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	<title>n. 11 - 2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. L’”incerto” federalismo fiscale &#8211; 2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006 1. L’”incerto” federalismo fiscale La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione e le altre modificazioni del titolo V – dettate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-finanziaria-territoriale-alla-luce-della-sentenza-della-corte-costituzionale-417-2005-1/">L’autonomia finanziaria territoriale alla luce della sentenza  della Corte costituzionale 417/2005 (1)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’”incerto” federalismo fiscale &#8211; 2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006</p>
<p>1. L’”incerto” federalismo fiscale<br />
La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione e le altre modificazioni del titolo V – dettate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – deve necessariamente connettersi alle ulteriori previsioni costituzionali relative ai rapporti tra centro e periferia. Il momento peculiare è rappresentato da un rapporto diverso tra il centro e i poteri pubblici territoriali, contraddistinti da un modello di federalismo e di regionalismo “in senso cooperativo/solidale, o, piuttosto, in forma concorrente/competitiva”[1].In generale il federalismo disegnato sin dalla riforma del titolo V, si presenta come un federalismo di tipo avanzato. Si evince d’altra parte, una chiara volontà del legislatore costituzionale di ampliare la sfera della potestà legislativa tributaria regionale, limitata nei principi dai paletti fissati dalla legislazione statale nelle materie del coordinamento finanziario, e più in generale nel sistema tributario; racchiusa, infine, dal rispetto dell’autonomia attribuita e riconosciuta ai pubblici poteri territoriali.Il precedente testo dell’art. 119 della Costituzione si limitava a prevedere alcuni principi direttivi in materia di rapporti finanziari tra lo Stato ed i pubblici poteri territoriali; al legislatore ordinario competeva l’attuazione di tali principi nonché il coordinamento con la finanza sia statale che locale. Stabiliva infatti la norma che “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie per adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. <br />
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.” <br />
Il panorama che si presentava all’interprete era &#8211; per concorde parere della dottrina &#8211; poco chiaro e creava notevoli perplessità[2]; da qui si è aperto il più ampio dibattito sul federalismo fiscale, “a favore di un rafforzamento in chiave autonomistica del modello di riparto finanziario”[3], approdato, appunto, con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione.Con tale riforma[4] il tema del federalismo fiscale possibile nel nostro paese e quello dell’attuazione del modello di federalismo maggiormente confacente, è divenuto oggetto di intensi dibattici scientifico-culturali ancorché di natura politico-istituzionale. Giova osservare che il novellato art. 119 – seppur ispirato ai principi di autonomia e coesione[5] &#8211; sembra un modello perequativo evanescente[6]; la norma, presenta dubbi e perplessità: per un verso la previsione della redistribuzione finanziaria non prevede una quantità (più o meno specifica) di risorse destinate, anno per anno, al fondo perequativo; per un altro non prevede “alcun ancoraggio costituzionale dei tributi che devono alimentare il fondo. L’entità del fondo perequativo è rimessa così alle scelte del legislatore ordinario che, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. e), della Costituzione, ha la competenza esclusiva in materia di perequazione e può scegliere liberamente con quali entrate tributarie alimentare il fondo (…)”[7].L’attuale modello di federalismo, di tipo marcatamente competitivo[8] si manifesta con il decentramento dei poteri (legislativi e amministrativi) nei confronti delle istanze dei diversi territori regionali.<br />
Per un verso, tuttavia, è da riconoscere una differenziata presenza di protezione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (civili e sociali); né a tal proposito allo stato attuale è presente un meccanismo che tenga conto delle diversità esistenti tra i cittadini delle diverse parti del paese. Tale situazione sembra di più aggravata dalla recente intervenienza legislativa che va a modificare, in più parti, la Costituzione repubblicana del ’48.Si fa riferimento, naturalmente, alla devoluzione delle competenze legislative esclusive in materia di sanità, istruzione e polizia locale. Ebbene se questa è la situazione attuale il potere esecutivo e il potere legislativo non possono esimersi dal delineare un organico disegno di autonomia finanziaria di Regioni ed Enti Locali. E’ opinione diffusa, infatti, che il nuovo art. 119 “dovrebbe avere comunque l’effetto di espandere il contenuto dell’autonomia tributaria degli Enti Locali e quindi di restringere simmetricamente l’ambito precettivo della legge regionale che ha per oggetto l’imposizione locale”[9].Il tema della autonomia finanziaria, di rilevanza fondamentale per l’impianto e lo sviluppo del nuovo sistema “federale” delle autonomie territoriali, è peraltro oggetto di studio da parte dell’Alta Commissione per il federalismo fiscale, organismo governativo istituito con la legge finanziaria per il 2003 e deputato alla individuazione dei principi attuativi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Il problema emergente riguarda essenzialmente l’attuazione (e l’attuabilità) dell’autonomia finanziaria così come delineata dal riformato quadro costituzionale. In altri termini, il problema da più parti riscontrato è legato alla necessità di individuare con maggiore esattezza i contenuti dell’autonomia riconosciuta ai pubblici poteri territoriali e, soprattutto, i suoi limiti. Problema questo di non facile soluzione dato che nonostante le modalità attuative costituiscano l’elemento discriminante del grado di autonomia riconosciuto agli enti territoriali, esse ad oggi si presentano ancora confuse e astratte. In un siffatto contesto, in cui risulta difficile individuare con chiarezza il modello di federalismo fiscale finora attuato, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni costituzionali, interviene nel nocciolo della materia oggetto di dibattito.La disposizione costituzionale maggiormente interessata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre 2005 n. 417 è contenuta nell’art. 119 della Costituzione il quale, nella versione riformata dal legislatore costituzionale del 2001, dispone: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.<br />
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (…).”In tale ambito, al fine di individuare le competenze legislative in materia, occorre richiamare l’art. 117 della Costituzione il quale così recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (…) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario(…). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (…)”. Stante il quadro legislativo descritto, compete allo Stato la definizione del quadro dei principi generali di riferimento della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di competenza legislativa concorrente con le Regioni, mentre a queste ultime compete la legislazione di dettaglio[10]. Secondo le motivazioni addotte dalle Regioni Campania, Marche e Toscana nell’ambito dei rispettivi ricorsi proposti nel 2004 per promuovere la questione di costituzionalità in esame, il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168[11] presenta, ai comma 9, 10, 11 dell’art. 1, evidenti dubbi di costituzionalità in materia di riparto delle competenze legislative in quanto le norme in essi contenute “non si limitano ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere nell&#8217;ambito di percentuali fissate”. L&#8217;illegittimità costituzionale denunciata riguarda, in sostanza, il mancato rispetto del riparto delle competenze legislative; in particolare, secondo le ricorrenti, spetta alla legislazione concorrente dello Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali nella materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” e non anche “la fissazione di norme di dettaglio, la quale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica da realizzarsi, invece, con la semplice fissazione di percentuali generali di risparmio”.Il vizio di costituzionalità si presenta anche in relazione alla violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione e, quindi, dei principi di uguaglianza formale e sostanziale. In particolare, a dire delle ricorrenti, i limiti posti dalla legge statale riguarderebbero tutti gli enti indiscriminatamente, senza alcuna considerazione della loro specifica situazione finanziaria. Nel prospettare il vizio di costituzionalità, le ricorrenti evidenziano altresì che le norme denunciate “garantirebbero agevolazioni collegate al rispetto del patto di stabilità, ma fisserebbero in modo arbitrario la data intermedia del 30 giugno 2004 quale termine di riferimento per valutare l&#8217;effettivo rispetto di tale patto”. Ne conseguirebbe, pertanto, anche una violazione del principio di leale collaborazione, perché lo Stato non avrebbe effettuato le scelte attraverso una intesa con le regioni.Di importanza non irrilevante è l’attenzione posta dalle ricorrenti sulla conseguente incidenza delle limitazioni di carattere finanziario sulle loro competenze in tema di organizzazione amministrativa, nonché sulle competenze legislative loro attribuite dall&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.La Corte Costituzionale, ritenendo legittimi i motivi di censura avanzati dalla Regione Campania, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche in ordine all’incostituzionalità dell’art. 1, comma 9, 10, 11 e dell’art. 3, comma 1 del D.L. 168/04, ha dichiarato illegittime le disposizioni anzidette fissando in tal modo dei confini più chiari in ordine alla controversa materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. <br />
2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05 e la manovra finanziaria per il 2006<br />
Nel pieno della sessione di bilancio 2006, la sentenza della Corte Costituzionale 14 novembre 2005, n. 417 apre e segna un passaggio fondamentale nel percorso del federalismo fiscale. Alla luce dei numerosi dibattici politici e scientifico-culturali sulla palese ingerenza dello Stato nell’autonomia degli enti territoriali, la pronuncia della Corte Costituzionale preannuncia una maggiore garanzia del rispetto del dettato costituzionale che dal 2001 tenta di dare una svolta al disegno federale che interessa gli enti territoriali. Tuttavia, nonostante la sentenza chiarisca una delicata questione finanziaria, la sua rilevanza in termini di federalismo fiscale sembra non essere stata percepita da parte del Governo che si appresta ad approvare un maxiemendamento alla finanziaria 2006 che al comma 226 riesuma i primordiali principi di attuazione del federalismo fiscale sanciti dal D.Lgs. 56/2000 basati sui costi storici[12] più volte criticati e giudicati potenzialmente oggetto di questioni di costituzionalità.Oltre a segnare un momento di passaggio, la sentenza 417/05 apre la porta verso ulteriori dubbi di legittimità costituzionale legati non solo all’autonomia di spesa ma anche all’autonomia di entrata, entrambe sancite dall’art. 119 della Costituzione. Infatti, sulla base delle considerazioni della Corte, lo Stato non può individuare le singole voci di spesa oggetto di riduzione ma solo definire l’ammontare dei tagli; parimenti è legittimo ritenere che sul fronte delle entrate non può disporre vincoli di settore sui trasferimenti erogati ad esempio, alle Regioni. Pertanto, la decisione in commento potrebbe costituire solo il varco oltre il quale porre una maggiore attenzione all’autonomia finanziaria delle autonomie territoriali sia sul fronte delle spese ma anche su quello delle entrate[13].In realtà, riconoscendo la violazione sulla competenza legislativa statale sancita dall’art. 117 della Costituzione in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Corte Costituzionale ha implicitamente definito le modalità di esercizio del potere di determinazione dei principi fondamentali in ambito finanziario, riservato alla legislazione dello Stato secondo l’art. 117 della Costituzione. In particolare, stante il riconoscimento dell’incostituzionalità delle norme del D.L. 168/04 le quali non si limitano ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere nell&#8217;ambito di percentuali fissate, è possibile individuare le fattispecie di interventi del legislatore ordinario da ritenersi legittimi piuttosto che prevaricanti rispetto all’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali[14].In particolare allo Stato, e, quindi, al legislatore ordinario non è consentito, seppur in presenza di urgenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, definire dei limiti di spesa individuabili in predefinite categorie di spesa e con riferimento a parametri storici della stessa specie, così come accaduto con le disposizioni del decreto legge 168/04 &#8211; dichiarate incostituzionali &#8211; le quali prevedevano precisi e determinati limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all&#8217;amministrazione, per missioni all&#8217;estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi. Una siffatta individuazione delle categorie di spesa oggetto dei cosiddetti “tagli” ledono, a parere della Corte, il principio dell’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 119 della Costituzione rappresentando, pertanto, una “inammissibile ingerenza nell’autonomia degli enti”[15]. In altri termini il legislatore ordinario oltrepassa la propria potestà legislativa limitata ai principi fondamentali che, nel caso specifico, avrebbero dovuto essere individuati nei criteri direttivi o nei limiti massimi di spesa senza peraltro individuare nello specifico le voci di spesa interessate dal contenimento. In tal senso, chiaramente le norme che fissano vincoli precisi e puntuali relativamente a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, da un lato, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost. e, dall’altro, ledono il principio dell’autonomia finanziaria di spesa prevista dall’art. 119 della Cost.In realtà, la decisione in esame solleva un annoso problema da tempo celato dietro le false interpretazioni date del federalismo fiscale: quale può essere il percorso in senso federale disegnato dal legislatore costituzionale di riforma ed attuabile nel nostro paese, se accanto alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali, che contraddistingue il passaggio da una finanza territoriale derivata ad una finanza autonoma, non si configura un contestuale incremento e/o attuazione dell’autonomia impositiva riconosciuta agli enti? Il ruolo dello Stato-finanziatore sta chiaramente mutando a favore di uno Stato-guida che detta i principi fondamentali della finanza territoriale e la coordina nel complesso sistema della finanza pubblica e del sistema tributario; ma come si configura in tale ambito l’autonomia finanziaria delle autonomie territoriali che, da un lato respingono, in quanto incostituzionale, l’ingerenza dello Stato nella gestione finanziaria e di bilancio delle stesse e dall’altro risultano tuttora prive della autonomia impositiva e tributaria necessaria al reperimento delle fonti finanziarie che consentano il pareggio di bilancio?[16]Invero il federalismo vigente nel nostro paese risulta incompiuto; tuttavia episodi quali la censura delle norme citate segnano il passo verso un disegno di federalismo possibile e solidale. In tal senso non va dimenticato il fine ultimo del disegno federale ovvero consentire ai governi locali di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze dei cittadini attraverso una migliore riallocazione delle risorse (in tal senso definibile federalismo solidale). Solo in presenza di una autonoma capacità di acquisizione di risorse sarà possibile attuare autonome politiche di bilancio garantendo l’esplicarsi degli effetti desiderati caratterizzati dalla presenza di risorse autonome come garanzia di autonomia di spesa da un lato e, soprattutto, autonomia di indirizzo in materia finanziaria dall’altro. In tale quadro non va tralasciato l’importante ruolo attribuito dall’art. 117 Cost. al legislatore statale in tema di perequazione finanziaria quale strumento fondamentale per garantire l’attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Cost. e per assicurare il corretto esercizio dei poteri legislativi attribuiti dal comma 2, lettera m) dell’art. 117 esclusivamente allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.Concludendo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/05, nel fare chiarezza su una vicenda giuridico-contabile (configurabile anche come amministrativo-politica) da tempo oggetto di richieste di rivisitazione da parte delle autonomie territoriali, solleva un’altra questione di imminente trattazione: al riguardo, la finanziaria 2006 utilizza meccanismi di controllo della spesa corrente simili a quelli censurati dalla Consulta? Allo stato attuale le interpretazioni sulla incostituzionalità dei parametri utilizzati dalla finanziaria per il 2006 sono discordanti nonostante dalla lettura del disegno di legge finanziaria per il 2006, approvato l’11 novembre scorso dal Senato ed ora all’esame della Camera, i “tagli” alla spesa pubblica sembrerebbero riprodotti in modo costituzionalmente illegittimo. Evidentemente dalla lettura dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 1 , emergono disposizioni specifiche sulle categorie di spesa colpite dalle limitazioni per l’anno 2006: tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 – compresi, pertanto, gli enti territoriali – sono obbligate a contenere la spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, e autovetture entro un ammontare pari al 50% delle medesime spese sostenute nell’anno 2004. Oltre il problema di costituzionalità risolto dalla sentenza 417/05, che si porrebbe anche nel caso della finanziaria in corso di approvazione, si pone evidentemente un problema di effettiva quantificazione del limite di spesa di cui le amministrazioni devono tener conto nella predisposizione dei bilanci preventivi per il 2006 che vedono nel 31 dicembre la loro scadenza “teorica”. Il problema di costituzionalità potrebbe essere risolto facendo riferimento a meccanismi di controllo della spesa di tipo programmatico ed indicativo che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere rappresentati dall’individuazione di saldi finanziari il cui rispetto, pur vincolando la capacità di spesa per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obblighi comunitari, lascerebbe agli enti una ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e secondo autonomi obiettivi di spesa.Di fronte ad un federalismo di difficile e tardiva attuazione a causa di una serie di motivi tra i quali l’assenza di una tradizione storica di stampo federale &#8211; riscontrabile, invece, in altri paesi europei &#8211; nel nostro paese si reitera anno dopo anno, e soprattutto finanziaria dopo finanziaria, la limitazione dell’autonomia di spesa delle autonomie territoriali per ragioni di politica economica e, soprattutto, di rispetto dei vincoli europei. L’incertezza più grave di siffatto atteggiamento è la scarsa attenzione riposta sul fronte opposto ovvero quello delle entrate che dovrebbe contribuire sostanzialmente a colmare le singole e differenziate esigenze finanziare degli enti territoriali. In particolare, l’attenzione andrebbe maggiormente posta sulla tardiva attuazione dell’autonomia finanziaria di entrata prevista dall’art. 119 della Costituzione e, tuttavia, ancora limitata ad un indistinto e generalizzato riconoscimento da parte dello Stato di limitati poteri impositivi.In definitiva, diverse, si osserva, sono le questioni rimaste aperte a seguito della riforma costituzionale ed in particolare dell’art. 119, anche alla luce della annotata sentenza della Corte Costituzionale. Ammessa infatti la corrispondenza tra la “devoluzione” delle risorse e il totale finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali (i Comuni in particolare), “pare accogliersi un modello di riparto finanziario necessariamente variabile in quanto, un impianto così configurato richiede una continua ridefinizione/rimodulazione non più dipendente dal riferimento ad un costante riparto della potestà legislativa”[17]. Da qui, di rilievo la ricaduta di questi fenomeni sulla determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo l’art. 117, c.2 Cost lett. m). Secondo alcuni, la determinazione dei richiamati livelli essenziali da garantirsi su tutto il territorio, e la connessa garanzia, viene condizionata dalla misura dei fondi (per fini perequativi). In più, l’impianto, nella sua complessità sembra prefigurare un modello di federalismo caratterizzato da forti asimmetrie, calato in un contesto in cui sono già presenti forti disuguaglianze. Il federalismo fiscale disegnato dal legislatore costituzionale definisce il federalismo come “valorizzazione dell’autogoverno, rafforzamento dell’autonomia e della responsabilità, e dunque competizione (virtuosa); ma riconosce altresì che una competizione vera e corretta, e perciò stimolante, deve avvenire ad armi pari. Se tutti partono dalla stessa linea di partenza, allora la competizione stimola l’innovazione e l’ingegno, e alla fine vince il migliore…”[18] </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Per quanto il lavoro sia frutto di un progetto unitario, il paragrafo 1 è da attribuirsi a Renato Rolli mentre il paragrafo 2 a Lidia Malizia.<br />
[2] Cfr sul punto F. Puzzo, Il federalismo fiscale, Milano, 2002, pag. 92. Sul tema della riforma del titolo V, in generale, cfr almeno AA.VV. Il nuovo titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Milano, 2002; G. Berti – G.C. De Martin, Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Milano, 2003, C. Bottari, La riforma del titolo V, parte II della Costituzione, Rimini, 2003, V. Cerulli Irelli, Costituzione e amministrazione, Torino, 2002, C. Pinelli, L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del titolo V, in S. Gambino, (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003; da ultimo W. Nocito, Dinamiche costituzionali ed esigenze unitarie. Il regionalismo italiano come “federalismo incerto”, Cosenza, 2005.<br />
[3] Cfr. M. Bertolissi, sub art. 119 Cost. In Crisafulli – Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990<br />
[4] F. Covino, L’autonomia finanziaria, in AA.VV., a cura di T. Groppi – M. Olivetti, La Repubblica delle autonomie, Torino, 2001, pag. 189 e segg.<br />
[5] Operata nel 2001 con la legge costituzionale n. 3<br />
[6] Il principio della coesione “si sostanzia nella previsione di un meccanismo di perequazione rivolto ad assicurare a ciascun ente territoriale un ammontare di risorse diretto a compensare la minore capacità fiscale del territorio; rivolto in sostanza, ad assicurare, almeno in fase di partenza, pari opportunità finanziarie tra le amministrazioni territoriali.” Cfr. AA.VV., L’attuazione del federalismo fiscale. Una proposta, a cura di F. Bassanini – G. Macciotta, Bologna, 2003, pag. 32<br />
[7] F. Covino, cit. pag. 189 e segg.<br />
[8] Cfr. F. Covino, cit., pag. 196<br />
[9] Cfr. A. D’Atena, Prefazione in T. Groppi – M. Olivetti, Cit, pag. 4<br />
[10] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione e la sua attuazione, in F. Bassanini – G. Macciotta, Cit., pag. 161<br />
[11] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione e la sua attuazione, in F. Bassanini – G- Macciotta, Cit, pag. 155 e segg.<br />
[12] Denominato “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 <br />
[13] Sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 56/2000 i trasferimenti alle Regioni vengono determinati sulla base dei costi storici ovvero dei costi sostenuti dagli enti in un determinato anno di riferimento penalizzando in tal modo le Regioni con minore capacità fiscale e meno ricche. In particolare la determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni definitive di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 56/2000 è effettuata per il 2006 con le modalità previste all’art. 5, c. 3 del predetto D.Lgs. 56/2000. <br />
[14] In tal senso l’Alta Commissione per il Federalismo Fiscale ha evidenziato la presenza di un cospicuo ammontare di finanziamenti vincolati risalenti a remote manovre finanziarie che sembrano presentare – a loro volta – dubbi sulla compatibilità con la Costituzione.<br />
[15] Per un primo commento alla sentenza n. 417/05 si veda A Celotto, Nota alla sentenza n. 417 del 2005, in questa rivista n.11/2005. Si veda anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 296 e 297 del 2003, nonché n. 37 del 2004) secondo cui le Regioni non possono legiferare sui tributi locali esistenti, che sono istituiti e regolati da leggi statali, e ciò prima che il legislatore nazionale, proprio in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, indichi i principi che i singoli legislatori nazionali dovranno rispettare, tesi a determinare le “linee fondamentali” dell’intero sistema tributario, da un lato; nonché a definire e limitare gli spazi entro i quali potrà dispiegarsi la potestà impositiva, sia dello Stato che delle Regioni e degli Enti Locali. Cfr. sul punto V. Cerulli Irelli, C. Pinelli, Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri, in V. Cerulli Irelli, C. Pinelli (a cura di), Verso il federalismo, Bologna, 2004, pag. 34 e segg. In particolare “per quanto riguarda l’assetto dei tributi locali, l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione richiede il preventivo intervento del legislatore statale, per quanto invece riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale, i precetti dell’art. 119 si considerano ad operatività immediata (da cui il divieto di trasferimenti a destinazione vincolata a Regioni ed Enti Locali)”, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1649 del 2004.<br />
[16] Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2005 n. 417<br />
[17] Al riguardo è opportuno ricordare la decisione della Corte Costituzionale n. 37 del 2004 con la quale si affronta il tema della attuazione dell’art. 119 della Costituzione ponendo particolare rilevanza al ruolo del legislatore statale. In essa si afferma che l’attuazione del disegno costituzionale richiede “come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed Enti Locali.” In definitiva ad oggi non esistono, se non in casi eccezionali, tributi che possono definirsi “propri” delle Regioni e degli Enti Locali nel senso che non esistono tributi frutto di una autonoma potestà impositiva degli enti territoriali e, pertanto, disciplinati con legge regionale o dai regolamenti locali nell’ambito dei principi di coordinamento. Esistono, invece, tributi sostanzialmente “governati” dallo Stato, cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale e rimessi all’autonomia degli enti territoriali per i soli aspetti attuativi di incameramento e destinazione del gettito. L. Antonini, Verso un nuovo federalismo fiscale, Giuffrè Editore, 2005<br />
[18] F. Puzzo, Cit., pag. 98<br />
[19] Cfr. AA.VV. L’attuazione del federalismo fiscale. Una proposta, a cura di F. Bassanini – G. Macciotta, Cit., pag. 24</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2005/11/7335/g">Sentenza 14 novembre 2005 n. 417</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Nota alla sent. n. 417 del 2005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a></p>
<p>Molto scalpore ha destato sui mezzi di informazione la sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del luglio 2004 di contenimento delle spese regionali, mediante tagli specifici su voci quali le spese per consulenze esterne, spese di missione all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sent-n-417-del-2005/">Nota alla sent. n. 417 del 2005</a></p>
<p>Molto scalpore ha destato sui mezzi di informazione la sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del luglio 2004 di contenimento delle spese regionali, mediante tagli specifici su voci quali le spese per consulenze esterne, spese di missione all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi.<br />
Si tratta, tuttavia, di un intervento che si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale di questi mesi, avendo la Corte già più volte affermato che le norme le quali fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l&#8217;autonomia finanziaria di spesa garantita dall&#8217;art. 119 Cost.<br />
 	Su questa giurisprudenza si “appoggia” la sent. n. 417, ricordando come il legislatore statale possa legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all&#8217;autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell&#8217;autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l&#8217;entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004).<br />
 La stessa Corte, da ultimo, ha osservato che la previsione da parte della legge statale di limiti all&#8217;entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull&#8217;entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell&#8217;area […] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004).<br />
 	Sulla base di questi orientamenti, la questione all’esame della Corte diviene di agevole soluzione, in quanto le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all&#8217;amministrazione, alle spese per missioni all&#8217;estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell&#8217;autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.<br />
	 Così viene dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.<br />
	I problemi di questa declaratoria di incostituzionalità sono tutti, <i>pro praeterito</i>, negli effetti che produce rispetto alle spese non effettuate e, <i>pro futuro</i>, nei vincoli che possono discenderne rispetto alle prossime manovre finanziarie dello Stato. Ma si tratta di questioni complesse, che non possono essere approfondite in una nota a prima lettura.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2005/11/7335/g">Sentenza 14 novembre 2005 n. 417</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Ordinamento comunitario e nuove forme di &#8220;espansione&#8221; del pluralismo socio-istituzionale: spunti problematici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ordinamento-comunitario-e-nuove-forme-di-espansione-del-pluralismo-socio-istituzionale-spunti-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:12 +0000</pubDate>
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		<title>La normativa italiana in tema di responsabilità civile del magistrato a rischio davanti ai giudici di Lussemburgo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:12 +0000</pubDate>
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<p>1. L’antefatto L’11 ottobre 2005, l’Avvocato generale Philippe Léger ha rassegnato le proprie conclusioni alla Grande sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Genova avente ad oggetto la compatibilità con l’ordinamento comunitario della normativa nazionale sulla responsabilità civile dei magistrati. Il</p>
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<p><i>1. L’antefatto<br />
</i>L’11 ottobre 2005, l’Avvocato generale Philippe Léger ha rassegnato le proprie conclusioni alla Grande sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Genova avente ad oggetto la compatibilità con l’ordinamento comunitario della normativa nazionale sulla responsabilità civile dei magistrati.<br />
Il Tribunale italiano ha interrogato il giudice di Lussemburgo per sapere se osta all’applicazione del diritto comunitario l’art.2 della legge del 13 aprile 1988, n.117 sotto il duplice profilo: da un lato, nella parte in cui tale responsabilità è esclusa quando la violazione è connessa all’interpretazione delle norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove (art.2, co.2); dall’altro, che perché – fuori da questi casi – la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della funzione giurisdizionale (art.2, co.1). <br />
La questione pregiudiziale si innesca nell’ambito di una controversia in sede civile in cui la società attrice ha convenuto lo Stato italiano per ottenere il risarcimento del danno causato dalla Corte di Cassazione nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. In particolare, nel corso di un precedente giudizio, la Suprema Corte non avrebbe adempiuto all’obbligo di sollevare questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in virtù dell’art.234 del Trattato europeo[1].  Dal canto suo, il Tribunale di Genova chiamato in sostanza a decidere sulla responsabilità extracontrattuale della Corte di Cassazione per erronea interpretazione del diritto comunitario, si interroga se non osti all’applicazione dello stesso la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati con le limitazioni previste dall’art.2.<br />
In realtà, la questione originaria sollevata da Genova era più articolata, perché si chiedeva anche se lo Stato può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei singoli per gli errori dei giudici nell’applicazione del diritto comunitario o nella mancata applicazione dello stesso e, in particolare, nel mancato assolvimento da parte del giudice di ultima istanza dell’obbligo  di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Nelle conclusioni in analisi tuttavia, questo profilo non viene affrontato perché, nelle more, la Corte di giustizia lo ha risolto in senso affermativo in altro giudizio con la sentenza c.d. Köbler[2]. <br />
Invero, sviluppando la sua giurisprudenza, sulla scia dei precedenti Brasserie du pêcheur e Factortame, la Corte ha affermato che può sussistere responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto comunitario anche nell’esercizio all’attività giurisdizionale, oltre che in quella legislativa e amministrativa[3]. </p>
<p><i>2. Le osservazioni dell’Avvocato generale</i><br />
Nel merito, le conclusioni rassegnate l’11 ottobre sono articolate in tre parti, in cui vengono analizzate separatamente le diverse ipotesi di esclusione della responsabilità del giudice secondo la normativa italiana: in relazione all’interpretazione delle norme di diritto, in relazione alla valutazione dei fatti e delle prove e in relazione al dolo o colpa grave[4]. </p>
<p><i>2.1.</i> <i>L’interepretazione delle norme di diritto<br />
</i>Per il primo di detti profili, l’Avvocato generale prende le mosse dalla citata sentenza Köbler che per la prima volta ha ammesso la responsabilità dello Stato per erronea interpretazione del diritto comunitario da parte dei suoi giudici e si sofferma a illustrare diverse ipotesi in cui si possono ravvisare gli estremi della violazione[5]. <br />
In primo luogo, può avvenire che il giudice dia un’interpretazione del diritto nazionale in senso non conforme al diritto comunitario applicabile, contrariamente all’obbligo di interpretazione conforme (cfr.nn.56-61). Una seconda ipotesi è quella di applicazione di normativa nazionale ritenuta conforme all’ordinamento giuridico comunitario, anche se questa avrebbe dovuto essere disapplicata perchè in contrasto con esso (cfr.n.62). In terzo luogo, la violazione del diritto comunitario potrebbe risultare da un’errata interpretazione di una norma di diritto comunitario applicabile (cfr nn.63-64). Da ultimo, si potrebbe ravvisare una violazione quando l’organo giurisdizionale non ottempera all’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.234, co.3 TUE (cfr.65-74).<br />
L’Avvocato si sofferma su quest’ultima eventualità precisando che quando il giudice non adempie all’obbligo di adire la Corte di Lussemburgo, finisce sempre col compiere violazione del diritto comunitario. Questo perché se la norma comunitaria con cui fare il raffronto era poco chiara, allora era dovere del giudice sollevare la questione per chiarire la portata della norma di confronto. Se invece, la norma comunitaria è molto chiara e definita, allora a maggior ragione il giudice che omette di sollevare la questione perché per qualche motivo ritiene che in concreto non si crei contrasto con la normativa nazionale, compie una violazione definita del diritto comunitario. In sostanza, l’omesso rinvio alla Corte delinea un’ipotesi di errore inescusabile di diritto compiuto dal giudice nazionale, errore che è idoneo a determinare quella violazione sufficientemente determinata del diritto comunitario idonea a far sorgere la responsabilità dello Stato (cfr., spec. nn.68-73).  <br />
Da questi dati l’Avvocato trae la conclusione che il principio di responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo osta a che, ai sensi di una legislazione nazionale, «sia esclusa la sussistenza della responsabilità dello Stato allorché la violazione di cui trattasi è abbinata ad un inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale» (cfr.n.77). <br />
Inoltre, ad avviso dello stesso, tale principio dovrebbe valere anche nel caso in cui a dolersi della violazione sia un cittadino cui l’organo giurisdizionale non ha accolto la richiesta di sollevare eccezione ai sensi dell’art.234 TUE. In quest’ultimo caso, tuttavia, con molta concretezza l’Avvocato si interroga sulle difficoltà di approntare una prova adeguata del nesso di causalità diretta tra l’inadempimento e l’asserito danno (cfr. nn.77-79). </p>
<p><i>2.2. La valutazione dei fatti e delle prove<br />
</i>Seconda limitazione prevista dall’art.2, co.3 della legge 117/88 è quella relativa alla valutazione di prove o fatti. A tale proposito, l’Avvocato rileva come nonostante in teoria le Corti superiori si occupino solo dell’interpretazione del diritto, può capitare che si trovino a valutare anche la corretta qualificazione giuridica dei fatti oppure debbano verificare il rispetto delle norme in materia di prove. In entrambi i casi, tali valutazioni rilevano anche come errore di diritto a cui potrebbe non essere estraneo il diritto comunitario, posto che vi sono disposizioni di diritto comunitario anche in materia di prova (es. in materia di prova della discriminazione) e ipotesi in cui la nozione di diritto comunitario serve per la corretta qualificazione giuridica dei fatti (es. la nozione di aiuti di Stato) (cfr. nn. 82-90).<br />
Sotto questo profilo, l’Avvocato conclude quindi nel senso che una normativa nazionale che in maniera generale limita la responsabilità del giudice, e quindi dello Stato, quando si verta sulla valutazioni di fatti o prove, osta all’applicazione del diritto comunitario.</p>
<p><i>2.3. Il dolo e la colpa grave</i><br />
Diversa è la conclusione per quanto riguarda la violazione del diritto comunitario dovuta a dolo o colpa grave. <br />
L’Avvocato prende le mosse dalle conclusioni della sentenza Köbler ricordando come, al fine di rinvenire profili di responsabilità dello Stato per l’esercizio di funzione giurisdizionale, è necessario che la violazione del diritto comunitario sia manifesta, tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte. Ad avviso dell’Avvocato, ne discende che una forma di responsabilità per dolo o colpa nell’esercizio della funzione giurisdizionale, non possa essere più «subordinata ad una condizione attinente alla nozione di dolo o colpa grave che vada oltre la violazione manifesta del diritto applicabile )nel senso di cui ai punti 55 e 56 della citata sentenza Köbler)» (cfr. n.102). In altri termini, in mancanza di nozioni uniformi di dolo e colpa nei diversi sistemi giuridici dell’Unione, le nozioni di dolo e colpa grave finiscono con l’essere appiattite sul concetto di manifesta violazione del diritto comunitario.</p>
<p><i>3. Conclusioni<br />
</i>In sintesi, rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Genova, l’Avvocato conclude che «pur se il principio della responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo osta a che in forza di una normativa nazionale sia esclusa, in modo generale, la sussistenza di detta responsabilità per la sola ragione che la violazione di cui trattasi sarebbe connessa all’interpretazione delle norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove, per contro, questo stesso principio non osta a che il sorgere della detta responsabilità sia subordinata alla sussistenza di dolo o colpa grave da parte dell’organo giurisdizionale supremo considerato, purché tale condizione non vada oltre la manifesta violazione del diritto applicabile» (cfr. n104). <br />
I recenti precedenti della Corte di giustizia, tutti nel senso di ampliare la responsabilità extracontrattuale dello Stato nei confronti dei singoli per violazione del diritto comunitario anche all’esercizio della funzione giurisdizionale, inducono a prevedere un accoglimento delle conclusioni dell’Avvocato. <br />
In attesa di valutare nel merito quelle che saranno le determinazioni della Corte, è possibile sin d’ora rilevare come un eventuale accoglimento metterebbe seriamente in crisi il sistema della responsabilità civile del magistrato posto che, in sostanza, ne verrebbero a cadere tutte le limitazioni stabilite dalla legge. Crisi che si rivelerebbe tanto più evidente in considerazione del crescente impatto che la normazione comunitaria ha sull’ordinamento giuridico nazionale e della tradizionale indifferenza che i magistrati italiani, per pigrizia o sciovinismo, dimostrano nei confronti dell’intero sistema comunitario e delle sue regole.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] In sintesi, nel 1981 l’impresa di Trasporti Marittimi del Mediterraneo aveva convenuto davanti al Tribunale di Napoli la società Tirrenia per ottenere il risarcimento del danno causatole dall’aver praticato sul mercato del cabotaggio marittimo un’attività in violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di abuso di posizione dominante grazie a sussidi pubblici. Il Tribunale di Napoli non aveva ritenuto necessario sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per verificare se quella normativa italiana in materia di aiuti di Stato fosse conforme al diritto comunitario e ha respinto la domanda di risarcimento. Ugualmente, la Corte d’appello e la Corte di Cassazione, successivamente adite, non hanno ritenuto di attivare il meccanismo dell’art.234 TUE, considerando infondata la questione (cfr. l’esposizione dei fatti e procedimento principale, nn.22-36 delle conclusioni). <br />
[2] Pronuncia del 30/09/2003, Köbler c. Repubblica d’Austria, causa C-224/01 (Rec.2003,p.I-10239), oggetto di notevole attenzione da parte della dottrina italiana: Alpa G., <i>La responsabilità dello Stato per “atti giudiziari”</i>, in <I>NRGCC</I>, 2005, II, 1 e ss.; Conti R., <i>Giudici supremi e responsabilità per violazione del diritto comunitario, </i>in <i>Danno e responsabilità, </i>2004, 23 e ss.; Magrassi M., <i>Il principio della responsabilità risarcitoria dello Stato-giudice tra diritto comunitario, interno e </i>convenzionale, in <i>Dir. pubbl.eu. e comp.</i>, 2004, 490 e ss.; Pinotti C., <i>La responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto </i>comunitario, in <i>Il Consiglio di Stato, </i>2005, 619 e ss.; Scoditti E., <i>Francovich presa sul serio: la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario derivante al provvedimento giurisdizionale</i>, in <i>Foro it.</i>, 2004, IV, 4 e ss.  <br />
[3] La Corte ha stabilito che sussiste responsabilità dello Stato quando il giudice abbia ignorato in maniera manifesta il diritto comunitario applicabile, specificando anche quali siano i criteri secondo cui valutare la violazione manifesta, quali: il grado di chiarezza e di precisione della regola violata; l’intenzionalità della violazione; il carattere scusabile o inescusabile dell’errore di diritto; la posizione assunta in quel contesto dalle istituzioni europee; il mancato assolvimento dell’obbligo di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art.234, co.3 TUE da parte dell’organo precedente (cfr. nn.53-56 sentenza Köbler).<br />
[4] L’Avvocato abbraccia l’interpretazione della normativa italiana offerta dal Tribunale di Genova secondo cui «la responsabilità dello Stato derivante dall’attività giurisdizionale [va] esclusa quando il comportamento addebitato ad un organo giurisdizionale è connesso ad un’operazione di interpretazione del diritto, anche laddove tale operazione abbia condotto a commettere una violazione grave della legge risultante da un negligenza inescusabile. In altri termini, [si parte dall’assunto] che l’art.2, n.3, lett. a), della normativa nazionale controversa, sia destinato ad essere applicato ad ipotesi di violazione della legge diversa da quelle previste al n.2 dello stesso articolo» (cfr.n.46).<br />
[5] È interessante notare come, in via incidentale, le conclusioni si soffermino anche a precisare che il problema della responsabilità del giudice per la sua attività interpretativa non può essere fuorviato dalle considerazioni sulla possibile lesione della sua indipendenza, anche quando questa sia costituzionalmente tutelata (cfr. nn. 50-54). Ciò in considerazione del fatto che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce un ruolo essenziale nell’attività giurisdizionale al fine di garantire uniformità e la certezza del diritto, anche per quanto riguarda l’applicazione del diritto comunitario. In sintesi, l’organo di ultima istanza deve sollevare questione pregiudiziale perché la sua giurisprudenza tende a uniformare quella delle giurisdizioni di merito e se si afferma un’interpretazione della Cassazione lesiva del diritto comunitario, c’è il rischio che la lesione diventi ancora più macroscopica perché seguita dai giudici di merito, oltre al rischio di divergenze di giurisprudenza nei diversi Paesi dell’Unione. Sul punto è emblematica la pronuncia di poco successiva alla sentenza Köbler con cui l’Italia è stata condannata per via di un orientamento della Corte di Cassazione che rendeva di difficile attuazione il diritto comunitario (Sentenza 2 dicembre 2003, causa C-129/2000, Commissione c/Italia) Per commenti a questa pronuncia vedi: Crescimanno V., <i>Brevi considerazioni sull’inadempimento dello Stato per (interpretazione in) contrasto con il diritto comunitario di legge con esso (in astratto) compatibile</i>, in <i>Europa e dir. priv.</i>, 2005, 221 e ss.; Magrassi M., <i>Repubblica italiana condannata ai sensi degli art.226 e 228 TCE per un orientamento della Suprema Corte di Cassazione</i>, in <i>Dir. pubbl.eu. e comp.</i>, 2004, 1003 e ss. </p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La valutazione del punteggio conseguito presso le s.s.i.s.  la natura giuridica delle frequently asked questions (f.a.q.) e l’evoluzione tecnologica della p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-valutazione-del-punteggio-conseguito-presso-le-s-s-i-s-la-natura-giuridica-delle-frequently-asked-questions-f-a-q-e-levoluzione-tecnologica-della-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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<p>di Maria Vittoria Lumetti, Avvocatura dello Stato di Bologna 1) La ricostruzione della normativa osservanza della normativa da parte dell’amministrazione 2) Pubblicazione della graduatoria provvisoria come comunicazione dell’avvio del procedimento. Le graduatorie permanenti, come conseguenza di un nuovo procedimento amministrativo. 3) La natura vincolante delle Frequently Asked Questions (F.A.Q.) e</p>
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<p>di Maria Vittoria Lumetti, Avvocatura dello Stato di Bologna</p>
<p>1) La ricostruzione della normativa osservanza della normativa da parte dell’amministrazione<br /> <br />
2) Pubblicazione della graduatoria provvisoria come comunicazione dell’avvio del procedimento. Le graduatorie permanenti, come conseguenza di un nuovo procedimento amministrativo.<br /> <br />
3) La natura vincolante delle Frequently Asked Questions (F.A.Q.) e la comunicazione istituzionale.</p>
<p align=center><b>I</b></p>
<p align=center><b>LA RICOSTRUZIONE DELLA NORMATIVA</b></p>
<p>L’ordinanza cautelare emessa dal TAR Parma rigetta l’istanza di annullamento, proposta dalla ricorrente, della graduatoria definitiva permanente della Provincia di Reggio Emilia della classe di concorso A 051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale), pubblicata l’8.7.2005.<br />
La ricorrente risulta inserita dall’anno scolastico 2004/2005 nelle graduatorie provinciali permanenti del personale docente educativo di Reggio Emilia, per gli insegnamenti relativi alle Classi di Concorso A043 “Italiano, Storia…nella scuola media, A050 materie letterarie negli istituti di II grado, A041 materie letterarie e Latino nei licei e nell’istituto magistrale nonché A052 materie letterarie e Latino e Greco nel liceo classico”.<br />
Ciò a seguito di domanda da parte della ricorrente medesima di trasferimento dalla provincia di Roma ai sensi del D.D.G 21.4.2004.<br />
Ha successivamente prodotto domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2005/06 e 2006/07, ai sensi del D.D.G. 31.3.2005.<br />
L’esame della domanda prodotta per l’a.s. 2004/2005 e la valutazione dei titoli, ed in particolare quello relativo all’abilitazione conseguita a seguito del Corso di Specializzazione universitario (S.S.I.S.), sono state effettuate sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, attribuendo alla Classe di concorso A051 i 30 punti previsti dalla Tabella di valutazione allegata al D.D.G. 21.4.2004. <br />
A seguito di riscontro fornito dall’Università del Lazio, si è accertato che l’abilitazione conseguita dalla ricorrente in data 12.5.2004 con esame unico, è relativa alla classe di concorso A052 “materie letterarie e latino e greco nel liceo classico”, insegnamento per il quale la medesima risultava già abilitata a seguito di concorso riservato.<br />
Per equità di comportamento con gli altri docenti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti, l’Amministrazione, ha ritenuto di modificare, in fase di aggiornamento delle graduatorie di cui al D.D.G. 31.3.2005, il punteggio relativo all’abilitazione attribuito alla docente nella classe di concorso A051, decurtandola di 24 punti, attribuendoli alla classe di concorso A052.<br />
Ciò è stato ampiamente chiarito dal ministero in una delle risposte fornite alle domande ricorrenti con le F.A.Q. (Frequently Asked Questions).<br />
La valutazione dei titoli per la rideterminazione dell&#8217;ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e l&#8217;abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all&#8217;insegnamento secondario (SSIS), ha condotto alla controversia affrontata dal TAR Parma.<br />
 Il pôle de reference della ricostruzione della normativa è da individuarsi nel Decreto-Legge 7 aprile 2004, n. 97, (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88)- Decreto convertito, con modificazioni, in L. 4 giugno 2004, n. 143, (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 130) &#8211; Disposizioni urgenti per assicurare l&#8217;ordinato avvio dell&#8217;anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.<br />
In particolare nell’Allegato unico Tabella (prevista dall&#8217;articolo 1, comma 1) (Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell&#8217;ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all&#8217;art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni), si specifica che: A.4) Per l&#8217;abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all&#8217;insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l&#8217;abilitazione.<br />
Nell&#8217;ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell&#8217;interessato.<br />
Orbene, dal tenore della norma si evince che il punteggio non può che essere inserito nell’unica classe di concorso vinto dalla ricorrente, che è quello di cui all’A52, (che l’abilita ad insegnare materie letterarie, latino greco nel liceo classico).<br />
Così come peraltro chiarito dal MIUR con FAQ (Frequently Asked Questions) del 23.6.2004 laddove, nella risposta n. 7, ha precisato che “l’abilitazione certificata dall’Università per una sola classe di concorso (così come ha fatto l’università del Lazio) …dà titolo ad attribuire esclusivamente quest’ultima 24 punti”. <br />
Oltretutto, quest’ultimo profilo della Tabella di valutazione dei titoli, è frutto della discrezionale ed insindacabile scelta legislativa volta ad evitare il cumulo di punteggi per servizi contemporaneamente prestati nel medesimo anno scolastico per tutte le graduatorie permanenti, in cui l’interessato è eventualmente iscritto. Sul punto si è già pronunciata la giurisprudenza in casi analoghi ([1]). <br />
La ricorrente contesta la valutazione operata dall’amministrazione circa l’idoneità dell’autocertificazione attestante il requisito del titolo di studio. L’amministrazione scolastica ha legittimamente applicato la legge (art. 71 D.p.r. 445/2000) ed esercitato il proprio potere-dovere a tutela dell’interesse pubblico.<br />
La ricorrente, infatti, non ha la possibilità di inserire il punteggio nella classe di concorso che desidera, ma solo in quella di appartenenza, che quella della A052 ([2]).<br />
Il T.a.r. stabilisce, dunque, che la scelta originariamente effettuata dalla ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento relativamente alla classe di concorso 052, mediante la partecipazione al corso biennale S.S.I.S., è del tutto preclusiva della possibilità per la medesima di “trasferire” il relativo punteggio ad incremento dei titoli valutabili in graduatoria relativa a diversa classe di concorso.</p>
<p align=center><b>II</b></p>
<p align=center><b>PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA COME COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO. LE GRADUATORIE PERMANENTI, COME CONSEGUENZA DI UN NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b></p>
<p>La graduatoria provvisoria, solitamente, è pubblicata poche settimane prima di quella definitiva. <br />
Il meccanismo, com’è noto, ha la funzione di rendere edotti i destinatari delle modifiche che interesseranno poi la graduatoria definitiva. Ed invero, ne consegue che, nel caso delle graduatorie scolastiche, la possibilità di partecipazione dei soggetti coinvolti è garantita dal meccanismo della pubblicazione della graduatoria permanente provvisoria, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento di approvazione della graduatoria &#8220;de qua&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241. Essa è seguita, a breve distanza, dalla pubblicazione della graduatoria permanente definitiva, che è quindi l&#8217;atto conclusivo del relativo procedimento. <br />
Sul punto concorda la giurisprudenza ([3]).<br />
Le graduatorie si caratterizzano, difatti, per il carattere esclusivamente recettivo di disposizioni di legge, nonchè per l’automatismo degli effetti che da queste ultime scaturiscono. Inoltre, è da rilevare che l’Amministrazione scolastica ha riferito anche verbalmente all’interessata la modifica apportata in sede di valutazione di titoli.<br />
E’ innegabile, pertanto, che il contatto procedimentale tra la ricorrente e l’Amministrazione procedente vi sia stato, come dimostrato, peraltro dalle reiterate richieste inoltrate dall’amministrazione scolastica nei confronti della ricorrente.<br />
Com’è noto, la formalità di cui all’art. 7 è superflua qualora l’interessato consegua aliunde la conoscenza del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento ha infatti finalità sostanziali e non meramente formali ([4]). <br />
Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale più recente ritiene che l’art. 7, come tutte le altre regole sulla partecipazione stabilite dalla legge 241 del 1990, non debba essere interpretato in maniera rigidamente formalistica, letterale e acritica, bensì secondo logica e buon senso ([5]). E’ essenziale, infatti, fornire una lettura di tali regole, alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa, individuando i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza). Di recente, l’art. 21 octies, secondo comma, seconda parte, legittima l’amministrazione a provare in giudizio che “il provvedimento non è altresì annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Non solo: con l’istanza di aggiornamento presentata dalla ricorrente, risulta ulteriormente evidente che l’interessata era ben a conoscenza del procedimento in essere. Infatti, essa ha inoltrato una vera e propria istanza di parte, dimostrando così, di essere a conoscenza del procedimento in corso. E’ noto che la disciplina dell’art. 7 della L. 241/1990 non si applica ai procedimenti ad istanza di parte: nel qual caso l’avviso d’avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità, in quanto l’interessato é evidentemente a conoscenza della pendenza del procedimento avviato da lui stesso ([6]).</p>
<p align=center><b>III</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE<br />
LA NATURA VINCOLANTE DELLE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.), E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</p>
<p></b> </p>
<p>Le nuove tecnologie possono apportare anche all&#8217;attività dell’ amministrazione ottimi risultati che ben possono agevolmente ed indiscutibilmente misurarsi in termini di notevole risparmio di tempo. <br />
La P.A. sta cambiando in questi anni e molto cambierà nel prossimo futuro.<br />
Le F.A.Q., termine preso a prestito dall&#8217;inglese Frequently Asked Questions, hanno lo scopo di interpretare correttamente la normativa (non sempre chiara) del legislatore nazionale: raccolgono ed analizzano le richieste più frequenti e sono diffuse ormai in quasi tutte le amministrazioni pubbliche.<br />
Le F.A.Q. sono vincolanti per le amministrazioni ed acquisiscono notevole importanza in quanto costituiscono un esempio di come le nuove tecnologie possano, in tempo reale, soddisfare le richieste dei destinatari, fornendo l’interpretazione, a livello ministeriale, della normativa in vigore. Questo con riferimento specifico alla singola esigenza del richiedente. D’altronde, la legge n. 15/2005 aggiunge, all’art. 3 della legge 241/90, l’art. 3 bis che reca il titolo “uso della telematica” e recita: “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.<br />
Viene conferita, dunque, maggiore importanza all’utilizzo dell’informatica come strumento volto a migliorare l’efficienza della P.A. <br />
Già da tempo l’uso dell’informatica e della telematica è stato introdotto nella pubblica amministrazione, con effetti benefici in ordine all’efficienza e celerità dell’attività amministrativa. Questo dovrebbe rendere più celere la trasmissione delle informazioni e la risposta ai quesiti degli amministrati e degli stessi dipendenti pubblici.<br />
Allo stesso modo, anche nei rapporti tra amministrazioni e privati, l’uso della telematica dovrebbe rendere più celere ed efficace il procedimento amministrativo in corso. <br />
Ne consegue che l’amministrazione decentrata, (in questo caso il C.S.A. di Reggio Emilia), era vincolato dalla risposta e dall’interpretazione già fornite a livello di vertice, e non aveva possibilità alcuna di discostarsene, pena la violazione della normativa stessa.<br />
Lo Stato, dunque, sempre più, si connota come un sistema di informazioni e comunicazioni, ossia come un apparato che raccoglie, elabora, e comunica dati.<br />
L’efficiente applicazione dei principi della semplificazione, della razionalizzazione e della trasparenza nell’attività amministrativa, hanno determinato una rivisitazione del concetto di comunicazione istituzionale: questa, infatti, è divenuta risorsa centrale e decisiva per il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica. Cambia la società, cambia la P.A.: la comunicazione, così come l’azione della P.A., avviene in un contesto sociale già predisposto a tale cambiamento. La locuzione “comunicazione pubblica” è, tuttavia, ancora sottovalutata dai giuristi, che continuano a preferire termini quali informazione, documentazione, pubblicità, certo connessi, ma non coincidenti. <br />
L’attività di informazione e comunicazione dei soggetti istituzionali diventa uno degli elementi indefettibili dell’organizzazione pubblica, ossia una modalità privilegiata con cui si persegue l’interesse della collettività mediante la circolazione dei dati e delle conoscenze di cui le Amministrazione dispongono. <br />
L’attività di comunicazione e di informazione, è l’unica in grado di dare attuazione ad un principio di pubblicità dell’agire pubblico che, in un sistema democratico, di norma deve prevalere sul principio della segretezza. Si parla, infatti, di trasparenza, che in realtà è nozione discutibile e non coincidente con il principio di pubblicità. <br />
La civiltà digitale odierna richiede un aggiornamento di progetti e valori non solo da parte dei politici ma anche dei burocrati e degli stessi comunicatori pubblici. Siamo di fronte a quello che è stato definito lo Stato inserzionista, in quanto il settore pubblico è diventato, anche in Europa, uno dei migliori clienti delle agenzie di pubblicità ([7]).<br />
La direttiva del ministro della funzione pubblica del 7.2.2002 prevede il coordinamento e l’imposizione della comunicazione istituzionale nell’agenda dei media del paese, mentre la direttiva del 20 dicembre 2002 del ministro per l’innovazione e le tecnologie (g.u. n. 52 del4/03/2003) contiene “linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”e richiama le “linee guida del governo per lo sviluppo della società dell’informazione nella legislatura”, approvate dal consiglio dei ministri il 31/05/2002.<br />
Gli operatori che vogliono innovare hanno bisogno di una informazione istituzionale che non sia limitata ai soli provvedimenti normativi, proprio come gli stake-holders (portatori di interessi) ([8]). Le applicazioni della comunicazione, tra cui le F.A.Q., gli uffici stampa e U.R.P. (uffici per le relazioni con il pubblico), costituiscono gli strumenti del cambiamento interno della P.A. La legge n. 150/2000 attribuisce all’ufficio stampa la gestione dell’informazione, in collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on-line. <br />
Ormai la comunicazione è diventata stile e missione della P.A. Con risultati più che lusinghieri: grazie alla comunicazione é cambiata la concezione di P.A nell’immaginario collettivo ([9]). D’altronde, il valore fenomenologico della P.A. è il modo in cui lo Stato si fa presenza tangibile di una entità normalmente posta su un piano astratto e immateriale, mentre il valore relazionale della P.A. è il punto di contatto, di raccordo, di dialogo tra Stato e società civile. L’operazione ricognitivo-interpretativa riguarda anche e soprattutto il valore di servizio dello Stato, in quanto la P.A è deputata a organizzare tutti gli aspetti della vita comunitaria, nell’intento di conseguire e preservare il benessere del cittadino, nonché il valore di appartenenza, essendo la P.A. l’espressione di un’identità e di una coscienza collettiva. Tutte queste teorie sono state organizzate e hanno generato delle strategie d’intervento, di cui la P.A. efficacemente si avvale ([10]).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) T.a.r. Lazio n. 6589/2005.<br />
(2) L’ articolo 71 nel prevedere e disciplinare le modalità di controllo delle cd. “autocertificazioni” stabilisce che: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. <br />
 I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall&#8217; amministrazione procedente con le modalità di cui all&#8217;articolo 43, consultando direttamente gli archivi dell&#8217;amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”. <br />
(3) Cfr. T.A.R. Trentino-A. Adige Trento, 14/02/2002, n.43, in Foro Amm. TAR, 2002, 413.<br />
(4) Sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2002, n. 1003, in Foro Amm. CDS, 2002, 395; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2001, n. 2884, in Foro Amm., 2001, 1222<br />
(5) T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 gennaio 2002, n. 88, in Foro Amm. TAR, 2002, 208; T.A.R. Lazio Latina, 23 maggio 2001, n. 527, in Foro Amm., 2001.<br />
(6) Giurisprudenza costante, Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2849, in Foro Amm. 2001, 1141; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1381, in Foro Amm., 2001, 366<br />
(7) In Gran Bretagna l’intero apparato relativo alla comunicazione é affidato a strutture private. Cfr. In generale Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace, 29 May 2002, DG MARKT/5401/01, WP 55; Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context, 13 September 2001, Dg Markt 5062/01, WP 48; Recommendation 1/2001 on Employee Evaluation Data, 22 March 2001, DG MARKT 5008/01, WP 42.<br />
Vedi anche le decisioni della Commissione europea in http://www.eurupa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/modelcontracts/index.htm .<br />
(8) Questi possono essere esterni (cittadini, fornitori, sindacati, istituzioni ecc.) e interni (personale diretto, personale indiretto (collaboratori che partecipano all’attività dell’impresa e/o organizzazione).<br />
(9) Le risultanze sono scaturite da una indagine commissionata dal ministero della funzione pubblica.<br />
(10) La comunicazione professionale va comunque tenuta distinta dalla comunicazione di uso comune, in quanto si propone degli obiettivi, sottopone a verifica i risultati raggiunti, cerca di comprendere la problematicità del proprio campo d’azione, formula ipotesi di lavoro, le sottopone a verifica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212; </p>
<p>V. T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA &#8211; <a href="/ga/id/2005/11/7354/g">Ordinanza 18 ottobre 2005, n. 301</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-valutazione-del-punteggio-conseguito-presso-le-s-s-i-s-la-natura-giuridica-delle-frequently-asked-questions-f-a-q-e-levoluzione-tecnologica-della-p-a/">La valutazione del punteggio conseguito presso le s.s.i.s.  la natura giuridica delle frequently asked questions (f.a.q.) e l’evoluzione tecnologica della p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/">Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili</a></p>
<p>1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche se solo in sede cautelare (Sezione Sesta 7 ottobre 2005, n. 4718), ha stabilito il criterio che nella valutazione dei (tre) elaborati scritti nel concorso notarile “la valutazione di sufficienza dei singoli elaborati (almeno trenta punti) espressa in forma numerica, come espressamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/">Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/">Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili</a></p>
<p>1.	La giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche se solo in sede cautelare (Sezione Sesta 7 ottobre 2005, n. 4718), ha stabilito il criterio che nella valutazione dei (tre) elaborati scritti nel concorso notarile “la valutazione di sufficienza dei singoli elaborati (almeno trenta punti) espressa in forma numerica, come espressamente previsto dal citato art. 24 (r.d. 14 novembre 1926, n. 1953), non richiede una ulteriore specifica motivazione, ancorché non consenta l’ammissione alla prova orale per il mancato raggiungimento del punteggio totale di centocinque nel complesso delle tre prove scritte”.<br />
	L’orientamento giurisprudenziale (difforme da quello manifestato dal Tribunale amministrativo regionale) è, quindi, ora nel senso che, mentre i non idonei insufficienti (punteggio inferiore a 30 punti in una singola prova e a 90 punti complessivi) vedono specificamente motivata la propria inidoneità (e possono, quindi, articolare una impugnativa in sede giurisdizionale), i non idonei sufficienti (punteggio da 90 a 104 punti complessivi) vedono determinata la propria inidoneità in modo esclusivamente numerico (e sono, quindi, nella impossibilità di articolare una qualsiasi impugnativa in sede giurisdizionale).</p>
<p>2.	L’interpretazione richiamata, che dal punto di vista logico costituisce un evidente assurdo, è determinata dalla particolare formulazione della norma e dalla distinzione in relazione ad essa tra giudizio in ordine al minimo di sufficienza e assegnazione numerica ai fini della ammissione all’orale.<br />
	Ai  sensi del terzo comma dell’art. 24 r.d. n. 1953/1926, infatti, “non è ammesso agli orali il candidato che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove scritte”. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, peraltro, la procedura si scinde in due operazioni, in quanto, ai sensi del precedente secondo comma, “prima dell’assegnazione dei punti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione” e solo “nell’affermativa (cioè ove la prova venga ritenuta sufficiente del minimo richiesto di trenta punti) ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato: la somma di tali punti costituisce il voto definitivamente attribuito”. Secondo questa norma, quindi, la prima valutazione di pertinenza della Commissione è una valutazione (ossia un giudizio) in ordine alla sufficienza (ossia raggiungimento del minimo di trenta punti): ove tale giudizio sia negativo, trattandosi appunto di un giudizio di inidoneità, la Commissione non può esimersi (e, di fatto, non si esime) dal formulare la relativa motivazione in relazione alla quale è possibile una contestazione in sede di impugnazione; ove, invece, il giudizio sia positivo, trattandosi di una valutazione di sufficienza, la Commissione esprime solo in via generale tale giudizio e, non avendo questo carattere negativo, prescinde da ogni motivazione; procedendo, quindi, nell’ipotesi della riconosciuta sufficienza dell’elaborato, nella successiva operazione ciascun componente la Commissione e questa nel complesso procederanno all’assegnazione del c.d. punteggio aggiuntivo (“dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato” e “la somma di questi punti costituisce il voto definitivamente attribuito”) onde, trattandosi di assegnazione di punteggi, non è formulata alcuna motivazione.<br />
	Questa particolare articolazione dell’attività comporta, come si è accennato, la singolare situazione in dipendenza della quale il candidato inidoneo in quanto insufficiente gode di una motivazione che può contestare (c.d. deliberazione di non raggiungimento del minimo per l’approvazione), mentre il candidato sufficiente non gode nella prima fase di alcuna motivazione (appunto perché il giudizio è di sufficienza) e si vede poi assegnati punteggi necessariamente non motivati, che possono portare alla sua inidoneità non raggiungendo nel complesso il punteggio globale di almeno centocinque nel complesso delle prove scritte.</p>
<p>3.	Se ci si riferisce al tenore letterale della norma la soluzione seguita dal Consiglio di Stato è corretta. Certo, dal punto di vista logico essa è del tutto aberrante, posto che il candidato insufficiente (e, quindi, inidoneo) viene ad avere un trattamento privilegiato (motivazione e, quindi, possibilità di impugnazione) rispetto al candidato sufficiente (in base ad un giudizio non motivato) ma inidoneo (in quanto consegue punteggi bassi nella successiva assegnazione del c.d. punteggio aggiuntivo). In questa situazione, nella quale la Commissione potrebbe rendere anche inoppugnabili tutti i giudizi di inidoneità (basta limitarsi a valutare i candidati da 90 a 104 come sufficienti ma inidonei), forse il Giudice amministrativo dovrebbe porsi il problema se anche il (primo) giudizio di sufficienza non debba essere motivato (per consentire quindi un controllo sulla logicità della successiva assegnazione dei punteggi numerici) e se, invece, non si pongano problemi di legittimità costituzionale nell’attuale formulazione della norma.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Ancora in tema di giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-in-tema-di-giudizio-di-inidoneita-e-motivazione-nei-concorsi-notarili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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<p>1. Il tema della motivazione dei giudizi di inidoneità nei concorsi notarili è stato recentemente esaminato nella nota pubblicata in questa Rivista con il titolo “Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili”: in quella occasione è stato messo in rilievo il carattere aberrante dal punto di vista sostanziale dell’orientamento</p>
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<p>1. 	Il tema della motivazione dei giudizi di inidoneità nei concorsi notarili è stato recentemente esaminato nella nota pubblicata in questa Rivista con il titolo <b>“Giudizio di inidoneità e motivazione nei concorsi notarili”</b>: in quella occasione è stato messo in rilievo il carattere aberrante dal punto di vista sostanziale dell’orientamento del Consiglio di Stato Sezione Sesta 7 ottobre 2005, n. 4718 (che riconosce titolo alla motivazione ai candidati inidonei in quanto insufficienti – punteggio inferiore a 90 –,mentre non riconosce titolo alla motivazione per i candidati sufficienti ma inidonei – punteggio da 91 a 195 – ), rilevando peraltro come dal punto di vista letterale l’interpretazione del Consiglio di Stato trovasse fondamento nella scissione della valutazione in due fasi e cioè in un giudizio di sufficienza (in quanto tale da motivare in caso di valutazione negativa) e in una numerica assegnazione per i candidati valutati positivamente dei punteggi aggiuntivi (non motivati appunto in quanto punteggi numerici).<br />
	Con la sentenza che viene ora annotata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Prima 11 novembre 2005, n. 11027, mostra di rendersi conto della irrazionalità del trattamento deteriore fatto ai candidati inidonei ma sufficienti rispetto ai candidati inidonei in quanto insufficienti e specificamente rileva che “<i>non si vede la ragione per la quale anche i candidati che vengano esclusi nonostante abbiano raggiunto la sufficienza non debbano essere (rectius: possano non essere) garantiti nella stessa misura di coloro che vengono esclusi per non averla raggiunta</i>”: si afferma, quindi che, avendo l’Amministrazione stabilito un criterio di trasparenza, non avrebbe potuto determinare “<i>una situazione disparitaria rispetto a situazioni analoghe, limitando la garanzie – e i diritti di difesa – esclusivamente e proprio a discapito di quella più meritevole fra le due categorie degli esclusi</i>”.</p>
<p><b>2.</b>	La soluzione, come si è accennato, è perfettamente logica. Resta, però, da vedere cosa succederà in seguito e, in particolare, se la tesi ora sostenuta resisterà alla critica dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, che sicuramente sarà basata sulle argomentazioni letterali richiamati dalla precedenza ordinanza; e, nel caso positivo, su quali argomenti ricostruttivi sarà fondata la necessità di una specifica motivazione anche per i candidati sufficienti ma inidonei.<br />
	In relazione al secondo profilo sopra delineato (che è quello di particolare interesse a questo momento) la necessità della motivazione potrebbe affermarsi da due punti di vista: in relazione al giudizio di idoneità pronunciato a seguito della prima valutazione, nel senso che ove motivato possa poi costituire base per giudicare della legittimità dei punteggi numerici aggiuntivi (che potrebbero risultare ingiustificati in quanto insufficienti rispetto alla precedente motivata valutazione di sufficienza), o in relazione ai punteggi aggiuntivi, che pur se numerici dovrebbero essere corredati da una adeguata motivazione. La soluzione prevista presenta aspetti dubbi in ambedue le prospettazioni: nel primo caso (motivazione del giudizio di sufficienza) l’elemento motivazionale non costituisce certo un elemento particolarmente “forte” per assicurare la valutazione di congruenza dei successivi punteggi numerici; d’altro canto l’affermazione che anche i punteggi numerici debbano essere motivati forse è ancora troppo “avanzata” per potere fidare che venga adottata dalla giurisprudenza amministrativa (per gli inevitabili riflessi che avrebbe in via generale, come è del resto dimostrato anche da quanto affermato nella prima parte della sentenza annotata).<br />
	Probabilmente, quindi, la impostazione da seguire passa attraverso la contestazione delle legittimità costituzionale della particolare normativa in tema di valutazione degli elaborati nel concorso notarile: una normativa che, pur non essendo contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di motivazione dei punteggi numerici (come ribadito nella prima parte della sentenza annotata), determina una illegittimità in dipendenza dell’orientamento manifestato dall’Amministrazione nel senso di motivare la prima valutazione ove essa abbia carattere negativo, in tal modo determinando l’illegittimità sostanziale per la mancanza di motivazione nel caso dei sufficienti non idonei e conseguentemente “mettendo in crisi” il sistema dell’art. 24 r.d. n. 1953/1926.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Non è ammesso lo spoils system per le Agenzie della Regione Lazio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/non-e-ammesso-lo-spoils-system-per-le-agenzie-della-regione-lazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:45 +0000</pubDate>
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<p>L’ordinanza del TAR Lazio (Sez. I ter), affronta, in sede cautelare, la questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. spoils system ai dirigenti delle Agenzie Regionali istituite dalla Regione Lazio con particolare riguardo alla natura di queste ultime quali enti dipendenti della Regione. Come noto, infatti, lo Statuto della Regione Lazio, come</p>
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<p>L’ordinanza del TAR Lazio (Sez. I ter), affronta, in sede cautelare, la questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. spoils system ai dirigenti delle Agenzie Regionali istituite dalla Regione Lazio con particolare riguardo alla natura di queste ultime quali enti dipendenti della Regione.<br />
Come noto, infatti, lo Statuto della Regione Lazio, come modificato e approvato con L.R. Stat. 11.11.04 n. 1, all’art. 55, prevede che : “<i>possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione</i> …”, al comma IV che “<i>i componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina</i>” e al V comma che “<i>gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di Amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi”.<br />
</i>A sua volta, l’art. 71 della L. R. n. 9/2005 dal titolo “<i>disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti</i>”, dispone che “<i>le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti”</i>.<br />
La Regione Lazio, in forza di tali disposizioni, dichiarava l’automatica decadenza del Direttore Generale dell’A.R.P.A. Lazio, ritenendo che l’Agenzia fosse da considerarsi “<i>ente dipendente dalla Regione</i>” e, quindi, anch’essa destinataria del c.d. spoils system.<br />
Il Collegio, seppure ad una prima delibazione sommaria, attesa la sede cautelare, ha espresso in modo analitico le ragioni dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva, applicando, innanzitutto, il fondamentale principio ermeneutica, di prevalenza letterale che esprime in modo chiaro ed univoco la volontà del legislatore.<br />
Poiché le “Agenzie” sono istituite ex art. 54 dello statuto e non dall’art. 55, la limitazione ai sensi dell’art. 71 della L.R. n. 9/2005 dello <i>spoils system</i> unicamente ai dirigenti e agli organi istituzionali della Regione e degli enti dipendenti di cui all’art. 55 dello Statuto, era preclusa l’operatività di detta norma che non poteva essere applicata in modo estensivo o analogico. <br />
Peraltro sull’applicabilità dello spoil system esclusivamente agli enti contemplati nell’art. 55 dello Statuto regionale e non agli enti istituiti ex artt. 54 e 56 si segnala la precedente ordinanza del TAR Lazio – Sez. I bis, 1° settembre 2005 n. 4871 secondo la quale la scelta del legislatore regionale di delimitare “<i>l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 71 ai soli enti indicati dall’art. 55 dello Statuto – con conseguente esclusione delle agenzie regionali di cui all’art. 54 – costituisce scelta normativa coerente con la ratio sostanziale dell’istituto del c.d. spoil system, non riferibile a strutture a forte caratterizzazione tecnico-funzionale che operano in regime di autonomia in quanto esercenti attività connesse a competenze non riconducibili esclusivamente alla Regione</i>”.<br />
Infatti, in linea con l’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V n. 5836 del 19.10.05 di rimessione alla Corte Costituzionale “<i>del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4 lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3, ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione”,</i> il Collegio ha valutato se l’A.R.P.A., al di là del dato letterale delle disposizioni statutarie richiamate dalla Regione Lazio, potesse essere considerata “ente dipendente dalla Regione”.<br />
Il TAR, seguendo l’indirizzo del Consiglio di Stato in base al quale sono enti dipendenti quelli che “<i>costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione”</i>, ha escluso tale qualificazione nella considerazione che l’A.R.P.A. ha nei suoi compiti istituzionali quello della tutela della materia “ambiente” che ai sensi dell’art. 117 lett s) della Costituzione è riservata allo Stato (seppure con titolarità alle Regioni di competenze legislative minori).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Revisione o riforma? Un invito al dibattito</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/revisione-o-riforma-un-invito-al-dibattito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revisione-o-riforma-un-invito-al-dibattito/">Revisione o riforma? Un invito al dibattito</a></p>
<p>La quarta approvazione in Senato della più ampia modifica costituzionale mai “tentata” in Italia mi induce a riprendere e alcune considerazioni “di metodo”. Il meccanismo previsto dall’art. 138 Cost. è funzionalmente orientato alla manutenzione ordinaria, alle piccole modifiche della Costituzione, come emerge chiaramente dalla lettura dell’elenco delle sole sedici leggi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revisione-o-riforma-un-invito-al-dibattito/">Revisione o riforma? Un invito al dibattito</a></p>
<p>La quarta approvazione in Senato della più ampia modifica costituzionale mai “tentata” in Italia mi induce a riprendere e alcune considerazioni “di metodo”.<br />
Il meccanismo previsto dall’art. 138 Cost. è funzionalmente orientato alla manutenzione ordinaria, alle piccole modifiche della Costituzione, come emerge chiaramente dalla lettura dell’elenco delle sole sedici leggi di revisione costituzionale approvate nei quasi sessant’anni di vita repubblicana [e che voglio ricordare: l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, «Scadenza del termine di cui alla XI delle &#8220;Disposizioni transitorie e finali&#8221; della Costituzione»; l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»; l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione &#8220;Molise&#8221;»; l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, «Estradizione per i delitti di genocidio» (artt. 10 e 26 Cost); l. cost. 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell&#8217;articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale»; l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all&#8217;art. 96 della Costituzione»; l. cost. 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dell&#8217;art. 88, secondo comma, della Costituzione»; l. cost. 6 marzo 1992, n. 1, «Revisione dell&#8217;art. 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto»; l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica dell&#8217;art. 68 della Costituzione»; l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l&#8217;autonomia statutaria delle regioni» (artt. 121, 122, 123 e 126 Cost.); l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell&#8217;art. 111 della Costituzione»; l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all&#8217;art. 48 della Costituzione concernente l&#8217;istituzione della circoscrizione Estero per l&#8217;esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero»; l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all&#8217;estero»; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (artt. 114-119, 123-130 e 132 Cost.); l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione»; l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, «Modifica dell&#8217;articolo 51 della Costituzione»].<br />
Del resto, non è un caso che i tre precedenti tentativi di grande riforma istituzionale siano stati compiuti mediante lo strumento delle Commissioni Bicamerali (Bozzi, 1985; De Mita – Iotti, 1992; D’Alema, 1997), strumento peraltro criticato da molte compagini politiche che propendevano per la creazione di una apposita Assemblea Costituente, al fine di accrescere la democraticità della procedura.<br />
La attuale maggioranza politica, mi pare, abbia “forzato la mano” al procedimento dell’art. 138 Cost. per imporre un testo che, molto probabilmente, non sarebbe mai stato approvato da una Bicamerale, né tanto meno da una Assemblea costituente.<br />
Del resto si tratta di un testo minuzioso, cavilloso, forse anche macchinoso, che soprattutto si configura come la Costituzione di una parte, di alcuni e non di tutti. <br />
Intendo dire le Costituzioni liberali non rientrano nel programma politico di una maggioranza, ma devono rappresentare i fondamenti della vita associata di un paese, condivisi da tutte le forze politiche a sociali, di là dai loro programmi politici. Fin dall’esperienza antica, greca e soprattutto romana, la Costituzione è stata intesa come un insieme di regole fondamentali tendenzialmente sottratte alla piena disponibilità del potere politico: la Costituzione non è un atto politico, in quanto rappresenta piuttosto un limite al potere politico, e &#8211; come tale – va condivisa e approvata da ampie maggioranze. La Costituzione italiana del 1948 è in ciò emblematica, avendo felicemente mediato fra le tre ideologie presenti in Assemblea Costituente (cattolica, socialista, liberale). <br />
Abbassare la Costituzione ad enunciazione delle regole di una parte vuole dire svilirla, trasformarla da regola di tutti in regola di alcuni; in tal modo, le viene sottratto quel carattere “solenne” di Legge fondamentale, superiore alle contingenze della politica.  <br />
Le riforme costituzionali, mi pare, non dovrebbero essere “di destra” o “di sinistra”, ma piuttosto “buone” o “cattive”, in quanto – comunque – riforme di tutti.<br />
In questa legislatura, la riforma costituzionale è divenuta programma della maggioranza, la quale la ha di approvata senza un dibattito reale con le altre forze sociali e politiche (in questo, non va esente da colpe nemmeno l’opposizione che si è limitata a una contrarietà di principio, non costruttiva).<br />
Puntualmente non è stata raggiunta la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 138 Cost. e, quindi, si apre ora il termine per richiedere il referendum popolare, che puntualmente – come già preannunciato sarà richiesto.<br />
	Anche in vista di tale referendum si vuole aprire un dibattito on line (sul merito oltre che sul metodo della riforma), dibattito che sarà mantenuto libero e non criptato, quale (piccolo) contributo a favorire la conoscibilità di una riforma complessa.<br />
Come potrà il popolo chiamato al referendum esprimersi avvedutamente? Si rischia un referendum con valenza solo politica, nel senso che ci si limiterà ad una approvazione o ad un rigetto in blocco, fidandosi delle indicazioni dei partiti al riguardo (“è una riforma di destra”, “è una riforma di sinistra”), come già avvenuto, peraltro, nella revisione costituzionale del 2001 (che pure aveva un impatto molto minore, essendo relativa ad una decina di articoli, di matrice omogenea, e non a cinquanta, sull’intera organizzazione dello Stato, come ora).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>La “abrogazione-ghigliottina” nella Legge di semplificazione 2005 (o dell’impotenza del Legislatore)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-abrogazione-ghigliottina-nella-legge-di-semplificazione-2005-o-dellimpotenza-del-legislatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-abrogazione-ghigliottina-nella-legge-di-semplificazione-2005-o-dellimpotenza-del-legislatore/">La “abrogazione-ghigliottina” nella Legge di semplificazione 2005 (o dell’impotenza del Legislatore)</a></p>
<p>1. La legge di semplificazione 2005, approvata definitivamente lo scorso 22 novembre, contiene, tra l’altro, una disposizione assai particolare in tema di razionalizzazione del sistema delle fonti. L’art. 14, ai commi 14 e seguenti, dispone: “14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12 [ventiquattro mesi</p>
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<p><b>1. </b>La legge di semplificazione 2005, approvata definitivamente lo scorso 22 novembre, contiene, tra l’altro, una disposizione assai particolare in tema di razionalizzazione del sistema delle fonti. L’art. 14, ai commi 14 e seguenti, dispone:<br />
 “<i>14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12 [ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge], il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;<br />
  b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;<br />
  c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;<br />
  d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;<br />
  e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;<br />
  f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;<br />
  g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.<br />
 15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.<br />
 16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.<br />
 17. Rimangono in vigore:<br />
  a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;<br />
  b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;<br />
  c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;<br />
  d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;<br />
  e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;<br />
  f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;<br />
  g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.<br />
 18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.<br />
 19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.<br />
 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.<br />
 21. La Commissione:<br />
  a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;<br />
  b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;<br />
  c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
 22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.<br />
 23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.<br />
 24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall’inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>”.</p>
<p><b>2. </b>Per cercare di dare certezza ad un sistema delle fonti sempre più caotico si introduce una <i>abrogazione presuntiva e generalizzata </i>di tutte le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, che non saranno confermate in vigore mediante un complesso sistema di delega legislativa.<br />
In sede di primo commento, una considerazione di merito e una di metodo.<br />
	Dal punto di vista di merito, mi pare che si sarebbe dovuto estendere tale sistematica anche e soprattutto alle norme regolamentari, in ragione del fatto che molte delle disposizioni che più complicano il sistema delle fonti sono regi decreti precedenti alla Costituzione di cui non è certa nemmeno la forza giuridica (sono leggi o regolamenti?), prima ancora che la permanenza in vigore (emblematico è il caso della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, fondato sulla vigenza dall’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 dall’allegato C del r.d. n. 1297 del 1928, poi dichiarati non sindacabili in ragione della forza solo regolamentare dalla Corte cost. con ord. n. 389 del 2004).<br />
	Dal punto di vista del metodo, mi pare che questo tentativo di far pulizia in maniera drastica delle troppe fonti primarie vigenti nel nostro ordinamento rappresenti la più palese ammissione della impotenza del Legislatore a governare il sistema delle fonti con i criteri tradizionali. Forse è proprio per il sapore illuministico di questo tentativo che si è pensato ad uno strumento rivoluzionariamente illuministico come una ghigliottina per decapitare dalla fine del 2007 tutte le leggi troppo vecchie.<br />
	La possibilità di trarre reale giovamento da questo tentativo di razionalizzazione dipenderà dalla oculatezza con cui opererà il Governo (coadiuvato dalla Commissione bicamerale di cui ai commi 19 e seguenti) nell’individuare le disposizioni da non “far giustiziare” dalla ghigliottina</p>
<p align=center><b>&#8220;Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005&#8221; <br />
</b><i>(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 22 novembre 2005, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)</i></p>
<p align=center>____________________</p>
<p align=center><b>Capo I<br />
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA</b></p>
<p align=center><b>Art. 1.<br /></b><i>(Modifiche all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)</i></p>
<p>1. All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
  <i>a) </i>al comma 3, dopo la lettera <i>a)</i>, è inserita la seguente:<br />
  «<i>a-bis) </i>coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;<br />
  <i>b) </i>dopo il comma 3, è inserito il seguente:<br />
 «<i>3-bis</i>. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;<br />
  <i>c) </i>al comma 4, la lettera <i>f) </i>è sostituita dalle seguenti:<br />
  «<i>f) </i>aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;<br />
  <i>f-bis) </i>generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;<br />
  <i>f-ter) </i>conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell’affidamento;<br />
  <i>f-quater) </i>riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-<i>quater</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;<br />
  <i>f-quinquies) </i>avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;<br />
  <i>d) </i>dopo il comma 8, è inserito il seguente:<br />
 «<i>8-bis. </i>Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».</p>
<p align=center><b>Art. 2.</b><br />
<i>(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)</i></p>
<p> 1. Dopo l’articolo 20-<i>bis</i> della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:<br />
 «Art. 20-<i>ter. – 1. </i>Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro,  di:<br />
  <i>a) </i>favorire il coordinamento dell’esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;<br />
  <i>b) </i>definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione;<br />
  <i>c) </i>concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;<br />
  <i>d) </i>valutare, con l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all’armonizzazione delle normative regionali».</p>
<p align=center><b>Art. 3.</b><br />
<i>(Riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)</i></p>
<p> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a)</i> riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;<br />
  <i>b)</i> definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefìci applicabili;<br />
  <i>c)</i> regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l’accorpamento degli uffici competenti;<br />
  <i>d)</i> riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefìci.</p>
<p align=center><b>Art. 4.</b><br />
<i>(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri)</i></p>
<p> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a)</i> coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;<br />
  <i>b)</i> delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell’attività di gestione;<br />
  <i>c)</i> semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all’estero, anche rideterminandone la struttura mediante l’eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base;<br />
  <i>d)</i> perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell’accreditamento dei relativi fondi;<br />
  <i>e)</i> semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all’estero;<br />
  <i>f)</i> previsione dell’adeguamento delle procedure dell’attività contrattuale degli uffici all’estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;<br />
  <i>g)</i> snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;<br />
  <i>h)</i> semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all’estero.<br />
 2. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.</p>
<p align=center><b>Art. 5.</b><br />
<i>(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)</i></p>
<p> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a) </i>previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:<br />
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;<br />
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;<br />
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;<br />
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;<br />
  <i>b)</i> riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.<br />
 2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:<br />
  <i>a)</i> favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività di impresa;<br />
  <i>b)</i> favorire l’armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività d’impresa;<br />
  <i>c)</i> favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;<br />
  <i>d)</i> individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;<br />
  <i>e)</i> adottare le misure idonee a garantire la completezza e l’aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all’articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonchè a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;<br />
  <i>f) </i>assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè l’estensione e lo sviluppo dell’operatività degli stessi, favorendo:<br />
1) l’adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;<br />
2) l’affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, sia a fini di promozione territoriale;<br />
3) l’implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;<br />
4) l’adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.<br />
 3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.<br />
 4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.<br />
 5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p align=center><b>Art. 6.</b><br />
<i>(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)</i></p>
<p> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a)</i> individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli <i>handicap</i>, l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;<br />
  <i>b)</i> adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.ù</p>
<p align=center><b>Art. 7.</b><br />
<i>(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)</i></p>
<p> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a) </i>semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:<br />
1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l’intervento di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti;<br />
2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell’infrazione;<br />
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l’assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera <i>e)</i>, numero 5);<br />
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;<br />
5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;<br />
  <i>b) </i>aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;<br />
  <i>c) </i>ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi;<br />
  <i>d) </i>previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l’esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;<br />
  <i>e) </i>revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante:<br />
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d’appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa corte d’appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile;<br />
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta;<br />
3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell’istituto della recidiva;<br />
4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile;<br />
5) previsione dell’obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell’esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.<br />
 2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.</p>
<p align=center><b>Capo II<br />
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI</b></p>
<p align=center><b>Art. 8.</b><br />
<i>(Disposizioni in materia di trasporti)</i></p>
<p> 1.  All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />
 «<i>5</i>. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».</p>
<p align=center><b>Art. 9.</b><br />
<i>(Disposizioni in materia di ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri)</i></p>
<p> 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
  <i>a)</i> all’articolo 26, secondo comma, la lettera <i>c)</i> è abrogata;<br />
  <i>b)</i> all’articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonchè»;<br />
  <i>c)</i> all’articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l’espletamento di prove d’esame per la selezione del personale»;<br />
  <i>d)</i> all’articolo 74:<br />
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;<br />
2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «,  ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;<br />
3) il terzo comma è abrogato;<br />
  <i>e)</i> all’articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;<br />
  <i>f)</i> l’articolo 95 è abrogato;<br />
  <i>g)</i> all’articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».<br />
 2. In relazione alla disposizione di cui all’articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera <i>g)</i>, del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.<br />
 3. All’articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».<br />
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p align=center><b>Art. 10.</b><br />
<i>(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell’interno)</i></p>
<p> 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
  <i>a)</i> all’articolo 128:<br />
1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;<br />
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;<br />
  <i>b)</i> all’articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br />
 «La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».</p>
<p align=center><b>Art. 11.</b><br />
<i>(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell’interno)</i></p>
<p> 1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:<br />
  <i>a)</i> procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;<br />
  <i>b)</i> procedimento per l’accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p>
<p align=center><b>Art. 12.</b><br />
<i>(Disposizioni in materia di atti notarili)</i></p>
<p> 1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
  <i>a) </i>all’articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;<br />
  <i>b) </i>l’articolo 47 è sostituito dal seguente:<br />
 «Art. 47. – <i>1. </i>L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.<br />
 <i>2.</i> Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto»;<br />
  <i>c) </i>l’articolo 48 è sostituito dal seguente:<br />
 «Art. 48. – <i>1. </i>Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto»;<br />
  <i>d) </i>all’articolo 51, secondo comma, numero 3º, le parole: «e la condizione» sono soppresse;<br />
  <i>e) </i>all’articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;<br />
  <i>f) </i>l’articolo 77 è abrogato.<br />
 2. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.<br />
 3. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:<br />
 «Art. 1. – <i>1.</i> Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell’autenticazione».<br />
 4. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:<br />
 «<i>4-bis</i>. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».<br />
 5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.<br />
 6. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.<br />
 7. Dopo l’articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:<br />
 «Art. 5-<i>bis. – 1. </i>L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.<br />
 <i>  2. </i>Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale».<br />
 8. È abrogato l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.<br />
 9. All’articolo 41-<i>sexies</i> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
 «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».</p>
<p align=center><b>Art. 13.</b><br />
<i>(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)</i></p>
<p> 1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
  <i>a)</i> nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»;<br />
  <i>b)</i> nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.</p>
<p align=center><b>Art. 14.</b><br />
<i>(Semplificazione della legislazione)</i></p>
<p> 1. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.<br />
 2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo.<br />
 3. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.<br />
 4. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.<br />
 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:<br />
  <i>a) </i>i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della consultazione;<br />
  <i>b) </i>le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;<br />
  <i>c) </i>i criteri generali e le procedure, nonchè l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR;<br />
  <i>d) </i>i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma  10.<br />
 6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.<br />
 7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell’AIR.<br />
 8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.<br />
 9. Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.<br />
 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.<br />
 11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.<br />
 12. Al fine di procedere all’attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.<br />
 13. Le somme non utilizzate relative all’anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>n. 35 del 12 febbraio 2003.<br />
 14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
  <i>a) </i>esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;<br />
  <i>b) </i>esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;<br />
  <i>c) </i>identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;<br />
  <i>d) </i>identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;<br />
  <i>e) </i>organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;<br />
  <i>f) </i>garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;<br />
  <i>g) </i>identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.<br />
 15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.<br />
 16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.<br />
 17. Rimangono in vigore:<br />
  <i>a) </i>le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;<br />
  <i>b) </i>le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;<br />
  <i>c) </i>le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;<br />
  <i>d) </i>le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;<br />
  <i>e) </i>le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;<br />
  <i>f) </i>le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;<br />
  <i>g) </i>le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.<br />
 18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.<br />
 19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.<br />
 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.<br />
 21. La Commissione:<br />
  <i>a) </i>esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;<br />
  <i>b) </i>verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;<br />
  <i>c) </i>esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
 22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.<br />
 23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.<br />
 24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera <i>c), </i>a decorrere dall’inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>
<p align=center><b>Art. 15.</b><br />
<i>(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)</i></p>
<p> 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell’Istituto nazionale di statistica.</p>
<p align=center><b>Art. 16.</b><br />
<i>(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)</i></p>
<p> 1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
  <i>a)</i> al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;<br />
  <i>b)</i> al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»;<br />
  <i>c)</i> dopo il comma 2-<i>quater</i>, è aggiunto il seguente:<br />
 «<i>2-quinquies</i>. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».<br />
 2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-<i>bis </i>del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.<br />
 3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.<br />
 4. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.</p>
<p align=center><b>Capo III<br />
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p>
<p align=center><b>Art. 17.</b><br />
<i>(Decreti legislativi integrativi e correttivi)</i></p>
<p> 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.</p>
<p align=center><b>Art. 18.</b><br />
<i>(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)</i></p>
<p> 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:<br />
 «Art. 20-<i>bis – (Decreti legislativi correttivi e integrativi). – 1. </i>Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».</p>
<p align=center><b>Art. 19.</b><br />
<i>(Invarianza finanziaria)</i></p>
<p> 1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.<br />
Art. 20.<br />
<i>(Abrogazioni)</i><br />
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.<br />
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.<br />
 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-abrogazione-ghigliottina-nella-legge-di-semplificazione-2005-o-dellimpotenza-del-legislatore/">La “abrogazione-ghigliottina” nella Legge di semplificazione 2005 (o dell’impotenza del Legislatore)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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