delle istituzioni e degli enti ai quali assegnare le funzioni considerate e dovrebbero suggerire di non privilegiare i livelli di governo locali, o comunque di guardare ad essi con molta prudenza, nell’allocazione delle competenze normative e amministrative in materia di ambiente”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn164"><a href="#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[164]</a> Sul diffuso senso di insofferenza maturato nei confronti di discipline di settore che prevedono decisioni amministrative pluristrutturate, cfr. S. BATTINI, <em>La trasformazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Tzu, </em>cit., 8-9, per il quale: “Tali ipotesi rispondono difatti ad una visione del rapporto amministrativo <em>e parte principis, </em>secondo la quale cioè lo svolgimento di attività economiche private, oppure la realizzazione di opere pubbliche, è attingibile solo previa valutazione di compatibilità con tutti e con ciascuno degli interessi pubblici coinvolti, attribuendosi un potere di veto a ciascuna autorità che custodisce ciascuno di tali interessi. uesta logica, ch subordinaqqQuesta logica, che subordina la conclusione utile della procedura ad una valutazione di compatibilità analitica con i diversi interessi pubblici, anziché ad una valutazione di compatibilità sinteticamente e olisticamente riferita all’insieme di tali interessi, è stata considerata, non a torto, in sé stessa penalizzante per lo sviluppo economico del paese, specialmente in un contesto di crescente apertura dei mercati e di competizione fra i sistemi istituzionali e amministrativi nazionali per attrarre investimenti e capitali”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn165"><a href="#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[165]</a> Cfr. TAR Toscana, sez. I, 7 aprile 2017, n. 521; TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 luglio 2016, n. 1596;&nbsp; TAR Emilia Romagna, Parma, 20 luglio 2010, n. 425.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn166"><a href="#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[166]</a> TAR Toscana, sez. I, 7 aprile 2017, n. 521. Cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn167"><a href="#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[167]</a> Cfr. TAR Toscana, sez. I, 7 aprile 2017, n. 521.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn168"><a href="#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[168]</a> Sul contrasto tra norme, cfr. S. DEL GATTO, E. GIARDINO, G. SCIASCIA, S. SCREPANTI, F. V. VIRZI’, <em>Comunicare è difficile se non c’è la rete. Il caso “Telecom – Comune di Aggius”, </em>in<em> I nodi della Pubblica Amministrazione</em> (a cura di L. TORCHIA), Napoli, 2016, 139, laddove si osserva che: “Esiste un contrasto tra quanto previsto dagli artt. 87 ss. del Codice delle comunicazioni e quanto disposto dal Codice dei beni culturali in ordine ai beni soggetti a tutela del paesaggio. Si assiste, in questo caso, ad un allungamento dei tempi e ad una complicazione del procedimento in materia di comunicazioni, che deve essere caratterizzato da celerità dell’azione amministrativa, ed anche ad una estensione della titolarità dell’interesse a ricorrere, in ragione dell’applicazione della norma che impone l’autorizzazione paesaggistica”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn169"><a href="#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[169]</a> Cfr. S. DEL GATTO, E. GIARDINO, G. SCIASCIA, S. SCREPANTI, F. V. VIRZI’, <em>op. ult. cit</em>., 139- 140.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn170"><a href="#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[170]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn171"><a href="#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[171]</a> Cfr. A. NERVI, <em>Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza, </em>in<em> La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città</em> (a cura di F. DI LASCIO – F. GIGLIONI), Bologna, 2017, 57 ss..</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn172"><a href="#_ftnref172" name="_ftn172" title="">[172]</a>Sui processi di inclusione della popolazione in ordine alle&nbsp; scelte di realizzazione delle opere infrastrutturali, cfr. M. IMMORDINO, <em>Art. 22 – Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, </em>in <em>Codice dei contratti pubblici</em> (a cura di G.M. ESPOSITO), vol. primo, Torino, 2017, 193 ss..&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn173"><a href="#_ftnref173" name="_ftn173" title="">[173]</a>Cfr. M. IMMORDINO – N. GULLO, <em>Introduzione, </em>in<em> Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi </em>(a cura di M. IMMORDINO – N. GULLO), Napoli, 2008, 9, secondo cui: “L’idea è che conservazione e trasformazione non sono momenti antitetici e quindi inconciliabili di una razionale politica paesistico-ambientale, che, al contrario, deve tendere al loro contemperamento così da non soffocare le esigenze di un giusto progresso economico-sociale e culturale, delle popolazioni residenti in quel determinato territorio”. V., inoltre,&nbsp; E. BOSCOLO, <em>Nuove dimensioni della pianificazione urbana, </em>in<em> La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città</em> (a cura di F. DI LASCIO – F. GIGLIONI), cit., 172.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn174"><a href="#_ftnref174" name="_ftn174" title="">[174]</a>M. D’ALBERTI, <em>Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia, </em>cit., 187.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn175"><a href="#_ftnref175" name="_ftn175" title="">[175]</a>Sull’ipertrofia normativa e sui suoi effetti sulla certezza del diritto, cfr. M. IMMORDINO, <em>Il principio di “certezza del diritto” nei rapporti tra amministrazioni e cittadini</em>, cit., 47 ss., la quale osserva che “la rapidità con la quale si succedono nel tempo le norme, con conseguente eccesso di regolamentazione, determina complessità e instabilità delle regole, inconvenienti, questi, che finiscono con l’incidere negativamente sia sui rapporti tra cittadini, sia sui rapporti fra questi ultimi ed i pubblici poteri, e, in definitiva, sulla certezza del diritto”.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn176"><a href="#_ftnref176" name="_ftn176" title="">[176]</a>S. SETTIS, <em>Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile</em>, Torino, 2010, 81.&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-realizzazione-delle-infrastrutture-di-comunicazione-elettronica-tra-poteri-statali-e-veti-locali/">La realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra poteri statali e veti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/eccesso-di-potere-giurisdizionale-e-diniego-di-giurisdizione-dei-giudici-speciali-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 18:38:28 +0000</pubDate>
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<p>(*) (intervento al seminario di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione &#8211; Roma 21 settembre 2017) 1.  Prima di affrontare più direttamente i temi che sono oggetto del Seminario di studi mi sembra doverosa una premessa. Sono convinto della insostenibilità dell’attuale disciplina del riparto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/eccesso-di-potere-giurisdizionale-e-diniego-di-giurisdizione-dei-giudici-speciali-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione/">Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/eccesso-di-potere-giurisdizionale-e-diniego-di-giurisdizione-dei-giudici-speciali-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione/">Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione</a></p>
<p>(*) (intervento al seminario di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione<em> &#8211; </em>Roma 21 settembre 2017)</p>
<p>1.  Prima di affrontare più direttamente i temi che sono oggetto del Seminario di studi mi sembra doverosa una premessa. Sono convinto della insostenibilità dell’attuale disciplina del riparto di giurisdizione e, più in generale, delle giurisdizioni speciali. Ritengo che sarebbe più razionale ed efficace un ordinamento che non contemplasse una pluralità di giurisdizioni, ma contemplasse l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un’unica giurisdizione, sottoposta a una identica legge sull’ordinamento giudiziario e costituita da magistrati con una medesima disciplina dello stato giuridico. In un sistema del genere anche i problemi che sono oggetto dell’odierno seminario di studi sarebbero superati alla radice.<br />
Naturalmente superare le giurisdizioni speciali non significa perdere l’opportunità di forme di specializzazione: si può e si deve ammettere l’introduzione di organi specializzati nell’ambito dell’unica giurisdizione per trattare materie che, come quelle del diritto amministrativo, richiedano dai magistrati una competenza particolare. Una cosa però è la previsione di giudici specializzati, altra cosa è la previsione di giudici speciali.<br />
Rispetto alla giurisdizione amministrativa le considerazioni che ho esposto trovano riscontro in vari ordini di ragioni. Prescinderò qui dai profili concernenti lo stato giuridico dei giudici speciali e l’indipendenza della giurisdizione amministrativa e mi limiterò a richiamarne alcuni che attengono all’assetto della giurisdizione amministrativa per i profili più propriamente oggettivi.<br />
Innanzi tutto sono significative le incertezze che accompagnano la nozione di interesse legittimo e la definizione puntuale del suo ambito, soprattutto rispetto al diritto soggettivo. La figura dell’interesse legittimo rappresenta da oltre un secolo uno dei temi più interessanti e più ricchi di riflessioni nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno al diritto amministrativo e alla giustizia amministrativa: si tratta però, a mio parere, di una nozione troppo complessa per fondare una regola efficiente di riparto. La consistenza del contenzioso sulla giurisdizione (regolamenti di giurisdizione, ricorsi per motivi di giurisdizione, ecc.) lo dimostra puntualmente. Inoltre la figura dell’interesse legittimo risulta indecifrabile per chi non sia esperto della materia. In questo modo mi sembra che sia disattesa un’esigenza di semplicità e di comprensibilità che ritengo fondamentale per la comprensione del sistema giurisdizionale da parte dei cittadini e che perciò mi pare importante anche per un assetto della giustizia nei confronti di un potere pubblico in un sistema democratico.<br />
Negli ultimi anni l’espansione della giurisdizione esclusiva e l’attribuzione massiccia di competenze su diritti al giudice amministrativo hanno accentuato una contraddizione di fondo, con l’attribuzione della funzione nomofilattica sulle questioni concernenti diritti a due organi giurisdizionali separati. La tendenza attuale dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato a considerare con attenzione, in materia civile, gli orientamenti delle sezioni unite è certamente meritevole e attenua il rischio di contrasti sostanziali; tuttavia, a ben vedere, rappresenta pur sempre non il superamento della contraddizione, ma la certificazione della sua rilevanza oggettiva. La questione nomofilattica non può essere trascurata, anche se fino ad oggi non ha trovato seguito nella giurisprudenza costituzionale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Il riparto fra le due giurisdizioni comporta a sua volta ulteriori inconvenienti. Ne è solo un esempio l’impossibilità di applicare criteri di connessione per assegnare a un unico giudice vertenze che siano strettamente legate fra loro e che tuttavia siano di pertinenza di giurisdizioni diverse. La Corte di cassazione è ferma nel dichiarare che la connessione opera come fenomeno all’interno di una giurisdizione, e non nei rapporti fra le giurisdizioni (fatto salvo, ovviamente, l’intervento del legislatore secondo lo schema della giurisdizione esclusiva): la Cassazione ha ribadito la sua posizione anche di recente, quando ha escluso che la connessione possa giustificare l’assegnazione al giudice amministrativo delle vertenze sul risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi promosse congiuntamente nei confronti di amministratori o funzionari pubblici<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. E’ difficile criticare questa conclusione sulla base del diritto vigente, ma i suoi inconvenienti pratici sono evidenti.<br />
Mi sembra, dunque, che sia giunto il momento di ragionare con franchezza sul superamento dell’attuale sistema di pluralità delle giurisdizioni, a favore di un sistema di giurisdizione unica. D’altra parte già oggi questa proposta non può essere relegata a posizioni isolate o a tesi confinate a singole scuole accademiche: la critica all’assetto attuale è in realtà molto ampia, anche se certamente non è ancora maggioritaria. Basti pensare, per la dottrina amministrativistica recente, alla critica di Massimo Severo Giannini, che definì la disciplina del riparto codificata dalla Costituzione come un ‘parasistema’, e a quella di Feliciano Benvenuti, con argomenti sviluppati poi da Giorgio Pastori, suo allievo e autore, fra l’altro, di un intenso contributo dedicato all’unità della giurisdizione. E per la dottrina processualcivilistica penso sia sufficiente richiamare gli insegnamenti, su questi temi, di Piero Calamandrei e di Andrea Proto Pisani.</p>
<p>2. Le considerazioni che ho esposto sono, a mio parere, pienamente di ordine giuridico: si fondano infatti su ragioni che nascono dal diritto e che si confrontano con argomenti di diritto. Non condivido, pertanto, la critica di chi ritiene che il dibattito sulla giurisdizione sia solo politico o ideologico, semplicemente perché si indirizza sulla prospettiva di un mutamento del diritto positivo.<br />
Nello stesso tempo, però, non si può confondere la valutazione di un sistema e di una disciplina, secondo canoni giuridici, dall’interpretazione della legge e dalla sua applicazione. Una cosa è ragionare, in termini giuridici, su un certo sistema per la sua riforma, e altra cosa è applicare le norme vigenti. La distinzione è fondamentale, perché coinvolge il ruolo della legge e, profilo ad esso strettamente legato, l’indipendenza del giudice. Il giudice, nel nostro sistema costituzionale, è chiamato ad applicare la legge, e non a cambiarla: ciò vale a maggior ragione per una giurisdizione superiore che ha come ragione proprio la garanzia della nomofilachia. Di conseguenza le considerazioni che ho espresso sull’esigenza di porre in primo piano una riforma dell’assetto della giurisdizione che comporti il superamento delle giurisdizioni speciali non possono e non devono incidere minimamente sulle soluzioni giurisprudenziali rispetto al tema che è oggetto del nostro seminario di studi. Questo tema, infatti, concerne una disciplina definita dalla legge. E il giudice è chiamato a ricercare nella legge la regola di diritto vigente, senza poterla modificare.<br />
Le regole del riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo nel nostro ordinamento hanno un carattere istituzionale, sottolineato dallo stretto rapporto fra l’art. 103 e l’art. 111, comma 8, Cost. In queste disposizioni la nozione di giurisdizione è riferita alla ‘potestas iudicandi’, a quelli che siamo soliti designare come limiti esterni della giurisdizione, dunque alla distinzione fra l’ambito demandato a una giurisdizione e quello demandato all’altra: si tratta dunque di un profilo ben diverso da quello che attiene alla verifica dell’esercizio della giurisdizione. Anche negli Atti dell’Assemblea Costituente (in particolare, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947, interventi di Paolo Rossi e di G. Leone), emerge con chiarezza che questo era il significato delle norme costituzionali. Naturalmente avrei preferito se il dibattito avesse portato a maturazione soluzioni differenti, del genere di quelle sostenute in Commissione da Piero Calamandrei, ma è noto come l’Assemblea si fosse orientata con decisione in senso opposto.<br />
La nozione di ricorso per motivi di giurisdizione che emerge dalle norme costituzionali è univoca, e non si presta pertanto a interpretazioni forzate. E’ la stessa nozione accolta anche dalla dottrina che si è espressa dopo la Costituzione (si pensi a Andrioli, Satta, Liebman) ed è la nozione che trova riscontro in disposizioni diverse da quelle che riguardano il ricorso per Cassazione, contenute non solo nel codice di procedura civile, ma anche in altre leggi processuali, come il recente codice del processo amministrativo. Si pensi, in particolare, alle disposizioni che impongono la restituzione degli atti al giudice di primo grado, nel caso in cui la sentenza sia riformata dal giudice d’appello per ragioni di giurisdizione (art. 353 c.p.c.; art. 105 c.p.a.): le ragioni di giurisdizione corrispondono ai motivi inerenti alla giurisdizione contemplati anche dall’art. 111, comma 8, Cost. Anche oggi non vi è ragione per proporre un significato e una portata diversa per le une e per gli altri: la circostanza che la stessa disciplina sia stata riproposta di recente nel codice del processo amministrativo testimonia anzi la piena attualità del significato originario.<br />
In questo quadro non regge la tesi che propone il superamento di una nozione ‘tradizionale’ o ‘statica’ dei motivi di giurisdizione con una nozione ‘funzionale’ o ‘dinamica’, che si ispirerebbe agli artt. 24 e 111, 1° comma, Cost. Ciò che è decisivo in ambito processuale è la legge: l’art. 111, primo comma, Cost. lo ribadisce con chiarezza, segnando così, fra l’altro, la distinzione rispetto a concezioni del ‘giusto processo’ radicate in ordinamenti diversi dal nostro. La tutela dei diritti si svolge nei limiti e secondo le regole che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale, e queste regola sono stabilite dalla legge. I principi di effettività ecc. non sostituiscono la legge, né si impongono ad essa, fatti salvi i casi di illegittimità accertati dalla Corte costituzionale, e d’altra parte la forza della legge è anch’essa espressione di un principio costituzionale, quello fondante della sovranità popolare collocato, giustamente, nel primo articolo della Costituzione.<br />
Una nozione ‘funzionale’ della giurisdizione, secondo alcuni, sarebbe stata accolta dalla Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 77/2007 sulla ‘translatio judicii’. La pronuncia della Corte, però, si colloca in realtà proprio nella scia della nozione tradizionale di motivi di giurisdizione: non assegna poteri nuovi, ma introducendo la ‘translatio’ presuppone e riconosce la distinzione fra le giurisdizioni. Interviene su profili di coordinamento fra le due giurisdizioni, senza mai metterne in discussione l’ambito reciproco: dunque, segue l’orizzonte precedente.<br />
Non mi sembra, neppure, che argomenti diversi si possano trarre da una giurisprudenza della Cassazione ormai consolidata, che ha configurato in talune ipotesi il ‘motivo di giurisdizione’ in presenza di sentenze di giudici speciali pronunciate da organi con una composizione irregolare. Anche questo indirizzo non induce a modificare la nozione tradizionale dei motivi di giurisdizione. Anzi, se si esaminano con cura i casi che sono all’origine di questa giurisprudenza, si rileva agevolmente che la Cassazione si era pronunciata in situazioni tipiche. Si trattava di casi in cui la sentenza era stata emessa da un collegio giudicante di cui facevano parte persone che, in base a una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. 22 gennaio 1976, n. 25), non avrebbero potuto esercitare la funzione giurisdizionale. Il vizio riguardava quindi la stessa titolarità della funzione giurisdizionale, profilo che effettivamente è molto vicino a quello della questione di giurisdizione, perché coinvolge la capacità del giudice che si pronuncia rispetto a una controversia. Da questo punto di vista anche la riconduzione di queste situazioni alla ‘irregolarità’ nella composizione dell’organo (figura cui siamo soliti ricondurre situazioni differenti, come la violazione di regole tabellari, interne, ecc.) risulta piuttosto imprecisa.</p>
<p>3. Risulta evidente, da quanto fin qui esposto, che anche la violazione del diritto comunitario non costituisce questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.: sul punto risulta perciò convincente quanto sostenuto da Cass., sez. un., 24 dicembre 2016, n. 25629, che ha ritenuto che non potesse essere contestata con ricorso per Cassazione la decisione assunta dal Consiglio di Stato senza sollevare una questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia. Né la conclusione può mutare alla luce delle conseguenze di tale violazione (in termini di responsabilità dello Stato, di responsabilità del giudice stesso, ecc.): ciò che definisce la questione di giurisdizione è la violazione di una certa regola (quella sull’ambito della giurisdizione), e non l’entità delle conseguenze pratiche di una sentenza ingiusta.<br />
D’altra parte, l’inconfigurabilità di una questione di giurisdizione nella violazione del diritto comunitario è coerente con la circostanza che una questione del genere non è identificabile neppure nella violazione di una norma costituzionale. Anche in questo caso non si configura un motivo di giurisdizione. E assegnare un rango superiore alla violazione di una norma comunitaria equivarrebbe a determinare una gerarchia rispetto all’ordinamento costituzionale che invece è sempre stata esclusa.<br />
Né mi sembra convincente la tesi secondo cui la questione di giurisdizione sarebbe identificabile, in presenza di una violazione del diritto comunitario, perché le norme del diritto comunitario dovrebbero essere assunte sempre anche come norme sulla funzione giurisdizionale, nel senso che ne determinerebbero l’esercizio ancorandolo ai principi enunciati dai Trattati e dalle norme comunitarie e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. A questa stregua si perde anche il senso della ‘questione di giurisdizione’, che è rappresentato, come ho ricordato, dalla garanzia di una disciplina del riparto: altrimenti, anche la sentenza che dichiarasse erroneamente l’inammissibilità di un ricorso per tardività diventerebbe, per la stessa ragione, impugnabile per motivi di giurisdizione.<br />
Non mi sembra invece di dover dedicare particolari considerazioni alla soluzione ‘mediana’ che vorrebbe ammettere il ricorso per motivi di giurisdizione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato che abbiano violato ‘in modo grave’ il diritto comunitario. La soluzione ‘mediana’ non risolve alcun problema sul piano pratico<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e sul piano generale non è accettabile, perché rispetto al tema della giurisdizione le soluzioni non possono che essere nette: la violazione si configura perché non è stata rispettata una norma, non perché l’inosservanza della norma sia più o meno censurabile …</p>
<p>4. Con riferimento al caso che ha sollecitato ad indire il seminario odierno (si tratta del ricorso per cassazione proposto da un’impresa, che impugna la sentenza del giudice amministrativo che aveva respinto, perché infondato, il suo ricorso contro un provvedimento di esclusione da una gara d’appalto, ma non aveva esaminato, ritenendole inammissibili, le censure proposte dalla stessa impresa contro l’ammissione alla gara del vincitore), mi sembrano opportune alcune considerazioni preliminari.<br />
Molte volte ci troviamo di fronte a pronunce delle giurisdizioni europee che non risultano pienamente convincenti e che producono comunque effetti importanti su istituti del nostro ordinamento. La qualità delle decisioni dei giudici europei non è sempre elevata e talvolta le pronunce sono qualitativamente meno rigorose di quelle dei nostri giudici nazionali o evidenziano problemi di fondo.<br />
Lo ha ricordato di recente, con garbo, la Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 123/2017, con la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della omessa previsione della revocazione straordinaria rispetto alla sentenza censurata dalla Corte di Strasburgo per violazione della CEDU. La Corte costituzionale rileva che l’assegnazione di un valore preponderante alle pronunce della Corte CEDU è in contraddizione con la circostanza che l’ordinamento CEDU non riconosce neppure il diritto di tutte le parti del processo nazionale di partecipare al giudizio avanti alla Corte europea. A causa dell’assetto proprio del processo previsto dalla Convenzione europea, le affermazioni della Corte di Strasburgo non riescono a tener conto delle ragioni di tutte le parti del processo nazionale.<br />
Alcune sentenze della Corte di giustizia spesso testimoniano una certa confusione fra le diverse condizioni per l’azione, fino ad assimilare insieme legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire. Si tratta di una distinzione che invece è centrale rispetto alla tematica del ricorso incidentale c.d. escludente, echeggiato anche nel caso echeggiato nell’odierno seminario di studi. Rispetto a questa tematica le conclusioni raggiunte negli ultimi anni dalla Corte di giustizia non riescono ancora a convincere e sono meno rigorose di quelle elaborate dal Consiglio di Stato nel 2011, come è stato segnalato dagli interventi più autorevoli della dottrina (a partire da quelli di Villata). La Corte di giustizia sembra dimenticare che la legittimazione a ricorrere è una figura definita dal diritto interno e che la tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione è, nel nostro ordinamento, una tutela di diritto soggettivo (la giurisdizione amministrativa non è dunque di diritto oggettivo, come invece vale in altri Paesi, come la Francia, nei quali chi propone ricorso per ‘excès de pouvoir’ agisce facendo valere un interesse di ordine generale alla legittimità dell’azione amministrativa). E nella stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo si rilevano talvolta contraddizioni e salti logici, come, sempre sul tema del ricorso incidentale, emerge dalla diversità di posizioni rappresentate nella sentenza Hackermüller del 2003, rispetto alla sentenza Fastweb del 2013, e nello stesso tempo dalla circostanza che nella sentenza Fastweb il precedente del 2003 sia stato richiamato come espressione di una continuità d’indirizzo, senza rilevare invece la diversità di situazioni e di conclusioni.  Si deve quindi valutare con grande prudenza la portata delle pronunce della Corte di Lussemburgo, specie di rilievo processuale. Altrimenti si rischia (e ritengo si sia verificato nel nostro Paese rispetto alle sentenze Fastweb e Publigienica) di assegnare ad esse un valore più generale rispetto al caso trattato, valore più generale che, a ben vedere, esse non hanno assolutamente.<br />
In particolare mi sembra che anche la Corte di giustizia non abbia mai dubitato della possibilità di escludere la legittimazione a ricorrere del concorrente a una gara pubblica che sia stato definitivamente escluso, con provvedimento non più impugnabile. La Corte di giustizia ha applicato la sua giurisprudenza maturata sui ricorsi escludenti anche alla controversia in cui l’operatore di cui era ‘sub iudice’ l’esclusione contestava l’ammissione di altri concorrenti (Corte di giustizia 10 maggio 2017, C-131/2016). Mi sembra però diverso il caso dell’operatore la cui esclusione dalla gara sia divenuta definitiva, con sentenza che sul punto non sia più impugnabile: egli non è legittimato a contestare altre vicende della procedura di gara. Le ragioni di prudenza che segnalavo prima valgono dunque anche in questo caso.</p>
<div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>              In particolare era stata prospettata in una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in cui veniva rilevato come l’estensione della giurisdizione esclusiva finisse col pregiudicare anche il ruolo assegnato alla Corte di cassazione dall’ultimo comma dell’art. 111 Cost.; tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 204/2004 non valorizzò questo profilo e dichiarò assorbita la censura.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>              Cass., sez. un., 3 ottobre 206, n. 19667. Devo peraltro osservare come all’affermazione solenne della inapplicabilità della connessione fra cause devolute a giurisdizioni diverse corrisponda, anche nella giurisprudenza della Cassazione, l’adozione di soluzioni non sempre lineari. Per esempio, nell’esame delle complesse questioni sollevate dalla devoluzione al giudice del lavoro delle controversie relative ai dipendenti pubblici con rapporto privatizzato, per le vicende di carattere ‘continuativo’ è stata forgiata una soluzione che ha comportato l’assegnazione della vertenza a una sola giurisdizione: l’esigenza di evitare due cause distinte fra due giurisdizioni separate ha finito col condurre a soluzioni ispirate (sul piano sostanziale, se non su quello formale) sul canone della connessione. Più in generale in materia di vertenze sulle concessioni di beni o servizi, quando siano strettamente correlate le questioni di legittimità della concessione e quelle sui canoni e le indennità, la soluzione prescelta (che è quella a favore della giurisdizione amministrativa) rispecchia, a ben vedere, proprio il criterio della connessione.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Introdurre valutazioni del genere, in termini di ‘gravità’, determinerebbe conseguenze facilmente immaginabili sul piano pratico: quale difensore non riterrebbe configurabile il requisito della gravità nella sentenza censurata per aver violato il diritto comunitario ? E in quali condizioni dovrebbe operare la Cassazione, se dovesse esercitare un sindacato sulla ‘gravità’ della violazione di un diritto, fra l’altro neppure nazionale ?</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Per una sentenza sempre meno ingiusta: uscita di sicurezzadal processo amministrativo e mediazione giustiziale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 18:37:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-una-sentenza-sempre-meno-ingiusta-uscita-di-sicurezzadal-processo-amministrativo-e-mediazione-giustiziale/">Per una sentenza sempre meno ingiusta: uscita di sicurezzadal processo amministrativo e mediazione giustiziale</a></p>
<p>Sommario*: 1.- Il principio di effettività della risoluzione della controversia non può dipendere dalla concentrazione presso il giudice amministrativo di ogni forma di tutela (né basta l’”umiltà” del giudice). 2.- Se sia utile la giustizia non togata per la deflazione e (almeno) per le questioni scientifiche controverse e le nuove</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-una-sentenza-sempre-meno-ingiusta-uscita-di-sicurezzadal-processo-amministrativo-e-mediazione-giustiziale/">Per una sentenza sempre meno ingiusta: uscita di sicurezzadal processo amministrativo e mediazione giustiziale</a></p>
<p><strong>Sommario<em>*</em>: 1.- </strong><em>Il principio di effettività della risoluzione della controversia non può dipendere dalla concentrazione presso il giudice amministrativo di ogni forma di tutela (né basta l’”umiltà” del giudice). <strong>2.- </strong>Se sia utile la giustizia non togata per la deflazione e (almeno) per le questioni scientifiche controverse e le nuove prospettive di sviluppo di scienza e tecnica. <strong>3.- </strong>Profili – solo profili – di giustizia sostanziale. <strong>4.-</strong>L’arbitrato: ma la clausola compromissoria è un preliminare di accordo ex art. 11? <strong>5.- </strong>Il regolamento del ministro della Giustizia 14 febbraio 2017. <strong>6.- </strong>Mediazioni, funzioni amministrative giustiziali, processuali; decisioni amministrative, adjudication, mediazioni arbitrali, conciliazioni previste dal regolamento 2017. <strong>7.</strong>&#8211; Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale nel nuovo codice dei contratti pubblici. </em><strong><em>8.-</em></strong><em>La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle</em><em>: l’introduzione</em><em> del médiateur </em><em>nella giustizia amministrativa francese</em><em>. </em><strong><em>9.-</em></strong><em>Considerazioni dopo la loi. <strong>10.-</strong>Il problema dell’indisponibilità dell’interesse. <strong>11.-</strong>Spunti conclusivi (riflessioni sull’amministrazione per consenso).</em></p>
<p><strong>1. </strong>Tra i temi della giustizia amministrativa dei quali si parla spesso nei convegni, ma quasi sempre nella certezza che non avranno sviluppi in diritto positivo (fase preliminare del giudizio, giudice istruttore, giudice monocratico, per alcune materie, funzione giustiziale dei ricorsi amministrativi non gerarchici) non può non esser annoverato quello concernente l’introduzione nel processo attualmente ordinato dal d.lgs. 21 luglio 2010, n 104, s.m.i. in vigore dal 16 settembre 2010, di casi e questioni da devolvere, per ragioni e nelle circostanze da precisare, a camere di mediazione, conciliazione, arbitrali, o ad organismi di risoluzione alternativa delle controversie, le ormai note adr.<br />
Lo scopo principale e può dirsi generale di siffatta evidenziazione di un tema di riforma della giustizia amministrativa in Italia, oggi ancora “difficile”, è nella realizzazione della “tutela piena ed effettiva” secondo due fonti normative: i “principi della Costituzione” ed “il diritto europeo”. Con questa dichiarazione “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva” esordisce – <em>jus quod utimur</em> – il codice del 2010 all’art. 1 che reca in rubrica “Effettività”.<br />
L’effettività, come principio, la si trova in modo più specifico tra le formule normative contenute nell’art. 7, rubricato <em>Giurisdizione amministrativa</em>, come l’intero capo III del libro primo – disposizioni generali, titolo primo: principi e organi.<br />
Il principio di effettività è, dunque, “realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi”.<br />
E’ facile, dunque, convenire con la prima di queste riflessioni, che risulta dedicata alla (estrema) difficoltà dell’ingresso nel codice del processo amministrativo di mediazioni, arbitrati, fasi e/o organi di conciliazione e <em>alternative dispute resolution</em>: se è nella concentrazione presso il giudice amministrativo la garanzia della tutela degli interessi legittimi e quando il legislatore lo prevede con il dovuto senso del sistema, dei diritti soggettivi, è evidente che una proposta di introduzione di strumenti di giustizia amministrativa alternativi contrasterebbe frontalmente la concentrazione, con le conseguenze paventate dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art.7, co. 7 del c.p.a., di disperdere il bene della vita di una giustizia amministrativa effettiva.<br />
Voluta o no, la condanna degli strumenti alternativi rispetto al complesso TAR-Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, discende, dunque, direttamente dal valore dell’effettività della tutela che nel codice viene ricollegato unicamente alla giustizia amministrativa togata.<br />
Compito di questo contributo è perciò, oltre all’aggiornamento sul pensiero della dottrina e sulla legislazione – almeno di quella collaterale – rispetto al codice del processo amministrativo, quello di offrire uno spunto di riflessione sulla natura di una iniziativa riformatrice ormai in molti ambienti e per molte ragioni auspicata, che nulla ha di politico, al contrario della maggior parte delle riforme della giustizia amministrativa sinora avvicendatesi che – nella stragrande maggioranza dei casi – hanno dovuto atteggiarsi come sistema di esercizio di funzione primaria da armonizzare con il potere e le prerogative dell’esecutivo, da una parte, e dall’altra come regolazione di un servizio sempre più necessario alla società postindustriale dei conflitti con le pubbliche Amministrazioni – le pubbliche burocrazie, anzitutto.<br />
Chi voglia seguire l’<em>iter</em> delle riforme della giustizia amministrativa cui accenniamo e spendere riflessioni sulla loro motivazione politica potrà leggere una ancor recente sintesi delle trasformazioni della giustizia amministrativa e prendere posizione sulle prospettive ivi delineate.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a><br />
Merita, tuttavia, di essere rimarcato, qualunque sia la conclusione dell’analisi prospettata, il <em>caveat</em> espresso dall’A, con estrema prudenza “Dobbiamo solo evitare il rischio che dallo Stato di diritto (<em>Rechtsstaat</em>) si passi allo Stato dei giudici (<em>Richterstaat</em>): e ciò richiede in primo luogo un atteggiamento “responsabile” da parte di un giudice che faccia dell’ “umiltà”, secondo il monito di Calamandrei, la virtù “correttiva” e compensativa del potere a lui attribuito”. Può forse dirsi che il costume dell’umiltà del giudice non sia sufficiente a razionalizzare l’organizzazione di un potere neutrale che ha per oggetto la decisione di tutti i ricorsi contro provvedimenti o comportamenti dell’Amministrazione; tuttavia esso predispone alle necessarie assunzioni di consapevolezza e di responsabilità se il numero dei ricorsi si incrementi anno dopo anno senza possibilità di analogo incremento del corrispondente numero di sentenze.</p>
<p><strong>2. </strong>Da questa professione di fede verso la necessaria correzione-<em>balance</em> di un vero e proprio potere sconfinato – che inutilmente qualche giurista continua a definire, con l’ottimismo della ragione, inoltre facendo riferimento alla <em>maggioranza silenziosa</em> che caratterizza tuttora la magistratura italiana, funzione giurisdizionale –, dalla circostanza, in particolare, secondo la quale non pochi magistrati preferiscono esprimersi nei limiti richiesti dalle regole di legge all’interno di una determinata specie di processo, soltanto dopo aver ricercato o diretto la ricerca delle prove nel rispetto sostanziale delle regole del contraddittorio e soltanto dopo aver maturato un intimo convincimento emanano la sentenza con la motivazione più esaustiva e sintetica nello stesso momento, può prendere le mosse una riflessione che una volta di più ha ad oggetto le figure giustiziali alternative, più spesso cooperanti, rispetto ad una magistratura afflitta in ogni ordine, grado e specialità da un eccesso di domanda di giustizia che non può non influire negativamente sui risultati concreti che la giustizia come organizzazione è in grado di dare nel nostro ordinamento e nella realtà sociale che dovrebbe esprimerlo e “aggiornarlo”.<br />
In altri termini, il tema delle istanze alternative-collaborative rispetto al processo giurisdizionale può essere affrontato utilmente (e non v’è dubbio che un’utilità sarebbe preziosa in termini di riduzione drastica dei tempi della giustizia) da quei protagonisti del processo togato, giudici e avvocati, che non coltivano aspirazione diversa da quella di dare giustizia e, rispettivamente, di dare difesa che possa in ogni stato e grado del giudizio servire al cittadino.<br />
Se, viceversa, dovessimo invitare a partecipare costruttivamente e, s’intende bene, criticamente attori della giustizia legati ad altre, comunque diverse, finalità come quella di giudicare in quanto potere-dovere senza giustificazione e di dover tendere, in ogni caso, alle utilità derivanti dal suo esercizio nella convinzione che il giusto processo di cui all’art. 111 Cost. sia realizzabile soltanto dal giudice togato e dall’avvocato che restino legati esclusivamente alle liturgie codificate, dovremmo affrontare in una fase preliminare della ricerca l’ostacolo derivante dal convincimento (nutrito dalla maggioranza dei protagonisti della giustizia) di non poter fare affidamento – per ottenere la tutela necessaria – su strutture giustiziali non togate. Ma in questo caso si dovrebbe concentrare l’attenzione in particolare sul punto che nella prospettiva qui proposta non rileva il valutare se sia preferibile la giustizia togata o quella giustiziale: si tratta, in realtà, soltanto di entrare, come suol dirsi, nell’ordine di idee dell’utilità, e per ottenere la deflazione in generale della massa di domanda di giustizia, e con riferimento particolare a quelle sempre più legate ad aspetti scientifici che presentano questioni tuttora controverse, non esaudite – in realtà – per l’estrema difficoltà nella quale talora i giuristi s’imbattono nell’ avvicinare sulla stessa linea culturale che è loro propria le questioni – sempre più in incremento – scientificamente controverse e quella che evidenzia una base in punto di fatto di incerta o troppo complessa, dunque spesso assai opinabile, individuazione.</p>
<p><strong>3. </strong>A ben guardare, l’impatto della <em>regula juris</em> con le cd. scienze esatte ha sempre messo in luce difficoltà di compresenza che possono definirsi ontologiche.<br />
Anche durante la stagione ottocentesca delle codificazioni, la progressiva dilatazione dell’economia industriale in tutto l’occidente ha provocato una rapida obsolescenza delle normazioni positive, soprattutto con riferimento ai rapporti contrattuali, assai diversi essendo quelli connessi a processi industriali rispetto a quelli commerciali e agricoli, oggetto quasi esclusivo delle precedenti regole, di esordio in epoca moderna dell’intervento normativo dello Stato nell’economia.<br />
Per quanto concerne il diritto amministrativo, la nostra legge sul procedimento 1990, n. 241 s.m.i. non va oltre la distinzione tra attività consultiva (art. 16) e valutazioni tecniche (art. 17): e addirittura, nel caso in cui queste ultime siano di competenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, l’assenza del contributo tecnico-valutativo blocca il procedimento (fatte salve le implicazioni della nuova disciplina della conferenza di servizi).<br />
Sul piano del processo amministrativo si registra la previsione dell’ammissibilità di un intervento del consulente tecnico nominato dal TAR o dal Consiglio di Stato, sin dalla legge n. 205 del 2000.<br />
Senonchè, prescindendo dalla scarsa applicazione che, nella prassi, ha ottenuto l’istituto, è emersa almeno la dimostrazione della consapevolezza, nel legislatore, dell’inarrestabile intensità di uno sviluppo della scienza applicata, sempre più esteso, ormai globalizzato, come nei settori del <em>food</em>, della produzione dell’industria farmaceutica, della medicina, della meccanica generale, dei nuovi tipi di colture agricole, dei diversi mezzi di trasporto pubblico, delle varie regolazioni chimiche, dell’energia e delle sue fonti, dei nuovi traguardi e nuovi diritti industriali, degli interessi proprietari ormai diversi da quelli più tradizionali, ecc.<br />
La risposta in sede giurisdizionale alle questioni proprie dei rapporti giuridici in questi numerosissimi – quanto “pesanti” – settori non può limitarsi alla nomina del c.t.u. (che rischia di decidere in solitudine la causa, come avviene spesso nel processo civile), trasformandosi da ausiliare, mediante consulenza, in sostituto del giudice almeno per tutte le questioni scientifiche controverse.<br />
Come è accaduto nel giudizio amministrativo olandese, tedesco e francese, la base comune della giurisdizione generale di legittimità si è arricchita con meccanismi giustiziali che – nella fase preliminare del processo o prima che questo sia incardinato &#8211; entrano più agevolmente – devono farlo – nel merito delle questioni scientificamente controverse nella veste di camere di mediazione, conciliazione, arbitrali e di organismi di risoluzione alternativa delle controversie.<br />
Nel nostro ordinamento, peraltro, si registra, almeno a livello di diritto positivo, un <em>novum</em> non trascurabile. Si tratta di un regolamento del ministro della Giustizia (14.2.17, n. 34, in g.u. n. 70 del 24.3.17) che sembra essere passato sotto silenzio. In attuazione della legge professionale forense, in esso si prevede l’istituzione – non obbligatoria &#8211; presso i Consigli dell’Ordine, di Camere di conciliazione, arbitrali ed anche di adr che espressamente possono decidere – come vedremo &#8211; controversie in materia di diritto amministrativo.<br />
Tutti gli avvocati iscritti all’Ordine sono qualificati come potenziali arbitri.<br />
Sta al legislatore del processo amministrativo inserire queste figure, in quello francese riassunte nella figura del <em>médiateur </em>dal novembre 2016, almeno in tutte le controversie che necessitano di una valutazione neutrale su aspetti tecnico-scientifici la cui cognizione diretta non può esigersi compiutamente dal giudice amministrativo.<br />
Tanto l’effetto deflattivo quanto un significativo avvicinamento all’obiettivo della giustizia sostanziale derivano dalla prospettata innovazione degli aspetti decisori e istruttori del diritto amministrativo.</p>
<p><strong>4. </strong>A differenza dell’ordinamento della giustizia francese che con la recente l. 2016-1547 del 18 novembre 2016, titolo secondo, ha visto l’introduzione nel codice di giustizia amministrativa delle modifiche necessarie per un inserimento su ampia scala della mediazione nelle controversie comunque partecipate da un organo o un soggetto amministrativo (in consonanza con la principale caratteristica del processo amministrativo d’oltralpe che – come è noto &#8211; è dotato di un <em>juge de l’administration</em>, anziché <em>administratif</em>)<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, nel c.p.a. non v’è alcun cenno alla funzione di mediazione, né se ne incontra la presenza in precedenti normazioni sul giudizio amministrativo.<br />
Quanto all’arbitrato, dell’istituto si occupa esclusivamente la norma di cui all’art. 112, comma secondo, lett. e) del c.p.a. dove l’azione di ottemperanza viene estesa all’attuazione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato arbitrale.<br />
Tuttavia, se non nel codice, nella legge n. 205 del 2000, all’art. 6 è esplicita la previsione che tutte le controversie in materia di diritti soggettivi nelle quali sia coinvolta una pubblica Amministrazione – dunque tutte le fattispecie della giurisdizione esclusiva – sono compromettibili in arbitri.<br />
Anzi, deve dirsi che la dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo disputato su posizioni opposte in ordine alla natura interpretativa della disposizione di legge sopravvenuta al momento dell’avvio del nuovo millenio o, viceversa, innovativa, avente pertanto effetto di rimozione di un precedente divieto<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Con la conseguenza inevitabile di considerare legittime ed efficaci anche clausole compromissorie contenute in documenti contrattuali – ad es. disciplinari di appalto, o capitolato d’oneri di concessione di bene o di servizio pubblico – formati antecedentemente all’entrata in vigore della l. 205/2000; o, viceversa, nulle, in quanto non sorrette da alcuna norma di legge, pertanto rientranti nel perimetro dell’indisponibilità da parte di organi amministrativi dell’interesse pubblico da essi perseguito. E’ prevalsa la seconda tesi, data l’assenza di qualsiasi cenno ad effetti retroattivi nella formulazione dell’art. 6 della <em>novella</em> del 2000: ma permane, nella questione ancòra aperta, il dissenso di larga parte della dottrina che, fondando anche sui lavori parlamentari, collega alla sola presenza di diritti soggettivi la compromettibilità in arbitrato di ogni controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Sul rapporto tra clausola arbitrale prevista dall’Amministrazione in un disciplinare contrattuale e la proposta di accordo ex art. 11, l. 241/1990 s.m.i. non sembra si sia approfondito l’aspetto che consentirebbe di riproporre a pieno titolo un arbitrato quale mezzo di risoluzione ordinaria delle controversie in materia di contratti pubblici, avente origine in una clausola contrattuale voluta dall’Amministrazione.<br />
Ben s’intende con regole precise che escludono, da una parte, le prassi delle maggioranze sempre favorevoli all’istante privato, applicando la speciale disciplina di cui agli artt. 209 e 210 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, con il suo correttivo 55/2017, e, dall’altra, escludono l’applicabilità della norma sul recesso unilaterale dell’Amministrazione dall’accordo di cui al co. 4 dell’art. 11 (nella specie, l’accordo sull’esperibilità dell’arbitrato, dopo l’ultima autorizzazione oggi richiesta).</p>
<p><strong>5. </strong>Sta di fatto che il Ministro della giustizia, in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 1, co.3 e 29, co. 1, lett. n), di riforma della risalente legge professionale degli avvocati, ha emanato il 14 febbraio 2017 un “regolamento” (in g.u. 24 marzo 2017 n. 70, (all. 1), disciplinato come fonte di diritto dalla l. 23 agosto 1988, n 400, art. 17, co. 3, dopo aver ottenuto i pareri del 22 aprile 2016 del CNF, del 30 agosto 2016 del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, infine l’assenso politico delle Commissioni parlamentari.<br />
Il regolamento anzitutto ha per oggetto e finalità – come prevede l’art. 1 – la disciplina della costituzione di camere arbitrali e di conciliazione, nonché degli organismi di risoluzione alternativa “<em>delle controversie di cui all’art. 29, co. 1, lett. n) della l. 31.12.2012, n. 247</em>”.<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a><br />
È ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati che è attribuita la facoltà (“<em>possono, anche d’intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto</em>”) (art.3) di costituire camere arbitrali e di conciliazione “<em>per l’amministrazione delle procedure arbitrali di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</em>”.<br />
La Camera, dotata di autonomia anche “economica”, opera “<em>presso la sede del COA ove è istituita</em>” e si avvale del suo personale: i componenti il Consiglio direttivo sono nominati nella misura varia di tre, cinque, sette a seconda che il numero degli avvocati iscritti all’Ordine -200, 1.000,5.000- dal COA tra i soggetti dotati di particolari requisiti.<br />
Il Consiglio direttivo elegge liberamente un presidente e tiene l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, elenco che si forma a domanda documentata degli avvocati aspiranti. È il Consiglio direttivo che designa l’arbitro o il conciliatore secondo una rotazione, ma anche le parti possono direttamente attingere all’elenco, scegliendo di comune accordo un presidente del Collegio arbitrale.<br />
Le aree di competenza professionale – tema fondamentale – sono sei, elencate nella Tabella A allegata al regolamento, con precedenza per le fattispecie privatistiche, ma anche comprendendo, in terza posizione, il diritto finanziario e, in quinta, il diritto amministrativo.<br />
Deve dedursi dalla laconicità delle norme regolamentari in esame che il contenuto della funzione degli arbitri o conciliatori emergerà dallo stesso Statuto, così come le modalità dell’azione arbitrale o conciliativa, le sue forme e la sua conclusione in vista dell’estinzione del contenzioso e della prevenzione di quello giurisdizionale; lo Statuto deve infatti contenere:” <em>a) la denominazione della struttura; b) lo scopo; c) la sede;</em> <em>d) i criteri per l’adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi</em>”.<br />
E’ evidente che la fonte del regolamento delegato è ammessa dall’ordinamento anche per questo genere di attività, ma non può ritenersi che ogni COA approvi uno Statuto della “sua” Camera significativamente diverso da quello di altri, visto che sono in gioco diritti soggettivi ed interessi legittimi.<br />
E’ altresì da ritenere che quest’iniziativa rappresenta forse la rottura del ghiaccio che sinora ha tenuto lontana tutta la giustizialità dagli affari contenziosi amministrativi, più in generale dai rapporti tra amministrazione e cittadino connotati dalla presenza del potere: ma essa – come vedremo &#8211; dovrà esser seguita da altra normazione sulle funzioni giustiziali delle nuove figure e sugli aspetti procedimentali, anche con riferimento all’ uniformità, almeno sostanziale, ed alle difformità dei vari processi.</p>
<p><strong>6. </strong>Ma prima di soffermarsi su alcuni dei principali lineamenti della legge francese del 18 novembre 2016, n. 2016-1547 è opportuna una ricognizione <em>summatim </em>del nostro ordinamento alla ricerca di casi di mediazione arbitrali oltre quelli previsti da norme di diritto di procedura civile che dal d.lgs. 2010 n. 28, s.m.i. ricevono modifiche frequenti che consistono nell’incremento progressivo dell’obbligatorietà – a pena di inammissibilità della <em>vocatio in jus</em> – del procedimento di conciliazione-mediazione preventivo.<br />
(a)        Vi è anzitutto da considerare il progressivo affermarsi della mediazione nel processo tributario che si svolge, su ricorso del contribuente dinanzi alle Commissioni provinciali e regionali. Sulla stessa linea dell’istituzione del Garante del contribuente, il Parlamento, con l. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 <em>bis</em>, ha introdotto la mediazione in questi giudizi. Ripreso il tema nel 2013, con la legge 27 dicembre, n. 147, soltanto dopo la sentenza della Consulta 16 aprile 2014, n. 98 – favorevole alla legittimità costituzionale dell’istituto – il legislatore ha ritenuto di poter compiere un ulteriore avanzamento nella materia, pervenendo all’affermazione dell’obbligatorietà della mediazione nel processo tributario per le controversie dal valore non superiore ad euro 20.000= (cfr. d.lgs. n. 156 del 2015) a partire dal 1^ gennaio 2016. Con successiva ordinanza 15 febbraio, n. 38 la Corte costituzionale ha confermato la conformità dell’istituto della mediazione nel processo alla Costituzione<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> .<br />
Non può trascurarsi che la c.d. mediazione nel processo tributario si risolve generalmente in una obbligatoria revisione degli elementi costitutivi dell’iniziativa sanzionatoria assunta dall’ufficio fiscale competente nei confronti di un contribuente. Se la c.d. mediazione – cioè la revisione suddetta – è richiesta dal contribuente quale atto preliminare nel contraddittorio processuale, l’ufficio dovrà tornare con nuova istruttoria sull’oggetto dell’istanza privata, pervenendo o alla conferma del precedente assunto o alla sua modifica, o al ritiro della pretesa fiscale risultata erronea-illegittima in sede di revisione obbligatoria (c.d. mediazione).<br />
Nel panorama degli strumenti di giustizia alternativi a quella ordinaria la c.d. mediazione tributaria, dunque, rappresenta forse un primo tentativo, in teoria di notevole rilievo, di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino: senonchè non possono riconoscersi in essa quegli elementi di terzietà, neutralità, ecc., che sono propri della risoluzione di controversie per mezzo della mediazione, facoltativa o obbligatoria.<br />
(b)       Gli Uffici elettorali e l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione costituiscono due esempi di organismi pubblici assimilabili alla volontaria giurisdizione almeno con riferimento all’Ufficio del referendum e che dirimono fuori della giurisdizione ordinaria controversie di particolare e profondo valore sociale.<br />
Sono, infatti, coinvolti nelle rispettive pronunce, sempre precedute da difese scritte di portatori di interessi, anzitutto politici e di cittadini, interessi costantemente generali, come quelli dell’ammissione di tutte le liste di candidati – che dev’essere la regola, l’esclusione dovendo essere relegata nella zona dell’eccezione, dovuta a gravi e chiari difetti e violazione di legge – nella formazione delle liste elettorali o nell’enunciazione dei quesiti referendari ritenuti ammissibili tra quelli posti dai cittadini richiedenti la consultazione popolare.<br />
(c)       Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, composto da settantasei membri, trentanove dei quali privi di qualsiasi legame funzionale o burocratico con organi di governo, destinatari di una messe notevole di funzioni tra le quali l’espressione delle valutazioni tecniche nei confronti di progetti di opere pubbliche provenienti da diverse amministrazioni, anche decentrate, dello Stato, degli enti territoriali, di qualsiasi ente pubblico la richieda o la <em>debba</em> richiedere). Il confronto tra le esigenze dell’organo che sottopone la sua progettazione al Consiglio superiore e quelle, sempre prevalenti, di giustizia nelle scelte concernenti le opere pubbliche, che devono essere anzitutto fedeli alle regole della migliore tecnica e tecnologicamente aggiornate, è spesso risolto con il ricorso ad un contraddittorio assai utile tra periferia, anche statale, e centro: come sempre, la decisione amministrativa, massime se intrisa della c.d. discrezionalità tecnica deve scaturire da un equilibrato, se pur non sempre sufficientemente ampio, contraddittorio che garantisce l’intrinseco valore giustiziale della conclusione attinta al termine di un confronto tra esigenze sociali e finanziarie espresse nel primo progetto e quelle tecniche e della sicurezza che connotano la competenza “superiore” del Consiglio.<br />
(d)       Di particolare interesse è la funzione giustiziale affidata dall’ordinamento ad alcune autorità amministrative indipendenti. Si fa succinto riferimento al potere dell’Agicom di sanzionare con multe, previo contraddittorio, le violazioni di legge e di regole tecniche realizzate da soggetti attuatori di comunicazioni, come gestori di imprese televisive, telefoniche dei diversi tipi, postali, ecc.; o come l’Antitrust che irroga sanzioni economiche di valore equivalente a quello della locupletazione indebitamente conseguita nei confronti di società e operatori economici in generale responsabili di un abuso di mercato realizzato anzitutto mediante un <em>trust</em> , con conseguente falsificazione del mercato, e mediante abuso di posizione dominante, monopolio innaturale ottenuto e mantenuto del tutto al di fuori delle regole della concorrenza che l’Antitrust deve applicare.<br />
(e)       Una prospettazione teorica assai nota vede nella Costituzione (artt. 113, 103, 97, 2^co.) la fonte di un regime di indipendenza dal potere politico dei funzionari, anzitutto dei dirigenti, pubblici, sì che essi possano svolgere la funzione di garanzia e difesa dei diritti sociali, come, del resto, di quelle individuali, almeno negli spazi non coperti da riserva, originaria o sopravvenuta, in favore della sfera politica, ed anche quando questa si estende troppo, come in democrazia non è consentito.<br />
Certo non sbaglia la dottrina dominante nel ritenere che il traguardo dell’evoluzione dello Stato contemporaneo possa identificarsi in un’amministrazione concepita pacificamente come un “corpo di legisti, ossia personale applicato a conoscere le leggi” una volta che la discrezionalità amministrativa sia stata sostanzialmente ricondotta nelle categorie dell’interpretazione giuridica…. “giudice e funzionario amministrativo risultano, così, fortemente apparentati”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><br />
Ma è altrettanto certo che un traguardo come questo non si trova dietro l’angolo soprattutto nel nostro sistema politico, caratterizzato da forti oscillazioni, ma sempre pronto ad accumulare potere in mano al Governo ed ai singoli ministri, senza neanche ipotizzare seriamente che un corpo amministrativo burocratico possa assumere o portare avanti iniziative eterodosse nei confronti di un potere politico che sempre più latamente tende a legittimare categoria per categoria i pubblici dipendenti con il metodo dell’affiliazione ideologica in cambio dell’avanzamento nella carriera (ad esempio, trasformando spesso il contratto sulle <em>performances</em> dei funzionari in una verifica di affiliazione almeno sostanziale al partito di governo). Ma dalla normativa – va riconosciuto – coraggiosa, sulla competenza dei dirigenti per tutti gli atti di gestione dell’interesse pubblico potrebbe scaturire, in un tempo non lontano, una visione del pubblico funzionario che – indubbiamente avendo ottenuto il giusto spazio di attività nell’organizzazione – ne ponga in chiara luce una funzione garantista, finalmente esercitata non <em>contro</em> ma con il potere pubblico, trasformandolo, dunque, in vera e propria funzione amministrativa. Quest’ultima è sempre meritevole di essere esercitata in favore dell’interesse comune che l’intero gruppo di cittadini con le loro diverse attività esprime volta a volta, a fruire di prestazioni amministrative idonee a garantire il loro benessere<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> senza esorbitare da competenze e attribuzioni affermate nell’ordinamento e rispettate, per fondare sempre più fermamente le garanzie di legittimità-efficacia e di opportunità-proporzionalità.<br />
(f)        Di interesse sono anche le funzioni delle Commissioni giudicatrici di concorsi nel pubblico impiego e nelle gare ad evidenza pubblica: che <em>l’adjudication</em> debba rappresentare una determinazione amministrativa proporzionata dell’interesse privato ad ottenere dall’autorità un vantaggio anzitutto economico (contratto di lavoro pubblico o contratto d’appalto) con quello pubblico della scelta del miglior candidato o della migliore offerta non è deducibile in dubbio. Che si tratti di un Collegio la cui <em>mission</em> non è abbastanza lontana da quella di una a.d.r. è altrettanto plausibile: infatti, l’indipendenza dell’interesse privato è totale, quella dell’apparato pubblico totale dovrebbe essere come dimostra la finalità in forza della quale queste due categorie di collegi amministrativi vengono previste e, all’occasione, istituite quali organi straordinari e temporanei delle amministrazioni in favore delle quali essi devono ricercare la migliore scelta nell’interesse pubblico più conveniente; e questo fine non si raggiunge se, patologicamente, la Commissione non riesca ad esprimere più che indipendenza, <em>neutralità</em>, come è stato osservato di recente<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, nel senso di atteggiarsi in una condizione di piena indifferenza in ordine all’esito, all’effetto economico-sociale del procedimento di sua competenza.<br />
(g)       Diversamente, tutte le figure dell’amministrazione dell’economia e della finanza, come l’arbitro finanziario recentemente istituito presso la Consob, il Corecom, collegio regionale di mediazione per le telecomunicazioni tra cittadini e compagnie telefoniche, l’esperto indipendente della Banca d’Italia nella valutazione dei beni immobili per le contrattazioni di enti pubblici, i vari garanti bancari e l’intera rete delle garanzie per i consumatori o gli utenti delusi dal prodotto acquistato, o impediti nella fruizione del servizio garantito da un contratto o da una norma di legge o regolamento quanto ad un determinato servizio pubblico<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, costituiscono figure di notevole interesse per chi voglia approfondire il funzionamento degli organi collegiali che dirimono controversie.<br />
Assai spesso, si esclude la necessità del ricorso al giudice ordinario, per le questioni insorte in rapporti economici di tipo paritario e regolato da norme di diritto privato senza dubbio sufficienti a modellare e offrire una giustizia “privata” che non sembra incontrare, almeno nella generalità dei casi, critiche di inefficienza o di parzialità, anzi gode di un <em>favor</em> che cittadini ed imprese, non tenuti, per giunta, a ricorrere ad avvocati, sono disposti ad accordare al Collegio di garanzia, senza ulteriormente dover agire con un’iniziativa giudiziaria dal peso e dal tempo quasi sempre sostanzialmente insopportabili<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
(h)       Dopo il loro riordinamento, ai sensi della l.r. 28 dicembre 1993, n. 580 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono state destinatarie di compiti organizzativi di conciliazioni tra le parti in conflitto mediante tre leggi ulteriori<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Si è trattato della prima, concreta riforma organica delle attività conciliative in materia di commercio e di industria, affidata dall’ordinamento alle CCIAA che, anche in forma associata, hanno costituito commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese produttive e loro interlocutori commerciali, consumatori dei prodotti oppure utenti di servizi gestiti dalle imprese. L’esenzione fiscale degli atti della procedura conciliativa ha certamente favorito il successo degli arbitrati e delle conciliazioni camerali, soprattutto della conciliazione, che, pur dopo la riforma generale della mediazione dettata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificata dall’art. 84 del decreto legge “del fare” del 21 luglio 2013, n. 69 (convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98), ridefinita “mediazione”, è rimasta nella competenza delle commissioni costituita dalle Camere di commercio.<br />
Le garanzie di neutralità e professionalità offerte da siffatte Commissioni nel corso di un’attività di pretto interesse pubblico sono state sempre presenti nell’esercizio dei delicati compiti di mediazione-conciliazione: ed il loro progressivo affermarsi sembra potersi spiegare con il rilievo della tendenza – ormai evidente nella legislazione di vari settori economici – all’introduzione di tecniche giuridiche di composizione extragiudiziale delle controversie. Si può osservare in proposito, ad es., che, pur in mancanza degli appositi regolamenti che, in base alla norma di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 24, lett. b, istitutiva dell’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avrebbero dovuto essere emanati dal Governo per definire i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato, in contraddittorio, presso l’autorità, quest’ultima ha ritenuto di poter adottare <em>sponte </em>con propria deliberazione (9.4.2005, n. 42) le necessarie “<em>Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la riduzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell’energia elettrica e del gas</em>” anticipando in tal modo una tutela giustiziale che soltanto dopo l’emanazione delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 1999, ha visto il legislatore italiano emanare due d.lgs. successivi. Il primo che fondava un obbligo di aprire procedure di conciliazione soprattutto a tutela dei clienti finali; il secondo – d.lgs. n.130/2015 – che, recependo la Direttiva 2013/111 UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, ha riformato il codice del consumo (approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) con l’istituire un nuovo titolo – il II bis – dedicato alla “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”.<br />
Inoltre, ivi viene felicemente introdotta quale alternativa all’arbitrato amministrativo, una procedura giustiziale su reclamo del cliente all’autorità che può anche irrogare sanzioni pecuniarie, ciò che raramente è accaduto dato che la percentuale di rispetto delle decisioni dell’autorità ha raggiunto il 100%. Successivamente l’autorità ha adottato il TICO, testo integrato della conciliazione per le controversie tra clienti e utenti finali (delibera 209 del 2016) che prevede una procedura con le caratteristiche dell’ampio ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo; inoltre prevede una specifica gradualità applicativa per le controversie tra gli utenti finali del servizio idrico integrato ed il gestore; la natura giuridica di condizione di procedibilità per l’azione giudiziale (che si considera realizzata se il primo incontro, nel termine di trenta giorni dalla domanda, si conclude con l’intervento degli interessati, anche senza accordo; l’obbligo partecipativo in capo agli operatori per le controversie instaurate dagli utenti finali; il valore giuridico di titolo esecutivo del verbale di conciliazione; la previsione di procedure alternative al servizio di conciliazione.<br />
Il d.lgs. n. 28, istitutivo – com’è noto – dell’obbligo di un tentativo di conciliazione pre-giudiziale, ha trasformato lo “storico” tentativo di conciliazione pre-giudiziale rispetto al processo del lavoro, rendendolo facoltativo. Forse siffatta scelta – a tutta prima incomprensibile – è stata frutto anche delle lamentele espresse dai responsabili di uffici pubblici convocati dagli ispettorati del lavoro, per esprimere un eventuale consenso alla conciliazione pre-giudiziale delle pretese del lavoratore. Pur se sicuri di non ottenere alcun successo in giudizio i dirigenti pubblici hanno quasi sempre negato il consenso alla conciliazione per proteggersi anzitutto da una contestazione di danno erariale; ma nel caso di un’offerta del lavoratore particolarmente favorevole – formulata per ottenere subito un risultato economico, anche con una riduzione del 50% del <em>quantum</em> della domanda – il rifiuto del funzionario pubblico responsabile avrebbe finito per causare quasi sempre un ingente danno erariale. Nella forbice il lavoro pubblico non poteva resistere, sicché sommando questa ad altre ragioni, come quella dell’appesantimento del processo del lavoro, l’intera fase pregiudiziale di conciliazione è diventata facoltativa (ed è sostanzialmente scomparsa dal processo del lavoro).<br />
(i)        Infine ANAC è, sì, organo competente a conciliare l’interesse pubblico con quelli privati meritevoli di riconoscimento &#8211; talora promozione – e tutela, ma nello stesso tempo è destinataria di compiti diversi che ne fanno un’amministrazione prevalentemente preposta al controllo delle procedure di appalto pubblico, per ostacolare il fenomeno corruttivo che in esse ed in altri procedimenti si annida da sempre nel nostro sistema.<br />
Non essendo disponibile per il cittadino o l’impresa se non come autori di una sollecitazione ad intervenire in episodi determinati contro gli autori della corruzione o della illegittimità, non riteniamo di potercene occupare in questo breve studio.<br />
(l)        Come abbiamo osservato, non può trascurarsi che in definitiva proprio un ministro italiano abbia regolamentato una forma pre o infragiudiziale di <em>conciliazione</em>, oltre ad “aprire” ad arbitrati e <em>a.d.r.</em>, affidando alla competenza statutaria di ciascun Consiglio dell’ordine degli Avvocati il compito di attivarsi per costituire un minimo di organizzazione interna ma nello stesso tempo non subordinata al Consiglio, intendendo ampliare significativamente l’originaria trama normativa della mediazione pre-giudiziaria prevista dalla prima legge in materia – l. 18 giugno 2009, n. 69 e, soprattutto, del d.lgs. attuativo, 4 marzo 2010, n. 28 – che era giunta fino a ricomprendere per tutte le specie di cause civili e commerciali, amministrative, finanziarie e internazionali di competenza , tuttavia, del solo giudice ordinario talora l’obbligo, talaltra la facoltà di mediazione.<br />
Infatti, l’art. 29, 1^ co., lett. n) della <em>Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense</em> ha previsto che ogni COA “può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità al regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 e con le modalità dallo stesso stabilite”. Il regolamento prevede l’entrata in vigore delle sue disposizioni per “le camere arbitrali e di conciliazione dell’avvocatura già costituita alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data”. Dunque le Camere arbitrali e di conciliazione già attive presso alcuni Consigli dell’Ordine, ovviamente con proprie e diverse regole, devono essere uniformate dal 24 settembre 2017 alle previsioni del regolamento 34/17.<br />
Ma è evidente che né la legge recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense n. 247/2012, né il regolamento – né gli statuti potranno ampliare i confini della legge – che non vanno oltre la costituzione delle nuove figure giustiziali alternative al giudice togato, nulla disponendo tanto in ordine agli aspetti dinamici, non solo dell’ammissibilità delle procedure alternative nei confronti particolari della pubblica amministrazione, quanto con riferimento alla differenza tra coinvolgimento delle figure giustiziali nei rapporti giuridici dei privati con amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto diritti soggettivi o interessi legittimi, con previsione espressa di una loro collocazione pre-processuale, nel procedimento, di formazione dell’atto, e, al contrario, operatività all’interno del processo amministrativo e in quale fase.<br />
Quest’ultima alternativa sembra doversi risolvere, almeno allo stato, nel senso dell’intervento pre-processuale, una conciliazione, un arbitrato, una procedura alternativa concordata tra le parti (qui ci si allontana dalla realtà di oggi) per la risoluzione di dispute altrimenti difficili da superare. Si tratterebbe, in definitiva, di accordi, già previsti nella l. 241 del 1990 s.m.i., tanto se integrativi quanto se sostitutivi di provvedimento (art.11): per raggiungere i quali il responsabile del procedimento può fissare un calendario di incontri con gli interessati. Tuttavia l’amministrazione può protestarli per pubblico interesse corrispondendo un indennizzo; mentre è tuttora presente la preoccupazione dei responsabili dei procedimenti i quali temono che il loro operato nella direzione dell’amministrazione per accordi possa offrire spunto per una imputazione di danno erariale.<br />
È certo che accordi integrativi di basso profilo e peso economico (come nel caso di occupazione d’urgenza di un fondo agricolo che viene lasciato in uso al proprietario fino al raccolto) ricorrono abitualmente, mentre accordi sostitutivi non si concludono se non tra amministrazioni diverse; anche tra queste ultime e soggetti privati, ma solo quando vi sia certezza adeguata della c.d. copertura politica dell’operazione, che riduce il rischio.<br />
Si tratta di casi, anche frequenti, comunque riconducibili soprattutto all’obbligo di collaborazione leale tra istituzioni piuttosto che a regolamenti di interessi pubblico-privati compresenti e armonizzabili.<br />
L’intervento del legislatore potrebbe, proprio in questi casi, rendere obbligatorio – per fattispecie determinate – il tentativo di accordo tra l’ufficio amministrativo ed il destinatario dell’esercizio della sua attività (involgente interessi legittimi o diritti soggettivi).<br />
Può forse concludersi che il punto di arrivo segnato dal regolamento ministeriale è, dunque, certamente rilevante ma tutt’altro che sufficiente a consentire l’avvio di un’attività conciliativa o giustiziale di qualche spessore nelle controversie nelle quali sia stato già proposto un ricorso giurisdizionale, ricorso che, ovviamente, continuerà a monopolizzare la scena della giustizia amministrativa fino a quando il legislatore non decida di promuovere, fuori e dentro il processo amministrativo, aspetti dell’esercizio garantito di funzione giustiziale.</p>
<p><strong>7. </strong>Il nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dedica nella parte VI un titolo I al “Contenzioso”, articolato in due capi, il primo sui “Ricorsi giurisdizionali” (art. 204); il secondo, sui “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”.<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><br />
Trascurando il primo capo, il secondo appare d’interesse per ciò che dobbiamo dire.<br />
In esso si intitola espressamente ai rimedi alternativi rispetto al ricorso al giudice un complesso di norme che prendono le mosse dalla conferma con nuova formulazione degli accordi bonari in merito alle riserve scritte dall’appaltatore pubblico sui libri contabili “fino al momento dell’avvio del procedimento stesso” qualora l’importo economico dell’opera dedotto nel contraddittorio da parte dell’impresa affidataria risulti variato in un <em>range</em> che va dal 5 al 15% dell’importo contrattuale.<br />
Il rup deve attivare il procedimento specifico prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di regolare esecuzione: sulla base della tradizionale “relazione riservata” del direttore dei lavori, egli valuta in via preliminare le riserve in punto di ammissibilità e di apparente fondatezza per il raggiungimento del limite quantitativo minimo del 5% del valore dell’opera che legittima il procedimento. Entro quindici giorni può essere da lui avviato il sub procedimento arbitrale chiedendo alla Camera arbitrale una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto: tra i cinque sarà scelto l’esperto incaricato della formulazione dell’accordo bonario. Si tratta di una scelta effettuata d’intesa tra l’affidatario ed il rup e in caso di disaccordo l’esperto sarà nominato dalla Camera arbitrale che ne fisserà anche il compenso<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Di rilievo è altresì la disciplina (art. 208) della transazione che può risolvere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti da contratti per lavori pubblici, servizi o forniture, ai sensi delle norme del cod. civ., “solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire rimedi alternativi rispetto all’azione giurisdizionale”.<br />
La disciplina della transazione contiene un’ipotesi di iniziativa, per siffatto concordato, da formalizzare per iscritto, di cui è titolare non soltanto l’affidatario, ma anche il dirigente competente, in entrambi i casi sentito il parere del responsabile del procedimento e sempre previo parere dell’Avvocatura dello Stato o del responsabile di settore legale interno in caso di enti pubblici, quanto alle controversie superiori ad euro 200.000 per i lavori e 100.000 negli altri procedimenti di contrattazione pubblica.<br />
Or, non bisogna trascurare l’importanza del disegno legislativo che vede l’attribuzione al dirigente competente dell’iniziativa per una parziale <em>concessione</em> di interessi protetti, che sono in titolarità dell’Amministrazione di appartenenza e di <em>spesa</em> pubblica conseguente alla conclusione dell’accordo transattivo; quest’ultimo, se <em>aliquid</em> conserva, <em>aliquid</em> aliena in favore dell’aggiudicatario. Dunque il dirigente responsabile che eserciti il potere di iniziativa per la transazione deve aver previamente valutato, all’evidenza, che la pretesa privata non è contrastabile agevolmente in un giudizio che inevitabilmente sarebbe incardinato presso il giudice competente.<br />
Altro, infatti, è accettare una proposta, altro <em>proporre</em>: si consolida nel 2016 la possibilità della <em>proposta pubblica</em> di transazione e questa circostanza ha notevole rilievo nel panorama generale della intransigibilità delle controversie da parte di un soggetto, quello pubblico, portatore di un interesse del quale non ha la disponibilità, dunque nulla può dare e nulla ricevere: tanto che, pur nel caso di evidente convenienza di un accordo conciliativo (convincimento di convenienza, ad esempio, fondato su casistica giurisprudenziale univocamente risolta nel medesimo caso con condanna risarcitoria a carico dell’ente), il dirigente competente mai avrebbe potuto proporre una transazione non potendo disporre dell’interesse pubblico secondo la formula tradizionale a tutti nota.<br />
È, in questo aspetto, probabilmente, uno dei più rilevanti approdi verso l’uscita di sicurezza dal processo contenuta nel codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Segue una disciplina speciale per il procedimento arbitrale che vede anzitutto come discrezionale l’inserimento di una clausola compromissoria da parte della stazione appaltante nel bando, nell’invito o nell’avviso di indizione della gara: a pena di nullità, tuttavia, la clausola deve essere autorizzata dall’”organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice” con deliberazione motivata.<br />
Nominato dalla Camera arbitrale, il Collegio presenta la composizione tradizionale di tre membri, due dei quali scelti dalle parti, il terzo dalla Camera tra i soggetti iscritti all’albo da quest’ultima tenuto, con esperienza per quanto possibile specifica; albo al quale può attingere anche la parte pubblica per la nomina del suo arbitro. Superate le incompatibilità raggruppate in sette ipotesi, la nomina del Collegio arbitrale appartiene alla Camera che la comunica alle parti<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p>Di notevole interesse è, infine, la funzione consultiva di precontenzioso affidata all’ANAC dalle norme di cui all’art. 211 del codice.<br />
Le parti in contesa per questioni insorte durante la procedura di gara possono chiedere all’ANAC un parere vincolante, impugnabile dinanzi al TAR ex art. 120 del c.p.a.<br />
Nel decreto correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 è prevista la legittimazione dell’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante. Va detto che questo potere è rimasto tuttora privo di applicazioni pratiche nella casistica giurisdizionale, tuttavia il peso della previsione del diritto positivo è innegabile.</p>
<p>Più rilevante appare la legittimazione dell’ANAC all’emissione d’ufficio, nei confronti della stazione appaltante, di un parere motivato nel quale si denunciano espressamente i vizi di legittimità riscontrati nei provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione. Entro 60 giorni dalla notizia della suddetta illegittimità il parere motivato deve essere inviato alla stazione appaltante che dovrebbe ad esso conformarsi, altrimenti ANAC può ricorrere al TAR competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla stessa (non superiore a sessanta giorni) alla destinataria del parere motivato.<br />
Questo secondo, assai rilevante, potere è stato sinora moderatamente esercitato in casi particolarmente gravi.<br />
Come appare evidente l’attribuzione all’ANAC di poteri anche demolitori di intervento nelle procedure contrattuali di evidenza pubblica è sospinta dal legislatore verso rilevanti finalità di sorveglianza e gestione critica del sistema degli appalti pubblici: tuttavia il nuovo <em>sub</em> sistema difetta tuttora e di struttura qualitativa – (<em>quis custodiet custodes</em>) – e quantitativa (sarebbero necessari forse non meno di diecimila funzionari ANAC per esercitare la funzione di controllo su tutte le gare ad evidenza pubblica in corso nel territorio nazionale). nonché di una disciplina utile della discrezionalità nel <em>quando</em> applicabile alle iniziative della nuova autorità.<br />
Non ci si può soffermare in questa sede sull’analisi dei motivi che hanno indotto Governo e Parlamento a dare vita alla nuova e ancora non ben configurata istituzione di garanzia contro la corruzione (che nemmeno realizza la vecchia – e assai discutibile &#8211; idea del pubblico ministero nelle gare pubbliche). Tuttavia sin d’ora deve rilevarsi che l’iniziativa legislativa dimostra, dato il peso attribuito alla nuova autorità, che il Governo ha avvertito la necessità di correttivi nella direzione della legalità e dell’autenticità proprio nel momento stesso nel quale erano in elaborazione nuove norme sui contratti pubblici: vi era, dunque, piena consapevolezza che la nuova codificazione non avrebbe raggiunto lo scopo multiforme di assicurare adeguati livelli di legalità e, nello stesso tempo, di utilità concreta per l’interesse dell’amministrazione futura contraente, interesse coinvolto nelle procedure di evidenza pubblica che spesso neanche il giudice amministrativo riesce a garantire effettivamente, anche per via della quantità di contenzioso da affrontare nei due gradi di giudizio.</p>
<p>È, dunque, assai dubbio che l’ANAC possa rappresentare, nonostante l’attribuzione di competenze ricevuta dal legislatore, l’uscita di soccorso dalla selva dei ruoli dei TAR ormai inflazionati dagli affari regolati con il rito speciale degli appalti pubblici.</p>
<p><strong>8. </strong>Il 18 novembre 2016 irrompe nell’ordinamento francese la <em>Loi n. 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI siècle</em>; il progetto di questa legge, era del 2014 (n. 661), più volte esaminato e modificato in nuova lettura tra Senato e Assemblea nazionale, finché quest’ultima ha accettato l’ultimo testo del Senato nella <em>lecture definitive</em> del 12 ottobre 2016.<br />
Il Consiglio costituzionale ha formalizzato il suo consenso al testo di legge il giorno prima della sua pubblicazione (<em>Décision 2016-739 DC du 17 novembre publiée au Journal officiel de ce jour</em>).<br />
Come è noto le leggi d’oltralpe presentano nella rubrica dei capitoli, dei titoli e delle sezioni, non sempre mere indicazioni esplicative delle norme annoverate in ciascuna di tali partizioni, ma un vero e proprio <em>motto</em> o brevissimo<em> manifesto</em> che illustra, luogo per luogo, e con indubbia efficacia, <em>le but de la loi</em>.<br />
Ed ecco che se il <em>titolo primo</em> contiene le norme fondamentali (artt. 1,2 e 3) che consentono di <em>Avvicinare la giustizia al cittadino</em>, il <em>titolo secondo</em> è dedicato a norme che tendono a <em>Favorire i modelli alternativi di regolazione delle controversie.</em><br />
Gli articoli contenuti in questo ultimo titolo sono soltanto due, ma il primo (art. 4) fissa il principio secondo il quale “<em>L’ingresso della causa nel Tribunale mediante l’apposita dichiarazione resa dal cancelliere deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione espletato da un conciliatore di giustizia”. La sanzione esplicitata dalla norma è quella “dell’irricevibilità, rilevabile d’ufficio</em>”.<br />
Il secondo articolo (art. 5) modifica profondamente <em>per integrationem</em> il Codice di giustizia amministrativa, in particolare: <em>Il titolo I del libro I del Codice di giustizia amministrativa</em> è integrato da un capitolo IV, che scegliamo di riportare per intero, dato l’interesse scientifico che suscita il recente articolato legislativo d’oltralpe.<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a><br />
<strong>9. </strong>Nel limitare il commento alla scelta innovativa recata dalla legge 18 novembre 2016 alla giustizia amministrativa francese si può osservare anzitutto che l’intervento del mediatore finisce per collocarsi al di fuori del giudizio (al di fuori, anzi, da “qualsiasi procedura giurisdizionale”) perché le parti hanno assunto l’iniziativa conciliativa senza incardinare il giudizio secondo le previsioni della sezione II del nuovo capitolo III del codice della giustizia amministrativa francese.<br />
Sul piano soggettivo, uno o più mediatori possono essere scelti dalle parti d’accordo, oppure, su loro istanza, dal presidente del Tribunale amministrativo o della Corte amministrativa d’appello.<br />
Viceversa, la mediazione disciplinata dalla sezione III, quella “ad iniziativa del giudice”, presuppone ordinariamente l’accordo delle parti, già in giudizio, acquisito il quale il giudice “ordina” la mediazione attingendo per la nomina all’elenco predisposto dalla Corte amministrativa di appello competente per territorio.<br />
Merita attenzione, a questo proposito, l’iniziativa del Consiglio di Stato che, ai sensi dell’art. 1 del capitolo IV, quando è adito quale giudice di unico grado, può ordinare una mediazione affinchè le parti raggiungano un accordo: è vero che la norma subordina il ricorso al <em>médiateur</em> al consenso di tutte le parti del giudizio, tuttavia la conoscenza dell’opinione del Consiglio di Stato in unico grado non può che indurre fatalmente ciascuna parte a valutare le conseguenze dell’eventuale rigetto della proposta autorevole in ordine alla mediazione, lasciando prevalere la considerazione pratica sull’opportunità di non contraddire l’indicazione chiara espressa dal <em>Conseil d’État</em>, istituzione che, come è noto, gode di grande prestigio oltralpe.<br />
Come si osservava, la considerazione della novella del 18 novembre 2016 non può ritenersi sufficiente a ricostruire il quadro ordinamentale della giustizia amministrativa francese, dopo la sua entrata in vigore: tuttavia nella ricerca di esempi anche in altri ordinamenti, la lettura di una nuova legge dello Stato “amministrativo” per eccellenza innovativa in ordine al ruolo del giudice amministrativo e contenente norme introduttive di una mediazione nel procedimento e nel processo amministrativo, norme tuttora considerate a torto – da parte della dottrina italiana prevalente – quasi eversive di un ordine costituito faticosamente nel secolo XX, induce a concentrare l’attenzione sull’utilità di una mediazione nel procedimento e nel processo amministrativo. Essa dimostra, inoltre, che anche le questioni concernenti l’esercizio del potere amministrativo nei confronti di destinatari titolari di interessi riconosciuti e protetti fino alla loro promozione mediante sovvenzioni, contributi ed in generale provvedimenti <em>lato sensu</em> concessori può essere occasione di un accordo da mediazione.<br />
È, anzi, opportuno sottolineare, a questo punto dello sviluppo dello studio, che nei settori dell’imprenditoria privata, oggetto di regolazione a cura del Governo, si registra agevolmente un’intensa frequenza della mediazione, perché è nella competenza dello stesso organo autore della regolazione – secondo il diritto dell’Unione europea – la decisione di far luogo ad una forma di giustizia alternativa a quella processuale, assumendo egli stesso la funzione di mediatore nella controversia incipiente.<br />
Sembra che questa stessa veste debba indossare anche il nuovo curatore della liquidazione giudiziaria dell’impresa (già il fallimento) che, tuttavia, avrà scarse probabilità di misurarsi nella sua attività con l’interesse pubblico.<br />
La fonte europea di questo potere non può definirsi di diritto singolare in quanto la stessa organizzazione delle strutture amministrative europee più vicine all’industria, alle varie tecniche e tecnologie da essa espresse, è densa di istanze di tipo giustiziale e di collegi di controllo, semplice controllo – non decisione in ordine ad un ricorso amministrativo, tuttavia – esteso al più profondo merito della questione.<br />
Nella veste “necessaria” di eredi anche della Scuola di Vienna, gli autori del diritto europeo conoscono gli effetti concretamente vantaggiosi per tutti i cittadini di un metodo di decisione amministrativa arricchito dal previo contraddittorio con i destinatari dell’esercizio futuro della funzione e dai risultati delle istanze di controllo nel merito di precedenti decisioni di uffici europei attinenti a prodotti della chimica in funzione della politica agraria comune ai risultati della concorrenza nelle varie categorie industriali anche sotto il profilo dell’inquinamento alla c.d. unione bancaria, ricca di istanze giustiziali, di garanzie per i diritti dei risparmiatori e degli investitori. Anche l’arbitrato tra enti pubblici, da tempo previsto dal t.u.e.l. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 34 dedicato all’accordo di programma, può avere ad oggetto interessi legittimi e trova la sua base normativa in una norma generale sull’attività degli enti dell’ordinamento regionale: “opere, interventi o programmi d’intervento che richiedono…..l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti” l’ente direttamente interessato, o più interessato, promuove la conclusione dell’accordo di programma …. per assicurare il coordinamento delle azioni…. tempi e modalità….”. Ma già al comma secondo si dispone che “l’accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti”.<br />
Senonché, la difficoltà di <em>reductio ad unum</em> delle varie forma assunte, nei rapporti interprivati soprattutto, dalle istanze giustiziali alternative, rappresenta, secondo una tesi dottrinaria convincente, uno degli ostacoli maggiori all’introduzione definitiva nell’ordinamento amministrativo derivato, della mediazione stragiudiziale e soprattutto di quella giudiziale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Nella prospettiva comparata la dottrina appena richiamata sottolinea l’approdo francese alla mediazione in ogni grado del giudizio, specificato anche con il decreto governativo 18 aprile 2017 che ha introdotto regole flessibili per la mediazione nel corso del giudizio e, con tecnica gradualistica, ha disciplinato i casi, già individuati per la mediazione obbligatoria, che è resa possibile anche quando è presente l’esercizio di un potere amministrativo: del resto il giudice amministrativo di primo grado nell’ordinamento francese è sempre stato, almeno dal 1987 , onerato del compito preliminare del tentativo di conciliare la lite.<br />
Sull’ordinamento tedesco l’A. osserva che dalla natura esclusivamente privatistica del contratto di appalto di lavori, servizi o forniture deriva agevolmente la possibilità di inserire in ogni momento del procedimento e dell’eventuale giudizio successivo l’attività mediatoria; questo quadro trova conferma nella l. 12 luglio 2015 che impone al giudice di raccogliere preliminarmente l’accordo delle parti per trasferirlo al Collegio, che lo ratificherà o, al contrario, negherà la ratifica, decidendo in proposito con sentenza dopo aver conosciuto della causa.</p>
<p><strong>10.</strong>       Deve, ormai, ritenersi, a nostro sommesso avviso, che l’interesse pubblico di cui è portatore l’organo amministrativo se non gli appartiene, come la proprietà appartiene al suo proprietario, nel senso che non ne può disporre liberamente in qualsiasi circostanza, è tuttavia riconoscibile in quanto sostanziato, nell’origine normativa, dalla previsione del risultato dell’esercizio del potere che lo caratterizza: in ogni caso un risultato che contempla anche i frequenti casi nei quali si registra la presenza di una protezione accordata dalla stessa norma ad un’ampia fascia di interessi dei destinatari dell’esercizio del potere attribuito all’organo amministrativo.<br />
Ne deriva che la comune origine dell’attribuzione del potere amministrativo e dell’individuazione delle situazioni soggettive nelle quali il suo esercizio inciderà consente – e talora può imporre – all’organo pubblico di assicurare il buon andamento dell’ufficio del quale esso è responsabile mediante la ricerca del consenso dei destinatari del provvedimento.<br />
Il consenso finisce per porsi in questi casi previsti dall’ordinamento quale strumento di attuazione proprio del buon andamento per ciascuno degli uffici pubblici, costituiti secondo disposizioni di legge, mediante un accordo derivante dall’intervento di un mediatore.<br />
A differenza del caso degli accordi ex art. 11, l. 241/90, l’organo pubblico aderirebbe all’esperimento della mediazione – quando non obbligatoria -, risolvendo il consenso alla mediazione in una valutazione di convenienza ad evitare il processo amministrativo nel caso qui ipotizzato, per ottenere una protezione dell’interesse del quale esso è titolare maggiore e più efficace di quella che potrebbe offrirgli il giudice, almeno quanto ai casi nei quali non si possa prospettare punto un successo adeguato nel processo amministrativo con la difesa in sede giurisdizionale dell’interesse in titolarità dell’organo amministrativo. Per questo motivo tale consenso deve ritenersi, almeno in generale, legittimamente non revocabile neanche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.<br />
Il vincolo stretto con la parte privata ha effetti in un rapporto di giustizia e per questo motivo soltanto un giudice, considerando tutti gli aspetti dell’interesse prospettato dall’organo, potrà porlo nel nulla. Ciò ad iniziativa dello stesso organo che ha prestato il consenso o del ministro, o del legale rappresentante dell’ente che annovera nella sua struttura quell’organo.<br />
È il rischio di danno erariale a costituire l’ostacolo maggiore – come torneremo a considerare tra breve &#8211; lungo il percorso del titolare dell’organo amministrativo verso l’accettazione proposta della mediazione extragiudiziaria.<br />
Eppure è evidente che la valutazione dell’autorità amministrativa non può che arricchirsi ritenendo ammissibile, in relazione alla parte maggiore dei contrasti sorti con cittadini o altri soggetti pubblici, il ricorso alla mediazione, beninteso una volta accertata la sua convenienza per l’interesse pubblico, ad esempio, per un accertamento obiettivo e competente di fatti particolarmente rilevanti che richieda un’immediatezza non conciliabile con il carico di lavoro di qualsiasi tipo di istanza giudiziaria. E’ in queste condizioni che il legislatore esita, a sua volta, a disciplinare compiutamente la mediazione extra giudiziale e giudiziale dal momento che la scelta della prima innescherebbe un rischio di responsabilità per danno erariale a carico dell’organo – per opinione, come stiamo constatando, diffusa –, della seconda in quanto non è chiaro come il giudice gestirebbe il suo potere di ordinare la mediazione sull’accordo delle parti (in tal caso prospettandosi fatalmente lo stesso problema già emerso per la contestazione extragiudiziale) o anche come obbligo per le stesse parti in casi circoscritti e determinati dalla legge.</p>
<p><strong>11. </strong>Non si rinvengono, in conclusione, segnali adeguati nelle nostre leggi per l’intervento, prima o durante il processo amministrativo, di un mediatore nel contraddittorio tra il probabile ricorrente e l’organo amministrativo autore del provvedimento o del comportamento censurati dal destinatario.<br />
Gli accordi ex art.11 della l. 241/90, mentre si confermano nella loro limitata applicazione pratica, costituiscono la fattispecie più significativa per la sopravvivenza di un’amministrazione conciliativa; l’accordo amichevole (provocato dal Sindaco) tra espropriando ed espropriante sull’indennità nel procedimento di espropriazione per p.u., proprio al contrario, è statisticamente assai più frequente del ricorso alla Corte d’Appello, ma la norma che lo prevede è del 1865 (artt. 26 e 27, l. 25 giugno 1865 n. 2359).<br />
E’ vero che, con i problemi che attraversa da tempo l’organizzazione pubblica, gli operatori che in essa si identificano ai diversi livelli di responsabilità non si ritengono tuttora nella condizione di affrontare i rischi di danno erariale e persino di sospetto di corruzione connessi alla ipotesi di riduzione frequente del potere-dovere di attuare legittimamente l’interesse pubblico alla dimensione consensuale: né è pronto il legislatore a consentire un incremento significativo nell’ordinamento del contenzioso amministrativo della consensualità che è alla base della mediazione, ancor più della transazione, della conciliazione e dell’arbitrato.<br />
Tuttavia è noto che il rapporto tra diritto amministrativo sostanziale e processuale è segnato da una reciprocità di contenuti e di sviluppi degli stessi particolarmente intenso, perché ogni significativa innovazione, dovuta a nuove norme o all’evoluzione di quelle già vigenti provoca una nuova evoluzione nel processo amministrativo; e che ogni nuova conquista della giurisprudenza pretoria della giurisdizione amministrativa induce ad una correlativa modificazione all’interno della struttura della pubblica Amministrazione.<br />
Or è innegabile che, mentre l’amministrazione per provvedimenti unilaterali riduce, anche per conseguenza della scarsità delle risorse pubbliche, il suo spazio nell’ordinamento derivato, l’amministrazione per consenso si incrementa con una frequenza che può definirsi notevole, tanto che talora il legislatore versa nella necessità di intervenire per regolare, “in riduzione”, la materia, tornando ad affidarsi a controlli di efficacia sugli enti e sulle <em>performances</em> dei dirigenti pubblici. Lo stesso sviluppo costante della partecipazione alla realizzazione di provvedimenti ed alle decisioni dell’amministrazione va nella direzione della con sensualità nel rapporto tra Stato e cittadini.<br />
È in questo stesso ambiente dell’amministrazione per consenso che il dirigente competente deve trovare, senza timori che più non hanno base normativa, le ragioni di una sua iniziativa tendente alla estinzione del contenzioso per transazione della lite o per l’intervenuto giudizio del mediatore, che conseguirà l’approvazione-omologazione del giudice amministrativo che sarebbe stato competente in caso di ricorso giurisdizionale.<br />
Sembra, dunque, di poter ritenere che proprio nell’area del consenso sia da ricercare la piena legittimazione del dirigente amministrativo (e/o del rup), coinvolto in un episodio contenzioso, a proporre – una volta che abbia conseguito la consapevolezza, ad esempio, di precedenti giurisprudenziali univocamente contrari ad una posizione di vantaggio per l’interesse pubblico e del rischio di ricorso, in queste condizioni, devoluta al giudice amministrativo &#8211; l’intervento del mediatore, la cui competenza e neutralità sia garantita da una selezione operata secondo la scelta del futuro legislatore (forse dal Consiglio di Stato o dal suo Consiglio di presidenza, certamente previo parere del Consiglio nazionale forense), per risolvere, a termini di ricorso giurisdizionale sospesi, la controversia mediante una proposta conciliativa.<br />
Se quest’ultima non sia condivisa dalla parte pubblica – che preferisca a questo punto la pronuncia del giudice – o da quella privata, la conclusione della vicenda non potrà che individuarsi nel processo amministrativo. Senonché in tal caso la parte ricorrente starà in giudizio giovandosi, verosimilmente, nelle sue difese delle risultanze istruttorie attinte nel procedimento di mediazione, tanto da poter offrire al giudice il destro per una sua <em>cognitio </em>questa volta realmente <em>plena</em>, anche in sede di giurisdizione di sola legittimità, in ordine ai fatti costituenti la questione controversa e alla loro significazione giuridica.<br />
È, evidente, a questo punto che non mancano le possibilità di soluzione del problema mediante una normativa coraggiosa che completi il quadro nuovo di garanzie del rapporto con gli organi amministrativi che si sta lentamente delineando ormai da tempo: e che vede anzitutto l’inserimento di funzioni giustiziali nella stessa pubblica amministrazione con i suoi organi indipendenti ed anche neutrali, nonché almeno all’interno dei contenziosi più severamente connotati da urgenza nella conclusione mediante decisione amministrativa<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, ma anche – e prima ancora – l’inserimento dell’istituto della mediazione nelle vicende pre-contenziose e/o nella fase preliminare del processo, con evidenziazione, in quest’ultimo caso, delle mediazioni obbligatorie se ritenute necessarie dal giudice amministrativo perché sia reso il servizio di garanzia di giustizia nelle condizioni migliori di conoscenza del merito della questione scientificamente controversa.<br />
La <em>novella</em> qui immaginata disciplinerebbe anche la mediazione che preclude nella maggior parte dei casi il successivo ricorso giurisdizionale, essendosi verificata la composizione del contrasto tra cittadino e organo pubblico mediante l’intervento di un soggetto – scelto secondo le procedure da precisarsi nella nuova legge – idoneo perché esperto delle questioni proprie del diritto amministrativo.<br />
L’ampio –ma non più totale – spazio residuo rimasto nel dominio esclusivo del giudice amministrativo dovrebbe consentire (<em>in votis</em>) l’emanazione di sentenze ormai sempre meno ingiuste, assai meno numerose e depositate in un tempo sempre più breve. I traguardi normativi d’oltralpe e nazionali che abbiamo appena delineato costituiscono indubbiamente una sollecitazione il primo e un pur modesto progresso il secondo, verso un assetto della giustizia amministrativa diverso, più ricco e più munito anzitutto contro l’ingiustizia dell’amministrazione e in pari misura contro l’ingiustizia e l’inefficacia – soprattutto derivante dal ritardo della sua emanazione &#8211; della sentenza amministrativa nel nostro ordinamento.</p>
<p>Vincenzo Caputi Jambrenghi<br />
ordinario di Diritto amministrativo già dell’Università di Bari</p>
<p>*          L’articolo è destinato alla pubblicazione negli Studi dal Convegno di Siena del 19-20 maggio 2017 su “La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi”.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. F. PATRONI GRIFFI, <em>Una giustizia amministrativa in perenne trasformazione: profili storico-evolutivi e prospettive</em>, in <em>Riv.trim.dir.proc.civ.</em>, 2016, p. 115-142. Dopo aver criticato con forza la teoria dell’affievolimento del diritto ad interesse e di quella della distinzione tra atti di imperio e atti di gestione, che per quanto ormai sorpassate, hanno prodotto molti danni ancòra presenti nel rapporto tra cittadini e p.A., in particolare rivelandosi “probabilmente tra i maggiori fattori di crisi della legislazione del 1865”, conclude sostenendo che è difficile negare il ruolo determinante della giurisprudenza nella formazione della giustizia amministrativa – dalla giurisdizione unica del 1965 al ritorno al sistema duale nel 1889 &#8211; tanto che Mario Nigro parla di un processo di progressiva emersione dall’indistinto giuridico, ad opera della giurisprudenza, di interessi giuridicamente tutelati e di posizioni legittimanti. Conclude Patroni Griffi “in questo processo c’è poco spazio per metodo sillogistico e fattispecie. Molto spazio per quello che Grossi definirebbe un giudice non creatore, ma “inventore”…. del diritto” (cfr. F. PATRONI GRIFFI, <em>Il metodo di decisione del giudice amministrativo</em>, Relazione al Convegno su <em>La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi</em> – Castello di Modanella, Siena, 19-20 maggio 2017).<br />
Si deve allo stesso autore un saggio successivo che, a conclusione di un intervento congressuale, su temi come “verità e processo: la sentenza giusta”; “l’accertamento del fatto e le prove”; “il giudizio di diritto: metodo sillogistico e ricorso a principi e clausole generali”, contrapposte sul piano del metodo (ad esempio, “il test di proporzionalità introduce un meccanismo decisionale di sostanziale bilanciamento di interessi ad opera del giudice e, al confine con il merito amministrativo, richiede quanto meno che sia giustificata, anche in punto di motivazione, non solo in positivo la scelta effettuata dalla pubblica Amministrazione, ma anche la mancata scelta di un’alternativa in favore del privato), osserva che “il problema maggiore di cui deve farsi carico il giudice oggi sia quello di coniugare effettività della tutela condotta per clausole generali adattate al “caso” ed esigenza di certezza del diritto applicato, che si traduce nella esigenza di prevedibilità delle decisioni”…. “Ricorrere a clausole generali sul piano pratico e a valori e principi sul piano teorico è inevitabile ….. Valori e principi, se ancorati al sistema ordinamentale complessivo e <em>in primis</em> alla Costituzione, consentono di orientare il giudice verso un allargamento dell’area di tutela che costituisce pur sempre il <em>proprium</em> della giurisdizione. Cfr. ID, <em>Il metodo di decisione</em>, cit.
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>   I mediatori sono inseriti in un elenco redatto da ogni collegio giudicante in grado d’appello, secondo direttive emanate dal <em>Conseil d’Etat</em>, che come spesso accade fa da legislatore, elenco dal quale qualsiasi giudice potrà attingere per nominare il mediatore.<br />
Quanto all’obbligatorietà, le cause dinanzi al Consiglio di Stato finiranno in mediazione se quell’organo lo proporrà. Negli altri casi è la concorde volontà delle parti che può innescare durante e prima del giudizio un procedimento di mediazione; nel secondo caso p sull’ulteriore accordo o con ricorso al giudice competente per il giudizio si perviene alla nomina del mediatore.<br />
La mediazione è applicabile a tutti i tipi di processo amministrativo. La sua attivazione interrompe i termini per ricorrere al giudice, termini che riprendono a decorrere per sei mesi dalla conclusione della mediazione. Il mediatore deve dare notizia al giudice dell’esito del suo operato neutrale.
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>    Cfr. l’accurata ricostruzione dell’interessante dibattito giurisprudenziale e dottrinario in M.DEL SIGNORE, <em>La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo</em>, Milano 2007.
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>  Cfr. per tutti C. CONSOLO, <em>Sul «campo» dissodato della compromettibilità in arbitri</em>, in <em>Riv. arb.</em>, 2003, p. 241, spec. p. 249 ss.. V., inoltre, Id., <em>L’oscillante ruolo dell’arbitrato al crescere della giurisdizione esclusiva e nelle controversie sulle opere pubbliche (fra semi-obbligatorietà ed esigenze di più salde garanzie)</em>, in <em>Arb. e pubbl. amm.</em>, Milano, 1999, p. 133; <em>ivi</em>, inoltre, i contributi di R. Villata, G. Mirabelli, G. Caia, B. Cavallone, V. Domenichelli, F. Bassi, F. Pugliese, nonché gli interventi di G. Greco, F. Benatti e G. Panzarini. V. anche M. VACCARELLA, <em>Arbitrato e giurisdizione amministrativa</em>, Torino, 2004; F.P. LUISO, <em>La camera arbitrale per i lavori pubblici</em>, in <em>Riv. arb.</em>, 3/2000, p. 224 ss.<br />
Tra i classici sul tema, oltre a C. Consolo, cfr. E. CANNADA BARTOLI, <em>L’arbitrato nella legge 2 giugno 1995 n. 216 per i lavori pubblici</em>, in <em>Riv. arb.</em>, 1996, n. 3, p. 466 ss.; S. CASSESE, <em>Arbitrato e diritto comune della pubblica Amministrazione</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 1996, 6, p. 524 ss.; G. CAIA, <em>L’arbitrato nella pubblica Amministrazione: la vicenda storica</em>, in <em>Quad. giur. impresa</em>, 1990, p. 29 ss.; Id., <em>Arbitrato e pubblica Amministrazione</em>, Milano, 1999; M.P. CHITI, <em>Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica Amministrazione alternative alla giurisdizione</em>, in <em>Riv. it. dir. pubb. comunit.</em>, 2000, p. 1 ss.; A. ROMANO TASSONE, <em>Giurisdizione amministrativa e arbitrato</em>, Relazione al Convegno dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo del 6.5.2000, in <em>Riv. arb.</em>, 2000, p. 14; L. MONTESANO, <em>Aspetti problematici dell’arbitrato irrituale dopo la riforma dell’83</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc.</em>, 1991, p. 441 ss.; F. BASSI, <em>Arbitrato irrituale e pubblica Amministrazione</em>, in <em>Arbitrato e pubblica Amministrazione</em>, Milano, 1997, p. 63 ss.; N. PAOLANTONIO, <em>Arbitrato, giurisdizione amministrativa e regime di impugnazione del lodo</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2003, 2272 ss.; L. GIANI, <em>Gli strumenti di giustizia alternativa</em>, in AA.VV., <em>Giustizia amministrativa</em>, a cura di F.G. Scoca, Torino, 2014, con chiara trattazione, p. 675-697.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sul tema cfr. anche <em>infra</em>, par. 6, lett. h).
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>  Questa ricostruzione normativa si deve a C.E. GALLO, <em>Mediazione amministrativa</em>, in corso di approfondimento per la stampa, contributo offerto dall’A. – con la collaborazione di colleghi del Comitato scientifico dell’Unione degli avvocati amministrativisti (UNA) di Genova e di Roma, nel corso delle assemblee – sul tema della deflazione dei processi amministrativi mediante rimedi alternativi. Conclude l’A. «<em>Nel corso dei lavori della Subcommissione scientifica dell’UNA si è evidenziata la necessità che la disciplina della mediazione sia correlata, innanzitutto, alla partecipazione nel procedimento e, altresì, alla possibilità di prevedere due ipotesi di mediazione: la prima modellata sull’istituto della mediazione nel giudizio tributario, che presuppone l’intervenuta notificazione del ricorso, la seconda, invece, che prescinde dal medesimo. La prima soluzione presenta delle caratteristiche di particolare interesse perché può garantire meglio l’amministrazione in ordine alla valutazione della fondatezza delle pretese vantate dalla controparte privata; la seconda evita a colui che vuole ricorrere alla mediazione di dover predisporre un atto introduttivo del giudizio ed è perciò più in linea con la prospettiva della deflazione del contenzioso</em>».
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. su ciò un recente studio di M.T.P. CAPUTI IAMBRENGHI, <em>La funzione amministrativa neutrale</em>, Bari, 2017, spec. p. 157 ss., che si riferisce anche alle tesi di Feliciano Benvenuti e Giorgio Berti ed <em>ivi</em> la rassegna di dottrina. Non si dimentichi che in D. DONATI, <em>Stato e territorio</em>, Roma, 1924, c’è una sfida: cos’altro è lo Stato se non l’insieme dei suoi dipendenti? (riecheggiando alcune impostazioni di Paul Laband e di Georg Jellinek).
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Come nell’enunciazione di base dalla quale si dipana la sua teoria, in M. ALESSI, <em>Le prestazioni amministrative rese ai privati</em>. Milano, 1956.
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. M.T.P. CAPUTI IAMBRENGHI, <em>La funzione amministrativa</em>, cit., p. 164-173.
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La direttiva 2013/11 EUR ha complicato la disciplina nazionale delle a.d.r. nelle controversie dei consumatori sovrapponendo un suo sistema di a.d.r. a quello vigente in base al d.lgs. 20 del 2010, in particolare per le fattispecie di mediazione obbligatoria.<br />
Si tratta della normazione che in qualche modo contiene tutte le mediazioni civili e commerciali (per queste ultime cfr. d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in materia di consumo che modifica anche il codice del consumo). Il problema principale che pone l’Europa è che l’assistenza dell’avvocato non deve essere obbligatoria in queste procedure. Cfr., da ultimo, M. RAGNI, <em>Le condizioni di compatibilità con i diritti dell’Unione europea della mediazione obbligatoria nelle controversie interne tra consumatori</em>, in <em>Euro Conference</em>, 29 agosto 2017 (www.eclegal.it), in ampia nota bibliografica.
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> A seguito di un nuovo intervento dell’U.E. (<em>Market in financial instruments directive</em>: Mifid 2), il d.lgs. n. 129/2017 ha riprodotto, mediante l’introduzione di un art. 32-ter del Tuf, l’art. 2, co. 5-bis e 5-ter del d.lgs. 130/2015 che, come si vedrà <em>infra</em>, ha disciplinato la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. La nuova disciplina dell’arbitro per le controversie finanziarie (ACF), organismo collegiale non ineccepibile sul piano delle neutralità e persino dell’indipendenza rispetto alla CONSOB, del quale è sostanzialmente organo, meglio garantisce gli investitori in Borsa nelle controversie con gli intermediari (banche, promotori finanziari, private banking, società fiduciarie, ecc.) che hanno l’obbligo di aderire all’ACF sotto pena di pesanti sanzioni pecuniarie e di partecipare quando convocati dall’ACF ai procedimenti telematici di arbitrato con arbitro collegiale precostituito.<br />
L’arbitro finanziario, che è subentrato dal 4.5.2006 ad una Camera di conciliazione ed arbitrato con sede sempre presso la CONSOB, può ormai non soltanto biasimare pubblicamente il comportamento dell’intermediario in caso di riscontrata fondatezza del ricorso individuando le corrette modalità di azione violate, ma altresì condannarlo a risarcire il danno fino a 500.000 euro, limite di competenza per valore dell’arbitro in questione.<br />
Al giudice ordinario per le cause in materia di contratti bancari e finanziari l’interessato non potrà rivolgersi se non dopo aver ricorso all’arbitro finanziario o, alternativamente, al mediatore di cui al d.lgs. 28/2010 s.m.i.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La prima, del 18.6.1998, n. 192, reca la «disciplina della subfornitura nelle attività produttive»; la seconda, del 30 luglio 1998, n. 281, concerne la «disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»; la terza, n. 5 del 2003, in attuazione dell’art. 12 della l. 2001, n. 360 verte in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria.
</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> (art. 205, “Accordo bonario per i lavori” ; 206 “per le forniture”; 208 “Transazione”; 209 “Arbitrato”; 210 “Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari”; infine 211 “Pareri di precontenzioso ANAC”).</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il rup può anche non avviare il descritto sub procedimento e formulare egli stesso la proposta conciliativa entro 90 giorni dal ricevimento della relazione riservata del direttore dei lavori. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta – del mediatore o del rup – le parti devono pronunziarsi su di essa, accettandola e di conseguenza concludendo un accordo bonario; in caso di disaccordo, viceversa, o di inutile decorso del termine, l’affidatario può fare ricorso all’arbitrato oppure al Tribunale competente per territorio entro i 60 giorni successivi.<br />
In ordine all’esatta esecuzione dei servizi o delle forniture pattuite la controversia insorta segue le stesse procedure, eventualmente pervenendo, anche in questo caso, ad un accordo bonario che evita la lite giudiziaria.</p>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> La norma di cui all’art. 239 del codice dei contratti pubblici del 2006 già prevedeva al comma terzo la proposta di transazione da parte del dirigente (scarsissima la sua applicazione pratica); viceversa la l. 109 del 1994 non conteneva riferimenti alla transazione, anche se la manualistica ricorda che essa veniva conclusa spesso nella pratica, per giunta senza le formalità oggi prescritte dalle norme che la regolano. Cfr. CIANFLONE e GIOVANNINI, <em>L’appalto di opere pubbliche</em>, Milano 2012, vol. II, p. 2133.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Le disposizioni del codice civile sono derogate quanto all’ammissione di “tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c. con esclusione del solo giuramento in tutte le sue forme”. Il lodo è depositato anzitutto presso la Camera arbitrale oltre che presso la cancelleria del Tribunale ex art. 825 c.p.c.. L’impugnazione in Corte d’appello è estesa, oltre che alla nullità, anche alla “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e va notificata entro 180 giorni dal deposito del lodo”, termine dimidiato in caso di notifica del lodo successiva al suo deposito. Il giudizio di impugnazione segue le norme del c.p.c. (artt. 351 ss.).<br />
Il Collegio può proporre il compenso spettantegli secondo una speciale tariffa del M.i.t., ma nel limite massimo di euro 100.000 compreso il compenso per il segretario, da versare – a cura della parte condannata nel lodo – direttamente all’ANAC che successivamente liquida le somme dovute in favore dei tre arbitri e del segretario.<br />
La Camera arbitrale è disciplinata dall’art. 210 insieme all’Albo degli arbitri e all’elenco dei segretari, nonché dei periti che saranno i consulenti tecnici nominati, quando necessario, dal Collegio arbitrale. È prevista ampia pubblicità sul sito web dell’ANAC per tutta l’attività della Camera.
</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Traduzione libera dell’autore<br />
<em>III Il Codice di giustizia amministrativa è così modificato:</em><br />
<em>&#8211; 1° omissis</em><br />
<em>&#8211; 2°          Il titolo I del libro I è integrato da un capitolo IV così redatto: </em><br />
<em>Capitolo IV – La mediazione </em><br />
<em>ART. L. 114-1</em><br />
<em>Quando il Consiglio di Stato è adito per la soluzione di una controversia in primo ed ultimo grado, esso può, sull’accordo delle parti, ordinare una mediazione per tentare di pervenire ad un accordo tra di esse secondo le modalità previste al capitolo II del titolo I del libro II.</em><br />
<em>&#8211; 3°          Il titolo I del libro II </em>del Codice di giustizia amministrativa<em> è integrato da un capitolo III così redatto:</em><br />
<em>CAPITOLO III</em><br />
<em>La mediazione</em><br />
<em>-SEZIONE I</em><br />
<em>Disposizioni generali</em><br />
<em>ART. L. 213-1</em><br />
<em>La mediazione regolata dal presente capitolo si estende a tutti i procedimenti strutturati, quale che ne sia la denominazione, attraverso cui due o più parti tentano di pervenire ad un accordo in vista di una risoluzione amichevole delle loro controversie, con l’aiuto di un terzo, il mediatore, da loro scelto, oppure designato,con il loro consenso, dal giudice competente.</em><br />
<em>ART. L. 213-2</em><br />
<em>Il mediatore espleta il suo incarico con imparzialità, competenza e diligenza.</em><br />
<em>Salvo contrari accordi tra le parti, la mediazione è sottoposta al principio di confidenzialità. Le constatazioni del mediatore e le dichiarazioni raccolte nel corso della mediazione non possono essere divulgate ai terzi, né invocate o prodotte in occasione di un processo giurisdizionale o arbitrale senza l’accordo delle parti.</em><br />
<em>Fanno eccezione al 2° comma i casi seguenti:</em><br />
<em>&#8211; 1.          salvo che ricorrano ragioni imperative d’ordine pubblico o motivi riconducibili alla protezione dell’interesse superiore del minore e all’integrità fisica o psicologica di una persona;</em><br />
<em>&#8211; 2.          quando la rivelazione dell’esistenza o del contenuto dell’accordo raggiunto con la mediazione è necessario per la sua concreta attuazione.</em><br />
<em>ART. L. 213-3</em><br />
<em>L’accordo tra le parti non può inficiare diritti dei quali esse non abbiano libera disponibilità.</em><br />
<em>ART. L. 213-4</em><br />
<em>Raggiunte le conclusioni in questo senso, il giudice può, in ogni caso in cui si svolga una procedura di mediazione in applicazione del presente capitolo, omologare ed attribuire forza esecutoria all’accordo raggiunto attraverso la mediazione.</em><br />
<em>-SEZIONE II</em><br />
<em>Mediazione ad iniziativa delle parti</em><br />
<em>ART. L. 213-5</em><br />
<em>Le parti possono, al di fuori di qualsiasi procedura giurisdizionale, organizzare un procedimento di mediazione e designare la o le persone incaricate.</em><br />
<em>Del pari esse possono domandare, senza formalità, al presidente del Tribunale amministrativo o della Corte amministrativa d’appello competente per territorio, di organizzare una procedura di mediazione, designando la o le persone incaricate.</em><br />
<em>Il presidente suddetto può delegare un magistrato del suo Collegio.</em><br />
<em>Quando il presidente o il delegato hanno assunto il compito di organizzazione la mediazione e quando egli sceglie un mediatore esterno alla giurisdizione ne determina il compenso, se richiesto.</em><br />
<em>Le decisioni prese dal presidente o suo delegato ai sensi della presente sezione non sono appellabili.</em><br />
<em>Quando una norma obbliga alla mediazione, questa è gratuita.</em><br />
<em>ART. L. 213-6. </em><br />
<em>I termini del ricorso giurisdizionale sono interrotti e le prescrizioni sono sospese a partire dal giorno nel quale, a causa della sopravvenienza di una controversia, le parti abbiano convenuto di ricorrere alla mediazione oppure, in caso di mancanza di prove scritte, a far tempo dal giorno della prima riunione di mediazione.</em><br />
<em>Essi ricominciano a decorrere a far tempo dalla data alla quale una delle parti, o entrambe, o il mediatore dichiarino che la mediazione è conclusa. I termini di prescrizione ricominciano a decorrere per una durata che non può esser inferiore a sei mesi.</em><br />
<em>-SEZIONE III</em><br />
<em>Mediazione ad iniziativa del giudice</em><br />
<em>ART. L. 213-7</em><br />
<em>Quando un TAR o una corte amministrativa d’appello è investita di una controversia, il presidente può, con l’accordo delle parti, ordinare una mediazione per tentare di pervenire ad un accordo tra di esse.</em><br />
<em>ART. L. 213-8</em><br />
<em>Quando il compito della mediazione è affidato ad una persona estranea alla giurisdizione, il giudice determina l’an e il quantum della sua remunerazione.</em><br />
<em>Quando le spese della mediazione sono a carico delle parti, esse determinano liberamente la loro ripartizione.</em><br />
<em>In mancanza d’accordo, queste spese sono ripartire in parti uguali, a meno che il giudice non ritenga che una ripartizione di questo genere sia iniqua con riferimento alla situazione economica delle parti.</em><br />
<em>La designazione del mediatore decade in difetto del pagamento dell’acconto nel termine secondo le modalità impartite. L’istanza giurisdizionale in tal caso prosegue.</em><br />
<em>ART. L. 213-9</em><br />
<em>Il mediatore informa il giudice che le parti sono pervenute o no ad un accordo.</em><br />
<em>ART. L. 213-10</em><br />
<em>Le decisioni prese dal giudice in applicazione degli artt. 7-8 che precedono non sono suscettibili di ricorso.</em><br />
<em>IV.           A partire dalla promulgazione della presente legge, i ricorsi contenziosi presentati da determinati agenti sottoposti alle disposizioni della l. n. 83-634 del 13 luglio 1983, che disciplina diritti ed obbligazioni dei funzionari derivanti da atti relativi alla loro situazione personale, nonché le domande relative alle prestazioni alle assegnazioni di alloggi, o a diritti attributi a titolo di aiuto, o di servizio sociale, dell’alloggio o in favore di lavoratori d’impiego privato, possono divenire oggetto di una mediazione preliminare obbligatoria, alle condizioni fissate per decreto del Consiglio di Stato.</em><br />
<em>V.            Il capitolo III del titolo I del libro II del Codice di giustizia amministrativa è applicabile alle giurisdizioni concernenti il Consiglio di Stato che non sono direttamente regolate da questo codice.</em><br />
<em>VI.           A far tempo dalla pubblicazione della presente legge, i compiti di conciliazione affidati ad un terzo, in applicazione dell’art. L. 211-4 del Codice di giustizia amministrativa nel suo testo anteriore alla presente legge, si eseguono con l’accordo delle parti, secondo il regime della mediazione amministrativa definita al capitolo III del titolo I del libro II dello stesso Codice, nel suo testo risultante dalla presente legge.</em><br />
<em>VII.          Il Codice delle relazioni tra il popolo e l’amministrazione è così modificato:</em><br />
<em>1.             all’art. L. 422-1 il riferimento “L. 211-4” è sostituito dal riferimento “L. 213-5” e la parola “conciliazione” è sostituita dalla parola “mediazione”; omissis.</em><br />
<em>ART. 8</em><br />
<em>Dopo l’art. 22 della l. n. 95-125 dell’8 febbraio 1995, cit., è inserito un art. 22-1 A, così redatto:</em><br />
<em>ART. 22-1 A</em><br />
<em>È istituita, per l’informazione dei giudici, una lista di mediatori redatta da ciascuna Corte d’appello, secondo condizioni fissate mediante un decreto in Consiglio di Stato, assunto in un termine di sei mesi a far tempo dalla promulgazione della l. 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia del XXI secolo.</em></div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> M. RAMAIOLI, <em>La pubblica amministrazione e gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: sguardi panoramici e comparativi</em>, Relazione al Convegno <em>La pubblica amministrazione e la risoluzione alternativa delle controversie</em>, Roma, sede dell’Avvocatura generale dello Stato, 26 ottobre 2017; Id., <em>Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici</em>, in <em>Dir.proc.amm.</em> 2015, p.481.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Mentre si completavano queste note, si è tenuto presso l’Università di Bergamo il Convegno annuale di Studi dell’AIPDA, Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, 5-8 ottobre 2017 sul tema “<em>Decisione amministrativa e processi deliberativi</em>”.<br />
Di particolare interesse le relazioni introduttive di Luisa Torchia, <em>Teoria e prassi delle decisioni amministrative</em>, e di Marco D’Alberti, <em>Processi decisionali delle Amministrazioni pubbliche. Profili di diritto comparato</em>.<br />
Inoltre i contributi di Lorenzo Casini che si è occupato della <em>Decisione amministrativa nello spazio giuridico globale</em>, di Fulvio Cortese sul <em>Procedimento quale sede di sintesi degli interessi pubblici</em>, di Ruggiero Di Pace sull<em>’Attività di programmazione come presupposto di decisione amministrativa</em>, di Anna Romeo sui <em>Profili dogmatici ed esecutivi delle decisioni amministrative</em>, e di Aristide Police che, nel presiedere quest’ultimo gruppo di studiosi, ha offerto suoi contributi originali, ampliando i confini degli argomenti trattati. Grande interesse hanno suscitato anche le <em>Conclusioni</em> del Convegno, affidate a Giuseppe Morbidelli e Alessandra Sandulli, chiamati a sintetizzare nel merito, ovviamente con proprie osservazioni, ben trentasei interventi di giovani studiosi del diritto amministrativo (raggruppati in dieci <em>panels</em>) tra i quali almeno una segnalazione meritano, beninteso insieme a tutti gli altri, Ambrogio De Siano, della II Università di Napoli, che ha trattato il tema spinoso delle <em>Decisioni amministrative e vincolo del precedente giurisprudenziale</em>, ricevendo il premio dell’AIPDA deliberato dai professori Franco Scoca, Francesca Trimarchi Banfi e Domenico Sorace; questi ultimi nonché il prof. Morbidelli nelle sue conclusioni hanno fatto menzione anche dell’argomento trattato nell’intervento di Piergiuseppe Otranto, dell’Università di Bari Aldo Moro, sul diritto amministrativo dell’immediato futuro, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della pubblica Amministrazione</em>; di quest’ultima Università anche Giovanna Mastrodonato con una relazione molto interessante su <em>Decisioni amministrative e partecipazione nella disciplina degli appalti pubblici.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-una-sentenza-sempre-meno-ingiusta-uscita-di-sicurezzadal-processo-amministrativo-e-mediazione-giustiziale/">Per una sentenza sempre meno ingiusta: uscita di sicurezzadal processo amministrativo e mediazione giustiziale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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