<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 11 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-11-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-11-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 14:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 11 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-11-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a></p>
<p>Indice-sommario*: 1. Principio di legalità e principio di buon andamento a confronto. &#8211; 2. Difficoltà di distinguere, su un piano di teoria generale, l&#8217;atto discrezionale da quello vincolato. &#8211; 3. L&#8217;esercizio della discrezionalità precede, sotto un profilo logico, l&#8217;esercizio del potere, sì che l&#8217;emanazione del provvedimento è sempre vincolata. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a></p>
<p>Indice-sommario*: 1. Principio di legalità e principio di buon andamento a confronto. &#8211; 2. Difficoltà di distinguere, su un piano di teoria generale, l&#8217;atto discrezionale da quello vincolato. &#8211; 3. L&#8217;esercizio della discrezionalità precede, sotto un profilo logico, l&#8217;esercizio del potere, sì che l&#8217;emanazione del provvedimento è sempre vincolata. &#8211; 4. Esempi di diversità di regime, relativi agli atti <em>discrezionali</em> e agli atti <em>vincolati</em>. &#8211; 5. L&#8217;atto <em>discrezionale</em> e il merito amministrativo a fronte del principio di divisione dei Poteri. &#8211; 6. Risponde a regole di diritto positivo la distinzione tra merito insindacabile e legittimità sindacabile. &#8211; 7. Affinità tra l&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo e la produzione di effetti amministrativi nuovi, ad opera del Giudice. &#8211; 8. L&#8217;ampliamento della giurisdizione di legittimità. &#8211; 9. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1. – La bipartizione tra atto discrezione e atto vincolato interseca pressoché ogni problema dell&#8217;agire imperativo dell&#8217;Amministrazione e affrontarla sotto ogni suo profilo equivale a riscrivere un trattato generale della disciplina del diritto amministrativo.<br />
Mi limiterò, perciò, a svolgere, anche piuttosto disordinatamente, alcune osservazioni su singoli aspetti, cercando di trarne, per quanto possibile, alcune riflessioni di carattere generale.<br />
&nbsp;La discrezionalità, soggetta come essa è al principio di buon andamento, si pone là dove cessa di trovare piena applicazione il principio di legalità.<br />
Il contenuto di quest&#8217;ultimo, a sua volta, è chiaro, almeno volendo seguirne una concezione classica.<br />
In virtù di detto principio, nel suo agire imperativo, all&#8217;Amministrazione è precluso di compiere alcunché che non sia previsto dalla legge.<br />
Colto in sé, dunque, il principio sembra avere un carattere piuttosto preclusivo. Non solo circa la possibilità, per l&#8217;Amministrazione, di operare vere e proprie libere <em>scelte</em>, ma anche di individuare quale sia l&#8217;interesse prevalente da seguire o di stabilire se un tale interesse sussista. Ciò non di meno, alla rigidità del principio di legalità hanno fatto fronte, da un lato, l&#8217;impossibilità di prevedere con norma astratta ogni futuro comportamento dell&#8217;Amministrazione; dall&#8217;altro la sottrazione di quest&#8217;ultima ad un ruolo puramente <em>esecutivo</em> della legge.<br />
Di fronte a tali necessità, nasce, come è noto, la discrezionalità. Essa è volta ad individuare un ambito dell&#8217;attività degli enti pubblici che, in modo piuttosto equivoco, soggiace pur sempre ad una norma giuridica: il principio di buon andamento consacrato dalla Costituzione. Eppure, la violazione di questo principio produce conseguenze non giuridiche, perché giurisdizionalmente non azionabili.<br />
La difficile conciliabilità, sotto un profilo puramente teoretico, dei due principi &#8211; quello di legalità e quello di buon andamento &#8211; non ha impedito, tuttavia, che sulla loro contrapposizione si ergessero classificazioni di portata, per così dire, monumentale.<br />
Tra queste, anche la bipartizione tra atti discrezionali e vincolati, su cui si sono fondate varie sottodistinzioni, volte, ad esempio, a separare un tipo di provvedimento dall&#8217;altro, secondo che esso rispondesse alla stretta legittimità, alla discrezionalità tecnica o a quella amministrativa. Oppure dirette a delineare le modalità del sindacato; così da escludere &#8211; forse troppo semplicisticamente &#8211; la deducibilità del vizio di eccesso di potere contro gli atti vincolati.<br />
&nbsp;Proprio a causa delle difficoltà di affiancare un principio assoluto ed escludente, qual è quello di legalità, ad un altro principio (quello di buon andamento, idoneo a derogarvi), si può nutrire il dubbio che tali costruzioni giuridiche siano, come nel sogno del tiranno babilonese, in predicato di franare sui propri fragili piedi.<br />
&nbsp;E, forse, si può scorgerne fin d&#8217;ora, le avvisaglie.<br />
&nbsp;<br />
2. – Entrando i<em>n medias res</em>, benché le espressioni &#8220;atto discrezionale&#8221; (o &#8220;vincolato&#8221;) e &#8220;potere discrezionale&#8221; (o &#8220;vincolato&#8221;) siano diffusissime nel vocabolario del cultore del diritto amministrativo, esse si fondano, verosimilmente, su un falso presupposto.<br />
Questo, almeno, a valere su un piano di teoria generale.<br />
È, in altri termini, discutibile che la discrezionalità, secondo che essa sia presente o no, qualifichi davvero la <em>natura</em> dell&#8217;atto, sì che si possa concettualmente distinguere un potere provvedimentale dall&#8217;altro sulla base di detto criterio.<br />
Studi non più recenti hanno dimostrato che l&#8217;esercizio della discrezionalità precede l&#8217;esercizio del potere, sì da distinguersene.<br />
Il potere (se inteso come forza di produrre effetti giuridici), d&#8217;altra parte, non è una situazione giuridica soggettiva, ma solo il possibile contenuto di distinte situazioni di libertà o di doverosità.<br />
Quando, poi, si tratti di poteri imperativi, la loro attribuzione si giustifica, rispetto al principio costituzionale di uguaglianza, solo se connessa ad una funzione pubblica e, dunque, ad un fine doveroso.<br />
Ne deriva che il loro esercizio non può essere, infine, che sempre vincolato. Frutto cioè di posizioni di stretta doverosità.<br />
&nbsp;<br />
3. – Che l&#8217;esercizio della discrezionalità, nelle sue varie forme, preceda l&#8217;emanazione dell&#8217;atto è questione dimostrata da diverse circostanze.<br />
In primo luogo, almeno a seguire le teorie tradizionali, quando vi sia discrezionalità, appunto, non si riuscirebbe diversamente a spiegare, se non in tal modo, la possibilità di riferire ai relativi provvedimenti lo stesso vizio di eccesso di potere, proprio secondo la forma dello sviamento.<br />
Si è detto, al riguardo, che, nell&#8217;esercitare la discrezionalità, l&#8217;Amministrazione si pone un autolimite, di talché essa, emanando l&#8217;atto, ha il dovere di rispettare il risultato delle valutazioni discrezionali, pena l&#8217;annullabilità, anche in sede giurisdizionale, del provvedimento, per violazione di norma giuridica d&#8217;azione. Vale a dire della norma che ha <em>delegato</em> all&#8217;Amministrazione il compito di svolgere le valutazioni discrezionali e di rispettarle.<br />
Ma, se è l&#8217;esercizio della discrezionalità a costituire il dovere giuridico che, poi, l&#8217;atto amministrativo dovrà rispettare, è allora evidente che la discrezionalità precede il provvedimento, perché essa addirittura precede il venire in essere del dovere che, successivamente, assumerà a proprio contenuto l&#8217;emanazione del provvedimento.<br />
Le conseguenze dell&#8217;autolimite nel regime del provvedimento amministrativo si colgono anche sotto un profilo, per così dire, formale. Il dovere di motivazione, in particolare, si giustifica soprattutto nella esigenza di far trasparire all&#8217;esterno dell&#8217;Amministrazione il risultato della valutazione discrezionale e, dunque, nella necessità di rendere nota la regola autoimposta, sulla quale poi costruire un giudizio di corrispondenza con l&#8217;atto concretamente emanato.<br />
La motivazione, però, è requisito di mera validità dell&#8217;atto. Non già di sua esistenza. Cosicché, anche per tal via, la discrezionalità non riesce a compenetrare l&#8217;essenza del provvedimento.<br />
Altre prove della dissociazione strutturale tra la discrezionalità e gli elementi essenziali dell&#8217;atto amministrativo si colgono nella disciplina processuale.<br />
In ispecie, nei casi di contestazione del silenzio inadempimento o del rifiuto di provvedimento, i poteri del Giudice variano, secondo che la preliminare fase di esercizio della discrezionalità sia stata esaurita oppure no.<br />
Solo nel secondo caso, la sentenza potrà contenere un ordine di emanazione di un preciso provvedimento.<br />
Ma ciò attiene al caso in cui la discrezionalità, appunto, sia stata <em>precedentemente </em>consumata e non attiene alla natura del provvedimento da emanare.<br />
&nbsp;<br />
4. – Sia attingendo alla sistematica di teoria generale, sia guardando al regime di alcune figure di diritto positivo, si può, pertanto, sostenere che quella dell&#8217;atto discrezionale sia in realtà una <em>falsa nozione</em>, che non descrive una caratteristica ontologica di una specifica tipologia di provvedimenti.<br />
In realtà, nel momento in cui il provvedimento viene emanato, esso è sempre vincolato. Sia che, in tal modo, esso sia descritto fin dall&#8217;inizio ad opera della legge, sia che la sua produzione avvenga al termine di una valutazione discrezionale.<br />
Ciò non toglie, naturalmente, che tra l&#8217;atto c.d. <em>discrezionale</em> e l&#8217;atto c.d. <em>vincolato</em> possano fondarsi alcune differenze di regime.<br />
Ma, proprio perché la discrezionalità non attiene alla essenza dell&#8217;atto, dette diverse discipline indicano delle regole suscettibili di essere derogate e non già degli inviolabili principi.<br />
Volendosene offrire un esempio, si pensi alle distinzioni tra <em>ammissioni</em> e <em>autorizzazioni.</em><br />
Le prime (tra le quali ricadono le iscrizioni, gli accreditamenti e altre figure variamente denominate) si dice che conferiscano uno <em>status.</em><br />
Ciò significa che l&#8217;ammissione costituisce il presupposto per l&#8217;efficacia di una separata norma giuridica generale e astratta (solitamente la legge), la quale intesterà direttamente un dato regime &#8211; un insieme di diritti o di doveri &#8211; in capo a tutti i soggetti che, in quanto qualificati dall&#8217;ammissione, ne risultino così destinatari.<br />
In tal modo, però, il titolare di una ammissione vede i propri diritti e i propri doveri discendere non già dal provvedimento amministrativo, ma, appunto, dalla legge che presuppone, per la propria applicabilità, l&#8217;ammissione stessa. Ne segue che il regime giuridico del titolare di una ammissione è sempre e necessariamente uguale a quello di tutti gli altri destinatari della norma generale e astratta. Cioè è sempre uguale a quello di tutti gli altri titolari di ammissione.<br />
Gli iscritti all&#8217;albo forense, così, hanno tutti le stesse prerogative; indipendentemente dal fatto che i singoli siano versati nelle discipline civilistiche o penalistiche. Indipendentemente dal fatto che essi siano giovani o vecchi o che, altrimenti, si cerchi di differenziarli.<br />
E, quando pure si volesse in tal senso distinguere, toccherebbe alla legge istituire nuovi albi e nuove qualificazioni.<br />
L&#8217;indifferenziazione di regime, che vale per il caso delle ammissioni, dimostra che quando il legislatore ricorre a questa figura, per regolare l&#8217;attività dei privati, esso ha inteso escludere che l&#8217;Amministrazione possa intervenire dettando una disciplina adeguata e conformata al singolo caso specifico.<br />
Le ammissioni, per necessità funzionale, sono dunque atti vincolati nel loro contenuto: o si è ammessi o non lo si è. Non si è ammessi un po&#8217; di più o un po&#8217; di meno.<br />
Di contro, nel caso della autorizzazione, il regime giuridico del cittadino deriva direttamente dall&#8217;atto amministrativo e non deriva dalla legge.<br />
La regolazione dell&#8217;attività dei privati non è, dunque, necessariamente indifferenziata tra tutti i soggetti autorizzati. Al contrario, l&#8217;autorizzazione si presta ad una regolamentazione attenta alle specificità del caso concreto, sì da avere contenuto <em>naturalmente </em>discrezionale.<br />
Ciò non toglie, però, che possano ugualmente aversi autorizzazioni vincolate, quanto al loro contenuto. Ancora una volta, dunque, la discrezionalità non attiene ai carattere essenziali di questa specifica tipologia di atto.<br />
&nbsp;<br />
5. – Ravvisato, dunque, che è più corretto distinguere tra atti preceduti da discrezionalità e atti che non lo sono (anziché tra atti discrezionali e vincolati, <em>tout court</em>), si vorrà a questo punto verificare come la categoria incida sul piano delle tutele, atteso che il diritto amministrativo è soprattutto orientato alle stesse.<br />
La riflessione, al riguardo, intreccia la categoria degli atti discrezionali con quella del merito amministrativo.<br />
Nozione quest&#8217;ultima sempre sfuggente. Oggi ancora di più che nel passato, giacché i tradizionali limiti alla sua sindacabilità sembrano essere stati sensibilmente erosi. E, in tale procedimento di erosione, si deve forse cogliere un&#8217;ulteriore difficoltà di distinguere tra atti discrezionali e vincolati, quanto alla loro essenza.<br />
Le radici del limite alla sindacabilità del merito affondano, come si sa, nel principio di divisione dei Poteri dello Stato. Di talché, quello che dovrebbe essere un impedimento alla tutela si rivela (o, almeno, così era stato originariamente concepito) in realtà un argine all&#8217;ingerenza del Potere giurisdizionale su quello esecutivo.<br />
Sia pure in modo piuttosto contorto, l&#8217;insindacabilità del merito si risolve, perciò, anch&#8217;essa in una forma di tutela dei c.d. <em>diritti pubblici subiettivi.</em><br />
Tali diritti, infatti, sono suscettibili di essere violati non solo quando l&#8217;Amministrazione si propone come Giudice (chiamato a risolvere le proprio controversie con i privati), ma anche quando sia, al contrario, il Giudice a pretendere di farsi Amministrazione.<br />
È invero l&#8217;identificazione in sé tra i due Poteri a rivelarsi potenzialmente lesiva delle garanzie dei cittadini. Comunque a detta identificazione si arrivi.<br />
Per certi aspetti, anzi, in un sistema a diffuso controllo democratico, che preveda l&#8217;eleggibilità delle cariche amministrative, può apparire meno pericoloso che sia l&#8217;Amministrazione a farsi Giudice, anziché l&#8217;opposta ipotesi. Perché all&#8217;operato del Giudice non può estendersi quel lato controllo, attuato in sede di rinnovazione degli Uffici rappresentativi.<br />
La possibilità di distinguere concettualmente il Potere giurisdizionale e quello esecutivo è, tuttavia, forse fragile, ove si consideri che entrambi promanano dall&#8217;unico Potere statuale, che si identifica con il principio di autorità.<br />
Di talché la medesima distinzione, pur utilissima sul piano applicativo e delle garanzie, poggia su un piano verosimilmente empirico e mutevole, alla luce del quale si pongono anche i confini tra sindacato di legittimità e sindacato esteso al merito.<br />
&nbsp;<br />
6. – La stessa legge Crispi, d&#8217;altronde, accettò quello che, con la progressiva giurisdizionalizzazione della Quarta Sezione, si sarebbe dimostrata una vera e propria <em>deroga</em> al principio di divisione dei Poteri dello Stato. A patto, però, che il sindacato si concentrasse sull&#8217;atto amministrativo già emanato e, per di più, nei ristretti limiti del potere di annullamento.<br />
Quando il provvedimento veniva assunto, dunque, l&#8217;Amministrazione si poneva al confine del proprio Potere, sì da esporsi alle possibilità che il Giudice intervenisse, eliminando l&#8217;atto assunto <em>contra legem.</em><br />
Tutto ciò che precedeva il provvedimento, invece, era distante da quella linea di confine e doveva considerarsi esercizio pieno del Potere amministrativo; sottratto, come tale, ad ogni intervento del Giudice.<br />
Ecco, così, che la stessa discrezionalità, non connaturando l&#8217;atto (ma precedendolo), sfuggiva anche per tal via (e giustificatamente) al sindacato giurisdizionale, restando confinata nel c.d. <em>merito.</em><br />
Lo schema fin qui descritto si dimostra apparentemente semplice e, nella sua realtà applicativa, esso ha retto, almeno quanto ai suoi tratti fondamentali. Complessivamente, anzi, esso regge tuttora.<br />
A mio modo di vedere, tuttavia, esso risentiva di una sorta di originario vizio di costruzione, che già era stato colto nella celebre affermazione: &#8220;<em>Juger l&#8217;administration c&#8217;est administrer</em>&#8220;.<br />
Il limite della costruzione, secondo chi scrive, va colto proprio in quella sorta di empirismo con cui è stata risolta la distinzione tra legittimità e merito, tra norme d&#8217;azione giuridiche e non giuridiche; tra principio di legalità, appunto, e principio di buona amministrazione.<br />
Empirismo che ha portato a costruire il giudizio come un processo di mera cassazione del provvedimento amministrativo, a tutto ciò limitando i poteri sostitutivi del Giudice.<br />
Che anche l&#8217;annullamento sia una misura sostitutiva è però indubbio. Caducando l&#8217;atto il Giudice opera, infatti, sugli effetti giuridici già prodotti dall&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione.<br />
Se è così, la linea di confine tra i due Poteri è, allora, convenzionale, perché essa non si appoggia su oggettive fondamenta concettuali.<br />
Nulla impedisce, perciò, che la linea di confine venga diversamente tracciata, secondo ciò che possa, in una determinata contingenza storica, apparire meritevole al legislatore.<br />
&nbsp;<br />
7. – Questo è ciò a cui stiamo assistendo, ai giorni nostri, e la surrettizia introduzione dell&#8217;azione di adempimento, consentendo al Giudice di concorrere alla produzione di effetti giuridici <em>amministrativi</em> nuovi e di non limitare la sua azione alla mera eliminazione di effetti amministrativi preesistenti, ne è un esempio.<br />
È certo cosa diversa eliminare un preesistente effetto giuridico dall&#8217;introdurre un effetto giuridico nuovo. Ma, in realtà, fino ad un certo punto, perché, in definitiva, anche la sentenza di annullamento introduce delle <em>novità</em> giuridiche e queste si riflettono proprio su una fattispecie regolata dall&#8217;azione dell&#8217;ente pubblico. Esattamente come avviene quando il Giudice ordini all&#8217;Amministrazione di emanare un dato provvedimento il cui contenuto sia stato delineato in sede giurisdizionale.<br />
Ma la linea di confine sembra che si stia altrimenti spostando, sì da invadere anche lo spazio un tempo riservato alle stesse valutazioni discrezionali.<br />
È ben noto il dibattito sul sindacato diretto circa la valutazioni c.d. tecniche Chi scrive, pur essendosi professato, in passato, a favore della loro insindacabilità è portato oggi a rivedere quelle precedenti convinzioni, giacché l&#8217;insorgenza dell&#8217;art. 63 del codice di rito, nell&#8217;ammettere la consulenza tecnica anche per l&#8217;acquisizione di valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, sembra alludere proprio a questo.<br />
Con il che, a riguardo degli atti amministrativi preceduti da discrezionalità tecnica si può oggi ipotizzare che sussista una giurisdizione generale di merito, facilitata peraltro dalla circostanza che il relativo principio di tassatività &#8211; a differenza dell&#8217;analogo principio che vale per la giurisdizione esclusiva &#8211; non sembra essere assistito da una specifica protezione costituzionale.<br />
Anche il sindacato diretto sulla c.d. discrezionalità pura sembra essersi ampliato; almeno con riguardo a determinate fattispecie.<br />
Si pensi all&#8217;ipotesi in cui, omessa la comunicazione di avvio del procedimento, l&#8217;Amministrazione riesca ad evitare l&#8217;annullamento del proprio provvedimento dimostrando in giudizio che il suo contenuto, pur discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Sarebbe erroneo, in tali casi, ravvisare una inversione in senso tecnico dell&#8217;onere della prova, giacché qui non sono fatti da dimostrare, ma giudizi di valore.<br />
Tuttavia, lo schema logico sembra essere assai simile a quella figura, con la conseguenza che, così come il Giudice valuta liberamente le prove, è ragionevole pensare che egli possa valutare in modo altrettanto libero e diretto la dimostrazione della opportunità del provvedimento adottato.<br />
Tanto più che la giurisprudenza non è incline a ritenere che siffatta <em>dimostrazione</em> debba avere la forma propria dell&#8217;atto amministrativo, come tale impugnabile nei ristretti limiti del sindacato di legittimità e, quindi, della sua esterna <em>ragionevolezza.</em><br />
Al contrario, i giudici sembrano reputare che l&#8217;onere di dimostrazione possa essere soddisfatto nella semplice sede della difesa tecnica, così esponendo, però, quanto dimostrato ad ogni critica diretta sul suo contenuto.<br />
&nbsp;<br />
8. – Più in generale, sembra emergere, anche in ragione delle esemplificazioni addotte, il dubbio che il concetto stesso di merito amministrativo &#8211; inteso come sfera di insostituibilità dell&#8217;Amministrazione &#8211; debba essere rivisitato nei suoi contenuti e che la sua nozione, oggi, si ispiri, meno che nel passato, a rigidi criteri sostanziali.<br />
Più semplicemente, sembra prospettarsi che, oggi, il merito amministrativo altro non sia se non ciò che la legge, nel dettare i limiti del sindacato giurisdizionale, definisce come tale.<br />
Conseguentemente, anche la nozione di giurisdizione generale di legittimità deve essere forse ripensata, giacché in essa finisce, pur sempre, per ricadere tutto ciò che dal merito deve essere espunto.<br />
Che lo stesso concetto di giurisdizione di legittimità stia, per così dire, ampliandosi (e, con detto fenomeno, stiano ampliandosi anche le potenzialità del Giudice di incidere sull&#8217;attività amministrativa) è cosa facilmente riscontrabile.<br />
Sempre guardando al rapporto con la giurisdizione di merito (e trascurando quello con la giurisdizione esclusiva, a riguardo della quale si può constatare un analogo fenomeno), si potrà considerare anche l&#8217;attrazione nel giudizio di cognizione di fasi e poteri un tempo spettanti al rito dell&#8217;ottemperanza, quali la nomina di un commissario <em>ad acta</em> (art. 34, comma 1, c.p.a.).<br />
Tale possibilità, verosimilmente da intendersi limitata all&#8217;emanazione di atti <em>vincolati</em>, è indice di una trasformazione in atto del processo, volta, forse, a rappresentarlo come una manifestazione di esercizio unificato dei due Poteri dello Stato. Il Giudice che si fa Amministrazione, dunque.<br />
Tutto ciò, paradossalmente, sembra trovare conferma osservando come lo stesso giudizio di ottemperanza sia in grado di intervenire sul contenuto dell&#8217;accertamento giudiziale e sul giudicato stesso, nell&#8217;ipotesi di azione per ottenere <em>chiarimenti</em> sulla sentenza da attuare (art. 112, comma 5, c.p.a.). Non pare che si possa contestare, infatti, che detti <em>chiarimenti</em> siano potenzialmente idonei a modificare il contenuto della sentenza chiarita, come è proprio di ogni attività di interpretazione.<br />
Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte sul tema del giudicato a formazione progressiva che, oggi, sembra attrarre l&#8217;attenzione della stessa giurisprudenza.<br />
Venendo meno &#8211; o indebolendosi &#8211; la stabilità del giudicato, la stessa sentenza cessa però di essere tale e il suo carattere sostanziale si avvicina di molto a quello del provvedimento amministrativo.</p>
<p>9. – In che modo tutto ciò possa armonizzarsi con il dettato degli artt. 103 e 113 cost. è cosa tutta da verificare.<br />
&nbsp;Ma sembra innegabile che vi sia almeno un orientamento in questo senso, volto in generale a favorire una più ampia capacità del Giudice di sostituirsi all&#8217;Amministrazione.<br />
&nbsp;In tale prospettiva, anche il rilievo della bipartizione tra atti discrezionali ed atti vincolati deve essere, forse, considerato da capo.<br />
L&#8217;atto discrezionale, pur secondo i fragili limiti con cui si può assumere tale concetto, non sembra alludere più, necessariamente, ad una ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione è soggetta solo ad un sindacato esterno e indiretto.<br />
Quanto meno con riguardo al caso della discrezionalità tecnica, sussistono ragioni che potrebbero portare a sostenere il contrario.<br />
Di talché la bipartizione sembra essere una ulteriore cartina al tornasole, alla luce della quale verificare se il modello del diritto amministrativo, quale uscito dal Secolo dei Lumi, sia ancora attuale e, soprattutto, ancora compiutamente applicato..<br />
Toccherà a chi ci seguirà dire se queste nuove tendenze esprimano, sotto il profilo delle tutele, un miglioramento o un regresso.</p>
<p><em>*Il presente studio richiama l&#8217;intervento tenuto&nbsp; il giorno 28 ottobre 2016, in occasione delle Giornate di Studio Italo-Argentine</em>.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-distinzione-tra-atto-amministrativo-discrezionale-e-atto-vincolato-tra-giurisdizione-di-legittimita-e-di-merito/">La distinzione tra atto amministrativo discrezionale e atto vincolato (tra giurisdizione di legittimità e di merito)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a></p>
<p>Sommario:[1]&#160;I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo; II. Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale; III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza; IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a></p>
<p>Sommario:<em><strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>&nbsp;</strong></em>I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo; II. Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale; III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza; IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la bocciatura della legge Calderoli; V. La nuova riforma elettorale della Camera dei deputati: l’<em>Italicum</em>; VI. Conclusioni.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<em>I. Introduzione. L’incertezza sui modi di congiunzione tra Stato e popolo.</em><br />
Un dato caratteristico del nostro Paese – che vale a differenziarlo rispetto ad altre democrazie occidentali – è la “<em>prominenza ciclica delle riforme elettorali</em>” (così, S. Cassese<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, nel tradurre l’affermazione espressa da G. Baldini in un articolo, in lingua inglese, apparso nel 2011 su <em>West European Politics<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><strong>[3]</strong></a></em>).<br />
Dall’Unità d’Italia si sono susseguite infatti – secondo il conto fatto dallo stesso S. Cassese – dodici riforme elettorali<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Come è noto, di recente è stata, infine, approvata la tredicesima riforma elettorale della nostra pur breve storia unitaria (il cd. <em>Italicum</em>)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Se fino all’avvento della Costituzione repubblicana, il tema principale delle riforme elettorali è stato quello dell’estensione del suffragio, che ha accompagnato la trasformazione dello Stato monoclasse (pur con la cesura rappresentata dallo Stato fascista) in Stato pluriclasse, dopo l’approvazione della Carta costituzionale (ed il riconoscimento del suffragio universale) le riforme elettorali hanno interessato la formula elettorale, e cioè il meccanismo atto a trasformare in seggi i voti espressi dal seggio elettorale.<br />
Da un sistema proporzionale puro si è passati a un sistema prevalentemente maggioritario per poi tornare a un sistema proporzionale, con premio di maggioranza volto a garantire la governabilità del Paese.<br />
L’alternanza delle formule elettorali utilizzate riflette, secondo S. Cassese, un dato di fondo: l’assenza di un patto stabile tra Stato e cittadini, l’<a name="_GoBack"></a>“<em>incertezza sui modi di “congiunzione” tra Stato e popolo</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Da una simile prospettiva, verranno di seguito brevemente analizzate le caratteristiche principali delle riforme elettorali approvate negli ultimi venti anni<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>II.</em> <em>Le leggi Mattarella: da un sistema proporzionale puro ad un sistema prevalente maggioritario uninominale.</em><br />
La riforma elettorale del 1993 è, in qualche modo, l’epilogo finale della crisi della cd. Prima Repubblica e della stagione referendaria dei primi anni 90’<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Il sistema proporzionale puro, impresso dalle leggi elettorali del 1948, aveva condotto, nel tempo, alla c.d. “partitocrazia”, allo strapotere cioè dei partiti politici che formavano Governi di brevi durata, frutto di compromessi instabili e contingenti alleanze delle diverse forze politiche.<br />
La frammentazione del quadro politico e partitico italiano, in uno con l’adozione del sistema proporzionale puro, pur garantendo la maggiore rappresentatività possibile, sacrificava, quindi, la governabilità.<br />
Il sistema proporzionale puro rimetteva, poi, interamente ai partiti politici la scelta dell’esecutivo.<br />
Le leggi Mattarella costituiscono una decisa inversione di tendenza.<br />
Viene adottato, in luogo del sistema proporzionale puro delle leggi elettorali del 1948, un sistema prevalentemente maggioritario con collegi uninominali, che ricalca il modello anglosassone del <em>first past the post</em> e ricorda, in un contesto socio-economico e politico del tutto mutato però, quanto alla previsione dei collegi uninominali, le prime leggi elettorali unitarie.<br />
Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, tre quarti dei seggi (il 75%) sono attribuiti in collegi uninominali con formula maggioritaria <em>plurality</em> (il seggio è assegnato, cioè, in unico turno al candidato che ha ottenuto più voti nel collegio), mentre solo il restante quarto dei seggi (il 25%) è assegnato con formula proporzionale. Alla Camera sono possibili due voti distinti, uno per il candidato del collegio uninominale, l’altro per la lista proporzionale (cd. voto di lista). È prevista, inoltre, una soglia di sbarramento a livello nazionale del 4% per evitare un’eccessiva frammentazione del quadro politico. Al Senato, invece, è previsto un unico voto per il candidato da eleggere nel collegio uninominale, giacché gli eletti su base proporzionale sono i migliori perdenti nei collegi<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Come evidenziato da S. Cassese, la <em>ratio </em>della riforma è ben precisa: quella di sottrarre ai partiti la scelta dell’esecutivo. Il popolo italiano sceglie, da quel momento in poi, non solo i membri del Parlamento ma anche l’esecutivo<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>III. La legge Calderoli: il ritorno al proporzionale, con la novità del premio di maggioranza.</em><br />
Nel 2005, con le leggi Calderoli si apre una nuova stagione.<br />
Ritenendo che il sistema prevalentemente maggioritario concepito dalle leggi Mattarella non consentisse la governabilità del Paese, il Governo presentò nel 2005 una nuova riforma elettorale, successivamente approvata con legge 21 dicembre 2005, n. 270.<br />
Per un verso, la legge Calderoli è un ritorno al passato. Viene nuovamente adottato, infatti, in luogo del sistema maggioritario uninominale delle leggi Mattarella, un sistema proporzionale.<br />
A differenziare nettamente il nuovo sistema elettorale rispetto a quello utilizzato fino al 1993, è tuttavia la previsione del cd. premio di maggioranza, su scala nazionale alla Camera dei deputati, su scala regionale, invece, al Senato della Repubblica.<br />
Alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, viene attribuito, infatti, un premio di maggioranza, tale da far raggiungere a tale coalizione o lista la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera (340 seggi) e dei seggi, su scala regionale, al Senato (il 55% dei seggi su base regionale).<br />
Il premio di maggioranza non rappresenta, per la verità, in sé considerato, una novità assoluta nel panorama italiano.<br />
La prima legge elettorale del periodo fascista (la cd. legge Acerbo-Mussolini) prevedeva, infatti, un collegio unico nazionale, diviso in quindici circoscrizioni elettorali di dimensioni regionale, con premio di maggioranza alla lista che raggiungesse almeno il 25% dei voti validi. Tale lista otteneva, con il premio di maggioranza, i due terzi dei seggi, mentre il restante terzo dei seggi era attribuito con formula proporzionale. Secondo i proponenti di tale legge, una buona legge elettorale dovrebbe, al contempo, “<em>rispecchiare le condizioni dei partiti nel Paese, e garantire vita duratura al Governo … Al primo scopo risponde la proporzionale, ma vi risponde troppo. Al secondo si ispira il metodo che vi propongo, il quale, senza trascurare i diritti delle minoranze, assicura una consistenza di Governo che è la tendenza istituzionale e pratica del tempo attuale</em>” <a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Nel 1953, venne approvata, inoltre, una legge (definita “legge truffa” dai suoi oppositori) che attribuiva un premio di maggioranza (il 65% dei seggi) al partito o alla lista di partiti che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (il 50% più uno). Nelle elezioni del 1953, nessuna forza politica raggiunse, tuttavia, la maggioranza assoluta dei voti e, quindi, non scattò il premio di maggioranza. La “legge truffa” venne abrogata l’anno successivo<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Se la previsione di un premio di maggioranza non costituisce una novità nel panorama italiano, non ha precedenti, tuttavia, la mancata previsione di una soglia minima di voti che faccia scattare il premio di maggioranza.<br />
Con la legge Calderoli, anche una maggioranza davvero risicata consente l’attribuzione del premio di maggioranza.<br />
Lo scopo perseguito dalla legge elettorale di garantire una maggiore governabilità è, tuttavia, compromesso in radice dal diverso ambito territoriale di operatività del premio di maggioranza al Senato. La previsione di tanti premi di maggioranza quante sono le Regioni italiane può rovesciare, infatti, il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo – come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 – la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento.<br />
Oltre al premio di maggioranza, l’altra caratteristica rimarchevole della legge Calderoli è il cd. voto di lista. Non è possibile, infatti, esprimere preferenze per i candidati, ma solo per la lista. I candidati sono eletti, pertanto, secondo l’ordine di presentazione del candidato stesso nella lista: le liste, oltre ad essere “bloccate”, sono lunghe. È possibile, inoltre, presentare candidature multiple, senza alcun limite, il che consente ai partiti – come rilevato da A. Barbera e C. Fusaro<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> – di controllare le opzioni dei candidati risultati eletti in più circoscrizioni, determinando così, <em>a posteriori</em>, l’elezione di molti candidati.<br />
Ancora una volta, la sintesi operata da S. Cassese appare convincente, oltre che suggestiva: “<em>i partiti, cacciati dalla porta, sono rientrati dalla finestra, prendendosi, con la legge Calderoli, il potere di scegliere i parlamentari. Di qui un rovesciamento delle parti </em>[rispetto alla Prima Repubblica]<em>: il popolo sceglie coalizioni e governo, i partiti scelgono i parlamentari</em>”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>IV. La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014: la bocciatura della legge Calderoli.</em><br />
&nbsp;La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha bocciato, però, due snodi fondamentali della riforma Calderoli: il premio di maggioranza e il voto di lista<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità che connota la legislazione elettorale, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, la necessità di sottoporla allo scrutinio di legittimità costituzionale, quando essa risulti manifestamente irragionevole incidendo così sul diritto fondamentale del voto. Secondo la Corte, non possono essere affatto sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, “<em>quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo</em>” (definite in un altro passaggio dalla stessa Corte “leggi costituzionalmente necessarie”): diversamente, “<em>si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto</em>”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
La Corte ha ritenuto illegittima, in primo luogo, non la previsione in sé di un premio di maggioranza, ma l’assenza di una soglia minima di voti per poter competere all’assegnazione del premio.<br />
L’assenza di una soglia minima di voti che faccia scattare il premio di maggioranza determina, ad avviso della Corte, “<em>un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi … Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti</em>, <em>ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma</em>, <em>3</em>, <em>48, secondo comma</em>, <em>e 67 Cost.</em>”.<br />
Il premio di maggioranza congegnato dalla legge Calderoli, privo com’è di una soglia di operatività del premio, non supera, quindi, secondo la Corte costituzionale, il test di proporzionalità.<br />
Non si tratta, tuttavia, dell’unico vizio del premio di maggioranza congegnato dalla legge Calderoli. Tale sistema non è, infatti, nemmeno idoneo a perseguire lo scopo dichiarato, e cioè garantire la stabilità del governo e l’efficienza decisionale. L’attribuzione al Senato del premio di maggioranza su scala regionale “<em>produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato.</em>”.<br />
&nbsp;La Corte ha ritenuto, poi, illegittimo il voto di lista previsto dalla legge Calderoli, che non consente agli elettori in alcun modo di esprimere un voto di preferenza dei candidati, al fine di determinarne l’elezione.<br />
Il voto di lista sottrae agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, rimettendo la scelta interamente ai partiti. Come evidenziato dalla Corte, gli eletti sono “<em>individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà per l’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito</em>”. Ha aggiunto, inoltre, la Corte che simili “<em>condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettività conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)</em>”.<br />
Di qui l’illegittimità costituzionale del voto di lista, giacché esso coarta “<em>la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare</em>” e contraddice, pertanto, “<em>il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.</em>”.<br />
Come lucidamente colto dalla Corte costituzionale, per cercare di garantire una maggiore governabilità del Paese, la legge Calderoli ha sacrificato il principio democratico di rappresentatività, senza, peraltro, neppure riuscire a centrare l’obiettivo perseguito (basti pensare a quello che è successo alle recenti elezioni politiche del 2013 a causa del diverso meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza, su scala nazionale alla Camera dei deputati e su scala regionale al Senato della Repubblica).<br />
La legge Calderoli ha, inoltre, restituito centralità ai partiti politici, aggirando la volontà popolare espressa nei referendum abrogativi dei primi anni 90’.<br />
Se le conclusioni della Corte appaiono largamente condivisibili, restano perplessità sugli esiti della pronuncia manipolativa della Corte stessa, che non esclude di certo la possibilità che la prossima consultazione elettorale avvenga, in mancanza di una nuova legge elettorale, “<em>secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione</em>”.<br />
La sentenza della Corte costituzionale lascia, difatti, in eredità un sistema elettorale (denominato dagli organi di stampa <em>Consultellum</em>) proporzionale, depurato del premio di maggioranza, con possibilità per gli elettori di esprimere un voto di preferenza.<br />
Almeno nelle sue caratteristiche di fondo, tale sistema elettorale ricorda, però, molto da vicino le leggi elettorali del 1948, di stampo consociativistico.<br />
Il <em>Consultellum </em>ha, infatti, come rilevato da F. Giupponi<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, tutte le caratteristiche di “<em>un sistema proporzionale puro con preferenza unica ed elevate soglie di sbarramento, di sicuro non eccessivamente sensibile alle esigenze (anch’esse di pregio costituzionale) connesse alla governabilità e alla stabilità del governo e della sua maggioranza</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>V. La nuova riforma elettorale della Camera dei deputati: l’Italicum.</em><br />
Il ritorno al proporzionale puro, che ha caratterizzato la Prima Repubblica, non è in grado, tuttavia, come già rilevato, di coniugare efficacemente i due poli della governabilità e della rappresentatività e di spezzare il cortocircuito istituzionale in cui sembra essere caduto, negli ultimi anni, il Paese.&nbsp;<br />
&nbsp;Sin dall’inizio, il governo Renzi ha messo, pertanto, in agenda una nuova riforma elettorale, definita dallo stesso Presidente del Consiglio “<em>Italicum</em>”.<br />
L’innovazione principale dell’<em>Italicum </em>è connessa con il progetto di riforma costituzionale, presentato dallo stesso governo, di superamento del bicameralismo perfetto<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
La riforma elettorale concerne, infatti, la sola Camera dei deputati, che sarà nella nuova architettura costituzionale l’unico organo elettivo titolare del rapporto di fiducia, mentre il Senato diverrà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, eletto, in secondo grado, dai consigli regionali o delle province autonome<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Fatta eccezione per questa novità, l’<em>Italicum</em> appare, per molti versi, un mero correttivo della legge Calderoli, rispettoso, però, delle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
La legge n. 52/2015 prevede, innanzitutto, il premio di maggioranza.<br />
Come indicato dalla Corte costituzionale, il premio scatta, tuttavia, solo al raggiungimento di una determinata soglia di voti. Alla lista che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è attribuito, infatti, il premio di maggioranza, che è assegnato sino a concorrenza della cd. “maggioranza sufficiente”, costituita da complessivi 340 seggi. Se nessuna lista raggiunge la percentuale minima di voti necessaria per l’operatività del premio di maggioranza, si apre un ballottaggio tra le due liste più votate nel primo turno per l’assegnazione del premio (cd. “ballottaggio tra competitori”). Chi vince ottiene 340 seggi. In caso di ballottaggio, non è consentito, inoltre, alcun “apparentamento” di liste presentate al primo turno con le due liste che hanno avuto accesso al ballottaggio stesso.<br />
Sono significative le modifiche apportate all’istituto del premio di maggioranza nel passaggio del testo di legge dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica.<br />
Nel testo approvato alla Camera, potevano concorrere all’attribuzione del premio di maggioranza non solo le liste ma anche le coalizioni di liste<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. La soglia per accedere al premio di maggioranza era, poi, più bassa, essendo sufficiente il 37% dei voti validi. In caso di ballottaggio erano attribuiti, infine, con il premio di maggioranza, sino ad un massimo di 321 seggi (mentre ne erano attribuiti sino a 340 se la lista o coalizione di liste raggiungeva la soglia del 37%): ora, invece, anche in caso di ballottaggio, la lista vincente ottiene sino ad un massimo di 340 seggi. &nbsp;<br />
La legge n. 52/2015 prevede ancora, inoltre, il voto di lista, pur se la sua operatività è ristretta ai cd. capolista.<br />
La nuova legge elettorale prevede infatti – come la precedente legge Calderoli – collegi plurinominali. Le liste sono, tuttavia, corte, in discontinuità con la precedente legge elettorale (attribuiscono da un minimo di 3 seggi ad un massimo di 9 seggi). Le liste sono, inoltre, solo parzialmente bloccate: il voto di lista vale, infatti, soltanto per l’elezione dei capolista, che possono peraltro candidarsi in più collegi sino ad un massimo di dieci ed optare, all’esito degli scrutini, per uno dei collegi<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Per tutti gli altri candidati ricompresi nella lista, vale, dunque, il voto di preferenza. Viene tutelata, infine, la parità di genere, giacchè viene introdotta la doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda preferenza, ed inoltre, nei collegi di ciascuna circoscrizione, il numero complessivo di capolista di un medesimo sesso non può eccedere il 60%.<br />
Anche in relazione all’espressione del voto, sono state apportate dal Senato della Repubblica sensibili modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.<br />
La più significativa è sicuramente quella che circoscrive l’operatività del voto di lista al capolista, eliminando così il vincolo di subordinazione del voto di preferenza rispetto al voto di lista che sembrava emergere – anche per il divieto del voto disgiunto – nel testo approvato dalla Camera dei deputati.<br />
L’<em>Italicum</em> contempla, quindi, al pari della legge Calderoli, soglie di sbarramento per evitare l’eccessiva frammentazione della Camera. La legge prevede una soglia unica di sbarramento del 3% dei voti validi, mentre, originariamente, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, erano previste differenti soglie: dell’8% per la lista singola, del 12% per la coalizione di liste, del 4,5% per la lista singola interna alla coalizione.<br />
Nel passaggio al Senato della Repubblica, è stata introdotta, infine, una clausola di salvaguardia, che fa entrare in vigore la legge elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016, data entro la quale si riteneva sarebbe stata approvata la riforma costituzionale del bicameralismo perfetto.<br />
La nuova legge elettorale consolida, dunque, un sistema maggioritario di schieramento (teso ad armonizzare le istanze della rappresentatività e della governabilità), e cioè un sistema che prevede l’attribuzione dei seggi su base nazionale e proporzionale, con correttivi quali le soglie di sbarramento ed il premio di maggioranza, seguendo i dettami di conformità a Costituzione tracciati dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014.<br />
&nbsp;<br />
<em>VI. Conclusioni.</em><br />
La nuova legge elettorale saprà, dunque, finalmente congiungere, in maniera stabile, lo Stato e il suo popolo?<br />
Al momento, la nuova legge elettorale è riuscita a dividere radicalmente la dottrina (e lo stesso Partito democratico).<br />
Si contrappongono, infatti, le tesi degli studiosi<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> che valutano, nel complesso e pragmaticamente, positiva la riforma, alle tesi degli studiosi che già tacciano d’incostituzionalità la riforma elettorale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Almeno nel breve periodo, non sembrano cogliere nel segno le tesi degli studiosi che prospettano rilevanti vizi di legittimità costituzionale della nuova legge elettorale.<br />
La nuova legge elettorale risponde, seguendo i binari tracciati dalla Corte costituzionale, al tema delicato dell’equilibrio tra governabilità e rappresentatività, che è stato il vero <em>leit motiv </em>almeno degli ultimi dieci anni.<br />
La previsione di un premio di maggioranza unico, ancorato al superamento di una soglia minima di voti, sembra coniugare le istanze, a volte contrapposte, della governabilità e della rappresentatività.<br />
Non si può tacere, però, che sulla nuova legge elettorale pesa una grave incognita.<br />
Ove la riforma costituzionale del bicameralismo non dovesse andare in porto, avremmo, infatti, due sistemi elettorali diametralmente opposti per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. L’uno, l’<em>Italicum</em>, volto a promuovere al massimo grado la governabilità, l’altro, il <em>Consultellum</em>, schiettamente proporzionale con valorizzazione massima della rappresentatività anche a scapito della governabilità.<br />
Si tratterebbe, insomma, di un vero pasticcio istituzionale, che renderebbe – se possibile – ancora più difficile la funzione di governo e schizofrenica l’azione delle nostre Istituzioni democratiche.<br />
Non si possono tacere, inoltre, i dubbi che permangono sul voto di lista, anche se circoscritto ai capolista, che riflettono la persistente tensione del rapporto tra i partiti ed il corpo elettorale.<br />
Appare evidente, infatti, la ritrosia dei partiti ad accantonare il voto di lista e le candidature multiple, che – come evidenziato – assicurano ai partiti stessi un ampio margine di manovra nella determinazione dei candidati da far eleggere.<br />
Pur rimanendo nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014, la previsione di liste corte parzialmente bloccate appare ancora una ciambella di salvataggio per i partiti nell’attuale configurazione e sacrifica, almeno in parte, l’espressione del diritto costituzionale al voto.<br />
Sarebbe auspicabile, quindi, un’evoluzione del sistema nel senso della progressiva eliminazione del voto di lista e della possibilità di candidatura multipla per i capolista.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Testo rielaborato ed aggiornato della relazione discussa nel seminario del 20 gennaio 2015 su “Istituti di democrazia diretta e legge elettorale”, organizzato da A.G.Amm. e dal Dipartimento di economia e diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> S. Cassese, <em>Governare gli italiani. Storia dello Stato</em>, Il Mulino, Bologna, 2014, 65 e ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> G. Baldini, <em>The different trajectories of italian electoral reforms</em>, in <em>West European Politics</em>, maggio 2011, vol. XXXIV, n. 3, 644 e ss.. Nello scritto, l’Autore rileva una “<em>cyclical salience of electoral reform</em>”, che comporta una continua e rinnovata autodefinizione delle regole del gioco; nella stessa ottica, si veda anche il recente scritto di A. Chiaramonte, <em>The unfinished story of electoral reforms in Italy</em>, in <em>Contemporary Italian Politics</em>, n. 1/2015, che analizza le riforme elettorali degli ultimi venti anni.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La prima legge elettorale in vigore nel Regno unitario fu la legge 17 marzo 1848, n. 680. Seguirono la riforma Zanardelli del 1882 (legge 22 gennaio 1882, n. 593), la riforma Giolitti del 1912 (legge 30 giugno 1912, n. 665), le leggi del 1918-1919 (legge 16 dicembre 1918, n. 1985 e legge 15 agosto 1919, n. 1401), la legge Acerbo-Mussolini del 1923 (legge 18 novembre 1923, n. 2444), la legge Rocco del 1928 (legge 17 maggio 1928, n. 1019), la legge 19 gennaio 1939, n. 129, il decreto legge luogotenenziale Bonomi del 1° febbraio 1945, n. 23, che estese il diritto di voto alle donne, il decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che regolò l’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente, le leggi elettorali del 1948 (legge 209 gennaio 1948, n. 6 e 6 febbraio 1948, n. 29), le leggi Mattarella del 1993 (leggi 4 agosto 1993, n. 276 e 277) ed, infine, la legge Calderoli del 2005 (legge 21 dicembre 2005, n. 270).&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si tratta della legge 6 maggio 2015, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2015.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 69.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Per un’esaustiva ricostruzione delle ragioni politiche e delle caratteristiche delle riforme elettorali degli ultimi vent’anni, F. Clementi, <em>Vent’anni di legislazione elettorale in Italia (1993-2013). Tra il già e il non ancora</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, Giuffrè, Milano, n. 2/2015, pp. 557 e ss. Si veda anche A. Chiaramonte, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Si veda, in particolare, il referendum del 18 aprile 1993 di abrogazione di alcune norme della legge elettorale al Senato volto all’introduzione di un sistema maggioritario. Il referendum raggiunse il <em>quorum</em> di validità ed ottenne risposta affermativa da parte dell’82,70% dei votanti.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Rileva, tuttavia, l’incoerenza della presenza di un parte di eletti con il sistema proporzionale F. Clementi, <em>op. cit.</em>, p. 590, secondo cui la tendenza alla frammentazione partitica era alimentata dalle stesse leggi Mattarella, “<em>in quanto anche la stessa duplicazione della scelta di voto – nelle due schede elettorali distinte che ciascun elettore riceveva, una per il voto nel collegio maggioritario e una per quello proporzionale – garantiva il mantenimento delle identificazioni partitiche tradizionali in una logica schizofrenica e contraddittoria che non poteva non generare disorientamento, oltre che asimmetrie di comportamento, tanto sul versante dei partiti quanto su quello degli elettori</em>”.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 82.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Seduta alla Camera del 9 giugno 1923, di presentazione del disegno di legge n. 2120.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Si trattava della legge 31 marzo 1953, n. 148, abrogata dalla successiva legge 31 luglio 1954, n. 615.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> A. Barbera &#8211; C. Fusaro, <em>Corso di diritto costituzionale</em>, Il Mulino, Bologna, 2014², p. 281.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> S. Cassese, <em>op. cit.</em>, p. 82.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma, n. 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati; b) dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); c) degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361/1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 533/1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La sentenza è stata commentata, tra i molti, da R. Romboli, su <em>Il Foro Italiano</em>, 2014, 3, I, p. 666, da A. Anzon Demmig, A. D’Andrea, G.U. Rescigno, A. Morrone, E. Lehner, su <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, n. 1/2014, da A. Morrone, A. Pertici, G. Guzzetta, su <em>Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale</em>, n. 1/2014.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di cassazione in relazione ad un giudizio con il quale un elettore aveva chiesto che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in coerenza con i principi costituzionali. Sull’ammissibilità della questione sollevata dalla Corte di cassazione e giudicata dalla Corte costituzionale, M. Benvenuti, <em>Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Prime considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale</em>, in <em>Nomos. Le attualità del diritto</em>, n. 3/2013.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> F. Giupponi, <em>Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo</em>, in <em>Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti</em>, n. 3/2015.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Si veda anche A. Celotto, <em>Il paradosso dell’Italicum: è legge ma non si può applicare</em>, su<em> L’Huffington Post</em>, secondo cui il<em> Consultellum </em>è “<em>un sistema proporzionale uninominale senza premio di maggioranza, ma con le soglie di sbarramento del c.d. Porcellum (alte, soprattutto al Senato) e con la preferenza unica (come si è votato nell&#8217;aprile 1992)</em>”.</div>
<div id="ftn19">
<pre>
<a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Si tratta della legge costituzionale approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016 e sarà sottoposto a referendum il prossimo 4 dicembre 2016.</pre>
</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Sulle caratteristiche del nuovo Senato delineato dalla riforma costituzionale in corso di approvazione, A. Manzella, <em>Il “nuovo” Senato</em>, in <em>Proposte di riforme per le istituzioni e la cultura </em>(a cura di G. Gambetta), Il Mulino, Bologna, 2015, 47 e ss.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si veda, in particolare, l’art. 1 della legge n. 52/2015, secondo cui “<em>1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:</em><br />
<em>a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell&#8217;insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d&#8217;Aosta/Vallee d&#8217;Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;</em><br />
<em>b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;</em><br />
<em>c) l&#8217;elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;</em><br />
<em>d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;</em><br />
<em>e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);</em><br />
<em>f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;</em><br />
<em>g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;</em><br />
<em>h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;</em><br />
<em>i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016</em>.”.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Giudica positivamente tale modifica, volta ad escludere le coalizioni di liste ai fini dell’operatività del premio di maggioranza, T.E. Frosini, <em>Rappresentanza + Governabilità = Italicum</em>, in <a href="http://www.confronticostituzionali.eu/"><em>www.confronticostituzionali.eu</em></a>, il quale lucidamente rileva che “<em>Le coalizioni di liste, nella recente esperienza politica italiana, hanno chiaramente fallito. Sono state appunto una mescolanza di identità politiche, le più varie, con il solo obiettivo di risultare maggioritarie il giorno delle elezioni, ma poi rendere assai complicato il mandato di legislatura e soprattutto l’azione politica di governo</em>”.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> È critica del nuovo sistema di espressione del voto, che abbina candidature multiple e blindate (per i capolista) a candidature singole e preferenziali (per gli altri candidati), il tutto nell’ambito di liste tendenzialmente brevi e di contenuto mutevole, L. Trucco, <em>Le candidature multiple tra passato, presente … ed Italicum</em>, in <em>Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti</em>, n. 3/2015. L’articolo è interessante anche perché dimostra, con il metodo comparatistico, che il nostro ordinamento è in controtendenza rispetto agli altri Paesi occidentali quanto alla possibilità di ammettere candidature multiple.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Giudizi pur cautamente favorevoli si rinvengono, ad esempio, in S. Ceccanti, <em>L’equilibrio tra legge elettorale e costituzione</em>, in <em>Idemlab.org</em>, secondo cui se i criteri della riforma elettorale e di quella costituzionale sono la costruzione di un sistema coerente di incentivi che spinga verso governi di legislatura e lo sgonfiamento del contenzioso tra Stato e Regioni e “<em>se i vincoli erano quelli di raccogliere maggioranze relativamente ampie e stabili per votare le riforme, non c’è quindi dubbio che, pur essendovi astrattamente altre ipotesi alternative non meno coerenti (la forma di governo francese, il Bundesrat tedesco), il combinato disposto di cui parliamo supera di molto la sufficienza</em>”. Si veda, inoltre, T.E. Frosini, <em>op. cit.</em>, secondo cui “<em>la finalità della legge ha, tra gli aspetti degni di apprezzamento, il fatto che combini due principi difficili da sintetizzare – ma a mio avviso ci riesce e ci riesce bene – cioè rappresentanza e governabilità, e il fatto che consente di valorizzare un sistema di governo, di rafforzamento dei poteri di fatto, e non di diritto, del Presidente del Consiglio, che consentirà ovviamente un’evoluzione del sistema parlamentare attraverso quella formula che in dottrina si chiama neoparlamentarismo, cioè la capacità di guida del Presidente del Consiglio non investito da un voto elettorale, ma designato sulla base del voto elettorale, come funziona in tutte le democrazie europee, Gran Bretagna, Germania, Spagna e via dicendo</em>”. Si veda, infine, F. Giupponi, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si vedano, in particolare, gli scritti di M. Villone, <em>La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi</em>, di M. Volpi, <em>Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico</em>, di C. De Flores, <em>La riforma elettorale</em>, tutti raccolti dalla rivista on-line <em>Costituzionalismo.it</em>. Il primo Autore ravvisa, in particolare, diversi vizi d’incostituzionalità nei seguenti profili: a) diversità dei regimi elettorali tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ove non dovesse essere approvata la riforma costituzionale del bicameralismo perfetto; b) previsione di soglie di sbarramento; c) ballottaggio tra le due prime liste senza una soglia minima per accedere al ballottaggio stesso; d) previsione di liste bloccate brevi; e) premio di maggioranza alla singola lista e non alla coalizione.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legge-elettorale-in-italia-storia-di-un-difficile-connubio-tra-stato-e-popolo/">La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a></p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431 Sommario*: I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &#34;stato regionale&#34; alla Legge Delrio, passando per la &#34;Repubblica delle autonomie&#34;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &#34;Nuove&#34; Province e vecchie funzioni &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a></p>
<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN: 1972-3431</strong></div>
<p> <strong>Sommario<em>*</em>: </strong>I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &quot;stato regionale&quot; alla Legge Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni &#8211; VI. Quali funzioni per le Città metropolitane? &#8211; VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale.<br />  <br /> <strong>I. Notazioni preliminari</strong><br /> Se anche il progetto di riforma costituzionale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> di cui molto si dibatte<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> dovesse realizzarsi solo in parte, o addirittura tradursi in un nulla di fatto, altri interventi normativi<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> occorsi negli ultimi tempi hanno comunque lasciato il segno &#8211; quanto meno limitatamente a taluni profili del diritto pubblico e del diritto amministrativo &#8211; al punto che non può non darsene nota.<br /> È questo il caso, ad esempio, delle novità che hanno recentemente interessato l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo. Novità che &#8211; nonostante sia stato spesso sottaciuto &#8211; a ben guardare sembrano comportare ricadute di non poco conto sul riparto delle funzioni amministrative spettanti ai diversi livelli di governo e dunque, in ultima analisi, sulla qualità dell&#8217;amministrazione e dei servizi resi ai cittadini.<br /> Il progetto di riforma costituzionale varato dall&#8217;esecutivo oramai più di due anni fa insiste(va) essenzialmente su tre aspetti ritenuti &#8211; a parere del Governo &#8211; cruciali per la tenuta del sistema istituzionale, la stabilità politica e la ripresa (anche economica) del Paese. Vale a dire, il bicameralismo<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> &#8211; che non si vuole più perfetto &#8211; la legge elettorale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; che, specialmente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, necessitava di essere ripensata  &#8211; e il Titolo V, parte seconda, della Costituzione<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Orbene, è proprio su quest&#8217;ultimo aspetto e, in special modo, sul ruolo e sulle funzioni amministrative di Province e Città metropolitane che si appunteranno le riflessioni che seguono. Con l&#8217;avvertenza che, oltre a ragionare su quelli che <em>de jure condendo</em> saranno i possibili esiti della riforma costituzionale, non ci si potrà esimere dal dare conto delle novità che, invece, <em>de jure condito</em> la Legge (ordinaria) Delrio ha già introdotto in ordine all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e alla distribuzione tra gli stessi delle funzioni amministrative.<br />  <br /> <strong>II. Dallo &quot;Stato regionale&quot; alla riforma Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici</strong><br />  <br /> Prima di addentrarci nell&#8217;attualità, preme tuttavia fare cenno ancorché brevemente all&#8217;articolazione interna dello Stato così come disegnata dai costituenti e alle vicende che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della Carta costituzionale hanno interessato le Regioni e gli enti territoriali. Ciò essenzialmente al fine di comprendere le ragioni ultime che sono alla base della riforma in corso e, se del caso, provare ad evidenziarne eventuali criticità.<br /> Tra gli aspetti più innovativi della Costituzione italiana del 1948 la dottrina è solita menzionare il fatto che i costituenti avessero immaginato l&#8217;Italia come uno Stato regionale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Infatti, la Repubblica &#8211; si leggeva e si legge tutt&#8217;ora nell&#8217;art. 5 Cost. &#8211; ancorché &quot;una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua (&#8230;) il più ampio decentramento amministrativo (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Ed è proprio ai principi dell&#8217;autonomia e del decentramento che si ispirava &#8211; nonostante quelle che a detta di taluno costituivano delle &quot;timidezze&quot;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> &#8211; il Titolo V, parte II, della Costituzione allorché prevedeva, per la prima volta nella storia dell&#8217;Italia unita, le Regioni come enti dotati di potestà legislativa nonché &#8211; in virtù del principio del parallelismo &#8211; amministrativa e riconosceva l&#8217;autonomia dei Comuni e delle Province<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Ciò non di meno, occorre evidenziare come &#8211; per una serie di ragioni<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> &#8211; fino ai primi anni Settanta del secolo scorso nei fatti si sia preferito rimanere nel solco della continuità con il passato<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, lasciando sostanzialmente impregiudicato il ruolo &quot;forte&quot; dello Stato centrale. A riprova di ciò, basti pensare che risale solamente al 1970 l&#8217;istituzione delle Regioni c.d. ordinarie<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, nei cui confronti peraltro il concreto trasferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato si è avuto ancora più tardi, per effetto di alcuni interventi legislativi datati rispettivamente 1972 e 1977<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Per converso, una vera e propria stagione di riforme nel senso dell&#8217;autonomia e del decentramento si è aperta nel 1990, con l&#8217;adozione della Legge sull&#8217;ordinamento gli enti locali<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> &#8211; successivamente abrogata dal Testo Unico del 2000<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> &#8211; ed è proseguita con la Legge Bassanini del 1997<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Quest&#8217;ultima, in particolare, unitamente ai decreti legislativi che le fecero seguito &#8211; tra cui specialmente il d.lgs. n. 112/1998<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> &#8211; ha dato la stura, a costituzione invariata, ad &quot;un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista e autonomista&quot;, che è passato alla storia con il nome di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e che ha preparato la strada alla riforma costituzionale del 2001<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il nuovo millennio si è aperto, dunque, nel segno del cambiamento per ciò che concerne l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, giacché la Legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001 ha inteso ridisegnare i rapporti tra centro e periferia secondo il modello di una &quot;Repubblica delle autonomie&quot;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, &quot;costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato&quot;<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. <br /> Tra i tratti salienti di quella riforma si segnalano specialmente: <em>i</em>) la nuova articolazione della Repubblica sancita dall&#8217;art. 114 Cost., il cui secondo comma stabilisce che &quot;i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono <em>enti autonomi</em> con propri statuti, poteri e funzioni (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>; <em>ii</em>) la perdita da parte dello Stato della potestà legislativa generale e il correlativo ampliamento della potestà regionale (art. 117 Cost.)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>; <em>iii</em>) l&#8217;attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative &quot;salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza&quot; (art. 118 Cost.)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>; <em>iv</em>) l&#8217;introduzione al quarto comma dell&#8217;art. 118 Cost. del principio di sussidiarietà orizzontale<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>; <em>v</em>) il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria in capo a Regioni ed enti locali (art. 119 Cost.)<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> La <em>ratio</em> di fondo della riforma costituzionale del 2001 riposava nella volontà di &quot;ammodernare&quot; l&#8217;impalcatura istituzionale della Repubblica, favorendo il decentramento amministrativo e l&#8217;autonomia di Regioni ed enti locali, sì da garantire sostanzialmente una maggiore efficienza amministrativa e ridurre, in un certo qual modo, la distanza tra cittadini e istituzioni<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Ciò non di meno, già nell&#8217;immediatezza della sua entrata in vigore autorevole dottrina metteva in evidenza come &quot;il modello emergente dalla legge di riforma [fosse] non poco confuso ed [pertanto] incerto nei suoi possibili sviluppi&quot;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. E, in effetti, è possibile affermare come, nei fatti, molti si siano rivelati i profili controversi connessi al nuovo impianto istituzionale disegnato dal legislatore costituzionale nel 2001. Impianto che, anche per questi motivi<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, ha ben presto conosciuto una fase di &quot;riflusso&quot;<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Tra le criticità maggiori, sicuramente la mancata individuazione di esatte linee di demarcazione tra competenza legislativa statale e regionale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, specie per con riguardo ad una serie di materie<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>,  ma anche &#8211; per ciò che concerne il profilo più squisitamente amministrativo &#8211; lo scarso grado di precisione nella indicazione di criteri per la distribuzione delle funzioni amministrative e, di riflesso, la poca chiarezza delle connesse linee di responsabilità tra i diversi livelli di governo<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Questi ed altri fattori hanno di fatto condotto ad &quot;un ri-accentramento dei processi decisionali riguardanti i sistemi locali&quot;, ancor prima che il bisogno di fronteggiare la crisi economica portasse a quella che parte della dottrina descrive come una &quot;totale centralizzazione di politiche e determinazioni&quot;<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Ciò non toglie, tuttavia, che &#8211; a partire dal 2008 e ancor più dal 2011 &#8211; la crisi finanziaria e le connesse esigenze di contenimento della spesa pubblica abbiano aggravato uno stato delle cose già non pienamente soddisfacente, specie nella misura in cui è sembrato acuirsi lo scollamento tra il modello prefigurato dalla Costituzione e la realtà<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Infatti, oltre ad un ampliamento della sfera di azione del legislatore statale a scapito di quello regionale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> &#8211; avallato (<em>obtorto collo</em>?) dalla Corte costituzionale sulla base di un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost.<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> &#8211; le istanze di riordino della spesa pubblica sono andate ad incidere anche sull&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, sostanzialmente nel senso del loro &quot;ridimensionamento&quot;<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> In altri termini, il bisogno di ripianare i conti pubblici ha fatto sì che, in Italia così come del resto in molte altre parti d&#8217;Europa<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, si sia posta la necessità di ridurre la sfera pubblica (nel senso di snellirne gli apparati)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> e, per l&#8217;effetto, di ripensare anche l&#8217;articolazione interna dello Stato. Il che ha (ri)portato alla ribalta &#8211; almeno nel nostro Paese &#8211; vecchie questioni e antichi insoluti, quali erano innanzitutto quelli legati alle cicliche proposte di abolizione delle Province<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> e alla lungamente rinviata istituzione delle Città metropolitane<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br />  <br /> <strong>III</strong>. <strong>Le</strong> <strong>Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione</strong><br /> Orbene, è proprio sulle Province e sulle Città metropolitane che si ritiene di dover focalizzare l&#8217;attenzione nell&#8217;intento di dare conto delle principali trasformazioni che stanno interessando il sistema italiano del governo locale, specie per ciò che concerne l&#8217;allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli ordinamentali.<br /> Come anticipato nelle pagine che precedono, il disegno di riforma costituzionale ha tra i propri punti programmatici anche la revisione del Titolo V della Costituzione. In particolare, viene ampiamente rivisto il riparto di competenze legislative Stato/Regioni<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> ed, inoltre, per quanto qui più rileva vengono soppressi i riferimenti alle Province. Solo i riferimenti, perché l&#8217;abolizione di queste ultime, <em>rectius</em> la loro trasformazione in enti territoriali di secondo livello e di area vasta è stata già disposta, all&#8217;esito di un&#8217;intricata vicenda<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, con la legge ordinaria 7 aprile 2014 n. 56<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, è intervenuta a mettere (almeno momentaneamente) la parola fine all&#8217;annosa vicenda relativa alle incerte sorti della Provincia, quale ente intermedio tra il Comune e la Regione. Sul punto, vale la pena ricordare come, nonostante le Province fossero &quot;oggetto di protezione costituzionale&quot;<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, molteplici siano stati nel tempo &#8211; a cominciare addirittura dal dibattito interno all&#8217;Assemblea costituente<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> &#8211; i tentativi di una loro soppressione.<br /> Come anticipato, alle &quot;ataviche&quot; ragioni storiche<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> e a quelle di opportunità politica<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>, da ultimo si sono aggiunte motivazioni di carattere economico connesse al necessario rimodulamento della spesa pubblica<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>. In proposito basti ricordare che nell&#8217;estate del 2011 la questione dell&#8217;abolizione delle Province è tornata prepotentemente alla ribalta &quot;costituendo una delle azioni <em>strutturali</em> all&#8217;interno di un pacchetto di misure in risposta alla grave crisi finanziaria che ha investito l&#8217;Italia, mettendone a repentaglio la tenuta dei conti pubblici&quot;<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> Detto tentativo, inserito in quella che è passata alla cronaca come la &quot;manovra di Ferragosto&quot;, si è risolto in un nulla di fatto, ma da allora le sorti della Provincia hanno costituito il <em>leitmotiv</em> di ogni ipotesi di riforma istituzionale<a href="#_ftn54" title="">[54]</a> varata dall&#8217;esecutivo &#8211; di volta in volta &#8211; in carica.<br /> Al riguardo, fondamentale appare il richiamo tanto all&#8217;art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>, con cui si è inteso svuotare &#8220;di funzioni le Province, attribuendo ad esse solo quella di indirizzo e coordinamento dell&#8217;attività dei Comuni e [sostituire] l&#8217;elezione diretta del consiglio con un&#8217;elezione di secondo grado effettuata da parte dei Consigli comunali della provincia&#8221;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>; quanto ai successivi artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, con i quali &#8211; rispettivamente &#8211; si provvede ad una &#8220;razionalizzazione delle Province&#8221;<a href="#_ftn58" title="">[58]</a> e delle relative funzioni<a href="#_ftn59" title="">[59]</a> e si prevede la soppressione di una serie di Province &#8220;maggiori&#8221; (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria), disponendo la contestuale istituzione al loro posto delle relative Città metropolitane a far data dal 1 gennaio 2014 .<br /> Orbene, al di là delle critiche mosse da parte della dottrina nei confronti di tali interventi normativi che, sostanzialmente, sono andati ad invertire la rotta rispetto al percorso autonomistico iniziato nei primi anni Novanta del secolo scorso<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>, merita segnalare come tutte le disposizioni poc&#8217;anzi citate siano state oggetto di una fondamentale pronuncia del Giudice delle leggi che nel luglio del 2013 ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost.<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Pur senza entrare (almeno <em>prima facie</em>) direttamente nel merito delle scelte di &#8220;politica legislativa&#8221; operate dal legislatore, la Corte ha ritenuto che &#8220;la trasformazione per decreto-legge dell&#8217;intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, <em>previsto e garantito dalla Costituzione</em>, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell&#8217;intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un <em>caso straordinario di necessità e d&#8217;urgenza</em>&#8220;<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> Neanche troppo tra le righe, dunque, la Consulta ha impartito una lezione di diritto costituzionale al legislatore, ricordandogli come &#8220;non sia utilizzabile un atto normativo, [quale] il decreto legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative&#8221;<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, specie in circostanze nelle quali &#8211; come nel caso in esame &#8211; non paiono ravvisarsi ragioni straordinarie di necessità ed urgenza.<br /> Ma vi è di più. Provando a leggere al di là del mero dato testuale, verrebbe da pensare che dalla pronuncia in questione trapeli un monito che travalica gli aspetti meramente formali della riforma <em>in fieri</em> per lambire piuttosto il metodo e finanche il merito della stessa<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>. Infatti, quando la Corte a proposito delle norme <em>sub iudice</em> evidenzia come le stesse comportino &#8220;<em>una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull&#8217;intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione</em>&#8220;<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>, la stessa sembra esortare il legislatore a prestare (maggiore) attenzione in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare all&#8217;intero sistema ordinamentale da una riforma siffatta.<br /> Ed, in effetti, le conseguenze che si legano ad un intervento riformatore di tal fatta non sembrano essere di poco momento. Si pensi, in particolare, alla &#8220;frizione&#8221; che si viene a creare con l&#8217;art. 5 Cost. e, più in generale, con il percorso riformatore faticosamente portato avanti da oltre un ventennio a questa parte; al duro colpo inferto al principio di rappresentatività; così come allo &quot;sconquasso&quot; in termini di riparto di funzioni amministrative e finanche di organizzazione di molti servizi pubblici locali<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.<br /> Eppure, il legislatore è parso volersi limitare a prendere alla lettera quanto affermato dalla Consulta, giacché in risposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 d.l. n. 201/2011 e 17 e 18 d.l. n. 95/2012 ha sostanzialmente ribadito i propri intenti riformatori, mutando soltanto lo strumento a ciò preposto: una legge ordinaria &#8211; la L. n. 56/2014, appunto &#8211; anziché un (poco consono) decreto legge, con la quale &#8211; &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione&quot;<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> &#8211; viene disposta la trasformazione delle Province in enti di secondo livello e in taluni casi la loro &quot;sostituzione&quot; da parte delle Città metropolitane.<br />  <br /> <strong>IV.</strong> <strong>Cosa resta delle Province?</strong><br /> Come anticipato, dunque, con la Legge Delrio non sono mutati né il fine ultimo né i contenuti della riforma.<br /> Quanto al primo aspetto, si è evidenziato ancora una volta il bisogno di ridurre gli apparati amministrativi per ottenere dei vantaggi in termini di spesa sì da ripianare i conti pubblici<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>. Tuttavia, al riguardo, il sospetto avanzato da taluno è che la crisi economica sia stata utilizzata in modo (forse troppo) strumentale &#8220;per far riemerge&#8221; o, se si vuole, per rinsaldare quel sistema centralistico &#8220;che ha caratterizzato le nostre istituzioni fin dalla loro origine&#8221;<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>.<br /> E, in effetti, a ben vedere sembra legittimo avanzare qualche perplessità circa l&#8217;entità del risparmio che la riforma in esame è stata e sarà in grado di produrre nel medio &#8211; lungo periodo, posto che, per prima cosa, le Province sostanzialmente non sono venute meno, bensì sono state trasformate in enti di secondo livello<a href="#_ftn70" title="">[70]</a> ed in secondo luogo quelle funzioni che un tempo erano di loro competenza e che ora non lo sono più non sono state &#8220;tagliate&#8221;, ma solo re-distribuite in capo ad altri soggetti (Comune, Regione o &#8211; in taluni casi &#8211; Città metropolitana)<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>. Se a ciò si aggiunge, poi, che la stessa riforma ha disposto l&#8217;istituzione di nuovi enti &#8211; vale a dire, le Città metropolitane in sostituzione di talune Province &quot;maggiori&quot;, cui si devono aggiungere nuovi e non meglio precisati enti di area vasta al posto delle altre Province<a href="#_ftn72" title="">[72]</a> &#8211; si capisce come i soli risparmi sulle indennità del presidente, dei componenti dell&#8217;assemblea dei sindaci e dei consiglieri provinciali<a href="#_ftn73" title="">[73]</a> rischino di rivelarsi nel complesso ben poca cosa a fronte, da un lato, delle aspettative ingenerate dai proclami e, dall&#8217;altro, dello &quot;scompiglio&quot; provocato in termini di assetti istituzionali<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>.<br /> Quanto poi ai contenuti della riforma, innanzitutto la Legge Delrio ha previsto &#8211; oltre alla istituzione delle Città metropolitane, su cui si tornerà a breve &#8211; il &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello, confermando il meccanismo di elezione dei loro organi previsto dal disegno varato dal governo Letta.<br /> Più nel dettaglio, si afferma che &#8220;le province sono enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn75" title="">[75]</a> e si stabilisce che sono loro organi &quot;esclusivamente: a) il presidente della Provincia; b) il consiglio provinciale e c) l&#8217;assemblea dei sindaci&quot;<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Il presidente, che &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l&#8217;assemblea dei sindaci (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>, è eletto da questi ultimi e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e resta in carica quattro anni<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>.<br /> Il consiglio, invece, &quot;è l&#8217;organo di indirizzo e controllo&quot;, vantando importanti competenze in ordine allo statuto, ai programmi e al bilancio dell&#8217;ente<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>. I suoi membri<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>, che durano in carica due anni, sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>.<br /> Infine, l&#8217;assemblea &#8211; composta &quot;dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia&quot; &#8211; ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. La stessa, inoltre, è chiamata ad esprimersi in ordine all&#8217;approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche con un <em>quorum</em> pari a &quot;un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>.<br /> Orbene, se forse è ancora presto per pronunciarsi circa le dinamiche e il concreto funzionamento del nuovo organigramma provinciale, è però sin da ora possibile convenire con quanti hanno evidenziato come dalla riforma in commento derivi un duro attacco al principio di rappresentatività<a href="#_ftn83" title="">[83]</a> nella misura in cui il Presidente e i componenti del consiglio non sono più eletti direttamente dai cittadini e pur tuttavia si trovano ad dover assumere decisioni fondamentali per la vita di questi ultimi.<br /> Come si vedrà tra breve, infatti, la Legge Delrio ha conservato in capo alle &quot;nuove&quot; Province alcune funzioni c.d. di area vasta il cui esercizio implica scelte di carattere eminentemente politico che, come tali, dovrebbero essere affidate a &quot;enti politicamente responsabili e distinti rispetto ai Comuni&quot;<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>. Per questa ragione, appare contraddittorio, oltre che inopportuno &#8211; tanto da un punto di vista costituzionale, quanto da un punto di vista amministrativo &#8211; &quot;il mantenimento in capo alle Province di funzioni di &quot;area vasta&quot;, non comunali (perché non attribuibili ai Comuni in base al principio dell&#8217;esercizio unitario), e la [contestuale] trasformazione [delle stesse] in enti in controllo comunale&quot;<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>.<br /> In definitiva, il problema &#8211; si afferma &#8211; non sta tanto nel carattere diretto o indiretto della rappresentanza in sé per sé considerato, quanto nella coerenza tra la forma di governo prevista per la Provincia e le funzioni amministrative ad essa affidate. Una coerenza che &#8211; secondo i più &#8211; allo stato risulterebbe irrimediabilmente compromessa<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Ma vi è di più. Da un punto di vista sistematico, infatti, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di poter intervenire con così grande &quot;disinvoltura&quot; sul punto, da un lato, indubbiamente invera la critica mossa da tempo immemore nei confronti delle Provincie, vale a dire il fatto di essere un ente nato con il &quot;peccato originale&quot; di essere stato posto dall&#8217;alto, scevro da legami storici con le comunità territoriali di riferimento e, dunque, scarsamente &quot;sentito&quot; dai cittadini<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>. Dall&#8217;altro lato, conferma la tesi di quanti sostengono che &#8220;chi ritiene che <em>non ci debba essere la Provincia</em> in realtà intende una cosa diversa, cioè che al livello provinciale non ci debba essere un autonomo livello di indirizzo politico-rappresentativo, e che dunque il livello provinciale possa essere invece un luogo di incontro e di scambio tra gli altri livelli politico-rappresentativi, tra i Comuni e tra questi e la Regione&#8221;<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br />  <br /> <strong>V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni</strong><br /> Da quanto precede, dunque, è agevole inferire come &#8211; ai nostri fini &#8211; questione cruciale non sia tanto quella della rappresentanza <em>tout court</em> considerata, quanto quella delle funzioni<a href="#_ftn89" title="">[89]</a> amministrative attribuite alle &quot;nuove&quot; Province i cui organi di governo non sono più composti da soggetti direttamente eletti dai cittadini.<br /> Sul punto, vale la pena di ricordare che, in base al &quot;disegno autonomistico&quot; tracciato dal legislatore costituzionale del 2001, le Province (così come e, anzi, prima ancora i Comuni) almeno teoricamente &quot;possono e devono svolgere tutte quelle funzioni che si radicano nella comunità locale o che con essa abbiano una specifica relazione e l&#8217;espletamento delle quali può essere effettuato indipendentemente da altri enti, sotto la propria esclusiva responsabilità&quot;<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>.<br /> Di riflesso, accanto alle funzioni proprie<a href="#_ftn91" title="">[91]</a> e a quelle conferite (o attribuite), si rintraccia un nucleo di funzioni c.d. fondamentali, &#8220;la cui individuazione è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato e il cui esercizio in generale si caratterizza per la doverosità&#8221;, giacché esse sono espressione immediata dei bisogni della collettività presente sul territorio provinciale<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>.<br /> Tra queste, la dottrina è solita includere i servizi pubblici locali<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>. Da tempo, infatti, la dimensione provinciale ha preso a rivestire un ruolo molto importante nella pianificazione e nella organizzazione territoriale<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>, specie con riguardo a quelle attività c.d. di &quot;area vasta&quot; che non possono essere compiute in maniera isolata<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>, compresi dunque molti servizi pubblici<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>. Ciò specialmente a partire dalla L. n. 142 del 1990 con cui il legislatore ha inteso operare un &quot;riordino&quot; delle autonomie locali e poi ancor di più da quando, in virtù del c.d. decreto Ronchi<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>, è stata disposta l&#8217;organizzazione di importanti servizi pubblici locali, tra cui &#8211; ad esempio &#8211; quello di gestione dei rifiuti, &#8220;secondo ambiti territoriali ottimali (ATO) [corrispondenti alle Province, e] finalizzati al superamento della frammentazione delle gestioni e alla razionalizzazione dimensionale delle medesime&#8221;<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> Se, dunque, ancora in tempi recenti la tendenza della legislazione è stata quella della valorizzazione del ruolo della Provincia<a href="#_ftn99" title="">[99]</a> che, complice anche il fenomeno del c.d. federalismo amministrativo, &quot;ha visto progressivamente irrobustirsi il proprio corredo di compiti sia di amministrazione puntuale sia di programmazione e coordinamento nei riguardi dei Comuni&quot;<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>, le più recenti riforme hanno inteso segnare (quanto meno sulla carta)<a href="#_ftn101" title="">[101]</a> non solo, e non tanto, una battuta di arresto in questo processo, quanto piuttosto una vera e propria involuzione.<br /> Da ultimo, la legge Delrio affronta il tema delle funzioni oggi spettanti alle Province al comma 85 e ss., dove si legge innanzitutto che queste, &quot;quali enti con funzioni di <em>area vasta</em>, esercitano le seguenti funzioni <em>fondamentali</em>: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, <em>c</em>) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; <em>d</em>) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; <em>e</em>) gestione dell&#8217;edilizia scolastica; <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale&quot;<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>.<br /> In sostanza, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 23 d.l. n. 201 del 2011, &#8220;non si fa più riferimento a funzioni di (mero) coordinamento, ma si elencano dei settori di competenza provinciale che in buona parte ricalcano le funzioni &#8220;storiche&#8221; delle Province<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>.<br /> Ancora una volta, dunque, queste ultime continueranno &#8211; di fatto &#8211; a svolgere gran parte dei loro compiti tradizionali (almeno fino al momento della futura, ed eventuale, entrata in vigore della riforma costituzionale), mentre ulteriore confusione sembra sorgere con riguardo ai concetti di ente e funzione di area vasta<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>. Ciò specialmente perché il testo di riforma costituzionale &#8211; con cui la L. n. 56/2014 deve necessariamente essere letta in combinato &#8211; prevede che, ai sensi del nuovo art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>), il legislatore statale abbia competenza legislativa esclusiva in materia di &#8220;ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni&#8221;. E&#8217; scomparso, invece, il riferimento all&#8217; &#8220;<em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;<a href="#_ftn105" title="">[105]</a> originariamente previsto nel progetto di riforma.<br /> Ora, stando alla Legge Delrio, &#8220;enti di area vasta&#8221; sono sia le Città metropolitane sia anche le Province. Appare, dunque, curioso che, nel mentre dispone l&#8217;eliminazione di queste ultime, la stessa legge di riforma costituzionale affermi anche la &#8220;necessità di enti locali intermedi, costituenti un secondo livello di governo locale, distinto da quello comunale; (&#038;) enti a costituzione necessaria perché destinati ad esercitare funzioni di area vasta, individuate come fondamentali dalla legge statale&#8221;<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>. Detto altrimenti, almeno con riguardo alle funzioni fondamentali di area vasta poc&#8217;anzi esaminate, l&#8217;impressione è che &#8220;tutto cambi affinché nulla cambi&#8221;<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>, se non per il <em>vulnus</em> arrecato al principio di rappresentatività, cui si lega un sostanziale svuotamento del peso politico delle nuove Province.<br /> La Legge Delrio si preoccupa poi di dettare disposizioni anche con riguardo al trasferimento di quelle funzioni un tempo spettanti alla Provincia e che oggi &#8211; in forza del processo di riordino &#8211; devono essere demandate ad altri enti territoriali. A tal fine &#8211; si legge al comma 91 -&#8220;entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (&#038;) lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni (&#8230;) oggetto del riordino e le relative competenze&quot;. Entro il medesimo termine, inoltre, &quot;sono previsti (&#8230;) i criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all&#8217;esercizio delle funzioni che devono essere trasferite (&#8230;) dalle province agli enti subentranti (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>, in conformità a quanto previsto ai commi 96 e 97 della Legge in commento<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>.<br /> Orbene, già da questi pochi riferimenti è agevole inferire come &quot;quello del trasferimento delle funzioni e delle risorse provinciali costituisc[a] uno dei profili più complessi della attuazione della L. n. 56/2014&quot;<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>, al punto da poter decretare da solo il successo o, viceversa, la disfatta dell&#8217;intera opera riformatrice. E ciò per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perché, da un punto di vista eminentemente pratico, il procedimento indicato dal legislatore è tutt&#8217;altro che snello, nella misura in cui ha previsto l&#8217;intervento di più soggetti, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri a vario titolo coinvolti, le Regioni.<br /> In secondo luogo, perché si profila quanto mai complesso individuare i soggetti cui trasferire le funzioni un tempo spettanti alle Province, sia &quot;in ragione delle differenti realtà territoriali&quot; sia, soprattutto, in ragione del fatto che tanto la dimensione comunale quanto quella regionale potrebbero risultare in concreto inadatte all&#8217;espletamento di determinate funzioni. E ciò essenzialmente per quegli stessi motivi che in passato avevano portato alla loro allocazione a livello provinciale<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>.<br /> Da ultimo, poi, come osservato da parte della dottrina, non sembra possibile sottovalutare il rischio che si venga a creare &quot;una sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani, nei quali è presumibile che, almeno in un primo momento, gran parte delle funzioni provinciali, diverse da quelle [indicate come] fondamentali [dalla Legge Delrio], saranno trasferite alle stesse città metropolitane, e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>, dove invece tali funzioni dovranno essere ri-allocate in capo ad altri e diversi soggetti.<br />  <br /> <strong>VI. Quali funzioni per le Città metropolitane?</strong><br /> I rilievi da ultimo formulati consentono di spostare il discorso su l&#8217;altro profilo di grande interesse in tema di assetto di livelli di governo così come risultante dalla recente riforma, vale a dire l&#8217;istituzione delle Città metropolitane. Come anticipato, infatti, la Legge Delrio ha previsto che alcune delle Province maggiori &#8211; tra cui, ad esempio, Milano, Bologna, Roma e Napoli &#8211; siano sostituite da nuovi enti denominati appunto Città metropolitane.<br /> Queste ultime hanno rappresentato per molto tempo un insoluto nella &quot;storia&quot; costituzionale del nostro Paese. Dapprima previste nel 1990, hanno trovato posto in Costituzione solo nel 2001 quando il rinnovato art. 114 Cost. le ha menzionate assimilandole &#8211; quanto a <em>status</em> giuridico &#8211; ai Comuni e alle Province. Di qui un lungo silenzio, interrotto solo nel 2009 da poche norme, per giunta transitorie, e poi negli anni successivi da quei tentativi di riforma del Titolo V della Costituzione che ne prevedevano l&#8217;istituzione in cambio (o per bilanciare?) della soppressione delle Province<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>.<br /> Risoltosi in un nulla di fatto anche il tentativo operato dal legislatore con l&#8217;art. 18 del d. l. n. 95 del 2012<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>, il processo di istituzione delle Città metropolitane è stato definitivamente avviato proprio per effetto della Legge Delrio<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>.<br /> Questa, infatti, all&#8217;art. 1, comma 5, afferma che &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane (&#8230;) sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. <em>p</em>) della Costituzione&quot;.<br /> Le stesse vengono definite come &quot;enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>, il cui territorio &quot;coincide con quello della provincia omonima [a cui succedono], ferma restando l&#8217;iniziativa dei comuni (&#8230;) ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l&#8217;adesione alla città metropolitana&quot;<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>.<br /> Stando al disegno tracciato dalla legge di riforma, anche le Città metropolitane, così come  &#8211; si è visto &#8211; le Province, sono enti di secondo livello, il cui organigramma si articola in: a) sindaco metropolitano; b) consiglio metropolitano e c) conferenza metropolitana.<br /> Il sindaco metropolitano &quot;è di diritto il sindaco del comune capoluogo&quot;<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>. Egli &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti&quot;, oltre ad esercitare quelle funzioni a lui espressamente attribuite dallo statuto<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>.<br /> Il consiglio metropolitano, organo di indirizzo e controllo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda del numero di abitanti della città metropolitana<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>. I suoi membri, eletti per cinque anni dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che appartengono alla città, secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 26 e ss., sono scelti a loro volta tra i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni medesimi.<br /> Infine, la conferenza metropolitana ha poteri consultivi e propositivi. Alla stessa spetta poi di adottare o respingere &quot;lo statuto e le sue modifiche con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>.<br /> La legge Delrio si è preoccupata poi di dettare delle tempistiche molto ferree per quanto concerne la costituzione dei nuovi enti<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>, prevedendo che &quot;le città metropolitane (&#8230;) sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge [vale a dire, l&#8217;8 aprile 2014] nel territorio delle province omonime&quot;. Inoltre, è stato fatto obbligo di svolgere le elezioni del consiglio metropolitano entro il 12 ottobre 2014 e di approvare lo statuto entro il 31 dicembre dello stesso. Ciò in quanto &#8211; si legge al comma 16 &#8211; &quot;il primo gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno&quot;, oltre ad assumere le funzioni proprie.<br /> Il tema delle funzioni spettanti alle neonate Città metropolitane viene poi ripreso ai commi 44 e ss., dove si legge innanzitutto che alle stesse &quot;sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell&#8217;ambito del processo di riordino delle funzioni [un tempo spettanti alle] province (&#8230;)&quot;, nonché &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. &#8211; una serie di funzioni fondamentali quali: &quot;<em>a</em>) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano (&#8230;); <em>b</em>) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana (&#8230;); <em>c</em>) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (&#8230;); <em>d</em>) mobilità e viabilità (&#8230;); <em>e</em>) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (&#8230;); <em>f</em>) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano&quot;<a href="#_ftn123" title="">[123]</a>.<br /> Il comma 46, detta infine una disposizione di chiusura prevedendo che &quot;lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza&quot; <em>ex</em> art. art. 118, primo comma, Cost..<br /> Volendo provare a sistematizzare, dunque, possiamo dire che secondo il disegno tracciato dalla Legge Delrio alle Città metropolitane spettano quattro ordini di funzioni. Vale a dire: a) le funzioni fondamentali delle Province a cui esse si sostituiscono (per la individuazione delle quali, quindi, si impone innanzitutto un rinvio ai commi 85 e ss. della Legge stessa); <em>b</em>) le funzioni un tempo spettanti alle Province e che oggi sono state loro sottratte in ragione della procedura di riordino imposta dalla stessa Legge n. 56/2014; <em>c</em>) una serie di funzioni (altresì) fondamentali individuate sulla base dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) della Costituzione, ed infine <em>d</em>) quelle funzioni che Stato e Regioni riterranno di dover loro attribuire in ossequio ai principi indicati dall&#8217;art. 118 della Carta costituzionale.<br /> Ciò non di meno, stante &#8211; da un lato &#8211; l&#8217;indeterminatezza di alcune locuzioni e &#8211; dall&#8217;altro lato &#8211; soprattutto la tecnica del &quot;rinvio&quot; e del &quot;rimando&quot; seguita dal legislatore, leggendo il testo di legge non sembra affatto agevole desumere con chiarezza quali siano nello specifico le funzioni cui concretamente le Città metropolitane dovranno assolvere<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>. Il che &#8211; si capisce &#8211; non è questione di poco conto, non solo, e non tanto, per ragioni di mero tuziorismo accademico, quanto piuttosto perché non lascia ben sperare circa l&#8217;efficienza di quella stessa amministrazione che il legislatore ha ritenuto di dover riformare<a href="#_ftn125" title="">[125]</a>. <br /> Più in generale &#8211; potremmo dire &#8211; tali incertezze non depongono favorevolmente ai fini di una valutazione complessiva circa la coerenza (e, se vogliamo, l&#8217;opportunità) della riforma in atto. E, in effetti, così come si è visto essere per le Province, anche con riguardo alle Città metropolitane sono molteplici le perplessità sollevate dal testo di legge poc&#8217;anzi descritto. Perplessità che, peraltro, non vengono fugate neppure dalla lettura del testo di legge costituzionale di riforma del Titolo V.<br /> Provando ad andare con ordine, innanzitutto si è molto discusso già solo dello strumento legislativo utilizzato per sancire la nascita di questo nuovo ente, dubitandosi da più parti che &#8211; a rigor di Costituzione &#8211; ciò potesse avvenire per il tramite di una legge ordinaria dello Stato<a href="#_ftn126" title="">[126]</a>.<br /> Da ultimo, per suffragare la bontà di tale scelta, è stato detto che le Città metropolitane nascono come enti &quot;alternativi/sostitutivi&quot; delle Province preesistenti e, pertanto, implicano quel &quot;mutamento delle circoscrizioni provinciali&quot; che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, seppur secondo il procedimento particolare di cui all&#8217;art. 133 Cost.<a href="#_ftn127" title="">[127]</a>. Procedimento che, tuttavia, nel caso di specie secondo i più risulterebbe disatteso, specie con riguardo alle &quot;previsioni concernenti l&#8217;iniziativa dei Comuni e il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione&quot;<a href="#_ftn128" title="">[128]</a>.<br /> Più realisticamente, allora, sembra doversi convenire con quanti hanno ritenuto come, così facendo, il legislatore abbia tentato di operare una &quot;innaturale anticipazione della revisione costituzionale&quot;<a href="#_ftn129" title="">[129]</a>, andando a cancellare di fatto quelle Province sulle cui ceneri sorgono le Città metropolitane<a href="#_ftn130" title="">[130]</a>.<br /> Un secondo ordine di questioni, attiene poi alla opportunità che le Città metropolitane sostituiscano le Province finendo per coincidere con queste ultime anche dal punto di vista della loro estensione territoriale. Viceversa, come osservato da parte della dottrina, &quot;il ritaglio del territorio &#8211; operazione anche storicamente assai complicata &#8211; avrebbe potuto e dovuto essere assai meno meccanico&quot;<a href="#_ftn131" title="">[131]</a>. E ciò per ragioni non solo e non tanto giuridiche, quanto piuttosto geografiche, sociali e non da ultimo economiche, giacché &quot;l&#8217;individuazione corretta del territorio di riferimento è evidentemente condizione indispensabile per la creazione di un ente efficace&quot;<a href="#_ftn132" title="">[132]</a>. Vale a dire, di un ente effettivamente capace di assolvere alle proprie funzioni e di erogare servizi qualitativamente apprezzabili.<br /> Da questo punto di vista, dunque, l&#8217;impressione è che il legislatore abbia (più o meno consapevolmente) mancato di cogliere un&#8217;occasione per ripensare la geografia del territorio italiano e superare così le scelte operate, anni or sono, al momento dell&#8217;istituzione delle Province<a href="#_ftn133" title="">[133]</a>. Scelte che, oggi, per molti aspetti rischiano di risultare anacronistiche<a href="#_ftn134" title="">[134]</a>, oltre che pregiudizievoli in punto di efficienza amministrativa<a href="#_ftn135" title="">[135]</a>.<br /> Ancora, qualche perplessità suscita un certo &quot;disallineamento&quot;<a href="#_ftn136" title="">[136]</a> tra la legge costituzionale di riforma e la Legge Delrio. Stando al testo di quest&#8217;ultima, infatti, le Città metropolitane al pari delle Province &quot;superstiti&quot; vengono definite come enti di area vasta, benché &#8211; come si è avuto modo di evidenziare &#8211; le seconde risultino essere oggetto di un processo di sostanziale <em>deminutio</em><a href="#_ftn137" title="">[137]</a>. Il nuovo dettato dell&#8217;art. 114 Cost., invece, secondo le intenzioni del legislatore dovrebbe recare &quot;l&#8217;eliminazione [del <em>nomen</em>] delle Province e il mantenimento della Città metropolitana tra gli enti costitutivi della Repubblica&quot;, accanto al Comune e alla Regione<a href="#_ftn138" title="">[138]</a>. Dal che, da un lato &#8211; sottolinea parte della dottrina &#8211; sembra legittimo chiedersi come si possa &quot;giustificare la differenza di trattamento tra due enti, quali le province e le Città metropolitane, egualmente rivolti alla gestione del territorio di area vasta&quot;<a href="#_ftn139" title="">[139]</a>. Mentre, dall&#8217;altro lato, sembrano trovare conferma i timori di quella &quot;sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani (&#8230;) e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn140" title="">[140]</a> cui si accennava poc&#8217;anzi. Una differenziazione che, sembra lecito prevedere, avrà come terreno &quot;elettivo&quot; le funzioni dei nuovi enti e, dunque, in ultima analisi anche i servizi da questi erogati alle rispettive comunità di riferimento.<br /> E, in effetti, come in parte anticipato nelle pagine che precedono, punto cruciale della riforma sembra essere proprio quello riguardante l&#8217;individuazione esatta delle funzioni spettanti alle Città metropolitane, specie per quel che concerne i servizi pubblici<a href="#_ftn141" title="">[141]</a> che le stesse saranno chiamate ad assicurare. Sotto tale profilo, infatti, il nuovo assetto delineato dal legislatore è suscettibile di avere ricadute tanto sulla qualità della vita dei cittadini quanto sui rapporti tra i diversi livelli di governo.<br /> Non a caso, a tale ultimo riguardo, è stato sottolineato che &quot;i quattro ordini di funzioni attribuiti alla [Città metropolitana] (&#8230;) determinano (&#8230;) un impatto decisamente forte sul tipo di Stato, che <em>stressa</em> i rapporti inter-istituzionali e soprattutto il principio mobile ed oscillante della sussidiarietà&quot;<a href="#_ftn142" title="">[142]</a>. Tuttavia, mentre per qualcuno &quot;il complesso delle funzioni attribuite alla [città metropolitana] tende a realizzare (&#8230;) un modello super-locale o super-municipale rappresentato dalla centralità degli interessi della collettività&quot;<a href="#_ftn143" title="">[143]</a>, secondo altri non è affatto detto che lo schema delineato dalla Legge Delrio si rivelerà in grado di scardinare la &quot;condizione di autonomia finta&quot;<a href="#_ftn144" title="">[144]</a> in cui da lungo tempo versano gli enti locali.<br /> In tal senso pesa sicuramente quello che nelle pagine che precedono è già stato indicato come un <em>vulnus</em> al principio della rappresentanza democratica. Il fatto che la Legge in argomento configuri le Città metropolitane (così come le Province) come enti di secondo livello, infatti, secondo taluno costituisce un forte limite della riforma, suscettibile di &quot;destrutturare&quot; il &quot;vigente modello costituzionale di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative&quot;<a href="#_ftn145" title="">[145]</a> tra i diversi livelli di governo, a meno di non introdurre dei correttivi per via statutaria. Cosa che, ad esempio, è stata fatta con riguardo alla Città metropolitana di Roma<a href="#_ftn146" title="">[146]</a>.<br />  <br /> <strong>VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale</strong><br /> Orbene, le criticità che si è cercato di illustrare nelle pagine che precedono, e che &#8211; come si è avuto modo di vedere &#8211; si legano all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e al riparto tra gli stessi delle funzioni amministrative delineati dalla Legge Delrio, sono state altresì al centro dei ricorsi proposti da alcune Regioni dinanzi alla Corte costituzionale. Quest&#8217;ultima, tuttavia, si è pronunciata sul punto nel marzo del 2015<a href="#_ftn147" title="">[147]</a> respingendo, &quot;con argomentazioni per lo più improntate a spartana laconicità&quot;<a href="#_ftn148" title="">[148]</a>, tutte le questioni di legittimità sollevate dalle ricorrenti.<br /> Ciò non di meno, se è vero che c&#8217;erano alcune questioni che la Corte non poteva risolvere<a href="#_ftn149" title="">[149]</a>, è altresì vero che &#8211; osserva parte della dottrina &#8211; ce ne sono altre alle quali la stessa ha deliberatamente mancato di fornire adeguata soluzione<a href="#_ftn150" title="">[150]</a> e altre ancora rispetto alle quali si è invece posta in maniera poco &quot;ortodossa&quot;<a href="#_ftn151" title="">[151]</a>.<br /> Nel complesso &#8211; è stato osservato &#8211; la Consulta sembra aver tentato di offrire una risposta ai dubbi di costituzionalità che aleggiavano in capo alla Legge Delrio mediante il ricorso ad &quot;un&#8217;interpretazione funzionalista ed efficientista delle disposizioni costituzionali che disciplinano le modalità normative di determinazione dell&#8217;assetto e l&#8217;organizzazione delle autonomie territoriali&quot;<a href="#_ftn152" title="">[152]</a>. Per l&#8217;effetto, la stessa è riuscita nell&#8217;intento di &quot;salvare&quot; (almeno) formalmente le disposizioni di legge <em>sub iudice,</em> che dunque &#8211; allo stato &#8211; continuano a vivere ed operare nel nostro ordinamento, unitamente peraltro ai dubbi di legittimità costituzionale che aleggiano sulle stesse.<br /> Volendo provare a ricondurre ad unità quanto sin qui detto, sembra allora doversi evidenziare innanzitutto la difficoltà di tracciare delle conclusioni che non abbiano carattere meramente provvisorio. Ciò in quanto, da un lato, sono ancora incerte le sorti della legge di riforma della Costituzione, dall&#8217;altro lato, il processo di &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello e, in taluni casi, la loro sostituzione da parte delle nascenti Città metropolitane è in certa misura ancora <em>in fieri</em>.<br /> Sembra presto, dunque, per stilare un bilancio definitivo in ordine alle &quot;nuove&quot; Province e alle &quot;neonate&quot; Città metropolitane. Quel che è certo, tuttavia, è che il disegno dei livelli di governo tracciato dal legislatore solleva talune perplessità di non poco momento, che neppure l&#8217;intervento della Consulta è riuscito a fugare. Perplessità che, con riguardo ad ambedue gli enti oggetto di questa trattazione, concernono specialmente (ma non in maniera esclusiva) il tema della delle funzioni spettanti agli enti medesimi.<br /> Ora, se è vero &#8211; come sostiene parte della dottrina &#8211; che &quot;nei riguardi degli atti di revisione [costituzionale] (&#8230;) forse perché espressione di un potere ormai inesorabilmente <em>costituito</em> (&#8230;) si guarda, se non proprio con disprezzo, con evidente disagio&quot;<a href="#_ftn153" title="">[153]</a>, è però altrettanto vero che l&#8217;impressione complessiva che si ricava dall&#8217;analisi del testo della Legge Delrio &#8211; (anche) in combinato con il testo della legge di riforma del Titolo V Cost. &#8211; è quella di un disegno degli assetti dei livelli di governo (forse) ancor più confuso e problematico di quello consegnatoci dalla riforma costituzionale del 2001. Il che lascia presagire inevitabili ricadute negative anche sulla qualità dell&#8217;amministrazione, almeno per ciò che concerne le funzioni il cui esercizio spetta (o spetterebbe) a Province e Città metropolitane.<br />  Dal che, e in attesa di conoscere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda, sembra possibile convenire con quella parte della dottrina che ha acutamente ammonito come &quot;nessuna riforma costituzionale [possa] assicurare un governo migliore, perché questo dipende da virtù che non stanno (almeno in misura sufficiente) nelle leggi, ma negli uomini: e non solo in quelli che ci governano&quot;<a href="#_ftn154" title="">[154]</a>.<br />  <br />   </p>
<div>   </p>
<div>*Il presente scritto ripropone con alcuni ampliamenti ed aggiornamenti il contenuto della relazione tenuta nel corso di un seminario di studi organizzato da La Sapienza Università di Roma e A.G.Amm. che ha avuto luogo presso la facoltà di Economia de La Sapienza il 24 febbraio 2015.<br /> [1] D.d.l. A.S. n. 1429, di iniziativa del Governo e presentato al Senato l&#8217;8 aprile 2014. Il testo definitivo della L. cost. è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. Successivamente, con d.P.R. del 27 settembre 2016 è stato indetto il referendum popolare confermativo in ordine al seguente quesito: &quot;approvate il teso della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V, parte seconda, della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?&quot;.<br /> Rispetto a tale quesito peraltro sono stati avanzati dubbi di legittimità, anche costituzionale (per tutti, cfr. V. Onida &#8211; B. Randazzo, <em>Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4, <em>contra</em> Q. Camerlengo, <em>Sulla presunta eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle tesi sostenute da Valerio Onida e Barbara Randazzo), </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4). Al riguardo, si ricorda innanzitutto la sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, 20 ottobre 2016 n. 10445 che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da alcune parti politiche contro il d.P.R. 27 settembre 2016, precisando come fosse da ritenersi altresì preclusa &quot;la possibilità di individuare , ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., un diverso giudice nazionale cui sottoporre la questione&quot;. E, ancora, il 28 novembre la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Codacons contro gli atti di indizione del referendum. Lo stesso giorno, infine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno respinto perché inammissibile il ricorso del Codacons contro il quesito referendario  e l&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per una ricostruzione del dibattito si segnalano, senza pretesa alcuna di esaustività, L. Antonini, <em>La riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, dopo i miglioramenti del Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 19; R. Bin, <em>Cose serie, non riforme costituzionali, </em>in<em> Quad. cost</em>., 2013; S. Ceccanti, <em>Le riforme istituzionali ed economiche del Governo Renzi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 22; G. Di Cosimo, <em>L&#8217;impatto delle riforme costituzionali ed elettorali sugli equilibri della forma di governo</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2015; A. Ruggeri, <em>Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 4. Ancor più di recente, inoltre, si v. U. Allegretti, <em>Un giudizio positivo e notevoli riserve. Appunti critici sulla riforma costituzionale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 2; R. Bin, <em>Riforma costituzionale: cercasi ragioni serie per il no, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; A. Pace, <em>Una riforma eversiva della Costituzione vigente</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 4; C. Rossano, <em>Progetto di riforma costituzionale e referendum. È veramente da respingere?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; V. Tondi della Mura, <em>Se il rimedio è peggio del male. I rischi di una riforma costituzionale non emendabili, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il pensiero corre in particolare alla L. 7 aprile 2014 n. 56, c.d. legge Delrio, rubricata <em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni</em> (G.U. 7 aprile 2014 n. 81). Al riguardo, e salvo i riferimenti dottrinari indicati nelle pagine che seguono, per ora sia sufficiente richiamare A.A.V.V., <em>Città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni: la legge &quot;Delrio&quot;, 7 aprile 2014, commentata comma per comma</em>, Rimini 2014; F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, Jovene, Napoli, 2014; F. Pizzetti, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l&#8217;opposto destino delle città metropolitane e delle province, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3; L. Vandelli, <em>Il governo locale</em>, Il Mulino, Bologna, 2014; G. Vesperini &#8211; C. Tubertini, <em>La legge &quot;Delrio&quot;: il riordino del governo locale, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2014, 8-9, 786 e ss., nonché &#8211; ancora più di recente &#8211; L. Salvia, <em>Pianificazione strategia e indirizzo politico nelle città metropolitane alla luce della riforma &#8220;Delrio&#8221; (legge 56 del 2014), </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul punto, si vedano, <em>inter alia</em>, M. Luciani, <em>La riforma del bicameralismo, oggi</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2, 2014; S. Pajno, <em>Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento legislativo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014; S. Staiano, <em>Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la proposta di riforma del bicameralismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014. Più di recente, in relazione al testo di L. cost. approvato dal Parlamento nell&#8217;aprile del 2016 si v. ad esempio I. Ciolli, <em>Il Senato della riforma tra forma e sostanza, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4; G. Piccirilli, <em>Prospettive di organizzazione del &quot;nuovo&quot; Senato, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3 e L. Salvia, <em>Ruolo e funzioni del Senato nella Riforma costituzionale</em>, in <em>Menabò Eticaeconomia</em>, 2016. Inoltre, per un&#8217;analisi in chiave comparata cfr. M. Calamo Specchia, <em>Un&#8217;analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica disciplinato dalla Legge costituzionale: verso quale bicameralismo?, </em><a>in </a><em>Rivista AIC</em>, 206, 3.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In proposito, occorre puntualizzare come <em>medio tempore</em> la questione della legge elettorale sia stata affrontata con L. ord. 6 maggio 2015 n. 52. La riforma (c.d. <em>Italicum</em>), peraltro, concerne solamente la Camera dei deputati che secondo il progetto di riforma costituzionale sarà &#8220;l&#8217;unico organo elettivo titolare del rapporto di fiducia, mentre il Senato diverrà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, eletto, in secondo grado, dai consigli regionali o dalle province autonome&#8221; (C. Cataldi, <em>La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016). <em>Ex multis</em>, in dottrina cfr. G. Azzariti, <em>La riforma elettorale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2; T. F. Giupponi, <em>Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 2; L. Imarisio, <em>La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori dalla porta, </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2; A. Pace, <em>Barattare la Costituzione con un mini-italicum?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3. Con riguardo al nuovo Senato e alla sua composizione si v. invece D. Casanova, <em>Qualche suggestione (e un&#8217;ipotesi) in materia di legge elettorale per il &#8220;nuovo&#8221; Senato della Repubblica, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4 e F. Sorrentino, <em>Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma costituzionale, </em>in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 2.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cost., 13 gennaio 2014 n. 1, per un commento alla quale cfr. <em>inter alia</em> S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto, oltre ai contributi variamente richiamati nelle pagine che seguono, si veda il recente e interessante lavoro di G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, </em>in<em> Menabò Eticaeconomia</em>, 2016.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Al riguardo, si veda ad esempio T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2014, 21, la quale ricorda come si trattasse di un &quot;regionalismo differenziato&quot; dal momento che &quot;la Costituzione prevedeva due tipi di regioni, quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d&#8217;Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e quelle a statuto ordinario, occupandosi direttamente soltanto delle competenze di queste ultime. Per le regioni speciali &#8211; il cui trattamento differenziato trovava spiegazione in peculiarità di ordine geografico (insularità)  etnico-linguistico &#8211; la definizione delle competenze era affidata ad apposite leggi costituzionali&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art. 5 Cost.. Sul punto cfr. <em>amplius</em> R. Bifulco, (commento) <em>Art. 5</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Utet, Torino, 2006.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In questi termini T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>.. Per ciò che concerne il significato da attribuire ai principi di autonomia e decentramento si vedano innanzitutto A. Romano, (voce) <em>Autonomia nel diritto pubblico, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>., 1987 e S. Romano, <em>Decentramento amministrativo, </em>in<em> Enc. giur. ita</em>., 1897, vol. IV, p. I, successivamente ripubblicato in <em>Scritti minori</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1950, 13, nonché C. Esposito, <em>Autonomie locali e decentramento amministrativo nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in </em>Id<em>., La Costituzione italiana. Saggi</em>, Cedam, Padova, 1954; M. S. Giannini, <em>Il decentramento nel sistema amministrativo</em>, in AA. VV., <em>Problemi della Pubblica amministrazione</em>, Zanichelli, Bologna, 1958; Id., <em>Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, </em>in<em> Enc. dir</em>., IV, Milano, 1959, 356; F. Roversi Monaco, <em>Profili giuridici del decentramento nell&#8217;organizzazione amministrativa</em>, Cedam, Padova, 1970 e più di recente, F. Manganaro, <em>Il principio di autonomia</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta, <em>Principi del diritto amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2012.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Tra cui, indubbiamente, una certa diffidenza nei confronti di possibili limitazioni al potere centrale. Sul punto cfr. <em>amplius</em> P. Calamandrei, <em>La Costituzione e le leggi per attuarla</em>, in AA. VV., <em>Dieci anni dopo (1945 &#8211; 1955)</em>, Bari, Laterza, 1955.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul punto, cfr. ad esempio F. Pizzetti, <em>Il sistema costituzionale delle autonomie locali</em>, Giuffrè, Milano, 1978, il quale evidenzia come dalle norme costituzionali fosse possibile trarre una ricostruzione che legittimava l&#8217;individuazione di un vero e proprio sistema costituzionale delle autonomie locali, il quale tuttavia non era ancora tale da poter scalfire il ruolo, assolutamente preponderante, dello Stato centrale. In argomento cfr. anche F. Benvenuti, <em>L&#8217;autonomia regionale: momento essenziale dell&#8217;ordinamento repubblicano</em>, 1956, ora in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1265; G. Berti, <em>Caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale</em>, Cedam, Padova, 1969; M. S. Giannini, <em>Il decentramento amministrativo nel quadro dell&#8217;ordinamento regionale</em>, Giuffrè, Milano, 1959.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In proposito cfr. in particolare, F. Benvenuti, <em>Ragioni delle Regioni</em>, in <em>Alma Mater</em>, 1960, 3 e Id., <em>Le Regioni nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento amministrativo italiano, </em>in<em> Esperienze amministrative</em>, 1967, 8, 12 ora entrambi in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1955 e 2535.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Più precisamente, il riferimento è alla L. n. 281 del 1970, cui fecero seguito nel 1972 una serie di decreti delegati, e alla L. n. 382 del 1975, alla quale è stata data attuazione con il d.P.R. n. 616 del1977 (F. Furlan, <em>I decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ordinarie, </em>in<em> www.gruppodipisa.it</em>). Trasferimento che, come osserva la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258), fu per giunta solamente &quot;parziale, perché i ministeri hanno conservato numerose competenze nell&#8217;ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni&quot;. Sul punto, cfr. anche F. Benvenuti, <em>Problemi connessi al passaggio organico delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, </em>in<em> Accademie e biblioteche d&#8217;Italia</em>, 1971, 3 e Id., <em>Trasferimento di funzioni alle regioni e trasformazioni funzionali dei Ministeri, </em>in<em> Riforma regionale e organizzazione dei Ministeri</em>, Quaderni I.S.A.P., 1971, 5 oggi entrambi in <em>Scritti</em> <em>giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 2963 e 2979.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Si tratta della L. 8 giugno 1990 n. 142, rubricata Ordinamento delle autonomie locali. Sul punto, per tutti, L. Vandelli, <em>Ordinamento delle autonomie locali</em>, Rimini, 1990.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, <em>Testo Unico delle Legge sull&#8217;ordinamento degli enti locali</em> (T.U. enti locali). Al riguardo, cfr. R. Cavallo Perin &#8211; A. Romano (a cura di), <em>Commentario breve al Testo Unico sulle autonomie locali,</em> Cedam, Padova, 2006.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L. 15 marzo 1997 n. 59, meglio nota come Legge Bassanini dal nome del Ministro che l&#8217;ha varata. Tale legge &#8211; ricorda la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258) &#8211; era espressione del principio per cui &quot;alle Regioni ed agli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiuti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato. In questo modo, si operava un vero e proprio capovolgimento della precedente logica di riparto (&#8230;) e si realizzava, pertanto, un&#8217;interpretazione evolutiva dell&#8217;art. 118 Cost. (&#8230;).<br /> E ancora, commentando la <em>ratio</em> della riforma, altra parte della dottrina (A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667) osserva: &#8220;essa (&#8230;) sembra costituire (&#038;) un vero e proprio progetto di riforma delle istituzioni attraverso l&#8217;amministrazione&quot;. Un progetto alla cui base vi è &quot;la consapevolezza del valore costituzionale dell&#8217;amministrazione, intesa nello stesso tempo come strumento indispensabile per la tempestiva assunzione della decisione politica e come sistema complessivo di servizi (&#038;)&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali. Sul punto, la dottrina (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, in Federalismi.it</em>, 2012, 4) afferma: &quot;il d.lgs. n. 112/1998 concretizza un forte decentramento e trasferimento di funzioni statali e regionali a favore degli enti locali in quattro grandi settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona ed alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale. Le Province, in particolare, con riferimento ai suddetti settori, si vedono attribuire un ruolo centrale, soprattutto in termini di coordinamento e raccordo in materie come la difesa dell&#8217;ambiente, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la viabilità e i trasporti, l&#8217;istruzione e i servizi sociali, la formazione professionale, l&#8217;occupazione, l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e il coordinamento di opere nel settore economico, commerciale e turistico. La concreta attuazione del d.lgs. n. 112/1998 è rimessa alla scelta di ciascuna Regione, che deve individuare tempi, oggetto e modalità di conferimento delle funzioni da trasferire o delegare con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative. Le previsioni del d. lgs. n. 112/1998 sembrano avvalorare, nel loro complesso, la tendenza, già riscontrata nella L. n. 142/1990 e [successivamente] confermata nel d.lgs. n. 267/2000, di mantenere in capo alla Provincia l&#8217;impronta di ente a prevalente connotazione programmatoria in ambito territoriale ed economico&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Con riguardo alla L. 15 marzo 1997 n. 59 e al concetto di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;, A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667, scrive: &#8220;molti sono i modi di concepire il federalismo; è certo, però, che, quando si parla di federalismo, si intende, secondo un approccio tradizionale, fare riferimento ad un assetto dell&#8217;ordinamento costituzionalmente garantito, caratterizzato dalla distribuzione non solo delle funzioni pubbliche ma dello stesso potere di indirizzo politico fra lo stato centrale e gli enti territoriali da esso distinti ed autonomi (&#038;)&#8221;. Ma &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; &#8220;è facile rendersi conto che si è imposta una ulteriore e diversa nozione di federalismo. Con l&#8217;aggettivo federale vengono, infatti, oramai indicati tutti i processi che implicano una forte realizzazione del principio autonomistico, anche se tali processi non si risolvono in un mutamento del quadro costituzionale (&#038;)&#8221;. Si veda quello che &#8220;è stato chiamato il federalismo amministrativo, o, come pure si è detto, il federalismo a Costituzione invariata&#8221;, espressione con cui &#8220;si designa quel rilevante processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, ma anche di risorse finanziarie ed umane, realizzato, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con il d.lgs. n. 112&#8221;. Perno di tale processo &#8220;federale&#8221;  che ha investito la pubblica amministrazione sul finire dello scorso secolo è la nozione di conferimento <em>ex</em> art. 1, primo comma, L. n. 59/1997, con cui si intende il &#8220;trasferimento [la] delega o [la] attribuzione di funzioni e compiti&#8221; a Regioni ed enti locali. &#8220;La regola costitutiva del federalismo amministrativo&#8221; &#8211; dunque &#8211; comporta &#8220;il rovesciamento del criterio tradizionale di riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed autonomie locali&#8221;, per cui a questi ultime &#8220;devono essere conferite tutte le funzioni ed i compiti relativi alla cura, agli interessi e alla promozione delle rispettive comunità, nonché le funzioni o i compiti comunque localizzabili nei rispettivi territori, mentre allo Stato vanno riservate le funzioni ed i compiti che ad esso la legge n. 59 del 1997 espressamente riserva&#8221;. Con ciò inverandosi anche il travolgimento del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, dal momento che alle Regioni vengono &#8220;conferite funzioni amministrative anche in relazione a materie attribuite alla competenza legislativa statale&#8221;.<br /> <em>Ex multis</em>, più di recente, sempre con riguardo al tema del federalismo amministrativo cfr. G. Arena &#8211; F. Cortese (a cura di), <em>Governare insieme: il federalismo come metodo</em>, Cedam, Padova, 2011; B. Caravita di Toritto (a cura di), <em>I processi di attuazione del federalismo in Italia</em>, Giuffrè, Milano, 2004; P. M. Vipiana Perpetua, <em>Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrativo nelle sua evoluzione e nei suoi sviluppi, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2011, 2, 395.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258, dove si precisa che &quot;la riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da un&#8217;altra legge costituzionale (legge cost. 1/1999), che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l&#8217;elezione popolare diretta del Presidente della Giunta e ampliando l&#8217;autonomia statutaria in materia di forma di governo&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, tra gli innumerevoli contributi offerti dalla dottrina sul punto si segnalano senza pretesa alcuna di esaustività: B. Caravita di Toritto, <em>La Costituzione dopo la riforma del Titolo V</em>, Giappichelli, Torino, 2002; R. Romboli &#8211; C. Pinelli &#8211; P. Cavalieri &#8211; A. Ruggeri &#8211; G. D&#8217;Auria, <em>Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, </em>in<em> Foro it.,</em> 2001, V, 56, ss.. Con particolare riguardo alle novità che hanno investito il sistema amministrativo in forza della riforma in argomento si segnalano: G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Roma, 2001; M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6, 1273; S. Cassese, <em>L&#8217;amministrazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2001, 1193; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002; F. Pizzetti, <em>Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e costituzionali</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Sul punto cfr. <em>amplius</em> G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 2001; V. Cerulli Irelli &#8211; C. Pinelli (a cura di), <em>Verso il federalismo, </em>Bologna, 2004; A. D&#8217;Atena<em>, L&#8217;Italia verso il &#8220;federalismo&#8221;,</em> Giuffrè, Milano, 2001; G. Falcon, <em>Il big bang del regionalismo italiano</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 6, 1141; T. Groppi &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>La repubblica delle autonomie</em>, Giappichelli, Torino, 2001; S. Mangiameli, <em>La riforma del regionalismo italiano</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Così letteralmente l&#8217;art. 114, primo comma, Cost.. Come osservato da parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2005, 1, 23), così dicendo l&#8217;art. 114, comma primo, Cost. &#8220;oggettivizza la Repubblica, rifondandola quale ordinamento diverso dallo Stato, composto da una pluralità di ordinamenti autonomi (<em>id est</em> collettività territoriali) che insieme e paritariamente la costituiscono&#8221;. Dal che &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; discendono conseguenze di non poco momento, se solo si pensa che &#8220;questi enti, in quanto autonomi, secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114, comma 2), sono investiti direttamente della responsabilità di porre in essere le azioni necessarie per attuare il dettato costituzionale, evidentemente ciascuno con riferimento al proprio ambito di competenza (ossia a favore della collettività di riferimento)&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In altri termini, con riguardo a tali enti, si afferma un principio di pari dignità istituzionale che, tuttavia, secondo alcuni non implica la totale equiordinazione tra gli stessi. A tal proposito, cfr. R. Bifulco, <em>Art. 5,</em> in R. Bifulco &#8211; A. Celotto &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Giappichelli, Torino, 2006, dove si legge: &quot;certamente l&#8217;elemento innovativo, contenuto nell&#8217;art. 114, secondo comma, consiste nell&#8217;estensione anche a Comuni, Province e Città metropolitane della medesima garanzia costituzionale valida, nel precedente regime costituzionale, solo per le Regioni, e dunque di una pari dignità degli enti costitutivi della Repubblica, ma non anche una assoluta equiordinazione tra lo Stato e tutti gli altri enti menzionati nell&#8217;art. 114, primo comma, non fosse altro perché lo Stato non figura nell&#8217;art. 114, secondo comma&quot;. Secondo coloro che aderiscono a tale ricostruzione, dunque, &quot;l&#8217;elencazione ivi contenuta [mira] solo ad indicare che la Repubblica si costituisce sussidiariamente attraverso&quot; tali enti (E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1).<br /> In senso sostanzialmente analogo cfr. anche C. cost., ord., 8 maggio 2009 n. 144 e C. cost. 24 luglio 2003 n. 274, dove la Corte afferma: &quot;lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Per un approfondimento sul punto si rinvia al contributo di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In proposito, A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo, </em>in<em> Le Regioni,</em> 2001, 6, 1305 e ss., precisa: &#8220;si può ragionevolmente ritenere che il 1° comma dell&#8217;art. 118 vada inteso come determinativo di regole e principi per la distribuzione; non già quale norma direttamente attributiva di tutte le funzioni amministrative ai Comuni (&#038;). D&#8217;altro canto, intesa nel senso che mi pare preferibile, la norma non perde in significatività e innovatività, costituendo per un verso parametro di conformità a Costituzione delle leggi oltreché future anche passate, e, per un altro, titolo per i Comuni allo svolgimento di qualunque funzione non conferita ad altri dei soggetti indicati&#8221;. Inoltre, per ciò che concerne specificatamente le funzioni di cui si discute, l&#8217;A. accede ad una lettura del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lett. p) Cost. e 118, secondo comma, Cost. tale da distinguere solamente &#8220;due tipologie di funzioni: le fondamentali, coincidenti con le proprie, e le conferite&#8221;. Di diverso avviso, invece, altra parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit..</em>) che  scrive: &#8220;il nuovo testo costituzionale contempla per province e comuni funzioni proprie (artt. 114 e 118, comma 2), fondamentali (art. 112, comma 2, lett. p)), conferite (art. 118, comma 2), attribuite (artt. 117, comma 6 e 118, comma 1). A prima vista si potrebbe ritenere che la definizione delle singole funzioni costituisca questione esclusivamente terminologica, priva, in quanto tale, di reale valore giuridico. Questa conclusione, a ben vedere, non convince sia perché (&#038;) alle diverse denominazioni corrispondono altrettanti regimi giuridici, sia perché, se il legislatore costituzionale ha adoperato diversi termini, si deve presumere che vi sia una specifica ragione (&#038;)&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sul punto, si segnala che mentre parte della dottrina (G. Arena, <em>Cittadini attivi</em>, Laterza, Bari, II ed., 2011) ha salutato il nuovo art. 118, comma quarto, Cost. come una vera a propria rivoluzione copernicana, altra parte della dottrina (A. Poggi, <em>La sussidiarietà nelle riforme amministrative: dal d.lgs. n. 112 del 1998 al T.U. sulle autonomie locali</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2001, 3, 933) ha osservato che &quot;approdato in Costituzione è il termine perché la sostanza del principio già era desumibile dalla Costituzione (&#8230;). la revisione del Titolo V, pertanto, non innova l&#8217;ordinamento costituzionale quando introduce il principio di sussidiarietà: semplicemente si preoccupa di porlo al riparo da misconoscimenti, innalzandone anche il nome (dopo la sostanza) al livello costituzionale&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Aspetto, questo del c.d. federalismo fiscale, che non sarà oggetto di specifico approfondimento nel presente contributo. Sul punto, sia sufficiente rinviare, tra gli altri, a A. Brancasi, <em>Uguaglianze e disuguaglianze nell&#8217;assetto finanziario di una Repubblica federale, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2002, 3, 909; Id., <em>L&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 1, 41; P. Giarda, <em>Le regole del federalismo fiscale nell&#8217;art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 1425.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> In tal senso cfr., ad esempio, T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, dove si legge: &quot;la scelta in favore del decentramento è stata legata in Italia soprattutto a due elementi che sono riconducibili alle parole chiave dell&#8217;efficienza (amministrativa) e della democrazia (quest&#8217;ultima intesa nelle accezioni di responsabilità, partecipazione e separazione dei poteri), che hanno ispirato le tre fasi attraverso le quali può essere narrata l&#8217;evoluzione della forma di Stato italiana in epoca repubblicana&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, evidenziano il fatto che con il nuovo assetto dei poteri locali codificato dalla L. cost. n. 3 del 2001 il legislatore costituzionale ha inteso rispondere &#8211; tra le altre cose &#8211; anche &#8220;alle rinnovate esigenze della complessità sociale&#8221; R. Bin, <em>La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2002, 374; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002, L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; G. Sala, <em>Sui caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2004, 1, 11.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questi termini, A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quaderni regionali</em>, 2001, 2, 567. Inoltre, sul punto cfr. anche F. Pizzetti, <em>La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 599.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Non manca chi di ciò rintraccia anche una spiegazione in termini politici. In proposito cfr. T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, la quale scrive: &quot;l&#8217;attuazione della riforma del 2001, approvata allo scadere della XIII legislatura, è stata gestita, nella XIV, da una maggioranza politica diversa da quella che l&#8217;aveva sostenuta e che ha portato avanti un suo progetto di riforma, noto con il nome di (&#8230;) <em>devolution</em> (&#8230;). Tuttavia le modalità attraverso le quali è avvenuto lo svuotamento delle novità principali del testo del 2001 non sono nuove. Esse ricordano molto quelle che erano state poste in essere già negli anni Settanta e Ottanta, nei confronti del dettato originario della Costituzione, la cui portata autonomistica era stata notevolmente ridotta in fase di attuazione: si tratta infatti, ancora una volta, dell&#8217;azione congiunta del legislatore statale e della Corte costituzionale&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Osservazioni in tal senso si rinvengono, ad esempio, in T. Groppi, <em>Il Titolo V, 5 anni dopo: ovvero, la Costituzione di carta, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2007, 2, 421; F. Merloni, <em>Il paradosso italiano: &quot;federalismo&quot; ostentato e centralismo rafforzato, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2005, 2, 469; S. Mangiameli, <em>I processi di riforma in itinere. Considerazioni sul riflusso della riforma federale in Italia, </em>in<em> www.forumcostituzionale.it</em>, 2006.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Aspetto, questo, che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della riforma costituzionale ha lungamente e faticosamente impegnato la Corte costituzione. Sul punto, cfr. P. Caretti, <em>L&#8217;assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6. Al riguardo, inoltre, posizioni critiche sono state espresse &#8211; ad esempio &#8211; da R. Bin, <em>Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione e interpretazione del giudice costituzionale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2013, 2, 518, nonché da quella parte della dottrina ha parlato di &quot;smaterializzazione&quot; F. Benelli, <em>La &quot;smaterializzazione&quot; delle materie</em>, Giuffrè, Milano, 2006.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a>Si pensi, in particolare, alle materie ambiente e concorrenza, in ordine alle quali cfr. G. Corso, <em>La liberalizzazione dell&#8217;attività economica non piace alle Regioni, </em>in<em> Giur. it</em>., 2013, 3, 673; F. de Leonardis, <em>La Corte costituzionale sul Codice dell&#8217;ambiente tra moderazione e disinvoltura, </em>in<em> Riv. giur. ed</em>., 2009, 7, 1455; F. Elefante, <em>La materia &quot;tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema&quot; e il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni</em>, in AA. VV., <em>Studi in onore di Vincenzo Atripaldi</em>, Jovene, Napoli, 2010; F. Giglioni, <em>Nota a C. Cost.</em> 20 <em>luglio 2012 n. 199: il rilancio dell&#8217;</em>in house providing, in <em>www.labsus.org</em>; F. Fracchia, <em>I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, </em>in<em> Foro it</em>. 2011, V, 106; P. Maddalena, <em>La tutela dell&#8217;ambiente nella giurisprudenza costituzionale, in Giorn. dir. amm</em>., 2010, 3, 307; M. Midiri, <em>Le Regioni, la Corte e</em> l&#8217;antitrust, in <em>Rivistaaic</em>, 2014, 4, Id., <em>Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2014, 1, 133; C. Pinelli, <em>La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 2004 &#8211; 2014, in Rivistaaic</em>, 2014, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In questo senso, G. Falcon, <em>Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 1, 3. Peraltro, a tale proposito, sembra d&#8217;uopo ricordare che la delega contenuta nell&#8217;art. 2 L. n. 131 del 2003 (c.d. Legge La Loggia) finalizzata alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. non è mai stata esercitata.<br /> <em>Ex</em> <em>multis</em>, sul riparto di funzioni amministrative si vedano anche M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, cit.</em>; A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e sistema amministrativo, cit.</em>; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, <em>cit</em>.; L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, cit.</em>, nonché &#8211; da ultimo &#8211; F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 215, che scrive: &quot;nei tredici anni trascorsi dalla riforma costituzionale è mancata un&#8217;organica rilettura, dal basso, delle funzioni amministrative, che avrebbe consentito di decentrare un numero sicuramente maggiore di funzioni, di allocare in modo organico le funzioni comunali, di impostare il necessario processo di adeguamento dei Comuni sotto il profilo organizzativo e dimensionale (&#8230;). [Invece,] il governo locale è stato in realtà abbandonato alle sue funzioni &quot;storiche&quot;, che nessuno ha voluto mettere in discussione, temendo di perdere qualche competenza da una razionale redistribuzione delle funzioni&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In questi termini M. Cammelli, <em>Regioni e regionalismi: la doppia impasse, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 673. Suggestioni in tal senso, inoltre, si rintracciano anche in S. Calzolaio, <em>Di alcune &#8220;regolarità&#8221; nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2013, 2, 453 e S. Staiano, <em>Mitologie federaliste ed esperienza del regionalismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 20.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Di questo avviso, ad esempio, S. Mangiameli, <em>Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2013, 4.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Considerazioni di questo genere si rinvengo da ultimo in C. Tubertini, <em>Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 197. Inoltre, sul punto cfr. <em>amplius</em> M. Cundari in questo volume.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> L&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost. si riferisce a &quot;moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie&quot;. Sull&#8217;argomento cfr., <em>inter alia</em>, G. Lo Conte, <em>Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime indicazioni della Corte costituzionale, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014, 11.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Scrive, ad esempio, G. Piperata, <em>I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, </em>in<em> Ist. del Federalismo,</em> 2012, 3, 503 e ss.: &#8220;uno dei settori maggiormente interessati da tali trasformazioni è il governo locale. Qui, la crisi economica sembra aver amplificato criticità già presenti (la crisi della classe politica; l&#8217;inefficienza degli apparati pubblici; l&#8217;impermeabilità dei mercati locali alla concorrenza; la frammentazione e la dimensione dei poteri locali; ecc.), giustificando interventi legislativi diretti a rivedere gli assetti esistenti, fino al punto da mettere in discussione gli stessi fondamenti di quelle istituzioni&#8221;. <em>Ex multis</em>, sull&#8217;argomento cfr. anche F. Bilancia, Spending review <em>e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell&#8217;autonomia locale?, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2014, 1, 45; F. Merloni, <em>Il</em> <em>sistema amministrativo italiano, le Regioni e la crisi finanziaria, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2011, 2, 599; S. Staiano<em>, Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 17; C. Tubertini, <em>La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 3, 695; L. Vandelli, <em>Crisi economica e trasformazioni del governo locale, </em>in<em> Libro dell&#8217;anno del Diritto</em>, Treccani, 2011.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Per una panoramica generale di carattere comparato, si vedano i contributi raccolti nel volume n. 3 del 2012 della rivista Istituzioni del Federalismo. E, ancora più di recente, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., specialmente pp. 220 &#8211; 222.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Essenzialmente, si diceva, nel senso di snellire gli apparati pubblici e non anche di annullare il ruolo dello Stato, che anzi &#8211; proprio in ragione della crisi economica &#8211; non solo sembra essere stato (ri)preso in considerazione come valida alternativa alla concorrenza, ma è stato addirittura invocato da taluno come &quot;salvatore&quot;. Tra i molti contributi sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, G. Napolitano (a cura di), <em>Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali</em>, Il Mulino, Bologna, 2012; G. Rossi, <em>Pubblico e privato nell&#8217;economia semiglobalizzata. L&#8217;impresa pubblica nei sistemi permeabili e in competizione, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 39; S. Valaguzza, <em>L&#8217;attività di impresa degli enti pubblici, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 83.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Per una ricostruzione, anche in chiave storica, di tali proposte si veda F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2008.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul punto, si vedano innanzitutto F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana</em>, in <em>Dig. disc. pubbl,, agg</em>., Torino, 2010 e A. Pubusa, (voce) <em>Città metropolitana, </em>in<em> Enc. dir. agg</em>., Milano, 1999, 360. Inoltre  &#8211; tra gli altri &#8211; A. Brancasi &#8211; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, in Federalismi.it</em>, 2012, 19; F. Pizzetti, <em>Istituzione delle Città metropolitane</em>, contributo resto nell&#8217;ambito del progetto di studio recante &quot;L&#8217;istituzione delle Città metropolitane: procedure, problemi, ostacoli, opportunità, in <em>www.astrid.eu</em>, 2012.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Al riguardo, oltre al già citato lavoro di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, cit., si vedano G. Sergies, <em>La potestà legislativa delle Regioni nel progetto</em> <em>di riforma della Costituzione, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3 e  U. de Siervo, <em>Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016,1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Oltre a quanto si dirà nelle pagine che seguono e ai contributi dottrinari ivi citati, per una ricostruzione della vicenda si veda il lavoro di F. Fabrizzi, <em>La Provincia. Analisi dell&#8217;ente territoriale più discusso</em>, Jovene, Napoli, 2012.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> L. 7 aprile 2014 n. 56, meglio nota come Legge Delrio, che all&#8217;art. 1, terzo comma, recita: &quot;le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100&quot; della presente legge. Sull&#8217;argomento, si vedano tra gli altri F. Fabrizzi &#8211; G. M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, <em>cit</em>. e L. Vandelli, <em>Il Governo locale, cit</em>.. Più di recente, con precipuo riferimento alla riforma costituzionale, cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>., che opportunamente scrive: &#8220;il primo effetto della corrente riforma del Titolo V sembrerebbe essere la &#8220;soppressione&#8221; delle Province, dal momento che il modificato testo dell&#8217;art. 114 riporta la cassazione del riferimento testuale a tale ente&#8221;. Tuttavia, precisa l&#8217;A., &#8220;si ritiene che qualora la revisione dovesse superare il vaglio costituzionale, le Province verrebbero meramente <em>decostituzionalizzate</em> e non si produrrebbe la loro totale eliminazione dall&#8217;ordinamento giuridico. Ciò a ben vedere dipenderebbe da una essenziale ragione di ordine sistematico, infatti, ai sensi della l. n. 56/2014 (legge Delrio) le Città metropolitane, definite &#8220;enti territoriali di area vasta&#8221;, dovrebbero costituire gli enti intermedi tra Comune e Regione, di fatto sostituendosi alle Province&#8221;, o almeno ad alcune di essere (i.e. Milano, Roma, Bologna, ecc.). Mentre negli altri casi al soppresso ente Provincia si dovrebbe &#8220;sostituire un ente nuovo, anch&#8217;esso però intermedio tra il livello comunale e quello regionale, cui affidare i compiti amministrativi che i Comuni non possano svolgere direttamente in modo adeguato&#8221; (E. Rossi, <em>Una Costituzione migliore?</em>, Pisa University Press, Pisa, 2016, 190).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467, il quale scrive: &quot;dal fatto che la Provincia è menzionata nell&#8217;art. 114 Cost. tra gli enti che costituiscono la Repubblica, si fa derivare la necessità dell&#8217;esistenza di un livello di governo locale chiamato Provincia (&#8230;)&quot;. Ma ciò che &#8211; ad avviso dell&#8217;A. &#8211; rileva veramente è &quot;la disposizione contenuta nell&#8217;art. 133 della Costituzione, dove si stabilisce la procedura per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito di una regione. (&#8230;)&quot; In altri termini, &quot;il vero elemento di garanzia costituzionale delle Province (&#8230;) è il requisito procedurale dell&#8217;iniziativa comunale. La legge della repubblica che dispone la modificazione delle circoscrizioni provinciali è, vale a dire, una &quot;legge rinforzata&quot;, prevedendo la Costituzione che l&#8217;iniziativa sia riservata ai Comuni&quot;. Per converso, il fatto che l&#8217;art. 133 Cost. non menzioni espressamente il caso della soppressione non vuole affatto significare che &quot;quest&#8217;ultima [sia] stata concepita come una facoltà del legislatore statale distinta dalla revisione-istituzione e quindi priva di copertura costituzionale&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899, che scrive: &quot;a me sembra poco persuasiva la tesi prevalente, che tende a costituzionalizzare sia la mappatura delle Province, sia le loro attribuzioni, sia infine il carattere politico-rappresentativo dei loro organi. Il rafforzamento della legge statale che modifica le circoscrizioni provinciali, previsto dall&#8217;art. 133.1 Cost. credo vada letto in senso restrittivo. La norma è diretta a proteggere la identità della singola comunità locale contro decisioni unilaterali della maggioranza parlamentare, ma non a impedire che il legislatore proceda in via generale a modificare la mappa delle Province (&#8230;). Non serve dunque una revisione del Titolo V della Costituzione per incidere così profondamente nell&#8217;assetto delle Province? Forse si, ma non sarebbe male che la riforma costituzionale operasse <em>a consuntivo</em>, dopo che fosse stata sperimentata una revisione in via legislativa dell&#8217;attuale disciplina dell&#8217;ente intermedio. La riforma costituzionale del 2001 dovrebbe aver insegnato a tutti quanto sia sbagliato pensare di rivoluzionare un assetto costituzionale così complesso come il sistema delle autonomie scrivendo qualche frase in Costituzione. Meglio provare prima strade più semplici e soprattutto virtuose&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Sul punto, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, </em>in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2014, scrive: &#8220;una prima ipotesi di abolizione delle Province viene  prospettata già durante i lavori preparatori della Costituzione. Nella sottocommissione sulle autonomie locali dell&#8217;Assemblea costituente viene elaborato un testo secondo cui <em>il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni, </em>mentre la Provincia diventa <em>una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale. </em>Il testo viene però modificato dall&#8217;Assemblea che torna ad attribuire alla Provincia un ruolo di decentramento statale ma anche materie proprie, confermandone così la natura di ente rappresentativo di una collettività territoriale, benché continui a permanere la storica ibridazione tra ente di decentramento governativo ed ente autonomo&#8221;. Inoltre, si veda la ricostruzione operata da S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, il quale &#8211; tra le altre cose &#8211; ricorda come di abolizione della Provincia si sia parlato anche intorno alla fine degli anni Sessanta del &#8216;900, in concomitanza con l&#8217;istituzione delle Regioni, e successivamente nel corso del dibattito prodromico all&#8217;adozione della L. 142 del 1990, sull&#8217;ordinamento degli enti locali.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> In proposito, oltre ai contributi poc&#8217;anzi citati si veda anche F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Aspetto messo chiaramente in luce, tra gli altri, da G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Scrive, infatti, F. Bilancia, <em>Un nuovo statuto costituzionale per le autonomie?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 5: &quot;a far data, convenzionalmente nel 2008, dalla consapevole assunzione sui bilanci sovrani dei costi della crisi generata dalla creatività finanziaria dell&#8217;autonomia privata (&#8230;) l&#8217;insostenibilità dei costi del debito pubblico ha generato in diversi Paesi europei l&#8217;avvio di profondi processi riformatori ispirati da intenti di riduzione della sfera pubblica. (&#8230;) In alcuni ordinamenti, in particolar modo in Spagna ed Italia, la necessità di ridefinire la dimensione ed il posto dell&#8217;amministrazione statale quale professata ricetta per il riequilibrio dei bilanci pubblici (&#8230;) ha comportato l&#8217;avvio di una profonda riflessione politica sul riordino del sistema della autonomie territoriali&quot;. Particolarmente critico sul punto, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo Vi, cit</em>., che scrive: &quot;non vi è da stupirsi troppo se l&#8217;impatto della crisi finanziaria su un sistema gravemente indebolito nei sui tratti strutturali e di funzionalità e capacità amministrativa abbia prodotti ulteriori distorsioni. La prima distorsione è stata l&#8217;aver, ancora una volta, abbandonato il terreno della semplificazione funzionale, cioè della corretta distribuzione delle funzioni tra livelli di governo, per puntare a &quot;riforme&quot; che aggredissero gli apparati amministrativi, si direbbe indipendentemente dal destino delle funzioni attribuite. (&#8230;) E la seconda distorsione è stata l&#8217;aver individuato nelle Province uno degli elementi di spreco dell&#8217;intero sistema amministrativo italiano (&#8230;)&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Così S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, che precisa: &quot;il tentativo cui si allude è a sua volta composto di due diversi atti, con contenuti e forma tra loro piuttosto differenti. Il primo è un decreto legge che mira(va) a sopprimere gli enti provinciali al di sotto di una certa soglia demografica [300 mila abitanti] e di superficie [3 mila chilometri quadrati] [art. 15, d. l. 13 Agosto 2011 n. 138, eliminato in sede di conversione]. Il secondo è una proposta di legge costituzionale &#8211; approvata dal governo &quot;in sostituzione&quot; delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legge &#8211; che apparentemente punta alla eliminazione delle Province ma che in realtà mira ad affidare alle Regioni la loro disciplina e a farne in qualche modo enti di natura associativa tra Comuni&quot; [disegno di legge costituzionale approvato dal Governo in data 8 settembre 2011, rubricato &quot;Soppressione di enti intermedi&quot;].<br /> Peraltro, non sembra essere un caso il fatto che è datata 5 agosto 2011 la lettera &#8211; a firma Trichet e Draghi &#8211; inviata al Governo italiano dalla Banca centrale europea, con la quale quest&#8217;ultima esortava l&#8217;esecutivo ad &quot;un forte impegno ad abolire e a fondere alcuni strati amministrativi intermedi&quot; per far fronte al debito pubblico.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Per una sintesi di tali proposte cfr., <em>inter alia</em>, C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2, 361.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, <em>Diposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità e il consolidamento dei conti pubblici</em>, conv. In L. 22 dicembre 2011 n. 201.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> D.l. 6 luglio 2012 n. 95, <em>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</em>, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> In questi termini sempre F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>. Peraltro, come ricorda R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899 &quot;le procedure di riordino, che coinvolgevano i Comuni e le Regioni, dovevano poi culminare con un atto legislativo di iniziativa governativa. Questo <em>atto legislativo</em> è il d. l. n. 188/2012, che perciò avrebbe dovuto concludere l&#8217;intero procedimento di riordino delle circoscrizioni provinciali, tracciandone la nuova mappa territoriale: ma il decreto legge non è stato convertito e di conseguenza è decaduto&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Che in virtù del comma 10 dell&#8217;art. 17 vengono limitate alla: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; <em>b bis)</em> programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell&#8217;edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> In tal senso si vedano, tra gli altri, R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit.</em>; G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, </em>in <em>Federalismi.it</em>, 2013, 6; F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Il riferimento è a C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220, in ordine alla quale cfr., <em>inter alia</em>, P. Giansperato, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 273.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Così si legge al p. 12.1 della pronuncia in commento.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Così, ancora, al p. 12. 1 della pronuncia in commento, dove si legge altresì &#8220;dalla disposizione sopra riportata [art. 1, comma 115, L. n. 228 del 2012, che ha sospeso l&#8217;efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2013] non risulta chiaro se l&#8217;urgenza del provvedere &#8211; anche e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, esplicitamente posta a base del decreto legge, come pure del rinvio &#8211; sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa. Tale ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l&#8217;immediatezza di effetti connaturata al decreto legge, secondo il disegno costituzionale&#8221; .</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Interessanti osservazioni in proposito si rinvengono in P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>, il quale scrive: &quot;la Corte costituzionale, nel definire la questione, si è sostanzialmente appoggiata in modo praticamente esclusivo su un argomento &#8211; quello dei limiti al decreto legge &#8211; il quale (&#8230;) certamente non aveva nelle prospettazioni delle Regioni ricorrenti un ruolo centrale (&#8230;)&quot;. Per questo motivo, &quot;la scelta della Corte costituzionale potrebbe per taluni aspetti essere oggetto di riserve, in quanto certamente la Corte non ha affrontato (&#8230;) le questioni più direttamente interessanti la dimensione regionale ed il ruolo delle autonomie (&#8230;) nel definire l&#8217;assetto della distribuzione delle competenze amministrative, e più in generale non si è espressa sul ruolo che il principio di sussidiarietà (&#8230;) deve giocare nel processo di riordino dei livelli territoriali di governo&quot;. Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; queste critiche rischiano di rivelarsi eccessivamente &quot;ingenerose&quot; poiché la Consulta &quot;sembra preoccuparsi soprattutto di richiamare tutti gli attori interessati ad un approccio che sganci il problema del riassetto del sistema della autonomie locali dalle strettoie  dell&#8217;urgenza per farlo confluire in linee di riforma più concordate e meditate, che spetterà agli attori istituzionali (Parlamento, Governo Regioni e sistema delle autonomi) fissare nei loro snodi essenziali&quot;. In quest&#8217;ottica, dunque, &quot;la sentenza non chiude affatto il problema della riforma, ma anzi lo apre sottolineando in particolare come sia compito degli attori istituzionali trovare linee di trasformazione dei livelli territoriali di amministrazione rispetto alle quali &#8211; tanto nel <em>merito</em>, quanto anche negli <em>strumenti di intervento</em> &#8211; la Corte non sembra volerli vincolare in maniera rigida, ma che non per questo ovviamente potranno sottrarsi ai vincoli imposti dalla Costituzione. (&#8230;) Se dunque un&#8217;indicazione di fondo può desumersi da questa decisione, essa può essere ravvisata soprattutto in <em>un&#8217;indicazione di metodo</em>, che aspira ad orientare il dibattito sulla riforma della Provincia sottraendolo alle strettoie dell&#8217;emergenza, per dargli il ruolo che esso merita (&#8230;)&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Così si legge al p. 11.3 della pronuncia in commento.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Evidenziano tali aspetti, ad esempio, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.; ma anche G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, il quale ricorda come &quot;la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regioni e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica &quot;ottimale&quot; per la resa dei servizi pubblici&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Così l&#8217;art. 1, quinto comma, della L. n. 56/2014. Tuttavia, non mancano coloro che ammoniscono circa potenziali frizioni e discrasie tra la L. n. 56/2014 e il disegno di riforma costituzione. In proposito cfr., ad esempio, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em> e prima ancora A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Evidenzia questo aspetto, ad esempio, G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014 , 8-9, 786.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, il quale puntualizza: &#8220;non si vuol certo minimizzare la gravità di una crisi economica epocale, che mette finanche in discussione il percorso dell&#8217;integrazione europea, ma si vuole ribadire che addossare integralmente la responsabilità dell&#8217;enorme debito pubblico e degli sprechi sulle spalle delle autonomie è un alibi per rafforzare mai sopite politiche centralistiche, le quali, invero, avevano prodotto, ben prima delle riforme autonomistiche degli anni Novanta, il disastro dei conti pubblici nazionali&#8221;.<br /> Ancor più critico, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 51 secondo cui i termini della questione devono essere invertiti. Scrive, infatti, l&#8217;A.: &#8220;è un processo che non nasce con la crisi finanziaria, perché &#8211; come osservavo all&#8217;inizio &#8211; data almeno al 2001: ed è un processo inarrestabile, che non è l&#8217;effetto della crisi, ma forse ne potrebbe essere semmai la causa, visto che viene prima. La crisi ha semplicemente accentuato un percorso che era già stato intrapreso da tempo. La mia tesi &#8211; prosegue Bin &#8211; è proprio questa: la repressione dell&#8217;autonomia è tra le cause  dell&#8217;attuale situazione economica o, perlomeno, è un processo parallelo, che nasce dalle stesse cause della crisi. E la causa comune è la crisi della politica&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> In tal senso cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>. e A. Lucarelli, <em>Le autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati,</em> in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 4, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> In senso analogo B. Caravita di Toritto, <em>Abrogazione o razionalizzazione delle Province?, </em>F<em>ederalismi.it</em>; T. Groppi, <em>Soppressione delle Province e nuovo titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>; F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, </em>in<em> www.federalismi.it,</em> 2012<em>.</em> Peraltro, come ricorda parte della dottrina (P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>), anche la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 220 del 2013 aveva espresso alcune perplessità circa i possibili effetti benefici sulla spesa pubblica derivanti dalle norme <em>sub iudice</em>. Con riguardo al disegno tracciato dagli allora artt. d. l. n. 201/2011 e d. l. n. 95/2012, infatti, la Corte &quot;di fronte allo spostamento in avanti degli effetti della riforma, da un lato [ha negato] che <em>i perseguiti risparmi di spesa </em>[fossero] <em>allo stato concretamente valutabili né quantificabili</em>; dall&#8217;altro [ha affermato] che <em>non risulta chiaro se (&#8230;) la finalità del risparmio sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme del decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa</em>&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Così, per tutti, G. Crisafi, <em>Il nuovo Titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> L&#8217;art. 1, comma 84, della L. n. 56/2014 stabilisce infatti che &quot;gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell&#8217;assemblea dei sindaci sono prestati a titolo gratuito&quot;. Peraltro, sia consentito evidenziare che la <em>ratio</em> originariamente posta alla base di tali emolumenti era quella di assicurare l&#8217;indipendenza di coloro i quali andavano a ricoprire simili cariche pubbliche. Ora, in disparte il fatto che la cronaca ci ha narrato sovente di tristi episodi di corruzione, peculato e, più in generale, di malcostume della politica, sia consentito avanzare qualche perplessità circa l&#8217;idea che la &#8220;gratuità&#8221; degli incarichi possa essere di per sé in grado di tenere lontani i faccendieri dalla politica, risolvendosi davvero nell&#8217;antidoto al male della corruzione.<br /> Ciò non di meno, data &quot;la non infondatezza degli argomenti che sostengono la estesa, generalizzata, richiesta di riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica&quot; parte della dottrina (G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>) ritiene che &quot;sembra ragionevole puntare a ridurre a tre &#8211; statale, regionale e locale (comprensivo di Provincia e Comuni) &#8211; i livelli della classe politica. Dovendosi coniugare un siffatto auspicio con il mantenimento dei quattro livelli di governo &#8211; statale, regionale, provinciale e comunale -, una plausibile soluzione potrebbe essere quella di limitare l&#8217;elettorato passivo per essere eletto consigliere provinciale soltanto ai consiglieri dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale della Provincia&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Si vedano ad esempio le osservazioni critiche di R. Bin, <em>Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell&#8217;antipolitica, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 447 nonché più di recente S. Staiano, <em>Il d.d.l. Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it</em>, 2014, 1 e G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 29 che definisce &#8220;sconcertante&#8221; la serie &#8220;di interventi di messa in discussione delle Province, diventate a partire dal 2010 &#8211; bersaglio di una sorta di furia iconoclasta, spesso superficiale (e alimentata da media per lo più disinformati), in nome di una supposta riduzione dei costi della politica. (&#038;) Emergono, in sostanza, in vario modo confusione, precarietà e contraddittorietà di orientamenti che &#8211; oltre a determinare un crescente disagio anzitutto negli amministratori locali &#8211; finiscono per fa correre il rischio di potenziali complicazioni e inefficienze, più che semplificazioni e riduzione dei costi&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Art. 1, comma 3, L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Art. 1, comma 54, L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Così il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, che prosegue affermando che lo stesso presidente &quot;sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti; [ed] esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Commi 58 e 59 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> Il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014 prevede infatti che il consiglio &quot;propone all&#8217;assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia (&#8230;). Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell&#8217;assemblea dei sindaci.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Ai sensi del comma 67 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, oltre al presidente della Provincia, fanno parte del consiglio &quot;sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, (&#8230;) dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, (&#8230;) dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Commi 68 e 69 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> In tal senso F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit. </em>che parla espressamente di &#8220;<em>vulnus</em>&#8220;. Ma si vedano anche le osservazioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>; C. Padula<em>, Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 361 e F. Pastore, <em>Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e riordino territoriale, </em>F<em>ederalismi.it</em>, secondo il quale &quot;la soppressione della rappresentanza politica diretta inficia l&#8217;intero sistema rappresentativo istituzionale previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Ancora F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit., </em>che spiega: &quot;la gran parte delle funzioni che la legge n. 56 del 2014 conferma in capo alle Province richiederebbe una distanza tra la sede di assunzione delle scelte politiche di esercizio (la Provincia, che rappresenta  una comunità provinciale più ampia e non comparabile con la dimensione comunale) e i Comuni compresi nel territorio provinciale, proprio perché si tratta di effettuare scelte anche nei confronti dei Comuni. Questa distanza è stata finora assicurata proprio dall&#8217;elezione diretta degli organi provinciali. Se si passa all&#8217;elezione indiretta, la distanza va garantita in altro modo, ad esempio stabilendo poi l&#8217;incompatibilità tra i mandati comunali e provinciali&quot;<em>.</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Vedono sicuramente compromessa tale coerenza G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em> e F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Sul punto, si veda S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467. Nonché, prima ancora M. S. Giannini, <em>La Provincia nell&#8217;ordinamento regionale: opinioni e problemi, in Rivista delle Province</em>, LXII, 2, 450 e Id., <em>I principali problemi della riforma</em>, in Id., Scritti, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2005.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Così G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Termine questo che, come suggerito da attenta dottrina &#8211; L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit. </em>&#8211; sembra opportuno intendere &quot;in senso descrittivo, ossia come compito o insieme di compiti di apparati o organi, sempre comunque finalizzati alla cura di interessi pubblici, ma non necessariamente espressione di poteri pubblici&quot;. Ciò specialmente alla luce delle novità introdotte in punto di autonomia degli enti locali dalla riforma costituzionale del 2001. Riforma in forza della quale &#8211; evidenzia l&#8217;A. &#8211; &quot;viene riconosciuta l&#8217;autonomia locale, quale capacità immediatamente esercitabile in forza della Costituzione, che non necessariamente presuppone una legge attributiva della competenza, potendo alcune funzioni essere assunte in base a decisione autonoma dell&#8217;ente territoriale, mentre solo quelle che sono espressione di poteri amministrativi (o che, comunque,  sono ad esercizio doveroso) necessitano di espressa previsione legislativa, in ragione del principio di legalità&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, il quale prosegue: &quot;la dimensione dell&#8217;interesse (<em>id est</em> l&#8217;afferenza a una data collettività territoriale), unitamente alla non interferenza immediata con interessi pubblici ricadenti nella sfera di altri enti, è sufficiente di per sé a stabilire, in forza dell&#8217;art. 114, la potenziale competenza locale&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Vale a dire &quot;quelle attività che l&#8217;ente locale decide autonomamente di assumere in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva collettività di riferimento e del territorio su cui essa è insediata&quot; e che, pertanto, costituiscono &#8220;la massima espressione dell&#8217;auto-responsabilità locale. Che si sostanzia nella scelta in ordine al se, al come e al quando agire, senza che sia previsto o possibile alcun tipo di intervento o di influenza da parte di altri enti pubblici territoriali&#8221; (L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> Ancora, L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, che precisa: &#8220;se le funzioni proprie sono assunte, come accennato, sulla base di valutazioni autonome e consistono in attività non autoritative, quelle fondamentali &#8211; ugualmente espressione immediata dei bisogni della collettività e del suo rapporto con il territorio su cui è insediata e dunque sotto questo profilo omogenee a quelle &#8211; sono invece doverose. (&#038;) Resta ovviamente fermo (&#038;) che tanto l&#8217;individuazione delle funzioni fondamentali, quanto la relativa disciplina sostanziale (specie se regionale) non può comprimere lo spazio di manovra degli enti territoriali, dovendo in ogni caso essere garantita la loro possibilità di elaborare e attuare un autonomo indirizzo politico amministrativo&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Limitatamente a ciò che concerne l&#8217;astratta individuazione delle prestazioni che le Province (e i Comuni) debbono necessariamente fornire alla propria collettività di riferimento. Non anche, invece, per ciò che riguarda altri aspetti, qual è &#8211; ad esempio &#8211; la scelta delle concrete modalità di erogazione di un determinato servizio che, invece &#8211; almeno teoricamente &#8211; dovrebbe essere demandata all&#8217;autonomia dell&#8217;ente locale che eroga il servizio. Rispetto a questa categoria di funzioni, infatti, la medesima dottrina è solita altresì evidenziare come l&#8217;elemento della doverosità &#8211; che indubbiamente sussiste e ne costituisce il tratto peculiare &#8211; non debba andare a totale detrimento di un certo margine di autonomia che permane pur sempre in capo agli enti territoriali (sul punto si veda, ad esempio, quanto osservato da E. Scotti, (voce) <em>Servizi pubblici locali, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>. (aggiornamento), 2012; A. Travi, <em>Servizi pubblici e tutela della concorrenza fra diritto comunitario e modelli nazionali</em>, in G. Falcon (a cura di), <em>Il diritto amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali</em>, Cedam, Padova, 2005; nonché, da ultimo sia consentito rinviare a C. Feliziani, <em>Tutela ambientale e servizio pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, La Sapienza Università Editrice, Roma, 2014). Tuttavia, proprio la materia dei servizi pubblici locali ha costituito (anche di recente) un fulgido esempio di come nella pratica non sia sempre agevole preservare una zona &#8220;franca&#8221; in cui gli enti locali possono esercitare la loro autonomia, specie perché ai servizi pubblici si legano questioni afferenti a (almeno) due materie di competenza esclusiva del legislatore statale, ossia la determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>m</em>) e, soprattutto, la tutela della concorrenza, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>e</em>).<br /> Per completezza, si ricorda come nel 2015 sia intervenuta la L. 7 agosto 2015 n. 124, meglio nota come Legge Madia, recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;. Tra i settori da questa interessati anche quello dei servizi pubblici locali (art. 19). Tuttavia, il recente intervento della Consulta (C. cost. n. 251/2016), avendo dichiarato incostituzionali alcune norme contenute nella Legge Madia, ha per l&#8217;effetto riaperto la &#8220;partita&#8221; dei servizi pubblici locali. Sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, F. Fracchia, <em>Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione municipalizzazione, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2016; F. Giglioni, <em>La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in attesa dell&#8217;esercizio della delega, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015; G. M. Salerno, <em>Una &#8220;piccola-grande&#8221; questione: il d.d.l. delega sul riordino dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2016.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> Si pensi, ad esempio, al ruolo svolto dalla Provincia in materia urbanistica non da ultimo attraverso l&#8217;istituto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il cui scopo è quello di coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale sovracomunale. Sul punto, cfr. <em>amplius</em> G. Caia, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e la pianificazione di settore</em>, Rimini, 2001; P. Mantini, <em>Il piano territoriale provinciale e i piani &quot;visionari&quot; nell&#8217;esperienza italiana, </em>in<em> Nuova rassegna</em>, 2006, 5, 520; P. Stella Richter, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le prospettive di riforma della legislazione urbanistica, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2001, 1, 89.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> Per una ricostruzione anche in chiave storica delle funzioni della Provincia a partire dal c.d. decreto Rattazzi del 1859 cfr. F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, specialmente p. 12 e ss., i quali segnalano come punto di svolta nella definizione del ruolo e dei compiuti spettanti alla Provincia sia stato costituito dalla L. n. 142 del 1990, con cui &quot;si dà attuazione ai principi contenuti negli artt. 5, 118 e 128 delle Costituzione e [viene] definito in modo organico i ruolo istituzionale e le funzioni delle autonomie locali&quot;. Sul punto, si veda R. Cavallo Perin, <em>Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici</em>, Jovene, Napoli, 1993, che con riferimento alla L. n. 142 del 1990 afferma: &quot;l&#8217;emanazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali, pare segnare il tentativo dell&#8217;attuazione [di un] disegno illuminato (&#8230;). E&#8217; opinione comune che la nuova legge sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali abbia inteso offrire risposta <em>all&#8217;inefficienza</em>, alla <em>non economicità</em> e alle <em>carenze di partecipazione</em> all&#8217;attività amministrativa degli enti territoriali minori, ma del pari indiscusso è il riconoscimento di una maggiore autonomia nella determinazione delle scelte che ad essi sono demandate dall&#8217;ordinamento. L&#8217;autonomia, in tutte le sue possibili latitudini, è precetto esplicito, o in altri casi <em>ratio</em> normativa, delle norme della nuova legge di riforma (&#8230;)&quot;. Il che può dirsi espressione del <em>favor</em> del legislatore nei confronti di una &quot;maggiore autodeterminazione [degli enti locali] nella scelta della propria organizzazione, nell&#8217;esercizio di funzioni ed anche, non ultima in  ordine di importanza, nella gestione di servizi pubblici, a seguito del pieno riconoscimento del potere di valutazione degli interessi (bisogni) dei soggetti delle comunità di riferimento&quot;.<br /> <em>Favor</em> che, peraltro, non sembra essere stato contraddetto dal Testo Unico sugli enti locali (TUEL) del 2000, ed in particolare dai suoi artt. 19 e 20, né tanto meno dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza della quale &quot;il ruolo della Provincia come enti di governo di area vasta, che rappresenta gli interessi generali della comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale, appare oramai chiaramente legato alla pianificazione e alla programmazione sovra-comunale ed alla gestione dei servizi di rete, così come alla tutela dell&#8217;ambiente nell&#8217;accezione più ampia del termine (rifiuti, acqua, caccia, ecc.) e alla protezione civile&quot; (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>op. ult. cit</em>., ma si veda anche L. De Lucia, <em>Pianificazione d&#8217;area vasta e pluralismo amministrativo, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2002, 266).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, ad esempio, ricordano come tra gli ambiti di azione delle Province vi siano l&#8217;industria e l&#8217;energia; l&#8217;ambiente, compresa &quot;la protezione della flora e della fauna, dei parchi, delle riserve naturali e la disciplina della caccia e della pesca nelle acque interne&quot;. E, ancora, &quot;la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e la valorizzazione dei beni culturali che si concretizza nel censimento degli edifici storico &#8211; architettonici di rilievo, nell&#8217;individuazione delle zone paesistiche e paesaggistiche, oltre che nell&#8217;approntamento di misure adeguate per assicurare la salvaguardia delle opere di valore storico &#8211; architettonico nonché nel contribuire alla diffusione dell&#8217;interesse storico, culturale e turistico&quot;. Inoltre &#8211; ricorda la medesima dottrina &#8211; &quot;un ulteriore settore in cui si manifestano competenze storiche della Provincia è rappresentato dalla viabilità, affidandosi a questa funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale regionale e Provinciale, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza&quot;. Stessa cosa per ciò che concerne il settore dei trasporti e quello delle opere pubbliche, almeno nella misura in cui in tali ambiti non si renda necessario l&#8217;esercizio unitario a livello regionale. Infine, un ruolo importante è svolto dalla Provincia anche con riguardo ai c.d. servizi sociali, o servizi alla persona; in materia di istruzione scolastica e non ultimo nel settore del mercato del lavoro, dove le politiche provinciale &quot;si compenetrano con quelle regionali&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Si tratta del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e in particolare ciò che rileva in questa sede è il suo art. 23. Soluzione questa degli ambiti territoriali ottimali successivamente ribadita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (meglio noto come Codice dell&#8217;ambiente) che, in aggiunta, ha previsto l&#8217;istituzione in ogni ambito territoriale ottimale di un&#8217;Autorità d&#8217;ambito, vale a dire di un ente pubblico dotato di personalità giuridica al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e al quale trasferiscono le proprie competenze con riguardo a determinati servizi pubblici (come, ad esempio, quello di gestione dei rifiuti). Con riguardo alle intricate vicende legislative che negli anni successivi hanno interessato tali Autorità si rinvia ad A. Iunti, <em>Le Autorità d&#8217;ambito tra normativa statale e scelte del legislatore regionale, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2008, 4, 82; E. M. Palli, <em>La (prorogata) soppressione delle Autorità d&#8217;ambito territoriale ottimale nei servizi pubblici ambientali, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 4, 881; A. Tricarico, <em>La gestione integrata dei rifiuti. Dall&#8217;entrata in vigore del Codice dell&#8217;ambiente alla bocciatura della c.d. seconda liberalizzazione, in www.giustamm.it</em>, 2011, nonché &#8211; da ultimo &#8211; sia consentito il rinvio a C. Feliziani, <em>Il servizio pubblico verso la (ri)scoperta dei principi di adeguatezza, differenziazione e autonomia. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2015, 3-4, 843.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Così C. Iaione, <em>Le società in house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali</em>, II ed., Jovene, Napoli, 2012.<br /> In senso parzialmente critico, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit. </em>che parla di &quot;equivoco della <em>area vasta</em>&quot;, come una delle cause che &quot;ha concorso a produrre il successo delle Province in passato e, ora, alimenta i propositi di revisione del loro ruolo, del loro assetto di governo, persino della loro dimensione territoriale&quot;. L&#8217;A., infatti, osserva: &quot;il termine <em>area vasta</em> allude ad una dimensione geografica di gestione di funzioni pubbliche che varia inevitabilmente da settore a settore (&#8230;). L&#8217;<em>ambito ottimale</em> per l&#8217;esercizio di ognuna di queste funzioni pubbliche rischia di essere diverso. Il fallimento dell&#8217;esperienza dei comprensori regionali è stato causato anche da questa constatazione. Di fronte alle difficoltà di progettare nuovi ambiti ottimali che avrebbero dovuto sostituirsi alle circoscrizioni provinciali, la Provincia è risorta quasi per risulta, come ente intermedio già esistente la cui perimetrazione non era più illogica di un&#8217;altra, data la varietà di dimensioni ottimali richieste dalle diverse funzioni. Allo stesso tempo, però, non si è cessato di cercare, settore per settore, moduli organizzativi di specifiche funzioni di <em>area vasta</em> (&#8230;). Emerge però anche un altro equivoco: non è affatto detto che, se esiste effettivamente un complesso di funzioni amministrative idealmente esercitabili in una determinata area, sia perciò necessario istituire un <em>ente</em> a cui attribuire la responsabilità politica dell&#8217;esercizio di tali funzioni &#8211; un ente territoriale <em>necessario</em>, a <em>base rappresentativa</em>. (&#8230;) Il fatto è che non basta individuare l&#8217;ambito ottimale per l&#8217;esercizio di una determinata funzione amministrativa, perché bisogna valutare anche un altro profilo, se l&#8217;esercizio di quella funzione richieda o meno una legittimazione democratica&quot;.<br /> Da ultimo, si ricorda come la legge delega n. 124/2015 postulasse un intervento riformatore anche riguardo agli Ambiti Territoriali Ottimali. Sul punto, per tutti, cfr. M. Passalacqua, <em>La regolamentazione amministrativa degli ATO per la gestione dei servizi pubblici locali a rete</em>, in Id. (a cura di), <em>Il &#8220;disordine&#8221; dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica</em>, Giappichelli, Torino, 2016.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref99" title="">[99]</a> Si veda, ad esempio, la legge 5 maggio 2009 n. 42, attuativa del c.d. federalismo fiscale, con cui il legislatore è sembrato voler aumentare l&#8217;autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. Sul punto cfr., ad esempio, V. Lubello, <em>Province</em> sub iudice: <em>funzioni, risorse e territorio</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2012, 2 e C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincili costituzionali in materia di Province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref100" title="">[100]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>. In senso analogo, inoltre, G. C. De Martin, <em>Un ente strategico ancorché misconosciuto: la Provincia, in www.federalismi.it,</em> 2009 che rileva come negli anni la Provincia sia diventata &quot;uno snodo istituzionale indispensabile soprattutto per i servizi locali a rete e per le funzioni di area vasta, da abbinare a compiti di programmazione socia economica e di pianificazione territoriale e ambientale, che complessivamente qualificano la Provincia come un soggetto di specifica e necessaria valenza costituzionale&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref101" title="">[101]</a> In proposito, si vedano innanzitutto i contenuti delle riforme tentate dal Governo nel biennio 2011 &#8211; 2012 con lo strumento della decretazione d&#8217;urgenza e poi censurate dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 220 del 2013. Ma anche il testo provvisorio del disegno di riforma costituzionale diffuso dall&#8217;esecutivo Renzi nel marzo 2014, dove &#8211; come osservato da parte della dottrina (F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em>) &#8211; &#8220;la scelta soppressiva/abolizionistica appariva nella sua versione più chiara. Nel testo si provvedeva a sopprimere ogni riferimento alle parole &#8220;Provincia&#8221; e &#8220;Province&#8221;, senza parlare di funzioni area vasta, né in materia di funzioni amministrative (art. 118), né con normative transitorie; si provvedeva, poi, alla soppressione del primo comma dell&#8217;art. 133 che stabilisce la procedura per la delimitazione del territorio delle Province e per la loro istituzione. Ne risultava un disegno netto: le Province erano soppresse perché le funzioni di area vasta (intesa come coincidente con una dimensione provinciale) si ritenevano inesistenti, o meglio alcune sono riconducibili alla competenza comunale, mentre per quelle che richiedono un &#8220;esercizio unitario&#8221;, l&#8217;unica soluzione possibile, in presenza di un sistema di enti territoriali a due soli livelli, è l&#8217;attribuzione alle Regioni (cui corrisponde la nuova dimensione dell&#8217; &#8220;area vasta&#8221;)&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref102" title="">[102]</a> Se poi la Provincia in questione è situata in &quot;territorio interamente montano&quot; o al confine &quot;con Paesi stranieri&quot;, alle funzioni fondamentali sopra elencate si aggiungono, secondo l&#8217;art. 1, comma 86, della legge in esame: &quot;<em>a</em>) cura e sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; <em>b</em>) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti&quot;.<br /> Tali funzioni, precisa poi il comma 87, &quot;sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell&#8217;art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione&quot;. Il successivo comma 88 stabilisce inoltre che la Provincia &quot;d&#8217;intesa con i comuni&quot; possa esercitare una serie di funzioni in materia di contratti pubblici, quali ad esempio il &quot;monitoraggio dei contratti di servizio e l&#8217;organizzazione di concorsi e procedure selettive&quot;.<br /> Infine, il comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle Province funzioni diverse da quelle appena indicate, in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza di cui all&#8217;art. 118 Cost., &quot;nonché al fine di conseguire (&#8230;)finalità&quot; quali ad esempio la &quot;individuazione dell&#8217;ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref103" title="">[103]</a> In questi termini, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che prosegue sottolineando &#8220;la quasi perfetta coincidenza tra l&#8217;elenco del (&#038;) d.l. n. 95 del 2012 e l&#8217;elenco della legge [Delrio]. Viene solo aggiunta la materia del <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori (&#038;)&#8221;. E aggiunge: &#8220;vengono così confermate in capo alle Province le funzioni ormai consolidate in materia di pianificazione territoriale di coordinamento, di ambiente e protezione della natura, di viabilità e trasporti, di edilizia scolastica, di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, mentre non vengono confermate funzioni anche rilevanti, tra le quali l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti attribuita fin dalla legge n. 142 del 1990 e confermata dal TUEL o funzioni in materia di sanità (&#038;); ovvero &#8220;funzioni nel campo dello sviluppo economico relative a servizi del mercato del lavoro (&#038;)&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref104" title="">[104]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref105" title="">[105]</a> Originariamente, secondo il progetto di riforma costituzionale, l&#8217;art. 117, comma secondo, lett. p) doveva recare come segue: &#8220;ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; <em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref106" title="">[106]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che sottolinea la necessità di &#8220;interrogarsi sul rapporto tra le &#8220;Province&#8221; trasformate in enti di secondo grado dalla legge n. 56 e gli enti di area vasta, previsti dalla citata nuova disposizione costituzionale (&#038;). Non appare dubbio &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; che la nuova norma della lettera <em>p</em>) vada letta come <em>copertura costituzionale</em> delle scelte del legislatore ordinario. Le nuove Province sono sicuramente <em>enti di area vasta</em> (&#038;). Ne consegue, quanto alla formale continuità tra Province e nuovi enti, che il legislatore statale, in presenza della riforma costituzionale, potrebbe anche limitarsi a mantenere la legislazione di recente adottata, al limite mantenendo il nome di <em>Province</em> agli enti di ara vasta (&#038;)&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref107" title="">[107]</a> Espressione presa in prestito da G. Tommasi di Lampedusa, <em>Il Gattopardo</em>, 1958.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref108" title="">[108]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 92, della L. n. 56 del 2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref109" title="">[109]</a> Al comma 96 si legge che &quot;nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: <em>a</em>) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica (&#8230;) in godimento all&#8217;atto del trasferimento, nonché l&#8217;anzianità di servizio maturata (&#8230;); <em>b</em>)il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali (&#8230;); <em>c</em>) l&#8217;ente che subentra nelle funzioni succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (&#8230;); <em>d</em>) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti all&#8217;indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimento dell&#8217;ente subentrante (&#8230;)&quot;.<br /> Il successivo comma 97 stabilisce poi che &quot;il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <em>a</em>) salva la necessità di diversa distribuzione per esigenze di tutela dell&#8217;unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; <em>b</em>) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell&#8217;art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref110" title="">[110]</a> In questi termini G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref111" title="">[111]</a> Sul punto cfr. le riflessioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, che scrive: &quot;a ben vedere la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regione e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica ottimale per la resa dei servizi pubblici locali. In altre parole, non appare revocabile in dubbio che l&#8217;inscindibile nesso fra funzione e struttura impone di tenere insieme nella riflessione, da un lato, la questione delle funzioni proprie di un ente locale, e, dall&#8217;altro, la questione della dimensione della circoscrizione geografica dell&#8217;ente, in modo che risulti, in conseguenza adeguata allo svolgimento delle sue funzioni&quot;.<br /> <em>Ex multis</em> cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle province, cit.</em>, il quale tuttavia distingue la questione dell&#8217;allocazione di determinate funzioni in capo alle Province dal problema, diverso, del mantenere in vita un ente intermedio politico &#8211; rappresentativo.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref112" title="">[112]</a> G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref113" title="">[113]</a> Per una ricostruzione accurata dei passaggi qui sommariamente riportati cfr., ad esempio, F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana, cit</em>.; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref114" title="">[114]</a> Come visto nelle pagine che precedono, infatti, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale da C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220 per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref115" title="">[115]</a> Sul punto, cfr. innanzitutto P. L. Portaluri, <em>Le Città metropolitane</em>, in F. Fabrizzi e G. M. Salerno (a cura di), <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit</em>.. Qualche riserva in proposito trapela dalle pagine di A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane, tra utopia e realtà</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015, 1, dove si legge di una &quot;pericolosa vaghezza concettuale di fondo&quot; circa il concetto di Città metropolitana. &quot;Purtroppo &#8211; molto più che in altri ordinamenti (&#8230;) &#8211; in Italia resta ancora aperta e irrisolta la questione dei presupposti e/o requisiti &quot;fattuali&quot; che giustificano e rendono possibile il nuovo ente &quot;giuridico&quot; italiano della Città metropolitana. Alle difficoltà definitorie segnalate, si aggiunge nel nostro caso il fatto che &#8211; al di là di quanto piuttosto laconicamente viene disposto nella Costituzione, la quale attribuisce a tali enti generiche potestà statutarie, regolamentari, amministrative e finanziarie (&#8230;) e, piuttosto caoticamente, nella c.d. Delrio n. 56/2014 &#8211; buona parte del futuro sviluppo concreto del nuovo ente Città metropolitana dipenda da due fattori futuri assolutamente decisivi e, al momento, incerti: <em>a</em>) l&#8217;esito del disegno di legge di riforma costituzionale (&#8230;) e <em>b</em>) l&#8217;esito dei ricorsi alla Corte costituzionale promossi contro la legge c.d. Delrio da quattro Regioni (&#8230;)&quot;.  Ricorsi &#8211; questi ultimi &#8211; in ordine ai quali la Consulta si è pronunciata con sentenza n. 50 del 2015, rispetto alla quale cfr. <em>infra</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref116" title="">[116]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 2, della L. n. 56/2014. Si interrogano circa il concetto di &quot;governo di area vasta&quot; &#8211; tra gli altri &#8211; P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, </em>in<em> RivistaAic</em>, 2014, 4, 1; B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana e area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; L. Ciapetti, <em>Il territorio tra efficienza e sviluppo: la riforma delle Province e le politiche di area vasta, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 2, 251; E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref117" title="">[117]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 6, della L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref118" title="">[118]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 19, della L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref119" title="">[119]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref120" title="">[120]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 20, della L. n. 56/2014, dove si legge: &quot;il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref121" title="">[121]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 9, della L. n. 56/2014.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref122" title="">[122]</a> Per ciò che concerne il rispetto di tali tempistiche da parte dei soggetti interessati, a titolo esemplificativo è possibile rilevare quanto segue: <em>a</em>) Roma, la Conferenza metropolitana ha approvato in data 22 dicembre 2014 lo statuto del nuovo ente, che dal 1 gennaio 2015 si è sostituito alla Provincia omonima (<em>amplius</em>, cfr. A. Sterpa, <em>Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale e il complesso processo di attuazione della Legge Derio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015); <em>b</em>) Milano, la Conferenza metropolitana il 22 dicembre ha approvato la proposta di statuto presentata dal Consiglio metropolitano con una maggioranza pari ai 2/3 dei Sindaci aventi diritto di voto. Lo statuto, pubblicato il 23 dicembre 2014, è entrato in vigore il 22 gennaio 2015 (<em>amplius</em>, E. Balboni, <em>L&#8217;approvazione dello statuto della Città metropolitana di Milano, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015); <em>c</em>) Bari, la Conferenza metropolitana ha approvato lo statuto il 18 dicembre 2014 e il 5 gennaio 2015 è avvenuto un simbolico passaggio di consegne tra il Presidente della Provincia e il Sindaco di Bari (<em>amplius</em>, M. Colaianni, <em>Primi, lenti passi della Città metropolitana di Bari, </em>in<em> Federalismi.it., </em>2015).<br /> Per un&#8217;analisi più approfondita si rinvia innanzitutto a A. Lucarelli e a. (a cura di), <em>Gli statuti delle città metropolitane</em>, Jovene, Napoli, 2015. Inoltre, per un aggiornamento circa lo stato dell&#8217;arte cfr. i contributi presenti nell&#8217;osservatorio sulle Città metropolitane curato da <em>Federalismi.it</em>. Tra questi, ad esempio: F. Gallarati, <em>La Città metropolitana di Genova: un ente in cerca di vocazione</em>; F. Manganaro, <em>La costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria</em>; M. Orlando &#8211; A.M. Poggi, <em>Aggiornamenti sulla città metropolitana di Torino</em>; A. Saitta, <em>Una luce alla fine del tunnel? Aggiornamenti sulla istituzione della Città metropolitana di Messina</em> e G. Vosa, <em>Città metropolitana di Napoli. Una relazione breve sulle attività svolte</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref123" title="">[123]</a> Di particolare interesse, ancorché un po&#8217; fumoso, il riferimento alla adozione di un piano strategico territoriale. Sul punto si vedano le riflessioni di L. Salvia, <em>Pianificazione strategica e indirizzo politico nelle Città metropolitane alla luce della riforma Delrio, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref124" title="">[124]</a> In questo senso, tra gli altri, P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, cit</em>., che scrive: &quot;se (&#8230;) il processo di riforma Bassanini denominato &quot;federalismo amministrativo&quot; portava, a Costituzione invariata, ad una redistribuzione di competenze, da attuare gradualmente, dal Centro alle periferie, in modo sostanzialmente omogeneo, la riforma Delrio porta, invece, ad una ristrutturazione delle funzioni di governo locale che si rivela del tutto disomogenea&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref125" title="">[125]</a> Sul punto cfr. ancora P. Bilancia, <em>op. ult. cit.</em>, la quale mette in evidenza come &#8211; almeno in teoria &#8211; l&#8217;intento del legislatore fosse [avrebbe dovuto essere] quello di &quot;riorganizzare i livelli intermedi di governo in un&#8217;ottica nuova di semplificazione, che si basa prevalentemente su un assunto: organizzare le istituzioni, organizzare la Repubblica, in maniera tale da fornire i migliori servizi a livello di qualità e di efficienza ai cittadini&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref126" title="">[126]</a> Sul punto, si vedano ad esempio le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, il quale scrive: &quot;l&#8217;art. 117 Cost. (&#8230;) non contempla espressamente la istituzione delle Città metropolitane, limitandosi ad affidare alla legislazione esclusiva dello Stato la materia di cui alla lett. p) del secondo comma, ossia la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane&quot;. (&#8230;) Ora, a me pare davvero difficile sostenere che la istituzione delle Città metropolitane possa essere ricondotta ad uno dei tre ambiti di potestà legislativa esclusiva statale individuati tassativamente dalla lett. p) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost.&quot;. Piuttosto, prosegue l&#8217;A., dalla lettera della Costituzione si evince che &quot;la competenza legislativa ad istituire tali enti spetta, in via generale, al legislatore regionale&quot;. Pertanto, &quot;rispetto ad un simile quadro (&#8230;) mi pare che sussista un solo titolo di legittimazione della legge ordinaria dello Stato ad intervenire nella materia de qua. Si tratta della competenza espressamente affidata alla legge della Repubblica dall&#8217;art. 133, primo comma, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali (&#8230;) competenza che, del tutto fisiologicamente, può senz&#8217;altro venire in considerazione se lo stesso legislatore si determini nel senso di configurare l&#8217;ente Città metropolitana come &quot;sostitutivo/alternativo&quot; all&#8217;ente Provincia&quot;. Ciò non di meno, l&#8217;A. evidenzia altresì come il legislatore possa (<em>rectius</em>, avrebbe potuto) scegliere di percorrere un&#8217;altra strada, peraltro più sicura, qual è quella di &quot;attivare il livello di produzione normativa di rango costituzionale, rispetto al quale non si pone alcun problema di ripartizione di competenze (&#8230;) e che, al momento attuale, rappresenterebbe lo strumento senz&#8217;altro più sicuro (nonché sistematicamente più coerente) al fine di conseguire il risultato di una riforma ordinamentale del sistema degli enti di area vasta solida e duratura&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, cfr. G.M. Salerno, <em>Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all&#8217;istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in Federalismi.it</em>, 2014, 1, nonchè A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., secondo cui l&#8217;argomento in base al quale &#8211; &quot;non avendo più lo Stato, dopo la riforma del Titolo V Cost., una competenza generale concernente l&#8217;ordinamento degli enti locali e, quindi, sussistendo invece in materia la solita potestà legislativa regionale residuale <em>ex</em> art. 117, IV c. &#8211;  non c&#8217;è alcuna disposizione costituzionale che legittima l&#8217;intervento legislativo statale volto alla istituzione delle Città metropolitane (&#8230;) se portato alle estreme conseguenze, francamente mi pare capzioso&quot;. Infatti &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; una cosa è dire che Regioni ed EE.LL. non devono essere tagliati fuori dal processo di costituzione delle città metropolitane, com&#8217;è giusto, altro è dire che la potestà legislativa in materia sia esclusiva delle Regioni!&quot;. Piuttosto, il vero punto di &quot;frizione&quot; costituzionale secondo l&#8217;A. sta in ciò che &quot;nei territori dove si costituiscono le città metropolitane, le Province <em>formalmente</em> non vengono abolite, ma <em>sostanzialmente</em> vengono completamente &quot;svuotate&quot; di funzioni, competenze, poteri, beni e personale&quot;. Il che di fatto equivale ad abolire attraverso legge ordinaria un ente ancora costituzionalmente protetto..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref127" title="">[127]</a> L&#8217;art. 133 Cost. prevede che &quot;il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito d&#8217;una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni&quot;. Per completezza, vale la pena ricordare in questa sede che il testo del d.d.l. di riforma costituzionale attualmente in discussione intende tuttavia abolire il primo comma di tale articolo (cfr. F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref128" title="">[128]</a>Al riguardo, cfr. <em>amplius</em> le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref129" title="">[129]</a> Così S. Staiano, <em>Tecniche normative e qualità della formazione: il caso della Città metropolitana, in Federalismi.it</em>, 2014, 21.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref130" title="">[130]</a> Scrive, infatti, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit., </em>&quot;se le funzioni, le competenze, i poteri, i beni e il personale delle Province, nei territori dove si insedieranno le città metropolitane, si riducono a zero vuol dire che una semplice legge <em>ordinaria</em> ha preteso di cancellare ogni forma, pur minima, di autonomia <em>costituzionalmente</em> protetta delle Province; dunque &#8211; se non vogliamo nasconderci dietro un dito &#8211; che <em>di fatto</em> pretende di cancellare le Province stesse&quot;. Considerazioni analoghe si rinvengono, tra gli altri, in E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>.; nonché in A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il DDL Delrio e il disegno costituzionale attuale, cit</em>., che tuttavia ammonisce: &quot;se non seguirà la riforma costituzionale e non procederà quella dell&#8217;organizzazione statale periferica avremo seri problemi&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref131" title="">[131]</a> In questi termini B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3, che mette in evidenza alcuni degli inconvenienti o, se si vuole, dei paradossi che derivano dalla scelta fatta dal legislatore. In particolare, l&#8217;A. sottolinea come in molti casi le Province siano &quot;estremamente più ampie dell&#8217;area metropolitana. E&#8217; questo il caso di Bologna, Torino e Reggio Calabria. Per Reggio Calabria, poi, partire dalla Provincia come base per l&#8217;istituzione del nuovo ente, chiamato a governare vaste conturbazioni antropizzate, significa far diventare l&#8217;Aspromonte Città metropolitana!&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref132" title="">[132]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>, ma riflessioni in senso analogo si rinvengo, ad esempio, in A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; F. Patroni Griffi, <em>La città metropolitana nel disegno generale del riordino del territorio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3 e A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>..</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref133" title="">[133]</a> Così come &#8211; del resto &#8211; delle Regioni e finanche dei Comuni. Sul punto cfr., per tutti, M. S. Giannini, <em>Il principio sono le funzioni</em>, in Id., <em>Scritti</em>, IV, Giuffrè, Milano, 2004.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref134" title="">[134]</a> Evidenzia come, così facendo, il legislatore abbia finito per commettere lo stesso errore dei padri costituenti al momento della individuazione dei confini delle Regioni, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., che scrive: &quot;è evidente che non si capisce bene perchè quelle indicate, e non altre, siano state fatte Città metropolitane. In alcuni casi si può intuire: non Salerno per la vicinanza a Napoli; non Padova per la vicinanza a Venezia. Ma perchè, per esempio, Reggio Calabria, vista l&#8217;esiguità del numero complessivo di abitanti, per altro dispersi su ben 97 Comuni per ragioni orografiche fra loro mal collegati e con una Provincia estremamente disomogena? (&#8230;) l&#8217;impressione &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; è che il legislatore, nell&#8217;individuazione e determinazione giuridica delle Città metropolitane italiane, si sia lasciato guidare, se non sempre spesso, non da un&#8217;approfondita e attenta indagine interdisciplinare pre-giuridica (antropologica, sociologica, geografica, commerciale, economica, ecc.), ma prevalentemente da motivazioni e convenienze politiche spicce e contingenti&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref135" title="">[135]</a> In tal senso cfr., ad esempio, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia. Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2015, 1, 50 che nella aprioristica determinazione dall&#8217;alto &quot;di cosa sia l&#8217;area metropolitana in sè e per sè, secondo un modello che si applica indifferentemente a Milano e a Reggio Calabria&quot; rintraccia altresì una lesione del principio di autonomia.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref136" title="">[136]</a> A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref137" title="">[137]</a> Sinteticamente, F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio</em>, <em>cit</em>., mettono in luce le differenze più importanti: &quot;in primo luogo, le Province non sono titolari delle funzioni che la legge attribuisce alle sole Città metropolitane nei commi 44 e 46; in secondo luogo, alle Province non sono riconducibili le finalità istituzionali generali, che sono proprie delle Città metropolitane ai sensi del comma 2; in terzo luogo, alle Province si applicano, in via specifica e dunque prevalendo su ogni altra disposizione di carattere generale già vigente, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97 della legge&quot;. In senso analogo, cfr. E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>., che scrive: &quot;la legge n. 56/2014 (&#8230;) definisce sia la città metropolitana, che la provincia quali enti territoriali di area vasta, ma, nel distinguere le relative funzioni, esalta nella prima, a fronte delle mere finalità istituzionali della seconda, il perseguimento di &quot;finalità istituzionali generali&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref138" title="">[138]</a> Secondo la Legge di riforma della Costituzione, infatti, il &#8220;nuovo&#8221; art. 114 Cost. recita come segue: &#8220;<em>la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato</em>. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento&#8221;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref139" title="">[139]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>,  che rileva come &quot;il tema dello squilibrio tra i due strumenti di governo di area vasta costituisc[a] una delle questioni principali per il corretto funzionamento del sistema delle autonomie territoriali, nel loro intreccio fra costruzione di un sistema europeo e attuazione del principio di solidarietà nella distribuzione delle risorse e delle funzioni&quot;. Sul punto, inoltre, cfr. anche E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref140" title="">[140]</a> Così G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref141" title="">[141]</a> Secondo A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 13, infatti, &quot;l&#8217;occasione è di passare da un modello iper-strutturato, qual è quello delle regioni, e fino ad oggi anche quello delle province, e non più sostenibile dal punto di vista finanziario, ad un modello funzionale e leggero delle città metropolitane, capace (&#8230;) di gestire direttamente i servizi pubblici locali di area vasta&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref142" title="">[142]</a> In questi termini A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref143" title="">[143]</a> A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, cit.</em>.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref144" title="">[144]</a> G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 28. Sul punto, si veda anche quanto osservato nelle pagine che precedono (spec. pag. 9 e ss.) e la bibliografia ivi richiamata.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref145" title="">[145]</a> Al riguardo M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, esprime scetticismo circa l&#8217;opportunità di una forma di governo in cui il solo organo eletto direttamente dai cittadini gioca un ruolo decisamente marginale nei processi decisionali dell&#8217;ente, processi che &#8211; peraltro &#8211; &quot;si riferiscono all&#8217;esercizio di funzioni di cura e gestione concreta di interessi pubblici sovracomunali&quot; implicanti scelte politiche. Ma l&#8217;A. si spinge ancora oltre, evidenziando come, da un lato, &quot;la suddetta forma di governo contrasta con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in ragione della violazione del parametro interposto costituito dall&#8217;art. 2 della Carta europea delle autonomie locali&quot;; mentre, dall&#8217;altro lato, tale forma di governo &quot;contraddice palesemente la logica del principio di sussidiarietà in senso verticale, espressamente individuato dall&#8217;art. 118, primo comma, Cost. quale canone di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative fra i diversi enti territoriali che costituiscono la Repubblica&quot;. Infatti, prosegue l&#8217;A., &quot;perché la logica di <em>favor</em> per l&#8217;autonomia e il plusvalore democratico del principio di sussidiarietà possano operare correttamente e condurre a decisioni allocative delle funzioni amministrative coerenti nell&#8217;ambito della scale ascensionale degli enti costitutivi della Repubblica, è assolutamente necessario che i processi deliberativi di tali enti siano affidati a &quot;sistemi di governo&quot; che risultino in qualche modo omologhi, ossia comparativamente omogenei al loro grado di <em>democraticità </em>(&#8230;).</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref146" title="">[146]</a> Sul punto, cfr. <em>amplius</em> A. Sterpa, <em>Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e il complesso processo di attuazione della legge Delrio, cit</em>., il quale evidenzia come lo statuto della Città metropolitana di Roma si caratterizzi per l&#8217;adozione di alcune soluzioni peculiari tra cui, in particolare, &quot;l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi in sostituzione del modello provinciale di elezione di secondo grado&quot;, nonché la scelta di prevedere &quot;una pseudo-Giunta metropolitana&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref147" title="">[147]</a> Il riferimento è a C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, per un commento alla quale cfr. G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica? </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 7; A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, </em>in<em> RivistaAic.it</em>, 2015, 2; A. Sterpa, <em>Un &quot;giudizio in movimento&quot;: la Corte costituzionale tra attuazione dell&#8217;oggetto e variazione del parametro del giudizio, in  Federalismi.it</em>, 2015, 8.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref148" title="">[148]</a> G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref149" title="">[149]</a> Scrive A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>.: &quot;naturalmente &#8211; ancorché chiamata a giudicare delle modalità di costituzione delle Città metropolitane &#8211; sarebbe stato ingenuo pensare che la Corte fosse nelle condizioni di indicare i presupposti di natura ontologica o sostanziale in virtù dei quali avrebbero potuto costituirsi le Città metropolitane italiane, compito chiaramente spettante invece agli organi di indirizzo politico, sulla base di accurate indagini sociologiche, demografiche, urbanistiche, economiche, ecc. Ma poiché le scelte del legislatore devono essere ponderate e quindi ragionevoli, la Corte (&#8230;) forse avrebbe potuto accennare a qualcosa in merito, almeno sotto forma di vago monito&quot;(&#8230;) Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; sarebbe stato davvero troppo pretendere che la Corte si cacciasse nei guai da sola, scendendo su questo terreno (&#8230;) la Corte ha scelto un più rigoroso, e forse comprensibile, <em>self &#8211; restraint</em>&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref150" title="">[150]</a> In questo senso ancora A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>., con riguardo alla violazione dell&#8217;art. 138 Cost.. Posto, infatti, che &quot;attraverso la costituzione delle Città metropolitane, che in pratica assorbono tutte le funzioni provinciali, lo smantellamento delle Province avviene per mezzo di una banale legge ordinaria, chiaramente <em>in fraudem Constitutionis</em>&quot;, sul punto la Corte si mostra &quot;lapidaria e iper-formalista&quot;, affermando che &quot;come infatti chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 Cost. risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche  in quello &#8211; che qui viene in rilievo &#8211; di riordino dell&#8217;ente medesimo (cons. dir. 4.3.1)&quot;. &quot;Ora &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; delle due, l&#8217;una: o il Giudice delle leggi non comprende la frode della Costituzione operata, il che è indispensabile, o comprende e chiude un occhio, anzi tutt&#8217;e due. Ed è quel che è accaduto. (&#8230;) In tal modo i giudici costituzionali sembrano accettare, piuttosto supinamente, la volontà del legislatore (&#8230;) mentre, nel frattempo, il principio di rigidità della Costituzione di indebolisce&#8230;&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref151" title="">[151]</a> Questo è quanto secondo A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>. è accaduto con riguardo alla censura relativa alla violazione della procedura di cui all&#8217;art. 133 Cost.. Scrive, infatti, l&#8217;A. &quot;la Consulta prima riconosce (&#8230;) <em>la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell&#8217;art. 133 Cost</em>., ma poi letteralmente giustifica il legislatore, sulla base del fatto che l&#8217;art. 133 riguarderebbe, a suo avviso, solo interventi singolari, dunque, una tantum, e non una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, qual è quella attuata dalla legge Delrio. (&#8230;.) [Ma] la Corte può fare un&#8217;interpretazione evolutiva di disposizioni costituzionali sulla procedura? Può chiudere un occhio (o addirittura tutti e due) sulle meta-norme, o norme sulla produzione di norme, di rango costituzionale?&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref152" title="">[152]</a> Così, ancora, G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref153" title="">[153]</a> A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quad. regionali</em>, 2001, 2, 567.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref154" title="">[154]</a> Così R. Bin<em>, Cose serie, non riforme costituzionali!, </em>in<em> Quad. cost., </em>2013.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/">L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</a></p>
<p>Indice*: **1. Introduzione al tema. – 2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento. – 3. La funzione del­l’Ac­cordo d’integrazione: prime valutazioni critiche. – 4. La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­te­gra­zione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”. – 5. La querelle sulla natura giuridica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/">L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/">L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</a></p>
<p>
Indice<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong>*</strong></a>: <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">*</a>*1. Introduzione al tema. – 2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento. – 3. La funzione del­l’Ac­cordo d’integrazione: prime valutazioni critiche. – 4. La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­te­gra­zione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”. – 5. La <em>querelle</em> sulla natura giuridica del­l’Accor­do d’integrazione e sua ricostruzione in chiave giuspubblicistica. – 6. Sulla (dubbia) costituzionalità del­l’Ac­cordo d’integrazione: introduzione al tema. – 7. Le questioni di costituzionalità ascrivibili alla disciplina del­l’Accordo d’integrazione. – 8. È possibile un recupero dell’impianto generale del­l’Accordo d’integrazione? Considerazioni conclusive. –</p>
<p><em>1.Introduzione al tema.</em><br />
Con il presente scritto ci si propone di offrire un contributo allo studio dell’<em>Ac­cordo d’integrazione</em>, un istituto innestato qualche anno fa (2009), tra mille polemiche, nel tessuto normativo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. in materia d’immigrazione, d’ora in poi abbreviato “t.u.”) e che i migranti sono <em>di regola</em> tenuti a sottoscrivere al momento del loro ingresso nel territorio nazionale, onde ottenere il rilascio del permesso di soggiorno<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>.<br />
Questo nuovo modello di disciplina dei rapporti tra lo Stato e lo straniero – che i mezzi di informazione del tempo hanno da subito ribattezzato “<em>permesso a punti</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[2]</a> – rappresenterebbe, secondo i suoi formulatori, una delle più significative novità del c.d. “Pacchetto sicurezza”, concepito dall’ultimo Governo Berlusconi (il IV) al fine di regolamentare – e contenere – l’in­gresso e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[3]</a>.<br />
Per inciso, con l’espressione “Pacchetto sicurezza” il Governo del­l’epoca era solito richiamare quel complesso ed esteso <em>corpus</em> normativo comprendente una quindicina di provvedimenti, traenti principalmente origine dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[4]</a>. Detto Pacchetto normativo non era tuttavia destinato a disciplinare la sola condizione giuridica di coloro che si fossero stabiliti nel nostro Paese (giacché contemplava molto di più), ma è stato così propagandato nel tentativo di orientare l’opi­nione pubblica verso un atteggiamento anti-immigrati<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[5]</a>.<br />
In questa prospettiva si collocavano le massicce campagne di informazione – che accompagnarono l’appro­va­zione del Pacchetto e dei provvedimenti consequenziali – ruotanti attorno ai binomi “immigrazione-sicurezza” e “immigrazione-de­vianza” nonché attorno alla necessità di contrastare la c.d. immi­gra­zio­ne clandestina, non escludendo energiche azioni di respingimento alle frontiere e di controllo del territorio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[6]</a>.<br />
Emblematica era la disciplina sulle “associazioni di osservatori volontari” (le c.d. ronde), con cui si attribuiva ai sindaci, previa intesa con il prefetto, il potere di avvalersi del supporto di cittadini volontari, non armati, con il compito di segnalare alle forze dell’ordine eventi lesivi della sicurezza urbana oppure situazioni di disagio sociale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[7]</a>.<br />
Ancor più significativa è la parziale devoluzione della materia “sicurezza urbana” nell’ambito della legislazione statale operata attraverso l’attri­buzione di nuovi poteri d’ordi­nanza al sindaco, quale ufficiale di Governo (cfr. l’art. 54 t.u.e.l., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008; si veda anche il d.m. 5 agosto 2008, per la definizione delle materie “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[8]</a>.<br />
L’inizia­tiva di intervenire sulla condizione giuridica dello straniero mediante disposizioni di sicurezza e di ordine pubblico appariva ai più una scelta di chiaro <em>valore simbolico</em> perché volta a trasmettere nell’opi­nione pubblica il messaggio che identifica nella presenza degli stranieri immigrati l’o­rigine della diffusa insicurezza sociale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[9]</a>. Il complesso corpo normativo racchiuso nel Pacchetto-sicu­rezza non solo comportava lo smantellamento di una serie di garanzie previste nel t.u. del 1998, sostituite da norme più restrittive (e, a giudizio di molti, palesemente discriminatorie), ma finiva per configurare una sorta di “diritto speciale per gli immigrati”, in palese controtendenza rispetto all’im­pianto normativo allora vigente<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[10]</a>. Con l’introduzione del­l’Accordo d’integrazione il legislatore si proponeva perciò di forgiare uno strumento operativo teso a favorire l’<em>in­clusione</em> dei migranti nella nostra comunità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[11]</a>.<br />
Sennonché, l’istituto, sin dal suo esordio, ha suscitato una pletora di polemiche e critiche, finanche sotto il profilo della legittimità costituzionale, e ne è apparsa discutibile la sua stessa efficacia come strumento di gestione (e di contenimento) del fenomeno migratorio, in considerazione del fatto che il nostro Paese, ormai da anni, era (ed è) divenuto sempre più multietnico e globalizzato, al pari degli altri Stati del c.d. mondo occidentale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[12]</a>.<br />
Come si vedrà, uno degli aspetti più discussi della disciplina concernente l’Accordo d’integrazione attiene alla circostanza che esso, ribaltando l’impianto generale del testo unico del 1998, abbia imposto agli immigrati un preciso<em> obbligo di partecipazione attiva al percorso d’integrazione</em>, rendendoli direttamente responsabili del proprio destino. Tale posizione, oltre ad essere condivisa dai partiti della compagine governativa, ricalca analoghe formule – parimenti imposte e vincolanti – già in adozione in svariati Stati europei, come la Germania, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Estonia, l’Austria, la Spagna e l’Ungheria<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[13]</a>: Paesi che, pur con diverse sfaccettature, adottano veri e propri “contratti di integrazione”, in forza dei quali lo straniero, al momento di fare ingresso nello Stato di approdo, è tenuto ad assumere l’obbligo di conoscere e di rispettarne la legge e i valori fondamentali nonché di apprendere la lingua della comunità accogliente: si tratta di istituti indiscutibilmente accomunati dall’intento di agevolare flussi migratori “di qualità”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[14]</a>.<br />
Dopo un’illustrazione dei profili generali dell’Accordo, ci si concentrerà sul­l’analisi di due (tra i molti) aspetti problematici che emergono dal relativo quadro normativo e che concernono, da un lato, la sua ricostruzione dogmatica (peraltro foriera di conseguenze anche di ordine applicativo) e, dall’al­tro, lo studio delle questioni di costituzionalità sollevate da larga parte della dottrina e che potrebbero finanche investire l’intero assetto di questo discusso istituto. In sede di conclusioni, poi, si valuterà se vi siano margini per un suo eventuale recupero, almeno nell’impianto generale e nelle finalità perseguite, o se, al contrario, ci si debba augurare (come, in effetti, da molti auspicato!) che il legislatore prenda mano alla penna per espungere quanto prima dall’ordinamento un orpello giuridico ritenuto inutile, se non marcatamente dannoso e inaccettabile sotto ogni profilo.</p>
<p><em>2. L’Accordo d’integrazione: la cornice normativa di riferimento.</em><br />
In linea generale, l’Accordo di integrazione può definirsi come un documento, articolato per crediti, che gli stranieri sono <em>di regola </em>tenuti a sottoscrivere al momento del loro ingresso nel nostro Paese, adempimento che, come accennato, costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno e dunque per la permanenza nel territorio nazionale.<br />
Più in particolare, esso consiste nell’impegno, assunto formal­mente innanzi allo Stato italiano, ad acquisire determi­nate conoscenze – linguistiche e culturali – e a svolgere attività aggiuntive, in ogni caso sintomatiche della volontà di integrarsi e da accertarsi attraverso un singolare sistema di crediti, la cui perdita comporta la risoluzione del­l’Ac­cordo e la revoca del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione. Attraverso questa sorta di contratto (<em>rectius</em>: di <em>accordo amministrativo</em>: v. <em>infra</em>) viene dunque imposto ai migranti uno specifico <em>dovere d’in­tegrazione</em>, puntualmente sanzionato se disatteso.<br />
Il quadro legislativo di riferimento – invero alquanto conciso – è racchiuso in un solo articolo (il 4-<em>bis</em>) del t.u. in materia d’immi­grazio­ne del 1998, disposizione introdotta dalla già richiamata legge n. 94/2009.<br />
Il testo di siffatto articolo è frutto di un emendamento insinuato nel­l’originario atto Senato 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, presentato nell’ottobre 2008 dai senatori Bricolo, Bodega, Mezzatorta, Mauro e Vallardi e poi modificato, anche sensibilmente, nel prosieguo del­l’<em>iter </em>parlamentare.<br />
Come si vedrà, l’intento del legislatore mira sostanzialmente ad introdurre nel <em>corpus </em>normativo del testo unico del 1998 (adottato in forza della legge-delega n. 40/1998, c.d. legge Turco-Napoli­tano) un nuovo sistema di valutazione a punti del livello di integrazione raggiunto dal cittadino straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, sulla falsariga di numerose esperienze di Stati europei (v. <em>supra</em>).<br />
In buona sostanza, l’immigrato che vanti determinati requisiti – come un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e delle regole fondamentali del nostro ordi­namento giuridico e che aderisca alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte­grazione, su cui v. <em>infra</em> – si vede concessi da subito dieci punti di credito. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno egli può allegare nuovi crediti rispetto a quelli iniziali, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’as­senza di violazioni di norme civili, penali, amministrative e tributarie, l’av­ve­nu­to superamento di un corso organizzato che attesti il raggiungimento di un livello adeguato d’integrazione sociale e culturale ed infine la partecipazione alla vita economica e sociale della comunità nazionale e locale. Sono altresì previsti, da un lato, l’eventuale recupero dei crediti perduti coinvolgendo lo straniero in attività socialmente utili, e, dall’altro, la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione, nel caso di azzeramento dei punti iniziali. Ma anche su tutto ciò v. <em>infra</em> (par. 3).<br />
L’<em>incipit</em> dell’art. 4-<em>bis</em> cit. contiene – sebbene solo “ai fini di cui al presente testo unico” – un’ine­dita enunciazione del concetto di <em>integrazione</em>, intesa come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.<br />
Nei successivi paragrafi 3 e 4 si tracceranno talune linee interpretative intorno al contenuto di siffatta definizione normativa, principalmente allo scopo di comprendere se la finalità dell’in­tegrazione trovi poi un effettivo riscontro nella disciplina (regolamentare) del­l’Ac­cordo in esa­me. Inoltre, si chiarirà come mai il legislatore del 2009, oltre ad offrire una definizione del “processo d’integrazione”, abbia anche individuato gli strumenti necessari per il conseguimento di quest’obiettivo; strumenti, peraltro, inediti rispetto a quelli fino ad allora rintracciabili nel t.u. immigrazione del 1998<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[15]</a>.<br />
Per il momento è necessario evidenziare l’estrema laconicità del­l’art. 4-<em>bis</em> t.u., trattandosi – a ben vedere – di una mera norma di principio, recante una clausola di rinvio espresso a un regolamento attuativo-integrativo <em>ex </em>art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’i­struzione, dell’u­niversità e della ricerca e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.<br />
La norma prevede che tale regolamento fissi i criteri e le modalità di sottoscrizione del­l’Accordo da parte dello straniero al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno e che detto Accordo si articoli per crediti, “con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno”.<br />
In forza di tale rinvio, l’intera disciplina della materia è stata così racchiusa nel d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 (di seguito abbreviato “reg.”), peraltro tardivamente emanato rispetto ai tempi programmati dal­l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., con conseguente dilatazione del momento della sua entrata in vigore, avvenuta solo il 10 marzo 2012<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[16]</a>.<br />
Il regolamento – composto di quattordici articoli – reca i contenuti essenziali del­l’Ac­cor­do d’inte­gra­zione, e pertanto: l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, compresi i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; l’articola­zione dei crediti; i casi di proroga e di sospensione dell’Ac­cordo; le modalità e gli esiti delle verifiche del­l’a­dempi­mento; le collaborazioni interistituzionali e l’i­stituzione dell’A­nagrafe nazionale degli intestatari degli Accordi d’integrazione. Viene altresì ribadito il principio secondo cui la sottoscrizione del­l’Ac­cordo, con l’indicazione espressa degli obiettivi d’in­tegra­zione da conseguire, costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />
In particolare, poi, l’art. 1, reg., nel definire l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’Accor­do d’inte­grazione, dispone che la sua sottoscrizione sia obbligatoria per lo straniero che abbia compiuto i sedici anni fino al sessantacinquesimo e che faccia ingresso in Italia per la prima volta dopo l’entrata in vigore del regolamento, ossia dal 10 marzo 2012. Al contempo, è necessaria la presentazione del­l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (v. art. 5 t.u.) giacché, a partire da tale data, la sottoscrizione dell’Ac­cordo diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Detto regime non è tuttavia applicabile a <em>tutti</em> gli stranieri che facciano ingresso nel nostro territorio. Invero, ne sono esentati, anzitutto, coloro che vi entrino per trascorrervi un breve lasso di tempo per motivi di turismo, essendo tenuti solo a dichiarare la mera presenza sul territorio nazionale, esplicitandone i motivi (ad esempio, per visita di parenti). Parimenti dispensati dalla sottoscrizione sono i cittadini europei, ai quali si richiede soltanto una semplice attestazione anagrafica, potendo beneficiare del regime di libera circolazione introdotto dagli Accordi di Schengen, ormai entrati a pieno titolo nel­l’<em>acquis </em>comunitario con la sottoscrizione del trattato di Amsterdam (1997).<br />
L’ob­bligo del permesso di soggiorno, e della sottoscrizione dell’Ac­cordo, grava pertanto <em>solo sui cittadini di Paesi terzi</em> – ossia non appartenenti all’Unione europea –, che sono quindi i destinatari predestinati alla rigida disciplina di controllo delle frontiere, fissata dalla normativa interna, dagli accordi di Schengen e dalle successive fonti europee di attuazione.<br />
La rigidità degli ingressi alle frontiere viene tuttavia temperata a vantaggio di talune categorie di individui per ragioni umanitarie o per alti meriti personali. Sono così esonerati dalla sottoscrizione del­l’Ac­cordo i minori, i quali, anche se entrati clandestinamente nel territorio italiano, conservano comunque la titolarità di <a href="http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html" target="_self" title="I diritti dei minori stranieri" rel="noopener">tutti i diritti</a> loro riconosciuti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[17]</a>. Inoltre, è sciolto dall’in­combenza chi sia affetto da patologie o da disabilità che limitino gravemente l’autosuf­ficienza o causino gravi difficoltà d’appren­dimento linguistico e culturale (patologie da attestare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale: v. art. 3, comma 8, reg.). Infine, vi sono le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento: in tali casi, l’Ac­cordo d’in­tegra­zio­ne è sostituito dal completamento del programma di assistenza e d’integra­zione sociale, ora contemplato nell’art. 18 t.u. (v. anche l’art. 2, comma 9, lett. <em>b</em>, reg.). Quanto poi alle deroghe <em>per alti meriti personali</em>, la principale è quella disposta in favore dei ricercatori e dei lavoratori altamente qualificati, il cui ingresso nel nostro territorio è anzi fortemente agevolato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[18]</a>.<br />
Infine, come si vedrà, la disciplina regolamentare <em>de qua </em>è integrata da tre allegati e da svariate circolari ministeriali<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[19]</a>.</p>
<p><em>3.La funzione dell’Accordo d’integrazione: prime valutazioni critiche.</em><br />
Il contesto normativo testé delineato e la stessa denominazione del­l’istituto fanno emergere in tutta evidenza la precipua finalità dell’Ac­cordo d’integrazione, consistente nel condizionare la permanenza dello straniero sul territorio del nostro Paese all’accertamento di un livello <em>minimo</em> di conoscenza della lingua italiana e della “cultura civica e della vita civile in Italia” (Allegato B, n. 2, reg.), unitamente alla verifica di specifici parametri economici e/o abitativi e di carattere <em>integrativo</em><a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[20]</a>.<br />
L’obiettivo del c.d. permesso a punti – come già anticipato – consiste nel conseguimento dell’<em>inte­grazione</em> dello straniero, che si raggiunge promuovendo la convivenza tra cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e con il <em>reciproco impegno</em> a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. Il processo d’integrazione costituisce dunque il frutto di un mutuo impegno delle parti coinvolte in detto percorso: non solo chi accoglie deve farsi carico di sostenere l’onere del­l’ac­co­glienza, in virtù del dovere di solidarietà sancito nell’art. 3 Cost., ma anche chi sia beneficiato (ossia il migrante che entra nel territorio italiano) deve in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi lo accoglie) e ciò in forza di una sorta di “principio di reciprocità”.<br />
Si avrà modo di ritornare <em>funditus </em>sul punto in sede di conclusioni. Per ora è sufficiente chiarire che, attraverso tale adempimento lo Stato italiano intende offrire allo straniero l’op­por­tunità di acquisire gli elementi essenziali di conoscenza della cultura e della lingua italiana, nella consapevolezza che il loro ap­prendi­mento costituisca non solo un passaggio obbligato per facilitare il processo d’integra­zione nella comunità di accoglienza, ma anche un indicatore del successo del percorso migratorio e della capacità dei migranti di inserirsi professionalmente e socialmente nella società italiana<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[21]</a>.<br />
In altri termini, quanto richiesto al migrante rappresenta non tanto un’opportunità, quanto piuttosto un vero e proprio impegno da assumere con <em>piena responsabilità</em> <em>e consapevolezza</em>, sì da essere sanzionato, anche pesantemente, nel caso gli obiettivi <em>minimi</em> d’integrazione richiesti non siano raggiunti.<br />
In questa logica d’integrazione progressiva – inquadrabile in chiave inclusivo/assimila­tiva<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[22]</a> – s’in­nesta il principio dell’”articolazione per crediti” dell’Accordo d’integrazione, che subordina il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi di età superiore ai sedici anni al possesso effet­tivo non solo delle condizioni imposte dagli specifici titoli di soggiorno, ma anche di un numero minimo di crediti assegnati in rapporto al livello d’integrazione già conseguito.<br />
Lo straniero, richiedente un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, è così tenuto a sottoscrivere con lo Stato italiano un patto che lo impegna a raggiungere specifici “obiettivi di integrazione” per il periodo di validità del proprio permesso. L’idea di fondo è quella di introdurre un percorso obbligatorio, previsto per via legislativa, volto a <em>responsabilizzare</em> lo straniero nel conseguimento di ben determianti obiettivi d’integrazione, in particolare consistenti nell’acquisizione di un’adegua­ta conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica di base<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[23]</a>.<br />
Non è possibile in questa sede esaminare, anche solo sommariamente, gli obiettivi d’in­te­grazione contemplati dalla disciplina <em>de qua</em>, e così pure gli obblighi gravanti, rispettivamente, sullo straniero e sullo Stato italiano. Ai nostri fini è sufficiente mettere in risalto come il quadro normativo testé richiamato assuma un valore fortemente simbolico, quasi di “legge-manifesto”, tale da offrire una sorta di chiave di lettura del “Pacchetto sicurezza”, utile a manifestare lo “spirito” della riforma per la parte riguardante la condizione giuridica dello straniero<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[24]</a>.<br />
L’impianto complessivo di questo processo è stato tuttavia, sin da subito, severamente censurato dalla dottrina di gran lunga maggioritaria.<br />
Anzitutto, oggetto di discussione è la stessa definizione di “integrazione” contemplata nell’art. 4-<em>bis</em>, t.u., che peraltro assume così una specifica valenza giuridica<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[25]</a>. Si contesta, in primo luogo, l’uso difforme di tale espressione rispetto al suo significato etimologico (quale <em>incontro tra più elementi</em>) e sociologico (quale <em>incontro tra culture diverse</em>), mentre l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., sembra legare il concetto d’in­te­grazione ad un percorso di conoscenza che escluda <em>a priori </em>l’adesione effettiva a tale processo da parte di chi intenda integrarsi<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[26]</a>. Inoltre, pur condividendo il richiamo alla Costituzione, si ritiene inaccettabile l’imposizione di un processo d’integrazione che preveda tanto la sottoscrizione autoritativa di un accordo amministrativo quale condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, quanto un sistema articolato di crediti e debiti per la valutazione dell’effettivo conseguimento di specifici obiettivi di integrazione, il cui esito negativo, com’è noto, può sfociare nella perdita del permesso di soggiorno e nell’espulsione.<br />
Secondo questa interpretazione, l’istituto in esame recherebbe in sé un’evidente antinomia tra il concetto d’integrazione (per sua natura fondato su base <em>volontaria</em>) e la determinazione autoritativa del suo percorso, che in sostanza rappresenta la negazione del primo (il concetto di <em>coazione</em>, secondo quest’opinione, è necessariamente antitetico alla nozione d’integrazione). Ma soprattutto si ritiene inaccettabile l’intento del legislatore di configurare il processo d’integrazione non tanto come il progressivo e <em>volontario</em> radicamento sul territorio di accoglienza, ma piuttosto (o soltanto) come l’<em>adem­pi­mento di un vero e proprio obbligo giuridico</em> a carico dello straniero sottoscrittore dell’Ac­cordo, obbligo vieppiù pesantemente sanzionato in caso di trasgressione<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[27]</a>.<br />
In questo contesto, la conoscenza della lingua italiana e la frequenza di corsi di formazione civica rappresentano non soltanto prestazioni ascrivibili all’e­sercizio dei diritti sociali all’istruzione e alla formazione dello straniero, ma l’adem­pimento di uno specifico <em>dovere d’in­tegrazio­ne</em>, volto principalmente all’otte­ni­mento di un programmato numero di crediti che lo straniero deve conseguire per scongiurare l’e­spul­sione dal territorio nazionale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[28]</a>.<br />
S’è poi scritto che questo nuovo indirizzo politico, nel tramutare i diritti sociali – o almeno taluni di essi – in obblighi a carico dello straniero, finirebbe per mettere in secondo piano le inevitabili difficoltà che accompagnano ogni processo d’integrazione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[29]</a>. S’è così parlato di “una sorta di espulsione “a punti” conseguente alla perdita dei crediti del­l’Ac­cordo di integrazione che lo straniero è ora obbligato a stipulare con lo Stato”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[30]</a>. Il che sembra significare – almeno di primo acchito – che l’intento politico sia solo quello di “scaricare” unicamente sulle spalle dello straniero – soggetto normalmente debole e bisognoso di soccorso – la fatica e gli oneri del processo d’integrazione, anche perché il legislatore prevede espressamente che tale processo si realizzi solo “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 4-<em>bis</em>, comma 3, t.u.), e dunque “a costo zero” (o quasi)<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[31]</a>.<br />
Alquanto significativa si è ritenuta la stessa scelta di collocare l’art. 4-<em>bis</em> t.u. nel Titolo II (“Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’al­lontanamento dal territorio dello Stato”) anziché nel Titolo V (“Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale”).<br />
Al riguardo s’è osservato<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[32]</a> che siffatta “ubicazione” della norma nel <em>corpus</em> del testo unico lascerebbe trasparire la finalità di un’ineludi­bile integrazione del­l’immigra­to, quale requisito essenziale per garantirgli la permanenza nel territorio italiano. E ciò segnerebbe un profondo mutamento di prospettiva rispetto al t.u. del 1998, giacché allora il legislatore affidava unicamente allo Stato (e alle regioni e agli enti locali) il compito di promuovere iniziative tese a favorire i percorsi d’inte­grazione dei cittadini stranieri, mentre ora l’art. 4-<em>bis</em> prescrive espressamente una <em>partecipazione attiva</em> dell’im­migrato al proprio percorso d’integrazione e a <em>responsabilizzarsi</em> in tal senso.<br />
Ebbene, se queste sono le obiezioni generalmente mosse a commento della disciplina in esame, ci si chiede se non sia invece possibile porsi in controtendenza e tentare, pur nella consapevolezza dei numerosi (e gravi) limiti del vigente assetto normativo, di sperimentare un recupero dell’isti­tuto, quantomeno nel suo impianto generale. Come si sosterrà in sede di conclusioni, tale operazione, a nostro avviso, deve necessariamente incentrarsi attorno al vero e proprio <em>punctum dolens</em> del­l’istituto <em>de quo</em>, ossia intorno alla scelta politica di estendere la responsabilità del processo d’integrazione anche in capo al migrante che intende stabilirsi nel territorio italiano. Scelta, peraltro, non del tutto nuova, essendo rintracciabile in un importante antecedente, ossia nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione, da cui è ora necessario prendere le mosse.</p>
<p><em>4.La Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione e il Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”.</em><br />
I. – Come già chiarito, la sottoscrizione dell’Accordo d’integra­zione impone espressamente all’im­mi­gra­to una <em>partecipazione attiva</em> al proprio percorso d’integrazione e una ben definita <em>responsabilizzazione </em>in tal senso. Si avrà modo di ritornare sul punto più volte, specialmente in sede di conclusioni.<br />
Per ora interessa osservare, come testé anticipato, che già con la sottoscrizione della Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegra­zio­ne, approvata durante il Governo Prodi con decreto del Ministro del­l’in­terno 23 aprile 2007 (quindi antecedentemente all’in­troduzione del­l’Ac­cordo d’in­te­gra­zione), per la prima volta si è coinvolto direttamente lo straniero nel processo d’integra­zio­ne, quale attore consapevole e responsabile, capovolgendo così l’impo­stazione generale del t.u. 1998<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[33]</a>.<br />
Il documento era il frutto dell’elaborazione di un Comitato scientifico, composto di cinque esperti nominati dal Ministro con d.m. 13 ottobre 2006, previa consultazione delle principali comunità di immigrati e associazioni religiose, con cui s’è inteso realizzare un nuovo strumento di politica migratoria e di risoluzione del complesso fenomeno dell’integrazione. Conformemente al decreto istitutivo, il Comitato scientifico era tenuto a svolgere i propri lavori “mediante incontri consultivi con componenti della Consulta per l’Islam italiano, esponenti delle associazioni ed organizzazioni operanti nell’ambito delle diverse confessioni religiose e nel mondo delle comunità di immigrati nonché, in ragione di specifiche esigenze conoscitive, con rappresentanze di Istituzioni pubbliche e private interessate e con esperti”. Il Comitato ha così consultato numerose rappresentanze delle comunità religiose ed etniche, unitamente a delegazioni di sindacati e di associazioni impegnate nel mondo dell’immi­gra­zione e delle istituzioni<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[34]</a>.<br />
È bene precisare che la Carta dei valori è stata concepita in un periodo storico contraddistinto da forti affluenze migratorie, che da allora hanno fatto assumere al fenomeno un carattere di massa, tale da investire la vita quotidiana di noi cittadini. L’idea che ha animato i suoi compilatori era di definire, con la partecipazione attiva delle rappresentanze religiose, etniche e istituzionali presenti nel nostro Paese, una sorta di proiezione dei principi costituzionali ritenuti <em>non negoziabili</em> nei rapporti con i migranti facenti ingresso nel territorio. S’è cercato, in altri termini, di confermare il significato più autentico della nostra Costituzione, tendente all’apertura verso il futuro e a una valenza universalistica. Com’è noto, i Padri costituenti, pur agendo in un particolare contesto storico, piuttosto che ricorrere a categorie contingenti, hanno scelto di introdurre valori generali, rivolti alle <em>persone</em> in quanto tali, viste cioè nella loro essenza o identità ontologica: si parla, quindi, di diritti inviolabili del­l’uomo, di eguaglianza giuridica che supera le condizioni personali e sociali, di diritti della famiglia, della libertà della (e nella) scuola, e così via<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[35]</a>.<br />
Traendo spunto dai principi e dai valori espressi dalla Costituzione italiana e da svariate Carte europee e internazionali di tutela dei diritti umani, la Carta dei valori enuclea, secondo le sue stesse parole, “i principi ispiratori dell’ordinamen­to e della società italiana nel­l’accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso” attraverso un articolato distribuito in sette sezioni che richiamano svariati valori e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, come la dignità della persona e i diritti inviolabili (artt. 1-5), i diritti sociali (artt. 6-10), i diritti della famiglia (artt. 16-19)<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[36]</a>, la laicità e la libertà religiosa (artt. 20-26) e gli impegni internazionali del­l’Italia contro la guerra e il terrorismo (artt. 27-29)<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[37]</a>.<br />
La necessità di formulare una Carta dei valori ha cominciato ad emergere soprattutto allorquando furono sempre più evidenti le tensioni tra gli esponenti del c.d. Islam moderato ed autorevoli rappresentanti di un Islam più fondamentalista. L’occasione all’origi­ne dell’ini­ziativa del Ministro dell’in­terno di redigere una Carta dei valori si presentò nell’a­go­sto del 2006, allorquando l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (UCOII) pubblicò su alcuni quotidiani un manifesto nel quale si assimilava Israele al nazismo, arrivando persino a negare l’u­nicità della Shoà: furono così inevitabili le reazioni risentite nell’o­pinione pubblica italiana e da parte dello stesso Ministro dell’inter­no, che giudicò tale documento come “potenzialmente produttivo di ostilità e di intolleranza nei confronti della comunità ebraica”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[38]</a>.<br />
Tuttavia, come riportato nella Relazione di accompagnamento alla Carta dei valori, durante i lavori preparatori non mancarono le voci scettiche sulla necessità di elaborare tale documento. Le perplessità erano sollevate da rappresentanti di talune associazioni islamiche e organizzazioni italiane (confessionali e non) in base all’assunto che già la Costituzione italiana e le Carte fondative dell’U­nio­ne Europea contemplano l’enunciazione di principi e valori, rendendo così superflua una loro rielaborazione in altro documento. Pur venendo meno gran parte di queste perplessità, s’è però preso atto della contrarietà, ancora una volta espressa dall’UCOII, su taluni contenuti della Carta dei valori (quali i richiami al principio di eguaglianza tra uomo e donna, alla poligamia, al <em>burqa</em>), tant’è che detta organizzazione ha infine deciso di non aderirvi<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[39]</a>.<br />
II. – Sotto un profilo strettamente giuridico, è necessario precisare che la Carta – di cui esistono traduzioni ufficiali in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, russa, rumena&nbsp;e tedesca – all’e­poca (2007) era priva di qualsiasi forza normativa, avendo soltanto “valore di direttiva generale per l’Am­mini­stra­zione dell’in­terno”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[40]</a>. Invero, nel decreto ministeriale di adozione della Carta era previsto che “Il Ministero del­l’interno, nell’e­ser­ci­­zio delle proprie attribuzioni, <em>si ispira</em> alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’in­tegrazione” (art. 1, com­ma 1) e che il Ministero “<em>orienta</em> le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva del­l’inte­gra­zione e della coesione sociale” (art. 1, comma 2) (corsivi di chi scrive)<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[41]</a>.<br />
Nonostante tale limite applicativo, il documento ha acceso un animato dibattito, suscitando opinioni spesso contrapposte, soprattutto in merito alla valenza da attribuire al concetto d’integrazio­ne. Da un lato, s’è denunciato un asserito carattere emergenziale e islamocentrico e, in generale, il tentativo di relegare valori e principi costituzionali al rango di mere asserzioni ed esemplificazioni, paventandone un impoverimento, se non addirittura la frantumazione e trasformazione in “regole” di fattispecie concrete con la perdita di senso della distinzione tra Costituzione e legge<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[42]</a>. Dal­l’altro, v’è stato chi ha intravisto nella Carta un semplice strumento di attualizzazione e di proiezione dei principi costituzionali fondati sul pluralismo<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[43]</a>. Non sono poi mancate censure tanto in ordine all’idea di un’ineluttabile e irrimediabile conflittualità delle dinamiche sociali e culturali, quanto in ordine alla riproposizione di un impianto paternalista incentrato sulle presunte virtù del popolo italiano – pragmatico e positivo –, quanto infine in ordine ad una presunta strumentalizzazione della Costituzione da parte dei sostenitori del relativismo culturale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[44]</a>.<br />
Forti discussioni e polemiche ha poi suscitato il richiamo alle c.d. <em>radici giudaico-cri­stiane</em><a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[45]</a>: se, infatti, per un verso, la Carta proclama che la dimensione culturale e valoriale della civiltà greco-roma­na e delle tradizioni ebraica e cristiana ha favorito nel corso della Storia europea lo sviluppo della modernità e dei principi di libertà e giustizia, per altro verso, taluni commentatori affermano che siffatto richiamo costituirebbe il segnale di una svolta culturalista delle politiche di integrazione italiane e pertanto uno dei momenti più critici del documento<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[46]</a>, tanto da intravedere una sorta di attentato alla stessa laicità dello Stato italiano<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[47]</a>.<br />
Ma, a prescindere da tali letture non di rado indotte da pregiudizi ideologici e/o politici, e nonostante gli scarsi effetti concreti suscitati dalla Carta, non se ne può sottacere la rilevanza dal punto di vista ricostruttivo, specialmente laddove introduce un nuovo modello d’in­te­gra­zione teso a fondare le relazioni sociali tra cittadini italiani e nuovi arrivati come essenzialmente gravitanti attorno alla <em>cultura </em>e ai <em>valori </em>autoctoni sopra richiamati, fra cui spiccano la dignità della persona, i principi di libertà e di eguaglianza (e l’eguaglianza tra uomo e donna), la solidarietà, la libertà religiosa e, in generale, la laicità dello Stato italiano<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[48]</a>.<br />
Ebbene, in questo contesto l’Accordo d’integrazione costituisce un ulteriore salto di qualità, finanche rispetto agli obiettivi prefigurati dai sottoscrittori della Carta. Quest’ultima, infatti, pur beneficiando del diffuso sostegno dei rappresentanti di diverse religioni quanto ai principi e ai valori ivi enunciati (ritenuti preesistenti alla nostra comunità e, come tali, riconosciuti dalla Costituzione italiana), al momento della sua formulazione era concepita non già come documento vincolante per i migranti, ma solo quale mera linea di indirizzo rivolta al Ministero del­l’interno onde accompagnare il cittadino straniero – che <em>spontaneamente</em> lo desiderasse – nell’<em>iter</em> di acquisto della cittadinanza italiana<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[49]</a>. L’Accordo d’integrazione si spinge oltre, giacché attribuisce alla Carta dei valori un vero e proprio carattere cogente: invero, nel subordinare la regolarità del soggiorno alla contestuale sottoscrizione della Carta e all’accettazione di un percorso di conoscenza degli elementi fondanti la vita civile in Italia, si finisce per imporre allo straniero la condivisione del sistema valoriale <em>minimo</em> ivi contenuto, e ciò tanto se egli sia intenzionato all’acquisto della cittadinanza, quanto se sia unicamente interessato a soggiornare (anche solo temporaneamente) nel territorio dello Stato<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[50]</a>.<br />
La disciplina dell’Accordo d’integrazione manifesterebbe dunque una svolta “culturalista” nella politica migratoria del nostro Paese, confermando l’adesione alla c.d. “<em>civic integration</em>”<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[51]</a>, ossia ad una visione del­l’in­te­gra­zione – da tempo in auge in svariati Paesi europei ed extraeuropei – secondo la quale il superamento di corsi di lingua e/o di orientamento civico deve costituire condizione necessaria per l’ot­te­ni­mento del permesso di soggiorno e per l’ac­cesso ad alcune prestazioni sociali, convertendo il processo d’integrazione in un vero e proprio <em>obbligo</em> a carico del migrante<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[52]</a>. Ed è proprio questa finalità sottesa al­l’Accordo d’integra­zio­ne a rappresentare l’ostacolo principale all’accoglimento della disciplina <em>de qua</em>, nella quale si percepisce soltanto l’eco della “questione sicurezza”, quale obiettivo/manifesto delle novelle legislative del­l’ul­timo Governo di centro-destra<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[53]</a>, reso vieppiù evidente dalla scelta di convogliare il percorso d’in­tegra­zione entro fasi rigide e predeterminate.<br />
III. – In questo contesto di forte critica si sono poi lanciate invettive nei confronti del “Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”“, approvato dal Governo Berlusconi a compimento della disciplina sull’Accor­do d’integrazione, nel quale il binomio <em>integrazione</em> e <em>sicurezza</em> fa ancora una volta emergere il nuovo paradigma di riferimento delle politiche nazionali in materia di immigrazione<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[54]</a>.<br />
Il Piano recava, in sostanza, la strategia del Governo di coniugare “accoglienza” e “sicurezza” nelle politiche d’integra­zione delle persone immigrate. Conformemente alle indicazioni racchiuse nel <em>Libro Bianco sul futuro del modello sociale. “La vita buona nella società attiva”</em><a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[55]</a>, redatto l’anno precedente, si sono perciò individuate “le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dei diversi attori istituzionali interessati, nonché delle procedure previste a legislazione vigente”.<br />
In estrema sintesi e rimandando ad altra sede ogni necessario approfondimento, il Piano per l’inte­grazione, al pari della Carta dei valori, mira a confermare l’esigenza insopprimibile di sposare la tutela dei diritti dei migranti con l’affermazione di un<em> principio di responsabilità</em><a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[56]</a>, estensibile anche a questi ultimi: ivi si afferma infatti che “Integrazione e sicurezza, accoglienza e legalità entrano in gioco come facce della stessa medaglia, in quanto l’incontro non è mai in astratto tra culture, ma sempre tra persone. Ed esso non è possibile senza ordine e garanzia delle basilari regole di convivenza che si traducono in politiche di accoglienza definite. Solo in questa ottica è possibile, dunque, sviluppare percorsi di integrazione fatti di diritti e doveri, di responsabilità e opportunità, che siano accompagnati e corretti strada facendo”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[57]</a>. Ogni soggetto che prenda parte al processo d’integrazione – ossia tanto chi accolga, quanto chi sia accolto – ha perciò il dovere di essere responsabile e protagonista dell’incontro con l’altro.<br />
In linea con quanto dichiarato nella Carta dei valori del 2007, il Piano ribadisce il principio secondo cui il processo d’integrazione, pur ispirato all’accoglienza e alla tutela dei diritti dei migranti, non può sospingersi sino a “permettere che le diverse tradizioni e culture di provenienza entrino in collisione con il nostro assetto valoriale”, più in là sintetizzato come fondato su “il rispetto della vita, la centralità della persona, la capacità del dono, il valore della famiglia, del lavoro e della comunità: questi sono i pilastri della nostra civiltà, traendo origine e linfa vitale direttamente da quella apertura verso l’altro e verso l’oltre che ci caratterizza. Nella Costituzione si trova la sintesi formale di questo comune sentire popolare come risultato della convergenza di diverse tradizioni politiche su una visione condivisa di persona e società”.<br />
Siffatta ricostruzione del processo d’integrazione – riassunta nello slogan “Identità Aperta”<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[58]</a> – si presenta infine come manifestamente contrapposta ad altri approcci culturali e ideologici, segnatamente quello c.d. multiculturalista di tipo anglosassone, “per il quale le differenti culture per convivere debbono rimanere giustapposte e perfettamente divise”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[59]</a>, e quello c.d. assimilazionista, sul modello francese, che al contrario “mira alla neutralizzazione delle tradizioni presenti in un ambito sociale a vantaggio di quella che ospita le altre”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[60]</a>. La Carta dei valori giudica entrambe queste impostazioni come&nbsp; fallimentari perché “portano a una ghettizzazione perfetta, inesorabile premessa del conflitto sociale come già verificato in molti altri Paesi”.<br />
Nonostante tali premesse, il modello di processo d’integrazione che scaturisce dalla Carta dei valori non approda, come si sarebbe forse portati a pensare, ad una prospettiva “interculturale”, in sé fortemente critica nei confronti tanto della logica assimilazionista pura alla francese, quanto del multiculturalismo di stampo anglosassone<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[61]</a>, ma rimane ancorata ad una logica, al contempo, assimilazionista e culturalista; e ciò costituisce la critica che più frequentemente le viene rivolta<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[62]</a>.<br />
Riservando in sede di conclusioni talune valutazioni sui contenuti del Piano per l’in­tegra­zione (e della Carta dei valori), per ora è sufficiente ribadire che anche questo documento ha suscitato in dottrina forti opposizioni, peraltro sovente in ambito non squisitamente giuridico<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[63]</a>. Ebbene, a parte talune ingenuità<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[64]</a> e affermazioni da meglio calibrare e puntualmente rilevate, le critiche al Piano si sono più che altro concentrate (analogamente a quelle a suo tempo mosse alla Carta dei valori) sulla “filosofia” sottesa, ossia imperniata sulla necessità di introdurre nel processo di integrazione profili di maggior responsabilizzazione (anche) a carico dell’immigrato nonché sull’ac­cetta­zione del nucleo forte del nostro sistema valoriale.&nbsp;</p>
<p><em>5.La querelle sulla natura giuridica dell’Accordo d’integrazione e sua ricostruzione in chiave giuspubblicistica.</em><br />
Inquadrato a livello generale l’assetto normativo dell’Accordo d’in­tegrazione e la sua funzione, è possibile ora affrontare i particolari temi oggetto della presente indagine.<br />
Ebbene, una questione – tuttora aperta – che si disvela all’inter­prete in sede di disamina della disciplina <em>de qua </em>attiene alla natura giuridica dell’Accordo: si discute, cioè, se tale istituto sia riconducibile nell’alveo delle figure contrattuali di diritto civile (e se sì, quali?) o, non piuttosto, in altro ambito.<br />
Al riguardo va preliminarmente osservato che le perplessità sembrano originarsi fin dalla stessa terminologia utilizzata per denominare la nuova fattispecie.<br />
L’espressione “Accordo di integrazione” pare infatti evocare, da un lato, l’<em>in­contro</em> di due o più volontà – atteso che tale è il significato (non solo giuridico) del termine <em>accordo –</em> e, dall’al­tra, il suo <em>fine</em>, ossia il raggiungimento dell’inte­grazio­ne dello straniero.<br />
Stando al significato letterale di tale locuzione, l’in­tegra­zione verrebbe concepita dal legislatore come il frutto dell’in­con­tro tra diverse identità culturali, sociali, normative e soggettive, a conclusione di un percorso condiviso<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[65]</a>.<br />
A ben vedere, tuttavia, la situazione appare assai più articolata.<br />
La prima ricostruzione, ossia quella di stampo privatistico, trova accoglimento non solo in talune voci della dottrina<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[66]</a>, ma anche (parrebbe) nella già richiamata circolare congiunta del Ministro dell’interno e del Ministro per la cooperazione e l’integra­zione del 2 marzo 2012, n. 21542, laddove richiama le analoghe forme di accordi vigenti in svariate Paesi europei, la cui natura contrattualistica non è messa in discussione.<br />
Secondo tale impostazione l’Accordo d’integrazione sembrerebbe ricalcare analoghe formule vincolanti – riconducili allo schema contrattuale –, vigenti nel Regno Unito, in Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Spagna e Ungheria: Paesi che, pur con diverse sfaccettature, adottano veri e propri contratti d’integrazione, in forza dei quali lo straniero, al momento di fare ingresso nello Stato d’approdo, assume l’impe­gno di conoscere e rispettare la legge, i valori fondamentali nonché ad apprendere la lingua della comunità accogliente<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[67]</a>.<br />
Ebbene, secondo la ricostruzione privatistica, l’Ac­cordo d’integra­zione – analogamente agli omologhi modelli europei – dovrebbe configurarsi come un <em>contratto a prestazioni corrispettive</em>. Invero, da un lato, sussisterebbe l’obbligo dello straniero di integrarsi nello Stato di accoglienza e in cui ha dimora abituale, impegnandosi a seguire un percorso di ac­quisizione di un ben definito livello linguistico e di conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione nonché dell’or­ganizza­zione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche. Dal­l’altro, si contrapporrebbe l’ob­bligo dello Stato di fornire allo straniero – a titolo gratuito o a condizioni di particolare favore – corsi di formazione linguistico-culturale e taluni servizi di orientamento, sebbene la partecipazione dello Stato al processo d’integrazione dello straniero sia da attuarsi, come anticipato, “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 4-<em>bis</em>, comma 3, t.u.).<br />
Tuttavia, il particolare sinallagma, <em>in toto</em> sbilanciato in favore dello Stato, ha indotto taluno ad affermare che l’Accordo, a rigore, non costituisce né un contratto, né un accordo <em>stricto sensu</em>, essendo in ispecie affatto carente un libero incontro di due volontà in posizione paritaria, vera essenza del contratto a prestazioni corrispettive<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[68]</a>. S’è così affermato che la stessa legge, non definendo chi sia la controparte dello straniero stipulante, “più che un accordo, dalla lettera della legge l’istituto parrebbe consistere in una vera e propria assunzione unilaterale di impegni da parte dello straniero nei confronti dello Stato”<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[69]</a>. E in effetti è pur vero che nell’Accordo d’integrazione lo Stato determina <em>unilateralmente</em> non solo i contenuti e gli obiettivi del­l’in­tegrazio­ne, ma finanche le sanzioni per il loro mancato raggiungimento, senza che lo straniero possa minimamente influire sulle condizioni “contrattuali”.<br />
Tuttavia, a nostro avviso, se per un verso è innegabile che la disciplina <em>de qua </em>introduce un’im­posi­zione unilaterale di determinate regole la cui osservanza è richiesta dallo Stato come condizione imprescindibile per la permanenza dello straniero nel territorio nazionale e senza che egli possa in alcun modo sottrarvisi, per altro verso è altrettanto vero che, seppure indirettamente, una controparte rispetto allo straniero esiste ed è lo Stato, atteso che la stipulazione formale dell’Accordo avviene, di regola, negli sportelli unici delle prefetture. La natura bilaterale dell’atto non può dunque essere contestata, né sottaciuta.<br />
Tale sbilanciamento nei rapporti tra le parti ha suggerito a taluno di ricondurre il nostro istituto nel­l’alveo dei c.d. <em>contratti per adesione</em>, contraddistinti dalla presenza di una parte contraente più forte (generalmente un imprenditore commerciale, ma in questo caso lo Stato), che predispone unilateralmente le condizioni contrattuali da sottoporre ad una controparte più debole (ossia il consumatore/cliente, in questo caso lo straniero immigrato), che non può non aderire a quanto propostole<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[70]</a>.<br />
Sennonché, anche siffatta ricostruzione non appare convincente alla luce del regime giuridico del­l’Accordo d’integra­zione giacché l’as­serita natura contrattualistica dell’istituto appare, a ben vedere, più formale che sostanziale, stante l’asso­luta carenza di una piena autonomia negoziale in entrambe le parti.<br />
Più precisamente, nel caso di specie non può trovare applicazione <em>sic et simpliciter </em>lo statuto dei contratti per adesione, e, segnatamente, la disciplina codicistica di tutela del contraente debole (v. artt. 1341-1342 cod. civ.) e del consumatore, fra cui l’ampio diritto di recesso riconosciuto a quest’ul­timo, pur entro un certo termine (v. artt. 49 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo). A ben vedere, un conto è il contratto per adesione, il quale, pur con tutte le sue particolarità, rimane comunque legato ad un logica contrattuale e di libertà del consenso (il contraente privato, pur vincolato nella determinazione del contenuto del contratto, è però pienamente libero di aderire o meno alla negoziazione); altro conto è l’Ac­cordo d’integrazione, il quale, a dispetto del suo nome, è un istituto profondamente estraneo all’i­dea di autonomia contrattuale, stante l’assoluta mancanza di libertà del consenso di una delle parti. In altri termini, lo straniero non solo non è affatto libero di aderire o meno alla convenzione, ma è vieppiù obbligato a sottoscriverla, se intende fare ingresso e soggiornare in Italia.<br />
Non può pertanto accogliersi la conclusione secondo cui l’Accordo d’integrazione avreb­be “la sostanza dei contratti per adesione o per formulari”<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[71]</a> giacché trattasi di istituti giuridici profondamente distanti tra loro, pur se accomunati dalla (sola) circostanza che il contenuto di entrambi è unilateralmente predisposto ed imposto da una parte (forte) sull’altra parte (debole). Ciò che li contrappone è la qualificazione del soggetto forte: nel primo caso (contratti per adesione), la sua forza discende da un profilo squisitamente economico, tant’è che questa tipologia di contratti è frequentemente utilizzata dalle banche, dalle compagnie di assicurazione, dalle società di <em>leasing</em> e dalle società industriali operanti in regime oligopolistico (imprese energetiche, petrolifere, automobilistiche, ecc.); nel secondo caso (Accordo d’integrazione), il soggetto forte è invece sempre e solo lo Stato, la cui forza discende dall’e­sercizio del potere amministrativo, in questo caso dovuto alla necessità di regolamentare (e contenere) i flussi migratori<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[72]</a>.<br />
Appare pertanto di gran lunga più corretto ricondurre l’istituto <em>de quo </em>in un ambito prettamente giuspubblicistico, e precisamente nell’al­veo degli accordi amministrativi c.d. integrativi del provvedimento (v. art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[73]</a>. A differenza dei contratti per adesione (ma, si potrebbe aggiungere, anche dei c.d. contratti di soggiorno <em>ex </em>art. 3-<em>bis</em>, t.u., la cui natura privatistica pare meno contestabile), l’Ac­cor­do d’integrazione, pur costituendo indubbiamente un modulo consensuale<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[74]</a>, rappresenta – a nostro avviso – una patente manifestazione di esercizio consensuale di poteri pubblici, tant’è che s’innesta normativamente in un vero e proprio procedimento amministrativo, ossia nel­l’<em>iter</em> procedimentale destinato al rilascio del permesso di soggiorno e dunque all’autoriz­za­zione a permanere in Italia. Non solo, ma svariati ed evidenti sono i sintomi di siffatto carattere giuspub­blicistico: l’as­so­luta assenza di libertà di adesione da parte del “contraente” straniero; la circostanza che i termini, le condizioni e, in generale, gli obiettivi d’in­tegrazione non siano né contrattati, né negoziabili; il mancato riconoscimento reciproco della qualità di “parte” contrattuale; la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio applicabile in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi d’inte­gra­zione, con conseguente perdita del titolo di soggiorno ed espulsione dal territorio nazionale.<br />
La natura giuridica dell’Accordo d’integrazione così declinata comporta poi un im­portante risvolto applicativo, ossia l’assoggettamento della fattispecie, oltre alle scarne disposizioni di legge e regolamentari in materia – ossia l’art. 4-<em>bis</em> t.u. e il d.P.R. 179/2011 –, anche all’art. 11 della legge n. 241/1990, segnatamente laddove si prevede (al comma 2) che gli accordi amministrativi “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” e che “ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”: ad esempio, le regole sull’annullabilità del contratto – per incapacità della parte, per vizi del consenso e per conflitto di interessi – appaiono senz’altro estensibili alla formazione del consenso del contraente privato, ma al contempo incompatibili con l’e­sercizio del potere amministrativo<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[75]</a>.</p>
<p><em>6.Sulla (dubbia) costituzionalità dell’Accordo d’integrazione: introduzione al tema.</em><br />
Come già osservato, il c.d. “Pacchetto sicurezza”, nel­l’apportare modifiche restrittive al t.u. sull’immigrazione del 1998, ha da subito suscitato opinioni contrastanti e, per lo più, orientate verso giudizi fortemente critici, non di rado mossi da sollecitazioni ideologiche, se non di natura squisitamente politica.<br />
Una delle censure più gravi attiene alla dubbia legittimità costituzionale contestata a svariati istituti ivi contemplati, come la c.d. aggravante di clandestinità<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[76]</a> o la configurazione del reato di ingresso illegale nel territorio o ancora la subordinazione del diritto di contrarre matrimonio al possesso di un regolare permesso di soggiorno<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[77]</a>. La Corte costituzionale, più volte investita di siffatte questioni, ha chiarito molti degli interrogativi sollevati attraverso svariate pronunce di incostituzionalità<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[78]</a>.<br />
Tralasciando tali (importanti) profili, in questa sede è sufficiente evidenziare che l’isti­tuto dell’Ac­cordo d’integrazione ha parimenti innescato un ampio dibattito – an­ch’es­so non di rado connotato da polemiche ideologiche o politiche – che, oltre a metterne in risalto talune discrasie di ordine applicativo<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[79]</a>, ha vieppiù paventato svariati (e seri) dubbi di legittimità costituzionale<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[80]</a>.<br />
Ma, prima di mettere in luce le principali questioni poste sul tappeto, è necessario richiamare brevemente i contenuti essenziali della riserva enunciata nell’art. 10, secondo comma, della Carta costituzionale.<br />
Ebbene, la riserva di legge ivi contemplata è comunemente classificata come <em>rinforzata</em> – stante l’e­spres­so rinvio alle norme del diritto internazionale – e, al contempo, come <em>relativa</em>, essendo francamente irragionevole pensare che i Costituenti avessero affidato alla sola legge ordinaria la potestà normativa su ogni possibile aspetto del trattamento giuridico dello straniero, vietando così il ricorso, nemmeno in misura minimale, alla fonte secondaria per le necessarie norme di dettaglio<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[81]</a>. La riserva assicura dunque una rottura con il passato regime fascista, allora caratterizzato dall’eccessivo ricorso alle fonti secondarie, per lo più di natura regolamentare, e alla prassi amministrativa, essenzialmente espressa con circolari<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[82]</a>.<br />
Secondo il chiaro disposto costituzionale il diritto dell’immigra­zio­ne e degli stranieri ha <em>natura essenzialmente speciale</em> perché è direttamente rivolto a coloro che, pur presenti nello Stato, non sono ad esso legati da alcun rapporto di cittadinanza e, conseguentemente, sono privi di un diritto soggettivo perfetto all’ingresso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio nazionale. Siffatta branca ordinamentale assume perciò un <em>carattere derogatorio</em> rispetto alle norme comuni applicabili ai cittadini italiani ed è tuttora connotata da ampi margini di discrezionalità, attribuiti alle autorità amministrative preposte alla verifica delle condizioni d’ingresso, soggiorno e allontanamento. Il sistema che ne scaturisce, oltre a sottoporre lo straniero a un coacervo di obblighi ben più numerosi e stringenti rispetto a quelli imposti al cittadino, si contraddistingue anche per il carattere marcatamente repressivo in caso di violazione.<br />
&nbsp;Sennonché, il diritto dell’immigrazione non solo ha natura speciale e derogatoria, ma, sempre in virtù del dettato costituzionale, svolge un’essen­ziale funzione di garanzia del rispetto dei vincoli internazionali (ed europei) a favore degli stranieri. In altri termini, il sistema normativo, oltre a preservare la sovranità statale attraverso le più svariate misure di controllo e poliziesche, garantisce la piena affermazione dell’effi­cacia universale dei diritti fondamentali dell’uomo, indipendentemente dalla posizione di regolarità, irregolarità o clandestinità dello straniero. I quali diritti fondamentali ricomprendono tanto i diritti civili e sociali, quanto talune forme di partecipazione politica (riconosciute, però, ai soli stranieri regolarmente soggiornanti). Il che fa comprendere come mai gran parte della legislazione sugli stranieri sia anche finalizzata a favorirne i percorsi d’integrazione nella società italiana<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[83]</a>.<br />
La disciplina giuridica dello straniero ricomprende dunque due “anime”, che si “incarnano” vicendevolmente in due opposti sistemi di princìpi, peraltro costantemente oscillanti all’inter­no di tale <em>corpus </em>normativo: da un lato, s’impone con forza il quadro delle norme sul controllo del territorio e del­l’ordine pubblico e che rappresentano una patente espressione delle prerogative della statualità e della sovranità; dal­l’altro, emerge, altrettanto dirompente, il complesso normativo sul riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, i quali trovano così applicazione anche nei confronti degli immigrati e degli stranieri in generale.<br />
Per inciso, in dottrina si parla al riguardo di “globalizzazione dei diritti fondamentali”<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[84]</a> per indicare, appunto, l’estensione dei diritti umani tanto per intervento della Corte costituzionale (che da tempo riconosce e garantisce <em>a tutti</em>, e dunque anche agli stranieri, l’esercizio di tali diritti, sebbene talvolta formalmente riferiti dalla Costituzione ai soli cittadini), quanto a livello internazionale, vieppiù attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (con particolare riguardo al regime applicabile agli stranieri in relazione ai respingimenti, alle espulsioni collettive, al trattamento delle persone e alle garanzie procedurali). Con importanti distinzioni, tuttavia, giacché, da un lato, residua pur sempre una differenza tra chi beneficia della cittadinanza politica e chi sia privo di tale <em>status</em>, e, dal­l’altro, la condizione dello straniero non è univoca, ma sottoposta ad una pluralità di regimi a seconda delle specifiche situazioni. E siffatta estensione, con tutte le possibili e conseguenti differenziazioni, ha riguardato anche una parte significativa dei diritti sociali<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[85]</a>.<br />
Ebbene, nessuna delle due anime sopra richiamate (ossia, quella sicuritaria e quella garantista) può avere assoluta prevalenza sull’altra al punto tale da svuotarla di ogni contenuto e ragion d’essere. Ma se ciò è ben comprensibile sotto il profilo teorico, nella gran parte dei casi i principi (opposti), di cui esse sono espressione, coesistono con difficoltà e non di rado entrano in conflitto tra loro.<br />
Al riguardo può osservarsi che il legislatore italiano – il più delle volte su sollecitazione dell’opi­nione pubblica o per far fronte a situazioni di emergenza – tende a far prevalere le norme (derogatorie) di carattere repressivo e di ordine pubblico, finendo per comprimere il sistema di garanzie dei diritti fondamentali della persona umana. D’altro canto, è altresì innegabile che, di fronte ad una problematica di così vasta portata e d’indubbia valenza strutturale qual è la gestione dei flussi migratori, il legislatore è purtuttavia solito introdurre meri rimedi estemporanei e contingenti al solo fine di affrontare la situazione di emer­genza, rinviando <em>sine die</em> l’approvazione di riforme organiche e strutturali. Ed è una tendenza tuttora in atto<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[86]</a>.<br />
Già in altra sede<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[87]</a> si è sostenuto come l’eccessivo e prolungato ricorso alla legislazione e all’ammi­nistrazione<em> emergenziale</em> troppo spesso rappresenta un esempio di cattiva amministrazione pubblica, qualora, superata la criticità del momento, si persista (spesso per anni!) nell’ap­plicazione di un assetto normativo dettato principalmente per contrastare un’oggettiva e contingente situazione di necessità. L’ammini­stra­zio­ne del­l’e­mergenza, lungi dal costituire un <em>quid</em> di sovversivo o <em>contra legem</em> – essendo espressamente contemplata dalla legge – è tuttavia, per sua natura, essenzialmente derogatoria rispetto ai principi e alle norme che reggono l’or­dinaria azione amministrativa; il suo ricorso va dunque circoscritto alla mera gestione delle situazioni di crisi (costituendo una ineluttabile necessità per assicurare il buon andamento: v. art. 97 Cost.), ma – lo si ripete – non può protrarsi oltre lo stretto necessario per superare la criticità del momento<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[88]</a>.<br />
È ora possibile passare in rassegna le principali questioni di costituzionalità che emergono dalla lettura del dato positivo.</p>
<p><em>7.Le questioni di costituzionalità ascrivibili alla disciplina del­l’Accordo d’integrazione.</em><br />
Come è noto, il quadro normativo di riferimento dell’Accordo d’in­tegrazione è in massima parte racchiuso nel d.P.R. 179/2011. Tale regolamento, integrando le scarne ed incomplete disposizioni del­l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., disciplina – fra l’altro – le ipotesi di attribuzione e di decurtazione dei “crediti di integrazione” nonché i casi di inadempimento del­l’Ac­cor­do tali da comportare la revoca del permesso di soggiorno e l’espul­sione dello straniero dal territorio dello Stato.<br />
Il dettato legislativo – ossia il citato art. 4-<em>bis</em> – si limita pertanto ad offrire solo talune indicazioni generali sull’Accordo d’integrazione, mentre demanda <em>in toto </em>alla fonte secondaria la definizione di ogni ulteriore profilo normativo sul contenuto dell’Accor­do nonché sui criteri di verifica del grado di integrazione raggiunto dall’immigra­to, affidandone il concreto accertamento alle Amministrazioni competenti (sportello dell’immigrazione, prefetture, questure, centri di formazione, amministrazioni scolastiche, ecc.).<br />
Sennonché, così come concepita, la duplicazione dei livelli normativi – legislativo e regolamentare – non sembra affatto rispecchiare, nella sostanza, la riserva di legge di cui all’art. 10, secondo comma, Cost., la quale, com’è noto, riserva appunto <em>alla legge</em> – vieppiù in conformità alle norme e ai trattati internazionali – la definizione del regime complessivo della “condizione giuridica dello straniero”. Il trattamento di costui è così assistito da una doppia garanzia che discende dalla sua natura relativa e rinforzata: da un lato, la norma richiede, almeno in linea di principio, una previsione legislativa <em>ad hoc</em>, ma al contempo impone che la stessa risulti conforme al diritto internazionale, generalmente riconosciuto e di origine pattizia. Entro questi rigidi “paletti” può poi insinuarsi la disciplina secondaria, ossia quella regolamentare.<br />
Si è però dovuto attendere la legge n. 40/1998 – poi trasfusa nel coevo testo unico in materia di immigrazione – per veder finalmente realizzato, almeno in parte, il quadro normativo auspicato dalla riserva, giacché il testo unico, pur con tutti i suoi limiti, costituisce, e rimane a tutt’oggi, il principale <em>corpus</em> normativo dedicato, in via generale, alla condizione giuridica dello straniero<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[89]</a>.<br />
Ebbene, la dottrina largamente maggioritaria lamenta che la cornice legislativa dell’Ac­cordo d’inte­grazione – ossia l’art. 4-<em>bis</em>, t.u. – sembra trascurare <em>in toto </em>la riserva di legge dell’art. 10 Cost. Il legislatore si sarebbe, cioè, spogliato del potere di disciplinare “la condizione giuridica dello straniero”, relegandolo <em>de facto </em>alla mera potestà regolamentare del Governo.<br />
I dubbi di costituzionalità che destano maggiore preoccupazione ruotano fondamentalmente attorno a due ordini di profili. Il primo attiene all’ef­fettiva valenza della predetta riserva (rinforzata), la quale non consentirebbe né il rinvio <em>sic et simpliciter </em>ad un mero regolamento attuativo, né l’attri­buzione di ampi poteri discrezionali al­l’Ammini­stra­zione in merito alla valutazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione. Il secondo ordine di questioni attiene alla sospetta violazione delle disposizioni europee e internazionali in materia di asilo e di protezione umanitaria. E si tratta di perplessità già rilevate finanche in sede di lavori preparatori<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[90]</a>.<br />
Va da sé che qualora si intendesse denunciare l’illegittimità (costituzionale) del d.P.R. 179/2011, essendo precluso il rinvio di tale questione alla Corte costituzionale, trattandosi di fonte secondaria, l’unica strada percorribile sarebbe quella della disapplicazione innanzi al giudice amministrativo in sede di impugnazione, unitamente al provvedimento che determini la perdita del titolo di soggiorno<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[91]</a>.<br />
I. – Le questioni di costituzionalità sollevate dalla dottrina maggioritaria in relazione al rapporto tra la legge (l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.) e il regolamento attuativo (il d.P.R. 179/2011) sono molteplici e, in massima parte, come anticipato, serie e fondate<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[92]</a>. Invero, a dispetto del chiaro precetto costituzionale, il regolamento recante la disciplina del­l’Ac­cordo incide pesantemente sulla “condizione giuridica dello straniero” <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost., principalmente laddove individua – nel­l’as­soluto silenzio del legislatore (v. l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.) – i casi di decurtazione dei crediti che possono preludere alla revoca del permesso di soggiorno e, conseguentemente, all’e­spul­sione dello straniero<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[93]</a>.<br />
Si potrebbe obiettare che sono tutt’altro che rari i casi in cui il legislatore affidi alla fonte secondaria la determinazione del contenuto di una materia coperta da riserva di legge. Tuttavia, lo stesso è stato puntualmente censurato dalla Corte costituzionale, ossia ogniqualvolta abbia lasciato nel vago e nel­l’indeterminatezza il contenuto precettivo di una materia “riservata”, demandando così al Governo l’onere di colmare la lacuna: per la Consulta, cioè, è essenziale che la fonte primaria introduca un quadro normativo <em>certo</em>, tale da consentire al regolamento di insinuarsi solo con una disciplina di dettaglio<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[94]</a>.<br />
Come accennato, i paventati dubbi di costituzionalità colgono in massima parte il segno.<br />
Anzitutto, è innegabile che l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., non contenga indicatori puntuali in ordine al <em>contenuto</em> dell’Accor­do d’integrazione: invero, al di là della definizione del concetto di “integrazione”, la previsione si limita a fissare solo gli <em>effetti</em> e le modalità di sottoscrizione dell’Accordo (v. comma 2), mentre tace del tutto sui criteri di determinazione del contenuto.<br />
Più precisamente, detto articolo dispone che la sottoscrizione è “condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno” e che la stessa debba aver luogo “contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’arti­colo 5”; inoltre, delinea – in modo in verità alquanto generico – le <em>modalità </em>del­l’Accordo, ossia il fatto che sia “articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno”.<br />
Ma la mera previsione di un’articolazione per crediti non costituisce affatto un’indicazione espressa dei criteri di individuazione degli obiettivi d’integrazione da raggiungere; tali criteri, anzi, come si accennerà fra poco, sono lasciati all’esclusiva autonomia dell’Autorità amministrativa, il che confligge nuovamente con la riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
II. – Quanto ora affermato induce a profilare un secondo (collegato) sospetto di incostituzionalità, sempre in violazione della predetta riserva di legge.<br />
Si deve infatti considerare che tanto la concessione, quanto il rinnovo del permesso di soggiorno sono costantemente sottoposti a verifiche, talune prescritte direttamente <em>ope legis </em>(ad esempio, l’ac­cer­tamento della sussistenza dei requisiti <em>ab origine </em>posti a fondamento del rilascio del visto e del permesso), ma talaltre in conseguenza di mere prassi amministrative.<br />
Ebbene, proprio la previsione di queste ultime sembra risaltare una sostanziale illegittimità per violazione della riserva di legge, soprattutto qualora tali pratiche incidano, anche pesantemente, sulla vita del migrante: si pensi all’imposizione (per via amministrativa!) della prova della capacità reddituale, dell’ido­neità dell’allog­gio di abitazione, della regolarità contributiva, e la casistica potrebbe ancora continuare<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[95]</a>.<br />
La disciplina dell’Accordo d’integrazione si innesta in questo coacervo di prassi amministrative di gestione della permanenza dello straniero nel territorio nazionale allorquando le richiama espressamente al fine di accertare e valutazione l’effettivo conseguimento degli “specifici obiettivi di integrazione” di cui all’art. 4-<em>bis</em>, t.u. Così, tra gli indicatori di tali obiettivi, il d.P.R. 179/2011 prevede non solo la dimostrazione di un grado di conoscenza della lingua italiana e della “cultura civica e della vita civile in Italia” (Allegato B, n. 2), ma anche la scelta del medico iscritto nell’Asl di zona (All. B, n. 12), l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori, la sottoscrizione, la registrazione e la trascrizione di un contratto di locazione, l’e­ventuale accensione di un mutuo (All. B, n. 14) e infine la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento svolti all’estero, <em>ex</em> art. 23 t.u., ma propedeutici all’ingresso e svolti nell’ambito di programmi regionali.<br />
III. – Si ha violazione della riserva di legge non solo in relazione ai criteri di attribuzione dei crediti, ma vieppiù con riguardo alle modalità della loro <em>decurtazione</em> e quindi ai profili sanzionatori consequenziali all’inadempimento del­l’Accordo d’integrazione, che possono finanche sfociare nell’e­spul­sione dello straniero dal territorio nazionale.<br />
Anche sotto questo aspetto l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., dimostra tutta la sua inadeguatezza e incompletezza giacché si limita solo a prevedere che “la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’arti­colo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’U­nione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”. Ogni ulteriore elemento della fattispecie è – ancora una volta – demandato alla disciplina regolamentare, ossia al d.P.R. 179/2011, peraltro integrato dalla circolare 2 marzo 2012 del Ministro dell’in­terno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’inte­grazione. L’Al­legato C del d.P.R. 179/2011 prevede così la perdita dei crediti maturati qualora lo straniero sia condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie o a pena superiore a tre mesi (quindi la quasi totalità delle pene previste nel codice penale!), disponendo altresì l’aumento della decurtazione dei crediti in relazione al­l’entità della pena inflitta o anche in conseguenza di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10.000 euro.<br />
Com’è intuibile, il rinvio si estende ad una molteplicità di illeciti penali e amministrativi, la gran parte dei quali non è neppure “ubicata” nella sua naturale <em>sedes materiae</em>, ossia nel testo unico sull’im­mi­gra­zione, precisamente laddove questo reca l’elenco dei reati con condanne preclusive dell’in­gresso e del soggiorno nel nostro Paese (v. art. 4, comma 3, t.u.).<br />
L’ipotesi in esame fa poi emergere ulteriori profili di incostituzionalità, oltre all’usuale violazione della riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
Anzitutto, sembra infranto il principio di legalità posto a fondamento di ogni provvedimento amministrativo (v. artt. 24, 97, 113 Cost.): la (grave) sanzione del­l’espulsione dal territorio nazionale è infatti irrogata in forza di un provvedimento amministrativo che trae fondamento nella sottoscrizione del­l’Accordo d’integrazione e il cui contenuto, come più volte rilevato, è delineato non dalla legge, ma da un mero regolamento di attuazione (il d.P.R. 179/2011).<br />
Ma, fatto ancor più grave, l’espulsione dello straniero alle condizioni testé riportate attenta anche alla doppia garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione enunciata, <em>expressis verbis</em>, dal­l’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure (giurisdizionali <em>e amministrative</em>) incidenti sulla libertà personale di chiunque, quindi anche nei confronti degli stranieri. Questa conseguenza è stata più volte messa in luce dalla Corte costituzionale che da sempre qualifica l’espulsione dello straniero come una misura incidente sulla libertà personale, perciò sottoposta al regime dell’art. 13 Cost. Nel caso di specie la violazione della riserva di legge appare di palmare evidenza, giacché il presupposto al verificarsi del quale può “scattare” l’applicazione della misura limitativa della libertà personale (ossia la perdita del titolo di soggiorno) non è configurato direttamente dall’art. 4-<em>bis</em>, t.u., ma dal regolamento attuativo-integrativo, quindi ad una mera fonte secondaria<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[96]</a>.&nbsp;<br />
IV. – Una quarta questione di costituzionalità per violazione del­l’art. 10, secondo comma, Cost. è poi riconducibile all’inosservanza delle norme e dei trattati internazionali.<br />
Com’è noto, la perdita dei crediti o il loro non raggiungimento produce, <em>ope legis</em>, la risoluzione dell’Accordo e, conseguentemente, la revoca del permesso di soggiorno e l’espul­sione dal territorio nazionale (v. art. 4-<em>bis</em>, comma 2, t.u.).<br />
La norma prevede però taluni temperamenti in favore dello straniero (per richiesta d’asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, ecc.). Trattasi di categorie di persone che godono di una particolare tutela nell’ambito del diritto europeo sicché il loro richiamo nel d.P.R. 179/2011 è da ritenersi pienamente legittimo. Sennonché, inspiegabilmente, il regolamento prevede – in modo sintetico e… criptico – che “della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera <em>c</em>), <em>tiene conto</em> l’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico” (art. 6, comma 8). L’in­de­terminatezza della norma sembra introdurre una sensibile restrizione della disciplina europea di favore testé richiamata.<br />
Al riguardo s’è rilevato<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[97]</a> che la disposizione regolamentare risulta talmente generica da apparire francamente “più una minaccia che una realtà”, essendo impossibile individuare i provvedimenti da assumere sulla base del regolamento. E in effetti, a dispetto del­l’amplis­sima discrezionalità che pare evincersi dalla norma, i margini di scelta riconosciuti all’Am­mini­strazione in ordine al permesso di soggiorno sono ristrettissimi e comunque non possono sospingersi sino al punto da negare il permesso, essendo tale eventualità recisamente preclusa dallo stesso legislatore (come nel caso, ad esempio, della previsione in favore dei familiari di cui al­l’art. 5, comma 5, t.u.).<br />
Semmai la questione di costituzionalità si ripropone – e in termini ben più seri – con riferimento alle categorie a rischio di espulsione in caso d’inadempimento del­l’Ac­cor­do d’integrazione. In questa ipotesi, infatti, l’art. 4-<em>bis </em>t.u. introduce surrettiziamente una nuova fattispecie di espulsione per via amministrativa che si affianca a quelle enunciate nell’art. 13, comma 2, t.u. (e sopra menzionate al punto III), ma che, a differenza di queste ultime, i relativi presupposti non sono previsti dal legislatore, bensì da un regolamento, e dunque dal potere amministrativo.<br />
Valgono in ispecie – e <em>a fortiori</em> – i medesimi rilievi sopra evidenziati <em>sub </em>punto III: anche in questo caso, infatti, si percepisce la violazione non solo della riserva di legge dell’art. 10, secondo comma, Cost., ma anche della doppia riserva (di legge e di giurisdizione) racchiusa nell’art. 13 Cost., essendo la perdita del titolo di soggiorno prodromica alla misura coercitiva della libertà personale (l’e­spulsione), che è contemplata solo nel regolamento e non già nella fonte primaria. Inoltre, come puntualmente evidenziato<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[98]</a>, l’automati­smo espulsivo prescritto dall’art. 4-<em>bis</em>, t.u., risulta incompatibile persino con lo stesso art. 13, t.u., come novellato dal d.l. n. 89/2001 in parziale attuazione della direttiva 2009/115/Ce (c.d. direttiva rimpatri) e comunque con la gradualità prevista dalla stessa direttiva per le misure conseguenti alla perdita del diritto al soggiorno che relega l’espul­sione a misura di <em>extrema</em> <em>ratio.</em><br />
V. – Un quinto, ed ultimo, profilo di incostituzionalità – peraltro strettamente collegato a quello testé evidenziato – attiene alla tanto discussa imposizione del­l’ade­sione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.<br />
Ebbene, anche siffatta previsione è originata da una fonte di rango secondario (il noto d.P.R. 179/2011), che dunque è in grado, ancora una volta, di incidere pesantemente sulla condizione giuridica dello straniero, in evidente antinomia con la riserva di legge <em>ex </em>art. 10, secondo comma, Cost.<br />
Com’è noto, la Carta dei valori è frutto di un provvedimento del­l’autorità amministrativa, ossia del Ministro dell’interno, sicché la questione di costituzionalità viene a porsi, anche in questo caso, in relazione alla norma di legge introduttiva dell’Accordo d’integrazione (cioè l’art. 4-<em>bis</em>, t.u.), la quale tace del tutto sui criteri che il regolamento avrebbe dovuto osservare nel delineare il contenuto del­l’Accordo. Ne consegue che l’il­legittimità costituzionale che affligge nuovamente l’art. 4-<em>bis</em>, t.u., finisce per investire lo stesso regolamento giacché anche il richiamo alla Carta dei valori ivi contenuto avrebbe dovuto essere inserito nella disposizione di legge e non già in una mera fonte secondaria.</p>
<p><em>8.È possibile un recupero dell’impianto generale dell’Accordo d’integrazione? Considerazioni conclusive.</em><br />
La lunga rassegna di argomentazioni testé riportate a supporto della tesi del­l’incostitu­ziona­lità dell’art. 4-<em>bis</em>, t.u., potrebbe indurre l’inter­prete a formulare una conclusione draco­niana, ossia quella di affermare l’inuti­lità di ogni riflessione aggiuntiva a commento del­l’as­setto normativo del­l’Accordo d’in­te­grazione. Tuttavia, non essendo stata (ad oggi) pronunciata siffatta illegittimità, l’istituto va applicato e pienamente osservato, come d’al­tronde accade quotidianamente nelle prefetture italiane.<br />
Stando così le cose, ci si potrebbe allora domandare se non residui ancora uno spazio per una sua conservazione e, in tal caso, se sussistano margini per sperimentare un recupero del suo impianto generale, pur nella consapevolezza che il legislatore dovrà, prima o poi, farsi carico di apportare tutte le modifiche necessarie nelle (numerose) parti in cui l’assetto normativo di riferimento risulti francamente carente.<br />
Ad avviso di chi scrive, un ottimo viatico per una rivitalizzazione dell’istituto <em>de quo </em>potrebbe essere quello di coniugare il tema dei <em>diritti</em> dei migranti – assolutamente pacifico, essendo vieppiù coperto da garanzie costituzionali e da vincoli internazionali ed europei – con la logica del “dovere d’in­tegrazione”, che, pur ampiamente censurata dalla letteratura maggioritaria a commento della normativa <em>de qua</em>, sta pian piano emergendo in punte avanzate della nostra dottrina amministrativistica, e che meritano una più attenta considerazione<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[99]</a>.<br />
Ed è quanto si tenterà di tratteggiare nel presente paragrafo, nella consapevolezza che l’argomento impone un maggior approfondimento (da rinviare ad altra sede) e con l’auspi­cio, in ogni caso, di ricondurre il dibattito sulla disciplina in commento alla sua dimensione più “naturale”, che sia avulsa da approcci ideologici o finanche legati a pure logiche di militanza politica, e, vieppiù, rigorosamente ancorata all’esa­me del dato normativo e alla sua funzionalità rispetto all’indiriz­zo politico-program­matico espresso dal legislatore. Questo, e non altro, è infatti il compito affidato allo studioso di diritto positivo, soprattutto qualora sia chiamato ad interpretare e a valutare testi normativi che nel­l’opi­nione pubblica suscitano le più animate e contrapposte reazioni. Di tal che egli, pur <em>non dovendo mai abdicare</em> (ovviamente!) al diritto di esprimere le proprie opinioni sulla “meritevolezza” del dettato normativo sottoposto alla sua attenzione, non può però indugiare su considerazioni squisitamente metagiuridiche: queste infatti, pur riuscendo (talvolta o spesso) accattivanti, vanno accantonate e lasciate al­l’ana­lisi dei cultori di altri saperi<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[100]</a>.<br />
Ebbene, riprendendo talune conclusioni tratte dalla dottrina testé richiamata<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[101]</a>, è in effetti possibile rivitalizzare l’istituto del­l’Ac­­cor­do d’integrazione, orientando l’attenzio­ne – senza pregiudizi ideologici – dal (solo) piano dei diritti a (anche) quello dei doveri e delle responsabilità dei migranti.<br />
Rinviando ad altra sede ogni necessario approfondimento, è possibile, in chiusura, formulare una serie di considerazioni di carattere generale.&nbsp;<br />
I. – La letteratura non giuridica definisce efficacemente la crisi esistenziale che si accompagna ai processi migratori come il “dramma della doppia assenza”<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[102]</a>, espressione efficacemente coniata per mettere in evidenza la complessa situazione in cui spesso si viene a trovare l’emi­grato-immigrato: da un lato, perché è considerato dalla comunità d’ori­gi­ne come una sorta di “traditore” per averla abbandonata; dal­l’altro, perché è ben difficile che riesca ad integrarsi completamente nel Paese di destinazione. La sua è dunque una posizione ambigua: non del tutto assente dov’è assente e non pienamente presente dov’è presente. E il suo essere “senza luogo” o “fuori luogo” lo priva, più di altri, del “diritto di avere diritti”, essendo “più esposto a ingiustizie, discriminazioni e, in ultima analisi, a lasciarsi attrarre da isolamento e illegalità”<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[103]</a>. La posizione di “doppia assenza” può quindi ripercuotersi negativamente non solo sui migranti, ma anche sulla stessa comunità che li accoglie.<br />
Nelle contemporanee società multietniche viene perciò sempre più avvertita la necessità di ricercare una soluzione all’annosa questione dell’integrazione degli stranieri, ossia alla ricerca di un modo che assicuri un’accoglienza dignitosa e, al contempo, un’efficace integrazione; e ciò non solo per indubbie ragioni di solidarietà (peraltro in Italia imposte dall’art. 2 Cost., interamente dedicato all’<em>uomo</em> in quanto tale e dunque anche allo straniero: v. <em>infra</em>), ma vieppiù in base a valutazioni squisitamente utilitaristiche giacché una piena integrazione delle comunità immigrate dovrebbe assicurare una significativa riduzione delle situazioni di marginalità sociale che sovente accompagnano l’esistenza dei “nuovi arrivati”<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[104]</a>.<br />
Ebbene, l’Accordo d’integrazione, pur con tutti i suoi limiti, offre una definizione giuridica (peraltro la prima in tal senso) di “integrazione” e una “filosofia” di fondo che – a nostro avviso – contengono elementi di interesse perché contribuiscono in qualche misura ad arricchire il dibattito attorno al­l’in­di­vi­dua­zione dei presupposti necessari per <em>includere</em> e <em>integrare</em> un soggetto in una comunità a lui estranea.<br />
Premesso che è compito di ogni ordinamento (di cui la comunità includente è espressione) individuare siffatti presupposti a livello generale, è in effetti possibile – e, in fondo, anche ragionevole – che il legislatore imponga al migrante, che intende integrarsi nella società di approdo, la sopportazione di taluni sacrifici di natura economica e la compressione di taluni valori in cui crede, qualora, come talvolta accade, accoglienti e accolti siano portatori di differenti orientamenti religiosi, morali e filosofici. Nelle complesse dinamiche sociali che vedono contrapposti i nuovi arrivati ai cittadini autoctoni è infatti difficile sottrarsi dall’ap­plicare una sorta di principio di “reciprocità” in virtù del quale chi è beneficiato (ossia chi entra) debba in qualche misura contraccambiare il beneficiante (ossia chi accoglie), riconoscendosi beneficiato<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[105]</a>. Esigenza, peraltro, che emerge in tutto il suo vigore allorquando si sia chiamati ad affrontare il tema gravoso della ripartizione dei costi del processo di inclu­sione/inte­gra­zione, ad oggi in massima parte sbilanciato a sfavore di chi accolga e a vantaggio di chi sia accolto<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[106]</a>.<br />
E allora, se, com’è vero, il complesso processo di integrazione impone di necessità sacrifici e costi (economici, sociali e valoriali), appare vieppiù ragionevole domandarsi se sia proprio ineludibile, dal punto di vista squisitamente giuridico, che gli stessi debbano essere sopportati (esclusivamente o in misura preponderante) da una sola delle parti coinvolte nel processo. O se, al contrario, non sussistano margini affinché <em>entrambe</em> <em>le parti</em> si accollino l’onere di un tale percorso, chiedendo così anche al­l’immigrato di concorrere – in una qualche misura e con le più svariate modalità – a sostenerne il carico economico e a rendersi disponibile a sacrificare parte della propria sfera valoriale, qualora entri in conflitto con quella propria della società accogliente.<br />
Il tema (vastissimo) della compatibilità dei valori della società accogliente e di chi sia accolto è peraltro ricco di implicazioni. Come puntualmente precisato<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[107]</a>, è possibile che le persone integrate siano poi chiamate a svolgere attività di interesse generale – come nella scuola, nella sanità, ma anche nelle forze armate o di polizia – il cui esercizio potrebbe implicare l’assunzione di scelte valoriali. Deve pertanto costituire una costante preoccupazione dello Stato assicurare che in tali ambiti “critici” operino soggetti non ideologicamente orientati, portatori di offerte “di parte” incompatibili con l’assetto valoriale della nostra comunità e consacrato nei principi e nelle norme costituzionali, ma anche internazionali ed europee<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[108]</a>.<br />
Le iniziative assunte a livello istituzionale e amministrativo per scongiurare tale eventualità sono molteplici. Emblematiche sono le proposte, più volte discusse a livello istituzionale, finalizzare alla formazione degli <em>imam</em> delle moschee e all’acquisizione da parte degli stessi dei principi e del sistema valoriale del nostro ordinamento costituzionale, ormai divenuta una posta strategica nel processo d’in­tegrazione delle comunità musulmane in Europa<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[109]</a>. E analoghe considerazioni potrebbero estendersi all’esercizio della professione medica<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[110]</a> oppure di insegnante negli istituti scolastici statali<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[111]</a>.&nbsp;<br />
Sempre ragionando in termini strettamente giuridici, è perciò necessario rintracciare un ragionevole bilanciamento tra eventuali opposte posizioni “valoriali”, anche perché queste spesso tendono ad acuirsi non solo in presenza di contrapposti orientamenti religiosi, morali e filosofici tra chi accolga e chi sia accolto, ma soprattutto qualora, come nei tempi odierni, esistano ampie sacche di povertà nella società accogliente che non ricevono analoghe attenzioni da parte dello Stato.<br />
L’idea di richiedere a chi desideri d’essere integrato l’impegno a rispettare taluni valori e, al contempo, di farsi carico – in varia misura e con le forme più disparate, lasciate al libero apprezzamento del legislatore – di parte dei costi legati al suo processo d’integrazione (idea che emerge in modo prorompente dalla disciplina dell’Accordo d’integra­zione) non è in effetti da censurare <em>a priori</em>: invero, appare ragionevole richiedere a chi aspiri ad essere integrato, non già di rinnegare <em>in toto </em>il proprio sistema valoriale, ma quantomeno di assumere formalmente l’impegno di rispettare i valori essenziali su cui si fonda la comunità che lo ospita e lo accoglie, atteso che siffatta richiesta è essenzialmente finalizzata alla ricerca di una comune e accettabile forma di convivenza<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[112]</a>.<br />
D’altro canto, non di rado gli individui “preferiscono cedere spazi di libertà pur di ottenere garanzie di inclusione, di rispetto e di riconoscimento come membri di un gruppo”<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[113]</a>, sino a rendersi disponibili ad accettare e a condividere quantomeno “una sorta di base minima comune”<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[114]</a> di valori della comunità di accoglienza, il che è la premessa necessaria per gettare le basi per una pacifica convivenza. Non di rado, infatti, i “nuovi arrivati” hanno deciso di lasciarsi alle spalle la terra d’ori­gi­ne e finanche la propria cultura nella convinzione che il proprio successo (e, di riflesso, quello dei propri figli) dipenderà soprattutto dalla capacità di raggiungere un buon livello d’integrazione nella società che li accoglie. Essi sono quindi propensi, o anche ben disponibili, a rinunciare a taluni diritti espressivi della propria identità culturale se ciò li agevola nell’inclusione nella società di accoglienza. D’altro canto, non può negarsi che le possibilità di successo nel percorso d’integrazione si accrescono nella misura in cui il Paese di accoglienza si dimostri favorevole a tutelare e a valorizzare le culture d’origine degli immigrati, sempre che queste non confliggano con i valori essenziali della cultura dominante.<br />
Tale “base minima comune” di valori della comunità di accoglienza consiste – a nostro avviso – nell’accettazione dei diritti fondamentali dell’uomo e nei valori espressi nelle dichiarazioni e nei documenti formulati in sede internazionale, europea e nella nostra Carta costituzionale, i quali costituiscono nel loro complesso i capisaldi valoriali della nostra civiltà. La loro <em>incondizionata</em> accettazione deve poter costituire il <em>minimum </em>necessario richiesto dal nostro Stato (e dalla nostra comunità) ai migranti che intendano soggiornare nel nostro Paese, anche se ciò – lo si ripete – possa costare il sacrificio di parte del proprio sistema di valori, qualora questi non corrispondano (in tutto o in parte) ai valori della comunità accogliente.<br />
Sotto questo profilo, appaiono condivisibili le ragioni sottintese al­l’approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e del­l’inte­gra­zione – che, com’è noto, costituisce il fulcro del processo integrativo messo in moto dall’Ac­cordo d’integrazione –, nella quale Carta si chiarisce, sin dal suo esordio, che è essenziale obiettivo “enucleare i valori e i principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa”.<br />
Al riguardo, va rammentato che la Carta dei valori nasce da un acceso dibattito sviluppatosi nel­l’ambito della Consulta per l’islam italiano<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[115]</a> e che l’idea di dar vita a tale documento è scaturita proprio in seguito ad una improvvida dichiarazione resa da un esponente dell’U­nione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOOII), in cui si negava l’irripetibilità dell’Olocausto. L’allora Ministro dell’in­terno, Giuliano Amato, reagì a tale presa di posizione avanzando la proposta di formulare un testo in cui si enucleassero i principi <em>irrinunciabili</em> (dunque <em>non negoziabili</em>) del nostro sistema costituzionale, onde intraprendere un dialogo positivo con chi intenda stabilirsi in Italia<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[116]</a>. Nonostante il monito fosse principalmente indirizzato alle comunità islamiche, la Carta fu sottoposta all’attenzio­ne di <em>tutte</em> le confessioni religiose per poi essere inviata alle ambasciate e ai consolati dei Paesi terzi; inoltre, come ricordato, su di essa si fonda il giuramento all’atto della concessione della cittadinanza italiana.<br />
L’accentuazione “culturalista” della Carta dei valori – e del successivo Accordo d’integrazione – è stata (ed è tuttora) oggetto di critiche animate, soprattutto da chi muove da una prospettiva interculturalista: si ritiene infatti inaccettabile la logica, sottesa a tali documenti, secondo cui chi decida di andare incontro all’altro, anziché limitarsi a presentare se stesso, intenda chiarire da subito su quali basi sia disposto a praticare l’in­contro, ponendo così in primo piano i principi ritenuti irrinunciabili o, come suol dirsi, “non negoziabili”<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[117]</a>. Significativa, al riguardo, è la risposta del Ministro in occasione di una interrogazione parlamentare nella quale si chiarisce che, attraverso la Carta, si intende proprio prendere posizione in merito alla pratica della infibulazione e, in generale, alla condizione della donna<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[118]</a>.<br />
Seguendo questo ragionamento, si potrebbe allora <em>a fortiori</em> sostenere che, sempre sotto un profilo giuridico, appare inaccettabile (oltre che irragionevole) che lo Stato e la comunità accogliente si assumano l’one­re di accogliere e integrare gruppi d’individui che <em>a priori </em>rifiutino di accollarsi il dovere di rispettare i valori <em>minimi</em> del nostro ordinamento: in tale eventualità, lo stesso sistema dovrebbe reagire negando loro ogni possibilità d’integrazione e finanche applicando misure sanzionatorie gravi, come l’espulsione e l’accompa­gnamento alla frontiera.<br />
II. – Come accennato all’inizio del paragrafo, in sede di disamina del processo d’integrazione è necessario porsi nell’ottica non solo dei diritti, ma anche dei doveri e delle responsabilità dell’im­migrato coinvolto in tale percorso.<br />
La dottrina più volte richiamata precisa che il tema delicatissimo in esame non può essere affrontato nella sola prospettiva – essenziale ed insopprimibile – dei diritti fondamentali dei migranti (illuminati altresì dal principio di eguaglianza <em>ex </em>art. 3 Cost.), come tende a focalizzare la propria attenzione l’opinione dominante, seguendo non di rado solchi già arati da altri saperi, <em>in primis</em> in ambito sociologico. È invero necessario estendere l’orizzonte prospettico coinvolgendo, come detto, la sfera dei doveri e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo d’integrazione, e dunque anche degli stessi migranti che aspirino ad essere accolti nella comunità.&nbsp;&nbsp;<br />
La progressiva estensione del novero dei diritti fondamentali e sociali anche agli stranieri, pur essenziale, non è infatti da sola sufficiente ad assicurare il felice esito del processo di integrazione<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[119]</a>. Da un lato, è sempre possibile (come l’esperienza di svariati Paesi europei dimostra ampiamente) che, nonostante il riconoscimento formale dei diritti fondamentali, larghi strati di comunità immigrate fatichino ad integrarsi o addirittura si isolino e rifiutino recisamente di riconoscersi nella comunità integrante, finendo per travolgerla. Dall’al­tro, è altrettanto possibile (come dimostra, anche in questo caso, la realtà) che certe legittime pretese finiscano per scontrarsi con pretese, altrettanto legittime, dei cittadini autoctoni perché parimenti espressione di diritti fondamentali della persona ed in ordine alle quali lo strumento del bilanciamento può persino risultare oltremodo difficile da gestire.<br />
Si tratta di una sfida che coinvolge direttamente i pubblici poteri (e, segnatamente, le amministrazioni interessate), allorquando siano chiamati a gestire e a rendere effettivi i processi d’integrazione, che pur sempre si muovono entro situazioni di riconoscimento formale di diritti, come quelli afferenti all’abitazione, all’assistenza e all’istruzione<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[120]</a>.<br />
D’altro canto, come accennato, non può ritenersi esaustivo il ricorso al valore dell’egua­glianza, nonostante nel tempo esso abbia contribuito in misura essenziale alla costruzione dello <em>status</em> dell’im­mi­grato. Rimandando alla dottrina per ogni necessario approfondimento, è sufficiente osservare che, al pari di quanto sopra rilevato a proposito dei diritti fondamentali della persona, è sempre possibile che talune comunità, aspiranti ad essere incluse, in realtà non siano affatto interessate al mero riconoscimento formale di una propria posizione di eguaglianza rispetto agli altri componenti della collettività, ma piuttosto a partecipare proficuamente ai processi d’integrazione che assicurino parimenti una piena partecipazione alla vita della collettività, sebbene in posizione meno responsabilizzante rispetto al riconoscimento della cittadinanza<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[121]</a>.<br />
&nbsp;<br />
III. – Constatata l’insufficienza del solo richiamo al tema dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza, s’è così rintracciato nel­l’art. 2 Cost. un forte ancoraggio costituzionale a sostegno del­l’idea di impostare il processo d’integrazione dello straniero anche nella prospettiva dei <em>doveri</em> e delle <em>responsabilità</em>, rendendo possibile configurare, persino a livello costituzionale, un espresso “obbligo di integrazione” a carico dei migranti.<br />
La norma testé richiamata, infatti, laddove enuncia che “La Repubblica […] richiede l’adempi­men­to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, non solo riconosce, al più elevato livello ordinamentale, il valore della “solidarietà” con i relativi “doveri inderogabili”, ma è rivolta all’<em>uomo</em> in quanto tale, dunque anche allo straniero e non esclusivamente ai cittadini.<br />
D’altro canto, la stessa struttura della norma (la prima parte è dedicata al riconoscimento dei diritti, mentre la seconda all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) lascia intendere che tra i diritti fondamentali e l’adempimento dei doveri di solidarietà sussiste quasi una sorta di rapporto di sinallagmaticità o, comunque, di diretta consequenzialità.<br />
Il richiamo all’art. 2 Cost. consente poi di superare un limite insito nella formulazione del secondo comma dell’art. 3 Cost., laddove configura un impegno solo unilaterale a carico della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, mentre sembra trascurare <em>in toto </em>il ruolo e l’impegno da richiedersi alla <em>persona</em> in quanto tale e che risultano essenziali per assicurare una completa integrazione.<br />
Secondo la prospettiva che qui si accoglie, i processi di inclusione/integrazione non costituiscono solo l’espressione di un diritto in favore di una sola delle parti (ossia di chi sia accolto) con la contestuale assunzione di impegni ad esclusivo carico della controparte (chi accoglie), ma debbono intendersi e configurarsi alla stregua di dinamiche più complesse e fluide, tali da postulare, in ogni caso, l’attivazione di impegni reciproci a carico di entrambi i soggetti coinvolti, pur nel rispetto delle specificità del caso.<br />
In altri termini, il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., postula una “potenziale bilateralità degli impegni”, essendo imputabile tanto a carico della comunità accogliente (in misura senz’altro maggiore, ma appunto <em>non esclusiva</em>), quanto a carico di colui che aspiri all’integra­zione, al quale non può non richiedersi una partecipazione attiva e una responsabilizzazione in tal senso. S’è infatti osservato che numerose operazioni giuridicamente rilevanti messe in atto in costanza dei processi d’integra­zione sono in effetti meglio inquadrabili nella prospettiva della <em>solidarietà biunivoca</em>, piuttosto che nella logica del puro diritto<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[122]</a>.<br />
Questa ricostruzione, incentrando l’attenzione sui doveri e le responsabilità, ha poi il pregio di non irrigidire il processo d’integrazione e di porre un freno a pericolose forme d’isolamento, sopra segnalate, giacché non è sempre vero che al dovere si contrapponga un diritto.<br />
La logica (o l’etica) del dovere di solidarietà e della conseguente responsabilità sembra soddisfare meglio, rispetto alla prospettiva legata al solo riconoscimento dei diritti, le esigenze dell’inclusione e del­l’inte­grazione perché, ponendo al centro dell’attenzione la necessità di “preoccuparsi” del­l’altro, facilita la ricerca di punti di convergenza in caso di conflitti di valori e culture differenti e, al contempo, tende a ripartire su entrambe le parti i costi (sociali, economici ed etico-religiosi) connessi al processo d’integrazione, dando così valore alla ricerca del dialogo tra le parti. Non solo, ma il principio di solidarietà deve altresì illuminare lo stesso agire delle amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto (anche legato al mondo del volontariato) chiamato a vario titolo a gestire i processi d’inte­gra­zio­ne.<br />
Se dunque ci si pone nella prospettiva qui vaticinata, ben presto si dovrà prendere atto della limitatezza di un approccio al fenomeno migratorio rigidamente ancorato al (solo) rispetto dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza. La problematica non può infatti essere “appiattita” in modo uniforme per tutti i soggetti interessati, ma deve necessariamente ricercare soluzioni differenziate – anche in relazione ai singoli profili di responsabilità – giacché le situazioni di rischio non sono uniformi, né standardizzabili.<br />
IV. – L’impostazione di fondo che traspare dalla disciplina dell’Ac­cordo d’integrazione e che si ritiene di accogliere – tesa ad evidenziare la funzione essenziale dei doveri e delle responsabilità nel­l’ambito del processo d’integrazione dello straniero accanto al profilo <em>insopprimibile</em> della tutela dei diritti – non sminuisce affatto (né giammai è questa l’in­tenzione di chi scrive) le conquiste raggiunte in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali di chi non sia cittadino: è invero del tutto pacifico che i diritti umani e sociali costituiscano, come s’è affermato, una sorta di <em>diritti morali universali</em>, attribuiti e attribuibili a tutte le persone indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dalla religione, dal sesso e dalla posizione sociale, e – soprattutto – a prescindere dalla circostanza che siano espressamente riconosciuti negli ordinamenti dei Paesi in cui risiedono<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[123]</a>.<br />
È dunque fuori discussione che, di fronte ai profughi che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni politiche, il più elementare principio di solidarietà imponga ad ogni Paese (e alla relativa comunità) di assicurar loro il soccorso e la piena tutela dei diritti<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[124]</a>; il momento di assunzione delle responsabilità emergerà solo successivamente, allorquando, una volta superata la situazione di pericolo o di stato di bisogno, si dovrà improntare la progressiva integrazione del profugo nel tessuto della comunità accogliente<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[125]</a>. “Nessuna politica di controllo della immigrazione consente a una comunità internazionale di lasciare una barca carica di naufraghi al suo destino. Esiste una legge del mare, e ben più antica di quella pure codificata dai trattati. E questa legge ordina: in mare si soccorre. Poi, a terra, opereranno altre leggi: diritto d’asilo, accoglienza, respingimento”<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[126]</a>.<br />
Ma in ben altra situazione versa colui che si trovi nel nostro Paese per ragioni puramente economiche o in situazioni d’irregolarità, più o meno grave: in tal caso non appare, a nostro avviso, irragionevole richiedere un più elevato grado di responsabilizzazione e l’as­sunzione di determinati obblighi nei confronti della comunità in cui vive e che lo accoglie. Come già anticipato nelle pagine precedenti<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[127]</a>, la condizione giuridica dello straniero non è univoca, ma caratterizzata da una pluralità di regimi a seconda delle specifiche situazioni, sicché, come esistono nel nostro ordinamento significative differenziazioni finanche in tema di esercizio dei diritti sociali, è <em>a fortiori </em>possibile prospettare una diversificazione del piano dei doveri e delle responsabilità: non sarebbe accettabile, prima ancora che dal punto di vista giuridico, sotto un profilo etico, “livellare” il piano delle responsabilità e dei doveri d’integra­zione, parificando chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni di governi dispotici a chi, più semplicemente, sia un migrante c.d. economico, che tenti la fortuna scegliendo di soggiornare, magari in condizioni di irregolarità, nel nostro Paese.&nbsp;<br />
Probabilmente è proprio vero che “forse perché figli dell’era dei diritti, ci siamo disabituati ai doveri e alle nostre responsabilità, sicché può essere salutare ricordare (anche sul piano giuridico) che le dinamiche sociali non sono dominate esclusivamente da pretese e da facoltà, ma si nutrono di solidarietà e responsabilità […]” e che “molto spesso l’altro va “aiutato ad aiutarsi” e, quindi, può a sua volta essere gravato di doveri”<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[128]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">*</a> Il contributo si colloca nell’ambito della ricerca interdisciplinare dal titolo «<em>Politiche di contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia</em>», svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Roberta Lombardi.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">*</a>* Dottore di ricerca in “<em>Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza</em>” (ciclo XXIV), docente a contratto di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, di Torino e nel Politecnico di Torino, già assegnista di ricerca nell’Università del Piemonte Orientale e nell’Università di Torino.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[1]</a> Sulla disciplina dell’Accordo d’integrazione cfr.: R. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, in <em>Gli stranieri</em>, 2009, (4), 466 ss.; N. Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2011, (4), 58 ss.; E. Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, in <em>Commentario al «Pacchetto sicurezza». L. 15 luglio 2009, n. 94</em>, a cura di G. De Francesco, A Gargani, D. Manzione, A Pertici, Torino, 2011, 159 ss.; P. Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, in <em>Gli stranieri</em>, (3), 2011, 7 ss.; M.C. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero (art. 4-bis t.u. sull’immi­grazione n. 286/98) alla luce dell’analisi comparata e della critica al modello europeo di “integrazione forzata”</em>, in <em>Associazione italiana dei costituzionalisti</em>, 2012; F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’in­te­grazione per legge</em>, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di ), <em>La </em>governance<em> dell’immigrazio­ne. Diritti, politiche e competenze</em>, Bologna, 2013, 253 ss.; E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, XVI, (1), 2014; Id., <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, in <em>Rass. it. sociologia</em>, LIII, (3), luglio-settembre 2012; Id., <em>Dall’in­clu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integra­zione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, in <em>Polis</em>, XXVIII, 2 agosto 2014, 221 ss.; M. Russo Spena, V. Carbone (a cura di), <em>Il dovere di integrarsi. Oltre il logos </em><em>multiculturalista</em>, Roma, 2014, 121 ss.; M. Calabrò, <em>L’amministra­zione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, Relazione al Convegno <em>Mondi immaginati. Il concetto di resilienza nella biopolitica</em>, Università degli Studi di Napoli Federico II, settembre 2014.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[2]</a> Esemplificativamente, si vedano: M. Iossa, <em>Accordo tra ministri sugli immigrati. Sì al permesso di soggiorno a punti</em>, in <em>Corriere della sera.it</em>, 5 febbraio 2010; C. Giustiniani, <em>Permesso a punti, che beffa!</em>, in <em>Il Messaggero</em>, 21 maggio 2010; A. Rivera, <em>Permesso di soggiorno a punti, si allunga la via crucis per i migranti</em>, in <em>Il Manitesto.it</em>, 25 maggio 2010; F. Tonacci, <em>Test d’ita­liano ed educazione civica ecco il permesso a punti per immigrati</em>, in <em>La Repubblica.it</em>, 29 luglio 2011.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[3]</a> Per una prima ricostruzione, anche in chiave evolutiva, della normativa sulla condizione giuridica dello straniero, cfr., <em>ex multis</em>: G. D’Orazio, <em>Straniero (condizione giuridica dello), </em>in <em>Enc. giur.</em>, vol. XXX, Roma, 1993; B. Nascimbene, <em>Straniero (condizione giuridica dello)</em>, ivi, e <em>Postilla</em>, in <em>App. di agg.</em>, 1998; Id., <em>Straniero nel diritto internazionale</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, IV ed., vol. XV, Torino, 2000, 179 ss.; G. Bascherini, voce <em>Immigrazione</em>, in <em>Enc. giurid. Treccani</em>, Roma, 2000; P. Bonetti, <em>I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998</em>, in <em>Diritto degli stranieri</em>, a cura di B. Nascimbeni, Padova, 2004, 4 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Immigrazione</em> <em>e diritto. Diritto e giurisdizione</em>, Torino, 2005; G. D’Auria, voce <em>Immigrazione (Dir. amm.)</em>, in <em>Diz. diritto pubbl.</em>, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, vol. IV, 2879 ss.; E. Grosso, voce <em>Straniero (status dello)</em>, ivi, vol. VI, 5787 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Immigrato</em>, in <em>Digesto civ</em>. [agg. 2011], Torino, 451 ss.; P. Fantozzi, D. Loprieno (a cura di), <em>Profili multilivello di diritto dei migranti</em>, Soveria Mannelli, 2014. Quanto al «Pacchetto sicurezza», cfr., indicativamente: S. Centonze, <em>Sicurezza e immigrazione &#8211; La nuova disciplina del­l’im­migrazione dopo il c.d. pacchetto sicurezza</em>, Padova, 2009; L. Ferrajoli, <em>La criminalizzazione degli immigrati (note a margine della l. n. 94/2009)</em>, in <em>Questione giustizia</em>, 2009, (5), 9 ss.; L. Pepino, <em>Le migrazioni, il diritto, il nemico &#8211; Considerazioni a margine della l. n. 94/2009</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, (4), 9 ss.; D. Petrini, <em>Il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (conv. in l. 24 luglio 2008 n. 125): c.d. «pacchetto sicurezza»</em>, in <em>Studium iuris</em>, 2009, 117 ss.; G. Savio, <em>Le novità introdotte dalla l. n. 94/2009 in materia di trattenimento e allontanamento degli stranieri</em>, ivi, 2010, 372 ss.; E. Pugliese, <em>Immigrazione e politiche migratorie nell’era berlusconiana</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, (1), 2010.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[4]</a> Per un’ampia disamina dell’assetto normativo ed amministrativo in materia di “sicurezza” in ambito europeo, si veda E. Chiti, B.G. Mattarella, <em>La sicurezza europea</em>, in <em>Riv trim. dir. pubbl.</em>, (2), 2008, 305 ss. Per una ricostruzione generale del complesso rapporto tra diritto pubblico e amministrativo di origine interna e diritto amministrativo di fonte ultrastatale, cfr. S. Battini, <em>La globalizzazione del diritto pubblico</em>, ivi, (2), 2006, 325 ss. Infine, sulla necessità di superare il dogma «westphaliano» della inscindibilità tra tutela della&nbsp;sicurezza, controllo delle frontiere e competenza esclusiva dello Stato, cfr., da ultimo, M. Savino, <em>La crisi dei confini</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., (3), 2016, 739 ss., nonché, in chiave critica, G. Napolitano, <em>La crisi di legittimazione e di capacità amministrativa</em> <em>dell’Europa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, (3), 2016, 717 ss.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[5]</a> Sul complesso rapporto tra sicurezza e immigrazione, ampiamente discusso in ambito sociologico, si veda anzitutto J. Curbet, <em>Insicurezza. Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli</em>, Roma, 2008, 21, per il quale le politiche pubbliche tendono a rispondere più alle istanze di sicurezza di una popolazione spaventata che a risolvere le cause all’origine dell’insi­cu­rezza nei settori sociali più vulnerabili, facendo così cronicizzare la percezione di insicurezza. Sul tema, cfr. anche: U. Eco, <em>Verso un nuovo medioevo</em> (1972), in <em>Dalla periferia del­l’im­pero. Cronache da un nuovo medioevo</em>, Milano, 1997; R. Selmini (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Bologna, 2004; L. Perrone, <em>Da straniero a clandestino. Lo straniero nel pensiero sociologico occidentale</em>, Napoli, 2005. Per una disamina della questione sotto il profilo giuridico: G. Pighi, <em>Le migrazioni negate. Clandestinità, rimpatrio, espulsione, trattenimento</em>, Milano, 2008; T. Greco, <em>Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito</em>, in <em>Dimensioni della sicurezza</em>, a cura di T. Greco, Torino, 2009; F. Biondi Dal Monte, V. Casamassima, <em>Immigrazione e sicurezza, tra criminalizzazione e garanzia dei diritti</em>, in <em>Temi e questioni di attualità costituzionale</em>, a cura di S. Panizza e R. Romboli, Padova, 2009, 39 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[6]</a> Per un inquadramento generale sui fondamenti della politica dell’immigrazione e del controllo del territorio, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Politica dell’immigrazione e tutela dei migranti (una disciplina positiva in corso di evoluzione</em>), in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 519 ss. Sulla necessità degli Stati di salvaguardare la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la salute e l’igiene pubblica, esigenza peraltro acuitasi in seguito alla necessità di gestire l’aumentato ingresso di migranti, non sempre definibili quali “profughi”, cfr. <em>ex multis</em>: R. Romboli, <em>Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce</em>, in <em>Foro it.</em>, 2001, I, 2703 ss.; R. Romboli, <em>Sulla legittimità costituzionale dell’accom­pa­gnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza e di assistenza</em>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione</em>, Torino, 2001, 5 ss.; R. Cherchi, <em>Il respingimento dello straniero</em>, in <em>Gli stranieri</em>, 3/2011, 75 ss.; G. Campesi, <em>La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica</em>, Roma, 2013; A Del Guercio, <em>La detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nel diritto UE e in quello italiano</em>, in G. Cataldi, A Del Guercio, A Liguori (a cura di), <em>Il ritto di asilo in Europa</em>, Napoli, 2014, 69 ss.; C. Mazza, <em>La prigione degli stranieri. I Centri di identificazione ed espulsione</em>, Roma, 2013.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[7]</a> Sul punto, cfr. V. Italia, <em>Ronde al debutto per il controllo del territorio</em>, in <em>Guida enti locali</em>, 2009, (33), 27 ss.; G. TROPEA, <em>Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti fra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa</em>, Napoli, 2010, 295 ss.; Id, <em>La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte</em>, in <em>giust.amm.it</em>, 11/2010. Sulla costituzionalità della disciplina <em>de qua</em>, cfr. Corte cost., 24 giugno 2010, n. 226, in <em>Giur. costit</em>., 2010, 2571 ss., con nota di T. Giupponi, <em>La Corte «dimezza» le ronde, in attesa dell’attua­zione dell’art. 118, 3º comma, Cost.</em>, nonché Corte cost., 22 luglio 2010, n. 274, in <em>Foro it</em>., 2010, I, col. 2587 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[8]</a> Sulle nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana», sui nuovi poteri sindacali di ordinanza e sui connessi profili di costituzionalità, oltre alla dottrina testé richiamata, cfr.: L. Vandelli, <em>Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affinare</em>, in <em>Riv. dir. pubbl.</em>, 2008, (7-8), 130 ss.; G. Caia, <em>«Incolumità pubblica» e «sicurezza urbana» nell’amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.)</em>, in <em>giust.amm.it</em>, 11/2008; G. Ceresetti, <em>Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi spunti di riflessione</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2009, (12), 3409 ss.; T.F. Giupponi, in <em>“Sicurezza urbana” e ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del giudice delle leggi</em>, in <em>Le Regioni</em>, (6), 2009; V. Italia, G. Bottino, <em>Il potere di ordinanza dei sindaco in materia di «incolumità pubblica» e «sicurezza urbana», nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali</em>, in <em>Foro Amm-TAR</em>, (9), 2010, 3022 ss.; A. Guazzarotti, <em>Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: quale ruolo assume la riserva di legge?</em>, in <em>Regioni</em>, 2010, 83 ss.; P. Bonetti, <em>Considerazioni conclusive circa le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: profili costituzionali e prospettive</em>, ivi, 429 ss.; T.F. GIUPPONI, <em>“Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2010, 49 ss.; M. D’Alberti, <em>La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città</em>, in A. Pajno (a cura di), <em>La sicurezza urbana</em>, Santarcangelo di Romagna, 2010, 59 ss.; A. Barone, <em>Governo del territorio e sicurezza sostenibile</em>, Bari, 2013. Infine, per una esaustiva rassegna di ordinanze sindacali adottate nella prassi a seguito della riforma dell’art. 54, t.u.e.l., cfr. AA.VV., <em>Oltre le ordinanze. I Sindaci e la sicurezza urbana</em>, Cittalia (Fondazione Anci Ricerche), 2009, II ediz., in <em>www.cittalia.it</em>.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[9]</a> In tal senso, G. Naletto, <em>La legittimazione normativa delle discriminazioni e del razzismo</em>, in G. Naletto (a cura di), <em>Rapporto sul razzismo in Italia</em>, Roma, 2009, 91. Sul «diritto penale simbolico» – così qualificato per individuare le norme incriminatrici che, oltre a identificare i fatti come potenzialmente lesivi, mirano a colpire particolari tipi d’au­tore ritenuti “diversi”, con la conseguenza che questi ultimi finiscono per assumere la veste di autore-vittima del reato, in quanto vittime di politiche escludenti e marginalizzanti – cfr., fra gli altri: A. De Giorgi, <em>Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo</em>, Roma, 2000; F. MANTOVANI, <em>Legittima difesa comune e legittima difesa speciale</em>, in <em>Riv. it. dir. e proc. pen.</em>, 2006, 432 ss.; E. Stradella, <em>Recenti tendenze del diritto penale simbolico</em>, in E. D’Or­lando e L. Montanari (a cura di), <em>Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale</em>, Atti del seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, Torino, 2009<em>, </em>208 ss.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[10]</a> Su questa linea, tra i molti, è A. Caputo, <em>Immigrazione e politiche del diritto del testo unico 1998 ai recenti interventi sulla sicurezza</em>, in Naletto (a cura di), <em>Rapporto sul razzismo in Italia</em>, cit., <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[11]</a> I modelli di integrazione diffusi in Europa sono riconducibili tre tipologie: quello francese c.d. «assimilazionista e culturalista» (il cittadino straniero è tenuto ad adeguarsi ai comportamenti, ai valori e alla lingua del paese di accoglienza in nome dei principi repubblicani universali, come l’e­guaglianza di fronte alla legge e la laicità dello Stato), il modello anglosassone c.d. «multiculturale» (di cui esistono diverse varianti, tendente a difendere e a valorizzare le differenze) e infine il modello germanico c.d. «etnico-identitario» (fondato sulla presenza temporanea del­l’immigrato). Tali modelli appaiono ancor oggi consolidati, sebbene taluni dei tradizionali punti di riferimento sono messi in discussione dai recenti sviluppi legislativi. In Italia tende a prevalere un modello ibrido, definito «interculturale», sperimentato vieppiù in ambito educativo e scolastico, che si sovrappone a norme di chiara matrice assimilazionista (di cui il «Pacchetto Sicurezza» costituisce una significativa espressione). Il fenomeno dell’im­migra­zione e del correlato processo di integrazione dello straniero da tempo forma oggetto di un ampio ventaglio di studi, tanto sotto il profilo antropologico e sociologico, quanto a livello giuridico e politico. A titolo introduttivo e con riserva di successivi richiami, si vedano, per un inquadramento dei concetti di <em>inclusione</em>, <em>integrazione</em>, <em>intercultura</em>, <em>multiculturalismo</em>, ecc.: E. Colombo, <em>Le società multiculturali</em>, Roma, 2002; C. Taylor,<em> Multiculturalismo. La politica del riconoscimento</em>, in J. Habermas, C. Taylor (a cura di), <em>Multiculturalismo</em>, Milano, 2003, 52 ss.; A. Ferrara, voce <em>Multiculturalismo</em>, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di ), <em>Dizionario di politica</em>, Torino, 2004, 599 ss.; W. Kimlicka, <em>La cittadinanza multiculturale</em>, Bologna, 1999. Infine, per un’introduzione al concetto giuridico di “integrazione”, cfr.: C. Di Martino, <em>La convivenza tra culture</em>, in M. Cartabia (a cura di), <em>I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee</em>, Bologna, 2007; F. Merusi, <em>L’integrazione fra legalità comunitaria e legittimità amministrativa nazionale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, 50 ss.; V. Antonelli, <em>Quale disciplina della cittadinanza per l’inclu­sione sociale</em>, in <em>www.amministrazioneincammino.luiss.it</em>, 2011</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[12]</a> Sui fenomeni migratori in Italia e sul passaggio del nostro Paese da terra di emigrazione a terra di immigrazione, cfr.: C. Bonifazi, <em>L’immi­grazione</em> <em>straniera in Italia</em>, Bologna, 1998, 73 ss.; O. Casacchia, S. Strozza, <em>Le migrazioni interne e internazionali in Italia dall’Unità ad oggi: un quadro complessivo</em>, in L. Di Comite e A. Paterno (a cura di), <em>Quelli di fuori. Dall’e­migrazione all’immigrazione: il caso italiano</em>, Milano, 2002, 50 ss.; G. D’Auria, <em>L’immi­grazione e l’emigrazione</em>, in <em>Tratt. di dir. amm</em>., a cura di S. Cassese, II ed., <em>Dir. amm. spec.</em>, Milano, 2003, II, 1063 ss. Per un’analisi sociologica, cfr. C. Bonifazi, <em>Crescita e stabilizzazione dell’immigrazione straniera in Italia dalla caduta del Muro all’allargamento del­l’Unione</em>, in G. Ponzini (a cura di), <em>Rapporto sullo Stato sociale in Italia</em>, Roma, 2010.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[13]</a> Il sistema dei crediti per valutare il livello di integrazione raggiunto è utilizzato anche in Paesi extraeuropei con forti flussi migratori, come l’Au­stralia e la Nuova Zelanda. Sul tema, cfr. D. Spruce, I. Vanni, <em>Laboratorio Australia: setting the benchmark for world’s practice</em>, in<em> www.meltingpot.org</em>, 10 marzo 2005</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[14]</a> Così, V. Livi Bacci, <em>Politiche migratorie ieri e oggi</em>, in <em>Dir. Lav.</em>, 2009, (4), 512.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[15]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[16]</a> L’art. 14, d.P.R. n. 179/2011, prevede infatti che le sue disposizioni trovino applicazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi a partire appunto dal 10 marzo 2012.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[17]</a> Cfr., però, i rilievi critici di L. Miazzi, G. Perin, <em>L. n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, (4), 178 ss., e di P. Morozzo della Rocca, <em>Il diritto dell’im­mi­gra­zione ed i malintesi sensi (degli obblighi) dell’integrazione</em>, in <em>Corriere giuridico</em>, (4), 2009, 441 ss.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[18]</a> L’agevolazione è contemplata anche a livello europeo, come attestato – tra l’altro – dalla direttiva 2009/50/CE, che favorisce tali ingressi attraverso un meccanismo accelerato di ammissione al territorio europeo (c.d. «carta blu»). Sul tema, cfr. B. Nascimbene, <em>L’approccio globale nella gestione del­l’immigrazione: la politica della Ue alla luce dell’attuazione del Programma dell’Aja</em>, in <em>Dir. UE</em>, 2008, 442 ss., e C. De Stefanis, <em>Disposizioni in tema di ingresso dei lavoratori altamente qualificati e nulla osta al ricongiungimento del genitore naturale</em>, consultabile nel sito <em>www.ilquotidianogiuridico.it</em>, 2010. Cfr., da ultimo, la recente circolare n. 2777/2016 del Ministero del Lavoro, recante «Istruzioni per l’ingresso dei lavoratori qualificati».</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[19]</a> Detti Allegati recano, rispettivamente, lo schema del­l’Ac­cordo d’integrazione da sottoscrivere al momento del­l’in­gresso nel Paese, la tabella dei crediti riconoscibili riguardo alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia e infine la tabella dei crediti decurtabili. Quanto alle circolari integrative, si segnala, <em>in primis</em>, la circolare congiunta del Ministro dell’interno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’in­tegrazione n. 21542 del 2 marzo 2012, nonché quattro circolari del Ministero dell’interno (n. 1.583 del 5 marzo 2012, n. 176 del 7 marzo 2012, n. 6.831 del 6 novembre 2012 e n. 824 del 10 febbraio 2014), per lo più recanti linee di indirizzo e indicazioni operative per una corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla normativa in esame.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[20]</a> Si pensi alla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento svolti all’e­stero, propedeutici all’ingresso e svolti anche nell’ambito di programmi regionali (v. art. 23 t.u. 1998), alla sottoscrizione, registrazione e trascrizione di un contratto di locazione, all’e­ventuale accensione di un mutuo (All. B, n. 14, cit.), alla scelta del medico iscritto nel­l’Asl di zona (All. B, n. 12, cit.) e all’assol­vimento dell’obbligo scolastico per i minori.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[21]</a> Sul superamento di un test di conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno, si veda l’art. 9, comma 2-<em>bis</em>, t.u. (introdotto dalla l. n. 94/2009). Quanto alle modalità di svolgimento del test, cfr. il <a href="http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0954_2010_06_16_DM_04062010.html" target="_self" rel="noopener">d.m. 4 giugno 2010</a>, del Ministro dell’interno di concerto col Ministro dell’istruzione, dell’uni­versità e della ricerca. Infine, sulla presentazione delle domande, la gestione del procedimento e dell’appli­cativo correlato e lo svolgimento del test d’italiano, cfr. la circolare 16 novembre 2010, n. 7589, della Direzione centrale per le politiche dell’im­migra­zione e dell’asilo. Per un inquadramento sugli indirizzi europei in materia di formazione linguistica degli immigrati adulti, cfr. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 4 ss. e D. Little, <em>L’integra­zione linguistica degli immigrati adulti e il Portfolio europeo delle lingue</em>. <em>Introduzione</em>, consultabile alla pagina <em>https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc3c7</em>.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[22]</a> Così, sebbene in posizione critica, Calabrò, <em>L’ammi­nistrazione di fronte al­l’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[23]</a> Il meccanismo previsto dalla norma è piuttosto semplice: allo straniero si richiede di svolgere un percorso linguistico, civico e d’inserimento sociale al fine di raggiungere nell’arco di un biennio i trenta crediti complessivi – di cui sedici assegnati d’uf­ficio alla sottoscrizione dell’Accordo – necessari per il suo adempimento, e dunque per la sua e­stin­zione. Lo straniero può subire una decurtazione dei punti qualora incorra in una condanna penale non definitiva, o commetta un illecito amministrativo o tributario, o sia sottoposto a misure di sicurezza personale; anche la mancata partecipazione ai corsi di educazione civica incide negativamente sull’entità dei crediti. Ma è possibile, e auspicabile, che i crediti inizialmente attribuiti aumentino, ad esempio perché lo straniero raggiunge un significativo livello di conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica, o consegue titoli di studio, o è impegnato nel volontariato o abbia acquistato un’abita­zio­ne. La vicenda si conclude con la verifica dell’adempi­mento dell’Ac­cordo – presso lo Sportello Unico dell’immigrazione – un mese prima della scadenza del biennio dalla sottoscrizione: se lo straniero ha conseguito almeno i trenta crediti richiesti, l’Ac­cordo s’intende adempiuto e si estingue, con contestuale rilascio del relativo attestato; se invece i crediti sono in numero inferiore, è consentita una proroga del patto per un anno per integrarli; se i crediti iniziali sono addirittura azzerati, lo straniero è considerato inadempiente all’Accordo e subirà la revoca del permesso di soggiorno (o il rifiuto del rinnovo) e l’espulsione dal territorio nazionale. Detto regime sanzionatorio non opera in talune ipotesi tassativamente previste (v. art. 4-<em>bis</em>, comma 2, t.u.), conformemente a quanto imposto da vincoli internazionali ed europei: sul punto, cfr. la richiamata circolare interministeriale del 2 marzo 2012.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[24]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, in <em>Commentario al «Pacchetto sicurezza». L. 15 luglio 2009, n. 94</em>, cit., 160, e, sulla sua scia, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 254.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[25]</a> Così, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[26]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 64.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[27]</a> Contestano con vigore tale intento del legislatore, <em>ex multis</em>: Zorzella, <em>ult. cit.</em>, 64; Biondi Dal Monte-Vrenna <em>ult. cit.</em>, 253 ss.; Gargiulo, <em>ult.</em> <em>cit.</em>, 43 ss. e <em>passim</em>.; Calabrò, <em>ult cit</em>.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[28]</a> Così, fra gli altri, Biondi Dal Monte-Vrenna <em>ult. cit.</em>, 254.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[29]</a> Sul punto, si vedano B. Pezzini, <em>Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in AA.VV., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Atti del XXIV Convegno annuale dell’Asso­ciazione italiana dei costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010, 211 ss., nonché da ultimo M. D’Alberti, <em>L’Unione europea e i diritti</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>, (3), 2016, 761 ss.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[30]</a> <em>Ibidem</em>. Conformemente, A. Pugliotto, «<em>Purché se ne vadano</em>». <em>La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero</em>, in AA.VV., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, cit., 390, che intravede nel­l’Ac­cordo d’integrazione la logica del «purché se ne vadano», che, nel caso di specie, andrebbe corretta in «purché non arrivino» (così, Dal Canto, <em>ult. cit.</em>, 170).</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[31]</a> Per un’incisiva descrizione della posizione di difficoltà e debolezza del­l’immi­grato, soprattutto nell’imme­dia­tezza dell’approdo nella comunità accogliente, cfr. Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit., 5 ss.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[32]</a> Conformemente, Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immigrati</em>, cit., 466, e Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, cit., 7 s.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[33]</a> Per la disamina della Carta dei valori cfr.: S. Ferrari, <em>La Carta dei valori, della cittadinanza e dell’inte­grazione</em>, in Fondazione ISMU, <em>Iniziative e studi sulla multietnicità, Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni</em>, Milano 2007; A. Bordi, <em>La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei Valori</em>, in <em>Amministrazione civile</em>, agosto-settembre 2007, 32 ss.; N. Colaianni, <em>Una «Carta» post-costituzio­nale?</em>, in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 4/2007; P. Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, ivi, 5/2007; C. Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, ivi, 12/2008; V. Baldini, <em>Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filo­sofica quale “precomprensione” per l’in­ter­pre­tazione dei valori costituzionali</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>, 1/2012; R. Bova, <em>La Carta dei valori dell’integra­zione e della cittadinanza quale esempio di </em>policy<em> per gli stranieri in Italia</em>, in <em>Studi emigrazione</em>, vol. 49, (187), 2012, 412 ss.; Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’inte­grazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 244 ss.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[34]</a> Sul punto, Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., 3 s., nt. 7, rammenta che il Comitato ha effettuato 42 audizioni, di delegazioni e di singoli, per un totale di 160 persone, originarie di 35 paesi e che assai ampia è stata la rappresentanza confessionale, giacché ricomprendeva espo­nenti delle principali religioni e correnti religiose, «dal cristianesimo (Chiese cattolica, ortodosse, protestanti) all’Islam (e relative aggregazioni), dal buddismo all’in­duismo, alle Chiesa mormone, e via di seguito», riservando una particolare attenzione proprio agli organismi rappresentativi delle comunità islamiche. Cfr., in chiave critica, N. Colaianni, <em>La Consulta per l’islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione</em>, in <em>Quad. dir. e pol. eccl</em>., 2006, 251 ss.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[35]</a> Così, Cardia, <em>ult. cit.</em>, 1.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[36]</a> Sul punto, cfr. F. Patruno<em>, Il matrimonio e la famiglia nei progetti sulla libertà religiosa nella XV legislatura e nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte­grazione</em>, in <em>Giust. civ</em>., (2), 2013, 89 ss.; P. Morozzo Della Rocca, <em>Il diritto all’u­nità familiare in Europa, tra «allargamento» dei confini e «restringimento» dei diritti</em>, in <em>Dir., immigr. e cittadinanza</em>, 2004, (1), 63 ss.; F. Belvisi, <em>Una riflessione normativa per la società multiculturale. Il caso del matrimonio islamico</em>, ivi, 2003, (4), 28 ss.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[37]</a> Così, Bordi, <em>La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei Valori</em>, cit., 32 ss, per il quale la nostra Carta fondamentale opererebbe una svolta storica rispetto alle Costituzioni ottocentesche perché individua un progetto di società che, pur non identificandosi in un modello particolare, pone a proprio fondamento valori etico-sociali certi. Sul punto, cfr. G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite</em>, Torino, 1992.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[38]</a> Ancora Cardia, <em>ult. cit.</em>, 2, nt. 4. Sull’episodio, si rinvia a <em>Ucoii, inserzioni sui giornali contro Israele. Amato convoca la consulta islamica</em>, in <em>la Repubblica.it</em>, 21 agosto 2006.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[39]</a> Nel panorama della dottrina a commento della Carta dei valori, Carlo Cardia è uno dei pochi Autori a formulare un giudizio altamente positivo. Com’egli ricorda, «l’espe­rienza per me più gratificante non è stata soltanto quella di aver provveduto alla stesura della Carta dei valori, quanto di averla elaborata con i principali rappresentanti delle religioni presenti in Italia, con gli esponenti delle comunità di immigrati. La gratificazione deriva dal fatto che tutto quanto vi è scritto è stato spesso il frutto di richieste venute dagli immigrati. Proprio gli immigrati, di ogni religione o nazionalità, ci hanno chiesto di tener fermi i valori di libertà e di eguaglianza in quanto necessari al­l’accoglienza ma anche a consentire loro di evolversi, di erodere e abbattere le negatività delle rispettive tradizioni. Ricordo sempre, come un’espe­rien­za preziosa, che sono state le donne musulmane a chiederci di parlare dell’identità cristiana del nostro Paese, di citare il diritto di libertà religiosa e i diritti della donna, dentro e fuori la famiglia».</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[40]</a> Così si esprime più volte il sito ufficiale del Ministero dell’interno.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[41]</a> Le maggiori difficoltà d’integrazione nei “valori” di riferimento s’incontrano con le comunità islamiche, sovente caratterizzate da forti rivendicazioni identitarie, difficilmente riscontrabili in altre minoranze etnico-religiose. Sul rapporto tra valori costituzionali italiani e “occidentali” e valori islamici, cfr., <em>ex multis</em>: E. Camassa Aurea, <em>L’im­mi­gra­zione proveniente dai paesi islamici &#8211; Conflitti ipotizzabili e soluzioni possibili</em>, in <em>Arch. giur</em>., 1996, 31 ss.; B. Nascimbene, <em>Straniero e musulmano &#8211; Profili relativi alle cause di discriminazione</em>, in <em>Dir., immigr. e cittadinanza</em>, 1999, (4), 19 ss.; F. Corbetta, <em>Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico e ordine pubblico internazionale italiano</em>, ivi, 2000, (3), 18 ss.; L. Zagato, <em>Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani</em>, ivi, 2007, 64 ss.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[42]</a> Colaianni, <em>Una «Carta» post-costituzionale?</em>, cit., 2.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[43]</a> Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 22 ss. L’A. pone tuttavia l’atten­zione sul carattere difensivo e pedagogico-paternalista della Carta, nello sforzo di chiarire ed esemplificare gli elementi costitutivi dell’«identità culturale italiana», onde renderne partecipi gli “altri”, valorizzando principi o, più spesso, semplici pratiche o orientamenti maggioritari, non necessariamente coincidenti con i principi costituzionali: e cita al riguardo il sostegno alla diffusione degli assetti democratici come condizione necessaria per il rispetto dei diritti della persona, nonché la promozione di una concezione positiva della simbologia religiosa e il rispetto della struttura monogamica del matrimonio.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[44]</a> Così, Cardia, <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., 2, il quale, contrapponendosi a chi ritenga necessario e sufficiente il richiamo alla Costituzione sui temi del pluralismo culturale e religioso, osserva che, in verità, si pongono «al riparo della Costituzione» tanto i sostenitori dell’assimilazione culturale dei migranti, quanto i sostenitori di un relativismo radicale che sfocia nell’immo­bili­smo.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[45]</a> Nel preambolo della Carta si enuncia infatti: «L’Italia è uno dei Paesi più antichi d’Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell’orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l’ebraismo, ha preparato l’apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia. I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell’impegno di generazioni di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell’antisemitismo che ha avvelenato l’Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura». Per una valutazione positiva della Carta, oltre a Cardia, <em>loc. cit.</em>, si veda V. Baldini, <em>Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filo­sofica quale “precomprensione” per </em><em>l’interpre­tazione dei valori costituzionali</em>, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>, (1), 2012, 8 s.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[46]</a> Così, E. Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 41 ss. (in particolare, 44, nt. 6), nonché Id., <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’inte­gra­zione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 230 ss. (spec. 245, ove si afferma che «Tale visione è marcatamente assimilazionista e, al contempo, vicina a una forma piuttosto radicale di multiculturalismo esclusivo statalista: gli stranieri sono visti come ospiti temporanei o, in alternativa, come potenziali minacce, la cui pericolosità può essere disinnescata soltanto attraverso un processo di radicale assimilazione. Coerentemente con questa visione, la regolarità del soggiorno viene subordinata alla valutazione del percorso di inclusione, operando così una selezione degli immigrati considerati integrabili e trasformando l’integrazione da diritto in obbligo in capo al cittadino straniero»).</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[47]</a> È l’opinione, ad esempio, di Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., spec. 59-71.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[48]</a> Sui concetti di laicità e laicismo, cfr., <em>ex multis</em>: V. Zanone, voce <em>Laicismo</em>, in <em>Dizionario di Politica</em>, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, 1999, 54 ss.; C. Cardia, voce <em>Stato laico</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XLIII, Milano, 1990, 875 ss.; N. Morra, voce <em>Laicismo</em>, in <em>Noviss</em>. <em>Dig. it</em>, vol. IX, Torino, 1963, 437 ss., oltre agli spunti di P. Ostellino, <em>Se il laicismo diventa la religione di Stato</em>, in <em>Corriere della Sera</em>, 4 settembre 2004. Per una riflessione sugli intrecci tra religione e democrazia, laica e pluralista, cfr., <em>ex multis</em>: G.E. Rusconi,&nbsp; <em>Possiamo fare a meno di una religione civile?</em>, Roma-Bari, 1999; G. Dalla Torre, <em>Lessico della laicità</em>, Milano, 2003; S. Ceccanti, <em>Laicità e istituzioni democratiche</em>, in G. Boniolo (a cura di), <em>Laicità. Una geografia delle nostre radici</em>, Torino, 2006, 27 ss.; G. Casuscelli, <em>Le laicità e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana</em>, in <em>Quad. dir. pol. eccl.</em>, (1), 2007, 169 ss.; C. Cardia, <em>Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam</em>, Milano, 2007. Nella sterminata dottrina sul principio supremo di laicità dello Stato, nella “rilettura” offerta dalla celebre Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203, e dalla vasta giurisprudenza conseguente (Corte cost., nn. 259/1990; 13/1991; 421/1993, ecc.), cfr.: C. Rolla (a cura di), <em>Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale</em>, Napoli, 2009; P. Stefanì, <em>La laicità nell’e­sperienza giuridica dello Stato</em>, Bari, 2007; N. Colaianni, <em>La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte costituzionale e della dottrina)</em>, in <em>Politica del diritto</em>, (1), 2009, 45 ss.; Id., <em>Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale</em>, Bologna, 2006. Per un richiamo al dibattito in Assemblea costituente, si rinvia a G. Long, <em>Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente</em>, Bologna, 1990. Infine, sul principio di laicità nell’ordi­na­mento europeo, cfr. M. Ventura, <em>La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercato, religione</em>, Torino, 2001.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[49]</a> Sul punto cfr. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/immi­grati</em>, cit., 466 s.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[50]</a> Per una disamina di questo passaggio evolutivo del legislatore, cfr. Loprieno, <em>L’evolu­zione normativa della condizione giuridica dello straniero in Italia</em>, cit.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[51]</a> Sulla c.d. <em>civic integration</em>, oltre agli spunti riassuntivi in Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integrazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit., 225 ss., cfr.: S. Carrera, <em>A Comparison of Integration Programmes in the EU: Trends and Weaknesses</em>, Ceps, 2006, in <em>www.ceps.eu/book/comparison-integration-programmes-eu-trendsand-weaknesses</em>; C. Joppke, <em>Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe</em>, in <em>West European Politics</em>, vol. 30, (1), 2007, 1 ss.; D. Kostakopoulou, <em>The Anatomy of Civic Integration</em>, in <em>The Modern Law Review</em>, vol. 73, n. 6, 2010, 933 ss.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[52]</a> Sul punto, cfr. T. Caponio, <em>Italia: una transizione incompiuta?</em>, in <em>Fieri, Dal­l’ammissione all’inclusio­ne: verso un approccio integrato? Un percorso di approfondimento comparativo a partire da alcune recenti esperienze europee</em>, Rapporto di ricerca, 2012.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[53]</a> Così, ad esempio, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 255.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[54]</a> Per una valutazione critica del Piano per l’integrazione nella sicurezza, cfr. Gargiulo, <em>Dall’inclu­sione programmata alla selezione degli immigrati: le visioni dell’integrazione nei documenti di programmazione del Governo italiano</em>, cit. Il testo del Piano è reperibile alla pagina <em>http://www.lavoro.gov.it/archivio</em>.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[55]</a> Il <em>Libro Bianco sul futuro del modello sociale. “La vita buona nella società attiva”</em> (2009) è consultabile nei siti <em>www.lavoro.gov.it</em> e <em>www.ministerosalute.it</em>.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[56]</a> Per una trattazione generale sul principio di responsabilità cfr. il celebre volume di H. Jonas, <em>Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica</em>, Torino, 1979, nel quale si evidenzia, fra l’altro, il carico di responsabilità che investe le generazioni presenti verso le generazioni future e dunque il sostanziale antagonismo che sovente contrappone il mondo di oggi al mondo di domani giacché il problema della responsabilità coinvolge non solo la sopravvivenza, ma la stessa dignità dell’esistenza umana. Trattasi di conclusioni che ben possono traslarsi nella complessa tematica afferente alla gestione dei fenomeni migratori: si veda, significativamente, lo spunto offerto da F. Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 229 ss., per il quale «i temi del­l’integrazione hanno a che fare con l’assetto futuro delle nostre società, nel senso che la fisionomia delle generazioni successive alla nostra dipende anche dalla nostra capacità di gestire oggi i processi di integrazione, tenendo anche conto del fatto che è moralmente assai difficile giustificare l’impegno di farsi carico delle esigenze di chi non è ancora nato, dimenticando però quelle di chi già solca il palcoscenico della storia e chiede aiuto “qui e adesso”». Per un approfondimento del tema della responsabilità intergenerazionale, cfr. R. Bifulco, <em>Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale</em>, Milano, 2008. Il punto porta a sfiorare il tema, vastissimo, della rilevanza della morale e dell’etica e, in generale, della giustizia del “prodotto” giuridico. La letteratura, anche straniera, sul punto è ovviamente sterminata. A titolo puramente indicativo, cfr., oltre all’ormai classico studio sociologico di J. Habermas, <em>Morale Diritto Politica</em>, Torino, 1992, numerosi contributi in ambito giuspubblicistico: L. Ferrajoli, <em>Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale</em>, Roma-Bari 1989; G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite</em>, Torino, 1992; B. Celano, <em>Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?</em>, in S. Pozzolo (a cura di), <em>La legge e i diritti</em>, Torino, 2002; M. Spasiano, <em>Funzione amministrativa e legalità di risultato</em>, Torino, 2003; M. Immordino, A. Police (a cura di), <em>Principio i legalità e amministrazione di risultati</em>, Torino, 2004; A. Baldassarre, <em>Miseria del positivismo giuridico</em>, in AA.VV., <em>Studi in onore di Gianni Ferrara</em>, Torino, 2005, 201 ss.; S. Civitarese matteucci, <em>La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile</em>, Torino, 2006; Id., <em>Miseria del positivismo giuridico? Giuspositivismo e scienza del diritto pubblico</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, (3), 2006, 685ss.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[57]</a> Così il <em>Piano per l’in­tegra­zione nella sicurezza “Identità e incontro”</em>, cit., 2, richiamato anche nelle successive citazioni virgolettate.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[58]</a> Il modello «dell’Identità Aperta» è riassunto come «la consapevolezza di un livello elementare di esperienza comune a tutti gli uomini, che abbatte gli steccati delle ideologie ed è premessa per un incontro sincero e per un’ac­co­glienza all’interno del­l’alveo tramandato dai nostri padri» (<em>Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e Incontro</em>, cit. 4).</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[59]</a> Il multiculturalismo costituisce un indirizzo politico di gestione delle relazioni interetniche, il quale talvolta definisce la stessa identità nazionale di un Paese (come il Canada, che per primo lo adottò ufficialmente) o risulta finanche “costituzionalizzato” (come in Portogallo, Brasile, Argentina, Ecuador, Messico). Il multiculturalismo considera essenziali i valori universali dell’ugua­glianza e della dignità del­l’uo­mo, della libertà di ciascuno e la tutela e promozione dei diritti umani (cfr., criticamente, Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 6 ss.). Sul tema, oltre alle fondamentali opere di Taylor e Kimlicka (v. nt. 8), cfr. <em>ex multis</em>: G. Sartori, <em>Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica</em>, Milano, 2000; M.L. Lanzillo, <em>Multiculturalismo</em>, Bari-Roma, 2006; E. Ceccherini, voce <em>Multiculturalismo (Dir. comp.)</em>, in <em>Digesto Disc. Pubbl.</em>, Agg. 2008, 486 ss.; E. Grosso, <em>Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana</em>, Relazione nel XX Colloquio biennale del­l’Associa­zione Italiana di Diritto comparato, 18-20 giugno 2009; D. Amirante, V. Pepe (a cura di), <em>Stato democratico e società multiculturale: dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali</em>, Torino, 2011; V. Baldini (a cura di), <em>Multiculturalismo</em>, Padova, 2012.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[60]</a> L’assimilazionismo francese trae fondamento in una rigorosa applicazione del principio d’<em>u­guaglianza formale</em>, e quindi nella volontà di assicurare l’u­nicità del popolo francese e di perseguire l’assoluta neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali. Storicamente, il modello si sviluppa con l’af­fer­ma­zione dello Stato di diritto, nel quale il principio d’uguaglianza formale «impone la cecità del potere pubblico rispetto a qualsiasi differenziazione degli individui, che si traduce nell’af­ferma­zione piena della fonte-legge come un atto caratterizzato dalla generalità e dal­l’a­strat­tezza» (Ceccherini, voce <em>Multiculturalismo</em>, cit., 487). Trattasi d’im­po­sta­zione figlia della Rivoluzione francese che postula «un’i­dea di persona di tipo atomistico, priva di qualsiasi connotazione sociale, culturale, religiosa, la cui asetticità consentiva il pieno diritto a non essere discriminata» (<em>ibidem</em>). Il modello differisce dal multiculturalismo anglosassone, il quale ultimo ruota invece attorno ad una <em>concezione sostanziale</em> di eguaglianza, fondata sull’oggettiva differenziazione tra i sistemi valoriali e culturali dei cittadini autoctoni e quelli propri delle etnie di appartenenza degli stranieri onde favorire una differenziazione che valorizzi le diversità. La concezione assimilazionista emerge ancor oggi nella legislazione francese, segnatamente nel divieto espresso di esporre nei luoghi pubblici ogni simbologia d’ap­par­te­nenza (culturale, etnica, religiosa) che si discosti da quella rigorosamente laica – o <em>laicista </em>– propria dello Stato francese. Sulla laicità nell’ordina­mento transalpino, cfr.: P. Cavana, <em>Interpretazioni della laicità: esperienza francese ed esperienza italiana a confronto</em>, Roma, 1997; A. Ferrari, <em>Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia</em>, Torino, 2002; P. Cavana, <em>I segni della discordia: laicità e simboli religiosi in Francia</em>, Torino, 2004.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[61]</a> Secondo Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 6 s. e 15 ss., l’approccio multiculturalista considera le culture «come fenomeni semplici, consolidati in insiemi stabili» e propende verso «una coesistenza tra gruppi che immagina il passaggio dall’uno all’altro come un’ec­ce­zione», riproponendo in sostanza «il vecchio principio di tolleranza, sebbene aggiornato ed inteso come “valore transculturale”, teso a ricercare principi universali e di riferimenti etici “oggettivi” […] come avviene per la necessità di rispetto dei diritti umani o di adesione alla forma democratica occidentale». L’A., muovendo da una posizione di critica al multiculturalismo, afferma che l’approccio interculturalista, per un verso, considera le culture come «fenomeni complessi ed articolati, eterogenei anche al loro interno», e, per altro verso, «presuppone il passaggio da un gruppo all’altro come norma». Le identità culturali «sono sempre meno consolidate in forme predefinite, e si presentano in modo <em>ibrido </em>producendo risultati identitari più liquidi». Il modello giuridico interculturale «guarda al meticciato – alla contaminazione culturale – come una realtà accettabile e non come uno scandalo senza riparo». Sull’intercul­turalismo, cfr. inoltre: M. Ricca, <em>Oltre Babele – Codici per una democrazia interculturale</em>, Bari, 2008; C. Cardia, <em>Immigrazione e multiculturalità</em>, in <em>Iustitia</em>, 2011, 27 ss.; P. Consorti, <em>Conflitti, mediazione e diritto interculturale</em>, Pisa, 2013.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[62]</a> La dottrina contraria alla Carta dei valori è infatti ancorata su posizioni fortemente interculturaliste: cfr., <em>ex multis</em>, i contributi di Calabrò, Consorti e Gargiulo.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[63]</a> Sul punto, Gargiulo, <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, cit., 518, in sede di conclusioni, afferma: «Differenza e identità […] sono le parole chiave per comprendere i discorsi politici sull’integra­zione. L’uso strumentale di queste categorie rappresenta una delle forme più evidenti di esercizio del potere: l’atto di istituire differenze costituisce una risorsa importante per la competizione sociale, e si configura come uno strumento politico che consente di creare barriere entro cui riconoscersi e difendersi e oltre le quali esiliare gli indesiderati e combattere i nemici».</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[64]</a> Sempre secondo Gargiulo, <em>ibidem</em>, 511 s., il Piano descrive i processi migratori che caratterizzano il contesto italiano come sostanzialmente temporanei, anche se in aumento, sicché l’inclusione è intesa come fenomeno tendenzialmente provvisorio che dà priorità politica ai percorsi di rientro poiché «la crescita di quelli che sono oggi Paesi in via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità di vita ed investimento oggi impossibili». L’A. poi rettifica siffatta asserzione del Piano perché, in effetti, non sempre rispondente alla realtà.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[65]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 62 s.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[66]</a> Ricostruiscono l’Accordo in ottica squisitamente civilistico-contrat­tuale, Zorzella, <em>ult. cit</em>., 63, Morozzo della Rocca, <em>Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione</em>, cit., <em>passim</em>., e Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato</em>, cit., 4. Contestano tale impostazione, senza definirne la natura giuridica, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 276.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[67]</a> Per una disamina di taluni contratti d’integrazione nella legislazione europea e statunitense, cfr. Rossi-Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>La </em>governance<em> dell’immigra­zione</em>, cit., segnatamente i contributi di Blazquez Rodriguez, di Pegna, di Faedda e Melchionna. Quanto ai test di apprendimento della lingua agli stranieri, cfr. Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 4 ss.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[68]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 166.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[69]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[70]</a> Così Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 63, e Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato: tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, cit., 4, il quale ultimo definisce l’istituto come «un vero e proprio contratto per adesione», «avente ad oggetto non semplici prestazioni sinallagmatiche, bensì il proprio sistema valoriale».</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[71]</a> Ancora Zorzella, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[72]</a> La letteratura sui contratti per adesione e sui contratti imposti, anche dai pubblici poteri, è sterminata. A mero titolo introduttivo, cfr. C.M. Bianca, <em>Il contratto</em>, in <em>Diritto civile</em>, vol. 3, Milano, 1987, 340 ss. e F. Galgano, <em>Le obbligazioni e i contratti</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm.</em>, vol. II, tomo I, Padova, 1993, 139 ss.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[73]</a> Il progressivo affermarsi dell’esercizio consensuale dei poteri amministrativi si realizza mediante svariati istituti di matrice negoziale, applicabili nei reciproci rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini coinvolti nell’<em>agere</em> amministrativo (v. artt. 11 e 15, l. 241/1990). Trattasi di fenomeno – invero sempre esistito – di ampia diffusione negli altri ordinamenti c.d. «a capitalismo maturo». Sul principio di consensualità nell’esercizio di poteri amministrativi: F. Trimarchi Banfi, <em>L’ac­cordo come forma dell’azione amministrativa</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1993, 237 ss.; R. Ferrara, <em>Intese, convenzioni e accordi amministrativi</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., Torino, 1993, VIII, 543 ss.; Id., <em>La pubblica amministrazione fra autorità e consenso: dalla «specialità» amministrativa a un diritto amministrativo di garanzia?</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1997, 225 ss.; G. Cumin, <em>Il diritto consensuale nella quarta dimensione</em>, in <em>Riv. amm. della Rep. it.</em>, 2009, 465 ss. Sul rapporto tra autorità e consenso: E. Bruti Liberati, <em>Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico</em>, Milano, 1996; F. Ledda, <em>Dell’autorità e del consenso nel diritto dell’amministrazione pubblica</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1997, 1283 ss.; F.G. Scoca, <em>Autorità e consenso</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2002, 431 ss. Infine, sempre in tema di accordi amministrativi: E. Sticchi Damiani, <em>Attività amministrativa consensuale e accordi di programma</em>, Milano, 1992; G. Sala, <em>Accordo sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1992, 233 ss.; A. D’Amico, <em>Considerazioni in ordine all’articolo 11, L. 7 agosto 1990, n. 241</em>, in <em>Foro amm</em>., 1992, 2467 ss.; F. Bassi, <em>Autorità e consenso</em>; in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1992, 749 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>L’accordo come forma dell’azione amministrativa</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1993, 239 ss.; F. Castiello, <em>Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1993, 137 ss.; R. Ferrara, <em>Intese, convenzioni e accordi di programma</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl</em>., Vol. VIII, Torino, 1993, 553 ss.; Id., <em>Gli&nbsp;<em>accordi</em>&nbsp;di programma</em>, Padova 1993; G. Sala, <em>Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1993, 219 ss.; S. Giacchetti, <em>Gli accordi dell’art. 11 della legge 241/1990 tra realtà virtuale e realtà reale</em>, in <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale</em> (Atti del XLII Convegno di Varenna), Milano, 1997, 111 ss.; M. Immordino, <em>Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratto di diritto pubblico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1997, 138 ss.; N. Aicardi, <em>La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, 1 ss.; G. Pericu, <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1997, 536; G. Falcon,&nbsp;voce <em>Convenzioni e accordi amministrativi</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, IX, Roma, 1998; F. Fracchia,&nbsp;<em>L’accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo</em>&nbsp;<em>in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere</em>, Padova, 1998; B. Cavallo, <em>Procedimento amministrativo e attività pattizia</em>, in <em>Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza</em>, a cura di B. Cavallo, Torino, 2000, 119 ss.; F. Cangelli, <em>Riflessioni sul potere discrezionale della Pubblica Amministrazione negli accordi con i privati</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2000, 277 ss.; V. Mengoli,&nbsp;<em>Gli accordi amministrativi tra privati e pubbliche amministrazioni</em>, Milano, 2003; G. Greco, <em>Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto</em>, Torino, 2003; F. Cangelli, <em>Potere discrezionale e fattispecie consensuali</em>, Milano, 2004, 183 ss.; M. Renna, <em>Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 1/2010, 27 ss.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[74]</a> Non pare quindi condivisibile l’opinione secondo cui «nonostante il nome attribuito all’art. 4-<em>bis </em>non ha affatto il contenuto di un accordo» (Zorzella, <em>ult. cit</em>., 63): il termine “accordo”, che denomina l’istituto, appare infatti correttamente utilizzato proprio perché rappresenta un modulo consensuale di esercizio del potere amministrativo.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[75]</a> Così, Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 655.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[76]</a> Per Caputo, <em>Immigrazione e politiche del diritto del testo unico 1998 ai recenti interventi sulla sicurezza</em>, cit., 103, «l’aggravante fa leva su una valutazione presuntiva di maggiore capacità a delinquere del migrante irregolare del tutto ingiustificata». Per Pugliese, <em>Immigrazione e politiche migratorie nell’era berlusconiana</em>, cit., 13, «si tratta sempre di orientamenti razzisti e discriminatori volti a peggiorare l’imma­gi­ne, la condizione e le prospettive dei lavoratori immigrati».</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[77]</a> Significativamente, P. Palermo, <em>Diritto al matrimonio e «clandestinità»: tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore</em>, in <em>Famiglia e dir.</em>, 2010, 1155 ss.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[78]</a> Sul punto, cfr., indicativamente, L. Scomparin, <em>Anche per il reato di favoreggiamento dell’im­migrazione clandestina la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere si trasforma da assoluta in relativa</em>, in <em>Giur. costit.</em>, 2011, 4565 ss., e L. Pascucci, <em>La Corte costituzionale riconosce allo straniero irregolare la libertà di contrarre matrimonio</em>, in <em>Famiglia e dir</em>., 2012, 237 ss.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[79]</a> A livello istituzionale, l’ANCI, l’UPI e la Conferenza unificata Stato-Regioni hanno sollevato numerosi rilievi critici sulla mancata previsione di risorse e strumenti per l’operatività del­l’Accordo d’integrazione e sull’assenza di un disegno di sistema e di una chiara definizione della <em>governance</em> da distribuire tra i diversi livelli nazionali e territoriali. Trattasi di profili ampiamente sviluppati dal­la letteratura in argomento, cui si rimanda <em>in toto</em> (per una sintesi, cfr. Miele, <em>L’accordo di integrazione Stato/im­mi­grati</em>, cit., 468 ss.).</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[80]</a> Sul punto, cfr., <em>ex multis</em>: Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 165; Locchi, <em>L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero</em>, cit., 2 s.; Biondi Dal Monte-Vrenna <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 261 ss.; Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 64 ss.; Gargiulo, <em>Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, cit.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[81]</a> Sul tema, cfr. A. Cassese, <em>Commento all’art. 10 Cost.</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna, 1975, 485 ss., e A. Cossiri, <em>Commento all’art. 10 Cost.</em>, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, II ed., Padova, 2008, 84 ss.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[82]</a> Sulla c.d. «legislazione per circolari», cfr. P. Bonetti, <em>La condizione giuridica del cittadino extracomunitario</em>, Rimini, 1993, 24.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[83]</a> Sul punto, cfr. G. Bascherini, <em>Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperien­za italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[84]</a> I possibili richiami in argomento sono sterminati. Sul punto, anche in vista delle successive riflessioni, cfr. Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., spec. 234 ss.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[85]</a> Chiarisce Fracchia, <em>ult.</em> <em>cit</em>., 234 s.: «altro è individuare i diritti applicabili al­l’immigrato nel momento dell’in­gresso nel Paese, altro è definirne il catalogo con riferimento alla permanenza nel territorio italiano dello straniero, distinguendo a seconda che sia immigrato regolare o irregolare, oppure in ragione del fatto che si tratti di diritti politici, sociali, o civili. In ogni caso, la presenza di diritti concorre a ridurre lo spazio decisionale che il potere pubblico (anche il legislatore, ove si tratti di diritti fondamentali) detiene nel delineare la posizione dello straniero immigrato rispetto al cittadino». Per una ricostruzione della giurisprudenza della Cedu connessa alla c.d. «globalizzazione dei diritti fondamentali», compreso il complesso rapporto tra l’esigenza di repressione dei trattamenti inumani e le discipline dei legislatori statali in materia di immigrazione e di diritto d’asilo, cfr. F. Manganaro, <em>Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, (2), 2010, 428 ss. Sul punto, cfr. anche C.E. Gallo, <em>La Convenzione europea per i diritti dell’uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani</em>, in <em>Dir. amm.</em>, (2), 1996, 499. Sui diritti sociali degli stranieri in generale, cfr. <em>ex multis</em>: C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001; P. Caretti, <em>Diritti fondamentali e cittadinanza</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 793 ss.; C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001 (90 ss.); P. Caretti, <em>I diritti fondamentali- Libertà e diritti sociali</em>, Torino, 2005 (92 ss.); M. Gnes, <em>Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2005, (6), 4681 ss.. Sull’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali, cfr. W. Chiaromonte, <em>Le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini non comunitari ed il principio di non discriminazione – Una rassegna critica della giurisprudenza nazionale ed europea</em>, in <em>Giornale dir. lav. e relazioni ind.</em>, 2008, 101; B. Marziale, <em>Stranieri extracomunitari e prestazione di assistenza sociale</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2009, 1357 ss. Si veda anche Ministero dell’interno, ANCI, <em>Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria</em>, 11/2015, con particolare riguardo al c.d. patto di accoglienza, ossia all’accordo individuale di accoglienza con cui si ammette il singolo richiedente asilo al servizio pubblico di accoglienza integrata, con conseguente “presa in carico” dell’individuo</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[86]</a> Sul carattere strutturale dei flussi migratori verso il nostro Paese, cfr.: Fondazione Leone Moressa, <em>Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione</em>, Bologna, 2011, spec. 14; Caritas/Migrantes, <em>Dossier statistico immigrazione 2011. 21° rapporto</em>, Roma, 2011, spec. 250; F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, <em>L’emergenza «strutturale». Alcune riflessioni a margine degli sbarchi dei migranti provenienti dal Nord Africa</em>, in <em>http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1575&amp;l=it</em>; Gargiulo, <em>Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nel­l’Accor­do di integrazione</em>, cit., spec. 512.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[87]</a> Sia consentito rinviare ad A. Giuffrida, <em>Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità</em>, Torino, 2012, spec. 122 ss.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[88]</a> <em>Ibidem</em>, 122 s.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[89]</a> Così, Dal Canto, <em>Commento all’art. 1, comma 25</em>, cit., 165, e, a livello generale, P. Passaglia, R. Romboli, <em>La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale</em>, in M. Revenga Sanchez (a cura di), <em>Problemas constitucionales de la inmigration: una vision desde Italia y Espana</em>, Valencia, 2005, 21 ss.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[90]</a> Cfr. i rilievi critici dei senatori Casson (Atti Senato, seduta 12 novembre 2008, res. sten. n. 89), Ceccanti (seduta 18 novembre 2008, res. sten. n. 94; v. anche il res. sten. n. 299 seduta 30 giugno 2009 sulla questione di costituzionalità per violazione dell’art. 10, secondo comma, Cost.) e Maritati (seduta 30 giugno 2009, res. sten. n. 229, sulla vaghezza del concetto di “integrazione” prospettato dal Governo e sulla unilateralità dell’obbligo a carico del solo straniero) e dal deputato Sarubbi (Atti Camera, seduta 13 maggio 2009, res. sten. n. 176, sul requisito della conoscenza della lingua italiana). Secondo taluni esponenti della Lega Nord il nuovo istituto avrebbe invece consentito agli stranieri non comunitari di «dimostrare di saper convivere civilmente nel rispetto del valori sanciti dalla Costituzione, magari anche rispettando i nostri usi, costumi e tradizioni» (senatore Vallardi, in seduta 12 novembre 2008, res. sten. n. 90), sull’as­sunto che l’in­tegrazione a «casa nostra» implica il rispetto delle «nostre» leggi e l’adeguamento al «nostro modo di vivere» (senatore Bricolo, seduta 2 luglio 2009, res. sten. n. 232). Cfr. infine la nota del Servizio Studi – Osservatorio legislativo e parlamentare n. 45, datata 29 aprile 2009, che sollecita una maggiore riflessione sul­l’ampio rinvio al regolamento <em>ex </em>art. 4-<em>bis</em>, giacché di fatto demanda alla fonte secondaria l’in­tera disciplina sui criteri e modalità di sottoscrizione del­l’Accor­do.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[91]</a> Così, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 66.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[92]</a> Esprimono dure critiche di ordine costituzionale, ad esempio, i contributi, già richiamati, di Locchi, Zorzella, Gargiulo e Biondi Dal Monte-Vrenna.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[93]</a> Così, Biondi Dal Monte-Vrenna, <em>L’accordo di integrazione ovvero l’inte­gra­zione per legge</em>, cit., 262.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[94]</a> Secondo Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115, in <em>Giur. cost</em>. 2011, 2, 1581, «non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’a­zione amministrativa». Cfr. anche Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, in <em>Foro it</em>, 2004, I, 1371 ss., per la quale ogni conferimento di poteri amministrativi impone l’os­servanza del principio di legalità sostanziale, che non ammette “l’assoluta indeterminatezza” del potere <em>ex lege </em>conferito all’autorità amministrativa, e dunque una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione (in termini: Corte cost., 29 luglio 1982, n. 150, in <em>Foro it</em>., 1983, I, 603 ss.; id., 6 febbraio 2009, n. 32, ivi, 2009, I, 2005 ss.).</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[95]</a> Esemplificativamente, cfr. <em>ex multis</em>: P. Morozzo Della Rocca, <em>Il carattere funzionalmente non anagrafico delle verifiche sulle condizioni igienico-sani­ta­rie del­l’immobile</em>, in <em>Stato civile it.</em>, 2009, 754 ss.; G. Pizzo, <em>La verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni tocca ai comuni</em>, in <em>Stato civile it.</em>, 2009, 830 ss.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[96]</a> Cfr. la celebre Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, in <em>Foro it.</em>, 2001, I, 2701 ss. e la conforme Id., 15 luglio 2004, n. 222, ivi, 2004, I, 2617 ss., nonché G. Salcuni, <em>“Ondate” securitarie e “argini” garantistici: il declino della riserva di legge nelle (il)logiche scelte del pacchetto sicurezza</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2009, (6), 2671B.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[97]</a> Sul punto, Zorzella, <em>L’ac­cordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?</em>, cit., 67 s.</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[98]</a> Ancora Zorzella, <em>ult. cit.</em>, 68.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[99]</a> Ci si riferisce, in particolare, al già richiamato contributo di Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, da cui molto di attingerà nel prosieguo della trattazione, peraltro unitamente alle riflessioni espresse dall’ecclesiasti­ci­sta Cardia, in <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, cit., in <em>Laicità, diritti umani, cultura relativista</em>, e in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</em>, 11/2009.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[100]</a> Per R. Ferrara, <em>Introduzione al diritto amministrativo. </em><em>Le pubbliche Amministrazioni nell’era della globalizzazione</em>, Roma-Bari, 2002, xvi s., «un giurista che sia tale e che necessariamente continui ad esercitare il suo mestiere» non può prescindere da «altre discipline di contorno, palesemente contigue alle nostre». Tuttavia, «se questo è vero, allora il metodo degli studi sarà necessariamente sincretico, nel senso che il giurista avvertito non potrà non fare ricorso, seppure parzialmente e con la pochezza dei suoi mezzi, alle suggestioni e alle “illuminazioni” che gli provengono da altre discipline, da altre branche del sapere, senza alcuna pretesa di sconfinamento e, soprattutto, senza alcuna supponenza tuttologica». Sulla necessità di distinguere la comprensione del diritto dallo studio dei fenomeni sociali, tralasciando le riflessioni sociologiche per indirizzare l’attenzione sul solo piano del dover essere e non già anche su quello dell’essere (c.d. metodo puro degli studi giuridici), cfr. H. Kelsen, <em>Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik</em>, Wien, 1934 (trad. it. di R. Treves, <em>Lineamenti di dottrina pura del diritto</em>, Torino, 1952, 47 ss.) e, in Italia, la vecchia scuola di diritto pubblico di V.E. Orlando. Sugli eccessi del formalismo nello studio del diritto amministrativo e per una “contaminazione” del metodo giuridico con altre scienze e saperi, oltre alla dottrina in precedenza richiamata (Spasiano, Immordino-Police, Baldassarre e Civitarrese Matteucci: v. nota n. 56), cfr. altresì: S. Cassese, <em>Alla ricerca del Sacro Graal (A proposito della Rivista di diritto pubblico)</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>, 1995, (3), 789 ss.; A. Orsi Battaglini, <em>Il puro folle e il perfetto Citrullo (discorrendo con Sabino Cassese)</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, 1995, 639 ss.; A. Romano Tassone, <em>Pluralità di metodo ed unità della giurisprudenza</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1998, 651 ss.; L. Benvenuti, <em>Metodo giuridico, autorità e </em>consenso, ivi, 661 ss.; A. Romano Tassone, <em>Metodo giuridico e ricostruzione del sistema</em>, ivi, 2002, 11 ss.; A. Travi, <em>Il metodo nel diritto amministrativo e gli “altri saperi”</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, 2003, 865 ss.; G. Rossi, <em>Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti giuridici elementari</em>, ivi, 2004, 1 ss.; Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 19 ss. (e anche 37 ss.); R. Ferrara, <em>Il «metodo giuridico» negli scritti di Antonio Romano Tassone: il diritto fra regole e regolarità</em>, in <em>Dir. amm</em>., (3), 2014, 525 ss. Sempre sul “metodo” nel diritto amministrativo, ma con espresso riferimento alla figura di Romagnosi, si vedano: F. Merusi, <em>Gian Domenico Romagnosi tra diritto e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, (4), 1222 ss.; G. Rossi, <em>L’attualità di G.D. Romagnosi nell’eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. pubblico</em>, (1), 2012, 1 ss.; A. Massera, <em>Il diritto amministrativo e l’opera di Gian Domenico Romagnosi a 250 anni dalla sua nascita</em>, in <em>Riv. trim. dir pubbl.</em>, (4), 2012, 1029 ss.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[101]</a> Ci si riferisce, segnatamente, a Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[102]</a> Cfr. A. Sayab, <em>La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato</em>, Milano, 2002 (la prima edizione in lingua francese è del 1999).</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[103]</a> Così, D. Fiumicelli, <em>Spunti di riflessione in tema di cittadinanza: l’azione di integrazione degli stranieri extracomunitari tra profile comparatistici, progetti in discussion e best practices</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, (3), 2013<em>. </em>L’e­spressione «diritto ad avere diritti», risalente a H. Arendt, <em>Le origini del totalitarismo</em>, Milano, 1999, 404 (<em>The Origins of Totalitarianism</em>, Schcken Books, 1951), è stata di recente ripresa da S. Rodotà, <em>Il diritto ad avere diritti</em>, Roma-Bari, 2013.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[104]</a> Cfr. L. Manconi, V. Brinis, <em>Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati,</em> Milano, 2013.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[105]</a> L’espressione «principio di reciprocità» è qui utilizzata in senso filosofico e antropologico e richiama la c.d. <em>etica della reciprocità</em>,&nbsp;in base alla quale nei rapporti intersoggettivi deve sussistere una “giusta” complementarità sicché il diritto di ciascuno necessariamente coesiste con un dovere per l’altro. A tale etica si ispirano le c.d. “regole d’oro”, ben presenti sia nella filosofia dell’antica Grecia, sia nelle principali religioni (ebraismo, cristianesimo, buddismo, confucianesimo e islamismo) e che si esprimono in aforismi del tipo: «Fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te» e «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te» (precetto quest’ultimo meno esigente del&nbsp; primo e perciò definito anche «regola d’ar­gento»). La reciprocità, felice sintesi tra libertà e ugua­glianza, costituisce il fondamento per ogni convivenza pacifica e per l’affermazio­ne del senso di giustizia e&nbsp;dignità della persona; non a caso, su di essa affonda le proprie radici la moderna ricostruzione dogmatica dei diritti umani. Nel tentativo di impostare un corretto dialogo interreligioso – quanto mai necessario nei processi di integrazione –, s’è plasmata una sorta di «etica mondiale», consistente in un sistema di precetti, tratti dalle principali confessioni religiose, che si riconnettono ad esigenze fondamentali, come la tutela dei diritti umani, la solidarietà, la cultura della tolleranza, la realizzazione di un giusto ordine economico, la lotta alla fame nel mondo, la <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0" title="Libertà">libertà</a> dell’uomo dall’op­pres­sio­ne, la ricerca della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pace" title="Pace">pace</a> e lo sviluppo sostenibile: si veda la «Dichiarazione per un’etica mondiale» (Chicago, 28 agosto-4 settembre 1993), approvata con ampia partecipazione di delegati di svariate confessioni religiose e che costituisce il corrispettivo etico della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_dell%27uomo" title="Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo">Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo</a> del 1948. Sul tema, si veda H. Küng, <em>Religioni mondiali, pace mondiale, etica mon­diale</em>, Brescia, 2004.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[106]</a> Il tema dei costi legati alla gestione dei flussi migratori e dei processi d’in­te­gra­zione dei migranti è quantomai complesso e foriero di discussioni animate, specialmente in ordine all’effettivo carico sulla comunità accogliente. Secondo uno studio a cura di Idos e Unar, <em>Immigrazione – Dossier statistico 2013 – Dalle discriminazioni ai diritti</em>, Roma, novembre 2013, il rapporto tra la spesa pubblica di gestione dei flussi migratori e le imposte e contributi previdenziali versati dagli immigrati smentirebbe l’assunto di un’integrazione che “costa” troppo: nell’anno 2011 (quindi precedentemente alla c.d. «emergenza profughi») gli introiti dello Stato riconducibili agli immigrati corrispondevano a 13,3 miliardi di euro, mentre le uscite in loro favore sarebbero state pari a 11,9 miliardi, quindi con una differenza positiva di 1,4 miliardi. Cfr. anche T. Hatton, <em>Perché l’Europa deve cambiare politica sui rifugiati</em>, in <em>Lavoce.info</em>, 05/2016, ed <a href="http://www.lavoce.info/archives/42123/quanto-costa-accogliere-i-rifugiati/#autore">E. Di Pasquale, A. Stuppini, C. Tronchin</a>, <em>Quanto costa accogliere i rifugiati</em>, ivi, 07/2016, in cui si mette in discussione – dopo l’acutizzarsi della c.d. emer­genza profughi, originatasi nel biennio 2015-2016 da contesti di conflitto (Siria, Iraq, Libia, Nigeria e Sud Sudan) – l’attuale politica europea in materia di diritto d’asilo per orientarla verso una maggiore omogeneità tra gli ordinamenti nazionali e una più efficace gestione delle risorse, ancora gravanti in massima parte sugli Stati (come l’Italia) posti alle frontiere dell’Europa e perciò maggiormente esposti ai flussi migratori. Il problema dei costi di gestione dei flussi migratori investe a pieno titolo il tema gravoso dei c.d. «diritti finanziariamente condizionati», ossia di quei diritti la cui tutela è subordinata alla sussistenza di adeguate coperture finanziarie e dunque al rispetto della compatibilità di bilancio: per un monitoraggio della vasta giurisprudenza costituzionale, anche successiva, in argomento, cfr. M. Luciani, voce <em>Economia nel diritto costituzionale</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., vol. V, Torino, 1990, 373 ss.; C. Salazar, <em>Crisi economica e diritti fondamentali</em>, in <em>www.rivistaaic.it</em>, 4/2013 e M. Fierro, R. Nevola, D. Diaco (a cura di), <em>La tutela dei diritti e i vincoli finanziari</em>, in <em>Quad. giur. cost.</em>, (5), 2013. Sempre a proposito dei diritti sociali “costosi”, cfr. <em>ex multis</em>: A. Ruggeri, <em>Note introduttive ad uno studio sui diritti ed i doveri costituzionali degli stranieri</em>, <em>www.rivistaaic.it</em>, (2), 2011; A. Spadaro, <em>I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”</em>, ivi, (4), 2011; M. Immordino, <em>La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, (2-3), 2013, 197 ss.</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[107]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 231 s.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[108]</a> Sulla centralità dei valori etico-sociali e dei diritti della persona nella Costituzione italiana e sulla universalità dei principi di laicità e di libertà religiosa e della conseguente necessità di affermare il dialogo interreligioso nei processi di integrazione degli stranieri, si rinvia agli scritti di Cardia, sopra richiamati: Id., <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione</em>, Id., <em>Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam</em>; Id., <em>Immigrazione e multiculturalità</em>.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[109]</a> In Parlamento giacciono talune proposte di legge per l’istituzione di un albo o registro degli imam. Il parere su <em>Imam e for­mazione</em>, redatto dal Comitato per l’Islam Italiano, in <em>http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/par-comit-islam-imam.pdf</em>, dopo un’efficace descrizione del ruolo degli imam nelle comunità islamiche, mette in luce la necessità di «favorire la presenza di imam capaci sia di orientare i fedeli alla pietà spirituale sia al senso di responsabilità nei confronti della società in cui vivono, preservando la comunità da influenze fondamentaliste e garantendo al luogo di culto, centro della vita comunitaria, un carattere di massima trasparenza e dignità». Cfr., sulla medesima linea, la recente iniziativa del comune di Milano di istituire un’<em>Accademia di formazione per imam e studiosi dell’Islam</em>, sulla base di una proposta formulata da Y. Pallavicini, vicepresidente del Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) con dichiarato approccio interreligioso. Sul concetto di «ministro di culto», rientrante nel nostro bagaglio istituzionale (e culturale) e nel pregresso monismo culturale cristiano italiano, cfr. V. Tozzi, <em>Le moschee e i ministri di culto</em>, in <em>Studi in onore di P. Pellegrino</em>, a cura di V. Turchi, M.L. Tacelli, Napoli, 2010, 474, e A. Bettetini, <em>Alla ricerca del “ministro di culto”. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa</em>, in <em>Quad. di dir. e pol. eccl.</em>, 2000, (I), 260).</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[110]</a> Sul punto, cfr. F. Iacobellis, <em>La bioetica islamica, tra medioevo e modernità</em>, in C. Cardia, G. dalla Torre (a cura di), <em>Le comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche</em>, Torino, 2015, 507 ss. Sotto altro profilo, cfr. E. Rossi, <em>L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri irregolari</em>, in <em>www.forum costituzionale.it</em>, 3/2009; S. Penasa, <em>Diritto alla salute, diritto di tutti? Riflessioni a prima lettura sulle possibili innovazioni legislative in materia di accesso alle cure degli stranieri irregolari</em>, ivi, 4/2009.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[111]</a> È il caso dell’insegnante islamica che indossi il velo o il <em>burka</em> durante le lezioni o che si assenti per l’esercizio della preghiera nelle ore comandate: sul punto, cfr. S. Testa Bappenheim, <em>Accordo tra libera città anseatica di Amburgo e comunità islamiche locali. Un prototipo per la Germania, una prospettiva per altri Paesi?</em>, in <em>Le comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche</em>, cit., 533 ss.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[112]</a> Il tema assume piena rilevanza con riferimento all’esercizio della libertà religiosa e di espressione, che, con riguardo a taluni temi, le comunità islamiche tendono a comprimere, talvolta in misura notevole: si pensi alla drammatica condizione – peraltro non sufficientemente discussa, anche nei mezzi di informazione – degli apostati, ossia coloro che abiurino l’Islam &nbsp;in favore di altro credo o per professione di ateismo, ipotesi che in diversi Stati islamici costituisce fattispecie di reato, non di rado punita in misura assai grave.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[113]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 232.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[114]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[115]</a> Sull’istituzione di quest’organo cfr. il d.m. interno 10 settembre 2005 nonché <em>supra</em>, par. 4.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[116]</a> Emblematiche sono le enunciazioni della Carta sul ruolo e i diritti delle donne, sulla <em>struttura monogamica</em> del matrimonio e sulla <em>libertà matrimoniale</em> (artt. 17 e 18) nonché sulla laicità dello Stato, la libertà religiosa e il <em>dialogo interreligioso e interculturale</em> (artt. 21e 22) e sulla libertà di abbiglia­mento della persona, ritenendo inaccettabili «forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell´entrare in rapporto con gli altri» (art. 26).</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[117]</a> Afferma, ad esempio, Consorti, <em>Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale</em>, cit., 22 s.: «Nel primo intendimento la Carta dei valori abbraccia infatti temi assai vasti come “il ripudio della guerra, l’inesi­stenza della guerra santa, il rispetto della libertà di coscienza, della libertà di scegliere la religione anche da parte dei figli, l’eguaglianza di genere, la conduzione paritaria della famiglia”; alcuni elementi sono già sufficientemente trattati dall’ordinamento giuridico vigente e non dovrebbero essere oggetto di ulteriori spiegazioni, o di patti– come l’inesistenza della guerra santa, pur condivisibile in principio – sono francamente ancora opinabili. Questo atteggiamento pedagogico tradisce ancora una volta la tendenza multiculturalista, che nella specie si fa paternalista. Sembra quasi che il dialogo e l’incontro non sono solo subordinati ad un preventivo esame di maturità, perché quel giudizio teso ad accertare la sussistenza delle precondizioni per diventare cittadino e per essere considerato pienamente soggetto di diritti e di doveri, si presenta come uno sforzo di incivilimento dell’altro».</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[118]</a> L’intervento del Ministro, reso alla Camera dei deputati il giorno 11 ottobre 2006, è consultabile alla pagina <em>www.interno.it/assets/files/10/20061011175316.pdf</em>.</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[119]</a> Sulla rilevanza che la Costituzione italiana e l’ordinamento europeo riservano ai diritti fondamentali e sociali, anche nei confronti dei migranti e degli stranieri, cfr. <em>ex plurimis</em>: G. Corso, <em>I diritti sociali nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1981, 755 ss.; M. Luciani, <em>Cittadini e</em> <em>stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’e­sperienza italiana, </em>in <em>Riv. crit. dir. priv., </em>1992, (2), 203 ss.; F. Benvenuti,&nbsp;<em>Il nuovo cittadino tra libertà garantite e libertà attive</em>, Venezia, 1994; F. Cerrone, <em>Identità civica e diritti degli stranieri, </em>in <em>Pol. dir., </em>1995, (3), 441 ss.; S. Sicardi, <em>L’immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla</em><em> giurisprudenza costituzionale, </em>in <em>Giur. it. </em>1996, IV, 313 ss.; E. Grosso, <em>Straniero (</em>status <em>costituzionale dello), </em>in <em>Dig. discipl. pubbl., </em>XV, Torino, 2000, 162 ss.; M. Luciani, <em>Diritti sociali e integrazione europea</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 2000, 367 ss.; C. Corsi, <em>Lo Stato e lo straniero, </em>Padova, 2001, 72 ss.; A. Police,&nbsp;<em>Federalismo “asimmetrico” e dequotazione dell’eguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza amministrativa</em>, in&nbsp;<em>Dir. economia</em>, 2002, 489 ss.; C.E. Gallo, <em>La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in&nbsp;<em>Dir. amm.</em>, 2002, 481 ss.; F. Manganaro, <em>Vecchi problemi e nuove prospettive della cittadinanza</em>, in F. Manganaro, A. Romano Tassone (a cura di), <em>Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni</em>, Torino, 2005, 222 ss.; Id.,&nbsp;<em>Il concetto di cittadinanza alla luce dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in&nbsp;F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di),&nbsp;<em>Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello</em>, Torino,&nbsp;2006; G. Sivestri, <em>Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona</em>, in <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>,14 marzo 2008; A. Patroni Griffi, <em>La cittadinanza sociale e il diritto alla salute degli stranieri: alcune considerazioni</em>, in <em>www.filodiritto.it</em>, 2010; G. Azzariti, <em>La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2011, 425 ss.; G. Corso, <em>Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2012, 377 ss.; Immordino, <em>La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, cit., spec. 202 ss.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[120]</a> Per un introduzione sul ruolo delle amministrazioni pubbliche nella tutela dei diritti sociali di tutti (cittadini e non), cfr. A. Zito, <em>Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni</em>, in Atti del convegno internazionale «Diritti dell’immigrazione e diritti dei migranti» (Agrigento, 22-23 maggio 2013), a cura di M. Immordino e C. Celone, in <em>Nuove Autonomie</em>, Anno XXII, (2-3), 2013, 223 ss. Per una disamina generale del tema, cfr. F. Manganaro,&nbsp;<em>Combattere povertà ed esclusione: ruolo e responsabilità delle amministrazioni e delle comunità locali e subnazionali</em>,&nbsp;in <em>Il diritto dell’economia</em>,&nbsp;2003, 273 ss.; A. Massera, <em>Uguaglianza e giustizia nel Welfare State</em>, in <em>Dir. amm.</em>, (1), 2009, 1 ss.; B.G. Mattarella, <em>Il problema della povertà nel diritto amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, (2), 2012, 359 ss.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[121]</a> Il profilo testé accennato s’intreccia con il tema della «cittadinanza amministrativa», su cui cfr. Gallo, <em>ult. cit</em>., e Police, <em>ult. cit.</em></div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[122]</a> Così, Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[123]</a> Così, E. D’Orazio, <em>Una introduzione all’analisi e alla giustificazione dei diritti nella prospettiva del­l’etica pubblica</em>, in <em>Immigrazione e diritti di cittadinanza</em>, Conferenza nazionale dell’immigrazione – Università Bocconi Milano-Cnel, 1991, 15 ss.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[124]</a> Oltre alla dottrina richiamata, cfr., con riferimento alla condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, D. Consoli, G. Schiavone, <em>Verso una migliore tutela dello straniero che chiede asilo? Analisi delle principali novità in materia d’asilo introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2005/85/CE con il d.lgs. 25/2008 e il d.lgs. 159/2008</em>, in <em>Dir., immigrazione e cittadinanza</em>, (3-4), 2008, 203 ss., ed E. Benedetti, <em>Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordi­na­mento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona</em>, Padova, 2010. Per una ricostruzione storica, cfr. C. Hein (a cura di), <em>Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia</em>, Roma, 2010, 33 ss.</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[125]</a> Sull’obbligo di non respingimento e di accoglienza dei richiedenti asilo, cfr. <em>ex multis</em>: F. Salerno, <em>L’obbligo internazionale di </em>non refoulement<em> dei richiedenti asilo</em>, in <em>Diritti umani e diritto internazionale</em>, 2010, 287 ss.; A. Gianelli, <em>Il carattere assoluto dell’obbligo di non </em>refoulement<em>; la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti umani</em>, in <em>Riv. di diritto internazionale</em>, 2008, 449 ss. M. Pacini<em>, Diritti umani e amministrazioni pubbliche</em>, Milano, 2012, 45 ss.; V. Merengoni, <em>Il permesso di soggiorno per motivi umanitari</em>, in <em>Diritto, immigrazione, cittadinanza</em>, 4/2012; A. Spagnolo, <em>La tutela dei diritti umani nell’ambito dell’attività Frontex</em>, ivi, (3-4), 2014, 36 ss.; A. Scognamiglio, <em>Diritto di asilo, competenza dell’Unione, responsabilità degli Stati membri: i fallimenti del c.d. sistema “Dublino”</em>, in <em>Apertacontrada</em>, 10 luglio 2015; M. Consito, <em>La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi</em>, Napoli, 2016 (spec. 127 ss.).</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[126]</a> M. Corradi, <em>Chi non vuole vedere e chi muore</em>, in <em>Avvenire</em>, 21 agosto 2009. Sul tema, cfr., <em>ex multis</em>: G. Di Benedetto, <em>Il naufragio e la notte. La questione migrante tra accoglienza, indifferenza ed ostilità</em>, Milano, 2007; P. Bonetti, <em>Respinti e indifesi? La prima pronuncia della Corte Europea dei diritti sugli sbarchi a Lampedusa</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2010, 426 ss.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[127]</a> Cfr. <em>supra</em>, nt. 85. Sulla pluralità di regimi giuridici ascrivibili agli stranieri a seconda del proprio <em>status</em>, si rinvia altresì alle osservazioni critiche di D. Strazzari, <em>Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi d’azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte</em>, in <em>Forum quaderni costituzionali</em>, 2010.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[128]</a> Fracchia, <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., 239.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccordo-di-integrazione-ricostruzione-dogmatica-dellistituto-e-profili-di-dubbia-costituzionalita/">L&#8217;accordo di integrazione: ricostruzione dogmatica dell&#8217;istituto e profili di (dubbia) costituzionalità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/">L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali</a></p>
<p>Sommario*: 1. L&#8217;art. 4 della “legge Madia”, la delegificazione ed i dubbi di legittimità costituzionale. &#8211; 2. Il regolamento attuativo ed il suo ambito di applicazione. Interventi o opere di interesse generale? &#8211; 3. La velocizzazione delle procedure tra collaborazione multilivello ed accentramento al vertice. &#8211; 4. Il potere sostitutivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/">L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/">L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali</a></p>
<p>Sommario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">*</a>: 1. L&#8217;art. 4 della “legge Madia”, la delegificazione ed i dubbi di legittimità costituzionale. &#8211; 2. Il regolamento attuativo ed il suo ambito di applicazione. Interventi o opere di interesse generale? &#8211; 3. La velocizzazione delle procedure tra collaborazione multilivello ed accentramento al vertice. &#8211; 4. Il potere sostitutivo nel regolamento, tra principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione e derive centralistiche. &#8211; 5. Avvalimento del personale e principi costituzionali a tutela del lavoro.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1. <em>L&#8217;art. 4 della “legge Madia”, la delegificazione ed i dubbi di legittimità costituzionale. </em><br />
&nbsp;<span style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. &#8220;Madia&#8221;) é l&#8217;unica norma che non reca una delega legislativa ma prevede l&#8217;adozione di un regolamento di delegificazione, adottato dal Consiglio dei Ministri oltre un anno dopo (il 12 settembre 2016), ben oltre il termine previsto in 180 giorni dalla entrata in vigore della legge</span><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="">[1]</a><span style="text-align: justify;">.</span><br />
<span style="text-align: justify;">La tardiva adozione del regolamento non costituisce un problema: secondo la giurisprudenza, a differenza di quanto prescritto </span><a style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">dall&#8217;art. 76 Cost.</span></a><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);">, </span><span style="text-align: justify;">per i regolamenti di esecuzione (ma il discorso è lo stesso per quelli di delegificazione) il termine fissato dalla legge non ha carattere perentorio né implica, nel caso in cui non venga rispettato, la consumazione del potere conferito all&#8217;amministrazione</span><a href="#_ftn3" name="_ftnref3" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="">[2]</a><span style="text-align: justify;">. Questo curioso orientamento si fonda giustappunto sulla natura del regolamento di esecuzione che, per la sua funzione di normativa che pone in essere le condizioni e gli adempimenti necessari alla concreta attuazione del dettato normativo primario, assolve alla funzione di completamento ed interpretazione dei principi contenuti nella legge, ed il momento della sua emanazione deve intendersi rimesso alla discrezionalità dell&#8217;amministrazione, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.</span><br />
L&#8217;esperienza pregressa, maturata (anche) nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione della l. n. 241 del 1990, mostra, si accennava, che questi argomenti si estendono anche ai regolamenti di delegificazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[3]</a>.</p>
<div style="text-align: justify;">Orbene, l&#8217;art. 4 della l. 124/2015 demanda appunto ad un regolamento delegato l&#8217;adozione di norme di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi; non di tutti, ma di quelli genericamente indicati alla lett. a), ossia rappresentativi di un importante volano per la ripresa economica in quanto relativi a rilevanti insediamenti produttivi, ad opere di interesse generale o all&#8217;avvio di attività imprenditoriali.</div>
<p><span style="text-align: justify;">Non é inutile rammentare che i regolamenti di delegificazione soggiacciono a regole precise. Innanzitutto, il conferimento espresso di potestà regolamentare e la contestuale indicazione di </span><em style="text-align: justify;">criteri e principi</em><span style="text-align: justify;"> per il suo esercizio devono essere ritenuti obbligatori e come tal fondanti un presupposto di legittimità della stessa adozione dell&#8217;atto.</span><br />
<span style="text-align: justify;">Ciò si spiega perché, di regola, come afferma la Corte costituzionale</span><a href="#_ftn5" name="_ftnref5" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="">[4]</a><span style="text-align: justify;">, il regolamento del Governo attua “la sostituzione di una disciplina di livello regolamentare ad una preesistente di livello legislativo”: un effetto tipico del regolamento di delegificazione è quello abrogativo, che i costituzionalisti qualificano come proprio o improprio, e comunque differito, a seconda del contenuto della legge ordinaria delegante</span><a href="#_ftn6" name="_ftnref6" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="">[5]</a><span style="text-align: justify;">; in ogni caso, si assiste alla sottrazione di una materia alla preesistente disciplina della fonte primaria, con contestuale abrogazione delle norme di legge previgenti, il che implica che la legge delegante non può essere priva di indicazioni (oggetto/materia, criteri e principi direttivi, limiti) volte a costituire un parametro, pur ampio e generico, anche in vista dell&#8217;eventuale e successivo sindacato giurisdizionale di legittimità dell&#8217;atto da parte del giudice amministrativo, pena la violazione degli </span><a style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">artt. 24 e 113 Cost.</span></a></p>
<div style="text-align: justify;">Questa circostanza si presenta, come vedremo, nel perimetro applicativo dell&#8217;art. 4 poiché, oltre a prevedersi espressamente una deroga, per via regolamentare, alla disciplina sui termini del procedimento, il regolamento n. 194 del 2016, sul quale è stata sancita l&#8217;intesa in sede di Conferenza unificata ed è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, introduce significative novità nelle procedure di localizzazione ed esecuzione di opere di rilevante interesse nazionale, addirittura strategica, ma anche di interesse regionale e locale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[6]</a>.<br />
Ora, l&#8217;art. 17, co. 2, l. n. 400 del 1988 prevede che il legislatore, nel conferire al Governo la potestà regolamentare di delegificazione, deve indicare &#8220;le norme generali regolatrici della materia&#8221;, con ciò escludendo, in via espressa, che la delegificazione comporti un affidamento &#8220;integrale&#8221; di una materia alla fonte secondaria, e persistendo l&#8217;esigenza di sia pur minimi e generali riferimenti di rango primario.<br />
Si è accennato alla circostanza che al regolamento di delegificazione è demandato di disciplinare anche materie di competenza legislativa concorrente come emerge dalla lett. e) dell&#8217;art. 4 là dove menziona procedimenti in cui sono coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, ancorché al solo fine di prevedere &#8220;forme di raccordo per la previsione di poteri sostitutivi&#8221;.<br />
Il problema è di ormai risalente posizione, sia in teoria generale che con riguardo alla l. n. 241 del 1990. La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[7]</a>, entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[8]</a>.<br />
In passato la Corte ha chiarito che ai regolamenti governativi di delegificazione fosse inibito disciplinare materie di competenza regionale, con riguardo al quadro costituzionale anteriore all&#8217;entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione: l&#8217;argomento su cui è incentrata la <em>ratio decidendi</em> è che lo strumento della delegificazione non può operare in presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze. Solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con sopravvenuti principî o norme fondamentali della legge statale può infatti determinare l&#8217;abrogazione delle prime<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[9]</a>.<br />
La ragione giustificativa di tale orientamento si è rafforzata con la nuova formulazione <a><span style="color:#000000;">dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost.</span></a>, secondo il quale la potestà regolamentare è dello Stato, salva la delega alle Regioni, nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia è delle Regioni<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[10]</a>. In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale, afferma la Corte, è inibita in radice la possibilità di vincolare l&#8217;esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[11]</a>; e neppure i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario.<br />
Insomma i principî di sussidiarietà ed adeguatezza, lo si è già rilevato, non privano di contenuto precettivo <a><span style="color:#000000;">l&#8217;art. 117 Cost.</span></a>, pur se, alle condizioni e nei casi sopra evidenziati, introducono in esso elementi di dinamicità intesi ad attenuare la rigidità nel riparto di funzioni legislative ivi delineato. Non può quindi essere loro riconosciuta l&#8217;attitudine a vanificare la collocazione sistematica delle fonti conferendo primarietà ad atti che possiedono lo statuto giuridico di fonti secondarie e a degradare le fonti regionali a fonti subordinate ai regolamenti statali o comunque a questi condizionate. Se quindi, come già chiarito, alla legge statale è consentita l&#8217;organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va precisato che <em>la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate</em>, neppure predeterminando i principî che orientino l&#8217;esercizio della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[12]</a>.<br />
Con questa premessa non s&#8217;intende dire che l&#8217;art. 4 della l. n. 124 del 2015 possa essere sospettato di illegittimità costituzionale per avere previsto un regolamento di delegificazione in materie cc.dd. trasversali, almeno in astratto.<br />
Si deve infatti rammentare che, per la Corte, le norme della l. 241 definiscono livelli essenziali delle prestazioni. Sul punto, è stata condivisa la pur non vincolante autodefinizione del legislatore del 2009 (l. n. 69)&nbsp; che, al comma 2-<em>bis</em>, ha previsto che afferiscano ai livelli essenziali delle prestazioni le norme di legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di assicurare la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, sia quelle tese all&#8217;individuazione di un responsabile ed alla conclusione del procedimento stesso entro il termine prefissato, sia quelle relative alla durata massima dei procedimenti: disciplina, quest&#8217;ultima, qui rilevante.<br />
Fin dalla sentenza n. 282 del 2002 la Corte ha sottolineato che alla base dei livelli essenziali vi è l&#8217;esigenza, che giustifica la competenza esclusiva statale, di «porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[13]</a>.<br />
Or non è agevole dire se tutta la disciplina demandata al regolamento dall&#8217;art. 4 della legge n. 124 del 2015 appartiene ai cc.dd. LEP; a tutta prima si direbbe di no perché, se ciò è vero per la parte relativa ai termini del procedimento, diversa è la questione sui poteri sostitutivi e sul trattamento dello <em>status</em> giuridico ed economico del personale di cui i titolari dei poteri sostitutivi possono avvalersi. Di questo tratteremo più avanti.<br />
Ma ad escludere ogni dubbio di costituzionalità sta a mio avviso la previsione secondo cui il regolamento è stato emanato sulla base di un&#8217;intesa con la Conferenza unificata, e non previa acquisizione di un semplice parere di essa; questo è estremamente rilevante poiché dalla giurisprudenza della Corte emerge che il parere della Conferenza è sufficiente allorché la disciplina secondaria è emanata in materia di competenza esclusiva dello Stato, traendosene <em>ab implicito </em>che, per le materie devolute alla competenza concorrente, lo strumento dell&#8217;intesa &#8211; richiamata anche nel preambolo della bozza di regolamento &#8211; costituisce adeguata garanzia del rispetto delle competenze anche nell&#8217;esercizio di produzione di una fonte regolamentare di delegificazione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[14]</a>.<br />
Sempre secondo il ricordato indirizzo della Corte, se è vero che il sesto comma dell&#8217;art. 117, da un lato, autorizza il legislatore statale ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato e dall&#8217;altro non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile, risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza di un ambito materiale ove si intrecciano funzioni e competenze a condizione, sempre, che in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze.<br />
Se tali principi siano stati nella specie rispettati è indagine di non poco conto; occorre cioè verificare se, fermo quanto detto in tema di competenze stabilite a livello costituzionale, il legislatore statale abbia posto una disciplina in linea con il modello di delegificazione prefigurato dall&#8217;art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.<br />
La normativa in esame ha indubbiamente autorizzato l&#8217;emanazione di un atto normativo secondario delegato in una materia che non è coperta da riserva assoluta di legge.<br />
In secondo luogo, l&#8217;art. 4 contiene «norme generali regolatrici della materia», in verità assai scarne, e vedremo poi come attuate dal d.P.R. n. 194/2016. Possiamo anticipare che questa operazione presuppone una predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri» cui deve rigorosamente attenersi il Governo nell&#8217;esercizio della potestà regolamentare delegata. Solo la chiara delimitazione dei settori di materia, dei presupposti e delle condizioni cui é strettamente vincolato ad attenersi il regolamento in questione consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel loro combinato disposto, possano essere ascritte alla categoria delle norme generali.<br />
In linea con quanto prescritto dall&#8217;art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988, occorrerebbe che con il regolamento si produca un effetto modificativo delle «disposizioni vigenti» in materia, a tutta prima ravvisabile sia nella riduzione dei termini, sino alla metà, previsti dall&#8217;art. 2 della l. 241/90, sia nella introduzione a regime di poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio o suo delegato, sia infine nella rideterminazione dello <em>status </em>giuridico-economico dei dipendenti di cui i sostituti sono legittimati ad avvalersi.<br />
Rimane comunque fermo il controllo di legittimità dell&#8217;esercizio del potere regolamentare innanzi alle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi alla Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzione<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[15]</a>.<br />
&nbsp;<br />
2. <em>Il regolamento attuativo ed il suo ambito di applicazione. Interventi o opere di interesse generale?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><br />
L&#8217;impianto del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 si attaglia a quelli che la recente dottrina ha individuato come i tratti essenziali della riforma del 2015: 1) la unitarietà del sistema amministrativo cui si accompagna la flessibilità nell&#8217;organizzazione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[16]</a>, d&#8217;indubbia evidenza, sino al punto, forse, da apparire talora come tensione alla riconduzione ai vertici dei vari livelli di governo delle decisioni di maggior rilievo &#8211; ed è il caso che stiamo trattando -, e 2) quella che è stata indicata come &#8220;ridotta specialità degli interessi sensibili&#8221;, visti come un &#8220;problema&#8221; di antica data, foriero addirittura di dubbi di legittimità costituzionale per il trattamento di favore riservato a questi interessi<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[17]</a>.<br />
La bozza di regolamento si apre con il riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 4, il che appare problematico sotto due profili. Il primo è che, come detto, per i regolamenti di delegificazione la legge deve individuare le &#8220;norme generali regolatrici della materia&#8221; che (data anche l&#8217;evidente differenza semantica tra i termini &#8220;norma&#8221; e &#8220;principio&#8221;) hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 76; ed infatti l&#8217;art. 4 fa riferimento alle norme generali regolatrici della materia, la cui funzione delimitativa, tuttavia, é nella specie a dir poco rarefatta, come avremo modo di vedere. Il secondo problema &nbsp;è testuale: l&#8217;art. 4 della legge n. 124 del 2015, di criterio e/o principio direttivo, non ne enuncia alcuno, come emerge dalle indicazioni della disposizione, secondo cui il regolamento deve:<br />
a) individuare i tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all&#8217;avvio di attività imprenditoriali, ai quali possa applicarsi, per ciascun procedimento, la riduzione dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. 241;<br />
b)&nbsp; prevedere che il Presidente del Consiglio individui, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito dei tipi di procedimento predetti, &#8220;i singoli interventi con positivi effetti sull&#8217;economia o sull&#8217;occupazione&#8221; per i quali adottare le misure di velocizzazione di cui si è detto;<br />
c)&nbsp; prevedere la riduzione dei tempi;<br />
d)&nbsp; prevedere la attribuzione, per i procedimenti individuati <em>singulatim</em> dal Presidente del Consiglio che possano avere un positivo effetto sull&#8217;economia o sull&#8217;occupazione, di poteri sostitutivi allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;<br />
e)&nbsp; prevedere, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, <em>idonee forme di raccordo</em> per la definizione dei poteri sostitutivi;<br />
f)&nbsp; definire i criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento.<br />
L&#8217;art. 1, co. 1 del regolamento parla di &#8220;opere di rilevante impatto sul territorio&#8221; mentre la lett. a) dell&#8217;art. 4 parla di &#8220;opere di interesse generale&#8221;; la prima bozza del regolamento riproduceva la dizione legislativa e probabilmente non a caso, poiché della nozione di opera di interesse generale si ha un consistente armamentario teorico, ermeneutico ed empirico; di opera di rilevante impatto sul territorio si può avere un&#8217;idea; ma è impossibile liberarsi dal pensiero che si tratti di grandi opere pubbliche, e quindi di realizzazione di nuove opere.<br />
Un primo problema allora si pone proprio nella diversità della aggettivazione della c.d. legge Madia: ad essere &#8220;rilevanti&#8221;, per la l. 124, sono gli insediamenti produttivi, dei cui procedimenti la norma si occupa, e non le diverse opere di interesse generale, essendo del tutto razionale che un&#8217;opera di interesse generale &#8211; che può consistere anche nella riasfaltatura, eseguita secondo le regole dell&#8217;arte, di una strada pubblica disseminata di buche &#8211; non debba necessariamente esibire un impatto fisico di particolare rilievo sul territorio.<br />
La nozione di opere di rilevante impatto sul territorio è viceversa spuria e probabilmente &nbsp;in contrasto con la <em>ratio</em> dell&#8217;art. 4; nell&#8217;esempio fatto, la riasfaltatura di una strada pubblica non può seriamente dirsi d&#8217;impatto rilevante sul territorio, costituendo nondimeno il risultato di un&#8217;opera che soddisfa in modo assai rilevante l&#8217;interesse generale: preservando da incidenti, talora anche esiziali, e favorendo i traffici ed i trasporti.<br />
Un&#8217;opera di impatto rilevante sul territorio può assumere una morfologia assai varia. Pensiamo ad esempio ai termovalorizzatori: il pensiero corre al decreto legge c.d. &#8220;sblocca Italia&#8221;, n. 133 del 2014 ed al suo art. 35, il cui contenuto, in qualche modo, sembra costituire un&#8217;esemplificazione plastica della norma generale di cui ci stiamo occupando. Questa norma merita attenzione poiché è stata al centro di un intenso dibattito politico tra regioni e Governo e perché ha già ricevuto attenzione da parte della giurisprudenza.<br />
Con l&#8217;art. 35 il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio e soprattutto quelli da realizzare. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell&#8217;autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica&#8221;.<br />
Si converrà che si tratta di impianti di rilevante impatto sul territorio, per dirla con l&#8217;art. 1 del regolamento.<br />
Letta così la norma sembrerebbe estremamente <em>àgreable</em>, se non fosse che il comma 6° &#8211; che ha scatenato il contenzioso cui si faceva riferimento &#8211; ha previsto che, &#8220;non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni&#8221;.<br />
La società <em>in house </em>di Roma Capitale che si occupa dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti ha quindi bandito una procedura di gara per trasportare fuori regione svariate tonnellate di rifiuti; il gestore di un impianto di compostaggio ha impugnato il bando di gara dolendosi della violazione dei noti principi del diritto europeo di autosufficienza e prossimità nella gerarchia del trattamento dei rifiuti; il Tar centrale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[18]</a> ha dato ragione all&#8217;Azienda capitolina sul presupposto che l&#8217;art. 35 del c.d. &#8220;sblocca-Italia&#8221; ha introdotto un principio nuovo nel diritto dell&#8217;ambiente, ossia quello della rete nazionale, che si affiancherebbe a quelli di autosufficienza e prossimità, trascurando di considerare che l&#8217;unico partecipante alla gara aveva proposto di veicolare i rifiuti neppure in altri ancora inesistenti impianti di altre regioni (che nel frattempo hanno dichiarato di opporsi alla realizzazione di qualunque nuovo impianto), ma addirittura oltre confine, in Austria; lì dove, verrebbe amaramente da dire, non arrivano più neppure i rifugiati politici<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[19]</a>.<br />
Si perdonerà questa digressione, utile per mostrare quanta importanza assuma, ai fini del concreto esplicarsi del regolamento di delegificazione, il sintagma &#8220;opere di rilevante impatto sul territorio&#8221; in luogo di quello, indicato dall&#8217;art. 4, di &#8220;opere di interesse generale&#8221;.<br />
È vero, si obietterà, che il più comprende il meno, e che quindi le opere di interesse generale possono comprendere in sé quelle di rilevante impatto territoriale, anche se la lettera del regolamento parla solo del &#8220;meno&#8221;, restringendo incomprensibilmente il campo di applicazione della norma delegante;<br />
ma è anche vero che la sostituzione verbale induce a ritenere che l&#8217;obiettivo del Governo sia quello di assicurare un armamentario normativo di estrema velocizzazione per grandi opere che non è detto neppure siano di interesse generale: per restare nell&#8217;esempio fatto, i termovalorizzatori sono indicati dalla pressoché unanime letteratura scientifica come alcune delle principali cause del <em>global warning</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[20]</a>, oltre che come pericoloso viatico di inquinamento dell&#8217;aria a causa della dispersione delle polveri residue.<br />
Ora, che questa lettura &#8211; cioè che il Governo legga l&#8217;art. 4 della legge Madia come presupposto per disciplinare con regolamento la localizzazione e la realizzazione di grandi opere &#8211; sia attendibile lo testimonia il 3° comma dell&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 194/2016 che autoreferenzialmente &#8211; e probabilmente in difetto di un adeguato criterio legittimante &#8211; si autoapplica ai procedimenti relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi &#8220;prioritari per lo sviluppo del Paese&#8221; (il testo originario, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[21]</a> e sul quale è stata conclusa l&#8217;intesa parlava in verità di insediamenti &#8220;di preminente interesse nazionale&#8221;): il che significa, come si vedrà a breve, possibilità di esercitare per via ordinaria il potere sostitutivo nei confronti di una serie indefinita di amministrazioni e di gestori di servizi pubblici coinvolti in tali complesse procedure ove questi non rispettino i termini dimezzati che è scopo della disciplina di semplificazione consentire di fissare.<br />
Meno problematica è la indicazione che le attività imprenditoriali (la terza categoria) debbano &#8220;avere&#8221; &#8211; meglio sarebbe stato dire &#8220;produrre&#8221; &#8211; &#8220;effetti positivi sull&#8217;economia o sull&#8217;occupazione&#8221;, locuzione rintracciabile alla lett. b) dell&#8217;art. 4. La norma, tuttavia, è completamente in bianco sì da non lasciare neppure immaginare quali siano queste attività che, come vedremo, sono affidate all&#8217;iniziativa degli &#8220;enti territoriali&#8221; di cui si parla all&#8217;art. 2.<br />
La risposta non è al comma 2° dell&#8217;art. 1, ove non vi è una elencazione di procedimenti, ma di provvedimenti: tutti quelli ampliativi di <em>status</em>, secondo la nota formula degli atti di assenso comunque denominati, riproduttiva del primo alinea dell&#8217;art. 19 in materia di s.c.i.a.<br />
Un aspetto curioso di questo comma riguarda il fatto che esso identifica i procedimenti attraverso la generica elencazione di tipi di provvedimento che dovrebbero definire procedure avviate su istanza di parte, così escludendo dalla semplificazione i procedimenti officiosi (l&#8217;art. 4 della legge 124 non distingue in merito), tra i quali figurano quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla cura degli interessi cc.dd. sensibili (ambiente, paesaggio e territorio, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e della pubblica incolumità) coinvolti nelle procedure relative a &#8220;localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l&#8217;avvio delle attività&#8221; di non meglio definite attività: una formula che appare incompleta e generica in relazione alla funzione di garanzia cui dovrebbe presiedere.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. <em>La velocizzazione delle procedure tra collaborazione multilivello ed accentramento al vertice.</em><br />
Problemi piuttosto seri di legittimità, a mio avviso, emergono dall&#8217;art. 2 del regolamento del 2016.<br />
La norma dovrebbe attuare la lett. b) dell&#8217;art. 4, ossia individuare gli interventi cui applicare le misure di velocizzazione e sostituzione forzosa in caso di inerzia.<br />
La sequenza è la seguente: entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun &#8220;ente territoriale&#8221; <em>può</em> individuare un elenco di progetti, corredato da <em>analisi di impatto economico e sociale</em>, di rilevanti insediamenti produttivi o di opere di rilevante impatto per il territorio o l&#8217;avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull&#8217;occupazione e sull&#8217;economia (meglio la congiunzione che la disgiunzione, com&#8217;è nel testo: se si favorisce l&#8217;occupazione probabilmente si fa del bene anche all&#8217;economia). Entro il 31 marzo (co. 4) il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, individua non i procedimenti mai i singoli progetti cui si applicano le norme semplificanti, sulla base di criteri selettivi da stabilirsi in Conferenza unificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento (e quindi entro il 27 dicembre 2016)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[22]</a>.<br />
Orbene, dal generale si passa chiaramente al particolare: nel senso che il regolamento non individua categorie di opere, ma costituisce lo strumento per invitare gli enti territoriali (anche lo Stato, vien da chiedersi? Diremmo di no, visto che l&#8217;espressione evoca altre categorie di amministrazioni) ad elencare le grandi opere di cui intendono farsi promotrici; tanto è vero ciò che il comma 1 dice che si deve trattare di opere inserite nella programmazione triennale di cui all&#8217;art. 21, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in luogo dell&#8217;abrogato art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006) o &#8220;in altri atti di programmazione previsti dalla legge&#8221;.<br />
Ciò significa che i provvedimenti attuativi del Presidente del Consiglio, previsti al comma 4, non hanno carattere di generalità ed astrattezza, ma si pongono quali vere e proprie &#8220;corsie preferenziali&#8221; in vista dell&#8217;applicazione di un regime accelerato e soggetto alla spada di Damocle della sostituzione coatta.<br />
Il 2° comma dell&#8217;art. 2 prevede poi che entro il successivo 28 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio, <em>anche</em> su segnalazione del soggetto proponente &#8211; e quindi <em>anche d&#8217;ufficio</em>, ed è questo il vero problema &#8211; può individuare altri progetti non inseriti nell&#8217;elenco di cui sopra. In base a quali informazioni la Presidenza del Consiglio possa addivenire a codesta individuazione non è agevole immaginare; infine, i singoli decreti di individuazione dei progetti possono (ai sensi dei successivi artt. 3 e 4) dimezzare i termini delle procedure per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell&#8217;opera: incidendo direttamente, quindi, sui termini stabiliti da leggi regionali e regolamenti comunali e, forse &#8211; visto che si parla di realizzazione &#8211; anche su singoli provvedimenti (determinazioni a contrarre, bandi, disciplinari, capitolati; sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza della norma sul punto).<br />
Ora, ad avviso di chi scrive il vero problema sta proprio in ciò, che l&#8217;individuazione dei progetti &#8211; non dei procedimenti, si badi &#8211; può essere officiosa, e quindi senza intesa alcuna con l&#8217;ente territoriale.<br />
Il testo sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole non contemplava l&#8217;attuale comma 3°, che fissa il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri per la selezione dei progetti, &#8220;in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata&#8221;. Il <em>deficit</em> di consultazione ed accordo con gli enti territoriali era così palese da aver indotto il Governo alla correzione che leggiamo al 3° comma; che potrebbe tuttavia non essere ancora soddisfacente.<br />
Che non ci si muovesse in un ambito caratterizzato dai cc.dd. LEP è fatto di cui s&#8217;è avveduto lo stesso Governo, probabilmente rammentando che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non è neppure essa una «materia» in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e &#8220;trasversale&#8221;, idonea a investire una pluralità di materie<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[23]</a>.<br />
Detta peculiare competenza comporta «una forte incidenza sull&#8217;esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[24]</a>, oltre che degli enti locali, tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso moduli di leale collaborazione<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[25]</a>.<br />
Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni, ha spesso doverosamente predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell&#8217;«intesa») a salvaguardia delle competenze di queste. È, dunque, evidente che il provvedimento del Presidente del Consiglio che, su delibera del Governo, procede alla ricognizione delle situazioni locali e addirittura ad una valutazione di sostenibilità finanziaria (il comma 3 parla di esame dei progetti anche con riguardo alla &#8220;loro rilevanza economica o occupazionale&#8221;), impone, a nostro avviso, la leale collaborazione e la c.d. chiamata in sussidiarietà degli enti territoriali coinvolti; ma non solo per la fissazione dei criteri generali, sibbene su ciascun singolo progetto, per una ragione di buon senso, anche e prim&#8217;ancora che giuridica.<br />
La ragione di buon senso è che ogni progetto presenta una propria individualità, una propria contestualizzazione territoriale e, quindi, la previsione di criteri astratti presi <em>ex ante </em>anche d&#8217;intesa non può ragionevolmente sostituire forme di concertazione che vanno adottate necessariamente volta per volta, sempre che s&#8217;intendano salvaguardare effettivamente le sfere di competenza amministrative degli enti territoriali coinvolti.<br />
La ragione giuridica risiede, ancora una volta, nella giurisprudenza costituzionale, che proprio in materia di infrastrutture strategiche ha affermato la necessità che l&#8217;intervento in sussidiarietà passi attraverso un&#8217;intesa conclusa sul singolo progetto<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[26]</a>.<br />
La previsione di un&#8217;intesa su criteri necessariamente astratti dalle peculiarità dei singoli progetti che potrebbero essere anche officiosamente resi oggetto delle procedure accelerate implica una sostanziale sottrazione di una seria ed effettiva forma di leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali in sede di adozione dei d.P.C.M. attuativi del regolamento; in ragione della natura residuale della competenza regionale su cui incide la disposizione delegificativa, l&#8217;intesa ex art. 8, d.lgs. n. 281 del 1997 dovrebbe essere presa in questa sede, ossia in sede di scelta di ciascun singolo progetto, oltre che, doverosamente, all&#8217;atto della adozione del regolamento, non potendo l&#8217;intesa su criteri generali ed astratti manifestare una sorta di ultrattività nei confronti dei singoli decreti di cui, al momento di emanare il regolamento stesso, sono del tutto sconosciute identità e caratteristiche.<br />
A questo <em>deficit</em> a nostro avviso non supplisce l&#8217;art. 5.<br />
I primi due commi distinguono a seconda che &#8220;l&#8217;intervento&#8221; &#8211; si noti che non si parla di procedimento &#8211; coinvolga il territorio di una regione o di un ente locale in misura esclusiva o prevalente ovvero che coinvolga le competenze di tali enti; se, in entrambi i casi, non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell&#8217;opera, nella prima ipotesi &#8211; di coinvolgimento del territorio &#8211; il regolamento si limita a prevedere che i poteri sostitutivi, ove da attivarsi ovviamente, appartengono rispettivamente al presidente della regione o al sindaco; o meglio: che &#8220;<em>di regola</em>&#8221; (<em>quid iuris</em>?) il Presidente del Consiglio glie li deleghi, il che non significa che si tratti di un atto dovuto o vincolato, e che alla regola potrebbero fare eccezione istanze di natura politica se non metagiuridiche.<br />
Nel secondo caso, quando cioè sono coinvolte <em>competenze</em> dei livelli di governo inferiori, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata.<br />
Anche questa disposizione desta però qualche perplessità.<br />
In primo luogo vi si parla solo di opere o interventi, a conferma del fatto che il regolamento è in realtà un provvedimento di rilancio per la realizzazione delle opere pubbliche con forte tensione all&#8217;accentramento verticistico accompagnato dal rischio di una sostituzione organica a regime, sì da rispondere all&#8217;esigenza di ridurre al minimo lungaggini dovute a dibattiti consiliari e di governo locale, non di semplificare ed accelerare le procedure.<br />
In secondo luogo, il problema della sovrapposizione di competenze coinvolge non le modalità di attuazione del potere sostitutivo, ma la sua fonte: nel senso, anzidetto, che l&#8217;intesa in conferenza unificata, e quindi la chiamata in sussidiarietà, deve realizzarsi nel momento in cui il Presidente del Consiglio non ha ancora deciso a quali opere dimezzare i tempi delle procedure ed eventualmente quali organi sostituire; discutere in Conferenza unificata delle &#8220;<em>modalità</em>&#8221; della sostituzione equivale solo a spostare l&#8217;analisi sull&#8217;accordo intorno ad un nome, senza che della chiamata in sussidiarietà resti alcunché.<br />
&nbsp;<br />
4. <em>Il potere sostitutivo nel regolamento, tra principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione e derive centralistiche. </em>Sull&#8217;art. 5 viene all&#8217;esame il tema generale del potere sostitutivo, sin qui solo sfiorato ed oggetto di analisi critica anche nel parere del Consiglio di Stato, critico nei confronti della originaria versione del 2° comma, che ammetteva l&#8217;intesa in Conferenza unificata solo laddove non ricorresse il “preminente interesse nazionale alla realizzazione dell&#8217;opera”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[27]</a>.<br />
È un potere facoltativo del Presidente del Consiglio, esercitabile da quando è decorso il termine per la conclusione dei vari procedimenti, non altrimenti individuati, e presumibilmente relativi a localizzazione, progettazione e realizzazione degli insediamenti produttivi o degli impianti di rilevante impatto territoriale. Questo potere si attiva senza che occorra una preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri (previsione, quest&#8217;ultima, additata come critica dal parere del Consiglio di Stato<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[28]</a>).<br />
È noto che l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi è stato talora ricondotto al principio di continuità dell&#8217;azione amministrativa. Il pensiero corre ai poteri dello Stato di cui all&#8217;art. 120 Cost. ed ai limiti della competenza legislativa regionale nel prevedere, a sua volta, poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.<br />
La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che il nuovo art. 120, 2° comma, Cost., nel prevedere il potere del Governo di &#8220;sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni&#8221; in determinate ipotesi, intende assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato.<br />
Il Legislatore ordinario ha probabilmente tenuto conto del fatto che tra i presupposti per il ricorso ai poteri sostitutivi figurano, oltre al mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa europea oppure il pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, anche l&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica &#8211; che nella specie non mi pare venire in considerazione &#8211; e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; probabilmente, dicevo, è ai LEP che l&#8217;art. 4 della l. Madia ha fatto riferimento, anche se è difficile scorgere un coinvolgimento diretto ed immediato di diritti civili e sociali nel tema dei tempi del procedimento e della crescita economica.<br />
Peraltro, l&#8217;art. 120, 2° comma, non va inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi: si tratta di un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, che lascia impregiudicata l&#8217;ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari.<br />
Tra i criteri da osservare nell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi v&#8217;è il dovere di assicurare una procedura articolata di garanzia che impone, tra l&#8217;altro, la costante osservanza di regole di cooperazione e consultazione con i soggetti inerti o inadempienti.<br />
Di tale apparato normativo di consultazione però, nel regolamento del 2016, si avverte la mancanza, soprattutto in ordine ai tempi per i quali l&#8217;organo sostitutivo assume su di sé le funzioni, con il rischio di un &#8220;ingolfamento&#8221; su singoli apparati statali (prefetti?) o regionali che difficilmente potrebbero attendere alle proprie funzioni istituzionali nello spirito del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa. Sul punto non viene in aiuto il parere del Consiglio di Stato, ove &#8211; a proposito dell&#8217;art. 4 &#8211; si deplora la possibilità che il potere di sostituzione potrebbe essere esercitato “&#8230; senza che l’amministrazione sostituita ne sia a conoscenza, né tantomeno sia stata messa in grado di spiegare le ragioni del ritardo”, suggerendo tuttavia quale rimedio “&#8230; un sistema di meccanismi di diffida preventiva e/o di comunicazione successiva, che abbiano una funzione di garanzia procedimentale sia nei confronti dei soggetti sostituiti, sia nei confronti dello stesso Presidente del Consiglio, <em>introducendo se del caso un effetto di avocazione dell’amministrazione sostituita al momento dell’avvio del procedimento di sostituzione</em> (senza attendere l’emanazione dell’atto finale), evitando così duplicazioni o sovrapposizioni nell’esercizio delle competenze amministrative”<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[29]</a>.<br />
E&#8217; infatti da ritenere che il principio del contraddittorio, quale precipitato della leale collaborazione che deve governare il rapporto tra ente sostituito ed ente che si sostituisce, non esca rafforzato da un sistema che associ alla comunicazione di avvio del procedimento di sostituzione una avocazione, anticipando in tal guisa l&#8217;effetto che la relazione dialettica tra enti dovrebbe potere, in ipotesi, evitare.<br />
La grave circostanza per cui vengono in rilievo funzioni costituzionalmente garantite giustifica la necessità che sia previsto e disciplinato un procedimento nel quale l&#8217;ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l&#8217;autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento.<br />
Anche di questa procedura, nel regolamento <em>de quo</em>, si avverte fortemente la mancanza, assistendosi quasi ad una sorta di decadenza dall&#8217;ufficio, che il Presidente del Consiglio può discrezionalmente dichiarare in via unilaterale (e che presumibilmente innescherebbe un contenzioso di cui davvero, oggi, non si avverte la necessità), e ciò preso atto che ai suggerimenti del Consiglio di Stato il Governo non ha inteso dare sèguito.<br />
La ragione insita nella necessità costituzionale di un rigido meccanismo cooperativo risiede del resto, e com&#8217;è noto, nella esigenza di consentire all&#8217;ente locale o territoriale, all&#8217;esito di una puntuale contestazione o diffida da parte del competente organo, di potere svolgere le funzioni che la Costituzione direttamente gli attribuisce. In quest&#8217;ottica, soltanto nel caso in cui detto ente persista nella inerzia o nell&#8217;inadempimento può giustificarsi un esercizio in via sostitutiva delle relative funzioni<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[30]</a>.<br />
Ancora, lo statuto dettato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento soprattutto ai poteri sostitutivi regionali implica che le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, e la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell&#8217;<em>an</em> (anche se non necessariamente nel <em>quid</em> o nel <em>quomodo</em>), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l&#8217;intervento sostitutivo<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[31]</a>.<br />
Insomma la straordinarietà dell&#8217;intervento, che nel regolamento si presenta viceversa come azione ordinaria, sconnessa cioè da qualsiasi presupposto di natura emergenziale o anche solo di tutela della continuità della funzione, pur se affidata ad un regolamento di delegificazione va circondata di garanzie a salvaguardia della autonomia degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti, delle comunità rappresentate dagli organi elettivi e, in definitiva, del principio di legalità.<br />
Dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale si ricava quindi che il potere sostitutivo non è davvero espressione di esigenze di continuità della funzione amministrativa, solitamente ancorato all&#8217;art. 97 Cost, le cui declinazioni in termini di efficienza, economicità e semplificazione connotano la c.d. legge Madia.<br />
Considerazioni analoghe possono estendersi al potere sostitutivo dello Stato, che in Costituzione non ha ad oggetto organi, ma enti, e si estende alla surroga nell&#8217;esercizio di funzioni non solo amministrative, ma anche legislative, ferma restando la garanzia del principio di leale collaborazione allorché la materia oggetto di intervento sia caratterizzata da interferenze di competenza concorrente<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[32]</a>.<br />
Si potrà obiettare che il potere sostitutivo come delineato in Costituzione mira a tutelare interessi costituzionali di rango primario, quali la tutela dell&#8217;unità giuridica e dell&#8217;unità economica, la cui cura prescinde dalla logica propria della sostituzione funzionale a garantire non già solo la continuità, che presuppone una sostanziale inerzia, o stasi, nell&#8217;esercizio del potere (amministrativo, laddove, si ripete, l&#8217;intervento sostitutivo dello Stato può tradursi anche nell&#8217;adozione di misure di rango legislativo).<br />
Tuttavia, bisogna anche considerare che se ad ogni forma di inerzia dovesse correlarsi un potere sostitutivo &#8211; senza le garanzie di un puntuale contraddittorio &#8211; peraltro affrancato da ogni forma di intesa o altra collaborazione con l&#8217;ente o organo sostituito, vi sarebbe da chiedersi cosa ne sarebbe di principi &#8211; quello del decentramento in primo luogo, ma non solo &#8211; saldamente indicati nella parte prima della Costituzione.<br />
&nbsp;<br />
5. <em>Avvalimento del personale e principi costituzionali a tutela del lavoro.&nbsp;&nbsp; </em><br />
Da ultimo, ma non meno importante, è l&#8217;art. 6 del regolamento ove emerge una peculiare forma di avvalimento professionale.<br />
La lett. f) dell&#8217;art. 4 della legge n. 124 del 2015 chiedeva al Governo di elaborare &#8220;criteri&#8221; di individuazione di personale in servizio presso &#8220;le&#8221; amministrazioni pubbliche &#8211; restano fuori, quindi, i dipendenti dei soggetti privati a vario titolo gestori di servizi pubblici, salva sempre una non auspicabile interpretazione lata del sintagma &#8216;amministrazioni pubbliche&#8217; &#8211; e quindi, a tutta prima, non solo quelle coinvolte nei procedimenti e negli interventi oggetto dei decreti presidenziali; del resto, la figura dell&#8217;avvalimento di personale può essere ricondotta a forme di gestione macro-organizzative che giustamente prescindono dalla appartenenza della risorsa al plesso organizzativo cui il potere fa capo.<br />
Si prevede in particolare (art. 6, co. 1°) che i decreti del Presidente del Consiglio che individuano i progetti da assoggettare a procedura accelerata designano, per ciascun intervento, il personale di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo di cui all&#8217;articolo 4. Costoro debbono essere “dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilità in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo”.<br />
L&#8217;originaria versione del decreto, in aperto contrasto con la legge delegante, che si cura di specificare che a questo personale non spetta un trattamento retributivo ulteriore, del tutto irragionevolmente stabiliva che ad esso non spettasse neppure riduzione alcuna &#8220;del carico di lavoro nell&#8217;amministrazione di appartenenza&#8221;; previsione difficilmente conciliabile con gli artt. 3 e 36 Cost., e definita come &#8220;irrealistica&#8221; dal parere del Consiglio di Stato<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[33]</a>.<br />
L&#8217;assurda limitazione è stata eliminata dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il che dovrebbe indurre ad una interpretazione costituzionalmente orientata sia della legge che del regolamento; nel senso cioè che l&#8217;avvalimento del personale in questione impone all&#8217;amministrazione avvalente di bilanciare adeguatamente le responsabilità scaturenti dal rapporto di servizio con quelle nascenti dall&#8217;avvalimento ausiliario, anche &#8211; e soprattutto &#8211; mediante proporzionale riduzione delle prime in ragione della gravosità delle seconde.<br />
Resta tuttavia un mistero come una misura siffatta possa valorizzare le competenze professionali richieste dalla norma regolamentare senza correre il rischio di lasciare sguarniti importanti presidi &#8220;di elevata responsabilità&#8221;, come recita la norma, posto che il cumulo di competenze non può essere remunerato né trasformarsi come un gratuito sovraccarico, nel mentre non è contemplata &#8211; vista la clausola di invarianza di cui alla lett. f) dell&#8217;art. 4 della legge &#8211; alcuna modalità di sostituzione del personale chiamato in ausilio.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">* Testo rielaborato ed aggiornato della lezione svolta il 5 marzo 2016 presso la Scuola di specializzazione in Studi sull&#8217;Amministrazione Pubblica &#8211; SPISA, sul tema &#8220;<em>L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali. Semplificazione e certezza delle regole nel rapporto tra Amministrazione e amministrati: il caso della SCIA</em>&#8221; nell&#8217;ambito del corso monografico su &#8220;<em>Forma e riforma dell&#8217;amministrazione pubblica tra crescita economica e servizio ai cittadini: la l. n. 124/2015 e la sua attuazione</em>&#8220;.<br />
[1] Si tratta del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2016 n. 252.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;">[2] Cons. Stato, IV, 25 settembre 1998, n. 1209, in <em>Foro amm.</em>, 1998, 2342.<br />
[3] Si pensi al regolamento delegato previsto dalla originaria versione dell&#8217;art. 19, che stabiliva un termine di 90 giorni per l&#8217;adozione di quello che è poi stato il d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300, con il quale furono individuate, rispettivamente, le attività alle quali poteva darsi inizio immediatamente dopo la presentazione di denuncia di inizio di attività e quelle cui poteva darsi inizio una volta decorsi i termini indicati da una apposita tabella.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;">[4] Sentenza n. 376 del 2002.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;">[5] F. Modugno, <em>Le fonti del diritto</em>, in F. Modugno (a cura di), <em>Diritto pubblico</em>, Torino, 2015, 189; P. Caretti, U. De Siervo, <em>Diritto costituzionale e pubblico</em>, Torino, 2012, 289 s.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;">[6] L&#8217;art. 1, co. 3° del d.P.R. n. 194/2016 prevede che &#8220;<em>le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</em>&#8220;, così modificando l&#8217;originaria formulazione che parlava di &#8220;<em>procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale</em>&#8220;. La modifica lessicale è coerente con il contenuto dell&#8217;art. 202 del d.lgs. n. 50/2016, recante &#8220;<em>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</em>&#8220;. Sulla sostanziale continuità del nuovo Codice dei contratti pubblici con la c.d. legge obiettivo n. 443 del 2001 C. Contessa, <em>Dalla legge delega al nuovo &#8216;Codice&#8217;: opportunità e profili di criticità</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;">[7] Sentenza n. 465 del 1991.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;">[8] Sentenza n. 401 del 2007.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;">[9] Sentenze n. 333 e n. 482 del 1995 e sentenza n. 302 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;">[10] Sentenza n. 303 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;">[11] Sentenza n. 22 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;">[12] Corte cost., sent. n. 303/2003, cit.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;">[13] Particolarmente significativa è la sentenza della Corte n. 322 del 2009, relativa alla certificazione ambientale o di qualità rilasciata da soggetto certificatore accreditato, nella quale si afferma che la disposizione allora impugnata «mira [&#8230;] ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull&#8217;intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all&#8217;ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti», affidando «ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) [il] compito di individuare &#8220;le tipologie dei controlli&#8221;». Dato che la «disciplina è [&#8230;] riconducibile alla materia &#8220;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale&#8221;, attribuita dall&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest&#8217;ultimo spetta, dunque, «anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;">[14] Sentenza n. 200 del 2009. Del vizio di cui al testo sono invece afflitte altre norme della legge n. 124/2015: in particolare, l&#8217;art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2; l&#8217;art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; l&#8217;art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7),&nbsp; sul riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; l&#8217;art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in tema di servizi pubblici locali di interesse economico generale; tutti per avere previsto l&#8217;adozione dei decreti legislativi attuativi previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte n. 251 del 2016 ove, riassuntivamente, leggesi: &#8220;<em>il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si considera la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori. Un’analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nella forma dell’intesa è stata riconosciuta anche nella diversa ipotesi della attrazione in sussidiarietà della funzione legislativa allo Stato, in vista dell’urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all’esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l’esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale – e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel Titolo V – «solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; di recente, sentenza n. 7 del 2016)</em>&#8220;.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;">[15] Corte cost., sent. 200/2009, cit.<br />
[16] B.G. Mattarella, <em>Il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, 621 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;">[17] G. Vesperini, <em>Le norme generali sulla semplificazione</em>, <em>ivi</em>, 630 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;">[18]&nbsp; T.a.r. Lazio, II <em>ter</em>, 4 gennaio 2016, n. 11.<br />
[19] Per completezza di informazione, quella procedura di gara è andata deserta.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;">[20] Ennio A. Carnevale, Andrea Corti, Lidia Lombardi, <em>Stato dell&#8217;arte internazionale sulle tecnologie di mitigazione dell&#8217;impatto ambientale degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani</em>, Firenze, 2005.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;">[21] Cons. St., comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;">[22] Questo terzo comma, relativo alla necessità dell&#8217;intesa in punto ai criteri&nbsp; da applicare per la selezione dei progetti, non era contenuto nella bozza di regolamento sul quale il Consiglio di Stato aveva reso parere favorevole</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;">[23] Corte cost., sentenze n. 203 del 2012; n. 232 del 2011; n. 10 del 2010; n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 162 e n. 94 del 2007; n. 282 del 2002.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;">[24] &nbsp;Sentenza n. 8 del 2011; n. 88 del 2003.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;">[25] Sentenze n. 330 del 2011; n. 309 e n. 121 del 2010; n. 124 del 2009; n. 134 del 2006.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;">[26] Sentenza n. 233 del 2004</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;">[27] Cons. Stato, Comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929, § 6.1, che ha suggerito di eliminare tale franchigia dopo l&#8217;illustrazione della nota giurisprudenza costituzionale in tema di principi di sussidiarietà ed adeguatezza.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;">[28] Secondo il citato parere di Cons. Stato, Comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929, § 5.5, &#8220;la previa deliberazione del Consiglio dei ministri è prevista solo dal comma 2 per l’eventualità che il Presidente del Consiglio ritenga di delegare ad un diverso soggetto l’esercizio del potere sostitutivo. Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la previsione regolamentare non è conforme a quanto prevede sul punto la legge n. 124: l’art. 4, comma 1, lett. d), infatti, testualmente prevede “<em>l’attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato</em>”. La norma primaria, quindi, condiziona l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del suo delegato alla previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, escludendo la possibilità per il Presidente del Consiglio di un intervento sostitutivo diretto, non previamente autorizzato o deliberato in sede collegiale&#8221;.<br />
[29] Cons. Stato, Comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929, § 5.6.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;">[30] Corte cost., sentenza n. 396 del 2007.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;">[31] Corte cost., sentenze n. 313 del 2003, n. 313; n. 43 del 2004; n. 172 del 2004; n. 227 del 2004.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;">[32] &nbsp;Corte cost., sentenza n. 176 del 2010.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;">[33] Cons. Stato, Comm. spec., 15 aprile 2016, n. 929, § 7.2: &#8220;al riguardo – nel rilevare come la stessa scheda di AIR comprenda tale previsione come uno degli “<em>svantaggi dell’opzione prescelta</em>” (Sezione 5, lettera A) ), e come quindi si imponga quantomeno una motivazione ulteriore sul punto – si segnala che la condivisibile esigenza di contenimento dei costi, che va perseguita con rigore, deve accompagnarsi a una ricerca parimenti rigorosa del merito e della professionalità richiesti da un meccanismo – quello dei poteri sostitutivi – così rilevante e decisivo per il sistema Paese. Il supporto tecnico-amministrativo per l’esercizio di tali poteri, infatti, impone un esame attento delle risultanze istruttorie effettuate dall’amministrazione sostituita (si pensi ad esempio alle risultanze di una VIA, o di verifiche di sicurezza, etc. etc.), ovvero una loro celere reiterazione per conto dell’amministrazione che esercita i poteri sostitutivi: tale esame richiede dedizione e qualità, e appare davvero poco compatibile con lo svolgimento di un altro, ordinario lavoro presso l’amministrazione di appartenenza&#8221;.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lamministrazione-pubblica-e-la-crescita-economica-insediamenti-produttivi-opere-pubbliche-e-avvio-delle-attivita-imprenditoriali/">L’amministrazione pubblica e la crescita economica: insediamenti produttivi, opere pubbliche e avvio delle attività imprenditoriali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/">Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011</a></p>
<p>&#160; Sommario:&#160;1. Premessa; 2. Il quadro normativo in tema di imposta di soggiorno;&#160; 3. La copiosa giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali ed&#160; il recente arresto della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (sent. 22/2016);&#160; 4. Considerazioni conclusive. &#160; &#160; 1. Premessa La tematica in esame trova attuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/">Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/">Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011</a></p>
<p>&nbsp;<br />
Sommario:&nbsp;1. Premessa; 2. Il quadro normativo in tema di imposta di soggiorno;&nbsp; 3. La copiosa giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali ed&nbsp; il recente arresto della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (sent. 22/2016);&nbsp; 4. Considerazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>1. Premessa </em></strong><br />
La tematica in esame trova attuale disciplina nell’articolo 4, titolato “<em>Imposta di soggiorno</em>”, del decreto legislativo 23/2011, recante “<em>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</em>” (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>).<br />
L’introduzione di tale imposta ha suscitato un ampio dibattito da parte del mondo politico locale e delle categorie economiche interessate, ma non ha ricevuto particolare attenzione da parte della dottrina. Particolarmente copiosa risulta invece la produzione giurisprudenziale.<br />
In particolare, come vedremo, la mancata emanazione di apposito regolamento governativo recante la disciplina generale di attuazione dell&#8217;imposta di soggiorno ed il contemporaneo esercizio da parte dei Comuni della facoltà di emanazione di appositi regolamenti comunali dedicati alla definizione delle ulteriori modalità applicative del tributo, nonché delle esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, ha generato il sorgere di molteplici contenziosi avanti il Giudice amministrativo, chiamato da parte di singoli operatori e/o di associazioni di categoria, a sindacare sotto plurimi profili, la legittimità dei regolamenti comunali applicativi dell’imposta. Inoltre per i profili di competenza si è altresì pronunciata la Magistratura contabile sia in sede consultiva sia in sede giurisdizionale.<br />
In tale contesto pare opportuna una ricognizione ragionata della giurisprudenza, al fine di dare conto della elaborazione di una consolidata casistica giurisprudenziale, particolarmente utile ad orientare le amministrazioni comunali nella perdurante assenza di apposito regolamento governativo a riguardo.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>2. Il quadro normativo in tema di imposta di soggiorno</em></strong><br />
Veniamo in primis a ricostruire il quadro normativo, anche al fine di riscontrare come la legislazione del secolo scorso offrisse una più esaustiva declinazione della fattispecie astratta.<br />
Come già detto l’attuale disciplina dell’imposta di soggiorno è stata emanata nel 2011, va però anche detto che tale imposta vanta una lunga presenza nell’ordinamento italiano del secolo scorso, essendo stata istituita nel 1910 ad opera della legge 11 dicembre 1910 n. 863.<br />
Nel 1910 venne, infatti, attribuita ai Comuni nel cui territorio vi fossero stabilimenti idroterapici ovvero di stazione climatica o balneare la facoltà di introdurre una tassa di soggiorno nei confronti dei soggetti che ivi soggiornassero per almeno cinque giorni a scopo di cura.<br />
Tale normativa non mancava di disciplinare tutti i profili della fattispecie, conferendo così certezza alla fattispecie.<br />
Non così come vedremo oggi, e ciò a causa della mancata emanazione del regolamento governativo di attuazione della norma primaria.<br />
Il legislatore del 1910 aveva, in primo luogo, disciplinato il procedimento istitutivo dell’imposta. A riguardo la legge 863 dispone che i Comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell’economia locale l’esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facoltà di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degli Interni per essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno a carico di coloro che si recano nel Comune per dimorarvi a scopo di cura. Uguale facoltà è accordata ad una frazione del Comune, in cui hanno sede i predetti stabilimenti o stazioni, quando non vi provveda il Consiglio comunale; la relativa domanda, peraltro, veniva presa in considerazione solo se presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.<br />
Ed ancora, in merito alla destinazione di quanto introitato, la normativa del 1910 stabiliva che il prodotto della tassa di soggiorno fosse devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice “abbellimento”. A tal fine era necessario stabilire una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, sancendo altresì che non era lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bilancio generale.<br />
Inoltre la legge 863/1910 stabiliva che l’importo della tassa non potesse essere superiore a lire dieci per ogni persona, importo ridotto almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei dodici anni, stabilendo comunque che la tassa fosse a carico di coloro la cui dimora nel Comune non fosse inferiore a cinque giorni. Veniva, poi, specificato che la riscossione della tassa poteva essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.<br />
Infine, quanto ad eventuali esenzioni, la normativa del secolo scorso stabiliva che fosse di competenza del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze, autorizzare l’applicazione della tassa di soggiorno e introdurre ogni limitazione o condizione ritenesse necessaria nei regolamenti speciali approvati dal Consiglio comunale, sottoposti alla omologazione del Ministro medesimo, disponendo che in tali regolamenti speciali dovevano dichiararsi, oltre le esenzioni particolari inerenti all’indole della tassa, quelle necessarie per gli indigenti, per i sanitari e per le loro <a href="http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=FMG">famiglie</a>.<br />
Dunque, con tale normativa istitutiva dell’imposta tutti i profili relativi alla fattispecie impositiva trovavano puntuale disciplina. E così il procedimento istitutivo, le riduzioni, il vincolo di destinazione e la disciplina contabile.<br />
Seguirono negli anni venti e trenta del secolo scorso talune modifiche alla legge 863, fino a giungere nel 1938 alla <em>”Nuova legge sull’imposta di soggiorno</em>”.<br />
E’ interessante notare come con tale normativa la fattispecie impositiva venga ad interessare qualsiasi forma di alloggio temporaneo per fini turistici.<br />
In particolare si stabilì che l’imposta di soggiorno fosse applicata, oltre che nelle stazioni di soggiorno e di cura, anche in quelle di turismo, nonchè nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.<br />
L’elenco di dette località era stabilito con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura popolare.<br />
Inoltre l’imposta era dovuta da chiunque prendesse alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute, nonchè da tutti coloro che alloggiassero temporaneamente, ma per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi.<br />
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute erano classificati in sei categorie, alle quali corrispondevano tariffe differenziate. Mentre le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere erano distinti in quattro categorie cui corrispondeva una modulazione tariffaria.<br />
Venivano poi disciplinati in dettaglio sia il regime delle esenzioni sia il regime della riscossione.<br />
Senonchè, con l’articolo 10 della legge 144 del 1989, di conversione del decreto legge 66/1989, nell’imminenza dei mondiali di calcio del 1990, l’imposta di soggiorno di cui alla normativa del 1938 venne soppressa a far data dal primo gennaio 1989.<br />
Questo il passato normativo dell’imposta di soggiorno.<br />
Veniamo ora al presente.<br />
Si deve alla legge delega n. 42/2009 sul cosiddetto federalismo fiscale ed al successivo decreto legislativo la nuova vita dell’imposta di soggiorno (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>).<br />
In particolare l&#8217;imposta di soggiorno è stata reintrodotta nell&#8217;ordinamento italiano dapprima, per il solo Comune di Roma, ad opera del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, quindi, in termini generali, dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>).<br />
Veniamo, dunque, ad analizzare la fattispecie attuale, come delineata dall’articolo 4 del d. lgs. 23/2011, anticipando fin d’ora come l’ampia discrezionalità che la fonte primaria declina in favore dei Comuni giustapposta alla mancanza del regolamento governativo di attuazione della fonte primaria medesima vengano a produrre una, inevitabile, difformità di discipline regolamentari a livello comunale, in grado comunque di incidere su taluni profili di diritto, quali il regime delle esenzioni piuttosto che sul regime della concorrenza tra le strutture ricettive.<br />
La norma attualmente vigente dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d&#8217;arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un&#8217;imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché ancora dei relativi servizi pubblici locali. Inoltre l&#8217;imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell&#8217;ambito del territorio comunale.<br />
Peraltro l’articolo 4 del d.lgs. 23/2011 rimette, poi, ad apposito regolamento governativo, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, la disciplina generale di attuazione dell&#8217;imposta di soggiorno.<br />
Senonchè tale regolamento non è stato ad oggi emanato. Ipotesi peraltro, questa, presa in considerazione dalla fonte primaria, che non ha mancato di disporre espressamente che i comuni, anche in caso di mancata emanazione del regolamento governativo previsto nel termine indicato, possano comunque adottare regolamenti che, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, dispongano ulteriori modalità applicative del tributo, nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.<br />
Ne è derivata una inevitabile mancanza di conformità tra i vari regolamenti comunali emanati dai comuni interessati nell’assenza della disciplina governativa di attuazione della fonte primaria ((<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>).<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>3. La copiosa giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali ed il recente arresto della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (sentenza 22/2016)</em></strong><br />
In tale contesto normativo, come delineato dalla fonte di rango primario, ma altresì declinato ed attuato da singoli regolamenti comunali, molteplici sono stati i ricorsi amministrativi che singoli albergatori piuttosto che associazioni di categoria hanno promosso, lamentando plurimi profili di illegittimità dei regolamenti comunali recanti la disciplina attuativa dell’imposta.<br />
In primo luogo il Giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi in merito a talune eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione, in relazione alla impugnativa di taluni regolamenti comunali che &#8211; a detta dei ricorrenti –attribuivano agli albergatori il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta ex art. 64 D.P.R. n. 600/1973.<br />
Su tale specifico profilo è stato chiamato più volte a pronunciarsi il TAR del Veneto.<br />
In particolare, con le sentenze conformi 1165/2012, 1283/2012, 141/2013 e, da ultimo, 1141/2016, il Giudice Amministrativo per il Veneto ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità, statuendo che ai gestori “<em>sono affidati soltanto adempimenti strumentali all’esazione del tributo, distinti dall’obbligazione tributaria, adempimenti di carattere complementare, non eccessivamente onerosi o complessi, tali quindi da non essere ravvisabile la riserva di legge, considerato, fra l’altro, che l’art. 4 c. 3 D.lgs. n. 23/2011 demanda ai comuni la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo</em>”.<br />
Di segno conforme le sentenze del TAR Calabria 1694/2011 e del TAR Toscana 200/2013, con le quali il Giudice Amministrativo ha statuito che il rapporto d’imposta riguarda solamente l’ospite e non grava dunque sul gestore, al quale i regolamenti comunali in esame attribuiscono oneri di&nbsp; carattere strumentale alla riscossione dell’imposta, quali gli obblighi di riversare al comune le somme pagate dall’ospite a titolo d’imposta e gli obblighi dichiarativi, e ciò anche ove si consideri che in caso di omesso versamento dell’imposta gli importi possono essere accertati e riscossi dal comune solo nei confronti dell’ospite.<br />
Alla giurisprudenza amministrativa veneta si deve una ulteriore pronuncia (sent. 653/2012) che statuisce in merito alla pretesa violazione del principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della&nbsp; Costituzione, violato in quanto &#8211; secondo parte ricorrente &#8211; il semplice fatto di alloggiare non può essere considerato un indice di capacità contributiva, né può costituire elemento idoneo a far presumere la produzione di una ricchezza in capo al soggetto passivo. La fattispecie contestata configurerebbe, dunque, una presunta capacità contributiva parametrata rispetto alla spesa che il cliente corrisponde per l&#8217;ospitalità alberghiera. Per contro il principio di capacità contributiva imporrebbe di considerare la produzione di una ricchezza, che nel caso di specie difetterebbe.<br />
Ebbene il TAR Veneto, con la sentenza 653/2012, rigetta tale eccezione di incostituzionalità, ritenendo che la spesa sopportata dal cliente per l’ospitalità alberghiera sia un indice sintomatico di ricchezza, poiché un tanto si spende, in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare. Né, secondo il Giudice Amministrativo, può parlarsi di duplicazione dell&#8217;imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a valle, quando ne dispone. “<em>Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è considerata dal legislatore un indice di capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito. Tale fenomenologia è coerente col sistema tributario italiano che prevede una molteplicità di indici di capacità contributiva con l&#8217;obiettivo che sia in tal modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di ricchezza”</em>.<br />
Conclude, dunque, il TAR Veneto con la sentenza richiamata, statuendo che ”<em>In tale quadro l&#8217;imposta di soggiorno non contrasta con l&#8217;art. 53 della Costituzione. L&#8221;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 è altresì coerente con i principi e criteri direttivi fissati nella L. delega n. 42 del 2009 , il cui art. 2, comma 2, lettere b) e c), prevede il principio della flessibilità fiscale articolata su più tributi</em>”.<br />
Sancita così la legittimità costituzionale della fattispecie impositiva, la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata a sindacare ulteriori profili di pretesa illegittimità della disciplina attuativa della medesima.<br />
In particolare copiosa giurisprudenza amministrativa è venuta a pronunciarsi in merito al rispetto o meno del principio di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011, a mente del quale l’imposta di soggiorno deve essere applicata “<em>con criteri di gradualità in proporzione al prezzo</em>”, in relazione al fatto che taluni regolamenti comunali hanno invece adottato un sistema di contribuzione progressiva in parallelo alle stelle, piuttosto che altri simboli quali chiavi o spighe, di classificazione delle strutture alberghiere.<br />
A riguardo si segnalano numerose sentenze del TAR Toscana, Calabria, Veneto, Puglia, Lombardia.<br />
In dettaglio, il Tar Toscana, con la sentenza 1808/2011, prima, e con la successiva 200/2013, poi, ha rilevato che “<em>il sistema di commisurazione dell’imposta adottato dal regolamento comunale impugnato, non risulta&nbsp; illegittimo, in quanto la classificazione delle strutture ricettive in stelle, chiavi e spighe, alla quale l’imposta si correla, certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l’imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo. D’altra parte il sistema prescelto risulta di particolare semplicità applicativa, in ciò favorendo anche gli operatori economici del settore”.</em><br />
La prima sentenza del TAR Toscana è stata altresì richiamata dal TAR Calabria che, con pronuncia 1694/2011, ha ribadito che “<em>la classificazione delle strutture in stelle, alla quale l&#8217;imposta si correla, certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime, cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l&#8217;imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo</em>”.<br />
Anche il Tar Veneto si è pronunciato a riguardo con tre sentenze conformi – la sentenza 653/2012, la sentenza 1283/2012 e la sentenza 141/2013 – statuendo che “<em>l’articolazione delle aliquote adottata dal comune in base alla tipologia della struttura e alla classificazione è comunque, sulla base della normalità dei casi, proporzionale al prezzo. Pertanto non viola il principio di gradualità in proporzione del prezzo, che nella previsione dell’art. 4 del d. lgs. 14 febbraio 2011, n. 23, ha carattere tendenziale, e pertanto può basarsi anche sul dato di comune esperienza secondo il quale, a seconda delle diverse tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto”.</em><br />
Di segno conforme anche Tar Puglia, Lecce, sentenza 748/2012, nella quale si afferma che non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l’entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, “<em>ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato</em>”. Risulta, quindi, “<em>rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva</em>”.<br />
Ed ancora il T.A.R. Lombardia, con le sentenze&nbsp; 93/2013 e 1824/2013, ha statuito che il criterio delle stelle adottato dal regolamento comunale impugnato “<em>è rispettoso del parametro normativo, che instaura una relazione di proporzionalità tra l’imposta introdotta ed il prezzo praticato dalla struttura ricettiv</em>a<em>&#8230; Il legislatore non prevede, a questo proposito, né un rigido collegamento percentuale tributo-costo del pernottamento, né soprattutto (come pretenderebbe parte ricorrente) l’andamento costante dell’incidenza dell’imposta al variare del prezzo…</em> <em>Può essere sottolineato che il principio delineato dal legislatore ha carattere tendenziale, e pertanto può anche fondarsi sul dato di comune esperienza secondo il quale, a seconda delle diverse tipologie di strutture, ad una classificazione più alta corrisponde un prezzo più alto..</em> <em>il legislatore impone una gradualità proporzionale al prezzo e fissa l’importo massimo dell’imposta, ma non articola l’ammontare dell’imposta rigidamente in relazione a fasce di prezzo“.</em><br />
Altro profilo di pretesa illegittimità che ha particolarmente impegnato la giurisprudenza amministrativa è quello relativo alla verifica del rispetto da parte dei regolamenti comunali del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, a mente del quale il gettito dell’imposta “<em>è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.</em><br />
A riguardo si rileva come l’imposta di soggiorno costituisca una imposta il cui gettito è soggetto ad un vincolo di “destinazione”, con ciò venendo a differenziarsi dalla imposta di “scopo”.<br />
Giova rammentare che l’imposta di scopo è stata istituita dall’articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che prevedono la possibilità per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta &#8211; appunto &#8211; di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.<br />
In particolare, la norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell’articolo 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione dell’imposta, che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche, secondo le seguenti tipologie: a)&nbsp;opere per il trasporto pubblico urbano; b)&nbsp;opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c)&nbsp;opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d)&nbsp;opere di risistemazione di parchi e giardini; e)&nbsp;opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g)&nbsp;opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; h)&nbsp;opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica; i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.<br />
A riguardo il regolamento comunale istitutivo dell’imposta deve indicare: l’opera pubblica da realizzare; l’ammontare della spesa da finanziare; l’aliquota di imposta; l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti; le modalità di versamento degli importi dovuti.<br />
In ogni caso il gettito complessivo dell’imposta di scopo non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Infine, in caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni sono tenuti, entro i due anni successivi, a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti.<br />
Il d. lgs. 23/2011 interviene altresì su tale disciplina dell’imposta di scopo, come istituita dalla legge finanziaria 2007, prevedendo all’articolo 6&nbsp; l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto alle tipologie definite dalla normativa del 2006, nonché l’aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell’imposta e&nbsp;la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.&nbsp;<br />
Diversamente l’articolo 4 del medesimo d. lgs. 23/2011 dispone per l’imposta di soggiorno, che definiamo appunto quale imposta di &#8220;destinazione&#8221;, proprio in quanto la norma impone all’ente comunale una destinazione a “maglie larghe”, possiamo dire per “materia” senza vincoli di programmazione temporale e senza contestuale individuazione di specifiche opere ed interventi da finanziare con gli introiti che ne derivano.<br />
In particolare il vincolo di destinazione è soddisfatto laddove i Comuni destinino le risorse introitate con l’imposta di soggiorno in favore di generici “<em>interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.</em><br />
Ebbene tale tematica è stato oggetto di molteplici contenziosi, che non hanno mancato di rimarcare la linea di confine tra le due tipologie di imposte &#8211; di scopo e di destinazione &#8211; e, di conseguenza, la legittimità dei regolamenti comunali in punto di destinazione dell’imposta di soggiorno.<br />
Così, con sentenze 736/2012 e 748/2012, il TAR Puglia è venuto a precisare che il legislatore non impone che quanto introitato dai comuni a mezzo della imposta di soggiorno sia destinato a nuove spese, ma che esso venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo. Ne deriva che “<em>all’istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal Comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio”</em>.<br />
Anche il TAR Veneto, con sentenza 653/2012, ha statuito la legittimità dell’imposta di soggiorno come declinata con regolamento comunale ossia di durata non limitata nel tempo, e ciò in quanto per voler del legislatore gli interventi in materia di turismo per i quali è destinato il gettito non hanno necessariamente una durata limitata nel tempo. Il TAR adito ha sancito, dunque, la legittimità della tassa di soggiorno, introdotta da un comune per finanziare la manutenzione dei beni comunali<em>, </em>non essendo<em> “necessario che al momento dell’istituzione dell’imposta sia precisata una specificità ulteriore. Quello che è invece necessario è che dal bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell’imposta di soggiorno viene devoluto a finanziare interventi in materia di turismo”. </em><br />
Del tutto conformi le sentenze del TAR Toscana 200/2013 e del T.A.R. Lombardia, Brescia, 93/2013 e 1824/2013, a mezzo delle quali il Giudice Amministrativo riconosce la piena legittimità delle imposte di soggiorno istituite dai comuni pur se non espressamente finalizzate alla realizzazione di opere ed interventi specificatamente individuati.<br />
Dall’esame della giurisprudenza amministrativa qui richiamata emerge, dunque, una casistica conforme in merito ai profili di legittimità dei regolamenti comunali in punto di: ruolo ed obblighi dei gestori delle strutture recettizie; criteri di determinazione delle tariffe; nonchè di rispetto dei vincoli di destinazione come declinati dal legislatore.<br />
Tuttavia una recente pronuncia del Giudice contabile a Sezioni riunite rimette in discussione il ruolo del gestore delle strutture turistiche, statuendo che i soggetti operanti presso le strutture ricettive incaricati della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell&#8217;imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.<br />
Il Giudice contabile è stato, in particolare, recentemente chiamato a pronunciarsi nell’ambito della propria funzione nomofilattica dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo su una questione di massima, connessa con la gestione degli incassi e dei riversamenti dell&#8217;imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive presenti nel territorio di un Comune di quella Regione.<br />
Va sottolineato che, in primo luogo, le Sezioni riunite hanno riscontrato l’ammissibilità del deferimento di &#8220;<em>questioni di massima</em>&#8221; anche in mancanza di conclamato contrasto, ove per questioni di massima si devono intendere quelle che investono &#8220;<em>problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale in quanto suscettibili di diffusa applicazione</em>&#8221; (cfr. di segno conforme Sezioni riunite n. 5/2004/QM).<br />
La pronuncia in esame offre, innanzitutto, un interessante quadro delle pronunce della Corte dei conti sul tema in trattazione, al fine di dare evidenze delle difficoltà interpretative che l&#8217;argomento presenta.<br />
Viene, così, richiamata una pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana che ha svolto un giudizio per resa di conto (<em>decreto n. 22/2013</em>, seguito dal <em>decreto n. 36/2014)</em>, fissando un termine per il deposito del conto, concernente le riscossioni e riversamento dell&#8217;imposta di soggiorno, da parte di un soggetto che si riteneva aver svolto la funzione di gestore di una struttura ricettiva. In particolare da tale vicenda processuale emerge la sussistenza dell&#8217;obbligo di rendere il conto da parte del soggetto investito, presso la struttura ricettiva, del maneggio del denaro rinveniente dalla riscossione dell&#8217;imposta.<br />
Inoltre le Sezioni riunite richiamano la dozzina di sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, nell&#8217;ambito di una serie di giudizi di conto, in merito alla necessità della nomina da parte del Comune destinatario dell&#8217;imposta di un contabile principale, tra il proprio personale, per la resa di un unico conto giudiziale nel quale si concentrano i conti resi dalle singole strutture ricettive quali contabili secondari, ai sensi dell&#8217; art. 192 del R.D. n. 827 del 1924. In particolare viene richiamata la sentenza n. 98/2015, con la quale: &#8220;<em>Nel merito la Sezione osserva che il gestore di una struttura alberghiera o ricettizia di flusso turistico può essere inquadrato nella figura del contabile secondario, come previsto dall&#8217;art. 192, primo comma, R.D. n. 827 del 1924, cui spetta l&#8217;obbligo di rendere conto del proprio maneggio di denaro pubblico, che nel caso di specie è costituito dall&#8217;imposta di soggiorno direttamente riscossa alla clientela, ad un contabile principale che, per razionalità gestionale, può e deve essere individuato nella struttura amministrativa dell&#8217;ente che beneficia dell&#8217;imposizione fiscale</em>&#8220;.<br />
Inoltre viene richiamato il parere espresso in materia dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, deliberazione n. 19/2012/PAR, laddove la Sezione rileva che: &#8220;<em>i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell&#8217;imposta di soggiorno, possono essere considerati agenti contabili di fatto, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell&#8217;erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l&#8217;assunzione della qualifica di agente contabile e l&#8217;assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge</em>&#8220;.<br />
Le Sezioni riunite, in merito al quadro normativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011, rilevano quindi che, “<em>la norma primaria, in stretta osservanza della riserva di legge posta dall&#8217;art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini, si limita a prevedere la possibilità di istituire l&#8217;imposta di scopo, ad individuare il soggetto attivo del rapporto tributario, il presupposto impositivo, ed infine la misura massima del prelievo”</em>. Sottolineano poi che il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell&#8217;imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 dell’art. 4, non è stato ancora emanato, legittimando così la disciplina della imposta da parte dei regolamenti comunali.<br />
Quanto al quesito rimesso, che sostanzialmente chiede “<em>se siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, che i singoli regolamenti comunali abbiano incaricato degli adempimenti tributari necessari alla gestione dell&#8217;imposta di soggiorno</em>”, le Sezioni riunite rilevano che tale quesito riguarda aspetti generali e comuni a tutti i regolamenti comunali, che hanno individuato in un soggetto operante presso le strutture ricettive, quello incaricato (<em>rectius</em>: obbligato) di riscuotere l&#8217;imposta dal soggetto passivo, per poi riversarla nelle casse comunali.<br />
Ebbene, a riguardo, statuiscono le Sezioni riunite che il quadro normativo di riferimento va, essenzialmente, individuato oltre che nella normativa innanzi richiamata in materia di imposta di soggiorno, nella norma generale recata dall&#8217; art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, i cui principi sono ribaditi nel T.U.E.L. n. 267 del 2000, che, in particolare, all&#8217;art. 93, comma 2, recita:<em> “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti</em>&#8220;.<br />
Ebbene, la riserva di legge posta dall&#8217;art. 23 della Costituzione in materia di imposizione tributaria, comporta che sia la norma primaria a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo, stabilendo non solo il presupposto e la misura del tributo, ma anche il soggetto attivo e quello passivo dell&#8217;imposizione tributaria, aspetti quindi sui quali non può incidere la normativa regolamentare di attuazione. La normativa primaria intervenuta in materia è l&#8217;art.4, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che ha individuato i soggetti passivi del rapporto tributario esclusivamente in &#8220;<em>coloro che alloggiano nelle strutture ricettive</em>&#8220;. Ne consegue che il &#8220;gestore&#8221; della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di &#8220;sostituto&#8221; o &#8220;responsabile d&#8217;imposta&#8221;, né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali. Pertanto, appare indubbiamente acclarato che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno; emerge quindi un rapporto completamente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionale e necessitato.<br />
Ebbene, secondo le Sezioni riunite, “<em>va indubbiamente riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l&#8217;imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all&#8217;Ente locale</em>. <em>Infatti è palese il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune; altrettanto indubbio è il carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un&#8217;imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell&#8217; art. 4 del d. lgs. n. 23 del 2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario). Pertanto, va ribadito, anche in questa occasione, il consolidato principio che il &#8220;maneggio di denaro pubblico&#8221; genera ex se l&#8217;obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione”.</em><br />
In conclusione, sul quesito all&#8217;esame, le Sezioni riunite ritengono di enunciare il seguente principio di diritto: &#8220;<em>I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati &#8211; sulla base dei regolamenti comunali previsti dall&#8217;art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 &#8211; della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell&#8217;imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta</em>&#8220;.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>4. Considerazioni conclusive</em></strong><br />
La mancanza del regolamento attuativo della disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23/2011 e l’esercizio da parte dei comuni interessati della facoltà, comunque concessa loro dalla norma primaria, di emanazione di appositi regolamenti attuativi della fattispecie impositiva, come abbiamo visto, ha generato una copiosa giurisprudenza amministrativa e contabile, che non ha mancato di fornire linee di lettura uniformi alla casistica analizzata.<br />
Tuttavia pare necessaria la produzione di regole generali ed astratte che a livello di ordinamento generale possano produrre un quadro certo.<br />
In particolare taluni profili della fattispecie paiono meritare un intervento di riforma ad opera della fonte primaria, e così specificatamente per quanto riguarda la puntuale definizione del ruolo dei gestori delle strutture ricettive, i profili dell’accertamento e della riscossione, così come la declinazione delle esenzioni e delle riduzioni.<br />
Peraltro, a monte, si riscontra come delle due l’una. Ossia o l’imposta di soggiorno finanzia interventi in materia di turismo, ma allora, se così è, è da applicarsi non a tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, bensì&nbsp; solo ai <em>turisti</em> o l’imposta finanzia interventi a favore del territorio comunale, come in effetti è, essendo il gettito dell’imposta &#8211; per volontà della fonte primaria &#8211; destinato a finanziare oltre che interventi a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali <em>locali</em>, nonché dei relativi servizi pubblici <em>locali</em>. Ma allora, da un lato, sussiste duplicazione con altre fattispecie impositive, mentre, dall’altro, pare indubbio che venga ad usufruire dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con l&#8217;imposta di soggiorno anche chi turista non è, avendo tali interventi ad oggetto non tanto il turismo in senso stretto, quanto più in generale la fruizione del territorio comunale.<br />
Infine non pare confutabile che l’imposta sia in grado di generare distorsioni di mercato, laddove viene ad avere una dimensione comunale, mentre la tutela della concorrenza impone una dimensione nazionale, se non anche europea (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>).<br />
Profili, tutti, per i quali necessita, dunque, una regolamentazione di matrice unitaria.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">([1]) In tema di Federalismo fiscale giova rammentare che le disposizioni attuative della legge delega 42/2009, che riguardano i Comuni e, in parte, le Province appartenenti a Regioni a statuto ordinario sono contenute in due decreti legislativi: il decreto legislativo sui fabbisogni standard degli Enti Locali (d. lgs. 216/2010) ed il decreto legislativo sul federalismo municipale (d. lgs. 23/2011). &nbsp;<br />
In particolare quest’ultimo ha definito la nuova struttura delle entrate dei Comuni, prevedendo a regime che ai Comuni è attribuita: una compartecipazione del 30% dell’imposta unica sui trasferimenti immobiliari&nbsp; in sostituzione dei prelievi indiretti sugli stessi (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie); una compartecipazione del 30% delle imposte sui trasferimenti immobiliari non sostituiti dalla precedente compartecipazione; l’imposta municipale propria in sostituzione dell’Irpef, e relative addizionali, sui redditi fondiari e dell’attuale ICI; l’imposta municipale secondaria in sostituzione della TOSAP, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicita&#768; e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.; l’addizionale comunale all’Irpef (facoltativa); l’imposta di soggiorno; l’imposta di scopo.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<div id="ftn2">([2]) Sul Federalismo fiscale dopo la riforma del Titolo V cfr. i contributi di ANTONINI, <em>La vicenda e le prospettive dell’autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119 della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em> 2003, pagg. 11 e ss.; ANTONINI, <em>Federalismo all’italiana</em>, Marsilio, Venezia, 2013; BARBERO, <em>Dalla Corte costituzionale un &#8221;vademecum&#8221; per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione (Nota a Corte Cost. n. 37/2004)</em>, in <em>Federalismi.it.</em>; BERTOLISSI, <em>L&#8217;autonomia finanziaria delle regioni ordinarie</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2004, pagg. 444 e ss.; BERTOLISSI, <em>Una riflessione sul federalismo fiscale</em>, in ANTONINI, <em>Verso un nuovo federalismo fiscale</em>, Milano, Giuffre&#768;, 2005; BIN, <em>Che ha di federale il federalismo fiscale?</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em> n. 5/2008, ed. Maggioli, Bologna; BRANCASI, “Uguaglianze e disuguaglianze nell’assetto finanziario di una Repubblica federale”, <em>Diritto pubblico </em>2002, pagg. 909-980; BRANCASI, <em>Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale</em>, in <em>Astrid Rassegna</em> n. 14, 2011; COVINO, <em>La perequazione finanziaria nella Costituzione</em>, Napoli, Jovene 2008; DE SIANO <em>L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali</em>, in PIOGGIA VANDELLI (a cura di), <em>La Repubblica delle autonomia nella giurisprudenza costituzionale – Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V</em>, Bologna, 2006, pagg. 296 e ss.; DE SIANO, <em>Configurazione dell’interesse pubblico e determinante finanziaria</em>, Torino, Giappichelli 2008; FALCON, <em>Cosa attendersi e cosa non attendersi dal federalismo fiscale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2008, pagg. 765 e ss.; FANTOZZI, <em>Riserva di legge e nuovo riparto della potesta&#768; normativa in materia tributaria</em>, <em>Rivista di diritto tributario </em>2005, pagg. 3-50; FERRARA, SALERNO (a cura di), <em>Il federalismo fiscale -Commento alla legge n. 42 del 2009</em>, Jovene, Napoli, 2010; GALLO, <em>La nuova disciplina costituzionale della finanza. Problemi e prospettive</em>, in www.issirfa.cnr.it.; IMMORDINO, <em>L’autonomia finanziaria</em>, in BIN e FALCON (a cura di), <em>Diritto regionale</em>, il Mulino, Bologna, 2012, pagg. 265 e ss.; MASTROMARINO, <em>Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli Stati multinazionali</em>, Giuffre&#768;, Milano, 2010; NICOTRA, PIZZETTI, SCOZZESE (a cura di), <em>Il federalismo fiscale</em>, Donzelli, Roma, 2009; PENNETTA, <em>Il federalismo fiscale</em>, Cedam, Padova, 2010; PICA, <em>Del federalismo fiscale in Italia</em>, Napoli, Grimaldi 2004; PITRUZZELLA, <em>Chi governa la finanza pubblica in Europa?</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2012, pagg. 9 e ss.; SCUTO, <em>Il federalismo fiscale a tre anni dalla legge n. 42: questioni aperte e possibili sviluppi di una riforma ancora incompleta</em>, <em>Centro studi sul federalismo</em>, 2012; VANNI, <em>Il federalismo fiscale: gli annunci e la realta&#768;</em>, in <em>Quaderni costituzionali </em>n. 3/2009, Il Mulino, Bologna; VIALETTI e ANTONINI, <em>Il grande assente: il federalismo fiscale</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, Milano, n. 1/2006; ZANARDI, <em>Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale, </em>Bologna, Il Mulino 2004; ZANON, CONCARO (a cura di), <em>L&#8217;incerto federalismo: le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzional</em>e, Milano, Giuffre&#768;, 2005.</div>
<div id="ftn3">([3]) &nbsp;Secondo il Servizio Politiche Territoriali della UIL (in <a href="http://www.uil.it/">www.uil.it</a>)&nbsp; mentre nel 2011, anno di esordio dell’imposta di soggiorno, i comuni che avevano optato per l’imposta si contavano sulle dita di una mano (Venezia, Roma, Firenze, Catania, Padova, Vieste, Villasimius e pochi altri), ad oggi, nel 2016, i comuni che applicano l’imposta di soggiorno sono 650. Trattasi di un dato stabile rispetto al 2015, in aumento del 14% rispetto al 2014. Peraltro per il 2016 l’imposta di soggiorno al pari delle altre imposte locali e&#768; soggetta al blocco degli aumenti decisi a livello nazionale con la Legge di Stabilita&#768;. Nel 2015 l’imposta ha generato un gettito per le casse dei Comuni di oltre 431 milioni di euro, in aumento del 20,5% rispetto al 2013, quando i comuni incassarono 342 milioni di euro (piu&#768; 89 milioni di euro). In particolare, a Roma nel 2015 l’imposta ha prodotto un gettito di 123,1 milioni di euro; a Milano 61 milioni di euro; a Venezia 27,5 milioni di euro; a Firenze 26,7 milioni di euro; a Rimini 7 milioni di euro; a Torino 5,9 milioni di euro; a Napoli 4,5 milioni di euro.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn4">([4]) Per completezza va altresì incidentalmente detto che, successivamente, nel 2012, il legislatore con legge 44/2012 ha inserito il comma 3 bis all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011 in esame, stabilendo che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento, in alternativa all&#8217;imposta di soggiorno, un&#8217;imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn5">([5]) Per una analisi del rapporto tra Federalismo fiscale e Unione Europea, in particolare cfr. FICHERA, <em>Fisco e Unione europea: L’</em><em>Acquis Communautaire</em>, in <em>Riv. dir. fin. sc. fin.</em>, 2003, n. 3, I, pag. 447 s., in cui l’Autore rileva che nello spazio europeo, proprio partendo da quanto si e&#768; realizzato, si delinea in materia tributaria un livello di governo europeo che coesiste con quelli nazionali e subnazionali, in un processo di integrazione che, nel suo procedere, ha risistemato la distribuzione delle competenze e ha riservato all’Unione, a parte i tributi europei, una competenza concorrente con quella degli Stati membri, con riguardo essenzialmente alle discipline. La peculiarita&#768; del processo di integrazione europea sta nel fatto che mantiene agli Stati membri l’attuazione delle azioni decise, la “gestione delle politiche”, e il loro finanziamento, i “poteri di bilancio e fiscali”, nei diversi ambiti di azione, riservando all’Unione, in concorso con gli Stati membri, i “poteri normativi” e “di coordinamento” nei limiti di quanto e&#768; necessario ai fini del mercato interno, dell’Unione economica e monetaria, delle politiche europee e nel rispetto del principio di sussidiarieta&#768;. Dunque rileva l’autore come “<em>Disegnare l’assetto delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo all’interno di uno Stato membro compete agli Stati che possono arrangiare i rapporti come meglio desiderano. L’Unione europea non ha nulla da dire al riguardo; meglio, non puo&#768; dire nulla al riguardo. Non vi e&#768; un modello di federalismo fiscale che l’Unione europea imponga. Se del resto si fa una comparazione tra i diversi sistemi delle relazioni finanziarie che presentano gli Stati membri, si nota che una situazione e&#768; diversa dall’altra. Non è, dunque, su questo che interviene l’Unione europea. E meno che mai si ha un federalismo fiscale europeo. E però, una volta scelto da parte degli Stati membri l’uno o l’altro assetto, i livelli di governo subcentrali dotati di autonomia tributaria, nell’esercizio delle competenze loro attribuite, devono rispettare i principi e le discipline del diritto dell’Unione europea derivanti dall’integrazione europea, sia essa nella forma dell’integrazione positiva che dell’integrazione negativa</em>”.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/excursus-della-giurisprudenza-amministrativa-e-contabile-in-tema-di-imposta-di-soggiorno-nella-perdurante-assenza-del-regolamento-governativo-di-cui-allarticolo-4-del-d-lgs-23-2011/">Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:44:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/">Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 17 ottobre 2016 Cons. Maurizio Santise Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania L’incontro di studi tenutosi il 17 ottobre nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/">Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/">Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</a></p>
<p><strong>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA”</strong><br />
<strong>DOTTORATO DI RICERCA</strong><br />
<strong>IN </strong><strong>DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE</strong><br />
<em>&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</em></p>
<p><strong>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 17 ottobre 2016</strong><br />
<strong>Cons. Maurizio Santise</strong><br />
<strong>Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</strong></p>
<p>L’incontro di studi tenutosi il 17 ottobre nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento di Scienze Politiche) ha ospitato la relazione del CONS. MAURIZIO SANTISE sul tema “<em>Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</em>”.<br />
La tutela multilivello dell’ambiente importa per definizione la concorrenza di tutti i settori dell’ordinamento verso la protezione del bene ambientale. Il diritto amministrativo giunge solo negli anni Settanta<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> a mostrare un chiaro e concreto interesse della materia, fino ad arrivare, dopo una serie di interventi legislativi sporadici, alla legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’ambiente.<br />
Tale intervento legislativo già rifletteva un profilo di tutela multilivello, in quanto prevedeva la risarcibilità del danno ambientale non solo da parte dello Stato, ma da parte di tutti gli enti territoriali che avessero subito un pregiudizio a carattere ambientale.<br />
A livello di giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 247 del 1974 cala la questione della protezione dell’ambiente all’interno del tema della tutela dei valori costituzionali primari, mentre nel 1987 la Corte costituzionale (sent. n. 210/1987) definisce l’ambiente come un bene immateriale di carattere unitario ed evidenzia come questo carattere di unitarietà non rappresenti un elemento ostativo alla tutela di tutti i valori fondamentali ad esso collegati, come ad esempio il diritto alla salute.<br />
Nell’ordinamento dell’Unione europea la prima presa di posizione netta sul bene ambiente, nonostante ci sia un dibattito sul punto, sembra individuarsi nella direttiva 35/2004/UE (“Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”), mentre a livello costituzionale fino alla riforma del Titolo V Parte II della Costituzione non si parla espressamente di ambiente.<br />
Prima del diritto amministrativo, l’ambiente è stato tutelato dal diritto civile e dal diritto penale.<br />
Il diritto civile si concentra naturalmente nella tutela privata del singolo soggetto, in una dimensione, dunque, non tendenzialmente assoluta come quella odierna. Il diritto civile, in disparte la tutela risarcitoria,<a name="_GoBack"></a> offre all’art. 844 cod. civ., limite privatistico al diritto di proprietà, uno strumento di tutela dell’ambiente, lasciando al giudice il giudizio di bilanciamento tra le ragioni della produzione ed il diritto dominicale del singolo.<br />
L’art. 844 cod. civ. offre una tutela inibitoria di carattere oggettivo, a differenza dello strumento risarcitorio di cui all’art. 2043 cod. civ. in cui l’aspetto problematico è propriamente quello della prova dell’elemento soggettivo. Ulteriore aspetto differenziale tra le due norme è rappresentato dalle c.d. immissioni indirette, cioè le immissioni che sono riflesso dell’esercizio di un diritto e non di un’attività diretta a nuocere la controparte, in quanto in quest’ultima ipotesi soccorrerebbe la tutela extra-contrattuale di cui all’ art. 2043 cod. civ.<br />
Nel sistema civilistico si è posto un problema di interferenza tra diritto privato e diritto pubblico  relativamente alle normative poste a tutela dell’ambiente che dettano dei limiti di emissione. Nello specifico, gli interpreti hanno posto il problema del tipo di rapporto esistente tra art. 844 cod. civ. e queste prescrizioni di settore. L’atteggiarsi della disposizione civilistica ha portato la dottrina a formulare tre distinte tipologie di interrelazioni: autonomia, interferenza assoluta ed interferenza relativa.<br />
Secondo la tesi dell’autonomia, privato e pubblico rappresenterebbero ambiti separati ed il giudice, dunque, potrebbe valutare le emissioni tollerabili anche se sono superati i limiti di emissione; per lo schema dell’interferenza assoluta il superamento delle soglie di legge importerebbe intollerabilità ed il mancato superamento la tollerabilità; infine, per l’opzione dell’interferenza relativa (tesi accolta dalla Cassazione)  non sarebbe possibile predicare mondi autonomi, in quanto si sarebbe in presenza di settori che si intersecano, ma al contempo non si tratterebbe di una interferenza netta in ragione del rilievo per cui al superamento delle soglie di legge consegue l’intollerabilità, ma nel caso di mancato superamento sarà rimessa al giudice la valutazione circa la tollerabilità o meno in base al caso concreto.<br />
Nel diritto civile, dunque, la tutela dell’ambiente sembra rimessa alle misure di precauzione e di riparazione che richiamano l’inibizione ex art. 844 cod. civ. ed il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. Si tratta, però, di misure assai limitative soprattutto per il carattere di regole parziali.<br />
Inoltre, l’art. 844 cod. civ. nasce in una logica di tipo proprietario, l’attivazione della tutela ricollegandosi alla lesione del diritto di proprietà del soggetto che agisce in via inibitoria. Nel 2013, però, la Cassazione ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 844 cod. civ., inserendo in esso anche la tutela della salute.<br />
Il diritto penale per lungo tempo ha offerto una tutela per gradi: rispetto al fenomeno delle immissioni penalmente rilevanti veniva di regola richiamata la fattispecie sul “getto pericoloso di cose” ex art. 674 cod. pen. Oggi è significativo che il legislatore sia intervenuto con l’inserimento di un apposito capo del codice penale dedicato ai reati in materia ambientale (Titolo VI-bis cod. pen.).<br />
In questo contesto si colloca la Corte Edu che il 2 novembre 2006 (<em>Giacomelli c. Italia</em>) afferma l’identificazione della tutela dell’ambiente salubre con la tutela del diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, ricollegando così l’ambiente all’interno della vita privata del soggetto.<br />
Passando al sistema pubblicistico di protezione dell’ambiente, lo schema delineato dal d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) si muove su di una logica binaria, in cui viene data grande referenza alle misure di riparazione in forma specifica rispetto alle misure di compensazione (risarcimento per equivalente). Tale meccanismo sembra evocare la logica del diritto amministrativo, in cui il risarcimento del danno appare una forma di tutela residuale rispetto alla tutela caducatoria.<br />
In questo meccanismo si innesta il problema degli artt. 310 e 311 del d.lgs. 152/2006. Le prescrizioni prevedono una legittimazione ad agire esclusiva dello Stato, mentre gli enti territoriali sono relegati a soggetti che possono denunciare fatti illeciti, ma non attivare lo strumento risarcitorio; questi ultimi, infatti, possono richiedere, o forse pretendere, da parte dello Stato l’attivazione delle misure di riparazione e, secondo alcuni, anche del risarcimento del danno. E’ consentito inoltre agli enti territoriali richiedere il risarcimento del danno collegato però al ritardo dell’attivazione del Ministero dell’ambiente (c.d. danno da ritardo).<br />
La questione della compatibilità dell’art. 311 d.lgs. 152/2006 con il sistema è stata oggetto di una ordinanza del tribunale di Lanusei di rimessione alla Corte costituzionale (ordinanza n. 107 del 13 febbraio 2015).<br />
Il giudice rimettente sospetta la norma di incostituzionalità sotto vari profili: si sarebbe al cospetto di un sistema che da un lato viola l’art. 3 cost. in quanto discrimina soggetti pubblici e soggetti privati, che possono invece chiedere il risarcimento del danno quando dalla lesione dell’ambiente sia derivato un danno alla salute; in base agli artt. 2, 9 e 32 cost. il sistema così delineato non garantirebbe la tutela dell’ambiente in quanto creerebbe un meccanismo che devolve tutto all’ente statale, che non è detto sia in grado, in quanto lontano dal territorio, di tutelare l’ambiente e la salute. Ulteriore aspetto di criticità sembrerebbe individuarsi nella lesione dell’autonomia delle Regioni in rapporto alla sussidiarietà. Nello specifico, si pone la questione se la sussidiarietà delineata dalla riforma del Titolo V Parte II della costituzione sarebbe coerente con la privazione di una legittimazione ad agire con riguardo alla forma minimale di tutela rappresentata dal rimedio risarcitorio (Cort. cost. n. 204/2004).<br />
La Corte costituzionale (sent. n. 126/2016) ritiene il sistema legittimo in quanto l’ambiente risulterebbe perfettamente tutelato dal doppio binario previsto dal codice dell’ambiente: da un lato la tutela riparatoria in via principale e dall’altro il risarcimento del danno all’ambiente .<br />
Il fatto che lo Stato risulti legittimato esclusivo non comporta secondo la Corte un contrasto con il sistema costituzionale in quanto siamo di fronte ad un sistema che pretende l’uniformità di tutela. Se gli enti territoriali fossero liberi di attivare la tutela risarcitoria verosimilmente, secondo la Corte, si verificherebbe un livello di tutela differente da zona a zona e, poiché la tutela dell’ambiente rientra nel catalogo delle competenze esclusive dello Stato, è ragionevole secondo il giudice costituzionale un sistema che consenta solo allo Stato l’attivazione della tutela risarcitoria da danno ambientale.<br />
Del resto, sono presenti strumenti di compensazione a favore delle Regioni, rappresentati dall’art. 310 d.lgs. 152/2006: contestazione dei provvedimenti dell’autorità centrale; denunce affinchè il Ministero si attivi ed in caso di sua inerzia il giudizio sul silenzio inadempimento. Altro strumento di compensazione secondo la Corte, in un’ottica di tutela multilivello in cui il risarcimento richiesto dallo Stato non rappresenta l’unica forma di tutela, è rappresentato dallo strumento risarcitorio offerto ai privati danneggiati in conseguenza del verificarsi della lesione all’ambiente.<br />
L’ambiente, infatti, è un bene collegato di necessità ad altri valori fondamentali e, qualora la sua lesione rechi al contempo un pregiudizio di altri beni-interessi, il sistema troverebbe una sua armonia complessiva nel consentire ai soggetti danneggiati, in conseguenza della lesione dell’ambiente, di domandare il risarcimento del danno.<br />
Mentre gli enti territoriali non possono avanzare domanda risarcitoria da danno ambientale in senso stretto, ma solo per interessi collegati all’ambiente, i privati possono richiedere il risarcimento per il danno alla salute.<br />
Questo doppio binario sembra riecheggiare la distinzione tra public enforcement e private enforcement.<br />
Esigenze di uniformità di tutela renderebbero dunque il sistema costituzionalmente legittimo. Così, con tale forma di tutela dell’ambiente affidata in via esclusiva allo Stato possono concorrere gli strumenti risarcitori classici di cui all’art. 2043 cod. civ. che il privato può attivare a protezione dei valori connessi con l’ambiente (primo fra tutti quello della salute) e gli enti territoriali per gli interessi con esso collegati, con il rilevante problema pratico della loro individuazione.<br />
La pronuncia della Corte ha costituito oggetto di rilievi critici.<br />
Un primo problema interpretativo si pone rispetto all’oggetto del giudizio sul silenzio inadempimento, segnatamente se tale giudizio riguardi l’obbligo di intervenire con le misure di riparazione o anche con il risarcimento del danno (l’obbligo di intervenire in via amministrativa oppure in via giurisdizionale).<br />
La logica del d.lgs. 152/2006 lascerebbe supporre che l’obbligo di intervenire conseguente ad una denuncia dell’ente territoriale sia relativo alle misure di riparazione; inoltre, il giudizio sul silenzio inadempimento sembra sia volto a sollecitare una azione amministrativa e quindi non può che rivolgersi  alle misure di riparazione che poi sono quelle che più interessano l’ente locale.<br />
Ulteriore aspetto riguarda l’individuazione del danno da ritardo in caso di mancata attivazione dello Stato. Risulta una contraddizione rispetto alla possibilità da parte degli enti territoriali di richiedere il risarcimento del danno da ritardo e non quello da danno ambientale, ancorchè il primo risulti strettamente connesso al secondo, sebbene si associ l’elemento dell’inerzia dell’ amministrazione.<br />
Secondo l’impianto logico del giudice delle leggi, se la funzione amministrativa spetta allo Stato anche la tutela giurisdizionale deve spettare unicamente a quest’ultimo in quanto completamento della tutela amministrativa. Impostazione quest’ultima non condivisa dal tribunale di Lanusei, secondo cui l’uniformità di tutela riguarderebbe unicamente la funzione amministrativa.<br />
Dunque, una volta considerato legittimo il sistema si pone però il problema della tutela degli enti territoriali. Infatti, mentre lo Stato rappresenta l’unico soggetto legittimato al risarcimento di un danno che riguarda l’ente territoriale,  l’ente territoriale in caso di inerzia può denunciare e, nel caso di mancata attivazione statale, azionare il  meccanismo del silenzio inadempimento. Solo nel caso di continuata inerzia, l’ente territoriale potrà richiedere i danni derivanti dall’inerzia dell’attivazione delle misure di riparazione.<br />
Si evidenzierebbe così un’aporia del sistema, costituita dalla centralizzazione sul risarcimento del danno ambientale e dall’attribuzione agli enti territoriali soltanto dell’azione sul danno da ritardo, di cui però il danno ambientale sembra costituire un ineliminabile presupposto  logico.<br />
Non sembrano convincenti, oltre alla legittimazione esclusiva dello Stato, neanche gli strumenti di compensazione costituiti dalla denuncia, dal risarcimento dei soli danni collegati all’ambiente, dal silenzio inadempimento e dall’eventuale risarcimento del danno da ritardo.<br />
Altro nodo ermeneutico riguarda l’oggetto della domanda ex art. 117 c.p.a. Segnatamente ci si pone la questione se la sentenza ex art. 117 c.p.a. abbia natura di accertamento oppure di condanna all’adempimento.<br />
Nel caso si consideri uno strumento di compensazione a carattere eccezionale la domanda dovrebbe qualificarsi come condanna all’adempimento: ciò che l’ente locale non può conseguire in via immediata lo recupererebbe attraverso la mediazione del giudice.<br />
Se invece l’art. 117 c.p.a. si limitasse ad essere un accertamento dell’obbligo di provvedere, la tutela risulterebbe assai blanda.<br />
L’accertamento dell’obbligo di intervenire reca il problema dei limiti cognitori concessi al sindacato del giudice amministrativo. Occorre dunque verificare se si tratti di attività vincolata o discrezionale. Nello specifico caso in esame sembrerebbe un’attività vincolata trattandosi di un illecito.<br />
La soluzione in punto di tipo di tutela ovviamente cambia a seconda del presupposto: se si tratta di attività vincolata sarà possibile nominare un commissario ad acta con l’imposizione dell’obbligo in capo all’amministrazione ad un <em>facere</em> specifico; se invece si tratta di attività discrezionale il giudice imporrà allo Stato di intervenire, ma in questo caso le modalità dell’intervento saranno rimesse alla discrezionalità di quest’ultimo.<br />
Gli enti territoriali nel sistema delineato sembrano così configurarsi come i “guardiani” del danno ambientale, con poteri non di amministrazione attiva ma di iniziativa giurisdizionale (silenzio inadempimento), in controtendenza rispetto alla regola per cui è lo Stato ad operare il controllo sui livelli inferiori di governo.<br />
Altro aspetto meritevole di considerazione riguarda l’individuazione del danno conseguente a questa particolare ipotesi di ritardo. Il giudice amministrativo deve infatti accertare tutti i requisiti dell’illecito: elemento soggettivo ed anche il presupposto oggettivo della responsabilità civile da danno ambientale, ma andrà però a liquidare esclusivamente la parte eccedente di danno imputabile al ritardo dell’amministrazione statale.<br />
Infine, si pone la questione della possibilità di avanzare la pretesa risarcitoria dell’ente territoriale all’interno del giudizio sul silenzio inadempimento. Il giudizio sul silenzio inadempimento si svolge in camera di consiglio, risultando dunque necessario il mutamento del rito al fine della trattazione contestuale delle due domande.<br />
Il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) esprime così una preferenza netta per le misure di riparazione in via amministrativa, mentre il risarcimento del danno è subordinato alla conversione del rito.<br />
Si è al cospetto di un sistema geneticamente fondato per tutelare l’ambiente, tutela non identificabile con quella privatistica di cui all’art. 844 cod. civ. che riguarda fatti di minor portata, ma che di fatto, in controtendenza alle ragioni della sussidiarietà, assegna agli enti territoriali, cioè a quei soggetti investiti in via diretta ed immediata dei pregiudizi derivanti dall’illecito ambientale, non poteri di amministrazione attiva bensì di controllo.<br />
La tutela dell’ambiente è  così raggiunta non in via diretta, ma in modo indiretto a mezzo della tutela giurisdizionale, a differenza degli esempi costituiti dall’art. 21-bis l. 87/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato)  e dall’ art. 211 d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti e delle concessioni) in cui Antritrust ed Anac hanno ruoli di amministrazione attiva.<br />
All’esito della ricostruzione interpretativa proposta il sistema sembra trovare una sua razionalità, ancorchè, in una fase come quella odierna in cui la tendenza, o forse ormai l’acquisizione, sembra orientarsi verso la sovrapposizione tra gli strumenti del diritto privato e quelli del diritto amministrativo, sarebbe stato forse maggiormente coerente, anche con le ragioni della sussidiarietà, assicurare direttamente all’ente locale quella forma minimale di tutela rappresentata dallo strumento risarcitorio (Cort. cost. n. 204/2004).</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> M. S. Giannini, “<em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridic</em>i”, in <em>Riv. Trim. dir. pubbl</em>., 1973.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-multilivello-dellambiente-risarcimento-del-danno-e-legittimazione-ad-agire/">Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabità dell’atto amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:44:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/">Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabità dell’atto amministrativo</a></p>
<p>Indice*: 1. Le modifiche legislative intervenute in merito all’annullamento d’ufficio. – 2. Il potere dell’amministrazione di annullare i propri atti. – 3. La preclusione temporale e l’inannullabilità dell’atto. – 4. I casi di esclusione dell’annullabilità d’ufficio. – 5. Poteri speciali di annullamento. – 6. I limiti all’applicazione dell’inannullabilità. – 7.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/">Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabità dell’atto amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/">Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabità dell’atto amministrativo</a></p>
<p>Indice<strong><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">*</a></strong>: 1. Le modifiche legislative intervenute in merito all’annullamento d’ufficio. – 2. Il potere dell’amministrazione di annullare i propri atti. – 3. La preclusione temporale e l’<em>inannullabilità</em> dell’atto. – 4. I casi di esclusione dell’annullabilità d’ufficio. – 5. Poteri speciali di annullamento. – 6. I limiti all’applicazione dell’inannullabilità. – 7. Conclusioni.</p>
<p><strong>1. Le modifiche legislative intervenute in merito all’annullamento d’ufficio</strong></p>
<p>La l. n. 124 del 7 agosto 2015, entrata in vigore il successivo 28 agosto, ha apportato significative modifiche alla disciplina generale del procedimento di cui alla l. n. 241/1990, nell’ottica di una maggiore garanzia degli operatori nell’esercizio delle attività economiche. Maggiore garanzia che, necessariamente, si esplica in una maggiore certezza in relazione a tutti quegli interventi che il potere pubblico è competente ad effettuare nell’ambito dell’attività privatistica, secondo il modello che attualmente pervade il nostro assetto istituzionale.<br />
Tale tendenza, del resto, ha caratterizzato tutti i più recenti interventi legislativi in tale ambito dal 2011 in poi, tra cui specificamente quello relativo al d.l. n. 133 dell’11 settembre 2014, c.d. ‘sblocca Italia’, conv. in l. n. 164 dell’11 novembre 2014, il quale, intervenendo sulla stessa l. n. 241/1990 (e specificamente sulla revoca e sull’annullamento d’ufficio), si era già posto nella stessa ottica della l. n. 124/2015. In particolare, per quanto concerne appunto l’annullamento d’ufficio, l’art. 25, co. 1, lett. b) <em>quater</em>, della l. n. 164/2014, ha modificato l’art. 21 <em>nonies</em> precisando che non sono soggetti ad annullamento da parte della P.A. quei provvedimenti affetti dai vizi di cui all’art. 21 <em>octies</em>, co. 2, l. n. 241/1990, pur rimanendo “<em>ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo</em>”, in tal modo ponendo un ulteriore tassello nel dibattito concernente la natura sostanziale o processuale della disposizione<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>, nonché creando problematiche di non poco rilievo in ordine all’applicabilità della stessa in un procedimento non giurisdizionale.<br />
L’art. 6, co. 1, l. n. 124/2015 ha continuato quest’opera di rimodellamento della l. n. 241/1990, intervenendo in particolare sulla SCIA, sulla sospensione e nuovamente sull’annullamento d’ufficio. In relazione a quest’ultimo, l’art. 6, co. 1, lett. d), ha modificato l’art. 21 <em>nonies</em>, l. n. 241/1990, che ora preclude all’Amministrazione, per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (“<em>inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20</em>”), l’annullamento d’ufficio una volta decorsi diciotto mesi dal momento della loro adozione, specificando tuttavia, nel nuovo co. 2 <em>bis</em>, che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato “<em>accertate con sentenza passata in giudicato</em>” possono essere comunque annullati dall’Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, “<em>fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</em>”.<br />
Tali modifiche hanno sin da subito destato l’attenzione della dottrina<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>, per le importanti questioni ad esse sottese, e sono state, da ultimo, oggetto di un’importante intervento interpretativo da parte del Consiglio di Stato, il quale, con il parere n. 839/2016 del 30 marzo 2016 sul decreto SCIA – pronunciato nell’ambito della serie di provvedimenti consultivi resi dal Supremo Consesso amministrativo sulla c.d. riforma Madia della P.A. – ha avuto modo di dare un rilevante contributo sul tema oggetto di esame in questa sede (strettamente connesso con le modifiche apportate alla SCIA, come si vedrà).</p>
<p><strong>2. Il potere dell’amministrazione di annullare i propri atti</strong></p>
<p>Le modifiche riportate paiono incidere in maniera pregnante sul potere di annullamento d’ufficio, ponendo in primo piano l’affidamento del privato<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>, quale elemento idoneo ad assumere rilievo diretto sulla struttura dell’istituto in relazione ai casi concernenti i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.<br />
Sul punto, preme evidenziare come il potere di annullamento dei propri atti sia uno dei poteri più tradizionali concepiti in capo all’Amministrazione: se in tempi più risalenti era considerato estrinsecazione della stessa potestà d’impero<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>, anche nel momento in cui l’attribuzione dei poteri della P.A. iniziò ad essere improntata al rispetto del principio di legalità<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>, la titolarità, in capo alla stessa, di un potere di annullamento non è stata messa in discussione, ma solo ancorata ad impostazioni teoriche differenti<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>; sino a quando la l. n. 15/2005 non ne ha sancito il suo ingresso nel diritto positivo. Del resto, la caratterizzazione del potere di annullamento quale potere proprio dell’Amministrazione, prima ancora che dell’apparato giurisdizionale (a cui anzi la possibilità di annullare gli atti era stata espressamente negata), era tale che la previsione dello stesso in capo ad una giurisdizione amministrativa veniva reputata da Santi Romano (invero, anche per la ben nota assenza, in quel periodo, della configurazione delle sentenze costitutive) quale attribuzione di una funzione amministrativa allo stesso organo di giurisdizione<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>.<br />
Tale origine del potere di annullamento d’ufficio ha comportato che esso, nel ricercare una sua autonoma collocazione rispetto ai poteri di controllo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>, o a quelli di annullamento su ricorso<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>, a cui spesso era accomunato, si è comunque sempre contrapposto all’annullamento giurisdizionale; e la sua caratterizzazione, soprattutto in relazione a quest’ultimo, è stata nel senso di essere generalmente considerato espressione di una potestà discrezionale dell’Amministrazione<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>.<br />
Invero, tali caratteri risultano più sfumati di quanto potrebbe apparire. E’ noto infatti come l’aspetto discrezionale del potere di annullamento d’ufficio, peraltro mai del tutto pacifico<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>, sia stato accantonato per specifiche fattispecie ove si è affermata la doverosità del suo esercizio<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>, con particolare rilievo in relazione alle esigenze derivanti dal dovere di applicazione del diritto comunitario<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>; e anche accedendosi – come pare preferibile – alla tesi per cui, in tali casi, la doverosità è data dal particolare atteggiarsi dell’assetto di interessi nel caso concreto<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>, rimane comunque un’indubbia compressione del potere discrezionale dell’Amministrazione, che potrebbe far pensare ad un certo, seppur limitato, avvicinamento sotto tale profilo al potere di annullamento giurisdizionale (la cui vincolatezza, peraltro, non pare più così scontata<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>); avvicinamento che comunque non sarebbe tale da incidere sulla distinzione tra i due poteri da un punto di vista funzionale.<br />
In questo quadro, gli interventi che da ultimo si sono registrati sull’art. 21 <em>nonies</em> si collocano nel solco di una ulteriore limitazione della discrezionalità del potere di annullamento, sia pure in una direzione opposta rispetto a quella di cui si è appena dato riscontro: non, cioè, volti a rendere maggiormente vincolata la decisione nel senso dell’annullamento dell’atto, ma, invece, diretti ad evitare che tale annullamento possa essere in ogni caso posto in essere.</p>
<p><strong>3. La preclusione temporale e l’<em>inannullabilità</em> dell’atto</strong></p>
<p>Le modifiche apportate dalla l. n. 124/2015 impongono una duplice riflessione, concernente sia l’ambito di applicazione sostanziale della disciplina, sia le modalità procedurali per la sua applicazione.<br />
Secondo quanto si è descritto, e nei limiti di cui si dirà nei paragrafi successivi, la l. n. 124/2015 introduce un’ipotesi in cui l’atto amministrativo, decorso un certo periodo di tempo individuato dalla legge, non può essere annullato d’ufficio.<br />
La previsione di un termine preciso, di diciotto mesi, è un elemento che va profondamente ad incidere sull’istituto in esame. E’ vero che l’art. 21 <em>nonies</em> già aveva inserito la statuizione per cui l’esercizio del potere di annullamento deve avvenire entro un “<em>termine ragionevole</em>”, in relazione alla quale, peraltro, il nuovo termine direttamente si rapporta. Deve però tenersi in conto che tale previsione, proprio in ragione dell’indeterminatezza del riferimento temporale<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>, nonché dello stesso richiamo alla ragionevolezza, non si è riuscita ad affermare quale vera e propria preclusione, nonostante gli spunti in tal senso di autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>, ma è stata interpretata piuttosto quale elemento da tenere in considerazione nella ponderazione degli interessi contrapposti<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>, così ponendosi nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a>. L’inciso introdotto dalla l. n. 124/2015 contempla invece una decadenza in senso proprio dall’esercizio del potere di annullamento da parte dell’Amministrazione, che trova la propria giustificazione nell’esigenza di garantire, per quelle particolari tipologie di atti, l’affidamento del singolo, in maniera più pregnante rispetto al mero contemperamento con gli altri interessi che vengono in rilievo nella specifica fattispecie<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>: detto affidamento, infatti, nel momento in cui è correlato con una preclusione all’annullamento d’ufficio, gode di una tutela in sé considerata.<br />
Ciò significa, peraltro, che la nuova previsione si differenzia di fatto dallo stesso requisito del termine ragionevole, dal quale si rende autonoma: per tale motivo, quello di diciotto mesi deve considerarsi un termine massimo, che non fa venir meno la necessità di rispettare il tradizionale termine ragionevole, in relazione al quale il giudice dinnanzi a cui l’atto di annullamento è impugnato valuterà la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela (anche se la possibilità che, dopo la modifica in esame, sia ritenuto irragionevole per tale motivo un annullamento esercitato nei diciotto mesi appare in concreto di difficile evenienza<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>).<br />
Significa inoltre che la fattispecie in esame, come tale, si presenta diversa da quella del co. 136, dell’art. 1, l. finanziaria 2005 – abrogato dalla stessa l. n. 124/2015, come si vedrà – che stabiliva, in merito all’annullamento degli atti illegittimi al fine di conseguire risparmi o minori oneri per le amministrazioni pubbliche, un limite di tre anni per i provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con i privati: in relazione a tale ipotesi, infatti, si era al cospetto unicamente di un termine entro il quale poteva operare la speciale efficacia del presupposto per l’annullamento d’ufficio previsto dalla disposizione, a dire il fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a>.<br />
L’istituto introdotto dalla nuova normativa rappresenta invece, per le categorie di atti indicati, un’ipotesi al verificarsi della quale l’atto non può più essere annullato d’ufficio dall’Amministrazione; un’ipotesi che può definirsi cioè di <em>inannullabilità</em> dell’atto.<br />
Tale termine – invero non particolarmente attraente, ma che permette di non creare confusione con la non annullabilità di cui all’art. 21 <em>octies</em>, co. 2, l. n. 241/1990 – non è stato da noi scelto in maniera casuale, atteso che esso è idoneo a richiamare un parallelismo con la più tradizionale <em>inoppugnabilità</em> processuale. Parallelismo che anche il Consiglio di Stato ha dato modo di rilevare: nel parere n. 839/2016 si legge infatti che quella inserita nell’art. 21 <em>nonies</em> rappresenta “una regola speculare – nella <em>ratio</em> e negli effetti – a quella dell’inoppugnabilità, ma creata, a differenza di quest’ultima, in considerazione delle esigenze di certezza del cittadino (mentre l’inoppugnabilità considera, da decenni, quelle dell’amministrazione, con un termine nove volte più breve)”.<br />
L’istituto dell’inannullabilità, al pari di quello dell’inoppugnabilità, agirebbe quindi come decadenza dall’esercizio del correlato potere<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>. Esso rivestirebbe pertanto carattere necessariamente procedurale, e non sostanziale, non potendo, cioè, considerarsi il decorso del termine per procedersi all’annullamento d’ufficio quale implicito venir meno dell’invalidità dell’atto.<br />
Il punto, invero, non pare particolarmente controverso, anche in ragione dell’inciso introdotto all’art. 21 <em>nonies</em> dalla l. n. 164/2014, secondo cui “<em>rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo</em>”. Sotto un profilo teorico, a dubitare della persistenza dell’invalidità di un atto nell’ipotesi di preclusione di ogni potere di annullamento (per l’atto che sia inannullabile e inoppugnabile), basterà qui rilevare che l’atto inannullabile, così come quello inoppugnabile, può comunque essere disapplicato dal giudice ordinario, e anzi se viene all’esame del giudice penale nell’ambito del giudizio volto ad accertare la falsità di cui al co. 2 <em>bis</em> dell’art. 21 <em>nonies</em>, è idoneo a far venir meno la stessa inannullabilità, ripristinando il potere di annullamento d’ufficio in capo all’Amministrazione, secondo quanto si avrà modo di spiegare.<br />
Inoltre l’inannullabilità – al pari dell’inoppugnabilità, anche se in modo meno evidente di questa – è concetto relativo, nel senso che potrebbe continuare a persistere, in capo ad un’Amministrazione diversa da quella che è titolare del generale potere di annullamento in via amministrativa, un potere di annullamento <em>tipico</em>, conferito da una specifica normativa<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>. L’atto potrebbe essere quindi <em>inannullabile</em> per un’Amministrazione, ma non per un’altra, così come l’inoppugnabilità può formarsi in tempi diversi in relazione ai diversi soggetti. Peraltro, proprio per tale motivo la contestualità di inoppugnabilità e inannullabilità, nel caso in cui sia decorso il termine relativo a quest’ultima, non è conseguenza scontata (come verrebbe da pensare confrontando un termine di sessanta giorni con uno di diciotto mesi), atteso che, anche in relazione ad un atto inannullabile, ben potrebbe il termine per l’impugnazione dell’atto non essere ancora scaduto per alcuni dei soggetti legittimati a proporre ricorso.<br />
Il valore procedurale dell’inannullabilità viene in rilievo anche in relazione alla modifica intervenuta, sempre ad opera della l. n. 124/2015, all’art. 21 <em>quater</em>, l. n. 241/1990, in merito alla sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo, per cui si è stabilito che questa non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21 <em>nonies</em>: in questo modo, infatti, la sospensione è stata posta in diretta correlazione con l’annullamento d’ufficio, quale esplicazione in via cautelare dell’esercizio del potere di secondo grado che, all’interno di un’unitaria vicenda procedurale, potrà portare al venir meno dell’atto<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>.<br />
La negazione della natura sostanziale dell’istituto, ad ogni modo, non impedisce che tra inoppugnabilità processuale e inannullabilità procedimentale sussistano differenze non irrilevanti (queste, invero, non considerate dal Consiglio di Stato), le quali fanno dubitare di un possibile accomunamento delle due fattispecie su un piano procedurale.<br />
Dell’equiparabilità dei due istituti potrebbe dubitarsi, in primo luogo, su un piano prettamente teorico.<br />
L’inoppugnabilità è infatti collegata con il termine per esperire ricorso giurisdizionale da parte dell’interessato, per l’esercizio, cioè, del proprio diritto di azione. L’annullamento d’ufficio, tuttavia, non può essere ricondotto, come ritenuto dalla dottrina più risalente, ad un potere di auto-impugnativa o ad un potere di impugnativa distinto dal successivo potere di annullamento<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>: l’Amministrazione, infatti, esercita unicamente e direttamente il proprio potere di annullamento<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>. Ciò si riconnette peraltro ad una particolare concezione dell’istituto, che nel nostro ordinamento – lo si è visto – presuppone logiche differenti tra annullamento in via amministrativa e annullamento giurisdizionale; né, sotto tale profilo, la previsione di un termine rigido di decadenza è idonea, di per sé, ad incidere su una siffatta impostazione<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.<br />
In questa prospettiva, il parallelismo tra i due istituti, quello processuale e quello procedimentale, non troverebbe pieno riscontro, e si giustificherebbe peraltro la circostanza (di cui subito appresso) per cui il termine per l’inannullabilità è riferito al momento di esercizio del potere, mentre quello di inoppugnabilità all’esperimento della domanda di annullamento.<br />
Un aiuto in tal senso ci viene però dalla procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, che a partire dagli anni ’90 del secolo scorso ha assunto le forme della legge generale sul procedimento amministrativo. Tale normativa, dando rilievo alla partecipazione quale fulcro di un’azione amministrativa che consente di portare nella realtà procedimentale i diversi interessi in contraddittorio tra loro, ha permesso di strutturare il procedimento come un processo<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>, per lo meno, laddove attraverso la presenza di altre parti nel procedimento si verifichi in tale ambito un confronto dialettico tra le diverse posizioni coinvolte (pur se in ipotesi la contrapposizione tra le stesse non  è idonea a sfociare in un conflitto in senso proprio). In questo quadro, la dottrina più attenta ha strutturato il procedimento amministrativo in una fase pre-procedimentale, che sfocia in una ‘proposta di decisione’ corrispondente all’atto di iniziativa (sia essa proveniente dall’Amministrazione per i procedimenti da iniziarsi d’ufficio ovvero dal privato per quelli su istanza di parte), e in una fase procedimentale in senso stretto, ove vi è la verificazione della fondatezza della proposta di decisione (auto-verificazione ovvero etero-verificazione a seconda della differente iniziativa procedimentale)<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup><sup>[30]</sup></sup></a>, la quale porta, nella fase provvedimentale, all’adozione della decisione (adozione che deve però considerarsi ascritta alla titolarità, anche sostanziale, dell’Amministrazione<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>).<br />
Nella prospettiva descritta, pertanto, l’inannullabilità potrebbe inserirsi in un quadro procedimentale analogo a quello dell’inoppugnabilità in sede processuale, pur differente essendo la struttura dei due rispettivi poteri a cui esse si ricollegano. In altre parole, l’inannullabilità partecipa a quel fenomeno di ‘processualizzazione’ dell’attività amministrativa, e in tale ambito si pone a garanzia dell’interesse del privato, a prescindere dalla natura delle funzioni coinvolte.<br />
Tuttavia, emergono, a questo punto, difficoltà di equiparazione sotto il profilo del diritto positivo.<br />
Si pensi, in primo luogo, alla disciplina transitoria. Trattandosi, la previsione di inannullabilità, di una norma procedurale, non sembra sorgere dubbio sulla sua applicabilità anche ai provvedimenti formatisi precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa. Tuttavia, proprio perché di norma procedurale si tratta, sarebbe lecito attendersi che per tali provvedimenti il termine di diciotto mesi inizi a decorrere dal momento di entrata in vigore della l. n. 124/2015, quale modalità transitoria di applicazione, ricavabile anche in via interpretativa, di una norma di tale natura.<br />
Tale soluzione è però esclusa dal richiamato parere n. 839/2016, il quale fonda la sua diversa impostazione sulla necessità di salvaguardare comunque l’affidamento dei privati e di non rischiare di porre nel nulla la portata innovatrice della riforma. Di contro può però rilevarsi che, opinando nel senso descritto, si espone a responsabilità l’Amministrazione procedente e i funzionari ad essa preposti (che, come detto, rispondono del mancato annullamento dell’atto) sulla base di una previsione che non poteva essere considerata, nei suoi effetti (l’inannullabilità degli atti dopo diciotto mesi dalla loro adozione), nel momento in cui l’attività amministrativa era stata posta in essere; ciò peraltro a fronte di un vantaggio, in termini di portata della riforma, a ben vedere limitato (gli effetti transitori verrebbero infatti meno decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge).<br />
L’elemento maggiormente rilevante, in relazione alla questione che si sta esaminando, è però quello concernente la circostanza che il termine di diciotto mesi da cui consegue l’inannullabilità è riferito al momento entro il quale il potere deve essere esercitato, non invece al differente momento entro il quale iniziare il procedimento di autotutela. Quest’ultima opzione è infatti espressamente esclusa dal Consiglio di Stato nel parere n. 839/2016 più volte richiamato, e invero appare del tutto insostenibile alla luce della chiara lettera della norma, come già evidenziato dalla prima giurisprudenza che ha avuto modo di esprimersi sul punto<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>.<br />
Invero, una soluzione nel senso descritto avrebbe meglio inserito l’inannullabilità nella dimensione procedimentalizzata dell’azione amministrativa, di cui si è ricordato, e ben si sarebbe sposata con il carattere procedurale proprio dell’istituto. Si sarebbe in quest’ottica potuto configurare, da parte del legislatore, uno scenario ove la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe potuto costituire l’atto con cui impedire che il provvedimento divenisse inannullabile, mentre il termine di conclusione del procedimento avrebbe rappresentato il limite temporale entro il quale esercitare l’annullamento d’ufficio; con l’aggiunta, possibilmente, di un termine massimo comunque da rispettare per concludere l’iter procedimentale, al fine di evitare dilazioni manifestamente elusive (opportunamente sottolineate dal Consiglio di Stato nel parere più volte richiamato).<br />
Una siffatta soluzione non è stata però adottata, cosicché l’istituto procedurale dell’inannullabilità presenta caratteri – anche sotto il profilo prettamente procedurale – non pienamente corrispondenti con quelli dell’inoppugnabilità processuale, e finisce per essere rapportato più al potere in sé, che non al potere considerato nella forma del suo esercizio, a dire nella sua dimensione procedimentale, a cui pure l’esplicazione dell’azione amministrativa dovrebbe fare riferimento.</p>
<p><strong>4. I casi di esclusione dell’annullabilità d’ufficio</strong></p>
<p>L’inannullabilità dell’atto, così come individuata nel paragrafo precedente, deve ora essere analizzata in relazione alla sua estensione, in relazione, cioè, all’ambito di applicabilità dettato per la stessa dalla nuova normativa.<br />
In merito a tale aspetto, va ricordato che in sede di adozione della legge erano state proposte diverse versioni della modifica da apportare, tra cui una in particolare per cui il limite dei diciotto mesi avrebbe dovuto riguardare tutti i provvedimenti amministrativi<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>. Tale versione (un’<em>inannullabilità</em> generalizzata) non ha trovato invero alcun favore ed è stata fin da subito accantonata, ponendosi peraltro al di fuori della <em>ratio</em> alla base della riforma. La disposizione definitiva limita ora l’applicazione del termine ai provvedimenti di autorizzazione e a quelli di attribuzione di vantaggi economici, quali espressione dell’affidamento che l’istituto intende garantire.<br />
La precisa individuazione di tali tipologie di provvedimenti può presentare delle difficoltà. Per quanto concerne in particolare i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, dovrebbe chiarirsi se questi sono da intendersi in senso stretto, come ad es. contributi e sovvenzioni, o anche in senso lato. Sul punto può ad ogni modo rilevarsi che, aderendosi alla seconda delle due opzioni, la categoria finirebbe per ricomprendere in ipotesi qualsiasi atto amministrativo che abbia un rilievo positivo, anche indiretto, sulla sfera patrimoniale del privato<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>; non sarebbe comprensibile, allora, perché il legislatore avrebbe espressamente stabilito l’applicabilità della previsione alle autorizzazioni.<br />
In merito a queste ultime, invece, appare chiaro che ricompresi nell’ambito di applicazione della nuova disposizione sono tutti quei provvedimenti qualificati in senso ampio come autorizzatori, quali permessi, licenze, ecc.<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a>. Ricadono in tale classificazione, in particolare, quelle attività soggette a SCIA (il cui regime, come detto, è stato anch’esso modificato dalla riforma del 2015) e quelle oggetto di silenzio-assenso, in ragione dei tipi di attività oggetto di tali istituti; e in proposito il nuovo testo dell’art. 21 <em>nonies</em> contiene appunto l’inciso “<em>inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20</em>”.<br />
Invero per quanto concerne la SCIA, la sua natura di atto prettamente privatistico – correttamente rimarcata dal nuovo dettato dell’art. 19, l. n. 241/1990, anch’esso come detto modificato dalla l. n. 124/2015 – potrebbe far apparire l’estensione della disciplina dell’annullamento d’ufficio fuori luogo. Tuttavia, lo stesso art. 19, pur non riportando più il riferimento diretto all’annullamento d’ufficio, che appunto mal si confaceva ad un atto siffatto, afferma ora la possibilità di esercitare quei poteri di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi, ovvero, laddove possibile, di conformazione dell’attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, anche oltre il termine di sessanta giorni (secondo la previsione di cui all’art. 19, co. 3), purché sussistano, in tale evenienza, le condizioni di cui all’art. 21 <em>nonies</em> (art. 19, co. 4).<br />
Non si tratta quindi di un annullamento d’ufficio in senso proprio (così come del resto non si trattava di un annullamento d’ufficio in senso proprio neppure nell’ipotesi precedentemente contemplata dalla disposizione, almeno sotto il profilo teorico). Si fa invece riferimento ai medesimi poteri, di rimozione o conformativi, che vengono però esercitati solo in presenza delle medesime condizioni stabilite per l’annullamento d’ufficio.<br />
La portata di tale richiamo non è invero del tutto chiara.<br />
Deve ritenersi che tra le condizioni contemplate dall’art. 19, co. 4 sia ricompresa anche la nuova previsione relativa al termine di diciotto mesi (trattandosi di una segnalazione che sostituisce un’autorizzazione). E al riguardo, appare preferibile l’interpretazione secondo cui tale termine dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui la segnalazione è presentata: in ragione dell’ormai affermata natura negoziale di questa, non sembra condivisibile quella soluzione (fatta propria dal Consiglio di Stato, nel parere n. 839/2016) per cui il decorso dei diciotto mesi avrebbe il suo momento iniziale nella scadenza del termine di sessanta (o trenta, in materia edilizia) giorni per l’adozione dei provvedimenti inibitori o conformativi da parte dell’Amministrazione.<br />
Ancora, non è chiaro se tra i requisiti per cui si possa procedere all’adozione dei provvedimenti richiamati dal co. 4 dell’art. 19 vi sia anche quello concernente la valutazione discrezionale dell’amministrazione, atteso che il medesimo co. 4 stabilisce che l’Amministrazione “<em>adotta comunque</em>” detti provvedimenti. L’interpretazione che appare preferibile è nel senso che, decorso il termine di sessanta giorni, una valutazione sull’interesse pubblico alla rimozione dell’attività debba sempre essere effettuata (lo ribadisce il Consigli di Stato, nel parere n. 839/2016), ma la P.A. non possa sottrarsi dall’esaminare l’istanza; ciò che renderebbe doverosa l’azione amministrativa nei casi in cui sia sollecitata dal privato<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a>.</p>
<p><strong>5. Poteri speciali di annullamento</strong></p>
<p>Passando ora ad esaminare il potere di annullamento in senso proprio, si deve rilevare che i limiti per esso stabiliti non trovano applicazione per quei casi in cui il potere di annullamento sia oggetto di una previsione specifica da parte dell’ordinamento, per quei casi, cioè, in cui si sia al cospetto di un annullamento amministrativo <em>tipico</em>, regolato da una particolare disposizione normativa come speciale rispetto al generale potere di annullamento, e che quindi, come tale, si basa su presupposti differenti rispetto a quest’ultimo<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>. L’atto amministrativo, come si è già accennato, continua in questi casi ad essere annullabile in via amministrativa, pur se è precluso l’esercizio del potere generale di annullamento d’ufficio.<br />
Così, come rilevato da attenta dottrina<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>, continua a sussistere il potere straordinario di annullamento governativo di cui all’art. 138 TUEL, per cui è attribuito al Governo il potere di annullare, per gravi motivi di interesse pubblico, gli atti illegittimamente adottati dagli enti locali a tutela dell’unità dell’ordinamento, senza limiti temporali. Continua a sussistere inoltre il potere, in capo alle Regioni, di annullare ai sensi dell’art. 39 del TU dell’edilizia, d.p.r. n. 380/2001, il permesso di costruire e la DIA/SCIA entro il termine di dieci anni dal relativo rilascio o formazione.<br />
Diverso è invece il caso già richiamato del discusso potere di annullamento di cui al co. 136 dell’art. 1, l. finanziaria 2005, ora abrogato dall’art. 6, co. 2, l. n. 124/2015, per cui potevano essere annullati d’ufficio gli atti illegittimi qualora detto annullamento fosse posto in essere al fine di far conseguire risparmi o minori oneri alle amministrazioni pubbliche. In relazione ad esso, non si era invero al cospetto di un potere da qualificarsi come tipico, giacché la norma contemplava solo determinati presupposti che andavano ad integrare l’esercizio del potere di annullamento (la presupposizione dell’interesse pubblico nel risparmio per l’Amministrazione); e a tali presupposti andava rapportato anche il limite massimo di tre anni per procedere all’annullamento, che la norma espressamente prevedeva per i provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali (anche se la relativa esecuzione fosse perdurante, e, in ogni caso, tenuto indenne il privato), i quali dunque non divenivano, decorso tale termine, per ciò solo inannullabili<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[39]</a>.<br />
Non soggiace poi a nessuno dei limiti di cui all’art. 21 <em>nonies</em>, ora come prima della riforma, il potere, solo latamente ascrivibile a quello di annullamento d’ufficio, di dichiarare la nullità dell’atto amministrativo da parte della P.A., potere il cui esercizio doveva e deve considerarsi in ogni caso doveroso<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a>; non avrebbe senso, infatti, parlare di un atto nullo <em>inannullabile</em>.<br />
Le nuove limitazioni stabilite per l’annullamento d’ufficio rendono peraltro particolarmente rilevante tale evenienza<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>. Sul punto, non si può infatti fare a meno di considerare come, una volta stabilito il termine di diciotto mesi per l’annullamento degli atti di attribuzione di vantaggi economici, la violazione della normativa comunitaria, in materia appunto di attribuzione di sovvenzioni, possa trovare un impedimento di non poco conto nell’inquadramento nei tradizionali canoni dell’annullabilità: ben nota è, in proposito, l’impostazione della Corte di giustizia dell’UE, che è arrivata finanche a sostenere la possibilità di mettere in discussione il giudicato in tali ipotesi<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>. Proprio per tali motivi, potrebbe allora tornare in auge quella tesi, invero finora del tutto recessiva, della nullità dell’atto per violazione del diritto comunitario<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>, la quale, peraltro, dovendo necessariamente confrontarsi con il numero chiuso delle cause di nullità di cui all’art. 21 <em>septies</em>, dovrebbe trovare riscontro in una di esse, quale ad es. il difetto assoluto di attribuzione o la mancanza di elementi essenziali<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[44]</a>.</p>
<p><strong>6. I limiti all’applicazione dell’inannullabilità</strong></p>
<p>Il termine di diciotto mesi previsto per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di benefici non trova applicazione nei casi specifici stabiliti dalla l. n. 241/1990, attinenti ad un particolare presupposto: la falsità di rappresentazione dei fatti o delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà causata da una condotta illecita del privato. In tale ipotesi, infatti, la preclusione viene meno e la P.A. può esercitare, anche dopo il termine prescritto, il suo potere di annullamento.<br />
A tal proposito la riforma sembra aver creato un quadro fondato su una <em>ratio</em> precisa, a dire quella per cui l’affidamento del privato non può prevalere sul potere di annullamento d’ufficio in caso di falsa rappresentazione della realtà da lui stesso causata. E’ una deroga che quindi si basa sulla circostanza che l’affidamento deve comunque essere incolpevole.<br />
Il problema riprende quello più generale della rilevanza, ai fini dell’affidamento, della buona fede soggettiva<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>. A tal proposito attenta dottrina ha considerato che, nel momento in cui il decorso del tempo esclude l’esercizio del potere di annullamento – come si supponeva essere per la previsione del “<em>termine ragionevole</em>”<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>, ma come è in ogni caso ora, a seguito della modifica di cui si discorre – l’affidamento non può più sorgere in relazione all’inerzia (ché, una volta che essa si sia prodotta, l’annullamento sarebbe senz’altro escluso), ma nasce con l’emanazione del provvedimento<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[47]</a>: da ciò scaturirebbe la necessaria rilevanza della buona fede soggettiva ai fini della tutela dell’affidamento del privato fintanto che perdura il potere di annullamento<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[48]</a>.<br />
Ora, la nuova normativa, introducendo una preclusione temporale all’esercizio dell’annullamento d’ufficio, contempla anche una specifica ipotesi di esclusione della buona fede soggettiva (e quindi della possibile tutela dell’affidamento) che viene in gioco <em>dopo</em> l’esaurimento del potere di annullamento, la cui rilevanza è data dalla circostanza che, al suo verificarsi, viene ripristinato in capo all’Amministrazione il potere di provvedere in autotutela, così tornando l’atto annullabile in via amministrativa. In altri termini, la buona fede soggettiva, che di per sé dovrebbe rilevare fintanto che l’autorità sia titolare del potere di annullamento, assume rilevanza anche nel periodo successivo, ma solo nei particolari termini indicati dalla previsione legislativa, e ha l’effetto di far venir meno la preclusione e di ripristinare quindi il potere di annullamento.<br />
Le perplessità, invero non di poco conto, nascono dalla circostanza che il co. 2 <em>bis</em> dell’art. 21 <em>nonies</em>, inserito dalla l. n. 124/2015, sancisce che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci “<em>per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato</em>” possono essere annullati dall’Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi “<em>fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</em>”.<br />
Secondo la norma perché vi possa essere una deroga al termine di diciotto mesi, e quindi venga meno la preclusione, è necessario che le falsità, rilevanti sotto un profilo penale, siano riconosciute come tali da una sentenza passata in giudicato. In mancanza – e quindi anche in pendenza del giudizio – l’Amministrazione non potrebbe procedere all’annullamento. Si badi, peraltro, che non viene meno per questa ipotesi la necessità che siano integrati gli altri presupposti per procedere all’annullamento d’ufficio: quindi, da un lato l’annullamento continua ad essere discrezionale; dall’altro, è soggetto comunque, se non al limite stringente di diciotto mesi, comunque al tradizionale <em>termine ragionevole</em> (ciò che, invero, sembra porsi in contrasto con la necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale).<br />
La disposizione in esame contiene inoltre una clausola di salvezza, che ha posto i dubbi maggiori su cui si sono confrontati gli interpreti. A prescindere dalla possibilità di annullamento, infatti, è fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/2000.<br />
Detta previsione presenta perplessità di ampio rilievo. La normativa richiamata, infatti, contempla espressamente, all’art. 75, il caso di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, laddove, a seguito di controllo dell’Amministrazione procedente, emerga la falsità delle dichiarazioni; e la comminazione di detta decadenza non è sottoposta ad alcun termine.<br />
Tale circostanza, per le conseguenze che comporta, rende necessaria un’importante precisazione di carattere generale. Non vi è dubbio, infatti, che la <em>ratio</em> della riforma sarebbe del tutto compromessa se fossero sottratte alla disciplina di cui all’art. 21 <em>nonies</em> tutte quelle ipotesi in cui il legislatore, pur non utilizzando il termine <em>annullamento</em>, preveda conseguenze da questo non dissimili. Per questi casi, a ben vedere, si pone un problema di coordinamento con la nuova normativa.<br />
La questione di maggior importanza, invero, aveva già trovato soluzione da parte dello stesso legislatore. La l. n. 164/2014, intervenendo sulla disciplina della revoca di cui all’art. 21 <em>quinquies</em>, l. n. 241/1990, ha infatti escluso la possibilità di far venir meno i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, cioè in quell’ipotesi ove labile è sempre apparso il confine tra revoca e annullamento c.d. per vizi di merito<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[49]</a>. In tale evenienza, ora, il venir meno dell’atto non è in ogni caso possibile, così evitandosi il problema pratico di raccordo con il nuovo art. 21 <em>nonies</em>, rispetto al quale, anzi, l’art. 21 <em>quinquies</em> stabilisce una disciplina più restrittiva, giustificata dalla circostanza che l’atto viene posto nel nulla per motivi di opportunità.<br />
Ma, anche a prescindere dalla <em>vexata quaestio</em> concernente la distinzione tra annullamento e revoca, si deve ritenere che, in ragione della <em>ratio</em> della riforma, le limitazioni di cui al nuovo testo dell’art. 21 <em>nonies</em> debbano valere in qualsiasi caso la legge determini l’inefficacia di un atto per un vizio originario di questo, sia questa comminata a titolo di annullamento o ad altro titolo. Si condivide dunque l’opinione (espressa dalla dottrina<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[50]</a> e ora anche dal parere Cons. St., n. 839/2016, ma non dalla prima giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sul punto<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[51]</a>) per cui la terminologia utilizzata si rivela, a tali fini, del tutto irrilevante.<br />
Tuttavia, quanto considerato non appare scriminante, in sé, per il richiamato art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, atteso che, come visto, l’intero capo VI di tale normativa è fatto espressamente salvo, nella sua applicazione, dallo stesso co. 2 <em>bis</em> dell’art. 21 <em>nonies</em>.<br />
Di talché, delle due l’una: o si ritiene che la decadenza sanzionatoria non riguarda i benefici oggetto del provvedimento<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[52]</a>, ma in questo caso vi sarebbe una differenza tra conseguenze delle dichiarazioni che riguardano, ad es., una procedura concorsuale (a non voler intendere, si ripete, in senso lato il riferimento all’attribuzione di un vantaggio economico) e conseguenze delle dichiarazioni che invece concernono autorizzazioni o provvedimenti direttamente attributivi di un vantaggio economico (peraltro ricompresi dalla giurisprudenza nell’ambito di applicazione dell’art. 75<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[53]</a>); ovvero si ammette che, in questa ipotesi, è sempre possibile far venir meno il provvedimento illegittimo adottato sulla base di dichiarazioni false, anche oltre il termine di diciotto mesi, ma allora non risulta chiaro per quale motivo l’art. 21 <em>nonies</em>, co. 2 <em>bis</em>, richieda, in via generale, una sentenza penale passata in giudicato, se poi i medesimi effetti possono essere raggiunti attraverso la semplice rilevazione compiuta dalla stessa Amministrazione ai sensi dell’art. 71, d.p.r. n. 445/2000. Si potrebbe forse obiettare che in realtà il co. 2 <em>bis</em>, facendo riferimento alle sole <em>sanzioni</em>, non ricomprenderebbe anche le misure di cui all’art. 75, delle quali potrebbe argomentarsi la natura non sanzionatoria<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[54]</a>; ma – in disparte tutte le problematiche, anche in chiave di diritto europeo, relative all’individuazione del concetto di sanzione – può agevolmente rilevarsi che il capo VI in questione non contempla altre misure relative all’ipotesi in esame (che non abbiano carattere penale, e quindi come tali oggetto di espresso richiamo da parte del co. 2 <em>bis</em>) se non quelle di cui all’art. 75.<br />
Alla luce di tale discrasia nel rapporto tra le varie disposizioni, pare opportuno prendere le mosse, per cercare di risolvere l’<em>impasse</em>, dalla <em>ratio</em> che sembra aver mosso il legislatore nel prevedere la deroga all’inannullabilità. Si è detto, a tal proposito, che il venir meno della preclusione è collegato alla particolare rilevanza che viene data alla mancanza di buona fede soggettiva, idonea a ripristinare la possibilità di esercizio del potere di annullamento venuto meno a seguito della scadenza del relativo termine. In questo modo, la buona fede soggettiva rileva in maniera peculiare in relazione all’affidamento del privato, affidamento che è alla base dell’operatività del termine di cui al nuovo dettato normativo dell’art. 21 <em>nonies</em>. Se così è, l’art. 75 non potrebbe comportare il venir meno dell’atto trascorsi i diciotto mesi, giacché la sua applicazione, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, prescinde da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[55]</a>, e si pone quindi al di fuori della <em>ratio</em> della deroga legislativa all’inannullabilità.<br />
L’ipotesi descritta non è peraltro l’unica a presentare profili di perplessità. Un’altra questione che si pone in merito al richiamo al capo VI del d.p.r. n. 445/2000 è che esso è stato nel contempo eliminato dalla stessa l. n. 124/2015 in relazione alla SCIA, attraverso la modifica dell’art. 19, co. 3, l. n. 241/1990: tale disposizione, per i casi di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, faceva salva l’applicazione delle sanzioni in esso contenute e permetteva di adottare in ogni tempo i provvedimenti inibitori o conformativi, altrimenti assoggettati ai limiti di sessanta giorni, senza dover sottostare ai presupposti di cui all’art. 21 <em>nonies</em>.<br />
Sul punto, potrebbe invero ritenersi che tale previsione è stata espunta semplicemente perché generalizzata a tutti i provvedimenti dall’art. 21 <em>nonies</em>, le cui condizioni sono richiamate dall’art. 19, co. 4, al fine dell’adozione dei provvedimenti inibitori o conformativi dopo il termine di sessanta giorni previsto dal co. 3, di cui si è già detto; tra le condizioni appena menzionate, così come rientra il termine di diciotto mesi, dovrebbe rientrare anche qualsiasi deroga allo stesso, compresa quella di cui al co. 2 <em>bis</em> dell’art. 21 <em>nonies</em> con il suo richiamo al capo VI del d.p.r. n. 445/2000. La questione dell’applicabilità dell’art. 75, d.p.r. n. 445/2000, ricade perciò nella problematica già esaminata in via generale.<br />
Tuttavia, deve rilevarsi che, a prescindere dall’art. 75 appena richiamato, in relazione alla SCIA e al silenzio-assenso rimane in piedi la previsione di cui all’art. 21, co. 1, l. n. 241/1990, per cui in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria, salve le ulteriori sanzioni penali<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[56]</a>.<br />
Anche in tale ipotesi, dunque, il titolo legittimante sembrerebbe poter venir meno in qualsiasi tempo, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 <em>nonies</em>. La norma richiamata, infatti, non pare interpretabile nel senso che il divieto di conformazione dell’attività sia limitato al periodo di sessanta giorni di cui all’art. 19, co. 3: quantomeno, opinando in tal senso, sarebbe omesso il riferimento al silenzio-assenso.<br />
La previsione potrebbe però essere intesa nel senso di far riferimento soltanto al periodo dei diciotto mesi, all’interno del quale non servirebbe alcuna ponderazione degli interessi per inibire l’attività, mentre, scaduto tale termine, il giudicato penale sarebbe comunque necessario per procedere all’annullamento d’ufficio del titolo e all’inibizione dell’attività. Tale soluzione risponderebbe alla <em>ratio</em> già considerata descrivendo la deroga contenuta nell’art. 21 <em>nonies</em>; ma al riguardo non possono nascondersi le perplessità derivanti dalla mancata chiarezza del quadro normativo complessivo.</p>
<p><strong>7. Conclusioni</strong></p>
<p>Volendo ora trarre delle conclusioni dalla disamina sin qui effettuata, non può che condividersi l’opinione espressa dal Consiglio di Stato, nel parere n. 839/2016, per cui l’introduzione di quella che è stata da noi definita come <em>inannullabilità</em> del provvedimento amministrativo rappresenta un’innovazione di sicuro rilievo nel rapporto tra Amministrazione e cittadini: viene meno, infatti, in forza del principio dell’affidamento, la possibilità di esercitare uno dei più tradizionali poteri (lo si è ricordato all’inizio) propri della pubblica Amministrazione (scontato, ma non inopportuno, è il richiamo a quella scuola di pensiero che ha valorizzato il dato costituzionale fino ad improntare i rapporti tra Amministrazione e cittadino in chiave effettivamente partitaria). L’affidamento del privato, lo si è visto, riceve così un più incisivo riconoscimento, che non si inserisce più unicamente nel flessibile e cedevole ambito della ponderazione degli interessi per procedere all’annullamento, ma trova riscontro in una precisa preclusione temporale all’esercizio del potere di annullamento.<br />
Come si è dato ampiamente modo di dimostrare, tuttavia, molti appaiono i punti oscuri in relazione al nuovo istituto, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo procedurale, che giurisprudenza e dottrina saranno chiamate a chiarire.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Il presente contributo è destinato all’opera <em>I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali</em>, <em>Atti del convegno AIPDA dell’8-9 aprile 2016 presso l’Università degli studi del Molise</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> La modifica apportata dalla l. n. 164 dell’11 novembre 2014 all’art. 21 <em>nonies</em>, l. n. 241/1990, sembra infatti aver disatteso la tesi di chi, come A. Calegari, <em>Sulla natura sostanziale o processuale e sull’immediata applicabilità ai giudizi pendenti delle disposizioni concernenti l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi contenute nell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2005; G. Bergonzini, <em>Art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, pp. 246 ss.; M. Breganze, <em>Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo nelle nuove “norme generali sull’azione amministrativa”</em>, in <em>Riv. amm.</em>, 2005, pp. 78-79, aveva dalla mancanza di un riferimento in proposito ai fatto scaturire la conseguenza che, anche nei casi ricompresi nell’art. 21 <em>octies</em>, co. 2, l. n. 241/1990, il provvedimento dovesse considerarsi invalido (ma tale ragionamento poteva trovare obiezioni anche in precedenza: cfr. ad es. quanto affermato da F. Volpe, <em>La non annullabilità dei provvedimenti amministrativi illegittimi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2008, p. 331, n. 26, che pure lo reputa comunque convincente). Si potrebbe opporre che il contestuale inserimento dell’inciso per cui “<em>rimangono ferme le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo</em>” debba intendersi come espresso riconoscimento dell’invalidità dell’atto affetto da vizi formali e procedurali, ma nulla impedisce di riferire tale previsione ai soli casi in cui il provvedimento sia invalido ai sensi dell’art. 21 <em>octies</em>, quindi, in ipotesi, esclusi i casi di cui al co. 2.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> Si vedano i contributi di M.A. Sandulli, <em>Gli effetti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>; Id., <em>Postilla all’editoriale “Gli effetti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela”</em>; F. Francario, <em>Autotutela amministrativa e principio di legalità</em>, tutti pubblicati in <em>Federalismi.it</em>, 2015; M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi (in attesa dei decreti legislativi di riordino)</em>, in <em>Foro amm.</em>, 2015, pp. 2923 ss.; N. Longobardi, <em>La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016; M. Macchia, <em>Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale</em><em>, in </em><em>Giorn. dir. amm.</em><em>, </em>2015, p. 634 ss.<br />
In giurisprudenza, la norma, “seppur non applicabile <em>ratione temporis</em>” è stata considerata rilevante “ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti” già da Cons. St., sez. VI, n. 5625 del 10 dicembre 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Aspetto la cui emersione è come noto dovuta a F. Merusi, <em>L’affidamento del cittadino</em>, Milano, 1970, ora ristampato in <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico</em>, Milano, 2001. Più di recente, per un suo sviluppo, si vedano, tra gli altri, F. Trimarchi Banfi, <em>L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2005, pp. 843 ss.; S. Antoniazzi, <em>La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione</em>, Torino, 2005, pp. 26 ss. e 97 ss.; L. Giani, <em>Funzione amministrativa e obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato</em>, Napoli, 2005, pp. 63 ss. Da ultimo cfr. A. Gigli, <em>Nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento nei confronti del potere amministrativo</em>, Napoli, 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Si vedano in questo senso V.E. Orlando, <em>La giustizia amministrative</em>, in <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, III, Milano, 1901, p. 658; O. Ranelletti, <em>Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione</em>, Milano, 1937, pp. 241-242; Santi Romano, <em>Annullamento (Teoria dell’) nel diritto amministrativo</em>, in <em>Nuovo Dig. it.</em>, I, Torino, 1937, pp. 474-475.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Secondo l’impostazione di G. Zanobini, <em>L’attività amministrativa e la legge</em>, in <em>Riv. dir. pubbl.</em>, 1924, ora in <em>Scritti vari di diritto pubblico</em>, Milano, 1955, pp. 203 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Quale espressione di un potere di autotutela F. Benvenuti, <em>Autotutela (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, IV, Milano, 1959, pp. 539 ss.; B. Cavallo, <em>Provvedimenti e atti amministrativi</em>, Padova, 1993, pp. 351 ss.; come potere di riesame di secondo grado M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, II, Milano, 1970, p. 1032; V. Cerulli Irelli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Torino, 2001, pp. 601 ss.; fa riferimento ad entrambi G. Ghetti, <em>Annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, 1987, I, pp. 267-268; risolvevano il problema di trovare un fondamento giuridico all’annullamento d’ufficio attraverso la sua riconduzione al medesimo potere di amministrazione attiva esercitato con l’emanazione dell’atto M. Alì, <em>Osservazioni sull’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1966, pp. 547 ss.; G. Coraggio, <em>Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi</em>, in <em>Enc. giur.</em>, II, Roma, 1988, p. 4 (che in Id., <em>Autotutela (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, IV, Roma, 1988, p. 5, ha escluso che la revoca fosse riconducibile all’autotutela, trattandosi di una nuova gestione dello stesso interesse); A. Contieri, <em>Il riesame del provvedimento amministrativo</em>, Napoli, 1991, pp. 76 ss.; G. Ligugnana, <em>Profili evolutivi dell’autotutela amministrativa</em>, Padova, 2004, spec. pp. 112 ss. In generale in merito alla riconducibilità dell’annullamento d’ufficio ai c.dd. poteri impliciti cfr. N. Bassi, <em>Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti</em>, Milano, 2001, pp. 363 ss.; G. Morbidelli, <em>Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, pp. 736 ss.<br />
Sul rapporto tra autotutela e principio di legalità si veda in generale B.G. Mattarella, <em>Autotutela amministrativa e principio di legalità</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2007, pp. 1223 ss.; A. Travi, <em>Giurisprudenza amministrativa e principio di legalità</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1995, pp. 116 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Santi Romano, <em>Le giurisdizioni speciali amministrative</em>, in <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, III, cit., pp. 612 ss. (ma v. successivamente Id., <em>Annullamento</em>, cit., p. 474).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Come potere di controllo si esprimevano G. Codacci Pisanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, Milano, 1939, pp. 149 ss.; V.M. Romanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, Milano, 1939, pp. 202 e 217 (richiamando quanto espresso da U. Forti, <em>I controlli dell’amministrazione comunale</em>, in <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, II, 2, Milano, 1914, p. 609 e pp. 691 ss.); E. Guicciardi, <em>La giustizia amministrativa</em>, Padova, 1957, pp. 88 ss.; Id., <em>I controlli amministrativi e giurisdizionali sull’attività amministrativa</em>, Brescia, 1951, pp. 41 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Rispetto al quale l’annullamento d’ufficio era concepito in maniera unitaria da G. Codacci Pisanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, cit., pp. 109 ss.; O. Ranelletti, <em>op. loc. ult. cit.</em> <em>Contra</em> G. Zanobini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, II, Milano, 1940, pp. 68 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Si vedano tra gli altri U. Baldi Papini, <em>L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi</em>, Milano, 1939, pp. 42-44; G. Miele, <em>In tema di annullamento d’ufficio di atti amministrativi illegittimi</em>, in <em>Giur. com. cass.</em>, 1947, I, pp. 1132 ss.; P. Bodda, <em>Sull’obbligo di annullare d’ufficio o su denunzia gli atti amministrativi illegittimi</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1942, I, 1, pp. 1 ss.; E. Cannada Bartoli, <em>Sulla discrezionalità dell’annullamento d’ufficio</em>, in <em>Rass. dir. pubbl.</em>, 1949, II, pp. 562 ss.; Id., <em>Annullabilità e annullamento (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, II, Milano, 1959, pp. 487-489 (il quale lo considerava, peraltro, del tutto facoltativo, criticando il rilievo che alla ponderazione degli interessi dava la giurisprudenza amministrativa); non lo ritenevano discrezionale, ma solo con riferimento ai poteri di controllo in senso proprio Santi Romano, <em>Annullamento</em>, cit., p. 474; G. Codacci Pisanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, cit., pp. 153 ss. Affermavano invece che l’annullamento d’ufficio fosse da considerarsi doveroso: in ragione del rispetto del principio di legalità V.M. Romanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, cit., pp. 256 ss.; o per l’insita difformità dall’interesse pubblico di un atto illegittimo E. Guicciardi, <em>La giustizia amministrativa</em>, cit., pp. 89-90; spunti in tal senso si rinvengono per il caso di istanza del privato, in quanto onere di buona amministrazione, in R. Resta, <em>L’annullamento d’ufficio di atti amministrativi come onere di buona amministrazione</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1937, I, 1, cc. 121 ss..<br />
Tra le poche eccezioni alla regola, in particolare quella dell’annullamento di un atto dichiarato illegittimo dal giudice ordinario: cfr. G. Codacci Pisanelli, <em>op. ult. cit.</em>, pp. 156-157; G. Zanobini, <em>Corso</em>, cit., II, p. 165 (con le precisazioni di cui a p. 166); per la distinzione a tal fine tra atti illegittimi e illeciti E. Guicciardi, <em>L’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali</em>, in <em>Arch. dir. pubbl.</em>, 1938, e in <em>Studi in onore di Santi Romano</em>, II, Padova, 1998, ora in <em>Studi di giustizia amministrativa</em>, Torino, 1967, pp. 371 ss. In generale si sono individuate da parte della dottrina tradizionale tre ipotesi di annullamento doveroso: oltre all’invalidità dichiarata dal giudice ordinario, il caso in cui è stato annullato un atto presupposto e quello in cui l’invalidità dell’atto è stata dichiarata da un organo di controllo sprovvisto del potere di annullamento (A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1984, p. 710).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Cfr. la nota precedente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Com’è noto, la giurisprudenza ha infatti individuato, rispetto alle ipotesi tradizionali di cui si è detto (cfr. <em>supra</em>, nota 10), particolari fattispecie in cui l’interesse pubblico all’annullamento sarebbe da considerarsi <em>in re ipsa</em>, e quindi doveroso l’annullamento, a partire dalla sent. Cons. St., ad. plen., n. 2 del 7 marzo 1962, in <em>Foro amm.</em>, 1962, I, pp. 661 ss., con nota di E. Cannada Bartoli, <em>Nuove prospettive in tema di annullamento d’ufficio e ripetizione dell’indebito da parte della pubblica amministrazione</em>: per un esame delle varie ipotesi (tra cui si possono annoverare il permesso a costruire in contrasto con gli strumenti urbanistici o i vincoli paesaggistici, l’illegittimo inquadramento di un dipendente pubblico, la mancanza di buona fede nel destinatario dell’atto vantaggioso, ecc.), oltre ai contributi di cui <em>infra</em> in nota, cfr. da ultimo F. Costantino, <em>L’annullamento d’ufficio del provvedimento</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Torino, 2016, pp. 884 ss.; per la contrarietà al diritto comunitario si veda la nota successiva.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> La giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di esprimersi sulle condizioni per cui è imposto ad un organo amministrativo investito di una richiesta in tal senso il riesame di un atto di cui si adduce l’anticomunitarietà (senza peraltro che sia di ostacolo il principio di intangibilità del giudicato): cfr. le sentt. Corte giust. UE, 13 gennaio 2004, in causa C-453/00, <em>Kühne &amp; Heitz</em>; 19 settembre 2006, cause riunite C- 392 e 422/04, <em>Germany GmbH</em> e <em>Arcor</em>; 12 febbraio 2008, in causa C-2/06, <em>Kempter</em>; 20 marzo 1997, in causa C-24/95, <em>Alcan</em>; 7 gennaio 2004, in causa C-201/02, <em>Delena Wells</em>.<br />
Sul problema della doverosità dell’annullamento in autotutela per il caso di violazione del diritto comunitario, D.U. Galetta, <em>Autotutela decisoria e diritto comunitario</em>, in G. Falcon (a cura di), <em>Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali</em>, Padova, 2005, pp. 55 ss., richiamando in particolare la sentenza<em> Kühne &amp; Heitz</em>, sottolinea come, ancorché la giurisprudenza comunitaria imponga, a determinate condizioni, un obbligo di riesame del provvedimento anticomunitario, ciò non significa che debba considerarsi preclusa all’Amministrazione la ponderazione della scelta di annullare l’atto con il legittimo affidamento del privato; analogamente D. de Pretis, <em>“Illegittimità comunitaria” dell’atto amministrativo definitivo, certezza del diritto e potere di riesame</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2004, pp. 726-728 e 731; G. Greco, <em>Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2008, p. 514; S. Valaguzza, <em>La concretizzazione dell’interesse pubblico nella recente giurisprudenza amministrativa in tema di annullamento d’ufficio</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, pp. 1256 ss.; S. Sticchi Damiani, <em>Violazioni del diritto comunitario e processo amministrativo. Dal principio di supremazia al principio di effettività ed equivalenza</em>, Torino, 2012, pp. 220 ss. Dello stesso avviso in generale V. Cerulli Irelli, <em>Violazioni del diritto europeo e rimedi nazionali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2014, pp. 675 ss., il quale tuttavia, richiamando appunto il caso <em>Alcan</em>, afferma che la regola della doverosità dell’annullamento si impone nei casi in cui la violazione del diritto comunitario risulti da una decisione di un organo dell’UE; secondo M. Del Signore, <em>Il ruolo della Pubblica Amministrazione nazionale ai fini dell’effettività del diritto comunitario</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2009, pp. 447 ss., l’esercizio del potere dell’annullamento d’ufficio non è vincolato salvo che l’illegittimità sia stata accertata dal giudice comunitario. Ritiene che il legittimo affidamento del privato avrebbe rilievo fortemente recessivo M. Macchia, <em>Legalità amministrativa e violazione dei diritti non statali</em>, Milano, 2012, pp. 177 ss. Per una lettura restrittiva delle decisioni citate cfr. inoltre L. Bertonazzi, <em>Illegittimità comunitaria e annullamento d’ufficio nella giurisprudenza della Corte di giustizia</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2010, pp. 1455 ss.<br />
Nella giurisprudenza interna, rispetto all’orientamento più risalente, secondo cui doveva considerarsi il riesame dell’atto doveroso e sostanzialmente vincolato il suo annullamento in caso di riscontrata anticomunarietà (<em>ex multis</em> Cons. St., sez. VI, n. 918 del 5 giugno 1998; sez. IV, n. 54 del 18 gennaio 1996), le pronunce più recenti (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1023 del 3 marzo 2006; sez. VI, n. 6831 del 22 novembre 2006; sez. V, n. 4263 dell’8 settembre 2008, con nota di M. Del Signore, <em>Il ruolo della Pubblica Amministrazione nazionale ai fini dell’effettività del diritto comunitario</em>, cit.) hanno tenuto fermi i caratteri tradizionali dell’annullamento d’ufficio. Nota tuttavia F. Goisis, <em>L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo per illegittimità comunitaria</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2010, pp. 448 ss., che l’art. 1, co. 136, l. n. 311/2004 (ora tuttavia abrogato dallo stesso art. 6, co. 2, l. n. 124 del 7 agosto 2015, come si vedrà), contenendo la regola della doverosità dell’annullamento di atti genericamente comportanti oneri per la P.A., renderebbe doveroso l’annullamento dell’atto anticomunitario, sempre a rischio di causare esborsi allo Stato per possibili sanzioni o richieste risarcitorie.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> In dottrina si è discusso infatti se in relazione alle ipotesi di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> debba parlarsi di annullamento doveroso, ovvero se, piuttosto, non si tratta di casi in cui emerge una particolare rilevanza dell’interesse pubblico che comprime la scelta discrezionale: in quest’ultimo senso R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Torino, 2006, pp. 557 ss.; S. Valaguzza, <em>La concretizzazione dell’interesse pubblico nella recente giurisprudenza amministrativa in tema di annullamento d’ufficio</em>, cit., pp. 1245 ss., la quale, evidenziando come (pp. 1259-1260) elementi comuni in tali fattispecie sono la mancanza o l’assoluto affievolimento del legittimo affidamento del privato e la particolare sensibilità dell’interesse pubblico che viene in questione, conclude (p. 1268) nel senso che sarebbe improprio parlare di un’attività vincolata, in quanto l’annullamento doveroso riguarderebbe in realtà situazioni fattuali in cui mancherebbero gli interessi da contemperare; A. Cassatella, <em>La nuova disciplina dell’annullamento d’ufficio al vaglio della giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2006, p. 2195, il quale analogamente, in ragione dell’analisi della giurisprudenza sul punto, afferma che l’interesse pubblico all’annullamento del provvedimento illegittimo sarebbe oggetto di una presunzione <em>iuris tantum</em>; S. D’Ancona, <em>L’annullamento d’ufficio tra vincoli e discrezionalità</em>, Napoli, 2015, spec. pp. 59 ss. In tale quadro, ipotesi di interessi <em>in re ipsa</em> che prescindano da una ponderazione (le quali non potrebbero considerarsi affette da incostituzionalità: cfr. Corte cost., sent. n. 75 del 22 marzo 2000), potrebbero sussistere solo se individuate come tali dalla legge, come per l’art. 6, co. 17, l. n. 127 del 15 maggio 1997 (per cui gli enti locali “<em>sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347</em> …”); ovvero per l’art. 1, co. 136, l. finanziaria del 2005, abrogato dalla stessa l. n. 124/2005 (su cui <em>infra</em>), secondo cui poteva sempre essere disposto l’annullamento d’ufficio di atti amministrativi illegittimi sulla base dell’interesse a conseguire risparmi patrimoniali (anche se, in questo caso, si sarebbe comunque potuto propendere, soprattutto alla luce della positivizzazione dell’annullamento d’ufficio avvenuta con l’introduzione dell’art. 21 <em>nonies</em>, per la necessità di ponderazione dell’interesse contemplato da tale normativa con gli interessi del privato: in questo senso, A. Cassatella, <em>La nuova disciplina dell’annullamento d’ufficio</em>, cit., pp. 2200-2201 e 2205, sulla base di quanto affermato da TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 798 del 9 marzo 2006; V. Antonelli, <em>Annullamento d’ufficio</em>, in N. Paolantonio, A. Police, A. Zito, <em>La pubblica amministrazione e la sua azione</em>, Torino, 2005, p. 672). La tesi per cui l’annullamento d’ufficio potrebbe presentarsi come doveroso per il concreto atteggiarsi della fattispecie si ricava peraltro da TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, n. 305 del 16 dicembre 2009, con note di A. Cassatella, <em>Una nuova ipotesi di annullamento doveroso?</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2010, pp. 810 ss.; G. Manfredi, <em>Doverosità dell’annullamento vs. annullamento doveroso</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, pp. 316 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> La doverosità dell’annullamento giurisdizionale, fino a poco tempo fa indiscussa, è infatti di recente risultata cedevole rispetto ai principi di effettiva correlazione tra quanto richiesto dalla parte e quanto possa essere effettivamente ottenuto, da considerarsi in relazione al concreto atteggiarsi della fattispecie; ciò in ragione del fenomeno della c.d. modulazione degli effetti caducatori per cui risulta derogabile, a determinate condizioni, l’efficacia costitutiva della sentenza di annullamento: cfr. in tal senso la sent. Cons. St., sez. VI, n. 2755 del 10 maggio 2011, su cui sia consentito limitarci a rimandare, anche per gli opportuni richiami bibliografici, ad A. Carbone, <em>Azione di annullamento, ricorso incidentale e perplessità applicative della modulazione degli effetti caducatori</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, pp. 428 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> In proposito si deve ricordare che nel testo originario del progetto di legge, poi modificato al momento dell’approvazione definitiva, un termine preciso era contemplato, facendosi riferimento ad un termine ragionevole “<em>comunque non superiore a due anni</em>” dal momento in cui l’atto era divenuto efficace.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Cfr. quanto affermato da F. Trimarchi Banfi, <em>L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino</em>, cit., p. 855, su cui si dirà ampiamente <em>infra</em>. In termini non dissimili, per cui il termine ragionevole andrebbe considerato in maniera autonoma, sulla base del parametro di buona fede oggettiva S. D’Ancona, <em>Termine ragionevole nell’annullamento d’ufficio: riflessioni in tema di effettività della tutela</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2008, pp. 1521 ss., spec. pp. 1526 ss. Sulla difficile interpretazione a questo proposito dell’art. 21 <em>nonies</em>, il quale comunque dovrebbe in via di principio essere inteso nel senso di aver estromesso il termine ragionevole dalla ponderazione discrezionale degli interessi, per farlo divenire oggetto di autonomo e preventivo accertamento, cfr. V. Antonelli, <em>Annullamento d’ufficio</em>, cit., pp. 662 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> E quindi idoneo ad imporre un maggiore onere motivazionale laddove sia trascorso un lasso di tempo considerevole: cfr. Cons. St., sez. VI, n. 578 del 20 febbraio 2008; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 7483 dell’11 settembre 2007; TAR Lazio, sez. I, n. 1832 dell’8 marzo 2006. Rileva S. D’Ancona, <em>Termine ragionevole nell’annullamento d’ufficio</em>, cit., p. 1532, che “nonostante la nuova fattispecie abbia chiaramente considerato il “termine ragionevole” quale fattore autonomo di valutazione nell’ambito della discrezionalità nell’<em>an</em> del provvedimento di annullamento d’ufficio, gli attuali orientamenti dei giudici amministrativi non si distaccano dall’approccio giurisprudenziale precedente la riforma”, cosicché può dirsi (p. 1538) che “secondo la giurisprudenza prevalente, il decorso del tempo e del termine ragionevole – dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 <em>nonies</em> – non osti di per sé alla facoltà di annullare d’ufficio il provvedimento invalido: infatti una adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico “sana” il superamento del citato termine ragionevole”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> In merito alla quale si veda a G. Barone, <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2002, pp. 689 ss. Rileva sul punto S. D’Ancona, <em>op. ult. cit.</em>, p. 1523, che prima della modifica legislativa di cui alla l. n. 15/2005 “il “tempo” di esercizio del potere di riesame non ha mai trovato una propria dimensione autonoma, risultando, per così dire, “agganciato”, o al concetto di “interesse pubblico” oppure a quello di “interesse privato””.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Secondo cioè la tradizionale impostazione di F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento</em>, cit., <em>passim</em> e p. 142, a cui si deve il merito di aver portato all’emersione dell’idea di affidamento del privato nel diritto pubblico, ma che è stata oggetto di critica sul punto da parte di A. Mantero, <em>Le situazioni favorevoli del privato nel rapporto amministrativo</em>, Padova, 1979, pp. 111 ss., spec. p. 118, il quale ha evidenziato che se la rilevanza dell’affidamento è data dalla sua ponderazione con l’interesse pubblico, di fatto questa non sarebbe considerata autonomamente ma si esaurirebbe nel corretto esercizio del potere discrezionale, cosicché non potrebbe considerarsi vigente il principio di buona fede nel diritto amministrativo (peraltro la stessa tesi di Mantero, che propone una diretta rilevanza delle situazioni giuridiche del privato determinate dalla precedente scelta amministrativa, attraverso il loro porsi quale limite sostanziale alla scelta dell’Amministrazione, si risolve in una ponderazione di interessi, solo con diverso oggetto rispetto a quella di Merusi, così incorrendo nella medesima critica mossa a quest’ultima: così F. Manganaro, <em>Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche</em>, Napoli, 1995, pp. 69 ss.; analogamente S. Antoniazzi, <em>La tutela del legittimo affidamento</em>, cit., p. 58).<br />
Sulla circostanza che la giurisprudenza tende ancora a dare rilievo all’affidamento, nell’ambito dell’annullamento d’ufficio, soltanto attraverso la ponderazione di interessi si veda S. D’Ancona, <em>op. ult. cit.</em>, pp. 1543 ss., n. 67.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Concorde sul punto M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela</em>, cit., p. 2942.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> La cui idoneità a rilevare <em>in re ipsa</em> per la determinazione dell’annullamento era comunque discussa: cfr. <em>supra</em>, in nota.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Cfr. in questo senso in merito all’inoppugnabilità E. Cannada Bartoli, <em>L’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1962, pp. 22 ss.; M. Bracci, <em>L’atto amministrativo inoppugnabile e i limiti dell’esame del giudice civile</em>, in <em>Studi in onore di Federico Cammeo</em>, I, Padova, 1933, p. 156; P. Stella Richter, <em>L’inoppugnabilità</em>, Milano, 1970, spec. pp. 200 ss. <em>Contra</em>, quale invece istituto che eliminerebbe l’invalidità dell’atto attraverso la sua convalida, R. Alessi, <em>Principi di diritto amministrativo</em>, I, Milano, 1974, p. 428, che parla in questo caso di convalidazione unilaterale; V. Tedeschi, <em>Decadenza (dir. proc. civ.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XI, Milano, 1962, p. 781.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Cfr. <em>infra</em>, al paragrafo successivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Su tali aspetti, e sul rapporto con la revoca, si veda la relazione di M. Trimarchi. Sulla sospensione in generale cfr., da ultimo, S. Villamena, <em>Il potere di sospensione amministrativa</em>, Torino, 2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Tra gli altri, F. Cammeo, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Padova, 1960 (rist. a cura di G. Miele), p. 590; U. Baldi Papini, <em>L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi</em>, cit., pp. 41 ss.; G. Zanobini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, I, Milano, 1940, pp. 356 ss.; S. Lessona, <em>La cessione dei crediti degli appaltatori di opere pubbliche</em>, in <em>Studi in onore di Federico Cammeo</em>, II, cit., p. 77.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Cfr. in questo senso già V.M. Romanelli, <em>L’annullamento degli atti amministrativi</em>, cit., pp. 212 ss.; E. Cannada Bartoli, <em>Annullabilità e annullamento (dir. amm.)</em>, cit., p. 487.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> Il parallelismo tra inoppugnabilità e termine per procedere all’annullamento d’ufficio è in effetti tematica ben nota in dottrina (cfr. ad es. gli spunti di E. Cannada Bartoli, <em>Annullamento d’ufficio e inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1964, II, pp. 143 ss.), in quanto la presenza di un termine decadenziale, unita alla mancanza di discrezionalità nel procedere all’annullamento, è propria di quei sistemi ove il ritiro dell’atto è ascritto all’ambito dei rimedi para-giurisdizionali, quale quello francese, ove un termine per procedere all’annullamento è stato da tempo configurato dalla giurisprudenza amministrativa in analogia a quanto previsto per il ricorso giurisdizionale e l’annullamento dell’atto non presenta profili di discrezionalità. Il parallelismo che si viene a creare nel nostro ordinamento, si precisa, è comunque da intendersi come soltanto procedurale, e non pare quindi idoneo, come detto nel testo, a riaprire la questione concernente la natura dell’istituto (con tutte le problematiche ad essa connesse): scriminante appare in tal senso la circostanza che nel nostro ordinamento, a differenza di quello francese, l’annullamento, fin quando è esercitabile, è e rimane discrezionale, pur nel senso già visto (in merito a tale aspetto, cfr. F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento</em>, cit., pp. 96 ss., rispetto al quale sembra quindi superabile l’obiezione di cui a p. 99, in relazione all’introduzione di una norma espressa, se riferita al termine); del resto, pure va notato che dei termini sono stati introdotti anche in sistemi simili al nostro, quale quello tedesco (cfr. <em>infra</em>, in nota); e depongono inoltre nel senso descritto, oltre alla ben diversa durata del termine per procedere in via giurisdizionale e di quello per procedere in via amministrativa, anche le considerazioni sulle differenze procedurali tra i due regimi, riportate subito appresso nel testo. Il termine per l’esercizio del potere di annullamento, insomma, non incide sulla natura sostanziale dell’annullamento d’ufficio, e si inserisce piuttosto, quale istituto a garanzia dell’affidamento del privato, nell’ambito di quella più generale ‘processualizzazione’ che ha interessato l’attività amministrativa: sul punto subito <em>infra</em> nel testo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> Secondo la tradizionale tesi di F. Benvenuti, <em>Funzione amministrativa, procedimento, processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1952, ora in <em>Scritti giuridici</em>, II, Milano, 2006, pp. 1127 ss.; G. Pastori, <em>Introduzione</em>, in Id. (a cura di), <em>La procedura amministrativa</em>, Milano, 1964, pp. 29-30; G. Berti, <em>Procedimento, procedura, partecipazione</em>, in <em>Scritti in memoria di Enrico Guicciardi</em>, Padova, 1975, pp. 779 ss., spec. pp. 782 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> A. Zito, <em>Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo</em>, Milano, 1996, pp. 77 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Si recepisce l’obiezione mossa alla tesi di Zito da A. Travi, <em>Interessi procedimentali e ‘pretese partecipative’: un dibattito aperto. (A proposito di due contributi di Duret e di Zito)</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1997, pp. 543-544.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> Afferma in tal senso TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 351 del 17 marzo 2016 che il nuovo art. 21 <em>nonies</em> fa riferimento chiaramente al momento di adozione effettiva del provvedimento di annullamento d’ufficio, a nulla rilevando che, entro il medesimo termine, la P.A. abbia effettuato, nei confronti dell’interessato, la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Del resto, una previsione simile, con un termine generalizzato di due anni, era presente, come già detto, nel testo originario del progetto di legge che ha portato alle modifiche della l. n. 15/2005: cfr. <em>supra</em> in nota.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> Sembra presupporre il riferimento a qualsiasi provvedimento favorevole per il privato M. Macchia, <em>Sui poteri di autotutela</em>, <em>loc. ult. cit.</em><br />
In effetti, negli altri ordinamenti europei ove sono previsti limiti temporali rigidi all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, questi sono riferiti in generale ai provvedimenti favorevoli: così in Francia la giurisprudenza (<em>Cons. d’État</em>, 22 aprile 1932, <em>Tettellin</em>) ha stabilito per i soli atti <em>créateur des droits</em> un termine prima bimestrale, e poi quadrimestrale, per procedere all’annullamento; in Germania il § 48, abs. 4, <em>VwVfG</em>, ove l’Amministrazione venga a conoscenza di fatti che giustificano il ritiro di un atto favorevole al destinatario deve provvedere nel termine di un anno.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Mentre le concessioni in senso proprio dovrebbero considerarsi incluse nella categoria dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in disparte i ben noti problemi di differenziazione tra autorizzazioni e concessioni.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> Su questi temi, compresa la questione se il nuovo dettato dell’art. 2, co. 1, l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 190/2012, renda in ogni caso doverosa una pronuncia espressa al cospetto di un istanza di autotutela, si veda il contributo di S. Vernile.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Che come tale non sarebbe riconducibile ad un generale potere di autotutela: cfr. in questo senso B.G. Mattarella, <em>Il provvedimento</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, Parte gen., I, Milano, 2000, p. 846.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> M.A. Sandulli, <em>Gli effetti della L. 7 agosto 2015 n. 124</em>, cit., p. 10.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> Cfr. <em>supra</em>, par. 3.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3708 del 5 luglio 2000. In dottrina, tra gli altri, A. Bartolini, <em>La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo</em>, Torino, 2002, pp. 324 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> Da ultimo, che la nullità dell’atto escluderebbe la valutazione del termine ragionevole, ma appunto solo nei casi tassativi previsti dall’art. 21 <em>septies</em>, è affermato da Cons. St., sez. VI, n. 5625 del 10 dicembre 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> Cfr. <em>supra</em>, in nota.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> La tesi fu sostenuta in TAR Piemonte, sez. II, n. 34 dell’8 febbraio 1989, ma non ha mai trovato il consenso della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria: cfr. in proposito R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, cit., pp. 402 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> Secondo V. Cerulli Irelli, <em>Trasformazioni del sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico per effetto della giurisprudenza europea</em>, in<em> Riv. dir. pubbl. com.</em>, 2008, pp. 445 ss., la nullità potrebbe riscontrarsi ad esempio “laddove si verifichi la violazione di regole essenziali poste a tutela della concorrenza dal diritto comunitario, che potrebbero appunto rappresentarsi come elementi essenziali”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> Secondo la tradizionale tesi di F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento</em>, cit., pp. 100 ss., spec. pp. 138-139, l’affidamento come principio generale, applicabile anche al diritto pubblico, sarebbe quello collegato all’obbligo di buona fede oggettiva, il quale, in relazione all’annullamento d’ufficio, è originato dal comportamento inerte della P.A.; mentre la tutela della buona fede soggettiva rileverebbe solo in quanto oggetto di una specifica previsione normativa. <em>Contra</em> F. Manganaro, <em>Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche</em>, cit., pp. 58 ss., che, sulla base del presupposto dell’unitarietà del concetto di buona fede, afferma che è possibile considerare la tutela della buona fede indipendentemente dall’affidamento causato nella controparte.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Sui cui limiti si è, però, già avuto modo di soffermarsi <em>supra</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> In questo senso F. Trimarchi Banfi, <em>L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino</em>, cit., pp. 851 ss., spec. p. 855, secondo cui “posto un termine – sia pure indicato con un concetto indeterminato – all’annullabilità dei provvedimenti, la questione della tutela dell’affidamento si pone soltanto se il potere di annullare sussiste, vale a dire fino a quando non è scaduto il “termine ragionevole”, passato il quale il potere di annullamento si estingue”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> Infatti, mentre se è l’inerzia dell’Amministrazione a dare origine all’affidamento, la questione della buona fede del destinatario del provvedimento favorevole potrebbe ragionevolmente essere elusa, giacché non sarebbe rilevante per l’affidamento tutto ciò che precede il momento in cui la condotta della P.A. diviene appunto inerzia, laddove invece l’affidamento consista nella fiducia alla stabilità del provvedimento, che sorge con la sua emanazione, lo stato soggettivo del beneficiario verrà necessariamente in rilievo: cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>op. loc. ult. cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> E’ noto infatti che – superata quella fase dottrinale per cui la revoca si caratterizzava sotto il profilo soggettivo, intendendosi cioè per revoca qualsiasi caso di ritiro dell’atto posto in essere dal soggetto che detto atto aveva emanato: cfr. F. Cammeo, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, cit., pp. 654-655 – la distinzione tra revoca e annullamento d’ufficio fu basata su un profilo oggettivo, riconducendosi alla revoca il porre nel nulla l’atto per motivi di opportunità, mentre all’annullamento il porre nel nulla l’atto per motivi di legittimità (così L. Ragnisco, <em>Nota</em> a Cons. St., 14 febbraio 1907, in <em>Foro it.</em>, 1907, III, c. 281; ad una tesi mista oggettivo-soggettiva accedeva invece L. Raggi, <em>La revocabilità degli atti amministrativi</em>, in <em>Riv. dir. pubbl.</em>, 1917, I, pp. 319 ss.), ma tale impostazione fu contestata da chi (G. Codacci Pisanelli, <em>L’annullamento</em>, cit., pp. 56 ss.) riteneva potesse configurarsi un’invalidità per motivi di merito, laddove (V.M. Romanelli, <em>L’annullamento</em>, cit., pp. 79 ss.; U. Baldo Papini, <em>L’annullamento d’ufficio</em>, cit., pp. 48 ss.) il vizio di opportunità fosse originario. La dottrina distinse allora l’ipotesi di inopportunità originaria, che darebbe luogo a revoca, con effetti <em>ex tunc</em>, da quella di inopportunità sopravvenuta, che darebbe luogo ad abrogazione, con effetti <em>ex nunc</em> (E. Guicciardi, <em>L’abrogazione degli atti amministrativi</em>, in <em>Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli</em>, Milano, 1938, pp. 249 ss.; in termini non dissimili Santi Romano, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Padova, 1937, pp. 287 ss., che parlava di abrogazione per una modificazione della situazione di fatto e di revoca per esercizio da parte dell’Amministrazione di uno <em>ius poenitendi</em>), incorrendo tuttavia nella critica di chi ha evidenziato come, nella sostanza, nel primo caso, avendosi riguardo di un vizio dell’atto, si ricade nell’annullamento per vizio di merito, mentre nel secondo caso, riguardando l’inopportunità sopravvenuta gli effetti dell’atto, si è al cospetto di una revoca in senso proprio (così R. Alessi, <em>La revoca degli atti amministrativi</em>, Milano, 1956 (I ediz. 1942), pp. 29 ss.; secondo R. Resta, <em>La revoca degli atti amministrativi</em>, Milano, 1935, pp. 119 ss., invece, la revoca conseguirebbe ad un mutamento dello stato di fatto, o anche soltanto ad un mutamento della valutazione compiuta dalla P.A., purché questa non faccia riferimento all’interesse pubblico che in concreto ha condotto all’emanazione dell’atto, ma all’interesse pubblico astrattamente considerato). Sul rilievo di autorevole dottrina (A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., p. 699), per cui la salvaguardia della posizione del privato impone che l’annullamento per originaria inopportunità limiti i suoi effetti <em>ex nunc</em>, si è quindi sostenuto (A. Contieri, <em>Il riesame del provvedimento amministrativo</em>, cit., pp. 88-89) che, di fatto, in questo modo l’annullamento per vizi di merito, a volerlo configurare in quanto tale, viene comunque ascritto alla revoca, sottostando entrambi al medesimo regime; ciò che poi ha trovato riscontro nella disciplina dell’art. 21 <em>quinquies</em>, l. n. 241/1990.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> M.A. Sandulli, <em>Postilla</em>, cit., pp. 2-3.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[51]</a> TAR Lazio, sez. III <em>ter</em>, n. 6652 del 6 giugno 2016, ha infatti affermato, in merito all’erogazione di incentivi da parte del GSE, che la decadenza prevista dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, disposta all’esito della verifica della mancanza dei requisiti, non è identificabile con l’autotutela <em>ex </em>art. 21 <em>nonies</em> l. n. 241/1990, perché non consiste nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un’illegittimità coeva all’adozione dell’atto, ma in un provvedimento adottato all’esito di un’attività di verifica e controllo con caratteristiche del tutto peculiari rispetto al citato potere.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[52]</a> In questo senso M.A. Sandulli, <em>op. loc. ult. cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[53]</a> <em>Ex multis</em> TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 3431 del 20 giugno 2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[54]</a> Così M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela</em>, cit., pp. 2947-2948.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[55]</a> Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1909 del 6 aprile 2010, secondo cui “l’art. 75 del d. P.R. n. 445 del 2000 non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, se così fosse verrebbe infatti meno la <em>ratio</em> della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sull’autoresponsabilità del dichiarante. Il corollario che deve trarsi da tale contestazione è che la non veridicità di quanto auto-dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dai benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine dell’amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[56]</a> A tal proposito cfr. M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela</em>, cit., pp. 2939 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-termine-per-esercitare-lannullamento-dufficio-e-linannullabita-dellatto-amministrativo/">Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabità dell’atto amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:44:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/">L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</a></p>
<p>L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche[*]  1. L’argomento dell’evoluzione del rapporto di lavoro nell’organizzazione delle pubbliche strutture potrebbe avere come sottotitolo: “Dalla Pubblica Amministrazione al lavoratore; dal lavoratore, al cittadino”. Occorre altresì premettere che, nel titolo, si è fatto riferimento alle “pubbliche strutture” (rapporto di lavoro “nelle pubbliche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/">L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/">L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</a></p>
<p><strong>L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</strong><a title="" href="#_edn1" name="_ednref1"><strong><strong>[*]</strong></strong></a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>1.</strong> L’argomento dell’evoluzione del rapporto di lavoro nell’organizzazione delle pubbliche strutture potrebbe avere come sottotitolo: “Dalla Pubblica Amministrazione al lavoratore; dal lavoratore, al cittadino”.<br />
Occorre altresì premettere che, nel titolo, si è fatto riferimento alle “pubbliche strutture” (rapporto di lavoro “<u>nelle pubbliche strutture</u>”) non volendo tralasciare, sia pure solo nella enunciazione del tema, tutte quelle strutture, vale a dire, quei soggetti che non sono pubbliche amministrazioni e che talvolta hanno veste privata: si pensi alle società in mano pubblica presso le quali il rapporto di lavoro non ha natura pubblica ma sul quale, in alcuni casi, produce effetti la peculiare natura dell’ente-società in mano pubblica per la presenza in essa di interessi e di risorse pubblici; titolarità di poteri pubblici; incidenza di soggetti e provvedimenti di natura senza dubbio pubblica.<br />
Ma, qui, si avrà riguardo, in via generale e sostanzialmente esclusiva, al rapporto di lavoro presso enti pubblici, sicché la conversazione avrà ad oggetto il rapporto di lavoro pubblico.</p>
<p><strong>2. </strong>Con riguardo a questo rapporto, è noto che, agli inizi della vicenda istituzionale del nostro Stato unitario, il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni si inseriva direttamente e pienamente in queste, sino a costituire un aspetto o, per dirlo in modo figurativo, <u>una cellula</u> di questo apparato organizzativo.<br />
Il rapporto di lavoro – denominato, peraltro, più propriamente, rapporto di servizio – si inseriva e quasi si annullava nel rapporto organico, vale a dire nel rapporto giuridico-amministrativo, con il quale il soggetto fisico prestava – e presta –  le sue forze (fisiche) e la sua volontà alla persona giuridica, nella specie pubblica, affinché questa potesse agire, operare, “funzionare” (termine più proprio per una persona giuridica pubblica), per la realizzazione di quegli interessi per i quali l’ordinamento l’aveva organizzata.<br />
“Rapporto organico” e “rapporto di servizio” erano – e sono – i due rapporti (e, rispetto al primo, a lungo si discusse se si fosse in presenza di un vero “rapporto”), che, congiuntamente, hanno costituito il rapporto di pubblico impiego nel suo più proprio complesso.<br />
E specie il c.d. rapporto organico – il meccanismo giuridico, per cui, le azioni del soggetto fisico vengono attribuite all’ente – è stato oggetto di un’attenzione preminente, specie negli studi di diritto amministrativo, perché più direttamente riguarda l’esplicazione della funzione, vale a dire, la realizzazione dell’interesse pubblico per il quale l’organizzazione è prevista ed è riconosciuto il relativo potere, la potestà cioè di agire per la realizzazione di questo interesse, anche incidendo su situazioni giuridiche altrui, soprattutto private.<br />
Il rapporto organico, comunque, molto si è sviluppato sino alla sua configurazione come “immedesimazione organica”, formula che risolveva, tra l’altro, il problema della sua natura giuridica con riguardo alla rappresentanza. Immedesimazione organica che riveste molta importanza ai fini della configurazione di obblighi e responsabilità, così rilevanti nell’odierno dibattito in tema di disfunzioni degli apparati politici ed amministrativi nonché in tema di etica pubblica.<br />
L’immedesimazione organica, invero, è, a ben vedere, il fondamento stesso dei doveri, degli obblighi, delle responsabilità del pubblico dipendente ovvero dell’agente che esplica pubbliche funzioni.</p>
<p><strong>3. </strong>Ma è il rapporto di servizio quello che rileva ai fini della conversazione che qui si è chiamati a svolgere.<br />
Il rapporto di servizio, nel pubblico impiego, si configura, oggi, ormai pacificamente, come il rapporto giuridico avente ad oggi una prestazione lavorativa di una persona fisica (la prestazione lavorativa della persona giuridica fuoriesce da questo archetipo e richiederebbe ben altro discorso), prestazione lavorativa a favore di un’amministrazione o di altra pubblica struttura (e questa nei sensi nei quali si è detto all’inizio) in un rapporto sinallagmatico con un corrispettivo economico o di altra utilità e nel contesto di un quadro di reciproci diritti ed obblighi che, comunque, peculiarmente, lo connotano.<br />
Un siffatto rapporto di servizio è l’attuale punto di arrivo di un iter che viene da lontano e che può farsi partire, come si è accennato, dall’origine del nostro Stato unitario allorché il pubblico impiego si staccò dalla Corona (come allora si diceva) ed assunse una sua configurazione che si può definire autonoma ed indipendente, perché disciplinato da leggi che ne garantivano lo status, obblighi e diritti.<br />
Il tutto, però, in un regime speciale, nel quale era previlegiato ed esaltato l’elemento dello “status” del prestatore di lavoro, legato al suo datore da un rapporto peculiare di piena fedeltà e dedizione, molto analogo al rapporto di cittadinanza che lega il cittadino allo Stato.<br />
Un “cittadino speciale” fu detto (Santi Romano) il cittadino che poteva prestare la propria opera per le pubbliche amministrazioni e di cui vi è anche un’eco  nell’art. 98 della vigente Costituzione che, appunto, al suo primo comma, afferma che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.<br />
Un prestatore di lavoro che, quindi, doveva essere garantito perché, in tal modo, si garantivano lo Stato e la sua amministrazione, l’imparzialità di questa, la sua dipendenza solo alla legge, espressione della sovranità del Popolo.<br />
Un rapporto di servizio del tutto speciale, quindi, quello che legava il prestatore di lavoro per lo Stato – ed, in prosieguo, per tutte le altre pubbliche istituzioni (si pensi, in particolare, agli enti locali che, al riguardo, avevano una loro lunga, autonoma, tradizione).<br />
Un rapporto che non poteva essere sussunto in categorie, pur note e praticate in tema di prestazione d’opera.<br />
E ciò sino a mettere in dubbio che il rapporto di pubblico impiego potesse essere collocato nel quadro delle forme di manifestazioni dell’autonomia privata, e non, invece &#8211; e più verosimilmente &#8211; in quello dei rapporti tra potere e soggezione. Anche se quest’ultima era, per diversi aspetti, ben tutelata nei confronti del primo.<br />
All’origine del rapporto del pubblico impiego, pertanto, si riteneva da alcuni Autori, peraltro tra i più autorevoli, non vi sarebbe stato un contratto, ma un provvedimento amministrativo, variamente configurato (Ranelletti, Cammeo, Zanobini).<br />
Un rapporto speciale affidato, per di più, per la sua tutela, alla cognizione di un giudice speciale, il Consiglio di Stato, IV Sezione, che, dal canto suo, con la sua giurisprudenza, elaborò varie forme di protezione a favore del privato, pur nel costante e vigile contemperamento di essa con la salvaguardia dell’interesse pubblico da affermare in via preminente.<br />
E’ per questo che, con riguardo a questo speciale rapporto di pubblico impiego, si parlò, come si è detto, più che di situazioni giuridiche, di “status”, e la relativa complessa disciplina fu intitolata “Statuto degli impiegati civili dello Stato”.<br />
Un vero e proprio ordinamento a sé, quindi, un ordinamento che, configurato dalla legge, e soggetto solo alla legge per garantire l’autorità dello Stato e l’imparzialità della sua amministrazione, non ammetteva discipline diverse o l’intrusione di altri soggetti.<br />
In particolare, non appariva ammissibile che sul rapporto tra “Stato” e le sue diverse articolazioni, intervenissero norme che non fossero norme poste da leggi; ovvero che, nella configurazione e nello svolgimento di quel rapporto, si intromettessero altri soggetti, come i sindacati, espressioni e difensori di esigenze categoriali non sempre coincidenti con il superiore interesse dello Stato, identificato come l’interesse pubblico <em>tout court</em>.<br />
E non appariva altresì ammissibile &#8211; e comunque da contrastare – una conflittualità (che, in verità, secondo le fonti, non fu di poco conto all’inizio del XX secolo: cfr. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, p. 247), una conflittualità tra le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti che in esse si immedesimavano e che occorreva mantenere imparziali e non influenzabili, da un lato, dal potere politico, e, dall’altro, dai rappresentanti e dalla “forza” degli interessi collettivi.</p>
<p><strong>4. </strong>Ma già negli anni ’70, specie dopo l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (1970) e l’introduzione del processo del lavoro (1973), le nuove esigenze, i nuovi princìpi, e le nuove istanze, che, ormai, in altri settori dei rapporti di lavoro, erano già jus receptum, battevano, per così dire, alle porte del pubblico impiego. II quale, peraltro, già nella seconda metà degli anni ’60, aveva conosciuto, specie ad opera degli Statuti e delle leggi regionali, l’abbandono del sistema delle vecchie “carriere”, sostituite dalle qualifiche funzionali e dai profili professionali, volendosi in tal modo valorizzare la competenza professionale del dipendente in luogo della sua collocazione gerarchica, espressione invece di una rigida divisione delle competenze.<br />
In quegli stessi anni, inoltre, vi furono la progressiva estensione dei diritti sindacali ai pubblici dipendenti ed il riconoscimento formale del metodo della contrattazione collettiva per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego.<br />
E fu così che si giunse alla legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983, n. 93) la quale, prendendo l’occasione della necessità appalesatasi improrogabile di disboscare la c.d. giungla retributiva, provvide ad una sistemazione delle fonti della regolamentazione del pubblico impiego e a delineare procedure ed organi al fine di pervenire ad una razionalizzazione dei trattamenti economici tra le varie categorie dei pubblici dipendenti.<br />
L’intervento legislativo fu significativo e rilevante: esso immetteva nel sistema delle fonti del pubblico impiego gli accordi sindacali, abolendo, pertanto, il monopolio della legge, o, comunque, dell’atto autoritativo e chiamando a partecipare alla regolamentazione del rapporto, nonché, per diversi aspetti, alla sua pedissequa gestione, le organizzazioni sindacali.<br />
Al riferimento di tutto il sistema alla sola legge, fonte unica e misura del potere nonché garanzia, come si è detto, nell’antica visione politica avallata dalla dottrina giuridica, dell’imparzialità, si aggiungeva la partecipazione, a vario titolo, e per diversi aspetti, delle organizzazioni sindacali sicché non semplici problemi si ponevano, anche alla stregua del dettato costituzionale che vuole gli uffici pubblici “organizzati secondo disposizioni di legge” (art. 97 Cost.).<br />
Comunque, la legge provvedeva ad una summa divisio delle competenze tra le due categorie di fonti, riservando alla legge (statale e regionale), ovvero, “sulla base della legge”, ad un atto amministrativo o normativo, la disciplina degli organi, degli uffici, dei modi di conferimento dei medesimi, i procedimenti di costituzione e di modificazione del rapporto di pubblico impiego; i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, gli organici e le garanzie del personale ed altri aspetti riguardanti la tutela di questa; mentre rimetteva agli accordi sindacali – nel rispetto comunque dell’art. 97 Cost. &#8211; tutta la parte delle retribuzioni e del trattamento economico; i criteri per l’organizzazione del lavoro nell’ambito di quanto stabilito dalla legge; l’identificazione delle qualifiche funzionali, i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, l’orario di lavoro, ed ulteriori aspetti della stessa natura del rapporto.</p>
<p><strong>5. </strong>La legge quadro sul pubblico impiego del 1983 non sortì, però, l’effetto di una stabile sistemazione armonica della materia, vale a dire, la salvaguardia, da un lato, di un regime normativo speciale di status posto a protezione della funzione, della sua indipendenza e della sua imparzialità; e la formazione, dall’altro, di un rapporto obbligatorio tra le parti nel quale confluissero istanze e tecniche di protezione ormai acquisite nelle attività prestazionali del lavoro ed al quale anche il settore del pubblico impiego intendeva accedere e rendersene protagonista.<br />
Fu così che si pervenne alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs 3 febbraio 1993, n. 120, al quale hanno fatto seguito altre leggi, tra le quali merita di essere menzionata la legge 15 marzo 1997, n. 159 e soprattutto il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165): da un tale regime ne restarono fuori la Magistratura nel suo complesso, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché le forze militari, le forze di polizia, i professori universitari, i dipendenti di enti ed istituzioni svolgenti particolari attività nei settori bancari e creditizi, tutti i settori per il quale fu consentito un “regime di diritto pubblico”, come il titolo della norma recita (art. 3).<br />
Trattasi del personale che svolge le funzioni fondamentali dello Stato: giustizia, difesa e sicurezza, rappresentanza internazionale, nonché talune attività economiche e finanziarie, funzioni ed attività, per le quali quelle esigenze alle quali più volte si è fatto riferimento sono particolarmente avvertite, donde la conservazione, per il personale che le svolge, del regime speciale. Mentre un discorso a parte richiederebbe l’esclusione dei professori universitari, per i quali non si può non fare riferimento, a nostro sommesso avviso, anche all’art. 33 Cost..</p>
<p><strong>6. </strong>E siamo, quindi, al momento attuale.<br />
Oggi, il rapporto di lavoro pubblico continua a caratterizzarsi per le modalità della sua “instaurazione” che, in ottemperanza dei principi costituzionali (art. 97, c. 3; art. 51 Cost.), non può avvenire che tramite pubblico concorso, a garanzia dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
Anche se, negli anni più recenti, si è fatto ricorso spesso a procedure selettive, le quali non necessariamente implicano e non sempre danno luogo ad una valutazione comparativa che – sia consentito ricordarlo – è un’efficace strumento per misurare <u>il merito</u> che è, a sua volta, uno dei rimedi più validi per ovviare alle gravi disfunzioni (si pensi alla corruzione) dei pubblici apparati.<br />
A tale proposito, e con riferimento alla migliore efficacia del concorso, si ricordi che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 4 gennaio 1999, n. 1 (in Cort. cost. 1999, 118) ha ritenuto non conforme a Costituzione una norma di legge che prevedeva un avanzamento generalizzato di carriera per taluni (molti) dipendenti, mediante il solo espletamento di un corso di qualificazione professionale.<br />
Ed, in sostanza, il rapporto di pubblico impiego, per il personale al quale non è riservato il regime di diritto pubblico, si presenta, oggi, modellato essenzialmente sul rapporto di lavoro di diritto privato, tranne taluni istituti o particolari aspetti per i quali – anche per effetto di precise norme costituzionali (art. 97, 51 Cost.) &#8211; la disciplina è rimessa alla legge ovvero è dalla legge configurata in modo speciale, in deroga alla disciplina di diritto comune (obbligatorietà del concorso; talune modalità per i contratti flessibili; principi per la determinazione delle piante organiche; inquadramento delle tre aree; principi per le progressioni all’interno di ogni area, ecc.).<br />
Soprattutto, quel che particolarmente rileva è che il completamento di tutta la riforma della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego è stato senza dubbio dato dalla devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.<br />
Con una tale devoluzione, la maggior parte del pubblico impiego (con esclusione, si ricordi, solo dei magistrati, degli avvocati dello Stato, dei diplomatici e dei prefetti, del personale militare e delle forze di polizia di Stato nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia creditizia e finanziaria e dell’Antitrust) è fuoriuscito dalla giurisdizione amministrativa; le sue situazioni giuridiche si configurano ormai come diritti soggettivi e l’intera materia si è trasferita sotto l’egida del giudice del lavoro, nel relativo speciale processo, con i poteri, le procedure, gli effetti di questo processo.<br />
Ed al giudice del lavoro sono altresì assegnate le materie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le controversie relative a comportamenti antisindacali delle p.a. ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali, dall’ARAN e delle pubbliche amministrazioni relative alle procedure di contrattazione collettiva.<br />
Per la maggior parte di tutte le pubbliche amministrazioni, pertanto, tutto il rapporto di lavoro e lo stesso assetto “normativo” delle controversie collettive è, in tal modo, rimesso alla magistratura del lavoro.<br />
Il rapporto di servizio &#8211; per riprendere l’antica terminologia – si colloca, quindi, oggi, sostanzialmente, nell’area privatistica e marca, più di prima, la sua diversità e la sua distanza dal rapporto organico, il quale, coinvolgendo le funzioni pubbliche e sviluppandosi nell’ambito di queste, non può che essere retto da norme di diritto pubblico.</p>
<p><strong>7. </strong>La separazione dei due rapporti, postulata sin dal Rapporto Giannini del 1979 e propugnata in varie sedi, soprattutto – se non solo – per le attività ausiliarie, si è attuata, invece, anche per le attività che esprimono la volontà delle amministrazioni in ordine alla gestione di pubblici interessi e comportano poteri amministrativi, intesi nel loro senso più tecnico e di cui innanzi si è detto (vale a dire le potestà di incidere autoritativamente su situazioni giuridiche altrui, prevalentemente private).<br />
Attività, pertanto, che sono vere e proprie funzioni ove, appunto, con questo termine, ci si riferisca alla concreta scelta ed alla relativa realizzazione del pubblico interesse con l’esercizio del relativo potere da usare a tal fine.<br />
Per queste attività-funzioni, la separazione dei due rapporti si presenta delicata e degna di essere attentamente valutata.<br />
Essa postula la scelta di princìpi che investono lo stesso modo di essere delle pubbliche amministrazioni e la relazione, in esse, da un lato, tra politica ed amministrazione e, dall’altro, la posizione, nelle stesse, delle organizzazioni sindacali portatrici di interessi categoriali non sempre coincidenti, come si è detto, con gli interessi pubblici da perseguire.<br />
Trattasi di relazioni e posizioni che incidono sui preziosi beni della legalità, dell’imparzialità, del buon andamento, tutti beni costituzionalmente tutelati (art. 97 Cost.).</p>
<p><strong>8. </strong>E’ questo, in particolare, il caso della dirigenza.<br />
Sin dalle prime norme del provvedimento legislativo di riassetto della disciplina del pubblico impiego (d.lgs n. 165 del 2001), il legislatore previde come punto cruciale di ogni riforma il riassetto della dirigenza pubblica (allora, limitatamente a quella dello Stato). Questa doveva acquisire autonomia operativa nell’ambito delle sue competenze dagli organi di direzione politica ovvero dagli organi di indirizzo e controllo nelle amministrazioni pubbliche in cui gli organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.<br />
Questa distinzione e questa separazione fra politica ed amministrazione è stata, quindi, sempre più perseguita nell’intento di una trasformazione dei dirigenti in manager, impegnati al raggiungimento di adeguati livelli di produttività.<br />
Il focus – volendosi riferire alla triade costituzionale dell’art. 97, Cost. che regge il settore e che vincola ogni cittadino ed operatore che sia protagonista in questo (e cioè dal Legislatore all’Esecutivo, al semplice operatore) – si spostava così dalla legalità e dall’imparzialità al buon andamento.<br />
A tal fine si sono sempre più previste nuove procedure di accesso alla dirigenza; la disciplina del conferimento e della revoca di incarichi dirigenziali; la formazione delle mobilità nazionale ed internazionale del dirigente; l’ampliamento delle sue competenze e responsabilità; il collegamento del suo trattamento economico accessorio ad una valutazione di merito.<br />
Fino alla riforma c.d. Madia, tutt’ora all’esame del Parlamento, per i dirigenti pubblici era previsto il loro reclutamento per concorso ed, in particolare, per la dirigenza statale, l’accesso era previsto attraverso due distinti canali:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">attraverso concorsi per esami indetti, separatamente, da ciascuna amministrazione, cui potevano partecipare, principalmente, dipendenti laureati delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio;</li>
<li style="text-align: justify;">attraverso corsi-concorsi selettivi di formazione, bandito per tutte le amministrazioni alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, che consentiva l’accesso dei giovani laureati.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Coloro che superavano queste procedure di reclutamento venivano quindi inseriti nei ruoli dirigenziali di ciascuna amministrazione e reclutati con un contratto di lavoro regolato dal diritto comune del lavoro e, naturalmente, dalla contrattazione collettiva, la quale, per ciascun comparto, prevede una autonoma area contrattuale relativa alla dirigenza.<br />
Fu questa una scelta che suscitò non poche perplessità e dubbi di legittimità costituzionale essendo apparso, in tal modo, messo in dubbio il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) di cui innanzi si è detto, dal momento che la disciplina privatistica fondata su di un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dirigente, scindibile <em>ad nutum</em> allorché viene meno un tale rapporto, avrebbe minato in pieno quello <em>status</em> di indipendenza che favorisce l’imparzialità del dirigente.<br />
La Corte Costituzionale, però, con la sentenza n. 313 del 1996, affermò che lo <em>status</em> pubblicistico dei funzionari amministrativi, diversamente da quanto avviene per i Magistrati, non è imposto dalla Costituzione e che rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere un regime che concili le esigenze dell’imparzialità, soddisfatte dalla disciplina legale e dal regime di diritto pubblico, con quelle dell’efficienza e del buon andamento, realizzate attraverso l’applicazione del regime privatistico, ritenuto dal legislatore – aggiungiamo noi – più idoneo al fine di assicurare il buon andamento.<br />
Comunque, osservava la Corte, la privatizzazione del rapporto di lavoro del dirigente non consentiva, di per sé, un recesso <em>ad nutum</em>, essendo in ogni caso subordinato ad un procedimento di accertamento di responsabilità.<br />
Peraltro, il rapporto di lavoro del dirigente, pur disciplinato in senso privatistico, era configurato in prosieguo dalla giurisprudenza, specie della S.C. (Cass. n. 5659/2004) con una serie di principi e di procedure che garantivano l’autonomia e lo <em>status</em> del dirigente.<br />
Il dirigente, invero, anche secondo la giurisprudenza del giudice ordinario, nella funzione di giudice del lavoro, doveva essere individuato in ragione degli obiettivi prefissati, delle sue capacità professionali e dei risultati ottenuti in precedenza e tutto il suo rapporto – pur nelle forme privatistiche che escludevano l’applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) – doveva comunque svolgersi sulla base delle norme di <u>correttezza</u> e <u>buona fede</u> che obbligano il datore di lavoro, ancorché pubblico, e dalla cui applicazione derivano le cautele e le garanzie cui si è fatto cenno.<br />
Ed è su questo impianto che si articola, ora, il provvedimento legislativo, (Atto del Governo n. 328, Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica) attualmente al parere delle Commissioni parlamentari (giovedì 13 ottobre, commissione bilancio) per la sua definitiva approvazione.<br />
Questo provvedimento, modificando in più parti la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede ora la istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e la previsione del ruolo unico delle Autorità indipendenti.<br />
Sono poi previste nuove disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti nonché sulle procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e delle relative modalità di valutazione, nonché le previsioni relative alla durata degli incarichi.<br />
E’ previsto, altresì, il superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l’articolazione in uffici dirigenziali generali e non, e nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza e alla relativa graduale convergenza nell’ambito dei tre ruoli.<br />
Disposizioni integrative sono poi poste relativamente alla responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono il mancato raggiungimento degli obiettivi.<br />
Infine, è previsto il superamento della figura dei Segretari comunali e la loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale nonché la riforma della Scuola nazionale dell’amministrazione, trasformata in dirigenza operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p><strong>9. </strong>In tal modo, l’ordinamento va configurando, per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, una classe professionale  &#8211; la dirigenza – alla quale è attribuita, sostanzialmente, la titolarità e la responsabilità della funzione amministrativa, tenuta distinta dalla funzione politica che è quella che opera le scelte di fondo &#8211;  l’individuazione dei “Supremi” interessi che la Comunità deve raggiungere &#8211; mentre la funzione amministrativa deve organizzare i mezzi, attuare le procedure, gestire risorse umane e beni, per il perseguimento di quegli interessi che sono posti come obiettivi della sua azione.<br />
Trattasi di una classe professionale – la dirigenza della Repubblica, come si esprime la legge, – cui non è garantito uno <em>status</em> di autonomia e di indipendenza, com’è previsto per la Magistratura che, peraltro, nella Costituzione è definita un “ordine” – ma che, comunque, assume una sua individualità ed un alto profilo.<br />
Essa è assunta con modalità di particolare qualificazione (il corso-concorso per il quale sono previsti particolari requisiti) ed i suoi ruoli sono gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica presso il quale dovrà essere realizzata una “banca dati delle competenze” contenente l’elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, del relativo curriculum vitae e percorso professionale.<br />
E’ prevista, inoltre, l’istituzione di Commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale cui sono attribuite funzioni di monitoraggio e controllo, in particolare, delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e di definizione dei criteri generali per l’assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.<br />
Senza dubbio, quindi, si è in presenza di una speciale organizzazione di un’attività professionale di particolare valenza che tanto incide, al pari delle altre professioni dal nostro ordinamento protette (avvocati, ingegneri, medici, ecc.), su interessi e valori che richiedono vigile tutela.<br />
L’auspicio, quindi è che i ruoli si configurino, si organizzino e si elevino &#8211; lungi dal dar luogo ad una ulteriore perniciosa corporazione &#8211; in un autonomo ordine, con i propri organi di gestione e di tutela, strumentali agli interessi ed ai valori per i quali la classe professionale è prevista ed organizzata.</p>
<p><strong>10. </strong>In presenza di un ordinamento così configurato, rimane il problema delle specifiche professionalità che la struttura del nostro ordinamento in generale e dell’ordinamento amministrativo in particolare, pone.<br />
Nelle varie branche dell’amministrazione – oltre che nelle diverse istituzioni &#8211; sono richieste professionalità specifiche; specializzazioni vagliate ed a lungo, nello specifico, esercitate.<br />
D’altro canto, la professionalità, nella sua più propria valenza e nella sua più reale consistenza, è il primo titolo e la prima difesa del funzionario: su di essa poggia la sua più sostanziale legittimazione e risiede la sua più intima indipendenza.<br />
Essa, per di più, è la sola in grado di apprestare in modo decisivo gli strumenti per la più valida difesa contro i pericoli di devianze.<br />
E’ da auspicare, pertanto, che, nell’immediato prosieguo, si provveda a farsi carico di questo importante, fondamentale, aspetto della riforma.</p>
<p><strong>11. </strong>Il discorso, in ogni caso, non sarebbe completo e comunque presenterebbe la lacuna di lasciare negletto tutto un contesto che, volente o nolente, avvolge questa materia, tutta propria, ormai, del diritto del lavoro.<br />
Il contesto è quello di un apparato sanzionatorio che presenta talvolta zone d’ombra o oscurità foriere di timori e che avvolge tutta la materia del pubblico impiego (ora deve dirsi del lavoro pubblico) e dell’attività amministrativa in genere.<br />
Mentre il rapporto di lavoro pubblico &#8211; dal semplice operatore al dirigente che decide e conforma in concreto l’interesse pubblico sia pure secondo scelte di fondo operate dalla politica – è sottoposto al giudizio del giudice ordinario nella funzione di giudice del lavoro che vi applica norme, concetti, tecniche sorte, invero, per altri fini ed in altre realtà (si pensi, ad esempio, con riguardo all’esercizio di poteri del datore di lavoro pubblico, al ricorso, di cui innanzi si è detto, alle clausole della correttezza e della buona fede (artt. 1175, 1375, c.c.) i beni più propri delle pubbliche amministrazioni, nelle quali e per le quali il lavoratore, anche se manager, comunque dipendente da una pubblica struttura, deve operare, sono affidate ad un sistema sanzionatorio che va dal giudice penale al giudice amministrativo, al giudice contabile.<br />
La vicenda è ormai risalente, complessa, di alto profilo ed assume rilievi ordinamentali.<br />
Da tempo è stato detto (Berti) che il venir meno della pubblica amministrazione, come “ordinamento in sé concluso” &#8211; un complesso, vale a dire, di uffici, organi, procedimenti, cautele e garanzie, che facevano trovare nel suo stesso ambito misure preventive ed appositi rimedi per le sue eventuali disfunzioni &#8211; aveva comportato che queste misure e rimedi si sono dovuti trovare e comunque si sono rinvenuti altrove, in altri settori dell’ordinamento.<br />
Anzitutto, ed in un primo e per lungo tempo – che tuttora si protrae – nel dominio del giudice penale. Mentre ora un apparato ed un insieme di procedure amministrative collocate, però, al di fuori dell’Amministrazione – la disciplina della corruzione e l’istituzione di apposita Autorità (ANAC) all’uopo prevista – sovrintende alla tutela di quei beni che è necessario che siano propri della pubblica amministrazione: la trasparenza, la correttezza, l’integrità.<br />
La simbiosi tra rapporto organico e rapporto di servizio di cui in apertura si è detto, faceva parte – anzi, ne era il nucleo essenziale, la “cellula” si è innanzi detto – di quella concezione della pubblica amministrazione come “ordinamento in sé concluso”.<br />
La “scissione” della simbiosi, la separazione tra i due rapporti ed il pericolo del prevalere del secondo (il rapporto di servizio sul primo, il rapporto organico) potrebbe essere foriera di una deriva (se è consentito il termine), pur in un contesto laburistico, verso un regime sanzionatorio ab externo, variamente configurato.<br />
Se ci è consentito dire, il pericolo è di assistere ad una scissione del pubblico dipendente, del funzionario, di quel che fu chiamato “il cittadino speciale”, in un lavoratore tutelato nei suoi diritti innanzi al Giudice del lavoro, ma sempre “seguito” da appositi peculiari organi, al fine di salvaguardare i beni preziosi che pur innanzi si son menzionati che si intendevano tutelare con l’unione dei due rapporti: la legalità, l’imparzialità, il buon andamento (art. 97, Cost.).<br />
Beni, i quali, è appena il caso di dirlo, del tutto escludono le devianze della corruzione, della concussione, dell’abuso di ufficio, ecc.: “il venale mercimonio dei pubblici uffici”, come si esprimeva l’antica dottrina penalistica.<br />
L’auspicio è che il giudice del lavoro, nella sua gestione giurisdizionale del rapporto di lavoro pubblico, si faccia anch’esso carico di quei beni e di quei valori.<br />
Egli, verosimilmente, dovrà sempre più adattare clausole e tecniche sorte per altri fini e per altri beni, allo scopo di tutelare valori e beni che costituzionalmente non possono essere pretermessi e che egli, sia permesso dire, ha quindi l’obbligo di parimenti tutelare, insieme ai diritti delle parti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="edn1"><a title="" href="#_ednref1" name="_edn1"><strong><strong>[*]</strong></strong></a>Lezione inaugurale del corso universitario di diritto del lavoro nell’ambito della convenzione tra accademia aeronautica e l’Università degli studi di Napoli “Federico II” tenuta a Pozzuoli il 17.10.2016
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-rapporto-di-lavoro-nelle-strutture-pubbliche/">L’evoluzione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il limite temporale delle cause escludenti. Errore materiale e soluzioni applicative in attesa del secreto correttivo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:43:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/">Il limite temporale delle cause escludenti. Errore materiale e soluzioni applicative in attesa del secreto correttivo</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. L’art. 57 della Direttiva Comunitaria 24/2014/UE e l’art. 80 del Codice Appalti –  3. Il procedimento di self-cleaning &#8211; 4. Il mancato recepimento del limite temporale massimo delle cause escludenti – 4.1 La posizione dell’ANAC – 4.2 La posizione del Consiglio di Stato &#8211; 5.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/">Il limite temporale delle cause escludenti. Errore materiale e soluzioni applicative in attesa del secreto correttivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/">Il limite temporale delle cause escludenti. Errore materiale e soluzioni applicative in attesa del secreto correttivo</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Sommario: </strong>1. Premessa – 2. L’art. 57 della Direttiva Comunitaria 24/2014/UE e l’art. 80 del Codice Appalti –  3. Il procedimento di self-cleaning &#8211; 4. Il mancato recepimento del limite temporale massimo delle cause escludenti – 4.1 La posizione dell’ANAC – 4.2 La posizione del Consiglio di Stato &#8211; 5. Riflessioni conclusive</p>
<p><strong>1.     </strong><strong><u>Premessa</u></strong><br />
Sembra proprio che il nuovo codice degli appalti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> abbia bisogno non solo di una rettifica formale, ma anche di un ampio correttivo sostanziale ed interpretativo che possa scongiurare, sin da subito, disparità di trattamento nelle procedure ad evidenza pubblica e soprattutto contrasti con le disposizioni ed i principi comunitari.<br />
Infatti, fino ad oggi sono ben 188 le rettifiche testuali, pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Tali rettifiche non modificano il senso della norma, ma riguardano refusi causati probabilmente dalla fretta con cui è stato pubblicato il Codice per rispettare la scadenza del 18 aprile fissata dall&#8217;Unione Europea. Tempi stretti, che non hanno consentito una revisione del testo prima della pubblicazione in Gazzetta. Le correzioni intervengono su spazi mancanti, concordanze sbagliate e segni di punteggiatura. Ognuna riporta l&#8217;articolo del Codice su cui interviene e la pagina della Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 su cui è avvenuta la pubblicazione.<br />
Peraltro, il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e numerose associazioni di categoria hanno richiesto ripetutamente l’intervento correttivo del Governo, al fine di risolvere alcune “storture” derivanti dall’attuazione e adeguamento della direttiva comunitaria.<br />
Una delle maggiori disposizioni che ha destato perplessità – ed in parte confusione &#8211; è certamente l’art. 80 Cod. App. che disciplina i motivi di esclusione dalle gare e l’incidenza dei precedenti penali riportati dall’operatore economico concorrente.<br />
Nello specifico, la disposizione dà attuazione all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, nella quale sono stati ridefiniti i motivi d’esclusione delle imprese dalle procedure di gara.<br />
La <em>ratio</em> della norma, è certamente quella di dissuadere gli operatori economici dal porre in essere comportamenti scorretti che incidono sull’affidabilità dell’impresa nell’esecuzione degli appalti pubblici ed al contempo, “<em>salvare</em>” gli operatori economici che (<em>a prescindere dalla possibilità di ravvedimento mediante l’adozione di misure di c.d. self-cleaning</em>), si sono resi colpevoli di meri errori formali oppure di negligenze lievi o non dolose.<br />
Il legislatore italiano, però, forse per mera dimenticanza, ha omesso di recepire parte dell’art. 57 della Direttiva comunitaria, laddove stabilisce un limite temporale massimo alle cause escludenti di cui all’art. 80 co. 3 e 4.</p>
<p><strong>2.     </strong><strong><u>L’art. 57 della Direttiva Comunitaria 24/2014/UE e l’art. 80 del Codice Appalti</u></strong><br />
La direttiva 24/2014 si propone &#8211; come si desume dalla stessa denominazione della rubrica dell’art. 57 (Criteri di selezione) &#8211; di definire con precisione i motivi di esclusione, dando ad essi un connotato maggiormente oggettivo rispetto alla direttiva 18/2004, prevedendo nuove cause di esclusione ed ampliando il numero dei destinatari della stessa<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Inoltre, la norma, riporta un preciso e tassativo elenco di reati rilevanti ai fini della partecipazione alle gare, considerati incidenti sulla moralità professionale delle imprese<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. La suddetta causa di esclusione opera anche se le tipologie di reati indicate nel comma 1 si riferiscono ad un subappaltatore<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
È importante sottolineare che, per le ipotesi di reato descritte alle lettere <em>a), b), c) e d)</em>, il nuovo codice considera rilevanti anche le condanne irrogate per il solo delitto tentato.<br />
Sul punto, si sottolinea che il nuovo codice non richiama più i<strong> <em>“reati gravi che incidono sulla moralità professionale</em>”, </strong>inciso inserito nell’allora art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In quel caso, però, il codice non elencava un’apposita lista di reati rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare, ma faceva riferimento all’ampia previsione dell’esistenza di “<em>reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale</em>”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Un secondo gruppo di cause disciplinate dall’art. 80, racchiude le ipotesi di scarsa affidabilità dell’impresa.  L’esclusione opera, infatti, se la stazione appaltante possa dimostrare:<br />
§     <em>la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. </em><br />
§     <em>se l’impresa è in stato di fallimento o oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;</em><br />
§     <em>se la partecipazione dell’impresa determina una situazione di conflitto di interessi con l’amministrazione;</em><br />
§     <em>se vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore nelle consultazioni preliminari alla elaborazione del bando;</em><br />
§     <em>se l’impresa è soggetta a sanzioni interdittive che comunque comportino il divieto di contrarre con la P.A.;</em><br />
§     <em>se l’operatore è iscritto nel casellario informatico Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione.</em><br />
Infine, un terzo gruppo di cause di esclusione riguarda la condotta dell’impresa che ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate (cioè contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse per importo superiore a 10.000 euro o agli obblighi contributivi<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> tali da non consentire il rilascio di regolare Durc<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
La riforma conferma, infine, il blocco dalle gare fino ad un anno a carico delle imprese che abbiano reso, con dolo o colpa grave, falsa dichiarazione o falsa documentazione in sede di gara.<br />
Capitolo a parte è l’eventualità che l’amministrazione possa dimostrare che l’impresa si sia resa colpevole di gravi comportamenti tali da mettere in dubbio la sua affidabilità (a titolo esemplificativo, carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, il tentativo di influenzare l’andamento della gara).<br />
In detto quadro di cause di esclusione è data facoltà all’Anac di intervenire con proprie linee guida per determinare i mezzi adeguati a provare l’inaffidabilità dell’operatore e quali siano le carenze significative ai fini della esecuzione degli appalti.<br />
Per quanto concerne le modalità attuative che dovranno essere seguite al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da parte degli operatori economici, l’art. 86 del nuovo codice, nel disciplinare i “<em>Mezzi di prova</em>”, dispone che le stazioni appaltanti accettano &#8211; come prova sufficiente della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 &#8211; <strong><u>il certificato del casellario giudiziario.</u></strong><br />
Il nuovo codice non prevede specifiche prescrizioni relativamente alla tipologia del certificato del casellario che dovrà essere acquisito, a differenza di quanto previsto al comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Sul punto, peraltro, è stato autorevolmente<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> chiarito che l’utilizzo del termine “certificato” è finalizzata proprio ad armonizzare la terminologia del codice con quella relativa al sistema del casellario giudiziario ai sensi del citato D.P.R. n. 313/2002, nel quale l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema è indicato con il termine “estratto”. Inoltre la prova documentale delle iscrizioni a carico di un determinato soggetto nel sistema del casellario è fornita dai certificati ex art. 21 e ss, con la conseguenza che il mezzo documentale di prova continua ad essere il certificato del casellario giudiziale.</p>
<p><strong>3.     </strong><strong><u>Il procedimento di <em>self-cleaning</em></u></strong><br />
Il comma 6 dell’art. 80 del nuovo codice appalti, dispone che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che esso si trovi &#8211; a causa di atti compiuti o omessi prima oppure nel corso della procedura &#8211; in una delle situazioni di cui al primo comma del medesimo articolo.<br />
In attuazione della disciplina sovranazionale è stato introdotto, però, l’istituto del c.d. <em>self cleaning<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong>[11]</strong></a></em>, in base al quale un operatore che si trovi in una delle fattispecie escludenti può avere la possibilità di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. E’ importante sottolineare come tale possibilità sia circoscritta alle ipotesi delineate al co. 1 – limitatamente ai casi in cui la sentenza definitiva appia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione – e al comma 5, ma non anche al comma 2.<br />
Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano sufficienti, l’operatore economico non sarà escluso dalla procedura d’appalto, viceversa, all’operatore economico verrà data motivata comunicazione dell’esclusione.<br />
Dalle predette disposizioni emerge, dunque, che all’interno del nuovo sistema la discrezionalità della stazione appaltante non viene eliminata. Al contrario, se con il previgente codice, la difficoltà principale era quella di compiere una valutazione sull’incidenza di una sentenza penale rispetto all’appalto da affidare, oggi la ponderazione della stazione appaltante esula completamente da qualunque valutazione legata allo specifico appalto da aggiudicare. In sostanza, la valutazione della stazione appaltante dovrebbe oggi concentrarsi sull’attività riparatoria posta in essere dal concorrente dopo la commissione del reato (ovverosia su di un’attività difficile, obiettivamente, da apprezzare) oppure sull’adozione, da parte del concorrente, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, in assonanza con quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.<br />
Ancora oggi, però, non è chiaro se l’adozione di tali modelli sia di per sé sufficiente a concretare la necessaria dissociazione richiesta nei confronti dei soggetti cessati, ai sensi del comma 3 dell’art. 80.<br />
Ai sensi del successivo comma 9 l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non potrà invece avvalersi (durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza) della possibilità di essere ammesso alla gara, nemmeno in forza di una positiva valutazione della stazione appaltante<sup>12</sup>. A corollario di tale principio, il comma 10 dell’art. 80 dispone che:<br />
·        <em>se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione tale durata è pari a cinque anni;</em><br />
·        <em>se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ma la pena principale è di durata inferiore a cinque anni, anche la durata dell’incapacità a contrattare è pari alla durata della pena principale.</em></p>
<p><strong>4.     </strong><strong><u>Il mancato recepimento del limite temporale massimo delle cause escludenti</u></strong><br />
Come riportato in sintesi, l’art. 80 ha inteso disciplinare in maniera analitica, il complesso tema dei motivi di esclusione dalla gara, lasciando, però, numerosi dubbi applicativi, anche in virtù del mancato recepimento di alcune disposizioni presenti nella direttiva n. 24/2014/UE.<br />
In particolare, il testo dell’art. 80 cod. appalti comma 5 lettera c), in maniera alquanto singolare, non richiama il termine massimo triennale per le cause di esclusione non derivanti da condanne penali.<br />
Al contrario, l&#8217;art. 57 della Direttiva, dopo aver stabilito al paragrafo 4 la possibilità di adottare esclusioni per <em>deficit </em>di fiducia, prevede al paragrafo 6 che “<em>Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può̀ fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità̀ nonostante l</em><em>’</em><em>esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l</em><em>’</em><em>operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d</em><em>’</em><em>appalto</em>”, ed al successivo paragrafo 7 che “<em><u>&#8230;gli Stati membri&#8230; determinano il periodo massimo di esclusione&#8230; tale periodo non supera i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4</u></em>”<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
E’ evidente che l’assenza di tale termine triennale, crea un grave <em>vulnus</em> alle imprese concorrenti, che, nei casi previsti dall’art. 80 co. 4 e 5, ne subirebbero gli effetti anche dopo molti anni dall’avvenuta annotazione ovvero dal fatto escludente.<br />
Tanto premesso, sembra che la normativa interna abbia soltanto parzialmente recepito quanto previsto dalla Direttiva, omettendo di pronunciarsi sulla durata massima del periodo di esclusione, con riferimento alla data del “<em>fatto in questione</em>”.<br />
In realtà, una prima stesura del D.Lgs. n. 50/2016 aveva inizialmente contemplato, all&#8217;art. 80 comma 10, il riferito limite triennale, ma – in conseguenza di quello che da Autorevole dottrina è stato definito “<em>un refuso</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> – con il testo finale è stato espunto il comma 10, laddove si fissava tale periodo in tre anni dalla data del fatto per le vicende di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;art. 80<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Tale dimenticanza è stata ovviamente rilevata sia dall’ANAC in sede di redazione delle linee guida, che dal Consiglio di stato in sede consultiva.</p>
<p><strong>4.1</strong> <strong>La posizione dell&#8217;ANAC</strong><br />
L’ANAC, in ottemperanza all’art. 80 co. 13<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, nella redazione delle linee guida per “<strong><em>Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice</em></strong><em>, </em>al paragrafo V relativo alla “<em>rilevanza temporale</em>” ha stabilito che “<em>5.1 In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità. 5.2 La stazione appaltante deve valutare l’incidenza del tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso. 8 5.3 Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione. La commissione di gravi illeciti professionali non può comportare l’esclusione dalle gare per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di annotazione della notizia nel Casellario Informatico. L’incidenza del tempo trascorso deve essere valutata dalla stazione appaltante in relazione alle circostanze del caso concreto<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><strong>[17]</strong></a>.</em><br />
Peraltro, nella stessa relazione AIR, l’ANAC ha chiarito che “<em>Al fine di garantire certezza, nelle Linee guida, è stato stabilito che il periodo di esclusione per la commissione di gravi illeciti professionali non può superare i tre anni a decorrere dalla data di annotazione della notizia nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità. La fissazione del periodo di rilevanza in concreto è stata rimessa alla stazione appaltanti che dovrà provvedere caso per caso in dipendenza della gravità del comportamento, della relativa incidenza sull’integrità e l’affidabilità del concorrente e della particolare tipologia di contratto da affidare”</em>.<br />
In sostanza, l’Autorità anticorruzione, in assenza di una disposizione normativa nazionale, discostandosi dalle indicazioni fornite nella direttiva comunitaria 24/2014, ha ritenuto applicabile il limite temporale di tre anni, facendolo, però, decorrere dalla data di annotazione della notizia nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità stessa, e non dalla data del fatto.<br />
Le indicazioni dell’ANAC, seppur nel tentativo di colmare un’evidente lacuna legislativa, sono state smentite e censurate dal Consiglio di Stato, già in sede di Parere preliminare.</p>
<p><strong>4.2 La posizione del Consiglio di Stato</strong><br />
Il Consiglio di Stato, nel suo parere del 03.11.2016, sulla proposta di linee guida ANAC, ha rilevato che “<em>Questa soluzione, pur mossa da un lodevole intento, <strong>è allo stato priva di base normativa.</strong>  Giova considerare che, allo stato, lo stesso art. 80 codice si presenta lacunoso e necessita di correzione.  Infatti l’art. 80, c. 10, a causa di un evidente <strong>errore materiale</strong> commesso nel testo definitivo rispetto allo schema, indica la durata massima di rilevanza delle cause di esclusione solo con riferimento alle condanne penali, <strong><u>e non anche con riferimento alle altre cause di esclusione contemplate dall’art. 80. </u></strong></em><br />
<em>Che si tratti di errore materiale si desume dal confronto con la bozza di codice, trasmessa dal MIT agli organi competenti per i pareri, in cui nell’art. 80 c. 10 era previsto che il periodo di esclusione dalle gare non superasse “i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5”. Tale inciso è stato invece omesso nel testo definitivo. Il riferimento ai tre anni decorrenti “dalla data del fatto” costituiva letterale recepimento della direttiva 2014/24/UE che, appunto, prescrive che i legislatori nazionali “determinano il periodo massimo di esclusione”, e che “se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera (…) i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><strong>[18]</strong></a>”. Ora, è evidente che la lacuna del codice non può che essere colmata mediante diretta applicazione della direttiva in parte qua, la quale, piaccia o meno, fa decorrere i tre anni non dalla notizia del fatto, o dall’accertamento definitivo del fatto, come pure sarebbe logico e razionale, ma “dalla data del fatto”, ossia dell’accadimento storico (come dimostra anche l’esame comparato della versione della norma nelle varie lingue, sopra riportata), nella specie, l’illecito professionale. </em><br />
<em>Pertanto le linee guida, in difetto di una norma nazionale primaria, e a fronte di una norma comunitaria di diretta applicazione, non possono disporre in senso diverso, facendo decorrere la durata della causa di esclusione, anziché dalla data del fatto, dalla data dell’annotazione della notizia nel casellario.</em>”<br />
Secondo l’autorevole parere del Supremo Consesso, quindi, le linee guida dell’ANAC incontrano un duplice limite. Da una parte l’assenza di una norma nazionale, che forse, per mero errore materiale non riproduce l’intera disposizione comunitaria, dall’altra una direttiva dichiaratamente “<em>self executing</em>” che trova diretta applicazione.<br />
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, ad oggi, il limite temporale massimo dei tre anni decorrenti dal fatto, è norma direttamente applicabile dal 18.04.2016 (data di scadenza della direttiva Comunitaria).<br />
Nel parere reso, però, al di là dell’<em>inevitabile</em> ostacolo giuridico alla prospettiva indicata dall’ANAC, i Giudici sembrano “indicare” una nuova strada al Governo, in vista dell’auspicato decreto correttivo. Si legge nel parere: “<em>13.2. </em><em>Tuttavia, questa Commissione ritiene doveroso segnalare al Governo non solo la lacuna nell’art. 80, c. 10, ma anche i rischi che derivano, nel frattempo, da una applicazione diretta della direttiva, e quelli che deriverebbero da un eventuale recepimento letterale della direttiva 2014/24 in parte qua. Invero, la rilevanza temporale di fatti illeciti, pari a tre anni che vengono fatti decorrere dalla data del fatto, anziché dalla data del definitivo accertamento giudiziale, rischia, avuto riguardo ai tempi per un accertamento giudiziario definitivo o anche solo di primo grado, di vanificare del tutto la rilevanza del fatto illecito. Tali riflessioni inducono a ritenere che in sede di fissazione, nell’art. 80, c. 10, della rilevanza temporale degli illeciti diversi da quelli di cui all’art. 80, c. 1, il legislatore italiano potrebbe essere più severo del legislatore comunitario, ancorando il triennio di rilevanza temporale alla data non già del “fatto” ma del suo accertamento giudiziale (definitivo o, se del caso, di primo grado).</em></p>
<p><strong>5.    <u>Riflessioni conclusive</u></strong><br />
Nonostante le autorevoli e certamente condivisibili argomentazioni del Supremo Consiglio di Stato, a modesto parere di chi scrive, alcune conclusioni non appaiono del tutto convincenti.<br />
In <em>primis</em> non appare pienamente condivisibile la tesi della diretta applicazione dell’art. 57 della Direttiva 24/2014/UE in <em>parte qua</em>.<br />
Infatti, anche se molte disposizioni della direttiva “appalti” appaiono senza dubbio <em>self-executing</em>, quella del limite temporale massimo, pone alcune perplessità, laddove la direttiva – ripetutamente – ne rinvia l’applicazione al diritto nazionale.<br />
Sul punto, è opportuno ribadire che le direttive <em>self-executing</em>, o meglio le disposizioni contenute nelle direttive che possono essere qualificate come <em>self-executing</em>, secondo un orientamento ormai costante della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, devono avere le seguenti caratteristiche<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>:<br />
<em>&#8211; devono essere chiare e precise nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti;</em><br />
<em>&#8211; devono essere suscettibili di applicazione immediata e non devono essere vincolati ad obblighi e condizioni;</em><br />
<em>&#8211; <strong>il legislatore nazionale non deve avere margini di manovra al riguardo</strong>;</em><br />
<em>&#8211; deve essere scaduto il termine di recepimento della direttiva.</em><br />
Pertanto, non possono ritenersi <em>self-executing</em>, tutte quelle disposizioni che attribuiscono un potere di deroga o comunque di scelta agli Stati membri e, soprattutto, quelle che richiedono la previa adozione di disposizioni legislative nazionali.<br />
Nel caso del limite temporale massimo delle cause escludenti ex art. 80 co. 3 e 4, la Direttiva comunitaria lascia un potere discrezionale agli Stati, laddove si legge espressamente che “<em>Il diritto nazionale <strong>dovrebbe </strong>prevedere una durata massima per tali esclusioni, </em>ed ancora “<em>gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare <strong>essi determinano</strong> il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità.</em><br />
E’ doveroso, però, sottolineare che nella chiusura della norma citata, il legislatore comunitario esprime comunque una chiara volontà, al di là della discrezionalità degli Stati membri, indicando un termine massimo di cinque anni per le sentenze penali definitive e di tre anni, per le cause escludenti di cui al par. 4.<br />
Sul punto, quindi, la direttiva non pare di immeditata e diretta applicazione. Ciò però non vuol dire che tali direttive sono totalmente prive di qualsiasi effetto giuridico. Infatti, è doveroso evidenziare come le stesse conservino un’efficacia giuridica, ancorché limitata, che vincola sia il legislatore sia i giudici nazionali ad assicurare, nell’esercizio delle rispettive funzioni, il conseguimento del risultato voluto dalla direttiva.<br />
Peraltro, stante l’intervenuta attuazione da parte dello Stato Italiano con il D.Lgs 50/2016, il problema della natura <em>self-executing</em> della Direttiva comunitaria risulta in parte superato, atteso che va chiarito solo il “perché” di tale dimenticanza.<br />
Detto ciò, non può non rilevarsi come il mancato recepimento del limite temporale massimo, potrebbe creare – di fatto – una lacuna legislativa e soprattutto una disparità di trattamento tra chi ha subìto una condanna penale definitiva (che dopo cinque anni potrebbe essere riammesso) e chi, invece, si trova in una delle cause escludenti non penalmente rilevanti, che ne subirebbe gli effetti per un tempo indeterminato.<br />
Sotto tale profilo – <strong>di evidente opportunità</strong> prima che giuridico &#8211; la scelta di dare immediata applicazione al limite temporale massimo indicato dalla direttiva appare certamente lodevole e condivisibile, soprattutto in ragione del fatto che l’assenza del termine triennale, come indicato anche dal Supremo Consesso appare più una dimenticanza, che non una volontà di discostarsi dalla disciplina comunitaria.<br />
Ciò che desta maggiori perplessità, invece, è la scelta di ancorare il <em>dies a quo</em> ad un accertamento giudiziario definitivo anche nei casi di cause escludenti diversi dai provvedimenti penali.<br />
Infatti, considerati i tempi di accertamento e la durata media dei procedimenti civili, si rischierebbe di sanzionare con l’esclusione dalla gara “<em>fatti</em>” ormai risalenti nel tempo, aggravando in parte, la posizione del concorrente.<br />
Inoltre, vista l’eterogeneità delle cause indicate ai co. 4 e 5 dell’art. 80, è evidente che in alcuni casi il “fatto” rilevante potrebbe non essere mai oggetto di accertamento giudiziale. Senza considerare che, in alcuni casi, è lo stesso legislatore a prevedere il necessario accertamento giudiziale.<br />
Conseguentemente, il concetto di “fatto” rilevante, dovrà riferirsi specificatamente all’ipotesi codificata dal legislatore e quindi, se del caso, a “fatti” definitivamente accertati o non contestati.<br />
Al contrario, la scelta indicata dal Consiglio di Stato, oltre ad avere applicazioni assolutamente differenti nelle singole casistiche indicate dal legislatore (con evidenti disparità di trattamento anche rispetto alle procedure di gara estere), sembra realizzare un sistema maggiormente penalizzante per i soggetti concorrenti, in aperto contrasto con le disposizioni comunitarie.<br />
Infatti, la <em>ratio</em> della Direttiva comunitaria è chiaramente quella di ricollegare il termine massimo di tre anni, al fatto <em>ex se</em> considerato, e non certo all’accertamento giudiziale della vicenda, come disposto per i provvedimenti penali.<br />
In sostanza il legislatore italiano è certamente libero di definire un termine massimo alle cause escludenti, ma sempre nel rispetto del dettato comunitario che collega quel “<em>limite temporale</em>” al fatto accaduto.<br />
Infine, non appare peregrino, immaginare che, qualora <em>il legislatore italiano </em>dovesse essere <em>più severo del legislatore comunitario</em>, come richiesto dal CdS, aggravando la posizione dell’operatore economico e rendendo più rigidi i paramenti escludenti, ci sarebbe il rischio di violare il c.d. divieto di<em> gold plating<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a>, </em>inserito nella legge delega<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Tale norma implica il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire, al fine di consentire una revisione ed una semplificazione della disciplina nazionale eliminando le regole più restrittive rispetto a quelle europee, non giustificate dalla tutela di interessi pubblici, ed evitando maggiori oneri per i cittadini.<br />
In definitiva, al fine di evitare gravi “<em>storture</em>” nell’applicazione del codice degli appalti, già in prima applicazione, è auspicabile che l’ANAC e le Stazioni Appaltanti, recepiscano il Parere reso dal Consiglio di Stato, considerando la mancanza del limite temporale massimo per le cause escludenti di cui all’art. 80 co. 4 e 5, un mero errore materiale, applicando – conseguentemente – il limite temporale massimo di tre anni decorrenti dal fatto, conformemente alla volontà del legislatore comunitario.<br />
Questo, quantomeno, sino all’approvazione dell’auspicato Decreto correttivo, che possa colmare le lacune esistenti, evitando,– se possibile – inopportuni “scostamenti” rispetto alle finalità ed alle regolazioni disciplinate dalla Direttiva n. 24/2014/UE.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. È noto che il predetto decreto legislativo è stato approvato in attuazione di quanto disposto dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11 che, peraltro, non indicava specifici criteri sul tema dei motivi di esclusione e sulla moralità professionale degli operatori economici.
</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A titolo esemplificativo: Parere del Consiglio di Stato n. 2285 del 3 novembre 2016 relativo allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante &#8220;<em>definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l&#8217;affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell&#8217;art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</em>&#8220;.  Il parere è favorevole ma con una serie di condizioni ed osservazioni che, in pratica, obbligheranno il MIT a riscrivere il decreto. Cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Anche in tale parere il CdS precisa che “<em>Andrebbero, perciò, forniti con le linee guida chiarimenti esegetici, nelle more di un auspicabile decreto correttivo del codice, che sopprima, ove non emergano diverse ragioni ostative, il richiamo all’art. 63 nell’art. 36, comma 2, lett. c).</em></div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Particolarmente rilevante appare, in tale contesto, l’estensione della verifica dei requisiti a tutti i membri del consiglio d’amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore economico nonché alle persone dotate dei relativi poteri di rappresentanza, decisione o controllo, laddove, al contrario, l’art. 45 della direttiva 18/2004 si riferiva più genericamente alle persone giuridiche e/o fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti o qualsiasi persona che esercita poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>a</em><em>. </em><em>delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’art.291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</em><br />
<em>b.</em> <em>delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;</em><br />
<em>c.frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</em><br />
<em>d.delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</em><br />
<em>e.            delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. n. 109/2007;</em><br />
<em>f</em> <em>.sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. n. 24/2014;</em><br />
<em>g</em><em>. </em><em>ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</em></div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A tal fine si rileva che il nuovo codice, nel disciplinare all’art. 105 il subappalto, prevedendone tra l’altro ambito applicativo, requisiti e limiti, prevede che il concorrente dimostri l&#8217;assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80 depositando presso la stazione appaltante, unitamente al contratto di subappalto “…la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l&#8217;assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A tale proposito, va sottolineato che la Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di Codice dei contratti pubblici, parere 1 aprile 2016, n. 855, aveva rilevato l’opportunità di integrare l’elenco dei reati con una clausola di chiusura che sancisse l’esclusione dalla gara in tutti i casi di condanne per reati gravi, che fossero ritenuti comunque idonei ad incidere sulla moralità professionale del concorrente</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Occorre subito rilevare che la nuova disciplina normativa, nell’ottica della semplificazione normativa, ha previsto in un solo comma una duplice tipologia di violazione (fiscale e previdenziale) disciplinata nel testo previgente in due distinti commi. Il nuovo testo, al fine di superare difficoltà ermeneutiche ed applicative emerse in sede di applicazione della previgente normativa, opportunamente ha disciplinato la gravità della violazione prevista per la suindicata duplice violazione, prevedendo, altresì, in entrambi i casi l’inapplicabilità della predetta causa di esclusione nell’ipotesi in cui “…l&#8217;operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l&#8217;impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (Art.80 comma n.4 ultimo periodo)</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sul punto, recependo la giurisprudenza formatasi in questi anni, il Codice prevede che sia comunque considerato in regola l’operatore che abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese multe ed interessi.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il nuovo testo non riproduce l’obbligo per le stazioni appaltanti, in sede di verifica delle dichiarazioni, di richiedere al competente ufficio giudiziario: &#8211; i certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del DPR 313/2002, ovverosia certificati analoghi a quelli che possono essere acquisititi dall’autorità giudiziaria; &#8211; le visure di cui all’art. 33 co. 1 del medesimo DPR n. 313/2002, ovvero le visure delle istruzioni che possono essere richieste da parte della persona interessata, con indicazione anche delle condanne che beneficiano della “non menzione”</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere n. 855/2016</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L’art. 80 co. 7 stabilisce che “7<em>. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l&#8217;attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall&#8217;illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</em></div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Secondo la proposta di linee guida ANAC del 21.09.2016 “<em>L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel DGUE l’operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate. 7.3 Sono idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito: 1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative; 2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale; 3. il conseguimento di affidamenti successivi conclusi positivamente con il rilascio di un attestato di regolare esecuzione; 4. l’adesione a rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 205 ss. del Codice); 5. la rinnovazione degli organi societari; 6. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l’affidamento a un organismo dell&#8217;ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l&#8217;osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 7. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell&#8217;organismo di controllo.</em></div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Peraltro, già lo stesso considerato n. 101 della Direttiva, come premessa di quanto sancito dall&#8217;art. 57, prevede che “&#8230;<em>le amministrazioni aggiudicatrici&#8230; dovrebbero poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità̀ dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni”.</em></div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> cfr. R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, <u>in Urbanistica e Appalti 2016, 5, 503</u></div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Ciò è verosimilmente dipeso dall&#8217;intenzione di adeguare il testo al parere reso dal Consiglio di Stato, con cui era stato suggerito di sostituire i primi due righi del comma 10; ma è un dato di fatto che nel testo finale sono stati sostituiti tutti e quattro i righi del comma, ivi incluso quello previdente il riferito limite triennale, sul quale nulla era stato osservato.
</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> L’art. 80 co. 13 cod. app. stabilisce che: “<em>Con linee guida l&#8217;ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell&#8217;esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)</em>.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Nel preliminare Documento di consultazione del 10.06.2016, però, la stessa Autorità a pag. 10 precisava che “<em>Per gli altri illeciti professionali, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dall’art. 57, par. 7, della Direttiva 2014/24, si ritiene che il periodo di esclusione <strong>non possa superare i tre anni dalla commissione dei fatti.</strong></em></div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>Art. 57, par. 7, direttiva 2014/24; il par. 4 di tale art. 57 è recepito nell’art. 80, c. 5, codice; nel testo inglese della direttiva: “<em>date of the relevant event</em>”; nel testo francese della direttiva: “<em>date de l’’èvènement</em>”; nel testo spagnolo della direttiva: “<em>fecha del hecho relevante</em>”; nel testo tedesco della direttiva: “<em>af dem betreffenden Ereignis</em>”)</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Così si espressa la Corte costituzionale nella sentenza 22 luglio 1976, n. 182 e Corte Cost. 18 aprile 1991, n. 168.
</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> La Commissione europea definisce il recepimento gold plating come «<em>quella tecnica …che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati</em>» Commissione Europea, Smart regulation in the European Union, COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 2010.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> L. n. 11 del 28 gennaio 2016<em> Art. 1</em><em> Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea:</em><br />
<em>a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater , della legge 28 novembre 2005, n. 246;</em>
</div>
</div>
</div>
<div></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-limite-temporale-delle-cause-escludenti-errore-materiale-e-soluzioni-applicative-in-attesa-del-secreto-correttivo/">Il limite temporale delle cause escludenti. Errore materiale e soluzioni applicative in attesa del secreto correttivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
