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	<title>n. 11 - 2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 11 - 2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<p>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione &#160; Marco Calabrò &#160; Sommario: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<h1 abp="815" align="center"><strong abp="816">Livelli essenziali delle prestazioni sociali</strong></h1>
<h1 abp="817" align="center"><strong abp="818">e politiche pubbliche per l’integrazione </strong></h1>
<p>&nbsp;<br abp="819" /><br />
Marco Calabrò<br abp="820" /><br />
&nbsp;<br abp="821" /><br />
<em abp="822">Sommario</em>: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni. – 3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al <em abp="823">welfare</em>. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza. – 4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale. – 5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.<br abp="824" /><br />
&nbsp;<br abp="825" /><br />
&nbsp;<br abp="826" /><br />
<em abp="827">1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali.</em><br abp="828" /><br />
&nbsp;<br abp="829" /><br />
Il principale obiettivo delle riflessioni che seguono è quello di evidenziare le criticità che è possibile registrare oggi in Italia in tema di accesso alle prestazioni socio-assistenziali da parte dello straniero, con particolare attenzione alla posizione dell’immigrato regolarmente soggiornante in Italia. A tal fine prenderò le mosse dal profilo, foriero di non poche incertezze, della corretta perimetrazione della competenza legislativa in materia, per poi soffermarmi sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo all’immigrato regolare e sulle legittime aspettative di quest’ultimo, nonché sul ruolo che le politiche regionali in materia di integrazione sono chiamate a ricoprire in funzione dello sviluppo sostenibile di una società pluralista.<br abp="830" /><br />
Come noto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la materia dell’immigrazione<a abp="831" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> rientra tra quelle di competenza esclusiva statale, il che sembrerebbe escludere qualsiasi intervento sul tema a livello regionale. La Corte Costituzionale, tuttavia, – nel recepire quella scissione tra politiche “di” immigrazione e politiche “per” l’immigrazione sostenuta da una certa dottrina<a abp="832" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> – ha fin da subito chiarito che unicamente i profili attinenti l’ingresso e le modalità di soggiorno dello straniero in Italia sono da considerarsi di stretta competenza statale, in quanto connessi all’area della sicurezza pubblica. Al riguardo, ad esempio, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni regionali relative all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare<a abp="833" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, alla gestione dei flussi migratori<a abp="834" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> all’attuazione delle attività di regolarizzazione della posizione dello straniero<a abp="835" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br abp="836" /><br />
Al contrario, la stessa Consulta ha in più occasioni avuto modo di affermare che ambiti differenti, connessi a profili di grande rilevanza per la vita dell’immigrato che già soggiorna in Italia – quali l’assistenza, l’istruzione e la salute – sono da considerarsi di competenza concorrente (se non, in alcuni casi, residuale regionale) e devono, pertanto, essere gestiti in stretto coordinamento tra Stato e Regioni<a abp="837" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. In tal senso, ad esempio – a fronte della recente presentazione, da parte del Governo, di diversi ricorsi avverso disposizioni regionali volte ad estendere alcuni diritti sociali anche agli immigrati irregolari<a abp="838" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, sull’assunto che ne avrebbero in tal modo agevolato la permanenza sul territorio nazionale – &nbsp;la Corte non ha condiviso le censure governative e – anche alla luce del ruolo fondamentale che lo stesso d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione) riconosce alle regioni<a abp="839" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> – ha affermato con chiarezza che le regioni hanno il compito di regolare (e, quindi, modulare) gli effetti sociali del fenomeno migratorio<a abp="840" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br abp="841" /><br />
La questione, in realtà, è ancora più complessa se si considera che la materia dell’assistenza sociale rientra pacificamente tra quelle di competenza esclusiva residuale regionale<a abp="842" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, il che potrebbe indurre a ritenere che tutti i profili non connessi alla sicurezza bensì alla sola assistenza sociale debbano essere disciplinati unicamente da disposizioni regionali. L’applicazione del criterio generale della “prevalenza” imporrebbe, infatti, nel caso di concorso di competenze, una verifica circa la possibilità di considerare dominante una delle materie coinvolte<a abp="843" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Il rischio di tale opzione, tuttavia, è evidentemente rappresentato dalla più che probabile (e inaccettabile) creazione di modelli di <em abp="844">welfare</em> profondamente differenti tra regione e regione. In effetti, il raggio di azione regionale non può in alcun modo ritenersi svincolato da disposizioni statali (e costituzionali), prime fra tutte quelle in materia di diritti fondamentali<a abp="845" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. L’argine rappresentato da tale “nocciolo duro”, tuttavia, presenta diverse incertezze applicative, in relazione tanto al contenuto effettivo dei diritti fondamentali, quanto alla loro elencazione: ferma restando l’esclusione degli immigrati dall’esercizio dei diritti politici, in dottrina si avvicendano posizioni orientate a garantire agli stranieri tutti i diritti inviolabili dell’uomo, ed impostazioni che invece – pur ritenendo inadeguato il criterio letterale<a abp="846" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> – sostengono la necessità di verificare, in merito a ciascun diritto che la Costituzione riserva ai soli cittadini, la sussistenza o meno di ragioni idonee a supportare tale scelta<a abp="847" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="848" /><br />
A ben vedere, in realtà, è la stessa intrinseca complessità delle problematiche connesse alla materia dell’immigrazione a pretendere l’applicazione di un modello di intervento pubblico multilivello, fondato sui principi di coordinamento e leale collaborazione, sia in relazione alle materia di competenza concorrente che a quelle di esclusiva competenza statale e regionale<a abp="849" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Del resto, conduce a tanto anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali: mentre, da un lato, l’art. 117, co. 2 attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell’immigrazione, dall’altro – ai sensi dell’art. 118, co. 3 – si dispone espressamente che nella stessa materia la legge statale disciplini forme di coordinamento fra Stato e Regioni<a abp="850" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br abp="851" /><br />
Nonostante il contesto normativo contempli, dunque, un modello regolatorio coordinato ed omogeneo, il quadro attuale appare profondamente sfaccettato ed eterogeneo, frutto di una sostanziale mancanza di politiche pubbliche unitarie, nonchè di interventi contraddittori sia a livello statale che, soprattutto, regionale. Come si chiarirà meglio nel prosieguo, infatti, è possibile registrare un duplice filone: da un lato, normative regionali tese ad ampliare il grado di accesso alle prestazioni assistenziali dello straniero (in alcuni casi anche irregolare), dall’altro, diverse leggi regionali che – rivendicando l’autonomia derivante dalla competenza residuale in materia di assistenza sociale – intervengono in termini decisamente restrittivi<a abp="852" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br abp="853" /><br />
Tale assetto è in buon parte il risultato della perdurante assenza di una determinazione organica da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di assistenza sociale<a abp="854" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Questi ultimi, infatti, una volta individuati, finirebbero per fornire una piattaforma (minima) uniforme e, nel contempo, per configurare chiari e ben definiti limiti per i legislatori regionali. I Lep – rappresentando il contenuto essenziale dei diversi diritti sociali<a abp="855" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> – assicurerebbero, sia per il cittadino italiano (o, meglio, europeo) che, a maggior ragione, per l’immigrato, il godimento sull’intero territorio nazionale di prestazioni garantite e qualitativamente uniformi. E’ stato giustamente osservato, al riguardo, che il livello di uniformità può concernere non solo il contenuto del diritto, ma anche i beneficiari dello stesso: in particolare, al legislatore statale sarebbe consentito individuare il titolo di soggiorno necessario, ovvero “quel collegamento con la comunità italiana che dà accesso al godimento dei diritti sociali”<a abp="856" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, con il conseguente divieto per il legislatore regionale di ridurre la sfera dei destinatari di quel diritto.<br abp="857" /><br />
Ad oggi, invece – a differenza di quanto accade nel settore dell’assistenza sanitaria – la legge quadro in materia di servizi sociali (l. n. 328/2000), si limita ad individuare in modo generico destinatari e tipologie di servizi, senza tra l’altro occuparsi (se non del tutto incidentalmente) della figura dell’immigrato<a abp="858" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>: la mancata determinazione espressa dei Lep impone, pertanto, la loro ricerca all’interno di altre normative di settore (principalmente il t.u. in materia di immigrazione) – attraverso incerte operazioni di tipo deduttivo – il che, come emergerà nel prosieguo del presente lavoro, finisce, tra l’altro, per rendere difficoltoso il controllo di legittimità costituzionale della normativa regionale di settore da parte della Consulta.&nbsp;&nbsp;<br abp="859" /><br />
&nbsp;<br abp="860" /><br />
<em abp="861">2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni.</em><br abp="862" /><br />
&nbsp;<br abp="863" /><br />
In tale contesto si innesta, poi, l’ulteriore profilo di criticità derivante dall’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali, ovvero delle pretese, nonchè dei limiti delle stesse, che il cittadino in generale può vantare nei confronti degli apparati istituzionalmente chiamati ad erogare prestazioni socio-assistenziali. Si tratta senza dubbio di una categoria assai eterogenea, nella quale rientrano ambiti anche molto differenti fra loro<a abp="864" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> – quali il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, all’assistenza – il che spiega (almeno in parte) le ragioni per le quali ancora oggi “diritti sociali” rappresenti una formula profondamente controversa. Il tema impegna da anni la migliore dottrina e non può certo essere compiutamente affrontato in questa sede<a abp="865" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>; eppure è necessario accennarvi in via strumentale per potersi poi occupare nello specifico della posizione dello straniero nei confronti dell’accesso al <em abp="866">welfare</em>.<br abp="867" /><br />
Semplificando, una prima posizione – nell’inquadrare i diritti sociali all’interno dei diritti fondamentali – tende a riconoscere in capo al cittadino un diritto soggettivo pieno, escludendo qualsiasi forma di discrezionalità non solo da parte dell’amministrazione ma anche del legislatore nella soddisfazione di tali diritti<a abp="868" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. La prospettiva è quella di ritenere la piena tutela dei diritti sociali come diretta espressione del valore della persona e della dignità umana, configurando questi, insieme alle libertà fondamentali, l’essenza stessa (perciò non degradabile) dell’uomo.<br abp="869" /><br />
A tale ricostruzione se ne affianca una seconda, volta invece ad inquadrare i diritti sociali nell’ambito dei diritti di prestazione, con la necessaria conseguente esclusione della possibilità di parlarne in termini di diritti soggettivi, atteso il loro essere finanziariamente condizionati e la connessa attribuzione (almeno a livello legislativo) di un potere discrezionale di scelta circa l’individuazione del livello di soddisfacimento del diritto e delle risorse da impegnare al riguardo<a abp="870" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Come noto, sin dagli anni ’90 del secolo scorso la Corte Costituzionale ha introdotto – in relazione al diritto alla salute e, più in generale, alla posizione del cittadino nei confronti dell’erogazione di prestazioni socio-assistenziali – la figura dei diritti finanziariamente condizionati “all&#8217;attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell&#8217;interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui l&#8217;apparato dispone”<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Di qui l’atteggiarsi dei diritti sociali come interessi legittimi o, comunque, occasionalmente protetti, la cui soddisfazione sarebbe perciò subordinata alla previa tutela dell’interesse generale<a abp="872" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> e, quindi, alle scelte di volta in volta compiute dal potere pubblico nel bilanciare le pretese del singolo con le esigenze della collettività<a abp="873" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="874" /><br />
A ben vedere, come è stato condivisibilmente osservato, l’eterogeneità che caratterizza la figura dei diritti sociali finisce per rendere fallimentare qualsiasi tentativo volto a delineare gli stessi attraverso una configurazione giuridica unitaria; essi, infatti, costituiscono situazioni che – seppure qualificate dalla Costituzione come diritti – spesso non assurgono a veri e propri diritti soggettivi, bensì si atteggiano a “situazioni giuridiche soggettive diverse o addirittura non sarebbero, in qualche caso, situazioni giuridiche soggettive”<a abp="875" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br abp="876" /><br />
Ciò posto – anche alla luce dei più limitati fini della presente indagine, volta a definire la posizione dello straniero nei confronti delle prestazioni pubbliche socio-assistenziali – si intende prospettare una ricostruzione della figura del diritto sociale che contempli la scissione di due momenti temporalmente e logicamente distinti: da un lato, il momento della programmazione dei servizi da poter erogare, dei relativi destinatari e delle risorse necessarie, in relazione al quale l’utente non può che essere considerato titolare di mere aspettative o di interessi legittimi; dall’altro, il momento della concreta erogazione del servizio, a fronte della quale – in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi – l’utente è innegabilmente titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere la prestazione. Il condizionamento (economico ed organizzativo) non riguarderebbe, pertanto, l’<em abp="877">an </em>e il <em abp="878">quid</em> del diritto spettante – coperti da garanzia costituzionale – bensì il <em abp="879">quomodo</em> e il <em abp="880">quando</em> del relativo godimento, profili lasciati ad una duplice discrezionalità: innanzitutto legislativa (sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza) e in secondo luogo amministrativa (sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere)<a abp="881" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br abp="882" /><br />
Una volta esercitate le suddette attività discrezionali, tuttavia, il diritto (o, meglio, la posizione giuridica soggettiva), originariamente condizionata, diviene direttamente azionabile e tutelabile come diritto soggettivo pieno e la peculiarità dei diritti sociali riposa proprio nella circostanza che esiste un contenuto essenziale di tale diritto che in ogni caso la discrezionalità amministrativa e legislativa non possono in alcun modo intaccare. Il carattere non degradabile di (alcuni) diritti sociali non appare, invero, oggetto di contestazione<a abp="883" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>; meno scontata è, però, la concreta definizione di tale “nocciolo” minimo costituzionalmente garantito. Non viene in aiuto il riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, in quanto con tale formula si dice troppo (peccando di assolutizzazione e non tenendo conto della accezione di “diritti condizionati”) e troppo poco (mancando una elencazione delle specifiche prestazioni atte a configurare il nucleo fondamentale di ciascun diritto).<br abp="884" /><br />
Ecco, quindi, che emerge il ruolo essenziale che in tale contesto è chiamata a ricoprire la pronta e completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diversi diritti sociali<a abp="885" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. I Lep rappresentano qualcosa di diverso, di ulteriore, rispetto ai diritti fondamentali e la loro concretezza li rende l’unico strumento realmente in grado di tutelare l’utente di fronte ad indebite limitazioni dei propri diritti<a abp="886" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Fino a quando il legislatore statale non determinerà in maniera chiara ed organica i Lep in materia di assistenza sociale, i potenziali destinatari delle relative prestazioni assistenziali non potranno che essere ritenuti titolari di mere aspettative di diritto nei confronti del legislatore (soprattutto nella sua “veste” regionale) e di interessi legittimi nei confronti delle amministrazioni cui è affidata l’erogazione della singola prestazione.<br abp="887" /><br />
E’ agevole sostenere che se tali considerazioni posso essere effettuate nei confronti del cittadino, esse valgono ancora di più per lo straniero: questi, infatti, finisce per rinvenire nei Lep – e nel precetto di uguaglianza sostanziale di cui essi sono portatori – la più salda (nonché giustiziabile) garanzia di poter innanzitutto conoscere, e poi pretendere, ciò che gli spetta; la mancata determinazione dei Lep, al contrario, lascia come vedremo l’immigrato alla mercè di scelte ampiamente discrezionali effettuate da legislatori regionali ed amministratori locali più o meno “illuminati”<a abp="888" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Se è vero, infatti, che non è esclusa una competenza regionale anche in materia di Lep (derogabili localmente <em abp="889">in melius</em>) in relazione all’assetto organizzativo e gestorio delle prestazioni, certamente resta immodificabile quanto stabilito a livello statale in ordine agli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni stesse<a abp="890" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br abp="891" /><br />
Può richiamarsi in via analogica quanto ormai da tempo chiarito dalla Corte Costituzionale in tema di tutela del diritto alla salute. Come è noto, lo Stato ha dapprima stabilito i principi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria, individuandoli nell’attenzione alla dignità della persona, nella verifica del bisogno di salute, nell’equità nell’accesso ai servizi, nella qualità e appropriatezza delle cure, nonché nell’economicità dell’impiego delle risorse (cfr. d.lgs. n. 229/1999). In un secondo momento, i Lep sono stati poi determinati nello specifico con atto regolamentare (d.p.c.m. 29 novembre 2001), attraverso l’individuazione di tipologie di prestazioni e di livelli delle stesse che, come chiarito dalla Corte, valgono a identificare il nucleo non degradabile del diritto, così come cristallizzato nell’art. 32 Cost<a abp="892" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Proprio grazie a tale operazione la dottrina maggioritaria – supportata dall’utilizzo di termini quali “chiunque” o “tutti” da parte della giurisprudenza<a abp="893" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> – identifica oggi nei Lep in materia sanitaria quelle prestazioni minime garantite agli immigrati (anche irregolari)<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ed è quindi evidente la ragione per cui è di fondamentale importanza che il legislatore statale non perseveri nel rinviare ad ottemperare al dovere di definire con chiarezza i livelli essenziali delle prestazioni anche nel settore delle attività socio-assistenziali.<br abp="895" /><br />
&nbsp;<br abp="896" /><br />
<em abp="897">3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al welfare. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza.</em><br abp="898" /><br />
&nbsp;<br abp="899" /><br />
Come già si è avuto modo di osservare, attualmente la normativa di principio in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale per lo straniero (extraeuropeo) – idonea a rappresentare, seppure in via induttiva, un riferimento embrionale di livelli essenziali delle prestazioni – appare molto scarna. Essa, infatti, si limita ad equiparare ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni assistenziali – i soli stranieri titolari carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (artt. 41 d.lgs. n. 286/1998 – t.u. immigrazione), nonché a riconoscere ai soli immigrati regolarmente soggiornanti il diritto di fruire delle misure di integrazione sociale (art. 40 d.lgs. n. 286/1998)<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br abp="901" /><br />
Al di fuori dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti<a abp="902" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, pertanto, il <em abp="903">discrimen </em>&nbsp;tra accessibilità e non accessibilità alle prestazioni socio-assistenziali, a livello statale, sembra essere stato condivisibilmente individuato in una certo grado di “stabilità” del rapporto tra persona e territorio, desumibile dalla durata del periodo di soggiorno. Tale impostazione trova conferma anche in disposizioni puntuali, sempre di livello statale, quale ad esempio la disciplina della c.d. <em abp="904">social card</em><a abp="905" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. Ai sensi dell’art. 81 co. 29 ss. del d.l. n. 112/2008 è, infatti, prevista l’istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di una “carta acquisti”&#8201;, erogata dallo Stato a coloro che dimostrano di trovarsi in una situazione di disagio economico tale da minare l’autonomo soddisfacimento delle esigenze basilari di natura sia alimentare che energetiche e sanitarie<a abp="906" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. La versione originaria della disposizione indicava, invero, nei soli cittadini italiani i beneficiari di tale prestazione assistenziale, ma con una modifica del 2013 – evidentemente tesa ad adeguare la disciplina di settore a quella generale presente nel t.u. immigrazione – il beneficio è stato esteso anche agli stranieri in possesso di un permesso di lungo periodo<a abp="907" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br abp="908" /><br />
Deve segnalarsi, di contro, che da un più approfondito esame del t.u. immigrazione emerge come la possibilità di fruire delle prestazioni prestazioni socio-assistenziali sia subordinato non al semplice trascorrere di un determinato periodo di soggiorno continuativo, bensì anche a condizioni ulteriori. In particolare, ai sensi dell’art. 4 <em abp="909">bis </em>del d.lgs. n. 286/1998 colui che richiede il rilascio di un permesso di soggiorno – presupposto, si è detto, indispensabile per ottenere l’accesso al <em abp="910">welfare</em> – è tenuto a sottoscrivere un Accordo di integrazione, con il quale si impegna ad acquisire entro un tempo stabilito un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, delle istituzioni nazionali<a abp="911" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, ecc., nonchè ad aderire espressamente alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, con ciò facendo propri i valori fondamentali dell’ordinamento italiano. In altri termini, l’immigrato che intende godere delle prestazioni socio-assistenziali non può limitarsi a vivere sul territorio nazionale pacificamente e nel rispetto delle leggi, bensì deve impegnarsi a “diventare” un cittadino italiano (comunque di “serie B” in quanto escluso dal godimento di buona parte dei diritti civili e politici)<a abp="912" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.&nbsp; &nbsp;<br abp="913" /><br />
Ma al di là di tale ultimo profilo, la maggiore criticità della normativa nazionale, si ribadisce, è rappresentata dalla sua limitatezza ed in particolare, dalle aporie connesse alla mancata indicazione espressa dei Lep, finendo così per riconoscere un notevole (eccessivo) raggio di azione ai legislatori regionali. Un certo grado di differenziazione tra discipline regionali è fisiologico e, anzi, si può dire connaturato alla stessa <em abp="914">ratio </em>della competenza legislativa regionale (sia concorrente che residuale)<a abp="915" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>; ma l’eccesso di eterogeneità attualmente registrabile – derivante dall’assenza di parametri unitari di riferimento – conduce ad intollerabili situazioni di incertezza, nonchè al fondato rischio di violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. in un settore così delicato come quello dell’accesso ai servizi di assistenza sociale.<br abp="916" /><br />
Numerose leggi regionali di settore – la maggioranza – estendono l’accesso al <em abp="917">welfare</em> a tutti gli immigrati regolari, a prescindere dalla durata del soggiorno<a abp="918" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, ed in alcuni casi financo agli stranieri irregolari in attesa di conclusione della procedura di regolarizzazione<a abp="919" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Non mancano, tuttavia, interventi legislativi regionali di tenore opposto, tesi, cioè, a limitare l’accesso alle prestazioni sociali per gli immigrati rispetto a quanto loro riconosciuto in sede di normativa nazionale.<br abp="920" /><br />
Alcune disposizioni restrittive hanno inizialmente fondato l’elemento discriminatorio sul requisito della cittadinanza – escludendo del tutto i non italiani dall’accesso al <em abp="921">welfare</em> – sulla base di una pretesa piena libertà del legislatore regionale laddove il suo interevento non incidesse sulla sfera protetta dei diritti fondamentali<a abp="922" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno passato il vaglio della Corte Costituzionale<a abp="923" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, il che ha indotto alcuni legislatori regionali a “trasferire” l’elemento differenziale dalla cittadinanza alla residenza, attraverso la previsione di requisiti differenti per il cittadino (per il quale è in genere sufficiente dimostrare la semplice residenza) e per lo straniero (al quale viene richiesto di essere residente, ininterrottamente, da 3 se non a volte 5 anni)<a abp="924" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>. A quanto risulta, invero, tutte le normative regionali comportanti tali forme di discriminazione sono state dichiarate incostituzionali, ma non, si badi, perché non siano ammessi in astratto trattamenti differenziati tra cittadino e straniero in relazione al godimento dei diritti sociali, bensì per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la Consulta, in altri termini, – nelle diverse pronunce con le quali ha censurato le disposizioni regionali discriminatorie – ha ritenuto illegittima l’introduzione dell’elemento di distinzione non in quanto tale bensì perchè irragionevole, attesa la mancanza di una correlazione tra la richiesta di una residenza protratta negli anni e i requisiti che costituiscono il presupposto della fruizione delle prestazioni sociali, ovvero il versare in situazione di bisogno e disagio<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br abp="926" /><br />
E’ evidente, d’altro canto, che non sarebbe legittimo (né, tantomeno, finanziariamente realistico) prospettare una piena equiparazione tra il cittadino e lo straniero regolare in relazione all’incondizionato accesso ai servizi di assistenza sociale, se non altro alla luce del vincolo economico connesso alle prestazioni ed al rischio di <em abp="927">default</em> del Paese ospitante. Sul punto deve osservarsi come lo stesso “straniero europeo”, cittadino, cioè, di uno stato membro – nonostante le libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 21 TFUE – incontri diversi limiti nell’accesso al <em abp="928">welfare</em> legati alla natura del soggiorno (lavoratore, studente, turista) ed alla durata dello stesso<a abp="929" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. In diverse occasioni, esigenze connesse alla “tenuta” dei sistemi di <em abp="930">welfare </em>nazionali hanno indotto la Corte di Giustizia Europea a ritenere legittimo, a determinate condizioni, l’utilizzo del criterio della residenza quale requisito per accedere ad alcune prestazioni sociali oggettivamente connesse alla presenza protratta sul territorio nazionale<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br abp="932" /><br />
Il criterio della dimostrazione di un effettivo legame con il territorio, quale elemento in grado di indicare la ragionevolezza o meno della discriminazione, è stato d’altro canto valorizzato anche dalla Corte Costistuzionale, laddove ha chiarito che il legislatore che intenda sottrarsi da un giudizio di ineguaglianza e manifesta irragionevolezza è tenuto a giustificare eventuali restrizioni all’accesso alle prestazioni sociali fondando l’elemento discriminante sulla “presenza o assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità”<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. Pertanto, l’elemento della precarietà del soggiorno può senza dubbio rappresentare un criterio legittimo per la non attribuzione di un beneficio sociale, ma solo a fronte di una ragionevole correlazione tra le condizioni cui è subordinato l’accesso alla prestazione e la <em abp="934">ratio </em>del beneficio stesso<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>: in tal senso, potrebbe passare il vaglio della Consulta l’utilizzo del requisito della residenza prolungata in ordine all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non certo in relazione all’ottenimento di prestazioni sanitarie o di assegni a sostegno delle famiglie indigenti.<br abp="936" /><br />
Per quanto attiene la figura dell’immigrato, pertanto, accanto alle limitazioni connesse al condizionamento finanziario intrinseco – proprie di qualsiasi diritto connesso a prestazioni pubbliche – si pone un’ulteriore forma di potenziale restrizione all’accesso al <em abp="937">welfare</em>, consistente in quella che la Corte Costituzionale ha definito “discriminazione non irragionevole” tra cittadini e stranieri: si tratta, in altri termini, di quei regimi giuridici differenziati, che – proprio nel rispetto del principio di eguaglianza in senso sostanziale – sono consentiti, ma solo a fronte di oggettive diversità legate, ad esempio, alla precarietà del soggiorno, e non al mero dato della nazionalità<a abp="938" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Di qui si può argomentare, <em abp="939">a contrario</em>, che, in relazione all’accesso alle prestazioni sociali, anche al di là del nucleo irriducibile del singolo diritto il legislatore non è dotato di assoluta libertà nel modulare il contenuto ulteriore del diritto stesso, soggiacendo le sue scelte all’ulteriore vincolo della ragionevolezza del diverso trattamento<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.&nbsp;<br abp="941" /><br />
&nbsp;<br abp="942" /><br />
<em abp="943">4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale.</em><br abp="944" /><br />
&nbsp;<br abp="945" /><br />
Si è osservato come negli ultimi anni il lavoro della Corte Costituzionale si sia rivelato fondamentale nell’arginare tendenze regolatrici restrittive avanzate da diverse regioni. E’ emblematica, al riguardo, la recente evoluzione normativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Con una prima disposizione (art. 9, co. 51, l.r. n. 24/2009) l’accesso alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali era riconosciuto ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi<a abp="946" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2011, dichiarava l’illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. di tale previsione nella misura in cui escludeva del tutto un’intera categoria di soggetti (gli stranieri extracomunitari) senza che vi fosse alcuna ragionevole correlazione tra la cittadinanza comunitaria e le tipologie di prestazioni in questione<a abp="947" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br abp="948" /><br />
Con successiva l. r. n. 16/2011 (art. 9) la stessa regione Friuli Venezia Giulia disciplinava nuovamente la materia, questa volta estendendo i benefici sociali anche agli stranieri regolari possessori di carta di soggiorno o di permesso non inferiore a un anno, purchè, tuttavia soddisfacessero – oltre al criterio della residenza in regione da almeno 2 anni – un ulteriore requisito, consistente nell’essere residenti in Italia da non meno di 5 anni<a abp="949" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. Nonostante la Regione avesse in effetti ovviato alla precedente esclusione <em abp="950">tout court</em> di tutti coloro che possedevano lo status di straniero extracomunitario, la Consulta censurava, tuttavia, anche tale ultima disposizione, sempre per violazione dell’art. 3 Cost., a fronte dell’assoluta estraneità sussistente tra la precarietà del soggiorno e la tipologia dei benefici in questione, connessi piuttosto a situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona a prescindere dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale e regionale<a abp="951" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Da ultimo, con l r n. 22/2013, la Regione Friuli Venezia Giulia ha finalmente equiparato cittadini e stranieri regolari (con permesso di almeno un anno) in ordine all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, adeguandosi così all’assetto nazionale<a abp="952" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br abp="953" /><br />
Per quanto il meccanismo di controllo costituzionale appena descritto possa apparire soddisfacente devono, tuttavia, segnalarsi diverse criticità:<br abp="954" /><br />
1) innanzitutto, la perdurante mancanza di una sistematica disciplina di principio vincolante le regioni&nbsp; consentirà sempre a queste ultime di giustificare sulla base dell’incertezza della normativa nazionale di riferimento l’introduzione di nuove disposizioni irragionevolmente discriminatorie, e nulla garantisce che le stesse vengano prontamente sottoposte al vaglio della Consulta;<br abp="955" /><br />
2) in secondo luogo, deve registrarsi come in alcuni casi il legislatore regionale la cui norma è stata dichiarata incostituzionale ne abbia approvata una successiva solo formalmente ottemperando al dettato della Corte. Al riguardo, oltre al caso descritto del Friuli Venezia Giulia può essere richiamato l’esempio della Provincia di Trento: l’originaria versione dell’art. 9 della l. p. n. 15/2012 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima laddove, condizionando l’accesso ad un “assegno di cura” alla residenza in provincia da almeno 3 anni, introduceva un criterio di discriminazione privo di una ragionevole correlazione con il contenuto della prestazione in questione; ebbene, invece di rimuovere del tutto la condizione del soggiorno prolungato, il legislatore si è limitato a sostituire il precedente requisito con la richiesta di una residenza di 2 anni!<a abp="956" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>;<br abp="957" /><br />
3) in ultimo, il parametro adoperato dalla Corte Costituzionale non pare essere pienamente in grado di garantire l’immigrato, nella misura in cui va a sancire l’illegittimità delle sole discipline regionali che discriminano lo straniero in ragione di una causa “non palesemente irrazionale”, il che è evidentemente diverso dal pretendere un criterio discriminatorio “razionale”<a abp="958" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. Tale atteggiamento “timido” della Corte potrebbe nel tempo rivelarsi fragile e condurre ad irragionevoli sperequazioni sul territorio nazionale. Riallacciandoci a quanto osservato in precedenza, lo scenario muterebbe laddove la Corte potesse fondare le proprie decisioni non solo sull’art. 3 della Costituzione, bensì anche sul parametro della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: l’organica determinazione dei Lep a livello statale consentirebbe, infatti, alla Consulta di garantire – attraverso il richiamo all’art. 117, co. 2 lett. m) – il mantenimento di un’adeguata uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dei livelli di autonomia regionale e locale oggi riconosciuti dall’ordinamento attraverso la facoltà di derogare<em abp="959"> in melius</em> la normativa nazionale di principio<a abp="960" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br abp="961" /><br />
Di recente, tuttavia, deve segnalarsi un’importante pronuncia della stessa Corte Costituzionale che – sebbene non riguardi espressamente il tema del <em abp="962">welfare</em> – appare indicativa di un differente e più netto approccio nei confronti del tema dei diritti da riconoscere all’immigrato regolare. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 119/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 2 e 3 Cost., l&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 5 aprile 2002 n. 77, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile<a abp="963" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>. Ciò che in questa sede maggiormente rileva è che la Corte ha fondato la propria decisione, da un lato, chiarendo che lo svolgimento del servizio civile risponde non tanto ai doveri di difesa della Patria (art. 52 Cost.), quanto ai doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. – il che rende di per sé irragionevole l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia – e, dall’altro, evidenziando che “l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all&#8217;integrazione nella comunità di accoglienza”. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="964" /><br />
&nbsp;<br abp="965" /><br />
<em abp="966">5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.</em><br abp="967" /><br />
&nbsp;<br abp="968" /><br />
E’ possibile, a questo punto, effettuare un “passo ulteriore” e domandarsi se sia sufficiente garantire allo straniero regolare (nei limiti della ragionevolezza appena descritti) un pieno accesso alle prestazioni socio-assistenziali riconosciute ai cittadini italiani. Ci si chiede, in altri termini, se non sia, piuttosto, necessario – proprio nella logica del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. – prevedere particolari misure sociali idonee a rispondere alle peculiari esigenze dell’immigrato<a abp="969" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. In tal senso, il riconoscimento dei diritti fondamentali e la garanzia di adeguati livelli essenziali delle prestazioni configurano senza dubbio argini imprescindibili oltre i quali al legislatore (nazionale come regionale) non è consentito andare, ma non appaiono in grado, da soli, di determinare i presupposti per la realizzazione di un reale processo di integrazione<a abp="970" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. &nbsp;<br abp="971" /><br />
In effetti, sia la Costituzione (si pensi alla centralità riconosciuta alla dignità dell’uomo) che l’ordinamento in generale (vedi il necessario coinvolgimento di tutti gli utenti nella definizione degli standard dei servizi)<a abp="972" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a> sembrano legittimare eventuali interventi specificamente mirati a combattere le condizioni di difficoltà in cui versa lo straniero, anche attraverso la previsione di specifici livelli essenziali delle prestazioni <em abp="973">ad hoc</em>. Un accesso differenziato (nel senso di “distinto”) ai servizi sociali trova legittimazione anche nell’art. 5 della dir. 2000/43/CE (<em abp="974">Principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica</em>), laddove si parla di Azioni Positive<a abp="975" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, volte – in una prospettiva di <em abp="976">multicultural welfare state</em> – a rendere l’immigrato destinatario di strategie di aiuto ulteriori: un anziano immigrato, ad esempio, non ha (solo) l’esigenza di fruire delle prestazione sociali di un anziano italiano, dovendosi ad esse aggiungere anche altri interventi a carattere assistenziale legati a deficit linguistici o di natura culturale<a abp="977" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.&nbsp;<br abp="978" /><br />
Tali considerazioni consentono, tra l’altro, di far emergere come il tema dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali sia strettamente connesso con quello delle politiche di integrazione, in un rapporto di tipo biunivoco. Ciò che si intende sostenere è che se è vero che un accesso adeguato al <em abp="979">welfare</em> configura un presupposto imprescindibile perché si realizzi una piena integrazione dello straniero nella comunità, è altrettanto vero che politiche per l’integrazione ben strutturate possono fungere da strumento essenziale per garantire un accesso effettivo e non solo teorico alle prestazioni sociali. Se si vuole affrontare il fenomeno dell’immigrazione nella sua globalità si impone la programmazione di politiche pubbliche di integrazione aventi carattere multidimensionale (culturale, sociale, religioso) e quella che è stata definita la “dimensione giuridica dell’integrazione”<a abp="980" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a> consiste proprio nella predisposizione di strumenti e azioni tali da mettere l’immigrato nelle condizioni (di sicurezza, informazione, ecc.) di accedere effettivamente alle prestazioni socio-assistenziali che, come si è evidenziato, in buona parte gli spettano.<br abp="981" /><br />
Le politiche pubbliche di integrazione rientrano evidentemente nell’alveo di quelle che si sono definite politiche <em abp="982">per </em>l’immigrazione, con la conseguenza che – nel rispetto dei (limitati) principi in materia definiti nel d.l.gs. n. 286/1998 – sono le regioni a livello territoriale a dover predisporre, con atti normativi e di programmazione, gli strumenti necessari al fine di agevolare l’integrazione degli stranieri nelle comunità<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>. In tal senso è di grande interesse l’esame delle diverse discipline regionali in materia di integrazione degli stranieri immigrati, molte delle quali non si limitano a rappresentare mere leggi-manifesto (ricche di grandi propositi, ma prive di effettività), bensì contengono misure concrete di inserimento culturale e sociale. Ci si riferisce, in particolare, ad interventi mirati a favorire un pieno inserimento nel rispetto delle diversità culturali, quali: la realizzazione di corsi di lingua italiana volti a promuovere la qualificazione professionale dei lavoratori migranti e l’inserimento nelle scuole dell’obbligo<a abp="984" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>; l’organizzazione di iniziative destinate a preservare i valori e le identità culturali di origine delle popolazioni immigrate, anche attraverso progetti di educazione interculturale nelle scuole e nelle università<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>; la promozione di iniziative sociali o culturali tese a favorire un clima di reciproca comprensione<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br abp="987" /><br />
Particolarmente diffusa, poi, nella legislazione regionale più recente, la previsione di attività di mediazione culturale all’interno di ospedali, scuole, uffici pubblici; mediazione che – insieme ad attività specificamente destinate ad informare lo straniero su diritti ed opportunità, nonché ad assisterlo, anche legalmente, nelle procedure di inserimento sociale – si rivela di importanza strategica<a abp="988" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>. Di grande interesse, in tale contesto, l’esperienza di alcune realtà territoriali dove è previsto che per lo svolgimento delle attività di mediazione culturale le amministrazioni si avvalgano preferibilmente degli stessi immigrati, ovviamente in possesso di un’adeguata qualificazione<a abp="989" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>. La rilevanza di tale strumento, del resto, emerge con chiarezza se solo si considera che non avrebbe alcun senso riconoscere agli immigrati l’accesso – in via astratta – ai servizi di assistenza sociale, senza attivarsi nel concreto per far sì che gli stessi soggetti possano fruirne, venendo a conoscenza dei propri diritti, agevolandone la comprensione, consentendo loro di superare le inevitabili difficoltà linguistiche e burocratiche<a abp="990" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br abp="991" /><br />
In alcune normative regionali è, poi, fortemente sottolineato come un’efficace politica pubblica di integrazione debba prefiggersi anche l’introduzione di strumenti di superamento del fattore di stress consistente nella incapacità dell’immigrato di partecipare attivamente alla vita sociale della nuova comunità in cui vive. Anche attraverso la valorizzazione del portato dell’art. 118 Cost. nella gestione del fenomeno migratorio, quindi, vengono promosse iniziative sociali e culturali delle comunità di immigrati<a abp="992" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> proprio in funzione della realizzazione di un modello di integrazione condivisa, nonché di una più efficace erogazione delle prestazione sociali stesse. Ciò, da un lato, consente allo straniero di sentirsi “parte” della comunità e non un peso estraneo ad essa, e dall’altro, promuove l’adozione di un approccio differenziato per gruppi etnico-culturali, indispensabile se si vuole riservare la corretta attenzione alle specificità delle singole identità culturali, e non considerare fittiziamente tutti gli immigrati come un’entità omogenea<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br abp="994" /><br />
Un modello di partecipazione della popolazione immigrata differente dalle iniziative di “cittadinanza attiva”, in quanto destinato ad esprimersi in un contesto istituzionalizzato, è, poi, rappresentato dalle c.d. Consulte per l’integrazione, presenti in molte realtà regionali e comprendenti, in qualità di membri (e non , quindi, di soli destinatari), anche rappresentanti delle comunità degli immigrati<a abp="995" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Tali organi – cui sono attribuite funzioni essenzialmente di tipo consultivo e propositivo – hanno l’importante ruolo di apportare un contributo tecnico all’operato della pubblica amministrazione ogni qual volta quest’ultima programmi di intervenire con azioni destinate a coadiuvare i processi di integrazione e dialogo inter-culturale.<br abp="996" /><br />
Sono state, tuttavia, segnalate una serie di “debolezze” proprie del modello di Consulta che emerge dall’esame di gran parte delle discipline regionali: in primo luogo, sono generalmente chiamati a partecipare a tali organismi unicamente i delegati delle comunità di immigrati maggiormente rappresentative, con consequenziale rischio di acuire i conflitti tra le diverse etnie comunque presenti sul territorio<a abp="997" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>; una ulteriore criticità si riscontra nella circostanza che la presidenza della consulta è spesso affidata ai prefetti, il che sembra snaturare l’organismo, attribuendogli più uno ruolo di garante della sicurezza che di strumento per l’integrazione; criticabile, infine, anche il carattere non vincolante della maggior parte (se non della totalità) dei pareri emanati dalle consulte, con l’aggravante che molto spesso non è previsto nemmeno uno specifico onere motivazionale in caso di decisione difforme da parte dei pubblici poteri <a abp="998" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br abp="999" /><br />
In conclusione, dall’esame delle normative regionali più recenti emerge una chiara tendenza a coniugare obiettivi di ordine prettamente sociale (modulazione dell’accesso al <em abp="1000">welfare</em>) con finalità di più ampio respiro, connesse all’implementazione di dinamiche di integrazione e di dialogo inter-culturale. In più occasioni tale rapporto di complementarietà si manifesta nella scelta di non limitarsi a riconoscere all’immigrato regolare la possibilità di fruire delle prestazioni socio-assistenziali erogate alla generalità dei cittadini, prevedendosi altresì – in chiave appunto integrativa – azioni e interventi specificamente strutturati per soddisfare le precipue esigenze dei soli stranieri<a abp="1001" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>. Alla luce delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si auspica che il legislatore statale si ispiri al modello regionale nella predisposizione dei Lep in materia socio-assistenziale, mostrando anche in tale contesto un’attenzione differenziata ai bisogni specifici di cui è portatrice la popolazione immigrata, attraverso l’inclusione dello straniero regolare all’interno dei destinatari dei Lep, nonchè l’individuazione di prestazioni <em abp="1002">ad hoc</em>.&nbsp;<br abp="1003" /><br />
Nel contempo, tuttavia, si può registrare – sempre a livello regionale – un fenomeno parallelo ma antitetico, in quanto teso ad introdurre limiti all’accesso alle prestazione sociali per gli immigrati, in ragione di criteri legati alla durata della residenza, al tipo di permesso di soggiorno, se non addirittura alla cittadinanza; requisiti profondamente restrittivi che, va sottolineato, non erano presenti nelle discipline regionali più risalenti nel tempo. E’ evidente che tale apparente contraddittorietà è anche il frutto del particolare momento di crisi (non solo economica) che la nostra società sta vivendo, il che impone che obiettivi di integrazione considerino il fenomeno immigrazione nel suo complesso,&nbsp; non prescindendo dall’elemento della sicurezza e tenendo in debito conto l’innegabile esistenza di una generale (per quanto distorta) percezione che lega la figura dello straniero immigrato all’ordine pubblico e alla pericolosità sociale<a abp="1004" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br abp="1005" /><br />
Proprio il campo del <em abp="1006">welfare</em> è destinato a ricoprire un ruolo fondamentale nella corretta impostazione del rapporto tra cittadini e immigrati, considerato il forte rischio che nuove forme di razzismo possano essere alimentate dalla visione dello straniero come “usurpatore” di prestazioni sociali<a abp="1007" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>. I pubblici poteri, chiamati ad affrontare e risolvere le criticità derivanti dalla massiccia entrata di flussi migratori, devono evidentemente operare un corretto bilanciamento tra le esigenze dei nuovi utenti e la tenuta del sistema sociale, il tutto nel rispetto del principio di ragionevolezza ed evitando di relegare la figura dell’immigrato nella categoria del “non cittadino”. Il concetto stesso di cittadinanza è di per sé un concetto relazionale, nella misura in cui va a definire il rapporto tra chi appartiene ad una comunità e chi ne è escluso; ma, come si è evidenziato, si può far parte della collettività, esserne dentro e non fuori, in modi differenti: in tal senso può venire in aiuto l’attuale centralità riconosciuta alle politiche regionali di integrazione, il cui presupposto giace nella valorizzazione della cittadinanza intesa in senso sostanziale, che vede nel riconoscimento della cittadinanza formale solo un ultimo (ed eventuale) sigillo.<br abp="1008" /><br />
&nbsp;<br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
&nbsp;<br abp="1011" /><br />
&nbsp;<br abp="1012" /><br />
<strong abp="1013">Abstract</strong><br abp="1014" /><br />
&nbsp;<br abp="1015" /><br />
The recognition of social rights for legal immigrants shows many issues, also arising from the concomitant involvement of matters as immigration (state exclusive legislative power), social welfare (regional exclusive legislative power), fundamental rights (state/region concurring legislative power). The current situation of uncertainty is exacerbated by the lack of the determination of basic level of benefits relating social entitlements to be guaranteed throughout the national territory, which entails an heterogeneous (and discriminatory) regional system.<br abp="1016" /><br />
On these bases, this paper aims at analysing the topic, underlining the opposite dynamics of exclusion and integration which characterise the relationship between the immigrant and the national community. An adequate welfare access system also for the immigrants constitutes an essential prerequisite to guarantee the peaceful development of new pluralist societies: to this aim the implementation of regional integration public policies has to be founded on the mutual recognition of different cultural identities, and has to be directed to the involvement of immigrants communities in the participation in social life, also through the enhancement of a non-formal notion of citizenship.</p>
<div abp="1017">&nbsp;</p>
<hr abp="1019" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1020" id="ftn1"><a abp="1021" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Lo studio della materia dell’immigrazione ha occupato negli ultimi anni, come è facile immaginare, numerosissimi studiosi, e le peculiarità che contraddistinguono la tematica hanno fatto sì che essa fosse esaminata sotto molteplici profili: internazionalistico, penalistico, privatistico, pubblicistico. Tra i principali contributi di diritto amministrativo e costituzionale si ricordano: AA.VV., <em abp="1022">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), Napoli, 2014; AA.VV., <em abp="1023">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014; F.G. Scoca, <em abp="1024">Protection of diversity and legal treatment of the foreinger: the Italian model</em>, in <em abp="1025">Il diritto dell’economia</em>, 2013, 15 ss.; M. Savino, <em abp="1026">Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, Milano, 2012; L. Ronchetti, <em abp="1027">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012; E. Codini, <em abp="1028">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1029">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1030">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1031">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; G. Bascherini, <em abp="1032">Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007; A. Di Francia, <em abp="1033">La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza</em>, Milano, 2006; AA.VV., <em abp="1034">Diritto degli stranieri</em>, B. Nascimbene (a cura di), Padova, 2004; C.E. Gallo, <em abp="1035">La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in <em abp="1036">Dir. amm.</em>, 2002, 481 ss.; C. Corsi, <em abp="1037">Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001; G. Berti, <em abp="1038">Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1039">Riv. dir. cost.</em>, 1997, 16 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1040" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1041" id="ftn2"><a abp="1042" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> <em abp="1043">Ex multis</em> v. T. Caponio, <em abp="1044">Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo</em>, in <em abp="1045">Le Istituzioni del Federalismo</em>, 2004, 805; F. Biondi dal Monte, <em abp="1046">Regioni, immigrazione e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1047">Le Regioni</em>, 2011, 1102 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1048" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1049" id="ftn3"><a abp="1050" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1051">Giur. cost.</em>, 2013, 1, 84.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1053" id="ftn4"><a abp="1054" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 134, in <em abp="1055">Foro it.</em>, 2010, I, 1706. Nell’occasione, in particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, l. reg. Liguria 6 marzo 2009 n. 4 (<em abp="1056">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), nella parte in cui affermava la “indisponibilità della regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati”. La costituzione e l&#8217;individuazione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (sui quali si rinvia al contributo di Luigi Ferrara in questo volume) attengono, infatti, ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale nella misura in cui le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1057" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1058" id="ftn5"><a abp="1059" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 131, in <em abp="1060">Giur. cost.</em>, 2008, 3, 1650.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1061" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1062" id="ftn6"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. Corte Cost., 25 febbraio 2011, n. 61, in <em abp="1064">Giur. cost.</em>, 2011, 1, 783; Corte Cost., 7 marzo 2008, n. 50, in <em abp="1065">Giur. cost.</em>, 2008, 737; Corte Cost., 14 aprile 2006, n. 156, in <em abp="1066">Foro it.</em>, 2006, I, 2634; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1067">Giur. cost.</em>, 2005, 4657. Per alcune interessanti riflessioni su tale filone giurisprudenziale si rinvia a B. Pezzini, <em abp="1068">Una questione che interroga l&#8217;uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in <em abp="1069">Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Napoli 2010, 163 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1070" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1071" id="ftn7"><a abp="1072" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1073">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana</em>); l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1074">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1075">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>). Per un’ampia analisi della tematica, comprendente la descrizione delle specifiche disposizioni delle citate normative regionali censurate dal Governo – tutte concernenti l’estensione dell’accesso di alcune prestazioni socio-assistenziali anche agli immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio – si rinvia a C. Corsi, <em abp="1076">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1077">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1079" id="ftn8"><a abp="1080" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stato sottolineato da Corso (G. Corso, <em abp="1081">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1082">Nuove autonomie</em>, 2012, 390) come sia agevolmente desumibile il necessario concorso delle politiche regionali in materia di immigrazione e, più nello specifico, di condizione giuridica dell’immigrato, dalla lettura dell’art. 3, co. 5 del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi del quale “Nell&#8217;ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell&#8217;obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all&#8217;alloggio, alla lingua, all&#8217;integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”. Funzioni specifiche sono poi previste, tra l’altro, negli artt. 38 (educazione interculturale), 40 (accesso all’abitazione), 45 (politiche per l’integrazione).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1083" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1084" id="ftn9"><a abp="1085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Corte Cost. 22 luglio 2005, n. 300, in <em abp="1086">Giur. cost.</em>, 2005, 4; Corte Cost., 22 ottobre 2010, n. 299, in <em abp="1087">Foro amm.-C.d.S.</em>, 2011, 380; Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 269, in <em abp="1088">Giur. cost.</em>, 2010, 4, 3224. Sul punto v. G. Bascherini, <em abp="1089">Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del «pacchetto sicurezza». Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010</em>, in <em abp="1090">Giur. cost.</em>, 2010, 3901, dove si osserva come tale filone giurisprudenziale concorra a porre un importante freno alle logiche che animano le politiche di sicurezza, pubblica e sociale, caratterizzanti le più recenti riforme della disciplina nazionale rientranti nel c.d. “pacchetto sicurezza”. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1091" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1092" id="ftn10"><a abp="1093" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 625, in <em abp="1094">Foro amm.</em>, 2014, 1201; Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1095">Giur. cost.</em>, 2013, 3271; Corte Cost., 30 aprile 2009, n. 124, in <em abp="1096">Giust. civ.</em>, 2010, 807; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 138, in <em abp="1097">Foro amm.- TAR</em>, 2006, 8.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1098" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1099" id="ftn11"><a abp="1100" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. Corte Cost., 13 giugno 2006, n. 222, in <em abp="1101">Ragiusan</em>, 2007, 334; Corte Cost., 23 dicembre 2003, n. 370, in <em abp="1102">Giur. cost.</em>, 2003, 6.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1103" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1104" id="ftn12"><a abp="1105" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sulla condizione giuridica dello straniero in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo si rinvia a M. Immordino, <em abp="1106">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, in <em abp="1107">Nuove autonomie</em>, 2013, 197 ss.; O. Spataro, <em abp="1108">I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1109">Nuove autonomie</em>, 2013, 269 ss.; A. Pace, <em abp="1110">Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo</em>, in <em abp="1111">www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2010; U. Allegretti, <em abp="1112">Costituzione e diritti cosmopolitici</em>, in G. Gozzi (a cura di), <em abp="1113">Democrazia, diritti, Costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee</em>, Bologna, 1997, 182 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1114" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1115" id="ftn13"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla generale inadeguatezza del criterio letterale e la contestuale necessità – nella gran parte delle ipotesi – di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine &#8220;cittadini&#8221; anche ai soggetti stranieri cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 1091, in <em abp="1117">Foro amm.</em>, 2014, 2586; Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 62, in <em abp="1118">Riv. dir. internaz.</em>, 1994, 1054; Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 144, in <em abp="1119">www.cortecostituzionale.it</em>. In dottrina, sul punto, v. P. Caretti, <em abp="1120">I diritti fondamentali</em>, Torino, 2005, 370; S. Sicardi, <em abp="1121">L’immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1122">Giur. it.</em>, 1996, 316 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1123" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1124" id="ftn14"><a abp="1125" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si assestano su tale ultima posizione, maggiormente restrittiva, M. Luciani, <em abp="1126">Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana</em>, in <em abp="1127">Riv. crit. dir. priv.</em>, 1992, 213 ss. e C. Corsi, <em abp="1128">Diritti fondamentali e cittadinanza</em>, in <em abp="1129">Dir. pubbl.</em>, 2000, 805 ss.; <em abp="1130">contra </em>v. E. Grosso, <em abp="1131">Straniero (status costituzionale dello)</em>, voce in <em abp="1132">Dig. disc. pubbl.</em>, XV, Torino, 1999, 156 ss. Per una completa ricostruzione del dibattito si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1133">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, in AA.VV., <em abp="1134">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 179 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1135" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1136" id="ftn15"><a abp="1137" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In termini v. A. Ruggeri, C. Salazar, <em abp="1138">“Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V</em>, in <em abp="1139">Quad. reg.</em>, 2004, 32 ss., i quali definiscono “ormai largamente obsoleto” il tradizionale modello di rigida ripartizione delle competenze “laddove solo dalla reciproca integrazione delle fonti in parola e – soprattutto – dal loro convergere ed orientarsi verso i lavori costituzionali possa aversi (se non una compiuta) una soddisfacente tutela dei diritti”, 43.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1140" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1141" id="ftn16"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Al riguardo, all’interno del Testo unico in materia di immigrazione sono contemplati una serie di modelli di coordinamento interistituzionale, quali il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio (art. 2-bis), i Consigli territoriali per l&#8217;immigrazione (art. 3, comma 6), nonché il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali nell’ambito della predisposizione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell&#8217;immigrazione (art. 3, comma 1).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1143" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1144" id="ftn17"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sul punto si rinvia a F. Scuto, <em abp="1146">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1147">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss.; D. Strazzari, <em abp="1148">Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi di azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte</em>, in <em abp="1149">Le Regioni</em>, 2011, 1037 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1150" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1151" id="ftn18"><a abp="1152" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> In generale, sull’articolazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi settori dei servizi sociali v. V. Molaschi, <em abp="1153">I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive</em>, Torino, 2008; C. Tubertini, <em abp="1154">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, Bologna, 2008; T. Marocco, <em abp="1155">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1156">Foro amm.-TAR</em>, 2003, 1992 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1157" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1158" id="ftn19"><a abp="1159" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che l&#8217;art. 117 cost., come sostituito dall&#8217;art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, individua tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, non costituiscono una &#8220;materia&#8221; in senso stretto, ma individuano una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle” (Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1160">Giur. cost.</em>, 2002, 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1161" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1162" id="ftn20"><a abp="1163" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> C. Corsi, <em abp="1164">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1165">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, cit., 54.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1166" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1167" id="ftn21"><a abp="1168" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> L’art. 18 della l.n. 328/2000 prevede che i Piani nazionale e regionali degli interventi e dei servizi sociali individuino, tra l’altro, programmi per l’integrazione degli immigrati.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1169" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1170" id="ftn22"><a abp="1171" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In termini v. A. Massera, <em abp="1172">Individuo e amministrazione nello Stato sociale: alcune considerazioni sulla questione delle situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em abp="1173">Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1991, 19.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1174" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1175" id="ftn23"><a abp="1176" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per la dottrina meno recente si veda V. Crisafulli, <em abp="1177">La Costituzione e le sue disposizioni di principio</em>, Milano, 1952; S. Pugliatti, <em abp="1178">Diritto individuale e diritto sociale</em>, (voce) in <em abp="1179">Enc. Dir.</em>, Varese, 1964, 700 ss.; P. Biscaretti di Ruffia, <em abp="1180">I diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1181">Nss. D.I.</em>, Torino, 1968, 759 ss.; G. Cicala, <em abp="1182">Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano</em>, Napoli, 1987. Il tema ha impegnato anche la letteratura più recente; <em abp="1183">ex multis</em> v. A. Di Pascale, <em abp="1184">I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: diritti fondamentali?</em>, in <em abp="1185">Riv. dir. internazionale</em>, 2014, 1148 ss.; L.R. Perfetti, <em abp="1186">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1187">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss.; C. Pinelli, <em abp="1188">Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo</em>, in <em abp="1189">Europa e dir. priv.</em>, 2011, 401 ss.; E. Ferrari, <em abp="1190">Lo stato sussidiario: il caso dei servizi sociali</em>, in <em abp="1191">Dir. pubbl.</em>, 2002, 99 ss.; B. Pezzini, <em abp="1192">La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali</em>, Milano, 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1193" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1194" id="ftn24"><a abp="1195" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> In termini cfr. A. Baldassarre, <em abp="1196">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1197">Enc giur.</em>, XI, 1989, Roma, 1989; M. Luciani, <em abp="1198">Sui diritti sociali</em>, in <em abp="1199">Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso</em>, II, Padova, 1995, 97 ss.; L. Principato, <em abp="1200">I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali</em>, in <em abp="1201">Giur. cost.</em>, 2001, 873 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1202" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1203" id="ftn25"><a abp="1204" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. R. Alessi, <em abp="1205">Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale</em>, II ed., Milano, 1956, 13 ss. In generale, sulla configurazione dei diritti pubblici di prestazione come libertà positive affidate, per effetto del principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell&#8217;art. 3, comma 2, Cost., all&#8217;intervento propulsivo dello Stato si rinvia a S. Romano, <em abp="1206">La teoria dei diritti pubblici subiettivi</em>, in V.E. Orlando (a cura di), <em abp="1207">Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, I, Milano, 1897, 111; C. Mortati, <em abp="1208">Istituzioni di diritto pubblico</em>, Padova, 1976, II, 1035.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1209" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1210" id="ftn26"><a abp="1211" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte Cost.,&nbsp; 17 luglio 1998, n. 267, in <em abp="1212">Foro it.</em>, 1999, I, 2792. In dottrina, sul tema si rinvia a G. Pastori, <em abp="1213">Diritti e servizi oltre la crisi dello stato sociale</em>, in <em abp="1214">Scritti in onore di V. Ottaviano</em>, I, Milano, 1993, 1083 ss.; F. Merusi, <em abp="1215">Servizi pubblici instabili</em>, Bologna 1990, 30.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1216" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1217" id="ftn27"><a abp="1218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> In tal senso si è anche parlato di “diritti riflessi”, intesi come posizioni giuridiche soggettive individuali, ma, nel contempo, strumentalmente legate ad obiettivi di giustizia sociale, e quindi immediatamente riferibili al soddisfacimento di interessi della collettività e solo di riflesso del singolo (v. F. Pergolesi, <em abp="1219">Appunti su alcuni lineamenti dei “diritti sociali”</em>, in <em abp="1220">Quaderni della Costituzione</em>, Milano, 1953, 7).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1221" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1222" id="ftn28"><a abp="1223" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr. M. Mazziotti, <em abp="1224">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1225">Enc. dir.</em>, XII, Milano, 1964, 802 ss.; A. Pace, <em abp="1226">La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”</em>, in AA.VV., <em abp="1227">Nuove dimensioni nei diritti di libertà</em>, Padova, 1993, ove l’autore avvicina la figura dei diritti sociali a quella degli interessi legittimi sottolineando le analogie esistenti in relazione alle forme di tutela giurisdizionali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1228" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1229" id="ftn29"><a abp="1230" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G. Corso, <em abp="1231">I diritti sociali nella Costituzione italiana</em>, in <em abp="1232">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1975, 756.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1233" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1234" id="ftn30"><a abp="1235" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In termini cfr. A. Police, <em abp="1236">Le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario</em>, in <em abp="1237">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2003, 1173 ss.; S. D’Antonio, <em abp="1238">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 190.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1239" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1240" id="ftn31"><a abp="1241" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 1999, n. 85, in <em abp="1242">Giust. civ. Mass.</em>, 1999, 439; Cass. civ., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092, in <em abp="1243">Giur. it.</em>, 1993, I, 844 ss.; Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1986, n. 787, in <em abp="1244">Giust. civ. Mass.</em>, 1986. In dottrina si rinvia alle riflessioni di F.G. Scoca, <em abp="1245">Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</em>, Milano, 1990, 151 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1246" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1247" id="ftn32"><a abp="1248" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Sul problema della mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni nel settore dei diritti sociali si rinvia, <em abp="1249">ex multis</em>, a R. Cogno, <em abp="1250">Una proposta di articolazione dei Lep per l’assistenza</em>, in <em abp="1251">Riv. dir. finanziario</em>, 2010, 330 ss.; C. Panzera, <em abp="1252">I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali</em>, in AA.VV., <em abp="1253">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 63 ss.; M. Poto, <em abp="1254">La Corte Costituzionale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1255">Resp. civ. e prev.</em>, 2006, 437 ss.; T. Marocco, <em abp="1256">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1257">Foro amm-TAR</em>, 2003, 1992; E. Balboni, <em abp="1258">Livelli essenziali: il nuovo nome dell&#8217;eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere</em>, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), <em abp="1259">Il sistema integrato dei servizi sociali</em>, Milano, 2003, 27 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1260" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1261" id="ftn33"><a abp="1262" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in relazione a diritti espressamente inseriti nel novero dei livelli essenziali di prestazione di assistenza sociale non è “possibile configurare l&#8217;esistenza di scelte decisionali di opportunità, espressive di discrezionalità amministrativa e della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, ma solo di poteri vincolati attribuiti dalla legge nell&#8217;interesse diretto dei privati beneficiari delle misure di tutela sociale (norme di relazione), spettando alla pubblica Amministrazione una discrezionalità tecnica per l&#8217;apprezzamento della effettiva presenza dei presupposti di fatto delineati dalla normativa in materia” T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1095, in <em abp="1263">Foro amm.- TAR</em>, 2011, 2102.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1264" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1265" id="ftn34"><a abp="1266" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> In termini v. F. Biondi dal Monte, <em abp="1267">I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all’abitazione degli stranieri</em>, in AA.VV., <em abp="1268">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 225. Sul punto, tra l’altro, proprio in relazione alla figura dell’immigrato, è stato osservato che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni non può comunque “costituire un limite massimo per le prestazioni stesse, essendo piuttosto un canone minimo di prestazione che lo Stato sociale, nelle sue diverse articolazioni, ha certo l&#8217;obbligo di rispettare, ma anche il dovere di elevare”, F. Rimoli, <em abp="1269">Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero</em>, in <em abp="1270">Giur.. cost.</em>, 2005, 4675 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1271" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1272" id="ftn35"><a abp="1273" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sul tema v. V. Berlingò, <em abp="1274">La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali</em>, in <em abp="1275">Dir. amm.</em>, 2012, 143.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1276" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1277" id="ftn36"><a abp="1278" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> In termini v. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1279">Giur. cost</em>., 2014, 2014, ove la determinazione dei Lep è definita “competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”. In termini cfr. Corte Cost., 24 luglio 2012, n. 207, in <em abp="1280">Giur. cost.</em>, 2012, 3017; Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1281">Foro it.</em>, 2003, I, 394. In dottrina, sul tema, v. R. Balduzzi, <em abp="1282">Equità ed efficienza nei livelli essenziali in sanità</em>, in G. Corso, P. Magistrelli (a cura di) <em abp="1283">Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile</em>, Torino, 2009, 81 ss.; C. Tubertini, <em abp="1284">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, cit.; R. Ferrara, <em abp="1285">L’ordinamento della sanità</em>, Torino, 2007, 237.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1286" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1287" id="ftn37"><a abp="1288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1289">Giur. cost.</em>, 2014, 2014; Corte Cost., 11 febbraio 2010, n. 44, in <em abp="1290">Giur. cost.</em>, 2010, 498; T.A.R. Liguria, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 46, in <em abp="1291">Rass. dir. farmaceutico</em>, 2006, 129.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1292" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1293" id="ftn38"><a abp="1294" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Sulle criticità e le incertezze ancora sussistenti in relazione all’accesso alle cure sanitarie da parte dell’immigrato irregolare v. M. Immordino, <em abp="1295">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, cit.; S. D’Antonio, <em abp="1296">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit.; S. Ricci, L. Dimasi, <em abp="1297">Stranieri irregolari, diritto alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni</em>, in <em abp="1298">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2013, 21 ss.; G. Bascherini, A. Ciervo, <em abp="1299">L’integrazione difficile</em>: <em abp="1300">il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del welfare state</em>, in <em abp="1301">Gli stranieri</em>, 2011, 39 ss.; E. Grosso, <em abp="1302">Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale</em>, in R. Balduzzi (a cura di), <em abp="1303">Cittadinanza, corti e salute</em>, Padova, 2007, 157 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1304" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1305" id="ftn39"><a abp="1306" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> E’ opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del d. lgs. n. 286/1998, “Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1307" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1308" id="ftn40"><a abp="1309" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato (quindi anche a quello irregolare) sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1310" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1311" id="ftn41"><a abp="1312" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> In generale, sul modello di intervento assistenziale rappresentato dalla carta acquisti si rinvia a C. Pinelli, <em abp="1313">«Social card», o del ritorno alla carità di Stato</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em abp="1314">Scritti in onore di Lorenza Carlassare</em>, III, Napoli, 2009, 1177 ss. La Regione Veneto ha contestato la legittimità di tale intervento normativo statale per violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali e assistenza. Con pronuncia n. 62/2013 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, sancito la legittimità della previsione statale in quanto “oltre a rispondere ai principi di eguaglianza e solidarietà, presenti caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza come quelli conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese, e cioè quando esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo” (Corte Cost., 5 aprile 2013, n. 62, in <em abp="1315">Giur. cost.</em>, 2013, 937). Sulla stessa linea già Corte Cost., 15 gennaio 2010, n. 10, in <em abp="1316">Giur. cost., </em>2010, 135, in ordine alla quale si vedano i commenti di E. Longo, <em abp="1317">I diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale</em>, in <em abp="1318">Giur. cost.</em>, 2010, 164 e F. Pizzolato, <em abp="1319">La «social card» all’esame della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1320">Rivista del diritto della sicurezza sociale</em>, 2010, 349 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1321" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1322" id="ftn42"><a abp="1323" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Da ultimo, ai sensi del co. 156 della l. n. 190/2014, il fondo relativo alla <em abp="1324">social card</em> è stato incrementato di 250 milioni di euro l’anno.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1325" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1326" id="ftn43"><a abp="1327" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> La giurisprudenza – mediante l’istituto della disapplicazione della norma illegittimamente restrittiva – aveva in precedenza già esteso il beneficio in questione ai cittadini dell’Unione Europea, richiamando gli art. 21 TFUE e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ord. 19 settembre 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1328" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1329" id="ftn44"><a abp="1330" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In ordine alla compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea di riferimento cfr. Corte Giust. UE,&nbsp; Sez. II, 4 giugno 2015, C-579/13, <em abp="1331">P. c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen</em>, laddove si afferma che la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo non osta di per sè “ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l&#8217;obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1332" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1333" id="ftn45"><a abp="1334" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Al riguardo, è stato osservato che l’approccio sotteso all’accordo di integrazione è di tipo assimilativo, piuttosto che di tipo integrativo, teso ad “annullare” le diversità piuttosto che a contenerle, nella misura in cui l’immigrato è costretto a sottoscrivere un vero e proprio contratto per adesione in ordine al cui contenuto non ha nessun potere di incidere, pur avendo ad oggetto non semplici prestazioni sinallagmatiche, bensì il proprio sistema valoriale. Sul punto v. E. Gargiulo, <em abp="1335">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1336">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; E. Codini, <em abp="1337">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1338">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1339" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1340" id="ftn46"><a abp="1341" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Sottolinea l’importanza del ruolo della legislazione regionale anche in termini di “laboratorio istituzionale” E. Gianfrancesco, <em abp="1342">Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Regioni</em>, in AA.VV., <em abp="1343">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 287 ss., il quale ricorda “come anche in questa materia il legislatore regionale abbia sperimentato soluzioni e tecniche di integrazione che sono state riprese, in un momento successivo, dal legislatore statale”, 296.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1344" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1345" id="ftn47"><a abp="1346" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. art. 2, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2014, n. 5 (<em abp="1347">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 14, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2014, n. 46 (<em abp="1348">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 2, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1349">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1350">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 10, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1351">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 5, l.p. Bolzano, 30 aprile 1991, n. 13 (<em abp="1352">Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano</em>); art. 2, l.r. Umbria, 10 aprile 1990, n. 18 (<em abp="1353">Interventi a favore degli immigrati extracomunitari</em>); art. 2, l.r. Veneto, 30 gennaio 1990, n. 9 (<em abp="1354">Interventi nel settore dell’immigrazione</em>); art. 2, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (<em abp="1355">Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1356" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1357" id="ftn48"><a abp="1358" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. art. 2, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1359">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove, nell’ambito dei destinatari degli interventi previsti dalla legge, sono contemplati anche i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione; art. 2, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1360">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove è stabilito che i destinatari delle misure previste nella legge sono “le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1361" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1362" id="ftn49"><a abp="1363" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cfr. l.r. Lombardia, 12 febbraio 2002, n. 1, che riconosceva ai soli cittadini italiani invalidi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico; l.r. Friuli Venezia Giulia, 31 marzo 2006, n. 6, che escludeva i cittadini non comunitari residenti dal almeno 36 mesi dall’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1365" id="ftn50"><a abp="1366" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cfr. Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1367">Giur. cost.</em>, 2005, 4657, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Lombardia n. 1/2002; Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1368">Foro it.</em>, 2011, I, 2930, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006. In dottrina, sul tema, v. C. Corsi, <em abp="1369">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1370">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.; G. Corso, <em abp="1371">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, cit., 386.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1372" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1373" id="ftn51"><a abp="1374" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Cfr. l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, che destinava l’assegno sociale per cure domiciliari ai soli stranieri residenti in Regione da non meno 3 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1375">Giur. cost.</em>, 2013, 2542); l.r. Trentino Alto Adige, 14 dicembre 2011, n. 8, che subordinava, per i soli stranieri, l’ottenimento dell’assegno sociale regionale alla residenza in Regione da almeno 5 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, in <em abp="1376">Foro it.</em>, 2013, I, 2069); l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12, che richiedeva un periodo di residenza ininterrotta in Provincia di almeno 5 anni per poter accedere alle prestazioni sociali di natura economica (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1377">Giur. cost.</em>, 2013, 84); l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16, per l’analisi della quale si rinvia al paragrafo successivo del presente scritto.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1378" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1379" id="ftn52"><a abp="1380" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Per un’ampia disamina delle ipotesi di utilizzo della cittadinanza e della residenza come criteri di esclusione da parte dei legislatori regionali si rinvia a F. Scuto, <em abp="1381">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1382">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss., il quale, tra l’altro, sottolinea come appaia “significativo che, anche nel pieno della crisi economica del Paese, la Corte non si sia discostata dalla sua precedente impostazione anche in relazione al criterio delle residenze lunghe: la crescente ristrettezza delle risorse a disposizione non può comunque giustificare l’introduzione di elementi di distinzione arbitrari e irragionevoli”, 65.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1383" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1384" id="ftn53"><a abp="1385" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sul tema si rinvia a F. Biondi Dal Monte, <em abp="1386">Cittadinanza europea, libera circolazione e parità di trattamento. Il diritto all’assistenza sociale dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1387">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 37 ss., ove viene evidenziata l’esistenza di un “doppio binario già presente nelle fonti derivate tra lavoratori e cittadini non economicamente attivi […] i primi, con i contributi fiscali versati nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita esercitata, contribuiscono anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e devono potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Tale logica di corrispettività sembra legittimare la chiusura di sistemi di welfare nazionali verso i cittadini europei non economicamente attivi, ai quali può essere chiesto un sufficiente grado di integrazione nello Stato ospitante per poter beneficiare di prestazioni di natura sociale”, 58.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1388" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1389" id="ftn54"><a abp="1390" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr, Corte Giust. UE, 18 novembre 2008, C-158/07, <em abp="1391">Foster</em>; Corte Giust. UE, 1 ottobre 2009, C-103/08, <em abp="1392">Gottwald</em>, in <em abp="1393">Racc.</em>, 2009, 9117. Per un approfondimento v. L.M. Ravo, <em abp="1394">Il caso Gottwald. Cittadinanza europea e discriminazioni fondate sulla residenza al vaglio della Corte di Giustizia</em>, in G. Biagioni, I. Castangia, <em abp="1395">Il principio di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea</em>, Napoli, 2011.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1396" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1397" id="ftn55"><a abp="1398" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1399">Foro it.</em>, 2014, I, 1989 e in <em abp="1400">Giur. cost.</em>, 2013, 3271, con nota di L. Principato, <em abp="1401">L&#8217;integrazione sociale, fine o condicio sine qua non dei diritti costituzionali?</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1402" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1403" id="ftn56"><a abp="1404" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1405">Giur. cost.</em>, 2013, 2542; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1406">Giur. cost.</em>, 2005, 4657.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1407" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1408" id="ftn57"><a abp="1409" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> In dottrina, sul punto, si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1410">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 191; M. Gnes, <em abp="1411">Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali</em>, in <em abp="1412">Giur. cost.</em>, 2005, 4681.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1413" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1414" id="ftn58"><a abp="1415" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> In termini E. Codini, <em abp="1416">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., 608 e 625.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1417" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1418" id="ftn59"><a abp="1419" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. l. r. Friuli Venezia Giulia, 30 dicembre 2009, n. 24 (<em abp="1420">Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1421" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1422" id="ftn60"><a abp="1423" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1424">Foro it.</em>, 2011, I, 2930.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1425" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1426" id="ftn61"><a abp="1427" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16 (<em abp="1428">Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale</em>). Per un’ampia critica in ordine all’irragionevolezza e conseguenziale illegittimità di tale forma di discriminazione si rinvia a V. Tallini, <em abp="1429">Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) legge del Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali” da parte degli stranieri</em>, in <em abp="1430">www.forumcostituzionale.it</em>, 2011</div>
<p>&nbsp;<br abp="1431" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1432" id="ftn62"><a abp="1433" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1434">Foro it.</em>, 2014, I, 1989, nella quale, tra l’altro, si ribadisce con forza che esigenze di risparmio – correlate al decremento della disponibilità finanziaria conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica – non giustificano scelte discriminatorie non rispettose del principio di ragionevolezza.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1435" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1436" id="ftn63"><a abp="1437" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 27 dicembre 2013, n. 22 (<em abp="1438">Norme intersettoriali per l&#8217;accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti</em>). La disciplina nazionale dispone, infatti, che le sole provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono legate alla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo (5 anni), mentre “per le altre prestazioni e servizi sociali l&#8217;equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno” (art. 80, co. 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, <em abp="1439">Finanziaria 2001</em>). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1440" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1441" id="ftn64"><a abp="1442" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1443">Giur. cost.</em>, 2013, 2542. V. anche il testo attualmente vigente dell’art. 9, l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, ove, come detto, si pone tra i requisiti per poter beneficiare della prestazione, la residenza nel territorio della provincia di Trento da almeno due anni continuativi.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1445" id="ftn65"><a abp="1446" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> “L’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l&#8217;attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la <em abp="1447">ratio</em>”, Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, cit. In termini v. anche Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, cit.; Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, cit.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1449" id="ftn66"><a abp="1450" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Sottolinea la fragilità dell’utilizzo del solo parametro della ragionevolezza, “criterio tanto duttile quanto sfuggente”, F. Scuto, <em abp="1451">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, cit., 75.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1452" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1453" id="ftn67"><a abp="1454" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Corte Cost., 25 giugno 2015, n. 119, in <em abp="1455">www.cortecostituzionale.it</em>. Per un commento alla pronuncia v. G. Marino, <em abp="1456">La consulta apre le porte del servizio civile agli stranieri</em>, in <em abp="1457">Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, 25, 78 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1458" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1459" id="ftn68"><a abp="1460" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In tal senso vanno le sollecitazioni di E. Codini, <em abp="1461">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., che – dopo aver indicato una serie di contesti nei quali l’immigrato si trova ad affrontare difficoltà peculiari dovute al suo status (ad es. la ricerca di un alloggio in affitto o gli ostacoli linguistici dei minori stranieri nelle scuole) – osserva con una certa rassegnazione che “il tema di una possibile strategia di aiuto ad hoc, al di là di alcune misure di portata assai limitata, non ha di fatto nemmeno raggiunto la soglia della discussione”, 606.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1462" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1463" id="ftn69"><a abp="1464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Sul tema delle politiche di integrazione connesse al fenomeno dell’immigrazione la letteratura è vastissima. <em abp="1465">Ex multis</em> v. E. Gargiulo, <em abp="1466">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1467">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; P. Bellocchi, R. Staino, <em abp="1468">L’integrazione degli immigrati extracomunitari: una verifica sull’assistenza socio-sanitaria</em>, in AA.VV., <em abp="1469">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), II, Napoli, 2014, 87 ss.; F. Fracchia, <em abp="1470">Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in <em abp="1471">Nuove autonomie</em>, 2013, 229 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1472">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1473">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; J. De Lucas, <em abp="1474">Migrazioni, diritti, cittadinanza nell’Unione europea. Sulle condizioni di legittimità della politica d’immigrazione</em>, in <em abp="1475">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2004, 13 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1476" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1477" id="ftn70"><a abp="1478" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Si pensi, al riguardo, alla disciplina della Carta dei servizi, documento obbligatorio per ciascun concessionario di servizi pubblici, all’interno del quale il soggetto erogatore deve individuare parametri certi, misurabili&nbsp; e verificabili caratterizzanti la prestazione, con l’apporto collaborativo degli utenti, chiamati a far emergere (singolarmente e attraverso le associazioni di categoria) le criticità e le esigenze connesse alla gestione di uno specifico servizio. Per una più ampia analisi della Carta e delle problematiche connesse alla sua attuazione sia consentito rinviare a M. Calabrò, <em abp="1479">Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita</em>, in <em abp="1480">Dir. amm.</em>, 2014, 373 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1481" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1482" id="ftn71"><a abp="1483" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> “Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica”. Per un commento a tale direttiva ed al suo (incompleto e inadeguato) recepimento da parte del legislatore italiano si rinvia a L. Calafà, <em abp="1484">Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e il modello regolativo nazionale</em>, in <em abp="1485">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 45.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1486" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1487" id="ftn72"><a abp="1488" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> In termini v. A. Zito, <em abp="1489">Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla salute e sulle modalità di erogazione delle prestazioni</em>, in AA.VV., <em abp="1490">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), I, Napoli, 2014, 671 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1491" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn73"><a abp="1493" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> E. La Spina, <em abp="1494">Un decennio di sviluppi normativi per l’integrazione degli immigrati in Spagna</em>, in <em abp="1495">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 85, il quale sottolinea il carattere polisemico del termine integrazione, concetto all’interno del quale possono essere fatte rientrare politiche anche profondamente differenti tra loro, dipendenti dalle circostanze storico-politiche e dal ruolo ricoperto dal fenomeno dell’immigrazione in quel determinato Paese. Il rischio è che nel nome dell’integrazione possano annullarsi le diversità culturali e, di conseguenza, ledere la dignità degli immigrati, “l’alternativa richiede un forte impegno nel trovare un equilibrio fra la totale autonomia e l’assoluto controllo, ma anche nel saper gestire forme di compromesso più inclusive”, 80.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1496" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1497" id="ftn74"><a abp="1498" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> In termini v. S. Baldin, <em abp="1499">La competenza statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1500">www.forumcostituzionale.it</em>, 2005. Sottolinea l’esistenza di un approccio della giurisprudenza costituzionale teso a limitare l’ambito di azione regionale, a favore di una lettura espansiva della competenza statale F. Covino, <em abp="1501">Regioni e disciplina dell’immigrazione</em>, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura di), <em abp="1502">Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza</em>, Napoli, 2011, 398 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1504" id="ftn75"><a abp="1505" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Cfr. art. 19, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1506">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1507">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 11, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (<em abp="1508">Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati</em>); artt. 20 e 21, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1509">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1510" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1511" id="ftn76"><a abp="1512" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Cfr. art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1513">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 11, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1514">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 7, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (<em abp="1515">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 16, l.r. Piemonte, 8 novembre 1989, n. 64 (<em abp="1516">Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte</em>) &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1517" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1518" id="ftn77"><a abp="1519" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cfr. art. 10, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; artt. 15 e 17, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7; art. 17, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (<em abp="1520">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>). Tali iniziative di dialogo inter-culturale indicano, evidentemente, l’esistenza di un processo evolutivo che da un modello di tipo assimilativo conduce ad un approccio di tipo integrativo, attraverso la valorizzazione di azioni di riconoscimento reciproco delle rispettive identità culturali, nonché la promozione della partecipazione dello straniero alla vita sociale e culturale locale. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1521" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1522" id="ftn78"><a abp="1523" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Cfr. art. 9, l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12; art. 20, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; art. 15, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32; artt. 10 e 16, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1524" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1525" id="ftn79"><a abp="1526" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. art. 18, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1527" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1528" id="ftn80"><a abp="1529" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Per un’ampia disamina delle modalità di intervento e dei benefici connessi al modello della mediazione culturale si rinvia a C. Bergonzini, <em abp="1530">La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per l’integrazione degli immigrati</em>, in <em abp="1531">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 67 ss. L’autrice, tra l’altro, osserva come “anche le migliori soluzioni restano limitate all’ambito regionale, quando non addirittura comunale, dando origine ad una realtà a macchia di leopardo, con rilevanti disparità tra nord e sud del paese” e auspica, pertanto, un riconoscimento a livello statale della figura professionale del mediatore culturale, 72.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1532" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1533" id="ftn81"><a abp="1534" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Come è noto, il principio di sussidiarietà orizzontale tende a superare il precedente assetto che vedeva nelle istituzioni amministrative le sole figure idonee a realizzare attività di interesse generale, favorendo al contrario la partecipazione attiva dei cittadini. Per un’analisi delle potenzialità applicative di tale principio al fenomeno dell’immigrazione si rinvia a G. Arena, <em abp="1535">Immigrazione e cittadinanze</em>, in R. Acciai, F. Giglioni (a cura di), <em abp="1536">Poteri pubblici e laicità delle istituzioni</em>, Roma, 2008, 113 ss. L’Autore osserva, tra l’altro, che “se i cittadini stranieri regolarmente immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese si offrissero autonomamente per prendersi cura di beni comuni italiani questo contribuirebbe sicuramente a facilitarne l’integrazione nella nostra società […] Ma tale integrazione è un meta-bene comune di così evidente interesse generale che basterebbe di per sé a giustificare il sostegno delle istituzioni, da chiunque sia perseguito, italiano o straniero”, 128.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1537" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1538" id="ftn82"><a abp="1539" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Per una forte valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel settore dei diritti sociali, intesi come diritti fondamentali di cui il cittadino gode nei confronti non dei poteri pubblici, bensì dell’ordinamento sociale in senso complessivo, si rinvia alle riflessioni di L.R. Perfetti, <em abp="1540">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1541">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss., il quale conclude sostenendo che è innanzitutto compito della società (e, quindi, anche degli immigrati che regolarmente ne fanno parte) “nell’esercizio delle libertà economiche, porre in essere le organizzazioni che siano in grado di rispondere alle attese che risiedono nelle libertà e nei diritti sociali” 126.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1542" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1543" id="ftn83"><a abp="1544" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Cfr. art. 9, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (Consulta regionale per l’immigrazione); art. 3, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (Consulta regionale sull’immigrazione); art. 7, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati); art. 23, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (Consulta regionale); art. 7, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati); art. 20, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (Consulta regionale dell’immigrazione); art. 6, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati); art. 3, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (Consulta regionale). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1545" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1546" id="ftn84"><a abp="1547" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> In termini v. L. Castelli, <em abp="1548">Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e partecipazione dei migranti</em>, in L. Ronchetti (a cura di), <em abp="1549">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012, 178.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1551" id="ftn85"><a abp="1552" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> In ordine agli ultimi due profili si rinvia alle riflessione di M. Ferrara, <em abp="1553">I diritti di partecipazione dell’immigrato: il Consiglio provinciale dell’immigrazione</em>, in AA.VV., <em abp="1554">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 269 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1555" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1556" id="ftn86"><a abp="1557" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> In tal senso, cfr. art. 48, l.r. Molise, 6 maggio 2014, n. 13 (<em abp="1558">Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali</em>), dove si prevede “l’accesso ai servizi territoriali, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale”; o l’art. 2, l.r. Lombardia, 12 marzo 2008, n. 3 (<em abp="1559">Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario</em>), che richiama i principi dell’universalità e dell’eguaglianza “nel rispetto della specificità delle esigenze”, nonché quello della “personalizzazione delle prestazioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1560" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1561" id="ftn87"><a abp="1562" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Sul punto si rinvia alle riflessioni di F. Belvisi, <em abp="1563">Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche</em>, in <em abp="1564">Diritto, immigrazione e cittadinanza, </em>2002, 11 ss., il quale sottolinea l’importanza di considerare la percezione del fenomeno che hanno tutti i soggetti interessati dal processo migratorio. “Da questo punto di vista, la questione della solidarietà garantita dallo Stato nazionale si articola su due piani: sia con riguardo alle condizioni soggettive dei connazionali, per cui l’inclusione degli immigrati non peggiora (almeno in senso relativo) le condizioni dei cittadini, sia in riferimento agli stessi immigrati poiché in questo caso l’inclusione riesce solo se lo Stato offre loro delle opportunità percepite come reali e convincenti”, 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1566" id="ftn88"><a abp="1567" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In termini v. L. Zanfrini, <em abp="1568">Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione</em>, Roma-Bari, 2007, 24 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il ruolo della dottrina</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-nella-l-7-8-2015-n-124-ed-il-ruolo-della-dottrina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-nella-l-7-8-2015-n-124-ed-il-ruolo-della-dottrina/">La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il ruolo della dottrina</a></p>
<p>CAGLIARI Thotel 27-28 novembre 2015 Diritto e crisi Convegno di studi per i trent’anni della Rivista Giuridica sarda ° ° ° ° ° ° ° ° ° &#160; Sommario: 1. L’utilizzo della legge per risolvere problemi di natura amministrativa. – 2. La riforma dell’organizzazione amministrativa dello Stato. – 3. L’attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-nella-l-7-8-2015-n-124-ed-il-ruolo-della-dottrina/">La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il ruolo della dottrina</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-nella-l-7-8-2015-n-124-ed-il-ruolo-della-dottrina/">La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il ruolo della dottrina</a></p>
<div abp="811" style="text-align: justify;">CAGLIARI<br abp="812" /><br />
Thotel 27-28 novembre 2015<br abp="813" /><br />
Diritto e crisi<br abp="814" /><br />
Convegno di studi per i trent’anni della Rivista Giuridica sarda<br abp="815" /><br />
° ° ° ° ° ° ° ° °<br abp="816" /><br />
&nbsp;<br abp="817" /><br />
Sommario: 1. L’utilizzo della legge per risolvere problemi di natura amministrativa. – 2. La riforma dell’organizzazione amministrativa dello Stato. – 3. L’attività amministrativa. – 4. La dottrina.<br abp="818" /><br />
&nbsp;<br abp="819" /><br />
1. L’utilizzo della legge per risolvere problemi di natura amministrativa.<br abp="820" /><br />
Il diritto amministrativo, sul piano della disciplina sostanziale, è in continuo movimento alla ricerca di un assetto che non intralci e, anzi, favorisca lo sviluppo economico e, nel contempo, tuteli gli altri interessi pubblici della più disparata natura, dall’ambiente ai beni culturali, dall’equilibrio socio-economico al raggiungimento degli obiettivi politici e di bilancio europei, dall’ordinata e funzionale sistemazione urbanistica al risparmio nel consumo dei suoli liberi, dall’implementazione delle fonti rinnovabili di energia alla salvaguardia del paesaggio, dalla sicurezza interna ed esterna alle libertà dei cittadini e così via.<br abp="821" /><br />
Sono dinamiche che un’amministrazione accorta, capace, tempestiva, efficiente ed efficace potrebbe dominare e risolvere raggiungendo nel concreto il giusto equilibrio.<br abp="822" /><br />
E, invece, la nostra amministrazione, sia al livello centrale che periferico e locale, non presenta questi caratteri.<br abp="823" /><br />
È generale ed acquisita la convinzione, fondata sull’esperienza di ciascuno di noi, che l’amministrazione sia inefficiente, funzioni male, rappresenti un peso, se non un ostacolo, allo sviluppo dell’attività produttive, fa perdere competitività al sistema Paese che non attrae investimenti, specie stranieri, ed agisce in tempi inaccettabili, con discutibile regolamentazione degli interessi coinvolti nella singola fattispecie.<br abp="824" /><br />
Ciò ha indotto i governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni, con una forte accelerazione a partire dal 2011, a inondare l’ordinamento di una normativa definita, nella sostanza, salvifica e volta a semplificare, ridurre i tempi, modificare l’organizzazione, sopprimere istituzioni, accorpare e riallocare competenze e così via.<br abp="825" /><br />
L’ultimo frutto in ordine di tempo è la L. 7.8.2015 n. 124 che reca “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il cui titolo dice di meno di quanto effettivamente disposto sotto due profili.<br abp="826" /><br />
Da un lato, non si tratta solo di una legge delega, ma detta disposizioni di immediata applicazione come il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (art. 5), le modifiche significative all’autotutela amministrativa ed alla SCIA (art. 6), i “tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” (art. 14), i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle forze armate (art. 15), il possibile incarico gratuito ai pensionati (art. 17).<br abp="827" /><br />
Da altro punto di vista, non riguarda solo l’organizzazione amministrativa, ma anche l’attività amministrativa, il lavoro pubblico (soprattutto la dirigenza), la semplificazione amministrativa, le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, il processo innanzi alla Corte dei Conti.<br abp="828" /><br />
La riforma è ancora in gestazione perché i termini non sono ancora decorsi e, dato l’ampio spazio attribuito alla legislazione delegata, non si riesce a valutare l’incidenza delle misure, per cui ogni giudizio va necessariamente procrastinato a quando interverranno i decreti legislativi e, nei casi in cui sono previsti, i regolamenti governativi delegati.<br abp="829" /><br />
Ma, a parte il dato normativo, bisognerà attendere se e come l’amministrazione recepirà le novità e darà ad esse attuazione perché è difficile superare e vincere il precedente e le prassi seguite che rappresentano per il burocrate un punto di riferimento che gli dà sicurezza e serenità nel lavoro. Ed è la questione più difficile da affrontare: il mutamento culturale che induca i dipendenti pubblici ad un diverso approccio nello svolgimento delle proprie attività.<br abp="830" /><br />
Qui, vorrei indicare solo alcuni degli obiettivi di fondo che mi sembra si possano trarre dalla L. n. 124/2015 ed esprimere delle considerazioni sulla strada verso la quale viene spinta la dottrina amministrativistica, a seguito dei continui mutamenti normativi.<br abp="831" /><br />
&nbsp;<br abp="832" /><br />
2. La riforma dell’organizzazione amministrativa dello Stato.<br abp="833" /><br />
La riforma incide sul piano strutturale con modifiche organizzative che, a livello centrale dell’amministrazione statale, sono dirette a rendere comuni ai ministeri gli uffici strumentali, creando un centro di servizi unico, riducendo il personale ed i dirigenti e sopprimendo le duplicazioni seriali di uffici che svolgono attività che non attengano alle funzioni fondamentali e primarie di ogni Ministero e così: la gestione del personale, l’approvvigionamento di beni per l’attività degli uffici etc..<br abp="834" /><br />
Quello che emerge in maniera netta è la scelta di ridimensionare gli ambiti di autonomia dei Ministeri, assegnando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo egemone effettivo e condizionante nei confronti dei componenti del governo.<br abp="835" /><br />
La legge delegata deve attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri: le competenze regolamentari ed amministrative per mantenere l’unità di indirizzo e promuovere l’attività dei ministri; le competenze in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche; la determinazione delle risorse finanziarie destinate agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato; la vigilanza effettiva sulle agenzie governative nazionali.<br abp="836" /><br />
Vanno, altresì, definiti i procedimenti di designazione o di nomina di competenza diretta o indiretta, del Governo o dei singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand’anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri.<br abp="837" /><br />
In periferia, gli organi delle amministrazioni civili dello Stato dovranno confluire nelle Prefetture che, ridotte di numero, vengono denominate uffici territoriali dello Stato, con assegnazione di decisa rilevanza al Prefetto che interviene nelle conferenze di servizi in cui siano interessate le amministrazioni statali o individua l’organo che possa esprimersi nella concreta conferenza di servizi, per tutte le amministrazioni statali periferiche.<br abp="838" /><br />
L’idea dominante è l’accentramento nella Presidenza del Consiglio dei Ministri ritenuto evidentemente un rimedio per rendere efficiente l’amministrazione.<br abp="839" /><br />
Non so se possiamo ritenerci soddisfatti o dobbiamo preoccuparci.<br abp="840" /><br />
Intanto, occorrerà del tempo perché la riforma vada a regime, non potendo intendersi concluso il disegno con l’adozione degli atti normativi delegati.<br abp="841" /><br />
&nbsp;<br abp="842" /><br />
3. L’attività amministrativa.<br abp="843" /><br />
Per imprimere all’azione amministrativa un più rapido impulso, già nell’immediato, sono state dettate norme di pronta attuazione.<br abp="844" /><br />
La logica ispiratrice di queste disposizioni si fonda su queste direttrici: a) intensificazione della collaborazione tra amministrazioni con la previsione di termini stringenti e, se vi è inerzia, si forma il silenzio-assenso, mentre, in caso di disaccordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento predisposto dall’amministrazione procedente; b) ridimensionamento dei c.d. interessi sensibili – cioè ambientali, paesaggistico-territoriali, beni culturali, salute – per i quali le amministrazioni che li hanno in attribuzione hanno un termine maggiore per esprimersi, ma anche per essi si forma il silenzio-assenso che ha una sola eccezione: se le disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi; c) tutela degli interessi volti agli investimenti produttivi con il rafforzamento della SCIA che, una volta perfezionatasi con il decorso del termine, consente all’amministrazione di vietare la prosecuzione dell’attività e di rimuovere gli eventuali effetti dannosi solo se ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di autoannullamento dall’art. 21 nonies, senza possibilità di procedere alla revoca; d) stabilità degli atti e delle SCIA che portano vantaggi economici perché l’amministrazione non può annullare l’atto, se sono trascorsi diciotto mesi dall’adozione.<br abp="845" /><br />
Il diritto amministrativo, in tempi di crisi economica, si muove nella direzione di favorire le attività economiche e l’occupazione, ponendo in minor rilievo valori, pur di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, salute etc.), ma che non devono impedire lo sviluppo, per cui va cercata la composizione degli interessi coltivando l’obiettivo di consentire il più possibile gli interventi produttivi.<br abp="846" /><br />
Si spiegano così il silenzio-assenso per le autorità preposte alla tutela degli interessi sensibili, se non provvedano nei termini, ancorché portati a novanta giorni rispetto ai trenta previsti negli altri casi, e la qualità di particolare stabilità che viene conferita agli atti di attribuzione di vantaggi economici.<br abp="847" /><br />
I principi e criteri direttivi delle deleghe per la conferenza di servizi (art. 2) e per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi (art. 4) sono nella stessa direzione.<br abp="848" /><br />
Anche per l’azione amministrativa si devono esprimere delle perplessità sugli obiettivi perché certamente l’attività deve svolgersi in tempi certi, predefiniti e contenuti, ma con la carenza di personale conseguente al blocco del turn over, vi sono amministrazioni, specie quelle che tutelano il paesaggio ed i beni culturali, che non sempre riusciranno a rispettare i termini stabiliti, con conseguente rischio per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Le misure adottate per la celere attività amministrativa andrebbero accompagnate con il reclutamento di personale, anche per mobilità, in alcuni settori chiave.<br abp="849" /><br />
&nbsp;<br abp="850" /><br />
4. La dottrina.<br abp="851" /><br />
Il susseguirsi di normative modifica i riferimenti di diritto positivo e incide sull’elaborazioni dommatiche della dottrina che, per comporre il sistema, deve innanzitutto chiarire ed esporre le nuove regole e, dopo averle, per così dire, assimilate, può intervenire adottando, se è il caso, i principi e criteri che, secondo il metodo deduttivo, ma realistico, di cui si è fatto primo interprete Vittorio Emanuele Orlando, sono composti organicamente e sistematicamente.<br abp="852" /><br />
Le novità del legislatore possono anche scomporre il quadro che la dottrina ha costruito, con la conseguenza che vanno mandate in soffitta categorie giuridiche che, pur mantenendo in assoluto la loro coerenza e compiutezza, non sono più utili per interpretare l’esperienza giuridica.<br abp="853" /><br />
È giocoforza che, in prima battuta, sia l’esegesi a dettare l’attività della dottrina e, in presenza di una riforma che si annunzia organica e affidata a diversi decreti legislativi, ci si interroghi, altresì, sulla correttezza delle soluzioni e ci si preoccupi di suggerire delle modifiche o indirizzare per il meglio la normativa in corso di elaborazione. Ciò soprattutto, come è nella specie, di fronte a deleghe ampie che, pur se di discutibile costituzionalità rispetto ai parametri di cui all’art. 76 Cost.,consentono spazi di manovra al legislatore delegato.<br abp="854" /><br />
Il giurista, in questi casi, si serve di strumenti di analisi e verifica che mutua dalle scienze economiche, sociologiche, statistiche e filosofiche (la scelta dei valori) e tiene conto degli indirizzi politici. Il suo metodo è quello criticato da Vittorio Emanuele Orlando nei confronti della pubblicistica precedente gli anni ottanta del 1800 che accusava di non avere vera natura di scienza giuridica. Secondo l’Orlando, la dottrina aveva ecceduto, da un lato, nell’elaborazione filosofica e, dall’altro, nella degenerazione esegetica.<br abp="855" /><br />
Sotto il primo aspetto, l’esame giuridico di un istituto era assorbito da valutazioni etico-politiche, sociali, storiche e filosofiche, mentre, sotto il secondo, la scienza giuridica si appiattiva nell’esposizione di un testo normativo.<br abp="856" /><br />
Il programma scientifico del giurista siciliano, compiutamente esposto nella prolusione del 1889, ha avuto successo, tanto che presto furono accantonati, anche come citazioni bibliografiche, gli Autori che lo hanno preceduto. Si è imposta la dommatica secondo il metodo individuato dalla pandettistica tedesca, ma con la rilevante differenza che il dato positivo da cui prendere le mosse non è il diritto romano, ma il diritto pubblico positivo dello Stato, per noi, italiano.<br abp="857" /><br />
Forse è stato troppo frettoloso e poco meditato l’abbandono di una dottrina che utilizzava un diverso metodo e che pare eccessivo ritenere non giuridico.<br abp="858" /><br />
Tra gli autori preorlandiani, molti si sono occupati del metodo ed hanno sottolineato le diversità tra la politica e il diritto amministrativo, rivendicandone l’autonomia e prospettando tecniche di indagine ed analisi che, pur utilizzando scienze sociologiche, storiche, filosofiche e politiche, erano peculiari del diritto.<br abp="859" /><br />
Si possono ricordare così Baldassarre Poli, Giovanni Manna, Federico Persico, Lorenzo Meucci, ma, soprattutto, in questa sede, il cagliaritano Giovanni De Gioannis Gianquinto che ebbe una iniziale formazione privatistica per, poi, approdare al diritto pubblico, annunciando nella prolusione tenuta all’Università di Pavia nel 1863, il progetto di un “Nuovo diritto amministrativo d’Italia”.<br abp="860" /><br />
Il De Gioannis Gianquinto avverte il rischio della confusione tra il diritto e le altre scienze sociali e, in particolare, la politica che può “corrompere” il diritto amministrativo, anche se tra i due campi non può esserci una separazione e indipendenza assoluta. Tutte le scienze economiche e sociali e la filosofia sono considerati strumenti utili e necessari alla conoscenza non formalistica del fenomeno amministrativo, ma nella convinzione di una specificità giuridica del diritto amministrativo che si basa su principi propri ed autonomi dalle altre branche del sapere e del diritto.<br abp="861" /><br />
Il diritto amministrativo, insomma, non va confuso con le altre discipline, ma non è assolutamente indipendente dalla politica nel senso, evidenziato da Giovanni Manna, che è una componente essenziale per il progresso civile. Del diritto amministrativo il potere legislativo e politico non può fare a meno per realizzare gli obiettivi che lo Stato intende perseguire.<br abp="862" /><br />
Nell’esporre, seppure in rapida sintesi e in via del tutto sommaria, la riforma in atto della pubblica amministrazione ho evidenziato perplessità su alcune scelte ed ho indicato eventuali accorgimenti per il raggiungimento dei risultati che si è prefisso il governo.<br abp="863" /><br />
Ed è questo il compito della dottrina quando si è in una fase di cambiamenti che si annunziano epocali e volti a ridisegnare la macchina organizzativa e l’attività della pubblica amministrazione.<br abp="864" /><br />
Per chi ritiene che la scienza del diritto amministrativo debba necessariamente basarsi sulla dommatica indicata da Vittorio Emanuele Orlando, queste indagini e ricerche non appartengono alla scienza giuridica perché inquinate dall’utilizzo di elementi propri di altre scienze sociali e filosofiche.<br abp="865" /><br />
Se, invece, si aderisce all’idea che non esiste un solo metodo e che può predicarsi la giuridicità anche di quello proprio degli Autori preorlandiani, la dottrina che affronta i dati di diritto positivo nella sua fase di formazione e produzione e deve utilizzare dati e principi di altre scienze fa opera scientifica.<br abp="866" /><br />
Un riscontro in questa direzione viene dalla dottrina tedesca giuspubblicistica del secondo dopo guerra e che ha trovato una sintesi nel recente lavoro di uno dei massimi assertori di una “nuova scienza del diritto amministrativo”, Eberhard Schmidt-Assmann nel “Verwaltungsrechtliche Dogmatik”. È definita Steuerungswissenschaft, scienza dell’indirizzo orientata alla decisione ed alla consulenza, anche nei confronti del legislatore, e che utilizza alcune nozioni formulate da altre scienze (i c.d. concetti-ponte o di collegamento) nonché i dati raccolti facendo ricorso all’economia, alla sociologia, alle scienze umanistiche, ma anche naturali, pur mantenendosi nell’alveo giuridico. La sua impostazione apre il diritto all’ausilio delle altre discipline, rompendo il “purismo” della scienza giuridica ed il dogmatismo autoreferenziale del diritto pubblico che costruisce i concetti partendo dalla normativa positiva e li elabora nella loro astrattezza con metodo logico deduttivo. Si indaga nella direzione volta ad individuare gli strumenti giuridici che possono meglio soddisfare le esigenze dell’amministrazione e dei cittadini, valutando gli effetti ed i risultati prodotti dalle norme positive, per suggerire soluzioni alternative, in caso di loro inadeguatezza o inidoneità al raggiungimento degli scopi prefissi.<br abp="867" /><br />
Questa teorica ritiene rilevante, in un sistema europeo e sempre più globale, la comparazione tra gli ordinamenti per valutare e confrontare l’efficacia e l’efficienza dei risultati raggiunti, in vista dell’obiettivo della disciplina ottimale.<br abp="868" /><br />
Invero, già Feliciano Benvenuti proponeva di tornare alle origini del diritto amministrativo, e cioè al metodo degli studiosi preorlandiani, per “riaffermarne le componenti politiche ed economiche”.<br abp="869" /><br />
Questa “nuova” scienza del diritto amministrativo significa, per noi rivalutare e apprezzare il metodo seguito dai preorlandiani e che ci è particolarmente utile in questa fase di cambiamenti radicali dei dati di diritto positivo.<br abp="870" /><br />
È un approccio che può essere fecondo nel, per così dire, seguire il passaggio dalla legge delega ai decreti legislativi.<br abp="871" /><br />
L’utilizzo del metodo della dottrina preorlandiana o della “nuova” dommatica tedesca non significa abbandonare le elaborazioni ed il metodo della dommatica che si può indicare come classica. Ma per costruire categorie ed ordinarle in sistema, occorre che la normativa acquisti un minimo di stabilità e venga superata la fase dell’esegesi e della valutazione degli obiettivi e del risultato conseguito.<br abp="872" /><br />
Per la sistematica e la dommatica costruttiva, occorre attendere il superamento della “crisi”.<br abp="873" /><br />
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-nella-l-7-8-2015-n-124-ed-il-ruolo-della-dottrina/">La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il ruolo della dottrina</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governance-e-prevenzione-della-corruzione-dal-pubblico-al-privato-2/">Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato</a></p>
<p>Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato.* &#160; &#160; Giovanni Maria Flick** Sommario: 1. Dalla repressione alla prevenzione della corruzione. – 2. Un modello pubblico o privato di prevenzione? – 3. I rischi della sovrapposizione fra i due modelli. – 4. La “privatizzazione” della prevenzione. – 5. Le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governance-e-prevenzione-della-corruzione-dal-pubblico-al-privato-2/">Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governance-e-prevenzione-della-corruzione-dal-pubblico-al-privato-2/">Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato</a></p>
<div abp="815" style="text-align: center;"><strong abp="816">Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato.*</strong></div>
<p>&nbsp;<br abp="817" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="819" style="text-align: center;">Giovanni Maria Flick**</div>
<p><br abp="820" /><br />
<em abp="821">Sommario: 1. Dalla repressione alla prevenzione della corruzione. – 2. Un modello pubblico o privato di prevenzione? – 3. I rischi della sovrapposizione fra i due modelli. – 4. La “privatizzazione” della prevenzione. – 5. Le indicazioni della legge-delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (n. 124/2015). – 6. Il professionista e la prevenzione: nel rispetto del princìpio di legalità sostanziale…; – 7. (segue) … nel contributo professionale all’organizzazione della governance e alla compliance.</em><br abp="822" /><br />
<br abp="823" /><br />
1. Dalla repressione alla prevenzione della corruzione. – In passato la corruzione, allora non ancora sistemica, era confinata in un contratto illecito previsto dal codice penale in varie forme, per la compravendita di un atto – il più delle volte illecito, talora invece dovuto – del pubblico funzionario da parte del privato. Il contrasto alla corruzione si esauriva nella sua repressione.<br abp="824" /><br />
Il quadro si è profondamente modificato negli ultimi tempi. Si pensi ai cambiamenti drastici (per lo più in peggio) della pubblica amministrazione: le privatizzazioni per motivi apparenti di efficienza, in realtà per motivi sostanziali di elusione dei pochi controlli pubblici rimasti; il dilagare della prassi dell’emergenza; la proliferazione di centri decisionali e di poteri di veto. Si pensi a quelli altrettanto drastici (in meglio, per così dire) della corruzione: dalla mazzetta alle triangolazioni, alle consulenze e alle compensazioni; dalla compravendita dell’atto a quella della funzione. Si pensi ai cambiamenti del mercato – non più nazionale, ma globale – e dell’operatività delle grandi imprese, nonché al moltiplicarsi dei competitori e degli interlocutori pubblici a livello internazionale.<br abp="825" /><br />
Quei cambiamenti e l’inefficienza della giustizia penale nella repressione hanno indotto a spostare il focus da quest’ultima alla prevenzione. Seguendo una serie di indicazioni ed esperienze sovranazionali e straniere, si è di fatto privatizzata la prevenzione delegandola alle imprese, potenziali beneficiarie della corruzione commessa dai loro dipendenti o vertici apicali. Si è utilizzato a tal fine il sistema del bastone (la punizione) e della carota (l’impunità) per le imprese che non adottino o al contrario pongano in essere un sistema adeguato di compliance, per impedire la attività corruttiva dei loro operatori.<br abp="826" /><br />
È una prevenzione non solo privatizzata, se pur sempre sotto il controllo dello Stato. É altresì affidata a una responsabilità imprenditoriale di organizzazione: nella valutazione e gestione del rischio di corruzione; nel monitoraggio delle aree ed attività a rischio; nella formazione dei dipendenti; nell’impegno dei vertici di impresa; nell’elaborazione di best practices e di codici etici; nella trasparenza; nel whistleblowing (l’incoraggiamento alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, con strumenti di tutela contro le ritorsioni o addirittura premiali).<br abp="827" /><br />
Questa prospettiva è stata avviata dalla introduzione (con il d. lgs. 231/2001) della responsabilità penale – formalmente “amministrativa” – per omesso apprestamento delle cautele organizzative idonee ad impedire la commissione di reati da parte dei dipendenti o amministratori. Essa è stata potenziata con la legge 190/2012, accentuandone le caratteristiche pubblicistiche per applicarla alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; una premessa alla sua successiva applicazione sia all’area degli ecoreati e della sicurezza sul lavoro, sia – prima o dopo – a quella dell’evasione fiscale.<br abp="828" /><br />
Nel frattempo la privatizzazione della prevenzione si sviluppava ulteriormente con la introduzione del delitto di corruzione privata; con il controllo pubblico attraverso la creazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e il conferimento ad essa di poteri sempre più incisivi; con l’introduzione di numerosi, onerosi e complessi obblighi di organizzazione (il piano triennale e il responsabile anticorruzione) e di trasparenza ed informazione.<br abp="829" /><br />
Quegli obblighi si riferiscono all’amministrazione pubblica in tutte le sue molteplici realtà organizzative, fra loro diverse: grandi e piccole, centrali e locali, di stampo pubblicistico e di stampo privatistico. Un abito a taglia unica da adattare alle figure più disparate attraverso le acrobazie interpretative dell’autorità di vigilanza.<br abp="830" /><br />
<br abp="831" /><br />
2. Un modello pubblico o privato di prevenzione? – In questo contesto riemerge – con tutto lo strascico di difficoltà già sperimentate nel secolo scorso per un settore peculiare di impresa, quello del credito – il problema della distinzione fra pubblico e privato. La pietra d’inciampo è rappresentata dai c.d. enti di mano pubblica; dalle società controllate e/o partecipate dalla pubbliche amministrazioni centrali e locali; dalla tipologia inesauribile di forme diverse che la nostra fantasia è riuscita a creare (dai grandi protagonisti di impresa pubblica alla miriade di esperienze della finanza locale).<br abp="832" /><br />
La sovrapposizione dall’etichetta pubblica a quella privata per le c.d. società di mano pubblica apre un duplice problema. In primo luogo, per esse si aggiunge ai numerosi interventi che si sono succeduti nell’ultimo quindicennio – in tema di governance delle società private e di controlli in sede societaria e di vigilanza del mercato – l’ulteriore controllo di stampo tipicamente pubblicistico previsto dalla legge 190/2012. Sicchè quelle società devono agire come private (al pari delle altre), ma devono essere controllate come pubbliche; con un costo non solo economico, in termini di burocratizzazione e di duplicazione quando non addirittura di triplicazione di interventi e di adempimenti fra loro non sempre coerenti e talvolta contraddittori.<br abp="833" /><br />
In secondo luogo, si introduce fra le società quotate e operanti sul mercato una differenza rilevante negli obblighi di trasparenza e di informazione per quelle private tout court e per quelle di c.d. mano pubblica. Ne derivano evidenti conseguenze in tema di disparità di trattamento, di competitività, di confronto fra le prime e le seconde e con gli investitori esteri tanto attesi. Sono conseguenze ancor più paradossali, di fronte alla nuova prospettiva di contrasto alla corruzione mirata soprattutto a garantire la competitività e la par condicio di coloro che operano con la pubblica amministrazione, in concorrenza fra loro. La concorrenza è considerata oggi uno dei principali antidoti per combattere il diffondersi della corruzione.<br abp="834" /><br />
Ne deriva altresì un problema di costituzionalità – o quanto meno di opportunità – per disparità di trattamento in un contesto di alterazione della par condicio concorrenziale per ragioni di ordine soggettivo (la presenza di azionariato pubblico; o lo svolgimento di attività con finalità pubbliche) che probabilmente non giustificano tale disparità. Né può escludersi che – come avvenne a suo tempo per il settore creditizio – la giurisprudenza tenda ad una parificazione verso l’alto in chiave pubblicistica anche per gli operatori privati, anziché verso il basso in chiave privatistica per gli operatori degli enti di mano pubblica.<br abp="835" /><br />
Inoltre lascia perplessi la prospettiva – delineata nelle linee-guida – di distinguere ai fini della salvaguardia della par condicio non tanto i soggetti tenuti o meno alla trasparenza di stampo pubblicistico, quanto le attività organizzative e/o funzionali cui applicare o meno tale criterio: con il rischio di una frammentazione casistica, di incertezze, di contenzioso e – in ultima analisi – di poca chiarezza e certezza nella definizione e delimitazione di obblighi essenziali per l’operatività delle società stesse.<br abp="836" /><br />
Queste perplessità trovano parziale conferma nelle osservazioni critiche che la stessa ANAC formula reiteratamente (nelle linee-guida da essa emanate nel marzo 2015), con riferimento al sistema normativo vigente: «…L’ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo… il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative e non tiene conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati a cui si applica». Da ciò il reiterato riferimento dell’Autorità alla necessità di una “interpretazione costituzionalmente orientata” e di linee-guida per adeguare il quadro normativo generale ed onnicomprensivo alla molteplicità di situazioni – eterogenee e fra loro diverse – da disciplinare.<br abp="837" /><br />
<br abp="838" /><br />
3. I rischi della sovrapposizione fra i due modelli. – Il ricorso alla via della prevenzione e della sua “privatizzazione” richiede un coinvolgimento pieno degli operatori economici privati, rectius di stretta sinergia ed interazione fra l’etero-integrazione di stampo pubblicistico e la self-regulation di stampo privatistico. Tuttavia, una condizione preliminare ed ineliminabile dell’efficacia/efficienza del sistema di prevenzione è rappresentata dalla semplificazione del sistema normativo di prevenzione, nonché della sua facile accessibilità e conoscibilità.<br abp="839" /><br />
Il problema è reso ulteriormente complesso in termini generali dal fatto che la linea di fondo del sistema di prevenzione è rappresentata, per quanto riguarda gli enti economici e le società c.d. di mano pubblica, dall’innesto in blocco del modello pubblicistico sulla disciplina privatistica di controllo e compliance preesistente e vigente secondo il modello privatistico introdotto dal D. lgs. 231 del 2001. Tali enti e/o società vengono attratti nel perimetro della pubblica amministrazione alla stregua di una serie di parametri o inidonei e superati (il riferimento al rapporto di impiego pubblico) o generici e di non agevole delimitazione interpretativa. Essi sono costituiti dal controllo di fatto ex art. 2359 c.c. in termini di influenza dominante o di maggioranza azionaria; e/o dagli indici di “attività di pubblico interesse” nonché di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.<br abp="840" /><br />
Quanto alla sovrapposizione fra il sistema di controllo e prevenzione nascente del quadro normativo in esame ed i preesistenti sistemi di controllo derivanti dal modello organizzativo societario o dall’iniziativa organizzativa e dall’autonomia d’impresa, occorre poi tener presente che nell’ultimo decennio una serie di interventi normativi ha profondamente modificato i princìpi e le regole di governo dell’impresa (soprattutto per la grande impresa e le società quotate). Si tratta di interventi che hanno inciso in modo positivo sulle regole in tema di amministrazione: dal ruolo strategico del consiglio di amministrazione al contenuto dei doveri di vigilanza e alla responsabilità per l’organizzazione. Occorre invece intervenire ulteriormente sul coordinamento tra organi e funzioni, per superare e condurre a omogeneità la funzione di controllo, tuttora frammentata in una pluralità di segmenti e di organi.<br abp="841" /><br />
In questo contesto, l’ulteriore accrescimento della pluralità dei soggetti e dei tipi del controllo, a carattere rispettivamente privatistico e pubblicistico, può indurre fenomeni di sovrapposizione fra le aree di controllo e di duplicazione delle attività, con potenziali rischi di deresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti nonché con aggravio dei costi.<br abp="842" /><br />
Si deve assicurare un equilibrio tra la necessità di prevenzione e controllo e il rischio di imporre alle imprese oneri burocratici eccessivi o/e inefficienti; l’eccesso di regole può spingere ad una loro applicazione formalistica ed a comportamenti elusivi (cosmetic compliance). Da ciò la opportunità (se non la necessità) di un’attenta verifica sulle conseguenze suscettibili di derivare dalla sovrapposizione al sistema privatistico – già di per se problematico e bisognoso di ripensamenti e di aggiustamenti – di ulteriori oneri di stampo lato sensu pubblicistico, suscettibili di indurre ulteriori aspetti di duplicazione e di costo.<br abp="843" /><br />
<br abp="844" /><br />
4. La “privatizzazione” della prevenzione. – In sintesi, nell’attuale contesto sistemico di corruzione la prevenzione è necessaria quanto la repressione. Essa dovrebbe mirare non tanto alla scoperta di reati già commessi od alla ricerca di prove di essi, quanto e soprattutto alla realizzazione di un contesto organizzativo e di trasparenza che cerchi di impedire e/o ostacolare la commissione di reati, rendendola più difficile e più rischiosa. A tal fine, la prevenzione da parte dello Stato dovrebbe mirare ad introdurre un conflitto di interessi tra i protagonisti del patto occulto corruttivo; dovrebbe potenziare l’utilizzo dei c.d. reati-sentinella; dovrebbe perseguire la semplificazione normativa e l’efficienza organizzativa.<br abp="845" /><br />
In coerenza alle indicazioni e tendenze sovranazionali, la prevenzione dovrebbe essere demandata in prima battuta agli operatori di settore, sotto il controllo e con l’individuazione di criteri, soglie e obiettivi da parte dello Stato. Il coinvolgimento degli operatori nella prevenzione è giustificato: sia dalla intervenuta penalizzazione della c.d. corruzione privata e dalla sua parificazione a quella pubblica, che richiede la prevenzione di entrambe; sia dalla lesione alla par condicio concorrenziale, che costituisce oggi un nucleo essenziale dell’offesa arrecata dalla corruzione.<br abp="846" /><br />
La prevenzione “privata” della corruzione dovrebbe fondarsi in primo luogo sull’articolazione degli organi e funzioni di controllo interni societari, previsti dal vigente quadro normativo generale e di settore. Essa dovrebbe fondarsi in secondo luogo sulla adozione, da parte degli operatori e nell’ambito della loro autonomia organizzativa, di ulteriori cautele e buon pratiche nel contesto della self-regulation: con conseguenze di ordine premiale o, in caso contrario, di ordine sanzionatorio. Lo Stato dovrebbe e potrebbe intervenire per verificare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza, il rispetto del quadro normativo societario e della sua integrazione in termini di self-regulation; e – occorrendo – per imporne l’adeguamento.<br abp="847" /><br />
Per contro, l’attrazione delle c.d. società di mano pubblica nella sfera della pubblica amministrazione – sulla base di indici formali e/o contenutistici vaghi e generici – al fine di imporre loro modelli di controllo e di trasparenza pubblicistici ed uniformi, a carattere generale, può creare molteplici inconvenienti (incertezze interpretative e contenzioso; duplicazione di interventi; aumento di costi; rischi di sovrapposizione, di burocratizzazione e di inefficienza etc.; disparità di trattamento tra operatori…). L’opzione pubblicistica è già stata sperimentata negli anni ’70 del secolo scorso con esiti negativi per il controllo della patologia nell’attività di impresa bancaria, attraverso l’applicazione ai suoi operatori della qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e del c.d. statuto penale della pubblica amministrazione.<br abp="848" /><br />
Sembra perciò incoerente e problematico applicare all’attività di prevenzione di una prospettiva (quella dell’inquadramento pubblicistico e della dilatazione del concetto di pubblica amministrazione) già percorsa ed abbandonata a suo tempo per l’attività di repressione. Una simile prospettiva potrebbe nuovamente condurre a riconoscere in via interpretativa la qualità di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) all’operatore delle società di c.d. mano pubblica; con conseguenze negative agevolmente intuibili sotto il profilo della par condicio, dell’operatività nel mercato globale, dell’incentivo all’investimento estero.<br abp="849" /><br />
<br abp="850" /><br />
5. Le indicazioni della legge-delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (n. 124/2015). – Concludendo, che fare ai fini di una prevenzione efficace, nella possibile alternativa tra un intervento di stampo pubblicistico; un intervento di carattere settoriale nell’ambito societario; un intervento che sia espressione dell’autonomia organizzativa: coltivarli tutti, o qualcuno, o (in pratica) nessuno? La prospettiva più logica sembra essere quella di puntare a una disciplina semplificata e efficiente; unitaria ed uguale per tutti (privati tout court e privati di mano pubblica); calibrata sulle peculiarità privatistiche del loro modo di agire e della loro autonomia organizzativa e operativa; con un controllo rigoroso dello Stato sulla applicazione di quella disciplina.<br abp="851" /><br />
È questa l’indicazione proposta pressoché testualmente dalla legge delega n. 124 del 2015 per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.<br abp="852" /><br />
Nel comma 1 lett. a dell’art. 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nel capo IV, dedicato alle Deleghe per la semplificazione normativa) si propone il criterio direttivo della “distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa”. Inoltre all’art. 18 comma 1 lett. h si propone il criterio direttivo della “eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo”.<br abp="853" /><br />
Preliminarmente, al comma 1 lett. a e c dell’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, nel capo I, dedicato alle Semplificazioni amministrative) si propongono – per l’adozione di “disposizioni integrative e correttive” dei d. lgs. n. 33 e 39 del 2013 – il criterio direttivo della “precisazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, nonché il criterio direttivo della “riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche”, in aggiunta ai criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 35 e 50 della legge n. 190 del 2012.<br abp="854" /><br />
Quelle proposte della legge delega sono indicazioni (o promesse ed impegni?) essenziali per contribuire a passare effettivamente dalla cultura e dall’ipocrisia della legalità formale allo sviluppo di una cultura della legalità sostanziale e quindi della reputazione e della vergogna (Volkswagen docet): in mancanza di quest’ultima, le leggi rischiano (come diceva Giolitti) di essere interpretate per gli amici e applicate per gli altri; rischiano di rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili, ed ancor più difficili quelle (come il contrasto alla corruzione) che già sono di per sé difficili.<br abp="855" /><br />
<br abp="856" /><br />
6. Il professionista e la prevenzione: nel rispetto del princìpio di legalità sostanziale…; – Le prospettive attuali di contrasto alla corruzione – che privilegiano la prevenzione e la sua privatizzazione rispetto alla repressione, affidando le prime soprattutto alla responsabilità e all’organizzazione di impresa – suggeriscono infine una riflessione specifica sul ruolo e sulla responsabilità dei liberi professionisti (segnatamente gli avvocati, i commercialisti, i consulenti di impresa, i consulenti del lavoro ed i notai). È una riflessione che in questa sede può essere soltanto accennata; ma merita un approfondimento perché potrebbe segnare in qualche modo il futuro della professione e della consulenza, nel contesto della svolta che il contrasto alla corruzione propone per il diritto penale più in generale.<br abp="857" /><br />
Il primo aspetto di questa riflessione – di interesse particolare per la consulenza giuridica – è rappresentato dalle conseguenze della divergenza che si è sviluppata tra il princìpio di legalità formale, tradizionale e consolidato nell’esperienza italiana alla luce dell’art. 25 2° comma Cost.; ed il princìpio di legalità sostanziale, formatosi nell’esperienza sovranazionale europea alla luce della sua formulazione nella Convenzione EDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché alla luce della sua elaborazione nella giurisprudenza delle due corti europee (EDU e di Giustizia). Il primo significato di quel princìpio si radica soprattutto sulla fonte della norma (la c.d. riserva di legge); il secondo significato si radica soprattutto sul contenuto della norma quale risulta dalla elaborazione giurisprudenziale. Insomma, la norma non per come nasce dalla legge, ma per come vive nella giurisprudenza ed è come tale accessibile nonché prevedibile nell’esito della sua applicazione.<br abp="858" /><br />
Con una decisione del 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c. Italia) – divenuta oramai famosa – la Corte di Strasburgo, senza innovare la sua giurisprudenza, ha confermato la sua visione sostanzialistica della norma e della “materia penale”, indipendentemente dalla qualificazione formale della prima da parte della legislazione nazionale. Valgono in tal senso i c.d. Engel criteria, consolidati e richiamati dalla Corte per l’applicazione delle garanzie processuali e sostanziali alla “materia penale” in ragione della natura delle violazioni e della afflittività delle sanzioni applicabili, anche in presenza di una qualificazione formalmente amministrativa di queste ultime, da parte del legislatore nazionale.<br abp="859" /><br />
La maggior attenzione al contenuto della norma, anziché alla sua fonte, è particolarmente presente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla corruzione. Ad esempio, solo tardivamente – con la legge 190 del 2012 – il legislatore italiano ha ratificato e fatto propria un’evoluzione giurisprudenziale che tendeva a sostituire la compravendita del singolo atto con quella della funzione. Ancora e soprattutto, la normativa più recente in tema di misure cautelari reali nei confronti dell’impresa (cfr. da ultimo il D.L. n. 90 del 2014) ha introdotto una pluralità di strumenti di incerta definizione, di possibile sovrapposizione reciproca, di ambiguità nei presupposti per la loro applicazione, di complessità e difficoltà nell’attuazione. Sono misure ben lontane dalla tipicità che qualifica la previsione e la disciplina delle misure cautelari personali in tema di libertà delle persone fisiche; e testimoniano ancor di più il progressivo allontanarsi della prevenzione dal princìpio di legalità formale e dal rispetto della riserva di legge.<br abp="860" /><br />
Da ciò è agevole desumere una nuova prospettiva della logica difensiva rispetto a quella già tradizionale. Non si tratta più e tanto dello sforzo per dimostrare che una certa situazione di fatto non rientra nella previsione normativa formale proposta dal legislatore (ad esempio, il passaggio da una accettabile interpretazione estensiva ad una inammissibile interpretazione analogica); quanto dello sforzo per dimostrare l’estraneità e la non riconducibilità di tale situazione al contenuto della norma vivente. Si tratta cioè di attribuire maggior attenzione alla sostanza, più che al virtuosismo interpretativo e concettuale.<br abp="861" /><br />
<br abp="862" /><br />
7. (segue) …nel contributo professionale all’organizzazione della governance e alla compliance. – Un secondo aspetto della riflessione è rappresentato dalla maggior attenzione che il professionista/consulente dovrà dedicare alla fase di prevenzione; quindi alla elaborazione delle regole di compliance e della loro applicazione, nonché alla formazione a tal fine nell’impresa. Insomma, una prospettiva ed un’attività soprattutto ante delictum e per evitare quest’ultimo, più che post delictum per difendere le persone e le imprese dell’accusa di aver concorso in qualche modo a commetterlo o a non impedirlo.<br abp="863" /><br />
La filosofia della prevenzione diviene quella di chiedere all’impresa di formulare nella propria autonomia e poi di applicare delle regole – di compliance, di governance, di organizzazione – che siano adatte alla sua realtà ed in grado di impedire effettivamente la corruzione al suo interno. È questa la condizione per evitare che dall’alto (dal giudice o dal legislatore) vengano imposte all’impresa delle regole certamente meno adatte delle prime alla sua realtà ed operatività. A tal fine occorrerà il contributo di esperti che aiutino l’impresa stessa ad evitare da un lato una cosmetic compliance inutile; ad evitare dall’altro lato una regolamentazione o insufficiente o comunque inadatta a conseguire il risultato voluto.<br abp="864" /><br />
Tale prospettiva appare essenziale sotto più aspetti. In primo luogo, vi è quello della prevedibile estensione di questo clichet di prevenzione anche ad altri settori, oltre a quello del contrasto alla corruzione. Penso all’area degli ecoreati e a quella della sicurezza sul lavoro, che coinvolgono egualmente e forse più ancora l’organizzazione di impresa e la compliance. Penso all’area della evasione fiscale, che prima o dopo verrà attratta anch’essa in quest’orbita, alla stregua dei segnali che già si colgono ora attraverso la confisca all’impresa del c.d. risparmio fiscale derivante dall’evasione, qualificato dalla giurisprudenza come profitto del reato.<br abp="865" /><br />
In secondo luogo vi è l’aspetto della collaborazione – talvolta inevitabile, spesso opportuna e comunque destinata a svilupparsi ulteriormente – con l’autorità di polizia e giudiziaria. Si affaccia da parte di taluno addirittura il timore che la “privatizzazione della prevenzione” possa divenire in qualche modo una “privatizzazione delle indagini e del processo penale”; con tutte le implicazioni, complicazioni e responsabilità che possono derivarne per l’impresa medesima su vari fronti, a cominciare da quello del rispetto dei diritti e della privacy dei dipendenti.<br abp="866" /><br />
È una prospettiva che può sembrare assai lontana e paradossale. Può lasciar intravedere sviluppi e timori di funzionalizzazione dell’impresa evocati da certe tendenze, che trovano qualche riscontro in iniziative legislative rivolte all’introduzione e alla generalizzazione del c.d. whistleblowing: la segnalazione – per ora volontaria e delimitata ai pubblici impiegati; ma un domani forse e secondo taluno doverosa ed estesa ai privati – delle irregolarità e delle ipotesi di maladministration di cui si venga a conoscenza sul posto di lavoro.<br abp="867" /><br />
“L’iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.). Ciò vuol dire che, a differenza del modo già tradizionale di perseguire il profitto a qualsiasi costo (compreso il “costo” dell’illegalità, della corruzione, del degrado ambientale, dell’assenza di sicurezza per chi lavora: tutti “costi” che gravano sulla collettività e su altri, più che sull’imprenditore), occorre entrare nella logica che il rischio-corruzione, il rischio-illegalità e il rischio-reputazione sono una componente del rischio d’impresa al pari del rischio industriale, finanziario, di mercato etc. La consulenza e la collaborazione del professionista per evitare quei rischi diventa perciò una componente essenziale dell’organizzazione di impresa: prima, però, e non dopo che i guasti si siano verificati.<br abp="868" /><br />
<br abp="869" /><br />
*3 novembre 2015<br abp="870" /><br />
* Intervento per il seminario su “Legalità e prevenzione della corruzione &#8211; Il ruolo e la responsabilità dei liberi<br abp="871" /><br />
professionisti”. Prato, Auditorium Camera di Commercio, 6 novembre 2015.<br abp="872" /><br />
** Presidente emerito della Corte Costituzionale.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/governance-e-prevenzione-della-corruzione-dal-pubblico-al-privato-2/?download=1490">Governance e prevenzione della corruzione dal pubblico al privato</a> <small>(349 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governance-e-prevenzione-della-corruzione-dal-pubblico-al-privato-2/">Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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<p>&#160; SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align="LEFT">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><font size="2">S</font><font size="1">OMMARIO</font><font size="2">: 1. Premessa. – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2014 nel contesto della giuri-sprudenza amministrativa sull’atto implicito. – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20735/2014: sulla natura giuridica degli atti di gara e della clausola che subordina l’assunzione del vincitore alla vo-lontà della P.A. – 4. </font><i><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="2">segue</font></font></i><font size="2">: sulla configurabilità dell’atto amministrativo implicito. – 5. L’atto implicito nella elaborazione dottrinale. – 6. Brevi osservazioni conclusive sull’atto amministrativo implicito </font></p>
<hr />
<p>Note</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/?download=1492">Brevi_osservazioni_sull_atto_implicito</a> <small>(376 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-osservazioni-sullatto-amministrativo-implicito-a-margine-di-consiglio-di-stato-sez-vi-n-5887-2014-e-corte-di-cassazione-sez-lav-n-20735-2014/">Brevi osservazioni sull&#8217;atto amministrativo implicito (a margine di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5887/2014 e Corte di cassazione, Sez. Lav., n. 20735/2014)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Potere di annullamento d&#8217;ufficio del Prefetto sugli atti del Sindaco dello Stato civile e principio di legalità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-annullamento-dufficio-del-prefetto-sugli-atti-del-sindaco-dello-stato-civile-e-principio-di-legalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-annullamento-dufficio-del-prefetto-sugli-atti-del-sindaco-dello-stato-civile-e-principio-di-legalita/">Potere di annullamento d&#8217;ufficio del Prefetto sugli atti del Sindaco dello Stato civile e principio di legalità</a></p>
<p>1. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio da parte del Prefetto degli atti del Sindaco, di trascrizione nel registro dello Stato civile di matrimoni omosessuali contratti all&#8217;estero – al vaglio di recenti pronunce giurisprudenziali[1] –, offre uno spunto per esaminare le relazioni tra Prefetto e Sindaco. Il fine è quello di verificare se il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-annullamento-dufficio-del-prefetto-sugli-atti-del-sindaco-dello-stato-civile-e-principio-di-legalita/">Potere di annullamento d&#8217;ufficio del Prefetto sugli atti del Sindaco dello Stato civile e principio di legalità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-annullamento-dufficio-del-prefetto-sugli-atti-del-sindaco-dello-stato-civile-e-principio-di-legalita/">Potere di annullamento d&#8217;ufficio del Prefetto sugli atti del Sindaco dello Stato civile e principio di legalità</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio da parte del Prefetto degli atti del Sindaco, di trascrizione nel registro dello Stato civile di matrimoni omosessuali contratti all&#8217;estero – al vaglio di recenti pronunce giurisprudenziali<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> –, offre uno spunto per esaminare le relazioni tra Prefetto e Sindaco. Il fine è quello di verificare se il potere di autotutela (<em>rectius</em> potere di annullamento d&#8217;ufficio in autotutela) del Prefetto sugli atti del Sindaco sia in linea con il principio di legalità<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, per cui, come noto, ogni posizione di potere deve essere conferita dalla legge.<br />
L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è l&#8217;esito di un procedimento amministrativo di secondo grado che porta alla rimozione del provvedimento adottato nel procedimento di primo grado. Ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della L. 241/1990, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del provvedimento può essere adottato dallo stesso organo che lo ha emanato cd. autoannullamento o da altro organo espressamente indicato dalla legge.<br />
In assenza di una espressa previsione legislativa, il potere di annullamento in autotutela da parte di un&#8217;autorità diversa <em>rectius </em>dell&#8217;organo sovraordinato, cd. impropriamente&nbsp; annullamento gerarchico<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, pone dubbi di compatibilità con il principio di legalità sostanziale che esige che la legge definisca presupposti, contenuto e modalità procedurali per l&#8217;esercizio del potere.<br />
Il quesito è se il potere &#8220;gerarchico di sopraordinazione&#8221; del Prefetto sul Sindaco comprenda implicitamente anche quello di autotutela del primo sugli atti dell&#8217;organo subordinato.<br />
Già il riferimento ad una relazione di gerarchia, come anche di generica sopraordinazione tra tali organi, desta però alcune perplessità.<br />
Infatti, la gerarchia quale formula organizzatoria della sopraordinazione tra uffici, organi, &nbsp;amministrazioni che contiene poteri di comando, direttiva, controllo, avocazione, sostituzione e annullamento, appare oramai entrata in crisi, non essendo rispettosa del principio di autonomia anche degli organi subordinati e di ripartizione delle competenze<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Nella prassi si concretizzano più che altro figure di gerarchia impropria<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> o meglio le meno intense relazioni organizzative di direzione, indirizzo, programmazione, controllo, etc. che derivano dallo spacchettamento della funzione di gerarchia.<br />
Occorre pertanto individuare la norma attributiva di tali potestà al Prefetto per verificare se la stessa attribuisca, anche implicitamente, il potere di autotutela.<br />
2. Primariamente, si va ad analizzare la relazione sussistente tra il Prefetto, il Sindaco (quale ufficiale del Governo) e l&#8217;Amministrazione statale <em>rectius</em> il Governo, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), con particolare riguardo alla funzione di tenuta dei registri dello Stato civile.<br />
Il Sindaco, oltre ad essere rappresentante della comunità locale (art. 50, c. 5 TUEL) è anche, per alcune funzioni, ufficiale del Governo (artt. 14 e 54 TUEL). In particolare, in tale ultima veste, sovraintende alla tenuta dei registri dello Stato civile e adotta ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Diversamente, sono adottate dal sindaco, nella sola veste di rappresentante della comunità locale, le ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50 c. 4 TUEL). Sicché, proprio con riguardo alla disciplina del potere di ordinanza emerge la doppia natura del Sindaco.<br />
Il Sindaco, nella veste di ufficiale del Governo, è un organo peculiare dell&#8217;Amministrazione statale, operando &#8220;<em>nel quadro del complesso organizzatorio comunale e in quanto elemento di tale complesso<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong>[6]</strong></a></em>&#8220;.<br />
Altro organo, che però è incardinato nell&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno, è il Prefetto che rappresenta, nella provincia, il Governo.<br />
Entrambi sono organi individuali, attivi ovvero deliberativi e dotati di soggettività giuridica nell&#8217;ordinamento<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Tuttavia, mentre il Prefetto è organo di un&#8217;articolazione periferica del ministero, la quale realizza il cd. decentramento burocratico; il Sindaco è organo del Comune che è espressione dell&#8217;attuazione del principio di autonomia degli enti locali di cui all&#8217;art. 114, c. 2, Cost.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Pertanto, ad essere responsabile dell&#8217;attività posta in essere dal Prefetto, nei rapporti esterni, è l&#8217;Amministrazione centrale, a cui va imputata direttamente tale attività; mentre quella posta in essere dal Sindaco, pur nella veste di ufficiale del Governo, si imputa al Comune<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Tali organi e le loro relazioni sono rette da disposizioni particolari, sia nel TUEL che, per quanto riguarda la tenuta dei registri dello Stato civile, nel D.P.R. 396/2000.<br />
L&#8217;art. 54, c. 4, TUEL, dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire i pericoli che minacciano l&#8217;incolumità e la sicurezza urbana debbano essere preventivamente comunicate al Prefetto, anche al fine di assicurare l&#8217;attuazione di tali provvedimenti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. In tal senso, il Prefetto ha poteri deliberativi ex art. 54, c. 9, TUEL; ciò nell&#8217;ottica di una leale collaborazione e di cooperazione per lo svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.<br />
Il Sindaco sovraintende, ex art. 54, c. 3, TUEL, alla tenuta dei registri dello Stato civile e nel caso in cui proceda alla delega di tale funzione, ai sensi del c. 10, del medesimo articolo, deve darne previa comunicazione al Prefetto.<br />
Il c. 11, art. 54, TUEL, prevede infine un potere di intervento del Prefetto in caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato. Si tratterebbe, di un potere sostitutivo tipizzato dal legislatore che ha come presupposto l&#8217;assenza dell&#8217;atto del sostituito. Differisce pertanto dal potere di controllo che presuppone l&#8217;esistenza di un atto e si risolve in un giudizio di conformità dell&#8217;atto a regole, come quelle di legittimità o di opportunità<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Per quanto riguarda la tenuta dei registri dello Stato civile, il Prefetto è investito inoltre, ex. art. 9, D.P.R. 396/2000, di una funzione di vigilanza sugli uffici (e non sugli atti<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>) dello Stato civile. Conformemente, è statuito che il Prefetto si rechi almeno una volta l&#8217;anno negli uffici dello stato civile per verificare che gli archivi siano tenuti con regolarità e precisione (art. 104, D.P.R. 396/2000).<br />
Il Prefetto ha, in sintesi, un ruolo di generale collaboratore nello svolgimento delle funzioni del Sindaco; di supplente a fronte di inadempienze del Sindaco; di controllore sugli uffici e sulla tenuta degli archivi. Ciò parallelamente alla funzione di indirizzo attribuita al Ministero dell&#8217;interno sia dal TUEL che dal regolamento.<br />
L&#8217;art. 54, c. 12, TUEL, dispone che il Ministero dell&#8217;interno possa, ma non debba, adottare atti di indirizzo per l&#8217;esercizio delle funzioni del Sindaco di cui ai commi precedenti. Conseguentemente, sorge il dovere del Sindaco di uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministro (art. 9, c. 1, D.P.R. 396/2000).<br />
Dalle disposizioni esaminate, emerge come profili di equiordinazione si mescolino con quelli di sovraordinazione. La relazione di gerarchia tra amministrazione centrale e locale si trasformerebbe in quella di direzione. Quest&#8217;ultima si esplica in un rapporto di sovraordinazione, caratterizzato però dal potere di indirizzo e da un potere di controllo, non tanto sugli atti, quanto sull&#8217;attività nel suo complesso<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Tale impostazione non sembra contraddetta, ma anzi confermata, dal potere di annullamento straordinario del Governo di cui all&#8217;art. 138, TUEL: a tutela dell&#8217;unità dell&#8217;ordinamento, il Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell&#8217;interno, sentito il Consiglio di Stato, ha la facoltà di annullare gli atti illegittimi degli enti locali.<br />
Sia il potere di indirizzo che quello di annullamento straordinario appaiono giustificati dalla necessità di garantire, nel rispetto delle autonomie locali, l&#8217;unità dell&#8217;ordinamento.<br />
Il potere di annullamento del Governo non potrebbe essere ricondotto ad una funzione di controllo in senso proprio, difettando, una volta riscontrata l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto, la doverosità dell&#8217;annullamento, come neanche ad una funzione sostitutiva (di cui all&#8217;art. 120 Cost.), mancando il presupposto dell&#8217;inerzia del sostituito. Potrebbe più che altro essere qualificato quale atto (discrezionale) di esercizio di autotutela. Un potere di annullamento in autotutela <em>sui generis</em>: tipico, ma straordinario, accompagnato da alcune garanzie procedimentali.<br />
3. Ciò posto, non sembra facile individuare quale sia la norma attributiva del potere di autotutela del Prefetto sugli atti del Sindaco, quale ufficiale di Governo; ciò, in particolare, con riguardo agli atti dello Stato civile, caratterizzati dal principio di tipicità<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Il legislatore ha espressamente disposto: obblighi di comunicazione; il potere sostitutivo del Prefetto a fronte di inadempienze del Sindaco; il potere di vigilanza del Prefetto sugli uffici dello Stato civile. Ha inoltre, statuito la possibilità dello svolgimento di una funzione di indirizzo, questa volta in capo al Governo, nonché di un potere di annullamento straordinario che può essere conseguente all&#8217;intervento propulsore del Ministero dell&#8217;interno (e, per esso, del Prefetto).<br />
Di conseguenza, per il principio di legalità sostanziale che orienta l&#8217;azione amministrativa dovrebbe ritenersi che il potere di autotutela del Prefetto non possa, neanche implicitamente, derivare né dal potere di annullamento straordinario del Governo, né dal potere di indirizzo di quest&#8217;ultimo, né dal potere sostitutivo previsto ex art. 54, c.11, TUEL o comunque di vigilanza sugli uffici dello Stato civile<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Invero, il potere di annullamento del Governo, essendo un potere <em>straordinario</em> e non ordinario ovvero generale, non potrebbe essere esercitato dal Prefetto quale rappresentante del Governo, mancando al riguardo una delega legislativa. Al Prefetto potrebbe al più essere riconosciuta l&#8217;iniziativa del procedimento volto all&#8217;adozione dell&#8217;atto di annullamento straordinario.<br />
La funzione di direzione <em>rectius</em> indirizzo del Governo, non potrebbe implicitamente contemplare il potere di autotutela, posto che la direzione si esplica soprattutto con direttive e che la funzione di controllo, che peraltro differisce da quella di autotutela, attiene all&#8217;attività nel suo complesso.<br />
Ciò, pena la violazione del principio di legalità inteso in senso sostanziale.<br />
D&#8217;altronde l&#8217;ammissibilità nel nostro ordinamento di poteri impliciti è stata riconosciuta a due condizioni, che mancherebbero nel caso di specie, e al presupposto, anch&#8217;esso insussistente, che il tecnicismo di alcuni settori non consente alla legge di predeterminare <em>ex ante</em> contenuto e modalità di esercizio del potere. Quanto alle condizioni di ammissibilità è stato sottolineato che, <em>in primis</em>, la parziale deroga al principio di legalità sostanziale debba giustificarsi in ragione dell’esigenza di assicurare il perseguimento dei fini che la legge stessa predetermina; <em>in secundis</em>, che la dequotazione del principio di legalità sostanziale debba esser compensata da un surplus di legalità procedimentale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><em><strong>[16]</strong></em></a><em>.</em> Quanto meno è garantita la prima per effetto dell’attribuzione di poteri non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati con meccanismi, ad esempio, di <em>notice and comment</em>. Si tratta, beninteso, di un&#8217;ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove il Prefetto non riceve alcuna legittimazione democratica da parte della comunità locale di riferimento.<br />
Infine, neanche il potere sostitutivo del Prefetto potrebbe includere il potere di autotutela, stante la diversità tra i due tipi di funzione, la prima che rimedia ad una inerzia, la seconda che postula un riesame del provvedimento, viziato da illegittimità; né potrebbe discendere dalla funzione di vigilanza prevista, non sugli atti, ma sugli uffici dello Stato civile.<br />
Da ultimo, un ulteriore e decisivo argomento contrario al riconoscimento del potere di autotutela, non solo del Prefetto, ma in generale dello stesso Sindaco, quale organo che ha adottato l&#8217;atto, potrebbe discendere dall&#8217;art. 12, c. 6, D.P.R. 396/2000 e dalla natura stessa dell&#8217;atto amministrativo.<br />
La norma di cui al D.P.R. dispone che dopo la chiusura degli atti dello stato civile con la firma del Sindaco, questi non possono subire variazioni. Per cui, come previsto dallo stesso regolamento, solo l&#8217;autorità giudiziaria potrebbe intervenire per rettificazioni e cancellazioni degli atti ex art. 95 del D.P.R., potendo l&#8217;ufficiale dello Stato civile solo procedere a correzioni di errori materiali di scrittura, ex art. 98, D.P.R. 396/2000.<br />
A ciò si aggiunge che il potere di autotutela di cui all&#8217;art. 21 <em>nonies</em>, L. 241/90 è un potere che si esercita su provvedimenti, quali manifestazioni di volontà dell&#8217;amministrazione e non su dichiarazioni di scienza, quali atti il cui contenuto non è autonomamente voluto dal suo autore.<br />
Orbene, l&#8217;attività di tenuta dei registri dello stato civile da parte del Sindaco risponde ad una funzione di certezza pubblica. Quando l&#8217;ufficiale di Stato civile trascrive un matrimonio tra coppie omosessuali contratto all&#8217;estero, non fa altro che dichiarare la storicità di un fatto acquisito dalla ricognizione di atti a lui presentati<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. L&#8217;effetto costitutivo derivante dalla trascrizione del matrimonio nel registro, i.e. acquisizione di uno <em>status</em>, in realtà discende direttamente dalla legge che dispone che tale atto amministrativo sia costitutivo dello <em>status</em>. Coesiste in tal modo l&#8217;effetto costitutivo e l&#8217;atto che dichiara una scienza ovvero un certo accadimento; ma l&#8217;atto costitutivo di certezze legali non è atto di volontà <a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Sicché a fronte dell&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;atto del Sindaco (che pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo), le parti lamentano la violazione di un diritto (acquisizione di uno <em>status </em>legale) e le relative controversie non potrebbero che essere devolute al giudice ordinario<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
4. In conclusione, esaminata la normativa di cui al TUEL e al D.P.R. 396/2000, non è emersa una norma attributiva del potere di autotutela del Prefetto sugli atti del Sindaco; né tale potere appare desumibile implicitamente dagli altri poteri espressamente attribuiti dalle diverse norme richiamate (art. 9 del D.P.R. 396/1990 e art. 54 commi 3 e 11 del TUEL).<br />
Al più, potrebbe essere riconosciuto, anche in questa materia, il potere di annullamento straordinario in capo al Governo ex art. 138, TUEL; ma, in assenza di delega, proprio la natura straordinaria di tale potere impedirebbe al Prefetto di agire in sua vece.<br />
A ben vedere, la stessa natura dell&#8217;atto di trascrizione di matrimoni tra cittadini omosessuali contratti all&#8217;estero – che più che rientrare nella categoria dei provvedimenti, potrebbe appartenere al <em>genus</em> dichiarazioni di scienza – impedirebbe l&#8217;ammissibilità del potere di annullamento in autotutela ex art. 21 <em>nonies</em>, L. 241/1990, anche da parte dello stesso organo che ha adottato l&#8217;atto (<em>rectius</em> del Sindaco).<br />
In tal senso, posto che le norme del D.P.R. 396/2000 individuano puntuali possibilità di intervento sui registri dello Stato civile e confermano come la disciplina speciale sugli atti dello Stato civile sia caratterizzata dal principio di stretta legalità e tipicità, si dovrebbe escludere il potere di intervento in autotutela del Prefetto sugli atti del Sindaco. Competente a rettificare o cancellare gli atti indebitamente trascritti (e.g. trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all&#8217;estero) nel registro dello Stato civile dovrebbe essere solo l&#8217;autorità giudiziaria ex art. 95 D.P.R. 396/2000, ed in particolare, trattandosi di diritti (ovvero di <em>status</em> acquisiti), il giudice ordinario.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In particolare, si segnala: Cons. St., sez. III, 26.10.2015,n. 4897;Tar Toscana, sez.I, 25.9.2015 n. 1291; Tar Lazio, sez I <em>ter</em>, 9.3.2015, n. 3907; Tar Friuli 21.5.2015, n. 228; etc.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Il principio di legalità indica il primato della legge che trova giustificazione nello stato democratico parlamentare e comporta la soggezione dell&#8217;azione degli organi amministrativi alla legge. Così, SANDULLI A. M., <em>Diritto amministrativo</em>, XIII ed, Napoli 1982, p. 515 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Si tralascia il tema dell&#8217;annullamento giustiziale ovvero su ricorso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Il rapporto di gerarchia è un modello di applicazione assai limitata (es. organizzazione militare, forze di polizia). In tal senso, si veda CLARICH M., <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Bologna, 2013, p. 357. Secondo il D&#8217;ORSOGNONA la gerarchia trova applicazione solo in alcune relazioni tra uffici della medesima amministrazione, D&#8217;ORSOGNONA D. in <em>Diritto amministrativo</em>, SCOCA F.G. (a cura di), Torino, 2014, p. 113</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> GIANNINI M. S., <em>Istituzioni di diritto amministrativo</em>, Milano, 2000, p. 45</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> SANDULLI, <em>op. cit</em>., p. 380</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>Di massima gli organi hanno una soggettività interna, nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento particolare dell&#8217;ente cui appartengono, ma non nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento generale. Ciò poiché si configura una relazione <em>sui generis</em> di immedesimazione tra l&#8217;agente ed il centro organizzatorio. In tal senso, inappropriato sarebbe anche il riferimento al rapporto di rappresentanza, presupponendo quest&#8217;ultimo due soggetti distinti. Così, SANDULLI<em>, op.cit</em>., p. 193</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Il fenomeno del decentramento burocratico differisce dall&#8217;attuazione del principio autonomistico, in tal senso CLARICH, <em>op.cit</em>., p. 333</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Così SANDULLI, <em>op. cit</em>., p.380</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Si veda l&#8217;art. 50, c. 4, TUEL, che non prevede invece l&#8217;obbligo di comunicazione al Prefetto.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Le nozioni e le figure di controllo sono varie. Il GIANNINI, offre una descrizione generale di controllo, utile per individuare elementi comuni a qualsiasi attività di tale tipo: si tratta di una &#8220;<em>verificazione di conformità a determinati canoni dell&#8217;operato di altre figure soggettive</em>&#8220;. GIANNINI, <em>op. cit</em>., p. 27</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Per il Giannini, il potere di vigilanza sugli atti è un tipico potere di controllo: controllo formale di legittimità di atti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla relazione di direzione si veda, D&#8217;ORSOGNONA D., <em>op. cit.</em>, p. 117</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Il principio di tipicità degli atti dello stato civile si ricava anche dalle norme civilistiche di cui agli artt. 449, 450 c. 2, 451 c.3, c.c. e si ritrova nel regolamento di cui al DPR 396/2000 (artt. 12, c.1 e 6, art. 11 c.3, 102, c.1, 95)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In senso contrario, si veda Cons. St. sez III, del 26.10.2015 n. 4897 che ammette un potere implicito (nelle funzioni di direzione, sostituzione e vigilanza) di autotutela&nbsp; del Prefetto sugli atti dello stato civile del Sindaco.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Si veda al riguardo, Cons. St., sez. VI, 2.5.2012 n. 2521 sull’ammissibilità di poteri normativi secondari, quali i regolamenti indipendenti, da parte dell&#8217;AEEG (Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas). La valorizzazione del contraddittorio e delle garanzie partecipative nei procedimenti svolti dalle Autorità indipendenti è avvenuta dapprima da parte della dottrina. Si veda M. Clarich, <em>Garanzia del contraddittorio nel procedimento innanzi alle Autorità amministrative indipendenti</em>, intervento al Convegno <em>&#8220;Le Autorità amministrative indipendenti&#8221;</em>, tenuto in memoria di Vincenzo Caianiello in Roma, presso il Consiglio di Stato in data 9 maggio 2003, in www.giustizia-amministrativa.it</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Semmai potrebbe essere considerato un provvedimento ovvero una manifestazione di volontà l&#8217;atto con il quale il Sindaco rifiuta, previa apertura di un procedimento e valutazione del caso di specie, di procedere alla trascrizione di un matrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani dello stesso sesso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sulla funzione di certezze legali e notiziali si veda GIANNINI, op. cit., p. 414</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> In tal senso, si veda Tar Toscana, sez. I, 25.9.2015, n. 1291. In senso contrario, si veda Cons. St., sez. III, 26.10.2015, n. 4897 che qualifica come provvedimento amministrativo la trascrizione del matrimonio nel registro dello Stato civile.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-annullamento-dufficio-del-prefetto-sugli-atti-del-sindaco-dello-stato-civile-e-principio-di-legalita/">Potere di annullamento d&#8217;ufficio del Prefetto sugli atti del Sindaco dello Stato civile e principio di legalità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/legittimo-affidamento-e-irretroattivita-della-legge-nella-giurisprudenza-costituzionale-e-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimo-affidamento-e-irretroattivita-della-legge-nella-giurisprudenza-costituzionale-e-amministrativa/">Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione &#8211; 2. Jus superveniens e principio di irretroattività &#8211; 3. Dal principio di irretroattività a quello di legittimo affidamento (e ritorno) nella giurisprudenza della Corte costituzionale &#8211; 4. (segue) Tutela dell’affidamento, diritti quesiti e rapporti esauriti &#8211; 5. Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e posizioni giuridiche consolidate &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimo-affidamento-e-irretroattivita-della-legge-nella-giurisprudenza-costituzionale-e-amministrativa/">Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimo-affidamento-e-irretroattivita-della-legge-nella-giurisprudenza-costituzionale-e-amministrativa/">Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione &#8211; 2. <em>Jus superveniens</em> e principio di irretroattività &#8211; 3. Dal principio di irretroattività a quello di legittimo affidamento (e ritorno) nella giurisprudenza della Corte costituzionale &#8211; 4. (<em>segue</em>) Tutela dell’affidamento, diritti quesiti e rapporti esauriti &#8211; 5. Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e posizioni giuridiche consolidate &#8211; 6. Tutela dell’affidamento e retroattività apparente &#8211; 7. Limiti alla tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza amministrativa &#8211; 8. Sull’esigenza di liberare il principio del legittimo affidamento dal troppo labile canone della irretroattività.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Introduzione</strong><br />
&nbsp;<br />
Le modifiche normative che introducano nuove previsioni meno favorevoli per gli operatori economici e più in genere per i consociati pongono come ben noto la questione della loro compatibilità con la contrapposta esigenza di tutela delle aspettative e delle posizioni consolidate degli interessati.<br />
Si tratta di una questione che tende a presentarsi sempre più frequentemente, specie in relazione alle innovazioni normative che interessano la disciplina delle attività economiche e che sono spesso ispirate da politiche restrittive dettate dagli imperativi dell’attuale austerità.&nbsp;<br />
L’ambito di riferimento che può venire in considerazione è ad esempio quello di previsioni vantaggiose normativamente stabilite (da leggi, regolamenti o altri atti di disciplina) a beneficio di operatori economici che si trovino in determinate situazioni o compiano determinate azioni; previsioni che possono contemplare una “attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” – per utilizzare la formula suggerita dalla legge sul procedimento amministrativo – a partire dalla “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” (art.12)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Senza dimenticare le previsioni che ammettano lo svolgimento di attività economiche a condizioni profittevoli, sulla base volta a volta di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati – per richiamare un’altra sequenza consolidata (art. 19).<br />
Le eventuali innovazioni normative che sopravvengano in senso meno favorevole manifestano ovviamente la loro incidenza attraverso i successivi e necessari interventi della pubblica amministrazione destinati a farne concreta applicazione, di solito mediante singoli provvedimenti puntuali comportanti la perdita di efficacia di provvedimenti in precedenza rilasciati o il rifiuto di nuovi provvedimenti favorevoli o comunque la modifica di rapporti amministrativi in atto.<br />
Si comprende quindi la rilevanza che la questione finisce per assumere anche nell’eventuale contenzioso davanti agli stessi giudici amministrativi, chiamati ad occuparsi delle normative sopravvenute e dell’eventuale contrasto con le esigenze di tutela dell’affidamento quale possibile fonte di invalidità derivata degli atti amministrativi conseguenti.<br />
In altri casi invece sono direttamente le stesse pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni di regolazione loro attribuite dalla legge, adottano atti di disciplina generale (di regolazione o di pianificazione) comportanti previsioni meno favorevoli per i soggetti privati; atti di disciplina generale che, in quanto aventi natura amministrativa, consentono un diretto scrutinio della loro eventuale illegittimità ad opera degli organi di giustizia amministrativa.<br />
L’evenienza che qui interessa dunque approfondire, per i suoi perduranti aspetti problematici e per il rilievo che sempre di più assume nel diritto amministrativo, è quella delle disposizioni normative sopravvenute che intervengano a modificare l’iniziale trattamento previsto, comportando la riduzione o eliminazione di benefici, o la loro cessazione anticipata, o l’aggravamento delle condizioni richieste per ottenerli o più semplicemente per poter realizzare le iniziative, in contrasto con le aspettative di stabilità e continuità di disciplina nutrite dai soggetti interessati.<br />
Se ci si chiede allora quale tutela sia attualmente assicurata nel nostro ordinamento a queste esigenze di affidabilità e di certezza delle regole, si deve anzitutto ricordare che la salvaguardia di situazioni di vantaggio pregresse è stata tradizionalmente affidata al principio di irretroattività delle norme sopravvenute<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, nel senso che le stesse non potrebbero trovare applicazione a fatti e/o effetti che si collocano in un tempo anteriore alla loro entrata in vigore.<br />
Il tema in esame si intreccia così quasi imprescindibilmente con le problematiche che riguardano la successione di leggi nel tempo o meglio con il cosiddetto diritto intertemporale, ossia l’insieme di regole e criteri volti ad individuare la norma applicabile al caso concreto<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>; e ciò con particolare attenzione per quelle situazioni che si collocano, vuoi per il momento della loro formazione, vuoi per l’esplicazione dei loro effetti, sotto il vigore di due diverse normative<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Si pone dunque il problema di indagare, specie attraverso l’analisi delle pronunce giurisprudenziali, se il legislatore o il regolatore siano totalmente “liberi” nell’esercizio del loro potere di innovare anche in senso peggiorativo l’ordinamento attraverso nuove statuizioni, o se invece sussistano – e fino a che punto – dei limiti derivanti dalla contrapposta esigenza di certezza delle regole e di stabilità delle posizioni soggettive già sorte e consolidate nel tempo sulla base della disciplina precedente<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. <em>Jus superveniens</em> e principio di irretroattività</strong><br />
&nbsp;<br />
Il punto di riferimento per le soluzioni dei problemi in materia di diritto intertemporale è offerto, come noto, dal combinato degli artt. 10, 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, che disciplinano rispettivamente l’entrata in vigore delle leggi, la loro efficacia nel tempo e la loro cessazione ad opera di una legge posteriore che le abroga<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, integrate a livello costituzionale dalla previsione dell’art. 25, comma 2 per la sola materia penale. Da questo insieme di disposizioni dottrina e giurisprudenza hanno desunto i criteri fondamentali per risolvere le problematiche connesse al susseguirsi delle norme nel tempo, concentrandosi prevalentemente sul principio di irretroattività delle leggi.<br />
Proprio il concetto di irretroattività della legge (e quello speculare di retroattività) che emerge dalle norme appena richiamate non risulta invero definito in modo chiaro e tale da rendere di immediata ed univoca soluzione la scelta della legge applicabile alle fattispecie di diritto intertemporale e non stupisce dunque che sia stato a più riprese definito come «una nozione confusa»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, «un concetto dal significato equivoco»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> e «un vero e proprio enigma giuridico»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Tale impressione è confermata dalla lettura dell’art. 11 delle preleggi secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; dettato che se letto a contrario imporrebbe di considerare retroattiva una norma quando non disponga solo per l’avvenire, essendo rivolta anche al passato.<br />
Cosa si debba o si possa intendere per legge che si rivolge al passato rimane però un aspetto di difficile precisazione, che viene lasciata al ruolo dell’interprete, senza che sia possibile ricavare indicazioni conclusive da tale disposizione positiva<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Ne segue che, a seconda dell’interpretazione che se ne voglia dare, si prospettano «soluzioni divergenti in relazione ai conflitti tra norme nel tempo, che privilegiano la sopravvivenza della legge antica o l’applicazione immediata della legge nuova» e che soddisfano «esigenze di conservazione o di mutamento del diritto, di certezza o di giustizia»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Sono per conseguenza ben note le incertezze concettuali che si manifestano quando si tratta di individuare le fattispecie e le vicende che possono considerarsi “insensibili” all’applicazione delle norme sfavorevoli sopravvenute. Ne sono chiaro esempio le diverse ricostruzioni dei limiti alla retroattività della legge che in passato si sono susseguite in dottrina e giurisprudenza e che hanno visto emergere ora la teoria dei diritti acquisiti e ora quella del fatto compiuto<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
In via meramente logica dovrebbero risultare certamente “insensibili” fattispecie e vicende che cadano interamente, sia quanto ai fatti che quanto agli effetti, entro il periodo temporale di vigenza e applicazione della disciplina precedente; ma i problemi si manifestano, come accennato, per quelle posizioni che, sorte nel vigore della norma precedente, non si esauriscono con essa ma ricadono entro l’ambito di applicazione della norma successiva.<br />
Una estesa tutela di queste posizioni è stata ricercata attraverso l’affermazione dei diritti quesiti quale limite all’applicazione di norme sopravvenute nei confronti di rapporti di durata. Secondo questa ricostruzione il principio di irretroattività si identificherebbe con il rispetto dei diritti acquisiti<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, intesi come quei «fatti, rapporti o, in generale, quelle situazioni giuridicamente rilevanti che, venute ad esistenza sotto il vigore di una determinata normativa, in via diretta danno origine a conseguenze il cui realizzarsi è successivo al subentrare di un’ulteriore ed innovata normativa»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>; con la conseguenza di estendere il concetto di retroattività a tutte quelle norme che incidano sugli effetti attuali di una vicenda del passato, costituendo così un limite all’efficacia immediata delle leggi nuove<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
È agevole invero rilevare che la salvezza dei diritti quesiti anche per il tempo successivo all’entrata in vigore di norme sopravvenute non discende da una necessità tecnica, ma dipende piuttosto da una scelta convenzionale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. In questo senso ben si comprende l’affermazione, soltanto apparentemente paradossale, per cui i cosiddetti diritti quesiti possono considerarsi insensibili alle norme sopravvenute se ed in quanto positivamente (normativamente) sottratti alla loro conseguente applicazione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Anche la successiva teoria del fatto compiuto, pure se fondata sul diverso assunto per cui il principio di non retroattività impone che la nuova norma non possa regolare fatti già avveratisi sotto l’impero della legge precedente (alla stregua del&nbsp; canone <em>tempus regit factum</em>), è stata declinata almeno in origine e secondo la sua accezione più ampia, nel senso che tutte le conseguenze di un fatto compiuto sotto l’impero della legge abolita devono continuare ad essere regolate da questa, anche se si avverano nel vigore della legge nuova<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>; e ciò, come rilevato da autorevole dottrina, «non per la ragione ch’è a base del principio della irretroattività, ed è fondata sulla stessa natura delle cose la quale non permette concepire una norma a cui si debba obbedire prima ch’esista; ma per varie ragioni d’equità, di convenienza, d’utilità sociale»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
In queste prime ricostruzioni il tempo della norma giuridica e quello della posizione sostanziale ad essa correlata vengono dunque fatti coincidere in quanto la situazione giuridica sorta nel vigore di una data disciplina normativa in un dato tempo rimane regolata dalla stessa norma anche se essa viene successivamente sostituita da una norma nuova. Il mutamento della normativa non incide dunque sulla situazione sostanziale già esistente, ma opera soltanto in relazione alle nuove situazioni che devono ancora sorgere. C’è quindi una corrispondenza biunivoca tra il piano della situazione giuridica soggettiva e quello della norma applicabile ad essa: il tempo in cui si sviluppa e si consolida la posizione giuridica sostanziale e quello in cui opera la norma ad essa applicabile coincidono.<br />
A partire della teoria del fatto compiuto è stata peraltro elaborata anche una concezione del principio di irretroattività intesa sostanzialmente a giustificare e favorire l’applicazione immediata della nuova normativa rispetto a quella vecchia, distinguendo tra una retroattività in senso proprio, che si avrebbe qualora la nuova legge agisca sugli effetti passati di un fatto compiuto sotto la legge precedente, e una retroattività soltanto apparente, in cui la nuova norma è immediatamente applicabile agli effetti attuali di situazioni sorte sotto la normativa anteriore senza per questo essere retroattiva, purché non incida sul fatto generatore<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Questa diversa impostazione porta così a sostenere che insensibili allo <em>jus superveniens</em> sarebbero solamente quei «fatti e rapporti che hanno spiegato tutti gli effetti loro e si sono esauriti sotto l’impero della norma antica» e non anche «quelli che, qual ne sia la ragione, devono produrre o continuare a produrre gli effetti loro nel tempo in cui non vige più la regola sotto il cui impero sorsero o si formarono»<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Mentre per i primi – i c.d. rapporti esauriti – si sono già realizzati non soltanto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ma anche tutti gli effetti ad essa ricondotti nel vigore della norma del passato<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, per i secondi si tratta di ipotesi diversa in cui si sono realizzati unicamente gli elementi costitutivi della fattispecie ma non gli effetti, che infatti continuano a prodursi finendo per rientrare sotto il vigore della nuova norma, la quale ben può incidere su di essi senza per questo violare il principio di irretroattività delle leggi<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
In altri termini si avrebbe retroattività soltanto apparente nell’ipotesi di applicazione immediata della legge nuova agli effetti di un rapporto non esaurito. Con l’affermarsi di questa diversa ricostruzione dei rapporti delle norme nel tempo la corrispondenza prima evidenziata tra disciplina della posizione giuridica sostanziale e efficacia della norma nel tempo viene meno.<br />
È spontaneo rilevare che l’esito a cui conduce il principio di irretroattività così inteso offre p una risposta soltanto parziale alle esigenze di tutela delle situazioni giuridiche sostanziali anteriori, lasciando inappagata l’aspettativa alla continuità del precedente trattamento giuridico ogniqualvolta il rapporto di cui si tratta si protragga anche nel periodo di vigenza della normativa sopravvenuta.<br />
Sotto questo profilo è indubbio che la diversa dottrina dei diritti quesiti, pur con le sue incertezze applicative, ha rappresentato un tentativo di ampliamento della tutela ricavabile dal principio di irretroattività delle leggi per le aspettative di certezza ed affidabilità del diritto, in direzione di una tutela di situazioni meritevoli che superi la logica del puro meccanismo di successione delle norme sorretto dal canone del <em>tempus regit factum</em> inteso nella sua accezione più restrittiva..<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Dal principio di irretroattività a quello di legittimo affidamento (e ritorno) nella giurisprudenza della Corte costituzionale</strong><br />
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Tutte le teorie variamente elaborate dalla dottrina al fine di conciliare l’enunciazione del principio di irretroattività con la realtà del diritto positivo, che invece non di rado ricorre a disposizioni con efficacia retroattiva, si scontrano con le posizioni consolidate della giurisprudenza costituzionale, che non riconosce nel principio di irretroattività – a parte che per la materia penale – un valore costituzionale inviolabile, ma anzi considera legittimi interventi legislativi retroattivi, anche quando abbiano frustrato posizioni giuridiche soggettive sorte e maturate sulla base delle leggi precedentemente in vigore.<br />
È infatti ben noto come la Corte costituzionale fin dalle sue prime pronunce<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> abbia chiarito che il principio generale della irretroattività delle leggi, pur rappresentando un’antica conquista della nostra civiltà giuridica «non è mai assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale; né vi è stato elevato dalla vigente Costituzione, se non per la materia penale», essendone pertanto rimessa l’osservanza alla prudente valutazione del legislatore<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Va peraltro rilevato come, in pari tempo ed in più occasioni, la Corte si sia premurata di affermare in riferimento al principio in parola che il legislatore salvo estrema necessità dovrebbe attenersi ad esso «essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preteriti (anche se non definiti in via di giudicato, transazione ecc.) uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Il rispetto del principio di irretroattività, pur non inderogabile, opererebbe dunque come criterio cui il legislatore dovrebbe sempre tendenzialmente ispirarsi nella sua attività di normazione<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
L’esigenza di certezza del diritto, intesa più specificatamente come bisogno di tutela dei rapporti preteriti, non è quindi ignorata dalla Consulta, che ne afferma subito la centralità tra i valori riconosciuti dal nostro ordinamento, ma emerge anzi in modo costante nella giurisprudenza costituzionale, pur con sfumature spesso contrastanti e diverse<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, arricchendosi progressivamente di ulteriori profili che concorrono, di riflesso, a delineare più compiutamente la disciplina dell’ammissibilità e dei limiti dell’efficacia retroattiva delle norme<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Interessa qui notare che, parallelamente a queste iniziali pronunce, ha preso peraltro avvio anche il lungo e difficoltoso processo di emersione del diverso principio, pure connesso alla certezza del diritto e denominato di tutela dell’affidamento, che viene in gioco per tutelare le posizioni sostanziali sorte sotto il vigore di una precedente normativa, ma colpite da successive modifiche <em>in</em> <em>peius</em> operate dal legislatore, senza che assuma specifico e necessario rilievo il problema della retroattività della disciplina sopravvenuta.<br />
Una prima compiuta enunciazione di questo principio viene formulata in alcune pronunce in materia pensionistica<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> ove, a partire dalla sentenza della Corte n. 349 del 1985, si afferma che pur non essendo interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, «dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto»<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Il principio viene esplicitato nel senso che «non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un&#8217;inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante» con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. La Corte, mostrando attenzione per le esigenze di tutela dell’affidamento maturate sulla base della normativa anteriore più favorevole, sottolinea come la protezione delle situazioni giuridiche dei soggetti interessati dalla modifica peggiorativa sia fondata su «innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità» che impediscono al legislatore di effettuare «riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori […] prossimi alla pensione»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Merita osservare che il valore della certezza del diritto e il richiamo al diverso principio di tutela del legittimo affidamento appaiono viaggiare, almeno in riferimento a questa prima fase, su due binari distinti: mentre il primo viene chiamato in causa in presenza di interventi del legislatore (in molti casi concernenti norme di interpretazione autentica) dotati di efficacia “propriamente” retroattiva, il secondo attiene invece alla esigenza di tutela di quelle posizioni di aspettativa che, sorte da disposizioni precedenti, vengono trattate in senso peggiorativo dal legislatore per il futuro, ossia soltanto a partire dal momento di entrata in vigore della legge nuova. Fin dal loro primo emergere nella giurisprudenza costituzionale i principii di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento si delineano quindi come distinti e costitutivamente diversi, operando il primo come criterio cardine di disciplina dei rapporti della successione di norme nel tempo, il secondo invece come criterio di tutela nel tempo delle situazioni giuridiche sostanziali in nome di esigenze di equità e giustizia<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
In prosieguo di tempo si assiste tuttavia ad un sostanziale “avvicinamento” o, meglio, ad una sorta di&nbsp; “sovrapposizione” del richiamo a detti principi, nel senso che entrambi finiscono per venire invocati come valori a tutela di posizioni sostanziali che siano intaccate da disposizioni retroattive. L’esito è che la Corte costituzionale perviene così a riconoscere espressamente il principio del legittimo affidamento come autonomo parametro di valutazione della legittimità costituzionale di disposizioni retroattive. Si trova infatti affermato nella sentenza n. 416 del 1999 che al legislatore ordinario, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Tra questi viene annoverato «l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che […] non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Si avverta che la Corte, quasi a voler delimitare l’affermazione appena enunciata, chiarisce anche che tale esigenza di garanzia non può non arrestarsi nel momento in cui le disposizioni della legge sono entrate in vigore e cioè, in definitiva, da quando la regola contemplata risulta «incidere ormai sull’attualità di rapporti di durata, rispetto ai quali il legislatore è abilitato, sia pure nei termini della ragionevolezza […], a dettare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina in atto». La Consulta sembra in questo modo voler marcare una netta separazione tra disposizioni propriamente retroattive, rispetto a cui può venire in rilievo un problema di tutela dell’affidamento, e disposizioni invece non retroattive (e soltanto apparentemente tali), ma aventi semplicemente immediata applicazione, le quali non farebbero sorgere alcuna esigenza di tutela delle posizioni sorte nel vigore di norme precedenti<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
La posizione così espressa trova conferma nella sentenza di poco successiva n. 446/2002 in materia di reversibilità della pensione al coniuge superstite, nella quale peraltro vengono fornite indicazioni anche sotto il diverso profilo della situazione giuridica sostanziale che si considera tutelata dal principio di legittimo affidamento. La Corte sostiene infatti che «se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto, a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> dimostrando così di voler accordare tutela solo alle posizioni in concreto configurabili come di diritto perfetto per negarla invece a quelle aspettative non consolidate ma meramente potenziali, delle quali cioè «non possa argomentarsi in termini di diritto quesito»<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
A partire da queste pronunce la tutela offerta dal principio del legittimo affidamento viene dunque circoscritta non solo agli interventi normativi con effetti propriamente retroattivi, ma anche, e per conseguenza, a quelli che incidano soltanto su posizioni giuridiche consolidate intese come veri e propri diritti, non venendo in questo modo accolto l’invito, espresso da autorevole dottrina, a che «il profilo più genuino del principio di salvaguardia del legittimo affidamento vantabile nei riguardi dell’azione di <em>legis-latio</em>» venga ricercato e individuato in quei casi in cui «si tratti di valutare una frustrazione delle aspettative vantate operata dalla legge, non già in deroga al canone del <em>tempus regit actum</em>, quanto per la modificazione <em>pro futuro</em> di rapporti di durata»<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
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<strong>4. (</strong><em>segue</em><strong>) Tutela dell’affidamento, diritti quesiti e rapporti esauriti</strong><br />
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Ulteriori indicazioni emergono dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla tipologia di posizioni soggettive, colpite dalla norma retroattiva, che debbono sussistere perché possa effettivamente riscontrarsi una lesione del legittimo affidamento, e dunque l’illegittimità della norma sopravvenuta.<br />
In particolare un argomento che viene in rilievo per escludere la lesione del legittimo affidamento è individuato nel fatto che la normativa «abbia salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. Il giudice delle leggi sembra cioè considerare qui legittimo e meritevole di tutela solo l’affidamento connesso a sentenze passate in giudicato, lasciando intendere che in caso contrario l’affidamento non risulterebbe consolidato e non ne sarebbe quindi riscontrabile alcuna lesione tale da rendere illegittima la disciplina contestata. Ne dà conferma la stessa Corte quando, ritornando sulla questione, afferma che in ipotesi di «rapporti di durata, non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità»<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. In altre parole tutto ciò che non può dirsi esaurito non è sufficiente a fondare un legittimo affidamento tale da resistere allo <em>jus superveniens</em> peggiorativo.<br />
Simili enunciazioni segnano un ulteriore arretramento della tutela offerta dal principio di legittimo affidamento, in quanto essa viene circoscritta e fatta coincidere con la tutela d<strong>e</strong>l giudicato, ossia di una di quelle ipotesi ricondotte da giurisprudenza e dottrina alla più ampia categoria dei c.d. “rapporti esauriti” che, come accennato anche in precedenza<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, vengono concepiti come unici veri limiti al potere del legislatore di intervenire con norme retroattive su rapporti già esistenti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, rappresentando in tal senso il discrimine a cui fare riferimento nel risolvere le questioni di diritto intertemporale.<br />
In questa soluzione la portata del principio di tutela dell’affidamento viene sostanzialmente assorbita da quella del principio di irretroattività della legge, fino a confondersi con esso, per cui la tutela di posizioni giuridiche soggettive sorte nel vigore della normativa anteriore viene garantita esclusivamente dall’applicazione del principio di irretroattività che considera insensibili al mutamento normativo soltanto i rapporti del tutto conclusi nel vigore della norma precedente<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Non mancano peraltro pronunce di diverso tenore, che dichiarano l’illegittimità di una norma per violazione del legittimo affidamento pur se fondato su situazioni giuridiche sostanziali non coperte dalla garanzia di immutabilità offerta dal giudicato. Si tratta di ipotesi in cui l’affidamento si presenta specificamente fondato su situazioni “iscritte in un rapporto convenzionale”.<br />
Si veda la sentenza con cui la Corte ha ritenuto fondato il gravame di incostituzionalità per violazione del legittimo affidamento della norma interpretativa in base a cui «i verbali di concordamento dell&#8217;indennità di espropriazione […] conservano la loro efficacia indipendentemente dall&#8217;emanazione del decreto di espropriazione». La Corte si limita ad affermare che la norma censurata è incostituzionale in quanto «interviene su situazioni in cui si è consolidato l&#8217;affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto»<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, argomentando che nei motivi per la stipulazione dell’accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente, in materia, ivi compresa l’eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento; mentre la disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l&#8217;efficacia dell&#8217;accordo «quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte»<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
In un’altra occasione la Corte, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione che, operando retroattivamente, aveva determinato una rilevante decurtazione annua del compenso previsto entro rapporti di custodia<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>. Il giudice remittente aveva sostenuto a fondamento del rinvio alla Corte che «l’emanazione di norme retroattive per il contenimento della spesa pubblica non può incidere sui diritti acquisiti». La Corte, nel ritenere fondata la questione di legittimità, non parla peraltro di intangibilità dei diritti quesiti, ricordando come la propria giurisprudenza abbia ammesso la possibilità del legislatore di incidere anche su diritti perfetti, ma si concentra sul profilo dell’affidamento risposto dai privati, che nel caso di specie non si configura come un “generico” affidamento in un quadro normativo dal quale scaturiscono determinati diritti quanto piuttosto in uno «“specifico” affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale»<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
La Corte ritiene pertanto che lo scrutinio di ragionevolezza dell’intervento normativo sia da compiere non su un piano astratto ma valutando la modificazione subita dai rapporti negoziali intaccati dalla disposizione intertemporale denunciata, onde evitare «che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare, sempre e comunque, e quasi pregiudizialmente, legittimata a determinare la compromissione di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi»<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
In altro caso ancora ad essere dichiarata illegittima per violazione dell’art. 3 Cost « sotto l’assorbente profilo della lesione del legittimo affidamento», è stata una norma interpretativa volta a «riqualificare retroattivamente rapporti di lavoro che erano oramai esauriti»<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a> attribuendo loro la veste della funzione onoraria, mai precedentemente considerata e frustrando in tal modo le legittime aspettative degli interessati al compenso consistenti «nel convincimento che i rispettivi incarichi restassero assoggettati alla generale normativa prevista dal codice civile in materia di contratti a prestazioni corrispettive»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a><strong>.</strong><br />
Nelle sue argomentazioni la Corte ricorre anche all’espressione “rapporti ormai esauriti” per indicare la rilevata situazione di consolidamento che in realtà nella specie non è data – alla stregua dei criteri più usuali – dall’intervento di un giudicato, di una transazione, o di un altro atto idoneo a “cristallizzare” nel tempo gli effetti derivanti dal rapporto concluso; tanto che sembrerebbe forse più corretto qualificare anche in questo caso la posizione degli interessati come diritto quesito al trattamento economico derivante dal rapporto ormai concluso.<br />
Emerge dunque che più volte la Corte ha dedicato maggiore considerazione alle situazioni sostanziali coinvolte, concentrandosi sulla rilevazione degli elementi di varia natura che fondano un legittimo affidamento del privato nel mantenimento di un determinato assetto giuridico del rapporto, travolto dalla sopravvenienza di una norma con effetti retroattivi. Queste situazioni vengono spesso configurate dai giudici remittenti in termini di diritti quesiti, facendo discendere da tale loro natura la pretesa violazione del legittimo affidamento che su di essi deve ritenersi fondato. La Corte, dà così vita ad un orientamento diverso da quello sopra visto, in quanto, pur non qualificando mai in termini di diritto quesito le posizioni sostanziali incise illegittimamente dagli interventi retroattivi<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>, finisce in ogni caso per garantire proprio ad esse la tutela offerta dal principio di legittimo affidamento<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
Sotto questo profilo è interessante osservare come un simile orientamento non sia isolato ed anzi risulti analogo a quello tenuto dalla Corte di giustizia europea che, proprio in relazione alle modifiche normative con efficacia retroattiva, ha in più occasioni affermato la sostanziale coincidenza tra diritto quesito e tutela dell’affidamento<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br />
Peraltro nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia il principio di legittimo affidamento assume connotati non strettamente connessi ad interventi propriamente retroattivi dal momento che con esso viene inteso più in generale il principio in virtù del quale gli amministrati devono poter contare, in buona fede, sul mantenimento di una situazione giuridica a loro favorevole di fronte ad una sua modifica improvvisa che non potevano ragionevolmente aspettarsi o qualora il comportamento dell’istituzione abbia fatto sorgere nell’interessato un’aspettativa ragionevolmente fondata<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.Anche la Corte di Strasburgo si è espressa in più occasioni mostrando di tenere in grande considerazione il principio del legittimo affidamento di fronte a norme retroattive, con particolare riferimento ai casi in cui l’intervento normativo ha comportato per i ricorrenti conseguenze negative di carattere patrimoniale in violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Carta europea dei diritti dell’uomo (CEDU)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, al concetto di proprietà (il testo della convenzione ricorre all’espressione “diritto al rispetto dei suoi beni”) è riconducibile anche quello di aspettativa legittima (<em>esperance legitime</em>) purché «il titolare dimostri che essa ha una base sufficientemente riconsociuta dal diritto interno»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
Seguendo questa interpretazione la Corte è arrivata ad esempio nel caso <em>Agrati</em> a considerare come illegittima ingerenza quella realizzata dal legislatore italiano con la legge finanziaria del 2006, ritendo in particolare che i ricorrenti fossero titolari «di un interesse economico che costituiva, se non un diritto di credito nei confronti della controparte, quanto meno un “legittimo affidamento” di ottenere il pagamento degli importi contestati, e che aveva, pertanto, il carattere di “bene” ai sensi della prima frase dell&#8217;articolo 1 del Protocollo n. 1»<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Come noto a seguito delle c.d. sentenze gemelle del 2007 la Corte costituzionale ha riconosciuto alle norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la natura giuridica di «norme interposte», capaci di integrare il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». Ci si poteva quindi aspettare che l’apertura dello scrutinio di costituzionalità in tema di legittimo affidamento al dato convenzionale potesse risolversi in un sostanziale assoggettamento dei giudici costituzionali nazionali a quelli europei<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
Invero autorevole dottrina ha evidenziato come la Corte costituzionale, valorizzando da un lato il carattere tipicamente casistico della giurisprudenza della Corte di Strasburgo<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a> e dall’altro il c.d. “margine di apprezzamento”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a> riconosciuto agli Stati membri, ha mostrato fin dall’inizio «un utilizzo manipolativo della giurisprudenza EDU, al fine di esibire armonie tra orientamenti giurisprudenziali diversamente improntati: l’uno – quello europeo – ad un rigore abbastanza diffidente verso leggi retroattive; l’altro – quello della nostra Corte costituzionale – ad una certa clemenza»<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
Tutto ciò spiega quindi come la considerazione mostrata dalla corte europea in favore della tutela del legittimo affidamento di fronte a interventi retroattivi del legislatore non sia finora emersa con la stessa intensità nella giurisprudenza nazionale.<br />
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<strong>5. Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e posizioni giuridiche consolidate</strong><br />
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Accanto ai mutamenti di regolazione dei rapporti giuridici indotti da un intervento del legislatore si deve per completezza tener presente anche il diverso eppur connesso problema degli effetti prodotti da una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale che dichiari illegittima una norma, essendo da considerare le sue conseguenze potenzialmente negative per le situazioni sorte in base alla norma poi riconosciuta incostituzionale; ed invero, come autorevole dottrina ha avuto modo di osservare, l’accostamento della declaratoria di incostituzionalità allo <em>jus superveniens</em> finisce per dar vita (almeno secondo un determinato orientamento giurisprudenziale) «ad una completa assimilazione tra i due fenomeni giuridici, in cui appunto la dichiarazione di incostituzionalità viene ad essere intesa quale <em>jus superveniens</em>»<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
L’accostamento tra i due fenomeni può risultare meno forzato di quanto potrebbe sembrare se considerato in concreto con specifico riguardo alla vicenda offerta dal settore delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, che ha visto molti titolari di concessione sostenere ingenti investimenti in vista dell’ottenimento di una proroga della sua durata; proroga disposta da una iniziale normativa successivamente eliminata da una sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
Facendo allora riferimento al contenzioso cui ha dato vita l’intervento della sentenza in questione, interessa mettere in rilievo le soluzioni espresse dalla giurisprudenza (ordinaria e amministrativa), per verificare se e in che modo sia stata riconosciuta qualche forma di tutela per le situazioni sostanziali già sorte nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore della norma incostituzionale e la sua definitiva eliminazione ad opera della Corte.<br />
La situazione emblematica è quella di una società, titolare di concessione di grande derivazione idrica, che, avendo effettuato a tempo debito significativi investimenti di ammodernamento e potenziamento degli impianti, presumeva di aver &nbsp;integrato i presupposti di legge per la proroga della concessione, mentre la regione competente le comunicava per converso che, per effetto della sentenza della Corte, la data di scadenza della concessione di derivazione tornava ad essere quella prevista in precedenza, essendo state annullate le disposizioni che prevedevano la possibilità di proroga fino al 2020. Di qui le reiterate iniziative della società davanti ai giudici variamente competenti, al fine di far valere il consolidamento del diritto alla proroga della concessione fino al 2020, sul presupposto dell’avvenuta integrazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge già in un momento anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale.<br />
In alcune prime pronunce viene peraltro escluso dai giudici, non solo per presunte ragioni di fatto<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a> ma anche per pretese considerazioni di diritto, che si sia davvero definitivamente consolidato un diritto quesito alla proroga, opponibile alla sentenza costituzionale. Ed invero si chiarisce anzitutto che l’esaurimento o il consolidamento di una situazione giuridicamente rilevante, con la conseguente inapplicabilità ad essa della pronuncia di incostituzionalità di una norma, «oltre che per effetto di un giudicato o di prescrizione, può derivare anche da atti amministrativi non più impugnabili o da atti negoziali che rendano la situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità»; d’altra parte viene fatto rilevare che la sentenza della Corte cost. è intervenuta ben prima della scadenza della concessione allora in atto, prevista per il 2010, quando essa era dunque ancora operante e «quando non era perciò neppure iniziato il preteso ipotetico ulteriore decennio di proroga, né il diritto al rinnovo si era ancora concretato od almeno perfezionato in modo definitivo, dato che il rapporto di proroga non era né esaurito nella sua genesi, né era divenuto definitivo, anzi non era neppure sorto». Viene cioè sostenuto che la sentenza di incostituzionalità avrebbe travolto e caducato la normativa che prevedeva la proroga, prima che la stessa potesse effettivamente divenire applicabile al caso concreto<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Chiamati nuovamente ad esprimersi sulla questione, i giudici escludono ancora una volta «che la ricorrente abbia acquisito, in conseguenza dell’art. 1, comma 485, della legge finanziaria per il 2006 un diritto quesito alla proroga della concessione, come tale insensibile alla naturale retroattività che caratterizza la sentenza di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale»<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, richiamando l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale, considerato pacifico, secondo cui la retroattività delle sentenze di incostituzionalità incontra il solo limite dei “rapporti giuridici esauriti”, per tali dovendosi intendere solo quei rapporti che hanno ormai definitivamente esaurito i loro effetti, e ciò a causa dell’intervento del giudicato, del maturarsi di una prescrizione, del verificarsi di una decadenza, del consumarsi di una preclusione, sostanziale o processuale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Il momento in cui individuare il discrimine tra le situazioni che subiscono gli effetti della sentenza costituzionale da quelle che ne risultano escluse viene dunque valutato in un’ottica processuale: esso «non coincide cioè con il momento del perfezionamento della fattispecie (secondo la valutazione temporale conseguente all’adozione della prospettiva sostanziale) ma con il momento, necessariamente posteriore, della realizzazione processuale, cioè con il momento dell’azione e del giudizio». Tutto ciò che non è ancora stato oggetto di definizione giudiziaria è fattispecie aperta, non ancora preterita e quindi rientrante nella sfera di applicazione temporale della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>.<br />
In altri termini viene dunque ritenuto che «il principio <em>tempus regit actum</em> non può essere utilmente impiegato per limitare l’espansione nel passato delle conseguenze determinate dalle sentenze costituzionali di accoglimento»<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>. Aderendo a questo orientamento, il giudice finisce per concludere che «un diritto non può […] considerarsi “esaurito” o “quesito” solo perché la relativa fattispecie costitutiva si è perfezionata (anche se in maniera istantanea) nel vigore della norma dichiarata incostituzionale e il soggetto a favore del quale tale diritto è sorto ha fatto “affidamento” sulla norma legislativa poi caducata»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Quanto alla specifica censura relativa alla lesione del legittimo affidamento, i giudici si spingono anzi oltre, giungendo a sostenere che neppure sulla base di diritti che si fossero già perfezionati in tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale potrebbe comunque fondarsi un legittimo affidamento, opponibile agli effetti della declaratoria di incostituzionalità, dato che esso risulterebbe «immeritevole o colpevole poiché riferito ad una norma (o un atto) illegittima». La conclusione perentoria è che dunque «non ha pregio invocare il principio di tutela dell’affidamento, atteso che tale principio non si presta a tutelare affidamenti “immeritevoli” o “colpevoli”, come quelli riposti nella validità di una norma (o di un atto) che è invece illegittimo»; come dire che la retroattività delle decisioni di incostituzionalità non incontrerebbe quindi alcun limite nella tutela dell’affidamento<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.<br />
Va rilevato che quest’ultima affermazione, oltre a dimostrare lo scarso approfondimento dedicato alla configurabilità di un legittimo affidamento e al problema della sua tutela<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>, segna anche un netto divario tra la tutela dell’affidamento accordata nei confronti di modifiche normative rispetto a quella praticata nei confronti degli atti di ritiro della pubblica amministrazione<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>: rispetto ai quali sia la copiosa e ormai consolidata giurisprudenza che la dottrina in materia di annullamento d’ufficio affermano pacificamente la possibilità di un affidamento tutelabile anche a partire da un atto illegittimo, qualora le posizioni giuridiche sorte in base ad esso abbiano raggiunto un elevato livello di consolidamento<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
La conferma che si ricava dall’analisi delle pronunce sin qui considerate è dunque che, a seguito di una declaratoria di illegittimità costituzionale, la tutela delle posizioni che siano sorte e consolidate (anche in termini di diritto) nel vigore di un contesto normativo poi caducato non viene quindi in alcun modo garantita, ma è anzi espressamente esclusa<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>; dovendo osservare che la giurisprudenza si mostra sostanzialmente ancorata su posizioni tralatizie, incentrate su schemi cristallizzati e non più idonei a risolvere le problematiche connesse dall’affermarsi del principio di tutela dell’affidamento<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>. In particolare il concetto di “rapporto esaurito” a cui si continua a fare ricorso risulta come visto non solo poco chiaro e scarsamente definito, ma soprattutto inadeguato a soddisfare le più estese esigenze di tutela che tendono ad emergere nei processi di modificazione dell’ordinamento. Di qui l’esigenza di una sua rinnovata considerazione, a partire&nbsp; dal fatto che esso indica sostanzialmente &#8211; come suggerito da autorevole dottrina &#8211; una situazione materiale caratterizzata dalla irreversibilità degli effetti prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale; ma irreversibile dal punto di vista materiale deve essere considerato anche l’investimento effettuato dal privato che, una volta compiuto, non può essere restituito né compensato onde sarebbe ragionevole anche in questo caso ritenere irreversibili gli effetti giuridici già intervenuti, che la dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe dunque pregiudicare<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
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<strong>6. Tutela dell’affidamento e retroattività apparente</strong><br />
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Le pronunce della Corte costituzionale in tema di mutamenti normativi e di tutela del legittimo affidamento hanno preso in considerazione l’esigenza di tutela di posizioni consolidate anche a fronte di interventi peggiorativi valevoli solo <em>de futuro</em>pur se incidenti su rapporti di durata già in essere e quindi riconducibili alla categoria della retroattività c.d. apparente. È il caso ad esempio di interventi legislativi volti a modificare in senso peggiorativo la disciplina dei canoni di concessione per utilizzo di beni pubblici e sospettati di ledere l&#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, essendo prevista l&#8217;incidenza dei nuovi criteri di determinazione dei canoni concessori anche sui rapporti in corso (riferiti rispettivamente ad immobili ad uso abitativo, commerciale e a concessioni di sfruttamento della risorsa idrica)<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
Per vero il profilo dell’affidamento legittimo non sempre è esaminato direttamente, dato che la Corte si limita ad affermare la legittimità di un intervento <em>in peius</em> su rapporti di durata sotto il generale profilo della ragionevolezza, qualora, «lungi dal porre una disciplina con effetti retroattivi», disponga «indipendentemente dalla scadenza dei rapporti in corso, un aumento del canone annuo dovuto per i beni patrimoniali dello Stato concessi o locati a privati»<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>; peraltro dalle motivazioni addotte emerge una particolare attenzione dei giudici per la tutela delle posizioni incise dalla normativa sopravvenuta là dove si osserva che l’intervento legislativo modula comunque il suo impatto secondo modalità, non irragionevoli, di temperamento degli effetti sul rapporto di locazione in corso, sia diversificando gli incrementi in base alla consistenza del reddito dei conduttori, sia prevedendo la possibilità di recedere dal rapporto stesso, sia consentendo l’adempimento in più soluzioni. In sostanza la previsione da parte del legislatore di misure volte ad attenuare l’impatto dell’entrata in vigore della nuova disciplina rende la normativa sopravvenuta di applicazione non necessariamente immediata a tutte i rapporti preesistenti, dato che la sua operatività non risulta né improvvisa né estemporanea.<br />
Il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte viene meglio esplicitato in altre pronunce in cui i giudici, partendo dal rifiuto della invocata pretesa ad «una specie di immodificabilità del sistema tariffario», valorizzano l’elemento della prevedibilità della modifica introdotta dal legislatore quale ragione per escludere la lesione di un legittimo affidamento, ispirandosi espressamente ai principi elaborati in sede europea dalla Corte di giustizia, secondo cui la mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli stessi «in modo improvviso e imprevedibile», senza che lo scopo perseguito dal legislatore ne imponga l&#8217;intervento<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>.<br />
Ulteriori elementi di valutazione messi in rilievo dalla Corte possono essere evidenziati attraverso recenti sentenze relative ad interventi del legislatore in materia di trattamenti economici del pubblico impiego<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>. La Corte ha innanzitutto giustificato la legittimità dell’intervento legislativo diretto a congelare uniformemente delle progressioni stipendiali evidenziando che le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore e ritenendo pertanto che esse «superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa […] e per un periodo di tempo limitato»<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. In secondo luogo la Corte, ricordando che il legislatore può anche emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, ha escluso che sia ravvisabile nel caso di specie una posizione sostanziale consolidata tale da fondare un legittimo affidamento meritevole di tutela<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. Ciò che acquista rilievo nelle sentenze appena esaminate è l’ammissibilità di una modifica introdotta dal legislatore che incida sulle posizioni soggettive in considerazione della ridotta entità del sacrificio imposto ai soggetti interessati, sia in termini quantitativi che temporali. Si tratta comunque di indicazioni che vengono esplicitate anche in occasione della nota sentenza in materia di incompatibilità tra lavoro part-time del dipendente pubblico e attività di avvocato, circa la presunta lesione inferta all&#8217;asserito affidamento dei dipendenti pubblici <em>part-time</em> già legittimamente iscritti all&#8217;albo degli avvocati. Richiamando il principio costantemente ribadito secondo cui il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale <a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009900&amp;"><u>nell&#8217;art. 3 Cost.</u></a>, ma non in termini assoluti e inderogabili, la Corte conferma da un lato che «la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio dev&#8217;essere consolidata, dall&#8217;altro [che] l&#8217;intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato»<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br />
In considerazione di ciò la Corte, concentrando la propria attenzione sulle disposizioni transitorie contenute nella disciplina contestata e volte a tutelare le posizioni sostanziali e i rapporti già in essere<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>, si esprime nel senso che il descritto regime di tutela, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell&#8217;affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l&#8217;impero della normativa previgente, «è da ritenere assolutamente adeguato a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l&#8217;avvenire (con effetto, altresì, sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita» dei soggetti interessati.<br />
Volendo sintetizzare le indicazioni così complessivamente fornite dalla giurisprudenza costituzionale, si deve anzitutto registrare come dalla Corte venga ancora considerato determinante, per l’emergere di un problema di affidamento, il carattere retroattivo o meno della normativa esaminata<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>: il fatto stesso di non essere propriamente retroattiva opera come una sorta di presunzione di legittimità della stessa, che può essere superata solo ove si dimostri che il trattamento introdotto dal legislatore incide sui rapporti in corso in modo irragionevole.<br />
Quanto all’esame di ragionevolezza del regime giuridico sopravvenuto, la Corte si sofferma su specifici profili quali da un lato la prevedibilità della modifica peggiorativa imposta (rifacendosi in tal modo anche alle posizioni espresse dalla Corte di giustizia europea<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>), dall’altro la proporzionalità con cui essa incide sulle posizioni giuridiche preesistenti. Non meno rilevante risulta la previsione di norme “transitorie”, che rivestono una duplice valenza: per un verso soddisfano il requisito della prevedibilità della modifica introdotta, che infatti grazie ad esse non entra subito in vigore a pieno regime, per altro verso quello della ridotta entità del sacrificio imposto dato che, rendendo meno traumatico il passaggio dalla precedente normativa a quella nuova, consentono ai soggetti interessati di adeguarsi allo <em>jus superveniens</em> senza subirne un pregiudizio eccessivo. In tal modo, per entrambe le ragioni, esse escludono la possibilità che sia configurabile una lesione dell’affidamento nella stabilità di una specifica disciplina normativa.<br />
Viene così in evidenza il profilo delle condizioni o meglio delle modalità attraverso cui il legislatore può correttamente operare le modifiche in senso peggiorativo dell’ordinamento, senza peraltro ledere posizioni di affidamento, così da contemperare anche la contrapposta esigenza di stabilità e certezza delle relazioni sorte nel vigore della precedente normativa.<br />
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<strong>7. Limiti alla tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza amministrativa </strong><br />
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Al fine di meglio delineare la portata ed i limiti del principio di tutela dell’affidamento, precisando i requisiti ed i modi della sua operatività, giova considerare le indicazioni concrete fornite in proposito dai giudici amministrativi, chiamati ad affrontare direttamente in sede applicativa i vari profili attinenti alla prospettata lesione di tale principio, specie in relazione a quelle ipotesi che, per loro natura, sono esposte maggiormente agli effetti potenzialmente negativi delle modifiche normative introdotte da uno <em>jus superveniens</em>.<br />
Ci si riferisce per un verso alle cosiddette fattispecie a formazione progressiva o successiva, che prima di giungere al loro compimento attraversano uno stato di divenire<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>; si pensi a titolo di esempio, nel campo della normazione economica, alla nota vicenda degli incentivi per il settore della produzione di energia da fonte fotovoltaica nella quale la disciplina normativa richiede perché possano risultare integrate le condizioni cui è ricondotto l’ottenimento degli incentivi, tutta una serie di adempimenti che si realizzano attraverso un periodo di tempo più o meno lungo. Come noto, con l’entrata in vigore del c.d. Quarto conto energia, il beneficio della tariffa premiale previsto dalla precedente normativa è stato conservato soltanto a quegli operatori i cui impianti risultassero già entrati in esercizio comportando così che le iniziative già intraprese dagli operatori economici ma non ancora portate a termine venissero di fatto frustrate – in quanto ancora <em>in itinere</em> – dalla cessazione anticipata delle tariffe del Terzo conto energia<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>.<br />
Per altro verso si fa riferimento a quelle vicende in cui rileva non tanto l’aspetto temporale del momento costitutivo della fattispecie (che si è già del tutto integrata) quanto piuttosto quello degli effetti da essa prodotti, che possono non risolversi in uno spazio temporale circoscritto e limitato (come nei casi di fattispecie ad effetti istantanei)<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>, ma che si sviluppano in un arco temporale duraturo e dunque esteso (le cosiddette fattispecie ad effetti durevoli)<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>. Sono un esempio di questa evenienza, per restare alla disciplina di attività economiche, le modifiche tariffarie riguardanti la gestione di un servizio pubblico che, come è evidente, costituiscono interventi normativi incidenti sull’assetto di un vero e proprio rapporto di durata, già sorto in virtù delle concessioni in precedenza rilasciate, sulla base di specifici requisiti e a determinate condizioni legate in particolare alla sostenibilità economica della gestione del servizio stesso. In questo senso si può considerare l’applicazione di un nuovo metodo tariffario disposta dall’Aeegsi indistintamente a tutte le gestioni di servizio idrico in essere, anche con riguardo agli investimenti già effettuati o già avviati dai gestori, i quali pertanto si sono visti riconoscere una tariffa inferiore a quella presa in riferimento quando avevano pianificato o stavano già realizzando i propri investimenti<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
Il susseguirsi di norme nel tempo che riguarda tale genere di evenienze sfugge, come già sottolineato, alla rigida contrapposizione tra irretroattività e retroattività, in cui spesso finisce per esaurirsi la considerazione del principio di tutela dell’affidamento e consente quindi di potere analizzare quest’ultimo nella sua versione più “pura”, cioè nella sua funzione di salvaguardia delle posizioni soggettive variamente consolidate, anche se non necessariamente di limite contrapposto ad una efficacia retroattiva delle norme sopravvenute.<br />
Il primo requisito che risulta indagato dai giudici agli effetti di una tutela dell’affidamento riguarda il tipo e la natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione a seguito del mutamento normativo (in modo da poter escludere tra l’altro anche la natura “retroattiva” delle misure impugnate); ad esempio, nella vicenda appena richiamata degli incentivi fotovoltaici gli operatori avevano contestato la lesione del legittimo affidamento perché il nuovo conto energia, impedendo ai soggetti che avevano già intrapreso iniziative imprenditoriali, stimolati dalla “promessa” di tariffe particolarmente premiali, di portare a compimento i propri progetti con grave danno economico, avrebbe sostanzialmente effetti retroattivi<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>.<br />
Nell’affrontare le questioni legate alla richiesta di tutela il Tribunale amministrativo esclude peraltro preliminarmente che la nuova disciplina dettata dal Quarto conto abbia efficacia retroattiva, «proponendosi di regolamentare l’accesso ai relativi incentivi soltanto rispetto agli impianti che ancora non fruiscano di alcuna agevolazione», per poi soffermarsi a considerare il momento nel quale l’aspettativa del privato a fruire degli auspicati benefici economici si consolida e acquisisce consistenza giuridica<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>. Tale momento deve essere individuato, secondo il giudice amministrativo, sulla base di elementi dotati di apprezzabile certezza, pena l’indeterminatezza delle situazioni e la perpetrazione di possibili discriminazioni, risultando pertanto giustificata la scelta del legislatore di individuare tale momento nell’entrata in esercizio dell’impianto, considerato come fatto costitutivo del diritto alla percezione degli incentivi.<br />
Escludendo quindi che prima dell’entrata in esercizio dell’impianto il soggetto possa vantare una posizione giuridica consolidata il giudice qualifica la situazione dei soggetti impegnati nella progettazione o realizzazione di nuovi impianti come quella di chi intende tutelare «più che l’interesse alla conservazione di un assetto che ha prodotto effetti giuridicamente rilevanti (in conseguenza dell’entrata in esercizio dell’impianto), scelte imprenditoriali effettuate in un momento nel quale le stesse, a loro giudizio, si presentavano come in grado di generare flussi reddituali positivi»<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>.<br />
L’aspettativa meritevole di essere presa in considerazione ai fini della tutela contro il mutamento della normativa è dunque solo quella che assume la veste di un vero e proprio diritto, non rilevando anche un suo consolidamento solo parziale, ad esempio in presenza di impianti in via di realizzazione o di impianti già autorizzati ma non ancora del tutto operativi<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>. Su questo primo punto l’indicazione giurisprudenziale (peraltro già anticipata dalle pronunce costituzionali) è dunque nel senso che un affidamento si considera configurabile solo una volta che sia maturato un diritto (quesito)<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>. Tutto ciò che si realizza prima di aver acquisito la posizione di diritto non è rilevante e non basta a fondare un’aspettativa tutelabile al mantenimento della situazione sorta in base alla normativa precedente<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Oltre a queste prime indicazioni, da cui peraltro sembra già emergere una risposta negativa alle istanze di tutela, il giudici amministrativi, accettando di porsi nell’ottica dei ricorrenti, affrontano anche, più nello specifico, il profilo della meritevolezza del preteso affidamento. Si assiste così al diretto richiamo di principi elaborati in sede europea dalla Corte di giustizia, che ha chiarito come la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento sia prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>.<br />
Questo criterio viene quindi utilizzato in modo da escludere che una modifica risulti imprevedibile se inserita in un contesto in cui siano già positivamente intervenute in passato delle variazioni nel regime giuridico<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>, tanto che la semplice rilevazione di tale eventualità viene considerata di per sé elemento sufficiente per presumere che l’operatore attivo in quel settore potesse agevolmente prevedere la sopravvenienza di ulteriori modifiche e non possa dunque vantare alcun tipo di affidamento sulla stabilità del regime di favore in base a cui egli abbia intrapreso le proprie iniziative<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.<br />
Peraltro le difficoltà nel riconoscere l’esistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela si ripropongono anche in relazione a questo specifico requisito. Il carattere di prevedibilità delle modifiche normative viene infatti vagliato secondo una prospettiva oggettiva e generale e non invece soggettiva e individuale: non cioè direttamente, con riferimento alla situazione concreta e alle specifiche capacità dell’operatore interessato, ma nell’ottica di un ideale soggetto definito “prudente e accorto”, che sia in grado di cogliere consapevolmente i mutamenti da cui è caratterizzato il contesto normativo in cui opera.<br />
Proseguendo nell’analisi degli elementi che costituiscono presupposto per la tutela del legittimo affidamento anche il giudice si spinge oltre. Non va infatti trascurato che il riconoscimento di una posizione consolidata e di un affidamento meritevole non precludono di per sé una possibile incidenza sfavorevole di normative sopravvenute<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>: che è quanto il giudice si premura di richiamare a fronte del nuovo metodo di determinazione delle tariffe del settore idrico, le cui disposizioni, nell’espungere l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito dai criteri per la determinazione delle tariffe, incidono anche sulle convenzioni in essere. Tale immediata applicabilità delle nuove disposizioni viene giudicata “doverosa”, oltre che corrispondente al dettato normativo risultante dall’esito referendario, date le consistenti ragioni di interesse pubblico che giustificano l’applicazione della nuova disciplina non soltanto alle nuove convenzioni<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>, senza che peraltro la sua incidenza sfavorevole sulle posizioni degli interessati possa considerarsi irragionevole o sproporzionata. &nbsp;<br />
Come anche in altri casi emerge dunque il ricorso ad argomentazioni che attengono, oltre che al criterio della ragionevolezza, a quello della proporzionalità dell’intervento sopravvenuto, che deve poter soddisfare insieme l’esigenza di adattamento e di cambiamento connaturata ai rapporti di lungo periodo e quella del minor sacrificio possibile imposto agli operatori interessati. Sotto questo profilo un rilievo decisivo per il riconoscimento di tutela dell’affidamento è assunto dalla offensività della lesione, ossia dalla gravità e definitività del pregiudizio apportato alle posizioni consolidate degli operatori dalle nuove disposizioni<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>. La proporzionalità nell’adozione delle misure peggiorative rispetto ad un trattamento precedente si esprime dunque come indice del più generale principio di ragionevolezza, il cui rispetto è assunto come visto quale condizione di legittimità degli interventi modificativi <em>in peius</em> operati dal legislatore<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
Seguendo l’esempio della Corte costituzionale, la verifica di ragionevolezza del trattamento giuridico sopravvenuto viene fondata dai giudici amministrativi, oltre che sulla proporzionalità della modifica peggiorativa, anche su un altro aspetto, e cioè sull’esistenza di norme “transitorie” che rendano meno traumatico il passaggio dalla precedente normativa a quella nuova, dando la possibilità ai soggetti interessati di adeguarsi alla nuova disciplina senza subirne un pregiudizio eccessivo<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>.<br />
La semplice presenza di disposizioni attraverso cui, richiamando quanto chiarito dalla Corte europea, «il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori economici e preveda, eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche»<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>, vale dunque di per sé ad escludere una violazione del legittimo affidamento<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>.<br />
Si noti che la presenza di una disciplina transitoria e derogatoria espressamente intesa ad assicurare la salvezza delle iniziative in corso e delle posizioni consolidate, a fronte dell’entrata in vigore di prescrizioni sopravvenute più sfavorevoli o contrastanti, si incontra non solo in rapporto all’ipotesi sin qui considerata di modifiche di ordine legislativo, ma anche nell’evenienza di mutamenti di disciplina introdotti (oltre che con atti normativi) con atti amministrativi a contenuto generale o con atti di pianificazione (tipo piani regolatori ecc.). A quest’ultimo proposito si può ricordare la previsione dell’art. 15, comma 4 del t.u. in materia edilizia secondo cui i permessi di costruire decadono con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, “salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”. La previsione normativa di salvezza delle iniziative edilizie già in corso integra, com’è evidente, una clausola derogatoria di portata generale stabilita dallo stesso legislatore, come requisito di legittimità dell’immediata incidenza di mutamenti di disciplina sopravvenuti sui titoli edilizi non conformi, ovverosia come soluzione di contemperamento tra <em>jus superveniens</em> e posizioni soggettive vantate dagli operatori<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a>.<br />
Volendo sintetizzare quanto sinora rilevato, risultano dunque sostanzialmente tre i momenti che ricorrono nella considerazione del giudice amministrativo per accertare o escludere l’esistenza di una situazione tutelabile di legittimo affidamento: accanto ad una prioritaria verifica della posizione giuridica intaccata dalla normativa sopravvenuta (oltre che del tipo di efficacia temporale della norma contestata) si incontra anche una valutazione circa la prevedibilità del mutamento normativo per i soggetti interessati e infine la rilevazione di eventuali norme transitorie intese a soddisfare le esigenze di tutela delle iniziative in corso.<br />
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<strong>8. Sull’esigenza di liberare il principio del legittimo affidamento dal troppo labile canone della irretroattività.</strong><br />
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L’applicazione spesso riduttiva del principio di tutela dell’affidamento che emerge dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa consente di trarre alcune osservazioni in merito al rapporto tuttora ambiguo tra principio di legittimo affidamento e problematiche di diritto intertemporale.<br />
Nelle pronunce della Corte costituzionale il principio di tutela dell’affidamento non nasce come rimedio speculare e contrapposto alla efficacia retroattiva delle norme sopravvenute e dunque esula almeno originariamente dalla tematica connessa all’esistenza e alla valenza del principio di irretroattività; nondimeno esso si sviluppa in tempi successivi come strettamente connesso all’adozione di norme con efficacia retroattiva, configurandosi quindi come un possibile limite alla facoltà del legislatore di contravvenire al principio (di civiltà giuridica) del divieto di retroattività, che tuttavia, come già visto, non trova, salvo che in materia penale, un fondamento di rango costituzionale.&nbsp;<br />
In particolare, nella verifica del livello di consolidamento delle posizioni soggettive che osterebbe ad una applicazione retroattiva delle norme sopravvenute, la tutela dell’affidamento viene sostanzialmente a coincidere in alcuni casi con quella dei diritti acquisiti e in altri casi con quella dei c.d. rapporti esauriti<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a>, per i quali dunque «è conforme ai principi che sfuggano alla incidenza della nuova disciplina»<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>. Ricorrono pertanto nella giurisprudenza in materia di legittimo affidamento concetti già elaborati in passato dalla dottrina per dirimere i problemi di diritto intertemporale, senza che sia peraltro possibile individuare una posizione chiara ed univoca da parte del giudice delle leggi.<br />
La maggiore attenzione talora prestata dalla Corte al grado di consolidamento della posizione giuridica soggettiva intaccata dalla norma sopravvenuta non consente invero di ricavare criteri in base a cui stabilire quando esso sia tale da ingenerare un affidamento meritevole di tutela, dato che si risolve sostanzialmente nella rilevazione di situazioni qualificabili alternativamente come diritti acquisiti o rapporti esauriti. Anche tra i due concetti la giurisprudenza non contribuisce a delineare elementi di chiara distinzione, dato che evita di darne una esplicita configurazione e anzi sostanzialmente li accomuna, identificando entrambi come ipotesi in cui può essere riconosciuta la tutela dell’affidamento.<br />
Con l’identificazione-assimilazione tra le posizioni meritevoli di tutela dell’affidamento e posizioni insensibili al mutamento normativo dovuto alla successione di norme nel tempo, si assiste di fatto ad una saldatura/connessione tra due piani che tuttavia rispondono a logiche diverse e che andrebbero invece mantenuti maggiormente distinti<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a>; sembra invero emergere la necessità di non confondere il piano individuato dal “tempo della norma”, che segue proprie regole legate ai noti problemi di efficacia delle norme nel tempo (e quindi di retroattività e suoi limiti) e quello individuato dal “tempo delle situazioni giuridiche soggettive”, che invece risponde ad esigenze diverse e solo in parte soddisfatte dalle prime, volte piuttosto a garantire un’istanza di giustizia sostanziale che imporrebbe in determinati casi di sovvertire o quantomeno attenuare (ad esempio tramite un corretto utilizzo delle norme transitorie) la rigida applicazione nel tempo delle norme<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a>.<br />
Osservando invece la giurisprudenza costituzionale si è visto come in molte occasioni la Corte abbia ridotto il legittimo affidamento a mera enunciazione di principio, risolvendo in realtà la questione sottoposta al vaglio di legittimità esclusivamente attraverso un’applicazione rigorosa del principio di irretroattività, secondo cui cioè è insensibile al sopravvenire della nuova norma soltanto la situazione o il rapporto che si sia esaurito nel vigore della norma precedente. In questi casi l’accoglimento delle istanze di tutela dei ricorrenti è dipeso in altre parole non tanto dalla reale operatività del pur invocato principio di legittimo affidamento, quanto piuttosto dalla semplice constatazione che la posizione giuridica azionata, in quanto esaurita, non poteva essere incisa dallo <em>jus superveniens</em>.<br />
Per altro verso, in più di un’occasione, la Corte ha valorizzato il principio di tutela del legittimo affidamento riconoscendogli un proprio ambito di operatività, quando, focalizzando l’attenzione sul consolidamento della posizione giuridica soggettiva rispetto a norme retroattive, ha fatto emergere esigenze di giustizia e di equità tali da contrapporsi a quelle che disciplinano rigidamente la successione delle norme nel tempo<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a>. In queste ipotesi i giudici, pur non qualificandole formalmente, hanno dato tutela a posizioni giuridiche soggettive di diritto acquisito, operando in tal modo, più o meno consapevolmente, una saldatura tra i due piani.<br />
Affiora cioè l’impressione che il principio di tutela dell’affidamento sia andato incontro, nel suo processo di emersione, allo stesso equivoco che aveva caratterizzato la teoria dei diritti quesiti, ossia quello di sostenere l’equivalenza tra principio di irretroattività e tutela della posizione giuridica sostanziale fondata sulla norma precedente. Sembra infatti di poter affermare che il giudice delle leggi abbia non di rado fatto ricorso al principio del legittimo affidamento per soddisfare, sotto altra veste, quelle stesse esigenze di tutela che stavano alla base della teoria dei diritti quesiti, di cui il nuovo principio avrebbe in altri termini raccolto il testimone<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>.<br />
Peraltro, proprio in virtù di questa sostanziale commistione tra i due diversi piani dell’efficacia nel tempo delle norme e della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, si spiegherebbe, all’interno della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’affidamento, la disponibilità della Corte a riconoscere tale tutela soltanto nelle ipotesi in cui l’intervento del legislatore operi in senso peggiorativo ma attraverso una legge “propriamente” retroattiva (che eserciti cioè la sua efficacia sulle vicende del passato), rispetto ad ipotesi in cui invece il legislatore si limita a prevedere con applicazione <em>pro futuro</em> un trattamento deteriore di rapporti già esistenti.<br />
È proprio questo secondo profilo che, come anticipato, caratterizza in senso innovativo il principio in parola, rispetto alle ricostruzioni di diritto intertemporale, ossia la sua capacità e intenzione di offrire tutela a quelle posizioni (più o meno) consolidate che siano oggetto di modifiche peggiorative, ma di per sé non rientranti nella categoria degli interventi retroattivi; i soli che invece a prima vista parrebbero far sorgere secondo i giudici questioni di legittimità costituzionale per eventuali lesioni dell’affidamento. Rispetto alla elaborazione dottrinale dei diritti quesiti e anche a quella del fatto compiuto nella sua accezione più estesa, rivolte a limitare la discrezionalità del legislatore nell’introdurre disposizioni con efficacia retroattiva, il principio di tutela dell’affidamento, pur condividendo la finalità di tutela delle posizioni giuridiche soggettive sorte nel vigore della norma precedente, ambirebbe invero ad assicurare una protezione più estesa e indipendente dalla incidenza retroattiva delle norme, superando in tal modo rigidità e insufficienze di quelle precedenti categorie.<br />
Anche nell’analisi offerta dai giudici amministrativi circa i requisiti e i presupposti per la tutela di posizioni di legittimo affidamento, sebbene risulti certamente articolata, oltre che attenta agli sviluppi offerti dall’elaborazione comunitaria, rispetto a quanto rilevabile nelle decisioni della Corte costituzionale, le condizioni poste al riconoscimento di tutela per quelle situazioni che non siano strettamente riconducibili a fenomeni di retroattività propria appaiono tuttora molto stringenti e tali da escludere sostanzialmente la operatività del principio di affidamento. Ed invero si è visto dalle pronunce esaminate che un affidamento continua a ritenersi configurabile solo una volta che sia maturato un diritto (quesito); tutto ciò che viene realizzato dagli operatori prima di aver acquisito la posizione di diritto non è considerato rilevante e non basta a fondare un’aspettativa tutelabile al mantenimento della situazione sorta in base alla normativa precedente. Ma poiché un diritto sorge solo a partire da un certo momento, ossia da quando la fattispecie da cui la norma di legge fa derivare la produzione di effetti giuridici si sia totalmente integrata, le diverse componenti della fattispecie sono di per sé sole considerate irrilevanti, mentre acquisiscono valore solo quando si realizzano tutte.<br />
Rispetto quindi alle vicende che si siano già realizzate ma che non abbiano concretizzato interamente la fattispecie produttiva di effetti, la norma che regoli diversamente le conseguenze future della fattispecie incide di fatto sul passato, riproponendo quell’esigenza di tutela cui cercavano di dare risposta in origine le ricostruzioni legate ai concetti di diritto acquisito e di fatto compiuto in precedenza richiamati. In questo senso si può forse spiegare il tentativo consueto dei ricorrenti di qualificare come retroattivi questi interventi del legislatore per sperare di vedere riconosciuta la tutela delle proprie posizioni.<br />
Tuttavia, questo tipo di soluzione costruita in riferimento al principio di irretroattività delle leggi risulta inidonea a garantire un livello di tutela adeguato alla varietà delle iniziative e all’entità degli interessi economici coinvolti dai mutamenti normativi che incidono su situazioni <em>in itinere</em> come quelle prese in considerazione. L’esito cui essa conduce è infatti quello di ridurre notevolmente l’ambito di effettiva applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, escludendo in maniera pressochè scontata tutte le ipotesi in cui la situazione giuridica soggettiva non consista in un diritto perfetto ormai definitivamente acquisito al patrimonio giuridico dell’interessato.<br />
In dottrina è stata più volte sottolineata la necessità di ripensare lo stesso riferimento al principio di irretroattività. Si ricordi in questo senso la riflessione di Luciani secondo cui «la prospettiva corretta sembra […] quella offerta dalla nozione di “retrovalutazione giuridica” del passato. Anche quando statuisce per il futuro, il legislatore opera una valutazione giuridica del passato, nel senso che constata l’esistenza di fatti preesistenti e ne detta la regolazione normativa»<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a>. Pertanto «più che chiedersi se una legge sia o meno retroattiva, ci si deve chiedere che tipo di conseguenze giuridiche essa preveda a seguito di tale rivalutazione. Conseguentemente, la questione della retroattività, più ancora che d’essere ripensata, merita d’essere accantonata».<br />
L’impostazione del problema così proposta, constatando l’inadeguatezza della netta contrapposizione temporale tra irretroattività e retroattività, tra un prima e un dopo, consente di concentrare l’attenzione sul profilo sostanziale del progressivo consolidarsi di una situazione anche prima e pur senza che questa si formalizzi attraverso l’integrazione completa della fattispecie normativa e dunque con il perfezionamento del diritto. In particolare si ricadrebbe in un’ipotesi specifica di retrovalutazione allorquando un fatto passato, non ancora compiuto in tutti gli elementi della fattispecie normativa e, quindi, non ancora produttivo di tutti gli effetti tipici che la legge vigente all’epoca del suo compimento gli riconnetteva, viene privato della possibilità di produrre tali effetti<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>.<br />
Certo, il principio del legittimo affidamento necessiterebbe di una più precisa definizione delle condizioni e dei modi per la sua applicazione, ma prima ancora occorrerebbe riconoscergli una effettiva possibilità applicativa, laddove la giurisprudenza esaminata sembra ammetterne solo nominalmente la vigenza, senza però accettarne veramente la sostanza.</p>
<p>&nbsp;<br />
Vittorio Pampanin</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Ma possono comprendere anche l’esenzione da oneri o la loro riduzione, la concessione di beni a condizioni di favore, la proroga di situazioni di vantaggio, e così via. In tema di sovvenzioni cfr. G. Pericu, <em>Le sovvenzioni come strumento dell’azione amministrativa</em>, II, Milano, 1971; in materia di aiuti di stato cfr. S. Bariatti, <em>Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario</em>, Milano, 1998; V. Caputi Jambrenghi, <em>Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario vivente</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</em>, 1998; per lo specifico profilo della tutela dell’affidamento cfr. G. Greco, <em>Sovvenzioni e tutela dell’affidamento</em>, in <em>Riv. trim. dir. pub.</em>, 2000, p. 375 e ss.; V. Sottili, <em>Revoca di aiuti di Stato e tutela dell’affidamento</em>, in <em>Diz. Unione Europea</em>, 1998; P.M. Huber, <em>Aiuti ex artt. 87 e 88 del Trattato CE 1999 e tutela dell’affidamento nel diritto comunitario e nel diritto amministrativo nazionale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pub.</em>, 2000, p. 321 e ss.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sul tema la bibliografia è sterminata. Per alcuni riferimenti cfr. C. F. Gabba, <em>Teoria della retroattività delle leggi</em>, I, Torino, 1884<sup>2</sup>; D. Donati, <em>Il contenuto del principio della irretroattività della legge</em>, in <em>Riv. it. sc. giur.</em>,1915, (rist. in <em>Scritti di diritto</em> <em>pubblico</em>, I, Padova, 1966); A.M. Sandulli, <em>Il principio di irretroattività delle leggi e la costituzione</em>, in <em>Foro amm.</em>,&nbsp; 1947, p. 73; L. Paladin, <em>Appunti sul principio di irretroattività delle leggi</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1959, p. 946; G. Broggini, <em>La retroattività della legge nella prospettiva romanistica</em>, in <em>SDHI</em>, 32, 1966, p. 343 e ss.; G. Grottanelli De’ Santi, <em>Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi</em>, Milano, 1975; F. Satta, <em>Irretroattività degli atti normativi</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, XVII, Roma, 1989; R. Caponi, <em>La nozione di retroattività della legge</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1990, p. 1332 e ss.; G. Zagrebelsky, <em>Manuale di diritto costituzionale</em>, Torino, 1993; M. Gelmetti, <em>Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione autentica e retroattività delle leggi</em>, in <em>Giur. it.</em>, 1994, p. 71; L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Bologna, 1996; A. Giuliani, <em>La retroattività della legge</em>, in <em>Trattato di diritto privato</em>, dir. da P. Rescigno, 1999; O. Mazza, <em>La norma processuale penale nel tempo</em>, Giuffrè, 1999; capitoli 2 e 3 (Profili teorico-ricostruttivi e Principi di diritto intertemporale); V. Caianiello, <em>Il problema della retroattività delle leggi e i principi della certezza e dell’affidamento</em>, in <em>Notariato</em>, 2001, p. 345 e ss.; M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Prima)</em>, in <em>Giur. it,</em>, 2007, p. 1825; F. Parente, <em>L’irretroattività della norma: un apoftegma della tradizione storica “resistente” al mutamento dei valori normativi</em>, in <em>Rass. dir. civ.</em>, 2011, p. 471 e ss.; A. Valentino, <em>Il principio d’irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2012; A. Calmieri, <em>Leggi retroattive: l’ardua mediazione tra l’interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo</em>, in <em>Foro it.</em>, 2013, IV, col. 9 e ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. R. Tarchi, <em>Disposizioni transitorie e finali</em>, in G. Branca – A. Pizzorusso (a cura di), <em>Commentario della Costituzione. Disposizioni transitorie e finali (I – XVIII). Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948 – 1993)</em>, Bologna – Roma, 1995, p. 22, che distingue tra disposizioni transitorie in senso stretto e disposizioni di diritto intertemporale «che comprende, invece, quei principi di carattere generale che devono essere utilizzati per risolvere i conflitti di leggi nel tempo per i casi nei quali non sia stata dettata una normativa transitoria <em>ad hoc</em>».</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sulla differenza non solo nominalistica tra diritto intertemporale e diritto transitorio si veda diffusamente G. Matucci, <em>Tutela dell’affidamento e disposizioni transitorie</em>, Cedam, Padova, 2009, in particolare p. 35 e ss. dove osserva che «in dottrina, specie in passato, si è registrata la tendenza a impiegare le due locuzioni in modo del tutto indifferente, quasi fossero due sinonimi, due espressioni volte a identificare la stessa fattispecie».</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> In mancanza di una specifica disciplina normativa in tema di affidamento le indicazioni a cui riferirsi sono ancora offerte infatti dalle pronunce dei giudici in quanto, in linea di principio, «le soluzioni accolte (e mantenute nel tempo) dalla giurisprudenza, quelle che, in altre parole, costituiscono il diritto vivente, devono reputarsi corrette, se non sul piano scientifico almeno su quello del diritto positivo, fino a quando non si dimostri che le norme dell’ordinamento impongono di accogliere soluzioni diverse»: cfr. A. Calegari, <em>L’invalidità derivata nei rapporti tra atti amministrativi</em>, Cedam, Padova, 2012, p. 100, che si rifà al fondamentale studio di M.S. Giannini, <em>Discorso generale sulla giustizia amministrativa</em>, I parte, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1963, pp. 534-535.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. G. Pace, <em>Il diritto transitorio</em>, Milano s.d. (ma 1944), pp. 91-92, ove si osserva come «se si concepisce, infatti, come è necessario, il diritto transitorio come norma regolatrice del trapasso dalla legge vecchia alla legge nuova, di esso fanno parte anche le norme che statuiscono l’abrogazione del diritto anteriore ad opera del nuovo, nonché le regole sulla <em>vacatio legis</em>».</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. A. Giuliani, <em>op. cit.</em>, p. 241.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. N. Coviello, <em>Manuale di diritto civile italiano</em>, Milano, 1915, p. 98.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. G. Pace, <em>op. cit.</em>, p. 129.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. in tal senso O. Mazza, <em>op. cit.</em>, pp. 59-60.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. A. Giuliani, <em>op. cit.</em>, p. 234; in tal senso si veda anche R. Caponi, <em>op. cit.</em>, p. 1344, dove l’A. rileva che «l’esperienza giuridica ha sempre conosciuto, a partire dalla nascita della problematica di diritto intertemporale, una pluralità di prospettive nella disciplina della successione delle norme giuridiche nel tempo».</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Le due teorie vengono solitamente analizzate in contrapposizione tra loro: cfr. R. Quadri, voce <em>Acquisiti (diritti)</em>, in <em>Nss. Dig. it.</em>, I, Torino, 1968, p. 239; Id., sub <em>art. 11.</em>, in A. Scialoja – G. Branca, (a cura di), <em>Commentario di diritto civile. Disposizioni sulla legge in generale. Dell’applicazione della legge in generale. Artt. 10-15</em>, Bologna, 1974, p. 118; G. Furgiuele, voce <em>Diritti acquisiti</em>, in <em>Dig. disc. priv., sez. civ.</em>, V, Torino, 1989, p. 370; G. Grottanelli De’ Santi, voce <em>Diritti quesiti, I) Diritto costituzionale</em>, in <em>Enc. giur. it.</em>, XI, Roma, 1989..</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Come noto la principale elaborazione teorica italiana della dotrina dei diritti quesiti è dovuta a C. F. Gabba, <em>Teoria della retroattività delle leggi</em>, cit. Nonostante la teoria sia stata superata tra i privatisti (in tal senso cfr. M.A. Livi, <em>alcune considerazioni sul principio di irretroattività della legge nel diritto dei contratti</em>, in <em>Studi in onore di Nicolò Lipari</em>, Giuggrè, 2008, p. 1385) essa permane in alcuni manuali tra cui quello di A. Trabucchi, <em>Istituzioni di diritto civile</em>, 24<sup>a</sup> ed., Padova, 1980, p. 27. Come evidenziato da O. Mazza, <em>op. cit.</em>, p. 50, (nota 43) la suddetta teoria ha trovato accoglimento soprattutto tra gli studiosi del diritto amministrativo: in proposito cfr. S. Romano, <em>Corso di diritto amministrativo. Principii generali</em>, Padova, 1937, pp. 71-72; G. Zanobini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, I, <em>Principi generali</em>, Milano, 1958, p. 104. L’esigenza di tutela dei diritti quesiti è manifestata anche in C. Mortati, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, 3° ed., Padova, 1955, p. 126 e più recentemente in R. Quadri, voce <em>Acquisiti (diritti)</em>, in <em>Nss. Dig. it.</em>, I, Torino, 1968, p. 240.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> In questi termini cfr. G. Furgiuele, <em>op. cit.</em>, p. 370.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In senso critico cfr. D. Donati, <em>Il contenuto del principio della irretroattività della legge</em> (1915), cit., p. 303, con l’affermazione che «il principio della non retroattività non coincide […] col principio del rispetto dei diritti quesiti […]. Il primo ha un contenuto molto più ristretto del secondo: precisamente esso importa soltanto il rispetto dei diritti quesiti per il tempo anteriore alla nuova legge. Esso invece non importa il rispetto dei diritti quesiti <em>ex nunc</em>».</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Non dipende cioè dall’applicazione della legge solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore (secondo la portata più ristretta del principio di irretroattività), ma da ragioni di giustizia che, richiedendo la salvaguardia di certe situazioni consolidate, le sottraggono alla normale applicazione della normativa sopravvenuta. Nel garantire la salvezza di queste situazioni, il principio di irretroattività, così inteso, comporterebbe quindi una sorta di ultra-attività della regolazione anteriore; in senso critico cfr. R. Quadri, voce <em>Acquisiti (diritti)</em>, cit., p. 239, secondo cui in tal modo si arriverebbe a sostenere «che le leggi abrogate sopravviverebbero non solo per valutare i contegni passati, ma altresì i contegni futuri continuando a manifestare la loro efficacia imperativa quando si tratti di situazioni giuridiche concrete costituitesi durante il vigore delle leggi abrogate».</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. R. Quadri, sub <em>art. 11.</em>, in A. Scialoja – G. Branca, (a cura di), cit., p. 118, dove l’A. afferma che «da un punto di vista generale i diritti acquisiti sono rispettabili, se sono rispettati e non rispettati perché rispettabili». Colpisce qui l’evoluzione del pensiero di Quadri rispetto a quanto da egli stesso sostenuto nel suo precedente scritto del 1968, dove aveva rilevato nell’ordinamento italiano sufficienti basi per affermare l’esistenza di un principio del rispetto dei diritti quesiti; in tal senso cfr. R. Caponi, <em>op. cit,</em> p. 1359, (nota 72).</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Come segnalato in R. Caponi, <em>op. cit.</em>, p. 1341 (nota 30), la teoria del fatto compiuto penetra in Italia con l’opera di G.P. Chironi, <em>Della non retroattività della legge in materia civile</em>, Siena, 1885 seguita tra gli altri da E. Ranelletti, <em>Efficacia delle norme giuridiche amministrative nel tempo</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1914, p. 49 e ss. specie 51 e ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Per un’esposizione articolata della teoria del fatto compiuto in relazione a quella dei diritti quesiti cfr. N. Coviello, <em>op. cit.</em>, p. 107, ove si avverte del fatto che «così l’esposta teoria solo apparentemente si confonde con quella del diritto quesito; perché quando si dice che tutte le conseguenze d’un fatto compiuto debbono essere regolate dalla leggi vigente al tempo di questo fatto, non si costringe il giudice ad esaminare se nel singolo caso si tratti di diritto quesito o di mera facoltà».</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Cfr. A. Giuliani, <em>op. cit.</em>, p. 238-339 dove l’A. sottolinea che «si venne affermando una nuova versione del principio di irretroattività, più marcatamente positivistico».<br />
Adottano il criterio della rivalutazione dell’atto generatore per delineare la natura retroattiva o meno della norma sopravvenuta N. Coviello, <em>op. cit.</em>, pp. 110-113 e 117; D. Donati, <em>Il contenuto del principio di irretroattività delle leggi</em>, cit., p. 279 e ss.; F. Cammeo, <em>Corso di diritto </em>amministrativo, Padova 1914 – Padova 1960 con note di G. Miele, p. 255; E. Fazzalari, <em>Efficacia della legge processuale nel </em>tempo, in<em> Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1989, pp. 890-891; R. Tarchi, <em>Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale</em>, Giuffrè, 1990, pp- 236-239.<br />
Per un breve quadro ricostruttivo delle attuali teorie in materia di retroattività legislativa cfr. G. Parodi, <em>Le fonti del diritto – Linee evolutive</em>, in <em>Tratt. Cicu-Messineo</em>, Giuffrè, Milano, 2012, p. 104..</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> In questi termini cfr. De Ruggero, <em>Istituzioni di diritto civile</em><sup>2</sup>, Messina, s.d. (ma 1930), p. 155.<br />
Il principio di irretroattività così inteso ha trovato accoglimento anche nel campo del diritto amministrativo dove esso assume tuttavia una valenza specifica in riferimento ai casi in cui a un risultato giuridico sia preordinata una serie di atti concatenati in procedimento: in base alla corretta applicazione del principio <em>tempus regit factum</em>, ciascun atto della serie trova la sua disciplina nelle norme del tempo del suo venire in essere: cfr. A.M. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo</em> (1940) rist. Milano 1959, p. 406 e ss.; con la conseguenza che «gli atti del procedimento già adottati saranno stati regolati dalle norme precedentemente in vigore, quelli da compiere saranno regolati dalle norme sopravvenute»: così M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, vol. II, Giuffrè, 1970, p. 919. Per una soluzione alternativa a quella così prospettata nel senso di una <em>perpetuatio</em> della disciplina procedimentale in vigore al momento iniziale della funzione amministrativa cfr. Comporti, <em>Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale</em> <em>dei procedimenti amministrativi</em>, Giappichelli, 2001, p. 83 e ss.<br />
Per alcune risalenti affermazioni di questo principio da parte dei giudici amministrativi v. Cons. Stato, sez. IV., 26-11-1974, n. 895, in <em>Foro amm., </em>1974<em>, </em>I, p. 1366; Cons. Stato, sez. VI, 7-04-1981, n. 139, in <em>Cons. Stato</em>, 1981, I, p. 423, segnalate in A. Giuliani, <em>op. cit.</em>, p. 245. La giurisprudenza è rimasta costante nell’affermare fino ai giorni nostri che «ogni atto o fase del procedimento trova disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale» riferendosi a tale principio in termini di &#8220;<em>tempus regit actum</em>&#8221; in contrapposizione a quello di irretroattività della legge: cfr. <em>ex multis</em> Cons. Stato sez. IV, 07-06-2004, n. 3625; TAR Calabria, Catanzaro sez. I, 1-10-2007, n. 1420; T.A.R. Campania, Napoli Sez. VII, 27-07-2011, n. 4114; Cons. Stato sez. IV, 21-08-2012, n. 4583; Cons. St., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5524. <em>Contra</em> v. TAR Lombardia, 30-07-2007, n. 5468, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 2008, p. 951; Cons. Stato, 30-01-2012, n. 445, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2012, p. 71, su cui cfr. P.L. Portaluri, <em>La regola estrosa: note su procedimento amministrativo e ius superveniens</em>, in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2013, p. 1807 e ss. ove si sottolinea che il Giudice finisce ad esempio per utilizzare il diverso criterio del <em>tempus regit actionem</em> applicando all’intero procedimento la disciplina vigente al momento della sua apertura.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> È opinione tradizionale che la retroattività normativa trovi un limite invalicabile in quelli che vengono definiti “rapporti esauriti”, in quanto oggetto nel passato di prescrizione, decadenza, transazione o giudicato; in tal senso cfr. O. Mazza, <em>op. cit.</em>, p. 243 che richiama le opere di G.P. Chironi, <em>Della non retroattività della legge in materia civile</em>. <em>Studi critici e dottrinali </em>(1884), in Id., <em>Studi e questioni di diritto civile</em>, I, <em>Parte generale – Parte speciale (Diritti reali)</em>, Torino, 1914, p. 120-121; E. Pacifici Mazzoni, <em>Istituzioni di diritto civile italiano</em>, I, <em>Parte generale</em>, IV ed. agg. Da G. Venzi, Firenze, 1903, p. 97-98. L’argomento è stato ampiamente approfondito anche in R. Caponi, <em>L’efficacia del giudicato civile nel tempo</em>, Giuffrè, 1991, p. 175 e ss.<br />
Negli stessi termini si esprime la giurispudenza consolidata, v. <em>ex multis</em> Cass. civ. Sez. V, Sent., 01-07-2015, n. 13478; Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2014, n. 23268; Cass. Sez. Un. 16-06-2014, n. 13676.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cfr. Giuliani, cit, p. 243-244, dove si sottolinea come «l’adesione alla dottrina del fatto compiuto è il punto di emersione di una progressiva tendenza giurisprudenziale, che mira a favorire una interpretazione retroattiva della legge» per cui «l’applicazione immediata della legge nuova agli effetti di situazioni sorte sotto la legge anteriore non configura retroattività».<br />
La dottrina del fatto compiuto nella sua accezione più restrittiva si afferma nella giurisprudenza ordinaria all’incirca a partire dagli anni ’70 : cfr. Cass. Sez. II 11-07-1975, n. 2743, <em>Giust. civ.</em>, 1975, I, p. 1233; Cass. 3-03-1979, n. 1350, <em>Giust. civ. mass.</em>, 1979, 606; Cass. 29-04-1982, n. 2705, <em>ivi</em>, 1982, p. 962 e più di recente Cass. 28-04-1998, n. 4327; Cass. 12-11-1999, n. 12539; Cass. 3/3/2000, n. 2433; Id. 3/08/2000, n. 2433; Cass. civ. Sez. I, 06 dicembre 2001, n. 15475.<br />
Dal canto suo la giurisprudenza amministrativa ha sostanzialmente condiviso la stessa concezione del principio di irretroattività, come emerge ad esempio in T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 07-12-2004, n. 4277 ove «il Collegio condivide quell&#8217;orientamento giurisprudenziale (espresso, in particolare, da: Cass. Civ., I, 16.2.1999 n. 1304; 9.2.2001 n. 1851 e 8.3.2001 n. 3385) secondo cui il rapporto di locazione che consegue all&#8217;assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, cosicché trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta può recare una nuova disciplina del rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice sia diretta a regolare, non il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». In termini <em>ex multis </em>cfr. . T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 06-02-2004, n. 289; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 25-11-2005, n. 19594; T .A.R. Veneto Venezia Sez. II, 21-11-2005, n. 4023; Cons. Stato Sez. IV, 21-06-2007, n. 3406 e più di recente Cons. St., sez. VI, 29-01-2013, n. 559, dove il Collegio ritiene che la «disposizione legislativa […] non innovi la disciplina della fattispecie generatrice del diritto […] ma incida in senso innovativo sulla disciplina degli effetti della fattispecie generatrice, protratti nel tempo in considerazione della natura di rapporto di durata» e pertanto «la disposizione in esame deve ritenersi applicabile alla tranche del rapporto successiva […], mentre ne resta sottratto il periodo anteriore».</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cfr. Corte cost. n. 118 del 1957 e n. 81 del 1958. In senso conforme v. anche Corte cost., 09-03-1959, n. 9, punto 10.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. Corte cost., 08-07-1957, n. 118, punto 2.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Tale affermazione viene peraltro sostanzialmente ripresa nella sentenza Corte cost. 04-04-1990, n. 155, punto 7.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Per una enunciazione esplicita in tal senso cfr. Corte cost. 27-07-1982, n. 143, punto 10.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr. ad esempio Corte cost., 28-07-1976, n. 194, punto 10, ultimo capoverso, ove si ribadisce che «il principio tradizionale della irretroattività della legge non penale dovrebbe, in linea di massima, essere osservato, essendo la garanzia della certezza dei rapporti giuridici uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. Ma è anche vero che la validità di tale affermazione non può non essere condizionata dall’insorgenza di casi che eccezionalmente impongano l’estensione retroattiva», oppure Corte cost. 22-10-1990, n. 468, punto 4.3, dove si legge che «una esclusione dalla irretroattività delle norme di carattere processuale disposta dall’art. 19 citato, porterebbe ad applicarle, con il canone “in quanto compatibile”, […] con estensione variabile delle regole utilizzate ed opinabilità di orientamenti, gravemente lesive della certezza del diritto».</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> In questo senso è significativa la sentenza della Corte n. 19 del 1970, ove si respinge l’idea della «inammissibilità della retrodatazione degli effetti giuridici fatti derivare da una legge regionale su rapporti già esauriti» per cui «una volta ammesso il potere di disporre legislativamente con efficacia sui rapporti anteriori, non può venire in considerazione il fatto che siano esauriti, dato che proprio in confronto ad essi si presenterebbe, se esistesse, il divieto di successivi interventi in ordine ai medesimi: cfr. Corte cost., 18-02-1970, n. 19, punto 2.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Al di fuori della materia pensionistica si deve peraltro segnalare la sentenza 219/1975 in cui, pur non richiamando il principio del legittimo affidamento, è stata dichiarata incostituzionale una norma per non aver esteso anche ai professori universitari il trattamento retributivo corrispondente a quello previsto per i dirigenti pubblici. In questa vicenda la posizione giuridica sostanziale tutelata consisteva nell’aspettativa al mantenimento di una equiparazione stipendiale che tuttavia non era stata mai sancita espressamente dalla legge, ma che avrebbe trovato fondamento nel trattamento sostanzialmente equiparato che lo Stato aveva garantito negli anni alle due diverse categorie.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. Corte cost. 17-12-1985, n. 349, punto 5. Negli stessi termini vedi anche n. 822 del 1988; n. 573 del 1990; n. 390 del 1995 e&nbsp; 211 del 1997.<br />
In argomento cfr. R. Gindre, <em>Diritti a trattamenti pensionistici e leggi retroattive in pejus</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1988, p. 3878 e ss; R. Alesse, Nota a Corte cost. 2 luglio 1997, n. 211, in <em>Giur. cost.</em>, 1997, p. 2129 e ss.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. Corte cost. 17-12-1985, n. 349, punto 5; Corte cost. n. 822 del 1988, punto 3.<br />
In particolare nella sentenza n. 822 del 1988 la questione di legittimità riguardava una norma attraverso cui veniva estesa anche alle gestioni speciali la disciplina, meno favorevole, prevista per la gestione generale obbligatoria operando una «riduzione del trattamento pensionistico ormai prossimo a maturazione», intervenendo cioè su una posizione giuridica non ancora riconducibile alla figura del diritto perfetto, per il quale cioè siano già stati integrati tutti gli elementi che perfezionano la fattispecie, ma al contrario su una situazione ancora in corso di maturazione ossia una “aspettativa legittima”.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. Corte cost. 10-07-1988, n. 822, punto 3.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Sulla necessità di tenere distinti i diversi principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento cfr. F.F. Pagano, <em>Il principio di affidamento nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale</em>, 2014, disponibile in <em>www.gruppodipisa.it</em>, pp. 4-7.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Cfr. sempre in materia pensionistica Corte cost. 04-11-1999, n. 416, punto 6.1.<br />
La situazione sostanziale tutelata dalla pronuncia della Corte era quella di coloro che, avendo già maturato il diritto alla pensione in un momento in cui era venuto meno il divieto assoluto di cumulo tra reddito da lavoro autonomo, hanno deciso di intraprendere un’attività di lavoro autonoma facendo affidamento sulla parziale cumulabilità di tale reddito con la pensione. La norma contestata era intervenuta retroattivamente reintroducendo il divieto assoluto di cumulo impedendo così a coloro che avevano già intrapreso un’attività lavorativa di percepire i ratei pensionistici nel frattempo maturati.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> In questo senso cfr. anche Corte cost. 22-11-2000, n. 525.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. Corte cost. 12-11-2002, n. 446, punto 6.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> <em>Ibidem</em>.<br />
In senso critico cfr. P. Carnevale, <em>Più ombre che luci su di un tentativo di rendere maggiormente affidabile lo scrutinio della legge sotto il profilo della tutela dell’affidamento</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2002, p. 3672, ove l’A. osserva come «facendo leva sulla qualificazione del decesso del pensionato quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte può escludere che la legge impugnata sia imputabile di intervento retroattivo su di un rapporto di durata».</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Cfr. P. Carnevale, <em>«Al fuggir di giovinezza…nel doman s’ha più certezza» (Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale)</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1999, p. 3647.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Cfr. Corte cost. 28-03-2008, n. 74, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale di una norma che estendeva con effetto retroattivo al settore pubblico il trattamento pensionistico prima riservato al solo settore privato, comportando un ricalcolo della indennità di reversibilità della pensione in senso peggiorativo. La norma viene censurata anche per violazione dell’affidamento vantato dai soggetti che già godevano del trattamento di reversibilità piena, indipendentemente dal momento in cui era maturata la reversibilità, purché fosse già stata liquidata la pensione diretta: cfr. punto 4.5 dei motivi.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Cfr. Corte cost. n. 1 del 2011, che esamina nuovamente la questione esaminata in Corte cost. n. 74 del 2008.<br />
La posizione così espressa dalla Corte sembra trovare peraltro riscontro anche al di fuori della specifica materia pensionistica, come dimostrano le sentenze 234/2007 e 209/2010 che, pur con esiti opposti, fondano le proprie conclusioni sulla medesima argomentazione giuridica. Nel primo caso la questione verteva sulla legittimità di una norma interpretativa che ha retroattivamente disposto una modifica peggiorativa dell&#8217;inquadramento stipendiale per il personale ATA degli enti locali trasferito nell’organico ATA statale. Con riferimento ad una delle diverse doglianze promosse dai ricorrenti la Corte ha l’occasione di affermare che «è soltanto l&#8217;intangibilità del giudicato a costituire uno dei limiti che il legislatore incontra nell&#8217;emanazione di leggi con efficacia retroattiva».<br />
Sulla base dello stesso principio nella sentenza 209/2010 la Corte ha ritenuto che siano invece state frustrate posizioni ormai consolidate da una norma interpretativa con cui il legislatore provinciale aveva realizzato, con efficacia retroattiva, rilevanti modifiche dell&#8217;ordinamento urbanistico, osservando come tali interventi «hanno frustrato le legittime aspettative di soggetti che, basandosi sulla legislazione vigente […] avevano chiesto e ottenuto dai giudici amministrativi, sia in primo grado sia in appello, la tutela delle proprie situazioni giuridiche, lese dagli atti illegittimi annullati». Il richiamo alle sentenze amministrative definitive già intervenute appare quindi sufficiente (ed assorbente) per dimostrare l’avvenuto consolidamento della posizione giuridica soggettiva del singolo, illegittimamente incisa dalla norma retroattiva.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Cfr. <em>supra </em>nota 22.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Cfr. la recente sentenza della Corte n. 170 del 2013 in materia di crediti privilegiati in favore dello stato, che individua nel c.d. giudicato endo-fallimentare la situazione giuridica consolidata su cui si fonda il legittimo affidamento inciso da una disposizione con effetti retroattivi di cui viene perciò dichiarata l’illegittimità costituzionale.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In queste decisioni il richiamo al principio del legittimo affidamento risulta pertanto come ridondante e superfluo: si potrebbe persino escludere che si presenti una vera e propria questione di diritto intertemporale dal momento che la vicenda nasce e si conclude nel vigore della stessa normativa e dunque prima dell’entrata in vigore della nuova legge.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Cfr. Corte cost. 30-01-2009, n. 24, punto 4 dei motivi. La questione riguardava quei soggetti che avevano sottoscritto un accordo di concordamento dell’indennità di espropriazione dei propri terreni con contestuale rinuncia a far valere pretese di indennità, il quale accordo aveva tuttavia perso efficacia in mancanza di un decreto di esproprio adottato tempestivamente dalla pubblica amministrazione. Per un commento v. S. Spuntarelli, <em>La buona fede quale parametro di giudizio per la tutela del legittimo affidamento</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, 2009, p. 175 e ss.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Nonostante la Corte non qualifichi espressamente la posizione giuridica vantata dai ricorrenti, questa può essere ricondotta alla figura di un vero e proprio diritto quesito dal momento che, non essendo intervenuto il decreto di esproprio, e per conseguenza venuto meno l’accordo di concordamento, era sorto nuovamente in capo ai privati il diritto alla liquidazione dell’indennità, successivamente frustrato dagli effetti della norma interpretativa volta a far rivivere gli accordi ormai decaduti.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. Corte cost. n. 92 del 2013 riguardante i rapporti di custodia iniziati prima del 1° ottobre 2001 e relativi alle procedure di alienazione o rottamazione straordinaria di mezzi sottoposti a fermo amministrativo o confisca già avviate dalle Prefetture, ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore della norma.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> L&#8217;affidamento – continua la Corte – appare, in altri termini, rivolto «non tanto alle astratte norme regolative del rapporto, o alla relativa loro &#8220;sicurezza&#8221;, quanto, piuttosto, al concreto contenuto dell&#8217;accordo e dei reciproci e specifici impegni assunti dalle parti al momento della stipula della convenzione di deposito», cfr. Corte cost. n. 92 del 2013, punto 5.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cfr. Corte cost. 27-06-2013, n. 160, punto 2 dei motivi.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> <em>Ibidem</em>. Secondo la Corte «risulta leso, dunque, l&#8217;affidamento degli ispettori esterni, legittimato da una serie di chiari elementi sintomatici di natura normativa» avendo la norma interpretativa esercitato di fatto «un effetto assolutamente innovativo su fattispecie chiuse, in pregiudizio a posizioni già maturate<strong>».</strong></div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> La Corte, come detto,&nbsp; non si esprime invero sulla reale qualificazione delle posizioni sostanziali meritevoli di tutela tuttavia, adottando percorsi argomentativi talvolta non lineari e non del tutto convincenti (come quando distingue tra un affidamento generico e un affidamento in concreto, cfr. Corte cost. 92 del 2013) oppure del tutto fuorivianti (come quando si riferisce alla diversa figura del rapporto esaurito, cfr. Corte cost. 160 del 2013), arriva comunque a garantire tutela al legittimo affidamento in quanto fondato su “diritti maturati”, “consolidate sfere di interessi” e “posizioni già maturate”, situazioni cioè che risultano con evidenza ben diverse da quelle riconducibili alla categoria dei rapporti esauriti.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Cfr. S. Antoniazzi, <em>La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2005, p. 37, dove si osserva come «secondo una tendenza rilevabile anche nelle più recenti decisioni», la Corte «sembra non distinguere tra la posizione soggettiva di diritto quesito e la situazione di affidamento».</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a>In tal senso cfr. M. Gigante, <em>op. cit.</em>, p. 47 e ss., ove in riferimento alla certezza del diritto e al legittimo affidamento si osserva come in alcune sentenze in materia fiscale tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo «il giudice comunitario afferma direttamente la lesione di tali principi, sottolineando unitamente la consistenza di diritti già acquisiti delle situazioni soggettive incise dalla modifica retroattiva. Qui, dunque, tutela del legittimo affidamento significa resistenza di diritti già acquisiti di fronte a modifiche peggiorative che pretendano di valere anche per il passato, e sembra identificarsi con il principio stesso di non retroattività». Nello specifico l’A. analizza le sentenze 8-06-2000 in C-396/98 Grundstückgemeinschaft Schloßstraße c. Finanzamt Paderborn e 29-04-2004 in C-17/01 Walter Sudholz c. Finanzamt Sulingen.<br />
La posizione così espressa dalla Corte di giustizia mostrerebbe l’influenza dell’indirizzo seguito dalla Corte costituzionale tedesca che, in un suo risalente orientamento, ruota attorno al concetto di fattispecie esaurita: l’esaurimento della fattispecie cui si riconnette un effetto giuridico favorevole per il destinatario costituirebbe un indice oggettivo dell’esistenza di un affidamento tutelabile: cfr. M. Gigante, <em>op. cit.</em>, p. 48.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> In questo senso cfr. M. Condinanzi, C. Amalfitano, <em>Fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti</em>, Giappichelli, 2015, p. 33, ove viene richiamata la significativa giurisprudenza in materia tra cui più di recente cfr. Marks&amp;Spencer, in <em>Racc</em>., p. I-6325 ss; 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Leonardo Adriano SRL e Dilexport Srl, <em>ibidem</em>, p. I-6911 ss.; 4 ottobre 2007, causa C-217/06, Commissione c. Italia, <em>ibidem</em>, p. I-132 ss. per estratto; 14 giugno 2011, causa C-360/09, Pfleiderer AG, <em>ibidem</em>, p. I-5161 ss.; vedi anche F.F. Pagano, <em>op. cit.</em>, p. 12.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Per un’analisi articolata della giurisprudenza della Corte EDU in materia di irretroattività cfr. A. Valentino, <em>Il principio d’irretrottività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>AIC</em>, 25/09/2012.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cfr. <em>Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Germania, </em>sent. 12-07-2001, §§ 82 et 83, <em>Gratzinger et Gratzingerova c. Repubblica Ceca, </em>dec. 10-07-2002, § 69 e <em>Maurice c. France</em>, sent., 6-10-2006 § 63.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Cfr. <em>Agrati e altri c. Italia</em> (ricorsi n. 43549/08, 6107/09 e %087/09) sent. 7-06-2011, § 74.<br />
L’intervento retroattivo viene considerato illegittimo qualora non trovi «un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona» e quando manchi «un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura che privi una persona della sua proprietà»: cfr. <em>Agrati e altri c. Italia</em>, §82.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. Corte cost. 24-10-2007, n. 348 e 349. In argomento v. tra gli altri, C. Pinelli, <em>Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2007, 3518 ss.; M. Cartabia, <em>Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici</em>, <em>ibidem</em>, 3564 ss.; A. Guazzarotti, <em>La Corte e la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dall&#8217;art. 117, comma 1, Cost.</em>, <em>ibidem</em>, 3574 ss.; V. Sciarabba, <em>Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali</em>, <em>ibidem</em>, 3579 ss.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Sul punto cfr. C. Pinelli, <em>«Valutazione sistematica» versus «valutazione parcellizzata»: un paragone con la Corte di Strasburgo</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, p. 4231; A. Ruggeri, <em>La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012)</em>, in <em>www.giurcost.org.</em>, 2012, p. 4.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Sul tema, cfr. O. Pollicino, <em>Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bi­lanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 16 dicembre 2009; P. Tanzarella, <em>Il margine di apprezzamento</em>, in M. Cartabia, (a cura di), <em>I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee</em>, il Mulino, 2007, p. 146 e ss.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. in tal senso P. Carnevale, G. Pistorio, <em>Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, fasc. 1, 2014.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. F. Politi, <em>Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale</em>, Cedam, Padova, 1997, p. 87.<br />
Come noto, la disciplina degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte è stata variamente ricavata dalla dottrina in base alla lettura sistematica di più norme: se dalla lettura dell’art. 136 Cost., relativo alla cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale, era stata in origine ritenuta possibile una efficacia soltanto <em>ex nunc</em> della sentenza di accoglimento (tesi avanzata inizialmente da P. Calamandrei, <em>La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile</em>, ora in <em>Opere giuridiche</em>, vol. III, Napoli, 1968, p. 337 e ss., specie p. 395 e ss), l’introduzione del meccanismo incidentale di proposizione della questione di costituzionalità, con la l. 1 del 1948, ha fatto invece subito propendere per una qualificazione in termini di efficacia <em>ex tunc</em>, e dunque “retroattiva”, della sentenza; per evitare di escludere l’applicabilità della sentenza stessa al giudizio <em>a quo</em>, con l’evidente paradosso di rendere utile la pronuncia <em>erga omnes</em> ma non verso il diretto interessato: cfr. G. Cosmelli, <em>Efficacia intertemporale delle declaratorie di illegittimità costituzionale e situazione sostanziale: appunti in tema di «incostituzionalità sopravvenuta»</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, p. 1558, nota 8.<br />
La disposizione introdotta dall’art. 30, comma 3, l. 87 del 1953, precisando il significato della “cessazione di efficacia” contenuto nell’art. 136 Cost., ha poi consentito di chiarire che «la norma di cui si è accertata l’illegittimità perde la sua applicabilità, e quindi la sua efficacia, in modo integrale e temporalmente indiscriminato, non potendo più essere impiegata nei processi in corso, né per disciplinare il compimento di nuovi atti, né per valutare atti già realizzatisi quando la norma stessa era ancora efficace» In questo senso «il vero limite all’espansione retroattiva delle conseguenze delle sentenze di accoglimento è dunque dato dalla circostanza che non sia più richiesta un’ulteriore applicazione delle norme ritenute contrarie alla Costituzione» (cfr. O. Mazza, <em>op. cit.</em>, pp. 318-319 e p. 322).</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Come noto, la disciplina del settore, che trova il proprio riferimento normativo nel d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato in attuazione della direttiva 96/62/CE e recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha formato oggetto di ripetute modifiche nel corso degli anni. In questo contesto l’art. 12, comma 7 del decreto è intervenuto a prorogare la durata originaria delle concessioni, prevedendo per quelle “scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010” la proroga sino a quest’ultima data e consentendo così ai titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, di proseguire l’attività (dandone comunicazione all’amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). A questo primo intervento di proroga è seguita a distanza di qualche anno, con la legge finanziaria per il 2006, una nuova modifica della disciplina riguardante la scadenza delle concessioni in essere, che ha previsto la possibilità per gli operatori di ottenere un’ulteriore proroga decennale, a condizione del soddisfacimento di specifici obblighi di ammodernamento degli impianti. In generale sul tema cfr. M. De Focatiis, A. Maestroni (a cura di), <em>Dialoghi sul diritto dell’energia. Volume I – Le concessioni idroelettriche</em>, Giappichelli, Torino, 2014; M.A. Sandulli, <em>Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: evoluzione normativa e questioni aperte sull’uso di una risorsa strategica</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 24/2013, p. 7; E. Boscolo, <em>Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazione e concessioni</em>, Milano, Giuffrè, 2012 e ivi in particolare il capitolo finale, dedicato alla concessione; S. Cornella, <em>La proroga delle concessioni di grande derivazione e apertura al mercato del comparto idroelettrico</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2011, pp. 795-801.<br />
La Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2008, n. 1, ha dichiarato illegittima la disciplina prevista dalla legge finanziaria del 2006, con particolare riferimento al meccanismo che ha previsto la proroga decennale, perché ritenuta lesiva dei principi costituzionali e comunitari a tutela della concorrenza. La pronuncia della Corte è dunque intervenuta prima della naturale scadenza della precedente proroga, pregiudicando l’aspettativa degli operatori di poter beneficiare della nuova proroga “promessa” dal legislatore: cfr. G.B. Conte, <em>La Corte dichiara l’illegittimità della proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche previste nella legge finanziaria per il 2006</em>, in <em>Giust. amm.</em>, 2008, n. 1, pp. 29-31.; S. Fanetti, <em>Una nuova decisione della Corte Costituzionale in materia di energia</em>, in <em>Riv. giur. ambiente</em>, 2008, pp. 583-589.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Con due prime pronunce, rispettivamente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (n. 128/2011) e in secondo grado della Cassazione (n. 7376/2013), vengono respinti i gravami d’impugnazione promossi dalla ricorrente anzitutto per non aver dimostrato – secondo i giudici – l’effettiva esecuzione dei lavori che integravano i presupposti della proroga entro la data della pronuncia della Corte costituzionale del 2008 (l’autocertificazione sarebbe stata comunicata dopo la sentenza e si sarebbe riferita a lavori conclusi successivamente ad essa), escludendo pertanto che fosse stato maturato definitivamente un diritto quesito alla proroga di per sé opponibile alla sentenza costituzionale.<br />
Nel ricorso la società aveva peraltro invocato la lesione del legittimo affidamento sull’avvenuta maturazione della proroga che sarebbe stato leso dalla nota regionale con la quale la regione avrebbe sostanzialmente esercitato un potere di autotutela in mancanza dei presupposti da esso richiesti.<br />
Per quanto riguarda il primo profilo la Cassazione, confermando il giudizio già espresso dal giudice di primo grado, ha escluso l’esistenza di un affidamento in quanto «in mancanza della prova di un consolidamento del diritto alla proroga, non vi può essere alcun affidamento al mantenimento dello stesso»: cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 25-03-2013, n. 7376, punto 3 dei motivi.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Cfr. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sentenza n. 2308 del 2013, in cui viene ribadito «che il preteso diritto quesito è insussistente, in quanto in epoca anteriore alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale del 23-1-2008 non si era consolidato il diritto di proroga della concessione».<br />
Sul punto i giudici osservano che si tratterebbe comunque di un rapporto pendente e non certo definitivo al momento della pubblicazione della sentenza, data la mancanza di atti negoziali o amministrativi idonei a precostituire una posizione giuridica irreversibile.<br />
Interessante osservare in proposito la diversa posizione espressa dal Cons. Stato, sez. VI, sent. N. 6187/2005 in materia di proroga delle concessioni di distribuzione del gas naturale che sembra sposare la tesi sostenuta dai ricorrenti: cfr. A. Velaschi, <em>Il principio di certezza del diritto “tutela” il legittimo affidamento dei gestori delle concessioni di distribuzione del gas naturale</em>, in <em>Diritto pubblico comparato europeo</em>, 2008, p. 2011, dove in relazione al prolungamento di durata delle concessioni si osserva che «gli incrementi scatterebbero automaticamente alla presenza dei requisiti richiesti dal legislatore. Il godimento del termine incrementato non sarebbe quindi il risultato di “una negoziazione” […] fra l’operatore interessato e il Comune, né “una concessione a titolo grazioso” di quest’ultimo a favore del primo, ma soddisferebbe piuttosto una legittima aspettativa del concessionario, che, secondo il medesimo Collegio di appello, può divenire recessiva soltanto in presenza di una “effettiva necessità di procedere ad una liberalizzazione immediata”».</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Tribunale Superiore Acque Pubbliche, sentenza n. 206 del 2013, punto 9 dei motivi.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> L’idea è che insensibili agli effetti della declaratoria di incostituzionalità siano soltanto i c.d. rapporti esauriti e cioè quei rapporti per i quali non sia più applicabile la norma in questione, Sul punto cfr. F. Politi, <em>op. cit.</em>, p. 6, che richiama G. Zagrebelsky, <em>Processo costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, p. 634 dove l’A. osserva come sia in giurisprudenza che in dottrina è ormai da anni consolidata l’idea che le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge producano effetti eliminativi (della norma incostituzionale) non solo per il futuro, ma anche in relazione a fatti, situazioni e rapporti che siano sorti precedentemente la pronuncia stessa, purché si tratti di vicende ancora pendenti, cioè «suscettibili di fornire materie per un giudizio».</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Sul punto cfr. R. Caponi, <em>La nozione di retroattività della legge</em>, cit., p. 1367, dove si sottolinea come l’art. 30 della l. 87 del 1953 «fa divieto (in primo luogo ai giudici) di applicare la norma dichiarata incostituzionale alle fattispecie sostanziali già esistenti».</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Cfr. O. Mazza, <em>op. cit.</em>, p. 326-327.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Cfr. ancora Tribunale Superiore Acque Pubbliche, sentenza n. 206 del 2013.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> M. Gigante, <em>Il principio di affidamento e la sua tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Dell’albero e del ramo</em>, in <em>Diritto e società</em>, 2009, p. 433.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Dell’esigenza di una migliore considerazione per le aspettative degli operatori economici che si siano attivati sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, con conseguente lesione di ingenti interessi economici, pare invece ben consapevole il legislatore che infatti, nel caso di specie, è nuovamente intervenuto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, disponendo una proroga di cinque anni delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, anche al fine di «garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati» ai sensi della normativa dichiarata illegittima; un intervento che si potrebbe definire di “salvaguardia” proprio per quelle posizioni degli operatori che sono state “travolte” dalla sentenza della Corte costituzionale, senza che fosse possibile opporre alcun limite all’efficacia retroattiva della stessa: cfr. art. 12, comma 1-<em>bis</em>, d.lgs. 79 del 1999,&nbsp; introdotto dall’art. 15, comma 6-<em>ter</em>, lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122 del 2010). Come noto la previsione della lettera b) è stata peraltro successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. 13 luglio 2011, n. 205.<br />
A seguito di questa ulteriore pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto nuovamente con la previsione dell’art. 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostanzialmente assegnato alle concessioni in corso o già scadute una proroga di cinque anni. Anche questa disposizione è stata invero oggetto di controllo di costituzionalità da parte della Corte che tuttavia, con sentenza 24 febbraio 2014, n. 28, ha giudicato infondate le questioni sottoposte.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a>&nbsp; Emblematica in tal senso è la pronuncia della Corte di Cassazione chiamata a giudicare sul caso, affine a quello in esame, in cui l’amministrazione competente, dopo aver determinato con apposito provvedimento del 2007 la durata della concessione di grande derivazione idrica fino al 2020, in applicazione della proroga disposta dalla disciplina della legge finanziaria del 2006, aveva successivamente ripristinato con atto di autotutela la precedente scadenza al 31 dicembre 2010, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 2008. I giudici della Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite 4-10-2012, n. 16850, hanno infatti chiarito che «come costantemente è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa […] nell’ordinamento italiano l’annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell’azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi»[74].<br />
Non a caso dunque, nelle sentenze prima richiamate, i ricorrenti avevano cercato di qualificare la nota, con cui la Regione aveva comunicato che la scadenza della concessione sarebbe rimasta quella originariamente prevista per il 31 dicembre 2010, in termini di atto di autotutela, evidentemente consapevoli del diverso trattamento riconosciuto all’affidamento in presenza di un atto della pubblica amministrazione pur risultato illegittimo per una causa sopravvenuta (nel caso la declaratoria di illegittimità della normativa di riferimento). Circa il profilo dell’autotutela è stato invece escluso dai giudici che la nota regionale potesse essere configurata come atto di ritiro in mancanza di un precedente provvedimento di proroga.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Cfr <em>ex multis</em> M. Monteduro, <em>Retroattività del provvedimento amministrativo e principi generali dell’ordinamento</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 12 agosto 2014; R. Musone, <em>Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento</em>, Aracne, Roma, 2012; D.U. Galetta, <em>La tutela dell’affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un’analisi comparata</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, p. 757; S. D’Ancona, <em>Termine ragionevole nell’annullamento d’ufficio: riflessioni in tema di effettività della tutela</em>, in <em>Foro Amm</em><em>.</em> &#8211; <em>TAR</em>, 2008, p. 1522; D. Corletto, <em>Provvedimenti di secondo grado e tutela dell’affidamento</em>, in D. Corletto (a cura di), <em>Procedimenti di secondo grado e tutela dell’affidamento in Europa</em>, Cedam, Padova, 2007, pp. 1-64; F. Trimarchi Banfi, <em>L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2005, p. 843; G. Barone, <em>Riflessioni in tema di annullamento d’ufficio</em>, in <em>Cons. St.</em>, 2004, p. 497; Id., <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 4/2002, p. 689.<br />
Per una articolata trattazione di questo aspetto cfr. inoltre F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, dagli anni “trenta” all’”alternanza”</em>, Giuffrè, Milano, 2001, p. 79 e ss. e più di recente S. Antoniazzi, <em>op. cit.</em>, specie pp. 97-129; con specifico riferimento alla giurisprudenza comunitaria cfr. poi M. Gigante, <em>Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento</em>, cit., specie capitolo II dedicato all’affidamento correlato ad aspettative nascenti da atto illegittimo (pp. 103-148).</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Si ricordi peraltro l’esistenza delle sentenze costituzionali c.d. “datate” o comunque manipolative degli effetti temporali della pronuncia di accoglimento, che in qualche modo sembrano poter rappresentare uno strumento funzionale alla tutela delle posizioni giuridiche sorte in virtù della norma successivamente dichiarata incostituzionale: cfr. F. Politi, <em>op. cit.</em>, p. 250 e ss. Per un esempio recente cfr. Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 10, che dichiara l’illegittimità costituzionale della c.d. Robin Tax, escludendo tuttavia gli effetti retroattivi della sentenza per farli decorrere soltanto dalla sua pubblicazione. La Corte osserva, in termini generali, che «come il limite dei rapporti esauriti ha origine nell’esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro individuazione è ascrivibile all’attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito».</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cfr. A. Travi, <em>La disciplina transitoria delle concessioni idroelettriche e i principi di concorrenza</em>, in M. De Focatiis, A. Maestroni (a cura di), <em>Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, cit., pp. 57-58, che sottolinea come resti da capire quando si configuri un rapporto esaurito rispetto a una legge di incentivazione, potendosi prospettare soluzioni diverse: secondo un primo indirizzo, l’esaurimento del rapporto si avrebbe soltanto nel momento in cui risulterebbe concluso il godimento del beneficio; in base al secondo indirizzo l’esaurimento del rapporto di incentivazione si avrebbe col conseguimento del beneficio (c.d. teoria del diritto acquisito). L’A. avverte che il secondo indirizzo può sembrare in apparenza molto ardito, alla luce degli orientamenti più generali sugli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. rispettivamente Corte cost. n. 264 del 2005, Corte cost. n. 302 del 2010 e Corte cost. n. 64 del 2014.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a>Cfr. Corte cost. 7-07-2005, n. 264.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Cfr. sentenza Corte di Giustizia 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02.<br />
Nella sentenza n. 302 del 2010 la Corte costituzionale rileva infatti che la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, «non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell&#8217;utilizzazione dei beni demaniali». Analogamente nella sentenza 64 del 2014 riguardante la modifica dei canoni di concessione idrica la Corte, richiamando espressamente la sentenza n. 302/2010 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, esclude che «l&#8217;effetto dell&#8217;aumento del canone prodotto dalla disposizione legislativa censurata sia giunto inaspettato» in considerazione del dato storico della reiterazione nel tempo dell&#8217;intervento normativo sospettato di illegittimità costituzionale, adottato per la prima volta nel 2000 e successivamente confermato nel 2004[81].</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> In particolare nella sentenza Corte cost. 3-03-2011, n. 71 (punto 4.2) la Corte ritiene che la norma con cui è stato escluso l&#8217;adeguamento dell&#8217;indennità di ausiliaria ai nuovi stipendi del personale delle Forze Armate, non avrebbe determinato alcuna «<em>reformatio</em> <em>in peius</em> del trattamento in godimento» e per conseguenza non potrebbe dirsi violato alcun principio di affidamento, dato che, secondo la Consulta, «nessun legittimo affidamento nel costante allineamento delle posizioni economiche di ausiliaria con quelle di servizio effettivo si è potuto consolidare in capo ai sottoufficiali collocati in ausiliaria».</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Si vedano le pronunce relative a norme con cui era stato disposto il blocco delle progressioni stipendiali per dipendenti pubblici per un periodo limitato e con l&#8217;espressa esclusione di successivi recuperi con riferimento rispettivamente ai professori e ricercatori universitari (cfr. sentenza n. 310 del 2013) e per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario A.T.A. della scuola (cfr. sentenza n. 219 del 2014).</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Cfr. Corte cost. 17-12-2013, n. 310, punto 13.8. La Corte richiama inoltre alcuni precedenti in cui ha ravvisato nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica, le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure in questione (sentenze n. 245 del 1997 e n. 299 del 1999, come richiamate anche nella sentenza n. 223 del 2012)</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Cfr. Corte cost. 27-06-2012, n. 166, punto 5.3.2. Il profilo dell’intensità del sacrificio imposto o della proporzionalità dell’intervento peggiorativo del legislatore rileva anche in altre sentenze tra cui la n. 310 del 2013, già citata, sul blocco delle progressioni stipendiali per dipendenti pubblici, professori e ricercatori.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> La Corte si sofferma nell’analisi delle norme transitorie osservando che i soggetti interessati «hanno avuto tutto il tempo per valutare presupposti e situazioni, personali e familiari, idonei ad orientarne la scelta verso il mantenimento del rapporto di lavoro pubblico piuttosto che verso l&#8217;esercizio esclusivo della professione forense, con la disponibilità di uno <em>spatium deliberandi</em> supplementare nella direzione della più stabile opzione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in caso di preferenza inizialmente manifestata per la più rischiosa attività libero-professionale».</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Un passaggio importante nella giurisprudenza in materia di rapporti di durata è segnato dalla pronuncia 236 del 2009, concernente l’istituto del “fuori ruolo” dei professori universitari; in proposito cfr. A. Bollani, <em>Aspettative, diritti e legittimo affidamento nella disciplina del collocamento fuori ruolo dei professori universitari</em>, in <em>Diritto delle relazioni industriali</em>, 2010, p. 166, dove si osserva che peraltro «la Corte continua a ricercare, come nella sua precedente giurisprudenza, una linea di demarcazione tra incidenza retroattiva della norma scrutinata sulle situazioni giuridiche consolidate ed impatto della norma, non giuridicamente qualificato, su mere situazioni di aspettativa».</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> Vedi <em>supra</em> § 4 nel testo e per riferimenti giurisprudenziali in nota 55.</div>
<div id="ftn89">In tal senso cfr. L. Rubino, La <em>fattispecie e gli effetti giuridici preliminari</em>, Giuffrè, Milano, 1939, e la dottrina in esso richiamata alla nota I, p. 87. Si tratta in altri termini di quegli «atti, di natura diversa, che risultano da più fatti volontari, coordinati e fusi tra loro in modo tale da porsi come elementi costitutivi di una sola unità composta», che in quanto tali possono ben svolgersi in uno spazio temporale disciplinato da normative diverse (ad es. il procedimento amministrativo e il&nbsp; processo giurisdizionale). Cfr. A.M. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo</em>, (ristampa della prima edizione del 1940), Giuffrè, 1959, p. 8.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Sul tema cfr. M. Cocconi, <em>Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento del cittadino</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 18/3/2014; cfr. G. Cozzolino, <em>Energie rinnovabili e tutela dell’affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi al fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi normativi</em>, in <em>Associazione italiana dei costituzionalisti</em>, 20/03/2012.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Cfr. G. Pace, <em>Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto privato</em>, Milano, 1944, pp. 3-4, che&nbsp; osserva come «tali fatti non possono che accadere compiutamente o entro l’ambito temporale della vecchia legge o della nuova, e dunque la loro assegnazione al dominio dell’una o dell’altra non può presentare che le difficoltà di fatto eventualmente inerenti l’accertamento del preciso momento in cui si sono verificati. Non sarebbe tuttavia esatto ritenere&nbsp; che un problema transitorio in quei casi non esista; vero è soltanto che&nbsp; esso non presenta difficoltà di soluzione».</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Cfr. G. Broggini, <em>op. cit</em>., p. 391, che rileva come l’estensione e l’incidenza degli effetti della norma sopravvenuta sulle situazioni già esistenti e ancora produttive di effetti è da sempre stato al centro del dibattito dottrinale che si svolge attorno al concetto di retroattività e irretroattività della legge, tanto da essere definita come «la pietra di paragone di ogni teoria moderna del diritto intertemporale».</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Cfr. A. Tonetti, <em>Investimenti infrastrutturali e (in)certezza delle regole: il caso del servizio idrico</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, p. 1102 e ss. ove si osserva come le determinazioni assunte da Aeeg hanno generato un evidente alterazione dell’equilibrio del Piano economico finanziario (PEF), il quale costituisce elemento essenziale del rapporto concessorio, come risulta dalla stessa normativa di riferimento ex artt. 149, comma 4 e 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, che impongono “l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione”.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Cfr. <em>ex multis</em> TAR Lazio, Roma 5-02-2013, n. 1215, e TAR Lazio, Roma, 2-04-2013, n. 3274, quest’ultima confermata da Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4233. Cfr. anche Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2015, n. 1043.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 2 aprile 2013, n. 3274, punto 2.2.2. lettera A), primo capoverso.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 2 aprile 2013, n. 3274, punto 2.2.2. lettera A), penultimo capoverso. Questa stessa considerazione emerge seppur in termini diversi in Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 24 luglio 2014, n. 8137, ove si afferma che non «può ravvisarsi un affidamento in capo alla ricorrente per il solo fatto di avere avviato un’iniziativa imprenditoriale. Sotto tale profilo, basti il rilievo che tutte le iniziative imprenditoriali sono caratterizzate dal rischio di impresa, nel quale entrano a pieno titolo le sopravvenienze normative».</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Analoghe argomentazioni emergono dalla Delibera 531/2014/R/Gas Aeegsi del 30 ottobre 2014, “Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018”, p. 7, in cui l’Autorità ha chiarito che «nessuna impresa di stoccaggio può ragionevolmente ritenere di aver maturato un affidamento a beneficiare degli incentivi previsti dalla regolazione vigente per un periodo tariffario rispetto ad opere che non sono entrate in servizio in quel periodo; proprio perché si tratta di incentivi (e non di forme di copertura dell’investimento) volti a promuovere comportamenti efficienti entro un determinato periodo di regolazione, essi trovano applicazione limitatamente a quei comportamenti che hanno prodotto il risultato atteso in quel periodo, ossia l’entrata in esercizio del nuovo investimento».</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Cfr. anche T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 04-06-2007, n. 5140, relativamente all’impugnazione di una nota dell’Enac, con cui sono stati rideterminati in senso peggiorativo i diritti aeroportuali intaccando in tal modo le posizioni di quei soggetti che «fecero legittimo affidamento sul rispetto nel tempo delle condizioni pattuite […], compresa quella ad un corrispettivo di una certa entità». La pretesa tutela del legittimo affidamento viene peraltro respinta dai giudici sulla base dell’impossibilità «di considerare un bene della vita definitivamente acquisito i cospicui vantaggi di cui i gestori hanno finora fruito» per la gestione di una attività che «costituendo un pubblico servizio, è fisiologicamente destinata ad essere periodicamente ridisciplinata in relazione al mutare delle esigenze pubbliche», purché sussista una &#8220;effettiva causa giustificatrice”.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> In tal senso molto chiaramente si è espresso di recente anche il giudice amministrativo, che nella sentenza Tar Lazio, Roma, sez. III, 07-10-2014, n. 10227, punto 2 dei motivi ha affermato come «La mancata rilevazione di un diritto quesito in capo al ricorrente esclude, come detto, che egli potesse essere valutato ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. n. 66 del 2010, e dunque ritenuto in possesso dei requisiti per essere valutato; alcun affidamento è quindi prospettabile nella fattispecie».</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Si veda in particolare la sentenza 10 settembre 2009 in causa C-201/08, Plantanol (punto 53), concernente l’abolizione anticipata di un regime di esenzione fiscale per un biocarburante, ove si afferma inoltre che spetta comunque al giudice nazionale «valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati da detta normativa».</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Nel caso degli incentivi fotovoltaici, considerando l’intrinseca mutevolezza dei regimi di sostegno, anche alla luce delle modalità con cui essi sono stati predisposti dall’autorità nazionale, con ripetuti interventi a breve distanza di tempo (quattro in soli cinque anni), il giudice ritiene di poter affermare che «un operatore avveduto fosse senz’altro in grado di percepire le mutazioni del contesto economico di riferimento», dovendosi pertanto ritenere infondate le doglianze dei ricorrenti: cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 2 aprile 2013, n. 3274.<br />
Considerazioni analoghe si trovano svolte anche in merito alla vicenda delle tariffe idroelettriche, dove il profilo della conoscibilità della modifica viene affrontato sottolineando come la disciplina delle tariffe sia materia «che gli operatori sanno essere in evoluzione, tanto che nelle convenzioni stipulate con gli enti preposti all’affidamento del servizio sono spesso inserite clausole di adeguamento alla normativa sopravvenuta»; ne segue, secondo il giudice, che «i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento non possono quindi essere invocati per evitare che trovino applicazione, nell’ambito di rapporti di gestione di un servizio pubblico di lunga durata, le novità normative sopravvenute nel corso del tempo»: cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15-05-2014, n. 1275, punto 13 dei motivi.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-12-2014, n. 6153, riguardante la delibera dell&#8217;Aeegsi del 27 dicembre 2012 (559/2012)/r/el) con cui era stato modificato <em>in peius</em>, per l&#8217;anno 2012, il sistema di incentivazione per le imprese di distribuzione dell&#8217;energia elettrica che attuino interventi di contenimento delle perdite di rete, rispetto al quale tuttavia i giudici escludono che sia configurabile un legittimo affidamento osservando che «nella specie, già la Delib. n.196 del 2011 aveva preannunciato […] che entro il 30 settembre 2012 […] l&#8217;Autorità avrebbe provveduto a valutare la possibilità di applicare, già con riferimento all&#8217;anno 2012, un meccanismo di perequazione tra le diverse imprese distributrici».</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Come già visto, la giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che «nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti». L’unica condizione essenziale è che «tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica».</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> A sostegno di questa argomentazione il TAR richiama il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 267 del 25-1-2013, e la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 22-1-2014, n. 319, che si è espressa sul punto.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Nella vicenda esaminata in Cons. St., sez. III, 18-12-2013, n. 6060 e più di recente in T.A.R. Roma, sez. III, 11-08-2014, n. 8896, il giudice amministrativo ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta (art. <a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000661382ART35">11, comma 6</a>, <a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000661382">D.L. n. 78 del 2010</a>) che ha disposto una redistribuzione dello sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a danno delle aziende farmaceutiche. I ricorrenti lamentavano che tale sconto avrebbe inciso sui ricavi sui quali l&#8217;impresa aveva fatto affidamento in sede di contrattazione, cambiando &#8220;in corsa&#8221; le regole del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e determinando una violazione del principio costituzionale dell&#8217;affidamento. I giudici respingono le doglianze, rilevando che la disposizione contestata non sia invero configurabile come un intervento normativo irragionevole, ma si tratti piuttosto «di limitata deroga introdotta dal legislatore e imposta dal sempre più urgente contenimento della spesa pubblica per assicurare il rispetto di principi e di valori costituzionali, di rango superiore, rispetto ai quali l&#8217;affidamento contrattuale delle imprese produttrici, nei limiti della ragionevolezza e per gravi ragioni, è e non può non essere recessivo».</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Anche secondo la giurisprudenza costituzionale d’altronde il primo elemento di valutazione per giudicare della legittimità di una norma retroattiva è come detto quello del rispetto del principio di ragionevolezza, che si ritiene soddisfatto nell’individuazione di un interesse pubblico idoneo a giustificare l’intervento del legislatore, dovendosi trattare più specificamente di una “esigenza inderogabile”; mentre il secondo momento, elaborato a partire dalla sentenza Corte cost. n. 446 del 2002, attiene al grado di offensività della lesione imposta con la legge retroattiva e dunque concerne più propriamente la modalità con cui gli effetti retroattivi vanno ad incidere sulle posizioni dei soggetti interessati, eventualmente ledendo un loro legittimo affidamento.<br />
Sul rapporto tra principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità come strumenti di sindacato costituzionale delle leggi che incidono su situazioni di legittimo affidamento cfr. D.U. Galetta, <em>op. cit.</em>, p. 1914 e ss. ove in particolare si richiamano le modalità di scrutinio utilizzate anche dal giudice costituzionale tedesco (p. 1923).</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Cfr. ad esempio T.A.R. Lazio, Roma, sez. III <em>ter</em>, 02-03-2015, n. 3419, in materia di successione di norme relative alla disciplina del beneficio dell&#8217;esenzione dall&#8217;acquisto dei certificati verdi connesso alla produzione di energia elettrica da cogenerazione ove è stata esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile in quanto «la successione dei regimi incentivanti non è avvenuta in modo improvviso, ma attraverso la previsione del […] periodo transitorio di oltre tre anni, nel corso del quale anche la produzione non CAR ha continuato a fruire del regime agevolativo, in attesa del passaggio al nuovo regime di sostegno».<br />
Nel caso degli incentivi fotovoltaici viene evidenziato come «ulteriore conferma della ragionevolezza del nuovo regime incentivante si desuma dal trattamento degli impianti completati dopo la sua entrata in vigore, assoggettati a un primo periodo transitorio, caratterizzato da una lieve riduzione della tariffa e dall’accessibilità diretta agli incentivi, e a un successivo periodo basato sul sistema di registri e delle graduatorie, con il quale si è tenuto essenzialmente conto dell’anteriorità delle iniziative (Tar Lazio, Roma, 2-04-2013, n. 3274).</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> Cfr. la sentenza già cit. della Corte di giustizia europea 10 settembre 2009 in causa C-201/08, Plantanol, (punto 49).&nbsp;</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Anche nella vicenda delle modifiche tariffarie al settore idrico emerge chiaramente la rilevanza di tali disposizioni transitorie, tanto che il giudice, verificatane l’assenza, sembra affrettarsi a circoscriverla o minimizzarla, sottolineando la modesta entità del sacrificio imposto agli operatori, che egli ritiene sostanzialmente “accettabile” e tale da non richiedere l’introduzione di un regime transitorio di tutela. Il Tar argomenta infatti che la normativa sopravvenuta non avrebbe stravolto il previgente assetto determinando «una lacerazione traumatica del quadro economico in essere tale da rendere indefettibile l’introduzione di un regime transitorio» (Tar Lombardia, Milano, 15-05-2014, n. 1275).&nbsp;<br />
In tema di disciplina transitoria e della sua idoneità e necessarietà al fine di garantire il legittimo affidamento vantato dagli operatori economici del settore cfr. A. Velaschi, <em>Il principio di certezza del diritto “tutela” il legittimo affidamento dei gestori delle concessioni di distribuzione del gas naturale</em>, in <em>Diritto pubblico comparato europeo</em>, 2008, pp. 2009-2015, e più in generale G. Matucci, <em>Tutela dell’affidamento e disposizioni transitorie</em>, cit., specie capitolo IV (pp. 176-217).</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> Sulla decadenza per contrasto fra permesso di costruire già rilasciato e “<em>jus superveniens</em>” vedi G. Ferrari, <em>Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2012, p. 1955 e ss.<br />
Altre volte la disciplina derogatoria per la salvaguardia delle posizioni consolidate o delle iniziative <em>in itinere</em> risulta invece prevista dagli stessi strumenti urbanistici o atti di regolazione generali che producono il mutamento di disciplina introducendo soluzioni più restrittive: si pensi all’ipotesi delle norme di attuazione di piani regolatori sopravvenuti dirette a far salve le iniziative edilizie consentite da precedenti piani urbanistici esecutivi (su cui per una vicenda esemplare v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20.11.2014, n. 2773).</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> Sulla questione relativa all’individuazione dei rapporti esauriti (o meglio delle situazioni che determinano l’esaurimento del rapporto), cfr. R. Caponi, <em>L’efficacia del giudicato civile nel tempo</em>, Milano, 1990, parte terza, capitolo sesto, p. 175 e ss.</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a>&nbsp; Cfr. Corte cost., 16-06.1993, n. 283, punto 9; intendendosi per “rapporti esauriti” i rapporti oggetto di sentenze passate in giudicato (sentenze 74/2008, 209/2010, e in parte 24/2009) o che comunque hanno cessato di produrre definitivamente i propri effetti (sentenza 283/1993, 160/2013).</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> Cfr. N. Lipari, <em>Per un ripensamento del diritto intertemporale</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2012, p. 374, dove si osserva che «è possibile cogliere il difficile punto di contatto fra vecchi schemi argomentativi e nuove sensibilità nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale quando fa appello al principio di ragionevolezza per individuare la disciplina dei fatti accaduti in pendenza di una successione di leggi».</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> Ci si riferisce alla distinzione messa in luce in F. Merusi, <em>La certezza dell’azione amministrativa tra tempo e spazio</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2002, p. 539, dove si osserva che «la certezza del diritto è talvolta tutelata non dalla legge, ma da un principio di diritto integrativo della codificazione legislativa che garantisce che le legittime aspettative del cittadino siano soddisfatte nonostante la diversa norma di legge vigente nel tempo naturale», per cui è prospettabile una «lotta fra il tempo della buona fede e il tempo della legge nel caso della sopravvenienza normativa nella quale si contrappongono i principi antitetici <em>prior in tempore</em> e <em>tempus regit actum</em>, espressione il primo, del diritto comune, nel quale dominava il principio della buona fede e dell’affidamento e, il secondo, della codificazione e della conseguente prevalenza delle norme imposte dalla legge» (p. 541).</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Cfr. M.A. Livi, <em>Alcune considerazioni sul principio di irretroattività della legge nel diritto dei contratti</em>, in <em>Studi in onore di Nicolò Lipari</em>, Giuffrè, 2008, Tomo I, p. 1408, dove si osserva che «pian piano, ponendo da parte una considerazione formale del diritto collegata ad una visione statalista e positivista ed intesa la norma come disciplina degli interessi (per cui le norme servono per attribuire a soggetti situazioni soggettive, dovendosi stabilire quando, da quando e fino a quando operano), il punto di riferimento dell’analisi della temporalità dei rapporti giuridici diventano le situazioni soggettive».</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> Per una valutazione sostanzialmente analoga cfr. A. Pisaneschi, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2014, p. 102, ove si osserva che «il diritto quesito, che non ha trovato tra l’altro riferimenti espressi nella giurisprudenza costituzionale, si è casomai trasformato nel “principio dell’affidamento del cittadino” nella sicurezza giuridica».</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> Cfr. M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. </em>cit., p. 1828.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Cfr. M. Luciani, <em>op. cit.</em>, p. 1835.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimo-affidamento-e-irretroattivita-della-legge-nella-giurisprudenza-costituzionale-e-amministrativa/">Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lavvalimento-alla-luce-della-direttiva-2014-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lavvalimento-alla-luce-della-direttiva-2014-24/">L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24</a></p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; L’art 63 della&#160; Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari conferma l’istituto dell’avvalimento, introducendo alcune novità che potranno dare lo spunto al legislatore nazionale, in sede di recepimento della nuova Direttiva,&#160; per risolvere alcune questioni tuttora dibattute sulla portata dell’art 49 D. lgs. 163/06 (Codice). &#160; Innanzitutto,</p>
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<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="811" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="812" style="text-align: justify;">L’art 63 della&nbsp; Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari conferma l’istituto dell’avvalimento, introducendo alcune novità che potranno dare lo spunto al legislatore nazionale, in sede di recepimento della nuova Direttiva,&nbsp; per risolvere alcune questioni tuttora dibattute sulla portata dell’art 49 D. lgs. 163/06 (Codice).<br abp="813" /><br />
&nbsp;<br abp="814" /><br />
Innanzitutto, l’art 63 cit. conferma che all’avvalimento può farsi ricorso per qualsivoglia requisito di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziario; la norma, peraltro, fa espresso riferimento alle capacità professionali[1]. Tale ultimo profilo dovrebbe&nbsp; risolvere espressamente e positivamente la questione sulla ammissione dell’avvalimento dei&nbsp; requisiti c.d. professionali, oggetto, allo stato, di orientamenti contrastanti della giurisprudenza interna; resta ferma, in ogni caso, la prova sulla effettiva messa a disposizione delle risorse. Prova questa che nel caso di &nbsp;criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f) della Direttiva, o alle esperienze professionali pertinenti, sembra doversi concretizzare con la produzione in sede di gara di un impegno dell’ausiliario ad eseguire direttamente le prestazioni correlate al titolo “prestato”.<br abp="815" /><br />
&nbsp;<br abp="816" /><br />
Indubbiamente, la novità maggiore dell’art 63 concerne la previsione della responsabilità solidale dell’ausiliaria, comunque circoscritta a determinati casi.<br abp="817" /><br />
Attualmente il Codice, all’art. 49, prevede, tra l’altro,&nbsp; che &nbsp;“In vigore dal 25 novembre 2014 &#8230; Il concorrente e l&#8217;impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto…”. Si discute sulla portata di detta responsabilità e, comunque, se&nbsp; tale previsione sulla responsabilità &#8211; &nbsp;disincentivando&nbsp; di fatto l’ausiliaria a prestare i requisiti in ragione delle rilevanti conseguenze derivanti ex lege da detto impegno &#8211;&nbsp; si risolva &nbsp;in una misura restrittiva del ricorso all’avvalimento, strumento quest’ultimo &nbsp;teso ad ampliare&nbsp; la competizione.<br abp="818" /><br />
Orbene, senza entrare in questa sede nel merito di tale dibattito, va specificato che la novella prevede che, in relazione alle sole ipotesi di avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice possa esigere la responsabilità solidale del concorrente e dell’ausiliario nell’esecuzione del contratto. Tale previsione se, da un lato, conferma che il regime della responsabilità solidale è compatibile con l’istituto dell’avvalimento; &nbsp;dall’altro, tuttavia, limita tale previsione alle sole ipotesi in cui sono prestati i requisiti economici finanziari.<br abp="819" /><br />
Comunque,&nbsp;&nbsp; non sembra che in presenza di siffatta norma il legislatore nazionale possa confermare la precedente disposizione che, come accennato, prevede ope legis &nbsp;la responsabilità solidale dell’ausiliaria &nbsp;in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, peraltro, senza distinguere tra requisiti tecnici-organizzativi ed economico finanziari.<br abp="820" /><br />
La ratio di circoscrivere la portata della responsabilità appare ragionevole perché evita, a fronte del prestito di risorse / mezzi che in taluni casi possono essere limitati e circoscritti ad un segmento operativo dell’appalto oggetto di affidamento, l’accollo in capo all’ausiliaria di una responsabilità non proporzionata in quanto correlata ad evenienze esecutive che sfuggono completamente dal governo dell’ausiliaria stessa (si pensi al caso in cui&nbsp;&nbsp; l’inadempimento da parte del concorrente dipende da prestazioni del tutto indipendenti dalle risorse dell’ausiliario, oppure esso si verifichi nonostante la palese e completa&nbsp; esecuzione delle prestazioni in capo all’ausiliaria)[2].<br abp="821" /><br />
&nbsp;<br abp="822" /><br />
E’ opportuno, comunque, evidenziare che la previsione in ordine alla mera facoltà in capo alla stazione appaltante (sulla questione se il legislatore nazionale possa avocare a se tale scelta si tornerà a seguire) di prevedere la responsabilità solidale per l’ausiliaria nel caso di requisiti economico finanziari implica, a avviso di chi scrive, la possibilità di diversificare il regime in ragione della quantità e/o qualità dello specifico requisito economico finanziario prestato; considerazione questa che appare ragionevole anche in virtù del fatto che ormai la giurisprudenza comunitaria ed interna impone di ammettere l’avvalimento frazionato[3]. In altri termini, non sussistendo l’obbligo di prevedere per siffatti requisiti la responsabilità solidale, la stazione appaltante può non prevederla o prevederla e, in quest’ultimo caso, considerata la ratio ispiratrice della norma, che sembra &nbsp;improntata sul criterio di ragionevolezza, potrebbe (dovrebbe verrebbe da dire) diversificare il livello di responsabilità qualora, ad esempio,&nbsp; sussistano nel caso concreto più ausiliarie per provare lo stesso requisito.<br abp="823" /><br />
&nbsp;<br abp="824" /><br />
E’, inoltre, opportuno evidenziare che l’art. 63 cit. prevede, sempre con riferimento ad un concorrente che si affida alle capacita economica e finanziaria di altro soggetto, che “…l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto…”. La perentorietà della norma, che opera un immediato e diretto riferimento all’amministrazione aggiudicatrice,&nbsp; indurrebbe&nbsp; a ritenere che il legislatore nazionale non possa introdurre (o mantenere) una disposizione di portata generale sulla responsabilità solidale per i requisiti economico finanziari, la quale &nbsp;sottrae ogni valutazione alla singola stazione appaltante[4].<br abp="825" /><br />
Del resto, nella struttura dell’art. 63 il predetto riconoscimento in capo alla PA e non al legislatore nazionale appare essere oggetto di una scelta consapevole della Direttiva, la quale, quando ha voluto attribuire &nbsp;tale facoltà in capo al legislatore nazionale lo ha fatto espressamente come emerge dalla disposizione, prevista nello stesso articolo 63, sulla sostituzione dell’ausiliaria secondo la quale “L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.” (su tale disposizione, infra). Il rilievo di tale osservazione porterebbe a ritenere che il legislatore interno non possa avocare a sé tale facoltà, in ossequio al canone ermeneutico riassunto nel brocardo “ubi lex voluit, dixit”.<br abp="826" /><br />
&nbsp;<br abp="827" /><br />
Comunque, la scelta di attribuire alla PA tale facoltà appare ragionevole in quanto consente la ponderazione del regime di responsabilità da applicare al caso completo. Resta fermo che la scelta effettuata dalla PA, qualora irragionevole, &nbsp;potrà pur sempre essere &nbsp;sindacata per eccesso di potere sotto i profili sintomatici della contraddittorietà e illogicità[5].<br abp="828" /><br />
Nel caso di disciplina prevista nel bando di gara l’impresa ausiliaria dovrà assumere la responsabilità nei termini indicati dalla PA nel bando, non operando un’eterointegrazione normativa, come invece avviene nel contesto dell’attuale art. 49 cit.<br abp="829" /><br />
&nbsp;<br abp="830" /><br />
Fortemente innovativa e capace di introdurre significative variazioni al sistema normativo di riferimento sembra essere anche la disposizione sulla sostituzione dell’impresa ausiliaria. Sul punto la Direttiva dispone “&#8230; L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.”<br abp="831" /><br />
&nbsp;<br abp="832" /><br />
Quindi, la prima norma sulla sostituzione riguarda la carenza di un pertinente criterio di selezione o la sussistenza di motivi obbligatori di esclusione in capo all’impresa ausiliaria: in tal caso la PA impone la sostituzione dell’ausiliaria.<br abp="833" /><br />
La seconda norma riguarda la carenza di motivi non obbligatori di esclusione: in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.<br abp="834" /><br />
Il tutto, articolato su diversi livelli di intervento, posto che solo nella seconda norma si prevede che la scelta possa (e non debba) essere effettuata dal legislatore&nbsp; nazionale. &nbsp;<br abp="835" /><br />
&nbsp;<br abp="836" /><br />
Innanzitutto va sottolineato che la norma finalizzata a consentire al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria che difetta dei requisiti speciali o di ordine generale sembra ribaltare il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale non è ammessa la sanatoria di una condizione &nbsp;obbligatoria di esclusione del concorrente, &nbsp;pena la violazione della par conditio e l’alterazione dell’essenza stessa del confronto competitivo[6].&nbsp; Del resto, che il requisito portato dall’impresa ausiliaria si rifletta immediatamente sulla posizione del concorrente, imputandosi a quest’ultimo gli effetti dell’eventuale anomalia della posizione dell’ausiliaria, non può essere revocato in dubbio in quanto, proprio attraverso l’avvalimento, il concorrente prova il possesso del requisito prescritto dal bando di gara. L’impatto sul precedente impianto normativo è ancor più forte qualora si consideri che, la sostituzione appare ammessa a prescindere da ogni indagine sull’elemento soggettivo del concorrente.<br abp="837" /><br />
&nbsp;<br abp="838" /><br />
In ordine alla seconda parte della&nbsp; norma si evidenzia che la facoltà di non ammettere la sostituzione, nel caso di motivi non obbligatori di esclusione, sembra trovare&nbsp; un’alternativa, per coerenza intrinseca del sistema, nel consentire la perdurante presenza dell’ausiliaria con le opportune sanatorie e non già nell’escludere la stessa ed il concorrente che se ne è avvalso.&nbsp; Altrimenti ragionando, si perverrebbe all’ assurda conclusione che, in relazione all’ausiliaria la cui posizione è affetta da anomalie che obbligatoriamente portano all’esclusione, vada consentita&nbsp; la sostituzione mentre, in relazione all’ausiliaria affetta da anomalie&nbsp; ad esclusine&nbsp; non obbligatoria, vada negata al concorrente la sostituzione con la conseguente non ammissione di quest’ultimo dalla gara .<br abp="839" /><br />
&nbsp;<br abp="840" /><br />
Comunque, occorrerà disciplinare tempi e modi della sostituzione (nonché l’eventuale ipotesi di sostituzione plurima e/o di secondo livello), al fine di non ritardare sine die la chiusura del procedimento di gara.<br abp="841" /><br />
&nbsp;<br abp="842" /><br />
Entrambe le citate norme sulla sostituzione &nbsp;sembrano riferirsi alla sostituzione in sede di gara posto che si pongono in stretta continuità con la disposizione sulla verifica dei requisiti, fase che senz’altro si colloca nel procedimento di gara (“L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57”).&nbsp; Sebbene la norma non sembri preoccuparsi di disciplinare la fattispecie correlata alla sostituzione dell’ausiliaria che abbia perso, in tutto o in parte, i requisiti nel &nbsp;&nbsp;corso dell’esecuzione dell’appalto, non appare precluso, anche per tale fase, un intervento del legislatore nazionale volto a consentire la sostituzione dell’ausiliaria, considerata l’emersione,&nbsp; in tale contesto, dell’interesse pubblico al completamento dell’appalto in corso di esecuzione.<br abp="843" /><br />
&nbsp;<br abp="844" /><br />
Più in generale si osserva che la normativa sulla sostituzione dell’impresa ausiliaria porrà al legislatore interno, verosimilmente,&nbsp; un’esigenza di armonizzare la novella sull’avvalimento con la disciplina relativa ad istituti analoghi. &nbsp;Del resto, la stessa Direttiva 2014/24 (si veda considerando 105) prevede la possibilità di sostituire il subappaltatore sostanzialmente nel caso di carenza dei requisiti&nbsp; dello stesso. Inoltre, nel citato art. 63 è prevista la possibilità della mandataria o della mandante di sostituire l’ausiliaria di cui eventualmente ciascuna di esse può avvalersi.&nbsp; Da tale assetto si potrebbe pervenire alla conclusione che la Direttiva ammette la sostituzione del terzo utilizzato dal concorrente (ausiliaria e/o ausiliario).<br abp="845" /><br />
&nbsp;<br abp="846" /><br />
Infine, la Direttiva prevede, tra l’altro, che nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell’ambito di&nbsp; un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di pretendere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dal concorrente. &nbsp;In tale ipotesi, se le prestazioni sono a qualificazione obbligatoria, sembra che il concorrente sia tenuto a possedere la relativa idoneità tecnica non potendo egli far ricorso all’avvalimento.<br abp="847" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="849" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="851" style="text-align: justify;">[1] La Direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali&nbsp; disciplina l’avvalimento all’art 79, con disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle dell’art 63 qui in esame.<br abp="852" /><br />
<br abp="853" /><br />
[2] In alcuni casi la soluzione di escludere la responsabilità solidale per il prestito dei requisiti tecnici potrebbe&nbsp;&nbsp; risultare inadeguata, come, ad esempio, nella ipotesi di&nbsp; prestito di requisiti professionali, oppure, ove ritenuta ammissibile, di prestito della&nbsp; certificazione di qualità.<br abp="854" /><br />
<br abp="855" /><br />
[3] Corte di Giustizia, Sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12, ha affermato che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l&#8217;articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l&#8217;art. 49 c. 6 del d.lgs. 163/06, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese” . Per la giurisprudenza interna si veda, da ultimo, Cons. Stato, V,&nbsp; n. 277/15.<br abp="856" /><br />
<br abp="857" /><br />
[4] Va ricordato che in relazione ad altri istituti il legislatore nazionale ha avocato a sé le scelte riservate dalle Direttive alla PA, interpretando la relativa norma in termini non tassativi (si pensi al regime dei requisiti nel caso di appalti di lavori).<br abp="858" /><br />
<br abp="859" /><br />
[5] La scelta operata direttamente dal legislatore avrebbe, viceversa, il vantaggio di accelerare i tempi del procedimento di gara in quanto&nbsp; non sarebbe oggetto di impugnazione .<br abp="860" /><br />
<br abp="861" /><br />
[6] In effetti, si è sempre sostenuto (anche dopo il comma 2 bis dell’art 38 Codice) che il requisito deve sussistere al momento della partecipazione alla gara e che il soccorso istruttorio, anche nella sua forma più ampia, si risolve sempre nella prova di un requisito già sussistente al momento della predetta partecipazione,&nbsp; giammai nell’acquisizione del requisito dopo quella fase (in tal senso, da ultimo, AVCP, det.&nbsp; 1 del 2015, la quale osserva , tra l’altro, quanto segue: &lt;&lt; Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l’istituto in parola (il soccorso istruttorio, ndr)&nbsp; non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda anche Cons. Stato,&nbsp; IV, n.&nbsp; 4315/2015, secondo la quale il soccorso istruttorio previsto dall’art. 38 comma 2 bis D. Lgs. 163/2006 è limitato alle irregolarità relative alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti, avendo quindi una portata documentale formale e non sostanziale. Pertanto la norma non può essere applicata per ovviare alle carenze concernenti le dichiarazioni in tema di subappalto delle prestazioni non eseguibili direttamente.<br abp="862" /><br />
Sulla&nbsp; immodificabilità dell’impresa ausiliaria in sede di gara, anche per coerenza con la rigida disciplina sulla non modificabilità delle imprese dell’ ATI in sede di gara, si veda TAR Lombardia, III, n. 1216/14.<br abp="863" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="865" /><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lavvalimento-alla-luce-della-direttiva-2014-24/">L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/">Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</a></p>
<p>Prof. Giuseppe Morbidelli Ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” &#160; &#160; &#160; Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche * &#160; 1) La motivazione della sentenza del TAR Lazio sul caso Novartis-Roche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/">Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/">Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</a></p>
<p><strong><em>Prof. Giuseppe Morbidelli</em></strong><br />
<strong><em>Ordinario di Diritto Amministrativo</em></strong><br />
<strong><em>nella Facoltà di Giurisprudenza</em></strong><br />
<strong><em>dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”</em></strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong><u>Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità.</u></strong><br />
<strong><u>Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</u></strong> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">*</a><br />
&nbsp;<br />
1) La motivazione della sentenza del TAR Lazio sul caso Novartis-Roche<br />
I fatti che stanno dietro alla sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 2 dicembre 2014 n. 12168<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[1]</a> hanno avuto un rilevante impatto mediatico, sia per l’importanza e la notorietà delle multinazionali farmaceutiche coinvolte, sia per la severità della sanzione, sia soprattutto per la estrema sensibilità del tema (il “costo” della salute). AGCM ha sanzionato le aziende farmaceutiche Novartis e La Roche perché ritenute responsabili di aver posto in essere un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza in relazione alla commercializzazione in Italia dei farmaci Avastin (commercializzato da Roche) e Lucentis (commercializzato da Novartis). Tali farmaci, impiegati per la cura di una serie di patologie oculari, sono stati ritenuti da AGCM equivalenti sotto ogni profilo oftalmico e quindi perfettamente sostituibili per i consumatori. Questo perché – nella ricostruzione di AGCM –&nbsp; Novartis e Roche, pur conoscendo l&#8217;equivalenza di detti farmaci, avrebbero posto in essere un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza in quanto avrebbero artificiosamente differenziato sul mercato i due prodotti, al fine di promuovere il farmaco più costoso (Lucentis), dalla cui vendita derivano peraltro profitti per entrambe le società, essendo Novartis licenziataria di Roche, a discapito di quello meno costoso (Avastin). Sempre per ACGM, le due imprese avrebbero cercato di limitare l&#8217;impiego del farmaco Avastin al solo uso antitumorale, per il quale era stata conseguita l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio (AIC), ostacolandone l’uso c.d. <em>off-label</em> per la cura di una serie di patologie oculari per le quali invece aveva ottenuto l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio il più costoso Lucentis.<br />
La nostra attenzione alla sentenza ha per oggetto un profilo specifico (ma centrale all’ordito della decisione) che riguarda i criteri che presiedono il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle pubbliche amministrazioni, e in particolare su quelle delle autorità indipendenti.<br />
È opportuno ricapitolare i dati rilevanti (nella ottica appena dichiarata).<br />
Nella sentenza in esame il TAR del Lazio ha respinto il ricorso affermando la “<em>ragionevolezza della valutazione dell&#8217;Autorità</em>” in merito alla “<em>sostituibilità dell&#8217;Avastin rispetto al Lucentis nella cura delle medesime patologie della vista</em>”. Per quanto ci interessa, al punto 3.1 della decisione leggiamo testualmente: “<em>il presente giudizio verte esclusivamente sulla legittimità del procedimento amministrativo e degli accertamenti istruttori messi in atto dall’Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato, e conclusisi con il provvedimento impugnato, in relazione all’accertamento ed alla sanzione di una intesa tra imprese concorrenti volta a concordare le strategie concernenti la collocazione sul mercato dei prodotti da esse commercializzati e, segnatamente dei medicinali Avastin, per le società del gruppo Roche e Lucentis per le società del gruppo Novartis, <u>conseguendone la non rilevanza, ai fini della decisione, delle molteplici considerazioni svolte dalle parti in relazione a profili medici e tecnico-scientifici che nulla hanno a che vedere con l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità, istituzionalmente limitato alla tutela della concorrenza del mercato</u></em>”<em>.</em><br />
Senonché tutto il tessuto argomentativo della sentenza muove dalla sostituibilità di Avastin rispetto a Lucentis, sostituibilità ritenuta acclarata sulla base di quanto affermato da AGCM sulla base di pregresse ricerche e valutazioni. E il TAR si è appunto limitato a ritenere ragionevoli le valutazioni di AGCM in punto di sicurezza dell&#8217;uso oftalmico di Avastin nonché in punto di equivalenza con Lucentis, senza un controllo tecnico-scientifico diretto.<br />
2) Evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti espressione di c.d. discrezionalità tecnica<br />
È appena il caso di ripercorrere il lungo travaglio o meglio dire il lungo e frastagliato processo che ha caratterizzato lo spessore del sindacato sulla discrezionalità tecnica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[2]</a>. &#7872; noto che un tempo “<em>le valutazioni tecnico discrezionali o meramente tecniche non erano ritenute censurabili sotto il profilo del sindacato di legittimità, sempreché esse non siano viziate o per travisamento dei fatti assunti a presupposto delle valutazioni o per una viziosità nell’iter logico</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[3]</a>.<br />
In sostanza, vuoi per la mancanza – all’epoca – di appositi strumenti processuali quale la consulenza tecnica d’ufficio (introdotta soltanto con l’art. 16 della l. 205/2000), vuoi per un malinteso concetto di “discrezionalità tecnica”, di per sé contraddittorio, come soleva rilevare (tra gli altri) E. Capaccioli<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[4]</a>, in presenza di decisioni tecniche il controllo giurisdizionale veniva condotto secondo un modulo estrinseco e formale senza verificare l’attendibilità intrinseca del criterio tecnico applicato dalla Pubblica Amministrazione. Il controllo sulla discrezionalità tecnica veniva cioè equiparato al controllo sul merito amministrativo e sulla discrezionalità amministrativa pura e si fondava dunque sullo stesso postulato di base, implicante la sua insindacabilità, se non in presenza di un vizio di eccesso di potere sotto forma di palese irragionevolezza.<br />
Tale assunto, ampiamente criticato dalla dottrina (già M.S. Giannini nel 1939 affermava che “<em>la discrezionalità tecnica non ha proprio nulla di discrezionale e, chiamandosi così per un errore storico della dottrina, l’errore potrebbe anche essere corretto. La discrezionalità si riferisce infatti ad una potestà e implica giudizio e volontà insieme; la discrezionalità tecnica si riferisce ad un momento conoscitivo e implica solo giudizio</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[5]</a>) è stato superato dalla giurisprudenza formatasi alla fine del secolo scorso, a partire dalla notissima sentenza Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, che per la prima volta, significativamente proprio in materia di accertamenti sanitari, ha in modo esplicito teorizzato la distinzione tra la discrezionalità tecnica ed il merito amministrativo per affermare la sindacabilità della prima anche nelle ipotesi degli apprezzamenti opinabili, che devono essere distinti dalle insindacabili scelte relative al merito amministrativo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[6]</a>. Successivamente, a seguito di tale nuove indicazioni giurisprudenziali (del resto predicate da tempo dalla dottrina) nonché dalla introduzione nell’ordinamento giuridico della consulenza tecnica d’ufficio anche nel processo amministrativo, ossia di uno strumento volto appunto a verificare attraverso un perito “terzo” le valutazioni tecniche e i fatti, e con l’ampliarsi delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, nelle quali è ancora più forte l’esigenza costituzionale di una tutela giurisdizionale piena, si è andato definitivamente affermandosi il principio per cui “<em>tramontata l&#8217;equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche sia sotto il profilo della loro correttezza sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo, dovendosi intendere, oramai, per merito amministrativo solo i profili di opportunità e di convenienza del provvedimento amministrativo</em>”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[7]</a>. Invece in un primo tempo, proprio con riguardo ai provvedimenti di AGCM, attesa la loro elevatissima competenza tecnica e la necessaria applicazione di concetti giuridici indeterminati, la giurisprudenza, sulla base della distinzione tra sindacato di tipo “forte” e sindacato di tipo “debole”, ebbe ad affermare che al giudice amministrativo non sarebbe consentito di sovrapporre la propria valutazione tecnica su quella operata dall’Autorità, sicché il sindacato su tali decisioni dovrebbe pur sempre rimanere un sindacato di ragionevolezza e di attendibilità ab <em>externo</em><a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[8]</a>. Tali conclusioni sono state sottoposte a forti critiche, in quanto il sindacato non può che essere unitario sia perché non sussiste in Costituzione differenza di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi, sia perché il sindacato “debole” equivale ad una rinuncia alla diretta verifica ed acquisizione dei fatti posti alla base delle decisioni tecnico-discrezionali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[9]</a>. Ed invero lo stesso Consiglio di Stato di lì a poco ha abbandonato la tesi del sindacato “debole” o meglio ha abbandonato tale terminologia, dando una lettura nel senso che “<em>il sindacato del giudice amministrativo non è un mero sindacato di tipo estrinseco, ma è un sindacato intrinseco, <u>che non incontra alcun limite con riguardo all&#8217;accertamento dei fatti oggetto di indagine</u></em> […] <em>Con l&#8217;espressione sindacato &#8220;di tipo debole&#8221; la Sezione non ha inteso limitare il proprio potere di piena cognizione sui fatti oggetto di indagine e sul processo valutativo, mediante il quale l&#8217;Autorità applica alla fattispecie concreta la regola individuata. Con tale espressione si è inteso porre solo un limite finale alla statuizione del giudice, il quale, dopo aver accertato in modo pieno i fatti ed aver verificato il processo valutativo svolto dall&#8217;Autorità in base a regole tecniche, anch&#8217;esse sindacate, se ritiene le valutazioni dell&#8217;Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché altrimenti assumerebbe egli la titolarità del potere. Il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell&#8217;esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di «contestualizzazione» della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro «contestualizzato»</em><a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[10]</a>. In altre parole, per sindacato “debole” (sintagma che peraltro è stato poi ripudiato dallo stesso Consiglio di Stato), deve intendersi il sindacato di “attendibilità” su valutazioni tecniche opinabili<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[11]</a>, che cioè non si esauriscono in mere ricognizioni o acclaramenti, sui quali invece il sindacato deve essere sempre pieno e diretto e dunque anche sostitutivo della valutazione (<em>rectius</em>: dell’“acclaramento”).<br />
3) La nozione di full jurisdiction come elaborata dalla Corte EDU<br />
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU) formatasi in applicazione dell’art. 6, par. 1, della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che sancisce il diritto a un equo processo<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[12]</a>. Sulla base di tale disposizione, infatti, la Corte EDU, con riferimento alle controversie relative all’esercizio del potere amministrativo, ha affermato il principio di <em>full jurisdiction</em>, ossia il principio secondo cui il diritto ad un equo processo implica il diritto ad avere un giudice con giurisdizione sul merito della questione; un giudice, cioè, che possa conoscere e riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata, senza trovare limitazioni né vincoli nei precedenti accertamenti svolti dagli organi amministrativi<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[13]</a>. L’art. 6 della CEDU, del resto, è stato ritenuto pacificamente applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti, e in particolare da AGCM, sul presupposto che trattasi di sanzioni qualificabili come aventi natura penale. Così sulla base del c.d. Engel criteria, ossia tre criteri, di natura alternativa e non cumulativa, che consistono nel verificare (i) quale sia la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale; (ii) quale sia la natura sostanziale dell’illecito e in particolare quali siano lo scopo perseguito e gli interessi tutelati dalla norma sanzionatoria; (iii) quale sia il grado di severità della sanzione. Le sanzioni antitrust, infatti, mirano a tutelare interessi generali della società normalmente protetti dal diritto penale ed hanno uno scopo non tanto riparatorio o ripristinatorio, quanto uno scopo preventivo, dissuasivo e repressivo, che caratterizza appunto le sanzioni di natura penale. Inoltre, tali sanzioni, pur non arrivando a comportare la privazione della liberà personale, integrano i requisiti delle sanzioni penali sotto il profilo della loro gravità, atteso il loro elevato importo pecuniario, che si unisce anche al danno reputazionale e alla diffida a non perseverare nell’illecito<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[14]</a>, come del resto dimostra anche il caso di specie.&nbsp; E se le sanzioni irrogate da AGCM sono da considerarsi di natura penale ai fini dell’applicazione dell’art. 6 CEDU, come peraltro confermato anche dalla stessa Corte EDU nel caso Menarini<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[15]</a>, ciò comporta ancor più che i provvedimenti con cui AGCM irroga tali sanzioni debbano soggiacere al principio della <em>full jurisdiction</em> e dunque ad un controllo da parte di un organo giudiziario che abbia il potere di riesaminare e di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione dell’Autorità amministrativa. Tanto più ove si consideri che il procedimento amministrativo davanti ad AGCM presenta diversi punti di contrasto con il principio del giusto processo come delineato ai sensi dell’art. 6 CEDU. Per quanto il tema richieda ulteriori approfondimenti che ci porterebbero lontano dall’oggetto precipuo di questo scritto, è indubbio che il procedimento davanti ad AGCM da un lato non consente un pieno accesso agli atti, dall’altro permette la modifica delle contestazioni inziali sia nel corso del procedimento sia in sede di provvedimento finale e, infine, non rispetta il principio di imparzialità, in quanto non vi è una netta distinzione tra l’ufficio che, dopo aver svolto l’istruttoria, formula l’accusa e l’ufficio che decide<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[16]</a>. Perciò a maggior ragione il controllo esercitato a posteriori dal Giudice amministrativo deve essere un controllo pieno, che consenta di recuperare quel deficit di imparzialità che caratterizza il procedimento amministrativo.<br />
Con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di AGCM non può limitarsi ad essere un sindacato di tipo “debole”, ossia limitato ad un mero controllo estrinseco di ragionevolezza dell’iter logico della decisione, ma per quanto concerne i fatti sottoindicati deve essere un sindacato pieno.<br />
Del resto, a suggerire una lettura forte del canone di <em>full jurisdiction</em> in relazione alla discrezionalità tecnica, ha contribuito recentemente una importante pronuncia della stessa Corte EDU, che, nell’ambito di una controversia per il riconoscimento di un’infermità per causa di servizio, ha affermato che si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU la pronuncia del Consiglio di Stato che, non entrando nel merito delle cause dell’infermità lamentata dal ricorrente e non esaminando direttamente tale aspetto di fatto della questione, si è limitata ad affermare <em>ab externo</em> la attendibilità e ragionevolezza della relazione medica effettuata nel corso del procedimento dal Collegio medico, ossia da un ufficio della stessa Amministrazione che aveva negato l’indennità al ricorrente<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[17]</a>. Ammettere che la stessa Pubblica Amministrazione possa dire l’ultima parola sulla ricostruzione e l’apprezzamento dei fatti (semplici o complessi) presupposto dell’esercizio del potere, senza la possibilità di un successivo riesame diretto da parte del Giudice, viola infatti in maniera palese non solo il principio della <em>full jurisdction</em>, ma anche lo stesso principio di parità delle armi a livello probatorio<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[18]</a>.<br />
Perciò, nell’ottica della giurisprudenza della Corte EDU non vi è dubbio che, al di là delle classificazioni dottrinarie (discrezionalità tecnica, sindacato forte o debole, etc.), i fatti (anche di natura tecnica) che assurgono a presupposto delle sanzioni antitrust devono essere soggetti a scrutinio giurisdizionale pieno, ovverosia volto a verificare direttamente l’esistenza di detti fatti, disponendo, se del caso, apposita consulenza tecnica d’ufficio.<br />
4) Conferme nella giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato e della Cassazione<br />
A conclusioni non dissimili è pervenuto di recente il Consiglio di Stato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[19]</a>, quando ha ritenuto di chiarire come “<em>con specifico riguardo alla materia antitrust, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, <u>è pieno e particolarmente penetrante (in superamento della distinzione tra forte e debole</u>, per il principio di effettività anche comunitaria in relazione alla specificità della controversia) e si svolge tanto con riguardo ai vizi dell’eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento sanzionatorio e del relativo impianto motivazionale), ma anche attraverso <u>la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche</u> compiute, quanto a correttezza dei criteri utilizzati ed applicati</em>”; ma soprattutto – continua la sentenza – “<em><u>il giudice può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto della indagine</u> ed il processo valutativo mediante il quale l’Autorità applica alla fattispecie concreta la regola individuata, anche utilizzando <u>le scienze specialistiche appartenenti all’Autorità</u></em>” (appunto <u>quelle proprie dell’Autorità, non certo quelle medico-farmaceutiche</u>).<br />
Va altresì aggiunto che non risulta di ostacolo alla conclusione sopra indicata neppure quanto affermato di recente dalla sentenza n. 1013 del 20 gennaio 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[20]</a>, che anzi può e deve essere letta proprio in tale ottica. In tale sentenza la Cassazione, infatti, pur ribadendo la tesi secondo cui non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo sostanziale&nbsp; sulle valutazioni tecniche <u>opinabili</u>, che lo porterebbe a sostituirsi alla Pubblica Amministrazione, ha nel contempo precisato che “<em>la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti dell&#8217;Autorità Garante implica, certo, che il giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello adottato da detta Autorità, <u>ma non che il sindacato sia limitato ai profili giuridico-formali dell&#8217;atto amministrativo</u>, <u>restandone esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto</u>. La pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni di diritto soggettivo. Né osta a tale conclusione il divieto per il giudice di sindacare l&#8217;esercizio della discrezionalità amministrativa: perché di questa è dato parlare solo quando si tratta di attività dell&#8217;amministrazione che comportino margini di scelta nell&#8217;apprezzamento dell&#8217;interesse pubblico, cui quell&#8217;attività deve tendere, e del modo in cui esso è destinato a contemperarsi con eventuali interessi contrastanti. In situazioni come quella in esame, viceversa, all&#8217;Autorità Garante è affidato un compito di accertamento e di applicazione della legge: un compito che ha connotati di neutralità e di oggettività ed in cui la discrezionalità amministrativa, come sopra intesa, di regola non gioca alcun ruolo</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[21]</a>.<br />
Con la conseguenza che, se da un lato sui concetti economici indeterminati, rimessi al giudizio di AGCM e suscettibili di diverse soluzioni possibili – come per esempio sul concetto di mercato rilevante – il Giudice amministrativo è tenuto a svolgere un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e a verificare che l’Autorità non abbia esorbitato dai limiti di opinabilità, <u>viceversa sui fatti posti alla base di tali valutazioni,</u> lo stesso Giudice amministrativo è tenuto a effettuare un controllo diretto della loro esistenza. Il che, come ricorda la Corte di Cassazione, trova perfetta corrispondenza a livello europeo, dove, “<em>mentre per un verso viene ribadito che compete al Tribunale dell&#8217;Unione Europea l&#8217;esame delle circostanze fattuali rilevanti (cfr. Corte di giustizia 3 maggio 2012, n.285/11, Legris Industries), per altro verso si afferma che appartiene alle prerogative della Commissione di svolgere le valutazioni economiche necessarie per garantire la concorrenza nel mercato interno</em>”.<br />
5) Distinzione tra giudizio di attendibilità e giudizio di esistenza<br />
Sicché anche da tale sentenza si trae evidente la distinzione tra il sindacato sui fatti, che deve essere pieno, e quello sulle valutazioni che ne conseguono, che attiene allo scrutinio del percorso logico seguito in sede di valutazione. In altre parole l’assunto che il giudice amministrativo, laddove si trovi di fronte a valutazioni tecniche c.d. opinabili, debba dar corso ad un giudizio di attendibilità, non vuol dire che lo stesso criterio operi laddove alla base di tali valutazioni (in sé opinabili) vi sono dei fatti, che invece richiedono un accertamento <em>tout court</em> (c.d. giudizio di esistenza).<br />
Se è vero infatti che sui concetti tecnici di competenza dell’Autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento (quale appunto la nozione di mercato rilevante), sebbene si tratti pur sempre di discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, il Giudice non può spingersi oltre ad una verifica di attendibilità e ragionevolezza nel senso che deve verificare che AGCM abbia fatto applicazione di un criterio plausibile, viceversa, con riguardo <u>ai fatti posti alla base di tale decisione</u>, il giudice deve verificarne l&#8217;esistenza, senza fermarsi ad un riscontro di ragionevolezza <em>ab externo</em>. In altre parole, un conto è il giudizio sulla attendibilità, un conto il giudizio su di un fatto, in quanto giudizio di esistenza. Sui fatti, insomma, la verifica deve essere piena e deve estendersi fino al loro completo accertamento, utilizzando tutti gli strumenti tecnici ed istruttori possibili, a partire dalla CTU, che il c.p.a. espressamente ammette proprio per consentire tale sindacato e per far sì che il processo amministrativo non sia meramente formale ma miri alla giustizia sostanziale. Non v’è dubbio che il confine tra accertamento dei fatti e giudizio di valutazione degli stessi non sempre è agevole<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[22]</a>, tuttavia rimane sempre essenziale la necessità di tenere distinta la fase della ricognizione dei fatti da quella della definizione del parametro normativo<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[23]</a>.<br />
6) Applicazione del criterio dell’attendibilità in luogo del giudizio di esistenza<br />
Nel caso deciso con la sentenza in esame, alla base del giudizio di individuazione del mercato rilevante (che resta un giudizio tecnico-economico) e soprattutto del giudizio di identificazione dell’intesa restrittiva (per AGCM consistente nell’artificiosa differenziazione tra i due farmaci) vi è infatti l&#8217;affermazione dell&#8217;equivalenza o sostituibilità dei due farmaci in questione sotto il profilo oftalmico, sia per efficacia che per sicurezza: senza però che sul punto il TAR abbia ritenuto di compiere alcuna verifica, nonostante che si fosse in presenza di una valutazione non riservata alla scienza economica (che è semmai il <em>posterius</em>), bensì di accertamenti che per quanto complessi e di natura scientifica, rimangono accertamenti di fatto, distinti dalla individuazione del mercato rilevante. E comunque fuoriescono del tutto dalla “scienza propria” di AGCM. Altro è infatti stabilire se due farmaci siano tra loro equivalenti sotto il profilo medico, altro è delimitare il mercato rilevante sul piano economico della domanda e dell’offerta. Vero è che il TAR assume la sostituibilità dei due farmaci ai fini della definizione del mercato rilevante, “in quanto prodotti concorrenti” (v. punto 4.5. della sentenza). Ma la concorrenza presuppone la sostituibilità dei prodotti nelle medesime terapie oculari. Che a sua volta richiede una verifica diretta. In altri termini il rilievo che i due farmaci possano essere impiegati nei confronti di talune patologie non significa affatto equivalenza. Semmai è una equivalenza a certi fini, tantopiù che sono diverse e comunque non coincidenti le controindicazioni<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[24]</a> e sono diversissime le tecniche di somministrazione, e dunque non una equivalenza<em> tout court</em>.<br />
7) Rilievo dirimente rappresentato dalle specifiche competenze dell’Amministrazione soggetta a scrutinio<br />
Si è avuto modo di rilevare come il discrimine tra giudizio di esistenza e giudizio di attendibilità può avere zone grigie. Certo è che, in ogni caso, anche a considerare determinati giudizi di fatto (come appunto quello di equivalenza tra farmaci) permeati di margini di opinabilità, è dirimente valutare la competenza dell’Amministrazione il cui provvedimento è soggetto a scrutinio. Difatti tanto più specifica è la sua competenza tecnica, tentopiù sarà possibile sottoporla ad un sindacato di attendibilità, considerato appunto la qualificazione tecnica specialistica dell’Amministrazione interessata. Se invece quest’ultima non ha specifiche competenze in materia, e dunque le sue valutazioni sono al più il risultato di valutazioni di altre amministrazioni, v’è un esigenza di sindacato diretto, anche per valutare la completezza dell’istruttoria e avere un quadro non circoscritto delle varie opzioni sul campo.<br />
Ora, è evidente che il giudizio di equivalenza riguarda profili che la vigente disciplina riserva in via esclusiva all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): profili appunto che non possono che ritenersi di esclusiva competenza di organi scientifici oltremodo specializzati, non potendosi ammettere in materia né una valutazione di discrezionalità politica, né una mera valutazione di attendibilità o ragionevolezza compiuta da un giudice e non da un organo tecnico-scientifico<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[25]</a>.<br />
Il che trova ulteriore riscontro nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4538, che, nel confermare la sentenza del TAR Veneto di annullamento di una delibera della Giunta Regionale Veneto che aveva affermato la sostanziale sovrapponibilità dei farmaci Avastin e Lucentis, ha ribadito che tale potere di valutazione scientifica spetta unicamente all’AIFA che è l’unico soggetto che può autorizzare l’utilizzo <em>off-label</em> di un farmaco e la sua erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale (“<em>se ne deve concludere quindi che la Regione Veneto, pur mossa dal lodevole intento di garantire al maggior numero di cittadini il più ampio utilizzo off-label di un farmaco efficace per la cura della maculopatia denegenerativa senile e meno costoso rispetto a quello in commercio, Avastin, dotato di AIC </em>[autorizzazione all’immissione in commercio, n.d.r.]<em> proprio per tale utilizzo, e, con ciò, anche di perseguire un auspicabile contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, non ha legittimamente né avrebbe potuto legittimamente intervenire in questa materia mediante l&#8217;esercizio di un potere decisionale che, come ha stabilito la Corte costituzionale, le è precluso perché in via esclusiva riservato all&#8217;AIFA, attenendo ai livelli essenziali di assistenza sanitaria di competenza dello Stato</em>”<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[26]</a>). Vi è cioè, una <u>riserva</u> di valutazione scientifica a favore di soggetti oltre modo qualificati, il che stride con la valutazione di equivalenza dei prodotti farmaceutici svolta da AGCM che si fondava a sua volta su autorevoli rapporti ma del tutto al di fuori delle regole procedimentali e di contraddittorio e di formazione della prova.<br />
8) Inammissibilità del giudizio di equivalenza de relato<br />
Come già ricordato il TAR, dopo aver preliminarmente dichiarato <u>la non rilevanza</u> ai fini della decisione delle considerazioni svolte dalle parti in relazione ai profili medici e tecnico-scientifici, si è limitato ad un giudizio di “<em>legittimità del procedimento amministrativo</em>” (par. 3.1. della sentenza), ritenendo di non addentrarsi sulla equivalenza dei due medicinali, in quanto sarebbero riconducibili ad uno stesso mercato. Senonché lo stesso TAR poi si diffonde a sostenere la equivalenza dei due farmaci, basandosi su talune decisioni dell’AIFA, peraltro contraddittorie tra loro.&nbsp; Basti pensare che l’AIFA prima, con determinazione del 23 maggio 2007, ha inserito Avastin nella lista di cui alla l. 23 dicembre 1996, n. 648 per consentirne la rimborsabilità da parte del SSN in caso di utilizzo <em>off-label</em> per il trattamento delle maculopatie essudative, compresa la DMLE (degenerazione maculare legata all’età), e del glaucoma neovascolare. Poi, con successive determinazioni del 4 marzo 2009 (peraltro annullata dal TAR del Lazio con sentenza del 27 maggio 2010, n. 13777) e del novembre 2010, ha limitato il numero di patologie per le quali tale farmaco poteva essere rimborsato dal SSN. Quindi, con determinazione del 18 ottobre 2012 (pubblicata in GU n. 252 del 27 ottobre 2012), sulla base della decisione dell’E.M.A. del 30 agosto 2012 (EMA/H/C/00582-II/004) che aveva segnalato alcune reazioni avverse di tipo sistemico e aveva perciò modificato il profilo rischio/beneficio di Avastin con riguardo al suo uso <em>off-label</em> correggendo il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, ha eliminato tale farmaco dalla lista di cui alla l. 648/1996. E infine, con determinazioni del 23 giugno 2014 n. 622 (in GU n. 147 del 27 giugno 2014) e del 30 gennaio 2015 n. 79 (in GU n. 38 del 16 febbraio 2015) ha reinserito il medesimo medicinale nell’elenco di cui alla l. n. 648/1996 esclusivamente per il trattamento (<em>off-label</em>) della DMLE e con puntuali prescrizioni concernenti le sue modalità di confezionamento e di somministrazione a tutela del paziente. Non va dimenticato, infatti, che l’utilizzo <em>off-label</em> di Avastin presuppone l’estrazione del prodotto dai flaconcini originali e il suo frazionamento in siringhe monouso da 0,1 ml ciascuna e che pertanto vi è la necessità di garantire la sterilità di tale procedura, da eseguirsi presso laboratori dotati di apposite attrezzature.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Il che dimostra che non esiste una pronuncia di un organo scientifico che attesti con chiarezza dal punto di vista medico l’equivalenza dei due farmaci in questione e, anzi, in merito a tale equivalenza risulta che non si sia ancora raggiunta alcuna conclusione definitiva, come del resto confermato dalla stessa relazione dell’AIFA depositata nel giudizio davanti al Consiglio di Stato R.G. n. 9113/2013 avente ad oggetto la delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2352/2001 con cui era stata affermata la rimborsabilità dell’Avastin da parte del SSN negli ospedali di quella Regione. In tale relazione l’AIFA afferma infatti che, come riportato nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2021 del 15 maggio 2014, “<em>le prove disponibili non sono ancora sufficienti per trarre conclusioni definitive</em>”.&nbsp; Ecco perché il TAR del Lazio avrebbe dovuto effettuare una verifica tecnico-scientifica in merito alla presunta equivalenza dei due farmaci, attraverso gli strumenti istruttori che il c.p.a. consente e volti ad accertare il presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio di AGCM, ossia appunto la perfetta sostituibilità dal punto di vista medico tra i due farmaci. Di fatto si è avuto così un giudizio di attendibilità (del TAR) sul giudizio di attendibilità (<em>de relato</em>) di AGCM; ovvero due stadi di giudizio di attendibilità di equivalenza tra medicinali, senza il supporto diretto di una amministrazione dotata di competenza scientifica sul punto.<br />
Né è condivisibile la tesi del TAR che postula una separazione tra giudizio medico-scientifico di equivalenza tra i due prodotti (di competenza di AIFA o comunque di organismi scientifici qualificati) e giudizio in ordine alla presenza di un mercato rilevante comprendente i due prodotti e all’esistenza di un’intesa restrittiva volta all’artificiosa differenziazione dei due farmaci, <u>perché questi secondi dati sono un effetto del primo</u>. Come appunto è dimostrato dalla stessa ricerca da parte del TAR (e di AGCM, prima) di basi scientifiche volte a dimostrare l’equivalenza: ma sempre <em>de relato</em>, senza una verifica diretta.<br />
9) Conclusioni<br />
Non aver svolto una indagine volta a verificare la equivalenza dei farmaci ed essersi, viceversa, limitati a svolgere un controllo di mera ragionevolezza ed attendibilità di quanto affermato da AGCM sulla base della “separazione” tra giudizio medico-scientifico e apprezzamento del mercato rilevante configura perciò una violazione dei principi acquisiti in tema di spessore del sindacato sulle valutazioni tecniche da parte del giudice amministrativo, posto che il giudizio di equivalenza dei due farmaci, che è logicamente antecedente a quello di individuazione del mercato rilevante e a quello di identificazione di un’intesa restrittiva volta all’artificiosa differenziazione dei due farmaci, non è un giudizio opinabile attinente a fattori economici e dunque assoggettabile ad uno scrutinio sulla attendibilità, ma è un giudizio scientifico, riguardante comunque un fatto, la cui esistenza doveva essere verificata da parte del giudice facendo applicazione della migliore scienza ed esperienza disponibile sia a livello nazionale che internazionale.<br />
In altre parole, se è vero che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni economiche e sui concetti indeterminati che caratterizzano la disciplina antitrust si svolge secondo il criterio della attendibilità, tale genere di scrutino non può essere esercitato anche sui fatti sottostanti che invece richiedono un accertamento diretto. E se anche si ritiene che il giudizio medico-scientifico di equivalenza è pure un giudizio che contiene margini di opinabilità, il parallelismo giudizio opinabile da parte dell’Amministrazione &#8211; sindacato di attendibilità da parte del giudice opera solo quando l’Amministrazione ha una diretta e specifica competenza in ordine alla tecnica e alla scienza impiegata allo scopo.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><em>*</em></a> <em>Il presente scritto è destinato agli “Scritti in onore di Cesare Imbriani”, illustre collega della Facoltà di giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2">&nbsp;</p>
<ol>
<li value="NaN">Ci limitiamo a riportare in questa nota le massime della sentenza rilevanti ai fini del presente scritto: “<em>Il giudizio vertente sulla legittimità del procedimento amministrativo e degli accertamenti istruttori messi in atto dall&#8217;Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato e sulla congruità della sanzione comminata per una illecita intesa tra imprese concorrenti, volta a concordare le strategie concernenti la collocazione sul mercato dei prodotti da esse commercializzati, al fine di conseguirne maggiori profitti, non si può estendere a profili medici e tecnico scientifici che nulla hanno a che vedere con l&#8217;intervento dell&#8217;AGCM, istituzionalmente limitato alla tutela della concorrenza del mercato, e quindi, alla tutela dei pazienti intesi come consumatori dei medicinali prodotti dalle ricorrenti. Essendo difatti l&#8217;analisi scientifica dei farmaci in quanto tali e della loro sicurezza riservata ad altre Autorità (in primis l&#8217;Agenzia europea del farmaco e l’AIFA) detta attività resta del tutto estranea e non rilevante ai fini del presente giudizio (fattispecie relativa ai medicinali Avastin, per le società del gruppo Roche e Lucentis per le società del gruppo Novartis) così come per quanto riguarda la assunta violazione dei doveri di farmacovigilanza pure non rientranti nei limiti del sindacato giurisdizionale</em>”.</li>
</ol>
<p>“<em>È ragionevole la valutazione operata dall’AGCM la quale, in linea con i principi generali consolidati in materia di concorrenza, ha ritenuto che, ai fini della definizione del mercato rilevante, i farmaci Avastin e Lucentis rappresentino prodotti concorrenti in quanto soddisfano uno stesso bisogno della domanda alla quale sono destinati e sono sostituibili tra loro. Di qui la legittimità della sanzione irrogata per una illecita intesa restrittiva della concorrenza nel mercato di riferimento</em>” (nella specie è stata ritenuta indicativa di profili anticoncorrenziali la forte differenza di prezzo tra i due medicinali ed il tentativo di «differenziazione» tra i due farmaci per favorire la vendita di quello più costoso da cui entrambe le società traevano profitti come dimostrato da varie comunicazioni tra le società).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[2]</a> Per tutti valga rinviare, anche per i numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza, a G. Sigismondi, <em>Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2015, p. 715, e a De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 513; nonché i sempre fondamentali studi di F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, in <em>Studi in onore di Vittorio Bachelet</em>, vol. II, Milano, 1987, 247 ss. e di D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 1995; mentre con particolare riguardo al sindacato sulle autorità indipendenti v. le monografie di F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione</em>”, Milano, 2005 e di P. Lazzara, <em>Autorità indipendenti e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 2002.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[3]</a> Come ricorda S. Baccarini, <em>Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2001, 1, p. 92.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[4]</a> V. già il saggio <em><em>Sulla natura della pretesa al risarcimento dei danni di guerra,</em> in </em><em><em>Giur. compl. Cass. civ.</em>, 1947, I, p. 342.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[5]</a> M.S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione</em>, Milano, 1939.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[6]</a> Come è stato osservato in un recente studio basato sulle acquisizioni giurisprudenziali di S. Veneziano, <em>Il controllo giurisdizionale sui concetti giuridici a contenuto indeterminato e sulla discrezionalità tecnica in Italia</em>, Relazione all’XI Convegno di diritto amministrativo del 14 maggio 2005, pubblicata su <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>: “<em>il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi allora in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo. Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto di riconoscimento o di diniego</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[7]</a> Cons. St., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[8]</a> V. Cons. St., Sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[9]</a> S. Veneziano, <em>Il controllo giurisdizionale sui concetti giuridici a contenuto indeterminato e sulla discrezionalità tecnica in Italia</em>, cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[10]</a> Così Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926, ma v. altresì di recente Cons. St., Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050 e Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2479.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[11]</a> Così anche F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato</em>, cit., pp. 11-12: “<em><u>È forte</u> quel controllo che consente al giudice di sostituire la propria cognizione e volontà a quella dell’amministrazione, […]. <u>È debole</u> quel controllo che lascia invece all’amministrazione le valutazione finali e che devolve al giudice una cognizione sì piena ma finalizzata a un vaglio di attendibilità e ragionevolezza della scelta ultima che l’amministrazione abbia fatto, senza un potere-dovere di tipo sostitutivo</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[12]</a> “<em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[13]</a> Così, <em>ex multis</em>, Corte EDU, Plenaria, 8.7.1987, caso n. 9749/82, <em>W. v. United Kingdom</em>; Corte EDU, Sez. I, 17 aprile 2012, caso n. 21539/07, <em>Steininger v. Austria</em>; Corte EDU, Sez. II, 4 marzo 2014, caso n. 18640/10, <em>Grande Stevens et autres c. Italia</em>; cfr. inoltre F. Goisis, <em>La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 2, pp. 546-547, nonché l’ampio e dettagliato studio di M. Allena, <em>Art. 6 Cedu. Procedimento e processo amministrativo</em>, Napoli, 2012.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[14]</a> Così F. Cintioli, <em>Giusto processo, Cedu e sanzioni antitrust</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2, 2015, pp. 513-514.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[15]</a> Corte EDU, Sez. II, caso n. 43509/08, 27 settembre 2011, <em>A. Menarini Diagnostics Srl c. Italia</em>.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[16]</a> F. Cintioli, <em>Giusto processo, Cedu e sanzioni antitrust</em>, cit., pp. 519-526.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[17]</a> Corte EDU, Sez. II, caso n. 48754/2011, <em>Placì c. Italia</em>, 21 gennaio 2014; al riguardo v. F. Goisis, <em>La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 2, p. 569, e L. Prudenzano,<em> Giusto procedimento amministrativo, discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2014.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[18]</a> F. Goisis, <em>La </em>full jurisdiction<em> nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, cit., p. 570.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[19]</a> Cfr. Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2479.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[20]</a> Su cui v. B. Giliberti, <em>Sulla pienezza del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, p. 1058 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[21]</a> Inoltre, aggiunge la Corte di Cassazione in tale sentenza, anche “<em>l’esercizio della discrezionalità tecnica, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, non è di per sé solo idoneo a determinare l&#8217;affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati. Non può perciò sostenersi che chi lamenti la lesione del proprio diritto, a causa del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, non possa chiederne l&#8217;accertamento al giudice, il quale non potrà quindi esimersi dal verificare se le regole della buona tecnica sono state o meno violate dall&#8217;amministrazione. Ne fornisce evidente conferma il fatto stesso che il giudice amministrativo disponga oggi di ampi mezzi istruttori, ivi compreso lo strumento della consulenza tecnica</em>”.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[22]</a> Come osserva S. Bastianon, <em>Dai buoni pasto ai “concetti giuridici indeterminati”. Ovvero: come cambia il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust</em>,&nbsp; in <em>Foro it.</em>, 2005, III, p. 7 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[23]</a> Così F. Fracchia, C. Videtta, <em>La tecnica come potere</em>, in <em>Foro it.</em>, 2002, III, p. 496.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[24]</a> Le controindicazioni ravvisabili per effetto dell’assunzione dei due farmaci sono state oggetto di uno studio da parte dell’EMA (European Medicines Agency) e sono riportate nella nota 15 del saggio di P.I. D’Andrea, <em>Dispensazione di farmaci </em>off-label<em> e contenimento della spesa farmaceutica (appunti a margine del caso Avastin-Lucentis)</em>, in <em>Dir. e Soc.</em>, 2015, p. 613 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[25]</a> Come del resto afferma la sentenza del TAR quando ha rilevato che “<em>l’analisi scientifica dei farmaci in quanto tali e della loro sicurezza è riservata ad altre Autorità </em>(<em>in primis</em> l’Agenzia europea del farmaco e l’AIFA). La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che <em>al fine di assicurare la salute pubblica, un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l’elaborazione di <u>indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali &#8211; a ciò deputati</u></em>”, con ciò escludendo che alle Regioni sia dato prevedere l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio eludendo il ruolo che la legislazione nazionale attribuisce all’AIFA. (così, Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282 punto 5 in diritto, ripresa poi da Corte Cost., 12 gennaio 2011, n. 8, punto 1.1. in diritto). Anzi, proprio in una vertenza che riguardava i due farmaci, Avastin e Lucentis, ancora la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza dei farmaci sotto il profilo medico-scientifico spetta esclusivamente all’AIFA “<em>alla Commissione, oggi A.I.FA., spetta di decidere sulle proposte di inserimento dei farmaci </em>off-label<em> nella lista</em> [di quelli rimborsabili dal SSN], <em>sulla base di un apposito parere della Commissione consultiva tecnico scientifica (art. 2 comma 2) con un “provvedimento di inserimento” (art. 5 comma 1) che autorizza l’erogazione del farmaco a carico del SSN</em>”; provvedimento di inserimento, questo, che “<em>richiede la ricognizione da parte dell’Agenzia delle evidenze cliniche riconosciute dalla comunità scientifica a livello nazionale e internazionale, nonché la valutazione dei dati relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali da inserire nell’elenco</em>”, sicché “<em>il criterio della valida alternativa presuppone la comparazione da parte dell’Agenzia dei farmaci equivalenti sia sotto il profilo medico-scientifico sia economico</em>”, fermo restando che in proposito “<em>la legge attribuisce il potere di decisione all’AIFA</em>” (v. Corte Cost., 29 maggio 2014, n. 151).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[26]</a> Su tutta la tematica riguardante l’impiego per patologie similari dei due farmaci in questione (Avastin e Lucentis) e sulla nozione di “valida alternativa terapeutica” v. P.I. D’Andrea, <em>Dispensazione di farmaci </em>off-label<em> e contenimento della spesa farmaceutica (appunti a margine del caso Avastin-Lucentis)</em>, cit.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/?download=1496">sentenza RM 12168_14</a> <small>(303 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/della-necessaria-distinzione-tra-accertamento-dei-fatti-e-giudizio-di-attendibilita-riflessioni-nascenti-dal-caso-novartis-roche/">Della necessaria distinzione tra accertamento dei fatti e giudizio di attendibilità. Riflessioni nascenti dal caso Novartis-Roche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:39:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a></p>
<p>Sommario: 1. La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore. – 1.1. Breve storia dell’art. 47 Cost. &#8211; 1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.4.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore. – 1.1. Breve storia dell’art. 47 Cost. &#8211; 1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore. &#8211; 1.4. Affidamento come aspettativa di un comportamento <em>secundum jus</em>: necessità di un procedimento di specificazione. &#8211; 2. Breve disamina della giurisprudenza in tema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: Premessa. &#8211; 2.1. Il <em>leading case</em> in materia: il caso Cultrera. &#8211; 2.2. La giurisprudenza successiva al caso Cultrera. &#8211; 2.3. Le questioni di giurisdizione in ordine alle controversie tra risparmiatore e Autorità di vigilanza: cenni. &#8211; 3. Definizione del sistema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. &#8211; 3.1. L’inconsistenza della categoria di conio giurisprudenziale del diritto all’integrità del patrimonio del risparmiatore. &#8211; 3.2. Il pregiudizio subito dal risparmiatore afferisce al c.d. danno meramente patrimoniale. &#8211; 3.3. Il problema della risarcibilità del danno meramente patrimoniale: l’art. 2043 c.c. contiene una norma generale e non una clausola generale. Conseguente irriducibilità della fattispecie di danno subita dal risparmiatore alla categoria dell’illecito aquiliano e sua sussunzione entro lo schema della responsabilità contrattuale. &#8211; 3.4. Sulla entità del danno risarcibile. &#8211; 4. Riforma del risparmio e sopravvenuta disciplina positiva della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. &#8211; 4.1. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il diverso titolo della responsabilità dell’Autorità di vigilanza e del suo dipendente, autore materiale della condotta dannosa. &#8211; 4.2. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il contenuto della nozione di “colpa grave” dell’Autorità di vigilanza e sua conformità alla Costituzione ed al diritto dell’Unione europea. – Conclusioni.</p>
<p><strong>1.</strong> <strong>La norma costituzionale posta a tutela del risparmio e dell’affidamento del risparmiatore</strong></p>
<p><strong>1.1.</strong>  <strong>Breve storia dell’art. 47 Cost.</strong><br />
Come è noto, l’art. 47 della nostra Costituzione, specificamente dedicato al tema del risparmio, recita: “<em>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito. Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese</em>”.<br />
La concisione della formula, soprattutto quella di cui al primo comma, ha costituito la causa delle difficoltà esegetiche incontrate dalla dottrina (Merusi F., <em>Sub art. 47</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, III, 1980, Bologna – Roma, 153 ss.; Puccini G., <em>L’autonomia della Banca d’Italia. Profili costituzionali</em>, 1979, Milano, 100).<br />
In generale, l’indeterminatezza delle espressioni utilizzate dal Costituente ha indotto i commentatori ad attenuare la portata precettiva della norma, restringendone il campo d’azione alla politica monetaria e alla tutela del valore della moneta, demandando per il resto la definizione di ogni possibile, ulteriore contenuto alla discrezionalità del legislatore ordinario (Emblematica in tal senso la famosa impostazione di Merusi F., <em>op. cit</em>., 154 ss., il quale individuava l’oggetto della tutela offerta dall’art. 47 Cost. nel “binomio” risparmio – credito, assunti dalla norma “<em>quali termini di una relazione espressiva di uno dei momenti – o meglio del momento centrale – della liquidità monetaria</em>”).<br />
Invero il testo dell’articolo in esame fu, in sede di Assemblea costituente, il risultato di un tormentato dibattito. Se ne ha la prova rievocando la discussione sull’emendamento a quello che nel progetto della Costituzione era l’art. 44 (successivamente divenuto art. 47), svolta dall’On. Zerbi ed incentrata sulla opportunità di esprimere, con questo articolo, “<em>il lamento di milioni e milioni di piccoli risparmiatori, la tragedia – dirò senza iperbole – di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori, che negli ultimi trenta anni o poco più, ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto ad un centoquarantesimo della lira del 1913 o ad un trentacinquesimo della lira che correva nella pausa fra la prima e la seconda guerra mondiale</em>”<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>; la stessa preoccupazione per le sorti del piccolo risparmio emerse dall’emendamento dell’On. Salerno che voleva tutelato “<em>il risparmio che trae origine dal lavoro</em>”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, così come dall’emendamento dell’On. Barbareschi che voleva impegnare la Repubblica a “<em>favorire</em>”<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> oltre che tutelare il risparmio, e dell’On. Mazza, che intendeva evocare e proteggere “<em>le piccole e medie aziende</em>”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
La soluzione poi approvata dall’Assemblea, di “incoraggiamento” e “tutela” del risparmio “in tutte le sue forme”, si deve in effetti all’equilibrio dell’On. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, il quale intese respingere l’emendamento Zerbi, laddove mirava ad incanalare il risparmio popolare verso l’investimento reale, specificamente nelle forme della proprietà dell’abitazione, della proprietà diretta coltivatrice e dell’investimento nei grandi complessi azionari del Paese; respinse altresì l’emendamento Nobile perché favoriva il piccolo risparmiatore trascurando gli altri; l’emendamento Salerno perché pretendeva di realizzare una impossibile selezione del risparmio tutelabile, l’emendamento dell’On. Mazza, perché anche le grandi imprese meritavano la considerazione dello Stato<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. Fu in tal modo chiarito, dallo stesso On. Zerbi, che al secondo comma doveva essere riconosciuto solo un valore esemplificativo delle possibili forme di investimento e che, soprattutto, il testo normativo era connotato da un’affermazione finalistica, la quale avrebbe lasciato al legislatore il compito di trovare le forme più adatte di tutela<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.<br />
Con ciò non si vuole ovviamente dire che la valenza sociale del risparmio sia stata obliterata in sede di approvazione della versione definitiva dell’art. 47, ma solo che il risparmio, liberato dalle vischiosità di riferimenti testuali troppo diretti alla sua necessaria matrice popolare ovvero alle modalità con cui deve esplicarsi, ha guadagnato il diritto ad un’espressa tutela “in tutte le sue forme”, acquisendo così una più ampia valenza concettuale e giuridica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
<a name="_Toc162326339"></a><br />
<strong>1.2. Il significato del dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio: la rilevanza giuridica dell’affidamento del risparmiatore</strong><br />
Se da un lato il testo uscito dai lavori dell’Assemblea, per l’ampiezza della sua formulazione e dei concetti con essa richiamati, ha poi dato vita alle difficoltà esegetiche cui sopra si faceva riferimento, dall’altro lato ha consentito di attribuire alla norma un’ampia attitudine protettiva, che non sarebbe mai stata possibile mediante disposizioni di dettaglio od elencazioni suscettibili di essere interpretate come tassative.<br />
Invero, l’espressa specificazione dell’incoraggiamento e della tutela del risparmio “in tutte le sue forme” consente la massima estensione, oggettiva e soggettiva, dell’ambito di applicazione della norma, dato che la riconosciuta valenza “finalistica” della medesima, lungi dal liberare l’ordinamento dall’obbligo di perseguire effettivamente il risultato di tutela, ha il solo significato di riconoscere al legislatore discrezionalità politica circa i modi e i mezzi per realizzare tale risultato.<br />
Siffatta affermazione, imposta dalla necessità di attribuire un valore giuridico e non solo etico o politico alla norma costituzionale, deve integrarsi con un’attenta interpretazione letterale dell’art. 47. Essa induce infatti a ritenere, per i motivi qui di seguito esposti, che i Costituenti abbiano approvato il testo finale della norma, avendo ben presente l’esigenza di garantire non solo la tutela oggettiva del risparmio, ma anche la tutela soggettiva del risparmiatore.<br />
Si consideri al riguardo che il verbo “incoraggiare” contenuto nel primo comma dell’art. 47 rappresenta un <em>unicum</em>, dal momento che non ritorna in nessun’altra disposizione costituzionale.<br />
La circostanza potrebbe persino essere casuale, se non fosse che tale verbo è stato oggetto, durante i lavori preparatori, di un emendamento poi ritirato dell’On. Colitto e dell’emendamento definitivamente approvato dell’On. Zerbi. Non sembra che il Presidente della Commissione per la Costituzione On. Ruini abbia dato molto peso a questa espressione, ritenendola un pleonasmo, all’interno del più ampio concetto di “tutela”; e del resto quest’opinione era assai coerente col pensiero dell’On. Ruini, per il quale anche una norma <em>ad hoc </em>che in sede costituzionale si preoccupasse del risparmio era forse pleonastica.<br />
Questa chiave interpretativa, sebbene certamente legittima, non sembra però diminuire l’utilità e l’importanza di una domanda di fondo: perché questo isolato verbo “incoraggiare”, quando la Costituzione, alludendo all’azione positiva di sostegno demandata allo Stato nei confronti di una determinata attività, fa sempre uso di verbi come “favorire”, “promuovere”, “riconoscere”?<br />
A giudizio di chi scrive, la risposta risiede nel fatto che il verbo “incoraggiare” è stato scelto dai Costituenti in quanto reca in sé un significato ulteriore rispetto alle voci verbali più ricorrenti. Rispetto a queste ultime esiste una coincidenza solo parziale, una sinonimia limitata, che si evidenzia leggendo il testo nel senso che la Repubblica ha inteso “incoraggiare” il risparmio. E’ chiaro che in questo caso, il disposto costituzionale avrebbe potuto utilizzare il verbo “favorire” o “promuovere” e il significato sarebbe stato sostanzialmente il medesimo.<br />
Ma il verbo in questione (e non i suoi sinonimi apparenti altrove utilizzati dalla Costituzione) si presta anche ad un altro uso grammaticale: si può intendere che la Repubblica “incoraggia” <em>il </em>risparmio, ma si può intendere anche che la Repubblica “incoraggia” <em>al </em>risparmio. Questo secondo uso del verbo racchiude un significato ben diverso: oggetto dell’azione non è più un’attività, ma un <em>soggetto</em>, il quale soggetto, dall’azione implicata dal verbo, viene incentivato ad un’attività.<br />
Non solo. In questo caso, l’uso del verbo presuppone un’attività per il cui compimento da parte di un soggetto è necessaria un’azione pubblica volta a rimuovere un ostacolo, uno stato di difficoltà, forse perfino uno stato di esitazione, il quale ultimo sembra in effetti evocato dalla voce verbale, dotata di un significato rilevante in senso psicologico oltre che giuridico.<br />
Ebbene, è dunque da ritenere che col sintagma “<em>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme</em>” i Costituenti abbiano inteso vincolare il futuro ordinamento repubblicano a rimuovere gli ostacoli che storicamente allora si frapponevano ad una libera e redditizia esplicazione del risparmio da parte di quell’ampia classe di piccoli risparmiatori che rappresentavano il tessuto sociale del tempo, schiacciati dalla impreparazione, dalla pochezza dei mezzi a loro disposizione e dalla svalutazione monetaria: “<em>La scarsa competenza del singolo risparmiatore popolare a valutare serenamente i rischi tecnici ed economici connessi all’investimento azionario, ha costituito finora remora grave a che il risparmio popolare accedesse a questa forma di impiego, capace di garantire a sufficienza contro le male conseguenze delle svalutazioni monetarie. Ma è soprattutto la limitata dimensione dei singoli risparmi personali o familiari la quale, in linea di fatto, non suole consentire all’operaio, all’artigiano, al pensionato, e neppure al modesto impiegato od al piccolo professionista, di assortire un pacchetto azionario costituito da impieghi opportunamente ripartiti fra vari settori produttivi, in guisa da farne un dividendo medio sufficientemente remunerativo e non troppo variabile e da salvaguardare al tempo stesso nel suo insieme il capitale economico investito, pur frammezzo alle alterne vicende di prosperità e di crisi che caratterizzano la gestione di molte imprese e che più o meno mediatamente si ripercuotono sui dividendi e sui corsi dei titoli azionari</em>”<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
Queste ragioni di tutela, così lucidamente rappresentate, sinteticamente rese dall’uso di un verbo polisenso come “incoraggiare”, costituiscono chiara espressione della volontà di affrancare il risparmiatore dalla <em>debolezza</em> storica, culturale, sociale ed economica in cui egli versava all’alba dell’ordinamento repubblicano.<br />
L’analisi dell’art. 47 Cost. incentrata tanto sul dato letterale, quanto sui lavori preparatori sembra dunque testimoniare la piena coscienza dei Costituenti circa lo stato del risparmiatore alla fine degli anni quaranta del secolo scorso.<br />
Si tratta ovviamente di un concetto fortemente caratterizzato dalle contingenze storiche del periodo, e quindi dominato da quella che allora costituiva la più pressante minaccia contro la stabilità della moneta e del risparmio, ossia la svalutazione monetaria.<br />
Ma questo predicato di debolezza, oggi non più percepibile negli stessi termini di settant’anni fa, dati i mutamenti storici, sociali ed economici nel frattempo intervenuti, non è tuttavia venuto meno; cristallizzato entro l’azione di incoraggiamento del risparmio affidata allo Stato, esso si ripresenta con un nuovo significato, che unisce alle ragioni storiche di tutela, quelle che derivano dalle più recenti acquisizioni dell’approccio comportamentale dell’economia e della finanza.<br />
In un’ottica di interpretazione evolutiva, legittimata dal riconoscimento alla Costituzione dell’attitudine a costituire un “contenitore adatto” per la cultura del mercato, cosicché le sue norme possono acquisire significati diversi e ulteriori rispetto a quelli cui pensarono i Costituenti (E’ questo il pensiero di G. Amato, che, nel 1992, ricollegava l’affermazione di cui al testo al settore della concorrenza: v. Amato G., <em>Il mercato nella Costituzione</em>, in <em>Quad. Cost</em>., 1992, n. 1, 17. Oggi, dopo altri quindici anni di integrazione comunitaria, la stessa affermazione può essere ripetuta e generalizzata. Per un contributo recente, v. Caranta R., <em>Intervento pubblico nell’economia</em> (voce) in <em>Dig. Disc. Pubbl</em>., Agg., Torino, 2000, 371 ss., spec. 374), la debolezza che affligge il risparmiatore, oggi da intendere anche nel senso chiarito dalla finanza comportamentale della sua incapacità di assumere decisioni integralmente razionali (sul punto, sia consentito il rinvio a Pecchioli N., <em>Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle Autorità di vigilanza</em>, Torino, 2007, 13 s.s.), confluisce nel concetto costituzionale di debolezza, il cui significato estensionale si dilata, arricchendo di contenuto l’azione pubblica prevista dall’art. 47 Cost.<br />
L’ “incoraggiamento” richiesto dalla disposizione costituzionale si realizza allora con l’attribuzione ai pubblici poteri di una funzione incentivante, non solo sul piano macroeconomico, con la creazione delle migliori condizioni possibili per l’accesso generalizzato al risparmio, ma anche su quello microeconomico &#8211; che interessa in questa sede &#8211; riferito al singolo risparmiatore.<br />
L’incoraggiamento presuppone infatti un’<em>attitudine propulsiva</em> dell’intervento pubblico, il che significa che nel settore in parola esso è chiamato a creare e mantenere uno <em>stato di fiducia</em> (costituente la pre-condizione dell’incoraggiamento) e quindi a generare <em>aspettative </em>nel pubblico dei risparmiatori, capaci di riverberarsi sul singolo.<br />
Il dovere costituzionale di incoraggiamento al risparmio è quindi connotato dalla necessità che il risparmiatore “irrazionale” sappia di poter contare sulla “qualità” dell’intervento pubblico: laddove ad es., sia autorizzata la pubblicazione del prospetto informativo, la tutela del risparmiatore si realizza <em>ex ante </em>con l’acquisizione di conoscenza delle informazioni diffuse, ma l’effetto di incoraggiamento al risparmio può dirsi conseguito solo se quelle informazioni, per il fatto di essere passate al vaglio della Consob, possono essere legittimamente considerate attendibili.<br />
Ed è qui il punto: laddove nell’ottica di un’interpretazione evolutiva dell’art. 47 Cost. si ammetta che la protezione del risparmiatore debba tenere conto della sua debolezza nel senso di cui sopra, compito dell’ordinamento è altresì la riduzione (ovviamente non l’azzeramento, che sarebbe impossibile per un’attività comunque aleatoria) delle condizioni di incertezza nelle quali è chiamato a compiere le scelte di risparmio. A tale scopo, occorre che egli disponga di mezzi adeguati, e quindi non solo delle fonti di razionalizzazione delle scelte (<em>in primis </em>un opportuno livello di informazione), ma anche di garanzie circa la qualità di tali fonti (le quali, pertanto, devono poter essere legittimamente considerate attendibili).<br />
Questo secondo profilo, in particolare, è espresso dalla previsione del dovere costituzionale di incoraggiamento ed è funzionale all’effetto incentivante che quel dovere richiama.</p>
<p><a name="_Toc162326340"></a><strong>1.3. L’art. 47 Cost. come fonte dell’affidamento del risparmiatore</strong><br />
A questo punto può sorgere un interrogativo: qual è il fondamento giuridico della sopra proposta interpretazione evolutiva dell’art. 47 Cost.?<br />
Per rispondere, si parta dalla considerazione che un mercato lasciato a se stesso è destinato ad una perpetua instabilità, frutto della sommatoria di scelte irrazionali; sicché, il primo passo per una “razionalizzazione” del processo decisionale del risparmiatore di fronte alla propria scelta di investimento è intuitivamente costituito dalla messa a disposizione nei suoi confronti di <em>elementi esterni</em> capaci di ridurre il grado di incertezza. Come già accennato, questi elementi esterni altro non sono che informazioni sufficienti ed attendibili, dalle quali sia possibile attingere dati e parametri di giudizio obiettivi e perciò idonei a contenere il margine di rischio.<br />
Non basta però che il risparmiatore possa astrattamente disporre di informazioni sufficienti ed attendibili; occorre un secondo passo, consistente, sul piano squisitamente giuridico, nel riconoscimento di una legittimazione a fidarsi di queste informazioni, così da eleggerle senz’altro a criterio guida della decisione.<br />
Ora, laddove l’intervento pubblico si sostanzia in attività non di produzione ma di controllo di informazioni, il raccordo con la necessità di riconoscere la legittimazione giuridica del risparmiatore a ritenere attendibili le informazioni controllate impone all’ordinamento di fondare un’aspettativa qualificata circa il corretto svolgimento della funzione di controllo. La piena fiducia nell’esito dell’intervento pubblico, ad es. il fatto che un’informazione passata al vaglio della Consob possa essere legittimamente ritenuta verificata nella sua attendibilità, poggia infatti sul presupposto che detto controllo sia stato eseguito <em>secundum jus</em>.<br />
Nasce da qui l’<em>affidamento sulla legittimità e correttezza dell’intervento pubblico in materia di risparmio</em>, affidamento reso vieppiù necessario, e quindi giuridicamente rilevante, dallo stato di irrazionalità in cui strutturalmente versa il risparmiatore.<br />
Questa conclusione, valorizzando il significato autonomo del dovere costituzionale di incoraggiare il risparmio, aggiunge alla nozione di trasparenza del mercato quale requisito di sistema, un significato addizionale, di “razionalizzazione” del risparmiatore, del quale occorre attenuare la riconosciuta inettitudine ad assumere scelte di mercato razionali.<br />
Del resto, tanto più ciò è necessario, se si considera che la materia in questione è tra quelle in cui si registra la necessità di una relazione fiduciaria tra i soggetti dell’arena e l’autorità, sussistendo al riguardo almeno due ragioni che militano in tal senso, ossia l’elevato tecnicismo delle questioni e la la scarsa conoscibilità dei beni in assenza di un appropriato scambio di informazioni.<br />
L’esistenza di un principio di affidamento discendente direttamente dall’art. 47 Cost. implica peraltro l’esistenza di un vero e proprio vincolo per il legislatore ordinario, che, in ragione della richiamata natura finalistica della norma costituzionale, è tenuto all’elaborazione di una disciplina giuridica attuativa nella quale la creazione e il mantenimento di uno stato di fiducia rispetto all’attività dei pubblici poteri rappresentano un obiettivo ineludibile.<br />
L’affidamento, nel significato testé chiarito, viene dunque in rilievo come principio cardine per l’applicazione e l’interpretazione della disciplina normativa, nonché per il riconoscimento di un profilo di tutela individuale, che assurge a presupposto di costituzionalità della legislazione.<br />
Né a ciò può opporsi la pur indubbia natura di norma programmatica tradizionalmente attribuita dalla dottrina all’art. 47 Cost., giacché gli obiettivi iscritti in questa disposizione non rimandano ad una vaga predeterminazione di orientamento dell’attività giuridica ma costituiscono <em>mezzi di alleggerimento</em> del processo politico e allargamento della base di partecipazione e consenso. Attraverso le norme programmatiche, infatti, “<em>si riduce lo spazio della controversia preliminare al confronto politico, stabilendosi un quadro di orientamento posto preliminarmente fuori discussione</em>” (Zagrebelsky G., <em>Manuale di diritto costituzionale</em>, vol. I, Torino, 1990, 111).<br />
In sostanza, ammettere la natura programmatica dell’art. 47 Cost. comporta l’impossibilità, partendo dalla norma costituzionale, di determinare il <em>contenuto</em> del dovere di incoraggiamento al risparmio; non significa invece disconoscere <em>l’esistenza</em> di un siffatto dovere e quindi l’attitudine di esso a costituire, in forza del suo stesso esistere, la fonte della situazione di affidamento riconosciuta in capo all’investitore.</p>
<p><strong>1.4. Affidamento come aspettativa di un comportamento <em>secundum jus</em>: necessità di un procedimento di specificazione        </strong><br />
Peraltro, l’affidamento riposto dal risparmiatore sull’operato dell’autorità di vigilanza non è ricollegabile ad un precedente comportamento della medesima. In altri termini, quando la scelta di investimento tende a conformarsi all’esito dell’attività di controllo del prospetto informativo, ciò non avviene per ragioni di auspicata coerenza con un precedente comportamento (che manca), bensì in virtù dell’aspettativa che quell’unico comportamento posto in essere dal controllore pubblico sia stato adottato secondo le regole di correttezza presupposte dalla buona fede in senso oggettivo, operante come norma verticale che informa anche l’attività delle pubbliche amministrazioni (su tali concetti, Merusi F., <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’ “alternanza”</em>, Milano, 2001).<br />
A questo punto però sorge il problema della qualificazione, al di là delle classificazioni generalizzanti, di questa tipologia di affidamento. E’ chiaro, infatti, che se si assume un “obbligo irrelato di comportamento”, quale esito della necessaria soggezione al principio di buona fede, nulla si dice circa il contenuto di siffatto obbligo. Se ne afferma l’esistenza, e forse anche la <em>ratio</em>, ma non l’oggetto, che è invece presupposto ineludibile di una posizione soggettiva cui si afferma corrispondere, dal lato attivo, un’aspettativa, ancorché generica.<br />
Ammettendo quindi la cogenza di un precetto che imponga alla pubblica amministrazione di agire <em>secundum jus</em>, si richiede, per il riferimento alla fattispecie concreta, un “procedimento di specificazione” (così Merusi F., <em>op. cit.</em>, 128).<br />
Quest’ultimo consiste essenzialmente nella (ed è finalizzato essenzialmente alla) attribuzione in via normativa di un contenuto all’obbligo irrelato di comportamento. In altre parole, se il canone di correttezza viene &#8211; per così dire &#8211; tipizzato in riferimento ad una ipotesi applicativa, od anche, più genericamente, ad una funzione in senso tecnico demandata ai pubblici poteri, l’aspettativa circa il rispetto di quel canone si definisce e si rafforza, al punto da rendere ipotizzabile l’instaurarsi di un vero e proprio rapporto giuridico tra il titolare dell’aspettativa e il soggetto debitore del comportamento secondo correttezza.<br />
In tal modo, l’esigenza di operare secondo canoni di correttezza, divenendo vero e proprio obbligo giuridico, consente una prefigurazione della condotta sotto il profilo non del risultato atteso, bensì delle modalità del suo esercizio.<br />
Laddove infatti si riconosce che la suddetta esigenza di prefigurazione costituisce “<em>un presupposto ineliminabile per la visibilità della decisione nel suo farsi, efficace garanzia di prevedibilità dell’azione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici</em>”, si arriva facilmente a sostenere che la tutela dell’affidamento, inteso come aspettativa connessa al legittimo agire della pubblica amministrazione, “<em>non sia solo l’effetto caratteristico della predeterminazione dei canoni di condotta, ma sia anche la sua funzione tipica, la ragione che ne giustifica la previsione</em>” (così Police A., <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, 68-69).<br />
Se dunque l’affidamento, seguendo l’argomentare di questa dottrina, oltre che l’effetto è anche <em>la ragione</em> della predeterminazione delle decisioni amministrative, la sua esistenza non si iscrive nel bisogno di coerenza rispetto ad un precedente comportamento, ma si giustifica alla stregua di un <em>imperativo legale</em> di prevedibilità dell’agire pubblico e di certezza dei suoi effetti. Prevedibilità dell’azione e certezza degli effetti non significano, evidentemente, che l’esito dell’attività decisionale ascritta alla pubblica amministrazione debba essere sempre preconizzato o preconizzabile: significa invece due altre cose. La prima, che sembra essere quella su cui più si è soffermata la dottrina, attiene alla necessità che l’attività decisionale della pubblica amministrazione, esprimentesi “con” e “attraverso” il provvedimento, più che essere espressione di un’autonoma ed “isolata” manifestazione di discrezionalità o, il che è lo stesso, dell’esercizio in via esclusiva di un potere unilaterale, consegua ad una fase di completa ed attenta rappresentazione di tutti gli interessi in giuoco, durante la quale risulti delineato un processo di maturazione progressiva e, in certo senso, partecipata, se non “corale” della decisione. La seconda poggia invece sulla predeterminazione come ragione dell’affidamento: trattasi di un’affermazione che intende sottolineare come l’affidamento non sia conseguente ma “preesista” alla decisione amministrativa, nel senso che si manifesta, in questa accezione, come aspettativa rivolta al futuro, verso lo specifico risultato che il legittimo e progressivo farsi della decisione amministrativa lascia presagire ai consociati (circa la teorica del risultato dell’azione amministrativa v. per tutti Iannotta L., <em>Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative</em>, in  Immordino M., Police A. (a cura di), <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati</em>, Torino, 2004).<br />
Si badi bene: il risultato in questione non è da intendere come quel parametro che garantisce l’efficacia dell’azione amministrativa e che da epoca recente ha dato vita alla nozione di “amministrazione per risultati”, autonoma perfino rispetto al concetto di legittimità dell’agire amministrativo (sul punto, v. per tutti le acute osservazioni di Romano Tassone A., <em>Sulla formula “Amministrazione per risultati”</em>, in <em>Scritti in onore di Elio Casetta</em>, Napoli, 813 ss., spec. 822); qui, al contrario, il risultato descrive l’esito dell’azione pubblica, che diviene conoscibile solo in quanto si esplica <em>secundum jus</em><a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
Il risultato presuppone quindi tanto l’azione quanto la legalità dell’azione, dalle quali trae una valenza sostanziale che gli consente di reagire nella sfera soggettiva dei consociati. L’affidamento vale dunque come aspettativa di legittimità, secondo la definizione lata che si deve a Merusi, funzionale però non alla formalistica salvaguardia della legalità dell’agire amministrativo, bensì alla sua prefigurazione a servizio delle esigenze di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.<br />
E ciò si deve intendere nel senso pervasivo che il tradimento di tali esigenze può anche rilevare come fattore di illiceità (oltre che di illegittimità) dell’azione amministrativa.<br />
Si spiega così perché solo l’affidamento che nasce dall’aspettativa di coerenza rispetto ad un precedente comportamento possa ambire ad una tutela generale, essendo conseguenza dell’applicazione di un principio-cardine dell’ordinamento, mentre l’affidamento qui in discorso, che deriva da un’aspettativa di comportamento <em>secundum jus</em>, richiede di essere assoggettato ad una previa verifica dell’esistenza di una specificazione normativa.<br />
Quest’ultima viene a realizzarsi nel momento in cui sia istituito un obbligo <em>ex lege </em>di agire secondo correttezza a prescindere da un precedente comportamento.<br />
Anticipando ciò che si dimostrerà nel prosieguo, può fin d’ora dirsi che la previsione di un obbligo siffatto qualifica la posizione soggettiva dell’affidante, rendendolo titolare di un “obbligo di protezione”, dalla cui violazione saranno prese le mosse per ricostruire il regime di responsabilità dell’autorità pubblica di regolazione.<br />
Prima di compiere detta ricostruzione è però necessario esaminare come il regime in discorso è stato inteso ed interpretato dalla giurisprudenza italiana.</p>
<p><strong>2. Breve disamina della giurisprudenza in tema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari </strong><br />
<strong>Premessa</strong><br />
L’analisi della giurisprudenza in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati mobiliari riflette molto da vicino il grande travaglio che ha accompagnato l’evoluzione del concetto di responsabilità della pubblica amministrazione nell’esercizio della c.d. attività provvedimentale.<br />
In particolare, come è ben noto, la giurisprudenza è rimasta “pietrificata” per lunghissimo tempo sul “dogma” della irrisarcibilità degli interessi legittimi, fondamentalmente in ragione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 2043 c.c. La locuzione “danno ingiusto” che si riscontra in detto articolo del codice sarebbe infatti stata da intendere, secondo questa granitica interpretazione, come implicante un danno arrecato sia <em>iniurie</em>, vale a dire in assenza di una causa di giustificazione o legittimazione giuridica, sia <em>contra jus</em>, cioè in lesione di una situazione avente la consistenza del diritto soggettivo. Di qui la conclusione circa l’irresponsabilità della pubblica amministrazione per violazione di una situazione di interesse legittimo.<br />
Sul piano processuale, conseguenza di questa impostazione ermeneutica è stata dapprima la negazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, poi la reiezione nel merito della domanda risarcitoria.<br />
Ebbene, anche in materia di vigilanza sui mercati mobiliari l’impostazione ora riferita ha prevalso, condizionando pesantemente la giurisprudenza fino ad epoche molto recenti.<br />
Non potendo qui ripercorrere, per il campo che ci occupa, tutte le tappe del suddetto travaglio, valga considerare che un deciso punto di svolta, a tutt’oggi decisivo, si è avuto con la celebre sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 3.3.2001 n. 3132 (caso Cultrera).</p>
<p><strong>2.1. Il <em>leading case</em> in materia: il caso Cultrera</strong><br />
Come è noto, la vicenda è piuttosto complessa e quindi giova riassumerne i tratti più significativi.<br />
Il 21 luglio 1983 venne pubblicato, mediante deposito nell’archivio della Consob, il prospetto ex art. 18 d.l. 95/1974, convertito in l. 216/1974, come modificato con l’art. 12 l. 77/1983, inerente l’operazione hotel Villaggio Santa Teresa, sottoscritta dai responsabili della Sofinvest S.p.A., dell’Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. (HVST), dell’Istituto fiduciario lombardo servizi S.p.A.<br />
L’operazione consisteva nel collocamento presso il pubblico, per l’intero capitale sociale di lire 44 miliardi, delle quote della soc. Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. (detentrice del capitale sociale della società Sarda Grandi Alberghi a sua volta proprietaria del complesso immobiliare), quote da acquistarsi mediante mandato all’Istituto fiduciario lombardo s.p.a. e da intestarsi a questo fiduciariamente. Il 13 dicembre 1985, all’esito di un’ispezione disposta dal Ministero dell’industria e del commercio, susseguente a notizie apparse sulla stampa di svariate irregolarità finanziarie commesse nello svolgimento dell’operazione, venne prima dichiarata fallita e poi posta in liquidazione coatta amministrativa la società Sarda Grandi Alberghi e successivamente eguale sorte toccò all’Istituto fiduciario lombardo s.p.a., mentre la soc. Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. fu posta in liquidazione giudiziaria.<br />
Con citazione 8 maggio 1987 vari acquirenti delle quote in questione convennero davanti al Tribunale di Milano alcuni componenti ed ex funzionari della Consob esponendo: a) che il prospetto dell’operazione dava falsamente per avvenuta ed eseguita la delibera di aumento del capitale sociale a 44 miliardi, mentre l’aumento non era stato eseguito ed il capitale era all’epoca di 20 milioni; b) che il prospetto era stato depositato benché i proponenti non fossero ancora proprietari del bene, il prezzo di acquisto fosse stato dichiarato in una somma inferiore a quella di 44 miliardi, il valore dell’operazione non considerasse i mutui per 15 miliardi gravanti sulla società; c) che dopo il deposito e nonostante le notizie apparse sulla stampa, la Consob non aveva vietato la prosecuzione della sollecitazione al pubblico risparmio, non aveva chiesto la documentazione giustificativa dell’operazione e non aveva acquisito una seconda perizia. Affermata, quindi, la sussistenza di un comportamento omissivo degli allora componenti e funzionari della Consob causalmente connesso col danno subìto aderendo all’operazione in questione, gli attori chiesero che i convenuti fossero dichiarati responsabili ex artt. 2043 c.c. e 28 Cost. e condannati a risarcire il danno subìto pari alle somme sborsate o a quelle ritenute dal Tribunale anche in via equitativa. Con successivo atto intervennero nel giudizio numerosi altri sottoscrittori svolgendo analoghe domande, mentre <em>iussu iudicis </em>furono chiamati in causa il Ministero del tesoro e la Consob. I convenuti proposero regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., dato che le posizioni soggettive azionate dagli investitori non avrebbero potuto strutturarsi nei termini del diritto soggettivo.<br />
La Suprema Corte respinse tanto il regolamento di giurisdizione delle parti private, che sostenevano l’improponibilità assoluta delle domande, quanto quello proposto dalla Consob e dal Ministero del tesoro, i quali avevano rilevato che la controversia, coinvolgendo se del caso posizioni di interesse legittimo, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo.<br />
La Corte, infatti, con un percorso argomentativo parzialmente differenziato, in ragione della natura pubblica o privata dei ricorrenti, giunse alla unitaria conclusione, in base ad un orientamento interpretativo già espresso in precedenza, che sia la questione della configurabilità giuridica della situazione soggettiva azionata dai risparmiatori, sia la sua qualificazione formale in termini di diritto o di interesse legittimo, sia, quindi, la sua astratta risarcibilità, attenessero al merito della controversia e non alla giurisdizione.<br />
La causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Milano, il quale respinse le domande degli attori, in recepimento delle statuizioni della Corte. In sede di appello fu confermata la decisione negativa circa la risarcibilità del danno lamentato dagli investitori<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>; pur tuttavia la sentenza, riformando la pronuncia di primo grado, riconobbe alla situazione soggettiva degli investitori nei confronti dell’autorità di vigilanza la consistenza del <u>diritto soggettivo alla libertà contrattuale e alla integrità del patrimonio</u>: “<em>la lesione della libertà contrattuale e della integrità del patrimonio degli attori qualificherebbe la posizione azionata in termini chiaramente differenziati rispetto a quella del pubblico solo potenzialmente destinatario dell’informazione contenuta nel prospetto depositato alla Consob. Sicché ritiene la Corte che la domanda fatta valere dagli attori debba giudicarsi astrattamente proponibile in quanto concernente la risarcibilità della lesione non di interessi legittimi, bensì di veri e propri diritti soggettivi</em>”.<br />
La fattispecie di illecito non sembrò tuttavia integrata alla Corte milanese, sia in rapporto all’elemento soggettivo, sia con riguardo al nesso eziologico.<br />
Nella citata sentenza n. 3132/2001 la Suprema Corte intervenne dunque anzitutto affrontando, in un <em>obiter dictum</em>, la questione cruciale della natura della situazione soggettiva dedotta dagli investitori. La Corte richiamò le affermazioni in merito del giudice d’appello, precisando che il capo di sentenza facente ad esse riferimento non era stato oggetto di impugnazione. Di talché, la qualificazione in termini di diritto soggettivo di detta situazione soggettiva andava tenuta ferma “<em>quale incontestata cornice di riferimento nei passaggi argomentativi della sentenza impugnata</em>”.<br />
La sentenza ebbe quindi cura di confutare la tesi della Corte di appello milanese secondo cui la Consob, all’epoca dei fatti, non disponeva di poteri idonei a consentirle di verificare le falsità contenute nel prospetto, né, correlativamente, poteri che le permettessero di ripristinare la corretta informazione del mercato, non essendo essa configurabile alla stregua di un mero “<em>ufficio di deposito atti</em>”.<br />
Se allora, a giudizio della Suprema Corte, la normativa sopra richiamata poneva a carico della Consob la verifica e la garanzia non ovviamente della convenienza dell’operazione di investimento, bensì della <em>veridicità </em>delle informazioni offerte al pubblico dai proponenti l’investimento medesimo, anche la clausola con cui si intendeva escludere la responsabilità dell’organo di vigilanza per l’attendibilità dei dati diffusi col prospetto informativo doveva considerarsi apposta <em>contra legem</em>, nella misura in cui mirava a costituire limiti ai doveri istituzionali ad esso attribuiti dalla legge.<br />
Sul piano del nesso eziologico, la Corte ha rilevato come la sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza Consob sarebbe stata ben diversa, così come ben diversa sarebbe stata se la Consob si fosse debitamente azionata a fronte delle notizie di stampa che riferivano del rischio di insolvenza del soggetto proponente.<br />
In sostanza, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in questa occasione era che la responsabilità della Consob per omissione colposa è configurabile allorché la legge obblighi la stessa a un comportamento attivo, nella fattispecie, di vigilanza, desumibile dalla normativa applicabile, che configura un vero e proprio dovere di agire per impedire l’evento che si è concretizzato a danno dei risparmiatori.<br />
In sede di successivo giudizio di rinvio (di cui a Corte App. Milano, 21 ottobre 2003) è stato quindi affermato che “<em>il risparmiatore legittimamente può fare affidamento sulla veridicità del prospetto informativo relativo all’investimento finanziario, sottoposto al controllo della Consob e non può imporsi allo stesso un’ulteriore verifica, gravosa per lo stesso e sostanzialmente superflua, stante il controllo di veridicità del prospetto informativo affidato alla Consob che dispone di ben più rilevanti e pregnanti strumenti e poteri di controllo, rispetto a quelli, necessariamente limitati, del risparmiatore medio a cui non può essere richiesta alcuna attività di controllo della veridicità del prospetto informativo. Nessuna omissione di cautele può essere, quindi, ascritta ai sottoscrittori, stante l’assorbente e colposa inerzia della Consob che ha determinato, in rapporto di connessione causale con l’omesso controllo e vigilanza, il danno subìto dagli investitori</em>”.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte territoriale è quindi giunta a quantificare il danno risarcibile nella somma pagata dai sottoscrittori per l’acquisto dei titoli.</p>
<p><strong>2.2. La giurisprudenza successiva al caso Cultrera</strong><br />
Anche la giurisprudenza successiva al <em>leading case</em> del 2001 si è attestata sulle conclusioni raggiunte, che in taluni casi sono state ulteriormente specificate: ciò è ad es. avvenuto in riferimento al nesso di causalità della fattispecie di illecito, giacché, nel giudizio di impugnazione che ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Appello di cui sopra resa in sede di rinvio, la Suprema Corte ha statuito che il giudice di merito ben può ritenere, nel quadro dei principi dell’equivalenza causale e della causalità adeguata a norma degli artt. 40 e 41 c.p., che l’omissione della Consob rispetto al compiuto e tempestivo esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo in un’operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, sia stata la causa della perdita subita dai risparmiatori, “<em>danneggiati dall’aver fatto affidamento sulla veridicità dei dati riportati nel prospetto informativo</em>” e che, per converso, se la condotta doverosa fosse stata tenuta dall’autorità di garanzia, avrebbe impedito la verificazione dell’evento. Inoltre, in punto di elemento soggettivo, la medesima sentenza ha statuito che a norma dell&#8217;art. 28 Cost.  la responsabilità per danni verso i terzi dei commissari della Consob nonché dei loro dipendenti o esperti in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni si determina quando essi abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall&#8217;art. 23 del d.P.R. 10.1.1957 n. 3, applicabile, in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la commissione: peraltro, “<em>la limitazione di tale responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave non significa che l&#8217;ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giacché si ha colpa grave anche quando l&#8217;agente, pur essendone obbligato &#8220;iure&#8221;, non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionale esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito</em>” (Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009 n. 4587).<br />
Nella più recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, 23 marzo 2011 n. 6681, si compie una puntualizzazione sempre sul percorso ricostruttivo dell’illecito aquiliano della Consob, affermandosi che la sua attività di vigilanza soggiace al principio generale del <em>neminem laedere</em>, e ciò, “<em>in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo </em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843335&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 97 Cost.</em></a><em>, in correlazione con l’</em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843241&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 47 Cost.</em></a><em>, prima parte; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo </em><a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=829581&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>art. 2043 c.c.</em></a><em> atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario</em>”.</p>
<p><strong>2.3. Le questioni di giurisdizione in ordine alle controversie tra risparmiatore e Autorità di vigilanza: cenni</strong><br />
Infine, in punto di giurisdizione sulla tipologia di controversie in discorso, basti ricordare che nella vigenza dell’art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, norma attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in materia di pubblici servizi “<em>ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito</em>”, si era ritenuta riferibile alla fattispecie la clausola di salvezza della giurisdizione del giudice ordinario contenuta nel 2° comma di detto articolo, in relazione alle “<em>controversie meramente risarcitorie</em>” e ciò in quanto nelle dette vicende “<em>il risarcimento non si presenta come mezzo di completamento della tutela …. ma è l’unico mezzo di tutela che l’ordinamento offre a soggetti rimasti danneggiati per colpa del titolare del servizio, in occasione dell’esercizio dei poteri e dello svolgimento dell’attività in cui il pubblico servizio si risolve</em>” (Cass., sez. un., ord. 2.5.2003 n. 6719).<br />
Dopo la riformulazione dell’art. 33 cit. conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6.7.2004 n. 204, con espunzione dalla norma della suddetta clausola di salvezza, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta per confermare, anche alla luce del mutato assetto normativo, la soluzione per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, tenuto conto che la posizione dei risparmiatori è da ritenere di diritto soggettivo, alla luce del fatto che si tratta di situazione giuridica estranea all’ambito di incidenza del potere di controllo della p.a., potere che si esplica invece nei soli confronti degli operatori economici vigilati (Cass., sez. un., ord. 29.7.2005 n. 15916).</p>
<p><strong>3. Definizione del sistema di responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari </strong></p>
<p><strong>3.1. L’inconsistenza della categoria di conio giurisprudenziale del diritto all’integrità del patrimonio del risparmiatore</strong><br />
All’esito di questa breve ricognizione della giurisprudenza in materia esce dunque confermato ciò che a più riprese si è cercato di sottolineare, ossia che il risparmiatore effettua una determinata scelta di investimento, sollecitata col mezzo del prospetto informativo, anche perché le informazioni diffuse dalla società emittente sono passate al controllo dell’autorità di vigilanza: l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto indica infatti che in esso è stata ravvisata una rappresentazione sufficientemente fedele, o comunque adeguata, non solo delle caratteristiche dell’operazione proposta, ma anche della solidità finanziaria del soggetto che se ne è reso autore.<br />
Questo effetto dell’attività di controllo tende ovviamente ad essere tanto più esteso quanto più incisivi risultano i poteri dell’autorità di vigilanza, ma è comunque indubbio che esso si produce almeno per le irregolarità ed omissioni più rilevanti, rispetto alle quali l’autorità preposta non potrebbe opporre l’insufficienza dei mezzi di verifica a sua disposizione.<br />
Si rileva in tal modo l’esistenza di un legittimo affidamento del risparmiatore che – si badi bene &#8211; non ha (o non ha solo) ad oggetto la completezza dei dati diffusi a fini di sollecitazione del pubblico risparmio, bensì, prima ancora, la correttezza ed adeguatezza dell’operato del soggetto pubblico preposto alla vigilanza.<br />
Ciò detto, sul piano strettamente giuridico, occorre evidenziare che l’affidamento cui si è fatto richiamo non corrisponde ad una situazione giuridica soggettiva in capo al risparmiatore, nel senso che le ipotesi di diritto formulate a tal riguardo per lo più dalla giurisprudenza ed aventi ad oggetto l’integrità del patrimonio o, talvolta, la correttezza e sufficienza delle informazioni, sono assolutamente prive di consistenza dogmatica.<br />
Ed invero, di tale circostanza si è avveduta la Suprema Corte nella pronuncia delle Sezioni Unite 22.7.1999 n. 500, che ha colto esattamente la questione, laddove ha asserito che, ai fini di accordare una tutela risarcitoria oltre gli angusti limiti del diritto soggettivo, cui si richiamava la tradizionale interpretazione del sintagma “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c., la giurisprudenza ha progressivamente effettuato “<em>il riconoscimento della risarcibilità di varie posizioni giuridiche che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto soggettivo: è il caso del c.d. diritto all’integrità del patrimonio o alla libera determinazione negoziale, che ha avuto frequenti applicazioni.</em>”. La Corte ha quindi spiegato che  “<em>siffatta evoluzione giurisprudenziale è stata condivisa nella sostanza dalla dottrina, che ha apprezzato le ragioni di giustizia che la ispiravano, ma ha tuttavia avuto buon gioco nel rilevare che la S.C., pur riaffermando il principio dell’identificazione del &#8220;danno ingiusto&#8221; con la lesione del diritto soggettivo, in pratica lo disattendeva sempre più spesso, &#8220;mascherando&#8221; da diritto soggettivo situazioni che non avevano tale consistenza, come il preteso diritto all’integrità del patrimonio, le aspettative, le situazioni possessorie</em>”.<br />
Nel caso dell’asserito <em>vulnus</em> all’integrità del patrimonio, la dimostrazione della inconsistenza dogmatica di una situazione soggettiva ad esso correlata si rinviene nel fatto che a venire in rilievo sarebbe solo l’ipotesi della lesione, non potendo in alcun modo valere prima ed a prescindere dal fatto di danno. Quest’ultimo, inoltre, proprio per la mancanza di un contenuto sostanziale della posizione lesa, non sarebbe mai ristorabile in forma specifica, ma solo in termini monetari.<br />
Più in generale, l’integrità del patrimonio non riesce a richiamare alcun concetto giuridicamente pregnante. Come si vedrà nel prosieguo, il patrimonio per essere oggetto di tutela dovrebbe essere rappresentabile quale centro unitario di imputazioni soggettive, mentre invece il nostro ordinamento lo configura in modo disaggregato, alla stregua di un fascio di diritti, ciascuno dei quali, concorrendo a formare la categoria omnicomprensiva “patrimonio”, solo singolarmente riceve protezione dal sistema giuridico. Altrimenti detto, non è possibile parlare di un diritto all’integrità del patrimonio in quanto tale, perché il sistema normativo del danno patrimoniale impone di individuare sotto quale profilo particolare (ad es. diritto di proprietà) il patrimonio sia stato leso (per tali affermazioni, Castronovo C., <em>La nuova responsabilità civile</em>, terza ed., Milano, 2006, 110-111).<br />
Peraltro, se il risparmiatore non è titolare di un diritto soggettivo <em>sub specie</em> di diritto all’integrità del patrimonio nei confronti delle autorità di vigilanza, non lo è neppure di un interesse legittimo.<br />
La ragione di ciò è immediatamente percepibile, ove si consideri che l’esercizio del potere di controllo e vigilanza, pur esplicandosi per il tramite del procedimento amministrativo, e quindi secondo le forme normali dell’agire delle pubbliche amministrazioni, è destinato a produrre “effetti diretti”, nel senso di cui all’art. 7, l. 7.8.1990 n. 241, solo nei confronti delle società vigilate. Il pubblico dei risparmiatori rimane invece estraneo a tale episodio di esercizio del potere.<br />
In altri termini, la vigilanza sul mercato mobiliare si compie mediante esercizio di poteri nei confronti dei soggetti abilitati ad operare su tale mercato, diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano “trasparenti e corretti” e che la loro gestione sia “sana e prudente” (artt. 5 e 91, D.Lgs. 24.2.1998 n. 58). La posizione di detti soggetti, rispetto all’autorità di vigilanza, si concretizza pertanto nella titolarità di situazioni soggettive correlate all’esercizio del potere amministrativo, ossia in interessi legittimi.<br />
Viceversa, sui risparmiatori l’autorità non esercita alcun potere, nel senso che la posizione giuridica ad essi riferita non si collega, né è destinata a “dialogare” con una relazione di potere facente capo alla pubblica amministrazione.<br />
Ed in effetti, come esposto nel precedente paragrafo (v. <em>supra</em> § 2.4.), questo dato è stato correttamente recepito dalla giurisprudenza in punto di determinazione della giurisdizione rispetto alla categoria di controversie in discorso<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>, ove ha inferito dall’assenza di relazione col potere la natura di diritto della situazione soggettiva dei risparmiatori, senza tuttavia chiarire il contenuto di tale presunto diritto; e questa omissione sembra emblematica delle difficoltà di sistema cui si espone siffatto esito interpretativo (v. <em>amplius infra</em> § 3.3.).<br />
La posizione giuridica dei risparmiatori, a fronte dei danni subiti per effetto delle informazioni la cui scorrettezza od incompletezza siano sfuggite all’autorità di vigilanza, è dunque insuscettibile di riconduzione tanto al diritto soggettivo, quanto all’interesse legittimo.</p>
<p><strong>3.2. Il pregiudizio subito dal risparmiatore afferisce al c.d. danno meramente patrimoniale</strong><br />
Se diritto soggettivo ed interesse legittimo non si attagliano, per le ragioni sopra illustrate, alla posizione del risparmiatore nei confronti dell’Autorità di vigilanza, qual è allora la categoria concettuale utilizzabile?<br />
La risposta, tenendo conto che ci troviamo di fronte ad una fattispecie contraddistinta dall’esistenza di una situazione che presenta una perdita patrimoniale a carico di un soggetto, senza che la diminuzione di valore del patrimonio consegua alla distruzione o al deterioramento di un bene materiale, ovvero ad un danno arrecato alla persona del danneggiato, è che si tratta di un c.d. “danno meramente patrimoniale”, il quale contempla un pregiudizio corrispondente ad un impoverimento del soggetto danneggiato in assenza della lesione di una situazione giuridica di cui possa dirsi titolare.<br />
In altri termini, non si rinviene la lesione di un pregiudizio arrecato ad un bene materiale detenuto dal soggetto danneggiato, bensì la violazione di un <em>interesse economico</em> senza lesione materiale di un bene, donde consegue un danno non corrispondente alla perdita del valore che poteva assegnarsi al godimento del bene stesso, quel valore che avrebbe potuto essere realizzato direttamente, mediante il godimento del bene, oppure indirettamente, mediante un atto di disposizione. Si è invece dinanzi ad una perdita – appunto &#8211; meramente economica, che non discende dalla lesione di beni giuridicamente tutelati; essa invero consiste nella incolpevole frustrazione di una legittima aspettativa di redditività dell’operazione finanziaria effettuata (in dottrina, per tutti: Di Majo A., <em>La tutela civile dei diritti</em>, terza ed., Milano, 2001, 218; Maggiolo M., <em>Il risarcimento della pura perdita patrimoniale</em>, Milano, 2003, <em>passim</em>)</p>
<p><strong>3.3. Il problema della risarcibilità del danno meramente patrimoniale: l’art. 2043 c.c. contiene una norma generale e non una clausola generale. Conseguente irriducibilità della fattispecie di danno subita dal risparmiatore alla categoria dell’illecito aquiliano e sua sussunzione entro lo schema della responsabilità contrattuale</strong><br />
A questo punto, aderendo alla prospettazione dottrinale che inquadra il pregiudizio subito dal risparmiatore in conseguenza del mancato esercizio da parte dell’Autorità di vigilanza dei suoi poteri ispettivi e di controllo nell’ambito del danno meramente patrimoniale, il regime di responsabilità applicabile non può essere quello aquiliano.<br />
E’ vero che a contrastare tale affermazione soccorrerebbe il semplice rilievo per cui, prima del fatto di danno, tra il risparmiatore e la suddetta Autorità non ricorre alcun <em>vinculum juris</em>, mancando una qualsivoglia relazione diretta tra le parti, con la conseguenza che, dovendosi configurare un illecito a carico della seconda, questo dovrebbe essere di natura extracontrattuale (sulla falsariga della responsabilità aquiliana come quella del “passante”).<br />
Tuttavia, il sintagma “danno ingiusto” contenuto nell’art. 2043 c.c. deve essere letto come costitutivo di una norma generale che, pur consentendo alla fattispecie di illecito di non rimanere ancorata al riconoscimento di una tutela risarcitoria di interessi formalizzati, potendo così seguire l’evoluzione dell’ordinamento ed altresì rendere risarcibile il danno derivante dalla lesione di ogni situazione soggettiva giuridicamente rilevante, presuppone pur sempre un discrimine, rappresentato appunto dal requisito di “ingiustizia”, tra rilevanza e irrilevanza del pregiudizio ai fini della sua risarcibilità: e tale discrimine, a differenza dei regimi come quello francese ove opera un sistema c.d. a clausola generale, in cui, non ricorrendo il connotato dell’ingiustizia, il danno è reso risarcibile nella sua oggettività, viene (ovvero dovrebbe essere) fissato dal legislatore e non dal giudice: “<em>la</em> culpa<em> e l’</em>iniuria<em> sono concetti distinti; e quindi si esige che il fatto o l’omissione, per essere fonte di responsabilità, debba essere doloso o colposo [….] e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione della sfera giuridica altrui</em>”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
L’illecito aquiliano presuppone dunque, stante la connotazione in termini di “ingiustizia” del danno, la lesione di una situazione giuridica soggettiva preesistente alla fattispecie dannosa e determinata dal legislatore <em>aliunde</em> rispetto ad essa: donde la ragione per cui il danno meramente patrimoniale, in cui come detto fa difetto proprio la lesione di una situazione giuridica soggettiva, non è risarcibile secondo lo schema dell’art. 2043 c.c.<br />
Per non incorrere in una conseguenza che certamente ripugnerebbe alla coscienza sociale, cioè quella della radicale irrisarcibilità del pregiudizio subito dal risparmiatore, occorre allora verificare la possibilità di fare riferimento ad uno schema di illecito diverso, che nel nostro ordinamento, basato su due modelli di responsabilità civile, non può che essere quello derivante dall’inadempimento di obbligazioni.<br />
In astratto, tale possibilità appare sussistere, perché il connotato dell’ingiustizia del danno ricorre solo nell’istituto aquiliano, nel senso che la lesione di una situazione soggettiva, in cui l’ingiustizia si sostanzia, è il presupposto per l’insorgenza dell’illecito e quindi dell’obbligazione risarcitoria, laddove nella responsabilità da inadempimento il <em>vinculum juris </em>preesiste al danno, talché la responsabilità medesima ne diviene uno stato allotropico, un modo altro di perseguire lo stesso interesse in funzione del quale il rapporto è stato costituito (Castronovo C., <em>op. cit.</em>, 456).<br />
Tuttavia, ascrivere la responsabilità dell’Autorità di vigilanza entro l’ambito di operatività dell’illecito contrattuale, significa qualificare la situazione relazionale tra la medesima ed il risparmiatore in termini di rapporto obbligatorio, il quale non può considerarsi fondato su un contratto (essendo certamente da escludere la sussistenza tra questi due soggetti di una relazione negoziale), né su un fatto illecito (il quale non può ricorrere a fronte di un danno meramente patrimoniale), ma deve discendere da un <em>tertium genus</em>, costituito ad avviso di chi scrive (in adesione sul punto ad un rilevante indirizzo dottrinale) da “obblighi di protezione senza dovere primario di prestazione”, la cui individuabilità come categoria giuridica generalizzabile nel nostro ordinamento è stata sostenuta in riferimento alla clausola generale di cui all’art. 1173 c.c., che come noto tra le fonti delle obbligazioni annovera, oltre al contratto e al fatto illecito, “<em>ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico</em>” (Castronovo C., <em>op. cit.</em>, 467).<br />
Peraltro, il buon fine di questa operazione di riconduzione dogmatica della relazione tra il risparmiatore e l’Autorità di vigilanza nel contesto del rapporto obbligatorio in senso tecnico, postula evidentemente il riscontro nella fattispecie di tre elementi qualificanti: a) la determinatezza o determinabilità dei soggetti, senza di che il rapporto obbligatorio non può considerarsi giuridicamente configurabile; b) l’esistenza di fonti normative che, in ossequio alla natura <em>ex lege</em> dell’obbligo di protezione gravante sull’Autorità pubblica, attribuiscano rilevanza giuridica all’affidamento del risparmiatore rispetto all’operato di quest’ultima; c) l’esistenza di un contenuto ascrivibile all’obbligo di protezione.<br />
Il primo elemento appare integrato alla luce del meccanismo delle obbligazioni <em>in incertam personam</em>, per cui, come avviene nello schema della promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., in cui il rapporto obbligatorio viene in essere con effetto pienamente vincolante per il debitore, anche se la controparte è inizialmente costituita da un pubblico indistinto, al verificarsi di eventi successivi che consentono l’individuazione del soggetto attivo del rapporto, così anche l’Autorità di vigilanza istituisce un <em>vinculum juris</em> con la categoria indifferenziata dei risparmiatori al momento in cui autorizza la pubblicazione del prospetto informativo, mentre l’obbligo di protezione si concreta in esito all’attività negoziale del singolo che decide di aderire all’operazione finanziaria fidando sull’attendibilità delle informazioni ammesse alla pubblicazione.<br />
Il secondo elemento risiede nella previsione di incoraggiamento al risparmio contenuta nell’art. 47 Cost.: la specifica relazione sociale tra il pubblico controllore ed il cittadino desideroso di esercitare la propria facoltà di risparmio è contraddistinta, per una scelta dell’ordinamento addirittura di rango costituzionale, dalla <em>funzionalizzazione</em> del principio di buona fede, che in questa fattispecie risulta elevato da regola generale dell’azione amministrativa a criterio di disciplina del singolo rapporto, ossia a presupposto normativo per conseguire l’effetto giuridico di incoraggiamento del soggetto <em>uti civis </em>al risparmio.<br />
In altri termini, il dovere di incoraggiamento stabilito dalla norma costituzionale obbliga le Autorità pubbliche preposte alla vigilanza ed al controllo ad un comportamento non solo genericamente corretto, ma anche finalizzato al perseguimento di un obiettivo precostituito. Rispetto ad esso viene infatti ad innestarsi un affidamento che, parimenti, non si esaurisce nella mera e generica aspettativa di un comportamento ispirato a canoni di correttezza, ma si sostanzia nella ben più pregnante pretesa che la rappresentazione della realtà scaturente da quel comportamento costituisca il presupposto logico e fattuale della decisione di accedere al risparmio. Solo in tal modo può legarsi infatti all’attività del pubblico regolatore quell’effetto propulsivo voluto dalla norma. Ne discende che l’affidamento, che della buona fede è, per così dire, il contraltare, acquista una veste <em>qualificata</em>, al punto che l’oggetto di esso, cioè appunto il comportamento <em>secundum jus</em>, non consegue più ad una mera aspettativa ma assurge al livello di diritto a che l’amministrazione assuma una condotta giuridicamente necessitata. Il diritto, o pretesa dell’affidatario viene così a corrispondere ad un obbligo dell’affidante, sì che tra l’uno e l’altro si crea un vero e proprio rapporto obbligatorio, incentrato non sull’adempimento di una prestazione, bensì sul rispetto di specifici canoni di condotta.<br />
Infine, il terzo elemento qualificante il rapporto obbligatorio in questione, ossia il contenuto da ascrivere all’obbligo di protezione gravante sull’Autorità di vigilanza, consiste nell’attribuzione del valore di “certezza-affidamento” (nel significato che a tale espressione ha dato il compianto Maestro Romano Tassone A., <em>Amministrazione pubblica e produzione di “certezza”: problemi attuali e spunti ricostruttivi</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2005, n. 4, 867 s.s.)  alle dichiarazioni di fatti od eventi in cui si esplica l’esercizio della pubblica funzione, ovvero al silenzio che sia comunque non mera inerzia, bensì adempimento della funzione medesima (se la Consob non reagisce a fronte delle informazioni contenute in un determinato prospetto informativo, deve esservi affidamento sul fatto che ciò sia avvenuto perché ne è stata comunque verificata la completezza ed attendibilità): tutto ciò avviene ancora in ragione di quanto stabilito dall’art. 47 Cost., che impone di funzionalizzare la norma verticale di buona fede oggettiva al perseguimento del dovere di incoraggiare il risparmio.</p>
<p><strong>3.4. Sulla entità del danno risarcibile</strong><br />
Per completezza di indagine, occorre poi soffermarsi sull’entità del danno concretamente risarcibile, chiedendosi quali siano le voci di risarcimento che l’investitore danneggiato può pretendere in esito alla grave negligenza del comportamento dell’Autorità pubblica.<br />
Anzitutto, è evidente che, se la perdita patrimoniale subita a seguito dell’operazione di investimento, ossia il c.d. danno emergente, può essere ristorata con una certa facilità, anche per la determinatezza o determinabilità del suo ammontare, ben diverso è il discorso in merito al c.d. lucro cessante, cioè al guadagno che l’investitore avrebbe tratto dall’operazione medesima.<br />
Infatti l’alea propria dell’attività finanziaria non solo esclude che siffatto guadagno possa essere agevolmente determinato, ma anche impedisce di avere certezza circa la sua stessa esistenza. Si prospetta pertanto la difficoltà di una quantificazione, anche perché un eventuale calcolo in via equitativa non sembra consono a situazioni in cui la remuneratività consegue ad un’evoluzione positiva dell’alea e non invece alla naturale fruttuosità del lavoro.<br />
Ciò posto, considerando che l’individuazione del lucro cessante presupporrebbe di differenziare la valutazione del danno risarcibile anche in ragione dei diversi tipi di prodotti finanziari e quindi della variabilità del margine di rischio che ad essi si correla, appare ragionevole la soluzione emersa nella giurisprudenza, secondo cui i pregiudizi subiti dal risparmiatore a causa della grave negligenza dell’autorità di controllo sono risarcibili solo in riferimento al danno emergente, ossia alla misura del capitale investito.<br />
Del resto, per la correttezza o, almeno, piena praticabilità di questa soluzione milita anche un argomento strettamente giuridico, giacché, come noto, l’art. 1223 cod. civ. stabilisce che “<em>il risarcimento del danno per l&#8217;inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta</em>”.<br />
Ora, non è chi non veda che, mentre il danno emergente è senz’altro conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligo di protezione da parte dell’autorità di vigilanza, il lucro cessante è invero conseguenza solo <em>mediata e indiretta</em>, considerato che, data l’aleatorietà delle operazioni finanziarie, nessuna redditività può mai essere garantita né nell’<em>an</em>, né nel <em>quantum</em>.<br />
Pertanto, all’esito del caso Cultrera, più sopra ampiamente discusso (v. <em>supra </em>§ 2.2.), la Corte di appello di Milano correttamente ha riconosciuto in favore degli investitori il diritto ad ottenere dalla Consob un risarcimento pari al prezzo pagato per l’acquisto delle quote, oltre agli interessi nel frattempo maturati, senza che invece fosse tenuto conto, in favore della stessa Consob, della differenza esistente tra il valore nominale di dette quote, così come risultante dal prospetto informativo, e il loro valore effettivo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a>.</p>
<p><a name="_Toc162326359"></a><a name="_Toc158608124"></a><strong>4. Riforma del risparmio e sopravvenuta disciplina positiva della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari</strong></p>
<p><strong>4.1. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni</strong><strong>: il diverso titolo della responsabilità dell’Autorità di vigilanza e del suo dipendente, autore materiale della condotta dannosa</strong><br />
Il D.Lgs. 29.12.2006 n. 303, entrato in vigore in data 25.1.2007, recando il “<em>coordinamento con la legge n. 262/2005 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)</em>”, ha affermato il principio di responsabilità delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nell’esercizio delle loro funzioni, regolando nello specifico il profilo del c.d. elemento soggettivo.<br />
L’art. 4, comma 3, lett. d) del decreto in questione provvede infatti ad aggiungere all’art. 24, legge 28.12.2005 n. 262, il comma 6 bis, del seguente, testuale tenore: “<em>Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave</em>”.<br />
L’art. 24 della legge n. 262/2005 cit. disciplina i procedimenti per l’adozione dei provvedimenti individuali di Banca d’Italia, Consob, ISVAP e Covip: sono dunque queste (oltre che l’Autorità <em>antitrust</em>), le Autorità cui si applica la nuova norma in materia di responsabilità. Essa si limita esplicitamente a disciplinare l’ipotesi dei danni derivanti dall’esercizio della funzione; rimangono quindi esclusi dalla previsione legislativa i danni che conseguono all’attività materiale, per i quali è da ritenere valgano le regole ordinarie.<br />
Orbene, su di un piano generale, posto che l’esercizio della funzione di controllo avviene per regola tramite l’adozione di atti, il contemporaneo riferimento della norma agli “atti” e ai “comportamenti”, in linea con quanto rilevava Cass. n. 3132/2001 cit., sembra soprattutto esprimere l’intenzione di ricomprendere nella fattispecie di responsabilità sia le ipotesi di intempestività dell’esercizio del potere (ad es. ispezione svolta in modo tecnicamente corretto ma tardiva), sia quelle di illecita mancanza dell’atto, vale a dire di comportamenti omissivi pregiudizievoli.<br />
La sopravvenuta disciplina poggia peraltro su formule normative alquanto vaghe, dato che il legislatore non individua i possibili destinatari della norma e quindi, abbracciando indistintamente tutti coloro che possano trovarsi soggetti agli effetti diretti o riflessi del potere, lascia irrisolta una delle questioni che più hanno agitato la dottrina, ossia quale consistenza debba riconoscersi alla situazione giuridica del risparmiatore indotto a compiere una determinata scelta di investimento dall’affidamento riposto nell’autorità di vigilanza.  Né si preoccupa il legislatore del 2006 di definire la tipologia del danno risarcibile, che è destinato a variare a seconda del soggetto leso (intuitivamente, un conto è il danno che può essere prodotto a una società sottoposta alla vigilanza, altro conto è se si tratta di danno arrecato al risparmiatore), ed ancor più, rimane indefinito lo schema di responsabilità applicabile in concreto alla fattispecie di illecito delle autorità di vigilanza: la norma in effetti manca di specificare se la tutela risarcitoria debba seguire la strada dell’illecito aquiliano ovvero contrattuale.<br />
In questa situazione, sembrano essenzialmente due le implicazioni che si possono trarre dalla normativa sopravvenuta.<br />
Anzitutto, la sanzione del principio di responsabilità per i danni che le autorità di vigilanza possono provocare nell’esercizio delle loro funzioni: si tratta di un dato solo in parte scontato, perché, come rilevato sopra (v. <em>supra</em> § 2.2.), la giurisprudenza era giunta al riconoscimento esplicito di detto principio solo con riguardo alla Consob, mentre per le altre autorità la questione non sembrava altrettanto univoca.<br />
In secondo luogo, la scelta &#8211; chiara ed innegabile &#8211; di qualificare l’elemento soggettivo, con una disposizione che, nella misura in cui estende anche all’amministrazione la responsabilità solo per colpa grave, rappresenta una soluzione normativa inusuale, se non addirittura unica, stante il radicato orientamento per cui, se la legge limita la responsabilità del pubblico dipendente o funzionario agli atti o comportamenti posti in essere con colpa grave, l’amministrazione risponde ugualmente in via diretta anche solo per colpa lieve, conformemente alle regole ordinarie, come specificato dall’art. 28 Cost.; di conseguenza, si pone il problema del raccordo, e comunque del corretto inquadramento giuridico del rapporto tra responsabilità del dipendente e responsabilità dell’Autorità.<br />
A tal riguardo, premesso che il cumulo di responsabilità, rispettivamente del dipendente e dell’amministrazione di appartenenza, presupposto dall’art. 28 Cost. cit., sembra in effetti riflettersi nella disciplina normativa del 2006, ove risultano singolarmente contemplate sia la colpa grave del dipendente sia quella dell’autorità, nulla però la nuova norma dice sul modo di operare di detto cumulo.<br />
Invero, partendo dall’assunto per cui la responsabilità dell’autorità di vigilanza è di natura debitoria, risulta possibile ricondurre la fattispecie del danno causato dal dipendente all’ipotesi normativa di cui all’art. 1228 c.c., a tenore del quale, come noto, il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si vale dell’opera di propri ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Il fondamento di siffatta norma viene tradizionalmente rinvenuto nel principio secondo cui il debitore deve garantire il creditore per l’operato delle persone di cui si avvale nell’esecuzione dell’obbligazione, in quanto il creditore non ha alcun rapporto con gli ausiliari e può esercitare la sua pretesa risarcitoria nei soli confronti del debitore, unico titolare dell’obbligazione. La responsabilità in discorso è, poi, intuitivamente, tanto più funzionale agli interessi del creditore, quanto più il debitore appaia dotato di una organizzazione complessa (sull’istituto della responsabilità per fatto degli ausiliari, resta ancor oggi fondamentale il saggio di Visintini G., <em>La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari</em>, Padova, 1965. In tema, v. anche Bianca C.M., <em>Dell’inadempimento delle obbligazioni</em>, sub art. 1228, in <em>Commentario al codice civile</em>, Bologna – Roma, 1979, spec. 459 ss., ove l’A. individua proprio il caso in cui il pubblico dipendente, quale organo dell’amministrazione, possa essere qualificato alla stregua di un ausiliario del debitore).<br />
La riconduzione della fattispecie al modello in discussione è del resto suggerita, data l’analogia di situazioni, da una ormai radicata giurisprudenza proprio in tema di danni posti in essere dai dipendenti degli enti pubblici: lo schema normativo dell’art. 1228 cod. civ. risulta infatti utilizzato per evocare la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni causati al paziente da prestazioni mediche erroneamente eseguite dal personale sanitario dipendente (l’indirizzo giurisprudenziale in parola, di cui è stato un primo importante esempio Cass., Sez. III, 21 dicembre 1978 n. 6141, può dirsi consolidato a partire da Cass., Sez. III, 1 marzo 1988 n. 2144, in <em>Foro it</em>., 1988,  I, col. 2296. Più di recente, cfr. per la particolare chiarezza Cass., Sez. III, 29 settembre 2005 n. 19145, in <em>Foro It</em>., 2006, I, col. 2136).<br />
In effetti, i funzionari e dipendenti delle autorità di vigilanza operano alla stregua di ausiliari necessari ai fini di consentire all’ente debitore di attuare il rapporto obbligatorio nei confronti del soggetto risparmiatore.<br />
Dal combinato disposto degli articoli 1228 c.c. e 4, D. Lgs. n. 303/2006, che si pone alla stregua di una <em>lex specialis</em> rispetto alla disciplina generale sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, si ricava dunque che l’autorità di vigilanza, titolare dell’obbligo di protezione nei riguardi del risparmiatore, è responsabile dei “fatti” (che nella fattispecie in esame possono essere trasposti in atti e comportamenti) dolosi o gravemente colposi dei suoi dipendenti, dai medesimi posti in essere al fine di consentire all’autorità debitrice l’adempimento del rapporto obbligatorio col risparmiatore.<br />
Da notare che in questa ipotesi il profilo della colpa grave richiesto con riferimento all’ente pubblico dall’art. 4, D. Lgs. n. 303/2006 rimane sullo sfondo, ed è anzi pleonastico, giacché la responsabilità del medesimo trae il proprio fondamento dalla circostanza che ad essere qualificabile in termini di dolo o colpa grave risulti l’atto o comportamento della persona fisica agente.<br />
In sostanza, poiché nella assoluta maggioranza dei casi sarà comunque possibile individuare le persone fisiche cui far risalire la condotta dannosa dell’autorità, la responsabilità di quest’ultima, proprio perché fondata sull’art. 1228 c.c., potrà essere affermata sulla sola base della verifica della colpa grave del dipendente od organo agente, risultando del tutto superflua ogni più complessa indagine circa la diretta riferibilità dell’elemento soggettivo all’ente metaindividuale.<br />
Ciò detto, <em>quid </em>della responsabilità del dipendente?<br />
Premesso che l’imputazione dei danni in via concorrente anche all’autore materiale della condotta od omissione dannosa in rapporto di immedesimazione organica con l’ente di appartenenza è pacificamente ammessa, si pone la questione di capire quale sia il titolo di questa responsabilità, se essa sia diretta e se, infine, l’obbligazione risarcitoria cui dà vita possa considerarsi solidale con quella gravante sul soggetto pubblico.<br />
Traendo anche in questo caso spunto dalla giurisprudenza in tema di danni arrecati al paziente dai dipendenti di un ente ospedaliero, la soluzione dovrebbe essere che la responsabilità in discorso, come quella ascrivibile all’ente, ha natura contrattuale, in quanto il dipendente, inserito organicamente nella gestione del servizio, si rende autore di una condotta pregiudizievole avente la stessa radice di quella imputata alla struttura, ossia la non diligente esecuzione della prestazione professionale: “<em>pertanto, stante questa comune radice la responsabilità del medico dipendente è, come quella dell’ente pubblico, di tipo professionale e vanno applicate anche ad essa, analogicamente, le norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d’opera professionale</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
Il problema è però che il pubblico dipendente non può essere considerato titolare o contitolare col soggetto pubblico dell’obbligo di protezione: quest’ultimo grava sul solo ente, perché il compito di incoraggiare il risparmio, che di quell’obbligo è il presupposto, riposa sul concetto di potere, nonché sulla veste istituzionale del suo portatore, allo stesso modo in cui l’affidamento del privato non si indirizza verso la condotta del dipendente, ma abbraccia l’ente, con tutta la forza evocativa degli interessi che è istituzionalmente chiamato a perseguire.<br />
Quanto al dipendente, l’attività cui è chiamato è invece dovuta nei confronti dell’autorità nell’ambito del rapporto di servizio che lo lega all’ente e quale esplicazione della funzione che è obbligato a svolgere.<br />
Posta questa bipartizione sotto i due profili soggettivi e, conseguentemente, nell’ambito dei due diversi rapporti, si bipartisce dunque anche l’incidenza della condotta od omissione dannosa nell’uno e nell’altro rapporto.<br />
Nel rapporto obbligatorio esistente fra l’autorità ed il risparmiatore detta condotta od omissione dannosa si traduce in un inesatto adempimento dell’obbligo di protezione: inesatto adempimento che è proprio dell’autorità pubblica, parte del rapporto obbligatorio, e non anche del suo dipendente, il quale non è parte in quel rapporto.<br />
Nel rapporto di servizio tra l’autorità e il dipendente, la condotta od omissione dannosa si traduce invece in un inesatto svolgimento della funzione di cui il dipendente è investito, con la conseguente responsabilità di questi verso l’ente da cui dipende.<br />
Se tutto ciò è vero, diviene assai difficile rinvenire una qualche plausibile fonte del rapporto obbligatorio tra funzionario o dipendente e risparmiatore, nonché della conseguente responsabilità contrattuale del primo nei confronti del secondo. Manca infatti una relazione negoziale; non è configurabile, per le ragioni ora dette, un obbligo di protezione; neppure vi è un contatto sociale basato sull’affidamento, perché dipendente dell’autorità di vigilanza e risparmiatore sono destinati, prima dell’eventuale fatto di danno, a rimanere perfettamente estranei l’uno all’altro (a differenza ad es. di quanto avviene tra medico dipendente della struttura ospedaliera e paziente, che al primo comunque si affida): in conclusione, trattasi di soggetti che sono e rimangono irrelati, la cui unica occasione di creare un reciproco <em>vinculum juris </em>sembra coincidere col danno che l’uno può arrecare all’altro; <em>chiunque </em>rivesta la qualifica di dipendente o funzionario dell’autorità agente può astrattamente essere autore della condotta od omissione pregiudizievole.<br />
In breve: ammettendo che un’ipotesi di illecito si attagli alla fattispecie, si tratta senza dubbio di quella che richiama lo schema della responsabilità aquiliana, basata sul danno ingiusto arrecato al risparmiatore dalla cooperazione del danneggiante all’inattuazione del rapporto obbligatorio che intercorre tra il risparmiatore stesso e l’autorità pubblica: danno ingiusto perché lesivo del diritto di credito del primo nei confronti della seconda.<br />
Occorre infatti considerare come sia ormai acquisito che la “relatività” dei diritti di credito, se comporta che il creditore possa esigere la prestazione solo da uno o più soggetti determinati, non toglie che tali diritti debbano essere rispettati anche da coloro che sono rimasti estranei al rapporto obbligatorio e non sono quindi tenuti a collaborare con il creditore per adempierne le aspettative. Esiste cioè un dovere di rispetto dell’altrui sfera giuridica che porta a qualificare come “ingiusto”, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il danno arrecato al creditore da un “terzo” che con il suo comportamento doloso o colposo abbia pregiudicato l’adempimento del debitore<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>.<br />
Ebbene, in questi casi la giurisprudenza espressamente ammette che con l’illecito contrattuale del debitore possa concorrere quello extracontrattuale di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio, con l’unico limite che, affinché sussista tale concorso di responsabilità, tra l’inadempienza del debitore e il comportamento di chi abbia con questi a qualsiasi titolo cooperato si ravvisi un nesso di causalità adeguata<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>.<br />
Si badi bene: nel caso dell’illecito contrattuale ascrivibile all’autorità di controllo, vi è un’alterità che è solo fisica e non invece giuridica tra il dipendente e l’ente di appartenenza, stante il rapporto di immedesimazione organica tra l’uno e l’altra. Vi è tuttavia – lo si ribadisce &#8211; una alterità del dipendente <em>rispetto al rapporto obbligatorio</em> tra l’autorità e il risparmiatore, talché in questo preciso senso è possibile dire che il dipendente è terzo rispetto a detto rapporto e come tale capace di pregiudicare, col suo comportamento doloso o gravemente colposo, l’adempimento dell’obbligazione dell’autorità.<br />
Lo svolgimento della funzione cui è preposto il dipendente in virtù del rapporto organico rappresenta invece il dato certo cui riconnettere l’esigenza del nesso di causalità adeguata tra la condotta od omissione pregiudizievole e l’inadempimento contrattuale dell’autorità pubblica nei confronti del risparmiatore.<br />
Il cumulo tra la responsabilità extracontrattuale del dipendente e la responsabilità contrattuale dell’autorità consente quindi di affermare che esse operano in concorso, cosicché il danneggiato può ottenere in suo favore la condanna in solido di entrambi al risarcimento del danno subito (sull’esistenza della solidarietà v. Visintini G., <em>op. cit.</em>, 126. In giurisprudenza, con particolare chiarezza, cfr. ancora Cass., Sez. III, n. 108/1999 cit.).</p>
<p><strong>4.2. Indeterminatezza delle categorie dogmatiche di riferimento, limiti e questioni: il contenuto della nozione di “colpa grave” dell’Autorità di vigilanza e sua conformità alla Costituzione ed al diritto dell’Unione europea</strong><br />
In un contesto ricostruttivo quale quello proposto, in cui l’Autorità di vigilanza è chiamata a rispondere dei danni arrecati al risparmiatore secondo lo schema della responsabilità contrattuale, la determinazione dell’elemento soggettivo incentrato sulla colpa grave è destinato ad un ruolo solo residuale, che si esplica in quelle uniche ipotesi in cui l’impossibilità o l’insuperabile difficoltà di individuare la persona fisica autrice della condotta od omissione dannosa non consenta che al soggetto pubblico sia imputata la responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c.<br />
Pur tuttavia, detta nozione richiede comunque uno sforzo definitorio, che valga a differenziarla dalla colpa della c.d. amministrazione-apparato, secondo cui la colpa si manifesta laddove l’operato dell’amministrazione si correli all’esistenza di particolari ed obbiettive circostanze come l’inequivocità della normativa applicabile, l’assenza di novità della questione, la presenza di orientamenti giurisprudenziali pacifici (per una ricostruzione della giurisprudenza in argomento, uno dei testi più completi è Giovagnoli R., <em>L’elemento soggettivo</em>, in Caringella F., Protto M., (opera diretta da) <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005, 171 s.s.). Infatti, se la nozione di colpa grave evocata dalla normativa del 2006 fosse riducibile al profilo della inescusabilità dell’errore alla luce dei suddetti indici rivelatori, in pratica colpa grave e colpa dell’amministrazione-apparato come tradizionalmente intesa finirebbero col coincidere, conseguendone che la connotazione della colpa in termini di gravità prevista per queste fattispecie dal legislatore rimarrebbe priva di senso.<br />
Per evitare di incorrere in un siffatto, paradossale risultato, occorre evidentemente accordare al concetto di colpa grave un significato diverso che parta dalla considerazione secondo la quale, poiché la Consob e in generale le Autorità di vigilanza e regolazione rinvengono il loro stesso senso istituzionale nel peculiare grado di competenza tecnica, di qualificazione e di serietà, l’adempimento delle obbligazioni che ad esse fanno capo deve caratterizzarsi per un livello assolutamente qualificato di diligenza, in accordo col principio generale posto dall’art. 1176 comma 2 c.c.: ciò è tanto più vero sol che si consideri come detta diligenza debba essere valutata in termini, per così dire, quantitativi e qualitativi, atteso che queste autorità sono da ritenere depositarie di un elevatissimo grado di preparazione tecnica, ma altresì preposte, per scelta ordinamentale, all’esercizio in via esclusiva di funzioni <em>lato sensu </em>regolatorie dotate, per loro natura, di un intrinseco profilo di complessità. Ed allora, riprendendo quanto sul punto indicato dalla recente e sopra citata giurisprudenza, la prevista necessità della colpa grave non postula necessariamente la macroscopicità dell’errore compiuto, ma la mancata corrispondenza della condotta agli elevatissimi standard di qualità ed affidabilità “istituzionali” del soggetto depositario della funzione pubblica, come attribuitagli <em>ex lege</em> (in tali termini: Cass., Sez. I, sent. n. 4587/2009 cit.).<br />
Ne consegue una sorta di responsabilità di <em>status</em>, rispetto alla quale la previsione di una colpa grave viene a rappresentare, sul versante della tutela degli investitori, il punto di discrimine tra una garanzia lecita ed una garanzia illecita dell’efficienza, trasparenza e concorrenzialità del mercato, giacché ai fini della salvaguardia dell’efficienza e competitività dei mercati finanziari, come emerge in particolare dagli articoli 5, 74 e 91 del D.Lgs. 58/1998, l’autorità pubblica è tenuta ad individuare, nell’espletamento della sua azione, un punto di equilibrio, financo un contemperamento di opposti e potenzialmente confliggenti  interessi, che richiede meccanismi risarcitori adeguati ad un’accurata selezione delle situazioni tutelabili<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Infine, occorre porsi un’ultima questione.<br />
Con riguardo al metodo seguito dal legislatore del 2006, è lecito che la responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari sia stata limitata ai soli casi di colpa grave?<br />
La risposta è, in principio, positiva, nella misura in cui derivi da una verifica di legittimità costituzionale della scelta adottata, che, per non risolversi in indebite disparità di trattamento, deve mostrarsi funzionale a realizzare la selezione degli interessi più meritevoli di tutela secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.<br />
Ugualmente necessario è che la scelta in questione non finisca con l’eludere la <em>primauté </em>del diritto dell’Unione europea, laddove impone la necessità di una responsabilità per danni a fronte di violazioni perpetrate contro di esso.<br />
Ebbene, premesso che la norma sopravvenuta presenta una formulazione tanto ampia da sfiorare la vaghezza, visto che l’affermazione della responsabilità viene compiuta con riferimento alla funzione di controllo, ma senza specificare né le tipologie di attività rilevanti, né, soprattutto, i potenziali beneficiari degli obblighi risarcitori, come noto il principio di responsabilità ricavabile dall’art. 28 Cost. sancisce la regola del parallelismo tra la responsabilità diretta del funzionario o dipendente pubblico autore del fatto dannoso e quella ugualmente diretta dell’amministrazione, cui, secondo la formula costituzionale, “si estende” la responsabilità del primo.<br />
Che queste due responsabilità siano parallele comporta la necessità di ritenerle dirette e solidali: esse non sono tuttavia <em>necessariamente</em> simmetriche, nel senso che, a fronte di disposizioni limitative della responsabilità personale del dipendente (ad es. per colpa grave), la responsabilità dell’amministrazione può venire comunque affermata secondo i principi contenuti in leggi ordinarie, e quindi anche solo in base alla colpa lieve, al semplice inadempimento ovvero al ritardo nell’adempimento, presupposti, rispettivamente, dagli artt. 2043 e 1218 cod. civ.<br />
Ciò che quindi potrebbe violare il principio di responsabilità dell’ente pubblico, per come è attualmente sancito dall’art. 28 Cost., è la negazione del parallelismo delle responsabilità tra il pubblico dipendente e l’amministrazione, il quale fa sì che se il primo è responsabile deve esserlo anche la seconda, non invece l’affermazione di una regola di responsabilità parallela e simmetrica.<br />
Pertanto, se è con ogni probabilità incostituzionale l’esclusione sempre e comunque della responsabilità dell’amministrazione, a fronte della riconosciuta responsabilità del dipendente, non è invece lesiva dello schema di cui all’art. 28 Cost. l’estensione all’amministrazione delle stesse disposizioni limitative della responsabilità del dipendente: del resto, ciò è quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale nella famosa sentenza 11.3.1968 n. 2.<br />
Cosicché, tornando alla disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 303/2006 cit., il fatto che la responsabilità delle autorità di vigilanza sia stata regolata alla stregua di quella dei loro funzionari, che rispondono solo degli atti e comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, non si pone in contrasto con l’art. 28 Cost., in quanto rispetta il parallelismo delle due responsabilità, affermandone la relazione simmetrica, che non è imposta, ma neppure esclusa dalla norma costituzionale.<br />
Peraltro, ad avviso di chi scrive, detto regime non si pone in contrasto neppure con le norme di cui agli artt. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e 24 Cost. (diritto di azione), perché, premesso che la previsione legislativa della colpa grave rappresenta una ricorrente tecnica normativa di selezione degli interessi più meritevoli di tutela, si deve considerare che l’affidamento del risparmiatore nei confronti dell’Autorità di vigilanza misura il grado di coesione tra istituzione di controllo e consociati e quindi è ragionevolmente onere dell’ordinamento, a difesa della sua stessa effettività, circoscrivere ai casi effettivamente più gravi le ipotesi di frattura giuridicamente rilevante del rapporto fiduciario.<br />
Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione, si deve ricordare che la Corte di giustizia, nel caso <em>Peter Paul</em> (Corte di giustizia CE, 12 ottobre 2004, causa C-222/02, <em>Peter Paul</em>, in <em>Foro it</em>., 2005, IV, col. 101), ha interpretato gli artt. 3 e 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché diverse disposizioni della prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977 n. 77/80/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, della direttiva del Consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi propri degli enti creditizi, nonché della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780, nel senso che si tratta di norme che non mirano a creare diritti a favore dei depositanti. In sostanza, secondo la Corte di giustizia, le direttive comunitarie che impongono obblighi di vigilanza bancaria riguardano i rapporti tra le autorità nazionali competenti e gli enti creditizi; non conferiscono perciò ai depositanti né un diritto all’adozione delle misure di controllo ivi previste, né un diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione delle misure medesime. Per i casi di indisponibilità dei depositi, l’art. 7 della direttiva 94/19/Ce garantisce il diritto ad essere indennizzati fino all’importo massimo di euro 20.000 per il totale dei versamenti effettuati da un medesimo depositante. Salve restando condizioni più favorevoli stabilite dagli Stati membri, tale copertura costituisce la tutela minima garantita dal diritto comunitario, comprensiva dei casi in cui la indisponibilità dei depositi sia causata da una carente vigilanza sugli enti creditizi da parte dei competenti organi nazionali. Se ed in quanto sia assicurato l’indennizzo garantito dall’art. 7 cit., le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia creditizia non si oppongono perciò ad una norma nazionale (nella specie si trattava del § 6, terzo comma &#8211; poi divenuto quarto comma a seguito di modifiche successive &#8211; del <em>Gesetz über das Kreditwesen</em>: KWG – legge tedesca sul sistema creditizio) che stabilisca che i compiti delle autorità di vigilanza sono svolti solo nell’interesse pubblico, in  tal modo escludendo la responsabilità dello Stato membro.<br />
In conclusione, l’insussistenza nella fattispecie di situazioni giuridiche individuali qualificabili come diritti comunitari, la cui necessaria presenza è richiamata dalla Corte di giustizia fin dal celeberrimo caso <em>Francovich</em> (Corte di giustizia CE, 19.11.1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, <em>Francovich c. Repubblica italiana/Bonifaci e altri c. Repubblica italiana</em>, in <em>Foro it</em>., 1992, IV, col. 145, con nota di G. Ponzanelli, <em>L’Europa e la responsabilità civile</em>), vale ad escludere tanto la responsabilità delle autorità di vigilanza, che con la loro condotta omissiva abbiano violato le suddette direttive, quanto dello Stato, cui non possono del pari imputarsi danni che non discendano dalla violazione di diritti (<em>Peter Paul </em>cit., paragrafi 30 e 40: per un commento critico molto articolato di questa sentenza, anche in rapporto alle peculiarità dell’ordinamento tedesco rispetto alla configurazione di una <em>Amtshaftung </em>(responsabilità dell’ufficio), v. Carrà M., <em>La (ir)responsabilità dello Stato per omessa vigilanza bancaria</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2005, n. 11, 1175 ss. Nella letteratura straniera, anche per un’interessante panoramica di diritto comparato, v. Tison M., <em>Do not attack the watchdog! </em><em>Banking Supervisor’s liability after </em>Peter Paul, in <em>Common Market Law Review</em>, 2005, vol. 42, 639 ss.).<br />
In ogni caso, rispetto all’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità, la limitazione di essa alle ipotesi di condotta gravemente colposa non è di per sé incompatibile col diritto dell’Unione, salvo che la nozione di colpa grave adottata dal singolo ordinamento non costituisca un mezzo per introdurre surrettiziamente condizioni di imputazione della responsabilità talmente difficili da soddisfare che l’azione di danni possa, di fatto, risultare impossibile od oltremodo difficoltosa (Corte di giustizia CE, 5 marzo 1996, <em>Brasserie du Pêcheur SA c. Repubblica Federale di Germania/Regno Unito c. Factortame Ltd e altri</em>, cause riunite C-46/93 e C-48/93, in <em>Racc</em>, 1996, I-1131, paragrafi 79 e 80).</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
Al termine di questo contributo volto a delineare la fattispecie di responsabilità delle autorità di vigilanza nei confronti dei risparmiatori, sembra utile compendiare, in modo schematico, i dati fin qui acquisiti.<br />
Esiste una situazione relazionale qualificata tra l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari e il singolo risparmiatore che la giurisprudenza riconosce inquadrandola nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sulla base della lesione di un non meglio definito diritto all’integrità del patrimonio, che invero rappresenta una categoria giuridica inventata dai giudici ma priva di qualsivoglia consistenza dogmatica; recente giurisprudenza ha altresì evocato la norma primaria (e generica) del <em>neminem laedere</em>, da cui discenderebbe, in conformità ad un indirizzo interpretativo abbastanza ricorrente nel campo della responsabilità della p.a. per attività provvedimentale, un limite esterno alla discrezionalità dell’Autorità di vigilanza, che quindi risponderebbe dei danni arrecati nell’esercizio della propria funzione al risparmiatore, quando ciò sia avvenuto in dispregio dei doverosi canoni di correttezza e diligenza cui deve informarsi l’attività di ogni soggetto dell’ordinamento, ivi compresa la pubblica amministrazione.<br />
Rilevata la sostanziale inadeguatezza, sul piano giuridico-sistematico, di tale prospettazione,  nelle pagine che precedono si è invece rimarcato come nella fattispecie di responsabilità in discorso un ruolo centrale spetti all’art. 47 Cost., nella misura in cui prevede un dovere di incoraggiamento del risparmio, costituente la <em>regula juris </em>di un rapporto giuridico incentrato sulla buona fede.<br />
Quest’ultima genera in capo all’autorità pubblica un <em>obbligo di protezione</em>, cui corrisponde, da parte del singolo risparmiatore, una <em>pretesa </em>a che l’autorità medesima agisca nel rispetto dell’<em>affidamento </em>che egli ripone sul corretto esercizio della funzione pubblica di vigilanza e controllo.<br />
L’obbligo di protezione si esplica nell’attribuzione di un contenuto di <em>certezza-affidamento</em> agli atti o comportamenti costituenti esercizio della funzione pubblica, talché il risparmiatore è giuridicamente legittimato ad affidarsi ad essi ai fini di decidere se e come svolgere la propria attività negoziale.<br />
La suddetta situazione relazionale assurge, con tale configurazione, al rango di vero e proprio <em>rapporto obbligatorio</em>, dalla cui violazione deriva, in capo all’autorità agente, una <em>responsabilità di natura contrattuale</em>, imputabile in presenza di <em>dolo o colpa grave</em> non solo del dipendente autore materiale della condotta dannosa, ma anche dell’autorità pubblica come apparato (v. <em>supra</em> § 4.1.), da cui consegue il diritto del risparmiatore tradito nel proprio legittimo affidamento a vedersi ristorata la perdita patrimoniale subita in relazione alla singola operazione di investimento.</p>
<p>NICCOLÒ PECCHIOLI</p>
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<p><strong>Indice legislazione</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Artt. 3, 24, 28 Cost.</li>
<li style="text-align: justify;">artt. 1173, 1218, 2043 c.c.</li>
<li style="text-align: justify;">l. 7.8.1990 n. 241;</li>
<li style="text-align: justify;">l. 28.12.2005 n. 262;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 24.2.1998 n. 58;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 31.3.1998 n. 80;</li>
<li style="text-align: justify;">d.lgs. 29.12.2006 n. 303;</li>
<li style="text-align: justify;">d.P.R. 10.1.1957 n. 3.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Indice giurisprudenza</strong></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">C.giust., 12.10.2004, C-222/02;</li>
<li style="text-align: justify;">C. Cost., 11.3.1968 n. 2;</li>
<li style="text-align: justify;">C. Cost., 6.7.2004 n. 204;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., 22.7.1999 n. 500;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., ord. 2.5.2003 n. 6719;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., SS.UU., ord. 29.7.2005 n. 15916;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. I, 3.3.2001 n. 3132;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. I, 25.2.2009 n. 4587;</li>
<li style="text-align: justify;">Cass., Sez. III, 23 marzo 2011 n. 6681.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La citazione di cui al testo è tratta da <em>La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea  Costituente</em>, Vol. II, Roma, 1970, 1750.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1756.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1755.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1757.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1764-1767.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>La Costituzione della Repubblica cit., </em>1769.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Parla espressamente di tutela del risparmio come “scelta di valori” effettuata dal Costituente, G. Visentini, <em>Credito e risparmio </em>in<em> Enc. Dir.</em>, X, Roma, 1998, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Intervento dell’On. Zerbi, Assemblea Costituente, Seduta del 19 maggio 1947, in<em> La Costituzione della Repubblica cit., </em>1751-1752.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nello sforzo di definire il risultato, L. Iannotta, <em>op. cit</em>., 448, è ancora illuminante, là dove evidenzia una duplice valenza del concetto: anzitutto il risultato è il prodotto dell’azione delle pubbliche amministrazioni, vale a dire l’effetto materiale di essa e quindi “<em>elemento esistente nell’ordine reale, esterno all’organizzazione e alle sedi decisionali e successivo alle decisioni</em>”. Il risultato – continua l’Autore &#8211; è però anche “<em>un’entità appartenente al piano immateriale – conoscitivo, razionale e volontaristico – delle decisioni, presente nelle decisioni ed interno all’organizzazione e quindi precedente rispetto alla modificazione del mondo esteriore, alla quale si collega il risultato come prodotto</em>”. In sostanza, il risultato presenta, al contempo, un carattere materiale e immateriale ed altresì una contemporaneità ed una posteriorità rispetto al processo decisionale; elemento di azione e prefigurazione nell’esercizio dell’attività amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Corte d’appello di Milano, 13 novembre 1998, in <em>Società</em>, 2001, 570 ss,</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 15916/2005 cit., par. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Codice civile</em>, Relazione del Ministro guardasigilli, n. 797.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. Corte d’appello di Milano, 21 ottobre 2003 cit., par. V.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr, Cass., n. 2144/1988 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Così, espressamente, Cass., Sez. I, 3 dicembre 2002 n. 17110 in <em>Foro it</em>., 2003, I, 2438. ove si legge che, sebbene l’inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l’illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell’amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo; cfr. altresì Cass., Sez. III, 8 gennaio 1999, n. 108, in <em>Corriere giur</em>., 1999, 173, con nota di V. Carbone, <em>Il fatto dannoso del comandante della nave tra inadempimento del contratto e lesione aquiliana</em>, con ampi riferimenti di giurisprudenza e dottrina sul progressivo affermarsi del riconoscimento, ormai acquisito, della tutela aquiliana del credito; <em>Danno e resp</em>., 1999, 899, con nota di D. Poletti, <em>Responsabilità extracontrattuale da contratto e inadempimento del subcontratto</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. Cass., Sez. III, n. 108/1999 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. <em>Indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all’attuazione della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante </em>“<em>Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari</em>”, Audizione presso il Senato della Repubblica del Governatore della Banca d’Italia Prof. Mario Draghi, settembre 2006, in <em>www.bancaditalia.it</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-tutela-del-risparmiatore-nel-suo-rapporto-con-lautorita-di-vigilanza/">Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La funzione di compliance normativa delle società farmaceutiche e la nozione di mercato rilevante alla luce della sentenza del TAR Lazio n.12168/2014.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:39:09 +0000</pubDate>
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<p>1.            In ragione della mia passata esperienza di docente di diritto industriale, oltre che di magistrato amministrativo che, a suo tempo, collaborò attivamente all’iter formativo della legge a tutela della concorrenza e del mercato, ritengo utile esporre le mie riflessioni in merito alla recente sentenza del TAR Lazio ( Sez</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-di-compliance-normativa-delle-societa-farmaceutiche-e-la-nozione-di-mercato-rilevante-alla-luce-della-sentenza-del-tar-lazio-n-12168-2014/">La funzione di compliance normativa delle società farmaceutiche e la nozione di mercato rilevante alla luce della sentenza del TAR Lazio n.12168/2014.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-funzione-di-compliance-normativa-delle-societa-farmaceutiche-e-la-nozione-di-mercato-rilevante-alla-luce-della-sentenza-del-tar-lazio-n-12168-2014/">La funzione di compliance normativa delle società farmaceutiche e la nozione di mercato rilevante alla luce della sentenza del TAR Lazio n.12168/2014.</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.            In ragione della mia passata esperienza di docente di diritto industriale, oltre che di magistrato amministrativo che, a suo tempo, collaborò attivamente all’iter formativo della legge a tutela della concorrenza e del mercato, ritengo utile esporre le mie riflessioni in merito alla recente sentenza del TAR Lazio ( Sez I 2 dicembre 2014 n.12168) di cui si è registrata vasta eco anche sulla stampa d’informazione, attesa l’importanza del tema trattato. Il provvedimento preso in esame aveva ad oggetto un’intesa restrittiva della concorrenza che, secondo l’AGCM, è stata posta in essere da due tra le più note multinazionali nel campo farmaceutico per massimizzare la commercializzazione del farmaco di cui era licenziataria una di esse, particolarmente costoso, a danno di altro farmaco, prodotto dall’impresa concertante, che, pur essendo testato per le cure antitumorali, si sarebbe  dimostrato idoneo per la cura delle maculopatie.<br />
Per inquadrare correttamente tale problematica è utile in proposito richiamare brevemente la funzione di <em>compliance</em> che caratterizza l’attività imprenditoriale delle società  commerciali, in base alla vigente disciplina interna e comunitaria. Essa assume, infatti, una pregnanza particolare nel caso delle società farmaceutiche, di cui non si è tenuto a nostro avviso il dovuto conto nel provvedimento dell’AGCM, avallato dal TAR, dando così luogo  all’individuazione del mercato rilevante in modo a nostro vavviso non condivisibile.<br />
Com’è noto, la funzione di <em>compliance</em> normativa ha una portata polisemica, perché si riferisce, tra l’altro, all’attività posta in essere dalle strutture interne della società deputate alla verifica e al controllo del corretto assolvimento degli obblighi che gravano per legge su di essa, la cui violazione può dipendere, sia dall’attività degli amministratori e dei propri dipendenti nell’esercizio, rispettivamente, delle proprie funzioni e dei propri compìti, così da dar  luogo, in caso di inosservanza, alla nascita della responsabilità amministrativa della società ex L.n.231/2001, sia dall’uso da parte di terzi di uno o più dei prodotti da essa commercializzati con modalità tali da ingenerare la nascita a suo carico del c.d. danno di reputazione. L’obbligo di farmacovigilanza, che la normativa di settore impone alle società farmaceutiche, chiaramente si iscrive in tale nozione e può, a sua volta, svilupparsi in una duplice direzione, nel senso che, oltre a comportare l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti degli eventi pregiudizievoli conseguenti all’uso del farmaco, può essere indirizzata a prevenire i rischi che dipendono da un suo uso non conforme a quello autorizzato dall’autorità di regolazione. Tale obbligo viene di solito assolto mediante un’opera di informazione e di sensibilizzazione degli operatori del settore sui rischi conseguenti a tale utilizzazione, soprattutto allorché esso risulta <em>contra legem </em>e si affianca all’attività di segnalazione alle Autorità di regolazione, sia interna che comunitaria, degli eventi dannosi registratisi nell’uso del farmaco.<br />
La rilevanza di tale obbligo, come si diceva,  non risulta evidenziata nella sentenza del TAR, per l’assorbente motivo che  il Collego ha ritenuto di poter prescindere dall’esame del contesto normativo che caratterizza lo status delle società farmaceutiche in ragione della contestuale presenza,  nei loro confronti, di diritti e di obblighi che ad esse fanno capo nell’esercizio di tale particolare attività d’impresa.<br />
2.            Esso, al contrario, si connota in modo del tutto peculiare rispetto alle altre società commerciali, in ragione della particolare natura giuridica del bene prodotto e commercializzato: la finalità terapeutica che la caratterizza è di tale rilievo da aver dato luogo ad un ordinamento di settore nel quale le situazioni soggettive di titolarità delle imprese sono soggette ad un particolare potere di conformazione di competenza di una apposita autorità di regolazione,  il cui operato non solo è del tutto  autonomo rispetto a quello di competenza dell’AGCM, ma che quest’ultima non può sindacare, attesa la peculiare natura tecnica del suo operato, salvo casi di palese illogicità ed irragionevolezza per quanto riguarda i provvedimenti dell’Autorità di regolazione prevista dalla normativa nazionale.<br />
L’esercizio dell’attività d’impresa da parte di ciascuna società farmaceutica non presuppone solo il possesso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi per far parte di tale particolare ordinamento di settore, come accade per altri mercati sensibili (bancario, assicurativo, degli appalti pubblici ecc), ma anche la titolarità del brevetto farmaceutico o della licenza avente ad oggetto il farmaco da mettere in commercio, nel quale debbono essere attestate le proprietà farmaceutiche del principio attivo che costituisce il bene immateriale oggetto della suddetta privativa industriale. Inoltre, in conformità al  titolo fatto valere (brevetto o  licenza), l’Autorità di regolazione (EMA) rilascia un’apposita AIC con la quale <strong><em>“conforma”</em></strong> le modalità d’esercizio del diritto spettante al relativo titolare, riportate  in un foglio illustrativo da inserire,  unitamente al farmaco, in un apposito contenitore .<br />
3.            Ed è proprio con riferimento a tale peculiare utilizzazione del farmaco, che si riscontra un ingiustificato salto logico da parte dell’AGCM, non individuata dal TAR, nella perimetrazione del mercato da essa ritenuto rilevante con riferimento alla commercializzazione del farmaco che sarebbe stato oggetto dell’intesa anticoncorrenziale.<br />
Infatti, il provvedimento adottato  dall’Autorità, in base a quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza del TAR, si fonda sulla semplice presa d’atto della prassi diffusa di utilizzare tale farmaco per la cura delle maculopatie, nonostante che, in base all’AIC rilasciata dall’EMA, esso sia destinato alle cure antitumorali e non per uso oftalmico, come si è in precedenza evidenziato.<br />
La liceità di tale prassi è stata implicitamente giustificata sulla base della nozione di uso <em>off</em> <em>label </em>del farmaco, che si riscontra allorché, sotto la diretta responsabilità del medico curante, esso viene utilizzato per una finalità diversa da quella espressamente per esso prevista.<br />
In tal modo, tuttavia, non risulta sufficientemente approfondita la nozione di mercato rilevante desumibile, sia dall’ordinamento di settore del mercato dei farmaci, sia, e ancor più, dalla corretta applicazione della normativa interna e comunitaria appositamente dettata a tutela della concorrenza e del mercato.<br />
Sotto il primo profilo, è pacifico, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 29 marzo 2012 c 185/2010, che l’uso <em>off label </em>del farmaco previsto nell’art. 5 della Direttiva 2001/183 CE, è ammesso solo in caso di contestuale presenza di due circostanze di fatto: deve trattarsi di un uso <em>eccezionale</em>, giustificato altresì dalla mancanza sul mercato di farmaci appositamente testati per la finalità terapeutica perseguita con l’uso <em>off label.</em> Circostanze di fatto che, nella specie, non risultano siano state verificate, ma che sembrano doversi escludere in base a quanto è detto con riferimento alla presenza di altri medicinali appositamente muniti dell’AIC per la cura delle maculopatie.<br />
Al di là della conformità o meno della nozione di uso <em>off label </em>del farmaco al vincolante principio di diritto contenuto nella sentenza ora richiamata, la nozione di mercato rilevante non sembra, inoltre, corretta sulla base della disciplina appositamente dettata a tutela della concorrenza e del mercato.<br />
Infatti,  in proposito va richiamata la disciplina contenuta nell’art.2598 primo comma c.c. in tema di atti di concorrenza sleale.  Secondo la citata disposizione: “ <strong><em>Ferme le disposizioni che concernano la tutela dei segni distintivi e dei diritti dei brevetti, compie concorrenza sleale chiunque:<br />
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente”.</em></strong><br />
L’AGCM non aveva, a nostro avviso, che l’imbarazzo della scelta nella individuazione della qualificazione giuridica da dare all’attività posta in essere dalle farmacie o da altri soggetti non individuati per la preparazione del farmaco da esse commercializzato, in modo palesemente contra legem, mediante la manipolazione di quello regolarmente autorizzato, in palese violazione, sia della normativa di settore, che vieta di modificarne il dosaggio e le sue modalità d’uso ( art. 6, D.Lgs 129/2001), cosa che in questo caso avviene per renderlo idoneo alle cura delle macuoplatite, sia del citato art.2958 c.c., dal momento che gli atti da costoro posti in essere costituiscono una palese violazione  della disciplina dettata in materia di concorrenza sleale. Infatti, è palese la violazione, da parte di coloro che confezionano il farmaco contrabbandato come uso <em>off label </em>di Aventis, sia  delle norme a tutela del  brevetto spettante al suo titolare, perché la manipolazione del principio attivo ( Bevacizumab), tutelato con tale forma di privativa industriale, è avvenuto senza il suo consenso, vale a dire in palese violazione di quanto previsto dalla prima parte del citato art..2598 c.c.. Inoltre, tali atti integrano anche la fattispecie di concorrenza sleale prevista a tutela dei segni distintivi, in quanto il farmaco che viene messo in commercio  è chiaramente idoneo a <strong>creare confusione </strong>con il medicinale legittimamente contrassegnato con il marchio Aventis e con l’attività imprenditoriale legittimamente svolta dalla società titolare del brevetto.<br />
Il salto logico che vizia in modo inoppugnabile il provvedimento impugnato, che il TAR avrebbe dovuto cogliere in base al principio <em>iura novit curia</em>, risiede, quindi, nel fatto che, per l’individuazione del mercato rilevante, si è tenuto conto unicamente del preteso uso <em>off label </em>del  farmaco contrabbandato come Aventis, non solo mediante un’ utilizzazione di tale nozione giuridica che va al di là del corretto perimetro per essa individuato dal giudice comunitario e senza inoltre considerare che il medicinale di cui fa, in questo caso, uso il medico curante è frutto della concorrenza sleale posta in essere dalle farmacie o di chi, al pari di esse, procede alla confezione del prodotto senza il consenso del titolare  del <strong>principio attivo </strong>oggetto del brevetto farmaceutico. la cui tutela si desume, sia dalla disciplina civilistica in materia di brevetti, sia dall’art.6 Dlgs n,129/2001 Inoltre, in tal modo si dà luogo, a tutto concedere, quanto meno ad una imitazione servile del farmaco Aventis e alla conseguente confusione con quest’ultimo, il cui uso è stato regolarmente autorizzato  dall’EMA, a differenza di quello messo in commercio <em>contra legem </em>da persone o da società non autorizzate.<br />
E’, pertanto, palesemente viziata in radice la nozione di mercato rilevante coniata in questo caso, perché la tutela della concorrenza non può essere estesa a chi opera sul mercato in violazione delle norme poste a tutela della titolarità del brevetto e/o contraffà o imita in modo servile il segno distintivo del prodotto di altri, creando una indebita confusione con esso e sfruttando illecitamente le proprietà che sono proprie del prodotto del concorrente.<br />
Gli atti posti in essere dalle farmacie o da chiunque altro continua a manipolare il farmaco provvisto dell’AIC senza il consenso del titolare del brevetto farmaceutico e senza la prescritta autorizzazione suppletiva dell’autorità comunitaria di regolazione (EMA) integrano gli estremi della concorrenza sleale, che per sua natura, essendo illecita, non può essere posta a fondamento della nozione giuridica di mercato rilevante, bensì di una nozione di tale mercato di mero fatto, come tale inidoneo a tutelare il farmaco in tal modo commercializzato.<br />
L’errore logico giuridico in cui si è a nostro avviso incorsi è di non aver considerato che il mercato rilevante di cui tener conto non è rappresentato dalla diffusa prassi di utilizzare il medicinale contraffatto da parte dei medici curanti, bensì  dal fatto che tale utilizzazione presuppone un’attività di manipolazione ad opera di terzi del farmaco legittimamente messo in commercio, prodromica al successivo uso da parte dei medici curanti. La concorrenza sleale subita dalla società produttrice del farmaco Aventis proviene, quindi, non dai medici che utilizzano tale farmaco sotto la loro responsabilità, ma da chi manipola tale farmaco, oggetto di privativa industriale, senza il consenso del suo titolare e lo commercializza creando  una indebita confusione con il farmaco legittimamente prodotto da tale società titolare del relativo brevetto.<br />
Ai fini della individuazione del mercato rilevante sarebbe stato perciò necessario tener conto non solo <strong>dell’attività professionale </strong>del medico curante che utilizza il farmaco, quale che sia la finalità terapeutica in tal modo perseguita, ma in particolare <strong>dell’attività economica illecitamente posta in essere da terzi per la fabbricazione di un nuovo farmaco</strong>, mediante l’ utilizzazione del principio attivo del farmaco Aventis senza il consenso del suo titolare. Era questa l’attività produttiva da porre alla base della nozione di mercato rilevante: essendo essa illecita, ne conseguiva che non poteva essere legittimamente presa in considerazione ai fini della corretta perimetrazione della nozione di mercato <strong>giuridicamente rilevante</strong>.<br />
Nel nostro caso, pertanto, si è pervenuti al paradosso di sanzionare le società che hanno cercato di tutelare, nell’esercizio della legittima funzione di <em>compliance</em> normativa loro spettante, oltre alla reputazione e alla corretta diffusione della loro immagine, la salute dei pazienti, rendendoli avvertiti dei rischi collegati all’ utilizzazione del principio attivo del farmaco Avastin con modalità e dosaggio non autorizzati, come tali <em>contra legem </em>e in aperta violazione della disciplina positiva dettata a tutela, sia del diritto di brevetto, che del suo segno distintivo. Sarebbe stato a nostro avviso  più corretto contrastare l’operato di chi continua ad operare in violazione delle regole del mercato, dando in questo modo luogo ad una chiara, inequivocabile ipotesi di concorrenza sleale.<br />
Ci sembra di poter affermare che, in questo modo, si incoraggia chi persegue la realizzazione di profitti illeciti, sia sotto il profilo della normativa di settore, che di quella generale della concorrenza, assicurando una ingiustificata legittimazione a costoro, sulla base di una malintesa tutela della salute dei pazienti.<br />
Nello Stato di diritto la tutela della salute, consacrata nell’art.32 Cost., è assicurata anzitutto dalla rigorosa osservanza delle norme appositamente dettate per questa finalità, nel rispetto dei diritti legittimamente riconosciuti al titolare del brevetto farmaceutico e della relativa AIC, appositamente rilasciata per l’utilizzazione del farmaco in conformità alle modalità per esse dettate dall’Autorità di regolazione, salvo il suo corretto uso off label, sotto la responsabilità del medico curante.<br />
Quanto poi al preteso risparmio che in tal modo otterrebbe il SSN, non va dimenticato l’insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il fabbisogno finanziario delle Stato non è una valida ragione per rifiutare la tutela spettante al titolare del diritto soggettivo disciplinato da apposite disposizioni di legge. Principio che vale ancor più allorché siamo in presenza di un’attività illecita.</p>
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<p>Note</p>
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