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	<title>n. 10 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 10 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del welfare urbano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:42:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-e-i-limiti-del-baratto-amministrativo-per-il-rilancio-del-welfare-urbano/">Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del welfare urbano</a></p>
<p>Sommario: 1. Il fondamento del welfare urbano. 2. Il baratto amministrativo: prime formulazioni. 3. La nuova disciplina nel Codice dei contratti pubblici. 4. Conclusioni: criticità applicative e potenzialità. Abstract L&#8217;articolo analizza lo strumento del baratto amministrativo nell&#8217;ottica del recupero del bene comune &#8220;città&#8221; e del rilancio delle pratiche democratiche e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-e-i-limiti-del-baratto-amministrativo-per-il-rilancio-del-welfare-urbano/">Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del welfare urbano</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-e-i-limiti-del-baratto-amministrativo-per-il-rilancio-del-welfare-urbano/">Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del welfare urbano</a></p>
<p><strong>Sommario</strong>: <strong>1.</strong> Il fondamento del welfare urbano. <strong>2.</strong> Il baratto amministrativo: prime formulazioni. <strong>3.</strong> La nuova disciplina nel Codice dei contratti pubblici. <strong>4.</strong> Conclusioni: criticità applicative e potenzialità.</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />
L&#8217;articolo analizza lo strumento del baratto amministrativo nell&#8217;ottica del recupero del bene comune &#8220;città&#8221; e del rilancio delle pratiche democratiche e partecipative. Partendo dal fondamento giuridico dell&#8217;istituto, sono state analizzate le discipline ad esso attinenti in un&#8217;ottica di confronto tra la prima formulazione e quella attuale contenuta del nuovo Codice dei contratti pubblici. Ciò che emerge è un quadro ancora piuttosto frastagliato e non definitivo che lascia spazi di ulteriore manovra sia a livello legislativo sia a livello amministrativo, ma che rappresenta un significativo trampolino di lancio per il recupero dei beni comuni e dei rapporti di vicinanza tra istituzioni pubbliche e società civile, nell&#8217;ottica della costruzione della coesione sociale, dell&#8217;innovazione e del <em>welfare</em> urbano.</p>
<p><strong>1. Il fondamento del <em>welfare</em> urbano</strong><br />
Il tema dell&#8217;innovazione sociale è oggi quanto mai discusso ed occupa un ruolo di rilievo nei processi decisionali dei <em>policy maker</em>. Non potrebbe essere diversamente alla luce della crisi economica e finanziaria che ha investito il mondo occidentale a partire dal 2008 &#8211; che ha determinato, peraltro, il definitivo collasso del tradizionale modello del <em>welfare state</em> &#8211; e della conseguente sempre maggiore attenzione verso i temi dell&#8217;inclusione e della coesione sociale<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Per innovazione sociale, si intende generalmente lo sviluppo di &#8220;<em>nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che contemporaneamente soddisfano esigenze sociali (in modo più efficace delle alternative) e creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. In altre parole sono innovazioni che non sono solo buone per la società ma migliorano anche la capacità della società di agire<a title="" href="#_ftn2"><strong>[2]</strong></a>&#8220;</em>. Le iniziative socialmente innovative si caratterizzano, dunque, per i mezzi utilizzati, sia in termine di risorse strumentali sia di agenti e risorse umane impiegate; per i fini perseguiti, orientati al benessere della collettività e più in generale all&#8217;interesse pubblico; per il tipo di servizi che sono realizzati dalla collettività per la collettività stessa; ed infine, per il sistema relazionale istituito che favorisce nuove forme di <em>governance</em> multi-livello e multi-attore<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> per la costruzione del cosiddetto <em>welfare</em> collaborativo o della demarchia, secondo la definizione di Benvenuti. In altre parole, l&#8217;innovazione sociale si realizza attraverso forme di partecipazione attiva della collettività ai processi decisionali, pianificatori e programmatori degli interventi di pubblico interesse, nonché alla realizzazione effettiva e concreta degli stessi, segnando il passaggio dal <em>government</em> alla <em>governance<a title="" href="#_ftn4"><strong>[4]</strong></a></em>. In questo senso, nel nostro ordinamento essa trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> inteso proprio come strumento attraverso cui è possibile conoscere la comunità e il suo territorio di riferimento, costruire relazioni di prossimità, partecipare all&#8217;individuazione dei problemi e alla organizzazione delle risposte, nonché integrare competenze, professionalità e responsabilità<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. È chiaro che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in virtù della vicinanza e della funzionale rappresentatività della collettività di riferimento, il livello di governo maggiormente coinvolto nei processi di <em>welfare</em> collaborativo è certamente quello comunale. Nell&#8217;ordinamento nazionale, infatti, le esperienze di sussidiarietà orizzontale stanno trovando uno spazio sempre maggiore nei contesti locali, in particolar modo in riferimento agli interventi di cura e rigenerazione dei cosiddetti beni comuni<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Il legame con il territorio risulta allora fondamentale sotto un duplice aspetto: da un lato, infatti, la dimensione locale è il presupposto per attivare e mantenere un efficace rapporto collaborativo con la collettività, basato sulla conoscenza e sulla condivisione e, dall&#8217;altro, il territorio diventa oggetto stesso degli interventi di collaborazione. Il primo profilo rileva nel senso della legittimazione della collaborazione, che prende le mosse, come detto, dalle logiche sussidiarie e dall&#8217;esigenza di colmare il vuoto lasciato dalla crisi del <em>welfare state </em>senza aggravare le casse pubbliche; risponde alla necessità di rilancio delle pratiche democratiche con forme partecipative che vadano oltre la mera rappresentanza e che riconoscano veri e propri poteri di intervento in capo ai cittadini nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> e favorisce l&#8217;attuazione dei principi personalista e del pluralismo sociale di cui all&#8217;art. 2 della Carta costituzionale, per i quali il singolo e le formazioni sociali assumono un ruolo centrale nella realizzazione di sé stessi<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Il secondo profilo, invece, definisce il perimetro della collaborazione, individuato per lo più nella dimensione &#8220;città&#8221;, che diventa lo spazio privilegiato in cui esercitare lo sviluppo della personalità umana e l&#8217;esercizio del diritto di cittadinanza, nell&#8217;ottica del perseguimento del benessere individuale e collettivo e costituisce, altresì, il luogo in cui si avverte maggiormente l&#8217;esigenza di uscire dalle logiche centralistiche e gerarchiche a favore di un modello policentrico e relazionale<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, ossia di<em> welfare</em> urbano. Ciò assume rilievo ancora maggiore in considerazione della peculiarità dello spazio urbano rispetto alla generica categoria dei beni comuni. Parte della dottrina ha infatti ritenuto che lo spazio urbano configura un vero e proprio &#8220;<em>diritto di cura</em><a title="" href="#_ftn11">[11]</a>&#8221; da esercitarsi attraverso l&#8217;azione libera e solidale del cittadino attivo, che ha acquisito la consapevolezza di un nuovo modo di partecipare e vivere la collettività, diventando corresponsabile della cura del bene &#8220;città&#8221;. La costruzione del nuovo Stato sociale condiviso non può dunque prescindere dalla dimensione spaziale e non può non rivolgersi alla costruzione del benessere urbano al fine di fronteggiare le disuguaglianze distributive, i conflitti sociali e le situazioni di disagio personale che nella città trovano la loro più drammatica rappresentazione<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Intervenire sullo spazio urbano coinvolgendo attivamente la collettività diventa allora il modo più concreto e diretto per riavvicinare istituzioni e cittadini e per fronteggiare la crisi economica e sociale che sta investendo il mondo globale.</p>
<p><strong>2. Il baratto amministrativo: prime formulazioni</strong><br />
Nel solco del principio della sussidiarietà orizzontale e della valorizzazione dello spazio urbano come &#8220;<em>cosa umana per eccellenza</em><a title="" href="#_ftn13">[13]</a>&#8221; si colloca, tra i vari strumenti di sussidiarietà finora attivati<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> per la valorizzazione e la tutela del territorio, l&#8217;istituto giuridico del baratto amministrativo introdotto allo scopo di istaurare e conservare un legame tra il bene comune &#8220;città&#8221; e la collettività che la abita. Lo strumento si configura come uno scambio tra amministrazione pubblica e collettività, che realizza un reciproco vantaggio per le parti. Da un lato, infatti, i cittadini si impegnano a realizzare qualcosa di utile per la comunità, contribuendo al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico che l&#8217;amministrazione locale rappresenta e di cui l&#8217;intera collettività potrà beneficiare in cambio di agevolazioni a carattere fiscale, ottenendo così il doppio vantaggio di soddisfare un&#8217;esigenza personale e collettiva che difficilmente sarebbe stata oggetto dell&#8217;attenzione pubblica e di ridurre il peso della fiscalità; dall&#8217;altro, l&#8217;ente locale rinuncia a parte delle entrate tributarie e contestualmente sostiene e favorisce la gestione sussidiaria e condivisa degli spazi urbani comuni attraverso la predisposizione di agevolazioni fiscali per i cittadini attivi, ottenendo sia un alleggerimento della spesa pubblica destinata ai servizi e sia una diminuzione del carico degli adempimenti amministrativi da assolvere. Il baratto amministrativo è, in questo senso, un istituto che permette di cogliere a pieno il significato della sussidiarietà orizzontale e di favorire lo sviluppo del <em>welfare</em> collaborativo, giacché esprime in modo chiaro e semplice il senso di reciprocità e corresponsabilità<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> che deve legare istituzioni e cittadini nell&#8217;ottica del perseguimento dell&#8217;obiettivo dell&#8217;innovazione sociale e della costruzione di un&#8217;amministrazione condivisa, in grado di affrontare le sfide attuali in modo efficace, efficiente ed economico.<br />
L&#8217;istituto è stato introdotto per la prima volta nell&#8217;ordinamento nazionale<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> con l&#8217;art. 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 recante &#8220;<em>Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio</em>&#8221; e delineato più dettagliatamente con le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164. La norma prevede che i Comuni si dotino di un&#8217;apposita disciplina per definire i &#8220;<em>criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare</em>&#8220;. In riferimento all&#8217;oggetto degli interventi, la norma consente azioni di pulizia, manutenzione ed abbellimento di aree verdi, piazze e strade; interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati; nonché la generale valorizzazione di specifiche porzioni di territorio urbano o extraurbano. Si tratta di un elenco piuttosto ampio e generico che è suscettibile, peraltro, di essere ulteriormente ampliato<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> giacché il legislatore ha scelto di utilizzare la formula &#8220;<em>possono riguardare</em>&#8220;, di richiamare le &#8220;<em>finalità di interesse generale</em>&#8221; e di riferirsi alla valorizzazione &#8220;<em>in genere</em>&#8220;, suggerendo il carattere non rigidamente tassativo<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> e piuttosto discrezionale dell&#8217;elenco. In cambio dell&#8217;intervento volontario<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> dei cittadini, l&#8217;amministrazione può deliberare incentivi fiscali in forma di riduzione o esenzione di tributi che siano inerenti all&#8217;attività svolta. La norma precisa, altresì, che le agevolazioni sono accordate per periodi di tempo limitati e definiti, per specifici tributi e per determinate attività individuate dai Comuni, in ragione di quella <em>shared responsability<a title="" href="#_ftn20"><strong>[20]</strong></a></em>, anche di carattere economico, tra amministrazione e cittadini che si attiva nell&#8217;esercizio sussidiario della cura del bene comune. Tali specificazioni si rendono necessarie giacché l&#8217;espletamento della funzione amministrativa deve in ogni caso rispondere ai principi generali dell&#8217;ordinamento, quali il buon andamento, la trasparenza e l&#8217;equilibrio di bilancio, anche laddove conferita alla collettività. Infine, riguardo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, la norma si riferisce genericamente ai &#8220;<em>cittadini</em>&#8220;, sottintendendo tuttavia che essi devono necessariamente risiedere nel Comune nel quale svolgono l&#8217;attività sussidiaria ai fini delle agevolazioni fiscali<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>. La norma, infine, riconosce una predilezione per le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, piuttosto che per i cittadini singoli, sacrificando in parte la portata pluralistica e partecipativa insita nell&#8217;istituto. Poziorità che è stata, peraltro, prontamente eliminata in sede di conversione del decreto, per garantire forme di pluralismo e partecipazione più ampie.<br />
Mentre la partecipazione dei cittadini alle funzioni amministrative è ormai esperienza acquisita nell&#8217;ordinamento, la corresponsione di tale attività con agevolazioni fiscali è ancora piuttosto dibattuta ed è stata più volte sottoposta al giudizio del giudice contabile. Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto che il mezzo di scambio venisse individuato nella fiscalità, scartando ipotesi alternative di mutualità. Peraltro, di fronte alla genericità e vaghezza della norma, i Comuni hanno inteso la disposizione così formulata assimilabile alla disciplina civilistica della <em>datio in solutum</em> <em>ex</em> art. 1197 c.c.<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, generando nei cittadini morosi la convinzione di poter barattare<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> un debito già contratto verso l&#8217;amministrazione pubblica con attività di cura e recupero degli spazi urbani. L&#8217;incertezza circa l&#8217;interpretazione della disposizione<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> ha spinto il Comune di Bologna a chiedere un parere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti dell&#8217;Emilia-Romagna, affinché venissero chiariti il significato e le modalità di utilizzo del baratto amministrativo e dispiegate a pieno le potenzialità dello stesso, senza pregiudizio per le finanze comunali e senza ricadere in ipotesi di danno erariale. Il quesito riguarda nello specifico la possibilità di barattabilità del debito e, indirettamente, l&#8217;interpretazione della disposizione normativa recante la disciplina del baratto amministrativo. In questa occasione<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, il giudice ha preliminarmente chiarito che la norma è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale e contribuisce a quell&#8217;intreccio di risorse, competenze ed esperienze tra operatori pubblici e privati che caratterizzano la cosiddetta <em>welfare society</em> e che definiscono i processi di innovazione sociale. Ha poi precisato, in risposta al quesito posto dal Comune di Bologna, che la <em>ratio</em> del collegamento tra i due termini dello scambio si rinviene nella possibilità di governare e contenere gli effetti che il mancato o ridotto gettito di tributi possono generare sugli stanziamenti dei bilanci di previsione degli enti locali che si sono preventivamente dotati di regolamenti contenenti la disciplina del baratto amministrativo, ritenendo di conseguenza inammissibile il rinvio alla <em>datio in solutum<a title="" href="#_ftn27"><strong>[27]</strong></a></em>. In caso contrario, verrebbe meno il requisito dell&#8217;inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati e, ancor più rilevante, si potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio dato che i debiti tributari risultano già allocati nel bilancio dell&#8217;ente tra i residui attivi. In altre parole, il giudice riconosce l&#8217;ammissibilità della deroga al principio dell&#8217;indisponibilità dell&#8217;obbligazione tributaria<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, purché nei limiti definiti dal testo stesso, suggerendo una lettura particolarmente restrittiva della disposizione in oggetto.</p>
<p><strong>3. La nuova disciplina nel Codice dei contratti pubblici</strong><br />
L&#8217;art. 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici ripropone lo strumento del baratto amministrativo, collocandolo tra le forme di partenariato pubblico privato<a title="" href="#_ftn29">[29]</a> contrattuale e, più nello specifico, tra le forme di partenariato sociale. La formulazione ricalca per molti aspetti quella contenuta nel D.L. n. 133/2014 e non risolve, peraltro, il problema della mancata chiarezza della disposizione nonostante i dubbi sollevati già in precedenza dai vari Comuni dotatisi di apposito regolamento. Rimangono fermi il potere di iniziativa dei cittadini e le logiche dello scambio, nonché il rinvio alla potestà regolamentare degli enti per la disciplina di dettaglio. È altresì posto in risalto il valore sociale dello strumento giacché il legislatore ha tenuto a precisare che lo scambio avviene <em>in un&#8217;ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini</em>, a fronte della vecchia formulazione che richiamava esclusivamente il principio dell&#8217;esercizio sussidiario dell&#8217;attività. Significativi cambiamenti vengono invece rinvenuti in riferimento all&#8217;ambito soggettivo e oggettivo di applicazione. Sotto il primo profilo, emerge subito l&#8217;estensione dalla dimensione esclusivamente comunale a quella più ampia degli enti territoriali, consentendo anche a Città metropolitane, Province e Regioni di dotarsi di regolamenti per l&#8217;utilizzo del baratto amministrativo. Ciò favorisce senz&#8217;altro un allineamento con il principio di sussidiarietà così come declinato dall&#8217;art. 118, ultimo comma, della Costituzione<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> ma, per altro verso, produce un&#8217;estensione del concetto di spazio urbano che rischia di sacrificare la dimensione di prossimità che rappresenta un nodo centrale per la sussidiarietà in generale e per il <em>welfare</em> urbano collaborativo in particolare. In riferimento al profilo oggettivo, invece, l&#8217;art. 190 ripropone integralmente le attività previste nella vecchia disciplina aggiungendo la possibilità di valorizzazione di aree verdi, piazze o strade anche per iniziative culturali di vario genere. L&#8217;elenco, già piuttosto ampio e suscettibile di un&#8217;interpretazione piuttosto vasta e variegata, viene dunque arricchito ulteriormente attribuendo un potere discrezionale ancora più ampio alle amministrazioni pubbliche interessate. Significativa è pure la conferma del depennamento della priorità accordata alle comunità di cittadini costituiti in associazioni stabili e giuridicamente riconosciute, rispetto ai cittadini considerati singolarmente, a favore di forme di attivismo più ampie. Tuttavia, se da un lato questo sembrerebbe favorire un maggior accesso dei singoli cittadini ai rapporti con le amministrazioni pubbliche, dall&#8217;altro risulta inevitabilmente ridotto il peso che essi possono esercitare se non strutturati e organizzati<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, anche in considerazione del rilancio del Terzo settore operato con il nuovo d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dunque della concorrenza con enti organizzati e riconosciuti, per i quali vige un regime speciale e, in qualche modo, privilegiato. Tanto più che l&#8217;istituto rischia di sovrapporsi ed essere scavalcato dagli artt. 70, co. 1 e 71, co. 2 del Codice del Terzo settore, relativi alla possibilità di <em>utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza</em> e di gestione in comodato di beni pubblici mobili ed immobili inutilizzati con <em>l&#8217;onere di effettuare sull&#8217;immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell&#8217;immobile. </em>Infine, restano ancora solo tratteggiate le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali ed anzi la disciplina si fa ancora più scarna rispetto a questo punto. Rileva infatti in modo significativo l&#8217;alleggerimento dei presupposti per i quali è possibile accordare esenzioni o riduzioni di tributi ai cittadini attivi. Scompaiono infatti nella nuova formulazione i riferimenti ai limiti temporali delle agevolazioni e alla specificità del tributo; inoltre, il presupposto dell&#8217;inerenza al tipo di attività posta in essere viene sostituito dal più debole<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> rapporto di corrispondenza. Ancora una volta gli enti interessati sono stati costretti a rivolgersi al giudice contabile al fine di chiarire il significato della disposizione, tanto più che &#8211; data la iniziale vigenza di entrambe le norme<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> &#8211; si è reso necessario un intervento di coordinamento delle due. I pareri resi dal giudice contabile<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, sebbene richiesti espressamente per l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 24 del D.L. n. 133/2014, hanno infatti riguardato anche l&#8217;istituto delineato dall&#8217;art. 190 del Codice dei contratti pubblici entrato nel frattempo in vigore, proprio perché le due norme erano suscettibili di intersecarsi e sovrapporsi. In queste sedi, si registra un sostanziale allineamento con quanto già chiarito dalla Corte dei Conti dell&#8217;Emilia Romagna, relativamente all&#8217;impossibilità di barattabilità dei debiti pregressi con attività di pubblico interesse anche laddove sia caduto il presupposto dell&#8217;inerenza; nonché una tendenziale equiparazione dei due modelli di baratto amministrativo in vigore. Elementi di novità si rilevano nell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 190, in virtù del quale si ritiene che cittadini ed enti pubblici siano legati da un rapporto di &#8220;<em>collaborazione sociale senza corrispettività con il contributo economico elargito</em>&#8221; che viene più semplicemente definito, nel Codice degli appalti, come contratto di partenariato sociale. Viene inoltre chiarito che ai fini della efficace applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale le amministrazioni pubbliche interessate sono legittimate a ricorrere a forme procedimentali &#8220;<em>estremamente semplificate</em>&#8220;. A tal proposito, occorre segnalare l&#8217;atipicità e unicità<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> del partenariato<em> latu sensu </em>sociale<a title="" href="#_ftn36"><em><strong>[36]</strong></em></a> rispetto alle altre forme di partenariato pubblico privato rintracciate dal Codice. Essi si fondano infatti su presupposti e regole differenti, giacché quello pubblico-privato risponde alle generali regole della concorrenza e del mercato; quello sociale, invece, deroga parzialmente a tali regole in vista di un fine collettivo, per così dire, più alto che attiene agli obiettivi di inclusione e innovazione sociale.</p>
<p><strong>4. Conclusioni: criticità applicative e potenzialità</strong><br />
Come già evidenziato in più punti, l&#8217;essenza del baratto amministrativo è lo scambio, come d&#8217;altronde suggerisce il nome stesso dell&#8217;istituto. Ciò lascerebbe intendere che cittadini e pubblica amministrazione siano posti su uno stesso piano ed anzi, visto il ruolo propulsivo attribuito ai singoli<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, sembrerebbe che il buono ed efficace utilizzo dello strumento dipenda prioritariamente dalla capacità di iniziativa della collettività. Per la verità, affinché il baratto amministrativo possa essere attivato è necessario che i singoli enti territoriali si dotino di apposito regolamento, come definito dalla normativa. In questo senso, al fine della buona riuscita della strategia di <em>welfare </em>urbano per il rilancio della partecipazione e la valorizzazione dei beni comuni, è necessario che si segni in modo definitivo il passaggio del ruolo delle pubbliche amministrazioni da <em>provider</em><a title="" href="#_ftn38">[38]</a> esclusivo di certi servizi a <em>enabler</em>, ossia di attivatore e facilitatore di processi progettuali autonomi della collettività per la collettività &#8211; come richiesto, per altro, dal verbo &#8220;<em>favoriscono</em>&#8221; utilizzato nell&#8217;art. 118, ultimo comma, della Costituzione. Tale ruolo diventa tanto più importante in considerazione del fatto che la possibilità di adozione del regolamento è una scelta del tutto discrezionale degli enti territoriali<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, rispetto ai quali i cittadini non hanno poteri sollecitatori vincolanti. In altre parole, la collocazione dell&#8217;istituto tra le forme di partenariato pubblico privato &#8211; che per sua natura giuridica riconosce il ruolo del privato come promotore del progetto, nonché di interlocutore e partner<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> della pubblica amministrazione &#8211; non è di per sé sufficiente a legittimare il ricorso allo strumento, laddove si attesti l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione rispetto all&#8217;adozione della delibera richiesta. Sotto questo profilo è bene peraltro precisare &#8211; come hanno avuto modo di chiarire le sezioni Emilia-Romagna e Veneto della Corte dei Conti nei pareri citati &#8211; che la delibera, cui si riferiva precedentemente l&#8217;art. 24 del decreto Sblocca Italia e ora prevista dall&#8217;art. 190 del Codice degli appalti, deve essere adottata in forma regolamentare dal Consiglio comunale &#8211; in quanto essa investe la disciplina dei tributi locali di specifica competenza dell&#8217;organo consigliare<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> &#8211; e che l&#8217;atto deve essere adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per avere effetto dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>. Per di più, l&#8217;intenzione di ricorrere al baratto deve essere preventivamente inserita nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e l&#8217;ente pubblico è tenuto a motivare e giustificare la decisione di avvalersi del baratto amministrativo in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonché del rispetto delle regole dell&#8217;equilibrio di bilancio poiché esso è vincolato, in ogni caso, al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e della contabilità pubblica. Si tratta certamente di un <em>iter </em>macchinoso, che deve però diventare quanto più possibile ordinario e routinario, al fine di assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità dell&#8217;istituto e la buona riuscita del processo di innovazione sociale. A tal fine, alcuni enti territoriali<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> hanno già predisposto strutture amministrative <em>ad hoc</em> che si occupino della gestione dello strumento: dalla predisposizione del regolamento stesso, alla ricezione e accettazione delle proposte di collaborazione, fino allo svolgimento di un ruolo propulsivo, promozionale e di supporto nella presentazione dei progetti nei confronti dei cittadini. Ciò consente, peraltro, ai cittadini di individuare in modo chiaro ed immediato l&#8217;interlocutore nel rapporto con l&#8217;amministrazione favorendo e facilitando la partecipazione.<br />
Ulteriori limiti provengono poi dalla collocazione dell&#8217;istituto nel Codice dei contratti pubblici. Ciò comporta, evidentemente, che il baratto amministrativo deve seguire le regole dei contratti pubblici ed in particolare quelle della concorrenza e dell&#8217;evidenza pubblica, generando un aggravamento rispetto alla disciplina precedente. Il baratto amministrativo così come disciplinato dall&#8217;art. 24 del D.L. 133/2014 era infatti riconducibile all&#8217;istituto degli accordi sostitutivi di provvedimento<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> <em>ex </em>art. 11 della legge sul procedimento amministrativo. Esso era pertanto subordinato al potere discrezionale dell&#8217;amministrazione &#8211; con opportuno riguardo alla disciplina dei provvedimenti attribuitivi di vantaggi economici contenuta nell&#8217;articolo successivo &#8211; nonché ad un ruolo particolarmente attivo dei soggetti privati, chiamati ad intervenire nella definizione delle soluzioni presentando osservazioni e proposte <em>ex</em> art. 10, l. n. 241/1990. La collocazione tra le forme di partenariato pubblico privato ha invece comportato un aggravamento della disciplina dell&#8217;istituto dal punto di vista sostanziale, processuale e dei controlli esercitati dall&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. Va tuttavia precisato che il rapporto tra concorrenza e sussidiarietà<a title="" href="#_ftn46">[46]</a> è oggi sempre più spesso declinato nel senso di privilegiare le forme di sussidiarietà in vista del perseguimento dell&#8217;interesse generale, messo a rischio dalla crisi economica. Si tratta, peraltro, di un orientamento che sta trovando particolare diffusione anche nel contesto dell&#8217;Unione europea in cui, nonostante l&#8217;interesse per la tutela della concorrenza resti a livelli altissimi, l&#8217;attenzione per i temi sociali si fa sempre più forte<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> al punto da derogare, in alcuni casi, le regole del mercato<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>. D&#8217;altronde, come già riportato, lo stesso giudice contabile si è dimostrato favorevole alla predisposizione di procedure semplificate, riportando il parere favorevole dell&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> sulla questione. Innegabile, dunque, che l&#8217;innovazione sociale sia diventata una priorità nella costruzione dei rapporti tra enti pubblici e cittadini, ancor più perché perfettamente in sintonia con le esigenze di equilibrio di bilancio che gravano su tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato. È dunque lecito chiedersi se la decisione del legislatore di collocare l&#8217;istituto nel Codice dei contratti pubblici sia stata una scelta vincente, giacché questa ha comportato un sacrificio della flessibilità nell&#8217;utilizzo dello strumento nonché difficoltà interpretative rispetto al significato del partenariato sociale e alle differenze con il più tradizionale modello di partenariato pubblico privato.<br />
Infine, si segnala che aldilà delle pronunce del giudice contabile, la questione della barattabilità del debito contratto con le pubbliche amministrazioni non è ancora chiusa. Il Ministero dell&#8217;Ambiente<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> ha infatti recentemente riaperto i termini del discorso, richiamando la natura dinamica dei bilanci di previsione e affermando che l&#8217;ipotesi della compensazione non è da ritenersi del tutto esclusa, sebbene il ricorso all&#8217;istituto <em>esige la necessaria cautela applicativa</em>. Questa conclusione del Ministero riapre certamente il dibattito sull&#8217;istituto, ma potrebbe d&#8217;altro canto ampliare le ipotesi applicative dello strumento, giacché la prospettiva di estinzione di un debito già contratto potrebbe significativamente accrescere la forza attrattiva del baratto amministrativo.<br />
Aldilà delle criticità operative, così come riferite, cui le amministrazioni pubbliche possono andare incontro nella predisposizione dei regolamenti e nell&#8217;implementazione dell&#8217;istituto, il baratto amministrativo si propone come strumento di sussidiarietà orizzontale perfettamente idoneo alla realizzazione dell&#8217;innovazione sociale declinata nella sua dimensione urbana. È chiaro che un ruolo centrale è ancora svolto dalle amministrazioni, giacché esse sono chiamate a stimolare la collettività attraverso la predisposizione di criteri, condizioni e agevolazioni fiscali che risultino in qualche modo allettanti per i cittadini<a title="" href="#_ftn51">[51]</a> e, in questo senso, la deliberazione del Ministero dell&#8217;Ambiente apre nuovi scenari e possibilità. È altresì evidente che la predisposizione dell&#8217;apposito regolamento non esonera l&#8217;amministrazione dall&#8217;attività di cura del bene pubblico, giacché la titolarità della funzione<a title="" href="#_ftn52">[52]</a> resta in capo all&#8217;istituzione pubblica e, in ogni caso, la sussidiarietà orizzontale non produce uno spostamento delle responsabilità dal soggetto pubblico a quello privato, quanto piuttosto una condivisione delle stesse. E d&#8217;altronde è questo il fondamento della sussidiarietà orizzontale, nonché il senso dell&#8217;aggettivo &#8220;collaborativo&#8221; spesso affiancato al termine &#8220;<em>welfare</em>&#8220;, ossia un senso di partecipazione attiva basata sul reciproco sostegno e su reciproci vantaggi, proprio nell&#8217;ottica dell&#8217;azione sussidiaria.<br />
Infine, a sostegno dello strumento, si segnala che il baratto amministrativo ha certamente una valenza solidale e di supporto significativa. Molti Comuni hanno infatti già approfittato dello strumento per sostenere cittadini particolarmente in difficoltà, con il duplice obiettivo di agevolarli con sgravi fiscali e di reinserirli nella collettività attraverso l&#8217;esercizio di un lavoro<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> utile a tutta la comunità. Il fine ultimo del baratto amministrativo è quello di offrire ai cittadini l&#8217;opportunità di prendersi cura dello spazio urbano in cui si esprime la loro personalità e socialità, attraverso la costruzione di reti di solidarietà, cooperazione sociale e reciprocità<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. Non va poi sottovalutato che l&#8217;accrescimento del senso di appartenenza dovuto al lavoro svolto sul territorio favorisce anche il proliferare di processi di preservazione e conservazione degli spazi urbani riqualificati, consentendo non solo la nascita e la costruzione del <em>welfare</em> urbano, ma anche il mantenimento e l&#8217;accrescimento dello stesso. Numerosissimi sono gli enti pubblici che si sono già dotati dell&#8217;apposita delibera per l&#8217;attivazione dello strumento<a title="" href="#_ftn55">[55]</a> favorendo la diffusione di quel processo di gestione economica e condivisa dei beni comuni che produce benefici per soggetti pubblici e privati e che è l&#8217;essenza dell&#8217;innovazione sociale.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> La definizione di coesione sociale origina dalla riflessione sociologica, ma l&#8217;attenzione sempre crescente sul tema da parte delle organizzazioni europee <em>tout court</em> le ha conferito validità giuridica nel senso di &#8220;<em>capacità di una società di assicurare il benessere (welfare) di tutti i suoi membri, riducendo le differenze ed evitando le polarizzazioni. Una società basata sulla coesione è una comunità di sostegno reciproco di individui liberi che perseguono obiettivi comuni dai significati democratici&#8221;</em> (definizione del Consiglio d&#8217;Europa, Risoluzione del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 2004).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Si tratta della definizione più largamente utilizzata di innovazione sociale, elaborata dal <em>Bureau of European Policy Advisers </em>(Bepa) nel documento &#8220;<em>Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union</em>&#8221; e pubblicato nel maggio 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Così si esprime F. MAINO, <em>Secondo welfare e innovazione sociale in Europa</em>, in (a cura di) F. Maino e M. Ferrera, <em>Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia</em>, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017, p. 22.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Ossia da un modello di governo basato su un approccio istituzionale ad uno fondato sulla collaborazione tra diversi attori. In questo senso, i cittadini non sono più considerati come meri fruitori o <em>client</em> &#8211; come li definisce E. OSTROM<em>, Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development</em>, in <em>World Development</em>, Vol. 24, n. 6, 1996, p. 1073 &#8211; ma diventano soggetti attivi (<em>citizenry</em> e non più <em>citizenship</em>) che partecipano alla programmazione e alla gestione delle questioni relative all&#8217;interesse generale della collettività. A questo scopo, lo stesso ruolo dell&#8217;amministrazione pubblica deve essere rivisto e trasformato in un ruolo di <em>enabler</em>. Sul punto si vedano A. BALDUCCI, <em>Le nuove politiche della governance urbana</em>, in <em>Territorio</em>, n. 13, 2000; P. COTTINO, P. ZEPPETELLA, <em>Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi. Forme di sussidiarietà orizzontale per la produzione di servizi non convenzionali</em>, Paper Cittalia, n. 4/2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Per un chiarimento sul significato del principio di sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento si veda, per tutti, V. CERULLI IRELLI, voce <em>Sussidiarietà (dir. amm.),</em> in <em>Enc. giur.,</em> Agg. XII, 2004, pp. 11 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Questa definizione di sussidiarietà orizzontale si deve a A. PACI, <em>Prossimità e partecipazione. Lo spazio della sussidiarietà nella governance dei beni</em>, in (a cura di) D. Donati, A. Paci, <em>Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni</em>, Ed. Il Mulino, 2010, p. 12. Analogamente C. BORZAGA, <em>Sussidiarietà e impresa sociale: perché e come dovrebbero cambiare i rapporti tra pubblica amministrazione e impresa sociale</em>, in (a cura di) M. Musella, <em>La sussidiarietà orizzontale</em>, Carocci Editore, 2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> G. ARENA, <em>Amministrazione e società. Il nuovo cittadino</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., fasc. 1, 2017, pp. 42 e ss. In relazione alla categoria dei beni comuni, si segnala la definizione adottata dalla cd. Commissione Rodotà per la modifica delle norme del Codice Civile in materia di beni pubblici (Relazione del 14 giugno 2007) e accolta anche dalla Corte di Cassazione (Cass., SS. UU., 14 febbraio 2011, n. 3665) per la quale essi sono individuati come beni funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona, nonché alla realizzazione dello Stato sociale. Per un approfondimento sul tema, U. MATTEI, <em>Beni comuni: un manifesto</em>, Laterza, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr. F. BENVENUTI, <em>Il nuovo cittadino.</em> <em>Tra libertà garantita e libertà attiva</em>, Marsilio Editore, 1994, p. 23.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> M. SANTORO<em>, Il principio di sussidiarietà orizzontale tra gli ordinamenti europeo ed italiano</em>, in (a cura di) M. Musella, <em>La sussidiarietà orizzontale</em>. Sul legame tra sussidiarietà e art. 2 Cost., si veda anche G. ARENA<em>, Interesse generale e bene comune</em>, in <em>Labsus.org</em>, 1 novembre 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. C. IAIONE, <em>La città come bene comune</em>, in <em>Aedon</em>, 1/2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> G. ARENA, <em>Beni comuni. Un nuovo punto di vista</em>, in <em>Labsus.org</em>, 19 ottobre 2010. Peraltro, l&#8217;autore riconduce tale diritto ai diritti di terza generazione e aggancia il suo riconoscimento giuridico agli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione. Similarmente si esprime C. CELLAMARE, <em>Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi</em>, Elèuthera, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> C. IAIONE, <em>La città come bene comune</em>. Vedi anche<em> Id</em>., <em>Città e beni comuni</em>, in (a cura di) G. Arena, C. Iaione, <em>L&#8217;Italia dei beni comuni</em>, Carocci, 2012, in cui l&#8217;autore sottolinea il legame tra inclusione sociale e costruzione del <em>welfare</em> urbano.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Così viene definita la città dal filosofo ed antropologo francese C. LÉVI-STRAUSS, <em>Tristi tropici</em>, Mondadori, 1988.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Gli strumenti più utilizzati sono i cd. patti di collaborazione. A partire dall&#8217;approvazione del Regolamento comunale-tipo per l&#8217;amministrazione condivisa dei beni comuni, adottato dal Comune di Bologna nel 2014, l&#8217;istituto ha trovato ampia diffusione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di uno strumento con cui i Comuni e i cittadini attivi collaborano ai fini dell&#8217;individuazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul tema della reciprocità e della responsabilità condivisa in relazione al principio di sussidiarietà orizzontale, si vedano M. SANTORO, <em>Il principio di sussidiarietà orizzontale tra gli ordinamenti europeo ed italiano</em>; S. ZAMAGNI, <em>Introduzione: Slegare il Terzo settore</em>, in (a cura di) S. Zamagni, <em>Libro bianco sul Terzo settore</em>, Il Mulino, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Per completezza, va segnalato che strumenti di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e cittadini per la riqualificazione e la valorizzazione del suolo urbano erano già stati previsti in precedenza dal legislatore nazionale, come le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e i contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione (art. 43 del medesimo testo legislativo); la detassazione dei microprogetti di arredo urbano (art. 23 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185); o le misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali (art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10). Rispetto a questi strumenti, il baratto amministrativo si denota per la maggiore ampiezza relativamente agli spazi oggetto di riqualificazione e alle azioni di recupero consentite.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. D. SERVETTI, <em>Sussidiarietà orizzontale promossa: la partecipazione delle comunità locali alla cura di spazi pubblici (art. 24 d.l. n. 133/2014 &#8211; c.d. Sblocca Italia)</em>, in <em>www.drasd.unipmn.it</em>, Osservatorio OPAL, Newsletter n. 6-1/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Così P. DURET, <em>«Baratto amministrativo» o «simbiosi mutualistica»? Divagazioni su recenti prospettive dell&#8217;amministrazione locale</em>, in <em>Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri</em>, Edizioni scientifiche, 2016, p. 312.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Sulla spontaneità e volontarietà dell&#8217;attività dei cittadini nell&#8217;ambito del baratto amministrativo si è espresso in modo critico F. GIGLIONI, <em>Le ragioni per dire no al &#8220;baratto amministrativo&#8221;,</em> in <em>Labsus.org</em>, 15 dicembre 2015, ritenendo che la corrispettività dello scambio fa venir meno la logica sussidiaria e solidaristica dello stesso. In senso opposto D. D&#8217;ALESSANDRO, <em>Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Labsus.org</em>, 14 maggio 2016, per il quale non è corretto parlare di corrispettivo, quanto piuttosto di forme di incentivazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Cfr. P. DURET, <em>«Baratto amministrativo» o «simbiosi mutualistica»?</em>, p. 313.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Come chiarisce P. DURET,<em> ibidem,</em> p. 312, le agevolazioni consistono in riduzioni o in esenzioni di tributi locali e non erariali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In questo senso, la disposizione si allinea con quanto statuito dalla disciplina sui microprogetti di arredo urbano (art. 23 del D.L. 185/2008) che si riferisce a &#8220;<em>gruppi di cittadini organizzati</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> L&#8217;art. 1197, co. 1, c.c., rubricato &#8220;<em>Prestazione in luogo dell&#8217;adempimento</em>&#8220;, recita: &#8220;<em>Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l&#8217;obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita</em>&#8220;. Le parti devono dunque stipulare un vero e proprio contratto per stabilire che il debitore, qualora il creditore lo consenta, possa liberarsi della sua obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cfr. N. BERTOLINI, <em>Baratto amministrativo: le ultime tappe di un percorso difficile</em>, in <em>Azienditalia &#8211; Fin. e Trib</em>., 11/2016, p. 963.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> A poco sono valse le due note di approfondimento sul baratto amministrativo diramate dall&#8217;ANCI, per il tramite della fondazione IFEL, nell&#8217;ottobre 2015 (la prima nota è del 16 ottobre ed è stata interamente sostituita dalla seconda del 22 ottobre) ed anzi, esse hanno aggravato il quadro interpretativo giacché riportano posizioni opposte riguardo alla tassatività degli interventi definiti dalla legge e alla possibilità di barattabilità del debito contratto dal cittadino.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per l&#8217;Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2016/PAR. Si rimanda anche a quanto asserito in modo similare dalla Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 3/2010/PAR.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Sul confronto tra baratto amministrativo e l&#8217;istituto della <em>datio in solutum,</em> si veda S. VILLAMENA, <em>«Baratto amministrativo»: prime osservazioni</em>, in <em>Riv. Giur. dell&#8217;Edilizia</em>, fasc., 2016, pp. 379 e ss., in cui l&#8217;autore rileva una certa debolezza nelle argomentazioni della Corte in merito alla conciliabilità tra i due istituti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Cfr. D. D&#8217;ALESSANDRO, <em>Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, che parla di superamento del principio di indisponibilità dell&#8217;obbligazione tributaria, richiamando la sentenza della Corte qui in esame.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Per un approfondimento sul partenariato pubblico privato, si vedano A. DI GIOVANNI, <em>Il contratto di partenariato pubblico-privato tra sussidiarietà e solidarietà</em>, Torino, 2012; M.P. CHITI, <em>Partenariato pubblico-privato</em>, in (a cura di) M. Clarich, G. Fonderico, <em>Dizionario di diritto amministrativo</em>, Milano, 2007; <em>Id.</em>, <em>Il partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni</em>, in <em>Riv. It. dir. pubbl. com</em>., 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> &#8220;<em>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. R. DE NICTOLIS, <em>Il baratto amministrativo (o partenariato sociale),</em> contributo destinato al volume <em>La Co-Città: rigenerazione urbana, innovazione sociale, economia collaborativa per i beni comuni</em>, a cura di LUISS LabGov, 26 gennaio 2018, p. 31.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Così lo ha inteso parte della dottrina, tra cui S. VILLAMENA, <em>«Baratto amministrativo»: prime osservazioni</em>; R. DE NICTOLIS, <em>Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)</em>, pp. 3-4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> L&#8217;abolizione dell&#8217;art. 24 del D.L. n. 133/2014 è intervenuta solo con il decreto correttivo al Codice degli appalti (d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 313/2016/PAR e Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2016/PAR.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Così F. GIGLIONI, <em>Limiti e potenzialità del baratto amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. sc. amm</em>., n. 3/2016, pp. 12-13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Definizione del Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere 21 marzo 2016, n. 855.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> L&#8217;art. 190 del Codice dei contratti pubblici, ricalcando la vecchia formulazione del decreto &#8220;Sblocca Italia&#8221;, riferisce espressamente che i contratti di partenariato sociali sono stipulati &#8220;<em>sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Terminologia utilizzata da P. COTTINO, P. ZEPPETELLA,<em> ibidem.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cfr. R. DE NICTOLIS, <em>Il baratto amministrativo (o partenariato sociale),</em> p. 19.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Così M.P. CHITI, <em>ibidem.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Nella deliberazione n. 313/2016/PAR, la Sez. Veneto ha precisato che le medesime conclusioni, elaborate con riguardo all&#8217;art. 24 del decreto &#8220;Sblocca Italia&#8221;, sono valevoli anche per l&#8217;art. 190 del d. lgs. 50/2016 e dunque estendibili a tutti gli enti territoriali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Ne è esempio il Regolamento del Comune di Bologna &#8220;<em>sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> In questo senso F. GIGLIONI, <em>ibidem; </em>R. DE NICTOLIS, <em>Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)</em>, p. 9<em>; </em>V. MANZETTI, <em>Baratto o Baratti amministrativi. Una questione da dirimere</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2018, p. 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> F. GIGLIONI, <em>ibidem</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Per un approfondimento, D. DONATI &#8211; A. PACI, <em>Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni</em>, Il Mulino, Bologna, 2010; F. TRIMARCHI BANFI, <em>Il &#8220;principio di concorrenza&#8221;: proprietà e fondamento</em>, in <em>Dir. Amm</em>., fasc. 1-2, 2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> L&#8217;interesse sempre più acceso per il tema dell&#8217;inclusione e dell&#8217;innovazione sociale è testimoniato dalle integrazioni ai Trattati costitutivi introdotte dal Trattato di Lisbona in materia di coesione sociale e dagli obiettivi definiti dalla strategia Europa 2020 che scardinano l&#8217;originaria indifferenza dimostrata dall&#8217;ordinamento e pongono la costruzione di un modello sociale europeo come obiettivo dell&#8217;Unione e degli Stati membri.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Emblematica in questo senso è la sentenza <em>Sodemare</em> (CGUE, 17 giugno 1997, C-70/95), in cui il giudice europeo riconosce il valore del principio di solidarietà nella stipulazione di contratti pubblici, anche in deroga alle generali regole della concorrenza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Parere ANAC 4 novembre 2010, n. AG40-10.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Deliberazione 14 maggio 2018, n. 27 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell&#8217;Ambiente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Su questi aspetti, si sono schierati in modo particolarmente critico gli studiosi di Labsus, i quali ritengono che affinché possa parlarsi di sussidiarietà orizzontale e di baratto amministrativo, l&#8217;attività dei cittadini debba configurarsi come completamente autonoma e indipendente rispetto all&#8217;ente pubblico. Si vedano, in particolare, F. GIGLIONI, <em>Le ragioni per dire no al &#8220;baratto amministrativo&#8221;; </em>A. PERRONE, <em>Si possono ridurre i tributi per premiare i cittadini attivi?</em>, in <em>Labsus.org</em>, 1 giugno 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Si rimanda a G.C. SALERNO, <em>Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e ordinamento dell&#8217;Unione europea</em>, Giappichelli, 2010, p. 58 e ai relativi riferimenti giurisprudenziali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Sul significato e il valore del lavoro nell&#8217;ambito del baratto amministrativo, si veda T. PULA<em>, Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici</em>, in <em>Diritto delle Relazioni Industriali</em>, n. 2/2017, pp. 336 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> U. MATTEI, <em>ibidem.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Sul sito Labsus.org è possibile consultare un elenco aggiornato dei regolamenti già in vigore.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-e-i-limiti-del-baratto-amministrativo-per-il-rilancio-del-welfare-urbano/">Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del welfare urbano</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Su taluni possibili profili d&#8217;incostituzionalità del disegno di legge S735 sulla co-genitorialità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/su-taluni-possibili-profili-dincostituzionalita-del-disegno-di-legge-s735-sulla-co-genitorialita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:39:29 +0000</pubDate>
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<p>Ha suscitato molto interesse e un acceso dibattito, sia in ambito politico-istituzionale che giuridico[1], il disegno di legge con primo firmatario il Senatore Pillon (AS375) sulla c.d. co-genitorialità. I principi sui quali si muove il disegno di legge sono individuabili: nell&#8217;introduzione della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/su-taluni-possibili-profili-dincostituzionalita-del-disegno-di-legge-s735-sulla-co-genitorialita/">Su taluni possibili profili d&#8217;incostituzionalità del disegno di legge S735 sulla co-genitorialità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Ha suscitato molto interesse e un acceso dibattito, sia in ambito politico-istituzionale che giuridico<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, il disegno di legge con primo firmatario il Senatore Pillon (AS375) sulla c.d. co-genitorialità. I principi sui quali si muove il disegno di legge sono individuabili: nell&#8217;introduzione della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; nell&#8217;equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, perseguito attraverso la determinazione di tempi tendenzialmente paritari per ciascun genitore da trascorrere con i figli; nell&#8217;introduzione del mantenimento in forma diretta; nel contrasto, infine,della c.d. &#8220;alienazione genitoriale&#8221;.<br />
La delicatezza della materia, la rilevanza e complessità degli interessi coinvolti e la problematicità di trovare un punto di sintesi soddisfacente non hanno agevolato sinora il confronto dialettico e si sono tradotte, spesso, in prese di posizione radicali o preconcette, che, altrettanto spesso, hanno evocato violazioni costituzionali della proposta legislativa. Limitandoci a quest&#8217;ultimo aspetto e prescindendo da valutazioni di opportunità politica, il primo punto di possibile criticità è l&#8217;asserito contrasto delle disposizioni previste nell&#8217;articolato rispetto all&#8217;interesse della prole, di cui pacificamente si ammette la (ragionevole) prevalenza rispetto a quello dei genitori<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Più in particolare, si evidenzia come il diretto intervento del legislatore sui concreti tempi e modi di permanenza dei figli presso i genitori sia tutto orientato a garantire a questi ultimi un &#8220;paritario godimento&#8221; della prole, trascurando le ripercussioni che gli spostamenti, i continui adattamenti e l&#8217;instabilità possono provocare sul minore<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Da un punto costituzionale, l&#8217;assetto delineato nell&#8217;articolato non sembra, tuttavia, esporsi a censure di legittimità: ferma la necessità di assicurare la (si ripete, costituzionalmente imposta) prevalenza degli interessi della prole rispetto a quello dei genitori, la determinazione di quale sia la modalità più adeguata per soddisfare le esigenze dei minori è valutazione affidata alla discrezionalità del legislatore e, prima ancora, alla scienza psicologica, pedagogica e comportamentale. E a tal riguardo, in ambito scientifico si contendono il campo, con altrettanta autorevolezza, tesi volte a sostenere che per il minore (esclusi casi patologici di violenza domestica, abusi o negligenze verso la prole) sia comunque più opportuno avere un &#8220;centro&#8221; di riferimento fisso e stabile, così come tesi che, all&#8217;opposto, ritengono necessario conservare il più possibile il rapporto, anche fisico, con entrambi i genitori. In questa prospettiva di incertezza nel contesto scientifico di riferimento, spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio; violazioni della Costituzione possono prospettarsi solo in caso di apprezzamenti manifestamente irragionevoli, che nella specie non appaiono ravvisabili<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Del resto, la previsione sembra rispondere anche alle sollecitazioni contenute nella risoluzione n. 2079 del 2 ottobre 2015 del Consiglio d&#8217;Europa, la quale consiglia agli Stati membri di adottare legislazioni che assicurino l&#8217;effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli e che prevedano il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica.<br />
Un secondo profilo di dubbia costituzionalità riguarderebbe la disciplina dell&#8217;assegnazione della casa coniugale. L&#8217;articolato in esame dispone, in proposito, che &#8220;<em>il giudice può stabilire nell&#8217;interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest&#8217;ultimo è comunque tenuto a versare al</em><br />
<em>proprietario dell&#8217;immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato</em>&#8220;. Analogamente, poi, a quanto già attualmente previsto nel codice civile dall&#8217;art. 155-quater, si aggiunge che non possa &#8220;<em>continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio</em>&#8220;.<br />
Il dubbio è duplice: anzitutto si potrebbe contestare il pagamento del canone di locazione per la casa affidata; in secondo luogo potrebbero suscitare perplessità gli automatismi relativi alla perdita del diritto di risiedere nella casa familiare.<br />
Sotto il primo profilo, la questione è più apparente che reale, perché lo stesso disegno di legge, e prima ancora la Costituzione, impone ad entrambi i genitori di concorrere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito e alla proprie possibilità economiche. Tra le spese ordinarie non possono non rientrare, infatti, anche quelle relative alla residenza del minore, con l&#8217;effetto che in caso di significative differenze economiche tra i due genitori, il piano genitoriale dovrà prevedere un contributo anche per la residenza della prole quando si trova con l&#8217;altro genitore. Il canone di locazione potrebbe essere, quindi, integralmente o parzialmente compensato dal contributo del genitore più abbiente per la residenza della prole<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Quanto, invece, agli automatismi relativi alla perdita del diritto di risiedere nella casa familiare, appare dirimente quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza, interpretativa di rigetto, n. 308 del 2008<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. La sentenza, infatti, è stata resa su una questione in larga parte coincidente, riguardante l&#8217;art. 155-quater c.c., e dalla quale si ricava il principio per cui devono ritenersi tendenzialmente illegittime le revoche automatiche dell&#8217;assegnazione (anche in caso di convivenza <em>more uxorio</em> o nuovo matrimonio), non subordinate ad un effettivo accertamento circa l&#8217;interesse della prole. Per la Corte, infatti<em> &#8220;non solo l&#8217;assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all&#8217;interesse della prole. Ne deriva che l&#8217;art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell&#8217;assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell&#8217;assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l&#8217;istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l&#8217;assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all&#8217;interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell&#8217;ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina</em>&#8220;.<br />
Sulla base di quanto precede si può dunque ritenere che la menzionata decisione del giudice costituzionale se, da un lato, esclude l&#8217;incostituzionalità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, dell&#8217;art. 155-quater cod. civ. e, quindi, della analoga formulazione contenuta nel disegno di legge; dall&#8217;altro, sollecita (e di questo il d.d.l. dovrebbe far tesoro) un&#8217;opportuna puntualizzazione da parte del legislatore, attraverso l&#8217;introduzione di un&#8217;espressa clausola di salvaguardia che faccia salvo, anche relativamente alla revoca, l&#8217;interesse prioritario della prole<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Un ultimo aspetto sul quale sono state sollevate perplessità di ordine costituzionale riguarda la previsione della mediazione obbligatoria. Anche a tale riguardo, le censure appaiono infondate: nel configurare la disciplina, si sono, infatti, tenuti presenti i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la mediazione, anche obbligatoria, è legittima, purché non si traduca in una preclusione assoluta o anche solo irragionevole del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Dello stesso avviso è stata la Corte di Giustizia dell&#8217;UE<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, la quale ha statuito tra l&#8217;altro che non confligge con il principio di effettività della tutela giurisdizionale la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, che generi &#8220;<em>costi non ingenti</em>&#8220;.<br />
In proposito attiene, semmai, ad un profilo di opportunità il coordinamento fra i &#8220;tempi brevi&#8221; previsti di recente per la separazione e il divorzio e i &#8220;tempi lunghi&#8221; implicati dalla mediazione.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Già una primissima riflessione sulle possibili problematiche a livello pratico e applicativo si trova in C. Cecchella, Il disegno di legge Pillon n. 735 &#8220;norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità&#8221;, in Diritto e processo &#8211; L&#8217;osservatorio sul diritto di famiglia, fasc. 1/2, 2018, 111 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Ormai vastissime sono la letteratura e la giurisprudenza in argomento. Limitandosi qui ai riferimenti più recenti, cui si rinvia per i necessari approfondimenti, possono vedersi: Cass., Sez. I, sentenze 16 aprile 2008, n. 9995; 10 maggio 2013, n. 11218; 15 luglio 2014, n. 16717; Corte cost., sentt. nn. 425 2005, 61 del 2006, 308 del 2008, 76 e 272 del 2017; E. Lamarque, Art. 30, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. I, Torino, 2006, 630 ss.; R. Amagliani, Principi costituzionali in materia di famiglia, in AA.VV., Principi fondamentali, a cura di L. Ventura, A. Morelli, Milano, 2015, 63 ss.; G. Matucci, Lo statuto costituzionale del minore d&#8217;età, Milano, 2015, 78; AA.VV, La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di P. Gianniti, Bologna, 2015, 1229 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> L&#8217;art. 11 del d.d.l., nel riformulare l&#8217;art. 337-ter c.c., stabilisce: &#8220;qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di: 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell&#8217;anno&#8221;.<br />
<a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Il rapporto di proporzionalità inversa fra discrezionalità del legislatore e certezza scientifica del contesto di riferimento è scolpito in termini particolarmente nitidi nella sentenza n. 162 del 2014 in materia di procreazione medicalmente assistita, e su di essa si sono soffermati diversi autori: cfr. S. Penasa, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico, in Forum di Quad. cost., 16 giugno 2014; A. Morrone, Ubi scientia ibi iura, e G. Sorrenti, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014), entrambe su Consulta on line (www.giurcost.org); già prima, però, A. D&#8217;Aloia, Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all&#8217;autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Giuffrè, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Lo spazio di una nota per rammentare come ad oggi, nel vigente quadro normativo, la giurisprudenza ha precisato che l&#8217;assegnazione della casa coniugale non esonera l&#8217;assegnatario dal pagamento delle spese connesse al suo utilizzo. Più in dettaglio, l&#8217;assegnazione della casa coniugale esonera l&#8217;assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell&#8217;immobile assegnato, sicché la gratuità dell&#8217;assegnazione dell&#8217;abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all&#8217;uso dell&#8217;abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l&#8217;utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell&#8217;abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (cfr. fra le più recenti, Cass., Sez. VI, Ordinanza 7 maggio 2018 n. 10927.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Ampiamente commentata in dottrina: cfr., fra le altre, G.U. Rescigno, Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché un&#8217;ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice?, in Giur. Cost., 2008, 3362 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Valutazione, quella relativa alla garanzia degli interessi della prole nella fattispecie, che la giurisprudenza pare considerare indisponibile anche alla volontà dei coniugi. Merita segnalare, in questa prospettiva, l&#8217;ord. 29 settembre 2016 del Tribunale di Palermo, Sez. I, che, in applicazione dell&#8217;orientamento espresso dal giudice costituzionale, non ha accolto l&#8217;accordo con il quale i coniugi, nell&#8217;ambito di un divorzio su domanda congiunta, contemplavano la decadenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare, quale conseguenza della sopravvenuta instaurazione di una convivenza more uxorio da parte della moglie/beneficiaria. Ciò in quanto tale pattuizione è stata ritenuta inidonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze del minore alla conservazione dell&#8217;ambiente domestico.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr., fra le molte, sentt. nn. 272 del 2012 e 276 del 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Sent. 18 marzo 2010, C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, <em>Alassini</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Tutela del consumatore e concorrenza tra mercato primario e secondario: note a margine della recente decisione del Tar Lazio sul caso TicketOne</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-consumatore-e-concorrenza-tra-mercato-primario-e-secondario-note-a-margine-della-recente-decisione-del-tar-lazio-sul-caso-ticketone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:39:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-consumatore-e-concorrenza-tra-mercato-primario-e-secondario-note-a-margine-della-recente-decisione-del-tar-lazio-sul-caso-ticketone/">Tutela del consumatore e concorrenza tra mercato primario e secondario: note a margine della recente decisione del Tar Lazio sul caso TicketOne</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa di contesto. 2. La Sentenza del Tar del Lazio n. 2330/2018 del 02 Marzo 2018; 3. La tutela del consumatore e del mercato e ruolo dell&#8217;Autorità Antitrust; 4. Riflessioni conclusive. 1.Premessa di contesto. La musica dal vivo costituisce uno dei più rilevanti settori delle attività intellettuali nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-consumatore-e-concorrenza-tra-mercato-primario-e-secondario-note-a-margine-della-recente-decisione-del-tar-lazio-sul-caso-ticketone/">Tutela del consumatore e concorrenza tra mercato primario e secondario: note a margine della recente decisione del Tar Lazio sul caso TicketOne</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario:</strong> <strong>1</strong>. Premessa di contesto. <strong>2.</strong> La Sentenza del Tar del Lazio n. 2330/2018 del 02 Marzo 2018; <strong>3.</strong> La tutela del consumatore e del mercato e ruolo dell&#8217;Autorità Antitrust; <strong>4.</strong> Riflessioni conclusive.</p>
<p><strong>1.Premessa di contesto.</strong> La musica dal vivo costituisce uno dei più rilevanti settori delle attività intellettuali nella misura in cui occupa un posto decisivo nella creazione e nella diffusione di arte e cultura.<br />
In questo settore, la Società TicketOne opera nell&#8217;ambito della fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria per spettacoli e nel settore della prenotazione e vendita per conto terzi di biglietti di eventi attraverso una piattaforma on line alla quale può accedere ogni consumatore.<br />
Sulla scorta &#8220;dell&#8217;Accordo Panischi&#8221;, concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi, la TicketOne, come noto, presta la propria attività nella fornitura di servizi per la gestione, in Italia, delle vendite online di biglietti per i principali concerti italiani<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
A partire dall&#8217;anno 2012 iniziava a delinearsi un particolare fenomeno: accadeva che i rispettivi biglietti, dei principali concerti italiani, in vendita sul mercato primario, si esaurivano in maniera repentina.<br />
Moltissimi consumatori non riuscivano a comprare i biglietti sui canali di vendita del mercato primario pur iniziando il processo di acquisto nell&#8217;esatto istante dell&#8217;apertura delle vendite.<br />
Negli ultimi anni, alcuni attori, esterni alla filiera della musica live, si sono inseriti in questo mercato con lo scopo di sfruttare una parte dei possibili profitti che gli operatori primari non sono in grado di attrarre.<br />
A causa di ciò, i biglietti non più presenti sui canali di vendita del mercato primario si trovavano in vendita sul mercato secondario ad un prezzo di gran lunga maggiorato incrementando così il fenomeno del <em>&#8220;bagarinaggio online&#8221;,</em> che, negli ultimi anni, ha assunto una portata mai raggiunta prima nel gestire la rivendita secondaria dei biglietti sfociando nell&#8217;aumento del valore economico dei biglietti, arrecando, così, un pregiudizio ai consumatori.<br />
Tale situazione ha spinto numerosi utenti a rivolgersi all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lamentando le difficoltà riscontrate nell&#8217;acquisto dei biglietti per i c.d. <em>Hot Events</em> ossia i maggiori concerti italiani.<br />
A seguito di tali rimostranze, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di disporre accertamenti ispettivi presso la sede della TicketOne S.p.A. che hanno evidenziato quanto segue: &#8211; TicketOne vendeva sui propri canali online circa l&#8217;ottanta per cento dei biglietti degli eventi; &#8211; l&#8217;Accordo Panischi prevedeva particolari obblighi anti &#8211; bagarinaggio in capo alla TicketOne al fine di predisporre misure idonee a garantire la regolare vendita dei biglietti online, limitando il numero dei biglietti venduti per ciascun acquirente; &#8211; l&#8217;Accordo Panischi citava clausole quali la previsione che <em>&#8220;il titolo di ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione&amp;&#8221;</em><a title="" href="#_ftn2"><em><strong>[2]</strong></em></a><em>. </em>Dalle risultanze del procedimento ispettivo, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contestava a TicketOne S.p.A. la violazione dell&#8217;art. 20 del Codice del Consumo e dell&#8217;art. 2 della Direttiva 2005/29/CE nella misura in cui avrebbe omesso l&#8217;adozione di misure e procedure, secondo la diligenza richiesta da un professionista del settore, per contrastare l&#8217;acquisto multiplo e la rivendita di biglietti dai propri canali, causando così un danno ai consumatori che si dirigevano verso il mercato secondario pagando prezzi superiori rispetto alle tariffe del mercato primario.<br />
Veniva, quindi, disposta dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una sanzione amministrativa pari ad un milione di euro nei confronti della TicketOne<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> che decide di ricorrere al Tar del Lazio sostenendo, nelle proprie argomentazioni difensive, che non sarebbe configurabile la violazione dell&#8217;art. 20, comma 2, del Codice del Consumo perché non rientrerebbe nella previsione l&#8217;obbligo, in capo al professionista diligente, di predisporre misure interdittive di comportamenti di terzi o di contrastare acquisti plurimi di biglietti da parte dei consumatori non essendo nemmeno indicato dall&#8217;Autorità il numero di biglietti lecito acquistabile dal singolo consumatore.</p>
<p><strong>2</strong>. <strong>La Sentenza del Tar del Lazio n. 2330/2018 del 02 Marzo 2018: </strong><br />
Il Tar del Lazio ha annullato la sanzione amministrativa da un milione di euro inflitta dall&#8217;Antitrust a TicketOne non ritenendo attribuibili a quest&#8217;ultima fatti o negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario considerato un fenomeno totalmente separato e indipendente. La sentenza è della prima sezione del Tribunale Amministrativo.<br />
La pratica commerciale contestata dall&#8217;AGCM all&#8217;operatore consisteva nell&#8217;omessa adozione di misure e procedure <em>ex ante</em> e di misure di controllo <em>ex post</em> atte a contrastare l&#8217;acquisto multiplo, da parte solo di alcuni soggetti, di un numero considerevole di biglietti per i principali eventi sui propri canali di vendita, con la conseguente incisione sulla libertà di comportamento economico del consumatore medio, costretto o a rinunciare ad assistere all&#8217;evento o a rivolgersi al mercato secondario a costi più onerosi<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Da questo punto di vista, il Tar del Lazio ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata da TicketOne poiché l&#8217;effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto tra la TicketOne e l&#8217;acquirente multiplo ma nel rapporto tra quest&#8217;ultimo e il consumatore che si rivolge al mercato secondario accettando di pagare un prezzo maggiorato.<br />
Si tratta di una pratica commerciale scorretta? Il Giudice Amministrativo, dando per presupposto che esiste un mercato secondario maggiorato, ritiene che non vi siano le premesse per la contestazione di una pratica commerciale scorretta in capo alla TicketOne.<br />
Dalla lettura della sentenza del Tar si evince che l&#8217;art. 20 comma 2 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) introduce una nozione di <em>&#8220;pratica commerciale&#8221;</em> molto ampia che può riguardare anche fasi successive all&#8217;acquisto o alla fornitura del bene o del servizio.<br />
Pertanto, in tali circostanze, il Tribunale Amministrativo, condividendo la linea difensiva della TicketOne, ritiene che l&#8217;intervento sanzionatorio dell&#8217;AGCM è consentito nei confronti di chi, pur realizzando una pratica commerciale scorretta, ne tragga uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Sotto questo profilo, quindi, l&#8217;AGCM avrebbe dovuto agire nei confronti del mercato secondario e non nei confronti di TicketOne.<br />
Inoltre, il Giudice Amministrativo, sostiene che i provvedimenti adottati dall&#8217;AGCM ed impugnati dalla TicketOne, non individuano né chiariscono in cosa sia, in realtà, consistito l&#8217;effettivo vantaggio economico tratto dalla ricorrente. L&#8217;AGCM, sempre secondo il Tar Lazio, fa, soltanto, un mero accenno all&#8217;interesse che la TicketOne potrebbe vantare dalla vendita del maggior numero di biglietti nel minor tempo in quanto gli acquisti si concluderebbero nel margine di poche ore anche qualora fossero venduti con modalità <em>&#8220;one to one&#8221;.</em><br />
Quindi, quello che non è stato chiarito dall&#8217;AGCM, secondo l&#8217;Autorità giudiziaria, è quale vantaggio economico avrebbe percepito la TicketOne dalla conclusione delle operazioni in un tempo &#8220;brevissimo&#8221; e non &#8220;breve&#8221;<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Quello che emerge, altresì, dalla recente sentenza del Tar Lazio è che il pregiudizio effettivo sofferto dai consumatori è dato dall&#8217;esistenza stessa di un mercato secondario e non già da un rapporto diretto con il venditore sul mercato primario.<br />
Sotto questo profilo, il Tar Lazio, ritiene che tale condotta non può, pertanto, in alcun modo, essere addebitata alla TicketOne, in quanto l&#8217;effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto tra il professionista e l&#8217;acquirente multiplo, quanto piuttosto nel rapporto tra quest&#8217;ultimo ed il consumatore finale che accetta di pagare un prezzo maggiore, con un evidente plus valore, non a beneficio della TicketOne, ma del venditore secondario che a sua volta compromette il comportamento economico del consumatore &#8211; utente indotto a prendere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
In sostanza, sempre secondo il Giudice amministrativo, l&#8217;AGCM non ha chiarito come la mancata diligenza contestata alla TicketOne sia stata in grado di influenzare le decisioni di natura commerciale  del &#8220;consumatore utente&#8221; che si affida al mercato secondario.</p>
<p><strong>3.La tutela del consumatore/mercato e Autorità Antitrust. </strong><br />
La legge che ha introdotto per la prima volta nel linguaggio legislativo il termine <em>&#8220;consumatore&#8221;</em> è stata la legge n. 287/1990 (c.d. Antitrust). Solo in tempi relativamente recenti il legislatore italiano ha dedicato una specifica attenzione al tema della protezione del consumatore che, solo apparentemente, non risulta citato all&#8217;interno della Costituzione Italiana.<br />
Da un attento esame del modello costituzionale emerge che la categoria dei consumatori coincide, in buona sostanza, con quello dei cittadini, senza ulteriori descrizioni e specificazioni, in ossequio all&#8217;art. 3, comma 1, Cost. che non permette distinzioni di sorta.<br />
Ciò consente di sciogliere il nodo del problema definitorio: i soggetti destinatari della tutela giuridica sono i cittadini tutti, nella loro qualità di consumatori.<br />
Questo è il significato profondo del principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3, comma 2, Cost. che rappresenta un principio fondamentale del disegno costituzionale. Collegata al principio di eguaglianza e la valenza delle norme costituzionali che compongono la cosiddetta Costituzione economica dell&#8217;art. 41 Cost. che funzionalizza i cittadini, nella loro qualità di consumatori operanti come soggetti passivi sul mercato dei beni e dei servizi<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Il vero e proprio consolidamento della politica volta alla protezione dei consumatori si ebbe soltanto con l&#8217;approvazione dell&#8217;Atto Unico Europeo e del Trattato sull&#8217;Unione Europea (c.d. Trattato Maastricht), del 07 Febbraio 1992, che indicò la protezione del consumatore come uno degli obiettivi primari da perseguire<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Il consumatore, come è stato efficacemente indicato, è <em>&#8220;chiunque entri a far parte di o istituisca un rapporto giuridico relativo al consumo&#8221;</em><a title="" href="#_ftn10">[10]</a><em>.</em><br />
Negli ultimi anni la tutela del consumatore ha conquistato una sicura rilevanza costituzionale, mentre quella della concorrenza, che già era implicitamente contemplata dall&#8217;art. 41 della Costituzione, ha acquistato nuova forza ed una centralità che non aveva prima della riforma del Titolo V<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Un forte impulso è giunto dal legislatore europeo il quale ha iniziato a creare una serie di riforme rivolte alla promozione degli interessi dei cittadini &#8211; consumatori, soggetti consapevoli e razionali in grado di collaborare al corretto funzionamento del mercato, ma allo stesso tempo svantaggiati dalle problematiche relative all&#8217;asimmetria informativa (debolezza del consumatore) idonee a limitare la libertà di scelta.<br />
In termini del tutto generali, il buon funzionamento del mercato è strettamente dipendente dalla rapidità e dalla trasparenza della circolazione di informazioni, poiché da ciò dipende la sicurezza e l&#8217;efficienza degli scambi e quindi la fiducia che i consumatori ripongono sul mercato in quanto vi possono compiere scelte consapevoli e razionali elevando anche gli indici di tutela della sicurezza e di &#8220;lealtà&#8221; commerciale degli operatori<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Si avverte l&#8217;esigenza, tra la fine degli anni 80 e l&#8217;inizio degli anni 90, di creare degli organismi <em>ad hoc</em> cui affidare la cura di uno specifico settore con poteri di <em>enforcement </em>tesi a contrastare lo sviluppo di fenomeni anticoncorrenziali costituenti i c.d. fallimenti del mercato.<br />
In tale contesto iniziano a svilupparsi le politiche di protezione per il cittadino che va ad assumere la qualifica di consumatore, parte debole di un rapporto giuridico mediato da un&#8217;Autorità pubblica dotata di potestà autoritativa, fondata con la legge n. 287 del 1990, con il compito di curare <em>l&#8217;enforcement </em>della pratiche commerciali scorrette e di creare un sistema di controllo del mercato nazionale e dei comportamenti delle imprese capaci di mettere a rischio la struttura ed il funzionamento del mercato stesso.<br />
All&#8217;interno di tale contesto si inserisce la Direttiva 2005/29/CE, recepita con i decreti legislativi 02 Agosto 2007 nn. 145 e 146, concernente gli affari scorretti delle pratiche commerciali dei consumatori nel mercato interno chiarendo diritti ed obblighi che le parti sono tenute a rispettare e dettando regole a tutela del consumatore medio<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Alla stregua di tale contesto, l&#8217;AGCM associa gli obiettivi di tutela concorrenziale a quelli di tutela del consumatore. E&#8217; diffusa, sebbene non incontestata, la convinzione che la protezione dei consumatori costituisca l&#8217;obiettivo principale del diritto antitrust.<br />
L&#8217;interpretazione comune vede tale protezione come il riflesso del rispetto di alcune regole di condotta volte a contenere forme specifiche di potere di mercato. Gli effetti per il consumatore, quando considerati, sono il parametro per selezionare le condotte effettivamente lesive del bene tutelato.<br />
L&#8217;Autorità si riferisce ad un modello di tutela che trova il suo oggetto immediato nel consumatore, come portatore di interessi particolari.<br />
Tale modello risponde a due logiche distinguibili, in parte si tratta di regole che tutelano la &#8220;libertà di scelta del consumatore&#8221; come processo di formazione consapevole ed informato. In altra parte si tratta di regole e norme volte ad assicurare equilibri particolari nei rapporti economici (disciplina della riservatezza,decreti di liberalizzazione ecc.).<br />
Tali norme formano un quadro di regole sul buon funzionamento dei mercati e delle regole generali di concorrenza<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
L&#8217;obiettivo della politica di tutela del consumatore, inteso come <em>&#8220;attore passivo del mercato&#8221;</em> (homo economicus passivus di matrice kantiana), è garantire la libertà di scelta e di decisione del consumatore (ad es. regolamentazione della pubblicità), proteggere la sua sicurezza, tutelare le sue aspettative rispetto alla qualità dei prodotti e servizi, garantirgli adeguate forme di tutela.<br />
Nel corso del tempo i contenuti di questa politica sono mutati, anche in funzione delle importanti modifiche che sono avvenute nel quadro giuridico della Comunità/Unione Europea e che hanno avuto conseguenze in materia di tutela dei consumatori.<br />
Il mercato interno è definito come <em>&#8220;uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali&#8221;</em> garantito da un apparato di norme collegate al funzionamento del mercato e della concorrenza.<br />
La disciplina del mercato interno enfatizza la centralità degli aspetti economici quale motore dell&#8217;integrazione europea e dello sviluppo.<br />
Ciò significa che la protezione dei consumatori è un obiettivo di natura derivata che si è progressivamente imposto al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato, principio questo, sancito dall&#8217;art. 129A del Trattato CE, che fonda la tutela del consumatore sul mercato interno.<br />
Emerge, pertanto, un legame biunivoco tutela consumatore/mercato che rimane un dato stabile, quello che è cambiato nel tempo è l&#8217;enfasi sull&#8217;una o l&#8217;altra componente dell&#8217;endiadi: mentre in una prima fase l&#8217;attenzione è stata dedicata alla creazione di meccanismi giuridici finalizzati alla tutela di un soggetto ritenuto strutturalmente debole, da circa un decennio a questa parte il pendolo si è spostato verso la centralità del corretto funzionamento del mercato, di cui la tutela dei consumatori è solo una componente fra altre e le cui caratteristiche vanno adeguate alle esigenze di mercato.<br />
Tuttavia, tale assetto apre la questione cruciale del bilanciamento fra le esigenze di mercato e quelle di tutela all&#8217;interno di pratiche commerciali dirette agli utenti che riguardano tanto la tutela dei consumatori stessi quanto il funzionamento del mercato<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Il legislatore italiano ha imposto ai professionisti di settore il divieto di pratiche commerciali scorrette e sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno traducibili in &#8220;<em>qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, vendita o fornitura di un prodotto dei consumatori&#8221; </em>contraria alla diligenza professionale la quale sia &#8220;<em>falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto&#8221; </em>attraverso il rispetto di obblighi di completezza e non ingannevolezza nelle informazioni fornite ad un consumatore o utente<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
La finalità della legge antitrust era di creare un sistema di controllo del mercato e dei comportamenti delle imprese capaci di mettere a rischio la struttura ed il funzionamento del mercato stesso.<br />
Una prassi è sleale se, oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, è tale da alterare in misura rilevante il comportamento economico di un consumatore medio<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Da tale assetto normativo emerge con chiarezza che il danneggiato dalla pratica antitrust non è solo l&#8217;imprenditore escluso dal mercato o limitato nel suo agire da contesti caratterizzati da posizioni dominanti abusate, intese restrittive e pratiche concordate, ma è anche la clientela acquirente finale del prodotto o del servizio, che ultimo anello della catena distributiva, vede alla fine ripercuotersi su di sé l&#8217;aumento del prezzo come nel caso della TicketOne oggetto di tale esegesi<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Il consumatore deve essere considerato un soggetto di mercato al pari dell&#8217;imprenditore commerciale ed entrambi hanno interesse al rispetto della struttura competitiva del mercato contro le pratiche commerciali illecite e i comportamenti anticoncorrenziali.<br />
Proprio per questo il legislatore ha introdotto regole che mirano a reprimere gli abusi di posizioni dominanti al fine di tutelare chi si trova in una posizione debole di squilibrio sia informativo che economico.<br />
La dottrina<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> inserisce queste regole nel &#8220;diritto privato regolatorio&#8221; in quanto capaci di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti considerati anticoncorrenziali ed allo stesso tempo capaci di assicurare una tutela adeguata al contraente debole finalizzata anche a garantire al consumatore la trasparenza delle pratiche commerciali.<br />
E&#8217; evidente, quindi, che la tutela della concorrenza incide sia a livello macroeconomico sia microeconomico mediante la repressione di uno specifico abuso incidendo così anche sul mercato nella sua totalità e giungendo anche a tutelare il cittadino che non deve essere ingannato dal mercato<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Il paradigma unificante, quindi, diviene il rapporto di consumo e la regolamentazione delle pratiche commerciali sarebbe caratterizzata dalla trasversalità in quanto applicabile a chiunque si interfacci con un professionista, prescindendo dalle diverse <em>Authorities </em>deputate a vigilare sulla correttezza e sulla lealtà<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
In questo ambito, quindi, entrano in gioco le regole di diritto pubblico e di diritto privato, le prime prevedono la nullità di intese idonee a falsare ed alterare il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato al fine di tutelare la categoria degli imprenditori.<br />
In secondo luogo vengono in rilievo le regole in materia di pratiche commerciali scorrette ossia contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore.<br />
Emerge, pertanto, palesemente, un quadro complessivo in cui il consumatore ha un ruolo centrale sia nello stimolare i poteri di indagine dell&#8217;AGCM, sia come parametro in relazione al quale valutare l&#8217;effettiva portata anticoncorrenziale di una condotta come nel caso della TicketOne che occupa una posizione di monopolio nel mercato delle vendite online di biglietti per i principali concerti italiani<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.</p>
<p><strong>4.Riflessioni conclusive.</strong><br />
Il dibattito in materia non si è sopito nemmeno a seguito della recente Sentenza del Tar Lazio, Sez. I, n. 2330/2018.<br />
Il concetto di tutela del corretto meccanismo del gioco della concorrenza e del mercato in genere e conseguentemente di tutti i soggetti giuridici che agiscono al suo interno presuppone la presenza di operatori concorrenti.<br />
La legge antitrust vieta i comportamenti considerati pericolosi per una effettiva sussistenza di una situazione di concorrenza al fine di evitare condizioni di monopolio o quasi monopolio e quello di abuso del monopolio stesso, che consente di trarre, ai danni dei consumatori, profitti ulteriori rispetto a quelli che si conseguirebbero in una situazione di concorrenza.<br />
Secondo l&#8217;AGCM, la TicketOne aveva violato l&#8217;art. 20 del Codice del Consumo destinato alla tutela del consumatore che deve essere considerato un soggetto di mercato al pari dell&#8217;imprenditore/professionista poiché entrambi hanno interesse al rispetto della sua struttura competitiva.<br />
Il Tar del Lazio, però, nella recente pronuncia, non ha ritenuto la condotta della TicketOne contraria alla diligenza professionale e, quindi, idonea a limitare considerevolmente o addirittura escludere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio offerto.<br />
Non è dato sapere se l&#8217;AGCM ricorrerà al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del Tar Lazio.<br />
A tal riguardo sembra utile richiamare l&#8217;orientamento espresso dal Consiglio di Stato, (Cons. Stato, n. 38/2016), laddove ha statuito che <em>&#8220;l&#8217;obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, si attivi concretamente e ponga in essere le misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità può essere esclusa essendosi l&#8217;operatore economico diligentemente attivato&#8221;</em><a title="" href="#_ftn23"><em><strong>[23]</strong></em></a><em>.</em><br />
Sotto questo profilo, un elemento di criticità è dato dal fatto che i provvedimenti dell&#8217;AGCM, in materia di pratiche commerciali scorrette, sono soggetti ad un sindacato &#8220;di tipo debole&#8221; da parte del giudice amministrativo.<br />
In questa prospettiva il controllo del Tar (sempre secondo le parole del Consiglio di Stato) è volto esclusivamente a verificare la veridicità dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, la logicità della &#8220;contestualizzazione&#8221; dei &#8220;concetti giuridici indeterminati&#8221; previsti dalle norme, e la correttezza logica del confronto tra i fatti accertati e le norme come &#8220;contestualizzate&#8221; dall&#8217;Autorità.<br />
Esiste un limite invalicabile al sindacato giudiziario: <em>&#8220;il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell&#8217;Autorità garante, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell&#8217;esercizio del proprio potere debba essere ritenuta corretta&#8221;</em><a title="" href="#_ftn24"><em><strong>[24]</strong></em></a><em>. </em><br />
Da ultimo, la TicketOne sembrerebbe di nuovo nel mirino dell&#8217;Antitrust per presunta violazione di posizione dominante.<br />
L&#8217;Autorità garante ha aperto un&#8217;altra istruttoria per accertare l&#8217;esistenza di un abuso di posizione dominante in violazione dell&#8217;art. 102 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea ostacolando la presenza sul mercato degli operatori concorrenti e limitando la possibilità di scelta dei consumatori tra i diversi fornitori di servizi di ticketing<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Consentire al consumatore di poter scegliere è alla base di un sistema di concorrenza leale e vantaggiosa anche per il mercato.<br />
Come contrastare il fenomeno del mercato secondario con tutte le sue conseguenze?<br />
Al consumatore che voglia acquistare sul mercato secondario sarebbe il caso di fornire la possibilità di scambiare i biglietti a prezzo facciale in modo da evitare di affrontare spese eccessive.<br />
Negli ultimi anni si è cercato di sviluppare nuove strategie per combattere lo sfruttamento del mercato musicale cercando di far arrivare i biglietti direttamente nelle mani dei loro veri fan.<br />
Una delle idee più interessanti, proposta dal gruppo inglese dei Mumford &amp; Sons per un loro tour nord americano, è stato un nuovo metodo di vendita, ovvero l&#8217;assegnazione dei biglietti tramite lotteria dopo la registrazione dei fan interessati sul sito ufficiale che hanno avuto la possibilità di completare l&#8217;acquisto a prezzo facciale.<br />
In questo modo la presenza su siti di secondary ticketing è stata eliminata quasi completamente e non si consentirebbe a terze parti di utilizzare in modo ulteriore il mercato del secondary ticketing in danno dei consumatori &#8211; utenti<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> S. Loprete, <em>Biglietti on line &#8211; Antitrust: la nozione di diligenza professionale del Codice del Consumo include la predisposizione di misure antibagarinaggio, in Filodiritto</em> del 29 Maggio 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> S. Loprete, <em>Biglietti on line &#8211; Antitrust: la nozione di diligenza professionale del Codice del Consumo include la predisposizione di misure antibagarinaggio, in Filodiritto</em> del 29 Maggio 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cfr., al riguardo, provvedimento AGCM prot.18853 del 09 febbraio 2017 recante la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 1, del <em>Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del diritto di discriminazioni e clausole vessatori</em> adottato dall&#8217;Autorità con delibera del 01 aprile 2015 in relazione al procedimento PS/8035 provvedimento AGCM prot.26534 del 05 aprile 2017 adottato a conclusione del procedimento PS/8035 con il quale l&#8217;Autorità ha sanzionato TicketOne S.p.A. per una asserita violazione dell&#8217;art. 20, comma 2, del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 1.000.000,00. Tali provvedimenti si riferiscono ad accertamenti sulla condotta di Ticket consistente nel non aver adottato idonee misure e procedure per prevenire ex ante, ovvero per controllare ex post l&#8217;acquisto da parte solo di alcuni soggetti di un numero considerevole di biglietti per i principali eventi sui propri canali di vendita, consentendo così che molti consumatori risultavano impossibilitati ad acquistare tali titoli al prezzo fissato dal promoter per conto dell&#8217;artista.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> C. Genovese, <em>Importanti precisazioni in tema di pratiche commerciali scorrette</em>, in <em>Diritto e Giustizia</em>, fasc. 42, 2018, pag. 18 e Sentenza Tar Lazio, Sez. I, n. 2330/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sentenza TAR Lazio, Sez. I, n. 372/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Sentenza TAR Lazio, Sez. I, n. 2330/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> C. Genovese<em>, Importanti precisazioni in tema di pratiche commerciali scorrette</em>, in <em>Diritto e Giustizia,</em> fasc. 42, 2018, pag. 18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> R. Ferrara, <em>Consumatore (protezione del) nel diritto amministrativo</em>, Anno 1989.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> E. Cavanna, <em>Osservatorio Comunitario, in Contratti,</em> 1999,2,207.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> A. Valsecchi, <em>Consumer protection e legislazione nazionale, Contratti,</em> 1996,2,163.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> D.P. Lorenzo, Cassazione Civile, S.U., 04 Febbraio 2005 n. 2207, <em>Nota a Sentenza Norme antitrust e tutela del Consumatore. Danno e Responsabilita&#8217;,</em> 2005,10, 949.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> N. Lucifero, <em>La responsabilita&#8217; per le informazioni al consumatore, in Contratto e Impresa</em>, 2017, 2,467.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> V. di Cataldo <em>Pratiche commerciali scorrette e sistemi di enforcement, in Giur.comm.</em>,fasc.6,2011,pag.803.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> F. Giuliano, <em>Le segnalazioni dell&#8217;Autorita&#8217; Antitrust e la politica della concorrenza, in Giornale Dir. Amm.</em>, 2009, 1 , 83.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> L. Antoniolli, <em>Contratti del consumatore nel diritto dell&#8217;Unione Europea, </em>Anno 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> B. Rabai, <em>La tutela del consumatore &#8211; utente tra Autorita&#8217; Antitrust e Autorita&#8217; di regolazione,in Rivista della regolazione dei mercati,</em> Anno 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L. Antoniolli, <em>Contratti del consumatore nel diritto dell&#8217;Unione Europea,</em> Anno 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> M. Scuffi, <em>Tutela Antitrust del consumatore e azione di classe, in Dir. Industriale,</em> 2009, 4, 431.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> L. Antoniolli, <em>Contratti del consumatore nel diritto dell&#8217;Unione Europea, </em>Anno 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> V. Lopilato, <em>Tutela Pubblica e Privata della Concorrenza</em>, in <em>Giustizia Amministrativa e Crisi Economica</em>, Anno 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> D.Valentino, <em>Timeo Danaos et Dona Ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette, in Rivista Civile,</em> 2013, 5, 11157.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> D.P. Lorenzo, <em>Norme Antritrust e tutela del consumatore, in Danno e Responsabilita&#8217;</em>, 2005, 10, 949.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Corte Giustizia Unione Europea, Sez. V, Sentenza, 19 Ottobre 2017 n. 295/16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Consiglio di Stato, 2 marzo 2004 n. 926, in Foro It., 2005, II, 6, con nota di S. Bastianon. Nello stesso senso Tar Lazio 09 novembre 2005, in Giur. Ann.dir.ind., 2007, 1121, n. 5180.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> F. Di Prisco, <em>Concerti, Nuova istruttoria Antitrust su TicketOne; Abuso di posizione dominante, in Sole 24 Ore</em> del 27 Settembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> B. Noal, <em>Il prezzo dei biglietti ed il secondary ticketing nella musica dal vivo,</em> Anno 2017.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Gliindennizzineicasidiresponsabilitàdella Pubblica  Amministrazione  da  atto  lecitosecondo  la  Corte  Costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gliindennizzineicasidiresponsabilitadella-pubblica-amministrazione-da-atto-lecitosecondo-la-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:38:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gliindennizzineicasidiresponsabilitadella-pubblica-amministrazione-da-atto-lecitosecondo-la-corte-costituzionale/">Gliindennizzineicasidiresponsabilitàdella Pubblica  Amministrazione  da  atto  lecitosecondo  la  Corte  Costituzionale</a></p>
<p>SOMMARIO: Introduzione. 1. Brevi cenni sulle principali fattispecie di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito. 1.1. Delimitazione dell&#8217;oggetto della ricerca con riferimento alla giurisprudenza costituzionale. 2. Le espropriazioni per pubblico interesse. 2.1. Responsabilità da atto lecito e responsabilità da atto illecito: espropriazione ed occupazione acquisitiva. 2.2. Gli indirizzi giurisprudenziali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gliindennizzineicasidiresponsabilitadella-pubblica-amministrazione-da-atto-lecitosecondo-la-corte-costituzionale/">Gliindennizzineicasidiresponsabilitàdella Pubblica  Amministrazione  da  atto  lecitosecondo  la  Corte  Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gliindennizzineicasidiresponsabilitadella-pubblica-amministrazione-da-atto-lecitosecondo-la-corte-costituzionale/">Gliindennizzineicasidiresponsabilitàdella Pubblica  Amministrazione  da  atto  lecitosecondo  la  Corte  Costituzionale</a></p>
<div style="text-align: justify;">SOMMARIO: <em>Introduzione.</em> 1. <em>Brevi cenni sulle principali fattispecie di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito.</em> 1.1. <em>Delimitazione dell&#8217;oggetto della ricerca con riferimento alla giurisprudenza costituzionale.</em> 2. <em>Le espropriazioni per pubblico interesse.</em> 2.1. <em>Responsabilità da atto lecito e responsabilità da atto illecito: espropriazione ed occupazione acquisitiva. </em>2.2. <em>Gli indirizzi giurisprudenziali originari della Corte.</em> 2.3. <em>I &#8220;criteri misti&#8221; per la determinazione degli indennizzi.</em> 2.4. <em>La Corte verso la tendenziale parificazione dell&#8217;indennizzo al valore venale.</em> 2.5. <em>La distinzione fra terreni agricoli e terreni edificabili.</em> 2.5.1. <em>Il riconoscimento dell&#8217;esistenza di un tertium genus. </em>2.6. <em>Sintesi unitaria.</em> 3. <em>I vincoli alla proprietà.</em> 3.1. <em>I vincoli senza indennizzo connaturati all&#8217;essenza dei beni.</em> 3.2. <em>I vincoli di natura sostanzialmente espropriativa e l&#8217;obbligo di indennizzo.</em> 3.3. <em>Durata, reiterazione ed indennizzabilità: un problema di ragionevolezza.</em> 3.4. <em>Quadro riassuntivo.</em> 4. <em>Le vaccinazioni.</em> 4.1. <em>Il livello essenziale di tutela: le vaccinazioni obbligatorie.</em> 4.2. <em>L&#8217;estensione delle garanzie alle vaccinazioni raccomandate. </em>4.3. <em>L&#8217;indennizzo fra garanzie individuali e doveri di solidarietà.</em><br />
5. <em>Considerazioni conclusive.</em></p>
<p><em>Introduzione.</em><br />
L&#8217;attività della Pubblica Amministrazione, così come l&#8217;attività di qualsiasi altro soggetto, può essere conforme alla legge o non conforme alla legge. Nella prima ipotesi sarà lecita, nella seconda ipotesi sarà illecita.<br />
Indipendentemente da questo, la stessa attività può risultare pregiudizievole per i suoi destinatari.<br />
Tuttavia, mentre a fronte di un esercizio illegittimo dei poteri pubblici, la componente dannosa è in un certo senso &#8220;diretta ed intuitiva&#8221;, a fronte di un esercizio <em>secundum ius </em>dei suddetti poteri, le eventuali conseguenze pregiudizievoli, pur essendo meno &#8220;intuitive&#8221;, se si verificano, possono incidere, anche in misura consistente, persino su diritti costituzionalmente tutelati.<br />
Alla base di quella che tradizionalmente viene chiamata &#8220;responsabilità da atto lecito&#8221;, a livello concettuale, c&#8217;è la necessità di risolvere un conflitto fra diritti: l&#8217;ordinamento può vietare un atto, valutandone la portata lesiva e facendolo diventare antigiuridico; oppure lo può consentire (talvolta addirittura imporre), dovendone però eliminare (o almeno ridurre) gli effetti dannosi. Quest&#8217;ultima eventualità è tipica dell&#8217;azione amministrativa, nella quale assume rilievo primario il perseguimento degli interessi pubblici: quando nel bilanciamento dei valori entrano in gioco le esigenze della collettività, è quasi inevitabile che il legislatore ammetta il compimento dell&#8217;atto, ma, nella consapevolezza della sua lesività, introduca delle forme di ristoro per i sacrifici subiti.<br />
Gli strumenti per mitigare le compressioni di diritti, imposte ai destinatari incolpevoli dell&#8217;esercizio delle potestà autoritative pubbliche, sono irrinunciabili e rappresentano il fondamento dello Stato di diritto, alla cui base si trovano elementari principi di civiltà giuridica, quali la correttezza, la buona fede, il divieto di abusi, la proporzionalità e l&#8217;affidamento.<br />
Naturalmente, nella specifica realtà Italiana, ciò è rafforzato dalla Costituzione e, quindi, dalla necessità di rispettare i diritti di libertà dei cittadini e gli obblighi che caratterizzano l&#8217;azione amministrativa (primi fra tutti la legalità, il buon andamento e l&#8217;imparzialità).<br />
Infatti, è vero che l&#8217;Amministrazione, dovendo istituzionalmente perseguire gli interessi pubblici, in alcuni casi è costretta a sacrificare gli interessi privati (di singoli individui o di gruppi più o meno ampi), tuttavia è altrettanto vero che ciò non può avvenire in modo indiscriminato, vessatorio ed irragionevole: per questo motivo devono essere introdotti dei meccanismi compensativi, finalizzati ad attenuare il pregiudizio che i singoli sopportano per la collettività.<br />
Il valore della solidarietà è reciproco e risponde alla logica &#8220;dare e ricevere&#8221;: i singoli non possono impedire all&#8217;Amministrazione di operare nell&#8217;interesse generale (e l&#8217;Amministrazione non può cedere, se non in misura minima, alle loro istanze), ma il sacrificio individuale deve essere correttamente compensato, perché la collettività non può scaricare le sue esigenze sui singoli.<br />
Il vantaggio di tutti non si può trasformare puramente e semplicemente nello svantaggio di pochi.<br />
Qui vengono fuori altri due aspetti del problema, fra loro connessi: la natura dei diritti individuali sacrificati e la tipologia delle misure compensative.<br />
E&#8217; evidente che i soggetti pubblici possono incidere sia su diritti a contenuto personale che su diritti a contenuto patrimoniale.<br />
A prescindere da qualsiasi valutazione soggettiva sull&#8217;opportunità o meno della suddetta incisione ed, in subordine, sulla sua configurazione, è altrettanto evidente che ciò influisce sulla scelta dei meccanismi correttivi e sulla loro quantificazione. In altri termini: nel momento in cui lo Stato impone a determinate persone o a determinati gruppi di persone un sacrificio, perché considera la decisione necessaria per il soddisfacimento degli interessi pubblici, il pregiudizio arrecato ad alcuni per il bene di tutti non deve essere sopportato solo da alcuni, ma deve essere ridistribuito su tutti. Le misure compensative servono proprio a questo: controbilanciare e riequilibrare. Si tratta di correttivi, che, se non riescono ad annullare completamente il pregiudizio, devono cercare almeno di tamponarlo, rendendolo più sostenibile.<br />
Inevitabilmente, quando si parla di forme di ristoro, il primo pensiero va a quelle patrimoniali, perché &#8220;ovvie e scontate&#8221; e, probabilmente, di più semplice determinazione. Purtroppo, però, non mancano i casi in cui il risarcimento pecuniario appare drammaticamente inadeguato, non nella sua quantificazione, ma in sé e per sé, come nelle ipotesi di danni alla salute.<br />
A parte queste situazioni (che sono le più delicate), lo stesso calcolo delle indennità può risultare estremamente complesso, perché condizionato da valutazioni di sostenibilità finanziaria per i bilanci pubblici.<br />
Da ciò deriva il tentativo di utilizzare strumenti alternativi al denaro (anch&#8217;essi, comunque, piuttosto complicati), che si traducono nel coinvolgimento e nella partecipazione preventiva (e costruttiva) delle comunità interessate dalle scelte pubbliche, e che cercano<br />
di rendere queste ultime meno autoritative e più consensuali.</p>
<p>1. <em>Brevi cenni sulle principali fattispecie di responsabilità della Pubblica </em><em>Amministrazione da atto lecito.</em><br />
Nel nostro ordinamento, non solo non esiste una norma che prevede in modo espresso e generale l&#8217;obbligo di indennizzo per ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito, ma non esiste nemmeno un elenco tassativo delle relative fattispecie.<br />
Nonostante questo, nell&#8217;esperienza pratica si riscontrano molti esempi di responsabilità da atto lecito.<br />
La materia delle espropriazioni per pubblico interesse, oltre ad essere l&#8217;unica materia, per la quale l&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzo ha un riconoscimento costituzionale esplicito (art. 42- III comma), è sicuramente quella che offre agli studiosi il maggior numero di spunti di riflessione per l&#8217;elevata frequenza degli interventi giurisprudenziali, dovuta anche alla forte diversificazione delle casistiche.<br />
Anche la tematica dei vincoli alla proprietà privata si inserisce in questo quadro per l&#8217;attinenza (e talvolta la coincidenza) delle problematiche rispetto a quelle tipiche dei provvedimenti ablativi.<br />
Poi non va trascurata la questione, tuttora molto discussa, degli atti di asservimento: l&#8217;art. 44 del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327 garantisce un&#8217;indennità al proprietario del fondo che, dall&#8217;esecuzione di un&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità, &#8220;sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà&#8221; (<a href="#sdfootnote1sym">1</a>).<br />
Inoltre ci sono tutte le disposizioni legislative (statali e regionali), che disciplinano la localizzazione e la successiva esecuzione di opere, di strutture e di impianti che, pur essendo necessari allo sviluppo sociale ed economico del Paese, creano delicati problemi alle popolazioni residenti in prossimità dei luoghi, dove saranno realizzati, a causa delle implicazioni negative per i diritti personali e patrimoniali dei soggetti privati (si pensi alle discariche, alle fogne, alle dighe, alle centrali energetiche, alle reti di trasporto, alle grandi infrastrutture, alle industrie pericolose e così via). L&#8217;attuazione delle disposizioni legislative appena menzionate, a causa della loro &#8220;impopolarità&#8221;, è spesso fonte di accesi contrasti e di gravi disordini, come dimostrato da recenti e ripetuti episodi di cronaca. Le fattispecie di cui sopra, in parte, possono essere ricondotte a quelle &#8220;tipiche&#8221; dei provvedimenti ablativi, dei vincoli e degli atti di asservimento, in parte, risultano &#8220;atipiche&#8221; (e quindi &#8220;isolate&#8221;), anche sotto il profilo della tipologia delle misure indennitarie previste.<br />
Anche la Legge 7 Agosto 1990, n°241 arricchisce il panorama, ammettendo l&#8217;indennizzo in due circostanze, che, pur essendo formalmente distinte, sono accomunate dalla stessa logica: il recesso dagli accordi e la revoca dei provvedimenti.<br />
L&#8217;art. 11 (IV comma) stabilisce che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l&#8217;Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi stipulati con i soggetti privati, &#8220;salvo l&#8217;obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno&#8221; degli stessi privati (<a href="#sdfootnote2sym">2</a>).<br />
L&#8217;art. 21-quinquies, in presenza di revoca per motivi di merito (<a href="#sdfootnote3sym">3</a>) dei provvedimenti, assicura, nell&#8217;eventualità di &#8220;pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati&#8221;, il pagamento di un indennizzo per questi ultimi (<a href="#sdfootnote4sym">4</a>).<br />
Le due ipotesi fanno parte di un unico sistema concettuale: se l&#8217;Amministrazione, dopo avere iniziato e portato avanti un procedimento, culminato in un accordo o in un atto unilaterale, ha prodotto nei destinatari della sua azione delle aspettative favorevoli, in un momento successivo decide (per motivi di merito e nel pieno rispetto delle condizioni dettate dalla legge) di &#8220;ritirare&#8221; le proprie determinazioni, ciò può avvenire soltanto a patto che il legittimo affidamento dei privati sia adeguatamente tutelato con il pagamento di un indennizzo.<br />
Il nesso con la tematica della responsabilità da atto lecito emerge con chiarezza: è vero che i soggetti pubblici possono ritornare sui loro passi, svincolandosi da impegni precedentemente assunti sotto forma di accordi, o revocando delle decisioni, ma la fiducia, riposta dal cittadino nell&#8217;azione amministrativa (e nel suo esito), va salvaguardata con misure di ristoro patrimoniale (<a href="#sdfootnote5sym">5</a>).<br />
Cambiando completamente argomento, i problemi connessi alla responsabilità da atto lecito possono diventare drammatici, coinvolgendo anche questioni di coscienza, quando nel bilanciamento rientrano diritti essenziali della persona umana, quali il diritto alla vita, alla salute, all&#8217;integrità fisica ed alla libertà personale.<br />
E&#8217; quanto accade con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie (con i possibili effetti collaterali, anche irreversibili, delle stesse) ed alla riparazione degli errori giudiziari e dell&#8217;ingiusta detenzione.<br />
In situazioni come queste, l&#8217;estrema gravità delle possibili conseguenze negative, che alcune persone dovrebbero sopportare per il bene delle altre, e la constatazione dell&#8217;irrimediabile inadeguatezza di qualsiasi indennizzo (a prescindere dalla sua quantificazione) stanno alimentando un dibattito presso l&#8217;opinione pubblica, finalizzato a verificare addirittura la stessa opportunità di rendere obbligatori certi trattamenti, quali, in particolare, le vaccinazioni.<br />
L&#8217;elenco potrebbe continuare, ma l&#8217;esemplificazione casistica condotta finora è sufficiente a fare comprendere l&#8217;ampiezza e la diversificazione delle situazioni e delle possibili soluzioni, più o<br />
meno soddisfacenti (<a href="#sdfootnote6sym">6</a>).</p>
<p>1.1. <em>Delimitazione dell&#8217;oggetto della ricerca con riferimento alla giurisprudenza</em><br />
<em>costituzionale.</em><br />
Rispetto al gran numero di ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di esprimersi in prevalenza su tre argomenti: le espropriazioni, i vincoli e le vaccinazioni.<br />
Peraltro, come è già stato evidenziato, i primi due argomenti sono collocati su piani fra loro molto vicini; per il terzo deve essere fatto un discorso a parte.<br />
La circostanza che la Corte si sia occupata solo di alcuni profili di un tema così ampio e variegato impedisce all&#8217;interprete un inquadramento generale della posizione della Consulta sullo stesso tema, considerato unitariamente.<br />
Fra l&#8217;altro, una ricostruzione organica degli indirizzi dei giudici<br />
costituzionali è resa ancora più difficile dalla constatazione che, per gli espropri, non essendo mai stato messo in discussione il fatto che un indennizzo dovesse essere pagato (perché l&#8217;art. 42- III comma della Costituzione lo impone), l&#8217;attenzione della Corte si è concentrata esclusivamente sulla sua quantificazione; per i vincoli, data la loro attinenza con gli espropri, la Corte ha dovuto risolvere la questione preliminare della sussistenza o meno dell&#8217;obbligo di corrisponderlo; infine, per le vaccinazioni, la Consulta ha dovuto rimediare (a più riprese) a delle preoccupanti carenze legislative (aggravate dalla natura dei diritti lesi), estendendo progressivamente le garanzie ed affrontando conseguentemente tutti gli aspetti del problema (non solo <em>an </em>ma anche <em>quantum </em>della tutela).</p>
<p>2. <em>Le espropriazioni per pubblico interesse.</em><br />
La materia dei provvedimenti ablativi è una di quelle su cui la Corte è intervenuta più frequentemente: questo dato riguarda non solo il tema della responsabilità da atto lecito, ma, più in generale, l&#8217;intera giurisprudenza costituzionale.<br />
Il motivo va ricercato nella pluralità di interventi legislativi (statali e regionali), a loro volta dettati da circostanze contingenti e, quindi, mutevoli (opinioni politiche maggioritarie, esigenze solidaristiche, valutazioni di sostenibilità finanziaria e così via), nella loro scarsa chiarezza e nella forte diversificazione dei casi concreti (spesso difficilmente riconducibili a schemi normativi predeterminati).<br />
A conferma di questo, dei tre possibili oggetti delle espropriazioni, astrattamente presi in considerazione dalla legge, cioè aree agricole, aree edificate ed aree edificabili, è la terza quella più discussa, perché dai contorni più incerti e sfuggenti.<br />
Tuttavia, si fa notare fin d&#8217;ora che, stando ai più recenti sviluppi giurisprudenziali, la distinzione fra terreni agricoli e terreni edificabili risulta sempre più sfumata, con la conseguente minore rilevanza effettiva della tripartizione citata.<br />
Il problema, su cui si è registrato il dialogo (talvolta anche aspro) fra il legislatore e la Consulta, è quello della discrepanza fra il valore venale dei suoli e l&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo espropriativo. L&#8217;art. 42 (III comma) della Costituzione si limita a menzionare l&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzo, senza aggiungere niente sulla sua quantificazione.<br />
Fra l&#8217;altro, su certi aspetti, la stessa Corte ha cambiato orientamento,<br />
persino in modo radicale (condizionata anche dalla giurisprudenza internazionale e comunitaria).</p>
<p>2.1. <em>Responsabilità da atto lecito e responsabilità da atto illecito: </em><em>espropriazione ed occupazione acquisitiva.</em><br />
La questione si pone a fronte di un esercizio legittimo dei poteri ablativi.<br />
Infatti, se questi ultimi fossero esercitati in violazione dei parametri normativi, la vicenda non assumerebbe più i connotati dell&#8217;espropriazione, ma quelli dell&#8217;occupazione acquisitiva (o occupazione appropriativa, o accessione invertita) con delle pesanti conseguenze in termini di regime giuridico e di tipologia e calcolo degli strumenti compensativi.<br />
Mentre nell&#8217;espropriazione &#8220;la misura dell&#8217;indennizzo (obbligazione <em>ex lege </em>per atto legittimo) costituisce il punto di equilibrio fra interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera ed interesse del privato alla conservazione del bene&#8221;, nell&#8217;occupazione acquisitiva &#8220;la misura del risarcimento (obbligazione <em>ex delicto</em>) deve realizzare il diverso equilibrio fra l&#8217;interesse pubblico al mantenimento dell&#8217;opera già realizzata e la reazione dell&#8217;ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione- distruzione illecita del bene privato&#8221; (<a href="#sdfootnote7sym">7</a>).<br />
In altri termini, l&#8217;espropriazione rientra nella categoria della responsabilità da atto lecito, l&#8217;occupazione acquisitiva rientra nella categoria della responsabilità extracontrattuale. Nella prima ipotesi devono essere previste delle tecniche compensative, delle quali deve essere chiarita l&#8217;entità in relazione al valore commerciale dei beni; nella seconda ipotesi, trattandosi di danno ingiusto risarcibile ai sensi dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile, c&#8217;è la tendenziale equiparazione con il suddetto valore commerciale (<a href="#sdfootnote8sym">8</a>).</p>
<p>2.2. <em>Gli indirizzi giurisprudenziali originari della Corte.</em><br />
Concentrando l&#8217;attenzione sugli indennizzi espropriativi, il problema più delicato è quello del loro rapporto con il prezzo, che le aree avrebbero in una normale compravendita sul libero mercato.<br />
In mancanza di elementi ricavabili dall&#8217;art. 42 (III comma) della Costituzione, la Corte, fin dall&#8217;inizio, ha dedotto i criteri di calcolo dal sistema nel suo complesso.<br />
Nella sentenza n°61 del 25 Maggio 1957 (<a href="#sdfootnote9sym">9</a>) si chiarisce subito che l&#8217;interpretazione letterale, &#8220;meramente etimologica&#8221; della parola indennizzo (cioè &#8220;rendere indenne&#8221;), che porterebbe ad un&#8217;automatica parificazione dell&#8217;indennità al valore venale, &#8220;non può essere accolta&#8221;. Il concetto di indennizzo è stato caratterizzato da un&#8217;evoluzione storica, che lo ha progressivamente allontanato dal suddetto valore venale. Del resto, il criterio della &#8220;corrispondenza dell&#8217;indennizzo al giusto prezzo, che l&#8217;immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita&#8221;, non ha valore assoluto; anzi, non si può attuare, &#8220;in quanto la libera contrattazione in effetti non sussiste ed, in luogo di essa, si verifica una cessione coatta&#8221;, con la conseguenza che il prezzo, invece che essere determinato in base al meccanismo della domanda e dell&#8217;offerta, subisce &#8220;una determinazione astratta ed approssimativa, in considerazione prevalente del pubblico interesse&#8221;. Gli scopi di pubblica utilità, &#8220;proprio per questa loro natura e per i superiori interessi, che ne sono il presupposto, devono essere raggiunti&#8221;; ciò significa che &#8220;devono essere coordinati e contemperati il più possibile con l&#8217;interesse privato&#8221;, però, senza essere subordinati a quest&#8217;ultimo, perché, altrimenti, sarebbe messo in dubbio il loro raggiungimento. La Costituzione si ispira proprio a questi criteri.<br />
L&#8217;indennizzo non può coincidere con il risarcimento integrale, ma soltanto con &#8220;il massimo di contributo e di riparazione che, nell&#8217;ambito degli scopi di interesse generale, la Pubblica Amministrazione può garantire all&#8217;interesse privato&#8221;.<br />
La valutazione comparativa degli interessi coinvolti è &#8220;il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore può essere dato di compiere&#8221; (<a href="#sdfootnote10sym">10</a>).<br />
Tuttavia, fermo restando quanto appena evidenziato, &#8220;un indennizzo stabilito in misura simbolica sarebbe un indennizzo inesistente&#8221; e non sfuggirebbe alla dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell&#8217;art. 42 (III comma).<br />
L&#8217;indirizzo espresso dalla Consulta in questa sentenza, che sarà ripreso e confermato in numerose decisioni successive, è basato su alcuni passaggi fondamentali:<br />
&#8211; l&#8217;indennizzo non può essere uguale al valore commerciale,<br />
perché l&#8217;esproprio è una vicenda completamente diversa dalla stipulazione di un normale contratto di compravendita;<br />
&#8211; il presupposto dei procedimenti ablativi è l&#8217;interesse pubblico, che tendenzialmente prevale sugli interessi privati;<br />
&#8211; l&#8217;Amministrazione non è tenuta a compensare per intero il<br />
sacrificio imposto ai privati;<br />
&#8211; la determinazione concreta dell&#8217;indennizzo deriva da un delicato<br />
bilanciamento di fattori tecnici, economici, finanziari e politici (<a href="#sdfootnote11sym">11</a>);<br />
&#8211; il suddetto bilanciamento viene fatto dal legislatore (<a href="#sdfootnote12sym">12</a>);<br />
&#8211; la discrezionalità del legislatore non è illimitata, in quanto l&#8217;indennizzo deve comunque rappresentare un serio ristoro (sotto pena di incostituzionalità).<br />
Una volta chiarito che l&#8217;indennità non coincide con il prezzo di mercato, ma che deve essere in ogni caso congrua (cioè sufficiente a riparare il pregiudizio patito dal privato nell&#8217;interesse della collettività), sorge un altro problema: capire in che cosa consiste.<br />
Spetta al legislatore definire il contenuto delle misure riparatorie: la Consulta, in coerenza con il suo ruolo istituzionale, può solo intervenire <em>ex post, </em>eventualmente censurando le scelte legislative sbagliate, da intendersi come quelle che, in violazione del principio di ragionevolezza, negano il riconoscimento di un equo indennizzo. E&#8217; ancora una volta la ragionevolezza il limite, sempre valido, per la discrezionalità legislativa.<br />
Soffermandoci per il momento sugli indirizzi originari nella giurisprudenza della Corte e rimandando ai paragrafi successivi l&#8217;analisi degli sviluppi più recenti, il concetto di serio ristoro è stato approfondito soprattutto in merito alle ipotesi in cui l&#8217;indennità era calcolata sulla base del valore dei suoli in un periodo di tempo antecedente alla data del suo effettivo pagamento.<br />
In sintesi, i giudici ritengono che la scelta in sé di riferire il suddetto calcolo al passato non è illegittima, purchè alla base del meccanismo ci sia sempre il valore di mercato (<a href="#sdfootnote13sym">13</a>), purchè la dissociazione temporale fra determinazione e liquidazione dell&#8217;indennizzo non sia eccessiva e purchè in quel lasso di tempo non si siano inseriti &#8220;eventi perturbatori&#8221;, quali la svalutazione monetaria, che, di fatto, abbiano reso l&#8217;indennizzo meramente simbolico (<a href="#sdfootnote14sym">14</a>).<br />
Comunque, è sempre possibile evitare il rischio di un ristoro<br />
apparente, introducendo dei temperamenti adeguati (<a href="#sdfootnote15sym">15</a>), che assicurino equità al sistema.<br />
I correttivi si possono tradurre sia in maggiorazioni rispetto al prezzo alla data anteriore, che in riduzioni rispetto al prezzo alla<br />
data attuale: quello che conta è la garanzia di una tutela sufficiente (<a href="#sdfootnote16sym">16</a>).</p>
<p>2.3. <em>I &#8220;criteri misti&#8221; per la determinazione degli indennizzi.</em><br />
C&#8217;è un&#8217;affermazione che caratterizza costantemente la giurisprudenza originaria della Corte: il punto di partenza per qualsiasi determinazione dell&#8217;indennità è il valore venale. Da quest&#8217;ultimo è possibile discostarsi, ma a patto che non si perda mai di vista il relativo parametro: il problema sta nell&#8217;entità del divario fra il prezzo e l&#8217;indennizzo.<br />
Ciò comporta che devono essere considerati tendenzialmente legittimi quei criteri di calcolo dell&#8217;indennizzo, chiamati &#8220;misti&#8221; o &#8220;mediati&#8221;, che abbinano al valore commerciale delle aree altri &#8220;elementi&#8221; (frequentemente associati ad operazioni matematiche più o meno complicate). In questo senso, almeno all&#8217;inizio, la &#8220;fantasia&#8221; del legislatore (statale e regionale) ha avuto campo libero, provocando un gran numero di questioni di costituzionalità e conseguentemente una ricca e variegata giurisprudenza costituzionale.<br />
Gli altri &#8220;elementi&#8221; di cui sopra e le operazioni aritmetiche, ad essi correlate, traggono origine dall&#8217;esigenza di ridurre le somme di denaro che l&#8217;Amministrazione dovrebbe corrispondere ai privati, se applicasse in modo rigoroso il solo criterio dell&#8217;equivalente pecuniario.<br />
Tuttavia, è opportuno precisare fin d&#8217;ora che la Corte, condizionata anche dalla giurisprudenza internazionale e sovranazionale, dopo un radicale ripensamento dei suoi orientamenti iniziali, nel 2007 arriverà ad affermare la necessità della quasi totale parificazione dell&#8217;indennizzo al valore venale, come sarà spiegato meglio nel prossimo paragrafo.<br />
Una sentenza, che illustra in dettaglio le ragioni del sostegno della Corte a favore dei criteri misti, è la sentenza n°283 del 16 Giugno 1993 (<a href="#sdfootnote17sym">17</a>).<br />
La norma, sospettata di incostituzionalità, era l&#8217;art. 5-bis del Decreto- Legge 11 Luglio 1992, n°333, convertito dalla Legge 8 Agosto 1992, n°359, che introduceva, in via dichiaratamente provvisoria (&#8220;fino all&#8217;emanazione di un&#8217;organica disciplina delle espropriazioni&#8221;), quale criterio di calcolo degli indennizzi per le aree edificabili, la media fra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione del quaranta per cento (questa riduzione poteva essere evitata con la cessione volontaria) (<a href="#sdfootnote18sym">18</a>).<br />
Preliminarmente, i giudici aderiscono in pieno al principio, per cui &#8220;da una parte, l&#8217;indennità di espropriazione non garantisce all&#8217;espropriato il diritto ad un&#8217;indennità esattamente commisurata al valore venale del bene e, dall&#8217;altra parte, l&#8217;indennità stessa non può essere (in negativo) meramente simbolica o irrisoria, ma deve essere (in positivo) congrua, seria, adeguata&#8221;.<br />
Infatti, il ristoro integrale &#8220;negherebbe ogni incidenza&amp;.. agli scopi di pubblica utilità&#8221; alla base del procedimento ablativo: la realizzazione di questi scopi &#8220;non può risultare impedita dall&#8217;esigenza di una piena ed integrale riparazione dell&#8217;interesse privato del proprietario&#8221;. Però quest&#8217;ultimo &#8220;non può essere chiamato ad un sacrificio che azzeri il suo diritto&#8221;.<br />
Quindi, si percepisce la necessità di un bilanciamento di valori, che porta inevitabilmente a delle soluzioni compromissorie, che si concretizzano nei criteri misti.<br />
Il rischio di astrattezza, insito in qualsiasi parametro, che si discosti dal valore di mercato (verificabile in modo tendenzialmente oggettivo), e, conseguentemente, anche nei suddetti criteri misti, può essere superato, secondo la Corte, a condizione che almeno uno degli elementi, che concorrono alla definizione degli stessi criteri, &#8220;sia agganciato al valore venale&#8221;.<br />
In altri termini, la combinazione di più parametri è legittima, purchè almeno uno sia saldamente ancorato al valore commerciale: ciò dovrebbe garantire la congruità dell&#8217;indennizzo (<a href="#sdfootnote19sym">19</a>). Qualunque sia la scelta del legislatore, non si può prescindere dal riferimento al valore di scambio.<br />
Del resto, la mediazione fra l&#8217;interesse pubblico e l&#8217;interesse privato non si può tradurre &#8220;in un indefettibile e rigido criterio quantitativo, ma risente sia del contesto complessivo in cui storicamente si colloca, sia di quello specifico che connota il procedimento espropriativo&#8221;. Il legislatore non è vincolato &#8220;ad individuare un unico criterio&amp;.. valido in ogni fattispecie espropriativa&#8221;, ma conserva ampi margini di discrezionalità (<a href="#sdfootnote20sym">20</a>), con il solo limite del collegamento con il valore venale.<br />
Come ulteriore supporto alle argomentazioni, appena menzionate, la Corte evidenzia che, essendo la norma impugnata applicabile ai terreni edificabili, la destinazione urbanistica di questi ultimi (frutto di decisioni prese dall&#8217;Amministrazione) &#8220;comporta un valore aggiunto (rendita di posizione) rispetto al contenuto essenziale del diritto&#8221; (<a href="#sdfootnote21sym">21</a>), che può giustificare una riduzione dell&#8217;indennizzo rispetto al prezzo di mercato. La &#8220;logica&#8221; sembra essere questa: esattamente come la Pubblica Amministrazione, nell&#8217;esercizio della sua potestà di pianificazione e governo del territorio, può attribuire a certe aree il carattere dell&#8217;edificabilità, aumentandone il valore, nello stesso modo la Pubblica Amministrazione, in caso di esproprio, si può &#8220;riprendere&#8221; (almeno in parte) il suddetto incremento, ritoccando al ribasso l&#8217;indennità.<br />
Fra l&#8217;altro una simile opzione potrebbe essere anche giustificata dall&#8217;incentivazione alla ripresa dell&#8217;edilizia residenziale pubblica, dal tentativo di calmierare i prezzi delle abitazioni (<a href="#sdfootnote22sym">22</a>) e soprattutto da &#8220;una sfavorevole congiuntura economica&#8221;.<br />
I giudici danno particolare risalto a quest&#8217;ultimo fattore: il legislatore può cercare di contrastare la crisi economica con delle ampie manovre finanziarie, che possono ricomprendere disposizioni finalizzate a ridurre gli eventuali indennizzi espropriativi (purchè risultino congrui).<br />
Con riferimento specifico alla norma in esame (cioè l&#8217;art. 5-bis), la Corte ritiene che il meccanismo di calcolo, in esso delineato, sia esente da vizi (<a href="#sdfootnote23sym">23</a>), perché in grado di assicurare comunque un ristoro sufficiente e perché inserito nell&#8217;ambito di una riforma (dichiaratamente provvisoria) di contenimento della grave recessione economica di quel periodo (<a href="#sdfootnote24sym">24</a>).<br />
Questa convinzione viene ribadita nell&#8217;ordinanza n°414 del 23 Novembre 1993 (<a href="#sdfootnote25sym">25</a>) e nella sentenza n°442 del 16 Dicembre 1993 (<a href="#sdfootnote26sym">26</a>).<br />
L&#8217;orientamento della Corte favorevole ai criteri misti, manifestato apertamente nella sentenza n°283 del 1993, non è nuovo.<br />
Quasi vent&#8217;anni prima, nella sentenza n°15 del 22 Gennaio 1976 (<a href="#sdfootnote27sym">27</a>), riguardante gli indennizzi in materia di edilizia scolastica (calcolati con riferimento &#8220;alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell&#8217;ultimo decennio dei terreni espropriati, ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell&#8217;imponibile netto ai fini dell&#8217;imposta sui fabbricati&#8221;), i giudici costituzionali avevano escluso profili di illegittimità, sostenendo che il criterio, appena descritto, richiamando comunque il valore venale, appariva fondato su un &#8220;dato patrimoniale oggettivamente accertabile&#8221; e, pertanto, in grado di assicurare &#8220;un certo adeguamento alla realtà economica&#8221;. Del resto la discrezionalità, di cui gode il legislatore, gli consente di ispirare le sue scelte anche alle &#8220;esigenze della finanza pubblica&#8221;, purchè il risultato sia sempre vicino &#8220;alla realtà dei valori economici&#8221;.<br />
La sentenza n°1165 del 29 Dicembre 1988 (<a href="#sdfootnote28sym">28</a>) aveva seguito la stessa linea.<br />
Una Legge della Provincia Autonoma di Trento commisurava l&#8217;indennità di esproprio per i terreni edificabili alla media aritmetica fra il valore venale ed il valore che sarebbe stato ad essi attribuito quali terreni agricoli, &#8220;all&#8217;interno dei limiti minimi e massimi, fissati annualmente per le varie zone agrarie&#8221; da un&#8217;apposita Commissione tecnica; quest&#8217;ultima avrebbe dovuto considerare i terreni liberi da vincoli di contratti agrari ed avrebbe dovuto tenere conto anche del tipo di coltura praticata.<br />
La Corte, conformandosi al principio secondo cui il serio ristoro (art. 42- III comma della Costituzione) &#8220;non deve corrispondere all&#8217;integrale valore effettivo del bene, essendo sufficiente&amp;.. che il valore venale sia assunto come termine di riferimento o valore massimo, che il legislatore, nella sua discrezionalità di valutazione, può contemperare con altri criteri, sempreché i correttivi utilizzati non producano l&#8217;effetto di fare scadere l&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo al di sotto dell&#8217;indispensabile livello di congruità&#8221;, aveva ritenuto che nella fattispecie non ci fosse alcuna violazione dello stesso principio.<br />
Il parametro di base era il valore venale. Esso veniva temperato con il valore agricolo, ma in modo tale da non pregiudicare la congruità del sistema che ne derivava: infatti, il valore agricolo era calcolato nell&#8217;ambito di limiti minimi e limiti massimi, determinati da un organo a composizione tecnica (a garanzia della sua imparzialità); i suddetti limiti erano rapportati al tipo di coltura in atto (e quindi rispecchiavano le caratteristiche reali della zona) e venivano aggiornati annualmente (cioè adeguati all&#8217;aumento del costo della vita).<br />
Insomma, il correttivo scelto manteneva l&#8217;indennizzo entro limiti di ragionevolezza.<br />
Anche la sentenza n°216 del 19 Aprile 1990 aveva posto l&#8217;accento sulla discrezionalità del legislatore nel &#8220;contemperare il criterio del valore venale con meccanismi conformativi dell&#8217;indennizzo a diverso criterio, purchè l&#8217;ammontare così determinabile non scenda sotto il livello di congruità&#8221; (<a href="#sdfootnote29sym">29</a>).<br />
2.4. <em>La Corte verso la tendenziale parificazione dell&#8217;indennizzo al valore venale.</em><br />
Fino al 2007 la Corte ha costantemente percorso la strada che portava a ritenere non necessaria la coincidenza fra indennizzo e valore di mercato dei beni.<br />
Negli anni immediatamente successivi al 1993, l&#8217;art. 5-bis del Decreto- Legge 11 Luglio 1992, n°333, convertito dalla Legge 8 Agosto 1992, n°359, è stato addirittura qualificato &#8220;norma fondamentale di riforma economico- sociale&#8221;, vincolante anche per le Regioni a Statuto Speciale.<br />
Con la sentenza n°153 del 8 Maggio 1995 (<a href="#sdfootnote30sym">30</a>) viene rimossa dall&#8217;ordinamento una norma, contenuta in una Legge Regionale Siciliana, che disponeva la liquidazione degli indennizzi espropriativi, allineandoli al valore venale.<br />
I giudici, dopo avere constatato la radicale difformità dei criteri adottati in sede regionale da quelli adottati in sede nazionale, dichiarano inammissibile questa discrepanza.<br />
L&#8217;art. 5-bis deve essere considerato una &#8220;norma fondamentale di riforma economico-sociale&#8221;. Infatti, la disciplina, da esso tracciata:<br />
&#8211; è fortemente innovativa in un tema di &#8220;primaria importanza<br />
nazionale&#8221;;<br />
&#8211; attiene ad &#8220;un problema di grande rilevanza per la definizione del rapporto fra potere pubblico e proprietà privata e, quindi, per la vita economica e sociale&#8221;;<br />
&#8211; esige un&#8217;attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.<br />
La connotazione provvisoria della norma in esame non è un ostacolo al predetto inquadramento sistematico (<a href="#sdfootnote31sym">31</a>).<br />
E&#8217; illegittima qualsiasi norma, che si sottragga ai parametri enunciati dall&#8217;art. 5-bis.<br />
La Corte si esprime in senso analogo (e con toni ancora più marcati) con la sentenza n°147 del 30 Aprile 1999, relativa ad una Legge della Regione Trentino Alto- Adige che attribuiva un indennizzo uguale al prezzo sul libero mercato (<a href="#sdfootnote32sym">32</a>).<br />
La Corte si spinge ancora oltre con la sentenza n°80 del 19 Marzo 1996 (<a href="#sdfootnote33sym">33</a>).<br />
Nella fattispecie una Legge della Provincia Autonoma di Bolzano stabiliva il calcolo dell&#8217;indennizzo, partendo dal valore di scambio ed applicando ad esso una decurtazione del venticinque per cento: pertanto, non c&#8217;era alcuna equiparazione fra indennità e prezzo, proprio in ragione del correttivo citato.<br />
Ma per la Corte ciò non basta ad escludere una pronuncia di incostituzionalità: è vero che l&#8217;operazione matematica appena descritta contribuisce a realizzare uno &#8220;sganciamento dell&#8217;indennità in questione dal prezzo di mercato dei suoli&#8221;; tuttavia, l&#8217;art. 5-bis (le cui prescrizioni sono inderogabili su tutto il territorio nazionale) non si limita a prevedere una semplice riduzione del valore venale, ma definisce &#8220;un differente e più complesso sistema di determinazione dell&#8217;indennità, risultante dalla concorrenza di più fattori complementari&#8221;, che è &#8220;coessenziale all&#8217;obiettivo perseguito dal legislatore statale di determinare l&#8217;indennizzo espropriativo in misura particolarmente contenuta nella attuale congiuntura economica&#8221;.<br />
Quindi, almeno fino al 1999, il sostegno della Consulta ai criteri misti (non solo a quelli dell&#8217;art. 5-bis, ma anche a tutti quelli che rientravano in questa categoria) sembrava sufficientemente solido.<br />
Eppure questo orientamento, in modo probabilmente inaspettato, ma sicuramente improvviso (<a href="#sdfootnote34sym">34</a>), cambia quasi del tutto.<br />
La svolta si ha con la sentenza n°348 del 24 Ottobre 2007 (<a href="#sdfootnote35sym">35</a>).<br />
Intanto l&#8217;art. 5-bis era stato abrogato e sostituito dall&#8217;art. 37 (I e II comma) del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, che però ne aveva riprodotto integralmente il contenuto: per questo motivo, la dichiarazione di incostituzionalità si estende anche alla nuova disposizione.<br />
Il testo della decisione può essere idealmente suddiviso in tre parti:<br />
1). individuazione dei parametri di costituzionalità;<br />
2). illustrazione dei motivi di contrasto fra l&#8217;art. 5-bis ed i suddetti parametri;<br />
3). definizione di alcune linee- guida per i futuri interventi legislativi.<br />
Con riferimento al primo punto, la Corte è consapevole del fatto che la norma impugnata, in passato, ha già superato più volte il suo controllo.<br />
Ma dopo circa quattordici anni il &#8220;panorama&#8221; è diverso:<br />
&#8211; l&#8217;art. 117 della Costituzione è stato sensibilmente modificato<br />
dalla Legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n°3, per cui le leggi<br />
statali e regionali sono subordinate esplicitamente al rispetto, oltre che della stessa Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;<br />
&#8211; fra gli obblighi internazionali ci sono sicuramente quelli enunciati<br />
nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa (e ratificata con la Legge 4 Agosto 1955, n°848);<br />
&#8211; poiché le norme della CEDU vengono applicate dalla Corte Europea<br />
di Strasburgo, occorre sempre tenere presenti gli indirizzi<br />
giurisprudenziali di quest&#8217;ultima al fine di comprendere il significato effettivo delle stesse norme (il &#8220;diritto vivente&#8221;);<br />
&#8211; tecnicamente la CEDU non rientra nella nozione di diritto comunitario (ordinamento sovranazionale), con la conseguente impossibilità per i giudici di disapplicare le norme interne in contrasto con essa (ai sensi dell&#8217;art. 11 della Costituzione), ma rientra nella nozione di &#8220;diritto internazionale pattizio&#8221;, che, pur rivestendo grande importanza, non produce &#8220;effetti diretti nell&#8217;ordinamento interno&#8221;, con la conseguenza che il giudice, che ravvisi una violazione della CEDU da parte di una legge italiana, deve sollevare la questione di costituzionalità di fronte alla Corte (<a href="#sdfootnote36sym">36</a>);<br />
&#8211; le norme della CEDU non sono di rango costituzionale;<br />
&#8211; ma non sono collocate nemmeno sullo stesso piano delle leggi<br />
ordinarie;<br />
&#8211; possono essere posizionate ad un livello intermedio, cioè &#8220;sub-costituzionale&#8221;;<br />
&#8211; ne deriva, da un lato, che la Consulta può verificare la loro conformità alla Costituzione, e, dall&#8217;altro lato, che esse operano come &#8220;fonti interposte&#8221;, nel senso che danno contenuto e sostanza all&#8217;art. 117 (I comma), perché contribuiscono a chiarire quali sono gli obblighi internazionali, che vincolano le leggi italiane (statali e regionali) (<a href="#sdfootnote37sym">37</a>);<br />
&#8211; quindi, l&#8217;art. 117 (I comma) disegna una sorta di &#8220;rinvio mobile&#8221; alle norme internazionali pattizie (e, fra queste, anche alla CEDU), in grado di concretizzare la norma costituzionale.<br />
Passando al secondo punto, la Corte affronta il problema del presunto contrasto dell&#8217;art. 5-bis con gli obblighi internazionali, cui<br />
deve sottostare l&#8217;Italia:<br />
&#8211; l&#8217;art. 5-bis viola l&#8217;art. 117 (I comma) della Costituzione tramite la<br />
&#8220;norma interposta&#8221;, rappresentata dalla CEDU;<br />
&#8211; infatti la CEDU, nell&#8217;interpretazione costante della Corte Europea, assegna un rilievo primario alla proprietà privata;<br />
&#8211; qualsiasi provvedimento delle autorità pubbliche, che incide su di essa, &#8220;deve realizzare un giusto equilibrio fra le esigenze dell&#8217;interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui&#8221;;<br />
&#8211; il legislatore, pur avendo &#8220;un ampio margine di apprezzamento&#8221; nel trovare il bilanciamento fra le opposte esigenze, deve garantire in ogni caso un indennizzo &#8220;in rapporto ragionevole con il valore del bene&#8221;;<br />
&#8211; in particolare, occorre distinguere fra &#8220;espropriazioni isolate&#8221; ed espropriazioni inserite nel contesto di una vasta &#8220;riforma economica o di giustizia sociale&#8221;;<br />
&#8211; nella prima ipotesi, è ammissibile &#8220;solo una riparazione integrale&#8221;;<br />
&#8211; nella seconda ipotesi, la portata della riforma può &#8220;giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo&#8221;, purchè sia comunque serio e congruo;<br />
&#8211; l&#8217;art. 5-bis non assicura minimamente il rispetto dei limiti appena descritti, in quanto, pur partendo formalmente dal valore di mercato, applica ad esso dei &#8220;calcoli successivi, che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da questo dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani&#8221; (fra l&#8217;altro, la decurtazione del quaranta per cento, già di per se stessa arbitraria, può essere evitata con la cessione volontaria e, quindi, con un comportamento del soggetto privato, che è indiscutibilmente estraneo a qualsiasi valutazione sul prezzo dei beni);<br />
&#8211; la Corte richiama la sua passata giurisprudenza, favorevole all&#8217;art. 5-bis, ma ricorda che la norma era stata &#8220;salvata&#8221; perché giustificata dalla grave crisi economica del tempo (si trattava di una norma dichiaratamente provvisoria);<br />
&#8211; però una sfavorevole congiuntura economica non può &#8220;andare<br />
avanti all&#8217;infinito&#8221; (è vero che &#8220;problemi rilevanti di equilibrio della finanza pubblica permangono anche al giorno d&#8217;oggi&#8221;, tuttavia essi non hanno &#8220;il carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che indusse Parlamento e Governo ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate&#8221;);<br />
&#8211; in aggiunta si deve notare che paradossalmente il criterio temporaneo dell&#8217;art. 5-bis è stato persino &#8220;stabilizzato&#8221; dall&#8217;art. 37 del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, nel quadro di una riforma organica del settore;<br />
&#8211; da ciò consegue l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5-bis, estesa all&#8217;art. 37.<br />
In merito al terzo punto, i giudici, preoccupati per il vuoto legislativo creato dalla loro pronuncia, ma al tempo stesso consapevoli del loro ruolo e della connessa impossibilità di sostituirsi al legislatore, forniscono alcune linee- guida utili per la futura azione del Parlamento:<br />
&#8211; non c&#8217;è il dovere di commisurare integralmente l&#8217;indennità al valore venale, poiché l&#8217;art. 42 della Costituzione (che mette in risalto la funzione sociale della proprietà) va coordinato con l&#8217;art. 2 della Costituzione (che richiede ai cittadini l&#8217;adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale);<br />
&#8211; pertanto non sono sostenibili spese troppo alte per gli indennizzi a fronte di atti ablativi di terreni edificabili, in quanto ciò potrebbe &#8220;pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, fra gli altri)&#8221; e potrebbe essere &#8220;di freno eccessivo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell&#8217;iniziativa economica privata&#8221;;<br />
&#8211; l&#8217;equilibrio fra gli interessi coinvolti deve essere trovato dal legislatore e si può tradurre in &#8220;un criterio fisso ed uniforme&#8221;, oppure, preferibilmente, in un criterio &#8220;differenziato&#8221;;<br />
&#8211; i giudici costituzionali fanno intendere di essere più favorevoli a soluzioni diversificate, perché riprendono la distinzione fra &#8220;espropriazioni isolate&#8221; (per finalità specifiche e limitate) ed espropriazioni attuative di grandi programmi di riforma;<br />
&#8211; soltanto con dei criteri flessibili (comunque vicini al prezzo di mercato) si evita il rischio dell&#8217;astrattezza e si tutelano in misura sufficiente i diritti dei cittadini (<a href="#sdfootnote38sym">38</a>).<br />
A seguito dell&#8217;intervento della Corte, che di fatto ha cancellato le norme sul calcolo degli indennizzi per le espropriazioni delle aree edificabili, il Parlamento, per colmare la &#8220;lacuna&#8221; prodotta nell&#8217;ordinamento, ha sostanzialmente recepito i suddetti criteri con la Legge 24 Dicembre 2007, n°244 (&#8220;Legge finanziaria 2008&#8221;), che ha modificato l&#8217;art. 37 del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, disponendo che nelle fattispecie in esame l&#8217;indennità è pari al valore venale, tranne che per le espropriazioni finalizzate &#8220;ad attuare interventi di riforma economico- sociale&#8221;, per le quali c&#8217;è una riduzione del venticinque per cento (<a href="#sdfootnote39sym">39</a>). Inoltre, per incentivare la cessione volontaria dei beni, è prevista per questa<br />
ipotesi (e per altre simili) una maggiorazione del dieci per cento (<a href="#sdfootnote40sym">40</a>).</p>
<p>2.5. <em>La distinzione fra terreni agricoli e terreni edificabili.</em><br />
Dall&#8217;analisi sistematica della giurisprudenza della Corte Costituzionale emerge con certezza un dato: la maggior parte delle decisioni riguarda i suoli edificabili.<br />
Del resto, fra i tre possibili oggetti dei procedimenti ablativi (aree agricole, aree edificate ed aree edificabili), i problemi più delicati si manifestano per queste ultime, il cui valore risulta più difficilmente verificabile (con la conseguenza che appare di ardua<br />
quantificazione il correlativo sacrificio imposto al proprietario) (<a href="#sdfootnote41sym">41</a>).<br />
Tenendo conto degli sviluppi della legislazione degli ultimi decenni, la potenzialità edificatoria di un fondo non deriva più soltanto dalla sua conformazione naturale, ma anche e soprattutto dalle scelte delle Autorità pubbliche.<br />
Ormai il regime di edificabilità dei suoli non è più lasciato alla libertà del mercato, poiché si registra una sempre crescente intromissione pubblicistica (<a href="#sdfootnote42sym">42</a>), che si esplica su due livelli: un livello generale, coincidente con la pianificazione urbanistica, ed un livello particolare, coincidente con l&#8217;attività edilizia (che regola le singole costruzioni e le loro modificazioni attraverso l&#8217;adozione di specifici provvedimenti) (<a href="#sdfootnote43sym">43</a>). La suddetta ingerenza dei poteri pubblici comporta inevitabilmente un abbassamento del valore dei terreni edificabili ed un parziale riassorbimento della rendita di posizione, considerata in passato (prevalentemente per motivi politico- ideologici) una componente &#8220;artificiale&#8221;.<br />
Ciò ha prodotto dei riflessi sul tema degli espropri: la Legge 28 Gennaio 1977, n°10 era arrivata persino a parificare l&#8217;indennizzo dovuto per le espropriazioni delle aree edificabili a quello dovuto per le aree agricole.<br />
Alla base di questa soluzione così radicale c&#8217;era il presupposto, da cui partiva il legislatore, che il diritto di proprietà non ricomprendesse fin dall&#8217;inizio il <em>ius aedificandi </em>(cioè il diritto di costruire), poiché quest&#8217;ultimo spettava all&#8217;Amministrazione, che lo trasferiva al privato con un provvedimento (chiamato &#8220;concessione edilizia&#8221;), il cui rilascio era subordinato, oltre che al rispetto della pianificazione, anche al pagamento di un contributo in denaro. In pratica, era il Comune che decideva se, dove, come e quando costruire; il proprietario poteva solo presentare la richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio, sostenendo il relativo onere economico.<br />
La conseguenza era che, in caso di esproprio di un terreno edificabile, siccome la proprietà di quest&#8217;ultimo non si estendeva anche alla facoltà di edificare (che era riservata all&#8217;Amministrazione e che solo eventualmente poteva essere attribuita al soggetto privato), sarebbe stato assurdo che l&#8217;Amministrazione dovesse indennizzare il destinatario dell&#8217;atto ablativo per un diritto che non aveva e che, quindi, non aveva nemmeno perso: ne derivava l&#8217;obbligo<br />
di indennizzare il solo valore agricolo.<br />
La Corte, consapevole della severità della normativa (fonte di ingiustizia sostanziale), al fine di dichiararne l&#8217;incostituzionalità, nella nota sentenza n°5 del 30 Gennaio 1980(<a href="#sdfootnote44sym">44</a>), parte dall&#8217;affermazione secondo cui, contrariamente a quanto &#8220;pensa&#8221; il legislatore, il <em>ius aedificandi</em> è connaturato fin dall&#8217;origine nel diritto di proprietà, del quale è una componente essenziale. In altri termini, i giudici costituzionali, prima &#8220;smontano&#8221; il ragionamento alla base delle norme impugnate, e poi le cancellano dall&#8217;ordinamento (<a href="#sdfootnote45sym">45</a>).<br />
I giudici ammettono che le Autorità pubbliche hanno un ruolo primario in materia edilizia; tuttavia, ciò non toglie che &#8220;l&#8217;edificazione avviene ad opera del proprietario dell&#8217;area, il quale, concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia&#8221; (<a href="#sdfootnote46sym">46</a>); pertanto, il diritto di edificare &#8220;continua ad inerire alla proprietà&amp;. anche se di esso sono stati limitati portata e contenuto, nel senso che l&#8217;avente diritto può solo costruire entro i limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici&#8221;. La concessione edilizia &#8220;non è attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facoltà preesistenti&#8221; (<a href="#sdfootnote47sym">47</a>).<br />
Da tali premesse, si deduce agevolmente che, in caso di esproprio di aree edificabili, l&#8217;unica misura compensativa legittima è quella &#8220;riferita al valore del bene, determinato dalle sue caratteristiche essenziali e dalla destinazione economica&#8221;.<br />
La Legge 28 Gennaio 1977, n°10 non garantisce un serio ristoro, poiché, determinando l&#8217;indennizzo per una cifra pari al valore agricolo medio (senza uno &#8220;specifico riferimento al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua destinazione economica&#8221;), introduce un elemento di valutazione &#8220;del tutto astratto, che porta inevitabilmente, per i terreni destinati ad insediamenti edilizi, che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zona, alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell&#8217;area da espropriare&#8221;, in violazione dei principi costituzionali.<br />
A questo punto sorgono alcuni problemi in merito alle conclusioni,<br />
cui perviene la Corte: infatti, da un lato, sembra che la decisione appoggi la soluzione di un&#8217;indennità coincidente con il valore commerciale (a sua volta calcolato tenendo conto della potenzialità edificatoria); ma, dall&#8217;altro lato, viene richiamata la giurisprudenza della stessa Corte che esclude la suddetta piena coincidenza (<a href="#sdfootnote48sym">48</a>).<br />
Indipendentemente da come si vogliono interpretare le parole della Corte (<a href="#sdfootnote49sym">49</a>), la vicenda si è arricchita di un ulteriore capitolo: il Parlamento aveva approvato la Legge 29 Luglio 1980, n°385, la quale, sorprendentemente, aveva riproposto il criterio del valore agricolo medio, preannunciando un conguaglio (da definire entro l&#8217;anno successivo) per adeguare i valori alle prescrizioni contenute nella sentenza di cui sopra. Il conguaglio sarebbe stato garantito da una &#8220;legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n°5 del 1980&#8221;.<br />
Nonostante il carattere dichiaratamente provvisorio della legge in esame, ne era scontata la rimozione ad opera della Consulta.<br />
Ciò si verifica puntualmente con la sentenza n°223 del 19 Luglio 1983 (<a href="#sdfootnote50sym">50</a>).<br />
Il giudizio della Corte è subito molto severo, in quanto definisce &#8220;espediente&#8221; la soluzione (seppure transitoria), delineata dal legislatore. E&#8217; evidente che la Legge 29 Luglio 1980, n°385 ha &#8220;restaurato gli stessi criteri di commisurazione dell&#8217;indennità di esproprio&#8221;, già censurati in precedenza; ha fatto &#8220;rivivere norme già divenute inefficaci&#8221;. Nonostante che la legge citata &#8220;prometta&#8221; un futuro conguaglio, di quest&#8217;ultimo mancano gli elementi essenziali per poterne valutare la portata in termini di<br />
effettività del ristoro.<br />
La realtà è che &#8220;a tre anni e mezzo dalla sentenza n°5 del 1980 le Camere non hanno ancora adottato, nelle forme costituzionali, i provvedimenti di loro competenza&#8221;: alla violazione dell&#8217;art. 42 (III comma) si somma quella dell&#8217;art. 136.<br />
Il tono usato dalla Corte è di rimprovero nei confronti del Parlamento a causa della sua perdurante inerzia.<br />
Tuttavia, nella parte finale della decisione, sembra quasi che i giudici provino a &#8220;scusare&#8221; la lentezza del legislatore, prendendo atto delle &#8220;gravi difficoltà, di ordine politico, giuridico e finanziario, che hanno finora ostacolato il Parlamento nell&#8217;approvazione di una nuova e permanente disciplina delle indennità per l&#8217;espropriazione di aree edificabili&#8221;.<br />
Comunque è il momento di agire, perché &#8220;le difficoltà non vengono certo attenuate ritardando a dismisura la necessaria soluzione del problema e lasciando intanto le Pubbliche Amministrazioni in una situazione di radicale incertezza quanto ai costi da preventivare e da sopportare in materia&#8221;.<br />
La preoccupazione delle spese eccessive da sostenere non deve essere amplificata, perché la Corte &#8220;non ha mai affermato&#8221; che l&#8217;indennizzo debba essere uguale al valore venale, essendo sufficiente un serio ristoro.<br />
Le conclusioni, cui perviene la Consulta, sono favorevoli ad una riparazione non totale, purchè congrua.<br />
Lo stesso discorso vale anche per la sentenza n°231 del 30 Luglio 1984 (<a href="#sdfootnote51sym">51</a>).<br />
La Corte, dopo avere richiamato le decisioni del 1980 e del 1983, ribadisce di non avere &#8220;mai ritenuto&amp;. che il serio ristoro&amp;.. debba corrispondere all&#8217;integrale valore effettivo del bene espropriato&#8221;; questo valore viene in rilievo, ma solo &#8220;come criterio di riferimento&#8221;; è compito del legislatore, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, trovare una formula in grado di contemperare il suddetto valore con qualche altro meccanismo correttivo, purchè &#8220;l&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo non scada sotto l&#8217;indispensabile livello di congruità&#8221; (in pratica, viene confermata l&#8217;adesione ai criteri misti) (<a href="#sdfootnote52sym">52</a>).<br />
Però c&#8217;è qualche altra decisione che alimenta dei dubbi: nella sentenza n°1022 del 9 Novembre 1988 (<a href="#sdfootnote53sym">53</a>) si legge testualmente che, a seguito delle pronunce di cui sopra &#8220;è <em>ius receptum </em>che per le aree a destinazione edificatoria&amp;. l&#8217;indennità deve essere liquidata, in mancanza di una disciplina sostitutiva delle norme caducate, sulla base del valore venale o di scambio del bene&#8221;.<br />
A parte questo, prevale la linea favorevole all&#8217;introduzione di alcuni temperamenti (tollerabili) rispetto al prezzo di mercato (<a href="#sdfootnote54sym">54</a>).<br />
La questione è ormai &#8220;superata&#8221; dalla sentenza n°348 del 2007 (analizzata nel paragrafo precedente); lo è ancora di più se si<br />
considerano le implicazioni di quanto diremo fra poco.</p>
<p>2.5.1. <em>Il riconoscimento dell&#8217;esistenza di un tertium genus.</em><br />
La possibilità di trarre profitto dai terreni non è limitata alla sola attività edilizia, ma si estende a numerosi versanti.<br />
Questo influisce sul valore degli stessi terreni e non può essere trascurato in sede di calcolo di un eventuale indennizzo espropriativo.<br />
Eppure il percorso, che ha portato la Corte all&#8217;acquisizione della suddetta consapevolezza, è stato tutt&#8217;altro che facile. Anche in questo caso i segnali provenienti dall&#8217;ordinamento internazionale e da quello comunitario hanno avuto un ruolo determinante (agevolato dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione); comunque, la dottrina spingeva già da tempo in questa direzione.<br />
Il quadro legislativo di riferimento era molto semplice, anzi forse troppo semplice: questa eccessiva linearità rischiava paradossalmente di tradursi in astrattezza per l&#8217;incapacità del sistema di contemplare l&#8217;estrema varietà delle situazioni e conseguentemente di assicurare un equo ristoro.<br />
In pratica, i suoli erano rigorosamente suddivisi in due categorie: edificabili e non edificabili. Mentre i primi sono stati caratterizzati da numerosi cambiamenti normativi (e da altrettante pronunce della Consulta), i secondi, almeno in origine, non hanno avuto la stessa considerazione.<br />
Con riferimento a questi ultimi, l&#8217;art. 5-bis(IV comma) del Decreto- Legge 11 Luglio 1992, n°333, convertito dalla Legge 8 Agosto 1992, n°359, e l&#8217;art. 16 (V e VI comma) della Legge 22 Ottobre 1971, n°865, come sostituiti dall&#8217;art. 14 della Legge 28 Gennaio 1977, n°10, quantificavano l&#8217;indennizzo in misura pari al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella zona agraria di appartenenza. Questi criteri erano stati riprodotti fedelmente nell&#8217;art. 40 (II e III comma) del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327.<br />
In sintesi, la <em>ratio </em>era ricondurre all&#8217;unità tutte le tipologie di terreni non edificabili, applicando indistintamente il metodo di calcolo proprio di una di esse (non a caso la meno remunerativa): quella dei terreni puramente agricoli.<br />
Una simile soluzione non poteva reggere il confronto con la realtà.<br />
Lo scopo agricolo (coltivazione, bosco, pascolo e così via) non è l&#8217;unico a cui possono essere destinati i suoli non edificabili.<br />
Gli usi alternativi (spesso economicamente più appetibili) sono davvero tanti: la realizzazione (ed il successivo sfruttamento commerciale) di parcheggi, depositi di materiali, stazioni di rifornimento di carburante, spazi per attività sportive e ricreative (<a href="#sdfootnote55sym">55</a>), piste da sci (con installazione delle relative attrezzature), agriturismo, zone di caccia, campeggi, chioschi temporanei per l&#8217;esposizione e la vendita di prodotti (alimentari e non), cave&amp;. e l&#8217;elenco potrebbe continuare.<br />
Ma c&#8217;è di più: anche per i fondi (non edificabili) che, per morfologia e collocazione, non si prestano alle destinazioni alternative di cui sopra (cioè per i fondi strettamente agricoli), proprio il criterio del valore agricolo medio (basato sostanzialmente sulle colture praticate o praticabili) può comunque risultare palesemente inadeguato, qualora i suddetti fondi presentino dei connotati di pregio in grado di alzarne il valore, portandolo a livelli superiori rispetto al semplice valore agricolo. E&#8217; quanto si verifica per i terreni in posizione panoramica o climatica favorevole, o in zone archeologiche, oppure per quelli arricchiti dalla presenza di risorse idriche (sotto forma di sorgente o di corso d&#8217;acqua) e di energia elettrica.<br />
Nonostante questo la Consulta, in un primo momento, non aveva recepito le perplessità sulla eccessiva rigidità della soluzione legislativa (<a href="#sdfootnote56sym">56</a>), o almeno non ne aveva colto pienamente i risvolti negativi in termini di tutela.<br />
Nella sentenza n°261 del 23 Luglio 1997 (<a href="#sdfootnote57sym">57</a>), la Corte, dopo avere constatato che le questioni di costituzionalità miravano ad ottenere il riconoscimento di un <em>tertium genus</em> fra aree edificabili ed aree non edificabili, superando così la tradizionale suddivisione legislativa, aveva affermato (per la verità senza dare adeguata giustificazione) che la scelta normativa non presentava &#8220;caratteri di irragionevolezza o di arbitrarietà&#8221;, né comunque pregiudicava di per sé &#8220;il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato&#8221; (<a href="#sdfootnote58sym">58</a>). Opportunamente i giudici avevano precisato che la suddetta opzione non era imposta dalla Costituzione, fermo restando che, in questo modo, veniva raggiunto il risultato di &#8220;semplificare il sistema&#8221; (<a href="#sdfootnote59sym">59</a>).<br />
Però questo obiettivo non poteva essere realizzato a scapito dei diritti individuali.<br />
Ecco perché era lecito attendersi qualche novità negli anni successivi.<br />
Il ripensamento della Corte arriva dopo quattordici anni con la sentenza n°181 del 10 Giugno 2011 (<a href="#sdfootnote60sym">60</a>).<br />
Il ritardo è pesante, ma non è azzardato sostenere che, sotto certi aspetti, questa pronuncia è persino più &#8220;dirompente&#8221; di quella del 2007 sui terreni edificabili (soprattutto in prospettiva futura per gli inevitabili margini aleatori che lascia).<br />
Le argomentazioni ricalcano in gran parte quelle della sentenza n°348 del 2007.<br />
Anche qui c&#8217;è un precedente giurisprudenziale da superare: la sentenza n°261 del 1997. L&#8217;ostacolo viene agevolmente scavalcato appellandosi al nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del 2001, che ha comportato una rivalutazione del ruolo delle fonti internazionali quali &#8220;fonti interposte&#8221; in grado di dare un contenuto specifico all&#8217;art. 117 (I comma) della Costituzione (<a href="#sdfootnote61sym">61</a>). Facendo così, la sentenza n°348 del 2007, già dotata di per se stessa di una forte carica garantista, diventa il trampolino di lancio per un salto ancora più ardito, ma comunque necessario per completare le forme di tutela dei diritti individuali a fronte di procedimenti ablativi.<br />
E&#8217; vero che la pronuncia del 2007 riguarda i suoli edificabili, ma non c&#8217;è motivo per escluderne l&#8217;operatività per i suoli agricoli e per quelli &#8220;non suscettibili di classificazione edificatoria&#8221;.<br />
Del resto la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) &#8220;si riferisce con previsione chiaramente generale ai beni&#8221;, senza discriminazioni in rapporto alla <em>qualitas rei.</em><br />
Indipendentemente dalla tipologia delle aree, il punto di partenza per qualsiasi calcolo deve essere il valore di mercato.<br />
Con questo la Corte non vuole certo affermare che i terreni agricoli, quelli edificabili e quelli &#8220;intermedi&#8221; fra i primi ed i secondi (appartenenti al <em>tertium genus</em> e quindi capaci di esprimere una potenzialità superiore a quella agricola, ma inferiore a quella edificatoria) rientrino in un&#8217;unica categoria omogenea. Non è così: si tratta di situazioni differenziate. Ciò non toglie che, nonostante questa diversificazione, l&#8217;indennità debba essere &#8220;in rapporto ragionevole con il valore del bene&#8221;.<br />
Le norme impugnate, citate sopra e &#8220;ricopiate&#8221; nell&#8217;art. 40 (II e III comma) del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, richiamano un &#8220;valore tabellare&#8221; (appunto il valore agricolo medio), che, per la sua astrattezza, ignora qualsiasi &#8220;dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene&#8221;, trascurandone la posizione, il &#8220;valore intrinseco&#8221; (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l&#8217;acqua e l&#8217;energia elettrica&amp;..), &#8220;la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant&#8217;altro può incidere sul valore venale di esso&#8221;. In poche parole: gli usi alternativi a quelli classici (agricoli ed edilizi) devono influire sulla liquidazione degli eventuali indennizzi.<br />
L&#8217;incostituzionalità è la logica conseguenza.<br />
Però quest&#8217;ultima non travolge l&#8217;art. 40 (I comma), salvato espressamente dai giudici.<br />
La norma si occupa in modo specifico dei fondi non edificabili coltivati e determina l&#8217;indennizzo &#8220;in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate&amp;. e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all&#8217;esercizio dell&#8217;azienda agricola&#8221;: la mancanza di qualsiasi accenno al valore agricolo medio ed il riferimento alle colture effettivamente praticate danno concretezza ai parametri, consentendone &#8220;un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata&#8221; (<a href="#sdfootnote62sym">62</a>).<br />
La sentenza della Corte, da un lato, pone alcuni punti fermi (prevalentemente teorici), dall&#8217;altro lato, lascia aperti alcuni interrogativi (prevalentemente pratici).<br />
Una cosa è sicura: quando un terreno non è qualificato formalmente come edificabile, esso non è automaticamente agricolo, poiché i terreni agricoli fanno solo parte di un gruppo all&#8217;interno della più ampia categoria dei terreni non edificabili; a loro volta questi ultimi non costituiscono un insieme omogeneo, ma hanno connotazioni estremamente diversificate (con ovvie ripercussioni sul loro valore). Soltanto una valutazione caso per caso<br />
(quindi concreta) può attribuire a ciascuna area il giusto valore (<a href="#sdfootnote63sym">63</a>).<br />
Questo non significa che al criterio dell&#8217;edificabilità legale sia stato sostituito il criterio dell&#8217;edificabilità di fatto: la Corte non lo ha mai detto e non lo dice nemmeno in questa occasione (del resto ciò sarebbe palesemente in contrasto con l&#8217;evoluzione legislativa degli ultimi decenni).<br />
Al tempo stesso, però, non si può negare che la decisione comporti un aumento (almeno tendenziale) delle cifre che le Amministrazioni dovranno versare ai privati (<a href="#sdfootnote64sym">64</a>) e, conseguentemente, un innalzamento dell&#8217;impegno economico a carico delle Autorità pubbliche (<a href="#sdfootnote65sym">65</a>). Questo potrebbe spingere, data la scarsità (ormai fisiologica) di risorse disponibili, verso la diffusione sempre più marcata della<br />
perequazione urbanistica, anch&#8217;essa tutt&#8217;altro che semplice.</p>
<p>2.6. <em>Sintesi unitaria.</em><br />
L&#8217;estrema complessità dell&#8217;argomento, la mancanza di uniformità negli interventi legislativi e la molteplicità degli interessi in gioco hanno impedito la formazione di una giurisprudenza costituzionale lineare.<br />
Tuttavia una ricognizione sistematica, oltre ad essere possibile, fornisce un valido aiuto a fare ordine nella materia.<br />
La classificazione urbanistica di un&#8217;area rappresenta la base formale irrinunciabile per tutte le valutazioni di competenza delle Amministrazioni, senza però essere esauriente. Infatti è doveroso coniugare la qualificazione formale con la configurazione sostanziale del bene oggetto del procedimento ablativo.<br />
Il risultato di questa operazione non emerge quasi mai in modo netto ed univoco: le ipotesi di terreni esclusivamente agricoli o esclusivamente edificabili sono molto rare. Invece, si registra la prevalenza di situazioni miste ed intermedie (quelle intermedie appartengono al <em>tertium genus, </em>ormai stabilmente ammesso).<br />
Ciò richiede un&#8217;attenta analisi caso per caso, inevitabilmente opinabile e, quindi, probabile fonte di contenzioso: ormai la Corte si è convinta della necessità di rifiutare i criteri astratti e di favorire quelli concreti, perché considerati gli unici in grado di bilanciare (anche se non automaticamente) i valori in campo. Del resto qualsiasi osservazione elementare della realtà permette di coglierne la straordinaria varietà: siccome la legge deve &#8220;seguire&#8221; la realtà, coloro che sono chiamati ad applicare la prima (cioè i soggetti pubblici tenuti ad indennizzare i soggetti privati) devono ispirare le loro decisioni alle molteplici sfaccettature della seconda.<br />
Ne consegue una forte riduzione della differenza di valore fra i suoli e lo spostamento dell&#8217;equilibrio dalla forma un po&#8217; più verso la sostanza.<br />
La fase successiva consiste nella quantificazione pecuniaria dell&#8217;indennità.<br />
La Consulta ha costantemente ribadito che non c&#8217;è alcun obbligo di allineare l&#8217;indennizzo al valore venale ed ha sempre garantito (almeno &#8220;a parole&#8221;) il suo sostegno ai criteri misti che, partendo dal prezzo di mercato, vi introducono dei correttivi al ribasso (a condizione che siano ragionevoli e perciò lievi).<br />
Ma, soprattutto negli sviluppi più recenti, i criteri misti hanno perso gran parte della loro forza a causa della dichiarata adesione agli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo, che distingue fra espropriazioni isolate ed espropriazioni inserite in ampi contesti di riforma.<br />
Per le prime ci deve essere piena coincidenza fra indennizzo e valore commerciale; per le seconde sono tollerati limitati scostamenti dal suddetto valore (purchè adeguatamente giustificati dalla natura degli interessi pubblici perseguiti).<br />
In pratica ciò si traduce nell&#8217;abbandono dei criteri misti per gli espropri isolati e nella prudente conferma degli stessi criteri nelle ipotesi di espropri finalizzati ad attuare grandi riforme.<br />
Rimane la difficoltà di individuare queste ultime, la cui sussistenza è legata presumibilmente al forte impatto sociale ed economico<br />
di determinati progetti.</p>
<p>3. <em>I vincoli alla proprietà.</em><br />
La capacità dei poteri pubblici di incidere sulla proprietà privata può assumere dei toni più leggeri rispetto a quanto si verifica con gli atti ablativi, anche se talvolta può risultare assai complicato tracciare la linea di demarcazione fra semplici vincoli e provvedimenti espropriativi, in quanto gli uni possono sconfinare negli altri.<br />
Il problema non va sottovalutato: dalla sua soluzione dipende innanzitutto la corretta individuazione dei parametri costituzionali e, conseguentemente, l&#8217;attribuzione (o meno) di forme di tutela compensativa.<br />
In astratto, se i vincoli vengono ricondotti all&#8217;art. 42 (II comma) della Costituzione e, pertanto, classificati come vincoli conformativi (perché considerati delle implicazioni della nota funzione sociale della proprietà), ciò potrebbe persino legittimare l&#8217;esclusione di qualsiasi misura indennitaria; mentre invece l&#8217;inquadramento dei vincoli nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 42 (III comma) ne comporterebbe l&#8217;assimilazione agli atti ablativi con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di indennizzo.<br />
Anche qui la forma conta poco. E&#8217; la sostanza ad acquisire un ruolo centrale su due fronti: preliminarmente per separare i vincoli conformativi da quelli espropriativi; successivamente (dopo avere capito che si tratta di vincoli del primo gruppo) per comprenderne la reale interferenza sulle facoltà di godimento dei proprietari. In sintesi: la prima operazione è qualitativa; la seconda è quantitativa.<br />
I fattori che influiscono su queste operazioni (che aiutano a chiarire <em>an </em>ed in subordine <em>quantum</em> dell&#8217;indennizzo) sono molteplici e variamente combinati: la tipologia, la forza, lo scopo e la durata dei vincoli, la &#8220;platea&#8221; dei destinatari e la categoria di appartenenza dei beni assoggettati.<br />
Su tutto questo pesa la programmazione urbanistica (sempre più dettagliata), in grado di dare un certo assetto al territorio, orientandone lo sfruttamento per il futuro e contribuendo così a determinarne il valore.<br />
La Corte Costituzionale si è occupata spesso della questione dei<br />
vincoli, anche se in modo inevitabilmente frammentario.</p>
<p>3.1. <em>I vincoli senza indennizzo connaturati all&#8217;essenza dei beni.</em><br />
Su un punto si registra una certa stabilità nelle pronunce della Consulta: alcuni beni sono fin dall&#8217;origine limitati nella loro configurazione strutturale. I vincoli sono <em>in re ipsa, </em>perché fanno parte della natura intrinseca delle cose. Queste ultime nascono già con una forte riduzione delle loro potenzialità; il legislatore deve soltanto constatare e &#8220;certificare&#8221; questa loro condizione.<br />
Se i vincoli citati sono ragionevoli, perché coerenti con le finalità di salvaguardia degli immobili, l&#8217;assenza di tecniche compensative non ne pregiudica la legittimità.<br />
Le affermazioni più ricorrenti in questo senso hanno per oggetto le bellezze naturali e paesistiche.<br />
Nella sentenza n°56 del 29 Maggio 1968 (<a href="#sdfootnote66sym">66</a>) il concetto viene ripetuto più volte: il valore paesistico di certi beni &#8220;dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità&#8221; previste dalla legge.<br />
Questi beni appartengono ad &#8220;una categoria che originariamente è di interesse pubblico e l&#8217;Amministrazione&amp;. non ne modifica la situazione preesistente&#8221;, ma attesta la corrispondenza delle loro qualità concrete alle prescrizioni normative.<br />
Insomma, i soggetti pubblici vi appongono &#8220;il contrassegno giuridico&#8221;, senza aggiungere nient&#8217;altro.<br />
Il diritto su queste cose &#8220;è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive&#8221;: le loro &#8220;caratteristiche interiori&#8221; ne condizionano l&#8217;essenza giuridica con la conseguente attribuzione di una rilevanza pubblicistica oggettiva.<br />
Peraltro, le suddette caratteristiche sono comuni ad intere categorie di beni, identificabili <em>a priori </em>per la loro configurazione generale.<br />
Il provvedimento amministrativo, che dichiara questa condizione, &#8220;non è accostabile ad un atto espropriativo&#8221; e, quindi, non fa altro che esercitare una potestà che è il frutto dello stesso &#8220;regime di godimento&#8221; di quei beni.<br />
Il precetto costituzionale di riferimento non è l&#8217;art. 42 (III comma), bensì l&#8217;art. 42 (II comma): ne deriva la liceità dell&#8217;esclusione di misure indennitarie (<a href="#sdfootnote67sym">67</a>).<br />
Nella sentenza n°79 del 26 Aprile 1971 (<a href="#sdfootnote68sym">68</a>) viene tracciato un esame puntuale delle implicazioni connesse all&#8217;operatività dell&#8217;art. 42 (II comma).<br />
Questa disposizione, da un lato, riconosce e garantisce la proprietà privata, dall&#8217;altro lato, ammette un generico potere pubblicistico di tipo conformativo, che, a sua volta, può fornire la base per eventuali limitazioni finalizzate ad assicurare la funzione sociale della proprietà: è coessenziale a quest&#8217;ultima &#8220;il suo adattamento alle esigenze sociali&#8221; e, quindi, la sua &#8220;relatività&amp;. così che l&#8217;interesse inerente al dominio privato non abbia a sopraffare l&#8217;interesse generale&#8221;. La Costituzione dà al diritto di proprietà dei &#8220;confini che lo inseriscono nella realtà sociale e ne armonizzano con questa le applicazioni&#8221;; questi confini non devono essere troppo stretti, perché altrimenti c&#8217;è il rischio di uno &#8220;svuotamento sostanziale&#8221; del diritto equiparabile ad un atto ablativo, che, come tale, ricadrebbe nell&#8217;art. 42 (III comma), che impone l&#8217;indennizzo (<a href="#sdfootnote69sym">69</a>). Per rimanere nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 42 (II comma) le restrizioni alle potestà dominicali non devono essere eccessive; in ogni caso occorre che le suddette restrizioni abbiano una portata predeterminata, generale ed oggettiva, come si verifica, per esempio, per le bellezze panoramiche, paesaggistiche e simili. I terreni appartenenti &#8220;per natura&#8221; a queste categorie, &#8220;ne subiscono l&#8217;influenza insopprimibile e non sono perciò di signoria piena&#8221;. Le leggi che, prendendo atto di questa situazione, disciplinano gli strumenti di protezione dei beni di cui sopra, circoscrivendone le possibilità di sfruttamento, o subordinando le stesse al rilascio di provvedimenti autorizzatori, servono soltanto ad evitare che il diritto di proprietà &#8220;si eserciti in modo antisociale&#8221; (appunto, non in linea con la sua funzione sociale): l&#8217;Amministrazione è esonerata da qualsiasi obbligo di reintegrazione patrimoniale (<a href="#sdfootnote70sym">70</a>).<br />
La sentenza n°417 del 28 Luglio 1995 (<a href="#sdfootnote71sym">71</a>) parla di regime speciale della proprietà sui beni paesistici, che sono collocati in posizione a sè stante rispetto ai beni non paesistici: la distinzione fra gli uni e gli altri &#8220;preesiste al concreto esercizio dei poteri di pianificazione e di vincolo&#8221;.<br />
I beni paesistici, &#8220;in ragione della loro singolarità geologica o ecologica&#8221;, fanno parte del &#8220;patrimonio estetico- culturale della nazione&#8221;, tutelato dall&#8217;art. 9 della Costituzione: al pregio estetico si aggiunge la rilevanza culturale (in senso lato).<br />
Rispetto a questo tema l&#8217;art. 42 (III comma) risulta totalmente estraneo, essendo la fattispecie pienamente inscrivibile nell&#8217;art. 42 (II comma): nei vincoli non si concretizza alcun atto espropriativo<br />
e, pertanto, non è dovuta alcuna indennità (<a href="#sdfootnote72sym">72</a>).<br />
Naturalmente, l&#8217;assenza dell&#8217;obbligo di pagare l&#8217;indennizzo non si traduce nel divieto tassativo di prevederlo: è quanto si trova scritto nella sentenza n°9 del 20 Febbraio 1973 (<a href="#sdfootnote73sym">73</a>), secondo la quale l&#8217;inesistenza di un obbligo non è inconciliabile con misure legislative di ristoro (che rimangono sempre possibili).<br />
Però dalla lettura del testo delle numerose decisioni della Corte emerge qualche incongruenza, che indebolisce la complessiva solidità del sistema.<br />
Mentre in alcune pronunce i giudici sostengono che sui beni che, per natura, nascono già vincolati, qualsiasi imposizione (anche quella più penetrante) è lecita, in altre pronunce i giudici non si accontentano del suddetto requisito, ma pretendono dal legislatore il rispetto del principio di proporzionalità (in altre parole, sui beni &#8220;speciali&#8221; non sono legittime tutte le restrizioni, ma soltanto quelle ragionevoli e moderate) (<a href="#sdfootnote74sym">74</a>).<br />
Indubbiamente le sentenze del secondo gruppo appaiono più compatibili con il resto della giurisprudenza costituzionale, che tende ad assimilare i vincoli conformativi più pesanti (cioè quelli che superano il limite della normale tollerabilità) ai vincoli ablativi, ritenendo indispensabile per essi una congrua riparazione pecuniaria (come sarà illustrato meglio nel prossimo paragrafo).<br />
Comunque, non si può negare che nel settore ci siano molti aspetti non sufficientemente definiti: questa sensazione di &#8220;fluidità&#8221; è dovuta alla mancanza di una disciplina organica e, soprattutto, alla notevole diversificazione delle fattispecie.<br />
Senza troppe forzature è possibile ascrivere al <em>genus </em>dei vincoli l&#8217;insieme delle prescrizioni (demandate dalla legge ai piani regolatori) sulle distanze minime dei fabbricati dalle strade e da altri fabbricati, sull&#8217;altezza massima e sulla volumetria degli edifici, sui requisiti igienico- sanitari, sulle condizioni di agibilità e di sicurezza e così via. Talvolta le prescrizioni esemplificate si spingono nei minimi dettagli, restringendo considerevolmente l&#8217;autonomia decisionale dei proprietari e dei costruttori. Le esigenze sottese a questa tipologia di norme (che sono in costante aumento anche in chiave comunitaria) vanno dalla garanzia di uno sviluppo edilizio ordinato, armonico e sostenibile alla tutela della salute e dell&#8217;incolumità fisica e contemplano addirittura canoni estetici.<br />
La Corte non ha mai dubitato della costituzionalità delle relative disposizioni, pur essendo queste ultime prive di meccanismi di ristoro.<br />
Nella sentenza n°38 del 14 Maggio 1966 (<a href="#sdfootnote75sym">75</a>) si evidenzia che la copertura è rappresentata dall&#8217;art. 42 (II comma) e che il legislatore ordinario può anche delegare le scelte concrete alle autorità locali, purchè vengano predeterminati &#8220;elementi e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalità dell&#8217;Amministrazione&#8221; (che è di natura tecnica) (<a href="#sdfootnote76sym">76</a>).<br />
Estendendo ancora di più l&#8217;indagine, l&#8217;intera pianificazione urbanistica impone dei limiti su vasta scala ai proprietari, incanalando le loro iniziative edificatorie; ma, come è scritto nella sentenza n°64 del 10 Maggio 1963 (<a href="#sdfootnote77sym">77</a>), è la funzione sociale della proprietà che giustifica il sistema.<br />
In qualche occasione l&#8217;incertezza, che regna in materia, confonde le idee alla Corte.<br />
Ciò accade nella sentenza n°648 del 16 Giugno 1988 (<a href="#sdfootnote78sym">78</a>) avente ad oggetto una Legge della Provincia Autonoma di Trento che, nelle zone riservate a piste da sci, vietava di installare recinzioni e cartelli, di effettuare opere di rimboschimento e di realizzare tutto ciò che poteva ostacolare la discesa libera (senza prevedere alcun indennizzo).<br />
La questione viene giudicata non fondata, &#8220;tirando in ballo&#8221; i beni naturali che, per le loro connotazioni intrinseche, appartengono ad una &#8220;categoria <em>ab origine </em>di interesse pubblico generale&#8221; (rispetto al quale i divieti di cui sopra sono strumentali), ed arrivando persino a dire che &#8220;le limitazioni conservative&#8221; potrebbero risultare vantaggiose per i proprietari, che ne ricaverebbero delle forme ulteriori di protezione.<br />
Al di là di quest&#8217;ultima affermazione (<a href="#sdfootnote79sym">79</a>), un&#8217;analisi più attenta aiuta a svelare l&#8217;equivoco in cui è caduta la Corte.<br />
Infatti quest&#8217;ultima richiama un suo radicato indirizzo, ma lo fa in modo inopportuno, perché lo applica ad un caso che fuoriesce dal contesto.<br />
E&#8217; davvero difficile che le piste da sci rientrino nella nozione di beni naturali o paesistici: proteggere le piste da sci non significa proteggere il paesaggio.<br />
Allora, probabilmente, il valore che i giudici vogliono salvaguardare è un altro: la sicurezza nella frequentazione e nell&#8217;utilizzazione di quelle aree.<br />
Con questa &#8220;correzione&#8221; quei divieti così rigidi appaiono un po&#8217; più comprensibili.<br />
Invece, in un&#8217;altra circostanza (più semplice), le esigenze di sicurezza vengono subito individuate dalla Consulta e poste alla base di vincoli analoghi.<br />
Nella sentenza n°133 del 22 Giugno 1971 (<a href="#sdfootnote80sym">80</a>) i giudici respingono le censure a carico delle norme che impediscono la realizzazione o l&#8217;ampliamento di costruzioni a meno di una certa distanza da strade ed autostrade (regola valida anche per le piantagioni di alberi).<br />
Nonostante l&#8217;assenza di qualsiasi reintegrazione pecuniaria, le norme impugnate &#8220;sono state dettate per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade, o passano nelle immediate vicinanze&#8221;, o vivono e lavorano in quei luoghi.<br />
Non c&#8217;è alcuna espropriazione: si tratta esclusivamente di &#8220;limitazioni al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni, individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all&#8217;uso pubblico&#8221;.<br />
In altre parole: i fondi a lato delle strade e delle autostrade<br />
presentano un&#8217;attitudine oggettiva a servire finalità pubbliche e, quindi, si trovano in una relazione con le opere pubbliche tale da consentirne l&#8217;identificazione <em>a priori </em>con il conseguente regime<br />
riduttivo per il loro potenziale sfruttamento.</p>
<p>3.2. <em>I vincoli di natura sostanzialmente espropriativa e l&#8217;obbligo di indennizzo.</em><br />
Il principio di ragionevolezza, che ha un ruolo centrale nell&#8217;intero<br />
ordinamento, comporta la necessità di evitare il superamento della soglia di congruità, a pena di svuotare il diritto reale del suo contenuto: in questa eventualità la differenza fra vincoli ed atti ablativi sfuma e deve essere pagato un indennizzo.<br />
Il problema più delicato è capire quando si verifica il passaggio dai primi ai secondi. I fattori, che possono produrre ciò, sono molteplici e coinvolgono la tipologia, il numero e la durata delle incisioni sui diritti.<br />
La sentenza n°6 del 20 Gennaio 1966 (<a href="#sdfootnote81sym">81</a>) chiarisce subito che &#8220;la nozione di espropriazione enunciata nell&#8217;art. 42 (III comma) della Costituzione non può essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo, né l&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzabilità può essere ricondotto esclusivamente a tale concetto&#8221;. Si ha espropriazione e, quindi, obbligo di riparazione pecuniaria, non solo in presenza di &#8220;traslazione totale o parziale del diritto&#8221;, ma anche in presenza di casi in cui, pur restandone intatta la titolarità, il diritto di proprietà viene &#8220;annullato o menomato&#8221;.<br />
La Corte è consapevole che, in assenza di un quadro normativo organico, non è possibile elaborare criteri sicuri e validi in assoluto: ci si deve accontentare di qualche direttiva di massima.<br />
Se la legge delinea il regime di appartenenza o i modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, o se regola i rapporti dei suddetti beni con gli interessi pubblici, essendo così &#8220;destinata alla generalità dei soggetti&#8221;, non sussiste alcun obbligo indennitario.<br />
Mentre invece se il sacrificio non è generale ed oggettivo, ma colpisce singoli soggetti o gruppi, allora sorge il problema dell&#8217;indennizzo, specialmente quando &#8220;il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto&#8221;, a prescindere dalla permanenza o meno della proprietà in capo a quest&#8217;ultimo (<a href="#sdfootnote82sym">82</a>).<br />
L&#8217;atto che, &#8220;pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile&#8221; in relazione alla sua naturale destinazione, o &#8220;determinando il venire meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio&#8221;, deve essere classificato come atto ablativo, cui si ricollega l&#8217;obbligo di reintegrazione patrimoniale.<br />
La forma conta poco: è la sostanza ad assumere il peso maggiore.<br />
Però questo genera incertezza. I giudici, nel tentativo di arginarla, forniscono degli elementi che, pur non risolvendo completamente il problema, possono essere di aiuto per l&#8217;interprete (in prima battuta l&#8217;Amministrazione ed in seconda battuta il giudice): la componente quantitativa ha un ruolo essenziale, poiché il carattere espropriativo è in stretta correlazione con la gravità dei sacrifici.<br />
In sintesi: la valutazione deve essere fatta in concreto.<br />
Tutto dipende dal peso dei vincoli in esame.<br />
Come si legge nella sentenza n°55 del 29 Maggio 1968 (<a href="#sdfootnote83sym">83</a>), la garanzia della proprietà privata &#8220;è menomata qualora singoli diritti, che all&#8217;istituto si ricollegano,&amp;. vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l&#8217;appartenenza del diritto&#8221;: questi atti &#8220;vanno considerati di natura espropriativa&#8221;.<br />
E&#8217; vero che la proprietà privata &#8220;è condizionata, nel sistema della Costituzione (art. 41, art. 42, art. 43 ed art. 44), dalla subordinazione a fini, dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale&#8221;: il valore della solidarietà sociale esclude che &#8220;il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall&#8217;attitudine di essere sottoposto&amp;.. ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare&#8221;.<br />
In questa prospettiva, sono ammissibili sia limitazioni di tipo generale (cioè estese ad interi gruppi di beni astrattamente individuati), sia limitazioni di tipo particolare &#8220;con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione&#8221;.<br />
Ma è anche vero che &#8220;tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell&#8217;attuale momento storico&#8221;. Dal superamento del suddetto confine deriva l&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzo. In altre parole: ogni incisione, &#8220;operata a titolo individuale sul godimento del singolo bene&#8221;, che ne annulli o ne diminuisca notevolmente il valore di scambio, deve essere indennizzata (<a href="#sdfootnote84sym">84</a>).<br />
Nella parte conclusiva della decisione c&#8217;è un riferimento ai criteri per il calcolo dell&#8217;indennizzo, nei casi di riconoscimento della necessità di pagarlo.<br />
La Consulta &#8220;si libera&#8221; velocemente della questione, sostenendo che non le spetta di procedere in quella sede all&#8217;esame delle relative modalità, in quanto &#8220;la legislazione già conosce in materia<br />
appropriati strumenti&#8221; (<a href="#sdfootnote85sym">85</a>).</p>
<p>3.3. <em>Durata, reiterazione ed indennizzabilità: un problema di ragionevolezza.</em><br />
Per capire se un vincolo supera il limite della tollerabilità al punto da dovere essere correlato a forme di bilanciamento economico per chi lo subisce, il fattore tempo assume un ruolo centrale.<br />
E&#8217; proprio su questo aspetto che si registra uno dei rari interventi legislativi (sulla spinta della giurisprudenza costituzionale): l&#8217;art. 2 della Legge 19 Novembre 1968, n°1187 aveva previsto il termine massimo di cinque anni per l&#8217;efficacia dei vincoli di inedificabilità assoluta e dei vincoli preordinati all&#8217;espropriazione. Il suddetto termine era stato più volte prorogato da leggi statali successive. Inoltre, alcune Regioni avevano introdotto un regime derogatorio, spesso caratterizzato da termini più lunghi (a loro volta oggetto di contenzioso davanti alla Corte).<br />
L&#8217;art. 2 è stato abrogato dal D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, che all&#8217;art. 9 ne ha sostanzialmente ribadito il contenuto, riferito espressamente, però, ai soli vincoli finalizzati all&#8217;esproprio: questi ultimi decadono se entro cinque anni non viene dichiarata la pubblica utilità dell&#8217;opera (III comma), ferma restando, comunque, la possibilità di una loro motivata reiterazione (IV comma).<br />
La posizione della Consulta in merito è sempre stata chiara. I beni non possono essere sottoposti a limitazioni indeterminate nel tempo.<br />
La mancata definizione della scadenza fa scattare l&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzo.<br />
Nella sentenza n°260 del 29 Dicembre 1976 (<a href="#sdfootnote86sym">86</a>) si ammette che gli strumenti di programmazione possano contenere, oltre alle tipiche direttive generali, anche &#8220;statuizioni immediatamente precettive&#8221; in grado di incidere &#8220;sugli interessi dei proprietari di aree incluse nel perimetro dei piani&#8221; tramite specifici vincoli di destinazione, che compromettono le facoltà di godimento e &#8220;la convenienza pratica di investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione&#8221;. Il contrasto con l&#8217;art. 42 (III comma) non si verifica automaticamente &#8220;per effetto dell&#8217;imposizione dei vincoli, bensì per effetto della mancanza di una precisa determinazione della durata dei vincoli stessi&#8221;: è l&#8217;efficacia a tempo indeterminato che conferisce a quei vincoli natura espropriativa, cui consegue l&#8217;obbligo di indennizzo. Fra l&#8217;altro, la circostanza che i vincoli suddetti (privi di meccanismi di compensazione) siano funzionali ad una futura espropriazione non ne esclude l&#8217;illegittimità se l&#8217;atto ablativo non è cronologicamente sicuro (<a href="#sdfootnote87sym">87</a>).<br />
In modo analogo la sentenza n°92 del 12 Maggio 1982 (<a href="#sdfootnote88sym">88</a>) ravvisa una violazione dei principi costituzionali nel &#8220;fatto che la proprietà rimanga indefinitivamente gravata (senza indennizzo) da un vincolo, il quale, per lo stato di incertezza che crea, incide profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto, sottraendogli la possibilità di una adeguata e razionale utilizzazione&#8221;.<br />
Come si ricava dalla sentenza n°575 del 22 Dicembre 1989 (<a href="#sdfootnote89sym">89</a>), &#8220;i due requisiti della temporaneità e dell&#8217;indennizzabilità sono&amp;. alternativi&#8221;. Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono anche reiterare i vincoli, purchè questa opzione &#8220;risulti adeguatamente motivata&#8221;; ma un&#8217;illustrazione dettagliata delle ragioni non basta, poiché il sistema non potrebbe reggere &#8220;qualora il vincolo venga protratto a tempo indeterminato senza la previsione di indennizzo&#8221;.<br />
Fermo restando tutto ciò, la Consulta riconosce l&#8217;esistenza di un margine di discrezionalità legislativa, purchè ragionevolmente esercitata.<br />
Questo spiega perché, nonostante a livello nazionale i vincoli abbiano una validità massima di cinque anni, a livello regionale la loro validità può anche essere maggiore e persino doppia.<br />
Nella sentenza n°82 del 29 Aprile 1982 (<a href="#sdfootnote90sym">90</a>) si premette che &#8220;la potestà legislativa delle Regioni ha la sua ragion d&#8217;essere nella necessità di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali&#8221;. Proprio tenendo conto di queste ultime, in Sicilia i vincoli coprivano un orizzonte temporale di dieci anni.<br />
La scelta appare alla Corte razionalmente giustificata, perché &#8220;dettata dalle particolari condizioni della Sicilia, cagionate principalmente dalle gravissime scosse telluriche del 1966 e del 1968, che investirono una larga parte del suo territorio e che ebbero sensibili ripercussioni sulle varie attività produttive e sull&#8217;economia in genere dell&#8217;Isola&#8221;: lo scopo, cioè &#8220;la ripresa civile ed economica dei territori&#8221;, aiuta a comprendere i mezzi per il suo perseguimento, fra i quali emerge il prolungamento temporale.<br />
Un ragionamento simile si trova nella sentenza n°1164 del 29 Dicembre 1988 (<a href="#sdfootnote91sym">91</a>) che ritiene esente da censure una Legge della Provincia Autonoma di Trento, che, al fine di agevolare la realizzazione di un&#8217;ampia riforma urbanistica, aveva raddoppiato il periodo di operatività dei vincoli rispetto al panorama nazionale.<br />
La norma provinciale, caratterizzata da una larga discrezionalità, era chiaramente transitoria ed eccezionale: rispondeva alle esigenze tipiche del cambiamento su vasta scala in corso in quelle zone.<br />
La sentenza n°379 del 7 Novembre 1994 (<a href="#sdfootnote92sym">92</a>) fornisce un quadro ancora più completo. La Regione Campania aveva introdotto un regime di quasi totale inedificabilità per un&#8217;area molto estesa, che comprendeva vari Comuni. Tali misure, inserite nel contesto attuativo della pianificazione paesaggistica, di cui rappresentavano i principali strumenti, erano a tempo determinato, perché destinate ad esaurirsi al momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti amministrativi concreti.<br />
Sono proprio questi gli elementi che inducono i giudici a respingere i dubbi di costituzionalità: l&#8217;esistenza di alcune deroghe al divieto di edificazione, l&#8217;attinenza della tutela del paesaggio con la programmazione urbanistica e la delimitazione temporale dei vincoli (rafforzata dal riconoscimento di poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo nell&#8217;emanazione degli atti esecutivi).<br />
La stessa logica ispira anche le sentenze che si occupano della proroga delle limitazioni ai diritti reali, come, ad esempio, la sentenza n°186 del 23 Aprile 1993 (<a href="#sdfootnote93sym">93</a>) e la sentenza n°344 del 21 Luglio 1995 (<a href="#sdfootnote94sym">94</a>). Infatti, l&#8217;assoggettamento a limitazioni superiori può essere ottenuto sia fin dall&#8217;inizio, sia con successive reiterazioni: queste ultime, se risultano ragionevolmente fondate e con una scadenza comunque<br />
certa, sono conformi ai parametri costituzionali.</p>
<p>3.4. <em>Quadro riassuntivo.</em><br />
In un settore oggettivamente tormentato e congestionato come quello in esame, un valido aiuto per un tentativo di riordino arriva dalla stessa Corte.<br />
La sentenza n°179 del 20 Maggio 1999 (<a href="#sdfootnote95sym">95</a>) affronta &#8220;coraggiosamente&#8221; l&#8217;intera tematica dei vincoli in ogni sua sfaccettatura, riepilogando sinteticamente le posizioni giurisprudenziali fino a quel momento acquisite ed aiutando così l&#8217;interprete &#8220;a farsi strada nella nebbia&#8221;.<br />
Nella pronuncia vengono analizzati tre profili:<br />
1). i vincoli per i quali non occorre alcun indennizzo;<br />
2). i vincoli per i quali è necessario l&#8217;indennizzo;<br />
3). la quantificazione dell&#8217;indennizzo.<br />
In merito al primo punto, viene confermata l&#8217;esclusione di misure compensative per le seguenti fattispecie:<br />
&#8211; beni immobili &#8220;aventi valore paesistico- ambientale&#8221;;<br />
&#8211; limiti che attengono, &#8220;con carattere di generalità per tutti i consociati e quindi in modo oggettivo, ad intere categorie di beni&amp;. con una sottoposizione indifferenziata di essi&amp;. ad un<br />
particolare regime&#8221; (<a href="#sdfootnote96sym">96</a>);<br />
&#8211; limiti considerati &#8220;normali e connaturali alla proprietà&#8221;, come quelli disciplinati nei regolamenti edilizi o negli strumenti di programmazione e nei relativi allegati tecnici, &#8220;quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze fra edifici, le zone di rispetto&#8221; vicino alle opere pubbliche e così via;<br />
&#8211; vincoli che comportano una destinazione (anche specifica) &#8220;realizzabile ad iniziativa privata, o promiscua pubblico- privata&#8221;, che non implicano espropriazioni &#8220;o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica&#8221;, e che pertanto sono &#8220;attuabili anche dal soggetto privato&#8221; (<a href="#sdfootnote97sym">97</a>);<br />
&#8211; vincoli che, pur essendo molto forti (perché impediscono qualsiasi attività edificatoria, o perché sono preordinati all&#8217;esproprio), vengono contenuti sul piano temporale nei limiti previsti dalle leggi statali (cinque anni) o regionali (il periodo di tollerabilità, definito &#8220;periodo di franchigia&#8221;, è rimesso all&#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, purchè &#8220;non irragionevole e non arbitrario&#8221;).<br />
Se vengono superati questi confini, si passa al secondo punto e si entra nell&#8217;area dei vincoli illegittimi. Ciò si verifica per i vincoli di inedificabilità assoluta e per quelli finalizzati all&#8217;esproprio (e comunque per quelli che producono &#8220;uno svuotamento di rilevante entità ed incisività&#8221; delle facoltà connesse alla proprietà), che durano più del periodo massimo di sopportazione (&#8220;periodo di franchigia&#8221;).<br />
Quindi assumono connotati patologici i vincoli indeterminati nel tempo, quelli prorogati e quelli reiterati o altrimenti rinnovati (anche se con adeguata motivazione). In queste situazioni l&#8217;unico modo per evitare l&#8217;incostituzionalità è indennizzare i titolari dei diritti reali per i sacrifici patiti: oltre il suddetto periodo scatta l&#8217;obbligo di indennizzo, a pena di illegittimità. La Corte lo ripete più volte: non ci può essere durata illimitata senza indennizzo; &#8220;la reiterazione del vincolo deve comportare la previsione di indennizzo&#8221;.<br />
Il meccanismo di calcolo di quest&#8217;ultimo rappresenta il gradino successivo, cioè il terzo punto. Anche su questo argomento i giudici non deludono le aspettative.<br />
E&#8217; facile immaginare che sia compito del legislatore fornire delle soluzioni congrue, individuando &#8220;le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale&#8221; e scegliendo fra misure risarcitorie, indennitarie ed anche&amp;.. alternative riparatorie in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto&amp;.., ovvero mediante altri sistemi compensativi (<a href="#sdfootnote98sym">98</a>).<br />
Nel caso di inerzia del Parlamento, sarà il giudice a &#8220;ricavare dall&#8217;ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie&#8221;.<br />
In altre parole: spetta in primo luogo al legislatore la decisione in ordine alla tipologia ed alla quantificazione del ristoro per i vincoli sostanzialmente espropriativi; in secondo luogo, il giudice, chiamato a pronunciarsi nell&#8217;ambito di un ipotetico contenzioso, deve svolgere un ruolo suppletivo rispetto ad eventuali carenze o ritardi Parlamentari, ispirandosi ai principi fondamentali dell&#8217;ordinamento<br />
ed assicurando così al cittadino forme indispensabili di tutela.</p>
<p>4. <em>Le vaccinazioni.</em><br />
Il problema della responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito non si esaurisce con i diritti patrimoniali, ma arriva a toccare la sfera dei diritti della persona, con implicazioni spesso tragiche.<br />
E&#8217; noto che i progressi della scienza medica hanno portato a scoprire dei rimedi preventivi, chiamati vaccini, per alcune malattie, che, in passato, hanno provocato decine di migliaia di morti o di invalidi e che, adesso, si possono considerare sconfitte o, almeno, efficacemente arginate.<br />
Il legislatore, spinto dai vantaggi conseguiti per la salute collettiva, è arrivato a rendere obbligatori alcuni tipi di vaccini.<br />
Però è altrettanto noto che i rimedi citati non sono totalmente indolori a livello umano e sociale: nessun programma di vaccinazione &#8220;è esente da rischi, sia per coloro che sono sottoposti alle vaccinazioni, sia per il personale medico ed infermieristico, che le effettua, sia infine&amp;.. per i soggetti (per lo più i parenti stretti) che si vengono a trovare in contatto con chi viene vaccinato&#8221;. La vaccinazione evita o riduce enormemente &#8220;il rischio naturale consistente nella contrazione della malattia&#8221;, ma, al tempo stesso, &#8220;crea un nuovo tipo di rischio legale&#8221;, dovuto agli eventuali (benché rari) effetti collaterali (<a href="#sdfootnote99sym">99</a>).<br />
Questi ultimi, pur avendo una probabilità statistica estremamente ridotta, talvolta si verificano e colpiscono a caso, senza che sia possibile (allo stato attuale delle conoscenze) prevederne modi e tempi.<br />
Ecco che emerge una questione ulteriore: l&#8217;esperienza medica dimostra che, in alcune circostanze, gli effetti collaterali sono devastanti, perché possono condurre a patologie invalidanti irreversibili (in grado di diminuire ed anche azzerare le capacità personali, relazionali e lavorative di coloro che li subiscono) e, nei casi più gravi, persino alla morte.<br />
Soffermandoci sull&#8217;aspetto puramente giuridico, il quadro che si presenta è questo: lo Stato rende obbligatori dei trattamenti sanitari nell&#8217;interesse pubblico; la collettività (unitariamente considerata) ne trae indubbi benefici, perché viene messa al riparo da gravi malattie; a fronte dei trattamenti di cui sopra, singoli individui &#8220;sfortunati&#8221; (perché presi a caso) possono subire delle pesanti conseguenze pregiudizievoli per la loro vita e per la loro salute. In sintesi: il soddisfacimento dell&#8217;interesse di tutti si realizza (in modo assolutamente involontario ed aleatorio) arrecando dei danni agli interessi di alcuni.<br />
Lo schema è sempre quello della responsabilità da atto lecito: infatti, mancano i requisiti di operatività dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile, cioè il fatto illecito ed il dolo o la colpa. Eppure c&#8217;è il danno e c&#8217;è anche il nesso di causalità.<br />
Rispetto alle espropriazioni ed ai vincoli cambia lo scenario: non si discute più di diritti patrimoniali, ma di diritti della persona; non si applica più l&#8217;art. 42, ma si applica l&#8217;art. 32 della Costituzione; infine, a livello di quantificazione del danno, mentre per i diritti patrimoniali esiste, almeno in astratto, un parametro di riferimento da utilizzare (eventualmente come limite massimo), rappresentato dal valore venale del bene, per i diritti della persona questo parametro non esiste, o meglio, esiste, ma è incommensurabile, in quanto la vita e la salute non hanno prezzo.<br />
In un panorama così delineato le strade teoricamente percorribili sono tre:<br />
&#8211; inventare dei vaccini &#8220;perfetti&#8221;, cioè privi di conseguenze<br />
indesiderate;<br />
&#8211; cancellare gli obblighi di somministrazione dei vaccini, rendendoli tutti facoltativi;<br />
&#8211; mantenere un certo numero di vaccini obbligatori, introducendo delle misure compensative (di tipo indennitario) per le poche (ma terribili) ipotesi di patologie indotte dagli stessi vaccini.<br />
Purtroppo, la prima soluzione non è praticabile, poiché, fino ad oggi, la scienza non è riuscita a trovare delle terapie esenti da ricadute negative. Peraltro, è davvero difficile pensare che ci riuscirà in futuro, in quanto la perfezione non è propria degli esseri umani; anzi è l&#8217;errore la componente inevitabile dell&#8217;azione di questi ultimi.<br />
La seconda soluzione, pur non potendo essere esclusa a priori, come è dimostrato da un vasto movimento di opinione nettamente contrario a qualsiasi vaccino obbligatorio, appare a molti troppo drastica, oltre che pericolosa per la salute collettiva (anche tenendo conto delle potenzialità di contagio insite in alcune malattie, che i vaccini cercano di sconfiggere).<br />
Resta la terza via, quella che riconduce l&#8217;intera vicenda entro i confini della responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito, seppure con la consapevolezza della cronica inadeguatezza di qualsiasi rimedio indennitario, dovuta al peso insostenibile dei valori in campo.<br />
Il fondamento della necessità di indennizzare i pregiudizi patiti da singole persone per l&#8217;interesse pubblico è evidente: il principio di giustizia sostanziale, che qui assume la configurazione di giustizia distributiva, implica che, nell&#8217;osservanza di elementari canoni di solidarietà, il danno subito da pochi per il bene di tutti non rimanga ad esclusivo carico dei primi, ma venga riversato (per quanto possibile) anche sui secondi. Siccome è lo Stato che impone un obbligo, sarà lo Stato (e quindi la collettività) a sopportare l&#8217;onere delle conseguenze negative dello stesso obbligo.<br />
Lì dove la responsabilità extracontrattuale non può arrivare (per mancanza dei suoi elementi costitutivi), soccorre la responsabilità da atto lecito: si esce dalla sfera della responsabilità civile classica per entrare nella sfera della sicurezza sociale (<a href="#sdfootnote100sym">100</a>) con tutto quello che ne consegue in termini di vantaggi e svantaggi.<br />
Da un lato, la responsabilità disciplinata dall&#8217;art. 2043 del Codice Civile presuppone l&#8217;accertamento del fatto illecito doloso o colposo e passa attraverso le necessarie azioni giurisdizionali (con l&#8217;allungamento dei tempi che esse comportano), ma alla fine garantisce (o dovrebbe garantire) un risarcimento &#8220;completo&#8221; del danno; dall&#8217;altro lato, la responsabilità da atto lecito non richiede verifiche complesse in merito al dolo ed alla colpa e non presenta (o non dovrebbe presentare) componenti di conflittualità e di contenzioso, ma alla fine non garantisce una riparazione totale, ma soltanto un equo indennizzo (<a href="#sdfootnote101sym">101</a>).<br />
Comunque c&#8217;è un divario ineliminabile: mentre le persone vengono colpite nella loro integrità psico-fisica, il ristoro (ed il correlativo dovere dello Stato) è soltanto di tipo economico. Non essendo possibile la reintegrazione in forma specifica (cioè il ritorno alle preesistenti condizioni di salute), l&#8217;unico tentativo di bilanciamento è sul piano economico (<a href="#sdfootnote102sym">102</a>): è facile intuire che non può essere ristabilito un equilibrio pieno e che, quindi, il tentativo è destinato a fallire.<br />
Questa sembra essere una costante della responsabilità da atto lecito: l&#8217;assenza di un ristoro integrale. Nella materia in esame il contrasto fra interessi pubblici ed interessi privati raggiunge la vetta più alta,<br />
assumendo toni drammatici e ponendo delicate questioni di coscienza.</p>
<p>4.1. <em>Il livello essenziale di tutela: le vaccinazioni obbligatorie.</em><br />
Anche la Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi a più riprese di questa difficile tematica, l&#8217;ha affrontata in poche, ma<br />
significative decisioni.<br />
La prima occasione di intervento nasce da una sorprendente mancanza legislativa.<br />
Infatti la Legge 4 Febbraio 1966, n°51 aveva reso obbligatoria la vaccinazione antipoliomielitica per tutti i bambini entro il primo anno di età, rafforzando le relative prescrizioni con un discreto apparato sanzionatorio, ma non aveva menzionato alcuna cautela per fronteggiare o tamponare l&#8217;esito negativo dei trattamenti.<br />
Il Tribunale di Milano, al quale si era rivolta una giovane madre che, nel prestare assistenza al figlio, appena vaccinato, aveva contratto lei stessa la poliomielite con paralisi spinale persistente (<a href="#sdfootnote103sym">103</a>), dopo avere constatato l&#8217;assenza totale di strumenti riparatori, aveva chiesto alla Consulta una pronuncia di incostituzionalità della normativa citata.<br />
Con la sentenza n°307 del 22 Giugno 1990 (<a href="#sdfootnote104sym">104</a>) i giudici non solo accolgono il ricorso, ma forniscono anche al Parlamento delle preziose direttive, alle quali attenersi per colmare con urgenza quella profonda lacuna dell&#8217;ordinamento.<br />
Il percorso argomentativo è molto lineare:<br />
&#8211; la vaccinazione antipolio può essere classificata trattamento sanitario obbligatorio;<br />
&#8211; ne deriva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 32 della Costituzione, che, al I comma, definisce la salute &#8220;fondamentale diritto dell&#8217;individuo ed interesse della collettività&#8221;, mentre, al II comma, limita i trattamenti sanitari obbligatori ai soli casi previsti dalla legge, vincolando anche quest&#8217;ultima al rispetto della persona umana;<br />
&#8211; ne consegue l&#8217;ulteriore deduzione per cui la norma, che impone una certa terapia, &#8220;non è incompatibile con l&#8217;art. 32 della Costituzione&#8221; se lo scopo è &#8220;migliorare o preservare lo stato di salute&#8221; sia di chi vi è assoggettato, che degli altri;<br />
&#8211; quindi è la finalità aggiuntiva della tutela della salute pubblica &#8220;a giustificare la compressione di quell&#8217;autodeterminazione dell&#8217;uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale&#8221;;<br />
&#8211; dall&#8217;art. 32 si ricava soprattutto il principio per cui un trattamento sanitario coattivo, sotto pena di illiceità, non deve incidere negativamente sul suo destinatario, &#8220;salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili&#8221; (<a href="#sdfootnote105sym">105</a>);<br />
&#8211; se viene oltrepassato questo limite, non si può e non si deve pretendere dal singolo il sacrificio puro e semplice della sua integrità psico- fisica per il benessere degli altri, poiché la solidarietà deve essere reciproca, cioè dell&#8217;individuo nei confronti della collettività<br />
e della collettività nei confronti dell&#8217;individuo;<br />
&#8211; il corretto bilanciamento dei valori in gioco rende necessaria una forma di protezione da attivare in presenza di gravi effetti collaterali al fine di salvaguardare &#8220;il contenuto minimale proprio del diritto alla salute&#8221;;<br />
&#8211; il discorso è pienamente valido sia per i vaccinati, che per coloro che li assistono a vario titolo;<br />
&#8211; la suddetta forma di protezione si materializza in un &#8220;equo ristoro del danno patito&#8221;, che, pur non potendo essere uguale al risarcimento del danno di cui all&#8217;art. 2043 del Codice Civile, consiste in &#8220;una liquidazione equitativa&#8221;, che tenga conto di &#8220;tutte le componenti del danno stesso&#8221; (<a href="#sdfootnote106sym">106</a>);<br />
&#8211; fermo restando tutto questo, ci sono delle fattispecie che fuoriescono dal ragionamento condotto finora, perché coincidono con l&#8217;area della responsabilità civile tradizionale, e che si verificano in presenza di &#8220;comportamenti colposi&#8221; nell&#8217;attuazione delle norme o nella &#8220;materiale esecuzione&#8221; del trattamento (il risarcimento del danno ingiusto trova spazio quando le terapie non vengono &#8220;accompagnate dalle cautele o condotte&#8221;, che si rendono necessarie, allo stato attuale delle conoscenze, compresa la comunicazione ai vaccinati ed a coloro che li seguono &#8220;di adeguate notizie circa i rischi di lesione o di contagio, nonché delle particolari precauzioni&amp;.. verificabili ed adottabili) (<a href="#sdfootnote107sym">107</a>).<br />
In conclusione, la Corte dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale della legge impugnata &#8220;nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un&#8217;equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell&#8217;assistenza personale diretta prestata al primo&#8221;.<br />
Il Parlamento, raccogliendo doverosamente l&#8217;invito della Consulta, ha approvato la Legge 25 Febbraio 1992, n°210, che, pur riconoscendo l&#8217;indennizzo a fronte di situazioni simili a quella all&#8217;origine della vicenda appena descritta, ha lasciato aperti numerosi interrogativi ed ha dato luogo ad ulteriori dubbi di costituzionalità.<br />
Uno degli aspetti più controversi riguardava il diverso trattamento giuridico accordato alle richieste di indennizzo in base al tempo in cui si manifestava la patologia. Se la menomazione era posteriore all&#8217;entrata in vigore della legge, l&#8217;indennità veniva giustamente calcolata con decorrenza dal momento in cui si era verificato il danno o, in alternativa, dal momento in cui l&#8217;avente diritto ne era venuto a conoscenza. Mentre invece per le malattie insorte prima della riforma, il suddetto calcolo partiva &#8220;dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda&#8221;.<br />
Questa disparità, oltre a non avere alcuna spiegazione plausibile, si traduceva in un abbassamento della misura dell&#8217;indennizzo a svantaggio di coloro che avevano subito gli effetti collaterali in epoca anteriore al testo normativo.<br />
Le critiche, sollevate fin dall&#8217;inizio dalla dottrina e dai giudici di merito, vengono prontamente accolte nella sentenza n°118 del 18 Aprile 1996 (<a href="#sdfootnote108sym">108</a>): la discrepanza denunciata &#8220;equivale ad una riduzione parziale del danno indennizzabile&#8221;, priva di qualsiasi supporto logico.<br />
La Corte stabilisce che la protezione deve essere uguale per tutti i danneggiati e deve decorrere per tutti i danneggiati dalla manifestazione (o dalla conoscenza) degli effetti pregiudizievoli.<br />
Questa decisione merita di essere segnalata non solo per il dispositivo (largamente atteso), ma anche e soprattutto per le argomentazioni, che con l&#8217;occasione vengono sviluppate e che forniscono un quadro lucido dell&#8217;intera vicenda.<br />
A livello costituzionale emergono i due lati della disciplina: quello &#8220;individuale e soggettivo&#8221; (la salute come &#8220;fondamentale diritto dell&#8217;individuo&#8221;) e quello &#8220;sociale ed oggettivo&#8221; (la salute come &#8220;interesse della collettività&#8221;). Se il vaccino, praticato nell&#8217;interesse comune, causa delle complicanze, le due dimensioni &#8220;entrano in conflitto&#8221;. In questa situazione, &#8220;la legge, che impone l&#8217;obbligo della vaccinazione antipoliomielitica, compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate scelte tragiche del diritto&#8221;. La legge ritiene di fare ciò &#8220;in vista di un bene&#8221; (l&#8217;eliminazione della poliomielite), che comporta &#8220;il rischio di un male&#8221; (l&#8217;infezione): l&#8217;elemento tragico sta nel fatto che &#8220;sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti fra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri&#8221;.<br />
Finchè ogni rischio non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza medica (cosa che appare impossibile o, comunque, estremamente difficile), le scelte delle Autorità pubbliche si porranno in questi termini.<br />
La giustificazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;indennizzo si trova nella &#8220;coesistenza fra la dimensione individuale e quella collettiva della&amp;. salute&#8221; e nel dovere di solidarietà &#8220;che lega il singolo alla collettività, ma anche la collettività al singolo&#8221;: coloro che subiscono un danno per avere ottemperato all&#8217;obbligo del trattamento sanitario hanno diritto ad &#8220;una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro&#8221;.<br />
A questo diritto corrisponde un obbligo in capo allo Stato: per la collettività &#8220;è in questione non soltanto il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque, ma l&#8217;obbligo di ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall&#8217;intera collettività&#8221;. Sarebbe contrario al principio di giustizia ed al dovere di solidarietà abbandonare il soggetto colpito &#8220;alla sua sorte ed alle sue sole risorse&#8221;: devono essere introdotte delle forme di riparazione.<br />
In astratto, possono essere individuate tre categorie di strumenti compensativi:<br />
&#8211; il risarcimento del danno in senso stretto (art. 2043 del Codice Civile) &#8220;in caso di comportamenti colpevoli&#8221;;<br />
&#8211; il diritto ad &#8220;un equo indennizzo, discendente dall&#8217;art. 32 della Costituzione in collegamento con l&#8217;art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia stato subito in conseguenza dell&#8217;adempimento di un obbligo legale&#8221; (la Legge 25 Febbraio 1992, n°210 riconosce proprio alcune ipotesi di indennizzo, da considerarsi tassative, fra le quali c&#8217;è la vaccinazione antipoliomielitica);<br />
&#8211; il diritto a &#8220;misure di sostegno assistenziale, disposte dal legislatore, nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri<br />
discrezionali, in tutti gli altri casi&#8221; (a norma dell&#8217;art. 38 della<br />
Costituzione in rapporto all&#8217;art. 2) (<a href="#sdfootnote109sym">109</a>).</p>
<p>4.2. <em>L&#8217;estensione delle garanzie alle vaccinazioni raccomandate.</em><br />
Il percorso di rafforzamento della tutela, intrapreso dalla Corte, non si ferma, anzi continua, ed al mosaico, fin qui composto, si aggiunge un altro tassello.<br />
Il legislatore aveva gradualmente ridotto il numero di vaccini obbligatori. La ragione di questa scelta deve essere ricercata, in parte, nella constatazione della scomparsa pressoché totale di alcune malattie (spesso dovuta ai progressi della scienza medica ed a pratiche efficaci di vaccinazione collettiva), ed, in parte, nel mutato atteggiamento politico-culturale tendente a privilegiare l&#8217;adesione volontaria rispetto alla coercizione.<br />
Proprio per convincere le persone a sottoporsi spontaneamente alle terapie le Autorità sanitarie pubbliche (in Italia ed all&#8217;estero) hanno avviato e sostenuto vaste campagne di sensibilizzazione a favore dei vaccini.<br />
Purtroppo il rischio di reazioni avverse accompagna qualsiasi tipo di trattamento, a prescindere dalla sua componente coattiva.<br />
Fra le vaccinazioni non obbligatorie, ma fortemente raccomandate, c&#8217;era quella contro il morbillo, la parotite e la rosolia.<br />
Una bambina, dopo avere ricevuto il vaccino, aveva riportato gravi menomazioni, riconducibili con certezza a quest&#8217;ultimo.<br />
Il Tribunale di Ancona, a cui si erano rivolti i genitori della minore per chiedere tutela risarcitoria, aveva sollevato una questione di costituzionalità finalizzata ad ottenere l&#8217;allargamento delle garanzie contenute nella Legge 25 Febbraio 1992, n°210 anche alle vaccinazioni caldamente consigliate, come quella in esame.<br />
Con la sentenza n°107 del 26 Aprile 2012 (<a href="#sdfootnote110sym">110</a>) la Corte considera fondati i dubbi del giudice ordinario e compie un grande passo nella direzione del rafforzamento degli strumenti di protezione: ciò avviene anche tramite un cambio di prospettiva (apparentemente leggero, ma in realtà fondamentale) nell&#8217;inquadramento dei rapporti fra gli interessi pubblici e gli interessi privati. Soltanto con questa operazione logica è possibile arrivare a riconoscere una forma di ristoro a chi, pur non essendo stato &#8220;ufficialmente&#8221; costretto, ma solo convinto, a vaccinarsi, ne abbia subito un danno.<br />
I giudici affermano che non c&#8217;è motivo di &#8220;differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla Pubblica Autorità in vista della sua diffusione capillare nella società&#8221;. In altri termini: il caso in cui &#8220;si annulla la libera determinazione individuale&#8221; (imponendo un obbligo) ed il caso in cui &#8220;si fa appello alla collaborazione dei singoli ad un programma di politica sanitaria&#8221; meritano la stessa attenzione.<br />
Se non si facesse in questo modo, si produrrebbero delle conseguenze paradossali, perché si riserverebbe &#8220;a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione&#8221;.<br />
In pratica: chi si vaccina perché è obbligato a farlo (in quanto l&#8217;inadempimento è punito), se patisce un pregiudizio, deve essere indennizzato; lo stesso discorso va esteso a chi, pur non essendo obbligato, ma seguendo i pressanti inviti pubblici, si vaccina ugualmente. Infatti alla base della condotta di quest&#8217;ultimo, c&#8217;è, oltre al suo interesse individuale (&#8220;egoistico&#8221;), anche l&#8217;interesse della comunità (&#8220;altruistico&#8221;). Ciò giustifica &#8220;la traslazione in capo alla collettività (anch&#8217;essa oggettivamente favorita da quelle scelte) degli effetti dannosi&#8221;.<br />
E&#8217; sempre il contesto di &#8220;irrinunciabile solidarietà&#8221; che implica che, a fronte di problemi di salute indotti da vaccinazioni (obbligatorie o ripetutamente incentivate), sia la collettività &#8220;ad accollarsi l&#8217;onere del pregiudizio&#8221; della singola persona.<br />
Qui si coglie molto bene il suddetto cambio di prospettiva: quello che conta è la circostanza che la collettività abbia ricavato un beneficio dal gesto compiuto dal soggetto, indipendentemente dall&#8217;origine del gesto.<br />
E&#8217; del tutto irrilevante che &#8220;l&#8217;effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, ad un obbligo o, piuttosto, ad una persuasione, o anche, dal lato passivo, all&#8217;intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire ad un invito&#8221;.<br />
Del resto, a livello pratico, &#8220;in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione&#8221; a favore delle vaccinazioni, è naturale che &#8220;si sviluppi un generale clima di affidamento nei confronti proprio di quanto raccomandato&#8221;: ciò rende l&#8217;adesione dei singoli, &#8220;al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé oggettivamente votata alla salvaguardia anche dell&#8217;interesse collettivo&#8221;.<br />
In un quadro così delineato, le spinte soggettive sfumano per lasciare spazio alle ragioni della comunità.<br />
Con riferimento alla vaccinazione in oggetto, cioè quella contro il morbillo, la parotite e la rosolia, ci sono molteplici elementi che ne consentono la classificazione fra le terapie fortemente raccomandate: circolari ministeriali, Piani sanitari statali e regionali, comunicati- stampa e così via.<br />
Ne consegue la sostanziale equiparazione della suddetta vaccinazione a quelle obbligatorie anche sotto il profilo del riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo a copertura di eventuali complicazioni.<br />
La sentenza, ricca di spunti di riflessione, lascia aperti degli interrogativi, che, a loro volta, però, presentano ulteriori potenzialità di sviluppo.<br />
Occorre ribadire che l&#8217;indagine si sposta dal binomio &#8220;autorità- libertà&#8221; al binomio &#8220;interesse pubblico- interesse privato&#8221;.<br />
Da ora in poi alla classica bipartizione fra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni non obbligatorie si sostituisce un&#8217;inedita tripartizione:<br />
&#8211; vaccinazioni obbligatorie;<br />
&#8211; vaccinazioni raccomandate;<br />
&#8211; vaccinazioni facoltative.<br />
Se il binomio &#8220;autorità- libertà&#8221;, da un lato, aiuta a tracciare agevolmente la distinzione fra le vaccinazioni obbligatorie (imposte autoritativamente) e quelle facoltative (lasciate alla libera scelta dei pazienti), dall&#8217;altro lato, non basta a spiegare completamente la nuova triplice distinzione. Per quest&#8217;ultima serve necessariamente integrare il ragionamento con il binomio &#8220;interesse pubblico- interesse privato&#8221;. Partendo dalla suddivisione fra vaccini raccomandati e vaccini facoltativi, l&#8217;elemento comune è la &#8220;non obbligatorietà&#8221; (cioè la libertà); l&#8217;elemento discriminante è di tipo funzionale, poiché, con i primi, il singolo agisce sia nell&#8217;interesse personale che in quello collettivo, mentre invece, con i secondi, soddisfa unicamente le sue esigenze di protezione individuale.<br />
A questo punto rimane da chiarire la differenza fra vaccini obbligatori e vaccini raccomandati: in tutti e due, pur non mancando l&#8217;interesse privato, è quello pubblico ad assumere un ruolo preponderante. Cambia solo lo strumento usato, che è impositivo per gli uni e persuasivo per gli altri.<br />
Come abbiamo spiegato in precedenza, il ricorso alla tecnica del convincimento era diventato sempre più frequente: alla coercizione si preferiva l&#8217;adesione consapevole (<a href="#sdfootnote111sym">111</a>).<br />
Ciò aveva comportato un ampliamento della sfera riservata alle vaccinazioni raccomandate ed una corrispondente riduzione di quella relativa alle altre due tipologie.<br />
Si comprende facilmente la rilevanza della decisione, anche se i giudici costituzionali non arrivano ad enunciare un principio generale di indennizzabilità per tutti i vaccini raccomandati, ma ne circoscrivono espressamente la portata applicativa al solo vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia.<br />
Probabilmente la ragione di questa scelta va ricercata nella difficoltà di accertare il requisito della &#8220;raccomandazione delle Autorità sanitarie&#8221;, inevitabilmente condizionato da valutazioni sostanziali (<a href="#sdfootnote112sym">112</a>).<br />
La dimostrazione di questo si trova nella parte della motivazione dedicata (in modo piuttosto insolito) alla puntuale ricognizione degli elementi, dai quali si può dedurre l&#8217;esistenza di vaste politiche di sensibilizzazione a favore del trattamento in esame.<br />
In teoria, i giudici avrebbero potuto attribuire ai suddetti elementi valore generale, ricollegando alla loro sussistenza la classificazione di qualsiasi vaccino come raccomandato e dichiarandone la potenziale indennizzabilità. Ma, in pratica, hanno preferito non farlo, forse perché, se avessero esteso il discorso a tutte le vaccinazioni consigliate, si sarebbero spinti troppo avanti, con il<br />
pericolo di interferire con le funzioni del Parlamento.<br />
La logica conseguenza dell&#8217;atteggiamento prudente della Corte Costituzionale è che qualsiasi ulteriore allargamento della tutela ad altri vaccini raccomandati deve necessariamente passare attraverso un intervento &#8220;mirato&#8221; della stessa Corte.<br />
Ciò si verifica puntualmente: una persona di sessantadue anni, che rientrava sia per l&#8217;età, che per alcune sue patologie preesistenti, nelle categorie a rischio, alle quali era stato caldamente suggerito il vaccino anti-influenzale, l&#8217;aveva assunto ed aveva subito una pesante riduzione della funzionalità di un braccio. Dopo avere chiesto invano l&#8217;indennizzo in sede amministrativa e dopo essersi rivolto alle autorità giudiziarie, queste ultime avevano constatato l&#8217;impossibilità di un riconoscimento automatico dei benefici, che la sentenza n°107 del 2012 aveva accordato a fronte del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia, anche a quello contro l&#8217;influenza (<a href="#sdfootnote113sym">113</a>) ed avevano pertanto sollevato una questione di costituzionalità.<br />
Nella sentenza n°268 del 14 Dicembre 2017 (<a href="#sdfootnote114sym">114</a>) la Consulta, riprende le argomentazioni sviluppate nel 2012 e le adatta alla nuova ipotesi, estendendo le relative coperture anche ad essa.<br />
La decisione merita di essere segnalata non tanto per le motivazioni, che ne rappresentano la base (che richiamano concetti già noti, quali il &#8220;patto di solidarietà fra individuo e collettività&#8221;, che giustifica &#8220;la traslazione in capo alla collettività&amp;. degli effetti dannosi&#8221;), quanto per alcune precisazioni molto sottili.<br />
E&#8217; vero che strutturalmente l&#8217;obbligo e la raccomandazione sono collocati su piani diversi, perché con il primo &#8220;la libera determinazione individuale viene diminuita&#8221;, mentre con la seconda si esprime &#8220;maggiore attenzione all&#8217;autodeterminazione individuale&#8221;; tuttavia, quello che conta è &#8220;l&#8217;obiettivo essenziale&#8221;, che è comune e che consiste nel tutelare la salute anche collettiva con &#8220;il raggiungimento della massima copertura vaccinale&#8221;; in questa prospettiva &#8220;non vi è differenza qualitativa fra obbligo e raccomandazione&#8221;, poiché lo scopo è &#8220;la più ampia immunizzazione dal rischio&#8221;, indipendentemente dalla circostanza che la volontà degli individui sia vincolata, o semplicemente orientata.<br />
Spesso lo Stato indirizza le sue raccomandazioni a specifici destinatari, ritenuti a rischio: gli anziani, i malati, i lavoratori a contatto con molte persone ed i familiari e conviventi dei soggetti più esposti.<br />
Addirittura per alcuni di essi la somministrazione è persino gratuita e, quindi, ulteriormente incentivata.<br />
Però l&#8217;esenzione dalle spese è meno importante di quello che sembra: la posizione dei soggetti citati &#8220;non elide affatto il rilievo collettivo&#8221; che la tutela della salute acquisisce verso la popolazione in generale, in quanto dalla vaccinazione di alcuni traggono vantaggio tutti.<br />
Anche le preoccupazioni sulle ricadute sul bilancio dello Stato sono infondate: la &#8220;profilassi preventiva&#8221;, realizzata con i vaccini, &#8220;può notevolmente alleviare il carico non solo economico, che le epidemie influenzali solitamente determinano sul sistema sanitario nazionale e sulle attività lavorative&#8221; (<a href="#sdfootnote115sym">115</a>).<br />
A seguito di questo intervento <em>ad hoc, </em>anche coloro che si sottopongono alla vaccinazione anti-influenzale possono usufruire della copertura indennitaria.<br />
Le perplessità sul meccanismo descritto (la cui attuazione avviene tramite ripetute dichiarazioni di incostituzionalità) si possono considerare (almeno parzialmente) superate per effetto del Decreto- Legge 7 Giugno 2017, n°73, convertito dalla Legge 31 Luglio 2017, n°119 (<a href="#sdfootnote116sym">116</a>).<br />
Il legislatore, con una &#8220;repentina&#8221; inversione di tendenza rispetto alla progressiva attenuazione degli obblighi vaccinali (registratasi negli ultimi anni), ha potenziato gli obblighi di cui sopra, allungando<br />
l&#8217;elenco delle terapie imposte e, quindi, accorciando correlativamente l&#8217;elenco di quelle raccomandate (per esempio, il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è diventato obbligatorio). La soluzione adottata ha suscitato fin da subito un vivace dibattito: l&#8217;art. 1, oltre a dieci vaccini obbligatori, ne prevede alcuni, per i quali le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano &#8220;assicurano l&#8217;offerta attiva e gratuita&#8221; (comma 1-quater).<br />
L&#8217;art. 5-quater attribuisce il diritto all&#8217;indennizzo in tutte le ipotesi di menomazioni permanenti imputabili alle vaccinazioni dell&#8217;art. 1, ricomprendendovi anche quelle oggetto dell&#8217;offerta di cui sopra.<br />
E&#8217; proprio questo l&#8217;aspetto più innovativo. Qualora si ritenga che con l&#8217;espressione &#8220;offerta attiva e gratuita&#8221; si intenda una forma di incentivazione (cosa altamente probabile), ciò avrebbe il valore di un riconoscimento ufficiale di indennizzo a fronte di trattamenti consigliati; non per tutti, ma esclusivamente per quelli tipizzati nel comma 1-quater. Per gli altri, cioè per quelli consigliati non tipizzati (o almeno non tipizzati da norme primarie, bensì da norme di livello inferiore, quali le circolari ministeriali, o persino da fonti di tipo non normativo, quali i comunicati- stampa), permane l&#8217;esigenza di chiedere il &#8220;soccorso&#8221; dei giudici costituzionali.<br />
Insomma, per il futuro, la suddetta esigenza risulta soltanto stemperata, a conferma del ruolo essenziale, rivestito dalla Corte:<br />
ma è davvero presto per fare valutazioni.</p>
<p>4.3. <em>L&#8217;indennizzo fra garanzie individuali e doveri di solidarietà.</em><br />
La necessità di evitare ingerenze nella sfera del legislatore spiega la cautela con cui la Consulta affronta il tema della concreta determinazione dell&#8217;indennizzo, che è il passaggio immediatamente successivo a quello del suo riconoscimento.<br />
Le poche decisioni in materia non vanno al di là delle affermazioni &#8220;classiche&#8221;, ampiamente prevedibili, essendo le uniche in grado di<br />
escludere qualsiasi attrito.<br />
Purtroppo, data l&#8217;importanza assoluta dei valori da tutelare, non è nemmeno pensabile un bilanciamento pieno; se a questo si somma l&#8217;orientamento giurisprudenziale, che fra poco sarà illustrato (ma che già si intuisce facilmente), si comprende quanto sia lontana la prospettiva della salvaguardia dei diritti lesi.<br />
Del resto, un&#8217;anticipazione è presente nella sentenza n°307 del 1990,<br />
che parla di &#8220;equo ristoro del danno patito&#8221;, che, pur non potendo essere collocato sullo stesso piano del risarcimento dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile, tenga conto di tutte le componenti del danno.<br />
Ma la sentenza, che si occupa in modo più approfondito dell&#8217;argomento, è un&#8217;altra. E&#8217; ancora una volta il legislatore, che, con una soluzione discutibile, offre alla Corte l&#8217;ennesima occasione di intervento.<br />
Dopo la sentenza n°118 del 1996, con la quale era stata stabilita, anche per i vaccinati prima della Legge 25 Febbraio 1992, n°210, la decorrenza dell&#8217;indennizzo dal momento in cui si era verificata la menomazione (o, in alternativa, dal momento dell&#8217;acquisita consapevolezza di essa), la Legge 20 Dicembre 1996, n°641, invece che equiparare totalmente il trattamento precedente e quello successivo alla riforma del 1992, aveva disposto, per il periodo anteriore all&#8217;anno citato, l&#8217;attribuzione di un assegno pari al trenta per cento dell&#8217;importo a regime, peraltro senza interessi e senza rivalutazione monetaria.<br />
La Corte Costituzionale, con la sentenza n°27 del 26 Febbraio 1998 (<a href="#sdfootnote117sym">117</a>), non censura questa pesante decurtazione, appellandosi all&#8217;insindacabilità del Parlamento: la Consulta &#8220;non può sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore&#8221; per fare fronte &#8220;alle obbligazioni dello Stato&#8221; nel campo dei diritti sociali. Soltanto il legislatore è abilitato &#8220;a comporre nell&#8217;equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità, nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato&#8221;. Ecco che sulla scena fanno la loro comparsa gli equilibri di bilancio: i diritti sociali devono fare i conti inevitabilmente con essi (<a href="#sdfootnote118sym">118</a>).<br />
Tuttavia, nonostante l&#8217;ampia discrezionalità, di cui gode il legislatore, la Corte mantiene un potere prezioso: la garanzia della &#8220;misura minima essenziale&#8221;, al di sotto della quale si avrebbe una violazione dei precetti costituzionali. In altre parole, l&#8217;indennizzo deve essere &#8220;equo&#8221;, nel senso che non deve essere talmente &#8220;esiguo da vanificare, riducendolo ad un nome privo di concreto<br />
contenuto, il diritto&#8221; (<a href="#sdfootnote119sym">119</a>).<br />
Con riferimento al caso specifico, la consistente riduzione della cifra corrisposta ai danneggiati per l&#8217;arco temporale compreso fra l&#8217;evento lesivo e l&#8217;entrata in vigore della Legge 25 Febbraio 1992, n°210 non viene considerata incostituzionale, poiché non si deve guardare tanto alla percentuale della riduzione (comunque definita &#8220;drastica&#8221;), quanto piuttosto all&#8217;entità in sé della &#8220;somma che ne risulta&#8221;.<br />
Quest&#8217;ultima, avendo finalità strettamente solidaristiche, può essere modulata discrezionalmente dal legislatore, condizionato in ciò anche dalle &#8220;conseguenze di ordine finanziario derivanti dalle misure predisposte&#8221;. L&#8217;unico limite, che non può essere superato, è quello della ragionevolezza: in ogni caso si deve trattare di un serio ristoro, che, nel caso in oggetto, la Corte ritiene sussistente (<a href="#sdfootnote120sym">120</a>).<br />
Viene ribadito il consueto orientamento, che distingue nettamente l&#8217;area della responsabilità da atto illecito, governata dalle regole del mercato in grado di assicurare un indennizzo integrale, dall&#8217;area della responsabilità da atto lecito, governata dalle regole sociali e solidaristiche, che si devono confrontare costantemente con le<br />
poche risorse disponibili (<a href="#sdfootnote121sym">121</a>): è proprio qui che si sviluppa la<br />
discrezionalità del legislatore (<a href="#sdfootnote122sym">122</a>), con l&#8217;unico onere che è quello<br />
di non intaccare il contenuto minimo dei diritti (<a href="#sdfootnote123sym">123</a>).</p>
<p>5. <em>Considerazioni conclusive.</em><br />
Dall&#8217;analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale, pur nella diversificazione della casistica di riferimento, emergono delle linee di tendenza.<br />
Innanzitutto non pare che la Corte riconosca l&#8217;esistenza di una sorta di principio costituzionale generale di indennizzabilità a fronte di responsabilità da atto lecito: non c&#8217;è scritto in nessuna sentenza ed anche quando, in astratto, è capitata l&#8217;opportunità per affermare il suddetto principio (per esempio in tema di vaccinazioni raccomandate), i giudici hanno preferito circoscrivere la portata delle loro decisioni.<br />
Un altro punto fermo è la differenza insuperabile fra risarcimento<br />
ed indennizzo: data l&#8217;eterogeneità dei presupposti, essi non possono coincidere ed il primo è più completo del secondo.<br />
E&#8217; sull&#8217;entità del divario che si riscontrano le maggiori difficoltà, che sono dovute alla cautela, con la quale la Consulta si avvicina all&#8217;argomento, a sua volta spiegabile con l&#8217;intento di evitare &#8220;sconfinamenti&#8221; nel terreno di competenza Parlamentare. Siccome uno degli aspetti, che influenzano costantemente le valutazioni politiche, è quello della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono proprio questi ultimi la causa principale delle restrizioni nella quantificazione degli indennizzi.<br />
Anche se la Corte non sempre lo ammette apertamente: le sentenze sulle espropriazioni per pubblico interesse ne parlano in poche occasioni; in quelle sui vincoli non c&#8217;è alcuna traccia di questo; le uniche pronunce, che affrontano coraggiosamente il tema, sono quelle sulle vaccinazioni.<br />
Spesso i giudici impostano il ragionamento sulla differenza (teorica e pratica) fra la responsabilità da atto illecito e quella da atto lecito, senza andare in profondità alle radici del problema: quest&#8217;ultimo non è teorico, ma pratico ed è di tipo finanziario, perché lo Stato non può (o almeno sembra che non possa) sostenere indennità troppo elevate.<br />
Indipendentemente dalle sottili disquisizioni costituzionalistiche sulla valenza da attribuire al principio di stabilità dei conti pubblici (l&#8217;alternativa è considerarlo un fattore interno al bilanciamento degli interessi, oppure un fattore esterno e, quindi, un semplice ostacolo alla piena realizzazione di certi diritti), una cosa è sicura: ciò si traduce in un difetto di tutela.<br />
L&#8217;unica valvola di sfogo è la facoltà, riservata alla Consulta, di censurare le scelte lesive del contenuto minimo dei diritti, cioè quelle che scendono al di sotto del noto parametro della ragionevolezza (o perché non concedono alcuna riparazione, o perché essa risulta palesemente inadeguata).<br />
Ma la sola necessità di rispettare il principio di ragionevolezza non basta, specialmente in una visione moderna della Pubblica Amministrazione, più democratica e partecipativa.<br />
L&#8217;esigenza riguarda tutti i diritti: personali e patrimoniali.<br />
A questo punto si apre uno scenario più ampio.<br />
Infatti, non essendo tollerabile che il riconoscimento (e la concreta determinazione) delle misure di ristoro avvenga in modo episodico, &#8220;a colpi&#8221; di sentenze della Corte, serve un intervento legislativo organico che, da un lato, definisca compiutamente (pur nella consapevolezza della problematicità delle soluzioni) l&#8217;area della responsabilità dei poteri pubblici da atto lecito e, dall&#8217;altro lato, garantisca ai soggetti passivi un indennizzo davvero equo.<br />
Il traguardo dell&#8217;equità potrà essere raggiunto unicamente pagando ai danneggiati una cifra uguale al prezzo degli interessi sacrificati per il bene comune. L&#8217;impossibilità di assicurare un ristoro pieno non deve essere giustificata dai vincoli di bilancio, ma esclusivamente dal valore inestimabile di certi diritti (come quelli della persona): in altre parole, l&#8217;impossibilità non deve essere mai finanziaria, ma soltanto (drammaticamente) materiale. La scarsità di risorse economiche pubbliche non deve essere utilizzata come scusa, soprattutto di fronte agli innumerevoli ed evidenti sprechi che ci sono: nessuno deve essere escluso o limitato nella protezione, perché soltanto così l&#8217;interesse collettivo sarà realmente l&#8217;interesse di tutti.
</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>(). C. Buonauro <em>Responsabilità da atto lecito dannoso</em>, Giuffrè, 2012. La norma, pur avendo potenzialmente una portata applicativa molto ampia, tuttavia non può essere utilizzata come clausola generale di indennizzabilità a fronte di situazioni di responsabilità da atto lecito, poiché la sua operatività è comunque subordinata alla sussistenza del requisito della realizzazione di un&#8217;opera pubblica, dalla quale deriva l&#8217;imposizione di una servitù o la produzione di un danno, che, a sua volta, si concretizza nella perdita o nella diminuzione di alcune facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà (tendenzialmente al di fuori o comunque a margine di un procedimento espropriativo). La condizione, rappresentata dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera pubblica, impedisce qualsiasi interpretazione estensiva (pag. 509). Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n°46 del 30 Aprile 1973 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1973, I Parte, pag. 398) in materia di servitù di elettrodotto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>(). La regola è valida per tutti gli accordi: sia quelli integrativi (o endoprocedimentali), che quelli sostitutivi dei provvedimenti amministrativi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>(). Per motivi di merito si intendono: i sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto (non prevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento) e la nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario (salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici). In proposito: E. Sticchi Damiani <em>La revoca dopo la Legge n°15 del 2005</em>, in <em>Il Foro amministrativo- TAR, </em>2006, pag. 1547.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>(). Si segnala anche il comma 1-bis, riferito alla revoca che incide su rapporti negoziali, dove si riscontrano alcune limitazioni nell&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>(). Si veda ancora C. Buonauro <em>Responsabilità da atto lecito dannoso</em>, Giuffrè, 2012, pag. 560.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>(). Peraltro, a volte il confine fra la responsabilità da atto lecito e le altre forme di responsabilità è molto labile: si pensi al problema del ritardo procedimentale. L&#8217;art. 2-bis della Legge 7 Agosto 1990, n°241 prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute &#8220;al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento&#8221; (I comma). Con il Decreto- Legge 21 Giugno 2013, n°69, convertito dalla Legge 9 Agosto 2013, n°98, è stato aggiunto il comma 1-bis, che stabilisce che, al di fuori delle ipotesi di cui al I comma, &#8220;in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte&amp;.., l&#8217;istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo&amp;&#8230; In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento&#8221;. La norma, per il momento applicabile in fase sperimentale ai soli procedimenti di avvio e di esercizio delle imprese, ma della quale è prevista un&#8217;estensione progressiva, aiuta a chiarire, seppure entro certi limiti, la differenza fra responsabilità da atto lecito e responsabilità da atto illecito. Infatti, la responsabilità del I comma è sicuramente di tipo extracontrattuale (si parla di risarcimento del danno ingiusto, sul modello dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile, e viene menzionato l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa); invece la &#8220;nuova&#8221; responsabilità del comma 1-bis appare di difficile classificazione, poiché è richiesto il mero ritardo, senza alcun riferimento né al danno ingiusto, né all&#8217;elemento soggettivo. Inoltre, si parla di indennizzo, usando una terminologia tipica della responsabilità da atto lecito e, nella parte finale della norma, si tiene volutamente distinto l&#8217;indennizzo dal risarcimento. Comunque, si ritiene che, al di là delle parole, questa non sia una forma di responsabilità da atto lecito: di essa manca totalmente la <em>ratio </em>(tenere indenne il singolo per i sacrifici patiti nell&#8217;interesse collettivo) e, soprattutto, alla base del comma 1-bis c&#8217;è un ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo e, quindi, una violazione di legge.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>(). Sentenza della Corte Costituzionale n°369 del 2 Novembre 1996 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 3257- con nota di S. Benini).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>(). Per i motivi spiegati nel testo, l&#8217;argomento fuoriesce dall&#8217;oggetto del presente lavoro; pertanto ci limitiamo ad alcuni cenni. In estrema sintesi, la parificazione della misura del risarcimento da occupazione acquisitiva al valore di scambio dei beni è arrivata a conclusione di un percorso tutt&#8217;altro che scontato. Originariamente il legislatore aveva disposto addirittura che il risarcimento doveva essere uguale all&#8217;indennizzo, ma la scelta era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n°369 del 2 Novembre 1996 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 3257- con nota di S. Benini). Allora, era stata prevista una maggiorazione del dieci per cento, considerata irrisoria da molti commentatori. Però la Consulta aveva considerato le relative norme esenti da vizi, anche tenendo conto del loro carattere temporaneo (sentenza n°148 del 30 Aprile 1999, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1999, pag. 1173, ordinanza n°396 del 22 Ottobre 1999, in <em>Giurisprudenza</em> <em>costituzionale, </em>1999, pag. 3082 e sentenza n°24 del 4 Febbraio 2000, in <em>Il Foro Italiano, </em>2000, I Parte, colonna 1410- con nota di S. Benini). E&#8217; necessario attendere la sentenza n°349 del 24 Ottobre 2007 (in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>I Parte, pag. 1199) per avere finalmente il riconoscimento del diritto del cittadino ad un pieno risarcimento del danno (pari al valore venale del bene).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1957, I Parte, colonna 941.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>(). Le ultime due frasi, citate nel testo, riassumono il pensiero della Corte su due aspetti essenziali: la capacità dell&#8217;interesse pubblico di incidere su qualsiasi valutazione da parte dei poteri pubblici sulla quantificazione dell&#8217;indennizzo e la molteplicità dei parametri che condizionano le scelte normative: sentenza n°3 del 18 Gennaio 1958 (in<em> Giurisprudenza costituzionale, </em>1958, pag. 10) sulla riforma fondiaria in Campania; sentenza n°33 del 2 Maggio 1958 (in <em>Giurisprudenza</em> <em>costituzionale, </em>1958, pag. 474) sulla riforma fondiaria in Emilia Romagna; sentenza n°41 del 9 Luglio 1959 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1959, I Parte, colonna 1625) sulla riforma fondiaria in Calabria; sentenza n°5 del 18 Febbraio 1960 (in<em> Il Foro Italiano, </em>1960, I Parte, colonna 356) sull&#8217;edilizia agevolata per i lavoratori. Queste decisioni riproducono fedelmente le argomentazioni contenute nella sentenza del 1957. Peraltro, la portata generale delle stesse argomentazioni ne ha consentito agevolmente l&#8217;utilizzazione anche in epoche successive ed in presenza di fattispecie diverse: sentenza n°115 del 8 Luglio 1969 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1969, I Parte, colonna 2013) sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche; sentenza n°138 del 6 Dicembre 1977 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1978, I Parte, colonna 25) sulle espropriazioni d&#8217;urgenza previste da alcune leggi speciali per la città di Napoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>(). Anche se i giudici costituzionali non lo dicono apertamente in nessuna delle decisioni menzionate in questo paragrafo, si ritiene che, fra i fattori economici e finanziari in grado di influenzare il calcolo dell&#8217;indennizzo, ci sia soprattutto la sostenibilità della relativa spesa per i bilanci pubblici (parametro che, a sua volta, può oscillare fortemente in corrispondenza dei vari periodi storici).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>(). La sentenza n°173 del 22 Aprile 1991 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1992, I Parte, colonna 1094- con nota di R. Caso) sintetizza efficacemente i termini del suddetto bilanciamento: da un lato, il soggetto espropriato ha diritto di ottenere un&#8217;indennità, &#8220;intesa come congruo ristoro per la perdita del bene (e non come corrispettivo commisurato al suo valore reale)&#8221;; dall&#8217;altro lato, il soggetto espropriante non è tenuto a pagare, in conseguenza dell&#8217;espropriazione, &#8220;nulla più del congruo ristoro&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>(). In un certo senso, questa è un&#8217;anticipazione dei &#8220;criteri misti&#8221; per la determinazione degli indennizzi, per i quali si veda il paragrafo 2.3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>(). A titolo esemplificativo, si riporta la vicenda alla base della sentenza n°67 del 29 Dicembre 1959 (in <em>Il Foro Italiano,</em>1960, I Parte, colonna 1). Durante la guerra alcune aree erano state provvisoriamente occupate per la costruzione di rifugi anti-aerei. Finita la guerra, il legislatore decise di non restituire quelle aree ai proprietari, ma di consentirne l&#8217;espropriazione, disponendo che l&#8217;indennità fosse liquidata prendendo come riferimento i valori al tempo dell&#8217;occupazione. La Corte, pur confermando che non sussiste alcun obbligo di uniformare l&#8217;indennizzo al valore di mercato, mette in rilievo la circostanza che, essendosi verificata proprio nel periodo intercorrente fra l&#8217;occupazione e l&#8217;espropriazione una pesante svalutazione monetaria, l&#8217;indennità, rapportata alla data dell&#8217;occupazione, risultava &#8220;del tutto irrisoria&#8221; e, quindi, illegittima costituzionalmente. Peraltro, la Consulta è tornata ad occuparsi della questione con la sentenza n°91 del 18 Giugno 1963 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1963, I Parte, colonna 1090), nella quale vengono ribaditi i concetti espressi quattro anni prima con l&#8217;aggiunta di un&#8217;ulteriore considerazione: è vero che &#8220;la causa di guerra era, e rimane, la più importante giustificazione&#8221; delle riduzioni rispetto al prezzo di mercato; tuttavia, questi &#8220;ritocchi al ribasso&#8221; non devono essere tali da dare all&#8217;indennità &#8220;carattere di mera apparenza&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>(). L&#8217;adeguatezza degli strumenti di correzione dipende anche dal loro livello di certezza: il calcolo dell&#8217;indennità deve essere privo di componenti aleatorie. Il &#8220;congegno&#8221;, adottato dal legislatore, non deve indebolire le garanzie per i privati; altrimenti, la tutela per questi ultimi &#8220;resterebbe snaturata e pregiudicata nella sua efficienza&#8221; (si veda la sentenza n°22 del 9 Aprile 1965, in <em>Il Foro Italiano, </em>1965, I Parte, colonna 585).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>(). Fra le decisioni più recenti si segnalano: la sentenza n°17 del 5 Febbraio 1975 (in <em>Il Foro Italiano,</em> I Parte, colonna 802) e la sentenza n°160 del 30 Luglio 1981 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1981, I Parte, colonna 2914). In particolare, in quest&#8217;ultima i giudici, pur prendendo atto dell&#8217;estensione dell&#8217;arco temporale fra la determinazione dell&#8217;indennità e la sua concreta liquidazione, escludono qualsiasi contrasto con l&#8217;art. 42 (III comma), evidenziando l&#8217;opportuna adozione in sede legislativa di un &#8220;congegno correttivo&#8221;, finalizzato ad avvicinare la cifra versata ai privati &#8220;alla realtà ed attualità dei valori economici&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1993, I Parte, pag. 733 ed in <em>Il Foro Italiano, </em>1993, I Parte, colonna 2089 (con nota di A. Gambaro).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>(). Proprio l&#8217;art. 5-bis, &#8220;salvato&#8221; nel 1993, sarà &#8220;censurato&#8221; nel 2007 a seguito di un drastico mutamento di indirizzo da parte della Consulta: si veda la sentenza n°348 del 24 Ottobre 2007 (in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>2007, I Parte, pag. 1220), analizzata nel paragrafo 2.4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>(). Come è stato rimarcato dalla dottrina, su questo punto le argomentazioni della Corte appaiono piuttosto deboli e sbrigative: in teoria la legge potrebbe prendere come base il valore venale ed applicare ad esso dei criteri tali da allontanare la cifra versata a titolo di indennizzo dallo stesso valore, privando di fatto quest&#8217;ultimo del suo contenuto. Senza un&#8217;adeguata quantificazione dell&#8217;incidenza dei criteri aggiuntivi sul criterio- base del prezzo di mercato, la sua funzione garantista rischia di venire meno. La conferma di queste criticità si avrà con la citata sentenza n°348 del 2007.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>(). Nella sentenza si parla letteralmente di &#8220;relatività dei valori in gioco&#8221;, che impone &#8220;una verifica settoriale e legata al contesto di riferimento&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>(). Anche se nella sentenza non c&#8217;è scritto esplicitamente, la Corte sembra quasi affermare che il valore aggiunto (cioè la rendita di posizione) si concretizzerebbe in un aumento di ricchezza per i proprietari non &#8220;guadagnato&#8221; dagli stessi, ma semplicemente prodotto dall&#8217;Amministrazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>(). Qui emergono persino delle finalità di ridistribuzione indiretta del valore aggiunto di cui sopra a beneficio della collettività.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>(). Fra l&#8217;altro, c&#8217;è una vicenda singolare legata all&#8217;art. 5-bis. La Corte Costituzionale nella sentenza n°138 del 6 Aprile 1993 (come si vede, di poco anteriore alla sentenza n°283 del 16 Giugno 1993), nel dichiarare l&#8217;illegittimità di una norma sulle servitù militari, cita come esempio di norma legittima proprio l&#8217;art. 5-bis, rispetto al quale pendeva da tempo un ricco contenzioso (in attesa di decisione da parte della stessa Consulta): infatti, molti giudici avevano sollevato numerose questioni di costituzionalità sull&#8217;art. 5-bis. La Corte si è pronunciata sulle predette questioni appunto con la sentenza n°283 del 1993. Alla dottrina è sembrato subito molto strano che la Corte abbia menzionato (senza alcuna necessità) l&#8217;art. 5-bis, sostenendo che il meccanismo di calcolo, da esso previsto, fosse costituzionalmente corretto. Si tratta di una sorta di &#8220;anticipazione indebita&#8221; della decisione, che arriverà circa due mesi dopo. La sentenza n°138 del 1993 è pubblicata in <em>Il Corriere giuridico, </em>1993, pag. 686 (con nota di V. Carbone).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>(). Nel complesso della motivazione della sentenza il carattere temporaneo della disposizione in esame ha un rilievo determinante.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote25anc">25</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1993, I Parte, colonna 3209.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote26anc">26</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1994, I Parte, pag. 243. La garanzia costituzionale dell&#8217;indennizzo (art. 42- III comma) &#8220;non implica che la disciplina del criterio di calcolo dello stesso sia unica ed assolutamente uniforme in tutte le ipotesi di espropriazione, ben potendo il legislatore modularla in relazione alla concorrente esigenza di tutela di altri valori costituzionalmente protetti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote27anc">27</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1976, I Parte, colonna 523.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote28anc">28</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1989, I Parte, pag. 32.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote29anc">29</a>(). La sentenza è pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1990, I Parte, colonna 2735. Si trattava della nota vicenda della tenuta di Capocotta. Quest&#8217;ultima era adiacente alla tenuta di Castelporziano, che faceva parte della dotazione della Presidenza della Repubblica. Siccome la tenuta di Capocotta era formata quasi completamente da terreni di proprietà privata, la Legge 23 Luglio 1985, n°372, allo scopo di riunificare le due tenute (in conformità alla loro comune origine storica), di accrescere il prestigio del Capo dello Stato e di arginare i numerosi (e più volte denunciati) fenomeni di degrado e di abusivismo edilizio, aveva disposto l&#8217;espropriazione dei fondi privati previo pagamento di un indennizzo pari &#8220;alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell&#8217;ultimo decennio, o, in difetto, alla media fra il valore venale e l&#8217;imponibile netto nell&#8217;ultimo decennio agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati&#8221; (in pratica, ancora un criterio &#8220;mediato&#8221;). La Consulta aveva ritenuto il criterio costituzionalmente corretto, in quanto giustificato dalle suddette finalità storiche, politiche e soprattutto ambientali: in altre parole, era un esempio di esercizio ragionevole della discrezionalità legislativa (R. Caso <em>Uniformità dei criteri indennitari per l&#8217;espropriazione: tramonto a Capocotta?</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1990, I Parte, colonna 2735). Il criterio mediato di cui sopra era stato utilizzato in molte leggi speciali (alcune in materia di edilizia residenziale in Campania) e la Corte lo aveva sostanzialmente &#8220;appoggiato&#8221; con l&#8217;ordinanza n°607 del 23 Dicembre 1987 (in <em>Le Regioni, </em>1988, pag. 477). Il meccanismo di calcolo dell&#8217;indennità all&#8217;origine di questa ordinanza era veramente particolare, perchè suddiviso in due fasi (una necessaria ed una eventuale): in prima battuta, l&#8217;Amministrazione doveva applicare un parametro lontano dal valore venale (sicuramente illegittimo); in seconda battuta, se veniva fatta opposizione giurisdizionale alla stima, allora, in quella sede, doveva essere adottato un parametro misto (questa volta legittimo). La Consulta, poichè la controversia era giunta ormai allo stadio del ricorso (con la piena operatività del criterio suppletivo legittimo), aveva &#8220;superato&#8221; la questione dichiarandola manifestamente infondata (ma forse sarebbe stato tecnicamente più opportuno dichiararla inammissibile per difetto di rilevanza). Si veda il commento critico di A. Roccella <em>Intervento straordinario per l&#8217;edilizia residenziale a Napoli ed indennità di espropriazione</em>, in <em>Le Regioni, </em>1988, pag. 477.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote30anc">30</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 1934.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote31anc">31</a>(). Nella motivazione la Corte ribadisce le ragioni prioritarie di contenimento della spesa pubblica alla base dell&#8217;art. 5-bis. Tuttavia, l&#8217;obiettivo del risanamento del debito pubblico &#8220;ha carattere neutro e può essere perseguito mediante una serie indistinta di provvedimenti legislativi dal contenuto assai vario e non necessariamente connessi con aspetti di riforma economico- sociale&#8221;; è chiaro che non tutte le leggi statali, che cercano di ridurre il disavanzo pubblico, sono inderogabili da parte delle Regioni. Quindi, è soprattutto il carattere fortemente innovativo della disposizione che ne consente la classificazione nei modi appena ricordati (L. Cavallaro- F. M. Pandolfo <em>L&#8217;art. 5-bis del Decreto- Legge n°333 del 1992 norma fondamentale di riforma economico- sociale</em>, in <em>Il Corriere giuridico, </em>1995, pag. 1289). Si veda anche M. R. Morelli <em>La cedevolezza della legislazione regionale esclusiva alla legge nazionale successiva di grande riforma: fra abrogazione ed incostituzionalità sopravvenuta</em>, in <em>Giustizia civile, </em>1995, I Parte, pag. 1736). In generale la materia degli indennizzi a fronte di provvedimenti ablativi coinvolge profili di grande riforma economico- sociale: ordinanza n°444 del 16 Ottobre 2000 (in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>2000, I Parte, pag. 1033), avente ad oggetto i fondi agricoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote32anc">32</a>(). La sentenza è pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1999, I Parte, colonna 1723. La decisione riproduce le argomentazioni della sentenza n°153 del 1995 a sostegno della necessità di inserire l&#8217;art. 5-bis nel contesto delle grandi riforme, sottolineando che &#8220;la natura di norma temporanea non può ritenersi preclusiva&#8221; della qualifica di norma fondamentale di riforma economico- sociale. La Corte si sofferma in modo specifico sulle esigenze di bilancio, alle quali è ispirato (in prevalenza) l&#8217;art. 5-bis. Queste ultime &#8220;non possono essere distinte a seconda delle Regioni&#8221;, essendo necessariamente unitarie; &#8220;il profilo economico- finanziario attiene al complessivo settore pubblico ed il principio di contenimento della spesa pubblica ha un aspetto globale indissolubile e di interdipendenza&#8221;. Una Regione a Statuto Speciale, anche se si trova in una situazione favorevole di stabilità finanziaria, che, in teoria, le consentirebbe delle scelte meno rigorose, è comunque vincolata al rispetto degli equilibri di bilancio a livello nazionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote33anc">33</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 1933.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote34anc">34</a>(). Dal 1999 al 2007 non si registrano né decisioni della Corte, tese ad ammorbidire la rigidità delle sue posizioni, né oscillazioni o accenni di ripensamenti da parte dei giudici costituzionali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote35anc">35</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>2007, I Parte, pag. 1220 ed in <em>Il Foro Italiano, </em>2008, I Parte, colonna 40 (con note di R. Romboli ed A. Travi).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote36anc">36</a>(). La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali &#8220;non crea un ordinamento giuridico sovranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti&#8221;. Essa è configurabile come &#8220;un trattato internazionale multilaterale&amp;., da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l&#8217;incorporazione dell&#8217;ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto&#8221;. In estrema sintesi: le norme della CEDU non sono <em>self-executing </em>(cioè &#8220;auto-esecutive&#8221;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote37anc">37</a>(). Il parametro rappresentato dall&#8217;art. 117 (I comma) della Costituzione &#8220;diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli obblighi internazionali&#8221;. Nel caso specifico &#8220;il parametro viene integrato e reso operativo dalle norme della CEDU&#8221;. In proposito: P. G. Santoro <em>Rapporti fra Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e diritto interno in due recenti sentenze della Corte Costituzionale</em>, in <em>La giustizia penale, </em>2007, I Parte, colonna 322; L. Cappuccio <em>La Corte Costituzionale interviene sui rapporti fra Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e Costituzione</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>2008, I Parte, colonna 47; F. Ghera <em>Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunitario)</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>2008, I Parte, colonna 50.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote38anc">38</a>(). O. Forlenza <em>Solo l&#8217;introduzione di criteri flessibili garantisce equità nei risarcimenti</em>, in <em>Guida al diritto- Il Sole 24 Ore, </em>2007, fascicolo 44, pag. 54; M. Castellaneta <em>Certo il primato dei principi costituzionali</em>, in <em>Guida al diritto- Il Sole 24 Ore, </em>2007, fascicolo 44, pag. 59.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote39anc">39</a>(). In questo modo viene ripresa la distinzione fra espropriazioni isolate ed espropriazioni inserite nell&#8217;ambito di interventi di riforma economico- sociale; tuttavia, siccome questi ultimi non vengono meglio identificati, si pongono delicati problemi applicativi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote40anc">40</a>(). La stessa logica alla base della sentenza n°348 del 2007 si ritrova nella sentenza n°338 del 22 Dicembre 2011 (in <em>Il Foro Italiano, </em>2012, I Parte, colonna 325- con nota di G. De Marzo). La norma censurata, che è l&#8217;art. 16 (I comma) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n°504, riprodotto letteralmente nell&#8217;art. 37 (VII comma) del D.P.R. 8 Giugno 2001, n°327, prevedeva che, qualora il proprietario di un&#8217;area edificabile avesse dichiarato a fini I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) un valore inferiore a quello effettivo, in caso di esproprio, la cifra versata al privato a titolo di indennizzo sarebbe stata ridotta in misura corrispondente al valore dichiarato in modo infedele (a prescindere dalla volontarietà o meno del comportamento). La disposizione impugnata, con la quale si realizzava una &#8220;commistione atipica&#8221; fra due settori profondamente diversi (gli atti ablativi ed i tributi), traeva origine dall&#8217;intenzione del legislatore di scoraggiare i fenomeni di evasione fiscale. Il meccanismo era di tipo &#8220;preventivo e disincentivante&#8221;: il contribuente sapeva in anticipo che una sua denuncia a fini I.C.I. per un valore più basso rispetto a quello reale sarebbe stata successivamente &#8220;sanzionata&#8221;, nell&#8217;ambito di un eventuale procedimento ablativo, con una decurtazione dell&#8217;indennizzo. Si trattava di un rafforzamento indiretto degli obblighi fiscali (a tutela dei bilanci pubblici), che si ricollegava ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione (a loro volta ispirati ai doveri di solidarietà dell&#8217;art. 2 della Costituzione), che dovrebbero caratterizzare i rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini. La Corte, cambiando completamente opinione rispetto alla sua precedente sentenza n°351 del 25 Luglio 2000 (in <em>Urbanistica ed appalti,</em> 2000, pag. 968- con nota di A. Lenti), ritiene sussistente un vizio di costituzionalità: il legislatore, &#8220;sebbene non abbia il dovere di commisurare integralmente l&#8217;indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato, non può sottrarsi al giusto equilibrio fra l&#8217;interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui&#8221;. Questo vale anche in campo tributario: non sono legittime &#8220;misure di prevenzione e dissuasione fiscale&#8221;, qualora non siano &#8220;prevedibili&#8221;, o impongano oneri o sanzioni eccessive. Nel caso in esame, si configura una violazione del &#8220;nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà&#8221;, perché manca qualsiasi garanzia in merito al mantenimento di un rapporto ragionevole fra indennizzo e valore venale. Resta ferma la discrezionalità del legislatore &#8220;di stabilire sanzioni che, eventualmente, incidano anche sull&#8217;indennità di espropriazione, purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene, sacrificando illegittimamente il diritto di proprietà all&#8217;esclusivo interesse finanziario&#8221;: quindi, non viene posto alcun vincolo al legislatore, a condizione che la futura scelta sia congrua e proporzionata. La Corte &#8220;conferma la sua linea&#8221; nell&#8217;ordinanza n°235 del 19 Ottobre 2012 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2012, pag. 3530).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote41anc">41</a>(). Accanto al valore reale, connesso alla destinazione fondiaria, c&#8217;è il &#8220;valore ideale&#8221;, rappresentato dal <em>ius aedificandi </em>(cioè dal diritto di costruire), che si configura, a sua volta, come un &#8220;valore aggiunto, suscettibile di apprezzamento discrezionale del legislatore&#8221; (F. Lucarelli <em>Principio di uguaglianza ed indennità di esproprio</em>, in <em>Rassegna di diritto civile, </em>1980, pag. 515). Fra l&#8217;altro, il divario fra edificabilità e non edificabilità viene attenuato dal riconoscimento del <em>tertium genus </em>(si veda il paragrafo 2.5.1.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote42anc">42</a>(). U. Morello <em>Il problema del giusto indennizzo ai proprietari di aree espropriate</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1980, I Parte, colonna 605.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote43anc">43</a>(). Si tratta di un&#8217;applicazione rigorosa del concetto di &#8220;funzione sociale&#8221; della proprietà.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote44anc">44</a>(). Pubblicata in <em>Giustizia civile, </em>1980, I Parte, pag. 279 ed in <em>Il Foro Italiano, </em>1980, I Parte, colonna 273 (con nota di C. M. Barone). Per un primo commento: T. Peccerillo <em>Una sentenza</em> <em>antistorica</em>, in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1980, I Parte, pag. 18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote45anc">45</a>(). A. Trabucchi <em>La facoltà di edificare fra diritto pubblico e diritto privato</em>, in <em>Rivista di diritto civile, </em>1980, II Parte, pag. 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote46anc">46</a>(). Per i giudici questo aspetto è determinante: solo &#8220;il proprietario&amp;. può edificare&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote47anc">47</a>(). In proposito basta un accenno ai cambiamenti che hanno caratterizzato la denominazione del titolo abilitativo edilizio: prima &#8220;licenza edilizia&#8221; (Legge 17 Agosto 1942, n°1150), poi &#8220;concessione edilizia&#8221; (Legge 28 Gennaio 1977, n°10) ed infine &#8220;permesso di costruire&#8221; (D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote48anc">48</a>(). Questa &#8220;sottile&#8221; contraddizione viene messa in evidenza, fra gli altri, da U. Pototschnig <em>Nota alla sentenza della Corte Costituzionale n°5 del 1980</em>, in <em>Le nuove leggi civili commentate, </em>1980, pag. 600. L&#8217;Autore si sofferma anche sulla questione, non meno importante, di quale sia l&#8217;edificabilità di cui parlano i giudici: se soltanto quella &#8220;di diritto&#8221; (cioè quella prevista espressamente dagli strumenti urbanistici), oppure anche quella &#8220;di fatto&#8221; (cioè quella resa possibile dalla configurazione naturale del territorio). Si veda anche G. Berti <em>Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n°5 del 1980</em>, in <em>Le Regioni, </em>1980, pag. 431.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote49anc">49</a>(). La sentenza n°5 del 1980 ha trovato un seguito immediato nella sentenza n°13 del 15 Febbraio 1980 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1980, I Parte, colonna 569- con nota di C. M. Barone). In proposito: F. Teresi <em>La legislazione urbanistica siciliana al vaglio dei giudici costituzionali</em>, in <em>Le Regioni, </em>1980, pag. 688. Si vedano anche: la sentenza n°355 del 21 Dicembre 1985 (in <em>Le Regioni, </em>1986, pag. 582- con nota di L. Vandelli) e l&#8217;ordinanza n°84 del 11 Giugno 1980 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1980, I Parte, pag. 718).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote50anc">50</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1983, I Parte, colonna 2057 (con nota di C. M. Barone).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote51anc">51</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1984, I Parte, pag. 814.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote52anc">52</a>(). Questa decisione deve essere segnalata anche per la posizione assunta in merito all&#8217;alternativa fra edificabilità di diritto ed edificabilità di fatto (cui abbiamo accennato nella nota 48). Il valore di mercato, che comunque deve essere un punto di riferimento irrinunciabile per qualsiasi calcolo, va dedotto dalle caratteristiche essenziali delle aree: queste ultime &#8220;hanno potenzialità edificatoria indipendentemente dagli strumenti urbanistici&#8221;. In questo senso, ci sono dei fattori &#8220;certi ed oggettivi&#8221;, che influiscono sulla qualificazione di un terreno come edificabile: la sua &#8220;ubicazione&#8221; nel centro abitato o nelle vicinanze di esso (magari in una zona destinata allo sviluppo edilizio o addirittura con delle opere già avviate), l&#8217;esistenza di infrastrutture (per esempio strade) o &#8220;servizi pubblici necessari alla vita cittadina&#8221; ed, in generale, tutto ciò che fa pensare ad &#8220;una concreta attitudine del suolo all&#8217;utilizzazione edilizia&#8221;. In sintesi, i giudici propendono per l&#8217;edificabilità di fatto: F. Pietrosanti <em>Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n°231 del 1984</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1985, I Parte, colonna 46; A. Pizzorusso <em>Dispositivo e motivazione delle sentenze costituzionali</em>, in <em>Il Foro Italiano,</em> 1985, I Parte, colonna 51; D. Sorace <em>Indennità di esproprio e valore effettivo del bene</em>, in <em>Le Regioni,</em> 1984, pag. 1414.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote53anc">53</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1989, I Parte, pag. 36. Si veda D. Bellantuono <em>Rendita di posizione ed indennità del coltivatore estromesso dal fondo a seguito di espropriazione</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1989, I Parte, colonna 983.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote54anc">54</a>(). Fra l&#8217;altro, la frase riportata letteralmente si inserisce nel contesto di una pronuncia, il cui argomento principale è quello dell&#8217;indennizzo da assicurare ai titolari di rapporti giuridici obbligatori sui fondi espropriati, come gli affittuari. Sul tema, che coinvolge profili di tutela del diritto al lavoro, si vedano la sentenza n°530 del 12 Maggio 1988 (in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1988, I Parte, pag. 892) e l&#8217;ordinanza n°262 del 3 Marzo 1988 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1988, I Parte, pag. 1081), commentata da D. Sorace <em>Indennizzo delle espropriazioni superiore al valore del bene: una pronuncia troppo frettolosa</em>, in <em>Le Regioni, </em>1988, pag. 991.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote55anc">55</a>(). Per le attività sportive: si pensi ai campi di calcio, ai campi da golf, alle piattaforme per il tiro a segno ed ai sentieri per le corse campestri. Per le attività ricreative: si pensi alle aree pianeggianti, dove si possono tenere dei concerti, ai luoghi dedicati a sagre e feste paesane e persino ai posti (isolati e lontani dal centro abitato) ideali per osservazioni astronomiche guidate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote56anc">56</a>(). S. Benini <em>Incertezze giurisprudenziali sul concetto di edificabilità ai fini della determinazione dell&#8217;indennità di esproprio</em> (in <em>Il Foro Italiano, </em>1998, I Parte, colonna 1022) parla di sistema &#8220;drastico ed assoluto&#8221;, che ruota sul &#8220;dualismo edificabile- agricolo&#8221; e che elimina &#8220;tutte le figure ibride ed intermedie&#8221;, sacrificate dalle esigenze del risanamento finanziario pubblico. Nessun fondo è &#8220;interamente ed illimitatamente edificabile&#8221;, esattamente come solo per pochi fondi &#8220;l&#8217;edificabilità è totalmente e definitivamente da escludersi&#8221;. Quest&#8217;ultima va &#8220;da un minimo (tendente a zero) ad un massimo (tendente all&#8217;infinito), con una gamma a sua volta pure infinita di situazioni quantitative intermedie&#8221;. L&#8217;errore sta nel considerare l&#8217;edificabilità una categoria concettuale qualitativa; mentre invece essa è &#8220;una misura quantitativa&#8221;, che produce irrimediabilmente delle &#8220;zone grigie&#8221; (con ovvi riflessi di tipo economico). La tendenza della Corte a favore della citata ripartizione settoriale era già emersa indirettamente nella sentenza n°58 del 6 Marzo 1974 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1974, I Parte, colonna 957).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote57anc">57</a>(). Pubblicata in <em>Giustizia civile, </em>1997, I Parte, pag. 2661.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote58anc">58</a>(). In pratica la questione era stata frettolosamente archiviata applicando il principio dell&#8217;insindacabilità delle leggi (temperato dal limite della ragionevolezza); ma servivano ulteriori approfondimenti (F. Caringella <em>Il problema del tertium genus alla luce dell&#8217;art. 5-bis della Legge n°359 del 1992</em>, in <em>Urbanistica ed appalti, </em>1997, pag. 1096). L&#8217;unico timido accenno ad una qualche generica fondatezza delle censure si trovava nella parte finale della decisione, dove i giudici non avevano escluso che alcuni degli aspetti, rimarcati dalle ordinanze, potessero avere &#8220;una rilevanza, ma nella diversa sede&amp;.. dell&#8217;interpretazione del concetto di area edificabile&#8221;: evidentemente questo dubbio non era stato sufficiente a convincere la Corte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote59anc">59</a>(). La decisione di cui si tratta risultava fortemente limitativa dal punto di vista delle garanzie. Però un&#8217;analisi sistematica del contesto, in cui si collocava, ne ridimensiona la portata. L&#8217;anno era il 1997; poco tempo prima la Corte, con la sentenza n°283 del 1993 (si veda il paragrafo 2.3) aveva ritenuto legittimo un criterio di calcolo dell&#8217;indennizzo relativo ai terreni edificabili, che si discostava fortemente dal valore commerciale, avvicinandosi di più al valore agricolo (soprattutto se non interveniva la cessione volontaria); di conseguenza, il divario fra l&#8217;indennità per le aree edificabili e quella per le aree agricole appariva scarso; ciò valeva a maggior ragione per un ipotetico <em>tertium genus </em>(per il momento negato dai giudici).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote60anc">60</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>2011, I Parte, colonna 1957 (con nota di S. Benini), in <em>La Nuova giurisprudenza civile commentata, </em>2011, I Parte, pag. 867 (con nota di F. Scaglione), in <em>Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, </em>2011, pag. 473 ed in <em>L&#8217;Amministrazione Italiana, </em>2011, pag. 850.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote61anc">61</a>(). Si veda R. Conti <em>La Scala Reale della Corte Costituzionale sul ruolo della Cedu nell&#8217;ordinamento interno</em>, in <em>Il Corriere giuridico, </em>2011, pag. 1243.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote62anc">62</a>(). La circostanza che l&#8217;art. 40 (I comma) venga mantenuto in vigore permette di dare rilievo ai casi di terreni destinati esclusivamente ad uso agricolo, ai quali può essere associata la conduzione di un&#8217;azienda. Per queste aree è proprio il criterio delle colture effettivamente praticate e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati quello che ne rispecchia più da vicino il valore (si pensi ai fondi intensamente coltivati con vigneti pregiati, da cui si ricavano vini e <em>champagne </em>famosi): S. Salvago <em>L&#8217;indennità di espropriazione per i suoli non edificatori dopo la pronuncia di incostituzionalità del meccanismo del valore agricolo medio</em>, in <em>Giustizia civile, </em>2011, I Parte, pag. 1943. Tuttavia, rimane aperto il problema (molto delicato per i suoi risvolti sociali ed economici), mai compiutamente affrontato, della tutela del lavoro delle persone che, adibite alle mansioni più svariate, traggono dalle aziende agricole la fonte del loro reddito; a loro si sommano anche quelle persone che, pur non operando all&#8217;interno delle suddette aziende, collaborano con queste ultime dall&#8217;esterno mediante la fornitura di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. A ciò si aggiunge un ulteriore motivo di perplessità che riguarda i terreni effettivamente coltivati, ma che, se non lo fossero, verrebbero stimati in misura superiore: per essi il criterio dell&#8217;art. 40 (I comma) appare sufficiente in concreto, ma insufficiente in astratto. Questo dubbio trova riscontro nella parte finale della norma, che vieta di considerare &#8220;la possibile o effettiva utilizzazione diversa da quella agricola&#8221; (E. Barilà <em>Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n°181 del 2011</em>, in <em>Urbanistica ed appalti, </em>2011, pag. 1284).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote63anc">63</a>(). A. Cimellaro <em>Fra aree edificabili ed aree agricole il possibile ritorno del tertium genus dopo la soppressione (parziale) del valore agricolo medio</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell&#8217;ambiente, </em>2011, pag. 549. I meccanismi di calcolo devono essere flessibili, cioè in grado di rispecchiare la situazione effettiva: sentenza n°90 del 22 Aprile 2016 (in <em>Il Foro Italiano, </em>2016, I Parte, colonna 1890).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote64anc">64</a>(). P. Sciscioli <em>Cittadini e garanzie: così l&#8217;Ente si allinea all&#8217;Europa</em>, in <em>Guida agli Enti Locali- Il Sole 24 Ore, </em>2011, fascicolo 33- 34, pag. 62.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote65anc">65</a>(). L&#8217;illegittimità del valore agricolo medio viene confermata dalla sentenza n°187 del 2 Luglio 2014 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2014, pag. 3067) relativa ad una Legge della Provincia Autonoma di Trento. Fra l&#8217;altro la circostanza che oggetto del procedimento ablativo fosse una piccola striscia di terra (in parte coltivata ed in parte incolta), interposta fra una strada comunale e la massicciata di una ferrovia, rende bene l&#8217;idea della potenzialità espansiva della decisione del 2011. Si veda anche la sentenza n°213 del 18 Luglio 2014 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2014, pag. 3394).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote66anc">66</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1968, I Parte, colonna 1361.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote67anc">67</a>(). Poco più di un anno prima la Corte aveva già manifestato la stessa convinzione nella sentenza n°20 del 9 Marzo 1967 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1967, I Parte, colonna 1135). Nonostante la particolarità dell&#8217;oggetto (sottrazione delle cave alla disponibilità del proprietario per mancato sfruttamento), il ragionamento è uguale: nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava &#8220;si immedesima una destinazione, che lo fa diventare mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce&#8221;; i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene &#8220;si inseriscono nella struttura del diritto&amp;.., caratterizzandolo nella sua essenza giuridica, vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella funzione di interesse generale&#8221;. Pertanto, la fattispecie &#8220;esula dal tenore dell&#8217;art. 42 (III comma) della Costituzione&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote68anc">68</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1971, I Parte, colonna 1164.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote69anc">69</a>(). Si veda il paragrafo 3.2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote70anc">70</a>(). Concetti analoghi vengono espressi nella sentenza n°106 del 6 Maggio 1976 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1976, I Parte, colonna 2560) in merito ad una serie di divieti all&#8217;interno di aree verdi, nella sentenza n°513 del 5 Maggio 1988 (in <em>Il Consiglio di Stato, </em>1988, II Parte, pag. 963) sui vincoli boschivi, e nella sentenza n°344 del 20 Luglio 1990 (in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1990, I Parte, pag. 449) sulle aree di protezione dei laghi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote71anc">71</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 422 (con nota di R. Fuzio).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote72anc">72</a>(). Questo ragionamento vale anche per i beni mobili, come ad esempio quelli che compongono le collezioni di grande valore storico ed artistico: sentenza n°245 del 20 Dicembre 1976 (in <em>Il Foro Italiano,</em> 1977, I Parte, colonna 581).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote73anc">73</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1973, I Parte, colonna 971 (con nota di M. P. Chiti).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote74anc">74</a>(). Fra le sentenze del secondo &#8220;filone&#8221;, quella che subordina in modo davvero esplicito i vincoli al criterio della ragionevolezza è la sentenza n°391 del 11 Luglio 1989 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1990, I Parte, colonna 1806). L&#8217;argomento affrontato è quello dei limiti alle facoltà di godimento delle terre incluse in parchi e riserve naturali. Questi limiti sono legittimi, purchè non incidano in modo esagerato sul contenuto dei diritti e non siano sproporzionati &#8220;rispetto alle esigenze di conservazione della natura&#8221;. La funzione sociale della proprietà &#8220;può giustificare anche limiti ablatori di certe utilità economiche&#8221; a condizione che &#8220;non assumano carattere espropriativo&#8221; e che osservino &#8220;il canone della ragionevolezza&#8221;. A riprova di quanto affermato, i giudici esaminano con attenzione le prescrizioni imposte, constatando che non sono troppo invadenti e che sono concesse varie deroghe, e concludendo, quindi, per la loro ammissibilità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote75anc">75</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1966, I Parte, colonna 1004.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote76anc">76</a>(). Le stesse argomentazioni vengono riprodotte nella sentenza n°202 del 4 Luglio 1974 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1974, I Parte, colonna 2245).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote77anc">77</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1963, I Parte, colonna 1036. Lo stesso concetto viene ribadito recentemente nella sentenza n°84 del 13 Aprile 2017 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2017, pag. 818).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote78anc">78</a>(). Pubblicata in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1988, I Parte, pag. 3020 (con nota di M. Luciani).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote79anc">79</a>(). L&#8217;affermazione riportata nel testo non è nuova: già nell&#8217;ordinanza n°23 del 22 Gennaio 1987 (in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1987, I Parte, pag. 136) si sostiene che i vincoli idrogeologici e forestali nei territori montani si risolvono a favore degli stessi proprietari, che ricevono protezione per i loro beni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote80anc">80</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1971, I Parte, colonna 1777.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote81anc">81</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1966, I Parte, colonna 203.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote82anc">82</a>(). Dalla lettura di queste frasi della motivazione emerge qualche sottile incoerenza: l&#8217;ampiezza dei destinatari e gli oneri, di cui sono gravati questi ultimi, non si trovano automaticamente sullo stesso piano. Ci possono essere limitazioni generalizzate molto pesanti e limitazioni individuali molto leggere. Probabilmente l&#8217;affermazione della Corte è dovuta ad una commistione fra l&#8217;indirizzo relativo ai beni che nascono vincolati fin dall&#8217;origine (per i quali si veda il<br />
paragrafo precedente) e l&#8217;indirizzo che attribuisce connotati ablativi ai vincoli più forti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote83anc">83</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1968, I Parte, colonna 1361.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote84anc">84</a>(). Queste affermazioni della Corte, sebbene siano più lineari di quelle della sentenza n°6 del 1966 (commentate prima), tuttavia non sono pienamente soddisfacenti, poiché lasciano trasparire delle incertezze, che rischiano di tradursi in difetti di tutela. Stando alla lettera della pronuncia, sembra che soltanto i vincoli specifici possano privare il diritto di proprietà delle sue prerogative: non è così, in quanto, come è stato messo in evidenza precedentemente, anche dai vincoli di ampio raggio possono sorgere preclusioni, che lasciano scarsissimi margini ai proprietari. Anche se si partisse dal presupposto che i vincoli su vasta scala siano connessi ai beni che presentano dei connotati originari di interesse pubblico (per esempio i beni paesistici), le zone d&#8217;ombra rimarrebbero inalterate, dal momento che, in teoria, niente impedisce che a subire l&#8217;influenza dei vincoli citati siano i titolari di beni &#8220;normali&#8221;. Se si applicasse in modo rigido ciò che scrivono i giudici, queste ultime posizioni resterebbero sfornite di qualsiasi garanzia; ma questo non sembra ragionevole. Purtroppo, si riscontra in materia grande confusione. Peraltro, se al quadro, appena tracciato, si aggiungono gli orientamenti giurisprudenziali sulla durata e sull&#8217;eventuale reiterazione dei vincoli, la sensazione di smarrimento degli operatori è destinata ad aumentare (si veda il prossimo paragrafo).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote85anc">85</a>(). Probabilmente i due aspetti più &#8220;innovativi&#8221; di questa sentenza in confronto a quella del 1966 sono la necessità di contestualizzare il significato e l&#8217;estensione dei diritti reali nei vari periodi storici ed il riferimento ai parametri per la determinazione delle misure compensative. Tuttavia, il primo aspetto è abbastanza scontato; il secondo, pur essendo una rarità (perché sono davvero poche le decisioni che lo affrontano), è trattato in modo così &#8220;fugace&#8221; da risultare inconsistente. La presenza di una sfera quasi intangibile di discrezionalità da parte del legislatore nella quantificazione dei rimedi è ribadita nella sentenza n°185 del 23 Aprile 1993 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1993, I Parte, colonna 1748), che sollecita il Parlamento a provvedere tempestivamente per sopperire alle segnalate carenze di tutela. E&#8217; noto che questo invito non ha avuto un seguito o, comunque, non ha prodotto un intervento sistematico nel settore (che risulta ancora oggi sprovvisto di una disciplina organica).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote86anc">86</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1977, I Parte, colonna 569.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote87anc">87</a>(). I vincoli urbanistici &#8220;devono avere una durata certa&#8221;: sentenza n°408 del 27 Luglio 1995 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 1127). I limiti temporali possono essere quantificati numericamente (per esempio cinque anni), oppure possono anche essere dedotti indirettamente da alcuni adempimenti procedimentali di competenza delle autorità amministrative: sentenza n°141 del 30 Marzo 1992 (in <em>Il Foro Italiano, </em>1992, I Parte, colonna 2052).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote88anc">88</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1982, I Parte, colonna 2116 (con nota di C. M. Barone).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote89anc">89</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1990, I Parte, colonna 1130.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote90anc">90</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1982, I Parte, colonna 2118 (con nota di C. M. Barone).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote91anc">91</a>(). Pubblicata in <em>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia, </em>1989, I Parte, pag. 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote92anc">92</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1995, I Parte, colonna 21 (con nota di R. Fuzio).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote93anc">93</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1993, I Parte, colonna 1748.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote94anc">94</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 1977.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote95anc">95</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano, </em>1999, I Parte, colonna 1705 (con nota di S. Benini).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote96anc">96</a>(). Non si pone un problema di indennizzo se il vincolo ha riguardo &#8220;ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni&#8221;, ovvero quando la legge regola &#8220;la relazione che i beni hanno rispetto ad altri beni o ad interessi pubblici preminenti&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote97anc">97</a>(). Questa categoria, che viene tratteggiata dalla Corte in modo piuttosto &#8220;sfuggente&#8221;, non trova un riscontro immediato nella giurisprudenza precedente e sembra ricavata in prevalenza &#8220;dal sistema&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote98anc">98</a>(). E&#8217; un riferimento alla perequazione urbanistica. Si veda P. Stella Richter <em>A proposito dei vincoli a contenuto sostanzialmente espropriativo</em> (in <em>Giustizia civile, </em>1999, I Parte, pag. 2597), che parla di &#8220;rimedio interessante, che, però, non va sopravvalutato, come dimostra la sua limitata utilizzazione, sebbene sia conosciuto e studiato ormai da decenni&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote99anc">99</a>(). S. Nespor <em>Tutela della salute e legittimità dell&#8217;imposizione di un trattamento sanitario</em>, in <em>Il Corriere giuridico, </em>1990, pag. 1019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote100anc">100</a>(). D. Poletti <em>Danni alla salute da vaccino antipolio e diritto all&#8217;equo indennizzo</em>, in<em> Responsabilità civile e previdenza, </em>1991, pag. 85; G. Comandè <em>Diritto alla salute fra sicurezza sociale e responsabilità civile</em>, in <em>Danno e responsabilità, </em>1996, pag. 576.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote101anc">101</a>(). G. Ponzanelli <em>Pochi, ma da sempre: la disciplina sull&#8217;indennizzo per il danno da vaccinazione, trasfusione o assunzione di emoderivati al primo vaglio di costituzionalità</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1996, I Parte, colonna 2328. E&#8217; superfluo rimarcare la connotazione fortemente teorica della distinzione tracciata nel testo: infatti, specialmente in tema di diritti fondamentali della persona, qualsiasi risarcimento (anche quello formalmente pieno) è insufficiente, in quanto incapace di restituire al titolare ciò che gli è stato illegittimamente tolto; inoltre, l&#8217;assenza di controversie giudiziarie nelle ipotesi di responsabilità da atto lecito non è per niente scontata, come è dimostrato dalle numerose cause pendenti, originate sia dal perimetro molto labile di questo tipo di responsabilità, che dall&#8217;ardua questione della determinazione dell&#8217;ammontare delle indennità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote102anc">102</a>(). I meccanismi di copertura e di pagamento sono prevalentemente assicurativi. Per un&#8217;analisi generale dei profili medico- legali si veda V. Fineschi <em>Tutela della salute e diritti della persona nella</em> <em>definizione del trattamento sanitario obbligatorio</em>, in <em>Rivista Italiana di medicina legale, </em>1990, pag. 914.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote103anc">103</a>(). Nella vicenda in oggetto non era stata colpita dagli effetti collaterali la persona vaccinata, ma la persona che aveva aiutato quest&#8217;ultima nelle fasi immediatamente successive alla somministrazione del vaccino.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote104anc">104</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro Italiano,</em> 1990, I Parte, colonna 2694 (con nota di A. Princigalli). Si veda anche G. Ponzanelli <em>Lesione da vaccino antipolio: che lo Stato paghi l&#8217;indennizzo!</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1990, I Parte, colonna 2697.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote105anc">105</a>(). In questo modo viene tracciata la soglia massima di sopportazione, al di sopra della quale il trattamento diventa illegale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote106anc">106</a>(). Al profilo della concreta determinazione dell&#8217;indennizzo è dedicato il paragrafo 4.3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote107anc">107</a>(). Probabilmente è questo il punto più controverso della pronuncia in esame. E&#8217; vero che la responsabilità da atto lecito subentra alla responsabilità civile lì dove quest&#8217;ultima non può operare e che, pertanto, devono essere delineati con precisione i confini dell&#8217;una e dell&#8217;altra; ma è anche vero che non tutti gli esempi di omissione delle informazioni, elencate nella sentenza, possono essere inquadrati nell&#8217;ambito della responsabilità dell&#8217;art. 2043 del Codice Civile. Infatti, l&#8217;assenza di spiegazioni in merito alle precauzioni indispensabili per evitare gli effetti collaterali è una fonte sicura di responsabilità civile per le strutture sanitarie; mentre non si può dire altrettanto per la mancanza di notizie generiche sulla circostanza che i vaccini possono (in casi eccezionali) risultare fortemente dannosi. Considerando che si parla di vaccinazioni obbligatorie, le notizie generiche di cui sopra rischiano di essere inutili (perché non eliminano l&#8217;obbligo) e, secondo alcuni esperti, addirittura controproducenti, perché le persone potrebbero essere indotte a non vaccinarsi per la paura. Comunque, l&#8217;ipotesi non può essere causa di responsabilità extracontrattuale: anche se i futuri vaccinati fossero informati dei pericoli insiti nel trattamento, si dovrebbero sottoporre ugualmente ad esso e quelle notizie generiche non sarebbero certo in grado di impedire gli eventuali effetti indesiderati (quindi, si riscontra un difetto del nesso di causalità, come rilevato da F. Giardina <em>Vaccinazione obbligatoria, danno alla salute e responsabilità dello Stato</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1990, pag. 1880).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote108anc">108</a>(). Pubblicata in <em>Il Foro amministrativo, </em>1996, pag. 2825 (con nota di R. Iannotta) ed in <em>Rassegna Avvocatura dello Stato, </em>1996, I Parte, I Sezione, pag. 185 (con nota di G. P. Polizzi). Si veda anche F. Cassella <em>Illegittimi i limiti temporali all&#8217;indennizzo a titolo di solidarietà, in assenza di responsabilità</em>, in <em>Responsabilità civile e previdenza, </em>1996, pag. 582.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote109anc">109</a>(). Per la verità, la Consulta non si sofferma più di tanto sul terzo gruppo di misure compensative (quelle assistenziali) e sul loro presunto carattere residuale (&#8220;in tutti gli altri casi&#8221;). Per un inquadramento di ampio respiro sul tema si veda A. Algostino <em>I possibili confini del dovere alla salute</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1996, pag. 3209.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote110anc">110</a>(). Pubblicata in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2012, pag. 1452 (con nota di R. Chieppa).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote111anc">111</a>(). A. Federici <em>L&#8217;indennizzo delle conseguenze irreversibili da vaccinazioni non obbligatorie</em>, in <em>Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, </em>2012, II Parte, pag. 605. L&#8217;appartenenza alle tre categorie dipende da una scelta del legislatore, alla base della quale c&#8217;è il grado di beneficio atteso dalla collettività: se è molto elevato, il vaccino sarà obbligatorio; se è abbastanza alto, sarà raccomandato; se è basso, sarà facoltativo. Si anticipa fin d&#8217;ora che l&#8217;atteggiamento del legislatore è mutato nel corso del 2017 con un consistente ritorno all&#8217;obbligatorietà (come sarà illustrato più avanti).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote112anc">112</a>(). L. Locatelli <em>Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all&#8217;indennizzo</em>, in <em>Responsabilità civile e previdenza, </em>2012, pag. 1893.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote113anc">113</a>(). Su questo aspetto si veda F. Bertolini <em>Interpretazione conforme e diritto vivente nel giudizio liminare di corrispondenza fra la norma ed il testo della legge indicati dall&#8217;ordinanza di rimessione, </em>in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2017, pag. 2689.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote114anc">114</a>(). Pubblicata in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>2017, pag. 2913.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote115anc">115</a>(). Insomma, lo Stato spende un po&#8217; prima per non spendere più dopo e la previsione dell&#8217;indennizzo rende più serio il programma delle vaccinazioni, alimentando quel &#8220;contatto sociale&#8221;, che, a sua volta, giustifica l&#8217;affidamento del singolo nei riguardi dei consigli delle Autorità pubbliche e, quindi, anche l&#8217;eventuale indennizzo, nell&#8217;ambito di un meccanismo &#8220;virtuoso&#8221;, che lega l&#8217;individuo alla collettività e che rende compatibile l&#8217;egoismo con l&#8217;altruismo (A. Cappello <em>La somministrazione pregiudizievole del vaccino anti-influenzale raccomandato, </em>in <em>Nuova giurisprudenza civile commentata, </em>2018, fascicoli 7-8, pag. 1029).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote116anc">116</a>(). A. Palmieri <em>Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n°268 del 2017, </em>in <em>Il Foro Italiano, </em>2018, I Parte, colonna 742; L. Fadiga <em>Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina, </em>in <em>Il Corriere giuridico, </em>2018, pag. 441.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote117anc">117</a>(). Pubblicata in <em>Responsabilità civile e previdenza, </em>1998, pag. 1349 (con nota di R. Caranta). Si veda A. Algostino <em>Salute dell&#8217;individuo e salute della collettività: il diritto all&#8217;indennizzo anche</em> <em>nel caso di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie</em>, in <em>Giurisprudenza Italiana, </em>1998, pag. 1479.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote118anc">118</a>(). Un&#8217;attenta analisi dell&#8217;incidenza a livello costituzionale della scarsità di risorse sulla realizzazione dei diritti di prestazione si trova in O. Chessa <em>La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi ed implicazioni di un difficile bilanciamento</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale, </em>1998, pag. 1170. Si veda anche G. Palmieri <em>Breve nota in tema di indennizzo per lesione da vaccinazione obbligatoria antipolio</em>, in <em>Rassegna Avvocatura dello Stato, </em>1998, I Parte, I Sezione, pag. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote119anc">119</a>(). In pratica, l&#8217;indennizzo non è uguale al risarcimento pieno, ma non deve essere nemmeno irrisorio: il problema è che fra questi due poli ci sono molteplici soluzioni intermedie, sulle quali la Corte non fornisce alcun elemento certo (G. Comandè <em>Il diritto alla salute, la trilogia costituzionale ed i limiti di bilancio: ancora sulla Legge n°210 del 1992 e sulla sua rilevanza sistematica</em>, in <em>Danno e responsabilità, </em>1998, pag. 431).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote120anc">120</a>(). La sentenza è stata criticata in dottrina proprio su questo punto sia perché appoggia una palese disparità di trattamento, sia perché un assegno inferiore del settanta per cento rispetto alla misura ordinaria appare troppo penalizzante (G. Ponzanelli <em>La misura dell&#8217;indennizzo per le vittime di vaccinazioni obbligatorie: il nuovo intervento della Corte Costituzionale</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>1998, I Parte, colonna 1370).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote121anc">121</a>(). Fra l&#8217;altro, questo divario esiste non solo fra il sistema della responsabilità da atto illecito (generale) e quello della responsabilità da atto lecito (tipica), ma anche all&#8217;interno di quest&#8217;ultima, dove ogni sua manifestazione presenta connotati autonomi, ai quali viene accordato un diverso regime compensativo: sentenza della Corte Costituzionale n°38 del 6 Marzo 2002 (in <em>Il Foro Italiano, </em>2002, I Parte, colonna 929- con nota di A. Palmieri), commentata da G. Ponzanelli <em>Indennizzo, assegno di</em> <em>superinvalidità e scelte legislative</em>, in <em>Danno e responsabilità, </em>2002, pag. 497. La suddetta eterogeneità opera, oltre che sotto il profilo della quantificazione dell&#8217;indennizzo, anche sotto il profilo dei tempi e dei modi di attribuzione: sentenza n°342 del 27 Ottobre 2006 (in <em>Il Foro Italiano,</em> 2006, I Parte, colonna 3273).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote122anc">122</a>(). Per la verità la Corte si rimette alle scelte del Parlamento anche in un&#8217;altra ipotesi: quella dei danni da contagio subiti da pazienti sottoposti a trasfusioni di sangue, poi risultato infetto. La vicenda si colloca su un piano leggermente diverso rispetto a quello della responsabilità da atto lecito: non c&#8217;è alcun trattamento sanitario né imposto, né incentivato dalle Autorità pubbliche nell&#8217;interesse collettivo, in quanto coloro che ricevono le trasfusioni sono affetti da patologie, che possono essere curate esclusivamente in quel modo. La Legge 25 Febbraio 1992, n°210 ha previsto forme di ristoro, basate, però, su logiche distinte da quelle proprie delle vaccinazioni (obbligatorie o raccomandate). La Consulta afferma che spettano al Parlamento le decisioni sugli importi e sui meccanismi cronologici e procedimentali, dopo averne stimato le ricadute in termini di vincoli di bilancio. La Consulta ha solo la facoltà di intervenire in caso di indennizzi irrisori: sentenza n°226 del 22 Giugno 2000 (in <em>Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, </em>2001, II Parte, pag. 229- con nota di A. Mazziotti), sentenza n°423 del 9 Ottobre 2000 (in <em>Danno e responsabilità, </em>2001, pag. 490- con nota di A. Castelnuovo- S. Pintus) ed ordinanza n°522 del 21 Novembre 2000 (in <em>Il Foro Italiano, </em>2001, I Parte, colonna 3- con nota di A. Palmieri). Si veda G. Ponzanelli <em>Responsabilità civile e sicurezza sociale: un decennio tribolato</em>, in <em>Il Foro Italiano, </em>2001, I Parte, colonna 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote123anc">123</a>(). Trattandosi di diritti della persona, c&#8217;è il rischio di una tripla ingiustizia: è materialmente impossibile ripristinare la condizione antecedente alla lesione; è tecnicamente impossibile colmare lo squilibrio a livello pecuniario (perché non c&#8217;è somma di denaro che possa ripagare i sacrifici); a ciò si aggiunge la &#8220;beffa&#8221; che l&#8217;indennizzo non è &#8220;completo&#8221; (perché non coincide con il risarcimento). Per questa ragione la dottrina sottolinea con forza la necessità che, nel calcolo dell&#8217;indennizzo, confluiscano tutte le fattispecie di danno, così da alzare al massimo l&#8217;ammontare delle cifre da versare per alleviare le sofferenze di vittime incolpevoli (M. T. Camera <em>Equo indennizzo per danno conseguente al trattamento sanitario obbligatorio</em>, in <em>Rassegna amministrativa della sanità, </em>1990, pag. 305).</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Mediazione e giudizio amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/mediazione-e-giudizio-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mediazione-e-giudizio-amministrativo/">Mediazione e giudizio amministrativo</a></p>
<p>[1] SOMMARIO: 1. Introduzione al tema. 2. Il codice del processo amministrativo (c.p.a.). 3. L&#8217;esistenza di funzioni giustiziali nella pubblica amministrazione. 4. L&#8217;introduzione di strumenti di composizione delle liti alternativi alla giurisdizione. 5. La normativa europea. 6. La normativa interna. 7. Problemi conseguenti. 8. La legge francese 18 novembre 2016, n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mediazione-e-giudizio-amministrativo/">Mediazione e giudizio amministrativo</a></p>
<p><strong><strong><a title="" href="#_ftn1">[1]</a> </strong></strong><strong>SOMMARIO: 1. Introduzione al tema. 2. Il codice del processo amministrativo (c.p.a.). 3. L&#8217;esistenza di funzioni giustiziali nella pubblica amministrazione. 4. L&#8217;introduzione di strumenti di composizione delle liti alternativi alla giurisdizione. 5. La normativa europea. 6. La normativa interna. 7. Problemi conseguenti. 8. La legge francese 18 novembre 2016, n. 1547 e le proposte dell&#8217;UNAA (Unione nazionale avvocati amministrativisti). 9. Considerazioni finali.</strong></p>
<p><strong>1. </strong>Quando si parla di metodi alternativi di risoluzione delle controversie o anche di ADR (<em>alternative dispute resolution</em>) il pensiero va subito alla mediazione, la quale, tuttavia, non ne esaurisce il fenomeno anche se ne rappresenta una delle maggiori figure.<br />
L&#8217;alternatività è con il processo instaurato innanzi a un giudice.<br />
Ebbene la mediazione, come anche i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio amministrativo, costituiscono oggetto pressoché sconosciuto al nostro ordinamento; che è tutto incentrato nel demandare al giudice amministrativo la risoluzione dei conflitti<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Per cui trattare dell&#8217;effettività e della qualità delle tutele consensuali extragiudiziali in ambito amministrativo sarebbe quasi come trattare del nulla.<br />
Accade comunque, sempre più frequentemente, che i conflitti insorgono non più solo tra pubblica amministrazione, che esercita il potere, e soggetti privati destinatari dello stesso &#8211; sia nel caso in cui ci si opponga all&#8217;esercizio del potere che nell&#8217;ipotesi in cui si pretenda qualcosa dall&#8217;amministrazione (interessi, rispettivamente, di tipo oppositivo e pretensivo) &#8211; ma anche tra pubbliche amministrazioni stesse, nei diversi livelli di interessi pubblici devoluti alla cura delle stesse.<br />
Si pensi a quello che è successo recentemente in ambito di gasdotto TAP e di Ilva, dove si sono verificati dei conflitti tra Regione Puglia e lo Stato portati innanzi al giudice amministrativo, oppure nel contenzioso instaurato da un comune che contestava la legittimità dei provvedimenti del commissario straordinario del Governo che aveva disposto l&#8217;eradicazione delle piante sane esistenti entro un dato raggio dalle piante infette dal batterio della xylella fastidiosa; comune, il quale si faceva portatore dell&#8217;interesse della collettività a tutelare la bellezza esteriore del paesaggio locale di cui gli ulivi erano diventati un simbolo.<br />
La diffusione dei conflitti tra pubbliche amministrazioni rende oltremodo evidente l&#8217;esigenza di meccanismi di soluzione delle controversie preventivi e alternativi al giudice amministrativo, che possano allo stesso modo rappresentarne anche stanza di compensazione.<br />
L&#8217;ostacolo alla previsione della mediazione come misura alternativa al giudizio amministrativo viene tutto incentrato sull&#8217;indisponibilità dell&#8217;interesse legittimo. Il giudice amministrativo, infatti, conosce dei diritti soggettivi solo in determinate materie indicate dalla legge (giurisdizione esclusiva), mentre tutela in via generale le posizioni di interesse legittimo (giurisdizione generale di legittimità).<br />
Gli interessi legittimi esistono come contraltare all&#8217;esercizio, o anche al non esercizio, del potere. E il potere, che in base al principio di legalità deve essere previsto da una legge, non è nella disponibilità del soggetto pubblico che ne è titolare. Se le situazioni soggettive sono indisponibili, esse teoricamente non possono essere oggetto di strumenti di tipo transattivo.<br />
Ma l&#8217;indisponibilità dell&#8217;interesse legittimo costituisce un dogma proprio perché la legge ormai da tempo consente gli accordi modificativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi. Ciò ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge sul procedimento amministrativo, la l. n. 241 del 1990, che codifica i principi e le regole dell&#8217;attività della pubblica amministrazione.<br />
Infatti, ai sensi del comma 1 del citato art. 11, dal titolo &#8220;Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento&#8221;, &#8220;&amp;<em>l&#8217;amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo</em>&#8220;. E questo sin dal 1990, anche se fino all&#8217;emanazione della l. n. 15/2005 la conclusione degli accordi sostitutivi non era consentita sempre ma solo nei casi previsti dalla legge.<br />
Una volta che si consente l&#8217;accordo tra le parti nell&#8217;esercizio del potere, le relative situazioni soggettive sottostanti (di interesse legittimo) non possono ritenersi più indisponibili.<br />
Allo stesso modo non ne costituisce ostacolo la cosiddetta sovraordinazione della pubblica amministrazione. Tra le parti &#8211; pubblica e privata &#8211; non vi è un rapporto di gerarchia e il concetto indica soltanto una delle tipicità della titolarità e dell&#8217;esercizio del potere, ossia quella di incidere direttamente sulle posizioni giuridiche dei destinatari del potere o comunque dei soggetti interessati dallo stesso. Tanto è vero che nel processo amministrativo le parti devono essere poste in situazione di parità, vigendo l&#8217;ulteriore principio (costituzionale) della parità delle armi.</p>
<p><strong>2. </strong>Il codice del processo amministrativo (c.p.a.), ovvero il d.lgs. n. 104/2010, non tratta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, disciplinando solo il processo. Non vi è alcun cenno alla mediazione, né essa trova disciplina in interventi normativi sul giudizio amministrativo.<br />
Eppure il c.p.a. dà attuazione ai principi costituzionali di effettività, giusto processo e ragionevole durata (artt. 24, 111 e 113 Cost.), indicandoli, agli artt. 1, 2 e 3, come principi generali della giurisdizione amministrativa, insieme al dovere di motivazione e a quello di sinteticità degli atti.<br />
Il principio di effettività affermato nell&#8217;art. 1 del c.p.a. &#8211; secondo cui &#8220;<em>La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo</em>&#8220;) &#8211; lo si ritrova anche nel successivo art. 7, comma 7: &#8220;<em>Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi</em>&#8220;.<br />
Gli stessi principi di effettività e tempestività, ossia di ragionevole durata &#8211; da quest&#8217;ultimo, in particolare, deriva l&#8217;aforisma &#8220;giustizia ritardata è giustizia denegata&#8221; &#8211; dovrebbero incentivare anche la ricerca di rimedi alternativi al giudice amministrativo. Ciò al fine di risolvere, a monte del processo e a prescindere dallo stesso, diversi problemi; quali, soprattutto, l&#8217;ingiustizia della pubblica amministrazione e l&#8217;inefficacia della sentenza amministrativa che consegue al ritardo nella sua emanazione.</p>
<p><strong>3. </strong>Funzioni giustiziali nella pubblica amministrazione esistono da tempo.<br />
Ne sono esempio i ricorsi amministrativi e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (d.P.R. n. 1199/1971).<br />
I ricorsi amministrativi, sin dalla l. n. 1034/1971 con cui vennero istituiti i Tribunali amministrativi regionali (TAR), non rappresentano più rimedi preventivi necessari al ricorso giurisdizionale, che può essere proposto indipendentemente dalla previa presentazione di un ricorso amministrativo.<br />
Il sistema dei ricorsi amministrativi, come rimedio giustiziale demandato alla pubblica amministrazione, è sostanzialmente fallito per varie ragioni. I ricorsi amministrativi accolti hanno rappresentato eventi rari, la devoluzione della risoluzione dei conflitti alla stessa pubblica amministrazione non dà alcuna garanzia di terzietà e di obiettività, il ricorrente non ha lo stesso strumentario di azioni e di tutele che l&#8217;ordinamento gli concede innanzi al giudice amministrativo; così che si preferisce adire direttamente il giudice senza perdere tempo ulteriore.<br />
Il discorso è diverso per quanto riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio di origini antiche.<br />
Esso, a seguito di recenti interventi normativi e dell&#8217;evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, è diventato uno strumento alternativo al ricorso al giudice amministrativo nell&#8217;ambito del sistema di giustizia amministrativa. Il ricorso straordinario è stato ormai &#8220;giurisdizionalizzato&#8221;, così che non può essere più visto come rimedio giustiziale all&#8217;interno della pubblica amministrazione.</p>
<p><strong>4.</strong> L&#8217;introduzione di strumenti di composizione delle liti alternativi alla giurisdizione è tema ormai avvertito da tempo e di estrema attualità anche nel contenzioso amministrativo.<br />
L&#8217;esigenza è non più solo quella di deflazionare il contenzioso, ma anche di ricercare la migliore (per le parti e per l&#8217;ordinamento) soluzione dei conflitti e una maggiore rapidità nella risoluzione delle liti.<br />
Il sistema giustizia è in crisi. I fattori sono molteplici, ma alcuni risultano all&#8217;evidenza:<br />
a) elevato costo sociale del servizio;<br />
b) lunghezza e imprevedibilità della via giurisdizionale;<br />
c) scarsità della risorsa &#8220;giurisdizione&#8221;; nel senso di limitata e preziosa. Il suo utilizzo deve essere razionale ed efficiente. Essa, infatti, non è effettiva se non è messa nelle condizioni di avvalersi di risorse idonee e adeguate a soddisfare la domanda di giustizia;<br />
d) costante aumento dei costi della giustizia (nel giudizio amministrativo ne è esempio il contributo unificato).<br />
Le forme di ADR possono essere le più varie. Diverse sono le tipologie che si riscontrano soprattutto negli ordinamenti dei paesi anglosassoni. In estrema sintesi se ne possono enucleare le seguenti:<br />
a) transazione;<br />
b) conciliazione (il terzo conciliatore tende a far raggiungere alle parti un accordo transattivo);<br />
c) mediazione (il mediatore ha un ruolo più ampio perché, a conclusione del procedimento, deve formulare una proposta di soluzione della controversia);<br />
d) mini <em>trials</em> (negli ordinamenti di <em>common law</em>; una prima fase di matrice conciliativa che tende a far giungere le parti a una composizione bonaria e una seconda che prevede la formalizzazione di una proposta dinanzi a un mediatore).<br />
Le ADR possono essere endoprocessuali ed extraprocessuali, a seconda che il procedimento nasca all&#8217;interno di un processo già pendente o al di fuori di esso. Si distinguono, inoltre, ADR amministrate e libere (si veda nel nostro ordinamento l&#8217;arbitrato, rituale e libero).<br />
Non vi sono limiti al legislatore nella previsione di ADR, a eccezione del rispetto dell&#8217;art. 24 della Costituzione, in base al quale deve essere comunque garantito il diritto di promuovere l&#8217;azione dinanzi al giudice naturale precostituito per legge. Così che strumenti facoltativi o obbligatori di ADR non possono essere fini a se stessi, non potendo impedire l&#8217;accesso al giudice.</p>
<p><strong>5.</strong> La normativa europea spinge verso la mediazione.<br />
L&#8217;art. 1 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, dal titolo &#8220;<em>Obiettivo e ambito di applicazione</em>&#8220;, così dispone al comma 1:<br />
&#8220;<em>La presente direttiva ha l&#8217;obiettivo di facilitare l&#8217;accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un&#8217;equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario</em>&#8220;.<br />
Il comma 2 però prevede che &#8220;<em>La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell&#8217;esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)</em>&#8220;.<br />
Nello stesso senso va la legge delega di cui all&#8217;art. 60 l. n. 69/2009, attuata dal d.lgs. n. 28/2010.<br />
Il percorso verso la mediazione, anche se con alcune eccezioni, è seguito dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (sull&#8217;ADR per i consumatori). L&#8217;art. 2, comma 2, lett. c), della direttiva specifica che essa non si applica ai servizi non economici d&#8217;interesse generale.<br />
Le direttive non impediscono però ai singoli Stati membri dell&#8217;Unione europea di operare altrimenti, anche incrementando le ipotesi di mediazione utilizzabili nei confronti della pubblica amministrazione.<br />
Di recente la Francia ha approvato la legge 18 novembre 2016, n. 1547 che consente in generale la mediazione in materia di diritto amministrativo senza limitazione alcuna, sia pure attraverso particolari procedure (la legge ha avuto una prima attuazione attraverso il decreto 16 febbraio 2018, n. 2018-101, che ha introdotto una fase sperimentale).</p>
<p><strong>6.</strong> Con riguardo alla normativa interna, l&#8217;art. 12 del c.p.a., e il precedente art. 6, comma 2, della l. n. 205/2000 (abrogato dal c.p.a.), hanno consentito l&#8217;arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., nelle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Il nostro ordinamento già conosce alcune ipotesi di ADR in settori speciali affidati alla vigilanza e alla garanzia di autorità indipendenti [Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)]. Soprattutto al fine di risolvere preventivamente controversie tra gli utenti e i soggetti gestori.<br />
In ambito di contratti pubblici, nei criteri di delega indicati all&#8217;art. 1 della l. n. 11/2016 (legge delega del d.lgs. n. 50/2016 approvativo del codice dei contratti pubblici), troviamo al comma 1, lett. aaa): <em>razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.</em><br />
Nei contratti pubblici si distingue la fase della scelta del contraente da quella dell&#8217;esecuzione contrattuale. Nella prima, di tipo procedimentale e caratterizzata dall&#8217;esercizio del potere, vi sono situazioni d&#8217;interesse legittimo; mentre nella seconda, successiva alla stipula del contratto, si rinvengono tendenzialmente, anche se non esclusivamente, posizioni di diritto soggettivo.<br />
Il codice dei contratti pubblici dedica nella parte VI un titolo I al &#8220;Contenzioso&#8221;, articolato in due capi: il primo sui &#8220;Ricorsi giurisdizionali&#8221; (art. 204); il secondo, sui &#8220;Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale&#8221;. In questi ultimi sono ricompresi:<br />
a) l&#8217;accordo bonario;<br />
b) la transazione;<br />
c) l&#8217;arbitrato;<br />
d) i pareri di precontenzioso dell&#8217;Autorità nazionale anticorruzione (Anac).<br />
Mentre i primi tre rimedi, intervenendo nella fase dell&#8217;esecuzione, interessano situazioni di diritto soggettivo, il quarto e ultimo rimedio riguarda questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara e quindi situazioni di interesse legittimo.<br />
Esso si regge sulla libera iniziativa di una delle parti in contesa (stazione appaltante e soggetti partecipanti) e obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto stabilito nel parere reso dall&#8217;Anac; il quale ha carattere vincolante ed è impugnabile innanzi al giudice amministrativo secondo procedure accelerate.<br />
Di rilievo, infine, il D.M. del Ministero della giustizia n. 34/2017, dal titolo &#8220;<em>Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247</em>&#8220;.<br />
In esso, in attuazione della legge professionale forense, si prevede l&#8217;istituzione &#8211; non obbligatoria &#8211; presso i Consigli dell&#8217;Ordine, di Camere di conciliazione, arbitrali e anche di ADR che espressamente possono decidere pure controversie in materia di diritto amministrativo.<br />
Il punto di arrivo segnato dal regolamento ministeriale è certamente rilevante, ma non è sufficiente a consentire l&#8217;avvio di un&#8217;attività conciliativa o giustiziale nelle controversie nelle quali sia proponibile un ricorso al giudice amministrativo. Per cui sono necessari interventi legislativi che promuovano, sia fuori che dentro il processo, aspetti dell&#8217;esercizio garantito di funzione giustiziale.</p>
<p><strong>7. </strong>Ritenuto necessario l&#8217;intervento legislativo, quali potrebbero essere i problemi conseguenti alla previsione di strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie innanzi il giudice amministrativo?<br />
Non certo, come si è visto, l&#8217;esistenza degli interessi legittimi né la sovraordinazione della pubblica amministrazione.<br />
Innanzitutto il termine per impugnare, che andrebbe sospeso nel periodo di tempo necessario per cercare di addivenire a una soluzione extragiudiziale.<br />
Poi l&#8217;individuazione del soggetto cui affidare il ruolo di terzo facilitatore del percorso di risoluzione della controversia. Il quale dovrebbe avere alcune caratteristiche imprescindibili, tra cui, in particolare, la terzietà e l&#8217;indipendenza rispetto alle parti oltre che l&#8217;autorevolezza e la necessaria cognizione tecnica.<br />
Ostacoli pratici alla mediazione si manifestano anche nel rischio di danno erariale e di sospetti di corruzione. E nel nostro ordinamento si sa come l&#8217;attività della pubblica amministrazione, ma soprattutto la discrezionalità amministrativa e le scelte conseguenti, spesso sono &#8220;intimidite&#8221; dal controllo della Corte dei conti, dell&#8217;Anac e delle Procure della Repubblica.<br />
Si tratta, comunque, di problemi di per sé superabili.</p>
<p><strong>8.</strong> Nella legge francese 18 novembre 2016, n. 1547 l&#8217;intervento del mediatore finisce per collocarsi al di fuori del giudizio, o meglio da &#8220;qualsiasi procedura giurisdizionale&#8221;, perché le parti hanno assunto l&#8217;iniziativa conciliativa senza incardinare il giudizio secondo le previsioni della sezione II del nuovo capitolo III del codice della giustizia amministrativa francese.<br />
Sul piano soggettivo, uno o più mediatori possono essere scelti dalle parti d&#8217;accordo, oppure, su loro istanza, dal presidente del Tribunale amministrativo o della Corte amministrativa d&#8217;appello.<br />
Viceversa, la mediazione disciplinata dalla sezione III, quella &#8220;ad iniziativa del giudice&#8221;, presuppone ordinariamente l&#8217;accordo delle parti, già in giudizio, acquisito il quale il giudice &#8220;ordina&#8221; la mediazione attingendo per la nomina all&#8217;elenco predisposto dalla Corte amministrativa di appello competente per territorio.<br />
L&#8217;UNAA (Unione nazionale avvocati amministrativisti) ha elaborato due proposte.<br />
Una prima riguarda l&#8217;introduzione della mediazione a 360 gradi.<br />
E&#8217; stato predisposto un disegno di legge delega volto a introdurre la mediazione amministrativa anche per le controversie in cui è parte una pubblica amministrazione, avanti ogni giurisdizione, in particolare avanti la giurisdizione amministrativa.<br />
Si prevedono due ipotesi di mediazione: la prima modellata sull&#8217;istituto della mediazione nel giudizio tributario, e cioè che presuppone l&#8217;intervenuta notificazione del ricorso, la seconda, invece, che prescinde dal medesimo.<br />
La seconda proposta di legge ha ad oggetto la soluzione alternativa alle controversie in materia di appalti, avente le seguenti finalità:<br />
a) evitare e/o comunque ridurre il pagamento del contributo unificato nella materia in questione;<br />
b) ridurre o quantomeno offrire un&#8217;alternativa al rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici (art. 211) di ricorrere, quale ADR, ai pareri di precontenzioso espressi dall&#8217;Anac;<br />
c) snellire il procedimento, riducendo i tempi di decisione, anche omettendo un grado di giudizio pur nel rispetto delle prerogative costituzionali.<br />
Nel caso di provvedimento di ammissione, esclusione o aggiudicazione di un appalto, il soggetto legittimato può proporre ricorso al TAR o, in alternativa, presentare un&#8217;istanza di parere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dei predetti provvedimenti.<br />
La richiesta di parere dovrà essere trasmessa via pec al TAR competente per territorio ove si trova un apposito albo approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (C.P.G.A.) contenente i nominativi dei giudici che hanno dato la propria disponibilità a svolgere il compito di rendere il parere.<br />
E&#8217; prevista una procedura con termini perentori per la presentazione dell&#8217;istanza, per la presentazione di memorie, per la fissazione dell&#8217;incontro tra le parti, per la comunicazione del parere e per l&#8217;accettazione o meno dello stesso (circa 70 giorni), anche mediante silenzio assenso. Se la stazione appaltante non accetta il parere oppure nell&#8217;eventualità che il parere sia di senso contrario alle ragioni del privato richiedente il parere, egli potrà comunque impugnare i provvedimenti emessi dalla stazione appaltante dinnanzi il Consiglio di Stato.<br />
La soluzione elaborata dall&#8217;UNAA è una misura alternativa alla tradizionale impugnazione dei provvedimenti dinnanzi il giudice amministrativo, così che il concorrente che ritenga di aver subito una lesione potrà alternativamente ricorrere al TAR oppure alla procedura di ADR descritta nella proposta di legge.<br />
Una volta presentata l&#8217;istanza di parere, la stazione appaltante e le parti vi devono obbligatoriamente partecipare; il che costituisce condizione fondamentale perché la procedura abbia senso.<br />
Sia nel caso che la stazione appaltante decida di non condividere il parere reso, sia nel caso che lo condivida, essa emetterà un provvedimento che potrà essere impugnato, insieme a quello originario, dinnanzi il Consiglio di Stato dal soggetto che ha proposto l&#8217;istanza o dai controinteressati.</p>
<p><strong>9. </strong>È ormai arrivato il tempo di pensare seriamente alla previsione di efficaci strumenti di risoluzione dei conflitti alternativi al giudice amministrativo.<br />
Si pensi innanzitutto all&#8217;esigenza di riduzione dei tempi e di deflazionare il contenzioso, alleggerendo il giudice amministrativo del numero dei ricorsi portati al suo esame. La situazione dei vuoti di organico della giustizia amministrativa va avanti da anni e non ha ancora trovato soluzione; tra l&#8217;altro, in un organico di diritto nettamente inferiore a quello di altri Paesi europei (Francia e Germania su di tutti), mentre è necessario assicurare un servizio di giustizia efficace, efficiente e tempestivo. La giustizia amministrativa, infatti, è un servizio pubblico reso alla collettività.<br />
Solo qualche numero a titolo indicativo.<br />
I ricorsi presentati innanzi al Consiglio di Stato nel 2017 sono stati 9.343; i ricorsi presentati innanzi ai TAR nello stesso anno sono stati 48.555, di cui 13.407 solo innanzi al TAR del Lazio.<br />
Alla data del 31 dicembre 2017 i ricorsi pendenti al Consiglio di Stato erano 26.015, quelli innanzi ai TAR 184.410, di cui 54.659 al TAR del Lazio. Ma va anche sottolineato che i ricorsi pendenti al TAR del Lazio nel 2005 erano 165.639.<br />
E&#8217; evidente il ruolo che potrebbe essere demandato a un serio sistema di ADR in ambito pubblicistico, da collocarsi temporalmente, ma non necessariamente, tra il procedimento amministrativo e il processo. Ruolo che sarebbe quanto più efficace tanto più se lo si riuscisse a scollegare dall&#8217;obbligatorietà del rimedio, concentrandosi invece sulla volontarietà di un accordo preventivo tra le parti e sugli effetti premiali conseguenti.<br />
È noto il fallimento di sistemi obbligatori di tentativi di conciliazione, che sono stati frequentemente visti come un&#8217;inutile e defatigante fase preliminare alla ineliminabile fase contenziosa innanzi al giudice.<br />
Accanto al modello di giustizia informale precontenziosa, si potrebbe prospettare anche la possibilità che nel corso del processo amministrativo si inserisca una parentesi destinata al tentativo di conciliazione della controversia prima che si giunga alla sua decisione. In tal modo attribuendo un ruolo attivo al giudice, che potrebbe anche essere monocratico (e non necessariamente collegiale).<br />
L&#8217;utilità della mediazione non è di per sé contestabile.<br />
Soprattutto, ma non solo, in un&#8217;amministrazione concepita da tempo per consenso (art. 11 della l. n. 241/1990), anche se, nella pratica, fa fatica a procedere per strumenti consensuali. Un&#8217;amministrazione per consenso dovrebbe di per sé solo incentivare sistemi di mediazione.<br />
In tale ambito il dirigente competente deve trovare, senza timori che non hanno base normativa, le ragioni di una sua iniziativa tendente all&#8217;estinzione del contenzioso per transazione della lite o per l&#8217;intervento del mediatore, che potrebbe anche ottenere l&#8217;approvazione-omologazione del giudice amministrativo (competente nel caso in cui fosse stato proposto ricorso giurisdizionale).<br />
La soluzione dei conflitti tra le parti non può essere rimessa sempre e comunque al giudice. L&#8217;effettività della tutela non si persegue solo nell&#8217;ambito del processo ma, a maggiore ragione, al di fuori dello stesso, se si riesce ad evitare il processo.<br />
Si pensi, come già detto in precedenza, alla risoluzione dei conflitti tra pubbliche amministrazioni. Il legislatore potrebbe, proprio in questi casi, prevedere &#8211; per fattispecie determinate &#8211; il tentativo di accordo tra l&#8217;ufficio amministrativo e il destinatario dell&#8217;esercizio della sua attività (involgente interessi legittimi o diritti soggettivi).<br />
Senza parlare poi delle controversie di modico valore o di facile soluzione, proprio per questo ipotesi tipiche in cui la mediazione amministrativa si può esprimere al meglio.<br />
Non si pretende introdurre la mediazione in ogni ipotesi di controversie conoscibili dal giudice amministrativo.<br />
Si comprende come essa in alcuni casi possa non avere senso, non riuscendo appieno a svolgere la sua funzione. Come nelle controversie avverso provvedimenti che scaturiscono da procedimenti amministrativi di tipo para contenzioso (si pensi ai procedimenti innanzi all&#8217;AGCM in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abuso di posizione dominante o pratiche commerciali scorrette). Ma la mediazione non può più continuare a essere un oggetto sconosciuto al processo amministrativo.<br />
Nell&#8217;ambito di iniziative di riforma della giustizia amministrativa le tutele extragiudiziali dovranno avere rilievo centrale.<br />
Allo stato, nella materia manca una cultura della mediazione, che va invece ricercata e perseguita. E ora, più che mai, sulla spinta della normativa europea e dei principi costituzionali, i tempi sembrano maturi perché anche la mediazione trovi spazio adeguato nelle controversie devolute al giudice amministrativo.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Intervento svolto nel convegno internazionale su &#8220;<em>Qualità ed effettività nelle tutele extragiudiziali dei diritti, quali scelte condivise per migliorare la giustizia?</em>&#8220;, organizzato dall&#8217;Università degli studi di Cagliari e altri, e svoltosi a Cagliari nei giorni 27 &#8211; 29 settembre 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>  Sul tema, e tra gli scritti più recenti: V. Caputi Jambrenghi, <em>Per una sentenza sempre meno ingiusta: uscita di sicurezza dal processo amministrativo e mediazione giustiziale</em>, in <em>Giustamm</em>, n. 11-2017; F. Martines,<em> La giustizia informale nei rapporti di diritto amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2017.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/mediazione-e-giudizio-amministrativo/">Mediazione e giudizio amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a></p>
<p>Con il decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, visti gli incagli occorsi nella giustizia sportiva relativamente alle recenti vicende delle esclusioni (ed eventuali ripescaggi) di talune squadre di calcio dal campionato 2018/2019 della serie cadetta, seguiti dalle (repentine) oscillazioni cautelari registrate, persino in sede monocratica, in seno a quella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a></p>
<p>Con il decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, visti gli incagli occorsi nella giustizia sportiva relativamente alle recenti vicende delle esclusioni (ed eventuali ripescaggi) di talune squadre di calcio dal campionato 2018/2019 della serie cadetta, seguiti dalle (repentine) oscillazioni cautelari registrate, persino in sede monocratica, in seno a quella amministrativa, il Governo è intervenuto sul tema dettando &#8220;Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive&#8221;.<br />
Per quanto qui di interesse, il comma 1 dell&#8217;art. 1 del citato d.l.<strong> &#8211; </strong>rispettivamente alle lettere a), b) e c)<strong> &#8211; </strong>ha annoverato le &#8220;<em>controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche</em>&#8221; tra le fattispecie riservate alla &#8220;<em>giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</em>&#8221; (art. 133 c.p.a.), riconducendole, altresì, alla &#8220;<em>c</em>ompetenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma&#8221; (art. 135 c.p.a.), nonché assoggettandole al rito accelerato di cui all&#8217;art. 119 c.p.a.<br />
L&#8217;intervento più rilevante, tuttavia, scaturisce dalla lettera d) del comma 1 in esame<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, che, mercé l&#8217;inserimento del comma 3-bis nell&#8217;art. 62 c.p.a., solo (ed esclusivamente) per le &#8220;controversie sportive&#8221; sopra citate ha introdotto nel processo amministrativo l&#8217;appello avverso il decreto presidenziale adottato ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a. o dell&#8217;art. 61 c.p.a., purché efficace e &#8220;positivo&#8221; (ossia concedente le misure cautelari provvisorie richieste).<br />
La novella, dunque, ha limitato la proponibilità dell&#8217;appello in questione ai soli decreti cautelari efficaci e &#8220;positivi&#8221; (<em>i</em>) che, come detto, siano stati adottati in relazione alle controversie anzidette (<em>ii</em>).<br />
Ebbene, in disparte la riflessione sul se &#8211; per quanto gli sport professionistici in generale, e il calcio in particolare, abbiano un&#8217;indubbia &#8220;rilevanza industriale&#8221; nel nostro Paese &#8211; le suddette vicende sportive, possano giustificare l&#8217;introduzione di uno strumento di tutela <em>ad hoc</em> tramite decreto legge, al lume dell&#8217;art. 77 della Costituzione che ne ammette il ricorso solo &#8220;<em>in casi straordinari di necessità e di urgenza</em>&#8220;, sono le suddette limitazioni, dagli effetti pratici (e processuali) immediati, a destare (ancor più) forti sospetti di incostituzionalità.<br />
Limitare l&#8217;oggetto dell&#8217;appello ai soli decreti cautelari positivi (<em>i</em>), così precludendo<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> un&#8217;ulteriore <em>chance</em> di tutela a chi (<em>id est</em> la parte ricorrente), invece, abbia eventualmente ottenuto un decreto (a contenuto) negativo, pare, infatti, integrare una sperequazione tra la parte ricorrente e quelle ad essa contrapposte (resistente e controinteressata) tanto intensa, irragionevole e ingiustificata da porsi in stridente contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione.<br />
Parimenti può dirsi, rispetto agli stessi parametri costituzionali appena richiamati, per la (ulteriore) restrizione <em>ratione materiae </em>dell&#8217;appello cautelare in esame (<em>ii</em>), siccome, allo stato, proponibile innanzi al Presidente della preposta Sezione del Consiglio di Stato soltanto contro i decreti (positivi) adottati, esclusivamente <em>in subiecta materia</em>, dal Presidente della competente Sezione della sede di Roma del T.A.R. del Lazio.<br />
Un ulteriore profilo di dubbia costituzionalità, sempre rispetto ai parametri anzidetti, è, infine, insito nell&#8217;inciso &#8220;<em>il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata&#8221;.</em><br />
È stata, in tal modo, coniata una figura &#8220;spuria&#8221; di silenzio-rifiuto processuale, svincolata da un qualsivoglia termine e, per ciò, caratterizzata da un&#8217;indeterminatezza che non pare idonea, se non irragionevolmente, ad abilitarla a derogare al principio generale (suggellato nell&#8217;art. 112 c.p.c.) di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (che, salvo l&#8217;istituto dell&#8217;assorbimento, deve trovare esplicito riscontro in ogni provvedimento giudiziale).<br />
Per effetto di ciò, quindi, verrebbe demandato alla &#8220;sensibilità&#8221; delle parti in causa &#8211; in particolare, di quelle legittimate alla proposizione dell&#8217;appello (ossia la parte resistente e/o la parte controinteressata, salva l&#8217;ipotesi remota di cui alla nota 2) &#8211; l&#8217;onere di &#8220;intuire&#8221; se la rispettiva domanda sia (già) stata considerata inammissibile o infondata, oppure se, invece, ancora residuino delle speranze di riscontro tramite un decreto scritto (che si assottigliano man mano che un &#8211; non meglio definito &#8211; periodo di tempo trascorra, ndr).<br />
Ebbene, è noto che la rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di sospetta incostituzionalità è condizionata all&#8217;impossibilità di optare, in sua vece, per un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare: questa alternativa, tuttavia, pare difficilmente percorribile nella specie, stante la specificità degli elementi delimitatori che testualmente connotano tutte le previsioni dianzi prese in considerazione.<br />
In sede di conversione, al fine di rendere compatibile con il dettato costituzionale la disposizione di cui al comma 1, lett. d), dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 115/2018, scongiurando il rischio della relativa rimessione, anche <em>in parte qua</em>, al vaglio (o, per restare in tema, al &#8220;VAR&#8221;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>) della Corte Costituzionale, il Parlamento dovrebbe, pertanto, procedere a codificare l&#8217;appello avverso i decreti cautelari alla stregua di uno strumento ordinario di tutela, che prescinda, cioè, dalla materia e dal contenuto dispositivo del decreto che ne forma oggetto e che sia affrancato da ogni forma di delibazione implicita, in linea con un certo orientamento giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> che, nel <em>silentium</em> precedentemente serbato al riguardo dal c.p.a., alla stessa stregua già lo ammetteva.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Se ne riporta il testo di seguito: &#8220;(&amp;) <em>d)  all&#8217;articolo 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell&#8217;articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all&#8217;articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l&#8217;appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l&#8217;esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56</em>,<em> comma 4, e 61, comma 5</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Salva la (invero remota) ipotesi di un decreto positivo ma non interamente satisfattivo e, per ciò, ipoteticamente impugnabile anche dalla parte ricorrente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> VAR è l&#8217;acronimo di &#8220;<em>Video Assistant Referee</em>&#8221; (trad. &#8220;Assistente al video dell&#8217;arbitro&#8221;), ossia l&#8217;ufficiale di gara chiamato ad esaminare determinate situazioni dubbie di una partita di calcio tramite l&#8217;ausilio di filmati, comunicando il proprio responso, in tempo (pressoché) reale, all&#8217;arbitro in campo; il sistema (già usato con nomi diversi in altre competizioni sportive professionistiche), quanto al calcio, allo stato risulta a regime nel solo campionato professionistico di Serie A.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> cfr. Decreto del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato, 11.12.2014, n. 5650, di riforma del decreto del Presidente della Sez. I del T.A.R. Sardegna, 10.12.2014, n. 356.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Esclusione dalle gare pubbliche a seguito di sanzione antitrust tra accertamento definitivo dell&#8217;illecito ed esecutività del provvedimento sanzionatorio: le linee guida ANAC n. 6, la posizione dell&#8217;AGCM e gli orientamenti dei giudizi nazionali letti anche in chiave comparatistica (Francia, Germania, Portogallo e Spagna).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/esclusione-dalle-gare-pubbliche-a-seguito-di-sanzione-antitrust-tra-accertamento-definitivo-dellillecito-ed-esecutivita-del-provvedimento-sanzionatorio-le-linee-guida-anac-n-6-la-posizione-dellag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:36:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esclusione-dalle-gare-pubbliche-a-seguito-di-sanzione-antitrust-tra-accertamento-definitivo-dellillecito-ed-esecutivita-del-provvedimento-sanzionatorio-le-linee-guida-anac-n-6-la-posizione-dellag/">Esclusione dalle gare pubbliche a seguito di sanzione antitrust tra accertamento definitivo dell&#8217;illecito ed esecutività del provvedimento sanzionatorio: le linee guida ANAC n. 6, la posizione dell&#8217;AGCM e gli orientamenti dei giudizi nazionali letti anche in chiave comparatistica (Francia, Germania, Portogallo e Spagna).</a></p>
<p>1.  Premessa Il presente scritto intende svolgere, anche in termini comparatistici, sintetiche riflessioni su di una questione attualmente dibattuta: in particolare si vuole provare a chiarire se sia legittima l&#8217;esclusione dalle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici celebrate ai sensi del D.lgs. 50/2016 basata su di un provvedimento sanzionatorio dell&#8217;AGCM</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esclusione-dalle-gare-pubbliche-a-seguito-di-sanzione-antitrust-tra-accertamento-definitivo-dellillecito-ed-esecutivita-del-provvedimento-sanzionatorio-le-linee-guida-anac-n-6-la-posizione-dellag/">Esclusione dalle gare pubbliche a seguito di sanzione antitrust tra accertamento definitivo dell&#8217;illecito ed esecutività del provvedimento sanzionatorio: le linee guida ANAC n. 6, la posizione dell&#8217;AGCM e gli orientamenti dei giudizi nazionali letti anche in chiave comparatistica (Francia, Germania, Portogallo e Spagna).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esclusione-dalle-gare-pubbliche-a-seguito-di-sanzione-antitrust-tra-accertamento-definitivo-dellillecito-ed-esecutivita-del-provvedimento-sanzionatorio-le-linee-guida-anac-n-6-la-posizione-dellag/">Esclusione dalle gare pubbliche a seguito di sanzione antitrust tra accertamento definitivo dell&#8217;illecito ed esecutività del provvedimento sanzionatorio: le linee guida ANAC n. 6, la posizione dell&#8217;AGCM e gli orientamenti dei giudizi nazionali letti anche in chiave comparatistica (Francia, Germania, Portogallo e Spagna).</a></p>
<p><strong>1.  Premessa </strong></p>
<p>Il presente scritto intende svolgere, anche in termini comparatistici, sintetiche riflessioni su di una questione attualmente dibattuta: in particolare si vuole provare a chiarire se sia legittima l&#8217;esclusione dalle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici celebrate ai sensi del D.lgs. 50/2016 basata su di un provvedimento sanzionatorio dell&#8217;AGCM per illecito anticoncorrenziale che sia esecutivo (non  ancora oggetto d&#8217;impugnazione oppure, ove impugnato, non  sospeso dal giudice), ma non ancora definitivo (vuoi perché il termine per l&#8217;impugnazione nelle sedi giurisdizionali e nelle sedi del ricorso straordinario al Capo dello Stato non è ancora decorso; vuoi perché il giudizio proposto per contestarne la legittimità è ancora in corso)<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p><strong>2. Esecutività del provvedimento sanzionatorio antitrust: obbligo di dichiarazione e di valutazione autonoma da parte della stazione appaltante.</strong></p>
<p><strong>2.1. </strong>Sul tema d&#8217;analisi il TAR Lazio in una recente sentenza<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> ha affermato, anche alla luce delle previsioni di cui alla direttiva 2014/24/UE, la legittimità dell&#8217;ascrizione dell&#8217;illecito anticoncorrenziale ad un&#8217;ipotesi escludente, sottolineando, poi, come l&#8217;art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016 non contenga un&#8217;indicazione generale di mezzi esclusivi o privilegiati di prova in ordine alla commissione dell&#8217;illecito professionale.<br />
Il TAR Lazio, muovendo dalla considerazione delle garanzie procedimentali che assistono il procedimento dinanzi all&#8217;Antitrust, ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio AGCM non impugnato o, se impugnato, non sospeso, deve essere dichiarato in gara e deve essere valutato dalla stazione appaltante ai fini di una motivata ammissione o esclusione del concorrente che ne è destinatario.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a><br />
Nella richiamata decisione il giudice amministrativo prende posizione anche sulla questione presupposta della inoppugnabilità della decisione sanzionatoria, avallando un deciso cambio di orientamento dell&#8217;ANAC, non condiviso dalla stessa Autorità Antitrust, che avrà un rilevante impatto nella stessa gestione delle gare. Aggiunge il TAR Lazio che ricollegare la rilevanza del provvedimento sanzionatorio antitrust alla definitività dello stesso (in quanto inoppugnabile per decorrenza del termine d&#8217;impugnazione o rigetto dell&#8217;impugnazione con sentenza passata in giudicato) &#8220;<em>offrirebbe agli operatori economici destinatari di sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali una possibilità di elusione della disposizione in esame, attesa la necessaria delimitazione temporale della causa ostativa&#8221;.</em><br />
A sostegno della tesi della non necessità dell&#8217;accertamento definitivo dell&#8217;illecito anticoncorrenziale il TAR ricorda che in questo stesso senso si è espressa anche l&#8217;ANAC, la quale, modificando il suo precedente avviso nelle linee guida n. 6, aggiornate con determina dell&#8217;11 ottobre 2017, al punto 2.2.3.1, n. 1, ora menziona, tra le altre situazioni idonee a porre in dubbio l&#8217;integrità e l&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore economico che la stazione appaltante deve valutare, i provvedimenti &#8220;esecutivi&#8221; dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.<br />
Prima di analizzare le linee guida ANAC n. 6 può essere utile ricordare i dati normativi di riferimento.<br />
L&#8217;art. 57, paragrafo 4, lettera d) della Direttiva 2014/24/UE prevede che: &#8220;<em>Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni</em>: <em>(&amp;) c) se l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità</em>; <em>d</em>)<em> le stazioni appaltanti possono escludere o può essere loro richiesto, da parte degli Stati Membri, di escludere dalla partecipazione ad una gara pubblica un operatore economico (&amp;), laddove la medesima stazione appaltante abbia indizi plausibili sufficienti per concludere che il medesimo operatore abbia concluso accordi con altri operatori allo scopo di produrre effetti distorsivi della concorrenza</em>; (&amp;) &#8220;.<br />
L&#8217;art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che &#8220;<em>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all&#8217;articolo 105, comma 6, qualora: &amp; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>&#8220;.<br />
Dal raffronto delle disposizioni di cui si è riportato il testo per maggiore comodità di lettura è subito chiaro che mentre la direttiva comunitaria, nel caso di accordi anticoncorrenziali, consentirebbe esclusioni fondate su di un quadro meramente indiziario, la disciplina nazionale (ove interpretata nel senso di ricomprendere il provvedimento sanzionatorio antitrust tra i gravi illeciti professionali) richiede invece che l&#8217;esclusione sia fondata su di una dimostrazione con mezzi (di prova) adeguati.<br />
Un ulteriore elemento che merita attenzione è che la direttiva comunitaria tiene distinta l&#8217;esclusione per grave errore professionale dall&#8217;esclusione per accordi anticoncorrenziali, mentre nella disciplina nazionale non si riscontra un chiaro recepimento della previsione di cui all&#8217;art. 57, comma 4, lett. d) della citata direttiva comunitaria e l&#8217;ANAC nelle linee guida n. 6 &#8211; di cui si dirà più oltre &#8211; fa rientrare l&#8217;illecito antitrust nel novero dei &#8220;gravi errori professionali&#8221;.<br />
Sul punto, in occasione del parere reso dal Consiglio di Stato sulle citate Linee guida ANAC n. 6, si è evidenziato che la nozione di illecito professionale accolta da quest&#8217;ultima disposizione «<em>abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall&#8217;errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente [Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595], ma anche in fase di gara</em>»<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
In questa prospettiva interpretativa (cioè del grave illecito professionale come nozione indeterminata e quindi &#8220;aperta&#8221; a specificazioni ad opera dell&#8217;interprete<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>) il provvedimento sanzionatorio antitrust anche non definitivo potrebbe costituire mezzo di prova adeguato di una compromissione dell&#8217;integrità dell&#8217;operatore economico attinto<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> e quindi sorreggere l&#8217;esclusione da procedura di gara regolata dal D.lgs 50/2016.<br />
Al riguardo, parte della giurisprudenza<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> ha assunto un orientamento di segno opposto, ritenendo, in applicazione del principio <em>ubi voluit dixit ubi noluit tacuit</em>, che non possa essere trascurata la circostanza per cui nel recepire la direttiva n. 2014/24/UE il Legislatore nazionale ha omesso di riprodurre la predetta disposizione comunitaria, ricavandone che ciò manifesterebbe la volontà legislativa di non ricollegare alcuna efficacia escludente ai provvedimenti dell&#8217;AGCM sanzionatori di illeciti antitrust.<br />
Sottacendo in questa sede le riflessioni connesse all&#8217;efficacia della direttiva che certamente va ascritta al novero delle direttive self-executing, va detto che in senso contrario<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> si è però nuovamente sottolineata la natura esemplificativa e non tassativa dell&#8217;elencazione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 80/2016 e la sua corrispondenza alle disposizioni comunitarie.<br />
<strong>2.2. </strong>Dato atto di quanto precede e dato altresì per assunto che, nella sostanza, è in astratto condivisibile che un provvedimento sanzionatorio antitrust possa rientrare tra gli elementi che la Stazione appaltante può valutare ai fini dell&#8217;esclusione di un concorrente per difetto d&#8217;integrità professionale, l&#8217;attuazione non può che essere focalizzata sulla natura (definitiva o meno) del provvedimento, stante l&#8217;impatto che l&#8217;una o l&#8217;altra soluzione hanno sul sistema delle garanzie del concorrente, con particolare riferimento ai principi di certezza, tutela dell&#8217;affidamento e garanzia della partecipazione alla gara anche per quei soggetti che magari a loro volta sono vittime di comportamenti scorretti, e che si vedrebbero esclusi da una gara in base a un provvedimento che, all&#8217;esito del giudizio, viene annullato dal giudice amministrativo.<br />
Come è noto, nella loro formulazione originaria le linee guida ANAC n. 6 prevedevano in tale senso, mentre a seguito dell&#8217;aggiornamento delle stesse si è radicalmente mutato orientamento.<br />
Più in dettaglio, gli aggiornamenti delle linee guida n. 6 individuano, al punto 2.1.3, le <em>&#8220;altre situazioni idonee a porre in dubbio l&#8217;integrità o l&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore economico</em>&#8220;, innovando il testo precedente delle linee guida n. 6 e stabilendo che, al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1., la stazione appaltante deve valutare i provvedimenti dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna, &#8220;<em>divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza esecutiva</em>&#8220;.<br />
Al riguardo si deve osservare che anche dall&#8217;analisi della relazione illustrativa delle modifiche alle linee guida in questione non emergono le ragioni per le quali l&#8217;ANAC ha ritenuto di modificare la previsione in oggetto, facendo riferimento non più alle sentenze passate in giudicato (come era nella versione originale delle linee guida n. 6) e ritenendo invece sufficienti sentenze di primo grado esecutive.<br />
Su questo specifico aspetto si deve però evidenziare che in relazione all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c)  del D.lgs 50/2016 (il quale prevede come rilevante ai fini dell&#8217;esclusione la risoluzione anticipata di un precedente contratto &#8220;<em>non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio</em>&#8220;), a fronte di un orientamento secondo cui  se non si sono prodotti gli effetti giuridici della risoluzione anticipata &#8220;definitiva&#8221; (perché non contestata in giudizio oppure, se contestata, confermata in giudizio) o dell&#8217;applicazione di sanzioni (penali, risarcimento, incameramento della garanzia), sarebbe preclusa all&#8217;amministrazione ogni possibilità di valutazione sull&#8217;affidabilità del concorrente<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, si è andata poi affermando una diversa prospettiva interpretativa  che  ha invece ritenuto di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria la predetta disposizione.<br />
Per tale ragione il TAR Campania, con ordinanza 13.12.2017, n. 5893<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;UE formulando il seguente quesito interpretativo: &lt;&lt;<em>se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE), ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, nonché la disposizione di cui all&#8217;art. 57, comma 4, lettere c) e g) di detta Direttiva, ostino all&#8217;applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall&#8217;art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell&#8217;esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l&#8217;affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione</em>&gt;&gt;.<br />
Si pone quindi nel medesimo solco interpretativo l&#8217;orientamento delle Linee guida n. 6 secondo cui la stazione appaltante deve valutare i provvedimenti dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna, &#8220;<em>divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza esecutiva</em>&#8220;. Appare inoltre evidente che risulterà decisivo l&#8217;orientamento che assumerà la Corte di Giustizia CE in ordine alla compatibilità o meno, rispetto al diritto comunitario, della citata norma nazionale. Si è però già detto &#8211; limitatamente alla rilevanza degli illeciti antitrust &#8211; che la normativa comunitaria consente l&#8217;esclusione anche su base indiziaria; di tal che tale normativa non prevede la necessità di un accertamento giudiziale definitivo sulla legittimità o meno del provvedimento sanzionatorio antitrust e anzi l&#8217;interpretazione di segno contrario appare difficilmente compatibile in chiave euro unitaria.<br />
Se il richiamo al quadro comunitario offre una base normativa che, sia pure non senza perplessità rispetto ai principi generali, sostiene l&#8217;impostazione che vuole radicare l&#8217;esclusione in presenza di provvedimenti inoppugnabili confermati con sentenza esecutiva, ben più ardua risulta la ricostruzione e riconduzione a sistema della estensione contenuta nelle Linee guida. In esse, infatti, la rilevanza ai fini della menzionata esclusione viene riconosciuta anche al solo   provvedimento sanzionatorio per illecito antitrust &#8220;grave&#8221;. La sola lettura palesa l&#8217;ampia problematicità connessa a una simile, diversa impostazione. In primo luogo, la individuazione degli elementi in base ai quali un illecito antitrust può essere considerato grave. Siamo nuovamente al cospetto di un concetto giuridico indeterminato, che spetta all&#8217;interprete riempire di contenuti. Sul punto si può richiamare, ad esempio, la Delibera AGCM 22 ottobre 2014, n. 25152, recante: &#8220;<em>Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall&#8217;Autorità in applicazione dell&#8217;articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90</em>&#8220;.<br />
In tali linee guida, per quanto qui interessa, si legge che: &#8220;<em>Con la decisione che accerta un&#8217;infrazione grave degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 e 102 TFUE, l&#8217;Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell&#8217;infrazione, dispone &#8220;<em>l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida</em>&#8220;, ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90. Inoltre, l&#8217;articolo 31 della medesima legge stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme in materia di concorrenza &#8220;<em>si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689</em>&#8220;. In particolare, l&#8217;articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che nel determinare l&#8217;importo della sanzione &#8220;<em>si ha riguardo alla gravità della violazione, all&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche</em>&#8220;. </em> Dunque &#8211; volendo leggere le previsioni in discorso attraverso la lente del principio di tassatività delle clausole di esclusione &#8211; si dovrebbe giungere a concludere che la valutazione di gravità non è di competenza della stazione appaltante, ma deve risultare direttamente ed espressamente dal provvedimento sanzionatorio adottato dall&#8217;AGCM, spostando, e certo non eliminando, l&#8217;<em>alea</em> connessa all&#8217;utilizzo di un concetto giuridico indeterminato in capo a un soggetto diverso, sottraendola comunque a quella della stazione appaltante.</p>
<p><strong>3. La posizione dell&#8217;AGCM e le note critiche in ordine alla modifica delle linee guida ANAC n. 6</strong></p>
<p>La posizione assunta dall&#8217;ANAC, come già rilevato, solleva forti perplessità interpretative nel quadro sistematico complessivo, alcune delle quali evidenziate dalla stessa autorità Antitrust, i cui provvedimenti sanzionatori sono stati elevati a prova di comportamenti tali da giustificare l&#8217;esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Le osservazioni dell&#8217;Autorità Antitrust rispetto alle modifiche alle linee guida ANAC n. 6 sono rinvenibili nel parere AS1474, pubblicato il 19 febbraio 2018.<br />
L&#8217;AGCM si concentra, in particolare, sul passaggio delle modifiche introdotte alle citate linee guida ANAC secondo cui possono costituire legittima causa di esclusione «<em>i provvedimenti esecutivi dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare</em>».<br />
In questi casi, la stazione appaltante è lasciata libera di valutare l&#8217;integrità dell&#8217;operatore e può motivatamente decidere per la sua esclusione.<br />
Secondo l&#8217;AGCM la nuova opzione ermeneutica svolta dall&#8217;ANAC potrebbe comportare &#8220;<em>alcune criticità</em>&#8221;  in quanto attribuisce rilevanza, ai fini di una possibile esclusione dalla gara, anche al provvedimento meramente &#8220;esecutivo&#8221; della medesima AGCM (e non più solo ai &#8220;<em>provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato</em>&#8220;, come era diversamente previsto nella precedente versione delle linee guida).<br />
Più in dettaglio, l&#8217;AGCM ritiene che quanto precede possa rivelarsi potenzialmente in contrasto con la disposizione di cui all&#8217;art. 80, co. 10, del D.lgs n. 50/2016, il quale ha stabilito che il &#8220;fatto&#8221; che può costituire causa di esclusione ha rilevanza per un periodo pari a tre anni decorrenti dalla data del suo &#8220;accertamento definitivo&#8221;, da intendersi &#8211; come ha osservato il Consiglio di Stato nel citato parere n.2286/2016 &#8211; quale data non già della consumazione del fatto, ma del suo accertamento giudiziale definitivo.<br />
Sul punto però nuovamente emerge una divergenza tra la norma nazionale e quella comunitaria, la quale prevede la decorrenza del predetto periodo triennale a far data dalla consumazione del &#8220;fatto&#8221;<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
La principale preoccupazione dell&#8217;AGCM è che possa determinarsi una proliferazione del contenzioso. Quindi, anche per esigenze d&#8217;economia processuale, sarebbe preferibile collegare la rilevanza del provvedimento sanzionatorio AGCM, ai fini dell&#8217;eventuale esclusione dalle gare, non all&#8217;esecutività dello stesso, caratteristica tipica di ogni provvedimento amministrativo all&#8217;atto della sua emanazione, a meno che la fattispecie procedimentale non contempli una fase integrativa dell&#8217;efficacia, ma all&#8217;intervenire dell&#8217;inoppugnabilità dell&#8217;accertamento (in caso di omessa impugnazione) o nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo nel doppio grado di giudizio (in caso di impugnazione), senza necessità di attendere il formarsi del c.d. &#8220;giudicato formale&#8221; (onde evitare l&#8217;uso strumentale del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.). Del resto, una cosa è ricondurre l&#8217;esclusione alla emanazione di un provvedimento esecutivo, altra a un provvedimento inoppugnabile o a una sentenza esecutiva.<br />
Questa soluzione, sempre secondo l&#8217;Antitrust, &#8220;<em>appare inoltre coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, nel confermare l&#8217;ascrivibilità dell&#8217;illecito anticoncorrenziale all&#8217;ipotesi escludente del grave errore professionale &#8211; nozione già prevista dalla normativa europea precedente alle direttive del 2014 attuate con il Codice dei contratti pubblici &#8211; riconosce la compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE di una normativa nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d&#8217;appalto di un operatore economico che abbia commesso &#8220;un&#8217;infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un&#8217;ammenda&#8221; (causa C-470/13, cit., § 39</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
L&#8217;AGCM evidenzia anche che i provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette non dovrebbero avere diretta rilevanza ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici in quanto dette pratiche &#8211; anche ove sanzionate &#8211; non configurerebbero un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica; ciò in quanto non è da inquadrare  nel contesto di un rapporto di consumo  il comportamento posto in essere dall&#8217;operatore economico nella fase di partecipazione alla gara.<br />
Da ultimo, l&#8217;AGCM (presumibilmente più preoccupata da possibili responsabilità risarcitorie a proprio carico, che animata da rigore definitorio e classificatorio)  auspica che l&#8217;ANAC possa tornare alla precedente impostazione delle linee guida  modificando il par. 2.2.3.1 delle citate Linee Guida n. 6, come detto, nel senso di conferire rilevanza, per l&#8217;eventuale esclusione del concorrente, ai &#8220;<em>provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l&#8217;accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare</em>&#8220;.</p>
<p><strong>4. Il recepimento in Francia dell&#8217;art. 57, par. 4, della Dir. 2014/24/UE</strong></p>
<p>La direttiva 2014/24/UE è stata recepita nell&#8217;ordinamento francese attraverso il decreto no. 2015-899 del 23 luglio 2015, entrato in vigore in data 1 aprile 2016 e ratificato dal Parlamento per mezzo dell&#8217;art. 39 della legge n. 2016-1961 del 9 dicembre 2016 in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della vita economica (meglio conosciuta come &#8220;<em>Legge Sapin</em>&#8220;). La ratifica del Parlamento è ciò che consente al decreto di entrare in vigore (ai sensi dell&#8217;art. 38 della Costituzione del 4 ottobre 1958). Inoltre, la direttiva 2014/24/UE è stata altresì recepita con decreto no. 2016-360 del 25 marzo 2016.<br />
Più nello specifico, l&#8217;art. 57 paragrafo 4 della direttiva è stato recepito dall&#8217;articolo 48, paragrafo 4 del decreto citato nel modo seguente: &#8220;<em>La stazione appaltante può escludere dalla procedura di appalto: [&amp;] Soggetti rispetto a cui la stazione appaltante ha prove sufficienti ovvero indizi costituenti un complesso serio e consistente di prove tali da far presumere che tali soggetti abbiano concluso un accordo con altri operatori economici allo scopo di produrre un effetto distorsivo della concorrenza</em>.&#8221;<br />
Da ciò emerge come il legislatore francese non abbia riprodotto esattamente, parola per parola, l&#8217;articolo 57 paragrafo 4 della Direttiva. Tale disposizione prevede infatti che: &#8220;<em>Le stazioni appaltanti possono escludere o può essere loro richiesto, da parte degli Stati Membri, di escludere dalla partecipazione a procedure di appalto gli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni: [&amp;] ovvero laddove la stazione appaltante abbia indizi plausibili e sufficienti per ritenere che l&#8217;operatore economico abbia concluso accordi con altri operatori allo scopo di alterare la concorrenza</em>&#8220;.<br />
Innanzitutto, il legislatore francese ha aggiunto un&#8217;espressione non utilizzata dalla direttiva ovvero: &#8220;<em>o indicazioni costituenti un complesso serio e consistente di prove</em>&#8220;. Tale espressione è simile a quella utilizzata dall&#8217;autorità francese competente in materia di concorrenza (&#8220;<em>Autorité de la concurrence</em>&#8220;) per condannare un operatore economico che abbia concluso un accordo con effetti distorsivi.<br />
In secondo luogo, il decreto ha sostituito l&#8217;espressione &#8220;<em>indizi sufficientemente plausibili</em>&#8221; della direttiva con la dicitura &#8220;<em>prove sufficienti</em>&#8220;. La disposizione francese è pertanto più severa di quella comunitaria.<br />
Si segnala che il termine &#8220;<em>accordo</em>&#8221; (&#8220;<em>entente</em>&#8220;) è definito, dalla legislazione francese, ed in particolare dal Codice del Commercio, all&#8217;art. L.420-1. Tale definizione è abbastanza simile a quella prevista dall&#8217;art. 101 del TFUE.<br />
Il legislatore francese lascia alla stazione appaltante la possibilità di scegliere se procedere all&#8217;esclusione dalla gara alla luce del materiale probatorio raccolto. Si tratta quindi di una esclusione facoltativa (&#8220;<em>interdiction de soumissioner facultative</em>&#8220;) e non obbligatoria (&#8220;<em>interdiction obligatoire de soumissioner</em>&#8220;). Ciò in quanto l&#8217;art. 57 paragrafo 4 della Direttiva ha dato agli Stati membri la possibilità di scegliere tra queste due opzioni.<br />
Le cause di esclusione facoltativa sono elencate all&#8217;art. 48 del decreto; viceversa, le cause di esclusione obbligatoria sono previste dall&#8217;art. 45.<br />
La dottrina in merito all&#8217;art. 48 non è particolarmente consistente. Alcuni autori si interrogano sull&#8217;opportunità di escludere un concorrente sulla base di sospetti della stazione appaltante dal momento che, per tale ipotesi, sono previste procedure e sanzioni amministrative &#8211; così come procedure e sanzioni penali &#8211; il cui obiettivo è già quello di sanzionare gli operatori che non rispettano il principio della concorrenza<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Altri invece sostengono che l&#8217;esclusione avrebbe dovuto essere prevista come obbligatoria<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> .<br />
Per quanto consta, la giurisprudenza non si è ancora pronunciata in merito alle ipotesi di esclusione facoltativa da una procedura pubblica a seguito di una violazione delle norme in materia di concorrenza.<br />
L&#8217;assenza di pronunce giurisprudenziali in merito è in primo luogo dovuta solo alla recente entrata in vigore di tale decreto. Ulteriori possibili cause sono individuabili nella complessità dell&#8217;attuazione della procedura nonché nella necessità che la stazione appaltante proceda al contraddittorio con il concorrente prima di procedere alla sua esclusione.<br />
Nonostante l&#8217;assenza di giurisprudenza sul punto, è possibile, ad ogni modo, procedere ad alcune considerazioni.<br />
Innanzitutto, il Dipartimento francese Affari Legali (&#8220;<em>Direction des affaires juridiques</em>&#8220;), sottoposto al controllo del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, punto di riferimento in ambito dottrinale, ha fornito alcune linee guida per l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 48 del decreto.<br />
Da una parte, il Dipartimento francese Affari Legali prevede che le ipotesi di esclusione obbligatoria debbano fondarsi su osservazioni provenienti da soggetti diversi dalla stazione appaltante, che risulta quindi vincolata alla decisione di un soggetto esterno<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
D&#8217;altra parte, le ipotesi di esclusione facoltativa discendono da fatti osservati dalla stessa stazione appaltante. In particolare, a seconda degli elementi raccolti, la stazione appaltante può scegliere di escludere il concorrente laddove tale misura appaia proporzionata in relazione ai fatti oggetto di evidenza probatoria.<br />
Secondo il Dipartimento francese Affari Legali, &#8220;<em>A differenza delle ipotesi di esclusione obbligatoria di cui all&#8217;art. 45, le ipotesi di esclusione facoltativa elencate all&#8217;art. 48 del decreto ricorrono nel caso di fatti accertati dalla stessa stazione appaltante. In questi casi, la decisione di escludere il concorrente dipende dagli elementi probatori disponibili e dalla possibilità di considerarli sufficienti</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Inoltre, &#8220;<em>in caso di esclusione facoltativa, il provvedimento di esclusione è assunto sulla base di un approccio differente. [&amp;] La stazione appaltante verifica gli elementi a sua disposizione che possono portare all&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico dalla procedura di affidamento ed accerta che tali elementi siano sufficienti. Se considera l&#8217;esclusione come una misura proporzionata in relazione ai fatti che possono essere provati, deve procedere al contraddittorio con il soggetto interessato</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Nel caso in cui la stazione appaltante escluda un concorrente a seguito di una violazione delle regole in materia di concorrenza, il candidato escluso potrà ricorrere al giudice amministrativo. In particolare, potrà esperire una procedura sommaria precontrattuale o contrattuale se ritiene che la stazione appaltante abbia violato i suoi obblighi nell&#8217;ambito della procedura competitiva. Potrà inoltre proporre ricorso (&#8220;<em>recours de plein contentieux</em>&#8220;) al giudice amministrativo entro due mesi dalla stipula del contratto. Dal momento che una tale ipotesi non si è ancora verificata, la questione circa l&#8217;ammissibilità di un tale ricorso rimane aperta.<br />
In conclusione, per quanto consta, non esiste giurisprudenza in materia di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto a causa di violazioni in materia di concorrenza. Tuttavia, il Dipartimento francese Affari Legali ha affermato che se una stazione appaltante vuole procedere all&#8217;esclusione di un candidato a causa di tali violazioni, la decisione dovrà fondarsi unicamente sulle informazioni raccolte dalla stessa e dovrà rispettare il principio di proporzionalità.<br />
Viceversa, sempre per quanto consta, l&#8217;autorità francese competente in materia di concorrenza non ha adottato alcuna posizione in merito, nonostante siano frequenti casi di accordi nell&#8217;ambito delle procedure di appalto.<br />
Allo stesso modo, non hanno assunto alcuna posizione il Direttorato Generale della concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi (&#8220;<em>Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes</em>&#8220;) e la autorità francese in materia di concorrenza (&#8220;<em>Agence francaise anti-corruption</em>&#8220;), entrambe sottoposte al controllo del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.<br />
Soltanto il Dipartimento francese Affari Legali ha assunto una posizione in merito, così come dianzi esposto.</p>
<p><strong>5. Il recepimento in Germania dell&#8217;art. 57, par. 4, della Dir. 2014/24/UE</strong><br />
La direttiva 2014/24/UE è stata integralmente trasposta nell&#8217;ordinamento giuridico tedesco. L&#8217;articolo 57 paragrafo 4 lett. d) della Direttiva 2014/24/UE è stato recepito dall&#8217;articolo 124, paragrafo 1, n. 4 della legge tedesca contro le restrizioni sulla concorrenza (&#8220;<em>Gesetz gegen WETTbewerbsbeschrankungen &#8211; GWB</em>&#8220;), part. 4.<br />
Sotto la rubrica &#8220;<em>cause di esclusione facoltativa</em>&#8220;, è previsto che: <em>(1)</em> <em>Tenuto conto del principio di proporzionalità, le stazioni appaltanti possono, in ogni momento della procedura d&#8217;appalto, escludere un&#8217;impresa dalla partecipazione ad una procedura pubblica laddove [&amp;] 4. la stazione appaltante abbia indizi sufficienti circa la conclusione di un accordo con altre imprese che hanno come oggetto o come effetto, la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza</em>;<br />
La giurisprudenza tedesca in materia di appalti pubblici sostiene che, per procedere all&#8217;esclusione da una gara ai sensi dell&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca, non è necessaria una pronuncia definitiva da parte dell&#8217;autorità, tedesca o europea, competente in materia di concorrenza ovvero della competente corte giurisdizionale. Tuttavia, l&#8217;esistenza di questa causa di esclusione è soggetta alla sussistenza di criteri molto restrittivi fissati dall&#8217;autorità di vigilanza sugli appalti pubblici. Ai sensi di tali criteri, non sono sufficienti circostanze o indizi per ritenere esistente una causa di esclusione; viceversa, è necessario avere pressoché la certezza che sia stata commessa una violazione delle regole in materia di concorrenza.<br />
Nel memorandum esplicativo<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> in merito all&#8217;art. 124, paragrafo 1, n. 4 della Legge Tedesca, si afferma che una causa di esclusione può in ogni caso dirsi esistente laddove un&#8217;autorità antitrust abbia ritenuto integrata una violazione in una sua decisione; viceversa, non è generalmente sufficiente a costituire un motivo di esclusione, il semplice svolgimento di indagini in materia di concorrenza.<br />
L&#8217;ufficio competente in materia di appalti pubblici del Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf (&#8220;<em>Düsseldorf Higher Regional Court</em>&#8220;), che rappresenta l&#8217;autorità di vigilanza in materia di appalti pubblici competente per le autorità federali &#8211; e quindi la più importante autorità di vigilanza in Germania &#8211; ha concluso, in relazione a quanto sopra che, anche se i criteri sulla base dei quali può dirsi sussistente una causa di esclusione sono molto stringenti, non è necessario che sia stata adottata una decisione definitiva dell&#8217;autorità antitrust in merito. Tuttavia, come già detto, è necessario che la commissione di tale violazione sia pressoché certa.<br />
Di conseguenza, l&#8217;ufficio del Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf competente in materia di appalti pubblici ha segnalato quanto segue, in merito all&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca: &#8220;<em>la verifica circa la sussistenza di indizi sufficienti di accordi restrittivi della concorrenza richiede l&#8217;applicazione di requisiti stringenti. Secondo l&#8217;opinione dell&#8217;ufficio competente in materia di appalti pubblici, possono dirsi esistenti indizi sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca se, sulla base di fatti oggettivi, è possibile concludere che è altamente probabile che sia stata commessa una violazione dell&#8217;articolo 1 della Legge Tedesca. I fatti e gli indizi in merito devono essere così specifici e significativi che la commissione di una violazione in materia di concorrenza anche se non è totalmente chiara appare pressoché certa&#8221; </em><a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Nelle argomentazioni a sostegno di questa conclusione, muovendo dalla considerazione dei tempi occorrenti per raggiungere la &#8220;certezza&#8221; in reazione alla commissione di un illecito antitrust, il giudice offre un inquadramento della disposizione comunitaria teso a bilanciare l&#8217;esigenza di garantire la correttezza nello svolgimento della procedura, anche attraverso l&#8217;esclusione di soggetti responsabili di un illecito antitrust, con la garanzia dei partecipanti alla gara a non vedersi ingiustamente esclusi in relazione a un fatto contestato. E in questo senso non giustifica quell&#8217;abbassamento di garanzia operato dal legislatore comunitario evidenziando come &#8220;<em>non è giustificato assumere che con l&#8217;espressione &lt;&gt; non si intenda richiedere una pressoché certezza in merito a tale violazione&#8221;. </em>In altri termini, precisa lo stesso giudice, &#8220;<em>la scelta del requisito &lt;&gt; anziché della &lt;&gt;<a title="" href="#_ftn20"><strong>[20]</strong></a> è presumibilmente finalizzata a rendere meno stringenti le condizioni necessarie per l&#8217;adozione di una decisione di esclusione&#8221;. </em> E in altra parte si argomenta che &#8220;<em>Tale schema legislativo non può infatti essere usato per argomentare un tale abbassamento dei requisiti richiesti. Piuttosto, l&#8217;inserimento della previsione di cui all&#8217;art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca nell&#8217;ambito delle cause di esclusione che richiedono certezza, può portare alla tesi interpretativa per cui il criterio di indizi sufficienti non può essere troppo lontano dall&#8217;esigenza di certezza&#8221;<a title="" href="#_ftn21"><strong>[21]</strong></a>.  </em>Non risulta alcuna posizione adottata in merito dalla autorità antitrust ma, a ben vedere, non si attende alcuna particolare posizione in merito dal momento che l&#8217;autorità di vigilanza predetta ed in particolare l&#8217;ufficio competente in materia di appalti pubblici del Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf è responsabile dell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca.</p>
<p><strong>6. Il recepimento in Portogallo dell&#8217;art. 57, par. 4, della Dir. 2014/24/UE</strong></p>
<p><strong>6.1</strong>. La direttiva 2014/24/UE è stata recepita nell&#8217;ordinamento giuridico portoghese attraverso l&#8217;approvazione del Decreto-Legge no. 111-B/2017 del 31 agosto, che ha introdotto alcune modifiche al previgente Codice dei Contratti Pubblici.<br />
Ciò nondimeno, la previsione specifica di cui all&#8217;articolo 57, paragrafo 4, sottoparagrafo d) della direttiva citata non è stata recepita: ciò in quanto il Codice dei Contratti Pubblici già contiene una disposizione simile. Viceversa, la parte restante dell&#8217;art. 57 (ossia, le disposizioni concernenti le misure anticorruzione e antifrode) è stata per la maggior parte recepita.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 70, paragrafo 2, sottoparagrafo g) del Codice dei Contratti Pubblici in vigore quando la Direttiva 2014/24/UE era in corso di recepimento, si doveva procedere obbligatoriamente all&#8217;esclusione delle offerte nell&#8217;ambito delle quali la stazione appaltante avesse riscontrato prove evidenti di atti, accordi, pratiche o informazioni suscettibili di avere effetti distorsivi della concorrenza. Anche se l&#8217;ordinamento giuridico portoghese prevede l&#8217;esclusione delle offerte e non esattamente l&#8217;esclusione di un operatore economico, il risultato è lo stesso. Questa previsione è in vigore dall&#8217;approvazione del Decreto &#8211; Legge 55/99, che regola il regime dei Lavori Pubblici. L&#8217;unica differenza era che il Decreto &#8211; Legge 55/99, al posto dell&#8217;esclusione delle offerte, proibiva l&#8217;aggiudicazione della gara a quel determinato offerente e la stipula del relativo contratto. Pertanto, la trasposizione della norma comunitaria sarebbe stata pleonastica. La preoccupazione di garantire la concorrenza leale è ulteriormente evidenziata da alcune modifiche apportate nel recepimento della menzionata Direttiva e dalla successiva entrata in vigore del Decreto-Legge 111-B/2017 del 31 agosto. Infatti, pur non avendo recepito la disposizione prevista dall&#8217;art. 57, paragrafo 4, sottoparagrafo g) in maniera identica, il legislatore portoghese ha scelto di mantenere la sopracitata clausola di esclusione di cui all&#8217;art. 70 comma 2, prevedendo l&#8217;obbligatorietà della denuncia all&#8217;autorità portoghese competente in materia di concorrenza di qualsiasi prova di atti, accordi, pratiche o informazioni suscettibili di avere effetti distorsivi della concorrenza, anche se tali prove non possono considerarsi sufficienti per fondare l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dalla gara.<br />
In termini simili, è stata aggiunta una previsione all&#8217;articolo 55, paragrafo 1, sottoparagrafo f) del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi della quale i soggetti sanzionati nell&#8217;ambito di specifiche procedure competitive sono esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto per un certo limitato periodo di tempo.<br />
Inoltre, nel caso specifico di procedure d&#8217;appalto, l&#8217;art. 146 paragrafo 2 sottoparagrafo c) del Codice dei Contratti Pubblici impone l&#8217;esclusione di qualsiasi offerta presentata da un concorrente che si trovi in una delle situazioni elencate all&#8217;art. 55 (ossia, per esempio, aver ricevuto sanzioni per condotte anticoncorrenziali). È importante ricordare che, ai sensi della medesima disposizione, nel caso di un gruppo di offerenti, è sufficiente, per l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta congiunta, che uno soltanto degli offerenti che compone il gruppo sia stato sanzionato.<br />
In generale, si potrebbe dire che il legislatore portoghese ha scelto di non attribuire alle stazioni appaltanti molto margine di discrezionalità per l&#8217;apprezzamento della condotta professionale degli offerenti, con riferimento alle questioni in materia di concorrenza, quale causa di esclusione dalle gare di appalto &#8211; a differenza di quanto previsto all&#8217;art 57, paragrafo 4, sottoparagrafo d) della direttiva; infatti, in questo caso, l&#8217;esistenza di indizi, per quanto plausibili possano essere, circa il fatto che l&#8217;operatore economico possa aver concluso accordi finalizzati a provocare effetti distorsivi della concorrenza, non è ritenuto sufficiente a fondare una decisione di esclusione degli offerenti dalla partecipazione a gare di appalto. La stazione appaltante deve essere in grado di fare affidamento su sanzioni già irrogate al fine di poter escludere un offerente a causa della violazione delle norme in materia di concorrenza.<br />
<strong>6.2</strong>. Esiste ampia giurisprudenza in materia di esclusione delle offerte (e non degli offerenti) a causa della violazione delle norme in materia di concorrenza da parte degli operatori economici. Tale giurisprudenza si fonda sull&#8217;articolo 70, paragrafo 2, sottoparagrafo g) del Codice dei Contratti Pubblici. Si può citare, per esempio la decisione della Corte Suprema Amministrativa del 11 gennaio 2011 (Caso no. 0851/10). Secondo questa decisione, il requisito di &#8220;<em>prove evidenti</em>&#8221; impone alla stazione appaltante, per poter escludere un&#8217;offerta a causa di una presunta violazione delle norme in materia di concorrenza, di accertare l&#8217;esistenza di situazioni concrete, specifiche che abbiano effettivamente causato un danno alla concorrenza. Pertanto, tale danno deve obbligatoriamente essere il risultato del comportamento degli operatori economici nell&#8217;ambito della procedura d&#8217;appalto, a prescindere dal comportamento precedente delle parti<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Si segnala che, ad oggi, non esiste giurisprudenza in merito alla previsione recentemente approvata, di cui dall&#8217;art. 55, paragrafo 1, sottoparagrafo f) del Codice dei Contratti Pubblici, che impedisce la partecipazione alle procedure di appalto agli enti che sono stati sanzionati in specifici procedimenti in materia di concorrenza: ciò in quanto la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici è entrata in vigore solo nel gennaio 2018. Tuttavia, secondo un&#8217;interpretazione letterale della legge, un operatore economico deve essere escluso se &#8220;<em>soggetto all&#8217;applicazione di una sanzione accessoria avente ad oggetto il divieto di partecipazione a procedure di gara, come previsto nella legislazione specifica, ossia dai regimi in materia di responsabilità in ambito lavoristico, di concorrenza, di eguaglianza e di non discriminazione</em>&#8220;. Pertanto, sulla base di un&#8217;interpretazione letterale della norma, è sufficiente che sia stata irrogata una sanzione da parte dell&#8217;autorità in materia di concorrenza.<br />
<strong>6.3</strong>. L&#8217;autorità portoghese competente in materia di concorrenza ha recentemente pubblicato delle linee guida non vincolanti (&#8220;<em>Guia de Boas Practicas</em>&#8220;) rivolte alle stazioni appaltanti. Tali linee guida comprendono un&#8217;analisi dettagliata delle pratiche anticoncorrenziali nell&#8217;ambito delle procedure d&#8217;appalto. In questo documento di sintesi, l&#8217;autorità competente in materia di concorrenza avverte le stazioni appaltanti circa elementi sintomatici di collusione e di pratiche concordate che possono emergere nell&#8217;ambito di una procedura d&#8217;appalto, fornendo quindi consigli per l&#8217;identificazione di situazioni preoccupanti. In sostanza, tali linee guida riguardano le forme di pratiche anticoncorrenziali più tipicamente accertate nell&#8217;ambito di procedure d&#8217;appalto e le modalità attraverso cui identificarle e prevenirle. Ad oggi, non è stata adottata una norma che stabilisca se un operatore economico debba essere escluso dalla partecipazione ad una gara, nel caso in cui la stazione appaltante abbia indizi plausibili sufficienti da cui emerge che lo stesso operatore ha concluso accordi con altri soggetti finalizzati a produrre effetti distorsivi della concorrenza; a tal proposito, al fine di orientarsi, ci si dovrà pertanto unicamente basare sulle decisioni adottate in merito dalla autorità in materia di concorrenza. Sul punto, si segnala che esistono diverse pronunce della Autorità portoghese competente in materia di concorrenza circa casi di collusione e delle pratiche anticoncorrenziali concluse tra operatori nell&#8217;ambito di procedure di appalto. In merito, è possibile fare riferimento ad un caso recente (reference &#8211; PRC 2014/2) concernente la fornitura, ad un ente pubblico (<em>Parque Escolar</em>), di materiali di costruzione; in questo caso, erano state presentate offerte fittizie basate su una segmentazione territoriale del mercato, consentendo quindi a colui che aveva presentato l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa di aggiudicarsi la gara.</p>
<p><strong>7. Il recepimento in Spagna dell&#8217;art. 57, par. 4, della Dir. 2014/24/UE</strong><br />
<strong>7.1. </strong>La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sui contratti pubblici, sostitutiva della Direttiva 2004/18/CE (d&#8217;ora in avanti, la &#8220;Direttiva Contratti Pubblici&#8221;) è stata recentemente recepita nell&#8217;ordinamento giuridico spagnolo. Più nello specifico, in data 8 novembre 2017, il Parlamento spagnolo ha adottato la legge no. 9/2017 in materia di contratti pubblici per mezzo della quale la Direttiva Contratti è stata recepita. La legge 9/2017 è entrata in esercizio il 9 marzo 2018, così come previsto dalla sua 16esima disposizione transitoria.<br />
Alla luce della previsione contenuta all&#8217;art. 57, uno dei principali obiettivi della Legge 9/2017 è la tutela della libera concorrenza. Questo è espressamente definito come uno degli obiettivi della legge (articolo 1): essa mira infatti a garantire un processo equo e trasparente per tutti i candidati partecipanti alla procedura di appalto.<br />
L&#8217;Articolo 57.4.d della direttiva è stato recepito dalla Legge 9/2017 (ed in particolare dagli articoli 64, 69 e 150).<br />
L&#8217;articolo 64 riconosce alle stazioni appaltanti la capacità di adottare misure adeguate per evitare restrizioni della concorrenza, senza specificare però a quali pratiche restrittive o a quali misure di prevenzione si intende far riferimento.<br />
Indicazioni più specifiche sono previste all&#8217;art. 150. Questo articolo attribuisce alle stazioni appaltanti la capacità di sospendere automaticamente la procedura di appalto nel momento in cui vengano rilevate distorsioni della concorrenza volute dagli offerenti. Questa sospensione è subordinata alla trasmissione della comunicazione, da parte della stazione appaltante, alla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza (d&#8217;ora in avanti, il &#8220;CNMC&#8221;), di qualsiasi potenziale restrizione della concorrenza sorta nell&#8217;ambito della procedura di gara. A seguito di tale comunicazione il CNMC valuterà l&#8217;effettiva esistenza di pratiche restrittive e la necessità di instaurare un procedimento nei confronti dell&#8217;offerente/i oggetto di sospetti.<br />
In aggiunta e a prescindere da quanto sin qui esposto, la Legge 9/2017 regola una specifica pratica di limitazione della concorrenza. L&#8217;articolo 69 paragrafo 2 disciplina le restrizioni della concorrenza operate attraverso la costituzione di associazioni temporanee tra gli offerenti. È bene segnalare che questa pratica trova la sua disciplina nella Legge 9/2017, dal momento che l&#8217;associazione temporanea è ivi regolata come modo per contrattare con le pubbliche amministrazioni.<br />
Al fine di evitare pratiche anticoncorrenziali nell&#8217;ambito di associazioni temporanee, l&#8217;articolo 69 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare le stesse modalità di controllo usate dal CNMC per rilevare potenziali turbative della concorrenza dovute alla costituzione di un&#8217;associazione temporanea tra diversi concorrenti: in particolare, le stazioni appaltanti avranno quindi il potere di investigare sulle ragioni di tale costituzione. Il CNMC ha più volte affermato che, ai sensi della legge spagnola, un&#8217;associazione temporanea dovrebbe essere costituita solo quando le singole società non sono capaci di partecipare separatamente ad un appalto pubblico perché prive dei requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione nel bando di gara. Pertanto, laddove le stazioni appaltanti rilevino potenziali segni sintomatici di fenomeni di distorsione della concorrenza, dovranno richiedere agli offerenti le ragioni su cui si fonda la costituzione dell&#8217;associazione temporanea.<br />
Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 69, la stazione appaltante è tenuta a riferire al CNMC ogni caso in cui ritenga che le ragioni che hanno portato alla costituzione della associazione temporanea non siano ricollegabili alla effettiva necessità di una partnership. Questa comunicazione ha per effetto la sospensione della procedura di appalto.<br />
Infine, ai sensi dell&#8217;art. 150, il procedimento attraverso cui il CNMC accerta l&#8217;esistenza di pratiche anticoncorrenziali sarà disciplinato da un apposito regolamento che il governo deve ancora adottare.<br />
<strong>7.2.</strong> Il CNMC ha adottato diverse decisioni in materia di restrizione della concorrenza nell&#8217;ambito di appalti pubblici. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti: (i) Caso n. S/0545/15 del 23 febbraio 2017: diverse società del settore industriale hanno commesso pratiche anticoncorrenziali tra il 2009 e il 2013 in diverse procedure di appalto pubblico e con diverse pubbliche amministrazioni. Tali società hanno provocato effetti restrittivi della concorrenza accordandosi sul prezzo e sulla ripartizione del mercato; (ii) Caso S/0519/14 del 30 giugno 2016: diverse società di trasporto hanno costituito una associazione temporanea attraverso cui presentare offerte con riferimento a tre diverse procedure di appalto riconducibili alla stessa pubblica amministrazione. Queste società hanno definito e comunicato alla stazione appaltante un lavoro condiviso che successivamente non corrispondeva alla realtà. Le medesime avevano accordi interni con diverse dichiarazioni di lavoro <em>(&#8220;Statement of Works</em>&#8220;), comprovanti la non necessità di procedere alla costituzione di un&#8217;associazione temporanea ai fini dell&#8217;aggiudicazione della gara; (iii) Caso no. 476/99 del 25 novembre 2000 e CNMC caso no. 565/05 del 20 settembre 2006: diverse agenzie di viaggi hanno presentato un&#8217;offerta in relazione ad una procedura di appalto sotto la forma di associazione di interesse economico. Questo accordo ha determinato l&#8217;esclusione di altri operatori economici in competizione per l&#8217;aggiudicazione della gara. Pertanto, questa pratica costituisce una restrizione della competizione dal momento che non consente agli altri operatori di partecipare liberamente alla gara; (iv) Attuale investigazione del CNMC contro undici società IT per pratiche anticoncorrenziali: le pratiche oggetto di ricerca riguardano condotte di ripartizione di mercato, accordi sui prezzi e scambio di informazioni confidenziali.<br />
<strong>7.3.</strong> Ai sensi della procedura disciplinata dalla legge 3/2013 del 4 giugno sulla costituzione del CNMC, il CNMC può iniziare un&#8217;indagine su un operatore economico sulla base di semplici indizi, ma necessita di prove evidenti per poter imporre sanzioni per violazione delle norme della concorrenza.<br />
Ai sensi della legge 3/2013, il CNMC è un organo amministrativo soggetto al controllo giudiziale. Ne consegue che le decisioni assunte dal CNMC in merito a pratiche anticoncorrenziali accertate nell&#8217;ambito di contratti pubblici possono essere impugnate davanti alle corti giudiziali, che possono modificare o annullare tali decisioni. Un esempio di pronuncia che ha confermato la sanzione applicata dal CNMC è quella adottata dalla Corte Suprema spagnola in data 23 marzo 2015, n. 1060/2015. La Corte Suprema ha confermato la pronuncia della corte amministrativa di primo grado, che già aveva ritenuto legittima la sanzione applicata dal CNMC al caso relativo a un cartello in un procedimento di appalto.<br />
Un esempio di segno opposto è la decisione no. 38/2016 della Alta Corte Nazionale del 17 dicembre 2016, che ha respinto la decisione della corte amministrativa di primo grado che aveva stimato la sanzione imposta dal CNMC per le pratiche anticoncorrenziali di cui al caso S/0519/14 del 30 giugno 2016sopracitato.<br />
L&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato (ed in linea con quanto sostenuto dal CNMC) sostiene quindi che le pratiche anticoncorrenziali necessitano di prove sufficienti per poter essere sanzionate. Conseguentemente, laddove le prove non siano sufficienti, non si può ritenere integrata una restrizione della concorrenza.<br />
<strong>7.4.</strong> Il CNMC, a cui si fa riferimento nei paragrafi che precedono, è l&#8217;autorità nazionale per la tutela della concorrenza. Come dato interessante, nel 2015, il CNMC ha sciolto 14 cartelli, alcuni dei quali avevano agito nell&#8217;ambito delle procedure di appalto <a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, con l&#8217;irrogazione di multe di ammontare pari a 554 milioni di euro.<br />
Il CNMC distingue tra distorsioni della concorrenza ad opera delle autorità, compiute attraverso violazioni procedurali e/o limitazioni nei documenti di gara e le distorsioni compiute dagli offerenti.<br />
Il CNMC di solito aggiorna le linee guida dove sono definite le principali pratiche anticoncorrenziali che possono verificarsi nell&#8217;ambito di appalti pubblici e dà alle pubbliche autorità e agli operatori economici privati criteri per identificarle nonché raccomandazioni per prevenirle.<br />
Recentemente, il CNMC ha segnalato<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> l&#8217;esistenza di alcune pratiche da considerarsi segni di restrizione della concorrenza, in conformità a quanto disciplinato dall&#8217;art. 1 della Legge 15/2007 del 3 luglio sulla protezione della concorrenza, che definisce condotte collusive. Alcune di queste pratiche sono: Ridotto numero degli offerenti; Offerte incoerenti da parte dello stesso offerente; Somiglianze sospette tra offerte; Segni di boicottaggio; Offerte non competitive; Strani comportamenti degli offerenti; Non giustificato subappalto tra gli offerenti; Offerte presentate da persone fisiche; Offerte economiche con lo stesso lessico format e errori; Non giustificate <em>joint</em> <em>venture</em> tra offerenti.<br />
Al fine di individuare queste pratiche, il CNMC ha anche creato un gruppo speciale di lavoro incaricato di raccogliere informazioni su fenomeni di manipolazione delle offerte e formare sul punto le stazioni appaltanti.</p>
<p><strong>8. Conclusioni</strong><br />
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è evidente la problematicità insita nella scelta operata dall&#8217;ANAC in sede di riscrittura delle Linee guida n. 6, laddove si riconosce efficacia escludente al provvedimento esecutivo dell&#8217;autorità antitrust di condanna per illecito grave.<br />
In disparte le complesse questioni sul tema della discrezionalità dell&#8217;Autorità nella definizione della fattispecie che ha a base un concetto giuridico indeterminato, in questa sede non si può non rilevare come si sia registrata una sorta di spinta in avanti da parte dell&#8217;ANAC che, se da un lato risulta comprensibile se ancorata a una rigida lettura del disposto contenuto all&#8217;articolo 57 paragrafo 4 lett. d) della Direttiva 2014/24/UE, dall&#8217;altro non si può nascondere che sia foriera di numerosi profili problematici soprattutto ove inquadrata nel contesto sistematico complessivo, come del resto evidenziato  dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.<br />
La soluzione interpretativa ora assunta dall&#8217;ANAC non differisce di molto da quella assunta in altre giurisdizioni europee e, segnatamente, in Francia, Germania, Portogallo e Spagna dove però, come visto, si registrano alcune attenuazioni.<br />
Il potere di autonoma valutazione di provvedimento antitrust esecutivo non risulta, in astratto, in contrasto con il principio di proporzionalità e leale cooperazione tra stazione appaltante e operatori economici nell&#8217;ambito delle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici, sebbene ne risulti complessa la coniugazione con i principi di certezza e di tutela dell&#8217;affidamento di quei soggetti che, destinatari del provvedimento sanzionatorio, si vedrebbero esclusi per un dato oggettivo, potendo poi risultare irragionevolmente (o forse illegittimamente) esclusi ove, in un momento successivo alla chiusura della gara, il giudice amministrativo dovesse sancire la illegittimità di quello stesso provvedimento sul quale l&#8217;esclusione era stata fondata.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> La giurisprudenza è costante nell&#8217;affermare che l&#8217;illecito antitrust non rientra tra gli errori professionali rilevanti ai fini dell&#8217;esclusione da gara alla quale si applica l&#8217;ormai abrogato D.lgs n. 163/2006. Sul punto è stato recentemente rilevato che &#8220;<em>L&#8217;errore professionale di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 va limitato ai soli inadempimenti commessi nell&#8217;esecuzione di un contratto pubblico; esulano pertanto dalla portata applicativa della predetta norma i fatti, anche illeciti, occorsi nella prodromica procedura di affidamento. Segnatamente, deve escludersi che ricorra il &#8220;grave errore professionale&#8221; previsto dal citato art. 38, comma 1, lett. f) nel caso di illecito anticoncorrenziale. L&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, nella misura in cui pare attribuire un qualche rilievo all&#8217;illecito anticoncorrenziale, non risulta comunque estensibile in via retroattiva a procedure di affidamento ricadenti nell&#8217;alveo applicativo del previgente codice</em>&#8220;, Così Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704. Conformi: Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; Idem, 17 luglio 2017, n. 3505; Idem, 15 giugno 2017, n. 2934; Idem, 25 febbraio 2016, n. 771. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505. Per una più compiuta illustrazione del rilievo accordato agli illeciti antitrust in vigenza del D.lgs n. 163/2006 sia consentito rinviare a Brunetti F., <em>Note minime su provvedimenti sanzionatori dell&#8217;A.G.C.M. per intese restrittive della concorrenza ed esclusione dalle gare</em>, in <em>Giustamm</em>, n. 5/2017. Vedi anche Vercillo G., <em>L&#8217;illecito antitrust ed esclusione dalle gare pubbliche. Tra vecchie e nuove incertezze</em>, in <em>Federalismi,</em> 12/2017. Si veda però,<em> contra</em>, la voce dissenziente del TAR Piemonte, Sez. I, che con l&#8217;ordinanza 21 giugno2018, n. 770 ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE il seguente quesito interpretativo: &#8220;<em>se il combinato disposto da una parte degli articoli 53 paragrafo 3 e 54 paragrafo 4 della Direttiva 2004/17/CE, e d&#8217;altra parte dell&#8217;art. 45 paragrafo 2 lett. d) della Direttiva 2004/18/CE osti ad una previsione, come l&#8217;art. 38 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 163/2006 della Repubblica Italiana, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, che esclude dalla sfera di operatività del c.d. &#8220;errore grave&#8221; commesso da un operatore economico &#8220;nell&#8217;esercizio della propria attività professionale&#8221;, i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dalla Autorità nazionale antitrust con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, in tal modo precludendo a priori alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente siffatte violazioni ai fini della eventuale, ma non obbligatoria, esclusione di tale operatore economico da una gara indetta per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> TAR Lazio, Sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> In questa prospettiva il TAR Lazio con la citata sentenza n. 1119/2018 ha rilevato che &#8220;<em>alla luce delle particolari garanzie che assistono l&#8217;adozione del provvedimento antitrust (emanazione da parte di un&#8217;autorità in posizione di terzietà, rispetto delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio), appare sufficiente, al fine di imporre alla stazione appaltante un onere di valutazione in ordine all&#8217;incidenza dei fatti sulla gara in corso di svolgimento, la mera idoneità del provvedimento sanzionatorio a spiegare, in via anche solo temporanea, i suoi effetti, o perché non (o non ancora) gravato o perché, ove impugnato, non sospeso, senza che rilevi se la decisione giudiziale sia stata assunta in sede cautelare o di merito e, in quest&#8217;ultimo caso, se la sentenza sia passata o meno in giudicato&#8221;</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Parere Cons. Stato Commissione speciale 3 novembre 2016 n. 2286<em>.</em> In giurisprudenza si è altresì ritenuto che il novero delle fattispecie elencate dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c del D.lgs n. 50/2016 non è tassativo, ritenendo nel contempo che la formulazione della norma nazionale sia conforme al disposto dell&#8217;art. 57, comma 4, della Direttiva 2014/24/UE. Cfr Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cfr. Parere Cons. Stato Commissione speciale 25 settembre 2017 n. 2042 sull&#8217;aggiornamento delle linee guida ANAC n. 6. In questo parere viene ribadita la natura non vincolante delle linee guida ANAC n. 6</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Nel citato parere Cons. Stato n. 2286/2016, tra l&#8217;altro, si legge che &#8220;<em>le linee guida pur avendo indicato altri illeciti professionali, aggiuntivi rispetto a quelli del codice, e segnatamente gli illeciti antitrust, non indicano poi quali sono i mezzi di prova di essi. Occorre invece stabilire come le stazioni appaltanti possano utilizzare un provvedimento sanzionatorio dell&#8217;AGCM quale mezzo di prova, atteso che in base al codice acquisiscono le prove tramite la banca dati nazionale degli operatori economici (e nelle more di essa tramite AVCPass), se del caso stabilendo che i provvedimenti antitrust vanno inseriti nelle banche dati utilizzabili per gli appalti pubblici</em><em>&#8220;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. T.A.R. Campania (Salerno), sez. I, 2 gennaio 2017, n. 10; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 7 febbraio 2017, n. 2084. In tale sentenza, poi riformata in sede di appello (ma non sull&#8217;aspetto che qui rileva), si legge che &#8220;<em>Va ricordato, però, che la vicenda è ancora pendente innanzi al giudice amministrativo poiché la sentenza di questo TAR che aveva respinto il ricorso, pur diminuendo l&#8217;entità della sanzione, è ancora al vaglio del Consiglio di Stato. Peraltro le Linee guida n. 6 dell&#8217;A.N.A.C. sui mezzi di prova adeguati ai fini dell&#8217;art. 80 c.5. lett. c) D.lgs. 50/2016 fanno riferimento a &#8220;provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare&#8221;. </em>Non può poi sottacersi una recentissima sentenza del TAR Campania sezione staccata di Salerno nr. 10/2017 che ha escluso che i comportamenti anti-concorrenziali rientrino nel novero delle condotte rilevanti ex art. 80, co. 5, lett. c) D.lgs. 50/2016. E che non si tratti di una svista del legislatore si ricava dal fatto che le ipotesi di cui alla lett. d) della direttiva 2014/24, relativa agli accordi intesi a falsare la concorrenza non sono state riprodotte nell&#8217;àmbito del vigente ordinamento nazionale<em>.</em> Contra, in relazione all&#8217;art. 38 del D.lgs. 163/2006, TAR Piemonte, 29 marzo 2017, n. 428 però riformata da Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> TAR Lazio, Sez. 3 Quater n. 12640/2017, <em>cit</em>., nella motivazione chiarisce che: &#8220;<em>L&#8217;impianto normativo primario, ad avviso del Collegio, depone senz&#8217;altro per l&#8217;inclusione del c.d. illecito antitrust tra le condotte professionali valutabili ai fini della possibile esclusione di un concorrente da una gara pubblica, ancorché non espressamente menzionato nel catalogo disegnato dalla lettera c), sopra richiamata.</em><br />
<em>E infatti, anche a voler prescindere dalla chiara emergenza lessicale («tra questi rientrano») che depone per un&#8217;elencazione puramente esemplificativa, occorre considerare che la formula utilizzata dalla prima parte della disposizione in esame («gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità») si colloca, secondo un principio di efficienza normativa, in un perfetto equilibrio tra l&#8217;esigenza di garantire la tassatività delle cause di esclusione e quella, di eguale rilievo pubblicistico, di assicurare alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile e corretto, secondo un giudizio espresso dall&#8217;amministrazione non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria (tra le tante, Cons. Stato, IV, 11 luglio 2016, n. 3070).</em><br />
<em>Pertanto, se la locuzione in esame integra una tipica formula giuridica aperta, nondimeno questa non può essere considerata né indeterminata né generica, per un insieme di considerazioni convergenti e che segnano una discontinuità rispetto al precedente costituito dall&#8217;art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163/2006 che, al contrario, limitava le condotte valutabili alle «violazioni di legge commesse nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di impresa ed a vantaggio di questa» e agli «inadempimenti di obblighi assunti dall&#8217;impresa stessa nei propri rapporti contrattuali» (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5704). (&amp;). La direttiva 2014/24/UE che, infatti, si occupa di salvaguardare la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici «di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio, a causa (&amp;) di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza (&amp;)» (considerando 101) e che riprende il tema laddove (art. 57, comma 4) espressamente prevede la possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico «se l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità» (lettera c) ovvero «se l&#8217;amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l&#8217;operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza» (lettera d).</em><br />
<a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2017 n. 1955; TAR per la Sicilia, 3 novembre 2017, n. 2511; TAR per la Puglia, sez. III, 18 luglio 2017, n. 828; TAR per la Puglia, sez. I, 30 dicembre 2016, n. 1480; TAR per la Puglia &#8211; Lecce, III, 22 dicembre 2016, n. 1935; TAR per la Calabria, I, 19 dicembre 2016, n. 2522, nonché da ultimo TAR per la Campania &#8211; Napoli, sez. V, 12 ottobre 2017, n. 4781 e TAR Palermo, 17 novembre 2017, n. 2511.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Nel medesimo senso vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 3.05.2018, ord. n. 2639.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> L&#8217;art. 57, comma 7, della direttiva 24/2014 stabilisce che: &#8220;<em>In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare, essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l&#8217;operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4</em>&#8220;. Si precisa che tra &#8220;<em>i casi di cui al paragrafo 4</em>&#8221; (cioè tra i motivi di esclusione) rientrano anche l&#8217;ipotesi (lett. d) in cui l&#8217;amministrazione aggiudicatrice &#8220;<em>dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l&#8217;operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Tale argomento interpretativo risulta però non del tutto in linea con la motivazione della citata sentenza della CGCE in quanto nella medesima si legge: &#8220;<em>35.</em> <em>Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «errore nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale», ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione, comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell&#8217;operatore di cui trattasi e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore (v., in tal senso, sentenza Forposta e ABC Direct Contact, EU:C:2012:801, punto 27). Ciò considerato, occorre rilevare che la commissione di un&#8217;infrazione alle regole della concorrenza, in particolare qualora tale infrazione sia stata sanzionata con un&#8217;ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell&#8217;articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18.</em><br />
<em>36. Orbene, se una tale causa di esclusione è possibile in applicazione della direttiva 2004/18, essa deve a maggior ragione ritenersi giustificata in relazione agli appalti pubblici che non raggiungono la soglia rilevante definita all&#8217;articolo 7 della medesima direttiva e che, di conseguenza, non sono soggetti alle procedure particolari e rigorose previste dalla direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, EU:C:2014:2063, punto 37).</em><br />
<em>37. Inoltre, il considerando 101 della direttiva 2014/24, adottata successivamente all&#8217;epoca dei fatti del procedimento principale, il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici, segnatamente per errori gravi nell&#8217;esercizio della propria attività professionale, come la violazione di regole in materia di concorrenza, perché un errore del genere può mettere in discussione l&#8217;integrità di un operatore economico, dimostra che la causa di esclusione menzionata nel punto 35 della presente sentenza è considerata giustificata alla luce del diritto dell&#8217;Unione. Inoltre, l&#8217;articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della stessa direttiva prevede in modo chiaro e preciso tale causa di esclusione&#8221;.</em><br />
Appare quindi evidente che il caso di cui alla citata sentenza della CGCE è antecedente alle previsioni della direttiva 2014/24 e, in tale ambito, occorre invece fare riferimento all&#8217;art. 57 di tale direttiva, che non richiede in alcun modo che il provvedimento sanzionatorio dell&#8217;AGCM sia divenuto inoppugnabile o, se impugnato, sia stato confermato dal giudice amministrativo nel doppio grado di giudizio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a>  Pourcel E., <em>Exclusion des marchés publics: il n&#8217;est pas interdit d&#8217;interdire,</em> Contrats et Marchés publics, étude 1, no. 1, gennaio 2017, paragrafo 47).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Jacquemoire P., <em>Interdictions de soumissioner, ètat des liex au lendemain de l&#8217;ordonnance du 23 juillet 2015</em>, AJCT, 2015, p.637: &#8220;<em>Di nuovo, sarebbe stato sicuramente interessante prevedere l&#8217;esclusione come obbligatoria dal momento che appare difficile e sicuramente rischioso per una stazione appaltante non scegliere di procedere all&#8217;esclusione di un&#8217;offerta presentata da un operatore che si deduce aver concluso un accordo con effetti distorsivi della concorrenza</em>&#8220;; vedi anche: N. Charrel e M. Guibal, Code pratique des marchés publics, 9 edition, éd. Le Moniteur, 2016: &#8220;<em>le violazioni delle norme in materia di concorrenza, per ragioni di coerenza con i principi previsti dall&#8217;art. 1 [&amp;] del decreto No. 2015-899 del 23 luglio 2015, dovrebbero essere considerate quale causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 45</em>&#8220;).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> (<em>Direction des affaires juridiques, Fiche technique &#8211; Les interdictions de soumissioner &#8220;obligatoires</em>&#8220;, 2017, p.1).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> DAJ, <em>Fiche technique &#8211; Examen des candidatures</em>, 2016, p.30).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> (DAJ, <em>Fiche Technique &#8211; Les interdictions de soumissioner &#8220;obligatoires</em>&#8220;, 2017, p. 3).<br />
<a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> <em>Bundestag, printed paper</em>, 18/6281, p.106.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> decisione Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf del 17 gennaio 2018 &#8211; Verg 39/17, BeckRS 2018, 680, beck-online.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Nella decisione Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf del 17 gennaio 2018 &#8211; Verg 39/17, si afferma quanto segue: &#8220;<em>l&#8217;ufficio competente in materia di appalti pubblici basa questo ragionamento sulle seguenti considerazioni</em>:<em> La previsione di cui all&#8217;articolo 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca è stata recentemente inclusa nella legge in materia di appalti pubblici per mezzo della legge sulla modernizzazione della legge in materia di pubblici appalti del 17 febbraio 2016. La previsione recepisce, nell&#8217;ordinamento giuridico tedesco, l&#8217;art. 57 paragrafo 4 lett. D) della Direttiva 2014/24/UE. Dal dato letterale, emerge che la previsione tedesca è più stringente di quella prevista a livello comunitario. L&#8217;art. 57 paragrafo 4 lett. d) della Direttiva in materia di appalti pubblici riguarda soltanto gli accordi finalizzati a produrre effetti distorsivi della concorrenza. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca, è invece sufficiente che si producano effetti distorsivi della concorrenza. Tuttavia, in questo caso, anche i meno stringenti requisiti previsti dalla legge nazionale di recepimento non sono integrati. Il criterio previsto dall&#8217;art. 124, paragrafo 1 della Legge Tedesca, per cui è necessario che esistano indizi sufficienti circa l&#8217;esistenza di accordi con effetti restrittivi, non è ancora stato oggetto di pronunce giurisprudenziali e il dato letterale non chiarisce quali siano i requisiti che tali indizi devono soddisfare. Possibili sinonimi quali, per esempio, &#8220;condizioni adeguate&#8221; non sono utili da un punto di vista interpretativo, in quanto fanno sorgere gli stessi dubbi in merito ai requisiti da soddisfare. Sulla base di quanto previsto a livello normativo, sembra che il legislatore abbia voluto prevedere la soddisfazione di requisiti stringenti al fine di poter ritenere sussistenti indizi sufficienti. Pertanto, il memorandum esplicativo stabilisce che la causa di esclusione esiste in ogni caso laddove un&#8217;autorità antitrust abbia rilevato, nell&#8217;ambito di una sua decisione, la commissione di una violazione; d&#8217;altra parte, il semplice svolgimento di indagini in materia di concorrenza non è generalmente sufficiente a ritenere integrata una causa di esclusione (Bundestag printed paper 18/6281, p. 106). Quanto detto trova conforto se si considera che requisiti stringenti sono utilizzati anche nell&#8217;ambito delle decisioni di esclusione dalle procedure di gara, in quanto disciplinati dall&#8217;articolo 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca: ciò significa che gli indizi devono essere così specifici e così significativi che, anche se la commissione di una violazione in materia di concorrenza non è del tutto evidente, se ne ha quasi la certezza.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> La motivazione della sentenza citata prosegue rilevando che: <em>Quindi, l&#8217;esistenza di dubbi circa l&#8217;adeguatezza degli offerenti può giustificare l&#8217;esclusione della valutazione dell&#8217;offerta solo laddove tali dubbi siano basati su fatti fondati e provati (cf. pronuncia del 15 agosto 2011 (Cartel Panel&#8217;s decision) &#8211; VII &#8211; Verg 71/11, citato in juris, margine no. 15). Inoltre, una decisione di esclusione basata sull&#8217;articolo 60 paragrafo 3, frase 1 del decreto in materia di contratti pubblici è ammissibile solo se fondata su prove certe. Anche la legislazione previgente in materia di appalti pubblici prevedeva requisiti stringenti: in particolare, ai sensi della normativa previgente, un&#8217;offerta poteva essere esclusa a causa di accordi aventi effetti restrittivi della concorrenza. Per esempio, ai sensi dell&#8217;art. 25 no. 1 (1) (f) delle norme in materia di aggiudicazione e contratti per pubblici servizi Parte A (VOL/A) (&#8220;Rules on Awards and Contracts for Services Part A (VOL/A)&#8221;) nella versione del 6 aprile 2006, si è ritenuto necessario avere prove certe circa l&#8217;esistenza di un accordo comportante effetti restrittivi della concorrenza (cf. la pronuncia del Tribunale Regionale Superiore di Francoforte del 30 marzo 2004 &#8211; 11 Verg 4/04, citato in juris, margine no. 52). È vero che l&#8217;art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca differenzia dalle altre cause di esclusione espressamente disciplinate, il caso in cui la violazione non debba essere accertata. Non è questo il caso per le cause di cui all&#8217;art. 123 della Legge Tedesca o di cui agli altri numeri dell&#8217;art. 124 paragrafo 1, della Legge Tedesca. Differentemente da quanto previsto da tali previsioni, ai sensi dell&#8217;art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca è sufficiente che la stazione appaltante abbia indizi sufficienti in merito a una violazione. Ma questo punto di vista sistematico non giustifica un abbassamento dei requisiti previsti dallo stesso art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca; altresì, non è giustificato assumere che con l&#8217;espressione &#8220;indizi sufficienti&#8221; non si intenda richiedere una pressoché certezza in merito a tale violazione. Tale schema legislativo non può infatti essere usato per argomentare un tale abbassamento dei requisiti richiesti. Piuttosto, l&#8217;inserimento della previsione di cui all&#8217;art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca nell&#8217;ambito delle cause di esclusione che richiedono certezza, può portare alla tesi interpretativa per cui il criterio di indizi sufficienti non può essere troppo lontano dall&#8217;esigenza di certezza. La scelta del requisito &#8220;indizi sufficienti&#8221; anziché della &#8220;certezza&#8221; è presumibilmente finalizzata a rendere meno stringenti le condizioni necessarie per l&#8217;adozione di una decisione di esclusione: ciò a causa degli elementi peculiari propri di quanto disciplinato dall&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca. In effetti, i fatti e le circostanze disciplinate dalla legge antitrust sono complessi ed estremamente difficili. Frequentemente, la certezza circa accordi o pratiche restrittivi della concorrenza, disciplinati dall&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca può essere ottenuta solo (o a volte nemmeno) a seguito di lunghe e costose indagini. Tuttavia, generalmente, per le autorità antitrust non è possibile prendere decisioni definitive e vincolanti basate sulla certezza nell&#8217;ambito temporale della procedura di appalto. È anzi dubbio che si possa raggiungere la certezza nei tre anni successivi alla pratica restrittiva, nell&#8217;ambito dei quali una decisione di esclusione, ai sensi dell&#8217;art. 124 paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca, è ammessa secondo quanto disciplinato dall&#8217;art. 126 no. 2 della Legge Tedesca. Di conseguenza, richiedere la certezza avrebbe ristretto eccessivamente il campo di applicazione di tale previsione. D&#8217;altra parte, non si può non tener conto delle conseguenze gravi e di vasta portata che derivano da una decisione di esclusione. Questo è tanto più vero se si considera che l&#8217;emendamento alla legge per l&#8217;introduzione di un registro in materia di concorrenza e per la modifica della legge contro le restrizioni della concorrenza (Act to introduce a Competition Register and to Amend the Act Against Restaints of Competition -Gesetz zur Einfuhrung eines Wettbewerbsregisters und zur Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen) ha nel frattempo esteso l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 124, paragrafo 1, no. 4 della Legge Tedesca e allo stesso tempo previsto condizioni meno stringenti rispetto a quelle previste per le violazioni previste dall&#8217;art. 57, paragrafo 4 della Direttiva 2014/24/UE. Sulla base del dato letterale, la previsione infatti non riguarda solo le violazioni in materia di concorrenza commesse nell&#8217;ambito della procedura di appalto in corso (cf. Opitz, in: Burgi/Dreher, Vergberechtskmommentar, volume 1, 3rd ed., articolo 124 della Legge Tedesca, margine no. 51). Il legislatore ha cercato di coprire qualsivoglia restrizione della concorrenza attraverso accordi &#8211; e ora anche pratiche concordate &#8211; nell&#8217;ambito di uno specifico arco temporale, oggetto di considerazione, ai sensi dell&#8217;art. 126 no. 2 della Legge Tedesca (cf. Bundestag printed paper 18/6281, p. 106). Anche per questo è ragionevole imporre condizioni stringenti al fine di ritenere soddisfatto il requisito di indizi sufficienti e non consentire che la distanza dalla certezza sia troppo elevata&#8221;. </em><br />
<a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Di seguito, gli estremi di alcune rilevanti pronunce giurisprudenziali sul tema adottate dal Tribunal Central Administrativo: Caso no. 06545/10, del 3 febbraio 2011; Caso no. 12542/15, del 26 novembre 2015; Caso no. 13205/16 del 2 giugno 2016. Tutte le pronunce menzionate sono disponibili al sito www.dgsi.pt<br />
<a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> https://www.cnmc.es/2&#8217;16-09-27-la-cnmc-desmantelo-14-carteles-e-impulso-multas-por-549-miliones-de-euros-durante-2015</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Linee Guida del CNMC contro le frodi nelle procedure di appalto. https://www.cnmc.es/sites/default/files/editorcontenidos/Competencia/2017/20170118 CNCM licitaciones 01 2017.pdf<br />
Linee Guida su appalti pubblici e competenza.<br />
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi-vPnLxNLaAh-VFARQKHT4YDxIQFgg7MAM&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cnmc.es%2Ffile%2F123708%2Fdownload&amp;usg=AOvVaw2WELhuSnbuSBqvrt9rI8j</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esclusione-dalle-gare-pubbliche-a-seguito-di-sanzione-antitrust-tra-accertamento-definitivo-dellillecito-ed-esecutivita-del-provvedimento-sanzionatorio-le-linee-guida-anac-n-6-la-posizione-dellag/">Esclusione dalle gare pubbliche a seguito di sanzione antitrust tra accertamento definitivo dell&#8217;illecito ed esecutività del provvedimento sanzionatorio: le linee guida ANAC n. 6, la posizione dell&#8217;AGCM e gli orientamenti dei giudizi nazionali letti anche in chiave comparatistica (Francia, Germania, Portogallo e Spagna).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La concezione debole del contratto pubblico a titolo oneroso: quali conseguenze per le convenzioni con gli enti del Terzo settore?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:36:25 +0000</pubDate>
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<p>Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 ottobre 2017, n. 4614 1. Le ragioni della controversia, cosa è successo Con la sentenza 4614 del 3 ottobre 2017, la sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato un tema non nuovo nel nostro ordinamento giuridico, ossia la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-concezione-debole-del-contratto-pubblico-a-titolo-oneroso-quali-conseguenze-per-le-convenzioni-con-gli-enti-del-terzo-settore/">La concezione debole del contratto pubblico a titolo oneroso: quali conseguenze per le convenzioni con gli enti del Terzo settore?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-concezione-debole-del-contratto-pubblico-a-titolo-oneroso-quali-conseguenze-per-le-convenzioni-con-gli-enti-del-terzo-settore/">La concezione debole del contratto pubblico a titolo oneroso: quali conseguenze per le convenzioni con gli enti del Terzo settore?</a></p>
<p><strong>Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 ottobre 2017, n. 4614</strong></p>
<p><strong>1. <em>Le ragioni della controversia, cosa è successo</em></strong></p>
<p>Con la sentenza 4614 del 3 ottobre 2017, la sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato un tema non nuovo nel nostro ordinamento giuridico, ossia la onerosità del contratto, fornendo una lettura inedita, che potrebbe avere delle conseguenze interessanti per ciò che concerne la definizione di contratto di appalto pubblico e, dunque, la possibilità di estendere l&#8217;ambito di applicazione della normativa dei contratti pubblici.<br />
Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;appello del comune di Catanzaro, sovvertendo la sentenza di primo grado che dichiarava inammissibile la stipulazione di un contratto di appalto di servizi a titolo gratuito. Infatti, il Tar Calabria aveva accolto il ricorso presentato da diversi Ordini e Collegi provinciali e regionali di professionisti, i quali avevano chiesto l&#8217;annullamento dei provvedimenti dirigenziali comunali dell&#8217;ottobre 2016, che avevano approvato un bando ed il relativo disciplinare di gara, finalizzato ad avviare una procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;incarico per la realizzazione del piano strutturale del comune di Catanzaro e del suo regolamento urbanistico. Tra gli atti impugnati vi era anche la delibera della giunta comunale del 17 febbraio 2016, che, ottenuto un parere favorevole anche da parte della Corte dei Conti, prevedeva, in assenza di una adeguata copertura finanziaria per una spesa di circa 800mila euro, la possibilità di indire un bando che potesse affidare incarichi professionali a titolo gratuito. Le parti sono ricorse al Tar Calabria per ottenere l&#8217;annullamento dei suddetti atti, dal momento che si prevedeva un corrispettivo pari ad un euro ed il solo rimborso, pari a 250mila euro, di tutte le spese documentate ed autorizzate dal RUP. In seguito alla sentenza di primo grado, il comune di Catanzaro è ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la precedente pronuncia, risolvendo una questione interpretativa in merito alla concezione di &#8216;onerosità del contratto&#8217;.</p>
<p><strong>2. <em>La mancanza del corrispettivo in danaro non concorre a definire la natura giuridica del contratto</em></strong></p>
<p>Il Tar Calabria era giunto a dichiarare illegittimo il bando di gara finalizzato alla conclusione di un contratto di servizi a titolo gratuito, poiché tale natura gratuita è contraria tanto alla normativa nazionale quanto a quella comunitaria. L&#8217;ordinamento nazionale, conformatosi alle indicazioni comunitarie, infatti, definisce, all&#8217;art. 3, comma 1, lettera ss) del d.lgs. 50 del 2016, il &#8216;contratto di appalto di servizi&#8217; come un &#8220;contratt[o] tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più soggetti economici [&amp;]&#8221; e quindi è da ricomprendere nella categoria dei contratti di &#8216;appalti pubblici&#8217;, definiti all&#8217;art. 3, comma 1, lettera ii), quali &#8220;contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l&#8217;esecuzione dei lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione dei servizi&#8221;. Anche la normativa europea, all&#8217;art. 2, comma 1, punto 5) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, definisce gli appalti pubblici come dei contratti a titolo oneroso<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Dalle norme citate, l&#8217;onerosità appare essere un elemento fondamentale e tipico del contratto di appalto, dal quale dipende l&#8217;applicazione delle norme concernenti la disciplina dei contratti pubblici. Sul carattere oneroso del negozio, infatti, si basano diverse regole e principi della disciplina dei contratti pubblici, come quelle concernenti l&#8217;individuazione delle soglie di rilevanza europea (<em>ex</em> art. 35 del d.lgs. 50 del 2016) e la possibilità di ricorrere a diverse modalità di affidamento nell&#8217;ipotesi di contratti sotto soglia (<em>ex</em> art. 36 del d.lgs. 50 del 2016); quelle che prevedono l&#8217;obbligo di prestare una garanzia fideiussoria (<em>ex</em> art. 93 del d.lgs. 50 del 2016); quelle che stabiliscono i criteri di aggiudicazione del contratto di appalto (<em>ex</em> art. 95 del d.lgs. 50 del 2016). È, peraltro, in base al carattere oneroso, che si ammette una sottrazione, o meno, alla disciplina dei contratti pubblici. Quindi, facendo riferimento tanto alla normativa nazionale, quanto a quella comunitaria, il contratto di appalto, sia di lavori che di servizi e forniture, sembra fissare nell&#8217;onerosità<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> e nella sinallagmaticità delle prestazioni la sua propria natura<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Per tali ragioni il Tar Calabria ha considerato non accettabile la configurazione di un contratto di appalto a titolo gratuito.<br />
Considerando la normativa attualmente vigente in materia di appalti pubblici, la disposizione contenuta all&#8217;art. 24, comma 8-<em>ter</em>, prevede che &#8220;[n]ei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazioni o di rimborso [&amp;]&#8221;<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Alla luce di ciò, pertanto, il legislatore delegato nazionale sembra escludere, anche se non in modo assoluto<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, la possibilità di prevedere quale forma di corrispettivo il mero rimborso spese.<br />
A sostenere l&#8217;impossibilità di poter ascrivere nel complesso dei contratti di appalto anche quelli &#8216;a titolo gratuito&#8217;, è la stessa normativa civilistica<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. All&#8217;articolo 1655 c.c., il contratto di appalto è definito come un &#8220;contratto con il quale una parte assume [&amp;] il compimento di un&#8217;opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro&#8221;. Per la dottrina civilistica, il corrispettivo in danaro è l&#8217;elemento fondamentale del contratto di appalto<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, dal momento che una sua mancata previsione non permetterebbe neppure di poter qualificare il negozio come tale<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Sulla centralità dell&#8217;onerosità del contratto di appalto e l&#8217;importanza del corrispettivo in danaro, si può rilevare anche la presenza dell&#8217;art. 1657 c.c., che rimette al giudice la determinazione del suddetto qualora le parti non ne abbiano convenuto.<br />
Contrariamente a ciò, il Consiglio di Stato ha fornito una lettura ampia del carattere oneroso del contratto di appalto, che ribalta tanto le precedenti osservazioni, quanto la sua stessa giurisprudenza. In primo luogo, l&#8217;interesse del collegio è stato quello di comprendere la <em>ratio</em> alla base della scelta del legislatore, sia comunitario che nazionale, di configurare i contratti pubblici quali negozi onerosi. L&#8217;onerosità, infatti, deve essere intesa quale elemento di garanzia per il buon funzionamento del mercato dell&#8217;Unione europea, mercato improntato alla libera concorrenza e rispettoso dei principi generali riconosciuti dall&#8217;ordinamento. L&#8217;intera disciplina dei contratti pubblici si ispira a questi, ossia il rispetto della libertà di circolazione dei servizi e quella di stabilimento, nonché il rispetto delle regole della concorrenza; la natura onerosa dei contratti pubblici, pertanto, persegue proprio tali fini, poiché essa costituisce l&#8217;elemento necessario a valutare la serietà delle offerte dei vari operatori economici e la loro affidabilità. Infatti, un contraente che si prestasse a realizzare un servizio, o un lavoro, a titolo gratuito apparirebbe come una sospettabile controparte per la pubblica amministrazione e, inoltre, si potrebbero generare delle conseguenze negative per ciò che concerne la possibilità di garantire la <em>par condicio</em> tra i concorrenti. Eppure, per il Consiglio di Stato, la garanzia di serietà dell&#8217;offerta e della affidabilità della controparte privata, in un contratto concluso con la pubblica amministrazione, può dipendere anche da altri fattori, che non concernono necessariamente un corrispettivo, dunque non dipendono dall&#8217;onerosità, tradizionalmente intesa, dell&#8217;istituto. Nel mercato dei contratti pubblici, un contraente privato potrebbe essere mosso da altri interessi che prescindono da quelli meramente finanziari, pertanto potrebbe trarre la propria utilità economica da &#8220;leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore [&amp;] diligente della prestazione richiesta dall&#8217;amministrazione&#8221;.<br />
Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, perciò, continuando a considerare la natura onerosa del contratto di appalto nel mondo <em>inter</em> privato come elemento necessario, per ciò che concerne quelli pubblici, ammette che la natura onerosa può assumere un significato diverso, poiché i fini che si intendono perseguire con essa possono essere raggiunti ricorrendo ad altri fattori. Per il collegio, il contratto di appalto è a titolo oneroso quando, anche se il bando di gara non prevede un corrispettivo in danaro, bensì il solo rimborso delle spese, permette al contraente privato di trarre comunque un&#8217;utilità economica lecita ed immateriale<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p><strong>3. <em>L&#8217;onerosità del contratto di appalto: l&#8217;importanza di una sua definizione ai fini dell&#8217;applicazione della normativa relativa ai contratti pubblici</em></strong><br />
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato è tornato a discutere di un tema che, come si è detto in apertura, non rappresenta una novità nel nostro ordinamento, poiché, già in passato, sia la giurisprudenza comunitaria che quella nazionale hanno avuto modo di interpretare il carattere oneroso dei contratti pubblici e, dunque, di ragionare sulla possibilità di ascriverli alla categoria dei contratti di appalto. È bene tener conto che è dalla presenza di onerosità che discende la possibilità di applicare la disciplina dei contratti pubblici, poiché, se è vero che tale materia è subordinata al rispetto dei principi generali riconosciuti dai Trattati europei, è pur vero che, ai sensi del considerando 4 della direttiva 2014/24/UE, &#8220;[&amp;] la normativa dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all&#8217;acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico [&amp;]&#8221;. Pertanto, per stabilire se un contratto possa, o meno, essere assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, è necessario comprendere in che modo, negli anni, si è inteso il concetto di onerosità e quanto esso si sia andato estendendo.<br />
Sebbene dall&#8217;esame delle diverse norme, che, a partire dagli anni Settanta, hanno disciplinato le modalità di determinare il valore dei contratti di appalti pubblici, l&#8217;onerosità pare essere intesa quale importo totale pagabile all&#8217;operatore economico valutato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, dunque, quale corrispettivo finanziario in grado di produrre un&#8217;utilità finanziaria; la giurisprudenza comunitaria ha, però nel tempo, esteso questo concetto. Infatti, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, con la sentenza del 12 luglio 2001, in causa C-399/98 (a cui lo stesso Consiglio di Stato rimanda per sostenere la propria posizione), riconosce al contratto di appalto pubblico il carattere oneroso anche se non è possibile rilevare alcun esborso pecuniario; nel caso di specie, il contraente privato, titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione, realizzando opere di urbanizzazione secondaria, non esegue prestazioni a titolo gratuito, dato che estingue un debito di pari valore che sorge a favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Dunque, nonostante non vi sia la presenza di un corrispettivo in danaro a favore di una delle parti, al contratto si riconosce la natura onerosa tipica dei contratti di appalto e, di conseguenza, l&#8217;assoggettamento alla relativa disciplina di riferimento.<br />
Ad estendere il concetto di onerosità concorrono altre pronunce della Corte di Lussemburgo, dal momento che, sostenendo ed accettando le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, depositate il 23 maggio 2012<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, nella causa C- 159/11, affermano che &#8220;[&amp;] un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto&#8221;<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. In quanto riconducibili alla categoria di appalti pubblici, anche a questi negozi, che non garantiscono all&#8217;operatore economico di trarre una utilità finanziaria, si applica la disciplina di riferimento. Così ragionando, la Corte di Giustizia limita le ipotesi in cui un contratto di appalto pubblico possa derogare al diritto dell&#8217;Unione europea relativamente a tale materia.<br />
Da una giurisprudenza comunitaria consolidata<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, infatti, si rileva come soltanto due tipologie di contratti di appalti pubblici esulano dall&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario in materia di appalti. La prima fattispecie è costituita da quelli conclusi dall&#8217;ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto ma sul quale, allo stesso tempo, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Per potersi ammettere una deroga alla disciplina generale dei contratti pubblici di appalto, peraltro, il soggetto, sul quale viene esercitato un controllo analogo, deve realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti dell&#8217;ente, o anche più enti, che lo controllano. La seconda tipologia contrattuale è costituita da quei negozi atti ad istituire una cooperazione tra enti pubblici, che mira ad adempiere ad una funzione di servizio pubblico comune ad entrambe le parti del contratto. Tuttavia, per poter ammettere una deroga alla disciplina generale, devono essere soddisfatti contemporaneamente diversi requisiti: le parti devono essere esclusivamente enti pubblici; nessun prestatore privato deve essere posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e dunque si deve garantire il rispetto della <em>par condicio</em>; ed, infine, la cooperazione che si instaura deve essere retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico che essi hanno in comune<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. È possibile rilevare come la Corte di Giustizia, pur ammettendo delle deroghe alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di garantire un maggiore e pieno rispetto dei principi dei Trattati istitutivi dell&#8217;Unione europea, interpreti le condizioni in senso restrittivo<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
L&#8217;estensione dell&#8217;ambito di applicazione della normativa concernente gli appalti pubblici si è resa possibile sostenendo un&#8217;interpretazione ampia, oppure &#8216;debole&#8217; se si volesse utilizzare l&#8217;espressione del Consiglio di Stato, del contratto a titolo oneroso. Nella direzione di voler limitare ulteriormente il concetto di gratuità e, dunque, di ridurre le ipotesi di deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, sembra muoversi la stessa giurisprudenza amministrativa nazionale. La sentenza 4614 del 2017 non costituisce un tentativo isolato di ampliare il significato da attribuire all&#8217;onerosità del contratto; infatti, in questo senso si pone anche la sentenza 4631 del 4 ottobre 2017 del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Con tale pronuncia i giudici di palazzo Spada, interpretando la nozione di onerosità di cui all&#8217;art. 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva del 31 marzo 2004 (oggi abrogata con l&#8217;adozione delle direttive del 2014), sia in senso letterale che in quello sistematico, hanno manifestato la preferenza a sostenere questa seconda interpretazione, anche perché maggiormente rispondente a soddisfare l&#8217;effetto utile che l&#8217;atto stesso intende perseguire. Pertanto, se per &#8216;onerosità&#8217; in senso letterale si fa riferimento al solo contenuto intrinseco del contratto, per quanto concerne un&#8217;interpretazione sostanziale, il carattere oneroso si rileva anche quando sia possibile individuare dei vantaggi economici che l&#8217;aggiudicatario riceve da altre amministrazioni pubbliche, interessate all&#8217;esecuzione del rapporto, in ragione delle proprie finalità istituzionali.<br />
In attesa di una pronuncia da parte della Corte di Giustizia, che potrà confermare o meno una lettura così ampia della nozione di onerosità del contratto pubblico di appalto, ciò che si evince è come stia diminuendo, in misura sempre maggiore, la possibilità di qualificare un contratto come gratuito e, perciò, in grado di esulare dall&#8217;applicazione della normativa generale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.</p>
<p><strong>4. <em>Oltre la &#8220;gratuità&#8221; del contratto: le condizioni per derogare alla disciplina dei contratti pubblici</em></strong><br />
La sentenza 4614 del 2017 del Consiglio di Stato, pertanto, si inserisce all&#8217;interno di un dibattito vivace che, come si è avuto modo di rilevare nel precedente paragrafo, ha impegnato la stessa Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea. È, inoltre, interessante portare all&#8217;attenzione di chi legge che l&#8217;attività di interpretazione della Corte, su questo tema, non si è esaurita con la giurisprudenza precedentemente esaminata; infatti, essa ha avuto modo di definire la nozione di onerosità anche in relazione ai sempre più numerosi accordi conclusi dalle autorità pubbliche con i c.d. enti del Terzo settore<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
A livello europeo, fino alla prima metà degli anni Duemila<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, nei confronti dei servizi sociali, e dei relativi accordi che le pubbliche amministrazioni nazionali concludevano con le diverse organizzazioni non <em>profit</em>, era possibile rilevare una sorta di indifferenza<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>. Questa era dovuta non solo al fatto che tali servizi, poiché collegati ad una funzione di benessere e di protezione sociale, rientravano tra le competenze degli Stati membri, bensì anche al fatto che essi presentavano una scarsa rilevanza economica, la cui disciplina, perciò, non era in grado di stravolgere il funzionamento del mercato interno anche se in deroga con la normativa comunitaria.<br />
Nonostante l&#8217;adozione di atti di <em>soft law</em> inerenti i servizi sociali, indicazioni chiare sulla compatibilità delle loro discipline nazionali con i principi generali riconosciuti dall&#8217;ordinamento europeo non erano rilevabili; pertanto, tale compito interpretativo è spettato alla Corte di Giustizia. In particolare, per ciò che concerne l&#8217;ordinamento giuridico italiano, per la conclusione di accordi volti all&#8217;affidamento dei servizi sociali, generalmente intesi, si prevedevano delle norme<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> che miravano a favorire, come controparte delle pubbliche amministrazioni, le organizzazioni prive di scopo di lucro<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. L&#8217;autorità giudiziaria europea è stata, pertanto, adita<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> per valutare la compatibilità di simili disposizioni con il diritto comunitario, dal momento che ad essere compromesso era il rispetto del principio della par condicio e della libera concorrenza. Per la Corte, la normativa nazionale, che consentiva ai soli operatori privati non profit di concorrere con la stipula di convenzioni, che danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate, non violava il diritto comunitario, purché a tutte le organizzazioni prive di scopo di lucro, anche provenienti da altri Stati membri, diversi da quello di appartenenza dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, fossero riconosciuti gli stessi diritti.<br />
Dunque, dall&#8217;interpretazione della Corte di Giustizia, sebbene si riconosca nei confronti degli enti aggiudicatori un obbligo a garantire uno spazio riservato all&#8217;offerta privata solidale, in quanto espressione del c.d. principio di sussidiarietà sociale<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, questi accordi, conclusi con le organizzazioni prive di scopi di lucro, non possono derogare completamente ai principi generali riconosciuti dall&#8217;ordinamento.<br />
Per la Corte, infatti, una deroga <em>tout court</em> al diritto dell&#8217;Unione europea, e ai principi generali da esso garantiti, non è ammissibile neppure se le convenzioni siano concluse con le organizzazioni di volontariato. Infatti, gli accordi con questi enti del Terzo settore non esulano dalla nozione di contratti di appalti e, di conseguenza, dall&#8217;applicazione della normativa di riferimento per il solo motivo riconducibile all&#8217;assenza di lucro nell&#8217;attività dell&#8217;organizzazione<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Inoltre, non si deve ammettere un&#8217;esclusione automatica dal rispetto delle regole e dei principi dell&#8217;ordinamento europeo, per il motivo che queste convenzioni prevedano il solo rimborso delle spese documentate. Infatti, se delle deroghe al diritto comunitario sono ammesse, come la possibilità di non ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica per individuare l&#8217;associazione di volontariato a cui affidare l&#8217;espletamento di un servizio sociale<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, ovvero la non necessità di procedere ad una comparazione delle diverse proposte avanzate dalle associazioni in questione<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, ciò non dipende dalla apparente gratuità del contratto<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, bensì dal fatto che il contesto normativo e convenzionale, in cui si svolge l&#8217;attività oggetto della convenzione, contribuisca effettivamente ad una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà, nonché di efficienza del bilancio delle stesse amministrazioni<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. Da questa recente giurisprudenza, si rileva come nel bilanciamento tra l&#8217;interesse solidaristico e la garanzia del rispetto del principio della libera concorrenza, ad essere attenuato sia proprio quest&#8217;ultimo.</p>
<p><strong>5. <em>I rapporti tra pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore</em></strong></p>
<p><strong>5.1.<em> I rapporti tra pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore nel Codice del Terzo settore</em></strong></p>
<p>Come più volte è stato ribadito, l&#8217;intento del Consiglio di Stato, con la sentenza 4614 del 2017, è stato quello di ampliare il concetto di onerosità, in maniera tale da poter qualificare come contratti di appalto un numero sempre maggiore di commesse pubbliche, che altrimenti vi sarebbero rimaste escluse, in quanto mancanti del carattere &#8216;essenziale&#8217; di questa fattispecie contrattuale. Riconoscendo a tali negozi la natura di contratti di appalto, è possibile assoggettarli alla disciplina dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, che permette di garantire il rispetto dei principi fondamentali riconosciuti dall&#8217;ordinamento comunitario, nonché nazionale, <em>in primis</em> quello della libera concorrenza<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Tuttavia, qualora si dovesse consolidare tale giurisprudenza del Consiglio di Stato, si potrebbero avere delle conseguenze maggiori di quanto si pensasse. Infatti, essendo la tendenza quella di interpretare il carattere di onerosità in termini sempre meno tradizionali, finirebbero per essere attratte, all&#8217;interno della categoria di contratti di appalto, fattispecie che, invece, ne dovrebbero rimanere escluse. In particolare, si considererebbero come tali degli accordi che le pubbliche amministrazioni concludono con gli enti del Terzo settore, &#8220;che hanno ad oggetto delle attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale&#8221;<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> e nel pieno rispetto del principio di collaborazione<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>, gli organismi non profit collaborano con gli enti pubblici, istaurando così diversi tipi di rapporti<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>; questa eterogeneità delle relazioni è dovuta, in primo luogo, al differente ruolo che le parti assumono nell&#8217;esercizio delle attività di interesse generale. Infatti, in alcune circostanze, le pubbliche amministrazioni, &#8220;al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi di welfare&#8221;<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, trovano, negli enti del Terzo settore, le controparti più idonee; essi, perciò, esercitano una attività che si affianca a quelle prestazioni che sono, comunque, dovute dai soggetti pubblici<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. Vi sono casi in cui, invece, le organizzazioni non profit esercitano delle attività di utilità sociale per colmare il vuoto lasciato dalle pubbliche amministrazioni; quest&#8217;ultime, pertanto, si limitano a supportare e favorire gli interventi dei soggetti privati, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Le due diverse tipologie di relazioni si distinguono non solo per il ruolo tenuto dalle parti, ma, principalmente, perché assumono una dimensione diversa gli interessi che vengono perseguiti con l&#8217;esercizio delle attività realizzate dalle organizzazioni non profit. Infatti, nella prima delle due ipotesi considerate, nelle attività degli enti del Terzo settore, si rileva un interesse economico maggiore rispetto a quanto sia possibile cogliere nel secondo caso<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>. Le relazioni che si istaurano hanno una rilevanza economica diversa; di conseguenza devono essere regolate da strumenti giuridici altrettanto diversi, che permettano di tutelare e garantire adeguatamente gli interessi perseguiti.<br />
La legge delega 106 del 6 giugno 2016, &#8216;Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell&#8217;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale&#8217;, tra le diverse finalità che si proponeva, all&#8217;art. 1, comma 2, lettera b), prevedeva anche un riordino e una revisione della disciplina e delle disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore; la nuova normativa, pertanto, avrebbe dovuto disciplinare in maniera puntuale anche i vari strumenti atti a regolare i rapporti che si istaurano tra gli organismi non profit e le stesse amministrazioni pubbliche<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. Al contrario, invece, il decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 dedica a questo tema soltanto poche disposizioni, che non permettono di individuare quale sia, relativamente alla tipologia di attività che si intende realizzare, l&#8217;atto più idoneo per istaurare e disciplinare la collaborazione tra i due soggetti. L&#8217;articolo 55, del d.lgs. 117 del 2017, al comma 4, si limita<a title="" href="#_ftn39">[39]</a> a prevedere, per i soggetti pubblici, la possibilità di attivare dei partenariati con gli enti del Terzo settore, al fine di definire e realizzare specifici progetti di servizi o determinati interventi<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Le controparti possono essere individuate ricorrendo a delle forme di accreditamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. L&#8217;articolo 56 del codice del Terzo settore, al comma 1, fa riferimento alle convenzioni; ricorrendo ad esse, le pubbliche amministrazioni possono affidare, alle organizzazioni di volontariato e a quelle di promozione sociale, lo svolgimento di attività e di servizi sociali a favore di terzi, qualora tale soluzione si presenti più favorevole rispetto al ricorso al mercato<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Nei confronti di questa disposizione possono essere avanzate molteplici osservazioni; in primis, sebbene la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia dichiarato legittime le norme nazionali, che stabiliscono modalità di affidamento dei servizi in favore di determinati soggetti del Terzo settore, capaci di attenuare il rispetto del principio della concorrenza, allo stesso tempo ha sancito anche le condizioni che devono essere soddisfatte affinché non si possa rilevare un contrasto con il diritto dell&#8217;Unione europea. Nella disposizione legislativa, invece, nessuna menzione viene fatta relativamente alla ragione per cui si ammette la possibilità di esulare dalla disciplina generale in materia di contratti pubblici<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>; l&#8217;unico riferimento è ai soggetti che possono &#8216;beneficiare&#8217; di tale regime più favorevole per la conclusione di accordi e alla maggiore convenienza che si trarrebbe da questi, piuttosto che dal ricorso al mercato<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Inoltre, si evince che non è stato operato alcun discrimine tra gli strumenti che possono essere più idonei a regolare i diversi rapporti tra gli organismi non profit e le pubbliche amministrazioni; soprattutto, rimane ancora incerta la natura giuridica da riconoscere alla convenzione. L&#8217;articolo 56 del d.lgs. 117 del 2017, così come non vi avevano provveduto gli articoli 7 e 10 della legge quadro 266 del 1991, non chiarisce tale aspetto, continuando a presentare la convenzione quale strumento dai contenuti più vari, in quanto teso ad essere applicato ad ambiti di intervento pubblico diversi<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. Pertanto, essa si presta ad essere un atto negoziale mediante il quale le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore individuano liberamente gli interventi di interesse generale che devono essere realizzati<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. La stessa Autorità nazionale anticorruzione è intervenuta sul tema dell&#8217;affidamento dei servizi sociali agli enti del Terzo settore<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>, senza, però, chiarire quale sia la natura giuridica da riconoscere agli strumenti<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> oggi previsti dall&#8217;art. 56 del d.lgs. 117 del 2017<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
Ad oggi, la convenzione <em>ex</em> art. 56 del d.lgs. 117 del 2017 si presenta, allo stesso tempo, come atto potenzialmente idoneo a regolare gli affidamenti di servizi sociali economici (è il riferimento alla condizione più favorevole rispetto al ricorso al mercato a sostenere questa lettura); sia come strumento mediante il quale gli enti pubblici sostengono le attività delle organizzazioni di volontariato<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>, quando queste sono principalmente espressione della cittadinanza attiva<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.</p>
<p><strong>5.2. <em>Estraneità dalla disciplina dei contratti pubblici: un problema aperto</em></strong></p>
<p>In vista di un aggiornamento delle Linee guida per l&#8217;affidamento dei servizi agli enti del Terzo settore, la mancata chiarezza normativa ha indotto l&#8217;ANAC a chiedere al Consiglio di Stato una interpretazione delle disposizioni contenute nel Titolo VII del d.lgs. 117 del 2017<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>. In particolare, il collegio è stato chiamato ad esprimere un parere riguardo la compatibilità delle modalità di affidamento dei servizi sociali previsti nel codice del Terzo settore con quelle previste dal codice dei contratti pubblici.<br />
Infatti, a differenza del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, il nuovo codice del 2016 disciplina le procedure di affidamento di appalto dei servizi sociali<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>, assoggettandole tuttavia ad un regime &#8216;alleggerito&#8217;<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> rispetto a quello ordinario. A queste procedure, con l&#8217;adozione del codice del Terzo settore, il legislatore delegato ha aggiunto altre modalità di affidamento dei servizi sociali, che si caratterizzano per il fatto di limitare il principio della concorrenza, in quanto prevedono come controparti della pubblica amministrazione solo gli enti non profit.<br />
Ai fini della trattazione qui finora condotta, il parere n. 2052 del 2018 rileva per il fatto che il Consiglio di Stato, per stabilire il rispetto del diritto comunitario in materia di contratti pubblici da parte delle procedure previste nel Titolo VII del codice del Terzo settore, è tornato a trattare del tema dell&#8217;onerosità del contratto. Per il collegio, infatti, le procedure di affidamento dei servizi sociali disciplinate dal d.lgs. 117 del 2017 non sono da considerare soggette alla regolazione di matrice comunitaria quando con esse si mira all&#8217;affidamento di un servizio sociale ad un ente affidatario che lo svolge a titolo integralmente gratuito.<br />
Per il Consiglio di Stato è da ritenere gratuito il servizio che produce ricchezza ad un soggetto, come la collettività, tramite il lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal profitto e che opera &#8220;a puro scopo di solidarietà sociale&#8221;. Al fine di poter qualificare un contratto di servizi sociali prestato a titolo gratuito è fondamentale escludere la presenza di qualsiasi remunerazione dei fattori produttivi; di conseguenza, è gratuita ed estranea alla disciplina del codice dei contratti pubblici la fattispecie negoziale che prevede il solo rimborso delle spese vive, correnti e non di investimento, documentate e sostenute dall&#8217;ente. Per considerare non oneroso il contratto di servizi, inoltre, non vi devono essere forme di forfetizzazione dei rimborsi, né remunerazioni a carico dell&#8217;ente pubblico.<br />
Le condizioni previste affinché un negozio giuridico si possa considerare estraneo alla disciplina dei contratti pubblici, perché gratuito, non hanno permesso al Consiglio di Stato di affermare con certezza che le convenzioni <em>ex</em> art. 56 del d.lgs. 117 del 2017 siano qualificabili come atti non onerosi e dunque non assoggettabili alla normativa di matrice comunitaria. Infatti, ai sensi del comma 4, la convenzione deve disciplinare anche i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, a carico dell&#8217;amministrazione pubblica, e le modalità di rimborso delle spese, sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all&#8217;attività oggetto della convenzione.<br />
Sebbene lo stesso Consiglio di Stato parli di &#8220;ipotesi limite&#8221;, quanto disposto dal comma 4 dell&#8217;art. 56 del codice del Terzo settore indurrebbe a considerare come contratti onerosi le convenzioni che riconducono tra le spese rimborsabili i costi indiretti e gli oneri relativi alla copertura assicurativa.</p>
<p><strong>6.</strong> <strong><em>La causa solidaristica, la soluzione per limitare l&#8217;estensione della nozione di contratto di appalto</em></strong></p>
<p>In attesa dell&#8217;aggiornamento delle &#8220;Linee guida per l&#8217;affidamento di servizi ad enti del Terzo settore ed alle cooperative sociali&#8221;, che dovrà necessariamente stabilire l&#8217;ambito del ricorso consentito alle convenzioni e fornire una più puntuale definizione del concetto di rimborso delle spese, ciò che si rileva, tenendo conto anche della sentenza del medesimo Collegio n. 4614 del 2017, è come l&#8217;elemento dell&#8217;onerosità sia inteso in senso sempre più ampio e meno tradizionale. Il rischio è, da una parte, quello di rendere impossibile il ricorso alle convenzioni, perché, in virtù della attuale disciplina e dell&#8217;interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, esse risulterebbero istituti in conflitto con il diritto euro-comunitario, in quanto atti a carattere oneroso non idonei a derogare alla disciplina dei contratti pubblici. Dall&#8217;altra parte, si finirebbero per qualificare forzatamente ed erroneamente come contratti di appalto delle fattispecie che, caratterizzate da un certo <em>animus donandi</em><a title="" href="#_ftn54">[54]</a>, al contrario, ne dovrebbero rimanere escluse, in quanto tese a soddisfare fini diversi da quello prettamente economico<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Ebbene, se si dovesse consolidare questa giurisprudenza amministrativa, le amministrazioni pubbliche sarebbero obbligate ad applicare la relativa normativa. La conseguenza di questo &#8220;eccesso di concorrenza&#8221;<a title="" href="#_ftn56">[56]</a> sarebbe quella di limitare le esperienze della cittadinanza e della partecipazione attiva, nonché rendere, addirittura, inutile la conclusione di simili accordi con gli enti del Terzo settore<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
Per evitare che esperienze solidaristiche, mera espressione della cittadinanza attiva, possano essere qualificate come contratti di appalto, è opportuno cambiare la lente attraverso la quale il giudice amministrativo sta procedendo a determinare la natura giuridica degli atti. Affinché a tali accordi non si riconosca la natura dei contratti di appalto, piuttosto che ragionare in termini economici<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>, ricercando l&#8217;assenza del carattere oneroso, si potrebbe ragionare sulle cause che spingono le parti a concluderli<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
Con la stipula delle convenzioni tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, la funzione economico- sociale è rinvenibile nel perseguimento, mediante l&#8217;esercizio di attività di interesse generale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>. La causa che muove le parti, soprattutto quelle private, a concludere questi accordi non è quella economica, non si perseguono finalità lucrative<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>, bensì il fine è voler corrispondere un livello di benessere elevato alla maggior parte degli individui della collettività, attraverso l&#8217;esercizio di attività di interesse generale<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>. Pertanto, dal momento in cui a dover essere garantiti sono tali interessi generali, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, i soggetti pubblici ne favoriscono il perseguimento, ricorrendo a strumenti giuridici idonei a non cagionare rilevanti sacrifici in capo agli enti del Terzo settore<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
In questo senso, individuando quali sono gli interessi che prioritariamente si intendono tutelare, non rileverebbe l&#8217;utilità di qualificare come contratti di appalto fattispecie negoziali che non ne presentano i caratteri, dal momento che la dimensione economica non sarebbe neppure considerata, o, comunque, non sarebbe più centrale.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a>Cfr. Parlamento europeo e Consiglio, 26 febbraio 2014, direttiva 2014/25/UE, art. 1, comma 1, punto 1): &#8220;&#8216;appalti di lavori, forniture e servizi&#8217;: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l&#8217;esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha considerato il carattere oneroso come elemento necessario ed essenziale, affinché un contratto si potesse considerare ascrivibile alla categoria dei contratti di appalto. Si rimanda, ad esempio, alle pronunce in merito al riconoscimento della natura giuridica del contratto di tesoreria, al quale, sebbene riconducibile alla categoria dei contratti di appalto di servizi bancari e finanziari, non era riconosciuta la qualifica di appalto, poiché privo del carattere oneroso. È proprio per tale mancanza che sia la giurisprudenza amministrativa, che quella civile, ha riconosciuto al contratto di tesoreria la natura di contratto di concessione di servizi. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3245; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073; Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2002, n. 4843; Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377; Corte di Cassazione, SS. UU., 3 aprile 2009, n. 8113.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a>Cfr. Tar Calabria, sez. I, 13 dicembre 2016, n. 2435, laddove afferma che l&#8217;appalto di servizi rientra nella categoria dei contratti speciali di diritto privato, nei cui confronti è prevista una disciplina che deroga a quella dei contratti di diritto comune, e che riconosce nel decreto legislativo del 2016, n. 50, la fonte di riferimento. In virtù di tale normativa, pertanto, il contratto di appalto è caratterizzato dall&#8217;onerosità, il cui carattere è necessario, e dalla sinallagmaticità delle prestazioni, poiché è possibile rilevare la presenza di prestazioni a carico di entrambe le parti, nonché un rapporto di reciproco scambio tra le stesse.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a>Tale disposizione è stata introdotta con l&#8217;adozione del decreto legislativo 56 del 19 aprile del 2017; pertanto, in base al principio del <em>tempus regit actum</em>, essa non trova applicazione nel caso in esame. Sull&#8217;importanza della previsione di un corrispettivo in danaro si consideri anche la previsione contenuta all&#8217;art. 24, comma 8-<em>bis</em> del d.lgs. 50 del 2016, anch&#8217;essa introdotta con il d.lgs. 56 del 2017: &#8220;Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all&#8217;ottenimento del finanziamento dell&#8217;opera progettata. [&amp;]&#8221;. Si veda anche ANAC, delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 recante l&#8217;aggiornamento delle &#8216;Linee Guida n.1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Indirizzi generali sull&#8217;affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria&#8217;, laddove la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara costituisce un&#8217;operazione necessaria per poter procedere all&#8217;affidamento degli incarichi e dei servizi di progettazione a personalità esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, è in base al corrispettivo previsto che l&#8217;Autorità stabilisce le diverse modalità di affidamento di questi servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a>La disposizione prevede per i contratti di servizi di ingegneria e architettura relativi ai beni culturali la possibilità di individuare quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o rimborsi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a>È ormai superata la tesi secondo cui il contratto di appalto pubblico non possa essere riconducibile allo schema contrattuale privatistico. Sebbene il soggetto pubblico ricopra le vesti di committente, il contratto di appalto pubblico non perde quelli che sono i caratteri fondamentali di tale negozio. Da questo, pertanto, sorgono due obbligazioni contrapposte, ossia l&#8217;appaltatore ha l&#8217;obbligo di compiere un&#8217;opera o di prestare un servizio, mentre il committente è tenuto a pagare un corrispettivo in denaro. Cfr. C. Gallucci,<em> Appalto (diritto pubblico)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1988, p. 9; A. Cianfalone-G. Giovannini, <em>L&#8217;appalto di opere pubbliche</em>, Milano, Giuffrè editore, 2012, p. 224.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>L&#8217;appalto si qualifica quale contratto oneroso proprio perché il corrispettivo è sempre dovuto dal committente all&#8217;appaltatore e deve consistere in una somma di denaro. Cfr. G. Perlingieri (a cura di), <em>Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza</em>, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 1644; S. Monticelli-G. Porcelli, <em>I contratti dell&#8217;impresa</em>, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 123-125.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>L&#8217;appalto si caratterizza come un contratto tipicamente oneroso, dal momento che questo negozio assume una diversa natura, qualora l&#8217;<em>opus</em> sia promesso senza compenso, ovvero si preveda una prestazione diversa dal denaro. Si veda a riguardo: M. Stolfi, <em>Appalto (contratto di)</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. II, Milano, Giuffrè, 1959, p. 636; P. Rescigno, <em>Appalto (diritto privato)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, vol. II, <em>op. cit.</em>, p. 3; P. Senofonte-P. Dubolino-C. Carnevale-G. Giordano (a cura di), <em>Libro IV, Tomo VI (artt. 1655-1753)</em>, in <em>Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile</em>, a cura di C. Ruperto-V. Sgroi, Milano, Giuffrè, 1994, p. 1655.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a>Questa interpretazione ampia del carattere oneroso del contratto di appalto fornita dal Consiglio di Stato non è stata esente da critiche. Infatti, il rimando alla presenza di una utilità economica lecita ed immateriale, affinché si possa qualificare un contratto di appalto, anche se gratuito dal punto di vista finanziario, senza alcuna ulteriore specificazione, preoccupa soprattutto perché il contraente privato potrebbe aspirare ad ottenere altri vantaggi economici, che esulano dal rapporto contrattuale &#8216;gratuito&#8217;. Vi è il timore che l&#8217;operatore economico, divenendo parte contrattuale della pubblica amministrazione, possa istaurare con questa un rapporto privilegiato, in grado di falsare anche eventuali future gare di appalto. Per una critica alla lettura debole del carattere oneroso del contratto di appalto pubblico, si rimanda a M. Alesio, <em>Prestazioni tecnicamente complesse, da effettuare gratuitamente in favore della pa? Il CdS (poco convincentemente) dice sì!</em>, in &#8220;Diritto &amp; Giustizia&#8221;, 157, 2017, p.3. Critico nei confronti dell&#8217;interpretazione fornita dal collegio è anche A. Massari, <em>La concezione &#8220;debole&#8221; dell&#8217;onerosità negli appalti pubblici</em>, in &#8220;Appalti &amp; Contratti&#8221;, XII,10, (2017), p. 6: per l&#8217;Autore, i principi che sono affermati con tale sentenza, qualora questa concezione di onerosità dovesse divenire &#8216;diritto vivente&#8217;, potrebbero avere degli effetti sulla questione, alquanto delicata, del <em>quantum</em> di utile economico minimo per l&#8217;offerente, nel quadro della verifica di congruità, o non anomalia, dell&#8217;offerta, ai fini dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto. Per G. Quaglia, <em>Appalti pubblici (contratti pubblici privi di un corrispettivo in denaro- sussistenza della natura onerosa- concezione debole della locuzione &#8220;contratti a titolo oneroso&#8221;)</em>, in &#8220;Riv. it. dir. pubbl. com.&#8221;, XXVII (2017), pp. 1223-1225, l&#8217;interpretazione fornita dal Consiglio di Stato &#8220;rischia di tradursi in un&#8217;equiparazione i contratti onerosi con i contratti c.d. a prestazioni corrispettive o, addirittura, con i contratti aventi obbligazioni a carico di una sola parte; equiparazione che può si garantire l&#8217;effetto utile della normativa europea, ma che rende inevitabili ulteriori riflessioni alla luce della disciplina nazionale sui contratti, che non pare ammettere tali equivalenze&#8221;.<br />
<a title="" href="#_ftnref10">[10]</a>Al fine di poter considerare un accordo come contratto di appalto pubblico e, dunque, assoggettato al relativo diritto dell&#8217;Unione europea, uno dei presupposti che devono essere soddisfatti è il carattere oneroso, così come è possibile rilevare dalla definizione di tale istituto. Vi è onerosità quando ad una prestazione del servizio corrisponde un obbligo di remunerazione a carico del committente; perciò, vi deve essere reciprocità nella forma dello scambio materiale delle prestazioni, affinché il rapporto contrattuale costituito si possa assoggettare al rispetto della disciplina europea in materia di contratti pubblici. Partendo da tali premesse, peraltro, per garantire l&#8217;effetto utile a cui mirano le direttive in materia di appalti (nel caso di specie, il riferimento era alla direttiva 2004/18/Ce), l&#8217;espressione &#8216;a carattere oneroso&#8217; deve essere interpretato in maniera estensiva. Dunque, è possibile rilevare l&#8217;onerosità anche in quel contratto che prevede come corrispettivo il solo rimborso delle spese sostenute dall&#8217;operatore economico, poiché beneficia comunque di una prestazione in denaro. In conclusione, in quanto è possibile rilevare il carattere oneroso, l&#8217;accordo deve essere ascritto alla categoria dei contratti di appalto pubblico e dunque assoggettato alla disciplina di riferimento. Cfr. Avv. generale Verica Trstenjak, conclusioni 23 maggio 2012, C- 159/11, <em>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a</em>., punti 30, 34; M. M. Consito, <em>Accreditamento e terzo settore</em>, Napoli, Jovene, 2009, p. 100.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>Cfr. Corte di Giustizia, 19 dicembre 2012, C-159/11, <em>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a</em>., punto 29; Corte di Giustizia, 16 maggio 2013, C- 564/11, <em>Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a.</em>, punto 30; Corte di Giustizia, 20 giugno 2013, C-352/12, <em>Comune di Castelvecchio Subequo e Comune di Barisciano c. Ordine degli Ingegneri</em>, punto 38.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a>Riguardo la possibilità per i contratti pubblici di derogare alla normativa generale, per quanto riguarda la presenza di una delle parti assoggettata ad un controllo analogo da parte dell&#8217;ente aggiudicatore si rimanda a Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, C- 107/98, <em>Teckal</em>, punti 50-51; Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, C-340/04, <em>Carbotermo e Consorzio Alisei</em>, punti 59-62; Corte di Giustizia, 8 dicembre 2016, C-553/15, <em>Undis Servizi srl contro Comune di Sulmona</em>, punti 30-33; per quanto riguarda i contratti conclusi tra due enti pubblici, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, si rimanda a Corte di Giustizia, 9 giugno 2009, C- 480/06, <em>Commissione/Germania</em>, punto 44 e 47.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a>La normativa attuale, sia europea che nazionale, si conforma a questa giurisprudenza, specificando maggiormente alcuni profili che non erano stati definiti, quale il complesso minimo di attività che la persona giuridica controllata deve svolgere nei confronti dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Cfr. Parlamento europeo e Consiglio, 26 febbraio 2014, direttiva 2014/23/UE, 46 e 47, art. 28; Parlamento europeo e Consiglio, 26 febbraio 2014, direttiva 2014/24/UE, considerando 32 e 33, art. 12; Parlamento europeo e Consiglio, 26 febbraio 2014, direttiva 2014/25/UE, art. 28; D.lgs. 50 del 2016, art. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a>È ammissibile una deroga solo nelle ipotesi e nelle condizioni definite, dal momento che se queste non vengono soddisfatte non rileva neppure che l&#8217;operatore sia esso stesso un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ovvero il fatto che non si persegua principalmente uno scopo di lucro, che non vi sia una struttura imprenditoriale, oppure che non venga assicurata una presenza continua sul mercato. Non può derogare alla disciplina dei contratti pubblici neppure un accordo tra due amministrazioni aggiudicatrici, ovvero enti aggiudicatori, concluso in circostanze straordinarie ed imprevedibili. Cfr. Causa <em>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a</em>., cit., punto 26; Causa <em>Comune di Castelvecchio Subequo e Comune di Barisciano c. Ordine degli Ingegneri</em>, cit., punto 35.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha fornito una lettura sistematica della nozione di onerosità, alla quale si fa menzione trattando di &#8216;contratti di appalto&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva del 31 marzo 2004, n. 18, allora disciplina di riferimento in materia di appalti pubblici. Tuttavia, poiché un&#8217;interpretazione sistematica di tale nozione potrebbe confliggere con una interpretazione letterale della disposizione, il Collegio ha sollevato una questione pregiudiziale di fronte la Corte di Giustizia. Per una conoscenza più approfondita dell&#8217;argomento in giudizio si rimanda a Consiglio di Stato, sez. III, 4 ottobre 2017, n. 4631.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a>È solo con l&#8217;adozione del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, art. 3, che l&#8217;ordinamento nazionale si è dotato di una nozione giuridica unitaria di ente del Terzo settore, riconoscendo quali sono le organizzazioni prive di scopo di lucro che vi rientrano e quali sono quei soggetti che ne restano esclusi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a>Commissione europea, 26 aprile 2006, Comunicazione sui &#8220;servizi sociali di interesse generale dell&#8217;Unione europea&#8221;, Com 2006-177.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a>Per un&#8217;analisi puntuale sull&#8217;evoluzione della nozione di servizi sociali e sulla crescente importanza riconosciuta ad essi a livello comunitario vd. A. Albanese, <em>Diritto all&#8217;assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati</em>, Milano, Giuffrè, 2007, pp.291-308. Per l&#8217;autrice, l&#8217;abbandono di uno stato di indifferenza nei confronti dei servizi sociali da parte del legislatore comunitario si registra nel momento in cui esso acquisisce la consapevolezza di quanto questi siano essenziali per la coesione sociale europea, nonché per rilanciare il processo di integrazione europea.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a>Cfr. Legge regionale Lombardia 39 dell&#8217;11 aprile 1980, in particolare art. 18, comma 2: «le associazioni, fondazioni ed istituzioni private che intendono partecipare alla programmazione ed organizzazione dei servizi delle U.S.S.L., ottengono a domanda, dalla regione, l&#8217;idoneità alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle U.S.S.L. medesime»; comma 3, lett. a): &#8220;[l&#8217;idoneità è subordinata all&#8217;accertamento] dell&#8217;assenza di fini di lucro&#8221;; Legge 266 dell&#8217;11 agosto 1991, &#8216;Legge quadro sul volontariato&#8217;, all&#8217;art. 7, comma 1, prevede la possibilità per lo stato, per le regioni, nonché per le province autonome, per gli enti locali e quelli pubblici di stipulare delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, che soddisfano determinati requisiti stabiliti dalla stessa legge; all&#8217;art. 10, comma 2, lett. c): &#8220;[le leggi regionali e provinciali disciplinano] i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni [&amp;]&#8221;; Legge regionale Liguria 15 del 28 maggio 1992, art. 75-<em>ter</em>, c. 2, lett. a): &#8220;in via prioritaria, è assicurato l&#8217;affidamento dei servizi del trasporto sanitario [&amp;] alle associazioni di volontariato [&amp;]&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a>L&#8217;elemento caratterizzante di tali atti non è tanto rilevabile nel coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione di importanti servizi alla persona, quanto, piuttosto, in quello di individuare, in maniera chiara e in via preferenziale, i soggetti da coinvolgere, riconducibili al c.d. Terzo settore. La preferenza nei confronti di queste organizzazioni non profit, per la conclusione delle convenzioni, si può giustificare anche in termini di garanzia che esse rappresentano per l&#8217;adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, in mercati come quelli dei servizi sanitari, socio- assistenziali, dove è difficile valutare la qualità delle prestazioni rese, per le amministrazioni pubbliche le organizzazioni non lucrative rappresentano delle controparti più affidabili, in quanto non possono sfruttare le asimmetrie informative per perseguire vantaggi economici. Al contrario, un operatore economico, che persegue fini di lucro, potrebbe essere mosso ad offrire le proprie prestazioni abbassando i livelli di qualità, al fine di aumentare i profitti. Cfr. A. Fici, <em>I contratti tra pubblica amministrazione ed enti non profit nel settore dei servizi alla persona</em>, in <em>Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore</em>, a cura di F. Cafaggi, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 139, pp. 153-156; C. Bassu, <em>Esternalizzazioni, affidamenti e sussidiarietà orizzontale</em>, in <em>Sussidiarietà e concorrenza: una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni</em>, a cura di D. Donati-A. Peci, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 113-114.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a>Cfr. Corte di Giustizia, 17 giugno 1997, C- 70/95, <em>Sodemare e a. c Regione Lombardia</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a>Il principio di &#8216;sussidiarietà sociale&#8217; è inteso quale principio capace di proteggere le forme di autorganizzazione privata, costituite per soddisfare gli interessi della collettività, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche. Cfr. F. Giglioni, <em>Il contributo del principio di sussidiarietà alla cittadinanza</em>, in <em>Cittadinanze amministrative</em>, a cura di A. Bartolini-A. Pioggia, <em>op. cit.</em>, p. 239.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a>Cfr. Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, C- 119/06, <em>Commissione/Repubblica Italiana</em>, punti dal 36 al 41.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a>Cfr. Corte di Giustizia, 11 dicembre 2014, C-113/13, <em>Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a.</em>, punto 65; Corte di Giustizia, 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, <em>CASTA e a.</em>, punto 67.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a>Questa deroga è in linea con l&#8217;obiettivo che con il ricorso alle convenzioni e all&#8217;affidamento diretto alle organizzazioni di volontariato si intende perseguire, ossia l&#8217;efficienza di bilancio. Cfr. Causa <em>CASTA e a.</em>, cit., punti 71 e 72. Per alcuni Autori, la <em>ratio</em>, per cui le pubbliche amministrazioni non devono ricorrere a procedure di comparazione, dipende dal fatto che gli accordi che vengono conclusi mirano a valorizzare le risorse solidaristiche organizzate. Inoltre, la mancata necessità di ricorrere a forme di competizioni con altri soggetti del Terzo settore si deve anche al fatto che il fine a cui si tende non è quello di elevare la qualità complessiva degli interventi, bensì quello di valorizzare le risorse solidaristiche presenti. Cfr. G. Groppo, <em>Il volontariato all&#8217;interno della riforma del Terzo settore</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, XX, 3, (2014), pp. 60-61.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a>Al contrario, in seguito all&#8217;adozione della legge quadro sul volontariato, che all&#8217;art. 7 presentava una disciplina relativa alle convenzioni, nonché forniva indicazioni, seppur minime, sul contenuto che queste dovevano avere, la mancata previsione di corrispettivi, per le prestazioni offerte dalle associazioni di volontariato, ha portato a considerare tali accordi non ascrivibili alla categoria dei contratti di appalto di servizi. Dalla natura gratuita delle prestazioni, pertanto, derivava la mancata necessità di esperire delle gare ad evidenza pubblica, nonché la possibilità di sottrarre tali accordi dal rispetto dei principi comunitari. Cfr. P. Michiara, <em>Le convenzioni tra pubblica amministrazione e terzo settore. Considerazioni sulle procedure selettive a concorrenza limitata nell&#8217;ambito dei rapporti a collaborazione necessaria</em>, Roma, Istituto editoriale regioni italiane s.r.l., 2005, pp. 89-99.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a>In accordo con quanto sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, l&#8217;articolo 57 del decreto legislativo 117 del 2017 prevede la possibilità per gli enti pubblici aggiudicatori di affidare, in via prioritaria, alle associazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociale, alcuni determinati servizi, se questa soluzione garantisce l&#8217;espletamento di servizi di interesse generale, in un sistema che concretamente contribuisce a perseguire una finalità sociale e gli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica. Anche la giurisprudenza amministrativa nazionale è concorde nel sostenere tale possibilità, in quanto rappresenta una soluzione che garantirebbe alle amministrazioni e agli enti pubblici il rispetto degli stringenti vincoli di bilancio. Cfr. Tar Abruzzo, sez. I, 24 ottobre 2017, n. 303.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a>Si rimanda a quanto previsto dal considerando 4 della direttiva 2014/24/UE. Si consideri anche che una volta definito il contratto come &#8216;di appalto&#8217;, esso è assoggettato comunque all&#8217;applicazione della normativa relativa ai contratti pubblici, a prescindere dal valore della soglia. Quest&#8217;ultimo rileva solo per ciò che concerne la possibilità di applicare specifiche disposizioni previste dalla normativa, tanto comunitaria quanto nazionale, ai contratti &#8216;sopra soglia&#8217;. Cfr. R. Caranta, <em>Nozioni di appalto, lavori, servizi e forniture</em>, in <em>Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/Ce e nella legge comunitaria n. 62/2005</em>, a cura di R. Garofoli-M. A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2005, p.29.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a>La pronuncia del Consiglio di Stato si pone in ossequio con la posizione che esso stesso aveva tenuto rispetto alla &#8216;nuova&#8217; normativa relativa i contratti pubblici, in particolare, con il riferimento alla definizione delle soglie di rilevanza comunitaria molto alte. Il monito del Collegio è quello di limitare la possibilità di derogare alla generale disciplina dei contratti pubblici, in maniera tale da garantire il rispetto dei principi della concorrenza e del <em>favor partecipationis</em>. Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere del 1° aprile 2016, n. 855, punto III.b).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Cfr. D.lgs. 117 del 2017, art. 5, comma 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a>Tra i diversi scritti riguardanti il principio di sussidiarietà si veda G. Arena, <em>Il principio di sussidiarietà orizzontale nell&#8217;art. 118 u.c. della costituzione</em>, in <em>Studi in onore di Giorgio Berti</em>, a cura di AA. VV., Napoli, Jovene editore, 2005, pp. 177-221, laddove l&#8217;Autore evidenzia come il principio di sussidiarietà orizzontale non debba essere inteso in senso &#8216;negativo&#8217;, ossia quale principio che permette ai pubblici poteri di astenersi dall&#8217;esercizio di alcune attività, bensì debba essere letto come principio che tende a creare una collaborazione tra la collettività e le autorità pubbliche. Entrambe le parti, infatti, devono allearsi affinché sia possibile perseguire e realizzare l&#8217;uguaglianza formale, costituzionalmente garantita dalla stessa Costituzione. Sulla relazione tra principio di sussidiarietà orizzontale e principio di uguaglianza vd. V. Tondi delle Mura, <em>Principio di sussidiarietà e formazioni sociali: spunti problematici alla luce dei lavori preparatori della Costituzione</em>, in <em>Costituzione e realtà attuale, 1948-1988</em>, a cura di L. Lippolis, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 277-298; F. Pizzolato, <em>Il principio di sussidarietà</em>, in <em>L&#8217;eredità della Costituzione</em>, a cura di AA. VV., Roma, A.V.E., 1998, pp. 43-44.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a>Questo principio è sancito dal Codice del Terzo settore, sia all&#8217;art. 2 che all&#8217;art. 55, commi 1, 2, 3, e permette agli enti del Terzo settore di partecipare alla definizione dei bisogni da soddisfare, nonché individuare gli interventi da realizzare in collaborazione con i soggetti pubblici. In virtù di tale principio, le organizzazioni non profit possono mantenere la loro libertà, evitando di divenire dei meri strumenti, senza potere decisionale, per la realizzazione di soddisfacimento di importanti bisogni sociali. Cfr. R. Frisanco, <em>Volontariato e nuovo welfare. La cittadinanza attiva amministrativa e le amministrazioni pubbliche</em>, Roma, Carocci editore, 2013, pp. 188-196: per l&#8217;autore, una scarsa collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato avrebbe realizzato un rapporto in cui quest&#8217;ultime sarebbero sottostate alle decisioni pubbliche, nella logica «io comando e tu fai».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a>La crisi del sistema <em>welfare</em>, soprattutto quello a livello locale, ha portato i soggetti pubblici a mutare il proprio ruolo, sempre più volto a favorire ed incoraggiare l&#8217;azione autonoma dei cittadini privati, impegnati a perseguire e soddisfare i diversi interessi generali. Invero, la crescente coscienza di non poter soddisfare congruamente i bisogni di una società in continua ed incessante trasformazione ha spinto le amministrazioni pubbliche ad affidarsi all&#8217;azione dei privati cittadini ma, allo stesso tempo, è anche dalla presenza di una collettività matura, dinamica ed espressione di un forte spirito di cittadinanza, che esse hanno potuto mutare le proprie politiche pubbliche. In questo senso, abbandonata la posizione di supremazia, le autorità pubbliche hanno potuto dar luogo ad importanti ed innovative esperienze, in grado di promuovere ed attuare nuovi modelli di vita, che, oggi, vanno dalla definizione di reti di servizi sociali, necessari per soddisfare concretamente i bisogni manifestati dalla stessa società, fino alla gestione e valorizzazione dei beni comuni urbani. Cfr. L. Muzi, <em>L&#8217;amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell&#8217;ottica del principio di sussidiarietà orizzontale</em>, in<em> La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città</em>, a cura di F. Di Lascio-F. Giglioni, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 117-139; M. A. Quiroz Vitale, <em>La riforma dimezzata del I libro del codice civile. Profili sociologico- giuridici</em>, in <em>Il Terzo settore tra continuità e riforma. Teorie, diritti, pratiche e strumenti per affrontare il cambiamento</em>, a cura di M. A. Quiroz Vitale-S. Ricci, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2017, pp. 4-5; S. Gallerini, <em>L&#8217;evoluzione del volontariato e del terzo settore nella funzione di advocacy</em>, in <em>Cittadinanze amministrative</em>, a cura di A. Bartolini-A. Pioggi, Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 181-183; D. D&#8217;Alessandro, <em>Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa</em>, Milano, Giuffrè, 2004, pp.143-150.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a>Governo, Linee Guida, 13 maggio 2014, in <em>presidenza.governo.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a>In questo senso l&#8217;azione degli enti del Terzo settore traduce il principio di sussidiarietà in funzione incrementale; essi, infatti, non si sostituiscono <em>in</em> <em>toto</em> all&#8217;azione dei soggetti pubblici, bensì integrano la gamma di servizi, sempre più personalizzati in base alle esigenze, da offrire alla collettività. Cfr. Giglioni, <em>Il contributo del principio di sussidiarietà&amp;</em>, in <em>Cittadinanze amministrative</em>, a cura di A. Bartolini-A. Pioggia, <em>op. cit.</em>, pp. 244-245.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a>In questo senso, il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale viene garantito dallo Stato, con la rimozione degli eventuali ostacoli che possono impedire ai privati la realizzazione di attività di interesse generale. Cfr. Bassu, <em>Esternalizzazioni, affidamenti e sussidiarietà orizzontale</em>, in <em>Sussidiarietà e concorrenza: una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni</em>, a cura di D. Donati-A. Peci, <em>op. cit.</em>, p. 119.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a>In questo senso Giglioni, <em>Il contributo del principio di sussidiarietà&amp;</em>, in <em>Cittadinanze amministrative</em>, a cura di A. Bartolini-A. Pioggia, <em>op. cit.</em>, p. 244; A. Albanese, <em>I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni nel d. d. l. delega di riforma del Terzo settore: la difficile attuazione del principio di sussidiarietà</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, XX, 3, (2014), p.158.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a>Secondo alcuni Autori, la legge delega 106 del 2016, che si proponeva come fine quello di dare attuazione concreta al principio di sussidiarietà orizzontale, doveva fornire necessariamente alcune indicazioni idonee a disciplinare gli strumenti mediante i quali i soggetti pubblici e gli enti non profit potessero regolare la propria collaborazione. Si prospettava, in particolare, che venisse operata una distinzione tra gli atti idonei a disciplinare un rapporto espressione della c.d. cittadinanza attiva e quelli più conformi a regolare i rapporti che hanno ad oggetto l&#8217;erogazione di prestazioni. Cfr. Albanese, <em>I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni nel d. d. l. delega di riforma del Terzo settore&amp;</em>, cit., pp. 158-159.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a>Per E. Frediani, <em>I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell&#8217;art.55 del Codice del Terzo Settore</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, XXIII, 3, (2017), pp. 164-167, nel redigere l&#8217;articolo 55, il legislatore delegato avrebbe dovuto specificare in maniera più puntuale la procedura attraverso la quale le pubbliche amministrazioni avviano una co-programmazione con gli enti del Terzo Settore, mentre, al contrario, si è limitato soltanto a dettagliare quella concernente l&#8217;avvio di una co-progettazione tra queste stesse parti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a>Delle critiche sono mosse anche nei confronti della mancata specificazione di quale debba essere l&#8217;oggetto di questi interventi definiti con il ricorso alla co-progettazione. Infatti, secondo alcuni Autori, il legislatore delegato avrebbe dovuto accogliere le indicazioni contenute nella delibera del 20 gennaio 2016, n. 32, dell&#8217;ANAC, ai sensi delle quali si deve ricorrere alla co-progettazione per definire progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse. Cfr. Frediani, <em>I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell&#8217;art.55 del Codice del Terzo Settore</em>, cit., p.168.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a>Il legislatore avrebbe potuto elaborare disposizioni più puntuali, capaci di far emergere le ragioni per le quali gli enti pubblici avrebbero dovuto preferire affidare determinati servizi di interesse generale ai soggetti non profit, piuttosto che a quelle organizzazioni <em>for profit</em>. Cfr. Albanese, <em>I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni&amp;</em>, cit., p.161.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a>Dai documenti di consultazione, relativi al Codice del Terzo settore, non sono mancate delle osservazioni volte a sollecitare l&#8217;introduzione di una simile precisazione, che avrebbe reso pienamente compatibile la previsione di una convenzione, tra amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, con il diritto dell&#8217;Unione europea, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, in relazione agli accordi relativi ai servizi sociali. Cfr. Scuola superiore Sant&#8217;Anna- Fondazione PNP, <em>Position paper. Il Codice del Terzo settore e l&#8217;impresa sociale nell&#8217;attuazione della legge delega n. 106 del 2016</em>, 2017, p.18.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a>Non sono mancati dei dubbi neppure in merito a questa previsione, dal momento che, così come è definita, non permette di stabilire se effettivamente le attività e i servizi sociali affidati in convenzione alle organizzazioni di volontariato siano reperibili sul mercato o meno. Per alcuni, la locuzione &#8220;<em>se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato</em>&#8221; lascerebbe intendere che tali servizi sociali non siano esclusi dal mercato e, dunque, il <em>favor</em> nei confronti delle organizzazioni di volontariato rispetto al mercato sia rappresentato da un vantaggio economico, che a loro avviso potrebbe essere conseguito comunque previo confronto concorrenziale. Cfr. R. Miccù-A. Palmaccio, <em>Tra primo e Terzo settore</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, XXIII, 2, (2017), p. 68. Originale è la lettura che invece A. Albanese, <em>Le convenzioni fra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo settore. Il confronto col diritto europeo</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, 3, XXIII (2017), p.187, fornisce relativamente alla locuzione in esame, nei confronti della quale tenta di recuperare un carattere solidaristico. Infatti, il ricorso alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale è da intendere più favorevole rispetto al ricorso al mercato non solo in termini economici, ma anche perché permette di fornire dei servizi sociali qualitativamente apprezzabili ad un numero maggiore di utenti che, al contrario, ne sarebbero esclusi dalla fruizione se come soggetti erogatori vi fossero solo imprese for profit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a>Cfr. A. Albanese, <em>Le convenzioni con le organizzazioni del volontariato</em>, in <em>Regioni e volontariato nei servizi socio- sanitari</em>, a cura di U. De Siervo, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 162-178: l&#8217;Autrice definisce la convenzione come uno &#8216;strumento duttile&#8217;, dal contenuto non definito. Essendo diversi gli interessi coinvolti e le modalità attraverso le quali si realizza la collaborazione tra i soggetti nei vari ambiti di intervento pubblico, il legislatore sembra aver preferito non dettagliare i contenuti dello strumento convenzionale; da tale decisione, tuttavia, deriva la difficoltà di individuare la natura giuridica da riconoscere a tali atti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a>Con il ricorso alla convenzione, l&#8217;attività amministrativa non si manifesta in termini autoritativi, imperativi e non provvede in senso unilaterale a soddisfare gli interessi pubblici generali. Con essa, si istaura una collaborazione tra amministratori ed amministrati. Cfr. G. Falcon, <em>Convenzioni e accordi amministrativi, profili generali</em> <em>(voce di)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, vol. IX, <em>op. cit.</em>, p. 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a>Cfr. ANAC, Delibera n.32 del 20 gennaio 2016, &#8216;<em>Linee Guida per l&#8217;affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali</em>&#8216;, consultabile in www.anticorruzione.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a>La difficoltà di fornire una nozione di convenzione e di determinarne una sua natura si evince anche perché tale strumento partecipa alla natura dell&#8217;appalto. Questa fattispecie, infatti, si traduce in una convenzione, che regola e disciplina lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Cfr. A. Azzena, <em>Il volontariato nella gestione dei servizi sociali pubblici. Spunti per una riflessione sulle soluzioni per l&#8217;individuazione del soggetto gestore</em>, in <em>Studi in onore di Umberto Pototschnig</em>, a cura di AA. VV., Milano, Giuffrè, 2002, p.52.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a>Per una lettura critica della Deliberazione ANAC, vd. R. Onorati, <em>Appalti e convenzioni con enti del terzo settore, ancora poca chiarezza: nota sulla delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016</em>. Per l&#8217;Autore, l&#8217;ANAC, con l&#8217;adozione di queste Linee guida, avrebbe dovuto fornire alle pubbliche amministrazioni delle indicazioni chiare e puntuali, in merito agli strumenti a cui si può far ricorso per istaurare una collaborazione con le organizzazioni di volontariato. L&#8217;autore critica, dunque, la decisione di non aver distinto i due diversi canali a cui i soggetti pubblici possono ricorrere per rapportarsi con tali organizzazioni di volontariato. Questa precisazione, infatti, avrebbe aiutato le pubbliche amministrazioni, che, data la nebulosità della normativa, spesso hanno utilizzato le convezioni per perseguire diverse finalità. L&#8217;intervento è reperibile in www.diritto.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a>La convezione in questo senso è intesa come un atto che garantisce l&#8217;attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Le parti realizzano una collaborazione che le impegna entrambe nel perseguimento di medesime finalità solidaristiche. Non si appalesa come un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive. Cfr. Onorati, <em>Ibidem</em>; ID, <em>Volontariato e appalti pubblici. Riflessioni sulla sentenza della Corte di Giustizia europea</em>, in www.diritto.it; P. Michiara, <em>I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L&#8217;esperienza del Comune di Bologna</em>, in &#8220;Aedon. Rivista di arti e diritto on line&#8221;, 2/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a>Diversi Autori condividono questa posizione. Per E. Feriolo, <em>Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale</em>, Torino, Giappichelli editore, 2004, pp. 194-195: la convenzione sembra adattarsi a disciplinare la struttura organizzativa e la tipologia delle prestazioni che gli enti non profit possono erogare e consente all&#8217;ente pubblico di definire senza eccessive formalità l&#8217;affidamento a tali organizzazioni di servizi, in genere caratterizzati da uno scarso contenuto di imprenditorialità e di dimensioni economiche limitate. Ancora per Albanese, <em>I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni&amp;</em>, cit., pp. 158-159: la convenzione è uno strumento generico, informale e insufficiente a regolare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni non profit, quando la dimensione dell&#8217;interesse economico delle attività prestate dalle seconde è di rilevante importanza. Al contrario, la convenzione appare idonea a disciplinare la collaborazione quando gli interventi degli enti del Terzo settore sono espressione di partecipazione e cittadinanza attiva.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Si veda Consiglio di Stato, Commissione speciale del 26 luglio 2018, parere del 20 agosto 2018, n. 2052.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a>Cfr. D.lgs. 50 del 2016, artt. 140, 142, 143.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a>Per alcuni Autori, sebbene si tratti di un regime alleggerito, la sua applicazione a questa peculiare tipologia di accordi non risulta nel concreto agevole, in quanto le amministrazioni pubbliche rilevano difficoltà nel bandire le gare, soprattutto per ciò che concerne la determinazione dei criteri in base ai quali valutare l&#8217;offerta. Cfr. P. Michiara, <em>L&#8217;affidamento dei servizi al Terzo settore</em>, in &#8220;Non Profit paper. Diritto, management, servizi di pubblica utilità&#8221;, XX, 3, (2014), p. 204. Critici nei confronti del regime &#8216;alleggerito&#8217; sono anche Miccù-Palmaccio, <em>Tra primo e Terzo settore</em>, cit., pp. 50-62.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a>In questo senso Michiara, <em>I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani&amp;</em>, <em>op. cit.</em>, che, ragionando anche in termini privatistici, individua in tali accordi la presenza di un <em>animus</em> <em>donandi</em>. Questo però non va confuso con quello disciplinato dal codice civile, in quanto, nei patti di collaborazione, esso si declina in forme diverse. Per l&#8217;Autore, infatti, l&#8217;<em>animus</em> delle parti private è essenzialmente partecipativo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a>Un importante esempio è rappresentato dai patti di collaborazione, ossia gli strumenti con cui i cittadini, preferibilmente in forma associata, e l&#8217;amministrazione comunale collaborano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando concreta attuazione al comma 4 dell&#8217;art. 118 Cost.. Questi strumenti sono definiti dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il c.d. Regolamento di Bologna, come atti amministrativi di natura non autoritativa. In merito alla loro natura molto si è discusso, in quanto se per alcuni autori essi non si devono considerare come atti di diritto amministrativo, come gli accordi di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 241/1990, bensì atti disciplinati dal diritto privato come i contratti; per altri, i patti di collaborazione, al contrario, devono essere ricondotti nella prima categoria. Cfr. F. Giglioni, <em>La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio</em>, in <em>La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città</em>, a cura di Di Lascio-F. Giglioni, <em>op. cit.</em>, pp. 220- 223; G. Arena, <em>Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni</em>, 2016a, www.labsus.org; ID, <em>Prime riflessioni sul diritto dell&#8217;amministrazione condivisa</em>, 2016b, www.labsus.org; ID, <em>Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione</em>, in <em>Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione</em>, a cura di M. Bombardelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016c, pp. 295-298.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a>Così G. Macdonald, <em>Il Consiglio di Stato si pronuncia sui rapporti tra amministrazioni pubbliche e terzo settore</em>, in www.labsus.org, laddove rileva che i giudici di palazzo Spada, con il parere 2052 del 2018, abbiano voluto supplire al potenziale mancato rispetto del principio della concorrenza, fornendo tuttavia una lettura del carattere oneroso di un contratto che non può che avere delle ripercussioni sfavorevoli sui rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti non profit, ontologicamente rispondenti ad altre regole e bisogni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a>Di tale avviso è Michiara, <em>I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani&amp;</em>, <em>op. cit.</em>, che, sebbene consideri come fondamentale il rispetto di alcuni principi garantiti dalla disciplina dei contratti, ammette la possibilità di una loro osservanza anche senza dover qualificare necessariamente gli accordi con gli enti del Terzo settore come contratti di appalto pubblici. Per quanto riguarda la conclusione dei patti di collaborazione, infatti, deve essere garantito il rispetto del principio della trasparenza. Al contrario, l&#8217;Autore evidenzia come un assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici avrebbe come conseguenza quella di depotenziare questi accordi, renderli meno appetibili e privi di significato; infatti, ad entrambe le parti si chiederebbe di sopportare un sacrificio tale da disincentivare la loro conclusione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a>Per G. Macdonald, <em>Il Consiglio di Stato si pronuncia sui rapporti tra amministrazioni pubbliche e terzo settore</em>, cit., con il parere n. 2052 del 2018, il Collegio non è riuscito ad abbandonare lo schema tipicamente contrattual-pubblicistico, che esclude qualsiasi valutazione della dimensione collaborativa che ispira gli istituti previsti dal codice del Terzo settore. Tale ragionamento non si adatta al settore sociale, che risponde ad altre regole e bisogni; infatti, la valorizzazione del solo principio di concorrenza crea una pericolosa commistione tra la dimensione solidale e il mondo for profit a discapito degli enti senza fini di lucro, inidonei a rispondere a logiche di mercato e a confrontarsi con gli operatori economici di settore.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a>Per la dottrina civilistica è alla causa concreta che bisogna far riferimento per qualificare il contratto. Considerando la causa si individua la funzione pratica e, dunque, l&#8217;interesse effettivamente perseguito dalle parti. Procedendo in tale senso, è possibile valutare la meritevolezza sociale dell&#8217;interesse e, di conseguenza, la rilevanza giuridica del contratto. Cfr. C. M. Bianca, <em>Diritto civile. III il contratto</em>, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 447-455, 472-473; F. Gazzoni, <em>Obbligazioni e contratti</em>, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009, pp. 808-810.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a>Questi interessi generali, volutamente indefiniti nei loro contenuti (vd. M. Nuzzo, <em>Utilità sociale e autonomia privata</em>, Milano, Giuffrè,1975, p. 59; R. Niro, <em>Commento all&#8217;art. 41 della Costituzione</em>, in <em>Commentario</em> <em>alla</em> <em>Costituzione</em>, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, p. 854), si distinguono da quelli pubblici, in quanto esistono a prescindere dalla decisione dei soggetti pubblici di farsene carico. È proprio dalla scelta di quest&#8217;ultimi di non curare in maniera diretta gli interessi generali, rilevanti comunque per la comunità e meritevoli di essere tutelati, che la loro soddisfazione può avvenire anche attraverso ad altre formule, che esulano anche dal ricorso al mercato. Cfr. D. Donati, <em>Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie</em>, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 260-261.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a>Al contrario, la causa del contratto di appalto pubblico corrisponde al conseguimento di un opus verso il corrispettivo, mentre il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico costituisce solo una finalità indiretta e mediata; Cfr. Cianfalone- Giovannini, <em>L&#8217;appalto di opere pubbliche</em>, <em>op. cit.</em>, p. 224.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a>Si veda G. Moro, <em>Cittadinanza attiva e qualità della democrazia</em>, Roma, Carocci editore, 2013, pp. 132-134: per l&#8217;Autore le motivazioni che spingono i volontari ad impegnarsi a prendersi cura degli interessi generali possono ricondursi a diversi ordini, che vanno dalla solidarietà alla volontà di cambiare la realtà, nessuno dei quali, però, attiene al profilo economico.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a>Gran parte di questi accordi, che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività generali per il perseguimento di finalità solidaristiche, trovano il principale fondamento giuridico direttamente nel principio costituzionalmente garantito dall&#8217;art. 118, c. 4, Cost.. Per alcuni Autori, il principio di sussidiarietà orizzontale agirebbe da clausola di salvaguardia per la tutela degli interessi generali perseguiti con simili accordi, anche quando non vi sono delle disposizioni normative che ne prevedono la conclusione. Cfr. Giglioni, <em>Il contributo del principio di sussidiarietà alla cittadinanza</em>, in <em>Cittadinanze amministrative</em>, a cura di A. Bartolini-A. Pioggia, <em>op. cit.</em>, p.243; ID, <em>I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città</em>, in &#8220;Munus&#8221;, VI (2016), pp. 285-286; ID, <em>Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico</em>, in &#8220;Rivista giuridica dell&#8217;edilizia&#8221;, LXI, 1, (2018), pp. 6-8; S. Pellizzari, <em>New commons e servizi sociali</em>, in <em>Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione</em>, a cura di M. Bombardelli, <em>op. cit.</em>, p.277.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-concezione-debole-del-contratto-pubblico-a-titolo-oneroso-quali-conseguenze-per-le-convenzioni-con-gli-enti-del-terzo-settore/">La concezione debole del contratto pubblico a titolo oneroso: quali conseguenze per le convenzioni con gli enti del Terzo settore?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Sulla revoca dell aggiudicazione provvisoria 1. Contratti P.A. Gara Provvedimenti Aggiudicazione provvisoria Revoca Comunicazione avvio procedimento Necessità Non sussiste Ragioni   2. Contratti P.A. Gara Responsabilità precontrattuale Provvedimento legittimo Parte Onere della prova Sussiste     1. La revoca dell aggiudicazione provvisoria non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</span></p>
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<p>Sulla revoca dell  aggiudicazione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>1. Contratti P.A.    Gara    Provvedimenti    Aggiudicazione provvisoria    Revoca    Comunicazione avvio procedimento    Necessità    Non sussiste    Ragioni </strong><br />  <br /> <strong>2. Contratti P.A.    Gara    Responsabilità precontrattuale    Provvedimento legittimo    Parte    Onere della prova    Sussiste</strong><br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> 1. La revoca dell  aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell  ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l  aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all  aggiudicatario, sì da imporre l  instaurazione del contraddittorio procedimentale. In effetti, è del tutto fisiologico che all  aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva. Del resto, non può sostenersi che il lungo tempo trascorso tra l  aggiudicazione e la revoca della stessa, nonché dell  intera gara abbia mutato la natura giuridica di atto provvisorio, ad effetti instabili, dell  aggiudicazione provvisoria.<br />  <br /> 2. In materia di appalti pubblici, per quel che concerne la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, sebbene la predetta responsabilità possa coesistere con un provvedimento legittimo, ponendosi in funzione del comportamento scorretto, <em>melius</em> contrario ai canoni della buona fede e correttezza, è pur sempre onere della parte provare, anche in via presuntiva, ma sulla base di allegazioni di fatto certe e precise, il pregiudizio subito, nei limiti dell  interesse negativo, e cioè il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) ed il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), nonchè i relativi rapporti di causalità tra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all  Amministrazione.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 10/10/2018<br /> N. 05834/2018REG.PROV.COLL.<br /> N. 04759/2017 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4759 del 2017, proposto da: <br /> Andrea Rustichelli, Ditta individuale Rustichelli Andrea, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con l  Associazione Ippocampo, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Pellegrino e Francesco Pignatiello, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione, n. 71; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sebastiano Capotorto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Domenico, n. 20; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. LAZIO    ROMA, Sez. II <em>bis</em>, n. 03434/2017, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Pignatiello e Capotorto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Il R.T.I con mandataria la ditta individuale Rustichelli Andrea ha interposto appello avverso la sentenza 13 marzo 2017, n. 3434 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II <em>bis</em>, con la quale è stato respinto il suo ricorso finalizzato al risarcimento del danno da ritardo, come pure i motivi aggiunti avverso il provvedimento di revoca della gara e dell  aggiudicazione.<br /> Si tratta della procedura aperta indetta dal Comune di Fiumicino per l  affidamento in concessione del suolo pubblico all  interno di un  area verde sita in località Isola Sacra, via di Villa Guglielmi, per la realizzazione di un chiosco e per la   gestione, manutenzione, custodia e sorveglianza dell  intero parco e correlata attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico  ; il compenso è costituito dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il chiosco e l  area concessa.<br /> Il R.T.I. ditta Rustichelli ha partecipato alla procedura avviata nell  aprile 2013 ed è venuto informalmente a conoscenza del fatto che vi era stata solamente la sua offerta; nell  ottobre 2013 ha formulato istanza di accesso agli atti di gara, all  esito del quale ha appreso che era risultato aggiudicatario provvisorio fin dal 3 giugno 2013, con la conseguenza che, in applicazione dell  art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, doveva intendersi ormai aggiudicatario.<br /> Avendo l  Amministrazione comunale opposto l  inerzia sulla diffida dell  appellante a provvedere alla stipulazione del contratto, ha adito il giudice amministrativo al fine di accertare l  illegittimità del silenzio; con sentenza 25 giugno 2015, n. 8695 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, ha accolto il ricorso del raggruppamento e, per l  effetto, ordinato al Comune di Fiumicino di assumere un provvedimento espresso entro novanta giorni.<br /> Con la determina dirigenziale n. 39 del 14 giugno 2016 l  Amministrazione comunale, anziché concludere il procedimento di gara, ha tuttavia disposto la revoca, ai sensi dell  art. 21- <em>quinquies</em> della legge n. 241 del 1990, dell  aggiudicazione e dello stesso bando di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ravvisati nel progetto della nuova Amministrazione, insediatasi nel mese di luglio 2013, volto alla realizzazione di un sottopasso viario nell  area sulla quale era stata prevista la realizzazione del chiosco, precisando altresì l  impossibilità di prendere in considerazione l  eventuale ricollocazione della concessione.<br /> Con il ricorso in primo grado il R.T.I. Rustichelli, oltre all  azione avverso il silenzio, sulla quale è intervenuta la sentenza già ricordata, ha anche chiesto la condanna del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto e poi, con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di revoca, sopravvenuto a distanza di circa tre anni dall  aggiudicazione, in asserita violazione della sentenza n. 8695 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiedendo altresì la condanna del Comune di Fiumicino al risarcimento del danno conseguente all  inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, alla perdita dell  aggiudicazione ed all  impossibilità di eseguire il contratto a causa dell  illegittimo provvedimento di revoca o comunque a titolo di responsabilità precontrattuale, nonché alla corresponsione dell  indennizzo.<br /> 2. &#8211; La sentenza appellata, come esposto, ha respinto il ricorso, limitatamente alla pretesa risarcitoria ed i motivi aggiunti. Quanto alla domanda di risarcimento per danno da ritardo, la sentenza l  ha ritenuto non provata; con riguardo ai motivi aggiunti, ha ritenuto legittima la revoca ed escluso la configurabilità di una responsabilità precontrattuale, come pure del diritto all  indennizzo, vertendosi al cospetto di un  aggiudicazione provvisoria.<br /> 3. &#8211; L  appello censura la sentenza insistendo sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo e reiterando i motivi aggiunti di primo grado.<br /> 4. &#8211; Si è costituito in resistenza il Comune di Fiumicino chiedendo la reiezione dell  appello.<br /> 5. &#8211; All  udienza pubblica del 15 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Il primo motivo di gravame censura la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata nell  atto introduttivo e reiterata nei motivi aggiunti, motivata nella considerazione del mancato assolvimento dell  onere della prova sia con riguardo ai presupposti di carattere oggettivo che all  elemento soggettivo.<br /> Assume l  appellante che la violazione del termine finale del procedimento fa presumere la colpa dell  Amministrazione, la quale è eventualmente tenuta alla dimostrazione dell  esistenza di un errore scusabile; aggiunge inoltre che il danno da ritardo prescinde dalla fondatezza o meno della pretesa sostanziale e si sostanzia anzitutto nel pregiudizio derivante dalla mancata restituzione del deposito cauzionale provvisorio, per un ammontare di euro 6.237,00, cui vanno aggiunti gli interessi dal giugno del 2013.<br /> Il motivo è infondato.<br /> La pretesa finalizzata al risarcimento del danno da ritardo non è sostenuta dalla prova del danno subito, di cui è chiesta una liquidazione in via equitativa, circostanza che assume di per sé portata assorbente.<br /> Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale nel sistema attualmente vigente il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita ed è subordinato, tra l  altro, anche alla dimostrazione che l  aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse; ciò in quanto l  entrata in vigore dell  art. 2-bis della legge n 241 del 1990 non ha elevato a bene della vita, suscettibile di autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l  interesse procedimentale al rispetto dei termini dell  azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell  interesse sostanziale, al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; sotto altro profilo deve altresì ricordarsi che il riconoscimento della responsabilità dell  Amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l  accertamento che l  inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell  Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell  Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 23 giugno 2017, n. 3068; IV, 2 novembre 2016, n. 4580; IV, 6 aprile 2016, n. 1371).<br /> La sentenza appellata, pur ritenendo, in ciò discostandosi dal già richiamato indirizzo prevalente, superata la logica della spettanza, ha comunque condivisibilmente accertato l  assenza di prova in ordine al danno ed anche all  elemento soggettivo della colpa.<br /> Quanto al profilo assorbente del danno, non può non rilevarsi l  improprio e peraltro indimostrato riferimento alla mancata restituzione della cauzione provvisoria, atteso che, in caso di revoca dell  aggiudicazione da parte della stazione appaltante, va presunta la restituzione all  aggiudicatario della cauzione provvisoria (ed eventualmente anche di quella definitiva, ove versata), che deve essere richiesta e le cui pertinenti voci non possono dunque essere conteggiate in sede di risarcimento del danno, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale (in termini Cons. Stato, VI, 19 giugno 2009, n. 4138; Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6). Merita aggiungere come la sentenza di prime cure abbia, con riguardo al deposito cauzionale, evidenziato che si tratterebbe comunque di un importo sprovvisto di un valido nesso di derivazione con la condotta omissiva (rispetto all  obbligo di provvedere entro un termine finale predeterminato) lamentata.<br /> Nessun  altra voce di danno risulta allegata e tanto meno documentata dall  appellante.<br /> 2. &#8211; Con il secondo motivo di appello, riproduttivo del primo motivo aggiunto in primo grado, il R.T.I. Rustichelli critica la sentenza per non avere ritenuto configurabile una violazione della precedente sentenza n. 8695 del 2015, che non si sarebbe limitata ad accertare l  obbligo, gravante sull  Amministrazione, di provvedere portando a compimento la procedura di gara, ma di stipulare il contratto ovvero fornire le ragioni per cui la gara non era stata conclusa; di conseguenza sarebbe elusivo del giudicato, e dunque nullo, l  impugnato provvedimento di revoca, che viene a reiterare, con sviamento di potere, l  inadempimento già accertato dal primo giudice con la sentenza resa sull  azione avverso il silenzio.<br /> Anche tale motivo è infondato.<br /> Condivisibilmente la sentenza appellata ha ritenuto che con la prima sentenza (la n. 8695 del 2015) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha riconosciuto l  illegittimità dell  inerzia opposta dall  Amministrazione, ritenendo «<em>indubitabile che -a fronte delle richieste dei ricorrenti- si configura un obbligo di provvedere da parte dell  Amministrazione intimata quanto meno nei limiti dell  obbligo di fornire una risposta espressa agli stessi in ordine alla mancata conclusione della procedura di gara in questione</em>», coerentemente ordinando, per l  effetto, al Comune di Fiumicino di assumere un provvedimento espresso sulle istanze dei ricorrenti entro novanta giorni. Tale statuizione, in relazione ai suoi propri limiti oggettivi, non ha in alcun modo limitato l  ambito della discrezionalità dell  Amministrazione stessa in ordine al <em>quid</em>, con la conseguenza che non era preclusa la possibilità di adottare un provvedimento di revoca (dell  aggiudicazione e del bando), espressione del potere di riesame proprio dell  Amministrazione.<br /> 3. &#8211; Il terzo motivo di appello critica la sentenza per non avere rilevato i profili di illegittimità del provvedimento di revoca, nella prospettiva della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, in violazione dell  art. 7 della legge n. 241 del 1990, idonei ad escludere un  ipotesi di provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto assunto, rilevante ai sensi dell  art. 21- <em>octies</em>, comma 2, della stessa legge.<br /> Il motivo è infondato, in quanto, seppure il carattere discrezionale della revoca non consente, di per sé, di applicare la regola conservativa sancita dall  art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della legge n. 241 del 1990 in merito alla natura non invalidante delle violazioni formali e procedurali non influenti sull  esito finale del procedimento, occorre riconoscere come nella fattispecie in esame sia stata revocata un  aggiudicazione provvisoria, per la quale non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Infatti la possibilità che all  aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile; pertanto la revoca (come pure l  annullamento) dell  aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell  ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l  aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all  aggiudicatario, sì da imporre l  instaurazione del contraddittorio procedimentale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5689).<br /> Né può sostenersi che il lungo tempo trascorso tra l  aggiudicazione e la revoca della stessa, nonché dell  intera gara abbia mutato la natura giuridica di atto provvisorio, ad effetti instabili, dell  aggiudicazione provvisoria, atteso che il termine di trenta giorni stabilito dall  art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006 comporta solamente che l  aggiudicazione si consideri, nel silenzio dell  Amministrazione, approvata, ma non che essa determini l  aggiudicazione definitiva, la quale resta sempre sottoposta alla verifica del possesso dei requisiti in capo all  aggiudicataria.<br /> 4.- Le considerazioni ora esposte inducono alla reiezione anche del quarto motivo, incentrato sull  illegittimità del provvedimento di revoca, in quanto asseritamente non assistito dai presupposti di cui all  art. 21- <em>quinquies</em>della legge n. 241 del 1990, non accompagnato da una motivazione rafforzata che tenga conto anche del lungo tempo decorso, specie con riguardo alla compatibilità della concessione (eventualmente ricollocata) con il progetto di sottopasso, ed in assenza dell  indennizzo prescritto dall  art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.<br /> La revoca dell  aggiudicazione provvisoria non richiede infatti l  assolvimento di un particolare obbligo motivazionale.<br /> In ogni caso la determina n. 39 del 2016 dà adeguatamente conto delle ragioni della revoca dell  aggiudicazione provvisoria e del bando di gara, ravvisandole nei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non previsti al momento dell  aggiudicazione stessa e consistenti nella realizzazione, decisa dalla nuova Amministrazione comunale, di un sottopasso viario (invero in fase ancora di progettazione) proprio in corrispondenza dell  area adiacente alla Villa Guglielmi sulla quale era stata prevista la realizzazione del chiosco, ed al contempo della impossibilità di una ricollocazione della concessione in ragione dell  insistenza sulle aree adiacenti della riserva naturale statale del litorale romano, di cui al d.m. 29 marzo 1996, contenente restrittive misure provvisorie di salvaguardia.<br /> 5. &#8211; Con il quinto motivo viene poi censurata la sentenza per avere disatteso la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e non avere riconosciuto il diritto all  indennizzo di cui all  art. 21<em>&#8211; quinquies</em> della legge n. 241 del 1990.<br /> Anche tale motivo deve essere respinto.<br /> L  indennizzo non spetta in caso di aggiudicazione provvisoria, trattandosi, come già osservato, di provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l  emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, mentre l  art. 21- <em>quinquies</em> della legge n. 241 del 1990 correla detto indennizzo ai soli provvedimenti amministrativi   ad effetti durevoli   (così Cons. Stato, V, 21 aprile 2016, n. 1600; III, 7 luglio 2017, n. 3359), locuzione nella quale non rientrano l  aggiudicazione non definitiva e gli atti propedeutici, quale il bando di gara.<br /> Con riguardo alla domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, osserva la Sezione che si tratta di pretesa sfornita della prova del danno sia in ordine all  <em>an</em> che al <em>quantum</em>.<br /> E   vero che la responsabilità precontrattuale può coesistere con un provvedimento legittimo, ponendosi in funzione del comportamento scorretto, <em>melius</em> contrario ai canoni della buona fede e correttezza (così Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; IV, 16 maggio 2018, n. 2907), ma ciò non toglie che sia onere della parte provare, anche in via presuntiva, ma sulla base di allegazioni di fatto certe e precise, il pregiudizio subito, nei limiti dell  interesse negativo, e cioè il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) ed il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), nonchè i relativi rapporti di causalità tra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all  Amministrazione.<br /> 6. &#8211; In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l  appello deve essere respinto.<br /> La peculiarità e complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Roberto Giovagnoli, Consigliere<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />  </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2018 n.9814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2018-n-9814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2018-n-9814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2018 n.9814</a></p>
<p>Pres. Correale, Est. Cicchese Sulla inammissibilità del ricorso di ottemperanza quando il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione non viene notificato all&#8217;Avvocatura di Stato. Processo amministrativo Giudizio di ottemperanza Decreto di accoglimento domanda di equa riparazione Notifica all Avvocatura di Stato Necessità Omessa notifica Conseguenze.   In tema</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Correale, Est. Cicchese</span></p>
<hr />
<p>Sulla inammissibilità del ricorso di ottemperanza quando il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione non viene notificato all&#8217;Avvocatura di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo    Giudizio di ottemperanza    Decreto di accoglimento domanda di equa riparazione    Notifica all  Avvocatura di Stato    Necessità    Omessa notifica    Conseguenze.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esecuzione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione ex art. 3 L.89/2001 è inammissibile il ricorso per ottemperanza  qualora non risulti notificato il decreto al Ministro convenuto nel domicilio eletto ex lege presso l  Avvocatura di Stato.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 08/10/2018 </p>
<p>N. 09814/2018 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 03521/2018 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2018, proposto da <br /> Avv. Gennaro Orlando, rappresentato e difeso   in proprio   e domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della giustizia, non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;esecuzione</p>
<p>del giudicato costituito dal decreto della Corte d  appello di Roma relativo al procedimento iscritto al n. 50640/2013 del ruolo generale degli Affari diversi, emesso in data 19/06/2013, depositato in cancelleria in data 26/06/2013.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>FATTO</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per l&#8217;ottemperanza al decreto della Corte d  appello di Roma, indicato in epigrafe.</p>
<p>Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.</p>
<p>Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 3 ottobre 2018.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Il ricorso è inammissibile, come prospettato in camera di consiglio alla parte ai sensi dell  art. 73, comma 3, c.p.a., non essendovi in atti prova della notifica del titolo presso l  Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p>Tale adempimento è necessario laddove il titolo di condanna sia costituito da un decreto monocratico emesso ai sensi del comma 4 dell  art. 3 della legge n. 89/2001, come sostituito dall&#8217;articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, atteso che, ai sensi del successivo art. 5 ter, introdotto dal medesimo art. 55, comma 1, contro la decisione può essere proposta opposizione, davanti alla medesima Corte d  appello che ha emesso il decreto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.</p>
<p>La notifica, ai sensi dell  art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, deve essere quindi fatta al Ministero convenuto, anche presso l  Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p>In mancanza di prova della notifica all  Avvocatura, nessun valore in ordine alla definitività del titolo posto in esecuzione può essere attribuita all  attestazione della cancelleria della Corte d  appello, depositata in atti da parte ricorrente, con la quale si afferma che alla data del 16 ottobre 2013 non risultava proposta opposizione avverso il decreto del quale è chiesta l  esecuzione (sulla peculiare meccanismo di formazione della definitività del titolo costituito dal decreto /monocratico della Corte d  appello, cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 11750/2015).</p>
<p>Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell  amministrazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>Nulla per le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ivo Correale, Presidente FF</p>
<p>Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore</p>
<p>Roberta Ravasio, Consigliere</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2018-n-9814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2018 n.9814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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